ANNO XXIV -N. 3 MAGGIO -GIUGNO 1972 


RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

1972 



ABBONAMENTI 

ANNO L. 8.500 
UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . � 1.500 


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LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA 
e/e postale 1/40500 

Stampato in Italia -Printed in Italy 
Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 


(2219033) Roma, 1972 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. 



INDICE 

Parte prima�: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 
(a cura del/'avv. Michele Savarese) pag. 365 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA 
SDIZIONE (a cura 
SU . QUESTIONI DI GIURIdel/'
avv. Benedetto Baccari) � 385 
Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura 
tro de Francisci) . del/'avv. . Pie
� 403 
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura de//'
avv. Ugo Gargiulo) � � 429 
Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati 
Giuseppe Angelini -Rota e Carlo Bafile) � 437 
Sezione sesto: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBUCHE, 
APPALTI E FORNITURE (a cura del/'avv. 
Franco Carusi) . � 508 
Sezione settima� GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. 
Di Tarsia di Be/monte) 
Paolo 
� 530 

Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO 
CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 


LEGISLAZIONE pag. 75 
INDICE BIBLIOGRAFICO � 91 
CONSULTAZIONI � 92 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 

UGO GARGIULO 


ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 


DI TARSIA P., In tema di azione penale subordinata aH'acloortamento 
tributario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 530 

GARGIULO U., Limiti del sindacato giudizia')\io sulle ordinanze Ingiunzioni 
emesse per la tutela della circolazione stradale 416 

ROSSI A., Cenni sull'atto di fusione fra societd . . . . . . . 486 

ROSSI A., I debiti risultanti da sentenza omologativa di concordato 
preventivo e l'art. 45 legge sulla imposta di successione 452 


INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT� 


-Accertamento da parte del Giudice 
della demanialit� o meno di 
acque -Nec�essit� del previo 
esaurimento del procedimento 
amministrativo di iscrizione delle 
acque negli elenchi d'acque pubbliche 
-Sussiste, con nota di G. 
.ALBISINNI, 526. 

-Applicabilit� delle norme del 
Regolamento 14 agosto 1920, numero 
1285 p& 1a disciplina del 
procedimento amministrativo relativo 
all'inclusione di determinate 
acque negli elenchi di acqua 
pubblica da approvarsi con decreto 
del Capo dello Stato -Sussiste, 
con nota di G . .ALBISINNI, 

526. 
- 
Iscrizione di acque in elenchi di 
acque pubbliche -Ricorso avvarso 
decreto del Ministro LL.PP. 
disponente l'inserzione di uno 
schema di elenco suppletivo di 
acqua pubblica nella Gazzetta 
Ufficiale -Inammissibilit� -Sussiste, 
�Con nota di G. ALBISINNI, 

526. 
APPALTO 

-Appalto di opere pubbliche Contabilizzazioni 
� provvisorie � 
nel Registro di contabilit� -Onere 
della riserva da parte dell'appaltatore 
-Sussiste, 508. 

-Appalto di opere pubbliche -Diritto 
di recesso dell'Amministrazione 
appaltante -Insindacabilit� 
dei motivi del relativo esercizio 
da parte dell'A.G. -Sussiste, 

513. 
- 
Appalto di opere pubbliche -Disciplina 
del procedimento di scelta 
del privato contraente -Iscrizione 
nell'Albo nazionale dei co


struttori -Funzione ed effetti Diritto 
soggettivo del�'appaltator.
e iscritto all'Albo di partecipare 
alle gare di appalti indette dalla 

P.A. -Esclusione, 514. 
- 
Appalto di opere pubbliche -
Jus variandi dell'amministrazione 
commi-ttente -Limite del 
quinto-il pi� o meno dell'importo 
contrattuale -Disponibilit� 
del diritto dell'appaltatore all'osservanza 
di tale limite -Sussiste, 

514. 
-Appalto di opere pubbliche -Lavori 
non contabilizzati -Richiesta 
di compenso da parte dell'appaJ:
tatore -Onere della tempestiva 
riserva -Sussiste, 508. 

-Appalto di opere pubbU.che Pretese 
dell'appaltatore a maggiori 
compensi o indennizzi -/ 
Normativa regolamentare comminante 
decadenza a carico dell'appaltatore 
nei casi �di mancato, 
tempestivo assolvimento dell'onere 
dell'immediata riserva -contrasto 
con i principi g�enerali dell'ocdinamento 
e conseguente necessit� 
di disapplicazione di tali 
norme regolamentari da parte 
dell'A.C. -Esclusione, 508. 

-Appalto di opere pubbliche Pretese 
dell'appaltatoce nascenti 
da fatti riferentisi esplicitamente 
o anche solo impU.citamente 
alla contabilit� dei lavori -Onere 
della tempestiva riserva Sussiste, 
508. 

- 
Appalto di opere pubbliche Prolungamento 
della durata dei 
lavori per preteso fatto dell'Amministrazione 
appaltante -Improponibilit� 
della relativa domanda 
di risarcimento del danno 
azionata dall'appaltatore, per avere 
il medesimo sottoscritto un 
verbale di concordamento di nuovi 
prezzi recante differimento 
riel tempo della data di ultimazione 
del lavoro -Sussiste, 514. 


VI 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ATTO AMMINISTRATIVO 

-Atto definitivo e non -Atti Autorit� 
periferiche statali -Atti 
emessi in temporanea sostituzione 
di Ente locale -Definttivit� F1attispede, 
430. 

-Atto definitivo �e non -Atti Autorit� 
sanitarie -Atti Medico 
provinciale -classificazione di 
ospedale -Definitivit�, 430. 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

-011dinanza -Ingiunzione prefettizia 
-Motiv�azione per relationem 
-Riferimento agli atti del 
procedimento -Legittimit�, con 
nota di u. GARGIULO, 415. 

-Ordinanza -Ingiunzione prefettizia 
-Opposizione -Morte del 
trasgressore -Conseguenze in ordine 
al1a somma costituente la 
sanzione amministrativa, alle 
spese di notifica dell'ingiunzione 
ed alle spese processuali, con nota 
di U. GARGIULO, 415. 

Ordinanza -Ingiunzione prefettizia 
-Opposizione -Sindacato 
giudiziado sui vizi formali dell'atto 
(motivazione) e sui presupposti 
della violazione -Ammissibilit�, 
con nota di u. GARGIULO, 

415. 
Ordinanze -Ingiunzioni prefettizie 
-Notificazione -No,tificazione 
presso il domicilio risultante 
dal registro di immatricolazione 
-Assenza del destinatario 
-Formalit� previste dall'art. 
169 comma V c.p.p. -Applicabilit� 
anche dopo la depenalizzazione, 
con nota di U. GARGIULO, 

423. 
COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

Impiego pubblico -Commissariato 
della Giovent� italiana -Natura 
di �ente pubblico non economico 
-Giurisdizione del Giudice 
amministrativo, 399. 

-Impiego pubblico -Diritti patrimoniali 
-Giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo -Limiti, 
con nota di V.V.O., 385. 

-Istruzione preventiva -Regolamento 
di giurisdizione -Ammissibilit� 
-Limiti, con nota di R. 
CARAFA, 392. 

-Piano regolatore -Posizione soggettiva 
del titolare dello ius aedificandi 
nei confronti della P. 

A. -Licenza edilizia ed �atti amministrativi 
incidenti sulla stessa 
-Poteri discrezionali della P.A. Effetti 
sulla giurisdizione anche 
per le pretese risarcitorie, 386. 
CONTRATTI PUBBLICI 

Revisione prezzi -Norme e criteri 
applicabili -Fatuspecie Contratti 
della P.A. -Revisione 
prezzi -Relativa a variante Norme 
e �Criteri �applicabHi, 431. 

CORTE COSTITUZIONALE 

-Giudizio di legittimit� costituzionale 
in via incidentale -Norma 
denunciata diversa da quella applicabile 
-Inammissibilit� per 
irrilevanza, 381. 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 


-v: Corte Costituzionale, Elezioni 
amministrative e politiche, Filiazione, 
Imposte comunali e provinciali, 
Imposte e tasse in genere, 
Lavoro, Procedimento penale, 
Sicil�a. 

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 


-Piani ex lege n. 167 del 1962 Impugnative 
-Deliberazione comunale 
individuante le aree da 
acquisire -Atto strumentale Inoppugnabilit�, 
434. 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE E 
POLITICHE 

-Elezioni comunali -Lite tributaria 
pendente col comune -Ineleggibilit� 
-Illegittimit� costituzionale, 
379. 



INDICE VII 

FILIAZIONE 

-Adozione -Autorizzazione all'affiliazione 
esclusa per i coniugi 
separati di fatto -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 368. 

GIUSTIZ1IA AMMINISTRATIVA 

Consiglio giustizia amministrativa 
-Regione siciliana -RiasSUn?:
ione del processo -Norme 
applicabili, 429. 

-Ricorso �ex art. 27, n. 4 -Bresupposti 
e limiti -Avvenuta rinnovazione 
del provvedimento �annullato 
-Inammissibilit� del giudizio 
per ottemperanza -IllegLttimit� 
del nuovo provvedimento 
-Irrilevanza, 432. 

-Ricorso giurisdiz�onale -Giudizio 
di rinvio -A seguito di annullamento 
di decisione di prLmo 
grado da parte del C.d.S. -Posizione 
processuale del rico.rrente, 

429. 
-Ricorso giurisdizionale -Legittimazione 
-Associazione di categoria 
-Ricorso nell'interesse 
dei �Singoli appartenenti alla categoria 
-Inammissibilit�, 435. 

-Ricorso giurisdizionale -Riassunzione 
del processo -Processo 
ammintstrativo. Riassunzione 
davanti 1al giudice di primo grado 
-Art. 392 e 353 cod. proc. civ. 
-Inapplicabilit�, 429. 

IMPIEGO PUBBLICO 

-Procedimento disciplinare 
Commissione di disciplina 
Composizione Mutamento 
Rinnovazione degli atti gi� compiuti 
-Necessit� -Inosservanza Illegittimit�, 
433. 

-Procedimento disciplinare -Perenzione 
-Interruzione dei termini 
-Comunicazione del1a seduta 
di trattazione orale -� atto 
di procedura, 433. 

-P:rocedimento dLsciplinare -Termini 
-Nomina dell'istruttore, 

incombenti preliminari e �trasmissione 
alla Commi.ssione -Termini 
ordinatori, 433. 

-Promozione -Rinnovazione -A 
seguito di annullamento in s.g. 
-Violazione del giudicato -Fattispecie 
-Illegittimit�, 433. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

-Accertamento di valore -Termine 
-Decorre dal pagamento 
dell'imposta principale -Imposta 
fissa -� tal�e, 460. 

Accessioni -Presunzione ex articolo 
47 -OpeTe pubbliche costruite 
da1la P.A. su �suolo privato 
-Esclusione, 463. 

-Agevolazione per le costruzioni 
navali -Risoluzione del contratto 
-DecadenZ'a dalla agevolazione, 
504. 

-Agevolazioni per la costruzione 
di autostrade -Subappalto Connessione 
di mezzo al fine _
Si estende, 444. 

-Agevolazioni tributari�e e societ� 
commerciali -Fusioni deliberate 
prima ma attuate dopo l'entrata 
in vigore della legge agevolatrice 
-Applicabilit�, con nota di A. 
Rossi, 486. 

-Data dell'atto -� opponibiile alla 
Finanza ai fini della determinazione 
del \nlllore, 437. 

-Data di riferimento della valuta21ione 
-Atti soggetti �ad approvazione 
-Data della stipulazione, 

447. 
-Prezzi e corrispettivi -Concessione 
.ad aedificandum di beni 
demaniali -Determinazione base 
imponibHe -Valore delle costruzioni 
da eseguire dal concessionario 
-Costituisce corrisp�ttivo, 
483. 

-Privilegi di carattere soggettivo 
-Limite decennale ex art. 29 
legge di registro -Inapplicabilit� 
agU enti pubblici, 442. 

-Successione di leggi nel tempo Norma 
da applicare -Atti non 


VIII 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

registrati nel termine -Norma 
vigente al tempo in cui la registrazione 
doveva avvenire, 491. 

-Usufrutto -Consolidazione -Accessioni 
introdotte dopo il trasferimento 
della nuda propriet� Tassabilit�, 
456. 

-Usufrutto Consolidazione 
Azienda -Tassazione con unica 
aliquota di mobili e immobili, 

456. 
IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

-Avviamento di azienda tenuta in 
comodato -Morte del titolare Trasferimento 
del comodato agli 
m-edi -Tassabilit� dell'avviamento 
-Rivoluzione del comodato Onere 
della prova a carico degli 
eredi, 475. 

-Deduzione di passivit� -Dichiarazione 
di sussistenza -Sottoscrizione 
-Mandatario del creditore 
-Legittimit�, 502. 

-Passivit� creditoria -Debito risultante 
da sentenza omologativa 
di concordato preventivo Detraibilit�, 
.con nota di A. Rossi, 
452. 

-Passivit� ereditaria -Dichiarazione 
di sussistenza di debito dlasciata 
dal commissario giudiziale 
di concordato prev�entivo Idoneit�, 
con nota di A. Rossi, 

452. 
IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 


-Condono di sopratasse e pene pe
�Cuniarie -Legge 31 ottobre 1963, 

n. 1458 -Regolarizzazione formale 
del1a posizione degli intermediari 
senza ripetizione di imposta 
-Rimboo-so dell'imposta anteriormente 
pagata -Esclusione, 
474. 
-Prescrizione -Intevruzione -Ricovso 
al Ministro delle Finanze Effetto, 
499. 

IMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI 


-Imposta di consumo -Imposta di 
consumo sui materiali da costruzione 
-Mancata individuazione 
del soggetto passivo -IHegittimit� 
costituzio�riale -Esclusione, 

376. 
IMPOSTE DOGANALI 

-AgevoJazione per l'industrializzazione 
del Mezzogiorno -Provvedimento 
della P.A. -Oensurabilit� 
innanzi all'A.G.O., 478. 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

-Accertamento -N otif�cazione a 
persona irreperibile -Ricerca 
anche anagrafica del destinatario 
-� necessaria -Menzione 
nella relazione delle rfoerche 
eseguite -Non � necessaria, 497. 

Competenza e giurisdizione 
Accertamento dei fatti presupposto 
delle agevolazioni -Discrezionalit� 
della P.A. -Esclusione 
-Giurisdizione dell'A.G.O., 

478. 
-Imposte di registro e IGE sulle 
locazioni degli immobili urbani 
-Rapporti inferiori ad un 
anno -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 381. 

-Imposte indirette -Accertamento 
-Motivazione -Indicazione 
analitica o globale dei valori, 

463. 
-Imposte indirette -Competenza 
delle Commissioni -Accertamento 
di valore -Impugnazione 
dinanzi alla Commissione provinciale 
per questioni di diritto Irretrattabilit� 
del valoo-e accertato 
-Esclusione, 437. 

-Imposte �indirette -Interessi Imposta 
complementar.e -Rapporti 
anteriori all'entrata in vigore 
della legge 26 gennaio 1961, 

n. 29 -Decorrenza da tale data, 
493. 

INDICE IX 

-Imposte indirette -Questioni sull'applicazione 
della legge pregiudiziale 
alla valutazione -Azione 
in sede ordinaria -Ammissibilit�, 
447. 

-Violazione di leggi finanzirurie e 
valutarie -Imposta generale sull'entvata 
-Azione in sede ordinaria 
-Te,rmine -Termine di 
sessanta giorni dell'art. 52 della 
Leg~e 19 giugno 1960, n. 762 Insussistenza 
-Termine g�enerale 
di sei mesi -Sussiste, 467. 

-Violazione di leggi finanziarie e 
valutarie -Imposta geneirale sull'entrata 
-Definitivit� dell'ordinanza 
intendentizia -Successiva 
ingiunziOll!e -Opposizione in ,sede 
Oirdinaria -Ammissibilit� Limiti, 
467. 

Violazione di leggi finanziarie e 
valutarie -Imposta generale sull'entirata 
-Impugnazione dell'ordinanza 
intendentizia -Decorso 
del teirmine -Ricocso tardivo al 
Ministro -Irrilevanza, 467. 

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA 
E BENEFICENZA 

-Enti ospedali�eri -Classificazione 
-Istituto sdentifico -Classific.
azione come ospedale provinciale 
,specializzato -Insufficiente 
motivazione -Illegittimit�, 430. 

LAVORO 

-Personale delle linee di trasporto 
in concessione -Obbligo del preven<
tivo ricorso gerarchico -Impmponibilit� 
dell'azione -Illegittimit� 
costituzionale limitatamente 
a questioni patrimoniali, 

378. 
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI 


-Regolamento di esecuzione 
Abrogazione totale per effetti 
della emanazione di una nuova 
legge relativa a una data mate


ria -Esclusione -Sopravvivenza 
del regolamento, nelle disposi, 
zioni non incompatibili con la 
nuova legge, fino alla emanazione 
di un nuovo regolamento di 
esecuzione -Sussiste, con nota di 

G. ALBISINNI, 526. 
PRESCRIZIONE 

-Pvescdzione del diritto al risrurcimento 
del danno -Illecito civile 
-Fatto costituente reato Concorso 
formale di reati 
Estinzione per amnistia �di taluni 
dei reati -Successiva sentenza 
definitiva del procedimento penale 
-Decorrenza della pvescrizione, 
403. 

PREZZI 

-Disciplina dei prezzi -Zucchero Prezzo 
massimo -Abrogazione 
di un provvedimento -Effetto 
sui pirovvedimenti successivi F,
attispecie, 435. 

-Disciplina dei pl'ezzi -Zucchero 
-Prezzo massimo -Determinazione 
� in misura superiore al 
prezzo di intervento -Legittimit�, 
435. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

-Connessione -Cause pendenti 
dinanzi a giudici in g!l'ado diverso 
-Inammissibilit�, 427. 

-Sospensione del processo -Onere 
della prova -Estremi, 427. 

-Sospensione del processo -Sospensione 
necessaria -Presupposto 
-Sospensione facoltativa Apprezzamento 
discrezionale del 
giudice di merito, 426. 

PROCEDIMENTO PENALE 

-Istruzione sommaria -Scelta del 
rito del P. M. -Fase successiva 
all'inizio dell'istruttoria -InsiJndacabilit� 
-Legittimit� costituzionale, 
374. 


X 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


-Rogatorie istruttorie -Illegittimit� 
costituzionale Esclusione, 

369. 
Sommario interrogatorio dello 
straniero -Mancata assistenza di 
interpcrete -Illegittimit� costituzionale, 
367. 

REATO 

Contrabbando a norma dell'articofo 
107 legge doganale -Contravvenzione 
ex art. 118 -Criterio 
distintivo, 533. 

Imposte dirette -Omesso pagamento 
di rate d'imposta -Contribuente 
-Atti fraudolenti sui 
propri beni -Definitivo accertamento 
dell'imposta -� presupposto 
per l'inizio dell'azione penale 
anche in sede di rLscossione, 
con nota di P. DI TARSIA, 530. 

RESPONSABILIT� CIVILE 

Infortuni ,sul lavoro -Indennit� 
assicurativa -Responsabilit� di 
terzi -Surroga legale dell'assicuratore 
-Risarcimento danni Compenso 
lucri cum damno Sussiste, 
412. 

Responsabilit� della P.A. -Danno 
subito da Ufficiale di compJ,emento 
nell'espletamento del servizio 
di leva -Concessione di 
pensione privilegiata -Compensatio 
lucri cum damno -Non sussiste, 
406. 

SICILIA 

-Attribuzfone di tributi erariali Addizionale 
straordinaria -Aumento 
-Spettanza alla Regione, 

365. 

INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


CORTE COSTITUZIONALE 

15 marzo 1972, n. 49 
15 marzo 1972, n. 50 
15 marzo 1972, n. 51 
15 marzo 1972, n. 52 
29 marzo 1972, n. 55 
29 marzo 1972, n. 56 
29 marzo 1972, n. 57 
29 marzo 1972, n. 58 
29 marzo 1972, n. 60 
19 aprile 1972, n. 62 


GIURISDIZIONI CIVILI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. Un., 11 ottobre 1971, n. 2833 
Sez. Un., 12 gennaio 1972, n. 71 
Sez. Un., 17 febbraio 1972, n. 427 
Sez. I, 28 febbraio 1972, n. 579 


' 
Sez. I, 3 marzo 1972, n. 611 . . 
Sez. Un., 7 marzo 1972, n. 647 

_Sez. I, 11 marzo 1972, n. 695 . 
Sez. I, 15 marzo 1972, n. 747 
Sez. I, 15 marzo 1972, n. 749 . 
Sez. Un., 18 marzo 1972, n. 821 
Sez. I, 20 marzo 1972, n. 833 
Sez. I, 20 marzo 1972, n. 834 . 
Sez. I, 20 marzo 1972, n. 846 . 
Sez. Un., 22 marzo 1972, n. 878 
Sez. Un., 23 marzo 1972, n. 891 
Sez. I, 7 aprile 1972, n. 1033 . 
Sez. I, 13 aprile 1972, n. 1143 . 
Sez. III, 14 aprile 1972, n. 1193 
Sez. I, 17 aprile 1972, n. 1200 
Sez. I, 17 aprile 1972, n. 1207 
Sez. I, 17 aprile 1972, n. 1217 
Sez. I, 21 aprile 1972, n. 1264 
Sez. III, 26 aprile 1972, n. 1298 
Sez. I, 27 aprile 1972, n. 1309 
Sez. I, 27 aprile 1972, n. 1315 
Sez. I, 5 maggio 1972, n. 1355 
Sez. Un., 9 maggiO' 1972, n. 1402 
Sez. III, 23 maggio 1972, n. 1595 

pag. 
365 
367 
368 
369 
374 
376 
378 
379 
381 
381 

pag. 
385 
437 
386 
442 
444 
447 
452 
456 
460 
463 
467 
474 
475 
392 
478 
483 
486 
403 
491 
493 
497 
499 
406 
502 
504 
508 
513 
412 


.RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

XII 

.Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1641 . 
Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1646 
Sez. Un., 29 maggio 1972, n. 1671 
Sez. III, 6 giugno 1972, n. 1761 . . 

TRIBUNALE .SUPERIORE ACQUE 

7 febbraio 1972, n. 6 

pag. 
399 
415 
423 
426 

............ pag. 526 


GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 
CONSIGLIO DI STATO 
Ad. Plen., 28 febbraio 1972, n. 
Sez. IV, 1 febbraio 1972, n. 36 
Sez. IV, 1 febbraio 1972, n. 47 
Sez. IV, 8 febbraio 1972, n. 63 
Sez. IV, 8 febbraio 1972, n. 68 
Sez. IV, 22 febbraio 1972, n. 93 
Sez. IV, 29 febbraio 1972, n. 108 
3 
/' 
pag. 429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
GIURISDIZIONI PENALI 
CORTE DI CASSAZIONE 
Sez. III, 23 marzo 1972, n. 1826 
Sez. III, 22 giugno 1972, n. 4411 
pag. 530 
533 



SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA 

LEGISLAZIONE 

QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

I) Norme dichiarate incostituzionali pag. 75 
II) Questioni dichiarate non fondate 76 
III) Questioni proposte 79 
INDICE BIBLIOGRAFICO 91 

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia) 

Appalto. 
Atti amministrativi 
Comunit� Econe>mica 
Eure>pea:. 
Concessioni amministrative 
Confisca 
Oooperativ�e 
Ce>ntabi1it� generale 
dello Stato 
Contrabbando 
Contratti di guerira 
Danni di &uerra 
Dazi doganali . 
Demanio 
Difesa de1lo Stato 
Edilizia economica e 
popolare 
Elettricit� ed elettrodotti 
Esecuzione fiscale 
Espropriazione p�er p.u. 
Fallimento 
Ferrovie 
Impiego pubblico 
Imposta di fabbricazione 
Imposta di registro 
Imposta �di successione 
Imposta generale sull'entrata 
Imposte dirette 
Imposte e tasse 

pag. 
92 
92 

92 

93 
93 
93 

93 
94 
94 
95 
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97 
97 
97 
97 
98 
98 

99 
99 
100 

100 

101 

102 

ItnpO!rtazione ed esportazione 
Interessi 
Istruzione . 
Mezzogiorno . 
Militari . 
Miniere. 
Notificazione 
Obbligazioni e contratti 
Opere pubbliche 
Pensioni 
Pe11sona giuridica 
Piani regolatori 
Po.ste .e telecomunicazioni 
Prescrizione . 
Previdenza .e assistenza 
Porivhlegi 
Procedimento penale . 
Provvedimenti contingib1li 
e di urgenza . 
Regioni . 
Responsabilit� civile 
Requi�sizione . . . . . 
Ricrnrsi amministrativi 
Riscossione 
Sciopero 
Sequestro . 
Societ� 
Spese giudizi.ali 
Tll:'ansazione 
Trasporto . 
Trattati e convenzioni 
internazionali 

pag. 
104 
105 
105 
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113 
113 

114 


GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
E INTERNAZIONALE (*) 


CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 49 -Pres. Chiarelli -
Rel. Rocchetti -Presidente Regione Siciliana (avv. Sorrentino, Vir.ga) 

c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato 
Savarese). 
Sicilia -Attribuzione di tributi erariali -Addizionale straordinaria Aumento 
-Spettanza .alla Regione. 
(St. Reg. sic. art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2, 11). 

Spetta alla Regione siciriana il provento derivante dall'aumento dell'addizionale 
disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801 (1). 

(Omissis). -2. -Il ricorso della Regione � :fondato. 

Il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che, in riferimento all'art. 36 dello 
Statuto della Regione siciliana, ha emanato le .norme di �attuazione in 
materia finanziaria, stabiHsce, all'a~t. 2, che alla Regione spettano tutte 
le �entrate tributarie erariali rtscosse nel suo territorio, ad eccezione 
delle nuov�e entrate tributarie il cui gettito sia destinato, con apposite 
leggi, alla copertura di oneri diretti a .soddisfare particolari finalit� 
contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime. 

Nel precisare l'ambito di applicazione di tale disposizione, la Corte, 

(1) Trattasi di un conflitto di attribuzioni proposto avverso la nota del 
Ministro delle Finanze n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971. 
Nel relativo ricorso, notificato in data 27 maggio 1971, la Regione chiedeva 
il riconoscimento della sua spettanza del provento costituito dall'aumento 
dell'addizionale, prevista dall'art. 80 del d.l. 18 novembre 1966, 

n. 976, aumento disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801. 
Per la decisione richiamata nel contesto (1968/47), v. in questa Rassegna, 
1968, I, 1, 364, con nota di richiami relativi alla natura delle addizionali 
rispetto alle imposte cui affluiscono ela posizione della Regione Sarda 
rispetto all'addizionale � pro alluvionati � del 1966. 

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato 
anche l'avv. CARLO CARBONE. 

2 



366 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

in conformit� alla sua precedente giurisprudenza (sent. n. 47 /196,8), 
ritiene che per nuova �entrata tributaria debba intendersi non un trd.buto 
nuovo, ma solo un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in 
mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando 
,che il nuovo atto impositivo introduca ,un tributo nuovo o ne aumenti 
soltanto uno precedente. Se cos� non fosse, gravi conseguenze deriverebbero 
:proprio nei confronti dello Stato, cui sarebbe vietato di riservare 
a se stesso, ove ricorrano i presupposti che tale riserva rendano 
legittimi nel quadro normativo del citato art. 2, il gettito derivante 
dall'aumento di aliquote di tributi prees~stenti di spettanza regionale. 
Il che non pu� �certamente essere in alcun modo sostenuto. 

3. -Posto dunque che il gettito dell'aumento dell'addizionale di che 
trattasi r�appresenta una nuova entrata tributaria, per deciderne l'attribuzione 
occorre accertare che, nel giudizio sottoposto all'esame della 
Corte, ricorrano o meno i requisiti voluti dalla legge perch� lo Stato 
possa farla propria, anche per la parte riscossa nel terrei.torio regionale. 
A tale riguardo devesi porre mente alla ragione per la quale il 
nuovo tributo � �stato �introdotto. Va in proposito ricordato, che col 

d.l. 18 novembre 1966, n. 976 (convertito con legge 2.3 dicembre 1966, 
n. 1142), contenente disposizioni per le provvidenze, la ricostruzione e 
la ripresa economica dei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate 
dell'anno 1966, veniva istituita (art. 80), per 1a durata dell'anno 1967, 
una �addizionale straordinaria su varie imposte, il cui gettito era esclusivamente 
riservato all'Erario per la copertura degli oneri dipendenti da 
quegli �eventi calamitosi. Col successivo d.l. 11 dicembre 1967, n. 1132 
(convertito con la legge 7 febbraio 1968, n. 27), l'addizionale in questione 
veniva prorogata fino a quando, in attuazione deHa riforma tributaria, 
non fossero applkate nuove aliquote per le impo�ste sul reddito. Con 
lo �stesso decreto, il gettito dell'addizionale cosi prorogata veniva riservato 
anch'esso all'Erario e destinato alla copertura di oneri diretti a 
soddisfare particolari finalit� di competenza esclusiva dello Stato. Infine, 
la legge 28 ottobre 1970, n. 801, recante sgrnvi fisc,ali a favore 
dei lavoratori a pi� basso reddito, ha disposto (art. 6) un aumento della 
stessa addizionale, della cui .spettanz�a si discute ne'l presente giudizfo, 
senza tuttavia fornir,e alcuna indioazion~ relativa alla riserva deJ. tributo 
allo Stato e alla destinazione di esso a determinati: scopi propri dello 
.Stato medesimo. 
Ma, dalla collocazione della norma, nonch� dalla stretta connessione, 
risultante dall'intero testo legislativo, tra l'aumento dell'addizionale e 
gli sgravi fiscali contestualmente disposti, appare ev,idente che il provento 
derivante dalla maggiorazione delle aliquote dell'addizionale in 
esame, � destinato a compensare unicamente la diminuzione delle entrate 
causata dalla concessione delJ.e agevolazioni fiscali. 



PARTE PRIMA 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE .367 

4. -Cosi precisati gli scopi che il nuovo tributo � destinato a soddisfare, 
ritiene la Corte che la destinazione del provento in esame sia 
incompatibile con la riserva all'Erar.io, limitata, dall'art. 2 del d.P.R. 
26 luglio 1965, n. 1074, solo al caso in cui occorra far fronte aJ.la copertura 
di oneri diretti a fronteggiare particolari finalit�, contingenti o 
continuative, dello Stato. 
Nella specie, dnvece, la finalit� di provvedere alla istituzione di 
un'entrata sostitutiva delle agevolazioni fiscali concesse ai lavoratori 
dipendenti e ai lavoratori autonomi a pi� basso reddito, non pu� considerar
�si esclusiva dello Stato, anche perch� le norme tributarie di 
favore hanno inciso, in modo rilevante, sul gettito di tributi di sicura 
spettanza regionale. 

Ora, se lo Stato, come ente sovraordinato e sovrano, pu� disporre 
in merito alla imposizione o abrogazione di tributi in piena Ubert�, 
anche �se si tratti di tributi spettanti alle Regioni, non per questo esso 
pu� attribuire a se stesso l'intero gettito di una entrata chiaramente 
sostituiva, quando il tributo sostituito non � di sua esclusiva spettanza. 
-(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 50 -Pres. Chiarelli -
Rel. Rossi -Nachamie (n.c.). 

Procedimento penale -Sommario interrogatorio dello straniero Mancata 
assistenza di interprete -Illegittimit� costituzionale. 
(Cost., art. 24; c.p.p. art. 223, 225). 

� fondata, con riferimento al diritto di difesa, la questione di legittimit� 
costituzionale degli articoli 223 e 225 codice di procedura penale 
nella parte in. cui consentivano, prima dell'entrata in vigore della legge 
5 diicembre 1969, n. 932, all'autorit� di polizia giudiziaria di procedere 
a sommario interrogatorio dello straniero, senza l'osservanza delle garanzie 
dettate dalle norme sull'istruttoria formale (1). 

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza 
emessa il 21 marzo 1970 dal pretore di Bologna (Gazzetta Ufficiale 
n. 136 del 3 giugno 1970). 
La decisione costituisce applicazione ulteriore dei principi gi� enunciati 
dalla Corte costituzionale con sentenze n. 148 del 1969, in questa Rassegna, 
1969, I, 1, 1013 e n. 86 del 1968, ibid., 1968, I, 1, 715. 

Per ulteriori riferimenti, specie in relazione alla giurisprudenza costituzionale 
sull'art. 24, secondo comma della Costituzione v. Foro it., 1972, 
~ 859. ' 



RASSEG~A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

368 

CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 51 -Pres. Chiarelli -

Rel. Fragali -Scrima (n.c.) e Presidente Consiglio dei Miniistri 

(Sost. avv. gen. dello Stato Sav.arese). 

Filiazione -Adozione -Autorizzazione all'affiliazione esclusa per i 
coniugi separati di fatto -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost., art. 3; e.e. art. 405, comma secondo). 

Non � fondata, con riferimento al princ.ipio di eguaglianza, ia questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 405, secondo comma, codice 
civile, nella parte in cui, nel caso di separazione coniugale di fatto, non 
consente al giudice tutelare di autorizzare l'affiliazione di un minore 
per gravi motivi, se il coniuge del richiedente rifiuti il suo assenso (1). 

(Omissis). -La Corte ritiene che non lede il principio di uguaglianza 
l'art. 405, secondo comma, del codice civile, che, soltanto quando 
vi � separazione legrue, e non anche nel caso di separazione di fatto, 
ammette }'.affiliazione di un minore se non vi consente il coniuge del 
richiedente. 

Giova anzitutto sottolineare che il testo attuale della norma denun


2liata ha voluto x'isolvere una questiooe sorta neJ. vigore dell'aTt. 402 del 

libro primo del codice, ove, per l'affiliazione di un minore, si prescri


veva semplicemente � l'assenso dell'altro coniuge ., se il richiedente era 

coniugato. Nella giurisprudenza si era fatta strada, pur non senza con


trasto, l'opinione per cui tale assenso non era richiesto nel caso di 

coniugi comunque separati, di fatto o il.egalmente; e, nel testo definitivo 

del codice, quello vigente, si � ritenuto di specificare che l'assenso 

predetto non � necessario nel solo caso di separazione legale. 

Questa determinazione normativa � coerente alla regola per la 

qua'1e la separ�zione di fatto non ha alcun effetto sugli obblighi e sui 

diritti derivanti dal matrimonio, come non avrebbe alcun effetto la 

separazione consensuale, ove non venisse omologata dal tribunale (arti


colo 158� cod. civ.). Gli � che il rappor.to coniugale e gli obblighi che 

ne derivano, a motivo degli interessi che coinvolgono, non possono essere 

nella disponibilit� delle pa'1'ti; e �cos�, non H fatto materiale della ces


sazione della convivenza pu� sospenderne l'efficacia, ma J.'accertamento 

giudiziario di una causa di giustificaz.ione della separazione o l'impos


sibilit� attuale di fare riprendere la coabitazione. 

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza 
emessa il 5 novembre 1969 dal pretore di Sant'Agata di Militello 
(Gazzetta Ufficiale n. 89 de11'8 aprile 1970). 
In dottrina cfr. FENIZIA, in T'emi, 1970, 569; DELLA ROCCA, in Temi 
romana, 1970, II, 293. 
Per alcuni riferimenti giurisprudenziali v. Foro it., 1972, I, 857-858. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 369 

V'� una ,differente situazione giuridica pertanto fra H caso in cui 
il ,coniuge separato legalmente rifiuta di consentire l'affiliazione ed il 
caso in cui il rifiuto � del coniuge che vive separato di :l�atto da chi 
richiede l'affiliazione. La diffetrenza appare pi� evtdente se si esempJ.ifica 
una ipotesi in cui il giudice abbia rigettato la domanda di separ,azione 

o abbia rifiutato l'omologazione di quella consensuale e tuttavia la separazione 
continui: questa situazione non � assimilabile n� equiparabile 
a quella in cui invece la domanda sia stata accolta o l'omologazione 
acc0crdata. 
La disuguaglianza che il giudice a qu0c s1corge nell'art. ~05, secondo 

comma, del codice civile, � conseguenza di una diversit� obiettiva delle 

situazioni considerate; e l'art. 3 della Costituzione non impone di parifi


care situazioni dissimili. 

L'obiezione per cui anche nel caso di separazione di fatto, come 

in quella J.egale, � possibile che il rifiuto del-l'assenso all'affiliazione sia 

pretestuoso o contrario allo stesso interesse del minore ,attiene a valu


tazioni di convenienza che soltanto il Parlamento :pu� compiere e, per 

di rpi�, pone in risalto circostanze dipendenti da comportamenti acci


, dentali della parte, che non possono essere prese in considerazione nella 
sede del processo costituzionale. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 52 -Pres. Chiarelli -
Rel. Reale -Vulcano (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. 
avv. gen. dello Stato Savarese). 

Procedimento penale -Rogatorie istruttorie -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione. 
(Cost., art. 25, 3, 102, 24; c.p.p. art. 296, 392). 

Non sono fondate, con riferimento ai princip� di precostituzione 
del giudice naturale, di indipendenza del giudice, di eguaglianza e di 
difesa, le questioni di legittimit� costituzionale degli articoli 296, secondo 
e terzo comma, e 392, secondo comma, codice di procedura penale, 
sulle rogatorie istruttorie del giudice istruttore e del Pubblico Min.iste!
l"o ai preto1�i del circondario (1). 

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza 
emessa il 5 novembre 1969 dal pretore di Sant'Agata di Militello 
(Gazzetta Ufficiale n. 89 dell'8 aprile 1970); con ordinanze emesse il 22, 
23, 20 febbraio e 2 marzo 1971 del pretore di Bitonto (Gazzetta Ufficiale 
n. 119 del 12 maggio 1971, n. 140 del 3 giugno 1971, n. 151 del 16 giugno 
1971. V. anche Foro it., 1970, II, 295. 

370 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -2. -Il quesito circa la legittimit� costituzionale dell'art. 
296, secondo comma, del c.p.p. � prospettato nelle ordinanze sotto 
cinque diver�si profili, peraltro fra loro complementari, fra d quali appare 
di rilievo ilogico-giuridico pregiudiziale, quello concernente la violazione 
del principio del giudice naturale stabilito nell'art. 25, primo comma, 
della Costituzione. 

Dai giudici del merito si osserva al riguardo che la norma impugnata, 
ne1la pai'te in cui dispone che per gli atti da eseguire fuori del 
comune di residenza, nell'ambito della stessa cfrcoscrizi�ne territoriale 
del tribunale �cui appartiene, il giudice procedente ad istruzione formale 
pu� delegare il pretore del luogo, lederebbe la garanzia di prncostituzione 
del giudice, derogando alla disciplina della competenza che 
il codice detta in termini generali ed astratti e non in vista di un concreto 
procedimento. 

Il che si .verificherebbe, invece, nella ipotesi .in esame, per il fatto 
che la norma del secondo comma dell'art. 296, farebbe dipendere la 
delegazione istruttoria da una determinazione discrezionale deUo stesso 
giudice istruttore. 

La questione non � fondata. 

3. -Come emerge dall'interpretazione dell'art. 25, primo comma, 
della Costituzione costantemente adottata da questa Corte, il rprincipio 
del giudice naturale � ispfrato alla garanzia di obiettivit� ed imparzialit� 
del giudizio e, nella materia processuale penale, ha riferimento 
alla precostituzione del giudice al quale spetta di giudicare, :nei limiti 
della cognizione sulla imputazione, propria di ciascuna fase processua'1e 
e per i fini cui ciascuna fase � preordinata. 
La Corte ha accolto l'assunto sostenuto dalla difesa dello Stato; a 
sm:tegno della norma censurata era stato �evidenziato .che la delegazione per 
l'Pspletamento di atti istruttori non incide su alcuna disposizione costituzionale: 
non sul principio di eguaglianza, dato che il legislatoire nel caso 
specifico ha discrezionalmente determinato di non distogliere il giudice 
istruttore dallo svolgimento delle ordinarie funzioni, ritenendo prevalenti 
le ragioni di economia funzionale e finanziaria per le quali altro organo 
giurisdiziona1e gi� in loco pu� attendere a singoli,, atti; non sul principio di 
rispetto del giudice naturale dato che la delega istruttoria non comporta 
spostamento di competenza sulla valutazione delle prove, sulla decisione 
di rinvio a giudizio ovvero di proscioglimento. 

Per la decisione 22 giugno 1971, n. 139, richiamata nel testo, v. in 
questa Rassegna, 1971, I, 1, 971. 

In genere sulla delegazione di atti istruttori nel processo penale, fra 
i pi� recenti scritti CoRDERO, Procedura penale, 1971, 380; e, per la giurispruden2)
a, Cass. 26 gennaio 1971, BoLDISO in Foro it., 1971, II, 703 (nota). 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 371 

Il che non si verifica nella fattispecie normativa in oggetto, atteso 
che nel sistema della istruzione formale la delegazione non comporta 
sostituzione del pretore nell'esercizio delle funzioni di cognizfone della 
causa che spettano al giudic.e istruttore delegante, ma deve essere 
inderogabilmente limitata al compimento di inda,gini ,probatorie ed alla 
precisazione delle difese dell'imputato, qualora la delega comprenda 
l'interrogatorio di quest'ultimo. 

Ne resta, conseguenzialmente, escluso non ,soltanto il potere di trarTe 
�elementi di valutazione in merito all'accusa, ma anche di pronunziarsi 
in ordine alla l'.Hevanza di ulteriori mezzi istruttori, che non siano stati 
specificamente delegati o che dallo' svolgimento di questi appaiono (intei;
inalmente e salvo l'apprezzamento definitivo del giudice istruttore) 
necessari od utili, escluse in ogni �caso 1e perizie non assolutamente 
urgenti. E ci�, come risulta dalla relazione del Guardasigilli al progetto 
preliminare del c.p.p. appunto per evitare che il pxetore proceda

1 

ad atti che rfohiedano formale e discrezionale deliberazione del giudice 
istruttore. 

Va ricordato in proposito che la lettera della legge, alludendo ad 
atti specificamente delegati, esclude la possibHit� di: una delegazione 
generica e totale. N� va trascurato, a conferma, !'�indirizzo giurisprudenziale, 
generalmente seguito dalla Corte di cassazione, affermante la 
illegittimit� della delega a procedere ad istruzione, senza che il giudice 
delegante preventivamente formuli J.'imputazione, specie ai fini 
della emissione di un mandato nei confronti dell'imput~to, e senza che 
indichi in modo specifico i mezzi istruttori da espletare ratione loci da 
altro giudice. 

Eventua�1i vioJ.azioni della norma sono iipotizzabdli, come si accenna 
neUe ordinanze con riguardo alle delegazionf che hanno provocato la 
denunzia di essa, ma come � ovvio non ne infirmano fa legittimit� costituzionale. 


Se dunque la delegazione preveduta dalla norma �impugnata non 
comporta, sostituzione del pretore delegato nella legittimazione a giudicare, 
che la �legge attribuisce invece al giudice istruttore, cui rimane 
riservata la direzione dell'istruttoria nonch� la decisione finale circa il 
rinvio a giudizio o il proscioglimento dell'imputato, essa non incide 
sulla precostituziooe del giudice stesso e non pu� incrinare il fondamentale 
principio della imparzialit� del giudizio a tutela del quale sono 
dettate le norme sulla competenza. Risulta preordinata, al contrario, ad 
esigenze obiettive dell'amministrazione della giustizia; queUe che nella 
sopracitata relazione ministeriale �sono qualificate di economia funzionale 
e finanziaria e possono identificarsi nella opportunU� di evitare 
non necessari spostamenti di magistrati e funzionari o di privati, con 
gli inevitabili disagi nonch� il dispendio che quelli comporterebbero. 


372 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La valutazione della ricorrenza, in concreto, di tali esigenze � riservata 
al giudice istruttore, con l'imparzialit� propria della funzione gj.urisdfaionale, 
in riferimento all'importanza di ciascun atto del procedimento 
istruttorio. 

� opportuno ricordare quanto gi� chiarito da questa Corte con la 
sentenza 139 del 1971 :nelJ.a quale si � precisato che la !!lozione di giudice 
naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa della 
competenza, ma risulta anche da tutte quelle disposizioni che derogano 
a tale competenza sulla base di criteri rispondenti a razionale valutazione 
dei. disparati interessi in controversia. 

4. -E poich� la delegazione istruttoria, razionalmente rispondente, 
del resto, ad �effettive esigenze dell'amministrazione della .giustizia, non 
modifica la competenza in ordine alla cognizione sulla imputazione, deve 
ritenersi che venga meno il fond�amento anche della asserita violazione 
dell'art. 3 della Costituzione. 
Dal fatto che aU'assunzfone di talune prove proceda lo stesso giudice 
istruttore che ha formulato l'accusa o che ad altre indagini attenda, 
invece, il pretore, non pu� desumersi ragione di diseguale trattamento, 
una volta chiarito che le valutazioni definitive rimangono affidate al 
giudke delegante. 

5. -Per quanto concerne poi le censure dei giudici di merito fondate 
su asserite violazioni degli artt. 102, primo comma, 101, secondo 
comma, e 107, terzo comma, deUa Costituzione, va rilevato, senza diffondersi 
in pi� ampia motivazione, che esse non hanno rispondenza puntuale 
!llel reale contenutd*<di taJ.i norme costituzionali e che, comunque, 
muovono dall'erroneo presupposto che il.a delegazione di atti istruttori, 
per il suo contenuto di discrezionalit�, sia sottratta all'imperio della 
legge e svolga effetti tali da modificare l'ambito delle funzioni giurisdizionali 
del pretore, vincolandolo-autor:itativamente al compimento di 
atti eccedenti dalla sua competenza istituzionale. Il che � smentito chiaramente 
dalla normativa del c.p.p. cosi come dalla disciplina dell'ordinamento 
giudiziario, richiamata nelle ol'dinanze �di rinvio. 
L'istituto della delega ha base, infatti, nella legge ed appunto la 
l�gge demanda al pretore, ratione loci, il compimento di quegli atti, 
che, in ottemperanza ad esigenze dalla legge medesima indicate e in 
quanto espUcazione di poteri-doveri che sono espressione e specificazione 
e, nel contempo, limitazioni di esercizio della potest� giurisdizionale, 

non possono non implicare margini valutativi di adattamento della norma 
al �caso concreto e in tali sensi, quindi, non possono non essere 
discrezionali. 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 373 

Simili atti non importano modificazione o estensione delle funzioni 
del pretore che l'ordinamento giudiziario ~art. 313) stabilisce con lato 
rHerimento a tutte le norme di l�egge contenenti particolari attribuzioni: 
.comprese quelle in materia di delegazione, ai sensi anche delila legge 

processuale penale. 

6. -Gli argomenti che pr.ecedono valgono, ed a maggior ragione, 
a dimostrare prive di fondamento le censure anafogamente mosse in 
riferimento agli artt. 24, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo 
comma, della Costituztone avverso H terzo comma dell'art. 296, nella 
parte in cui si dispone che per gli atti .istruttori da compiersi nella circoscrizione 
di altro tribunale, il giudice .istruttore debba, senz.'altro, richiedere 
il pretore (o, �alternativamente, il giudice istruttore) del luogo, 
abilitandolo all'esercizio degli stessi poter~ di cui al comma precedente, 
salvo che per ragioni d'urgenza o per altro grave motivo non ritenga 
di procedere personalmente a tali atti. � evidente in questa norma 
l'attribuzione di una discrezionaUt� ancora pi� ristretta che nel caso 
precedente. 
7. -Vanno in ultimo esaminate le censure che le ordinanze di 
l'invio muovono sempre in riferimento ai sopracttati artt. 2�5, primo 
comma, 1-01, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzfone, 
all'art. 392, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui si dispone che il 
Procuratore della Repubblica, (procedente ad istruzione sommaria) o, 
per il richiamo impJ.icito �che anche a tale norma � fatto dall'art. 13, 
primo comma, r.d.l. 2-0 luglio 1934, n. 1404, il Procuratore della Repubblica 
presso H foibunale per i minorenni, anche esso procedente con 
rito �sommario, pu�, �per i singoli atti istruttori che debbono compiersi 
fuori del comune di sua residenza, richiedere il pretore del luogo: al 
detto pretore in tal caso spetta la facolt� .preveduta dal secondo comma 
del gi� esaminato art. 2~6. 
Orbene la norma ili cui al secondo comma dell'art. 392 disciplina, 

con riguardo all'istruzione sommaria svolta dagli organi del P. M. sum


menzionati, fattispecie analoghe a quelle prev.edute dall'art. 296 del 

codice di procedura penale. 

Ci� comporta che le ragioni addotte per J.a infondatezza delle censure 
mosse contro quest'ultima norma valgono, analogicamente, per 
giungere .. ad uguale conclusione in ordine alle stesse censure rivolte 
contro l'art. 392, secondo comma. 

Per vero le differenz� fra istruzione formale e istruzione sommaria 
non sono tali da incidere sui rapporti che, in sede di espletamento 
della istruzione �sommaria, possono sorgere fra pubblico ministero inquirente 
e pretore, s� da consentir.e una diversa interpretazione delle garanzie 
e dei precetti costituzionali che sono dettati nei tre articoli cui le 
ordinanze si riportano. -(Omissis). 


374 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1972., n. 515 -Pres. ChiarelJ.i 
Rei. Capalozza -Vadini ed altri (n.c.). 

Procedimento penale -Istruzione sommaria -Scelta del rito del P. M. Fase 
successiva all'inizio dell'istruttoria -Insindacabilit� -Le~ittimit� 
costituzionale. 

(Cost., art. 25, primo comma; c.p.p.. art. .391, commi primo e secondo). 

Non � fondata, con riferimento al principio della precostituzio'ne del 
giudice, la questlione d.i le�gittimit� cootituzio'nale deli'art. 391, primo e 
secondo comma, codice di procedura pe'nale, nella parte in cui esdude 
la sindacabilit�, nel corso del processo, della valutazione di facitit� e 
brevit� delle indagini peritali, e degli atti istruttori, compiuta dal P. M., 
dopo la scelta, legittimamente compiuta, del rito sommario. 

(Omissis). -1. -Entrambe le questioni sottoposte a questa Cor.te 
sono strettamente connesse, avendo ad oggetto l'art. 3�91 del c.p.p., sicch� 
le l'elativ.e cause possono �essere riunite per essere decise con uni-ca 
sentenza. 

2. -Le questioni attengono, rispettivamente, al primo e al secondo 
comma del ridetto art. 391 c.rp.p.: al primo comma, in quanto non rende 
sindacabile, nel corso del processo, ai fini dell'eventuale mutamento del 
r.ito, la valutazione, compiuta dal procurator.e del:la Repubblica, della 
complessit� e dura1ta degli atti istruttori, neff.ambito dell'istruzione sommaria; 
al .secondo comma, in quanto non rende sindacabile, ai medesimi 
fini, la valutazione della facilit� e brevit� dell'indagine peritale. 
3. -La Corte ritiene che i principi affermati nella sua sentenza numero 
117 del 1968, ai qual1i le due ordinanze di rimessione si richiamano, 
non giustifichino l'accoglimento delle attuali questioni di legittimit� 
costituzionale. 
Nella predetta decisione,. la Corte accert� che l'art. 389 c.p.p. -successivamente 
modificato dalla legge 7 novembre 1969, n. 780 -coofHggeva 
con �l'art. 25, primo comma, della Costituzione, a causa della 
insindacabilit� della valutazione, fatta dal pubblico ministero, in ordine 

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanze 
emesse il 6 ed il 28 febbraio 1970 dal Tribunale di Teramo (Gazzetta 
Ufficiale n. 82 del 1� aprile 1970 e n. 102 del 22 aprile 1970). 
Per la decisione menzionata nel testo (Corte cost., 28 novembre 1968, 

n. 117), v. in questa Rassegna, 1968, I, 1, 902; in Foro it., 1968, I, 2913 (nota 
di 
PIZZORUSSO). 
Per altri richiami dottrinali v. Foro it., 1972, I, 853. 


I bi: 

~~~ 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE �E INTERNAZIONALE 375 

alla evidenza della prova: vale a dire, in ordine all'effettiva sussistenza 
di una del1e ipotesi nelle quali la . legg.e prevede la competenza dell'organo 
requirente a procedere col rito sommario. 

Epper�, nel caso che ora ne occupa, viene in considerazione una 
successiva vicenda processuale, affer.ente all'incidenza che sulla gi� (legittimamente) 
instaurata istruttoria sommaria la legge attribui.sce alla 
necessit� di procedere ad atti che, per complessit� e durata, siano 
con quel rito incompatibili (al't. 391, primo comma, c.p.p.) e, per quanto 
pi� specificamente ri<gua�rda la perizia, ad indagini non fa.cm e non 
brevi (art. 391, secondo comma). 

Vero � che la legge pr.escrive che il procuratore della Repubblica, 
verificandosi tali ev.entualit�, richieda l'istruttoria formale; ed � anche 
vero �che nessun sindacato giurisdizionaJ.e � predisposto a presidio dell'effettiva 
osservanza dell'obbligo e dei limiti del �potere di esso procuratore 
della Repubblica, qui pure indubitatamente discrezionale. Tuttavia, 
non sembra che ci� concreti una violazione del principio s�econdo 
cui il giudice deve essere precostituito per legge. 

Questo principio inyeste, certo, anche la fase istruttoria del processo 
penale (e questa Corte lo ha pi� volte affermato e ribadito), ma 
non pu� riguardare che il solo momento iniziale di essa. 

L"art. 295 c.p.p. prevede che, per i delitti di competenza della 
Corte di assise o del tribunale, il dibattimento sia preceduto dall'istruttoria 
formale, affidata al giudice istruttore: alla quale regola l'art. 389 
apporta tassative eccezioni (oltre a quel1e riguardanti il giudizio direttissimo: 
art. 502), statuendo in quali casi viene meno la competenza 
funz.i:onal�e di quel giudice e viene legittimato H pubbHco ministero a 
procedere in via sommaria ed a richiedere, a conclusione di questa, 

o il decreto di non promovimento dell'azione penale o il decreto di citazione 
a giudizio. 
� evidente �che, come � la legge a stabilire la competenza del giudice 
istrl;lttore, cos� deve essere la legge ad indicare i presupposti in 
presenza dei quali a quella competenza si deroghi: e poich� fa v�erifica 
della loro effettiva sussilStenza � affidata all'organo che � titolare della 
azione penale, essa dev�e essere soggetta -ad evitare l'elusione della 
riserva di legge -al sindacato giurisdizionale, ora assicurato (a seguito 
della citata sentenza n. 117 del 1968 ed �in armonia coi principi che 
questa ha posto) dalle innovazioni introdotte con la � novella � n. 780 
del 1969. 

Per d� che attiene, invece, alle successive vicende della istruzione 
sommaria, il problema � ben diverso, dappoich� l'obbligo del 
pubblico ministero di �investi:�e il giudice istruttore, quando egli ravvisi 
la necessit� di compiere atti complessi di lunga dur�ata, � solo in funzione 
della loro coerenza con le caratt�ristiche del rito sommario: il 
che testualmente risulta dalla stessa dizione delle norme impugnate. 


376 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ne consegue che l'eventuale dnosservanza di quest'obbligo non '1ede l'interesse 
sostanziale tutelato dal principio costituzionale di raffronto. 

E giovca aggiungere che l'estensione di detto principio ana valut�Zione 
della compatibilit� dei singoli atti, con la procedura sommaria, 
implicando la predisposizione della possibHit� del sindacato giurisdizionale 
su cfascuno di essi, comprometterebbe in modo irrimediabile la 
esigenza di un rapido corso dell'indagine -un'esigenza apprezzabile 
sul piano costituzionale e, oJtre tutto, corrispondente allo stesso interesse 
dell'inquisito -senza che tale sacrificio sia :ritchiesto dal bene che 
l'art. 25, primo comma, della Costituzione � diretto a proteggere. 


(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1972, n. 56 -Pres. Chiarelli Rei. 
Benedetti -Morntti (n.c.), Ufficio imposte Consu:ino di Crema 
(avv. Jossa). 

Imposte comunali e provinciali -Impoll!ta di consumo -Imposta di 

consumo sui materiali da costruzione -Mancata individuazione del 

soggetto passivo -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 23; r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 39, comma primo). 

Non � fondata, con riferimento al principio della riserva di legge 
in materia tributaria, la questione di legittimit�, costituzionale deU'art. 39, 
primo comma, testo unico suUa finanza locale (r.d. 14 settembre 1931, 

n. 1175), suH'imposta di consumo sui materiati di costruzioni edilizie, 
disposizione in base aUa quale � possibile desumere con precisione l'atto 
generatore ed il soggetto debitore dell'imposta (1). 
(Omissis). -1. -L'ordinanza di rimessione pone all:a Corte due 
distinte questioni di legittimit� costituzionale. La prima ha ad oggetto 
la disposizione contenuta nell'art. 39, primo comma, del testo unico 
per la finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, 
disposizione che il tdbunale ritiene in contrasto con l'art. 23 della 

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza 
emessa il 10 febbraio 1970 dal Tribunale di Crema (Gazzetta Ufficiale 
n. 89 de11'8 aprile 1970). 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 377 

Costituzione perch� non avrebbe indicato il soggetto passivo dell'im


posta di consumo �sui materiali per costruzi:oni edilizie. La precisa !indi


cazione di tale so1gg�etto ad opera dell'art. 34, ultimo comma, del 

r.d. 30 aipri1e 193�6, n. 1138, contenente il l'iegolamento di esecuzione 
delle imposte di �consumo, non poteva �colmare 1a l�acuna della legge 
stante la natura regolamentare di detto provvedimento. 
La seconda questione di legittimit� ha per oggetto J."ar�t. 344,, primo 
comma, dello �stesso testo unico in riferimento all'art. 76 della Costituzione, 
ma trattasi di questione dedotta in via del tutto subordinata lin 
quanto il giudice la prospetta solo per l'ev;entualit� che al r.d. n. 113'8 
del 1936 possa essere attribuita natura di legge delegata e che nel 
citato art. 344, malgrado in esso si parli: espressame~te di regolamenti 
per !'.esecuzione del t.u., possa ravvisarsi 1a relativa norma delegante. 

2. -La doglianza principale relativa alla mancata individuazione 
da parte della legge del soggetto debitore dell'imposta sui materiali per 
costruzionii edilizie non � fondata. 
Le nor:me generali e fondamentaH che d:isciplinano l'imposta in 
questione �sono contenute nel t.u. 14 settembre 1931, n. 1175 (artt. 10, 20, 
39 e 42.). Col successivo regolamento di esecuzione (r.d. 30'aprile 1936, 

n. 1138), emanato in virt� dell'art. 344 del t.u., il Governo ha dettato 
le disposizioni necessarie per l'attuazfone del t.u. e talune di esse integrano 
e completano quelle della legge fondamentale. 
L'individuazione, sia pure implicita, del soggetto passivo risulta 
evidente dal sistema delle norme che di:sciplinano il tvi:buto. In particolare 
� proprio dall'art. 39, �comma primo, impugnato -ai sensi del 
quale � l'imposta di �consumo sui materiali per costruzioni edilizie si 
riscuote in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi 
a lavoro ultimato � -che � dato desumere con precisione quale sia 
l'atto generator�e dell'imposta e stabilire conseguentemente il soggetto 
debitore della stessa. Si inferis�e, invero, dalla norma che il fatto giuridico 
produttivo dell'obbligazione di pagare il tvibuto � il consumo, mediante 
immobHizzazione in una costruzione, di materiale edilizio e che 
il momento :in cui !"imposta si rende liquida � quello della ultimazione 
del lavoro. Ora � ovvio che, se l'atto gener�tor.e dell'imposta � l'impi:
ego di materiale �edilizio in una costruzione, debitore del tributo � 
soltanto colui che esegue o fa eseguire per �proprio conto e nel proprio 
interesse Lia �Costru2'!ione che ha richiesto l'impiego di detto materiale. 

Va perci� disatteso l'assunto che l'individuazione del debitore sia 
contenuta esclusivamente nell'art. 34, ulU.mo comma, del regolamento 
di esecuzione del testo unico e che questa disposizione abbia assolto il 

' 
compito di colmare una lacuna della legge. � i.nvece esatto rit�enere che 
la norma r.egolamentare col definire H .soggetto passivo dell'imposta di 


378 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

consumo., abbia inteso soltanto ribadire e con'.fermare, esplicandolo con 
maggior'e precisione, quel principio dell'individuazione del debitore nel 
proprietario della costruzione, gi� desumibile in modo non equivoco 
dalla legge isututiva dJ1 tr,ibuto. 

Le considerazioni anzisvolte conducono alla dichiarazione di infondatezza, 
�.n riferimento all'art. 23 della Costituzione, della principale 
questione d'incostituzionalit� e in siffatta pronuncia resta assorbita la 
seconda questione dedotta in via subordinata dall'ordinanza di rimessione. 
-(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1972, n. 57 -Pres. Chiarelli Rei. 
Verz� -Melegari ed altri (avv. Ventura), Azienda Trasporti 
Municipale di Milano (avv. VH1ari), Soc. Ferrotranviaria (avv. Montesano). 


Lavoro -Personale delle linee di trasporto in concessione -Obbligo 

del preventivo ricorso gerarchico -Improponibilit� dell'azione 


Illegittimit� costituzionale limitatamente a questioni patrimoniali. 

(Cost., art. 24, 36; r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art.. 10; I. 24 luglio 1957, n. 633, 
art. unico). 

Mentre non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 
10 r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, cos� come modificato dalla legge 
24 luglio 1957, n. 633, suLl'obbligo del previo reclamo amministrativo 
da parte del prestatore d'opera in aziende di trasporto, � fondata la 
questione di legittimit� della stessa disposizione relativamente aWimproponibilit� 
dell'azione giudiziaria per la mancata o tardiva presentazione 
del ricorso gerarchico relativo a questioni pat1�imoniali (1). 

(1.) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza 
emessa il 10 aprile 1970 dal Tribunale di Bolzano (Gazzetta Ufficiale 
n. 150 del 17 giugno 1970); con ordinanze emesse il 30 ottobre 1970 
dal Pretore di Parma (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 7 aprile 19'71); con 
ordinanza emessa il 21 ottobre 1970 dal Tribunale di Milano (Gazzetta 
Ufficiale n. 119 del 12 maggio 1971); con ordinanza emessa 1'11 marzo 
1971 dal Tribunale di Bari (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 14 luglio 1971). 

Con sentenza 13 luglio 1970, n. 130, in questa Rassegna, 1970, I, 1, 1021, 
la Corte costituzionale aveva gi� riconosciuto che la tutela giurisdizionale, 
in relazione a pretese patrimoniali, non era menomata dal divieto, posto 
al prestatore d'opera, di intraprendere azione giudiziaria prima del decorso 
del termine di trenta giorni dalla presentazione del reclamo, in via 
amministrativa. 



PARTE l. SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 379 

CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1972, n. 58 -Pres. ChiareUi -
Rel. Rossi -Conte Ardias (avv. Sandulli). 

Elezioni amministrative e politiche -Elezioni comunali -Lite tributaria 
pendente col comune -Ineleggibilit� -Illegittimit� costituzionale. 


(Cost., art. 3, 51; d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 6). 

� costituzionalmente Wegittimo l'art. 15 n. 6 del testo unico suite 
elezioni comunaii e provinciali (d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) che, 
prima della modifica apportata con la legge 25 febbraio 1971, n. 67', 
s,anzionava l'ineleggibilit� a consigliere comunale del candidato avente 
lite tributaria col comune al momento delle elezioni (1). 

(Omissis). -La Corte costituzionale � �Chiamata a decidere se l'articolo 
15, n. 6, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui 
dispone che l'ine1eggibilit� a consigliere comunale per lite pendente 
con il Comune deve essere accertata con rife11imento alla data delle 
elezioni, anzich� a quella dell'insediamento del Consiglio comunale, non 
contrasti con il principio costituzionale d'eguaglianza sotto il profilo 
d'una irragionevole uniformit� di disciplina con le altre cause d'ineleggibilit�, 
previste dallo stesso art. 15, e rettamente riferite al momento 
della consultazione elettorale. La stessa norma viene sottoposta all'esame..� 
della Corte perch� decida altres� se fa limitazione apportata, sotto l'indicato 
profilo, al diritto fondamentale di accedere alle cariche elettive 
g�arantito dall'art. 51 della Costituzione, non rappresenM un sacrificio 
ingiustificato ed irragionevole. 

Va innanzitutto p:rncisato che la questione � stata sollevata dalla 
Corte d'appello di Napoli in relazione a talune ipotesi di controversie 
tributarie composte tra i contribuenti e la pubblica Amministrazione 
prima che ,gli interessati venissero insediati nella carica cui erano stati 

' 
eletti. Rimane pertanto cos� delimitato l'oggetto del giudizio, circoscritto 
a quella parte della norma impugnata che concerneva 1e liti innanzi 
alle commissioni tributarie, p11ima che la legge 25 :llebbraio 1971, n. 67, 
abrogasse esplicitamente tale causa d'ineleggibilit� a consigliere comunale. 


(1) La questione era stata sottoposta all'esame del giudice costituzionale 
con ordinanze emesse il 24 marzo ed il 5 maggio 1971 dalla Corte 
di Appello di Napoli (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 30 giugno 1971 e 259 
del 13 ottobre 1971). 
Per le differenti esigenze cui rispondono le varie ipotesi configurate 
dall'art. 15 del t.u. 16 maggio 1960, n. 570, v. Corte Cost., 11 luglio 1961, 

n. 
42, in Foro it., 1961, I, 1397. 
Per la decisione, citata nel testo, 26 marzo 1969, n. 46, v. in questa 
Rassegna, 1969, I, 1, 377. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il giudice a quo, uel suo giudizio suHa riilevanza, ha mostrato di 

ritenere dnnova:tiva quest'ultima legg�e, ch'.era gi� stata pubblicata quan


do sono �state emesse le ordinanze di remissione, sicch� pu� essere esami


nato il merito delle censure proposte. 

La questione sottoposta aJ.la decisione della Corte appare fondata. 

Risulta invero che le varie ipotesi configurate dall'art. 15 del t.u. 

16 maggio 1960, n. 570, quali cause d'inelegg,ibiHt� a consigliere comu


n~e, rispondono ad estgenze diverse. Alcune infatti sono dettate dal 

chiaro intento di evitar,e un'indebita influenza sulla libera manifesta


zione di volont� dell'elettore, come ad esempio quelle previste dai 

numeri 1 e 10 dello stesso articolo, secondo cui sono ineleggibili coloro 

che per il.a carica rivestita (di ecclesiastico, di magistrato) potrebbero 

eserdtare una captatio benevolentiae. Altre �invece, come l'ineleggibilit� 

per lite pendente, mirano ad assicurare il disinter.esse nell'esercizio delle 

funzioni cui il candidato aspira, per evitare gli inconvenienti che potreb


bero dnsorgere qualora lo stesso soggetto fosse nel contempo ammini


stratore e litigante. 

Tale differenziazione, gi� posta nella debita luce dalla dottrina una


rume �e dalla stessa giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 42 del 

1961), non poteva .essere ignorata dal legislatore che ha invece acco


munato in uniformit� di disc1iplina le varie ipotesi previste dal citato 

art. 15, in evidente contrasto con la diversa ratio ispiratrice de1le mede. 
sime e quindi con il principio costituzionale d'uguaglianza. 

Va iiiloltre considerato che la Umitazfone apposta dalla norma im


pugnata al diritto di accedere alle cariche elettive viola altres� l'arit. 51 

della Costituzione. � v�ero infatti che il prindpio costituzionale in.vocato 

riserva alla legge la determinazione dei r�equisiti di volta in volta neces


sari per �essere eleggibHt, tuttavia � gi� stato affermato da questa Corte 

che le cause d'ineleggibilit� devono essere rigorosamente contenute entro 

d. limiti di quanto ,sia ragionevolmente indispensabile per garantire la 
soddisfazione delle estgenze di pubblico interesse cui sono preordinate 
(serntenza n. 46 del 1969). 
Nella �specie si � sopra considerato come l'impedimento mvvisato 
dal legislatore nella pendenza di una controversia tributaria con il Comune, 
introdotto oltre un secolo fa e 11tportato nelle varie Leggi succedutesi 
nel settore, poteva ragionevolmente essere giustificato se riferito 
al momento in cui l'ipotizzato conflitto poteva venire a manifestarsi, 
mentre appariva ultroneo e irragionevole se rapportato gi� al momento 
delle eleziollli. 

Lo stesso legislatore, d'altronde, ha pr.eso atto dell'eccessiva limitazione 
nascente dal1a norma impugnata e l'ha abrogata esplicitamente, 
con riferimento a quel settore -quello delle controv.ersie tributarie nel 
quale la potenzia'1e conflittualit� tra ente impositore e contribuente 
appare quasi normale. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 381 

CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1972, n. 60 -Pres. Chiarelli -
Rel. Reale -Saggese (n.c.). 

Corte Costituzionale -Giudizio di le~ittimit� costituzionale in via incidentale 
-Norma denunciata diversa da quella applicabile -Inammissibilit� 
per irrilevanza. 

(Cost., art. 134; 1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; c.p. art. 522, primo comma). 

� inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimit� 
costituzionale dell'art. 522, primo comma, codice penale, per la 
parte in cui non punisce anche il ratto di persona di sesso maschile, 
in quanto si tratta di fatto diverso, punito con norma diversa, da quello 
sottoposto all'esame del giudice a quo (1). 

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza 
emessa il 18 febbraio 1970 dal pretore di Ottaviano (Gazzetta Ufficiale 
n. 136 del 3 giugno 1970). 
CORTE COSTITUZIONALE, 19 apriile 1972, n. 62 -Pres. Chtarelli -
Rel. Trimarchi -Poluzzi (n.c.) e Amministrazione Finanze dello 
Stato (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas). 

Imposte e tasse in genere -Imposte di re~istro e IGE sulle locazioni 

de~li immobili urbani -Rapporti inferiori ad un anno -llle~ittimit� 
costituzionale -Esclusione. 
(Cost., art. 3; 1. 29 dicembre 1962, n. 1744, art. 1, 2). 


Non � fondata, con riferimento al principio costUuzionale di e�guaglianza, 
la questione di legittimit� costituzionale degli articoli 1 e 2 della 
legge 29 dicembre 1962, n. 1744 per l'applicazione dell'imposta di registro, 
sull'entrava e di bollo sui controtti di locaziol/1,e inferiori. ad un 
anno (1). 

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte Costituzionale 
con ordinanza emessa il 3 dicembre 1969 dal tribunale di Roma 
(Gazzetta Ufficiale n. 102 del 22 aprile 1970). 
Per l'ultimo precedente giurisprudenziale edito, v. Cass., 13 maggio 
1971, n. 1379 in Foro it., 1971, I, 2838 ove � stato 'ritenuto che, a 
seguito della sentenza della Corte Costituzionale 26 marzo 1969, n. 49, non 
� dovuto alcun tributo, n� per I.G.E. n� per imposta di registro, sui canoni 
da contratti pluriennali di locazione, per le annualit� successive a quella 
in cui il contratto venga risoluto. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

382 

(Omissis). -3. -Con la sentenza n. 49 del 1969, la Corte, chiamata 
a verificare se la ricordata previsione normativa fosse in contrasto 
con l'art. 3 (e non anche ,con l'airt. 53) della Costituzione, ha rilevato 
che, secondo la discipJ.ina dettata con la legge n. 1744 del 1962, l'imposta 
sull'entrata, pur costituendo una componente della nuova imposta (di 
registro) (ed anzi la componente, in percentuale, di maggior peso economico), 
aveva mantenuto � la sua individualit� distintiva �; e che nonostante 
ci�, si ,era avuto l'accostamento all'imposta di registro al fine 
di unificazione dell'imposta da pagare e, per entrambe le imposte, si 
era prevista la liquidazione con riferimento alle rendite catastali degli 
immobHi locati o, in mancanza, ai corrispettivi pattuiti. 

Ed a proposito del1a disciplina dettata per i contratti di locazione 
pluriennali, posto che la previsione della liquidazione anuale dell'imposta 
sull'entrata dava luogo ad una speciale forma di rateazione senza 
conferire, carattere autonomo aJ~ singoli versamenti, la Corte, con la stessa 
pronuncia, ha ravvisato l'esistenza di una non razionale disparit� di 
trattamento nei confronti delle parti dei detti contratti, in relazione 
alla g,eneralit� degli assoggettati aU'imposta sull'entrata, perch� quelle 
parti sarebbero tenute a corrispondere l'imposta in base alla liquidazione 
annuale, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto nell'anno 
precedente. 

In tal modo ha colto la possibilit� di considerare compatibili per 
l'imposta sull'entrata la conservazione della sua individualit� e l'attuazione 
di un sistema di liquidazione e riscossione ancorato alla registrazione 
del contratto ed a parametri che prescindono dall'attuale ed effettiva 
veri:llicazione dell'entrata pattuita, ma ne,l contempo e specificamente 
he ha visto fincompaHbilit� in termini di violazione del principio 
di eguaglianza l� ove la norma consentiva la liquidazione e percezione 
della detta imposta relativamente ad un rapporto di locazione 
non pi� esistente. 

Peritanto, la Corte ha ritenuto che l'esistenza del conkatto di 
locazione pluriennale non legittimasse la liquidazione annuale dell'imposta 
sull'entrata a far tempo dall'anno successivo a quello in cui il 
relativo rapporto era venuto meno. 

E correlativamente ha posto in evidenza il differente trattamento 
che altrimenti sarebbe stato usato nei confronti delle parti contrattuali 
messe queste ultime a raffronto ,con la generalit� de.gli altri contribuenti 
della stessa imposta. 

La questione � ,stata nuovamente discussa alle Sezioni unite della 
Corte di Cassazione: si attende il deposito della relativa decisione. 
Nel numero della rivista pi� sopra citata, trovasi, in nota, un'ampia 
disamina dei precedenti giurisprudenziali e dottrinali. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 383 

4. -Con la quest1one ora prospettata non si � in presenza di una 
situazione analoga a quella gi� valutata e non ricorrono identiche ragioni 
che comportino o consentano una pronuncia nello stesso senso della 
precedente. 
Infatti, nonostante che H giudice a quo, nel sollevare la questione, 
si sia riferito agli artt. 1 e 2 della citata legge ri. 1744 del 1962, in 
sostanza viene denunciata la norma, contenuta in detti articoli, che 
permette, per i contratti pluriennali, la liquidazione annuale (,e cio� non 
all'atto della registrazione del contratto e� per tutta la durata pattiz.ia 
dello stesso, sibbene il.a liquidazfone anno per anno e con riferimento alla 
prevista durata del rapporto per il �singolo anno) e anticipata (e cio� 
entro i 20 giorni dalla data di inizio dell'annata locatizia stabHifa nel 
contratto) della imposta sull'entrata anche quando, nell'annata a riferimento, 
il rapporto di J.ocazione -abbia a cessar.e in epoca anteriore alla 
sua scadenza. 

Ora, la situazione del.le� parti contrattuali. � -come si � rilevato diversa 
da quella che le stesse parti avevano, prima della citata sentenza 
n. 49 del 1969, in �sede di liquidazione annuaJ.e ed a cagione dell'intervenuta 
cessazione del rapporto nell'anno precedente. In quel caso la 
Hquidazione ed esazione dell'imposta era prevista per un rapporto di 
locazione non pi� esistente; nel presente caso, invece, � prevista per un 
rapporto vigente. Le parti contrattuali allora erano tenute ad una imposta 
in relazione ad un'obbligazione (quella dei �anoni) che non .esisteva 
e che non sarebbe pi� potuta venire ad esistenza in forza del 
contratto re�gistrato; ora sono tenute alla stessa imposta ma l'obbligazione 
dei canoni � gi� adempiuta in tutto o in parte e comunque'� certa 
e Uquida e solo l'esigibilit� di essa sarebbe eventualmente riportata a 
future scadenze. 

Tali essendo la situazione �considerata e la disciplina che ne d� 
la norma impugnata, questa non � in contrasto con il principio di eguagUanza. 


L'art. 3 della Costituzione consente al legislatore di valutare le 
situazlioni obiettive e di adottare le corrispondenti normative, col limite 
di dover disciplinare in modo eguale le situazioni egual.i ed in modo 
diverso quelle differenti e �sempre che in contrario non ricorrano logiche 
e razionali giustificazioni. 

Nella specie, la situazione messa in evidenza non � eguale ad altra,. 
e quindi il limite posto per il legislatore non aveva cragiione e modo di 
operare. N� pu� dirsi che in contrario rilevi tla. verificazione de1J.a ipotesi 
che il contratto non duri per l'intero periodo pattizio, e che quindi per 
il semplice fatto che possa venir meno o venga meno la corresponsione 
della pigione, meritino di esse!re egualmente disciplinate la rilevata situazione 
in vista del realizzarsi della detta ipotesi e la situazione di chi, 
in generale, non ver:ificatasi 11'entrata, non sia tenuto a corrispondere la 


384 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

relativa imposta. Perch�, giusta quanto la Corte ha afiermato nella sua 
precedente pronuncia e ritiene ora di confermare, l'imposta sull'entrata 
nella legge n. 17 44 conserva la propria individualit� distintiva, ma sottost�, 
accostandosi �all'imposta di registro, ad una unificazione coi:;t questa 
nel sistema di accertamento, di liquidazione e di percezione. 

E allora, va tenuto presente, e quand'anche la situazione in. oggetto 
potesse essere assimilata a quella generale per via del.la mancata riscossione 
dei canoni, che oggetto d.� valutazione � la norma 1n quanto prevede 
il ripetuto sistema di liquidazione ed �esazione. 

E per ci� si deve ritenere che la norma in parte qua non urta contro 
il disposto dell'art. 3, perch� non regola �in modo eguale due situazioni 
diverse o .in modo difforme due situazioni eguali, e comunque perch� la 
disciplina che essa detta � razionalmente giustificata. La liquidazione 
anno per anno dell'IGE per i contratti pluriennali e la percezione anticipata 
dell'imposta dovuta iin base alla singola liquidazione trovano, 
nella specie, una adeguata e logica spiegazione. Ed in particolare, la 
liquidazione annuale la trova nell'esigenza di applicare le aUquote all'imponibile 
(aggiornato ed) esistente all'inizio di ciascuna annata locatizia; 
e la percezione antidpata, a sua volta, trova quella giustificazione nella 
esigenza di una mediazione tra l'interesse a ritscuotere J.'imposta di registro 
(quale imposta di titolo ed in qu_anto comprensiv�a dell'imposta 
sull'�entrata) all'atto della registrazione del contratto, e !'�interesse acch� 
la imposta venga corrisposta a fronte di un'entrata e:Mettiva, e concretamente 
nel possibile pagamento antici!pato delle pigioni e comunque 
nella J.arga probal:;>ilit� che le pigioni stesse siano pagate alle scadenze 

o ne sia realizzato coattivamente il credi.io. 
Infine non va trascurato, sotto il profilo della eccepita disparit� 
di trattamento che la norma impugnata determinerebbe secondo l'ordinanza 
del tribunale di Roma, ed a conferma della tesi secondo cui 
tale disparit� non sussiste, che al sistema di accertamento, liquidazione 
e percezione �dell'imposta sulJ.'entrata non sono estranee ipotesi in cui 
tali operazioni vengono effe.ttuate con riferimento al presunto numero 
degli atti economici imponibili e quindi senza un rigoroso e .puntuale 
riscontro tra entrata effettiva e obbligo di imposta. Basta al riguardo, 
e tra l'altro, infatti, tenere presente la facolt� concessa al Ministro 
per 1e finanze dall'art. 10 del d.l.lgt. 19 ottobre 1944, n. 348 in relazione 
a determinate categorie di entrate �ed estesa con successivi provvedimenti 
ad altre categor.ie (d.Ugt. 7 giugno 1945, n. 386, art. 9; 

D.L.C.P.S. 27 dikembre 1946, n. 469, art. 12, ecc.). -(Omissis). 

SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 11 'ottobre 1971, n. 283�3 -Pres. Flore 
-Rel. Fabri -P. M. Trotta (conf.) -Ministero Difesa Marina 
(avv. Stato Peronaci) c. Verger Ulderico (avv. Lucisano). 

Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Diritti patrimoniali 
-Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo -Limiti. 

(t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 29 e 30). 
Sono soggetti alla giurisdizione esciusiva del giudice amministrativo 
le controversie su quei diritti, che concorrono a costituire la discipUna 
giuridica del rapporto di pubbUco impiego, con esciusione delle 
questioni relative ai diritti patrimoniaU che non involgano alcun problema 
refotivo allo status inerente alla struttura� del, rapporto medesimo 
(1). 

(1) La sentenza di cui si tratta, ripropone l'interessante problema della 
giurisdizione nelle questioni patrimoniali relative al rapporto di impiego. 
In passato, come � noto, particoiarmente, si discuteva circa la cognizione 
delle controversie sugli stipendi arretrati, ma dopo alterne vicende 
giurisprudenziali e dottrinarie (1) dovute al contrasto tra i sostenito:ri 
della tesi c.d. deH'autornatismo � (secondo cui l'annullamento del licenziamento 
illegittimo, per la sua �efficacia ex tunc, farebbe rivivere automaticarn�nte 
il !'apporto di impI~go e con esso il diritto allo stipendio 
ex tunc, indipendentemente da ogni altra considerazione) ed i sostenitori 
della tesi c.d. del risardmento (secondo cui il �diritto allo stipendio 
si -configura come un diritto perfetto, condiziO\U:ato per� alla e:ffiettiva 

(1) Cfr. in dottrina: MALINVERNO, Questioni conseguenziali aUa pronuncia giurisdizionale 
sul licenziamento da un pubblico impiego. La controversia sugli stipendi 
arretrati, nel III vol. degli Studi per il Centenario del Consiglio di Stato e Ancora 
sulle questioni conseguenziali alla .pronuncia sulla legittimit� di un atto amministrativo, 
in Foro amministrativo, 1934, IV, 1 e segg,; PICCARDI, La distinzione fra diritto 
ed interesse nel campo della giustizia amministrativa, nel II vol. degli Studi cit.; 
Relazione al Capo del Governo sul Consiglio di Stato nel quinquennio 1961-65, III, 
pagg. 259 e segg.; Bozzr, La competenza esclusiva del Consiglio di Stato e il rapporto 
di pubblico impiego, nel III vol. degli Studi cit., e Limiti alla retroattivit� dei procedimenti 
amministrativi relativi al rapporto di impiego, in Foro amministrativo, 1932, 
IV, p. 91; ALEssr, La revocabilit� deil'atto amministrativo, Milano, 1936, 72; CIOFFI, 
in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 1951; Il Contenzioso 
dello Stato negli anni 1966-10, Roma, 1971, II, 163 segg. 

386 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 17 febbraio 1972, n. 427 -Pres. Pece 
-Rel. Greco -P. M. Di Majo (iparz. diff.) -Semilia (avv.ti Pincitore 
e Sorrentino) c. Societ� Azionaria Costruzioni Immobiliari � S.A. 

C.I. � (avv. Sangiorgi) e Assessorato ai lavori pubblici della Regione 
sidliana (avv. Stato Peronaci). 
Competenza e giurisdizione -Piano regolatore -Posizione soggettiva 
del titolare dello ius aedif�candi nei confronti della p. A. -Licenza 
edilizia ed atti amministrativi incidenti sulla stessa -Poteri discrezionali 
della p. A. -Effetti sulla giurisdizione anche per le pretese 
risarcitorie. 

(1. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 1 26 e 27). 
Lo ius aedificandi non pu� essere considerato nei confronti della 

p.A. come un diritto soggettivo, ma deve essere configurato come interesse 
legittimo, sottratto al sindacato del Giudice ordinario; d'altra parte 
prestazione del servizio, in difetto della quale lia attribuzione degli stipendi 
arretrati potrebbe concretare un'ipotesi di risarcimento del danno 
cagionato dall'illegittimo comportamento dell'Amministrazione con tutte 
le conseguenze pure per quanto attiene �alla prova) si giunse al:la adozione 
di un indirizzo concorde da parte della Corte di Cassazione e del 
Consigli-0 di Stato (1) indirizzo ispfrato ai seguenti principi: a) la legg.e 
non distingue tra ricorsi attinenti alla sola parte giuridica �e ricorsi attinenti 
alla parte economica del rapporto; b) il rapporto di pubblico impiego 
� e deve rimanere unico pure rispetto agli stipendi, sicch� le questioni 
conseguenziali defe1rite 1alla magistratura ordinaria non possono 
riguardare gli stipendi, costituendo questi �elementi inscindibili del rapporto 
di impiego devoluto nella sua inter�ezza alla giuri.sdizione esclusiva 
amministrativa; e) !'�attribuzione degli arretrati prescinde da ogni 
considerazione di colpa come di guadagno perduto ma consiste in un 
puro adempimento integrale dell'obbligazione, ritocnata in vita a seguito 
del giudicato di annullamento. 

Peraltro, se quanto alla cognizione delle controversie sugli stipendi 
ametrati non sembra sussi�stere pi� �Contriasto, questo non pu� ritenersi 
superato relativ�amente alle domande di vero e proprio risarcimento di 
danni conseguente all'ill~gittimo compol'tamento amministrativo 11.l�ll'ambito 
del r�pporto di impiego. 

Tuttavia, in proposito la Corte di Cassazione ha ritenuto, con giuTi


sprudenza ormai consolidata (2). la giurisdizione .esclusiva amministra


tiva in materia di rapporto di impiego pubblico estesa a tutte le contro-

I 

(1) Cons. di Stato 12 settembre 1923, n. 511 e succeasive conformi, fra cui, da 
ultimo, Cons. Stato Sez. IV, 15 maggio 1970, n. 348, in Rass. Avv. Stato I, .825. 
(2) Cfr. Cass., Sez. Un., 25 febbraio 1967, n. 430 in Rass. Avv. Stato, 1969, I, 238; 
Cass., Sez. Un., 17 aprile 1969, n. 1211; Cass., Sez. Un., 18 settembre 1970, n. 1580; 
Cass., Sez. Un., 23 luglio 1969, n. 2783; Cass., Sez. Un., 16 marzo 1970, n. 631 e Cass., 
Sez. Un., 17 aprile 1971, n. 1104, in Rass. Avv. Stato, 1971, I, 757. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 387 

il provvedimento amministrativo, con il quale viene accordata o negata 
la licenza edilizia, a norma delle leggi urbanistiche o di altre leggi 
speciali, integra un atto discrezionale e l'esercizio del relativo potere 
pubblico non si esaurisce o consuma con il rilascio di tale licenza, ma 
il potere medesimo pu� legittimamente esplicarsi anche dopo con atti 
diretti ad incidere sulla licenza stessa, onde l'annullamento di tali atti 
in sede 'di giustizia amministrativa non � idoneo in s� ad attribuire 
un'azione per il risarcimento dei danni nei confronti della p.A. (1). 

(Omissis). -Tutti i ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, 
devono essere riuniti. 

� preLiminare l'esame del ricorso dell'Assessorato Regionale dei 
LL.PP., e propriamente del primo mezzo di esso con 1cui � riproposta 
la questione relativa al difetto di giurisdizione. 

versie relative (attengano queste a situazioni di interesse legittimo o di 
diritto soggettivo) comprese quelle aventi contenuto patrimoni1ale, purch� 
il �rapporto stesso, nella sua consistenza e nel suo svolgimento, operi quale 
momento genetico, diretto ed immediato, di tali pretese �e non quindi se 
esso si ponga solo come occasione della pretesa dedotta in giudizio. 

Orbene, dei principi accennati e del ricovdato orientamento giurisprudenziale 
si � fatta applicazione nell'occasione, statuendosi che � la do, 
manda di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata tempestivia 
percezione degli stipendi-investisse soltanto le conseguenz1e patrimoniali 
indirette della p�ronuncia di illegittimit�, in cui il provvedimento annullato 
si poneva come espressione dell'illecito comportamento deHa pubblica 
Amministrazione nel periodo di tempo precedente, 1e rientrasse pertanto 
nell'ambito della giurisdizione dell'Autorit� giudiziaria ordinada �. 

D'altra parte nella specie si 1era esclusa in fatto fa sussistenz1a della 
situazione, sulla quale ,si era fondata la tesi del difetto di giurisdizione, 
affermandosi daUe sezioni unite del:La Corte di Cassazione che �non 
ricorrev-a dunque l'ipotesi dell'annullamento di un di1niego di assunzione 
e di un provvedimento sfavorevole .di status -cui non pu� ritenersi 
conseguive, per ci� 1solo, la esistenza del rapporto o dello status e 
neppure �di un 1atto discrezionale, cui non � dato contrapporre, sul piano 
della opportunit� e della convenienza amministrativa, la esistenza di 
un diritto soggettivo ., mentre � non si trattava neppure dell'interesse 
legittimo impropriamente qualificato come diritto al posto, in quanto 
in ordine alla riconosciuta permanenza dell'impiego si era discusso 1dinanzi 
al Consiglio di stato soltanto della legittimit� di un provvedimento 
-preso in base a valutazioni di carattecre giuridico (mancata rinnovazione 
del contratto), e non discrezionale -inteso al1a cessazione del :riapporto 
stesso .ed il cui 1annul1amento lasciava integra la esistenza e la 
disciplina del vincolo �. 

V.V.O. 
(1) Per un analogo e puntuale riferimento v. Cass., Sez. Un., 30 marzo 
1972, n. 1010, in questa Rassegna, 1972, I, pag. 223. L�e Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione hanno quindi ancora confermato un orientamento 
giurisprudenziale che ormai pu� ritenersi consolidato su una 
questione di indubbio interesse e di notevole rilevanza. 

388 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Nel denunciare la violazione del prdncipio della non risardbilit� 
delle lesioni di interessi legittimi, la violazione dell'art. 2.045 e.e., in 
iielazione agli artt. 26 e 2.7 deHa legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, 
dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E del coordinato disposto 
degli artt. 14 lett. F, e 20 statuto della Regione sioHiana (r.d.l. 15 maggio 
1946, n . .455), il ricorrente afferma che l�a Corte di merito, ha richiamato 
esatti principi giuridici, secondo i quali perch� il privato possa 
proporre dinanzi al giudice ordinario l'azione di risarcimento di danno 
contro ila pubblica ,ammini�strazione, necessita che il provvedimento 
amministraHvo, annullato per illegittimit� dal giudice amministrativo, 
sia anche illecito, abbia cio� leso un �diritto soggettivo perfetto; ha 
tuttavia nella fattispecie, applicato inesattamente i detti . principi in 
quanto ha erroneamente ritenuto che il provvedimento di sospensione 
dei lavori, dell'Assessorato Regionale dei LL.PP., annullato dal Consiglio 
di Giustizia amministrativa, era anche illecito, avendolo ritenuto 
lesivo del diritto soggettivo del privato (S.A.C.I.) in quanto titolare 
di licenza edilizia. 

Deduce che, invece, la Corte di appello avrebbe dovuto accertare 
se l'ordinamento giuridico attribuiva o meno all'Assessorato Regionale 
LL.PP. il potere di sospendere i lavori del privato, di fronte al quale 
(potere) la posizione di quest'ultimo era di interesse legittimo; all'uopo 
doveva considerare che, ilil tema di provvedimento di urgenza il potere 
di cui all'art. 7 deJ.la legge abolitiva del contenzioso amministrativo 
(20 marzo 1865, n. 21248, all. E) spetta a tutti gli organi della pubblica 
amministrazione, tra cui � da comprendersi l'Assessorato Regionale 
LL.PP.; che vertevasi in materia urbanistica, che � attribuzione della 
Regione, ed inoltre che il Consiglio di Giustizia A,mministrativa aveva 
annullato �il provvedimento di sospensione dei lavori emanato da esso 
Assessorato, per uso �Scorretto del potere e non per mancanza di potere. 
Il ricorrente rileva infine che, trattandosi di risarcimento di danni, 
H giudice ordiuari-0 doveva sempre accettare la sussistenza di una lesione 
del diritto soggettivo perfetto e non ritenere l� indagilile preclusa daH� 

decisione amministrativa. 

Di contro la S.A.C.I. ha eccepito la sussistenza del giudicato sulla 

giurisdizione del giudice ordinario, affermando che, l'Assessorato Regio


nale non aveva proposto appello contro la relativa statuizione del Tri


bunale. 

Quest'u,ltima eccezione. � infondata e invece � fondato H mezzo del 

ricorso nei limiti di quanto si dir�. 

Come ha rilevato la Cor�te di appello e come queste Sezioni Unite 

ribadiscono, a seguito deUe opportune valutazioni di merito degli atti 

processuali, �che hanno il potere di effettuare tra.ttandosi di controllare 

la esistenza o meno di un giudicato interno, l'Assessorato Regionale 

LL.PP. nell'atto di appeHo ha richiamato e quindi riproposte, tutte le 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 389 

eccezioni sollevate in primo grado, le ragioni svolte e disattese dal Tri


bunale; � da ritenersi quindi ~ipro.posta in appello anche la eccezione 

di difetto di giurisdizione del� giudice ordinario e quindi impugnata la 

relativa statuizione del Tribunale. 

Del resto l'appello deU'Assessorato il quale insisteva speci:l�icamente 

nel contestare che potesse essere ipotizzata. a favore della S.A.C.I., pur 

dopo il rilascio deHa licenza edilizia, una posiztone di diritto soggettivo, 

rei.proponeva neoessariamente in sede di gravame la� questione di giuri


sdizione precludendo che su tale questione potesse formarsi il giudkato 

in base alla impugnata decisione del Tribunale. 

L'eventuale riconoscimento dell'impossibilit� di sussistenza nella 

S.A.C.I. di un tliritto soggettivo leso, prima che al rigetto della domanda, 
avrebbe importato la declaratoria, da parte della Corte di merifo, del 
difetto di giurisdizione del giudice ordina�rio. 
Pertanto la eccezione sull'asserto giudicato relativo alla questione di 

giur.isdizione deve essere disattesa. 

Passando all'esame del motivo del ricorso queste Sezioni J]nite 

confermano il loro indirizzo giurisprudenziale, ribadito anche di recente 

(Cass. 9 giugno 1971, n. 1708) secondo cui lo ius aedificandi nei con


fronti della pubblica amminLstrazione (sindaco e organi amministrativi 

che hanno poter:e in materia edilizia ed �rban�stica) non � mai un diritto 

soggettivo perfetto sia prima che dopo �la conc�essione della licenza. 

edilizia. 

Esso, per quanto concorra a costituire il contenuto del diritto di propr.
iet� per -legge, con -effetto immediato e diretto, � soggetto per il suo 
esercizio a Hmitazioni, le quali involgono l'apprezzamento da parte della 
pubblica amministrazione di interessi pubblici (igiene, sicurezza, estetica, 
. funzionalit� ecc.) e non solo di elementi tecnici (conformit� al piano re


golatore e al regolamento edilizio urbano). 

Il privato per potere concretamente-esercitare la sua facolt� di co


struire o ampliare la costruzione gi� eretta, deve chiedere la apposita 

licenza edilizia al Silildaco, il quale nel concedergliela o negargliela non 

esercita un'attivit� vincolata (solo accertamento della conformit� della 

costruzione al piano r.egolatore) ma piuttosto un'attivit� discrezionale 

(apprezzamento dei suindicati interessi pubblici) scegliendo il comporta


mento che r�eputa pi� idoneo e pi� conforme alle esigenze collettive e aUa 

condizione degU interessi pubblici, alla cui cura l'amministrazione pub


blica deve istituzionalmente provvedere. 

La concessione de11a licenza non elimina incondizionatamente le 
limitaz.ioni poste dalla legge aUo jus aedificandi e non d� vita in capo 
al soggetto privato, ad una posizione di diritto soggettivo perfetto ma 
lascia inalterata la posizione di interesse legittimo fino a quando l'opera 
non sar� ultimata. 


390 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Fino a tale ultimazione, infatti, la pubblica amministrazione non 
solo continua a svolgere una attivit� di polizia e di controllo affinch� 
l'opera sia conforme al progetto approvato, ma continua ad esercitare, 
con rife.rimento all'attivit� di costruzione ancora in atto, quel potere 
discrezionale, che le � proprio, di apprezzamento degli interessi pubblici 
connessi 'alla costruzione oltre che degli elementi tecnici, con conseguente 
facolt� di sospensione o di revoca della licenza o di sospensione dell'opera, 
previo annullamento della licenza. 

N� l'uso scorretto del potere, sia che si manifesti inizialmente con il 
diniego o rifiuto della licenza, o, successivamente al rilascio della licenza, 
con la sospensione o revoca della licenza� gi� concessa, n� l'accertamento 
della i1legittimit� del provvedimento amministrativo, con conseguente 
suo annullamento da parte del giudice �amministrativo, :t;anno. assurgere 
la posiz.ione giuridica del privato, ancorch� titolare della licenza edilizia, 
a posizione di diri<tto soggettivo perfetto. 

Detta posizione invece, �resta sempre di interesse legittimo per la 
persistente necessit� del provvedimento amministrativo con l'apprezzamento 
e la valutazione degli interessi pubbJ.ici in una con gli elementi 
tecnici; per la persistenza dei controlli e della vigilanza della pubblica 
ammintstrazione e le relative valutazioni discrezionali cui � soggetta 
l'attivit� del privato anche durante la costruzione dell'opera e fino alla 
sua ultimazione. 

In sostanza la facolt� di edificare � sempre r.egolata da norme di 
azione rivolte ad indirizzare l'attivit� dei pubblici poteri in vista del 
perseguimento di ,scopi pubblici e dichiaratamente sociali, e non da 
norme di relazione, emanate per far sorgere e tutelare diritti soggettivi 
perfetti. Pertanto, di fronte alle dette norme regolatrici, la situazione 
giuridica del privato ancorch� titolare della licenza di costruzione resta 
sempre di interesse legittimo e non di diritto soggettivo perfetto. 

Ora, nella fattispecie, i su richiamati princip1 non hanno trovato 
co-rretta applicazione in quanto la Co.rte di appello, valutando la situazione 
giuridica della SACI per accertare se essa era di diritto soggettivo 

o di interesse legittimo, ha errato nel rite;nerla di diritto soggettivo, solo 
perch� la SACI aveva ottenuto la licenza edilizia. Inv;ero, perch� una 
tale conclusione potesse ritenersi giuridicamente corretta, sarebbe stato 
necessario che l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici potesse essere 
considerato, nei confronti del titolare della licenza ediltzia, alla stregua 
di un qualsiasi terzo privato. 
Esso, invece doveva ritenersi titolare di un potere di ingerenza in 
materia urbanistica, ed edilizia �essendo un organo deHa pubblica amministrazione 
che per legge ha il controllo e la vigilanza sulle costruzioni 
cui si riferiscono le licenze edilizie rilasciate dai Comuni, nell'ambito 
della Regione per l'attuazione degli interessi pubblici, secondo la stessa 
previsione normativa. 



PARTE I, SEZ. II, .GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 391 

Le fonti del detto potere, secondo. la legislazione del tempo, erano 
in concreto l'art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato 
con il r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455 l'art. 26 e l'art. 27 deHa legge urbanistica 
del 17 agosto 1942, n. 1150. Il primo demanda all'Assessorato 
Regionale, lo svolgimento nella Regione delle funzioni esecutive ed 
amministrative concernenti, tra le altre, le materie, di cui agli artt. 14 e 
15 deUo stesso decreto; e nell'art. 14 lettera f, � prevista la materia 
urbanistica nella quale l'Assemblea Regionale ha la legislazione esclusiva 
nell'ambito della Regione .e nei limiti delle leggi costituzionali deHo 
Stato; l'art. 15 invece demanda all'Assessorato il controllo sugli extti locali, 
tra cui i Comun:i. 

L'art. 26 deHa legge urbanistica del 1942:, n. 1150, conferisce al!'
Assessorato Regionale LL.PP., nell'esercizio della vigilanza in materia 
urbanistica ed edilizia, il potere di disporre la sospensione e la demolizione 
delle oper�e non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore 
comunale, ove H Comune non provveda. 

Il successivo art. 27 della stessa legge d� �al detto Assessorato il 
potere di provocare l'annullamento di ufficio, con decre.to del Capo dello 
Stato, dei provvedimenti comunali che hanno autorizzato opere le quali 
non siano conformi alle prescrizioni dei piani regolatori o in qualunque 
modo violano le dette prescrizioni, a norma dell'art. 6 t.u.f.l. del 1934, 

n. 383 nonch� H poter�e di .sospendere le dette opere in corso di costruzione. 
Del resto la stessa decisione del Consiglio della Giustizia Amministrativa 
che ha annullato il provvedimento dell'Assessorato Regionale 
emanato nella fattispecie, ha accertato solo ll'uso scorretto del potere 
da parte deH' Assessorato, in quanto, sussistendo 1a licenza edilizia, rtlasciata 
a suo tempo �alla S.A.C.I., prima di sospendere i lavori esso Assessorato 
ne avrebbe dovuto provocare l'annullamento ai sensi dell'art. 27 
della legge urbanistica su richiama.to. 1,1 che, implicando il riconoscimento, 
in capo all'Assessorato, del potere astratto di sospensione dei 
lavori, porta alla negazione, in capo alla SACI, bench� titolare della licenza 
edilizia, di una posiz.ione di diritto soggettivo nei confronti della 
pubblica amministrazione e la sussistenza, invece di una posizione di 
interesse .Legittimo. 

Il giudice ordinario di:flettava pertanto di giurisdizione a decidere 
la controversia tra l'Assessorato Regionale LL.PP. e i privati mentre 
aveva giurisdizione soltanto a decidere la controversia tra i privati (SACI 
e Semilia). 

Deve, quindi, accogliersi il primo mezzo del ricorso dell'Assessorato 
Regionale LL.PP. e deve emettersi declaratoria nei suddetti sensi. 


(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

392 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 marzo 1972, n. 878 -Pres. Gionfrida 
-Rel. Leone -P. M. Tavolaro (conf.) -Amministrazione delle 
Finanze dello Stato (avv. Stato Carafa) c. S.p.A. Vita Mayer Sud 
(avv.ti Biamonti e Viola). 

Competenza e giurisdizione -Istruzione preventiva -Regolamento 
di giurisdizione -Ammissibilit� -Limiti. 

(c.p. art. 41). 
n regolamento di giurisdizione deve ritenersi ammissibile in relazione 
a tutti i procedimenti anche speciali aventi intrinseca natura giurisdizionale 
e quindi pure in 1�elazione ai procedimenti di istruzione 
preventiva promossi davanti ad una Commissione tributaria per materia 
rientrante nella giurisdizione di questa ma non quando il procedimento, 
rispetto al quale dovrebbe operare la pronuncia regolante la giurisdrizione, 
non � ancora pendente o si � gi� esaurito (1). 

(Omissis).~ SVOLGIMENTO DEL PHOCESSO 

Nel dicembre 1968, con ricorso diretto al Presidente della Commissione 
distrettuale delle II.DD. di Milano, la soc. Vita Majer Sud 
esponeva �che il suo stabilimento in Ceprano aveva subito ingenti 

(1) La sentenza, di cui si fratta, � di grande interesse per le affermazioni 
contenute nella massima estratta (la sentenza 10 giugno 1968, 
n. 1766 delle stesse sezioni unite .della Corte di Cassazione � pubblicata 
in questa Rassegna, 1968, I, 378 con note redazionali) ed anche per la 
riaffermazione della natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie 
(in argomento cfr. pure da ultimo Cass., I Sez. civ., 11 ottobre 1971, 
n. 2847 in Foro it., 1972, I, 849 ed ivi note 1-2). Giover�, peraltro, sottolineare 
che nella specie la ritenuta inammissibilit� del regolamento preventivo 
di giurisdizione non ha consentito una pronuncia sulla questione 
che con �esso si era sottoposta alle sezioni unite della Corte di Cassazione. 
Pertanto, al fine di meglio chiarire la portata della sentenza, di cui 
si tratta (in rapporto alla precedente sentenza n. 1766 del 1968 sopra 
citata), si ritiene di dover pubblicare integralmente non solo la sentenza 
stessa ma anche di seguito il ricorso a suo tempo proposto nell'interesse 
dell'Amministrazione, non senza riLevare che nei �motivi della decisione 
� la relazione della consulenza tecnica si d� per depositata quando 
venne proposto il ricorso, mentre nello e svolgimento del processo � laddove 
si riportano� le deduzioni della societ� resistente si legge che detta 
consulenza era/ stata allora disposta con il decreto ammissivo dell'accertamento 
preventivo. 

Comunque, in considerazione di quanto statuito in principio dalle 
sezioni unite della Corte di Cassazione, sar� opporturio a p�rescindere da 
ogni 1:\ltro rimedio esaminare immediatamente la eventualit� �del regolamento 
preventivo di giurisdizione avverso provvedimenti del genere ove 
casi analoghi abbiano a verificarsi. 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONJ DI GIURISDIZIONE 393 

danni a causa del1e forti inondazioni dei g:iorni 18 e 19 del detto mese 
di dicembre, ~ons~guenti allo straripamento del fiume Liri. Per precedenti 
:esperienze �avute dalla consorella soc. Vita Majer e C., la societ� 
istante aveva motivo di temere che l'A:mmmi:strazione finanziaria avrebbe 
potuto contrastare, nell'accertamento dell'imposta di R.M., le perdite 
prodotte dal detto evento di danno, da detrarre ai fini della determinazione 
del reddito tassabHe :' il che avrebbe determmato UJila controversia 
da sottoporre alla Commissione distrettuale delle imposte. Ci� esposto, 
la ricorrente chi�deva che venisse disposta consulenza tecnica per accertare 
la qualit� e le condizioni dei macchinari, delle merci, dei mobili e 
di quanto altro esistente nello stabilimento di Ceprano; nonch� l'ammontare 
dei danni subiti anche per la forzata interruzione della produzione. 


11 Presidente disponeva H chiesto accertamento con decreto 2-0 dicembve 
1968 e nomma~a all'uopo il consulente tecnico. Tale provved~mento 
veniva notificato il giorno successivo all'Amministrazione delle 
Finanze, che, con ricorso 13 gennaio 1969 chiedeva al Presidente della 
Commissione distrettuale la revoca del decreto di ammtssione dell'accertamento 
tecnico perch� Hlegittimo. La richiesta veniva respinta con 
decistone 11 febbraio 1969. 

In data 19 maggio 1969 l'Ammini�strazione delle Finanze ha notificato 
alla soc. Vita Majer Sud ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte 
di Cassazione ai sensi degli artt. 37 e 41 c.p.c., per sentire dichiarare il 
difetto di giurisdizione del Prestdente de1La Commissione II.DD. a provvedere 
sul ricorso proposto dalla societ� nel dicembre 1968, come innanzi 
� stato detto. 

All':istanza resi�ste la soc. Vita Majer Sud, che ha dedotto anzitutto 
essere il ricorso inammissibHe, dato che il procedimento di istruz:ione 
preventiva S'� esaurito con il decreto ammissivo dell'accertamento tecnico 
richiesto; ha eccepito altre.si l'mfondatezza del ricorso nel merito. Tali 
diFese sono state ribadite nella memoria difensiva. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Nel ricorso � detto esplicitamente che con esso � proposto regolamento 
preventivo di giurisdizione; e poich� il contenuto del ricorso 
risponde a tale qualificazione, non si giustifica il dubbio espresso 
dalla societ� resistente: regolamento prev.entivo o regolamento successivo. 


Comunque sia, il regolamento di giurisdizione proposto nella concreta 
fattispecie � inammissibile. 


394 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Con riferimento alla disciplina del detto istituto processuale, questa 
Corte di Cassazione ha gi� avuto modo di stabilire: 

a) che il regolamento preventivo di giurisdizione non rappresenta 
un procedimento incidentale peculiare dei proc�essi di cognizione ordtnari, 
destinati a chiudersi, a�lmeno normalmente, con un provvedimento avente 
forma e contenuto di sentenza di merito, ma deve ritenersi esperibile 
rispeitto a tutti i procedimenti, anche speciali, aventi intrinseca natura 
giurisdizionale e perci� anche in relazione ai procedimenti di istruzione 
preventiva (Cass. SS.UU. 8 giugno 1968, n. 1748); 

b) che, infatti, i procedimenti ed i provvedimenti di istruzione 
preventiva hanno natura e carattere giurisdizionale sia in relazione al 
soggetto da cui promanano, sia in relazione al J.oro contenuto, concernente 
atti istruttori per la definizione di una controversia futura da comporsi 
con l'esercizio della giurisdizione, sia riguardo al fine strumentale 
perseguito (Cass. SS.UU. 10 giugno 1968, n. 1766); 

c) che 1e Commissioni tributarie hanno natura giurisdizionale 
(Cass. SS.UU. 2 giugno )969, n. 2175, 21 giugno 1969, n. 2201). 

Dalla composizione di queste regole consegue che, in astratto, deve 
ritenersi ammLssibile il regolamento preventivo di giurisdizione rispetto 
ad un procedimento di accel'tamento tecnico preventivo promosso dinanzi 
ad una Commissione tributaria e rela>tivo a materia rientrante nella 
giurisdizione della medesima. Resta ovviamente impregiudicata la questione 
di merito, se possa sussistere invasione, dell'organo giurisdizionale 
che ha disposto l'accertamento tecnico, nella sfera di: attivit� amministrativa 
concernente l'accertamento tributario che non sia stato ancor�a compiuto, 
quell'accertamento tributario, cio� riguardo al quale si prospetti 
la probabilit� di contestazione e l'opportunit� dell'accertamento tecnico 
preventivo. 

Ci� stabilito, tj.eve osservarsi, pe�r�, che proprio perch� procedimento 
necessariamente incidentale in un procedimento di natura giurisdizionale 
e rivolto �a stabilire, in via abbreviata e per saltum, se, sull'oggetto 
dedotto in giudizio, sussista o meno la giurisdiz.ione del giudice per esso 
adito, il regolamento preventivo di giurisdizione non pu� proporsi allorch� 
il procedimento, rispetto al quale dovrebbe operare la pronuncia 
regolante la gilll'isdizione, non � ancora pendente o si � esaurito (per 
rif. Cass. 27 aprile 1954, n. 1299, Cass. SS.UU. 13 febbraio 1970, n. 345). 

Questo limiite non � stabilito esplicitamente nella legge. Con riferimento 
al normale procedimento di cognizione, l'art. 41 c.p.c. si limita 
a dire che il regolamento di giurisdizione � proponibile finch� la causa 
non sia decisa nel merito in primo grado; ma tale regola non � applicabile 
al regolamento di giurisdizione che sia relativo a procedimenti che non 
riguardino cause da decidere nel merito, in gradi diversi, bens�, come 
pur � ammesso, procedimenti speciali o esecutivi o di urgenza o di istruzione 
preventiva. L'accennato limite � insito ne�l sistema proce�ssuale po




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 395 

sitivo vigente, nel quale H regolamento di giurisdizione ha lo scopo concreto 
e contingente di stabilire la giurisdizione in relazione ad una controversia 
attuale che debba essere composta da organi del potere giurisdizionale 
o di stabilire che il giudice del qual�e si impugna il .provvedimento 
e ogni altro giudice difettano di giurisdiz.ione o che la causa non 
poteva essere proposta (art. 3'82 c.p.c.). Fuori dell'ambito di una controversia 
attuale proposta ad un giudice, il regolamento di giurisdizione, 
prima �Che privo di interesse, � privo di og�getto, se rid:erito ad un procedimento 
�esaurito o prospettato, come proponibile in futuro ed assumer-
ebbe una portata meramente teorica, essendo improduttivo di effetti 
concreti vincolanti, in ordine �ad una controversia gi� composta o non 
ancora dedotta in causa. 

Ci� posto, e senza voler negare che a fondamento dell'istituzione e 
della disciplina dei prooedi;menti di istruzione preventiva � il concetto 
che la prova di un fatto� da cui pu� derivare J.a lesione di un diritto 
soggettivo del richiedente inerisce come elemento determinante della 
tutela giurisdizionale del diritto stesso,. � da considerare, dal punto di 
vista meramente processuale, che H procedimento di istruzione preventiva 
ha una completa autonomia rispetto al futuro proc�edimento nel 
quale i mezzi di prova raccolti in via preventiva potranno essere ammessi 
e potranno spiegare efficacia. Tale autonomia si ricava dalla diversit� 
dell'interesse proc�essuale che giustifica l'uno e l'altro procedimento e 
soprattutto dall'effetto del procedimento di istruzione preventiva, che 
non oper�a automaticamente come prodromo del processo di merito che 
debba necessariamente seguire e nel quale debba necessariamente inserirsi, 
ma � mezzo di conservcazione di elementi probatori, che potranno 
essere utilizzati solo se la. causa di merito sar� proposta ritualmente e 
se il giudice della stessa, con valutazione propria, del tutto indipendente, 
riterr� ammissibili e rilevanti i mezzi di prova preventivamente raccolti 
(al't. 698 c.p.c.). 

Data la spiegata autonomia del procedimento di istruzione preventiva 
rispetto all'eventuale successivo giudizio di merito, nello spazio di tempo 
tra l'esaurimen.to del procedimento di istruzione preventiva e l'instaurazione 
del successivo, ev.entuale giudizio di merito tra le parti non vi � 
processo pendenite, sia pure quiescente, in relazione al quale possa giustificarsi, 
sul necessario presupposto di un concreto interesse attuale, la 
proposizione dell'istanza di regolamento deilla giurisdizione. Proposta in 
tale spazio di tempo, la domanda di �regolamento, se riferita al procedimento 
di istruzione pr.eventiva esaurito, mentre non impedirebbe gli 
effetti conservativi dei mezzi di prova assunti, assumerebbe la istanza 
di una querela numtatis degli atti '.l;)rocessuali svolti nel procedimento 
di istruzione preventiva: ma� tale accertamento di nullit�, seppure fosse 
ammissibHe dovrebbe essere proposto come oggetto di apposito giudizio 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di cognizione piena, non con iJ pl'ocedimento per saltum del regolamento 
di giurtsdizione; riferita invece al futuro eventuale giudizio di merito, 
il regolamento di g.iurisdizione assumer�ebbe un contenuto del tutto ipotetico, 
non solo per la mera possibilit� o anche pl'obabilit� dell'instaurazione 
deHa causa di merito, ma per la necessit� di porre come ipotesi 
che la domanda sia pr�posta con un certo contenruto �e rivolta a un 
certo giudice: il che � assolutamente irrazioil!ale. 

Con :specifico riferimento ai procedimenti di istruzione prev�entiva � 
si pone la questione se essi si esauriscano con l'emissione del provvedimento 
di ammissione del� mezzo istruttorio o con l'assunzione del mezzo 
disposto. Si deve propendere 1per la seconda tesi, sia in considerazione 
dell'interesse tutelato, rivolto all'acquisizione ed alla conservazione del 
mezzo di prova, sia per il r~ievo che la domanda non tende alla emanazione 
del pvovvedimento di ammtssione �come fine a se stesso, ma ano 
svolgimento di un'attivit� propria del giudice o di un suo ausiliare tecnico, 
necessaria perch� l'elemento probatorio, rivesta la forma indispen~ 
sabile per la sua eventuale, futura acquisizione nel proc�edimento relativo 
alla causa di merito. 

H convincimento che queste Sezioni Unite esprimono nella presente 

decisione non � in contrasto con quanto fu deciso ed esposto nel1a sentenza 
10 giugno 1968, n. 1766 delle stesse Sezioni Unite, sentenza che 
l'Amministrazione delle Finanze ha richiamato come precedente� giurisdizional
�e specifico a favor�e della proprta tesi di ammissiibilit� del regolamento 
di giurisdiz1one, come in effetti proposto. 

Non � in contrasto, perch� in quella controversia non venne in contestazione 
se il procedimento di istruzione prev.entiva fosse o meno 
esaurito alla data in cui era sta.ta proposta l'istanza di regolamento, 
evidentemente perch� la fattispecie non pvesentava ragioni di dubbio in 
ordine alla pendenza deJ. detto procedimento: d� conseguenza le Sezioni 
Unite, in quella decisione del 1968, dei tre tempi in cui si articola il 
procedimento di istruzione preventiva, presero in espressa conside�razione 
quello della proposizione della domanda, quello successivo della emanazione 
del provvedimento di ammissione, ma non il terzo ed ultimo 
tempo deJ.l'assunzione del mezzo di prova e del conseguente esaurimento 
del procedimento preventivo. � 

Applicando i concetti esposti innanzi al ca�so concreto in esame, 
poich� � dedotto e non � contestato che lAmministrazione delle Finanze 
ha proposto istanza per regolamento preventivo di giurisdizione molto 
tempo dopo che il procedimento di istruzione prev�entivo era stato definito 
con il deposito della relazione della consulenza tecnica preventiva, la 
istanza stessa deve dichiararsi inammissibile. 

Date le particolarit� della fattispecie, concorrono giusti motivi per 
dichiarare compensate le spese del procedimento. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 397 

I 

Si trascrive il ricorso : 

(Omissis). -� fermo 1nsegnamento della Corte Suprema che in 
materia di procedimenti cautelari, tra i quali vanno ricompr�esi �llD.Che 
quelli di istruzione preventiva (Relazi001e aJ. Codice di procedura civile, 

n. 32), � ammissibile il regolamento preventivio di giurisdizione, sia nel 
corso del procedimento ed anche prima della pronuncia del provvedimento, 
.sia dopo che d1 provvedimento sia stato concesso (1). 
Come la stessa Corte Suprema ha per�spicuamente osservato, � anche 
rispetto ad un provvedimento che dispone... un accertamento tecnico ed 
una ispezione giudiziale preventiva pu� prospettarsi una questione di 
giurisdiz1i01DJe che rientri nell'ambito dell'art. 41 c.p.c. ... � (2.) in vista 
ed a ragione della materia e del carattere giurisdizionale di tale provvedimento 
(per il soggetto dal quale promanano, :pel contenuto oggettivo 
e pel fine strumentale perseguito), natura e carattere dimostrati dal rilievo 
che � ... una volta ritenuta e dichiacrata ammissibile e rilevante 
la prova preventivamente assunta, questa diventa senz'altro efficace :nel 
procedimento successivamente instaurato � (3). 

L'istanza avanzata pel 11egolamento preventivo di giurisdizione �, 
pertanto, ammissibile (4). 

* * * 

La questtone sottoposta oggi all'alto esame del Supremo Organo regolatore 
de1la g1iurisdizione appare in tutta la sua grave evidenza ove si 
tenga ben presente la istanza avanzata dana S.p.a. Vita Mayer Sud al 
Presidente del1a Commissione Di1strettuaJ.e delle Lmposte di Milano. Ri'sulta, 
i.Invero, dalle deduzioni della istante, delle quaJ.i deve tener,si conto 
in una con l'interesse dedotto in giudizio a1i fini della soluzione del problema 
di giurisdizione (5), che la materia del contendere che si � sottoposta, 
in via di istruzione preventiva, e che si andr,ebbe a sottoporre poi 

(1) Cass., S.U., 22 maggio 1963, n. 1355, in Foro pad., 1963, I, 1052: 
idem, 27 febbraio 1964, n. 437; idem, 9 febbraio 1965, n. 206, in Foro it., 
1965, I, 1290; idem, 30 dicembre 1965, n. 2485; idem, 9 luglio 1966, n. 1804, 
in Rass. giur. E.N.E.L., 1966, 617. 
(2) Cass., S.U., 10 ottobre 1964, n. 2563, in Foro it., 1964, I, 1758. 
(3) Cass. S.U. 10 ottobre 1964, n. 2563 (citata). 
(4) Cass. S.U. 10 giugno 1968, n. 1766. 
(5) Cass. 2 febbraio 1965, n. 1635; idem, 24 marzo 1964, n. 663; idem, 
9 marzo 1965, n. 377. 
4 



398 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

al Giudice compe,tente in sede di merito, attiene alla � ... detrazione 
per le perdite subite neJ.l'alluvione di Ceprano... � � ... allorquando verr� 
accertato il reddito ai fini dell'imposta di R.M. per l'anno 1968... ., detrazione 
che si vorrebbe rendere incontestabile nei confronti dell'Amministrazi:
one finanziaria attraverso l'esper�menito del mezzo istruttorio preventivo 
ed H suo successivo espletamento. 

Senonch� � ben noto che l'accertamento dell'imposta, nella specie 
di ricchezza mobile, consistendo nell'atto o nelJ.a serie di atti necessari 
per la constatazione e la valutazione tributaria de.i vari elementi cosrtitutivi 
del debMo di imposta (presupposto materiale e personale, base 
imponibile) �con la conseguente applicazione del tasso e la concreta determinazione 
quantitativa del debito del contribuente (6), cosrtituisce 
l'oggetto di una specifica attivit� amministrativa disciplinata dal diritto 
obiettivo, con tutte le conseguenze che si riannodano al carattere amministrativo 
degli atti posti in essere nel campo tributario dall'Ente impositore, 
attivit� attribuita in via esclusiva aWAmministrazione. 

Orbene, se a questa � ~attribuito il pote,re di: determinare, per restare 
nel campo dell'imposta di ricchezza mobile, il reddito imponibile, cio� 
quell'incremento di valore dipendente dall'impiego del capitale o dell'attivit�, 
determinabili in denaro e riferibili ad un soggetto per un 
periodo determinato (7), previe le detrazioni pre~iste dalla legg1e (concetto 
di reddito netto), e �se rtale potere non sembra possa essere posto 
in discussione, � da .escludere che delle detrazioni in materia, come 
assume la Cartiera Vita Mayer, possa essere giudice quello speciale o 
ordinario che sia. 

In altri termini, una volta che marnca un �accertamento� e che 
questo rientra in via esclusiva neUe attriibuzioni della pubblica Amministrazione, 
appare di: macroscopica evidenza l'invasione che di tali attribuzioni 
si verrebbe ad operare (8) mediante il decreto del Presidente 
della Commissione Distrettuale delle Imposte di Milano che, ammettendo 
un accertamento tecnico preventivo sui danni e sulle perdite di una 
azienda industriale ritenuti rilevanti ai fini della tassazione di ricchezza 
mobtle, e cio� pi� prectsamente ai fini della determinazione del reddito 
imponibile, incideT�ebbe sulla esistenza stessa e comunque sulla consistenza 
dei poteri della Amministrazione in materia di �accertamento�. (
Omissis). 

RENATO CARAFA 

(6) A.D. GIANNINI, Il rapporto giuridico d'imposta, Giuffr�, 1937, 230 
segg.; ROTONDI, Appunti sull'obbligazione tributaria, CEDAM, 1950, 75 segg. 
(7) A.D. GIANNINI, Elementi di diritto finanziario, Giuffr�, 1965, 
200 segg. 
(8) Cass. S.U., 10 giugno 1968, n. 1766, citata. 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 399 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1641 -Pres. Gion


fri:da -Rel. De Biasi -P. M. Secco (conf.) -Curini (avv. Bernardi


netti) c. Amministrazione della Giovent� Italiana (avv. Stato Tarin). 

Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Commissariato 
della Giovent� italiana -Natura di ente pubblico non economico Giurisdizione 
del Giudice amministrativo. 

(r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704). 
La Giovent� italiana ha conservato, anche nelL'attuqJe ordinamento, 
la sua personalit� giuridica e l'originaria natura, di ente pubblico non 
economico, priva soltanto del complementare antico carattere politico: 
pertanto di norma sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo 
sulle controversie di lavoro con i propri dipendenti (1). 

(Omissis). -Assume preliminarmente la ricor.rente che so:ppressi, 
con r.d.I. 2 agos,to 1943�, il p.n.f. e le sue maggiori istituzioni, tra cui la 
Giovent� Italiana� de�I Littorio�, al Commissariato istituito per conservare 
il patrj,monio di quest'ultimo ente e predisporre la ripartiz.ione� dei relativi 
compiti ed attivit�-passivit� tra i Ministeri della guerra e dell'educazione 
nazionale non pu� riconoscersi la stessa natura pubblica .gi� 
pacificamente inerente alla soppressa G.I.L. e che, co.munque, a questo 
riconoscimento osterebbe la no.rma della costituzione vietante la ricostituzione 
del p.n.f. 

Tale tesi non � attendibile. 

Col menzionato decreto legislativo n. 704 del 1943, soppresso il 

p.n.f., tra le molte organizzazioni create dal regime con compiti vari 

(sportivi, educativi, assistenzialii, ricreativi, paramilitari, smdacali), al


cune furono soppresse quali i G.U.F., i fasci femminili, l'Istituto nazionale 

di cultura fascista (art. 1) mentre altr.e �passarono alle dipendenze � di 

determinati amministrazioni statali (Ministeri e Presidenza de'I Consiglio 

dei Ministri); cos� le associazioni nazionali dei combattenti, mutilati ed 

invalidi di guerra, del pubbl.ico impiego, delJa scuol�, dei :lierrovieri, dei 

postelegrafonici, del C.A.I., E.N.P.A.S. ed altre (art. 5). 

Lo stesso decreto legislativo, inoltre, dett� una disciplina speciale 

per la G.I.L., organizzazione creata come le altre su indicate dal regime 

fascista, statuendo con .i suoi articoli 6 e 10: � i compiti demandati alta 

(1) Con la sentenza di cui si tratta le sezioni unite hanno confermato 
la giurisprudenza delle sezioni semplici sull'argomento. I precedenti 
sono menzionati nella sentenza stessa, dove si leggono anche altr1e 
interessanti considerazioni specie in relazione alle funzioni della G.I. 

400 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

G.I.L. sono deferiti aJ. Ministero della guerra ed a quello del1a educazione 
nazionale, a secondo della dspettiva competenza, ed agli stessi Ministeri, 
sempre .secondo le dspettive competenze, sono trasferite le attivit�-passivit� 
di pertinenza della G.I.L. � eventualmente comprese nella consistenza 
patrimoniale del soppresso p.n.f. 
L'attuazione concreta di .tale disposizione programmatica dchiedeva, 
per�, per la molteplicit� e non omogeneit� dei compiti istituzfamali deUa 

G.I.L. un successivo provvedimento di specificazione ed individuazione 
dei singoli compiti da intendersi deferiti all'uno od all'a1tro dei detti 
Ministeri e, correlativamente, di ripartizione tra gli stessi delle attivit�passivit� 
.patrimoniaU di pertinenza dell'iente originario: e, per ovviare 
appunto a questa esigenza, con decreto 19 agosto 1944 della Presidenza 
C.M.: 
a) fu nominato, in sostituzione degU organi rappresentativi dell'ente, 
un Commissario della Giovient� Italiana "con tutti i poteri gi� 
spettanti agli organi indivd!duali e collettivi, in relazione ai compm istituzionali 
dell'organizzazione"; 

b) fu creato un organo collegiale di tre membri per la " ipredisposizirnne 
di un pi�ano di ripartizione dei compiti e del1e attivit� deLla G.I., 
da approvarsi e rendersi esecutivo con provvedimento intermintsteriale ". 

A tutt'oggi, peraltro, questo piano di ri!partizforne non � stato ancora 
d,eliberato e la G.I. ha continuato ad esel'citare autonomamente alcuni 
almeno dei suoi antich~ compiti istituzionali, tra cui la gestione di 
colonie climatiche. 

Orbene, tanto premesso, queste Sezioni Unite, in ade11enza aJ. prevalente 
indirizzo giurisprudenziale, gi� espresso dalle Sezioni Semplici 
(Cass. 23 maggio 1969, n. 1018 -7 dicembre 19621, n. 3286 -5 luglio 1954, 

n. 2338), ritengono che non possa negarsi la .persistente inerenza alla G.I. 
dell'originaria natura di ente pubblico ill!On 'economico. 
Ammesso, invero, in relazione al chiaro ed univoco dettato legislativo, 
innanzi riassunto comparativamente nelle diverse sue norme, ch'essa 
non � stata compresa rn� tra gli enti soppressi (art. 1) n� tra gli enti 
passati alle dipendenze di Amministrazioni statali (art. 5), ne deriva che 
la sua personalit� giuridica � rimasta qual'era, priva soltanto del complementaire 
antico carattere politico. 

N� tale sua persistenza nell'ordinamento giuridico attua1e � contrastante 
con la norma costituzionale che vieta la ricostituzione del p.n.f;� 
perch� l'assimiJ.abilit� di essa, come di altre istituzioni create dal regime 
fascista, ad un partito politico, con denominazione e finalit� fasciste o 
diverse, non �, ad evidenza, ipotizzabile. 

Soggiunge peraltro la ricorrente 'Che il legislatore ha previsto e 
voluto il deferimento d~i compiti istituzionali della G.I.L. ai Minfateri 
della guerra e dell'educazione nazionale, con la conseguente cessazione 
di fatto dell'ente stesso, e che l'inerzia, ormai trentennale, del potere 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 401 

legislativo ed esecutivo :nel predisporre il piano di ripartizione e concreta 
assegnazione dei detti compiti all'uno od altro Dicastero determina, in 
effotti, inosservanza del.la volont� legislativa ed, insieme, il protrarsi 
sine die dell'evento (voluto, ripetesi, dal legislatore) del.la cessazione 
della G.I. come ente autonomo e distinto dall'amministrazione statale. 

Il riHevo � indubbiamente esatto ma esso non ha rHev�a:nza giuridica 
alcuna e, come tale, non pu� influenzare la soluzione del quesito, come 
innanzi adottata, circa fa !natura di .ente pubblico non economico dell'attuale 
G.I. 

Con gli alitri motivi di censura l:a 11icorrente, ad escludere la concorrenza 
degli elementi di carattere obiettivo indispensabili perch� il 
rapporto di Javoro di specie possa qualificarsi pubblico, deduce:� 

-mancanza di un formale atto di nomina e comunque incompetenza 
del delegato provinciale della G.I. di Terni ad emettel'lo; 
-mancanza di unila.terale determinazione da parte della G.I. nel 
trattamento economico offerto al dipendente; 
-mancanza di garanzia di durata del rapporto di ilavoro e precariet� 
dello stesso; 
-est11arneit� ai fini istituzionali della G.I. del lavoro di specie 
commesso ad essa ricorrente. 

Pur queiste ult&iori censure sono infondate. 

Con lettera, inve�ro, del 28 agosto 1966 il delegato provinciale in 
Terni della G.I. scrisse alla Curini: � a segutto della cessazione da parte 
dell'I.t.e.r. dell'esercizio de'l preventorio vighlato nella ex colonia della 

G.I. in Piediluco e della continuazione della stessa attivit� da parte della 
G.I., sotto la denominazione di Centro educativo climatico (C.E.D.U.C.), 
la S. Vs., a partire dal 1� luglio 1966, viene assunta in qualit� di vigilatrcice 
presso il centro, alle stesse corndizioni gi� praticate dall'Iter. 
Copia della presente dovr� essere restituita a questo Ufficio provinciale 
per accettaziorne � . 

Orbene, questa lettera integra univocamente il formale atto di nomina 
e la validit� di esso, ai fini del presente regolamento di giu11isdizione, 
non � inficiata dall'ipotizzata incompetenza dell'Ufficfo provinciale 
di Terni a deliberarlo; ci� tanto pi� che risulta pacifico il 
successivo inserimento della Curini nell'organizzazione dell'Ente (Cass. 
Sez. Un. 18 aprile 1968, n. H57 -24 marzo 1969, n. 939). 

Dallo stesso atto, poi, emergono ancora e pur chiaramente sia la 
unilateralit� della determinazione del trattamento economico, con ammissibile 
richiamo, in suo contenuto, a contratto di diritto privato, sia 
l'assunzione a tempo indeteirminato, mentre l'inerenza del lavoro dr'' 
vigilatrice ai fini istiituzionali della G.I. sembra incontestabile ove si consideri 
che compito della G.I., tra gli altri, eTa appunto quello di organizzare 
e gestire centri educativi, climatici e sportivi e che l'attivit� 
di vigiilanza � una di quelle essenziali al funzionamento di detti centri. 


402 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

i 

Irrilevante, infine, per diniego del1a natura pubblica del. rapporto 
di lavoro, il carattere di questo mentre di nessun rapporto di lavoro, 
pubblico o privato, � elemento essenziale una incondizionata �garanzia 
di durata�. 

L'ultimo motivo di rkorso attinente all'onere delle spese imposto 
dal Tribunale alla Curini, soccombente rispetto alfa questfone di giurisdizione, 
� inammissibi1e in quanto tendente a sindacare l'esercizio di 
una facolt� P.i:screzionale del Giudice di merito (art. 92, secondo comma, 
c..p.c.). -(Omissis). 



SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 14 aprile 1972., n. 1193 -Pres. Boccia 
-Est. Delfini -P. M. De Marco (conf.) -Azienda Autonoma F. S. 
(avv. Stato De F�rancisci) e Sabella (avv. Di: Mattia e Pepe). 

Prescrizione -Prescrizione del diritto al risarcimento del danno Illecito 
civile -Fatto costituente reato -Concorso formale di reati Estinzione 
per amnistia di taluni dei reati -Successiva sentenza 
definitiva del procedimento penale -Decorrenza della prescrizione. 

(c. civ. artt. 2043 e 2947, comma terzo). 
La configurazione del fatto doloso o colposo, in relazione agli articoli 
2043 e 2947 comma terzo e.e., prescinde dall'evento per essere il 
danno estraneo al fatto stesso, del quale costituisce l'effetto. 

Pertanto, S�e con un unico fatto che costituisce alt'l'es� reato, s� violino 
pi� disposizioni della legge penale (concorso formale di reato), agli 
effetti deUa preiscrizione del diritto al risar:cimento cagionato da que�ll'unica 
condotta, occorre aver riguardo al fatto reato in s�, indipendentemente 
dalla circostanza che da esso derivino eventi diversi, onde 
la prescrizione decorre dalla data della sentenza irrevocabile che definisce 
il procedimento penale e non ha rilievo, a tale scopo, la estinzione 
in precedenza verificatasi di taluno dei reati concorrenti (1). 

(1) Con Ja sentenza in rassegna ben pu� dirsi che la Corte di Cassazione 
proseguendo nella sua elaborazione -cfr. Cass., 7 marzo 1969, 
n. 748 in motiv. -Giust. civ., 1969, I, 1034 abbia in definitiva introdotto 
nel sistema legislativo quel precetto di carattere generale, di cui � stato 
peraltro sottolineato la mancanza, che vale a determinare la sospensione 
del termine di prescrizione dell'azione civile fin quando � in vita l'azione 
penale od � in corso un procedimento penale ancorch� concernente un 
fatto diverso da quello da cui derivi la pretesa risarcitoria, purch� conseguente 
dalla stessa condotta. 
Per tal modo per� la sentenza sembra porsi in contrasto con il precedente 
indirizzo della stessa Corte di Cassazione -cfr. Cass., 5 agosto 
1964, n. 2233 in Foro it., 1965, I, 278 -per il quale � il termine di 
prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal .fatto 
illecito si computa dal giorno in cui il fatto si � verificato; il concetto 
di fatto non pu� considerarsi ristretto alla semplice azione od omissione 
del soggetto colpevole, bens� deve ritenersi esteso all'evento nel suo complesso, 
cio� comprensivo non soltanto del comportamento doloso o .colposo 
dell'agente, ma anche delle conseguenze di danno... �. 



404 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -L'Amministrazione rico.rrente non contesta la validit� 
del principio, ripetutamente enunciato da questa .,Corte Suprema 
e richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui ai fini deH'applicazione 
dell'art. 2947 terzo comma e.e. nell'ipotesi di 'sentenza penale 
che rechi una degradazione del titolo di reato rispetto a quello contestato 
nel capo d'imputazione, deve avel'si riguardo a questo ultimo e 
non gi� al reato configurato nella sentenza se per effetto de11a degradazione 
il reato in quest'ultima accertato comporti una pena edittale massima 
che Io assoggetti ad una prescrizione di durata uguale od inferiore 
a quella stabilita per il diritto al risal'cimento, che abbia H proprio 
titolo nel fatto-reato (v. sentenza n. 175 del 1968) ma censura tl'applicazione 
che ne � stata fatta dal giudice di merito. Si sostiene infatti 
nel ricorso che il fatto da tenere in considerazione nel caso in esame 
era que11o che costituiva il reato di 1esio1ni coJpose, e :non queUo integrante 
l'ipotesi di disastro colposo, e si rileva che in relazione al primo 
di tali f�tti il decorso deUa prescrizione aveva avuto inizio dalla data di 
estinzione del reato, e cio� �dalla 'entrata in vigore del provvedimento di 
aministia, e non daUa data della sentenza di applicazione di questo 
beneficio. 

Osserva la Corte che., quando il procedimento penale � stato instaurato 
per un solo reato, hl diritto al ri.sarcimento dei danni si prescrive 
con decorrenza dalla data di estinzione del reato, come dispone l'articolo 
2947 e.e ..e tal,e data, se hl reato � estinto per amni�stia propria, coincide 
con il giorno di entrata in vigore del decreto con il quale l'amnistia 
� stata concessa, e non con que11o Jn cui � stato emesso il provvedimento 
giudiziario che, applicando tale bernefi.cio, ha chiuso H procedimento 

(v. sentenza n. 1302 del 1964). 
Ma pi� complessa indagine richiede la soluzione del caso in cui 
nello steisso procedimento penale si 1proceda per due o pi� reati diversi. 
In questa ipotes.i occorre distinguere il �.d. concorso materiale di reati 
dal c.d. concorso formale di reati. Se si tratta del concorso materiale 
di reati (che� si verifica quando si procede contro la steissa persona per 
pi� reati ontologicamente distinti in tutti i J.oro elementi, e collegati 
soltano per l'identit� deH'autore) il decorso della prescrizione del diritto 
al risarcimento conseguente a cia�scun reato � del tutto indipendente 
dal decocrso della pTescrizione pecr il risarcimento crelativo agli alteri 
reati crnnco.rrenti, sicch� l'estinzione per amnistia di uno dei reati per 
cui si procede importa la decoNenza, daJia data del decreto di clemenza, 
del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria relativa ail medesimo 
fatto. 

Se si tratta invece di concorso .formale di reati (che si verifica quando 
come nel caso in esame taluno con una sola azione od omissione 
viola diverse disposizioni di legge) la soluzione non pu� non essere 
diversa. In questo caso i reati concorrenti hanno in comune la condotta 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

dell'agente, cio� queH'elemento che costituisce ed esaurisce il fatto i11.ecito, 
in senso civilistko. � noto infatti che, secondo la terminologia 
del codice civile, diver.gente ,su questo punto da quella del codfoe penale, 
nella struttura del � fatto � doloso o colposo considerato da11'art. 2043 e.e. 
non � compreso l'evento, essendo il danno estraneo al fatto srtesso e considerato 
come un effetto di esso. Pertanto i reati, che ,sono concorrenti ai 
sensi dell',art. 81 prima parte c.p., integrano ai fini dell'art. 2.043 e.e. e 
quindi anche dell'art. 2947 terzo comma dello stesso codice, non gi� 
una pluraltt� di fatti, ma un fatto i11ecito sostanzialmente unitario, quaile 
esso � nella concreta realt� storica, anche se !DJe deriva una pluraHt� di 
effetti diversi, e quindi una pluralit� di sanzioni penali. Ne consegue 
che, quando ,in relazione alla medesima condotta di un soggetto pende 
un proced1mento penale per due o pi� reati, formalmente concorrenti, 
il diritto 'al risarcimento dei danni cagionati da quella condotta si prescriv'e 
con decorrenza daJ.la data in cui � divenuta irrevocabile la sentenza 
che definisce il procedimento, ed � iirrHevante, a tale scopo, la 
data -anteriore al:la predetta sentenz�a -di estinzione di uno dei 
reati per ,cui si procede; l'estinzione infatti rdguarda una delle conseguenze 
penali re1ative a quella ,condotta, e non concerne H fatto in s�. 

Non va'1e in contrario osse,rvare che nel 'caso in esame, il danno del 
cui r:isarcimernto ,si tratta coinc1de con levento del reato estinto per 
amnistia, pe,rch� sino al momento in cui rimane sub judice in sede 
penale la condotta dell'agente, e cio� la esistenza stessa del fatto genel'atore 
�di responsabHit� civile ex art. 2043 e.e., sussistono ,immutate le 
ragioni per le quali H legislatore ha voluto rinviare la decorrenza del 
termine di prescrizione. Infatti la disposizione dell'art. 2,947 terzo comma 
e.e. mira ad autorizzare iJ. danneggiato a stare ,jn prudente attesa 
nella pendenza del giudizio .penale, ponendolo al riparo daU'eventuale 
prescrizione; con essa, cio� si � supplito alla manc,anza, nel sistema 
legisl�ativo, di una norma generale che importi la sospensione del te�rmine 
di prescrizione dehl'azione civile fino a quando � in vita l'azione 
penal�e od � in corso il proce,sso penale (v. sentenza n. 175 del 1968). 

La tesi sostenuta dall'Amministrazione ricorrente, e seguita dal 
giudice di primo grado, porrebbe invece a carico del danneggiato l'onere 
di una diligenza veramente eccezionale e~d inutile, costringendolo a promuovere 
un'azione civile od a compiere atti interruttivi della prescrizione, 
mentre si svolge il procedimento penali.e per un fatto non soltanto 
connesso, ma coincidente con quello da cui deriva la sua pretesa 
risarcitoria. Si deve al conitrario riconoscere che in questa situazione di 
cose il comportamento di attesa della parte danneggiata � del tutto 
conforme all� esigenze di collegamento tra l'azione penale e l'azione 
civile; esso non pu� qualificarsi, come inerzia imputabile al titolare 
del diTitto al risarcimento e quindi la sua durata deve ragionevolmente 
escludersi dal decorso del termine di pres,crizione. � per questo stesso 


406 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

motivo che, i!Il altra occasione � stato stabilito da questa Corte che 
la disposizione del terzo comma dell'art. 2947 e.e. si ri:flerisce non gi� 
all'evento, ma al fatto~reato in s�, indipendentemente dalla circostanza 
che lo stesso sia produttivo di un eV'ento plurimo e pertanto 
nell'ipotesi �di concorso di disastro ferrovdario colposo ed omicidio colposo, 
all'azione risardtoria � applicabile la pi� lunga pr.escrizione prevista 
per il delitto di disastro ferroviario (v. sentenza n. 2326 del 1966). 

A sostegno de11a .tesi esposta nel ricorso sono stati invocati altri 
precedenti giurisprudenziali nei quali venne da questa Corte ineidentalmente 
affermato che il concetto di fatto. non pu� considerarsi ristretto 
alla semplice azione od omissione del soggetto colpevole, bens� deve ritenersi 
esteso all'evento nel �suo complesso, comprensivo cio� anche delle 
conseguenze del danno (v. sentenza n. 2223 del 1964). Ma tali affermazioni 
non importavano una definizione del fatto� il1ecito valida per tutti 
i casi in cui l'ordinamento fa riferimento a questo concetto; esse tendevano 
soltanto a precisarne il valore in relazione al particolare problema 
controverso in quella sede, che riguardava la decorr�enza ordinaria 
della prescrizione, coinddente coo il giorno i!Il cui il diritto pu� essere 
fatto v~1e:re (art. 2935 e.e.). A tale scopo ovviamente, richiedevasi che 
la fatttspecie prevista dall'art. 2043 e.e. si -fosse reailizzata nella sua 
integrit� non �essendo concepibile !'.esistenza di un'azione risarcitoria, e 
quindi il decorso della .prescrizione, senza l'esistenza di un danno onde 

�la formula legislativa � �stata <interpretata in conformit� ai principi tradizionali 
in tema di prescrizione (actio nondum nata non preaescribitur). 
Ben diverso problema � quello dell'influenza che la pendenza di un 
procedimento penale relativo al medesimo fatto esercita sulla decorrenza 
della pre.scrizione, e la soluzione di questo problema non esclude 
l'applicazione di concetti parzialmente diversi, per la necessit� di coordinare 
razionalmente le disposizioni civilistiche con le norme penali. 


(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 26 aprile 1972, n. 1298 -Pres. Boccia 
-Est. La Farina -P. M. Sciaraj:fa (conf.) -Amministrazione 
Difesa Esercito (avv. Stato CiardulLi) c. Caprile (avv. Piccini). 

Responsabilit� civile -Responsabilit� della p. A. -Danno subito da 
Ufficiale di complemento nell'espletamento del servizio di leva Concessione 
di pensione privile~iata -Compensatio lucri cum 
damno -Non sussiste. 

(e.e. artt. 1223, 2056). 
n principio della compensatio lucri cum damno ope.ra soltanto quando 
il pregiudizio e l'incremento patrimoniale siano conseguenti ad un 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 407 

medesimo fatto che abbia la normale idoneit� di determinarli entrambi 
ad un tempo. 

Siffatta compensazione non pu� pertanto essere fatta valere dalla 
P.A., tenuva al risarcime,nto del danno pel fatto illercito ad essa imputabile, 
nei confronti del proprio dipendente cui sia stata concessa la 
pensione privilegiata perocch�, a prescindere dalla esistenza di uno stato 
impiegatizio o di servizio obbligatorio e dal versamento di contributi al 
fondo pensione (fattispecie in tema di danni riportati da un Ufficiale dli 
complemento in servizio di prima nomina), ha rmevo a tali effetti solo 
l'intrinseca differenza ed. indipendenza del titolo dell'uno (fatto illecito) 
rispetto a quello dell'altro (status del dipendente). 

(Omissis). -Con l'unico motivo di rtcorso, denunciando la violazione 
e la falsa ,applicazione degli artt. 2056, 122,3, 1226 e 1,227 e.e., l'Amministrazione 
rileva che la giurisprudenza della S.C., richiamata dai 
giudici di merito, circa la cumulabilit� della pensione, ordinaria e privilegiata, 
con la condanna al risarcimento integrale del danno da illecito, 
genera perplessit�, ove si consideri che, in, base ai principi generali 
sulla causalit� giuridica, iJ. vantaggio economico conseguito dal pubblico 
dipendente, pur trovando imme<;tjatamente il suo titolo nel distinto rapporto 
di pensione, appare, tuttavia, come una conseguenza legata da un 
nesso di causalit�, ancorch� indiretto, allo stesso fatto illecito. 

Particolarmente, trattandosi di pensione privilegiata, nella quale pi� 
e,vidente emergerebbe il carattere riparatorio o iindennitario, tale or:igine 
(fatto illecito) dell'evento Jesivo sarebbe, il1l concreto, la condizione sine 
qua non dell'inso:t;'genza del diritto a pensione; non solo, ma il vantaggio 
conseguito dal dipendente non potrebbe dirsi effetto atipico ed irregolare 
del fatto dannoso, non essendo affatto eccezionale che, essendosi 
verificato l'effetto lesivo originato da causa di servizio, lo stesso dipendente 
abbia diritto a ricevere, a titolo di pensione, il pagamento d:i una 

(1) Giurisprudenza ormai costante (cfr. Cass., 25 ottobre 1965, 
n. 2248, in questa Rassegna, 1966, I, 76; 25 marzo 1970, n. 817, ivi, 1970, 
I, 394. La Corte di Cassazione, con la sentenza in rassegna, ha puntualizzato 
l'ambito di applicazione del principio della compensati.o lucri cv:m 
damno, nel senso che alla cumulabilit� della pensione con la somma 
dovuta pel risarcimento del danno, ,si oppone il diverso titolo da cui 
ripete la sua fonte la pensione rispetto al fatto illecito generativo del 
risarcimento, senza che abbia rilievo invece il peculiare status del dipendente, 
il versamento di contributi al fondo pensione, la configurazione 
che si voglia dare alla pensione privilegiata. 
Malgrado tale ripetuto insegnamento, il problema della compensatio 
lncri cum damno, permane arduo ed oscuro soprattutto per l'innegabile 
arricchimento del danneggiato, il quale viene a percepire, in definitiva, 
una doppia retribuzione. In dottrina cfr. ScoGNAMIGLIO, �In tema cli compensatio 
lucri damno �, in Foro it., 1952, I, 635; DE CuPIS, Risarcimento 
danni e diritto a pensione, in Foro it., 1956, I, 29. 



408 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

somma determinata. Occorrerebbe, quindi, a modifica del predetto indirizzo, 
ammettere, quanto meno ove trattisi di pensione pr:ivilegiata, la 

compensatio iucri cum damno. 

Osserva, inoltre, l'Amministrazione che i precedenti deHa S.C. si 
riferiscono a casi di danni richiesti da persone il cui vincolo di dipendere 
dalla P.A. � caratterizzato dall'esistenza di un rapporto di pubblico 
impiego; mentre, nel caso, si tratta di danni causati ad un militare di 
leva, ossia ad un soggetto legato alla P.A. da un mero rapporto di servizio 
con .carattere obbligatorio ancorch�, non gratuito. 

Ci� porterebbe ad escludere che, nel caso particolare, possano invocar.
si gli argomenti posti dalla S.C. a fondamento delle precedenti decisioni; 
non soltanto per�ch� la corresponsione dena pensione privilegiata 
al mil.itru-e di leva non potrebbe avere alcun carattere retributivo ed 
adempiente �ad una finalit� mevamente risarcitoria, ma anche perch�, 
proprio in �ragione dii �questa finalit�, verrebbe meno ogni possibilit� di 
individuare in tale forma di attribuzione patrimoniale una diversit� 
di titolo e di funzimle rispetto a quella propria del risarcimento del 

l

danno. 
H cumulo delle due attribuzioni patrimoniali comporterebbe, per


I 

t

ci�, un indebito guadagno da parte del~de�stinafa.rio di esse, con la con


seguente violazione del principio della compensatio iuori cum damno. 

Il motivo � infondato. 

� ben vero che, nella determinazione del danno der:iv�ante da colpa, 
sia contrattuale che extra-contrattuale, si deve tenere presente J.'eventuale 
vantaggio che l'inadempimento o il fatto illecito abbia procurato 
al danneggiato, non potendo il risarcimento risolversi in un lucro indebito 
(prindpio della compensatio lucri cum damno). Ma, come � posto 
in luce dalJa stessa Amministrazione ricomente, � da tempo costante 
nella giurisprudenza di questa S.C. l'affermazione che taJ.e principio 
pu� operare soltanto quando il pregiudizio e l'incremento patrimoniale 
abbia:no radice nella stessa serie causale, siano, cio�, entrambi conseguenza 
immediata e diretta dell'iHecito, avente in s� la normale idoneit�, 
a determinarli, vale a dire, si presentino come due aspetti contrapposti 
dello stesso fatto, avente in s� l'idoneit� a determinare, oltre il danno, 
anche l'effetto vantaggioso. Tale situazione, secondo la S.C., non si 
verifi�ca qua:ndo la persona offesa, o i famiUari superstiti, in caso di 
morte della ste.ssa, percepiscono una pensione, poich� questa ripete la 
sua fonte e la sua ragione giuridica da un titolo diverso e indipendente 
dal fatto illecito, rappresentando '1e lesioni alla persona o la morte 
soltanto La condizione affinch� quel titolo spieghi la sua efficacia. N� 
vi � ragione di distinguere, a.i fini del cumulo della pensione ordinaria 

o privilegi�ata con il diritto al risarcimento, a seconda che d corrispondenti 
obblighi sorgano in capo a soggetti diversi, ovvero in capo ad 
uno stesso soggetto, poich� trattasi, in ogni caso, di titoli diversi. 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

In coer.enza con tali premesse, � .stato ripetutamente affermato che 
l'Amministrazione pubblica, l'esponsabile dell'incidente o infortunio occorso 
ad un suo dipendente, � tenuta sia risarcirlo (o a risarcire :i familiari 
�superstiti, L."1 caso di decesso .della vittima), sia a corrispondergli 
(o a �corrispondere ai superstiti), J.a pensione privilegiata riconosciuta 
dovuta per l'invalidit� o la morte der.ivante da causa di servizio, senza 
che !'�ammontare della pensione possa essere detratto daHa misura del 
risarcimento (Cass., sentenze 10 ottobre 1970, n. li914; 25 marzo 1970, 

n. 815; 10 ottobre 1967, n. 2377; 17 ottobre 1966, n. 249; 25 ottobr.e 1965, 
n. 22,48; 7 ottobre 1964, n. 2530; 4 :febbraio 1960, n. 169; 5 agosto 1959, 
n. 2465; 8 aprile 1959, n. 1041; 29 luglio 1955, n. 2442; cfr. anche, per 
:liattispecie anafoghe, le .sentenze 8 settembre 1960, n. 2,442 e 19 novembre 
1955, n. 2763). N�, a tale effetto, rliLeva che si tratti di pensione 
privilegiata, poich� neanche .in questo caso il fatto illecito assurge a causa 
della attribuzione patrimoniale in cui la pensione consiste, per i:l sorgere 
della qua1e � necessario e �sufficiente che la morte e la !invalidit� 
siano derivate da causa di servizio, avente in s� il pericolo della lesione 
o infermit� riportate. 
Le pur acute considerazioni svolte dall'Avvocatura di Stato, a proposito 
della presente controversia, non appaiono tali da poter indurre a 
modificare il suaccennato indirizzo, il quale, sin daJ.la fondamentale 
senten2la n. 2442 del 1955 -sentenza che valse a superare le incertezze 
v�erificatesi gi� i!ll tempi lontani presso le cassazioni regionali, e, poi, 
nella giurisprudenza della cassazione unificata -poggia tuttora solidamente 
sulla intrinseca differenza e 1indipendenza del titolo da cui ripete 
la sua fonte e la sua ragione giuridica �il lucro (la pensione), nei confronti 
del fatto iHecito e delle sue conseguenze dannose, e nel concetto 
che tali fatti e tali conseguenze rappresentano soltanto la condizione 
affinch� quel titolo intrinsecamente diverso spieghi la sua efficacia; 

� porre le condizioni per il verificarsi di una conseguenza giuridica, 
non significa averla de�terminata, mancando, .per ci� solo, H rapporto 
di causalit� efficiente �; cosicch�, il fatto illecito da cui deriva Ja menomazione 
personale o la morte non pu� conside:riarsi causa determinante 
della .pensione, la quale � attribuita non gi� perch� il dipendente fu leso 
o ucciso in dipendenza del fatto illecito, ma soltanto perch�, sussistendo 
le condizioni di legge, la persona offesa, o i congiunti superstiti, avevano 
H diritto alla relativa attribuzione. 
. N� occorre soffermarsi sulJ.a diversa situazione legislativa che si 
verificava nel vigore delle disposizioni del decreto legge 21 ottobr.e 1915, 

n. 1558 �e del r.d.l. 6 febbraio 1936, n. 313>, conv.ertito nel1a I.egge 28 maggio 
193,3, n. 1126, disposizioni che, limitando il diritto spettante verso 
lo Stato ai pubblici dipendenti ed ai superstiti aventi diritto, in relazione 
ad eventi les1ivi alla loro persona verificatisi nell'esercizio o in 
ocoasiO!lle delle loro funzioni, al solo trattamento previsto dalla legi

410 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

slazione sulle pensioni, con esclusione di qualsiasi maggiore pretesa, 
venhnano a negare, a fortiori, la possibilit� del cumulo del trattamento 
pensionistico con il risarcimento integrale del danno. Essendo state le 
menzionate disposizioni abrogate dalla legge 6 marzo 1950, :n. 104, � 
oggi pienamente ammissibile il cumulo della pensione con il risarcimento 
del danno, anche quando s.ia tenuta al risarcimento la stessa 
amministrazione che corrisponde la pensione, e l'entit� e i limiiti di tale 
cumulo debbono essere determinati soltanto in base ai principi sopra 
ribaditi. N� l'eventuale sopravvivenza di restdue limitazioni legislative, 
che vietino il ,cumulo di particolari tipi di pensfonf con qualsiasi altro 
tipo di indennit�, possono valere per categor1ie diverse da quelle specificamente 
contemplate. 

Infine, la particolare natur�a del rapporto che legava l'attuale resistente 
all'Amministrazione, non poteva avere l'efficacia, come ben hanno 
visto 1i giudici di merito, di rendere inapplicabili i predetti principi e 
di :tiare dichiarare non cumulabile, nella specie controversi,a, la pensione 
privilegiata con il risarcimento integrale del danno alla persona. Esatto 
in diritto a parifica la premessa posta dall'Ammi:nJistrazione; l'ufficiale 
di complemento che presti servizio miUtare, di prima nomina in adempimento 
di obblighi di J.eva, o quale richiamato, se pure � temporaneamente 
legato da un rapporto di servizio obbligatorio o di dipendeJ!z'a 
all'Amministrazione, non possiede uno status impiegatizio (artt. 2 e 3 terzo 
comma 'legge 10 aprile 1'964, n. 1131), e, quindi, non � un dipendente 
statale nell'accezione nor,male del termine, n� � soggetto, come appare 
incontroverso, ad aJ..cuna ritenuta di carattere pensionistico sullo stipendio. 
Ora, partendo da tali premesse, la difesa erariale tende a sfruttare 
abilmente alcune argomentazioni espresse dalla dottrina circa la 
rag,ione fondamentale dell'ammissibilit� del cumulo anche in caso di 
pensione privilegiata; argomentazioni che debbono, effettivamente, riconoscersi 
sussistenti anche in talune deHe sentenze sopra citate di questa 
S.C. Infatti, parte del1a dottrina, riconosciuto senza alcuna difficolt� 
che l'attribuzione della pensione ordinari1a al dipendente .pubblico o ai 
congiunti superstiti nas,ce in base ai preesistenti presupposti dii legge 
anche in assenza della particolare causa consistente nell'illecito dannoso, 
tanto da potersi dire che il medesimo fornisce semplicemente l'occasione 
per il ,sorgere ,del diritto, si � mostrata, invece, incline a riconoscere 
un pi� specifico carattere risarcitorio o indennitario e una 
maggiore intensit� di legame causale col fatto dannoso, rispetto al caso 
di pensione ordinaria, nell'ipotesi di pensione privilegiata, concessa soltanto 
a seguiito di infor,tunio verifioatnsi per causa di servizio, e che non 
sarebbe spettata all'infuori della causa di servizio; ed ha quindi, ritenuto 
che, anche in tal caso, poteva escludersi la com,pensatio lucri cum 
damno soltanto in ba1se alla considerazione che il diritto dei pubblici 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

dipendenti alla pensione, anche a quella privilegiata, � il prodotto di 
un correlativo, precedente sacrificio economico, costituito dai contributi 
versati mensilmente dai dipendenti ai fini della corresponsione della 
pensione, e che, pertanto, non pu� neppure parlarsi di lucro nel senso 
propriio di questo tel'II1ine, inteso come gratuito vantaggio economico 
prodotto dallo stesso iii.lecito. 

Tuttavia, l'analoga �considerazione costituisce, nelle sentenze di questa 
S.C., soltanto una ragione logica accessoria,. concorrente e subordinata, 
consistendo il fulcro principale di tutte quelle decisioni essenzialmente 
nel concetto che il diritto alla ipensiooe priviliegiata non nasce 
per �effetto -cio� per un nesso di �causaJ.irt� efficiente, adeguata e regolare 
-della responsabiilit� dell'Amministrazione; dalla quale, anzi, in 
ogni caso, prescinde; ma scaturisce dal fatto stesso che il dipendente 
sia �stato vittima di un evento lesivo in circostanze e per cause� previste 
dalla legge; basandosi, quindi, la �concessione sopra elementi che, rigidamente 
ancorati alla posizione del dipendente, possono non coincidere 
con quelli che dovrebbero valere rispetto alla responsabilit� (v. anche, 
nello �stesso ordine concettuale, J.a sentenza del1a Corte Costituzionale 
30 gennaio 1962, n. 1, sia pure emessa al diverso fine di dichiarare 
costituzionalmente illegittime le pur gi� abrogate norme di cui ai cttati 
d.Ugt. 21 ottobre 1915, n. 1558, r.d.l. 6 febbraio 1936, n. 313, liinitativi 
del diritto dell'impiegato infortunato, nei confronti della P. A. responsabile, 
al trattamento previsto dalle norme che �regolano li.I rapporto 
di servizio o �di �quiescenza, con esclusione dell'azione risarcitoria). 
Ci� precisato, non occorre indagare quale parte, pi� o meno rilevante, 
�di contrtbuti per pensione, possa, rii.spetto agli impie�gati deillo 
Stato e su un piano generale di bilancio, considerarsi come destinata 
a sopperire alle eccezionali sopravveniente delle concessioni di 
pensioni privdlegiate ancihe a favore ri chi 'non potrebbe ancora godere 
della concessione di una pensione ordinaria; cosi .come non � 
necessario insistere sulla sostanziale identit� di situazione, al liinite, 
tra impiegato �e militare di leva infortunato, rispetto a quel con-� 
cetto di non assoluta g�ratuit�, �su cui si � soffermata la dottrina,. 
laddove l'infortunio in servizio colpisca l'impiegato propriio nel moment0 
iniziale del suo vapporto, quando, cio�, non aveva ancora potuto 
versare alcuno di quei contributi che normalmente vengono riscossi 
per ritenuta diretta sulle mte di stipendio. 

Infine, e richiamando quanto sopra precisato, non � da tra�scural'e 
il rilievo che se l'autore del fatto illecito, sia pure integrante una 
caus�a di servizio, a danno del militare di leva, fosse �stato un terzo 
qualsiasi, pi� non si discuterebbe che, in tal caso, il terzo avrebbe 
dovuto risarcire l'intero danno, indipendenitemente dalla corresponsione 
al danneggiato di una pensione privilegiata da parte dell'Amministra



412 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione; 1e non vi �, quindi, alcnn motivo per escludere la cumulabilit� 
della pensione e del risarcimento allo!rch� :il faitto illecito sia imputabile 
alla stessa Amministrazione militare. 

Ribaditi i predetti principi generali, resta superata la particolare 
censura mossa dall'Amministrazione, per avere la Corte di merito as.segna.
to al Oaprile una somma per il titolo specifico di spese di accompagnamento, 
quando gi�, per lo stesso .titolo, 'l'Amministrazione stessa 
aveva ,concesso un ,assegno mensile di L. 32.00H; � sufficiente, in:Jlatti, 
considerar,e che tale assegno, dovuto per legge anche esso in base ad 
elementi rigidamente ,pl'edeterminati, costituisce un elemento integrativo 
della pensione privilegtata. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 23 maggio 1972, n. 1595 -Pres. Mal-
titano -Est. Palladino -P. M. Caristo (conf.). -Amministrazione 
delle F.S. (avv. Stato Ricci) c. Valent (avv. Geraldini e Gilardoni). 

Responsabilit� civile -Infortuni sul lavoro -Indennit� assicurativa 


Responsabilit� di terzi -Surro~a le~ale dell'assicuratore -Risarci


mento danni -Compenso lucri cum damno -Sussiste. 

(c. civ. artt. 1223, 1916, 2056; t.u. 20 giugno 1965, n. 1124, art. 10). 
In dipendenza deUa surrogazione legale dell'assfouratore nei diritti 
dell"'assicurato verso i terzi responsabili del danno, anche l'indennit� 
assicurativa corrisposta dall'I.N.A.I.L. all'infortunato sul lavoro si pone 
come immediata e diretta conseguenza del fatto illecito onde deve essere 
detratta dall'ammontare del risarcimento del danno posto a carico del 
terzo (1). 

(1) In senso conforme cfr. Cass., 11 aprile 1956, n. 1053; in Riv. Circ. 
e Trasp., 1956, 1148. La sentenza costituisce corretta applicazione dei principi 
ripetutamente ribaditi dalla Corte di Cassazione; cfr. Cass., 10 ottobre 
1967, n. 2377 in Giust. Civ., 1968, I, 294; 10 giugno 1969, n. 2145 secondo 
cui nella determinazione del danno derivante cosi da colpa contrattuale 
che aquiliana, deve tenersi presente l'eventuale v;antaggio che il fatto 
illecito abbia procurato al danneggiato, non potendosi il risarcimento 
risolversi in un indebito lucro. 
In dottrina cfr. DE CuP1s, Il danno, Milano, 1966, vol. I, 283 e 284. 

Per quel che concerne l'altro principio, anch'esso ripetutamente ribadito 
dalla Corte di Cassazione, per il quale la compensatio lucri curn 
damno presuppone per� che il pregiudizio e l'incremento patrimoniale 
dipendano dallo stesso illecito, quali effetti contrapposti cio� di un medesimo 
fatto idoneo a determinare oltre che il danno anche l'effetto vantaggioso, 
cfr. Cass., 7 ottobre 1964, n. 2530; 17 ottobre 1966, n. 2491; 10 ottobre 
1967, n. 2377; 16 giugno 1969, n. 2145; 13 settembre 1969, n. 3102 ecc. 



PARTE I, SEZ. III, GIUR�SPRUDENZA CIVILE ' 413 

(Omissis). -Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e 
falsa applicazfone deH',art. 1916 e.e., 4 r.d. 17 maggio 1935, n. 1765, 10 t.u. 
30 giugno 1965, n. 1124, 2056 e 1223 e.e. in relazione all'art. 3,50, n. 3 

c.p.c. sostenendo che era applicabile alla specie la disposizione dell'art. 
1916 e.e., e che, di conseguenza, dov,eva detrarsi dall'indennizzo 
dovuto alla Valent l'importo deHa rendita corrispostale dall'I.N.A.I.L. 
in L. 1.099.860 giacch� l'Istituto assicuratore aveva diritto di sunogarsi 
e si era in effetti surrogato nei diritti dell'assicurato fino alla 
concorrenza dell'ammontare dell'indennit� negata. 
Con la esposta ,censura I'Amministrazione delle Ferrov.ie dello Stato 
ripropone ,aill'esame di questa Corte ,suprema la vexata quaestio della 
cumul,abiUt�, in caso di illecito aquiliarno, del risarcimento dovuto dal 
r�esponsabi1e con eventuali altre indennit� spettanti al danneggiato o ai 
suoi eredi superstiti, che traggano origine da un rapporto div,erso, g_7neralmente 
di impiego o di lavoro, o siano collegate a rprevidenze pubblicistiche 
o ad un rapporto di assicurazione privata. 

L'elaborazione dottrinaria e giurisprudem:.iale, approfondendo il 
tema d'indagine che questo collegio supremo ebbe occasione di puntualizzare 
sin dall'ormai lorntano 1955 (sent. n. 2442) ha enucleato principi 
che possono considerarsi ius receptum nell'ordinamento positivo 
vigente. 

Gli � �che nelLa determinazione del danno deriV'ante da colpa, tanto 
contrattuale quanto aquiliana, deve tenersi presente 'l'eventuai1e vantaggio 
che il fatto illecito abbia procurato ,al danneggiato, non potendo il 
risarcimento risolversi in un lucro indebito. 

Ma la compensatio lucri cum damno pu� operare solo quando il 
pregiudizio e l'incremento patrimoniale siano conseguenza immediata 
e diretta dell'illecito, quando cio� il vantaggio e il danno si presentino 
come effetti contrapposti di un medesimo fatto, avente in s� l'idoneit� 
a determinarli entrambi. 'I'ale 'compensazione �, invece, da escludere 
quando la persona offesa o i congiU!1ti superstiti, in caso di morte della 
stessa, percepiscano indennit� o pensioni che ripetano la loro fonte e 
la loro ragione giuridica da un titolo diverso e indipendente dal faitto 
illecito, il quale pone in essere soltanto la condizione perch� quel tifolo 

�spieghi la sua efficacia. 

Non sempre per� l'applicazione fatta di tale concetto alle singole 
fattispecie appare coerente, risolvendosi talora in un maggior lucro per 
il danneggiato. 

Sul punto cfr. Cass., 25 marzo 1970, n. 817 in questa Rassegna, 1970, 
I, 394, in tema di cumulo del risarcimento del danno con la pensione 
eccezionale per i dipendenti dell'Amministrazione F.S. prevista dall'art. 91 
legge 26 marzo 1958, n. 891, che viene corrisposta qualora pi� favorevole 
per l'infortunato, in sostituzione del trattamento previsto dalle norme 
sugli infortuni. 

5 



414 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

� stata conseguentemente esclusa la compensazione ed ammessa la 
cumulabilit� in tutti i casi in cui il pagame~to delle indennit�, rendite 

o pensioni non derivasse dal fatto illecito, ma dall'evento obiettivo 
(lesioni o morte) e trovasse la sua r.egolamentazione giudica nello stesso 
rapporto di lavoro e di impiego, costituendo il corrispettivo di pre1stazioni 
o di contribuiti che eiscludessero perci� stesso 1a configurabilit� 
di un lucro (v. Cass., 7 ottobre 1962, n. 250; 17 ottobre 1966, n. 2491; 
10 ottobre 1967, n. 2'377; 1969 n. 1578; 16 giugno 19<69, n. 21145; 13 settembre 
1969, in. 3102; 6 marzo 1970, n. 593; 7 aprile 1970, n. 961; 
25 marzo 1970, n. 815; 8 settembre 1970, n. 13>59; 1� ottobre 1970, 
n. 1767). 
Nel caso, invece, dell'assicurazione contro i danni a11a persona, vi 
� un collegamento �Causale, diretto ed immediato tra H .sinistro e lo 
infortunio o l'mdennizzo. Essendo peralitro l'assicurazione di carattere 
oneroso, non potrebbe conettamente parlarsi di lucro in senso proprio 
e dov11e!>be ugualmente escludersi la compensazione, se non vi fosse la 
surrogazione� legale, prevista dall'iart. � 1916 e.e. 

Tale norma conferisce, inf~tti, all'assicuratore, che ha pagato le 
indennit�, il potere di surrogarsi all'assicurato nei diritti che costui 
vanta verso i terzi responsabili, fino alla concorvenza dell'impo11to pagato. 

La surroga assicurator.ia va, pe!'.altro, considerata pi� sul piano dell'�
art. 2900 che su quello dell'art. 1203 e.e. rpoich� l'assicuratore, corrispondendo 
l'indennizzo� all'assicurato, non adempie alla pr.estazione di 
risarcimento del danno dovuta dal responsabile civile, ma alla propria 
obbligazione derivante dal rapporto assicurativo, obbligazione autonoma 
ed indipendente da quella del responsabile civile. 

Nella norma di cui all'art. 1916 e.e. deve, quindi, raffigurarsi una 
peculiare forme di successi:one particol1al'e nel diritto di credito, che 
non si attua in modo �autonomo ed immediato nel momento stesso in 
cui l'assicuratore corrisponde all'assicurato l'indennit� dovuta, ma solo 
quando, come nella sessi:one di credito, abbia comunicato al terzo responsabile 
il pagamento dell'indennizzo ed abbia manifestato la volont� di 
rivalersene. 

Conseguentemente, nel caso in cui il responsabile abbia rJmborsato 
all'Istituto 1assicuratore, che ha esercitato nei suoi confronti la stessa 
azione risarcitorta spettante al danneggiato, 1e prestazioni gi� erogate 
in favore dell'O.nfortunato�, non pu� dubitarsi che il responsabile stesso 
abbia diri1tto di detra:rre l'ammontare di tali prestazioni dal risarcimento 
del danno, posto che egli paga sia l'una che l'altra somma allo 
stesso UtoJo �ed in esecuzione di una medesima obbligazione: quella, 
cio�, di risarcire il danno al danneggiato; e ci� in quanto l'assicurator.e 
che ha pr,eteso il rimborso delle indennit� �assicurative non ha fatto 
altro che esercitare il diritto spettante al danneggiato-assicurato verso il 
responsabile. 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

D'altra parte, ove si affermasse, in ipotesi del genere, che al danneggiato 
dovrebbe spettare l'integrale risarcimento e che all'istituto 
assicuratore spetterebbe in par.i tempo il diritto di ottenere, ai sensi 
deWart. 1916 �e.e., il rimborso delle indelllllit� pagate, ne conseguirebbe 
che il respoosabi1e civile swebbe tenuto non gi� a risarcire il danno in 
conformit� ai criteri stabiliti dall'art. 1223 e.e. ma all'esborso di somme 
superiori a quelle effettivamente dovute. 

Per espre�ssa disposiz,ione di legge (�art. 1916, ult. cpv. e.e., cui fa 
riscontro l'art. 10, ult. comma del t.u. 2iO giugno 196.51, n. 1124) gli enunciati 
principi si appliicano anche all'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. verso 
il terzo responsabHe dell'infortunio sul 1avoro pe�r le indennit� corrisposte 
al ilav;oratore assicurato o a chi per lui. L'ammontare di tal;i 
indennit� :tra cui 1a rendita corr.isposta, in caso di mort� del lavoratore, 
ai .cnngiunti superstiti, deve essere quindi de1tratto dalla misura del risarcimento 
giiacch� le pr�edette indennit�,. come evento vantaggioso, sono 
ccmsiderate dalla legge, ne�l quadro del l'apporto asskurativo, le cui 
spese peraltro, sono a carico esclusivo del datore di: lavoro (art. 27 t.u. 
cit.) quali conseguenze dirette ed immediate dal fatto illecito (Cass., 
1953-195�6; 2538-1964; 2368-1964; 2377-1967; 1109-1969). 

Il motivo del ricorso proposto dall'Amministrazione ferrovial'ia appare 
quindi fondato. L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata con l'invio 
alla Corte d'appello di Brescia che si uniformer� ai principi innanzi 
enunciati. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1646 -Pres. 
Gionfdda -Rel. Moscone -P. M. Tavolaro -Prefettura di MassaCarrara 
(avv. Stato Gargiulo) c. Firomini (n.c.). 

Circolazione stradale -Ordinanza -Ingiunzione prefettizia -Opposizione 
-Morte del trasgressore -Conseguenze in ordine alla somma 
costituente la sanzione amministrativa, alle spese di notifica dell'ingiunzione 
ed alle spese processuali. 

Circolazione stradale -Ordinanza -Ingiunzione prefettizia -Opposizione 
-Sindacato giudiziario sui vizi formali dell'atto (motivazione) 
e sui presupposti della violazione -Ammissibilit�. 

Circolazione stradale -Ordinanza -Ingiunzione prefettizia -Motivazione 
per relationem -Riferimento agli atti del procedimento Legittimit�. 


Ove sia stata proposta avanti al Pretore l'azione di cui al quarto 
comma dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, la successiva morte 
del trasgressore estingue, ai sensi dell'art. 4, l'obbligazione di pagare sia 


416 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

la somma costituente la sanzione amministrativa, sia le spese di notifica 
dell'ingiunzione in armonia col carattere strettamente personale conservato 
dalla sanzione dopo la sua depenalizzazione, ma non estingue 
l'obbligazione di pagare le spese processuali del giudizio scatwrito dalla 
proposizione. dell'azione, trattandosi di una fase eventuale rimessa alla 
volont� e all'iniziativa di privati interessati (1). 

L'o1�dinanza prefettizia emessa ai sensi della legge 3 maggio 1967, 

n. 311 �, nella forma e nella sostanza, un tipico atto amministrativo, 
analogo alla ingiunzione fiscale, col quale la p.A., ricorrendone i presupposti, 
impone al privato un certo comportamento in vista del fine 
pubbl,ico della sicurezza della circolazione, e l'opposizione propone una 
domanda di accertamento dell'illegittimit� dell'atto, in ordine al quale 
il Pretore, ai fini della eventuale disapplicazione, ha un potere di indagine 
sulla sussistenza dei requisiti formali dell.'atto (ivi compresa la 
motivazione) e sulla esistenza dei presupposti di fatto posti a fondamento 
dell'atto stesso, aU'uopo potendo svolgere anche un istruttoria (2). 
L'ordinanza prefettizia pu� legittimamente contenere una motivazione 
per relationem, con riferimento agli atti del procedimento (verbale 
dei vigili urbani, verbale di audizione del trasgressore), dai quaLi 
si desume l'accertamento dei presupposti di fatto della violazione (3). 

(1-3) Limiti del sindacato giudiziario sulle ordinanze-ingiunzioni emesse 
per la tutela della circolazione stradale. 

A maggiore chiarimento della motivazione della annotata sentenza 
che, in relazione alle vicende processuali, � stata necessariamente sommaria, 
valgono le seguenti osservazioni: 

Al fine di comprendere la natura e l'oggetto del sindacato giudiziario, 
� necessario premettere che l'ordinanza-ingiunzione � un atto amministrativo 
emesso dall'autorit� pubblica nell'esercizio di un potere 
espressamente conferito dalla legge; � un ordine che presuppone l'accertamento 
di un fatto mecito, la riferibilit� di esso soggetto, la violazione 
di una norma sulla circolazione stradale. e riveste la vis amministrativa, 
propria e autonoma della manifestazione del1a P.A. Codesto atto amministrativo 
cumula in s� le caratteristiche del titolo esecutivo e dell'intimazione 
di pagamento, giacch�, con la notifica, viene posto in essere 
una situazione idonea a realizzare, sul piano esecutivo, in difetto di opposizione, 
la pretesa amministrativa. �, quindi, un titolo esecutivo stragiudiziale, 
in virt� del principio dell'autodeterminazione, prima ancora che 
s1 sia verificata la certezza giudiziale dell'esistenza del credito, ed attinge 
la sua forza cogente non solo dal contenuto formale dell'atto, quanto, e 
direttamente, dal potere attribuito alla P.A. di accertare ,ed applicar.e le 
sanzioni (distinguendosi coi;� il titolo in esame da altri titoli esecutivi, 
che sono costituiti da sentenze, talvolta assiste dall'autorit� di cosa giudicata, 
talvolta sottoposte ad un giudizio di cognizione, pure essendo 
dotate di provvisoria esecuzione: titoli giudiziali; art. 474 c.p.c.). 

Se il titolo � stragiudiziale come si � detto, il giudizio di opposizione 
� un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale il Pretore ha 
un potere di indagine piena sul thema decidendum (diversamente l'oppo




PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 417 

(Omissis). -La r.icorr,ente non ha corntestato e nemmeno posto 
in dubbio durante la discussione orale la veridicit� della noti:zia, �comunicata 
a questa Corte dal difensore del F1iromi:ni avanti al Preitove, della 
morte del Firomini stesso, avvenuta dopo la notificazione del ricorso 
per cassazione: Pertanto, occorre domandarsi prelimirnarment,e se e quali 
ef:lletti un tale evento abbia prodotto o sia suscettibile di produrre 
nel preisente giudizio, i.in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 
4 della legge 3 maggio 195,7, n. 317, l'obbligazione di pagare le 
somme dovute per le violazioni depenalizzate del ,codice stradale non 
si ,traismette agli eredi de,l trasgressore. 

Va premesso al riguardo che la morte di una parte in sede di cassazione 
non determina l'interruzione del processo, stainte l'impulso di 
ufficio da cui que,sto � dominato dopo la notificazione del :ricorso, e, che, 
inoltre, in quailU!llque grado la mo~e di urna pavte non � mai, di per s� 
sola, causa di estinzione del processo, nemmeno quando oggetto della 

sizione ad un titolo giudiziale d� luogo ad un giudizio di esecuzione per 
l'accertamento, secondo i casi, del diritto di agire in executi.vis art. 615 

c.p.c. -o della regolarit� formale dell'esecuzione -art. 617). 
E il giudizio di cognizione concerne l'accertamento del fatto illecito, 
la riferibilit� di esso ad un sogg,etto, la violazione di una norma; 
ha, cio�, per oggetto lo stesso potere sanzionatorio esercitato dalla pA. 
in tutti i suoi elementi costitutivL Deci,sivo per tale interpretazione � 
il richiamo dell'art. 14, ultimo alinea, della legge, che prevedendo la ipotesi 
che l'a.g. �pronunziando ai sensi degli artt. 9, 10, abbia escluso la 
responsabilit� per la violazione �, .accomuna, nel richiamo, la pronunzia 
del giudice ai sensi dell'art. 9 (giudice civile) con quella prevista, in caso 
di connessione ,con il reato, dagli artt. 10 e 11 (giudice penale); e in tal 
modo, offre un utile argomento per la correlazione esistente tra le predette 
norme e la sostanziale identit� della funzione del giudice civile e del 
giudice penale, nelle ipotesi ivi considerate. Siffatta correlazione rivela 
la ratio legis della depenalizzazione, la quale, se ha inteso escludere nelle 
singole violazioni gli estremi del reato degradandole ad illeciti civili, 
non ha certo inteso diminuire o limitare le garanzie giurisdizionali offerte 
al privato a seguito della depenalizzazione rispetto a quelle che in precedenza, 
con l'opposizione al decreto penale, gli erano offerte. E come 
prima, a seguito di tale opposizione, al giudice penale era devoluta la 
cognizione piena della violazione costituente reato, nei suoi profili oggettivi 
e soggettivi, cos� oggi al gti.udice civile (e, nell'ipotesi di connessione, 
al giudice penale) resta devoluta la violazione, negli stessi profili, e con 
la medesima cognizione piena. 

L'oggetto del sindacato giudiziario, civile e penale, cos� individuato, 
esclude che il giudizio verta sugli effetti che vengono prodotti dalla sanzione, 
e cio� sulla obbligazione civile che viene costituita dal provvedimento 
sanzionatorio. Al sindacato resta, cio�, estranea la controversia 
civile tra i soggetti del rapporto obbligatorio, giacch�, pur essendo devoluta, 
ai sensi dell'art. 6 della legge e dell'art. 139 cod. strad. la somma 
dovuta per la sanzione allo Stato, alla Provincia o al Comune che divengono 
enti creditori, n� l'uno, n� l'altro ente � legittimato a resistere alla 



418 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

controv,ersia sia un rapporto sostanziale non trasmissibile agli eredi. 
A quest'ultimo propostto si deve osservare, .infatti, che dal dtsposto dell'iart. 
110 c.p.c. si de,sume che tutti gli el'edi succedono necessariamente 
.el1a qualit� di parte che U loro autore aveva nel processo e che, di 
conseguenZia, il rapporto proc,essuale deve proseguire nei confronti di 
tutti (non isolo di quelli fra loro che siano succeduti nel rapporto sostan. 
ziale dedotto in Ute) e deve proseguire ancorch� questo rapporto sostan


ziale non sia suscettibile di trasmissione da un soggetto ad un altro. 

Turttaviia, nel caso di un rapporto sostanziale intrasmissibile, l:a morte� 

di una parte :nel �corso del processo costituisce un evento che oggetti


vamente fa venir meno la posizione di contrasto fra le parti contrap


poste e 1a conseguente necessit� di una pronunzia del giudice sull'oggetto 

della precedente controversia, giacch� a tale pronunzia le parti non 

hanno pi� interesse e man,ca cos� quello che � d.l pr�esupposto necessario 

di ogni giudizio e di ogni decisione giurisdizionale. Quindi, verificandosi 

una �Situazione del genere, il giudice deve anche d'ufficio, in qualunque 

grado, definire senz'altro il processo, dichiarando ce,ssata 1a materia del 

contendere. 

opposizione o ad intervenire nel giudizio, restando solo legittimato a 

promuovere !'.esecuzione forzata con la procedura del t.u. del 1910, n. 639 

cos� come l'art. 13 della legg.e espressamente dispone. 

E ci� � confermato non solo dal rilievo che l'autorit� che emette 

l'ingiunzione non deve indicare l'Ente creditore della somma che, pertanto, 

al momento dell'opposizione, non � noto all'opponente e non pu� quindi 

essere citato in giudizio, ma altres� dal rilievo che nel caso della connes


sione prevista dall'art. 10 l'applicazione della sanzione, contenuta nella 

stessa sentenza di condanna per il reato, non costituisce una pronuncia 

sull'azione civile, n� l'ente creditore pu� costituirsi parte civile nel giu


dizio penale; n� pu� ipotizzarsi un'azione civile esercitata nel giudizio 

penale dal P.M. 

Non � quindi l'obbligazione civile, considerata come effetto prodotto 

dall'atto amministrativo, bens� � la fonte della obbligazione che rientra 

nel sindacato giudiziario: non � l'atto negli elementi che ne rivelano 

la esistenza, bens� � il fatto illecito che in seguito all'opposizione viene 

deyoluto alla cognizione del Pretore. Da tale affermazione consegue che 

nel giudizio non hanno rilevanza, a nostro avviso, i vizi dell'atto, con


trariamente a quanto hanno ,affermato le Sezioni Uriite, e cio� l'inesi


stenza o l'insufficienza di motivazione, la mancanza di contraddittorio, i 

vizi di forma. 

Ha, invece, ril-evanza il comportamento illecito del trasgressore, che 

� la fonte dell'obbligazione, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, le 

eventuali esimenti, omesse o disattese dall'ordinanza, le cause di esclu


sione, di ordine generale, dell'imputabilit� o della colpevolezza; com


portamento che -e tale aspetto caratterizza il sindacato in esame -non 

� inquadrabile negli schemi tipici pr.evisti dal codice civile; non in alcuno 

degli schemi previsti dall'art. 1173, non in quello previsto dall'art. 2043, 

col quale non ha neanche carattere di omogeneit�, giacch� la violazione � 

di cui ora si discute non incide su pr-ecetti diretti a garantire situazioni 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 419 

Ci� posto, nella specie si tratta di accevtare la portata del citato 
art. 4, al fine di ,stabilire se la morte del Firomirni abbia fatto oggettivamente 
venlir meno ogni mgione di contrasto fra 1e attuali parti del 
processo. Al riguardo si osserva ,che la disposta ,intrasmissibilit� agli 
eredi concerne senza akun dubbio l'obbU~azione di pagare la somma 
costituente Ja sanzione amministrativa, giacch� la norma dal esame mira 
appunto a por11e la morite del trasgr,essor,e come una causa di esti.Jnztonie 
di tale obbl,igazione, in armonia col carattere strettamente pers011Jale conservato 
alla sanzione dopo la sua depenalizzazfone. 

Ma altrettanto 1si ritiene di dover af:flermare in ordin'e all'obbligazione 
di pagare le spese delle notificaztoni prescritte per J,a coillJtestazione 
della violaz,ione e rper l'ingiunzione di pagamento (spese che 
vanno comprese nella ingiunzione ali sensi del primo comma dell'art. 9 
della fogge n. 317 del 1967), pur rtrattandosi di Ulna obbligazione che, 
sebbene accessoria, � distinta dalla precedente e priva di carattere sanzionatori:
o. InveTo, essendosi qui in pre,senza di UITT:a obbligazione che 
consegue necessariamente a quella principale, sembra logico che e~sa 

giuridiche soggettive, bens� su precetti diretti a soddisfare l'interesse generale 
della collettivit�, 1e la corrispondente sanzione assolve cos� quella 
funzione preventiva che � propria della pena. 

Sono l'accertamento e l'applicazione della sanzione che rientrano nel 
giudizio che si svolge nelle forme del processo civile (a tal fine � decisiva 
la qualifica di � azione � attribuita all'attivit� giudiziaria svolta dall"
intimato; !"espressione �l'opponente pu� stare in giudizio senza il ministero 
di difensori � dell'art. 10 della legge). 

Il giudizio di opposizione, cos� ii:ldividuato, si inquadra perfettamente 
nelle note regole degli artt. 2 e segg. della legge sul contenzioso amministrativo, 
perch�, con l'opposizione, la A.G.O., giudice in via principale 
dell'atto amministrativo illecito, viene a conoscere della situazione che 
sta a base dell'atto, in relazione agli effetti che l'atto medesimo pu� 
spiegare sull'oggetto dedotto in giudizio, senza presupporne l'annullamento, 
anzi disapplicandolo (il che � tipico delle garanzie giurisdizionali 
contro atti amministrativi lesivi di diritti soggettivi), specie quando, come 
nel caso in esame, gli ,effetti dell'atto impugnato si esauriscono nel giudizio, 
non potendo l'ordinanza produrre �effetti diversi oltre quelli di 
lrrugare una sanzione pecunaria e di infliggere la revoca� o la sospensione 
della patente (determinandosi �cosi una coincidenza tra l'annullamento 
dell'atto e la disapplicazione). 

In definitiva, nel giudizio civile (come nel giudizio penale) l'oggetto 
� costituito dall'accertamento del fatto e dalla sua riferibilit� al soggetto; 
e la sentenza che decide sull'opposizione avr� la natura e gli effetti 
di una sentenza di condanna civile che, divenuta irrevocabile, avr� autorit� 
di cosa giudicata anche sull'obbligazione civile, di pagamento. 

E nel giudizio ,civile l'autorit� che ha emesso la ordinanza, anche 
se assume la veste di soggetto opposto, � parte solo in senso formale, in 
quanto tutela il legittimo esercizio del potere sanzionatorio di cui essa � 
titolare; non � parte in senso sostanziale in quanto non difende situazioni 
soggettive, la cui titolarit�, come si � detto, non fa ad essa capo. 
E pertanto, come parte in senso formale, non pu� essere condannata al 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

420 

debba seguirne le sorti e non possa continuare a sussistere dopo Ja sua 

estinzione. Ad ogni modo, il legislator,e deve .propdo avere initeiso com


prendere anche l'obbligazione delle spese de quibus nella sancita intra


smissibhlit� agLi eredi, giacch� la noifma anzidetta parla di obbligaz.ione di 

pagare �le somme dovute�: espressione, que,sta, in cui l'uso del plurale 

non avrebbe ragione di esser.e se ci si riferisse soltanto all'importo della 

sanzione e non anche a queUo delle spese per le notificazioni. Tanto 

pi� che nella medesima legge� il succeissivo art. 12 impiega di nuovo 

il plurale � somme dovute � a proposito della prescrizione del diritto 

di riscu,otere quanto spetta all'Amministrazione a.seguit� della trasgres


sione; mentre, per esempio, nell'ultimo comma dell'art. 7 si parla invece 

di estinzlione dell'obblig,azione di pagare la � somma dovuta �' con rife


rimento a UJD. caso in cui, essendo mancaita la contestazione della viola


zione, non sarebbe ravvisabile l'obbligo di pagare, rutre la sanzione, altre 

somme per le notificazioni. 

Cosi stando le cose, 1si pu� concludere che, ov;e sia stata proposta 

avanti aJ. Pretore l'azione di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge 

,pagamento delle spese processuali. Su tale aspetto, espressamente sotto


posto all'esame della Corte e decisivo ai fini del giudizio, le Sezioni 

Unite, con l'accennata sentenza, non hanno rivolto alcuna indagine. 

Come si rileva dalla sentenza stessa, � stata ritenuta legittima la 

motivazione per relationem. Invero nelle premesse dell'ordinanza esisteva 

una motivazione per relationem, in quanto essa si richiamava (e rendeva 

proprio) al rapporto dei vigili urbani, ove era precisato il fatto illecito, 

i! suo fondamento e la riferibilit� al trasgressore, il quale era stato pure 

sentito, rifiutandosi di sottoscrivere il verbale. 

Occorre, qui, far�e una precisazione. Secondo una interpretazione che 

puo darsi alla annotata sentenza, la necessit� della motivazione va esami


nata in relazione alla natura, vincolata o discrezionale, dell'attivit�, in 

applicazione dei principi generali (cfr., per tutti, SANDULLI, Manuale, 316). 

La esclusione della sua necessit� va riconosciuta nei casi di attivit� vin


colata, nei quali, cio�, pu� farsi rinvio agli atti di accertamento (verbali 

della polizia) della violazione: attraverso tali atti viene accertato, ai fini 

dell'applicazione della norma che prevede la sanzione, la situazione di 

fatto, ,che non ha necessit� di valutazione discrezionale n� in se stessa, 

n� in alcuni suoi elementi (ad es. sosta del veicolo in zona ov,e esi,ste 

il divieto o al crocevia). Per contro la motivazione � obbligatoria nei casi 

di attivit� discrezionale che si imbatte in limiti giuridici; il che avviene 

nei casi di ordinanze che importino una scelta o implichino una compa


razione (ad es. velocit� adeguata e moderata: art. 102 cod. strad.; intral


cio o pericolo alla circolazione: art. 115). 

Va qui avvertito, come hanno affermato le Sezioni Unite, che l'indi


cazione dei motivi pu� essere ricavata aliunde, col rinvio agli atti prepa


ratori che giustificano, attraverso la valutazione discrezionale della situa


zione di fatto, l'applicazione della sanzione. La motivazione per relatio


nem �, in tali casi, sufficiente per la legittimit� delle ovdinanze. 

UGO CARGIULO 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

n. 317 del 1967, con la quale si co111testa la legittimit� dell'ingiunzione 
di pagamento delle <somme dovute sia per la sanzione che per le notii~icazioni, 
la successiva morte del preteso trasgressore estingue entrambe 
queste obbligazioni ed elimina cos� ogni ragione di contrasto fra i suoi 
eredi, succedutigli nel processo, e l'Amministrazione che aveva eme,sso 
l'im.giunz.ione, onde il giudice deve definire il giudiz.io, dichiarando cessata 
la materia del contendere. 
Resta per� la questione delle spese processuali, la cui richiesta 
nella specie deve considerarsi .implicita nella proposiz.ione del ricorso 
per cassazione, per l'accoglimento del quale l'Avvocatura dello Stato 
ha insistito nella discussione. Infatti, quando sia venuta meno la materia 
del contendere 'e nondimeno fra ile part~ permanga contrasto im. 
ordine all'onere di tali �spese, il g.iudice deve procedere ai necessari 
ace.erta.menti sulla fondatezza delle domande e delle eccezioni, al fine 
esclusivo di stabildre quale sarebbe stata l'incidenza della soccombenza 
se n giudizio f�sse sta:to definito con una pronunzia di merito. Ora ci� 
vale anche nel caso presente; in. cui la ce.ssazione della materia del contendere 
dipende dall'intrasmissibilit� agli eredi dell'obbligaziooe dedotta 
in giudizio. 

Invero, il disposto dell'art. 4 della legge n. 317 del 1967, parlando 
di � norme dovute per le violazioni �, pu� riferirsi soltanto alle obbligazioni 
principali ed accessorie nascenti necessariamente, im. via diretta 
e immediata come �conseguenza delle violazioni depenalfaza,te di norme 
sulla circolazione stradale. D'altronde mentre � logico, come sopra si � 
visto, che l'obbligazione di pagare le 1spese per la �contestaz.ione e 1'1ngiunzione 
segua la sorte dall'obbligazione di pagare la somma costi


tuente la sanzione amministrativa, altrettanto non potrebbe dwsi in

1

ordine alle spese processuali del giudizio .scaturLto dalla proposizione 
dell'azione avanti al Pretore, giacch� qui si tratta d:i una fase meramente 
eventuale, la cui instaurazione � rimessa alla volont� e all'iniziativa 
dei privati interessati. 

Dovendo pe�rci� scendere aH'esame del mertto del r1icorso al ftne 
di risolvere la questione delle .spese processuali, si rileva che nella prima 
parte dell'unico complesso motivo l'Amministrazione rtcorrente denunzia, 
ai sensi del n. 1 dell'art. 3160 c.p.c., la violazione deg:W. ar.tt. 9 e segg. 
della legge 3 maggio 1967, n. 317, e degli artt. 2 e segg. della legge 
20 marzo 1865, n. 2248 ali. E, sosten,endo che la sentenza sarebbe affetta 
da un vizio inerente alla giurisdizione, in quanto il Pretore, nel circoscrivere 
il suo esame ai vizi formali dell'ordinanza del Prefetto di Massa 
e Carrara, con esclusione di ogni indagine sui presupposti di fatto determinanti 
la violazione, avrebbe indicato in tal senso i limiti del sindacato 
giudiziario sulla ordinanza-.ingiunzio111e demandata al Prefetto per 
la violazione di norme sulla circolazione stradale. 

Il motivo � privo di fondamento. 


422 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In caso di proposizione dell'azione prevista dal quarto comma del.
l'art. 9 della legge in. 317 del 1967, il Pretore non ha il compito di 
accertare �autonomamente i fatti costitutivi della viol0azione attribuita 

, al privato (come sembrerebbe rttenere la ricorrente), ma deve limitarsi 
a controllare la validit� dell'ordinanza prefettizia, sia dal punto di v1sta 
formale che da quello ,sostanziale, al :liine della sua eveilltuale disapplicazione. 
Infatti, secondo la migliore interpretazione di tale legge, l'ordinanza 
de qua �, nella forma e .nella sostanza, un tipico atto ammilllis:
trativo analogo all'ing.iunziooe fiscale, con cui la pubbliica amministrazione, 
rtcorrendone i presupposti, impone al privato un determinato 
comportamelllto illl vista del fillle pubblico della sicurezza della circolazfone; 
mentre con l'opposizione i:l pr1ivato propone una domanda di 
accertamento dell'illegittimit� dell'atto istesso, per non doverne subire 
le conseguenze. Pertanto, l'indagine del Pretore deve svolgersi, anzitutto, 
mediante il controllo della sussistenza .dei requisiti per la vaHdit� 
formale dell'atto, ivi �compreso quello della motivazione (espressamente 
richiesta dal primo� comma dell'art. 9) in ordine alla concreta esistenza 
e qualificazione della vfolazione e alla misura della sanzione, e �successivamente, 
�in caso di riconosciuta validit� formale, mediante il controllo 
dei presupposti di fatto posti dal Prefetto a foodamento dell'atto, 
all'uopo ricorrendo anche ad eventuale attivit� istruttoria. 

Ora, nella specie, sarebbe inesatto ritenere che la sentenza impugnata 
abbia implicitamente �affermato che il Pretore debba limitare la 
propria indagine al solo controllo della legittimit� formale dell'ordinanza 
pr.efettizi:a, senza poter mai scender�e, attraver,so l'esame degli 
elementi'costitutiv.i della violazione, a quella della sua l�egittlimtt� sostanziale. 
Vero � invee.e che, avendo considerato illegittima l'or-0dinanza del 
Prefetto di Massa Carcrarn per assoluta mancanza di motivazione, ha 
semplicemente riitenuto superflua nel caso concreto l'ulterdore indagine 
circa la questione della sua validit� dal punto di vista sostanziale. 

Nehla seconda parte del motivo 1'Ammi:nistrazi:one ricorrente sostie1ne, 
in subordine, che in realt� l'affermato difetto di motivazione dell'ordinanza 
prefettizia non ricorreva, giacch� come si ricava dalla sentenza 
impugnata, tale ordinanza conteneva nelle sue �premesse una motivazione 
per relationem. 

La censura appare g.iustificata per H suo implicito riferimelllto al 
diisposto del n. 5 deJ.1:'art. 360 c.p.c. 

Invero la sentenza riferisce: a) che con ordinanza del 30 maggio 
1968 .U Prefotto di Massa e Carrara iingiunse al E'iromini di pagare 
la somma di L. 7.000, oltre le spese, per l'infraz1ione pcrevista e punita 
dalJ.'art. 17, ultimo comma, del codice della strada, anfrazfone rilevata 
il 17 dicembre 1967 in una crocevia del centro di Massa da un vigiJ.e 
urbano e contestata al itrasg�ressor.e; b) che l'ordinanza d� atto che il trasgressor
�e si rifiut� di firmare dl v�erbale redatto dal vigile urbano e 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

che successivamente venne sentito; c) che d� atto altres� che il Comando 
dei vigili urbani conferm� l'avvenuta violazione. Ci� 11osto, la motivazione 
de11a ,sentenza risulta contraddittoria o quanto meno insufficienite, 
giacch� poi vi si afferma che l'ordinanza non contiene una sola ,parola 

o frase, neppure di stile, che consenta di capire se, e per quali ragioni, 
la infra21ione fu ritenuta sussistente. Invece, da:bi gli accenni dell'ordinanza 
ru verbale di un vigile urbano, all'audizione del trasgressore e a 
una conferma del comando dei vigili urbani, atti dal cui complesso � 
verosimile pensare che si potessero desumere i presupposti d�i fatto della 
rttenuta viola21ione, il giudice di merito prima di considerare superflua 
l'indagine �sulla sostanza del provv.edime�nto, avrebbe dovuto domandarsi 
se, mediante iil richiamo di quegli atti, l'ordinanza stessa avesse 
inteso esprimere una motivazione per relationem e se in effetti da quegl,i 
atti emerg,essero in marniera adeguata le ragioni per cui l'tnfrazfone 
era starta considerata sussistente. Al riguardo va dnfatti posto in rilLevo 
che, costituendo l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto un atto amministrativo, 
nulla vieta che l'enunciazione dei motivi che legittimano la 
manif.estaz,iorne di volont� in essa corntenuita (enunciazione tassativamente 
prescritta dal primo comma dell'art. 9 della legge n. 317 del 1967) possa 
consistere anche in un semplice riferirsi agli atti del relativo procedimento 
gia,cch� anche cos� � possibile porre in luc,e gli elementi :necessari 
per conserntire al pr1ivato, di proporr.e l'opposizione e al Pretore di 
effettuare il controllo a lui demandato. -(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 maggio 1972, n. 1671 -Pres. Giannattasio 
-Rel. Spagnoletti -P. M. Caccioppoli (conf.) -Prefetto di 
Forl� (avv. Stato Gargiulo) c. Cavani (n.c.). 

Circolazione stradale -Ordinanze -In~iunzioni prefettizie -Notificazione 
-Notificazione presso il domicilio risultante dal re~istro di 
immatricolazione -Assenza del destinatario -Formalit� previste 
dall'art. 169 comma V c.p.p. -Applicabilit� anche dopo la depenalizzazione. 


In conseguenza della trasformazione dell'ammenda in sanzione amministrativa 
di carattere pecuniario ( c.d. depenalizzazione), la notifica 
deUa contravvenzione stradale a mezzo del servizio postale, qualora 
sia assente il destinatario nel domicilio risultante dal registro di imma



424 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tricolazione, deve essere eseguito seco.ndo le formalit� previste dall'art. 
169, comma quinto, c.p.p. in modo che il contravventore non sia 
privato delle garanzie stabilite pe1� la notificazione degli atti (1). 

(Omissis). -Con l'unico motivo dedotto a sostegno del :l'icor�so, 
il Prefetto di Forl� sostiene che, nella �specie, in virt� del.l'art. 141 del 
testo unico 15 giuglllo 1959, n. 393 sulla circolazfone stradale, doveva 
considerarsi legittima J.a notifica della contravve1I1zione a Cavani Luigi 
effettuata per mezzo del servizio postale il 6 luglio 1968 all'indirizzo 
deU'oppOIIlente, non avendo rilevanza che la raccomandata non era 
stata consegnata al destinatario perch� �assente. 

Assume il rtcorrelllte che il domicilio, presso il quale fa notifica � 
avvenuta, risultava dal registro di immatrkolazione e che pertanto la 

(1) La questione della notifica � stata sottoposta all'esame della Cassazione 
per conoscere l'orientamento della Corte Suprema in tema di formalit� 
di notifica dei verbali di contravvenzione dopo 1a legge di depena�izzazione, 
e .cio� se dette formalit� sono quelle� indicate nel codice di 
procedura penale o le altre nel codice di procedura civile. E la Cassazione, 
anche �Se non univocamente, sembra aver adottato la prima soluzione, 
in una fatt1specie ne1:1a quale l'orientamento della giurisprudenza 
non erra p�acifi�co. 
Devesi, infatti, osservare che il domicilio, presso il quale la notifica 
e avvenuta, risultava dal registro di immatrkolazione: e la notifica cos� 
eseguita, secondo una corr.ente giurisprudenziale, � valida, anche se la 
consegna� dell'atto non � stato possibile eff.ettuare per assenza o irreperibilit� 
del notificando o di altre persone idonee a ricevere l'atto (Cass., 
11 marzo 1966, GRANATA, Foro it., 1966 Rep., voce circo!. stradale, n. 133); 
n� in tal caso secondo la Cassazione, vanno osservate le altre fmmalit� 
previste dall'art. 169 e segg. c.p.p. (Cass., 15 novembre 1965, ZAMIONI, 
Riv. cit., voce cit., n. 131; Cass., 15 giugno 1966, MoNTERA, Riv. cit., anno 
1967, voce cit., n. 324; Cass., 14 febbraio 1966, GIAZZI, Riv. cit., voce 
cit., n. 325). 

D'altra parte, non vi � dubbio, in conformit� alla costante giurisprudenza, 
che, pur non contenendo l'art. 141 cod. stradale vigente il n. 4 
dell'art. 124 cod. strad. abr. (� Le notificazioni si intendono in ogni caso 
come validamente eseguite quando siano state fatte alla residenza del 
destinatario quale... risulta dai registri di immatricolazione�), le notificazioni 
eseguite presso tale residenza sono da ritenersi ancora oggi valide 

(Cass., 5 aprile 1965, DI LORENZO, Giust. pen., 1966, II, 111; Cass., 13 dicembre 
1965, DELLA GIOVANNA, Foro it., Rep. 1966, voce circ. strad., n. 130; 
giurisprudenza costante), costituendo esse in tal modo il presupposto per 
la� procedibilit� dell'azione non pi� penale ma amministrativ'a (ordinanza 
e ingiunzione di pagamento). 

Non si deve, per�, ritenere (� stato sostenuto sul ricorso) che, essendo 
intervenuta la depenalizzazione dei reati con la legge 3 maggio 1967, numero 
317, le formalit� da osservare per la notificazione non siano pi� 
quelle indicate nel codice stradale vigente, con le norme del codice di 
procedura penaJ.e (ove richiamate), ma siano le altr�e pi� complesse e 
lunghe del codice di procedura civile. E ci� per due considerazioni: 



. PARTE I, SEZ. III, _GIURISPRUDENZA CIVILE 425 

notifica doveva considerarsi vaHda, anche se non erano state osservate 
le formalit� prev.i�ste dall'art. 169, comma quinto del codice di procedura 
penale. 

Il motivo � destituito di giuridico fondamento. 

Anche a vo1er :riitenere che le formalit� della notificazione siano 

tuttora quelle osservate prima della legge di depenalizzazione dei reati 

del 3 maggio 1967, n. 317, � certo che nella fattispecie in esame, versan


dosi in tema di noti:l�ica di contravvenzione stradale a mezzo del servizio 

postale ed essendo risultato assente il destinatario, avrebbero dovuto 

essere eseguite le altre formalit� previste dall'art. 169 comma quinto 

del c.p.p. 

L'art. 141 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393 stabilisce che, in teiha 
di notificazione di contr-avvenzioni al codice stradale, quando si provveda 
a mezzo della posta, si applicano le� norme ~n vigore per la notifi


l'una si basa su una interpl'etazione lettera1e, l'altra su una interpreta;
done logica del cit. art. 6 della legge n. 317. 

Dal primo aspetto, l'art. 6 richiama 1e norme del titolo IX del t.u. 

n. 393, nel quale � compreso l'art. 141 sulla notifica delle contravvenzioni 
che rinvia alle norme di procedura penale. Tale rinvio non pu� 
ritenersi non operante in conseguenza dell'inciso � in quanto applicabili � 
contenute nel cit. art. 6, giacch� le formalit� della notificazione possono 
essere tuttora quelle osservate prima della depenalizzazione, che non ha 
inciso su di esse, bens� solo nella natura della violazione. 
Dall'altro aspetto va rilevato -e tale rilievo � decisivo -la notificazione 
del verbale di accertamento ha natura amministrativa; costituisce 
cio� un atto amministrativo, la sui essenza non pu� ritenersi trasformata 
in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 317. Essa � rimasta 
immutata sia prima sia dopo l'entrata in vigore di detta legge. Anzi se 
di quella natura si teneva conto, prima della depenalizzazione, per disciplinare 
la formalit� della notificazione al fine di non applicare integralmente 
le norme del c.p.p. (Cass., 14 febbraio 1966, G1Azz1, Riv. cit., n. 325; 
Cass., 21 novembre 1966, SALLER, Giust. pen., 1967, II, 833 m.), di quella 
stessa natura, per disciplinare la stessa formalit�, si deve tenersi c�nto 
ora che la depenalizzazione � intervenuta. 

Infatti, la giurisprudenz�a ha sempre affermato che, data la natura 
amministrativa ora rilevata, �le forme delle notifiche in materia di contravvenzioni 
stradali possono seguire all'incirca quelle delle notificazioni 
penali come mero criterio di guida e di analogia di sistema, non �come 
disposizioni da seguire senz'altro e neppure come modello obbligatorio. 
Si deve perci� ritenere che l'organo notificante seguir� siffatte modalit� 
di notifica, senza vincoli assoluti, anche con l'operare una certa commissione 
delle varie regole; e che il giudice controller�, di volta in volta, 
r1doneit� della maniera e la pratica corrispondenza del mezzo adottato 
con gli intenti della legge, fattispecie per fattispecie. Questa indagine, 
peraltro, non � soltanto di merito, ma anche di diritto, cosicch� si pu� 
esercitare il �sindacato di Cassazione; e l'indagine te!rr� presente le caratteristiche 
e le finalit� della legge sulla circolazione stradale; queste dimostrano 
una particolarit�, tra le altre, di sommo rilievo: la notificazione 
dell'atto deve effettuarsi entro trenta giorni dall'accertamento, il che 



426. 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cazione degli atrti g.iudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale 
giudiziario l'ufficio al quale appartiene chi ha accertato la contravvenzione. 


Il problema di �coordinamento di norme che sorge in conseguenza 
della trasformazione dell'ammenda in sanzione amministrativa di carattere 
pecuniario (la cosiddetta depenalizziazione), comunque possa essere 
risolto, ma .pu� privare il contravventore alle norme del codice stradale 
delle garanzie .stabiilite .per la notificazione degli aitti. E di ci� si � dimostrato 
consapevole lo stesso ufficio procedente allorch�, constatata la 
assenza del destinatario, ha reiterato (ma questa volta fuori termine) 
la notifica della contravvenzione nella mede1sima residenza del contravve:
r;JJtore. -(Omissis). 

comporta la impossibilit� di disporre e di eseguire approfondite indagini, 
come si esige per le notificazioni penali; secondariamente quella notifica 
non deve necessariament� effettuarsi al reale contravventore come logicamente 
e per inderogabile prescrizione legale deve farsi in materia 
penale, ma pu� effettuarsi addirittura a persona estranea, quale � assai 
sovente l'intestatario del documento di c�rcolazione; infine, sempre la 
notificazione stessa pu� venire compiuta a tale intestatario persino nella 
ipotesi che egli non sia pi� il proprietario dell'autoveicolo: vi sono cos� 
casi di vera e propria prova legale, nei quali cio� l'interessato pu� non 
soltanto non aver avuto conoscenza dell'atto, ma inoltre non pu� dimostrare 
che la notificazione � stata effettuata ad altra persona del tutto 
estranea ai fatti. Tutte queste ed altre particolarit� e differenze tra le 
notificazioni civili e penali e quelle delle contravvenzioni stradali sono 
ovviamente dovute alle esigenze di contemperare i diritti degli interessati 
all'oblazione o alla difesa con quelli della collettivit� con un minimo di 
mpidit� ed esemplarit� ., 

� Ecco allora la giurisprudenza di questa Suprema Corte affermare 
-ad esempio, in ordine alla notifica per posta, che pure, come � noto, 
� sottoposta dalla legge speciale alla disciplina di quelle penali -che 
la notifica � pienamente valida ed efficace anche quando non sia stato 
possibile eseguire la consegna del plico al destinatario, per essersi costui 
trasferito altrove s� da determinare la restituzione della raccomandata al 
mittente con l'annotazione dell'avvenuto cambiamento di residenza � 
(Cass., Sez. IV, 29 novembre 1960, Giust. pen., 1961, II, 539) (v. anche 
Cass., 3 agosto 1962, Giust. pen., 1963, II, 666). 

u. GARGIULO 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 6 giugno 1972, n. 1761 -Pres. Cortesani 
-Est. Dini -P. M. Del Grosso (conf.) -Bianchi (avv. R�izzieri) 

c. Amministrazione delle Finanze dehlo Stato (avv. Stato Oniufrio). 
Procedimento civile -Sospensione del processo -Sospensione neces


saria -Presupposto -Sospensione facoltativa -Apprezzamento 
discrezionale del ~iudice di merito. 
(c.p.c. art. 295). 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 427 

Procedimento civile -Sospensione del processo -Onere della prova 
Estremi. 

(e.e. 
art. 2697; e.p.e. art. 295). 
Procedimento Civile -Connessione -Cause pendenti dinanzi a giudici 
in grado diverso -Inammissibilit�. 

(e.p.e. art. 40). 
La sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. si 

verifica quando la preventiva definizione di una controversia civile, 

penale o amministrativa, avente carattere di pregiudizialit� o dalla cy,i 

definizione dipenda la decisione deHa causa, sia imposta da una espressa 

norma di legge ovvero quando ne costituisca l'antecedente logico con 

efficacia di giudicato. 

In mancanza di tali presupposti, la sospensione ha carattere facol


tativo ed il relativo provvedimento � rimesso all'apprezzamento discre


zionale del giudice di merito, insindacabile, come tale, in sede di le


gittimit� (1). 

Incombe aHa parte che faccia richiesta di sospensione della causa 

fino alla definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa 

avente carattere pregiudiziale, di fornire la prova non soltanto di tale 

procedimento, ma an�he di tutti gli altri elementi necessari ad accer


tarne la influenza ne�l processo. 

Non sono operativi gli effetti della connessione rispetto a cause 

pendenti dinanzi a giudici in grado diverso. 

(Omissis). -Con n pvimo mezzo i ricorrenti -denunziando violazione 
dell'art. 295 c.p.c. iin relazione a1l'art. 360, n. �5 stesso coclice sostengono 
che la Corte di merito avrebbe dovuto sospendere il giudizio 
:liino all'esito dei!. procedimento civile dinanzi al Ti:iibunale di Padova, 
il quale doveva decidere a 'chi appartenesse l'autocarro investitore, e, 
pertanto, a chi incombesse la relativa responsabilit�. 

n motivo � infondato. 

Invero, la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. si 
verifica allorquando la pr�eventiva de:l�indzione di una conitroversia civile, 
penale o amministra.tiva, avente ca.rattere di pr,egiuzialit�, o dalla cui 

(1) 
Principio di indubbia esattezza; cfr. Cass., 19 settembre 1970, 
n. 1604, in Foro it. 1970, I, 2329; 7 giugno 1969, n. 2006, ivi, 1969, I, 2515; 
8 
gennaio 1969, n. 34, ivi, I, 1187. 
Nel senso invece che la sospensione necessaria prevista dall'art. 295 

c.p.c. debba essere limitata alle sole ipotesi espressamente previste dalla 
legge cfr. Cass., 28 ottobre 1960, n. 2939; 4 aprile 1955, n. 970, ecc. 
In dottrina cfr. SATTA, Commentario, 1966, vol. II, 1, 385 e segg.; 
Rocco, Trattato di diritto processuale civile, 1966, vol. III, 251. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

defilllizione di:penda la decisione della causa, sia imposta da un'espressa 
norma di legge, ovvero allorquando ne costituisca l'antecedente logico 
con .efficacia di giudicato. 

Quando, invece, come nel caso di specie, non ricorrano taH presupposti, 
la sospensicme cessa di essere obblig�atoria per divenire facoltativa, 
onde il disporla o meno costituisce esercizio di un potere discrezionale 
del giudice di mer.ito, insindacabile in sed.e di leg.ittimit�, ove 
l'apprezzamento appaia, come nella specie, esente da vizi di logica e 
di diritto (Cass., 19 settembre 1970, n. 1604). 

Dev�e aggiung.er.si, poi come emerge dall'impugnata sentenza che 
nel caso � mancata la prova in ordine al1a pendenza del giudizio dinanzi 
al Tribunale di Padova, mentre, ai fini che interessiavano doveva essere 
fol'IIlita al giudice non sofo la prova di un procedimento che s:i assumeva 
avere influenza sulla controversia in atto, ma anche la prova 
di tutti gli elementi neceS1Sarii per accertare tale influe,nza, cosa che non 
ebbe a verificarsi nel pregresso giudizio d'appello (Cass., 8 settembre 
1970, n. 1300). 

Con il secondo mezzo gli stessi ricorrenti -denunziando violazfone 
dell'art. 40 c.p.c. -sostengono che J.a Coirte di mel"lifo avrebbe dovuto 
dichiarare la connessione del.fa causa, pendente dinanzi a s� con quella 
pendente dinanzi al Tribunale di Padova. 

Anche questo mezzo � infondato. 

A parte l'osservazfone della insussi,stenza, nel caso in esame, dei 
presupposti dell'art. 40 c.p.c., specialmente :Ln ordine all'identit� dei 
soggetti, il rilievo della connessione era precluso in sede di appello 
non essendo operativa la connessione tra giudizi pendenti in grado diverso 
(Cass., 31 gennaio 1959, n. 300). 

D'altra parte 1i rkOTrenti, come afferma la Corte di merito, non 
hanno dato la prova n� dell'e,sistenza del giudizio dinanzi al Tr1ibunale 
di Padova, n� degl.i elementi per determi:nar,e se esistesse connessione. 

Con il terzo mezzo i ricorrenti -denunziando violazione dell'art. 
2054 e.e. in re1azi:one all'art. 360, n.,3 c.p.c. -�sostengono che la 
Cor�te di merito ha attribuito loro una responsabilit� che J.a legge presume 
solo juris tantum e che � contraddetta dal giudicato (sentenza 
Tribunale di Padova). 

Infondato � anche questo terzo mezzo. 

� sufficiente osservare in proposito che la decisione del Tribunale 
di Padova -anche 1se passata 1in giudicato -non pu� essere tale per 
la controricorrente Amministrazione, perch� res inter alios, mentre poi 
la Corte di merito non avrebbe potuto tenerne conto se ancora non 
sopravvenuta; n� pu� essere valorizzata in qu�sta sede per effetto del-
1:art. 372 c.p.c., non essendo ammesso in Cassazione il deposito di atti 
e documenti non prodotti nei pr�egressi gradi del processo (Cass., 1954, 

n. 1651). -(Omissis). 

SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA(*) 

CONSIGLIO DI STATO, Ad. plen., 28 febbraio 1972, n. 3 -Pres. Vetrano 
-Est. FtgUolia -Sparactno (avv. Sowentino e Virga) c. Occhipinti 
(avv. Nigro) e Veteri<Ilal'io provtnciale di Ragusa (n.c.). 

Giustizia amministrativa -Consiglio giustizia amministrativa Regione 
siciliana -Riassunzione del processo -Norme applicabili. 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Riassunzione del 
processo -Processo amministrativo -Riassunzione davanti al 
giudice di primo grado -Art. 392 e 353 Cod. proc. civ. -Inapplicabilit�. 


Giustizia amministrativa -Ricorso-giurisdizionale -Giudizio di rinvio A 
seguito di annullamento di decisione di primo grado da parte del 

C. d. S. -Posizione processuale del ricorrente. 
IL Conisiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana deve 
essere considerato alla stregua di una Sezione del Consiglio di Stato e, 
ai sensi dell'art. 7 d.l. 6 maggio 1948, n. 654, il procedimento davanti 
al Conisiglio stesso � regolato dai principi che disciplinano il giudizio 
davanti al Consiglio di Stato; pertanto, la questione concernente i termini 
di riassunzione di un giudizio davanti al predetto Consiglio di 
giustizia ammnistrativa (a seguito di annullamento di prece.dente decisione 
dello stesso giudice da parte dell'Adunanza plenaria delle Sezioni 
giurisdizionali del Conisiglio di Stato), non trovando una spe:cifica 
espressa disciplina della normativa vigente, deve essere risolta sulla 
base dei principi definibili dall'ordinamento processuale che regola i 
giudizi dinanzi al Conisiglio di Stato (1). 

Al fine della determinazione del termine finale per la riassunzione 

del giudizio dinanzi al giudice amministrativo di primo grado (risalendo 

la data di decorrenza del termine iniziale al momento in cui l'interes


sato ha avuto conoscenza certa della decisione di rinvio, e cio� alla data 

di notificazione della decisione stessa) non trovano applicazione le nor


(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato 
anche l'avv. Francesco MAnruzzo. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

430 

me degli artt. 392 e 353 c.p.c., trattandosi di norme proprie del processo 
civile, non estensibili n� direttamente n� analogicamente al processo 
amministrativo, posto che !"'ordinamento processuale civile poggia 
su basi diverse da quelle po13te a fondamento del processo amministrativo 
(2.). 

Nel processo dinanzi al Consiglio di Stato l'impulso processuale � 
lasciato all'iniziativa della parte, la quale rimane arbitra dell'inizio, dello 
svolgimento e della cessazione del procedimento, incontrando un solo 
limite nell'istituto della perenzione, per il quale il giudizio si estingue 
nel caso di inattivit� processuale per il periodo di due anni; pertanto, in 
caso di riproposizione del giudizio dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa 
per la Regione siciliana, a seguito del giudizio di rinvio 
da parte del Consiglio di Stato, l'atto di deposito dell'originaria impugnazi�ne 
resta fermo a garantire la posizione processuale de�l ricorrente, 
costituendo per il medesimo una particolare posizione di tutela, che gli 
eventuali vizi del successivo procedimento non possono intaccare n� 
travolgere, sicch�, a seguito dell'annullamento del procedimento, svolto 
dinanzi all'organo giurisdizionale di primo grado, il ricorrente viene riportato 
nella posizione giuridica rivestita al momento del deposito del 
ricorso (3). 

(1-3) Massime esatte. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 1� febbraio 1972, n. 36 -Pres. Potenza Est. 
Paleologo -Istituto G. Gaslin:i (avv. Sorrentino) c. Medico pro.>,,_ 
viinciale di Genova (avv. Stato Lancd�a). ' 

Atto amministrativo -Atto definitivo e non -Atti Autorit� stmitarie Atti 
Medico provinciale -Classificazione di ospedale -Definitl\<it�. 

Atto amministrativo -Atto definitivo e non -Atti Autorit� periferiche 

statali -Atti emessi in temporanea sostituzione di Ente locale '"' 

Definitivit� -Fattispecie. 

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza -Enti ospedalieri Classificazione 
-Istituto scientifico -Classificazione come ospedale 
provinciale specializzato -Insufficiente motivazione -Illegittimit�. 

Il provvedimento col quale il medico provinciale, ai sensi della disposizione 
transitoria contenuta neU'art. 54 l. 12 febbraio 1968, n. 132 
(sugli Enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera), dispone la classifica




PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 431 

zione di un ospedale, normalmente spettante alla Giunta regionale, organo 
emanante provvedimenti definitivi, ai sensi dell'art. 19 ultimo comma 
l. cit., � atto definitivo (1). 

L'Autorit� periferica dello Stato che agisca in sostituzione temporanea 
di un Ente locale esercita funzioni attribuitele in via esclusiva 
daH'ordinamento per un fine diverso da quello normalmente perseguito, 
e cio� non per ammettere con carattere di necessariet� la competenza 
amministrativa di primo grado, ma per� ovviare, a cagione della temporanea 
inesistenza dell'organo competente, aLl'impossibilit� di provvedere 
di questo; pertanto, in tale situazione, la competenza temporaneamente 
sostitutiva conferita dall'art. 54 l. 12 febbraio 1968, n. 132 (sugli Enti 
ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera) al medico provinciale, sulla 
adozione dei provvedimenti di classificazione degli ospedali (normalmente 
rientranti nella competenza della Giunta regionale), non va estesa alla 
intera compagine del Ministero della Sanit�, e non trova applicazione 
l'art. 5 primo comma t.u. 3 marzo 1934, n. 383, suUa normale ammissibilit� 
del ricorso gerarchico contro provvedimenti dell'Autorit� governa.tiva 
inferiore (2). 

� illegittimo il provvedimento di classificazione come ospedale provinciale 
specializzato di un Istituto scientifico (nella specie, Istituto � G. 
Gaslini � di Genova), ove il parere del Consiglio provinciale di sanit� 
manchi di ogni idonea motivazione con riguardo al punto caratterizzante 
della fattispecie, relativo alla natura di osp�dale o di organismo scientifico 
dell'Ente interessato, ritenendo che la classificazione potesse coesistere 
con la mancata erezione del medesimo in ente ospedaliero (3). 

(1-3) Per riferimenti, cfr. Sez. V, 29 settembre 1970, n. 702, Il Consiglio 
di Stato, 1970, I, 1431. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 1� febbrado 1972, n. 47 -Pres. Maregazzi 
-Est. Carbone -Impresa costruzioni industriali civili (avv.ti 
Messina e Frattini) c. Ministero lavori pubblici ed altri (avv. Stato 
Del Greco). 

Contratti pubblici -Revisione prezzi -Norme e criteri applicabili Fattispecie 
-Contratti della p. A. -Revisione prezzi -Relativa a 
variante -Norme e criteri applicabili. 

Nel caso di lavori affidati col cottimo fiduciario, il momento di incontro 
delle volont� negoziali si ha con L'affidamento dei lavori e sulla 
base di quanto a quel momento convenuto e definito, e non pure con 



432 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l'approvazione, da parte della P.A., del contratto di appalto, che, pur 
integrando un momento necessario alla formazione del rapporto, non d� 
vita al negozio, gi� in precedenza definito ed in ogni sua parte determinato; 
pertanto, nella ipotesi di lavori per la cui esecuzione sia stato previsto 
un periodo di tempo superiore .,d un anno, affidati in data successiva 
al 15 maggio 1945 e anteriore all'entrata in vigore del d. legislativo 
6 dicembre 1947, n. 1501 (ratificato con modifiche con legge 9 maggio 
1950, n. 329), illegittimamente l'Amministrazione procede alla revisione 
dei prezzi a termini del d. legislativo cit., anzich� del r.d.l. 21 giugno 
1938, n. 1296, convertito in legge 19 gennaio 1939, n. 2392, ,a n,ulla rilevando 
che l'approi,azione del contratto sia intervenuta in data successiva 
all'entrata in vigore deL richiamato decreto legisla.tivo del 1947 (1). 

L'art. 343 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, nel prevedere l'ipotesi 
dell'introduzione di un progetto di opera pubblica gi� in corso di 
esecuzione di variazioni e di aggiunte che non siano previste nel contratto 
e non diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, imponendo, al 
1�iguardo una distinta sottomissione o un'appendice al contratto principale, 
non considera la distinta sottomissione come fatto genetico di un 
nuovo rapporto, ma semplicemente come fatto aggiuntivo dell'originario 
contratto, inserendosi il primo automaticamente nell'ultimo, di cui diviene 
parte integrante; pertanto, poich�, in tale ipotesi, stante l'unit� 
del fatto genetico, si � in presenza di un unico e non di due distinti 
rapporti contrattuali, illegittimamente l'Amministrazione assoggetta una 
variante ad una procedura di revisione dei prezzi disciplinata da norma 
meno favorevole (nella specie, d. legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501), 
nella considerazione che la variante sia introdotta dopo l'entrata in vigore 
del decreto stesso, anzich� a quella pi� favorevole (nella specie, r.d.l. 
21 giugno 1938, n. 1938, convertito in legge 19 gennaio 1939, n. 392) 
applicabile alL'originario contratto, cui la variante � correlata (2). 

(1-2) Cfr. Sez. IV, 29 maggio 1971, n. 583, Il Consiglio di Stato, 
1971, I, 982. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 febbraio 1972, n. 63 -Pres. Mecregazz1i 
-Est. Benvenuto -Curcio (avv. Gaeta) c. E.N.P.A.S. (avv. Stato 
Terranova) e Giannotti (avv. Sivieri). 

Giustizia amministrativa -Ricorso ex art. 27 n. 4 -Presupposti e limiti 
-Avvenuta rinnovazione del provvedimento annullato -Inammissibilit� 
del giudizio per ottemperanza -Illeg~ttimit� del nuovo provvedimento 
-Irrilevanza. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 433 

Impiego pubblico -Promozione -Rinnovazione -A seguito di annullamento 
in s. g. -Violazione del giudicato -.,Fattispecie -Illegittimit�. 


Va dichiarato improcedibile il ricorso per L'esecuzione del giudicato 
p,mministrativo, proposto ai sensi dell'art. 27 n. 4 t.u. 26 giugno 1924, 

n. 1054, ove la P.A., nelle norme del giudizio, sia addivenuta -quand'anche 
Wegittimamente --alla rinnovazione del provvedimento annullato 
(1). 
Nel caso in cui il giudice amministrativo, in sede di impugnativa di 
uno scrutinio di promozione per merito comparativo, abbia ritenuto che 
i titoli del ricorrente, attinenti aLle categorie di base, fossero incontestabilmente 
superiori a quelli di altro candidato, meglio graduato e quindi 
promosso, annullando pertanto lo scrutinio, deve ritenersi che tale affermazione 
investa direttamente anche la categoria finale deLl'attitudine a 
svolgere le funzioni della qualifica superiore; pertanto, in tCJ;le ipotesi, 
l'Amministrazione, nel rinnovare il giudizio comparativo, viola il giudicato 
se conferma al controinteressato l'attribuzione del punteggio massimo 
per la voce attitudinale e giunge comunque nuovamente -perpetuando 
cos� la mancanza di correlazione logica con i precedenti di carriera, 
rilevata daUa precedente pronuncia -al risultato di anteporre, 
quanto alla voce predetta, tale controinteressato (nella specie) qualificato 

�funzionario modesto � ), al ricorrente, considerato come candidato fornito 
di titoli � incontestabilmente superiori � (2). 
(1-2) Massime esatte. 

CONSIGLIO Dt STATO, Sez. IV, 8 febbmio 1972, n. 68 -Pres. Meregazzi 
-Est. Felici -De Feo (avv. Cacciavfillani) c. Ministero Finanze 
(avv. Stato Peronaci). 

Impiego pubblico -Procedimento disciplinare -Termini -Nomina 
dell'istruttore, incombenti preliminari e trasmissione alla Commissione 
-Termini ordinatori. 

Impiego pubblico -Procedimento disciplinare -Perenzione -Interruzione 
dei termini -Comunicazione della seduta di trattazione orale � 
atto di procedura. 

Impiego pubblico -Procedimento disciplinare -Commissione di disciplina 
-Composizione -Mutamento -Rinnovazione degli atti gi� 
compiuti -Necessit� -Inosservanza -Illegittimit�. 

In sede di procedimento disciplinare; i periodi di tempo relativi 
alla nomina dell'istruttore, al compimento degli incombenti preliminari 
e alla trasmissione per la deliberazione della Commissione di disciplina 



434 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sono stati determinati ex lege tenendo conto del normale spazio di tempo 
necessario per l'esplet11:.mento dei relativi oneri legali, senza pregiudizio 
della validit� delle procedure nelle quali i medesimi incombenti hanno 
una durata superiore a causa dell'oggetto delle imputazioni, dell'entit� 
delle discolpe e dell'ampiezza della valutazione nel caso concreto; pertanto, 
i termini rispettivamente fissati dagli artt. 107, 111 e 114 t.u. 
10 gennaio 1957, n. 3 hanno carattere ordinat<Yl"io, giacch� non � prevista 
alcuna decadenza per la loro inosservanza, n� � stabilita l'inefficacia degli 
atti compiuti dopo il decorso dei termini stessi (1). 

In sede di procedimento disciplinare, i provvedimenti con i quali 
l'Amministrazione comunica all'inquisito la data deUa seduta della Commissione 
di disciplina, per la trattazione orale, con contestuale invito ad 
intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e a far pervenire, 
se del caso, scritti e memorie, e successivamente invita il dipendente a 
presenziare a'lla nuova seduta della Commissione stessa, realizzano l'impulso 
procedurale in modo idoneo a mantenere in vita le imputazioni 
elevate nei confronti dell'interessatd e ad escludere la prolungata stasi 
occorrente per l'estinzione prevista dall'art. 120 t.u. 10 gennaio 1957, 

n. 3; pertanto, tali atti sono di per s� idonei a interrompere l'estinzione 
del procedimento, esplicando una fondamentale importanza nel corso dell'azione 
disciplinare e rientrando nella struttura tipica essenziale del. 
procedimento (2). 
Ai sensi dell'art. 15 ultimo comma t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, in caso 
di modicazioni soggettive della composizione della Commissione di disciplina 
sussiste l'obbligo di reiterazione degli atti precedentemente compiuti 
dalla Commissione medesima; pertanto, ove detta prescrizione non 
venga osservata debbono ritenersi illegittimi gli atti posti in essere dal 
Collegio nella nuova composizione e la relativa deliberazione conclusiva, 
nonch�, in via derivata, il provvedimento terminale di irrogazione della 
sanzione disciplinare (3). 

(1-3) Massime esatte. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 22 febbraio 1972, n. 93 -Pres. Potenza Est. 
Felici -Soc. De Riso e C. (avv.ti Sorrentino e Selvaggi) c. Comune 
di Sovel'iato (avv. Silvestri), Prefetto di Catanzaro, (n.c.) e 
Istituto Case popo1ad di C�tanzaro (n.c.). 

Edilizia popolare ed economica -Piani ex legge n. 167 del 1962 Impugnative 
-Deliberazione comunale individuante le aree da 
acquisire -Atto strumentale -Inoppugnabilit� 

L'atto col quale la Giunta municipale individua le aree da acquisire, 
mediante espropriazione, nel piano di'zona relativo all'edilizia economica 

.-.-�IBPAraa~ 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 435 

e popolare, ai sensi deU'art. 10 primo comma legge 18 apriLe 1962, n. 167, 
ha natura meramente strumentale, essendo preordinato allo svolgimento 
delle successive operazioni occorrenti per rendere concreta l'attuazione 
del piano di zona; pertanto, � . inammissibile il ricorso giurisdizionale 
proposto direttamente contro tale atto, trattandosi di deliberazione insuscettibile 
di assumere, in sede giurisdizionale, una rilevanza distinta e 
separata dal provvedimento terminale della procedura o dalle singole 
determinazioni concLusive in cui quest'ultima pu� suddividersi (1). 

(1) La massima � applicazione dei principi generali e pacifici. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 febbraio 1972, n. lOS -Pres. Potenza 
-Est. Schirnata -Soc. Italiana mdustria zuccheri ed altri (avv. 
Sorrentio:J.o) e Ditta Caff� Camerio:J.o ed altri (avv.ti Ciufolini e Scardigli) 
c. Comitato interministeriale prezz1i e Ministero industria e 
commevcio (avv. Stato Zagari). 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Legittimazione Associazione 
di categoria -Ricorso nell'interesse dei singoli appartenenti 
alla categoria -Inammissibilit�. 

Prezzi -Disciplina dei prezzi -Zucchero -Prezzo massimo -Determinazione 
in misura superiore al prezzo di intervento -Legittimit�. 

Prezzi -Disciplina dei prezzi -Zucchero -Prezzo massimo -Abrogazione 
di un provvedimento -Effetto sui provvedimenti successivi Fattispecie. 


Nella presente situazione di carenza legislativa dovuta alla mancata 
attuazione dell'art. 39 Cast., le Associazioni di categoria non hanno veste 
per agire a tutela degli interessi che riguardano i singoli soggetti associati; 
peranto, � inammissibile il ricorso contro un provvedimento del 
Comitato interministeriale dei prezzi, proposto dal Sindacato nazionale 
grossisti droghe, per conto dei singoli grossisti (1). 

Il prezzo di intervento previsto in materia di prodotti agricoli dalle 
norme delle Comunit� europee non rappresentano il prezzo stabilito per 
la vendita sia dal produttore che dal consumatore di un determinato 
prodotto, ma rappresentano il prezzo minimo che deve essere garantito 
al produttore, eventualmente entro determinati contingenti, da appositi 
organismi di intervento; pertanto, la circostanza che le norme comunitm
�ie prevedono un prezzo di intervento per le barbabietole e per lo 



436 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zucchero non ha iatto venir meno il potere de:l Comitato interministeriale 
prezzi di stabiiire un prezzo di vendita superiore a queUo di interv,
ento (con fo cQll�relativa istituzioene di una Cassa di c011iguaglio ai Il 
fini di unificazione o perequazione) e di completare la disdplina del !\ 


1:
prezzo mass,imo, ai sensi del d.l.lgt. 19 ot~obre 1944, n. 347, sia con riferimento 
a determinate qualit� speciali di zucchero, sia con riferimento 
agli altri elemeinti del prezzo sino alla minuta vendita (2). 

Una volta abrogato completamente dal Comitato interministeriale 
prezzi un precedente provvedimento di determinazione del prezzo di vendita 
massimo dello zucchero, illegittimamente lo stesso Comitato, al fine 
della determinazione dei limiti massimi degli stacchi di prezzo, fa riferimento 
a quelli desumibiii dal confronto tra le quotazioni riportate nel 
provvedimento abrogato, sia per la vendita del produttore, sia pe1� la 
vendita al consumo, anzich� al nuovo provvedimento che disciplina compiutamente 
la materia (3). 

(1-3) Cfr. Sez. VI, 16 maggio 1970, n. 433. Il Consiglio di Stato, 
1970, I, 1052. 



SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 12 gennaio 1972, n. 71 -Pres. Marletta 
-Est. Iannitti Piromallo -P. M. di Majo (conf.) -Ministero delle 
Finanze (avv. Stato Gargiulo) c. Bertoni. 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Competenza delle Commissioni 
-Accertamento di valore -Impugnazione dinanzi alla 
Comissione provinciale per questioni di diritto -Irretrattabilit� 
del valore accertato -Esclusione. 

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 21 e 29). 
Imposta di registro -Data dell'atto -� opponibile alla Finanza ai 
fini della determinazione del valore. 

Allorch� con la notifica dell'accertamento di valore sorge una controversia 
di diritto preliminare alla valutazione (nella specie se la data 
di riferimento deUa valutazione dovesse essere quella portata dall'atto 

o quella della registrazione), il ricorso proposto alla sezione speciale di 
diritto della Commissione provinciale per la decisione della questione pregiudiziale 
d� vita ad un procedimento destinato, dopo la risoluzione 
della questione di diritto, a proseguire dinanzi alla Commissione distrettuale, 
senza che� il valore accertato diventi definitivo per la mancanza 
del tempestivo ricorso alla Commissione distrettuale (1). 
Poich� l'Amministrazione finanziaria non � terza rispetto all'atto 
sottoposto a registrazione, il valore in comune commercio " al giorno 
del trasferimento" da determinarsi a norma dell'art. 15 del r.d. 7 agosto 
1936, n. 1639, va riferito alla data dell'atto e non alla data della 
re�gistrazione (2). 

(1-2) La prima massima contiene l'importante affermazione che la ri1,
mrtizione della competenza fra le Commissioni non esclude l'unitariet� del 
procedimento che, ove sia stato tempestivamente istaurato in primo grado, 
pu� variamente articolarsi, a seconda della natura delle questioni da risolvere, 
fino alla conclusiva pronuncia sulla legittiinit� e congruit� dell'iinpugnato 
accertamento. E ci� pu� essere inteso anche nel senso pi� ampio 
che proposto il ricorso, la Commissione pu�, anche di ufficio, �rimetterlo alla 
Commissione competente senza dichiarare con decisione la propria incompetenza 
e senza quindi dar luogo a preclusioni. Tutto questo pu� ritenersi 
esatto, ma solo entro certi limiti. 

Bisogna infatti distinguere le due ben diverse situazioni che si presentano 
quando la questione di diritto, �, come nel caso, pregiudiziale alla 



438 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Con il primo motivo del ricorso l'Amministrazione delle 
Finanze ha denunciato la violazione degli artt. 29 e segg. del r.d.l. 
7 agosto 1936, n. 1639, in relazione agli artt. 37, 100 e 360, nn. 1 e 3 
c.p.c., deducendo che l'azione intrapresa dal Bertoni � inammtssibile 
per tre ordini di ragioni: 1) perch� egli, avendo contestato la valutaz�one 
data dall'Ufficio del registro di Cesena al bene costituente oggetto 
del negozio traslativo' di cui alla scrittura privata recante la data del 
27 gennaio 1953 e registrata il 5 marzo 1956, avrebbe dovuto adire in 
prima istanza la Commissione distrettuale e non quella provincialesezione 
di diritto; ne conseguirebbe, secondo l'Amministrazione ricorrente, 
che tutto il procedimento conten~ioso sarebbe inficiato da questo 
vizio originario; 2) perch�, pur se le sollevate contestazioni possano 
essere considerate � di diritto �, la mancata impugnativa dell'accertamento 
di valore dinanzi alla Commissione distrettuale e la verificatasi 
scadenza del termine utile per proporre l'impugnativa stessa renderebbero 
meramente accademica e priva di effetti pratici la soluzione della 
prospettata questione sulla data -di stipulazione o di registrazione cui 
andrebbe rapportata la valutazione del predetto bene; 3) perch� 
l'azione giudiziaria � stata esperita per far valere vizi diversi da quelli 
(grave ed evidente errore di apprezzamento, mancanza o insufficienza 
di calcolo) deducibili dinanzi al giudice ordinario in materia di valutazione. 


Le .esposte censure sono destituite di fondamento. 

valutazione e quando la questione di diritto, attinente all'imponibilit�, ha 
una sua autonomia. Nel primo caso dovrebbe proporsi il ricorso alla Commissione 
distrettuale di valutazione e questa dovrebbe sospendere il giudizio 
e rimettere le parti alla Commissione provinciale, la cui decisione 
rotr� essere impugnata, e il giudizio di valutazione potr� riprendere dopo 
la risoluzione della questione pregiudiziale; in tale ipotesi l'unit� del 
procedimento (e si tratta in effetti di unico procedimento che d� luogo 
ad un incidente) consente che il ricorso sia proposto direttamente alla 
Commissione provincial1! di diritto �e prosegua, esaurita la fase pregiudiziale, 
innanzi alla Commissione distr.ettuale per la definit.iva valutazione. 

Ben diversa � per� la situazione quando sorga soltanto una questione 
di diritto attinente alla imponibilit�; come � noto in tale ipotesi vige un 
regime di completa �separazione di competenze e di procedimento, sia dinanzi 
alle Commissioni sia nelle ulteriori fasi contenziose, onde non pu� 
parlarsi, in tale caso, di unitariet� del procedimento per le questioni di 
diritto �e per quelle di valutazione. 

Per una questione di analoga natura v. la sent. 7 marzo 1972 n. 647, in 
questo fascicolo pag. . ... 

Sulla seconda massima va ricordato che � ormai pacifica la giurisprudenza 
sul punto che rispetto alla data dell'atto la Finanza non � terzo 
(inteso come soggetto di un rapporto giuridico in conflitto) quando si avvale 
dell'atto al fine di conseguire un tributo in forza di un diritto diverso 
e non in conflitto con i diritti delle parti contraenti (cfr. VITTORIA, Sulla 
data della scrittura privata nei confronti dei terzi e la Finanza nella legge 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 439 

L'art. 29 del r.d.l. 7 agosto 1936, dopo aver stabilito che le controversie 
riferentisi alla determinazione del valore sono decise in prima 
istanza dalle Commissioni distrettuali ed in secondo grado dalle Commissioni 
provinciali, dispone, con l'ultimo comma, che tutte le controversie 
relative all'applicazione della legge sono decise in primo grado 
dalle Commissioni provinciali (sezione di dir.Uto) ed in secondo grado 
dalla Commissione Centrale, salvo il ricorso all'autorit� giudiziaria nei 
modi e termini stabiliti dalle leggi vigenti. Nel caso di specie le insorte 
contestazioni, pur investendo la valutazione, si incentrano nella questione 
di diritto relativa all'applicabilit� della norma di cui all'art. 2704 
e.e., �che determina 1i r.equisiti della � data certa ., ai fini dell'imposizione 
indiretta sui trasferimenti di ricchezza. L'Amministrazione ha sostenuto 
che, �quando, come nella specie, la scrittura traslativa sia priva di 
data certa, la valutazione debba essere fatta con l'iferimento alla data 
di registrazione, mentre il contribuente ha, a sua volta, sostenuto che 
la valutazione debba essere rapportata alla data, comunque comprovabile, 
di stipulazione del contratto, quando, �Come nel caso in disputa, 
questo sia produttivo di effetti traslativi immediati. 

Trattasi di una questione di diritto, che, secondo la precisata ripartizione 
di competenza tra le commissioni tributarie, andava proposta in 
primo grado dinanzi alla Commissione provinciale -sezione di diritto 
-come � stato ritualmente fatto dal Bertoni. 

N� pu� sostenersi che la risoluzione di tale quesMone sia destinata 
a rimanere senza effetto, per avere la valutazione acquistato carattere 
di definitivit� a causa della mancata proposizione di reclamo dinanzi 
alla Commissione distrettuale, poich� l'impugnativa tempestivamente 
esperita dinanzi alla Commissione provinciale -sezione di diritto ha 
dato vita ad un procedimento che, dopo la definizione della que


del registro, in questa Rassegna, 1969, I, 671); bisogna per� avvertire che la 
Finanza va considerata terzo quando ad �ssa venga opposto un atto rilevante 
�sulla tassazione di un atto diverso o su un antecedente del fatto generatore 
dell'obbligazione tributaria� (Cass. 15 marzo 1971 n. 724, ivi, 
1971, I, 664). 

Ci� tuttavia non pu� significare che ai fini del riferimento della valutazione, 
la data della scrittura sia illimitatamente vincolante per la Finanza. 
Proprio in applicazione dell'art. 15 del r.d. 7 agosto 1936 n. 1639, il 
valore va commisurato al momento del trasferimento Tealmente e concretamente 
operatosi fra le parti; ci� esclude che la Finanza debba necessariamente 
considerare vincolante una data manifestamente artefatta che 
non corrisponde, cio�, a quella del trasferimento. Quindi, indipendentemente 
dal falso e pur senza ricercare una certezza di data, non pu� negarsi 
alla Finanza il potere di rilevare, ad esempio, che la scrittura � 
estesa su carta bollata con filigrana di anno successivo a quello della data, 

o che nell'atto sono richiamati eventi di sicura individuazione non ancora 
venuti ad esistenza al momento della data apparente ecc. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

stione di diritto, � destinato a proseguire dinanzi alla Commissione distrettuale, 
come, nella specie, l'Ufficio del registro di Cesena ha, dopo la 
pronuncia della Commissione centrale, esattamente disposto, trasmettendo 
gli atti � alla Commissione distrettuale per le competenti decisioni ". 
La precisata ripartiizione di competenza non vale, invero, ad escludere 
l'unitariet� del procedimento dinanzi alle Commissioni, che, ove sia 
stato tempestivamente instaurato in primo grado, pu� variamente articolarsi, 
a seconda della natura delle questioni da risolvere, ~ino alla 
conclusiva pronuncia sulla legittimit� e congruit� dell'impugnato accertamento. 


L'Amministrazione, pur avendo sostenuto che la mancata tempestiva 
impugnaz.ione della valutazione, renderebbe priva di effetti pratici una 
pronuncia sulla sollevata questione di diritto relativa all'applicabilit�, 
nella specie, del disposto dell'art. 2704 e.e., ha sostenuto che, vertendosi 
in materia di valutazione, il Bertoni non avrebbe potuto invocare il 
sindacato del giudice ordinario per motivi diversi dal grave ed evidente 
errore di apprezzamento o dalla mancanza o insufficienza di calcolo. 
La precisa~a natura del,le insorfe contestazioni, vertenti su principi 
di diritto, e l'iter ritualmente seguito dalla controversia nelle fasi anteriori 
alla :proposizione dell'azione dinanzi al giudice ordinario fanno 
esulare il caso di specie dalla disciplina richiamata dall'amministrazione 
ricorrente. 

Il primo motivo del ricorso va, pertanto, respinto. 

Con il secondo motivo l'Amministrazione delle Finanze ha denunciato 
la violazione dell'art. 15 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 16319 per aver 
interpretato tale norma nel senso che il valore venale del bene debba 
essere rapportato alla data della scrittura privata e non a quella della 
registrazione. La ricorrente ha sostenuto che, dal punto di vista tributario, 
il trasferimento di ricchezza deve intendersi avvenuto in una data 
che abbia il requisito della certezza e, cio�, quando il negozio sia stato 
posto in essere con scrittura privata non autenticata, in quella della 
registrazione; che, di fronte all'atto bilaterale da registrare, il Fisco � 
nella posizion�e di terzo, a cui presidio il legislatore ha dettato la norma 
di cui all'art. 2704 e.e. 

Anche l'esposto motivo � infondato. Il citato art. 15 dispone che 
l'imposta di registro deve essere commisurata al valore venale che i 
beni, oggetto del negozio, avevano in comune commercio � al giorno 
del trasferimento"� Tale giorno, nei negozi immediatamente traslativi, 
corrisponde a quello di formazione e di sottoscrizione del contratto. 
La tesi dell'Amministrazione ricorrente, secondo la quale questo principio 
varrebbe soltanto nel campo privatistico e non in quello tributario, 
� del tutto priva di dimostrazione, non potendo all'uopo valere il rilievo 
che il fisco resterebbe senza valida difesa contro le frodi perpetrabili con 
false datazioni, n� l'argomento ricavato dal disposto dell'art. 2.704 e.e., 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

secondo il quale la data di una scrittura non � opponibile ai terzi se 
non sia dotata del requisito della certezza. Innanzitutto la stessa legge 
sull'imposta di registro, col disporre che la. data della scrittura non pu� 
essere opposta alla Finanza per invocare la prescrizione della tassa e 
sopratassa dovute, se tale data non abbia carattere di certezza a termini 
del codice civile (art. 142), circoscrive l'ambito di inopponibilit� della 
data priva dell'indicato carattere. Inoltre l'identificazione della data del 
trasferimento in quella della registrazione trova ostacolo �anche nella 
separata considerazione di cui esse formano oggetto nella disciplina della 
pl'escrizion1e ed, in particolare, negli ar.tt. 136 e 138 del t.u. aggiornato 
sull'imposta di registro, che, in reiazione alle diverse ipotesi in essi contemplate, 
assumono rispettivamente come dies a quo degli stabiliti termini 
prescrizionali la data di registraztone o quella del trasferimento. 
Infine il principio della inopponibilit� ai terzi della data non certa della 
scrittura non � invocabile dall'Amministrazione, poich�, come questo 
supremo Collegio ha gi� avuto occasione di precisare (sentenza n. 12,80 
del 19'53 e 2717 del 1960) la potest� di imposizione � su un piano 
diverso da quello dei diritti nascenti dal negozio posto in essere 
da privati, sicch� tra l'una e gli altri non pu� configurarsi una situazione 
di incompatibilit� o di collisione atta a far si che il Fisco, investito 
della prima, possa essere considerato in posizione di � terzo � 
rispetto all'indicato negozio, secondo la nozione che deve attribuirsi 
alla predetta locuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2704 e.e. Giova 
aggiungere che, nella specie, il giudice di merito ha accertato la veridicit� 
della data apposta alla scrittura privata soggetta a registrazione 
e che contro tale accertamento l'Amministrazione ricorrente non ha sollevato 
contestazioni, essendosi limitata a sostenere che esso non pu� 
valere ai fini della determinazione del valore venale del bene oggetto 
del n~gozio. La preoccupazione manifestata da detta Amministrazione 
sulla possibilit� che i contraenti, con fittizie retrodatazioni di scritture 
private, sfuggano alla giusta imposizione, non pu�, da sola, giustificare 
una diversa interpretazione della norma che, con chiara formulazione, 
fissa nel giorno della stipulazione del negozio traslativo la data di valutazione 
del bene trasferito, tanto pi� che tali scorrettezze trovano remora 
nelle sanzioni comminate dal legislatore per 'il caso di tardiva registra


zione degli atti posti in essere con scritture private non autenticate. 
Ci� fornisce ulteriore argomento di confutazione della tesi dell'Amministrazione, 
secondo la quale la scl"ittura priva di data certa debba considerarsi 
formata al momento della registrazione. N�, in mancanza di 
apposita disposizione, la data cui va rapportata la valutazione del bene 
trasferito, ai fini della commisurazione del tributo, pu� essere differenziata 
da quella cui la legge attribuisce rilevanza ai fini dell'applicazione 
della sanzione pecuniaria, senza creare un'arbitraria disarmonia 
nel si.sterna. -(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 febbraio 1972, n. 579 -Pres. Rossano 
-Est. Mtele -P. M. Mililotti (conf.) -Soc. Aurora (avv. Merlirn) 

c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota). 
Imposta di registro -Privilegi di carattere soggettivo -Limite decennale 
ex art. 29 legge di registro -Inapplicabilit� agli enti pubblici. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 29). 
L'art. 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, che limitava ad un decennio 
la durata dei privilegi tributari della esenzione e riduzione delle 
tasse sugli affari per gli atti e contratti, � applicabile solo nei confronti 
dei privati, delle societ�, degli enti morali e istituti non aventi nat.ura 
pubblicistica, e agli enti non di beneficienza, nonch� nei casi in cui i! 
beneficio non tragga origine da un atto contrattuale, approvato per legge, 
con lo Stato o da atti direttamente inte1�essanti la pubblica istruziooe e 
la beneficienza (1). 

(Omissis). -Con il primo motivo la ricorrente societ�, denunciando 
violazione e falsa appHcazione dell'art. 29 della aegge di registro !in relazione 
all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., afferma che la Corte di Appello di 
mertto ha erroneamente� ritenuto che all'Ente nazionale delle Tre Venezie, 
costituLto con legg.e 27 novembre 1939, n. 1780, sia applicabile d:l limite 
decEIDnale di godimento del beneficio fiscale, in quanto invece, afferma 
la ricorrente, tale Ente, a carattere privato, persegue per legge finalit� 
di pubblico )internsse. Invero, la ricorrente sostiene, la limitazione temporale 
del beneficio fiscale trae origine, come si evince dal ca.poverso 
dello stesso art. 29, dal carattere lucrativo perseguito dalle societ�, mentre 
il benefrcio disposto a favore dell'Ente.del1e Tre Venezie � giustificato 
dal fine pubblic�1stko perseguito daJ.l'Ente, onde il beneficfo. ste�sso deve 
competere per tutta la durata dell'Ente stesso. E, aggiunge, stante la 
finalit� pubblicistica perseguita e la organizzazione pubblicistica di esso 
Ente, questo deve con�siderar:si, ai fini del prdvilegio fiscale di cui si 
tratta, �assimilato alle Amministrazioni dello Stato, secondo quarlto prevede 
il n. 1 de1l'allegato C alla legge di registro�. 

La censura � fondata. La Corte di merito, avendo qualificato soggettivo 
H privilegio concesso dall'art. 17 della >legge 27 nove.mbre 1939, 

n. 1780, ha ritenuto che, per tale solo motivo, trovasse appUcaz1ione 
l'art. 29 della legg�e di registro, �secondo cui, in mancanza di determinazione 
di durata, o se il periodo � superiore ad un decennio, U privUegio 
fiscale � 1imitato ad un decennio. In tal modo la Corte, senza esaminare 
compiutamente quai1e sia l'effettiva fattispecie legale �cui si riferisce la 
limitazione di durata, ha ritenuto che l'articolo trovi applicazione 'indi(
1) Non risultano precedenti specifici. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

scriminatamente ad ogni persona giuridica. Il che non � esatto in quanto 
la formulazione dell'articolo porta a distinguere tra i soggetti cui la 
limitazione di durata del privilegio si applica. Innanzitutto essa non ha 
luogo quando il privilegfo sia attribuito a enti di benefioienza o se esso 
tragga origine da un rapporto contrattuale (approvato per legge) tra il 
beneficiairio e lo Stato oppure se riguardi atti interessanti direttamente 
la pubblfoa ammirust\J:azfone o la benefi.cenza. Oltre a tali specifici casi, 
dell'articolo concerne chiaramente solo ipotesi di persone o enti privati 

o di un .ente avente carattertstiche privatLstiche nqn �invece quando il 
beneficio sia .stato attribuito ad un ente pubbliJco. Invero Ja strutturazione 
dell'articolo concerne chiaramente solo ipotesi di persone o enti privati 
come � fatto chiMo dalla norma del secondo capove11so dell'artkolo in 
questione, secondo cui si decade dal beneficio, anche prima del decennio, 
se dai bilanci delle sociiet� e degLi enti privilegiati risulti un utile netto 
superiore all'interesse legale rapportato al capitale effettivamente versato. 
Il riferimento ad un fine di lucro dell'ente (utile); al bilancio; al 
dell'articolo concerne chiaramente solo ipotesi di persone o enti privati
I 

che possono perseguire, e ordinariamente perseguono, fini di lucTo 
mediante l'impiego di un capitale fornito dagli interessati, non pu� 
invece con enti .pubblici o a carattere �pubblicistico, i quali, anche 
quando hanno carattere economico, non perseguono fini di lucro. Lo 
stesso si dica per la decorrenza del decennio che ha. puT luogo (ul


.timo cpv. dell'art. 29) in ogni �caso dalla �costituzione o fondazione� 
della societ� o ente, mentr� � irrilevante (ai fini della durata massima) 
che l'ente o societ� sia stato sciolto e 11icostituito o siasi trasformato. 
Anche tale norma presuppone che la 1societ� o l'ente sia arbitro di 
decidere tali atti di scioglimento, di riicostituzione o di trasformazione 
(atti che potrebbero avere lo scopo di .permettere di beneficiare illegittimamente 
pi� a lungo a mezzo di tali atti, del privilegio) il che non 
� propriamente ipotizzabile nel caso di enti pubblici, il.a cui costituzione 
e durata dipendono dalle norme di legge che le regolano. Pu� ancora 
osservarsi che l'elencazione dell'articolo (privati, enti, societ�) non sarebbe 
stata necessaria nel caso in cui non si fosse inteso di distin�guere 
(salvo ohe per l'ipotesi degli enti di beneficenza), ai fini dell'applicabilit� 
della nol1ma, a seconda della natura dell'ente. 

Si pu� cosi concludere che la durata del beneficio riguarda solo 
quello concesso a priva.ti e a enti privati, riispetto ai qua1i il beneficio 
ha finalit� di rafforzamento della struttura economka dell'ente nei primi 
anni della sua attivit�. 

Nel caso invece che il privileg.io sia concesso ad un ente pubb1ico 
la lim1tazione non ha luogo e si deve ricercare, di volta in volta, in 
relazione alle finalit� proposte.si dal legislatore, quale sfa la durata del 
priv1i1egio stesso. Il pr.ivilegio pu� essere concesso genericamente per 
tutti gli atti compiuti dall'Ente e in tal caso si pu� verificare l'ipotesi del



444 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l'aissimi1azione di esso alla Amministrazione dello Stato (art. 1 della 
tar.iffa, ali. C ailla legge di regiistro), o il privilegio � concesso p�r determinati 
atti aventi oggetto o scopi determinati. In questa ipotesi il privilegio 
non c�essa di avere carattere 'soggettivo, giacch� ha come .presupposto 
la qualit� o natura dell'Ente che '1o compie, mentre, H contenuto, 
oggetto o scopo dell'atto vale solo a limitare l'estensione del 
beneficio. Il privileg:io obiettivo ha invece come caratteri�stica l'irrilevanza 
della specie o quaUt� del soggetto che compie l'atto e il rilievo 
esclusivo che assume invece il contenuto, lo scopo e l'oggetto dell'atto 
considerati dal beri'cl�cio. 

Pertanto, dovendosi ad fini dell'applicabilit� dell'art. 29 della legge 
di registro, distinguere fra J.'altro, fra enti privati e enti pubblici, la 
Corte di merito avrebbe dovuto esaminare la questione della qualificazione 
giuridica dell'Ente delle Tre Venezie e, 'solo se av�esse escluso 
il suo carattere pubblicistico, avrebbe potuto :l1itenere applicabile il limite 
decennal�e. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 mairzo, 1972,, n. 611 -Pres. Rossano Est. 
Berarducci -P. M. Milifottd (conf.) -Ministero deHe Firrlanz�e 
(avv. Stato Cavalli) c. Soc. Lavori Porto della Torre (avv. Nkol�). 

Imposta di registro -Agevolazioni per la costruzione di autostrade Subappalto 
-Connessione di mezzo al fine -Si estende. 

(1. 24 luglio 1961, n. 729, art. 8). 
Il contratto di subappaito, anche se non strettamente necessario, � 
pur sempre in connessione di mezzo al fine con la costruzione delle 
autostrade e quindi rientra nell'agevolazione prevista per gli atti � occo'l"renti 
per l'attuazione della legge � (1). 

(Omissis). -Con J.'unico motivo di ricorso, denunciandosi violazione 
dell'art. 8 della legge 24 J.uglio 1961, n. 7'29, e degli artt. 132, n. 4, 

(1) L'orientamento della Corte Suprema sull'estepsione delle agevolazioni 
agli atti in connessione strumentale con quelli espressamente indicati 
� ormai noto. Nella fattispecie, la norma � concepita in termini ampi 
(atti � occorrenti...�) sebbene sia seguita da un'elencazione che non pu� 
ritenersi tassativa. Quando invece l'agevolazione � prevista per atti determinati, 
l'estensione ad atti connessi �, o dovrebbe essere, pi� difficoltosa; 
infatti � stata esclusa la connessione strumentale per l'agevolazione della 
Iegge 2 luglio 1949, n. 408 (Cass., 5 giugno 1971, n. 1674, in questa Rasse1/
na, 1971, I, 1127); tuttavia anche su questa specifica materia era stato 
ritenuto che l'agevolazione prevista per l'appalto fosse estensibile al subappalto. 
(Cass., 23 marzo 1965, n. 478 e 14 luglio 1965, n. 1488, ivi, 1965, I, 
1019 e 1045). 

PARTE I, SEZ. V, GIURisrRUDENZA TRIBUTARIA 

e 360, rur. 3 e 4, c.p.c., si assume che il fatto che sebbene l'appalto e il 
suppalto abbiano nella >legge di registro, che :peraltro non menziona il 
subappal.to, la 1ste1ssa diisciplina tributar.ia, � privo di rilievo ai fini della 
tesi accolta dalla Corte d'appello, secondo cui �l'art. 8 della legge n. 729 
del 196:1 comprenderebbe anche i contratti di subappalto. 

Si sostiene 1che, in. linea �generale, il suba:ppaLto � tassato come l'appalto 
in applicazione dell'art. 8 della legge organica di registro, ma le 
due figure contrattuali sono distinte. 

Si afferma che, d'altra parte, la focuzione � atti e contratti occorrenti 
per l'attuaz:ione della legge� adoperata dall'art. 8 della legge 1961 
sta a �significare 1che il 0legis1a:tore ha inteso riferirsi agli atti e ai contratti 
� necessari � pe1r detta attuazione, e tali non sono i contratti di 
subappalto, i qualii non attuano gU scopi della legge, nel senso che non 
sono necessari e non 1servono per taLi 1scopi, m quanto il contratto di 
appalto -che � opus perfectum -� sufficiente ad assicUTare la realizzazione 
delJ.'opera. Pertanto� -si conclude dalla ricorrente -manca, 
nel caso del subappalto, il rapporto di mezzo al fine, ossia d.l nesso 
:flLnalistico indispensabile per il. beneficio fiscale. 

n motivo � in.fondato. 

La questione dedotta, � se la norma dell'art. 8 della legge 24 luglio 
1961, n. 729, che� esenta da ta,sse, imposte e tributi -e, quindi, 
anche dalla imposta di regLstro -�tutti gli atti e i contratti occorrenti 
rper l'attuazione deUa legge � medesima, si applichi, oltr1e che ai 
contratti di appalto, anche ai contratti di subappalto, nonostante che 
di questi ultimi in detto artico11o non sia fatta espressa menzione. 

Orbene, � da rilevare 'che tale problema � identico a quello che 
si poneva rispetto alla legge 2 lugUo 1949, n. 408, e al d.l. 10 aprile 1947, 

n. 261, e che da questa Supr.ema Corte fu risolto, rispettivamente, con 
sentenza n. 478 e con .sentenza n. 1488 del 1965, nel senso che i benefici 
tributari contemplati da dette leggi, dovevano riteneirsi applicabili anche 
ai contratti di subappalto, nonostante che di questi non fosse fatta espressa 
menzione nelle stesse leggi. 
Tale indirizzo� non pu� non essere seguito anche sulla presente fattispecie, 
in �cui non sono opposte ragioni che possano far mutare avviso. 
� da rilevfil"e., in primo luogo, come sia padfico che il'elencazione 
degli atti e dei contratti menzionati nell'art. 8 legge 24 luglio 1961, 

n. 729, � fatta, in deitto articolo, non a .titolo taissativo, sibbene a semplice 
titolo esemplificativo. 
Ci� importa che la questione che si pone non � tanto di vedere se 
il contratto di ,subappaJ.to sia o meno identico a quello di appalto (anche 
se non� v'� bisogno di spendeTe parole .per dimostrare che le due figure 
di contratto sono ,simili) e se, pertanto, il legi1slatore nella locuz.ione 

� contratti di appalto � abbia inteso comprendere anche i confa-atti di 

446 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

subappalto, qua,nto, piuttosto, di vedere se, data 1a formulaziorne della 
norma -secondo �cui .godono dell'esenzione tributaria tutti gli atti ed 
i contratti � occorrenti per l'attuazione della :presente legge � -i contratti 
di subappalto possano considerarsi rientranti in detti ultimi contratti, 
ossia nei contratti �occorrenti � per l'attuazione della legge. 

Su tal punto devesi rkordare che la locuziooe � atti e contratti occorrenti 
per l'attuaziorne della presente legge� � gi� stata da questa 
Suprema Corte interpretata, con riferimento ana norma dell'art. 93 del 

d.l. 10 �aprHe 1947, n. 261, nel senso che con tale locuzione ff ile.gislatore 
aveva �inteso riferirsi a tutti quei negozi che, come mezzo al fine, 
erano da constderarsi in correlazione con l'obiettivo della norma di 
favore (ved. ,citata sent. in. 148.S del 1965�). 
Or,a1 posto che tale inte11pretazione non pu� che e�ssere confermata 
anche nena presente fattispecie, data la identicit� della locuzione oggetto 
della mteil'pcr:etazione, e posto, altresi, che l'obiettivo della disposizione 
in esame �, indubbiamente, quello di favorire�, riducendone il 
costo, lo sviluppo della rete autostr�adale del Paese, ne consegue che 
non pu� neppure contestarsi che i contratti di subappalto, essendo diretti, 
per il loro oggetto, alJ.a .stessa guisa dei contratti di appalto, alJ.'e:ffottiva 
attuazione della legge, e quindi � occOTr"enti � per detta attuazione, 
sono anch'essi da r.itenersi come tali compresi nella norma dell'art. 8 
in questione. 

La tesi contraria dell'Amministrazione ricorrente, secondo cui I�. contvatti 
di �subappalto non attuano gli ,scopi della legge, nel senso che non 
sono necessari e non servono per tali scopi, in quantn il contratto di 
appalto � suffi.ciente ad assicurare la realizzaz1ione dell'opera, non pu�, 
invero, essere condivisa, ,perch�, fra l'altro, noo tiene CO'illto n� del fatto 
che il contratto di subappalto, anche se con una sostituziooe soggettiva 
rispetto al contratto di appalto dal �quale deriva, realizza l'oggetto di 
tale ultimo contratto (nel caso specifico, la costruz.ione autostradale), 
n� del fatto, particolare nella fattispecie, che la cnstruzione di un'autostrada 
richiede, com'� notorio, la esecuzione di opere moilteplici (piano 
stradale�, ponti, galle.rie, edifici delle ,staz.ioni di entrata e di uscita, con 
i relativi .servizi, impianti di illurninaziooe, ecc. ecc.), ile quali, per 
effetto delle loro diverse caratteristiche, esigono, per il loro compimento, 
una vasta e comp�lessa organizzazione, che, per gli imponenti irnvestimenti 
finanziari che richiede, non � dato riscontrare neppure nelle imprese 
di pi� grosse dimensioni. E di qui, nella pratica quotidiana, il 
riicorso da parte delle imprese appa'1tanti, per l'esecuzione di talune 
delle anzide,tte opere, all'ausilio di impre1se specializzate, e, qutndi, al 
contratto di subappaltn, il qua�le, perfanto, ,in una �siffatta situazione, si 
pone come un contratto � occorrente � pe'r l'esecuzione del cootratto di 
appalto e, conseguentemente, per l'attuazione della legge in questione. 


(Omissis). 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 447 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 marzo 1972, n. 647 -Pres. Pece Est. 
Iannitti PfromaHo -P. M. Tavolaro (conf.) -Pallavicino c. Ministero 
delle Finanze (avv. Stato Baccari). 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Questione sull'applicazione 
della legge pregiudiale alla valutazione -Azione in sede 
ordinaria -Ammissibilit�. 

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29). 
Imposta di registro -Data di riferimento della valutazione -Atti soggetti 
ad approvazione -Data della stipulazione. 

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 15; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 19). 
Poich� nelle imposte indirette la proponibilit� deWazione in sede 
ordinaria per le controversie sulla applicazione della legge non � subordinata 
all'esperimento del procedimento innanzi alle Commissioni, � sempre 
consentito adire in ogni momento il giudice ordinario, anche quando 
la questione di diritto sia pregiudiziale alla valutazione (1). 

Nei contratti soggetti ad approvazione, la data cui va riferita la 
valutazione � queLla della stipulazione e non quella della approvazione 
(2). 

(Omissis). -Deve disporsi innaIIBitutto la riunione dei due ricorsi, 
perch� relativi alla stessa sentenza (art. 334 c.p.c.). Il ricorso inciden


(1-2) La prima massima impone delle precisazioni. 

La separazione delle competenze del1e commissioni in materia di imposte 
indirette � chiaramente delineata (v. Relazione avv. Stato, 1966-70, II, 
492 e segg.). Bisogna tuttavia ricordare (v. nota alla sent. 12 gennaio 1972, 

n. 71, in questo fascicolo pag. 437) che quando �si presentano contemporarneamente 
questioni di diritto attinenti alla imponibilit� e questioni di valuta:
done, si hanno due separati ed autonomi procedimenti che non interferiscono 
fra loro; quando invece la questione di diritto (assai spesso di diritto 
non tributario) � pregiudiziale alla valutazione, si ha un solo procedimento 
di valutazione nel quale la riso1uzione della questione pregiudiziale 
di diritto da parte della competente commissione � un incidente del 
procedimento di valutazione. Ci� � molto importante ai fini del termine 
che, come � noto, opera a pena di decadenza riguardo alla valutazio.ne, 
mentre non esiste per le questioni di imponibilit�. 
Da ci� consegue .che, dopo la notifica dell'accertamento di valore, deve 
essere proposto tempestivo ricorso alla Commissione distrettuale d� valutazione, 
diversamente l'accertamento diventa 1rretrattabi:le peir quanto 
conoer.ne il valore, anche se la valutazione in esso contenuta assorbe una 
questione pregiudiziale di diritto. Nella citata sentenza n. 71 � stato affermato 
che il tempestivo ricorso proposto alla Commissione provinciale 
di diritto per la risoluzione della questione pr.egiudiziale salva il termine 
e consente la suoc�essiva prosecuzione del proc.edimento innanzi alla com




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

448 

tale dell'Amministrazione delle Finanze, quantunque condizionato, va 
�saminato per primo, poich� con esso � stata sollevata una questione 
di carattere preliminare rilevabile anche di ufficio. 

Assume lAmministrazione: che le contestazioni della Pallavicino, 
essendo dirette contro un provvedimento di valutazione ed investendo 

. il criterio estimativo, dovevano essere proposte dinanzi alle commissioni 
tributarie e non all'autorit� giudiziaria; che, disputandosi su questione 
di diritto, la cognizione della controversia apparteneva alla Commissione 
provinciale (sezione di diritto), cui quella distrettuale, inizialmente 
adita dalla Pallav1icino, avrebbe dovuto rimettere gli atti; che 
l'azione giudiziaria � subordinata al previo esaurimento della cognizione 
della vertenza da parte delle Commissioni tributarie. 

Le espost� censure sono infondate. 

missione distrettuale per la va1utazione; si tratta di una deroga al principio 
che imporrebbe la proposizione del ricorso alla commissione distrettuale 
di valutazione -e la rimessione alla provinciale per la risoluzione dell'incidente, 
deroga che pu� riconoscersi ammissibile perch� le Commissioni 
fanno parte dello stesso sistema del contenzioso ed il procedimento innanzi 
ad -esse � dominato da una sempUcit� di forme; come �. consentito 
avanzare il ricorso ad una non pr.ecisata commissione e trasmettere gli'atti 
da una commissione all'altra senza formali dichiarazioni di incompetenza 
e onere nella riassunzione a carico della parte, cos� pu� ammettersi che il 
ricorso tempestivo ad una commissione dia luogo ad un procedimento 
(come si � visto unico) che cercher� la sua giusta strada anche quando non 
� stato rettamente introdotto; l'inesistenza dell'istituto del regolamento di 
competenza giustifica una tale approssimazione delle regole processuali. 

Alla -stessa conclusione non pu�. per� giung-ersi se la questione di 
diritto pregiudiziale alla valutazione venga portata direttamente innanzi 
all'autorit� giudiziaria; la citazione ,innanzi al Tribunale non pu� ovviamente 
salvare il termine per l'impugnazione dell'accertamento e non pu� 
dar luogo alla prosecuzione del procedimento innanzi alla Commissione 
distr-ettuale per la valutazione: non pu� pi� configurarsi in tale ipotesi 
un'unit� del procedimento ripartito fra due diverse giurisdizioni quando 
manca il legame della incidentalit�. � chiaro che, solo quando vi sia un 
procedimento principale che si sospende per la risoluzione di una questione� 
pregiudiziale di competenza di altro giudice (art. 295 c.p.c.) pu� parlarsi 
di prosecuzione del processo dopo l'esaurimento dell'incidente; se invece 
la questione pregiudiziale � ogg.etto di -un giuqizio autonomo vi sar� una 
completa separazione di effetti fra i due giudizi anche ai Iini dei termini 
di decadenza (indubbiamente la questione sullo stato e capacit� delle 
persone proposta in via principale innanzi al Tribunale non salverebbe il 
termine per il ricorso al Consiglio di Stato). 

Ci� chiarito si pone l'altro problema se, instaurato tempestivamente il 
procedimento innanzl alla Commissione distrettuale di valutazione, ed 
emersa una questione pregiudizial-e sull'applicazione della legge, possa 
adirsi il Giudice ordinario o debba preliminarmente esaurirsi il ricorso 
innanzi alla Commissione provinciale di diritto. Bisogna chiarire che la 
Commissione distrettuale deve sospendere il giudizio e rimettere gli atti 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 449 

In materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza l'articolo 
29 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 distiingue le controversie che si 
riferiscono alla determinazione del valore da quelle riguardanti l'applicazione 
della legge. Per le prime stabilisce la competenza in primo grado 
della Commissione distrettuale e in secondo grado di quella provinciale, 
salvo il ricorso all'autorit� giudiziaria per grave ed evidente errore di 
apprezzamento, ovvero per mancanza e insufficienza di calcolo nella 
determinazione del valore. Per le altre controversie detta norma dispone 
che le stesse siano decise in primo grado dalle Commissioni Provinciali 
ed in secondo grado dalla Commissione centrale, salvo H ricorso all'autorit� 
giudiziaria nei modi stabiliti dalla legge. Come questo supremo Collegio 
ha avuto occasione di precisare (n. 924 del 22, marzo 1969, etc.), la 
proponibilit� di tale azfone non � subordinata all'esperimento del procedimento 
dinanzi alle Commissioni tributarie, sicch� la parte interessata 
pu� adire l'autorit� gii.udiziaria ordinarfa indipendentemente da tale procedimento. 
Lo stesso t.u. sull'imposta di registro espressamente ammette 
questa possibilit� col disporre che, quando l'azione giudiziaria sia pro-

alla Commissione provinciale che dovr� decidere l'incidente senza che sia 
necessario un impulso di parte. Tuttavia, afferma la decisione in rassegna, 
tutte le controversie attinenti all'applicazione della legge possono essere 
rimesse in ogni tempo, senza prefissione di termine e senza nessuna condizione 
di giurisdizione, innanzi all'A.G.O.; quindi la questione di diritto, 
anche se pregiudiziale alla valutazie>ne, pu� essere portata innanzi all'A.
G.O. in pendenza del procedimento dinanzi alla Commissione provinci:
ale, o dopo la decisione di questa o dopo la decisione della Commissione 
Centrale e perfino prima ancora che la Commissione distrettuale abbia 
rimesso l'incidente alla provinciale o addirittura subito dopo la notifica 
dell'accertamento'. 

A questo punto sembra necessaria una distinzione. Se la commissione 
distrettuale ha sospeso il giudizio e innestato il procedimento incidentale, 
sembra evidente che le parti possano esercitare liberamente i loro poteri 
che l'ordinamento appresta per la risoluzione della questione pregiudiziale 
e quindi sottostare alla pronuncia della Commissione provinciale o proseguire 
il procedimento innanzi alla Centrale e alla Corte di Cassazione 
ovvero adire il giudice ordinario in un qualunque momento in pendenza o 
dopo la definizione del procedimento innanzi alle Commissioni; non potrebbe 
infatti giustificarsi una limitazione alla azione ordinaria la cui 
giurisdizione non pu� in questa materia essere condizionata ad una preventiva 
decisione delle Commissioni. 

Dubbia � invece la proponibilit� di una azione ordinaria in via principale 
prima che la Commissione distr�ettuale di valutazione abbia sospeso 
il giudizio. La questione� di diritto (che assai spesso � una questione di 
diritto comune sull'interpretazione di leggi o di negozi giuridici) non ha 
una rilevanza autonoma e non porta ad una pronunzia utile dove manchi 
la connessione con il giudizio di valutazione; non avrebbe senso far 
decidere dal Tribunale in contraddittorio della Finanza ad esempio, se un 
contratto sia o no soggetto alla proroga legale ove manchi la connessione 



450 

RASSEGNA DEI.L'AVVOCATURA DELLO STATO 

mossa senza che sia stato presentato ricorso in via amministrativa o 
prima che siano trascorsi novanta giorni dalla sua presentazione, l'Amministrazione 
non pu� essere condannata alle spese di lite, neanche in caso 
di soccombenza (art. 148). La giurisprudenza ha, altres�, precisato che 
la proposizione dell'azione giudiziaria in pendenza del ricorso alle Commissioni 
importa la rinuncia allo stesso (n. 1484 del 1966; n. 924 del 
19169, etc.). Nelle esposte considerazioni trova confutazione la tesi sostenuta 
dall'Amministrazione delle Finanze, secondo la quale il ricorso 
presentato dalla Pallavicini dinanzi alla Commissione distrettuale vincolava 
la ricorrente a prospettare le questioni di diritto alla Commissione 
stessa, che, a sua volta, avrebbe dovuto sospendere il giudizio ,dinanzi 
a s� e rimettere gli atti alla Seziione della Commissione provinciale competente 
per la ri.soluzione dell'indicata questione, ,salvo a riattivare il 
giudiz.io come innanzi sospeso allorquando la decisione della predetta 
questione fosse divenuta definitiva. 

N� ha rilevanza in contrario che la risoluzione della questione di 
diritto fosse destinata a riflettersi sull'estimazione del bene costituente 
oggetto dell'indicato atto traslativo, poich� l'esposta disciplina proces


con una valutazione di un immobile o di un avviamento commerciale. 
Sembra quindi indispensabile che la Commissione esclusivamente competente 
per la valutazione stabilisca preventivamente fa esistenza e la rilevanza 
della questione pregiudiziale di ,diritto; solo cos� la pronuncia dell'organo 
competente sull'incidente acquista una utilit�. Sarebbe vano adire 
in via autonoma il giudke ordinario senza che il dcorso alla Commissione 
distrettuale sia stato proposto peT ottenere una pronuncia accademica che 
nessun ,effetto pu� pi� produrre se l'accertamento � divenuto irretrattabile, 
come sarebbe inuti1e portare la questione di diritto magari innanzi a tutti 
i gradi della giurisdizione ordinaria se la Commissione ,distrettuale, pur 
adita, dichiara inammissibile il ricorso o lo decide nel merito perch� giudica 
irrilevante la questione di diritto. N� pu� ovviamente rimettersi al 
giudice ordinario il v,erificare se il ri�orso alla Commissione distrettuale 
sia stato validamente proposto e se esista un rapporto di pr,egiudizialit� 
tra la questione di diritto e quella di valutazione. 

Una riprova di tutto questo si evince dal fatto che la Commissione distrettuale, 
in pendenza del giudizio innanzi all'A.G.O. di cui pu� ignorare 
l'esistenza, potrebbe decidere nel merito il ricorso e determinare il valore 
assorbendo nella sua decisione, in modo espUcito o implicito, la questione 
pregiudiziale; una tale decisione, anche se per quanto riguarda la pregiudiziale 
di diritto esorbita dalla competenza dell'organo che l'ha pronunciata, 
� suscettibile di passare in giudicato; diventerebbe cos� irrilevante la pronunzia 
del giudice ordinario sulla questione di diritto e ci� potrebbe verificarsi 
per la mancanza di 1�oordinamento fra i due processi ambedue principali; 
n� potrebbe in tale ipotesi ritenersi ,che la sentenza dell'A.G.O. debba 
prevalere sulla decisione della Commissione, perch� ci� si verifica solo 
quando le due pronunzie sono separatamente pronunciate da due organi 
ambedue autonomamente competenti (cio� nelle questioni di imponibilit�) 
non quando la pronunzia � emessa dalla Commissione in materia (valuta




PA~TE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 451 

suale non contempla altra distinzione che quella tra le questioni relative 
alle determinazione del valore e � tutte le altre �, locuzione che, 
per la sua genericit�, comprende ogni questione di diritto attinente alla 
imposizione tributaria sui trasferimenti di ricchezza, anche se influente 
sulla valutazione. 

In esito alle esposte considerazioni dev,e rigettarsi il ricorso incidentale. 


La Pallavicino ha, con l'unico motivo della proposta impugnazione, 
denunciato la violazione dell'art. 15 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, 
sostenendo che la determinazione del valore imponibile andava fatta con 
riferimento alla data di stipulazione del contratto e non a quella della 
relativa approvazione, che, quale atto di controllo, non attiene al perfezionamento 
del contratto stesso. 

L'esposta censura merita accoglimento. 

L'approvazione, cui sono soggetti i contratti stipulati dallo Stato, 
non ha funzione integratrd.ce della volont� dell'organo rappresentativo 
a mezzo del quale esso Stato ha parte.cipato alla stipulaztione stessa e 
determinato, cos�, l'incontro dei consensi in cui si sostanzia la conclusione 
del contratto, ma costituisce espressione di un potere di controllo, 
che, presupponendo la gi� avvenuta stipulazione del contratto stesso, 
non inerisce al suo processo formativo. L'approvazione � un atto estrinseco 
che condiziona unicamente l'efficacia del contratto, come si evince 
dalle norme (art. 19 della legge sulla contabilit� dello Stato e art. 336 
della legge sui lavori pubblici), che, inibendo al privato di recedere dal 
consenso espresso con la sottoscrizione dell'atto, fanno l'isalire a tal,e 
momento l'esistenza del vincolo contrattuale, il quale, intervenuta la 
approvazione, diviene, dallo stesso momento, operante anche per la 
pubblica amministrazione, nel senso che gli effetti del contratto decorrono, 
per entrambi i contraenti, dalla data di stipulazione e non da quella 
dell'approvazione. In aderenza a tali principi, pi� volte ribaditi dalla 
giurisprudenza, le parti stabilirono, con apposita clausola del contratto 

zione) nella quale essa soltanto ha giurisdizione ed anche se nella pronunzia 
� assorbita una questione pregiudiziale. 

Tutto questo porta a ritener,e che la questione pl'egiudiziale di diritto 
possa essere proposta innanzi all'A.G.O. soltant� in via incidentale, anche 
se indipendentemente da una preventiva pronuncia della commissione provinciale, 
dato che la domanda in via autoioma non ha una sua rilevanza 
separata (non srebbe idonea di per s� sola a costituire, modificar,e o estinguere 
,e nemmeno ad accertare un rapporto giuridico e implicherebbe, in 
estremo, un difetto di interesse) e pu� risultare meramente accademica se 
la valutazione giunge separatamente ad un suo epilogo. 

La seconda massima fa corretta applicazione ai fini dell'imposta di registro 
di principi pacifici sull'approvazione dei contratti della p.A. 



452 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

in discussione, che � la propriet�, il possesso e il godimento dell'immobile 
venduto si trasferiscono all'acquirente alla data del presente atto� 
e che � d'ora in avanti egli ne godr� i frutti e pagher� le imposte�. 

Consegue da quanto esposto che per � giorno del trasferii.mento �, 
cui, a norma dell'art. 15 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, va rapportata 
la determinazione di valore ai fini dell'imposta di registro, deve intendersi, 
nella specie, quello in cui l'atto fu rogato (17 febbraio 1970) e 
non quello �in cui fu corredato dalla prescritta approvazione. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 marzo 1972, n. 69�5 -Pres. Caporaso 
-Est. Caputo -P. M. D� Marco (diff.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Tomasicchio) c. Cortese Maria (avv. Nicol�). 

Im~osta di successione -Passivit� ereditarie -Debito risultante da 
sentenza omologativa di concordato preventivo -Detraibilit�. 

Imposta di successione -Passivit� er�ditarie -Dichiarazione di sussistenza 
di debito rilasciata dal commissario giudiziale di concordato 
preventivo -Idoneit�. 

(r.d. 20 dicembre 1923, n. 3270, artt. 45 e 48; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, articolo 
167 ss.). 
La sentenza che� omologa un conco1'dato preventivo � mezzo idoneo 
a dimostrare l'esistenza dei crediti in essa elenca.ti, al fine di ottenere la 
detrazione del loro importo daH'attivo ereditario (1). 

La dichiarazione di sussistenza di un credito 1'ilasciata dal commis


sario giudiziale del concordato p1'eventivo � valido su1'rogato della dichia


razione di esistenza del credito da rilasciarsi dal creditore (2). 

(1-2) I debiti risultanti da sentenza omologativa di concordato preventivo 
e l'art. 45 legge sulla imposta di successione. 

1. -Secondo l'art. 45 della legge tributaria sulle successioni sono ammessi 
in deduzione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi la cui esistenza 
anteriore all'apertuva della successione sia dimostrata con atto 
p�bbltco, con sentenza e con scrittura privata avente data certa. 
Con la sentenza che si annota la Suprema Corte ha ritenuto che a 
provare l'esistenza del debito ereditario sia sufficiente la sentenza che 
omo.Ioga il concordato preventivo. 

A tale conclusione la decisione � giunta osservando che, se non si 

� contesta che nel procedimento di concordato preventivo non vi � un 
vero e proprio procedimento di accertamento giudiziale dei singoli crediti 
che sia definito con un provvedimento decisorio produttivo di �effetti 
preclusivi ., la sentenza che omologa il concordato � � un provvedimento 
giurisdizionale il quale non si limita a dichiarare la convenienza e la 
a1~missibilit� del concordato, ma contiene, altres�, un controllo del pro

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

453 

(Omissis). -Con il primo motivo di ricorso l'Ammill1:istrazione, 
denunciando la viola:?Jione e la falsa applicazione degli artt. 45 e 48 
della legge sulle successioni (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270), lamenta 
che la Corte di merito abbia ritenuto titolo idoneo per la deduzione di 
debiti daJ.l'asse ereditario una sentenza omologativa di concordato prev.
entivo, da 'cui I'lisulti un determinato pa.ssivo, sia pure integrata da 
una certificazione del �commissario giudiziale e della canc,eHeria commer.
oiale, laddove � risaputo che tale sentenza di omofogazione :non � 
tito1o costitutivo, ovvero di accertamento, dei debiti indicati, sicch� non 
� equiparabile alle sentenze di cui al citato art. 45. 

La censura non � fondata. 

La Corte di .appello, dopo avere premesso che, in has:e alle norme 
che regolano la detrazione delle passivit� dall'asse ereditario, i debiti 
ammessi in deduzione debbono avere i requisiti della certezza e della 
liquidit�, oltre che essere esistenti all'epoca dell'aperta SJUccessione, nonch� 
documentati con la Ilroduzione dei titoli unitamente alla dichiara-, 

cedimento di verifica dei debiti, e tale verifica, pur se direttamente 
eseguita dal commissario giudiziale (del quale non si pu� negare la qualit� 
di pubblico ufficiale) � tuttavia discussa in contraddittorio di tutti 
gli interessati e pu� formare oggetto di contestazione sui singoli crediti 
concorrenti da parte di ciascuno degli interessati �. 

Sebbene ispirate dall'evidente scopo di allargare le maglie, ritenute 
troppo rigide, dell'art. 45 legge sulle successioni, le argomentazioni sopra 
trascritte non convincono facendo assumere alla sentenza prevista dall'art. 
181 legge fallimentare una funzione che la legge non le assegna. 

Pi� precisamente non sembra potersi condividere l'assunto che la 
sentenza che omologa il concordato contenga � un controllo del procedimento 
di verifica dei crediti ., �sicch� essa stessa rappresenti la prova 
della loro esistenza s� da giustificarne la deduzione come passivit� dall'attivo 
ereditario. 

2. -Secondo l'art. 171 l.f. ,spetta al commissario giudiziale procedere 
alla verifica dell'�elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle 
scritture contabili presentate dall'imprendi.tore. 
Tale verifica rapp�resenta, bens�, un presupposto della sentenza di 
omologazione, ma � certo che essa non pu� costituire la prova dell'esistenza 
del credito ammesso, atteso che il commissario giudiziale., sebbene 
pubblico ufficiale (conf.: VASELLI, Concordato preventivo, in � �nc. dir. ., 
Vol. VIII, p. 512), non ha poteri certificativi al riguardo. , 

La verifica, infatti, ha carattere del tutto sommario (PAIARDI, Jll.lanuale 
cli diritto fallimentare, Milano 969, p. 675), viene eseguita al solo fine 
di stabilire chi � legittimato a votare sul concordato tanto che il Giudice 
delegato pu� ammettere di partecipare alla deliberazione anche i cTeditori 
contestati, � senza che ci� pregiudichi le pronunzie definitive sulla_ sussistenza 
dei crediti stessi � (cos� art. 176 1.f. cfr. Cass., 23 gennaio 1964, 

n. 161, in Dir. fall. 1964, II, 2); Appello Milano� 5 luglio 1966, .in Giust. 
civ., 1967, I, 401, con nota di ALVINo: Computo delle maggioranze nel concordato 
preventivo da parte del giudice delegato e limitato potere di 
revoca del Tribunale). 

454 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione da parte degli ,eredi e dei creditori che i debiti medesimi sussistevano 
all'epoca :piredetta, ha riconosciuto efficacia probato>rfa allo 
scopo anzidetto alla sentenza con la quale H Tribunale di Reggio Calabria 
aveva omologato il concordato preventivo nei confrontli. del defunto 
Cortese Paolo, prima della sua morte, sentenza tntegrata per quanto 
riguardava l'ammontare preciso delle passivit�, daUe certificazioni dem:i 
cancelleria commerciale e del commissario giudiziale. 

Tale conclusione della sentenza denunziata, adeguandosi alla esatta 
inviduazione della ratio delle predette norme fiscali, coincidente con 
la esigenza ,che le passivit� da dedurr'e siano rigorosamente documentate 
per 'impedire facili evasioni tributarie, deve essere conSLivisa da que,sto 
Supil'emo Collegio. 

Invero nessuno ,contesta che nel procedimento di concordato preventivo, 
,a prescindere dalle discussioni teoriche sulla natura giurisdizionale 
o meno delila funzione e dei poteri ,che il Tdbunale esercita in 
tale materia, non v'i � un vero e :PJ'Opr.io procedimento di accertamento 
giudiziale dei singoli crediti che sia defintto con un .provv<edimento decisorio 
prnduttivo di effetti preclusivi, nel senso che la sentenza omologativa 
del ,conco11dato non accerta �in nessun caso, con efficacia di giudicato, 
che un determinato credito esista e abbia una certa entit�. 

Aggiungasi che al Tribunale non � consentito un controHo sulle modalit� 
dell'esercizio del potere di �ammissione o esclusione attribuito al 
giudice delegato, salvo che avverso l'esclusione i creditori interessati abbi-
ano proposto opposizione (conf. ALVINO, op. ult. cit.; BIANCHI n'EsP1NoSA, 
Computo delle maggioranze nel concordato preventivo, in Mon. trib., 
1965, p. 33 ss.; PROVINCIALI, Manuale di diritto fallimentare, Milano 1964, 
vol. II, p. 1838; contra Appello Milano 5 luglio 1966 cit.). 

La verifica dei crediti in sede di concordato, come � stato riconosciuto 
dalla pi� autorevole dottrina (v. SATTA, Istituzioni di diritto fallimentare, 
Bologna-Roma 1964, p. 404; PROVINCIALI, Manuale cit. p. 1834 ss.), ha natura 
meramente amministrativa e viene effettuata al solo fine della formazione 
del1e maggioranze, senza controllo da parte del Tribunale (salva 
l'opposizione dei creditori esclusi, ipotesi che non ricorre nella specie), 
sicch� sembra doversi escludere, contrariamente a quanto affermato dalla 
decisione annotata, che 1a sentenza omologativa del concordato, possa 
rappresentare un mezzo idoneo, a norma dell'art. 45 della legge tributaria 
sulle successioni, a documentare l'esistenza dei debiti da detrarsi 
dall'attivo ereditario in caso di morte dell'imprenditore successiva alla 
omologazione del suo concordato. 

3. -Vale la pena forse di rilevare che nella specie la soluzione accolta 
dalla Corte, favorrevole ai contribuenti, avrebbe potuto con maggior fondamento 
essere giustificata, senza far ricorso �all'inesistente 'potere di 
controllo del passivo riconosciuto al Tribunale in sede di omologazione 
di concordato preventivo. 
Secondo il quinto comma dell'art. 45 della legge tributaria sulle successioni 
i debiti commerciali possono essere dedotti dall'asse ereditario 

� se la loro esistenza sia giustificata con la produzione dei libri di commercio, 
regolarmente tenuti a norma di legge �. 

.PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 455 

Ma il presupposto del citato art. 45 della legge sulle successioni 
non � assolutamente questo, in quanto si deve ritener.e che tale norma, 
~n base alle 'espressioni adoperate e �alla .concatenazione logica dei vari 
requisiti richiesti per la detrazione delle passivit�, si J.imita a stabilire che 

.. 
i crediti ammessi in deduzione risultino documentati .in determinate rigorose 
forme, indipendentemente dal fatto che �Se ne possa contestare la 
esistenza o 1a entit�. 

Or 'se questa � l'indagine che l'interprete dev,e operare ai finii di 
rispondere al quesito se la sentenza omologativa del concordato, integrata 
�come gi� detto, costituisca uno strumento probatorio sufficiente 
alla detrazione dell'asse �eredttario dei crediti dln essa compr,esi, la risposta 
non pu� che esser�e affermativa, trattandosi di un provvedimento 
giur.isdizionale il quale non 1si limita a dichiarare la convenienza e tLa 
ammissibilit� del concordato offerto, ma contiene altres� un controllo 
del procedimento di verifica dei debiti, e tale veriifica, pur se direttamente 
eseguita dal commissario giudiziale (del quale non si pu� negare 
la qualit� di pubbUco ufficiale), � tuttavia discussa in contraddittodo di 
tutti ,gli interesisati e pu� foNnare og,getto di contestazione 'sui singoli 
crediti concor�renti da parte di ciascuno degli interessati. 

Laddove la ,tesi della ricorrente; secondo la quale la detta sentenza 
non costituirebbe, neppure in mancanza di contestazione, titolo val.ido 

Ora per l'art. 160 l.f. l'impr�enditore commerciale � ammesso al 
concordato solo se abbia tenuto regolarmente la contabilit� dell'impresa, 
e per l'art. 171 stessa legge l'elenco dei creditori dell'imprenditore ammesso 
al concordato deve �esser.e effettuato da parte del commissario giudiziale 
sulla scorta deHe scrittur�e contabili. Pertanto p~rrebbe consentito che i 
crediti verificati nel concordato e ammessi a votare, �essendo la loro 
esistenza provata dalla suddetta documentazione, siano deducibili. dall'asse 
ereditario. 

4. -Sempre se si ammette una interpretazione estremamente estensiva 
della legge tributaria sulle successioni, indirizzo verso il quale la S.C. 
� da tempo orientata,' sembra potersi condividere la' affermazione contenuta 
nella seconda massima dell'annotata sentenza. 
Invero al commissario giudiziale, a mente dell'art. 185 l.f., spetta, dopo 
l'omologazione del concordato, di sorvegliarne l'adempimento da parte del 
debitore e degli eventuali garanti nell'interesse dei creditori. 

Parrebbe, pertanto, che la dichiarazione� di .sussistenza del debito, rilasciata 
dal commissario giudiziale, che � un pubblico ufficiale incaricato 
di accertare l'integrale adempimento del concordato, sia idonea a sostituire 
quella del creditore richiesta dall'art. 48 legge sull'imposta di successione, 
atteso che il commissario giudiziale � in grado di conoscere 
se il debito sia effettivamente sussistente. 

Aggiungasi che la relativa certificazione, rilasciata dal commissario 
giudiziale, se falsa, d� luogo a sanzioni ben pi� gravi di quelle in cui incorre 
il creditore che attesta falsamente l'esistenza del credito. Il che per 
altro verso assicura la tutela degli interessi dell'erario che l'art. 48 vuol 
garantire. 

A. ROSSI 

456 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

per la dimostrazione del debito, verrebbe invece a svuotare di ognii 

contenuto la procedura di concordato preventivo e 1imiterebbe l'inter


vento del Tribunale e degli altri organi preposti alla procedura ad una 

passiva recezione delle pretese dei presunti creditori. -(Omissis). 

Con il terzo motivo 1a ricorrente critica la sentenza denunz:iata 

nel punto in cui furono ritenuti sussistenti anche gli altri due requds:itii 

richiesti dal citato art. 48 della legge sulle successioni per la detrazione 

del debifo in questione, e cio� la dichiarazfone degli eredi e quella dei 

creditori sulla sussistenza del detto debito. 

Ma anche tale censura, come quella di cui al primo motivo, � in 

contrasto con la ratio della norma richiamata. 

Lnvero la ragione ,che ha indotto il leg1islatore a pretendere le di


chiarazioni di sussistenza del debito degli eredi e dei creditori corri


sponde 'sempre alla finalit� di evitare evasione fisca1i mediante J'attri


buzione di una specifica r,esponsabiJit� non solo agli eredi ma anche ai 

terzi creditori. 

Orbene giiustamente i giudici di appello non attenendosi al1a mera 
lettera della legge ma penetrandone anche il significato e le finalit� 
hanno ritenuto che, mentre la dichiarazione degli eredi �. contenuta nella 
denuncia di successione (rnievo, que,sto, che in sostanza la r1icorrente 
non censura) anche la dichiarazione dei creditoil"i � validamente sostituita 
nella 'specie dalle certificazioni della cancelleria commerciale e del 
' commissario giudiziale, l� dove non vi � dubbio che questo ultimo rappresenta 
e sostitutsce la massa dei creditori, onde la dichiarazione che 
egli ha rilasciato sulla sussistenza del debito, non pu� che identificarsi 
specificamente con quelle dei credito,ri, prevista e ;riichiesta dalla legge 

sulle successioni. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 19'72, n. 747 -Pres. Giannattasio 
-Est. Spadara -P. M. Pedace (conf.) -Vespasiani (avv. Ulissi) 
c. Ministero del:le Finanze (avv. Stato Masi). 

Imposta di registro -Usufrutto -Consolidazione -Accessioni introdotte 
dopo il trasferimento della nuda propriet� -Tassabilit�. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 21; e.e., art. 97.3). 
Imposta di registro -Usufrutto -Consolidazione -Azienda -Tassazione 
con unica aliquota di mobili e immobili. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 46). 
Nella riunione dell'usufrutto alla nuda propriet� trasferita a titolo 
oneroso la tassa di consolidazione, che si applica sulla differenza tra il 
corrispettivo tassato al tempo dell'alienazione e il valore della piena 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 457 

propriet� al momento della riunione, colpisce anche le migliorie e le. 
accessioni che si trovino. sulla cosa al momento della riunione, anche se 
siano state introdotte dopo il trasferimento della nuda propriet� (1). 

NeUa riunione dell'usufrutto alla n'uda propriet�, trasferita a titolo 
oneroso, la tassa di consolidazione va liquidata, a nol/'ma deU'art. 46 deUa 
legge .di registro, con l'unica aliquota relativa agli immobili quando 
neila riunione sia compresa anche un'azienda costituita dopo il trasferimento 
della propriet� e per la quale non pu� esistere una determinazione 
separata del prezzo dei mobiLi (2). 

(Omissis). -Con il pr,imo motivo, i rkorrenti, denundando la violazione 
e falsa applicazione dell'art. 2,1 deJ.la legge di regist'l:'o (r.d. 30 dicembre 
1923, n. 31269), in relazione all'ar.t. 360, n. 3 c.p.c., censurano 
la impugnata sentenza pe1r avere ritenuto che, ai fini della determinazione 
dell'imponib1le dell'imposta sulla riunione deU'usufrutto aJ.la nuda 
prop11iet�, dovesse considerarsi anche il valore dell'azienda sorta sull'area, 
acquistata, con l'atto del 27 luglio 19�51, per l'usufrutto dal de 
cuius e per la nuda propriet� da essi ricorrenti. In particolare, sostengono 
che la rii.espansione del diritto di propriet�, che si verifica al momento 
della ~iunione dell'usufrutto alla nuda propriet�, viene ad effettuarsi 
sul bene, che form� oggetto del relativo atto di trasferimento, 
con la con�seguenza .che soltanto su tale bene deve essere appUcata la 
tassa di consolidazione e non anche sulle eventuali accessioni; ta1ch�, 
nel caso di specie, essa non poteva 1essere applicata sul valoce dell'azienda, 
1sorta sulil'area, che form� oggetto di quell'atto di compravendita 
del 27 luglio 19'51, salvo che l'AmministTazione non avesse 
provato che l'anzidetta azienda aveva fatto parte dell'usufrutto, in 
quanto venduta con lo stesso atto. 

Con il terzo motivo, denunciandosi la violazione dell'art. 360, n. 5 
c.p.c., si sostiene che l'impugnata sentenza, affe11mando, dapprima, il 
principio che, con J.a riunio1r1e dell'usufrutto aJ.la nuda propriet�, si 
verifica una automatica despansione del diritto di ;propl'iet�, e ritenendo, 
poi, applicabUe J.'imposta di consolidazione anche al valore dell'azienda 
industriale, che non aveva formato oggetto dell'atto di compravendita, 
sarebbe iincol'lsa i�IIl un vizio di contraddittoriet�. 

Entrambi i motivi, �Che, attesa la sostanziale identit� deUe questioni 
con essi sollevate, vanno congiuntamente esaminati, sono infondati. 

Con riferimento alla disposizione, contenuta nell'art. 21 de1la legge 
di registro, in base alla quale, nella riunione dell'usufrutto alla nuda 
pr.Qipriet� trasferita a titolo oneroso, la fassa di concolida:Ziion.e si applica 
sulla differenza tra il corrispettivo tassat~ al tempo de1l'alienazio111e ed 

(1-2) Massime da condividere pienamente. La sent. 28 maggio 1963, 

n. 1418, citata nel testo, � pubblicata in Riv. Leg. fisc., 1963, 1967. 

458 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

il valore deJla piena propriet� al momento della riunione, questa Corte 
Suprema ha affermato il principio, secondo cui, in ,questo caso, ai fini 
della determinazione del valore della piena proprdet�, deve tenersi conto 
anche del valore delle migliorie ed accessioni, che si trovino sulla cosa 
aJ. momento delJ.a riunione e che siano ,state introdotte dopo liJ. trasferimento 
della nuda propriet� (Cass., 28 maggio 1963, n. 1418). Ne consegue 
che anche i:l valore degli edifici ed aziende industriali, costituiti 
dal �complesso unitario degli edifici e dei relativi impianti, che siano 
stati introdotti sulla cosa dopo il trasferimento deHa nuda propriet�, deve 
essere consideTato ai fini della deteTminazfone del valore della piena 
' pr.opriet� �l momento della Tiunione dell'usufrutto alla nuda propriet�, 
rientrando le costruzioni immobiliari, contenenti la installazione dei 
relativi impianti che, con le costruzioni stesse, fanno parte del complesso 
dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, tra le� accessioni. 

Ora, la impugnata ,sentenza, ritenendo legrittimo J.'operato della Finanza, 
�Che, nel caso di specie, ai fini dell'imposta di consolidazione, 
consideT� anche il valore deU'azienda �industriale, costituita dal complesso 
unitario deUe sue costruzioni immobiliar.i e dei relativi impianti, 
ch'erano stati �ntrodotti nel� suolo, oggetto dell'atto di compravendita 
del 27 luglio 1951, dopo il trasfeTimento de11a riuda propriet� e che 
~a .stessa amministrazione della Finanza r.ilev� su detto suolo aJ. momento 
della riunione dell'usufrutto alla nuda propriet�, s'� uniformata al 
11ichiamato principio giurisprudenziale: principio questo, in ordine al 
quale non sussiste n� � stata addotta alcuna valida ragione per discostarsene, 
trovando ersso legittimo d:ondamento, da una parte, nella disposizione 
del dtato art. 2,1 deHa legge di registro, che :Ila espresrso riferimento 
al valore deUa piena propriet� al momento della r.iunione, e 
dall'altra parte, nella disposiz1'one dell'art. 983 c..c., in base alla quale 
l'usufrutto si e.stende a tutte le accessioni della cosa, talch�, con la sua 
riunione, aUa nuda propriet�, il correlativo valore su queste acceS.sioni 
vriene ad inglobarsi in quello della .piena propriet�. 

Va, pt!rtanto, disattesa 1a ,censura, oggetto dei motivi di ricorso in 
esame, .con la quale si sostiene che, ai fini della imposta di consolidazione, 
si sarebbe dovruto tener conto nel caso dii specie, soltanto derl 
vaJ.ore derl bene, che form� oggetto dell'atto di trasferimento, con esclusione 
di queJlo delle migliorie ed accessioni introdotte dorpo il trasferimento 
stesso, e, qui:ndi, anche di quello dell'azienda de qua; come del 
pari va dtsatteso il rilievo, secondo cui l'amministrazione delle Finanze, 
ad fini della in.elusione de.I valore di tale azienda peT la determinazione 
di quello della piena propriet�, avrebbe dovuto provare che l'azienda 
stessa aveva formato oggetto derll'usufrutto, giacch� � evidente che, estendendosi 
J.'usufrutto, per legge (art. 983 e.e.) a tutte le accessioni della 
cosa, e, quindi, nel caso di specie, alle costruzioni immobiliari, costituenti, 
con i refativi impianti, il complesso unitario dell'azienda indu



PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

striale, quella prova, diretta a dimostrare la esistem:ia di una situazione 
di fatto diversa da quella scaturente da una dtsposiz.ione di legge, 
sarebbe stata a carico del soggetto� .passivo dell'imposta, ossia del titolare 
della piena propriet�. 

� vero .che questa Corte Suprema, con la deeisione sopra indicata, 
nell'affermare d.l ricordato principio giurisprudenziale, ha anche precisato 
che, quando \le migliorie ed accessioni, che si trovano sulla cosa al 
mom�nto della riunione dell'usufrutto alla nuda p.ropriet�, siano srtate 
introdotte a cura e spese del nudo .proprietamo, col consenso dell'usufruttuario 
senza perderne la nuda propriet�, va dedotto, aigli effetti 
della tassa di consolidazione, il valore della nuda proprd.et� delle accessioni, 
.tn quanto tutto ci� che riceve in detta ipotesi H nudo proprietario 
in conseguenza del consolidamento � il valore dell'usufrutto di tali accessioni 
e dei Iniglioramenti da J.ui introdotti a sue spese e lasciati, a norma 
dell'art. 9'83 e.e., in godimento all'usufruttuario, e non pure fa nuda 
propriet� che non era stata mai �pel'duta, ma � anche vero che Ja questione, 
�connessa a questa precisazione, non viene in questa sede in considerazione, 
in quanto la censura nell'ambito dell'oggetto della causa, 
non pone H problema relativo alla deduzione del valore dell'usufrutto 
di �quell'azienda, ma soltanto quello �connesso alla tesi giuridica, secondo 
la quale, si sarebbe dovuto tener conto solo del valore dell'immobil:e, che 
form� oggetto dell'atto di tra,sferimento. N� sussiste la dedotta contraddittoriet� 
tra il principio giuridico, enunciato dalla impugnata sentenza, 
�secondo cui, con l:a riuruione dell'usufrutto a1la nuda propriet� si verittca 
la riespansione del diritto d:i propriet�, e 1:a tesi, accolta dalla stessa 
impugnata sentenza, giacch� � evidente che la riespansione del diritto 
di propriet� viene a comprendere e ad investire tutti i miglioramenti 
le accessiond. .che si fa�ovino nella cosa al momento in cui questo fenomeno 
giurtdico si verifiea. Ed inconferente �, infine, H richiamo alfa 
sentenza n. 512 del 26 marzo 1965 di questa Suprema Corte, g.iacch� !i.I 
problema relativo alla prova concernente la inclusione dell'usufrutto 
delle scorte, esistenti su un fondo al tempo de1la riunione alla nuda 
propriet�, � stato, d!n quel partico\lare caso di .specie, esaminato e considerato 
esclusivamente sotto il profi1o della operativit� o meno, in detto 
caso, della presunzione, di cui all'art. 47 della legge di registro, ritlettente 
la inclusione delle pertinenze nel trasferimento dell'immobile anche 
se nell'atto si deducano escluse, ossia una presunzione che, nella p!I'esente 
causa non viene in constderazione. 

Non rimane, quindi che concludere per il rigetto degli esaminati 
due motivi di ricorso. 

Ad eguale conclusione di infondatezza deve, infine, pervenirsi in 
ordine al secondo motivo, col quale, denunciandosi J.a violazione e falsa 
applicazione dell'art. 46 della stessa legge di registro, in relazione al~ 
l'art. 360, n. 3 c:p.c., si sostiene che, in ogni caso, la i'mposta di con�so



460 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

lidazione non si sarebbe dovuta appUcare, con riguardo al valore della 

azienda, con l'aliquota prevista per i trasferimenti d'immobili, dato che 

i beni mobilii .re1ativi all'azienda anzidetta non formarono oggetto del


l'atto del 27 luglto 1951 di trasferimento delJ.'usufrutto e della Illuda 

propriet�. 

Al riguardo �, infatti, sufficielllte rhlevare, agli effetti deHa infondatezza 
di .questa censura, che la tassazione,� pur colpendo anche gl.i 
incrementi dd valore del bene, si riferisce �sempre all'atto �originar-io, 
donde il'app1icazione degli stessi criteri previsti .per il detto atto; criteri 
questi che, ai .sensi del citato� art. 46 della l�gge di registro, comportano 
l'assoggettamento ad aUquota unica di tutti i beni -mobili ed 
immobili -quando l'atto traslativo a titolo oneroso si riferisca ad 
entr�mbi questi beni, salvo che siasi istipulato un prezzo parttcolare 
per gli oggetti mobiid e questi non siano da1la legge civHe parificati agli 
immobili. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1972, n. 749 -Pres. Giannatta.
sio -Est. Pascasio -P. M. Chiro (.conf.) -Mancini (avv. Camici) 
�C. Ministero delle Finanze (avv. Stato CiarduJ.li). 

Imposta di registro -Accertamento di valore -Termine -Decorre dal 
pagamento dell'imposta principale -Imposta fissa -� tale. 

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 21). 
n te1�mine di un anno stabiUto nell'art. 21 del r.d. 7 agosto 1g36, 

n. 1639 per la notifica deU'accertm;nento di valore, decorre in ogni caso 
dal pagamento dell'imposta principale; tale � da considerarsi l'imposta 
fissa erroneamente percetta all'atto della registrazi<Yne (1). 
(1) Decision.e esatta nella enunciazione di una regola generale, che 
tuttavia � soggetta a limitazioni. Il legame posto dall'art. 21 � tra l'imposta 
principale percepita all'atto della registrazione e l'imposta complementare 
sullo stesso atto che non pot� essere riscossa al tempo della registrazione 
per mancanza di elementi; questa imposta complementare pu� essere liquidata 
in un secondo tempo, ma a condizione che entro l'anno sia notificato 
l'accertamento; e se al momento della registrazione fu erroneamente 
percetta l'imposta fissa, decorre egualmente il termine annuale dell'accertamento 
anche se, per correggere l'errore, � concesso all'Amministrazione 
il termine di prescrizione pi� ampio. Non pu� cio� darsi un'imposta 
complementare di quella suppletiva, riaprendosi il termine dell'art. 21 dal 
momento della elevazione del supplemento diretto a rettificare l'erronea 
applicazione dell'imposta fissa (Cass., 17 gennaio 1966, n. 238, in questa 
Rassegna, 1966, I, 894; 13 febbraio 1969, n. 488, Riv. Leg. fisc., 1969, 2297). 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPPUDENZA TRIBUTARIA 461 

(Omissis). -Sostengono i ricorrenti con tale motivo, denunciando 
la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, 

n. 1639 e dell'art. 1 del d.l. 21 genna1o 1947, n. 25, che il.a sentenza 
impugnata abbia erroneamente ritenuto che i,l termine di un anno, per 
la notifica dell'accertamento di maggior valore, dovesse decorrere dalJa 
data del pagamento della tassa proporzionale e non da quella del pagamento 
della tassa fissa che concide con la data della reg.iJstrazione. 
I.I motivo � fondato. 
La questione ,se il legislatore, con il.a dizione �pagamento dell'imposta 
� abbia inteso riferirsi al pagamento della imposta principale oppure 
al pagamento della imposta suppletiva o complementare, � stata gi� 
risolta da questa Corte suprema nella sentenza 17 gennaio 1966, n. 238, 
nel senso che il legislatore ha inteso rife11irsi al pagamento dell'imposta 
principale. 

Ha affermato La Corte in detta sentenza che l'intento del legislatore 
in tal ,senso � dimostrato, oltre che dalla lettera de1la stessa norma 
dell'art. 21, 'soprattutto dalil.a natura del termine in questione, che, 
essendo termine di decadenza, retto quindi, da norme caratteristicamente 
rigide, esige che sia ancorato ad un elemento certo e costante e non 
rimesso alla iniziativa della parte contro cui la decadenza � comminata, 
come avverrebbe se fosse consentito all'Amministrazione finanziaria di 
dilazionare l'inizio del termine di decadenza protraendo la liquidazione 
di una qualunque imposta suppletiva. 

La Corte fiorentina ha J:'itenuto di poter sottrarre il ca.so in esame 

all'applicazione del principio enunciato da questa Corte suprema in quan


to tale principio riguarderebbe la registrazione effettuata per erl'ore con 

imposta proporzionale e non quella effettuata, del pari per errore, a 

tassa fissa, come nel ,caso � avvenuto. 

Ma si rende evidente che la limitazione appare del tutto iingiustifi


cata in quanto, una volta stabilito che il termine di decadenza deve 

decorrere d:aJ. giorno del pagamento de1l'imposta principale, � irrile


vante se questa sia �stata cordsposta in fissa o in diversa misura, perch�, 

ai fini ,che qui tinteressano, si deve avere riguardo al carattere princi


pale e :non 1suppletivo del tributo, non gi� alla misura dello stesso. 

Con 1sentenza 13 febbraio 1969, n. 488 questa Corte suprema ha infatti 
riaffermato, proprio in relazione all'ipotesi di avvenuta registrazione, 
per errore, di un atto, a tassa fissa e di succes~iva liquidazione di 

Diverso appare tuttavia il caso in cui l'imposta percepita all'atto della 
registrazione sia riferita ad una determinata conv.enzione chiaramente 
emergente dall'atto e successivamente si pretenda altra imposta su una 
convenzione diversa, meno chiaramente emergente dall'atto, per la quale 
nessuna imposta � stata percepita; in tale ipotesi l'imposta che si pretende, 
sia pure in un secondo tempo, sulla separata convenzione, � principale e 
dal pagamento di questa decorre il termine per l'accertamento di valore. 



462 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

i1mposta proporzionale sul valore dichiarato, a �correziooe deH'erroTe, 
che ili termine di un anno, previsto dall'art. 21 del II".d.l. 7 agosto 1936, 

n. 1639, per la notificazione dell'avviso di accertamento, decorre dalla 
data del pagamento deUa tassa fissa. 
A tale conclusione la Cor'te suprema � rpervenuta considerando che 
la tassa fissa, che si paga alla registrazione delJ.'atto, ha carattere di 
tributo autonomo e, quindi, natura di imposta 0princi!pale. 

Ha soggiunto �Che .ci� risulta dal0l'essenza stessa della taissa fissa ed 
� confermato dal disposto dell'art. 7 della legge ol'ganica di registro, 
in cui il legislatore, dopo� aver detto, nel comma primo, che � le tasse 
dchieste dopo avvenuta la registrazione o la liquidazione della tassa 
principale possono esser:e complementari o suppletive� -do.po avere 
detto cio�, praticamente, che � principale l'imposta rj,sc;ossa al momento 
della regi,strazione de1l'atto o deHa denuncia -e dopo avere altreis�, 
nei due commi successivi, indicato i call"atteri differenziali delJe imposte 
complementari e di quelle suppletive, nel penultimo comma deillo stesso 
articolo, letteralmente statuisce che � ha carattere di imposta prilllcipale 
quella che viene richiesta sopra un atto gi� reg,istrato, per erroire, gratuitamente 
� implicitamente af:lle1rmando con tale disposizione di evidente 
carattere eccezionale, che fuoiri di tal caso, illl tutte J.e irpotesi in cui 
la registrazione non sia avveputa gratuitamente, le imposte richieste 
successivamente hanno �arattere complementare o suppletivo, carattere 
principale avendo invece, unicamente quella riscos,sa all'atto della 
registrazione. 

In. tal seniso � anche il.a giurisprudenza di questa Corte supq-ema, 

che, occupandosi della questione dellla natUl'a dell'imposta. di registro 

richiesta dopo l'indebd.ta registrazione �a tassa fissa, ha sempre affer


mato il principio che la tassa fi,ssa appU.cata in sede di registraziooe 

ha carattere :principaJ.e, mentre ha carattere di imposta suppletiva quella 

successivamente richiesta per correggere l'erll"ore m cui incorse l'ufficio 

tassatore. 

N�, a contrastare .1a tesi accolta, pu� avere valore fil rilievo che 

l'amministrazione finanziaria ha il potere di rettificare, nel termine 

triennaJ.e di ,prescl'izione previsto dall'art. 136 della legge di registro, i 

criteri di ta0ssazione, e di Tichiedere l'imposta dovuta. 

Infatti, stante il disposto del citato art. 21, in tanto l'Amminfustrazione 
finanziarfa conserva iJ. potere di ricW.edere, nel termine di tre 
anni dalla registrazione, pr.evisto dal detto art. 136, il pagamento del 
supplemento di imposta sul maggior valore attribuito al bene oggetto 
del trasferimento, in quanto non abbia fatto decOTrere inutilmente il 
termine di un anno, previsto appunto daU'art. 2'1, per fa notificazione 
dell'avvtso di accertamento del detto maggi:or valore, termine che decorre 
dal pagamento deU'importa pri!nci:pale, che pu� e�siseire costituito 
anche dalla tassa fissa. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 463 

Devesi quindi riaffermare il principio nel senso che, ove un atto 
sia stato registrato, per errore, a tassa fissa ovvero a taissa p:voporzionale 
sul valore dichiarato e succeissivamen:te, a correzione del precedente 
errore, sia stata applicata l'imposta propm:z.iona�le sul valore dichiarato, 
H termine di un anno previsto dall'aa:-t. 2.1 del r.d..l. 7 agosto 1936, 

n. 1639, per la notificaztone dell'avviso di acce.rtamento di maggioir valore, 
decorre dalla data del pagamento della tassa fissa. -(Omlissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 marzo 1972,, n. 821 -Pres. Stella 
Richter -Est. Gr.eco -P. M. Trotta (conf.),-Comune di Mcmsumanno 
Terme (avv. Feri) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Barsi). 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette ~ Accertamento -Motivazione 
-Indicazione analitica o globale dei valori. 

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 21). 
Imposta di registro -Accessioni -Presunzione ex art. 47 -Opere pubbliche 
costruite dalla P. A. su suolo privato -Esclusione. 

(r.d. 30 dicembre� 1923, n. 3269, art. 47). 
L'avviso di accertamento, quale atto amministrativo, deve essere 
motivato in modo tale da consentire al contribuente un'efficace contestazione 
sia sull'an che sul quantum; tuttavia per le imposte indirette 
la sufficiente motivazione consiste nella indicazione specifica dei valori 
attribuiti ai singoli beni quando esista �n'indicazione specifica di prezzi 

o valori fatta dal contribuente, mentre pu� consistere anche in una valutazione 
globale ove globale sia l'indicazione del contribuente (1). 
La presunzione dell'art. 47 della legge di registro non opera quando 
da una Pubblica Amministrazione siano state eseguite opere pubbliche 
su suolo privato, non potendosi in tal caso verificare accessione (2.). 

(Omissis). -Il primo e il .terzo mezzo� del ricorso possono essere 
esaminati congiuntamente in quanto prospettano questioni conn~sse. 

(1-2) Sulla prima massima va osservato che l'obbligo della motivazione 
dell'accertamento vale per le imposte dirette e non per le imposte indirette; 
� comunque un principio pacifico quello della correlativit� tra onere 
della motivazione analitica dell'accertamento e obbligo della dichiarazione� 
analitica del contribuente; su tutte le questioni v. Relazione Avv. Stato, 
1966-70, II, 454 e segg. 

Sulla seconda massima la giurisprudenza � ormai pacifica: Cass., 8 lu


glio 1966, n. 1792, in questa Rassegna, 1966, I, 126 con nota di S. LAPORTA. 



464 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


Il ricorrente, nel denunciare lla violiazione degli artt. 21 ir.d. 7 agosto 
1936, n. 1639, 100 c.p.c., deduce che erroneamente ila Corte di appello 
ha disattesa !'.eccezione di nu1lit� dell'accertamento de quo per mancata 
specificazione del valm:-e dei singoli cespiti, da lui sollevata, nelJ.a inesatta 
considerazione ,che il terreno e i fabbricati che vi insistevano, forma
�ssero un tutto unico, essendo essa in contrasto con l'art. 47 della 
legge sul registro il quale ammette la prova contraria alla presunzione 

di trasferimento dell'accessione con il bene principale; ri1eva che la 
specificazione dei valori � elemento essenziale ed indispensabile per 
garantire la tutela deUe ragioni del contribuente (1� mezzo). 

Sostiene poi �Che anche �erroneamente la Corte di appello ha ritenuto 
ammissibile la domanda di accertamento proposta dall'Amministrazione 
finanziaria, senza che essa avesse prima esercitato il potere 
di imposizione nelle forme stabilite dalla legge tributaria e si fosse 
servita degli specifici mezzi amministrativi, avendo registrato !l'atto 
de quo a taissa fissa e non avendo mai �richiesto alcun supplemento di 
tassa (2� mezzo). 

Le censure sono inf0tI1Jdate. 

L'avviso di accertamento che l'Amministrazione fina:nzia'l'ia notifica 

a.1 contribuente ai fini dell'appHcazione dell'imposta indiretta sui trasferimenti 
di ricchezza, e che ha funzione di provocatio ad opponerndum, 
non si sottrae, quale atto amministrativo,' alla regola ,generale che impone 
l'obbligo della motivazione e che � posta proprio per assicurare 
al privato la tutela del �suo diritto, con il rispetto dei limiti imposti 
dalla legge; con Ja conseguenza che il suddetto obbligo devesi ;ritenere 
assolto allor,ch� il contribuente sia messo in condizione di conoscere la 
pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, ai fini di una efficace 
contest�lZiione sull'un e sul quantum. 
Pi� specificamente l'art. 21 del r.d.l. n. 1639 del. 1936, stabilisce 
che, in contrapposizione ai prezzi, ai corrispettivi o al valoire dichiarato 
dal contribuente, l'ufficio nell'avviso di accertamento, deve indicare 
il prezzo, i corrispettivi, il valore che reputa di attribuire a ciascuno 
dei beni, esclusi quelli per i quali ritenga congruo il rprezzo, 
il corrispettivo, il valore dichiarato o determinato. 

L'esigenza del1a difesa del .privato e del!l:a tutela del suo diritto 
devesi quindi considerare soddisfatta con la specifica indicazi0111e dei 
valori attribuiti ai .singoli beni cosi come descritti ed �indicati dal soggetto 
passivo del tributo che in tal modo potr� controllliNle la esattezza 
e la congruit� e contestare fondatamente i valori che ritiene inesatti, 
sproporzionati e comunque erronei. 

Ma, come si evince dalla corretta interpretazione della norma e del 
principio da essa portato, l'obbligo della specificazione incombente sul!'
Amministrazione finanziaria e, anzitutto, in relazione con l'effettuata 
descrizione e valutazione da parte del privato, 1siech� � possibile ed � 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 465 

consentita senza incQII"rere in alcuna illegittimit�, una vaJ.utazione glo


bale ,se iJ. privato si � limitato ad indicare i vari beni e i vari cesp!i.ti 

unitariamente, mentre invece � illegittimo l'avviso di accertamento che 

contenga un unico valore globale per tutti i cespiti partitamente indicati. 

Ma devesi anche ritenere che il suddetto obbligo sia da porsi ovvia


mente in relazione anche con la natura dei beni, con la conseguenza che 

se sia .stato omesso di indicare un bene che formi per� un tutto unico 

con quello' indicato, peir qualsiasi ragione, di fatto o di diritto�, non 

incorre in violazione di norme o di principi giuridici, l'Amministra


zione finan21iaria ch� nell'avviso di accertamento attribuisca un unico 

valore globale al bene, integrato con quello omesso (per es., una per


tinenza; un'accessione, ecc.). . 

In applicazione dei surrichiamati principi nella fatUspecie l'Ammi


nistrazione finanziaria non � inco�rsa in alcuna ii:llegittimit� e !l'avviso 

di accertamento notificato al ricor11ente � da ritenel'si pienamente valido, 

sia peTch� nell'atto di .trasferimento cui si l'iferisce iJ. tributo era stato 

indicato un �solo bene, come oggetto della compravendita, sia rperch� al 

maggior valore .em attribuito per la r:Ltenuta esistenza neJ. t11asfedmen.to 

anche di alcuni fabbricati costruiti sul terreno compravenduto e che 

costituiva.no delle accesstoni, le quali formano giuridicamente una entit� 

unica con n suoJ.o. 

E su questa unicit� del resto � basata la presunzione ex art. 47 
� l,egge sul �registro. 

Sulla il"itenuta ammissibilit� de.Ua domanda giudiziale, proposta dal


1'Amministrazione, queste Sezioni Unite osservano anzitutto che l'Am


ministrazione pu� .proporre dinanzi al giudice ordinario un'azione di 

accertamento della legittimit� del proprio operato (Cass., 22 settem


bre 1969, n. 3120), e che comunque ne11a fattispecie l'Amministraz,ione 

finanziaria ha esevcitato regolarmente il suo potere di imposizione con 

i normali mezzi amministrativi, notificando al contribuente tempesti


v�amente l'avv:Lso di accertamento coo la specificazion.e del maggior 

valore da essa attribuito al bene compravenduto, ritenendo incongruo 

quello ad esso attr1buito dallo stesso contribuente e ci� ai sensi del


l'art. 21 del r.d.l. n. 1939 del 1936. 

I due mezzi, pertanto, devono essere disattesi. Con iJ. terzo mezzo, 

il riconente, denunciando la violazione degli artt. 47, comma terzo, del 

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 934, 9136, 9,37 e.e., 14 della legge 2 lugJ.
io 1949, n. 408 e vizi della motivazfone, sostiene che, essendo pacifico 
e comunque provato documentalmente (collaudo e�seguito dal Provveditorato 
Regionale 00.PP. per la Toscana, certificato di ultimazione 
dei lavorri del 27 marzo 1956; certificato di abitabt�it� del 1� aprile 1956) 
che i fabbricati erano 'stati costruiti dalla Pubblica Amministrazione 
antedormente a.Ua vendita, non ricorreva la presunzione ex art. 47 de.Ua 
legge del registro, la quale riguarda solamente le costruzioni che acce

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dono al tel'reno ai sensi della legge civiJe, che 111on � applicabile alle 
opere costruite daUa Pubblica Amministrazione nell'esercizio di'attivit� 
amminisfu"ativa. Infatti nei rappol'ti con la Pubblica Amministrazione non 
� possibile configurare uno ius tollendi del proprietario del SIUOlo o una 
acquisizione per accessione dell'opera costruita, ma non � configurabile 
!':istituto stesso dell'accessione qu~ndo le opere siano costruite dalla 
Pubblica Amministra21ione, non potendo il giudice modificarie o revocare 
l'atto amministrativo anche se materiale quale la costruzione di un'opera. 

Deduce poi che la puesunz:ione della legg:e sul registro non poteva 
trovare applicazione anche perch� ad esso ricorrente erano state r:i-conosciute 
J.e agevolazioni di cui all'art. 14 della legge 2 lugiliio 1949, n. 408, 
per le costruzioni, effettuate 'sul .terreno 'compravenduto anteriormente 
all'alienazione e in vista del futuro acquisto. Rileva infine viz1i della 
motivazione per avere la sentenza ritenuto che il mancato verificarsi 
de1l'a.ccessione operava nei confronti del proprietario del terreno e non 
nei �confronti dell'Ammin,istrazio:ne finanziaria e nel contempo che la 
efficacia dell'art. 47 della legge sul registro non trova limiti neppure 
nei 1co:nfronti della Pubblica Amministrazione. 

Le �censure sono fondate. 

La presunzione ex art. 47 della legge sul registro, secondo la quale, 
nei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, si intendono trasferiti 
insieme con il terreno anche le costruzioni �Che vi insistono, tranne 
la pirova contraria; da darsi �con atto 'scritto di data certa, mediante registrazdone, 
che gli immobili gli sono perv,enuti da altri o che appartengono 
ad altri, �si ricollega al prindpio civilistico dell'accessione immobiliare, 
secondo cui qualunque piantagione, costruzione od opera, esistente 
,sopra o 1sotto il suolo, appartiene al propil'!ietario di questo (articolo 
934 c..c.), salvo le eccezioni previste dalla legge (artt. 935, 936, 

937 .c..c.) o ri.sultanti dal titolo. 
Ma ,l'assolutezza della norma fiscale che prevede una pi� Hmit�ta 
esclusione della ricorrenza dell'accessione e ne regola una iipotesi di 
disposizione convenzdona.le, cede di fronte a specifiche disposizioni di 
legge o al sistema legislativo che disciplini determinate categorie di 
beni per le quali si deve escludere J.'acquisto della loro propriet� come 
cosa incorporata. 

E questo �si veri:liica peiI' i beni demaniali che sono inalienabili e 
fuori �commercio; per i beni pubblici indisponibili la cui destinazione 
pu� essere modificata solo nei modi stabi1iti dalla legg.e ed anche, in 
specie, per le costruzioni erette dalla amministrazione pubblica sul suolo 
del privato prima dell'acquisto del ter,reno da parte sua, che sono e 
l'imangono opere pubbliche. Esse non si -appartengono ail proprietario del 
terr.eno; non �costituiscono 1accessioni secondo i principi e le r.egole del 
diritto privato; non possono essere n� ritenute n� rimosse dal privato 
per il principio sancito dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 467 

ali. E, abolitiva del contenzioso amministrativo, �che fa divieto al giudice 
ordinario di modificare o di revocare l'atto� amministrativo, ancorch� 
concretantesi in un'attivit� materiale qua.le � la costruzione; ma 
rimangono di propriet� dell'Amministrazione. 

Nella fattispecie la Corte di appello ha disapplicato i principi surrichiamati 
avendo !l."itenuto dcorrente la presunzione ex art. 47 legge 
del registro per i fabbricati costruiti sul.terreno oggetto della �compravendita, 
assoggettati al tributo, nonostante che; fosse certo che essi erano 
stati costruiti dal Comune prima dell'atto di trasferimento e fossero 
di sua propriet�. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 marzo 1972, n. 833 -Pres. Rossano 
-Est. Spadaro -P. M. Caldarera (conf.) -Crotti (avv. Pighi) 

c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Agr�). 
Imposte e tasse in genere -Violazione di leggi finanziarie e valutarie Imposta 
generale sull'entrata -Azione in sede ordinaria -Termine Termine 
di sessanta giorni dell'art. 52 della Legge 19 giugno 1960 

n. 762 -Insussistenza -Termine generale di sei mesi -Sussiste. 
(l. 19 giugno 1960, n. 762, art. 52; r.d. 10 aprile 1923, n. 938, art. 1; r.d. 22 
maggio 1910, n. 316, art. 7; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146). 
Imposte e tasse in genere -Violazione di leggi finanziarie e valutarie Imposta 
generale sull'entrata -Impugnazione dell'ordinanza intendentizia 
-Decorso del termine -Ricorso tardivo al Ministro Irrilevanza. 


(l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 58). 
Imposte e tasse in genere -Violazione di leggi finanziarie e valu-tarie 
-Imposta generale sull'entrata -Definitivit� dell'ordinanza 
intendentizia -Successiva ingiunzione -Opposizione in sede ordinaria 
-Ammissibilit� -Limiti. 

'1' A tutte le decisioni degli organi amministrativi, comprese quelle 
in materia di imposta generale sull'entrata, aventi carattere di definitivit�, 
� applicabile, ove non sia stabilito diversamente, il termine di 
sei mesi stabilito in via generale per la proposizione dell'azione in sede 
ordinaria; pertanto in materia di imposta gene1�ale sull'entrata l'azione ..._l 
ordinaria deve essere proposta entro sei mesi dalla notifica dell'ordinanza 
dell'Intendente di finanza o del decreto del Ministro (1). 

(1-3) Sul punto oggetto de1la prima massima non si discute dell'affermazione 
del giudice di merito che con la sentenza della Corte Costituzionale 
30 dicembre 1961, n. 79 sia stata dichiarata illegittima quella parte del




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

468 

Ove contro l'o!l'dinanza dell'Intendente di finanza, pronunaiata in 
materia di imposta suH'entrata, il ricorso a'l Ministro sia stato presentato 
dopo La scadenza del termine di trenta giorni, il termin� per L'azione 
giudiziaria decorre dalla notifica deU'ordinanza, non avendo alcuna rilevanza 
sul decorso del termine iL decreto (meramente dichiarativo) del 
Ministro che pronuncia l'irricevibiLit� del ricorso (2). 

Divenuva inoppugnabile l'ordinanza dell'intendente di finanza (o iL 
decreto del Ministro) che accerta definitivamente il credito di imposta 
generale sull'entrata e determina La pena pecuniaria, contro L'ingiunzione 
successivamente intimata pu� proporsi opposizione soltanto per 
dedurre fatti impeditivi o estintivi posteriori all'atto definitivo di accertamento 
o vizi di forma dell'ingiunzione (3). 

(Omissis). -Con il primo motivo, denunciando la violazione ed 
erronea interipretazione dell'art. 52 della leg�ge 19 giugno 1940, n. 762, 
degli artt. 55, 56, 58, deHa �legge 7 gennaio 1929, n. 4, dehl'art. 146 del 
ll".d. 30 dicembre 192:3, n. 32.69, delJ'airt. 914 del r.d. 30 dicembre 1923, 

n. 3270, dei11.'airt. 29 del ir.d. 7 agosto 1936, n. 1629, dell'art. 1 del d.l. 
10 aprile 1923, n. 938, dell'art. 90 deJ t.u. per la finanza locale, e dell'art. 
33 (lella legge 23 apri.le 1911, n. 509 il tutto in relazione alla 
sentenza n. 79 del 30 dicembre 1961 della Corte CostituzionaJe e aH'articolo 
360 c.;p..c., fl ricorrente censura la impugnata sentenza per avere 
l'art. 52 della legge 19 luglio 1940, n. 762 che stabilisce il termine di sessanta 
giorni per la proposizione dell'azione innanzi al Tribunale. Ci� non 
significa che la questione sia da intendersi risoluta in tal senso: pokh� la 
sentenza della Corte di Appello, ritenuto che fosse decorso anche il termine 
di sei mesi, aveva dichiarato inammissibile la domanda del contribuente, 
l'Amministrazione non poteva impugnar.e in via incidentale la sentenza ad 
essa favorevole, n� la Corte di Cassazione rigettando il ricorso poteva esaminare 
ragioni diverse di inammissibilit�; pertanto non si � discusso in questa 
occasione della questione della attuale vigenza della norma che pone 
il termine di sessanta giorni. � chiaro, per�, che la sentenza della Corte 
Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 52 della legge istitutiva 
dell'imposta sull'entmta per quanto concerne il soLve et repete, non ha 
intaccato quella parte de�la stessa norma che riguarda il termine; ~ono 
infatti innumerevoli le pronunzie che dopo il 1961, hanno fatto applicazione 
di questo termine; in particolare la recente sent. 22 giugno 1971, n. 1968 (in 
questa Rassegna, 1971, �I, 1395) ha ritenuto applicabile il termine di sei 
mesi per la proposizione della domanda dopo La decisione della Sezione 
speciale della Commissione Provinciale per l'imposta di negoziazione, perch� 
il pi� breve termine dell'art. 52 non era estensibile alla fattispecie, 
non peTch� esso fosse da ritenere integralmente soppresso. Sull'argomento 

v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 853. 
Sulla generalissima portata del termine di sei mesi per proporre la 
azione ordinaria nei casi in cui la controversia abbia formato oggetto di 
decisione amministrativa cfr. fra le pi� redmti, oltre la gi� citata, la 
sent. 10 dicembre 1970, n. 2625 (ivi, 1971, I, 146) che definisce decisione 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 469 

ritenuto che, anche nelle controversie in materia di I.G.E., fosse applicabile, 
ai fini del termine per la proposizione dell'azione giiudiz.iaria, 
que1lo di sei mesi, previsto dall'art. 1 derl r.d. 19 aprile 1923, n. 938 in 
relazione con gli artt. 33 della legge 23 aprile 1912, n. 509 e 146 del r.d. 
30 dicembre 19123, n. 3269, e non gi� quello ordinario di p!l.'escrizione 
decennale. 

In particolare, rSOstiene che il detto termine semerstrale sia applicabhle 
soltanto alle controversie in materia di imposte dirette iscrivibi1i a 
ruolo e a quelle conseguenti aUe decisioni emesse dalle commissioni del 
contenzioso tributario, e �he non possa essere esteso an.che alle controversie 
in materia di I.G.E., in quanto il citato art. 1 del r.d. 1923, n. 938, 
in base al quale la Corte del merito ha ritenuto che iJ. detto termine possa 
divenire �generale per tutte le cont!l.'oversie in materia tributarua, comprese 
quer1le attinenti a tutte le imposte indirette erariali, non contiene 
una elencazione �compleila di tutti :i t!l.'ibuti allora vigenti, donde l'erroneit� 
della distorta generalizzazione di que.l termine. 

Pertanto, in mancanza di uno specifico termine di decadenza, dovrebbe 
awlicarsi iJ. termine ordinario d:i prescriziione decennale, che, 
nel caso di specie, non era ancoca scaduto sia alla data di notifica della 
prima opposizione �che a quella di notifica derlla seconda. 

Con il terzo motivo, denunciando la erronea applicazfone dell'articolo 
5:2 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e degli artt. 55, 56, 58 della 
legge .7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 2908 e.e. e a1l'art. 360, 

n. 3 c.p.c., il ricorrente insiste nel sostenere che, non essendo previ.sto 
da una rspecifica norma un particolare termine per la proposizione del-
amministrativa, capace di porre in moto il decorso del termine, non solo i 
provvedimenti tipici (decisione di commissione, ordinanza intendentizia, 
decreto mnisteriale), ma anche quegli altri provvedimenti anomali a carattere 
decisorio che risolvono un conflitto di interessi tra il contribuente e 
la Finanza. 

Riguardo alla seconda massima, va ricordato che la giurisprudenza � 
costante nel ritenere irrilevante sul decorso del termine la proposizione di 
un rimedio inammissibile che d� luogo ad una pronuncia meramente dichiarativa, 
sia nel caso che l'impugnazione sia per sua natura inammissibile 
(ad es. ricorso alla Commissione centrale contro la decisione definitiva 
della Commissione provinciale), sia nel caso �essa sia stata irritualmente 
proposta (v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 536); � stato in particolare 
stabilito che non salva il termine il ricorso inammissibile alla Commissione 
Centrale, nemmeno quando .questa, senza averne il potere, lo abbia 
deciso nel merito (sent. 26 ottobre 1970, n. 2158, in questa Rassegna, 1970, I, 
1135) e inoltre che non pu� riconoscersi effetto conservativo del termine 
al ricorso inammissibile, non essendo applicabile la norma dell'art. 50 c.p.c. 

(25 maggio 1971, n. 1537, ivi, 1971, I, 1093). 

L'ultima massima � di evidente esattezza; quando esiste un titolo irretrattabile 
che accerta l'obbligazione tributaria,� �l'ingiunzione ha soltanto 
valore di atto di riscossione. 



470 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l'azione giudiziaria rispetto alle controversie in materia di I.G.E. dl diritto 
del cittadino a rivolgersi all'autorit� giudiziaria per ottenere, ai sensi 
delJ.'art. 2908 e.e., l'accertamento di una pretesa vantata nei suoi con:
lironti � soggetto soltanto agli ordinarti termini di decadenza. 

Entrambi i motivi, �che, �attesa ila identit� e connessione logica delle 
questioni prospettate, vanno congiuntamente esaminati, sono :infondati. 

Le �censure, nei termini ned quali ,sono prospettate con gJi esposti 
motivi di ricorso, non investono la impugnata sentenza nel punto in cui 
� stato affermato che, a seguito della sentenza n. 79 del 10 dicembre 1961 
del1a Corte Costituzionale che dichiar� nel suo dispositivo, la illegittimit� 
costituzionale di tutto � il secondo periodo del secondo 'comma 
dell'art. 52 della 'legge n. 762 del 1940 �, doveva ritenevsi non ipi� 
appUcabile il termine di sessanta giorni, in tale comma previsto per 
la proposizione dell'azione giudiziaria avve�rso i provvedimenti a�nm.inistrativi 
definitivd, emessi nelle controversie relative alle violazioni di 
legge concernenti Ja materia delJa imposta generale sull'entrata (I.G.E.), 
bens� nel punto, in �Cui � stato ritenuto che, in questa ipotesi, venuto 
meno :il detto termine, doveva farsi ricorso a quello di ordine� g.ernerale 
di �sei mesi, pTevisto daU'a<rt. 1 del r.d. 19 apriJe 1923, n. 9�38, in rela


1 

zione con J.'art. 33 della legge 23 aprile 1911, n. 509, per .tutti i tributi 
erariali indiretti, e non gi�, come sostenuto daJ ricorrente, a quello ordinario 
di prescrizione decennale. 

Nell'ambito di questa �censura, in base �alla quale va mantenuto 
fermo d.l principio (contestato dal ricorrente e condiviso dalla resistente) 
relativo alla cessazione del vigore del termine di sessanta giorni, il compito 
di �questa Corte rimane circoscritto aUa .indagine diretta a stabiJire 
se meriti �conferma la tesi relatdva al termine di �sei mesi seguita dalla 
impugnata sentenza, oppure debba essere accolta quella relativa al termine 
ordinaruo �di prescrizione, propugnata dal ricorrente, �e al rigua'l'do 
deve rpr.ecisarsi che positiva risposta va data alla fondatezza della prima. 

Invero, questa Suprema Corte (sent. 20 ottobre 1962, n. 3051), 
con riferimento alla di�sposdzione dell'art. 47 della legge 19 giugno 1940, 

n. 762, che, in materia di .rimborso deH'I.G.E., non prevede akun teirmine 
ai fini della proposizione dell'azione giudiziaria avverso i provvedimenti 
amministrativi dell'Intendente o del Ministro delle Finanze, 
che decidono le relativ.e controversie, ha ritenuto, agli ,stessi fini della 
proposizione delJ'azione giudiziaria, 1l'appJ.iicabHit� del termine dd sei 
mesi, ,previsto daH'airt. 1 del d.l. 19 aprile 19'213', :n. 938 in relazione con 
l'art. 33 della Jegge 23 aprile 1911, n. 509 ribadendo H 'Principdo, gi� 
in precedenza affermato da questa stessa Corte Suprema (Sez. Un., 26 ottobre 
1955, n. 3493) 1secondo cui dal complesso delle nocr:me del sistema 
tributario italiano si evince che le decisioni emeisse dagli organi ammintstrativi, 
aventi carattere di definitivit�, valgono a.povre �in moto (sempre 
che n�n sia prescritto akun termine specifico per razione giudizia

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 471 

ria) l'anzidetto termine di �sei mesi, al di l� del quale 111on � pi� consentito 
di adire l'autorJ.t� giudiziaria. 

Questo principio, come � stato rilevato nelle indicate decisioni della 
Suprema Corte, trova fondamento, da una parte nel carattere di definitivit� 
che i �provvedimenti amministrativi debbono rivestire, ai fini della 
proposizione delJ.'azione giudiziaria, e, da.IJ.'altra part~, ne1l:a esigenza 
alla quale il detto termine obbedisce nell'ambito dell'run:it� finalistica di 
tutta la materia tributaria, e di recente � stato seguito da questa Suprema 
Corte (.sent. 10 dicembre 1970, n. 2625) anche con riferimento alle dedsioni 
emesse dagli organi amministrativi in materia di rimborso di tributi 
doganali. 

Ora, a questo principio s'� uniformata la impugnata sentenza, allorquando 
ha affermata l'a,P.Plicabilit� di tale termine di sei mesi rispetto 
ad una ipotesi, nella quale, essendosi ritenuto non pi� in vLgore il termine 
abbreviato di sessanta giorni, l'azione giudiziaria � sfornita di uno 
specifico termine di decadenza come nella ipotesi prevista dall'art. 47 
della stessa legge 1sulla imposta generale entrata, rispetto alla quale [,l 
detto principio � stato applicato. 

I rilievi, prospettati nei motivi in esame e sui quali s'incentra la 
contraria tesi del rkorrente, non infi,rmano affatto la validit� del principio 
di cui sopra: non quello, secondo cui il termine semestrale varrebbe 
soltanto .per Je imposte dirette iscrivibili a ruolo e per ile decisioni 
emesse dalla �Commissione del 1contenzioso tributario, dato che 
il'art. 1 del r.d. 19 aprile 1923, n. 938, che richiama il detto termine 
attraverso l'art. 33 della legge n. 509 del 1911 e, ora, attraverso l'articolo 
146 del r.d. 30 dicembre 19123, n. 3269, fa espresso riferimento ai 
tributi indiretti e alle decisioni dell'Intendente di finanza �e del Ministro 
delle finanze, e neppure l'altro �rilievo, se�ondo cui la elencazione 
.specifica dei tributi, contenuta nel citato art. 1 del r.d. n. 938 del 
1923, non consentirebbe la estensioi;ie della disposiz,i:one anche ad altri 
tributi, quale la I.G.E., dato che questa imposta, essendo stata istituita 
con la legge n. 762 del 1940, non poteva, ovviamente, esservi compresa. 
Non sussistono pertanto, valide ragioni. per indurre a discostarsi da�l ricordato 
principio .giurisprudenziale, talch� le censure, oggetto di entrambi 
i motivi di ricorso, non possono che essere d�sattese. 

Con il quarto motivo, il cui esame deve, per ragioni di priorit� 
logica, precedere quello del secondo, il rkorrente, denunciando l'erronea 
intevpretazione dell'art. '58 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione 
all'art. 52 della �legge 19 giugno 1940, n. 762 e all'art. 360, n. 3 c.p.c,. 
censur.a la impugnata sentenza per avere ritenuto che il termine di sei 
mesi per adire l'autorit� giudiziaria di dovesse far decorrere daHa data 
di notificazione dell'ordinanza dell'Intendente di finanza n. 407 del 
16 luglio 1964, ossia dal 25 luglio 1964, e al riguardo sostiene che la 
decorrenza di tale termine anda�va, invece, �computata dalla data di no.tifi



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

472 

cazione del decreto del Ministro delle finanz,e, che dichiar� la irricevibi:
1it� del ricoil'so proposto fuori termine avverso quella ord:iiI1anza, ossia 
dal 13 gennaio 1965, deducendo cos� che l'azione giudiziaria, promossa 
con l'atto di citazione notificato iJ 17 febbraio 1965, .era stata proposta 
nel rispetto di quel termine. 

Anche questo motivo' � infondato. 

Premesso che il Crotti, con l'azione promossa avanti al Tribunale, 
contest� Ja legittimit� della pretesa tributaria, oggetto della decisione 
emessa con la citata ordinanza n. 407 dell'Intendente di finanza di Modena, 
sotto il profilo della insussistenza delle infrazioni addebitategli, 
e non gi� il punto �Concernente la irricevibilit� del ricorrso, di cui alla 
dec1isione del Ministro delle finanze, deve precisarsi che, ai sensi dell'art. 
5,2 della legge 19 giugno 1940, n. 7�6,2, in relazione alJ.'art. 52 deJ.la 
legge 7 gennaio 1929, n. 4, avverso l'ordinanza dell'Intendente di finanza, 
che decide sulle violazioni deJl.e norme delle J.eggi finanziarie, previa 
rl'apposdta .procedura all'uopo prevista (contestazione delle infu-az.ioni e 
deduzioni del trasgressore) � ammesso, entro iJ termlln.e di giorni 30 dalla 
sua notificazione, ricorso al Ministro delle finanze, fatta eccezione per 
iJ caso, rin cui la pena pecuniaria prevista dalla Jegge non sia superiore 
al<le L. 600.000 (art. 15 de�l d.P. 4 ma!t'zo 1955, n. 72) nel qual caso il 
ricorr1so non � ammesso. 

Ai sensi dello stesso a,rt. 56 della legge n. 4 del 1929 l'ordinanza 
dell'Intendente diventa titolo esecutivo se nel detto termine di 30 giorni 
H trasgressore non abbia proposto rdcorso al Ministro. 

Da queste disposizioni si evince, pertanto., con chiarez.za, che, trascorso 
inutilmente. il �termine per proporre !ricorso, J.'ordinanz:a in a!t'gomento, 
unitamente alla relativa decisione, viene a rdvestire carattere di 
definitivi�, essendo insuscettibile di ulteriori rimedi amministrativi e 
costituendo titolo 'esecutivo per il conseguimento dell'accertata pretesa 
tributarfa, cosi ,come avviene per l'ordinanza, rispetto alla quale (per 
la misura deJ.la pena pecuniaria) non � ammesso ricorso, ta1ch� l'ordinanza 
stessa, nell'uno e nell'altro caso, stante la sua definitivit�, vale 

a. mettere in moto, dal giorn.o della sua notificazione, il termine di sei 
mesi per adire l'autorit� giudiziaria in base al principio giurisprudenziale 
gi� richiamato con riferimento agli esaminati due precedenti motivi 
di ricorso (Sez. Un., 20 ottobre 1962, n. 3051; 25 ottobre 1955, n. 3493). 
N� il fatto �Che un ricorso sia stato 1pl'oposfo fuoTi termine e che 
esso �sia .stato dichiarato i.vricevibile con un'apposita decisione de.I Ministro 
delle finanze -come, in effetti, si verifi.c� nel caso di 1speeie -pu� 
avere rilevanza agli effetti di far decorrere, secondo �la tesi al riguardo 
sostenuta dal ricorrente, quel termine di sei mesi dal.la notificazione di 
questa decisione ministeriale. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Infatti, � da'osservarsi che, mentre il ricorso gerar.chico presentato 
fuori del termine ;prescritto non ha, come �tale, alcun effetto giuridico, 
la pronuncia d'irricevibilit� del ricorso, al pari della pronuncia d'itnammissibiHt� 
di una impugnazione (appello) per inutile decorso del termine 
per proporla, � meramente dichiararti.va, si Umita, cio�, a dare atto 
della decadenza dall'impugnazione, takh� gli 1e:ffetti di una tale pronuncia 
non possono che agire ex tunc, venendo cos� a comportare la � 
definitivit� del provvedimento impugnato sin dalla sua emanazione 
(conf. 31 gennaio 1949, n. 157). 

Ora, nel caso di specie, � pacifico che il ricorso avver.so l'ordinanza 

n. 407 dell'Intendente di finanza �di Modena, emessa a carico del Crotti, 
fu proposto :lluori del prescritto termine dei 30 giorni e che tale ricorso 
fu dichiarato irricevibile con decreto del Ministro delle finanze, takh�, 
in conformit� delle considerazioni sopra svolte, ben fondatamente deve 
attribuirsi a tale ordinanza carattere di definitivit� e che, perlanto, la 
deco'l'renza del termine di sei meSJi per adiVe l'Autorit� giudiziaria andava 
computata, come nuovamente � stato ritenuto dalla impugnata 
sentenza, dalla data della notificazione de1l'ordinanza stessa, ossia dal 
2�5 luglio 1964, �e non gi�, come sostenuto dal ricorrente, dalla data di 
notificazione del decreto mintsteriale d'1rricev1ibilit� del ricorso, ragione 
per cui al 17 febbraio 1965, data di notificazione de1l'atto di citazione, 
s'era di gi� verificata la decadenza dell'azione gdudiziaria. 
Ad eguale conclusione d'infondatezza deve, infine, pervenirsi in 
ordine al secondo motivo, col quale il ricorrente, denunciando la violazione 
e falsa applicazione dell'art. 52 della legge n. 762 del 1940, e degli. 
artt. 55, 56, .53 della legge n. 4 del 1929, in relazione all'art. 360, nn. 1, 3 
e 5 c.p..c., .censura la impugnata sentenza per avere ritenuto che, essendosi 
verificata la decadenza dell'azione giudiziaria, prima della notificaziooe 
della ingiunzione fiscale effettuata 1'8 febbraio 1965, la opposizione 
proposta avverso tale ingdunzfone con l'atto di citazione del 23 
febbraio 196�5 fosse non vaUda ed intempestiva. 

In 1particolare, �sostiene �che, identificandosi il primo atto posto in 
essere dall'ufficio finanziario per la riiscossione del tr.ibuto, di cui alla 
menzionata ordinanza intendentizia, con quella ingiunzione, la opposizione, 
diretta a contestare la pretesa tributaria, doveva considerarsi valida, 
tanto pi� che era stata chiesta fa nullit� della detta ingiunzione 
anche per motivi formali. 

La infondatezza della �censura discende da1le conclusioni cui s'� 
sopra perv�enuti in �ordine al motivo di ricovso, ora esaminato, secondo 
le quali il Crotti sin dal 24 gennaio 1'965 (data dd scadenza dei sei mesi 
decorrenti dal 24 luglio 1964) ossia sto da data antecedente a11'8 :lleb


1

braio 1965, in cui fu notificata la ingiunzione di pagamento del trfbuto, 

era decaduto dal diritto dd ottenere l'accertamento giudiziario sul1a 

pretesa tributaria, di cui all'ordinanza definitiva dell'Intendente. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

474 


Una volta decaduto, per .sua inattivit�, da questo diritto, iJ. Crotti 
non poteva opporre questo stesso diritto, che pi� non sussisteva; !in sede 
di opposizione alla ingiunzione di pagamento, avrebbe potuto soltanto 
oppor11e fatti peditivi od estintivi posteriori alla ordinanza de quo o vizi 
di forma di quell'atto d'ingiunzione, ma egli, �Come risulta anche dalla 
esposizione delle istanze delle par.ti, contenuta nella impugnata sentenza, 
non '1o fece. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 marzo 1972., n. 834 -Pres. Rossano 
-Est. Falletti -P. M. Caldarera (conf.) -Consorzio AgrarLo Q.i 
ArezZJo (avv. Capaccioli) c. MLnistero delle Finanze (avv. Stato 
Savairese). 

Imposta generale sull'entrata -Condono di sopratasse e pene pecuniarie 
-Legge 31ottobre1963, n. 1458-Regolarizzazione formale della 
posizione degli intermediari senza ripetizione di imposta -Rimborso 
dell'imposta anteriormente pagata -Esclusione. 

(1. 31 ottobre 1963, n. 1458, art. 3; 1. 19 giugno 1940, n. 762, art. 13). 
In forrza deiL'art. 3 della legge 31 ottobre� 1963, n. 1458, per Le violaziorni 
deUe norme ccmtenute nelL'art. 13 deUa le�gge� istitutiva dell'i.
g.e., il condono si appiica ove ne�i termine prescritto sia regoLarizzata 
la posizione dei contribuenti ai fini dei passaggi di merci senza 
ripetizicme di imposta; la succe~siva regoLarizzazione ncm d� tuttavia 
d.iritto al rimborso dell'imposta gi� pagata prima deU'entrata in vigore 
della Legge sui ccmdono (1). 

(Omissis). -Col ,secondo motivo il ricor.rente denuncia J.a violazione 
dell'art. 3 della Jegge n. 1458/1963, lamentando che erroneamente 
la Corte d'appello abbia negato la ripetibilit� deUa somma pagata a 
titolo d'imposta; poich� il Consorzio aveva provveduto a regolarizzare 
la posizione delJ.e proprie filiali, il condono conseguentemente ottenuto 
comportava J.'esonero dall'intern� tributo, sia di quello gi� coirrisposto sia 
di quelJ.o ancora scoperto. 

Anche questa �censura � infondata. L'art. 3 cit. cos� dLspone: �Per 
le violazioni delle norme contenute nell'art. 13 della legge 19 giugno 
1940, n. 762: il. condono si applica senza ripetizione deJ.l'imposta, pur.ch� 
i contribuenti provvedano a regolare la loro posizione nello stesso termine 
di 120 gforni, �con l'adempimento delle :liormalit� previste dan'articofo 
sopra citato �. Il �ricorrente pone in rilievo le parole � s;enza ripetizione 
dell'imposta ., ma da esse non pu� dedursi che l'effetto del coodono 
sia l'e�stinzione dell'imposta a:nzich� l'estinzione delle sanzLon.i non 

(1) Decisione da condividere pienamente. Non constano precedenti. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBU'I'.ARIA 

penali correlative. Infatti l'art. 1 de1il.a medesima legge dispone che 

�sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie r,el,ative ane infrazioni 
previste dalle leggi in materia di tasse ed imposte indirette sugli 
affari, suborrdinatamente alle coI).d:izioni di �cui al succesisivo art. 3 �. 
E tali condizioni richiedono, in via genecrale, che � venga ottempetrato 
alle formaJit� rprev.iste dalle singole J.eggi tributacrie � e che � veng.a 
eff.ettuato U pagamento dei �tcl'ibuti dovuti �. In via pacrticolacre, per le 
violazioni dell'art. 13 delil.a legge sull'I.G.E., mentre parimenti oocoo:re 
l'adempimento delle formaHt� corre1ative, non occorre invece il pagamento 
deU'imposta ( � senza ripetizdone dell'imposta � ). Ma, sia 1pure in 
senso negativo, anche quest'eccezione, proprio perch� tale, resta tuttavda 
nell'ambito �Concettuale e sistematico della discipJ.ina regolante l'applicazione 
del condono (come pure conferma la rubrica stessa preposta 
�all'intero �art. 3 della legge : � condizioni per la concessione deJ. condono 
.in matetria di tasse ed .imposte indirette sugJi affari � ). E il condono, 
riipetesi, non riguavda l'imposta (il cui pagamento costituisce anzi, noil'malmente, 
una delle condizioni del condono stesso), ma riguaroa � fo 
sopratasse, le .pene pecuniarie e le altre .sanzioni non penali, alle quali 
si applica dl condono� (art. 1). Dunque la disposizione dell'art. 3, secondo 
cui 1petr Je violazioni �come quella in oggetto il condono si applica senza 
ripetizione dcll'imposta, purch� i �contribuenti provvedaJI10 a regolacrizzatre 
la loro posizione�, non � �intesa ad estinguere ab origine l'obbligazione 
tributaria, rendendo ripetibile l'imposta eventualmente gi� Veil'sata, 
ma si limita a non ii�retenderne il versamento quale condizione rpe1r 
l'applicazione del condono. L'esonero dall'imposta, inquadrandosi nella 
nuova fattispecie normativa, � una conseguenza attuale della legge di 
condono. Estranea ed intatta rimane invece la situazione arutetriore e 
perci�, nell'ambito suo, !'.imposta legittimamente dovuta e percetta non 
pu� trasformarsi a ritroso n.el titolo di un pagamento indebito e dar 
luogo ad obbligo di Testituzione. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 marzo 1972, n. 846 -Pres. Rossano 
-Est. Spadaro -P. M. Chk� (conf.) -Ministero de1le F.inarnze 
(avv. Stato Salto) c. Bottecchia. 

Imposta di successione -Avviamento di azienda tenuta in comodato Morte 
del titolare -Trasferimento del comodato agli eredi -Tassabilit� 
dell'avviamento -Rivoluzione del comodato -Onere della 
prova a carico degli eredi. 

(e.e. art. 1811). 
Poich� la titolarit� di un'azienda pu� sussistere anche in capo a 
colui che non sia proprietario dei singoli beni e elementi che la compongono, 
in caso di morte del comodatario dri un'azienda il ra.ppOO"to 


476 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di comodato si trasferisce agli eredi a norma deU'a1-t. 1811 e.e. se il 
comodante non si avvale del dirit'to alla risoluzione; conseguentemente 
� soggetto all'imposta di successione l'avviamento deLl'azienda ove l'erede 
non provi che iL comodatio si � estinto (1). 

(Omissis). -Con il secondo motivo, denunciandosi la violazione e 
falsa applicazione dell'art. 2697 �Cod. dv., degli artt. 1 e 35 del r.d. 
30 dicembre 1923, n. 3270, degli artt. 1811 e 1373 cod. civ., in relazione 
all'art. 360 llirl. 3 e 5 c.p..c., si �censura l'impugnata sentenza ;per avere 
ritenuto che, pur avendo il de cuius la titolarit� dell'azienda, occorreva, 
ai fini dell'applicazione della imposta di successione sul valore di avviamento, 
la ;prova del trasferimento della titolar.U� dell'azienda stessa in 
capo alla erede, e che quest'onere probatorio ililcombeva all'Amministrazione 
delle finanze. In particolare si sostiene che, essendo pacifica la 
circostanza che l'azienda era tenuta in comodato novennale dal Fratin, 
la erede, con la morte di questi, era subeilltrata in tutti i ddritti attivi e 
pa�ssiv,i del cuius, e, qumdi, anche :ruilla titolarit� della detta azieinda, 
talch�, ai fini dell'applicazione dell'imposta di .successione sui cespdti 
ereditari, in essi �compreso il valore dell'avviamento della de.tta azienda, 
alla Fi.rnanza non incombeva l'onere di provare il trasferimento in carpo 
all'erede; a nulla rilevando la �clausola del contratto di comodato, in 
virt� della quale era previsto il rece�sso ad nutum del comodante (la 

� Shell �) ilil caso di cessione dell'azienda. 
Il motivo � fondato. 
� pacifico che, con �contratto del 4 maTzo 1957, H Fratin rieevette 
1n comodato dalla � Shell., proprietaria dei relativi impianti, J.'az,ienda 
per la vendita di lubrificanti e �carburanti, di cui trattasi, e che fa durata 
fu pr.evista .fil anni nove, con faco1t� per il comodante del reeesso, 
nonostante la pattuita durata, e anche per il caso di cessione dell'azie[)Jda 
da parte del comodatario. �, altresl, pacifico che alla morte del Fratin, 
avvenuta 11 18 maggio 1959, e cio�, alla data di aipertura della sua 
successiooe ab intestato, la durata del contrartto di comodato era ancoo:-
a 1n corso. 

Poste queste pr.emesse in punto di fatto, e precisato che la stessa 
impugnata sentenza, al pi� di quella dei primi g.iudici, ha affermato, 
correttamente, che la titolarit� di un"azienda pu� sussisitere anche ilil 
capo a colui che -1come il comodatario -non sia .proprietario dei 
silngo1i beni ed elementi che la compongono, deve ricordarsi che questa 
Corte Suprema ha costantemente ribadito il prililctpio, 1secondo cui l'obbligazione 
tributaria sorge in astratto, sia quanto all'esistenza che 

(1) Decisione di evidente esattezza. Non si rinvengono precedenti specifici. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

alla misura, nel momento in �Cui si determina la situazione di fatto che 
la legge considera generatrice del debito di imposta, costituendone il 
presupposto, e che questo momento, rispetto alla imposta di successione, 
coincide con l'apertura della successiooe, comportante �per l'erede il diritto 
al1a surrogazione nei diritti e nelle obbligazioni del de cuius, anche 
se la obbligazione tributaria si ricollega ad una serie di atti e di procedimenti 
dovuti ad impulso degli enti creditori (di ufficio o com la collaborazione 
del soggetto passivo) o ad in~tiva del soggetto passivo, ed 
importa la necessit� della verifica in concreto dei presupposti per ll.'aippliicazione 
del tributo, della valutazione dei cespiti 1e della concreta 
determinazione della somma che �.l <J,ebitore dovr� corriispoodere mediante 
lo stl'IUmento dell'accertamento tributa!t"io (Cass., 17 marzo 1967, 

n. 604; 10 agosto 1966, n. 2181). 
Deve, inoltre, sottolinearsi che dalla disposizione dell'art. 1811 e.e., 
in �ba�se alla quale, in caso di morte del comodatario, il comodante, 
bench� sia �stato convenuto un termine, pu� esigere dag1i eredi la immediata 
restituzione della �Cosa, discende che, in �questo caso, la risoluzione 
del rapporto non si verifica ipso iure ma � condizionata all'esercizio del 
relativo diritto da parte del comodante, e che, per.ci�, H rapporto stesso 
continua in capo agli eredi del comodatario, qualora una tale condizione 
rnon si verifichi. 

Ora, com riferimento al caso di specie, in cui dalla situazione di 
fatto, sopra 1precisata, risulta che il Frat.dn, al momento della sua morte 
avvenuta il 18 maggio 1959, aveva, 1I1ella qualit� di comodatario, la titoilarit� 
dell'azienda e che la durata novennale del relativo contratto di 
comodato andava a scadere nel 1966, ben fondatamente deve affermarsi, 
in applicazione della citata disposizione dell'art. 1811 e.e. che, com la 
morte del de cuius, il rapporto di comodato � proseguito in carpo alla 
erede (la Bottecchia), salva la prova, da darsi dell'erede stessa, circa la 
esistenza del fatto impeditivo di tale prosecuzione, costituito dall'esercizio 
da parte del oomodante (la � Shell �) del suo diritto alla dsoluzione; 
�come del pari, altrettanto fondatamente, deve affermarsi, !in applicazione 
del principio giurisprudenziale sopra ricordato (secondo cui dJ. 
diritto all'imposta di successione sorge, a favore dell'Erario, n;el momento 
.stesso nel quale sorge per l'erede 11 dtritto alla successione, cio� 
nel momento della mor�te del cuius), che, nel ca-so di specie, il dh-itto 
al.la imposta di successio1I1e .suJ. valore di avviamento dell'azienda, tenuta 
in comodato dal Fratin, � sorto nel momento della morte di questi, 
quando, a seguito della morte stessa, il contratto di comodato � proseguito 
in capo alla erede, unitamente alla titolarit� della detta azienda e del 
suo valore di avvd,amento, salva la facolt� dell'erede �stessa di provare 
il fatto impeditivo di una tale prosecuzione, ossia l'esercizio da pa.rte 
deJ ,comodante del divitto di risoluzione. 


478 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Deve, pertanto, affermarsi iJ. seguente principio : 

�In caso di morte del comodatario di un'azienda, se il termine di 
durata del contratto non � decorso e il comodante non si avvale del 
diritto di risoluzione, l'erede subentra nel contratto e il debito per imposta 
di successione sul valore di avviamento dell'azienda sorge, ai fini 
dell'imposta di successione, nei confronti dell'erede alla data di apertura 
deJJa successione a meno che l'erede non provi l'esercizio da parte del 
comodante del diritto di risoluzione �. -(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 23 marzo 1972, n. 891 -Pres. Pece Est. 
Cusani -P. M. Tavolaro (diff.) -Torsello (avv. Selvaggi) c. Mintstero 
de1le Finanze (avv. Stato Corsini). 

Imposte e tasse in genere -Competenza e giurisdizione -Accertamento 
dei fatti' presupposto delle agevolazioni -Discrezionalit� della 

P. A. -Esclusione -Giurisdizione dell'A.G.O. 
Imposte doganali -Agevolazione per l'industrializzazione del Mezzogiorno 
-Provvedimento della P. A. -Censurabilit� innanzi all'A.
G.O. 

(d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 2). 
Poich� le norme tributarie tutelano direttamente e immediatamente 
l'interesse del singolo che assume consistenza di diritto soggettivo, anche 
costituzionalmente garan'bito, a non subire imposizioni tributarie fuori 
dei limiti stabiliti daHa legge, non pu� riconoscersi aila P.A. una potest� 
esclusiva di accertamento discrezionate dei fatti che costituiscono il presupposto 
delle agevolazioni tributMie (1). 

� censurabile innanzi all'A.G.0. l'accertamento pronunciato dal Ministro 
per� le finanze di .concerto col Ministro per L'industria e commercio 
dei requisiti per l'esenzione dai dazi doganali su materiali e� macchine 
occorrenti per l'impianto e l'ampliamento di stabiiimenti industriali nel 
mezzogiorno, ai sensi delt'a;rt. 2 del d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598 (2). 

(1-2) L'affermazione della prima massima non � nuova nella giurisprudenza 
della S.C., sia specificamente in materfa di agevolazioni per l'industrializzazione 
del mezzogiorno (v; Cass., 29 f.ebbraio 19ti8, n. 663, Riv. 
Leg. fisc., 1968, 1513), sia in tema di qualificazione doganale di merci 

(v. Cass., 4 aprile 1964, n. 733; 30 maggio 1966, n. 1421 e 22 giugno 1971, 
n. 1957, in Giust. civ., 1964, I, 1417, 1966, I, 1493 e in questa Rassegna, 
1971, I, 1185). � stato altr.e volte affermato difatti che la norma tributaria, 
anche quando � ispirata a fini di interesse pubblico, tutela sempre diretta

479

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

(Omissis). -Nell'unico mezzo d:i quello :incidentale si denuncia: 

� violazione dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, 1n relazione 
a'.l.l'art. 2, comma quarto, d.l.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1548, sull'industrializzazione 
dell'Italia meridionale e insulare -difetto di giurisdizione 
dell'A.G.0. a sensi e per gli effetti dell'art. 360 n. 1 ..c.p.c. �. 
Assumono le Amministrazioni ricorrenti che -poich� nella specie 
l'esenzione dal dazio doganale � condizionata all'assentimento del Ministro, 
,che a sua volta � subordi!Ilato ad una valutazione meramente di�screzionaJe 
della P. A. -il contribuente � portatore di un interesse legittimo. 
E si dolgono che la Corte abbia invece ritenuto che il contribuente 
agisce a tut~la di un diritto subiettivo, pur avendo riconosciuto che 
l'accertamento del presupposto� di fatto dell'agevolazione tr-ibutaria � devoluto 
alla competenza esclusiva ed msindacabiJe della P. A. 

In proposito deducono che ll.'art. 2 d.l.C.P.S. n. 1598/47, neLl'ambirto 
dell'interesse pubblico connesso all'-industrializzaz-ione dell'Italia Meridionale, 
attribuisce alla P. A. un esclusivo e discrezionale .potere di 
accertamento -e, conseguentemente, di valutazione e di giudizw insindacabili 
-dei requisiti necessari perch� l'operazione economica 
possa dirsi conforme agli scopi della legge. 

All'opposto il ricorrente principale -denunciando col 1� mezzo 
� violazione delle norme e dei princtpti in mateiria di giurisdizione;� violazione 
dell'art. 2, secondo comma, d.l.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 
e successive modificazioni � e, col 2�, �violazione e falsa appll.icazione 
dell'art. 2, 'secondo comma. d.l.C.P.S. 1947, n. 159:3 � --si duole che la 

C. A. abbi�a rHenuto che il pa.rere del Ministero Industria e Commercio 
mente il diritto del contribuente, s� che non resta alla P.A. alcun margine 
di discrezionalit�, anche quando � chiamata ad eseguire l'accertamento dei 
fatti presupposto avente carattere esclusivo di prova. Tutto questo non pu� 
condividersi in termini assoluti e nel senso che non sia possibile, per il 
principio della riserva di legge, consentire una discrezionalit� della p.A. 
nella valutazione di determ[nati presupposti. � infatti consentita una discrezionalit�, 
sia pur delimitata dalla legge, anche nella determinazione del 
tributo attraverso norme regolamentari che completano la norma primaria 

(v. nota a sent. n. 1957 del 1971 gi� citata e Relazione Avv. Stato, 1966-70, 
II, 443); sebbene anche in questo campo la recente giurisprudenza sia orientata 
verso un restringimento dei poteri amministrativi (22 giugno 1971, 
n. 1973, in questa Rassegna, 1971, I, 1195), un tale potere non pu� essere 
negato. Non sarebbe quindi contraria all'art. 23 Cast. la possibilit� che, 
ovviamente in base ad una norma espressa, l'agevolazione sia subordinata 
ad una valutazione discrezionale dei presupposti di fatto. 
Per giustificare l'affermazione di esclusione di ogni discrezionalit� 
si ,avverte infatti nelle sentenze citate la necessit� di affermare che la P.A. 
� in concreto chiamata soltanto ad accertare puri fatti e ad emettere semplici 
dichiarazioni di scienza la cui esattezza sarebbe verificabile dall'A.
G .O. � J?e!'� dubbio che, almeno in :relazione al d.l. 14 dicembre 1947, 



480 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

costituisca un mezzo esclusivo di prova ed involga un'attivit� discrezionale, 
come tale insindacabile dal G. O. E sul punto deduce che ai 
fini della esenzione occorre �soltanto constatare che le macchine siano 
destinate in concreto al.l'uso dichiarato, e cio� che si richiede un accertamento 
di fatto che non comporta akuna attivit� discrezionale e, tanto 
meno, l'attribuzione alla P. A. della valutazione del grado di idoneit� 
della maechina all'uso cui risulti effettivamente destinata. 

La censura dell'Amministrazione � infondata. 

Come questo S. C. ha gi� ripetutamente statuito (ad es. sent. numero 
1421/66; n. 663/68), le norme tributarie non tutelano un interesse 
generale ,in via prillleipaJe e soltanto oc�easionalmente un i!nteresse del 
singolo, ma tutelano direttamente ed d.mmediatamente anche quest'ultimo, 
che assume pertanto consistenza di diritto sog.gettivo e cio� il 
diritto, anche costituzionalment�e garantito, di non subire imposizioni 
tributarie fuori dei limiti stabiliti dalla legge. 

Esattamen�te, pertanto, i giudici di mer.ito hanno disatteso l'eccezione 
di difetto di giurisdizione, basata sull'assunto che al contribuente non 
potesse riconoscersi un diritto soggettivo bens� soltanto una posizione di 
!interesse Iegitttmo. 

Col riconoscimento della giurisdizione del G. O. mal si conciliano, 
per�, li.e ulteiriori affermazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo 
le quali l'aecertamento dei presupposti di fatto dell'esenzione 
tributaria � devoluto in via esclusiva alla P. A. nell'esercizio di un'attivit� 
discrezionale. 

Infatti, se �si riflette che l'accertamento della P. A. si manifesta e si 
risolve nel provvedimento, col quale il Ministro nega ovvero �consente� 

n. 1598, artt. 2 e 5, alla P.A. sia conferito solo il potere di accertare puri 
fatti e non anche quello di valutarne la idoneit� e rispondenza a determinati 
fini. Quando si �Stabilisce nella norma (art. 5) che con dichiarazione 
del Ministro dell'Industria (o della Camera d Commercio) si attesta 
che il fine. demattuazione delle iniziative industriali � stato conseguito, non 
sembra che si voglia escludere un potere della P.A. di valutare, al di l� 
della sempliee �dichiarazione di scienza, i fatti in una determinata direzione 
e nell'ambito di una specifica competenza. 
In ogni caso, se si trattasse di meri fatti, suscettibili di sindacato da 
parie dell'A.G.O., si dovrebbe necessariamente ammettere che la certifica-. 
zione del competente organo � censurabile anche dalla Ammilll�strazione 
Finanziaria come lo � dal contribuente. Ma a questo punto si fa un ragionamento 
diverso: pur ammettendo che spetta sempre alla Finanza l'accertamento 
dei presupposti della agevolazione rispetto ai quali l'apprezzamento 
di altri organi della P.A. � irlrilevante, si afferma che l'aceertamento 
del conseguimento del fine dell'attuazione dell'iniziativa industriale 
� di competenza del Ministero dell'Industria ed implica :una valutazione 
e tecnico-discrezionale�, ovviamente vincolante per la Finanza (Cass., 2? 
giugno 1966, n. 1674, in questa Rassegna, 1967, I, 430; 6 novembre 1968, 



481

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

il beneficio e dopo del quale non resta alcuno spazio per adempimenti 
ulterdori da disporsi in iiportesi dall'A.G.0., il rkonoscere alla P. A. una 
potest� esclusiva di accertamento discrezionale degli estremi di fatto 
necessari alfa esenzione tributaria, equivale ad ammettere che l'agevolaziooe 
fi�sca1e dtpende da una sceUa discrezionale della P. A., skch� 
la posizione .soggettiva del contribuente non assume 1a consistenza di 
diritto soggettivo ma si configura come i.interesse legittimo non suscettibile, 
in quanto tale, di tutela dinanzi all'A.G.O. 

Questa �contraddizione della sentenza impugnata, che � concordemente 
denunziata da entrambe le parti, va risolta nel senso opposto a 
quello :sostenuto dall'Ammiinistrazione e .sostanzialmente colilforme, perci�, 
aill'as:sunto del ricorrente principale. 

Invero in base ai principi generali non pu� riconoscersi un potere 
discrezionale nella i.individuazione in concreto dei limiti posti dalla legge 
ad una imposizione tributaria, giacch� non pu� e�sse�rvi discrezi.onalit� 
nell'interpre.tazione della legge n� nell'accertamento di el�ementi di fatto, 
che sono atti vincolati e nece.ssariamente univoci. L'unico pote.re sottratto 
al G. O. in materia � quello di sostituirsi al1a P. A. nella vaJ.utazione 
ed attuazione del pubblico interesse; ipotesi �Chie non rictorre 
quando.si tratti di accertare soltanto dei f,atti e non pure la conformit� 
di e:ssii al pubblico interesse. 

Nella specie la valutazione della il'tspondenza all'interesse pubblico 
delle iniziative industriaU nell'Italia Meridionale ed Insulare si � esau


n. 3662, ivi, 1968, I, 1053). Nella sentenza in rassegna si tenta di superare 
questa contraddizione affermando che sia per l'art. 2 che per l'art. 5 del 
d.l. n. 1598 del 1947 spetta all'A,G.0. conoscere tutti gli elementi necessari 
per l'agevolazione (sent. 15 aprile 1970, n. 402, in questa Rassegna, 1970, I, 
473 e �29 febbraio 1968, n. 663 gi� citata). Ma invero nella prima sentenza 
si discute della interpretazione della norma di agevolazione (criterio del 
rapporto strumentale tra macchina importata e stabilimento industriale), 
mentre nella seconda si riconosce il diritto del contribuente � �Censurare la 
certificazione sfavorevole del Ministro dell'Industria. Il punto del problema 
� allora se la Finanza possa dissentire dalla dichiarazione del Ministro dell'Industria 
in ci� che concerne una valutazione tecnica (discrezionale o 
no) di sua competenza; se possa, ad esempio, non ritenere tecnicamente 
organizzato uno stabilimento dichiarato tale dall'organo preposto. Le stesse 
facolt� riconosciute al contribuente non possono negarsi alla Finanza; ma 
sembra evidente che la valutazione specifica dell'organo designato sia vincolante 
per entrambe le parti. � 
Si deve cio� ritenere che il Ministro dell'Industria (o la Camera di 
Commercio) oltre a verificare meri fatti e ad applicare norme di legge (ed 
in relazione a ci� la giurisdizione dell'A.G.0. � incontestabile) compia 
anche una valutazione tecnico-discrezionale implicante un giudizio, e per 
questa parte l'atto amministrativo � vincolante per ambedue le parti, salvo 
impugnazione per vizio di legittimit� innanzi alla giurisdizione amministrativa. 




482 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

rita nell'ambito del legislatore e l'unico accertamento rkhiesto per 
l'applicazione dell'agevolazione � quello degli estremi di fatto cui � 
subordinata l'agevolazione stessa. Per ritenere inibito all'A.G.O. il'accerii 
tamento della sussistenza o meno degli accel'tamenti presupposti di -~~ 

fatto 1sarebbe stata necessaria una espressa e precisa norma, che non pu� 
esser ~avvisata �ill quella che dispone che le esenzioni � sono consentite ,, 
dal Mintstero delle Finanze di concerto con quello dell'Industria e Commercio. 
Questa, infatti, deve essere considerata una norma di organizzazione 
-ln quanto volta, nella distribuzione della competenza, a stabilire 
a quale degli organi della P. A. ed in quale forma � demandata 
l'emanazione del provvedimento idoneo al interrompere il procedimento 
di rd.scossione del tributo -e non gi� una norma inte1sa a limitare o 
degradare 1a posizione ~oggettiva del contribuente con l'attribuire alla 

P. A. la potest� di accertare ed aitte1stare �illsindacabilmente 11 presupposto 
di fatto del1a .prestazione tributaria. Ed � appena H caso di notare che 
la tesi, secondo cui il comando Legd.slativo nOIIl riconosce a.I privato quella 
posizione autonoma .con rilevanza esterna necessaria per configurare un 
diritto soggettivo, soltanto nel presente giudizio � stata sostenuta dalla 
Amministrazione anche per quanto concerne l'e�senzione prevista dall'art. 
2 �cit. In precedenza, invero, per questa (cfr. Cass. 1042/70) non 
fu prospettato alcun dubbio sul potere� del G. O. di conoscere di tutti 
gli elementi necessari per fruire del beneficio. 
La soluzione adottata non contrasta con le precedenti pronunzie 
(ad �es. 1674/66, 3662 e 663/68), nelle quali si � fatto riferimento al 
compito del Ministero di accertare l'avvenuta attuazione delle. iniziative 
industriali progettate dal contribuente. Infatti mentre le prime concernevano 
fattispecie cui era estraneo il detto accertamento, :con l'ultima 
si riconobbe -dn armonia con l'orientamento gi� manifestato in tema di 

qualificazione dog�anale (sent. 3124/59 e 1421/66) -la sindacabilit� 

dell'accertamento medesimo da parte del . G. O., impltcitamente attribuendo 
anche all'art. 5 d.J.. C.P.S. n. 1598/1947 la natura di norma di 
organizzazione, che non importa compreissione della posizione soggettiva 
del contribuente ma concerne la distribuzione dei compiti nell'ambito 
della P. A. nel procedimento per l'emanazione dell'atto necessario a 
dispensare dall'esazione del tributo .gli organi ad essa .preposti. 

Deve dunque rigetta,rsi il riicor1so incidentale ed accogliersi quello 
principale pe'r la parte in cui si denunzia l'errore nel quale la Corte 
di merito � incorsa con l'attdbuLre al consenso del Ministro valore di 
prova lega1e esclusiva e col ritenere, conseguentemente, inammissibile 
ogni altro mezzo di prova in ordine ai presupposti di fatto dell'esenzione 
dal dazio doganale. 

Peraltro il ricorso del Torsello va accolto solo per quanto di ragione, 
non potendosi aderire anche alla tesi secondo cui l'untco presupposto 
di fatto del beneficio in questione sarebbe costituito dall'effettiva d.est,i




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 483 

nazione data in concreto dal ,contribuente a materiali e macchine. Al 
r.iguardo deve invece essere tenuto fermo anche l'orientamento giurisprudenziale 
di questo S. C. (senit. 1042170) nel senso che il'agevolazione 
riguarda soil.tanto queHe ma�cchine che possooo essere ~mpiegate 
in modo organico e stabile nel genere di attivit� -industriale che si svolge 
negli stabiil.imenti, con esclusione quindi delle macchine che ~per J.a 
loro struttura e fUIIlzione -possono avere un iimpiego solo momentaneo 
ed occasionale negli stabilimenti stessi. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 apriil.e 1972, n. 1033 -Pres. leardi Est. 
Miele -P. M. Del Grosso (oonf.). -Soc. Lignano Pineto c. Mililistero 
deLle Finanze (avv. Srtato Soprano). 

Imposta di registro -Prezzi e corrispettivi -Concessione ad aedificandum 
di beni demaniali -Determinazione base imponibile -Valore 
delle costruzioni da eseguire dal concessionario -Costituisce corrispettivo. 


(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 43). 
Nella concessione ad aedificandum su beni del demanio costituisce 
base imponibile per la liquidazione dell'imposta di registro, oltre al 
canone pattuito, anche il valore detze costruzioni, che al termine del.la 
concessione passano in proprietd del concedente, determinato con riferimento 
alla data dell'atto (1). 

(Omissis). -Con il primo motivo' la societ� ricorrente, denunziando 
la v.iolazione o la :llail.sa appil.ic�aziooe dell'art. 43 del r.d. 30 dicembre 
1923, n. 3269 e del principio generale che esclude la duplica~
iO!lle di .imposta, afferma che, ai fini deUa determinazione della base 
imponibile, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che debba 
tenersi conto anche del vailore degli stabiLimenti balneari che essa 
societ� ,s.j era impegnata a costruire sul tratto di spiaggia datoil.e in coocessiooe. 
Osserva -in .oontl'ario la ricorrente .societ� �che il diritto di 
superficie concessole sulla spiaggia doveva essere esercitato mediante 
la costruzione dei detti ,stabilimenti, onde, se aJ. canone in denaro si 
aggiungesse anche il vafore delle �costruzioni, di sua rpropriet�, la base 
imporub-i.le risulterebbe formata_ sia dal valo-re de.1la prestazione (il 

(1) Applicazione ineccepibile del princ1p10 fissato nell'art. 43 della 
legge di registro; v. Cass., 27 gennaio 1971, n. 198, in questa Rassegna, 1971, 
I, 417 con richiami. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

diritto di superficie) sia da quello della controprestazione (valore delle 
costruzioni) cio� ,si verificherebbe una duplicazione d'imposta, mentre 
l'imposta di r,egistro deve gravare su una ,sola del,le presitazioni. Aggiunge 
che l'obbligazione di costruire gli ,stabilimenti, rappresenta solo 
un Jimite al diritto di superficie concesso e come tale � privo di 'autonomo 
rilievo sul ,piano della valutazione economi!ca del diritto del concessionario. 
Ad ogni modo, affo,rma ancora la ricorrente, poLch� ta.ie 
obbligo � connaturale alla concessione e deriva dalla legge, non lo si 
pu� far rfontrare tra gli obblighi pattuiti di cui all'art. 43 della legge 
di registro. 

Le .censure del mezzo sono infondate. Questa Suprema Co!rte ha 
gi� altre volte affermato (cfr. Cass., 22 luglio 196�9, n. 2764; Cass., 22 
novembre 1969, n. 3806) che il valore delle costruzioni superficiarie, 
erette dal titolare del diritto ad redificandum su bene del demanio 
mariittimo costituisce, ins~eme al canone stabilito nella concessione, 
corrispettivo deilla ,concessione stessa e come tale, secondo l'art. 43 delfa 
legge di registro, concorre alla formazione dellla base impolllibile della 
tassazione di registro. Invero l'art. 43 cit. stabilisce che nei trasfe,rimenti 
a titolo oneroso della proi:ir.iet�, dell'usufrutto, dell'uso o del godimento 
di beni o di altri diritti re,ali, la tassa proporzionale � applicata in 
rag.ione non solo dei prezzi ma anche degli altri coru:ispe,ttivi convenuti, 
ivi compresi gli oneri che gravano sull'acquirente o sul cessionario. 
Norn pu� revocarsi in dubbio che costituisce co.rrispettivo dal punto 
di vista economico non solo il vero e proprio corrispettivo in denaro, 
ma anche ,tutte quelle a,ltre utilit� che debbano essere attribuite al 
concedente per effetto delil.a concessione. N � potrebbe fondatamente 
obbiettarsi che l'utilit� ,costituita dal trasferimento della propriet� delle 
costruzioni nel caso delle �C001cessLoni di utilizzazione di bene demaniale 
sia effetto della fogge (art. 49 cod. deil.a navigazione) J.a quaJ.e 
dispone che al 'termine della conce,ssione i beni costruiti sul suolo 
demaniaJ.e passano in propriet� allo Stato, ,giacch� tale effetto il.egale � 
pur sempre legato aiLla esistenza di una concessione cio� ad un negozio 
giuridico. Ci� � tanto pi� vero nel ,caso di specie, in 'cui, come ris:ulta 
dalla sentenza impugnata, il ,concessionario era obbligato a costruire 
alcuni stabiilimenti balneari, che sarebbero passati allo Stato al termine 
della concessione, onde tale one,re deJ. concessionarto si aggiunge alla 
obbltgazione del pagamento del canone iJn dena,ro e cositituiscie con 
questo � corrispettivo � della concessione. 

N� pu� affermarsi �che, in tal modo, si av,rebbe duplicazione d'imposta, 
in quanto oggetto del tributo � dl solo corrispettivo, costituito 
in tal �Caso sia dall'importo del 'Canone ID denaro sia dal valore delle 
costruzioni. 

Con il secondo motivo la societ� ricorrente -denunziando la mancanza, 
ll'insuffidenza e la contraddittoriet� della motivazfone su un ~:

!: 

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I Il 

-I 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

punto decisivo della controversia -afferma che la Corte di merito 
ha omesso di rprendexe in esame, o di esaminare in modo adeguato, 
l'art. 20 dell'atto di concessione, che prevede l'adeguamento del canone 
ahl'utile della gestione degli impianti. Deduce che tale clausola costituisce 
un punto decisivo in quanto da questa emergerebbe che il canone 
stabrnto era di per s� adeguato e sufficiente ad esaurire J.'interesse della 
Pubblica Amministrazione, per �cui, ai fini della base imponibile, non 
aveva rilievo l'obbligo di edificazione gravante sul concessionario. 

La censura � infondata. Posto che, come si � rilevato, ai fil!li della 
determinazione dell'importo del �corrispettivo tassabile ai fini dell'imposta 
di registro, va tenuto conto anche del valore delle costruzioni, 
da questo non pu� .prescinder1si ai fini della tassazione, quale che possa 
essere stata l'intenzione deUe pa11ti in riguardo ad esso, ed anche se, 
in ipotesi, esse avessero dinteso attribuire valore di corrispettivo al solo 
canone in denaro. Ci� in quanto ai fini dell'imposta di regiistro va 
tenuto conto degli effetti propr.i dell'atto, obbiettivamente considerati 
(art. 8 della legge di registro). In consideraz.ione di ci� non pu� considerarsi 
fatto decisi.vo Ira adeguabil.it� del canone stabilita ne1l'atto di 
concessione, ci� non escludendo, in alcun 'caso, che, per quanto osservato, 
non debba ugualmente considerarsi corrispettivo H valore delle 
costruzioni. Pertanto la Corte non era tenuta ad esaminare e�spressamente 
tale deduzione, dmplicitamente disattesa dalla nozione di corri-, 
spettivo da essa adottato. 

Con il terz.o. motivo .1a societ� ricorrente, denunziando la violazione 
e la falsa applicazione dell'art. 43 della legge di registro in relazione 
all'art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., �afferma che, anche ammesso 
che, ai fini della determinazione della base imponibile, dovesse tenersi 
conto anche del valore dell'obbligazione di edificare gli stabilimentJ, 
tale valore doveva valutarsi con r.iferimento al1a spe�sa di costruzione. 
Ma -aggiunge -anche a voler tener conto del valore delle costruzioni, 
questo doveva esse�re riferito al momento in cui 1a concessione 
sarebbe cessata, non gi� al momento deUa regoi,strazione e pertanto doveva 
essere considerato un valore molto inferiore. 

Anche tale censura � infondata. Invero, essendosi la societ� obbligata 
non solo a �costruire ma a trasferire al term.ine de~la concessiione 
le costruzioni, il valore di tali costruzioni costi.tuisce corr�ispettivo, di 
questo spogliandosi iJ. concessionario e di questo, correlativamente, beneficiando 
la pubblica amministrazione. Quindi non pu� tenel'si conto 
del costo delle �costruzioni, che atte["rebbe ad un diverso profilo del 
rapporto e cio� a.lla ipotesi in cui fo.sse stato stabiUto solo l'obbligo 
di costruke. 

Non � neppur fondato l'altro rilioevo che si sarebbe dovuto tener 
conto del valore deLl.le costruz.ioni al momento della cessazi,one della 
concessione in quanto l'art. 15 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 stabilisce 


486 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

che le imposte di regtstro sono commisurate al valore venale dell'oggetto 
dell'atto �al giorno del trasferimento �. Per � giorno del trasfertmento 
� non deve rper� tntendersi quello in cui si verifica in concreto 
il �trasferimento della icosa o dell'oggetto dell'atto ma que11o in 
cui � stato �Concluso 11.'atto �stesso. Invero 1a legge di registJ:Jo prevede 
casi in cui si debba tener CO!Ilto di un momento successivo a quello della 
conclusione. del negozio giuridico (art. 1 7 dei1la legge di il'egistro) ma 
ci� so1o rper Ja detetrminazione della tar.Ufa applicabile, mentre ai fini 
de11a valutazione va sempre fatto riferimento aUa data del negozio 
giuridico (cfr. Cass., 25 maggio 19166, n. 1341). -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 aprile 1972, n. 1143 -Pres.. StellaRichter 
-Est. Brancaccio -P. M. Sciaraffia (conf.) -Ministero delle 
Finanze (avv. Stato Corsini) c. S.p.a. Carminati Industrie Tessili 
(avv. Viola Scarpa). 

Imposta di registro -Agevolazioni tributarie a societ� commerciali 


Fusioni deliberate prima ma attuate dopo l'entrata in vigore della 

legge agevolatrice -Applicabilit�. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 81, tariffa ali. A; I. 18 marzo 1965, n. 170, 
artt. 1 e 6). 
Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 lett. b della legge 
18 marzo 19(35, n. 170 sono applicabili anche all.e fusioni fra societ� 
deliberate prima dell'entrata in vigore di detta legge, purch� la fusione 
sia attuata concretamente vigente la legge agevolatrice (1). 

(1) Cenni sull'atto di fusione fra societ�. 
1. -Con la sentenza in rassegna si consolida definitivamente l'indirizzo 
della Corte Suprema in ordine ai limiti temporali di applicazione dell'art. 1 
lett. b della, legge n. 170 del �1965 portante agevolazioru tributarie alla 
trasformazione, fusione e concentrazione di societ� commerciali. 
Tale indirizzo aveva avuto la sua origine nella sentenza 27 maggio 
1971, n. 1585 (in Dir. prat. trib., 1971, II, 977) �ed � stato confermato dalla 
successiva pronunzia del 13 luglio ~971, n. 2261 (per quanto consta ancora 
inedita). 

La decisione che si annota offre, comunque, lo spunto per un brevissimo 
�accenno ad alcuni problemi in tema di fusione che hanno formato 
oggetto di recente esame da parte de1la dottrina. 

2. -Interpretando la disciplina della fusione contenuta negli artt. 193 
e ss. dell'abrogato codice di commercio del 1882 la dottrina era concorde 
nel ritenere che per effetto della fusione, da realizzarsi attraverso la delibera 
�.elle societ� e la redazione del relativo atto, si determinasse l'estin

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 487 

(Omissis). -Con l'unico mezzo d'impugnazione l'Amministrazione 
ricorrente denunzia la violazione dell'art. 81, tariffa ali. A, alla legge 
di regiistro, in relaz1one agli artt. 1 lett. b) e 6 della legge 18 marzo 
1965, n. 170 ed all'art. 360, n. 3 cod. pvoc. civ., per avere fa Corte di 
merito ritenuto, erroneamente interpretando la legge 18 marzo 1965, 

n. 170, che .Le agevoLazioni tributarie di cui alla predetta l�egge si applicano 
alle fusioni �attuate� a partire dall'entrata in vigore della legige, 
anche se in. base a deliberazioni. anteriori. 
La dcorrente Amminiistrazione contesta la esattezza della soluzione 
aocoJ.ta ed in partfoo~are sostiene che, atteso il fine anticongiunturale 
ed incentivante dalla legge 18 marzo 1965, n. 170, � evidente che le 
agevolazioni non possono esse�re concesse allorquando fa decisione di 
effettuare fa fusiorne sta stata presa prima de.fila enwata in vigore della 
Legge, perch� in tal caso la decisione � autonoma rispetto alla spinta 
psicologtca costituiita dalla concessiooe dei benefi-oi tributari; che l'age


zione di almeno una delle societ� partecipanti e il passaggio del patrimonio 
a favore della societ� risultante dalla fusione (v. per tutti FERRI G., 
Fusione delle societ� commerciali, Roma, 1936, p. 203 ss.). 

Una conferma di tale interpretazione si poteva dedurre dall'art. �l 
della tariffa all. A della legge di registro il quale considera la fusione alla 
stessa stregua della costituzione di una nuova societ� sottoponendo entrambe 
le operazioni all'imposta proporzionale sui conferimenti (v. !AMMARINO, 
Commento alla legge di registro, Torino 1962, voi. II, p. 747 ss. in Giurispr. 
Cass., 14 ottobre 1971, n. 2893 e Cass., 10 no~embre 1971, n. 3186. 

Dopo !'.entrata in vigore del nuovo codice � cominciata in dottrina una 
revisione critica dell'indirizzo dominante e si � tentata la ricostruzione 
del fenomeno tenendo� conto anche dei nuovi studi sulla personalit� giuridica. 
Le colrLClusioni raggiunte sono particolarmente interessanti perch� 
offrono una visione nuova dell'operazione. 

3. -'� stato, infatti, autorevolmente scritto che �fra le cause di estinzione 
dell'associazione non va c.ollocata, contrariamente a quanto si vuole 
ritenere, la fusione: questa � si ammissibile, in virt� delle espresse disposizioni 
degli artt. 2501-04, per le sodet�: deve tuttavia essere respinta la 
tradizionale concezione -a sua volta legata, come si constater� fra breve, 
all'idea del gruppo quale persona giuridica -secondo la quale essa comporterebbe, 
nell'ipotesi della cosiddetta fusione per � incorporazione �, la 
estinzione dell'associazione incorporata e, nell'ipotesi della cosi detta fusione 
mediante � costituzione di una nuova associazione � !'.estinzione di 
tutte le associazioni preesistenti, con il conseguente v'erificarsi di una 
successione a titolo universale in tutti i rapporti, dell'organismo nato dalla 
fusione. La fusione non �, come lo stesso linguaggio legislativo sembra 
configurarla, l'effetto di un contratto intervenuto fra le associazioni (o le 
societ�) pattecipanti: non pu�, in particolare, essere attribuita natura 
di contratto costitutivo di una societ� a quello che l'art. 2504 definisce 
come atto di fusione, giacch� sorprende che un atto creativo di una societ� 
con altri, ovvero un contratto sociale, sia disciplinato in modo diverso 
dal comune atto di creazione della soctet�. 

488 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

volazwrne fiscale di cui all'art. 1 lett. b) � strettamente connessa alle 
condizioni previste nel successivo art. 6; che il legtslatore. nell'attribuire 
in quest'ultimo articolo rilevanza giuridica ane funsioni deliberate 
entro H termine indicato dall'art. 1 non pu� avere limitato taJe 
rilevanza fil l\elazione al solo termine finale previsto (31 dkembre 
1967), sibbene anche in relazione al termine iniziale, con la conseguenza 
che la concessione dei benefici deve ritenevsi subordinata alfa condizione 
che le fusioni s~ano state deliberate entro il termtne compreso 
fra il 2.8 marzo 1967 daita di entrata in vigore deHa legge agevolativa 
stabilito dall'art. 6, e il 31 dicembre 1967. 

Tali aa-gomentazioni sono infondate. 

La questklrne della interpretazione della �legge n. 170 del 1965 in 
:liattispecie analoghe � stata gi� esammata da questa Suprema Corte la 
quale ha ritenuto che nelle ipotesi di fus1ione di societ� commerciali, il 
momento rilevarnte, ai fini de11e agevolazioni fiscali previste dalla legge 
stessa non � que1lo deHa deliberazione, ma quello della sua concreta 
attuazione; e che i benefici fiscali spettano, ancorch� la fusione risulti 
deliberata rpriima della enrtrata in vigore della legge e la stipulazione 
dell'atto pubblico di fusione abbia luogo successivamente (Cass. 13 
luglio 1971, n. 22611). 

Tale mdkizzo deve essere confe.rmato. 

Occorre, invece, porre l'accento su quelle che l'art. 2502 definisce come 
le deliberazioni di fusione prese da ciascuna societ�; queste deliberando la 
fusione, modificano il contratto sociale e, pertanto, integrano reciprocamente 
il suo contenuto allo scopo di estenderne la regolamentazione a 
tutti gli elementi (soci, beni, oggetto, tipo sociale ecc.) la cui disciplina era 
originariamente prevista dal contratto delle altre societ� partecipant�. Si 
assiste ad un fenomeno di unificazione o integrazione reciproca dei preesistenti 
contratti associativi, attuato in via di modificazione di ciascuno di 
essi; in realt� tutti gli effetti della fusione non sono altro che singoli 
aspetti della operativit� delle reciproche modificazioni statutarie decise 
dalle societ�: modifi.c�azfoni che formano oggetto delle deliberazioni di 
fu;;ione adottate da ciascuna societ� e che operano, pertanto, in un momento 
anteriore alla realizzazione dell'atto di fusione il quale presenta la 
natura di atto meramente es�ecutivo e privo di contenuto negoziale. (cos� 
GALGANO, Delle persone giuridiche, in Commentario al cod. civ. a cura di 
Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1969, p. 352 ss. ove richiami� agli studi 
di SANTAGATA, La fusione fra societ�, Napoli, senza data ma 1964; ConAPI, 
Gli statuti delle societ� per azioni, Milano, 1971, p. 310 ss. e SrMONETTo, Trasformazione 
e fusione deUe societ�, in Commentario al cod. civ. a cura di 
Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, il quale per� giunge a conclusioni 
diverse in ordine alla natura dell'atto di fusione v. infatti pag. 171 ss.). 

Secondo dunque la dottrina, il cui pensiero � stato sopri trascritto, 
il momento determinante della fusione andrebbe ricercato nelle deliber;) 
adottate dalle societ� destinate a fondersi mentre l'atto di fusione assumerebbe 
nell'operazione una posizione meramente dichiarativa, quindi, del 
tutto secondaria. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 489 

L'art. 1 de1la legge 18 marzo 1965, n. 170 stabHisce, fra l'altro, 
che a partire dalla daita di entrata in vigore della stessa legge e fino al 
31 dicembre 1967 le fusioni di societ� di qualunque tipo sono soggette 
all'imposta di regLstro, a quella ipotecaria, nooch� alle tasse sulle concessioni 
governative, in mLsura fissa. 

La disposizione nella sua formulaziooe ,Jetteirale esprime chiaramente 
che iil l,eg1slatore ha previsto i benefici per le fusioni attuate e 
non per le deliberazioni di fusione. 

L'espressLone letterale della norma � poi aderente alla � ratio� 
della legge stessa con la quale si � inteso agevolar.e nel quadro di una 
ripresa dell'economia del paese, la fusione delle ,societ� per dar vita ad 
organismi economici di maggiore efficienza ed espansione, allo scopo 
di conseguire J.a riduzione dei costi e l'aumento della produzione. 

A tal fine � stato dato rilievo, con Ja norma sopra riiportata, al 
momento della ,concreta attuazione de1la fusione e non a quello della 
deHberazione perch�, solo in tale momento, coo ila stLpulaziione dell'atto 
:pubblico la fusione � perfetta ed operativa e di conseguenza sorge 
quell'organismo di maggiori dimensioni J.a cui nascita il legislatore ha 
voluto favorire. 

4. -Le conclusioni a cui la pi� recente dottrina giunge, in contrasto 
con l'opinione dominante (v. infatti FERRI, Le societd, Trattato di diritto 
civile a cura di Vassalli, Torino 1971, p. 695, oltre tutti i manuali di 
diritto societario. Nello stesso senso � orientata la giurisprudenza: v. Cass., 
25 giugno 1966, n. 1626, in Dir. fall., 1966, II, 803; Cass., 21 giugno 1961, 
n. 1482, in Foro pad., 1961, I, 1096 ove richiami conformi) non hanno, come 
potrebbe apparire, valore solo teorico, ma anche rilevanti riflessi concreti. 
Invero, appare evidente che se ia tesi riferita dovesse trovare accoglimento, 
l'art. 1 lett. b della legge n. 170 del 1965, non potrebbe certamente 
essere interpr,etato nel senso accolto dalla S.C. nella sentenza che si 
annofa. 

Se, infatti, il momento determinanrte della fusione va ricercato nella 
adozione delle deliberazioni di fusione da parte delle societ� che intendono 
fondersi, avendo l'atto di fusione un effetto meramente deliberativo, appare 
evidente che il momento dell'attuazione della fusione coincide appunto 
con l'adozione delle delibere, sicch� le fusioni deliberate prima della entrata 
in vigor della legg,e agevolatrice non potrebbero fruire dell'agevolazione 
tributaria. 

Non pare, per�, alla stregua del diritto positivo, che tale ricostruzione 
del fenomeno della fusione possa essere accolta. 

La riduzione dell'atto di _fusione a mero atto di esecuzione presuppone 
11 riconoscimento dell'efficacia diretta all'esterno delle delibere adottate 
dalle societ�. '; 

Non pare per� che tale riconoscimento possa essere nella specie ammesso, 
anche se itlon pu� escludersi che in casi espressamente previsti, una 
delibera abbia efficacia esterna diretta. 



490 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO, 

Del resto lo stesso Ministero delle Finanze, con circolare del 25 
ottobre 19615, ha prectsato che per l'applkabiUt� dei benefici � neceissario 
�Che nel periodo 2.S marzo 1965 -31 dicembre 1967 venga posto in 
essere l'atto di fusione, ritenendo che non si possa attribuire alcuna 
rilevanza alla data delle deliberazionJ delle singole societ� interessate, 
sia ai fini del termine iniziale che del termine finale, in quanto tali 
deliberazioni non incidono sull'obbligazione tributaria connessa con la 
operazione di fusione. 

N� ha pregio il richiamo fatto dalla Finanza all'art. 6 della legge. 

Questa norma fissa in una prima proposizione il g.iorno di entrata 
in vigore dei benefici, 28 marzo 1965, il che sta a significare, i111 relazione 
a quanto detto dall'art. 1 del provvedimento legislativo, che il 
particolare trattamento tributario si appliica all_e fusioni attuate dal 
28 marzo 1965, al 31 dicembre 1967. 

Stabilisce poi, che i genefici si applicano alle operazioni deHbe�rate 
dalle societ� intereissate entro il te�rmine di cui ahl'art. 1, a condiziione 
che entro lo stesso termine sia �stata presentata, nei casi in cui � prescritta, 
la domanda p;revista dal precedente art. 3. 

Orbene, l'art. 6, mentre accentua il carattere finale del termine, 
non offre aiLcun elemento valido a sostegno della inter;pretaziooie del1'
AmminjJstrazfone, .secondo cui le a,gevolazioni dovrebbero aprpliiicarsi 
solo alle :liusioni deliberate tra il 28 marzo e il 31 dicembre 1967, escludendo 
quelle delibeil"ate prima del 28 ma�rzo 1965, anche se attuate nel 
termine anzidetto. 

Invero, una interpretazione dell'art. 6 nel senso pros,pettato dalla 
ricorrente, non isolo creerebbe una illogica antinomia tira le due disposizioni 
della stessa legge, ma si porrebbe in contrasto con la stessa 
ratio del provvedimento legislativo che ha inteso attribuire un pre-

La delibera � un atto interno della societ� ed anche se destinata ad 
essere pubblicata od iscritta, pu� produrre �effetti solo riflessi, ma non 
diretti, nei confronti dei terzi (contra SANTAGATA, op. cit., p. 359. Sul punto 
il recente studio di CHIOMENTL, Revoca delle deliberazioni assembleari, 
Roma, 1969). 

Perch�, dunque, la fusione si realizzi � necessario che la volont� delle 
societ� partecipanti, espressa dalle delibere, sia portata all'esterno e ci� 
avviene attraverso l'atto di fusione che realizza il collegamento fra i due 
ordinamenti sociali destinati a fondersi e che, in mancanza di tale atto 
restano autonomi. 

L'operazione di fusione si attua dunque attraverso due fasi distinte: 
una modifica statutaria da parte delle societ� destinate a fondersi e l'atto 
di fusione che opera il collegamento e l'unificazione degli ordinamenti che 
hanno deliberato di fondersi (v. sul punto Rossi A., In tema di fusione tra 
associazioni non rkonosciute, in Riv. dir. com., 1964, II, 494 ove richiami di 
dottrina, a cui adde SIMONETTO, op. cit.). 

A. ROSSI 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 491 

ciso significato, con r.iguardo ai limiti temporali di applicazione del 
beneficio, alle due distinte espressioni � fusioni attuate e fusioni delib~
rate �. Questa Corte Suprema nelle sentenze sopra ricordate ha affermato 
�che lo stesso cri�terio ispiratore della ilegge sta alla base delle 
due norme (art. 1 ed art. 6) e che le agevolazioni comprendono il maggior 
numero di fusioni in qualche modo collegate con il periodo entro 
cui la legge trova applicazione. 

Vero � che� pier la e�ventuale opposizione dei creditori delle societ� 
partecipanti alla fusione, non sempre la stipuJazione dell'atto pubblico 
segue a breve distanza di tempo le deliberazioni delle societ� interessate; 
ma ci� .giustifica l'estens\one del trattamento di favore alle fusioni 
deliberate entro il 31 dicembre 1967 anche se attuate dopo. 

Senza dire, infine, che .l'affermazione che iil le1gislatore� non ha inteso 
dare rilievo alla data delle deliberazioni nelle ipotesi di fusioni gi� 
attuate, trova riscontro in un ultea:-iore elemento: l'art. 81 bis della 
tarHfa all. A) indica come presupposto oggettivo dell'imposta di registro 
le fusioni di societ� e non le deliberazioni di fusione. 

La Corte di merito nella sentenza .impugnata, con motivazione corretta 
ed immune da vizi logici e giuridici, si � attenuta a siffatti prindpi 
e la dedsione non merita censura. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 aprHe 1972, n. 1200 -Pres. Rossano 
-Est. Lo Cigno -P. M. Secco (conf.) -Ministerro delle Finanze 
(avv. Stato Soprano) c. BertoJ,i. 

Imposta di registro -Successione di leggi nel tempo -Norma da applicare 
-Atti non registrati nel termine -Norma vigente al tempo 
in cui la registrazione doveva avvenire. 

{r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 150; 1. 4 aprile 1953, n. 261, art. 5). 
Nel caso di successione di norme, � applicabile quella vigente ai: 
momento della registrazione sofo se l'atto, formato anteriormente all'entrata 
in vigore, sia presentato aHa registrazione nei termine di legge; 
se la registrazione � invece omessa o ritardata, � applicabile ia norma 
che era vigente al momento in cui la regist1�azione doveva essere eseguita 
(1). 

(Omissis). -Con H primo motivo di rico11so si censura la sentenza 
impugnata sotto iJ. profilo deHa violazione degli artt. 150 r.d. 30 di


(1) Massima esatta, ma che non risolve tutti i problemi che sorgono 
nel caso di successione di leggi nel tempo, specie quando J.a norma sopravvenuta 
sia pi� gravosa rispetto alla precedente. Per un caso analogo diversamente 
deciso v. Cass., 21 luglio 1971, n. 2379, in questa Rassegna, 
1971, I, 1449). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cembre 1923, n. 3269; 52 tariffa allegato A); art. 5 d.l. 5 apirile 1945, 

n. 141; artt. 4 e 6 Jegge 4 aprile 1953, n. 261. 
Con .n secondo motivo si deduce violazione degli artt. 12 preleggi, 
150 r.d. 30 dicembre 1923, 5 legge 4 aprile 1953, n. 261, art. 360 

n. 5 c.p.c. 
I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto entrambi 
attengono aJrla violazione ed errata applicazione dell"art. 150 delila legge 
di regiJStro e della legge n. 291 del 1953 sopra menzionata. 

Si duole la ricorrente Amministrazione che la Corte di merito 
abbia considerato il reperimento degli atti soggetti a regist:r~azione da 
parte dell'Ufficio fatto equivalente aJla registrazione per dedurre da 
questa premessa il'applicabilit� deli'aliquota ridotta dato che il reperimento 
avvenne dopo� l'entrata in vigore della Jegge di modifica delle 
aliquote. 

Sostiene l'Ammi.niistrazi<>ne che nel caso in esame, poich� i due 
cont:ratti non erano stati presentati alla registrazione, la tar�iffa. appliicabile 
era quella vigente afil.a data di .stipula dei due contratti e non 
quella vigente al momenito del ireperimento degli stessi, cosi come erroneamente 
era stato ritenuto dalla' Corte. 

I motivi di ricorso sono fondati. 

In materia di imposte di registro gli atti soggetti al tributo, anche 
se non siano� stati spontaneamente esibiti da una delle parti o da altro 
interessato, scontano� sempre la tassa qualora l'Amministrazione delle 
Finan:re ne v�enga in possesso. 

Va �inoltre rileV'ato che la richiesta della registrazione costituisce 
per U debitore d'imposta l'adempimento di un'obbligazi<>ne scaturente 
dalla stipulazione dell'atto e l'inadempimento di tale obbligazione d� 
luogo aJl'appUcazfone di gravi sanzioni a carico dell'inadempiente. 

Nella specie, sul presupposto di fatto ritenuto certo che gli atti 
del1a cui tassazione si discute non v.ennero presentati spontaneamente 
aJJ.'ufficio finanziario per 1a iregistrazione, il richiamo all'art. 1'50 della 
legge di registro ed all'art. 5 del1a legge 261 del l9o53 andava fatto 
senza trascurare n concetto di registrazione tardiva, e senza porre sullo 
stesso piano, ai fini dell'aliquota da applicare, un atto registrato tardivamente 
e atti registriati nei termini. 

Invero, se si dovesse seguire il ragionamento della Corte di mertto, 
1a quale sostiene che ne11a s:pecie occor.re riferirsi al momento della 
r.eg:istrazio.ne, trascurando rperal!tro un elemento decisivo, e cio� 1a particolm'e 
posizfame in cui si era venuto a .trovare il contribuente, si svuoterebbe 
di contenuto la norma de1l'�rt. 80 della legge di registro che 
commina una soprattassa per tardava registrazione. 

� certo che H momento al quaJe si deve far riferimento .per l'applicazione 
delJ'aliiquota � quello della regtstrazio111e dell'atto ma � di tutta 
evidenza che nel caso di omessa o ritardata registrazione, deve appli



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 493 

carsi l'aliquota che � prevista dalle norme v.igenrti nel momento in cui 
l'atto avrebbe dovuto essere registrato. In tal senso occor<l:'e intendere 
il principio al quale ha voluto riferirsi la Corte, .pereh� diversamente 
H contribuente che non ha adempiiuto ai suoi obblighi trarrebbe vantagg.
io dal suo comportamenrto. 

In ordine poi a quanto �stabilisce J.a legge n. 261 del 1953 va osservato 
che ai sensi dell'art. 5 della medesima le n,uove disposizioni si 
applicano agli atti presentati alla registrazione dopo J.'entra�ta in vigore 
di �essa, laddove per gli atti di data anteriore � per i quali mm fosse 
ancora scaduto tl termine normale di registrazione, e questa fosse seguita 
nel termine normale, si applicheranno le aliquote pi� favorevoli 
al contribuente �. 

Alla luce di tali norme � agevole rtlevare che La necessit� della 
registrazione ,in termine � �stata ancora tenuta presente daJ. l�egislaitore .. 
Infatti, l'atto �stipulato in data anteriore alfa entrata in vig01re della 
legge n. 261 del 1953 pu� godere deUe aliquote pi� favorevoli m. quanto 
il termine normale di 1regtstrazione sia ancor�a in corso, cio� non scaduto 
alla data di entrata in vigore della legge. Nel caso in esame i contratti 
di appalto vennero stipulati il 30 aprile ed il 30 .luglio 1952i, e quindi 
il teDmine fisso di regtstrazione era da lungo tempo �scaduto a quella 
data. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 aprile 1972, n. 1207 -Pres. Giannattasio 
-Est. Scanzano -P. M. De Marco (conf.). -Ministero delle 
Finanze (avv. Stato Soip!ra'll!O) c. Lazzoni (avv. Doria Lamba). 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Interessi -Imposta 
complementare -Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge 
26 gennaio 1961 n. 29 -Decorrenza da tale data. 

(1. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 3; 1. 28 marzo 1962, n. 147 articolo unico). 
Gli interessi sulle imposte complementari che non poterono liquidarsi 
per mancanza, imputabile al contribuente, degli elementi necessari 
alla liquidazione, sono dovuti, per i rapporti anteriormente sorti, dalla 
data di entrata in vigore dell.a legge 26 gennaio 1961, n. 29 (1). 

(Omissis). -Con l'unico motivo l'Amministrazione Fmanzfa,ria sostiene 
che iil principio della retroattivit� delle leggi non impediva, nel 
caso, .l'applicazione della legge 26 gennaio 1961, n. 29, di cui denuncia 
appunto fa violazione. 

(1) Viene confermato l'indirizzo giurisprudenziale di cui alle precedenti 
sentenze 23 novembre 1971, n. 3396 e 18 febbraio 1972, n. 441, in questa 
Rassegna, 1972, I, 115. V. anche in proposito BAFILE C., Gli interessi sui 
tributi complementari, in questa Rassegna, 1971, I, 99. 
10 



494; RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Deduce in padicolare: 

a) che 1a presentazione di una derrnncia infedele (.cui la citata 
legge ricollega una partkolare disciip1irna <legli interessi moratori) � un 
fatto ad effetti permanenti che si sono protratti anche dopo l'entrata in 
vigore della legge stessa; 

b) che, comunque" il diiritto agli mteressi con J,a decorrenza pretesa, 
deriva alllche dalle comuni disposizioni di diritto civille sia per H 
carattere tUe,ci.to della denuncia infede,le (e la conseguente applioabilit� 
dell.'art. li2l9, n. 1 c,c.), sia rperch� l'obbligazione tributada deve essere 
adempiuta entro un p1reciso termine al domioilio del creditore� e produce 
perci� l'obbligazione degli mteressi indipendentemente dalla costUuzione 
in mora (artt. 12,18, 1219, n. 3, e 1224 c.�c.). 

La censura � fondata nei limiti .di cui alle considerazioni che 

seguono. 

Secondo l'art. 3 legge 26 genna'io 1961, n. 29 che detta norme per 
la �disciplina del.Ja riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte 
indirette sugli aff�ri (ed � quindi aippltoabile anche alfimposta di successione), 
in ,caso di omissione di :llorma,Lit� o di omessa autotassazione, 

o ,di insufficiente o mancata denunoia, gl:i interessi �si computano dal . 
giorno in ,cu,i J.a tassa o Lla iimposta sarebbe stata dovuta se 1a formalit� 
fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncda presentata 
in forma complleta e fedele. 
Con riferimento, poi, al tributo compllementm-e sulle tasse ed impo�ste 
predette, detta legge ,� stata interpretata ~utenticamente con l'articolo 
un.1'co legge 28 marzo 19621, n. 147, secondo cui gli interessi mora�tod 
su quel tvibuto decorrono dal giorno in cui � dovuto ;Ll. tributo pTincirpale, 
salvo che la manoonza o l'insufficienza fo quali abbiano impedito l'originaria 
integrale liquidazione, siano dipese da fatto non imputabile al 
contriibuente (nel qual caso gli interessi sul .triibuto complementare decorrono 
dal1a data della sua J:iquidazione). 

La tesi del!'Amministrazione ricorrente, che vuole rinvenire iJ. fondamento 
della propria pretesa al di fuori di questa normativa, non pu� 
essere condivisa. 

Non � certamente appropriato il riferimento all'art. 1219, nJ 1 e.e. 

Anche se, mfuitti, la infedele denuncia del contribuente potesse e�sse�r� 

ricondotta allo schema delJ.'arrt. 2043 e.e., essa, in se, non � fonte del 

debito imposta (complementare), n�, secondo le comuni disposizioni di 

dh1itto civile, pu� essere considerata fonte del debito dell'intereisse. 

L'obbligazione relativa all'imposta comp1ementa,re di successione 

trova pur sempre il suo titolo in quel fatto (il trasferimento di beni 

mortis causa) cui la legge rkoUega H sorgere dell'imposta di succe<>sione 

in genere. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Quanto ag1i illlteressi, � noto che, secondo i primc1pi comuni del 
diritto .privato essi sono oggetto di una obbligazione accessoria che presuppone 
un'obbligaziollle princ1pa1e di natura pecuniarfa: e pur quando 
assumono autonoma funzione di risarcimento di danno (come � poc glii 
interessi moratori) H fatto costitutivo deUa relativa obbligazione � dato 
daU'dnadempimento di una obbligazione pecuniar.1a. 

Fuor di luogo � anche il rifeTimento all'art. 1219, n. 3 e.e., in quanto 
a tenore di tale di1sposiz.ione (che va posta in coUegamento con l'art. 1182, 
comma terzo e.e.) 1a mo11a ex re si ve:ri:fica quando la collaborazfone de1l 
creditore all'adempimento sia limitata al compito meramente passivo di 
:ni:ceversi ila prestazione. Ta1e situazione nella obb1igazione pecuniaria, 
si verifica quando la somma dovuta sia predeterm1nata o automaticamente 
determinabile attraverso una semplke operazione arttmetka: 
e non ricorreva nella specie, in quanto alla data di esigibilit� deJ.la 
imposta principale il tributo complementare non era determinabile, e 
pot� essere definitivamente tradotto in una precisa somma di delllaro 
solo dopo 1a 1conclusione del processo di accertamento, cui diede� luogo 
il dissenso fra l'Ammin1strazione ed U collltribuente sul valore dei beni 
caduti in successiOl!le. 

Il fondamento de:Ua p:r:etesa de11'Amministrazione delle Finanze deve 
essere dunque ri:cercato nelle leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962, 
la cui normativa (come ha affermato la Coo1Je Costituzionale con sentenza 
6 giugno 1968, n. 58) per la iparticolaTit� dei suoi fi..ni e dei suoi 
presupposti. � diversa da queUa civilistica. 

L 1a questione dell'applicabilit� di itali leggi a rapporti derivanti da 
successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della legge 2�6 gennaio 
1961, n. 29 � stata oggetto di decisioni discordanti da parte di questa 
Corte, la quale dopo averla riso�Lta in senso affermativo con la serntenza 
7 novembre 1970, n. 2273, � giunta a conclusione apposfa con La sentenza 
18 dkembre 1970, n. 2.707. 

Il primo orientamento � stato poi seguito da varie altre pronunzie 

di questa sez1one, ed � cOl!ldiviso da questo Co11egio. 

Secondo quanto affermato da questa Corte con sellltenza 23 ottobre

1

rn67, n. 2612, l'obbligo di CO!rrdspOl!ldere, sul tributo CO!mplementare gli 

interessi decorn-enti dalla data di e1sigibilit� de11'1mposta principrale de


riva daJJ.a violazione da parte del contribuente, del dovere di coll.laboca


zione all'accertamento dell'imponibile: dovere che in materia d'imposta 

di 1succe1ssione deriva dall'art. 51 r.d. 30 dkembre 1923, n. 32;70, e CO!Ilsi


ste nell'obbltgo di .presentare l'apposita denuncia con notizia paxticola


reggiata dei beni velitti:, con la dtchiarazione del lorro valore e con le 

indicazioni sufficienti a farne conoscere la natura, la situazione e la 

impor�tanzia. 

Con riferimento alle successioni per le quaU il termtne per la de


nuncia sia scaduto (come nella spede) prima dell'entrata in vigore della 


496 

R�SSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

citata Legge� n. 29, � bens� vero che la violazione del predetto obbligo 
(cto� il fatto assunto a base della paTt~colare dtsci:pLina degli interessi) 
risale ad un momento anteriore alla legge stessa; ma non v'� dubbio che 
il comportamento del contribuente ha una .rilevanza che si protrae nel 
tempo. Esso, infatti, si dsolve neUa perdurante impossibiltt� della definitiva 
liqutdazdione delfimposta complementare (con fil ;possibile ~sistente 
ritardo nel pagamento di essa) e realizza una situazione che iii. 
contribuente ha il potere e il dovere di far cessare, rettifi.ca:ndo la dkhiaraziorne 
infedele, o concordando la base imponibile in ader.enza al valore 
venal.e dei beni (e pornendo cos� fine al procedimento di accertamento), o 
comunque offrendo di concordarlo in tali sensi. Situazione che, se invece 
persiste pur dopo l'entrata in vigore della legge che ad e�ssa collega 
pairttcolari conseguenze (do� .la citata legge n. 29), ricade, da quel momento, 
sotto la relativa diiscipl.ina, secorndo i principi generali eh~ regolano 
la successione delle leggi nel tempo. 

V�a, tn propostto, considerato che in materi:a di imposta di suc.ceissione 
la collaborazione del contribuente all'accertamento dell'imponibile non 
si �esaurisce con la presentazione di una qualsiasi denuncia, ma solo 
for,nendo tutti gli elementi necessari alla liquidazione dell'imposta nelJ.a 
misura effettivamente dovuta. Risulta, in:liatti, dagli artt. 52 e 72 r.d. 
192�3, n. 3270 che il denunciante ha l'ohbHgo di adeguare al vero le sue 
dichiarazioni, mediante le opportune rettifiche ed integrazioni, e che la 
denuncia insufficiente non assolve all'obbligo di legge, Ed allora, se tale 
obbligo risulti ancora inadempiuto al momento dell'entrata in vigore 
della nuova disciplina, l'applicazione di questa ad UJll comportamento 
che � ancora attuale non viola il rprincipio dell'irretroattivit� sancito 
dall'art. 11 delle preleggi. 

Deve quindi conclusivamente affermarsi che, nei rapporti tributari 
relativi a successioni apertesi anteriormente alla data di entrata in vigore 
deUa legge 26 gennaio 1961.. n. 29, ove ricorrano le condiz.ioni previste 
dall'art. 3 della legge stessa, interpretata autenticamente con legge 
28 marzo 1962, n. 147, gli interessi moratori: sulla imposta complementare 
di successione, successivamente liquidata, sono dovuti, nella misura stabhlita 
dalle citate disposizioni, dalla data predetta. 

Nelle osservazioni scritte sulle conclusioni del Pubblico Min.tstero 
i Lazzoni, riprendendo un argomento gi� svolto nell'ultima parte del 
controricorso hanno anche dedotto che, comunque, non possa, neLla vicenda 
ravvisarsi quel fatto ad essi imputabile cui le leggi n. 29 del 1961 
e n. 147 del 1962 ricollegano J.a particolare discipUna degli interessi. 

Tale questione non pu� essere e�samin�ata tn questa sede, pe:rch� non 
� stata esaminata dal�la Corte di merito siccome assorbita dalia statuizione 
da essa adottata. Essa potr� essere esaminata dal giudice di rinvio, se� ed 
in quanto non si siano formate preclusioni sul punto. -(Omissis). 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 497 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 apr.Ue 1972, n. 1217 -Pres. lca'l'di Est. 
Boselli -P. M. Silocchi (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. 
Stato Soprano) c. D'Arvia (avv. ZappaJ.�). 

Imposte e tasse in ~enere -Accertamento -Notificazione a persona 
irreperibile -Ricerca anche ana~raf�ca del destinatario -E' necessaria 
-Menzione nella relazione delle ricerche ese~uite -Non � 
necessaria. 

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 38; r.d. 11 luglio 1907, n. 560, art. 89; c.p.c. articolo 
137 e segg.). 
Per la notifica deH'accertamento e degU altri atti del procedimento 
amministratipo, l'art. 38 del t.u. sulle imposte dirette, di portata generale, 
stabiLisce che in caso di irreperibilit� o rifiuto di ricevere la copri.a, si 
procede, a norma degli artt. 140 e 148 c.p.c., affiggendo copia delL'atto 
nell'albo de�l Comune, ma senza che sia necessario affiggere avviso dell'avvenuto 
deposito alla porta dell'abitazione e darne notizia mediante 
raccomandata; il messo procedente non � per� esonerato dall'obbligo, 
sancito nell'art. 148 c.p.c., di ricercare, anche anagraficamente, ii destinatario 
deU'atto e di farne menzione nella relazione; tuttavia la mancata 
menzione nelia relata di notifica delle rice'l'che eseguite non d� luogo a 
nullit� detla notifica ove dalla dichiarazione di assenza del destinatario 
e delle persone addette aHa cosa o all'azienda risuUi implicitamente che 
le ricerche sono state eseguite (1). 

(Omissis). -Ha carattere preliminare la questione -riproposta in 
questa sede dal D'Arvia con suo rkorsp incLdentale -relativa alla nullit� 
della notifica dell'avviso di accertamento eseguito dalla Comrntssione Distrettuale, 
posto che, ove la tesi ,sostenuta irn proposito dal D'Arvia, fosse 

(1) La decisione precisa quali siano le norme che disciplinano la notificazione 
degli atti del procedimento amministrativo di accertamento; 
e ci� � assai opportuno, perch� sull'argomento spesso sono intervenute pronunce 
non chiare (cfr. Cass., 26 agosto 1971, n. 2581). Importante � anche 
l'affermazione che la ricerca del destinatario e delle persone addette alla 
casa o �all'azienda � implicita nella dichiarazione di assenza. Resta sempre, 
tuttavia, incerta la necessit� deille ricerche anagrafiche nel caso di cambi
�amento di abitazione che il contribuente abbia omesso di dichiarare all'Ufficio. 
� opportuno ricordare che l'art. 38 del t.u. delle imposte dirette 
sostituisce l'art. 89 del reg. 11 luglio 1907, n. 560 per gli atti del procedimento 
amministrativo, mentre per gli atti del procedimento contenzioso 
resta sempre in vigore il menzionato art. 89, esplicitamente richiamato 
nell'art. 228 lett. b) del t.u. del 1958 (v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, 
II, 508). 

498 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

meritevole di accoglimento, la decisione irnpug1nata, che si fonda invece 
sul supposto della validiit� della notifica, dovrebbe essere cassata per 
questo assorbente motivo. 

Deducendo violazione e faJ:sa appHcazione dell'art. 89 del r.d. 11 luglio 
1907, n. 560 in funzi,one dell'art. 160 c.p.c. ed in r,elazione all'art. 360, 
nn. 3 e 5 dello stesso codice, hl D'Arvia, con l'unico motivo dell'accennato 
suo 11icorso incide,ntale, assume che a torto la Commissione centrale ha 
ritenuto la validit� di detta notifi.ca per non avere consiiderafo1: 

a) che entrambe le relate (�tanto quella l'elativa allo a,cce1sso eseguito 
11 23 luglio 1967 quanto queHa relativa allo accesso eseguito H 18 
dicembre del1o stesso anno) non revocano la sottoscrizione del messo 
procedente; 

b) che la afformazione di �irreperibilit� � del testililatario al domicilio 
di Vi:a Vetulonia, 65, conternuta nella relata del 23 luglio 1957, era 
sicuramente mendaee, essendo di data anteriore a quella in cui esso 
ricorrente aveva verbalmente dichiarato detto domic�lio alla Commiissione 
distrettuale (29 luglio 1957); 

e) e che, in difetto di conforme menzione della predetta relata, 
vi era ragionevole motivo di ritene,re che non erano state neppure compiute 
le ricerche anagrafiche pr�escritte per aceertare 11 domicilio di esso 
destinatario, specie �considerando che al domi.ci1i:o di via Vetulonia gli 
era stato poi notificato l'atto di appello dell'Ufficio i!n data 16 lugHo 
1962 e �che allo stesso domic1lio gli erano state consegnate le cartelle 
esattoriali relative agli anni 1958 e 1959. 

Il motivo � infondato. 

Va premesso che l'art. 89 del r.d. 11Lluglio1907, n. 560, concernente 
le formalit� di notifi�cazione dell,e dichiarazioni e rettificazioni in materia 
di imposta di R. M., � stato sostituito -con riferimento a tutti i procedimenti 
tributari ilil genere -, dalla disposizione (di contenuto sostanzialmente 
identico) dell'art. 38 del d.P. 29 gennaio 1958, n. 645 che approva 
il t.u. delle leggi sulle imposte dtrette. 

Tale disposizione -che trova applkazione nella specie, essendosi 
l'Amministrazione finanziaria avvalsa, per la notifica delll'avvi.So in questione, 
dell'opera di un messo autorizzato anzich� di quella dell'Ufficiale 
giudifilario -prese.rive che le notificazioni degU avvisi di accertamento 
si eseguono secondo le modalit� degli arrtt. 137 e segg. del codice di 
procedura civile, con eisclusione per� di quelle contenute negli artt. 142, 
~43, 146, 150 e 151 dello stesso codice di rito (art. 33, lett. g). 

Se ne deduce che, nel caso di irreperibiLit� del destinatardo (o di 
incapacit� o rifiuto di ricevere la copia de11e persone i.ndi.cate nelLlo 
art. 139), si proc�ede a sensi degli artt. 140 e 148 c ..p.c., ossia alla notifica 
mediante deposito ed affissione deUa copia de1l'atto all'albo pretorio, e 
che pertanto il messo procedente, se -in detto caso -� esonerato 
dall'obbligo di affiggere avviso del deposito anche alfa porta della abita




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

zione o dell'uff�do o dell'azienda del destinatario nonch� dall'obbligo di 
darne notizia. (mediante ra,c.comandata con avviso di 11icevimento) allo 
stesso (art. 38 dt. ktt. e ed f), non � invece affatto esonerato dall'obbHgo 
di ricercare anche anagraficamente il destinatario deH'atto e di faTID.e 
constare nella relazione di nottfica, non essendo nella esclusione di cui 
alla menzionata lett. g dell'art. 38 del t.u. delle leggii sulle imposte 
dirette -espressamente �Compreso anche l'art. 148 del codice di rito. 

Orbene, ritenuto -per costante giurisprudenza di questo S. C. che 
1a mancanza del1a sottoscrizione della relata da parte del messo 
procedente non produce numt� della notifica, beinJS� un vizio della stessa 
sanabile con la costituzione in giudizio dell'intimato (Cass., 26 aprile 
19'52); ed escluso che dall'essere il primo accesso in via Vetulonia, 65 
stato eseguito in epoca (23 luglio 1957) anteriore a quella in cui detto 
domk111io venne diichiarato dal contdbuente all'Ufficio (29 luglio 1957) 
possa traxsi argomento siicur�O ed univoco per disattendere la veridicit� 
della dkhfarazione del messo, bene potendo la notizia esser.e venuta 
aliunde a conoscenza d�J.l'U.fficio, in epoca anteriore alla comunica~ione 
del contribuente; l'unico quesito che rimane nella specie da risolvere � se 
la inosservanza dell'obbligo, stabiUto a carko dell'Uffidale (o del me.sso) 
procedente dal secondo comma dell'art. 148 c.p..c., di indicare le ricerche 
anche anagrafiche eseguite, determini o meno la nullit� de1la notifica. 

A tale quesito ha gt� da tempo dato risposta negativa la giurisprudenza 
di questa Suprema Corte, osserv�ando che, in un caso del genere, 
non ricorre l'ipotesi di cui a1l'art. 160 ,c.p.c. (violazione delle norme 
concernenti le persone aUe quali deve essere conseg,nata la copia dell'atto 
da notificare), in quanto la attestazione della �assenza anche di 
persone di famiglia od addette alla casa del destinafario dell'atto deve 
ritener.si contenuta, per necessario implicito, nella dichiarazione della 
assenza del destinatario medesimo e della conseguente mancata consegna 
della copia dell'atto nel domicilio indicato (Oass., 8 febbraio 1963, 

n. 219); e questa Suprema Corte non trova nella specie adeguato motivo 
per discostarisi da tale indirizzo. 
Per '1e ragioni ora rifexite, il riCorso inddentale deve essere rigettato. 
-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21aprile1972, n. 12.64 -Pres. Favara Est. 
Granata -P. M. Pedace (conf.) -Presciutti (avv. De Napoli) c. 
Ministero del.le Finanze (avv. Stato Cascino). 

Imposta generale sull'Entrata -Prescrizione -Interruzione -Ricorso 
al Ministro delle Finanze -Effetto. 

AU'imposta generale sull'entrata � applicabile il principio, di portata 
generale, che la domanda del contribuente, sia in via amministrativa che 


500 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

giudiziaria, i?iterrompe la prescrizione a favore di entrambe Le parti e 
che la prescrizione cos� interrotta rimane sospesa fino al.la data de.zia 
definizione del p1�ocedimento; conseguentemente in pendenza del ricor�so 
al Ministro contro l'ordinanza deU'Intendente di Finanza non corre il 
te1�mine di prescrizione (1). 

(Omissis). -C-On i tre motivi di ricorso (.che, per la J.oro stretta 
cOiiliilessione, devono essere congiutamente esaminati) il Presciutti, demmciando 
vioilazione degli artt. 141 legge del registro, 90 ilegige sulle 
successioni, 2934, 2935, 2943, 2945 e.e. e 17, 56 1Iegge 7 gennaio 1929, 

n. 4, nonch� difetto assoJ.uto di motivaz1one, sost1ene che erro:neamente 
la Corte del merito ha applicato, :l�uori dei casi taissativamente previsti 
dalla legge, fil prindpio della �interruzione del corso della pr�escrizi:one iiil 
favore di entrambe l� parti per effetto della propos1zione, da parte del 
contribuente, di .ricorso amministrativo o di domanda gtuddziale, con 
conseguente iinizio di un nuovo periodo di pr.escriziione dalJ.a data della 
definizione di procedimento. 
E 
deduce, in particolare, a sostegno della doglianza: 
a) ohe le 1disposizicm.d. di cui agli artt. 141 della legge di registro 
e 90 della !legge delle successioni per il iloro carattere ecc1ezionale non 
consentono applicazione analogica n� possono essere considerate quali 
espressim.W. di un princiipio di oarattere generale; 
b) che, dovendosi attribuire aJ. Ministro delle Finanze la qualit� 
di organo dell'Amministrazione tributaria, l'indugio, da parte delJ.o stesso, 
ncJJ.a definizione del ricorso comporfa una inerzia della amministrazione 
medesima, e non pu� quindi impedire il decorso della prescrizione; 
c) che l'eflkacia interruttiva del ricorso doveva essere comunque 
esclusa per la oonsiderazicme che, malgrado la proposizione dd esso, 
I'Ammin1straz1one avrebbe potuto esercitare i propri diritti in forza 
deH'ordiinanza intendentizia. 
Tali censure sono prive di fondamento. 
Gi� con sentenza 18 settembre 1962, n. 2768, questa Corte ha srunciito 
che arnche in tema di evasione aJ.l'I.G.E. e di irrogazione della pena 
pecuniada si appJ.ica �!l principio, enunciato nelle succitate disposizioni 
delle leggi sull'dmposta di reg1stro e sulle successi:oru secondo cui nel 
:rapporto tributario la domanda del contribu&1te, in via amministrativa 

o giudiziaria, interrompe la prescrizfone .in favore di entrambe le parti, 
con effetto sospensivo durante la pendenza del procedimento e successivo 
(1) Giurisprudenza ormai pacifica; v. Cass., 26 agostQ 1971, n. 2582, in 
questa Rassegna, 1971, I, 1467). 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

inizio di un nuovo periodo di prescrizione dalla data della definizione 
del procedimento stesso; ed ha poi confermato tale indirizzo, sempre in 
materia di evasione all'I.G.E., con sentenza 28 maggli.o 1966, n. 1396 e, 
in tema di imposta sui consumi, coo sentenze 8 luglio 1967, n. 1703 e 
9 april.e 1969, n. 1125. 

Questi principi devono ess&e anche ora ribadi1li, non essendo stato 
addotto dal ricorrente (n� essendo, comunque, ~merso) alcun elemento 
che induca a un mutamento di op.in.ione. 

Invero, per quanto,concerne al primo il'ilievo formulato dal Presciutti, 
si deve consideroce che, essendo rimessa in discussione, con la proposi~ 
zione del ricorso ammtnistrativo, come dell'azione giudiziaria, l'eststenza 
e l'entit� della obbligaztone tr[butacria, fil legislatore ha, inteso evitare, 
con le succitate disposizioni delle leggi sull'imposta di registro e sulle 
successiooi, che ne,l corso, del procedimento si v'erificasse l'estinzione 
dell'obbligazione stessa per prescr�izione. 

Orbene, tal~ �essendo la ratio delle disposizioni in esame ed essend!
J le singole leggi d'imposta pairte di un complesso di norme che 
disciplinano una materia unitaria con esigenza di ana'1oghe regole, si 
deve ribadire che le dette disposizioni costituiscono, in reaJit�, espressione 
concreta di principi generali, che, per la loTo pi� stretta aderenza 
al fenomeno tributario, devono essere applicati a preferenza dei principi 
generali di d�lritto comune (e quindi devono ritenerisi validi anche per 
la materda che forma oggetto del presente giudizio), cos� da non conseintire 
la prescrizione delle� ragioni creditorie, fino a quando non si sia esaurifa 
la contestazione mossa dal contribuente. 

Per quanto !riflette, poi, la seconda censura, non pu� attr,ibuirsi rile


vanza alla consideraziooe che il Ministro delle Finanze sia -non diver


samente dall'Intendente -un organo della stessa amministrazione, tito


lare de'l credifo contestato. 

Il Ministro � in:l�atti Lnvestito, su sohlecitazione del cootr.ibuente, di 

un compito sostanziale 'di decisione amministr�ativa: funzione, questa 

che mentre � del tutto estranea all'attiv~t� amministrativa rivolta aU'at


tuazione della .pretesa trilbutaria, d'ail.1lra ,parte inibisce all'Ammmistra


zione, finch� non si sia esaurita, di fare vail.ere Je ipl'oprie ragioni. Per


tanto, iJ ritardo del Ministro nel pronunciar.si sul ricorso del contribuente 

non pu� essere assimilato, per il �divevso campo della sua incidenza, al


l'inerzia della Pubblica Amministrazione nell'esercizio dei propri diritti, 

all'inerzda, cio�, che .costituisce il tJTes.pposto de11a prescrizdone estintiva. 

Infine, in riguail.'do alla terza censura, va osservato, 1n contrario, che, 

in appUcazione dei pirinctpi enunciati nell'esame del primo motivo di 

ricorso, la pendenza del procedimento tributario, sia giiudiziario che 

amministrativo, impone in via generale, aHe pa!rti wno stato di attesa, 

che, mentre consente lo svolgimento di attivit� m&amente processuali, 


502 

RASSEGNA DELL1AVV0CATURA DELLO STATO 

inibisce quelle comunq�e dirette all'attuazione del diritto controv�rso. 
E nella 'specie, l'attuazione dei diritti in contesa (sia in riguardo al tributo, 
sia in riguardo �alla pena pecuniaria) era comunque impedita daJ.la 
disposizione dell'art. 56 della legge 7 genna1o 1929, n. 4 secondo la quale 
l'ordinanza dell'Intendente di Finanza diventa titolo esecutivo solo se, 
nel termine di trenta giorni dalla 'sua notifi.cazione, il trasgressore non 
abbia proposto ricorso al Ministro delle Finanze. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 aprile 19}2, n. 13<09 -Pres. Ros.
sano -Est. Lo� Cigno -P. M. Caldarera -Ministero delJ.e Finanze 
(arvv. Stato Mataloni) c. Dominici. 

Imposta di successione -Deduzione di passivit� -Dichiarazione di sussistenza 
-Sottoscrizione -Mandatario del creditore -Legittimit�. 

Nei sottoscrivere ia dichiarazione di sussistenza dei debito, prevista 
neH'art. 48 deila Legge suUe successioni ai fini deUa deduzione deUe. 
passivit�, ii creditore rimane estraneo ai rapporto tributario; nulia vieta 
pertanto che ia dichiarazione sia sottoscritta per ii creditore da un suo 
mandatario, non essendo verso di esso appUcabiie ia discipUna deUa rappresentanza 
nei rapporti tributari (1). 

(Omissis). -Secondo logica � preJiminare l'esame del secondo motivo 
di ricorso con il quale l'Amministrazione delle Finanze denunzia 
violazione e falsa appUcazione degJ.i artt. 48 e 49 r.d. 30 dicembre 1923, 

n. 3270 (fogge tributaria sulle successioni), degli artt. 1387 e segg. cod. 
civ. e dei .princtpi generali sulla rappresentanza volontaria in materia 
tributaria e in materia civile, in riferimento all'art. 360, n. 3 c.p.c. 
La ricorrente deduce in parti.colare che 1e questtoni fondamentali 
della causa sono due: 1) se in materia tributaria l'istituto della rap~ 
presentanza rvolontaria debba ritenersi generalmente ammesso, si che 
l� dove la legge tributaria richiede particolari atti da� parte del con.
tribuente o �di terzi, questi possono essere compiuti anche da un loro 
rappresentante, indipendentemente da una espressa previsione in tal 

(1) Non constano precedenti in termini. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

senso della legge stessa; 2) se, subordinatamente, la dichiarazione di 
cui al ,citato art. 48 sia di per s� atto giuridico idoneo ad essere prestato 
a mezzo di rappresentante volontario (questione che si inquadra 
in quella generale dell'ammissibilit� o meno dell'istituto della rappresentanza 
in ordine ad atti giuridici di natura non negoziale). 

Si duole pertanto che Ja Corte di merito, limitando l'indagine alla 
sola lettera degli artt. 48 e 49 della legge sull'imposta di successione, 
abbia trascurato ogni inquadramento sistematico de11a questiooe sottoposta 
aJ. suo esame nel campo del diritto pubblico� in generaJ.e, del dh�itto 
tributario dn particolare e, pi� specificatamente della J.egge tributaria 
sulle succes,sioni ed abbia affermato l'ammissibilit� in .generale, anche in 
atti non negoziali, dell'.iistituto della rappresentanza, in quanto espressione 
del prindpio dell'autonomia co~tra.ttuale delle parti, trascurando 
ogni �distinzione (che, in ultima analisi, �Sarebbe� quanto m�eno doiveroso 
fare, anche nel campo del diritto privato, aigli effetti dell'ammissibilit� 
della rappresentanza iin atti non negoziali) tra procuratore munito di 
mandato generale e procuratore munito di mandato special-e. 

Aggiunge l'Amministrazione ricorrente che neJ.la materia considerata 
non ,si verte nel campo contratturale� e 1che, ,se il creditore non � 
parte del rapporto tributario (ma lo � certamente l'erede-debitore, e 
ogni distinzione tra creditore e debitore, agli effetti di cui si discute, 
sarebbe inammissibile, non potendo non esser�e identica la disciplina 
per entrambi ed identica quindi la soluzione), egli � tuttavia soggetto ad 
un onere attinente al procedimento tributar.io di accertamento della base 
imponibile, onere 1e modalit� del cui adempimento sono appunto regolate 
dalla legge tributaria. 

E afferma che, ai fini della deduzione dei.le passiv;it� ereditarie, la 
dichiarazione ,�ong,iunta di cui all'art. 48 della legge tributaria sulle successiont 
deve essere sottoscritta 1personalmente sia dall'erede o legatario 
sia dal creditore ,e che pertanto non � idonea allo �scopo una dichiarazione 
sottoscritta, per il creditore, da un suo mandatario generale ad negotia. 

Il motivo � infondato. 

La rfoorrente parte dalla premessa che la dichiarazione di cui all'art. 
48 della legge tributaria ,sune successioni, fatta dall'erede e da~ 
creditori, so1o perch� contenuta nello stesso atto pone il creditore ed il 
debttore d'imposta in una si-tuaziqne identica rj,$petto al procedimento 
di acceirtamente del tributo, premessa dalla quale disc,enderebbe l'dmpossibiUt� 
per iil creditore di confedre ad altra persona i poteri di 11appresentanza 
per rendere la dkhiarazione di cui sopra. 

L'assunto � errato.. 

Ai .sensi del citato art. 48, "1affinch� sia ammessa la deduzione del 

passivo � necessario che essa sia giustificata da una dicMarazione :fatta 

dal.l'erede o dal legatario e. dai creditori, che .il deMto sussiste�va .iin tutto 

o .in parte ial tempo dell'aperta successione. Il creditore o i suoi aventi 

504 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

oausa non possono, sotto pena dei danni, Tifiutarsi di emettffi:'e tale 
dichiarazione. 

Il contdbuoote ed hl creditore si triovall!o quindi in diversa posizione; 
la dichiarazione, che dw�r� essere presentata ali'Amministrazione delle 
Finanze dall'erede � un atto che H creditore compie nell'hlteresse dello 
stesso �erede, rimanendo estraneo al rapporto .giuridico di imposta. 

N� si .pu� trarre argomento per affermare la valLdit� de1La tesi 
dell'Ammini~azione delle Finanze, dal .successivo art. 49 secondo cui, 
indipendentemente dalle maggiori pene �stabilite dal �codice penale, i 
sottoscrittori di una dichiarazione di S'U!sststenza di debiti, non conforme 
a verit�, sono tenuti solidalmente al pagamento di una pena pecuniaria 
uguale al sestuplo della tassa �Che colla dichiarazione infedele si sia tentato 
di ~vadere. 

Tale norma ewdenzia u1ter1ormente il 1siginificato daJl'.atUvit� del 
creditore chiarendo che la responsabilit� soltdale ivi prevista non attiene 
all'obbligazione di imposta, sibbene al contenuto della dichiaraz:ione peT 
la quale, se infedele, viene inflitta, essendo comune l'intento fraudatorio, 
una pena pecuniaria. 

Non pu� quindi esseTe invocata nei confronti del creditore, in quanto 
estraneo al rapporto giuridico� d'imposta, la disdplina della rappresentaillza 
.come per i rapi>ortd di diritto tributario. 

La .sentenza .impugnata, nel ritenere che gli artt. 48 e 49 non c-0nterngono 
alcuna norma che imponga al creditore la dichiaraziorne di sussistenza 
personalmente e nell'affermare che non esistono norme �espriesse 
e desumibili dal �sistema che vietino di conferitre ila procura per H compimento 
di atti negoz.ia1i non ha vioJato quindi alcun principio gen&ale 
di diritto n� tanto meno le norme specificamente iri.chiamate dalla ricorrente. 
-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 apl"iile 197,2, n. 1315 -Pres. leardi Est. 
Boselli -P. M. Silocchi (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. 
Stato Freni) c. Navigazione Europea Trasporti (avv. Varn.). 

Imposta di registro -Agevolazione per le costruzioni navali -Risoluzione 
del contratto -Decadenza dalla agevolazione. 

(1. 17 luglio 1954, n. 522, artt. 4 e 16;' r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12 e 14). 
Si verifica decadenza dall'agevolazione dell'art. 4 della legge 17 luglio 
1954, n. 522, qualora il contratto per la costruzione cl.i nave venga I 

I 

.. . I 

...........



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 505 

risoluto prima che abbia avuto esecuzione, anche se la costruzione deHa 
nave venga altrimenti realizzata da altra impresa nazionale (1). 

(Omissis). -Con l'unico mezzo del ricorso, l'Amminiistr�azione finanziiaria 
denunzia violazione degli artt. 4 e 16 della legge 17 luglio 1954, 

n. 522 �e degli artt. 12 e 14 della legg,e organica di registro nonch� oo:nessa, 
insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controv.
er,sia, a .sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.�c., e censura la impugnata 
sentenza per avere acco1to la tesi avversaria, operando una dLscriminaztone 
fra i � benefici � cui ha riferimento il citato art. 16 della legge 
n. 52�2 deJ 1954 non giustificata da'1la lettera della disposizione; indivi-. 
duando dnoltre la ratio della legge medesima in una finalit� che, oltre 
a 1non avere rtscontvo neJ.1e ,dd,sposizioni de11a :stessa, non appare atta ad 
autorizzare il 1superamento di quel collegamento strumentale e funzionale 
-fra contratto e r.isultato -che giustifica, sul piano logico e giuridico, 
l'agevolazione fiscale; e dimenticando infine che 1gli artt. 12 e 
14 della legge di registro, dal cui dettato ha riitenuto di trarl"e ar:gomento 
favorevole al1a 'tesi accolta, non sono che espr�esstoni del principio generale 
deUa msensibilit� dell'1imposta di registro, quale imposta d'atto, 
alle vicende ulteriori del negozio. 
Il motivo � fondato. 

� opportuno rammentare che la legge 17 luglio 1954, n. 522 re�ante 

� Provvedimenti a :favore dell'industri-a delle costruzioni navali e del


l'armamento � -provvedimenti che consistono in agevolazioni doganali 

e fiscali (T1t. III) -dorpo avere stabi.Hto in particolare, a proposiito dei 

� benefici fiscali �, che � sono amme�ssi. a registraziooe col pagamento 

della imposta fissa e beneficiaino della esenzione daiUa imposta generale 

sull'entrata 1i �contratti inerenti alla costruzione delle navi � (1al"t. 4), nel 

tLtolo IV (dediicato alle Disposizioni -generali) prescrive, tra l'alitro, che 

per le muove �costruzioni si verifica la decadenza dai benefici, o1tre che 

neJ caso in cui i lavori rnon 1stano .stati iniziati entro �tr�e mesi dalla data 

di notificazione del provvedimento di ammiissione ai benefici, anche n�l. 

caso in cui il.e costruzioni non abbiano raggiunto .il 25 % di avanzamento 

globale entro termini varianti, a seconda de11a stazza della nave, da dieci 

a diciotto mesi dail.l'iniziio del �lavori (art. 16). 

Ci� .premesso, e poiich� � pacifico dn fa~to �che il cornt~aitto d'arppa.1to 

sttpulato 11 23 luglio 1958 dailla Soc. NEUTRAL col oarntiere FELSZEGI 

, per la costruzione della motocisterna di �cui si tratta -contratto ammesso 
a .registraziione con taissa fissa a sensi dell'ora citato art. 4 della 
legge n. 522 del 1954 -essendo stato consensualmente risolto dalle 

(1) Decisione �esattissima di cui va apprezzata l'approfondita motivazione; 
cfr. in materia analoga Cass., 30 aprile 1969, n. 1415, in questa 
Rassegna, 1969, I, 1118. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

pal'ti, non ha avuto esecuzione, il problema che questa S. C. � chiaro.afa 
a nisolvere consiste nel�o stabilire� se, a mente del citato art. 16 della 
legge, un tal fatto comporti o meno la decadenza delle padi contraenti 
dalla �agevolazione t:dbutada di cui hanno concretamente frutto. 
La soluzione negativa data al quesito dalla Corte del merd.to si fonda 

�, e�ssenzialmente: 
a)� sul riferimento dei � benefici menzionati daU'art. 16 della legge 
a que11i di carattere finanziario (Contributi e Finanziamenti), con esclusione 
di quelli propriamente doganali e fiscali; 

b) sulla indivtduazione della ratio, giustificatrice di una tale discrimmaziorn:
e, nello scopo della legge di potenziare la ca.pacit� competitiva 
dei cantieri nazionali in campo 1nternaziona1e consentendo una riduzione 
dei costi di produzione: scopo che 1sarebbe da ritenere soddisfatto 
(con la conseguente definitiva acqui1sizione dei benefici di cui si tratta) 
ogni qualvolta �S� giunga comunque alla costruzione di una !l1aV'e ad opera 
di una iimpresa carn:tieristica nazionale : 

e) e sulla inappUcabilit� al �ca;so di specie degli artt. 12 e 14 della 
legge Ol'ganica di registro, per il loro viferimento ad una situazione 
inverisa ['�lspetto a que1l1a che costituisce oggetto della presente controversia. 


Le Tagioni test� riferite, anche se non pr.ive di una certa forza suggestiva, 
�Si rivielano, ad un pi� meditato esame, sostanzialmente ilnfundate. 

Non pu� anzitu.tto non apparke arbitraria, di fronte alla generica 
locuzione di �benefici � adoperata dalla leg~e in una norma (quella dell'art. 
16), inserita per giunta nel titolo (IV) delle � Disposizioni generali 
� -ossia delle di:sposiz.toni riferibiili indifferentemente a tutti i 
Titoli precedenti -la rpretesa di limitare codesto rdfurimento a.ile sole 
agevolazioni finanziarie (ossia ai Contributi, illustrati nel Titolo II ed 
ai Finanziamenti, &1lustrati nel Titolo III) e di escluderne le agevolazioni 
doganali e fiscali contemplate nel Titolo I. 

N� questa d:iscrimmazione pu� rLtenersi giustificata, �sul piano logico, 
assegnando alla legge una ratio diver.sa da quella, enunciata peraltro 
nella sua stessa intitolazione, consistente nel generico fine di favorire 
l'mdust:da deLle costruzioni navali e dell'armamento. 

In linea logica, dalla premessa che scopo della legge � invece quello 
di contenere i 1costi di produzione per potenziaire la capacit� competitiva 
dei cantieri nazionali rispetto a quelli str�nieri, non �si perviene alla conclusione 
�Che la decadenza �comminata dal cttato art. 16 non pu� concernere 
�altro che i benefici di �caraittere finanziario, senza la medi1azione di 
un ulteriore �supporto -quello secondo cui di :fronte allo sforzo costruttivo 
imposto alle imprese cantieristiche si porrebbe, come contropartita, 
maggiormente l'onere economico assunto dallo Stato che [)JOn le agevolazioni 
di carattere fiscale concesse dallo stesso supporto -che non 
riesce affatto pel'suasivo: per la intuitiva ragione che, r:isoJvendosi in 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

definitiva entrambi i benefici (quelli fiscali non meno che quelli f�nanziaTi) 
in un onere per lo Stato, 1a postulata distinzione si r:tsol.ve in un 
artificio. 

'.Dutto d� 'coins1derato e ritenuto inoltre che La ratio cos� individuata 
mal si concilia con J.a preoccupazione che il legts1atore (proprio ne11a 
disposizione deJ.l'aTt. 16) manifesta per i tempi di costruzione de11a nave, 
questo S. C. non trova nella motivazione della impugnata sentenza su:fficiienti 
ragioni per dtscostar,si dall'indirizzo che nella soggetta materia 
hanno gi� segnato que11e precedenti deciisiOill� di questa stessa Suprema 
Corte le quali hanno ritenuto che la ratio della legge del 1954 va ravvisata 
nella finaHt� di ,agevolare le costruzioni navali e, per questa via 
tutto H complesso dell'industria cantieristica navale (Cass., n. 1952 del 
16 luglio J9,63). 

Indipendentemente da ci�, non � dato vedexe come possa afformarsi 
che la finalit� (quale che sia) deUe agevolazti.oni fiscali -concesse pur 
sempre per i contratti inerenti aHa costruzione della nave -possa dirsi 
realizzata anche se la costruzione avvenga -come � accaduto nella 
specie -al di fuocri del contr:atto specificamente agevoJ.ato, senza negare 
quel coUegamento 'strumentale -fr:a contratto e costruzione -in funzione 
del quale si giustiifica la agevolazfone. 

Insuperabile � invexo il pTincipio, inerente alla stessa struttura del


fimposta di registro quale tassa d'atto, che in tale co11egamento stru


mentale, fr:a l'atto ,sottoposto a !'egi.str:azione e le successive operazioni 

di esecuzdone dell'opera che la legge intende incrementare, ravvisa un 

rapporto di necessit� per cui, ainche indipendentemente da una esproosa 

comminatoria di decadenza, ila agevolazione vten meno qualora l'atto 

ammesso a tassazione non consegue lo scopo considerato (Cass., 30 aprile 

1969, n. 141'5). 

N� giova obiettare in contrario che gli artt. 12 e 14 della legge di 

registro -invocati a giustificazione del\La ,pretesa tributaria -cons:i


derano una s1tuazione irrwersa irJ.,spetto a quella dalla quale trae origine 

la presente controvemia neJ.la quale si contesta LI diritto de1ila Finarnza. 

a conseguire il pagamento dell'imposta normafe per l'asserita deca


denza del ,contribuente dal beneficio de11a registrazione a tassa fissa e 

non quello del contrdbuente ,ad ottenere J.a rrestituzione di una iLmposta 

gi� pagata. 

Gli articoli in parola sono invero espressione di un princtpio pi� 

generale, ,quello della insen,sibilit� dell'imposta di Tegistro, quale im


posta d'atto, alle vicende dell'atto stesso: principio 1n virt� del quale 

la posterio!re risoluzione del contratto � irrilevante sia che si faccia 

questione di restituzione di un'imposta gi� pagata sia che si faccia que


stione -come nella specie -dell'e,sazione dell'imposta che (in difetto 

dell'agevolazione) avrebbe dovuto essere scontata al momento della 

registrazione. -(Omissis). 


SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE 
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 maggio 1972,, :n. 1355 -Pres. Caporaso 
-Est. Novelli -P. M. De Marco (conf.) -Impresa Angelo Far'
sura (avv. Zammit, Cochetti, Pallottino) c. Miniistero LL. PP. (avv. 
Stato Del Greco). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Pretese dell'appaltatore a maggiori 
compensi o indennizzi -Normativa regolamentare commi


I 
~ 

nante decadenze a carko dell'appaltatore nei casi di mancato, tempestivo 
assolvimento dell'onere dell'immediata riserva -Contrasto 
con i principi generali dell'ordinamento e conseguente necessit� di ~ 
disapplicazione di tali norme regolamentari da parte deU'A. G. 


~ 

Esclusione. <� 
(Cost., artt. 3, 24, 97, 113; disp. sulla legge in gen., artt. 4, 15; e.e. art. 2966; Il 

r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 54, 64, 89, 107; I. 20 marzo 1865, n. 2248, 
all. E, art. 5). 
li 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Contabilizzazioni �provvisorie� 
nel Registro di contabilit� -Onere della riserva da parte dell'appaltatore 
-Sussiste. 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Lavori non contabilizzati Richiesta 
di compenso da parte dell'appaltatore -Onere della tempestiva 
riserva -Sussiste. 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Pretese dell'appaltatore nascenti 
da fatti riferentisi esplicitamente o anche solo implicitamente alla 
contabilit� dei lavori -Onere della tempestiva riserva -Sussiste. 

(1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, artt. 343, 345, 346, 364; r.d. 25 maggio 1895, 
n. 350, artt. 11, 16, 20, 21, 22, 23, 36, 37, 53, 54, 58, 64, 85 e segg., 89, 107; 
d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 26, 42, 43). 
Le disposizioni del r.d. 25 maggio 1895, n. 35-0, avente natwra, di 
regolamento normativo delegato, che comminano decadernze a car'ic'o 
dell'appaltatore di opera pubblica, per il mancato, tempestivo assolvi




PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 509 

mento dell'onere della riserva, sono perfettamente legittime e non possono 
essere disapplicate dal Giudice (1). 

Anche nel caso di contabilizzazioni �provvisorie � nel Registro di 
contabilit� sussiste per l'appaltatore di opera pubblica l'onere della tempestiva 
riserva, che vien meno solo riguardo ad una contabilit� informe 
(2). 

L'onere della tempestiva riserva da parte dell'appaltatore di opera 
pubblica riguarda anche le pretese di compensi per partite di lavori non 
contabilizzate (3). 

L'onere della tempestiva riserva da parte dell'appaltatore di opera 
pubblica investe tutte le pretese a maggiori somme, fondate su fatti, che 
si riferiscano, anche solo implicitamente, alla contabilit� deU'appalto (4). 

(Omissis). -Coo il pl'limo motivo 1a ricorrente impresa Farsura 
deduce l'erronea applicaztooe degli artt. 54, 64, 89, 107 del regolamento 
25 maggio 1895, n. 350 in quanto tmportano limi.tazioni ai dtritti cootrattuali 
delle imprese appaltatrici nei confronti dell'Amn�nistrazione pubblica 
appaltante, limitazioni che si pongono in contrasto con gli artt. 3, 
24, 113 e 97 della Costituzione. 

In presenza di tale contrasto il giudice, non potendo provvedere con 
eccezioni di illegittimit� costituzionale, attesa la natura regolamentar.e 
delle citate disposizioni, avrebbe dovuto disapplkarle a1i sensi de1ll'art. 
5 della legg.e n. 2248 del 20 marzo 1865 a:ll. E, perch� in contrasto 

(1) Sulla legittimit� della normativa dell'appalto di opere pubbli~he 
comminante decadenze a carico dell'appaltatore, p�eir il mancato, tempestivo 
assolvimento dell'onere della riserva, v. gi� Cass., 12 giugno 1963, 
n. 1568, Giust. civ., Mass., 1963, 740, e, applicativamente, Cass., 23 luglio 
1969, n. 2766, in questa Rassegna, 1969, I, 762; v. anche lodo 24 marzo 1970, 
n. 23, Roma, in questa Rassegna, 1970, I, 685, nella motiv. 
(2) Per riferimenti, v. in nota 1 alla sentenza 6 maggio 1969, n. 1053 
della Corte d'Appello di Roma, in questa Rassegna, 1970, I, 997, convalidata 
dalla Suprema Corte regolatrice con la sentenza qui in rassegna. 
(3) Cfr. Cass., 29 dicembre 1969, n. 4046, in questa' Rassegna, 1970, I, 
1177, sub 1. � 
(4) Per una pi� chiara formulazione del pensiero della Corte Suprema 
in argomento, ad evitare equivoci, si rimanda alla sentenza 9 novembre 
1971, n. 3161 della ste&sa I Scz. (Pres. Caporaso, Est. Sposato), in 
questa Rassegna, 1971, I, 1513, che ha esaminato e risolto ex professo i 
problemi della determinazione dei concetti di contabilit� dell'appalto di 
opera pubblica e di fatto producente spesa, in relazione al quale sussiste 
l'on<TP della riserva, giungendo al risultato che da quell'onere devono 
intendersi esclusi solo i fatti esulanti dalla gestione dell'appalto, inter1dendosi 
per tali quelli dolosi e queHi, puramente occasionali, provocati da 
colpa aquiliana e non gi� contrattuale. 
11 



510 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

con i PQ"irncipi geneTali del nostro ordinamento. N� potrebbe invocarsi 

l'esigenza di �certezza della pubblica spesa quale motivo per escludere il 

rkhiamo dei principi di uguaglianza, di pienezza della tutela, di impar


zialit� e di garanz1e contrattuali, perch� siffatto principio generale di 

garanzd.a del c01I1traente pubblico (Stato o ente minore) irn realt� non 

sussiste. 

Il motivo � infondato. 

� noto che la Costituzione italiana, pur non dedtcando una espressa 
trattaziooe alla potest� rego1amentare, tuttavia permette, attraverso 
l'esame delle sue norme, di stabilire innanzitutto che e�ssa � ampiamente 
riconosciuta (v. art. 87, quinto comma, 121, secondo comma). In secondo 
luogo che tranne le c.d. riserve -� �di legge � per le materie riservate 
espr.esisamente dalla Costituzione alla J.egge e � della legge � per quelle 
che possono essere regoJ.ate soltanto dalla J.egge -non vi sono limiti 
alla potest� regolamentare sotto il profilo oggettivo. N� vi sono limiti 
riguardo al �contenuto e alla funzione, posto che da nessuno � negata la 
validit� anche di regolamenti dele1gati, idonei a modificare o revocare 
una legge nei limiti della delega, non�h� la triplice, tradizionale riparti


�zione dei regolamenti esecutivi, indipendenti o di organizz,azione. 

Orbene, per quanto qui interessa, questa Corte ha gi� avuto modo 
di affexmare che hl ;r.egolamento n. 350 del 1895 ha pteno val:ore normat�vo, 
quale regolamento delegato interno di organizzazione, e trova fondamento 
negli artt. 346 e 364 della legge sulle opere pubbliche. Tale va1ol'e 
normativo tmporta che il pil'ivato contraente 1si trova in rapporto di 
subordinazione nei contratti che interessano lo Stato, si da dover sottosta!
I'e alle norme regolamentari che gli vengono imposte (Sez. Un.� 
12 dicembre 1967, n. 2829). 

Tale subordinazione, se comportasse la violazione di principi gene11ali, 
in specie quelli sanciti neJ.J:a Costituzione, porterebbe Ceil"taimente alla 
disapplicazione del regolamento �per la parte dn contrasto con detti prin-. 
cipi (v. artt. 4 e 15 disp. prel. e.e.), non potendo esser dubbia, da un 
lato, la violazione della c.d. riserva di legge e, dall'altro, i'tmpossibilit� 
di un ricorso alla Corte Costituzionale anche per i regolamenti delegati 
normahlvi. Pel'altro essa non importa la denunciata violazio1I1J0, in particolare 
delle norme invocate dalla ricorrente. 

Non l'�aa:t. 3, prtmo comma, che riguarda l'uguaglianza di tutti i 
cittadi!!l.i davanti alla legge; non l'art. 24 che sancisce la possibilit� di 
agire .ifn g.iudizio per la tuteLLa dei propri diritti ed interessi Legittimi; non 
l'art. 113 che riconosce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli irntel'essi 
legittimi contro gli atti della Pubblica Amministrazione; non infine 
l'art. 97 che riflette l'org.anizzazione dei pubblici uffici irn modo da 
assicurare l'imparzialit� dell'Amministrazione. 

Invero la tutela predeterminata dal contraente pubblico, in un rapporto, 
che il privato � libero o meno di istituire, � tipica di molti regola




PARTE I, SEZ. VJ, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 511 

menti. Ed il formale carattere n-0n contrattuale non esclude per essi la 
caratteristica proprta di atti imposti rper la forma adottata, ma sostanzialmente 
acce,ttati. 

Ci� in Linea di massima non comporta violazione di principi generali, 
dovendosi tradurre la denunciata violazione nella violazione del 
principio della libert� di a'ccettaz1one del rapporto. 

In definitiva siffatti regolamenti, .pur avendo carattere di generalit� 
verso i terzi, per il contenuto -come � stato osserv,ato da una parte 
della dottrina -assumono 1a funzione di condizioni generali ci.i contratto. 
In tal modo resta g:iiustificata -per il regolamento in esame l'apparente 
antitesi tra l'asserita definizione di regolamenfo interno di 
organiz2iazfone e il valore nomlativo di esso, e 1a ste,ssa subordinazione 
dell'appaltatore. 

Il regolamento infatti ha due categorie di destinatari, e, per quanto 
riguarda i terzi appaltatori, la forma regolamentare con valore normativo 
val.idamente delegato non si pone in contrasto con il riconoscimento 
dell'effettivo contenuto -che � di natura contrattuale -con tutte le 
ricordate implicazioni in ordine aJ.1a sua valutazione ai fiw della possibLle 
violazione dei principi gene11ali. 

Con il 1secorndo motivo � dedott� l'er,ronea aprpUcazione dell'art. 54 
del regolamento in quanto fo riserve non possono ritenersi nece,ssarie 
qualora si riferiscono a partite contabili provvisorie e approssimate. 

A tale fine non basta escludere che la contabilit� sia stata tenuta 
su � brogliacci informi �, dovendosi invece affermare che qualsiasi irregolarit� 
am:rrutntstr.ativa -escludente una contabilizzazione rispondenite 
agli artt. 37 e successivi dello stesso regolamento -deve esimere dall'obbligo 
della pvesentazione tempestiva delle r.tserve. 

Su tale questione questa Corte ha avuto occasione di affermare la 
valiidi.t� della te,si accolta dalla Corte di mertto, neJ. senso che soltanto in 
caso �di contabilit� informe e irricostruibile, l'obbligo della presentazione 
della riserva viene meno. Il giudizfo del. giudice di merito, �, sul punto, 
incensurabile, qualora, come nella spede, correttamente motivato. Ed in 
prorposito pure esatta � l'osservazione contenuta nella decisione dmpu.
gnata, secondo cui, nel caso in esame, la stessa materia delle pretese 
dell'impresa appaltatrice non pennette di .giustificare l'omissiione di riserva, 
nell'assenza di una contabilit� perfetta, trattandvsi di pretese 
relative a lavori per nulla contabilizzati. N� si pu� dire che mancava 
la possibilit� di quantificare la riserva, tenuto conto che, per i lavori 
eseguiti, ben poteva essere indi�cata la spesa relativa, cqn riferimento 
al ,periodo di tempo cui la contabilit� di volta in volta si riferiva. 

Con il terzo motivo �si deduce la falsa applicazione dell'art. 54 del 
regolamento, in quanto proprio la natura delle doglianze dell'impresa 
appaltatrice doveva fal escludere Ja nec.essit� che e�sse fossero in,ser-i.te 
in rtserve. La nonna rtchiamata infatti pa1r1a di �fatti registrati� e di 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

� domande che ad essi si riferiscono � ' e non pu� �quindi riguardare i 
casi di oneri imprevisti a carico dell'esecuzione o di compimento di 
prestazioni nuove non comprese nella tariffa. 
Coo tale motivo la ricorrente pooe J.a questione centrale della contvoversd,
a; peraltro il suo esame si conclude coo il rigetto della tesi da 
essa sostenuta. 

Indubbiamente la questione dei limiti di applicazione dell'onere 
della formulazione delle riserve, con� riferimento a classi di fattispecie, 
ha costituito materia di notevole contrasto interpretativo dei ,giudici 
ordinari e avbitrali. Tuttavia gi� l'affermazione -che oggi pu� dirsi 
pacifica -dell'esclusione dall'obbligo, per le ipotesi nelle quali neppure 
per implicazione la materia � trattata nella scrittura contabile, � 
sufficiente per ritenere che, nel caso in esa:m,e, tale obbligo sussisteva 
rper tutte e quattro le riserve. 

Infatti, secondo i rilievi della Corte di merito, sia per la seconda 
riserva, che denuncia la :maggiore onerosit� di una rpartita di scavi dovuta 
all'impQ.ssibilit� d'impiego di esplosivo, sia per la terza, relativa 
ad una variante del progetto, sia infine per la prima, per la parte non 
tempestiva, relativa al pagamento della calotta della galleria, l'esclusione 
dell'accredito in 1sede di contabilit� chiaramente implicava la reiezione 
della pretesa e quindi determinava l'obbligo della riserva. 

La giurisprudenza di queista Corte conferma detta interpretazione 
delle norme che interessano la questione. Ed tnvero, eccezioni al principio 
generale della inderogabilit� dell'obbligo relativo alla tempestiva della 
riserva, hanno trovato applicazione soltanto nelle. ipotesi di pretesa dell'appaltatore 
�agli interessi legali sulle somme percepite e di domanda 
di rtsaircdmento danni. Rtchieste pe,r le quali chiaramente non vi pu� 
essere riferimento, n� esplicito n� impUcito, in una contabilit� di lavori. 
Quando, invece, tale contabilit� esclude, :per essenza, una diversa o maggiore 
oontabiH,t� del lavoro esegUJito nel perfodo di tempo cui essa si 
riferisce, questa COrte ha sempre ribadito che l'appaltatore non pu� 
essere esonerato dal piresentare la rtserva. 

In sostanza per fatti registrati di cui all'art. 54 vanno intesi sia 
quelli elencati ed accertati con l'ac�credito dell'importo dei lavori, che 
quelli non elencati perch� tmplicitamente non accettati. 

Una diversa interpretazione porterebbe ad escludere il.a riserva piroprio 
nella ipotesi in cui essa dev'essere necessariamente e tempestivamente 
formulata, e do� quando l'amministrazione esclude dal pagamento 
lavori che l'appaltatore rittene di aver eseguito e di aver diritto 
a pretenderne il relativo compenso. 

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 1362 e.e., 
per avere la sentenza impugnata, ,trascurato, in sede dii interpretazion.e 
del contratto di �appalto, l'inter'P'retazione testuale deiI.l'elenco delle voci 
dei lavori, elenco che non permetteva di applicare in via analogka la i 

I 
I 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 513 

voce 148, Telativa alle piccoile calotte in nicchie, an:che alla volta della 
galleda; tanto pi� che l'art. 21 del regolamento citato pre�vede l'ipotesi 
che una categoria di lavoro, pur da eseguire, manchi della specifica remuneraziiooe 
nella t!l["iffa. 

A.inche tale motivo � iillforndato. 

La Corte di merito, cosi come i primi giudici, ha accertato la co


mune intenzione delle parti senza limitarsi a tener, conto� del se!)so 
letterale deJ.la parola; e pur !l'ilevando che il testo !l'elativo alla voce 148 
poteva far app,arire, a prima vista, non compreso i.I rivestimento della 

calotta della galleria, tuttavia ha rfoonosciuto che molteplici considerazioni, 
fogiche ed anche testuali, inducevano a :f�lft" rdtenere l'orpposto. 

In primo Juogo J.'uso del termine � �cafotta � per signifka!re la volta 
della galleria, usa.ta neH'ele:nco in cointrapposizione all'espressione � voltino 
� usato per le nicchie; poi le deluctdazioni conten:ut~ nella nota della 
voce 148 che ,pure si riferivano ailla caJ.otta della galleria; infine 1a circostanza 
che le parti :fiillo aJ tempo della presentaziooe della riserva come 
si � detto isolo p�lft"Zialmente tempe,stiva -avevano comprreso i.I 
prezzo del !rivestimento, sia delle nicchie che della galleria, sotto la 
stessa voce. 

Pertanto J!a Corte d'appello ha dato ampia giustificazione della sua 
interpretazione logica della voce 148 del �outratto e delle ragfond che la 
rendevano prefer.ibi.Ie a quella letterale. Con ci� restando nei ltmiti di 
una corretta procedura interpretativa e in piena aderenza_ al precetto 
dell'art. 1362 e.e. 

Resta �cos�, anche su tale punto, tncensurabiJ.e l'operato inte~pretativo 

della Corte d'appello, immune da vizi logici e giuridici. 

Il ricorso deve quindii essere respinto con ogni conseguenziale pro


mm.cia. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 maggio 1972, n. 1402 -Pres. Stella 
Richter -Est. Sgroi -P. M. Tavolaro (conf.) -. Impresa Giuseppe 
Turr� (avv. Aracri, De Seta) c. Ca,ssa per i:l Mezzogiorno ( avv. Stato 
Azzariti Giorgio). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Diritto di recesso dell'Ammini


strazione appaltante -Insindacabilit� dei motivi del relativo eser


cizio da parte dell'A.G. -Sussiste. 

(L 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art, 345; r.d. 25 maggio 1895, n. 350 art. 35; 
Cap. gen. app, oo.pp. appr, con d,m. 28 maggio 1895, art. 54; Cap. gen. oo,pp. 
appr, con d,P,R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 41). 

-., 

::-::. 


514 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -�lus variandi� dell'amministrazione 
committente -Limite del quinto in pi� o in meno dell'importo 
contrattuale -'Disponibilit� del diritto dell'appaltatore all'osservanza 
di tale limite -Sussiste. 

(1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 344; r.d. 25 maggio 1895, n. 350; art. 20; 
Cap. gen. app. oo.pp. appr. con d.m. 28 maggio 1895; artt. 17 e 19; Cap. gen. 
app. oo.pp. appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 13 e 14). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Prolungamento della durata dei 
lavori per preteso fatto dell'Amministrazione appaltante -Improponibilit� 
della relativa domanda di risarcimento del danno azionata 
dall'appaltatore, per avere il medesimo sottoscritto un verbale 
di concordamento di nuovi prezzi recante differimento nel tempo 
della data di ultimazione dei lavori -Sussiste. 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Disciplina del procedimento 
di scelta del privato contraente -Iscrizione nell'Albo nazionale 
dei costruttori -Funzione ed effetti -Diritto soggettivo dell'appah 
tatore iscritto all'Albo di partecipare alle gare di appalto indette 
dalla P. A. -Esclusione. 

(1. 30 marzo 1942, n. 511; I. 10 febbraio 1962, n. 57; r.d. 23 maggio 1924, 
n. 827 e succ. mod., art. 68, cpv.). � 
Lia facoit� della P. A. di recegere dal contratto di appalto di opera 
pubblica pu� essere esercitata senza necessit� di motivazione, e quelLa 
eventualmente addotta a giustificazione del provvedimento si sottrae al 
sindacato del giudice, al quale pu� essere commesso solo il compito di 
verificare se nella determinazione dell'indennit� siano stati rettamente 
applicati .i criteri di cui all'art. 345 legge 20 marzo 1865, n. 2248, 
all. F (1). 

n diritto dell'appaltatore all'osservanza del. limite del quinto in 
pi� o in meno dell'importo 'contrattuale nell'esercizio' dello ius, variandi 
da parte della P. A. appaltante � di natura patrimonia.le e disponibile 
e validamente l'appaltatore ne dispone con la sottoscrizione di un verbale 
di concordamento di nuovi prezzi, recante un nuovo assetto del regolamento 
de1gli interessi delle parti (2). 

(1) Principio pacifico: cfr., in dottrina, CIANFLONE, L'appalto di opere 
pubbliche, Milano, 1964, 749 ed ivi riferimenti (sub nota 1). Sulla facolt� 
di recesso del committente nell'appalto disciplinato dalle norme del codice 
civile (v. art. 1671) cfr. Cass., 16 ottobre 1967, n. 2484, Giur. it., Mass., 1967, 
932-933. 
(2) A norma dell'art. 344 1. 20 marzo 1865, n. 2248, 1all. F, il diritto dell'appaltatore 
� quello � alla risoluzione del contratto ., ove l'aumento o la 
diminuzione delle opere superi il quinto dell'importo contrattuale. Ci� 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI Ecc. 515 

� improponibile la domanda di risarcimento danni per prolungamento 
detla durata dei lavori, azionata dall'appaltatore, che, con la sottoscrizione 
di un verbale di concordamento di nuovi prezzi, abbia ,consentito 
al differimento nel tempo della data di ultimazione dei lavori (3)., 

La disciplina relafiiva alL'iscrizione neU'Albo dei costruttori � diretta 
essenzialmente ad assicurai�e l'ammissione agli appalti di opere pubbliche 
di imprese provviste dei necessari rnquisiti di idoneit� tecnica, patrimoniale 
e mOO'ale, ai fini del buon wndamento dei ia.vori a commettersi e, 
quindi, nell'interesse immediato della P. A., dovendosi escludere che da 
tale iscrizione scaturisca un diritto soggettivo del costruttore a partepare 
aUe gare di appalto indette dalla P. A. (4). 

(Omissis). -Colll atto del 22 marr-zo 1961 Giuseppe Turr� conveniva 
dinanzi al Tribunale di Roma la Cassa per il Mezzogiorno, esponendo di 
essere rimaisto a1ggiudicatarfo in data I<> marzo 1957 de1l'aippalto dei 
lavori di COl!llsol!tdamento dell'abitato di Pizzo Calabro, approvarti dal 
COl!llsiglfo di amministrazione delila Cassa e affidati al Genio civile di 
Catanzaro; di av.ere i!ll!COilJJtrato, una volta dafa iruzio ai lavori (per la 
cui ultimazdOne era stata stabilita la data del 2i8 apd1e 1958), serrie difficolt�, 
determinate principalmente dal1e particolari condizioni della costa 
dei rioni da coJ:1'solidare e daL1e ca!ratteristiche dei �te11l'eni adiacenti; di 
avere dovuto sottoscrivere, m data 10 ap!riJ.<e 1958, un verbale di nuovi 
prezzi peir i lavori lllon previ1sti in contratto; di avere proposto senza 
esito alla Cassa LLa r~so:luzione �del �contratto per �eccessiva onerosit�; di 
av,ere dce1vuto il 10 luglio 19159 comunicazione del recesso esercitato dal1'
Amministrazfollle committente a norma dell'airt. 345 della legge 20 
mairzo 18'65, n. 2248, all. F; di avere espresso dserve per compJ.essive 

L. 50.2.72.000 �al momento del.fa �sottoscrizione del verbale relaitivo allo 
accertamento idei lavori eseguiti; di avere vanamente proposto, dopo la 
reiezione di tali dse!l'Ve da parte dell'Ammintstra2lione, domalllda cli 
;rurbitrato. 
Tutto ci� esposto, il Turr� chiedeva: 1) che fosse dichiarata illegittima 
1'a risoluzione unilaterale del contraitto disposta dalla Cassa ai 

significa che, ove tale diritto non sia esercitato, l'appaltatore esegue lavori 
contrattuali �e non gi� extracontrattuali: v., ora, in argomento, l'art. 14 
Cap. g.en. app. oo.pp. 1962; v. �ancihe l'art. 13 stesso Cap. g�elll. 

(3) La consensualit� del prolungamento del termine �, adunque, per 
s�, idonea ad escluder� successive pretese risarcitorie: cfr., analogamente, 
lodo 26 novembre 1971, n. 72, Roma, in questa Rassegna, 1971, I, 1524, 
ed ivi ulteriori riferimenti di dottr!na e giurisprudenza. 
(4) Tutte le norme che disciplinano il procedimento di scelta del privato 
contraente da parte della P.A. sono, inJ�atti, dettate nell'interesse 
della medesima: Cass., Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1643, in questa 
Rassegna, 1970, I, 982, con nota (sub 1-5). Significativo �, nella specie, 
il disposto di cui all'art. 68, comma secondo, r.d. 23 maggio 1924, n. 827. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sensi dell'ar,t. 345 citato; 2) che il contratto fosse risolto per eoce,ssiva 
onerosit� �sopravvenuta; 3) che la Cassa fosse condannata al risarcimento 
dei danni subiti da esso istant�e a seguito della esclusione dalle gaTe di 
appalto dindette dal Provveditorato 00. PP. del1a Calabria e dagli enti 
ai quali Jo stesso ProvvedLtorato forrusce l'elenco delle ditte da invitare; 
4), che, in conseguenza delle predette richieste, la Cassa fosise condannata 
al pagamento della .somma di lire 29.889.072, per le ragioni e secondo i 
calcoli analiticamente esposti dallo stesso istante; 5) che la Cassa fosse 
condannata raJ pagamento della somma di Lire 834.000, indebitamente 
trattenuta a titoJo di penale; nonch� della somma di lire 972.730, che 
l'istante non �aveva potuto incassare, in quanto conglobata neU'unico 
man:dato per compJ.erssive lire 2.091.063 emesso dall'amminiistrazione a 
saldo di ogni rnstduo credito del Turr�. 

La Cassa si opponeva a tutte le domande dell'attore, che venivano 
respinte dal Trii.bunaJe con sentenza del 21 agosto 1963. 

Su gravame del Turr�, la Corte d'appello di Roma a�coogUeva il 
s9lo �Capo di domanda relativo alla penaJe indebitamente trattenuta e 
confermava nel re,sto la decisione del Tribunale, competllSando peT due 
terzi le spese dei due gradi di giudizio e 1ponendo il restante terzo a 
carico della Cassa. 

In particolare, la Corte r1ilevava, innanzi tutto, che il primo motivo 
di gravame doveva inteTpretarsi nel senso che la tesi dell'mapplicabiUt� 
dell'art. 345 deHa legge sui lavori pubb1ici era stata prosperttata 
unicamente sotto il profilo della mancata determtnazione della giusta 
indennit� di recesso, ma che l'errore di determinazione non sussisteva, 
in quanto, nel sottoscrive,re il verbale di nuovi prezzi, le parli avevano 
espr.essamente convenuto che l'importo comple,ssivo dei lavori sarebbe 
rimasto immutato nella misurra originarta, mentre sarebbe spettato poi 
alla Amministrazione committente, ai sens1i dell'rurt. 344 della legge ci,
tata, di individuare in concreto i lavori, previsti nel contvatto originario, 
che avr\'bbero dovuto essere eliminati, al fine di contenere l'importo 
complessivo delle opere nei limiti dello stanziamento iniziale. Al riguardo, 
la Corte riteneva irrilevante la circostanza che 1a riduzione da 
apportare ai Lavori inizialme.te appaltati, non avr.ebbe potuto essere 
contenuta nel limite del quinto, in quanto il diritto dell'appal<tatore alla 
osservanza di tale limite � 'Pienamente disponibile e nel caso concreto il 
Turr� ne aveva effettivamente disposto con il ricordato accocrdo reliativo 
ai nuovi prezzd, la cui sottoscrizione -aggiungeva la Corte -non era 
stata tl frutto di violenza eser.Citata dalla Amministrazione, non potendosi 
tale vizio ravv~sare nell'invito, pur se pressante, rivo1to all'appa.1tatore 
perch� sottoscrive,sse l'atto. 

La Corte riteneva, inoltre, che le ragiond. di credito maturate in 
favore del Turr� per l'esecuzione dei lavori oggetto del verbale di nuovi 
prezzi in data 10 aprile 1958 erano state dalle parti compiutamente rego



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 517 

fate �COtl l'accordo colilsacrato nel pr�edetto verbale e che la 1~qu1dazione 
dei �compensi dovuti all'impresa era 'Stata effettuata con lpliena ossenranza 

delle clausole di tale accordo. 

Infine, La Corte eiscludeva �che la Cassa potesse esser�e ritenuta responsabile 
del :liatto del .terzo, e cio� della omessa chtamata alle gare indette 
dal PTo~editorato 00. PP., 1n quanto -a parte ogni constderazione 
sul nesso eziologico :lira li.a pende1I1Za della lite e la mancata. convocazione 
alle aste -la resistenza in .gliudizio del.la Cassa non poteva configurarsi 
come :liatto illecito �colposo, avuto �spe1cialmente riguardo alla dinfondate~za 
della maggior !Iliarte deHe pretese accampate daJ. Turr�. 

Contro questa 1sentenza il Tum� ha proposto ricorso per cassazione 
sulla base di .sette motivi di aI1!11.uJ.1amento, illustrati coo memoria. 
Res1ste con controricoT<so la Oassa peT il Mezzogliorne>. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Col primo motiiv:o di ricorso si denuncia La violazione degli artt. 112 
c.p.c., 1362, 1363 e 1367 e.e.; la violazione del.l'art.. 342 c.p.c. e, con:seguentemoote, 
la vioilazione e falsa aippJica:ziione deJ..l'�arrt. 345 della legge 

�20 marzo 1865, n. 2248 alL F; la insufficiente motivaziooe sul punto del~ 
l'interpreitaziooe del contenuto dell'atto di appalto; e l'omesso esame di 
un punto decisivo della controversia. Lamenta il ricorrente che la Corte 
di meriito abbia interpreitato -la domanda di riesame suJ. punto reJ.ativo 
al.l'esercizio, �da par�te della CasS?-�. del diritto di recesso dal conwatto di 
appalto, a !OJOrma del citato art. 3.45 della legge �sui Iavcori pubblici, nel 
sooso pi� riswetto, escludendo che l'appellante avesse inteso porre in 
discussione la J.egittimit� dell'eserdzio, nel caso .specifico, di quel diritto 
e affermando che .egli si fosse Umita.to a criticare il criterio di liquidazione 
dell'indennit� di recesso. Sostiene iJ. rkorrente che, a causa di ta~e 
erronea dnterpretazione del motivo di appeil.lo, 1a Corle di merito abbia 
omesso �di pronunciare su tutta la domanda sottoposta al suo riesame.� 

In vapporto a quest'ultima censura -che � di omessa pronuncia 


la S. C. non � certamente vincolaita all'interpr.etazione della domanda 

giudiziale fatta dal giudice di appello, ma pu� e deve procedere diiretta


mente a true interp!'eitazione, sul1a base di un autonomo a1pprezzamento 

delLe risultanze degli atti di processo (cfr. Cass., 24 novembre 196,9, 

n. 3809; Cass., 12 ottobre 1967, n. 2412). 
Senonch� la llettura dell'atto di appello porla ad escludere che la 
Corte di merito sia incorsa nella lamentata omiss.ione di pronuncia. Nel 
:riassegnare in primo grado le proprie conc!l.�.Sioni l'attuale ricorrente 
chiese, fra l'altro, �che fois.se accertata l'illegittimit� della procedura dd 
scioglimento del contratto. R1ma:sto �soccombente su questo :punrto, il 


518 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Turr� precis� testuaJmente nella citazJ.one di appello che egli non aveva 
posto in dubbio che all'Amministrazione appaltante spettasse 1a facolt� 
di recedere daJ. contr,atto ex art. 345 cttato e che la ,sua dogliianza riguardav'a 
unicamente l'eTToneo procedimento di applicaziooe di ta,le norma 
ai fini dei 'crited e metodi della Jiquidazione del decimo dell'importo 
delle oper.e non eseguite (cio� del1'1indennizzo che la ste,ssa norma attribuisce. 
all'a:ppaJ.tatore nel caso di recesso da parte dell'Amministrazione). 
Una pr�emessa ,cosi chiara nel drcoscrivere l'ambito del motivo di gravame 
non pu� essere sovvertita nel suo significato dal contraddittorio 
tenore delle concJ.usLonJ., che, ripetendo quelle di primo grado, cOi!ltengono 
la richiesta di deolar,atoria deJJ.':ii!lapplicabilit� dell'art. 345 o, quanto 
meno, dell'erroneit� della ,sua applicazione circa .la determinazione del 
predetto decimo. 

Senza dubbio l'espressione � quanto meno > sembra attribwire il 
II'ango di domanda subol'dinata a quelJa che, stando al contesto airgomenitaitivo 
dell'atto di appello, 11i,sulta, invece, formulata come domanda esclusiva; 
ma � questa un'impressione fallace che alcuni elementari rilievi bastano 
a fugare. Innanzi tutto, l'assunto dell'inapplicabiJJit� inel caso concreto 
de1l'art. 345 -oltre ad essere in.aperto contrasto con la premessa, 
gi� dcordata, nella quale non solo non 'si adduce la violazione di eventuali 
limiti frapposti all'esercizio del diritto di r'ecesso, ma sd esclude 
addirittura che quell'esercizio sia in qualche modo limJ.tato -privo, 
com'�, di qualsiasi. giustificazione in sede di esplicazione dei motivi di 
grav;ame, finisce per porisi come wn ,enunciato apodittico. E del resto, 
ogni deduziooe in taJ. sen.so avrebbe dovuto fare i conti con un rilievo 
essenziale: che, cio�, tale facolt� -al pari di quella, attribuita dall'art. 
1671 e.e. al committente, di recedere ad nutum dal contratto di 
appalto (cfr. Cass., 16 ottobre 1967, n. 2484) -pu� essere esercitata 
dall'Amministrazione senza dover sottostare all'onere dell'indicazione 
dei motivi che l'abbiano indotta a sciogliere il contratto. Si tratta, insomma, 
di un diritto di recesso attribuito al mero arbitrio dell'Amministrazione, 
sicch� le ragioni eventualmente addotte per giustificarne 
l'eserdzio non sono suscettibili di sindacato da parte del giudice, al 
quale pu� essere commesso il solo compito di verificare se, nella determinazione 
dell'indennit�, siano stati rettamente applicati i cdteri 
di cui all'art. 345 in relazione anche all'art. 54 del Capitolato generale 
iper gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici 

(d.m. 28 maggio 1895), che -come si preciser� in sede di esame del 
terzo motivo �di ricorso -� applicabile nella specie. 
La rilevata insindacabilit� dei motivi di recesso ex art. 345 induce a 
ritenere che abbda visto esattamente la Corte d'appello aJ1orch� ha affermato. 
che i limiti delfa censura ri:sultavano chiaramente delimitati in funzione 
della giusta determinazione dell'indennit�. Coerent.emente la stessa 
Corte -una V'Olta accertato 'che l'indennit� ecra stata esattamente cal




PARTE I, SEi. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 519 

colata -ha escluso 1'a necessit� di proporsi. iJ. que1sito se iJ. riconoscimento 
da parte dell'Ammiini1sfo:azione della giusta indenniit� possa COIIlfigurarsi 
come <condizione per l'esercizio del diritto �di recesso, ovvero 
se l'indennit� stessa costituica oggetto di una mera ragione di credito 
dell'appaltatore, 'Sul pre'Supposto deJJia piena ed autonoma operativit� 
dell'atto di recesso. , Questa alternati.Iva, p.:mfi.Jata in via di premessa, 
spiega l'espressione usata dalla Cor,te l� dove, a conclusione del.l'esame 
del primo motivo di appello, lo ha !l'espmto � sotfo entrambi d. profili �, 
vale a dire per quanto concerne sia l'aprplicabi:lit� del.l'art. 345 che la 
detemninazione dell'ilndffil<Ilit� di re1cesso. 

La ricostruzione del pensiero della Corte di merito � mnto chiara 
che lo ste,sso ricOCTente se ne rende 1collllto, quando affiacc�ia, sia pu!I'e in 
termillli. di .probabiltt�, 1a lipotesi che la Corte stessa abbia inteso prima 
porre quella ailterinativa ed abbia poi ritenuto super�ata l'esigenza di sciogHerla 
proprio per irifless<;>' dell'assodata esattezza della determilnazione 
dell'indennit�. E questa chiarezza -che trova dscO!Iltro e� giustificaztone 
nell'espkita de�limitazione, da parte dello .stesso Turr�, dell'ambito della 
doglianza proposta in appello -non pu� essere offuscata (fino a giunger,
e al 1capovolgimento del significato delle parole. a tal fine adoperate) 
da un immotivato e generico ri:~erimento, �contenuto nelle conclusio1ni, 
all'mapplicabtlit�, nella specie, della no1rma de�Ll'art. 3451, quando, per di 
pi�, 1si r,1fletta intorno alla ricordata � arbit!I'ariet� � dell'eser:cdzio del 
diritto di recesso, che non lascerebbe al Turr� alcun margine per !l"aggiungere 
un risultato concretamente utile, anche nel �Caso I�!I1 1cui si volesse 
intevpr:etare fil ,tenooe della sua domanda nel sernso (ora soltanto) da Lui 
caldeggiato. 

In questi ri-Lievi trova confutazione anche 1a censura di insufficiente 
motiva:z;tone sul punto de11a interpreta:zfone del contenuto dell'atto di 
aippello. Pvemesso che, al fine di :individuare i motivi di gravame, tale 
inteirpretaiziooe � riserv�ata al giudice '.di merito, quando sia sorTertta da 
adeguata motivazione, 'esente da .vizi lo.gici e giuridici (clr. Cass., 15 
maTzo 1'971, n. 718; Cass., 21 giiugno 1969, n. 2229), nella specie fa sussistenza 
di quei vizi � automaticamente escLusa dal rilievo che l'inter:pretazione 
del giudice di mer.ito coincide con quella cui la S. C. � pervenuta, 
esamilnando il motivo di r.i.corso sotto il profilo della omissione di 
proouncia. 

Col .secondo mezzo il iricorrente censura 1la sentenza impu~aita per 
avere ritenuto che tutte le ragioni di credito maturate a favore dell'impresa 
in conseguenza dell'appalto fosse!t'o state completamenrte regolate 
con l'accordo co1D1sacrato nel verbale dt nuovi prezzi, del quale il ricorrente 
deduce la nu11it� o, �quanto meno, l'annullabilit� o, dn via di ulterior1e 
1subovdilne, fil1egittimit�. 

Nessuna delle mo1tep1Lci censure svolte in queisto motivo di ricorso 

merita accoglimento. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Secondo H ricorrente, una prim� ragiione di nullit� dtscenderebbe 
dal fatto che il verbale sarebbe stato formato in violazione di una norma 
imperativa, qual'� l'art. 20 del i.d. 25 maggio 1895, n. 350 (il quale proibisce 
che stano mandate ad effetto variazioni oltre il quinto, che non 
siano state preventivamente disposte ed approvate nelle forme dell'articolo 
343 della legge sui lavori pubblici). Al riiguardo si deve, innanzi tutto, 
osservare che tale questione non. � stata riitualmente sollevata nel corso 
del giudizio di merito e che l'imprescindibile esigenza di accertamenti 
di fatto (in ordine al contenuto del verbale e alla natura ed entit� dei 
lavori cui i nuovi prezzi si riferivano) esclude la rilevabilit�, nella presente 
sede, del dedotto vizio invalidante. � appena il caso di notare, 
tuttavia, come la norma -la cui asser.ita violazfone comporterebbe l'invalidazione 
dell'atto -non contiene affatto la prev.isione testuale delfa 
sanzione dJ nullit�. Ed � sicuramente una petizione di principio desumeda 
per impl.icito dal carattere inderogabile deJ.la citata norma, perch� 
proprio la dmperativit� della norma viene posta in dtscussione non soltanto 
dalLa esprnssa previsione, che vi si r�lllv.iene, dei modi e dei limiti 
per apportare variazioni ed addizioni al progetto approvato (e gli eventuahl 
vizi delle procedure seguite potrebbero essere :llatti valere SO:lo 
dalla Amministrazione), ma soprattutto dal rilievo che, v~sandosi in 
materia di diritti a contenuto patrimoniale, e quindi per loro natura 
disponibili, il nuovo assetto, dato al regolamento degli interessi in conflitto 
mediante l'a:pprovaziooe e la sottoscriz.ione del ve1rbale di nuovi 

prezzi, costituisce l'esplicazione del potere di disposizione, cui fa, del 
resto, riferimento lo stesso art. 343 della legge sui lavori pubblici (il 
quale �stabilisce che, verificandosi il bdsogno di introdurre in un progetto 
in corso di esecuzi_ooe variazi.t:m,i od aggiunte, si fa luogo .ad una distinta 
sottomissione o ad UJn'appendice al contratto principale). 

La nulhlt� del verbale di nuovi prezzi viene dedotta dal rfoorrente 
sotto l'ulterior�e profilo della indeterminatezza dell'oggetto�, prodotta, a 
suo giudizio, dalla mancata specificazione dei lavori contemplati nel 
contratto originario, che fa necessit� di contenere l'importo complessivo 
entro i limiti del primitivo stanziamento imponeva di eliminare. � agevole 
repUcare, al riguardo, che non esiste indeterminatezza dell'ogg�etto, 
quando il giudice di merito, interpretando il contenuto del cootratto, sia 
pervenuto all'individuazione dell'oggetto stesso (�fr. Cass., 3 maggio 1967, 

n. 839) e che � riservato al giudice di merito -il cui apprezzamento 
sul punto � mcensurabi.le in sede di legittimit�, se adeguatamente motivato 
-il giudizio drca l'idoneit� .e 1a .sufficienza delle espvessioni adoper.
ate dalle parti nelle dichiarazioni contrattuali per i�ndividuarne l'oggetto 
(cfr. Cass., 10 luglio 1968, n. 2397; Cass., 15 luglio 1966, n. 1912). 
Nella spec1e, la Corte di me:rito, dopo aver rilevato che le parti avevano 
mantenuto fermo 1'1mporto complessivo dei lavori e che, secondo un 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 521 

principio di buorna :liede, doveva operarsi una riduzion:e dei lavori originariamente 
pr�ev-isti e non pi� contenibili, se sommati ai nuovi Lavori, 
entro i limiti del predetto importo, ha individuato, a norma dell'art. 344 
della legge sui lavori pubblici, nell'Ammintstrazione appaltante la parte 
cui sarebbe spettato di procedere alla necessaria rdduzione. Si deve, 
altres�, notaTe come i singoli lavoTi che contribuiscono alla realizz,azione 
dell'opus dedotto nel contratto di appalto non si collocano individualmente 
nel ruolo di oggetto del co1ntratto .stesso, sicch� la loro parziale 
modificazione, per accordo inter partes, non importa la conseguenza che 
il contTatto venga ad assumere un oggetto diverso, se l'opera da realizzare 
conserva sostanzialmente immutati caratteTi, struttura e funzione. 

Il vizio di cornsenso -che secondo il rkorrente avrebbe dov.to giustificare 
l'annullamento del verbale de quo, siccome sottoscritto per impo-� 
sizfone del Genio civile -� stato incensurabilmente escluso dalla CoTte 
di merito, la quale ha negato l'esistenza di una minaccia capace di coartare 
la volont� �di una persona (cfr. Cass., 25 marzo 1968, n. 930; Cass., 27 
gennaio 1968, n. 274). Noz:i � esatto che la nozione di violenza morale, 
accolta nella sentenza impugnata, si attaglierebbe alla diversa figura della 
violenzia fisica. Nella specie, 1a violenza sarebbe stata costituita dalla 
sottoscrizione, da parte del Turr�, del verbale per sfuggire alla minaccia 
di non essere pagato. Senonch� -fermo il principio che la minaccia di 
esercitare il recesso 'costituisce legittimo esercizio di un diritto, quando 
non � �diretta ad ottenere vantaggi ingiusti (cfr. Cass., 23 aprile 1969, . 

n. 1324; Cass., 25 marzo 1968, n. 930) -risulta logico l'apprezzamento 
della Corte di merito che ha escluso il vizio del consenso sotto il riflesso 
che il Turr� avrebbe ben potuto resistere al pur pressante invito delJ.'
Ammilllistrazione di sottoscrivere il verbale, riservandosi di far valere 
nelle sedi opportune il proprio diritto ad ottenere il compenso per i lavori 
non prevtsti in contratto e gi� eseguiti e il dsarcimento dell'eventuale 
danno subito per effetto del ritardato pagamento. 
>Carattere di assoluta novit� (e, dunque, non possono formare og, 
getto di esame ad opera della S.C.) hanno le questioni relative alla pre


tesa illegittimit� del verbale pi� volte menzionato e del certificato di 

collaudo. 

In pmposito 1si rileva che il ricorrente discute deJ. primo di tali atti 
e sollecita la relativa disapplicazione, dandone per scontata la natura di 
atto amministl'ativo, e ponendosi, perci� stesso, in aperto contrasto con 
il proprio assunto in meTito alla invalidit� del verbale. D'altronde di tale 
atto il ricorrente non tndica una ragione di illegittimit� diversa ed 
autonoma rtspetto a quelle che ne dovrebbero comportare l'invalidazione, 
mediante l'applicazione delle sanzioni, tipiche degli atti privatistici, 
della nullit� ex art. 1418 e.e. �o dell'annullabilit� ex art. 1434 ss. 
stesso �codice. S:i nota, infine, che la illegittimit� del certificato di collaudo 


522 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

viene in concreto dedotta 1sul presupposto della �illl!esistenza del verbale 
di nuovi prezz�i, dando, cio�, rper dimostrata l'esorbitanza dall'ambito dei 
l1avord .contrattuali di quelli contemplati per accordo delle parti nel predetto 
verbale. 

Col terzo motivo il ricorrente C�ensura la sentenza impugnata, per 
avere rigettato la domanda di condanna deHa Cassa al pagamento del 
maggio�r costo delle nuove opere, dei danni e degli interessi sulle 
somme dovute, sotto il pro.filo che tutte codeste pretese dovessero ritenersi 
regolate dallo accordo intervenuto 1col verbale di nuovi prezzi. 
Denunziando, in proposito, la violazione degli aritt. 1223 e 1224 e.e. e 
dell'art. 11'5 c . .p.c., la insufficiente e contraddittoria motivazione e la 
violazfone deWax�t. 13 del nuovo Capitolato generale per le opere pubb1tche 
del 1962, i1l ricorrente sosti-elll!e che la .tesi dei giudici di meriito 
potrebbe val&e� tutt'al .pi� per il maggior costo delle nuove opere 
rispetto 1alla vialutazione operata dal .coHaudatore, mentre nOlll potrebbe 
riguardaxe il tema delle diffi.colt� incontriate nel corso di esecuzione dei 
la\'ori, tanto� pi� che il ricovdato art. 13, applicabile come ius superveniens, 
rkonosce all'appaltatore il diritto ad un comipens:o, quando le vartazioni 
gLi abbiano 1ar11e,ca:to un notevole pregiudizio. Aggiunge il ricorrente 
,che mancherebbe il collegamenito fra i danni e i nuo".i prezj';i uni.tari 
concordati; dovendo quei danni ricondursi all'inteirvenuito sovvertimento 
dell'aiprpalto; che la Corte avrebbe riconosciuto che il'e,secuzione 
dei lavori avrebbe avuto luogo con rttardo per fatto e colpa dell'Amministvazione 
(tanto da 1e1scludere l'obbligo del Turr� di pagare la penale); 
che, perttanto, essa non avrebbe potuto negare la fondatezza della domanda 
di rtsar.cimento dei danni basata sulla forzata inoperosit� del 
cantiere e sui conseguenti maggiori oneri 1per l'all!IIlento dei costi. 

�, in primo luogo, da eiscludere l'app1i:cabilit� al rapporto de quo 
dell'art. 13 del nuoV'O Capitolato ~approvato con d.P.R. 16 luglio 19612, 

n. 1063), che �, al contrario, d.nappHcabile ai vapporti sorti prima della 
sua entrata in vigore, per quanto attiene ai reciproci ,diritti ed oibblighi 
dei contraenti (ofr. Cass., 19 gennaio 1963, n. 67; Cass., 9 aprile 11965, 
n. 623; Cass., 6 aprile 1966, n. 909). 
Nell'atto di appello il Turr� chiese che gli fosse attribuito qUJalllto 
gli spettava ,in base alle riserve, che non si riferivano all'aprpliJcazione 
dell'art. 345 del1a il.egge sui lavori pubbUci, ma ad altri titoli, che pre� 
cedevano, ainche neJ tempo, la dkhiaraziOllle di recesso e che erano, 
perci�, autooome rispetto a questo. Tali voci di danno erano state cosi 
indicate nella citazi01ne introduttiva (que.sito 4�): 1) differenza tra la 
somma richiesta i:n riserva, quale costo dei lavo�r.i al rione Castello fino 
all'aprile 1958, e quella pagata; 2) 1spese e interessi bancari; 3) mancato 
utile .sui 4/5 deilfimporto cootrattuale; 4) importo del maggior costo 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 523 

de1l'opera ,a.I rione Castello; 5) maggiior costo rper forzata inoperostt� de�l 
cmlitier.e; 6) danni derivanti dalla sospensione dalle aste disposta dal 
Provveditorato 00.PP. 

Di que1sti ultimi danni si occupa un autonomo motivo di rico11so 
(.il sesto) e il reJativo esame va per ora riservato. Pe,r quanto riguarda 
le voci iridicate sub 1, 3 e 4, non v.i pu� esswe alcun dubbio che -come 
ha rilevato fa Cor,te di merito -le ragioni cli credito maturate a favore 
dell'impresa per I',esecuz,ione dei lavori oggetto del verbale di nuovi 
pvezzi sono state compiutamente definite in virt� dell'accordo contenuto 
in detto verbale, �che si rii1erisce 1aippunto al costo delle variazioni imposte 
dalle difficolt� geologiche e d'altra natura insorte nello svolgimento 
dei favori originariamente !P['evisti in contratto. 

In oroine alla richiesta cli risa11cimento dei danni, che sarebbero 
derivati dal prolungamento dena durata dei Lavori (n. 2 e 5), la sottoscriztone 
dei verbale di nuovi prezzi diffe-iva coerentemente nel tempo 
la data di ultimazione dei favori e tale spostamento si poneva come un 
effetto ineliminabile dell'intervenuto accordo inter partes. Non sono, 
inoltre, puntuali le considerazioni che il ricorrente svolge a proposito 
di un asserito accertamento della imputabilit� a colpa dell'Ammin1strazione 
del ritardo nell'esecuzione dei favori, non potendosi un simile 
accertamento dedursi dalle argomentazioni che si riferiscono, nella sentenza 
OO:npugnata, alla questione, affatto autonoma, �se il Turr� fosse tenuto 
o meno 1al rpagamento della penale. A tal riguardo la Corte di 
merito ha escluso che dJ. mancato compimento dei Lavori nel termine 
:fosse 1dipeso da �Colpa del Turr�, ma non ha affermato che l'Ammin1strazione 
fosse, a �sua volta, in colpa (questo .tema specifico essendo estraneo 
al punto in discussione). 

Il rigetto del te1rzo motivo di ricol'so impJfoa la dichiamzione di 
infondatezza del quar.to, che riguarda il mancato accogl1mento delle richieste 
:istruttorie, a'Vanzate dal Turr� sia in ordine alle formulate i:iserve 
sia in ordine al vizio di consenso, che, a giuclizio del ricorrente, 
render�ebbe 1ainnullabiJ.e il verbale di nuovi !P['ezzi. 

Questo secondo aspetto della censura resta super1a�to dalle osservazioni 
:fiatte a proposito deJ secondo motivo di II'icorso, dato che la Corte 
di merito ha escluso la violenza, pur avendo dato pex ammesso che forti 
pressioni siano state rivolte nei confronti del Turr� pe�r convincerlo a 
sottoscriver�e i.I verbale. 

Quanto ai mezzi ,istruttor,i, che avrebbero dovuto dimostriare in concreto 
Jia fondatezza delle riserve formulate dal Turr�, una volta accertata 
in via di principio l'inaccoglibilit� delle riserve stesse, risultava logicatnente 
1superfiuo !'�esame de�ttagliato della richiesta di ammissione di 
tali mezzi, ,che non avrebbero potuto mai modificare le .conclusioni 
aecolte nella senten~a impugnata. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il quinto motivo di ricorso ceDJSura il procedimento seguito dalla 

Coo:te di merito per giungere alla determinazione dell'indennizzo ex 

art. 345 della legge sui lavori pubblici e propone un nuovo metodo di 

calcolo sostanzialmente basato sul presupposto che nel1a nozione di lavori 

eseguiti ,si dovrebbero ricomprendere unicamente quelli previsti nel 

contratto originario e non anche quelli non soltanto ,inizia.l.n1ente noo 

contemplati, ma altresi tali da mutare Jia natura dell'opera. Aggiunge 

il ricorrente che, a:nche a v&ea-ammettere che i nuovi lavori potessero 

ritener,si ins,eriti nel contratto e definirsi, quindi, come lavor,i contrat


tuali, !':importo dei nuovi lavori avrebbe dovuto cong.lobarsi con quello 
� dell'appalto originarfo e la determinazi:one dell'indennit� effettuarsi i:n 
relazione al totale. 
Senonch� la Corte di merito ha �incensurabilmente accertarto che l,e 
parti, nell"accordarsi ilil ordine ai nuovi prezzi, sottoscriv�endo il verbaJ.e 

i:n data 10 �apr1le 1958, avevano convenuto di ilasciare immutato l'importo 
globale dei lavori. Si tratta di un accertamento che la Cor,te ha condotto 
sul1a base non �soltanto della lettera dell'atto, ma anche della interpretazione 
fogica e di buona fede. Poich�, dunque, til iricorrente fonda la sua 
critica, assumendo a base deJ. calcolo un dato in ,concreto, respinto dalla 
Corte ,di merito, deve ritenersi corretta l'imposta.filone seguita dalla 
stessa Corte. 
Nel sesto motivo, sotto iJ. profilo della violazione degli artt. 1223, 

1362 e 1369 e.e. e della insufficiente e cootraddittoria motivazione sul 

punto decisivo concernente l'accertamento della !l'esponsabili,t� della Cassa 

ai fini della rivalsa dei danni conseguenti ,alla ,sospensione, dLsposta nei 

suoi confronti dal Provveditorato 00.PP., dalla parte.cipazione alle gare 

di appalto, il ricorrente sostiene �che tale sospensione sarebbe stata pro


vocata dall'attribuzione, da parte della Cassa, al Turr� di un comporta


mento negligente ed inadempiente !nello svolgimento dell'appalto, che 

la istessa Corte di merit9 avrebbe escluso 111eJ. decidere che ~'appaltatore 

non era tenuto a pagare la penale. 

Anche questo motivo non pu� essere accolto. 

Si pu� anche prescindere dal sottolineare che rientra nell'apprezzamento 
i:ncensurabil.e del giudice di merito, sia la negazione dell'esistenza 
del nesso di �causalit� t11a .la !Pendenza deJ.la lite e f'a mancata convocazio!
ll!e alle a:ste da parte del terzo, 1sia l'accertata inesistenza del fatto 
illecito 1colposo generatore della responsabilit� civtle. Per vero, non � 
configurabile una posizione avente la consistenza di diritto soggettivo 
itn !relazione all'interesse, pxoprio dell'aprpaltatore iscritto negli albi 
previsti dalla legge 30 marzo 1942, n. 511 (e dalla sopravvenuta Legge 
10 febbraio 1962, n. 57), a partecipare alle gare ru appalto indette dalla 

P.A. La disciplina Telativia all'albo dei costruttori � diretta e,ssenzialmente 
~d assicurare l'ammissione agli appalti di opere pubbliche di imprese 
provviste dei necessari requisiti di idoneit� tecnica, patr.imoniale e mo

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 525 

r.aJ.e ai fini del buon andamento dell'esecuzione dei Lavori commessi, 
nell'interesse immediato de11a P.A. Una conferma di questa prosperttiva 
� data dall'attr.ibuzione alla P.A. del1a :facolt� di escludere uno o pi� 
concorrenti da ogni singola gara (art. 68, comma 2, del r.d.l. 23 maggio 
1924, n. 827, ora r.iJchlamato dall'art. 3 della citata legge n. 57 deJ. 1962). 
Si tvatta di una disciplina che si ricollega, per pi� versi, alle norme che 
regol�ano il procedimento di scelta del privato con il quale 1a P.A. possa 
contl'attare, a.Uorch� si avvale dei mezzi privatistici rper il.a real~zione 
degli inter.essi pubblici cui deve prorvvede�re: norme, queste, che sono 
dettate nell'interesse deil.a �collettivit� e tutelano il privato in modo 
mdiretto. Su tale presupposto queste S.U. hanno r�ecentemente affermato 
(c.llr. Cass., 25 febbraio 1970, n. 440) che l'imipugnatirva dell'atto con il 
quale il coltlcorrente aggiudiicataTio di un appalto di opere rpubbltche e'l'a 
stato ammesso negli albi nazionalii �e regionali degli �appaltatori di opere 
pubbliche, proposta da �altro concorrente, appartiene aJ.la giurLsdizi:one 
del giudice ammin.iJstrativo. 

Ammesso, qumdi, �Che il Provveditorato alle 00.PP. abb~a emanato 
un provvedimento formale di �sospensione dalle ga'l'e di appalto, il punto 
di .incidenza del lamentarto rpregiudizio non � 1costituito da un di'l'irtto 
soggettivo perfetto del Turr�, la cui domanda di a:-isarcime'nto dei danni 
il giudice di merito awebbe dovuto dichiarare improponibiile: in tal 
senso rpu� provvedere questa S.C., avvalendosi del potere -che le 
compete a norma dell'art. 384 �Cpv. c.p.c. -di rettificare la mortivaziooe 
della sentenza impugnata, fermo restandone il dispositivo. 

Nell'ultimo motivo �di !I'icor.so il Turr� si duole della disposta compensazione 
rparzfa1e delle 1spese, �sostenendo che l'accoglimento dell'appello, 
cui .la Corte di merito avrebbe dovuto far �luogo, avrebbe compor.
tato la .condanna della Oassa ru pagamento delle sipese de�l doppio 
grado di g�iudizio. 

Ma po.i�ch� .correttamente la Cor.te di merito ebbe a rigettare i motivi 

di grarvame (proposti m:ia �Come motivi di rico:rrso e riconosciuti fofondati 

da questa S.C.), fa doglianza del Turr� � priva di ragion d'e1ssere. 

ln. �conclusione, U rico11so deve essere fotegralmente rigettato e il 

dcorrente 1condaninato alla perdita del deposito per il oa.so di socc;om


benza. NeUa peculi..rit� di taluni dei profili de11a contl'ove'l'sia (specie 

in ordine alle deduzioni relative alla invalidit� del verbale di nuovi

1

prezzi �e all'assorbimento delle riserve per effetto di .tale atto) si rinvengono 
equi motivi per disporre 1a totale compensazione delle spese di 
questo g'l'ado di giudizio. 

P.Q.M. 
La Corte di Cassazione rig.etta il ricorso. -(Omissis). 

12 


526 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 7 febbraio 1972, n. 6 -Pres. Stella 
Richter -Est. Tamburrino -Comune di Chamoi.s (avv. Bondaz, 
D'Agostini) c. Ministero dei Lavori Pubblid (avv. Stato Albisirrmi). 

Leggi, decreti e regolamenti -Regolamento di esecuzione -Abrogazione 
totale per effetto della emanazione di una nuova legge relativa 
a una data materia -Esclusione -Sopravvivenza del regolamento, 
nelle disposizioni non incompatibili con la nuova legge, 
fino alla emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione Sussiste. 


Acque pubbliche ed elettricit� -Applicabilit� delle norme del Regolamento 
14 agosto 1920, n. 1285 per la disciplina del procedimento 
amministrativo relativo all'inclusione di determinate acque negli 
elenchi di acqua pubblica da approvarsi con decreto del Capo dello 
Stato -Sussiste. 

Acque pubbliche ed elettricit� -Iscrizione di acque in elenchi di acque 
pubbliche -Ricorso avverso decreto del Ministro LL. PP. disponente 
l'inserzione di uno schema di elenco suppletivo di acqua pubblica 
nella �Gazzetta Ufficiale� -Inammissibilit� -Sussiste. 

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1; Reg. 14 agosto 1920, n. 1285, artt. 1, 
2, 3). 
Acque pubbliche ed elettricit� -Accertamento da parte del Giudice della 
demanialit� o meno di acque -Necessit� del previo esaurimento 
del procedimento amministrativo di iscrizione delle acque negli 
elenchi d'acque pubbliche -Sussiste. 

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1; Reg. 14 agosto 1920, n. 1285, artt. 1, 
2, 3). 
La mancata emanazione dei 1�elativo regolamento d'esecuzione, dopo 
l'entrata in vigore di una nuova legge, disciplinante una certa materia, 
lascia sussistere Le norme dei regolamento d'esecuzione deUa legge abrogata, 
che non siano incompatibili con la legge sopravvenuta. 

Anche nella vigenza dei t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque 
ed impianti elettrici, si applicano Le norme del Regolamento 14 agosto 
1920, n. 1285 per la disciplina del procedimento amministrativo di iscrizione 
delle acque negli elenchi d'acque pubbliche. 

Il decreto dei Ministro dei Lavori Pubblici, che autorizza L'inserzione 
nelLa Gazzetta Ufficiale degli schemi di eiernchi di acque pubbLiche, 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPAL';l'I ECC. 527 

non � provvedimento definitivo: esso, pertanto, pu� essere solo opposto 
in via amministrativa, ma non legittima il privato ad adire il Tribunale 
Regionale delle Acque. 

L'azione giudiziaria per ottenere l'accertamento della demanialit� 

o meno di acque � improponibile in pendenza del procedimento amministrativo 
di iscrizione dell'acqua in elenco d'acqua pubblica (1). 
(Omissis). -L'appello dagli appellanti .~incipali proposto si rivolge 
avverso la declaratocia, effeittuartia dalla sentenza impugnata, di inammissibilit� 
del ricomo, per non essere ancora definito il procedimento 
ammi.istrativo di inclusione dell'acqua del lago di Lodi nell'elenco 
supplentivo delle acque pubbliche. 

La sentenza impugnata, infatti, .partendo dal presupposto dli fatto 
indiscutibile che il ricorso introduttivo � stato proposto s~lo avverso il 

(1) L'affermazione del Tribunale Superiore � esatta. Risulta un precedente 
in termini in una sentenza del Trib. Reg. acque pubbliche di Palermo 
del 10 aprile 1936, in Foro it., Rep. 1936, voce � Acque Pubbliche, n. 68. 
Essa, peraltro, non � in contrasto con le affermazioni fatte dalla Corte 
di Cassazione, secondo cui �l'omessa iscrizione nell'elenco delle acque 
pubbliche non impedisce l'accertamento della natura demaniale dell'acqua 
pubblica � (Sez. Un., 15 giugno 1931, n. 2311) e � per altro detti elenchi 
non sono costitutivi, ma soltanto dichiarativi della pubblicit� delle acque, 
e, pertanto, se manca l'iscrizione, spetta al magistrato, in caso di controversia, 
accertare, se le acque abbiano i requisiti necessari per essere considerate 
come pubbliche, se, cio�, servano ad usi di interesse generale> 

(Sez. Un., 23 novembre 1931, n. 3682). Si veda anche Trib. Reg. AA.PP. 
di Torino, 18 maggio 1936, in Foro it., Rep. 1936, voce � Acque Pubbliche�, 
n. 57. 

Con l'affermazione ora fatta, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
ha inteso significare che non � proponibile un'azione di accertamento 
negativo relativa alla pubblicit� delle ,acque mentre � in corso il procedimento 
amministrativo appositamente previsto dalla legge (artt. 1-2 e 3 
del Regolamento approvato con r.d. 14 agosto 1920, n. 1285), diretto ad 
accertare la pubblicit� o meno delle acque, dovendosi attendere, per contestare 
l'avvenuta iscrizione dei corsi d'acqua negli elenchi delle acque 
pubbliche, la formazione degli elenchi stessi e la loro pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale, a norma dell'art. 1 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775. 

Ci�, per�, non esclude che, prima che il procedimento amministrativo 
di accertamento e dichiarazione della pubblicit� o meno delle acque sia 
iniziato, possa l'Autorit� giudiziaria competente conoscere, secondo i principi 
f�osati dalla richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. 
anche Cass., 27 luglio 1964, n. 2100, Foro Amm., 1964, I, 506), di un'azione, 
che normalmente si pone in via incidentale, diretta ad accertare la pubblicit� 
'di acque non iscritte nei relativi elenchi. 

G. ALBISINNI 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, che aveva ordinata il.a ilnserzione 
degli 'schemi di elenchi suppletivi nella Gazzetta Ufficiale, ha applicato 
il Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, secondo il. quale avveTso 
tale decreto, che ,costituisce atto meramente preparatorio, sono ammesse 
solo opposizioni in via amministmtiva, mentre esclusivamente contro un 
provvedimento finale (decreto del Presidente della Repubblica), che 
chiude il procedimento e che approva definitivamente l'elenco delle acque 
'pubbliche, � ammesso il ricorso al Tribunale Regtonale delle Acque. 

AVVeJ:'ISO tale decisione gli appellanti fondamentalmente negano la 

aipplicabilit� dcl regolamento del 1920, per essere anteriore al t.u. del 

1933 : 'Secondo gli appellanti, '11 regolamernto, ,che era stato emanato per 

l'esecuzione del precedente t.u. sulle acque del 1919, sarebbe venuto 

meno ,con l'abrogazione del t.u., di cui era esecuzione, da parte del t.u. 

del 1933,. Siffatto ragionamento non pu� essere condiviso. Infatti, come 

il nost!ro 1ststema legislativo ha da,to e d� vari esempi, la mancata ema


nazione di un nuovo regolamento, dopo la pubblicazione di un nuovo e 

pi� aggi0tr:nato t.u. di leggi, fa rimanere in vigore il vecchio regolamento, 

le 'cui disposizioni non siano, incompatibili con le dJsposizioni di legge 

nuove: in altre parole, !'�emanazione della nuova legge non importa, 

sic et simpliciter, l'abrogazione in toto del regolamento di esecuzione, il 

quale, ,come detto, continua ,ad avere vigore, neLle dispo1sizioni compa


tibili (per queUe mcompatibili, invece, si ha abrogazione tacita), fino 

ail nuovo regolamento. T,anto pi� nel caso in esame, iJn cui nel t.u. del 

19,3,3, che pure conrtiene un elenco di disposizioni espTessamente abrro


gate, non .si fa alcun cenno ad una abrogazione del regolam~nto del 1920. 

E, d'altra parte, le disposizioni regolamentari appUcate dal Tribunale 

Regionale non sono ,affatto incompatibili con le norme de,l t.u. del 1933. 

Invero, questo si limita a disporre che il diritto del singolo ad insorgere 

con ricorso all'organo giurisdizionale (Tribunale Regionale delle acque 

;pubbliche) soTge esclusivamente dopo il provvedimento definitivo. e a 

seguito 'di que1sto. � il ,regolamento, ilnvece, che prevede il. � cur1sus � del 

procedimento amministrativo, che porta a quel provvedimento definitivo, 

ed � ,esatto che, in ma!!1canza di nuovo regolamento, �il procedimento e 

le 1sue varie fasi non possono che essere disctplinati dal regolamento 

precedente, non espressamente abrogato; altrimenti quel procedimento 

amministrativo non rtcev&ebbe una disciplina. Se ci� � vero, � chiairo 

che anche dopo la pubblicazione del t.u. del 1933 il procedimento si 

apre con la preparazione degli scherni di elenchi pr,mcipaU o SUJPpletivi 

delle acque pubbliche, schemi preparati dai competenti uffici del Geruo 

Civile ,e di cui il Ministro dei Lavori Pubblici, con proprio decreto, 

autoriz:zJa finserzicm.e nella Gazzetta Ufficiale. Tale decreto ministeria~e 

!!10n � pa:-ovvedtmento definit�vo e pu� esseTe solo opposto in vi8, ammini


strativa; non fa, quindi, sorgere H diritto del privato ad adire il Tribu


nale Regionale. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 529 

Quanto detto vale anche per disattendere il ragionamento subordinato 
degli appellanti, secondo cui e1ssi, comunque, avrebbero inteso agire 
ilt1 accertamento negativo per escludere la demanialit� delle acque: il 
che nemmeno � c~cepibile, dato che non vi � ancora declaratoria o 
comunque accertamento della pubblidt� delle _acque e dato che una 
siffatta azione di accertamento negativo si dsolverebbe in una iltldagiltle 
ed in un accertamento da parte del giudice .della demanialit� o meno 
de11e acque, mentre � ancora in CO'l'SO il procedtmento ammintstrativo 
appositamente previsto dalla legge, e quindi tale intervento preventivo 
del .giudice cozza contro il sistema legislativo, che ammette l'intervento 
del giudice isolo dopo il provvedimento definitivo di approvazione degli 
elenchi. -(Omissis). 


SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 23 marzo 1972, n. 182.6 -Pres. Leone Est. 
F�emandes -P. M. Marucci -Rie. Morelli. 

Reato -Imposte dirette -Omesso pagamento di rate d'imposta -Contribuente 
-Atti fraudolenti sui propri beni -Definitivo accertamento 
dell'imposta -� presupposto per l'inizio dell'azione penale anche 
in sede di riscossione. 

Il principio dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, secondo il 
quale l'azione penale per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti 
ha corso solo quando l'accertamento dell'imposta sia divenuto �,ef�nitivo, 
si applica anche in sede di riscossione dell'imposta (1). 

(Omissis). -A seguito di indagini da essa condotte, la Finanza 
accru-tava nel 1966 che la vincita del primo pr.emio della. Lotteria di 
Capodanno 1963, dell'importo di L. 150.000.000, era sfata realizzata dal 
geom. Pietro Morelli. In base agli elemtmti raccolti, il competente Ufficio 

In tema di azione penale subordinata all'accertamento tributario. 

(1) Il principio ripetuto dalla Corte di Cassazione con questa sentenza 
costituisce, per quanto. concerne l'afrermazione della pregiudizialit� dell'acce1tamento 
tributario rispetto all'azione penale in materia di tributi 
diretti (in tema invece di tributi indiretti vige l'opposta regola della pregiudiziale 
cognizione del Tribunale della controversia relativa al tributo: 
art. 22 legg�e 7 gennaio 1929, n. 4), ius receptum. 
Cosi � stato afrermato essere l'accertamento definitivo dell'imposta questione 
pregiudiziale assolutamente devolutiva analoga alle questioni di 
stato (art. 19 c.p.p.), ma diversa da queste, perch� sorge prima dell'inizio 
dell'azione penale (Cass., 11 novembre 1957, in Giust. pen., 1958, II, 680) sicch� 
ne � stata tratta l'ulteriore conseguenza, condivisa dalla giurisprudenza 
di gran lunga dominante, tolta qualche sporadica decisione contraria, 
che la questione tributaria non pu� essere riportata nella sfera 
d'applicazione dell'art. 159 c.p. -che prevede i casi di sospensione del 
corso della prescrizione -poich� questa norma presuppone la pendenza 
di un provvedimento, mentre invece nel caso che sia in corso un accertamento 
tributario nessun procedimento penale � ancora pendente, n� 
l'azione penale � ancora nata. Perci� per il principio dell'actioni nondum 
natae non praescribitur, la prescrizione del reato comincia a decorrere 
dopo esaurita la fase di accertamento dell'imposta (v. in questo senso Cass., 


PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 531 

delle Imposte procedeva all'accertamento della relativa impo1sta complementare 
a carko del Morelli e, nel presupposto di un fondato perkolo 
di pe11dita della ,stessa, formava un ruolo straordinario per complessive 

L. 98.8.66.288 riscuotibiJ.i in un'unica soluzione alla scadenza dell'aprile 
19�67. Avendo per� il Morelli prodotto ricorso, avverso l'a�ccertamento 
notificatogli, alla Commissione Distrettuale delle Imposte, senza che, nel 
termine di giorni 60, fosse intervenuta la relativa dedsione, l'Ufficio 
predetto ,sgravava dal ruolo il 50 % dell'intero carico e l'Intendenza di 
Finanza disponeva che il carico residuo di L. 38.332.380 fosse rateizzato 
nelle normali sei rate bimestrali, dalla scadenza dall'aprile 1967 a quella 
del febbraio 1968. Senonch� il Morelli non solo. si rendeva moroso nel 
pagamento di tali rate ma compiV1a anche alienazioni dei propri beni 
facendo s� �Che la procedU!la esecutiva esperita nei suoi confronti avesse 
esito negativo. 
Condannato con decreto penale 20 giugno 1968 dell'Intendenite di 
Finanza alla ammenda di L. 20.000 per il reato di cui all'art. 261 t.u. 
leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645 per avere omesso il 
pagamento di sei rate consecutive dell'imposta complementare sul reddito, 
iscritta nel ruolo straordinario dell'anno 1967, per l'ammontare 
di L. 38.332.380, secondo quanto accertato in Pescara il 9 aprile 1968, 
egli proponeva opposizione 1sicch� gli atti venivano trasmessi per competenza 
all'Autorit� Giudiziaria. 

2 maggio 1958, in Giust pen. 1959, II, 537; 28 marzo 1958, ivi, 1958, II, 1158; 
2 dicembre 1964, in Cass. pen., Mass. Annotato, 1964, 752, 1331. In senso 
contrario si sono, invece, espresse altre decisioni: v. Cass., 26 novembre 
1956 n. 2464, in Riv. leg. fisc., 1957. 1554; 23 febbraio 1962, n. 259, in Le 
imposte dirette erariali, 1962, 1245, che peraltro sembrano non aver avuto 
altro seguito). 

* * * 

Non sembra invece, che possa condividersi l'estensione che la Suprema 

Corte ha fatto del principio, ritenendolo applicabile anche in sede di riscos


s10ne dell'imposta, questione che sorge perch�, come � noto, � possibile 

procedere all'iscrizione provvisoria nei ruoli e quindi alla riscossione di 

imposte su imponibili accertati ma non ancora de.fimti (art. 175 t.u. 29 gen


naio 1958, n. 645). 

Ritenere anche in tal caso applicabile il principio della pregiudizialit� 

dell'accertamento tributario all'azione penale, cos� come '1a Cassazione ha 

fatto, con una motivazione estremamente succinta, sembra essere la con


seguenza di una non approfondita considerazione della diversit� di situa


zioni: invero in sede di riscossione si � in presenza di un atto ammini


strativo esecutivo, a tutela del quale il legislatore ha ritenuto di concedere 

lo strumento dell'azione penale, non subordinata alla definitivit� dell'ac


certamento tributario, cos� come l'art. 267 del citato t.u. -che pur la deci


sione annotata indica per trarne opposte conclusioni -impone all'inter


prete di affermare senza incertezze. La norma infatti, rinviando, per la 



532 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
All'udienza del 13 ottobre 1969 del Tribunale di Pescara gli veniva 
aDJche cOl!ltestato iol l'eato di cui al 4� comma dell'art. 261 citato, pe-avere 
compiuto ,atti fraudollenti 'Sui propri beni, nel cor,so dell'anno 196'7, peT 
sottrarsi al ,pagamento delle imposte dovute, alienaa:JJdo due appartamenti 
ed un'aurtovettwra Fiat 850. 
Coo seinitenza 27 ottobre 1969, iJ. Morelli, riconosciuto collpevole di 
entrambi i reati, veniva condana:JJa.to alla pena complessiva di un mese 
di reclusione e L. 10.000 di ammenda. 
Su appello dell'imputato, la Cor'te di� appello dell'Aquila con sentenza 
,3, ottobre 19<70 conformava la decisione di primo gTado. 
Ricoore per cassazione il MO!l'elli per due motivi. 
Con n ,primo motivo denuncia il.a violaz:iOl!le dell'art. 21 4� comma 
della Jegge 7 gennaio 1929, n. 4 in \l."elazione all'art. 261 della fogge 29 
gerrmafo 1958, n. 64'5', per avere la Corte de1l'Aquila ritenu~o erroneamente 
di non dove-e attendere la ,P\l."onuncia definitiva delle Commiissioni 
tributaTie c:i<rca il merito dell'accer,tamento. 
Coo il secondo motivo denuncia l:a violazione dell'art. 475 c.p.p., 
per mancanza di motivazione in ordine a.I il'igetto, del motivo di aipipello 
con iJ. quale ISi era espressa doglianza per non avere il Tribunale accertato 
'se egli fosse stato o meno il vincitore della lotroeiria. 
La COTte osseTVa che il primo motivo di r-iicmso � fondaito'. 
Ed mvero mentre in tema di 'tributi india-etti � lo stesso giudice 
pena.le ,che risolve, ai sensi dell'art. 22. della legge 7 gennaio 1.9'29, n. 4, 
la questione pregiudiziale ,alJ.a soluzione del problema della responsabilit� 
penale del contribuente, peT i rtributi diretti:, tra cui rientra l'imposta 
applicazione delle sanzioni, alla legge 7 .gennaio 1929, n. 4, fa espressa-:mente 
salvo il disposto dell'art. 262 e articoli seguenti, che prevedono 
appunto La procedura per l'applicazione delle sanzioni penali relative ai 
reati di morosit� e di atti fraudoilenrti sui propri beni, disciplinano le 
ipotesi di �estinzione del reato, ma non fanno alcun cenno a questioni trib
�utarie pregiudiziali an'azione penale. Ci� a giusta ragione, perch� in sede 
di riscossione la p.A. ha gi� emanato un atto esecutivo ed in sede di accertamento 
non ancora, sicch� come � parso opportuno in questa seconda 
ipotesi attendere l'esito dell'accertamento tributario in ossequio ad una 
competenza riconosciuta propria ed esclusiva dell'Amministrazione finanziaria, 
cos�, nella prima ipotesi, in ossrquio al principio dell'esecutoriet� 
ed esecutivit� dell'azione amministrativa gi� concretatasi, � parso opportuno 
accordarle immedi�atamente ed incondizionatamente tutela penale. 
In un caso � l'esigibilit� immediata dell'imposta che � tutelata penalmente, 
nell'altro � il riconoscimento di una �Competenza esclusiva che non 
tollera nemmeno accertamenti incidentali pregiudiziali che impone l'attesa 
all'azione penale. 
532 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
All'udienza del 13 ottobre 1969 del Tribunale di Pescara gli veniva 
aDJche cOl!ltestato iol l'eato di cui al 4� comma dell'art. 261 citato, pe-avere 
compiuto ,atti fraudollenti 'Sui propri beni, nel cor,so dell'anno 196'7, peT 
sottrarsi al ,pagamento delle imposte dovute, alienaa:JJdo due appartamenti 
ed un'aurtovettwra Fiat 850. 
Coo seinitenza 27 ottobre 1969, iJ. Morelli, riconosciuto collpevole di 
entrambi i reati, veniva condana:JJa.to alla pena complessiva di un mese 
di reclusione e L. 10.000 di ammenda. 
Su appello dell'imputato, la Cor'te di� appello dell'Aquila con sentenza 
,3, ottobre 19<70 conformava la decisione di primo gTado. 
Ricoore per cassazione il MO!l'elli per due motivi. 
Con n ,primo motivo denuncia il.a violaz:iOl!le dell'art. 21 4� comma 
della Jegge 7 gennaio 1929, n. 4 in \l."elazione all'art. 261 della fogge 29 
gerrmafo 1958, n. 64'5', per avere la Corte de1l'Aquila ritenu~o erroneamente 
di non dove-e attendere la ,P\l."onuncia definitiva delle Commiissioni 
tributaTie c:i<rca il merito dell'accer,tamento. 
Coo il secondo motivo denuncia l:a violazione dell'art. 475 c.p.p., 
per mancanza di motivazione in ordine a.I il'igetto, del motivo di aipipello 
con iJ. quale ISi era espressa doglianza per non avere il Tribunale accertato 
'se egli fosse stato o meno il vincitore della lotroeiria. 
La COTte osseTVa che il primo motivo di r-iicmso � fondaito'. 
Ed mvero mentre in tema di 'tributi india-etti � lo stesso giudice 
pena.le ,che risolve, ai sensi dell'art. 22. della legge 7 gennaio 1.9'29, n. 4, 
la questione pregiudiziale ,alJ.a soluzione del problema della responsabilit� 
penale del contribuente, peT i rtributi diretti:, tra cui rientra l'imposta 
applicazione delle sanzioni, alla legge 7 .gennaio 1929, n. 4, fa espressa-:mente 
salvo il disposto dell'art. 262 e articoli seguenti, che prevedono 
appunto La procedura per l'applicazione delle sanzioni penali relative ai 
reati di morosit� e di atti fraudoilenrti sui propri beni, disciplinano le 
ipotesi di �estinzione del reato, ma non fanno alcun cenno a questioni trib
�utarie pregiudiziali an'azione penale. Ci� a giusta ragione, perch� in sede 
di riscossione la p.A. ha gi� emanato un atto esecutivo ed in sede di accertamento 
non ancora, sicch� come � parso opportuno in questa seconda 
ipotesi attendere l'esito dell'accertamento tributario in ossequio ad una 
competenza riconosciuta propria ed esclusiva dell'Amministrazione finanziaria, 
cos�, nella prima ipotesi, in ossrquio al principio dell'esecutoriet� 
ed esecutivit� dell'azione amministrativa gi� concretatasi, � parso opportuno 
accordarle immedi�atamente ed incondizionatamente tutela penale. 
In un caso � l'esigibilit� immediata dell'imposta che � tutelata penalmente, 
nell'altro � il riconoscimento di una �Competenza esclusiva che non 
tollera nemmeno accertamenti incidentali pregiudiziali che impone l'attesa 
all'azione penale. 
Le ipotesi, come si vede, sono molto diV'erse ed � quindi auspicabile 

che il Supremo Giudice di l,egittimit� ritorni sulla sua decisione. 
PAOLO DI TARSIA DI BELMONTE 

PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 

complememare, J.a questione t!l'ibutaria pregiudiziale va risolta nella 
sede ,sua propria, e, ai sensi dell'art. 21 della stessa J.egge, solo quando 
l'accertamento del tributo � ,divenuto definitivo (per tassazione non opposta 
o per concordato o per decisione a seguito di reclamo) pu� f!irsi 
luogo all'azione penale, semprech� da quell'accertamento sfa risultato 
susststente l'obbligo tributario. 

Nella ispecie l'accertamento del tributo fton � definitivo. Risulta infatti 
dalla sentenza impugnata che l'iscrizione a ruolo del Morelli fu 
rpr,eceduta dalla notificazione dell'avvtso di accertamooto e che avverso 
J.',accertamento il contribuente propose ricorso alla competente Commissiooe 
tributaria di primo grado per inesistenza totale deH'obbligazione 
tributa!l'ia, sicch� ai 1sensi dell'art. 188 lett. c) del d.P.R. 29 gennaio 1958, 

n. 645 ,egJ.i non poteva rtcorrere per tale motivo contro l'iiscrizione a ruolo. 
Riisulta ancora che ,contro 1a decisione della Commissione tributaria 
di 1secondo ,~do il Morelli ha ricorso alla Commissione Centrale ed il 
ricorso � pendente. Ora finch� fa questione tributaria pregiudiziale alla 
soJuztone del problema della responsabilit� penale non � risolta nella 
sede propria, l'azione penale, che � condizionata a tale accertamento, 
non pu� diirsi nata. 

E il principio deJ.l'art. 21 s'applica 1anche in sede di riscossione, in 
quanto l'iscrizione a ruolo dell'imposta rende esigibile l'imposta stessa 
e possibile la riscossione coattiva, ma non consente l'applicabilit� delle 
sanzioni penali. 

In ;proposito l'art. 267 del capo Il! titolo XI della citata legge del 
19158 espressamente 1stabiliisce che l'applicazione delle 1sanzioni, e in sede 
di accertamento e in sede di riscossione, � regolata dalla legge 7 gennaio 
1929, n. 4. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 22 giugno 1972, n. 4411 -Pres. 
Grieco -Est. Cocola -P. M. Morucci ~conf.) -Rie. P.M. c. Locatelli. 

Reato -Contrabbando a norma dell'art. 107 legge doganale -Contravvenzione 
ex art. 118 -Criterio distintivo. 

Ricorre iL caso di contrabbando e. non di contravvenzione quando 
La dichiarazione doganale contenente iL falso valore deUe merci che si 
importano viene documentata ed avaUata da fatture solo apparentemente 
veridiche ma in realt� mendaci, cio� a dire mediante mezzi fraudolenti 
aU'uopo preordinati poich� iL Limite obiettivo fra fattispecie delittuosa e 
contravvenzionaie, risiede neU'uso del mezzo fraudolento. Mentre La 
semplice dichiarazione mendace d� vita aUa contravvenzione, La dichiarazione 
doganale mendace avvalorata da un mezzo fraudolento inteso 


534 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nei suo obiettivo significato di inganno, artifizio, astuzia diretta ad ingannare 
(il che si verifica nel caso in cui vengono presentati insieme 
con la dichiarazione documenti mendaci alterati o contraffatti quali possono 
essere fatture, documenti di trasporto, certificati di origine) concreta 
il reato di COIJl,tmbbando (1). 

(Omissis). -Con 1selllt�nzia 27 novembre 1970, il Tribunale di Rov~
reto, dichiar� Locate11i Mario, colpevole di contrabbando (art. 107 
legge doganale) di merce sottratta al pagamento dei diritti di confine, 
e dei connessi reati di frode all'IGE e Imposta conguaglio, e, lo condann� 
alla pena complessiva di L. 4.968.000 di multa, oltre al pagamento delle 
spese processuali e al pagamento in :eavore dell'Amministrazione deJlo 
Stato, costirtuita parte .civile, dei diritti evasi irn. L. 3�.820.000 e a quelle 
di costituzione e as1sistenza in giudizio liquidate in L. 150.000. Con la 
stessa sentenza dichiar� n.d.rp. a carico dello stesso Locatelli in ordine 
al1a contravvenzione di cui all'art. 118 legge doganale perch� estinta 
per prescrizione. 

A seguito di appello dell'imputato, limitato alla rprronuhzia di condanna, 
col quale si sosteneva che la :l�arttispede integrava solo la contravvenzione 
previista nell'art. 118 legge doganale, gi� prescritta, e che anche 
gli altri due reati assumevano natura di reati contravvenzionali ed erano 
perci� del pari preoscritti, la Corte d'Appello di Trento, con. sentenza 
5 maggio 1971, in parziale riforma della 1sentenza impugnata, dichiar� 
che iJ reato di contrabbando conte�staito integrava l'ipotesi contravvenzionale 
di cui al.l'art. 118 legge doganale gi� contestata, e dichiarata 

(1) La decisione che si annota � senz'altro da condivldersi, come quella 
pi� corrispondente allo spirito ed alla lettera delle norme applicate, anche 
se, nell'intento di stabilire un sicuro criterio distintivo fra l'ipotesi delittuosa 
e quella contravvenzionale, rispettivamente previste dall'art. 107 e 
art. 118 della legge doganale, ha integrato ampiamente la fattispecie 
astratta di cui all'art. 107. In realt� nella descrizione normativa di questa 
finare quasi nelJ.a truffa, ha il pregio di limitare la sfera d'applicazione 
di ritenerne elemento essenziale, l'artificio o l'inganno o l'intento fraudolento, 
come la Suprema Corte, confermando del resto un suo precedente 
orientamento (Cass., 19 giugno 1959, in Rassegna di giur. sulle leggi tribut. 
pe1t. di D'ANIELLO, 1954, p. 257; 28 maggio 1962, ivi, p. 291), ha con questa 
sentenza asserito, limitandosi :nvece la norma a punire chiunque sottrae 
merci al pagamento dei diritti di confine. Tuttavia questa giurisprudenza, 
eiaborata � nel div�erso �atteggiarsi dell'elemento soggettivo nel delitto e 
nella contravvenzione e che porta l'ipotesi normativa dell'art. 107 a sconfinare 
quasi nella truffa, ha il po:egio di limitare la sfera d'applicazione 
dell'ipotesi contravvenzionale, contro l'ingiustificata tendenza ad estenderla 
a tutte le ipotesi di contrabbando intraispettivo. Come � noto, infatti, si 
distingue un contrabbando extraispettivo, che si commette con l'evitare 
la visita doganale da un contrabbando intraispettivo nel quale la merce � 
presentata al1a visita, ma �Con artifici tali da deviare gli accertamenti dei 

PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 535 

estinta :per prescrizione, e dichiar� estinti per prescriziooe i reati di 
frode aJ.l'Ige e I. Cong. aventi anch'essi natura contravvenzionale. Avverso 
detta dectsiooe ha proposto ricovso per Cassazione il P.M. (Procuratore 
Generale presso la Corte d'Appello di Trento), ed ha dedotto 
inosservanza ed erronea appUcazione della legge penale in relazione agli 
artt. 107, 118 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424. 

Il ricorso � fondato. 

� rstato accertato in punto di fatto che la guardia di finanza controllando 
la contabilit� della S.p.A. VINILAVIO -Fabbrica per la produzione 
di valigerie ed affini m materia plasttoa corrente i:n Avio (Trento) -il 
cui amministraitove unico risult� essere Locatelli Mrari:o, scopri che la 
detta societ�, mevc� la esibizion,e an3c dogana di fatture apparentemente 
regolari per quantit� e qualit� della merce, ma con indicazione di un 
prezzo largamente inferiore a quello pagato, era sfuggita al pagamento 
di buona parte dei diritti doganali e conseguentemente anche al pagamento 
di buona parte dell'IGE ,e imposta conguaglio, sulla mel'ce importata. 
� ,stato accertato in particolare che medi,ante accordo con la Vinilavio, 
le ditte venditrici estere (germaniche) rspiccavano fatture per un 
prezzo mforiore al reale. Tali false fatture venivano pT�e1sentate alla 
dogana di confine ra corredo dei prescritti documenti d�ganali, e i diritti 
di confine, l'Ige e gli altri gravami fiscali connessi alla importaziooe, 
venivano assolti, ,con tale ar.tifizio, ranzich� sul reale valore delle merci 
importate, rsul minOT valore artatamente pi� basso dichiarato neJle fatture. 
Per il recupero della differenza fra il prezzo reale e quello artifisionamente 
indicato nelle fatture al fine di sottrarre parzialmente le merci 

funzionari doganali, sicch� la presentazione della merce fa parte solo della 

messa in scena (Cass., 19 giugno 1959, citata) e che, in virt� di questi 

elementi atti all'inganno, si distingue dalla ipotesi contravvenzionale di 

cul all'art. 118. 

In effetti, ben � stato individuato nel dolo il criterio distintivo fra 

delitto e contravvenzione, ma l'orientamento sempre pi� rigoroso della Su


prema Corte che accentua gli elementi caratterizzanti del dolo, sino a 

farli praticamente coincidere con gli artifici e raggiri idonei all'induzione 

in errore dei funzionari doganali, pone il problema de.I concorso di reati, 

poich� sembra indubbio in questi casi che insieme con il contrabbando, 

ricorra anche il reato di truffa. E poich� il bene protetto appare lo stesso, 

il ricorso al principio di specialit� porterebbe all'assurdo di punire con 

pena meramente pecuniaria quello stesso reato contro il patrimonio me


diante frode che J.'art. 640 c.p., primo capoverso, punisce con la ben pi� 

grave pena della reclusione da uno a cinque anni. 

Il lodevole indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte dovrebbe 

quindi tornare ad una pi� schematica valutazione del dolo richiesto dal reato 

di contrabbando di cui all'art. 107, al fine di evitare che il pericolo di 

sanzionare come contravvenzioni doganali i delitti di contrabbando non 

sbocchi nel pi� grave pericolo di punire con mere multe dei delitti di 

truffa. � 



536 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

agli oneri fiscali le ditte estere :facevano pervenire alla Vinilavio al di 
fuori di ogni organo uffi.ci:aJe preposto agli scambi con l'eistero note 
di addebito. La diff.erenza integrativa indicata nelle note di addebito 
veniva corrisposta alle ditte venditrici estere tramite i rappresentanti 
residenti in Italia. Con tale ingegnoso silStema la Vim:ilavio assolveva i 
gravami fiscali 1connessi :alle importazioni, non sul valo!re reale delle 
merci, ma 1su quello minore attestato dalle fattuxe, evadendo cosi parzi:
almente i diritti di confine e gli altri tributi connessi. 

La Corte d'Appello ha ritenuto semplicisticamente che la falsa indicaztone 
do~osa del valore del:le merci sog,gette a tributo, nelle :!iatture che 
a 1corredo della dichiail"azione, accompagnano la mm-ce allo sdoganameruto, 
costituisca 'contravvenzione al,l'art. 118 della legge doganale il quale 
prevede il caso della non corrispondenza delle dichiarazioni al risultato 
della visita e ne stabilisce 1e ,sanzioni. Coo �i� La Corte di merito' non ha 
colto., 111� ind:ivLduato gli elementi differenziali tra il delitto di contrabbando 
1commesso mediante mezzi fraudolenti e ila contI1avvenzione di 
cui all"a:rt. 118 legge doganale. Infatti, la 1presentazione della merce alla 
vjisita doganale non esclude l'ipotesi delittuosa del contrabbando cos� 
detto intraispettivo, allorch� mediante mezzi fraudolenti si riesca ad 
eludere l'assolvwento del giusto tributo, considerato che la verificazione 
delle merci da parte dei funzionari non vale a rendere impossibili.e il 
rag,giungnento dell'intento. 

� ben vero che la dichia,razione prevista dall'art. 16 della legge 
doganale, che deve pl'ecedere ogni operazione do~anale, pu� eissere 
inesatta cio� inficiata per errore o neglig�enza ovvero mendace, cio� 
fatta oon l'intenzione di trarre in inganno l'amministraziooe ed dn entrambi 
i 1casi ,si 'concreta un fatto contravvenzionale in quanto 11 legislatore 
per �stabilire il contenuto materiale della contrav1venzione ha 
~~dato soltanto all'effetto della dichiarazion;e (prescindendo da ogni 
indagine relativa ai moti.vi ,che la differenza abbia determinato; ci� non 
esclude, per�, che il'icorre il caso di ieO!Iltrabbando e non di contravvenzione 
quando la dichiarazione doganale contenente il fal,so valore deUe 
mel'ci �Che 1si importano viene documentata ed avallata da ~atture solo 
apparentemente veridiche ma in realt� mendaci, cio� a dive mediante 
mezzi fraudolenti all'uopo preocdinati. Il 1lim.i.te obiettivo fra faittLspecie 
delittuosa e contravven:zionale, risiede nell'uso del mezzo fraudoJ.ento. 
Mentre Ja 1sempltce dichiarazione mendace d� vita alla contravvenzione, 
la dichiarazione doganale mendace avvalorata da un mezzo fraudoJento 
inteso nel suo obiettivo �Significato di inganno, artifizio, astuzia di1retta 
ad ingann:ave (il che 1si verifica nel caso in cui vengono presentati insieme 
con la dichiarazione documer�ti mendaci alte1:1ati o contraffatti quali 
possono 1essere fatture, documenti di trasporto, certificati di origi'.11!e) concreta 
i,l reato di contrabbando in quanto � mediante l'uso di tali mezzi 
fraudolenti e merc� essi che parte della merce viene asporta�ta dagli 



PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 

spazi doganali 1senza avere pagato i diritti dovuti. Nessuna rilevanza hl 
contrario ;pu� spiegare iJ. fatto che ola meJ'ce viene ;preisentata al controllo 
e che perci� la dogana � in grado di accertare il vero ed effettiivo vaJ.ore 
delle merci, in quanto � noto che i dirLtti sono commisurati al valore e 
aU'odgine delle merici ed � facilmente comprensibile lo sviamento che 
una ra1sa docum.ootazione pu� produrre nella corretta determfamzione 
del tributo. Sinteticamente, dunque, fi:nch� il. proposito, anche ;pi� 
manifestamente doloso, si estrinseca soltanto con ila dtchiaxazione che 
vLe:n�e ipresentaita �alla dog�n:a insieme con J.e merci, senza ricorrere ad 
altri mezzi fraudolenti per avvaloriwe e conval:kliare ila dichiarazione, 
l'ilnfuazi:one � 1sempre una conitravvenzione. Quando la dichiarazione doganale 
� convalidata da documenti falsi preordinati allo scopo, mediante 
i �quali viene sviata la cor.11etta determinazione delJ.'amm<mtare del tributo 
seguita dall'uscita delle merci dalla dogana si veTsa ne1l'ilpotesi di 
contrabbando. Non � vano 1sottolineare che la giurisprudenza da tempo 
ha afferimato iii princLpio che neU.e :IT.odi ve!rifi:catesi ai danni della dogana 
mediante ;presentazione di fulse fatture a corredo de1la dichiarazione 
doganale 1per avvalorare quest'ultima, :se ola differenza tra hl vialore dichiarato 
�e quello effettivo della merice venga accertato dopo J.o sdoganamento 
�si versa nella ipotesi d:i contrabbando e non iln quella contravvenziooa1e. 


L'impugnata sentenza manifestamente e senza accettabili ragLoni 
si discosta dai principi sopra accennati pervenendo ad una erronea 
interpretazione ed appUc.azione della legge doganale. -(Omissis). 

/ 


PARTE SECONDA 



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LEGISLAZIONE 


QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 

I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

Codice di proc:edura c:ivile, art. 668, limitatamente alla parte in cui 
non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto 
conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per 
caso fortuito o forza maggiore. 

Sentenza 18 maggio 1972, n. 89, G. U. 24 maggio. 1972, n. 134. 

c:odic:e di proc:edura penale, art. 169, quinto c:omma, limitatamente alla 
parte in cui considera effettuata la notificazione per deposito nella casa 
comunale alla data di inoltro dell'avviso al destinatario, anzich� alla 
data di ricezione. 

Sentenza 4 maggio 1972, n. 77, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. 

d.I. 8 febbraio 1923, n. � 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, 
n. 473, art. 10, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude 
l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura 
penale. 
Sentenza 18 maggio 1972, n. 95, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. 

le99e 22 febbraio 1934, n. 370, artt. 13, 14, primo c:�omma, 22, 23, 24, 
25, 26 e 28. 

Sentenza �15 giugno 1972, n. 105, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, primo c:omma, nella parte in cui 
non rprevede che il tribunale debba ordinare la comparizione in camera 
di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti 
produce effel;_to la sentenza che dichiara il fallimento della societ� 
con soci � responsabilit� illimitata, perch� detti soci possano 
esercitare il �diritto di difesa. 
Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, G. U. 28 1giugno 1972, n. 165. 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 162, primo c:omma, nella parte in cui 
non prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda 
di-ammissione alla procedura di concordato preventivo, debba ordinare 
la comparizione in camera di consiglio del debitore per l'esercizio 
del diritto di difesa. 
Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. 



76 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 195, secondo comma, nella parte in cui 
non prevede l'obbligo 1per il tribunale di disporre la comparizione del 
debitore in camera di consiglio per l'esevcizio del diritto di difesa nel 
corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di msolvenza dell'impresa 
soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione 
del fallimento. 
-Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, G. U. 28 1giugno 1972, n. 165. 

legge 2 aprile 1958, n. 339, art. 17, .primo comma, nella parte in cui 
esclude il diritto del :prestatore di lavoro all'indennit� di anzianit� in 
caso di cessazione del rapporto per licenziamento .tn tronco. 

Sentenza 4 maggio 1972, 111. 85, G. U. 10 maiggio 1972, n. 12,2. 

d.P.R. 30 apr-ile 1970, n. 639, art. 33, nella parte in cui non prevede 
che l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nel comitato 
regionale dell'I.N.P.S.; art. 34, nella 1parte in cui non prevede che 
1'.Amministrazione Tegionale siciliana sia rappresentata nei comitati 
provincialii dell'I.N.P.S. di quella Regione. Sentenza 
18 maggio 1972, n. 96, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. 

legge reg. marchigiana a.ppr. 22 lugHo 1971 e riappr. 24 novembre 1971. 

Sentenza 15 giugno 1972, n. 10~, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. 

legge reg. sic. appr. 7 marzo 1972, limitatamente alla parte in cui 
include nell'elenco delle festivit� la data del 15 maggio, festa della 
Regione. 

Sentenza 4 maggio 1972, n. 76, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. 

legge reg. sic. ap.pr. 24 maggio 1972. 

Sentenza 18 maggio 1972, n. 98, G. U. 24 ma,ggio 1972, n. 134. 

II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE 

Codice civile, art. 2736, n. 2 (artt. 3 e 24 della Costituzion1e). 

Sentenza 4 maggio 1972, n. 83, G. U. 10 maggio 1972, n. 12'2. 

codice civile, art. 2947, terzo comma, nella parte in cui fa decorrere 
la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla 
data in cui diviene irrevocabile la sentenza -di ;proscioglimento (artt. 3 
e 24 della Costituzione). 

Sentenza 27 giugno 1972, n. 116, G. U. 28 giugno J.9,72, n. 165. 

codice di procedura civile, art. 663 (artt. 3, 24 e 111 della Costituzione). 


Sentenza 18 maggio 1972, n. 89, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 77 

c:odic:e di proc:edura c:ivile, art. 668, primo c:om,ma (artt. 3, 24 e 111 
deHa Costituziione). 

Sentenza 18 maggio 1972, n. 89, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. 

codic:e penale, art. 22'2, sec:ondo c:omma (a11t. 3 della Costituzione). 

Sentenza 15 giugno 1972, n. 106, G. U. 21. ,giugno 1972, n. 158. 

c:odic:e penale, art. 528 (artt. 3, primo comma, ,e 21, iprimo e secondo 
comma, della Costituziione). 
Sentenza 18 maggio 1972, n. 93, G. U. 24 ma.ggio 1972, n. 134. 

c:odic:e penale, artt. 718, 1primo c:omma, e 720, primo c:omma (art. 3 della 
Costituzione). 
Sentenza 4 maggio 1972, n. 80, G. U. 10 mag.gio 1972, n. 122. 

c:odic:e penale, art. 723 (artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione). 


Sentenza 27 giugno 1972, n. 113, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. 

c:odic:e di proc:edura penale, artt. 19 e 21 (art. 24, secondo comma, 
della Costituzione). 

Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, G. U. 28 1giugno 1972, n. 165. 

c:odic:e di proc:edura penale, art. 169, primo c:omma (artt. 15, primo ,; 
comma, 2 e 27 della Costituziione); terzo c:omma (1artt. 2, 15 e 27 della 
Costituzione); e quarto c:omma, nei senfil di cui in motivazione (artt. 3 
e 24 d:ella Costituzione). 

Sentenza 2 maggio 1972, n. 77, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. 

c:odic:e di proc:edura penale, artt. 413 e 439 (art. 25, primo comma, 
della Costituzione). 

Sentenza 27 1giugno 1972, n. 113, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. 

c:odic:e di proc:edura penale, art. 633, terzo c:omma (art. 13 defila Costituz-
ione). 

Sentenza 15 .giugno 1972, n. 102, G. U. 15 giugno 1972, 111. 158. 

d.I. 8 febbrai,o 1923, n. 501, convertito nella '1eg:ge 17 ,aipr1He 1925, 
n. 473, art. 11, ,primo c:omma (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Sentenza 18 maggi<;> 1972, n, 95, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. 

r.d.I. 15 marzo 1927, n. 436, art. 7, sec:ondo, terzo e quarto c:omma 
(artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Sentenza 27 .giugno 1972, n. 114, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, secondo comma (artt. 25, secondo 
comma, e 3 della Costituzione). 
Sentenza 27 giugno 1972, n. 113, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. 

legge 22 febbraio 1934, n. 370,. art. 14, secondo comma (artt. 21, 2, 3 
e 41 della Costituzione). 

Sentenza 15 giugno 1972, n. 105, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 162, secondo comma (art. 24, secondo 
comma, della Costituzione) nella parte in cui non prevede l'obbligo 
del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera 
di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa prima che si provveda 
sulla dichiarazione ,di fallimento. 
Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, primo e secondo comma (art. 3 
della Costituzione). 
Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. 

legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 39, 'Primo comma, nei sensi di cui 
in motivazione (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione). 

Sentenza 18 maggio 1972, n. 90, G. U. 24 maggi.o 1972, n. 134. 

legge 4 agosto 1955, n. 692, art. 4 (art. 53 della Costituzione). 
Sentenza 18 maggio 1972, n. 92, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. 

legge 12 novembre 1955, n. 1137, art. 69, quale risulta modificato 
dagLi artt. 9 e 1 O della legge 16 novembre 1962, n. 1622 (art. 3 della Costituzione). 


Sentenza 4 maggio 1972, n. 84, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. 

legge 25 febbraio 1963, n. 289, ar~. ,5 (artt. 3 e 53 della Costituzione). 
Sentenza 18 maggio 1972, n. 91, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 112, ultimo c�omma, e 10, quinto 
comma 
(art. 76 della Costituzione). 
Sentenza 4 maggio 1972, n. 78, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. 

legge 5 luglio 1965, n. 798, art. 1, n. 5 (artt. 3 e 53 della Costituzione). 
Sentenza 18 maggio 1972, n. 91, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. 

d.I. 
26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 
18 dicembre 1970, n. 1034, art. 32 (art. 53 della Costituzdone). 
Sentenza 18 maggio 1972, n. 92, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. 

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PARTE II, LEGISLAZIONE 79 

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 6 e 40 (art. 3 dello Statuto della 
Regione �siciliana e art. 66 della Costituzione). 

Sentenza 27 giugno 1972, n. 115, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. 

III -QUESTIONI PROPOSTE 

Codice civile, artt. 274 e 275 (artt. 24 e 30 della Costituzione). 

Tribunale di Como, ordinanza 17 febbraio 1972, G. U. 10 ma�ggio 
1972, n. 122. 

codice civile, art. 1310, primo comma (artt. 3, primo comma, e 24, 
secondo comma, della Costituzione). 

Corte dei conti, sezioni riunite, wdinanza 13 ottobre 1971, G. U. 
31 mag~o 1972, n. 141. 

codice civile, art. 1901 (art. 41 della Costituzione). 

Pretore di Bojano, ordinanza 24 marzo 1972, G. U. 21 giugno 1972, 

n. 158. 
codice civile, art. 2736, n. 2 (artt. 3 e 24, secondo comma, deHa 
Costituzione). 
Pretore di Taranto, Ol'dinanza 21 giugno 1972, n. 158. 

codice di procedura civile, art. 182 (art. 24 �della Costituzione). 

Giudice istruttore del tribunale �di Napoli, Oil'dinanza 22 febbraio 
1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. 

codice di procedura civile, art. 657 (artt. 2 e 3 della Costituzione). 

Pretore di Bologna, ordinanza 16 febbraio 1972, G. U. 24 maggio 
1972, n. 134. 

codice di procedura civile, artt. 663, primo comma, e 665 (artt. 3, 24, 
. secondo comma, e 111 della Costituzione). 
Pretore di Bologna, ordinanza 16 febbraio 1972, G. U. 24 maggio 
1972, n. 134. 

c�odice penale, artt. 102, e 109, primo capoverso (artt. 3, primo e secondo 
�comma, e 27, terzo comma, della Costituzione). 
Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanze 8 e 20 
marzo 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134, e 21 gtugno 1972, n. 158. 

codice penale, art. 106, primo comma (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale �di Milano, ordinanza 22 feibbpio 1972, G. U. 24 magg�io 
1972, n. 134. 


80 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

c:odic:e penale, art. 162 (art. 3 della Costituzione). 

Pretor:e d.i Egna, ordinanza 19 gennaio 1972, G. U. 24 maggio 1.972, 

n. 134. 
c:odic:e penale, art. 164, penultimo c:omma (art. 3, primo comma, della 
Costituzione). 

Tribunale dd Torino, ordinanza 13 gennaio 1972, G. U. 21 giugno 
1972, n. 158. 

c:odic:e penale, art. 164, ultimo c:omma (art. 3 della Costi.tuzione). 

Pretore di Como, ordinanza 24 giugno 1971, G. U. 28 .giugno 1972, 

n. 165. 
c:odic:e penale, artt. 204 e 222 (artt. 2, 3, 2:5, 27 e 32 della Costituzione). 


Tribunale di Enna, ordinanza 2 :febbraio 1972, G. U. 10 maggio 
1972, n. 122. 

c:odic:e penale, art. 216 (artt. 27, terzo comma, e 38 della Costituzione). 


Tribunale di Milano, ordinanza 10 settembre 1971, G. U. 21 giwgno 
1972, n. 15'8. 

c:odic:e pena.le, art. 341 (artt. 1, 2, 3, 4, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione). 


Pretore di Padova, ordinanza 28 ottobre 1971, G. U. 10 maggio 
1972, n. 122. 
Pretore di Conegliano, ordinanze 20 dicembre 1971 e 15 gennaio 
1972, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. 
Pretore di Castelnuovo della Daunia, ordinanza 27 gennaio 1"972, 

G. 
U. 10 maggio 1972, n. 122. 
Pretore di Montemaggiore Belsito, ordinanza 2 :febbraio 1972, 
G. 
U. 31 maggio 1.972, n. 141. 
Pretore di Alia, ordinanza 1� marzo 1972, G. U. 28 giugno 1972, 
n. 
165. 
Pretore di Lodi, ordinanza 22 marzo 1972, G. U. 28 giugno 1972, 
n. 
165. 
T'l'ibunale �di Massa, ordinanza 28 aprile 1972, G. U. 28 �giwgno 
1972, 
n. 165. 
Pretore �di Pisa, ordinanza 10 febbraio 1972, G. U. 10 maggio 1972, 

n. 122. 
c:odic:e penale, art. 503 (artt. 40 e 3 della Costituzione). 

Pretore di Monfalcone, ovdinanza 31 marzo 1972, G. U. 28 giugno 
1972, n. 16<5. 



PARTE II, L~GISLAZIONE 81 

codice penale, art. 539 (art. 27, prima parte, della Costituzione). 

Tribunale di Taranto, Ol'dinanza 5 aprile 1972, G. U. 28 giugno 
1972, n. 16.5. 

codice penale, artt. 718 e 720 (art. 3 delLa Costituzione). 
Pretor�e di Modica, ordinanza 25 febbraio 1972, G. U. 24 maggio 
1972, n. 134. 

codice di �procedura penale, art. 23 (art. 111, secondo comma, della 
Costituzione). 
Corte di cassazione, terza sezione penale, ordinanza 11 dicembre 
1971, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. 

codice di procedura penale, art. 27 (art. 24, secondo comma, della 
Costituzione). 
Corte di appello di Catania, ordinanza 13 gennaio 1972, G. U. 10 
maggio 197�2, n. 122. 

codice di procedura penale, art. 169 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Pretore di Brunico, o.rdinanza 22 gennaio 1972, G. U. 24 maggio 
1972, n. 134. 

codice di procedura pena.le, art. 175, nella pa�rte relativa alla parte 
offesa .assente dalla Repubblica (art. 24, primo e secondo comma, della 
Costituzione). 

Tri!bunale di Torino, ordinanza 1�0 febbraio 1972, G. U. 10 ma.ggio 
1972, n. 122. 

codice di procedura penale, art. 199 bis (artt. 112 e 24, primo comma, 
della Costituzione). 
Corte di assise �di appello di Torino, ordinanza 14 aprile 1972, 

G. U. 28 giugno 1972, n. 165. 
codice di procedura penale, art. 225 <art. 3 della Costituzione). 
Pretol'e di Gallarate, ordin.anza 5 febbraio 1972, G. U. 10 maggio 
1972, n. 122. 

codice di procedura penale, artt. 236, quarto comma, 2�72�, terzo comma, 
e 275 P��P� (art. 13, ultimo comma, della Costituzione). 
Tribunale di Roma, ordinanza 2�9 gennaio 1972, G. U. 28 giugno 
1972, n. 165. 

cod�ice di procedura penale, artt. 2.72 e 275 (arit. 3, primo comma, e 
13, ultimo comma, della Costitu:llione). 
Tribunale �di Genova, ordinanza 7 febbraio 1972, G. U. 31 maggio 
1972, n. 141. 


82 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice di procedura penale, art. 277 bis (art. 3 'della Costitl.i.zione). 
Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 24 gennaio 
1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. 

codice di procedura penale, art. 314, secondo comma (artt. 3, primo 
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione). 
Pretore di Padova, ordinanza 19 aprile 1972, G. U. 28 giugno 
1972, n. 165. 

codice di procedura penale, art. 356 (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 20 marzo 1972, 


G. U. 28 giugno 1972, n. 165. 
codice di procedura penale, art. 445 (artt. 3, primo, comma, e 24, 
secondo comma, della Costituzione). 

Pretore dii Ispica, ordinanza 10 marzo 1972, G. U. 24 maggio 1972, 

n. 134. 
codice di procedura penale, artt. 502 e 503 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 


Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 7 febbraio 1972, G. U. 21 
giugno 1972, n. 158. 

codice di procedura .penale, art. 509 (art. 24 della Costituzione). 

Pretore di Bassano del Grappa, �rdinanza 17 febbraio 1972, G. U. 
21 giugno 1972, n. 158. 

codice di procedura �penale, art. 630, secondo comma (artt. 3, primo 
comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione). 

Pretore di Pisa, ordinanza 21 marzo 1972, G. U. 21 gliugno 1972, 

n. 158. 
codice ,di procedura penale, artt. 636, 637 e 642, primo capovers�o (articoJ.
i 24, secondo comma, e 3, primo comma, deil:la Costituzione). 

Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanze 8 e 
20 marzo 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134 e 21 giugno 1972, n. 158. 

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 33 (art. 24 della Costituzdone). 
Commissione provinciale delle imposte di Pistoia, ordinanza 29 
novembre 1971, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. 

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93 (art. 24, primo comma, della 
Costituzione). 
Corte di appello di Roma, ordinanza 13 marzo 1972, G. U. 21 giugno 
1972, n. 158. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 

r.d.. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146 modificato dall'art. 1 del r.d. 
13 gennaio 1936, n. 2313 (artt. 24 e 113 della Costituzione). 
Corte di appello di Caltanissetta, <Wdinanza 1� dicembre 1971, 

G. U. 21 giugno 1972, n. 158. 
legge 16 dicembre 1932, n. 973 (art. 41 della Costituzione). 

Preto�re di. Brindisi, ordinanza 26 .gennaio 1972, G. U. 24 maggio 
1972, n. 134. 

d.I. 27 �novembre 1933, n. 1578, art: 68 (art. 3 della Costituzione). 
Pretore di Benevento, ordinanza 8 marzo 1972, G. U. 21 .giugno 
1972, n. 158. 

d.l. 20 lugl:io 1934, n. 1404, art. 9, secondo comma (artt. 3 e 25 della 
Costituzione). 
Tribunale di Venezia, mdinanza 14 aprile 1972, G. U. 21 giugno 
1972, n. 158. 

r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 5 (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale di Mantova, rnrdinanza 18 dicembre 1971, G. U. 10 maggio 
1972, n. 122. 

d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 20 e 21 (art. 24 della Costituzione). 
Commissione provinciale delle imposte di Pistoia, ord!inanza 29 
novembre 1971, G. U. 21 giugno� 1972, n. 158. 

legge 2 febbraio 1939, n. 374, art. 1 (art. 21 della Costituzione). 

Giudice istruttore del tribunale �di Perugia, ordinanza 6 aprile 
1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. 

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 71 (art. 24 del.ila Costituzione). 
Pretore di Sorrento, ordinanza 15 gennaio 1972, G. U. 21 giugno 
1972, n. 158. 

legge 25 settembre 1940, n. 1424, primo comma (artt. 3, primo comma, 
e 25, terzo comma, della Costituzione). 
Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanza 8 marzo 
1972, G. U. 28 giugno 1972, n. rn5. 

r.d. 30 gennai�o 1941, n. 12, artt. 31, 34 e 38 (artt. 101, secondo comma, 
107, terzo comma, e 25, primo comma, della Costituzione). 
Pretore di Pietrasanta, 01rdinanza 25 febbrafo 1972, G. U. 31 maggio 
1972, n. 141, 


84 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22, ultimo comma (art. 101 della Costjtuzione). 
Tribunale di Ferrara, ordinanza 21 giugno 1971, G. U. 21 giugno 
1972, n. 158. 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, prima parte e capoverso (art. 3 
della Costituzione). 
Pretore di Bologna, Ol'dinanza 1� aprile 1972, G. U. 21 giugno 
1972, n. 158. 

legge 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6, quarto comma (art. 38 della 
Costituzione). 

Tribunale di Mantova, Ol'dinanza 13 aprile 1972, G. U. 28 giugno 
1972, n. 165. 

d.lgt. 1� giugno 1946, n. 539, art. 3 (artt. 3 e 36 della Costituzione). 

Consiglio dli Stato, sesta sezione, ordinanza 2 aprile 1971, G. U. 
24 maggio 1972, n. 134. 

d.lg.C.P.S. 31 dlc:embre 1947, n. 1687, art. 1 (artt. 3 e 36 della Co~ 
stituziooe). 

Consigldo di Stato, sesta sezione, ordinanza 2 aprile 1971, G. U. 
24 maggio 1972, n. 134. 

legge 8 febbraio 1948, n. 47, artt; 3, 5 e 16 (artt. 3 e 21 della Costituzione). 


Pretore di Ronciglione, or.dinanza 25 febbraio 1972, G. U. 31 maggio 
1972, n. 141. 

legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8 (art. 3 della Costituzdone). 

Pretore di Roma, ordinanza 20 dicembre 1971, G. U. 21 .giugno 
1972, n. 158. 

legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21 (artt. 3, 21 e 24 della Costituzione). 


Corte di assise di Campobasso, ordlinanza 24 febbraio 1972, G. U. 
24 maggio 1972, n. 134. 

legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21, terzo comma (art. 3, primo comma, 
della Co�stituzione). 

Tribunale di Firenze, ordinanza 28 febbraio 1972, G. U. 24 mag~
io 1972, n. 134. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 

legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21, terzo e quarto comma (artt. 3, 24, 
25, 104 e 111 della Costituzione). 

Tribunale di Pisa, ordinanza 24 marzo 1972, G. U. 21 giugno 1972, 

n. 158. 
legge 29 ottobre 1949, n. 286, art. 1 (art. 112 della Costituzd.one). 
Pl'etore di Monza, ordinanza 25 febbraio 1972, G. U. 21 giugno 
1972, n. 158. 

legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 76, ultimo comma (atri. 3 della Costituzione). 
Corte dei conti, sesta sezione per le pensioni di guerra, ordilinanza 
13 luglio 1971, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. 

legge 4 gennaio 1951, n. 128, art. 3 (art. 33, prima .parte, della Costituzione). 
Pretore di Padova, ordinanza 11 aprile 1972, G. U. 28 giugno 1972, 

n. 165. 
legge 14 marzo 1952, n. 196, artt. 1 e 3 (art. 21 deHa Costituzione). 
Pretore di Sampierdarena, ordinanze 11 aprile 1972 (due), G. U. 
28 �giugno 1972, n. 165. 

legge 20 giugno 1952, n. 645, art. 7, capoverso (artt. 3, 24 e 25 della 
Costituzione). 
Tribunale di Venezia, orcti.nanza 29 febbraio 1972, G. U. 21 girugno 
1972, n. 158. 

legge 20 ottobre 1954, n. 1044, art. 1, 'secondo comma (art. 3 della 
Costituzione). 
Tribunale di Firenze, ordinanza 10 novembre 1971, G. U. 21 .giugno 
1972, n. 158. 

d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 79 (artt. 3 e 316 della Costituzione). 
Consiglio di Stato, quarta seziione, orrdinanza 19 nov�embre 1971, 
G. U. 21 giugno 1972, n. 158. 
d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, art. 27 (art. 5 della Costituzione). 
�Tribunale dii T�rapani, or.dinanza 25 febbraio 1972, G. U. 10 maggio 
1972, n. 12�2. 

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 99, primo comma, e 113, ultimo comma 
(artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione). 
Pretore di Prato, ordinanza 11 aprile 1972, G. U. 28 giugno 1972, 

n. 165. 

86 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 20 febbraio 1958, !I� 75, art. 3, n. 8 (art. 3 della Costituzione). 

Giudice istruttore d~l tribunale di Milano, ordinanza 19 febbraio 
1972, G. U. 31 maggio 1972, n. 141. 

legge 24 man:o 1958, n. 195, art. 13, .ultima parte (artt. 3 e 97 della 
Costituzione). 

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 22 ottobre 1971, G. U. 
21 giugno 1972, n. 158. 

legge 2 a.prile 1958, n. 339, art. 17, lett. b (a:ritt. 3, 35 e 36 deilla Costituzione). 


Tribunale di Firenze, ordinanza 3 novembre 1971, G. U. 21 .giugno 
1972, n. 158. 

d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 54 (artt. 3 e 97 della Costituzione). 
Consiglio di Stato, quarta se:oione, ordinanza 22 ottobre 1971, G. U. 
21 giugno 1972, n. 158. 

d.P.R. 15 giugn�o 1959, n. 393, art. 138 (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale di Montepulciano, ordinanza �5 aprile 1972, G. U. 28 
giugno 1972, n. 165. 

d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, articolo unic�o, nella parte in cui rende 
validi erga omnes gli artt. 8 e 9 del contratto collettivo integrativo 
25 settembre 1959 della provincia di Padova (art. 76 della Costituzdone). 
Pretore di Padova, ordinanze 20 ottobre 1971 e 10 marzo 1972 
(due), G. U. 10 maggio 1972, n. 122 e .24 maggio 1972, n. 134. 

legge 22 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a (art. 3 
della Costituzione). 

Tribunale �di Rieti, ordinanza 23 febbraio 1972, G. U. 24 maggio 
1972, n. 134. 

legge 3 febbraio 1963, n. 69 (artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 
41, 42, 46 e 47 (artt. 3 e 21 della Costituzione). 

Pretore di Ronciglione, ordinanza 25 febbraio 1972, G. U. 31 maggio 
1972, n. 141. 

legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 34, primo comma (artt. 3, 4 e 21 della 
Costituzione). 

Tribunale di Mhl.ano, ordinanza 12 gennaio 1972, G. U. 10 ma.ggio 
1972, n. 122. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 

d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. 25 (art. 3 della Costituzione). 
Consiglio di Stato, sesta se:z;ione, ordinanza 22 ottobre 1971, G. U. 
21 giugno 1972, n. 158. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 e tabella all. 4, voce 38 (artt. 3, 
35, primo comma, 'e 38, primo e secondo comma, della Costituzione). 
Tribunale di Genova, ordinanza 1� febbraio 1972, G. U. 21 giugno 
1972, n. 158. 

�d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11 (art. 3 della Costituzione). 

Tribunale di Mantova, ordinanza 18 dicembre 1971, G. U. 10 maggio 
1972, n. 122. 

d.P.R. 30 9iugno 1965, n. 1124, art. 51 (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale di Bologna, ordinanza 14 aprile 1972, G. U. 28 .giugno 
1972, n. 165. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 112, ultimo comma, e 1O, quinto 
comma (artt. 76 e 77 della Costitu:z;ione). 
Tribunale di Mantova, ordinanza 18 dicembre 1971, G. U. 10 maggio 
1972, n. 122. 

legge 14 luglio 1965, n. 963, art. 26, lett. c (art. 27, primo comma, 
della Costituzione) e lett. d (artt. 1, 2, terzo capoverso, 4, 35, e 27, 
terzo comma, della Costituzione). 

Pretore di Pisa, ordinanza 9 febbraio 1972, G. U. 24 maggio 1972, 

n. 134. 
legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22 (art. 3, 29 e 38 della Costituzione). 

Tribunale ,di Pavia, ordinanze 24 febbraio 1972 (cinque), G. U. 
10 maggio 1972, n. 122. 

d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704, art. 1, che modifica l'art. 3, teno 
comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (artt. 76 e 77, primo comma, 
della Costitumone). 
Pretore di Fidenza, ordinanza 18 gennaio 1972, G. U. 31 maggio 
1972, n. 141. 

legge 31 ottobre 1966, n. 953, articolo unico (artt. 24, secondo comma, 
e 27, secondo comma, della Costituzione). 

Tribunale di Van.'Se, ordinanza 21 febbraio 1972, G. U. 21 ,giugno 
1972, n. 158. 


88 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 3 maggio 1967, n. 317, artt. 1 e seguenti (art. 3 della Costituzione). 


Triibunale di Montepulciano, ovdinanza 5 aprile 1972, G. U. 28 
giugno W72, n. 165. 

legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 42, settimo comma, e 45 (art. 112 
della Costituzione). 

Pretore di Milano, ordinanza 13 marzo 1972, G. U. 28 giugno 
1972, n. 165. 

legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 5, n. 7 (artt. 3 e 51 dena Costitu:
ziione). 

Tribunale di L'Aquila, ordinanza 28 :febbraio 1972, G. U. 21 giugno 
W72, n. 158. 

legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 69, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). 


Coll"te dei �conti, sesta sezione per le pensioni di guerra, O�l.'dinanza 
13 luglio 19.71, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. 

legge 30 a'prile 1969, n. 153, art. 23 (art. 3 dell:a Costituzione). 

Tribunale 'di RJieti, ordinanza 23 febbraio 1972, G. U. 24 maggio 
1972, n. 134. 

legge 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 (art. 3 della Costituzione). 

Giudice conciliatore �di La Spezia, ordinanza 10 gennaio 1972, 

G. U. 10 maggio 1972, n. 122. 
legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32 (art. 3 della Costituzione).. 

Pretore di Bojano, ordinanza 24 marzo 1972, G. U. 21 �giugno 
1972, n. 158. 

d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62 (artt. 76 e 77 della Costituzione). 
Pretore di Bologna, ordinanza 27 gennaio 1972, G. U. 28 giugno 
1972, n. 16<5. 

d.I. 26 ottobre 1970, n. 645, convertito con modificazion[ nella fogge 
18 dicembre 1970, n. 1034, art. 16 (art. 14, lett. d, dello statuto per la 
Regione siciliana). 
Corte costituzionale, ordinanza 25 maggio 1972, G. U. 31 \maggio 
1972, n. 141. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 

d.I. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 32. 
Giudice conciliatore di Roma, ordinanza 21 marzo 1972, G. U. 
24 m,aggio 1972, n. 134. 

d.I. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, 
n. 1034, art. 56, �primo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione). 
Pretore �di Brescia, ordinanza 24 marzo 1972, G. U. 21 giugno 
1972, n. 158. 

legge 12 dicembre 1970, n. 1138, art. 2 (art. 42, terzo comma, della 
Costituzione). 

Pretore di Bovino, ordinanza 3 febbraio 1972, G. U. 10 maggio 
1972, ill. 122. 

legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 12 (artt. 41, .primo e terzo comma, 
e 42, terzo comma, della Costituzione). 

Pretore di Ispica, ordinanza 11 marzo 1972, G. U. 31 maggio 1972, 

n. 141. 
legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 32, p.p. (artt. 5�3, 3 e 41 della 
Costituzione). 

Giudice conciliatore di Firenze, ordinanza 31 marzo 1972, G. U. 
28 giugno 1972, n. 165. 

legge 18 dicembre 1970, n. 1035, articolo unico, p.p. (artt. 53, 3, 41 
e 77, terzo comma, della Costituzione). 

Giudice conciliatore di Firenze, ordinanza 31 marzo 1972, G. U. 
28 giugno 1972, n. 165. 

legge 18 dicembre 1970, n. 1138, artt. 3 e 9 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 


Pretore di Melito Porto Salvo, ordinanza 11 gennado 1972, G. U. 
10 maggio 1972, n. 122. 

legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 3, primo e secondo comma (artt. 3, 
41, 42, 43 e 44 della Costituzione). 

Tribunale di Modena, ordinanza 15 marzo 1972, G. U. 31 maggio 
1972, n. 141. 

legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32 (a�rtt. 41, 42 e 44 della Costituzione). 


Tribunale di Palmi, ordinanza 6 aprile 1972, G. U. 28 giugno 
1972, n. 165. 


90 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, ed -in particolare artt. 122, 123 e 126 
(artt. 76 e 77 della Costituzione). 
Pretore di Bologna, ordinanza 27 gennaio 1972, G. U. 28 giugno 
1972, n. 165. 

legge 25 febbraio 1971, n. 110, art. 1 (artt. 3 e 53 della Costituzione). 

Pretore di Assisi, ordinanza 26 febbraio 1972, G. U. 24 maggio 
1972, n. 134. 

legge reg. sic:. 23 marzo 1971, n. 7, artt. 52, primo comma, e 53, secondo 
comma (artt. 3, primo comma, e 108 della Costituzione). 

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, 
ordinanza 8 luglio 1971, G. U. 24 maggto 1972, n. 134. 

legge 1� giugno 1971, n. 425, artt. 1, 5 e 8 (art. 41 della Costituzione). 
Pretore di Legnano, ordinanza 7 aprile 1972, G. U. 21 giugno 
1972, n. 158. 

legge 4 agosto 1971, n. 592, art. 5 ter, terzo comma (artt. 41, 42 e 44 
della Costituzione). 
Tribunale di Palmi, ordinanza 6 aprile 1972, G. U. '28 giugno 
1972, n. 165. 

legge 29 novembre '1971, n. 1097, ed in particolare art+. 1, 2 e 3 (artt. 1, 
3, 4, 35, 41, 42, terzo comma, e 117 della Costituzione). 

Pretore di Este, ordinanza 26 aprile 1972, G. U. 28 giugno 1972, 

n. 165. 

INDICE BIBLIOGRAFICO 


delle opere acquisite alla biblioteca deH'Avvocatura Generale dello Stato 

ZANOBINI L., Codke delle leggi amministrative (Voli.I. 2). Giu:ffr�, Milano 
1972. 

GROTTANELLI DE SANTI G., Profili costituzionali della irretroattivit� delle 
leggi. Giuffr�, Milano 1972. 

NAPoLITANO V., Dizionario Bibliografico delle Riviste Giuridiche Italiane, 
Giuffr�, Milano 1972. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Ufficio del Massimario, Sistema � ITALGIURE 
� di Ricerca della Giurisprudenza (voli. 5), Stamperia Nazionale, 
Roma 1972. 

14 



CONSULTAZIONI 


APPALTO 

Revisione prezzi -Domanda -Tardivit� -Sciopero servizi postali -Conseguenze. 


Se a causa del disservizio derivante da sciopero dei servizi postali 
po~sa invocarsi la causa di forza maggiore qualora non sia tempestivamente 
pervenuta all'Amministrazione la domanda di revisione prezzi 

(n. 353). 
ATTI AMMINISTRATIVI 

Leggi regionali -Governo -Rinvio -Comunicazione o notificazione Modalit�. 


Quali norme si debbano osservare per la comunicazione in via amministrativa 
del provvedimento col quale il Governo rinvia una legge al 
consiglio regionale. In particolare, come si debbano effettuare la comunicazione 
nel caso che l'ufficio regionale sia chiuso (n. 24). 

COMUNIT� ECONOMICA EUROPEA 

C.E.E. 
-Esportazione prodotti agricoli -Restituzione spese di stockaggio Data 
di riferimento -(Regol. Consiglio C.E.E. 21 dicembre 1967, n. 104! 
art. 1; reg. Commissione e.E.E. 23 luglio 1968, n. 1056 art. 1). 
Quale sia il momento cui occorre far riferimento per la determinazione 
delle spese di � stockaggio > da rimborsarsi, in base alla normativa 
ctella Comunit� Economica Europea, all'esportatore di prodotti agricoli 
quando avvengono in tempi diversi per fatti non causati direttamente 
dall'esportatore, la dichiarazione di esportazione, la messa a disposizione 
della dogana delle merci, la spedizione delle stesse (n. 5). 

Tributi -Dazi doganali -Mutamento di disciplina -Scadenza precedentedisciplina 
-Prorogabilit� al primo giorno non fe~tivo successivo. 

Se, ove la scadenza di una disciplina tributaria pi� favorevole di 
qudla successiva cada in giorno festivo (nella specie, trattamento tributario 
di operazioni doganali nell'ambito della Comunit� Economica Europe:
i), possa applicarsi il principio della proroga al primo giorno non festivo� 
successivo, qualora presupposto di imposta sia il compimento da parte del 
contribuente di determinate attivit� (n. 6). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 93 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

Concessione d'immobile -Rinnovp,zione -Attivit� nell'interesse della p.A. 
concedente -Canone ricognitorio -Aumento. 

Se, in sede di rinnovazione di una concessione-contratto diretta a 
conferire l'uso eccezionale di un bene del patrimonio indisponibile dello 
Stato a soggetto che lo detiene per svolgervi attivit� nell'interesse della 
P.A., questa possa pretendere un corrispettivo commisurato ai' valore commerciale 
dell'uso invece del solo canone ricognitorio fino ad allora per


.cepito (n. 105). 

CONFISCA 

Sequestro penale -Spese di custodia Amministrazione doganale -Liquidazione 
-Misura -Recupero -Ricavo confisca -(legge 25 settembre 
1940, n. 1424 artt. 140, 144; r.d. 23 dicembre 1865, n. 270 [tariffa 
penale] artt. 1 n. 6, 104). 

Se le spese di custodia di merce di contrabbando, oggetto di sequestro 
penale, sopportate dall'Amministrazione doganale, custode ex art. 140 legge 
25 settembre 1940, n. 1424, possano essere soddisfatte su quanto ricavato 
a .i:eguito della successiva confisca della merce (n. 27). 

Se nella liquidazione a favore dell'Amministrazione doganale delle 
spese di custodia di merce sottoposta a sequestro penale si debba tener 
conto anche di una proporzionata quota di spese generali (es. apprestamento 
dei locali e del servizio di custodia o solo degli specifici rimbori:.i 

(spese vive) contenuti (n. 27). 

COOPERATIVE 

Compagnie portuali -Natura -Sindaco -Cause di incompatibilit� -(articolo 
110 cod. nav.; art. 2399 e.e.). 

Se le compagnie portuali siano soggetti di diritto privato e conseguentemente 
si applichino per i loro sindaci le comuni cause di incompatibilit� 
ad assumere la carica (n. 8). 

CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO 

Amministrazione dello Stato -Danni da incidenti stradali -Impossibile 
recupero -Trasporto crediti sui campioni demaniali -Titolo -Ingiunzione 
fiscale -Azione giudiziaria -Necessit� (artt. 263 segg, r.d. 
23 maggio 1924, n. 827; t.u. 14 aprile 1910, n. 639). 

Se, relativamente a ragioni di crE.dito per risarcimento danni prodotti 
allo Stato a seguito di incidente stradale, l'ingiunzione fiscale ex t.u. numero 
639; 1910 costituisca titolo per il trasporto dei crediti -rivelatisi 
dl impossibile recupero -sui campioni demaniali, ai sensi degli artt. 263 
e 264 r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (n. 258). 


94 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Se, in ogni caso di ragione di credito per risarcimento danni prodotti 
allo Stato a seguito' di incidente stradale, la p.A. sia tenuta a promuovere 
l'ordinario giudizio ,fil cognizione al fine di ottenere il titolo per il trasporto 
dei crediti sui campioni demaniali (artt. 263 'e 264 r.d. 23 maggio 
1924, n. 827), quando dei crediti medesimi si riveli impossibile il concreto 
recupero (n. 258). 

Procedimento penale contro dipendente pubbliico -Assunzione del patrocinio 
dell'Avvocatura dello Stato -Consulenza tecnica -Spe;e -Spettanza 
-(r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). 

Se sia legittimo il pagamento da parte della Amministrazione di parcelle 
professionali afferenti prestazione di ccnsulenza tecnica svolta nell'interesse 
ed :Ln difesa di impiegati ,ed agenti della P.A. nel cor-so di procedimenti 
penali a loro carico, e nei quali essi hanno goduto del patrocinio 
dell'Avvocatura dello Stato ex art. 14 del r.d. 30 ottobre 1,933, n. 1611 

(n. 259). 
CONTRABBANDO 

Sequestro penale -Spese di custodia Amministrazione doganale -Liquidazione 
-Misura -Recupero -Ricavo confislca (legge 25 maggio 1940, 

n. 1424 artt. 140, 144; r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701 [tariffa penale] 
artt. 1 n. 6, 104). 
Se le spese di custodia di merce di contrabbando, oggetto di sequestro 
penale, sopportate dall'Amministrazione doganale, custode ex art. 140 l�gge 
25 settembre 1940, n. 1424, possano ,essere soddisfatte su quanto ricavato a 
seguito della successiva confisca della merce (n. 47). 

Se nella liquidazione a favore dell'Amministrazione doganale delle 
spese di custodia ,fil merce sottoposta a sequestro penale si debba tener 
conto anche di una proporzionata quota di spese generali (es. apprestamento 
dei locali ,e del servizio di custodia) o solo degli specifici esborsi 
(spese vive) sostenuti (n. 47). 

CONTRATTI DI GUERRA 

Contratto di guerra -Denunzia deHa p.A. per la sistemazione e liquidazione 
-Credito erariale -Prescrizione -Interruzione -Procedimento 
amministrativo -Effetto -Sospensione -(artt. 10, u.c., 8 e 9 dJ. 25 marzo 
1948, n. 674; artt. 2943, 2945 e.e.). 

Se la denunzia per la sistemazione e liquidazione di un contratto di 
guerra, proposta dalla p.A. al competente Commissario, costituisca atto 
idoneo ad interrompere la prescrizione del credito erariale nascente dal 
contratto (n. 25). 

Se, nel caso in cui ,si ritenga che la denunzia per la sistemazione e 
liquidazione di un contratto di guerra, proposta dalla p.A. al competente 
Commissario, valga ad interrompere la prescrizione del credito erariale 
nascente dal contratto, l'interruzione abbia effetto permanente e fino a 
quale momento (n. 25). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 95 

DANNI DI GUERRA 

Liquidazione d'ufficio del contributo -Omessa dichiarazione di precedenti 
provvidenze -Decadenza -(artt. 11, 13 e 55 legge 27 dicembre 1953, numero 
968; art. 24 legge 29 settembre 1967, n. 955) -Riparazione d'ufficio 
-Mancata osservanza norme procedurali -Liquidazione contributo 
-Spesa -Conguaglio -Eccedenza spesa -Recupero (artt. 32, 33 

d.l.l. 9 giugno 1945, n. 305; artt. 37, 38 d.l.c.p.s. 10 aprile 1947, n. 261; 
art. 55 legge 29 settembre 1967, n. 955). 
Se 1sia�possibile dichiarare la decadenza comminata dall'art. 13 della 
legge 27 dicembre 1953, n. 968, quando la legge prescrive che alla liquidazione 
del contributo si procede d'ufficio, al fine di determinare l'ammontare 
della spesa di riparazione da recuperare, nel caso che il danneggiato 
non presenti la dichiarazione richiesta dall'art. 11 I.e. in ordine alle 
eventuali provvidenz�e ottenute in precedenza (n. 141). 

Se, qualora non sia stata rispettata la procedura legislativamente prevista 
per la riparazione d'ufficio, da parte del Genio Civile, di beni danneggiati 
dalla guerra, si possa ugualmente procedere al conguaglio tra la 
spesa statale di riparazione ed il contributo danni di guerra e si possa 
inoltre, se residua un �credito a favore dello Stato, p;roceder.e �al recu


pero (n. 141). ' 

DAZI DOGANALI 

Dazio doganale -Prelievo -Variazioni di aliquota -Successive operazioni 
di estrazione della merce -Richiesta applicazione aliquota pi� 
favorevole -Condizione -Forma -(art. 6, n. 2 disp. prel. d.P.R. 26 giugno 
1965, n. 723). 

Se la richiesta di applicazione di aliquota pi� favorevole, di daz.i 
doganali o prelievi, non collegata ad effettiva operazione di estrazione 
della merce, possa importare l'applicazione della suddetta aliquota anche 
ove, al momento di detta estrazione, il dazio o pr�elievo sia aumentato 
pur restando inferiore a quello vigente al momento de1l'accettazione della 

dichiarazione di importazione (n. 59). 

Se l'applicazione, alle successive estrazioni di merce, di aliquota di 
dazio doganale o prelievo pi� favorevole di quella vigente al momento 
dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, sia condizionata ad 
apposita richiesta dell'importatore (n. 59). 

Se la richiesta di applicazione di aliquota .di dazio doganale o prelievo 
pi� favorevole �di quella vigente al momento della accettazione della 
dichiarazione di importazione, possa �essere riferita ad ogni successiva 
estrazione della merce dichiarata ovvero debba .di volta in volta essere 
reiterata (n. 59). 

Spedizioniere doganale -Condanna per reato elettorale comprensivo di 
abuso d'ufficio -Sospensione dalle funzioni -Obbligatoriet� -Ricorso 
gerarchico -Effetti -(art. 33 d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18; art. 90 d.P.R. 
16 maggio 1960, n. 570; art. 323 c.p.). 

Se possa ritenersi obbligatoria -per cui il provvedimento che la 
commina non viene �sospeso di diritto nel caso di ricorso gerarchico la 
sospensione cautelare dalla funzione inflitta allo sp:edizioniere doganale 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

condannato con sentenza non definitiva alla pena della reclusione superiore 
ad un anno per reato elettorale nel quale il giudice penale ha ritenuto 
compreso ed assorbito il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 
codice penale (n. 60). 

Tributi -Dazi doganali -Mutamento di disciplina -Scadenza precedente 
disciplina -Prorogabilitd al primo giorno non festivo successivo. 

Se, ove la scadenza di una disciplina tributaria pi� favorevole di quella 
sur:cessiva cada in giorno festivo (nella specie, trattamento tributario d� 
operazioni doganali nell'ambito della Comunit� Economica Europea), possa 
ayplicarsi il principio della proroga al primo giorno non festivo successivo, 
qualora presupposto di imposta sia il compimento da parte del contribuente 
di determinate attivit� (n. 61). 

DEMANIO 

Beni demaniali -Benj patrimoniali indisponibili -Espropriabilitd per p.u. 
-(artt. 823, 828 e.e.). 

Se i beni demaniali e queili appartenenti al patrimonio indisponibile 
dello Stato possano essere assoggettati ad espropriazione per pubblicq 
utilit� ovvero ad occupazione preordinata all'espropriazione (n. 246). 

Miniere -Coltivazione -Cessazione -Terreni e pertinenze -Condizione 
giuridica -(artt. 33 segg. r.d. 29 luglio 1927, n. 1443). 

Quale sia la condizione giuridica dei beni costituenti la miniera quando 
la coltivazione cessi, sia per cause soggettive attinenti al concessionario, 
sia per cause oggettive quali la distruzione o l'esaurimento (n. 247). 

DIFESA DELLO STATO 

Procedimento penale contro dipendente pubblico -Assunzione del patrocinio 
dell'Avvocatura dello Stato -Consulenza tecnica -Spese -Spettanza 
-(r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). 

Se sia legittimo il pagamento da parte della Amministrazione di 
parcelle professionali afferenti prestazioni di consulenza tecnica svolta nell'interesse 
ed in difesa di impiegati ed agenti della p.A. nel corso di procedimenti 
penali a loro carico, e nei quali essi hanno� goduto del patrocinio 
dell'Avvocatura dello Stato ex acrt. 14 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 16). 

Sc,uole tecniche -Istituti tecnico commerciali -Rappresentanza in giudizio 
-Avvocatura dello Stato -(artt. 67, 68 e 76 legge 15 giugno 1931, 

n. 889; art. unico n. 22 r.d. 8 giugno 1940, n. 779). 
Se le scuole tecniche e gli istituti tecnici commerciali siano ammessi al 
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 17). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

Amministrazione statale -Edilizia -Costruzioni su aree demaniali e non 
demaniali -Licenza edilizia -Necessit� -(art. 29 legge 17 agosto 1942, 

n. 1150; art. 10 legge 6 agosto 1967, n. 765). 
Se l'Amministrazione dello Stato sia tenuta a richiedere la licenza 
edilizia per le costruzioni da eseguire su aree demaniali o non demaniali 

(n. 235). 
ELETTRICIT� ED ELETTRODOTTI 

Concessione d'immobile -Rinnovazione -Attivit� nell'interesse della P:A. 
concedente -Canone ricognitorio -Aumento. 

Se, in sede di rinnovazione di una concessione-contratto diretta a 
conferire l'uso eccezionale di un bene del patrimonio indisponibile dello 
Stato a soggetto che lo detiene per svolgervi attivit� nell'interesse della 
P.A., questa possa pretendere un corrispettivo commisurato al valore commerciale 
dell'uso invece del solo canone ricognitorio fino ad allora percepito 
(n. 52). 

ESECUZIONE FISCALE 

Ingiunzione fiscale -Notificazione a mani del portiere -Avviso al destinatario 
-(art. 139, quarto comma, c.p.c.; t.u. 14 aprile 1910, n. 639). 

Se, nel caso di notificazione di �11giunzione fiscale a mani del portiere, 
debba darsi al destin~tario notizia dell'avvenuta notificazione del�'atto a 
mezzo di lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 139, quarto comma, c.p.c. 

(n. 84). 
Se, nel caso di notificazione di ingiunzione fiscale a mani del portiere, 
l'omessa notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione produca la nullit� 
della notificazione medesima (n. 84). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� 

Beni demaniali -Beni patrimoniali indisponibili -Espropriazione per p.u. 
-(art. 823, 828 e.e.). 

Se i beni demaniali e quelli appartenenti al patrimonio indisponibile 
dello Stato possano essere assogettati ad espropriazione per pubblica utilit� 
ovvero ad occupazione pr.eordinata all'espropriazione (n. 304). 

FALLIMENTO 

Fallimento -Stipendi e pensioni statali del fallito -Acquisizione all'attivo 
-Limiti -(legge fallimentare art. 46, n. 2; t.u. 5 gennaio 1950, 

n. 180). 
In quali limiti possano acquisirsi all'attivo fallimentare" stipendi o pensioni 
corrisposti dallo Stato al fallito (n. 127). 


98 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

FERROVIE 

Azienda Autonoma Ferrovie Stato -Transazioni -Approvazione successiva 
-Necessit� -(d.l. 7 maggio 1948, n. 598, art. 5; legge 25 luglio 1967, 

n. 668, art. 5; d.m. 20 febbraio 1968, n. 1120, art. 28). 
Se 1e transazioni dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato 
siano sottoposte ad approvazione successiva alla loro stipUJlazione (n. 417). 

Se le transazioni dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, 
per la stipulazione delle quali sia richiesta una previa autorizzazione di 
altro organo della stessa Azienda, debbano essere sottoposte al parere del


l'Avvocatura dello Stato solo dopo che sia intervenuta detta autorizzazione 

(n. 417). 
Gestione governativa -Sovvenzione -Legittimazione all'incasso delle rate. 

Se le rate della sovvenzione di �esercizio, scadenti durante la gestione 
governativa ma r�elative a periodi durante i quali la gestione � stata 
tenuta dalla societ� concessionaria, debbano essere pagate a quest'ultima 
ovvero al commissario governativo (n. 418). 

Trasporto ferroviario merci -Tasse di sosta -Giacenza merci per operazioni 
doganali -Forza maggiore -(Condizione o Tariffe trasporto come 
approvato con r.d.l. 25 gennaio 1940, n. 9, art. 41 par. 3; d.m. 29 luglio 
1959, n. 646, parte terza, par. 4, n. 2). 

Se siano dovute le tasse di sosta di trasporto ferroviario per il periodo 
di giacenza delle merci necessario allo svolgimento delle operazioni doganali, 
qualora la giacenza dipenda da cause non imputabili all'Amministrazione 
ferroviaria (nella specie, sciopero degli uffici doganali) (n. 4HJ). 

IMPIEGO PUBBLICO 

E.N.P.A.S. 
-Assegno Funerario -Beneficiario -Diritto soggettivo -Trasmissibilit� 
mortis causa -(art. 14 d.l. 12 febbraio 1948, n. 147). 
Se il beneficiario del c.d. assegno funerario, alla cui eroga:rione � 
tenuto l'E.N.P.A.S. in forma dell'art. 14 d.l. 12 febbraio 1948, n. 147, :sia 
titolar.e in proposito di un diritto soggettivo perfetto, trasmissibile a causa 
di morte del beneficiario medes�mo (n. 731). 

li'allimento -Stipendi e pensioni�statali del fallito -Acquisizione all'attivo 
-Limiti -(legge fallimentare art. 46, n. 2; t.u. 5 gennaio 1950, 

n. 180). 
In quali limiti possano acquisirsi all'attivo fallimentare stipendi o pensioni 
corrigposti dallo Stato al fallito (n. 732). 

Procedimento penale contro dipendente pubblico -Assunzione del patrocinio 
dell'Avvocatura dello Stato -Consulenza tecnica -Spese -Spettanza 
-(r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). 

Se sia legittimo il pagamento da parte della Amministrazione di parcelle 
professionali afferenti prestazioni di consulenza tecnica svolta nell'interesse 
ed in difesa di impiegati ed agenti della p.A. nel corso di pro




PARTE II, CONSULTAZIONI 99 

cedimenti penali a loro carico, e nei quali ,essi hanno goduto del patrocinio 
dell'Avvocatura dello Stato ex art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 

(n. 733). 
IMPOSTA DI FABBRICAZIONE 

.Imposta di fabbricazione olii minerali -Agevolazioni per l'acquisto per 
uso agricolo -Procuratore del titolare dell'azienda -ApplicabHit� 
-(legge 31 dicembre 1962, n. 1852, art. 5; d.m. 6 agosto 1963, art. 20). 

Se siano applicabili le agevolazioni sull'imposta di fabbricazione degli 
olii minerali destinati ad uso agricolo qualora l'acquisto venga effettuato 
da persona div;ersa dal ,conduttore dell'azienda agricola ma munito di 
procura per il compimento di attivit� inerenti all'azienda stessa (n. 7). 

Imposta fabbricazione -Filati -Prodotto considerato esente e successivamente 
assoggettato -Esportazione -Abbuono -Rimborso -Domanda 
-Decadenza -Decorrenza -(art. 18 d.l.c.p.s. 3 gennaio 1947, n. 1; 
art. 6 d.l. 1 maggio 1970, n. 195 conv. con mod. in legge 1 luglio 19701 

n. 415). 
Se, nel caso in cui -contrariamente a quanto affermato in preced::
mza -un determinato prodotto sia stato assoggettato ad imposta di 
fabbricazione, il termine per irichiedere la restituzione di detta imposta 
a causa dell'esportazione del prodotto (nella specie: fUati) decorra comunque 
dalla data delle bollette di esportazione (n. 6). 

IMPOSTA DI REGISTRO 

Associazione Nazionale Mutilat-i e Invalidi di Guerra -A.N.M.I.G. -Agevolazioni 
fiscali -Normativa riguardante l'Opera� Nazionale Combattenti 
-Estensione -(art. 1, secondo comma, legge 1 aprile 1915, n. 462; 
art. 11 legge 25 marzo 1917, n. 418; art. 14 r.d.l. 18 agosto 1942, numero 
1175; art. 34 r.d.l. 16 settembre 1926, n. 1606). 

Se, in linea di principio, tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali compiuti 
dall'A.N.M.I.G. siano esenti da tasse e diritti, salvo quelli posti in 
essere per conseguire scopi che esulano dai fini dell'istituzione e quelli 
posti in essere per soddisfare un interesse sostanzialmente privato, fittiziamente 
realizzati dall'Associazione allo scopo di eludere l'applicazione 
delle norme tributarie generali (n. 366). 

Se, per l'individuazione restrittiva degli � scopi � e degli � interessi � 
dell'A.N.M.I.G. possa, quanto meno tendenzialmente, aversi riguardo all'articolo 
94, quarto comma, della legge di registro, in analogia con quanto 
� da ritenere per ci� che concerne l'O.N.C. (n. 366). 


100 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

, 

Decreto ingiuntivo -Opposizione -Estinzione -Rinuncia al credito Imposta 
graduale -Applicabilit� -(art. 28 r.d. 7 agosto 1936, n. 1531). 

Se, in caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 
per riq.unzia al credito da parte del creditore opposto, sia dovuta 
l'imposta graduale su tale decreto (n. 367). 

Imposta di registro -Imposta straordinaria patrimonio -Privilegio Immobile 
-Vendita all'asta -Ultrattivit� -(art. 97 r.d. 30 dicembre 
1923, n. 3296; art. 2772 e.e.; art. 65 t.u. 9 maggio 1950, n. 203; art. 43 

t.u. 17 ottobre 1922, n. 140; art. 586 c.p.c.). 
Se il privilegio gpeciale immobiliare che assiste il credito di imposta 
di registro continua a gravare sull'immobile anche ove questo sia stato 
venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 368). 

Se il privilegio speciale immobiliare che assiste il credito di imposta 
straordinaria sul patrimonio continua a gravare sull'immobile anche ove 
questo sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 368). 

Quota sociale -Liquidazione -Quietanza -Imposta graduale registro� Applicabilit� 
-Prescrizione -Decorrenza -(r.d. 30 dicembre 1923, numero 
3269; art. 88, n. 3, Tariffa all. A). 

Se la liquidazione della quota sociale agli eredi del socio defunto 
debba essere tassata con l'imposta graduale di registro di cui all'art. 88, 

n. 3 della Tariffa all. A alla legge di registro (n. 369). 
Rappresentanze diplomatiche e consolari -Immobili -Costruzione -Appalto 
-Imposta registro -I.G.E. -Esenzione -(legge 9 agosto 1967, 

n. 804; Conv. Vienna 18 aprile 1961, art. 23; Conv. Vienna 24 aprile 
1963, art. 32). 
Se siano esenti dall'imposta di registro i contratti d'appalto per la 
costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e consolari, 
di propriet� di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 
1961 e 24 aprile 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 370). 

Se siano esenti dall'I.G.E. i pagamenti fatti agli appaltatori della 
costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e consolari, 
di propriet� di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 
1961 e 24 aprile 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 370). 

Vendita -Fornitura -Forma -Enunciazione -Commerciante -Industriale 
-Ordinaria produzione -(art. 45 Tab. D all. r.d. 30 dicembre 
1923, n. 3269). 

Se sia applicabile l'aliquota d'imposta di registro dello 0,50 % alle 
convenzioni di vendita di merci, macchine od altri prodotti industriali che 
nd commercio esercitato dal venditore sono destinati alla rivendita, qualora 
la convenzione non sia redatta per scrittura privata ma bensi enunciata 
in atto giudiziario (n. 371). 

Se sia applicabile l'aliquota d'imposta di registro dello 0,50 % alle 
forniture di merci, macchine od altri prodotti industriali da parte di chi 
riveste la qualifica di industriale e qualora le merci etc. rientrano nell'ordinaria 
produzione (n. 371). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

Asse ereditario -Passivit� -Deduzioni -Azienda agricola -Azienda 
commerciale -Debiti verso dipendenti -Prova -Libri contabili -(articolo 
45, settimo comma, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270). 

Se, in materia di imposta di successione, ai fini della deduzione dall'B<
sse ereditario del datore di lavoro, i debiti verso i dipendenti da aziende 
agricole o commerciali debbano nec�essariamente risultare dai libri paga 
e matricola (n. 73). 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 

Rappresentanze diplomatiche e consolari -Immobili -Costruzione -Appalto 
-Imposta registro -I.G.E. -Esenzione -(legge 9 agosto 1967, 

n. 80; Conv. Vienna 18 aprile 1961, art. 23; Conv. Vienna 24 aprile 1963, 
art. 32). 
Se siano esenti dall'imposta di registro i contratti d'appalto per la 
costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e consolari, 
di propriet� di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 
1961 e 24 aprile 1963 sti1le relazioni diplomatiche e consolari (n. 141). 

Se siano esenti dall'l.G.E. i pagamenti fatti agli appaltatori della 
costruzione di immobili, destini;ti a rappresentanze diplomati.che e consolari, 
di propriet� di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 
1961 e 24 aprile 1963 .sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 141). 

Il\IPOSTE DIRETTE 

Imposte indirette -Imposte dirette -Tributi locali -Interessi -Maggiorazioni 
sull'imposta -Aumento -Contenzioso tributario -Rapporti 
pendenti -(art. 21 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in legge 18 dicembre 
1970, n. 1034; legge 26 gennaio 1961, n. 29; legge 25 ottobre 1960, 

n. 1316; legQe 18 maggio 1967, n. 338). 
Se la disposizione contenuta nell'art. 21 del d.1. 26 ottobre 1970, 

n. 745 convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, secondo la quale 
� gli interessi dovuti per le partite sospese del contenzioso tributario 
sono elevati, dopo il terzo anno, al 4,50 per cento semestrale per le 
imposte erariali, ed al 5 per cento semestrale per le imposte locali., 
riguardi tutte le imposte dirette ed indirette, erariali e locali, quale che 
sia il sistema di riscossione (n. 6). 
Mezzogiorno -Stabilimento industriale -Locazione -Reddito immobiliare 
-Imposta fabbricati -(art. 3 d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598; art. 8 
legge 29 luglio 1957, n. 635; art. 72 t.u. 25 gennaio 1958, n. 645). 

Se i nuovi stabilimenti industriali del Mezzogiorno, esenti dall'imposta 
di r.m. sui redditi industriali ai sensi dell'art. 3 d.l. 14 dicembre 1947, 

n. 1598, siano soggetti all'imposta fabbricati qualora l'industria non venga 
esercitata direttamente dal �proprietario per esser stati, gli stabilimenti, 
locati a terzi (n. 7). 

102 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

IMPOSTE E TASSE 

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra -A.N.M.I.G. -Age-: 
volazioni fiscali -Normativa riguardante l'Opera Nazionale Combattenti 
-Estensione -(art. 1, secondo comma, legge 1 aprile 1915, n. 462; 
art. 11 legge 25 marzo 1917, n. 418; art. 14 r.d.l. 18 agosto 1942, numero 
1175; art. 34 r.d.l. 16 settembre �926, n. 1606). 

Se, in Hnea di principio, tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali compiuti 
dall'A.N.M.I.G. siano esenti da tasse e diritti, salvo quelli posti in 
essere per conseguire scopi che esulano dai fini dell'istituzione e quelli 
posti in essere per soddisfare un interesse sostanzialmente privato, fittiziamente 
realizzati dall'Associazione allo ,scopo di eludere l'appLLicazione 

delle norme tributarie genexale (n. 550). 

Se, per l'individuazione restrittiva degli � scopi� e degli � interessi � 
dell'A.N.M.I.G. possa, quanto meno tendenzialmente, aversi riguardo all'articolo 
94, quarto comma, della legge �di registro, in analogia con quanto � 
da ritenere per ci� che concerne l'O.N.C. (n. 550). 

Dazio doganale -Prelievo -Variazioni di aliquota -Successive operazioni 
di estrazione della merce -Richiesta applicazione aliquota pi� favorevole 
-Condizione -Forma -(art. 6, n.,.2 disp. prel. d.P.R. 26 giugno 
1965, n. 723). 

Se la richiesta di applicazione di aliquota pi� favorevole, di dazi 
doganali o pirelievi, non �collegata ad effettiva operazione di estrazione 
della merce, possa importare l'applicazione della suddetta aliquota anche 
ove, al momento di detta estrazione, il dazio o prelievo sia aumentato 
pur restando inferiore a quello vigente al momento dell'accettazione della 
dichiarazione di importazione (n. 551). 

Se l'applicazione, alle successive estrazioni di merce, di aliquota di 
dazio doganale o prelievo pi� favorevole di quella vigente al momento 
dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, sia condizionata ad 
apposita ri.chiesta dell'importatore (n. 551). 

Se la richiesta di applicazione di aliquota di dazio doganale o prelievo 
pi� favorevole di quella vigente al momento dell'accettazione della 
dichiarazione di importazione, possa �essere riferita ad ogni successiva 
estrazione della merce dichiarata ovvero debba di volta in volta essere 
reitemta (n. 551). 

Decreto ingiuntivo -Opposizione -estinzione -Rinuncia al credito -Imposta 
graduale -Applicabilit� -(art. 28 r.d. 7 agosto 1936, n. 1531). 

Se, in caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 
per rinun.zia al credito da parte del creditore opposto, sia dovuta 
l'imposta graduale su tale decreto (n. 552). 

Imposta fabbricazione -Filati -Prodotto considerato esente e succes:,'ivamente 
assoggettato -Esportazione -Abbuono -Rimborso -Domanda 
-Decadenza -Decorrenza -(art. 18 d.l.C.p.S. 3 gennaio 1947, 

n. 1; art. 6 d.l. 1 maggio 1970, n. 195 conv. �Con mod. in legge 1 luglio 
1970, n. 415). 
Se, nel caso in cui -cotrariamente a �quanto affer.iato in precedenza 
-un determinato prodotto sia stato assoggettato ad imposta di 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

fabbricazione, il termine per richiedere la restituzione di detta imposta a 
causa dell'esportazione del prodotto (nella specie: filati) decorra comunque 
dalla data delle bollette di esportazione (n. 553). 

11nposta registro -Imposta straordinaria patrimonio -Privilegio -Immobile 
-Vendita all'asta -Ultrattivit� -(art. 97 r.d. 30 dicembre 1923, 

n. 3296; art. 2772 e.e.; art. 65 t.u. 9 maggio 1950, n. 203; art. 43 t.u. 
17 ottobre 1922, n. 140; art. 586 c.p.c.). 
Se il privilegio speciale immobiliare che assiste il credito d'imposta di 
registro continua a gravare sull'immobile anche ove questo sia stato venduto 
a seguito di esecuzione forzata (n. 554). 

Se il privilegio speciale immobiliare che assiste il credito di imposta 
straordinaria sul patrimonio continua a gravare sull'immobile anche ove 
questo sia stato venduto a seguito cli esecuzione formale (n. 554). 

Imposte indirette -Imposte di1'ette -Debiti del de cuius -Pagamento Coeredi 
-Solidariet� -(art. 16 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645; artt. 752, 
754 e 1295 e.e.). 

Se la responsabilit� solidale dei coeredi per i debiti d'imposta del 
de cuius sia limitata al campo delle imposte dirette ovvero costituisca 
espr,essione di un principio generale applicabile anche alle imposte indirette 
(n. 555). 

Imposte indirette -Imposte dirette -Interessi -Aumento -Contenzioso tributario 
-Rapporti pendenti -Applicabilit� -Maggiorazioni sull'imposta 
-Applicabilit� -(art. 21 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 
dicembre 1970, n. 1034; l. 26 gennaio 1961, n. 29; l. 25 ottobre ;1960, 

n. 1316). 
Se l'aumento degli interessi stabilito � per le partite sospese del contenzioso 
tributario., dall'art. 21 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito 
in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), sia applicabile a tutti i rapporti pendenti 
in sede contenziosa o solo a quelli del contenzioso amministrativo, 
e se l'indicata disposizione debba intendersi applicabile anche alle � mag-� 
giorazioni d'imposta � (n. 556). 

Imposte indirette -Imposte dirette -Tributi locali -Interessi -Maggiora


zioni sull'imposta -Aumento -Contenzioso tributario -Rapporti pen


denti -(art. 21 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 dicembre 1970, 

n. 1034; l. 26 gennaio 1961, n. 29; l. 25 ottobre 1960, n. 1316; l. 18 maggio 
1967, n. 388). 
Se la disposizione contenuta nell'art. 21 del d.1. 26 ottobre 1970, n. 745 
convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, secondo la quale � gli interessi 
dovuti per le partite sospese del contenzioso tributario sono elevati, 
dopo il terzo anno, al 4,50 per cento semestrale per le imposte erariali, 
ed al 5 per cento s�inestrale per le imposte locali �, riguardi tutte le imposte 
dirette ed indirette, ,erariali e locali, quale che sia il sistema di riscossione 
(n. 557). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Mezzogiorno -Stabilimento industriale -Locazione -Reddito immobiliare 
-Imposta fabbricati -(art. 3 d.l. 14 dicembre 1947, n. 1595; art. 8 l. 29 
luglio 1957, n. 635; art. 72 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645). 

Se i nuovi stabilim�nti industriali del Mezzogiorno, esenti dall'imposta 
di R.M. sui redditi industriali ai sensi dell'art. 3 d.l. 14 dicembre 1947, 

n. 1598, siano soggetti all'imposta fabbricati qualora l'industria non venga 
esercitata direttamente dal proprietario per esser stati, gli stabilimenti, locati 
a terzi (n. 558). 
Trasporto ferroviario merci -Tasse di sosta -Giacenza merci per operazioni 
doganali -Forza maggiore -(Condizioni o Tariffe trasporto cose 
approvate con r.d.l. 25 gennaio 1940, n. 9, art. 41 par. 3; d.m. 29 gennaio 
1959, n. 646, parte III, par. 4 n. 2). 

Se siano dovute le tasse di sosta di trasporto ferroviario per il periodo 
di giacenza delle merci necessario allo svolgimento delle operazioni doganali, 
qualora la giacenza dipenda da cause non imputabili all'Amm.ne ferroviaria 
(n. 559). 

Tributi -Dazi doganali -Mutamento di disciplina -Scadenza precedente 
disciplina -Prorogabilit� al primo giorno non festivo successivo. 

Se, ove la scadenza di una disciplina tributaria pi� favorevole di quella 
successiva cada in giorno festivo (nella specie, trattamento tributario di 
operazioni doganali nell'ambito della Comunit� Economica Europea), possa 
applicarsi il principio della ptroroga al primo giorno non festivo successivo, 
qualora pxesupposto di imposta sia il compimento da parte del contribuente 
di determinate attivit� (n. 560). 

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE 

C.E.E. 
-Esportazione prodotti agricoli -Restituzione spese di stockaggio Data 
di riferimento -(Regol. Consiglio C.E.E. 21 dicembre 1967, 
n. 1041 art. 1; reg. Commissione e.E.E. 23 luglio 1968, n. 1056 art. 1). 
Quale sia il momento cui occorre far riferimento per la determinazione 
delle spese di � stockaggio � da rimborsarsi, in base alla normativa 
della Comunit� Economica Europea, all'esportatore di prodotti agricoli 
quando avvengono in tempi diYersi per fatti non causati direttamente dall'esportatoxe, 
la dichiarazione di esportazione, la mes,sa a disposizione della 
dogana delle merci, la 1spedizione delle stesse (n. 64). 

Dazio doganale -Prelievo -Variazioni di aliquota -Successive operazioni 
di estrazione della merce -Richiesta applicazione aliquota pi� favorevole 
-Condizione -Forma -(art. 6 n. 2 disp. prel. d.P.R. 26 giugno 
1965, n. 723). 

Se la richiesta ,di applicazione dj aliquota pi� favorevole, di dazi doganali 
o prelievi, non collegata ad effettiva operazione di estrazione della 
merce, possa importare l'applicazione della suddetta aliquota anche ove, 


PARTE II, CONSULTAZIONI 105 

al momento di detta estrazione, il dazio o prelievo sia aumentato pur rest::
mdo inferiore a quello vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione 
di importazione (n. 65). 

Se l'applicazione, alle successive estrazioni di merce, di aliquota di 
dazio doganale o pr'elievo pi� favorevole di quella vigente al momento dell'accettazione 
della dichiarazione d'importazione, sia condizionata ad apposita 
richiesta dell'importatore (n. 65). 

Se la richiesta di applicazione di aliquota di dazio doganale o prelievo 
pi� favorevole di quella vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione 
di importazione, possa essere riferita ad ogni successiva estrazione 
della merce dichiarata ovvero debba di volta in volta essere reiterata 
(n. 65). 

INTERESSI 

Imposte indirette -Imposte dirette -Interessi -Aumento -Contenzioso tributario 
-Rapporti pendenti -Applicabilitd -Maggiorazioni sull'imposta 
-Applicabilitd -(art. 21 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 
dicembre 1970, n. 1034; l. 26 gennaio 1961, n. 29; l. 25 ottobre 1960, 

n. 1316). 
Se l'aumento degli interessi stabilito � per le partite sospese del contenzioso 
tributario., dall'art. 21 del d.1. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito 
in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), sia applicabile a tutti i rapporti pendenti 
in sede contenziosa o solo a quelli del contenzioso amministrativo, 
e se l'indicata disposizione debba intendersi applicabile anche aUe � maggiorazioni 
d'imposta � (n. 2). 

Imposte indirette -Imposte dirette -Tributi locali -Interessi -Maggiorazioni 
sull'imposta -Aumento -Contenzioso tributario -Rapporti 
pendenti -(art. 21 d.l. 26 ottob�re 1970, n. 745, conv. in l. 18 dicembre 
1970, n. 1034; l. 26 gennaio 1961, n. 29; l. 25 ottobre 1960, n. 1316; l. 18 
maggio 1967, n. 338). 

Se la disposizione contenuta nell'art. 21 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 
convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, secondo la quale .gli interessi 
dovuti per le partite sospese del contenzioso tributario sono elevati, 
dopo il terzo anno, al 4,50 per cento semestrale per le imposte erariali, ed al 
5 per cento semestrale per le imposte locali�, riguardi tutte le imposte 
dirette ed indirette, erariali e local�, quale che sia il sistema di riscossione 
(n. 3). 

ISTRUZIONE 

Scuole tecniche -Istituti tecnico e commerciali -Rappresentanza in giudizio 
-Avvocatura dello Stato -(artt. 67, 68 e 76 l. 15 giugno 1931, n. 889; 
art. unico n. 22 r.d. 8 giugno 1940, n. 779). 

Se le scuole tecniche e degli istituti tecnici commerciali siano ammessi 
al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 23). 



108 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

PIANI REGOLATORI 

Amministrazione statale -Edilizia -Costruzioni su aree demaniali e :non 
demaniali -Licenza edilizia -Necessit� -(art. 29 l. 17 agosto 1942, 

n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765). 1 
Se l'Amministrazione dello Stato sia tenuta a richiedere la licenza 
edilizia per le costruzioni da eseguire su aree demaniali o non demaniali 

(n. 24). 
Piani regolatori -Opere in zone militarmente importanti -Nulla osta Autorit� 
militare -Parere Consiglio Superiore Lavori Pubblici -Piani di 
zona -Approvazione -Procedimento -(artt. 2 e 3 l. 1� giugno 1931, 

n. 886; art. 16 l. 9 agosto 1954, n. 640; artt. 6 e segg. l. 18 apriie 1962, 
n. 167). 
Se il nulla osta dell'Autorit� militare, previsto dagli artt. 2 e 3 legge 
lo giugn� 1931, n. 886 peT l'esecuzione di opere che ricadono in zone militarmente 
importanti, riguardi il p'l'ocedimento di fOI'IDazione ed approvazione 
d.ei piani regolatori generali o soltanto di quelli particolareggiati 
e dei piani di ricostruzione (n. 25). 

Se il nulla osta dell'Autorit� militare, previsto dagli artt. 2 e 3 legge 
10 giugno 1931, n. 886 per l'esecuzione di opere �che ricadono iin zone militarmente 
importanti, possa rite,nersi sostituito dal parere del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici (n. 25). 

Se l'approvazione dei piani di zona di cui .alla legge 18 aprile 1962, 

n. 167, nell'ipotesi che essi .riguardino zone militarmente importanti, sia 
subordinata al nulla osta dell'Autorit� militare previsto dagli artt. 2 e 3 
legge 1 � giugno 1931, n. 886 ovvero c;egua il procedimento di cui agli arti. 
coli 6 e segg. della citata legge n. 167/62 (n. 25). 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

Concessionario servizio trasporto postale -Sciopero -Inadempimento Responsabilit� 
-Astensione limitata al trasporto postale. 

Se ed in quali casi lo sciopero configuri una ipotesi di esclusione da 
responsabilit� nei confronti dei terzi contraenti (n. 137). 

Se possa �essere qualificato come sciopero l'astensione dei dipendenti 
del concessionario di servizio pubblico di trasporto, limitata al trasporto 
degli effetti postali e non estesa al trasporto dei viaggiatori e delle merci 
(n. 137). 

PRESCRIZIONE 

Contratto di guerra -Denunzia della p.A. per la sistemazione e liquidazione 
-Credito erariale -Prescrizione -Interruzione -Procedimento 
amministrativo -Effetto -Sospensione -(artt. 10, ultimo comma, B 
e 9 d.l. 25 marzo 1948, n. 674; artt: 2943, 2945 cod. civ.). 

Se la denuncia per la sistemazione e liquidazione di un contratto di 
guerra, proposta dalla P.A. al competente Commissario, .costituisca .atto 
idoneo .ad interrompere la prescrizione del credito erariale nascente dal 
contratto (n. 75). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 
109 

Se, nel caso in cui si ritenga che la denunzia per la sistemazione e liquidazione 
di un contratto di guerra, proposta dalla p.A. al competente 
Commissario, valga ad interrompere la prescrizione del credito erariale nascente 
dal contratto, l'interruzione abbia effetto permanente e fino a quale 
momento (n. 75). 

Quota sociale -Liquidazione -Quietanza -Imposta graduale registro -
Applicabitit� -Prescrizione -Decorrenza -(r.d. 30 dicembre 1923, 

n. 3269, art. 88 n. 3 Tariffa all. A). 
Se la liquidazione delfa quota sociale,agli eredi del socio defunto debba 
essere tassata con l'imposta graduale di registro di cui all'art. 88 n. 3 della 
Tariffa all. A alla legge di registro (n 76). 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

E.N.P.A.S. 
-Assegno funerario -Beneficiario -Diritto soggettivo -Trasmissibilit� 
mortis causa -(art. 14 d.l. 12 febbraio 1948, n. 147). 
Se il beneficiario del c.d. assegno funerario, alla cui erogazione � tenuto 
l'E.N.P.A.S. in forza dell'art. 14 d.1. 12 febbraio 1948, n. 147, sia titolare in 
proposito di un diritto soggettivo perfetto, trasmissibile a causa di morte 
del beneficiario medesimo (n. 88). 

PRIVILEGI 

Imposta di registro -Imposta straordinaria patrimonio -Privilegio -Immobile 
-Vendita all'asta -Ultrattivit� -(art. 97 r.d. 30 dicembre 1923, 

n. 3296; art. 2772 cod. civ.; art. 65 t.u. 9 maggio 1950, n. 203; art. 43 t.u. 
17 ottobre 1922, n. 140; art. 586 le.p.c.). 
Se il privilegio speciale immobilic.re che assiste il credito di imposta 
di registro continua a gravare sull'immobile anche ove questo. sia stato 
venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 4). 

Se il privilegio speciale immobiliare che assiste il credito di imposta 
straordinaria sul patrimonio continua a gravare sull'immobile anche ove 
questo sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 4). 

PROCEDIMENTO PENALE 

Procedimento penale contro dipendente pubblico -Assunzione del patrocinio 
deU'Avvocatura dello Stato -Consulenza tecnica -Spese -Spettanza 
-(r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). 

Se sia legittimo il pagamento da parte della Amministrazione di parcelle 
professionali afferenti prestazioni di consulenza tecnica svolta nello 
interesse ed in difesa di impiegati .ed ag.enti della p.A. nel corso di procedimenti 
.penali a loro carico, e nei quali essi hanno goduto del patrocinio 
dell'Avvocatura dello Stato ex art. 14 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 

(n. 15). 

110 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E DI URGENZA 

Provvedimenti di urgenza ex art. 7 �. 20 marzo 1865, n. 2248 aiz. E -Competenza 
-(l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 7). 

Se i provvedimenti di urgenza ex art. 7 della legge 20 marzo 1865, 
n, 2248 all. E possano essere emessi anche da autorit� amministrative di� 
verse dal Prefetto e dal Sindaco (n. 1) . 

. REGIOl.':H 

Leggi regionali -Governo -Rinvio -Comunicazione e notificazione Modalit�. 


Quali norme si debbano osservare per la comunicazione in via amministrativa 
del provvedimento col quale il Governo rinvia una legge 
al consiglio r�egionale. In partlcolare, come si debba effettuare la comunicazione 
nel caso che l'Ufficio regionale sia chiuso (n. 188). 

RESPONSABILIT� CIVILE 

Amministrazione dello Stato -Danni da incidenti stradali -Impossibile 
recupero -Trasporto crediti sui campioni demaniali -Titolo -Ingiunzione 
fiscale -Azione giudiziaria -Necessit� -(artt. 263 segg. r.d. 
23 maggio 1924, n. 827; t.u. 14 aprile 1910, n. 639). � 

Se, relativamente a ragioni di credito per risarcimento danni prodotti 
allo Stato a seguito di incidente stradale, l'ingiunzione fiscale ex t.u. 

n. 639/1918 costituisca� titbl� per il trasporto dei crediti -rivelatisi di 
impossibile recupero -sui campioni demaniali, ai sensi degli artt. 263 'e 
264 r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (n. 257). 
Se, in ogni caso di ragione di credito per risarcimento danni prodotti 
allo Stato a seguito di incidente stradale, J.a P.A. sia tenuta a promuovere 
l'�ordinario giudizio di cognizione al fine di ottenere il titolo 
per il trasporto dei crediti sui campioni demaniali (artt. 263 e 264 r.d. 
23 maggio 1924, n. 827), quando dei crediti medesimi si riveli impossibile 
il concreto recupero (n. 257). 

REQUISIZIONE 

Provvedimenti di urgenza ex art. 7 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E Competenza 
-(legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 7). 

Se i provvedimenti di urgenza ex art. 7 della legge 20 marzo 1865, 

n. 2248, all. E possano essere emessi anche da autorit� amministrative 
diverse dal Prefetto e dal Sindaco (n. 122). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 111 

RICORSI AMMINISTRATIVI 

Spedizioniere doganale -Condanna per reato elettorale comprensivo di 
abuso d'ufficio -Sospensione dalle funzitmi -Obbligatoriet� -Ricorso 
gerarchico -Effetti -(art. 33 d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18; art. 90 

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 579; art. 323 c.p.). 
Se possa ritenersi obbligatoria -per cui il provvedimento che la 
commina non viene sospeso di diritto nel caso di ricorso gerarchico la 
sospensione cautelare dalle funzioni inflitta� allo spedizioniere doganale 
condannato con sentenza non definitiva alla pena della reclusione 
superiore ad un anno per reato elettorale nel quale i.l giudice penale ha 
ritenuto compreso �ed assorbito il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 
codice penale (n. 15). 

RISCOSSIONE 

Imposte indirette -Imposte dirette -Debiti del de cuius -Pagamento Coeredi 
-Solidariet� (art. 16 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645; art. 752, 
754 e 1295 e.e.). 

Se la responsabilit� solidale dei coeredi per i debiti d'imposta del 
de cuius 'sia limitata al campo delle imposte dirette ovvero costituisca 
espressione di un principio generale applicabile anche alle imposte indirette 
(n. 15). 

SCIOPERO 

Concessionario servizio trasporto postale -Sciopero -Inadempimento 
Responsabilit� -Astensione limitata al trasporto postale. 

Se ed in quali casi lo sciopero configuri una ipotesi di esclusione 

da responsabilit� nei confronti dei terzi contraenti (n. 7). 

Se possa essere qualificato come sciopero l'astensione dei dipendenti 

del concessionario di servizio pubblico di trasporto, limitata al trasporto 

degli effetti postali e no;n estesa al trasporto dei viaggiatori e delle 

merci (n. 7). 

Revisione pre.2lzi -pomanda -Tardivitc�i -Sciopero :servizi postali Conseguenze. 


Se a causa del disservizio derivante da sciopero dei serv1z1 postali 
possa invocarsi la causa di forza maggiore qualora non sia tempestivamente 
pervenuta all'amministrazione J:a domanda cli revisione prezzi 

(n. 8). 

112 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

SEQUESTRO 

Sequestro penale -Spese di custodia Amministrazione doganale -Liquidazione 
-Misura -Re;cupero -Ricavo confisca -(legge 25 settembre 
1940, n. 1424 artt. 140, 144; r.d. 23 dicembre 1865, n. 270 [tariffa 
penale] artt. 1, n. 6, 104). 

Se le spese di custodia di merce di �contrabbando, oggetto di sequestro 
penale, sopportate dall'Amministrazione doganale, custode ex art. 140, 
legge 25 settembre 1940, n. 1424, possano essere soddisfatte su quanto 
ricavato a seguito della successiva confisca della merce (n. 24). 

S�e nella liquidazione a favore dell'Amministrazione doganale delle 
spese di custodia di merce sottoposta a sequestro penale si debba tener 
conto anche di una proporzionata quota di spese generali (es. apprestamento 
dei locali e del serv1z10 di custodia, o solo degli specifici rimborsi 
(spese vive) contenuti (n. 24). 

SOCIET� 

Compagnie portuali -Natura -Sindaco -Cause di incompatibiHt� (articolo 
110 cod. nav.; art. 2399 e.e.). 

Se le compagnie portuali siano soggetti di diritto privato e conseguentemente 
si applichino per i loro sindaci le comuni cause di incompatibilit� 
ad assumere la carica (n. 131). 

Quota sociale -Liquidazione -Quietanza -Imposta graduale registro Applicabilit� 
-Prescrizione -Decorrenza -(r.d. 30 di:cembre 1923, numero 
3269, art. 88, n. 3 Tariffa all. A). 

Se la liquidazione della quota sociale agli eredi del socio defunto 
debba essere tassata con l'imposta graduale di registro di cui all'art. 88, 

n. 3 della Tariffa all. A alla legge di registro (n. 132). 
SPESE GIU.DIZIALI 

Procedimento penale contro dipendente pubblico -Assunzione del patrocinio 
dell'Avvocatura dello Stato -Consulenza tecnica -Spese -Spettanza~ 
(r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). 

Se sia legittimo il pagamento da parte dell'Amministrazione di parcelle 
professionali afferenti prestazioni di consulenza tecnica svolta nell'interesse 
.ed in difesa di impiegati �ed agenti della p.A. nel corso di procedimenti 
penali a loro carico, e nei quali essi hanno goduto del patrocinio 
dell'Avvocatura dello Stato ex art. 14 del r.d. 30 ottobre 1933, 

n. 1611 (n. 25). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 

Sequestro penale -Spese di custodia. Amministrazione doganale -Liquidazione 
-Misura -Recupero -Ricavo confisca -(legge 25 settembre 
1940, n. 1424 artt. 140, 144; r.d. 23 dicembre 1865, n. 270 [tariffa 
penale] artt. 1, n. 6, 104). 

Se le spese di custodia di merce di contrabbando, oggetto di sequestro 
penale, sopportato dall'Amministrazione doganale, custode ex art. 140, 
legge 25 settembre 1940, n. 1424, possano essere soddisfatte su quanto 
ricavato a seguito della successiva confisca della merce (n. 26). 

Se nella liquidazione a favore dell'Amministrazione doganale delle 
spese di custodia di merce sottoposta a ,sequestro penale si debba tener 
conto anche di una proporzionata quota di spese generali (es. apprestamento 
dei 1ocali 'e del servizio di custodia) o solo degli specifici rimborsi 

(spese vive) contenuti (n. 26). 

TRANSAZIONE 

Azienda Autonoma Ferrovie Stato -Transazione -Approvazione successiva 
-Necessitd -(d.l. 7 maggio 1948, n. 598, art. 5; legge 25 luglio 1967, 

n. 668, art. 5; d.m. 20 febbraio 1968, n. 1120, art. 28). 
Se le transazioni dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato 
siano sottoposte ad approvazione successiva alla loro stipulazione (n. 19). 

Se la transazione dell'Azienda Autonoma delle �Ferrovie dello Stato, 
per la stipulazione delle quali sia richiesta una previa autorizzazione di 
altro organo della stessa Azienda, debbano essere sottoposte al parere 
dell'Avvocatura dello Stato solo dopo che sia intervenuta detta autorizzazione 
(n. 19). 

TRASPORTO 

Concessionario servizio trasporto postale -Sciopero -Inadempimento 
Responsabilitd -Astensiane limitata. al trasporto postale. 

Se ed in quali oasi lo �sciopero configuri una ipotesi di esclusione 

da responsabilit� nei confronti dei terzi contraenti (n. 75). 

Se possa essere qualificato come sciopero l'astensione dei dipendenti 

del concessionario di servizio pubblico di trasporto, limitata al trasporto 

degli effetti postali e non estesa al trasporto dei viaggiatori e delle merci 

(n. 75). 
Trasporto ferroviario merci -Tasse di sosta -Giacenza merci per operazioni 
doganali -Forza maggiore -(Condizione o Tariffe trasporto come 
approvato con r.d.l. 25 gennaio 1940, n. 9, art. 41, par. 3; d.m. 29 luglio 
1,959, n. 646, parte terza, par. 4, n. 2). 

Se siano dovute le tasse di sosta di trasporto ferroviario per il periodo 
di giacenza delle merci nec�essario allo .svolgimento delle operazioni doganali, 
qualora la giacenza dipenda da cause non imputabili all'Amministrazione 
ferroviaria (nella specie, sciopero degl~ uffici doganali) (n. 76). 


Im 

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I 
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W: 
114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI 

Rappresentanze diplomatiche e consolari -Immobili -Costruzione 


I

Appalto -Imposta registro -I.G.E. -Esenzione (legge 9 agosto 1967, 

n. 80; Conv. Vienna 18 aprile 1961, art. 23; Conv. Vienna 24 apriI 
!.

le 1963, art. 32). 

~ 

Se siano esenti dall'imposta di registro i contratti d'appalto per la 
costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e consolari, 
di propriet� di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 
1961 e 24 aprile 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 38). 

I 

Se ,siano esenti dall'I.G.E. i pagamenti fatti agli appaltatori della 
costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e con


I 

solari, di propriet� di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 
18 aprile 1961 e 24 aprile 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari 

(n. 38). 
l 

I