ANNO XXIV -N. 3 MAGGIO -GIUGNO 1972 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1972 ABBONAMENTI ANNO L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . � 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/40500 Stampato in Italia -Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (2219033) Roma, 1972 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. INDICE Parte prima�: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Michele Savarese) pag. 365 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU . QUESTIONI DI GIURIdel/' avv. Benedetto Baccari) � 385 Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura tro de Francisci) . del/'avv. . Pie � 403 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura de//' avv. Ugo Gargiulo) � � 429 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini -Rota e Carlo Bafile) � 437 Sezione sesto: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBUCHE, APPALTI E FORNITURE (a cura del/'avv. Franco Carusi) . � 508 Sezione settima� GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Di Tarsia di Be/monte) Paolo � 530 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE pag. 75 INDICE BIBLIOGRAFICO � 91 CONSULTAZIONI � 92 La pubblicazione � diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI DI TARSIA P., In tema di azione penale subordinata aH'acloortamento tributario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 530 GARGIULO U., Limiti del sindacato giudizia')\io sulle ordinanze Ingiunzioni emesse per la tutela della circolazione stradale 416 ROSSI A., Cenni sull'atto di fusione fra societd . . . . . . . 486 ROSSI A., I debiti risultanti da sentenza omologativa di concordato preventivo e l'art. 45 legge sulla imposta di successione 452 INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT� -Accertamento da parte del Giudice della demanialit� o meno di acque -Nec�essit� del previo esaurimento del procedimento amministrativo di iscrizione delle acque negli elenchi d'acque pubbliche -Sussiste, con nota di G. .ALBISINNI, 526. -Applicabilit� delle norme del Regolamento 14 agosto 1920, numero 1285 p& 1a disciplina del procedimento amministrativo relativo all'inclusione di determinate acque negli elenchi di acqua pubblica da approvarsi con decreto del Capo dello Stato -Sussiste, con nota di G . .ALBISINNI, 526. - Iscrizione di acque in elenchi di acque pubbliche -Ricorso avvarso decreto del Ministro LL.PP. disponente l'inserzione di uno schema di elenco suppletivo di acqua pubblica nella Gazzetta Ufficiale -Inammissibilit� -Sussiste, �Con nota di G. ALBISINNI, 526. APPALTO -Appalto di opere pubbliche Contabilizzazioni � provvisorie � nel Registro di contabilit� -Onere della riserva da parte dell'appaltatore -Sussiste, 508. -Appalto di opere pubbliche -Diritto di recesso dell'Amministrazione appaltante -Insindacabilit� dei motivi del relativo esercizio da parte dell'A.G. -Sussiste, 513. - Appalto di opere pubbliche -Disciplina del procedimento di scelta del privato contraente -Iscrizione nell'Albo nazionale dei co struttori -Funzione ed effetti Diritto soggettivo del�'appaltator. e iscritto all'Albo di partecipare alle gare di appalti indette dalla P.A. -Esclusione, 514. - Appalto di opere pubbliche - Jus variandi dell'amministrazione commi-ttente -Limite del quinto-il pi� o meno dell'importo contrattuale -Disponibilit� del diritto dell'appaltatore all'osservanza di tale limite -Sussiste, 514. -Appalto di opere pubbliche -Lavori non contabilizzati -Richiesta di compenso da parte dell'appaJ: tatore -Onere della tempestiva riserva -Sussiste, 508. -Appalto di opere pubbU.che Pretese dell'appaltatore a maggiori compensi o indennizzi -/ Normativa regolamentare comminante decadenza a carico dell'appaltatore nei casi �di mancato, tempestivo assolvimento dell'onere dell'immediata riserva -contrasto con i principi g�enerali dell'ocdinamento e conseguente necessit� di disapplicazione di tali norme regolamentari da parte dell'A.C. -Esclusione, 508. -Appalto di opere pubbliche Pretese dell'appaltatoce nascenti da fatti riferentisi esplicitamente o anche solo impU.citamente alla contabilit� dei lavori -Onere della tempestiva riserva Sussiste, 508. - Appalto di opere pubbliche Prolungamento della durata dei lavori per preteso fatto dell'Amministrazione appaltante -Improponibilit� della relativa domanda di risarcimento del danno azionata dall'appaltatore, per avere il medesimo sottoscritto un verbale di concordamento di nuovi prezzi recante differimento riel tempo della data di ultimazione del lavoro -Sussiste, 514. VI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ATTO AMMINISTRATIVO -Atto definitivo e non -Atti Autorit� periferiche statali -Atti emessi in temporanea sostituzione di Ente locale -Definttivit� F1attispede, 430. -Atto definitivo �e non -Atti Autorit� sanitarie -Atti Medico provinciale -classificazione di ospedale -Definitivit�, 430. CIRCOLAZIONE STRADALE -011dinanza -Ingiunzione prefettizia -Motiv�azione per relationem -Riferimento agli atti del procedimento -Legittimit�, con nota di u. GARGIULO, 415. -Ordinanza -Ingiunzione prefettizia -Opposizione -Morte del trasgressore -Conseguenze in ordine al1a somma costituente la sanzione amministrativa, alle spese di notifica dell'ingiunzione ed alle spese processuali, con nota di U. GARGIULO, 415. Ordinanza -Ingiunzione prefettizia -Opposizione -Sindacato giudiziado sui vizi formali dell'atto (motivazione) e sui presupposti della violazione -Ammissibilit�, con nota di u. GARGIULO, 415. Ordinanze -Ingiunzioni prefettizie -Notificazione -No,tificazione presso il domicilio risultante dal registro di immatricolazione -Assenza del destinatario -Formalit� previste dall'art. 169 comma V c.p.p. -Applicabilit� anche dopo la depenalizzazione, con nota di U. GARGIULO, 423. COMPETENZA E GIURISDIZIONE Impiego pubblico -Commissariato della Giovent� italiana -Natura di �ente pubblico non economico -Giurisdizione del Giudice amministrativo, 399. -Impiego pubblico -Diritti patrimoniali -Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo -Limiti, con nota di V.V.O., 385. -Istruzione preventiva -Regolamento di giurisdizione -Ammissibilit� -Limiti, con nota di R. CARAFA, 392. -Piano regolatore -Posizione soggettiva del titolare dello ius aedificandi nei confronti della P. A. -Licenza edilizia ed �atti amministrativi incidenti sulla stessa -Poteri discrezionali della P.A. Effetti sulla giurisdizione anche per le pretese risarcitorie, 386. CONTRATTI PUBBLICI Revisione prezzi -Norme e criteri applicabili -Fatuspecie Contratti della P.A. -Revisione prezzi -Relativa a variante Norme e �Criteri �applicabHi, 431. CORTE COSTITUZIONALE -Giudizio di legittimit� costituzionale in via incidentale -Norma denunciata diversa da quella applicabile -Inammissibilit� per irrilevanza, 381. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -v: Corte Costituzionale, Elezioni amministrative e politiche, Filiazione, Imposte comunali e provinciali, Imposte e tasse in genere, Lavoro, Procedimento penale, Sicil�a. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA -Piani ex lege n. 167 del 1962 Impugnative -Deliberazione comunale individuante le aree da acquisire -Atto strumentale Inoppugnabilit�, 434. ELEZIONI AMMINISTRATIVE E POLITICHE -Elezioni comunali -Lite tributaria pendente col comune -Ineleggibilit� -Illegittimit� costituzionale, 379. INDICE VII FILIAZIONE -Adozione -Autorizzazione all'affiliazione esclusa per i coniugi separati di fatto -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 368. GIUSTIZ1IA AMMINISTRATIVA Consiglio giustizia amministrativa -Regione siciliana -RiasSUn?: ione del processo -Norme applicabili, 429. -Ricorso �ex art. 27, n. 4 -Bresupposti e limiti -Avvenuta rinnovazione del provvedimento �annullato -Inammissibilit� del giudizio per ottemperanza -IllegLttimit� del nuovo provvedimento -Irrilevanza, 432. -Ricorso giurisdiz�onale -Giudizio di rinvio -A seguito di annullamento di decisione di prLmo grado da parte del C.d.S. -Posizione processuale del rico.rrente, 429. -Ricorso giurisdizionale -Legittimazione -Associazione di categoria -Ricorso nell'interesse dei �Singoli appartenenti alla categoria -Inammissibilit�, 435. -Ricorso giurisdizionale -Riassunzione del processo -Processo ammintstrativo. Riassunzione davanti 1al giudice di primo grado -Art. 392 e 353 cod. proc. civ. -Inapplicabilit�, 429. IMPIEGO PUBBLICO -Procedimento disciplinare Commissione di disciplina Composizione Mutamento Rinnovazione degli atti gi� compiuti -Necessit� -Inosservanza Illegittimit�, 433. -Procedimento disciplinare -Perenzione -Interruzione dei termini -Comunicazione del1a seduta di trattazione orale -� atto di procedura, 433. -P:rocedimento dLsciplinare -Termini -Nomina dell'istruttore, incombenti preliminari e �trasmissione alla Commi.ssione -Termini ordinatori, 433. -Promozione -Rinnovazione -A seguito di annullamento in s.g. -Violazione del giudicato -Fattispecie -Illegittimit�, 433. IMPOSTA DI REGISTRO -Accertamento di valore -Termine -Decorre dal pagamento dell'imposta principale -Imposta fissa -� tal�e, 460. Accessioni -Presunzione ex articolo 47 -OpeTe pubbliche costruite da1la P.A. su �suolo privato -Esclusione, 463. -Agevolazione per le costruzioni navali -Risoluzione del contratto -DecadenZ'a dalla agevolazione, 504. -Agevolazioni per la costruzione di autostrade -Subappalto Connessione di mezzo al fine _ Si estende, 444. -Agevolazioni tributari�e e societ� commerciali -Fusioni deliberate prima ma attuate dopo l'entrata in vigore della legge agevolatrice -Applicabilit�, con nota di A. Rossi, 486. -Data dell'atto -� opponibiile alla Finanza ai fini della determinazione del \nlllore, 437. -Data di riferimento della valuta21ione -Atti soggetti �ad approvazione -Data della stipulazione, 447. -Prezzi e corrispettivi -Concessione .ad aedificandum di beni demaniali -Determinazione base imponibHe -Valore delle costruzioni da eseguire dal concessionario -Costituisce corrisp�ttivo, 483. -Privilegi di carattere soggettivo -Limite decennale ex art. 29 legge di registro -Inapplicabilit� agU enti pubblici, 442. -Successione di leggi nel tempo Norma da applicare -Atti non VIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO registrati nel termine -Norma vigente al tempo in cui la registrazione doveva avvenire, 491. -Usufrutto -Consolidazione -Accessioni introdotte dopo il trasferimento della nuda propriet� Tassabilit�, 456. -Usufrutto Consolidazione Azienda -Tassazione con unica aliquota di mobili e immobili, 456. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Avviamento di azienda tenuta in comodato -Morte del titolare Trasferimento del comodato agli m-edi -Tassabilit� dell'avviamento -Rivoluzione del comodato Onere della prova a carico degli eredi, 475. -Deduzione di passivit� -Dichiarazione di sussistenza -Sottoscrizione -Mandatario del creditore -Legittimit�, 502. -Passivit� creditoria -Debito risultante da sentenza omologativa di concordato preventivo Detraibilit�, .con nota di A. Rossi, 452. -Passivit� ereditaria -Dichiarazione di sussistenza di debito dlasciata dal commissario giudiziale di concordato prev�entivo Idoneit�, con nota di A. Rossi, 452. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Condono di sopratasse e pene pe �Cuniarie -Legge 31 ottobre 1963, n. 1458 -Regolarizzazione formale del1a posizione degli intermediari senza ripetizione di imposta -Rimboo-so dell'imposta anteriormente pagata -Esclusione, 474. -Prescrizione -Intevruzione -Ricovso al Ministro delle Finanze Effetto, 499. IMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI -Imposta di consumo -Imposta di consumo sui materiali da costruzione -Mancata individuazione del soggetto passivo -IHegittimit� costituzio�riale -Esclusione, 376. IMPOSTE DOGANALI -AgevoJazione per l'industrializzazione del Mezzogiorno -Provvedimento della P.A. -Oensurabilit� innanzi all'A.G.O., 478. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Accertamento -N otif�cazione a persona irreperibile -Ricerca anche anagrafica del destinatario -� necessaria -Menzione nella relazione delle rfoerche eseguite -Non � necessaria, 497. Competenza e giurisdizione Accertamento dei fatti presupposto delle agevolazioni -Discrezionalit� della P.A. -Esclusione -Giurisdizione dell'A.G.O., 478. -Imposte di registro e IGE sulle locazioni degli immobili urbani -Rapporti inferiori ad un anno -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 381. -Imposte indirette -Accertamento -Motivazione -Indicazione analitica o globale dei valori, 463. -Imposte indirette -Competenza delle Commissioni -Accertamento di valore -Impugnazione dinanzi alla Commissione provinciale per questioni di diritto Irretrattabilit� del valoo-e accertato -Esclusione, 437. -Imposte �indirette -Interessi Imposta complementar.e -Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 29 -Decorrenza da tale data, 493. INDICE IX -Imposte indirette -Questioni sull'applicazione della legge pregiudiziale alla valutazione -Azione in sede ordinaria -Ammissibilit�, 447. -Violazione di leggi finanzirurie e valutarie -Imposta generale sull'entvata -Azione in sede ordinaria -Te,rmine -Termine di sessanta giorni dell'art. 52 della Leg~e 19 giugno 1960, n. 762 Insussistenza -Termine g�enerale di sei mesi -Sussiste, 467. -Violazione di leggi finanziarie e valutarie -Imposta geneirale sull'entrata -Definitivit� dell'ordinanza intendentizia -Successiva ingiunziOll!e -Opposizione in ,sede Oirdinaria -Ammissibilit� Limiti, 467. Violazione di leggi finanziarie e valutarie -Imposta generale sull'entirata -Impugnazione dell'ordinanza intendentizia -Decorso del teirmine -Ricocso tardivo al Ministro -Irrilevanza, 467. ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA -Enti ospedali�eri -Classificazione -Istituto sdentifico -Classific. azione come ospedale provinciale ,specializzato -Insufficiente motivazione -Illegittimit�, 430. LAVORO -Personale delle linee di trasporto in concessione -Obbligo del preven< tivo ricorso gerarchico -Impmponibilit� dell'azione -Illegittimit� costituzionale limitatamente a questioni patrimoniali, 378. LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI -Regolamento di esecuzione Abrogazione totale per effetti della emanazione di una nuova legge relativa a una data mate ria -Esclusione -Sopravvivenza del regolamento, nelle disposi, zioni non incompatibili con la nuova legge, fino alla emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione -Sussiste, con nota di G. ALBISINNI, 526. PRESCRIZIONE -Pvescdzione del diritto al risrurcimento del danno -Illecito civile -Fatto costituente reato Concorso formale di reati Estinzione per amnistia �di taluni dei reati -Successiva sentenza definitiva del procedimento penale -Decorrenza della pvescrizione, 403. PREZZI -Disciplina dei prezzi -Zucchero Prezzo massimo -Abrogazione di un provvedimento -Effetto sui pirovvedimenti successivi F, attispecie, 435. -Disciplina dei pl'ezzi -Zucchero -Prezzo massimo -Determinazione � in misura superiore al prezzo di intervento -Legittimit�, 435. PROCEDIMENTO CIVILE -Connessione -Cause pendenti dinanzi a giudici in g!l'ado diverso -Inammissibilit�, 427. -Sospensione del processo -Onere della prova -Estremi, 427. -Sospensione del processo -Sospensione necessaria -Presupposto -Sospensione facoltativa Apprezzamento discrezionale del giudice di merito, 426. PROCEDIMENTO PENALE -Istruzione sommaria -Scelta del rito del P. M. -Fase successiva all'inizio dell'istruttoria -InsiJndacabilit� -Legittimit� costituzionale, 374. X RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Rogatorie istruttorie -Illegittimit� costituzionale Esclusione, 369. Sommario interrogatorio dello straniero -Mancata assistenza di interpcrete -Illegittimit� costituzionale, 367. REATO Contrabbando a norma dell'articofo 107 legge doganale -Contravvenzione ex art. 118 -Criterio distintivo, 533. Imposte dirette -Omesso pagamento di rate d'imposta -Contribuente -Atti fraudolenti sui propri beni -Definitivo accertamento dell'imposta -� presupposto per l'inizio dell'azione penale anche in sede di rLscossione, con nota di P. DI TARSIA, 530. RESPONSABILIT� CIVILE Infortuni ,sul lavoro -Indennit� assicurativa -Responsabilit� di terzi -Surroga legale dell'assicuratore -Risarcimento danni Compenso lucri cum damno Sussiste, 412. Responsabilit� della P.A. -Danno subito da Ufficiale di compJ,emento nell'espletamento del servizio di leva -Concessione di pensione privilegiata -Compensatio lucri cum damno -Non sussiste, 406. SICILIA -Attribuzfone di tributi erariali Addizionale straordinaria -Aumento -Spettanza alla Regione, 365. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 15 marzo 1972, n. 49 15 marzo 1972, n. 50 15 marzo 1972, n. 51 15 marzo 1972, n. 52 29 marzo 1972, n. 55 29 marzo 1972, n. 56 29 marzo 1972, n. 57 29 marzo 1972, n. 58 29 marzo 1972, n. 60 19 aprile 1972, n. 62 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un., 11 ottobre 1971, n. 2833 Sez. Un., 12 gennaio 1972, n. 71 Sez. Un., 17 febbraio 1972, n. 427 Sez. I, 28 febbraio 1972, n. 579 ' Sez. I, 3 marzo 1972, n. 611 . . Sez. Un., 7 marzo 1972, n. 647 _Sez. I, 11 marzo 1972, n. 695 . Sez. I, 15 marzo 1972, n. 747 Sez. I, 15 marzo 1972, n. 749 . Sez. Un., 18 marzo 1972, n. 821 Sez. I, 20 marzo 1972, n. 833 Sez. I, 20 marzo 1972, n. 834 . Sez. I, 20 marzo 1972, n. 846 . Sez. Un., 22 marzo 1972, n. 878 Sez. Un., 23 marzo 1972, n. 891 Sez. I, 7 aprile 1972, n. 1033 . Sez. I, 13 aprile 1972, n. 1143 . Sez. III, 14 aprile 1972, n. 1193 Sez. I, 17 aprile 1972, n. 1200 Sez. I, 17 aprile 1972, n. 1207 Sez. I, 17 aprile 1972, n. 1217 Sez. I, 21 aprile 1972, n. 1264 Sez. III, 26 aprile 1972, n. 1298 Sez. I, 27 aprile 1972, n. 1309 Sez. I, 27 aprile 1972, n. 1315 Sez. I, 5 maggio 1972, n. 1355 Sez. Un., 9 maggiO' 1972, n. 1402 Sez. III, 23 maggio 1972, n. 1595 pag. 365 367 368 369 374 376 378 379 381 381 pag. 385 437 386 442 444 447 452 456 460 463 467 474 475 392 478 483 486 403 491 493 497 499 406 502 504 508 513 412 .RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO XII .Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1641 . Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1646 Sez. Un., 29 maggio 1972, n. 1671 Sez. III, 6 giugno 1972, n. 1761 . . TRIBUNALE .SUPERIORE ACQUE 7 febbraio 1972, n. 6 pag. 399 415 423 426 ............ pag. 526 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. Plen., 28 febbraio 1972, n. Sez. IV, 1 febbraio 1972, n. 36 Sez. IV, 1 febbraio 1972, n. 47 Sez. IV, 8 febbraio 1972, n. 63 Sez. IV, 8 febbraio 1972, n. 68 Sez. IV, 22 febbraio 1972, n. 93 Sez. IV, 29 febbraio 1972, n. 108 3 /' pag. 429 430 431 432 433 434 435 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 23 marzo 1972, n. 1826 Sez. III, 22 giugno 1972, n. 4411 pag. 530 533 SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE I) Norme dichiarate incostituzionali pag. 75 II) Questioni dichiarate non fondate 76 III) Questioni proposte 79 INDICE BIBLIOGRAFICO 91 INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia) Appalto. Atti amministrativi Comunit� Econe>mica Eure>pea:. Concessioni amministrative Confisca Oooperativ�e Ce>ntabi1it� generale dello Stato Contrabbando Contratti di guerira Danni di &uerra Dazi doganali . Demanio Difesa de1lo Stato Edilizia economica e popolare Elettricit� ed elettrodotti Esecuzione fiscale Espropriazione p�er p.u. Fallimento Ferrovie Impiego pubblico Imposta di fabbricazione Imposta di registro Imposta �di successione Imposta generale sull'entrata Imposte dirette Imposte e tasse pag. 92 92 92 93 93 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 97 97 97 98 98 99 99 100 100 101 102 ItnpO!rtazione ed esportazione Interessi Istruzione . Mezzogiorno . Militari . Miniere. Notificazione Obbligazioni e contratti Opere pubbliche Pensioni Pe11sona giuridica Piani regolatori Po.ste .e telecomunicazioni Prescrizione . Previdenza .e assistenza Porivhlegi Procedimento penale . Provvedimenti contingib1li e di urgenza . Regioni . Responsabilit� civile Requi�sizione . . . . . Ricrnrsi amministrativi Riscossione Sciopero Sequestro . Societ� Spese giudizi.ali Tll:'ansazione Trasporto . Trattati e convenzioni internazionali pag. 104 105 105 106 106 106 106 107 107 107 107 108 108 108 109 109 109 110 110 110 110 111 111 111 112 112 112 113 113 114 GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*) CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 49 -Pres. Chiarelli - Rel. Rocchetti -Presidente Regione Siciliana (avv. Sorrentino, Vir.ga) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Sicilia -Attribuzione di tributi erariali -Addizionale straordinaria Aumento -Spettanza .alla Regione. (St. Reg. sic. art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2, 11). Spetta alla Regione siciriana il provento derivante dall'aumento dell'addizionale disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801 (1). (Omissis). -2. -Il ricorso della Regione � :fondato. Il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che, in riferimento all'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, ha emanato le .norme di �attuazione in materia finanziaria, stabiHsce, all'a~t. 2, che alla Regione spettano tutte le �entrate tributarie erariali rtscosse nel suo territorio, ad eccezione delle nuov�e entrate tributarie il cui gettito sia destinato, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a .soddisfare particolari finalit� contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime. Nel precisare l'ambito di applicazione di tale disposizione, la Corte, (1) Trattasi di un conflitto di attribuzioni proposto avverso la nota del Ministro delle Finanze n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971. Nel relativo ricorso, notificato in data 27 maggio 1971, la Regione chiedeva il riconoscimento della sua spettanza del provento costituito dall'aumento dell'addizionale, prevista dall'art. 80 del d.l. 18 novembre 1966, n. 976, aumento disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801. Per la decisione richiamata nel contesto (1968/47), v. in questa Rassegna, 1968, I, 1, 364, con nota di richiami relativi alla natura delle addizionali rispetto alle imposte cui affluiscono ela posizione della Regione Sarda rispetto all'addizionale � pro alluvionati � del 1966. (*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. CARLO CARBONE. 2 366 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in conformit� alla sua precedente giurisprudenza (sent. n. 47 /196,8), ritiene che per nuova �entrata tributaria debba intendersi non un trd.buto nuovo, ma solo un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando ,che il nuovo atto impositivo introduca ,un tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente. Se cos� non fosse, gravi conseguenze deriverebbero :proprio nei confronti dello Stato, cui sarebbe vietato di riservare a se stesso, ove ricorrano i presupposti che tale riserva rendano legittimi nel quadro normativo del citato art. 2, il gettito derivante dall'aumento di aliquote di tributi prees~stenti di spettanza regionale. Il che non pu� �certamente essere in alcun modo sostenuto. 3. -Posto dunque che il gettito dell'aumento dell'addizionale di che trattasi r�appresenta una nuova entrata tributaria, per deciderne l'attribuzione occorre accertare che, nel giudizio sottoposto all'esame della Corte, ricorrano o meno i requisiti voluti dalla legge perch� lo Stato possa farla propria, anche per la parte riscossa nel terrei.torio regionale. A tale riguardo devesi porre mente alla ragione per la quale il nuovo tributo � �stato �introdotto. Va in proposito ricordato, che col d.l. 18 novembre 1966, n. 976 (convertito con legge 2.3 dicembre 1966, n. 1142), contenente disposizioni per le provvidenze, la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'anno 1966, veniva istituita (art. 80), per 1a durata dell'anno 1967, una �addizionale straordinaria su varie imposte, il cui gettito era esclusivamente riservato all'Erario per la copertura degli oneri dipendenti da quegli �eventi calamitosi. Col successivo d.l. 11 dicembre 1967, n. 1132 (convertito con la legge 7 febbraio 1968, n. 27), l'addizionale in questione veniva prorogata fino a quando, in attuazione deHa riforma tributaria, non fossero applkate nuove aliquote per le impo�ste sul reddito. Con lo �stesso decreto, il gettito dell'addizionale cosi prorogata veniva riservato anch'esso all'Erario e destinato alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalit� di competenza esclusiva dello Stato. Infine, la legge 28 ottobre 1970, n. 801, recante sgrnvi fisc,ali a favore dei lavoratori a pi� basso reddito, ha disposto (art. 6) un aumento della stessa addizionale, della cui .spettanz�a si discute ne'l presente giudizfo, senza tuttavia fornir,e alcuna indioazion~ relativa alla riserva deJ. tributo allo Stato e alla destinazione di esso a determinati: scopi propri dello .Stato medesimo. Ma, dalla collocazione della norma, nonch� dalla stretta connessione, risultante dall'intero testo legislativo, tra l'aumento dell'addizionale e gli sgravi fiscali contestualmente disposti, appare ev,idente che il provento derivante dalla maggiorazione delle aliquote dell'addizionale in esame, � destinato a compensare unicamente la diminuzione delle entrate causata dalla concessione delJ.e agevolazioni fiscali. PARTE PRIMA PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE .367 4. -Cosi precisati gli scopi che il nuovo tributo � destinato a soddisfare, ritiene la Corte che la destinazione del provento in esame sia incompatibile con la riserva all'Erar.io, limitata, dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, solo al caso in cui occorra far fronte aJ.la copertura di oneri diretti a fronteggiare particolari finalit�, contingenti o continuative, dello Stato. Nella specie, dnvece, la finalit� di provvedere alla istituzione di un'entrata sostitutiva delle agevolazioni fiscali concesse ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi a pi� basso reddito, non pu� considerar �si esclusiva dello Stato, anche perch� le norme tributarie di favore hanno inciso, in modo rilevante, sul gettito di tributi di sicura spettanza regionale. Ora, se lo Stato, come ente sovraordinato e sovrano, pu� disporre in merito alla imposizione o abrogazione di tributi in piena Ubert�, anche �se si tratti di tributi spettanti alle Regioni, non per questo esso pu� attribuire a se stesso l'intero gettito di una entrata chiaramente sostituiva, quando il tributo sostituito non � di sua esclusiva spettanza. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 50 -Pres. Chiarelli - Rel. Rossi -Nachamie (n.c.). Procedimento penale -Sommario interrogatorio dello straniero Mancata assistenza di interprete -Illegittimit� costituzionale. (Cost., art. 24; c.p.p. art. 223, 225). � fondata, con riferimento al diritto di difesa, la questione di legittimit� costituzionale degli articoli 223 e 225 codice di procedura penale nella parte in. cui consentivano, prima dell'entrata in vigore della legge 5 diicembre 1969, n. 932, all'autorit� di polizia giudiziaria di procedere a sommario interrogatorio dello straniero, senza l'osservanza delle garanzie dettate dalle norme sull'istruttoria formale (1). (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 21 marzo 1970 dal pretore di Bologna (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 3 giugno 1970). La decisione costituisce applicazione ulteriore dei principi gi� enunciati dalla Corte costituzionale con sentenze n. 148 del 1969, in questa Rassegna, 1969, I, 1, 1013 e n. 86 del 1968, ibid., 1968, I, 1, 715. Per ulteriori riferimenti, specie in relazione alla giurisprudenza costituzionale sull'art. 24, secondo comma della Costituzione v. Foro it., 1972, ~ 859. ' RASSEG~A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 368 CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 51 -Pres. Chiarelli - Rel. Fragali -Scrima (n.c.) e Presidente Consiglio dei Miniistri (Sost. avv. gen. dello Stato Sav.arese). Filiazione -Adozione -Autorizzazione all'affiliazione esclusa per i coniugi separati di fatto -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3; e.e. art. 405, comma secondo). Non � fondata, con riferimento al princ.ipio di eguaglianza, ia questione di legittimit� costituzionale dell'art. 405, secondo comma, codice civile, nella parte in cui, nel caso di separazione coniugale di fatto, non consente al giudice tutelare di autorizzare l'affiliazione di un minore per gravi motivi, se il coniuge del richiedente rifiuti il suo assenso (1). (Omissis). -La Corte ritiene che non lede il principio di uguaglianza l'art. 405, secondo comma, del codice civile, che, soltanto quando vi � separazione legrue, e non anche nel caso di separazione di fatto, ammette }'.affiliazione di un minore se non vi consente il coniuge del richiedente. Giova anzitutto sottolineare che il testo attuale della norma denun 2liata ha voluto x'isolvere una questiooe sorta neJ. vigore dell'aTt. 402 del libro primo del codice, ove, per l'affiliazione di un minore, si prescri veva semplicemente � l'assenso dell'altro coniuge ., se il richiedente era coniugato. Nella giurisprudenza si era fatta strada, pur non senza con trasto, l'opinione per cui tale assenso non era richiesto nel caso di coniugi comunque separati, di fatto o il.egalmente; e, nel testo definitivo del codice, quello vigente, si � ritenuto di specificare che l'assenso predetto non � necessario nel solo caso di separazione legale. Questa determinazione normativa � coerente alla regola per la qua'1e la separ�zione di fatto non ha alcun effetto sugli obblighi e sui diritti derivanti dal matrimonio, come non avrebbe alcun effetto la separazione consensuale, ove non venisse omologata dal tribunale (arti colo 158� cod. civ.). Gli � che il rappor.to coniugale e gli obblighi che ne derivano, a motivo degli interessi che coinvolgono, non possono essere nella disponibilit� delle pa'1'ti; e �cos�, non H fatto materiale della ces sazione della convivenza pu� sospenderne l'efficacia, ma J.'accertamento giudiziario di una causa di giustificaz.ione della separazione o l'impos sibilit� attuale di fare riprendere la coabitazione. (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 5 novembre 1969 dal pretore di Sant'Agata di Militello (Gazzetta Ufficiale n. 89 de11'8 aprile 1970). In dottrina cfr. FENIZIA, in T'emi, 1970, 569; DELLA ROCCA, in Temi romana, 1970, II, 293. Per alcuni riferimenti giurisprudenziali v. Foro it., 1972, I, 857-858. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 369 V'� una ,differente situazione giuridica pertanto fra H caso in cui il ,coniuge separato legalmente rifiuta di consentire l'affiliazione ed il caso in cui il rifiuto � del coniuge che vive separato di :l�atto da chi richiede l'affiliazione. La diffetrenza appare pi� evtdente se si esempJ.ifica una ipotesi in cui il giudice abbia rigettato la domanda di separ,azione o abbia rifiutato l'omologazione di quella consensuale e tuttavia la separazione continui: questa situazione non � assimilabile n� equiparabile a quella in cui invece la domanda sia stata accolta o l'omologazione acc0crdata. La disuguaglianza che il giudice a qu0c s1corge nell'art. ~05, secondo comma, del codice civile, � conseguenza di una diversit� obiettiva delle situazioni considerate; e l'art. 3 della Costituzione non impone di parifi care situazioni dissimili. L'obiezione per cui anche nel caso di separazione di fatto, come in quella J.egale, � possibile che il rifiuto del-l'assenso all'affiliazione sia pretestuoso o contrario allo stesso interesse del minore ,attiene a valu tazioni di convenienza che soltanto il Parlamento :pu� compiere e, per di rpi�, pone in risalto circostanze dipendenti da comportamenti acci , dentali della parte, che non possono essere prese in considerazione nella sede del processo costituzionale. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 52 -Pres. Chiarelli - Rel. Reale -Vulcano (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Procedimento penale -Rogatorie istruttorie -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 25, 3, 102, 24; c.p.p. art. 296, 392). Non sono fondate, con riferimento ai princip� di precostituzione del giudice naturale, di indipendenza del giudice, di eguaglianza e di difesa, le questioni di legittimit� costituzionale degli articoli 296, secondo e terzo comma, e 392, secondo comma, codice di procedura penale, sulle rogatorie istruttorie del giudice istruttore e del Pubblico Min.iste! l"o ai preto1�i del circondario (1). (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 5 novembre 1969 dal pretore di Sant'Agata di Militello (Gazzetta Ufficiale n. 89 dell'8 aprile 1970); con ordinanze emesse il 22, 23, 20 febbraio e 2 marzo 1971 del pretore di Bitonto (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 12 maggio 1971, n. 140 del 3 giugno 1971, n. 151 del 16 giugno 1971. V. anche Foro it., 1970, II, 295. 370 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -2. -Il quesito circa la legittimit� costituzionale dell'art. 296, secondo comma, del c.p.p. � prospettato nelle ordinanze sotto cinque diver�si profili, peraltro fra loro complementari, fra d quali appare di rilievo ilogico-giuridico pregiudiziale, quello concernente la violazione del principio del giudice naturale stabilito nell'art. 25, primo comma, della Costituzione. Dai giudici del merito si osserva al riguardo che la norma impugnata, ne1la pai'te in cui dispone che per gli atti da eseguire fuori del comune di residenza, nell'ambito della stessa cfrcoscrizi�ne territoriale del tribunale �cui appartiene, il giudice procedente ad istruzione formale pu� delegare il pretore del luogo, lederebbe la garanzia di prncostituzione del giudice, derogando alla disciplina della competenza che il codice detta in termini generali ed astratti e non in vista di un concreto procedimento. Il che si .verificherebbe, invece, nella ipotesi .in esame, per il fatto che la norma del secondo comma dell'art. 296, farebbe dipendere la delegazione istruttoria da una determinazione discrezionale deUo stesso giudice istruttore. La questione non � fondata. 3. -Come emerge dall'interpretazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione costantemente adottata da questa Corte, il rprincipio del giudice naturale � ispfrato alla garanzia di obiettivit� ed imparzialit� del giudizio e, nella materia processuale penale, ha riferimento alla precostituzione del giudice al quale spetta di giudicare, :nei limiti della cognizione sulla imputazione, propria di ciascuna fase processua'1e e per i fini cui ciascuna fase � preordinata. La Corte ha accolto l'assunto sostenuto dalla difesa dello Stato; a sm:tegno della norma censurata era stato �evidenziato .che la delegazione per l'Pspletamento di atti istruttori non incide su alcuna disposizione costituzionale: non sul principio di eguaglianza, dato che il legislatoire nel caso specifico ha discrezionalmente determinato di non distogliere il giudice istruttore dallo svolgimento delle ordinarie funzioni, ritenendo prevalenti le ragioni di economia funzionale e finanziaria per le quali altro organo giurisdiziona1e gi� in loco pu� attendere a singoli,, atti; non sul principio di rispetto del giudice naturale dato che la delega istruttoria non comporta spostamento di competenza sulla valutazione delle prove, sulla decisione di rinvio a giudizio ovvero di proscioglimento. Per la decisione 22 giugno 1971, n. 139, richiamata nel testo, v. in questa Rassegna, 1971, I, 1, 971. In genere sulla delegazione di atti istruttori nel processo penale, fra i pi� recenti scritti CoRDERO, Procedura penale, 1971, 380; e, per la giurispruden2) a, Cass. 26 gennaio 1971, BoLDISO in Foro it., 1971, II, 703 (nota). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 371 Il che non si verifica nella fattispecie normativa in oggetto, atteso che nel sistema della istruzione formale la delegazione non comporta sostituzione del pretore nell'esercizio delle funzioni di cognizfone della causa che spettano al giudic.e istruttore delegante, ma deve essere inderogabilmente limitata al compimento di inda,gini ,probatorie ed alla precisazione delle difese dell'imputato, qualora la delega comprenda l'interrogatorio di quest'ultimo. Ne resta, conseguenzialmente, escluso non ,soltanto il potere di trarTe �elementi di valutazione in merito all'accusa, ma anche di pronunziarsi in ordine alla l'.Hevanza di ulteriori mezzi istruttori, che non siano stati specificamente delegati o che dallo' svolgimento di questi appaiono (intei; inalmente e salvo l'apprezzamento definitivo del giudice istruttore) necessari od utili, escluse in ogni �caso 1e perizie non assolutamente urgenti. E ci�, come risulta dalla relazione del Guardasigilli al progetto preliminare del c.p.p. appunto per evitare che il pxetore proceda 1 ad atti che rfohiedano formale e discrezionale deliberazione del giudice istruttore. Va ricordato in proposito che la lettera della legge, alludendo ad atti specificamente delegati, esclude la possibHit� di: una delegazione generica e totale. N� va trascurato, a conferma, !'�indirizzo giurisprudenziale, generalmente seguito dalla Corte di cassazione, affermante la illegittimit� della delega a procedere ad istruzione, senza che il giudice delegante preventivamente formuli J.'imputazione, specie ai fini della emissione di un mandato nei confronti dell'imput~to, e senza che indichi in modo specifico i mezzi istruttori da espletare ratione loci da altro giudice. Eventua�1i vioJ.azioni della norma sono iipotizzabdli, come si accenna neUe ordinanze con riguardo alle delegazionf che hanno provocato la denunzia di essa, ma come � ovvio non ne infirmano fa legittimit� costituzionale. Se dunque la delegazione preveduta dalla norma �impugnata non comporta, sostituzione del pretore delegato nella legittimazione a giudicare, che la �legge attribuisce invece al giudice istruttore, cui rimane riservata la direzione dell'istruttoria nonch� la decisione finale circa il rinvio a giudizio o il proscioglimento dell'imputato, essa non incide sulla precostituziooe del giudice stesso e non pu� incrinare il fondamentale principio della imparzialit� del giudizio a tutela del quale sono dettate le norme sulla competenza. Risulta preordinata, al contrario, ad esigenze obiettive dell'amministrazione della giustizia; queUe che nella sopracitata relazione ministeriale �sono qualificate di economia funzionale e finanziaria e possono identificarsi nella opportunU� di evitare non necessari spostamenti di magistrati e funzionari o di privati, con gli inevitabili disagi nonch� il dispendio che quelli comporterebbero. 372 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La valutazione della ricorrenza, in concreto, di tali esigenze � riservata al giudice istruttore, con l'imparzialit� propria della funzione gj.urisdfaionale, in riferimento all'importanza di ciascun atto del procedimento istruttorio. � opportuno ricordare quanto gi� chiarito da questa Corte con la sentenza 139 del 1971 :nelJ.a quale si � precisato che la !!lozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa della competenza, ma risulta anche da tutte quelle disposizioni che derogano a tale competenza sulla base di criteri rispondenti a razionale valutazione dei. disparati interessi in controversia. 4. -E poich� la delegazione istruttoria, razionalmente rispondente, del resto, ad �effettive esigenze dell'amministrazione della .giustizia, non modifica la competenza in ordine alla cognizione sulla imputazione, deve ritenersi che venga meno il fond�amento anche della asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione. Dal fatto che aU'assunzfone di talune prove proceda lo stesso giudice istruttore che ha formulato l'accusa o che ad altre indagini attenda, invece, il pretore, non pu� desumersi ragione di diseguale trattamento, una volta chiarito che le valutazioni definitive rimangono affidate al giudke delegante. 5. -Per quanto concerne poi le censure dei giudici di merito fondate su asserite violazioni degli artt. 102, primo comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma, deUa Costituzione, va rilevato, senza diffondersi in pi� ampia motivazione, che esse non hanno rispondenza puntuale !llel reale contenutd*<di taJ.i norme costituzionali e che, comunque, muovono dall'erroneo presupposto che il.a delegazione di atti istruttori, per il suo contenuto di discrezionalit�, sia sottratta all'imperio della legge e svolga effetti tali da modificare l'ambito delle funzioni giurisdizionali del pretore, vincolandolo-autor:itativamente al compimento di atti eccedenti dalla sua competenza istituzionale. Il che � smentito chiaramente dalla normativa del c.p.p. cosi come dalla disciplina dell'ordinamento giudiziario, richiamata nelle ol'dinanze �di rinvio. L'istituto della delega ha base, infatti, nella legge ed appunto la l�gge demanda al pretore, ratione loci, il compimento di quegli atti, che, in ottemperanza ad esigenze dalla legge medesima indicate e in quanto espUcazione di poteri-doveri che sono espressione e specificazione e, nel contempo, limitazioni di esercizio della potest� giurisdizionale, non possono non implicare margini valutativi di adattamento della norma al �caso concreto e in tali sensi, quindi, non possono non essere discrezionali. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 373 Simili atti non importano modificazione o estensione delle funzioni del pretore che l'ordinamento giudiziario ~art. 313) stabilisce con lato rHerimento a tutte le norme di l�egge contenenti particolari attribuzioni: .comprese quelle in materia di delegazione, ai sensi anche delila legge processuale penale. 6. -Gli argomenti che pr.ecedono valgono, ed a maggior ragione, a dimostrare prive di fondamento le censure anafogamente mosse in riferimento agli artt. 24, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma, della Costituztone avverso H terzo comma dell'art. 296, nella parte in cui si dispone che per gli atti .istruttori da compiersi nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice .istruttore debba, senz.'altro, richiedere il pretore (o, �alternativamente, il giudice istruttore) del luogo, abilitandolo all'esercizio degli stessi poter~ di cui al comma precedente, salvo che per ragioni d'urgenza o per altro grave motivo non ritenga di procedere personalmente a tali atti. � evidente in questa norma l'attribuzione di una discrezionaUt� ancora pi� ristretta che nel caso precedente. 7. -Vanno in ultimo esaminate le censure che le ordinanze di l'invio muovono sempre in riferimento ai sopracttati artt. 2�5, primo comma, 1-01, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzfone, all'art. 392, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui si dispone che il Procuratore della Repubblica, (procedente ad istruzione sommaria) o, per il richiamo impJ.icito �che anche a tale norma � fatto dall'art. 13, primo comma, r.d.l. 2-0 luglio 1934, n. 1404, il Procuratore della Repubblica presso H foibunale per i minorenni, anche esso procedente con rito �sommario, pu�, �per i singoli atti istruttori che debbono compiersi fuori del comune di sua residenza, richiedere il pretore del luogo: al detto pretore in tal caso spetta la facolt� .preveduta dal secondo comma del gi� esaminato art. 2~6. Orbene la norma ili cui al secondo comma dell'art. 392 disciplina, con riguardo all'istruzione sommaria svolta dagli organi del P. M. sum menzionati, fattispecie analoghe a quelle prev.edute dall'art. 296 del codice di procedura penale. Ci� comporta che le ragioni addotte per J.a infondatezza delle censure mosse contro quest'ultima norma valgono, analogicamente, per giungere .. ad uguale conclusione in ordine alle stesse censure rivolte contro l'art. 392, secondo comma. Per vero le differenz� fra istruzione formale e istruzione sommaria non sono tali da incidere sui rapporti che, in sede di espletamento della istruzione �sommaria, possono sorgere fra pubblico ministero inquirente e pretore, s� da consentir.e una diversa interpretazione delle garanzie e dei precetti costituzionali che sono dettati nei tre articoli cui le ordinanze si riportano. -(Omissis). 374 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1972., n. 515 -Pres. ChiarelJ.i Rei. Capalozza -Vadini ed altri (n.c.). Procedimento penale -Istruzione sommaria -Scelta del rito del P. M. Fase successiva all'inizio dell'istruttoria -Insindacabilit� -Le~ittimit� costituzionale. (Cost., art. 25, primo comma; c.p.p.. art. .391, commi primo e secondo). Non � fondata, con riferimento al principio della precostituzio'ne del giudice, la questlione d.i le�gittimit� cootituzio'nale deli'art. 391, primo e secondo comma, codice di procedura pe'nale, nella parte in cui esdude la sindacabilit�, nel corso del processo, della valutazione di facitit� e brevit� delle indagini peritali, e degli atti istruttori, compiuta dal P. M., dopo la scelta, legittimamente compiuta, del rito sommario. (Omissis). -1. -Entrambe le questioni sottoposte a questa Cor.te sono strettamente connesse, avendo ad oggetto l'art. 3�91 del c.p.p., sicch� le l'elativ.e cause possono �essere riunite per essere decise con uni-ca sentenza. 2. -Le questioni attengono, rispettivamente, al primo e al secondo comma del ridetto art. 391 c.rp.p.: al primo comma, in quanto non rende sindacabile, nel corso del processo, ai fini dell'eventuale mutamento del r.ito, la valutazione, compiuta dal procurator.e del:la Repubblica, della complessit� e dura1ta degli atti istruttori, neff.ambito dell'istruzione sommaria; al .secondo comma, in quanto non rende sindacabile, ai medesimi fini, la valutazione della facilit� e brevit� dell'indagine peritale. 3. -La Corte ritiene che i principi affermati nella sua sentenza numero 117 del 1968, ai qual1i le due ordinanze di rimessione si richiamano, non giustifichino l'accoglimento delle attuali questioni di legittimit� costituzionale. Nella predetta decisione,. la Corte accert� che l'art. 389 c.p.p. -successivamente modificato dalla legge 7 novembre 1969, n. 780 -coofHggeva con �l'art. 25, primo comma, della Costituzione, a causa della insindacabilit� della valutazione, fatta dal pubblico ministero, in ordine (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanze emesse il 6 ed il 28 febbraio 1970 dal Tribunale di Teramo (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 1� aprile 1970 e n. 102 del 22 aprile 1970). Per la decisione menzionata nel testo (Corte cost., 28 novembre 1968, n. 117), v. in questa Rassegna, 1968, I, 1, 902; in Foro it., 1968, I, 2913 (nota di PIZZORUSSO). Per altri richiami dottrinali v. Foro it., 1972, I, 853. I bi: ~~~ PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE �E INTERNAZIONALE 375 alla evidenza della prova: vale a dire, in ordine all'effettiva sussistenza di una del1e ipotesi nelle quali la . legg.e prevede la competenza dell'organo requirente a procedere col rito sommario. Epper�, nel caso che ora ne occupa, viene in considerazione una successiva vicenda processuale, affer.ente all'incidenza che sulla gi� (legittimamente) instaurata istruttoria sommaria la legge attribui.sce alla necessit� di procedere ad atti che, per complessit� e durata, siano con quel rito incompatibili (al't. 391, primo comma, c.p.p.) e, per quanto pi� specificamente ri<gua�rda la perizia, ad indagini non fa.cm e non brevi (art. 391, secondo comma). Vero � che la legge pr.escrive che il procuratore della Repubblica, verificandosi tali ev.entualit�, richieda l'istruttoria formale; ed � anche vero �che nessun sindacato giurisdizionaJ.e � predisposto a presidio dell'effettiva osservanza dell'obbligo e dei limiti del �potere di esso procuratore della Repubblica, qui pure indubitatamente discrezionale. Tuttavia, non sembra che ci� concreti una violazione del principio s�econdo cui il giudice deve essere precostituito per legge. Questo principio inyeste, certo, anche la fase istruttoria del processo penale (e questa Corte lo ha pi� volte affermato e ribadito), ma non pu� riguardare che il solo momento iniziale di essa. L"art. 295 c.p.p. prevede che, per i delitti di competenza della Corte di assise o del tribunale, il dibattimento sia preceduto dall'istruttoria formale, affidata al giudice istruttore: alla quale regola l'art. 389 apporta tassative eccezioni (oltre a quel1e riguardanti il giudizio direttissimo: art. 502), statuendo in quali casi viene meno la competenza funz.i:onal�e di quel giudice e viene legittimato H pubbHco ministero a procedere in via sommaria ed a richiedere, a conclusione di questa, o il decreto di non promovimento dell'azione penale o il decreto di citazione a giudizio. � evidente �che, come � la legge a stabilire la competenza del giudice istrl;lttore, cos� deve essere la legge ad indicare i presupposti in presenza dei quali a quella competenza si deroghi: e poich� fa v�erifica della loro effettiva sussilStenza � affidata all'organo che � titolare della azione penale, essa dev�e essere soggetta -ad evitare l'elusione della riserva di legge -al sindacato giurisdizionale, ora assicurato (a seguito della citata sentenza n. 117 del 1968 ed �in armonia coi principi che questa ha posto) dalle innovazioni introdotte con la � novella � n. 780 del 1969. Per d� che attiene, invece, alle successive vicende della istruzione sommaria, il problema � ben diverso, dappoich� l'obbligo del pubblico ministero di �investi:�e il giudice istruttore, quando egli ravvisi la necessit� di compiere atti complessi di lunga dur�ata, � solo in funzione della loro coerenza con le caratt�ristiche del rito sommario: il che testualmente risulta dalla stessa dizione delle norme impugnate. 376 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ne consegue che l'eventuale dnosservanza di quest'obbligo non '1ede l'interesse sostanziale tutelato dal principio costituzionale di raffronto. E giovca aggiungere che l'estensione di detto principio ana valut�Zione della compatibilit� dei singoli atti, con la procedura sommaria, implicando la predisposizione della possibHit� del sindacato giurisdizionale su cfascuno di essi, comprometterebbe in modo irrimediabile la esigenza di un rapido corso dell'indagine -un'esigenza apprezzabile sul piano costituzionale e, oJtre tutto, corrispondente allo stesso interesse dell'inquisito -senza che tale sacrificio sia :ritchiesto dal bene che l'art. 25, primo comma, della Costituzione � diretto a proteggere. (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1972, n. 56 -Pres. Chiarelli Rei. Benedetti -Morntti (n.c.), Ufficio imposte Consu:ino di Crema (avv. Jossa). Imposte comunali e provinciali -Impoll!ta di consumo -Imposta di consumo sui materiali da costruzione -Mancata individuazione del soggetto passivo -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 23; r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 39, comma primo). Non � fondata, con riferimento al principio della riserva di legge in materia tributaria, la questione di legittimit�, costituzionale deU'art. 39, primo comma, testo unico suUa finanza locale (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175), suH'imposta di consumo sui materiati di costruzioni edilizie, disposizione in base aUa quale � possibile desumere con precisione l'atto generatore ed il soggetto debitore dell'imposta (1). (Omissis). -1. -L'ordinanza di rimessione pone all:a Corte due distinte questioni di legittimit� costituzionale. La prima ha ad oggetto la disposizione contenuta nell'art. 39, primo comma, del testo unico per la finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, disposizione che il tdbunale ritiene in contrasto con l'art. 23 della (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 10 febbraio 1970 dal Tribunale di Crema (Gazzetta Ufficiale n. 89 de11'8 aprile 1970). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 377 Costituzione perch� non avrebbe indicato il soggetto passivo dell'im posta di consumo �sui materiali per costruzi:oni edilizie. La precisa !indi cazione di tale so1gg�etto ad opera dell'art. 34, ultimo comma, del r.d. 30 aipri1e 193�6, n. 1138, contenente il l'iegolamento di esecuzione delle imposte di �consumo, non poteva �colmare 1a l�acuna della legge stante la natura regolamentare di detto provvedimento. La seconda questione di legittimit� ha per oggetto J."ar�t. 344,, primo comma, dello �stesso testo unico in riferimento all'art. 76 della Costituzione, ma trattasi di questione dedotta in via del tutto subordinata lin quanto il giudice la prospetta solo per l'ev;entualit� che al r.d. n. 113'8 del 1936 possa essere attribuita natura di legge delegata e che nel citato art. 344, malgrado in esso si parli: espressame~te di regolamenti per !'.esecuzione del t.u., possa ravvisarsi 1a relativa norma delegante. 2. -La doglianza principale relativa alla mancata individuazione da parte della legge del soggetto debitore dell'imposta sui materiali per costruzionii edilizie non � fondata. Le nor:me generali e fondamentaH che d:isciplinano l'imposta in questione �sono contenute nel t.u. 14 settembre 1931, n. 1175 (artt. 10, 20, 39 e 42.). Col successivo regolamento di esecuzione (r.d. 30'aprile 1936, n. 1138), emanato in virt� dell'art. 344 del t.u., il Governo ha dettato le disposizioni necessarie per l'attuazfone del t.u. e talune di esse integrano e completano quelle della legge fondamentale. L'individuazione, sia pure implicita, del soggetto passivo risulta evidente dal sistema delle norme che di:sciplinano il tvi:buto. In particolare � proprio dall'art. 39, �comma primo, impugnato -ai sensi del quale � l'imposta di �consumo sui materiali per costruzioni edilizie si riscuote in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato � -che � dato desumere con precisione quale sia l'atto generator�e dell'imposta e stabilire conseguentemente il soggetto debitore della stessa. Si inferis�e, invero, dalla norma che il fatto giuridico produttivo dell'obbligazione di pagare il tvibuto � il consumo, mediante immobHizzazione in una costruzione, di materiale edilizio e che il momento :in cui !"imposta si rende liquida � quello della ultimazione del lavoro. Ora � ovvio che, se l'atto gener�tor.e dell'imposta � l'impi: ego di materiale �edilizio in una costruzione, debitore del tributo � soltanto colui che esegue o fa eseguire per �proprio conto e nel proprio interesse Lia �Costru2'!ione che ha richiesto l'impiego di detto materiale. Va perci� disatteso l'assunto che l'individuazione del debitore sia contenuta esclusivamente nell'art. 34, ulU.mo comma, del regolamento di esecuzione del testo unico e che questa disposizione abbia assolto il ' compito di colmare una lacuna della legge. � i.nvece esatto rit�enere che la norma r.egolamentare col definire H .soggetto passivo dell'imposta di 378 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO consumo., abbia inteso soltanto ribadire e con'.fermare, esplicandolo con maggior'e precisione, quel principio dell'individuazione del debitore nel proprietario della costruzione, gi� desumibile in modo non equivoco dalla legge isututiva dJ1 tr,ibuto. Le considerazioni anzisvolte conducono alla dichiarazione di infondatezza, �.n riferimento all'art. 23 della Costituzione, della principale questione d'incostituzionalit� e in siffatta pronuncia resta assorbita la seconda questione dedotta in via subordinata dall'ordinanza di rimessione. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1972, n. 57 -Pres. Chiarelli Rei. Verz� -Melegari ed altri (avv. Ventura), Azienda Trasporti Municipale di Milano (avv. VH1ari), Soc. Ferrotranviaria (avv. Montesano). Lavoro -Personale delle linee di trasporto in concessione -Obbligo del preventivo ricorso gerarchico -Improponibilit� dell'azione Illegittimit� costituzionale limitatamente a questioni patrimoniali. (Cost., art. 24, 36; r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art.. 10; I. 24 luglio 1957, n. 633, art. unico). Mentre non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 10 r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, cos� come modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, suLl'obbligo del previo reclamo amministrativo da parte del prestatore d'opera in aziende di trasporto, � fondata la questione di legittimit� della stessa disposizione relativamente aWimproponibilit� dell'azione giudiziaria per la mancata o tardiva presentazione del ricorso gerarchico relativo a questioni pat1�imoniali (1). (1.) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 10 aprile 1970 dal Tribunale di Bolzano (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 17 giugno 1970); con ordinanze emesse il 30 ottobre 1970 dal Pretore di Parma (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 7 aprile 19'71); con ordinanza emessa il 21 ottobre 1970 dal Tribunale di Milano (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 12 maggio 1971); con ordinanza emessa 1'11 marzo 1971 dal Tribunale di Bari (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 14 luglio 1971). Con sentenza 13 luglio 1970, n. 130, in questa Rassegna, 1970, I, 1, 1021, la Corte costituzionale aveva gi� riconosciuto che la tutela giurisdizionale, in relazione a pretese patrimoniali, non era menomata dal divieto, posto al prestatore d'opera, di intraprendere azione giudiziaria prima del decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione del reclamo, in via amministrativa. PARTE l. SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 379 CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1972, n. 58 -Pres. ChiareUi - Rel. Rossi -Conte Ardias (avv. Sandulli). Elezioni amministrative e politiche -Elezioni comunali -Lite tributaria pendente col comune -Ineleggibilit� -Illegittimit� costituzionale. (Cost., art. 3, 51; d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 6). � costituzionalmente Wegittimo l'art. 15 n. 6 del testo unico suite elezioni comunaii e provinciali (d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) che, prima della modifica apportata con la legge 25 febbraio 1971, n. 67', s,anzionava l'ineleggibilit� a consigliere comunale del candidato avente lite tributaria col comune al momento delle elezioni (1). (Omissis). -La Corte costituzionale � �Chiamata a decidere se l'articolo 15, n. 6, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui dispone che l'ine1eggibilit� a consigliere comunale per lite pendente con il Comune deve essere accertata con rife11imento alla data delle elezioni, anzich� a quella dell'insediamento del Consiglio comunale, non contrasti con il principio costituzionale d'eguaglianza sotto il profilo d'una irragionevole uniformit� di disciplina con le altre cause d'ineleggibilit�, previste dallo stesso art. 15, e rettamente riferite al momento della consultazione elettorale. La stessa norma viene sottoposta all'esame..� della Corte perch� decida altres� se fa limitazione apportata, sotto l'indicato profilo, al diritto fondamentale di accedere alle cariche elettive g�arantito dall'art. 51 della Costituzione, non rappresenM un sacrificio ingiustificato ed irragionevole. Va innanzitutto p:rncisato che la questione � stata sollevata dalla Corte d'appello di Napoli in relazione a talune ipotesi di controversie tributarie composte tra i contribuenti e la pubblica Amministrazione prima che ,gli interessati venissero insediati nella carica cui erano stati ' eletti. Rimane pertanto cos� delimitato l'oggetto del giudizio, circoscritto a quella parte della norma impugnata che concerneva 1e liti innanzi alle commissioni tributarie, p11ima che la legge 25 :llebbraio 1971, n. 67, abrogasse esplicitamente tale causa d'ineleggibilit� a consigliere comunale. (1) La questione era stata sottoposta all'esame del giudice costituzionale con ordinanze emesse il 24 marzo ed il 5 maggio 1971 dalla Corte di Appello di Napoli (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 30 giugno 1971 e 259 del 13 ottobre 1971). Per le differenti esigenze cui rispondono le varie ipotesi configurate dall'art. 15 del t.u. 16 maggio 1960, n. 570, v. Corte Cost., 11 luglio 1961, n. 42, in Foro it., 1961, I, 1397. Per la decisione, citata nel testo, 26 marzo 1969, n. 46, v. in questa Rassegna, 1969, I, 1, 377. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il giudice a quo, uel suo giudizio suHa riilevanza, ha mostrato di ritenere dnnova:tiva quest'ultima legg�e, ch'.era gi� stata pubblicata quan do sono �state emesse le ordinanze di remissione, sicch� pu� essere esami nato il merito delle censure proposte. La questione sottoposta aJ.la decisione della Corte appare fondata. Risulta invero che le varie ipotesi configurate dall'art. 15 del t.u. 16 maggio 1960, n. 570, quali cause d'inelegg,ibiHt� a consigliere comu n~e, rispondono ad estgenze diverse. Alcune infatti sono dettate dal chiaro intento di evitar,e un'indebita influenza sulla libera manifesta zione di volont� dell'elettore, come ad esempio quelle previste dai numeri 1 e 10 dello stesso articolo, secondo cui sono ineleggibili coloro che per il.a carica rivestita (di ecclesiastico, di magistrato) potrebbero eserdtare una captatio benevolentiae. Altre �invece, come l'ineleggibilit� per lite pendente, mirano ad assicurare il disinter.esse nell'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira, per evitare gli inconvenienti che potreb bero dnsorgere qualora lo stesso soggetto fosse nel contempo ammini stratore e litigante. Tale differenziazione, gi� posta nella debita luce dalla dottrina una rume �e dalla stessa giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 42 del 1961), non poteva .essere ignorata dal legislatore che ha invece acco munato in uniformit� di disc1iplina le varie ipotesi previste dal citato art. 15, in evidente contrasto con la diversa ratio ispiratrice de1le mede. sime e quindi con il principio costituzionale d'uguaglianza. Va iiiloltre considerato che la Umitazfone apposta dalla norma im pugnata al diritto di accedere alle cariche elettive viola altres� l'arit. 51 della Costituzione. � v�ero infatti che il prindpio costituzionale in.vocato riserva alla legge la determinazione dei r�equisiti di volta in volta neces sari per �essere eleggibHt, tuttavia � gi� stato affermato da questa Corte che le cause d'ineleggibilit� devono essere rigorosamente contenute entro d. limiti di quanto ,sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle estgenze di pubblico interesse cui sono preordinate (serntenza n. 46 del 1969). Nella �specie si � sopra considerato come l'impedimento mvvisato dal legislatore nella pendenza di una controversia tributaria con il Comune, introdotto oltre un secolo fa e 11tportato nelle varie Leggi succedutesi nel settore, poteva ragionevolmente essere giustificato se riferito al momento in cui l'ipotizzato conflitto poteva venire a manifestarsi, mentre appariva ultroneo e irragionevole se rapportato gi� al momento delle eleziollli. Lo stesso legislatore, d'altronde, ha pr.eso atto dell'eccessiva limitazione nascente dal1a norma impugnata e l'ha abrogata esplicitamente, con riferimento a quel settore -quello delle controv.ersie tributarie nel quale la potenzia'1e conflittualit� tra ente impositore e contribuente appare quasi normale. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 381 CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1972, n. 60 -Pres. Chiarelli - Rel. Reale -Saggese (n.c.). Corte Costituzionale -Giudizio di le~ittimit� costituzionale in via incidentale -Norma denunciata diversa da quella applicabile -Inammissibilit� per irrilevanza. (Cost., art. 134; 1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; c.p. art. 522, primo comma). � inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 522, primo comma, codice penale, per la parte in cui non punisce anche il ratto di persona di sesso maschile, in quanto si tratta di fatto diverso, punito con norma diversa, da quello sottoposto all'esame del giudice a quo (1). (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 18 febbraio 1970 dal pretore di Ottaviano (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 3 giugno 1970). CORTE COSTITUZIONALE, 19 apriile 1972, n. 62 -Pres. Chtarelli - Rel. Trimarchi -Poluzzi (n.c.) e Amministrazione Finanze dello Stato (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas). Imposte e tasse in genere -Imposte di re~istro e IGE sulle locazioni de~li immobili urbani -Rapporti inferiori ad un anno -llle~ittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3; 1. 29 dicembre 1962, n. 1744, art. 1, 2). Non � fondata, con riferimento al principio costUuzionale di e�guaglianza, la questione di legittimit� costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 per l'applicazione dell'imposta di registro, sull'entrava e di bollo sui controtti di locaziol/1,e inferiori. ad un anno (1). (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte Costituzionale con ordinanza emessa il 3 dicembre 1969 dal tribunale di Roma (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 22 aprile 1970). Per l'ultimo precedente giurisprudenziale edito, v. Cass., 13 maggio 1971, n. 1379 in Foro it., 1971, I, 2838 ove � stato 'ritenuto che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 26 marzo 1969, n. 49, non � dovuto alcun tributo, n� per I.G.E. n� per imposta di registro, sui canoni da contratti pluriennali di locazione, per le annualit� successive a quella in cui il contratto venga risoluto. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 382 (Omissis). -3. -Con la sentenza n. 49 del 1969, la Corte, chiamata a verificare se la ricordata previsione normativa fosse in contrasto con l'art. 3 (e non anche ,con l'airt. 53) della Costituzione, ha rilevato che, secondo la discipJ.ina dettata con la legge n. 1744 del 1962, l'imposta sull'entrata, pur costituendo una componente della nuova imposta (di registro) (ed anzi la componente, in percentuale, di maggior peso economico), aveva mantenuto � la sua individualit� distintiva �; e che nonostante ci�, si ,era avuto l'accostamento all'imposta di registro al fine di unificazione dell'imposta da pagare e, per entrambe le imposte, si era prevista la liquidazione con riferimento alle rendite catastali degli immobHi locati o, in mancanza, ai corrispettivi pattuiti. Ed a proposito del1a disciplina dettata per i contratti di locazione pluriennali, posto che la previsione della liquidazione anuale dell'imposta sull'entrata dava luogo ad una speciale forma di rateazione senza conferire, carattere autonomo aJ~ singoli versamenti, la Corte, con la stessa pronuncia, ha ravvisato l'esistenza di una non razionale disparit� di trattamento nei confronti delle parti dei detti contratti, in relazione alla g,eneralit� degli assoggettati aU'imposta sull'entrata, perch� quelle parti sarebbero tenute a corrispondere l'imposta in base alla liquidazione annuale, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto nell'anno precedente. In tal modo ha colto la possibilit� di considerare compatibili per l'imposta sull'entrata la conservazione della sua individualit� e l'attuazione di un sistema di liquidazione e riscossione ancorato alla registrazione del contratto ed a parametri che prescindono dall'attuale ed effettiva veri:llicazione dell'entrata pattuita, ma ne,l contempo e specificamente he ha visto fincompaHbilit� in termini di violazione del principio di eguaglianza l� ove la norma consentiva la liquidazione e percezione della detta imposta relativamente ad un rapporto di locazione non pi� esistente. Peritanto, la Corte ha ritenuto che l'esistenza del conkatto di locazione pluriennale non legittimasse la liquidazione annuale dell'imposta sull'entrata a far tempo dall'anno successivo a quello in cui il relativo rapporto era venuto meno. E correlativamente ha posto in evidenza il differente trattamento che altrimenti sarebbe stato usato nei confronti delle parti contrattuali messe queste ultime a raffronto ,con la generalit� de.gli altri contribuenti della stessa imposta. La questione � ,stata nuovamente discussa alle Sezioni unite della Corte di Cassazione: si attende il deposito della relativa decisione. Nel numero della rivista pi� sopra citata, trovasi, in nota, un'ampia disamina dei precedenti giurisprudenziali e dottrinali. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 383 4. -Con la quest1one ora prospettata non si � in presenza di una situazione analoga a quella gi� valutata e non ricorrono identiche ragioni che comportino o consentano una pronuncia nello stesso senso della precedente. Infatti, nonostante che H giudice a quo, nel sollevare la questione, si sia riferito agli artt. 1 e 2 della citata legge ri. 1744 del 1962, in sostanza viene denunciata la norma, contenuta in detti articoli, che permette, per i contratti pluriennali, la liquidazione annuale (,e cio� non all'atto della registrazione del contratto e� per tutta la durata pattiz.ia dello stesso, sibbene il.a liquidazfone anno per anno e con riferimento alla prevista durata del rapporto per il �singolo anno) e anticipata (e cio� entro i 20 giorni dalla data di inizio dell'annata locatizia stabHifa nel contratto) della imposta sull'entrata anche quando, nell'annata a riferimento, il rapporto di J.ocazione -abbia a cessar.e in epoca anteriore alla sua scadenza. Ora, la situazione del.le� parti contrattuali. � -come si � rilevato diversa da quella che le stesse parti avevano, prima della citata sentenza n. 49 del 1969, in �sede di liquidazione annuaJ.e ed a cagione dell'intervenuta cessazione del rapporto nell'anno precedente. In quel caso la Hquidazione ed esazione dell'imposta era prevista per un rapporto di locazione non pi� esistente; nel presente caso, invece, � prevista per un rapporto vigente. Le parti contrattuali allora erano tenute ad una imposta in relazione ad un'obbligazione (quella dei �anoni) che non .esisteva e che non sarebbe pi� potuta venire ad esistenza in forza del contratto re�gistrato; ora sono tenute alla stessa imposta ma l'obbligazione dei canoni � gi� adempiuta in tutto o in parte e comunque'� certa e Uquida e solo l'esigibilit� di essa sarebbe eventualmente riportata a future scadenze. Tali essendo la situazione �considerata e la disciplina che ne d� la norma impugnata, questa non � in contrasto con il principio di eguagUanza. L'art. 3 della Costituzione consente al legislatore di valutare le situazlioni obiettive e di adottare le corrispondenti normative, col limite di dover disciplinare in modo eguale le situazioni egual.i ed in modo diverso quelle differenti e �sempre che in contrario non ricorrano logiche e razionali giustificazioni. Nella specie, la situazione messa in evidenza non � eguale ad altra,. e quindi il limite posto per il legislatore non aveva cragiione e modo di operare. N� pu� dirsi che in contrario rilevi tla. verificazione de1J.a ipotesi che il contratto non duri per l'intero periodo pattizio, e che quindi per il semplice fatto che possa venir meno o venga meno la corresponsione della pigione, meritino di esse!re egualmente disciplinate la rilevata situazione in vista del realizzarsi della detta ipotesi e la situazione di chi, in generale, non ver:ificatasi 11'entrata, non sia tenuto a corrispondere la 384 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO relativa imposta. Perch�, giusta quanto la Corte ha afiermato nella sua precedente pronuncia e ritiene ora di confermare, l'imposta sull'entrata nella legge n. 17 44 conserva la propria individualit� distintiva, ma sottost�, accostandosi �all'imposta di registro, ad una unificazione coi:;t questa nel sistema di accertamento, di liquidazione e di percezione. E allora, va tenuto presente, e quand'anche la situazione in. oggetto potesse essere assimilata a quella generale per via del.la mancata riscossione dei canoni, che oggetto d.� valutazione � la norma 1n quanto prevede il ripetuto sistema di liquidazione ed �esazione. E per ci� si deve ritenere che la norma in parte qua non urta contro il disposto dell'art. 3, perch� non regola �in modo eguale due situazioni diverse o .in modo difforme due situazioni eguali, e comunque perch� la disciplina che essa detta � razionalmente giustificata. La liquidazione anno per anno dell'IGE per i contratti pluriennali e la percezione anticipata dell'imposta dovuta iin base alla singola liquidazione trovano, nella specie, una adeguata e logica spiegazione. Ed in particolare, la liquidazione annuale la trova nell'esigenza di applicare le aUquote all'imponibile (aggiornato ed) esistente all'inizio di ciascuna annata locatizia; e la percezione antidpata, a sua volta, trova quella giustificazione nella esigenza di una mediazione tra l'interesse a ritscuotere J.'imposta di registro (quale imposta di titolo ed in qu_anto comprensiv�a dell'imposta sull'�entrata) all'atto della registrazione del contratto, e !'�interesse acch� la imposta venga corrisposta a fronte di un'entrata e:Mettiva, e concretamente nel possibile pagamento antici!pato delle pigioni e comunque nella J.arga probal:;>ilit� che le pigioni stesse siano pagate alle scadenze o ne sia realizzato coattivamente il credi.io. Infine non va trascurato, sotto il profilo della eccepita disparit� di trattamento che la norma impugnata determinerebbe secondo l'ordinanza del tribunale di Roma, ed a conferma della tesi secondo cui tale disparit� non sussiste, che al sistema di accertamento, liquidazione e percezione �dell'imposta sulJ.'entrata non sono estranee ipotesi in cui tali operazioni vengono effe.ttuate con riferimento al presunto numero degli atti economici imponibili e quindi senza un rigoroso e .puntuale riscontro tra entrata effettiva e obbligo di imposta. Basta al riguardo, e tra l'altro, infatti, tenere presente la facolt� concessa al Ministro per 1e finanze dall'art. 10 del d.l.lgt. 19 ottobre 1944, n. 348 in relazione a determinate categorie di entrate �ed estesa con successivi provvedimenti ad altre categor.ie (d.Ugt. 7 giugno 1945, n. 386, art. 9; D.L.C.P.S. 27 dikembre 1946, n. 469, art. 12, ecc.). -(Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 11 'ottobre 1971, n. 283�3 -Pres. Flore -Rel. Fabri -P. M. Trotta (conf.) -Ministero Difesa Marina (avv. Stato Peronaci) c. Verger Ulderico (avv. Lucisano). Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Diritti patrimoniali -Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo -Limiti. (t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 29 e 30). Sono soggetti alla giurisdizione esciusiva del giudice amministrativo le controversie su quei diritti, che concorrono a costituire la discipUna giuridica del rapporto di pubbUco impiego, con esciusione delle questioni relative ai diritti patrimoniaU che non involgano alcun problema refotivo allo status inerente alla struttura� del, rapporto medesimo (1). (1) La sentenza di cui si tratta, ripropone l'interessante problema della giurisdizione nelle questioni patrimoniali relative al rapporto di impiego. In passato, come � noto, particoiarmente, si discuteva circa la cognizione delle controversie sugli stipendi arretrati, ma dopo alterne vicende giurisprudenziali e dottrinarie (1) dovute al contrasto tra i sostenito:ri della tesi c.d. deH'autornatismo � (secondo cui l'annullamento del licenziamento illegittimo, per la sua �efficacia ex tunc, farebbe rivivere automaticarn�nte il !'apporto di impI~go e con esso il diritto allo stipendio ex tunc, indipendentemente da ogni altra considerazione) ed i sostenitori della tesi c.d. del risardmento (secondo cui il �diritto allo stipendio si -configura come un diritto perfetto, condiziO\U:ato per� alla e:ffiettiva (1) Cfr. in dottrina: MALINVERNO, Questioni conseguenziali aUa pronuncia giurisdizionale sul licenziamento da un pubblico impiego. La controversia sugli stipendi arretrati, nel III vol. degli Studi per il Centenario del Consiglio di Stato e Ancora sulle questioni conseguenziali alla .pronuncia sulla legittimit� di un atto amministrativo, in Foro amministrativo, 1934, IV, 1 e segg,; PICCARDI, La distinzione fra diritto ed interesse nel campo della giustizia amministrativa, nel II vol. degli Studi cit.; Relazione al Capo del Governo sul Consiglio di Stato nel quinquennio 1961-65, III, pagg. 259 e segg.; Bozzr, La competenza esclusiva del Consiglio di Stato e il rapporto di pubblico impiego, nel III vol. degli Studi cit., e Limiti alla retroattivit� dei procedimenti amministrativi relativi al rapporto di impiego, in Foro amministrativo, 1932, IV, p. 91; ALEssr, La revocabilit� deil'atto amministrativo, Milano, 1936, 72; CIOFFI, in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 1951; Il Contenzioso dello Stato negli anni 1966-10, Roma, 1971, II, 163 segg. 386 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 17 febbraio 1972, n. 427 -Pres. Pece -Rel. Greco -P. M. Di Majo (iparz. diff.) -Semilia (avv.ti Pincitore e Sorrentino) c. Societ� Azionaria Costruzioni Immobiliari � S.A. C.I. � (avv. Sangiorgi) e Assessorato ai lavori pubblici della Regione sidliana (avv. Stato Peronaci). Competenza e giurisdizione -Piano regolatore -Posizione soggettiva del titolare dello ius aedif�candi nei confronti della p. A. -Licenza edilizia ed atti amministrativi incidenti sulla stessa -Poteri discrezionali della p. A. -Effetti sulla giurisdizione anche per le pretese risarcitorie. (1. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 1 26 e 27). Lo ius aedificandi non pu� essere considerato nei confronti della p.A. come un diritto soggettivo, ma deve essere configurato come interesse legittimo, sottratto al sindacato del Giudice ordinario; d'altra parte prestazione del servizio, in difetto della quale lia attribuzione degli stipendi arretrati potrebbe concretare un'ipotesi di risarcimento del danno cagionato dall'illegittimo comportamento dell'Amministrazione con tutte le conseguenze pure per quanto attiene �alla prova) si giunse al:la adozione di un indirizzo concorde da parte della Corte di Cassazione e del Consigli-0 di Stato (1) indirizzo ispfrato ai seguenti principi: a) la legg.e non distingue tra ricorsi attinenti alla sola parte giuridica �e ricorsi attinenti alla parte economica del rapporto; b) il rapporto di pubblico impiego � e deve rimanere unico pure rispetto agli stipendi, sicch� le questioni conseguenziali defe1rite 1alla magistratura ordinaria non possono riguardare gli stipendi, costituendo questi �elementi inscindibili del rapporto di impiego devoluto nella sua inter�ezza alla giuri.sdizione esclusiva amministrativa; e) !'�attribuzione degli arretrati prescinde da ogni considerazione di colpa come di guadagno perduto ma consiste in un puro adempimento integrale dell'obbligazione, ritocnata in vita a seguito del giudicato di annullamento. Peraltro, se quanto alla cognizione delle controversie sugli stipendi ametrati non sembra sussi�stere pi� �Contriasto, questo non pu� ritenersi superato relativ�amente alle domande di vero e proprio risarcimento di danni conseguente all'ill~gittimo compol'tamento amministrativo 11.l�ll'ambito del r�pporto di impiego. Tuttavia, in proposito la Corte di Cassazione ha ritenuto, con giuTi sprudenza ormai consolidata (2). la giurisdizione .esclusiva amministra tiva in materia di rapporto di impiego pubblico estesa a tutte le contro- I (1) Cons. di Stato 12 settembre 1923, n. 511 e succeasive conformi, fra cui, da ultimo, Cons. Stato Sez. IV, 15 maggio 1970, n. 348, in Rass. Avv. Stato I, .825. (2) Cfr. Cass., Sez. Un., 25 febbraio 1967, n. 430 in Rass. Avv. Stato, 1969, I, 238; Cass., Sez. Un., 17 aprile 1969, n. 1211; Cass., Sez. Un., 18 settembre 1970, n. 1580; Cass., Sez. Un., 23 luglio 1969, n. 2783; Cass., Sez. Un., 16 marzo 1970, n. 631 e Cass., Sez. Un., 17 aprile 1971, n. 1104, in Rass. Avv. Stato, 1971, I, 757. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 387 il provvedimento amministrativo, con il quale viene accordata o negata la licenza edilizia, a norma delle leggi urbanistiche o di altre leggi speciali, integra un atto discrezionale e l'esercizio del relativo potere pubblico non si esaurisce o consuma con il rilascio di tale licenza, ma il potere medesimo pu� legittimamente esplicarsi anche dopo con atti diretti ad incidere sulla licenza stessa, onde l'annullamento di tali atti in sede 'di giustizia amministrativa non � idoneo in s� ad attribuire un'azione per il risarcimento dei danni nei confronti della p.A. (1). (Omissis). -Tutti i ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti. � preLiminare l'esame del ricorso dell'Assessorato Regionale dei LL.PP., e propriamente del primo mezzo di esso con 1cui � riproposta la questione relativa al difetto di giurisdizione. versie relative (attengano queste a situazioni di interesse legittimo o di diritto soggettivo) comprese quelle aventi contenuto patrimoni1ale, purch� il �rapporto stesso, nella sua consistenza e nel suo svolgimento, operi quale momento genetico, diretto ed immediato, di tali pretese �e non quindi se esso si ponga solo come occasione della pretesa dedotta in giudizio. Orbene, dei principi accennati e del ricovdato orientamento giurisprudenziale si � fatta applicazione nell'occasione, statuendosi che � la do, manda di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata tempestivia percezione degli stipendi-investisse soltanto le conseguenz1e patrimoniali indirette della p�ronuncia di illegittimit�, in cui il provvedimento annullato si poneva come espressione dell'illecito comportamento deHa pubblica Amministrazione nel periodo di tempo precedente, 1e rientrasse pertanto nell'ambito della giurisdizione dell'Autorit� giudiziaria ordinada �. D'altra parte nella specie si 1era esclusa in fatto fa sussistenz1a della situazione, sulla quale ,si era fondata la tesi del difetto di giurisdizione, affermandosi daUe sezioni unite del:La Corte di Cassazione che �non ricorrev-a dunque l'ipotesi dell'annullamento di un di1niego di assunzione e di un provvedimento sfavorevole .di status -cui non pu� ritenersi conseguive, per ci� 1solo, la esistenza del rapporto o dello status e neppure �di un 1atto discrezionale, cui non � dato contrapporre, sul piano della opportunit� e della convenienza amministrativa, la esistenza di un diritto soggettivo ., mentre � non si trattava neppure dell'interesse legittimo impropriamente qualificato come diritto al posto, in quanto in ordine alla riconosciuta permanenza dell'impiego si era discusso 1dinanzi al Consiglio di stato soltanto della legittimit� di un provvedimento -preso in base a valutazioni di carattecre giuridico (mancata rinnovazione del contratto), e non discrezionale -inteso al1a cessazione del :riapporto stesso .ed il cui 1annul1amento lasciava integra la esistenza e la disciplina del vincolo �. V.V.O. (1) Per un analogo e puntuale riferimento v. Cass., Sez. Un., 30 marzo 1972, n. 1010, in questa Rassegna, 1972, I, pag. 223. L�e Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno quindi ancora confermato un orientamento giurisprudenziale che ormai pu� ritenersi consolidato su una questione di indubbio interesse e di notevole rilevanza. 388 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Nel denunciare la violazione del prdncipio della non risardbilit� delle lesioni di interessi legittimi, la violazione dell'art. 2.045 e.e., in iielazione agli artt. 26 e 2.7 deHa legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E del coordinato disposto degli artt. 14 lett. F, e 20 statuto della Regione sioHiana (r.d.l. 15 maggio 1946, n . .455), il ricorrente afferma che l�a Corte di merito, ha richiamato esatti principi giuridici, secondo i quali perch� il privato possa proporre dinanzi al giudice ordinario l'azione di risarcimento di danno contro ila pubblica ,ammini�strazione, necessita che il provvedimento amministraHvo, annullato per illegittimit� dal giudice amministrativo, sia anche illecito, abbia cio� leso un �diritto soggettivo perfetto; ha tuttavia nella fattispecie, applicato inesattamente i detti . principi in quanto ha erroneamente ritenuto che il provvedimento di sospensione dei lavori, dell'Assessorato Regionale dei LL.PP., annullato dal Consiglio di Giustizia amministrativa, era anche illecito, avendolo ritenuto lesivo del diritto soggettivo del privato (S.A.C.I.) in quanto titolare di licenza edilizia. Deduce che, invece, la Corte di appello avrebbe dovuto accertare se l'ordinamento giuridico attribuiva o meno all'Assessorato Regionale LL.PP. il potere di sospendere i lavori del privato, di fronte al quale (potere) la posizione di quest'ultimo era di interesse legittimo; all'uopo doveva considerare che, ilil tema di provvedimento di urgenza il potere di cui all'art. 7 deJ.la legge abolitiva del contenzioso amministrativo (20 marzo 1865, n. 21248, all. E) spetta a tutti gli organi della pubblica amministrazione, tra cui � da comprendersi l'Assessorato Regionale LL.PP.; che vertevasi in materia urbanistica, che � attribuzione della Regione, ed inoltre che il Consiglio di Giustizia A,mministrativa aveva annullato �il provvedimento di sospensione dei lavori emanato da esso Assessorato, per uso �Scorretto del potere e non per mancanza di potere. Il ricorrente rileva infine che, trattandosi di risarcimento di danni, H giudice ordiuari-0 doveva sempre accettare la sussistenza di una lesione del diritto soggettivo perfetto e non ritenere l� indagilile preclusa daH� decisione amministrativa. Di contro la S.A.C.I. ha eccepito la sussistenza del giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario, affermando che, l'Assessorato Regio nale non aveva proposto appello contro la relativa statuizione del Tri bunale. Quest'u,ltima eccezione. � infondata e invece � fondato H mezzo del ricorso nei limiti di quanto si dir�. Come ha rilevato la Cor�te di appello e come queste Sezioni Unite ribadiscono, a seguito deUe opportune valutazioni di merito degli atti processuali, �che hanno il potere di effettuare tra.ttandosi di controllare la esistenza o meno di un giudicato interno, l'Assessorato Regionale LL.PP. nell'atto di appeHo ha richiamato e quindi riproposte, tutte le PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 389 eccezioni sollevate in primo grado, le ragioni svolte e disattese dal Tri bunale; � da ritenersi quindi ~ipro.posta in appello anche la eccezione di difetto di giurisdizione del� giudice ordinario e quindi impugnata la relativa statuizione del Tribunale. Del resto l'appello deU'Assessorato il quale insisteva speci:l�icamente nel contestare che potesse essere ipotizzata. a favore della S.A.C.I., pur dopo il rilascio deHa licenza edilizia, una posiztone di diritto soggettivo, rei.proponeva neoessariamente in sede di gravame la� questione di giuri sdizione precludendo che su tale questione potesse formarsi il giudkato in base alla impugnata decisione del Tribunale. L'eventuale riconoscimento dell'impossibilit� di sussistenza nella S.A.C.I. di un tliritto soggettivo leso, prima che al rigetto della domanda, avrebbe importato la declaratoria, da parte della Corte di merifo, del difetto di giurisdizione del giudice ordina�rio. Pertanto la eccezione sull'asserto giudicato relativo alla questione di giur.isdizione deve essere disattesa. Passando all'esame del motivo del ricorso queste Sezioni J]nite confermano il loro indirizzo giurisprudenziale, ribadito anche di recente (Cass. 9 giugno 1971, n. 1708) secondo cui lo ius aedificandi nei con fronti della pubblica amminLstrazione (sindaco e organi amministrativi che hanno poter:e in materia edilizia ed �rban�stica) non � mai un diritto soggettivo perfetto sia prima che dopo �la conc�essione della licenza. edilizia. Esso, per quanto concorra a costituire il contenuto del diritto di propr. iet� per -legge, con -effetto immediato e diretto, � soggetto per il suo esercizio a Hmitazioni, le quali involgono l'apprezzamento da parte della pubblica amministrazione di interessi pubblici (igiene, sicurezza, estetica, . funzionalit� ecc.) e non solo di elementi tecnici (conformit� al piano re golatore e al regolamento edilizio urbano). Il privato per potere concretamente-esercitare la sua facolt� di co struire o ampliare la costruzione gi� eretta, deve chiedere la apposita licenza edilizia al Silildaco, il quale nel concedergliela o negargliela non esercita un'attivit� vincolata (solo accertamento della conformit� della costruzione al piano r.egolatore) ma piuttosto un'attivit� discrezionale (apprezzamento dei suindicati interessi pubblici) scegliendo il comporta mento che r�eputa pi� idoneo e pi� conforme alle esigenze collettive e aUa condizione degU interessi pubblici, alla cui cura l'amministrazione pub blica deve istituzionalmente provvedere. La concessione de11a licenza non elimina incondizionatamente le limitaz.ioni poste dalla legge aUo jus aedificandi e non d� vita in capo al soggetto privato, ad una posizione di diritto soggettivo perfetto ma lascia inalterata la posizione di interesse legittimo fino a quando l'opera non sar� ultimata. 390 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Fino a tale ultimazione, infatti, la pubblica amministrazione non solo continua a svolgere una attivit� di polizia e di controllo affinch� l'opera sia conforme al progetto approvato, ma continua ad esercitare, con rife.rimento all'attivit� di costruzione ancora in atto, quel potere discrezionale, che le � proprio, di apprezzamento degli interessi pubblici connessi 'alla costruzione oltre che degli elementi tecnici, con conseguente facolt� di sospensione o di revoca della licenza o di sospensione dell'opera, previo annullamento della licenza. N� l'uso scorretto del potere, sia che si manifesti inizialmente con il diniego o rifiuto della licenza, o, successivamente al rilascio della licenza, con la sospensione o revoca della licenza� gi� concessa, n� l'accertamento della i1legittimit� del provvedimento amministrativo, con conseguente suo annullamento da parte del giudice �amministrativo, :t;anno. assurgere la posiz.ione giuridica del privato, ancorch� titolare della licenza edilizia, a posizione di diri<tto soggettivo perfetto. Detta posizione invece, �resta sempre di interesse legittimo per la persistente necessit� del provvedimento amministrativo con l'apprezzamento e la valutazione degli interessi pubbJ.ici in una con gli elementi tecnici; per la persistenza dei controlli e della vigilanza della pubblica ammintstrazione e le relative valutazioni discrezionali cui � soggetta l'attivit� del privato anche durante la costruzione dell'opera e fino alla sua ultimazione. In sostanza la facolt� di edificare � sempre r.egolata da norme di azione rivolte ad indirizzare l'attivit� dei pubblici poteri in vista del perseguimento di ,scopi pubblici e dichiaratamente sociali, e non da norme di relazione, emanate per far sorgere e tutelare diritti soggettivi perfetti. Pertanto, di fronte alle dette norme regolatrici, la situazione giuridica del privato ancorch� titolare della licenza di costruzione resta sempre di interesse legittimo e non di diritto soggettivo perfetto. Ora, nella fattispecie, i su richiamati princip1 non hanno trovato co-rretta applicazione in quanto la Co.rte di appello, valutando la situazione giuridica della SACI per accertare se essa era di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ha errato nel rite;nerla di diritto soggettivo, solo perch� la SACI aveva ottenuto la licenza edilizia. Inv;ero, perch� una tale conclusione potesse ritenersi giuridicamente corretta, sarebbe stato necessario che l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici potesse essere considerato, nei confronti del titolare della licenza ediltzia, alla stregua di un qualsiasi terzo privato. Esso, invece doveva ritenersi titolare di un potere di ingerenza in materia urbanistica, ed edilizia �essendo un organo deHa pubblica amministrazione che per legge ha il controllo e la vigilanza sulle costruzioni cui si riferiscono le licenze edilizie rilasciate dai Comuni, nell'ambito della Regione per l'attuazione degli interessi pubblici, secondo la stessa previsione normativa. PARTE I, SEZ. II, .GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 391 Le fonti del detto potere, secondo. la legislazione del tempo, erano in concreto l'art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con il r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455 l'art. 26 e l'art. 27 deHa legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150. Il primo demanda all'Assessorato Regionale, lo svolgimento nella Regione delle funzioni esecutive ed amministrative concernenti, tra le altre, le materie, di cui agli artt. 14 e 15 deUo stesso decreto; e nell'art. 14 lettera f, � prevista la materia urbanistica nella quale l'Assemblea Regionale ha la legislazione esclusiva nell'ambito della Regione .e nei limiti delle leggi costituzionali deHo Stato; l'art. 15 invece demanda all'Assessorato il controllo sugli extti locali, tra cui i Comun:i. L'art. 26 deHa legge urbanistica del 1942:, n. 1150, conferisce al!' Assessorato Regionale LL.PP., nell'esercizio della vigilanza in materia urbanistica ed edilizia, il potere di disporre la sospensione e la demolizione delle oper�e non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore comunale, ove H Comune non provveda. Il successivo art. 27 della stessa legge d� �al detto Assessorato il potere di provocare l'annullamento di ufficio, con decre.to del Capo dello Stato, dei provvedimenti comunali che hanno autorizzato opere le quali non siano conformi alle prescrizioni dei piani regolatori o in qualunque modo violano le dette prescrizioni, a norma dell'art. 6 t.u.f.l. del 1934, n. 383 nonch� H poter�e di .sospendere le dette opere in corso di costruzione. Del resto la stessa decisione del Consiglio della Giustizia Amministrativa che ha annullato il provvedimento dell'Assessorato Regionale emanato nella fattispecie, ha accertato solo ll'uso scorretto del potere da parte deH' Assessorato, in quanto, sussistendo 1a licenza edilizia, rtlasciata a suo tempo �alla S.A.C.I., prima di sospendere i lavori esso Assessorato ne avrebbe dovuto provocare l'annullamento ai sensi dell'art. 27 della legge urbanistica su richiama.to. 1,1 che, implicando il riconoscimento, in capo all'Assessorato, del potere astratto di sospensione dei lavori, porta alla negazione, in capo alla SACI, bench� titolare della licenza edilizia, di una posiz.ione di diritto soggettivo nei confronti della pubblica amministrazione e la sussistenza, invece di una posizione di interesse .Legittimo. Il giudice ordinario di:flettava pertanto di giurisdizione a decidere la controversia tra l'Assessorato Regionale LL.PP. e i privati mentre aveva giurisdizione soltanto a decidere la controversia tra i privati (SACI e Semilia). Deve, quindi, accogliersi il primo mezzo del ricorso dell'Assessorato Regionale LL.PP. e deve emettersi declaratoria nei suddetti sensi. (Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 392 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 marzo 1972, n. 878 -Pres. Gionfrida -Rel. Leone -P. M. Tavolaro (conf.) -Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato Carafa) c. S.p.A. Vita Mayer Sud (avv.ti Biamonti e Viola). Competenza e giurisdizione -Istruzione preventiva -Regolamento di giurisdizione -Ammissibilit� -Limiti. (c.p. art. 41). n regolamento di giurisdizione deve ritenersi ammissibile in relazione a tutti i procedimenti anche speciali aventi intrinseca natura giurisdizionale e quindi pure in 1�elazione ai procedimenti di istruzione preventiva promossi davanti ad una Commissione tributaria per materia rientrante nella giurisdizione di questa ma non quando il procedimento, rispetto al quale dovrebbe operare la pronuncia regolante la giurisdrizione, non � ancora pendente o si � gi� esaurito (1). (Omissis).~ SVOLGIMENTO DEL PHOCESSO Nel dicembre 1968, con ricorso diretto al Presidente della Commissione distrettuale delle II.DD. di Milano, la soc. Vita Majer Sud esponeva �che il suo stabilimento in Ceprano aveva subito ingenti (1) La sentenza, di cui si fratta, � di grande interesse per le affermazioni contenute nella massima estratta (la sentenza 10 giugno 1968, n. 1766 delle stesse sezioni unite .della Corte di Cassazione � pubblicata in questa Rassegna, 1968, I, 378 con note redazionali) ed anche per la riaffermazione della natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie (in argomento cfr. pure da ultimo Cass., I Sez. civ., 11 ottobre 1971, n. 2847 in Foro it., 1972, I, 849 ed ivi note 1-2). Giover�, peraltro, sottolineare che nella specie la ritenuta inammissibilit� del regolamento preventivo di giurisdizione non ha consentito una pronuncia sulla questione che con �esso si era sottoposta alle sezioni unite della Corte di Cassazione. Pertanto, al fine di meglio chiarire la portata della sentenza, di cui si tratta (in rapporto alla precedente sentenza n. 1766 del 1968 sopra citata), si ritiene di dover pubblicare integralmente non solo la sentenza stessa ma anche di seguito il ricorso a suo tempo proposto nell'interesse dell'Amministrazione, non senza riLevare che nei �motivi della decisione � la relazione della consulenza tecnica si d� per depositata quando venne proposto il ricorso, mentre nello e svolgimento del processo � laddove si riportano� le deduzioni della societ� resistente si legge che detta consulenza era/ stata allora disposta con il decreto ammissivo dell'accertamento preventivo. Comunque, in considerazione di quanto statuito in principio dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sar� opporturio a p�rescindere da ogni 1:\ltro rimedio esaminare immediatamente la eventualit� �del regolamento preventivo di giurisdizione avverso provvedimenti del genere ove casi analoghi abbiano a verificarsi. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONJ DI GIURISDIZIONE 393 danni a causa del1e forti inondazioni dei g:iorni 18 e 19 del detto mese di dicembre, ~ons~guenti allo straripamento del fiume Liri. Per precedenti :esperienze �avute dalla consorella soc. Vita Majer e C., la societ� istante aveva motivo di temere che l'A:mmmi:strazione finanziaria avrebbe potuto contrastare, nell'accertamento dell'imposta di R.M., le perdite prodotte dal detto evento di danno, da detrarre ai fini della determinazione del reddito tassabHe :' il che avrebbe determmato UJila controversia da sottoporre alla Commissione distrettuale delle imposte. Ci� esposto, la ricorrente chi�deva che venisse disposta consulenza tecnica per accertare la qualit� e le condizioni dei macchinari, delle merci, dei mobili e di quanto altro esistente nello stabilimento di Ceprano; nonch� l'ammontare dei danni subiti anche per la forzata interruzione della produzione. 11 Presidente disponeva H chiesto accertamento con decreto 2-0 dicembve 1968 e nomma~a all'uopo il consulente tecnico. Tale provved~mento veniva notificato il giorno successivo all'Amministrazione delle Finanze, che, con ricorso 13 gennaio 1969 chiedeva al Presidente della Commissione distrettuale la revoca del decreto di ammtssione dell'accertamento tecnico perch� Hlegittimo. La richiesta veniva respinta con decistone 11 febbraio 1969. In data 19 maggio 1969 l'Ammini�strazione delle Finanze ha notificato alla soc. Vita Majer Sud ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione ai sensi degli artt. 37 e 41 c.p.c., per sentire dichiarare il difetto di giurisdizione del Prestdente de1La Commissione II.DD. a provvedere sul ricorso proposto dalla societ� nel dicembre 1968, come innanzi � stato detto. All':istanza resi�ste la soc. Vita Majer Sud, che ha dedotto anzitutto essere il ricorso inammissibHe, dato che il procedimento di istruz:ione preventiva S'� esaurito con il decreto ammissivo dell'accertamento tecnico richiesto; ha eccepito altre.si l'mfondatezza del ricorso nel merito. Tali diFese sono state ribadite nella memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso � detto esplicitamente che con esso � proposto regolamento preventivo di giurisdizione; e poich� il contenuto del ricorso risponde a tale qualificazione, non si giustifica il dubbio espresso dalla societ� resistente: regolamento prev.entivo o regolamento successivo. Comunque sia, il regolamento di giurisdizione proposto nella concreta fattispecie � inammissibile. 394 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Con riferimento alla disciplina del detto istituto processuale, questa Corte di Cassazione ha gi� avuto modo di stabilire: a) che il regolamento preventivo di giurisdizione non rappresenta un procedimento incidentale peculiare dei proc�essi di cognizione ordtnari, destinati a chiudersi, a�lmeno normalmente, con un provvedimento avente forma e contenuto di sentenza di merito, ma deve ritenersi esperibile rispeitto a tutti i procedimenti, anche speciali, aventi intrinseca natura giurisdizionale e perci� anche in relazione ai procedimenti di istruzione preventiva (Cass. SS.UU. 8 giugno 1968, n. 1748); b) che, infatti, i procedimenti ed i provvedimenti di istruzione preventiva hanno natura e carattere giurisdizionale sia in relazione al soggetto da cui promanano, sia in relazione al J.oro contenuto, concernente atti istruttori per la definizione di una controversia futura da comporsi con l'esercizio della giurisdizione, sia riguardo al fine strumentale perseguito (Cass. SS.UU. 10 giugno 1968, n. 1766); c) che 1e Commissioni tributarie hanno natura giurisdizionale (Cass. SS.UU. 2 giugno )969, n. 2175, 21 giugno 1969, n. 2201). Dalla composizione di queste regole consegue che, in astratto, deve ritenersi ammLssibile il regolamento preventivo di giurisdizione rispetto ad un procedimento di accel'tamento tecnico preventivo promosso dinanzi ad una Commissione tributaria e rela>tivo a materia rientrante nella giurisdizione della medesima. Resta ovviamente impregiudicata la questione di merito, se possa sussistere invasione, dell'organo giurisdizionale che ha disposto l'accertamento tecnico, nella sfera di: attivit� amministrativa concernente l'accertamento tributario che non sia stato ancor�a compiuto, quell'accertamento tributario, cio� riguardo al quale si prospetti la probabilit� di contestazione e l'opportunit� dell'accertamento tecnico preventivo. Ci� stabilito, tj.eve osservarsi, pe�r�, che proprio perch� procedimento necessariamente incidentale in un procedimento di natura giurisdizionale e rivolto �a stabilire, in via abbreviata e per saltum, se, sull'oggetto dedotto in giudizio, sussista o meno la giurisdiz.ione del giudice per esso adito, il regolamento preventivo di giurisdizione non pu� proporsi allorch� il procedimento, rispetto al quale dovrebbe operare la pronuncia regolante la gilll'isdizione, non � ancora pendente o si � esaurito (per rif. Cass. 27 aprile 1954, n. 1299, Cass. SS.UU. 13 febbraio 1970, n. 345). Questo limiite non � stabilito esplicitamente nella legge. Con riferimento al normale procedimento di cognizione, l'art. 41 c.p.c. si limita a dire che il regolamento di giurisdizione � proponibile finch� la causa non sia decisa nel merito in primo grado; ma tale regola non � applicabile al regolamento di giurisdizione che sia relativo a procedimenti che non riguardino cause da decidere nel merito, in gradi diversi, bens�, come pur � ammesso, procedimenti speciali o esecutivi o di urgenza o di istruzione preventiva. L'accennato limite � insito ne�l sistema proce�ssuale po PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 395 sitivo vigente, nel quale H regolamento di giurisdizione ha lo scopo concreto e contingente di stabilire la giurisdizione in relazione ad una controversia attuale che debba essere composta da organi del potere giurisdizionale o di stabilire che il giudice del qual�e si impugna il .provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdiz.ione o che la causa non poteva essere proposta (art. 3'82 c.p.c.). Fuori dell'ambito di una controversia attuale proposta ad un giudice, il regolamento di giurisdizione, prima �Che privo di interesse, � privo di og�getto, se rid:erito ad un procedimento �esaurito o prospettato, come proponibile in futuro ed assumer- ebbe una portata meramente teorica, essendo improduttivo di effetti concreti vincolanti, in ordine �ad una controversia gi� composta o non ancora dedotta in causa. Ci� posto, e senza voler negare che a fondamento dell'istituzione e della disciplina dei prooedi;menti di istruzione preventiva � il concetto che la prova di un fatto� da cui pu� derivare J.a lesione di un diritto soggettivo del richiedente inerisce come elemento determinante della tutela giurisdizionale del diritto stesso,. � da considerare, dal punto di vista meramente processuale, che H procedimento di istruzione preventiva ha una completa autonomia rispetto al futuro proc�edimento nel quale i mezzi di prova raccolti in via preventiva potranno essere ammessi e potranno spiegare efficacia. Tale autonomia si ricava dalla diversit� dell'interesse proc�essuale che giustifica l'uno e l'altro procedimento e soprattutto dall'effetto del procedimento di istruzione preventiva, che non oper�a automaticamente come prodromo del processo di merito che debba necessariamente seguire e nel quale debba necessariamente inserirsi, ma � mezzo di conservcazione di elementi probatori, che potranno essere utilizzati solo se la. causa di merito sar� proposta ritualmente e se il giudice della stessa, con valutazione propria, del tutto indipendente, riterr� ammissibili e rilevanti i mezzi di prova preventivamente raccolti (al't. 698 c.p.c.). Data la spiegata autonomia del procedimento di istruzione preventiva rispetto all'eventuale successivo giudizio di merito, nello spazio di tempo tra l'esaurimen.to del procedimento di istruzione preventiva e l'instaurazione del successivo, ev.entuale giudizio di merito tra le parti non vi � processo pendenite, sia pure quiescente, in relazione al quale possa giustificarsi, sul necessario presupposto di un concreto interesse attuale, la proposizione dell'istanza di regolamento deilla giurisdizione. Proposta in tale spazio di tempo, la domanda di �regolamento, se riferita al procedimento di istruzione pr.eventiva esaurito, mentre non impedirebbe gli effetti conservativi dei mezzi di prova assunti, assumerebbe la istanza di una querela numtatis degli atti '.l;)rocessuali svolti nel procedimento di istruzione preventiva: ma� tale accertamento di nullit�, seppure fosse ammissibHe dovrebbe essere proposto come oggetto di apposito giudizio RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di cognizione piena, non con iJ pl'ocedimento per saltum del regolamento di giurtsdizione; riferita invece al futuro eventuale giudizio di merito, il regolamento di g.iurisdizione assumer�ebbe un contenuto del tutto ipotetico, non solo per la mera possibilit� o anche pl'obabilit� dell'instaurazione deHa causa di merito, ma per la necessit� di porre come ipotesi che la domanda sia pr�posta con un certo contenruto �e rivolta a un certo giudice: il che � assolutamente irrazioil!ale. Con :specifico riferimento ai procedimenti di istruzione prev�entiva � si pone la questione se essi si esauriscano con l'emissione del provvedimento di ammissione del� mezzo istruttorio o con l'assunzione del mezzo disposto. Si deve propendere 1per la seconda tesi, sia in considerazione dell'interesse tutelato, rivolto all'acquisizione ed alla conservazione del mezzo di prova, sia per il r~ievo che la domanda non tende alla emanazione del pvovvedimento di ammtssione �come fine a se stesso, ma ano svolgimento di un'attivit� propria del giudice o di un suo ausiliare tecnico, necessaria perch� l'elemento probatorio, rivesta la forma indispen~ sabile per la sua eventuale, futura acquisizione nel proc�edimento relativo alla causa di merito. H convincimento che queste Sezioni Unite esprimono nella presente decisione non � in contrasto con quanto fu deciso ed esposto nel1a sentenza 10 giugno 1968, n. 1766 delle stesse Sezioni Unite, sentenza che l'Amministrazione delle Finanze ha richiamato come precedente� giurisdizional �e specifico a favor�e della proprta tesi di ammissiibilit� del regolamento di giurisdiz1one, come in effetti proposto. Non � in contrasto, perch� in quella controversia non venne in contestazione se il procedimento di istruzione prev.entiva fosse o meno esaurito alla data in cui era sta.ta proposta l'istanza di regolamento, evidentemente perch� la fattispecie non pvesentava ragioni di dubbio in ordine alla pendenza deJ. detto procedimento: d� conseguenza le Sezioni Unite, in quella decisione del 1968, dei tre tempi in cui si articola il procedimento di istruzione preventiva, presero in espressa conside�razione quello della proposizione della domanda, quello successivo della emanazione del provvedimento di ammissione, ma non il terzo ed ultimo tempo deJ.l'assunzione del mezzo di prova e del conseguente esaurimento del procedimento preventivo. � Applicando i concetti esposti innanzi al ca�so concreto in esame, poich� � dedotto e non � contestato che lAmministrazione delle Finanze ha proposto istanza per regolamento preventivo di giurisdizione molto tempo dopo che il procedimento di istruzione prev�entivo era stato definito con il deposito della relazione della consulenza tecnica preventiva, la istanza stessa deve dichiararsi inammissibile. Date le particolarit� della fattispecie, concorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del procedimento. -(Omissis). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 397 I Si trascrive il ricorso : (Omissis). -� fermo 1nsegnamento della Corte Suprema che in materia di procedimenti cautelari, tra i quali vanno ricompr�esi �llD.Che quelli di istruzione preventiva (Relazi001e aJ. Codice di procedura civile, n. 32), � ammissibile il regolamento preventivio di giurisdizione, sia nel corso del procedimento ed anche prima della pronuncia del provvedimento, .sia dopo che d1 provvedimento sia stato concesso (1). Come la stessa Corte Suprema ha per�spicuamente osservato, � anche rispetto ad un provvedimento che dispone... un accertamento tecnico ed una ispezione giudiziale preventiva pu� prospettarsi una questione di giurisdiz1i01DJe che rientri nell'ambito dell'art. 41 c.p.c. ... � (2.) in vista ed a ragione della materia e del carattere giurisdizionale di tale provvedimento (per il soggetto dal quale promanano, :pel contenuto oggettivo e pel fine strumentale perseguito), natura e carattere dimostrati dal rilievo che � ... una volta ritenuta e dichiacrata ammissibile e rilevante la prova preventivamente assunta, questa diventa senz'altro efficace :nel procedimento successivamente instaurato � (3). L'istanza avanzata pel 11egolamento preventivo di giurisdizione �, pertanto, ammissibile (4). * * * La questtone sottoposta oggi all'alto esame del Supremo Organo regolatore de1la g1iurisdizione appare in tutta la sua grave evidenza ove si tenga ben presente la istanza avanzata dana S.p.a. Vita Mayer Sud al Presidente del1a Commissione Di1strettuaJ.e delle Lmposte di Milano. Ri'sulta, i.Invero, dalle deduzioni della istante, delle quaJ.i deve tener,si conto in una con l'interesse dedotto in giudizio a1i fini della soluzione del problema di giurisdizione (5), che la materia del contendere che si � sottoposta, in via di istruzione preventiva, e che si andr,ebbe a sottoporre poi (1) Cass., S.U., 22 maggio 1963, n. 1355, in Foro pad., 1963, I, 1052: idem, 27 febbraio 1964, n. 437; idem, 9 febbraio 1965, n. 206, in Foro it., 1965, I, 1290; idem, 30 dicembre 1965, n. 2485; idem, 9 luglio 1966, n. 1804, in Rass. giur. E.N.E.L., 1966, 617. (2) Cass., S.U., 10 ottobre 1964, n. 2563, in Foro it., 1964, I, 1758. (3) Cass. S.U. 10 ottobre 1964, n. 2563 (citata). (4) Cass. S.U. 10 giugno 1968, n. 1766. (5) Cass. 2 febbraio 1965, n. 1635; idem, 24 marzo 1964, n. 663; idem, 9 marzo 1965, n. 377. 4 398 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO al Giudice compe,tente in sede di merito, attiene alla � ... detrazione per le perdite subite neJ.l'alluvione di Ceprano... � � ... allorquando verr� accertato il reddito ai fini dell'imposta di R.M. per l'anno 1968... ., detrazione che si vorrebbe rendere incontestabile nei confronti dell'Amministrazi: one finanziaria attraverso l'esper�menito del mezzo istruttorio preventivo ed H suo successivo espletamento. Senonch� � ben noto che l'accertamento dell'imposta, nella specie di ricchezza mobile, consistendo nell'atto o nelJ.a serie di atti necessari per la constatazione e la valutazione tributaria de.i vari elementi cosrtitutivi del debMo di imposta (presupposto materiale e personale, base imponibile) �con la conseguente applicazione del tasso e la concreta determinazione quantitativa del debito del contribuente (6), cosrtituisce l'oggetto di una specifica attivit� amministrativa disciplinata dal diritto obiettivo, con tutte le conseguenze che si riannodano al carattere amministrativo degli atti posti in essere nel campo tributario dall'Ente impositore, attivit� attribuita in via esclusiva aWAmministrazione. Orbene, se a questa � ~attribuito il pote,re di: determinare, per restare nel campo dell'imposta di ricchezza mobile, il reddito imponibile, cio� quell'incremento di valore dipendente dall'impiego del capitale o dell'attivit�, determinabili in denaro e riferibili ad un soggetto per un periodo determinato (7), previe le detrazioni pre~iste dalla legg1e (concetto di reddito netto), e �se rtale potere non sembra possa essere posto in discussione, � da .escludere che delle detrazioni in materia, come assume la Cartiera Vita Mayer, possa essere giudice quello speciale o ordinario che sia. In altri termini, una volta che marnca un �accertamento� e che questo rientra in via esclusiva neUe attriibuzioni della pubblica Amministrazione, appare di: macroscopica evidenza l'invasione che di tali attribuzioni si verrebbe ad operare (8) mediante il decreto del Presidente della Commissione Distrettuale delle Imposte di Milano che, ammettendo un accertamento tecnico preventivo sui danni e sulle perdite di una azienda industriale ritenuti rilevanti ai fini della tassazione di ricchezza mobtle, e cio� pi� prectsamente ai fini della determinazione del reddito imponibile, incideT�ebbe sulla esistenza stessa e comunque sulla consistenza dei poteri della Amministrazione in materia di �accertamento�. ( Omissis). RENATO CARAFA (6) A.D. GIANNINI, Il rapporto giuridico d'imposta, Giuffr�, 1937, 230 segg.; ROTONDI, Appunti sull'obbligazione tributaria, CEDAM, 1950, 75 segg. (7) A.D. GIANNINI, Elementi di diritto finanziario, Giuffr�, 1965, 200 segg. (8) Cass. S.U., 10 giugno 1968, n. 1766, citata. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 399 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1641 -Pres. Gion fri:da -Rel. De Biasi -P. M. Secco (conf.) -Curini (avv. Bernardi netti) c. Amministrazione della Giovent� Italiana (avv. Stato Tarin). Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Commissariato della Giovent� italiana -Natura di ente pubblico non economico Giurisdizione del Giudice amministrativo. (r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704). La Giovent� italiana ha conservato, anche nelL'attuqJe ordinamento, la sua personalit� giuridica e l'originaria natura, di ente pubblico non economico, priva soltanto del complementare antico carattere politico: pertanto di norma sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie di lavoro con i propri dipendenti (1). (Omissis). -Assume preliminarmente la ricor.rente che so:ppressi, con r.d.I. 2 agos,to 1943�, il p.n.f. e le sue maggiori istituzioni, tra cui la Giovent� Italiana� de�I Littorio�, al Commissariato istituito per conservare il patrj,monio di quest'ultimo ente e predisporre la ripartiz.ione� dei relativi compiti ed attivit�-passivit� tra i Ministeri della guerra e dell'educazione nazionale non pu� riconoscersi la stessa natura pubblica .gi� pacificamente inerente alla soppressa G.I.L. e che, co.munque, a questo riconoscimento osterebbe la no.rma della costituzione vietante la ricostituzione del p.n.f. Tale tesi non � attendibile. Col menzionato decreto legislativo n. 704 del 1943, soppresso il p.n.f., tra le molte organizzazioni create dal regime con compiti vari (sportivi, educativi, assistenzialii, ricreativi, paramilitari, smdacali), al cune furono soppresse quali i G.U.F., i fasci femminili, l'Istituto nazionale di cultura fascista (art. 1) mentre altr.e �passarono alle dipendenze � di determinati amministrazioni statali (Ministeri e Presidenza de'I Consiglio dei Ministri); cos� le associazioni nazionali dei combattenti, mutilati ed invalidi di guerra, del pubbl.ico impiego, delJa scuol�, dei :lierrovieri, dei postelegrafonici, del C.A.I., E.N.P.A.S. ed altre (art. 5). Lo stesso decreto legislativo, inoltre, dett� una disciplina speciale per la G.I.L., organizzazione creata come le altre su indicate dal regime fascista, statuendo con .i suoi articoli 6 e 10: � i compiti demandati alta (1) Con la sentenza di cui si tratta le sezioni unite hanno confermato la giurisprudenza delle sezioni semplici sull'argomento. I precedenti sono menzionati nella sentenza stessa, dove si leggono anche altr1e interessanti considerazioni specie in relazione alle funzioni della G.I. 400 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO G.I.L. sono deferiti aJ. Ministero della guerra ed a quello del1a educazione nazionale, a secondo della dspettiva competenza, ed agli stessi Ministeri, sempre .secondo le dspettive competenze, sono trasferite le attivit�-passivit� di pertinenza della G.I.L. � eventualmente comprese nella consistenza patrimoniale del soppresso p.n.f. L'attuazione concreta di .tale disposizione programmatica dchiedeva, per�, per la molteplicit� e non omogeneit� dei compiti istituzfamali deUa G.I.L. un successivo provvedimento di specificazione ed individuazione dei singoli compiti da intendersi deferiti all'uno od all'a1tro dei detti Ministeri e, correlativamente, di ripartizione tra gli stessi delle attivit�passivit� .patrimoniaU di pertinenza dell'iente originario: e, per ovviare appunto a questa esigenza, con decreto 19 agosto 1944 della Presidenza C.M.: a) fu nominato, in sostituzione degU organi rappresentativi dell'ente, un Commissario della Giovient� Italiana "con tutti i poteri gi� spettanti agli organi indivd!duali e collettivi, in relazione ai compm istituzionali dell'organizzazione"; b) fu creato un organo collegiale di tre membri per la " ipredisposizirnne di un pi�ano di ripartizione dei compiti e del1e attivit� deLla G.I., da approvarsi e rendersi esecutivo con provvedimento intermintsteriale ". A tutt'oggi, peraltro, questo piano di ri!partizforne non � stato ancora d,eliberato e la G.I. ha continuato ad esel'citare autonomamente alcuni almeno dei suoi antich~ compiti istituzionali, tra cui la gestione di colonie climatiche. Orbene, tanto premesso, queste Sezioni Unite, in ade11enza aJ. prevalente indirizzo giurisprudenziale, gi� espresso dalle Sezioni Semplici (Cass. 23 maggio 1969, n. 1018 -7 dicembre 19621, n. 3286 -5 luglio 1954, n. 2338), ritengono che non possa negarsi la .persistente inerenza alla G.I. dell'originaria natura di ente pubblico ill!On 'economico. Ammesso, invero, in relazione al chiaro ed univoco dettato legislativo, innanzi riassunto comparativamente nelle diverse sue norme, ch'essa non � stata compresa rn� tra gli enti soppressi (art. 1) n� tra gli enti passati alle dipendenze di Amministrazioni statali (art. 5), ne deriva che la sua personalit� giuridica � rimasta qual'era, priva soltanto del complementaire antico carattere politico. N� tale sua persistenza nell'ordinamento giuridico attua1e � contrastante con la norma costituzionale che vieta la ricostituzione del p.n.f;� perch� l'assimiJ.abilit� di essa, come di altre istituzioni create dal regime fascista, ad un partito politico, con denominazione e finalit� fasciste o diverse, non �, ad evidenza, ipotizzabile. Soggiunge peraltro la ricorrente 'Che il legislatore ha previsto e voluto il deferimento d~i compiti istituzionali della G.I.L. ai Minfateri della guerra e dell'educazione nazionale, con la conseguente cessazione di fatto dell'ente stesso, e che l'inerzia, ormai trentennale, del potere PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 401 legislativo ed esecutivo :nel predisporre il piano di ripartizione e concreta assegnazione dei detti compiti all'uno od altro Dicastero determina, in effotti, inosservanza del.la volont� legislativa ed, insieme, il protrarsi sine die dell'evento (voluto, ripetesi, dal legislatore) del.la cessazione della G.I. come ente autonomo e distinto dall'amministrazione statale. Il riHevo � indubbiamente esatto ma esso non ha rHev�a:nza giuridica alcuna e, come tale, non pu� influenzare la soluzione del quesito, come innanzi adottata, circa fa !natura di .ente pubblico non economico dell'attuale G.I. Con gli alitri motivi di censura l:a 11icorrente, ad escludere la concorrenza degli elementi di carattere obiettivo indispensabili perch� il rapporto di Javoro di specie possa qualificarsi pubblico, deduce:� -mancanza di un formale atto di nomina e comunque incompetenza del delegato provinciale della G.I. di Terni ad emettel'lo; -mancanza di unila.terale determinazione da parte della G.I. nel trattamento economico offerto al dipendente; -mancanza di garanzia di durata del rapporto di ilavoro e precariet� dello stesso; -est11arneit� ai fini istituzionali della G.I. del lavoro di specie commesso ad essa ricorrente. Pur queiste ult&iori censure sono infondate. Con lettera, inve�ro, del 28 agosto 1966 il delegato provinciale in Terni della G.I. scrisse alla Curini: � a segutto della cessazione da parte dell'I.t.e.r. dell'esercizio de'l preventorio vighlato nella ex colonia della G.I. in Piediluco e della continuazione della stessa attivit� da parte della G.I., sotto la denominazione di Centro educativo climatico (C.E.D.U.C.), la S. Vs., a partire dal 1� luglio 1966, viene assunta in qualit� di vigilatrcice presso il centro, alle stesse corndizioni gi� praticate dall'Iter. Copia della presente dovr� essere restituita a questo Ufficio provinciale per accettaziorne � . Orbene, questa lettera integra univocamente il formale atto di nomina e la validit� di esso, ai fini del presente regolamento di giu11isdizione, non � inficiata dall'ipotizzata incompetenza dell'Ufficfo provinciale di Terni a deliberarlo; ci� tanto pi� che risulta pacifico il successivo inserimento della Curini nell'organizzazione dell'Ente (Cass. Sez. Un. 18 aprile 1968, n. H57 -24 marzo 1969, n. 939). Dallo stesso atto, poi, emergono ancora e pur chiaramente sia la unilateralit� della determinazione del trattamento economico, con ammissibile richiamo, in suo contenuto, a contratto di diritto privato, sia l'assunzione a tempo indeteirminato, mentre l'inerenza del lavoro dr'' vigilatrice ai fini istiituzionali della G.I. sembra incontestabile ove si consideri che compito della G.I., tra gli altri, eTa appunto quello di organizzare e gestire centri educativi, climatici e sportivi e che l'attivit� di vigiilanza � una di quelle essenziali al funzionamento di detti centri. 402 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO i Irrilevante, infine, per diniego del1a natura pubblica del. rapporto di lavoro, il carattere di questo mentre di nessun rapporto di lavoro, pubblico o privato, � elemento essenziale una incondizionata �garanzia di durata�. L'ultimo motivo di rkorso attinente all'onere delle spese imposto dal Tribunale alla Curini, soccombente rispetto alfa questfone di giurisdizione, � inammissibi1e in quanto tendente a sindacare l'esercizio di una facolt� P.i:screzionale del Giudice di merito (art. 92, secondo comma, c..p.c.). -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 14 aprile 1972., n. 1193 -Pres. Boccia -Est. Delfini -P. M. De Marco (conf.) -Azienda Autonoma F. S. (avv. Stato De F�rancisci) e Sabella (avv. Di: Mattia e Pepe). Prescrizione -Prescrizione del diritto al risarcimento del danno Illecito civile -Fatto costituente reato -Concorso formale di reati Estinzione per amnistia di taluni dei reati -Successiva sentenza definitiva del procedimento penale -Decorrenza della prescrizione. (c. civ. artt. 2043 e 2947, comma terzo). La configurazione del fatto doloso o colposo, in relazione agli articoli 2043 e 2947 comma terzo e.e., prescinde dall'evento per essere il danno estraneo al fatto stesso, del quale costituisce l'effetto. Pertanto, S�e con un unico fatto che costituisce alt'l'es� reato, s� violino pi� disposizioni della legge penale (concorso formale di reato), agli effetti deUa preiscrizione del diritto al risar:cimento cagionato da que�ll'unica condotta, occorre aver riguardo al fatto reato in s�, indipendentemente dalla circostanza che da esso derivino eventi diversi, onde la prescrizione decorre dalla data della sentenza irrevocabile che definisce il procedimento penale e non ha rilievo, a tale scopo, la estinzione in precedenza verificatasi di taluno dei reati concorrenti (1). (1) Con Ja sentenza in rassegna ben pu� dirsi che la Corte di Cassazione proseguendo nella sua elaborazione -cfr. Cass., 7 marzo 1969, n. 748 in motiv. -Giust. civ., 1969, I, 1034 abbia in definitiva introdotto nel sistema legislativo quel precetto di carattere generale, di cui � stato peraltro sottolineato la mancanza, che vale a determinare la sospensione del termine di prescrizione dell'azione civile fin quando � in vita l'azione penale od � in corso un procedimento penale ancorch� concernente un fatto diverso da quello da cui derivi la pretesa risarcitoria, purch� conseguente dalla stessa condotta. Per tal modo per� la sentenza sembra porsi in contrasto con il precedente indirizzo della stessa Corte di Cassazione -cfr. Cass., 5 agosto 1964, n. 2233 in Foro it., 1965, I, 278 -per il quale � il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal .fatto illecito si computa dal giorno in cui il fatto si � verificato; il concetto di fatto non pu� considerarsi ristretto alla semplice azione od omissione del soggetto colpevole, bens� deve ritenersi esteso all'evento nel suo complesso, cio� comprensivo non soltanto del comportamento doloso o .colposo dell'agente, ma anche delle conseguenze di danno... �. 404 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -L'Amministrazione rico.rrente non contesta la validit� del principio, ripetutamente enunciato da questa .,Corte Suprema e richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui ai fini deH'applicazione dell'art. 2947 terzo comma e.e. nell'ipotesi di 'sentenza penale che rechi una degradazione del titolo di reato rispetto a quello contestato nel capo d'imputazione, deve avel'si riguardo a questo ultimo e non gi� al reato configurato nella sentenza se per effetto de11a degradazione il reato in quest'ultima accertato comporti una pena edittale massima che Io assoggetti ad una prescrizione di durata uguale od inferiore a quella stabilita per il diritto al risal'cimento, che abbia H proprio titolo nel fatto-reato (v. sentenza n. 175 del 1968) ma censura tl'applicazione che ne � stata fatta dal giudice di merito. Si sostiene infatti nel ricorso che il fatto da tenere in considerazione nel caso in esame era que11o che costituiva il reato di 1esio1ni coJpose, e :non queUo integrante l'ipotesi di disastro colposo, e si rileva che in relazione al primo di tali f�tti il decorso deUa prescrizione aveva avuto inizio dalla data di estinzione del reato, e cio� �dalla 'entrata in vigore del provvedimento di aministia, e non daUa data della sentenza di applicazione di questo beneficio. Osserva la Corte che., quando il procedimento penale � stato instaurato per un solo reato, hl diritto al ri.sarcimento dei danni si prescrive con decorrenza dalla data di estinzione del reato, come dispone l'articolo 2947 e.e ..e tal,e data, se hl reato � estinto per amni�stia propria, coincide con il giorno di entrata in vigore del decreto con il quale l'amnistia � stata concessa, e non con que11o Jn cui � stato emesso il provvedimento giudiziario che, applicando tale bernefi.cio, ha chiuso H procedimento (v. sentenza n. 1302 del 1964). Ma pi� complessa indagine richiede la soluzione del caso in cui nello steisso procedimento penale si 1proceda per due o pi� reati diversi. In questa ipotes.i occorre distinguere il �.d. concorso materiale di reati dal c.d. concorso formale di reati. Se si tratta del concorso materiale di reati (che� si verifica quando si procede contro la steissa persona per pi� reati ontologicamente distinti in tutti i J.oro elementi, e collegati soltano per l'identit� deH'autore) il decorso della prescrizione del diritto al risarcimento conseguente a cia�scun reato � del tutto indipendente dal decocrso della pTescrizione pecr il risarcimento crelativo agli alteri reati crnnco.rrenti, sicch� l'estinzione per amnistia di uno dei reati per cui si procede importa la decoNenza, daJia data del decreto di clemenza, del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria relativa ail medesimo fatto. Se si tratta invece di concorso .formale di reati (che si verifica quando come nel caso in esame taluno con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge) la soluzione non pu� non essere diversa. In questo caso i reati concorrenti hanno in comune la condotta PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE dell'agente, cio� queH'elemento che costituisce ed esaurisce il fatto i11.ecito, in senso civilistko. � noto infatti che, secondo la terminologia del codice civile, diver.gente ,su questo punto da quella del codfoe penale, nella struttura del � fatto � doloso o colposo considerato da11'art. 2043 e.e. non � compreso l'evento, essendo il danno estraneo al fatto srtesso e considerato come un effetto di esso. Pertanto i reati, che ,sono concorrenti ai sensi dell',art. 81 prima parte c.p., integrano ai fini dell'art. 2.043 e.e. e quindi anche dell'art. 2947 terzo comma dello stesso codice, non gi� una pluraltt� di fatti, ma un fatto i11ecito sostanzialmente unitario, quaile esso � nella concreta realt� storica, anche se !DJe deriva una pluraHt� di effetti diversi, e quindi una pluralit� di sanzioni penali. Ne consegue che, quando ,in relazione alla medesima condotta di un soggetto pende un proced1mento penale per due o pi� reati, formalmente concorrenti, il diritto 'al risarcimento dei danni cagionati da quella condotta si prescriv'e con decorrenza daJ.la data in cui � divenuta irrevocabile la sentenza che definisce il procedimento, ed � iirrHevante, a tale scopo, la data -anteriore al:la predetta sentenz�a -di estinzione di uno dei reati per ,cui si procede; l'estinzione infatti rdguarda una delle conseguenze penali re1ative a quella ,condotta, e non concerne H fatto in s�. Non va'1e in contrario osse,rvare che nel 'caso in esame, il danno del cui r:isarcimernto ,si tratta coinc1de con levento del reato estinto per amnistia, pe,rch� sino al momento in cui rimane sub judice in sede penale la condotta dell'agente, e cio� la esistenza stessa del fatto genel'atore �di responsabHit� civile ex art. 2043 e.e., sussistono ,immutate le ragioni per le quali H legislatore ha voluto rinviare la decorrenza del termine di prescrizione. Infatti la disposizione dell'art. 2,947 terzo comma e.e. mira ad autorizzare iJ. danneggiato a stare ,jn prudente attesa nella pendenza del giudizio .penale, ponendolo al riparo daU'eventuale prescrizione; con essa, cio� si � supplito alla manc,anza, nel sistema legisl�ativo, di una norma generale che importi la sospensione del te�rmine di prescrizione dehl'azione civile fino a quando � in vita l'azione penal�e od � in corso il proce,sso penale (v. sentenza n. 175 del 1968). La tesi sostenuta dall'Amministrazione ricorrente, e seguita dal giudice di primo grado, porrebbe invece a carico del danneggiato l'onere di una diligenza veramente eccezionale e~d inutile, costringendolo a promuovere un'azione civile od a compiere atti interruttivi della prescrizione, mentre si svolge il procedimento penali.e per un fatto non soltanto connesso, ma coincidente con quello da cui deriva la sua pretesa risarcitoria. Si deve al conitrario riconoscere che in questa situazione di cose il comportamento di attesa della parte danneggiata � del tutto conforme all� esigenze di collegamento tra l'azione penale e l'azione civile; esso non pu� qualificarsi, come inerzia imputabile al titolare del diTitto al risarcimento e quindi la sua durata deve ragionevolmente escludersi dal decorso del termine di pres,crizione. � per questo stesso 406 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO motivo che, i!Il altra occasione � stato stabilito da questa Corte che la disposizione del terzo comma dell'art. 2947 e.e. si ri:flerisce non gi� all'evento, ma al fatto~reato in s�, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia produttivo di un eV'ento plurimo e pertanto nell'ipotesi �di concorso di disastro ferrovdario colposo ed omicidio colposo, all'azione risardtoria � applicabile la pi� lunga pr.escrizione prevista per il delitto di disastro ferroviario (v. sentenza n. 2326 del 1966). A sostegno de11a .tesi esposta nel ricorso sono stati invocati altri precedenti giurisprudenziali nei quali venne da questa Corte ineidentalmente affermato che il concetto di fatto. non pu� considerarsi ristretto alla semplice azione od omissione del soggetto colpevole, bens� deve ritenersi esteso all'evento nel �suo complesso, comprensivo cio� anche delle conseguenze del danno (v. sentenza n. 2223 del 1964). Ma tali affermazioni non importavano una definizione del fatto� il1ecito valida per tutti i casi in cui l'ordinamento fa riferimento a questo concetto; esse tendevano soltanto a precisarne il valore in relazione al particolare problema controverso in quella sede, che riguardava la decorr�enza ordinaria della prescrizione, coinddente coo il giorno i!Il cui il diritto pu� essere fatto v~1e:re (art. 2935 e.e.). A tale scopo ovviamente, richiedevasi che la fatttspecie prevista dall'art. 2043 e.e. si -fosse reailizzata nella sua integrit� non �essendo concepibile !'.esistenza di un'azione risarcitoria, e quindi il decorso della .prescrizione, senza l'esistenza di un danno onde �la formula legislativa � �stata <interpretata in conformit� ai principi tradizionali in tema di prescrizione (actio nondum nata non preaescribitur). Ben diverso problema � quello dell'influenza che la pendenza di un procedimento penale relativo al medesimo fatto esercita sulla decorrenza della pre.scrizione, e la soluzione di questo problema non esclude l'applicazione di concetti parzialmente diversi, per la necessit� di coordinare razionalmente le disposizioni civilistiche con le norme penali. (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 26 aprile 1972, n. 1298 -Pres. Boccia -Est. La Farina -P. M. Sciaraj:fa (conf.) -Amministrazione Difesa Esercito (avv. Stato CiardulLi) c. Caprile (avv. Piccini). Responsabilit� civile -Responsabilit� della p. A. -Danno subito da Ufficiale di complemento nell'espletamento del servizio di leva Concessione di pensione privile~iata -Compensatio lucri cum damno -Non sussiste. (e.e. artt. 1223, 2056). n principio della compensatio lucri cum damno ope.ra soltanto quando il pregiudizio e l'incremento patrimoniale siano conseguenti ad un PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 407 medesimo fatto che abbia la normale idoneit� di determinarli entrambi ad un tempo. Siffatta compensazione non pu� pertanto essere fatta valere dalla P.A., tenuva al risarcime,nto del danno pel fatto illercito ad essa imputabile, nei confronti del proprio dipendente cui sia stata concessa la pensione privilegiata perocch�, a prescindere dalla esistenza di uno stato impiegatizio o di servizio obbligatorio e dal versamento di contributi al fondo pensione (fattispecie in tema di danni riportati da un Ufficiale dli complemento in servizio di prima nomina), ha rmevo a tali effetti solo l'intrinseca differenza ed. indipendenza del titolo dell'uno (fatto illecito) rispetto a quello dell'altro (status del dipendente). (Omissis). -Con l'unico motivo di rtcorso, denunciando la violazione e la falsa ,applicazione degli artt. 2056, 122,3, 1226 e 1,227 e.e., l'Amministrazione rileva che la giurisprudenza della S.C., richiamata dai giudici di merito, circa la cumulabilit� della pensione, ordinaria e privilegiata, con la condanna al risarcimento integrale del danno da illecito, genera perplessit�, ove si consideri che, in, base ai principi generali sulla causalit� giuridica, iJ. vantaggio economico conseguito dal pubblico dipendente, pur trovando imme<;tjatamente il suo titolo nel distinto rapporto di pensione, appare, tuttavia, come una conseguenza legata da un nesso di causalit�, ancorch� indiretto, allo stesso fatto illecito. Particolarmente, trattandosi di pensione privilegiata, nella quale pi� e,vidente emergerebbe il carattere riparatorio o iindennitario, tale or:igine (fatto illecito) dell'evento Jesivo sarebbe, il1l concreto, la condizione sine qua non dell'inso:t;'genza del diritto a pensione; non solo, ma il vantaggio conseguito dal dipendente non potrebbe dirsi effetto atipico ed irregolare del fatto dannoso, non essendo affatto eccezionale che, essendosi verificato l'effetto lesivo originato da causa di servizio, lo stesso dipendente abbia diritto a ricevere, a titolo di pensione, il pagamento d:i una (1) Giurisprudenza ormai costante (cfr. Cass., 25 ottobre 1965, n. 2248, in questa Rassegna, 1966, I, 76; 25 marzo 1970, n. 817, ivi, 1970, I, 394. La Corte di Cassazione, con la sentenza in rassegna, ha puntualizzato l'ambito di applicazione del principio della compensati.o lucri cv:m damno, nel senso che alla cumulabilit� della pensione con la somma dovuta pel risarcimento del danno, ,si oppone il diverso titolo da cui ripete la sua fonte la pensione rispetto al fatto illecito generativo del risarcimento, senza che abbia rilievo invece il peculiare status del dipendente, il versamento di contributi al fondo pensione, la configurazione che si voglia dare alla pensione privilegiata. Malgrado tale ripetuto insegnamento, il problema della compensatio lncri cum damno, permane arduo ed oscuro soprattutto per l'innegabile arricchimento del danneggiato, il quale viene a percepire, in definitiva, una doppia retribuzione. In dottrina cfr. ScoGNAMIGLIO, �In tema cli compensatio lucri damno �, in Foro it., 1952, I, 635; DE CuPIS, Risarcimento danni e diritto a pensione, in Foro it., 1956, I, 29. 408 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO somma determinata. Occorrerebbe, quindi, a modifica del predetto indirizzo, ammettere, quanto meno ove trattisi di pensione pr:ivilegiata, la compensatio iucri cum damno. Osserva, inoltre, l'Amministrazione che i precedenti deHa S.C. si riferiscono a casi di danni richiesti da persone il cui vincolo di dipendere dalla P.A. � caratterizzato dall'esistenza di un rapporto di pubblico impiego; mentre, nel caso, si tratta di danni causati ad un militare di leva, ossia ad un soggetto legato alla P.A. da un mero rapporto di servizio con .carattere obbligatorio ancorch�, non gratuito. Ci� porterebbe ad escludere che, nel caso particolare, possano invocar. si gli argomenti posti dalla S.C. a fondamento delle precedenti decisioni; non soltanto per�ch� la corresponsione dena pensione privilegiata al mil.itru-e di leva non potrebbe avere alcun carattere retributivo ed adempiente �ad una finalit� mevamente risarcitoria, ma anche perch�, proprio in �ragione dii �questa finalit�, verrebbe meno ogni possibilit� di individuare in tale forma di attribuzione patrimoniale una diversit� di titolo e di funzimle rispetto a quella propria del risarcimento del l danno. H cumulo delle due attribuzioni patrimoniali comporterebbe, per I t ci�, un indebito guadagno da parte del~de�stinafa.rio di esse, con la con seguente violazione del principio della compensatio iuori cum damno. Il motivo � infondato. � ben vero che, nella determinazione del danno der:iv�ante da colpa, sia contrattuale che extra-contrattuale, si deve tenere presente J.'eventuale vantaggio che l'inadempimento o il fatto illecito abbia procurato al danneggiato, non potendo il risarcimento risolversi in un lucro indebito (prindpio della compensatio lucri cum damno). Ma, come � posto in luce dalJa stessa Amministrazione ricomente, � da tempo costante nella giurisprudenza di questa S.C. l'affermazione che taJ.e principio pu� operare soltanto quando il pregiudizio e l'incremento patrimoniale abbia:no radice nella stessa serie causale, siano, cio�, entrambi conseguenza immediata e diretta dell'iHecito, avente in s� la normale idoneit�, a determinarli, vale a dire, si presentino come due aspetti contrapposti dello stesso fatto, avente in s� l'idoneit� a determinare, oltre il danno, anche l'effetto vantaggioso. Tale situazione, secondo la S.C., non si verifi�ca qua:ndo la persona offesa, o i famiUari superstiti, in caso di morte della ste.ssa, percepiscono una pensione, poich� questa ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica da un titolo diverso e indipendente dal fatto illecito, rappresentando '1e lesioni alla persona o la morte soltanto La condizione affinch� quel titolo spieghi la sua efficacia. N� vi � ragione di distinguere, a.i fini del cumulo della pensione ordinaria o privilegi�ata con il diritto al risarcimento, a seconda che d corrispondenti obblighi sorgano in capo a soggetti diversi, ovvero in capo ad uno stesso soggetto, poich� trattasi, in ogni caso, di titoli diversi. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE In coer.enza con tali premesse, � .stato ripetutamente affermato che l'Amministrazione pubblica, l'esponsabile dell'incidente o infortunio occorso ad un suo dipendente, � tenuta sia risarcirlo (o a risarcire :i familiari �superstiti, L."1 caso di decesso .della vittima), sia a corrispondergli (o a �corrispondere ai superstiti), J.a pensione privilegiata riconosciuta dovuta per l'invalidit� o la morte der.ivante da causa di servizio, senza che !'�ammontare della pensione possa essere detratto daHa misura del risarcimento (Cass., sentenze 10 ottobre 1970, n. li914; 25 marzo 1970, n. 815; 10 ottobre 1967, n. 2377; 17 ottobre 1966, n. 249; 25 ottobr.e 1965, n. 22,48; 7 ottobre 1964, n. 2530; 4 :febbraio 1960, n. 169; 5 agosto 1959, n. 2465; 8 aprile 1959, n. 1041; 29 luglio 1955, n. 2442; cfr. anche, per :liattispecie anafoghe, le .sentenze 8 settembre 1960, n. 2,442 e 19 novembre 1955, n. 2763). N�, a tale effetto, rliLeva che si tratti di pensione privilegiata, poich� neanche .in questo caso il fatto illecito assurge a causa della attribuzione patrimoniale in cui la pensione consiste, per i:l sorgere della qua1e � necessario e �sufficiente che la morte e la !invalidit� siano derivate da causa di servizio, avente in s� il pericolo della lesione o infermit� riportate. Le pur acute considerazioni svolte dall'Avvocatura di Stato, a proposito della presente controversia, non appaiono tali da poter indurre a modificare il suaccennato indirizzo, il quale, sin daJ.la fondamentale senten2la n. 2442 del 1955 -sentenza che valse a superare le incertezze v�erificatesi gi� i!ll tempi lontani presso le cassazioni regionali, e, poi, nella giurisprudenza della cassazione unificata -poggia tuttora solidamente sulla intrinseca differenza e 1indipendenza del titolo da cui ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica �il lucro (la pensione), nei confronti del fatto iHecito e delle sue conseguenze dannose, e nel concetto che tali fatti e tali conseguenze rappresentano soltanto la condizione affinch� quel titolo intrinsecamente diverso spieghi la sua efficacia; � porre le condizioni per il verificarsi di una conseguenza giuridica, non significa averla de�terminata, mancando, .per ci� solo, H rapporto di causalit� efficiente �; cosicch�, il fatto illecito da cui deriva Ja menomazione personale o la morte non pu� conside:riarsi causa determinante della .pensione, la quale � attribuita non gi� perch� il dipendente fu leso o ucciso in dipendenza del fatto illecito, ma soltanto perch�, sussistendo le condizioni di legge, la persona offesa, o i congiunti superstiti, avevano H diritto alla relativa attribuzione. . N� occorre soffermarsi sulJ.a diversa situazione legislativa che si verificava nel vigore delle disposizioni del decreto legge 21 ottobr.e 1915, n. 1558 �e del r.d.l. 6 febbraio 1936, n. 313>, conv.ertito nel1a I.egge 28 maggio 193,3, n. 1126, disposizioni che, limitando il diritto spettante verso lo Stato ai pubblici dipendenti ed ai superstiti aventi diritto, in relazione ad eventi les1ivi alla loro persona verificatisi nell'esercizio o in ocoasiO!lle delle loro funzioni, al solo trattamento previsto dalla legi 410 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO slazione sulle pensioni, con esclusione di qualsiasi maggiore pretesa, venhnano a negare, a fortiori, la possibilit� del cumulo del trattamento pensionistico con il risarcimento integrale del danno. Essendo state le menzionate disposizioni abrogate dalla legge 6 marzo 1950, :n. 104, � oggi pienamente ammissibile il cumulo della pensione con il risarcimento del danno, anche quando s.ia tenuta al risarcimento la stessa amministrazione che corrisponde la pensione, e l'entit� e i limiiti di tale cumulo debbono essere determinati soltanto in base ai principi sopra ribaditi. N� l'eventuale sopravvivenza di restdue limitazioni legislative, che vietino il ,cumulo di particolari tipi di pensfonf con qualsiasi altro tipo di indennit�, possono valere per categor1ie diverse da quelle specificamente contemplate. Infine, la particolare natur�a del rapporto che legava l'attuale resistente all'Amministrazione, non poteva avere l'efficacia, come ben hanno visto 1i giudici di merito, di rendere inapplicabili i predetti principi e di :tiare dichiarare non cumulabile, nella specie controversi,a, la pensione privilegiata con il risarcimento integrale del danno alla persona. Esatto in diritto a parifica la premessa posta dall'Ammi:nJistrazione; l'ufficiale di complemento che presti servizio miUtare, di prima nomina in adempimento di obblighi di J.eva, o quale richiamato, se pure � temporaneamente legato da un rapporto di servizio obbligatorio o di dipendeJ!z'a all'Amministrazione, non possiede uno status impiegatizio (artt. 2 e 3 terzo comma 'legge 10 aprile 1'964, n. 1131), e, quindi, non � un dipendente statale nell'accezione nor,male del termine, n� � soggetto, come appare incontroverso, ad aJ..cuna ritenuta di carattere pensionistico sullo stipendio. Ora, partendo da tali premesse, la difesa erariale tende a sfruttare abilmente alcune argomentazioni espresse dalla dottrina circa la rag,ione fondamentale dell'ammissibilit� del cumulo anche in caso di pensione privilegiata; argomentazioni che debbono, effettivamente, riconoscersi sussistenti anche in talune deHe sentenze sopra citate di questa S.C. Infatti, parte del1a dottrina, riconosciuto senza alcuna difficolt� che l'attribuzione della pensione ordinari1a al dipendente .pubblico o ai congiunti superstiti nas,ce in base ai preesistenti presupposti dii legge anche in assenza della particolare causa consistente nell'illecito dannoso, tanto da potersi dire che il medesimo fornisce semplicemente l'occasione per il ,sorgere ,del diritto, si � mostrata, invece, incline a riconoscere un pi� specifico carattere risarcitorio o indennitario e una maggiore intensit� di legame causale col fatto dannoso, rispetto al caso di pensione ordinaria, nell'ipotesi di pensione privilegiata, concessa soltanto a seguiito di infor,tunio verifioatnsi per causa di servizio, e che non sarebbe spettata all'infuori della causa di servizio; ed ha quindi, ritenuto che, anche in tal caso, poteva escludersi la com,pensatio lucri cum damno soltanto in ba1se alla considerazione che il diritto dei pubblici PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE dipendenti alla pensione, anche a quella privilegiata, � il prodotto di un correlativo, precedente sacrificio economico, costituito dai contributi versati mensilmente dai dipendenti ai fini della corresponsione della pensione, e che, pertanto, non pu� neppure parlarsi di lucro nel senso propriio di questo tel'II1ine, inteso come gratuito vantaggio economico prodotto dallo stesso iii.lecito. Tuttavia, l'analoga �considerazione costituisce, nelle sentenze di questa S.C., soltanto una ragione logica accessoria,. concorrente e subordinata, consistendo il fulcro principale di tutte quelle decisioni essenzialmente nel concetto che il diritto alla ipensiooe priviliegiata non nasce per �effetto -cio� per un nesso di �causaJ.irt� efficiente, adeguata e regolare -della responsabiilit� dell'Amministrazione; dalla quale, anzi, in ogni caso, prescinde; ma scaturisce dal fatto stesso che il dipendente sia �stato vittima di un evento lesivo in circostanze e per cause� previste dalla legge; basandosi, quindi, la �concessione sopra elementi che, rigidamente ancorati alla posizione del dipendente, possono non coincidere con quelli che dovrebbero valere rispetto alla responsabilit� (v. anche, nello �stesso ordine concettuale, J.a sentenza del1a Corte Costituzionale 30 gennaio 1962, n. 1, sia pure emessa al diverso fine di dichiarare costituzionalmente illegittime le pur gi� abrogate norme di cui ai cttati d.Ugt. 21 ottobre 1915, n. 1558, r.d.l. 6 febbraio 1936, n. 313, liinitativi del diritto dell'impiegato infortunato, nei confronti della P. A. responsabile, al trattamento previsto dalle norme che �regolano li.I rapporto di servizio o �di �quiescenza, con esclusione dell'azione risarcitoria). Ci� precisato, non occorre indagare quale parte, pi� o meno rilevante, �di contrtbuti per pensione, possa, rii.spetto agli impie�gati deillo Stato e su un piano generale di bilancio, considerarsi come destinata a sopperire alle eccezionali sopravveniente delle concessioni di pensioni privdlegiate ancihe a favore ri chi 'non potrebbe ancora godere della concessione di una pensione ordinaria; cosi .come non � necessario insistere sulla sostanziale identit� di situazione, al liinite, tra impiegato �e militare di leva infortunato, rispetto a quel con-� cetto di non assoluta g�ratuit�, �su cui si � soffermata la dottrina,. laddove l'infortunio in servizio colpisca l'impiegato propriio nel moment0 iniziale del suo vapporto, quando, cio�, non aveva ancora potuto versare alcuno di quei contributi che normalmente vengono riscossi per ritenuta diretta sulle mte di stipendio. Infine, e richiamando quanto sopra precisato, non � da tra�scural'e il rilievo che se l'autore del fatto illecito, sia pure integrante una caus�a di servizio, a danno del militare di leva, fosse �stato un terzo qualsiasi, pi� non si discuterebbe che, in tal caso, il terzo avrebbe dovuto risarcire l'intero danno, indipendenitemente dalla corresponsione al danneggiato di una pensione privilegiata da parte dell'Amministra 412 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione; 1e non vi �, quindi, alcnn motivo per escludere la cumulabilit� della pensione e del risarcimento allo!rch� :il faitto illecito sia imputabile alla stessa Amministrazione militare. Ribaditi i predetti principi generali, resta superata la particolare censura mossa dall'Amministrazione, per avere la Corte di merito as.segna. to al Oaprile una somma per il titolo specifico di spese di accompagnamento, quando gi�, per lo stesso .titolo, 'l'Amministrazione stessa aveva ,concesso un ,assegno mensile di L. 32.00H; � sufficiente, in:Jlatti, considerar,e che tale assegno, dovuto per legge anche esso in base ad elementi rigidamente ,pl'edeterminati, costituisce un elemento integrativo della pensione privilegtata. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 23 maggio 1972, n. 1595 -Pres. Mal- titano -Est. Palladino -P. M. Caristo (conf.). -Amministrazione delle F.S. (avv. Stato Ricci) c. Valent (avv. Geraldini e Gilardoni). Responsabilit� civile -Infortuni sul lavoro -Indennit� assicurativa Responsabilit� di terzi -Surro~a le~ale dell'assicuratore -Risarci mento danni -Compenso lucri cum damno -Sussiste. (c. civ. artt. 1223, 1916, 2056; t.u. 20 giugno 1965, n. 1124, art. 10). In dipendenza deUa surrogazione legale dell'assfouratore nei diritti dell"'assicurato verso i terzi responsabili del danno, anche l'indennit� assicurativa corrisposta dall'I.N.A.I.L. all'infortunato sul lavoro si pone come immediata e diretta conseguenza del fatto illecito onde deve essere detratta dall'ammontare del risarcimento del danno posto a carico del terzo (1). (1) In senso conforme cfr. Cass., 11 aprile 1956, n. 1053; in Riv. Circ. e Trasp., 1956, 1148. La sentenza costituisce corretta applicazione dei principi ripetutamente ribaditi dalla Corte di Cassazione; cfr. Cass., 10 ottobre 1967, n. 2377 in Giust. Civ., 1968, I, 294; 10 giugno 1969, n. 2145 secondo cui nella determinazione del danno derivante cosi da colpa contrattuale che aquiliana, deve tenersi presente l'eventuale v;antaggio che il fatto illecito abbia procurato al danneggiato, non potendosi il risarcimento risolversi in un indebito lucro. In dottrina cfr. DE CuP1s, Il danno, Milano, 1966, vol. I, 283 e 284. Per quel che concerne l'altro principio, anch'esso ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione, per il quale la compensatio lucri curn damno presuppone per� che il pregiudizio e l'incremento patrimoniale dipendano dallo stesso illecito, quali effetti contrapposti cio� di un medesimo fatto idoneo a determinare oltre che il danno anche l'effetto vantaggioso, cfr. Cass., 7 ottobre 1964, n. 2530; 17 ottobre 1966, n. 2491; 10 ottobre 1967, n. 2377; 16 giugno 1969, n. 2145; 13 settembre 1969, n. 3102 ecc. PARTE I, SEZ. III, GIUR�SPRUDENZA CIVILE ' 413 (Omissis). -Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazfone deH',art. 1916 e.e., 4 r.d. 17 maggio 1935, n. 1765, 10 t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, 2056 e 1223 e.e. in relazione all'art. 3,50, n. 3 c.p.c. sostenendo che era applicabile alla specie la disposizione dell'art. 1916 e.e., e che, di conseguenza, dov,eva detrarsi dall'indennizzo dovuto alla Valent l'importo deHa rendita corrispostale dall'I.N.A.I.L. in L. 1.099.860 giacch� l'Istituto assicuratore aveva diritto di sunogarsi e si era in effetti surrogato nei diritti dell'assicurato fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennit� negata. Con la esposta ,censura I'Amministrazione delle Ferrov.ie dello Stato ripropone ,aill'esame di questa Corte ,suprema la vexata quaestio della cumul,abiUt�, in caso di illecito aquiliarno, del risarcimento dovuto dal r�esponsabi1e con eventuali altre indennit� spettanti al danneggiato o ai suoi eredi superstiti, che traggano origine da un rapporto div,erso, g_7neralmente di impiego o di lavoro, o siano collegate a rprevidenze pubblicistiche o ad un rapporto di assicurazione privata. L'elaborazione dottrinaria e giurisprudem:.iale, approfondendo il tema d'indagine che questo collegio supremo ebbe occasione di puntualizzare sin dall'ormai lorntano 1955 (sent. n. 2442) ha enucleato principi che possono considerarsi ius receptum nell'ordinamento positivo vigente. Gli � �che nelLa determinazione del danno deriV'ante da colpa, tanto contrattuale quanto aquiliana, deve tenersi presente 'l'eventuai1e vantaggio che il fatto illecito abbia procurato ,al danneggiato, non potendo il risarcimento risolversi in un lucro indebito. Ma la compensatio lucri cum damno pu� operare solo quando il pregiudizio e l'incremento patrimoniale siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, quando cio� il vantaggio e il danno si presentino come effetti contrapposti di un medesimo fatto, avente in s� l'idoneit� a determinarli entrambi. 'I'ale 'compensazione �, invece, da escludere quando la persona offesa o i congiU!1ti superstiti, in caso di morte della stessa, percepiscano indennit� o pensioni che ripetano la loro fonte e la loro ragione giuridica da un titolo diverso e indipendente dal faitto illecito, il quale pone in essere soltanto la condizione perch� quel tifolo �spieghi la sua efficacia. Non sempre per� l'applicazione fatta di tale concetto alle singole fattispecie appare coerente, risolvendosi talora in un maggior lucro per il danneggiato. Sul punto cfr. Cass., 25 marzo 1970, n. 817 in questa Rassegna, 1970, I, 394, in tema di cumulo del risarcimento del danno con la pensione eccezionale per i dipendenti dell'Amministrazione F.S. prevista dall'art. 91 legge 26 marzo 1958, n. 891, che viene corrisposta qualora pi� favorevole per l'infortunato, in sostituzione del trattamento previsto dalle norme sugli infortuni. 5 414 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO � stata conseguentemente esclusa la compensazione ed ammessa la cumulabilit� in tutti i casi in cui il pagame~to delle indennit�, rendite o pensioni non derivasse dal fatto illecito, ma dall'evento obiettivo (lesioni o morte) e trovasse la sua r.egolamentazione giudica nello stesso rapporto di lavoro e di impiego, costituendo il corrispettivo di pre1stazioni o di contribuiti che eiscludessero perci� stesso 1a configurabilit� di un lucro (v. Cass., 7 ottobre 1962, n. 250; 17 ottobre 1966, n. 2491; 10 ottobre 1967, n. 2'377; 1969 n. 1578; 16 giugno 19<69, n. 21145; 13 settembre 1969, in. 3102; 6 marzo 1970, n. 593; 7 aprile 1970, n. 961; 25 marzo 1970, n. 815; 8 settembre 1970, n. 13>59; 1� ottobre 1970, n. 1767). Nel caso, invece, dell'assicurazione contro i danni a11a persona, vi � un collegamento �Causale, diretto ed immediato tra H .sinistro e lo infortunio o l'mdennizzo. Essendo peralitro l'assicurazione di carattere oneroso, non potrebbe conettamente parlarsi di lucro in senso proprio e dov11e!>be ugualmente escludersi la compensazione, se non vi fosse la surrogazione� legale, prevista dall'iart. � 1916 e.e. Tale norma conferisce, inf~tti, all'assicuratore, che ha pagato le indennit�, il potere di surrogarsi all'assicurato nei diritti che costui vanta verso i terzi responsabili, fino alla concorvenza dell'impo11to pagato. La surroga assicurator.ia va, pe!'.altro, considerata pi� sul piano dell'� art. 2900 che su quello dell'art. 1203 e.e. rpoich� l'assicuratore, corrispondendo l'indennizzo� all'assicurato, non adempie alla pr.estazione di risarcimento del danno dovuta dal responsabile civile, ma alla propria obbligazione derivante dal rapporto assicurativo, obbligazione autonoma ed indipendente da quella del responsabile civile. Nella norma di cui all'art. 1916 e.e. deve, quindi, raffigurarsi una peculiare forme di successi:one particol1al'e nel diritto di credito, che non si attua in modo �autonomo ed immediato nel momento stesso in cui l'assicuratore corrisponde all'assicurato l'indennit� dovuta, ma solo quando, come nella sessi:one di credito, abbia comunicato al terzo responsabile il pagamento dell'indennizzo ed abbia manifestato la volont� di rivalersene. Conseguentemente, nel caso in cui il responsabile abbia rJmborsato all'Istituto 1assicuratore, che ha esercitato nei suoi confronti la stessa azione risarcitorta spettante al danneggiato, 1e prestazioni gi� erogate in favore dell'O.nfortunato�, non pu� dubitarsi che il responsabile stesso abbia diri1tto di detra:rre l'ammontare di tali prestazioni dal risarcimento del danno, posto che egli paga sia l'una che l'altra somma allo stesso UtoJo �ed in esecuzione di una medesima obbligazione: quella, cio�, di risarcire il danno al danneggiato; e ci� in quanto l'assicurator.e che ha pr,eteso il rimborso delle indennit� �assicurative non ha fatto altro che esercitare il diritto spettante al danneggiato-assicurato verso il responsabile. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE D'altra parte, ove si affermasse, in ipotesi del genere, che al danneggiato dovrebbe spettare l'integrale risarcimento e che all'istituto assicuratore spetterebbe in par.i tempo il diritto di ottenere, ai sensi deWart. 1916 �e.e., il rimborso delle indelllllit� pagate, ne conseguirebbe che il respoosabi1e civile swebbe tenuto non gi� a risarcire il danno in conformit� ai criteri stabiliti dall'art. 1223 e.e. ma all'esborso di somme superiori a quelle effettivamente dovute. Per espre�ssa disposiz,ione di legge (�art. 1916, ult. cpv. e.e., cui fa riscontro l'art. 10, ult. comma del t.u. 2iO giugno 196.51, n. 1124) gli enunciati principi si appliicano anche all'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. verso il terzo responsabHe dell'infortunio sul 1avoro pe�r le indennit� corrisposte al ilav;oratore assicurato o a chi per lui. L'ammontare di tal;i indennit� :tra cui 1a rendita corr.isposta, in caso di mort� del lavoratore, ai .cnngiunti superstiti, deve essere quindi de1tratto dalla misura del risarcimento giiacch� le pr�edette indennit�,. come evento vantaggioso, sono ccmsiderate dalla legge, ne�l quadro del l'apporto asskurativo, le cui spese peraltro, sono a carico esclusivo del datore di: lavoro (art. 27 t.u. cit.) quali conseguenze dirette ed immediate dal fatto illecito (Cass., 1953-195�6; 2538-1964; 2368-1964; 2377-1967; 1109-1969). Il motivo del ricorso proposto dall'Amministrazione ferrovial'ia appare quindi fondato. L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata con l'invio alla Corte d'appello di Brescia che si uniformer� ai principi innanzi enunciati. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1646 -Pres. Gionfdda -Rel. Moscone -P. M. Tavolaro -Prefettura di MassaCarrara (avv. Stato Gargiulo) c. Firomini (n.c.). Circolazione stradale -Ordinanza -Ingiunzione prefettizia -Opposizione -Morte del trasgressore -Conseguenze in ordine alla somma costituente la sanzione amministrativa, alle spese di notifica dell'ingiunzione ed alle spese processuali. Circolazione stradale -Ordinanza -Ingiunzione prefettizia -Opposizione -Sindacato giudiziario sui vizi formali dell'atto (motivazione) e sui presupposti della violazione -Ammissibilit�. Circolazione stradale -Ordinanza -Ingiunzione prefettizia -Motivazione per relationem -Riferimento agli atti del procedimento Legittimit�. Ove sia stata proposta avanti al Pretore l'azione di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, la successiva morte del trasgressore estingue, ai sensi dell'art. 4, l'obbligazione di pagare sia 416 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO la somma costituente la sanzione amministrativa, sia le spese di notifica dell'ingiunzione in armonia col carattere strettamente personale conservato dalla sanzione dopo la sua depenalizzazione, ma non estingue l'obbligazione di pagare le spese processuali del giudizio scatwrito dalla proposizione. dell'azione, trattandosi di una fase eventuale rimessa alla volont� e all'iniziativa di privati interessati (1). L'o1�dinanza prefettizia emessa ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 311 �, nella forma e nella sostanza, un tipico atto amministrativo, analogo alla ingiunzione fiscale, col quale la p.A., ricorrendone i presupposti, impone al privato un certo comportamento in vista del fine pubbl,ico della sicurezza della circolazione, e l'opposizione propone una domanda di accertamento dell'illegittimit� dell'atto, in ordine al quale il Pretore, ai fini della eventuale disapplicazione, ha un potere di indagine sulla sussistenza dei requisiti formali dell.'atto (ivi compresa la motivazione) e sulla esistenza dei presupposti di fatto posti a fondamento dell'atto stesso, aU'uopo potendo svolgere anche un istruttoria (2). L'ordinanza prefettizia pu� legittimamente contenere una motivazione per relationem, con riferimento agli atti del procedimento (verbale dei vigili urbani, verbale di audizione del trasgressore), dai quaLi si desume l'accertamento dei presupposti di fatto della violazione (3). (1-3) Limiti del sindacato giudiziario sulle ordinanze-ingiunzioni emesse per la tutela della circolazione stradale. A maggiore chiarimento della motivazione della annotata sentenza che, in relazione alle vicende processuali, � stata necessariamente sommaria, valgono le seguenti osservazioni: Al fine di comprendere la natura e l'oggetto del sindacato giudiziario, � necessario premettere che l'ordinanza-ingiunzione � un atto amministrativo emesso dall'autorit� pubblica nell'esercizio di un potere espressamente conferito dalla legge; � un ordine che presuppone l'accertamento di un fatto mecito, la riferibilit� di esso soggetto, la violazione di una norma sulla circolazione stradale. e riveste la vis amministrativa, propria e autonoma della manifestazione del1a P.A. Codesto atto amministrativo cumula in s� le caratteristiche del titolo esecutivo e dell'intimazione di pagamento, giacch�, con la notifica, viene posto in essere una situazione idonea a realizzare, sul piano esecutivo, in difetto di opposizione, la pretesa amministrativa. �, quindi, un titolo esecutivo stragiudiziale, in virt� del principio dell'autodeterminazione, prima ancora che s1 sia verificata la certezza giudiziale dell'esistenza del credito, ed attinge la sua forza cogente non solo dal contenuto formale dell'atto, quanto, e direttamente, dal potere attribuito alla P.A. di accertare ,ed applicar.e le sanzioni (distinguendosi coi;� il titolo in esame da altri titoli esecutivi, che sono costituiti da sentenze, talvolta assiste dall'autorit� di cosa giudicata, talvolta sottoposte ad un giudizio di cognizione, pure essendo dotate di provvisoria esecuzione: titoli giudiziali; art. 474 c.p.c.). Se il titolo � stragiudiziale come si � detto, il giudizio di opposizione � un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale il Pretore ha un potere di indagine piena sul thema decidendum (diversamente l'oppo PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 417 (Omissis). -La r.icorr,ente non ha corntestato e nemmeno posto in dubbio durante la discussione orale la veridicit� della noti:zia, �comunicata a questa Corte dal difensore del F1iromi:ni avanti al Preitove, della morte del Firomini stesso, avvenuta dopo la notificazione del ricorso per cassazione: Pertanto, occorre domandarsi prelimirnarment,e se e quali ef:lletti un tale evento abbia prodotto o sia suscettibile di produrre nel preisente giudizio, i.in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 195,7, n. 317, l'obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni depenalizzate del ,codice stradale non si ,traismette agli eredi de,l trasgressore. Va premesso al riguardo che la morte di una parte in sede di cassazione non determina l'interruzione del processo, stainte l'impulso di ufficio da cui que,sto � dominato dopo la notificazione del :ricorso, e, che, inoltre, in quailU!llque grado la mo~e di urna pavte non � mai, di per s� sola, causa di estinzione del processo, nemmeno quando oggetto della sizione ad un titolo giudiziale d� luogo ad un giudizio di esecuzione per l'accertamento, secondo i casi, del diritto di agire in executi.vis art. 615 c.p.c. -o della regolarit� formale dell'esecuzione -art. 617). E il giudizio di cognizione concerne l'accertamento del fatto illecito, la riferibilit� di esso ad un sogg,etto, la violazione di una norma; ha, cio�, per oggetto lo stesso potere sanzionatorio esercitato dalla pA. in tutti i suoi elementi costitutivL Deci,sivo per tale interpretazione � il richiamo dell'art. 14, ultimo alinea, della legge, che prevedendo la ipotesi che l'a.g. �pronunziando ai sensi degli artt. 9, 10, abbia escluso la responsabilit� per la violazione �, .accomuna, nel richiamo, la pronunzia del giudice ai sensi dell'art. 9 (giudice civile) con quella prevista, in caso di connessione ,con il reato, dagli artt. 10 e 11 (giudice penale); e in tal modo, offre un utile argomento per la correlazione esistente tra le predette norme e la sostanziale identit� della funzione del giudice civile e del giudice penale, nelle ipotesi ivi considerate. Siffatta correlazione rivela la ratio legis della depenalizzazione, la quale, se ha inteso escludere nelle singole violazioni gli estremi del reato degradandole ad illeciti civili, non ha certo inteso diminuire o limitare le garanzie giurisdizionali offerte al privato a seguito della depenalizzazione rispetto a quelle che in precedenza, con l'opposizione al decreto penale, gli erano offerte. E come prima, a seguito di tale opposizione, al giudice penale era devoluta la cognizione piena della violazione costituente reato, nei suoi profili oggettivi e soggettivi, cos� oggi al gti.udice civile (e, nell'ipotesi di connessione, al giudice penale) resta devoluta la violazione, negli stessi profili, e con la medesima cognizione piena. L'oggetto del sindacato giudiziario, civile e penale, cos� individuato, esclude che il giudizio verta sugli effetti che vengono prodotti dalla sanzione, e cio� sulla obbligazione civile che viene costituita dal provvedimento sanzionatorio. Al sindacato resta, cio�, estranea la controversia civile tra i soggetti del rapporto obbligatorio, giacch�, pur essendo devoluta, ai sensi dell'art. 6 della legge e dell'art. 139 cod. strad. la somma dovuta per la sanzione allo Stato, alla Provincia o al Comune che divengono enti creditori, n� l'uno, n� l'altro ente � legittimato a resistere alla 418 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO controv,ersia sia un rapporto sostanziale non trasmissibile agli eredi. A quest'ultimo propostto si deve osservare, .infatti, che dal dtsposto dell'iart. 110 c.p.c. si de,sume che tutti gli el'edi succedono necessariamente .el1a qualit� di parte che U loro autore aveva nel processo e che, di conseguenZia, il rapporto proc,essuale deve proseguire nei confronti di tutti (non isolo di quelli fra loro che siano succeduti nel rapporto sostan. ziale dedotto in Ute) e deve proseguire ancorch� questo rapporto sostan ziale non sia suscettibile di trasmissione da un soggetto ad un altro. Turttaviia, nel caso di un rapporto sostanziale intrasmissibile, l:a morte� di una parte :nel �corso del processo costituisce un evento che oggetti vamente fa venir meno la posizione di contrasto fra le parti contrap poste e 1a conseguente necessit� di una pronunzia del giudice sull'oggetto della precedente controversia, giacch� a tale pronunzia le parti non hanno pi� interesse e man,ca cos� quello che � d.l pr�esupposto necessario di ogni giudizio e di ogni decisione giurisdizionale. Quindi, verificandosi una �Situazione del genere, il giudice deve anche d'ufficio, in qualunque grado, definire senz'altro il processo, dichiarando ce,ssata 1a materia del contendere. opposizione o ad intervenire nel giudizio, restando solo legittimato a promuovere !'.esecuzione forzata con la procedura del t.u. del 1910, n. 639 cos� come l'art. 13 della legg.e espressamente dispone. E ci� � confermato non solo dal rilievo che l'autorit� che emette l'ingiunzione non deve indicare l'Ente creditore della somma che, pertanto, al momento dell'opposizione, non � noto all'opponente e non pu� quindi essere citato in giudizio, ma altres� dal rilievo che nel caso della connes sione prevista dall'art. 10 l'applicazione della sanzione, contenuta nella stessa sentenza di condanna per il reato, non costituisce una pronuncia sull'azione civile, n� l'ente creditore pu� costituirsi parte civile nel giu dizio penale; n� pu� ipotizzarsi un'azione civile esercitata nel giudizio penale dal P.M. Non � quindi l'obbligazione civile, considerata come effetto prodotto dall'atto amministrativo, bens� � la fonte della obbligazione che rientra nel sindacato giudiziario: non � l'atto negli elementi che ne rivelano la esistenza, bens� � il fatto illecito che in seguito all'opposizione viene deyoluto alla cognizione del Pretore. Da tale affermazione consegue che nel giudizio non hanno rilevanza, a nostro avviso, i vizi dell'atto, con trariamente a quanto hanno ,affermato le Sezioni Uriite, e cio� l'inesi stenza o l'insufficienza di motivazione, la mancanza di contraddittorio, i vizi di forma. Ha, invece, ril-evanza il comportamento illecito del trasgressore, che � la fonte dell'obbligazione, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, le eventuali esimenti, omesse o disattese dall'ordinanza, le cause di esclu sione, di ordine generale, dell'imputabilit� o della colpevolezza; com portamento che -e tale aspetto caratterizza il sindacato in esame -non � inquadrabile negli schemi tipici pr.evisti dal codice civile; non in alcuno degli schemi previsti dall'art. 1173, non in quello previsto dall'art. 2043, col quale non ha neanche carattere di omogeneit�, giacch� la violazione � di cui ora si discute non incide su pr-ecetti diretti a garantire situazioni PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 419 Ci� posto, nella specie si tratta di accevtare la portata del citato art. 4, al fine di ,stabilire se la morte del Firomirni abbia fatto oggettivamente venlir meno ogni mgione di contrasto fra 1e attuali parti del processo. Al riguardo si osserva ,che la disposta ,intrasmissibilit� agli eredi concerne senza akun dubbio l'obbU~azione di pagare la somma costituente Ja sanzione amministrativa, giacch� la norma dal esame mira appunto a por11e la morite del trasgr,essor,e come una causa di esti.Jnztonie di tale obbl,igazione, in armonia col carattere strettamente pers011Jale conservato alla sanzione dopo la sua depenalizzazfone. Ma altrettanto 1si ritiene di dover af:flermare in ordin'e all'obbligazione di pagare le spese delle notificaztoni prescritte per J,a coillJtestazione della violaz,ione e rper l'ingiunzione di pagamento (spese che vanno comprese nella ingiunzione ali sensi del primo comma dell'art. 9 della fogge n. 317 del 1967), pur rtrattandosi di Ulna obbligazione che, sebbene accessoria, � distinta dalla precedente e priva di carattere sanzionatori: o. InveTo, essendosi qui in pre,senza di UITT:a obbligazione che consegue necessariamente a quella principale, sembra logico che e~sa giuridiche soggettive, bens� su precetti diretti a soddisfare l'interesse generale della collettivit�, 1e la corrispondente sanzione assolve cos� quella funzione preventiva che � propria della pena. Sono l'accertamento e l'applicazione della sanzione che rientrano nel giudizio che si svolge nelle forme del processo civile (a tal fine � decisiva la qualifica di � azione � attribuita all'attivit� giudiziaria svolta dall" intimato; !"espressione �l'opponente pu� stare in giudizio senza il ministero di difensori � dell'art. 10 della legge). Il giudizio di opposizione, cos� ii:ldividuato, si inquadra perfettamente nelle note regole degli artt. 2 e segg. della legge sul contenzioso amministrativo, perch�, con l'opposizione, la A.G.O., giudice in via principale dell'atto amministrativo illecito, viene a conoscere della situazione che sta a base dell'atto, in relazione agli effetti che l'atto medesimo pu� spiegare sull'oggetto dedotto in giudizio, senza presupporne l'annullamento, anzi disapplicandolo (il che � tipico delle garanzie giurisdizionali contro atti amministrativi lesivi di diritti soggettivi), specie quando, come nel caso in esame, gli ,effetti dell'atto impugnato si esauriscono nel giudizio, non potendo l'ordinanza produrre �effetti diversi oltre quelli di lrrugare una sanzione pecunaria e di infliggere la revoca� o la sospensione della patente (determinandosi �cosi una coincidenza tra l'annullamento dell'atto e la disapplicazione). In definitiva, nel giudizio civile (come nel giudizio penale) l'oggetto � costituito dall'accertamento del fatto e dalla sua riferibilit� al soggetto; e la sentenza che decide sull'opposizione avr� la natura e gli effetti di una sentenza di condanna civile che, divenuta irrevocabile, avr� autorit� di cosa giudicata anche sull'obbligazione civile, di pagamento. E nel giudizio ,civile l'autorit� che ha emesso la ordinanza, anche se assume la veste di soggetto opposto, � parte solo in senso formale, in quanto tutela il legittimo esercizio del potere sanzionatorio di cui essa � titolare; non � parte in senso sostanziale in quanto non difende situazioni soggettive, la cui titolarit�, come si � detto, non fa ad essa capo. E pertanto, come parte in senso formale, non pu� essere condannata al RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 420 debba seguirne le sorti e non possa continuare a sussistere dopo Ja sua estinzione. Ad ogni modo, il legislator,e deve .propdo avere initeiso com prendere anche l'obbligazione delle spese de quibus nella sancita intra smissibhlit� agLi eredi, giacch� la noifma anzidetta parla di obbligaz.ione di pagare �le somme dovute�: espressione, que,sta, in cui l'uso del plurale non avrebbe ragione di esser.e se ci si riferisse soltanto all'importo della sanzione e non anche a queUo delle spese per le notificazioni. Tanto pi� che nella medesima legge� il succeissivo art. 12 impiega di nuovo il plurale � somme dovute � a proposito della prescrizione del diritto di riscu,otere quanto spetta all'Amministrazione a.seguit� della trasgres sione; mentre, per esempio, nell'ultimo comma dell'art. 7 si parla invece di estinzlione dell'obblig,azione di pagare la � somma dovuta �' con rife rimento a UJD. caso in cui, essendo mancaita la contestazione della viola zione, non sarebbe ravvisabile l'obbligo di pagare, rutre la sanzione, altre somme per le notificazioni. Cosi stando le cose, 1si pu� concludere che, ov;e sia stata proposta avanti aJ. Pretore l'azione di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge ,pagamento delle spese processuali. Su tale aspetto, espressamente sotto posto all'esame della Corte e decisivo ai fini del giudizio, le Sezioni Unite, con l'accennata sentenza, non hanno rivolto alcuna indagine. Come si rileva dalla sentenza stessa, � stata ritenuta legittima la motivazione per relationem. Invero nelle premesse dell'ordinanza esisteva una motivazione per relationem, in quanto essa si richiamava (e rendeva proprio) al rapporto dei vigili urbani, ove era precisato il fatto illecito, i! suo fondamento e la riferibilit� al trasgressore, il quale era stato pure sentito, rifiutandosi di sottoscrivere il verbale. Occorre, qui, far�e una precisazione. Secondo una interpretazione che puo darsi alla annotata sentenza, la necessit� della motivazione va esami nata in relazione alla natura, vincolata o discrezionale, dell'attivit�, in applicazione dei principi generali (cfr., per tutti, SANDULLI, Manuale, 316). La esclusione della sua necessit� va riconosciuta nei casi di attivit� vin colata, nei quali, cio�, pu� farsi rinvio agli atti di accertamento (verbali della polizia) della violazione: attraverso tali atti viene accertato, ai fini dell'applicazione della norma che prevede la sanzione, la situazione di fatto, ,che non ha necessit� di valutazione discrezionale n� in se stessa, n� in alcuni suoi elementi (ad es. sosta del veicolo in zona ov,e esi,ste il divieto o al crocevia). Per contro la motivazione � obbligatoria nei casi di attivit� discrezionale che si imbatte in limiti giuridici; il che avviene nei casi di ordinanze che importino una scelta o implichino una compa razione (ad es. velocit� adeguata e moderata: art. 102 cod. strad.; intral cio o pericolo alla circolazione: art. 115). Va qui avvertito, come hanno affermato le Sezioni Unite, che l'indi cazione dei motivi pu� essere ricavata aliunde, col rinvio agli atti prepa ratori che giustificano, attraverso la valutazione discrezionale della situa zione di fatto, l'applicazione della sanzione. La motivazione per relatio nem �, in tali casi, sufficiente per la legittimit� delle ovdinanze. UGO CARGIULO PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE n. 317 del 1967, con la quale si co111testa la legittimit� dell'ingiunzione di pagamento delle <somme dovute sia per la sanzione che per le notii~icazioni, la successiva morte del preteso trasgressore estingue entrambe queste obbligazioni ed elimina cos� ogni ragione di contrasto fra i suoi eredi, succedutigli nel processo, e l'Amministrazione che aveva eme,sso l'im.giunz.ione, onde il giudice deve definire il giudiz.io, dichiarando cessata la materia del contendere. Resta per� la questione delle spese processuali, la cui richiesta nella specie deve considerarsi .implicita nella proposiz.ione del ricorso per cassazione, per l'accoglimento del quale l'Avvocatura dello Stato ha insistito nella discussione. Infatti, quando sia venuta meno la materia del contendere 'e nondimeno fra ile part~ permanga contrasto im. ordine all'onere di tali �spese, il g.iudice deve procedere ai necessari ace.erta.menti sulla fondatezza delle domande e delle eccezioni, al fine esclusivo di stabildre quale sarebbe stata l'incidenza della soccombenza se n giudizio f�sse sta:to definito con una pronunzia di merito. Ora ci� vale anche nel caso presente; in. cui la ce.ssazione della materia del contendere dipende dall'intrasmissibilit� agli eredi dell'obbligaziooe dedotta in giudizio. Invero, il disposto dell'art. 4 della legge n. 317 del 1967, parlando di � norme dovute per le violazioni �, pu� riferirsi soltanto alle obbligazioni principali ed accessorie nascenti necessariamente, im. via diretta e immediata come �conseguenza delle violazioni depenalfaza,te di norme sulla circolazione stradale. D'altronde mentre � logico, come sopra si � visto, che l'obbligazione di pagare le 1spese per la �contestaz.ione e 1'1ngiunzione segua la sorte dall'obbligazione di pagare la somma costi tuente la sanzione amministrativa, altrettanto non potrebbe dwsi in 1 ordine alle spese processuali del giudizio .scaturLto dalla proposizione dell'azione avanti al Pretore, giacch� qui si tratta d:i una fase meramente eventuale, la cui instaurazione � rimessa alla volont� e all'iniziativa dei privati interessati. Dovendo pe�rci� scendere aH'esame del mertto del r1icorso al ftne di risolvere la questione delle .spese processuali, si rileva che nella prima parte dell'unico complesso motivo l'Amministrazione rtcorrente denunzia, ai sensi del n. 1 dell'art. 3160 c.p.c., la violazione deg:W. ar.tt. 9 e segg. della legge 3 maggio 1967, n. 317, e degli artt. 2 e segg. della legge 20 marzo 1865, n. 2248 ali. E, sosten,endo che la sentenza sarebbe affetta da un vizio inerente alla giurisdizione, in quanto il Pretore, nel circoscrivere il suo esame ai vizi formali dell'ordinanza del Prefetto di Massa e Carrara, con esclusione di ogni indagine sui presupposti di fatto determinanti la violazione, avrebbe indicato in tal senso i limiti del sindacato giudiziario sulla ordinanza-.ingiunzio111e demandata al Prefetto per la violazione di norme sulla circolazione stradale. Il motivo � privo di fondamento. 422 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In caso di proposizione dell'azione prevista dal quarto comma del. l'art. 9 della legge in. 317 del 1967, il Pretore non ha il compito di accertare �autonomamente i fatti costitutivi della viol0azione attribuita , al privato (come sembrerebbe rttenere la ricorrente), ma deve limitarsi a controllare la validit� dell'ordinanza prefettizia, sia dal punto di v1sta formale che da quello ,sostanziale, al :liine della sua eveilltuale disapplicazione. Infatti, secondo la migliore interpretazione di tale legge, l'ordinanza de qua �, nella forma e .nella sostanza, un tipico atto ammilllis: trativo analogo all'ing.iunziooe fiscale, con cui la pubbliica amministrazione, rtcorrendone i presupposti, impone al privato un determinato comportamelllto illl vista del fillle pubblico della sicurezza della circolazfone; mentre con l'opposizione i:l pr1ivato propone una domanda di accertamento dell'illegittimit� dell'atto istesso, per non doverne subire le conseguenze. Pertanto, l'indagine del Pretore deve svolgersi, anzitutto, mediante il controllo della sussistenza .dei requisiti per la vaHdit� formale dell'atto, ivi �compreso quello della motivazione (espressamente richiesta dal primo� comma dell'art. 9) in ordine alla concreta esistenza e qualificazione della vfolazione e alla misura della sanzione, e �successivamente, �in caso di riconosciuta validit� formale, mediante il controllo dei presupposti di fatto posti dal Prefetto a foodamento dell'atto, all'uopo ricorrendo anche ad eventuale attivit� istruttoria. Ora, nella specie, sarebbe inesatto ritenere che la sentenza impugnata abbia implicitamente �affermato che il Pretore debba limitare la propria indagine al solo controllo della legittimit� formale dell'ordinanza pr.efettizi:a, senza poter mai scender�e, attraver,so l'esame degli elementi'costitutiv.i della violazione, a quella della sua l�egittlimtt� sostanziale. Vero � invee.e che, avendo considerato illegittima l'or-0dinanza del Prefetto di Massa Carcrarn per assoluta mancanza di motivazione, ha semplicemente riitenuto superflua nel caso concreto l'ulterdore indagine circa la questione della sua validit� dal punto di vista sostanziale. Nehla seconda parte del motivo 1'Ammi:nistrazi:one ricorrente sostie1ne, in subordine, che in realt� l'affermato difetto di motivazione dell'ordinanza prefettizia non ricorreva, giacch� come si ricava dalla sentenza impugnata, tale ordinanza conteneva nelle sue �premesse una motivazione per relationem. La censura appare g.iustificata per H suo implicito riferimelllto al diisposto del n. 5 deJ.1:'art. 360 c.p.c. Invero la sentenza riferisce: a) che con ordinanza del 30 maggio 1968 .U Prefotto di Massa e Carrara iingiunse al E'iromini di pagare la somma di L. 7.000, oltre le spese, per l'infraz1ione pcrevista e punita dalJ.'art. 17, ultimo comma, del codice della strada, anfrazfone rilevata il 17 dicembre 1967 in una crocevia del centro di Massa da un vigiJ.e urbano e contestata al itrasg�ressor.e; b) che l'ordinanza d� atto che il trasgressor �e si rifiut� di firmare dl v�erbale redatto dal vigile urbano e PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE che successivamente venne sentito; c) che d� atto altres� che il Comando dei vigili urbani conferm� l'avvenuta violazione. Ci� 11osto, la motivazione de11a ,sentenza risulta contraddittoria o quanto meno insufficienite, giacch� poi vi si afferma che l'ordinanza non contiene una sola ,parola o frase, neppure di stile, che consenta di capire se, e per quali ragioni, la infra21ione fu ritenuta sussistente. Invece, da:bi gli accenni dell'ordinanza ru verbale di un vigile urbano, all'audizione del trasgressore e a una conferma del comando dei vigili urbani, atti dal cui complesso � verosimile pensare che si potessero desumere i presupposti d�i fatto della rttenuta viola21ione, il giudice di merito prima di considerare superflua l'indagine �sulla sostanza del provv.edime�nto, avrebbe dovuto domandarsi se, mediante iil richiamo di quegli atti, l'ordinanza stessa avesse inteso esprimere una motivazione per relationem e se in effetti da quegl,i atti emerg,essero in marniera adeguata le ragioni per cui l'tnfrazfone era starta considerata sussistente. Al riguardo va dnfatti posto in rilLevo che, costituendo l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto un atto amministrativo, nulla vieta che l'enunciazione dei motivi che legittimano la manif.estaz,iorne di volont� in essa corntenuita (enunciazione tassativamente prescritta dal primo comma dell'art. 9 della legge n. 317 del 1967) possa consistere anche in un semplice riferirsi agli atti del relativo procedimento gia,cch� anche cos� � possibile porre in luc,e gli elementi :necessari per conserntire al pr1ivato, di proporr.e l'opposizione e al Pretore di effettuare il controllo a lui demandato. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 maggio 1972, n. 1671 -Pres. Giannattasio -Rel. Spagnoletti -P. M. Caccioppoli (conf.) -Prefetto di Forl� (avv. Stato Gargiulo) c. Cavani (n.c.). Circolazione stradale -Ordinanze -In~iunzioni prefettizie -Notificazione -Notificazione presso il domicilio risultante dal re~istro di immatricolazione -Assenza del destinatario -Formalit� previste dall'art. 169 comma V c.p.p. -Applicabilit� anche dopo la depenalizzazione. In conseguenza della trasformazione dell'ammenda in sanzione amministrativa di carattere pecuniario ( c.d. depenalizzazione), la notifica deUa contravvenzione stradale a mezzo del servizio postale, qualora sia assente il destinatario nel domicilio risultante dal registro di imma 424 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tricolazione, deve essere eseguito seco.ndo le formalit� previste dall'art. 169, comma quinto, c.p.p. in modo che il contravventore non sia privato delle garanzie stabilite pe1� la notificazione degli atti (1). (Omissis). -Con l'unico motivo dedotto a sostegno del :l'icor�so, il Prefetto di Forl� sostiene che, nella �specie, in virt� del.l'art. 141 del testo unico 15 giuglllo 1959, n. 393 sulla circolazfone stradale, doveva considerarsi legittima J.a notifica della contravve1I1zione a Cavani Luigi effettuata per mezzo del servizio postale il 6 luglio 1968 all'indirizzo deU'oppOIIlente, non avendo rilevanza che la raccomandata non era stata consegnata al destinatario perch� �assente. Assume il rtcorrelllte che il domicilio, presso il quale fa notifica � avvenuta, risultava dal registro di immatrkolazione e che pertanto la (1) La questione della notifica � stata sottoposta all'esame della Cassazione per conoscere l'orientamento della Corte Suprema in tema di formalit� di notifica dei verbali di contravvenzione dopo 1a legge di depena�izzazione, e .cio� se dette formalit� sono quelle� indicate nel codice di procedura penale o le altre nel codice di procedura civile. E la Cassazione, anche �Se non univocamente, sembra aver adottato la prima soluzione, in una fatt1specie ne1:1a quale l'orientamento della giurisprudenza non erra p�acifi�co. Devesi, infatti, osservare che il domicilio, presso il quale la notifica e avvenuta, risultava dal registro di immatrkolazione: e la notifica cos� eseguita, secondo una corr.ente giurisprudenziale, � valida, anche se la consegna� dell'atto non � stato possibile eff.ettuare per assenza o irreperibilit� del notificando o di altre persone idonee a ricevere l'atto (Cass., 11 marzo 1966, GRANATA, Foro it., 1966 Rep., voce circo!. stradale, n. 133); n� in tal caso secondo la Cassazione, vanno osservate le altre fmmalit� previste dall'art. 169 e segg. c.p.p. (Cass., 15 novembre 1965, ZAMIONI, Riv. cit., voce cit., n. 131; Cass., 15 giugno 1966, MoNTERA, Riv. cit., anno 1967, voce cit., n. 324; Cass., 14 febbraio 1966, GIAZZI, Riv. cit., voce cit., n. 325). D'altra parte, non vi � dubbio, in conformit� alla costante giurisprudenza, che, pur non contenendo l'art. 141 cod. stradale vigente il n. 4 dell'art. 124 cod. strad. abr. (� Le notificazioni si intendono in ogni caso come validamente eseguite quando siano state fatte alla residenza del destinatario quale... risulta dai registri di immatricolazione�), le notificazioni eseguite presso tale residenza sono da ritenersi ancora oggi valide (Cass., 5 aprile 1965, DI LORENZO, Giust. pen., 1966, II, 111; Cass., 13 dicembre 1965, DELLA GIOVANNA, Foro it., Rep. 1966, voce circ. strad., n. 130; giurisprudenza costante), costituendo esse in tal modo il presupposto per la� procedibilit� dell'azione non pi� penale ma amministrativ'a (ordinanza e ingiunzione di pagamento). Non si deve, per�, ritenere (� stato sostenuto sul ricorso) che, essendo intervenuta la depenalizzazione dei reati con la legge 3 maggio 1967, numero 317, le formalit� da osservare per la notificazione non siano pi� quelle indicate nel codice stradale vigente, con le norme del codice di procedura penaJ.e (ove richiamate), ma siano le altr�e pi� complesse e lunghe del codice di procedura civile. E ci� per due considerazioni: . PARTE I, SEZ. III, _GIURISPRUDENZA CIVILE 425 notifica doveva considerarsi vaHda, anche se non erano state osservate le formalit� prev.i�ste dall'art. 169, comma quinto del codice di procedura penale. Il motivo � destituito di giuridico fondamento. Anche a vo1er :riitenere che le formalit� della notificazione siano tuttora quelle osservate prima della legge di depenalizzazione dei reati del 3 maggio 1967, n. 317, � certo che nella fattispecie in esame, versan dosi in tema di noti:l�ica di contravvenzione stradale a mezzo del servizio postale ed essendo risultato assente il destinatario, avrebbero dovuto essere eseguite le altre formalit� previste dall'art. 169 comma quinto del c.p.p. L'art. 141 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393 stabilisce che, in teiha di notificazione di contr-avvenzioni al codice stradale, quando si provveda a mezzo della posta, si applicano le� norme ~n vigore per la notifi l'una si basa su una interpl'etazione lettera1e, l'altra su una interpreta; done logica del cit. art. 6 della legge n. 317. Dal primo aspetto, l'art. 6 richiama 1e norme del titolo IX del t.u. n. 393, nel quale � compreso l'art. 141 sulla notifica delle contravvenzioni che rinvia alle norme di procedura penale. Tale rinvio non pu� ritenersi non operante in conseguenza dell'inciso � in quanto applicabili � contenute nel cit. art. 6, giacch� le formalit� della notificazione possono essere tuttora quelle osservate prima della depenalizzazione, che non ha inciso su di esse, bens� solo nella natura della violazione. Dall'altro aspetto va rilevato -e tale rilievo � decisivo -la notificazione del verbale di accertamento ha natura amministrativa; costituisce cio� un atto amministrativo, la sui essenza non pu� ritenersi trasformata in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 317. Essa � rimasta immutata sia prima sia dopo l'entrata in vigore di detta legge. Anzi se di quella natura si teneva conto, prima della depenalizzazione, per disciplinare la formalit� della notificazione al fine di non applicare integralmente le norme del c.p.p. (Cass., 14 febbraio 1966, G1Azz1, Riv. cit., n. 325; Cass., 21 novembre 1966, SALLER, Giust. pen., 1967, II, 833 m.), di quella stessa natura, per disciplinare la stessa formalit�, si deve tenersi c�nto ora che la depenalizzazione � intervenuta. Infatti, la giurisprudenz�a ha sempre affermato che, data la natura amministrativa ora rilevata, �le forme delle notifiche in materia di contravvenzioni stradali possono seguire all'incirca quelle delle notificazioni penali come mero criterio di guida e di analogia di sistema, non �come disposizioni da seguire senz'altro e neppure come modello obbligatorio. Si deve perci� ritenere che l'organo notificante seguir� siffatte modalit� di notifica, senza vincoli assoluti, anche con l'operare una certa commissione delle varie regole; e che il giudice controller�, di volta in volta, r1doneit� della maniera e la pratica corrispondenza del mezzo adottato con gli intenti della legge, fattispecie per fattispecie. Questa indagine, peraltro, non � soltanto di merito, ma anche di diritto, cosicch� si pu� esercitare il �sindacato di Cassazione; e l'indagine te!rr� presente le caratteristiche e le finalit� della legge sulla circolazione stradale; queste dimostrano una particolarit�, tra le altre, di sommo rilievo: la notificazione dell'atto deve effettuarsi entro trenta giorni dall'accertamento, il che 426. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cazione degli atrti g.iudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene chi ha accertato la contravvenzione. Il problema di �coordinamento di norme che sorge in conseguenza della trasformazione dell'ammenda in sanzione amministrativa di carattere pecuniario (la cosiddetta depenalizziazione), comunque possa essere risolto, ma .pu� privare il contravventore alle norme del codice stradale delle garanzie .stabiilite .per la notificazione degli aitti. E di ci� si � dimostrato consapevole lo stesso ufficio procedente allorch�, constatata la assenza del destinatario, ha reiterato (ma questa volta fuori termine) la notifica della contravvenzione nella mede1sima residenza del contravve: r;JJtore. -(Omissis). comporta la impossibilit� di disporre e di eseguire approfondite indagini, come si esige per le notificazioni penali; secondariamente quella notifica non deve necessariament� effettuarsi al reale contravventore come logicamente e per inderogabile prescrizione legale deve farsi in materia penale, ma pu� effettuarsi addirittura a persona estranea, quale � assai sovente l'intestatario del documento di c�rcolazione; infine, sempre la notificazione stessa pu� venire compiuta a tale intestatario persino nella ipotesi che egli non sia pi� il proprietario dell'autoveicolo: vi sono cos� casi di vera e propria prova legale, nei quali cio� l'interessato pu� non soltanto non aver avuto conoscenza dell'atto, ma inoltre non pu� dimostrare che la notificazione � stata effettuata ad altra persona del tutto estranea ai fatti. Tutte queste ed altre particolarit� e differenze tra le notificazioni civili e penali e quelle delle contravvenzioni stradali sono ovviamente dovute alle esigenze di contemperare i diritti degli interessati all'oblazione o alla difesa con quelli della collettivit� con un minimo di mpidit� ed esemplarit� ., � Ecco allora la giurisprudenza di questa Suprema Corte affermare -ad esempio, in ordine alla notifica per posta, che pure, come � noto, � sottoposta dalla legge speciale alla disciplina di quelle penali -che la notifica � pienamente valida ed efficace anche quando non sia stato possibile eseguire la consegna del plico al destinatario, per essersi costui trasferito altrove s� da determinare la restituzione della raccomandata al mittente con l'annotazione dell'avvenuto cambiamento di residenza � (Cass., Sez. IV, 29 novembre 1960, Giust. pen., 1961, II, 539) (v. anche Cass., 3 agosto 1962, Giust. pen., 1963, II, 666). u. GARGIULO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 6 giugno 1972, n. 1761 -Pres. Cortesani -Est. Dini -P. M. Del Grosso (conf.) -Bianchi (avv. R�izzieri) c. Amministrazione delle Finanze dehlo Stato (avv. Stato Oniufrio). Procedimento civile -Sospensione del processo -Sospensione neces saria -Presupposto -Sospensione facoltativa -Apprezzamento discrezionale del ~iudice di merito. (c.p.c. art. 295). PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 427 Procedimento civile -Sospensione del processo -Onere della prova Estremi. (e.e. art. 2697; e.p.e. art. 295). Procedimento Civile -Connessione -Cause pendenti dinanzi a giudici in grado diverso -Inammissibilit�. (e.p.e. art. 40). La sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. si verifica quando la preventiva definizione di una controversia civile, penale o amministrativa, avente carattere di pregiudizialit� o dalla cy,i definizione dipenda la decisione deHa causa, sia imposta da una espressa norma di legge ovvero quando ne costituisca l'antecedente logico con efficacia di giudicato. In mancanza di tali presupposti, la sospensione ha carattere facol tativo ed il relativo provvedimento � rimesso all'apprezzamento discre zionale del giudice di merito, insindacabile, come tale, in sede di le gittimit� (1). Incombe aHa parte che faccia richiesta di sospensione della causa fino alla definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa avente carattere pregiudiziale, di fornire la prova non soltanto di tale procedimento, ma an�he di tutti gli altri elementi necessari ad accer tarne la influenza ne�l processo. Non sono operativi gli effetti della connessione rispetto a cause pendenti dinanzi a giudici in grado diverso. (Omissis). -Con n pvimo mezzo i ricorrenti -denunziando violazione dell'art. 295 c.p.c. iin relazione a1l'art. 360, n. �5 stesso coclice sostengono che la Corte di merito avrebbe dovuto sospendere il giudizio :liino all'esito dei!. procedimento civile dinanzi al Ti:iibunale di Padova, il quale doveva decidere a 'chi appartenesse l'autocarro investitore, e, pertanto, a chi incombesse la relativa responsabilit�. n motivo � infondato. Invero, la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. si verifica allorquando la pr�eventiva de:l�indzione di una conitroversia civile, penale o amministra.tiva, avente ca.rattere di pr,egiuzialit�, o dalla cui (1) Principio di indubbia esattezza; cfr. Cass., 19 settembre 1970, n. 1604, in Foro it. 1970, I, 2329; 7 giugno 1969, n. 2006, ivi, 1969, I, 2515; 8 gennaio 1969, n. 34, ivi, I, 1187. Nel senso invece che la sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c. debba essere limitata alle sole ipotesi espressamente previste dalla legge cfr. Cass., 28 ottobre 1960, n. 2939; 4 aprile 1955, n. 970, ecc. In dottrina cfr. SATTA, Commentario, 1966, vol. II, 1, 385 e segg.; Rocco, Trattato di diritto processuale civile, 1966, vol. III, 251. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO defilllizione di:penda la decisione della causa, sia imposta da un'espressa norma di legge, ovvero allorquando ne costituisca l'antecedente logico con .efficacia di giudicato. Quando, invece, come nel caso di specie, non ricorrano taH presupposti, la sospensicme cessa di essere obblig�atoria per divenire facoltativa, onde il disporla o meno costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di mer.ito, insindacabile in sed.e di leg.ittimit�, ove l'apprezzamento appaia, come nella specie, esente da vizi di logica e di diritto (Cass., 19 settembre 1970, n. 1604). Dev�e aggiung.er.si, poi come emerge dall'impugnata sentenza che nel caso � mancata la prova in ordine al1a pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Padova, mentre, ai fini che interessiavano doveva essere fol'IIlita al giudice non sofo la prova di un procedimento che s:i assumeva avere influenza sulla controversia in atto, ma anche la prova di tutti gli elementi neceS1Sarii per accertare tale influe,nza, cosa che non ebbe a verificarsi nel pregresso giudizio d'appello (Cass., 8 settembre 1970, n. 1300). Con il secondo mezzo gli stessi ricorrenti -denunziando violazfone dell'art. 40 c.p.c. -sostengono che J.a Coirte di mel"lifo avrebbe dovuto dichiarare la connessione del.fa causa, pendente dinanzi a s� con quella pendente dinanzi al Tribunale di Padova. Anche questo mezzo � infondato. A parte l'osservazfone della insussi,stenza, nel caso in esame, dei presupposti dell'art. 40 c.p.c., specialmente :Ln ordine all'identit� dei soggetti, il rilievo della connessione era precluso in sede di appello non essendo operativa la connessione tra giudizi pendenti in grado diverso (Cass., 31 gennaio 1959, n. 300). D'altra parte 1i rkOTrenti, come afferma la Corte di merito, non hanno dato la prova n� dell'e,sistenza del giudizio dinanzi al Tr1ibunale di Padova, n� degl.i elementi per determi:nar,e se esistesse connessione. Con il terzo mezzo i ricorrenti -denunziando violazione dell'art. 2054 e.e. in re1azi:one all'art. 360, n.,3 c.p.c. -�sostengono che la Cor�te di merito ha attribuito loro una responsabilit� che J.a legge presume solo juris tantum e che � contraddetta dal giudicato (sentenza Tribunale di Padova). Infondato � anche questo terzo mezzo. � sufficiente osservare in proposito che la decisione del Tribunale di Padova -anche 1se passata 1in giudicato -non pu� essere tale per la controricorrente Amministrazione, perch� res inter alios, mentre poi la Corte di merito non avrebbe potuto tenerne conto se ancora non sopravvenuta; n� pu� essere valorizzata in qu�sta sede per effetto del- 1:art. 372 c.p.c., non essendo ammesso in Cassazione il deposito di atti e documenti non prodotti nei pr�egressi gradi del processo (Cass., 1954, n. 1651). -(Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA(*) CONSIGLIO DI STATO, Ad. plen., 28 febbraio 1972, n. 3 -Pres. Vetrano -Est. FtgUolia -Sparactno (avv. Sowentino e Virga) c. Occhipinti (avv. Nigro) e Veteri<Ilal'io provtnciale di Ragusa (n.c.). Giustizia amministrativa -Consiglio giustizia amministrativa Regione siciliana -Riassunzione del processo -Norme applicabili. Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Riassunzione del processo -Processo amministrativo -Riassunzione davanti al giudice di primo grado -Art. 392 e 353 Cod. proc. civ. -Inapplicabilit�. Giustizia amministrativa -Ricorso-giurisdizionale -Giudizio di rinvio A seguito di annullamento di decisione di primo grado da parte del C. d. S. -Posizione processuale del ricorrente. IL Conisiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana deve essere considerato alla stregua di una Sezione del Consiglio di Stato e, ai sensi dell'art. 7 d.l. 6 maggio 1948, n. 654, il procedimento davanti al Conisiglio stesso � regolato dai principi che disciplinano il giudizio davanti al Consiglio di Stato; pertanto, la questione concernente i termini di riassunzione di un giudizio davanti al predetto Consiglio di giustizia ammnistrativa (a seguito di annullamento di prece.dente decisione dello stesso giudice da parte dell'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Conisiglio di Stato), non trovando una spe:cifica espressa disciplina della normativa vigente, deve essere risolta sulla base dei principi definibili dall'ordinamento processuale che regola i giudizi dinanzi al Conisiglio di Stato (1). Al fine della determinazione del termine finale per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo di primo grado (risalendo la data di decorrenza del termine iniziale al momento in cui l'interes sato ha avuto conoscenza certa della decisione di rinvio, e cio� alla data di notificazione della decisione stessa) non trovano applicazione le nor (*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. Francesco MAnruzzo. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 430 me degli artt. 392 e 353 c.p.c., trattandosi di norme proprie del processo civile, non estensibili n� direttamente n� analogicamente al processo amministrativo, posto che !"'ordinamento processuale civile poggia su basi diverse da quelle po13te a fondamento del processo amministrativo (2.). Nel processo dinanzi al Consiglio di Stato l'impulso processuale � lasciato all'iniziativa della parte, la quale rimane arbitra dell'inizio, dello svolgimento e della cessazione del procedimento, incontrando un solo limite nell'istituto della perenzione, per il quale il giudizio si estingue nel caso di inattivit� processuale per il periodo di due anni; pertanto, in caso di riproposizione del giudizio dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, a seguito del giudizio di rinvio da parte del Consiglio di Stato, l'atto di deposito dell'originaria impugnazi�ne resta fermo a garantire la posizione processuale de�l ricorrente, costituendo per il medesimo una particolare posizione di tutela, che gli eventuali vizi del successivo procedimento non possono intaccare n� travolgere, sicch�, a seguito dell'annullamento del procedimento, svolto dinanzi all'organo giurisdizionale di primo grado, il ricorrente viene riportato nella posizione giuridica rivestita al momento del deposito del ricorso (3). (1-3) Massime esatte. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 1� febbraio 1972, n. 36 -Pres. Potenza Est. Paleologo -Istituto G. Gaslin:i (avv. Sorrentino) c. Medico pro.>,,_ viinciale di Genova (avv. Stato Lancd�a). ' Atto amministrativo -Atto definitivo e non -Atti Autorit� stmitarie Atti Medico provinciale -Classificazione di ospedale -Definitl\<it�. Atto amministrativo -Atto definitivo e non -Atti Autorit� periferiche statali -Atti emessi in temporanea sostituzione di Ente locale '"' Definitivit� -Fattispecie. Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza -Enti ospedalieri Classificazione -Istituto scientifico -Classificazione come ospedale provinciale specializzato -Insufficiente motivazione -Illegittimit�. Il provvedimento col quale il medico provinciale, ai sensi della disposizione transitoria contenuta neU'art. 54 l. 12 febbraio 1968, n. 132 (sugli Enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera), dispone la classifica PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 431 zione di un ospedale, normalmente spettante alla Giunta regionale, organo emanante provvedimenti definitivi, ai sensi dell'art. 19 ultimo comma l. cit., � atto definitivo (1). L'Autorit� periferica dello Stato che agisca in sostituzione temporanea di un Ente locale esercita funzioni attribuitele in via esclusiva daH'ordinamento per un fine diverso da quello normalmente perseguito, e cio� non per ammettere con carattere di necessariet� la competenza amministrativa di primo grado, ma per� ovviare, a cagione della temporanea inesistenza dell'organo competente, aLl'impossibilit� di provvedere di questo; pertanto, in tale situazione, la competenza temporaneamente sostitutiva conferita dall'art. 54 l. 12 febbraio 1968, n. 132 (sugli Enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera) al medico provinciale, sulla adozione dei provvedimenti di classificazione degli ospedali (normalmente rientranti nella competenza della Giunta regionale), non va estesa alla intera compagine del Ministero della Sanit�, e non trova applicazione l'art. 5 primo comma t.u. 3 marzo 1934, n. 383, suUa normale ammissibilit� del ricorso gerarchico contro provvedimenti dell'Autorit� governa.tiva inferiore (2). � illegittimo il provvedimento di classificazione come ospedale provinciale specializzato di un Istituto scientifico (nella specie, Istituto � G. Gaslini � di Genova), ove il parere del Consiglio provinciale di sanit� manchi di ogni idonea motivazione con riguardo al punto caratterizzante della fattispecie, relativo alla natura di osp�dale o di organismo scientifico dell'Ente interessato, ritenendo che la classificazione potesse coesistere con la mancata erezione del medesimo in ente ospedaliero (3). (1-3) Per riferimenti, cfr. Sez. V, 29 settembre 1970, n. 702, Il Consiglio di Stato, 1970, I, 1431. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 1� febbrado 1972, n. 47 -Pres. Maregazzi -Est. Carbone -Impresa costruzioni industriali civili (avv.ti Messina e Frattini) c. Ministero lavori pubblici ed altri (avv. Stato Del Greco). Contratti pubblici -Revisione prezzi -Norme e criteri applicabili Fattispecie -Contratti della p. A. -Revisione prezzi -Relativa a variante -Norme e criteri applicabili. Nel caso di lavori affidati col cottimo fiduciario, il momento di incontro delle volont� negoziali si ha con L'affidamento dei lavori e sulla base di quanto a quel momento convenuto e definito, e non pure con 432 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'approvazione, da parte della P.A., del contratto di appalto, che, pur integrando un momento necessario alla formazione del rapporto, non d� vita al negozio, gi� in precedenza definito ed in ogni sua parte determinato; pertanto, nella ipotesi di lavori per la cui esecuzione sia stato previsto un periodo di tempo superiore .,d un anno, affidati in data successiva al 15 maggio 1945 e anteriore all'entrata in vigore del d. legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501 (ratificato con modifiche con legge 9 maggio 1950, n. 329), illegittimamente l'Amministrazione procede alla revisione dei prezzi a termini del d. legislativo cit., anzich� del r.d.l. 21 giugno 1938, n. 1296, convertito in legge 19 gennaio 1939, n. 2392, ,a n,ulla rilevando che l'approi,azione del contratto sia intervenuta in data successiva all'entrata in vigore deL richiamato decreto legisla.tivo del 1947 (1). L'art. 343 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, nel prevedere l'ipotesi dell'introduzione di un progetto di opera pubblica gi� in corso di esecuzione di variazioni e di aggiunte che non siano previste nel contratto e non diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, imponendo, al 1�iguardo una distinta sottomissione o un'appendice al contratto principale, non considera la distinta sottomissione come fatto genetico di un nuovo rapporto, ma semplicemente come fatto aggiuntivo dell'originario contratto, inserendosi il primo automaticamente nell'ultimo, di cui diviene parte integrante; pertanto, poich�, in tale ipotesi, stante l'unit� del fatto genetico, si � in presenza di un unico e non di due distinti rapporti contrattuali, illegittimamente l'Amministrazione assoggetta una variante ad una procedura di revisione dei prezzi disciplinata da norma meno favorevole (nella specie, d. legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501), nella considerazione che la variante sia introdotta dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, anzich� a quella pi� favorevole (nella specie, r.d.l. 21 giugno 1938, n. 1938, convertito in legge 19 gennaio 1939, n. 392) applicabile alL'originario contratto, cui la variante � correlata (2). (1-2) Cfr. Sez. IV, 29 maggio 1971, n. 583, Il Consiglio di Stato, 1971, I, 982. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 febbraio 1972, n. 63 -Pres. Mecregazz1i -Est. Benvenuto -Curcio (avv. Gaeta) c. E.N.P.A.S. (avv. Stato Terranova) e Giannotti (avv. Sivieri). Giustizia amministrativa -Ricorso ex art. 27 n. 4 -Presupposti e limiti -Avvenuta rinnovazione del provvedimento annullato -Inammissibilit� del giudizio per ottemperanza -Illeg~ttimit� del nuovo provvedimento -Irrilevanza. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 433 Impiego pubblico -Promozione -Rinnovazione -A seguito di annullamento in s. g. -Violazione del giudicato -.,Fattispecie -Illegittimit�. Va dichiarato improcedibile il ricorso per L'esecuzione del giudicato p,mministrativo, proposto ai sensi dell'art. 27 n. 4 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, ove la P.A., nelle norme del giudizio, sia addivenuta -quand'anche Wegittimamente --alla rinnovazione del provvedimento annullato (1). Nel caso in cui il giudice amministrativo, in sede di impugnativa di uno scrutinio di promozione per merito comparativo, abbia ritenuto che i titoli del ricorrente, attinenti aLle categorie di base, fossero incontestabilmente superiori a quelli di altro candidato, meglio graduato e quindi promosso, annullando pertanto lo scrutinio, deve ritenersi che tale affermazione investa direttamente anche la categoria finale deLl'attitudine a svolgere le funzioni della qualifica superiore; pertanto, in tCJ;le ipotesi, l'Amministrazione, nel rinnovare il giudizio comparativo, viola il giudicato se conferma al controinteressato l'attribuzione del punteggio massimo per la voce attitudinale e giunge comunque nuovamente -perpetuando cos� la mancanza di correlazione logica con i precedenti di carriera, rilevata daUa precedente pronuncia -al risultato di anteporre, quanto alla voce predetta, tale controinteressato (nella specie) qualificato �funzionario modesto � ), al ricorrente, considerato come candidato fornito di titoli � incontestabilmente superiori � (2). (1-2) Massime esatte. CONSIGLIO Dt STATO, Sez. IV, 8 febbmio 1972, n. 68 -Pres. Meregazzi -Est. Felici -De Feo (avv. Cacciavfillani) c. Ministero Finanze (avv. Stato Peronaci). Impiego pubblico -Procedimento disciplinare -Termini -Nomina dell'istruttore, incombenti preliminari e trasmissione alla Commissione -Termini ordinatori. Impiego pubblico -Procedimento disciplinare -Perenzione -Interruzione dei termini -Comunicazione della seduta di trattazione orale � atto di procedura. Impiego pubblico -Procedimento disciplinare -Commissione di disciplina -Composizione -Mutamento -Rinnovazione degli atti gi� compiuti -Necessit� -Inosservanza -Illegittimit�. In sede di procedimento disciplinare; i periodi di tempo relativi alla nomina dell'istruttore, al compimento degli incombenti preliminari e alla trasmissione per la deliberazione della Commissione di disciplina 434 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sono stati determinati ex lege tenendo conto del normale spazio di tempo necessario per l'esplet11:.mento dei relativi oneri legali, senza pregiudizio della validit� delle procedure nelle quali i medesimi incombenti hanno una durata superiore a causa dell'oggetto delle imputazioni, dell'entit� delle discolpe e dell'ampiezza della valutazione nel caso concreto; pertanto, i termini rispettivamente fissati dagli artt. 107, 111 e 114 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 hanno carattere ordinat<Yl"io, giacch� non � prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza, n� � stabilita l'inefficacia degli atti compiuti dopo il decorso dei termini stessi (1). In sede di procedimento disciplinare, i provvedimenti con i quali l'Amministrazione comunica all'inquisito la data deUa seduta della Commissione di disciplina, per la trattazione orale, con contestuale invito ad intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e a far pervenire, se del caso, scritti e memorie, e successivamente invita il dipendente a presenziare a'lla nuova seduta della Commissione stessa, realizzano l'impulso procedurale in modo idoneo a mantenere in vita le imputazioni elevate nei confronti dell'interessatd e ad escludere la prolungata stasi occorrente per l'estinzione prevista dall'art. 120 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3; pertanto, tali atti sono di per s� idonei a interrompere l'estinzione del procedimento, esplicando una fondamentale importanza nel corso dell'azione disciplinare e rientrando nella struttura tipica essenziale del. procedimento (2). Ai sensi dell'art. 15 ultimo comma t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, in caso di modicazioni soggettive della composizione della Commissione di disciplina sussiste l'obbligo di reiterazione degli atti precedentemente compiuti dalla Commissione medesima; pertanto, ove detta prescrizione non venga osservata debbono ritenersi illegittimi gli atti posti in essere dal Collegio nella nuova composizione e la relativa deliberazione conclusiva, nonch�, in via derivata, il provvedimento terminale di irrogazione della sanzione disciplinare (3). (1-3) Massime esatte. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 22 febbraio 1972, n. 93 -Pres. Potenza Est. Felici -Soc. De Riso e C. (avv.ti Sorrentino e Selvaggi) c. Comune di Sovel'iato (avv. Silvestri), Prefetto di Catanzaro, (n.c.) e Istituto Case popo1ad di C�tanzaro (n.c.). Edilizia popolare ed economica -Piani ex legge n. 167 del 1962 Impugnative -Deliberazione comunale individuante le aree da acquisire -Atto strumentale -Inoppugnabilit� L'atto col quale la Giunta municipale individua le aree da acquisire, mediante espropriazione, nel piano di'zona relativo all'edilizia economica .-.-�IBPAraa~ PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 435 e popolare, ai sensi deU'art. 10 primo comma legge 18 apriLe 1962, n. 167, ha natura meramente strumentale, essendo preordinato allo svolgimento delle successive operazioni occorrenti per rendere concreta l'attuazione del piano di zona; pertanto, � . inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto direttamente contro tale atto, trattandosi di deliberazione insuscettibile di assumere, in sede giurisdizionale, una rilevanza distinta e separata dal provvedimento terminale della procedura o dalle singole determinazioni concLusive in cui quest'ultima pu� suddividersi (1). (1) La massima � applicazione dei principi generali e pacifici. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 febbraio 1972, n. lOS -Pres. Potenza -Est. Schirnata -Soc. Italiana mdustria zuccheri ed altri (avv. Sorrentio:J.o) e Ditta Caff� Camerio:J.o ed altri (avv.ti Ciufolini e Scardigli) c. Comitato interministeriale prezz1i e Ministero industria e commevcio (avv. Stato Zagari). Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Legittimazione Associazione di categoria -Ricorso nell'interesse dei singoli appartenenti alla categoria -Inammissibilit�. Prezzi -Disciplina dei prezzi -Zucchero -Prezzo massimo -Determinazione in misura superiore al prezzo di intervento -Legittimit�. Prezzi -Disciplina dei prezzi -Zucchero -Prezzo massimo -Abrogazione di un provvedimento -Effetto sui provvedimenti successivi Fattispecie. Nella presente situazione di carenza legislativa dovuta alla mancata attuazione dell'art. 39 Cast., le Associazioni di categoria non hanno veste per agire a tutela degli interessi che riguardano i singoli soggetti associati; peranto, � inammissibile il ricorso contro un provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, proposto dal Sindacato nazionale grossisti droghe, per conto dei singoli grossisti (1). Il prezzo di intervento previsto in materia di prodotti agricoli dalle norme delle Comunit� europee non rappresentano il prezzo stabilito per la vendita sia dal produttore che dal consumatore di un determinato prodotto, ma rappresentano il prezzo minimo che deve essere garantito al produttore, eventualmente entro determinati contingenti, da appositi organismi di intervento; pertanto, la circostanza che le norme comunitm �ie prevedono un prezzo di intervento per le barbabietole e per lo 436 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zucchero non ha iatto venir meno il potere de:l Comitato interministeriale prezzi di stabiiire un prezzo di vendita superiore a queUo di interv, ento (con fo cQll�relativa istituzioene di una Cassa di c011iguaglio ai Il fini di unificazione o perequazione) e di completare la disdplina del !\ 1: prezzo mass,imo, ai sensi del d.l.lgt. 19 ot~obre 1944, n. 347, sia con riferimento a determinate qualit� speciali di zucchero, sia con riferimento agli altri elemeinti del prezzo sino alla minuta vendita (2). Una volta abrogato completamente dal Comitato interministeriale prezzi un precedente provvedimento di determinazione del prezzo di vendita massimo dello zucchero, illegittimamente lo stesso Comitato, al fine della determinazione dei limiti massimi degli stacchi di prezzo, fa riferimento a quelli desumibiii dal confronto tra le quotazioni riportate nel provvedimento abrogato, sia per la vendita del produttore, sia pe1� la vendita al consumo, anzich� al nuovo provvedimento che disciplina compiutamente la materia (3). (1-3) Cfr. Sez. VI, 16 maggio 1970, n. 433. Il Consiglio di Stato, 1970, I, 1052. SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 12 gennaio 1972, n. 71 -Pres. Marletta -Est. Iannitti Piromallo -P. M. di Majo (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiulo) c. Bertoni. Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Competenza delle Commissioni -Accertamento di valore -Impugnazione dinanzi alla Comissione provinciale per questioni di diritto -Irretrattabilit� del valore accertato -Esclusione. (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 21 e 29). Imposta di registro -Data dell'atto -� opponibile alla Finanza ai fini della determinazione del valore. Allorch� con la notifica dell'accertamento di valore sorge una controversia di diritto preliminare alla valutazione (nella specie se la data di riferimento deUa valutazione dovesse essere quella portata dall'atto o quella della registrazione), il ricorso proposto alla sezione speciale di diritto della Commissione provinciale per la decisione della questione pregiudiziale d� vita ad un procedimento destinato, dopo la risoluzione della questione di diritto, a proseguire dinanzi alla Commissione distrettuale, senza che� il valore accertato diventi definitivo per la mancanza del tempestivo ricorso alla Commissione distrettuale (1). Poich� l'Amministrazione finanziaria non � terza rispetto all'atto sottoposto a registrazione, il valore in comune commercio " al giorno del trasferimento" da determinarsi a norma dell'art. 15 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, va riferito alla data dell'atto e non alla data della re�gistrazione (2). (1-2) La prima massima contiene l'importante affermazione che la ri1, mrtizione della competenza fra le Commissioni non esclude l'unitariet� del procedimento che, ove sia stato tempestivamente istaurato in primo grado, pu� variamente articolarsi, a seconda della natura delle questioni da risolvere, fino alla conclusiva pronuncia sulla legittiinit� e congruit� dell'iinpugnato accertamento. E ci� pu� essere inteso anche nel senso pi� ampio che proposto il ricorso, la Commissione pu�, anche di ufficio, �rimetterlo alla Commissione competente senza dichiarare con decisione la propria incompetenza e senza quindi dar luogo a preclusioni. Tutto questo pu� ritenersi esatto, ma solo entro certi limiti. Bisogna infatti distinguere le due ben diverse situazioni che si presentano quando la questione di diritto, �, come nel caso, pregiudiziale alla 438 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con il primo motivo del ricorso l'Amministrazione delle Finanze ha denunciato la violazione degli artt. 29 e segg. del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, in relazione agli artt. 37, 100 e 360, nn. 1 e 3 c.p.c., deducendo che l'azione intrapresa dal Bertoni � inammtssibile per tre ordini di ragioni: 1) perch� egli, avendo contestato la valutaz�one data dall'Ufficio del registro di Cesena al bene costituente oggetto del negozio traslativo' di cui alla scrittura privata recante la data del 27 gennaio 1953 e registrata il 5 marzo 1956, avrebbe dovuto adire in prima istanza la Commissione distrettuale e non quella provincialesezione di diritto; ne conseguirebbe, secondo l'Amministrazione ricorrente, che tutto il procedimento conten~ioso sarebbe inficiato da questo vizio originario; 2) perch�, pur se le sollevate contestazioni possano essere considerate � di diritto �, la mancata impugnativa dell'accertamento di valore dinanzi alla Commissione distrettuale e la verificatasi scadenza del termine utile per proporre l'impugnativa stessa renderebbero meramente accademica e priva di effetti pratici la soluzione della prospettata questione sulla data -di stipulazione o di registrazione cui andrebbe rapportata la valutazione del predetto bene; 3) perch� l'azione giudiziaria � stata esperita per far valere vizi diversi da quelli (grave ed evidente errore di apprezzamento, mancanza o insufficienza di calcolo) deducibili dinanzi al giudice ordinario in materia di valutazione. Le .esposte censure sono destituite di fondamento. valutazione e quando la questione di diritto, attinente all'imponibilit�, ha una sua autonomia. Nel primo caso dovrebbe proporsi il ricorso alla Commissione distrettuale di valutazione e questa dovrebbe sospendere il giudizio e rimettere le parti alla Commissione provinciale, la cui decisione rotr� essere impugnata, e il giudizio di valutazione potr� riprendere dopo la risoluzione della questione pregiudiziale; in tale ipotesi l'unit� del procedimento (e si tratta in effetti di unico procedimento che d� luogo ad un incidente) consente che il ricorso sia proposto direttamente alla Commissione provincial1! di diritto �e prosegua, esaurita la fase pregiudiziale, innanzi alla Commissione distr.ettuale per la definit.iva valutazione. Ben diversa � per� la situazione quando sorga soltanto una questione di diritto attinente alla imponibilit�; come � noto in tale ipotesi vige un regime di completa �separazione di competenze e di procedimento, sia dinanzi alle Commissioni sia nelle ulteriori fasi contenziose, onde non pu� parlarsi, in tale caso, di unitariet� del procedimento per le questioni di diritto �e per quelle di valutazione. Per una questione di analoga natura v. la sent. 7 marzo 1972 n. 647, in questo fascicolo pag. . ... Sulla seconda massima va ricordato che � ormai pacifica la giurisprudenza sul punto che rispetto alla data dell'atto la Finanza non � terzo (inteso come soggetto di un rapporto giuridico in conflitto) quando si avvale dell'atto al fine di conseguire un tributo in forza di un diritto diverso e non in conflitto con i diritti delle parti contraenti (cfr. VITTORIA, Sulla data della scrittura privata nei confronti dei terzi e la Finanza nella legge PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 439 L'art. 29 del r.d.l. 7 agosto 1936, dopo aver stabilito che le controversie riferentisi alla determinazione del valore sono decise in prima istanza dalle Commissioni distrettuali ed in secondo grado dalle Commissioni provinciali, dispone, con l'ultimo comma, che tutte le controversie relative all'applicazione della legge sono decise in primo grado dalle Commissioni provinciali (sezione di dir.Uto) ed in secondo grado dalla Commissione Centrale, salvo il ricorso all'autorit� giudiziaria nei modi e termini stabiliti dalle leggi vigenti. Nel caso di specie le insorte contestazioni, pur investendo la valutazione, si incentrano nella questione di diritto relativa all'applicabilit� della norma di cui all'art. 2704 e.e., �che determina 1i r.equisiti della � data certa ., ai fini dell'imposizione indiretta sui trasferimenti di ricchezza. L'Amministrazione ha sostenuto che, �quando, come nella specie, la scrittura traslativa sia priva di data certa, la valutazione debba essere fatta con l'iferimento alla data di registrazione, mentre il contribuente ha, a sua volta, sostenuto che la valutazione debba essere rapportata alla data, comunque comprovabile, di stipulazione del contratto, quando, �Come nel caso in disputa, questo sia produttivo di effetti traslativi immediati. Trattasi di una questione di diritto, che, secondo la precisata ripartizione di competenza tra le commissioni tributarie, andava proposta in primo grado dinanzi alla Commissione provinciale -sezione di diritto -come � stato ritualmente fatto dal Bertoni. N� pu� sostenersi che la risoluzione di tale quesMone sia destinata a rimanere senza effetto, per avere la valutazione acquistato carattere di definitivit� a causa della mancata proposizione di reclamo dinanzi alla Commissione distrettuale, poich� l'impugnativa tempestivamente esperita dinanzi alla Commissione provinciale -sezione di diritto ha dato vita ad un procedimento che, dopo la definizione della que del registro, in questa Rassegna, 1969, I, 671); bisogna per� avvertire che la Finanza va considerata terzo quando ad �ssa venga opposto un atto rilevante �sulla tassazione di un atto diverso o su un antecedente del fatto generatore dell'obbligazione tributaria� (Cass. 15 marzo 1971 n. 724, ivi, 1971, I, 664). Ci� tuttavia non pu� significare che ai fini del riferimento della valutazione, la data della scrittura sia illimitatamente vincolante per la Finanza. Proprio in applicazione dell'art. 15 del r.d. 7 agosto 1936 n. 1639, il valore va commisurato al momento del trasferimento Tealmente e concretamente operatosi fra le parti; ci� esclude che la Finanza debba necessariamente considerare vincolante una data manifestamente artefatta che non corrisponde, cio�, a quella del trasferimento. Quindi, indipendentemente dal falso e pur senza ricercare una certezza di data, non pu� negarsi alla Finanza il potere di rilevare, ad esempio, che la scrittura � estesa su carta bollata con filigrana di anno successivo a quello della data, o che nell'atto sono richiamati eventi di sicura individuazione non ancora venuti ad esistenza al momento della data apparente ecc. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stione di diritto, � destinato a proseguire dinanzi alla Commissione distrettuale, come, nella specie, l'Ufficio del registro di Cesena ha, dopo la pronuncia della Commissione centrale, esattamente disposto, trasmettendo gli atti � alla Commissione distrettuale per le competenti decisioni ". La precisata ripartiizione di competenza non vale, invero, ad escludere l'unitariet� del procedimento dinanzi alle Commissioni, che, ove sia stato tempestivamente instaurato in primo grado, pu� variamente articolarsi, a seconda della natura delle questioni da risolvere, ~ino alla conclusiva pronuncia sulla legittimit� e congruit� dell'impugnato accertamento. L'Amministrazione, pur avendo sostenuto che la mancata tempestiva impugnaz.ione della valutazione, renderebbe priva di effetti pratici una pronuncia sulla sollevata questione di diritto relativa all'applicabilit�, nella specie, del disposto dell'art. 2704 e.e., ha sostenuto che, vertendosi in materia di valutazione, il Bertoni non avrebbe potuto invocare il sindacato del giudice ordinario per motivi diversi dal grave ed evidente errore di apprezzamento o dalla mancanza o insufficienza di calcolo. La precisa~a natura del,le insorfe contestazioni, vertenti su principi di diritto, e l'iter ritualmente seguito dalla controversia nelle fasi anteriori alla :proposizione dell'azione dinanzi al giudice ordinario fanno esulare il caso di specie dalla disciplina richiamata dall'amministrazione ricorrente. Il primo motivo del ricorso va, pertanto, respinto. Con il secondo motivo l'Amministrazione delle Finanze ha denunciato la violazione dell'art. 15 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 16319 per aver interpretato tale norma nel senso che il valore venale del bene debba essere rapportato alla data della scrittura privata e non a quella della registrazione. La ricorrente ha sostenuto che, dal punto di vista tributario, il trasferimento di ricchezza deve intendersi avvenuto in una data che abbia il requisito della certezza e, cio�, quando il negozio sia stato posto in essere con scrittura privata non autenticata, in quella della registrazione; che, di fronte all'atto bilaterale da registrare, il Fisco � nella posizion�e di terzo, a cui presidio il legislatore ha dettato la norma di cui all'art. 2704 e.e. Anche l'esposto motivo � infondato. Il citato art. 15 dispone che l'imposta di registro deve essere commisurata al valore venale che i beni, oggetto del negozio, avevano in comune commercio � al giorno del trasferimento"� Tale giorno, nei negozi immediatamente traslativi, corrisponde a quello di formazione e di sottoscrizione del contratto. La tesi dell'Amministrazione ricorrente, secondo la quale questo principio varrebbe soltanto nel campo privatistico e non in quello tributario, � del tutto priva di dimostrazione, non potendo all'uopo valere il rilievo che il fisco resterebbe senza valida difesa contro le frodi perpetrabili con false datazioni, n� l'argomento ricavato dal disposto dell'art. 2.704 e.e., PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA secondo il quale la data di una scrittura non � opponibile ai terzi se non sia dotata del requisito della certezza. Innanzitutto la stessa legge sull'imposta di registro, col disporre che la. data della scrittura non pu� essere opposta alla Finanza per invocare la prescrizione della tassa e sopratassa dovute, se tale data non abbia carattere di certezza a termini del codice civile (art. 142), circoscrive l'ambito di inopponibilit� della data priva dell'indicato carattere. Inoltre l'identificazione della data del trasferimento in quella della registrazione trova ostacolo �anche nella separata considerazione di cui esse formano oggetto nella disciplina della pl'escrizion1e ed, in particolare, negli ar.tt. 136 e 138 del t.u. aggiornato sull'imposta di registro, che, in reiazione alle diverse ipotesi in essi contemplate, assumono rispettivamente come dies a quo degli stabiliti termini prescrizionali la data di registraztone o quella del trasferimento. Infine il principio della inopponibilit� ai terzi della data non certa della scrittura non � invocabile dall'Amministrazione, poich�, come questo supremo Collegio ha gi� avuto occasione di precisare (sentenza n. 12,80 del 19'53 e 2717 del 1960) la potest� di imposizione � su un piano diverso da quello dei diritti nascenti dal negozio posto in essere da privati, sicch� tra l'una e gli altri non pu� configurarsi una situazione di incompatibilit� o di collisione atta a far si che il Fisco, investito della prima, possa essere considerato in posizione di � terzo � rispetto all'indicato negozio, secondo la nozione che deve attribuirsi alla predetta locuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2704 e.e. Giova aggiungere che, nella specie, il giudice di merito ha accertato la veridicit� della data apposta alla scrittura privata soggetta a registrazione e che contro tale accertamento l'Amministrazione ricorrente non ha sollevato contestazioni, essendosi limitata a sostenere che esso non pu� valere ai fini della determinazione del valore venale del bene oggetto del n~gozio. La preoccupazione manifestata da detta Amministrazione sulla possibilit� che i contraenti, con fittizie retrodatazioni di scritture private, sfuggano alla giusta imposizione, non pu�, da sola, giustificare una diversa interpretazione della norma che, con chiara formulazione, fissa nel giorno della stipulazione del negozio traslativo la data di valutazione del bene trasferito, tanto pi� che tali scorrettezze trovano remora nelle sanzioni comminate dal legislatore per 'il caso di tardiva registra zione degli atti posti in essere con scritture private non autenticate. Ci� fornisce ulteriore argomento di confutazione della tesi dell'Amministrazione, secondo la quale la scl"ittura priva di data certa debba considerarsi formata al momento della registrazione. N�, in mancanza di apposita disposizione, la data cui va rapportata la valutazione del bene trasferito, ai fini della commisurazione del tributo, pu� essere differenziata da quella cui la legge attribuisce rilevanza ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria, senza creare un'arbitraria disarmonia nel si.sterna. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 febbraio 1972, n. 579 -Pres. Rossano -Est. Mtele -P. M. Mililotti (conf.) -Soc. Aurora (avv. Merlirn) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota). Imposta di registro -Privilegi di carattere soggettivo -Limite decennale ex art. 29 legge di registro -Inapplicabilit� agli enti pubblici. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 29). L'art. 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, che limitava ad un decennio la durata dei privilegi tributari della esenzione e riduzione delle tasse sugli affari per gli atti e contratti, � applicabile solo nei confronti dei privati, delle societ�, degli enti morali e istituti non aventi nat.ura pubblicistica, e agli enti non di beneficienza, nonch� nei casi in cui i! beneficio non tragga origine da un atto contrattuale, approvato per legge, con lo Stato o da atti direttamente inte1�essanti la pubblica istruziooe e la beneficienza (1). (Omissis). -Con il primo motivo la ricorrente societ�, denunciando violazione e falsa appHcazione dell'art. 29 della aegge di registro !in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., afferma che la Corte di Appello di mertto ha erroneamente� ritenuto che all'Ente nazionale delle Tre Venezie, costituLto con legg.e 27 novembre 1939, n. 1780, sia applicabile d:l limite decEIDnale di godimento del beneficio fiscale, in quanto invece, afferma la ricorrente, tale Ente, a carattere privato, persegue per legge finalit� di pubblico )internsse. Invero, la ricorrente sostiene, la limitazione temporale del beneficio fiscale trae origine, come si evince dal ca.poverso dello stesso art. 29, dal carattere lucrativo perseguito dalle societ�, mentre il benefrcio disposto a favore dell'Ente.del1e Tre Venezie � giustificato dal fine pubblic�1stko perseguito daJ.l'Ente, onde il beneficfo. ste�sso deve competere per tutta la durata dell'Ente stesso. E, aggiunge, stante la finalit� pubblicistica perseguita e la organizzazione pubblicistica di esso Ente, questo deve con�siderar:si, ai fini del prdvilegio fiscale di cui si tratta, �assimilato alle Amministrazioni dello Stato, secondo quarlto prevede il n. 1 de1l'allegato C alla legge di registro�. La censura � fondata. La Corte di merito, avendo qualificato soggettivo H privilegio concesso dall'art. 17 della >legge 27 nove.mbre 1939, n. 1780, ha ritenuto che, per tale solo motivo, trovasse appUcaz1ione l'art. 29 della legg�e di registro, �secondo cui, in mancanza di determinazione di durata, o se il periodo � superiore ad un decennio, U privUegio fiscale � 1imitato ad un decennio. In tal modo la Corte, senza esaminare compiutamente quai1e sia l'effettiva fattispecie legale �cui si riferisce la limitazione di durata, ha ritenuto che l'articolo trovi applicazione 'indi( 1) Non risultano precedenti specifici. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA scriminatamente ad ogni persona giuridica. Il che non � esatto in quanto la formulazione dell'articolo porta a distinguere tra i soggetti cui la limitazione di durata del privilegio si applica. Innanzitutto essa non ha luogo quando il privilegfo sia attribuito a enti di benefioienza o se esso tragga origine da un rapporto contrattuale (approvato per legge) tra il beneficiairio e lo Stato oppure se riguardi atti interessanti direttamente la pubblfoa ammirust\J:azfone o la benefi.cenza. Oltre a tali specifici casi, dell'articolo concerne chiaramente solo ipotesi di persone o enti privati o di un .ente avente carattertstiche privatLstiche nqn �invece quando il beneficio sia .stato attribuito ad un ente pubbliJco. Invero Ja strutturazione dell'articolo concerne chiaramente solo ipotesi di persone o enti privati come � fatto chiMo dalla norma del secondo capove11so dell'artkolo in questione, secondo cui si decade dal beneficio, anche prima del decennio, se dai bilanci delle sociiet� e degLi enti privilegiati risulti un utile netto superiore all'interesse legale rapportato al capitale effettivamente versato. Il riferimento ad un fine di lucro dell'ente (utile); al bilancio; al dell'articolo concerne chiaramente solo ipotesi di persone o enti privati I che possono perseguire, e ordinariamente perseguono, fini di lucTo mediante l'impiego di un capitale fornito dagli interessati, non pu� invece con enti .pubblici o a carattere �pubblicistico, i quali, anche quando hanno carattere economico, non perseguono fini di lucro. Lo stesso si dica per la decorrenza del decennio che ha. puT luogo (ul .timo cpv. dell'art. 29) in ogni �caso dalla �costituzione o fondazione� della societ� o ente, mentr� � irrilevante (ai fini della durata massima) che l'ente o societ� sia stato sciolto e 11icostituito o siasi trasformato. Anche tale norma presuppone che la 1societ� o l'ente sia arbitro di decidere tali atti di scioglimento, di riicostituzione o di trasformazione (atti che potrebbero avere lo scopo di .permettere di beneficiare illegittimamente pi� a lungo a mezzo di tali atti, del privilegio) il che non � propriamente ipotizzabile nel caso di enti pubblici, il.a cui costituzione e durata dipendono dalle norme di legge che le regolano. Pu� ancora osservarsi che l'elencazione dell'articolo (privati, enti, societ�) non sarebbe stata necessaria nel caso in cui non si fosse inteso di distin�guere (salvo ohe per l'ipotesi degli enti di beneficenza), ai fini dell'applicabilit� della nol1ma, a seconda della natura dell'ente. Si pu� cosi concludere che la durata del beneficio riguarda solo quello concesso a priva.ti e a enti privati, riispetto ai qua1i il beneficio ha finalit� di rafforzamento della struttura economka dell'ente nei primi anni della sua attivit�. Nel caso invece che il privileg.io sia concesso ad un ente pubb1ico la lim1tazione non ha luogo e si deve ricercare, di volta in volta, in relazione alle finalit� proposte.si dal legislatore, quale sfa la durata del priv1i1egio stesso. Il pr.ivilegio pu� essere concesso genericamente per tutti gli atti compiuti dall'Ente e in tal caso si pu� verificare l'ipotesi del 444 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'aissimi1azione di esso alla Amministrazione dello Stato (art. 1 della tar.iffa, ali. C ailla legge di regiistro), o il privilegio � concesso p�r determinati atti aventi oggetto o scopi determinati. In questa ipotesi il privilegio non c�essa di avere carattere 'soggettivo, giacch� ha come .presupposto la qualit� o natura dell'Ente che '1o compie, mentre, H contenuto, oggetto o scopo dell'atto vale solo a limitare l'estensione del beneficio. Il privileg:io obiettivo ha invece come caratteri�stica l'irrilevanza della specie o quaUt� del soggetto che compie l'atto e il rilievo esclusivo che assume invece il contenuto, lo scopo e l'oggetto dell'atto considerati dal beri'cl�cio. Pertanto, dovendosi ad fini dell'applicabilit� dell'art. 29 della legge di registro, distinguere fra J.'altro, fra enti privati e enti pubblici, la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare la questione della qualificazione giuridica dell'Ente delle Tre Venezie e, 'solo se av�esse escluso il suo carattere pubblicistico, avrebbe potuto :l1itenere applicabile il limite decennal�e. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 mairzo, 1972,, n. 611 -Pres. Rossano Est. Berarducci -P. M. Milifottd (conf.) -Ministero deHe Firrlanz�e (avv. Stato Cavalli) c. Soc. Lavori Porto della Torre (avv. Nkol�). Imposta di registro -Agevolazioni per la costruzione di autostrade Subappalto -Connessione di mezzo al fine -Si estende. (1. 24 luglio 1961, n. 729, art. 8). Il contratto di subappaito, anche se non strettamente necessario, � pur sempre in connessione di mezzo al fine con la costruzione delle autostrade e quindi rientra nell'agevolazione prevista per gli atti � occo'l"renti per l'attuazione della legge � (1). (Omissis). -Con J.'unico motivo di ricorso, denunciandosi violazione dell'art. 8 della legge 24 J.uglio 1961, n. 7'29, e degli artt. 132, n. 4, (1) L'orientamento della Corte Suprema sull'estepsione delle agevolazioni agli atti in connessione strumentale con quelli espressamente indicati � ormai noto. Nella fattispecie, la norma � concepita in termini ampi (atti � occorrenti...�) sebbene sia seguita da un'elencazione che non pu� ritenersi tassativa. Quando invece l'agevolazione � prevista per atti determinati, l'estensione ad atti connessi �, o dovrebbe essere, pi� difficoltosa; infatti � stata esclusa la connessione strumentale per l'agevolazione della Iegge 2 luglio 1949, n. 408 (Cass., 5 giugno 1971, n. 1674, in questa Rasse1/ na, 1971, I, 1127); tuttavia anche su questa specifica materia era stato ritenuto che l'agevolazione prevista per l'appalto fosse estensibile al subappalto. (Cass., 23 marzo 1965, n. 478 e 14 luglio 1965, n. 1488, ivi, 1965, I, 1019 e 1045). PARTE I, SEZ. V, GIURisrRUDENZA TRIBUTARIA e 360, rur. 3 e 4, c.p.c., si assume che il fatto che sebbene l'appalto e il suppalto abbiano nella >legge di registro, che :peraltro non menziona il subappal.to, la 1ste1ssa diisciplina tributar.ia, � privo di rilievo ai fini della tesi accolta dalla Corte d'appello, secondo cui �l'art. 8 della legge n. 729 del 196:1 comprenderebbe anche i contratti di subappalto. Si sostiene 1che, in. linea �generale, il suba:ppaLto � tassato come l'appalto in applicazione dell'art. 8 della legge organica di registro, ma le due figure contrattuali sono distinte. Si afferma che, d'altra parte, la focuzione � atti e contratti occorrenti per l'attuaz:ione della legge� adoperata dall'art. 8 della legge 1961 sta a �significare 1che il 0legis1a:tore ha inteso riferirsi agli atti e ai contratti � necessari � pe1r detta attuazione, e tali non sono i contratti di subappalto, i qualii non attuano gU scopi della legge, nel senso che non sono necessari e non 1servono per taLi 1scopi, m quanto il contratto di appalto -che � opus perfectum -� sufficiente ad assicUTare la realizzazione delJ.'opera. Pertanto� -si conclude dalla ricorrente -manca, nel caso del subappalto, il rapporto di mezzo al fine, ossia d.l nesso :flLnalistico indispensabile per il. beneficio fiscale. n motivo � in.fondato. La questione dedotta, � se la norma dell'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, che� esenta da ta,sse, imposte e tributi -e, quindi, anche dalla imposta di regLstro -�tutti gli atti e i contratti occorrenti rper l'attuazione deUa legge � medesima, si applichi, oltr1e che ai contratti di appalto, anche ai contratti di subappalto, nonostante che di questi ultimi in detto artico11o non sia fatta espressa menzione. Orbene, � da rilevare 'che tale problema � identico a quello che si poneva rispetto alla legge 2 lugUo 1949, n. 408, e al d.l. 10 aprile 1947, n. 261, e che da questa Supr.ema Corte fu risolto, rispettivamente, con sentenza n. 478 e con .sentenza n. 1488 del 1965, nel senso che i benefici tributari contemplati da dette leggi, dovevano riteneirsi applicabili anche ai contratti di subappalto, nonostante che di questi non fosse fatta espressa menzione nelle stesse leggi. Tale indirizzo� non pu� non essere seguito anche sulla presente fattispecie, in �cui non sono opposte ragioni che possano far mutare avviso. � da rilevfil"e., in primo luogo, come sia padfico che il'elencazione degli atti e dei contratti menzionati nell'art. 8 legge 24 luglio 1961, n. 729, � fatta, in deitto articolo, non a .titolo taissativo, sibbene a semplice titolo esemplificativo. Ci� importa che la questione che si pone non � tanto di vedere se il contratto di ,subappaJ.to sia o meno identico a quello di appalto (anche se non� v'� bisogno di spendeTe parole .per dimostrare che le due figure di contratto sono ,simili) e se, pertanto, il legi1slatore nella locuz.ione � contratti di appalto � abbia inteso comprendere anche i confa-atti di 446 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO subappalto, qua,nto, piuttosto, di vedere se, data 1a formulaziorne della norma -secondo �cui .godono dell'esenzione tributaria tutti gli atti ed i contratti � occorrenti per l'attuazione della :presente legge � -i contratti di subappalto possano considerarsi rientranti in detti ultimi contratti, ossia nei contratti �occorrenti � per l'attuazione della legge. Su tal punto devesi rkordare che la locuziooe � atti e contratti occorrenti per l'attuaziorne della presente legge� � gi� stata da questa Suprema Corte interpretata, con riferimento ana norma dell'art. 93 del d.l. 10 �aprHe 1947, n. 261, nel senso che con tale locuzione ff ile.gislatore aveva �inteso riferirsi a tutti quei negozi che, come mezzo al fine, erano da constderarsi in correlazione con l'obiettivo della norma di favore (ved. ,citata sent. in. 148.S del 1965�). Or,a1 posto che tale inte11pretazione non pu� che e�ssere confermata anche nena presente fattispecie, data la identicit� della locuzione oggetto della mteil'pcr:etazione, e posto, altresi, che l'obiettivo della disposizione in esame �, indubbiamente, quello di favorire�, riducendone il costo, lo sviluppo della rete autostr�adale del Paese, ne consegue che non pu� neppure contestarsi che i contratti di subappalto, essendo diretti, per il loro oggetto, alJ.a .stessa guisa dei contratti di appalto, alJ.'e:ffottiva attuazione della legge, e quindi � occOTr"enti � per detta attuazione, sono anch'essi da r.itenersi come tali compresi nella norma dell'art. 8 in questione. La tesi contraria dell'Amministrazione ricorrente, secondo cui I�. contvatti di �subappalto non attuano gli ,scopi della legge, nel senso che non sono necessari e non servono per tali scopi, in quantn il contratto di appalto � suffi.ciente ad assicurare la realizzaz1ione dell'opera, non pu�, invero, essere condivisa, ,perch�, fra l'altro, noo tiene CO'illto n� del fatto che il contratto di subappalto, anche se con una sostituziooe soggettiva rispetto al contratto di appalto dal �quale deriva, realizza l'oggetto di tale ultimo contratto (nel caso specifico, la costruz.ione autostradale), n� del fatto, particolare nella fattispecie, che la cnstruzione di un'autostrada richiede, com'� notorio, la esecuzione di opere moilteplici (piano stradale�, ponti, galle.rie, edifici delle ,staz.ioni di entrata e di uscita, con i relativi .servizi, impianti di illurninaziooe, ecc. ecc.), ile quali, per effetto delle loro diverse caratteristiche, esigono, per il loro compimento, una vasta e comp�lessa organizzazione, che, per gli imponenti irnvestimenti finanziari che richiede, non � dato riscontrare neppure nelle imprese di pi� grosse dimensioni. E di qui, nella pratica quotidiana, il riicorso da parte delle imprese appa'1tanti, per l'esecuzione di talune delle anzide,tte opere, all'ausilio di impre1se specializzate, e, qutndi, al contratto di subappaltn, il qua�le, perfanto, ,in una �siffatta situazione, si pone come un contratto � occorrente � pe'r l'esecuzione del cootratto di appalto e, conseguentemente, per l'attuazione della legge in questione. (Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 447 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 marzo 1972, n. 647 -Pres. Pece Est. Iannitti PfromaHo -P. M. Tavolaro (conf.) -Pallavicino c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Questione sull'applicazione della legge pregiudiale alla valutazione -Azione in sede ordinaria -Ammissibilit�. (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29). Imposta di registro -Data di riferimento della valutazione -Atti soggetti ad approvazione -Data della stipulazione. (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 15; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 19). Poich� nelle imposte indirette la proponibilit� deWazione in sede ordinaria per le controversie sulla applicazione della legge non � subordinata all'esperimento del procedimento innanzi alle Commissioni, � sempre consentito adire in ogni momento il giudice ordinario, anche quando la questione di diritto sia pregiudiziale alla valutazione (1). Nei contratti soggetti ad approvazione, la data cui va riferita la valutazione � queLla della stipulazione e non quella della approvazione (2). (Omissis). -Deve disporsi innaIIBitutto la riunione dei due ricorsi, perch� relativi alla stessa sentenza (art. 334 c.p.c.). Il ricorso inciden (1-2) La prima massima impone delle precisazioni. La separazione delle competenze del1e commissioni in materia di imposte indirette � chiaramente delineata (v. Relazione avv. Stato, 1966-70, II, 492 e segg.). Bisogna tuttavia ricordare (v. nota alla sent. 12 gennaio 1972, n. 71, in questo fascicolo pag. 437) che quando �si presentano contemporarneamente questioni di diritto attinenti alla imponibilit� e questioni di valuta: done, si hanno due separati ed autonomi procedimenti che non interferiscono fra loro; quando invece la questione di diritto (assai spesso di diritto non tributario) � pregiudiziale alla valutazione, si ha un solo procedimento di valutazione nel quale la riso1uzione della questione pregiudiziale di diritto da parte della competente commissione � un incidente del procedimento di valutazione. Ci� � molto importante ai fini del termine che, come � noto, opera a pena di decadenza riguardo alla valutazio.ne, mentre non esiste per le questioni di imponibilit�. Da ci� consegue .che, dopo la notifica dell'accertamento di valore, deve essere proposto tempestivo ricorso alla Commissione distrettuale d� valutazione, diversamente l'accertamento diventa 1rretrattabi:le peir quanto conoer.ne il valore, anche se la valutazione in esso contenuta assorbe una questione pregiudiziale di diritto. Nella citata sentenza n. 71 � stato affermato che il tempestivo ricorso proposto alla Commissione provinciale di diritto per la risoluzione della questione pr.egiudiziale salva il termine e consente la suoc�essiva prosecuzione del proc.edimento innanzi alla com RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 448 tale dell'Amministrazione delle Finanze, quantunque condizionato, va �saminato per primo, poich� con esso � stata sollevata una questione di carattere preliminare rilevabile anche di ufficio. Assume lAmministrazione: che le contestazioni della Pallavicino, essendo dirette contro un provvedimento di valutazione ed investendo . il criterio estimativo, dovevano essere proposte dinanzi alle commissioni tributarie e non all'autorit� giudiziaria; che, disputandosi su questione di diritto, la cognizione della controversia apparteneva alla Commissione provinciale (sezione di diritto), cui quella distrettuale, inizialmente adita dalla Pallav1icino, avrebbe dovuto rimettere gli atti; che l'azione giudiziaria � subordinata al previo esaurimento della cognizione della vertenza da parte delle Commissioni tributarie. Le espost� censure sono infondate. missione distrettuale per la va1utazione; si tratta di una deroga al principio che imporrebbe la proposizione del ricorso alla commissione distrettuale di valutazione -e la rimessione alla provinciale per la risoluzione dell'incidente, deroga che pu� riconoscersi ammissibile perch� le Commissioni fanno parte dello stesso sistema del contenzioso ed il procedimento innanzi ad -esse � dominato da una sempUcit� di forme; come �. consentito avanzare il ricorso ad una non pr.ecisata commissione e trasmettere gli'atti da una commissione all'altra senza formali dichiarazioni di incompetenza e onere nella riassunzione a carico della parte, cos� pu� ammettersi che il ricorso tempestivo ad una commissione dia luogo ad un procedimento (come si � visto unico) che cercher� la sua giusta strada anche quando non � stato rettamente introdotto; l'inesistenza dell'istituto del regolamento di competenza giustifica una tale approssimazione delle regole processuali. Alla -stessa conclusione non pu�. per� giung-ersi se la questione di diritto pregiudiziale alla valutazione venga portata direttamente innanzi all'autorit� giudiziaria; la citazione ,innanzi al Tribunale non pu� ovviamente salvare il termine per l'impugnazione dell'accertamento e non pu� dar luogo alla prosecuzione del procedimento innanzi alla Commissione distr-ettuale per la valutazione: non pu� pi� configurarsi in tale ipotesi un'unit� del procedimento ripartito fra due diverse giurisdizioni quando manca il legame della incidentalit�. � chiaro che, solo quando vi sia un procedimento principale che si sospende per la risoluzione di una questione� pregiudiziale di competenza di altro giudice (art. 295 c.p.c.) pu� parlarsi di prosecuzione del processo dopo l'esaurimento dell'incidente; se invece la questione pregiudiziale � ogg.etto di -un giuqizio autonomo vi sar� una completa separazione di effetti fra i due giudizi anche ai Iini dei termini di decadenza (indubbiamente la questione sullo stato e capacit� delle persone proposta in via principale innanzi al Tribunale non salverebbe il termine per il ricorso al Consiglio di Stato). Ci� chiarito si pone l'altro problema se, instaurato tempestivamente il procedimento innanzl alla Commissione distrettuale di valutazione, ed emersa una questione pregiudizial-e sull'applicazione della legge, possa adirsi il Giudice ordinario o debba preliminarmente esaurirsi il ricorso innanzi alla Commissione provinciale di diritto. Bisogna chiarire che la Commissione distrettuale deve sospendere il giudizio e rimettere gli atti PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 449 In materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza l'articolo 29 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 distiingue le controversie che si riferiscono alla determinazione del valore da quelle riguardanti l'applicazione della legge. Per le prime stabilisce la competenza in primo grado della Commissione distrettuale e in secondo grado di quella provinciale, salvo il ricorso all'autorit� giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento, ovvero per mancanza e insufficienza di calcolo nella determinazione del valore. Per le altre controversie detta norma dispone che le stesse siano decise in primo grado dalle Commissioni Provinciali ed in secondo grado dalla Commissione centrale, salvo H ricorso all'autorit� giudiziaria nei modi stabiliti dalla legge. Come questo supremo Collegio ha avuto occasione di precisare (n. 924 del 22, marzo 1969, etc.), la proponibilit� di tale azfone non � subordinata all'esperimento del procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie, sicch� la parte interessata pu� adire l'autorit� gii.udiziaria ordinarfa indipendentemente da tale procedimento. Lo stesso t.u. sull'imposta di registro espressamente ammette questa possibilit� col disporre che, quando l'azione giudiziaria sia pro- alla Commissione provinciale che dovr� decidere l'incidente senza che sia necessario un impulso di parte. Tuttavia, afferma la decisione in rassegna, tutte le controversie attinenti all'applicazione della legge possono essere rimesse in ogni tempo, senza prefissione di termine e senza nessuna condizione di giurisdizione, innanzi all'A.G.O.; quindi la questione di diritto, anche se pregiudiziale alla valutazie>ne, pu� essere portata innanzi all'A. G.O. in pendenza del procedimento dinanzi alla Commissione provinci: ale, o dopo la decisione di questa o dopo la decisione della Commissione Centrale e perfino prima ancora che la Commissione distrettuale abbia rimesso l'incidente alla provinciale o addirittura subito dopo la notifica dell'accertamento'. A questo punto sembra necessaria una distinzione. Se la commissione distrettuale ha sospeso il giudizio e innestato il procedimento incidentale, sembra evidente che le parti possano esercitare liberamente i loro poteri che l'ordinamento appresta per la risoluzione della questione pregiudiziale e quindi sottostare alla pronuncia della Commissione provinciale o proseguire il procedimento innanzi alla Centrale e alla Corte di Cassazione ovvero adire il giudice ordinario in un qualunque momento in pendenza o dopo la definizione del procedimento innanzi alle Commissioni; non potrebbe infatti giustificarsi una limitazione alla azione ordinaria la cui giurisdizione non pu� in questa materia essere condizionata ad una preventiva decisione delle Commissioni. Dubbia � invece la proponibilit� di una azione ordinaria in via principale prima che la Commissione distr�ettuale di valutazione abbia sospeso il giudizio. La questione� di diritto (che assai spesso � una questione di diritto comune sull'interpretazione di leggi o di negozi giuridici) non ha una rilevanza autonoma e non porta ad una pronunzia utile dove manchi la connessione con il giudizio di valutazione; non avrebbe senso far decidere dal Tribunale in contraddittorio della Finanza ad esempio, se un contratto sia o no soggetto alla proroga legale ove manchi la connessione 450 RASSEGNA DEI.L'AVVOCATURA DELLO STATO mossa senza che sia stato presentato ricorso in via amministrativa o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla sua presentazione, l'Amministrazione non pu� essere condannata alle spese di lite, neanche in caso di soccombenza (art. 148). La giurisprudenza ha, altres�, precisato che la proposizione dell'azione giudiziaria in pendenza del ricorso alle Commissioni importa la rinuncia allo stesso (n. 1484 del 1966; n. 924 del 19169, etc.). Nelle esposte considerazioni trova confutazione la tesi sostenuta dall'Amministrazione delle Finanze, secondo la quale il ricorso presentato dalla Pallavicini dinanzi alla Commissione distrettuale vincolava la ricorrente a prospettare le questioni di diritto alla Commissione stessa, che, a sua volta, avrebbe dovuto sospendere il giudizio ,dinanzi a s� e rimettere gli atti alla Seziione della Commissione provinciale competente per la ri.soluzione dell'indicata questione, ,salvo a riattivare il giudiz.io come innanzi sospeso allorquando la decisione della predetta questione fosse divenuta definitiva. N� ha rilevanza in contrario che la risoluzione della questione di diritto fosse destinata a riflettersi sull'estimazione del bene costituente oggetto dell'indicato atto traslativo, poich� l'esposta disciplina proces con una valutazione di un immobile o di un avviamento commerciale. Sembra quindi indispensabile che la Commissione esclusivamente competente per la valutazione stabilisca preventivamente fa esistenza e la rilevanza della questione pregiudiziale di ,diritto; solo cos� la pronuncia dell'organo competente sull'incidente acquista una utilit�. Sarebbe vano adire in via autonoma il giudke ordinario senza che il dcorso alla Commissione distrettuale sia stato proposto peT ottenere una pronuncia accademica che nessun ,effetto pu� pi� produrre se l'accertamento � divenuto irretrattabile, come sarebbe inuti1e portare la questione di diritto magari innanzi a tutti i gradi della giurisdizione ordinaria se la Commissione ,distrettuale, pur adita, dichiara inammissibile il ricorso o lo decide nel merito perch� giudica irrilevante la questione di diritto. N� pu� ovviamente rimettersi al giudice ordinario il v,erificare se il ri�orso alla Commissione distrettuale sia stato validamente proposto e se esista un rapporto di pr,egiudizialit� tra la questione di diritto e quella di valutazione. Una riprova di tutto questo si evince dal fatto che la Commissione distrettuale, in pendenza del giudizio innanzi all'A.G.O. di cui pu� ignorare l'esistenza, potrebbe decidere nel merito il ricorso e determinare il valore assorbendo nella sua decisione, in modo espUcito o implicito, la questione pregiudiziale; una tale decisione, anche se per quanto riguarda la pregiudiziale di diritto esorbita dalla competenza dell'organo che l'ha pronunciata, � suscettibile di passare in giudicato; diventerebbe cos� irrilevante la pronunzia del giudice ordinario sulla questione di diritto e ci� potrebbe verificarsi per la mancanza di 1�oordinamento fra i due processi ambedue principali; n� potrebbe in tale ipotesi ritenersi ,che la sentenza dell'A.G.O. debba prevalere sulla decisione della Commissione, perch� ci� si verifica solo quando le due pronunzie sono separatamente pronunciate da due organi ambedue autonomamente competenti (cio� nelle questioni di imponibilit�) non quando la pronunzia � emessa dalla Commissione in materia (valuta PA~TE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 451 suale non contempla altra distinzione che quella tra le questioni relative alle determinazione del valore e � tutte le altre �, locuzione che, per la sua genericit�, comprende ogni questione di diritto attinente alla imposizione tributaria sui trasferimenti di ricchezza, anche se influente sulla valutazione. In esito alle esposte considerazioni dev,e rigettarsi il ricorso incidentale. La Pallavicino ha, con l'unico motivo della proposta impugnazione, denunciato la violazione dell'art. 15 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, sostenendo che la determinazione del valore imponibile andava fatta con riferimento alla data di stipulazione del contratto e non a quella della relativa approvazione, che, quale atto di controllo, non attiene al perfezionamento del contratto stesso. L'esposta censura merita accoglimento. L'approvazione, cui sono soggetti i contratti stipulati dallo Stato, non ha funzione integratrd.ce della volont� dell'organo rappresentativo a mezzo del quale esso Stato ha parte.cipato alla stipulaztione stessa e determinato, cos�, l'incontro dei consensi in cui si sostanzia la conclusione del contratto, ma costituisce espressione di un potere di controllo, che, presupponendo la gi� avvenuta stipulazione del contratto stesso, non inerisce al suo processo formativo. L'approvazione � un atto estrinseco che condiziona unicamente l'efficacia del contratto, come si evince dalle norme (art. 19 della legge sulla contabilit� dello Stato e art. 336 della legge sui lavori pubblici), che, inibendo al privato di recedere dal consenso espresso con la sottoscrizione dell'atto, fanno l'isalire a tal,e momento l'esistenza del vincolo contrattuale, il quale, intervenuta la approvazione, diviene, dallo stesso momento, operante anche per la pubblica amministrazione, nel senso che gli effetti del contratto decorrono, per entrambi i contraenti, dalla data di stipulazione e non da quella dell'approvazione. In aderenza a tali principi, pi� volte ribaditi dalla giurisprudenza, le parti stabilirono, con apposita clausola del contratto zione) nella quale essa soltanto ha giurisdizione ed anche se nella pronunzia � assorbita una questione pregiudiziale. Tutto questo porta a ritener,e che la questione pl'egiudiziale di diritto possa essere proposta innanzi all'A.G.O. soltant� in via incidentale, anche se indipendentemente da una preventiva pronuncia della commissione provinciale, dato che la domanda in via autoioma non ha una sua rilevanza separata (non srebbe idonea di per s� sola a costituire, modificar,e o estinguere ,e nemmeno ad accertare un rapporto giuridico e implicherebbe, in estremo, un difetto di interesse) e pu� risultare meramente accademica se la valutazione giunge separatamente ad un suo epilogo. La seconda massima fa corretta applicazione ai fini dell'imposta di registro di principi pacifici sull'approvazione dei contratti della p.A. 452 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in discussione, che � la propriet�, il possesso e il godimento dell'immobile venduto si trasferiscono all'acquirente alla data del presente atto� e che � d'ora in avanti egli ne godr� i frutti e pagher� le imposte�. Consegue da quanto esposto che per � giorno del trasferii.mento �, cui, a norma dell'art. 15 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, va rapportata la determinazione di valore ai fini dell'imposta di registro, deve intendersi, nella specie, quello in cui l'atto fu rogato (17 febbraio 1970) e non quello �in cui fu corredato dalla prescritta approvazione. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 marzo 1972, n. 69�5 -Pres. Caporaso -Est. Caputo -P. M. D� Marco (diff.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio) c. Cortese Maria (avv. Nicol�). Im~osta di successione -Passivit� ereditarie -Debito risultante da sentenza omologativa di concordato preventivo -Detraibilit�. Imposta di successione -Passivit� er�ditarie -Dichiarazione di sussistenza di debito rilasciata dal commissario giudiziale di concordato preventivo -Idoneit�. (r.d. 20 dicembre 1923, n. 3270, artt. 45 e 48; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, articolo 167 ss.). La sentenza che� omologa un conco1'dato preventivo � mezzo idoneo a dimostrare l'esistenza dei crediti in essa elenca.ti, al fine di ottenere la detrazione del loro importo daH'attivo ereditario (1). La dichiarazione di sussistenza di un credito 1'ilasciata dal commis sario giudiziale del concordato p1'eventivo � valido su1'rogato della dichia razione di esistenza del credito da rilasciarsi dal creditore (2). (1-2) I debiti risultanti da sentenza omologativa di concordato preventivo e l'art. 45 legge sulla imposta di successione. 1. -Secondo l'art. 45 della legge tributaria sulle successioni sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi la cui esistenza anteriore all'apertuva della successione sia dimostrata con atto p�bbltco, con sentenza e con scrittura privata avente data certa. Con la sentenza che si annota la Suprema Corte ha ritenuto che a provare l'esistenza del debito ereditario sia sufficiente la sentenza che omo.Ioga il concordato preventivo. A tale conclusione la decisione � giunta osservando che, se non si � contesta che nel procedimento di concordato preventivo non vi � un vero e proprio procedimento di accertamento giudiziale dei singoli crediti che sia definito con un provvedimento decisorio produttivo di �effetti preclusivi ., la sentenza che omologa il concordato � � un provvedimento giurisdizionale il quale non si limita a dichiarare la convenienza e la a1~missibilit� del concordato, ma contiene, altres�, un controllo del pro PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 453 (Omissis). -Con il primo motivo di ricorso l'Ammill1:istrazione, denunciando la viola:?Jione e la falsa applicazione degli artt. 45 e 48 della legge sulle successioni (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270), lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto titolo idoneo per la deduzione di debiti daJ.l'asse ereditario una sentenza omologativa di concordato prev. entivo, da 'cui I'lisulti un determinato pa.ssivo, sia pure integrata da una certificazione del �commissario giudiziale e della canc,eHeria commer. oiale, laddove � risaputo che tale sentenza di omofogazione :non � tito1o costitutivo, ovvero di accertamento, dei debiti indicati, sicch� non � equiparabile alle sentenze di cui al citato art. 45. La censura non � fondata. La Corte di .appello, dopo avere premesso che, in has:e alle norme che regolano la detrazione delle passivit� dall'asse ereditario, i debiti ammessi in deduzione debbono avere i requisiti della certezza e della liquidit�, oltre che essere esistenti all'epoca dell'aperta SJUccessione, nonch� documentati con la Ilroduzione dei titoli unitamente alla dichiara-, cedimento di verifica dei debiti, e tale verifica, pur se direttamente eseguita dal commissario giudiziale (del quale non si pu� negare la qualit� di pubblico ufficiale) � tuttavia discussa in contraddittorio di tutti gli interessati e pu� formare oggetto di contestazione sui singoli crediti concorrenti da parte di ciascuno degli interessati �. Sebbene ispirate dall'evidente scopo di allargare le maglie, ritenute troppo rigide, dell'art. 45 legge sulle successioni, le argomentazioni sopra trascritte non convincono facendo assumere alla sentenza prevista dall'art. 181 legge fallimentare una funzione che la legge non le assegna. Pi� precisamente non sembra potersi condividere l'assunto che la sentenza che omologa il concordato contenga � un controllo del procedimento di verifica dei crediti ., �sicch� essa stessa rappresenti la prova della loro esistenza s� da giustificarne la deduzione come passivit� dall'attivo ereditario. 2. -Secondo l'art. 171 l.f. ,spetta al commissario giudiziale procedere alla verifica dell'�elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili presentate dall'imprendi.tore. Tale verifica rapp�resenta, bens�, un presupposto della sentenza di omologazione, ma � certo che essa non pu� costituire la prova dell'esistenza del credito ammesso, atteso che il commissario giudiziale., sebbene pubblico ufficiale (conf.: VASELLI, Concordato preventivo, in � �nc. dir. ., Vol. VIII, p. 512), non ha poteri certificativi al riguardo. , La verifica, infatti, ha carattere del tutto sommario (PAIARDI, Jll.lanuale cli diritto fallimentare, Milano 969, p. 675), viene eseguita al solo fine di stabilire chi � legittimato a votare sul concordato tanto che il Giudice delegato pu� ammettere di partecipare alla deliberazione anche i cTeditori contestati, � senza che ci� pregiudichi le pronunzie definitive sulla_ sussistenza dei crediti stessi � (cos� art. 176 1.f. cfr. Cass., 23 gennaio 1964, n. 161, in Dir. fall. 1964, II, 2); Appello Milano� 5 luglio 1966, .in Giust. civ., 1967, I, 401, con nota di ALVINo: Computo delle maggioranze nel concordato preventivo da parte del giudice delegato e limitato potere di revoca del Tribunale). 454 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione da parte degli ,eredi e dei creditori che i debiti medesimi sussistevano all'epoca :piredetta, ha riconosciuto efficacia probato>rfa allo scopo anzidetto alla sentenza con la quale H Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato il concordato preventivo nei confrontli. del defunto Cortese Paolo, prima della sua morte, sentenza tntegrata per quanto riguardava l'ammontare preciso delle passivit�, daUe certificazioni dem:i cancelleria commerciale e del commissario giudiziale. Tale conclusione della sentenza denunziata, adeguandosi alla esatta inviduazione della ratio delle predette norme fiscali, coincidente con la esigenza ,che le passivit� da dedurr'e siano rigorosamente documentate per 'impedire facili evasioni tributarie, deve essere conSLivisa da que,sto Supil'emo Collegio. Invero nessuno ,contesta che nel procedimento di concordato preventivo, ,a prescindere dalle discussioni teoriche sulla natura giurisdizionale o meno delila funzione e dei poteri ,che il Tdbunale esercita in tale materia, non v'i � un vero e :PJ'Opr.io procedimento di accertamento giudiziale dei singoli crediti che sia defintto con un .provv<edimento decisorio prnduttivo di effetti preclusivi, nel senso che la sentenza omologativa del ,conco11dato non accerta �in nessun caso, con efficacia di giudicato, che un determinato credito esista e abbia una certa entit�. Aggiungasi che al Tribunale non � consentito un controHo sulle modalit� dell'esercizio del potere di �ammissione o esclusione attribuito al giudice delegato, salvo che avverso l'esclusione i creditori interessati abbi- ano proposto opposizione (conf. ALVINO, op. ult. cit.; BIANCHI n'EsP1NoSA, Computo delle maggioranze nel concordato preventivo, in Mon. trib., 1965, p. 33 ss.; PROVINCIALI, Manuale di diritto fallimentare, Milano 1964, vol. II, p. 1838; contra Appello Milano 5 luglio 1966 cit.). La verifica dei crediti in sede di concordato, come � stato riconosciuto dalla pi� autorevole dottrina (v. SATTA, Istituzioni di diritto fallimentare, Bologna-Roma 1964, p. 404; PROVINCIALI, Manuale cit. p. 1834 ss.), ha natura meramente amministrativa e viene effettuata al solo fine della formazione del1e maggioranze, senza controllo da parte del Tribunale (salva l'opposizione dei creditori esclusi, ipotesi che non ricorre nella specie), sicch� sembra doversi escludere, contrariamente a quanto affermato dalla decisione annotata, che 1a sentenza omologativa del concordato, possa rappresentare un mezzo idoneo, a norma dell'art. 45 della legge tributaria sulle successioni, a documentare l'esistenza dei debiti da detrarsi dall'attivo ereditario in caso di morte dell'imprenditore successiva alla omologazione del suo concordato. 3. -Vale la pena forse di rilevare che nella specie la soluzione accolta dalla Corte, favorrevole ai contribuenti, avrebbe potuto con maggior fondamento essere giustificata, senza far ricorso �all'inesistente 'potere di controllo del passivo riconosciuto al Tribunale in sede di omologazione di concordato preventivo. Secondo il quinto comma dell'art. 45 della legge tributaria sulle successioni i debiti commerciali possono essere dedotti dall'asse ereditario � se la loro esistenza sia giustificata con la produzione dei libri di commercio, regolarmente tenuti a norma di legge �. .PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 455 Ma il presupposto del citato art. 45 della legge sulle successioni non � assolutamente questo, in quanto si deve ritener.e che tale norma, ~n base alle 'espressioni adoperate e �alla .concatenazione logica dei vari requisiti richiesti per la detrazione delle passivit�, si J.imita a stabilire che .. i crediti ammessi in deduzione risultino documentati .in determinate rigorose forme, indipendentemente dal fatto che �Se ne possa contestare la esistenza o 1a entit�. Or 'se questa � l'indagine che l'interprete dev,e operare ai finii di rispondere al quesito se la sentenza omologativa del concordato, integrata �come gi� detto, costituisca uno strumento probatorio sufficiente alla detrazione dell'asse �eredttario dei crediti dln essa compr,esi, la risposta non pu� che esser�e affermativa, trattandosi di un provvedimento giur.isdizionale il quale non 1si limita a dichiarare la convenienza e tLa ammissibilit� del concordato offerto, ma contiene altres� un controllo del procedimento di verifica dei debiti, e tale veriifica, pur se direttamente eseguita dal commissario giudiziale (del quale non si pu� negare la qualit� di pubbUco ufficiale), � tuttavia discussa in contraddittodo di tutti ,gli interesisati e pu� foNnare og,getto di contestazione 'sui singoli crediti concor�renti da parte di ciascuno degli interessati. Laddove la ,tesi della ricorrente; secondo la quale la detta sentenza non costituirebbe, neppure in mancanza di contestazione, titolo val.ido Ora per l'art. 160 l.f. l'impr�enditore commerciale � ammesso al concordato solo se abbia tenuto regolarmente la contabilit� dell'impresa, e per l'art. 171 stessa legge l'elenco dei creditori dell'imprenditore ammesso al concordato deve �esser.e effettuato da parte del commissario giudiziale sulla scorta deHe scrittur�e contabili. Pertanto p~rrebbe consentito che i crediti verificati nel concordato e ammessi a votare, �essendo la loro esistenza provata dalla suddetta documentazione, siano deducibili. dall'asse ereditario. 4. -Sempre se si ammette una interpretazione estremamente estensiva della legge tributaria sulle successioni, indirizzo verso il quale la S.C. � da tempo orientata,' sembra potersi condividere la' affermazione contenuta nella seconda massima dell'annotata sentenza. Invero al commissario giudiziale, a mente dell'art. 185 l.f., spetta, dopo l'omologazione del concordato, di sorvegliarne l'adempimento da parte del debitore e degli eventuali garanti nell'interesse dei creditori. Parrebbe, pertanto, che la dichiarazione� di .sussistenza del debito, rilasciata dal commissario giudiziale, che � un pubblico ufficiale incaricato di accertare l'integrale adempimento del concordato, sia idonea a sostituire quella del creditore richiesta dall'art. 48 legge sull'imposta di successione, atteso che il commissario giudiziale � in grado di conoscere se il debito sia effettivamente sussistente. Aggiungasi che la relativa certificazione, rilasciata dal commissario giudiziale, se falsa, d� luogo a sanzioni ben pi� gravi di quelle in cui incorre il creditore che attesta falsamente l'esistenza del credito. Il che per altro verso assicura la tutela degli interessi dell'erario che l'art. 48 vuol garantire. A. ROSSI 456 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO per la dimostrazione del debito, verrebbe invece a svuotare di ognii contenuto la procedura di concordato preventivo e 1imiterebbe l'inter vento del Tribunale e degli altri organi preposti alla procedura ad una passiva recezione delle pretese dei presunti creditori. -(Omissis). Con il terzo motivo 1a ricorrente critica la sentenza denunz:iata nel punto in cui furono ritenuti sussistenti anche gli altri due requds:itii richiesti dal citato art. 48 della legge sulle successioni per la detrazione del debifo in questione, e cio� la dichiarazfone degli eredi e quella dei creditori sulla sussistenza del detto debito. Ma anche tale censura, come quella di cui al primo motivo, � in contrasto con la ratio della norma richiamata. Lnvero la ragione ,che ha indotto il leg1islatore a pretendere le di chiarazioni di sussistenza del debito degli eredi e dei creditori corri sponde 'sempre alla finalit� di evitare evasione fisca1i mediante J'attri buzione di una specifica r,esponsabiJit� non solo agli eredi ma anche ai terzi creditori. Orbene giiustamente i giudici di appello non attenendosi al1a mera lettera della legge ma penetrandone anche il significato e le finalit� hanno ritenuto che, mentre la dichiarazione degli eredi �. contenuta nella denuncia di successione (rnievo, que,sto, che in sostanza la r1icorrente non censura) anche la dichiarazione dei creditoil"i � validamente sostituita nella 'specie dalle certificazioni della cancelleria commerciale e del ' commissario giudiziale, l� dove non vi � dubbio che questo ultimo rappresenta e sostitutsce la massa dei creditori, onde la dichiarazione che egli ha rilasciato sulla sussistenza del debito, non pu� che identificarsi specificamente con quelle dei credito,ri, prevista e ;riichiesta dalla legge sulle successioni. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 19'72, n. 747 -Pres. Giannattasio -Est. Spadara -P. M. Pedace (conf.) -Vespasiani (avv. Ulissi) c. Ministero del:le Finanze (avv. Stato Masi). Imposta di registro -Usufrutto -Consolidazione -Accessioni introdotte dopo il trasferimento della nuda propriet� -Tassabilit�. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 21; e.e., art. 97.3). Imposta di registro -Usufrutto -Consolidazione -Azienda -Tassazione con unica aliquota di mobili e immobili. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 46). Nella riunione dell'usufrutto alla nuda propriet� trasferita a titolo oneroso la tassa di consolidazione, che si applica sulla differenza tra il corrispettivo tassato al tempo dell'alienazione e il valore della piena PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 457 propriet� al momento della riunione, colpisce anche le migliorie e le. accessioni che si trovino. sulla cosa al momento della riunione, anche se siano state introdotte dopo il trasferimento della nuda propriet� (1). NeUa riunione dell'usufrutto alla n'uda propriet�, trasferita a titolo oneroso, la tassa di consolidazione va liquidata, a nol/'ma deU'art. 46 deUa legge .di registro, con l'unica aliquota relativa agli immobili quando neila riunione sia compresa anche un'azienda costituita dopo il trasferimento della propriet� e per la quale non pu� esistere una determinazione separata del prezzo dei mobiLi (2). (Omissis). -Con il pr,imo motivo, i rkorrenti, denundando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2,1 deJ.la legge di regist'l:'o (r.d. 30 dicembre 1923, n. 31269), in relazione all'ar.t. 360, n. 3 c.p.c., censurano la impugnata sentenza pe1r avere ritenuto che, ai fini della determinazione dell'imponib1le dell'imposta sulla riunione deU'usufrutto aJ.la nuda prop11iet�, dovesse considerarsi anche il valore dell'azienda sorta sull'area, acquistata, con l'atto del 27 luglio 19�51, per l'usufrutto dal de cuius e per la nuda propriet� da essi ricorrenti. In particolare, sostengono che la rii.espansione del diritto di propriet�, che si verifica al momento della ~iunione dell'usufrutto alla nuda propriet�, viene ad effettuarsi sul bene, che form� oggetto del relativo atto di trasferimento, con la con�seguenza .che soltanto su tale bene deve essere appUcata la tassa di consolidazione e non anche sulle eventuali accessioni; ta1ch�, nel caso di specie, essa non poteva 1essere applicata sul valoce dell'azienda, 1sorta sulil'area, che form� oggetto di quell'atto di compravendita del 27 luglio 19'51, salvo che l'AmministTazione non avesse provato che l'anzidetta azienda aveva fatto parte dell'usufrutto, in quanto venduta con lo stesso atto. Con il terzo motivo, denunciandosi la violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., si sostiene che l'impugnata sentenza, affe11mando, dapprima, il principio che, con J.a riunio1r1e dell'usufrutto aJ.la nuda propriet�, si verifica una automatica despansione del diritto di ;propl'iet�, e ritenendo, poi, applicabUe J.'imposta di consolidazione anche al valore dell'azienda industriale, che non aveva formato oggetto dell'atto di compravendita, sarebbe iincol'lsa i�IIl un vizio di contraddittoriet�. Entrambi i motivi, �Che, attesa la sostanziale identit� deUe questioni con essi sollevate, vanno congiuntamente esaminati, sono infondati. Con riferimento alla disposizione, contenuta nell'art. 21 de1la legge di registro, in base alla quale, nella riunione dell'usufrutto alla nuda pr.Qipriet� trasferita a titolo oneroso, la fassa di concolida:Ziion.e si applica sulla differenza tra il corrispettivo tassat~ al tempo de1l'alienazio111e ed (1-2) Massime da condividere pienamente. La sent. 28 maggio 1963, n. 1418, citata nel testo, � pubblicata in Riv. Leg. fisc., 1963, 1967. 458 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il valore deJla piena propriet� al momento della riunione, questa Corte Suprema ha affermato il principio, secondo cui, in ,questo caso, ai fini della determinazione del valore della piena proprdet�, deve tenersi conto anche del valore delle migliorie ed accessioni, che si trovino sulla cosa aJ. momento delJ.a riunione e che siano ,state introdotte dopo liJ. trasferimento della nuda propriet� (Cass., 28 maggio 1963, n. 1418). Ne consegue che anche i:l valore degli edifici ed aziende industriali, costituiti dal �complesso unitario degli edifici e dei relativi impianti, che siano stati introdotti sulla cosa dopo il trasferimento deHa nuda propriet�, deve essere consideTato ai fini della deteTminazfone del valore della piena ' pr.opriet� �l momento della Tiunione dell'usufrutto alla nuda propriet�, rientrando le costruzioni immobiliari, contenenti la installazione dei relativi impianti che, con le costruzioni stesse, fanno parte del complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, tra le� accessioni. Ora, la impugnata ,sentenza, ritenendo legrittimo J.'operato della Finanza, �Che, nel caso di specie, ai fini dell'imposta di consolidazione, consideT� anche il valore deU'azienda �industriale, costituita dal complesso unitario deUe sue costruzioni immobiliar.i e dei relativi impianti, ch'erano stati �ntrodotti nel� suolo, oggetto dell'atto di compravendita del 27 luglio 1951, dopo il trasfeTimento de11a riuda propriet� e che ~a .stessa amministrazione della Finanza r.ilev� su detto suolo aJ. momento della riunione dell'usufrutto alla nuda propriet�, s'� uniformata al 11ichiamato principio giurisprudenziale: principio questo, in ordine al quale non sussiste n� � stata addotta alcuna valida ragione per discostarsene, trovando ersso legittimo d:ondamento, da una parte, nella disposizione del dtato art. 2,1 deHa legge di registro, che :Ila espresrso riferimento al valore deUa piena propriet� al momento della r.iunione, e dall'altra parte, nella disposiz1'one dell'art. 983 c..c., in base alla quale l'usufrutto si e.stende a tutte le accessioni della cosa, talch�, con la sua riunione, aUa nuda propriet�, il correlativo valore su queste acceS.sioni vriene ad inglobarsi in quello della .piena propriet�. Va, pt!rtanto, disattesa 1a ,censura, oggetto dei motivi di ricorso in esame, .con la quale si sostiene che, ai fini della imposta di consolidazione, si sarebbe dovruto tener conto nel caso dii specie, soltanto derl vaJ.ore derl bene, che form� oggetto dell'atto di trasferimento, con esclusione di queJlo delle migliorie ed accessioni introdotte dorpo il trasferimento stesso, e, qui:ndi, anche di quello dell'azienda de qua; come del pari va dtsatteso il rilievo, secondo cui l'amministrazione delle Finanze, ad fini della in.elusione de.I valore di tale azienda peT la determinazione di quello della piena propriet�, avrebbe dovuto provare che l'azienda stessa aveva formato oggetto derll'usufrutto, giacch� � evidente che, estendendosi J.'usufrutto, per legge (art. 983 e.e.) a tutte le accessioni della cosa, e, quindi, nel caso di specie, alle costruzioni immobiliari, costituenti, con i refativi impianti, il complesso unitario dell'azienda indu PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA striale, quella prova, diretta a dimostrare la esistem:ia di una situazione di fatto diversa da quella scaturente da una dtsposiz.ione di legge, sarebbe stata a carico del soggetto� .passivo dell'imposta, ossia del titolare della piena propriet�. � vero .che questa Corte Suprema, con la deeisione sopra indicata, nell'affermare d.l ricordato principio giurisprudenziale, ha anche precisato che, quando \le migliorie ed accessioni, che si trovano sulla cosa al mom�nto della riunione dell'usufrutto alla nuda p.ropriet�, siano srtate introdotte a cura e spese del nudo .proprietamo, col consenso dell'usufruttuario senza perderne la nuda propriet�, va dedotto, aigli effetti della tassa di consolidazione, il valore della nuda proprd.et� delle accessioni, .tn quanto tutto ci� che riceve in detta ipotesi H nudo proprietario in conseguenza del consolidamento � il valore dell'usufrutto di tali accessioni e dei Iniglioramenti da J.ui introdotti a sue spese e lasciati, a norma dell'art. 9'83 e.e., in godimento all'usufruttuario, e non pure fa nuda propriet� che non era stata mai �pel'duta, ma � anche vero che Ja questione, �connessa a questa precisazione, non viene in questa sede in considerazione, in quanto la censura nell'ambito dell'oggetto della causa, non pone H problema relativo alla deduzione del valore dell'usufrutto di �quell'azienda, ma soltanto quello �connesso alla tesi giuridica, secondo la quale, si sarebbe dovuto tener conto solo del valore dell'immobil:e, che form� oggetto dell'atto di tra,sferimento. N� sussiste la dedotta contraddittoriet� tra il principio giuridico, enunciato dalla impugnata sentenza, �secondo cui, con l:a riuruione dell'usufrutto a1la nuda propriet� si verittca la riespansione del diritto d:i propriet�, e 1:a tesi, accolta dalla stessa impugnata sentenza, giacch� � evidente che la riespansione del diritto di propriet� viene a comprendere e ad investire tutti i miglioramenti le accessiond. .che si fa�ovino nella cosa al momento in cui questo fenomeno giurtdico si verifiea. Ed inconferente �, infine, H richiamo alfa sentenza n. 512 del 26 marzo 1965 di questa Suprema Corte, g.iacch� !i.I problema relativo alla prova concernente la inclusione dell'usufrutto delle scorte, esistenti su un fondo al tempo de1la riunione alla nuda propriet�, � stato, d!n quel partico\lare caso di .specie, esaminato e considerato esclusivamente sotto il profi1o della operativit� o meno, in detto caso, della presunzione, di cui all'art. 47 della legge di registro, ritlettente la inclusione delle pertinenze nel trasferimento dell'immobile anche se nell'atto si deducano escluse, ossia una presunzione che, nella p!I'esente causa non viene in constderazione. Non rimane, quindi che concludere per il rigetto degli esaminati due motivi di ricorso. Ad eguale conclusione di infondatezza deve, infine, pervenirsi in ordine al secondo motivo, col quale, denunciandosi J.a violazione e falsa applicazione dell'art. 46 della stessa legge di registro, in relazione al~ l'art. 360, n. 3 c:p.c., si sostiene che, in ogni caso, la i'mposta di con�so 460 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO lidazione non si sarebbe dovuta appUcare, con riguardo al valore della azienda, con l'aliquota prevista per i trasferimenti d'immobili, dato che i beni mobilii .re1ativi all'azienda anzidetta non formarono oggetto del l'atto del 27 luglto 1951 di trasferimento delJ.'usufrutto e della Illuda propriet�. Al riguardo �, infatti, sufficielllte rhlevare, agli effetti deHa infondatezza di .questa censura, che la tassazione,� pur colpendo anche gl.i incrementi dd valore del bene, si riferisce �sempre all'atto �originar-io, donde il'app1icazione degli stessi criteri previsti .per il detto atto; criteri questi che, ai .sensi del citato� art. 46 della l�gge di registro, comportano l'assoggettamento ad aUquota unica di tutti i beni -mobili ed immobili -quando l'atto traslativo a titolo oneroso si riferisca ad entr�mbi questi beni, salvo che siasi istipulato un prezzo parttcolare per gli oggetti mobiid e questi non siano da1la legge civHe parificati agli immobili. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1972, n. 749 -Pres. Giannatta. sio -Est. Pascasio -P. M. Chiro (.conf.) -Mancini (avv. Camici) �C. Ministero delle Finanze (avv. Stato CiarduJ.li). Imposta di registro -Accertamento di valore -Termine -Decorre dal pagamento dell'imposta principale -Imposta fissa -� tale. (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 21). n te1�mine di un anno stabiUto nell'art. 21 del r.d. 7 agosto 1g36, n. 1639 per la notifica deU'accertm;nento di valore, decorre in ogni caso dal pagamento dell'imposta principale; tale � da considerarsi l'imposta fissa erroneamente percetta all'atto della registrazi<Yne (1). (1) Decision.e esatta nella enunciazione di una regola generale, che tuttavia � soggetta a limitazioni. Il legame posto dall'art. 21 � tra l'imposta principale percepita all'atto della registrazione e l'imposta complementare sullo stesso atto che non pot� essere riscossa al tempo della registrazione per mancanza di elementi; questa imposta complementare pu� essere liquidata in un secondo tempo, ma a condizione che entro l'anno sia notificato l'accertamento; e se al momento della registrazione fu erroneamente percetta l'imposta fissa, decorre egualmente il termine annuale dell'accertamento anche se, per correggere l'errore, � concesso all'Amministrazione il termine di prescrizione pi� ampio. Non pu� cio� darsi un'imposta complementare di quella suppletiva, riaprendosi il termine dell'art. 21 dal momento della elevazione del supplemento diretto a rettificare l'erronea applicazione dell'imposta fissa (Cass., 17 gennaio 1966, n. 238, in questa Rassegna, 1966, I, 894; 13 febbraio 1969, n. 488, Riv. Leg. fisc., 1969, 2297). PARTE I, SEZ. V, GIURISPPUDENZA TRIBUTARIA 461 (Omissis). -Sostengono i ricorrenti con tale motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 e dell'art. 1 del d.l. 21 genna1o 1947, n. 25, che il.a sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto che i,l termine di un anno, per la notifica dell'accertamento di maggior valore, dovesse decorrere dalJa data del pagamento della tassa proporzionale e non da quella del pagamento della tassa fissa che concide con la data della reg.iJstrazione. I.I motivo � fondato. La questione ,se il legislatore, con il.a dizione �pagamento dell'imposta � abbia inteso riferirsi al pagamento della imposta principale oppure al pagamento della imposta suppletiva o complementare, � stata gi� risolta da questa Corte suprema nella sentenza 17 gennaio 1966, n. 238, nel senso che il legislatore ha inteso rife11irsi al pagamento dell'imposta principale. Ha affermato La Corte in detta sentenza che l'intento del legislatore in tal ,senso � dimostrato, oltre che dalla lettera de1la stessa norma dell'art. 21, 'soprattutto dalil.a natura del termine in questione, che, essendo termine di decadenza, retto quindi, da norme caratteristicamente rigide, esige che sia ancorato ad un elemento certo e costante e non rimesso alla iniziativa della parte contro cui la decadenza � comminata, come avverrebbe se fosse consentito all'Amministrazione finanziaria di dilazionare l'inizio del termine di decadenza protraendo la liquidazione di una qualunque imposta suppletiva. La Corte fiorentina ha J:'itenuto di poter sottrarre il ca.so in esame all'applicazione del principio enunciato da questa Corte suprema in quan to tale principio riguarderebbe la registrazione effettuata per erl'ore con imposta proporzionale e non quella effettuata, del pari per errore, a tassa fissa, come nel ,caso � avvenuto. Ma si rende evidente che la limitazione appare del tutto iingiustifi cata in quanto, una volta stabilito che il termine di decadenza deve decorrere d:aJ. giorno del pagamento de1l'imposta principale, � irrile vante se questa sia �stata cordsposta in fissa o in diversa misura, perch�, ai fini ,che qui tinteressano, si deve avere riguardo al carattere princi pale e :non 1suppletivo del tributo, non gi� alla misura dello stesso. Con 1sentenza 13 febbraio 1969, n. 488 questa Corte suprema ha infatti riaffermato, proprio in relazione all'ipotesi di avvenuta registrazione, per errore, di un atto, a tassa fissa e di succes~iva liquidazione di Diverso appare tuttavia il caso in cui l'imposta percepita all'atto della registrazione sia riferita ad una determinata conv.enzione chiaramente emergente dall'atto e successivamente si pretenda altra imposta su una convenzione diversa, meno chiaramente emergente dall'atto, per la quale nessuna imposta � stata percepita; in tale ipotesi l'imposta che si pretende, sia pure in un secondo tempo, sulla separata convenzione, � principale e dal pagamento di questa decorre il termine per l'accertamento di valore. 462 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO i1mposta proporzionale sul valore dichiarato, a �correziooe deH'erroTe, che ili termine di un anno, previsto dall'art. 21 del II".d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, per la notificazione dell'avviso di accertamento, decorre dalla data del pagamento deUa tassa fissa. A tale conclusione la Cor'te suprema � rpervenuta considerando che la tassa fissa, che si paga alla registrazione delJ.'atto, ha carattere di tributo autonomo e, quindi, natura di imposta 0princi!pale. Ha soggiunto �Che .ci� risulta dal0l'essenza stessa della taissa fissa ed � confermato dal disposto dell'art. 7 della legge ol'ganica di registro, in cui il legislatore, dopo� aver detto, nel comma primo, che � le tasse dchieste dopo avvenuta la registrazione o la liquidazione della tassa principale possono esser:e complementari o suppletive� -do.po avere detto cio�, praticamente, che � principale l'imposta rj,sc;ossa al momento della regi,strazione de1l'atto o deHa denuncia -e dopo avere altreis�, nei due commi successivi, indicato i call"atteri differenziali delJe imposte complementari e di quelle suppletive, nel penultimo comma deillo stesso articolo, letteralmente statuisce che � ha carattere di imposta prilllcipale quella che viene richiesta sopra un atto gi� reg,istrato, per erroire, gratuitamente � implicitamente af:lle1rmando con tale disposizione di evidente carattere eccezionale, che fuoiri di tal caso, illl tutte J.e irpotesi in cui la registrazione non sia avveputa gratuitamente, le imposte richieste successivamente hanno �arattere complementare o suppletivo, carattere principale avendo invece, unicamente quella riscos,sa all'atto della registrazione. In. tal seniso � anche il.a giurisprudenza di questa Corte supq-ema, che, occupandosi della questione dellla natUl'a dell'imposta. di registro richiesta dopo l'indebd.ta registrazione �a tassa fissa, ha sempre affer mato il principio che la tassa fi,ssa appU.cata in sede di registraziooe ha carattere :principaJ.e, mentre ha carattere di imposta suppletiva quella successivamente richiesta per correggere l'erll"ore m cui incorse l'ufficio tassatore. N�, a contrastare .1a tesi accolta, pu� avere valore fil rilievo che l'amministrazione finanziaria ha il potere di rettificare, nel termine triennaJ.e di ,prescl'izione previsto dall'art. 136 della legge di registro, i criteri di ta0ssazione, e di Tichiedere l'imposta dovuta. Infatti, stante il disposto del citato art. 21, in tanto l'Amminfustrazione finanziarfa conserva iJ. potere di ricW.edere, nel termine di tre anni dalla registrazione, pr.evisto dal detto art. 136, il pagamento del supplemento di imposta sul maggior valore attribuito al bene oggetto del trasferimento, in quanto non abbia fatto decOTrere inutilmente il termine di un anno, previsto appunto daU'art. 2'1, per fa notificazione dell'avvtso di accertamento del detto maggi:or valore, termine che decorre dal pagamento deU'importa pri!nci:pale, che pu� e�siseire costituito anche dalla tassa fissa. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 463 Devesi quindi riaffermare il principio nel senso che, ove un atto sia stato registrato, per errore, a tassa fissa ovvero a taissa p:voporzionale sul valore dichiarato e succeissivamen:te, a correzione del precedente errore, sia stata applicata l'imposta propm:z.iona�le sul valore dichiarato, H termine di un anno previsto dall'aa:-t. 2.1 del r.d..l. 7 agosto 1936, n. 1639, per la notificaztone dell'avviso di acce.rtamento di maggioir valore, decorre dalla data del pagamento della tassa fissa. -(Omlissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 marzo 1972,, n. 821 -Pres. Stella Richter -Est. Gr.eco -P. M. Trotta (conf.),-Comune di Mcmsumanno Terme (avv. Feri) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Barsi). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette ~ Accertamento -Motivazione -Indicazione analitica o globale dei valori. (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 21). Imposta di registro -Accessioni -Presunzione ex art. 47 -Opere pubbliche costruite dalla P. A. su suolo privato -Esclusione. (r.d. 30 dicembre� 1923, n. 3269, art. 47). L'avviso di accertamento, quale atto amministrativo, deve essere motivato in modo tale da consentire al contribuente un'efficace contestazione sia sull'an che sul quantum; tuttavia per le imposte indirette la sufficiente motivazione consiste nella indicazione specifica dei valori attribuiti ai singoli beni quando esista �n'indicazione specifica di prezzi o valori fatta dal contribuente, mentre pu� consistere anche in una valutazione globale ove globale sia l'indicazione del contribuente (1). La presunzione dell'art. 47 della legge di registro non opera quando da una Pubblica Amministrazione siano state eseguite opere pubbliche su suolo privato, non potendosi in tal caso verificare accessione (2.). (Omissis). -Il primo e il .terzo mezzo� del ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto prospettano questioni conn~sse. (1-2) Sulla prima massima va osservato che l'obbligo della motivazione dell'accertamento vale per le imposte dirette e non per le imposte indirette; � comunque un principio pacifico quello della correlativit� tra onere della motivazione analitica dell'accertamento e obbligo della dichiarazione� analitica del contribuente; su tutte le questioni v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 454 e segg. Sulla seconda massima la giurisprudenza � ormai pacifica: Cass., 8 lu glio 1966, n. 1792, in questa Rassegna, 1966, I, 126 con nota di S. LAPORTA. 464 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il ricorrente, nel denunciare lla violiazione degli artt. 21 ir.d. 7 agosto 1936, n. 1639, 100 c.p.c., deduce che erroneamente ila Corte di appello ha disattesa !'.eccezione di nu1lit� dell'accertamento de quo per mancata specificazione del valm:-e dei singoli cespiti, da lui sollevata, nelJ.a inesatta considerazione ,che il terreno e i fabbricati che vi insistevano, forma �ssero un tutto unico, essendo essa in contrasto con l'art. 47 della legge sul registro il quale ammette la prova contraria alla presunzione di trasferimento dell'accessione con il bene principale; ri1eva che la specificazione dei valori � elemento essenziale ed indispensabile per garantire la tutela deUe ragioni del contribuente (1� mezzo). Sostiene poi �Che anche �erroneamente la Corte di appello ha ritenuto ammissibile la domanda di accertamento proposta dall'Amministrazione finanziaria, senza che essa avesse prima esercitato il potere di imposizione nelle forme stabilite dalla legge tributaria e si fosse servita degli specifici mezzi amministrativi, avendo registrato !l'atto de quo a taissa fissa e non avendo mai �richiesto alcun supplemento di tassa (2� mezzo). Le censure sono inf0tI1Jdate. L'avviso di accertamento che l'Amministrazione fina:nzia'l'ia notifica a.1 contribuente ai fini dell'appHcazione dell'imposta indiretta sui trasferimenti di ricchezza, e che ha funzione di provocatio ad opponerndum, non si sottrae, quale atto amministrativo,' alla regola ,generale che impone l'obbligo della motivazione e che � posta proprio per assicurare al privato la tutela del �suo diritto, con il rispetto dei limiti imposti dalla legge; con Ja conseguenza che il suddetto obbligo devesi ;ritenere assolto allor,ch� il contribuente sia messo in condizione di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, ai fini di una efficace contest�lZiione sull'un e sul quantum. Pi� specificamente l'art. 21 del r.d.l. n. 1639 del. 1936, stabilisce che, in contrapposizione ai prezzi, ai corrispettivi o al valoire dichiarato dal contribuente, l'ufficio nell'avviso di accertamento, deve indicare il prezzo, i corrispettivi, il valore che reputa di attribuire a ciascuno dei beni, esclusi quelli per i quali ritenga congruo il rprezzo, il corrispettivo, il valore dichiarato o determinato. L'esigenza del1a difesa del .privato e del!l:a tutela del suo diritto devesi quindi considerare soddisfatta con la specifica indicazi0111e dei valori attribuiti ai .singoli beni cosi come descritti ed �indicati dal soggetto passivo del tributo che in tal modo potr� controllliNle la esattezza e la congruit� e contestare fondatamente i valori che ritiene inesatti, sproporzionati e comunque erronei. Ma, come si evince dalla corretta interpretazione della norma e del principio da essa portato, l'obbligo della specificazione incombente sul!' Amministrazione finanziaria e, anzitutto, in relazione con l'effettuata descrizione e valutazione da parte del privato, 1siech� � possibile ed � PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 465 consentita senza incQII"rere in alcuna illegittimit�, una vaJ.utazione glo bale ,se iJ. privato si � limitato ad indicare i vari beni e i vari cesp!i.ti unitariamente, mentre invece � illegittimo l'avviso di accertamento che contenga un unico valore globale per tutti i cespiti partitamente indicati. Ma devesi anche ritenere che il suddetto obbligo sia da porsi ovvia mente in relazione anche con la natura dei beni, con la conseguenza che se sia .stato omesso di indicare un bene che formi per� un tutto unico con quello' indicato, peir qualsiasi ragione, di fatto o di diritto�, non incorre in violazione di norme o di principi giuridici, l'Amministra zione finan21iaria ch� nell'avviso di accertamento attribuisca un unico valore globale al bene, integrato con quello omesso (per es., una per tinenza; un'accessione, ecc.). . In applicazione dei surrichiamati principi nella fatUspecie l'Ammi nistrazione finanziaria non � inco�rsa in alcuna ii:llegittimit� e !l'avviso di accertamento notificato al ricor11ente � da ritenel'si pienamente valido, sia peTch� nell'atto di .trasferimento cui si l'iferisce iJ. tributo era stato indicato un �solo bene, come oggetto della compravendita, sia rperch� al maggior valore .em attribuito per la r:Ltenuta esistenza neJ. t11asfedmen.to anche di alcuni fabbricati costruiti sul terreno compravenduto e che costituiva.no delle accesstoni, le quali formano giuridicamente una entit� unica con n suoJ.o. E su questa unicit� del resto � basata la presunzione ex art. 47 � l,egge sul �registro. Sulla il"itenuta ammissibilit� de.Ua domanda giudiziale, proposta dal 1'Amministrazione, queste Sezioni Unite osservano anzitutto che l'Am ministrazione pu� .proporre dinanzi al giudice ordinario un'azione di accertamento della legittimit� del proprio operato (Cass., 22 settem bre 1969, n. 3120), e che comunque ne11a fattispecie l'Amministraz,ione finanziaria ha esevcitato regolarmente il suo potere di imposizione con i normali mezzi amministrativi, notificando al contribuente tempesti v�amente l'avv:Lso di accertamento coo la specificazion.e del maggior valore da essa attribuito al bene compravenduto, ritenendo incongruo quello ad esso attr1buito dallo stesso contribuente e ci� ai sensi del l'art. 21 del r.d.l. n. 1939 del 1936. I due mezzi, pertanto, devono essere disattesi. Con iJ. terzo mezzo, il riconente, denunciando la violazione degli artt. 47, comma terzo, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 934, 9136, 9,37 e.e., 14 della legge 2 lugJ. io 1949, n. 408 e vizi della motivazfone, sostiene che, essendo pacifico e comunque provato documentalmente (collaudo e�seguito dal Provveditorato Regionale 00.PP. per la Toscana, certificato di ultimazione dei lavorri del 27 marzo 1956; certificato di abitabt�it� del 1� aprile 1956) che i fabbricati erano 'stati costruiti dalla Pubblica Amministrazione antedormente a.Ua vendita, non ricorreva la presunzione ex art. 47 de.Ua legge del registro, la quale riguarda solamente le costruzioni che acce RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dono al tel'reno ai sensi della legge civiJe, che 111on � applicabile alle opere costruite daUa Pubblica Amministrazione nell'esercizio di'attivit� amminisfu"ativa. Infatti nei rappol'ti con la Pubblica Amministrazione non � possibile configurare uno ius tollendi del proprietario del SIUOlo o una acquisizione per accessione dell'opera costruita, ma non � configurabile !':istituto stesso dell'accessione qu~ndo le opere siano costruite dalla Pubblica Amministra21ione, non potendo il giudice modificarie o revocare l'atto amministrativo anche se materiale quale la costruzione di un'opera. Deduce poi che la puesunz:ione della legg:e sul registro non poteva trovare applicazione anche perch� ad esso ricorrente erano state r:i-conosciute J.e agevolazioni di cui all'art. 14 della legge 2 lugiliio 1949, n. 408, per le costruzioni, effettuate 'sul .terreno 'compravenduto anteriormente all'alienazione e in vista del futuro acquisto. Rileva infine viz1i della motivazione per avere la sentenza ritenuto che il mancato verificarsi de1l'a.ccessione operava nei confronti del proprietario del terreno e non nei �confronti dell'Ammin,istrazio:ne finanziaria e nel contempo che la efficacia dell'art. 47 della legge sul registro non trova limiti neppure nei 1co:nfronti della Pubblica Amministrazione. Le �censure sono fondate. La presunzione ex art. 47 della legge sul registro, secondo la quale, nei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, si intendono trasferiti insieme con il terreno anche le costruzioni �Che vi insistono, tranne la pirova contraria; da darsi �con atto 'scritto di data certa, mediante registrazdone, che gli immobili gli sono perv,enuti da altri o che appartengono ad altri, �si ricollega al prindpio civilistico dell'accessione immobiliare, secondo cui qualunque piantagione, costruzione od opera, esistente ,sopra o 1sotto il suolo, appartiene al propil'!ietario di questo (articolo 934 c..c.), salvo le eccezioni previste dalla legge (artt. 935, 936, 937 .c..c.) o ri.sultanti dal titolo. Ma ,l'assolutezza della norma fiscale che prevede una pi� Hmit�ta esclusione della ricorrenza dell'accessione e ne regola una iipotesi di disposizione convenzdona.le, cede di fronte a specifiche disposizioni di legge o al sistema legislativo che disciplini determinate categorie di beni per le quali si deve escludere J.'acquisto della loro propriet� come cosa incorporata. E questo �si veri:liica peiI' i beni demaniali che sono inalienabili e fuori �commercio; per i beni pubblici indisponibili la cui destinazione pu� essere modificata solo nei modi stabi1iti dalla legg.e ed anche, in specie, per le costruzioni erette dalla amministrazione pubblica sul suolo del privato prima dell'acquisto del ter,reno da parte sua, che sono e l'imangono opere pubbliche. Esse non si -appartengono ail proprietario del terr.eno; non �costituiscono 1accessioni secondo i principi e le r.egole del diritto privato; non possono essere n� ritenute n� rimosse dal privato per il principio sancito dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 467 ali. E, abolitiva del contenzioso amministrativo, �che fa divieto al giudice ordinario di modificare o di revocare l'atto� amministrativo, ancorch� concretantesi in un'attivit� materiale qua.le � la costruzione; ma rimangono di propriet� dell'Amministrazione. Nella fattispecie la Corte di appello ha disapplicato i principi surrichiamati avendo !l."itenuto dcorrente la presunzione ex art. 47 legge del registro per i fabbricati costruiti sul.terreno oggetto della �compravendita, assoggettati al tributo, nonostante che; fosse certo che essi erano stati costruiti dal Comune prima dell'atto di trasferimento e fossero di sua propriet�. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 marzo 1972, n. 833 -Pres. Rossano -Est. Spadaro -P. M. Caldarera (conf.) -Crotti (avv. Pighi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Agr�). Imposte e tasse in genere -Violazione di leggi finanziarie e valutarie Imposta generale sull'entrata -Azione in sede ordinaria -Termine Termine di sessanta giorni dell'art. 52 della Legge 19 giugno 1960 n. 762 -Insussistenza -Termine generale di sei mesi -Sussiste. (l. 19 giugno 1960, n. 762, art. 52; r.d. 10 aprile 1923, n. 938, art. 1; r.d. 22 maggio 1910, n. 316, art. 7; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146). Imposte e tasse in genere -Violazione di leggi finanziarie e valutarie Imposta generale sull'entrata -Impugnazione dell'ordinanza intendentizia -Decorso del termine -Ricorso tardivo al Ministro Irrilevanza. (l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 58). Imposte e tasse in genere -Violazione di leggi finanziarie e valu-tarie -Imposta generale sull'entrata -Definitivit� dell'ordinanza intendentizia -Successiva ingiunzione -Opposizione in sede ordinaria -Ammissibilit� -Limiti. '1' A tutte le decisioni degli organi amministrativi, comprese quelle in materia di imposta generale sull'entrata, aventi carattere di definitivit�, � applicabile, ove non sia stabilito diversamente, il termine di sei mesi stabilito in via generale per la proposizione dell'azione in sede ordinaria; pertanto in materia di imposta gene1�ale sull'entrata l'azione ..._l ordinaria deve essere proposta entro sei mesi dalla notifica dell'ordinanza dell'Intendente di finanza o del decreto del Ministro (1). (1-3) Sul punto oggetto de1la prima massima non si discute dell'affermazione del giudice di merito che con la sentenza della Corte Costituzionale 30 dicembre 1961, n. 79 sia stata dichiarata illegittima quella parte del RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 468 Ove contro l'o!l'dinanza dell'Intendente di finanza, pronunaiata in materia di imposta suH'entrata, il ricorso a'l Ministro sia stato presentato dopo La scadenza del termine di trenta giorni, il termin� per L'azione giudiziaria decorre dalla notifica deU'ordinanza, non avendo alcuna rilevanza sul decorso del termine iL decreto (meramente dichiarativo) del Ministro che pronuncia l'irricevibiLit� del ricorso (2). Divenuva inoppugnabile l'ordinanza dell'intendente di finanza (o iL decreto del Ministro) che accerta definitivamente il credito di imposta generale sull'entrata e determina La pena pecuniaria, contro L'ingiunzione successivamente intimata pu� proporsi opposizione soltanto per dedurre fatti impeditivi o estintivi posteriori all'atto definitivo di accertamento o vizi di forma dell'ingiunzione (3). (Omissis). -Con il primo motivo, denunciando la violazione ed erronea interipretazione dell'art. 52 della leg�ge 19 giugno 1940, n. 762, degli artt. 55, 56, 58, deHa �legge 7 gennaio 1929, n. 4, dehl'art. 146 del ll".d. 30 dicembre 192:3, n. 32.69, delJ'airt. 914 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, dei11.'airt. 29 del ir.d. 7 agosto 1936, n. 1629, dell'art. 1 del d.l. 10 aprile 1923, n. 938, dell'art. 90 deJ t.u. per la finanza locale, e dell'art. 33 (lella legge 23 apri.le 1911, n. 509 il tutto in relazione alla sentenza n. 79 del 30 dicembre 1961 della Corte CostituzionaJe e aH'articolo 360 c.;p..c., fl ricorrente censura la impugnata sentenza per avere l'art. 52 della legge 19 luglio 1940, n. 762 che stabilisce il termine di sessanta giorni per la proposizione dell'azione innanzi al Tribunale. Ci� non significa che la questione sia da intendersi risoluta in tal senso: pokh� la sentenza della Corte di Appello, ritenuto che fosse decorso anche il termine di sei mesi, aveva dichiarato inammissibile la domanda del contribuente, l'Amministrazione non poteva impugnar.e in via incidentale la sentenza ad essa favorevole, n� la Corte di Cassazione rigettando il ricorso poteva esaminare ragioni diverse di inammissibilit�; pertanto non si � discusso in questa occasione della questione della attuale vigenza della norma che pone il termine di sessanta giorni. � chiaro, per�, che la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 52 della legge istitutiva dell'imposta sull'entmta per quanto concerne il soLve et repete, non ha intaccato quella parte de�la stessa norma che riguarda il termine; ~ono infatti innumerevoli le pronunzie che dopo il 1961, hanno fatto applicazione di questo termine; in particolare la recente sent. 22 giugno 1971, n. 1968 (in questa Rassegna, 1971, �I, 1395) ha ritenuto applicabile il termine di sei mesi per la proposizione della domanda dopo La decisione della Sezione speciale della Commissione Provinciale per l'imposta di negoziazione, perch� il pi� breve termine dell'art. 52 non era estensibile alla fattispecie, non peTch� esso fosse da ritenere integralmente soppresso. Sull'argomento v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 853. Sulla generalissima portata del termine di sei mesi per proporre la azione ordinaria nei casi in cui la controversia abbia formato oggetto di decisione amministrativa cfr. fra le pi� redmti, oltre la gi� citata, la sent. 10 dicembre 1970, n. 2625 (ivi, 1971, I, 146) che definisce decisione PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 469 ritenuto che, anche nelle controversie in materia di I.G.E., fosse applicabile, ai fini del termine per la proposizione dell'azione giiudiz.iaria, que1lo di sei mesi, previsto dall'art. 1 derl r.d. 19 aprile 1923, n. 938 in relazione con gli artt. 33 della legge 23 aprile 1912, n. 509 e 146 del r.d. 30 dicembre 19123, n. 3269, e non gi� quello ordinario di p!l.'escrizione decennale. In particolare, rSOstiene che il detto termine semerstrale sia applicabhle soltanto alle controversie in materia di imposte dirette iscrivibi1i a ruolo e a quelle conseguenti aUe decisioni emesse dalle commissioni del contenzioso tributario, e �he non possa essere esteso an.che alle controversie in materia di I.G.E., in quanto il citato art. 1 del r.d. 1923, n. 938, in base al quale la Corte del merito ha ritenuto che iJ. detto termine possa divenire �generale per tutte le cont!l.'oversie in materia tributarua, comprese quer1le attinenti a tutte le imposte indirette erariali, non contiene una elencazione �compleila di tutti :i t!l.'ibuti allora vigenti, donde l'erroneit� della distorta generalizzazione di que.l termine. Pertanto, in mancanza di uno specifico termine di decadenza, dovrebbe awlicarsi iJ. termine ordinario d:i prescriziione decennale, che, nel caso di specie, non era ancoca scaduto sia alla data di notifica della prima opposizione �che a quella di notifica derlla seconda. Con il terzo motivo, denunciando la erronea applicazfone dell'articolo 5:2 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e degli artt. 55, 56, 58 della legge .7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 2908 e.e. e a1l'art. 360, n. 3 c.p.c., il ricorrente insiste nel sostenere che, non essendo previ.sto da una rspecifica norma un particolare termine per la proposizione del- amministrativa, capace di porre in moto il decorso del termine, non solo i provvedimenti tipici (decisione di commissione, ordinanza intendentizia, decreto mnisteriale), ma anche quegli altri provvedimenti anomali a carattere decisorio che risolvono un conflitto di interessi tra il contribuente e la Finanza. Riguardo alla seconda massima, va ricordato che la giurisprudenza � costante nel ritenere irrilevante sul decorso del termine la proposizione di un rimedio inammissibile che d� luogo ad una pronuncia meramente dichiarativa, sia nel caso che l'impugnazione sia per sua natura inammissibile (ad es. ricorso alla Commissione centrale contro la decisione definitiva della Commissione provinciale), sia nel caso �essa sia stata irritualmente proposta (v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 536); � stato in particolare stabilito che non salva il termine il ricorso inammissibile alla Commissione Centrale, nemmeno quando .questa, senza averne il potere, lo abbia deciso nel merito (sent. 26 ottobre 1970, n. 2158, in questa Rassegna, 1970, I, 1135) e inoltre che non pu� riconoscersi effetto conservativo del termine al ricorso inammissibile, non essendo applicabile la norma dell'art. 50 c.p.c. (25 maggio 1971, n. 1537, ivi, 1971, I, 1093). L'ultima massima � di evidente esattezza; quando esiste un titolo irretrattabile che accerta l'obbligazione tributaria,� �l'ingiunzione ha soltanto valore di atto di riscossione. 470 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'azione giudiziaria rispetto alle controversie in materia di I.G.E. dl diritto del cittadino a rivolgersi all'autorit� giudiziaria per ottenere, ai sensi delJ.'art. 2908 e.e., l'accertamento di una pretesa vantata nei suoi con: lironti � soggetto soltanto agli ordinarti termini di decadenza. Entrambi i motivi, �che, �attesa ila identit� e connessione logica delle questioni prospettate, vanno congiuntamente esaminati, sono :infondati. Le �censure, nei termini ned quali ,sono prospettate con gJi esposti motivi di ricorso, non investono la impugnata sentenza nel punto in cui � stato affermato che, a seguito della sentenza n. 79 del 10 dicembre 1961 del1a Corte Costituzionale che dichiar� nel suo dispositivo, la illegittimit� costituzionale di tutto � il secondo periodo del secondo 'comma dell'art. 52 della 'legge n. 762 del 1940 �, doveva ritenevsi non ipi� appUcabile il termine di sessanta giorni, in tale comma previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria avve�rso i provvedimenti a�nm.inistrativi definitivd, emessi nelle controversie relative alle violazioni di legge concernenti Ja materia delJa imposta generale sull'entrata (I.G.E.), bens� nel punto, in �Cui � stato ritenuto che, in questa ipotesi, venuto meno :il detto termine, doveva farsi ricorso a quello di ordine� g.ernerale di �sei mesi, pTevisto daU'a<rt. 1 del r.d. 19 apriJe 1923, n. 9�38, in rela 1 zione con J.'art. 33 della legge 23 aprile 1911, n. 509, per .tutti i tributi erariali indiretti, e non gi�, come sostenuto daJ ricorrente, a quello ordinario di prescrizione decennale. Nell'ambito di questa �censura, in base �alla quale va mantenuto fermo d.l principio (contestato dal ricorrente e condiviso dalla resistente) relativo alla cessazione del vigore del termine di sessanta giorni, il compito di �questa Corte rimane circoscritto aUa .indagine diretta a stabiJire se meriti �conferma la tesi relatdva al termine di �sei mesi seguita dalla impugnata sentenza, oppure debba essere accolta quella relativa al termine ordinaruo �di prescrizione, propugnata dal ricorrente, �e al rigua'l'do deve rpr.ecisarsi che positiva risposta va data alla fondatezza della prima. Invero, questa Suprema Corte (sent. 20 ottobre 1962, n. 3051), con riferimento alla di�sposdzione dell'art. 47 della legge 19 giugno 1940, n. 762, che, in materia di .rimborso deH'I.G.E., non prevede akun teirmine ai fini della proposizione dell'azione giudiziaria avverso i provvedimenti amministrativi dell'Intendente o del Ministro delle Finanze, che decidono le relativ.e controversie, ha ritenuto, agli ,stessi fini della proposizione delJ'azione giudiziaria, 1l'appJ.iicabHit� del termine dd sei mesi, ,previsto daH'airt. 1 del d.l. 19 aprile 19'213', :n. 938 in relazione con l'art. 33 della Jegge 23 aprile 1911, n. 509 ribadendo H 'Principdo, gi� in precedenza affermato da questa stessa Corte Suprema (Sez. Un., 26 ottobre 1955, n. 3493) 1secondo cui dal complesso delle nocr:me del sistema tributario italiano si evince che le decisioni emeisse dagli organi ammintstrativi, aventi carattere di definitivit�, valgono a.povre �in moto (sempre che n�n sia prescritto akun termine specifico per razione giudizia PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 471 ria) l'anzidetto termine di �sei mesi, al di l� del quale 111on � pi� consentito di adire l'autorJ.t� giudiziaria. Questo principio, come � stato rilevato nelle indicate decisioni della Suprema Corte, trova fondamento, da una parte nel carattere di definitivit� che i �provvedimenti amministrativi debbono rivestire, ai fini della proposizione delJ.'azione giudiziaria, e, da.IJ.'altra part~, ne1l:a esigenza alla quale il detto termine obbedisce nell'ambito dell'run:it� finalistica di tutta la materia tributaria, e di recente � stato seguito da questa Suprema Corte (.sent. 10 dicembre 1970, n. 2625) anche con riferimento alle dedsioni emesse dagli organi amministrativi in materia di rimborso di tributi doganali. Ora, a questo principio s'� uniformata la impugnata sentenza, allorquando ha affermata l'a,P.Plicabilit� di tale termine di sei mesi rispetto ad una ipotesi, nella quale, essendosi ritenuto non pi� in vLgore il termine abbreviato di sessanta giorni, l'azione giudiziaria � sfornita di uno specifico termine di decadenza come nella ipotesi prevista dall'art. 47 della stessa legge 1sulla imposta generale entrata, rispetto alla quale [,l detto principio � stato applicato. I rilievi, prospettati nei motivi in esame e sui quali s'incentra la contraria tesi del rkorrente, non infi,rmano affatto la validit� del principio di cui sopra: non quello, secondo cui il termine semestrale varrebbe soltanto .per Je imposte dirette iscrivibili a ruolo e per ile decisioni emesse dalla �Commissione del 1contenzioso tributario, dato che il'art. 1 del r.d. 19 aprile 1923, n. 938, che richiama il detto termine attraverso l'art. 33 della legge n. 509 del 1911 e, ora, attraverso l'articolo 146 del r.d. 30 dicembre 19123, n. 3269, fa espresso riferimento ai tributi indiretti e alle decisioni dell'Intendente di finanza �e del Ministro delle finanze, e neppure l'altro �rilievo, se�ondo cui la elencazione .specifica dei tributi, contenuta nel citato art. 1 del r.d. n. 938 del 1923, non consentirebbe la estensioi;ie della disposiz,i:one anche ad altri tributi, quale la I.G.E., dato che questa imposta, essendo stata istituita con la legge n. 762 del 1940, non poteva, ovviamente, esservi compresa. Non sussistono pertanto, valide ragioni. per indurre a discostarsi da�l ricordato principio .giurisprudenziale, talch� le censure, oggetto di entrambi i motivi di ricorso, non possono che essere d�sattese. Con il quarto motivo, il cui esame deve, per ragioni di priorit� logica, precedere quello del secondo, il rkorrente, denunciando l'erronea intevpretazione dell'art. '58 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 52 della �legge 19 giugno 1940, n. 762 e all'art. 360, n. 3 c.p.c,. censur.a la impugnata sentenza per avere ritenuto che il termine di sei mesi per adire l'autorit� giudiziaria di dovesse far decorrere daHa data di notificazione dell'ordinanza dell'Intendente di finanza n. 407 del 16 luglio 1964, ossia dal 25 luglio 1964, e al riguardo sostiene che la decorrenza di tale termine anda�va, invece, �computata dalla data di no.tifi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 472 cazione del decreto del Ministro delle finanz,e, che dichiar� la irricevibi: 1it� del ricoil'so proposto fuori termine avverso quella ord:iiI1anza, ossia dal 13 gennaio 1965, deducendo cos� che l'azione giudiziaria, promossa con l'atto di citazione notificato iJ 17 febbraio 1965, .era stata proposta nel rispetto di quel termine. Anche questo motivo' � infondato. Premesso che il Crotti, con l'azione promossa avanti al Tribunale, contest� Ja legittimit� della pretesa tributaria, oggetto della decisione emessa con la citata ordinanza n. 407 dell'Intendente di finanza di Modena, sotto il profilo della insussistenza delle infrazioni addebitategli, e non gi� il punto �Concernente la irricevibilit� del ricorrso, di cui alla dec1isione del Ministro delle finanze, deve precisarsi che, ai sensi dell'art. 5,2 della legge 19 giugno 1940, n. 7�6,2, in relazione alJ.'art. 52 deJ.la legge 7 gennaio 1929, n. 4, avverso l'ordinanza dell'Intendente di finanza, che decide sulle violazioni deJl.e norme delle J.eggi finanziarie, previa rl'apposdta .procedura all'uopo prevista (contestazione delle infu-az.ioni e deduzioni del trasgressore) � ammesso, entro iJ termlln.e di giorni 30 dalla sua notificazione, ricorso al Ministro delle finanze, fatta eccezione per iJ caso, rin cui la pena pecuniaria prevista dalla Jegge non sia superiore al<le L. 600.000 (art. 15 de�l d.P. 4 ma!t'zo 1955, n. 72) nel qual caso il ricorr1so non � ammesso. Ai sensi dello stesso a,rt. 56 della legge n. 4 del 1929 l'ordinanza dell'Intendente diventa titolo esecutivo se nel detto termine di 30 giorni H trasgressore non abbia proposto rdcorso al Ministro. Da queste disposizioni si evince, pertanto., con chiarez.za, che, trascorso inutilmente. il �termine per proporre !ricorso, J.'ordinanz:a in a!t'gomento, unitamente alla relativa decisione, viene a rdvestire carattere di definitivi�, essendo insuscettibile di ulteriori rimedi amministrativi e costituendo titolo 'esecutivo per il conseguimento dell'accertata pretesa tributarfa, cosi ,come avviene per l'ordinanza, rispetto alla quale (per la misura deJ.la pena pecuniaria) non � ammesso ricorso, ta1ch� l'ordinanza stessa, nell'uno e nell'altro caso, stante la sua definitivit�, vale a. mettere in moto, dal giorn.o della sua notificazione, il termine di sei mesi per adire l'autorit� giudiziaria in base al principio giurisprudenziale gi� richiamato con riferimento agli esaminati due precedenti motivi di ricorso (Sez. Un., 20 ottobre 1962, n. 3051; 25 ottobre 1955, n. 3493). N� il fatto �Che un ricorso sia stato 1pl'oposfo fuoTi termine e che esso �sia .stato dichiarato i.vricevibile con un'apposita decisione de.I Ministro delle finanze -come, in effetti, si verifi.c� nel caso di 1speeie -pu� avere rilevanza agli effetti di far decorrere, secondo �la tesi al riguardo sostenuta dal ricorrente, quel termine di sei mesi dal.la notificazione di questa decisione ministeriale. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Infatti, � da'osservarsi che, mentre il ricorso gerar.chico presentato fuori del termine ;prescritto non ha, come �tale, alcun effetto giuridico, la pronuncia d'irricevibilit� del ricorso, al pari della pronuncia d'itnammissibiHt� di una impugnazione (appello) per inutile decorso del termine per proporla, � meramente dichiararti.va, si Umita, cio�, a dare atto della decadenza dall'impugnazione, takh� gli 1e:ffetti di una tale pronuncia non possono che agire ex tunc, venendo cos� a comportare la � definitivit� del provvedimento impugnato sin dalla sua emanazione (conf. 31 gennaio 1949, n. 157). Ora, nel caso di specie, � pacifico che il ricorso avver.so l'ordinanza n. 407 dell'Intendente di finanza �di Modena, emessa a carico del Crotti, fu proposto :lluori del prescritto termine dei 30 giorni e che tale ricorso fu dichiarato irricevibile con decreto del Ministro delle finanze, takh�, in conformit� delle considerazioni sopra svolte, ben fondatamente deve attribuirsi a tale ordinanza carattere di definitivit� e che, perlanto, la deco'l'renza del termine di sei meSJi per adiVe l'Autorit� giudiziaria andava computata, come nuovamente � stato ritenuto dalla impugnata sentenza, dalla data della notificazione de1l'ordinanza stessa, ossia dal 2�5 luglio 1964, �e non gi�, come sostenuto dal ricorrente, dalla data di notificazione del decreto mintsteriale d'1rricev1ibilit� del ricorso, ragione per cui al 17 febbraio 1965, data di notificazione de1l'atto di citazione, s'era di gi� verificata la decadenza dell'azione gdudiziaria. Ad eguale conclusione d'infondatezza deve, infine, pervenirsi in ordine al secondo motivo, col quale il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 della legge n. 762 del 1940, e degli. artt. 55, 56, .53 della legge n. 4 del 1929, in relazione all'art. 360, nn. 1, 3 e 5 c.p..c., .censura la impugnata sentenza per avere ritenuto che, essendosi verificata la decadenza dell'azione giudiziaria, prima della notificaziooe della ingiunzione fiscale effettuata 1'8 febbraio 1965, la opposizione proposta avverso tale ingdunzfone con l'atto di citazione del 23 febbraio 196�5 fosse non vaUda ed intempestiva. In 1particolare, �sostiene �che, identificandosi il primo atto posto in essere dall'ufficio finanziario per la riiscossione del tr.ibuto, di cui alla menzionata ordinanza intendentizia, con quella ingiunzione, la opposizione, diretta a contestare la pretesa tributaria, doveva considerarsi valida, tanto pi� che era stata chiesta fa nullit� della detta ingiunzione anche per motivi formali. La infondatezza della �censura discende da1le conclusioni cui s'� sopra perv�enuti in �ordine al motivo di ricovso, ora esaminato, secondo le quali il Crotti sin dal 24 gennaio 1'965 (data dd scadenza dei sei mesi decorrenti dal 24 luglio 1964) ossia sto da data antecedente a11'8 :lleb 1 braio 1965, in cui fu notificata la ingiunzione di pagamento del trfbuto, era decaduto dal diritto dd ottenere l'accertamento giudiziario sul1a pretesa tributaria, di cui all'ordinanza definitiva dell'Intendente. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 474 Una volta decaduto, per .sua inattivit�, da questo diritto, iJ. Crotti non poteva opporre questo stesso diritto, che pi� non sussisteva; !in sede di opposizione alla ingiunzione di pagamento, avrebbe potuto soltanto oppor11e fatti peditivi od estintivi posteriori alla ordinanza de quo o vizi di forma di quell'atto d'ingiunzione, ma egli, �Come risulta anche dalla esposizione delle istanze delle par.ti, contenuta nella impugnata sentenza, non '1o fece. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 marzo 1972., n. 834 -Pres. Rossano -Est. Falletti -P. M. Caldarera (conf.) -Consorzio AgrarLo Q.i ArezZJo (avv. Capaccioli) c. MLnistero delle Finanze (avv. Stato Savairese). Imposta generale sull'entrata -Condono di sopratasse e pene pecuniarie -Legge 31ottobre1963, n. 1458-Regolarizzazione formale della posizione degli intermediari senza ripetizione di imposta -Rimborso dell'imposta anteriormente pagata -Esclusione. (1. 31 ottobre 1963, n. 1458, art. 3; 1. 19 giugno 1940, n. 762, art. 13). In forrza deiL'art. 3 della legge 31 ottobre� 1963, n. 1458, per Le violaziorni deUe norme ccmtenute nelL'art. 13 deUa le�gge� istitutiva dell'i. g.e., il condono si appiica ove ne�i termine prescritto sia regoLarizzata la posizione dei contribuenti ai fini dei passaggi di merci senza ripetizicme di imposta; la succe~siva regoLarizzazione ncm d� tuttavia d.iritto al rimborso dell'imposta gi� pagata prima deU'entrata in vigore della Legge sui ccmdono (1). (Omissis). -Col ,secondo motivo il ricor.rente denuncia J.a violazione dell'art. 3 della Jegge n. 1458/1963, lamentando che erroneamente la Corte d'appello abbia negato la ripetibilit� deUa somma pagata a titolo d'imposta; poich� il Consorzio aveva provveduto a regolarizzare la posizione delJ.e proprie filiali, il condono conseguentemente ottenuto comportava J.'esonero dall'intern� tributo, sia di quello gi� coirrisposto sia di quelJ.o ancora scoperto. Anche questa �censura � infondata. L'art. 3 cit. cos� dLspone: �Per le violazioni delle norme contenute nell'art. 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762: il. condono si applica senza ripetizione deJ.l'imposta, pur.ch� i contribuenti provvedano a regolare la loro posizione nello stesso termine di 120 gforni, �con l'adempimento delle :liormalit� previste dan'articofo sopra citato �. Il �ricorrente pone in rilievo le parole � s;enza ripetizione dell'imposta ., ma da esse non pu� dedursi che l'effetto del coodono sia l'e�stinzione dell'imposta a:nzich� l'estinzione delle sanzLon.i non (1) Decisione da condividere pienamente. Non constano precedenti. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBU'I'.ARIA penali correlative. Infatti l'art. 1 de1il.a medesima legge dispone che �sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie r,el,ative ane infrazioni previste dalle leggi in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, suborrdinatamente alle coI).d:izioni di �cui al succesisivo art. 3 �. E tali condizioni richiedono, in via genecrale, che � venga ottempetrato alle formaJit� rprev.iste dalle singole J.eggi tributacrie � e che � veng.a eff.ettuato U pagamento dei �tcl'ibuti dovuti �. In via pacrticolacre, per le violazioni dell'art. 13 delil.a legge sull'I.G.E., mentre parimenti oocoo:re l'adempimento delle formaHt� corre1ative, non occorre invece il pagamento deU'imposta ( � senza ripetizdone dell'imposta � ). Ma, sia 1pure in senso negativo, anche quest'eccezione, proprio perch� tale, resta tuttavda nell'ambito �Concettuale e sistematico della discipJ.ina regolante l'applicazione del condono (come pure conferma la rubrica stessa preposta �all'intero �art. 3 della legge : � condizioni per la concessione deJ. condono .in matetria di tasse ed .imposte indirette sugJi affari � ). E il condono, riipetesi, non riguavda l'imposta (il cui pagamento costituisce anzi, noil'malmente, una delle condizioni del condono stesso), ma riguaroa � fo sopratasse, le .pene pecuniarie e le altre .sanzioni non penali, alle quali si applica dl condono� (art. 1). Dunque la disposizione dell'art. 3, secondo cui 1petr Je violazioni �come quella in oggetto il condono si applica senza ripetizione dcll'imposta, purch� i �contribuenti provvedaJI10 a regolacrizzatre la loro posizione�, non � �intesa ad estinguere ab origine l'obbligazione tributaria, rendendo ripetibile l'imposta eventualmente gi� Veil'sata, ma si limita a non ii�retenderne il versamento quale condizione rpe1r l'applicazione del condono. L'esonero dall'imposta, inquadrandosi nella nuova fattispecie normativa, � una conseguenza attuale della legge di condono. Estranea ed intatta rimane invece la situazione arutetriore e perci�, nell'ambito suo, !'.imposta legittimamente dovuta e percetta non pu� trasformarsi a ritroso n.el titolo di un pagamento indebito e dar luogo ad obbligo di Testituzione. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 marzo 1972, n. 846 -Pres. Rossano -Est. Spadaro -P. M. Chk� (conf.) -Ministero de1le F.inarnze (avv. Stato Salto) c. Bottecchia. Imposta di successione -Avviamento di azienda tenuta in comodato Morte del titolare -Trasferimento del comodato agli eredi -Tassabilit� dell'avviamento -Rivoluzione del comodato -Onere della prova a carico degli eredi. (e.e. art. 1811). Poich� la titolarit� di un'azienda pu� sussistere anche in capo a colui che non sia proprietario dei singoli beni e elementi che la compongono, in caso di morte del comodatario dri un'azienda il ra.ppOO"to 476 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di comodato si trasferisce agli eredi a norma deU'a1-t. 1811 e.e. se il comodante non si avvale del dirit'to alla risoluzione; conseguentemente � soggetto all'imposta di successione l'avviamento deLl'azienda ove l'erede non provi che iL comodatio si � estinto (1). (Omissis). -Con il secondo motivo, denunciandosi la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 �Cod. dv., degli artt. 1 e 35 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, degli artt. 1811 e 1373 cod. civ., in relazione all'art. 360 llirl. 3 e 5 c.p..c., si �censura l'impugnata sentenza ;per avere ritenuto che, pur avendo il de cuius la titolarit� dell'azienda, occorreva, ai fini dell'applicazione della imposta di successione sul valore di avviamento, la ;prova del trasferimento della titolar.U� dell'azienda stessa in capo alla erede, e che quest'onere probatorio ililcombeva all'Amministrazione delle finanze. In particolare si sostiene che, essendo pacifica la circostanza che l'azienda era tenuta in comodato novennale dal Fratin, la erede, con la morte di questi, era subeilltrata in tutti i ddritti attivi e pa�ssiv,i del cuius, e, qumdi, anche :ruilla titolarit� della detta azieinda, talch�, ai fini dell'applicazione dell'imposta di .successione sui cespdti ereditari, in essi �compreso il valore dell'avviamento della de.tta azienda, alla Fi.rnanza non incombeva l'onere di provare il trasferimento in carpo all'erede; a nulla rilevando la �clausola del contratto di comodato, in virt� della quale era previsto il rece�sso ad nutum del comodante (la � Shell �) ilil caso di cessione dell'azienda. Il motivo � fondato. � pacifico che, con �contratto del 4 maTzo 1957, H Fratin rieevette 1n comodato dalla � Shell., proprietaria dei relativi impianti, J.'az,ienda per la vendita di lubrificanti e �carburanti, di cui trattasi, e che fa durata fu pr.evista .fil anni nove, con faco1t� per il comodante del reeesso, nonostante la pattuita durata, e anche per il caso di cessione dell'azie[)Jda da parte del comodatario. �, altresl, pacifico che alla morte del Fratin, avvenuta 11 18 maggio 1959, e cio�, alla data di aipertura della sua successiooe ab intestato, la durata del contrartto di comodato era ancoo:- a 1n corso. Poste queste pr.emesse in punto di fatto, e precisato che la stessa impugnata sentenza, al pi� di quella dei primi g.iudici, ha affermato, correttamente, che la titolarit� di un"azienda pu� sussisitere anche ilil capo a colui che -1come il comodatario -non sia .proprietario dei silngo1i beni ed elementi che la compongono, deve ricordarsi che questa Corte Suprema ha costantemente ribadito il prililctpio, 1secondo cui l'obbligazione tributaria sorge in astratto, sia quanto all'esistenza che (1) Decisione di evidente esattezza. Non si rinvengono precedenti specifici. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA alla misura, nel momento in �Cui si determina la situazione di fatto che la legge considera generatrice del debito di imposta, costituendone il presupposto, e che questo momento, rispetto alla imposta di successione, coincide con l'apertura della successiooe, comportante �per l'erede il diritto al1a surrogazione nei diritti e nelle obbligazioni del de cuius, anche se la obbligazione tributaria si ricollega ad una serie di atti e di procedimenti dovuti ad impulso degli enti creditori (di ufficio o com la collaborazione del soggetto passivo) o ad in~tiva del soggetto passivo, ed importa la necessit� della verifica in concreto dei presupposti per ll.'aippliicazione del tributo, della valutazione dei cespiti 1e della concreta determinazione della somma che �.l <J,ebitore dovr� corriispoodere mediante lo stl'IUmento dell'accertamento tributa!t"io (Cass., 17 marzo 1967, n. 604; 10 agosto 1966, n. 2181). Deve, inoltre, sottolinearsi che dalla disposizione dell'art. 1811 e.e., in �ba�se alla quale, in caso di morte del comodatario, il comodante, bench� sia �stato convenuto un termine, pu� esigere dag1i eredi la immediata restituzione della �Cosa, discende che, in �questo caso, la risoluzione del rapporto non si verifica ipso iure ma � condizionata all'esercizio del relativo diritto da parte del comodante, e che, per.ci�, H rapporto stesso continua in capo agli eredi del comodatario, qualora una tale condizione rnon si verifichi. Ora, com riferimento al caso di specie, in cui dalla situazione di fatto, sopra 1precisata, risulta che il Frat.dn, al momento della sua morte avvenuta il 18 maggio 1959, aveva, 1I1ella qualit� di comodatario, la titoilarit� dell'azienda e che la durata novennale del relativo contratto di comodato andava a scadere nel 1966, ben fondatamente deve affermarsi, in applicazione della citata disposizione dell'art. 1811 e.e. che, com la morte del de cuius, il rapporto di comodato � proseguito in carpo alla erede (la Bottecchia), salva la prova, da darsi dell'erede stessa, circa la esistenza del fatto impeditivo di tale prosecuzione, costituito dall'esercizio da parte del oomodante (la � Shell �) del suo diritto alla dsoluzione; �come del pari, altrettanto fondatamente, deve affermarsi, !in applicazione del principio giurisprudenziale sopra ricordato (secondo cui dJ. diritto all'imposta di successione sorge, a favore dell'Erario, n;el momento .stesso nel quale sorge per l'erede 11 dtritto alla successione, cio� nel momento della mor�te del cuius), che, nel ca-so di specie, il dh-itto al.la imposta di successio1I1e .suJ. valore di avviamento dell'azienda, tenuta in comodato dal Fratin, � sorto nel momento della morte di questi, quando, a seguito della morte stessa, il contratto di comodato � proseguito in capo alla erede, unitamente alla titolarit� della detta azienda e del suo valore di avvd,amento, salva la facolt� dell'erede �stessa di provare il fatto impeditivo di una tale prosecuzione, ossia l'esercizio da pa.rte deJ ,comodante del divitto di risoluzione. 478 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Deve, pertanto, affermarsi iJ. seguente principio : �In caso di morte del comodatario di un'azienda, se il termine di durata del contratto non � decorso e il comodante non si avvale del diritto di risoluzione, l'erede subentra nel contratto e il debito per imposta di successione sul valore di avviamento dell'azienda sorge, ai fini dell'imposta di successione, nei confronti dell'erede alla data di apertura deJJa successione a meno che l'erede non provi l'esercizio da parte del comodante del diritto di risoluzione �. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 23 marzo 1972, n. 891 -Pres. Pece Est. Cusani -P. M. Tavolaro (diff.) -Torsello (avv. Selvaggi) c. Mintstero de1le Finanze (avv. Stato Corsini). Imposte e tasse in genere -Competenza e giurisdizione -Accertamento dei fatti' presupposto delle agevolazioni -Discrezionalit� della P. A. -Esclusione -Giurisdizione dell'A.G.O. Imposte doganali -Agevolazione per l'industrializzazione del Mezzogiorno -Provvedimento della P. A. -Censurabilit� innanzi all'A. G.O. (d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 2). Poich� le norme tributarie tutelano direttamente e immediatamente l'interesse del singolo che assume consistenza di diritto soggettivo, anche costituzionalmente garan'bito, a non subire imposizioni tributarie fuori dei limiti stabiliti daHa legge, non pu� riconoscersi aila P.A. una potest� esclusiva di accertamento discrezionate dei fatti che costituiscono il presupposto delle agevolazioni tributMie (1). � censurabile innanzi all'A.G.0. l'accertamento pronunciato dal Ministro per� le finanze di .concerto col Ministro per L'industria e commercio dei requisiti per l'esenzione dai dazi doganali su materiali e� macchine occorrenti per l'impianto e l'ampliamento di stabiiimenti industriali nel mezzogiorno, ai sensi delt'a;rt. 2 del d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598 (2). (1-2) L'affermazione della prima massima non � nuova nella giurisprudenza della S.C., sia specificamente in materfa di agevolazioni per l'industrializzazione del mezzogiorno (v; Cass., 29 f.ebbraio 19ti8, n. 663, Riv. Leg. fisc., 1968, 1513), sia in tema di qualificazione doganale di merci (v. Cass., 4 aprile 1964, n. 733; 30 maggio 1966, n. 1421 e 22 giugno 1971, n. 1957, in Giust. civ., 1964, I, 1417, 1966, I, 1493 e in questa Rassegna, 1971, I, 1185). � stato altr.e volte affermato difatti che la norma tributaria, anche quando � ispirata a fini di interesse pubblico, tutela sempre diretta 479 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (Omissis). -Nell'unico mezzo d:i quello :incidentale si denuncia: � violazione dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, 1n relazione a'.l.l'art. 2, comma quarto, d.l.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1548, sull'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare -difetto di giurisdizione dell'A.G.0. a sensi e per gli effetti dell'art. 360 n. 1 ..c.p.c. �. Assumono le Amministrazioni ricorrenti che -poich� nella specie l'esenzione dal dazio doganale � condizionata all'assentimento del Ministro, ,che a sua volta � subordi!Ilato ad una valutazione meramente di�screzionaJe della P. A. -il contribuente � portatore di un interesse legittimo. E si dolgono che la Corte abbia invece ritenuto che il contribuente agisce a tut~la di un diritto subiettivo, pur avendo riconosciuto che l'accertamento del presupposto� di fatto dell'agevolazione tr-ibutaria � devoluto alla competenza esclusiva ed msindacabiJe della P. A. In proposito deducono che ll.'art. 2 d.l.C.P.S. n. 1598/47, neLl'ambirto dell'interesse pubblico connesso all'-industrializzaz-ione dell'Italia Meridionale, attribuisce alla P. A. un esclusivo e discrezionale .potere di accertamento -e, conseguentemente, di valutazione e di giudizw insindacabili -dei requisiti necessari perch� l'operazione economica possa dirsi conforme agli scopi della legge. All'opposto il ricorrente principale -denunciando col 1� mezzo � violazione delle norme e dei princtpti in mateiria di giurisdizione;� violazione dell'art. 2, secondo comma, d.l.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 e successive modificazioni � e, col 2�, �violazione e falsa appll.icazione dell'art. 2, 'secondo comma. d.l.C.P.S. 1947, n. 159:3 � --si duole che la C. A. abbi�a rHenuto che il pa.rere del Ministero Industria e Commercio mente il diritto del contribuente, s� che non resta alla P.A. alcun margine di discrezionalit�, anche quando � chiamata ad eseguire l'accertamento dei fatti presupposto avente carattere esclusivo di prova. Tutto questo non pu� condividersi in termini assoluti e nel senso che non sia possibile, per il principio della riserva di legge, consentire una discrezionalit� della p.A. nella valutazione di determ[nati presupposti. � infatti consentita una discrezionalit�, sia pur delimitata dalla legge, anche nella determinazione del tributo attraverso norme regolamentari che completano la norma primaria (v. nota a sent. n. 1957 del 1971 gi� citata e Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 443); sebbene anche in questo campo la recente giurisprudenza sia orientata verso un restringimento dei poteri amministrativi (22 giugno 1971, n. 1973, in questa Rassegna, 1971, I, 1195), un tale potere non pu� essere negato. Non sarebbe quindi contraria all'art. 23 Cast. la possibilit� che, ovviamente in base ad una norma espressa, l'agevolazione sia subordinata ad una valutazione discrezionale dei presupposti di fatto. Per giustificare l'affermazione di esclusione di ogni discrezionalit� si ,avverte infatti nelle sentenze citate la necessit� di affermare che la P.A. � in concreto chiamata soltanto ad accertare puri fatti e ad emettere semplici dichiarazioni di scienza la cui esattezza sarebbe verificabile dall'A. G .O. � J?e!'� dubbio che, almeno in :relazione al d.l. 14 dicembre 1947, 480 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO costituisca un mezzo esclusivo di prova ed involga un'attivit� discrezionale, come tale insindacabile dal G. O. E sul punto deduce che ai fini della esenzione occorre �soltanto constatare che le macchine siano destinate in concreto al.l'uso dichiarato, e cio� che si richiede un accertamento di fatto che non comporta akuna attivit� discrezionale e, tanto meno, l'attribuzione alla P. A. della valutazione del grado di idoneit� della maechina all'uso cui risulti effettivamente destinata. La censura dell'Amministrazione � infondata. Come questo S. C. ha gi� ripetutamente statuito (ad es. sent. numero 1421/66; n. 663/68), le norme tributarie non tutelano un interesse generale ,in via prillleipaJe e soltanto oc�easionalmente un i!nteresse del singolo, ma tutelano direttamente ed d.mmediatamente anche quest'ultimo, che assume pertanto consistenza di diritto sog.gettivo e cio� il diritto, anche costituzionalment�e garantito, di non subire imposizioni tributarie fuori dei limiti stabiliti dalla legge. Esattamen�te, pertanto, i giudici di mer.ito hanno disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione, basata sull'assunto che al contribuente non potesse riconoscersi un diritto soggettivo bens� soltanto una posizione di !interesse Iegitttmo. Col riconoscimento della giurisdizione del G. O. mal si conciliano, per�, li.e ulteiriori affermazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo le quali l'aecertamento dei presupposti di fatto dell'esenzione tributaria � devoluto in via esclusiva alla P. A. nell'esercizio di un'attivit� discrezionale. Infatti, se �si riflette che l'accertamento della P. A. si manifesta e si risolve nel provvedimento, col quale il Ministro nega ovvero �consente� n. 1598, artt. 2 e 5, alla P.A. sia conferito solo il potere di accertare puri fatti e non anche quello di valutarne la idoneit� e rispondenza a determinati fini. Quando si �Stabilisce nella norma (art. 5) che con dichiarazione del Ministro dell'Industria (o della Camera d Commercio) si attesta che il fine. demattuazione delle iniziative industriali � stato conseguito, non sembra che si voglia escludere un potere della P.A. di valutare, al di l� della sempliee �dichiarazione di scienza, i fatti in una determinata direzione e nell'ambito di una specifica competenza. In ogni caso, se si trattasse di meri fatti, suscettibili di sindacato da parie dell'A.G.O., si dovrebbe necessariamente ammettere che la certifica-. zione del competente organo � censurabile anche dalla Ammilll�strazione Finanziaria come lo � dal contribuente. Ma a questo punto si fa un ragionamento diverso: pur ammettendo che spetta sempre alla Finanza l'accertamento dei presupposti della agevolazione rispetto ai quali l'apprezzamento di altri organi della P.A. � irlrilevante, si afferma che l'aceertamento del conseguimento del fine dell'attuazione dell'iniziativa industriale � di competenza del Ministero dell'Industria ed implica :una valutazione e tecnico-discrezionale�, ovviamente vincolante per la Finanza (Cass., 2? giugno 1966, n. 1674, in questa Rassegna, 1967, I, 430; 6 novembre 1968, 481 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA il beneficio e dopo del quale non resta alcuno spazio per adempimenti ulterdori da disporsi in iiportesi dall'A.G.0., il rkonoscere alla P. A. una potest� esclusiva di accertamento discrezionale degli estremi di fatto necessari alfa esenzione tributaria, equivale ad ammettere che l'agevolaziooe fi�sca1e dtpende da una sceUa discrezionale della P. A., skch� la posizione .soggettiva del contribuente non assume 1a consistenza di diritto soggettivo ma si configura come i.interesse legittimo non suscettibile, in quanto tale, di tutela dinanzi all'A.G.O. Questa �contraddizione della sentenza impugnata, che � concordemente denunziata da entrambe le parti, va risolta nel senso opposto a quello :sostenuto dall'Ammiinistrazione e .sostanzialmente colilforme, perci�, aill'as:sunto del ricorrente principale. Invero in base ai principi generali non pu� riconoscersi un potere discrezionale nella i.individuazione in concreto dei limiti posti dalla legge ad una imposizione tributaria, giacch� non pu� e�sse�rvi discrezi.onalit� nell'interpre.tazione della legge n� nell'accertamento di el�ementi di fatto, che sono atti vincolati e nece.ssariamente univoci. L'unico pote.re sottratto al G. O. in materia � quello di sostituirsi al1a P. A. nella vaJ.utazione ed attuazione del pubblico interesse; ipotesi �Chie non rictorre quando.si tratti di accertare soltanto dei f,atti e non pure la conformit� di e:ssii al pubblico interesse. Nella specie la valutazione della il'tspondenza all'interesse pubblico delle iniziative industriaU nell'Italia Meridionale ed Insulare si � esau n. 3662, ivi, 1968, I, 1053). Nella sentenza in rassegna si tenta di superare questa contraddizione affermando che sia per l'art. 2 che per l'art. 5 del d.l. n. 1598 del 1947 spetta all'A,G.0. conoscere tutti gli elementi necessari per l'agevolazione (sent. 15 aprile 1970, n. 402, in questa Rassegna, 1970, I, 473 e �29 febbraio 1968, n. 663 gi� citata). Ma invero nella prima sentenza si discute della interpretazione della norma di agevolazione (criterio del rapporto strumentale tra macchina importata e stabilimento industriale), mentre nella seconda si riconosce il diritto del contribuente � �Censurare la certificazione sfavorevole del Ministro dell'Industria. Il punto del problema � allora se la Finanza possa dissentire dalla dichiarazione del Ministro dell'Industria in ci� che concerne una valutazione tecnica (discrezionale o no) di sua competenza; se possa, ad esempio, non ritenere tecnicamente organizzato uno stabilimento dichiarato tale dall'organo preposto. Le stesse facolt� riconosciute al contribuente non possono negarsi alla Finanza; ma sembra evidente che la valutazione specifica dell'organo designato sia vincolante per entrambe le parti. � Si deve cio� ritenere che il Ministro dell'Industria (o la Camera di Commercio) oltre a verificare meri fatti e ad applicare norme di legge (ed in relazione a ci� la giurisdizione dell'A.G.0. � incontestabile) compia anche una valutazione tecnico-discrezionale implicante un giudizio, e per questa parte l'atto amministrativo � vincolante per ambedue le parti, salvo impugnazione per vizio di legittimit� innanzi alla giurisdizione amministrativa. 482 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rita nell'ambito del legislatore e l'unico accertamento rkhiesto per l'applicazione dell'agevolazione � quello degli estremi di fatto cui � subordinata l'agevolazione stessa. Per ritenere inibito all'A.G.O. il'accerii tamento della sussistenza o meno degli accel'tamenti presupposti di -~~ fatto 1sarebbe stata necessaria una espressa e precisa norma, che non pu� esser ~avvisata �ill quella che dispone che le esenzioni � sono consentite ,, dal Mintstero delle Finanze di concerto con quello dell'Industria e Commercio. Questa, infatti, deve essere considerata una norma di organizzazione -ln quanto volta, nella distribuzione della competenza, a stabilire a quale degli organi della P. A. ed in quale forma � demandata l'emanazione del provvedimento idoneo al interrompere il procedimento di rd.scossione del tributo -e non gi� una norma inte1sa a limitare o degradare 1a posizione ~oggettiva del contribuente con l'attribuire alla P. A. la potest� di accertare ed aitte1stare �illsindacabilmente 11 presupposto di fatto del1a .prestazione tributaria. Ed � appena H caso di notare che la tesi, secondo cui il comando Legd.slativo nOIIl riconosce a.I privato quella posizione autonoma .con rilevanza esterna necessaria per configurare un diritto soggettivo, soltanto nel presente giudizio � stata sostenuta dalla Amministrazione anche per quanto concerne l'e�senzione prevista dall'art. 2 �cit. In precedenza, invero, per questa (cfr. Cass. 1042/70) non fu prospettato alcun dubbio sul potere� del G. O. di conoscere di tutti gli elementi necessari per fruire del beneficio. La soluzione adottata non contrasta con le precedenti pronunzie (ad �es. 1674/66, 3662 e 663/68), nelle quali si � fatto riferimento al compito del Ministero di accertare l'avvenuta attuazione delle. iniziative industriali progettate dal contribuente. Infatti mentre le prime concernevano fattispecie cui era estraneo il detto accertamento, :con l'ultima si riconobbe -dn armonia con l'orientamento gi� manifestato in tema di qualificazione dog�anale (sent. 3124/59 e 1421/66) -la sindacabilit� dell'accertamento medesimo da parte del . G. O., impltcitamente attribuendo anche all'art. 5 d.J.. C.P.S. n. 1598/1947 la natura di norma di organizzazione, che non importa compreissione della posizione soggettiva del contribuente ma concerne la distribuzione dei compiti nell'ambito della P. A. nel procedimento per l'emanazione dell'atto necessario a dispensare dall'esazione del tributo .gli organi ad essa .preposti. Deve dunque rigetta,rsi il riicor1so incidentale ed accogliersi quello principale pe'r la parte in cui si denunzia l'errore nel quale la Corte di merito � incorsa con l'attdbuLre al consenso del Ministro valore di prova lega1e esclusiva e col ritenere, conseguentemente, inammissibile ogni altro mezzo di prova in ordine ai presupposti di fatto dell'esenzione dal dazio doganale. Peraltro il ricorso del Torsello va accolto solo per quanto di ragione, non potendosi aderire anche alla tesi secondo cui l'untco presupposto di fatto del beneficio in questione sarebbe costituito dall'effettiva d.est,i PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 483 nazione data in concreto dal ,contribuente a materiali e macchine. Al r.iguardo deve invece essere tenuto fermo anche l'orientamento giurisprudenziale di questo S. C. (senit. 1042170) nel senso che il'agevolazione riguarda soil.tanto queHe ma�cchine che possooo essere ~mpiegate in modo organico e stabile nel genere di attivit� -industriale che si svolge negli stabiil.imenti, con esclusione quindi delle macchine che ~per J.a loro struttura e fUIIlzione -possono avere un iimpiego solo momentaneo ed occasionale negli stabilimenti stessi. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 apriil.e 1972, n. 1033 -Pres. leardi Est. Miele -P. M. Del Grosso (oonf.). -Soc. Lignano Pineto c. Mililistero deLle Finanze (avv. Srtato Soprano). Imposta di registro -Prezzi e corrispettivi -Concessione ad aedificandum di beni demaniali -Determinazione base imponibile -Valore delle costruzioni da eseguire dal concessionario -Costituisce corrispettivo. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 43). Nella concessione ad aedificandum su beni del demanio costituisce base imponibile per la liquidazione dell'imposta di registro, oltre al canone pattuito, anche il valore detze costruzioni, che al termine del.la concessione passano in proprietd del concedente, determinato con riferimento alla data dell'atto (1). (Omissis). -Con il primo motivo' la societ� ricorrente, denunziando la v.iolazione o la :llail.sa appil.ic�aziooe dell'art. 43 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e del principio generale che esclude la duplica~ iO!lle di .imposta, afferma che, ai fini deUa determinazione della base imponibile, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che debba tenersi conto anche del vailore degli stabiLimenti balneari che essa societ� ,s.j era impegnata a costruire sul tratto di spiaggia datoil.e in coocessiooe. Osserva -in .oontl'ario la ricorrente .societ� �che il diritto di superficie concessole sulla spiaggia doveva essere esercitato mediante la costruzione dei detti ,stabilimenti, onde, se aJ. canone in denaro si aggiungesse anche il vafore delle �costruzioni, di sua rpropriet�, la base imporub-i.le risulterebbe formata_ sia dal valo-re de.1la prestazione (il (1) Applicazione ineccepibile del princ1p10 fissato nell'art. 43 della legge di registro; v. Cass., 27 gennaio 1971, n. 198, in questa Rassegna, 1971, I, 417 con richiami. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO diritto di superficie) sia da quello della controprestazione (valore delle costruzioni) cio� ,si verificherebbe una duplicazione d'imposta, mentre l'imposta di r,egistro deve gravare su una ,sola del,le presitazioni. Aggiunge che l'obbligazione di costruire gli ,stabilimenti, rappresenta solo un Jimite al diritto di superficie concesso e come tale � privo di 'autonomo rilievo sul ,piano della valutazione economi!ca del diritto del concessionario. Ad ogni modo, affo,rma ancora la ricorrente, poLch� ta.ie obbligo � connaturale alla concessione e deriva dalla legge, non lo si pu� far rfontrare tra gli obblighi pattuiti di cui all'art. 43 della legge di registro. Le .censure del mezzo sono infondate. Questa Suprema Co!rte ha gi� altre volte affermato (cfr. Cass., 22 luglio 196�9, n. 2764; Cass., 22 novembre 1969, n. 3806) che il valore delle costruzioni superficiarie, erette dal titolare del diritto ad redificandum su bene del demanio mariittimo costituisce, ins~eme al canone stabilito nella concessione, corrispettivo deilla ,concessione stessa e come tale, secondo l'art. 43 delfa legge di registro, concorre alla formazione dellla base impolllibile della tassazione di registro. Invero l'art. 43 cit. stabilisce che nei trasfe,rimenti a titolo oneroso della proi:ir.iet�, dell'usufrutto, dell'uso o del godimento di beni o di altri diritti re,ali, la tassa proporzionale � applicata in rag.ione non solo dei prezzi ma anche degli altri coru:ispe,ttivi convenuti, ivi compresi gli oneri che gravano sull'acquirente o sul cessionario. Norn pu� revocarsi in dubbio che costituisce co.rrispettivo dal punto di vista economico non solo il vero e proprio corrispettivo in denaro, ma anche ,tutte quelle a,ltre utilit� che debbano essere attribuite al concedente per effetto delil.a concessione. N � potrebbe fondatamente obbiettarsi che l'utilit� ,costituita dal trasferimento della propriet� delle costruzioni nel caso delle �C001cessLoni di utilizzazione di bene demaniale sia effetto della fogge (art. 49 cod. deil.a navigazione) J.a quaJ.e dispone che al 'termine della conce,ssione i beni costruiti sul suolo demaniaJ.e passano in propriet� allo Stato, ,giacch� tale effetto il.egale � pur sempre legato aiLla esistenza di una concessione cio� ad un negozio giuridico. Ci� � tanto pi� vero nel ,caso di specie, in 'cui, come ris:ulta dalla sentenza impugnata, il ,concessionario era obbligato a costruire alcuni stabiilimenti balneari, che sarebbero passati allo Stato al termine della concessione, onde tale one,re deJ. concessionarto si aggiunge alla obbltgazione del pagamento del canone iJn dena,ro e cositituiscie con questo � corrispettivo � della concessione. N� pu� affermarsi �che, in tal modo, si av,rebbe duplicazione d'imposta, in quanto oggetto del tributo � dl solo corrispettivo, costituito in tal �Caso sia dall'importo del 'Canone ID denaro sia dal valore delle costruzioni. Con il secondo motivo la societ� ricorrente -denunziando la mancanza, ll'insuffidenza e la contraddittoriet� della motivazfone su un ~: !: t I Il -I PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA punto decisivo della controversia -afferma che la Corte di merito ha omesso di rprendexe in esame, o di esaminare in modo adeguato, l'art. 20 dell'atto di concessione, che prevede l'adeguamento del canone ahl'utile della gestione degli impianti. Deduce che tale clausola costituisce un punto decisivo in quanto da questa emergerebbe che il canone stabrnto era di per s� adeguato e sufficiente ad esaurire J.'interesse della Pubblica Amministrazione, per �cui, ai fini della base imponibile, non aveva rilievo l'obbligo di edificazione gravante sul concessionario. La censura � infondata. Posto che, come si � rilevato, ai fil!li della determinazione dell'importo del �corrispettivo tassabile ai fini dell'imposta di registro, va tenuto conto anche del valore delle costruzioni, da questo non pu� .prescinder1si ai fini della tassazione, quale che possa essere stata l'intenzione deUe pa11ti in riguardo ad esso, ed anche se, in ipotesi, esse avessero dinteso attribuire valore di corrispettivo al solo canone in denaro. Ci� in quanto ai fini dell'imposta di regiistro va tenuto conto degli effetti propr.i dell'atto, obbiettivamente considerati (art. 8 della legge di registro). In consideraz.ione di ci� non pu� considerarsi fatto decisi.vo Ira adeguabil.it� del canone stabilita ne1l'atto di concessione, ci� non escludendo, in alcun 'caso, che, per quanto osservato, non debba ugualmente considerarsi corrispettivo H valore delle costruzioni. Pertanto la Corte non era tenuta ad esaminare e�spressamente tale deduzione, dmplicitamente disattesa dalla nozione di corri-, spettivo da essa adottato. Con il terz.o. motivo .1a societ� ricorrente, denunziando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 43 della legge di registro in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., �afferma che, anche ammesso che, ai fini della determinazione della base imponibile, dovesse tenersi conto anche del valore dell'obbligazione di edificare gli stabilimentJ, tale valore doveva valutarsi con r.iferimento al1a spe�sa di costruzione. Ma -aggiunge -anche a voler tener conto del valore delle costruzioni, questo doveva esse�re riferito al momento in cui 1a concessione sarebbe cessata, non gi� al momento deUa regoi,strazione e pertanto doveva essere considerato un valore molto inferiore. Anche tale censura � infondata. Invero, essendosi la societ� obbligata non solo a �costruire ma a trasferire al term.ine de~la concessiione le costruzioni, il valore di tali costruzioni costi.tuisce corr�ispettivo, di questo spogliandosi iJ. concessionario e di questo, correlativamente, beneficiando la pubblica amministrazione. Quindi non pu� tenel'si conto del costo delle �costruzioni, che atte["rebbe ad un diverso profilo del rapporto e cio� a.lla ipotesi in cui fo.sse stato stabiUto solo l'obbligo di costruke. Non � neppur fondato l'altro rilioevo che si sarebbe dovuto tener conto del valore deLl.le costruz.ioni al momento della cessazi,one della concessione in quanto l'art. 15 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 stabilisce 486 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che le imposte di regtstro sono commisurate al valore venale dell'oggetto dell'atto �al giorno del trasferimento �. Per � giorno del trasfertmento � non deve rper� tntendersi quello in cui si verifica in concreto il �trasferimento della icosa o dell'oggetto dell'atto ma que11o in cui � stato �Concluso 11.'atto �stesso. Invero 1a legge di registJ:Jo prevede casi in cui si debba tener CO!Ilto di un momento successivo a quello della conclusione. del negozio giuridico (art. 1 7 dei1la legge di il'egistro) ma ci� so1o rper Ja detetrminazione della tar.Ufa applicabile, mentre ai fini de11a valutazione va sempre fatto riferimento aUa data del negozio giuridico (cfr. Cass., 25 maggio 19166, n. 1341). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 aprile 1972, n. 1143 -Pres.. StellaRichter -Est. Brancaccio -P. M. Sciaraffia (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. S.p.a. Carminati Industrie Tessili (avv. Viola Scarpa). Imposta di registro -Agevolazioni tributarie a societ� commerciali Fusioni deliberate prima ma attuate dopo l'entrata in vigore della legge agevolatrice -Applicabilit�. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 81, tariffa ali. A; I. 18 marzo 1965, n. 170, artt. 1 e 6). Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 lett. b della legge 18 marzo 19(35, n. 170 sono applicabili anche all.e fusioni fra societ� deliberate prima dell'entrata in vigore di detta legge, purch� la fusione sia attuata concretamente vigente la legge agevolatrice (1). (1) Cenni sull'atto di fusione fra societ�. 1. -Con la sentenza in rassegna si consolida definitivamente l'indirizzo della Corte Suprema in ordine ai limiti temporali di applicazione dell'art. 1 lett. b della, legge n. 170 del �1965 portante agevolazioru tributarie alla trasformazione, fusione e concentrazione di societ� commerciali. Tale indirizzo aveva avuto la sua origine nella sentenza 27 maggio 1971, n. 1585 (in Dir. prat. trib., 1971, II, 977) �ed � stato confermato dalla successiva pronunzia del 13 luglio ~971, n. 2261 (per quanto consta ancora inedita). La decisione che si annota offre, comunque, lo spunto per un brevissimo �accenno ad alcuni problemi in tema di fusione che hanno formato oggetto di recente esame da parte de1la dottrina. 2. -Interpretando la disciplina della fusione contenuta negli artt. 193 e ss. dell'abrogato codice di commercio del 1882 la dottrina era concorde nel ritenere che per effetto della fusione, da realizzarsi attraverso la delibera �.elle societ� e la redazione del relativo atto, si determinasse l'estin PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 487 (Omissis). -Con l'unico mezzo d'impugnazione l'Amministrazione ricorrente denunzia la violazione dell'art. 81, tariffa ali. A, alla legge di regiistro, in relaz1one agli artt. 1 lett. b) e 6 della legge 18 marzo 1965, n. 170 ed all'art. 360, n. 3 cod. pvoc. civ., per avere fa Corte di merito ritenuto, erroneamente interpretando la legge 18 marzo 1965, n. 170, che .Le agevoLazioni tributarie di cui alla predetta l�egge si applicano alle fusioni �attuate� a partire dall'entrata in vigore della legige, anche se in. base a deliberazioni. anteriori. La dcorrente Amminiistrazione contesta la esattezza della soluzione aocoJ.ta ed in partfoo~are sostiene che, atteso il fine anticongiunturale ed incentivante dalla legge 18 marzo 1965, n. 170, � evidente che le agevolazioni non possono esse�re concesse allorquando fa decisione di effettuare fa fusiorne sta stata presa prima de.fila enwata in vigore della Legge, perch� in tal caso la decisione � autonoma rispetto alla spinta psicologtca costituiita dalla concessiooe dei benefi-oi tributari; che l'age zione di almeno una delle societ� partecipanti e il passaggio del patrimonio a favore della societ� risultante dalla fusione (v. per tutti FERRI G., Fusione delle societ� commerciali, Roma, 1936, p. 203 ss.). Una conferma di tale interpretazione si poteva dedurre dall'art. �l della tariffa all. A della legge di registro il quale considera la fusione alla stessa stregua della costituzione di una nuova societ� sottoponendo entrambe le operazioni all'imposta proporzionale sui conferimenti (v. !AMMARINO, Commento alla legge di registro, Torino 1962, voi. II, p. 747 ss. in Giurispr. Cass., 14 ottobre 1971, n. 2893 e Cass., 10 no~embre 1971, n. 3186. Dopo !'.entrata in vigore del nuovo codice � cominciata in dottrina una revisione critica dell'indirizzo dominante e si � tentata la ricostruzione del fenomeno tenendo� conto anche dei nuovi studi sulla personalit� giuridica. Le colrLClusioni raggiunte sono particolarmente interessanti perch� offrono una visione nuova dell'operazione. 3. -'� stato, infatti, autorevolmente scritto che �fra le cause di estinzione dell'associazione non va c.ollocata, contrariamente a quanto si vuole ritenere, la fusione: questa � si ammissibile, in virt� delle espresse disposizioni degli artt. 2501-04, per le sodet�: deve tuttavia essere respinta la tradizionale concezione -a sua volta legata, come si constater� fra breve, all'idea del gruppo quale persona giuridica -secondo la quale essa comporterebbe, nell'ipotesi della cosiddetta fusione per � incorporazione �, la estinzione dell'associazione incorporata e, nell'ipotesi della cosi detta fusione mediante � costituzione di una nuova associazione � !'.estinzione di tutte le associazioni preesistenti, con il conseguente v'erificarsi di una successione a titolo universale in tutti i rapporti, dell'organismo nato dalla fusione. La fusione non �, come lo stesso linguaggio legislativo sembra configurarla, l'effetto di un contratto intervenuto fra le associazioni (o le societ�) pattecipanti: non pu�, in particolare, essere attribuita natura di contratto costitutivo di una societ� a quello che l'art. 2504 definisce come atto di fusione, giacch� sorprende che un atto creativo di una societ� con altri, ovvero un contratto sociale, sia disciplinato in modo diverso dal comune atto di creazione della soctet�. 488 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO volazwrne fiscale di cui all'art. 1 lett. b) � strettamente connessa alle condizioni previste nel successivo art. 6; che il legtslatore. nell'attribuire in quest'ultimo articolo rilevanza giuridica ane funsioni deliberate entro H termine indicato dall'art. 1 non pu� avere limitato taJe rilevanza fil l\elazione al solo termine finale previsto (31 dkembre 1967), sibbene anche in relazione al termine iniziale, con la conseguenza che la concessione dei benefici deve ritenevsi subordinata alfa condizione che le fusioni s~ano state deliberate entro il termtne compreso fra il 2.8 marzo 1967 daita di entrata in vigore deHa legge agevolativa stabilito dall'art. 6, e il 31 dicembre 1967. Tali aa-gomentazioni sono infondate. La questklrne della interpretazione della �legge n. 170 del 1965 in :liattispecie analoghe � stata gi� esammata da questa Suprema Corte la quale ha ritenuto che nelle ipotesi di fus1ione di societ� commerciali, il momento rilevarnte, ai fini de11e agevolazioni fiscali previste dalla legge stessa non � que1lo deHa deliberazione, ma quello della sua concreta attuazione; e che i benefici fiscali spettano, ancorch� la fusione risulti deliberata rpriima della enrtrata in vigore della legge e la stipulazione dell'atto pubblico di fusione abbia luogo successivamente (Cass. 13 luglio 1971, n. 22611). Tale mdkizzo deve essere confe.rmato. Occorre, invece, porre l'accento su quelle che l'art. 2502 definisce come le deliberazioni di fusione prese da ciascuna societ�; queste deliberando la fusione, modificano il contratto sociale e, pertanto, integrano reciprocamente il suo contenuto allo scopo di estenderne la regolamentazione a tutti gli elementi (soci, beni, oggetto, tipo sociale ecc.) la cui disciplina era originariamente prevista dal contratto delle altre societ� partecipant�. Si assiste ad un fenomeno di unificazione o integrazione reciproca dei preesistenti contratti associativi, attuato in via di modificazione di ciascuno di essi; in realt� tutti gli effetti della fusione non sono altro che singoli aspetti della operativit� delle reciproche modificazioni statutarie decise dalle societ�: modifi.c�azfoni che formano oggetto delle deliberazioni di fu;;ione adottate da ciascuna societ� e che operano, pertanto, in un momento anteriore alla realizzazione dell'atto di fusione il quale presenta la natura di atto meramente es�ecutivo e privo di contenuto negoziale. (cos� GALGANO, Delle persone giuridiche, in Commentario al cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1969, p. 352 ss. ove richiami� agli studi di SANTAGATA, La fusione fra societ�, Napoli, senza data ma 1964; ConAPI, Gli statuti delle societ� per azioni, Milano, 1971, p. 310 ss. e SrMONETTo, Trasformazione e fusione deUe societ�, in Commentario al cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, il quale per� giunge a conclusioni diverse in ordine alla natura dell'atto di fusione v. infatti pag. 171 ss.). Secondo dunque la dottrina, il cui pensiero � stato sopri trascritto, il momento determinante della fusione andrebbe ricercato nelle deliber;) adottate dalle societ� destinate a fondersi mentre l'atto di fusione assumerebbe nell'operazione una posizione meramente dichiarativa, quindi, del tutto secondaria. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 489 L'art. 1 de1la legge 18 marzo 1965, n. 170 stabHisce, fra l'altro, che a partire dalla daita di entrata in vigore della stessa legge e fino al 31 dicembre 1967 le fusioni di societ� di qualunque tipo sono soggette all'imposta di regLstro, a quella ipotecaria, nooch� alle tasse sulle concessioni governative, in mLsura fissa. La disposizione nella sua formulaziooe ,Jetteirale esprime chiaramente che iil l,eg1slatore ha previsto i benefici per le fusioni attuate e non per le deliberazioni di fusione. L'espressLone letterale della norma � poi aderente alla � ratio� della legge stessa con la quale si � inteso agevolar.e nel quadro di una ripresa dell'economia del paese, la fusione delle ,societ� per dar vita ad organismi economici di maggiore efficienza ed espansione, allo scopo di conseguire J.a riduzione dei costi e l'aumento della produzione. A tal fine � stato dato rilievo, con Ja norma sopra riiportata, al momento della ,concreta attuazione de1la fusione e non a quello della deHberazione perch�, solo in tale momento, coo ila stLpulaziione dell'atto :pubblico la fusione � perfetta ed operativa e di conseguenza sorge quell'organismo di maggiori dimensioni J.a cui nascita il legislatore ha voluto favorire. 4. -Le conclusioni a cui la pi� recente dottrina giunge, in contrasto con l'opinione dominante (v. infatti FERRI, Le societd, Trattato di diritto civile a cura di Vassalli, Torino 1971, p. 695, oltre tutti i manuali di diritto societario. Nello stesso senso � orientata la giurisprudenza: v. Cass., 25 giugno 1966, n. 1626, in Dir. fall., 1966, II, 803; Cass., 21 giugno 1961, n. 1482, in Foro pad., 1961, I, 1096 ove richiami conformi) non hanno, come potrebbe apparire, valore solo teorico, ma anche rilevanti riflessi concreti. Invero, appare evidente che se ia tesi riferita dovesse trovare accoglimento, l'art. 1 lett. b della legge n. 170 del 1965, non potrebbe certamente essere interpr,etato nel senso accolto dalla S.C. nella sentenza che si annofa. Se, infatti, il momento determinanrte della fusione va ricercato nella adozione delle deliberazioni di fusione da parte delle societ� che intendono fondersi, avendo l'atto di fusione un effetto meramente deliberativo, appare evidente che il momento dell'attuazione della fusione coincide appunto con l'adozione delle delibere, sicch� le fusioni deliberate prima della entrata in vigor della legg,e agevolatrice non potrebbero fruire dell'agevolazione tributaria. Non pare, per�, alla stregua del diritto positivo, che tale ricostruzione del fenomeno della fusione possa essere accolta. La riduzione dell'atto di _fusione a mero atto di esecuzione presuppone 11 riconoscimento dell'efficacia diretta all'esterno delle delibere adottate dalle societ�. '; Non pare per� che tale riconoscimento possa essere nella specie ammesso, anche se itlon pu� escludersi che in casi espressamente previsti, una delibera abbia efficacia esterna diretta. 490 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO, Del resto lo stesso Ministero delle Finanze, con circolare del 25 ottobre 19615, ha prectsato che per l'applkabiUt� dei benefici � neceissario �Che nel periodo 2.S marzo 1965 -31 dicembre 1967 venga posto in essere l'atto di fusione, ritenendo che non si possa attribuire alcuna rilevanza alla data delle deliberazionJ delle singole societ� interessate, sia ai fini del termine iniziale che del termine finale, in quanto tali deliberazioni non incidono sull'obbligazione tributaria connessa con la operazione di fusione. N� ha pregio il richiamo fatto dalla Finanza all'art. 6 della legge. Questa norma fissa in una prima proposizione il g.iorno di entrata in vigore dei benefici, 28 marzo 1965, il che sta a significare, i111 relazione a quanto detto dall'art. 1 del provvedimento legislativo, che il particolare trattamento tributario si appliica all_e fusioni attuate dal 28 marzo 1965, al 31 dicembre 1967. Stabilisce poi, che i genefici si applicano alle operazioni deHbe�rate dalle societ� intereissate entro il te�rmine di cui ahl'art. 1, a condiziione che entro lo stesso termine sia �stata presentata, nei casi in cui � prescritta, la domanda p;revista dal precedente art. 3. Orbene, l'art. 6, mentre accentua il carattere finale del termine, non offre aiLcun elemento valido a sostegno della inter;pretaziooie del1' AmminjJstrazfone, .secondo cui le a,gevolazioni dovrebbero aprpliiicarsi solo alle :liusioni deliberate tra il 28 marzo e il 31 dicembre 1967, escludendo quelle delibeil"ate prima del 28 ma�rzo 1965, anche se attuate nel termine anzidetto. Invero, una interpretazione dell'art. 6 nel senso pros,pettato dalla ricorrente, non isolo creerebbe una illogica antinomia tira le due disposizioni della stessa legge, ma si porrebbe in contrasto con la stessa ratio del provvedimento legislativo che ha inteso attribuire un pre- La delibera � un atto interno della societ� ed anche se destinata ad essere pubblicata od iscritta, pu� produrre �effetti solo riflessi, ma non diretti, nei confronti dei terzi (contra SANTAGATA, op. cit., p. 359. Sul punto il recente studio di CHIOMENTL, Revoca delle deliberazioni assembleari, Roma, 1969). Perch�, dunque, la fusione si realizzi � necessario che la volont� delle societ� partecipanti, espressa dalle delibere, sia portata all'esterno e ci� avviene attraverso l'atto di fusione che realizza il collegamento fra i due ordinamenti sociali destinati a fondersi e che, in mancanza di tale atto restano autonomi. L'operazione di fusione si attua dunque attraverso due fasi distinte: una modifica statutaria da parte delle societ� destinate a fondersi e l'atto di fusione che opera il collegamento e l'unificazione degli ordinamenti che hanno deliberato di fondersi (v. sul punto Rossi A., In tema di fusione tra associazioni non rkonosciute, in Riv. dir. com., 1964, II, 494 ove richiami di dottrina, a cui adde SIMONETTO, op. cit.). A. ROSSI PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 491 ciso significato, con r.iguardo ai limiti temporali di applicazione del beneficio, alle due distinte espressioni � fusioni attuate e fusioni delib~ rate �. Questa Corte Suprema nelle sentenze sopra ricordate ha affermato �che lo stesso cri�terio ispiratore della ilegge sta alla base delle due norme (art. 1 ed art. 6) e che le agevolazioni comprendono il maggior numero di fusioni in qualche modo collegate con il periodo entro cui la legge trova applicazione. Vero � che� pier la e�ventuale opposizione dei creditori delle societ� partecipanti alla fusione, non sempre la stipuJazione dell'atto pubblico segue a breve distanza di tempo le deliberazioni delle societ� interessate; ma ci� .giustifica l'estens\one del trattamento di favore alle fusioni deliberate entro il 31 dicembre 1967 anche se attuate dopo. Senza dire, infine, che .l'affermazione che iil le1gislatore� non ha inteso dare rilievo alla data delle deliberazioni nelle ipotesi di fusioni gi� attuate, trova riscontro in un ultea:-iore elemento: l'art. 81 bis della tarHfa all. A) indica come presupposto oggettivo dell'imposta di registro le fusioni di societ� e non le deliberazioni di fusione. La Corte di merito nella sentenza .impugnata, con motivazione corretta ed immune da vizi logici e giuridici, si � attenuta a siffatti prindpi e la dedsione non merita censura. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 aprHe 1972, n. 1200 -Pres. Rossano -Est. Lo Cigno -P. M. Secco (conf.) -Ministerro delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. BertoJ,i. Imposta di registro -Successione di leggi nel tempo -Norma da applicare -Atti non registrati nel termine -Norma vigente al tempo in cui la registrazione doveva avvenire. {r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 150; 1. 4 aprile 1953, n. 261, art. 5). Nel caso di successione di norme, � applicabile quella vigente ai: momento della registrazione sofo se l'atto, formato anteriormente all'entrata in vigore, sia presentato aHa registrazione nei termine di legge; se la registrazione � invece omessa o ritardata, � applicabile ia norma che era vigente al momento in cui la regist1�azione doveva essere eseguita (1). (Omissis). -Con H primo motivo di rico11so si censura la sentenza impugnata sotto iJ. profilo deHa violazione degli artt. 150 r.d. 30 di (1) Massima esatta, ma che non risolve tutti i problemi che sorgono nel caso di successione di leggi nel tempo, specie quando J.a norma sopravvenuta sia pi� gravosa rispetto alla precedente. Per un caso analogo diversamente deciso v. Cass., 21 luglio 1971, n. 2379, in questa Rassegna, 1971, I, 1449). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cembre 1923, n. 3269; 52 tariffa allegato A); art. 5 d.l. 5 apirile 1945, n. 141; artt. 4 e 6 Jegge 4 aprile 1953, n. 261. Con .n secondo motivo si deduce violazione degli artt. 12 preleggi, 150 r.d. 30 dicembre 1923, 5 legge 4 aprile 1953, n. 261, art. 360 n. 5 c.p.c. I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto entrambi attengono aJrla violazione ed errata applicazione dell"art. 150 delila legge di regiJStro e della legge n. 291 del 1953 sopra menzionata. Si duole la ricorrente Amministrazione che la Corte di merito abbia considerato il reperimento degli atti soggetti a regist:r~azione da parte dell'Ufficio fatto equivalente aJla registrazione per dedurre da questa premessa il'applicabilit� deli'aliquota ridotta dato che il reperimento avvenne dopo� l'entrata in vigore della Jegge di modifica delle aliquote. Sostiene l'Ammi.niistrazi<>ne che nel caso in esame, poich� i due cont:ratti non erano stati presentati alla registrazione, la tar�iffa. appliicabile era quella vigente afil.a data di .stipula dei due contratti e non quella vigente al momenito del ireperimento degli stessi, cosi come erroneamente era stato ritenuto dalla' Corte. I motivi di ricorso sono fondati. In materia di imposte di registro gli atti soggetti al tributo, anche se non siano� stati spontaneamente esibiti da una delle parti o da altro interessato, scontano� sempre la tassa qualora l'Amministrazione delle Finan:re ne v�enga in possesso. Va �inoltre rileV'ato che la richiesta della registrazione costituisce per U debitore d'imposta l'adempimento di un'obbligazi<>ne scaturente dalla stipulazione dell'atto e l'inadempimento di tale obbligazione d� luogo aJl'appUcazfone di gravi sanzioni a carico dell'inadempiente. Nella specie, sul presupposto di fatto ritenuto certo che gli atti del1a cui tassazione si discute non v.ennero presentati spontaneamente aJJ.'ufficio finanziario per 1a iregistrazione, il richiamo all'art. 1'50 della legge di registro ed all'art. 5 del1a legge 261 del l9o53 andava fatto senza trascurare n concetto di registrazione tardiva, e senza porre sullo stesso piano, ai fini dell'aliquota da applicare, un atto registrato tardivamente e atti registriati nei termini. Invero, se si dovesse seguire il ragionamento della Corte di mertto, 1a quale sostiene che ne11a s:pecie occor.re riferirsi al momento della r.eg:istrazio.ne, trascurando rperal!tro un elemento decisivo, e cio� 1a particolm'e posizfame in cui si era venuto a .trovare il contribuente, si svuoterebbe di contenuto la norma de1l'�rt. 80 della legge di registro che commina una soprattassa per tardava registrazione. � certo che H momento al quaJe si deve far riferimento .per l'applicazione delJ'aliiquota � quello della regtstrazio111e dell'atto ma � di tutta evidenza che nel caso di omessa o ritardata registrazione, deve appli PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 493 carsi l'aliquota che � prevista dalle norme v.igenrti nel momento in cui l'atto avrebbe dovuto essere registrato. In tal senso occor<l:'e intendere il principio al quale ha voluto riferirsi la Corte, .pereh� diversamente H contribuente che non ha adempiiuto ai suoi obblighi trarrebbe vantagg. io dal suo comportamenrto. In ordine poi a quanto �stabilisce J.a legge n. 261 del 1953 va osservato che ai sensi dell'art. 5 della medesima le n,uove disposizioni si applicano agli atti presentati alla registrazione dopo J.'entra�ta in vigore di �essa, laddove per gli atti di data anteriore � per i quali mm fosse ancora scaduto tl termine normale di registrazione, e questa fosse seguita nel termine normale, si applicheranno le aliquote pi� favorevoli al contribuente �. Alla luce di tali norme � agevole rtlevare che La necessit� della registrazione ,in termine � �stata ancora tenuta presente daJ. l�egislaitore .. Infatti, l'atto �stipulato in data anteriore alfa entrata in vig01re della legge n. 261 del 1953 pu� godere deUe aliquote pi� favorevoli m. quanto il termine normale di 1regtstrazione sia ancor�a in corso, cio� non scaduto alla data di entrata in vigore della legge. Nel caso in esame i contratti di appalto vennero stipulati il 30 aprile ed il 30 .luglio 1952i, e quindi il teDmine fisso di regtstrazione era da lungo tempo �scaduto a quella data. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 aprile 1972, n. 1207 -Pres. Giannattasio -Est. Scanzano -P. M. De Marco (conf.). -Ministero delle Finanze (avv. Stato Soip!ra'll!O) c. Lazzoni (avv. Doria Lamba). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Interessi -Imposta complementare -Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961 n. 29 -Decorrenza da tale data. (1. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 3; 1. 28 marzo 1962, n. 147 articolo unico). Gli interessi sulle imposte complementari che non poterono liquidarsi per mancanza, imputabile al contribuente, degli elementi necessari alla liquidazione, sono dovuti, per i rapporti anteriormente sorti, dalla data di entrata in vigore dell.a legge 26 gennaio 1961, n. 29 (1). (Omissis). -Con l'unico motivo l'Amministrazione Fmanzfa,ria sostiene che iil principio della retroattivit� delle leggi non impediva, nel caso, .l'applicazione della legge 26 gennaio 1961, n. 29, di cui denuncia appunto fa violazione. (1) Viene confermato l'indirizzo giurisprudenziale di cui alle precedenti sentenze 23 novembre 1971, n. 3396 e 18 febbraio 1972, n. 441, in questa Rassegna, 1972, I, 115. V. anche in proposito BAFILE C., Gli interessi sui tributi complementari, in questa Rassegna, 1971, I, 99. 10 494; RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Deduce in padicolare: a) che 1a presentazione di una derrnncia infedele (.cui la citata legge ricollega una partkolare disciip1irna <legli interessi moratori) � un fatto ad effetti permanenti che si sono protratti anche dopo l'entrata in vigore della legge stessa; b) che, comunque" il diiritto agli mteressi con J,a decorrenza pretesa, deriva alllche dalle comuni disposizioni di diritto civille sia per H carattere tUe,ci.to della denuncia infede,le (e la conseguente applioabilit� dell.'art. li2l9, n. 1 c,c.), sia rperch� l'obbligazione tributada deve essere adempiuta entro un p1reciso termine al domioilio del creditore� e produce perci� l'obbligazione degli mteressi indipendentemente dalla costUuzione in mora (artt. 12,18, 1219, n. 3, e 1224 c.�c.). La censura � fondata nei limiti .di cui alle considerazioni che seguono. Secondo l'art. 3 legge 26 genna'io 1961, n. 29 che detta norme per la �disciplina del.Ja riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli aff�ri (ed � quindi aippltoabile anche alfimposta di successione), in ,caso di omissione di :llorma,Lit� o di omessa autotassazione, o ,di insufficiente o mancata denunoia, gl:i interessi �si computano dal . giorno in ,cu,i J.a tassa o Lla iimposta sarebbe stata dovuta se 1a formalit� fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncda presentata in forma complleta e fedele. Con riferimento, poi, al tributo compllementm-e sulle tasse ed impo�ste predette, detta legge ,� stata interpretata ~utenticamente con l'articolo un.1'co legge 28 marzo 19621, n. 147, secondo cui gli interessi mora�tod su quel tvibuto decorrono dal giorno in cui � dovuto ;Ll. tributo pTincirpale, salvo che la manoonza o l'insufficienza fo quali abbiano impedito l'originaria integrale liquidazione, siano dipese da fatto non imputabile al contriibuente (nel qual caso gli interessi sul .triibuto complementare decorrono dal1a data della sua J:iquidazione). La tesi del!'Amministrazione ricorrente, che vuole rinvenire iJ. fondamento della propria pretesa al di fuori di questa normativa, non pu� essere condivisa. Non � certamente appropriato il riferimento all'art. 1219, nJ 1 e.e. Anche se, mfuitti, la infedele denuncia del contribuente potesse e�sse�r� ricondotta allo schema delJ.'arrt. 2043 e.e., essa, in se, non � fonte del debito imposta (complementare), n�, secondo le comuni disposizioni di dh1itto civile, pu� essere considerata fonte del debito dell'intereisse. L'obbligazione relativa all'imposta comp1ementa,re di successione trova pur sempre il suo titolo in quel fatto (il trasferimento di beni mortis causa) cui la legge rkoUega H sorgere dell'imposta di succe<>sione in genere. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Quanto ag1i illlteressi, � noto che, secondo i primc1pi comuni del diritto .privato essi sono oggetto di una obbligazione accessoria che presuppone un'obbligaziollle princ1pa1e di natura pecuniarfa: e pur quando assumono autonoma funzione di risarcimento di danno (come � poc glii interessi moratori) H fatto costitutivo deUa relativa obbligazione � dato daU'dnadempimento di una obbligazione pecuniar.1a. Fuor di luogo � anche il rifeTimento all'art. 1219, n. 3 e.e., in quanto a tenore di tale di1sposiz.ione (che va posta in coUegamento con l'art. 1182, comma terzo e.e.) 1a mo11a ex re si ve:ri:fica quando la collaborazfone de1l creditore all'adempimento sia limitata al compito meramente passivo di :ni:ceversi ila prestazione. Ta1e situazione nella obb1igazione pecuniaria, si verifica quando la somma dovuta sia predeterm1nata o automaticamente determinabile attraverso una semplke operazione arttmetka: e non ricorreva nella specie, in quanto alla data di esigibilit� deJ.la imposta principale il tributo complementare non era determinabile, e pot� essere definitivamente tradotto in una precisa somma di delllaro solo dopo 1a 1conclusione del processo di accertamento, cui diede� luogo il dissenso fra l'Ammin1strazione ed U collltribuente sul valore dei beni caduti in successiOl!le. Il fondamento de:Ua p:r:etesa de11'Amministrazione delle Finanze deve essere dunque ri:cercato nelle leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962, la cui normativa (come ha affermato la Coo1Je Costituzionale con sentenza 6 giugno 1968, n. 58) per la iparticolaTit� dei suoi fi..ni e dei suoi presupposti. � diversa da queUa civilistica. L 1a questione dell'applicabilit� di itali leggi a rapporti derivanti da successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della legge 2�6 gennaio 1961, n. 29 � stata oggetto di decisioni discordanti da parte di questa Corte, la quale dopo averla riso�Lta in senso affermativo con la serntenza 7 novembre 1970, n. 2273, � giunta a conclusione apposfa con La sentenza 18 dkembre 1970, n. 2.707. Il primo orientamento � stato poi seguito da varie altre pronunzie di questa sez1one, ed � cOl!ldiviso da questo Co11egio. Secondo quanto affermato da questa Corte con sellltenza 23 ottobre 1 rn67, n. 2612, l'obbligo di CO!rrdspOl!ldere, sul tributo CO!mplementare gli interessi decorn-enti dalla data di e1sigibilit� de11'1mposta principrale de riva daJJ.a violazione da parte del contribuente, del dovere di coll.laboca zione all'accertamento dell'imponibile: dovere che in materia d'imposta di 1succe1ssione deriva dall'art. 51 r.d. 30 dkembre 1923, n. 32;70, e CO!Ilsi ste nell'obbltgo di .presentare l'apposita denuncia con notizia paxticola reggiata dei beni velitti:, con la dtchiarazione del lorro valore e con le indicazioni sufficienti a farne conoscere la natura, la situazione e la impor�tanzia. Con riferimento alle successioni per le quaU il termtne per la de nuncia sia scaduto (come nella spede) prima dell'entrata in vigore della 496 R�SSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO citata Legge� n. 29, � bens� vero che la violazione del predetto obbligo (cto� il fatto assunto a base della paTt~colare dtsci:pLina degli interessi) risale ad un momento anteriore alla legge stessa; ma non v'� dubbio che il comportamento del contribuente ha una .rilevanza che si protrae nel tempo. Esso, infatti, si dsolve neUa perdurante impossibiltt� della definitiva liqutdazdione delfimposta complementare (con fil ;possibile ~sistente ritardo nel pagamento di essa) e realizza una situazione che iii. contribuente ha il potere e il dovere di far cessare, rettifi.ca:ndo la dkhiaraziorne infedele, o concordando la base imponibile in ader.enza al valore venal.e dei beni (e pornendo cos� fine al procedimento di accertamento), o comunque offrendo di concordarlo in tali sensi. Situazione che, se invece persiste pur dopo l'entrata in vigore della legge che ad e�ssa collega pairttcolari conseguenze (do� .la citata legge n. 29), ricade, da quel momento, sotto la relativa diiscipl.ina, secorndo i principi generali eh~ regolano la successione delle leggi nel tempo. V�a, tn propostto, considerato che in materi:a di imposta di suc.ceissione la collaborazione del contribuente all'accertamento dell'imponibile non si �esaurisce con la presentazione di una qualsiasi denuncia, ma solo for,nendo tutti gli elementi necessari alla liquidazione dell'imposta nelJ.a misura effettivamente dovuta. Risulta, in:liatti, dagli artt. 52 e 72 r.d. 192�3, n. 3270 che il denunciante ha l'ohbHgo di adeguare al vero le sue dichiarazioni, mediante le opportune rettifiche ed integrazioni, e che la denuncia insufficiente non assolve all'obbligo di legge, Ed allora, se tale obbligo risulti ancora inadempiuto al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, l'applicazione di questa ad UJll comportamento che � ancora attuale non viola il rprincipio dell'irretroattivit� sancito dall'art. 11 delle preleggi. Deve quindi conclusivamente affermarsi che, nei rapporti tributari relativi a successioni apertesi anteriormente alla data di entrata in vigore deUa legge 26 gennaio 1961.. n. 29, ove ricorrano le condiz.ioni previste dall'art. 3 della legge stessa, interpretata autenticamente con legge 28 marzo 1962, n. 147, gli interessi moratori: sulla imposta complementare di successione, successivamente liquidata, sono dovuti, nella misura stabhlita dalle citate disposizioni, dalla data predetta. Nelle osservazioni scritte sulle conclusioni del Pubblico Min.tstero i Lazzoni, riprendendo un argomento gi� svolto nell'ultima parte del controricorso hanno anche dedotto che, comunque, non possa, neLla vicenda ravvisarsi quel fatto ad essi imputabile cui le leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962 ricollegano J.a particolare discipUna degli interessi. Tale questione non pu� essere e�samin�ata tn questa sede, pe:rch� non � stata esaminata dal�la Corte di merito siccome assorbita dalia statuizione da essa adottata. Essa potr� essere esaminata dal giudice di rinvio, se� ed in quanto non si siano formate preclusioni sul punto. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 497 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 apr.Ue 1972, n. 1217 -Pres. lca'l'di Est. Boselli -P. M. Silocchi (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. D'Arvia (avv. ZappaJ.�). Imposte e tasse in ~enere -Accertamento -Notificazione a persona irreperibile -Ricerca anche ana~raf�ca del destinatario -E' necessaria -Menzione nella relazione delle ricerche ese~uite -Non � necessaria. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 38; r.d. 11 luglio 1907, n. 560, art. 89; c.p.c. articolo 137 e segg.). Per la notifica deH'accertamento e degU altri atti del procedimento amministratipo, l'art. 38 del t.u. sulle imposte dirette, di portata generale, stabiLisce che in caso di irreperibilit� o rifiuto di ricevere la copri.a, si procede, a norma degli artt. 140 e 148 c.p.c., affiggendo copia delL'atto nell'albo de�l Comune, ma senza che sia necessario affiggere avviso dell'avvenuto deposito alla porta dell'abitazione e darne notizia mediante raccomandata; il messo procedente non � per� esonerato dall'obbligo, sancito nell'art. 148 c.p.c., di ricercare, anche anagraficamente, ii destinatario deU'atto e di farne menzione nella relazione; tuttavia la mancata menzione nelia relata di notifica delle rice'l'che eseguite non d� luogo a nullit� detla notifica ove dalla dichiarazione di assenza del destinatario e delle persone addette aHa cosa o all'azienda risuUi implicitamente che le ricerche sono state eseguite (1). (Omissis). -Ha carattere preliminare la questione -riproposta in questa sede dal D'Arvia con suo rkorsp incLdentale -relativa alla nullit� della notifica dell'avviso di accertamento eseguito dalla Comrntssione Distrettuale, posto che, ove la tesi ,sostenuta irn proposito dal D'Arvia, fosse (1) La decisione precisa quali siano le norme che disciplinano la notificazione degli atti del procedimento amministrativo di accertamento; e ci� � assai opportuno, perch� sull'argomento spesso sono intervenute pronunce non chiare (cfr. Cass., 26 agosto 1971, n. 2581). Importante � anche l'affermazione che la ricerca del destinatario e delle persone addette alla casa o �all'azienda � implicita nella dichiarazione di assenza. Resta sempre, tuttavia, incerta la necessit� deille ricerche anagrafiche nel caso di cambi �amento di abitazione che il contribuente abbia omesso di dichiarare all'Ufficio. � opportuno ricordare che l'art. 38 del t.u. delle imposte dirette sostituisce l'art. 89 del reg. 11 luglio 1907, n. 560 per gli atti del procedimento amministrativo, mentre per gli atti del procedimento contenzioso resta sempre in vigore il menzionato art. 89, esplicitamente richiamato nell'art. 228 lett. b) del t.u. del 1958 (v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 508). 498 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO meritevole di accoglimento, la decisione irnpug1nata, che si fonda invece sul supposto della validiit� della notifica, dovrebbe essere cassata per questo assorbente motivo. Deducendo violazione e faJ:sa appHcazione dell'art. 89 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560 in funzi,one dell'art. 160 c.p.c. ed in r,elazione all'art. 360, nn. 3 e 5 dello stesso codice, hl D'Arvia, con l'unico motivo dell'accennato suo 11icorso incide,ntale, assume che a torto la Commissione centrale ha ritenuto la validit� di detta notifi.ca per non avere consiiderafo1: a) che entrambe le relate (�tanto quella l'elativa allo a,cce1sso eseguito 11 23 luglio 1967 quanto queHa relativa allo accesso eseguito H 18 dicembre del1o stesso anno) non revocano la sottoscrizione del messo procedente; b) che la afformazione di �irreperibilit� � del testililatario al domicilio di Vi:a Vetulonia, 65, conternuta nella relata del 23 luglio 1957, era sicuramente mendaee, essendo di data anteriore a quella in cui esso ricorrente aveva verbalmente dichiarato detto domic�lio alla Commiissione distrettuale (29 luglio 1957); e) e che, in difetto di conforme menzione della predetta relata, vi era ragionevole motivo di ritene,re che non erano state neppure compiute le ricerche anagrafiche pr�escritte per aceertare 11 domicilio di esso destinatario, specie �considerando che al domi.ci1i:o di via Vetulonia gli era stato poi notificato l'atto di appello dell'Ufficio i!n data 16 lugHo 1962 e �che allo stesso domic1lio gli erano state consegnate le cartelle esattoriali relative agli anni 1958 e 1959. Il motivo � infondato. Va premesso che l'art. 89 del r.d. 11Lluglio1907, n. 560, concernente le formalit� di notifi�cazione dell,e dichiarazioni e rettificazioni in materia di imposta di R. M., � stato sostituito -con riferimento a tutti i procedimenti tributari ilil genere -, dalla disposizione (di contenuto sostanzialmente identico) dell'art. 38 del d.P. 29 gennaio 1958, n. 645 che approva il t.u. delle leggi sulle imposte dtrette. Tale disposizione -che trova applkazione nella specie, essendosi l'Amministrazione finanziaria avvalsa, per la notifica delll'avvi.So in questione, dell'opera di un messo autorizzato anzich� di quella dell'Ufficiale giudifilario -prese.rive che le notificazioni degU avvisi di accertamento si eseguono secondo le modalit� degli arrtt. 137 e segg. del codice di procedura civile, con eisclusione per� di quelle contenute negli artt. 142, ~43, 146, 150 e 151 dello stesso codice di rito (art. 33, lett. g). Se ne deduce che, nel caso di irreperibiLit� del destinatardo (o di incapacit� o rifiuto di ricevere la copia de11e persone i.ndi.cate nelLlo art. 139), si proc�ede a sensi degli artt. 140 e 148 c ..p.c., ossia alla notifica mediante deposito ed affissione deUa copia de1l'atto all'albo pretorio, e che pertanto il messo procedente, se -in detto caso -� esonerato dall'obbligo di affiggere avviso del deposito anche alfa porta della abita PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA zione o dell'uff�do o dell'azienda del destinatario nonch� dall'obbligo di darne notizia. (mediante ra,c.comandata con avviso di 11icevimento) allo stesso (art. 38 dt. ktt. e ed f), non � invece affatto esonerato dall'obbHgo di ricercare anche anagraficamente il destinatario deH'atto e di faTID.e constare nella relazione di nottfica, non essendo nella esclusione di cui alla menzionata lett. g dell'art. 38 del t.u. delle leggii sulle imposte dirette -espressamente �Compreso anche l'art. 148 del codice di rito. Orbene, ritenuto -per costante giurisprudenza di questo S. C. che 1a mancanza del1a sottoscrizione della relata da parte del messo procedente non produce numt� della notifica, beinJS� un vizio della stessa sanabile con la costituzione in giudizio dell'intimato (Cass., 26 aprile 19'52); ed escluso che dall'essere il primo accesso in via Vetulonia, 65 stato eseguito in epoca (23 luglio 1957) anteriore a quella in cui detto domk111io venne diichiarato dal contdbuente all'Ufficio (29 luglio 1957) possa traxsi argomento siicur�O ed univoco per disattendere la veridicit� della dkhfarazione del messo, bene potendo la notizia esser.e venuta aliunde a conoscenza d�J.l'U.fficio, in epoca anteriore alla comunica~ione del contribuente; l'unico quesito che rimane nella specie da risolvere � se la inosservanza dell'obbligo, stabiUto a carko dell'Uffidale (o del me.sso) procedente dal secondo comma dell'art. 148 c.p..c., di indicare le ricerche anche anagrafiche eseguite, determini o meno la nullit� de1la notifica. A tale quesito ha gt� da tempo dato risposta negativa la giurisprudenza di questa Suprema Corte, osserv�ando che, in un caso del genere, non ricorre l'ipotesi di cui a1l'art. 160 ,c.p.c. (violazione delle norme concernenti le persone aUe quali deve essere conseg,nata la copia dell'atto da notificare), in quanto la attestazione della �assenza anche di persone di famiglia od addette alla casa del destinafario dell'atto deve ritener.si contenuta, per necessario implicito, nella dichiarazione della assenza del destinatario medesimo e della conseguente mancata consegna della copia dell'atto nel domicilio indicato (Oass., 8 febbraio 1963, n. 219); e questa Suprema Corte non trova nella specie adeguato motivo per discostarisi da tale indirizzo. Per '1e ragioni ora rifexite, il riCorso inddentale deve essere rigettato. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21aprile1972, n. 12.64 -Pres. Favara Est. Granata -P. M. Pedace (conf.) -Presciutti (avv. De Napoli) c. Ministero del.le Finanze (avv. Stato Cascino). Imposta generale sull'Entrata -Prescrizione -Interruzione -Ricorso al Ministro delle Finanze -Effetto. AU'imposta generale sull'entrata � applicabile il principio, di portata generale, che la domanda del contribuente, sia in via amministrativa che 500 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giudiziaria, i?iterrompe la prescrizione a favore di entrambe Le parti e che la prescrizione cos� interrotta rimane sospesa fino al.la data de.zia definizione del p1�ocedimento; conseguentemente in pendenza del ricor�so al Ministro contro l'ordinanza deU'Intendente di Finanza non corre il te1�mine di prescrizione (1). (Omissis). -C-On i tre motivi di ricorso (.che, per la J.oro stretta cOiiliilessione, devono essere congiutamente esaminati) il Presciutti, demmciando vioilazione degli artt. 141 legge del registro, 90 ilegige sulle successioni, 2934, 2935, 2943, 2945 e.e. e 17, 56 1Iegge 7 gennaio 1929, n. 4, nonch� difetto assoJ.uto di motivaz1one, sost1ene che erro:neamente la Corte del merito ha applicato, :l�uori dei casi taissativamente previsti dalla legge, fil prindpio della �interruzione del corso della pr�escrizi:one iiil favore di entrambe l� parti per effetto della propos1zione, da parte del contribuente, di .ricorso amministrativo o di domanda gtuddziale, con conseguente iinizio di un nuovo periodo di pr.escriziione dalJ.a data della definizione di procedimento. E deduce, in particolare, a sostegno della doglianza: a) ohe le 1disposizicm.d. di cui agli artt. 141 della legge di registro e 90 della !legge delle successioni per il iloro carattere ecc1ezionale non consentono applicazione analogica n� possono essere considerate quali espressim.W. di un princiipio di oarattere generale; b) che, dovendosi attribuire aJ. Ministro delle Finanze la qualit� di organo dell'Amministrazione tributaria, l'indugio, da parte delJ.o stesso, ncJJ.a definizione del ricorso comporfa una inerzia della amministrazione medesima, e non pu� quindi impedire il decorso della prescrizione; c) che l'eflkacia interruttiva del ricorso doveva essere comunque esclusa per la oonsiderazicme che, malgrado la proposizione dd esso, I'Ammin1straz1one avrebbe potuto esercitare i propri diritti in forza deH'ordiinanza intendentizia. Tali censure sono prive di fondamento. Gi� con sentenza 18 settembre 1962, n. 2768, questa Corte ha srunciito che arnche in tema di evasione aJ.l'I.G.E. e di irrogazione della pena pecuniada si appJ.ica �!l principio, enunciato nelle succitate disposizioni delle leggi sull'dmposta di reg1stro e sulle successi:oru secondo cui nel :rapporto tributario la domanda del contribu&1te, in via amministrativa o giudiziaria, interrompe la prescrizfone .in favore di entrambe le parti, con effetto sospensivo durante la pendenza del procedimento e successivo (1) Giurisprudenza ormai pacifica; v. Cass., 26 agostQ 1971, n. 2582, in questa Rassegna, 1971, I, 1467). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA inizio di un nuovo periodo di prescrizione dalla data della definizione del procedimento stesso; ed ha poi confermato tale indirizzo, sempre in materia di evasione all'I.G.E., con sentenza 28 maggli.o 1966, n. 1396 e, in tema di imposta sui consumi, coo sentenze 8 luglio 1967, n. 1703 e 9 april.e 1969, n. 1125. Questi principi devono ess&e anche ora ribadi1li, non essendo stato addotto dal ricorrente (n� essendo, comunque, ~merso) alcun elemento che induca a un mutamento di op.in.ione. Invero, per quanto,concerne al primo il'ilievo formulato dal Presciutti, si deve consideroce che, essendo rimessa in discussione, con la proposi~ zione del ricorso ammtnistrativo, come dell'azione giudiziaria, l'eststenza e l'entit� della obbligaztone tr[butacria, fil legislatore ha, inteso evitare, con le succitate disposizioni delle leggi sull'imposta di registro e sulle successiooi, che ne,l corso, del procedimento si v'erificasse l'estinzione dell'obbligazione stessa per prescr�izione. Orbene, tal~ �essendo la ratio delle disposizioni in esame ed essend! J le singole leggi d'imposta pairte di un complesso di norme che disciplinano una materia unitaria con esigenza di ana'1oghe regole, si deve ribadire che le dette disposizioni costituiscono, in reaJit�, espressione concreta di principi generali, che, per la loTo pi� stretta aderenza al fenomeno tributario, devono essere applicati a preferenza dei principi generali di d�lritto comune (e quindi devono ritenerisi validi anche per la materda che forma oggetto del presente giudizio), cos� da non conseintire la prescrizione delle� ragioni creditorie, fino a quando non si sia esaurifa la contestazione mossa dal contribuente. Per quanto !riflette, poi, la seconda censura, non pu� attr,ibuirsi rile vanza alla consideraziooe che il Ministro delle Finanze sia -non diver samente dall'Intendente -un organo della stessa amministrazione, tito lare de'l credifo contestato. Il Ministro � in:l�atti Lnvestito, su sohlecitazione del cootr.ibuente, di un compito sostanziale 'di decisione amministr�ativa: funzione, questa che mentre � del tutto estranea all'attiv~t� amministrativa rivolta aU'at tuazione della .pretesa trilbutaria, d'ail.1lra ,parte inibisce all'Ammmistra zione, finch� non si sia esaurita, di fare vail.ere Je ipl'oprie ragioni. Per tanto, iJ ritardo del Ministro nel pronunciar.si sul ricorso del contribuente non pu� essere assimilato, per il �divevso campo della sua incidenza, al l'inerzia della Pubblica Amministrazione nell'esercizio dei propri diritti, all'inerzda, cio�, che .costituisce il tJTes.pposto de11a prescrizdone estintiva. Infine, in riguail.'do alla terza censura, va osservato, 1n contrario, che, in appUcazione dei pirinctpi enunciati nell'esame del primo motivo di ricorso, la pendenza del procedimento tributario, sia giiudiziario che amministrativo, impone in via generale, aHe pa!rti wno stato di attesa, che, mentre consente lo svolgimento di attivit� m&amente processuali, 502 RASSEGNA DELL1AVV0CATURA DELLO STATO inibisce quelle comunq�e dirette all'attuazione del diritto controv�rso. E nella 'specie, l'attuazione dei diritti in contesa (sia in riguardo al tributo, sia in riguardo �alla pena pecuniaria) era comunque impedita daJ.la disposizione dell'art. 56 della legge 7 genna1o 1929, n. 4 secondo la quale l'ordinanza dell'Intendente di Finanza diventa titolo esecutivo solo se, nel termine di trenta giorni dalla 'sua notifi.cazione, il trasgressore non abbia proposto ricorso al Ministro delle Finanze. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 aprile 19}2, n. 13<09 -Pres. Ros. sano -Est. Lo� Cigno -P. M. Caldarera -Ministero delJ.e Finanze (arvv. Stato Mataloni) c. Dominici. Imposta di successione -Deduzione di passivit� -Dichiarazione di sussistenza -Sottoscrizione -Mandatario del creditore -Legittimit�. Nei sottoscrivere ia dichiarazione di sussistenza dei debito, prevista neH'art. 48 deila Legge suUe successioni ai fini deUa deduzione deUe. passivit�, ii creditore rimane estraneo ai rapporto tributario; nulia vieta pertanto che ia dichiarazione sia sottoscritta per ii creditore da un suo mandatario, non essendo verso di esso appUcabiie ia discipUna deUa rappresentanza nei rapporti tributari (1). (Omissis). -Secondo logica � preJiminare l'esame del secondo motivo di ricorso con il quale l'Amministrazione delle Finanze denunzia violazione e falsa appUcazione degJ.i artt. 48 e 49 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (fogge tributaria sulle successioni), degli artt. 1387 e segg. cod. civ. e dei .princtpi generali sulla rappresentanza volontaria in materia tributaria e in materia civile, in riferimento all'art. 360, n. 3 c.p.c. La ricorrente deduce in parti.colare che 1e questtoni fondamentali della causa sono due: 1) se in materia tributaria l'istituto della rap~ presentanza rvolontaria debba ritenersi generalmente ammesso, si che l� dove la legge tributaria richiede particolari atti da� parte del con. tribuente o �di terzi, questi possono essere compiuti anche da un loro rappresentante, indipendentemente da una espressa previsione in tal (1) Non constano precedenti in termini. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA senso della legge stessa; 2) se, subordinatamente, la dichiarazione di cui al ,citato art. 48 sia di per s� atto giuridico idoneo ad essere prestato a mezzo di rappresentante volontario (questione che si inquadra in quella generale dell'ammissibilit� o meno dell'istituto della rappresentanza in ordine ad atti giuridici di natura non negoziale). Si duole pertanto che Ja Corte di merito, limitando l'indagine alla sola lettera degli artt. 48 e 49 della legge sull'imposta di successione, abbia trascurato ogni inquadramento sistematico de11a questiooe sottoposta aJ. suo esame nel campo del diritto pubblico� in generaJ.e, del dh�itto tributario dn particolare e, pi� specificatamente della J.egge tributaria sulle succes,sioni ed abbia affermato l'ammissibilit� in .generale, anche in atti non negoziali, dell'.iistituto della rappresentanza, in quanto espressione del prindpio dell'autonomia co~tra.ttuale delle parti, trascurando ogni �distinzione (che, in ultima analisi, �Sarebbe� quanto m�eno doiveroso fare, anche nel campo del diritto privato, aigli effetti dell'ammissibilit� della rappresentanza iin atti non negoziali) tra procuratore munito di mandato generale e procuratore munito di mandato special-e. Aggiunge l'Amministrazione ricorrente che neJ.la materia considerata non ,si verte nel campo contratturale� e 1che, ,se il creditore non � parte del rapporto tributario (ma lo � certamente l'erede-debitore, e ogni distinzione tra creditore e debitore, agli effetti di cui si discute, sarebbe inammissibile, non potendo non esser�e identica la disciplina per entrambi ed identica quindi la soluzione), egli � tuttavia soggetto ad un onere attinente al procedimento tributar.io di accertamento della base imponibile, onere 1e modalit� del cui adempimento sono appunto regolate dalla legge tributaria. E afferma che, ai fini della deduzione dei.le passiv;it� ereditarie, la dichiarazione ,�ong,iunta di cui all'art. 48 della legge tributaria sulle successiont deve essere sottoscritta 1personalmente sia dall'erede o legatario sia dal creditore ,e che pertanto non � idonea allo �scopo una dichiarazione sottoscritta, per il creditore, da un suo mandatario generale ad negotia. Il motivo � infondato. La rfoorrente parte dalla premessa che la dichiarazione di cui all'art. 48 della legge tributaria ,sune successioni, fatta dall'erede e da~ creditori, so1o perch� contenuta nello stesso atto pone il creditore ed il debttore d'imposta in una si-tuaziqne identica rj,$petto al procedimento di acceirtamente del tributo, premessa dalla quale disc,enderebbe l'dmpossibiUt� per iil creditore di confedre ad altra persona i poteri di 11appresentanza per rendere la dkhiarazione di cui sopra. L'assunto � errato.. Ai .sensi del citato art. 48, "1affinch� sia ammessa la deduzione del passivo � necessario che essa sia giustificata da una dicMarazione :fatta dal.l'erede o dal legatario e. dai creditori, che .il deMto sussiste�va .iin tutto o .in parte ial tempo dell'aperta successione. Il creditore o i suoi aventi 504 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO oausa non possono, sotto pena dei danni, Tifiutarsi di emettffi:'e tale dichiarazione. Il contdbuoote ed hl creditore si triovall!o quindi in diversa posizione; la dichiarazione, che dw�r� essere presentata ali'Amministrazione delle Finanze dall'erede � un atto che H creditore compie nell'hlteresse dello stesso �erede, rimanendo estraneo al rapporto .giuridico di imposta. N� si .pu� trarre argomento per affermare la valLdit� de1La tesi dell'Ammini~azione delle Finanze, dal .successivo art. 49 secondo cui, indipendentemente dalle maggiori pene �stabilite dal �codice penale, i sottoscrittori di una dichiarazione di S'U!sststenza di debiti, non conforme a verit�, sono tenuti solidalmente al pagamento di una pena pecuniaria uguale al sestuplo della tassa �Che colla dichiarazione infedele si sia tentato di ~vadere. Tale norma ewdenzia u1ter1ormente il 1siginificato daJl'.atUvit� del creditore chiarendo che la responsabilit� soltdale ivi prevista non attiene all'obbligazione di imposta, sibbene al contenuto della dichiaraz:ione peT la quale, se infedele, viene inflitta, essendo comune l'intento fraudatorio, una pena pecuniaria. Non pu� quindi esseTe invocata nei confronti del creditore, in quanto estraneo al rapporto giuridico� d'imposta, la disdplina della rappresentaillza .come per i rapi>ortd di diritto tributario. La .sentenza .impugnata, nel ritenere che gli artt. 48 e 49 non c-0nterngono alcuna norma che imponga al creditore la dichiaraziorne di sussistenza personalmente e nell'affermare che non esistono norme �espriesse e desumibili dal �sistema che vietino di conferitre ila procura per H compimento di atti negoz.ia1i non ha vioJato quindi alcun principio gen&ale di diritto n� tanto meno le norme specificamente iri.chiamate dalla ricorrente. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 apl"iile 197,2, n. 1315 -Pres. leardi Est. Boselli -P. M. Silocchi (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni) c. Navigazione Europea Trasporti (avv. Varn.). Imposta di registro -Agevolazione per le costruzioni navali -Risoluzione del contratto -Decadenza dalla agevolazione. (1. 17 luglio 1954, n. 522, artt. 4 e 16;' r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12 e 14). Si verifica decadenza dall'agevolazione dell'art. 4 della legge 17 luglio 1954, n. 522, qualora il contratto per la costruzione cl.i nave venga I I .. . I ........... PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 505 risoluto prima che abbia avuto esecuzione, anche se la costruzione deHa nave venga altrimenti realizzata da altra impresa nazionale (1). (Omissis). -Con l'unico mezzo del ricorso, l'Amminiistr�azione finanziiaria denunzia violazione degli artt. 4 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522 �e degli artt. 12 e 14 della legg,e organica di registro nonch� oo:nessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controv. er,sia, a .sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.�c., e censura la impugnata sentenza per avere acco1to la tesi avversaria, operando una dLscriminaztone fra i � benefici � cui ha riferimento il citato art. 16 della legge n. 52�2 deJ 1954 non giustificata da'1la lettera della disposizione; indivi-. duando dnoltre la ratio della legge medesima in una finalit� che, oltre a 1non avere rtscontvo neJ.1e ,dd,sposizioni de11a :stessa, non appare atta ad autorizzare il 1superamento di quel collegamento strumentale e funzionale -fra contratto e r.isultato -che giustifica, sul piano logico e giuridico, l'agevolazione fiscale; e dimenticando infine che 1gli artt. 12 e 14 della legge di registro, dal cui dettato ha riitenuto di trarl"e ar:gomento favorevole al1a 'tesi accolta, non sono che espr�esstoni del principio generale deUa msensibilit� dell'1imposta di registro, quale imposta d'atto, alle vicende ulteriori del negozio. Il motivo � fondato. � opportuno rammentare che la legge 17 luglio 1954, n. 522 re�ante � Provvedimenti a :favore dell'industri-a delle costruzioni navali e del l'armamento � -provvedimenti che consistono in agevolazioni doganali e fiscali (T1t. III) -dorpo avere stabi.Hto in particolare, a proposiito dei � benefici fiscali �, che � sono amme�ssi. a registraziooe col pagamento della imposta fissa e beneficiaino della esenzione daiUa imposta generale sull'entrata 1i �contratti inerenti alla costruzione delle navi � (1al"t. 4), nel tLtolo IV (dediicato alle Disposizioni -generali) prescrive, tra l'alitro, che per le muove �costruzioni si verifica la decadenza dai benefici, o1tre che neJ caso in cui i lavori rnon 1stano .stati iniziati entro �tr�e mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammiissione ai benefici, anche n�l. caso in cui il.e costruzioni non abbiano raggiunto .il 25 % di avanzamento globale entro termini varianti, a seconda de11a stazza della nave, da dieci a diciotto mesi dail.l'iniziio del �lavori (art. 16). Ci� .premesso, e poiich� � pacifico dn fa~to �che il cornt~aitto d'arppa.1to sttpulato 11 23 luglio 1958 dailla Soc. NEUTRAL col oarntiere FELSZEGI , per la costruzione della motocisterna di �cui si tratta -contratto ammesso a .registraziione con taissa fissa a sensi dell'ora citato art. 4 della legge n. 522 del 1954 -essendo stato consensualmente risolto dalle (1) Decisione �esattissima di cui va apprezzata l'approfondita motivazione; cfr. in materia analoga Cass., 30 aprile 1969, n. 1415, in questa Rassegna, 1969, I, 1118. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pal'ti, non ha avuto esecuzione, il problema che questa S. C. � chiaro.afa a nisolvere consiste nel�o stabilire� se, a mente del citato art. 16 della legge, un tal fatto comporti o meno la decadenza delle padi contraenti dalla �agevolazione t:dbutada di cui hanno concretamente frutto. La soluzione negativa data al quesito dalla Corte del merd.to si fonda �, e�ssenzialmente: a)� sul riferimento dei � benefici menzionati daU'art. 16 della legge a que11i di carattere finanziario (Contributi e Finanziamenti), con esclusione di quelli propriamente doganali e fiscali; b) sulla indivtduazione della ratio, giustificatrice di una tale discrimmaziorn: e, nello scopo della legge di potenziare la ca.pacit� competitiva dei cantieri nazionali in campo 1nternaziona1e consentendo una riduzione dei costi di produzione: scopo che 1sarebbe da ritenere soddisfatto (con la conseguente definitiva acqui1sizione dei benefici di cui si tratta) ogni qualvolta �S� giunga comunque alla costruzione di una !l1aV'e ad opera di una iimpresa carn:tieristica nazionale : e) e sulla inappUcabilit� al �ca;so di specie degli artt. 12 e 14 della legge Ol'ganica di registro, per il loro viferimento ad una situazione inverisa ['�lspetto a que1l1a che costituisce oggetto della presente controversia. Le Tagioni test� riferite, anche se non pr.ive di una certa forza suggestiva, �Si rivielano, ad un pi� meditato esame, sostanzialmente ilnfundate. Non pu� anzitu.tto non apparke arbitraria, di fronte alla generica locuzione di �benefici � adoperata dalla leg~e in una norma (quella dell'art. 16), inserita per giunta nel titolo (IV) delle � Disposizioni generali � -ossia delle di:sposiz.toni riferibiili indifferentemente a tutti i Titoli precedenti -la rpretesa di limitare codesto rdfurimento a.ile sole agevolazioni finanziarie (ossia ai Contributi, illustrati nel Titolo II ed ai Finanziamenti, &1lustrati nel Titolo III) e di escluderne le agevolazioni doganali e fiscali contemplate nel Titolo I. N� questa d:iscrimmazione pu� rLtenersi giustificata, �sul piano logico, assegnando alla legge una ratio diver.sa da quella, enunciata peraltro nella sua stessa intitolazione, consistente nel generico fine di favorire l'mdust:da deLle costruzioni navali e dell'armamento. In linea logica, dalla premessa che scopo della legge � invece quello di contenere i 1costi di produzione per potenziaire la capacit� competitiva dei cantieri nazionali rispetto a quelli str�nieri, non �si perviene alla conclusione �Che la decadenza �comminata dal cttato art. 16 non pu� concernere �altro che i benefici di �caraittere finanziario, senza la medi1azione di un ulteriore �supporto -quello secondo cui di :fronte allo sforzo costruttivo imposto alle imprese cantieristiche si porrebbe, come contropartita, maggiormente l'onere economico assunto dallo Stato che [)JOn le agevolazioni di carattere fiscale concesse dallo stesso supporto -che non riesce affatto pel'suasivo: per la intuitiva ragione che, r:isoJvendosi in PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA definitiva entrambi i benefici (quelli fiscali non meno che quelli f�nanziaTi) in un onere per lo Stato, 1a postulata distinzione si r:tsol.ve in un artificio. '.Dutto d� 'coins1derato e ritenuto inoltre che La ratio cos� individuata mal si concilia con J.a preoccupazione che il legts1atore (proprio ne11a disposizione deJ.l'aTt. 16) manifesta per i tempi di costruzione de11a nave, questo S. C. non trova nella motivazione della impugnata sentenza su:fficiienti ragioni per dtscostar,si dall'indirizzo che nella soggetta materia hanno gi� segnato que11e precedenti deciisiOill� di questa stessa Suprema Corte le quali hanno ritenuto che la ratio della legge del 1954 va ravvisata nella finaHt� di ,agevolare le costruzioni navali e, per questa via tutto H complesso dell'industria cantieristica navale (Cass., n. 1952 del 16 luglio J9,63). Indipendentemente da ci�, non � dato vedexe come possa afformarsi che la finalit� (quale che sia) deUe agevolazti.oni fiscali -concesse pur sempre per i contratti inerenti aHa costruzione della nave -possa dirsi realizzata anche se la costruzione avvenga -come � accaduto nella specie -al di fuocri del contr:atto specificamente agevoJ.ato, senza negare quel coUegamento 'strumentale -fr:a contratto e costruzione -in funzione del quale si giustiifica la agevolazfone. Insuperabile � invexo il pTincipio, inerente alla stessa struttura del fimposta di registro quale tassa d'atto, che in tale co11egamento stru mentale, fr:a l'atto ,sottoposto a !'egi.str:azione e le successive operazioni di esecuzdone dell'opera che la legge intende incrementare, ravvisa un rapporto di necessit� per cui, ainche indipendentemente da una esproosa comminatoria di decadenza, ila agevolazione vten meno qualora l'atto ammesso a tassazione non consegue lo scopo considerato (Cass., 30 aprile 1969, n. 141'5). N� giova obiettare in contrario che gli artt. 12 e 14 della legge di registro -invocati a giustificazione del\La ,pretesa tributaria -cons:i derano una s1tuazione irrwersa irJ.,spetto a quella dalla quale trae origine la presente controvemia neJ.la quale si contesta LI diritto de1ila Finarnza. a conseguire il pagamento dell'imposta normafe per l'asserita deca denza del ,contribuente dal beneficio de11a registrazione a tassa fissa e non quello del contrdbuente ,ad ottenere J.a rrestituzione di una iLmposta gi� pagata. Gli articoli in parola sono invero espressione di un princtpio pi� generale, ,quello della insen,sibilit� dell'imposta di Tegistro, quale im posta d'atto, alle vicende dell'atto stesso: principio 1n virt� del quale la posterio!re risoluzione del contratto � irrilevante sia che si faccia questione di restituzione di un'imposta gi� pagata sia che si faccia que stione -come nella specie -dell'e,sazione dell'imposta che (in difetto dell'agevolazione) avrebbe dovuto essere scontata al momento della registrazione. -(Omissis). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 maggio 1972,, :n. 1355 -Pres. Caporaso -Est. Novelli -P. M. De Marco (conf.) -Impresa Angelo Far' sura (avv. Zammit, Cochetti, Pallottino) c. Miniistero LL. PP. (avv. Stato Del Greco). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Pretese dell'appaltatore a maggiori compensi o indennizzi -Normativa regolamentare commi I ~ nante decadenze a carko dell'appaltatore nei casi di mancato, tempestivo assolvimento dell'onere dell'immediata riserva -Contrasto con i principi generali dell'ordinamento e conseguente necessit� di ~ disapplicazione di tali norme regolamentari da parte deU'A. G. ~ Esclusione. <� (Cost., artt. 3, 24, 97, 113; disp. sulla legge in gen., artt. 4, 15; e.e. art. 2966; Il r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 54, 64, 89, 107; I. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 5). li Appalto -Appalto di opere pubbliche -Contabilizzazioni �provvisorie� nel Registro di contabilit� -Onere della riserva da parte dell'appaltatore -Sussiste. Appalto -Appalto di opere pubbliche -Lavori non contabilizzati Richiesta di compenso da parte dell'appaltatore -Onere della tempestiva riserva -Sussiste. Appalto -Appalto di opere pubbliche -Pretese dell'appaltatore nascenti da fatti riferentisi esplicitamente o anche solo implicitamente alla contabilit� dei lavori -Onere della tempestiva riserva -Sussiste. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, artt. 343, 345, 346, 364; r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 11, 16, 20, 21, 22, 23, 36, 37, 53, 54, 58, 64, 85 e segg., 89, 107; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 26, 42, 43). Le disposizioni del r.d. 25 maggio 1895, n. 35-0, avente natwra, di regolamento normativo delegato, che comminano decadernze a car'ic'o dell'appaltatore di opera pubblica, per il mancato, tempestivo assolvi PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 509 mento dell'onere della riserva, sono perfettamente legittime e non possono essere disapplicate dal Giudice (1). Anche nel caso di contabilizzazioni �provvisorie � nel Registro di contabilit� sussiste per l'appaltatore di opera pubblica l'onere della tempestiva riserva, che vien meno solo riguardo ad una contabilit� informe (2). L'onere della tempestiva riserva da parte dell'appaltatore di opera pubblica riguarda anche le pretese di compensi per partite di lavori non contabilizzate (3). L'onere della tempestiva riserva da parte dell'appaltatore di opera pubblica investe tutte le pretese a maggiori somme, fondate su fatti, che si riferiscano, anche solo implicitamente, alla contabilit� deU'appalto (4). (Omissis). -Coo il pl'limo motivo 1a ricorrente impresa Farsura deduce l'erronea applicaztooe degli artt. 54, 64, 89, 107 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 in quanto tmportano limi.tazioni ai dtritti cootrattuali delle imprese appaltatrici nei confronti dell'Amn�nistrazione pubblica appaltante, limitazioni che si pongono in contrasto con gli artt. 3, 24, 113 e 97 della Costituzione. In presenza di tale contrasto il giudice, non potendo provvedere con eccezioni di illegittimit� costituzionale, attesa la natura regolamentar.e delle citate disposizioni, avrebbe dovuto disapplkarle a1i sensi de1ll'art. 5 della legg.e n. 2248 del 20 marzo 1865 a:ll. E, perch� in contrasto (1) Sulla legittimit� della normativa dell'appalto di opere pubbli~he comminante decadenze a carico dell'appaltatore, p�eir il mancato, tempestivo assolvimento dell'onere della riserva, v. gi� Cass., 12 giugno 1963, n. 1568, Giust. civ., Mass., 1963, 740, e, applicativamente, Cass., 23 luglio 1969, n. 2766, in questa Rassegna, 1969, I, 762; v. anche lodo 24 marzo 1970, n. 23, Roma, in questa Rassegna, 1970, I, 685, nella motiv. (2) Per riferimenti, v. in nota 1 alla sentenza 6 maggio 1969, n. 1053 della Corte d'Appello di Roma, in questa Rassegna, 1970, I, 997, convalidata dalla Suprema Corte regolatrice con la sentenza qui in rassegna. (3) Cfr. Cass., 29 dicembre 1969, n. 4046, in questa' Rassegna, 1970, I, 1177, sub 1. � (4) Per una pi� chiara formulazione del pensiero della Corte Suprema in argomento, ad evitare equivoci, si rimanda alla sentenza 9 novembre 1971, n. 3161 della ste&sa I Scz. (Pres. Caporaso, Est. Sposato), in questa Rassegna, 1971, I, 1513, che ha esaminato e risolto ex professo i problemi della determinazione dei concetti di contabilit� dell'appalto di opera pubblica e di fatto producente spesa, in relazione al quale sussiste l'on<TP della riserva, giungendo al risultato che da quell'onere devono intendersi esclusi solo i fatti esulanti dalla gestione dell'appalto, inter1dendosi per tali quelli dolosi e queHi, puramente occasionali, provocati da colpa aquiliana e non gi� contrattuale. 11 510 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO con i PQ"irncipi geneTali del nostro ordinamento. N� potrebbe invocarsi l'esigenza di �certezza della pubblica spesa quale motivo per escludere il rkhiamo dei principi di uguaglianza, di pienezza della tutela, di impar zialit� e di garanz1e contrattuali, perch� siffatto principio generale di garanzd.a del c01I1traente pubblico (Stato o ente minore) irn realt� non sussiste. Il motivo � infondato. � noto che la Costituzione italiana, pur non dedtcando una espressa trattaziooe alla potest� rego1amentare, tuttavia permette, attraverso l'esame delle sue norme, di stabilire innanzitutto che e�ssa � ampiamente riconosciuta (v. art. 87, quinto comma, 121, secondo comma). In secondo luogo che tranne le c.d. riserve -� �di legge � per le materie riservate espr.esisamente dalla Costituzione alla J.egge e � della legge � per quelle che possono essere regoJ.ate soltanto dalla J.egge -non vi sono limiti alla potest� regolamentare sotto il profilo oggettivo. N� vi sono limiti riguardo al �contenuto e alla funzione, posto che da nessuno � negata la validit� anche di regolamenti dele1gati, idonei a modificare o revocare una legge nei limiti della delega, non�h� la triplice, tradizionale riparti �zione dei regolamenti esecutivi, indipendenti o di organizz,azione. Orbene, per quanto qui interessa, questa Corte ha gi� avuto modo di affexmare che hl ;r.egolamento n. 350 del 1895 ha pteno val:ore normat�vo, quale regolamento delegato interno di organizzazione, e trova fondamento negli artt. 346 e 364 della legge sulle opere pubbliche. Tale va1ol'e normativo tmporta che il pil'ivato contraente 1si trova in rapporto di subordinazione nei contratti che interessano lo Stato, si da dover sottosta! I'e alle norme regolamentari che gli vengono imposte (Sez. Un.� 12 dicembre 1967, n. 2829). Tale subordinazione, se comportasse la violazione di principi gene11ali, in specie quelli sanciti neJ.J:a Costituzione, porterebbe Ceil"taimente alla disapplicazione del regolamento �per la parte dn contrasto con detti prin-. cipi (v. artt. 4 e 15 disp. prel. e.e.), non potendo esser dubbia, da un lato, la violazione della c.d. riserva di legge e, dall'altro, i'tmpossibilit� di un ricorso alla Corte Costituzionale anche per i regolamenti delegati normahlvi. Pel'altro essa non importa la denunciata violazio1I1J0, in particolare delle norme invocate dalla ricorrente. Non l'�aa:t. 3, prtmo comma, che riguarda l'uguaglianza di tutti i cittadi!!l.i davanti alla legge; non l'art. 24 che sancisce la possibilit� di agire .ifn g.iudizio per la tuteLLa dei propri diritti ed interessi Legittimi; non l'art. 113 che riconosce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli irntel'essi legittimi contro gli atti della Pubblica Amministrazione; non infine l'art. 97 che riflette l'org.anizzazione dei pubblici uffici irn modo da assicurare l'imparzialit� dell'Amministrazione. Invero la tutela predeterminata dal contraente pubblico, in un rapporto, che il privato � libero o meno di istituire, � tipica di molti regola PARTE I, SEZ. VJ, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 511 menti. Ed il formale carattere n-0n contrattuale non esclude per essi la caratteristica proprta di atti imposti rper la forma adottata, ma sostanzialmente acce,ttati. Ci� in Linea di massima non comporta violazione di principi generali, dovendosi tradurre la denunciata violazione nella violazione del principio della libert� di a'ccettaz1one del rapporto. In definitiva siffatti regolamenti, .pur avendo carattere di generalit� verso i terzi, per il contenuto -come � stato osserv,ato da una parte della dottrina -assumono 1a funzione di condizioni generali ci.i contratto. In tal modo resta g:iiustificata -per il regolamento in esame l'apparente antitesi tra l'asserita definizione di regolamenfo interno di organiz2iazfone e il valore nomlativo di esso, e 1a ste,ssa subordinazione dell'appaltatore. Il regolamento infatti ha due categorie di destinatari, e, per quanto riguarda i terzi appaltatori, la forma regolamentare con valore normativo val.idamente delegato non si pone in contrasto con il riconoscimento dell'effettivo contenuto -che � di natura contrattuale -con tutte le ricordate implicazioni in ordine aJ.1a sua valutazione ai fiw della possibLle violazione dei principi gene11ali. Con il 1secorndo motivo � dedott� l'er,ronea aprpUcazione dell'art. 54 del regolamento in quanto fo riserve non possono ritenersi nece,ssarie qualora si riferiscono a partite contabili provvisorie e approssimate. A tale fine non basta escludere che la contabilit� sia stata tenuta su � brogliacci informi �, dovendosi invece affermare che qualsiasi irregolarit� am:rrutntstr.ativa -escludente una contabilizzazione rispondenite agli artt. 37 e successivi dello stesso regolamento -deve esimere dall'obbligo della pvesentazione tempestiva delle r.tserve. Su tale questione questa Corte ha avuto occasione di affermare la valiidi.t� della te,si accolta dalla Corte di mertto, neJ. senso che soltanto in caso �di contabilit� informe e irricostruibile, l'obbligo della presentazione della riserva viene meno. Il giudizfo del. giudice di merito, �, sul punto, incensurabile, qualora, come nella spede, correttamente motivato. Ed in prorposito pure esatta � l'osservazione contenuta nella decisione dmpu. gnata, secondo cui, nel caso in esame, la stessa materia delle pretese dell'impresa appaltatrice non pennette di .giustificare l'omissiione di riserva, nell'assenza di una contabilit� perfetta, trattandvsi di pretese relative a lavori per nulla contabilizzati. N� si pu� dire che mancava la possibilit� di quantificare la riserva, tenuto conto che, per i lavori eseguiti, ben poteva essere indi�cata la spesa relativa, cqn riferimento al ,periodo di tempo cui la contabilit� di volta in volta si riferiva. Con il terzo motivo �si deduce la falsa applicazione dell'art. 54 del regolamento, in quanto proprio la natura delle doglianze dell'impresa appaltatrice doveva fal escludere Ja nec.essit� che e�sse fossero in,ser-i.te in rtserve. La nonna rtchiamata infatti pa1r1a di �fatti registrati� e di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO � domande che ad essi si riferiscono � ' e non pu� �quindi riguardare i casi di oneri imprevisti a carico dell'esecuzione o di compimento di prestazioni nuove non comprese nella tariffa. Coo tale motivo la ricorrente pooe J.a questione centrale della contvoversd, a; peraltro il suo esame si conclude coo il rigetto della tesi da essa sostenuta. Indubbiamente la questione dei limiti di applicazione dell'onere della formulazione delle riserve, con� riferimento a classi di fattispecie, ha costituito materia di notevole contrasto interpretativo dei ,giudici ordinari e avbitrali. Tuttavia gi� l'affermazione -che oggi pu� dirsi pacifica -dell'esclusione dall'obbligo, per le ipotesi nelle quali neppure per implicazione la materia � trattata nella scrittura contabile, � sufficiente per ritenere che, nel caso in esa:m,e, tale obbligo sussisteva rper tutte e quattro le riserve. Infatti, secondo i rilievi della Corte di merito, sia per la seconda riserva, che denuncia la :maggiore onerosit� di una rpartita di scavi dovuta all'impQ.ssibilit� d'impiego di esplosivo, sia per la terza, relativa ad una variante del progetto, sia infine per la prima, per la parte non tempestiva, relativa al pagamento della calotta della galleria, l'esclusione dell'accredito in 1sede di contabilit� chiaramente implicava la reiezione della pretesa e quindi determinava l'obbligo della riserva. La giurisprudenza di queista Corte conferma detta interpretazione delle norme che interessano la questione. Ed tnvero, eccezioni al principio generale della inderogabilit� dell'obbligo relativo alla tempestiva della riserva, hanno trovato applicazione soltanto nelle. ipotesi di pretesa dell'appaltatore �agli interessi legali sulle somme percepite e di domanda di rtsaircdmento danni. Rtchieste pe,r le quali chiaramente non vi pu� essere riferimento, n� esplicito n� impUcito, in una contabilit� di lavori. Quando, invece, tale contabilit� esclude, :per essenza, una diversa o maggiore oontabiH,t� del lavoro esegUJito nel perfodo di tempo cui essa si riferisce, questa COrte ha sempre ribadito che l'appaltatore non pu� essere esonerato dal piresentare la rtserva. In sostanza per fatti registrati di cui all'art. 54 vanno intesi sia quelli elencati ed accertati con l'ac�credito dell'importo dei lavori, che quelli non elencati perch� tmplicitamente non accettati. Una diversa interpretazione porterebbe ad escludere il.a riserva piroprio nella ipotesi in cui essa dev'essere necessariamente e tempestivamente formulata, e do� quando l'amministrazione esclude dal pagamento lavori che l'appaltatore rittene di aver eseguito e di aver diritto a pretenderne il relativo compenso. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 1362 e.e., per avere la sentenza impugnata, ,trascurato, in sede dii interpretazion.e del contratto di �appalto, l'inter'P'retazione testuale deiI.l'elenco delle voci dei lavori, elenco che non permetteva di applicare in via analogka la i I I PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 513 voce 148, Telativa alle piccoile calotte in nicchie, an:che alla volta della galleda; tanto pi� che l'art. 21 del regolamento citato pre�vede l'ipotesi che una categoria di lavoro, pur da eseguire, manchi della specifica remuneraziiooe nella t!l["iffa. A.inche tale motivo � iillforndato. La Corte di merito, cosi come i primi giudici, ha accertato la co mune intenzione delle parti senza limitarsi a tener, conto� del se!)so letterale deJ.la parola; e pur !l'ilevando che il testo !l'elativo alla voce 148 poteva far app,arire, a prima vista, non compreso i.I rivestimento della calotta della galleria, tuttavia ha rfoonosciuto che molteplici considerazioni, fogiche ed anche testuali, inducevano a :f�lft" rdtenere l'orpposto. In primo Juogo J.'uso del termine � �cafotta � per signifka!re la volta della galleria, usa.ta neH'ele:nco in cointrapposizione all'espressione � voltino � usato per le nicchie; poi le deluctdazioni conten:ut~ nella nota della voce 148 che ,pure si riferivano ailla caJ.otta della galleria; infine 1a circostanza che le parti :fiillo aJ tempo della presentaziooe della riserva come si � detto isolo p�lft"Zialmente tempe,stiva -avevano comprreso i.I prezzo del !rivestimento, sia delle nicchie che della galleria, sotto la stessa voce. Pertanto J!a Corte d'appello ha dato ampia giustificazione della sua interpretazione logica della voce 148 del �outratto e delle ragfond che la rendevano prefer.ibi.Ie a quella letterale. Con ci� restando nei ltmiti di una corretta procedura interpretativa e in piena aderenza_ al precetto dell'art. 1362 e.e. Resta �cos�, anche su tale punto, tncensurabiJ.e l'operato inte~pretativo della Corte d'appello, immune da vizi logici e giuridici. Il ricorso deve quindii essere respinto con ogni conseguenziale pro mm.cia. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 maggio 1972, n. 1402 -Pres. Stella Richter -Est. Sgroi -P. M. Tavolaro (conf.) -. Impresa Giuseppe Turr� (avv. Aracri, De Seta) c. Ca,ssa per i:l Mezzogiorno ( avv. Stato Azzariti Giorgio). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Diritto di recesso dell'Ammini strazione appaltante -Insindacabilit� dei motivi del relativo eser cizio da parte dell'A.G. -Sussiste. (L 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art, 345; r.d. 25 maggio 1895, n. 350 art. 35; Cap. gen. app, oo.pp. appr, con d,m. 28 maggio 1895, art. 54; Cap. gen. oo,pp. appr, con d,P,R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 41). -., ::-::. 514 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Appalto -Appalto di opere pubbliche -�lus variandi� dell'amministrazione committente -Limite del quinto in pi� o in meno dell'importo contrattuale -'Disponibilit� del diritto dell'appaltatore all'osservanza di tale limite -Sussiste. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 344; r.d. 25 maggio 1895, n. 350; art. 20; Cap. gen. app. oo.pp. appr. con d.m. 28 maggio 1895; artt. 17 e 19; Cap. gen. app. oo.pp. appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 13 e 14). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Prolungamento della durata dei lavori per preteso fatto dell'Amministrazione appaltante -Improponibilit� della relativa domanda di risarcimento del danno azionata dall'appaltatore, per avere il medesimo sottoscritto un verbale di concordamento di nuovi prezzi recante differimento nel tempo della data di ultimazione dei lavori -Sussiste. Appalto -Appalto di opere pubbliche -Disciplina del procedimento di scelta del privato contraente -Iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori -Funzione ed effetti -Diritto soggettivo dell'appah tatore iscritto all'Albo di partecipare alle gare di appalto indette dalla P. A. -Esclusione. (1. 30 marzo 1942, n. 511; I. 10 febbraio 1962, n. 57; r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e succ. mod., art. 68, cpv.). � Lia facoit� della P. A. di recegere dal contratto di appalto di opera pubblica pu� essere esercitata senza necessit� di motivazione, e quelLa eventualmente addotta a giustificazione del provvedimento si sottrae al sindacato del giudice, al quale pu� essere commesso solo il compito di verificare se nella determinazione dell'indennit� siano stati rettamente applicati .i criteri di cui all'art. 345 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (1). n diritto dell'appaltatore all'osservanza del. limite del quinto in pi� o in meno dell'importo 'contrattuale nell'esercizio' dello ius, variandi da parte della P. A. appaltante � di natura patrimonia.le e disponibile e validamente l'appaltatore ne dispone con la sottoscrizione di un verbale di concordamento di nuovi prezzi, recante un nuovo assetto del regolamento de1gli interessi delle parti (2). (1) Principio pacifico: cfr., in dottrina, CIANFLONE, L'appalto di opere pubbliche, Milano, 1964, 749 ed ivi riferimenti (sub nota 1). Sulla facolt� di recesso del committente nell'appalto disciplinato dalle norme del codice civile (v. art. 1671) cfr. Cass., 16 ottobre 1967, n. 2484, Giur. it., Mass., 1967, 932-933. (2) A norma dell'art. 344 1. 20 marzo 1865, n. 2248, 1all. F, il diritto dell'appaltatore � quello � alla risoluzione del contratto ., ove l'aumento o la diminuzione delle opere superi il quinto dell'importo contrattuale. Ci� PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI Ecc. 515 � improponibile la domanda di risarcimento danni per prolungamento detla durata dei lavori, azionata dall'appaltatore, che, con la sottoscrizione di un verbale di concordamento di nuovi prezzi, abbia ,consentito al differimento nel tempo della data di ultimazione dei lavori (3)., La disciplina relafiiva alL'iscrizione neU'Albo dei costruttori � diretta essenzialmente ad assicurai�e l'ammissione agli appalti di opere pubbliche di imprese provviste dei necessari rnquisiti di idoneit� tecnica, patrimoniale e mOO'ale, ai fini del buon wndamento dei ia.vori a commettersi e, quindi, nell'interesse immediato della P. A., dovendosi escludere che da tale iscrizione scaturisca un diritto soggettivo del costruttore a partepare aUe gare di appalto indette dalla P. A. (4). (Omissis). -Colll atto del 22 marr-zo 1961 Giuseppe Turr� conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Cassa per il Mezzogiorno, esponendo di essere rimaisto a1ggiudicatarfo in data I<> marzo 1957 de1l'aippalto dei lavori di COl!llsol!tdamento dell'abitato di Pizzo Calabro, approvarti dal COl!llsiglfo di amministrazione delila Cassa e affidati al Genio civile di Catanzaro; di av.ere i!ll!COilJJtrato, una volta dafa iruzio ai lavori (per la cui ultimazdOne era stata stabilita la data del 2i8 apd1e 1958), serrie difficolt�, determinate principalmente dal1e particolari condizioni della costa dei rioni da coJ:1'solidare e daL1e ca!ratteristiche dei �te11l'eni adiacenti; di avere dovuto sottoscrivere, m data 10 ap!riJ.<e 1958, un verbale di nuovi prezzi peir i lavori lllon previ1sti in contratto; di avere proposto senza esito alla Cassa LLa r~so:luzione �del �contratto per �eccessiva onerosit�; di av,ere dce1vuto il 10 luglio 19159 comunicazione del recesso esercitato dal1' Amministrazfollle committente a norma dell'airt. 345 della legge 20 mairzo 18'65, n. 2248, all. F; di avere espresso dserve per compJ.essive L. 50.2.72.000 �al momento del.fa �sottoscrizione del verbale relaitivo allo accertamento idei lavori eseguiti; di avere vanamente proposto, dopo la reiezione di tali dse!l'Ve da parte dell'Ammintstra2lione, domalllda cli ;rurbitrato. Tutto ci� esposto, il Turr� chiedeva: 1) che fosse dichiarata illegittima 1'a risoluzione unilaterale del contraitto disposta dalla Cassa ai significa che, ove tale diritto non sia esercitato, l'appaltatore esegue lavori contrattuali �e non gi� extracontrattuali: v., ora, in argomento, l'art. 14 Cap. g.en. app. oo.pp. 1962; v. �ancihe l'art. 13 stesso Cap. g�elll. (3) La consensualit� del prolungamento del termine �, adunque, per s�, idonea ad escluder� successive pretese risarcitorie: cfr., analogamente, lodo 26 novembre 1971, n. 72, Roma, in questa Rassegna, 1971, I, 1524, ed ivi ulteriori riferimenti di dottr!na e giurisprudenza. (4) Tutte le norme che disciplinano il procedimento di scelta del privato contraente da parte della P.A. sono, inJ�atti, dettate nell'interesse della medesima: Cass., Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1643, in questa Rassegna, 1970, I, 982, con nota (sub 1-5). Significativo �, nella specie, il disposto di cui all'art. 68, comma secondo, r.d. 23 maggio 1924, n. 827. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sensi dell'ar,t. 345 citato; 2) che il contratto fosse risolto per eoce,ssiva onerosit� �sopravvenuta; 3) che la Cassa fosse condannata al risarcimento dei danni subiti da esso istant�e a seguito della esclusione dalle gaTe di appalto dindette dal Provveditorato 00. PP. del1a Calabria e dagli enti ai quali Jo stesso ProvvedLtorato forrusce l'elenco delle ditte da invitare; 4), che, in conseguenza delle predette richieste, la Cassa fosise condannata al pagamento della .somma di lire 29.889.072, per le ragioni e secondo i calcoli analiticamente esposti dallo stesso istante; 5) che la Cassa fosse condannata raJ pagamento della somma di Lire 834.000, indebitamente trattenuta a titoJo di penale; nonch� della somma di lire 972.730, che l'istante non �aveva potuto incassare, in quanto conglobata neU'unico man:dato per compJ.erssive lire 2.091.063 emesso dall'amminiistrazione a saldo di ogni rnstduo credito del Turr�. La Cassa si opponeva a tutte le domande dell'attore, che venivano respinte dal Trii.bunaJe con sentenza del 21 agosto 1963. Su gravame del Turr�, la Corte d'appello di Roma a�coogUeva il s9lo �Capo di domanda relativo alla penaJe indebitamente trattenuta e confermava nel re,sto la decisione del Tribunale, competllSando peT due terzi le spese dei due gradi di giudizio e 1ponendo il restante terzo a carico della Cassa. In particolare, la Corte r1ilevava, innanzi tutto, che il primo motivo di gravame doveva inteTpretarsi nel senso che la tesi dell'mapplicabiUt� dell'art. 345 deHa legge sui lavori pubb1ici era stata prosperttata unicamente sotto il profilo della mancata determtnazione della giusta indennit� di recesso, ma che l'errore di determinazione non sussisteva, in quanto, nel sottoscrive,re il verbale di nuovi prezzi, le parli avevano espr.essamente convenuto che l'importo comple,ssivo dei lavori sarebbe rimasto immutato nella misurra originarta, mentre sarebbe spettato poi alla Amministrazione committente, ai sens1i dell'rurt. 344 della legge ci, tata, di individuare in concreto i lavori, previsti nel contvatto originario, che avr\'bbero dovuto essere eliminati, al fine di contenere l'importo complessivo delle opere nei limiti dello stanziamento iniziale. Al riguardo, la Corte riteneva irrilevante la circostanza che 1a riduzione da apportare ai Lavori inizialme.te appaltati, non avr.ebbe potuto essere contenuta nel limite del quinto, in quanto il diritto dell'appal<tatore alla osservanza di tale limite � 'Pienamente disponibile e nel caso concreto il Turr� ne aveva effettivamente disposto con il ricordato accocrdo reliativo ai nuovi prezzd, la cui sottoscrizione -aggiungeva la Corte -non era stata tl frutto di violenza eser.Citata dalla Amministrazione, non potendosi tale vizio ravv~sare nell'invito, pur se pressante, rivo1to all'appa.1tatore perch� sottoscrive,sse l'atto. La Corte riteneva, inoltre, che le ragiond. di credito maturate in favore del Turr� per l'esecuzione dei lavori oggetto del verbale di nuovi prezzi in data 10 aprile 1958 erano state dalle parti compiutamente rego PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 517 fate �COtl l'accordo colilsacrato nel pr�edetto verbale e che la 1~qu1dazione dei �compensi dovuti all'impresa era 'Stata effettuata con lpliena ossenranza delle clausole di tale accordo. Infine, La Corte eiscludeva �che la Cassa potesse esser�e ritenuta responsabile del :liatto del .terzo, e cio� della omessa chtamata alle gare indette dal PTo~editorato 00. PP., 1n quanto -a parte ogni constderazione sul nesso eziologico :lira li.a pende1I1Za della lite e la mancata. convocazione alle aste -la resistenza in .gliudizio del.la Cassa non poteva configurarsi come :liatto illecito �colposo, avuto �spe1cialmente riguardo alla dinfondate~za della maggior !Iliarte deHe pretese accampate daJ. Turr�. Contro questa 1sentenza il Tum� ha proposto ricorso per cassazione sulla base di .sette motivi di aI1!11.uJ.1amento, illustrati coo memoria. Res1ste con controricoT<so la Oassa peT il Mezzogliorne>. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motiiv:o di ricorso si denuncia La violazione degli artt. 112 c.p.c., 1362, 1363 e 1367 e.e.; la violazione del.l'art.. 342 c.p.c. e, con:seguentemoote, la vioilazione e falsa aippJica:ziione deJ..l'�arrt. 345 della legge �20 marzo 1865, n. 2248 alL F; la insufficiente motivaziooe sul punto del~ l'interpreitaziooe del contenuto dell'atto di appalto; e l'omesso esame di un punto decisivo della controversia. Lamenta il ricorrente che la Corte di meriito abbia interpreitato -la domanda di riesame suJ. punto reJ.ativo al.l'esercizio, �da par�te della CasS?-�. del diritto di recesso dal conwatto di appalto, a !OJOrma del citato art. 3.45 della legge �sui Iavcori pubblici, nel sooso pi� riswetto, escludendo che l'appellante avesse inteso porre in discussione la J.egittimit� dell'eserdzio, nel caso .specifico, di quel diritto e affermando che .egli si fosse Umita.to a criticare il criterio di liquidazione dell'indennit� di recesso. Sostiene iJ. rkorrente che, a causa di ta~e erronea dnterpretazione del motivo di appeil.lo, 1a Corle di merito abbia omesso �di pronunciare su tutta la domanda sottoposta al suo riesame.� In vapporto a quest'ultima censura -che � di omessa pronuncia la S. C. non � certamente vincolaita all'interpr.etazione della domanda giudiziale fatta dal giudice di appello, ma pu� e deve procedere diiretta mente a true interp!'eitazione, sul1a base di un autonomo a1pprezzamento delLe risultanze degli atti di processo (cfr. Cass., 24 novembre 196,9, n. 3809; Cass., 12 ottobre 1967, n. 2412). Senonch� la llettura dell'atto di appello porla ad escludere che la Corte di merito sia incorsa nella lamentata omiss.ione di pronuncia. Nel :riassegnare in primo grado le proprie conc!l.�.Sioni l'attuale ricorrente chiese, fra l'altro, �che fois.se accertata l'illegittimit� della procedura dd scioglimento del contratto. R1ma:sto �soccombente su questo :punrto, il 518 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Turr� precis� testuaJmente nella citazJ.one di appello che egli non aveva posto in dubbio che all'Amministrazione appaltante spettasse 1a facolt� di recedere daJ. contr,atto ex art. 345 cttato e che la ,sua dogliianza riguardav'a unicamente l'eTToneo procedimento di applicaziooe di ta,le norma ai fini dei 'crited e metodi della Jiquidazione del decimo dell'importo delle oper.e non eseguite (cio� del1'1indennizzo che la ste,ssa norma attribuisce. all'a:ppaJ.tatore nel caso di recesso da parte dell'Amministrazione). Una pr�emessa ,cosi chiara nel drcoscrivere l'ambito del motivo di gravame non pu� essere sovvertita nel suo significato dal contraddittorio tenore delle concJ.usLonJ., che, ripetendo quelle di primo grado, cOi!ltengono la richiesta di deolar,atoria deJJ.':ii!lapplicabilit� dell'art. 345 o, quanto meno, dell'erroneit� della ,sua applicazione circa .la determinazione del predetto decimo. Senza dubbio l'espressione � quanto meno > sembra attribwire il II'ango di domanda subol'dinata a quelJa che, stando al contesto airgomenitaitivo dell'atto di appello, 11i,sulta, invece, formulata come domanda esclusiva; ma � questa un'impressione fallace che alcuni elementari rilievi bastano a fugare. Innanzi tutto, l'assunto dell'inapplicabiJJit� inel caso concreto de1l'art. 345 -oltre ad essere in.aperto contrasto con la premessa, gi� dcordata, nella quale non solo non 'si adduce la violazione di eventuali limiti frapposti all'esercizio del diritto di r'ecesso, ma sd esclude addirittura che quell'esercizio sia in qualche modo limJ.tato -privo, com'�, di qualsiasi. giustificazione in sede di esplicazione dei motivi di grav;ame, finisce per porisi come wn ,enunciato apodittico. E del resto, ogni deduziooe in taJ. sen.so avrebbe dovuto fare i conti con un rilievo essenziale: che, cio�, tale facolt� -al pari di quella, attribuita dall'art. 1671 e.e. al committente, di recedere ad nutum dal contratto di appalto (cfr. Cass., 16 ottobre 1967, n. 2484) -pu� essere esercitata dall'Amministrazione senza dover sottostare all'onere dell'indicazione dei motivi che l'abbiano indotta a sciogliere il contratto. Si tratta, insomma, di un diritto di recesso attribuito al mero arbitrio dell'Amministrazione, sicch� le ragioni eventualmente addotte per giustificarne l'eserdzio non sono suscettibili di sindacato da parte del giudice, al quale pu� essere commesso il solo compito di verificare se, nella determinazione dell'indennit�, siano stati rettamente applicati i cdteri di cui all'art. 345 in relazione anche all'art. 54 del Capitolato generale iper gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici (d.m. 28 maggio 1895), che -come si preciser� in sede di esame del terzo motivo �di ricorso -� applicabile nella specie. La rilevata insindacabilit� dei motivi di recesso ex art. 345 induce a ritenere che abbda visto esattamente la Corte d'appello aJ1orch� ha affermato. che i limiti delfa censura ri:sultavano chiaramente delimitati in funzione della giusta determinazione dell'indennit�. Coerent.emente la stessa Corte -una V'Olta accertato 'che l'indennit� ecra stata esattamente cal PARTE I, SEi. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 519 colata -ha escluso 1'a necessit� di proporsi. iJ. que1sito se iJ. riconoscimento da parte dell'Ammiini1sfo:azione della giusta indenniit� possa COIIlfigurarsi come <condizione per l'esercizio del diritto �di recesso, ovvero se l'indennit� stessa costituica oggetto di una mera ragione di credito dell'appaltatore, 'Sul pre'Supposto deJJia piena ed autonoma operativit� dell'atto di recesso. , Questa alternati.Iva, p.:mfi.Jata in via di premessa, spiega l'espressione usata dalla Cor,te l� dove, a conclusione del.l'esame del primo motivo di appello, lo ha !l'espmto � sotfo entrambi d. profili �, vale a dire per quanto concerne sia l'aprplicabi:lit� del.l'art. 345 che la detemninazione dell'ilndffil<Ilit� di re1cesso. La ricostruzione del pensiero della Corte di merito � mnto chiara che lo ste,sso ricOCTente se ne rende 1collllto, quando affiacc�ia, sia pu!I'e in termillli. di .probabiltt�, 1a lipotesi che la Corte stessa abbia inteso prima porre quella ailterinativa ed abbia poi ritenuto super�ata l'esigenza di sciogHerla proprio per irifless<;>' dell'assodata esattezza della determilnazione dell'indennit�. E questa chiarezza -che trova dscO!Iltro e� giustificaztone nell'espkita de�limitazione, da parte dello .stesso Turr�, dell'ambito della doglianza proposta in appello -non pu� essere offuscata (fino a giunger, e al 1capovolgimento del significato delle parole. a tal fine adoperate) da un immotivato e generico ri:~erimento, �contenuto nelle conclusio1ni, all'mapplicabtlit�, nella specie, della no1rma de�Ll'art. 3451, quando, per di pi�, 1si r,1fletta intorno alla ricordata � arbit!I'ariet� � dell'eser:cdzio del diritto di recesso, che non lascerebbe al Turr� alcun margine per !l"aggiungere un risultato concretamente utile, anche nel �Caso I�!I1 1cui si volesse intevpr:etare fil ,tenooe della sua domanda nel sernso (ora soltanto) da Lui caldeggiato. In questi ri-Lievi trova confutazione anche 1a censura di insufficiente motiva:z;tone sul punto de11a interpreta:zfone del contenuto dell'atto di aippello. Pvemesso che, al fine di :individuare i motivi di gravame, tale inteirpretaiziooe � riserv�ata al giudice '.di merito, quando sia sorTertta da adeguata motivazione, 'esente da .vizi lo.gici e giuridici (clr. Cass., 15 maTzo 1'971, n. 718; Cass., 21 giiugno 1969, n. 2229), nella specie fa sussistenza di quei vizi � automaticamente escLusa dal rilievo che l'inter:pretazione del giudice di mer.ito coincide con quella cui la S. C. � pervenuta, esamilnando il motivo di r.i.corso sotto il profilo della omissione di proouncia. Col .secondo mezzo il iricorrente censura 1la sentenza impu~aita per avere ritenuto che tutte le ragioni di credito maturate a favore dell'impresa in conseguenza dell'appalto fosse!t'o state completamenrte regolate con l'accordo co1D1sacrato nel verbale dt nuovi prezzi, del quale il ricorrente deduce la nu11it� o, �quanto meno, l'annullabilit� o, dn via di ulterior1e 1subovdilne, fil1egittimit�. Nessuna delle mo1tep1Lci censure svolte in queisto motivo di ricorso merita accoglimento. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Secondo H ricorrente, una prim� ragiione di nullit� dtscenderebbe dal fatto che il verbale sarebbe stato formato in violazione di una norma imperativa, qual'� l'art. 20 del i.d. 25 maggio 1895, n. 350 (il quale proibisce che stano mandate ad effetto variazioni oltre il quinto, che non siano state preventivamente disposte ed approvate nelle forme dell'articolo 343 della legge sui lavori pubblici). Al riiguardo si deve, innanzi tutto, osservare che tale questione non. � stata riitualmente sollevata nel corso del giudizio di merito e che l'imprescindibile esigenza di accertamenti di fatto (in ordine al contenuto del verbale e alla natura ed entit� dei lavori cui i nuovi prezzi si riferivano) esclude la rilevabilit�, nella presente sede, del dedotto vizio invalidante. � appena il caso di notare, tuttavia, come la norma -la cui asser.ita violazfone comporterebbe l'invalidazione dell'atto -non contiene affatto la prev.isione testuale delfa sanzione dJ nullit�. Ed � sicuramente una petizione di principio desumeda per impl.icito dal carattere inderogabile deJ.la citata norma, perch� proprio la dmperativit� della norma viene posta in dtscussione non soltanto dalLa esprnssa previsione, che vi si r�lllv.iene, dei modi e dei limiti per apportare variazioni ed addizioni al progetto approvato (e gli eventuahl vizi delle procedure seguite potrebbero essere :llatti valere SO:lo dalla Amministrazione), ma soprattutto dal rilievo che, v~sandosi in materia di diritti a contenuto patrimoniale, e quindi per loro natura disponibili, il nuovo assetto, dato al regolamento degli interessi in conflitto mediante l'a:pprovaziooe e la sottoscriz.ione del ve1rbale di nuovi prezzi, costituisce l'esplicazione del potere di disposizione, cui fa, del resto, riferimento lo stesso art. 343 della legge sui lavori pubblici (il quale �stabilisce che, verificandosi il bdsogno di introdurre in un progetto in corso di esecuzi_ooe variazi.t:m,i od aggiunte, si fa luogo .ad una distinta sottomissione o ad UJn'appendice al contratto principale). La nulhlt� del verbale di nuovi prezzi viene dedotta dal rfoorrente sotto l'ulterior�e profilo della indeterminatezza dell'oggetto�, prodotta, a suo giudizio, dalla mancata specificazione dei lavori contemplati nel contratto originario, che fa necessit� di contenere l'importo complessivo entro i limiti del primitivo stanziamento imponeva di eliminare. � agevole repUcare, al riguardo, che non esiste indeterminatezza dell'ogg�etto, quando il giudice di merito, interpretando il contenuto del cootratto, sia pervenuto all'individuazione dell'oggetto stesso (�fr. Cass., 3 maggio 1967, n. 839) e che � riservato al giudice di merito -il cui apprezzamento sul punto � mcensurabi.le in sede di legittimit�, se adeguatamente motivato -il giudizio drca l'idoneit� .e 1a .sufficienza delle espvessioni adoper. ate dalle parti nelle dichiarazioni contrattuali per i�ndividuarne l'oggetto (cfr. Cass., 10 luglio 1968, n. 2397; Cass., 15 luglio 1966, n. 1912). Nella spec1e, la Corte di me:rito, dopo aver rilevato che le parti avevano mantenuto fermo 1'1mporto complessivo dei lavori e che, secondo un PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 521 principio di buorna :liede, doveva operarsi una riduzion:e dei lavori originariamente pr�ev-isti e non pi� contenibili, se sommati ai nuovi Lavori, entro i limiti del predetto importo, ha individuato, a norma dell'art. 344 della legge sui lavori pubblici, nell'Ammintstrazione appaltante la parte cui sarebbe spettato di procedere alla necessaria rdduzione. Si deve, altres�, notaTe come i singoli lavoTi che contribuiscono alla realizz,azione dell'opus dedotto nel contratto di appalto non si collocano individualmente nel ruolo di oggetto del co1ntratto .stesso, sicch� la loro parziale modificazione, per accordo inter partes, non importa la conseguenza che il contTatto venga ad assumere un oggetto diverso, se l'opera da realizzare conserva sostanzialmente immutati caratteTi, struttura e funzione. Il vizio di cornsenso -che secondo il rkorrente avrebbe dov.to giustificare l'annullamento del verbale de quo, siccome sottoscritto per impo-� sizfone del Genio civile -� stato incensurabilmente escluso dalla CoTte di merito, la quale ha negato l'esistenza di una minaccia capace di coartare la volont� �di una persona (cfr. Cass., 25 marzo 1968, n. 930; Cass., 27 gennaio 1968, n. 274). Noz:i � esatto che la nozione di violenza morale, accolta nella sentenza impugnata, si attaglierebbe alla diversa figura della violenzia fisica. Nella specie, 1a violenza sarebbe stata costituita dalla sottoscrizione, da parte del Turr�, del verbale per sfuggire alla minaccia di non essere pagato. Senonch� -fermo il principio che la minaccia di esercitare il recesso 'costituisce legittimo esercizio di un diritto, quando non � �diretta ad ottenere vantaggi ingiusti (cfr. Cass., 23 aprile 1969, . n. 1324; Cass., 25 marzo 1968, n. 930) -risulta logico l'apprezzamento della Corte di merito che ha escluso il vizio del consenso sotto il riflesso che il Turr� avrebbe ben potuto resistere al pur pressante invito delJ.' Ammilllistrazione di sottoscrivere il verbale, riservandosi di far valere nelle sedi opportune il proprio diritto ad ottenere il compenso per i lavori non prevtsti in contratto e gi� eseguiti e il dsarcimento dell'eventuale danno subito per effetto del ritardato pagamento. >Carattere di assoluta novit� (e, dunque, non possono formare og, getto di esame ad opera della S.C.) hanno le questioni relative alla pre tesa illegittimit� del verbale pi� volte menzionato e del certificato di collaudo. In pmposito 1si rileva che il ricorrente discute deJ. primo di tali atti e sollecita la relativa disapplicazione, dandone per scontata la natura di atto amministl'ativo, e ponendosi, perci� stesso, in aperto contrasto con il proprio assunto in meTito alla invalidit� del verbale. D'altronde di tale atto il ricorrente non tndica una ragione di illegittimit� diversa ed autonoma rtspetto a quelle che ne dovrebbero comportare l'invalidazione, mediante l'applicazione delle sanzioni, tipiche degli atti privatistici, della nullit� ex art. 1418 e.e. �o dell'annullabilit� ex art. 1434 ss. stesso �codice. S:i nota, infine, che la illegittimit� del certificato di collaudo 522 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO viene in concreto dedotta 1sul presupposto della �illl!esistenza del verbale di nuovi prezz�i, dando, cio�, rper dimostrata l'esorbitanza dall'ambito dei l1avord .contrattuali di quelli contemplati per accordo delle parti nel predetto verbale. Col terzo motivo il ricorrente C�ensura la sentenza impugnata, per avere rigettato la domanda di condanna deHa Cassa al pagamento del maggio�r costo delle nuove opere, dei danni e degli interessi sulle somme dovute, sotto il pro.filo che tutte codeste pretese dovessero ritenersi regolate dallo accordo intervenuto 1col verbale di nuovi prezzi. Denunziando, in proposito, la violazione degli aritt. 1223 e 1224 e.e. e dell'art. 11'5 c . .p.c., la insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazfone deWax�t. 13 del nuovo Capitolato generale per le opere pubb1tche del 1962, i1l ricorrente sosti-elll!e che la .tesi dei giudici di meriito potrebbe val&e� tutt'al .pi� per il maggior costo delle nuove opere rispetto 1alla vialutazione operata dal .coHaudatore, mentre nOlll potrebbe riguardaxe il tema delle diffi.colt� incontriate nel corso di esecuzione dei la\'ori, tanto� pi� che il ricovdato art. 13, applicabile come ius superveniens, rkonosce all'appaltatore il diritto ad un comipens:o, quando le vartazioni gLi abbiano 1ar11e,ca:to un notevole pregiudizio. Aggiunge il ricorrente ,che mancherebbe il collegamenito fra i danni e i nuo".i prezj';i uni.tari concordati; dovendo quei danni ricondursi all'inteirvenuito sovvertimento dell'aiprpalto; che la Corte avrebbe riconosciuto che il'e,secuzione dei lavori avrebbe avuto luogo con rttardo per fatto e colpa dell'Amministvazione (tanto da 1e1scludere l'obbligo del Turr� di pagare la penale); che, perttanto, essa non avrebbe potuto negare la fondatezza della domanda di rtsar.cimento dei danni basata sulla forzata inoperosit� del cantiere e sui conseguenti maggiori oneri 1per l'all!IIlento dei costi. �, in primo luogo, da eiscludere l'app1i:cabilit� al rapporto de quo dell'art. 13 del nuoV'O Capitolato ~approvato con d.P.R. 16 luglio 19612, n. 1063), che �, al contrario, d.nappHcabile ai vapporti sorti prima della sua entrata in vigore, per quanto attiene ai reciproci ,diritti ed oibblighi dei contraenti (ofr. Cass., 19 gennaio 1963, n. 67; Cass., 9 aprile 11965, n. 623; Cass., 6 aprile 1966, n. 909). Nell'atto di appello il Turr� chiese che gli fosse attribuito qUJalllto gli spettava ,in base alle riserve, che non si riferivano all'aprpliJcazione dell'art. 345 del1a il.egge sui lavori pubbUci, ma ad altri titoli, che pre� cedevano, ainche neJ tempo, la dkhiaraziOllle di recesso e che erano, perci�, autooome rispetto a questo. Tali voci di danno erano state cosi indicate nella citazi01ne introduttiva (que.sito 4�): 1) differenza tra la somma richiesta i:n riserva, quale costo dei lavo�r.i al rione Castello fino all'aprile 1958, e quella pagata; 2) 1spese e interessi bancari; 3) mancato utile .sui 4/5 deilfimporto cootrattuale; 4) importo del maggior costo PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 523 de1l'opera ,a.I rione Castello; 5) maggiior costo rper forzata inoperostt� de�l cmlitier.e; 6) danni derivanti dalla sospensione dalle aste disposta dal Provveditorato 00.PP. Di que1sti ultimi danni si occupa un autonomo motivo di rico11so (.il sesto) e il reJativo esame va per ora riservato. Pe,r quanto riguarda le voci iridicate sub 1, 3 e 4, non v.i pu� esswe alcun dubbio che -come ha rilevato fa Cor,te di merito -le ragioni cli credito maturate a favore dell'impresa per I',esecuz,ione dei lavori oggetto del verbale di nuovi pvezzi sono state compiutamente definite in virt� dell'accordo contenuto in detto verbale, �che si rii1erisce 1aippunto al costo delle variazioni imposte dalle difficolt� geologiche e d'altra natura insorte nello svolgimento dei favori originariamente !P['evisti in contratto. In oroine alla richiesta cli risa11cimento dei danni, che sarebbero derivati dal prolungamento dena durata dei Lavori (n. 2 e 5), la sottoscriztone dei verbale di nuovi prezzi diffe-iva coerentemente nel tempo la data di ultimazione dei favori e tale spostamento si poneva come un effetto ineliminabile dell'intervenuto accordo inter partes. Non sono, inoltre, puntuali le considerazioni che il ricorrente svolge a proposito di un asserito accertamento della imputabilit� a colpa dell'Ammin1strazione del ritardo nell'esecuzione dei favori, non potendosi un simile accertamento dedursi dalle argomentazioni che si riferiscono, nella sentenza OO:npugnata, alla questione, affatto autonoma, �se il Turr� fosse tenuto o meno 1al rpagamento della penale. A tal riguardo la Corte di merito ha escluso che dJ. mancato compimento dei Lavori nel termine :fosse 1dipeso da �Colpa del Turr�, ma non ha affermato che l'Ammin1strazione fosse, a �sua volta, in colpa (questo .tema specifico essendo estraneo al punto in discussione). Il rigetto del te1rzo motivo di ricol'so impJfoa la dichiamzione di infondatezza del quar.to, che riguarda il mancato accogl1mento delle richieste :istruttorie, a'Vanzate dal Turr� sia in ordine alle formulate i:iserve sia in ordine al vizio di consenso, che, a giuclizio del ricorrente, render�ebbe 1ainnullabiJ.e il verbale di nuovi !P['ezzi. Questo secondo aspetto della censura resta super1a�to dalle osservazioni :fiatte a proposito deJ secondo motivo di II'icorso, dato che la Corte di merito ha escluso la violenza, pur avendo dato pex ammesso che forti pressioni siano state rivolte nei confronti del Turr� pe�r convincerlo a sottoscriver�e i.I verbale. Quanto ai mezzi ,istruttor,i, che avrebbero dovuto dimostriare in concreto Jia fondatezza delle riserve formulate dal Turr�, una volta accertata in via di principio l'inaccoglibilit� delle riserve stesse, risultava logicatnente 1superfiuo !'�esame de�ttagliato della richiesta di ammissione di tali mezzi, ,che non avrebbero potuto mai modificare le .conclusioni aecolte nella senten~a impugnata. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il quinto motivo di ricorso ceDJSura il procedimento seguito dalla Coo:te di merito per giungere alla determinazione dell'indennizzo ex art. 345 della legge sui lavori pubblici e propone un nuovo metodo di calcolo sostanzialmente basato sul presupposto che nel1a nozione di lavori eseguiti ,si dovrebbero ricomprendere unicamente quelli previsti nel contratto originario e non anche quelli non soltanto ,inizia.l.n1ente noo contemplati, ma altresi tali da mutare Jia natura dell'opera. Aggiunge il ricorrente che, a:nche a v&ea-ammettere che i nuovi lavori potessero ritener,si ins,eriti nel contratto e definirsi, quindi, come lavor,i contrat tuali, !':importo dei nuovi lavori avrebbe dovuto cong.lobarsi con quello � dell'appalto originarfo e la determinazi:one dell'indennit� effettuarsi i:n relazione al totale. Senonch� la Corte di merito ha �incensurabilmente accertarto che l,e parti, nell"accordarsi ilil ordine ai nuovi prezzi, sottoscriv�endo il verbaJ.e i:n data 10 �apr1le 1958, avevano convenuto di ilasciare immutato l'importo globale dei lavori. Si tratta di un accertamento che la Cor,te ha condotto sul1a base non �soltanto della lettera dell'atto, ma anche della interpretazione fogica e di buona fede. Poich�, dunque, til iricorrente fonda la sua critica, assumendo a base deJ. calcolo un dato in ,concreto, respinto dalla Corte ,di merito, deve ritenersi corretta l'imposta.filone seguita dalla stessa Corte. Nel sesto motivo, sotto iJ. profilo della violazione degli artt. 1223, 1362 e 1369 e.e. e della insufficiente e cootraddittoria motivazione sul punto decisivo concernente l'accertamento della !l'esponsabili,t� della Cassa ai fini della rivalsa dei danni conseguenti ,alla ,sospensione, dLsposta nei suoi confronti dal Provveditorato 00.PP., dalla parte.cipazione alle gare di appalto, il ricorrente sostiene �che tale sospensione sarebbe stata pro vocata dall'attribuzione, da parte della Cassa, al Turr� di un comporta mento negligente ed inadempiente !nello svolgimento dell'appalto, che la istessa Corte di merit9 avrebbe escluso 111eJ. decidere che ~'appaltatore non era tenuto a pagare la penale. Anche questo motivo non pu� essere accolto. Si pu� anche prescindere dal sottolineare che rientra nell'apprezzamento i:ncensurabil.e del giudice di merito, sia la negazione dell'esistenza del nesso di �causalit� t11a .la !Pendenza deJ.la lite e f'a mancata convocazio! ll!e alle a:ste da parte del terzo, 1sia l'accertata inesistenza del fatto illecito 1colposo generatore della responsabilit� civtle. Per vero, non � configurabile una posizione avente la consistenza di diritto soggettivo itn !relazione all'interesse, pxoprio dell'aprpaltatore iscritto negli albi previsti dalla legge 30 marzo 1942, n. 511 (e dalla sopravvenuta Legge 10 febbraio 1962, n. 57), a partecipare alle gare ru appalto indette dalla P.A. La disciplina Telativia all'albo dei costruttori � diretta e,ssenzialmente ~d assicurare l'ammissione agli appalti di opere pubbliche di imprese provviste dei necessari requisiti di idoneit� tecnica, patr.imoniale e mo PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 525 r.aJ.e ai fini del buon andamento dell'esecuzione dei Lavori commessi, nell'interesse immediato de11a P.A. Una conferma di questa prosperttiva � data dall'attr.ibuzione alla P.A. del1a :facolt� di escludere uno o pi� concorrenti da ogni singola gara (art. 68, comma 2, del r.d.l. 23 maggio 1924, n. 827, ora r.iJchlamato dall'art. 3 della citata legge n. 57 deJ. 1962). Si tvatta di una disciplina che si ricollega, per pi� versi, alle norme che regol�ano il procedimento di scelta del privato con il quale 1a P.A. possa contl'attare, a.Uorch� si avvale dei mezzi privatistici rper il.a real~zione degli inter.essi pubblici cui deve prorvvede�re: norme, queste, che sono dettate nell'interesse deil.a �collettivit� e tutelano il privato in modo mdiretto. Su tale presupposto queste S.U. hanno r�ecentemente affermato (c.llr. Cass., 25 febbraio 1970, n. 440) che l'imipugnatirva dell'atto con il quale il coltlcorrente aggiudiicataTio di un appalto di opere rpubbltche e'l'a stato ammesso negli albi nazionalii �e regionali degli �appaltatori di opere pubbliche, proposta da �altro concorrente, appartiene aJ.la giurLsdizi:one del giudice ammin.iJstrativo. Ammesso, qumdi, �Che il Provveditorato alle 00.PP. abb~a emanato un provvedimento formale di �sospensione dalle ga'l'e di appalto, il punto di .incidenza del lamentarto rpregiudizio non � 1costituito da un di'l'irtto soggettivo perfetto del Turr�, la cui domanda di a:-isarcime'nto dei danni il giudice di merito awebbe dovuto dichiarare improponibiile: in tal senso rpu� provvedere questa S.C., avvalendosi del potere -che le compete a norma dell'art. 384 �Cpv. c.p.c. -di rettificare la mortivaziooe della sentenza impugnata, fermo restandone il dispositivo. Nell'ultimo motivo �di !I'icor.so il Turr� si duole della disposta compensazione rparzfa1e delle 1spese, �sostenendo che l'accoglimento dell'appello, cui .la Corte di merito avrebbe dovuto far �luogo, avrebbe compor. tato la .condanna della Oassa ru pagamento delle sipese de�l doppio grado di g�iudizio. Ma po.i�ch� .correttamente la Cor.te di merito ebbe a rigettare i motivi di grarvame (proposti m:ia �Come motivi di rico:rrso e riconosciuti fofondati da questa S.C.), fa doglianza del Turr� � priva di ragion d'e1ssere. ln. �conclusione, U rico11so deve essere fotegralmente rigettato e il dcorrente 1condaninato alla perdita del deposito per il oa.so di socc;om benza. NeUa peculi..rit� di taluni dei profili de11a contl'ove'l'sia (specie in ordine alle deduzioni relative alla invalidit� del verbale di nuovi 1 prezzi �e all'assorbimento delle riserve per effetto di .tale atto) si rinvengono equi motivi per disporre 1a totale compensazione delle spese di questo g'l'ado di giudizio. P.Q.M. La Corte di Cassazione rig.etta il ricorso. -(Omissis). 12 526 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 7 febbraio 1972, n. 6 -Pres. Stella Richter -Est. Tamburrino -Comune di Chamoi.s (avv. Bondaz, D'Agostini) c. Ministero dei Lavori Pubblid (avv. Stato Albisirrmi). Leggi, decreti e regolamenti -Regolamento di esecuzione -Abrogazione totale per effetto della emanazione di una nuova legge relativa a una data materia -Esclusione -Sopravvivenza del regolamento, nelle disposizioni non incompatibili con la nuova legge, fino alla emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione Sussiste. Acque pubbliche ed elettricit� -Applicabilit� delle norme del Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285 per la disciplina del procedimento amministrativo relativo all'inclusione di determinate acque negli elenchi di acqua pubblica da approvarsi con decreto del Capo dello Stato -Sussiste. Acque pubbliche ed elettricit� -Iscrizione di acque in elenchi di acque pubbliche -Ricorso avverso decreto del Ministro LL. PP. disponente l'inserzione di uno schema di elenco suppletivo di acqua pubblica nella �Gazzetta Ufficiale� -Inammissibilit� -Sussiste. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1; Reg. 14 agosto 1920, n. 1285, artt. 1, 2, 3). Acque pubbliche ed elettricit� -Accertamento da parte del Giudice della demanialit� o meno di acque -Necessit� del previo esaurimento del procedimento amministrativo di iscrizione delle acque negli elenchi d'acque pubbliche -Sussiste. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1; Reg. 14 agosto 1920, n. 1285, artt. 1, 2, 3). La mancata emanazione dei 1�elativo regolamento d'esecuzione, dopo l'entrata in vigore di una nuova legge, disciplinante una certa materia, lascia sussistere Le norme dei regolamento d'esecuzione deUa legge abrogata, che non siano incompatibili con la legge sopravvenuta. Anche nella vigenza dei t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici, si applicano Le norme del Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285 per la disciplina del procedimento amministrativo di iscrizione delle acque negli elenchi d'acque pubbliche. Il decreto dei Ministro dei Lavori Pubblici, che autorizza L'inserzione nelLa Gazzetta Ufficiale degli schemi di eiernchi di acque pubbLiche, PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPAL';l'I ECC. 527 non � provvedimento definitivo: esso, pertanto, pu� essere solo opposto in via amministrativa, ma non legittima il privato ad adire il Tribunale Regionale delle Acque. L'azione giudiziaria per ottenere l'accertamento della demanialit� o meno di acque � improponibile in pendenza del procedimento amministrativo di iscrizione dell'acqua in elenco d'acqua pubblica (1). (Omissis). -L'appello dagli appellanti .~incipali proposto si rivolge avverso la declaratocia, effeittuartia dalla sentenza impugnata, di inammissibilit� del ricomo, per non essere ancora definito il procedimento ammi.istrativo di inclusione dell'acqua del lago di Lodi nell'elenco supplentivo delle acque pubbliche. La sentenza impugnata, infatti, .partendo dal presupposto dli fatto indiscutibile che il ricorso introduttivo � stato proposto s~lo avverso il (1) L'affermazione del Tribunale Superiore � esatta. Risulta un precedente in termini in una sentenza del Trib. Reg. acque pubbliche di Palermo del 10 aprile 1936, in Foro it., Rep. 1936, voce � Acque Pubbliche, n. 68. Essa, peraltro, non � in contrasto con le affermazioni fatte dalla Corte di Cassazione, secondo cui �l'omessa iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche non impedisce l'accertamento della natura demaniale dell'acqua pubblica � (Sez. Un., 15 giugno 1931, n. 2311) e � per altro detti elenchi non sono costitutivi, ma soltanto dichiarativi della pubblicit� delle acque, e, pertanto, se manca l'iscrizione, spetta al magistrato, in caso di controversia, accertare, se le acque abbiano i requisiti necessari per essere considerate come pubbliche, se, cio�, servano ad usi di interesse generale> (Sez. Un., 23 novembre 1931, n. 3682). Si veda anche Trib. Reg. AA.PP. di Torino, 18 maggio 1936, in Foro it., Rep. 1936, voce � Acque Pubbliche�, n. 57. Con l'affermazione ora fatta, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha inteso significare che non � proponibile un'azione di accertamento negativo relativa alla pubblicit� delle ,acque mentre � in corso il procedimento amministrativo appositamente previsto dalla legge (artt. 1-2 e 3 del Regolamento approvato con r.d. 14 agosto 1920, n. 1285), diretto ad accertare la pubblicit� o meno delle acque, dovendosi attendere, per contestare l'avvenuta iscrizione dei corsi d'acqua negli elenchi delle acque pubbliche, la formazione degli elenchi stessi e la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell'art. 1 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775. Ci�, per�, non esclude che, prima che il procedimento amministrativo di accertamento e dichiarazione della pubblicit� o meno delle acque sia iniziato, possa l'Autorit� giudiziaria competente conoscere, secondo i principi f�osati dalla richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. anche Cass., 27 luglio 1964, n. 2100, Foro Amm., 1964, I, 506), di un'azione, che normalmente si pone in via incidentale, diretta ad accertare la pubblicit� 'di acque non iscritte nei relativi elenchi. G. ALBISINNI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, che aveva ordinata il.a ilnserzione degli 'schemi di elenchi suppletivi nella Gazzetta Ufficiale, ha applicato il Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, secondo il. quale avveTso tale decreto, che ,costituisce atto meramente preparatorio, sono ammesse solo opposizioni in via amministmtiva, mentre esclusivamente contro un provvedimento finale (decreto del Presidente della Repubblica), che chiude il procedimento e che approva definitivamente l'elenco delle acque 'pubbliche, � ammesso il ricorso al Tribunale Regtonale delle Acque. AVVeJ:'ISO tale decisione gli appellanti fondamentalmente negano la aipplicabilit� dcl regolamento del 1920, per essere anteriore al t.u. del 1933 : 'Secondo gli appellanti, '11 regolamernto, ,che era stato emanato per l'esecuzione del precedente t.u. sulle acque del 1919, sarebbe venuto meno ,con l'abrogazione del t.u., di cui era esecuzione, da parte del t.u. del 1933,. Siffatto ragionamento non pu� essere condiviso. Infatti, come il nost!ro 1ststema legislativo ha da,to e d� vari esempi, la mancata ema nazione di un nuovo regolamento, dopo la pubblicazione di un nuovo e pi� aggi0tr:nato t.u. di leggi, fa rimanere in vigore il vecchio regolamento, le 'cui disposizioni non siano, incompatibili con le dJsposizioni di legge nuove: in altre parole, !'�emanazione della nuova legge non importa, sic et simpliciter, l'abrogazione in toto del regolamento di esecuzione, il quale, ,come detto, continua ,ad avere vigore, neLle dispo1sizioni compa tibili (per queUe mcompatibili, invece, si ha abrogazione tacita), fino ail nuovo regolamento. T,anto pi� nel caso in esame, iJn cui nel t.u. del 19,3,3, che pure conrtiene un elenco di disposizioni espTessamente abrro gate, non .si fa alcun cenno ad una abrogazione del regolam~nto del 1920. E, d'altra parte, le disposizioni regolamentari appUcate dal Tribunale Regionale non sono ,affatto incompatibili con le norme de,l t.u. del 1933. Invero, questo si limita a disporre che il diritto del singolo ad insorgere con ricorso all'organo giurisdizionale (Tribunale Regionale delle acque ;pubbliche) soTge esclusivamente dopo il provvedimento definitivo. e a seguito 'di que1sto. � il ,regolamento, ilnvece, che prevede il. � cur1sus � del procedimento amministrativo, che porta a quel provvedimento definitivo, ed � ,esatto che, in ma!!1canza di nuovo regolamento, �il procedimento e le 1sue varie fasi non possono che essere disctplinati dal regolamento precedente, non espressamente abrogato; altrimenti quel procedimento amministrativo non rtcev&ebbe una disciplina. Se ci� � vero, � chiairo che anche dopo la pubblicazione del t.u. del 1933 il procedimento si apre con la preparazione degli scherni di elenchi pr,mcipaU o SUJPpletivi delle acque pubbliche, schemi preparati dai competenti uffici del Geruo Civile ,e di cui il Ministro dei Lavori Pubblici, con proprio decreto, autoriz:zJa finserzicm.e nella Gazzetta Ufficiale. Tale decreto ministeria~e !!10n � pa:-ovvedtmento definit�vo e pu� esseTe solo opposto in vi8, ammini strativa; non fa, quindi, sorgere H diritto del privato ad adire il Tribu nale Regionale. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 529 Quanto detto vale anche per disattendere il ragionamento subordinato degli appellanti, secondo cui e1ssi, comunque, avrebbero inteso agire ilt1 accertamento negativo per escludere la demanialit� delle acque: il che nemmeno � c~cepibile, dato che non vi � ancora declaratoria o comunque accertamento della pubblidt� delle _acque e dato che una siffatta azione di accertamento negativo si dsolverebbe in una iltldagiltle ed in un accertamento da parte del giudice .della demanialit� o meno de11e acque, mentre � ancora in CO'l'SO il procedtmento ammintstrativo appositamente previsto dalla legge, e quindi tale intervento preventivo del .giudice cozza contro il sistema legislativo, che ammette l'intervento del giudice isolo dopo il provvedimento definitivo di approvazione degli elenchi. -(Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 23 marzo 1972, n. 182.6 -Pres. Leone Est. F�emandes -P. M. Marucci -Rie. Morelli. Reato -Imposte dirette -Omesso pagamento di rate d'imposta -Contribuente -Atti fraudolenti sui propri beni -Definitivo accertamento dell'imposta -� presupposto per l'inizio dell'azione penale anche in sede di riscossione. Il principio dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, secondo il quale l'azione penale per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti ha corso solo quando l'accertamento dell'imposta sia divenuto �,ef�nitivo, si applica anche in sede di riscossione dell'imposta (1). (Omissis). -A seguito di indagini da essa condotte, la Finanza accru-tava nel 1966 che la vincita del primo pr.emio della. Lotteria di Capodanno 1963, dell'importo di L. 150.000.000, era sfata realizzata dal geom. Pietro Morelli. In base agli elemtmti raccolti, il competente Ufficio In tema di azione penale subordinata all'accertamento tributario. (1) Il principio ripetuto dalla Corte di Cassazione con questa sentenza costituisce, per quanto. concerne l'afrermazione della pregiudizialit� dell'acce1tamento tributario rispetto all'azione penale in materia di tributi diretti (in tema invece di tributi indiretti vige l'opposta regola della pregiudiziale cognizione del Tribunale della controversia relativa al tributo: art. 22 legg�e 7 gennaio 1929, n. 4), ius receptum. Cosi � stato afrermato essere l'accertamento definitivo dell'imposta questione pregiudiziale assolutamente devolutiva analoga alle questioni di stato (art. 19 c.p.p.), ma diversa da queste, perch� sorge prima dell'inizio dell'azione penale (Cass., 11 novembre 1957, in Giust. pen., 1958, II, 680) sicch� ne � stata tratta l'ulteriore conseguenza, condivisa dalla giurisprudenza di gran lunga dominante, tolta qualche sporadica decisione contraria, che la questione tributaria non pu� essere riportata nella sfera d'applicazione dell'art. 159 c.p. -che prevede i casi di sospensione del corso della prescrizione -poich� questa norma presuppone la pendenza di un provvedimento, mentre invece nel caso che sia in corso un accertamento tributario nessun procedimento penale � ancora pendente, n� l'azione penale � ancora nata. Perci� per il principio dell'actioni nondum natae non praescribitur, la prescrizione del reato comincia a decorrere dopo esaurita la fase di accertamento dell'imposta (v. in questo senso Cass., PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 531 delle Imposte procedeva all'accertamento della relativa impo1sta complementare a carko del Morelli e, nel presupposto di un fondato perkolo di pe11dita della ,stessa, formava un ruolo straordinario per complessive L. 98.8.66.288 riscuotibiJ.i in un'unica soluzione alla scadenza dell'aprile 19�67. Avendo per� il Morelli prodotto ricorso, avverso l'a�ccertamento notificatogli, alla Commissione Distrettuale delle Imposte, senza che, nel termine di giorni 60, fosse intervenuta la relativa dedsione, l'Ufficio predetto ,sgravava dal ruolo il 50 % dell'intero carico e l'Intendenza di Finanza disponeva che il carico residuo di L. 38.332.380 fosse rateizzato nelle normali sei rate bimestrali, dalla scadenza dall'aprile 1967 a quella del febbraio 1968. Senonch� il Morelli non solo. si rendeva moroso nel pagamento di tali rate ma compiV1a anche alienazioni dei propri beni facendo s� �Che la procedU!la esecutiva esperita nei suoi confronti avesse esito negativo. Condannato con decreto penale 20 giugno 1968 dell'Intendenite di Finanza alla ammenda di L. 20.000 per il reato di cui all'art. 261 t.u. leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645 per avere omesso il pagamento di sei rate consecutive dell'imposta complementare sul reddito, iscritta nel ruolo straordinario dell'anno 1967, per l'ammontare di L. 38.332.380, secondo quanto accertato in Pescara il 9 aprile 1968, egli proponeva opposizione 1sicch� gli atti venivano trasmessi per competenza all'Autorit� Giudiziaria. 2 maggio 1958, in Giust pen. 1959, II, 537; 28 marzo 1958, ivi, 1958, II, 1158; 2 dicembre 1964, in Cass. pen., Mass. Annotato, 1964, 752, 1331. In senso contrario si sono, invece, espresse altre decisioni: v. Cass., 26 novembre 1956 n. 2464, in Riv. leg. fisc., 1957. 1554; 23 febbraio 1962, n. 259, in Le imposte dirette erariali, 1962, 1245, che peraltro sembrano non aver avuto altro seguito). * * * Non sembra invece, che possa condividersi l'estensione che la Suprema Corte ha fatto del principio, ritenendolo applicabile anche in sede di riscos s10ne dell'imposta, questione che sorge perch�, come � noto, � possibile procedere all'iscrizione provvisoria nei ruoli e quindi alla riscossione di imposte su imponibili accertati ma non ancora de.fimti (art. 175 t.u. 29 gen naio 1958, n. 645). Ritenere anche in tal caso applicabile il principio della pregiudizialit� dell'accertamento tributario all'azione penale, cos� come '1a Cassazione ha fatto, con una motivazione estremamente succinta, sembra essere la con seguenza di una non approfondita considerazione della diversit� di situa zioni: invero in sede di riscossione si � in presenza di un atto ammini strativo esecutivo, a tutela del quale il legislatore ha ritenuto di concedere lo strumento dell'azione penale, non subordinata alla definitivit� dell'ac certamento tributario, cos� come l'art. 267 del citato t.u. -che pur la deci sione annotata indica per trarne opposte conclusioni -impone all'inter prete di affermare senza incertezze. La norma infatti, rinviando, per la 532 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO All'udienza del 13 ottobre 1969 del Tribunale di Pescara gli veniva aDJche cOl!ltestato iol l'eato di cui al 4� comma dell'art. 261 citato, pe-avere compiuto ,atti fraudollenti 'Sui propri beni, nel cor,so dell'anno 196'7, peT sottrarsi al ,pagamento delle imposte dovute, alienaa:JJdo due appartamenti ed un'aurtovettwra Fiat 850. Coo seinitenza 27 ottobre 1969, iJ. Morelli, riconosciuto collpevole di entrambi i reati, veniva condana:JJa.to alla pena complessiva di un mese di reclusione e L. 10.000 di ammenda. Su appello dell'imputato, la Cor'te di� appello dell'Aquila con sentenza ,3, ottobre 19<70 conformava la decisione di primo gTado. Ricoore per cassazione il MO!l'elli per due motivi. Con n ,primo motivo denuncia il.a violaz:iOl!le dell'art. 21 4� comma della Jegge 7 gennaio 1929, n. 4 in \l."elazione all'art. 261 della fogge 29 gerrmafo 1958, n. 64'5', per avere la Corte de1l'Aquila ritenu~o erroneamente di non dove-e attendere la ,P\l."onuncia definitiva delle Commiissioni tributaTie c:i<rca il merito dell'accer,tamento. Coo il secondo motivo denuncia l:a violazione dell'art. 475 c.p.p., per mancanza di motivazione in ordine a.I il'igetto, del motivo di aipipello con iJ. quale ISi era espressa doglianza per non avere il Tribunale accertato 'se egli fosse stato o meno il vincitore della lotroeiria. La COTte osseTVa che il primo motivo di r-iicmso � fondaito'. Ed mvero mentre in tema di 'tributi india-etti � lo stesso giudice pena.le ,che risolve, ai sensi dell'art. 22. della legge 7 gennaio 1.9'29, n. 4, la questione pregiudiziale ,alJ.a soluzione del problema della responsabilit� penale del contribuente, peT i rtributi diretti:, tra cui rientra l'imposta applicazione delle sanzioni, alla legge 7 .gennaio 1929, n. 4, fa espressa-:mente salvo il disposto dell'art. 262 e articoli seguenti, che prevedono appunto La procedura per l'applicazione delle sanzioni penali relative ai reati di morosit� e di atti fraudoilenrti sui propri beni, disciplinano le ipotesi di �estinzione del reato, ma non fanno alcun cenno a questioni trib �utarie pregiudiziali an'azione penale. Ci� a giusta ragione, perch� in sede di riscossione la p.A. ha gi� emanato un atto esecutivo ed in sede di accertamento non ancora, sicch� come � parso opportuno in questa seconda ipotesi attendere l'esito dell'accertamento tributario in ossequio ad una competenza riconosciuta propria ed esclusiva dell'Amministrazione finanziaria, cos�, nella prima ipotesi, in ossrquio al principio dell'esecutoriet� ed esecutivit� dell'azione amministrativa gi� concretatasi, � parso opportuno accordarle immedi�atamente ed incondizionatamente tutela penale. In un caso � l'esigibilit� immediata dell'imposta che � tutelata penalmente, nell'altro � il riconoscimento di una �Competenza esclusiva che non tollera nemmeno accertamenti incidentali pregiudiziali che impone l'attesa all'azione penale. 532 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO All'udienza del 13 ottobre 1969 del Tribunale di Pescara gli veniva aDJche cOl!ltestato iol l'eato di cui al 4� comma dell'art. 261 citato, pe-avere compiuto ,atti fraudollenti 'Sui propri beni, nel cor,so dell'anno 196'7, peT sottrarsi al ,pagamento delle imposte dovute, alienaa:JJdo due appartamenti ed un'aurtovettwra Fiat 850. Coo seinitenza 27 ottobre 1969, iJ. Morelli, riconosciuto collpevole di entrambi i reati, veniva condana:JJa.to alla pena complessiva di un mese di reclusione e L. 10.000 di ammenda. Su appello dell'imputato, la Cor'te di� appello dell'Aquila con sentenza ,3, ottobre 19<70 conformava la decisione di primo gTado. Ricoore per cassazione il MO!l'elli per due motivi. Con n ,primo motivo denuncia il.a violaz:iOl!le dell'art. 21 4� comma della Jegge 7 gennaio 1929, n. 4 in \l."elazione all'art. 261 della fogge 29 gerrmafo 1958, n. 64'5', per avere la Corte de1l'Aquila ritenu~o erroneamente di non dove-e attendere la ,P\l."onuncia definitiva delle Commiissioni tributaTie c:i<rca il merito dell'accer,tamento. Coo il secondo motivo denuncia l:a violazione dell'art. 475 c.p.p., per mancanza di motivazione in ordine a.I il'igetto, del motivo di aipipello con iJ. quale ISi era espressa doglianza per non avere il Tribunale accertato 'se egli fosse stato o meno il vincitore della lotroeiria. La COTte osseTVa che il primo motivo di r-iicmso � fondaito'. Ed mvero mentre in tema di 'tributi india-etti � lo stesso giudice pena.le ,che risolve, ai sensi dell'art. 22. della legge 7 gennaio 1.9'29, n. 4, la questione pregiudiziale ,alJ.a soluzione del problema della responsabilit� penale del contribuente, peT i rtributi diretti:, tra cui rientra l'imposta applicazione delle sanzioni, alla legge 7 .gennaio 1929, n. 4, fa espressa-:mente salvo il disposto dell'art. 262 e articoli seguenti, che prevedono appunto La procedura per l'applicazione delle sanzioni penali relative ai reati di morosit� e di atti fraudoilenrti sui propri beni, disciplinano le ipotesi di �estinzione del reato, ma non fanno alcun cenno a questioni trib �utarie pregiudiziali an'azione penale. Ci� a giusta ragione, perch� in sede di riscossione la p.A. ha gi� emanato un atto esecutivo ed in sede di accertamento non ancora, sicch� come � parso opportuno in questa seconda ipotesi attendere l'esito dell'accertamento tributario in ossequio ad una competenza riconosciuta propria ed esclusiva dell'Amministrazione finanziaria, cos�, nella prima ipotesi, in ossrquio al principio dell'esecutoriet� ed esecutivit� dell'azione amministrativa gi� concretatasi, � parso opportuno accordarle immedi�atamente ed incondizionatamente tutela penale. In un caso � l'esigibilit� immediata dell'imposta che � tutelata penalmente, nell'altro � il riconoscimento di una �Competenza esclusiva che non tollera nemmeno accertamenti incidentali pregiudiziali che impone l'attesa all'azione penale. Le ipotesi, come si vede, sono molto diV'erse ed � quindi auspicabile che il Supremo Giudice di l,egittimit� ritorni sulla sua decisione. PAOLO DI TARSIA DI BELMONTE PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE complememare, J.a questione t!l'ibutaria pregiudiziale va risolta nella sede ,sua propria, e, ai sensi dell'art. 21 della stessa J.egge, solo quando l'accertamento del tributo � ,divenuto definitivo (per tassazione non opposta o per concordato o per decisione a seguito di reclamo) pu� f!irsi luogo all'azione penale, semprech� da quell'accertamento sfa risultato susststente l'obbligo tributario. Nella ispecie l'accertamento del tributo fton � definitivo. Risulta infatti dalla sentenza impugnata che l'iscrizione a ruolo del Morelli fu rpr,eceduta dalla notificazione dell'avvtso di accertamooto e che avverso J.',accertamento il contribuente propose ricorso alla competente Commissiooe tributaria di primo grado per inesistenza totale deH'obbligazione tributa!l'ia, sicch� ai 1sensi dell'art. 188 lett. c) del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ,egJ.i non poteva rtcorrere per tale motivo contro l'iiscrizione a ruolo. Riisulta ancora che ,contro 1a decisione della Commissione tributaria di 1secondo ,~do il Morelli ha ricorso alla Commissione Centrale ed il ricorso � pendente. Ora finch� fa questione tributaria pregiudiziale alla soJuztone del problema della responsabilit� penale non � risolta nella sede propria, l'azione penale, che � condizionata a tale accertamento, non pu� diirsi nata. E il principio deJ.l'art. 21 s'applica 1anche in sede di riscossione, in quanto l'iscrizione a ruolo dell'imposta rende esigibile l'imposta stessa e possibile la riscossione coattiva, ma non consente l'applicabilit� delle sanzioni penali. In ;proposito l'art. 267 del capo Il! titolo XI della citata legge del 19158 espressamente 1stabiliisce che l'applicazione delle 1sanzioni, e in sede di accertamento e in sede di riscossione, � regolata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 22 giugno 1972, n. 4411 -Pres. Grieco -Est. Cocola -P. M. Morucci ~conf.) -Rie. P.M. c. Locatelli. Reato -Contrabbando a norma dell'art. 107 legge doganale -Contravvenzione ex art. 118 -Criterio distintivo. Ricorre iL caso di contrabbando e. non di contravvenzione quando La dichiarazione doganale contenente iL falso valore deUe merci che si importano viene documentata ed avaUata da fatture solo apparentemente veridiche ma in realt� mendaci, cio� a dire mediante mezzi fraudolenti aU'uopo preordinati poich� iL Limite obiettivo fra fattispecie delittuosa e contravvenzionaie, risiede neU'uso del mezzo fraudolento. Mentre La semplice dichiarazione mendace d� vita aUa contravvenzione, La dichiarazione doganale mendace avvalorata da un mezzo fraudolento inteso 534 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nei suo obiettivo significato di inganno, artifizio, astuzia diretta ad ingannare (il che si verifica nel caso in cui vengono presentati insieme con la dichiarazione documenti mendaci alterati o contraffatti quali possono essere fatture, documenti di trasporto, certificati di origine) concreta il reato di COIJl,tmbbando (1). (Omissis). -Con 1selllt�nzia 27 novembre 1970, il Tribunale di Rov~ reto, dichiar� Locate11i Mario, colpevole di contrabbando (art. 107 legge doganale) di merce sottratta al pagamento dei diritti di confine, e dei connessi reati di frode all'IGE e Imposta conguaglio, e, lo condann� alla pena complessiva di L. 4.968.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al pagamento in :eavore dell'Amministrazione deJlo Stato, costirtuita parte .civile, dei diritti evasi irn. L. 3�.820.000 e a quelle di costituzione e as1sistenza in giudizio liquidate in L. 150.000. Con la stessa sentenza dichiar� n.d.rp. a carico dello stesso Locatelli in ordine al1a contravvenzione di cui all'art. 118 legge doganale perch� estinta per prescrizione. A seguito di appello dell'imputato, limitato alla rprronuhzia di condanna, col quale si sosteneva che la :l�arttispede integrava solo la contravvenzione previista nell'art. 118 legge doganale, gi� prescritta, e che anche gli altri due reati assumevano natura di reati contravvenzionali ed erano perci� del pari preoscritti, la Corte d'Appello di Trento, con. sentenza 5 maggio 1971, in parziale riforma della 1sentenza impugnata, dichiar� che iJ reato di contrabbando conte�staito integrava l'ipotesi contravvenzionale di cui al.l'art. 118 legge doganale gi� contestata, e dichiarata (1) La decisione che si annota � senz'altro da condivldersi, come quella pi� corrispondente allo spirito ed alla lettera delle norme applicate, anche se, nell'intento di stabilire un sicuro criterio distintivo fra l'ipotesi delittuosa e quella contravvenzionale, rispettivamente previste dall'art. 107 e art. 118 della legge doganale, ha integrato ampiamente la fattispecie astratta di cui all'art. 107. In realt� nella descrizione normativa di questa finare quasi nelJ.a truffa, ha il pregio di limitare la sfera d'applicazione di ritenerne elemento essenziale, l'artificio o l'inganno o l'intento fraudolento, come la Suprema Corte, confermando del resto un suo precedente orientamento (Cass., 19 giugno 1959, in Rassegna di giur. sulle leggi tribut. pe1t. di D'ANIELLO, 1954, p. 257; 28 maggio 1962, ivi, p. 291), ha con questa sentenza asserito, limitandosi :nvece la norma a punire chiunque sottrae merci al pagamento dei diritti di confine. Tuttavia questa giurisprudenza, eiaborata � nel div�erso �atteggiarsi dell'elemento soggettivo nel delitto e nella contravvenzione e che porta l'ipotesi normativa dell'art. 107 a sconfinare quasi nella truffa, ha il po:egio di limitare la sfera d'applicazione dell'ipotesi contravvenzionale, contro l'ingiustificata tendenza ad estenderla a tutte le ipotesi di contrabbando intraispettivo. Come � noto, infatti, si distingue un contrabbando extraispettivo, che si commette con l'evitare la visita doganale da un contrabbando intraispettivo nel quale la merce � presentata al1a visita, ma �Con artifici tali da deviare gli accertamenti dei PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 535 estinta :per prescrizione, e dichiar� estinti per prescriziooe i reati di frode aJ.l'Ige e I. Cong. aventi anch'essi natura contravvenzionale. Avverso detta dectsiooe ha proposto ricovso per Cassazione il P.M. (Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento), ed ha dedotto inosservanza ed erronea appUcazione della legge penale in relazione agli artt. 107, 118 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424. Il ricorso � fondato. � rstato accertato in punto di fatto che la guardia di finanza controllando la contabilit� della S.p.A. VINILAVIO -Fabbrica per la produzione di valigerie ed affini m materia plasttoa corrente i:n Avio (Trento) -il cui amministraitove unico risult� essere Locatelli Mrari:o, scopri che la detta societ�, mevc� la esibizion,e an3c dogana di fatture apparentemente regolari per quantit� e qualit� della merce, ma con indicazione di un prezzo largamente inferiore a quello pagato, era sfuggita al pagamento di buona parte dei diritti doganali e conseguentemente anche al pagamento di buona parte dell'IGE ,e imposta conguaglio, sulla mel'ce importata. � ,stato accertato in particolare che medi,ante accordo con la Vinilavio, le ditte venditrici estere (germaniche) rspiccavano fatture per un prezzo mforiore al reale. Tali false fatture venivano pT�e1sentate alla dogana di confine ra corredo dei prescritti documenti d�ganali, e i diritti di confine, l'Ige e gli altri gravami fiscali connessi alla importaziooe, venivano assolti, ,con tale ar.tifizio, ranzich� sul reale valore delle merci importate, rsul minOT valore artatamente pi� basso dichiarato neJle fatture. Per il recupero della differenza fra il prezzo reale e quello artifisionamente indicato nelle fatture al fine di sottrarre parzialmente le merci funzionari doganali, sicch� la presentazione della merce fa parte solo della messa in scena (Cass., 19 giugno 1959, citata) e che, in virt� di questi elementi atti all'inganno, si distingue dalla ipotesi contravvenzionale di cul all'art. 118. In effetti, ben � stato individuato nel dolo il criterio distintivo fra delitto e contravvenzione, ma l'orientamento sempre pi� rigoroso della Su prema Corte che accentua gli elementi caratterizzanti del dolo, sino a farli praticamente coincidere con gli artifici e raggiri idonei all'induzione in errore dei funzionari doganali, pone il problema de.I concorso di reati, poich� sembra indubbio in questi casi che insieme con il contrabbando, ricorra anche il reato di truffa. E poich� il bene protetto appare lo stesso, il ricorso al principio di specialit� porterebbe all'assurdo di punire con pena meramente pecuniaria quello stesso reato contro il patrimonio me diante frode che J.'art. 640 c.p., primo capoverso, punisce con la ben pi� grave pena della reclusione da uno a cinque anni. Il lodevole indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte dovrebbe quindi tornare ad una pi� schematica valutazione del dolo richiesto dal reato di contrabbando di cui all'art. 107, al fine di evitare che il pericolo di sanzionare come contravvenzioni doganali i delitti di contrabbando non sbocchi nel pi� grave pericolo di punire con mere multe dei delitti di truffa. � 536 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO agli oneri fiscali le ditte estere :facevano pervenire alla Vinilavio al di fuori di ogni organo uffi.ci:aJe preposto agli scambi con l'eistero note di addebito. La diff.erenza integrativa indicata nelle note di addebito veniva corrisposta alle ditte venditrici estere tramite i rappresentanti residenti in Italia. Con tale ingegnoso silStema la Vim:ilavio assolveva i gravami fiscali 1connessi :alle importazioni, non sul valo!re reale delle merci, ma 1su quello minore attestato dalle fattuxe, evadendo cosi parzi: almente i diritti di confine e gli altri tributi connessi. La Corte d'Appello ha ritenuto semplicisticamente che la falsa indicaztone do~osa del valore del:le merci sog,gette a tributo, nelle :!iatture che a 1corredo della dichiail"azione, accompagnano la mm-ce allo sdoganameruto, costituisca 'contravvenzione al,l'art. 118 della legge doganale il quale prevede il caso della non corrispondenza delle dichiarazioni al risultato della visita e ne stabilisce 1e ,sanzioni. Coo �i� La Corte di merito' non ha colto., 111� ind:ivLduato gli elementi differenziali tra il delitto di contrabbando 1commesso mediante mezzi fraudolenti e ila contI1avvenzione di cui all"a:rt. 118 legge doganale. Infatti, la 1presentazione della merce alla vjisita doganale non esclude l'ipotesi delittuosa del contrabbando cos� detto intraispettivo, allorch� mediante mezzi fraudolenti si riesca ad eludere l'assolvwento del giusto tributo, considerato che la verificazione delle merci da parte dei funzionari non vale a rendere impossibili.e il rag,giungnento dell'intento. � ben vero che la dichia,razione prevista dall'art. 16 della legge doganale, che deve pl'ecedere ogni operazione do~anale, pu� eissere inesatta cio� inficiata per errore o neglig�enza ovvero mendace, cio� fatta oon l'intenzione di trarre in inganno l'amministraziooe ed dn entrambi i 1casi ,si 'concreta un fatto contravvenzionale in quanto 11 legislatore per �stabilire il contenuto materiale della contrav1venzione ha ~~dato soltanto all'effetto della dichiarazion;e (prescindendo da ogni indagine relativa ai moti.vi ,che la differenza abbia determinato; ci� non esclude, per�, che il'icorre il caso di ieO!Iltrabbando e non di contravvenzione quando la dichiarazione doganale contenente il fal,so valore deUe mel'ci �Che 1si importano viene documentata ed avallata da ~atture solo apparentemente veridiche ma in realt� mendaci, cio� a dive mediante mezzi fraudolenti all'uopo preocdinati. Il 1lim.i.te obiettivo fra faittLspecie delittuosa e contravven:zionale, risiede nell'uso del mezzo fraudoJ.ento. Mentre Ja 1sempltce dichiarazione mendace d� vita alla contravvenzione, la dichiarazione doganale mendace avvalorata da un mezzo fraudoJento inteso nel suo obiettivo �Significato di inganno, artifizio, astuzia di1retta ad ingann:ave (il che 1si verifica nel caso in cui vengono presentati insieme con la dichiarazione documer�ti mendaci alte1:1ati o contraffatti quali possono 1essere fatture, documenti di trasporto, certificati di origi'.11!e) concreta i,l reato di contrabbando in quanto � mediante l'uso di tali mezzi fraudolenti e merc� essi che parte della merce viene asporta�ta dagli PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE spazi doganali 1senza avere pagato i diritti dovuti. Nessuna rilevanza hl contrario ;pu� spiegare iJ. fatto che ola meJ'ce viene ;preisentata al controllo e che perci� la dogana � in grado di accertare il vero ed effettiivo vaJ.ore delle merci, in quanto � noto che i dirLtti sono commisurati al valore e aU'odgine delle merici ed � facilmente comprensibile lo sviamento che una ra1sa docum.ootazione pu� produrre nella corretta determfamzione del tributo. Sinteticamente, dunque, fi:nch� il. proposito, anche ;pi� manifestamente doloso, si estrinseca soltanto con ila dtchiaxazione che vLe:n�e ipresentaita �alla dog�n:a insieme con J.e merci, senza ricorrere ad altri mezzi fraudolenti per avvaloriwe e conval:kliare ila dichiarazione, l'ilnfuazi:one � 1sempre una conitravvenzione. Quando la dichiarazione doganale � convalidata da documenti falsi preordinati allo scopo, mediante i �quali viene sviata la cor.11etta determinazione delJ.'amm<mtare del tributo seguita dall'uscita delle merci dalla dogana si veTsa ne1l'ilpotesi di contrabbando. Non � vano 1sottolineare che la giurisprudenza da tempo ha afferimato iii princLpio che neU.e :IT.odi ve!rifi:catesi ai danni della dogana mediante ;presentazione di fulse fatture a corredo de1la dichiarazione doganale 1per avvalorare quest'ultima, :se ola differenza tra hl vialore dichiarato �e quello effettivo della merice venga accertato dopo J.o sdoganamento �si versa nella ipotesi d:i contrabbando e non iln quella contravvenziooa1e. L'impugnata sentenza manifestamente e senza accettabili ragLoni si discosta dai principi sopra accennati pervenendo ad una erronea interpretazione ed appUc.azione della legge doganale. -(Omissis). / PARTE SECONDA ' ' ~ I ! ' LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codice di proc:edura c:ivile, art. 668, limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore. Sentenza 18 maggio 1972, n. 89, G. U. 24 maggio. 1972, n. 134. c:odic:e di proc:edura penale, art. 169, quinto c:omma, limitatamente alla parte in cui considera effettuata la notificazione per deposito nella casa comunale alla data di inoltro dell'avviso al destinatario, anzich� alla data di ricezione. Sentenza 4 maggio 1972, n. 77, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. d.I. 8 febbraio 1923, n. � 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 10, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale. Sentenza 18 maggio 1972, n. 95, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. le99e 22 febbraio 1934, n. 370, artt. 13, 14, primo c:�omma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28. Sentenza �15 giugno 1972, n. 105, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, primo c:omma, nella parte in cui non rprevede che il tribunale debba ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effel;_to la sentenza che dichiara il fallimento della societ� con soci � responsabilit� illimitata, perch� detti soci possano esercitare il �diritto di difesa. Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, G. U. 28 1giugno 1972, n. 165. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 162, primo c:omma, nella parte in cui non prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda di-ammissione alla procedura di concordato preventivo, debba ordinare la comparizione in camera di consiglio del debitore per l'esercizio del diritto di difesa. Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. 76 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 195, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'obbligo 1per il tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio per l'esevcizio del diritto di difesa nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di msolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento. -Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, G. U. 28 1giugno 1972, n. 165. legge 2 aprile 1958, n. 339, art. 17, .primo comma, nella parte in cui esclude il diritto del :prestatore di lavoro all'indennit� di anzianit� in caso di cessazione del rapporto per licenziamento .tn tronco. Sentenza 4 maggio 1972, 111. 85, G. U. 10 maiggio 1972, n. 12,2. d.P.R. 30 apr-ile 1970, n. 639, art. 33, nella parte in cui non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nel comitato regionale dell'I.N.P.S.; art. 34, nella 1parte in cui non prevede che 1'.Amministrazione Tegionale siciliana sia rappresentata nei comitati provincialii dell'I.N.P.S. di quella Regione. Sentenza 18 maggio 1972, n. 96, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. legge reg. marchigiana a.ppr. 22 lugHo 1971 e riappr. 24 novembre 1971. Sentenza 15 giugno 1972, n. 10~, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. legge reg. sic. appr. 7 marzo 1972, limitatamente alla parte in cui include nell'elenco delle festivit� la data del 15 maggio, festa della Regione. Sentenza 4 maggio 1972, n. 76, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. legge reg. sic. ap.pr. 24 maggio 1972. Sentenza 18 maggio 1972, n. 98, G. U. 24 ma,ggio 1972, n. 134. II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE Codice civile, art. 2736, n. 2 (artt. 3 e 24 della Costituzion1e). Sentenza 4 maggio 1972, n. 83, G. U. 10 maggio 1972, n. 12'2. codice civile, art. 2947, terzo comma, nella parte in cui fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza -di ;proscioglimento (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1972, n. 116, G. U. 28 giugno J.9,72, n. 165. codice di procedura civile, art. 663 (artt. 3, 24 e 111 della Costituzione). Sentenza 18 maggio 1972, n. 89, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. PARTE II, LEGISLAZIONE 77 c:odic:e di proc:edura c:ivile, art. 668, primo c:om,ma (artt. 3, 24 e 111 deHa Costituziione). Sentenza 18 maggio 1972, n. 89, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. codic:e penale, art. 22'2, sec:ondo c:omma (a11t. 3 della Costituzione). Sentenza 15 giugno 1972, n. 106, G. U. 21. ,giugno 1972, n. 158. c:odic:e penale, art. 528 (artt. 3, primo comma, ,e 21, iprimo e secondo comma, della Costituziione). Sentenza 18 maggio 1972, n. 93, G. U. 24 ma.ggio 1972, n. 134. c:odic:e penale, artt. 718, 1primo c:omma, e 720, primo c:omma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 4 maggio 1972, n. 80, G. U. 10 mag.gio 1972, n. 122. c:odic:e penale, art. 723 (artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1972, n. 113, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. c:odic:e di proc:edura penale, artt. 19 e 21 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, G. U. 28 1giugno 1972, n. 165. c:odic:e di proc:edura penale, art. 169, primo c:omma (artt. 15, primo ,; comma, 2 e 27 della Costituziione); terzo c:omma (1artt. 2, 15 e 27 della Costituzione); e quarto c:omma, nei senfil di cui in motivazione (artt. 3 e 24 d:ella Costituzione). Sentenza 2 maggio 1972, n. 77, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. c:odic:e di proc:edura penale, artt. 413 e 439 (art. 25, primo comma, della Costituzione). Sentenza 27 1giugno 1972, n. 113, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. c:odic:e di proc:edura penale, art. 633, terzo c:omma (art. 13 defila Costituz- ione). Sentenza 15 .giugno 1972, n. 102, G. U. 15 giugno 1972, 111. 158. d.I. 8 febbrai,o 1923, n. 501, convertito nella '1eg:ge 17 ,aipr1He 1925, n. 473, art. 11, ,primo c:omma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 18 maggi<;> 1972, n, 95, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. r.d.I. 15 marzo 1927, n. 436, art. 7, sec:ondo, terzo e quarto c:omma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 27 .giugno 1972, n. 114, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, secondo comma (artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1972, n. 113, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. legge 22 febbraio 1934, n. 370,. art. 14, secondo comma (artt. 21, 2, 3 e 41 della Costituzione). Sentenza 15 giugno 1972, n. 105, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 162, secondo comma (art. 24, secondo comma, della Costituzione) nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa prima che si provveda sulla dichiarazione ,di fallimento. Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 39, 'Primo comma, nei sensi di cui in motivazione (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione). Sentenza 18 maggio 1972, n. 90, G. U. 24 maggi.o 1972, n. 134. legge 4 agosto 1955, n. 692, art. 4 (art. 53 della Costituzione). Sentenza 18 maggio 1972, n. 92, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. legge 12 novembre 1955, n. 1137, art. 69, quale risulta modificato dagLi artt. 9 e 1 O della legge 16 novembre 1962, n. 1622 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 4 maggio 1972, n. 84, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. legge 25 febbraio 1963, n. 289, ar~. ,5 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Sentenza 18 maggio 1972, n. 91, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 112, ultimo c�omma, e 10, quinto comma (art. 76 della Costituzione). Sentenza 4 maggio 1972, n. 78, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. legge 5 luglio 1965, n. 798, art. 1, n. 5 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Sentenza 18 maggio 1972, n. 91, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. d.I. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 32 (art. 53 della Costituzdone). Sentenza 18 maggio 1972, n. 92, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. ! ~ ! PARTE II, LEGISLAZIONE 79 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 6 e 40 (art. 3 dello Statuto della Regione �siciliana e art. 66 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1972, n. 115, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. III -QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, artt. 274 e 275 (artt. 24 e 30 della Costituzione). Tribunale di Como, ordinanza 17 febbraio 1972, G. U. 10 ma�ggio 1972, n. 122. codice civile, art. 1310, primo comma (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione). Corte dei conti, sezioni riunite, wdinanza 13 ottobre 1971, G. U. 31 mag~o 1972, n. 141. codice civile, art. 1901 (art. 41 della Costituzione). Pretore di Bojano, ordinanza 24 marzo 1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. codice civile, art. 2736, n. 2 (artt. 3 e 24, secondo comma, deHa Costituzione). Pretore di Taranto, Ol'dinanza 21 giugno 1972, n. 158. codice di procedura civile, art. 182 (art. 24 �della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale �di Napoli, Oil'dinanza 22 febbraio 1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. codice di procedura civile, art. 657 (artt. 2 e 3 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 16 febbraio 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. codice di procedura civile, artt. 663, primo comma, e 665 (artt. 3, 24, . secondo comma, e 111 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 16 febbraio 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. c�odice penale, artt. 102, e 109, primo capoverso (artt. 3, primo e secondo �comma, e 27, terzo comma, della Costituzione). Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanze 8 e 20 marzo 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134, e 21 gtugno 1972, n. 158. codice penale, art. 106, primo comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale �di Milano, ordinanza 22 feibbpio 1972, G. U. 24 magg�io 1972, n. 134. 80 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO c:odic:e penale, art. 162 (art. 3 della Costituzione). Pretor:e d.i Egna, ordinanza 19 gennaio 1972, G. U. 24 maggio 1.972, n. 134. c:odic:e penale, art. 164, penultimo c:omma (art. 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale dd Torino, ordinanza 13 gennaio 1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. c:odic:e penale, art. 164, ultimo c:omma (art. 3 della Costi.tuzione). Pretore di Como, ordinanza 24 giugno 1971, G. U. 28 .giugno 1972, n. 165. c:odic:e penale, artt. 204 e 222 (artt. 2, 3, 2:5, 27 e 32 della Costituzione). Tribunale di Enna, ordinanza 2 :febbraio 1972, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. c:odic:e penale, art. 216 (artt. 27, terzo comma, e 38 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 10 settembre 1971, G. U. 21 giwgno 1972, n. 15'8. c:odic:e pena.le, art. 341 (artt. 1, 2, 3, 4, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione). Pretore di Padova, ordinanza 28 ottobre 1971, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. Pretore di Conegliano, ordinanze 20 dicembre 1971 e 15 gennaio 1972, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. Pretore di Castelnuovo della Daunia, ordinanza 27 gennaio 1"972, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. Pretore di Montemaggiore Belsito, ordinanza 2 :febbraio 1972, G. U. 31 maggio 1.972, n. 141. Pretore di Alia, ordinanza 1� marzo 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. Pretore di Lodi, ordinanza 22 marzo 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. T'l'ibunale �di Massa, ordinanza 28 aprile 1972, G. U. 28 �giwgno 1972, n. 165. Pretore �di Pisa, ordinanza 10 febbraio 1972, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. c:odic:e penale, art. 503 (artt. 40 e 3 della Costituzione). Pretore di Monfalcone, ovdinanza 31 marzo 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 16<5. PARTE II, L~GISLAZIONE 81 codice penale, art. 539 (art. 27, prima parte, della Costituzione). Tribunale di Taranto, Ol'dinanza 5 aprile 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 16.5. codice penale, artt. 718 e 720 (art. 3 delLa Costituzione). Pretor�e di Modica, ordinanza 25 febbraio 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. codice di �procedura penale, art. 23 (art. 111, secondo comma, della Costituzione). Corte di cassazione, terza sezione penale, ordinanza 11 dicembre 1971, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. codice di procedura penale, art. 27 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Corte di appello di Catania, ordinanza 13 gennaio 1972, G. U. 10 maggio 197�2, n. 122. codice di procedura penale, art. 169 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Brunico, o.rdinanza 22 gennaio 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. codice di procedura pena.le, art. 175, nella pa�rte relativa alla parte offesa .assente dalla Repubblica (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione). Tri!bunale di Torino, ordinanza 1�0 febbraio 1972, G. U. 10 ma.ggio 1972, n. 122. codice di procedura penale, art. 199 bis (artt. 112 e 24, primo comma, della Costituzione). Corte di assise �di appello di Torino, ordinanza 14 aprile 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. codice di procedura penale, art. 225 <art. 3 della Costituzione). Pretol'e di Gallarate, ordin.anza 5 febbraio 1972, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. codice di procedura penale, artt. 236, quarto comma, 2�72�, terzo comma, e 275 P��P� (art. 13, ultimo comma, della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 2�9 gennaio 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. cod�ice di procedura penale, artt. 2.72 e 275 (arit. 3, primo comma, e 13, ultimo comma, della Costitu:llione). Tribunale �di Genova, ordinanza 7 febbraio 1972, G. U. 31 maggio 1972, n. 141. 82 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice di procedura penale, art. 277 bis (art. 3 'della Costitl.i.zione). Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 24 gennaio 1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. codice di procedura penale, art. 314, secondo comma (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Padova, ordinanza 19 aprile 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. codice di procedura penale, art. 356 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 20 marzo 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. codice di procedura penale, art. 445 (artt. 3, primo, comma, e 24, secondo comma, della Costituzione). Pretore dii Ispica, ordinanza 10 marzo 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. codice di procedura penale, artt. 502 e 503 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 7 febbraio 1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. codice di procedura .penale, art. 509 (art. 24 della Costituzione). Pretore di Bassano del Grappa, �rdinanza 17 febbraio 1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. codice di procedura �penale, art. 630, secondo comma (artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 21 marzo 1972, G. U. 21 gliugno 1972, n. 158. codice ,di procedura penale, artt. 636, 637 e 642, primo capovers�o (articoJ. i 24, secondo comma, e 3, primo comma, deil:la Costituzione). Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanze 8 e 20 marzo 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134 e 21 giugno 1972, n. 158. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 33 (art. 24 della Costituzdone). Commissione provinciale delle imposte di Pistoia, ordinanza 29 novembre 1971, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93 (art. 24, primo comma, della Costituzione). Corte di appello di Roma, ordinanza 13 marzo 1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. PARTE II, LEGISLAZIONE r.d.. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146 modificato dall'art. 1 del r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313 (artt. 24 e 113 della Costituzione). Corte di appello di Caltanissetta, <Wdinanza 1� dicembre 1971, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. legge 16 dicembre 1932, n. 973 (art. 41 della Costituzione). Preto�re di. Brindisi, ordinanza 26 .gennaio 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. d.I. 27 �novembre 1933, n. 1578, art: 68 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Benevento, ordinanza 8 marzo 1972, G. U. 21 .giugno 1972, n. 158. d.l. 20 lugl:io 1934, n. 1404, art. 9, secondo comma (artt. 3 e 25 della Costituzione). Tribunale di Venezia, mdinanza 14 aprile 1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 5 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Mantova, rnrdinanza 18 dicembre 1971, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 20 e 21 (art. 24 della Costituzione). Commissione provinciale delle imposte di Pistoia, ord!inanza 29 novembre 1971, G. U. 21 giugno� 1972, n. 158. legge 2 febbraio 1939, n. 374, art. 1 (art. 21 della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale �di Perugia, ordinanza 6 aprile 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 71 (art. 24 del.ila Costituzione). Pretore di Sorrento, ordinanza 15 gennaio 1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. legge 25 settembre 1940, n. 1424, primo comma (artt. 3, primo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione). Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanza 8 marzo 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. rn5. r.d. 30 gennai�o 1941, n. 12, artt. 31, 34 e 38 (artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 25, primo comma, della Costituzione). Pretore di Pietrasanta, 01rdinanza 25 febbrafo 1972, G. U. 31 maggio 1972, n. 141, 84 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22, ultimo comma (art. 101 della Costjtuzione). Tribunale di Ferrara, ordinanza 21 giugno 1971, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, prima parte e capoverso (art. 3 della Costituzione). Pretore di Bologna, Ol'dinanza 1� aprile 1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. legge 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6, quarto comma (art. 38 della Costituzione). Tribunale di Mantova, Ol'dinanza 13 aprile 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. d.lgt. 1� giugno 1946, n. 539, art. 3 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Consiglio dli Stato, sesta sezione, ordinanza 2 aprile 1971, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. d.lg.C.P.S. 31 dlc:embre 1947, n. 1687, art. 1 (artt. 3 e 36 della Co~ stituziooe). Consigldo di Stato, sesta sezione, ordinanza 2 aprile 1971, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. legge 8 febbraio 1948, n. 47, artt; 3, 5 e 16 (artt. 3 e 21 della Costituzione). Pretore di Ronciglione, or.dinanza 25 febbraio 1972, G. U. 31 maggio 1972, n. 141. legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8 (art. 3 della Costituzdone). Pretore di Roma, ordinanza 20 dicembre 1971, G. U. 21 .giugno 1972, n. 158. legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21 (artt. 3, 21 e 24 della Costituzione). Corte di assise di Campobasso, ordlinanza 24 febbraio 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21, terzo comma (art. 3, primo comma, della Co�stituzione). Tribunale di Firenze, ordinanza 28 febbraio 1972, G. U. 24 mag~ io 1972, n. 134. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21, terzo e quarto comma (artt. 3, 24, 25, 104 e 111 della Costituzione). Tribunale di Pisa, ordinanza 24 marzo 1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. legge 29 ottobre 1949, n. 286, art. 1 (art. 112 della Costituzd.one). Pl'etore di Monza, ordinanza 25 febbraio 1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 76, ultimo comma (atri. 3 della Costituzione). Corte dei conti, sesta sezione per le pensioni di guerra, ordilinanza 13 luglio 1971, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. legge 4 gennaio 1951, n. 128, art. 3 (art. 33, prima .parte, della Costituzione). Pretore di Padova, ordinanza 11 aprile 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. legge 14 marzo 1952, n. 196, artt. 1 e 3 (art. 21 deHa Costituzione). Pretore di Sampierdarena, ordinanze 11 aprile 1972 (due), G. U. 28 �giugno 1972, n. 165. legge 20 giugno 1952, n. 645, art. 7, capoverso (artt. 3, 24 e 25 della Costituzione). Tribunale di Venezia, orcti.nanza 29 febbraio 1972, G. U. 21 girugno 1972, n. 158. legge 20 ottobre 1954, n. 1044, art. 1, 'secondo comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Firenze, ordinanza 10 novembre 1971, G. U. 21 .giugno 1972, n. 158. d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 79 (artt. 3 e 316 della Costituzione). Consiglio di Stato, quarta seziione, orrdinanza 19 nov�embre 1971, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, art. 27 (art. 5 della Costituzione). �Tribunale dii T�rapani, or.dinanza 25 febbraio 1972, G. U. 10 maggio 1972, n. 12�2. d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 99, primo comma, e 113, ultimo comma (artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione). Pretore di Prato, ordinanza 11 aprile 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. 86 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 20 febbraio 1958, !I� 75, art. 3, n. 8 (art. 3 della Costituzione). Giudice istruttore d~l tribunale di Milano, ordinanza 19 febbraio 1972, G. U. 31 maggio 1972, n. 141. legge 24 man:o 1958, n. 195, art. 13, .ultima parte (artt. 3 e 97 della Costituzione). Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 22 ottobre 1971, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. legge 2 a.prile 1958, n. 339, art. 17, lett. b (a:ritt. 3, 35 e 36 deilla Costituzione). Tribunale di Firenze, ordinanza 3 novembre 1971, G. U. 21 .giugno 1972, n. 158. d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 54 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Consiglio di Stato, quarta se:oione, ordinanza 22 ottobre 1971, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. d.P.R. 15 giugn�o 1959, n. 393, art. 138 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Montepulciano, ordinanza �5 aprile 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, articolo unic�o, nella parte in cui rende validi erga omnes gli artt. 8 e 9 del contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959 della provincia di Padova (art. 76 della Costituzdone). Pretore di Padova, ordinanze 20 ottobre 1971 e 10 marzo 1972 (due), G. U. 10 maggio 1972, n. 122 e .24 maggio 1972, n. 134. legge 22 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a (art. 3 della Costituzione). Tribunale �di Rieti, ordinanza 23 febbraio 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. legge 3 febbraio 1963, n. 69 (artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 (artt. 3 e 21 della Costituzione). Pretore di Ronciglione, ordinanza 25 febbraio 1972, G. U. 31 maggio 1972, n. 141. legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 34, primo comma (artt. 3, 4 e 21 della Costituzione). Tribunale di Mhl.ano, ordinanza 12 gennaio 1972, G. U. 10 ma.ggio 1972, n. 122. PARTE II, LEGISLAZIONE d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. 25 (art. 3 della Costituzione). Consiglio di Stato, sesta se:z;ione, ordinanza 22 ottobre 1971, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 e tabella all. 4, voce 38 (artt. 3, 35, primo comma, 'e 38, primo e secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanza 1� febbraio 1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. �d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Mantova, ordinanza 18 dicembre 1971, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. d.P.R. 30 9iugno 1965, n. 1124, art. 51 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Bologna, ordinanza 14 aprile 1972, G. U. 28 .giugno 1972, n. 165. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 112, ultimo comma, e 1O, quinto comma (artt. 76 e 77 della Costitu:z;ione). Tribunale di Mantova, ordinanza 18 dicembre 1971, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. legge 14 luglio 1965, n. 963, art. 26, lett. c (art. 27, primo comma, della Costituzione) e lett. d (artt. 1, 2, terzo capoverso, 4, 35, e 27, terzo comma, della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 9 febbraio 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22 (art. 3, 29 e 38 della Costituzione). Tribunale ,di Pavia, ordinanze 24 febbraio 1972 (cinque), G. U. 10 maggio 1972, n. 122. d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704, art. 1, che modifica l'art. 3, teno comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (artt. 76 e 77, primo comma, della Costitumone). Pretore di Fidenza, ordinanza 18 gennaio 1972, G. U. 31 maggio 1972, n. 141. legge 31 ottobre 1966, n. 953, articolo unico (artt. 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Van.'Se, ordinanza 21 febbraio 1972, G. U. 21 ,giugno 1972, n. 158. 88 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 3 maggio 1967, n. 317, artt. 1 e seguenti (art. 3 della Costituzione). Triibunale di Montepulciano, ovdinanza 5 aprile 1972, G. U. 28 giugno W72, n. 165. legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 42, settimo comma, e 45 (art. 112 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 13 marzo 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 5, n. 7 (artt. 3 e 51 dena Costitu: ziione). Tribunale di L'Aquila, ordinanza 28 :febbraio 1972, G. U. 21 giugno W72, n. 158. legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 69, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Coll"te dei �conti, sesta sezione per le pensioni di guerra, O�l.'dinanza 13 luglio 19.71, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. legge 30 a'prile 1969, n. 153, art. 23 (art. 3 dell:a Costituzione). Tribunale 'di RJieti, ordinanza 23 febbraio 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. legge 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 (art. 3 della Costituzione). Giudice conciliatore �di La Spezia, ordinanza 10 gennaio 1972, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32 (art. 3 della Costituzione).. Pretore di Bojano, ordinanza 24 marzo 1972, G. U. 21 �giugno 1972, n. 158. d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62 (artt. 76 e 77 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 27 gennaio 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 16<5. d.I. 26 ottobre 1970, n. 645, convertito con modificazion[ nella fogge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 16 (art. 14, lett. d, dello statuto per la Regione siciliana). Corte costituzionale, ordinanza 25 maggio 1972, G. U. 31 \maggio 1972, n. 141. PARTE II, LEGISLAZIONE d.I. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 32. Giudice conciliatore di Roma, ordinanza 21 marzo 1972, G. U. 24 m,aggio 1972, n. 134. d.I. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 56, �primo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione). Pretore �di Brescia, ordinanza 24 marzo 1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. legge 12 dicembre 1970, n. 1138, art. 2 (art. 42, terzo comma, della Costituzione). Pretore di Bovino, ordinanza 3 febbraio 1972, G. U. 10 maggio 1972, ill. 122. legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 12 (artt. 41, .primo e terzo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione). Pretore di Ispica, ordinanza 11 marzo 1972, G. U. 31 maggio 1972, n. 141. legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 32, p.p. (artt. 5�3, 3 e 41 della Costituzione). Giudice conciliatore di Firenze, ordinanza 31 marzo 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. legge 18 dicembre 1970, n. 1035, articolo unico, p.p. (artt. 53, 3, 41 e 77, terzo comma, della Costituzione). Giudice conciliatore di Firenze, ordinanza 31 marzo 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. legge 18 dicembre 1970, n. 1138, artt. 3 e 9 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Melito Porto Salvo, ordinanza 11 gennado 1972, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 3, primo e secondo comma (artt. 3, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione). Tribunale di Modena, ordinanza 15 marzo 1972, G. U. 31 maggio 1972, n. 141. legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32 (a�rtt. 41, 42 e 44 della Costituzione). Tribunale di Palmi, ordinanza 6 aprile 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. 90 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, ed -in particolare artt. 122, 123 e 126 (artt. 76 e 77 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 27 gennaio 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. legge 25 febbraio 1971, n. 110, art. 1 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Assisi, ordinanza 26 febbraio 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. legge reg. sic:. 23 marzo 1971, n. 7, artt. 52, primo comma, e 53, secondo comma (artt. 3, primo comma, e 108 della Costituzione). Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ordinanza 8 luglio 1971, G. U. 24 maggto 1972, n. 134. legge 1� giugno 1971, n. 425, artt. 1, 5 e 8 (art. 41 della Costituzione). Pretore di Legnano, ordinanza 7 aprile 1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. legge 4 agosto 1971, n. 592, art. 5 ter, terzo comma (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione). Tribunale di Palmi, ordinanza 6 aprile 1972, G. U. '28 giugno 1972, n. 165. legge 29 novembre '1971, n. 1097, ed in particolare art+. 1, 2 e 3 (artt. 1, 3, 4, 35, 41, 42, terzo comma, e 117 della Costituzione). Pretore di Este, ordinanza 26 aprile 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. INDICE BIBLIOGRAFICO delle opere acquisite alla biblioteca deH'Avvocatura Generale dello Stato ZANOBINI L., Codke delle leggi amministrative (Voli.I. 2). Giu:ffr�, Milano 1972. GROTTANELLI DE SANTI G., Profili costituzionali della irretroattivit� delle leggi. Giuffr�, Milano 1972. NAPoLITANO V., Dizionario Bibliografico delle Riviste Giuridiche Italiane, Giuffr�, Milano 1972. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Ufficio del Massimario, Sistema � ITALGIURE � di Ricerca della Giurisprudenza (voli. 5), Stamperia Nazionale, Roma 1972. 14 CONSULTAZIONI APPALTO Revisione prezzi -Domanda -Tardivit� -Sciopero servizi postali -Conseguenze. Se a causa del disservizio derivante da sciopero dei servizi postali po~sa invocarsi la causa di forza maggiore qualora non sia tempestivamente pervenuta all'Amministrazione la domanda di revisione prezzi (n. 353). ATTI AMMINISTRATIVI Leggi regionali -Governo -Rinvio -Comunicazione o notificazione Modalit�. Quali norme si debbano osservare per la comunicazione in via amministrativa del provvedimento col quale il Governo rinvia una legge al consiglio regionale. In particolare, come si debbano effettuare la comunicazione nel caso che l'ufficio regionale sia chiuso (n. 24). COMUNIT� ECONOMICA EUROPEA C.E.E. -Esportazione prodotti agricoli -Restituzione spese di stockaggio Data di riferimento -(Regol. Consiglio C.E.E. 21 dicembre 1967, n. 104! art. 1; reg. Commissione e.E.E. 23 luglio 1968, n. 1056 art. 1). Quale sia il momento cui occorre far riferimento per la determinazione delle spese di � stockaggio > da rimborsarsi, in base alla normativa ctella Comunit� Economica Europea, all'esportatore di prodotti agricoli quando avvengono in tempi diversi per fatti non causati direttamente dall'esportatore, la dichiarazione di esportazione, la messa a disposizione della dogana delle merci, la spedizione delle stesse (n. 5). Tributi -Dazi doganali -Mutamento di disciplina -Scadenza precedentedisciplina -Prorogabilit� al primo giorno non fe~tivo successivo. Se, ove la scadenza di una disciplina tributaria pi� favorevole di qudla successiva cada in giorno festivo (nella specie, trattamento tributario di operazioni doganali nell'ambito della Comunit� Economica Europe: i), possa applicarsi il principio della proroga al primo giorno non festivo� successivo, qualora presupposto di imposta sia il compimento da parte del contribuente di determinate attivit� (n. 6). PARTE II, CONSULTAZIONI 93 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE Concessione d'immobile -Rinnovp,zione -Attivit� nell'interesse della p.A. concedente -Canone ricognitorio -Aumento. Se, in sede di rinnovazione di una concessione-contratto diretta a conferire l'uso eccezionale di un bene del patrimonio indisponibile dello Stato a soggetto che lo detiene per svolgervi attivit� nell'interesse della P.A., questa possa pretendere un corrispettivo commisurato ai' valore commerciale dell'uso invece del solo canone ricognitorio fino ad allora per .cepito (n. 105). CONFISCA Sequestro penale -Spese di custodia Amministrazione doganale -Liquidazione -Misura -Recupero -Ricavo confisca -(legge 25 settembre 1940, n. 1424 artt. 140, 144; r.d. 23 dicembre 1865, n. 270 [tariffa penale] artt. 1 n. 6, 104). Se le spese di custodia di merce di contrabbando, oggetto di sequestro penale, sopportate dall'Amministrazione doganale, custode ex art. 140 legge 25 settembre 1940, n. 1424, possano essere soddisfatte su quanto ricavato a .i:eguito della successiva confisca della merce (n. 27). Se nella liquidazione a favore dell'Amministrazione doganale delle spese di custodia di merce sottoposta a sequestro penale si debba tener conto anche di una proporzionata quota di spese generali (es. apprestamento dei locali e del servizio di custodia o solo degli specifici rimbori:.i (spese vive) contenuti (n. 27). COOPERATIVE Compagnie portuali -Natura -Sindaco -Cause di incompatibilit� -(articolo 110 cod. nav.; art. 2399 e.e.). Se le compagnie portuali siano soggetti di diritto privato e conseguentemente si applichino per i loro sindaci le comuni cause di incompatibilit� ad assumere la carica (n. 8). CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO Amministrazione dello Stato -Danni da incidenti stradali -Impossibile recupero -Trasporto crediti sui campioni demaniali -Titolo -Ingiunzione fiscale -Azione giudiziaria -Necessit� (artt. 263 segg, r.d. 23 maggio 1924, n. 827; t.u. 14 aprile 1910, n. 639). Se, relativamente a ragioni di crE.dito per risarcimento danni prodotti allo Stato a seguito di incidente stradale, l'ingiunzione fiscale ex t.u. numero 639; 1910 costituisca titolo per il trasporto dei crediti -rivelatisi dl impossibile recupero -sui campioni demaniali, ai sensi degli artt. 263 e 264 r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (n. 258). 94 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se, in ogni caso di ragione di credito per risarcimento danni prodotti allo Stato a seguito' di incidente stradale, la p.A. sia tenuta a promuovere l'ordinario giudizio ,fil cognizione al fine di ottenere il titolo per il trasporto dei crediti sui campioni demaniali (artt. 263 'e 264 r.d. 23 maggio 1924, n. 827), quando dei crediti medesimi si riveli impossibile il concreto recupero (n. 258). Procedimento penale contro dipendente pubbliico -Assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato -Consulenza tecnica -Spe;e -Spettanza -(r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). Se sia legittimo il pagamento da parte della Amministrazione di parcelle professionali afferenti prestazione di ccnsulenza tecnica svolta nell'interesse ed :Ln difesa di impiegati ,ed agenti della P.A. nel cor-so di procedimenti penali a loro carico, e nei quali essi hanno goduto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 14 del r.d. 30 ottobre 1,933, n. 1611 (n. 259). CONTRABBANDO Sequestro penale -Spese di custodia Amministrazione doganale -Liquidazione -Misura -Recupero -Ricavo confislca (legge 25 maggio 1940, n. 1424 artt. 140, 144; r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701 [tariffa penale] artt. 1 n. 6, 104). Se le spese di custodia di merce di contrabbando, oggetto di sequestro penale, sopportate dall'Amministrazione doganale, custode ex art. 140 l�gge 25 settembre 1940, n. 1424, possano ,essere soddisfatte su quanto ricavato a seguito della successiva confisca della merce (n. 47). Se nella liquidazione a favore dell'Amministrazione doganale delle spese di custodia ,fil merce sottoposta a sequestro penale si debba tener conto anche di una proporzionata quota di spese generali (es. apprestamento dei locali ,e del servizio di custodia) o solo degli specifici esborsi (spese vive) sostenuti (n. 47). CONTRATTI DI GUERRA Contratto di guerra -Denunzia deHa p.A. per la sistemazione e liquidazione -Credito erariale -Prescrizione -Interruzione -Procedimento amministrativo -Effetto -Sospensione -(artt. 10, u.c., 8 e 9 dJ. 25 marzo 1948, n. 674; artt. 2943, 2945 e.e.). Se la denunzia per la sistemazione e liquidazione di un contratto di guerra, proposta dalla p.A. al competente Commissario, costituisca atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito erariale nascente dal contratto (n. 25). Se, nel caso in cui ,si ritenga che la denunzia per la sistemazione e liquidazione di un contratto di guerra, proposta dalla p.A. al competente Commissario, valga ad interrompere la prescrizione del credito erariale nascente dal contratto, l'interruzione abbia effetto permanente e fino a quale momento (n. 25). PARTE II, CONSULTAZIONI 95 DANNI DI GUERRA Liquidazione d'ufficio del contributo -Omessa dichiarazione di precedenti provvidenze -Decadenza -(artt. 11, 13 e 55 legge 27 dicembre 1953, numero 968; art. 24 legge 29 settembre 1967, n. 955) -Riparazione d'ufficio -Mancata osservanza norme procedurali -Liquidazione contributo -Spesa -Conguaglio -Eccedenza spesa -Recupero (artt. 32, 33 d.l.l. 9 giugno 1945, n. 305; artt. 37, 38 d.l.c.p.s. 10 aprile 1947, n. 261; art. 55 legge 29 settembre 1967, n. 955). Se 1sia�possibile dichiarare la decadenza comminata dall'art. 13 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, quando la legge prescrive che alla liquidazione del contributo si procede d'ufficio, al fine di determinare l'ammontare della spesa di riparazione da recuperare, nel caso che il danneggiato non presenti la dichiarazione richiesta dall'art. 11 I.e. in ordine alle eventuali provvidenz�e ottenute in precedenza (n. 141). Se, qualora non sia stata rispettata la procedura legislativamente prevista per la riparazione d'ufficio, da parte del Genio Civile, di beni danneggiati dalla guerra, si possa ugualmente procedere al conguaglio tra la spesa statale di riparazione ed il contributo danni di guerra e si possa inoltre, se residua un �credito a favore dello Stato, p;roceder.e �al recu pero (n. 141). ' DAZI DOGANALI Dazio doganale -Prelievo -Variazioni di aliquota -Successive operazioni di estrazione della merce -Richiesta applicazione aliquota pi� favorevole -Condizione -Forma -(art. 6, n. 2 disp. prel. d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723). Se la richiesta di applicazione di aliquota pi� favorevole, di daz.i doganali o prelievi, non collegata ad effettiva operazione di estrazione della merce, possa importare l'applicazione della suddetta aliquota anche ove, al momento di detta estrazione, il dazio o pr�elievo sia aumentato pur restando inferiore a quello vigente al momento de1l'accettazione della dichiarazione di importazione (n. 59). Se l'applicazione, alle successive estrazioni di merce, di aliquota di dazio doganale o prelievo pi� favorevole di quella vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, sia condizionata ad apposita richiesta dell'importatore (n. 59). Se la richiesta di applicazione di aliquota .di dazio doganale o prelievo pi� favorevole �di quella vigente al momento della accettazione della dichiarazione di importazione, possa �essere riferita ad ogni successiva estrazione della merce dichiarata ovvero debba .di volta in volta essere reiterata (n. 59). Spedizioniere doganale -Condanna per reato elettorale comprensivo di abuso d'ufficio -Sospensione dalle funzioni -Obbligatoriet� -Ricorso gerarchico -Effetti -(art. 33 d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18; art. 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; art. 323 c.p.). Se possa ritenersi obbligatoria -per cui il provvedimento che la commina non viene �sospeso di diritto nel caso di ricorso gerarchico la sospensione cautelare dalla funzione inflitta allo sp:edizioniere doganale RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO condannato con sentenza non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per reato elettorale nel quale il giudice penale ha ritenuto compreso ed assorbito il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 codice penale (n. 60). Tributi -Dazi doganali -Mutamento di disciplina -Scadenza precedente disciplina -Prorogabilitd al primo giorno non festivo successivo. Se, ove la scadenza di una disciplina tributaria pi� favorevole di quella sur:cessiva cada in giorno festivo (nella specie, trattamento tributario d� operazioni doganali nell'ambito della Comunit� Economica Europea), possa ayplicarsi il principio della proroga al primo giorno non festivo successivo, qualora presupposto di imposta sia il compimento da parte del contribuente di determinate attivit� (n. 61). DEMANIO Beni demaniali -Benj patrimoniali indisponibili -Espropriabilitd per p.u. -(artt. 823, 828 e.e.). Se i beni demaniali e queili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato possano essere assoggettati ad espropriazione per pubblicq utilit� ovvero ad occupazione preordinata all'espropriazione (n. 246). Miniere -Coltivazione -Cessazione -Terreni e pertinenze -Condizione giuridica -(artt. 33 segg. r.d. 29 luglio 1927, n. 1443). Quale sia la condizione giuridica dei beni costituenti la miniera quando la coltivazione cessi, sia per cause soggettive attinenti al concessionario, sia per cause oggettive quali la distruzione o l'esaurimento (n. 247). DIFESA DELLO STATO Procedimento penale contro dipendente pubblico -Assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato -Consulenza tecnica -Spese -Spettanza -(r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). Se sia legittimo il pagamento da parte della Amministrazione di parcelle professionali afferenti prestazioni di consulenza tecnica svolta nell'interesse ed in difesa di impiegati ed agenti della p.A. nel corso di procedimenti penali a loro carico, e nei quali essi hanno� goduto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex acrt. 14 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 16). Sc,uole tecniche -Istituti tecnico commerciali -Rappresentanza in giudizio -Avvocatura dello Stato -(artt. 67, 68 e 76 legge 15 giugno 1931, n. 889; art. unico n. 22 r.d. 8 giugno 1940, n. 779). Se le scuole tecniche e gli istituti tecnici commerciali siano ammessi al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 17). PARTE II, CONSULTAZIONI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Amministrazione statale -Edilizia -Costruzioni su aree demaniali e non demaniali -Licenza edilizia -Necessit� -(art. 29 legge 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 legge 6 agosto 1967, n. 765). Se l'Amministrazione dello Stato sia tenuta a richiedere la licenza edilizia per le costruzioni da eseguire su aree demaniali o non demaniali (n. 235). ELETTRICIT� ED ELETTRODOTTI Concessione d'immobile -Rinnovazione -Attivit� nell'interesse della P:A. concedente -Canone ricognitorio -Aumento. Se, in sede di rinnovazione di una concessione-contratto diretta a conferire l'uso eccezionale di un bene del patrimonio indisponibile dello Stato a soggetto che lo detiene per svolgervi attivit� nell'interesse della P.A., questa possa pretendere un corrispettivo commisurato al valore commerciale dell'uso invece del solo canone ricognitorio fino ad allora percepito (n. 52). ESECUZIONE FISCALE Ingiunzione fiscale -Notificazione a mani del portiere -Avviso al destinatario -(art. 139, quarto comma, c.p.c.; t.u. 14 aprile 1910, n. 639). Se, nel caso di notificazione di �11giunzione fiscale a mani del portiere, debba darsi al destin~tario notizia dell'avvenuta notificazione del�'atto a mezzo di lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 139, quarto comma, c.p.c. (n. 84). Se, nel caso di notificazione di ingiunzione fiscale a mani del portiere, l'omessa notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione produca la nullit� della notificazione medesima (n. 84). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� Beni demaniali -Beni patrimoniali indisponibili -Espropriazione per p.u. -(art. 823, 828 e.e.). Se i beni demaniali e quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato possano essere assogettati ad espropriazione per pubblica utilit� ovvero ad occupazione pr.eordinata all'espropriazione (n. 304). FALLIMENTO Fallimento -Stipendi e pensioni statali del fallito -Acquisizione all'attivo -Limiti -(legge fallimentare art. 46, n. 2; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180). In quali limiti possano acquisirsi all'attivo fallimentare" stipendi o pensioni corrisposti dallo Stato al fallito (n. 127). 98 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO FERROVIE Azienda Autonoma Ferrovie Stato -Transazioni -Approvazione successiva -Necessit� -(d.l. 7 maggio 1948, n. 598, art. 5; legge 25 luglio 1967, n. 668, art. 5; d.m. 20 febbraio 1968, n. 1120, art. 28). Se 1e transazioni dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato siano sottoposte ad approvazione successiva alla loro stipUJlazione (n. 417). Se le transazioni dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, per la stipulazione delle quali sia richiesta una previa autorizzazione di altro organo della stessa Azienda, debbano essere sottoposte al parere del l'Avvocatura dello Stato solo dopo che sia intervenuta detta autorizzazione (n. 417). Gestione governativa -Sovvenzione -Legittimazione all'incasso delle rate. Se le rate della sovvenzione di �esercizio, scadenti durante la gestione governativa ma r�elative a periodi durante i quali la gestione � stata tenuta dalla societ� concessionaria, debbano essere pagate a quest'ultima ovvero al commissario governativo (n. 418). Trasporto ferroviario merci -Tasse di sosta -Giacenza merci per operazioni doganali -Forza maggiore -(Condizione o Tariffe trasporto come approvato con r.d.l. 25 gennaio 1940, n. 9, art. 41 par. 3; d.m. 29 luglio 1959, n. 646, parte terza, par. 4, n. 2). Se siano dovute le tasse di sosta di trasporto ferroviario per il periodo di giacenza delle merci necessario allo svolgimento delle operazioni doganali, qualora la giacenza dipenda da cause non imputabili all'Amministrazione ferroviaria (nella specie, sciopero degli uffici doganali) (n. 4HJ). IMPIEGO PUBBLICO E.N.P.A.S. -Assegno Funerario -Beneficiario -Diritto soggettivo -Trasmissibilit� mortis causa -(art. 14 d.l. 12 febbraio 1948, n. 147). Se il beneficiario del c.d. assegno funerario, alla cui eroga:rione � tenuto l'E.N.P.A.S. in forma dell'art. 14 d.l. 12 febbraio 1948, n. 147, :sia titolar.e in proposito di un diritto soggettivo perfetto, trasmissibile a causa di morte del beneficiario medes�mo (n. 731). li'allimento -Stipendi e pensioni�statali del fallito -Acquisizione all'attivo -Limiti -(legge fallimentare art. 46, n. 2; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180). In quali limiti possano acquisirsi all'attivo fallimentare stipendi o pensioni corrigposti dallo Stato al fallito (n. 732). Procedimento penale contro dipendente pubblico -Assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato -Consulenza tecnica -Spese -Spettanza -(r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). Se sia legittimo il pagamento da parte della Amministrazione di parcelle professionali afferenti prestazioni di consulenza tecnica svolta nell'interesse ed in difesa di impiegati ed agenti della p.A. nel corso di pro PARTE II, CONSULTAZIONI 99 cedimenti penali a loro carico, e nei quali ,essi hanno goduto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 733). IMPOSTA DI FABBRICAZIONE .Imposta di fabbricazione olii minerali -Agevolazioni per l'acquisto per uso agricolo -Procuratore del titolare dell'azienda -ApplicabHit� -(legge 31 dicembre 1962, n. 1852, art. 5; d.m. 6 agosto 1963, art. 20). Se siano applicabili le agevolazioni sull'imposta di fabbricazione degli olii minerali destinati ad uso agricolo qualora l'acquisto venga effettuato da persona div;ersa dal ,conduttore dell'azienda agricola ma munito di procura per il compimento di attivit� inerenti all'azienda stessa (n. 7). Imposta fabbricazione -Filati -Prodotto considerato esente e successivamente assoggettato -Esportazione -Abbuono -Rimborso -Domanda -Decadenza -Decorrenza -(art. 18 d.l.c.p.s. 3 gennaio 1947, n. 1; art. 6 d.l. 1 maggio 1970, n. 195 conv. con mod. in legge 1 luglio 19701 n. 415). Se, nel caso in cui -contrariamente a quanto affermato in preced:: mza -un determinato prodotto sia stato assoggettato ad imposta di fabbricazione, il termine per irichiedere la restituzione di detta imposta a causa dell'esportazione del prodotto (nella specie: fUati) decorra comunque dalla data delle bollette di esportazione (n. 6). IMPOSTA DI REGISTRO Associazione Nazionale Mutilat-i e Invalidi di Guerra -A.N.M.I.G. -Agevolazioni fiscali -Normativa riguardante l'Opera� Nazionale Combattenti -Estensione -(art. 1, secondo comma, legge 1 aprile 1915, n. 462; art. 11 legge 25 marzo 1917, n. 418; art. 14 r.d.l. 18 agosto 1942, numero 1175; art. 34 r.d.l. 16 settembre 1926, n. 1606). Se, in linea di principio, tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali compiuti dall'A.N.M.I.G. siano esenti da tasse e diritti, salvo quelli posti in essere per conseguire scopi che esulano dai fini dell'istituzione e quelli posti in essere per soddisfare un interesse sostanzialmente privato, fittiziamente realizzati dall'Associazione allo scopo di eludere l'applicazione delle norme tributarie generali (n. 366). Se, per l'individuazione restrittiva degli � scopi � e degli � interessi � dell'A.N.M.I.G. possa, quanto meno tendenzialmente, aversi riguardo all'articolo 94, quarto comma, della legge di registro, in analogia con quanto � da ritenere per ci� che concerne l'O.N.C. (n. 366). 100 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO , Decreto ingiuntivo -Opposizione -Estinzione -Rinuncia al credito Imposta graduale -Applicabilit� -(art. 28 r.d. 7 agosto 1936, n. 1531). Se, in caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per riq.unzia al credito da parte del creditore opposto, sia dovuta l'imposta graduale su tale decreto (n. 367). Imposta di registro -Imposta straordinaria patrimonio -Privilegio Immobile -Vendita all'asta -Ultrattivit� -(art. 97 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3296; art. 2772 e.e.; art. 65 t.u. 9 maggio 1950, n. 203; art. 43 t.u. 17 ottobre 1922, n. 140; art. 586 c.p.c.). Se il privilegio gpeciale immobiliare che assiste il credito di imposta di registro continua a gravare sull'immobile anche ove questo sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 368). Se il privilegio speciale immobiliare che assiste il credito di imposta straordinaria sul patrimonio continua a gravare sull'immobile anche ove questo sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 368). Quota sociale -Liquidazione -Quietanza -Imposta graduale registro� Applicabilit� -Prescrizione -Decorrenza -(r.d. 30 dicembre 1923, numero 3269; art. 88, n. 3, Tariffa all. A). Se la liquidazione della quota sociale agli eredi del socio defunto debba essere tassata con l'imposta graduale di registro di cui all'art. 88, n. 3 della Tariffa all. A alla legge di registro (n. 369). Rappresentanze diplomatiche e consolari -Immobili -Costruzione -Appalto -Imposta registro -I.G.E. -Esenzione -(legge 9 agosto 1967, n. 804; Conv. Vienna 18 aprile 1961, art. 23; Conv. Vienna 24 aprile 1963, art. 32). Se siano esenti dall'imposta di registro i contratti d'appalto per la costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e consolari, di propriet� di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 370). Se siano esenti dall'I.G.E. i pagamenti fatti agli appaltatori della costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e consolari, di propriet� di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 370). Vendita -Fornitura -Forma -Enunciazione -Commerciante -Industriale -Ordinaria produzione -(art. 45 Tab. D all. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269). Se sia applicabile l'aliquota d'imposta di registro dello 0,50 % alle convenzioni di vendita di merci, macchine od altri prodotti industriali che nd commercio esercitato dal venditore sono destinati alla rivendita, qualora la convenzione non sia redatta per scrittura privata ma bensi enunciata in atto giudiziario (n. 371). Se sia applicabile l'aliquota d'imposta di registro dello 0,50 % alle forniture di merci, macchine od altri prodotti industriali da parte di chi riveste la qualifica di industriale e qualora le merci etc. rientrano nell'ordinaria produzione (n. 371). PARTE II, CONSULTAZIONI IMPOSTA DI SUCCESSIONE Asse ereditario -Passivit� -Deduzioni -Azienda agricola -Azienda commerciale -Debiti verso dipendenti -Prova -Libri contabili -(articolo 45, settimo comma, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270). Se, in materia di imposta di successione, ai fini della deduzione dall'B< sse ereditario del datore di lavoro, i debiti verso i dipendenti da aziende agricole o commerciali debbano nec�essariamente risultare dai libri paga e matricola (n. 73). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Rappresentanze diplomatiche e consolari -Immobili -Costruzione -Appalto -Imposta registro -I.G.E. -Esenzione -(legge 9 agosto 1967, n. 80; Conv. Vienna 18 aprile 1961, art. 23; Conv. Vienna 24 aprile 1963, art. 32). Se siano esenti dall'imposta di registro i contratti d'appalto per la costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e consolari, di propriet� di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963 sti1le relazioni diplomatiche e consolari (n. 141). Se siano esenti dall'l.G.E. i pagamenti fatti agli appaltatori della costruzione di immobili, destini;ti a rappresentanze diplomati.che e consolari, di propriet� di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963 .sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 141). Il\IPOSTE DIRETTE Imposte indirette -Imposte dirette -Tributi locali -Interessi -Maggiorazioni sull'imposta -Aumento -Contenzioso tributario -Rapporti pendenti -(art. 21 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in legge 18 dicembre 1970, n. 1034; legge 26 gennaio 1961, n. 29; legge 25 ottobre 1960, n. 1316; legQe 18 maggio 1967, n. 338). Se la disposizione contenuta nell'art. 21 del d.1. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, secondo la quale � gli interessi dovuti per le partite sospese del contenzioso tributario sono elevati, dopo il terzo anno, al 4,50 per cento semestrale per le imposte erariali, ed al 5 per cento semestrale per le imposte locali., riguardi tutte le imposte dirette ed indirette, erariali e locali, quale che sia il sistema di riscossione (n. 6). Mezzogiorno -Stabilimento industriale -Locazione -Reddito immobiliare -Imposta fabbricati -(art. 3 d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598; art. 8 legge 29 luglio 1957, n. 635; art. 72 t.u. 25 gennaio 1958, n. 645). Se i nuovi stabilimenti industriali del Mezzogiorno, esenti dall'imposta di r.m. sui redditi industriali ai sensi dell'art. 3 d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, siano soggetti all'imposta fabbricati qualora l'industria non venga esercitata direttamente dal �proprietario per esser stati, gli stabilimenti, locati a terzi (n. 7). 102 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IMPOSTE E TASSE Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra -A.N.M.I.G. -Age-: volazioni fiscali -Normativa riguardante l'Opera Nazionale Combattenti -Estensione -(art. 1, secondo comma, legge 1 aprile 1915, n. 462; art. 11 legge 25 marzo 1917, n. 418; art. 14 r.d.l. 18 agosto 1942, numero 1175; art. 34 r.d.l. 16 settembre �926, n. 1606). Se, in Hnea di principio, tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali compiuti dall'A.N.M.I.G. siano esenti da tasse e diritti, salvo quelli posti in essere per conseguire scopi che esulano dai fini dell'istituzione e quelli posti in essere per soddisfare un interesse sostanzialmente privato, fittiziamente realizzati dall'Associazione allo ,scopo di eludere l'appLLicazione delle norme tributarie genexale (n. 550). Se, per l'individuazione restrittiva degli � scopi� e degli � interessi � dell'A.N.M.I.G. possa, quanto meno tendenzialmente, aversi riguardo all'articolo 94, quarto comma, della legge �di registro, in analogia con quanto � da ritenere per ci� che concerne l'O.N.C. (n. 550). Dazio doganale -Prelievo -Variazioni di aliquota -Successive operazioni di estrazione della merce -Richiesta applicazione aliquota pi� favorevole -Condizione -Forma -(art. 6, n.,.2 disp. prel. d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723). Se la richiesta di applicazione di aliquota pi� favorevole, di dazi doganali o pirelievi, non �collegata ad effettiva operazione di estrazione della merce, possa importare l'applicazione della suddetta aliquota anche ove, al momento di detta estrazione, il dazio o prelievo sia aumentato pur restando inferiore a quello vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione (n. 551). Se l'applicazione, alle successive estrazioni di merce, di aliquota di dazio doganale o prelievo pi� favorevole di quella vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, sia condizionata ad apposita ri.chiesta dell'importatore (n. 551). Se la richiesta di applicazione di aliquota di dazio doganale o prelievo pi� favorevole di quella vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione, possa �essere riferita ad ogni successiva estrazione della merce dichiarata ovvero debba di volta in volta essere reitemta (n. 551). Decreto ingiuntivo -Opposizione -estinzione -Rinuncia al credito -Imposta graduale -Applicabilit� -(art. 28 r.d. 7 agosto 1936, n. 1531). Se, in caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per rinun.zia al credito da parte del creditore opposto, sia dovuta l'imposta graduale su tale decreto (n. 552). Imposta fabbricazione -Filati -Prodotto considerato esente e succes:,'ivamente assoggettato -Esportazione -Abbuono -Rimborso -Domanda -Decadenza -Decorrenza -(art. 18 d.l.C.p.S. 3 gennaio 1947, n. 1; art. 6 d.l. 1 maggio 1970, n. 195 conv. �Con mod. in legge 1 luglio 1970, n. 415). Se, nel caso in cui -cotrariamente a �quanto affer.iato in precedenza -un determinato prodotto sia stato assoggettato ad imposta di PARTE II, CONSULTAZIONI fabbricazione, il termine per richiedere la restituzione di detta imposta a causa dell'esportazione del prodotto (nella specie: filati) decorra comunque dalla data delle bollette di esportazione (n. 553). 11nposta registro -Imposta straordinaria patrimonio -Privilegio -Immobile -Vendita all'asta -Ultrattivit� -(art. 97 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3296; art. 2772 e.e.; art. 65 t.u. 9 maggio 1950, n. 203; art. 43 t.u. 17 ottobre 1922, n. 140; art. 586 c.p.c.). Se il privilegio speciale immobiliare che assiste il credito d'imposta di registro continua a gravare sull'immobile anche ove questo sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 554). Se il privilegio speciale immobiliare che assiste il credito di imposta straordinaria sul patrimonio continua a gravare sull'immobile anche ove questo sia stato venduto a seguito cli esecuzione formale (n. 554). Imposte indirette -Imposte di1'ette -Debiti del de cuius -Pagamento Coeredi -Solidariet� -(art. 16 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645; artt. 752, 754 e 1295 e.e.). Se la responsabilit� solidale dei coeredi per i debiti d'imposta del de cuius sia limitata al campo delle imposte dirette ovvero costituisca espr,essione di un principio generale applicabile anche alle imposte indirette (n. 555). Imposte indirette -Imposte dirette -Interessi -Aumento -Contenzioso tributario -Rapporti pendenti -Applicabilit� -Maggiorazioni sull'imposta -Applicabilit� -(art. 21 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034; l. 26 gennaio 1961, n. 29; l. 25 ottobre ;1960, n. 1316). Se l'aumento degli interessi stabilito � per le partite sospese del contenzioso tributario., dall'art. 21 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), sia applicabile a tutti i rapporti pendenti in sede contenziosa o solo a quelli del contenzioso amministrativo, e se l'indicata disposizione debba intendersi applicabile anche alle � mag-� giorazioni d'imposta � (n. 556). Imposte indirette -Imposte dirette -Tributi locali -Interessi -Maggiora zioni sull'imposta -Aumento -Contenzioso tributario -Rapporti pen denti -(art. 21 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034; l. 26 gennaio 1961, n. 29; l. 25 ottobre 1960, n. 1316; l. 18 maggio 1967, n. 388). Se la disposizione contenuta nell'art. 21 del d.1. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, secondo la quale � gli interessi dovuti per le partite sospese del contenzioso tributario sono elevati, dopo il terzo anno, al 4,50 per cento semestrale per le imposte erariali, ed al 5 per cento s�inestrale per le imposte locali �, riguardi tutte le imposte dirette ed indirette, ,erariali e locali, quale che sia il sistema di riscossione (n. 557). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Mezzogiorno -Stabilimento industriale -Locazione -Reddito immobiliare -Imposta fabbricati -(art. 3 d.l. 14 dicembre 1947, n. 1595; art. 8 l. 29 luglio 1957, n. 635; art. 72 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645). Se i nuovi stabilim�nti industriali del Mezzogiorno, esenti dall'imposta di R.M. sui redditi industriali ai sensi dell'art. 3 d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, siano soggetti all'imposta fabbricati qualora l'industria non venga esercitata direttamente dal proprietario per esser stati, gli stabilimenti, locati a terzi (n. 558). Trasporto ferroviario merci -Tasse di sosta -Giacenza merci per operazioni doganali -Forza maggiore -(Condizioni o Tariffe trasporto cose approvate con r.d.l. 25 gennaio 1940, n. 9, art. 41 par. 3; d.m. 29 gennaio 1959, n. 646, parte III, par. 4 n. 2). Se siano dovute le tasse di sosta di trasporto ferroviario per il periodo di giacenza delle merci necessario allo svolgimento delle operazioni doganali, qualora la giacenza dipenda da cause non imputabili all'Amm.ne ferroviaria (n. 559). Tributi -Dazi doganali -Mutamento di disciplina -Scadenza precedente disciplina -Prorogabilit� al primo giorno non festivo successivo. Se, ove la scadenza di una disciplina tributaria pi� favorevole di quella successiva cada in giorno festivo (nella specie, trattamento tributario di operazioni doganali nell'ambito della Comunit� Economica Europea), possa applicarsi il principio della ptroroga al primo giorno non festivo successivo, qualora pxesupposto di imposta sia il compimento da parte del contribuente di determinate attivit� (n. 560). IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE C.E.E. -Esportazione prodotti agricoli -Restituzione spese di stockaggio Data di riferimento -(Regol. Consiglio C.E.E. 21 dicembre 1967, n. 1041 art. 1; reg. Commissione e.E.E. 23 luglio 1968, n. 1056 art. 1). Quale sia il momento cui occorre far riferimento per la determinazione delle spese di � stockaggio � da rimborsarsi, in base alla normativa della Comunit� Economica Europea, all'esportatore di prodotti agricoli quando avvengono in tempi diYersi per fatti non causati direttamente dall'esportatoxe, la dichiarazione di esportazione, la mes,sa a disposizione della dogana delle merci, la 1spedizione delle stesse (n. 64). Dazio doganale -Prelievo -Variazioni di aliquota -Successive operazioni di estrazione della merce -Richiesta applicazione aliquota pi� favorevole -Condizione -Forma -(art. 6 n. 2 disp. prel. d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723). Se la richiesta ,di applicazione dj aliquota pi� favorevole, di dazi doganali o prelievi, non collegata ad effettiva operazione di estrazione della merce, possa importare l'applicazione della suddetta aliquota anche ove, PARTE II, CONSULTAZIONI 105 al momento di detta estrazione, il dazio o prelievo sia aumentato pur rest:: mdo inferiore a quello vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione (n. 65). Se l'applicazione, alle successive estrazioni di merce, di aliquota di dazio doganale o pr'elievo pi� favorevole di quella vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, sia condizionata ad apposita richiesta dell'importatore (n. 65). Se la richiesta di applicazione di aliquota di dazio doganale o prelievo pi� favorevole di quella vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione, possa essere riferita ad ogni successiva estrazione della merce dichiarata ovvero debba di volta in volta essere reiterata (n. 65). INTERESSI Imposte indirette -Imposte dirette -Interessi -Aumento -Contenzioso tributario -Rapporti pendenti -Applicabilitd -Maggiorazioni sull'imposta -Applicabilitd -(art. 21 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034; l. 26 gennaio 1961, n. 29; l. 25 ottobre 1960, n. 1316). Se l'aumento degli interessi stabilito � per le partite sospese del contenzioso tributario., dall'art. 21 del d.1. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), sia applicabile a tutti i rapporti pendenti in sede contenziosa o solo a quelli del contenzioso amministrativo, e se l'indicata disposizione debba intendersi applicabile anche aUe � maggiorazioni d'imposta � (n. 2). Imposte indirette -Imposte dirette -Tributi locali -Interessi -Maggiorazioni sull'imposta -Aumento -Contenzioso tributario -Rapporti pendenti -(art. 21 d.l. 26 ottob�re 1970, n. 745, conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034; l. 26 gennaio 1961, n. 29; l. 25 ottobre 1960, n. 1316; l. 18 maggio 1967, n. 338). Se la disposizione contenuta nell'art. 21 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, secondo la quale .gli interessi dovuti per le partite sospese del contenzioso tributario sono elevati, dopo il terzo anno, al 4,50 per cento semestrale per le imposte erariali, ed al 5 per cento semestrale per le imposte locali�, riguardi tutte le imposte dirette ed indirette, erariali e local�, quale che sia il sistema di riscossione (n. 3). ISTRUZIONE Scuole tecniche -Istituti tecnico e commerciali -Rappresentanza in giudizio -Avvocatura dello Stato -(artt. 67, 68 e 76 l. 15 giugno 1931, n. 889; art. unico n. 22 r.d. 8 giugno 1940, n. 779). Se le scuole tecniche e degli istituti tecnici commerciali siano ammessi al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 23). 108 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PIANI REGOLATORI Amministrazione statale -Edilizia -Costruzioni su aree demaniali e :non demaniali -Licenza edilizia -Necessit� -(art. 29 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765). 1 Se l'Amministrazione dello Stato sia tenuta a richiedere la licenza edilizia per le costruzioni da eseguire su aree demaniali o non demaniali (n. 24). Piani regolatori -Opere in zone militarmente importanti -Nulla osta Autorit� militare -Parere Consiglio Superiore Lavori Pubblici -Piani di zona -Approvazione -Procedimento -(artt. 2 e 3 l. 1� giugno 1931, n. 886; art. 16 l. 9 agosto 1954, n. 640; artt. 6 e segg. l. 18 apriie 1962, n. 167). Se il nulla osta dell'Autorit� militare, previsto dagli artt. 2 e 3 legge lo giugn� 1931, n. 886 peT l'esecuzione di opere che ricadono in zone militarmente importanti, riguardi il p'l'ocedimento di fOI'IDazione ed approvazione d.ei piani regolatori generali o soltanto di quelli particolareggiati e dei piani di ricostruzione (n. 25). Se il nulla osta dell'Autorit� militare, previsto dagli artt. 2 e 3 legge 10 giugno 1931, n. 886 per l'esecuzione di opere �che ricadono iin zone militarmente importanti, possa rite,nersi sostituito dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (n. 25). Se l'approvazione dei piani di zona di cui .alla legge 18 aprile 1962, n. 167, nell'ipotesi che essi .riguardino zone militarmente importanti, sia subordinata al nulla osta dell'Autorit� militare previsto dagli artt. 2 e 3 legge 1 � giugno 1931, n. 886 ovvero c;egua il procedimento di cui agli arti. coli 6 e segg. della citata legge n. 167/62 (n. 25). POSTE E TELECOMUNICAZIONI Concessionario servizio trasporto postale -Sciopero -Inadempimento Responsabilit� -Astensione limitata al trasporto postale. Se ed in quali casi lo sciopero configuri una ipotesi di esclusione da responsabilit� nei confronti dei terzi contraenti (n. 137). Se possa �essere qualificato come sciopero l'astensione dei dipendenti del concessionario di servizio pubblico di trasporto, limitata al trasporto degli effetti postali e non estesa al trasporto dei viaggiatori e delle merci (n. 137). PRESCRIZIONE Contratto di guerra -Denunzia della p.A. per la sistemazione e liquidazione -Credito erariale -Prescrizione -Interruzione -Procedimento amministrativo -Effetto -Sospensione -(artt. 10, ultimo comma, B e 9 d.l. 25 marzo 1948, n. 674; artt: 2943, 2945 cod. civ.). Se la denuncia per la sistemazione e liquidazione di un contratto di guerra, proposta dalla P.A. al competente Commissario, .costituisca .atto idoneo .ad interrompere la prescrizione del credito erariale nascente dal contratto (n. 75). PARTE II, CONSULTAZIONI 109 Se, nel caso in cui si ritenga che la denunzia per la sistemazione e liquidazione di un contratto di guerra, proposta dalla p.A. al competente Commissario, valga ad interrompere la prescrizione del credito erariale nascente dal contratto, l'interruzione abbia effetto permanente e fino a quale momento (n. 75). Quota sociale -Liquidazione -Quietanza -Imposta graduale registro - Applicabitit� -Prescrizione -Decorrenza -(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 88 n. 3 Tariffa all. A). Se la liquidazione delfa quota sociale,agli eredi del socio defunto debba essere tassata con l'imposta graduale di registro di cui all'art. 88 n. 3 della Tariffa all. A alla legge di registro (n 76). PREVIDENZA E ASSISTENZA E.N.P.A.S. -Assegno funerario -Beneficiario -Diritto soggettivo -Trasmissibilit� mortis causa -(art. 14 d.l. 12 febbraio 1948, n. 147). Se il beneficiario del c.d. assegno funerario, alla cui erogazione � tenuto l'E.N.P.A.S. in forza dell'art. 14 d.1. 12 febbraio 1948, n. 147, sia titolare in proposito di un diritto soggettivo perfetto, trasmissibile a causa di morte del beneficiario medesimo (n. 88). PRIVILEGI Imposta di registro -Imposta straordinaria patrimonio -Privilegio -Immobile -Vendita all'asta -Ultrattivit� -(art. 97 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3296; art. 2772 cod. civ.; art. 65 t.u. 9 maggio 1950, n. 203; art. 43 t.u. 17 ottobre 1922, n. 140; art. 586 le.p.c.). Se il privilegio speciale immobilic.re che assiste il credito di imposta di registro continua a gravare sull'immobile anche ove questo. sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 4). Se il privilegio speciale immobiliare che assiste il credito di imposta straordinaria sul patrimonio continua a gravare sull'immobile anche ove questo sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 4). PROCEDIMENTO PENALE Procedimento penale contro dipendente pubblico -Assunzione del patrocinio deU'Avvocatura dello Stato -Consulenza tecnica -Spese -Spettanza -(r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). Se sia legittimo il pagamento da parte della Amministrazione di parcelle professionali afferenti prestazioni di consulenza tecnica svolta nello interesse ed in difesa di impiegati .ed ag.enti della p.A. nel corso di procedimenti .penali a loro carico, e nei quali essi hanno goduto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 14 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 15). 110 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E DI URGENZA Provvedimenti di urgenza ex art. 7 �. 20 marzo 1865, n. 2248 aiz. E -Competenza -(l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 7). Se i provvedimenti di urgenza ex art. 7 della legge 20 marzo 1865, n, 2248 all. E possano essere emessi anche da autorit� amministrative di� verse dal Prefetto e dal Sindaco (n. 1) . . REGIOl.':H Leggi regionali -Governo -Rinvio -Comunicazione e notificazione Modalit�. Quali norme si debbano osservare per la comunicazione in via amministrativa del provvedimento col quale il Governo rinvia una legge al consiglio r�egionale. In partlcolare, come si debba effettuare la comunicazione nel caso che l'Ufficio regionale sia chiuso (n. 188). RESPONSABILIT� CIVILE Amministrazione dello Stato -Danni da incidenti stradali -Impossibile recupero -Trasporto crediti sui campioni demaniali -Titolo -Ingiunzione fiscale -Azione giudiziaria -Necessit� -(artt. 263 segg. r.d. 23 maggio 1924, n. 827; t.u. 14 aprile 1910, n. 639). � Se, relativamente a ragioni di credito per risarcimento danni prodotti allo Stato a seguito di incidente stradale, l'ingiunzione fiscale ex t.u. n. 639/1918 costituisca� titbl� per il trasporto dei crediti -rivelatisi di impossibile recupero -sui campioni demaniali, ai sensi degli artt. 263 'e 264 r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (n. 257). Se, in ogni caso di ragione di credito per risarcimento danni prodotti allo Stato a seguito di incidente stradale, J.a P.A. sia tenuta a promuovere l'�ordinario giudizio di cognizione al fine di ottenere il titolo per il trasporto dei crediti sui campioni demaniali (artt. 263 e 264 r.d. 23 maggio 1924, n. 827), quando dei crediti medesimi si riveli impossibile il concreto recupero (n. 257). REQUISIZIONE Provvedimenti di urgenza ex art. 7 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E Competenza -(legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 7). Se i provvedimenti di urgenza ex art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E possano essere emessi anche da autorit� amministrative diverse dal Prefetto e dal Sindaco (n. 122). PARTE II, CONSULTAZIONI 111 RICORSI AMMINISTRATIVI Spedizioniere doganale -Condanna per reato elettorale comprensivo di abuso d'ufficio -Sospensione dalle funzitmi -Obbligatoriet� -Ricorso gerarchico -Effetti -(art. 33 d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18; art. 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 579; art. 323 c.p.). Se possa ritenersi obbligatoria -per cui il provvedimento che la commina non viene sospeso di diritto nel caso di ricorso gerarchico la sospensione cautelare dalle funzioni inflitta� allo spedizioniere doganale condannato con sentenza non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per reato elettorale nel quale i.l giudice penale ha ritenuto compreso �ed assorbito il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 codice penale (n. 15). RISCOSSIONE Imposte indirette -Imposte dirette -Debiti del de cuius -Pagamento Coeredi -Solidariet� (art. 16 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645; art. 752, 754 e 1295 e.e.). Se la responsabilit� solidale dei coeredi per i debiti d'imposta del de cuius 'sia limitata al campo delle imposte dirette ovvero costituisca espressione di un principio generale applicabile anche alle imposte indirette (n. 15). SCIOPERO Concessionario servizio trasporto postale -Sciopero -Inadempimento Responsabilit� -Astensione limitata al trasporto postale. Se ed in quali casi lo sciopero configuri una ipotesi di esclusione da responsabilit� nei confronti dei terzi contraenti (n. 7). Se possa essere qualificato come sciopero l'astensione dei dipendenti del concessionario di servizio pubblico di trasporto, limitata al trasporto degli effetti postali e no;n estesa al trasporto dei viaggiatori e delle merci (n. 7). Revisione pre.2lzi -pomanda -Tardivitc�i -Sciopero :servizi postali Conseguenze. Se a causa del disservizio derivante da sciopero dei serv1z1 postali possa invocarsi la causa di forza maggiore qualora non sia tempestivamente pervenuta all'amministrazione J:a domanda cli revisione prezzi (n. 8). 112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO SEQUESTRO Sequestro penale -Spese di custodia Amministrazione doganale -Liquidazione -Misura -Re;cupero -Ricavo confisca -(legge 25 settembre 1940, n. 1424 artt. 140, 144; r.d. 23 dicembre 1865, n. 270 [tariffa penale] artt. 1, n. 6, 104). Se le spese di custodia di merce di �contrabbando, oggetto di sequestro penale, sopportate dall'Amministrazione doganale, custode ex art. 140, legge 25 settembre 1940, n. 1424, possano essere soddisfatte su quanto ricavato a seguito della successiva confisca della merce (n. 24). S�e nella liquidazione a favore dell'Amministrazione doganale delle spese di custodia di merce sottoposta a sequestro penale si debba tener conto anche di una proporzionata quota di spese generali (es. apprestamento dei locali e del serv1z10 di custodia, o solo degli specifici rimborsi (spese vive) contenuti (n. 24). SOCIET� Compagnie portuali -Natura -Sindaco -Cause di incompatibiHt� (articolo 110 cod. nav.; art. 2399 e.e.). Se le compagnie portuali siano soggetti di diritto privato e conseguentemente si applichino per i loro sindaci le comuni cause di incompatibilit� ad assumere la carica (n. 131). Quota sociale -Liquidazione -Quietanza -Imposta graduale registro Applicabilit� -Prescrizione -Decorrenza -(r.d. 30 di:cembre 1923, numero 3269, art. 88, n. 3 Tariffa all. A). Se la liquidazione della quota sociale agli eredi del socio defunto debba essere tassata con l'imposta graduale di registro di cui all'art. 88, n. 3 della Tariffa all. A alla legge di registro (n. 132). SPESE GIU.DIZIALI Procedimento penale contro dipendente pubblico -Assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato -Consulenza tecnica -Spese -Spettanza~ (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). Se sia legittimo il pagamento da parte dell'Amministrazione di parcelle professionali afferenti prestazioni di consulenza tecnica svolta nell'interesse .ed in difesa di impiegati �ed agenti della p.A. nel corso di procedimenti penali a loro carico, e nei quali essi hanno goduto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 14 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 25). PARTE II, CONSULTAZIONI Sequestro penale -Spese di custodia. Amministrazione doganale -Liquidazione -Misura -Recupero -Ricavo confisca -(legge 25 settembre 1940, n. 1424 artt. 140, 144; r.d. 23 dicembre 1865, n. 270 [tariffa penale] artt. 1, n. 6, 104). Se le spese di custodia di merce di contrabbando, oggetto di sequestro penale, sopportato dall'Amministrazione doganale, custode ex art. 140, legge 25 settembre 1940, n. 1424, possano essere soddisfatte su quanto ricavato a seguito della successiva confisca della merce (n. 26). Se nella liquidazione a favore dell'Amministrazione doganale delle spese di custodia di merce sottoposta a ,sequestro penale si debba tener conto anche di una proporzionata quota di spese generali (es. apprestamento dei 1ocali 'e del servizio di custodia) o solo degli specifici rimborsi (spese vive) contenuti (n. 26). TRANSAZIONE Azienda Autonoma Ferrovie Stato -Transazione -Approvazione successiva -Necessitd -(d.l. 7 maggio 1948, n. 598, art. 5; legge 25 luglio 1967, n. 668, art. 5; d.m. 20 febbraio 1968, n. 1120, art. 28). Se le transazioni dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato siano sottoposte ad approvazione successiva alla loro stipulazione (n. 19). Se la transazione dell'Azienda Autonoma delle �Ferrovie dello Stato, per la stipulazione delle quali sia richiesta una previa autorizzazione di altro organo della stessa Azienda, debbano essere sottoposte al parere dell'Avvocatura dello Stato solo dopo che sia intervenuta detta autorizzazione (n. 19). TRASPORTO Concessionario servizio trasporto postale -Sciopero -Inadempimento Responsabilitd -Astensiane limitata. al trasporto postale. Se ed in quali oasi lo �sciopero configuri una ipotesi di esclusione da responsabilit� nei confronti dei terzi contraenti (n. 75). Se possa essere qualificato come sciopero l'astensione dei dipendenti del concessionario di servizio pubblico di trasporto, limitata al trasporto degli effetti postali e non estesa al trasporto dei viaggiatori e delle merci (n. 75). Trasporto ferroviario merci -Tasse di sosta -Giacenza merci per operazioni doganali -Forza maggiore -(Condizione o Tariffe trasporto come approvato con r.d.l. 25 gennaio 1940, n. 9, art. 41, par. 3; d.m. 29 luglio 1,959, n. 646, parte terza, par. 4, n. 2). Se siano dovute le tasse di sosta di trasporto ferroviario per il periodo di giacenza delle merci nec�essario allo .svolgimento delle operazioni doganali, qualora la giacenza dipenda da cause non imputabili all'Amministrazione ferroviaria (nella specie, sciopero degl~ uffici doganali) (n. 76). Im ~ .�.~ I I W: 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI Rappresentanze diplomatiche e consolari -Immobili -Costruzione I Appalto -Imposta registro -I.G.E. -Esenzione (legge 9 agosto 1967, n. 80; Conv. Vienna 18 aprile 1961, art. 23; Conv. Vienna 24 apriI !. le 1963, art. 32). ~ Se siano esenti dall'imposta di registro i contratti d'appalto per la costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e consolari, di propriet� di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 38). I Se ,siano esenti dall'I.G.E. i pagamenti fatti agli appaltatori della costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e con I solari, di propriet� di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 38). l I