ANNO XXlll-N. 3 MAGGIO -GIUGNO 1971 

RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 
197 1 



, A'BBON AMENTI 

'-r 

ANNO ................................ L. 7.500 
UN NUMERO SEPARATO ���'............... � 1.300 


Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: 

LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA 
e/e postale 1/40500 

Stampato in Italia � Printed in Italy 
Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 lWJlio 1966 


(1212534) Roma, 1971 � Istituto Poligrafico dello Stato P.V. 

I 

INDICE 


Parte prima�: GIUiRll$PRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTER


N�ZIONALE (a cura de/l'avv. Michele Savarese} pag. 50 I 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA 
SDIZIONE (a cura 
SU QUESTIONI DI GIURIde/
l'avv. Benedetto Baccari} . � 546 
Sezione terza: ' GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. 
tro de Francisci} . . . . . . . 
Pie. 
. � ~56 
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/'
avv. Ugo Gargiulo} . . . . . . . . � 583 
Sezione quinta: GIURISPRUDENZA, TRl.SUTARIA (a cura degli avvocati 
Giuseppe Angelini -Rota e Carlo Bafile} � 590 
Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, 
APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. 
Franco Carusi} . . . . � . . . . . . � 688 
S�zione settima: GIURISPRUDENZA PENALE {a cura dell'avv. Paolo 
Di Tarsia di Be/monte} . . . . . . . . � 71 7 

Parte seconda1: QUESTIONI -RASSEGNE -CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 

RASSEGNA DI DOTTRINA (a cura dell'avv. Luigi Mazzel/a} pag. 99 
RASSEGNA DI LEGISLAZIQNE (a cura del/'avv. Arturo Marzano} � I 02 
CONSULTAZIONI . . . . . . . . .. . . � 141 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 


ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONl 


BAFILE C., Le quote di societ� di persone nell'imposta di 
registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' 
pag. 649 
DoNADIO G., Disastro del Vajont e pretesa responsabilit� civile 
del Ministero Lavori Pubblici . . . . . . . . . > 718 
Rossi A., Crediti tributari contestati e loro ammissione nel 
passivo del fallimento . . . . . . . . . . . . . > 590 

\ 


INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUB:BLICHE ED ELETTRICIT� 


-Concessioni di utilizzazione di 
acqua pubblica -Diritto della 
Amministrazione concedente al 
canone -Ingiunzione di pagamento 
-Sospensione della prescrizione 
estintiva quinquennale 
per effetto della pendenza di ricorso 
amministrativo proposto 
dall'interessato -Esclusione, 704. 

APPALTO 

-Appalto di opere pubbliche Appalto 
della Regione Siciliana Diritto 
dell'appaltatore al risarcimento 
del danno per il ritardo 
gravemente colposo di organi 
dell'Amministrazione appaltante 
nella emissione dei certificati di 
acconto e dello stato finale e 
nella ,effettuazione del collaudo Decadenza 
per mancata iscrizione 
delle r.elative riserve -Esclusione, 
699. 

-Appalto di oper�e pubbliche Appalto 
della Regione Siciliana Ritardo 
gravemente colposo di 
organi della Amministrazione appaltante 
nella emissione dei certificati 
di acconto e dello stato 
finale e -nella effettuazione del 
collaudo -Applicabilit� dell'articolo 
40 del Capitolato generale 
statale 00.PP. 1895, richiamato 
contrattualmente Esclus�one, 

698. 
-Appalto di apere pubbliche Appalto 
della Regione Siciliana 
disciplinato per richiamo contrattuale 
dal Capitolato generale 
sfatale 28 maggio 1895 -Supplente 
-Nozione -Computabilit� 
a suo debito delle anticipazioni 
concesse all'appaltatore poi fallito 
dall'Amministrazione appaltante 
-Sussiste, 688. 

- 
Appalto di opere .pubbliche Revisione 
-Facolt� dell'Ammi


� 
nistrazione appaltante di concedere 
all'appaltatore anticipazioni 
sull'importo della eventuale, futura 
revisione -Successivo accertamento 
che all'impr.esa non 
spetta alcun compenso revisionale 
-Prescrizione decennale 
del diritto dell'Amministrazione 
alla ripetizione dell'acconto Decorrenza 
dalla data del pagamento 
del medesimo -Esclusione 
-Decorrenza dalla data della 
chiusura del procedimento revisionale 
-Sussiste, 708. 

ARBITRATO 

-Procedimento arbitrale -Nullit� 
dell'atto iniziale -Estensione agli 
atti successivi -Sussiste -Denunzia 
di invalidit� derivata Necessit� 
che l'indagine del giudice 
si estenda all'atto da cui 
discende la nullit� -Sussiste,

711. 
. 
CACCIA E PESCA 

-Regime di caccia controllata Sanzioni 
per l'inosservanza 
Violazione del principlo di legalit� 
-Esclusione, 529. 

CALAMITA NATURALI 

-Inondazione, frana o valanga Inondazione 
e frana colposa Sussistenza 
del reato -Fattispecie, 
con nota di G. DoNADIO, 717. 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

-Potere del Prefetto di ritiro della 
patente alle persone diffidate Illegittimit� 
costituzionale 
Esclusione, 543. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Amministrazione dello Stato e 
degli enti pubblici -Azioni pos



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sessorie nei confronti della pubblica 
Ammini�strazione -Improponibilit� 
-Limiti, 551. 

-Bellezze naturali -Collegio peritale 
per la determinazione dell'indennit� 
-Natura di organo 
non giurisdizionale, 551. 

Corte dei Conti -Omessa pronuncia 
sul merito per mancanza 
di un presupposto processuale Ricorso 
in Cassazione per motivi 
attinenti alla giurisdizione 
Inammissibilit�, 549. 

-Edilizia economica e popolare GES.
CAL. -Rapporti relativi all'assegnazione 
degli� alloggi -Natura 
pubblicistica -Effetti sulla 
posizione soggettiva delle parti 
e sulla giurisdizione, 548. 

-Ricorso straordinario al Capo 
dello Stato -Decisione -Natura 
di provvedimento amministrativo 
-Inammissibilit� dell'impugnazione 
davanti alle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione, 

546. 
COMUNE 

-Elettorato passivo -Ineleggibilit� 
per coloro che sono in rapporti 
di affari con l'Ente -Illegittimit� 
costituzionale� -Esclusione, 501. 

CORTE COSTITUZIONALE 

Giudizi di legittimit� costituzionale 
in via incidentale -Ampliamento 
dei terffiini della questio. 
ne rispetto all'ordinanza di rimessione 
-Inammissibilit�, 513. 


Giudizi di legittimit� costituzionale 
in via incidentale -Funzione 
giurisdizionale del Giudice a 
quo -Competenza a ordinare il 
deposito dell'indennit� di esproprio 
-Funzione amministrativa Inammissibilit� 
della �questione, 

537. 
-Giudizi di legittimit� costituzionale 
in via principale -Leggi 
anteriori alla costituzione delle 
Regioni a statuto ordinario Ammissibilit� 
della questione, 

503. 
Giudizio per conflitto di attribuzioni 
fra Stato e Regione -Esercizi 
di diritti dominicali su beni 

patrimoniali Iiiammissibilif� 
del conflitto, 541. 

-Pronuncia di illegittimit� costituzionale 
-Effetti erga omnes Retroattivit� 
-Limiti -Situazioni 
giuridiche esaurite -Nozione, 

711. 
COSA GIUDICATA 

-Giudicato amministrativo -Potere-
dovere di procedere al riesame 
ed alla rinnovazione dell'atto 
annullato in sede giurisdizionale 
-Esistenza di un termine 
perentorio -Rinnovazione dell'atto 
dopo la scadenza del termine 
-Illegittimit�, 584. 

COSTITUZIONE DELLA REPUB


BLICA . 

-Tutela del diritto di propriet� Vincoli 
in funzione di esigenze 
collettive -Legittimit� costituzionale, 
539. 

-V. anche Caccia e pesca, Circolazionne 
stradale, Comune, Corte 
Costituzionale, Danni di guerra, 
Friuli-Venezia Giulia, Lavoro, 
Ordinamento giudiziario, -Pensioni, 
Procedimento civile, Procedimento 
penale, Reato, Regione, 
Regioni1 a statuto ordinario, Sicilia. 


DANNI 

-Danni in materia penale -. Uccisione 
di abitanti di un comune Danni 
non patrimoniali del comune 
-Risarcibilit� -Limiti, con 
nota di� G. DoNADio, 717. 

DANNI DI GUERRA 

-Azioni .non di combattimento 
delle FF.AA. alleate -Liquidazione 
dell'indennizzo -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 

513. 
EDILIZIA 

-Costruzioni lungo le strade -Distanze 
minime -Contrasto con 
l'art. 76 della Costituzione : Non 
sussiste, 586. 

r 



INDICE 
VII 

Costruzioni lungo le strade -Distanze 
minime -Potere regolamentare 
del Ministro dei LL.PP. 
-Termine ex art. 19 legge 6 agosto 
1967, n. 763 -Non � perentorio, 
587. 

-Determinazione ministeriale delle 
~ocalit� soggette alla norma-� 
tiva antisismica -Varianti da apportare 
alle costruzioni in corso 
-Impugnazione -Interesse Non 
sussiste, 583. 

-Edilizia scolastica -Scadenza del 
triennio di vincolo previsto dalla 
legge 24 luglio 1962, n. 1073 Rinnovo 
della procedura -Legittimit�, 
587. 

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 


-Commissi�ne di Vigilanza -Composizione 
-Deliberazione adottata 
a maggioranza in 'assenza di 
taluni membri -Legittimit�, 588. 

1 

- 
Cooperative edilizie -Ammissio


. 
ne a socio di minore emancipato 
-Dichiarazione di decadenza 
da parte della Commissione Illegittimit�, 
588. 

- 
Piano ex lege 18 aprile 1962, 

n. 167 -Occupazione del terreno 
disposta a seguito dell'assegnazione 
dell'area -Legittimit�, 588. 
- 
Piano ex lege 18 aprile 1962, 

n. 167 -Provvedimento di assegnazione 
di area -Impugnazione 
immediata -Necessit�, 587. 
ELETTRODOTTO 

-Servit� di elettrodotto -Costituzione 
-Indennit� -Disciplina, 

574. 
ESPROPRIAZIONE PER P.U. 

-Rapporto giuridico -Bilateralit� 
-Diritti ed obblighi derivanti 
dal rapporto -Titolarit�, 559. 

-Retroce~sione -Art. 60 legge 25 
agosto 1865, n. 2359 -Contrasto 
con l'art. 3 della Costituzione Non 
sussiste, 589. 

...;,_ 
Retrocessione -Dichiarazione di 
inservibilit� del bene -Interesse 
dell'istante -Necessit�, 589. 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

-Conflitto di attribuzione con lo 
Stato -Azione di responsabilit� 
� nei confronti dei dipendenti regionali 
-Competenza della Corte. 
dei Conti, 526. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Diritti soggettivi -Accertamenti 
incidentali -Giurisdizione, 548. 

IMPIEGO PUBBLICO 

-Indennit� di buonuscita spettante 
ai dipendenti del Banco di 
Sicilia -Diritto -Diniego -�Il. 
legittimit�, 586. 
-Previdenza e quiescenza -Legge 
5 dicembre 1964, n. 1268 -Illegittimit�
� costituzionale -Non 
sussiste, 583. 

-Sospensione cautelare -Inosservanza 
degli obblighi di annotazione 
ex art. 118 legge 15 dicembre 
1959, n. 1229 -Gravit� dei 
fatti -Motivazione -Sufficienza 

585. ' 
-Sospensione cautelare -Omessa 
specificazione della decorrenza Legittimit�, 
585. 
-Sospensione dell'impiego -Mancata 
.contestazione dell'addebito 


Illegittimit�, 585. 

�-Ufficiale giudiziario -Obblighi 
di Servizio -Annotazioni sui registri 
di �cui all'art. 118 della 
legge 15 dicembre 1959 n. 1229 Illegittimit� 
costituzion'ale -Non 
sussiste, 585. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

-Agevolazioni per le case di abitazione 
non di lusso -Concessione 
reciproca del diritto di superficie 
-Inapplicabilit� dell'agevolazione, 
662. 

-Agevolazioni per le opere di interesse 
degli enti locali -Strade 
provinciali -Opere di completamento 
-Cilindratura bitumatura 
correzione e ampliamento 
del tracciato di strade esistenti 



RASSEGNA DELL,AVVOCATURA DELLO STATO 

Non �Costituiscono lavori di completamento 
Esclusione delle 
agevolazioni, 595. 

-Appalto di trasporti e trasporti 
singoli -Criteri di distinzione, 

624. 
Cessione di credito in relazione 
a finanziamenti concessi da 
aziende ed enti di credito a favore 
di ditte commerciali e industriali 
-Aliquota dello 0,50 % 
di cui alla lettera b) dell'art. 4 
della tariffa all. A della legge di 
registro -Criteri di appijcazione, 

667. 
-Contratti a prezzo presunto Disposizione 
dell'art. 32 legge di 
registro riferita agli appalti -� 

di 
portata generale, 621. 

-Interpretazione e qualificazione 
dell'atto -Art. 8 legge di registro 
-Simulazione -Impugnazione 
-Azione riconvenzionale, con 

' nota di c. BAFILE, 600. 

-Istituti di credito a medio e lungo 
termine -Atti relativi alla 
costruzione della sede degli enti Imposta 
in abbonamento -Non 
vi sono compresi, 673. 

-Scioglimento di societ� -Assegnazione 
ai !JOCi di beni sociali Immobili 
a�quistati o costruiti 
dalla societ� con denaro sociale Imposta 
graduale -Necessit� che 
l'assegnatario sia gi� socio prima 
dell'acquisto o della costruzione 
-Esclusione, con nota di C. BAFILE, 
599. 

Societ� -.Societ� di �� persone Cessione 
di quota -Beni immobili 
sociali Commisurazione 
dell'imposta al valore venale al 
netto delle passivit� sociali, con 
nota di c. BAFILE, 648. 

-Societ� -Societ� di persone Liquidazione 
della quota sociale 
in favore dell'erede del socio defunto 
-Credito originario di una 
somma di denaro -Trasferimento 
di quota -Imposta proporzionale 
-Esclusione, con nota di C. BAFILE, 
649. 

Trasferimenti non risultanti da 
prove dirette Dichiarazione 
estimativa -Omissione -Irrilevanza 
-Ingiunzione -Legittimit�, 
664. 

-Trasferimenti non. risultanti "da 
� prove dirette -Prova sufficiente 
-Prova contraria -Data certa -
Opponibilit� alla Finanza come 
terzo, 664. 

-Vendita fra parenti -Presunzione 
di liberalit� -Prova della 
provenienza del prezzo, 626. 

-Vendita fra parenti -Presunzione 
di liberalit� rispetto al pr�ezzo 
pagato -Maggior valore accertato 
-Si estende, 626. 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

-Deduzione dall'attivo dell'imposta 
sul valore globale -Deducibilit� 
della sola 'imposta in 
concreto corrisposta, 682. 

-Presunzione per mobili, denaro 
e gioielli -Inventario di er.edit� 
beneficiata -Requisiti -Decorrenza 
del termine -Fattispecie, 

617. 
IMPOSTA IPOTECARIA 

-Cessione di quota� di societ� di 
persone -Inapplicabilit�, 684. 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

-Agevolazioni fiscali per le case 
di abitazione non di lusso -Locali 
destinati a deposito merci Applicabilit�, 
con nota di G. 
STIPO, 607. 

Fallimento -Credito tributario 
contestato -Ammissione nel passivo 
con riserva -Ammissibilit�, 
con nota di A. Rossi, 590. 

-Imposta sulla pubblicit� -Tabelle 
e targhe affisse sulle cose assicurate 
-Art. 4 tariffa A del 

d. p. 24 giugno 1954, n. 342 Illegittimit� 
costituzionale -Manifesta 
infondatezza, 630. 
- 
Imposta sulla pubblicit� -Tabelle 
e targhe affisse sulle cose 
assicurate -Commisurazione ai 
premi risultati dai bilanci -Limitazione 
al ramo di assicurazione 
contro i danni da incendio, 

630. 

INDICE 
IX 

-Imposta sulla pubblicit� -Tabelle 
e targhe affisse sulle cose 
assicurate -Pagamento in modo 
virtuale in base ai bilanci dell'assicur�tore 
-Mancato esercizio 
della pubblicit� -Irrilevanza, 

629. 
-Imposta sulle lotterie -Obbligazioni 
a premio emesse dall'Isveimer 
-Esclusione, 672. 

-Imposte indirette -Ingiunzione 
-Opposizione -Posizione processuale 
delle parti -Azione riconvenzionale 
della Finanza Separazione 
dalla oppos1z1one 
dell'attore -Ammissibilit�, con 
nota di c. BAFILE, 600. 

-Procedimento dinanzi alle Commissioni 
-Comunicazione della 
data dell'udienza -Comunicazione 
ai coobbligati non ricorr.enti Esclusione, 
611. 

-Procedimento dinanzi alle Commissioni 
-Comunicazione della 
data dell'udienza -Notificazione 
-Cambiamento di abitazione Affissione 
presso il Comune Nullit�, 
611. 

-Procedimento dinanzi alle Commissioni 
-Rogatoria ad altra 
Commissione -Necessit� di audizione 
del contribuente -Esclusione, 
646. 

-Rawporti tra giudizio dinanzi alle 
Commissioni e giudizio dinanzi 
all'A.G.O. -Competenza e 
giurisdizione -Decisione di Commissione 
delle imposte inesistenti 
-Decisione contradditoria 
che pronunzia senza domanda Impugnazione 
in sede ordinaria 
-Difetto di giurisdizione, 679. 

- 
Rapporti tra il procedimento dinanzi 
alle commissioni e l'azione 
dinanzi all'A.G.O. -Autonomia 
-Vizi del procedimento dinanzi 
alle Commissioni -Incensurabilit� 
dinanzi all'A.G.O., 643. 

LAVORO 

-Obbligo di iscrizione in registri 
di P. S. per l'esercizfo di determinati 
mestieri -'Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 511. 

-Prescrizione dei crediti dei dipendenti 
-Applicabilit� durante 
il rapporto di lavoro -Que


stione sollevata con riferimento 
ad Ente pubblico -Inammissibilit� 
per irrilevanza, 543. 

LOCAZIONE 

-Mora del conduttore nella restituzione 
della cosa locata -Regime 
vincolistico -Misura del canone, 
572. 

NOTIFICAZIONE 

-Ricorso incidentale -.Direttamente 
presso il domicilio del 
ricorrente principale e non presso 
il domicilio eletto -Inammissibilit�, 
588. 

OMICIOIO 

-Omicidio e lesioni personali colpose 
-Omicidio colposo -Sussistenza 
del reato -Fattispecie; 
con nota di G. DoNADIO, 717. 

OPERE PUBBLICHE 

-Edilizia scolastica -Vincolo di 
area -Motivazione per relationem 
-Sufficienza, 586. 

-Edilizia scolastica -Vincolo di 
area -Natura del provvedimento 
-� atto dovuto, 586. 

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 

-Uffici di giudice conciliatore e 
vice conciliatore -Gratuit� dell'ufficio 
-Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 530. � 

Vice pretori onorari -Nomina 
di procuratori esercenti -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
530. 

PARTE CIVILE 

-Costituzione di parte civile contro 
un responsabile civile citato 
da altra parte -Ordinanza di 
inammissibilit� -Inoppugnabilit�, 
con nota di G. DoNADIO, 717. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

X 


PENSIONI 

-Dipendente trattenuto in servizio 
in via di fatto -Esclusione 
dal trattamento di quiescenza per 
il corrispondente periodo -Illegittimit� 
costituzionale parziale, 

518. 
PERIZIA 

-Avvi.so ai difensori dell'inizio 
delle op.erazioni -Sufficienza, con 
nota di G. DoNADIO, 717. 

-Nomina del perito -Cittadinanza 
italiana -Conoscenza 'della 
lingua italiana -Bequisiti non 
necessari, con nota di G. DoNAmo, 
717. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

-Domanda giudiziale -Interpretazione 
-Incensurabilit� -Limiti,

574. . 
-Giudicato parziale -Capo autonomo 
di sentenze -Nozione, 559. 

Impugnazioni incidentali autonome 
-� Impugnazioni tardive Inammissibilit�, 
559. 

~ Interruzione del processo -Nullit� 
di notifica dell'atto riassuntivo 
-Appello della parte rimasta 
assente -J:l,imessione al primo 
giudice Inammissibilit�, 

578. 
-Norme relative al difensore Illegittimit� 
costituzionale 
Esclusione, 516. 

-Prove raccolte nel giudizio penale 
terminato per amnistia Utilizzabilit� 
in processo civile 
contro terzi -Potere discrezionale 
del giud~ce di merito, 568. 

- 
Regolamento preventivo �di giurisdizione 
-Sospensione del processo 
-Declaratoria di inammismissibilit� 
-Effetti sul termine 
di impugnazione ordinaria della 
sentenza di merito, 556. 

PROCEDIMENTO PENALE 

Atti, anteriori alla nomina dei 
periti, compiuti in territorio 
straniero -Irrilevanza, sulla pe


rizia, della loro inesistenza, con 

nota di G. DoNADIO, 717. 

-Confessione dell'imputato -Obbligo 
dell'istruzione sommaria Discrezionalit� 
assoluta del P. 

M. -Illegittimit� costituzionale, 
509. 
Decreto di irrepeHbilit� dell'imputato 
-Cassazione di efficacia 
limitata al giudizio di appello illegittimit� 
costituzionale, 523. 

-.:... 
Interrogatorio dell'imputato 
Assistenza del dif.ensore -Questione 
gi� decisa dalla Corte Manifesta 
infondatezza, 524. 

-Istruzione -Avviso ai difensori Acquisto 
della qualit� ,di imputato 
-Condizioni, con nota di G. 
DoNADIO, 717. 

-Procedimento penale militare Rimessione 
a diverso tribunale 
militare per motivi di servizio Illegittimit� 
costituzionale, 542. 

-Procedimento penale militare Scelta 
del rito sommario da parte 
del procuratore militare -Discrezionalit� 
assoluta\ ed insindacabilit� 
nella scelta\ -Illegit.
timit� costituzionale, 542. 

- 
Responsabile civile nel giudizio 
penale -Questioni relative alla 
individuazione del responsabile 
civile -Potere di rimessione del 
giudice penale a quello civile Sussistenza 
Fattispecie, con 
nota di G.� DoNADIO, 718. 

REATO ( 

-Propaganda di mezzi anticoncezionali 
-Violazione della libert� 
di manifestazione del 'pensiero Illegittimit� 
costituzionale, 520. 

Sospensione condiziohale della 
pena -Esclusione del benefi.cio 
per una seconda condanna -Illegittimit� 
costituzionale, 535. 

REGIONE 

-Regione Siciliana -Esecuzione di 
opere pubbliche regionali -Rapporto 
fra Regione ed ente locale 
minore, di cui si avvale -Natura 
-Rapporto di delegazione 


INDICE XI 

ovvero rapporto organico -Criteri 
per l'identificazione del secondo 
caso rispetto al 'primo, 688. 

-Regioni a statuto ordinario Trasferimento 
delle funzioni da 
parte dello Stato -Divieto di 
legiferare per le Regioni -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
503. 

REGIONI A STATUTO ORDINARIO 


� -Coordinamento della finanza, dei 
bilanci e dell'amministrazione 
del patrimonio con le norme dello 
Stato -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 503. 

RESPONSABILIT� �IVILE 

-Responsabilit� contrattuale ed 
extra-contrattuale -Disciplina Autonomia, 
565. 

SICILIA 

-Conflitto di attribuzione con lo 
Stato -Collocamento e accertamento 
dei lavoratori agricoli Ripartizione 
delle competenze 
tra Stato e Regione, 539. 

TRASPORTO 

-Contratto di trasporto -Trasporto 
di persone sulle F. S. -Perfezionamento 
del contratto 
Presupposti -Responsabilit� del 
V�ettore -Onere della prova, 564. 


INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 

CORTE COSTITUZIONALE 

4 marzo 1971, n. 38 pag. 501 
4 marzo 1971, n. 39 � 503 
4 marzo 1971, n. 40 


" 509 
4 marzo 1971, n. 41 511 
16 marzo 1971, n. 46 � 513 
16 marzo 1971, n. 47 � 516 
16 marzo 1971, n. 48 518 
16 marzo 1971, n. 49 � 520 
22 marzo 1971, n. 54 > 523 
30 marzo.1971, n. 62 � 524 
5 aprile 1971, n. 68 � 526 
5 aprile 1971, n. 69 � 529 
5 aprile 1971, n. 70 530 

I

5. aprile 1971, n. 71 � 530
-/ . 

5 aprile 1971, n. 73 535 
5 aprile 1971, n. 74 � 537 


I

26 aprile 1971, n. 78 539 ~ 
26 aprile 1971, n. � 79 � 539 l 
26 aprile 1971, n. 81 � 541 
26 aprile 1971, n. 82 � 542 
26 aprile 1971, n. 83 � 542 
29 aprile 1971, n. 86 � 543 
29 aprile 1971, n. 87 543 

GIURISDIZIONI CIVILI 

CORT� DI CASSAZIONE 

Sez. I, 8 ottobre 1970, n. 1850 pag. 649 
�Sez. I, 24 novembre 1970, n. 2483 � 590 
Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 201 556 
Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 205 � 595 
Sez. I, 10 febbraio 1971, n. 338 599 
Sez. I, 10 febbraio 1971, n. 339 � 607 
Sez. I, 10 febbraio 1971, n. 342 � 611 
Sez. I, 10 febbraio 1971, n. 343 � 617 
Sez. I, 12 febbraio 1971, n. 363 � 621 
Sez. I, 25 febbraio 1971, n. 482 � 624 
Se:t. I, 25 febbraio 1971, n. 483 � 626 
Sez. I, 25 febbraio 1971, n. 486 � 629 
Sez. I, 27 febbraio 1971, n. 493 � 600 
Sez. Un., 1 marzo 1971, n. 515 � 643 
Sez. I, 4 marzo 1971, n. 564 646 



INDICE XID 

Sez�. I, 10 marzo 1971, n. 681 pag. 648 
Sez. I, 10 marzo 1971, n. 688 � 662 
Sez. I, 15 marzo 1971, n. 724 664 
Sez. I, 18 marzo 1971, n. 760 667 
Sez. I, 20 marzo 1971, n. 800 � 672 
Sez. un., 20 marzo 1971, n. 806 . � 679 
Sez. I, 24 marzo 1971, n. 820 � 682 
-.Sez. I, 24 marzo 1971, n. 825 673 
Sez. I, 25 marzo 1971, il. 847 � 684 
Sez. Un., 29 marzo 1971, n. 903 � 546 
Sez. Un., 6 aprile 1971, n. 1022 � 548 
Sez. I, 7 aprile 1971, n. 1032 � 559 
Sez. I, 7 aprile 1971, n. 1037 688 
Sez. Un., 22 aprile 1971, n. 1158 � 549 
Sez. III, 11 maggio� 1971, n. 1345 564 
Sez. III, 11 maggio 1971, n. 1346 568 
Sez. Un., 12 maggio 1971, n. 1355 551 
Sez. I, 13 maggio 1971, n. 1384 698 
Sez. Un., 25 maggio 1971, n. 1539 � 704 
Sez. I, 26 maggio 1971, n. 1558 � 708 
Sez. I, 26 maggio 1971, n. 1563 � 572 
Sez. II, 9 giugno 1971, n. 1728 � 574 
Sez. I, 11 giugno 1971, n. 1767 � 711 
Sez. III, 12 giugno 1971, n. 1799 � 578 
Sez. Un., 14 giugno 1971, n. 1824 � 551 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. IV, 2 febbraio 1971, n. 69 
Sez. IV, 2 febbraio 1971, n. 74 
Sez. IV, 5 febbraio 1971, n. 79 
Sez. IV, 9 febbraio 1971, n. 88 
Sez. IV, 9 :liebbraio 1971, n. 93 
Sez. IV, 9 febbraio 1971, n. 97 

Sez. IV, 16 febbraio 
Sez. IV, 16 febbraio 
Sez. IV, 16 febbraio 
Sez. IV, 23 febbraio 
Sez. IV, 23 febbraio 

1971, n. 
1971, n. 
1971, n. 
1971, n. 
1971, n. 

pag. 583 
> 583 
� 584 
� 585 
� 586 
586 

132 . 586 

134 . � 587 

139 . � 587 

155 . 588 

156 . � 589 

GIURISDIZIONI PENALI 


CORTE DI APPELLO 
L'Aquila, 3 ottobre 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 717 


SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA 

/ 

RASSEGNA DI DOTTRINA 

STUDI PER LA REVISIONE DEL CONCORDATO, a cura della cattedra di 
Diritto Ecclesiastico dell'Universit� di Roma, CEDAM, 
Padova, 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 99 

CASTELLANO C. ed altri, I/efficienza della giustizia italiana ed i 
suoi effetti economico-sociali. Laterza, Bari, 1970 . . . . ,. 100 

PARETTI O. e CERBELLA A., Sintesi della Previdenza Sociale\ � 
Stamperia Napoletana, Napoli, 1970 . . . . . . . . . . > 101 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

Leggi e decreti (segnalazioni) ............ pag. 102 


NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 1 

-Norme dichiarate incostituzionali: 

I 

codice di procedura penale, art. 151, terzo comma . pag. 102 

! 

' 

r. d. 8 gennaio 1931, n. 148, artt. 26, primo, quinto e 
It'

settimo comma, e 27 dell'allegato A . . > 102 
legge 10 agosto 1950, n. 648, artt. 62, primo e terzo 

comma, e 63; primo comma . . . . . . . . . > 102 
legge 10 agosto '1950, n. 648, art. 65 . . . . . . . . > 103 ! 
legge 11 aprile 1955, n. 379, art. 40, secondo comma�. . > 103 
legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 12, secondo comma . > 103 
legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 18 . . . . . . . . ,,. 103 

d.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, articolo unico > 103 
legge 12 ottobre 1964, n. 1081, art. 4, secondo comma . � 104 
legge 26 luglio 1965, n. 965, art. 27 . : . . . . . > 104 
legge 5 febbraio 1968, n. --85, art. 8 . . . . . 104
" 

legge 18 marzo 1968, n. 313, artt. 50, primo, terzo e 
sesto comma, e 51, primo comma ,. 104 
legg~ 18 marzo 1968, n. 313, art. 55 . ,. 105 

-Norme delle quali � 'stata dichiarata non fondata la questione 
di legittimit� costituzionale: 


codice penale, art. 313, terzo comma . . . . . . . pag. 105 
codice di procedura penale, art. 46, secondo comma . > 105 
codice di procedura penale, art. 199, primo e terzo 

comma ..... . > 106 
codice di procedura penale, art. 220 > 106 


INDICE 

codice di procedura penale, art. 255 
codice di procedura penale, art. 370 
codice di procedura penale, art. 452, ultimo comma . 
codice di procedura penale, art. 472, ultimo comma . 
codice di procedura penale, art. 500 
legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46, terzo comma . 


d. I. 25 marzo 1923, n. 692, art. 3 
r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 77 e 78 
d. 1. 9 gennaio 1940, n. 2, legge 19 giugno 1940, n. 762, 
art. 47 . . 
r. d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22 
legge 27 dicembre 1953, n. 968, art. 52 
d.P.R. 25 ottobre 1955, n. '932, artt. 1, 2 e 3 
d.P.R. 25 .ottobre 1955, n. 932, art. 2 
legge 5 gennaio 1956, n. 1, art. 23, secondo comma . 
d.f.R. 26 aprHe 1957, n. 818, art. 18, secondo comma . 
d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 22 
legge 17 agosto 1957, n. 843, art. 2 
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 261, qu,arto comma 
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91, secondo comma 
legge prov. Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, art. 16 . 
legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, primo comma . 
legge prov. Bolzano 3 gennaio 1964, n. 1 
d.P.R. 30 giugno ~965, n. 1124, artt. 10, sesto e settimo 
comma, e 11, primo �e secondo comma . 
legge reg. Trentino-Alto Adige '19 agosto 1965, n. 4 . 
legge 28 settembre 1'966, n. 749, art. 2 bis 
legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 29 e 36 
legge 27 luglio 1967, n. 658, artt. 5, primo e secondo 

comma, 6, terzo comma, e 7, primo comma e an


nessa tabella gestione marittimi n. 2 
legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 19 
legge 17 ottobre 1967, n. 977, art. 28 

d. I. 11 dicembre 1967, n. l,150, legge 7 febbraio 1968, 
n. 
26, art. 5, primo comma 
-Norme� delle quali � stato promosso giudizio di legittimit� 
cos~itUzionale . . . . . . . . . . . . . . 

-Norme delle quali il giudizio di legittimit� costituzionale 
� stato definito con pronunce di inammissibilit�, di manifesta 
infondatezza, o di restituzione degli atti al giudice 
di merito. .� ..... � .

............. 


INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia) 

Appalto 
pag. 141 

Circolazione stradale . 
Comuni e province ~ . 
Comunit� Economica 

Europea 
CO)ntabilit� generale. 

� 
141 
141

" 

> 142 
� 142 

Dazi doganali 
Demanio 
Edilizia economica e 

popolare 
Esecuzione fiscale 
Esecuzione forzi;i.ta 

xv 

pag. 106 
> 106 
> 106 
> 106 

" 106 
� 107 
" 107 
" 107 

> 107 
> 107 
,. 108 
> 108 
> 108 
> 108 
" 108 
� 108 
� 108 
� 109 

" 109 
� 109 
,. 109 

� 109 

> 110 
> 110 
> 110 
> 110 

� 111 
" 111 
" 111 

� 111 

> 111 

> 134 

pag. 142 
> 143 

143

" 

,. 

143 
> 144 


XVI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ferrovie pag. 144 Locazioni pag. 148 
Idrocarburi 144 Militari ,. 148


" 

Igiene ,e sanit� ,. 144 Opere pubbliche � 148 
Impiego pubblico 145 Pensioni � 149

" 

Imposta di registro . � 145 Procedimento civile � 149 
Imposta di successione 146 Regioni � 149

" 

Imposta generale sul-Responsabilit� civile 150

" 

l'entrata .. 147 Riabilitazione 150

" " 

Imposte di fabbrica-Riscossione � 150 
zione 147 Servit� . � 150

" 

Imposte dirette . 147 Strade � 151

" 

Lavoro . " 147 Trituti locali 151

" 

Leggi e regolamenti . 148 Usi civici . 151

" " 



PARTE PRIMA 



" 


' 

.

I


. 



GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
E INTERNAZIONALE *. 


CORTE COSTITUZIONALE, 4 marzo 1971, n. 38 -Pres. Branca -Rel. 
Crisafulli -Trifogli (avv. Gual'ino) c. Carbond (avv. Ventura). 

Comune -Elettorato passivo -Ineleggibilit� per coloro che sono in 

rapporti di affari con l'Ente -Illegittimit� costituzionale -Esclu


sione. 

(Cost., artt. 3, 51; d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 7). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di e.guaglianza e di elettorato 
:Passivo, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 15 n. 7 

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che esclude la eleggibilit� a consigliere 
comunale per coloro che hanno rapporti di servizio o contrattuali col 
Comune (1). 
(Omissis). -La questione di legittimit� costituzionale sollevata dal 
Tribunale di Ancona in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione 
concerne l'art. 15, n. 7, del t.u. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e cio� in 
realt�, l'art. 15, n. 7, del t.u.lgs. n. 203 del 1951, con specifico riferimento 
all'ipotesi 'in cui le cause di ineleggibilit� ivi previste non possano essere 
rimosse dalla volont� dell'interessato (ipotesi che, con apprezzamento 

(1) La questione e!l'a stata proposta con ordinanza 1 marzo 1969 del 
Tribunale di Ancona (Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1969, n. 152). 
Le precedenti sentenze della Corte, richiamate in motivazione, n. 42 
del 1961 e n. 46 del 1969, sono pubblicate, rispettivamente, in Giur. it., 1961, 
I, 1, 1246, e in questa Rassegna, 1969, I, 377. 

In giurisprudenza, Cass. Sez. Un., 17 maggio 1968, n. 1546, Foro it., 1968, 
I, 1787; in dottrina, IACCARINO, Elezioni amminis1lrative, voce dell'ENc. DEL 
DIR., vol. XIV. 

(*) Alla redazione delle massima e delle note di questa Sezione ha collaborato 
anche l'avv. RAFFAELE CANANZI. 



502 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

insindacabile in questa sede, l'ordinanza assume ricorrere nella concreta 
fattispecie) 

In termind pi� generali, ma sempre alla stregua delle medesime 
norme della Costituzione cui ora si richiama il tribunale di Ancona, 
analoga questione era stata dichiarata non fondata da questa Corte 
con sentenza n. 42 del 196,1, poi ribadita da successive ordinanze 
e non contraddetta -come sostiene invece la difesa di una delle parti dalla 
pil� recente sentenza n. 46 del 1969.�In tutte fo accennate occasioni, 
la Corte ha costantemente affermato che n� l'art. 3 n� l'art. 51 della 
Costituzione si oppongono a che la legge stabilisca, per categorie generali 
ed .astratte, cause di ineleggibiltt�'a consigliere comunale, rivolte alla 
tutela di interessi generali che si riconnettono alla duplice esigenza di 
assicurare la libera e genuina espressione del voto popolare e l'obiettivo 
ed imparziale esercizio delle funzioni demandate agli amministratori 
locali. Ch� anzi, proprio nella sentenza n. 46 del 1969, al punto quinto 
della motivazione, la Corte ha�ulteriormente precisato �che tale poS1Sibilit� 
dsulta testualmente dall'art. 51, laddove riserva alla legge di determinare 
i requisiti di volta in volt� necessari per l'ammissione ai pubblici 
uffici e alle cariche pubbliche elettive: tra i quali requisiti ben .pu� rientrare 
quello di non trovarsi in situazioni di oggettiva incompatibilit� con 

.la posizione di candidati alle elezioni. 

Vero � ,che quest'ultima .sentenza ebbe a dichiarare l'illegittimit� 

costituzionale di una normativa �che, nell'inte!'lpretazione affermatasene 

in pratica, .protraeva la situazione di ineleggibilit� oltre quanto ragio


nevolmente necessario al soddisfacimento dei fini di pubblico interesse 

test� richiamati facendone per di pi� dipendere la cessazione da una 

estranea volont�, ampliamente discrezionale almeno in ordine al � quan


do�. Ma la situazione di coloro che, prima �lelle elezioni, �bbiano dato 

le dimissioni dagli uffici incompatibili, astenendosi effettivamente da 

qualsiasi attivit� ad essi' inerente, � diversa da quella -cui si rifer1sce 

il Tribunale di Ancona -di chi, per qualsiasi ragione, non sia stato in 

grado di far cessare in quel. momento il rapporto con il Comune che la 

legge configura come ,causa di ineleggibilit�. 

In sede di giudizio di costituzionalit� della norma che prevede deter


minate cause di ineleggibilit� o di incompatibilit� non rileva la maggiore 

o minore difficolt�, o addirittura la imjpossibdlit� legale, di rimuoverle 
in tempo utile, una volta accertato che queste, non sono, di per s�, in 
contrasto con le norme degli artt. 3 e 51 -della Costituzione. 
Muovendo da quest'ulHma premessa, una diversa conclusio:ne, nell'ordine 
di idee proLEij)ettato dall'ordinanza, ,sarebbe intrinsecamente contradittoria 
e fonte di ingiuste sperequazioni 'tra sogigetti -che versano nelle 
identiche� condizioni previste dalla norma denunciata. Giacch� ineleggibili 
:Sarebbero coloro che, pur potendolo ilegalmente, non avessero tuttavia 
posto fine CJ.l rapporto considerato ostativo; ed eleggibili, in.vece-




PARTE I, SEz�. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 503 

malgrado e, paradossalmente anzi, proprio a causa del necessario 
perdurare del rapporto medesimo -gli altri, cui una siffatta possibi~it� 
non era data per la struttura e le peculiari caratteri�stiche del rapporto 
che li lega al Comune, alla stregua della discipUna dettatane dal diritto 
positivo. Con il che, quella che la legge assume come situazione oggettiva 
di ineleggibilit� verrebbe a trasformarsi, nei confronti dei primi, in una 
sorta di misura ,sanzionatoria, che sarebbe, oltre tutto, priVa di giustificazione, 
una volta a:n;i.messo che la giuridica imp~bilit� di una tempestiva 
cessazione del rapporto non-influirebbe sulla eleggibilit��dei secondi. 

� da soggiungere che, trattandosi di elettorato amministrativo, l'ineleggibilit� 
opera limitatamente a quel solo Comune con il quale sussistono 
le relazioni indicate nell'art. 15, n. 7, piena ed intera restando la 
capacit� elettorale passiva dei soggetti interessati nei confronti di ogni 
altra amministrazione locale, oltre che, avviamente, in sede di elezioni 
politiche. � 

Deve concludersi pertanto per la infondatezza della questione anche 
sotto ii nuovo profilo risultante dall'impostazione datale nell'ordinanza 
del Tribunale di Ancona. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 4 marzo 1971, n. 39 -Pres. Branca -.Rel. 
Crisafulli -Regione� Lombardia (avv. Allorio) Regione Veneto 
(avv. Benvenuti) Regii:one Abruzzo (avv. Tranquilli-Leali) c. Presidente 
del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). 


Corte Costituzionale -Giudizi di legittimit� c�stituzionale in via principale 
-Leggi ante:a;iori alla costituzione delle Regioni a statuto 
ordina,rio -.Apunissibilit� della questione. 

(I. cost., 9 febbraio 1948, n. 1, art. 2). 
Regione -Regioni a statuto ordinario -Trasferimento delle funzioni 
da parte dello Stato -Divieto di legiferare per le Regioni -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 115 segg. disp. trans. VIII e IX; 1. 16 maggio 1970, n. 281, art. 17). 

Regioni a statuto ordinario -. Coordinamento della finanza, dei bilanci 
e dell'amministrazione del patrimonio con le norme dello Stato 


\ 

Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost., art. 119; 1. 16 maggio 1970, n. 281, art. 20). , 


Nella prima attuazione delle Regioni a statuto ordinario, il termine 
perentorio di 30 giorni per l'impugnativa diretta delle leggi statali rite



504 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


nute invasive della competenza delle Regiosi stesse decorre, anzich� dalla 
pubblicazione delle. leggi sulla Gazzetta Ufficiale, dalla data di formazione 
delle rispettive Giunte (1). 

Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 17 
della legge finanziaria regionale 16 maggio 1970, n. 281, che fa divieto 
alle Regioni a statuto ordinario di legiferare prima dell'emanazione dei 
decreti delegati sul trasferimento delle funzioni, per non oltre un biennio, 
e riserva allo Stato poteri generali di coordinamento nelle materie da 
trasferire secondo settori organici (2). 

Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 20. 
della legge finanziaria regionale 16 maggio 1970, n. 281, che pirescrive, 
per le Regioni a statuto ordinario, il coordinamento della relativa contabilit� 
e dell'amministrazione del patrimonio con le norme dello Stato (3). 

(Omissis). -2. -Non pu� �essere accolta l'eccezione pregiudiziale di 
inammtssibilit� dei ricorsi perch� tardivi. � ben vero che il termine stabilito 
nell'art. 2 della legge costit:uzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ha carattere 
perentorio, ma il problema che si pone nell'attuale giudi2lio, in relazione 
ad un.a situazione per sua natura irripetibile, concerne unicamente 
il dies a quo, che non pu� farsi risalire ad un momento anteriore a quello 
in cui gli enti regionali sono diventati, da soggetti virtuali, soggetti 
attuali, in grado di concretamente 01Perare e di agire a tutela dei propri 
interessi. Ci� perch� nessun .soggetto esisteva per '.l'innanzi che fosse, 
ad un tempo, legittimato a ricorrere contro leggi statali aventi -come 
quella in oggetto -Specifico e diretto riferimento alle regioni ed 
effettivamente costituito negli organi a ci� competenti. 

Risponde pertanto alla ratio della menzionata norma dell'art. 2, 
ne11a sua applicazione alla fase di prima attuazione dell'ordinamento 
regionale, ritenere �Che, in tal �caso, il termine inizi a decorrere -anzich� 
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi statali ritenute 
invasive della competenza costituzionalmente attribuita alle Regioni dalla 
data di formazione delle rispettive Giunte, vale a dire degli organi 
per ciascuna di esse competenti a deliberarne 1a impugnazione. 

3. -Nel merito, la prima c�nrura dei ricor.si si rivolge contro la 
nomna dell'art. 17, ultimo comma, della legge n. 281, che subordina 
� l'ese:vcizio 
delle funzioni leg-islative regionali alla previa .emanazione dei 
decreti legislativi previsti dal :primo comma per regolare il passaggio alle 
Regioni delle funzioni ad esse attribuite sulle materie di .cui all'art. 117 

(1-3) Nessun (precedente sulla prima massima. 
La sentenza della Clorte n. 107 �del 1970 � pubblicata in questa Rassegna, 
1970, I, 719. , 
In dottrina: BAsSANINI, L'attuazione delle regioni, 1970; BuscEMA, Bilancio 
della regione, voce dell'ENc. DEL Dm., V, 437. �� 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 505 

della Costituzione, ovvero -in mancanza -al decorso di un biennio 
dall'entrata in vigore della a.tessa legge. Solo per equivoco, nei ricorsi 
della Regione della Lombardia e della Regione del Veneto (a differenza 
che in quella della Regione d'Abruzzo) si fa questione, al riguardo, di 
leggi-�cornice statali, �che dovrebbero obbligatoriamente precedere l'esplicarsi 
delle competenze regionali; e l'equivoco trae probabilmente origine 
dalla complessa formulazione dell'intero� contesto dell.'art. 17, che sostituisce 
in parte le precedenti disposizioni dell'art. �9 della legge n. 62 del 
1953 occupandosi �Congiuntamente sia delle cosiddette leggi-cornice, che 
erano in questa ;previste, 1sia dei decreti legislativi regolanti il trasferimento 
delle funzioni dallo Stato alle Regioni: ai quali ultimi ha particolare 
e prevalente riferimento lo stesso art. 17, a cominciare dal suo 
primo comma. 

Mentre, per�, per l'art. 9 della legge del 1953, leggi-�cornice erano 
pregiudizialmente necessarie -eccezion fatta per alcune materie indicate 
nel secondo coonma -affinch� le regioni IPOtessero iniziare a legiferare, 
per 'J.'art. 17 della legge del 1970 i principi delimitanti materia 
per materia la potest� legislativa regionale possono anche.desumersi dalla 
legisla.zione vigente, e possono altres� -naturalmente, ed anzi, preferibilmente 
-essere formulati in ~pposite disposizioni, senza per� che a 
queste �sia �comunque cronologicamente subordfuata la legislazione regionale. 
La quale viene tuttavia condizionata, ma ad altro e diverso presupposto, 
e !Precisamente al previo trasferimento delle funzioni, a norma 
della VIII disposizione ti'ansitoria della Costituzione, da effettuarsi con 
decreti legislativi sulla ba.se della delegazione contenuta nella stessa 
legge n. 281, per l'esercizio della quale � prescritto il termine di un 
biennio. 

E perci�, in conclusione: da un lato, :ii Governo viene delegato ad 

emanare entro due anni i decreti per il pa�ssaggio delle funzioni, dall'altro, 

l'e�sercizio della potest� legislativa regionale viene differito all'interve


nuta emanazione di detti decreti, ovvero al decorso dei due anni; infine, 

sempre entro il medesimo periodo di tempo, � �stabilito dall'ultimo .com


ma dell'art. 17 �che �Si provveda, a norma della IX disposizione transitoria 

della Costituzione, ad adeguare le leggi' istataM alle esigenze dell'auto


nomia e alle competenze legislative attribuite alle regioni (nel che pu� 

ritenerrsi implicito un riferimento alla adoz�one �di .aiPPosite leggi-corniice). 

4. -Alla stregua dell'art. 9 della precedente legge, nessun termine 
essendo :prefissato all'adozione delle leggi-cornice e non essendo neanche 
prevista '1a possibilit� per le regioni �di legiferare senza di quest~, sia 
pure dopo decoriso un certo lasso di tempo, l'esercizio delle potest� legislative 
regionali rischiava di essere procrastinato sine die, ed era comunque 
praticamente rimesso alla mera discrezione del legislatore statale. 
Con il sistema accolto dalla nuova legge, invece, le regioni potranno 
cominciare a legifer.are man mano che, entro i due anni, saranno stati 

506 RASSEGNA DELL,AVVOCATURA DELLO STATO 

emessi i decreti. sul passaggio delle funzioni, e �comunque -anche in 
mancanza di questi -dopo decorso il biennio. La situazione appare, 
sotto questo profilo, neUamente diversa. 


Nella sostanza., poi, la previsione della necessit� del previo trasferimento 
delle funzioni risponde a criteri di ordine generale non dissimili 
da quelli che stavano a base della necessaria precedenza, per l'innanzi 
stabilita dalla legge del 1953, delle leggi-cornice e cio� ad esigenze di 
certezza nei rapporti tra Stato e regioni, di or.dinato e coordinato svolgimento 
delle rispettive attribuziond, di necessaria gradualit� nel passaggio 
da un sistema di organizzazione �statale fortemente accentrato ad 
uno, per contro, di largo decentramento anche a livello legislativo. 


La norma dell'art. 17 tende, insomma, a contemperare il rispetto 
dovuto all'autonomia regionale ,con le esigenze unitarie che trovano 


.formale e solenne riconoscimento nell'art. 5 della Costituzione, predisponendo 
un sistema che non si pone in contr~sto con ai1cuna norma della 
Costituzione. Questa, infatti, nulla stabilisce, neppure implicitamente, 
nell'uno o nell'altro senso, quanto .ad :tempi dell'effettiva assunzione da 
parte dei nuovi enti regfonali dell'esercizio delle funzioni legislative ed 
amministrative di_ loro �spettanza, 1limitandosi, nella VIII disposizione 
transdtoria, a richiedere che sia lo Stato con propri atti legislativi a 
regolare il trasferimento delle funzioni, oltre che dei funzionari e 1dipendenti 
che si renda necessario a tal fine. Il legislatore ordinaJ.'io era, dunque, 
libero, nella sua discrezionalit� politica, di suborddnare o meno 
quell'esercizio all'1:1.vvenuto trasferimento: purch�, evidentemente, entro 
termini e con modalit� tali da non consentire pretestuosi indugi ed ingiustificati 
ritairdi. E si � gi� detto poc'anzi che il meccanismo instaurato 
dall'art. 17 della legge impugn�ta non �, da questo punto di vista, n� 
elusivo n:�. arbitrario: tanto pi� �che le Regioni interessate sono chiamate 
a collaborare alla formulazione dei decreti facendo pervenire le loro 
osservazioni in merito. 


La �censura non � dunque fondata; mentre inammissibile deve dichiararsi 
l'altra, fugacemente accennata nel r1corso della Regione veneta, e 
concernente l'adozione dello strumento della delegaziose legislativa. ianzich� 
di quello della legge formale, per regolare il trasferimento delle 
funzioni. Dato e non concesso che sia configurabile nella specie una violazione 
della VIII disposizione transitoria della Costituzione (ci� che non 
�, i decreti delegati essendo pienamente parificati alle leggi formali 
anche ai fini di eventuali riserve di legge), le �regioni non avrebbero 
comunque titolo a denunc1arla in questa sede, perch�; i soli vizi di "legittimit� 
costituzionale di leggi statali suscettibili di dar luogo ad impugnazione 
diretta sono quelli che si risolvono in menomazione di fun


!

zioni, poteri e facolt� costituz~onalmente attribuiti alle regioni. 


5. -Infondata � anche la censura rivolta contro l'art. 17. lett. a:t, 
J

nella parte in cui prevede che, nelle materie trasferite, siano riservate .. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 507 

a:Uo Stato �funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attivit� delle 
regioni che attengono ad esigenze di carattere unitari~, anche con meri. 
mento agli obiet,tivi del !Piano economico nazionale ed agli impegni deri


, vanti dagli obblighi internazionali>. � 
Il vero significate;> di tale disposizione :r:isulta mettendola in relazione 
� con quella che subito la .segue, nella lett. b), prima parte, e prescrivente 
�ch� il trasferimento delle funzioni debba a'Vvenire �per settori 
organi.ci Q,i materie � : evitando cio� quel frazionamento delle materie 
stesse che le Regioni ricorrenti mostrano� di temere e che � sempre fonte 
di incertezze e di �co11-testazioni. Conseguentem.n:te a tale impostazione, 
confennata dal recente dibattito svoltosi nel Senato della� Repubblica e 
dall'ordine del giorno votato .a c001JClusione nella seduta �del 18 dicembre 
197�0, la nomia de:tila lettera a.) tende ad assicurare tuttavia l'unit� di 
inrdirizz-0 che ��sia di� volta in volta richiesto 1dal prevalere -conforme a 
Costituzione -di esigenze unitarie, oh.e devono bensi. essere coordinate, 
ma non sacrificate agli inter~ssi regionali. Di guisa che, unitariamente 
illte:rpretat�, l'a.rt. 17 vuole che alle Regionl stano assegnate per intero 
le materie indicate nell'art. 117 della Costituzione; ma vuole, d'altro 
lato, che, sia attraverso la �esplicita enunclazfone dei � principi fondamentali 
�, di cui allo stesso art. 117', si.a in ;altre e diverse forme, 1che non 
si risolvano in una preventiva e generale riserva allo Sta.te di settori 
di matexie, lo svolgimento concreto delle funzioni regionali abbia ad 
essere armonicamente conforme a.gli interessi unitari della .collettivit� 
statale: gia�c:h� le Regioni, lungi dal contr;apporvisi, ne costituiscono 
al'tiCQlazioni differenziate. Ed in questo senso J.a norma denunciata .rap-\ 
presenta, per dir cosi, il risvolto. positivo di quel limite generale del 
rispetto dell;� interesse. nazionale e di quello di altre regioni�, che 
l'art. 117 espressamente prescrive alla legislazione regionale e cui � 
preordinato H controllo .successivo detto comunemente �di merito�, 
spettante al Parlamento dietro ricorso �dello Stato (art. 127 Costituzione). 
� superfluo aggiungere che, qualora, in ipotesi, le disposizioni che 
sarann� poste .aJ. riguardo dai decreti. delegati di trasferimento delle 
funzioni,, tr.a.vaHcando l'oggetto e gli scopi compatibili con i poteri costituzionali 
delle Regioni; fossero ritenute invasive delle competenze ad 
esse �spettanti, non sfuggirebbero al sindacato di questa Corte, davanti 
alla quale le Regioni sarebbero legittimate a:d impu.gnare i detti decreti 
dO!Po la loro pubblicazione. 

6. -Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono a dimostrare 
la infondatezza anche della censura, mossa senza motivazione alcuna, 
dalla Regione d'Abruzzo nei confronti del medesimo art. 17, nella parte 
relativa alla predi�sposizione di vincoli atti a garantire la inalienabilit�, 
l'indisponibilit� e la dest~nazione di taluni beni trasferiti al patrimonio 
indisponibile delle Regioni, �quando ci� sia necessaro alla tutela degli 
\ 


508 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

interessi generali dello Stato in rapporto alla natur.a dei beni� (si pensi, 
a titolo di esempio, �ll'importanza delle foreste -che, appunto, a norma 
dell'art. 11 della legge, rientir:aino tra i beni trasferiV -, ai fini della 
difesa del suolo). Non senza soggiungere al riguardo che l'art. 19 della 
Costituzione espressamente stabilisce, nel 1suo ultimo comma, che spetta 
alla legge dello Stato disciplinare le �modalit�� relative al demanio ed 
al patrimonio di ogni Regione. 

7. -Vanno altres� disattese le �censure rivolte ali'art. 20, nella parte 
in cui demanda a un decreto presidenziale .su proposta del ministro per 
il tesoro di provveder.e alla disciplina dei bilanci regionali, per coor:dinarne 
il sistema delle entrate e delle spese con :la Jegge 4 marzo 1964, 
n. 62, stabilendo inoltre che i bilanci debbano essere approvati .con legge. 
Coordinare non significa imporre art�ficiose uniformit� disconoscendo 
le caratteristiche peculiari di determinate voci della finanza regionale 
(specie quanto alle entra.te). D'altronde, fa stessa Costituzion�, nell'articolo 
119, primo comma, garantisce bens� alle Regioni autonomia finanziaria,
� ma nelle fomie e nei limiti stabiliti da leggi della Re.pubblica, 
� che la coordinano �con la finanza dello Staito, delle Province e de.i 
Comuni�. E questi, precisamente, sono la ragion d'essere ed il contenuto 
delle disposizioni impugnate dalle Regioni ricorrenti. 
Per quanto pi� particolarmente riguarda, poi, la forma di' approvazione 
del bilancio regionale, nulla essendo disposto in proposito dalla 
Costituzione, la legge non ha fatto che estendere a tutte le Regioni, a.nche 
a statuto ordinario, un :principio generale gi� operante per quelle a 
statuto speciale, �che ben si giustifica in considerazione delle analogie 
-odi .certo prevalenti rispetto .a.gli elementi differenziali -tra i bilanci 
regionali e il bilancio dello Stato. Non ne risulta violata l'autonomia 
finanziaria delle Regioni per il motivo gi� detto �che questa si esplica, 
a norma dell'art. 119, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi dello 
Stato. E per questa medesima ragione non vale invocare l'autonomia 
statutaria, poich�, per quanto restrittivamente si inteTpreti il richiamo 
dell'art. 123 alle leggi della Repubblica, sicuramente vi rientrano quelle 
cui espressamente rinviano disposizioni �comprese nel Titolo V d:ella 
Parte II del testo costituzionale, com'� il caso appunto; dell'art. 119. 

� 1aippena necessario, infine, rilevare �come la forma richiesta assolva 
qui ad una precisa :funzione di garanzia, ponendosi la legge -nei 
confronti dell'attivit� amministrativa regionale svolta dalla Giunta ex 
art. 121, terzo comma, della Costituzione -quale limite esterno insuperabile 
e giuridicamente vincolante. 

8. -Le Regioni ricorrenti lamentano anche, sempre con riferimento 
all'art. 20, che sia ad esse imposta l'osservanza delle norme delle leggi 
statali sull'.ammini�strazione del patrimonio e .sulla .contabilit� di Stato, 
�in quanto applicabili� e fino a quando non saranno state emanate in 
materia � leggi della Repubblica �. 

. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 509 

La censura � priva di fondamento, perch� siffatto obbligo, stabilito 
in linea meramente provvisoria, mentre �corrisponde ad esigenze pratkhe 
incontestabili, � conforme al principio generale che le leggi statali seguitano 
ad essere validamente applicabili nelle Regioni finch� queste 
non abbiano legiferato sulle materie di loro competenza. 

Per quanto riguarda poi, pi� particolarmente, la previsione del 
terzo .comma di future leggi �della Repubblica�, questa deve ritenersi 
cix.coscritta a leggi statali contenenti disposizioni di coordinamento, da 
adottarsi .a norma dell'ultimo �COm~a dell'art. 119.. del1a Costituzione, nel 
senso �che si �, sopra precisato al punto 7 della motivazione. Fermo 
restando che -come questa Corte ha gi� atfern;iato con la �sentenza 

n. 107 del 1970, sebbene con riguardo aid! una regione a statuto speciale la 
potest� di disciplinare l'amministrazione del patrimonio e la .contabilit� 
regionale rientra nella competenza ilegiislativ:a spettante a tutte le 
regioni sull'ordinamento diei propri uffici, e perci�, quanto alle re~ioni 
a statuto ordinario, nella competenza bipartita prevista dall'art. 117 della 
Costituzione alinea, e dovr� quindi esercitarsi entro i limiti dei :principi 
e delle norme di �coordinamento della legislazione statale. -(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, 4 marzo 1971, n. 40 -Pres. Branca -Rel. 
Rocchetti -Brancaccio (n. c.). 

\ 

Procedimento penale -Confessione dell'imputato -Obbligo dell'istru


zione sommaria -Discrezionalit� assoluta del P. M. -Illegittimit� 

costituzionale. 

(Cost., art. 25; c.p.c. art. 389, secondo comma). 

� fondata, con riferimento ai principio dei giudice naturale, la 
questione di legittimit�. costituzionaie deU'art. 389 codice procedura penale, 
anteriormente alla modifica appor'fiata coo la legge 7 novembre 
1969, n. 78�0, sui poteri di scelta deU'istruttoria sommaria da parte del 
Pubblico Ministero (1). 

(Omissis). -Il tribunale di Napoli ritiene �Che' confa�asti �Con il 
principio della precostituzione del giudice di cui all'ar�t. 25, primo com


(1) La questione era stata proposta con ordinanza 27 ottobre 1969 del 
Tribunale di Napoli (Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1970, n. 5). 
La sentenza n. 117 del 1968, richiatnata in motivazione, leggesi in questa 



510 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ma, della Costituzione, la disposizione dell'art. 389, secondo comma, del 
codice di procedura penale che fa obbligo al pubblico ministero di procedere 
con istruttoria sommaria quando l'imputato ha confessato e non 
aippaiono necessari ulteriori atti �d'istruzione. 

Ci� perch�, se il P. M. pu� giudicare insidacabilmente sul punto che 
esista una �confessione e �che altri atti istruttori non occorrano, egli � 
reso in realt� arbitro di 1scegliere il tipo di istruzione e quindi anche 
di sottr:arre al giudice istruttore processi che, secondo la legge, apparterrebbero 
alLa sua competenza. 

L'ordinanza in data 27 ottobre 1969 �_ stata emessa dal tribunale, 
ovviamente in udienza, �e quindi quando l'istruttoria sommada era gi� 
stata conclusa, ed anteriormente all'entrata -in vigore della legge� 7 novembre 
1969, n. 780, che ha modificato l'art., 389 del codice di procedura 
penale introducend'o, sulla scelta dell'istruttoria da parte del Pubblico 
ministero, un controllo del giudice istruttore da attuarsi su ricorso che 
l'imp~tato ha facolt� di proporre, inizialmente allo stesso Pubblico ministero, 
entro cinque giorni dalla notifica di un or:dine o di ogni altro 
atto da cui si ricavi la notizia certa di Un procedimento a suo �carico, e 
successivamente, in caso di reiezione, al ,giudice istruttore. 

Nella specie, essendo l'istruttoria gi� conclusa, ed i termini scaduti, 

il procedimento previsto dalla nuova legge non trova applicazione. 

La questione va quindi esaminata nei termini nei quali � stata 

proposta ed entro tali termini va ritenuta fondata. 

Con sentenza n. 117 del 1968 la Corte �bbe a �dichia,are la illegit


timit� c01Stituzionale del terzo comma dello stesso art. 389, il quale 

dispone �che il Pubblico ministero debba 'procedere �con istruttoria som


maria in ogni caso in cui la prova appare evidente. Le ragioni per le 

quali la illegittimit� venne pronunziata si riassumono nella inaccetta


bilit� del principio che la scelta del tipo di istruttoria, con possibile 

compressione delle competenze del giudice istruttore, possa essere ri


messa al Pubblico ministero mediante un suo giudizio, allora insinda


cab~e, sull'evidenza della prova. 

E poich� non � dubbio che le stesse ragioni ricorrono anche nella 

ipotesi del giudizio relativo alla esistenza della �confessione e alla .SUjper


fiuit� di ulteriori atti istruttori, che, nell'originario testo dell'art. 389, 

secondo comma, era egualmente sottratto a ogni controllo, ne discende 

che debba essere dichiarata J.a illegittimit� costituzionale anche di ta.Je 

disposizione del codice di procedura penale. -(Omissis). 

Rassegna, 1968, I, 902. 

Sugli effetti della dichiarazione d'incostituzionalit� del terzo comma 
dell'art. 389 c.p.p., v. Cass. 15 aprile 1969, PETRUZZELLI, Foro it., 1969, I�, 32L' 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 511 

CORTE COSTITUZIONALE, 4 �marzo 1971, n. 41 -Pres. Branca -Rel. 
De Manco -Gulm.ini (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri 
(Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti). 

Lavoro -Obbligo di iscrizione in :registri di P. S. per l'esercizio di de


. 

;-


terminati mestieri -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 4; r.d. 18 giugnq 1931, n. 773, art. 121). 

Non � fondata; con riferiment<;> alla tutela del diritto al lavoro, la 
questione di legittimit� costituzionale dell'art. 121 t.u. leggi di P.S. 
(rd.. 18 giugno 1931, n. 773) che fa obbligo, per chi intenda esercitare i 
mestieri ivi indicati, di essere iscritti in appositi registri d P. S. (1). 

(Omssis). -1. -L'art. 121 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, 
sotto il titolo �Dei mestieri girovaghi e di alcune .classi di rivenditori.�, 
dispone testualmente: � Salve le disposizioni di questo testo unico circa 
la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e 
delle bevande alcooliche, non pu� essere esercitato il mestiere ambulante 
di venditore o di distributore di mer:ci, generi alimentari o bevande, di 
scritti o disegni, di cenciaiuolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servite>
re di piazza, facchino, ,cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, 
barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, 1senza previa iscrizione in 
un registro apposito presso l'autorit� le>cale di pubblica sicurezza. Questa 
rilascia 1certificaito dell'avvenuta iscrizione. 

L'iscrizione non � subordinata alle �Condizioni prevedute dall'art. 11 
n� a-quella preveduta dal capovenso dell'art. 12, salva sempre la facolt� 
dell'autorit� di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ri.tiene 
capaci di abusarne. 

� vietato il mestiere di ciarlatano�. 

La legittimit� costituzionale di questa norma, 'con l'ordinanza di 
firinvio, viene posta in dubbio per asserito contrasto con l'art. 4, comma 
primo, della Costituzione, per.a.J.tro sotto il limitato profilo � dell'apposizione 
di limiti non collegati ad: alcun criterio obbiettivo di giudizio�, 
con evidente riferimento alla potest� diiscrezionale dell'autorit� di pubblica 
sicurezza di negare l'iscrizione alle persone che ritiene capaci di 
abusarne. 

2. -Questa Corte ha avuto pi� volte occasione di identificare il 
contenuio ed il signifkato dell'art. 4 della Costituzione e, ,soprattutto, 
(1) La questione era stata proposta con ordinanze 12 febbraio 1969 del 
Tribunale di Venezia (Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1969, n. 200). 
Sull'art. 4 della Costituzione cfr. il.e sentenze della Corte Costituzionale 
nn. 3 e 53 del 1957, n. 30/1958, n. 105/1963; nn. 45 e �61 del 1965, n. 7/1966, 
nn. 16, 91 e 102 del 1968, nn. 81 e 155 del 1969, nn. 62, 75, 97 e 114 del 1970. 

Sull'art. 121 t.u. p.s.; ck. Corte Cost. n. 33/1957 e n. 27/1961. 



512 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

per quanto pu� interessare nel presente giudizio, ha affermato taluni 
principi, in base ai quali pu� ben ritenersi, in linea generale, che U 
principio della libert�. di scegliere un'attivit� di lavoro non � leso n� 
compresso in modo tale da essere annullato per effetto di limitazioni 
poste dalla legge a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, 
come l'iscrizione in albi professionali, la determinazione di requisUi particolari, 
per l'ammissione a posti di lavoro, la determinazione di modi e 
condizioni per l'assunzione di lavoratori (sentenze 5 gi�gno 1956, n. 1; 
26 gennaio 1957, n. 33; 7 aprile 1957, n. 53; 7 aprile 1958, n. 30; 13 feb


braio 1960, n. 6; 15 marzo 1960, n. 12; 7 giugno 1963 ,n. 105). 

In particolare, poi, con la sentenza n. 33 del 1957, pronunciata 
prOjprio in un giudizio-nel quale si 'contestava la legittimit� costituzionale 
dello ~stesso art. 121 della legge di pubblica sicurezza, di cui si contende 
in questa sed'e, in riferimento all'art. 21 della Costituzione (per la parte 
in cui si richiede l'iscrizione nell'apposito registro anche dei v�enditori 
ambulanti di scritti o disegni),. questa Corte dichiarava la questione 
infondata, .considerando che la norma impugnata. come si rileva dal 
success~vo art. 122, � di carattere generale, ispirata alla tutela della 
adolescenza e ad esigenze preventive di pubblica sicurezza, per le quali 
la legge ritiene opportuno che non manchi un certo controllo delle persone 
che esercitano mestieri girovaghi. 

3. -Sulla base dei richiamati precedenti giurisprudenziali, anche 
sotto il limitato profilo come ,sopra proS�I)ettato, la questione risulta 
infondata. 
Come que!sta Corte ha pi� volte .affermato (da ultimo sentenza n. 32 
del 1969), discr�ezionalit� non significa arbitrio, in qUJa1J1to l'amministrazione 
deve sempre indirizzare la sua azione e la .sua volont� all'esatta 
osservanza della legge che le conferisce la relativa potest�. 

Risulta dalla sopra richiamata sentenza n. 33 del 1957 che questa 

Corte� ha esclusa la illegitti:mj:t� costituzionale della nomna in cui si 
prevede un certo controllo ,sulle persone che esericitano i mestieri girovaghi, 
.giustificato dalla tutela dell'adolescenza e d'alle esigenze preven


I tive di pubblica 1sicurezza, �cui la norma dell'art. 121 1si ispira, come si 
evince dal successivo art. 122. 

I limiti di questo controllo, quindi, ben lungi dal non essere collegati 
ad .alcun ci:iterio obbiettivo di giudizio, risultano ben chiari dalle 
finalit� sopra enunciate che ispirano lai norma, finalit� alle quali, attenendosi 
al citato art. 122, deve adeguarsi !La discrezionalit� dell'apprezZE}
mento, in base al quale si pu� pervenire al diniego della iscrizione. 

Che se poi di questa potest�, in concreto, si facesse cattivo uso, 
sarebbe sempre aperta al cittadino, che se ne ritenesse leso, la via della 
tutela giurisdizionale amministrativa, sotto il profilo dell'eccesso di potere. 
-(Omissis). 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 513 

CORTE COSTITUZIONALE, 16 marzo 1971, n. 46 -Pres. Branca -Rel. 
Verzl -Lener (avv. Lener), Ministero del Tesoro e Presidente del 
Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti). 

Corte Costituzionale -Giudizi di legittimit� costituzionale in via incidentale 
-Ampliamento del termini della questione rispetto all'ordinanza 
di rimessione -Inammissibilit�. 

(1. '11 marz9 1953, n., 87, art. 213). 
J 

Danni di guerra -Azioni non di combattimento delle FF.AA. alleate Liquidazione 
dell'indennizzo -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 


(Cost., art. 2, 3; I. 9 gennaio 1951, n. 10, artt. 1, 2, nn. 1 e 3). 

Nel giudizio di �legittimit� costituzionale in via incidentale 'ij.Cni: � 
consentito l'esame di questioni ri'tenute manifestamente infondate dal 
Giudice a qu� e riproposte direttamente dalle parti (1). 

Non � fondata, con riferimento ai .principi di tutela della personalit� 
e di eguaglianza dei cittadini, la questione di legittimit� costituzionale 
degU; articoli 1 e 2, n. 1 e 3 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, recante 

r ' 

norme per la liquidazione degli indenntzzi per danni arrecati con azioni 
non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze Armate 
Allea.te (2). 

(Omissis). -1. -Li'art. 1 e l'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 
1951, n. 10 (norme in materia di -indennizzi per danni arrecati con 
azioni non di combattimento ~ per requisizioni disposte dalle Forze 

. armate aHeate) vengono denunziati daill"ordinanza della Corte di cassazione 
per violazione dell'art. 2 della Costituzione -che garantisce i 
diritti inviolabili dell'uomo -in quanto, �ttribuendo indennit� determinate 
entro��confini e.sigui, sguarnirebbera di adeguata tutela il diritto 
all'integrit� personale nel suo particolare, ma intrinseco aspetto della 
pretesa di ottenere la restaurazione delle lesioni patite; e, per violazione, 
altresl, del principio di uguaglia~za, sancito Id.all'art. 3 della Costituzione, 
attesa la ripetuta esiguit� dell'indennit� nei,.confronti della misura 
del risarcimento del danno che spetta a chi lo abbia sofferto in 

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 5 novembre 1968 
della Corte suprema di Cassazione (Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1969, n. 91). 
Sulla prim!i :rp.assima, in�senso conforme, cfr. la precedente sentenza della 
Corte 23 febbraio 1970, n. 28, in questa Rassegna 1970, 185.1 
(2) Tra le ultime sentenze della Corte Clost. sull'art. 2 Costituzione, 
cfr. nn. 16 e 74 del 1968 e nn. 37 e 104 del 1969, trispettivamente in questa 
Rassegna 1968, nn. 160, 698 e 1969, 212 e 783. 

514 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
\, '"'-. <� ~,�~~O -,. e � < 
conseguenza di azione n�n di combattimento delle Forze a:runate italiane. 
Alla denunzia di incostituzionalit� la Corte di cassazione perviene 
dopo� aver premesso che per l'art. 46 dell'allegato alla quarta Convenzione 
18 ottobre 1917 dell'Aja, relativa alle leggi ed ai costumi della 
514 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
\, '"'-. <� ~,�~~O -,. e � < 
conseguenza di azione n�n di combattimento delle Forze a:runate italiane. 
Alla denunzia di incostituzionalit� la Corte di cassazione perviene 
dopo� aver premesso che per l'art. 46 dell'allegato alla quarta Convenzione 
18 ottobre 1917 dell'Aja, relativa alle leggi ed ai costumi della 
i 


<1��� 

' 

guerra terrestre (e ratificata dagli Stati Uniti d'America), la vita degli 
individui deve essere ri'Spettata al pari dell'onore, dei diritti della famiglia, 
della propriet� privata, delle �convinzioni religiose e dell'eserdzio 
dei culti. Di conseguenza, sarebbe da escludere che l'airt. 76 del Trattato 
di pace fra l'Italia e le�Potenze alleate, reso esecutivo dal d.l.C.P.S. 28 
novembre 1947, n. 1430, e la predetta legge n. 10 del 1951, anzich� 
restringere l'ambito di tutela del diTitto alla integrit� pel'!Sonale, lo abbia:
r:io -come ritenuto da:ll'Avvocatura dello Stato -in 1sostanza ampliato 
ponendo di fronte al dttadind danneggiato un soggetto, cio� lo 
Stato italiano, che in base ai princ�pi non avrebbe mai potuto essere 
chiamato a rispondere dei danni prodotti da sog.getti �estranei a11a sua 
organizzazione ed agenti per finalit� del tutto distinte. 

2.' -La difesa del Lener sostiene inoltre che le norme impugnate 
sono in contrasto 1con l'art. 76 del Trattato di pace, atteso �che questo 
prescrive � unai equitable compensation �, locuzione, �che nel diiritto 
anglosassone (ed il testo del trattato .che fa fede � quello inglese, francese 
e russo) � s�nonimo di giusto risarcimento del danno. Lo Stato italiano, 
obbligato perta'nto a tale ri:sarcimento, concedendo invece la menzionata 
indennit�, non si sarebbe conformato alla norma di diritto inter


na:tlionale generalmente riconosciuta pacta sunt servanda la quale comporta 
il dovere per gli organi legislativi di tenere nel debito conto, nell'esercizio 
delle loro competenze, gli imjpegni derivanti dai trattati interna~
ionali. Al che conseguirebbe la violazione dell'art. 10 della Costituzione, 
per 1cui l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme 
di diritto internazionale generalmente riconosciute. 

L'ordinanza pone in evidenza altres� che l'art. 76 del Trattato e la 


legge� del 1951 costituiscono una serie di norme pariordinate, sotto il 
profilo �delle gerarchie delle fonti; e quindi il confronto fra di esse sarebbe 
del tutto improduttivo ai fini della legitt-imit� costituzionale, po,ich� 
la legge'successiva nel tempo abrogherebbe. tacitamente quella anteriore. 
Siffatta esauriente motivazione non pu� non indurre la Corte a richiamarsi 
aHa sua giurisprudenza secondo lal quale l'oggetto del giudizio 
di costituzionalit� � determinato dal giudice (I, quo competente ad esaminare 
quelle. 1circostanze che possono influire sul giudizio principale. Non 
� pertanto consentito in questa sede l'esame di questioni di legittimit� 
ritenute manifestamente infondate dal primo giudice e qui riproposte 
direttamente dalle parti. 

4. -In riferimento all'art. 2 della Costituzione la questione non � 
fondata. Va osservato in primo luogo che � del tutto irrilevante accertare 
se il diritto soggettivo al compenso trag,ga origine o meno dall'art. 76�� 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 515 

del Trattato di pace, sia pe:rich~ l'esistenza di tale diritto non~ contestaia, 

sia perch�, ~r le ragioni anzidette, in questa .sede non .pu� discutersi 

della prospettata violazione dell'art. 10 della Costituzione. Vert�ndo la 

questione non sull'an debeatur ma esclusivamente sulla misura dell'in


dennizzo fissata dalla legge del 1951, � evidente che �questa Corte viene 

sollecitata a pronunciarsi �soltanto sull'esattezza o meno della tesi secondo 

la quale con detta legge sia stato praticamente svuotato il contenuto del 

diritto �soggettivo al risarcimento. 

La Cassazione rileva che, p~r effetto della rinuncia �operata dallo 

Stato italiano ai � �claims � 
\ 
verso gli Stati Uniti e l'accollo dei r~lativi 

obblighi, il �cittadino non pu� far valere le proprie ragioni nei confronti 

degli Stati Uniti. Ritenuto poi che la indennit� prevista dalla legge n. 10 

del 1951 �sia molto esigua ed .a volte irrisoria anche per~h� in.sensibile 

ai mutamenti intervenuti nel valore della moneta nel tempo intercorso 

fr.a il verificarsi del danno e la liquidazione, l'ordinanza conclude .che, 

con la ripetuta legge 'Si 1sarebbe svuotato di �Contenuto il diritto soggettivo 

al ri�sarcimento con lai 0conseguenza �Che .sarebbe venuta a mancare la 

tutela del diritto inviolabile all'integrit� fisica della persona .pxe0scritta 

dalla Costituzione. 

In iProposito va innanzi tutto osservato 1che, in questa isede, non pru� 

discutersi, non avendo rilevanza �.costituzionale, della misura maggiore 

o minore della predetta indennit�. E ci� anche se nella determinazione 
� di essa il legislatore ha ritenuto necessario appor.tare una decurtazione, 
considerando che i danni �sono comunque �collegati a fatti bellici. 
In questa sede, va soltanto accertato, ed in ci� si esaurisce la questione 
di legittimit� costituzionale, se la diseiplina della liquidazione 
dei danni, nel suo complesso, v.alga ad assicurare un equo indennizzo e 
ad evitare che la pubblica Amministrazione questo minimizzi fino a 
porlo nel nulla. 

All'UOiPO � ,sufficiente porre in evidenza che l'art. 1 della legge n. 10 
del 1951 concede una indennit� per i danni :immediati e diretti 1caUJSati 
da atti !1on di combattimento, dolosi o �colposi, delle Forze armate alleate, 
e l'art. 2 dispone che tale indennit� viene liquidata, quando tr.attasi di 
danno alle persone, con i criteri stabiliti per gli infortun,i sul lavoro dal 

r.d.l. 17 agosto 1935, n. 176�5, e successive modificazioni �in quanto applicabili. 
'L'indennizzo si calcola capitalizzando in base iaJ. salario massimo 
di cui all'art. 4 del d.l. 25 gennaio 19�47, n. 14, la rendita �spettante in 
casi di inabilit� all'infortunato, o in caso di morte ai superistiiti, e moltiplicando 
il capitale cosi ottenuto per un �coefficiente determinato discrezionalmente 
dall'amministrazione fra quello minimo e quello massimo 
stabiliti nella tabella allegata alla legge, in rappbrto alla categoria 
professionale a!lla quale appaTteneva la pertS�ona infortunata. 
Orbene, siffatta disctplina -che 1si richiama ai criteri stabiliti dalla 
legge sugli infortuni sul lavoro, nonch~ la possibilit� di ottenere il 

3 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

516 

trattamento pensionistico di guerra e di �esperire ricorsi gerarchici avverso 
il provvedimento di liquidazione,� valgono ad escludere che il 
diritto all'equo indennizzo non �sia garantito e che possa essere praticamente 
svuotato di ogni contenuto dalla pubblica Amministrazione. 

5. -La questione non � fondata neppure in riferimento all'art. 3� 
della Costituzione. 
'� innegabile la diversit� di situazione a seconda che i danni siano

1

staH cagionati dalle Forze armate alleate, ovvero da cittadini, app�artenenti 
o non, alle Forze armate italiane. 

Sia perch� i danni sono stati prodotti da militari di eserciti stranieri, 
che occupavano il territorio italiano per motivi bellici, sia perch� io 
Stato italiano si � assunto l'obbligo di indennizzare i 'Cittadini che li 
hanno sub�ti, in conseguenza dell'esito del1ai guerra, il compenso al quale 
lo Stato � tenuto altro nQn pu�. essere ch,e uno degli aspetti del pi� 
generale fenomeno del risarcimento per danni di guerra. E siffatto risarcimento, 
essendo stato, come � noto, ingente ed incalcolabile il depauperamento 
del patrimonio italiano pubblico e privato, conseguito all'ultimo 
conflitto, non poteva non soggiacere all'esigenza di attribuire ai danneggiati 
-anzich� un totale ristoro -una indennit� compatibile con i 
sacrifici ,sopportabili dalla intera nazione. 

Il trattamento �differenziato appare pertanto giustificato razional


rnente. -(Omissis): 

CORTE COSTITUZIONALE, 16 In;arzo 1971, n. 47 -Pres. Branca -Rel. 
Fragali :. Gallazzi (avv. Fornairio) e Presidente del Consiglio dei 
Ministri (Sost. avv. gen. deHo Stato Agr�). 

Procedimento civile -Norme relative al difensore -Ille~ittimit� costi


tuzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 24; c.p.c. ~rtt. 82 e 87). 

Non � fondata ,con riferimento al diritto di difesa, la questione dii 
legittimitd costituzional.e degli articoli 82-87 c.p.c.,_ sull'opbligatorio intervento, 
nei giudizi davanti ai Tribunali e giudici superiori, del difensore 
munito di procura (1). 

(Omissis). -Il tribunale ha opinat� che lede il diritto di difesa la 
norma denunziata. Questa Corte !Per� ha ripetutamente deciis.o che la 
legge ordinaria pu� subordinare a modalit� particolari l'�e:sercizio di 

(1) La questione era stata proposta dal Tribunale di Busto Arsizio con 
ordinanza 10 gennaio 1.969 (Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1969, n. 152). 
La .precedente sentenza della Corte 8 marzo 1957, n. 46, leggesi in 
Foro 
it., 1957, I, 1393 con nota di richiami. � 
Sul diritto di difesa v. Corte Cost. 30 marzo 1971, n. 62. 




PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 517. 

quel diritto, con il solo limite che la sua esplicazione non ne risulti 
impossibile o estremamente difficile. Nella specie questo limite non � 
stato superato dall'art. 83 c.p.c. Il quale non toglie alla parte ogni potere 
di scelta fra i procuratori e ,gli avvocatori iscritti negli albi, �che � il pi� 
ampio; e pu� 'liberamente revocare il mandato �conferito peT il giudizio; 
se non sia abbiente, ha la, protezione che J.e assicura l'art. 24 terzo comma 
della Costituzione. Pertanto non rilev.a, agli effetti della questione proposta, 
che l'art. 86 c.p.c. ne.ghi lo ius postulandi anche alla parte �che, 
pur avendo �cognizioni tecniche, non sia iscritta nell'albo professionale. 

H tribunale del tutto erroneamente ha fatto risalire il sistema denunziato 
alla volont� della legge di proteggere interessi corporativi: 
esso non ha tenuto presente il J:egame che esiste fra il sistema medesimo 
e il potere discip1inare che spetta ai consigli professionali, come manifestazione 
di quell'autonomia di governo che � data agli or:dini forensi, e 
che � notoriamente di remotissima tradizione. Questo potere si deve 
esplicare, se�condo l'art. 88, �secondo comma, c.p.c., anche ai fini della 
ottemiperanza del dovere di lealt� e di probit� posto dal primo comma 
del medesimo articolo; si deve esercitare cio� nell'inteTesse del buon 

� rendimento dlla funzione giurisd~zionale e quindi nell'intere1sse generale. 
Ma il potere suddetto pu� svolgel'lsi soltanto rispetto agli iscritti negli 
albi professionali; onde la razionalit� del sistema a.gli effetti della sua 
costituzionalit�. 

Nella :sentenza 8 marzo 1957, n. 46, la Corte ritenne che il diritto 
di difesa deve essere inteso �com~ potest� effettiva dell'assistenza tecnica 
e professionale in qualsiasi processo; e 1al �compito del difensore diede 
una importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale, 
tanto da opinare che esso pu� consideravsi �esercizio di funzione pubblica. 
Le dette �considerazioni non� vengono adeguatamente contrastate dal tribunale 
di Busto Arsizio con l'obiettare �Che, con il sistema vigente, nella 
ipotesi di negligenza del difensore, il diritto di difesa si risolve in un 
diritto al risarcimento dei danni, �di difficile attuazione; e non basta nemmeno 
dedurTe che il sistema .stesso pone il principio dispositivo ana 
merc� del dtilensore. 

Il diritto di difesa non pu� essere stato garantito dalla CosHtuzione 
fino a rendere inefficaci le preclusioni che la negligenza del difensore 
pu� provocare, data la libert� della scelta che 1spetta alla parte; cos� 
come non potrebbe ritenersi �che la Costituzione abbia assicura.ta alla 
parte una difesa fino a.d indulgere ,sulle pTeclusioni che analoghe negli.: 
genze della .stessa possano,.causare ove le spettasse J.o ius postuiandi. 

Quanto all'assorbimento del principio dispositivo nel potere del 
difensore, la Corte rileva che quest'ultimo non pu� astenersi dal dar 
notizia �al cliente delle posizioni che egli va assumendo nel processo; e 
la parte presta il suo assenso al �comportamento del proprio difensore se, 
avuta quella notizia, non esercita il proprio diritto di revoca.,___, (Omissis). 


518 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATQ 

CORTE COSTITUZIONALE, 16 marzo 1971. n. 48 -Pres. Branca ,_ Rel. 
Rocchetti -Stanco (n. c.). 

Pensioni -Dipendente trattenuto in servizio in via+ di fatto -Esclusione 
dal trattamento di quiescenza per il corrispondente -periodo 
� Ille~ittimit� costituzionale parziale. 
(Cost., art. �3a, 3; r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, art. 1, secondo comma). 

� costituzionalmente �llegittimo l'art. 1 secondo comma r.d. 21 
novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni dello Stato. nella parte in cui 
consente che il provvedimento di collocamento a riposo, o di dispensa 
dall'impiego, per l'impiegato civile o per il militare collocato in pensione 

o comunque dispensato dall'impiego, ma trattenuto di fatto in servizio, 
possa, ai fini della decorrenza del trattamento di quiescenza, avere effetto 
da data anteriore a quetia dell'anzidetto provvedimento (1). 
(Omissis). -1. -La Corte dei conti, Sezione IV giurisdizionale!, sottopone 
alla Corte questione di legittimit� 1c01Stituzionale -dell'art. 1, secondo 
comma, del r.d. 21 novembre 1925, n. 2480, il quale dispone che �per 
l'impiegato .civile o per il militare -collocato a riposo o comunque di'
spensato dall'impiego, �che venga, di fatto, ,trattenuto in servizio, il tempo 
tr.aisco:vso in tale -condizione non � valutato agli effetti di pensione �. 

Secondo il giudice a quo, tale norma contrasterebbe con gli artt. 36, 

38 e 3 della Costituziooe, perch�, escludendo, per i pubblici dipendenti, 

dal computo del tempo pensionabile quello relativo al ,suddetto .servizio 

di fatto, disconoscerebbe il carattere retributivo e previdenmale che 

qualifica .il trattamento di quiescenza e violerebbe il principio di egua


glianza, in quanto, per i dipendenti delle aziende private, vige un diverso 

e pi� favorevole ;principio, che � quello sancito nell'art. 2'126 e.e. 

La questione, nei termini in 1CUi � proposta, pu� ritenersi solo par


zialmente fondata. 

Al Tiguardo � da osservare che il giudice a quo, ponendo l'accento 

soltanto sul .carattere retributivo del tr.attam�nto di quiescenza -se


condo questa Corte ha pi� volte avuto occaisione di affermare, traendone 

le .conseguenze relartive: .tSentenze 1966 n. 3, 1967 n. 718 e 1968 n. 112 -, 

omette di tener 1conto che il cosi detto servizio di fatto interviene dopo 

un provvedimento assunto dalla.pubblica Am.rnintstrazione che dispone, 

per l'impiegato civile o per il militare. il collocamento a Tiposo o la 

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 9 dicembre 1968 della 
Sez. IV della Co!I'te dei Conti (Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1969, n. 172). 
In materia di pensioni cfr. Corte Cast. sentenze nn. 112 e 113 del 1968, 
in questa Rassegwa, 1968, 891 e 892. � �� 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INT]j:RNAZIONALE 519 

dispensa dal servizio. Da. tale atto non pu� non deriva.re la cessazione 
del r:apporto di servizio, con tutte le cOI11Seguenze che ne discendono 
quanto ai vincoli giuridici intercorrenti fra i due soggetti del rapporto 
e alla determinazione del trattamento di quiescenza. 

N� ci� pu� violare il principio �Che, per l'art. 36 della Costituzione, 
assicura al lavoratore il diritto a una retribuzfone proporzionaita alla 
quantit� e qualit� del suo lavoro, perch� al dipendente trattenuto di fatto 
in servizio dopo la cessazio:p.e del rapporto viene, come � ovvio, corrisposto 
il normale stipendio che lo compensa di queste sue ulteriori 
presta~ioni. E se � vero che, per questo ;periodo, non gli � riconosciuta 
la co~ndente quota di pensione, ci� avviene solo perch� esso � successivo 
alla �Cessazione di quel tipo di rapporto cui la legge, nell'ambito 
della sua discrezionalit�, riconnette, con gli altri effetti, quello di determinare, 
come quota differita dellia retribuzione, la matuTazione del diritto 
alla pensione. 

Per .le stesse ragioni deve, peraltro, escludevsi che ricorra, .nel caso, 
la pur denunziata violazione dell'art. 38 della Costituzione. 

2. -Piuttosto � daI.considerare che la norma impugnata, nell'ampiezza 
della sua formulazione e :hella interpretazione �che di essa viene comunemente 
fornita, consente che venga ad essere �considerato servizio di fatto, 
e come tale non computabile ai fini di pensione, anche quello compiuto 
prima che intervenga un provvedimento di �collocamento a riposo o di 
di.spensa dal servizio, allorch� i �suoi .effetti siano per�, nell'atto che lo 
dispone, stabiliti con data di decorrenza anteriore a quella della sua 
assunzione. 
Tale retroattivit� agli effetti del provvedimento d:eve ritenersi contrastante 
col principio di retributivtt� sancito nell'art. 36 della Costituzione 
giacch�, �se il rapporto di servizio non pu� aver termine senza un 
legittimo provvedimento, finch~ questo non � adottato, �esso vive e 
produce tutti i suoi effetti, compresa l'attribuzione del diritto a quella. 
parte differita di retribuzione che � la pensione. E se vive, i :suoi effetti 
non ;possono essere decurtati _da un provvedimento �che, ponendovi termine, 
ne :faccia risalire le :conseguenze a un tempo anteriore. 

' 

In proposito la Corte, gi� nella sentenza n. 78 del 1967, ebbe a 
dichiarare la illegittimit� costituzionale dell'art. 54 n. 4 del testo unico 
sulle rpeDJSioni (r.d. 21 febbraio 1895, n. 70) in base al qua.le veniva 
esclusa la computabilit�, ai fini del trattamento di quiescenza, del tempo 
trascorso in attesa di .giudizio seguito da condanna. 

Nel fare ri<Chiamo a tale precedente e alle ragioni che lo .sorreggono, 

qui, in un pi� ampio contesto, che � quello �contenuto nell'art. 1, secondo 

comma, del r.d. n. 2480 del 1923, che accomuna tutte le cause di cessa


zione del rapporto di servizio per determinarne gli effetti ai �fini del 

trattamento di quiescenza, pu� e deve affermarsi che il provvedimento 

che accerta quella cessazione non pu� avere effetto retroattivo e che la 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

520 

norma, per la parte �che lo consente, deve �essere perci� dichiarata costituz.
nonalmente illegittima. 

3. -Infine, l'altro motivo dedotto dal giudice a quo, e che si riferisce 
all'art. 3 della Costituzione, va dichiarato infondato. 
Fra i dipendenti dell'amministrazione pubblica e quelli delle aziende 
private, secondo la Corte ha anche recentemente ritenuto (sentenza 1970 

n. 179), non iSUJSSiste identit� di situazioni e di corrispondenti valutazioni 
giuridiche tali da giustificare un giudizio di,,:equivafonza in tema di rispetto 
del principio di eguaglianza. -(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, 16 marzo 1971, n. 49 -Pres. Branca -Rel. 
Chiarelli -De Marchi (avv. Moscon) e Presidente del Consiglio dei 
Ministri (Sost. avv. gen. �dello Stato Chiarotti). 

Reato -Propaganda di mezzi anticoncezionali -Violazione della libert� 
di manifestazione del pensiero -Illegittimit� costituzionale. 
(Cost., art. 21; c.p. art. 553; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.. 112, primo comma, 
114, primo comma; d.l. 31 maggio 1946, n. 561, art. 2, primo comma). 

� fondata, con riferimento aUa libert� di manifestazione del pensie1
�0, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 55~ c.p., e delle 
analoghe norme della legge di p.s. e della legge sul sequestro dei giornali, 
che vietano la propaganda di mezzi anticoncezionali (1). 

(Omissis). -2. -La questione di legittimit� costituzionale dell'art. 
553 del codice penale (incitamento a pratiche contro la procreazione) 
e dell'art. 12 t.u. delle leggi di p.s., gi� proposta con riferimento 
all'art. 21, primo comma, della Costituzione, era stata esaminata e dec1sa 
da q�estai Corte con sentenza n. 9 del 1965. In tale .sentenza fu riconosciuto 
che l'art. 553 .c.p. non vieta la propaganda �che genericamente miri 
a convinceTe dell'util~t� e necessit�, i.n un determinato momento storico, 
di l:iimitare le nascite, o che propugni una politica di �controllo dell'aumento 
della jpopolazione; tuttavia 1si ritenne che la norma non contrastasse 
con l'art. 21 della Costituzione, in quanto diretta a tutelare il 
buon costume. Su la base di tale interpretazione, la questione fu dichiarata 
infondata � nei sens:i e nei limiti di cui in motivazione �. 

r 

(1) La questione era stata proposta con ordinanze 1� aprile 1969 del 
Tribunale di Viterbo (Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1969, n. 186) e 5 maggio � 
1970 del Pretore di Roma (Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1970, n. 235). 
La precedente sentenza della Corte 19 febbraio 1965, n. 9, � pubblicata 
in questa Rassegna, 1965, I, 20. � � 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 521 

Succe~sivamente alla ricordata ,sentenza, la norma ha avu'to scarsa 
applicazione, ma vi ,sono stati casi in cui nella pratica giudiziaria � stata 
disattesa l'interpretazione della Corte, e la norma � stata ritenuta applicabile 
nel suo senso letterale, indipendentemente dalla connessione, in 
essa ravvisata dalla Corte, con la difesa del buon costume. 

Le ordinanze del tr.ibunale di Viterbo e del pretore di Roma hanno 
ora riproposto ila que1stione, 1con nuovi argomenti rispetto all'art. 21, ed 
inoltre con riferimento all'art. 32 (ordinanze del tribunale di Viterbo 
e del pretore di Roma) e agli artt. 18 e 31 (ordinanza del pretore di 
Roma) della Costituzione. 

Si rende quindi necessario il riesame di essa. 

3. -Va riconosciuto che la norma di cui all'art. 553 1c.p. corrispondeva 
alla politica demografica del tempo, diretta all'incremento della 
I 

popolazione, considerato come fattore di potenza, ,e alle concezioni a 
cui quella politica si ispirava. Ci� � documentato, a parte la collocazione 
dell'arti�olo nel titolo relativo ad � delitti 1contro la integrit� e la sanit� 
della ,stirpe�; dalla Relazione del Guardasigilli al Progetto di codice 
penale. 

Del resto, che, sopravvenuto il nuovo ordinamento costituzionale, 
la norma dell'art. 553 c.p. � non trovasse pi� �.giustificazione in quelle 
concezidni fu riconosciuto nella sentenza n. 9 del 1965, la quale, come 
si � v1sto, ritenne consentita la propaganda genericamente diretta alla 
J.imitazione del numero delle nascite e alla promozione �~i unai politica di 
controllo dell'aumento della popolazione, e fece salva la legittimit� 
costituzionale della 11orma solo sotto il riflesso della difesa del buon 
costume. 

Ma il riesame della questione, anche alla luce delle ragioni e� degli 
elementi emersi nella nuova :proSjpettazione di �essa, induce la Corte a 
ritenere .che la norma�non pu� �essere mantenuta in vita, senza contrasto 
con la Costituzione. 

Infatti, Ia disposizione dell'art. 553 c.p., appunto perch� collegata, 

nella 'sua ragione originaria, alla !l'icordata poUtica idi espansione deo:no


grafica e alle concezioni su cui questa si basava, vietava .la pubblica 

trattazione di argo~enti riguar.danti la procreazione soltanto 1se svolta 

nel senso di favorire, mediante l'incitamento �o la propaganda di pratiche 

contro la procreazione, la riduzione delle nascite. L,e eisigenze del buon 

costume �erano tutelate, �come .sono tuttora, da altre disposizioni del 

codice penale, fu qualunque senso e aqualunque fine si svolga la predetta 

attivit�. � 

D'altra parte, il iProblema della limitazione delle nascite ha assunto, 

nel momento storico attuale, una .importanza e un rilievo sociale tale, 

ed investe un raggio di interesse cosi ampio, da non poter.si ritenere che, 

secondo la coscienza comune e tenuto anc~ conto del progressivo allar


garsi dell'educa.zione sanitaria, sia oggi da ravvisare un"offesa al buon 


522 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

costume nella pubblica trattazione dei vari aspetti di quel problema, 
nella diffusione delle conoscenze relative, neHa propaganda svolta a 
favore delle pratiche anticoncettive. 

Di �ci� si ha �conferma nella gi� rieordata scarsissima applicazione 
dell'art. 553 c.p.; nelle ripetute proposte di legge per la sua abrogazione; 
nel diffuso convincimento dell'esigenza di una in.;formata coscienza sociale 
in materia, rilevabile dalla letteratura, dai dibattiti e da note dichiarazioni 
int~nazionali sull'argomento. 

Si deve pertanto riconoscere che, venuta meno la ragione dell'autonoma 
configurazione del reato di cui all'art. 5�53 c.jp., il limite da esso 
posto aHa libera manifestazione del pensiero si trova in contrasto con 
l'art. 21, primo comma, deij.a Costituzione. � 

Con la �conseguente dichiar~zione di illegittimit� costituzionale, la 
propaganda di pratiche anticoncettive e l'incitamento ad esse restano 
subordinate all'osservanza delle norme penali riguardanti gli atti, le 
pubblicazioni e gli spettacoli osceni (arlt. 527, 528, 529 c.p.); gli atti e 
il commercio di scritti, disegni e og.getti contrari alla pubblica decenza 
(artt. 725, 726 e.p.); nonch� all'osservanza delle norme riguardanti la 
istigazione a delinquere e l'apologia di reato (art. 414 �c.p.): in particolare, 
l'istigazione all'aborto (art. 548 c.p.). 

� da considerare che il rilevante numero degli aborti � portato, dalla 
difesa della parte privata nel ipresente giudizio e da gran parte della 
letteratura sull'argomento, come una delle ragioni a favore della diffusione 
della conoscenza delle pratiche antifecondative. Sarebbe palesemente 
contraddittorio iehe fa consentita propaganda aintiprocreativa comprendesse.
l'incitamento a pratiche che possano essere, oltre che contrastanti 
�col diritto alla vita, produttive di quei danni alla salute che con 
quella propaganda si vuol concorrere ad evitare. 

A questo proposito la Corte ritiene necessario rileval"e che la tutela 

della salute e della maternit�, garantite dalla Costituzione (artt. 31 e 32), 

richi�de che, ricon05Ciuta la liceit� della propaganda anticoncezionale, 

questa formi oggetto di una apprqpriata disciplina, diretta a impedire 

l'incitamento all'uso di mezzi riconosciuti dannosi, direttamente o nei 

loro effetti secondari, per .la �salute. In questo sell!SO, il tempestivo inter


vento del legislatore, gi� autorevolmente auspicato nel ,parere del Con


siglio superiore di sanit� (Assemblea generale) del 21 aprile 1967~ dovr� 

assicurare l'attuazione, in questa mateda, delle ricordate norme costi


tuzionali protettive della salute e della maternit�. 

L'accoglimento del motivo di illegittimit� costituzionale della norma 

impugnata, per contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione, 

�assorbe le altre 'censure dedotte nel presente .~udizio. 

4. -Le ragioni innanzi esposte valgono anche per riconoscere l'illegittimit� 
costituzionale dell'impugnato a:rt. 112 del t.u. delle leggi �di 
p..s., limitatamente alla parte in cui vieta la produzione, l'acquisto, la�� 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 523 

detenzione, l'importazione, l'es;portazione e la circolazione di scritti, 
disegni ed immagini .che divulgano i mezzi diretti a impedire la procreazone 
o ne illustrano l'impiego. 

Esse si estendono inoltre all'art. 114, primo 1comma, del medesimo 
t.u., nella parte in cui vieta l'inserzione, in giornali o periodici, di avvisi 

o corrispond,nze 1che si iriferiscano ai predetti mezzi; nonch� all'art. 2 
del decreto Iegslativo 31 maggio 1946, n. 561, nella parle in cui stabilisce 
che �si pu� far luogo al sequestro di giornali o altre pubbHcazioni o 
stampati �che divulgano i mezzi meqesimi, ne illustrano l'impiego o contengono 
inserzioni o :Corriisponden~f:'. ad_ essi relative. 
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va pertanto 
dichiarata l'illegittimit� costituzionale anche �di queste ultime norme. (
Omissis). 

CORTE COSTI'.l'UZIONALE, 22 marzo 1971, n. 54 -Pres. Branca -Rel. 
Reale -Presicci (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. 
avv. gen. d'elio Stato Chiarotti). 

Procedimento penale -Decreto di irreperibilit� dell'imputato -Cessazione 
di efficacia limitata al giudizio di appello -Illegittimit� co


' 

stituzionale. 
(Cost., art. 24; d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, art. 3). 


� costituzionalmente illegittimo, con riferimento al diritto di difesa, 
l'art. 3 d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, concernente _disposizioni di coordinamento 
deUa Novella processuale del 1955 del Codice di procedura penale, 
nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilit� emesso 
nel giudizio di primo grado cessa di avere efficacia soia con la triasmissione 
degli atti per il giudizio di appello e non con la pronuncia del 
giudice di primo grado (1). 

(Omissis). -7. -La questione � fondata. 

La norma impugnata, infatti, incide negativamente sul diritto del


l'imputato alla difesa in ogni stato e grado del :processo, apportando 

limitazione al suo esercizio, con palese e non razionale deviazione dalle 

linee istesse del sistema..E ci� in quanto detta noirma rkhiede l'espleta


mento di nuove ricerche dell'imputato irreperibile e contumace solo 

(1) La questione era stata proposta� con varie ordinanze di giudici di 
merito. 
La sentenza della Corte C:ost. 6 luglio 1970, n. 117, � riportata in Foro it., 
19'70, I, 2298. 



524 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dopo che il procedimento di appello � gi� stato instaurato, ad iniziativa 
di ,coimputati o del P.M., ed anzi ha 1superato la fase di verifica della 
ammissibilit� dell'impugnazione. Dette ricerche non sono imposte, invece, 
allo scopo di rendere possibile l'esercizio della difesa dell'imputato fin 
dal momento in cui sorge nei suoi riguardi l'onere di proporre l'impugnazione; 
ai fini, do�, della notificazione dell'estratto della sentenza 
pronunziata a �cari~o del contumace, giacch� dalla da_ta di questa notificazione 
decorre il termine perentorio per la dichiarazione di aippello. 

Non potrebbe obiettarsi.in contrario che il diritto di difesa dell'imputato 
� da ritenersi ,garantito pe ril fatto che anche dal difensore pu� 
essere proposta l'impugnazione (art. 192, ultimo .comma), e che a suo 
vantaggio, nei casi di �Cui all'art. 203 c.p.p., 1si estend01no gli effetti della 
impugnazione di al~i legittimati. E nemmeno decisiva � la possibilit� 
che l'imjputato tragga pl".atico giovamento dall'appello del P.M. 

Trattasi, infatti, .di ipotesi che non ipossono considerarsi esaurienti 
ai fini dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto non 
assicurano al �soggetto una compiuta. tutela, quale pu� conseguir:si con 
l'esevcizio diretto del diritto di iimpugnazione o comunque a :Seguito di 
una per.sonale valutazione da parte dell'imputato del contenuto della 
pronunzia giudiziale; valutazfone che pu� anche prevalere su quella che 
ha indotto il difensore a proporre appello, fino al punto di annullarne 
gli effetti (art. 193, primo comma, c.p.p.). -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 30 marzo 1971, n. 62 -Pres. Branca -Rel. 
Bonifacio. 


Procedimento penale -Interro~atorio dell'imputato -Assistenza del 

difensore -Questione ~i� decisa dalla Corte -Manifesta infonda


tezza. 

(Cost., art. 136, 24; c.p.p. art. 304 bis; d.1. 23 gennaio 1971, n. 2). 

� manifestarnente infondata la questione di legittimitd costituzionale 
dell'art. 304 bis c.p.c., gi� dichiarato costituzionalmente iilegittimo con 
la sentenza n. 190 dei 1970, nella parte in cui esclude il diritto del difensore 
dell'imputato di assistere all'interrogatorio (1). 
( 


(Omissis). -2. -Per quanto riguarda la questione, sollevata da entrambe 
le ordinanze di rimes,sione, relativa all'esclusione del diritto del 


.(1) La sentenza, originata da ordinanze emesse da giudici di merito 
prima della pubblicazione della sentenza n. 190 del 1970 (in questa Rassegna, 
1971, 14), � da segnalare non tanto per il dispositivo, ovvio, di 
manifesta infondatezza, quanto per la motivazione .che la sorregge, con la I 
quale la Corte ha affermato l'a1ppUcabilit� degli effetti delle proprie serf;.. 

I

tenze sui vuoti legislativi creati da dichiarazioni di incostituzionalit�. 

-+

I 



PARTE I, SEZ. I, PIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 525 

difensore di assistere, nella fa.se istruttoria, all'interrogatorio dell'imputato, 
� da rilevare che il recente decreto legge 23 gennaio 1971, n. 2 
(convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1971, n. 62), modificando 
il testo dell'art. 304 bis c.p.p., ha compreiso anche l'interrogatorio 
dell'imputato fra gli atti istruttori ai quali i difensori delle parti hanno 
diritto di assistere. Lia Corte, tuttavia., non ritiene di dover restituire gli 
atti ai giudici che hanno proposto la questione affinch�, in relazione a 
questo sopravvenuto atto legislativo, rinnovino l'esame della sua� rilevanza. 
Ed infatti, prima dell'entrata in vigore del �citato de1creto, era gi� 
stata depositata e pubblicata la sentenza n. 190 del 1970, con la quale 
l'art. 304 bis, primo comma, c.p.p., fu dichiarato illegittimo nella parte 
in cui esso escludeva il diritto del difensore dell'imputato di assistere 
all'interrogatorio. In seguito a tale decisione ed a partire dal 24 dicembre 
1970 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale n. 324) la norma denunziata dal pretore di Camposampiero e 
dal pretore di Roma aveva, dunque, gi� pex:duto J.a sua efficacia (art. 136 
Cost.), col conseguente obbligo di tutti i giudici di non farne ulteriore 
applicazione. Di tal che la relativa questione -proposta, come _risulta 
dalle motivazioni e dai dispositivi delle due ordinanze, solo in relazione 
al difensore dell'imputato -deve essere dichiarata, nella parte in cui 
ha ad oggetto l'art. 304 bis, ;primo �comma, c.p.p., manifestamente infondata. 


3. -La Corte non pu� ignorare che il decreto legge 23 gennaio 1971, 
n. 2, � stato emanato dn considerazione del fatto che alcune autorit� 
giudiziarie avevano ritenuto di dover negare l'immediata operativit� 
della statuizione contem;ita nella sentenza n. 190, sul presupposto che 
il dispositivo di. questa, cadendo �su una omissione legislativa, tendesse 
ad una positiva integrazione del �diritto obiettivo, non consentita al 
giudice della costituzionalit� delle leggi. 
La Corte, mentre constata che il pronto intervento legislativo ha 
reso superfluo il ricorso ad altri strumenti giuridici idonei a ripr:Lstinare 
il pieno rispetto delle competenze costituzionali, non pu� sottrarsi al 
dovere di affermare che la dichiarazione di :parziale illegittimit� dell'art. 
304 bis c.p.p., venne adottata nell'esercizio dei suoi istituzionali 
poteri, che le impongono di eliminare dall'ordinamento (. quelle norme 
che, in ba�se alla sua insindacabile valutazione, risultino contrastanti con 
la Costituzione. Ora a parte il problema della sindacabilit� delle omissioni 
legislative .che si risolvano in violazione di precetti costituzionali 
(:sindacabilit� che non si pu� in assoluto escludere senza far venir meno 
in ampia misura le garanz1e del ..sistema) e dei limiti che, secondo la 
variet� dei ca�si, il giudizio di costituzionalit� incontra nell'esercizio di 
siffatto controllo, � certo che .nel caso in esame la prol}uncia della Corte 
ebbe� ad oggetto una statuizione legislativa che, per il fatto di ,essere solo 
indirettamente desumibile dal testo impugnato, n~n per ci� si risolveva 


526 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

in una mera omissione: essendo vero, al 'contrario, che, riconoscendo il 
diritto del difensore ad assistere ad atti tassativam�nte indicati, l'art. 304 
bis positivamente imponeva 1che l'interrogatorio venisse assunto in assenza 
di lui. Che poi, dichiarando illegittima questa parte della disposizione, 
la de�isione della Corte abbia determinato una espansione dei diritti processuali 
del difensoTe, � cosa �Che riesce di agevole comprensione quando 
si tenga pTesente �che la perdita di e:fficaieia di una norma, conseguente 
alla dichiarazion di illegiUimit� costituzionale, � sempre fonte di una 
innovazione nel diritto vigente, riconoscibile con l'impiego dei� normali 
canoni ~rmeneutili. 

Ci� precisato, la Corte -consapevole dell'importanza che sul piano 
della effettiva vigenza della Costituzione ha d.l momento appHcativo del 
diritto, e massimamente quello giurisdizionale -deve sottolineare che 
l'applicazione ulteriore, sicuramente vietata dal vigente ordinamento 
(dr. sentenza n. 49 del 1970), di una norma riconosciuta e dichiarata 
costituzionalmente illegittima non 1$0lo .comporta una violazione dell'ordine 
costituzionale delle competenze, giac�ch� paralizza gli effetti delle 
attribuzioni conferite alla Corte (le cui pronuncie sono sottratte al sindacato 
di altri poteri), ma arreca grave e pericoloso pregiudizio alla 
effettiva operativit� delle su;preme garanzie predisposte dalla Costitu-" 
zione della Repubblica. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 5 apTile 1971, n. 68 -Pres. Branca -Rel. 

Cdsafulli -Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Pacia) 

, c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. d'ello Stato Sa


varese). 

Friuli-Venezia Giulia -Conflitto di attribuzione con lo Stato -Azione 

di responsabilit� nei confronti dei dipendenti re~ionali -Com


petenza della Corte dei Conti. 

(Cost., art. 97, 103ffi t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 52). 

Spetta alla Procura Generale presso la Corte dei Conti p.romuovere 
l'azione di responsabilit� nei confronti dei dipendenti della Regione del 
Friuli-Venezia Giulia per gli illeciti commessi neU'esercizo delle loro 
attribuzioni (1). 

(Omissis). -2.. -Nel merito, � da osservare �anzitutto che, in tanto 
pu� ritener.si garantito alla Regione, quale soggetto giuridicamente ca


�


(1) La sentenza 26 giugno 1970, n. 110, della Corte � pubblicata in.. 
questa Rassegna, 1970, 723. 

j, 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 527 

,pace, e concretamente alla Giunta (competente a deliberare, tra l'altro, 
sulle liti attive e passive), il potere di .agire (o di non .agire) in giudizio, 
in quanto la materia oggetto qel ,giudizio non sia legittimamente sottratta 
dall'ordinamento vigente alla disponibilit� della Regione stessa, perch�rise.
rvata ad una giurisdizione speciale' svolgentesi per impulso di un 
organo :pubblico a d� des:t;inato. 

Di guisa che il problema ,centrale, dalla soluzione del quale dipende 
la decisione :sulla controversia, � se la giurisdizione attribuita alla Corte 
dei .conti daglil artt. 512 del t�.sto unico del 1934, 82 e 83 del r.d. n. 2440

I 
. 
del 1923, 18 e 19 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ;in ordine ai funzionari 
ed agenti dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, ,con la connessa 
iniziativa della Procura generale, si estenda oggi, in forza dell'art. 
103, secondo �Comma, della Costituzione, ai rapport~ di .servizio tra 
le amministrazioni regionali e i loro dipendenti, ,cos� come ha espUcitamente 
disposto per la Regione sici1iana, il decreto le,gislativo 6 maggio 
1948, n. 655, nell'atto di i'Stituire presso di essa due sezioni decentrate 
della Corte dei conti, l'una di controllo e l'altra giurisdizionale. 

Ques;ta Corte ha gi� avuto occasione di rilevare, ~d �altro ma connesso 
pro�'>osito ('sent. n. 110 del 1970), come nessun argomento nel senso 
che siano necessarie a tal fine espresse disposizioni iegislative po:ssa ricavarsi 
dal provvedimento legislativo ora menzionato, poich� questo avev~ 
ad oggetto il decentramento in Sicilia delle funzioni della Corte dei conti, 
muovendo dal presupposto (assunto come pacifico) che tra dette funzioni 
riep.tr~ssero tutte quelle in materia di .giudizio di conto e di responsa:bilit#, 
gi� di �competenza della :stessa Corte per le amministrazioni statali 
e i loro dipendenti. , 

3. -Pi� in generale, le �considerazioni che hanno ilndotto questa 
Corte ad� affermare -�con la rkordata :sentenza n. 110 del 1970 -la 
' 
applicabilit� ai dipendenti regionali delle norme sui giudizi di .conto, 
valgono, pt;!r identit� di ragioni, con riferimento anc~e ai giudizi di responsabilit� 
�ivile (cosiddetta responsabilit� amministrativa) nei confronti 
degli stessi, per gli illeciti posti in essere nell'esetcizo delle loro attribuzioni. 


Deve ritenersi, infatti, che il secondo comma dell'art. 1oa della 
Costituzione, nel Tiservare . alla giurisdizione della Corte dei conti � le 
materie di contabil:iit� pubblica�, da un lato e sotto l'aspetto �oggettivo, 
ne abbia assunto la nozione tradizionalmente accolta nella legislazione 
vigente e :n.ella giurisprud~nza, comprensiva dei giudizi di conto e di 
quelli di responsabilit�; mentre, d'altro lato e sotto l'aspetto sog;getivo, 
ne abbia allargato l'ambito oltre quello, cui aveva originario riferimento, 
dell'amministrazione diretta dello Stato: tale essendo il prop~io significato 
dell'aggettivo �pubblico�, com'� confermato dallo stesso uso fattone 
in altre disposizioni della Costituzione (oome ad esempio nell'articolo 
54, secondo comma, e negli artt. 97 e 98, ip. relazione a situazioni 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

soggettive ed oggettive che hanno stretta attinenza .con il tema del 
presente giudizio). 

Se si guarda poi ai motivi di fondo che giustificano la pari sottoposizione 
alle medesime regole dei giudizi di conto e degli altri .giudizi di 
responsabilit� nei confronti dei pubblici dipendenti, chiaro appare come 
debba disattendersi l'argomento addotto dalla difesa della Regione, 
laddove afferma che la responsabilit� del dipendente �Che abbia commesso 
un illecito nulla avrebbe in comune con la contabilit� pubbli~, 
configurandosi come una �qualsiasi resp0I1JsabU.it� in cui [potrebbe incorrere, 
per fatti analoghi, qualunque altro soggetto. Giacch�j quel che viene 
in considerazione ai fi.ni che qui interessano � il rapporto interno di 
servizio tra l'agente e l'amministrazione, e non l'eventuale rapporto tra 
il primo e il terzo danneggiato. 

Sta qui il punto di raccordo tra la finanza e la contabilit� pubblica 
e la responsabilit� dei pubblici dipendenti ;per i danni da essi recati-,direttamente 
o, come nel ca:so, 1nd�rettamente -all'amministrazione di 
appartenenza; e sta qui il punto di raccordo tra la giuriisdi~ion;e contabile 
in :Senso stretto e la giurisdizione della Corte dei �Conti sulle responsabilit� 
in genere dei pubblici dipendenti, /Per illecito di gestione, nelle 
sue varie possibili forme. L'una e l'altra giurisdizione �tendono a garantire 
l'interesse generale oggettivo alla regolarit� della gestione fi.nanz,
iaria e patrimoniale dell'ente, evitando tra l'altro il sospetto di compiacenti 
omissioni o l'affermarsi di pratiche lassiste: in ottemperanza .anche 
al duplice principio della �imparzialit� � e del � buon andamento � dell'amministrazione, 
di cui all'art. 97 della Costituzione. Ferma Testando, 
comunque, che la Regione pu� sempre intervenire in giudizio .a norma 
dell'art. 47 del regolamento di procedura, esplicando in questa .sede e 
nei limiti compatibili con la struttura officiosa del giudizio, le attivit�. 
procedurali �che ritenga utili a .tal fil!�~� 

Anche in pratica, d'altronde, giudizi di conto e giudizi di responsabilit�, 
sia questa contabile o civile, sono strettamente �connessi, giacch� 
l'�e1saane dei conti resi obbligatoriamente da.gli agenti contabili e consegnat~
ri pu� essere e:fficace strumento per rilevare inadempimenti di altri 
funzionari ed agenti: nel qual' caso, l'art. 44 del regolamento di proce.: 
dura stabilisce che possa provvedersi alla riunione dei giudizi di conto 
e di responsabilit�. Laddove, se quest'ultimo spettasse all'autorit� giudiziario 
ordinaria, la Corte dei conti, a�certato l'illecito, dovrebbe limitarsi 
poi a farne segnalazione all'amministrazione interessata, libera 
-questa -di agire o di non agire per il risar.cimento del danno : ed 
� superfluo indugiare a mostrare la incongruenza di una simile soluzione. 

Alla stregua delle .considerazioni che precedono, il ricorso della-Re


gione dev'essere respinto. -(Omissis). 


PARTE I) SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 529 

I 

CORTE COSTITUZIONALE, 5 aprile 1971, n. 69. -Pres. Branca -Rel. 

Rossi -Donati (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. 

gen. dello Stato Chiarotti). 

Caccia e pesca -Regime di caccia controllata -Sanzi�ni per l'inosservanza 
-Violazione del principio di legalit� -Esclmi�ione. 
(Cost., art. 25; t.u, 5 gi.gno 1939, n. 1016, mod. da I. 2 agosto 1967, n. 799, 
art. 12 bis). 

Non � fondata,. con riferimento al principio di legalit� della pena, 
la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 12 bis del vigente testo 
unico sulla caccia che punisce con ammenda l'attivit� venatoria svolta 
in localit� sottoposte al regime di caccia controllata (1). 

(Omissis). -La Corte ,costituzionale � chiamata a decidere se 
l'art. 12 bis del t.u. 5 ,giugno 1939, n. 1016, .che punisce con l'ammenda� 
l'attivit� venatoria svolta in localit� sottoposte al regime di caccia controllata 
senza osservare le condizioni .stabilite dal regolamento deliber.
ato dal Comitato provinciale per la caccia, �Contrasti o meno con il 
principio di legalit� di cui all'art. 25, :secondo comma, della Costituzione, 
per il dubbio che la norma legislativa abbia in tal modo .rinviato all'en;ianando 
regolamento l'integrale formulazione del precetto penale. 

Questa Co!l"te ha avuto occasione di rilevare pi� volte come il principio 
di legalit� della pena esiga, da un lato, che sia proprio un atto 
avente forza di legge ad indicare ��Con sufficiente specificazione i presupposti, 
i car~tteri, il contenuto ed i :limiti dei :provvedimenti dell'auto-� 
rit� non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena �; 
d'altro canto ,che .sia sempre ed esclusivamente la l�egge a determinare 
con quale misura debba venire repressa la trasgressione �dei precetti che 
essa vuole .sanzionati penarlnente (cfr. sentenze n. 26 del 1966 e n. 61 
del 1969). 

Il principio ora enunciato appare rispettato anche dalla norma impugnata. 
Invero l'art. 12 bis ~el vigente t.u. sulla caccia (aggiunto dall'art. 
3 della legge 2 agosto 1967, n. 799) definisce nelle .sue ca.ratteri.stiche 
fondrunentali il regime di. caccia con1iollalta come queHo secondo cui 
l'esercizio venatori'O � soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie 
e di numero di capi di �selvaggina .stanziale protetta da abbattere. I vari 

(1) La questione � stata sollevata con sei ordinanze del Pretore di 
Conegliano. 
Si veda in materia la legge 28 �g.ennaio 1970, n. 17, che ha modificato 
la 'legge n. 799 del 1967. 
Sul principio di legalit� della pena v. Corte Cost., sentenze nn. 131 e 
191 del 1970. 




530 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

regolamenti emanati dai Comitati provinciali della caccia, sulla scorta 
di un regolamento tipo n�zionale, sono stati previsti dalla legge per 
specificare, principalmente per la necessit� di adattare alle diverse condizioni 
dei luoghi, quelle caratteristiche limitative gi� fissate, con sufficiente 
precisione, ad o.pera della legge. 

Pertanto la norma :impugnata non ha violato l'invocato principio 
costituzionale, rimettendo alla font~ regolamentare la specificazione di 
elementi predeterminati dalla legge. 

Qualora, poi, in iPQtesi, gli emanati regolamenti, nel precisare le 
condizioni .da osservarsi nell'esercizio della caccia controllata, avessero 
stabilito oneri o limitazioni non consentiti dalla formulazione legislativa, 
essi risulterebbero evidentemente affetti da vizio di illegittimit�, con il 
conseguente dovere del giudice di di.sapplicarli, e con la possibilit� per 
l'interessato di ricorrere ai comuni strumenti di tutela giurisdizionale. (
Omissis). 

I 

COR.TE COSTITUZIONALE, 5 apirile 1971, n. 70 -Pres. Branca -Rel. 
Reale -Morino (avv. Tempesta) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Ordinamento giudiziario -Uffici di giudice conciliatore e vice conciliatore 
-Gratuit� dell'ufficio -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 


(Cost., art. .3, 36; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 21). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e della 
giusta retribuzione, la questione di legittimit� costituzionale dell'<art. 21 
del vigente ordinamento giudiziario, nella parte in cui prevede la gratuit� 
dell'ufficio 'di giudice conciliatore e vice conciliatore (1). 

II 

CORTE COSTITUZIONALE, 5 aprile 1971, n. 71 -Pres. Branca.-Rel. 
Reale -Lo Marlire (n. c.) e Prest,dente Consiglio dei Ministri (Sost. 
avv. gen. dello Stato Chiarotti). 

Ordinamento giudiziario -Vice pretori onorari -Nomina di procuratori 
esercenti -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost., art. 101, comma secondo; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 32, primo 
comma). 

Non � fondata, con riferimento al principio dell'indipendenza del 
giudice, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 32, primo 

(1-2) Le questioni sono state sollevate con ordinanza 8 luglio 1969 dal 
Tribunale di Genova (Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1969, n. 269) e con




PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 531 

comma, del vigente ordinamento giudiziario che prevede la nomina di 
procuratori legali a vice pretori onorari (2). 

I 

(Omissis). -1. -Con l'ordinanza del tribunale di Genova la questione 
.di' legittimit� costituzionale dell'art. 21 dell'Ordinamento giudiziario 
(approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), concernente la gratuit� 
dell'ufficio di giudice conciliatore (o semplicemente ��Conciliatore � secondo 
la terminologia del c.p.c.) e di vice �conciliatore, � proposta da 
duplice punto di vista: in riferimento all'art. 36, primo cornr.r:i.a, della 
Costituzione, che tutela il diritto del lavoratore ad una retribuzione 
proporzionata alla quantit� e qualit� del lavoro prestato, e in riferimento 
all'art. 3 della Costituzione assumendosi ehe la norma impugnata 
genera disparit� di trattamento ai danni dei predetti giudici onorari, nei 
confronti sia dei magistrati nominati per concorso, sia di altre categorie 
di funzionari onOTari, �a favore dei quali sono preveduti dalla legge 
assegni periodici o altri .compensi. 

La questione � infondata. 

2. -Ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinamento giudiziario i conciliatori 
a1ppartengono all'ordine giudiziario come magishtrati onorari, ed esercitano 
in materia civile, ai sensi dell'art. 22 dell'Oridi.namento giudiziario, 
funzioni �conciliative e funzioni contenziose. 
Essi sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, 
per sua delega, dai presidenti delle Corti d'appello. La nomina pu� cadere 
su cittadini residenti nel Comune e di et� non inferiore ai 25 anni. 
Non occorrono speciali titoli di studio o altre qualifiche, essendo sufficiente, 
come � ovvio,'. che per carattere, indipendenza e prestigio i candida.
ti �offrano garanzia di ricoprir.e degnamente l'ufficio. L'assunzione di 
questo �, comunque, libera : infatti, pur non essendo di regola richiesta 
la domanda degli interessati, � tuttavia volontari.a l'accettazione della 
carica. Come funzionari onorari i conciliatori divengono soggetti di un 
rapporto di mero servizio, il quale differisc�e da quello del pubblico impiego 
per il fatto che l'esercizio delle funzioni ad esso connesso non ha 
natura professionale e non impegna in mtsura prevalente l'attivit� dei 
soggetti che vi sono ammessi e che restano liberi di svo1gere altra attivit� 
continuativa retribuita. Di scarsa �importanza, infatti, e d'altronde 
rispondenti ad elementari esigenze, sono le incompatibilit�, indicate nel-

ordinanza 13 maggio 1969 dal Tribunale di Trieste (Gazzett!a Ufficiale 
6 agosto 1969, n. 20). Sui funzionari onorari, M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo; 
I, 1970 e LANCELLOTTI, Conciliatore, voce dell'Enc. del diritto, 

VIII. 
4 



532 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l'art. 26 dell'Ordinamento giudiziario, con la qualit� di magistrati,-di 
funzionari appartenenti o addetti all'ordine giudiziario e di funzionari 

o agenti di p.s. in attivit� di servizio, e il dveto, stabilito dal successivo 
art. 27, di esercitare la profe.ssione forense davanti all'ufficio di concilia,
zione al quale si appartiene. Ed in il'iferimento appunto alle accennate 
caratteristiche del rapporto H legislatore, seguendo un criterio derivato 
dalla tradizione del nostro come di altri ordinamenti, ha stabilito la 
gratuit� deli'ufficio �Con l'esclusione di un trattamento propriamente retributivo. 
Non varrebbe osservare in contrario che ad altri funzionari onorari, 

il cui servizio ha caratteristiche e disciplina analoghe a quello dei con


ciliatori, secondo normative gradatamente affermatesi in progresso di 

tempo e per effetto di valutazioni discrezionali del legislatore, volte in 

particolare a considerare l'intensit� degli oner.i derivanti dall'assunzione 

dell'ufficio, vengono corrisposti speciali compensi, nonch� indennit� e 

rimbol'>Si. di spese sostenute per ragioni della carica. 

Anche per gli stessi conciliatori � p:reviiSta, invero, in caso di .sup


plenza in un comune viciniore, una indennit� (art. 99, secondo comma, 

Ordinamento giudiziario), oltre quella di 'trasferta di cui alla legge 29 

giugno 1951, n. 489, e succeS�Sive modificazioni., 

Ma, in tutti i �casi sopracennati riguardanti funziona.rr onorari e 

conciliatori, trattasi sempre di ceS1Piti che non rientrano fra i redditi pro


fessionali dei soggetti e rimangono istituzionalmente di1stinti dai corri


spettivi dovuti per le prestazioni inerenti a ra,pporti di impiego. Ne 

consegue che a tali soggetti non risulta applicabHe il principio enunciato 

nell'ar.t. 36 della Costituzione. 

Questo ha riguardo, infatti, alle retribuzioni professionali dei lavoratori 
e non pu� farsene derivare l'obbligo per lo Stato di retribuire, 
secondo criteri di proporzionalit� alla quantit� e qualit� dell'attivit� 
svolta-e di sufficienza rispetto alle fondamentali esigenze di vita libera 
e dignitosa dei lavoratori medesimi, prestazioni che, come sopra si � 
accennato, �costituiscono esercizio di funzioni S�POntaneamente assunte 
per sentimento di dovere civico e di dignit� sociale, e non identifi�cabili 
con attivit� professionale. 

3. -La diversit� di configurazione che nell'Ordinamento hanno assunto 
gli uffici onorari, nei divel'.si settori detl'awarato organico dello 
Stato, non consente neppure �che fra gli stessi possa prospettarsi alcuna 
valutazione comparativa, al fine di sindacarne il trattamento giuridico, 
e tanto meno con riguardo agli emolumenti che 1siano eventualmente 
corrisposti. 
L'art. 3 della Costituzione non osta infatti a che l'impegno e gli 
oneri pe~uliari di talune cariche onorarie siano diversamente considemti 
dal legislatore, rimanendo giustificata J:a negazione ad alcune �e, p�r � 

j 

__ �I.~ 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 533 

contro, l'attrib~zione ad altre di aissegni o di altri emolumenti; e ci� in 

misura che, in taluni casi, pu� anche risultare non lontana da quella 

preveduta per i funzionari di carriera aventi competenze analoghe. 

Per gli stessi motivi il pre.cetto del detto art. 3 della Costituzione 

non pu� essere invocato in relazione al trattamento giuridico ed econo


mico dei magistrati a~ quali sono, stabilmente e professionalmente, at


tribuite fuO.Zioni giurisdizionali. -(Omissis). 

II 

(Omissis). -1. -Con l'ord:inanza del tribunale di Trieste viene sol


levata, in riferimento all'art. 101', secondo comma, della Costituzione, 

enunciante il principio che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, la 

questione di legittimit� costituzionale dell'art. 32, primo c0mma, del


l'Ordinamento giudiziario (approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), 

in quanto prevede la nomina a vice pretori Onorari di procuratori legali 

esercenti, ai quali non � vietato, quindi, di esercitaire attivit� professio


nali; con la conseguenza che gli interessi a queste connessi possano 

incidere sulla obiettivit� ed imparzialit� dei giudici. 

Dall'oggetto della questione esorbita, pertanto, il secondo comma di 

detta norma, concernente la destinazione temp�oranea, in luogo di uditori 

giudiziari e nell~ pretm.~e ove questi manchino, di vice pretori onorari, 

ai quali � inibito, per la durata d'ell'incaTico, l'esercizio della profes


sione forense. 

In correlazione, poi, col giudizio di rilevanza espresso nella specie 

dal tribunaJ,e con riguardo esclusivo alla posizione giuridica di un pro


curatore legale investito delle funzioni di vice prefore, va anche chiarito, 

sempre in via preliminare, che l'attuale contestazione, ancoi-ch� generi


camente riv_olta dall'ordinanza al primo comma dell'art. 32, � in effetti 

diretta alla sola disposizio11e concernente detta categoria �di so~getti, e 

non a quella relativa ai notai, il cui asisetto profe.ssionale ha �caratteri 

i0stit~zionalmente propri e peculiari. 

2. -Nel merito la questione non � fondata. 
Il vigente ordinamento prevede la nomina, da ;parte del Consiglio 

superiore della magistratura, su proposta dei Presidenti delle Corti di 
appello, per la durata di un triennio e con la possibilit� di conferln.a per 
ulteriori1 ;periodi, di vice pretori onorari scelti fra i detti procuratori 
' legali, nonch� fra laurea.ti in giurisprudenza e notai, nel numero mas-� 
simo di due per �ciascuna pretura; salvo particolari esigenze di servizio. 


Per l'importanza e delicatezza delle funzioni giudiziarie, cui i vice 
pretori onorari .sono chiamati, � richiesto l'accertamento che essi, per 
la loro condotta, diano sicuro affidamento di poter degnamente eser



� RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

594 

citare le funzioni medesime. In particolare e in 'conseguenza del �carattere 
non retribuito dell'attivit� demandata ai detti magistrati onorari, 
che non esclude lo svolgimento di altra attivit� professionale, ogni cautela 
� posta nell'a�ccertax:si .che la detta attivit� non possa determinare, 
tenendosi conto anche delle 1car.atteristiche dell'ambiente, pericoli di 
parzialit� nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. In proposito va menzionata 
la ciTcostanza �Che ~i requisiti �comuni ad ogni .altro pubblico 
fun.zionario, riguardanti la preparazione tecnica e la irreprensibilit� della 
condotta morale e dvile. nonch� la inesistenza delle cause di incompatibilit� 
deriva:nti da attivit� industriali e �commerciali, comprovate mediante 
i rituali certificati e le informazioni delle autorit� amministrative, 
il Consiglio su;periore della magistratura richiede, nei .confronti di 
coloro che aspirano alle funzioni di vice pretore onorario, il parere del 
competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori e la dichiarazione 
con la quale gli stessi interessati si impegnano, in quanto esercenti 
.la professione forense, a non tr�ttaxe cause innanzi alla pretura 
presso la quale chiedono di essere no;minati (sempre quando questo non 
sia l'un:Lco ufficio del luogo.), ovvero alla sezione di pretura cui venissero 

destinati,. ove si tratti di pretura divisa in pi� sezioni. 

In �cons�guenza e pur escludendosi, secondo le istruzioni impartite 
dal Consiglio 'superiore, nei riguardi dei vice pretori onorari non reggenti, 
le disposizioni in materia di incompatibilit� di funzioni riguardanti 
i magistrati dell'ordine gudiziario, .ad e�ccezione di quelle sopramenzionate, 
la nomina dei vice pretori onorari, cos� come J.a loro conferma, 
� subordinata a caute valutazioni miranti ad assicurare che nell'esercizio 
delle attribuzioni conferitegli, il� giudice rimanga soggetto 
soltanto alla legge, secondo il precetto dell'art. 101, secondo comma, 
della Costituzione �e, quindi, 1sottratto a pressioni od ingerenze che valgano 
a diminuire le garanzie ed imparzialit�. 

A questo stesso fine � preordinata l~ revoca dell'incarico, quando 

vengano meno i requisiti legittimanti la stessa attribuzione dell'ufficio 

I 

o si manifestino nuove -circostanze che ne sconsiglino l'ulteriore esplicazione. 
Con riferimento ai .singoli processi affidati al magistrato onorario, 
non vanno, trascurati, inJfine, i rimedi previsti dai .codici di rito penale e 
civile, concernenti lel incompatibilit� specifiche, i doveri di astensione 

.., 

e le cause di ricusazione. 

0Tbene, in base a tale �Complessa normativa, non pu� ammettersi 

che non risulti garantita in concreto la posizione assolutamente � super 

partes� del giudice onorario, con l'esclusione, come esig.e il precetto 

della Costituzione sopra ricor:dato, di qualsiasi anche indiretto interesse 

alla causa da decidere e di qualsiasi aspettativa tanto di vantaggi quanto 

di ,pregiudizi. -(Om~sis). 



PARTE I, SE~. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E IN:r'ERNAZIONALE 535 

CORTE COSTITUZIONALE, 5 aprile' 1971, n. 73 -Pres. Branca -Rel. 
Capalozza -Ardenti (n. c.) e Presidente Consigl�o dei J,Yfinistri (Sost. 
avv. gen. dello Stato Chiarotti). 

Reato -Sospensione condizionale della pena -Esclusione del beneficio 
per una seconda condanna -Illegittimit� costituzionale. 

(Cost., art. 3; c.p.p. art. 164, quarto comma,. art. 168, primo comma, n. 2). � 

� costituzionalmente. illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza, 
l'art. 164, quarto comma, codice penale nella parte in cui esclude 
che possa concedersi una seconda sospensione condizionale nel caso di 
una nuova condtinna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, 
cumulata a queUa gi� sospesa, non superi i limiti per l'applicabilit� �del 
beneficio (1). 

(OmiSsis). -l.� -L'ordinanza del tribunale di M.U�no indicata in 
epigrafe denuncia a questa Corte gli artt. 1JJ�4, quarto �com.ma: e 16'8, 
primo comma, 11. 2, del codice !Penale, in riferimento all'art. 3, primo 
comma{ della Costituzione. L'art. 164 sa~ebbe illegittimo nella misura 

. 
in cui determina una disparit� di trattamento tTa gli �llliPUtati che possono 
fruire del benefkio della �sospensione condizionale, a seguito di 
condanna per pi� reati, di cui taluno an.teriorm�nte �Commesso, giudicati 
con un'unica sentenza, e gli irQputati che, essendo perseguiti con procedimenti 
distinti, non possono, con la seconda sentenza, beneficiare della 
sospeiIB:lone per delitto anleriorm�nte commeS1So. Disparit� aggravata 

rdall'a .disposizione dell'art. 168, primo �comma, n. 2, �che �impone, altresi, 
la revoca della sospensione precedente. 

2. -La ..sentenza n. 86 del 1970 ha dichiarato l'illegittimit� .costitu-' 
zionale degli artt. 16�4, secondo �comma, n. 1, �e 168 del ,�codice penale, 
nei limiti in cui disppnevano che il giudke non possa esercitare ii jpotere 
di �concedere o negare, per la pena da .comminare in concreto, il beneficio 
della sospensione condizionale e debba revocare ipso iure ha sospensione 
gi� �concessa., allorquando l'altro reato si lega �con il vincol� della continuazione 
a quello punito �CO!Il pena sospesa: e ci� per.ch� � stato ritenuto 
lesivo dell'art. 3 della Costituzione il trattamento disuguale fatto all'imputato, 
per tl quale la cohtinuazione � accertata e giudicata 1con un'unica 
sentenza, rispetto aJJ'imputato nei confronti del quale il nesso della con(
1) La precedente sentenza n. 86 del 1970 � pubblicata in questa Rassegna 
1970, 527. "

536 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tinuazione con altro reato, punito con :sentenza precedente, emerga in 
prosieguo. 

3. -Orbene, anche nel caso in esame, per quanto riguarda l'art. 164, 
il ;principio di eguaglianza e la razionalit� appaiono vulnerati, poich� la 
pronunzia di un'unica sentenza afferente a pi� reati (artt. 483 c.p.p., in 
relazione dell'art. 71 e seguenti c.p.), con la quale� potrebbe concedersi 
il beneficio (l'art. 163 c.p., parla di �sentenza di condanna� senza distinguere 
se per un solo reato o per pi� reati), viene a dipendere da -circostanze 
meramente occasionali. o da valutazioni discrezionali (insindacabili) 
circa lo Svolgimento del processo. 
�, cio�, del tutto . ingiustificato che al magistrato ,sia consentito 
-tenuto conto degli indici (obiettiv�i e :subiettivi) dell'art. 133 c.p. di 
SOS!Pendere condizionalmente la pena in favore -di chi abbia commesso 
pi� reati in tempi diversi (tra i quali sussista �connessione anche imprOiPria: 
art. 45 �c.p.p.), allorch� si tratta di procedi.menti riuniti (art. 413 
c.p.p.), e non lo sia alliorch� la riunione non � stata attuata o non � 
attuabile per le pi� varie ragioni (perch� il giudice non ritiene di 
disporla; o perch� non gli � pervenuta la cognitio criminis; o perch� il 
disporla, ritardando la pronunzia, farebbe cadere in prescrizione uno o 
pi� reati). 

La disparit� appare ancor pi� palese e ancor meno razionale, proprio 
dopo la sentenza n. 86 idei 1970, perch� la Teiterata violazione della 
stessa diSJposizione di leg.ge, pur di �diversa gravit� (art. 81, .secondo e 
terzo comma, c.p.), consentirebbe di estendere la sospensione condizionale 
gi� concessa, mentre la commissione d.n tempi diver.si di pi� reati, anche 
della �stessa indole (art. 101 c. p.), �escluderebbe la concessione della 
seconda sospensione e imporrebbe la revoca dell'a prima. 

4. -Infondata � invece la questione relativa all'art. 16r8, primo 
comma, n. 2, c.p.,. che dispone la revoca automatica della sospensione 
condizionale quando i:1 condannato riporti un'altra condanna per un deliitto 
anteriormente commersso. Difatt� il giudice, se lo ritiene, pu� 
sospendere una seconda volta la pena, cio� anche per quel delitto (purch� 
le due pene cumulate non eccedano i limiti di legge) : pu� farlo proprio 
in virt� dell'incostituzionalit� dell'art. 164, quarto comma, �dichiarata 
in questa :sentenza (.sopra, n. 3); e, in tal caso, non � a parlare di revoca 
ex art. 168. Qualora, invece, non intenda reiterare il beneficio per essersi 
convint0i che il prevenuto ne sia immeritevole, il suo giudizio negativo 
travolge la presunzione di ravvedimento che aveva ispirato la precedente 
soSjpensione condizionale (la travolge perch� a posteriori ne risultano 
carenti i presupposti etici e politici): insomma, situazione analoga a 
quella �che si sarebbe .prodotta se, giudicando insieme i due reati, il 
giudice avesse ritenuto di negare la �sospensione; dunque, l'art. 3 noii � 
violato. 
.' 

f 

l 




PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 537 

5. -Va da s� che l'art. 168, primo comma, n. 2, del codice penale 
viene ad assumere una diversa si~ificazione e una diversa portata per 
il cordinam.ento con la norma dell'art. 164, quarto comma, quale risulta 
dall'odierna dichiarazione di parziale illegittimit�. -(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, .5 aprile 1.971, n. 74 -Pres. Branca -Rel. 
Benedetti -Amministrazi�ne.F. S. (n. 'c.) e Presidente Consiglio dei 
Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Corte Costituzionale -Giudizi di le11ittimit� costituzionale in via incidentale 
-Funzione giurisdizionale del Giudice a quo -Competenza 
a ordinare il deposito dell'indennit� di esproprio -Funzione ammhrlstrativa 
-Inammissibilit� della questione. 

(Cost., art. 134; 1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; 1. 20 marzo 1968, n. 391, 
art. 1 e 3). 

Poich� le attribuzioni esercitate dati' Autorit� Giudiziaria nel procedimento 
per iZ deposito delle indennit� di esproprio presso la Cassa DD. 
e PP., in base alla legge 20 marzo 1968, n. 391 hanno carattere ammini:-' 
strat�vo e non giurisdizionale, � inammissibile la questione di legittimit� 
costituzionale in via incidentale sollevata nel cOt'so di detto procedi


mento (1). . ../ 

(Omissis). -1. -L'Avvocatura \dello Stato ha in via p:regiudiziale 
eccepitp J.'inammissibilit� delle proposte questioni di legittimit� costituzionale 
pe:r difetto di l~gittimazio.ne del giudice a promuoverle rilevando 
che, in .sede di emanazione dei provvedimenti previsti dagli artt. 1 e 3 
della legge 20 matzo 1968, n. 391, l'autorit� giudiziaria svolge attivit� 
di caratter� amministrativo e, comunque, � sfornita di qualsiasi potere. 
decisorio. 

L'eccezione � fondata. 

2. -L'ordinanza del. tribunale di Loc:ri � stata pronunciata in sede 
di esame dell'istanza con la quale il Compartimento delle ferrovie dello 
Stato di Reggio Calabria aveva chiesto l'autorizzazione -ai .sensi dell'art. 
3 de1la .legge 20 m�rzo 1968, n. 391 -.a depositare, nella Cassa 
depositi' e prestiti; le somme offerte a titolo di indennit� per l'esproiP'riazione 
di .alcuni terreni la cui �stima era stata redatta, a norma dell'art. 2 
(1) L'ordinanza del Tribunale di Locri � riprodotta sulla Gazzetta Ufficiale 
18 giugno 1969, n. 152. 
In dotrina v . .ARn1zzoNE, Espropriazione per /pubblica utilit� (procedimento), 
voce dell'Enc. del dir., XV. 



538 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

del r.d. 24 settembre 1923, n. 2119, dagli uffici tecnici della stessa amministrazione 
:ferroviaria, somme che non erano state accettate dagli 
espropriandi. Orbene, nella sede considerata, � da escludere che tanto 
il contenuto dell'attivit� che il .giudice � chiamato a svolgere, quanto il 
provvedimento :formale (decreto) nel quale .tale attivit� trova manifestazione, 
presentino i ,caratteri della funzione giurisdizionale. � sufficiente 
in proposito �ricordare che la competenza a ordinare il deposito dell'indennit� 
di espropl'iazione nella Cassa' depositi �e prestiti, che la legge 

n: 391 del 1968 ha ora attribuito all'autorit� giudiziaria -come quella 
di disporre il pagamento diretto dell'indennit�, gi� attribuita alla stessa 
autorit� con la legge 3 aprile i92�6, n. 686 -1S1Pettavano prima al prefetto 
e avevano innegabilmente natura amministrativa (artt. 30 e 48 della 
legge 25 1giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di utilit� 
pubblica). 
Nulla induce a ritenere che per effetto di questo mero trasferimento 
di �COffitPetenze le attribuzioni di cui trattasi abbiano perduto il loro 
carattere amministrativo ed assunto natura giurisdizionale. 

Nel procedimento eSJpropriativo vi sono momenti diversi che ,segnano 
la distinzione di due differenti competenze: amminiistrativa e giudiziaria. 
La fase amministrativa si svolge attraverso un procediimento complesso 
che ha termine �Con lemanazione del decreto di espropriazione da parte 
del pref�tto. L'intervento svolto dall'autorit� giudiziaria in detta :fase per 
l'esercizio .delle comtpetenze .sopra ricor.date non ha una propria autonomia, 
n� si manifesta con pronunce giurtsdizionali, ma rappresenta un 
a1spetto .di quel complesso procediimento il cui atto finale � costituito dal 
decreto di esproprio. 

Quando, come nel �caso in esame, � chiamato ad ordinare il deposito 
nella Cassa depositi e prestiti delle indennit� determinate dall'Amministrazione 
e non accettate dagli espropriandi, il giudice deve solo constatare 
�Che � stata compilata la stima dei beni e che l'elenco deg1i es.propriandi 
con l'indicazione delle indennit� offerte � stato depositato e reso 
pubblico nei modi di legge" Nessun controllo o sindacato pu� egli svolgere 
in tale 1sed'e in ordine �aua� validit� della stima e 1sui criteri seguiti 1Per la 
determinazione dell'indennit�. 

Diversamente si qualificano l'intervento del giudice e� la natura 
dell'attivit� che questi � �Chiamato a svolgere dopo l'emanazione del 
decreto di esproprio allor.ch� -ai sensi dell'art. 51 �della legge �-gli 
aventi diritto impugnano i risultati della stima. Con tale impugnativa 

\ 
si instaura un autonomo giudizio �che presuppone l'esaurimento della 
fase amminiistTativa del procedimento di espropiriazione; in questa successiva 
fase il giudice interviene per esercitare le sue funzioni giurisdizionali 
e potr� statuire .su tutte le eventuali violazioni ed irregolarit� 
del procedimento di stima la cui cognizione gli era prima preclusa. (
Omissis). 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 539 

CORTE COSTITUZIONALE, 26 .aprile 1971, n. 78 -Pres. Branca -Rel. 
Chiarelli -Presidente Regione Siciliana (avv. Sansone, Villari) c. 
Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). 


Sicilia -Conflitto di attribuzione con lo Stato -Collocamento e accertamento 
dei lavoratori agricoli -Ripartizione delle competenze 
tra Stato e Regione. 

(St. reg. Sic. art. 17, lett. f; d.l. 3 febbraio 1970. n. 7, conv. nella legge 11 marzo 
1970, n. 83). 

Poich� nena Regione Siciliana la competenza in materia di collocamento 
dei lavoratori agricoli spetta agli organi regiorw.Zi e quella in 
materia di accertamento spetta agli organi statati e poich� il d.l. 3 febbraio 
1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 8.3, ha unificato 
le commissiQni per il colloca.mento e l'accertamento dei lavoratori agricoli, 
la ri1J4rtizione. delle competenze fra Stato e Regione va regolata in 
modo che la Regione po�ssa nominare le commissioni previste dalla normativ
�a statale, essendosi cosi ridotta la sfera di applicazione della d.iversa 
normativa regionale, e che U Ministro del Lavoro e della Previdenza 
Sociale possa emanare, per il tramite del competente Assessorafo regionale, 
istruzioni agli Uffici del lavoro per l'applicaiione della normativa 
statale (1). � 

(1) Sulla �competenza della Regione� Siciliana in materia di' collocamento, 
cfr. Corte Cost. nn. 7 e 38 del 1957, rispettivamente in Foro it., 1958, 
I, 1976 e idem, 1957, I, 3�29. Sul decreto-legge 3 febbraio 19170 e sulla relativa 
legge di conversione cfr. Corte Cost. 28 dicembre. 1970, n. 192. ' 
CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 1971, n. 79 -Pres. Branca -Rel. 
Fragali -V�talini ed altri (n. �c.) e Pr.esidente Consiglio dei Ministri 
(SoS!t. avv. gen. dello Stato Cavalli). 

Costituzion~ della Repubblica -Tutela del diritto di propriet� -Vincoli 
in :funzione di esigenze collettive -Legittimit� costituzionale. 
(Cost., art. 42; l. 24 aprile 1935, n. 740, art. 5). 

Poich� l'art. 42 della Costituzione non impone indennizzo quando la 
legge pone restrizioni all'esercizio ilel diritto di propriet� a.l fine di assicurarne 
la funzione sociale, non � fondata la questione di legittimit� 



540 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

costituzionale dell'art. 5 della legge 24 aprile 1935, n. 740, conce1�nente 
la costituzione del Parco nazionale detlo Stelvio (1). 

(Omissis). -2. -Non � esatto, come inve�C�e sostiene il giudice a quo, 
che la norma impugnata, non riconoscendo al prQiPrietario il diritto di 
indennizzo per le limitazioni che essa prescrive, viola l'art. 42 della 
Costituzione. 

Questo articolo non impone indennizzo quando la legge pone restrizioni 
all'esercizio del diritto. di propriet� al fine di assicmarne la funzione 
iSOciale; lo .impone solo nel ,caso di espropmazione per pubblico interesse. 
La ragione della differenza sta nel fatto che � coessenziale alla 
nozione giuridica di quel diritto il suo adattamento alle esigenze sociali 
e quindi un suo aspetto di relativit� �con riguarldo alle esigenze stesse; 
cos� che l'interesse inerente al dominio privato non abbia a sopraffare 
l'interesse generale. Coerentemente la Costituzione d�, al diritto di propriet�, 
confini che lo inseriscono nella realt� sociale e ne armonizzano 
con q�esta le applicazioni. 

� v�ero per� che la precisazione del contenuto della propriet� nel 

rapporto con le istanze generali non pu� essere fatta in modo che essa 

risulti svuotata del tutto di contenuto: in tal caso non ne viene moderato 

l'esercizio, ma il diritto viene soppresso e la concessione di un indermrizzo 

non pu� essere evitata. 

3. -La legge denunziata si colloca fra quelle limitatrici del diritto 
I

di propriet�, non fra quelle di espropriazione: vuole conservare alla 
collettivit� l'ambiente naturale che si � costituito spontaneamente o t 
mediante l'opera dell'uomo in una determinata porzione del territorio 
statale; vuol� J?roteggere le formazioni geologiiche che vi esistono e im


i

pedire che abbiano a turba'.l"si le loro .spontanee manifestazioni; vuole { 

dare tutela agli adunamenti di fauna e di flora di particolare rilevanza, 

alla peculiare bellezza che caratterizza il paesaggio. Questo ambiente t. 

~ 

r

rac�chiude beni che assumono un valore scientifico .ed un interesse storico 

od etnografico, oltre che turistico; ed � chiaro che la conservazione dei 

medesimi � �di interesse fondamentale per il complesso sociale al quale 

appartengono. 

Le propriet� che cadono nel territorio che ha la importanza descritta, 

ne subiscono l'influenza insopprimibile e non sono perci� di signoria 

piena. Non per�ch� le zone interessate vengono protette a me�zzo di sin


gole leggi deve escluciersi che i beni incjsi .costituiscano una particolare 

(1) La questione � stata proposta �Con ordinanza 14 luglio 1969 del Pretore 
di Tirano (Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1969, n. 269) e 19 febbraio 
1970 del Pl'etore di Silandro (Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1970, n. 286). 
Sull'art. 42, 3� comma, Costituzione v. da ultimo 29 maggio 1968, 
nn. 55 e 56, in questa Rassegna, 1968, �661 e 662. �� 




PARTE I, SE~. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 541 

�ategoria. Le leggi singole rispondono ad una ispi�razione comune: delimitano 
la zona 1,Protetta, ne �organizzano la protezione, determinano il 
contenuto dell'interesse pubblico connesso al caso concreto, forniscono 
gli strumenti giuridici idonei a conciliare l'interesse privato e quello 
pubblico. Nei Limiti in cui regolano sol!tanto l'esercizio del diritto di 
propriet� insediate nel singolo complesso, �concorrono a formare l'aspetto 
pubblicistico' di q�el_ diritto che ne coglie il'elemento sociale. 

Le norme impugnate non contengono limiti di �effetto ablativo. Vogliono 
soltanto che l'esereizio di al!Cuni poteri dominicali sia assoggettato 
ad autorizzazione de.Ila pubblica amministrazione; e l'autorizzazione deve 
servire soltanto ad evitare che il diritto si eserciti in modo antisociale. 
Il fatto che, nella specie, i limiti sono imposti da un atto amministrativo 
emesso in base a disposizioni regolamentari non� tocca la legittimit� 
costituzionale del!la norma portata all'esame della Corte: questa no�rma, 
rnviando all'atto amministrativo la individuazione dei vincoli, ha inteso 
disporre che si tenga conto delle circostanze del �ca:sc> singolo, alle quali 
solo un att~ amministrativo concreto pu� portare riguardo. Se l'atto di 
autorizzazione � contrar.io alla legge, l'interessato potr� e~�rire fa tutela 
giurisdizionale che gli compete. -(Omisssi). �� 

CORTE COSTITUZIONALE, 216 aprile 1971, n. 81 -PTes. Branca -Rel. 
Fragali -Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello 
Stato Savarese) c. Presidente Regione Frduli-V.enezia Giulia (avv. 
Pacia). 

Corte Costituzionale -Giudizio per conflitto di attribuzioni fra Stato 

e Regione -Esercizio., di diritti dominicali su beni patrimoniali 


Inammissibilit� del conflitto. 

(Cost., 11rt�.134; I. 11 marzo 1953, n. 87, art. 39). 

Poich� non rientra nella competenza costituzionale dello Stato o 
delle Regioni L'esercizio dei diritti dominicaii su un bene appartenente 
al loTo patri?nonio disponibile, n� la vigilanza che gli organi dello Stato 

o delle Regioni devono eseTcitare pe.T evitaTe che siano adibiti ad uso 
pubblico beni eccedenti al bisogno, � inammissibile il ricorso per conflitto 
di attribuzione 'pToposto dallo Stato avveTso la destinazione data 
della Regione ad un bene patrimoniale statale (1). 
(1) Sull'ammissibilit� del conflitto di attribuzione, cfr. Cc;>rte Cost. 19 
gennaio 1957, n. 17, 26 gennaio 1957, n. 18, 18 maggio 1959, n. 31, 17 giugno 
1970, n. llO. 
In dottrina, v. GRoTTANELLI DE' SANTI, J .con;ff.itti di attribuzione fra lo 
Stato e le Re.gioni e tra le Regioni, 1961. 

/ 



542 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

CORTE COSTITUZIONALE, 26 aprile 1971, n. 82 -Pres. Branca -Rel. 
Bonifacio -Buttazzo (n. c.). 

Procedimento penale -Procedimento penale militare -Rimessione a 

diverso tribunale militare per motivi di servizio -Illegittimit� 

costituzionale. 

(Cost., art. 25, primo comma;� c.p.m.p., ar1;. 285). 

� fondata, con riferimento al principio delia precostituzione del 
giudice, la questione di legittimit� costituzionale deU'art. 28-5, primo 
comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui consente la 
remissione del proce�limento da uno ad altro tribunale militare, da parte 
del tribunale supremo militare, su richiesta del procu~atore generale militare, 
per motivi di servizio (1). � 

II 

CORTE COSTITUZIONALE, 26 aprile 1971, n. 83 -Pres. Branca -Rel. 
Bonifacio -Festa (n. �C.). 


Procedimento penale -Procedimento penale militare -Scelta del rito 

sommario da parte del procuratore militare -Discrezionalit� 

assoluta ed insindacabilit� nella scelta -Illegittimit� costituzionale 

(Cost., art. 25, primo comma; c.pm.p. artt. 324, 350). 

� fondata, con riferimento al principio della precostituzione del giudice, 
la questione. di legittimit� costituzionale dell'art. 350, comma secondo, 
e 324, comma secondo del Codice militare penale di pace, che 
consentono al procuratore milita.re la scelta del rito sommario in maniera 
discre;iionale ed� insindacq,bile; mentre non � fondata, perch� assorbita 
dalla sentenza n. 117 del 1968, la questione di legittimit� costituzionale 
dell'art. 350, primo comma, dello stesso codice (2). 

(1-2)Le questioni sono state proposte con ordinanza 30 aprile 1969 del 
Tribunale militare di Padova (Gazzetta Ufficiale 9 luglio 19�69, n. 172) e 
� con oNlinanza 7 maggio 1969 del Tribunale militare di Bari .(Gazzetta Uf


ficiale 2 luglio 1969, n. 165). 

Sull'art. 25, 1� comma, Costituzione v. C()ll'te Cost. 2 dicembre 1970, 

n. 
173. � 
La �sentenza n. 117 del 19-68, richiamata in motivazione � riportata in 
questa Rassegna, 1968, 902. � 
In dottrina, BACHELET, Disciplina militare e ordinamento giuridico statale, 
196�2; MAGGIORE, Diritto e processo nell'ordinamento militare, 1967, .~ 
Giurisdizione penale militare, voce dell'Enciclopedia del diritto, 1970. XIX~. 

405. 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 543 

CORTE COSTITUZIONALE, 29 aprile 1971, n. 86 -Pres. ~ranca -Rel. 
Verz� -Curotto (avv. Ventura), Federazione ital'iana dei consorzi 
agrari (avv. Sepe Quarta). 

Lavoro -Prescrizione dei crediti dei dipendenti -Applicabilit� durante 
il rapporto di lavoro -Questione sollevata con riferimento ad 
Ente pubblico -Inammissibilit� per irrilevanza. 

(Cost., art. 134, 1. 11 marzo 1953, n. 87 art. 23; e.e. art. 2946). 

� inammissibile, per difetto immediato di rilevanza, la questione di 
legittimit� costitizionale dell'art. 2~46 e.e., sulla decorrenza della prescrizione 
anche durante il rapporto di la'Voro, se. risulti che trattasi di 
rapporto di pubblico impiego, per ii quale non valgono i pl/'incipi espressi 
dalla sentenza n. 63 del 1966 (1). 

(1) Con la sentenza 10 giugno 1966, n. 63 (in questa Riassegna, 1966, 
758, con nota) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'inegittimit� degli 
articoli 2648, n. 4, 2955, n. 2 �e 2956, n. 1, limitatamente alla parte in cui 
consentono che la prescrizione decorra anche durante il rapporto di lavoro, 
in riferimento all'art. 36 della Cbstituzione. Con la sentenza 20 novembre 
1969 n. 143 (in questa Rassegna, 1969, 1002) 1a Corte aveva gi� chiarito che 
il principio sancito con la sentenza n. 63 del 1966 non trova applicazione 
n� �Confronti delle p['escrizioni previSte in tema di rapporto di pubblico 
impiego per la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto 
stesso. 
Il concetto � stato ribadito con la sentenza sopra massimata. 

CORTE COSTITUZIONALE, 29 aplt"i1e 1971, n. 87 -Pres. Branca -Rel. 
De Marco -Dassetto (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. 
avv. gen. dello Stato Chiarotti). 

Circolazione �stradale .. Potere del Prefetto di ritiro della patente alle 
persone diffidate -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost., art. 3; d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91, comma secondo). 

N~n � fondata, con riferimento al principio costituzionale d� eguaglianza, 
la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 91, co.mma secondo, 
del Codice della Strada, che d� al Prefetto il potere di adottare il 
provvedimento di sospensione della patente a carico delle persone diffidate 
(1). 

(1) La questione � stata proposta con ordinanza 17 aprile 1969 del 
Pretore di Torino (Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1968, n. 207). 
La sentenza 27 febbraio 1969, n. 32, richiamata in motivazione � riportata 
in questa Rassegna, 1969, 210. 



544 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). --1. -Con l'ordinanza di rinvio, il giudice a quo, ;pur 
accennando ad altri motivi, in sostanza, denunzia a que1sta Corte l'art. 91, 
comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (che approva il testo 
unico sulla circolazione stradflle), so~tanto in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione, in quanto la discrezionalit� delia sospensione della patente, 
nel citato secondo comma preveduta, lederebbe il principio di uguaglianza 
perch� determinerebbe ina distinzione tra cittadini che �si trovano nella 
medesima condizione di diffidati: vi iSarebbe, quindi, il diffidato che 
conserva la patente ed il �diffidato al quale la patente � sospesa senza 
alcun punto di riferimento obbiettivo per la decisione del prefetto. 

2. -� vero, come osserva il giudice a quo, che nei successivi commi 
dell'impugnato art. 91, l� sospensione della patente � preveduta come 
atto dovuto e non discrezionale del prefetto, ma lo � a;ppunto .percli� 
sono ,stabilite le fattispecie alle quali 1a sospensione � ricollega.fa, fattispecie 
non suscettibili di apprezzamento discrezionale, in quanto rispecchiano 
ipotesi o di ripetute trasgressioni di legge, costituenti contravvenzioni, 
o di reati particolarmente gravi (commi terzo, .quarto e quinto). 
Dato, poi, che in tali ipotesi la sospensione assume il 'carattere di 
vera e propria sanzione a�ccessoria, sia pure amministrativa, ben si spiega 
che ne s�ano prefissati i termini ffiinimi e massimi. 

L'ipotesi preveduta dal secondo comma, invece, si ricollega ad una 
attivit� tipicamente amministrativa, in quanto attiene ai requisiti richiesti 
dalla legge per il rilascio della patente. 

Difatti, l'art. 82, comma primo, tassativamente indica le categorie 
di perisone che sono Titenute prive dei requisiti morali necessari per 
essere ammesse all'esame per ottenere la patente, mentre il lcomma secondo 
dispone .che il prefetto pu� negare la patente stessa ai diffidati ai 
sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 14213. 

Appunto da questa norma 1si ricava quello che il giudice a quo defintsce 
�il punto di riferimento ob'Qiettivo per la decisione del prefetto�. 
.Certamente il diffidato, quale persona pericolosa per la sicurezza 

o peT la pubblica moralit�, in astratto, dovrebbe ritenersi privo dei 
requisiti .morali alla sussistenza dei quali il �citato art. 82 subordina il 
rifascio della patente. 
Senonch�, la diffida � un provvedimento che mira a recuperare per 
la societ� le persone che ne sono colpite, incitandole a cambiare condotta, 
con la sanzione, in caso di inoss.ervanza, di a.pplicazione delle misure 
amministrative di sicurezza personali o delle misure di prevenzione 
prevedute dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che ai sensi 
del primo -comma dell'art. 82 sopra richiamato non consentono neppure 
l'ammissione all'esame per ottenere la patente di guida. 

Dati questi fini della diffida, �evidentemente, per meglio raggiunge~li, 
� necessario non ostacolare il diffidato nell'acquisire la possibilit� di� 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 545 

dedical'!Si ad un onesto lavoro, q11ale pu� essere quello �che iSi pu� svolgere 
con il possesso della patente di ,guida. 

Ma se il diffidato, pur non arrivando a porre in essere gli estremi 
per la sottoposizione a mis�re di sicurezza o di prevenzione, si comporti 
in modo tal!e da non dare su:fficien,ti garanzie di usare la patente per fini 
onesti, o, dopo averla ottenuta, ne faccia un uso, se non proprio disonesto, 
quanto meno sospetto, cadono 'i presupposti, che nell'intento del legislatore 
giustificano la con~essione de.lla patente a questa categoria di persone 
e, a seconda dei casi, la patente �pu� essere negaita (art. 82, comma 
secondo), sospesa (art. 91, comma secondo) o addirittura deve .essere 

,, 

" 

revocata (art. 91, comma 12�, n. 2). ' 

Si viene, cos�, a creare una situazione del tutto analoga a quella gi� 
decis� da questa Corte con la sentenza 27 .:llebbraio '1969, n. 32, con la 
qu~e venne dichiarata infondata la questione di legittimit� costituzionale 

/

dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione e motivata con l'assunto ~�he la norma impugnata non 
conteneva alcun razionale criterio, in base al quale, :fra persone aip.partenenti 
alle stesse �categorie, alFune potevano essere diffidate ed altre no. 

La Corte, con tale sentenza,� ebbe a considerare che l'appartenenza 
a quelle categorie � condizione necessaria, ma non sufficiente per la 
sottoposizion a misure di prevem:ione: in quanto perch� in concreto tali 
misure possano essere adottate. occo;rre ariche un particolare comJ;,ortamento 
che dimostri come la pericolosit� sia effettiva ed attuale e non 
meramente potenziale. 

Ebbe, inoltre, ad affermare che l'accertamento di questa specifica 
pericolosit� -la quale 0tra l'altro realizza una differenza tra le persone 
comprese nelle categorie genericamente ritenute pericolose -si .raggiunge 
.necessariam~nte attraverso un apprezzamento di merito, nel 
procedere al' quale vi � sempre un certo margine di di�screzionalit�. 

Ebbe, infine, a rilevare che �chiarita nel modo sopra.detto quale fOiSse 
11a natura funzionale dell'accertamento affidato al questore, non si potesse 
ritenere violato il ppncipio di uguaglianza, tanto pi� che in o.gni caso 
l'�esercizio del potere discrezionale �� �s9ggetto al controllo del giudice 
amministrativo, il quale si estende sicuramente alla razionalit�, alla imparzialit�, 
alla parit� di "trattamento. 

3. -Stabilito, come sopra si � fatto, a quali �criteri deve ispirare la 
sua attivit� il prefetto nell'esercizio dei pot�ri ,conferiti dal secondo 
comma dell'art. 91 del t.u. n. 393 del 1959, evidentemente so.no pienamente 
applicabili, per la risoluzione della questione in esame, i !Principi 
afferma,ti con la richiamata sentema di questa Corte e, quindi, la questione 
stessa dev'essere qichiarata non fondata. -(Omissis). 

SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 marzo 1971, n. 903 -Pres. :::?carpello 
-Rel. Moscone -P. M. T.avolaro (conf.) -Perrotti (avv. Russi) 
.c. Ministero Pubblica Istruzione (avv. Stato Vitucci). 

Competenza e giurisdizione -Ricorso straordinario al Cap� dello Stato Decisione 
-Natura di provvedimento amministrativo -Inam. 
missibilit� dell'impugnazione davanti alle Sezioni Unite della 

Corte di Cassazione. 
(Cost., art. 111; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 16, 36, 37; reg. 21 aprile 


1942, ;n. 444, artt. 60-61). 

La impugnazione davanti ,alle sezioni unite della Corte di Cassazione 
contro il decreto che decide sul ricorso straordinario al Capo dello Stato 
non � ammissibile in quanto tale decreto costituisce un "provvedimento 
di natum amministrativa (1). 

(Omissis). -Il Perrotti ,sostiene, a giustificazione del ricorso a 

/ 
questa Corte Suprema, che l!a �decisione di un ricoriso .gtr.aord�nar�o al 
Capo idello Stato costituisce esercizio di giurisdizione speciale e chiede, 
nel merito, che si annulli il decreto impugnato, per omesso esame del� 
l'eccezione d'incostituzionalit� dell'art. 286 � t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, 
ovvero �Che si rimetta direttamente alla Corte Costituzionale tale questione. 
Il Ministero della Pubblica Istruzione eccei�;)isce in via prelimi


(1) Le 1sentenze 3 aprile 1963, n. 829 e 28 settembre 1968, n. 2992, delle 
sezioni unite della Corte di Cassazione, entrambe ricordate in quella, di .cui 
si tratta, si trov:ano rispettivamente pubblicate anche in Foro it., 1963, I, 
891 e 1968, I, 2413. La sentenza 1� febbraio 1964, n. 1, della Corte Costituzionale 
pure :ricord.ata in quella di cui si tratta � !Pubblicata in questa Rassegna, 
1964, I, 3; v. poi, in particolare, ivi la nota alla sentenza stessa. 
In dottrina, sull'argomento, pi� di recente, v. pure MuNAF�, Il ricorso 
straordinario tra Corte Costituzionale e Consiglio di Stato, in Foro amm., 
1969, III, 272. Cfr., a1tresi, Corte Cost. 2 luglio 1966, n. 78, in questa Rassegna, 
1966, I, 975 (con la relativa nqta), nonch� Cons. Stato, Ad. Plen., 18 
aprile 1969, n. 15 ivi 1969, I, 644 (con la relativa nota) e Cons. di Stato~Ad. 
Plen., 10 giugrio 1969 u. 21, ivi, 1969, I, 867 (con la relativa nota). �� 



PA~l'E I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 547 

nare l'inammissibilit� del ricorso, per il carattere amministrativo, non 

I 

giurisdizionale, del decreto del Presidente della R�pubblica emesso su 

un rfoorso straordinario. 
L'eccezione del .resistente � pienamente fondata. 
Come amm.ette lo stesso ricorrente, il presupposto necessario per 

l'impugnabilit� di un provvedimento avanti a questa Corte Suprema a 
norma dell'art. 111 . de1la Costituzione, � che il provvedimento stesso 
costitui~a eserdzio di attivit� giurisdizionale. Pertanto, non � 1consentita 
l'impugnazione contro il decreto che decide sul .ricor~ �straordinario� al 
Capo dello Stato, 1giacch� si tratta di un provvedimento avente natura 
amministrativa, �in quanto tale. ricorso � privo dei caratteri formali e 
sostanziali della giurisdizione, e va classi:fiicato fra i ricorsi amministrativi 
(cfr. Caiss. Sez. Un., 28 settembre 1968, n. 2992; 3 aprile 1963, n. 829). 

Prima deHa sentenza 111 febbraio 1964, n. 1, della Coxte Costj:liu,zionale, 
la natura amministrativa del ricorso straordinario al Capo dello 
Stato e del relativo pro-vvedimento risult.av:a affermata esplicitamente 
in una disp�sizione di legge, gi�cch� il secondo comma dell'art. 34 t.u. 
26 giugno 1924, n. 1054, sul Consiglio di Stato parlava al riguardo di 

...,, 
ricorso al Re �in sede.amministrativa�. Ma tale natura aip,pare ribadita 
da quella sentenza, essendo stata dichiarata l'illegittimit� del comma 
citato e del successivo terzo comma, per il. fatto che dal loro �Congiunto 
disposto non era assicurata ,ai controinteressati la possibilit� della tutela 
giurisdizio.nale. 
Ad ogni modo, la natura amministrativa del rimedio in esame risulta 
evidente se si considera che l'�:strutoria del.Ministro manca del tutto di 
p~bblicit�, che le controdeduzioni dell'.Amp:J.inistrazione resistente e dei 
controinteressati non vanno' portate a conoscenza del ricorrente, che la 
decisio.ne spetta a un organo politico-amministrativo, sia pure su Pfll"ere 
obbligatorio del Consiglio di Stato, cll.e il provvedimentOJ�nale � .Sottopost� 
al controllo 1della Corte dei Conti, e che il provvedimento stesso 
� impugnabile di fronte al Consigli0-,di Stato, quanto meno per vizi in 
procedendo, n� preclude, se del caso, il'azione avanti all'Autorit� Giudiziaria. 
D'altronde, non sarebbe lecito pervenire a una divensa conclusione 
solo perch� il rimedio in esame presenta, 1Per d.isposizione di legge o per 
riconoscimento della giurisprudenza, alcuni ,tratti (per ~�� il, rispetto 
entro un certo limite del principio del contraddittorio, l'apPlicabilit� 
dell'istituto della revocazione, ecc.) che sono propri anche dei rimedi, 
giurisdizionali, giacch� a spiegare ci� � sufficiente la circostanza �che 
esso ha carattere di procedimento amministrativo contenzioso. 
II ricorso per �cassazio.ne del Perrotti va pertanto dichiarato inammissibile, 
con la di lui conseguente �condanna alla per.dita del deposito 
per il caso di soccombenza e al pagamento delle spese processuali a 
favore del resis:t�nteJ -(Omissis); 

5 



548 � _ RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATQ 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 aprile 1971, n. 1-022 -Pres. Scarpello 
-Rel. Pratillo -P. M. Tavol�ro I. (conf.) -Falcorietti (avv. Ferrante) 
v. GESCAL (avv. Stato Terranova). 

Competenza e giurisdizione -Edilizia economica e popolare -GES.CA.L. 
-Rapporti relativi all'assegnazione degli alloggi 
\ 
-Natura pubblicistica
� -Effetti �sulla posizione soggettiva delle partt e sulla giurisdizione. 


(1. 28 febbraio 1949, n. 43; 1. 26 novembre 1955, n. 1148; 1. 9 aprile 1956, n. 1265). 
Giustizia amministrativa -Diritti soggettivi -Accertamenti incidentali 
-Giurisdizione. 

(r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26). . 
Delle due distinte f�'!Ji in cui s� svolge il TD!pp-Orto che si costitU'isce 
tra ente pubbtico ed assegnatario, quella relativa all'assegnazione dell'alloggio 
� di'natuTa pubblicistica, caratterizzata da posizioni di interesse 
legittimo, onde l'atto amministrativo 'l{a impugnato davanti al Co~iglio 
di Stato (1). 

Ii Consiglio di Stato, neU'esercizio deUa sua giurisdizione di legittimit�, 
ha~solo il potere di accertare i fatti nei quali si � concretato 
il comportamento deUa pubblica Amministrazione, ma, neU'esaminare 
atti impugnati, � tenuto aitres� ad accertare, ai fini del decidere suU'eventuale 
lesione den'interesse legittimo det ricorrente, la situazione di diritto 


�dei.te parti, per desumere se la valutazione che� ne fece la pubblica A~mi'liistrazione 
fu o no legittim-a, senza perci� valicare i limiti in cui la 
sua giurisdizione pu� essere esercitata (2). 

~1-2) La prima niassima ribadisce u~ principio, gi� precedentemente 
affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (tra le sentenze pi� 
recenti cfr. Cass., sez. un., 14 ottobre 1968, �n. 3281 e 23 marzo 1969, n. 966, 
rispettivamente in Foro Amm. 1969, I, 1, 116 ed in Giust. civ., 1969, I, 2118). 

La, seconda massima pure (cfr. Cass., sez. un., 12 marzo 1966, n. 710;in 
FCYro it., 1966, I, 2077). 

Nell'occasione ia Cassazione ha avuto pure la O!PPortunit� di :riaffermare 
ehe � il modo come. il Con.siglio di Stato ba concretamente esercitato 
la sua giurisdizione sfugge al sindacato di legittimit� della Corte Suprema 
poich� le decisioni giurisdizionali del Consi�glio stesso sono impugnabili 
innanzi le sezioni unite civili soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione> 
e cio� "che il controllo della Corte Suprema si arresta all'osservanza 
dei limiti esterni della giurisdizione del �giudice amministrativo, all'esistenza 
di .quei vizi che attengano all'essenza �della funzione� (da l,lltimo 
cfr. Cass., sez. un., 11febbraio1969, n. 451 e 21febbraio1969, n. 586 rispet-� 
tivamente in questa Rassegna, 1969, I, 39 e in Foro it., 1969, I, 578). 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 549 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 aprile 1971, n. 1158 -Pres. Scar


ipeMo -Rel. Ianniti Piromallo -P.,M. Tavolaro -Coltra (avv. prof. 

Bertozzi) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Cerocchi). 

Competenza e giurisdizione -Corte� dei Corlti -Omessa pronuncia 

sul merito per mancanza di un presupposto processuale -Ricorso 

in Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione -Inammis


sibilit�. 

(Cost., art. 111; c.p.c., art. 362; t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 71). 

�Non nega la giurisdizione e cio� il potere in astratto di risol.vere Za 
controversia il Giudice (neila specie la Corte dei Conti ) che omette la 
pronuncia di merito per aver ritenuto che la parte non abbia ottemperato 
a quanto la legge prescrive perch� tale pronuncia possa essere emessa 
e contro la relati'l)a decisione risolvendo essa una questione preliminare 
di rito, senza l'insorgenza di una contestnzione suWappartenenza al Giudice 
della potest� di decidere, non � ammesso il ricorso alle sezioni unite 
della Corte di Cassazione (1). 

(Omissis)~ -Il ricorrente ha, �con J.'unico mezzo di impugnazione, 
sostenuto che la Corte dei Conti, nel dichiarare �-irricevibile� il ricorso 
da lui ,proposto avverso il decreto ministeriale del 18 novembre 1958, 
con il quale gli fu negata la pensione di guerra, si 1sia sostanzialmente 
rifiutata di esercitare la giurisdizione in una controversia relativa a materia 
deferita per legge alla sua cognizione. Il ricorrente ha aggiunto che 
detta dfohiarazione di irricevibilit� � inficiata anche dall'omesso espletamento 
di indagini sulla sussistenza dell'e circostanze da J.ui dedotte 
per dimostrare che l'indicato decreto ministeriale del 1� novembre 1958 
non gli era: stato ritualmente notificato e che, :pertanto, alla data (22 
maggio 1960) in cui egli adi la Corte dei Conti, non era ancora �decorso 
il termine utile (90 giorni) per impugnarlo. 

Le esposte doglianze sono insuscettibili di accoglimento. 

L'art. 111 della Costituzione ammette il ricorso in Cassazione contro 

le decisioni della Corte dei Conti solo per motivi inerenti alla giurisdi


zione, ipotesi che -come ha p:vecisato la ~iurisprudenza di questo Su


premo Collegio -si verifica unicamente quando insorga contestazione 

sull'appartenenza alla Corte stessa del potere di decidere. Nella specie 

(1) Questo princ1p10 :gi� affermato dalle sezioni unite della Corte di 
Cassazione (Cass., Sez. Un., 29 aprile 1969, n. 1377, in Giust. civ., 1969, I, 
1209) a �proposito del Consiglio �di .giustizia amministrativa �della Regione 
siciliana, che in quell'occasione aveva ritenuto mancante la prova della 
' 



550 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

detta Corte non ha negato �che la materia su cui era insorta la vertenza 
sottoposta al suo esame rientrasse nell'ambito dell'indicato potere, ma 
ha ritenuto che la tardivit� del ricorso introduttivo non le consentisse di 
emettere una decisione di merito. Il ricorso del Coltra, malgrado 1'a sua 
formulazione, tende a provocare il sindacato di questo Supremo Collegio 
sul compiuto esercizio della giurisdizione per :risolvere una questione 
preliminare �di rito e, pi� 1specificamente, sulla legittimit� delle ragioni 
con 1cui tale decisione � stata giustificata. L'adottata soluzione sarebbe 
-.secondo la tesi del riCorrente -inficiata da vizi, che, pur sie da lui 
cumulativamente .definiti come �rifiuto �di giurisdizione�, presentano 
astrattamente i caratteri della violazione di legge, dell'omesso esame di 
elementi decisivi e del .difetto di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.). Ne 
consegue che le sollevate con~estazioni esulano dall'ipotesi limitatamente 
alla quale l'art. 111 della Costituzione �Consente l'impugnazione delle 
decisioni della Corte dei Conti dinanzi a questo Supremo Collegio, il cui 
sindacato -ripetesi -non;pu� essere invocato in ordine ad asseriti vizi 
di legittimit� in procedendo o in :iudicando, ch,e attengano al modo in 
cui la Jgiurisdizione � stata concretamente esercitata, sia pure per risolvere 
questioni aventi carattere pveliminare rispetto all'esame di merito 
della contro".ersia. Al riguardo queste Sezioni Unite hanno. gi� avuto 
oc�casione di precisare (sent. n. 13�77 del 2�9 aprile 1969) che non nega la 
giurisdizione, e, cio�,, il potere, in astratto, di risoli.vere la controversia 
il giudice (si trattava del Consiglio di Giustizia Amministrativa della 
Regione Siciliana) �Che omette la ipronuncia di merito per aver ritenuto 
che la parte non abbia ottemperato a quanto la legge prescrive perch� 
tale pronuncia possa essere emessa (in quel caso il C.G.A. aveva ritenuto 
che mancasse la prova della tempestiva notifica del ricorso ai controinteressati). 


In conclusione, poich�, nella specie, la Corte dei Conti non ha negato 
che la materia controversa (pensione di guerra) rientrasse nell.'am


.bito della propria giurisdizione, ma ha solo !ritenuto di non potersi pronunciare 
sul merito della controveMia a causa della mancata osservanza 
del termine stabilito dalla legge per instaurare il relativo procedimento, 
deve. rigettarsi il ricorso e condannarsi il ricorrente alla perdita del 
deposito ed al pagamento delle spese di questo grado del giudizio: (
Omissis). 

~ 

tempestiva notifica del ricorso ai contro-interessati, � stato qui applicato 
in :relazione ad una decisione con la quale la Corte dei Conti aveva ritenuto 
sussistente li.a inosservanza del termine per la instaurazione del pr9cedimento 
�di impugnazione davanti a s� di un provvedimento ministeriale di 


. diniego della pensione di guerra. 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDtZIONE 551 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 maggio 1971, n. 1355 -Pres. 
Flore -Rel. Pratillo -P. M. Trotta (.conf.) -Azienda Autonoma delle 
Ferrovie dello Stato (avv. Stato De Franci:sci) c. Cibin e Piazza (avv. 
Mango) nonch� contro Fortarel e S.I.C.A.R. (intimati). 

Competenza e giurisdizione -Amministrazione dello Stato e degli 
enti pubblici -Azioni poss�ssorie nei confronti della pubblica 
Amministrazione -Improponibilit� -Limiti. 

(1. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, .art. 4; e.e., art. 1168). 
Il divieto di proporre azioni possessorie contro la pubblica Amministrazione 
non opera quando non sussista un atto amministrativo per 
avere essa agito iure {Privatorum o fuori dell'ambito dei suoi fini istituzionali 
e dei suoi poteri; altrimenti la improponibilit� sussiste perch� 
l'eventuale accoglimento della domanda di reintegra o manutenzione si 
risolverebbe in una revoca o modifica dell'atto amministrativo, non consentita 
al Giudice ordinario: ai fini poi della indagine sulla esistenza o 
meno dell'atto amministrotivo occorre accertare, quando eventualmente 
manchino atti o provvedimenti formali, se il mutamento della situazione 
di fatto posto in essere dalla pubblica Amministrazione e della quale il 
privato chiede il ripristino sia <? no ispirato e diretto al comegiimento dei 
fini propri 'deZl'ente pubblico, in quanto questo pu� dichiarare la. sua 
volont� formalmente, ma anche manif~starla agendo neZl'ambito dei suoi 
poteri (1). 

(1) Sulla iprima parte della massima cfr. iCass., sez. un., 12 giugno 1967, 
n. 1311 e Cass., sez. un., 29 ottobre 1968, n. 3606, rispettivamente in questa 
Rassegna 1967, I, 561 con nota di F .A. e in Foro amm., 1969, I, 1, 198 (nonch� 
II, 189 con nota di ANGELETTI); ,sulla seconda par,te della massima cfr. 
Cass., sez. un., 5 dicembre 1963, n. 3090 e Cass., sez. un., 8 maggio 1967, 
n. 904, rispettivamente in Giust. civ., 1964, I, 818 (nonch� in Giur. it., 1964, 
I, 1, 694) ed�in Foro amm., 1967, I, 1, 197. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 giugno 1971, n. 1824 -Pres. Scarpello 
-Rel. Tamburrino -P. M. Tavolaro (di:ff.) -.Semeria (avv. 
Meiffret) c. Ministero Pubblica Istruzione (avv. Stato Baccari). 

Competenza e giurisdizione -Bellezze naturali -Collegio peritale per 
la determinazione dell'indennit� -Natura di organo non giurisdizionale. 


(1. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15). 
La pronunzia del Collegio arbitrale per la determinazione deZl'indennit� 
dovuta a seguito di viol�zione delle norme sulle beZlezze naturali 



\ 

-552 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

quando dal privato non si accetti la determinazione fattane dall'Amministrazione 
� atto amministrativo preparatorio di quello definitivo e non 
a�ton�mamente impugnabile. 

(Omissis). -Con provvedimento del .20 aprile 1965, notificato il 26 
maggio successivo, il Ministro dell!a P. I. ordinava a Francesco Semeria, 
ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1959, n. 1497, il pagamento 
dell'indennit� di lire 45 milioni, in quanto il Semeria, proprietario di un 
terreno nel Comune di S. Remo_ ricadente nella zona soggetta al vincolo 
de1'la legge sulla protezione delle .bellezze naturali, aveva fatto eseguire 
sul terreno la costruzione di quattro fabbricati in modo difforme dal 
progetto approvato dalla competente Soprainten,denza ai Monumenti di 
Genova. Con atto notif�.cato il 14 agosto 19615 il Semeria chiedeva al 
Ministero che venisse provocato il giudizio del collegio arbitTale previsto 
dall'art. 15 citato, nominando il proprio perito. Dopo la nomina �del .perito 
del Ministero e del terzo perito da parte del Presidente del Tribunale, 
il Collegio si riuniva e .con il lodo del 18 marzo 1968 determinava, a 
maggioranza, la indennit� dovuta dal Semeria in lire 31 mil.ioni. 

Avverso il detto lodo il Semeria ha proposto ricorso per Cassazione, 
ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. con tre motivi. Il Ministero

1

de1'la Pubblica Istruzione ha resistito con �Controricorso, preliminarmente 
eccepen,do l'inammissibilit� del ricorso per.ch� -rivolto contro un provvedimento 
amministrativo e non giurisdfaiona1e. 

Entrambe le parti hanno depositato memoria. 

MOTIVI DELLA DECLSIONE 

� preliminare l'indagine sulla eccezione preliminare di inammissibilit� 
del ricorso, proposta dalla resistente Amministrazione. 

Secondo quest'ultima il �lodo� arbitralie previsto dall'art. 15 della 
menzionata legge n. 1497 del 1939 � a considerarsi un provvedimento di 
natura amministrativa, e non una pronu~cia giurisdizionale, onde la 

(1) La sentenza, di cui alla massima riportata, accoglie pienamente La 
tesi sostenuta dall'Avvocatura .gi� rprima che sulla questione la Corte Costituzionale 
si pronunciasse conformemente con la decisione 6 .giugno 1968 
n. 62 (in questa Rassegna, 1968, I, 688; cfr. pure, a commento di detta 
sentenza, ALmRANDI, Sulla natura della pronunzia del Collegio peritale ex 
art. 15 l. 29 giugno 1939, n. 1497, in Riv. giur. ed. 1968, I, 649). 
In argomento non vi sono precedenti della Suprema Corte di Cassazione; 
.il P. M. aveva concluso per il rigetto del ricorso nel merito. 

La motivazione della sentenza, di cui si tratta, che si pubblica integralmente 
per la sua importanza, condotta sulla base di un argomentare stringato, 
di confutazioni precise e di paragoni calzanti, � cosi chiara, esauriente 
e lineare �Che non. pa!l'e utile aggiungere altro.. �� 



. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 553 
.. , ...-.�"\, 

insuscettibilit� di un ricorso immediato per cassazione, giusta l'art. 111 
della Costituzione. Per contro il ricorrente sostiene essersi in presenza 
di una decisione di una giurisdizione specii:tle o di un arbitrato necessario, 
comunque di una decisione ricorribile avanti questo Supremo Collegio. 
Va ricordato all'uopo che, appunto partendosi �dal presupposto ohe �n 
� 'collegio di periti > �cui fa riferimento l'art. 15 della leige in esame � 
potesse qualificarsi 1come a;rbitrato necessario fu sollevata la questione di 
legittimit� costituzionale della predetta norma iin relazione all'art. 102 
della Costituzio.ne; ma la Corte .costituzionale �~on sentenza�n. 62 del 
1968, 1dichiar� non fondata la: questione di legittimit� �costituzionale suddetta, 
sul rilievo che tSi fosse in presenza di un mei:o wocedimento amministrativo. 


Per risolvere la questione dell'eccezione di inammissibilit� 1Posta 
a questo {supremo� Collegio, non ;pu� non prendersi in considerazione la 
norma dell'art. �5, che prevede le sanzioni, indubbiamente di carattere 
amministrativo, nella ipotesi di inosservanza da parte del privat� delle 
disposizioni,' contenute nella stessa legge n. 1497 del 1939, sulla profezione 
delle bellezze naturali. Anzitutto: l'art. 15 non :fissa una sanzione 
determinata, ma ne predispone due, . o la demolizione d�lle costruzioni di 
opere ah�sive, ovvero l'imposizione di una indennit� �equivalente alla 
maggior somma tra il danno a:f:Tecato e il profitto �conseg.ito mediante 
la 1commessa trasgressimie >. 

La scelta spetta discrezionalmente all'autorit� amministrativa: ove 
questa ritenga opportuna l'eliminazione delle opere abUJSive, ne ordina, 
con atto amministrativo, la demolizione e la esegue a spese del trasgressore 
(il recupero delle spese � effettuato� sulla base della legge sulla 
r~cossione 1delle entrate patrimoniali dello Stato). Ove -invece l'Amministrazione 
ritenga di non �ordinare la demolizione delle opere fissa �con 
atto a~inistrativo (decreto del Ministro della P.I.) le indennit� �in 
base a perizia degli�uffici del genio ,civile>. S� il privato accetti la �determinazione, 
11 procedimento ~ativo si chiude con il r:Lcordato 
provvednnent-0 min~steriale che diventa esecutivo. 

&e il privato non accetta la determinazione fatta dall'Amministra


zione deve farsi luogo all'insediamento di un coll.egio di tre periti (l'uno 

nominato dalla parte privata, l'altra dal Ministero della P. I., U terzo dal 

Presidente del Tribunale); tale collegio �detemrlna insidacabilmente > 

l'indennit�. A seguito della �!Pronuncia del .collegio qei periti > il Mini


stro della P. I. emette un �provvedimento> che � �immediatamente 

esecutivo�. 

Dall'esame di siffatta disposizione non pu� che trarsi il convinci


mento che la legge, in considerazione del potere ampiamente diScrezio


nale .concesso dalla P. A. di scegliere la sanzione da infliggere al tra


sgressore delle norme sulle bel!lezze naturali e sulla loro protezione, ha 

affidato la inflizione� e la esecuzione della sanzione prescelta ad un 

\ 


554 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


procedimento amministrativo. Come amministrativo � il procedimento 
allorch� la sanzione inflitta � quella della demolizione delle opere pertur:
bative, �Cosi amministrativo � il procedimento diretto ella determinazione 
dell'indennit� (che costituisce la sanzione minore) ed alla sua 
liquidazione. Ci� � indiscutibile quando il procedimento si arresta al 
provvedimento del Ministro che determina l'indennit� sulla base della 
perizia del Genio Civile e che div.enta eseicutivo per l'accettazione 
(espressa o tacfta) del trasgressore. ' 

Ma lo � anche quando (come n�ll.a specie) il procedimento continua 
per l'opposizione del trasgressore; esso termina pur esempre con un 
atto amministrativo esecutivo e definitivo, quello del Min:Lstro emesso a 
seguito della � !P'I'Onuncia del Collegio arbitrale�. Il 1che significa che la 
nomina del Collegio, la sua costituzione,. i suoi lavori e le sue �.pronuncie 
� costituiscono una fase del complesso procedimento amministrativo, 
che -�come tutti i procedimenti amministrativi -termina 'con i! 
provvedimento definitivo del mini�stro (o dell'autorit� che � al vertice 
della ,gerarchia amministrativa .competente in materia); onde la pronuncia 
del Collegio arbitrale � anche essa atto amministrativo, prepaTatorio di 
quello defirrltivo e non autonomamente impugnabile, � una perizia tecnica 

o un parere tecnico vincolante. Sarebbe giuridicamente inconcepibile 
da un l!ato ammettere che in un unico procedimento amministrativo, tra 
due provvedimenti ministeriali, l'uno preparatorio (che in certi casi pu� 
anche essere definitivo) e l'altTo finale si inserisce un procedimento 
giurisdizionale che sfoci in una pronuncia giurisdizionale e dall'altro 
che una pronuncia giurisdizionale, che ha in s� la sua forza esecutiva 
ed imperativa, debba essere recepito in un provvedimento amministrativo 
per trovare la sua imperativit� ed ese~utoriet�. E che trattasi di 
un parere in&ndacabil~ e vincolante per la stessa Amministrazione, a 
nulla rileva, non togliendo tale vincolativit�, in alcun modo, il carattere 
amministrativo della �pronuncia�, anzi rafforzandolo, giacch� il legislatore 
ha voluto che, quando vi siano contestazioni, la determinazione 
avvenga da parte di un organo paritetico, senza che l'amministrazione 
possa discutere tale determinazione, dovendo da sola, con l'atto definitivo, 
farla propria ed attTibuirle la forza eserutiva. Il che � del: tutto 
parallelo a quanto avviene nella prima fase: in questa vi 1�/ pur sempre 
una � perizia � vincolante ed � quella del Genio Civile, 1C1Ui il primo 
provvedimento ministeriale deve adattarsi, laddove nell'a seconda fase, 
a seguito delle contestazioni, vi si sostituisce la perizia dell'organo paritetico 
cui il provvedimento definitivo deve adattarsi. Procedura che non 
� nuova ed isolata nella legisl�zione amministrativa -basti accennare 
alle procedure, in fase amministrativa, in 1:ema di previdenza sociale o 
di infortuni sul lavoro in cui le conseguenze dannose (e le relative 
indennit�) di una malattia o di un infortunio sono determinati da un 
collegio paritetico con parere vincolante trasfuso nell'atto amministra~� 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI .GIURISDIZIONE 

555 

tivo definitivo, ovvero alla -determinazione, da parte di appositi organi 
o commissioni, di tabelle cui lAmministrazione deve attenersi nelle li.
quidazioni concrete. Invece, non � attinente il richiamo, su cui insiste la 
difesa del ricorrente, alla procedura di espropriazione per pubblica 
utilit�; in questa � nettamente distinta la fase (attinente ad interessi 
legittimi e di competenza dell'autorit� amministrativa) relativa alla determinazione 
della utilit� dell'opera ed aJ.la espropriazione dalla fase 

(attinente a diritti .soggettivi e di competenza clell'autoxit� giudiziaria) 
relativa alla determinazione dell'indennit� (che non � sanzione ma costituisce 
il valore ex .Zege del bene espropriato) ed � in questa fase che si 
inquadrano le perizie per la determinazione della detta indennit� le quali 
sono impugnabili o ;contestabili in sede giurisdizionale. Ed infine nessun 
valore possono avere �semplici parole della legge (� pronuncia � del �collegio 
arbitrale) tanto pi� che anche nel campo amministrativo vi sono 
atti che possano defi.n�r.si e sono definiti � pronunce � di organi coliegiali 
amministrativi. 

� Pronuncia � che pu� essere vincolante, ma che rimane pur sempre 

atto amministrativo preparatorio di quella ministeriale definitivo, contro 

il quale e solo �Contro il quale l'interessato !PU� far valere i rimedi giuri


sdizionali consentitigli dalla legge. 

Dovendosi dichiarare inammissibile il ricomo,,resta conseguentemente 
assorbito l'esame dei motivi dello stesso. Il �ricorrente deve essere 
condannato alla perdita del deposito ed alle spese del presente grado. ~ 
(Omissis). 


/ 


SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 201 -Pres. -Favara�Est. 
Santosuosso -P. M. Di Majo (conf.) -Cherubini (avv. Mesiano 
e Tessier) c. Ministero dell'Interno e Ministero dei LL. PP. (avv. 
Staio Foligno). 

Procedimento civile -Rego4unento preventivo di giurisd~zione -Sospensione 
del, processo -Declaratoria di inammissibilit� -Effetti 
s,ul termine di impugnazione ordinaria della sentenza di merito. 

(c.p.c. artt. 41, 325, 367). 
H ricoTso per regolamento preventivo di giurisdizione, ancorch� di 
poi dichiarato inammissibile per essere stato proposto avverso la sentenza 
di primo grado che abbia pronunziato anche nel merito, ha tuttavia effetto 
sospensivo del processo e quindi anche del termine ordinario di trenta 
giorni per la proposizione dell'appello, che riprende a decorrere dalla 
data di comunicazione della sentenza di Cassazione contentente la declaratoria 
di inammissibilit� del ricorso medesimo (1). 

(Omissis).;-Deve, ora, essere esaminato il l'icorso principale: esso 
�, a sua volta, -infondato. 

(1) Non �constano precedenti in termini. 
Sull'efficacia sospensiva del :regolamento di .giuri�sdizione cfr. sez. un. 
25 febbraio 1970, n. 442 in Foro it., 1970, I, 1063 con note di richiami. 
Il regolamento di giurisdizione non �costituisce un mezzo di impugnazione, 
e pu� pertanto essere richiesto anche quando una �sentenza non sia 
stata emessa -cfr. Cass. 13 febbraio 1963 n. 286 -ma ~i sustanzia in una 
istanza diretta a far precisare quale sia il giudice, ordinario o speciale, cui 
spetta di conoscere della .controversia -dr. Oass. 24 giugno 1967, n. 1556. 

� pertanto inammissibile ove la sentenza di primo grado contenga una 
decisione di merito, in quanto in tal caso perderebbe la sua intrinseca caratteristica 
e si risolverebbe in una reviSio per saltum, �Che J:a legge prevede 
invece solo sull'accordo delle parti (art. 360 u.p. c.p.c.); e non ha pi� 
ragione d'essere ove la causa sia stata decisa in secondo grado -cfr. 
Cass. 4 aprile 1963, n. 552; 16 luglio 1962, n. 1893; 20 dicembre 1961, n. 2836, 
ecc. -laddove � tutt'ora proponibile nel corso del giudizio di appello, 
anche ad istanza dell'appellante -cfr. Cass. 10 ottobre 1966, n. 2423; 30 di:-: 
cembre 1965, n. 2487, ecc. 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

Il! problema .che, per la prima volta, viene all'esame della Corte di 
Cassazione -precisare, cio�, gli effetti che sul termine di impugnazione 
produce la proposizione di in xegolamento di giurisdizione, avverso una 
sentenza suscettibile solo di appello -si collega al pi� generale e, per 
molti aisrPetti, diverso quesito se sia riconoscibile un effetto conservativo 
del diritto di impugnazione al gravame proposto dinanzi a giudice incompetente; 
quesito (�Si quis in appellatione erraveri1J �, Dig. L. I, par. 3, 
XLXIX, I) cui gi� i giuri�sti romani tentarono rispondere. Ma non � opportuno 
in questa sede passare in rassegna le varie soluzioni formulate in 
dottrina e giurisprudenza, in ordine a tale questione, potendo il particolare 
e diverso problema sul quale questa Corte deve giudicare essere 
risolto alla luce delle norme del vigente diritto positivo che pi� specificamente 
possono attagliarvisi. 

� d'uqpo, quindi, anzitutto escludere un'applicazione in termini 
delle dis!Posizioni di �cui al1'a11t. 43 c.p.c., previste dal legislatore in tema 
di competenza (rigorosamente inteso questo termine nel senso tecnic�o 
restrittivo), poich� ne1 caso in esame la legge non solo non �contempla 
ma esclude la possibilit� che contro la medesima sentenza siano esperibili, 
cumulativamente, tanto il regolamento di giurisdizione, quanto l'appello. 


N� si ritiene sotto altro aspetto possibile un'appUcazione estensiva 

o analogica della norma di .cui all'art. 50 c.p..c., anch'essa compresa fra 
le disposizioni relative alla competenza, volta che questa riguarda la 
diversa ipotesi in �cui l'errore consis~ nell'aver dixetto l'impugnazione 
al giudice incompetente e non quando sia stata esperita una impugnazione 
di dive11So tipo, non ammessa dalla legge rispetto a quella �concreta 
decisione. Non possono, in .altri .termini, giovare i principi previsti per il 
caso in cui difetti semplicemente il presupposto processuale attinente alla 
competenza del giudice adito, per risolvere il caso in cui sia mancante 
il diverso presupposto del diritto .a quella im!Pugn~ione. In questa seconda 
ipotesi, invero la pronuncia consentita al giudice irregolarmente 
adito pu� essere quella di inammissibilit� o di improponibilit� del grav~
me e non gi� quella di incompetenza, che implica l'esistenza di un 
altro giudice avente potest� di �conoscere del merito di quell'atto cosi 
come proposto e con gli effetti suoi propri; giudice al qual'e l'impugnazione 
possa essere trasferita mediante una .semplice riassunzione, che 
in sostanza si limita a richiamare l'atto ,fil impugnazione originario. 
Per l'applicazione d:ell'ar.t. 50 C.{P.�C., il giudice irritualmente invocato 
sul gravame dovrebbe avere in astratto le funzioni di un giudice 
di appello, cosi che l'errore possa apparire in qualche modo .giustificato 
ne11!a logica del sistema, �che porta a d:Lstinguere la distribuzione delle 
competenze tra i vari giudici av�enti quelle funzioni; mentTe diverso � 
il fenomeno della specificit� di attribuzioni istituzionali r:Lspetto alle varie 
istanze di grado superiore ed inferiore. 


558 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Escluso che nemmeno l'interpretazione pi� lata dell'art. 50 valga a 
far rientrare nell'ambito dell:a norma gli effetti della dichiarazione di 
inammissibilit� di un gravame non consentito dalla legge, resta l'alterna.
tiva circa l'applicazione dell'art. 325 c.p.c. (per la negazione di qualsiasi 
effetto del regolamento di giurisdizione sulla decorrenza del termine 
per appellare) OiPPUre del ;primo comma dell'art. 367 c.p.�c. (con riconoscimento 
dj. un effetto sospensivo a detto inammissibile regolamento). 

Questa Corte, pur non intendendo appTofondire esaurientemente il 
problema di scelta nell'accennata alternativa -volta che, come si vedr� 
pi� avanti, n.ell'uno e nell'altro caso l'appello proposto dagli ar.chitetti 
Cherubini e Compostella deve .considerarsi intempestivo -, vuole manifestare 
l'orientamento conforme alla soluzione data dalla sentenza qui 
impugnata, e che sarebbe stato evidentemente di decisiva rilevanza se, 
nel caso concreto, l'appello fosse stato interposto nei t�rmini, dopo la 
pronuncia relativa al regol'amento di giurisprudenza. 

Deve, infatti, ritenersi esatto il seguente sillogismo. L'art. 367 c.p.c. 
contempla la sospensione del processo quando sia proposto il regolamento 
di giurisdizione a norma dell'art. 41, c.p.c. primo comma. Senonch� 
.questa norma comprende il caso di regolamento di giurisdizione 
proposto alternativamente rispetto all'appello contro una sentenza di 
primo grado, che abbia pro:&unciato solo sulla questione di giurisdizione. 
Ne deriva che il processo (pendente anche do,po la sentenza di primo 
grado che non sia passata in giudicato) resta sospeso, in virt� dell'art. 367 
c.p.c., anche nel caso in cui l'istanza di regolamento di giurisdizione sia 
stata presentata dopo la <S�entenza idi primo grado che non abbia pronunciato 
sul merito. 

All'obbiezione che talie ragionamento non varrebbe in una situazione 
patologica di alternativa apparente, in quanto non :sarebbe astrattamente 
configurabile il diritto a proporre istanza di regolamento di giurisdizione 
avverso una sentenza �che abbia invece pronunciato anche sul merito, pu� 
repli�arsi che tale inammissibilit� del regolamento non pu� essere rilevata 
ex ante, ma viene rilevata solo ex post, al momento dell'a relativa 
deciisione. Gli effetti che la legge ricollega al mero fatto dell'eststenza di 
un atto processuale non possono essere negaiti a seguito della valutazione 
del �contenuto e della validit� dell'atto. stesso. E sarebbe illogico ritenere 
inesistente (sia pure ai soli fini della decorrenza dei termini ordinari, 
ex art. 325) un'istanza di regolamento di giurisdizione unicamente perch� 
essa sia stata, �Con giudizio successivo alla sua proposizione dichiarata 
inammissibile. 

Non � forse inutile ricordare, a confo!lto della �conclusione cui si 
� pervenuti, non solo la norma di cui al terzo comma dell'art. 21943 
e.e., secondo cui l'interruzione della prescrizione si verifica anche se il 
giudice adito � incompetente, ma anche la giurisprudenza di questa 
Corte (2119 del 1968; 807 del 1968; '2006 del 1967; 232,5 del 1964), per 



J 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

la quale l'effetto sospensivo attribuito dall'art. 398, quarto �comma, c.p.c., 

all'istanza di revocazione non � subordinato n� alla validit�, n� all'am


missibilit� dell'istanza stessa, e si produce sempre che questa venga 

proposta entro il termine utile per il ricorso per 'cassazione. 

Deve;perci�, concludersi nel senso che il termine invocato dal ricor


rente di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di cui al secondo 

comma dell'art. 367 c.p.c. si applica solo nel caso in cui la corte di cas


sazione dichiari la .giurisdizione del giudice ordinario, ma non pure nel 

caso in cui, invece, abbia (come nella specie) dichiarata ~mmissibile 

� �> �� 
l'istanza, alla quale ipotesi non pu� neppure estendersi l'altro termine 

di sei mesi, .concesso dall'art. 50 c.p.1c., perch� a sua volta dettato P,er la 

diversa ipotesi della necessit� di riassumere il processo per la sua �con


tinuazione davanti al ,giudice dichiarato �competente, anch'essa. del tutto 

estrianea alla presente fattispecie. � 

Esclusa, perta�ito, l'applicabilit� alla stPecie delle invocate nor.me 
speciali, e derogatorio, tornano a:pplicabi1i i principi generali in tem.a di 
sospensione, �alla stregua 4ei quali deve �ffermarsi che ti.a proposizione 
�della istanza .per regolamento di giurisdizione, dopo la pronuncia di 
primo 1grado ,sospende in ogni .caso, ai �sensi dell'art. 367, primo comma, 
� c.p.�c.1 U. processo e p~rci� anch,e il termine per l'impugnazione ordinaria; 
ma questo riprende a decorrere dopo la comunicazione della sentenza di 

cassazione ove questa s~ dichiarativa di inammissibilit� del regolamento ' 

per avere J.a sentenza impugnata pronunciato (come quella di specie) 

anche �sul merito.�-� (Omissis). 

CORTE Dl CASSAZIONE, Sez. I, 7 aprile 1971, n. 1032 -Pres. R0ssano Est. 
Milano -p,_ M. Del Grosso (�conf.) -Ben:fratello (avv. Fornario 
e �Maniscalco) c. Ass~ssorato LL. PP. della Regione Siciliana (avv. 
Statp Ca,rusi) e Comune �di Palermo (avv. Sansone). 


Procedimento civile -Impugnazioni incidentali autonome � Impugnazioni 
tardive -Inammissibilit�. 


(e.p.e. artt. 333, 334). 
Espropriazione per p. u. -Rapporto giuridico -Bilateralit� -Diritti 
ed obblighi derivanti dal rapporto -Titolarit�.


. . 

Procedimento civile -Giudicato parziale -Capo autonomo di sentenze Nozione. 


(e.e. art. 2909, e.p.e. art. 324). 
Il principio contenuto nell'art. 334 c.p.c., per il. quale la parte contro 
cui � stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad. integrare il 


560 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

contraddittorio nelle cause inscindibili possono proporre a Loro voita 
impugnazioni incidentali, ancorch� per esse sia decorso il termine od 
abbiano prestato acquiescenza alla sentenza, si applica soltanto alie impugnazioni 
incidentali in senso stretto, dirette cio� a far valere un interesse 
contrario.a queUo dell'impugnativa principale e non invece aUe 
impugnazioni incidentali autonome, per le quali vanno osservati i termini 
ordinari (1). 

L'espropriazione per p.u. determina l'insorgere di un rarpporto giuridico 
essenzialmente bilaterale,. per il quale i diritti e gli obblighi correlativi 
intercorrono tra il soggetto in pregiudizio del quale ha luogo il 
trasferimento della propriet� ed il soggetto a favore del quale l'espropriazione 
viene pronunziata, ed al quale solo incombe di provv�edere al 
pagamento della relativa indennit� (2). 

Costituisce capo autonomo della sentenza su cui il giudicato pu� 
formarsi, quello che, concernendo domande ed eccezioni indipendenti da 
quelle che hanno formato oggetto da altre statuizioni della sentenza, � 
dotato di propria autonomia ed individualit�. (3). 

(Omissis). -I due ricorsi debbono essere riuniti e preliminarmente 
si rileva che, come eccepito dalla resistente Amministrazione regionale, 
il ricorso incidentale adesivo del Comune di Palermo � inammissibile. 

Premesso che la .sentenza del.i Corte di appello � stata notificata al 
Comune di Palermo il 28 settembre 1968, mentre il medesimo ha notifi.


-

(1) Giurisprudenza pacifica cfr. Cass., 29 gennaio 1968, n. 286; 25 gennaio 
1968, n. 227; 23 �giugno 1967, n. 1522, ecc.. 
In dottrina cfr. SATTA, Commentario c.p.c. per il quale, nei rapporti tra 
impugnazione principale ed impugnazione incidentale tardiva, la prima 
fissa .immodificabilmente l'oggetto del giudizio, determinando cosi in modo 
automatico l'ambito dell'eventuale .impugnazione incidentale. 

(2) Nel senso della bilateralit� del rapporto espropriativo cfr. Cass., 4 
aprile 1968, n. 1030, in Giur. it., 1968, I, 1052; Sez. Un., 6 dicembre 1966, . 
n. 2854, in Giust. civ., 1967, I, 741; 6 agosto 1965, n. 1894; in Giust. civ., 1965, 
I, 1968; 19 luglio 1965, n. 1608, in Giust. civ., 1966, I, 582; 5 giugno 1963, 
n. 1504 in Giur. it., 1963, I, 1, 839. 
La dottrina moderna considera �Come .soggetti del rapporto di espropriazione 
l<>) lo Stato, titolare del relativo potere; 20) l'espropriante, soggetto 
a favore del �quale viene pronunziata l'espropriazione; 3io) il proprietario 
del 1bene costituente l'oggetto dell'esproprio .cfr. CARUGNO, Espropriazione 
per p.u., 1958, p. 44; PETROCELLI in nota a Cass., 4 aprile 1968, n. 1030 
in Giur. it., 1968, I, 1054. 

(3) Cfr. Cass., 23 luglio 1969, n. 2791; 26 maggio 1969, n. 1870; nel senso 
che il giudicato non pu� invece formarsi sul capo di sentenza non impugnato 
ma necessariamente collegato e subordinato ad altro capo impugnato 
il cui accoglimento fa venir meno automaticamente la �decisione anche del 
capo che ha per necessario presupposto quello riformato, cfr. Cass., 11 apr�-.. 
le 1970, n. 998. 
!

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, 
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PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

cato il proprio ricorso incidentale adesivo il 4 gennaio 1969, cio� dOiPo 
la scadenza del termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 325, secondo 
comma, c.p.c., si osserva �he l'art. 334 stesso �codice, secondo �cui l'e parti 
contro le quali � stata proposta impugnazione� e quelle chiamate ad 
integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili possono a loro volta 
proporre impugnazione incidentale anche quando per esse � gi� decorso 
il termine ovvero hanno fatto acquiescenza alla sentenza, � applicabile, 
come ormai � ius TeCeptum, solo alle impugnazioni incidentali vere e 
proprie (le <:osiddette �contro impugnazioni, che sono dirette a faT valere 
un interesse contrario a quello dell'illliPU~ante principale), mentre ne 
sono escluse le altre impugnazioni che vengono proposte a tutela di un 
interesse autonomo dell'impugnante, quale � quello della semplice adesione 
alla impugnazione principale, cio� le c.d. impugnazioni incidentali 
autonome, rispetto alle quali rimane fermo il rispetto del termine ordi


nario. 

Passando, quindi, all'esame del ricorso principale viene in considerazione 
il �primo motivo con il quale i Benfratello, per la sola ipotesi 
che dovesse ritenel'ISi che la statuizione relativa alla ritenuta formazione 
del giudicato sul punto della legittimazione del Comune di Palermo a 
contraddire all'opposizione alla stima dell'indennit� di e51Propriazione 
sia preclusiva della possibilit� del riconoscimento della concorrente legittimazione 
della Regione Siciliana, censurano la semenza della Corte 
di appello �di Palermo, denunciando la violazione degli artt. 2909 e.e. e 
324 c.p.c., per avere ritenuto l!a sussistenza .Q.i tale giudicato. Sostengono, 
al riguanio, che con il loro appello essi avevano lamentato che il primo 
giudice non avesse ritenuto la concorrente e, quindi, solidale legittimazione 
passiva �del .Comune di Palermo, quale beneficiario dell'opera pubblica, 
e de1!l'Assessorato regionale, quale promotore dell'esproprio, per 
cui la prOiPosta impugnazione investiva l'azione del suo complesso inscindibile 
ed impediva �che si formasse, nelJl'ambito di essa, un giudicato. 

Tale tesi, al cui rigetto � espressamente �condizionato il motivo del 

ricorso e relativa alla possibilit� di �con.:f�gur.are, nell.a fattispecie, una 

legittimazione concorrente del Comune idi Palermo e della Regione Si


ciliana, non pu� essere condivisa. 

� principio ormai pacifico, pi� volte afllermato da questa Corte, che 

il rapporto giuridico esprop'l'iativo, alnieno per quanto attiene all'eser


cizio di tutti i diritti ed all'osservanza di. tutti gli obblighi da esso diret


tamente derivanti e, in particolare di quello riguardante il pagamento 

dell'indennit�, '� un rapporto essenzialmente bilaterale, svolgentesi in 

modo diretto ed immediato tra .il soggetto attivo a vantaggio del quale 

l'es,propriazione viene ;pronunciata ed il soggetto ;passivo in pregiudizio 

del quale viene operato il sacrificio �<;iella p~opriet� privata (Cass., 

nn. 1403 e 1504 del 1963, 557 e 1894 del 1965, 351 e 182�9 del 1966 e 1030 

del 1968). 


562 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Questo principio, di ovvia percezione nel caso in cui vi sia coincidenza 
tra �soggetto esp\fopriante, soggetto, do�~ cui � affidata istituzionalment� 
l'attivit� costitutiva dell'esproprio e soggetto beneficiario del 
trasferimento coattivo, resta valido anche se quest'ultimo sia soggetto 
diverso dall'autorit� espropriante. 

Cos� per l'ipotesi prevista dall'art. 324 della legge n. 2248, ali. F 
del 1865, in virt� defila quale possono essere trasferiti dall'ente espropriante 
al concessionario o all'appaltato\fe dell'opera pubblica gli oneri 
concernenti il �compimento :degli atti della procedura di esproprio; in tale 
ipotesi, come. questa Corte ha avuto p-i� volte �Occasione di affermare, il 
concessionario, sostituendosi interamente alla Amministrazione concedente, 
diventa l'unico soggetto attivo del rapporto espropriativo, per cui, 
non ,gi� o p.on anche all'Amministrazione, bensi esclu~ivamente ad esso 
incombe di provvedere aL pagamento della indennit� di e~ro,prio, con la 
conseguenza che solo nei .confronti del �concessionario �deve essere promosso 
l'eventuale giudizio di opposizione alla determinazione dell'indennit� 
medesima. In tali ipotesi, quindi, la distinzione tra soggetto titolare 
del potere di ottenere 1a pronuncia espropriativa e soggetto .al quale sia 
trasferita l:a titolarit� dell'�eser.cizio del potere medesimo �comporta sempre 
un problema di legittimazione alternativa e non gi� �cumulativa alla 
opposizione avverso la determin.~one dell'indennit� di esproprio. 

E lo stesso deve dirsi allorquando, pi� �che di trasferimento del


l'esercizio del !POtete (delega, .concessione o affidamento di costruzione 

di opera pubblica), vi � sostituzione, in cui, al fine di provve�dere ad una 

esigenza pubblica, che diversamente rimarrebbe insoddisfatto, un ente 

pubblico, in forza di espresso potere �conferitogli dalla legge, si ass~rma 

l'esecuzione di un opera di pertinenza di un altro ente pubblico. Anche 

in questa ipotesi si � riconosciuto :soltanto nell'ente che si sostituisce, e 

non anche nell'ente che avrebbe dovuto compiere� l'opera e che, in 

definitiva, n� sia il beneficiario, il solo soggetto legittimato passivamente 

ed attivamente in or.dine a tutte le azioni dipendenti dall'espropriazione, 

inclusa quella prevista dall'art. 51 leg,ge n. 2359 deJ. 1865. 

Invano, dunque, i ricorrenti, a sostegni dell!a. loro tesi della respon


sabilit� solidale dei due enti che hanno concorso all'esecuzione dell'opera 

pubblica, richiamano genericamente le disposizioni della legge regionale 

2 agosto 1954, n. 32, gia1cch� l'art. 1 �di detta il.egge, nell'autorizzare il 

governo riegionale ad eseguire opere di �competenza degli enti locali, 

prevede appunto un'ipotesi di sostituzione nell'esecuzione di opere pub~ 

bliche, mentre il successivo art. 6, nell'autorizzare l'Assessorato dei La� 

vori. Pubbl~ci ad affidare alle amministrazioni �comunali interessa.te la 

gestione delle opere da esso finanziate, pone in essere una delega inter


sog,gettiva .di diritto pubblico, attributiva di competenza derivata, �che 

pone l'amministrazione delegata nella posizione giuridica di quella finan.


ziatrice delegante, alla quale restano mere funzioni di controllo. mentr� � 



PARTE I, S.EZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

la prima � direttamente ed esclusivamente Tesponsabile verso i terzi 
es[pr01Priati degli atti esecutivi �concernenti il'esercizio della delega, ivi 
compresi gli atti espropriativi. 

. E neppure vale in contrario il richiamo fatto dai ricorrenti, in sede 
di discussione orale, alla sentenza n. 557 del 30 marzo 1965, con la quale 
questa Corte, in un caso di delegazione intersoggettiva, ha riconosciuto, 
nei confronti del temo espropriato, la responsabilit� solidale dell'ente 
deilegato e dell'ente delegante: La fattisil;>ecie, infatti, riguardava, una 
controversia avente ad oggetto, no:n gi� -come nella fattispecie -. iJ 
pagamento dell'indennit� �inerente alla proced'ura di esproprio, bensi il 
risaricimen.to dei danni 'conseguenti all'occupazione di immobili illegittimamente 
protratta oltre il b~ennio. Trattandosi di un'azione di danni per 
fatto illecito. -che era occasionata, bens�, dal procedimento di esipro;prio, 
ma �che non trovava nella disciplina giuridica di questo la propria regolamei.
tl.tazione -giustamente questa Corte ha ritenuto. in 'base al principio 
di diritto comune stabilito dall'art. 2055 e.e., passivamente legittimato, 
non �soltanto l'm�te �che i lamentati aveva, con il proprio operato, 
ca.gionato, ma anche quello per 1colito del quale il primo aveva agito. 

Dovendosi escludere, per le .conside~azioni che precedono, la possibilit� 
�di riconoscere' una leigittimaziOIIle concorrente del Comune e del-
l'Assessorato a contraddire all'opposizione alla stima ed essendosi, quindi, \ 
verll�.cata la condizione alla quale � stato subordillato�n primo motivo 
del ricorso, devesi ora acc�rtare 1se. �Come �si � ritenuto dalla �sentenza 
�llljpugnata e come si contesta dai ricorrenti con il detto motivo, sulla 
legittimazione !Passiva del Comune di Palermo si sia o meno formato il 
giudicato. 

La :risposta positiva non sembra dubbia. 

Questa Corte Suprema, dn tema di giudicato parziale, ha affermato 
ripetute volte 1che i capi della sentenza sui quali p�� formarsi il giudicato 
SEWaratamente dagli aJ.ttj sono quelli che possiedono una propria 'autonomia 
ed individualit�, siccome riguardanti domande ad eccezioni jndipendenti 
da quelli che fol'm!IDo ,oggetto di. :altre .statuizioni della. sentenza 
stessa. Viceversa 11 giudicato v� escluso quando i �Capi non espressamente 
impugnati siano necessariamente collegati con alcuni di quelli impugnati 
dai un vincolo di intimo ed inscin.dibile nesso causale. 

A tali priillcipi si � sostanzialmente uniformata la Cor.te di appello, 

allorquando, dopo aver esattamente rilevato -il .che questa Corte 

Suprema pu� vagliare trattand'OS'i .fil accertare J.'esistenza. o meno di un 

giudicato formatosi nello stesso processo -�che gli odierni ricorrenti 

avevano esclusivamente impugnato la statuizione del Tribunale che :iveva 

negato l!a concorrente, e, a loro avviso, solidale legittimazione dell' Asses


sorato, mentre non avevano censurato 1'.�ltra di.stinta statuizione concer


nente l'affermata legittimazione passiva del Comune di Palermo, ha rite


nuto che :su quest'ultima .statuizione iSi er:� �ormai formato il giudicato. 


564 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Non pu�, infatti, fondatamente porsi in dubbio che la decisione sulla 
legittimazione paissiva d.;1 Cc mune di Palermo e quella inerente alla 

!;,1.�

esclusione della �concorrente legittimazione dell'Assessorato, costituivano 

! I

capi autonomi �l.i sentenza 1Perch� avevano \>ropri prc.i::uppost�, si fondavano 
su distinti di51Posizioni di legge e potevano costituire il contenuto 
di distinte sentenze, con la conseguenza che la pronuncia del primo 
giudice sulla legittimazione del Comune di Palermo era wscettibile di 

a

acquistare forza autonoma di giudicato, per la si.cura possibilit� di dissofi 


j 

ciare tale pronunicia dalla ~atuizione relativa alla asserita solidale legit


tima2ione pa$1Siva dell'Assessorato. 

Il .contrario assunto dei Ti:correnti secondo cui, avendo essi chiesto 
la solidale condanna di entrambi gli enti al pagamento dell'indenJii.t� 
di esproprio, la .situazione sostanziale dedotta in lite era unica ed inscindibile 
non regge al rilievo che l'obbligazione solidale, pur avendo per 
oggetto una medesima prestazione, d� luogo non ad un rapporto unico 
ed inscindibile, bens� a rapporti giuridici distinti anche se .tra J.oro connessi', 
come, tra l'altro, si evince dall'a:rt. 1306 1C.c. che, nel limitare la 
efficacia della sentenza pronunciata tra creditore �ed uno dei debitori in 
solido ai soggetti del processo -�salva la facolt� degli altri debitori di 
giovarsene secun�um e1;entum litis -�fa intendere ll'ammi.sisibilit� di pi� 

r

processi separati e anche �coevi. j 
Se ,pertanto, sul punto relativo alla legittimazione passiva del CoI 
mune di Palermo si era formato il giudicato e se di .conseguenza, per 


�

quanti dianzi detto in ordine all'impossibilit� di configurare nella fatti$
l)eCie una legittimazione cumulativa dei due enti, tale giudicato era di 
ostacolo al riconoscimento dell'asserita �concorrente legittimazione del~ 
l'Assessorato, deve essere ritenuto �che la Corte di appello, una volta 
accertata l'esistenza del giudicato, avrebbe dovuto senz'altro rigettare I ~ 
il .gravame. 


r 

Po1ch�, peraltro, la Corte, giurucando nel merito, ha negato la del


I

dotta concorrente legittimazione, la decisione impugnata, sia pure sotto 

un profilo parzialmente diverso di motivazione (art. 384 ,c.p.c.), va man


tenuta ferma, restando >assorbito H �secondo motivo del ricorso con il 

I 

quale si �confutano appunto le ragioni 1che hanno indotto i giudici di 

i 

merito ad escludere quella �concorrente legittimazione. -(Omissis). 

' 

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 11 maggio 1971, n. 1345 -Pres. Boc


! 

cia: -Est. Caleca -P. M. Sciaraffa (conf.) -Gioia (avv. Ottolenighi) 

c. Azienda Autonoma F. S. (avv. Stato De Francisci). 
Trasporto -Contratto di trasporto -Trasporto ~i persone sulle F. S. Perfezionamento 
del contratto -Presupposti -Responsabilit� del 
vettore -Onere della prova. 


(e.e. artt. 1678, 2697; r.d. 11 ottobre 1934, n. 1948, artt. 5, 14). 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 565 

Responsabilit� civile -Responsabilit� contrattuale ed extra-contrattuale 
-Disciplina -Autonomia. 

(e.e. artt. 1681, 2043; r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, art. 13). 
A differenze di quanto si v�erifica per il servizio pubblico autofilotranviario, 
in cui il contratto di trasporto delle persone ha inizio ancor 
prima dell'acquisto del biglietto, con il sempiice fatto del salire sul 
predeiiino della vettura, nel trasporto ferroviario, al pari di quello marittimo 
ed aereo, il relativo contratto .consensuale a prestazioni co'l"rispettive, 
si conclude e si perfeziona, normalmente, con il rilascio del biglietto da 
parte dell'Amministrazione e pertanto l'inizio di esecuzione del contratto, 
ed il momento quindi in cui sorge la responsabilit� del vettore per i danni 
derivati al viaggiatore, seguono di norma a tale acquisto, la cui prova 
incombe al viagg�atore medesimo (1). 

Responsabilit� contrattuale e responsabilit� extra-contrattuale danno 

luogo a distinte azioni regolate da norme giuridiche proprie in vista dei 

diversi interessi .tutelati, siech� la disciplina che, in tema di responsabilit� 

per i danni subiti dal viaggiatore, detta.no le condizioni e tariffe per il 

trasporto di persone� sulle F. S., non si estende aWaziooe di responsabilit� 

extra-contrattuale fatta valere dal danneggiato (2). 

(Omissis). -Con il primo motivo il ricorrente, nel ldenundare la 
violazione dell'art. 1678 e segg. c.�C., nonch� degli arlt. 11 par. 4 e 5 delle 
condizioni e tariffe per il trasporto delle persone suUe ferrovie dello 

(1) In senso conforme cfr. Cass., 11 ottobre 1956, n. 3505, in Foro it., 
1956, Rep. voce Ferrovie, 113. 
(2) 10fr. Cass., 23: aprile 1969, n. 1290, in Giust. civ., 196�9, I, 1695 e 
giurisprudenza ivi citata. 
La sentenza costituisce corretta applicazione di principi .che ben pos


sono considerarsi pacifici: la responsabilit� contrattuale ha radice nella 

stessa nozione di obbligazione e consegue dalla inosservanza del vincolum 

iuris che si perpetua nella prestazione irisarcitoria, realizzando per �tal modo 

l'assetto degli interessi tra le parti del rapporto. La responsabilit� aquiliana 

invece, ove ne ricorrono i presupposti, sorge in dipendenza del verificar.si 

del danno ingiusto, �Cui si commisura l'obbligazione iprima!l"ia risarcitoria 

dell'intero pregiudizio .subito dal danneggiato, per la composizione del con


flitto di interessi determinatosi tra costui ed il danneggiante. 

Circa le ipotesi di �concorso tra responsabilit� contrattuale ed extra-con


trattuale, all�rquando ad un tempo risulti violato un obbligo <!ontrattuale 

�ed il �generale .precetto del neminem laedere con la lesione di un diritto 

primario ed assoluto dell'altro contraente, dr. Cass., 8 ottobre 1969, n. 3224; 

9 maggio 1595, 4 aprile 1969, n. 1118, in Resp. civ. 1970, 270 e 289. 

In dottrina cfr. DE CuPrs, Fatti illeciti in Commentario di Scialoja e 
Branca, 1960 sub art. 2043. 
Russo, Concorso dell'azione aquiliana con la contrattuale nel contratto 
di trasporto in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1950, 988'. 



566 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Stato �e 1, 2, 3, 8, 32, 33, 41, 55 del regolamento per la polizia, siicur:ezza 
e regolarit� dell'esercizio delle �strade ferrate, ,si duole che la Corte di 
merito abbia ritenuto che nel caso specifico il contratto di trasporto ferroviario 
non potesse ritenersi provato per non avere l'attore prodotto 
il biglietto di viaggio. 

In particolare .sostiene: a) che avrebbe dovuto essere innanzitutto 
esaminata ed illustrata la fondatezza o meno dell'assunto difensivo .secondo 
.cui il biglietto era andato ,smarrito nella �Confusione e nell'eccitazione 
del momento in cui si.veritf�c� l'incidente �lamentato; b) inoltre, data 
la mancanza, ,nel codice civile, di una particolare e diverisa di:sciplina 
per il contratto di trasporto ferroviario 1sarebbe erroneo l'affermare che 
l'accettazione dell'offerta del detto trasporto si perfeziona soltanto attraverso 
il fatto conclU:Sivo dell'iacqi;ii&'to del biglie~to, a differenza di quanto 
si verifica per i trasporti a mezzo di tramvie e di arutobus pubblici per 
i quali, inve.ce, si perfeziona nel momento in cui �'aspirante viaggiatore 
sale sul predellino della vettura; e) che, in �ogni caso, la sentenza sarebbe 
errat� sul punto relativo all'onere della prova, dato che, avendo esso 
Gioia dimostrato di essersi trovato sul treno e di avere cosi acquistato 
la qualit� di viaggiatore, sarebbe spettato all'Amministrazione ferroviaria 
dimostrare 1che egli si trovava sul treno a titolo diverso. 

Le esposte �censure non sono fo'n:date. 

Nell'esamina!I'le gr.adatamente, secondo l'ordine logico, va innanzi


tutto rilevato che l'onere di provare la �conclusione del .contratto di tra


sporto incombeva al Gioia dovendo l'attore, a norma dell'art. 2697 e.e., 

dimostrare il fatto .costitutivo delila domanda: ,gli elementi, cio�, legit


timanti, �secondo il diritto, la sua pretesa. Il Gioia, quindi, per esperire 

l'azione di responsabilit� contrattuale avrebbe dovuto provare l'effettiva 

conclusione del contratto di trasporto ferroviario, secondo le particolari 

norme 1che dlsciplinano il detto negozio, e tale prova avrebbe dovuto 

essere fornita proprio mediante l'esibizione del biglietto �dl viaggio o, 

in caso di 'Smarrimento dello �stesso, mediante altro mezzo idoneo. Il 

contratto in questione, infatti, quale �contratto �consensuale a prestazioni 

corr.ispe.ttive, si �onclude �e si perfeziona nel momento in cu~ viene rila


sciato il detto biglietto: cio� nel momento in �CUi si verifica l'accettazione, 

da parte del passeggero, dell'invito permanente e gener:ale proveniente 

dall'Amministrazione (cfr. Cass. Civ., sentenze 11 ottobre 1956, n. 3505 

e 14 gennaio 1944, n. 15). 

Quanto rilevato trova, peraltro, conferma in due disposizioni delle 

condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie, approvate 

con r.d.1. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, 

n. 911; precisamente: nell'art~ 5 che, per l'ammissione al trasporto presc:
r:ive �che il viaggiatore deve muni:t'.si�di apposito biglietto emesso dal1'
Amministrazione; ;nell'art. 12 il quale, a sua volta, stabilisce che il 
diritto di proporre contro I'Ammintstrazione reclami ed azioni derivanti � 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

dal ,contratto di trasporto delle ;persone Sjpetta, esclusivamente, al viaggiatore 
(e, in caso di morte, ai suoi eredi) �possessore di un biglietto 
non nominativo� o � interstatario � di un biglietto nominativo. 

Relativamente alla questione dianzi esaminata va anche osservato 
che l'affermata� differenza esistente fra i trasporti ferroviari, marittimi, 
aerei e quelli del servizio ;pubblico autofi.lotramviario �. determinata, 
unicamente, dal diverso momento nel quale, nell'uno e nell'altro dei due 
gruppi di trasporto, ha inizio l'esecuzione del �contratto e, quindi, dal 
�diverso momento nel quale, correlativamente, :sorge la responsabilit� 
del vettore per i danni eventua~ente derivati al via:ggiatore dall'esecu


zione suddetta. 

Tale inizio, infatti, mentre nei trasporti del servizio autofilotram


viario normalmente ,coincide con la salita del viag.giatore 1sul PT�edellino 

della vettura e, quindi, precede l'acquisto del biglietto, nel trasporto, 

invece, a mezzo delle ferrovie (coS� come in quello marittimo od aereo) 

l'inizio della esecuzione del contratto normalmente se~e. il detto 

acquisto. 

La Corte di merito ha anche esaurientemente illustrato U proprio 

' 

convincimento in ordine all'affermata mancanza di prova sull'effettiva 

conclusione del contratto, avendo, infatti, al riguardo osservato che il 

Gioia non aveva dimostrato �attraverso l'esibizione del biglietto di 

viaggio n� altrimenti... la sua qualit� di viaggiatore� e che �la deposi


zione del teste Bianchini non provava nulla a tale prQposito �. 

Con tale motivazione viene, implicitamente, anche disatteso l'assunto 

difensivo dell'asserito avvenuto smarrimento del biglietto di viaggio. 

Consegue che la doglianza svolta dal ricoxrente avverso la parte

' 

della sentenza ora esaminata � inaccoglibile data che con la medesima 

viene, in concreto, cri.ticata una valutazione �di risultanze istruttorie la 

quale, per essere immune da vizi logici �e ,giuridid, � incensurabile in 

questa sede� di legittimit�. 

L'accertata mancanza di prova sulla effettiva �conclusione del con


tratto e, quindi, l'affermata impossibilit�, per il Gioia, di esperire l'azio


ne di responsabilit� contrattuale determinano, per il lpro carattere assor


bente, l'inutilit� dell'esame del motivo di impugnazione riguardante la 

parte della sentenza con la quale la Corte di meTito, ad abundantiam, 

ha anche; rilevato che il Gioia non avrebbe, in ogni caso, dimostrato che 

il daruno lamentato gli era derivato da � anormalit� � nell"esercizio fer-. 

roviai"io �, e, quindi, non avrebbe neppure provato l'esistenza dell'altTo 

presupposto cui l'art. 11 par. 4 delle menzionate 1condizioni e tariffe 

subordina il 1sorgere, per l'Amministrazione, della responsabilit� �con


trattuale. Tale disciplina, invero, regolando il contratto di tra.sporto ed 

i relativi diritti ed obblighi che ne derivano a ciascuna parte, deve essere 

presa in esame con riferimento soltanto all'azione di responsabilit� con



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

568 

trattuale, e non anche con riferimento all'azione di responsabilit� extracontrattuale 
che il Gioia aveva puTe promosso. 

Trattasi, invero, �di azioni divense e distinte come �diversi e distinti 
sono i diritti tutelati, rispetto ai quali ciascuna azione ha norn_i.e giuridiche 
proprie: nella prima (quella contrattuale) si fa, infatti, valere la 
violazione del diritto particolare derivante dall'accordo contrattuale; 
nellya seconda, invece, si fa valere il precetto generale del neminem 
laedere contenuto nell'art. 2043 .e.e., e, quindi, la protezione di un bene 
garantito, dall'ordine giurid.ico, al di fuori ed indipendentemente da vincolo 
pattizio..-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 11 maggio 1971, n. 1346 -Pres. Pece Est. 
Turiano -P. M. Gentile (conf.) -Ministero Difesa-Aeronautica (
avv. Sta.to Alibrandi) c. Di Spirito (avv. Sposato). 

Procedimento civile -Prove raccolte nel ~iudizio penale terminato 
per amnistia -Utilizzabilit� in processo civile contro terzi -Potere 
discrezionale del ~iudice di merito. 

(c.p.c. artt. 115, 116). 
L'unitariet� della funzione, giurisdizionale, facutta iL giudice civile 
ad utitizzare, ai 'fini dei giudizio tra ie stesse od altre parti, ie prove 
raccoite in sede penaie, quando ii reiativo procedimento abbia avuto 
termine per intervenuta amnistia, senza che per tai modo si determini 
aicuna violazione del diritto di difesa, ben potendo la parte interessata 
addurre nuovi elementi probatori (1). 

(Omissis). -Con atto di citazione 5 maggio 1959 Di Spirito Natalina, 
premesso: che il 18 aprile precedente, verso J.e ore 8,15, in Roma, mentre 
attraversava, servendosi delle apposite strisce pedonali, l'incrocio Piazza 

S. Croce in Gerusalemme -Via Germanio Somelier, era stata investita 
dall'autovettura tg. Roma AM 18187, di propriet� del Ministero della 
(1) Giurib'Prudenza �costante. Oltre le decisioni ricordate in motivazione 
cfr. Cass., 15 ""1uglio 19<66, n. 1881; 17 maggio 1966, n. 1252; 28 luglio 1962, 
n. 2195; 6 agosto 1962, n. 2382 per la quale fa pronunzia di estinzione del 
reato per sopravvenuta amnistia, in qualunque grado di gravame, travolge 
gli accertamenti compiuti dal giudice che pronunzi� la sentenza di condanna 
impugnata, sicch� questa non ha alcun� efficacia nel sticces.sivo giudizio 
civile od an�m.inistrativo, il cui giudice pu� liberamenrte apprezmre 
gli elementi raccolti come fonte di convincimento. 
La questione merita indubbiamente un pi� approfondito esame a s�... 
guito della sentenza 22 marzo 1971, n. 55, in Foro it., 1971, I, 823, con cui la 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 569 

Difesa-Aeronautica, che, condotta dall'aviere Filova Enzo, istava eseguendo 
una manovra di retromarcia; 1che, a 1seguito dell'urto, era caduta 
per terra, riportando gravi lesioni, per cui si �era reso necessario il di lei � 
ricovero in OSiPedalie; ci� premesso ed assumendo �che l'evento doveva 
attribuir.si a �colpa esciusiva del conducente dell'autovettura militare e 
che delle conseguenze di esso doveva rispondere l'Amministrazione Aero.
nautica, l� D~ Spirito conveniva detta Amministrazione dinanzi al Tribunale 
�di Roma, per sentirla condannare al Tiisarcitp;ento dei danno, nella 

.,_ 

misura che sarebbe stata accerta~ in �corso di causa. �Con gli interessi 

lega)i, a decorrere dal giorno del sinistro. 

Costituitasi, 1'Amministrazione convenuta eccepiva che la Di Spirito 
era caduta per terra prima 1che l'autov�ettura si spostasse e pertanto 
chiedeva il rigetto. della domanda. 

Veniva .dis,posta prova per interrogatorio e consulenza tecnica .. 

Espletati tali mezzi ed acquisito al processo copie di atti relativi al 

procedimento penale promosso contro il .conducente deJ.l'autovettura mi


l:LtaT"e :per ui �reato �di lesioni 1colpose, l'adito Tribunale con sentenza 7 

febbr:aio 19�66 condannava il Ministero della Difesa-A�ronautic� al paga


mento, a titolo di danni, in favore della. Di Spirito della somma �di 

L. 3.48.8.000, oltrech� degli interessi legaili, a decorrere dal giorno dell'evento. 
Avverso detta .sentenza proponevano appello in via pxincipale la 
Di Spirito ed in via incidentale l'Amministrazione Aeronautica, e la 
Corte d'Appello di Roma con sentenza 11 novembre 1967 rigettava l'appello 
incidentale, acco.glieva per quanto di ragione'quello principale e, 
in riforma d�lla 1sentenza impugnata, 1con.dannava l'Ammin.iistrazione 
Aeronautica a rimborsare allia Di Spirito la somma di L. 50.000, da 
quest'ultima anticipata al consulente tecnico, confermando nel resto la 
stessa decisione. 

Considerava la Corte d'Appello di Roma che il giudice civile �pu� 
porre ,.a base del suo convincimento nei confronti di soggetti rimasti 
estranei al giudizio penale elementi indizilari emergenti dalle prove T"accolte 
nel giudizio penale stesso; passando quindi alla liquidazione del 
damio, o:sservava quella Corte: �Che doveva r.itenersi pi� attendibile la 
perizia penale in, confronto della �consulenza disposta nel giudizio civile 
sul punto che l'incapacit� temporanea assoluta derivava alla Di Spirito 

Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimit� dell'art. 28 c.p.p. in relazione 
all'art. 24, 10 e 20i comma della Costituzione, nella parte in cui dispone 
che, nel giudizio civile od amministrativo l'accertamento dei fatti materiali 
che furono oggetto del .giudizio penale sia vincolante anche nei confronti 
di coloro �Che rimasero ad esso estranei, ed ha tra l'altro sottolineato la 
infondatezza degli argomenti �che si fanno discendere da un presunto rprincipio 
di unit� della giurisdizione. 



570 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

era durata: 120 giorni; che, avuto riguardo all'attivit� �che esercitava la 
Di Spirito, la riduzione della capacit� dj guadagno .della stessa poteva 
essere fissata nel 10 % e che a ci� non era di ostacolo il :tiatto che il 
consulente aveva stabilito nel 27 % il coefficiente di invalidit� :penna'


I 
nente residuata alla Di Spirito; che doveva essere mantenuta ferma 1'a 
liquidazione delle spese mediche e di cura, :staibilita dal Tribunale in 

I 

L. 900.000, avendo la Di 8ipirito abbandonata la richiesta di una maggiore 
somma e non. avendo peraltro la stessa fornita prova alcuna che giustificasse 
tale Tichiesta; che nulla poteva attribuil'ISi a:lla infortunata. per 
dannialla vita di relazione, in qua:nto essa non aveva data alcuna prova 
delll'esistenza. di tali danni ed in ogni �caso di essi si era tenuto conto 
nella liquidazione del danno per invalidit� permanente; che era risjpondente 
la �liquidazione del �danno non patrimoniale nella misura di 
L. 300.000. � I 
Avver:so la sentenza della Corte d'Appello di Roma ricorre per cassazione 
il Ministero della Difesa-Aeronarutica, dieducendo. due motivi di 
annullamento. 

Resiste 1con controricorso e propone ricorso incidentale, sulla base 
di quattro motivi la Di Spirito. 
A sua volta l'Amministrazione resiste con .controrico:rso alla impugnazione 
della Di Spirito. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Va anzitUtto disposta la riunione del ricorso ;princia)ale e di quello 
incidentale comech� proposta avverso la stessa sentenza. 

Col primo motivo del ricorso principale l'Amministrazione Aeronautica, 
.denunziando la violazione delle norme contenute ne.gli artt. 12 e 14 
delle disposizioni preliminari e.e. e l:a violazione e falsa applicazione 
delle norme contenute negli artt. 27 e 28 c.p.p. e 2697 e.e. in relazione 
all'art. 360 n. 3 .c.p.c., lamenta che la Corte d'appello erroneamente ritenne 
di potere affermare la responsabilit� di essa ricorrente, sulla base 
delle prove testimoniali raccolte nel [procedimento ;penale, conclusosi col 
proscioglimento per amnistia del conducente militare. 

Deduce a sostegno di tale doglianza l'Amministrazione che, essendo 
rimasta estranea a tale procedimento, non possono esserle opposti elementi 
processuali, alla cui formazione essa non � stata in grado di partecipare, 
e che al riguardo � inconferente il rtchiamo �della Corte d'appello 
all'art. 27 c.p.p., in quanto questa norma: presuppone una pronunzia 

Osserva la Corte che a suo tempo venne promosiso procedimento 
penale 1contro l'aviere Filova, conducente dell'autovettura militare, per 
il reato di lesioni colpose, ed il Pretore di Roma con sentenza 31 gennaio 
1961 ritenne il Filova colpevole di tale reato e lo condann� alla 
pena di L. 15.0-00 di multa. 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

Propose questi appello, ma, int~einut-0 nelle more il decreto di 
amnistia 24 gennaio 1.96�3 n. �5 il Tribunale di Roma con sentenza 9 aprile 
1963 dichiar� non doversi procedere contro il Filova, perch� estinto il 
reato per anmistia. 

Orbene, la Corte d'Appello di Roma ritenne che in ordine al risar


' 

cimento del danno potesse affermarsi la resjpolliSabilit� dell'Amminisrtrazione 
A:eronautica, sulla base di elementi desumibili dalle PTOVe raccolte 
nel J;>il'OCedimento anzidetto. 

La �tesi � da ritenere corretta. 

Poich� a causa .della sopravvenuta estinzione per amnistia del reato 
di lesioni colpose a carico del conducente dell'autoveicolo militare non 
era intervenuto 1:1D giudicato penale che potesse fare stato nel ,giudizio 
civile, la Corte, d'Apipello sempUcemente valorizz�, ai fini della decisione 
della controversia �Civile, le risultanze emesse nel procedimento penale 
che, prima dell.'amnistia, si era regolarmente svolto innanzi al Pretore 
di Roma. 

.Cosi fa�endo, la Corte d'Appello si � uniformata alla costante giurisprudenza 
di questa Co.rte Suprema sulla lPO'ssiibilit� per il: giudice di 
util.izzare, ai fini della decisione della controversia �iviJ.e, le prove raccolte, 
cin le .garanzie di legge, fu sede penale (sent. 22 febbrai-0 1968, 

n. 608, 22 ottobre 1968, '.Q.. 3397). 
Al riguardo, d'altra parte, non poteva essere decisivo, contrariamente � 
a quanto dedotto Elall'A~inistrazione con il motivo di ricorso in esame, 
il particolaire che l'Amministrazione militare era rimasta estranea al 
procedimento penaiJ.e. ,,. , 

In.fatti, � principio generale, gi� altre volte affermato da questa 
Corte Suprema (sent. 8 agosto 1961, n. 1925, 21picembre196,2, n. 3�420, 
10 gennaio 1966, n. 363) che l'unitariet� della funzione giurisdizionale 
consente al giudice di utilizzare le prove ritualmente raccolte �in altro 
procedimento a~ese questo si sia S'volto tra altre parti. 

Il ptj,rrlo motivo del ricorso principale deve perci� ,essere rigettato. 

qol secondo motivo dello stesso rlcorso lam~ta l'Amministrazione 
Aeronautica fa violazione delle norme �contenute negli articoli 1306 e.e., 
101, 115, 244 c.p.c. e 24;della Costituzionie, in il"eiazione all'art. 360 n. 3 
C.p.�C. 

Anche tale doglianza deve essere rigettata in base aUe ,considerazioni 
esposte nella trattazione del PTimo m�tivo del ricorso principale, 
posto .�che sostanzialmente con detta doglianza l'Amministrazione deduce 
che la Corte d'Appello, ponendo a base del suo convincimento le deposizioni 
di testi rese in un processo in cui essa ricorrente � rimasta estranea, 
l'ha messa in condizio.ne di subire gli ,effetti di atti processuali, alla cui 
formazione �non aveva potuto partecipare. 

Al riguardo, in senso ,contrario, stanno, come si �! detto, le ragioni 
esposte a con.fu'bazione del primo motivo del .ricor,so principale. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

D'altra parte � manifestamente infondato il dubbio che l'Amministrazione 
ricorrente ~a prospiettato dl'lca una eventuale violazione del 
diritto di difesa assicurato dall'art. 24 della Costituzione. 

Infatti, ripetutamente questa Corte Suprema ha precisato che il 
giudice civile � ,solamente facultato, e non anche obbligato, ad utilizzare, 
per la decisione di una controvel'ISia civile, .gli elementi gi� acquisiti in 
s�ede penale e . che esso giudice ben pu�, al contra.rio, prescindere da 
quegli elementi e fondare il proprio convincimento esclusivamente sulle 
risultanze da lui acquisite nel processo civi1'e (sent. 7 luglio 1957, n. 1695, 
10 aprile 1968., n. l0.S9). 

Consegue che il soggetto interessato ben pu� dedurre nel processo 
civile ogni pi� ampia difesa, .sia al fine di evitare il �ricorso, da parte del 
giudice,� ai pregressi elementi raccolti in sede penale, sia discutendo Ja 
rilevanza �ed efficacia dei predetti elementi, ai fini della decisione della 
decisione della controversia civile. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 maggio 1971, n. 1563 -Pres. Giannattas�o 
-Est. Pascasio -P. M. Trotta (conf.) -Ministero dell'IntE~rno 
(avv. Stato Cavalli) �c. Pacini (avv. Merlini, Zolli e Cat�lani). 


I

r

Locazione -Mora del conduttore nella restituzione della cosa locata Regime 
vincolistico -Misura del canone. 

(e.e. art. 1591). 
n conduttore in mora nella riconsegna della cosa locata � tenuto a 
corrispondere al locatore il canone di fitto nella misura pari a quella 
convenuta nel. contratto ovvero, ove si tratti di locazione sottoposta al 
regime vincolistico, a quella determinatia in base alla legge di vincolo, 
salvo l'obbligo di risarcire 'l'eventuale maggior danno (1). 

(Omissis). -Con l'unico mo.tivo d'Amministrazione ricorrente, denunciando 
la violazione dell'art. 1591 c.�c., in relazione agli artt. rn2 n. 4 

(1) La disciplina dettata dall'art. 1591 e.e. in vista del peculiare aspetto 
del rapporto che, malgrado non abbia ad oggetto la prestazione di una 
somma di denaro, presenta evidenti analogie con le obbligazioni pecuniarie, 
si �Conforma a quanto .previsto per queste ultime dall'art, 1224 e.e. che, a 
'differenza 
del principio generale contenuto nell'art. 1223 c..c. dispone, ove.. 
non venga fornita la prova di maggiori danni, che questi siano liquidati 



2 2 
PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 573 

e 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c., lamenta che la Corte di merito, pur avendo ritenuto 
che si trattasse di mora del conduttore nel restituire la casa locata, 
abbia poi ,escluso l'applicabilit� della nor.ma di cui all'art. 1591 e.e. Deduce, 
in particolare, che l':l differenza tra il canone dovuto in regime vincolistico 
e quello che sarebbe potuto risultare in regime vincolistico da 
una Ubera contrattazione avrebbe potuto �Costituire il � maggior danno � 
previsto da detto articolo 1591, ma questo � stato escluso dalla Corte 
fiorentina. 

La censura � fondata. 

La permanenza del conduttore nel godimento dell'immobile dopo la 
cessazione del rapporto locatiziocostituisce l.a fattiSipe,cie legislativa disciplinata 
dalla norma dell'art. 1591 'e.e., che pone a carico del conduttore 
in mora nella restituzione della cosa�locata un duplice onere: l'obbligo 
di dare al locatore il .corrispettivo del godimento e quello di risarcire 

l'eventuale maggiore danno. 
Il primo di tali obblighi, in regime normale, viene adempiuto mediante 
il pagamento di un canone pari a quello ,convenuto nel contratto. 

Se per� ad un canone �Contrattuale non pu� farsi riferimento, per 
l'esistenza di un regime vincolistico, non per qt,l'esto il .caso si sottrae alla 
applicazione delia norma in esame, come erroneamente ha ritenut.o la 
decisione impugnata. 

Infatti, mancando un corrispettivo contrattuale, 1corrispettivo � pur 
sempre quello determinat�> dalla legge di vincolo, e ci� ha gi� affermato 
queista Corte suprema nel senso che ci� �che il conduttore in mora � 
tenuto a dare al locatore fino alla riconsegna (salvo l'obbligo di risardre 
il maggior danno) � il�canone di fitto, anche nel caso di locazione soggetta 
al regime vincolisttco (,sent. n. 3915 del 6 dicembre 1968). 

Vero � che la misura del canone vincolato p�� non coincidere con 

quella maggiore che il locatore avrebbe .potuto realizzare in una libera 

contrattazione. Ma il divario fr.a tali misure concreta uno degli elementi 

del danno nel cui risarcimento si concreta l'altro obbligo del conduttore 

a norma del citato art. 1591. -(Omissis). 

nell'ammontare dei frutti civili (interessi) �costituiti, nelle locazioni, dal 

canone 1relativo. . 

Il principio � .stato �applicato altres� in tema di affitto, nel quale l'af


fittuario � tenuto a rimborsare i frutti naturali non percetti dal locatore. 

(Cass. 22 luglio 1943, n. 1921). 

Per l'ipotesi di locazioni sottoposte a regime vfocolistico, in cui si 

di,scuta della misura dei canoni dovuti dal �Conduttore in mora che non 

possono eccedere quelli stabiliti ,per legge, la cognizione della relativa con


troversia � demandata alla competenza funzionale del Pretore, prevista 

dall'art. 29 leg,ge 23 maggio 1950, n. 253 -efr Oass., 6 dicembre 1965, n. 3915). 

./ 



574 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Ii, 9 giu~� 1971, n. 1728 -Pres. Flore Est. 
Tamburrino -P. M. C�lderara (parz. diff. -Ministero Difesa 

) 

Esercito (avv. Stato Carusi) c. Rossi (avv. Gaglione-Barba) e Picone 

(avv. Gomez D'Ayala). 

Procedimento civile -Domanda giudiziale -Interpretazione -Incen


surabilit~ -Limiti. 

(e.p.e. artt. 99, 112, 113). 
Elettrodotto -Servit� di elettrodotto -Costituzione -Indennit� -Disciplina. 


(e.e. art. 1032; r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 119, 123). 
La interplt'etazione della dorm.anda giudiziale, si risolve in un giudizio 
di fatto demandato �ll'applt'ezzamento discrezionale del giudice�� di merito, 
cui incombe per� l'obbligo di adeguata motivazione immune da vizi logici 
oltre "che giuridici. (Nella specie occorreva stabilire se l'attric~ avesse 
proposto opposizione alla stima ex art. 51 legge 186.5, n. 2-35;9, :Sull'espropriazione 
per p.u. ovvero richiesto il risarcimento dei danni sulla base 
della legge 1933, n. 1775 sulle acque e condutture elettriche) (1). 

L'imposizione di servit� coattive da parte della Pubblica Amministrazione 
su terreni privati, ben pu� essere effettuata mediante il procedimento 
di espropriazione per p.u.; anche in tal caso per�, nel determinare 
l'indennit� dovuta per la costituzione della servit� di elettrodotto,. 
occorre riferirsi ai criteri dettati dal t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle 
acque ed impianti elettrici (2). 

(Omissis). -Premesso che i due rico~si proposti l'uno in via principale, 
l'altro in via incidentale, avverso la medesima sentenza, devono 
essere riuniti, il primo motivo del ricoo:iso principale della Amministrazion� 
militare attiene al punto �centrale della ammissibilit� o meno dell'azione 
proposta dalla Rossi nei confronti della stessa amministrazione. 
La sentenza impugnata, riformando la decisione del Tribunale, il quale 
aveva ritenuto che questa avesse proposta OIPPOSizione alla indennit� di 
asservimento, ai sensi dell'art. 51 della Ieg.ge del 1865, n. 2359, ;prima che 
la pro�edura fosse esaurita e che la 1sua 'Successiva precisazione di agire 


1) Cfr. Cass., 13 luglio 1966, n. 1863 in Foro itai. Mass., 20 giugno 1968, 

n. 2048; ecc. 
(2) PU� ritenersi ormai pacifico l'orientamento per il quale le servit� 
di elettrodotto �possono essere costituite, oltre che nei modi previsti dal t.u. 
11 dicembre 1~33, n. 1775, anche mediante la procedura espropriativa. 
!

Ci� tanto rpi� a seguito del d.P. 18 marzo 1965, n. 352 (art. 9) per il }, 
quale ,gli elettrodotti autorizzati dalla P.A. e da costituirsi ad opera del-l'Enel, 
sono dichiarati di ip.u. cfr. Cass., 12 luglio 1967, n. 1732, in Foro it., 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE ' 575 

in giudizio per conseguir,e il risarcimento del danno, sul rilievo che dopo 
la costituzione di fatto della servit� di elettrodotto n.on era :intervenuto 
alcun atto di espropriazione, costituiva una domanda nuova per immu..1 
tazione del petitum e della causa petendi originari, ha invece ritenuto 
che ~ff~ttivamente e fin dall'originario libello introduttivo la Rossi aveva 
chiesta l'indennit� o meglio l'indennizzo ai sensi della legge del 1933, 
per non essere intervenuto atto ,di esipropriazione e che conseguentemente 
non si ,era in presenza di una mutatio l.ibetii in oorso di causa,. sibbene 
solo ,di una ammissibile precisazio~e e ,chi.ari:ficazione dell'originaria domanda. 
Avverso questa decisione si .appuntano le critiche contenute nel 
primo motivo, le qu�li lamentano da un lato la violazione delle normt: 
della legge fondamentale sull'e�propriazione e d�i principi bas.ilari che 
da questa si ritraggono, nonch� la violazione dellie norme del t.u. del 
1933, n. 1775 e dall'altro affermano la esistenza di vizi logici, d1 omissione 
e di ,contraddittoriet� di motivazione. Certo si � in via principale, 
in presenza deUa qualificazione ed :interpretazione d�lla domanda giudiziale, 
per vedt'lre quale 1sia stato il suo �contenuto effettivo e quali ne 
sia. stata la cama petendi ;ed il petitum, onde Q.ecidere se la successiva 
� precisazione � si mantenesse nei limiti di questa ovvero addirittura 

I 

fosse suscettibile di configurare una :inammissibile domanda nuova, ed 
� pur certo che la interpretazione della domanda giudiziale e la quaJ.i.fi.oazione 
delle varie richi�ste delle parti si risolve in un giudizio �di fatto 
e si inquadra nel compito del giudice del merito, ma � pur vero che una 
si:ffa.tta interpretazione non pu� essere aTbitraria; ma deve essere iSjpirata 
a corretti pxincjpi di diritto e deve essere espressa con adeguata motivazion, 
scevi"a di errori fogici e di affermazioni apodittiche �o contraddittorie 
ed i1J controllo della decisione di merito sotto siffatto profilo� (immunit� 
,da mori di ,diritt� e qa i(izi logici o di motivazione) rlentra n:el 
compito del giudice di legittimit�.. Per quanto riguarda i -principi di diritto, 
nella specie o�corre ricord;n-e che la imposizione di servit� coattive 
da parte della Pubblica amministrazione su terreni privati !PU� ben seguire 
attraverso-la :grocedura di espr�priazione, ,di guisa che pu� la 
amministrazione or:dinare la occupazione di W"genza per la es.ecuzione dei 

1967, I, 2064; 20 luglio 1964, n. 101'8, in FMo it., 1964, .I, 1831; 15 ottobre 

1963, n. 2768, in FCYro amm., 1964, I, 84 ecc. 

In dottrina cfr. Gnosso e DEIANA, Le servit� prediali, I, in Trattato di 

dir. civ., 1963 ed autori ivi citati. � 

RossANo, L'espropriazione per p.u., Torino 1964. 

Circa i criteri di determinazione dell'indennit� per l,a costituzione della 

servit� di elettrodotto, dettata dall'art. 123 del t.u. 193�3, n. 1775, ancorch� 

la servit� venga imposta con la pll'ocedura .di espropriazione per p.u. -cfr 

Cass., 12 luglio 1967, n. 1732 ed altresl, con ampi richiami e riferimenti, 

la nota redazionale alla sentenza del Tribunale di Verona 5 maggio 1966 in 

Foro it., 1967, I, 162. 



576 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

lavori necessari alla costituzione della servit�, facendo poi seguire il 
procedimento e�s;propriativo regolare che, una vol~a terminati i lavori 
e restituito il �residuo fondo al privato, termina con fissazione delJ.'indennit� 
per l'asservimento perpetuo e per la occupazione totale temporanea 
nonchi�j 1Per la eventuale diminuzione di valore del residuo terreno restituito 
con il decreto finale di costituzione della servi~�. Per�, come � 
gi� stato ritenuto da questa Suprema Corte, in fale caso di procedimento 

�espropriativo per la costituzione di una servit�, pur seguendosi quanto 
al p.rocedimento le norme ~ondamentali della legge del 1865, la determinazione 
della indennit� va fatta sempre 1secondo i criteri dettati dalla 
legge �speciale n. 1775 del 1933. Per quanto riguarda i criteri logici ed 
il 1controllo .sulla motivazione, l'esame della sentenza impugnata non 
pu� non portare, ad avviso di questo supremo Collegio, che alla conclusione 
che la motivazione� � in �Certi punti inidonea, in certi insufficienti, 
in altri iIJJfine contraddittoria. Infatti, in buona sostanza, l'argomento 
principale per giungere al convincimento che l'attrice originariamente 
non formul� oppo~izione alla determinazione dell'indennit� in forza dell'art. 
51 della legge di esproprio e �Che invece ftn da principio volle � far 
liquidare l'indennit� di asservimento � secondo la legge del 1933 � dato 
dal fatto �che nella citazione l'attrice fondava la 1sua pretesa sulla imposizione 
di fatto della servit� di elettrodotto e non sul riconoscimento 
di una procedura i.n corso. Anzitutta l'impostazione � giuridicamente erronea 
�ed inidonea, giacch� -�Come si � gi� detto in .Jiinea di diritto non 

basta far riferimento alla legge del 1933 ed ai suoi criteri di liquidazione, 
dato che in ogni �caso ed anche quando si �segua ila procedura della legge 
di espropriazione per la concreta liquidazione vanno tratti dalla legge 
del 1933. In secondo luogo l'affermazione � �completamente apodittica e 
non dimostrata; la sentenza impugnata si limita ad affermare che la 
Rossi, 1sin dalla citazione originaria intendeva �chiaramente� chiedere 
la giusta indennit� ex art. 123 della legge del 1933 e non d� motivazione 
alcuna di tale'affermazione n� chiarisce da quali elementi trae la evidenza 
della volont� della Ro,ssi espressa nella 'citazione e .tale dimostrazione 
era tanto pi� necessaria in quanto I'Amministrazione aveva sempre I 

-affermato che era stata seguita la proc�edura dell'espropriazione per 

pubblica utilit�, esibendo i relativi documenti, 1Prpprio su siffatta controi 


deduzione e su siffatti documenti l'amministrazione aveva basato la ,sua 

ec.cezione di inammissibilit� della domanda attrice, onde sarebbe stato 

necessario almeno un cenno sulla detta .controdeduzione e sui relativi 

documenti. Invece la sentenza �si attarda a �dimostrare che la �precisa


zione � in cOl'ISo di causa non era domanda nuova ma solo chiarificazione 

di quella originaria; certo se fosse vera 1a premessa: (proposizione origi


naria della domanda di risarcimento) la �conseguenza non ,potrebbe che 

essere quella cui � giunta la sentenza impugnata, ma questa ha dimenticato 
�che prima occorreva �di.mostrare la sussistenza, della premessa, 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

sussistenza che (come dianzi precisato) non vi � 1stata. N� pu� fa.rsi 
ricorso alle due argomentazioni sussidiarie, anche esse ill!ogicamente ed 
in:s:ufficientemente motivate. Ben vero da un lato i giudici del merito 
hanno ag.giunto che certo non poteva agire la Rossi se non per il risarcimento 
dell danno,. dato �che l'occupazione si era protratta per ben quattordici 
anni :Senza la costituzione definitiva; anche questa � una affermazione 
apodittica, in quanto la Corte di merito non si � fermata a vedere 
se 'Ciononostante la procedura fosse :ancora in corso, �Che poi era quello 
il punto fondamentale, tanto pi� che 1'Amministrazione conv�enuta aveva 
posto a fondamento della sua eccezione di inammissibilit� ];a �pendenza 
della procedura espropriatiV?a che era passata attraverso le fasi dell'ocC'U!
pazione di urgenza, della esecuzione dei lavori �e della restituzione 
dei beni 1con riserva del prosieguo della procedura espropriative (deduzioni 
fatte proprie dalla sentenza del primo giudice);� dall'aMro i giudici 
di appello hanno ritenuto che il loro �convincimento �traesse conforto� dal 
fatto ,che il.a Rossi, con il verbale del 2 agosto 1955, avrebbe accettata 
l'imposizione� dell servit� gi� di fatto .creata: quindi non sarebbe stata 
necessaria una espropriazione formale �e iperci� la Rossi non avrebbe 
potuto mai esperire una opposizione all'indennit� da inserirsi nel procedimento 
espropriativo gi� �consensualmente esauritosi. Tale ultima a~gomentazione 
anzitutto � contraddittoria dispetto a quella precedente basata 
sulla inesistenza di una costituzione di servit� dopo quattordici anni 
dall'occupazione di urgenza, in secondo luogo � anche essa apodittica ed 
immotivata. A quest'ultimo riguard<> vale ricordare che nelle fasi di 
merito si era lwgamente discusso sul �contenuto e sulla natura del verbale 
richiama.to ed il Tribunale aveva aderito alla interpretazione di esso 
come di mero verbale di restituzione, dopo la effettuazione de1le opere 
necessarie, dei terreni residui, �con salvezza d�lla ulteriore procedura 
diretta alla definitiva costituzione della servit�: 1a sentenza impugnata, 
invece, senza darsi �caTico di alcuna motivazione ed in contrasto anche 
con quanto aveva affermato nell'esposizione dei fatti, d� al verbale ad-. 
dirittura il contenuto di costituzione convenzionale della -:servit�, o (il 
che � ancora pi� grave dal punto di vista giuridico) di accettazione da 
parte �del privato di una servit� � di fatto cTeata � dalla plUibblica ammi� 
nistrazione. Ci� che non solo � contro i principi fondamentali sulla costituiione 
di !P'esi od oneri da parte della pubblica Amministrazione 'a 
carico �di fondi privati, ma � contro i principi sulla interpretazione degli 
atti privati e pubblica amministrazione e sulJla ne�e�ssit� della esatta 
ricerca della volont� delle parti a .cui la stessa sentenza~ impugnata non 

hanno nemmeno accennato. 

Tutti i vizi :Suddetti impongono in accoglimento, in relazione ai punti 

esaminati, dal primo motivo del ricorso, giudiziale, un riesame da parte 

di altro giudice del merito, il quale in base a tutti gli atti .acquisiti 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

578 


dovr�, �con esatta e logica motivazione, determinare quale sia la idonea 
qualificazione e interpretazione da darsi alla originaria domanda della 
Rossi, a siffatta indagine conseguir� quelJ.a relativa alla qualificazione 
della �richiesta�, presentata in corso di causa ,se come precisazione 
dell'originaria domanda e come inammissibile mutamento di questa ultima. 
Tale indagine sar� condotta tenuti presenti i principi di diritto gi� 
fissati reliativi alla .ammissibilit� della procedura di espropriazione di 
una servit� ptibbUca su terreno privato, �con l'unica differenza che i 
criteri per la liquidazione d~ll'indennit� vanno tratti dalla legge speciale 
~el 1�933. Il giudice di rinvio, iruf�.ne, se reso necessario .dalla indagine di 
fatto sulla qualificazione della domanda originaria e sulla � richiesta � 
successi.va, seguir� il princijpio di diritto gi� altra volta affermato da 
questa Suprema Corte (sent. n. 2.054.del 1966) ,secondo, U quale proposta 
una domanda di opposizione alla stima ex .art. 51 della leg.ge del 1865, 
costitu:isce inammissibile domanda nuova J.a proposizione in .corso di 
cau:sa della doma.nda di risarcimento del danno sulla base .della legge 
del 1933. -(Omissis). 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 12 giugno 1971, n. 1799 -Pres. Boccia 
-Est. Turiano -P. M. Minetti (conf.) -Centro Editoriale Italiano 
(avv. Preste) c. Istituto Poligrafico dello Stato (avv. Stato AJ:bisinni). 

Procedimento civile -Interruzione del processo -Nullit� di notifica 
dell'atto riassuntivo -Appello della parte rimasta assente -Rimessione 
al primo giudice -Inammissibilit�. 

(c.p.c. art. 354). 
Qualora ia nullit� di notifica delkt comparsa di riassunzione del 
processo interrotto sia fatto val.ere in grado di appello dal.la parte rimasta. 
assente, il giudice di secoodo grado non pu� rimettere lq, causa a quello 
di prima istanza, non rientrando tale ipotesi tra quelle tassativamente 
previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., ma deve procedere aWesame del 
merito in base .cil principio che i motivi di nullit� si convertono in motivi 
di impugnazione (1). 

(Omissis). -Con atto di �Citazione 30 gennaio 1.956 La s.r.l. Centro 
Editoriale Italiano (C.E.I.), in liquidazione, premesso: che nel 1949 l'Isti


(1) In senso �Conforme dr. Cass., 30 aprile 1953, n. 1228. Sul carattere 
tassativo dei 1casi previsti nell'art. 354 c.p.c. la giurisprudenza � costante. 
(Cfu>. � Cass., 6 giugno 1966, n. 1744 in Giust. civ., 1967, I, 353;� 12 maggi'Q. 
1967, n. 983; 13 marzo 1969, n. 800 in Foro it., 1969, I, 2669 ecc. 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 579 

tuto Poligrafico dello Stato, avendo iniziata nello stabilimento di Foggia 
la produzione di caxta da giornale in bobine, aveva raggiunto un accordo 
con il Consorzio Grafico Italiano e successivamente �con essa istante per la 
fornitura di ingenti quantitativi di questo tipo di carta; che era stato fissato 
un prezzo indicativo. salvo ulteriori �trattativ�e, inferiore al 10 % a 
quello di mercat.o, in considerazione della rilevante entit� della fornitura 
nooch� della ,scadente quaUt� della mer.ce; 1che questa tuttavia aveva 
rHevato deficienze .�ssai pi� gravi di quellle che i �c:am,pioni consegnati 
facevano presumere e precisamen.te un peso superiore al normale di circa 
il 20-30 % dello standard, una formazione di pulviscolo, che produceva 
l'inconveniente di impastare i rulli, una eccessiva assorbenza della carta, 
che divorava inchiostro, rendeva sbavata la �carta medesima e causava 
una pessima riuscita dei clich�s pubblicitari, una scarsa resistenza alla 
trazione, da cui derivavano rotture di tiro; �che tali difetti avevano determinato 
conseguenze fortemente pregiudizievoli, quali la minore utilizzazione 
della ca�rta i.n rapp�r�to al peso grafico, un .iaggior dispendio di 
energia di tempi e di salari per la pulizia dei rulli e per la interruzione 
della tiratura, un sensibil'e calo della diffUJSione dovuto a scarsa leggibilit� 
dei giornali e la diminuzione dei proventi pubblicitari per la pessima 
stallliPa dei relativi clich�s; �che tutto ci� aveva �costretto �esso istante a 
formulare �continue proteste ed a respingere ingenti quantitativi di carta; 
che comunque sull'importo �di lire 2199.782.504, reclamato dal Poligrafico 
dello Stato per la fornitura di q.li 31.260,57 di �carta erano state versate 
lire 181.691.945, senonch� il Poligrafico pretendeva il paga:mento del 
� saldo, ammontante a lire 118.090.559, laddove la profonda svalutazione 
della merc;e doveva influire ,sulla non .ancora avvenuta determinazione 
del prezzo, con una serie di coefficienti di danno, pari al 25 % per il 
maggior peso, al 2,50 %. per la perdita di carta derivante da tagli, al 
3,50 % per le �Continue rotture delle trazioni, al 2,50 % jper inchiostrazione 
e quindi in totale al 33,50 % ; che questa percentuale, applicata 
alla �Cifra di lire 299.782.504, comportava un addebito di lire 100.427.133, 
mentre sw1a cifra residuo di lire 199.33�5.366 andava aipiplicata un'ulte-

La Cassazione ha tuttavia atfermato altresi -cfr..sentenza 24 aprile 
1969, n. 1340 in Giust. civ., 1969, I, 1488 e giurisprudenza ivi richiamata, 
che se � vero che l'art. 354 c.p.c. ha carattere tassativo, tuttavia la rimessione 
della causa al primo giudice si impone altresi ove la violazione 
attenga agli strumenti processuali destinati a darre attuazione al principio 
audiatur et altera pars e cio� alla notificazione di qualsiasi atto, oltre che 
della citazione introduttiva del giudizio, preordinato anche nel corso� del 
processo, alla �costituzione delle parti. 

La ragione giustificativa della norma contenuta nell'art. 354 c.p.c., come 
rileva la dottrina, risiede invero nel fatto �che �il processo in primo grado 
sia stato condotto senza la collaborazione di una parte che non vi era stata 
validamente �Chiamata. Cfr. ANDRIOLI, Commento c.p.c., 1960, II, 479. 

7 



580 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

riore riduzione del 27 %, pari a J.ire 53.825.978, a �causa della minore 
diffusione dei giornali e della pubblicit�; ne derivava una svalutazione 
complessiva di lire-154.253.116, riducendosi in conseguenza il prezzo 
della carta a lire 145_.52'9.388, ed e:sso istante che aveva ,gi� versato lire 

181.691.945 era rimastro in credito di lire 36.162.557; tutto ci� premesso, 
il e.E.I. conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Roma l'Istituto 
Poligrafico dello Stato per sentirsi condannare, previo l'accertamento 
delle suddette detrazioni da operarsi sul prezzo dell!a fornitura al pagamento 
della �Somma di lire �36.162.557. 
Costituitosi, il Poligrafko dello Stato eccepiva l'infondatezza dei 
patti posti dal C.E.I. a . sostegno della domanda, che� il C.E.I. poi era 
carente di legittimazione attiva circa la pretesa di riduzione per minor 
di!fusione di giornali e per perdita di pubblicit�, S1Pettando ogni' azione 
al riguardo alle amministrazioni dei giornaU, che, in ogni caso, esercitandosi 
dal e.E.I. un actio quanti minoris, questa era colpita da decadenza 
e da prescrizione, ai sensi dell'art. 1495 c.p.c. 

Ci� premesso ed assumendo ,che era rimaisto creditore del e.E.I. 
della somma di lire 118.090.559, il Polig1~afico dello Stato chiedeva il rigetto 
della domanda e ri'convenzionalmente la condanna della parte attrice 
al pagamento della somma test� indicata, oltrech� -degli interessi 
commerciali dalla data di scadenza della 1singola fattura o quanto meno 
dell'ultima di esse. 

I

' 

All'udienza del 2.9 ottobre 1960 la ,causa veniva cancellata dal ruolo, 
ai .sensi dell'art. 309 c.p.c. 
Con comparsa 25 settembre. 1967 il Poligrafico dello �Stato provvedeva 
alla riassunzione della causa. 
In questa seconda fase del :giudizio il C.E.I. restava assente. 

Con 1sentenza 19 giugno 1965 l'adito Tribunale rigettava la domanda 
proposta del C.E.I. ed, accogliendo la domanda riconvenziO'OJale avanzata 
dal Poligrafico .dello Stato, ,condannava il C.E.I. al pagamento in favore 
del Poligrafico del:la somma di lire 118.0.90.559, oltrech� degli interessi 
legali, a decorrere dalla data delle singole fatture. 

Su gravame del C.E.I., la Corte d'APiPello di Rima con :sentenza 
15 marzo 1957 -confermava la decisione impugnata. 

' 

Considerava la Corte di Appello: che era regolare la notificazione 
della C01llJParsa di riassunzione della causa fatta dal Poligrafico dello 
Stato al C.E.I.; �che la domanda riconvenzionale del Poligrafico dello 
Stato era ammissibile, fo quanto �a domanda principale veniva rigettata 
nel merito, ;perch� prescritto il diritto alla garanzia; che il e.E.I. non 
poteva far valere questa neanche in via di eccezione, pe11ch� decaduta 
da essa, per non aV'ere denunciati i vizi nei termini di leigge; . che le parti 

sin dal primo momento avevano ,stabilito il prezzo della carta. 
(Omissis). 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVJLE 

581 

Col primo motivo di rkoriso lamenta il Centro Editoriale Italiano 

la yiolazione degli artt. 101 e 170 c.p.c., in relazione all'art. 360 dello 

stesso codke. 

A sostegno di tale doglianza deduce il e.E.I. che la comparsa di 

riassunzione della causa non fu notificata al !SUO nuovo procuratore, 

avv�. Fortunato Romano, sicch� questi non venne ia conoscenza della ri


presa del processo. 

Ai fini di un'esatta disami~ di .tale doglianza �. opportuno premet


tere che l'avv. Fortunato Romanq, liquidatore del C.E.I., nel CO;t"SO del 

giudizio �di primo grado, si �COtstitui cwne procuratore �di �Se stesso, in 

sostituzione del precedente procuratore, avv. Mario. Guada.lti. 

Successivamente la �causa venne cancellata dal ruolo, ai sensi del


l'art. 3-09 c.rp.c., e la difesa del Poligrafi~o dello Stato, provvedendo alla 

riassunzione �di es...i::a, notific� la re1'ativa comparsa all'avv. Guadalti ed al 

Centro Ediforiale Italiano, in persona del suo liquidatore, nella sua sede, 

in Roma, via Francesco CriStPi, 30: 

Giova ancora avvertire che la copia della. compar:sa di riassunzione 
per il Centxo Editoriale venne consegnata a mani dell'addetta all'ufficio, 
. Tocci Giulia. 

La Corte d'Appello ritenne che 'tale notiif�cazione aveva raggiunto 

il suo sc.opo, in quanto la comparsa di riassumione er.a staia ritualmente 

notificata al liquidatore del e.E.I., che riuniva in s� la dtijplice qualit� 

di legale rappresentante della 1SOciet� e di procuratore in giudizio della 

stessa; ed alla obiezione dell'ayv. Romano che �lia notificazione doveva 

essergli fatta presso il suo studio, in via Lucino 5, la Corte d'Appello 

rtspose che non avendo il e.E.I. eletto domicilio presso il ~o nuovo 

:pTocuratore, la notificazione era stata regolar.mente .effettuata presso la 

sede del C.E.r. 

Ci� premesso, oisserva questa Corte cha tenore dell'art. 170 �C.p.c., 

dopo la �costituzione in giudizio tutte le notific;:izioni si fanno al ;procura


for.e costituito;. e tali notificazioni vanno fatte nella residenza d�l procu


ratore, senza che all'uopo sia .necessario che l~ parte elegga domicilio 

presso costui. 

Al lume di tali rilievi � da ritenere nul:La la notificazione della 

compar.sa di riassup.zione fatta dal Poligrafico dello Stato al liquidatore 

del C.E.I., in via Francesco Crispi 30. . 

E considerato che l'avv. Romano ha sempre cont�estato di avere 

avuto notizia di tale comparsa, � da escludere che l'atto abbia raggiunto 

lo .scopo a cui era destinato. 

Ma dal fatto che la notificazion� di che. �si discute' deve ritenersi � 

nulla, non possono essere derivate le conseguenze !Pretese �dal ricorrente. 

Il principio �, infatti, che i motivi di nullit� si convextono in motivi 

d'impugnazione; il che vuol dire che il giudice d'appello non pu� rimet


tere la caq.sa al primo giudice, ma deve procedere all'esame del merito, 


582 RASSEGNA DELL'AVVOC~TURA DELLO STATO 

tranne che rkorra uno .dei casi tassativamente previsti degli artt. 332 e 
354 c.p.c. 

Ed in queste norme � prevista la nullit� della notificazione della 

I

citazione introduttiva e non quella della �Comparsa di riassunzione. 

! 

La Corte d'Appello dunque in ogni ca:so avrebbe dovuto giudicare 
del merifo. 

Pertanto, va tenuto fermo in questo iPUnto il dispositivo deUa sentenza 
impugnata, mentre, ai sensi dell'art. 384, comma secondo c.p.c., 
deve esserne corretta la m()tivazione nei termini anzidetti. -(Omissis). 

1 
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SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA * 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 2 febbraio 1971, n. 69 -Pres. Potenza Est. 
De Roberto -Grimaldi (avv. Sangior.gi) �C. Ministel'o Lavori Pubblici 
(avv. Stato Carafa) e. Comune di Enna (n. �C.). 

Edilizia -Determinazione ministeriale delle localit� soggette alla normativa 
antisismica -Varianti da apportare alle costruzioni in 
corso -Impugnazione -Interesse ... Non sussiste. 

(art. 25 I. 25 novembre 1962, n. 1684). 

Il provvedimento dei Ministro dei LL. PP. che, indudendo un Comune 
tra ie locaZit� sottoposte alla legislazione antisismica, conferisce 
ai Genio Civile il compito di stabilire ie varianti da apportare aize costruzioni 
in corso, ha natura regoiamentare e non � idoneo ex se a produrre 
in via immediata nella sfera di terzi effetti pregiudizievoZi, che andranno, 
infatti, se dei caso, ricoUegati alla eventuale successiva attivit� di attua-� 
zione del Genio Civile (1). 

(1) La massima � da approvare costituendo l'applicazione di principi 
generali. 
' 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 2 febbraio 1971, n. 74 -Pres., Mezzanotte 
-Est. Giura -Filotico (avv. Della Ratta e Malavasi) �C. E.N.P. 

A.S. (avv. Stato Danari). 
Impiego pubbli~o -Previdenza e quiescenza -Legge 5 dicembre 1964, 

n. 1268 -Illegittimit� costituzionale -Non sussiste. 
� (artt. 1 e 2 I. 5 dicembre 1964, n. 1268). 
La normativa in materia di quiescenza introdotta dalla iegge delega 
5 dicembre 1964, n. 1268, nel ripartire in due tempi diversi Z'attuazione 

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato 
anche l'avv. FRANCESCO MARIUZZO. 



584 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

delle nuove provvidenze previste in connessione con l'esigenza di reperire 
i fondi necessari, non. si pone in contrasto n� con l'art. 35 della 
Costituzione, da.ta la sua natura programmatica, n� col principio di eguaglianza 
di cui all'art. 3, che non trov:a applicazione nel caso di specie, 
ove la diversit� di al.iquota prevista per determinare l'ammontare della 
indennit� di buonuscita rispetti1Jamente con decorrenza 1� gennaio 1965 
e 1� marzo 196.6 trova la sua giustificazione nel maggior onere cont�ributivo 
introdotto per i beneficiari collocati a riposo in epoca successiva (1). 

(1) La massima � da approvare, costituendo� applicazione corretta dell'art. 
3 Cost., la cui previsione generalissima in materia di uguaglianza 
!Postula, infatti, per la sua applicazione l'identit� delle ,situazioni che si 
assumono diversamente disciplinate (cfr. Sez. IV, 7 maggio 1969, n. 142, in 
Consiglio di Stato (1969, I, 729; V, 14 giugno 1963, n. 420, ivi, I; 978). 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 febbraio 1971, n. 79 -Pres. Mezzanotte 
-Est. Mel�to -Soc..imm. Calabra (avv. Sorrentino) c. Enel 
(avv. D'Audino V. e F.) e C.I.P.E. (n. c.). 


Cosa giudicata -Giudicato amministrativo. Potere-dovere di proce-. 

dere al riesame ed alla rinnovazione dell'atto annullato in sede 

giurisdizion,ale -Esistenza di un termine perentorio -Rinnova


vazione dell'atto dopo ,la scadenza del_ termine -Illegittimit�. 

(art. 17 d.l. 18 marzo 1965, n. 342). 

La normale potest� dell'Amministrazione di rinnovare un atto in 
precedenza annullato in sede giurisdizionale, che si esercita ordinariamente 
entro i limiti derivanti dal contenuto del giudicato e dal possibile 
mutamento dei presupposti di fatto e di diritto, deve, tuttavia, ritenersi 
non sussistente, qwando l'adozione di un 'P'.ovvedimento sia collegato ad 
un termine predeterminato e perentorio; in tale fattispecie, infatti,� una 
volta che, anteriormente alla pronuncia di annullamento, il termine 
suddetto sia gi� decorso non pu� essere riconosciuto all'Amministrazione 
il potere di rinnovare l'atto, in quanto detta attivit� si traduce, trattandosi 
di atto nuovo e distinto da quello an'l'l:uliato, in una violazione del 
termine pe1�entorio previsto dalla legge (1). 


(l) Sul principio generale cfr. IV, 22 mag.gio 1970, n. 390 in Consiglio 
di Stato, 1970, I, 856). 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 585 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 febbraio 1971, n. 88 -Pres. Mezza


notte -Est. De Roberto -Pernumia~(avv. Brusca) �C. Ministero Grazia 

e Giustizia (avv. Stato Dallari). ' 

Impiego pubblico -Ufficiale Giudiziario -Obblighi di Servizio -Annotazioni 
sui registri di cui all'art. 118 della legge 15 dicembre 1959, 

n. 1229 -Illegittimit� costituzionale -Non sussiste. 
(art. 118 I. 15 dicembre 1959, n. _1229). 

Impiego pubblico -Sospensione cautelare -Omessa specificazione 
della decorrenza -Legitti:init�. 

Impiego pubblico -Sospensione cautelate -Inosservanza de~li ob


blighi di annotazione ex art. 118 l~gge 15 dicembre 1959, n. 1229 


Gravit� dei fatti -Motivazione -Sufficienza. 

(art. 119 I. 15 dicembre 1959, n. 1229). 

Impiego pubblico -Sospensione dall'impiego -Mancata contestazione 
dell'addebito -Illegittimit�. 

L'obbligo di provvedere all'annotazione sui registri cronologici degli 

aiti di cui � stata richiesta ia notifica, secondo q�anto stabil.ito da.I.l'ar


ticolo 118 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, concreta un modesto 

adempimento, che pur dovendo essere realizzato entro termini tassativi, 

non contrasta in aicun modo con l'art. 36 della Costituzione (1). 

La mancata indicazione del dies a quo nel provvedimento di sospen


sione cautelare n011, rende lo stesso illegittimo q'U<Lndo tale data possa 

essere implicitamente ricavata dal contesto globale del provvedimento (2). 

Il provvedimento di sospensione cauteiare dall'impiego richiede per 

ia sua natura soltanto una cognizione sommaria, sicch� non � necessaria 

una motivazione analitica, che si richiede invece, per il provvedimento 

conclusivo del procedimento disciplinare (3). 

La mancata iniziale contestazione degli addebiti posti concretamente 

a fondamento deila resp~abilit� riconosciuta a carico dell'impie�gato al 

termine dell'inchiesta determina l'illegittj,mit� della sanzione commi


nata (4). 

(1-2) Massime esatte. 
(3-4) Cfr. in generale Sez. V, 13 giugno 1967, n. 648 in Consiglio di 
Stato, 1967, I, 1256; Sez. VI, 17 febbraio 1967, n. 108, ivi 1967, I, 226). 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

586 

CONSIGLiIO DI STATO, Sez. IV, 9 febbraio 1971, n. 93 -Pres. Mezzanotte 
-Est. Bernairdinetti -Avantaggiato (avv. Calvanese) c..Provveditore 
00.PP. per il Lazio (avv. Stato Donadio) e Comune di Rom.a 
(avv. Bozzi e Carnevale). 

Opere pubbliche -Edilizia scolastica -'Vincolo di area -Natura del 
provvedimento -� atto dovuto. 
(art.14 I. 28 luglio 196"/, n. 641). 

Opere pubbliche -Edilizia scolastica -Vincolo di area -Motivazione 
per relationem -Sufficienza. 

Il provvedimento di vincolo adottato dal Provve�ditore alle 00.PP. 
su conforme parere della Commissione Provinciale pe'r l'edilizia scolastica 
in ordine' all'idoneit� di un'area si 'configura come vero e proprio atto 
dovuto e quindi legittimo, a nulla rilevando� ia contestata, mancata coincidenza 
fra la superficie dell'area, ritenuta idonea dalla commissione e 
la minore estensione prevista per l'opera dal P.R.G. (1). 

Il provvedimento di vincolo �di un'area giudicata idonea aZ.Za realizzazione 
di un edificio scolastico � sufficientemente motivato con il richiamo 
al giudizio esp1�esso dalla competente commissione provinciale (2). 

(1-2) Giurisprudenza costante. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 febbraio 1.971, n. 97 -Fiorenzano 
(avv.ti Cutrera A. e A.) c. Banco di Sicilia (avv. Selvag,gi). 

Impiego pubblico -Indennit� di buonuscita spettante ai dipendenti 
del Banco di Sicilia -Diritto -Diniego -Illegittimit�. 

La natura dell'indennit� di buonuscita concessa ai dipendenti del 
Banco di Sicilia � corrispondente a quella della indennit� di anzianit� 
ed ha, pertanto, carattere retributivo; in conseguenza si rivela illegittima 
la norma del regolamento dell'ente, che subordina l'erogazione dell'indennit� 
al giudizio discrezionale dell'Amministrazione, e del pari illegittimo
�, in via derivata, si manifes"ba il diniego di detta indennit� fondato 
sulla suindicata norma. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16 febbraio 1971, n. 132 -Pres. Mezzanotte 
-Est. Battara -Avesani e altri (avv.ti Trabucchi e Dallari) 

c. A.N.A.S. (avv. Stato Casamassima) e Comune di Pastrengo (n. c.). 
Edilizia -Costruzioni lungo le strade -Distanze minime -Contrasto 

con l'art. 76 della Costituzione -Non sussiste. 

(art. 19 1. 6 agosto 1967, n. 763). 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 587 

Edilizia -Costruzioni lungo le strade -Distanze minime. -Potere regolamentare 
del Ministro dei LL. PP. -Termine ex art. 19 legge 
6 agosto 1967, n. 763 -Non � perentorio. 

La potest� riconosciuta all'autorit� ,amministrativa dalla legge 6 
agosto 1967, n. 763 in ordine alla determinazione deHe distanze minime 
da osservare a protezione del nastro straCLale ha natura regolamentare; 
in conseguenza non sono configurabili in concr,eto, non trattandosi di 
potest�. legislativp,, i limiti previsti per quest'ultima in sede delegata dal-
l'art. 76 della Costituzione (1). � 

Il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, previsto dal 
secondo comma dell'art. 19 ha natura ordinaria 'come si evince dall'ultimo 
comma della stessa norma (2). 

(1-2) Massime esatte. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16 febbraio 1971, n. 134 -Scalfati 
(avv. Scalfati) 'c. Prefetto Latma e ,Provveditore 00.PP. per il Lazio 
(avv. Stato Ricci) e Comune di Sperlonga (n. c.). 

Edilizia -Edilizia scolastica -Scadenza del triennio di vincolo previsto 
dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 -Rinnovo della procedura Legittimit�. 


L'avvenuta scadenza del vincolo trien111Q,le dell'area prescelta per la 
realizzazione di un edificio scolastico non determina Vimpossibilit� di 
rinnovare la procedura con il conseguente, nuO'Vo vincolo, sempre che 
la deliberazione della commissione prO'Vinciale risulti adottata sulla base 
di una at~le, positiva valutazione (1). 

(1) Massima da approvare, in quanto appUcazione di principi generali. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16 febbraio 1'971, n. 139 -Pres. Mezzanotte 
-Est. Felici -Soc. Coop. ed. �La Casa� (avv. Dragone) c. Prefetto 
di Taranto (avv. Stato Casamassima) -Comune di Tarar;i.to 
(avv. Rizzo e Paoletti) �e Soc. Coop. CEPDAMM (avv. Delli Santi). 

Edilizia popolare ed economica -Piano ex legge 18 aprile 1962, n. 167 Provvedimento 
di assegnazione di area -Impugnazione immediata 
1-Necessit�. 

(art. 10 1. 18 aprile 1962, n. 167). 



E 



588 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Edilizia popolare ed economica -Piano ex legge 18 aprile 1962, n. 167 Occupazione 
del terreno disposta a seguito de}l'assegnazione dell'area 
-Legittimit�. 

L'atto di asse�gnazione del terreno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 
10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, riveste nell'ambito del procedimento 
di realizzazione dei piano un'importanza particolare in relazione 
alie sue caratteristiche formali e sostanziali che, rendendo l'atto 
stesso non soitanto potenzialmente, sebbene attualmente lesivo di interessi, 
manifestano ia necessit� di un'immediata, autonoma impugnativa 
a pena di decadenza (1). � 

� irricevibile il ricorso giurisdizi�nale proposto avverso il decreto 
di occupazione dell'area susseguente all'assegnaiione della stessa, nella 
ipotesi che quest'ultimo provv�edimento non sia stato ritualmente impugnato 
(2). 

(1-2) Massime esatte. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 23 febbraio 1971, n. 155 -Pres. Potenza-: 
Est. Battara -Boccalatte (avv.ti Fresa e Ferrari) c. Cornmis.
sione di Vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e Ministero 
dei LL.PP. (avv. Stato Vitucci) e Coop. edilizia Penta (avv. Sivieri) 

c. Pierdomenico (avv. Messina). 
Notificazione -Ricorso incidentale -Direttamente presso il domicilio 
del ricorrente principale e non presso il domicilio eletto -Inammissibilit�. 


(art. 37 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054). 

Edilizia popolare ed economica -Commissione di Vigilanza -Compo. 
sizione . -Deliberazione adottata a maggioranza in assenza di taluni 
membri -Legittimit�. 
Edilizia popolare ecl economica -Cooperative edilizie -Ammissione 
a socio' di minore emancipato -Dichiarazione di decadenza da 
' parte della Commissione -Illegittimit�. 

L,a notificazione del ricorso incidentale deve essere effettuata presso 
il domictlio eletto da.I ricorrente principale ai sensi di quanto stabil.ito 
dall'art. 37 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 (1). 

Gli organi amministrativi che non siano coUegi perfetti possono 
v.alidamente deliberare, ot'e la legge non disponga diversamente, anche 
in assenza di taluni memb1�i, a condizione che sussista la prescritta maggioranza 
(2). 

(1-2) Massime esatte. 

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PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 589 

L'eventuale sussistenza di un vizio del volere, che non integri gii 
estremi deila nullit�, ma della mera annullabilit�, come ne'Ll!ip�tesi di 
un atto eccedente l'ordinaria amministrazione posto �in essere dal minore 
emancipato, � azionabile soltanto a richiesta di colui a cui favore la 
sanzione dell'annullamento � disposta, sicch� non�pu� ritenersi consentito 
che sia dichiarata d'ufficio da parte della Commissione di vigilanza la 
decadenza dall'assegnazione di un alloggio di un minore emancipato suita 
base di un ricorso proposto da un aspir.ante socio. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 23 febb:r~aio 1971, n. 156 -Pres. Mezzanotte 
-Est. Battara -Biancifi.ori ed altri (avv.ti di Marasciano e 
Ciucci) c. Prefetto di Terni (avv. Stato Onufrio) e Comune di Terni 
(avv.ti Frattini e Romanelli). 

Espropriazione per p. u. -Retrocessione -Dichiarazione di inservibilit� 
del bene -Interesse dell'istante -Necessit�. 

Espropriazione per p. u. -Retrocessione -Art. 60 leg~e 25 agosto 1865, 

n. 2359 -Contrasto con l'art. 3 della Costituzione -Non sussiste. 
Manca l'interesse a richiedere il provvedimento di inservibilit� dei 

beni in parte non �tilizzati nell'esecuzione dell'opera richie�sto da parte 

di coloro che non siano legittimati a richiedere la retrocessione degli 

stessi beni, facendo difetto il necessario presupposto deUa possibilit� di 

ricongiunzione dei medesimi alla propriet� degli istanti (1). 

L'art. 60 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 � diretto a reintegrare 

la propriet� dei beni risultati inservibili all'opera pubblica, mentre l'a1�


ticolo 63 prevede ia diversa ipotesi di decadenza per mancato compi


mento ,dell'opera, sicch�, essendo il diverso trattamento nor:mativo ricol


legato �a distinti plfesuppos1Ji, non sussiste akuna violazione de'Ll'art. 3 

della Costituzione (2). 

(1-2) Massime corrette, cfr. IV 18 giugno 1969, n. 279 in Consiglio di 
Stato, 1969, I, 844 e �giurisprudenza ivi richiamata: 



SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUT.A:RIA 

CORTE DI CASSAZIONE; Sez. I, 24 novembr�e 1970, n. 2483 -Pres. ed 

Est. L1eone -P. M. Sciaraffi.a (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. 

Stato Azzariti) c. Fallimento 1soc. Esposito �e Benevento (avv. Pierro). 

Imposte e tasse in ~enere -Fallimento -Credito tributario contestato Ammissione 
al passivo con riserva -Ammissibilit�.. 

(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 55 e 95). 
H credito tributario, risultante da accertamento contestato con ricorso 
aUe commissioni tributarie dall'imprenditore che sia poi dichiarato 
fallito, deve essere ammesso con riserva nel passivo del tammento (1). 

Nel caso che il giudice delegato rigetti la domanda di ammissione 
con riserva e l' A7?'1-ministrazione finanziaria proponga opposizione allo 
stato passivo, il Tribunale fallimep,tare deve, a seconda del petitum, 
dispOTre che il credito escluso sia ammesso con riserva o sospendere di 
provvedere suWopposizione fino alla pronunzia definitiva deUe Commissioni; 
in a.pp.iicazione dei principi della pregiudizialitd (2). 

(Omissis). -L'Amminisrtrazione ricorrent~ nell'unico mezzo del 
ricorso denunzia violazione e falS'a applicazione dell'art. 95 del r.d. 16 
marzo 1942, n. 267. 

(i-2) Crediti tributari contestati e loro ammissione nel passivo del fallimento. 


� Se si dovesse attendere l'esito di tutte le �contestazioni �pendenti sui 

diversi crediti prima di .poter considerare i rispettivi investiti come parte


cipanti alla massa, il procedimento fallimentare dovrebbe bene spesso arre


starsi o anda1'e innanzi con efementi insuffi.cienti a qualsiasi deliberazione e 

i creditori contestati si troverebbero di aver fatto valere il loro credito 

quando non sarebbero pi� in tempo di esercitare i diritti che doveva loro 

conferi1'e. A riparare a tale inconvenienza la legge provvede coll'ammis


sione provvis<Yria, che il Tribunale pu� concedere a quei creditori contestati 

che non riescono ad ottenere sentenza definitiva immediata dal Giudice a 

cui vennero rinviati� (cos� scriveva Bonelli a �commento dell'art. 766 del


l'abrogato cod. di comm., in Fallimento, Milano 1923, vol. II rp. 292-293 ove 

in nota ampio esame della legislazione straniera, tutta indirizzata a tutel�re 

gli stessi interessi evidenziati (da1l'A.). 

Sulla scorta di tale insegnamento e di quello della S.C. contenuto nella 

sentenza 9 maggio 1955, n. 1323 (in F<Yro it., 1956, I, 212) in una breve nota: 

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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 591 

Richiamata la ,sentenza di qut:;'sta Corte del 9 maggio 19155, n. 1323, 
secondo cui il credito di illltposta risultante da avviso di accertamento 
pu� essere ammesso al passivo del fallimento con riserva della decisione 
definitiva del~e Commissione tributarie, la rkorrente osserva che tale 
affermazione giurisprudenziale non � stata modificata ed � stata generalmente 
iaocettata dai giudici di merito, i quali anzi hanno talvolta ammesso 
senza riserva alcuna i crediti di imposte, ancorch� questi fossero 
stati �contestati. 

La censura � fondata. 

La questione dei. provvedimenti che il giudice delegato pu� emettere 

sulla domanda di ammissione al passivo del fallimento di crediti tributari 

in contestazione � stata decisa da questa Co:rte Suprema, come ricm�dano 

le parti, con la sentenza n. 1323 del 1955, .'che stabili che il credito di 

imposta risultante da avviso di accertamento pu� essere ammesso con 

riserva, da sciogliersi dopo la decisione definitiva delle Commissioni 

tributarie. Tale principio � sta.to implicitamente confermato nella sen


tenza di questa Corte n. 2127 del 1961. 

Osservazioni sull'ammissione con riserva dei crediti di imposta nel passipo 
fallimentare (in questa Rassegna, 1969, I, 1121), chi scrive rilevava che " non 

1

si dubita, 1conformemente a quanto d'altra parte gi� disponeva l'a.rt. 766 

dell'abrogato cod. comm., che tra i cr�edi.ti condizionali siano ricompresi 

anche quelli soggetti ad accertamento da parte di un giudice diverso da 

quello fallimentare e non attratti nella sua competenza ,, . 

Peraltro, non solo v'era chi aveva dubbi su tale conclusione, ma addi


rittura la Corte d'Appello di Napoli in una sua decisione aveva espresso 

contrario avviso escludendo l'applicazione dell'ar.t. 95; 2� comma nei �on


fronti dei crediti tributari di cui si chiedeva l'ammissione e per i quali era 

pendente controversia avanti .alle commissioni. 

Peraltro la S.C., con la sentenza che si annota, prendendo in esame la 
questione, ha ribadito confortandolo con ampia motivazione il suo prece. 
dente insegnamento. 

In particolare fa Classazione, in contrasto con i giudici napoletani 

secondo i quali solo un credito derivante da un negozio a cui sia apposta 

una modalit� accessoria che ne condizioni l'efficacia sarebbe qualificabile, 

a me:�.te dell'art. 551 3� comma legge fallimentare, come condizionato, ha 

ritenuto che la disciplina contenuta nell'art. 95, 2o comma debba essere 

estesa anche ai crediti contestati avanti a giudice diverso dal giudice falli


mentare, ricomprendendo sostanzialmente i crediti in parola tra i crediti 

condizionati, intesa questa ultima espressione in senso lato. 

A tale conclusione la Corte Suprema � giunta in base a due ordini di 

argomenti: :il primo, di ordine letterale, rilevando come il 3� comma del


l'art. 55 estenda la qualifica di credito " condizionale � agli effetti del 

concorso anche a crediti che condizionali in senso proprio non sono (crediti 

nei confronti del fallito che non rpossano farsi valere se non previa esecus


sione di un obbligato principale); il secondo, di ordine sistematico, notando 

come identica sia la ratio che .giustifica l'ammissione con riserva per i cre


diti condizionali e per i crediti per i quali non sono stati presentati i docu




592 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In contrario non vale opporre, come si le,gge nella sentenza impugnata, 
che possono essere ammessi con riserva solo i crediti condizionali 

o quelli per i quali non siano esibiti i documenti giustificativi (art. 95, 
comma secondo, legge' fall.) : si tratta appunto di verificare quale debba 
essere l'interpretazione di tale norma. 
La Corte d'Appello s'~ attenuta ad un'interpretazione restrittiva, 
riferendo la norma ai crediti propriamente condizionali, nascenti cio� 
da un negozi� con �lausola accessoria che ne condizioni l'efficacia. 

Deve �ritenersi inv�e�ce che la norma in esame usa la nozione di 
credito condizional� in una accezione larga e !Sostanzialmente impropria 
ma �coerenite al 1sistema, per riferir.si ai �crediti derivanti da una causa 
gi� realizzata ma che vedono proiettati nel futuro gli elementi di certezza 
o di liquidazione. Quest'interpretazione � suggerita anzitutto dallo 
stesso testo della norma che, �con il :riferimento all'ultimo comma dell'art. 
55 della legge faJJlimentare, specifica essere compresi tra i crediti 
condizionali quelli �che non possono farsi valere �contro il :fallito, se non 
previa escussione di un obbligato principale: previa escussione che non 

menti e quelli �contestati davanti a :giudice diverso da quello fallimentare, 
perch� in tutte le ipotesi, ma specialmente nell'ultima, ricorre l'esigenza di 
assicurare al creditore la possibilit� (salvo un �esame definitivo della sussistenza 
del ,credito da svolgere in sede di scioglimento della riserva) di partecipare 
alla ripartizione dell'attivo nella �quale generalmente si realizza 
e si esaurisce la responsa.bilit� patrimoniale dell'imprenditore fallito >. 

Trattasi di r~gioni tutte puntuali che vanno condivise. Ma ad esse pu� 
esserne aggiunta un'altra di ordine storico che appare di non scarso rilievo. 

L'art. 701 dell'abrogato codice di �commercio prevedeva espressamente 

e i debiti a scadenza obbligatoria a carico del fallito> disponendo che essi 

si consideravano scaduti per effetto della dichiarazione di fallimento. 

Tra i crediti � a scadenza obbligatoria � erano ricompresi 1sia i crediti 
a termine che quelli condizionali (v. per tutti BoNELLI, op. cit., vol. II, 

p. 614 ss., spec. 619 ss.). 
Per detti �crediti non era per� prevista l'ammissione con riserva, che 
invece �era obbligatoriamente prevista per i crediti .contestati dall'art. 766 
gi� ricordato. 

Peraltro, la �dottrina (v. ancora BoNELLI, op. cit., p. 620, ove in nota 3 

richiami di dottrina conforme e di le~slazione strani�ra) era concorde non 

solo nell'assimilare i crediti condizionali a quelli c�ntestati, ma riel sotto


porre i.primi alla disciplina di questi ultimi e cio� di non ammetterli alla 

ripartizione disponendo solo per essi .accantonamenti fino a che del credito 

non fosse �stata definitivamente accertata la esj.stenza. 

La nuova legislazione, mentre ha distinto (nell'art. 5'5) opportuna


mente i crediti a termine (ammettendoli direttamente a concorso) da 

quelli condizionali (per i quali ha previsto l'ammissione con riserva: 

artt. 55, 3� comma e 95 2� comma), non ha pi� ricordato quelli contestati. 

Ma � evidente ehe il legislatore non ha inteso con ci� escludere l'assimilazione 
tra crediti condizionali e crediti contestati che era pacifica nella 
disciplina previgente. �� 



PARTE I:. SEZ. V, GIURISPRUJ>ENZA TRmUTARIA 593 

� una condizione dell'obbliga�one, ma un onere per la non perdita di 
un vantaggio giuridic~ oppure una semplice modalit� di esecuzion� 
di un obbligo. 


L'interpretazione qui sostenuta � suggerita altresi da considerazioni 
di natura sistematica. La previsione del.1'.ammissione al passivo con riserva 
non sofo dei crediti condizionali.ma .�anche di quelli per i quali 
non sono stati presentati i documenti giustificativi, si basa sulla considerazione 
che il giudice delegato non pu� attual'J:n�nte verificare la certezza, 
la liquidit� e l'esigibilit� dei �Crediti, senza peraltro t;lvere elementi 
per escl!udere tali ql,lalificazioni: �considerazione valida anche per i ere". 
dlti de.i quali sia in corso l'accertamento giurisdizionale, che. debbono 
es~ere periei� soggetti alla mede8ima diJScipJ:ina. Diversamente si verificherebbe 
l'incongruenza che un credito sospen�sivamente condizionato, 
cio� non certo, avrebbe un trattamento preferenziale rispetto ad un 
credito m,eramente contestato, per il quale cio� il�fatto ca.usale, allegato 

� come reale e certo, � dal debitore negato in toto o quanto all'efficacia . 
ad esso attribuita dal creditore~ con la �conseguenza, addirittura irrazio-

Ci� .potrebbe s�mbrare contrastato dal 30 comma dell'art. 95, il quale 
prev~e che "se il credito risulta da �sentenza non passata in giudicato, � 
necessaria l'impugnazione �se non 1si vuole ammett�re il credito>, 

Peraltro, c()me esattamente rilevato dall� decisione che si esamina, 
tale norrna non intend~ affatto stabilire il principio che �quando un credtto 
� contestato davanti .ad un giudice diverso da quello fallimentare, questo 
ultimo possa senz'altro escl'q.dere il credito dal concol'!so. 

Al contrario essa fissa�il principio opposto, e cio� della riletranza degli 
accertamenti, J.nterv�nuti prima del fallimento; nei confronti dell'amministrazione 
fallimentare, salvo che detti accertamenti non.siano ancora definitivi, 
nel qual caso � consentita �l'impugnazione del provvedimento da 
parte del �Curatore avanti al giudice competente. 

Ma ;mche nel caso -che l'ufficio fallimentare deliberi di proporre 
impugnazione non-ipU� ritenersi, come vorrebbe una parte della dottrina 
(PiRoVINCIALI, Manuale di diritto faliime'lbtare, Milano 1964, 't"ol. II, :p. 1125, 
nota 102) che il giudice delegato possa esclud~re il credito id.al passivo (in 
realt� l'A. cit. tempera po�o dopo tale sua affermazione ritenendo che 
logicamente non dovrebbe neppure escluderlo il credito: dovrebbe� sospendere 
di provvede're sulla domanda sino alla statui;zione definitiva nella 
causa precedente "). �� 

Al contrario anche in tale ipotesi il credito contestato dovr� essere 
ammesso, ma con riserva e non in via definitiva nel passivo fallimentare, 
oride non privarlo di quelle garanzie che sono assicurate ai crediti condizionati' 
(conf. SATTA, Istituzioni di diritto fallimentare, Roma 1964, p. 263, 
nota 451, secondo il quale, per�,� il giudice delegato av:rebbe solo il potere 
e non il dovere, come .sembra invece a chi scrive, di ammettere il credito 
can riserva). 

Sembra, quindi, che proprio lo sviluppo storico della legi�slazione porti 
ad assimilare perfettamente i crediti contestati avanti a giudici diversi da 
quello fallimentare a quelli condizionali. 



594 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nale, che il credito contestato, ove iJ. giudizio di accertamento non possa 
essere trasferito al tribunale faliimentare, dovrebbe ritenersi lnsussistente 
~come si esprime la sentenza impugnata -agli effetti del processo 
fallimentare, nel quale generalmente si realizza e si esaurisce la 
responsabilit� patrimoniale dell'imprenditore fallito, e con 1'a conseguenza 
ulteriore di stabilire una discriminazione tra crediti i cui a.ccertamenti 
possono essere trasferiti al tribun.ale fallimentare e crediti in relazione 
ai quali il processo di ac.certamento in .corso non pu� esser�e traslato : 
distinzione che non � nella liegge e che sarebbe contraria ai principi relativi 
alla tutela giurisdizionale dei diritti di credito, la cui realizzaz.ione, 
ri1sipetto al fallimento del debitore, non pu� dipendere dal diver�so ordine 
di giurisdizione stabilito per le azioni di accertamento. 

L'interpretazione estensiva che qui si sostiene non � �contraddetta, 
come ha ritenuto la sentenza impugnata, d:alla disposizione del terzo 
comma dell'art. 95 legge fall., secondo cui, se il �credito di cui sia ,stata 

Esatto appare anche il secondo insegnamento contenuto nella sentenza 
che si annota e cio� l'affermazione secondo cui, nell'ipotesi che il 
giudice delegato rigetti la domanda di ammissione con riserva e il creditore 
proponga opposizione allo stato passivo, il Tribunale, a seconda della domanda 
�spiegata dall'opponente, deve disporre che il credito sia ammesso 
con riserva all'esito dell'accertamento definitivo (v. sul p�nto i rilievi 
contenuti nella nostra citata nota), oppure sospendere di provvedere fino 
alla pronunzia definitiva da parte del giudice competente. 

� appena tuttavia il caso� di sottolineare �che a questa seconda solu


zione (.sospensione del giudizio), il Tribunale potr� pervenire solo se non 

vi sia una richiesta di ammissione con riserva ed egli �sia privo di giurisdi


zione a decidere sulla controversia pendente. 

Un'ultima osservazione. 

L'insegna:m.ento contenuto nella massima ricavata dalla :sentenza che 

si annota riflette il �Caso di una domanda di ammissione tempestiva di 

credito contestato. 

Si pu� chiedere �se la soluzione ac�olta valga anche nella ipotesi in 

cui il credito contestato sia insinuato in via tardiva. 

La soluzione affermativa a tale quesito .sembra la sola conseguente 

alle premesse. 

Invero,. nel caso che il credito, contestato avanti a diverso giudice 

competente, sia insinuato in via tardiva, il giudice delegato, od il Tribunale 

fallimentare, non potrebbe non ammettere il credito con riserva del suo 

definitivo accertamento avanti ili giudice competente, sussistendo anche in 

tale �situazione le stesse ragioni che giustificano detto provvedimento nel 

caso di insinuazione tempestiva. 

Invero, come nulla vieta che anche in sede di insinuazione tardiva 

possa ammettersi �con riserva un credito condizionato, �cosi riulla vieta, 

anzi il sistema impone, l'ammissione con �riserva dei �crediti per i quali 

non sia possibile risolvere avanti al Giudice fallimentare la relativa con


troversia. 

A. Rossi 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

chiesta: l'ammissio:Q:e al passivo del fallimento risulta da sentenza non 
passata in giudicato, � necessaria l'impugnazione per escluderlo. Tale 
-norma fa .salva l'effi.cada della sentenza di accertamento gi� pronunciata 
(;se essa non viene impugnata), ponendo un limite al potere del �giudice 
delegato quanto alla verifica dei crediti per la formazione dello stato 
passivo, ma non disciplina, in linea generale, gli effetti della sentenza 
sui procedimenti di accertamento dei crediti, . pendenti alla data della 
dichiarazione di fallimento. Tali effetti sono retti dal principio che nei 
limiti in cui il fallito perde la legittimazione processuale, a lui subentra 
�il curatore e, nel concorso dei necessari presupposti pro'cessuali, il processo 
prosegue e produce effetti direttamente n~i confronti dell'amministrazione 
fallimentare; questa,.pertanto, non pu� disconoscere J.a realt� 
pr9cessuale della quale � divenuta soggetto e considerare inesistente il 
credito per il solo fatto che il procedimento di accertamento del medesimo 
� pendente presso un giudice diverso dal tribunale fa1limentl;lre. 

In virt� dell'interpretazione qui� ribadita della disposizione �contenuta 
nel sec.ondo comma dell'art. 95 legge fall.; deve riconfermarsi che 
il credito d'imposta, Tisultante da accertamento che sia stato contestato 
dall'imprenditore iPOi dichiarato fallito e per il quale 1sia pendente controversia 
dinanzi alle Commissioni tributarie, � soggetto .alla disciplina 
della suddetta disposizione; con la conseguenza .che ove il giudice .delegato 
rigetti la domanda di �collocazione del credito con riserva fra i 
ere.diti ammessi e l'Amministrazione finanziaria proponga Op[posizione a 
norma dell'art. 98 legge fall., U tribuna�e fallimentare deve, a seconda 
del petitum, disporre che il credito escluso sia ammesso con riserva della 
decisione favorevole delle Commissioni tributari.e o sospendere di provvedere 
sull'opposizione fino alla pronuncia definitiva del.le dette Commissioni, 
in applicazione dei' prin�cipi della pregiudizialit�. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 20.5 -Pres. Pece Est. 
Leone -P. M. Caristo (.conf.) -Provincia di Grosseto (avv. Morante) 
c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli). 

Impost~ di registro -Agevolazioni per le opere di interesse degli enti 
locali -Strade provinciali :.. Opere di completamento -Cilindratura 
bitumatura correzione e ampliamento del tracciato di strade 
esistenti -Non costituiscono lavori di completamento -Esclusione 
delle agevolazioni. 

(I. 3 agosto 1949, n. 589, art. 2; l. 15 febbraio 1953, n. 184, art. 2). 
Agli effetti dell'art. 2 della legge 3� agosto 1949, n. 58:9, modificato 
dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 1814, che contiene una elenca



596 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione tassativa di opere agevolate, il� completamento� delle strade, assimilato 
alla �costruzione�, consiste nella fase ultima e posticipata della 
costruzione, quando i te.mpi di questa siano tenuti distinti ai fini del 
finanziamento delle opere relative; la sistemazione straordinaria consiste 
invece nel riordinare una strada esistente, riparandone i guasti e le deficienze, 
anche notevoli, che ne pregiudicano la funzione in Telazione alle 
esigenze del traffico che su essa si svolge e ai quali non possa provvede1�si 
con la manutenzione ordinaria. I lavori di cilindratura e bitumatura, 
cor1l'ezione e ampliamento del tracciato di una strada preesistente rientrano 
nel concetto di sistemazione e ad essi non si estendono le agevo~ 
lazioni previste soltanto per le opere di costruzione e completamento, 
sempre che non si tratti di: cilindratura e bitumatura di strade interne 
agli abitati (1). 

(Omissis). -L'Amministrazion~ ricorrente censura la sentenza 
perch� la Corte d'Appello, pur avendo riconosciuto in fatto che erano 
stati COill!Piuti lavori di correzione ed ampliamento del tracciato stradale 
e di cilindratura e bitumatur�, al fine di rendere la strada adatta alle

. 

esigenze del traffico, ha escluso l'applicabilit� dei benefici fiscali, qua


. lif�cando i lavori medesimi come lavori di sistemazione e non come 
lavori di �completamento�. La Corte avrebbe malamente interp!retato 
l'art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, dando una portata restrittiva 
al ,concetto di� completamento�. In tale concetto, invece, rientrerebbero 
tutte le varie ipotesi di ultimazione e di esecuzione di strade la 
cui costruzione sia gi� stata iniziata e quindi anche l'ipotesi di bitumatura 
e quella di adeguamento della strada alle nuove esigenze del traffico. 
Riferita la locuzione �costruzione � alla creazione di strade o d:i tronchi 
di strade non ancora esistenti, il �completamento � non potrebbe riferirsi 
che a strade gi� esistenti e, di conseguenza, non vi potrebbe essere 
differenza apprezzabile tra completamento e sistemazione di strade. Il 
fatto che per le strade interne agli abitati e �che sono tutte in quaxche 
modo gi� esistenti l'art. 2, n. 3 della legge in �esame abbia previsto la 
sistemazione straordinaria, convaliderebbe l'�ampia accezione del termine 
completamento, avendo volu.to il legislatore �estendere i benefici a tutti 
i lavori comunque diretti a migliorare ed a rendere pi� funzionale la 
rete stradale. 

La censura � priva di giuridico fondamento. 

Deve anzitutto escludersi �che intento delle leg.gi in esame sia stato 
quello tanto aID1Pio ora indicato. Si legge nella Relazione alla Camera 
dei deputati sul disegno di queHa che fu poi la legge n. 589 del 1949, 

(1) Cfr. nello stesso senso Cass., 27 gennaio 1971, n. 204, in questa 
Rassegna, 1971, I, 423 e in senso contrario 3 dicembre 1970, n.,-2532,. 
ivi, .1971, I, 121. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 597 

' 

che con tale disegno s'� voluto agevolare l'esecuzione delle �opere pubbliche 
che attengono ad esigenze essenziali del vivere civile e di bonifica 
sociale, quali la viabilit� minore, le opere igieniche ecc. ,,, con speciale 
preferenza alle opere produttive di pi� diretto rendimento per l'economia 
nazionale e fac�ndo ricorso a sistemi di pagamento differito, -riconosciuti 
inevitabili, data la situazione di bilancio. La dettagliata elencazione 
delle opere pubbliche agevolate fatta dalla legge e la variazione del 
contributo statale a seconda della natura delie opere �confermano che 
la leg.ge, pur ampia nel suo c_ontenuto di concorso dello Stato alla 
esecuzione di opere pulJ,bliche di interesse degli enti locali, indica tassativamente 
le opere pubbliche agevolate, .perch� ritenute produttive e 
ri.sp�ndenti ad esigenze essenziali, tali do� da ave.re ,priorit� in relazione 
ai mezzi finanziari disponibili. 

In secondo luogo, in una disciplina normativa di agevolazione tributaria 
basata sulla Q.istinzione tra �costruzione o completamento di strade, 
da una parte, e sistemazione (straordinaria) di strade, dall'altra, sistemazione 
ovviamente �distinta dalla manutenzione ordinaria, la differenziazione 
tra completamento e sistemazione non pu� essere obliterata dall'interprete 
con l'afferma:iione che �Completamento � sinonimo di sistemazione 
straordinaria : tanto pi� �che nella stessa legge, sia ipure ad 
altri effetti (per le strade comunali), la detta distinzione � utilizzat� per 
differenziare il contributo statale, concesso per i lavori di costruzione o 
completamento delle .strade in misura maggiore che per i lavori di 
sistemazione straordinaria. 

D'altra parte, alla determinazione dei concetti espressi con le altre 
locuzioni ora riferite non sembra che giovi la consideraziine, svolta nella 
sentenza impugnata, che le fonti legislative in esame, a proposito della 
sistemazione straordinaria delle strade, specifi.cano che tale sistemazione 
pu� consistere nella cilindratura e nella bitumatura. 

In relazione alle normali esigenze del traffico mQderno, svolto in 
modo quasi assoluto con veicoli a motore di notevole velocit�, la tecnica 
applicata nella costruzione di nuove strade dell'importanza delle strade 
provinciali comporta normalmente la cilindratura e la bitumatura delle 
strade medesime, come elementi costitutivi di queste; e, di conseguenza, 
non pu� escludersi che le dette due operazioni possano rientrare anche 
nella nozione di <?ompletamento delle strade, �sia essa intesa come prolungamento 
del tracciato stradale o estesa anche all'ag.giunta di strutture 
complementari alla. strada, mantenuta nello sviluppo, planimetrico 
originario. 

Pu� essere utile, invece, U rilievo che in altre fonti legislative concernenti 
le strade, i lavori a queste relativi vengono riferiti alla costruzione, 
sistemazione e mantenimento delle strade, senza menzione del 
completamento (art. 23, 37, 39 della legge 20 marzo 1865, n. 22-48, all. F, ~� 
art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126) e che nelle leggi n. 589 del 


&& && 
598 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

1949 e n. 184 del 1953 la �costruzione o il completamento delle strade 
sono considerati alla medesima stregua, quanto alla concessione del contributo 
statale ed alla misura deUo stesso, anche quando ;per la sistemazione 
straordinaria il contributo .statale � minore. 

Tutto ci� considerato, questo Supremo �Collegio � dell'avviso che 
nell'art. 2 della J.egge 3 agosto 1949, n. 589, il cui testo � stato sostituito� 
con l'art. 2 deUa legge 15 febbraio 1953, n. 184, il nome �completamento
� (delle strade), avvicinato a quello di �costruzione� e fruente 
del medesimo trattamento di agevolazione, �s;ta ad indicare la fase ultima 
e posticipata .della costruzione, quando i tempi di questa siano tenuti 
distinti ai fini del finanziamento delle opere relative. Nei piani di finanziamento 
di �pere pubbliche, che debbono tener conto dei mezzi disponibili 
e delila priorit� delle esigenze -specie per le opere di interesse 
degli enti focali, che, di solito, non dispongono di sufficienti mezzi finanziari 
-;i tempi della costruzione e del completamento delle opere 
possono essere tenuti distinti, come se �i relativi lavori costituissero oggetto 
'di un diverso opus limitato; in tali casi, deve ritenemi che l'opera 
pubblica � �costruita' quando � in concreto destinata al soddisfacimento 
delle esig~e per le quali � stata disposta, anche se non perfetta nelle 
sue strutture; � �completata quando, con l'aggiunta delle �strutture mancanti, 
.essa consegue l'interezza del suo modo normale di essere, secondo 

I 

la tecnica che la riguarda. Questa interpretazione � in linea con il significato 
lessicale delle espressioni della legge, dei quali completamento sta 

I t 

ad indicare l'attivit� volta ad aggiungere d� �che manca ad una cosa per 
renderla completa, intera nelle sue parti, mentre sistemare significa ordinare, 
mettere bene a posto .cose gi� esistenti nella loro struttura individua 
essenziale : sicch� sistemazione straordinaria di una strada significa 
metterla in ordine riparandone i guasti e le deficienze anche notevoli che 
ne pregiudichino la funzionalit�, in relazione alle esigenze del traffico t 
che su di essa si svolge determinandone l'usura, ed ai quali non possa ' 
prov\Tedeiisi con la manutenzione ordinaria. 


Nella fattispecie in esame, la Corte d'Appello, sia pure a mezzo 

i di un'argomentazione poco esplicativa:~ 1n parte poco precisa (ma non 
errata), � giunta all'esatta interpretazione della norma, quando ha stabilito 
�conclusivamente .che si ha �completamento allorch� le opere conI


' 

cernono l'ultimazione dei lavori iniziati o il prolungamento di strade gi� 
esistenti, mentre si ha sistemazione straordinaria quando le opere ri,
guardano il riattamento, il miglioramento, la manutenzione straordinaria 
in genere di strade gi� .costruite in epoca preced'ente. Esattamente 
applicando lia norma. cosi interpretata, la Corte d'A:w>ello ha poi rilevato 
che i li.avori stradali rf�nanz:tati col mutuo, cui si riferiva l'imposizione 
tributaria., sono �consistiti in �opere di sistemazione delle strade 
provinciali non interne agli abitati, come risultava sia dal rogito ..di 
mutuo, sia dalla deliberazione consiliare autorizzante la .conclusione del" 


PARTE I, SEZ. 'V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

mutuo, 1sia infine dalla relazione finale a11'autorit� tutoria: sicch� difettava 
il .requisito che i lav�ri di sistemazione riguardassero strade provinciali 
interne agli abitati; necessario perch� essi potessero godere del_ 
contributo statale e l'atto del relativo mutuo potesse usuf~ire, a norma 
dell'art. 18 della legge n. 589 .del f949, del trattamento :fiscale stabilito 
per gli atti stipulati dallo Stato. 

Sicch� il denunziato vizio di violazione .e falsa applicazione delle 
norm.e innanzi richiamate non sussiste. 

Col secondo mbtivo la ricorrente censura la :sentenza d'appello �per 
insufficiente e contracldittoria motivazione sul punto dell'accertamento 
dei lavori de.stinati ad .-essere finanzianti ;col mutuo de quo: l~ Corte di 
merito avrebbe ritenuto 1contraddittoriamente �che tutti i lavori contemplati 
fossero. di cilindratura. e bitumatura, dimenticando di aver detto 
che era prevista anche la correzione e l'ampliamento del tracciato stradalie. 
An�he questa seconda censu.ra � in.fondata. 

La Corte qi merito .si � limitata a prendere atto che la stessa Amministrazione 
provinciale aveva sempre qualificato i lavori� finanziati col 
mutuo per cui � �causa come qpere di sistemazione delle strade gi� esistenti 
nel loro �completo tracciato: ed aveva "eSsa stesisa �ompreso nella 
sistemazione con tal mezzo attuata la correzione e l'ampliamento del 
tra�cciato stradale : �correzione ed ampliamento che la Corte non h� accertato 
essere in concreto avvenuti. Non c'era infatti. necessit� di tale 

. . 

ac�certamento, :sia. perch�, per le cose dette inn:anzi, anche la �correzione 
e� l'ampliamento del tracciato stradale rientrano nella .nozione di sistemazione 
straordinaria delle strade, sia pereh�, agli effetti della registrazione 
degli atti, deve esser� preso in COlllSiderazione il �Contenuto dell'atto 
~esentato agli uffici, e8cluso �ogni �rifer.imento a fatti o com:Portamenti 
ricavabili aliunde: e nella specie il rogito di mutuo ipresentato per 
la registrazione dichiarava che il '.prestito concerneva 1somma destinata 
ad opere .di sistemazione delle strad~ provinciali. -(Omissis). 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 f�bbrafo 1971-, n. 338 -Pres. Pece Est. 
Mazzacane -P. M. Caristo (con.f.) -Ministero delle Finanze (avv. 
. Stato Cavalli) c. Soc. Tritone di Montefeltro (avv. Pacifici). 

Imposta di registro -Scioglimento di societ�; -Assegnazione ai soci 
di beni sociali -Immobili acquistati o costruiti dalla societ� con 
denaro sopiale -lmpos~a graduale -Necessit� che l'assegnatario 
sia gi� socio prima dell'acquisto o della costruzione. -Esclusione. 

(r.d. 30, dicembre 1923, n . .3269, tariffa A, art. 88 lett. b). 

600 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Ingiunzione -Opposizione 
-Posizione processuale delle parti -Azione riconvenzionale 
della Finanza -Separazione dalla opposizione dell'attore -Ammissibilit�. 


(c.p.c. art. 36). 
Sono soggette aU'imposta proporzionale le assegnazioni di immobili 
ai soci di societ� azionarie nonch�, negli altri tipi di societ�, le assegnazioni 
di immobili in favore di persona diversa da queiia che confer� 
l'immobile. S�no invece soggette alla sola imposta gradual,e le assegnazioni 
di immobili effettuate al conferente ovvero relative ad immobili 
acquistati () costruiti dalla societ�; non ha rilevanza il momento, anteriore 
o posterio1�e all'acquisto, in cui il socio assegnatario � entrato a far 
parte della societ� (1). 

L'Amministrazione Finanziaria dello Stato, convenuta nel giudizio 
di opposizione all'ingiunzione fiscale, pu� proporre domanda riconvenzionale 
deducendo un diverso titolo a giustificazione della ingiunzione 
per l'ipotesi che essa venga riconosciuta illegittima; ci� si verifica quando 
l'Amministrazione, traendo occasione dalla domanda contro di essa 
proposta, oppone un'altra contro-domanda e chiede un prov'Qedimento 
positivo, sfavorevole all'attore, che vada oltre il rigetto della domanda 
principale, come nel caso in cui si impugni l'atto tassato di simulazione 
allegando l'intento fraudolento dei cont1�aenti di sottrarsi al pagamento 
dovuto per i normali trasferimenti immobiliari. In tal oaso il giudice 
pu� separare, con suo potere discrezionale (art. 36 c.p.c.), la decisione 
sulla domanda riconvenzionale da quella sulla domanda principale (2). 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 febb:i:-aio 1971, n. 493 -Pres. Rossano 
-Est. Novelli -P. M. Del Grosso (conf.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Soprano) �c. Berga (avv. Vitali). 


----
----
Imposta di registro -Interpretazione e qualificazione dell'atto -Simu-� 
lazione -Impugnazione .-Azione riconvenzionale. 

(r.d. 30 di~embre 1923, n. 3269, art. 8). 
L'Ammini.strazione finanziaria, nel valutare l'atto tassabile, deve 
aver riguardo agli effetti da esso desumibili con l'uso dei normali mezzi 

I 

(1-3) La prima sentenza suscita perplessit� quando afferma che la Fi


I

nanza deve proporre un'azione riconvenzionale per dedurre un diverso .. 

titolo a giustificazione dell'ingiunzione; ed � singolare che questa sentenza 



PARTE I, SEZ. V, GI.URISPRUDENZA TRIBUTARIA 601 

di interpretazione, e pu� rilevare non soltanto l'erroneit� di intitolazione 
o l'ambiguit� deU'atto ma anche la simulazione relativa ricercando 
gli effetti giuridici diversi da quelU desumibili dal titolo o q,cilla forma. 
L'Amministrazione pu� inoltre, come terzo, chiedere giudizialmente,anche 
in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione an'ingiunzione 
fiscale, l'accertamento di tale simulazione. Ove l'azione riconvenzionale 
non sia stata proposta, nel qualificare l'atto secondo l'art. 8 della legge 
di registro, non sono ammesse indagini sulle finalit� persegu�te dalle 
parti e non � consentito rilevare divergenze tra. volizione e manifestazione 
della volont�.non desumibili dall'atto, s� che 'l,l.n atto non. pu� essere 
tassato in� modo difforme dalla sua specifica intrinseca natura per il fatto 
che esso, collegandosi ad atti anteriori, produca un effetto divergo ( applicazione 
all'ipotesi di assegnazione di immobili sociali a soci appena entrati 
nella societ� che a titoio di-conferimento abbiano versato il prezzo 

di venq.ita) J3). 

I 

\ 
(Omissis). _,_ Con il primo motivo l'Amministrazione denuncia la 
violazion� degli artt. 4, 8 e 48 r.d. 30 dicembre 19213, dell'art. 88 tar. 
ali. A al r.d. 30 dicembre 1923 �e dell'art. 22'47 c ..c. in relazione all'a.rticolo 
360 n. 3 c.p.c., nonch� difetto di motivazione della sentenza impugnata 
per insufliciente"od omessa motivazione. L'Amministrazione sostiene 
che il titolo giuridico per il quale essa aveva richiesto il pagamento 
della in11Posta proporzionale era ,costituito daU'art. 88 n. 2 lett. a) della 
tariffa ali. A. alla legge di registro, che tale titolo fu mantenuto fermo 
nel corso dei giudizi di merito, senza che vi fosse, da parte di essa Am


precisi che si ha la domanda riconvenzionale quando il convenuto opponga 

�na contro�iomanda e chieda un provvedimento positivo sfavorevole al


l'attore che V'ada oltre il rigetto della domanda principale, affermazione 

che sarebbe esattissima (v. � �Oass., 27 gennaio 1971, n. 202, in questa Ras


segna, 1971, I, 420) proprio per escludere che si concreti in una domanda 

riconvenzionale l'eccezione dell'.A:rril�linistrazione convenuta diretta esclu


sivamente a contrastare la domanda princiipa[te senza andare oltre il 

suo rigetto. 

Ambedue le sentenze affront�no il tema pi� specifico della necessit� 

che la Finanza impegni di simulazione l'atto tassato, quanto meno con la 

domanda riconvenzionale, quando intenda :ricercare in esso effetti diversi 

da quelli apparenti. 

La .questione di merito sulla tassazione dell'atto di assegnazione del


l'imtnobile ai soci che nel modo pi� evidente maschera un comune negozio 

di compravendita, era gi� stata decisa pi� volte in sen.so favorevole al , 

contribuente (Cass., 10 dicembre 1'970, n. 2623, in questa ~assegna, 1971, 

I, 142 .con nota �critica: �e rkhiamo di precedenti). Bisognava tuttavia de


terminare se �e �come la Finanza avesse il potere di far risultare l'effetto 

concreto (trasferimento) dell'atto attraverso la simulazione dell'atto tas




602 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ministrazione, alcun riconoscimento di errore e di mutamento del titofo 
giuridico stesso, contrariamente a quanto affermato dalla Corte del m:erito 
con ;palese travisamento dei fatti; che l'interpretazione data all'articolo 
818 tar. ail. A alla legge di registro ~ erronea poich� non � sufficiente 
l'apparente qualit� di socio per :ap;plicare n n. 2 lett. b dell'articolo 
citato, ma o�corre prendere in considerazione l'intrinseca natura 
dell'atto allo .scopo di accertare i sostanziali rapporti inter.corsi fra le 
parti, �onde evitare elusioni fiscali da parte di estranei entrati come nuovi 
soci nella societ� alla vigilia del suo scioglimento con il preordinato 
scopo di acquistare la propriet� �di immobili della societ� medesima, senza 
incorrere nel pagamento di imposte di tra�sferimento pi� onero.se. 

La censura � infondata. 

� irrilevante che la Corte del merito abbia ~ttribuito alla difesa 
dell"'Amministrazione di aver riconosciuto un errore commesso dall'Ufficio 
del Registro di Torino, poich� essa ha esaminato nel merito la 
pretesa fiscale fatta valere dall'Ufficio stesso in base all'aJ.'.'f;. 88 n. 2 lettera 
aall. A alla legge �di registro, e l'ha dichiarata illegittima. In proposito 
deve rilevarsi che l'art. 88 cit. assog,getta :ad imposta proporzionale 
di trasferimento le assegnazioni �di immobili ai ,soci di societ� azionaxie 
(in ogni �caso), nonch� le assegnazioni �di beni immobili a saldo di 
quote sociali negli altri tipi di societ�, quando la assegnazione avvenga 
a favore di persona diversa da chi conferi J.'immobile. Se invece si 
tratta di mobili, o di immobili �di rsociet� azionarie �che siano assegnati 
al conferente, oppure �di immobili acquistati o �costruiti da socet� non 
azionarie, � prevista la applicazione dell'imposta graduale. 

Il tenore della norma � inequivoco e non consente, in base ad una 
pretesa ratio -che non pu� essere desunta da una parti�colare esigenza 

sato o, rpi� esattamente, attraverso l'accertamento di un neg�zio collegato. 

il evidente che un tale accertamento non ha nessun effetto autonomo e 
separato dalla determinazione dei criteri di tassazione, si che non pu� di 
certo parlarsi di un'impugnazione .del negozio che non sia incorporata.nella 
controversia di imposta (e ci� vale anche ai fini della competenza); appare 
quindi sorprendente. la prima pronuncia che ritiene separabile la domanda 
riconvenzionale della Finanza dalla opposizione dell'attore; a che cosa 

' dovrebbe servire la successiva pronuncia in separato giudizio (nel quale la 
Finanza dovrebbe essere attrice) sulla simulazione dell'atto, dopo che � 
stata decisa la questione sulla tassazione di quell'atto, non � dato comprendere. 
� 
Posta detta inscindibilit�, � altres� evidente che la Finanza, in sede di 
tassazione e nella controversia innanzi alle Commissioni che precede la 
possibile proposizione dell'azione riconvenzionale, gi� ha, con i poteri d�ll'art. 
8, qualificato l'atto come _negozio simulato o indiretto o collegato; di 
conseguenza �di detta questione l'opposizione del contribuente investe il 
giudice ordinario con la controversia di imposta (e i presupposti di essa)._in 
ordine alla quale la Finanza, senza nulla chiedere �come attore in riconven-zione, 
dev.e solo difendere la legittimit� della pretesa fi.s�ale (C. BAFILE, 

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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 603 

logica o sistematica -alcuna distinzione nel trattamento dei .soci in 
base al momento in cui essi sono entrati a far parte della ,societ�. Pertanto 
esattamente, con esauriente motivazione, la Corte del merito ha 
dichiarato illegittime le ingiunzioni in base al titolo giuddico invocato 
c�n le ingiunzioni opposte, essendo pacifico che gli alloggi furono costruiti 
dalla soc. in ace. semplice �Tritone�. E con tale dichiarazione 
la Corte ha esaurito l'esame del thema decidendum proposto con le ingiunzioni 
fiscali. 

Non vale quindi obiettare che per l'art. 8 della legge organica .del 
registro le situazioni negoziali, oggetto della 4uposizione tributaria, devono 
essere val{itate, ai fini della tassazione, con riferimento al contenuto 
intrinseco del rapporto, e �che la Corte avrebbe dovuto, per effetto 
di tale norma, ritenere gli ~..tti per not. Manacorda soggetti alla imposta 
proporzionale dovuta per gli atti di trasferimento immobiliare, in quanto 
simulati e diretti a realizzare trasferimenti immobiliari con un onere 
fiscale meno gravoso. infatti in tal modo l'Amministrazione non poneva 
un problema di interpretazione dell'atto (in base al citato �axt. 8) bens� 
introduceva, �come esattamente ha ritenuto il giudice del merito in contrasto 
con la tesi ancor oggi sostenuta dalla ricorrente con la censura 
esaminata, un nuovo titolo giuridico; un divevso thema dec;idendum costituito 
dalla pretesa -fatta valere mediante a,w>osita domanda riconvenzionale 
-di escludere la veste di soci negli attuali resistenti. 

Con il secondo mezzo l'Amministrazione denuncia la violazione del


l'art. 36 c.p.c., dei principi sulla interpretazione della domanda (art. 163 

c.p.c.) e sulla qualificazione giuridica dell'azione, in relazione all'art. 360 

c.p.c. Sostiene che il giudice del merito avrebbe dovuto accertare il con-
Ancora sull'azione riconvenzionale della Finanza nel giudizio di opposizione 
all'ingiunzione fiscale, in questa Rassegna, 1969, I, 916). 

La prima delle decisioni in il"assegna ritiene sempre necessaria la do


manda riconvenzionale quando la Finanza voglia, adducendo la simulazione 

(rectius: il collegamento), introdurre un nuovo titolo giuridico a sostegno 

della medesima pr.etesa di imposta, e tale azione riconvenzionale sarebbe 

anche formalmente autonoma al punto da poter essere separata dalla con


troversia di imposta. L'erroneit� di tale affermazione dsulta evidente; basti 

considerare che su tale premessa, negando cio� che la simulazione possa 

opporsi in sede di determinazione dell'intrinseca natura dell'atto ex art. 8, 

una tale questione non potrebbe mai esser�e definita innanzi alle commis


sioni che evidentemente non possono conoscere di una domanda riconven


zionale veramente tale. 

La seconda decisione invece riconosce alla Finanza sia il potere, ex 

art. 8, di rilevare la �simulazione � evidenziando effetti giuridici d~v,ersi da 

quelli desumibili dal titolo o dalla forma�, sia il potere di chiedere, come 

terzo, anche in via riconvenzionale, l'accertamento di tale ,simulazione. Da 

ci� dovrebbe discendere che l'impugnazione in via riconvenzionale non sia 

necessaria, almeno quando la simulazione sia gi� stata rilevata, pi� o meno 

esplicitamente, in sede di tassazione e che si possa quindi, indipendente




604 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tenuto dell'azione, .costituito dall'oggetto intrillJSeco della pretesa dedotta 
in giudizio, che nel caso concreto il petitum sostanziale era costituito 
dalla domanda di pagamento della imposta proporzionale di registro sull'atto 
Manacorda; rispetto alla quale la richiesta di simulazione dello 
stesso aveva solo carattere strumentale, che� pertanto la deduzione di 

simulazione degli atti Manacorda, formulata per giustificare la pretesa 
tributaria, non �costituiva una domanda riconvenzionale ma una eccezione 
compresa nell'ambito della materia sotto.posta alla �cognizione del giudice, 
onde questi non avrebbe dovuto n� ,potuto separare la pronuncia 
sulla domanda dell'opponente-attore, da quella sulla eccezione dell'Amministrazione 
�convenuta. 

La censura � infondata poich� pur partendo da premesse in parte 
esatte giunge a conclusioni inaccettabili, nel� caso in esame. 

L'Amministrazione finanziaria .dello� Stato, convenuta nel procedimento 
di opposizione ad ingiunzione fiscale, pu� proporre domanda riconvenzionale, 
ai sensi dell'art. 36 c.p.c. deducendo un diverso titolo a 
giustificazione del procedimento ingiuntivo, [per la ipotesi che la ingiunzione 
venga riconosciuta illegittima. Ci� � avvenuto nella specie, secondo 
l'interpretazione M.ta dal giudice del merito alle conclusioni delle parti, 
con accertamento immune da incongruenze logiche e da errori giuridici. 
Infatti la sentenza impugnata ha esattamente osservato che .ricorre l'ipotesi 
della domanda riconvenzionale quando il �convenuto, traendo occasione 
dalla domanda proposta �contro di lui opponga un'altra contro domanda, 
chieda .cio� un provvedimento positivo, sfavorevole all'attore, 
che va oltre il rigetto della domanda principale, laddove se il convenuto 

mente dall'azione riconvenzionale, discutere degli effetti di un negozio simulato, 
indiretto o collegato, come materia strettamente inerente alla controversia 
di imposta. 

Sembra tuttavia che la S.C. intenda attribuire diversa rilevanza e diversa
� ampiezza di effetti alla eccezione di 1simulazione sollevata in sede di 
interpretazfone ed alla domanda dedotta in via riconvenzionale; infatti 
nel caso deciso, in mancanza di una domanda riconvenzionale ritualmente 

�I 


proposta, si � affermato �che l'art. 8 non consente di determinare gli effetti 
dell'atto.quali risultano dal collegamento con un atto �anteriore. Si perviene 
cosi alla stessa conclusione della .prima pronunzia, lasciando priva di ogni 
pratico contenuto l'affermazione che la Finanza possa in sede idi interpretazione 
dell'atto rilevare la simulazione. 

Il tema specifico della controversia di merito ha condotto ad� affermazioni 
di principio che sono in netto contrasto con numerose pronuncie (cfr. 
ad esempio 6 maggio 1969, n. 1530, in questa Rasse�gna, 1969, I, 680) che 
hanno ben diversamente definito i poteri attribuiti alla Finanza dall'art. 8. 
Ma l'insostenibilit� di queste premesse dovrebbe condurre anche ad una 
diversa risoluzione della questione di merito basata su un formalismo ormai 
raro nell'orientamento della .giurisprudenza dominante. 

C. BAFILE 

l'ARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 605 

si limita a far valere il suo diritto al soLo :scopo di escludere refficacia 
giuridica dei fatti e titoli dedotti dall'attore .al fine di ottenere il rigetto 
della domanda, si rimane nell'ambito della eccezione. � 

La Corte del merito ha quindi rilevato che la Amministrazione convenuta 
aveva espressamente addotto in linea �subordinata � (cio� per 
la ipotesi che la ;pretesa fiscale fondata sul titolo indicato nella ingiunzione 
non fosse stata riconosciuta fondata) e �riconvenzionale � che non 
solo l'atto Manacorda dell'll dicembre 1958 ma anche quello precedente 
del 12 novembre 1'958, l'uno ,collegato all'altro, fossero ,dichiarati sitnulati 
per l'intento fraudolento delle parti di sottrarsi al pagame~to dovuto 
per i normali trasferimenti immobiliari. 

Da ci�, la Corte ha desunto ,che la Ammin.i1strazione introdusse nel 
giudizio una pretesa nuova non �contemplata nelle ingiunzioni opposte 
(poich� basata sul! carattere fittizio dell'atto di assegnazione de~'ll dicembre 
l95i8, mentre le ingiunzioni predette in qu,anto aventi per oggetto 
un surpple~ento di imposta, presuwonevano, logicamente, la validit� 
dell'atto stesso) ed estesa, per di pi�,,,all'impugnativa del precedente atto 
di sottoscrizione dell'al.!mento di capitale (rogito Manacorda 12 novembre 
1958). La Corte ha aggiunto che l'accoglimento della predetta pretesa 
non avrebbe potuto condurre al semplice rigetto della opposizione, 
ma avrebbe dovuto formar~ oggetto di una specifica statuizione del giudice, 
ed ha quindi esattamente concluso, in base ai :principi esposti, che 
essa configurava una domanda ricohvenzio.nale la cui decisione ben poteva 
essere ,separata da quella sulla domanda principale, nell'esercizio 
del :potere discrezionale conferito al giudice (.art. 36 c.p.,c.). -(Omissis). 

II 

(Omissis). -L'Anim.inistrazione finanziaria denuncia la violazione 
degli artt. 4; 8, 48 ciel r.d. 30 dicembre 19~3, n. 3269 e art. 88 della tariffa 
all. A al1a stessa legge; art. 2247 e.e. in relazi01ne all'art. 360 n. 3 
c.p.c.; insufficiente motivazione. 

In particolar~�;!'Amministrazione contesta l'affermazione contenuta 
nella decisione impugnata, laddove, nell'ac.cogliere l'OPiPOSizione del privato 
avverso l'ingiunzione fiscale di pagamento dell'imposta 'proporzionale 
di trasferimento immobiliare, in luogo di quella graduale, prevista 
per l!e assegnazioni �di quote nella liquidazione della societ� di 
persone, ha negato l'esistenza della simulazione nell'atto di assegnazione, 
sulla considerazione che era mancata una �espressa impugnativa 
dell'atto assunto come simulato e che, in ogni caso, non vi � stata la simulazione, 
non ravvisandosi in esso � alcuna div.ergeruia fra volo-nt� e 
dichiarazion.e delle parti. 

La f�ttispecie in esame ha formato oggetti di altre pronunce da 
parte di questa Corte (Cass. 17 aprile U)68, n. 1144 e 6 febbraio 1969, 

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606 RASSEGNA DELL'AVVOCATUR� DELLO STATO 

n. 388) e questo Collegio non ritiene di dover modificare il ,precedente 
indirizzo ,giurisprudenziale per le �Considerazioni che seguono. 
I~ problema postufu fa risoluzione di due. questioni. Occorre infatti 
stabilire se e in quali limiti l'Amministrazione .finanziaria possa applic�re 
una tassazione diversa da quella che consegue ad una interpretazione 
letterale dell'atto .sottoposto a registrazione e �se la fattispecie rientri 
fra le ipotesi in cui, in concreto, la diversa tassazione deve essere 
applicata. , 

Sul primo punto non sembra� che l'amministrazione abbia, sulla 
scorta delle leggi 'tributarie, poteri maggiori di quelli ad essa riconosciuti 
dall'art. 8 della legge di registro. L'Amministrazione quindi nel 
valutare l'atto tasisabile deve aver riguardi agli effetti giuridici ,da esso 
desumibili e a ci� pu� giungere con l'uso dei normali mezzi interpretativi. 
In tal senso la dottrina e la giurisprudenZ'a hanno inteso l'espressione 
� intrinseca natura � usata dalla dtata norma. 

Nell'accertare tali effetti, l'Amministrazione iPU� rilevare non sol


. . 

tanto l'erroneit� di intitolazione o l'ambiguit� dell'atto, ma anche la 
simulazione relativa evidenziando effetti 1giuridici diversi da quelli desumibili 
dal titolo o dalla forma. 

L'Amrriinistrazione pu� inoltre, come terzo., chiedere al giudice l'accertamento 
di tale simulazione, anche in via riconvenzionale nel giudizio 
di opposizione all'ingiunzione di pagamento della tassa conte.stata, ma 
in tal caso non va trascurata la natura dell'imposta di registro che colpisce 
il documento e non il trapasso dei beni e quindi la libert� d.i prova 
per l'accertamento della simulazione trova limitazione nel contenuto 
dell'atto da esso desumibile, pur con il correttivo previsto dall'art.. 8 
della legge fondamentale. 

Nel caso in esame, il giudice di merito ha escluso che l'Amministrazione 
abbia proposta domanda di accertamento della simulazione e 
quindi resta da vedere, come seconda questione, se lo stesso giudice abbia 
esattamente escluso che essa fosse rilevabile dall'att� di assegnazione dei 
beni ai 1soci della societ� in acc:.omandita Del Lauro iri modo da ritenere 
tale atto come una pluralit� di �~tti di �com.Pravendita fra ~iascun socio 
e la societ�. 

Orbene, come si � ac�cennato, l'art. 8 della legge �di registro costituisce 
soltanto un correttivo al principio della tassabilit� degli atti, con 
l'imposta di registro, in ragione del loro contenuto documentale -principio 
di cui l'amministrazione pi� volte .si avvale e in primo luogo per 
quanto riguarda i limiti post.i alle ipotesi ordinarie di restituzione d'imposta 
-ta1ch� ne discende sia l'esclusione di indagini ,sulle .finalit� 
perseguite dalle parti, sia la possibilit� di rilevare divergenze tra volizione 
e manifestazione non desumibili dall'atto. 

Sul punto la Corte di merito � stata precisa. Le parti effettivameqJ~ 
vollero porre in essere un atto di assegnazione di .beni e se i diversi atti 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 607 

che resero possibile l'adozione di quello finale furono predisposti al fine 
di pagare una minore imposta di registro rispetto a quella dovuta per 
un acquisto immobiliare, ci� non implica l'accertabilit�, ex se, di una 
simulazione relativa, proprio per l'esisten~a di quei limiti d'indagine 
sopraricordati che discendono dalla natura dell'imposta di registro, limiti 
che l'art. 8 della legge non ha inteso sovvertire ma soltanto �correggere 
indicando il criterio d'interpretazione degli atti ai fini dell'imposta. 


(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. �, 10 febbraio 1971, n. 339 -Pres. Pece Est. 
Alibrandi -P. M. Caristo (conf.) -Soc. Fin. Domus (avv. Bosco) 

c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi). 
Imposte e tasse in ~enere -A~evolazioni fiscali per le case di abitazione 
non di lusso -Locali destinati a deposito merci -Applicabilit�. 

(1. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13). 
Le ~gevolazioni tributarie accordate dall'art. 13 della legge 2 luglio 
1949, n. 408 alle �case di abitazione anche se comprendono uffici e negozi 
� si estendono ai locali destinati a deposito, in quanto la nozione di 
�deposito � si presenta strettamente connessa, pet evidente rapporto di 
mez~o a fine, con quella di �negozio�, essendo il pri1'.1-o destinato normalmente 
alla conservazio-ne di quelle merci che nel secondo formano 
oggetto di vendita (1). 

(Omissis). -Con l'unico motivo, ,la societ� .ri.corrente denunzia che 
la Commissione centrale per le imposte abbia violato la legge 2 luglio � 
1949, n. 408, la legge 6 ottobre 1962, n. 1493 e la legge 2 dicembre 1967, 

(1) La sent~enza in rassegna, per decidere se le agevolazioni fiscali 
previste dalla legge 2 luglio 1949, n .. 408, per i locali destinati a e uffici e 
negozi " si estendono anche ai depoSliti, richiama come precedenti conformi. 
le pronunzie 21 dicembre 1964, n. 2947 e 7 ottobre 1970, n. 1837. 
Queste ultime decisioni sono state da noi �considerate in questa stessa 
Rassegna, 1970, I, 1085 e segg., ed ivi facciamo riferimento per quanto ri


� guarda l'aspetto del problema. 
Adesso giova puntualizzare che la presente sentenza, ancorch� si richiami 
alle due precedenti, non si limita ad una affermazione di principio, 
ma procede ad un compiuto esame interpretativo della norma agevolativa, 
attraverso il quale giunge sostanzialmente a concludere che non ogni tipo 
di locale diverso dall'abitazione, purch� faccia parte di un fabbricato destinato 
prevalentemente a case di tal genere, possa usufruire dell'agevolazione. 


Infatti .la motivazione puntualmente accenna che il legislatore ha 
inteso �agevolare e la creazione di esercizi di vendita necessari soprattutto 



608 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

n; 1212, nonch� l'art. 48 del t.u. 24 agosto 1877, n. 40~1, e successive 
modificazioni, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 C.ip.�c. Sostiene la Soc. 


. 
Fin. Domus che anche al locale destinato a deposito �ed accordato in locazione 
alla Soc. Ferl.'ero, avrebbe dovuto essere esteso� il beneficio dell'esecuzione 
venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, perch� �negozio 
� non solo il locale nel quale si eser.cita 1:a vendita, ma anche. quello 
in �cui si d,eposita la merce destinata alla vendita e le attuali esigenze 
della vita sociale fanno sl che anche i locali adibiti a deposito siano 
necessari per rendere i quartieri residenziali idonei alla foro destinazione. 
Aggiunge la ricorrente, quale ulteriore motivo di censura, che la 
CommioSSione centrale non avrebbe potuto, dati i suoi poteri limitati alla 
sola legittimit�, escludere, con apprezzamento di fatto, un� nesso pertinenziale 
tra il locaJ.e �de quo� e la residua parte dell'edificio, dato che 
la Soc. Ferrero ha nella stessa unit� immobiliare i {Propri uffici ed i locali 
di vendita all'ingrosso. 

Il motivo �di ricorso, nel suo nucleo �essenziale, � fondato. 

La questione se l'esenzione dall'imposta sui fabbricati, accordata 
dall'art. 13 dell~ legge 2 luglio 1949, n. 408, ,spetti, oppur non, ai locali 
destinati a �deposito o a magazzino, che facciano iParte di cas1e di abitazione 
non di lusso, � gi� stata esaminata da questa Suprema Corte e 
risolta in senso affermativo (sent. 21 dicembre 1964, n. 2947 e sent. 7 ottobre 
1970, n. 1837). Fondate si ravvisano tuttora le ragioni addotte nelle 
precedenti decisioni. 

La norma del citato art. 13 de1la legge n. 408 del 1949 stabilisce 
che sono esenti per. 25 anni'dal~'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte 
le �case di abitazione, anche se compr-endono uffici e negozi�, 
le quali non siano di lusso e siano state ultimate entro il biennio successivo 
all'inizio. Il problema interpretativo che viene in considerazione � 
quello di stabilire se l'espressione �uffici e negozi� sia stata usata in 

nella costruzione di interi quartieri residenziali �. E ;poich� {depositi sono 
destinati alla cons~rvazione delle merci �che formano oggetto di vendita, 
si presenta una stretta connessione (rapporto di mezzo �a fine) tra i negozi 
e i depositi stessi, per cui l'agevolazione prevista per i primi deve intendersi 
.estesa anche ai �secondi. 

Se la Suprema Corte ha .quindi accennato al rapporto di mezzo a fine 
tra un locale �ed i negozi (rntesi questi �come esercizd di vendita) si deve 
ricavare la conclusione che l'agevolazione non spetta ove tale lt'apporto di 
mezzo a fine non sussista. 

Ed invero la sentenza stessa (verso la fine della motivazione), quando 
le si era posto il problema se anche le autorimesse dovessero usufruire 
del beneficio fiscale, risponde che � nel caso in esame si tratta di stabilire 
se nel concetto di n�gozio possa includersi 'lnl. deposito, non gi� un'autorimessa 
�, con d� lasciando �Chiaramente intendere che iper dsolve.re la 
questione non occorre riportarsi ad un criterio meramente quantitativo � 

(�io� stabilire il rapporto con la superficie destinata� ad appartamenti), 



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J 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 609 

senso stretto, secondo la rigorosa accezione lessicale delle parole, oppure 
in senso ampio,� -cio� nominando gli uffici ed i negozi, quali fattispecie 
pi� frequentemente ricorrenti in pratica, per indicare locali destinat�, in 
genere, ad uso diverso da quello di abitazione, tra i quali possono includersi 
i locali idonei iper depositarvi :rnerd. Tra le due accennate ipotesi 
alternative va accolta la seconda. Come gi� questa Corte ha osservato 
(sent. 1837 del 1970, gi� citata), mentre il termine � abitazione� deve 
ritenersi usato in se:i:iso proprio, perch� il legislatore del 1949 ha inteso 
sicuramente persegt;tire la finalit�.di incoraggiare la �costruzione di abitazioni, 
perch� potessero alloggiarvi gli appartenenti ai nuclei familiari 
delle classi sociali meno Agiate, i termini �uffici e negozi � vanno invece 
intesi in senso ampio, essendo la norma in esame �chiaramente diretta a 
far beneficiare de11'esenzione l'intero edificio, considerato come un �corpo 
unico, anche se in esso :siano inseriti locali destinati o da destinare, per 
ubicazione, struttura e dimensioni, ad uso diverso da quello di abitazione, 
ma in parte quantitativamente minore (art. 1 legge 6 ottobre 1962, 

n. 1493, -interpretata �autenticamente con J.a legge 2 dicembre 1967, 
n. 1212). 
L'interpretazione ampia dell'espressione �uffici e negozi� che si 
esamina, � sorretta non solo dai precedenti legislativi in materia di 
agevolazioni fiscali per le case di abitazione e per i� locali ad uso diverso 
in esse eom,presi (art. 44 r.d.1. 8 marzo 19�23, n. 695 e art. 7 legge 11 
luglio 1942, n. 483), ma anche dalla J.egge della Regione siciliana del 
18 ottobre 1954, n. 37, che dispone agevolazioni ed esenzioni tributarie 
analoghe a quelle della legge dello Stato n. 408 del 194-9. Infatti, l'art. 1 
di detta legge regionale accorda l'esenzione dall'imposta di consumo dei 
materiali impiegati nella costruzione di � edifiei destinati ad abitazione 
civile, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso... ed anche se 
comprendono ambienti a piano-terra da adibirsi a negozio o ad altro 

uso... �. 

ma occorre stabilire �caso per �caso la natura dei locali aventi una desti.na


zione diversa� dall'abitazione. 

Jn altri termini, con la sentenza in rassegna, la Corte di Cassazione, 

pur non interpretando in senso stretto l'espressione � uffici e negozi ,. 

(come invece sembra abbiano fatto le Sezioni Unite nella sentenza 20 giu


gno 1969, n. 2176, in questa Rassegna~ 1969, I, 552) ritiene che le agevola


zioni fiscali si estendono solamente ai locali che con questi siano legati �da 

rapporto di mezzo a fine, sempre �Che naturalmente il fabbricato sia desti


nato prevalentemente a case di abitazione .nella proporzfone stabilita dalla 

leg,ge 2 dicembre 1967, n. 1212. 

La legge regionale siciliana 10 ottobre 19.54, n. 77, .citata in sentenza, 

era stata considerata nella il'ichi�mata nota (in �questa Rassegna, 1970, 

I, 1085) assieme ad altra decisione della Cassazione (6 maggio 1960, n. 1030, 

in Giur. it., 1961, 1, 32) che di essa si era occupata. 

G. STIPO 

610 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Inoltre la disposizione del citato art. 13 va �considerata ed interpretata 
in relazione al sistema della legge in cui � inserita e nel cui ambito 
� destinata ad operare, per meglio coglierne la portata normativa. Ora, 
il fine perseguito dalla legge n. 408 del 1949, �che va considerata nel 
coID1Plesso quadro dei coevi :provvedimenti diretti ad agevolare una 
sollecita ripresa delle ,costruzioni edilizie (d.l.C.P.S. 8 maggio 1947, 

n. 399; d.l.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600; d.l. 17 aprile 1948, n. 1029 
e legge 11 gennaio 1950, n. 22), � indubbiamente quello di :favorire la 
sollecita �Costruzione (o ricostruzione) di cas� di abitazione. E la possibilit� 
di includere nell'edi:P.cio anche locali destinati, in senso ampio, ad uffici 
~ negozi,� che :fruiscono delle agevolazioni fiscali, da un lato, agevola la 
creazione di esercizi di vendita necessari soprattutto nella costruzione 
di interi quartieri residenziali e, da un altro lato, rende economicamente 
pi� vantaggiosa l'attivit� edilizia che il legislatore ha voluto incrementare, 
perch� la sia pur limitata costruzione dei locali anzidetti, per usi 
commerciali, eleva il reddito medio .dell'intero edificio la ,cui prevalente 
destmazione resta, per�, quella della civile abitazione. 
Va, infine, aggiunto, che la nozione di �deposito� si presenta ,strettamente 
connessa, per un evidente rapporto di mezzo a fine, con quella 
di,� negozio�, essendo il primo destinato normalmente alla conservazione 
di quelle merci che nel secondo formano oggetto di vendita. E tale 
specifica destinazione dei depositi �e dei magazzini � stata considerata 
daila stessa Commissione centrale in altre controversie, analoghe a quella 
in esame, perch� detta Commissione, anche se in contrasto con altre sue 
decisioni, ha tuttavia ritenuto che, ai fini dell'applicazione dei benefici 
tributari previsti dalla legge n. 408 del 1949, detti locali rientrano nella 
pi� aID1Pia categoria dei negozi (decisione n. 33517 del 1� luglio 1966). 

Tutto ci� ,conferma che !'accolta interpretazione del termine �negozio
� di cui al citato art. 13, lungi dal costituire analogica applicazione 
di tale concetto, si risolve in una consentita estensione di ci� che il legislatore 
ha disp�sto, chiarendosi in tal modo il rapporto che intercorre 
tra la dizione letterale (mius dictum) e la pi� ampia portata di quanto 
lo stesso legislatore ha voluto (magis cogitatum). E, come gi� ha ritenuto 
questa Corte suprema, l'interpretazione estensiv� � ammissibile anche 
ris!Petto a norme tributarie �che prevedano esenzioni e benefici fiscali 
(.sent. 27 luglio 1964, n. 2094; 1sent. 3 luglio 1967, n. 1621 e sent. 4 giugno 
1968, n. 1688). 

A diversa soluzione non possono indurre le ragioni svolte nella 
decisione impugnata, le quali si fondano ,soprattutto su quanto risulta 
dai lavori pr~aratori della legge n. 408 del 1949. Invero -anche a 
prescindere dall'inesatto rilievo che si legge nella de~isione impugnata, 
secondo cui �quella dei lavori preparatori sarebbe la sede dell'interpretazione 
autentica, mentre, come � noto, l'interpretazione autentica � solo 
quella �Contenuta in altra legge (legge interpretativa) -ai lavori prepa~ 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 611 

ratori non pu� riconoscersi valore determinante nel procedimento ermeneutico. 
Infatti, tali lavori, pur offrendo elementi per l'interpretazione 
di �singole disposizioni, non possono per� sovraworisi alla volont� obiettiva 
della legge, quale risulta � dal significato proprio delle parole 
secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legiS'latore � (art. 12, 
comma primo, Disposizioni sulla leg,ge in generale). 

Privo di rilevanza �, poi, l'argomento che la Commissione �centrale 
ha �tratto dall'art. 168 del Lr.d. 28. aprile 1938, n. 1165, �che approva il 

t.u. delle disposizioni sull'edilizia �popolare ed econom1ca. Infatti, da tale 
disposizione, in cui i negozi sono previsti .separatamente dalle autorimesse, 
non � dato trarre un criterio ermeneutico valido nel caso in esame 
nel quale si ttatta di stabilire se nel concetto di negozio possa includersi 
un deposito, non gi� un'autorimessa. Pertanto, non � persuasivo l'argomento
�a contrario sensu che la decisione fu:n,pu.gnata ha ritenuto di trarre 
dal citato .art. 168 per intendere in senso stretto il concetto di neg0zio. 
In conclusione, il significato attribuito dalla Co:mmissione c�ntrale 
all'espressione �uffici e negozi�, per escludere i locali destinati a deposito 
dalla esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati, prevista 
dall'art. 13 della legge n. 408 del 1949, non si ravvisa esatto e la 
decisione denunziata deve essere 1cassata �Con rinvio alla stessa Commissione 
centrale che, nel riesame della �controversia, si uniformer� al principio 
secondo cui spetta l'esenzione per venticinque anni dall'imposta sui 
fabbricati, accordata dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, ai locali 
de,stinati a deposito, compresi in �case di abitazione che godono delle 
agevolazioni fiscali concesse con la legge .pred�tta. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 febbraio 1971, n~ 342 -Pre_s. Giannattasio 
-Est. Elia -P. M. Gentile (conf.) -Polotto (avv. Guidi) 

c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Rtcci). 
Imposte e tasse in genere -Procedimento dinanzi alle Commissioni Comunicazione 
della data dell'udienza -Comunicazione ai coobbligati 
non ricorrenti -Esclusione. 

(1. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 50). 
Imposte e tasse in genere -Procedimento dinanzi alle Commissioni Comunicazione 
della, data dell'udienza -Notificazione -Cambiamento 
di abitazione -Affissione presso il Comune -Nullit�. 

(c.p.c. art. 140; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 38). 
La comunicazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi va 
effettuata �al contribuente � che ha proposto il ricorso e non anche agli 
altri contribuenti coobbUgati che non siano ricorrenti (1). 

(1) La prima massima � c�ertamente esatta, anche se non sono del 
tutto persuasive alcune affermazioni della relativa. motivazione. Certa9 




612 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La notifica deUa comunicazione deU'udienza per La discussione dei 
ricorsi, quando il contribuente abbia cambiato abitazione neil'ambito 
detlo stesso comune, va eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c. mediante 
affissione dell'atto aUa porta delLa casa di abitazione e �successiva comunicazione 
per lettera raccoman_data; � pertanto nuHa la notifica eseguita 
con affissione presso il omune, giacch� tale affissione � prescritta soltanto 
per il caso che il contribuente non abbia residenza nel Comune (2). 

(Om~ssis). -Il 16 ottobre 1959 decedeva in Genova Polotto Carlo, 
lasciando a s� eredi le figlie Carla, GiUJSeppina ed Adalgisa e coniuge 
superstite la vedova Cameraha Rosa. L'Ufficio Successioni di Genova 
notific� ac�certamento di valore dei beni ereditari per un immobile di 
lire 152 milioni che la Commissione Distrettuale di Genova, su ricorso 
degli eredi, ridusse con decisione 8 aprile 1964, a lire 92.100.000. Appellarono 
l'Ufficio e la Polotto Adalgisa, e la Commissione Provinciale, con 
decisione 16 giugno 1~65, fissava il valore in cento milioni di lire, .senonch� 
il Tribunal.e di Genova, su istanza di Polotto Carla, .annullava detta 
decisione ,per difetto di motivazione e di calcolo; con sentenza 12 dicembre 
1966-1� febbraio 1967. Tornata �Cosi la controversia davanti la Commi_
ssione Provinciale di Genova, il messo comunale il 14 n~vembre 1968 
notificava alla sola Adalgisa Polotto l'avviso della udi~nza 12 dicembre 


11��..:

1968, fissata per la discussione davanti la Commissione medesima. La 

' 

notifica v~niva fatta dal messo comunale m;ediante deposito nella casa 
comunale di Genova, e mediante affissione dell'avviso di deposito all'albp 
del Comune. Non veniva affisso l'avviso del deposito n� alla porta della ~ 
casa di via Acquaro-ne 9/A, dove la Polotto Adalgisa si era trasferita dal 
12 novembre 1968, ~ alla porta dell'antica abitazione della Polotto .

l

Adalgisa, in via San :M:artino�2/A, n� veniva data notizia del deposito ' 
alla stessa Polotto Adalgisa mediante raccomandata con ,avviso di ricevimeDtto, 
a termini dell'art. 140 c.p.c. t 


~ 
~ 

mente quando il ricorrente (parte nel processo) sia uno soltanto, in nessun ~ 
caso potrebbe ritenersi necessaria la comunicazione della data dell'udienza 
ad altre persone �estranee al processo alle quali nessun altro atto viene 
comunicato o notificato, nemmeno quelli, ben pi� importanti, come la 
decisione o gli atti introduttivi. Superato il principio della speciale solidariet� 
�tributaria � ancor pi� �evidente che il sogg.etto estraneo al processo, 
che da esso non.pu� ricevere n� vantaggio n� �danno, non avrebbe 
nessuna veste per ihtervenire nella discussione orale e �quindi nessun 
diritto a ricevere il relativo avviso. Di conse.guenza del problema della 
legittimit� costituzionale della normi;t dell'art. 5 della legge 5 g.ennaio 
1956, n. 1 non � da parlarsi minimamente. 

Quel che invece desta iperplessit� � la il:'ilevanza data ai fini del processo 
alla mera dichiarazione della parte ricorrente di agire anche nello 
interesse dei coobbligati. 


Una tale dichiarazione non dovrebbe aver.e alcuna ;rilevanza; ih base-� 
al principio della mutua rappresentanza processuale il ricorrente agiva 




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 613 

Con la decisione 12 dicembre 1968, depositata il 18 febbraio 1969 e 
qui denun:ciata, la Commissione Provinciale �delle ~poste di Genova 
confermava la deci1sione 8 aprile 1964 della. Commissione Distrettuale, 
fissando l'imponibile in L. 92.100.00-0. La decision� della Co~ione 
Provinciale veniva emessa in assenza della Polotto Adalgisa�. Avverso 
la detta decisione rtcorre Polotto Carla �con due motivi, illustrati da 
memoria. Resiste con �controricor:so 1' Amministrazione delle Finanze dello 
Stato. 

MOTIVI, DELLA :qECISIONE 

Col primo�motivo del ricorso la ricorrente Polotto Carla denuncia 
violazione dell'art. 50 della legge 5 gennaio 1956.in r~l:azione all'art. 360 

n. 3 .c.p.c. deducend0 che la data della udienza fissata per la �discussione 
del rico:nso� davanti la Commissione Provinciale che pron�nci� la decisione 
qui denunciata avrebbe dovuto essere notificata ad essa ricorre.nte, 
ed a tutti i contribuenti, so.ggetti' all'imposta di �successione, e non alla � 
sola co�red� Polotto Adalgisa. La censura � infondata. L'art. 50 :della 
l~gge n. 1 del 1956 .stabilendo �che deve esser data notificazione dalla 
udienza fissata per la d~cussione dei ricorsi tributari �al contribuente�, 
.. intende riferirsi esclusivamente al contribuente che h~ proposto il ricorso 
e non anche agli. altri 1C�>ntribuenti, che, :tton avendo ricorso, non sono 
parti del rapporto procedurale in discussione, e non possono esser danneggiati 
direttamente dal rigetto di una IDl.pugnazione che non hanno 
proposta. Ogni questio:Q.e di illegittimit� costituzionale dell'art. 50 citato 
sarebpe manifestamente infondata, in quanto �la detta no�~ma non� fa 
alcun: riferimento agli atti di accertamento di valore, per i quali la no


. tifica fatta ad uho solo dei contribuenti solidalmente obbligati non pu� 
:far decadere .gli altri c�ntribuenti dal diritto di impugnare J.'accerta.
tnento medesimo. Infatti, la Corte Costitu?lionale, con sentenza 16 maggio 
1.968, n. 48, dichiarando la illegittimit� costituzionale degli articoli 
2� e 21 del r.d.1. 7 agosto 1936, n. 1639, in'riferimento ~gH articoli 24 fi?" 

sempre ~ell'interesse di tutti, ma non per effetto di una sua dichiarazione; 
venuto meno tale principio, il �contribuente pu� rappresentarne altro, 
come nel rito ordinario, solo se munito dei \relativi poteri .conferi-ti con l� 
nece$sarie forme. � 

-�Tale eccessivo rilievo dato alla dichiarazione di agire nell'interesse di 
altri si rivela particolarmente nell� parte della decisione oggetto della -seconda 
massima in cui si accoglie ii'ricorso di Palotto Carla che non era parte 
nel g.iudizio, che deduce la nullit� della notificazione eseguita a Palotto 
A-0.algisa. � ben vero che gi~ precedentemente (sotto il vigore del pri,ncipio 
della �speciale solidari�t�) la decisione pronunciata nei confronti 
della sola Adalgisa era' st�ta impugnata da Carla con esito positivo innanzi 
al Tribunale �per difetto di calcolo; ma se da ci� discende ch� anche 'caria 
, era diventata parte nel .giudizio �Si deve anche' ammettere �che essa av;eva 
uri. diritto proprio alla comunicazione della data della udienza? se ci� si, 



614 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

113 della Costituzione, e con .sentenza 28 dicembre 1968, n. 139, dichiarando 
l'illegittimit� costituzionale dell'art. 66 del r.d. 30 dicembre 1923, 
n. 3270, non stabiliva alcun obbligo di notificare l'avviso di accertamento 
di valore a tutti i �Contribuenti, limitandosi a stabilire invece che la 
notifica ad uno solo dei contribuenti non poteva produrre la decadenza 
degli altri dal diritto di im,pugnare l'accertamento. A maggior ragione, 
non pu� riten~11si vi sia obbligo da parte dell'Amministrazione Finanziaria 
dello Stato, di notificare a tutti i contribuenti e cio� anche a quelli che 
non proposero impugnazione e ,sono estranei al processo tributario l'atto 
di avviso di fissazione dell'udienza di discussione di un ricorso, il rigetto 
del quale potrebbe danneg,giare, direttamente, .solo quei �contribuenti che 
proposero il ricorso di ,cui si discute, �e i quali, per averlo proposto, hanno 
acquistato il diritto, di natura processuale, all'avviso della udienza di 
discussione. Nella specie, comunque, la questione di illegittimit� costituzionale, 
oltre ad es.sere manifestamente infondata, sarebbe anche 
irrilevante, perch� il ricorso fu proposto dalla Polotto Adalgisa non solo 
per s�, ma anche per conto delle coeredi, obbligate solidali, e la Polotto 
Carla, impugnando la decisione 16 giugno 1965 della Commissione 
Provinciale, veniva a ratificare l'atto di gravame proposto, in suo nome, 
dalla coei'ede. La notifica alla Polotto Adalgisa, in tale situazione, deve 
intendersi fatta alla. stessa non solo in ;proprio, ma quale rappresentante 
anche delle coeredi e, quanto meno, della Polotto Carla, come 
questa Corte Suprema pu� accertare in punto di fatto, �ai fini dello esame 
della questione di diritto proposta deducendo l'errore in procedendo 
di omissione di notifica dell'avviso di udien�za, trattandosi di attivit� 
svolta dal giudice e dalle parti nel processo (Cass. 28 ottobre 1'969, numero 
3549).. Il primo motivo del rko:tso deve dunque e.ssere rigettato, in 
quanto l'�avvi:so di udienza della Commissione tributaria deve essere 
notificato, a termini dell'art. 50 della legge 5 gennaio 1956, n. 1; soltanto 
ai contribuenti che hanno proiposto rkorso. Ogni questione di incostituzionalit� 
�dell'articolo citato � non solo manifestamente infondata, ma 

esclude non si pu� riconoscere la legittimazione di un estraneo ad impu


gnare la decisione per dedurre la nullit� della notifica diretta ad altro 

soggetto, specialmente dopo che la �solidariet� processuale � tramontata. 

La seconda massima d� luogo ad altre perplessit�. 

Non vi � dubbio che l'avviso della data della udienza � una comuni


cazione (e non una notificazione) che, a norma dell'art. 50. si esegue me


diante piego raccomandato da recapitare, ovviamente, all'indirlzzo risul


tante dagli atti; Non si pu� quindi porre, rispetto alla comunicazione 

(art. 136 c.p.c.), che presuppone la costituzione della parte e una dichiara


zione di residenza, il problema della necessit� di accertru:-e, in caso di 

cambiamento di abitazjon'e, anche attraverso indagini anagrafiche (art. 148) 

se il destinatario abbia o no spostato la residenza in altro comune. 

Anche se la comunicazione si esegue a mezzo di ufficiale giudiziarfo .9. 

di messo, essa non div�enta una notificazione. 



J 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 615 

nella specie � anche irrilevante, in quanto l'avviso di_udienza deve intendel'Si 
notificato anche alla ricorrente, in quanto l'impugnazione tributaria, 
era stata proposta, anche per lei, da una delle �coeredi e da lei 
stessa ra�ficata, onde la notifica alla detta �coerede era fatta ad una .sua 
mandataria. 

Col secondo motivo del ricor.so la ricorrente Polotto Carla denuncia 
violazione dell'art. 140 c.p.�c. in relazione all'art. 360 c.p.c., dedu.cendo 
che il messo comunaJ.e notificatore avrebbe dovuto affiggere l'avviso del 
deposito alla porta della Polotto Adalgisa e darne alla medesima notizia 
per raccomandata con avviso di ricevimento. La censura � fondata. 
Per l'art. 140 c.p.c., se n-Oili � possibile eseguire la consegna della copia 
dell'atto, oggetto di notificazione, in mani proprie, o ad una delle persone 
indicate nell'art. 139 c.p.c., per irreperibilit�, o incapacit�, o rifiuto, 
l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella �casa del Comune dove deve 

. e.seguirsi la notifica, affigge avviso �alla porta della casa di abitazione o 
dell'ufficio o, dell'azienda del destinatario e gliene d� notizia per raccomandata 
con ricevuta di ritorno. Le formalit� �di deposito, affissione e 
notizia mediante raccomandata sono organicamente �collegate con carattere 
essenziale e come tali condizionano, strutturalmente, l'efficacia giu� 
riqica della notificazione (Cass. 9 Luglio 1968, n. 2365). Nella ipotesi 
prevista dalla norma .sopra citata, cio�, la notificazione deve ritenersi 
eseguita solo nel momento in cui tutti e tre gli adempimenti (deposito, 
affissione alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o azienda e .spedizion� 
della raccomandata) sono stati posti in essere (Cass. 4 maggio 1966, numero 
1121). Nella specie, la notilfJ..cazione era stata eseguita il 14 novembre 
1968 dal messo �comunale, che non aveva affisso l'avviso di 
deposito alla porta della casa di abitazione della Adalgisa Polotto, sita 
nello .stesso comune di Genova, in via Acquarcme, n. 9I A, e dove la 
stessa risiedeva dal 12 novembre 1968, n� data notizia del deposito alla 

Ma anche rispetto alla notificazione sorgono dubbi sulla esattezza di 
quanto � affermato nella decisione in rassegna (v. le note a Cass. 13 febbraio 
1969, n. 499, in �questa Rassegna, 1969, I, 127; 24 febbraio 1970, n. 427, 
ivi, 1970, I, 309 e 6 marzo 1970, n. 551, ivi 422). 

In particolare le notificazioni nel processo tributario sono regolate 
dall'art. 89 del r.d. 11luglio1907, n. 560 tuttora in vigore, quanto al contenzioso, 
per l'espresso richiamo fatto nell'art. 228 lett. b delt.u. sulle imposte 
dirette, nonostante che l'art. 38 di questo t.u. detti norme di contenuto 
analogo; solo quando queste norme particolari non dispongono sono applicabili, 
compatibilmente con esse, le regole del rito �civile (Cass. 29 ottobre 
1966, n. 2706, in questa Rassegna, 19-66, I, 1347). 

Poich� l'art. 89 prevede compiutamente sia l'ipotesi della irr�peribilit� 

o rifiut� di ricevere la copia, sia l'ipotesi del contribuente che non abbia 
dimora nel comune, non � mai necessario ricorrere all'art. 140 c;p.c. e non � 
mai necessario dare notizia con lettera raccomandata dell'avvenuta affissione 

616 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

stessa Polotto Adalgisa mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
� ben vero che se. per le notificazioni relative ad atti o procedimenti 
tributari, lAmministrazione si avvale, �come ne ha facolt�, dell'opera di 
messi comunali, e non di quella degli ufficiali giudiziari, si .applicano le 
disposizioni dell'art. 38 del t.u: 2'9 gennaio 1958. n. 645 le quali, sebbene 
dettate .per l'imposta di ricchezza mobile, contengono principi generali 
applica.bili a tutti i procedimenti tributari (CaiSS. 26 aprile 1968, 

n. 1266 e Ca:ss. 13 febbraio 1969, n. 490). � �anche vero che, per l'art. 38 
lettera f del citato t.u. n. �645 del 1958, se il contribuente destinatario 
dell'atto non ha residenza nel comune, l'avviso del deposito prescritto 
dall'art. 140 c.p.c,' si affigge nell'albo del Comune e la notifica si ha per 
eseguita nell'ottavo giorno successivo, senza necessit� di spedire J.a racc
�omandata prevista dallo stesso art. 140 C.iP.c. Senonch�, proprio dalla 
norma del citato art. 38 del t.u. n. 645 del 1958, applicabile alle notificazioni 
eseguite da messi comunali, e non da ufficiali giudi.Ziari, si ricava.
che se il destinatario della notifica ha abitazione nel Comune, deve 
applical"Si, invec,e, l'art. 140 �C.p:c., e, cio�, il messo notificatore deve 
affiggere l'avviso di deposito alla porta della abitazione del contribuente 
e dargliene notizia per raccomandata.�con avviso di ricevimento. La disposizione 
dell'art. 38 citato, infatti, presuppone che effettivamente .non 
sia possibile l'affissione alla porta della casa di abitazione, perch� il 
destinatario della notificazione non ha alcuna abitazione nel Comune: 
altrimenti la norma, di �carattere eccezionale e di stretta interpretazione, 
ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, non pu� essere a!Pplicata, e prende 
vigore l'art. 140 :c.p.-c., �contenente una norma generale, che del resto 
la ste�ssa norma .speciale richiama. Se dunque esiste nel Comune un'abitazione 
del destinatario dell~ notificazione, il messo notificatore � tenut� 
ad affiggere l'avviso di deposito alla porta �della casa di esso contribuente 
ed a dargliene notizia mediante lettera :raccomandata, ai sensi 

In realt� il caso specifico non � regolato in modo espresso n� nell'art. 89 
del reg. del 1907, n� nell'art. 39 del it.u. del 1958, n� nell'art. 140 c.p.c .. Soc':" 
corre invece l'art. 170 terzo comma c.p.c.: dopo la costituzione del rapporto, 
il cambiamento di abitazione, nell'ambito dello stesso comune o fuori di 
esso, � irrilevante se non sia stato dichiarat�; nessun obbligo ha la parte 
di fare ricerche anagrafi.che per stabilire dove deve farsi l'affissione e 
nessuna �comunicazione � possibile fare non conos�cendosi n nuovo recapito; 
non ha senso a:llfi.ggere l'atto alla porta di una casa che non � pi� � l'abitazione 
�,, e l'affissione presso il comune, nemmeno necessaria, � la sola cosa 
�che pu� avere una sua logica. In tale situazione, se non � possibile conse-_ 
gnare la copia presso la residenza dichiarata, la notifica sar� regolare con 
la sola constatazione di tale impos&ibilit�, in quanto il contribuente che ha 
l'eme.re di fare le comunicazioni prescritte (art. 9 e 38 del t.u. sulle imposte 
dirette) non pu� trarre vantaggio. dalla sua irreperibilit�, facendo incorr,ere 
la controparte in gravi decadenze soggette a termini brevi che presuppon..� 
gono in ogni momento la certezza del dc;>micilio fiscale. 



J 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBU'l'.ARIA 

dell'art. 140 c.p.c. Nella specie, �come, in pU:nto di fatto, ai fini di esaminare 
l'errore in procedendo dedotto nel ricorso, e limitatamente al 
controllo di attivit� del decidente o delle parti, questa Suprema Corte 
ha il potere di accertare (Cass. 28 ottobre 1969, n. 3549), l'Adalgisa Polotto, 
destinataria della notificazione, aveva abitazione in Genova, a via 
.A:cquarone n. 9 I A, al momento della notifica, in quanto si era tra~:ferita 
in detta casa dal 12 novembre 1968 e vi abitava, dunque, al momento 
della notifica, avveriuta il 14 novembre 1968. N� al riiguardo ha pregio 
il rilievo della parte resistente, di non avere la stessa contribuente da.ta 
notizia all'ufficio della nuova .sua abitazione, e di non essere trascorso 
un mese dalla relati.va variazione anagrafica: in tali -circostanze, poteva 
ritenersi legittima l'affission.e alla antica casa, in via San Martino, 2/A, 
dello stesso Comune di Genova, m�, esistendo comunque un'abitazione 
nel Comune di notifica, non poteva il messo .comunale notiificante affiggere 
l'avviso di deposito all'albo comunale, in quanto non poteva� applicarsi 
l'art: 38 del t.u., che presuppone l'assenza� di abitazione nel Comune. 
In tale .situazione deve accogliersi il secondo motivo di ricorso, 
in quanto l'avviso di deposito doveva affiggersi alla casa della �contribuente 
Polotto Adalgisa, alla quale doveva darsi notizia del deposito, 
mediante la raccomandata prevista dall'art. l40 .c.p.c. senza di che J.a 
notifica non pu� ritenersi perfezionata1 (Cass. 15 marzo 1969, n. 830). 
Al riguardo � da rilevare infatti che l'irreperibilit� prevista dall'articolo 
140 c.,p.c. a differenza di quella contemplata dall'art. 143 �C.p.c. non 
presuprpone .che l'indirizzo del destinatario .sia assolutamente ignoto, ma 
soltanto elle !"indirizzo .sia noto o accertabile e non vi 1si trovi il �desti.
natario (Cass. 30 maggio 1969, n.. 1922); nella specie� era nota e facilmente 
accertabile l'abitazione precedente della Polotto Adalgisa, onde 
il ricoriso deve essere accolto, limitatamente� al secondo motivo. La de


. cisione gravata deve essere �cassata in relazione al motivo accolto con 
rinvio alla stessa Commissione Provincfale di Genova che si atterr� ai 
principi .sqpra fissati. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 :febbraio 1971, n. 343 -Pres.. Giannattasio 
-Est. Alibrandi -P. M. Gentile (conf.) -Monti ed altri (avv. 

I

Salvucci) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Zoboli). 

Imposta di successione -Presunzione per mobili, denaro e gioielli -
Inveittario di eredit� beneficiata -Requisiti -Decorrenza del termine 
-Fattispecie. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31; e.e. art. 485). 
L'inventario che, a norrna dell'art. 31 della legge sulle successioni, � 
idoneo a vincere la presunzione di esistenza di mobili, denaro e gioieUi, 


618 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

non � un qualunque atto redatto in una certa forma~ ma soitanto L'in


ventario efficace a produrre l'effetto sostanziale a cui � diretto; n~l caso 

dell'accettazione dell'eredit� con beneficio di inventario, l'inventario ef


ficace ai fini della presunZione fiscale � soltanto quello idoneo a far go


dere al chiamato il beneficio di inventario. Non � quindi va.lido agli ef


fetti della presunzione l'inventario compilato dopo la scadenza del ter


mine dell'art. 485 e.e. anche se, illegitmmamente, sia stata concessa una 
�seconda proroga che il pretore non pu� concedere (1). 

(Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso i Monti e la Sommaruga 
de.nwiziano la violazione d�gli artt. 31 e 36 r.d. 30 dicembre 1923, numero 
3270 e falsa applicazione dell'art. 485 e.e., in relazione all'art. 360 

n. 3 c.,p.c., s�stenendo che la Corte del :inerito ~ incorsa in errore nel. 
ritenere che un inventario rCOIDtPilato oltre i termini di dec.adenza di 
tre mesi, avendo il pretore concesso due proroghe che eccedevano quel 
termine, non � idoneo a vincere la presunzione posta dal dtato art. 31 in 
ordine all'esistenza rSia di gioielli e denari (2 % ) sia di mobilia (5 % ). 
In particolare, deducono i ricorrenti che occorre distinguere tra il valore 
probatorio che promana �dall'inventario, da un lafo, e gli effetti che 
derivano dal fatto che l'inventario non sia stato compiuto nel termine 
di decadenza di .cui all'art. 485 e.e., da un altro, e. tornano a sostenere 
che l'inventario de quo, anche 'Se �compiuto oltre il predetto termine, ha 
tuttavia quell'efficacia probante che, secondo il menzionato art. 31 comma 
2, della legge tributaria di successione, � atta a vincere la presunzione 
sopra r~chiamata. 
Il motivo non � fondato. 

La questione sollevata dai ricorrenti � .stata di recente presa in esame 

da questa Corte Suprema la quale ha ritenuto che non � idoneo a for


nire la prova contraria alla presunzione di cui al citato .art. 31 l'inven


tario di eredit� benefidata compiuto oltre il termine di tre mesi pre-� 

visto �dall'art. 485 c ..c. (sentenza 11 luglio 1966, n. lr824). E a soluzione 

non diversa della questione si ritiene che debba pervenirsi nel presente 

giudizio. 

Va premesso �Che non � ammissibile la seconda proroga del termine 
di tre mesi rstabilito dall'art. 485 e.e., per il compimento dell'inventario, 
come gi� ha ~itenuto questo Supremo Collegio sul rilievo cJ:ie la proroga, 

(1) � stato pi� volte affermato che l'inventario dell'eredit� benefidata 
capace di vincere la presunzione dell'art. 31 dell:a legge sulle successioni � 
soltanto �quello che produce tutti gli effetti civili -sostanziali e sia formalmente 
perfetto (Cass., 25 marzo 1966, n. 797; 28 novembre 1968, n. 3837.; 
11 novembre 1969, n. 3673, Riv. leg. fisc. 1966, 1105; 1969, 1138 e 1970, 603); 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 619 

prevista in detta norma e richiamata nel successivo art. 487, comma 2, 
non pu� essere che una ed una soltanto, tenuta presente sia fa dizione 
letterale della norma, sia la mens legis che l'ispira, posto che la formalit� 
e gli adempimenti �che la legge impone ai chiamati alla' eredit�, i 
quali vogliono accettarla con beneficio d'inventario, sono stabiliti a tutela 
dei terzi creditori, e, quindi, non possono essere eseguiti in maniera 
diversa da quella prescritta, senza �che da tale inosservanza non derivi 
la decadenza dal beneficio (sentenza 24 aprile 1'963, n. 1082). 

Ne consegue �che, nel caso in esame, non pu� dubitar.si �che il Pretore 
di Milano, dopo aver acco,rdato con provvedimento del 17 gennaio 
1963 una;pr�roga di tre mesi, non si .sia uniformato alla le.gge nel con.
cedere una seconda proroga di tre mesi con il successivo provvedimento 
del 12 aprile 1963, iper �cui il verbale d'inventario fu chiuso 1'11 luglio 
1963 e, quindi, dopo oltre otto mesi dalla apertura della successione. del 

defunto Ivo Monti (17 ottobre 1962). 

Resta, ora, da stabilire se, malgrado l'inosservanza dell'accennato 

termine semestrale, l'inventario de quo presenti tuttavia quell'efficacia 

probatoria che, a p.onna dell'art. 31, comma 2� della legge tributaria 

sulle successioni, r�J idonea a vincere la presunzione prevista nel primo 

cbmma dello stesso art. 31. Ma questa tesi, sostenuta dai ricorrenti, non

1

pu� 
essere condivisa. 
A sostegno della soluzione negativa milita, anzitutto, un argomento 

I 

che pu� trarsi dalla letterale formulazione della norma. Stabilisce l'articolo 
31 �che nelle trasmissioni a causa di morte si presume l'esistenza 
di gioielli e di denari per un valore pari .al 2 % del valore totale degli 
altri beni della eredit� o di mobilia pe�r un valore in ragione del 5 % ; 
al detto criterio presuntivo non �si ricorre, per�, (ipotesi eccezionale) 
quanto un diverso valore (maggiore; minore o addirittura nullo) dei 
suindicati beni mobili, risulti, tra l'altro, da inventari di eredit� beneficiata. 
La norma in esame fa quindi riferimento ad una fattispecie legale 
(inventario di eredit� beneficiata) �che si completa non con la compilazione 
di un qualsiasi inventario, ma soltanto con quello �che costituisca 
requisito perch� i� chiamato all'eredit� possa godere del beneficio 
di inventario. In altre parole, fa riferimento ad un inventario compiuto 
con tutte le forme prescritte e �con l'osservanza dei termini stabiliti dalla 

di conseguenza se d'un canto l'inventario imperfetto, che fa acquistare al 
chiamato la qualit� di erede puro e semplice, non � rilevante ai fini della 
presunzione fiscale, d'altro canto, nelle particolari ipotesi degli artt. 487 e 
489 e.e. il termine per la compilazione dell'inventario pu� essere ritardato 
anche di molti anni rispetto all'apertura della successione (Cass., 17 marzo 
1970, n. 694, in questa Rassegna, 1970, I, 442). 



620 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA'DELLO STATO 

legge (art. 485 e.e.). Infatti, come non pu� definirsi eredit� beneficiat~ 

�quella non preceduta dalla dichiarazione di cui all'art. 484 cod. civ., cos� 
non pu� definirsi inventario di eredit� beneficiata quello che sia .stato 
compiuto oltre il termine di leg.ge e per cui il chiamato all'eredit� � considerato 
erede puro e semplice (art. 485, comma secondo, e.e.). E tale 
situazione giuridica $i verifica allorch� il chiamato all'eredit� non abbia 
compiuto, per qualsiasi ragione, l'inventario nel termine di legge per 
cui, trascorso inutilmente tale termine, egli dovr� essere considerato p 

I 

erede puro e semplic�, e ~'inventario tardivamente .compiuto non potr� ,I 
essere ritenuto, agli eff'etti di quanto dispone il citato art. 31, inventario 
di eredit� beneficiata. 


Un secondo argomento pu� ricavarsi dal successivo art. 56 della 
legge, ne1 qua~e si dispone �che, per le successioni accettate con beneficio 
di inv�entario, il termin� della denunzia decorre �dalla scadenza �di quello 
stabilito pe;r-la formazione dell'inventario e, quando questo sia compiuto 
prima di tale .scadenza, dalla data della sua chiusura�. Infatti, 
facendosi in detta norma ripetuto criferimento a.1 termine per la forma-. 
zione dell'inventario, termine che non pu� essere che quello stabilito dal 
codice -civile, ci� .sta a significare .che la legge tributaria in esame, lungi 
dal non riconoscere alcuna rilevanza alle norme <Civilistiche in materia 
di inventario, ha inteso inv~ce recepirne la regolamentazione, sia in 
ordine alle modalit� secondo cui l'inventario debba �essere compilato, sia 
in relazione al tempo entro il quale la COilllPilazione deve essere eseguita. 
E non vaie opporre che, purch� l'inventario sia .stato compilato nelle 
forme di legge, � sempre assicurata la fedelt� delle risultanze di esso 
con la realt�, d� che solo pu� interessare ai fini della determinazione 
dell'imposta di ,successione. Invero, la semplice osservanza delle modalit� 
e garanzia processuali, non accompagnata dall'osservanza del termine 
di cui al citato art. 485 �e.e., impedi.sce che sia assicurata proprio 
quell'assoluta certezza �di ri.spondenza al vero delle risultanze dell'invE'.
ntario, la quale sia il legislatore ordinario, sia quello tributario si sono. 
posti come 7sigenza da rLSiPettare se si vogliono conseguire determinati 
vantaggi (quelli, cio�, di n0J1 rispondere ultra vires ereditarie e di pagare 
l'irrllPosta di successione sul valore effettivo dei beni mobili inventariati, 
anzich� su quello presunto in base alle percentuali di legge). Di 


tale esigenza si rinviene puntuale eco sia nella relazione al progetto 
definitivo del codi.ce civile, sia nella Relazione del Ministro Guardasigilli 
(n. 244) e trattasi di un criterio ispiratore di carattere generale la 
cui operativit� non pu� essere limitata al �campo dei rapporti di �diritto. 
privato quando la ratio � identica nel campo tributario ed anzi in questo 
� ancor pi� sentita la necessit� di garantire il fisco �contro possibili 
sottrazioni e trafugamenti di attivit� ereditar1e ad opera del chiamato 
che si trovi nel possesso dei beni. -~Omissis). 




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 621 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 febbraio 1971, n. 363 -Pres. Pece Est. 
Boselli -P. M. Caristo (conf.) -Soc. Sitmar (avv. Uckmar) c. 
Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli). 

Imposta di registro -Contratti a prezzo presunto ..: Disposizione del


l'art. 32 le~ge di registro riferita agli appalti -� di portata ge~ 

nerale. 

(r.d. 30 dicembre 1922, n. 3269, art.. 32). 
La disposizione del capoversO. dell'art. 32 della legge di registro, secondo 
la quale nei contratti a f)Tezzo presunto la liquidazione della tassa 
avr� luogo con rigu�rdo all'effettivo ammontare della prestazione eseguita 
ove il contratto non sia eseguito per impedimento di forza maggiore, 
pur essendo riterita agli appalti, � di portata generale (1). 

(Omissis). -Con scrittura privata 20 gennaio 1961 la SITMAR 
(Societ� Italiana Trasporti Marittimi) noleggiava la propria motonave 
� Castel.nevoso � alla Aziend� Monopolio Banane pe.r la durata di dnque 
anni, per dieci viaggi all'anno, ver.so un corrispettivo medio di Lire 46 
milioni a viaggio. 

Alla registrazione ;ratto .scontava l'imposta di cui all'art. 49 ter 
all. A e all'art. 54 della Legge di regtstro, calcolata sul �cumulo dei corrispettivi 
convenuti per tutta fa durata del �contratto (L. 2.300.000.000). 

Nel contratto le parti avevano espressamente previsto la eventualit� 
che il monopolio delle ba.nane venisse a cessare. ed avevano convenuto 
che, in tal �aso, il �contratto si sarebbe risolto di dirit.to .senza obbligo 
di indennizzo e risarcimento a carico di al�una parte. 

Tale eventualit� essende.si verificata a 1seguito della legge 9 ottobre 

1964, n. 986, la SITMAR con denuncia registrata il 1� marzo 1965 co


(1) Si segnala la importanza della presente sentenza ~a quale contiene 
la affermazione di un principio generale di cui potr� giovarsi anche fa 
Amministrazione per la tassazione dei maggiori corrispettivi definitivi. Deve 
rilevarsi difatti che la norma del cap�verso dell'ar.t. 32 della legge di 
registro, non pu� essere considerata isolamente dal d.l. 15 novembre 1937, 
n. 1924. In tanto pu� ammettersi che la tassazione si commisuri alla quantit� 
effettivamente eseguita della prestazione, in quanto questa quantit� 
sia rilevante sia per diminuire come per aumentare la quantit� originariamente 
presunta; ma ci� presuppone l'obbligo delle parti di denuncit:tre 
i contratti, anch� verbali, e i relativi prolungamenti e il potere della Finanza 
di accertare di ufficio e in via presuntiva i contratti non denunciati. 
Non potrebbe cio� ammettersi che un contratto diverso dall'appalto possa 
giovarsi dell'art. 3.2 quando la quantit� dell'esecuzione si riduca ma possa 
allo stesso tempo sottrarsi all'obbligo di assoggettare all'imposta le maggiori 
quantit�. Se pertanto si ammette l'estensione del capoverso dell'art. 32 
a. tutti i contra.tti a prezzo presunto, deve estendersi per gli stessi contratti 
l'applicazione delle disposizioni del d.l. 15 novembre 1937, n. 1924. 

622 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

m�nicava all'Uffido competente che, alla data di entrata in vigore della 
legge predetta, il contratto era stato eseguito per un numero di viag,gi 
cui corrispondeva il nolo �complessivo di lire 1.717.678.895, eppertanto 
chiedeva la restituzione della imposta corrispondente alla differenza fra 
detta somma e la maggiore a� suo tempo dichiarata. 

La restituzione venne per� negata ed i ricorsi proposti dalla 
SITMAR, prima alla Commissione Provinciale e quindi a quella Centrale 
delle imposte vennero respinti. 

Osservava, in particolare, J.a Commissione Centrale: 

-che, a sensi dell'art. 12 della Legge organica di Registro, le imposte 
.regolarmente percette non possono essere restituite fuorch� nei 
casi previsti dalla legge medesima: casi fra i quali non era dato annoverare 
quello in esame; 

.__ 1che la norma in �concreto invocata dalla Societ� (art. 32 L.R.), 
relativa ai contratti d'appalto, non poteva trovare applicazione nella 
specie, essendo quello stipulato fra le parti un contratto di noleggio 
e non essendo la disposizione predetta �suscettibile di interpretazione 
estensiva o analogica. 

Avverso questa decisione ricorre per Cassazione la Soc. SITMAR 
sulla base di un unko mezzo. Resiste �con controricorso I'Amministrazione 
Finanziaria. 

Entrambe le parti hanno presentato memoria. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con l'unico motivo del ricorso la SITMAR denunzia violazione e 

falsa applicazione dell'art. 32 del r.d. 30 dicembre 1923,. n. 3269 in rela


zione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ed assume che -contrariamente a 

quanto ritenuto dalla decisione impugnata -.l'art. 32 della legge orga


nica di registro non ha carattere eccezional� ma �costituisce estrinsecal 


zione di un principio generale: quello per cui, quando al momento della I 

registrazione non si possa procedere alla determinazione della base im


ponibile, l'imposta si liquida provvisoriamente, salvo procedere non apI 


pena pos,sibile alla li:quidazione definitiva. 

Pertanto, non poteva attribuirsi rilievo, al fine di� escludere l'ap


plicabilit� di detta norma alla fattispecie, alla circostanza �che il con


' 

tratto fosse di noleggio e non di appalto, essendo sufficiente a legittimare 

I

l'applicazione della norma al �caso concreto fa semplice considerazione, 

(asseritamente pac�fi.ca) �che, al momento della registrazione, il corri


I 
~ 

spettivo convenuto per detto noleggio era semplicemente �presunto�.� 

La �censura � fondata. 

Punto fondamentale della controvensia � quello relativo alla ap-� 

plicabilit� nella specie della dispisizione di cui al secondo comma (parte 

1 

seconda) dell'art. 32 della legge organica di Registro. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 623 

L'argomento su cui poggia la tesi affermativa della .societ� ricorrente 
� e.ssenziaimente quello della rispondenza di detta disposizione ad 
un principio di carattere generale del nostro ordinamento tributario. 

L'argomento che la Finanza adduce a sostegno della soluzione contraria 
i�J sostanzialmente duplice e 1consiste nella obiezione: 

a) anzitutto che il contratto in questione (da qualificare come 
� noleggio � e non :come � appalto �) era a prezzo determinato e non 
presunto; 

b) e, ,secondariamente, che l'impedimento per cui il contratto non 
venne portato a 'compimento, lungi dall'essere di forza maggiore, rientrava 
nella previsione delle parti. 

Ci� premesso, oc�corre subito avvertire che gli angomenti ora accennati 
(.sub a e b) non possono essere ,presi iri. 1considerazione .�i fini del 
sindacato di legittimit� della dec..Lsione impugnata, avendo questa ritenuto 
inapplicabile la predetta disposizione del�l'art. 32 L.R. al caso di 
specie a cagione della (asserita) eccezionalit� della norma e non perch� 
non ne ricorressero in concreto gli estremi. 

Tali argomenti riflettono peraltro accertamenti di fatto cui, even


tualmente, 'sar� provveduto in sede di merito ove la norma in questione 

sia ritenuta in astratto applicabile anche ai contratti di noleggio. 

Limitando !Perci� �l'indagine a tale questione preliminare, questa 

Suprema Corte non ritiene esatta l'affermazione che l'art. 32 della vi


gente legge di re.gistro costituisca norma eccezionale anzich� estrinseca


zione di un principio generale dell'ordinamento tributario. 

� 1Q\Pportuno, a questo fine, ,considerare separatamente le due di


sposizioni contenute nel 'predetto articolo di legge. 

La prima, relativa alle alienazioni .di immobili (e dichiarata dal 

secondo comma, prima parte, appUcabile anche agl:i appalti a prezzo 
�presunto) concerne il trattamento di quei contratti, �andati a buon 
fine�, di cui non possa conos�er.si con precisione, al momento della 
conclusione, quale sar� l'ammontare definitivo del prezzo e per i quali 

� ,consentita la Hquidazione provvisoria (dell'impost~) 1sul ,prezzo pre


sunto, 1salvo riscossione (od eventuale restituzione) della differenza al 

momento della COnl!Pil�ta esecuzio.ne, ,che � appunto quello della liqui


dazione definitiva del prezzo. 

Lia .seconda disposizione (a mente della quale �se per� l'appalto non 

fosse compiuto unicamente per com;provato impedimento di forza mag


giore, la liquidazione della tassa avr� luogo con riguar.do all'effettivo 

ammontare della prestazione �eseguita�) � relativa all'appalto a prezzo 

presunto e concerne il trattamento tributario di detto contratto per il 

caso in cui lo stesso rimB.?ga ineseguito per un impedimento di forza 

maggiore. 

Orbene, per quanto possa apparire indifferente ai fini della presente 

indagine, dato il suo riferimento ad una ipotesi diversa (quella dei con



624 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tratti andati a buon fine), non riesce tuttavia del tutto superfluo avvertire 
come la prima delle disposizioni ora riferite -per p:acifica e concorde 
affermazione di dottrina e .gim:isprudenza -costitui�sca e:spressione di 
una regola generale applicabile -come tale -a tutti quei contratti, 
ancorch� diversi da quelli in essa espressamente enunciati (alienazioni 
immobiliari, contratti d'a,ppalto) per i quali al momento della stipula-� 
zione non sia certo il �corrispettivo. 

Ma non v'ha dubbio che nep1Pure alla ,seconda delle di�sposizioni 
esaminate -�che � precisamente quella di cui la rkorrente ha chiesto 
(e la decisior:ie impugnata ha negato) l'applicazione alla specie -convenga 
il �Contestato carattere di eccezionalit� sol perch� essa importa 
deroga al principio -�-1sancito daU'art. 12 della Legge di Registro 


c.d. dalla irrilevanza degli eventi successivi all'atto. 
Invero, se si �considera che questa seconda d1sposizione concerne 
esclusivamente gli appalti a prezzo presunto (e non anche quelli a cor-' 
rispettivo determinato) e se si tenga presente la regola, ora accennata, 
che per gli atti a corrispettivo pres.Unto al 1criterio della tassazione secondo 
le risultanze dell'atto si sostituisce, per nece,ssit� di tecnica fiscale, 
quello della tassazione secondo lo svolgimento del rapporto giuridico, la 
denunciata deroga per tali atti al principio della irrilevanza degli eventi 
successivi non pu� ~on apparire come immanente allo stesso meccanismo 
de~la imposizione: essendo conseguenza non meno logica �che 
necessaria di tale meccanismo appunto quella che, nel �caso di esecuzione 
parziale del rapporto (per eventi, beninteso, non im,putabili alle 1parti), 
debba aversi riguardo, ai fini della tassazione, �alle prestazioni �effettivamente 
� eseguite. 

In tale prospettiva la disposizione esaminata, lungi dal .configurarsi 
come una deroga in senso tecnico al principio dell'art. 12 della Legge 
di registro, ne costituisce piuttosto un limite di operativit� ,scaturente 
dallo istesso sistema. 

Accogliendosi pertanto� il. ricorso, la impugnata decisione deve essere 
cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla $tessa Commis


.. 

sione Centrale delle Imposte. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 febbraio 1971, n. 482 -Pres. Giannattasio 
-Est. Virgilio ... P. M. Cacciappoli (conf.) -Soc. M.A.B. (avv. 
Carboni Corner) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Fanelli). 

Imposta di registro -Appalto di trasporti e trasporti siq.goli -Criteri 
di distinzione. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; tariffa A, art. 52; d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, 
art. 6). 
Si ha 0;.ppal.to del servizio di trasporto (in luogo �i un numero determinato 
di singoli contratti di trasporto) quando i contraerJ,ti si prefig:.: 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 625 

gono il raggiungimento di un risultato unitario e complessivo att'taverso 
l'organizzazione dei mezzi che il trasportatore appresta in relazione all'importanza 
e alla durata del rapporto. I connotati rivelatori dell'appalto, 
del quale � consentito l'accertamento anche a mezzo di presunzioni 
(art. 6 d.l. 15 novembre 1937, n. 1924) normal.mente J.:onsistono 
nella molteplicit� e sistematicit� dei trasporti, nella pattuizione, di un 
corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione della 
organizzazione e dei� rischi da parte del trasportatore (1). 

(Omissis). -Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione 
dell'art. 52 della tariffa Allegato A alla legge di registro (r.d. 30 
dicembre 1923, n. 3269) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere 
erroneamente la Corte di Brescia ravvisato nel rapporto intercorso tra le 
parti un appalto di servizio di traS1porti, desumendo gli elementi di valutazione 
non gi� da un'apposita �convenzione in tal .senso, ma da .semplici 
congetture fondate .sulla drco'st~nza che la 1societ� M.A.B . .si era. avvalsa 
ripetutamente, per trasporti diversi, dello stesso vettore. 

La ricorrente rileva, inoltre, �che la Corte del merito ha omesso 
di considerare che la molteplicit� delle fatture rilasciate per ognuno dei 
trasporti esegu;iti costituiva� di per s� una valida ragione per escludere 
la ritenuta unicit� del rapporto. 

Le censure sono infondate. 

Il tratto caratteriistico della fattispecie dell'appalto di un servizio di 
trasporti,� rispetto al semplice contratto di trasporto, � costituito dal 
risultato �complessivo che le parti intendono perseguil'.e attraverso una 
serie di trasporti, nonch� dall'organizzazione dei i:nezzi che, in refazionc 
all'importanza ed alla durata delle prestazioni, il tra.B1Portatore ap.presta 
ai fini dell'esecuzione del contratto (Cassazione 23 marzo 1963, n. 724; 
10 febl:>raio 1962, n. 186). 

In tale ipotesi i singoli rapporti perdono la loro autonomia, nego


ziale ed economica, e �Sono perci� assoggettati ad unica dis'Ciplina, in 

vista appunto del risultato unitario �che i contraenti si prefiggono di rag


giungere. 

I connotati rivelatori della fattispecie in esame (della quale � con


sentito l'accertament9, agli effetti tfi:scali, anche a mezzo di presunzioni 

per il disposto dell'art. 6 del d.I. 15 novembre 1937, n. 1924) norm~I


(1) Decisione da condivid.ere pienamente. Le decisioni' citate nel testo 
lo febbraio 1962, n. 186 e 23 marzo 1963, n. 1537, sono dportate in Riv. leg. 
fisc., 1962, 1308 e 1963, 1537; in esse � stato anche precisato che l'appalto 
richiede l'assunzione del sexvizio dei trasporti dell'azienda dell'appaltante 
con carattere di prevalenza ma non necessariamente di esclusivit�. Per una 
pi� generale definizione dell'appalto di servizi dr. Cass., 22 luglio 1969, 
n. 2749, in questa Rassegna, 1969, I, 909. 

626 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mente consistono nella molteplkit� e iSistematicit� dei trasporti, nella 
pattuizione di un corrispettivo unitario iper le dive!lse prestazioni, nell'assunzione 
della organizzazione e dei rischi da parte del trasportatore. 

In puntuale applicaz�one degli enunciati principi la sentenza impugnata 
ha tratto dagli elementi �concreti della pattuizione (durata per 
molti anni, frequenza giornaliera ,dei trasporti, prezzo commisurato ad 
ogni quintale di merce trasportata, impiego degli autocarri della societ� 

O.T.I. 1con scritta pubblicitaria della societ� -ricorrente) l'esatto con-. 
vincimento che non di singoli ed autonomi contratti di trasporto si fosse 
trattato, ma .di un vero raWorto di appalto di un servizio di trasporti, 
sog.getto alla disciplina tributaria di ,cui all'art, 52 deUa tariffa allegato 
A alla legge di registro. 
N� il rilaiScio di molteplici fatture (una per ~gni viaggio) poteva 
indurre ad escludere l'ipotesi dell'appalto, in quant,o le fatture stesse 
non �costituivano la prova documentale di autonomi, anche se� numerosi, 
rapporti contrattuali, ma erano nel caso semplicemente predisposte con 
riferimento a tutti 1gli altri elementi di fatto incensurabilmente accertati 
dai .giudici del merito -al fine di provare l'avvenuta � esecuzione
�, �con conseguente pagamento, delle singole prestazioni rientranti 
nell'unico contratto voluto ed attuato. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 febbraio 1971, n. 483 -Pres. Giannattasio 
-Est. Falletti -P: M. Gentile (diff.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Albisinni) c. Metalla (avv. Arnaboldi). 

Imposta di registro -Vendita fra parenti -Presunzione di liberalit� Prova 
della provenienza del prezzo. 

(d.l. 8 marzo 1945, :p.. 90, art. 5). 
Imposta di registro -Vendita fra parenti -Presunzione di liberalit� 
rispetto al prezzo pagato -Maggior valore accertato -Si estende. 

(d.l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5). 
Per vince1�e la p1Tesunzione di liberalit� nella vendita fra parenti 

.occorre dare la prova col solo mezzo dematto di data certa sia della disponibilit� 
della somma corrispondente al prezzo pagato, sia del pagamento 
di essa; a nulla giova pertanto la semplice dimostrazione di una 
generica capacit� economica (1). 

Ove manchi la prova contraria alla presunzione, la vendita fra pa.renti 
si considera a titolo gratuito nella su.a interezza ossia sia per ib� 
valore dichiarato sia per il maggior valore accertato (2). 

(1-2) Decisione di evidente esattezza. Sulla prima massima v. Cass. 
23 luglio 1969, n. 2777, in questa Rassegna, 1969, I, 914 con nota di richiamo:� 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 627 

(Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso principale l'amministrazione 
delle finanze denuncia la violazione dell'art. 5 del d.1.1. 8 marzo 
1945, n. 90, e lamenta che la Corte d'appello, pur giudicando completa.mente 
mancata la {Prova circa la� provenienza de1 prezzo pagato, ha tuttavia 
ritenuto che la tassazione dell'atto non 1Potesse calcolarsi nella sua 
interezza seco:n,do l'aliquota stabilita per i trasferimenti a titolo gratuito, 
ma che in tal .modo dovesse tassarsi soltanto il prezzo dichiarato, mentre 
il maggior valore accertato dovesse scontare l'imposta dovuta per i trasferimenti 
a titolo oneroso. 

Col ricorso incidentale il Metalla ha proposto due motivi: 

a) violazione del medesimo art. 5 perchi� la Corte di appello ha 
adottato un criterio troppo assoluto in ordine alla prova del prezzo pagato, 
esigendo .che la dimostrazione mediante tito'li di data certa comprendesse 
non �solo la disponibilit� ma anche l'impiego della somma necessaria: 
per l'impiego invece doveva ritenersi suffi.eiente la prova testimoniale 
all'uopo dedotta; 

b) omessa motivazione su un punto de'cisivo della causa, perch� 
la Corte di appello ha trascurato di �considerare che il prezzo di L. 5 
milioni fu versato soltanto per L. 4.476.053., mentre J.a differenza fu 
soddisfatta mediante accollo di un mutuo ipotecario: un'operazione que:. 
sta che risultava provata mediante un atto pubblico di data certa. 

Priorit� logica spetta al motivo sub a) del ricor.so incidentale. Esso 
� privo �di fondamento. L'art. 5 cit. cos� dispone: � Le trasmissioni di 
immobili a titolo oneroso fra parenti entro il terzo grado si presumono 
liberalit� e come tali sono soggette all'iIIl!Posta quando la provenienza 
del prezzo pagato non viene dimostrata in base a titoli aventi data 
certa ai sensi .del codice �civile�. A1ssai rigoroso � il senso della. norma, 
nonch� la ratio evidente; ed incisiva, altrettanto, ne � la letterale espressione: 
il fatto che occorre dimostrare con titoli di data certa (quali pre�isamente 
li definisce l'art. 2704 e.e.) � la �provenienza del prezzo pa-� 
gato�, dunque non solo l'anteriore disponibilit� d'una somma corri-� 
spondente ma anche l'impiego conclusivo del suo pagamento. L'art. 5, 
in tutto, l'ambito della :sua disposizione, non lascia akun margine a 
prova diversa da quella �consistente in � titoli di data �certa � : una certezza 
documentale che, secondo l'art. 2704 cit., pu� desumersi dalla registrazione 
ed anche da elementi estrinseci all'atto, ma tali comunque da 
presupporne la formazione e da stabilirne in modo ugualmente certo 
l'anteriorit� (dr. Cass. 1963, n. 30'31). Forma e contenuto della prova, 
quanto � eertezza della data, disponibilit� della somma e suo medesimo 

La seconda massima � anch'essa esatta, non potendo in questo caso applicarsi 
a rovescio il con~tto del negotium mixtum cum donatione che si 
configura quando sia stata fornita la prova contraria soltanto limitatamente 
al prezzo pagato (Cass. 23 luglio 1969, n. 2775, ivi, 1969, I, 917). 

10 



628 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

versamento, sono requisiti tassativi, difficili ,senza dubbio, come difficile 
e quasi estrema � la presunzione che per esigenza di politka fiscale 
viene a parificare il regime tributario di � traismiissioni a titolo 
oneroso � a quello delle liberalit�: l'intensit� appunto di questa coercizione 
'legislativa ne dimostra l'imprescindibile carattere. 

Ma nella specie ancor pi� evasiva si rivela la tesi del ricorrente, il 

quale, mentre ammette che manc� da parte ,sua la dimostrazione, me


diante atti di data certa, della provenienza del prezzo, sostiene tuttavia 

che tale prova avrebbe potuto limitarsi alla premessa della sua �po


tenzialit�. economica� e che, questa accertata, le circostanze ulteriori 

della fattispecie avrebbero potuto verificarsi �anche con un'indagine sem


plicemente testimoniale. E i documenti di data certa a tal fine prndotti 

in giudizio dal Metalla (che qui soltanto si citano per desumere da essi 

il senso vero e precipuo della sua tesi) non riguardano neppure la com


pravendita in oggetto, ma altri e precedenti affari, la cui �.conclusione e 

gestione avrebbero appunto dovuto dimostrare ,che egli era in grado 

di' procurarsi la somma necessaria per :l'acquisto contestato. La prova 

rigorosa e pertinente �che esiige l'art. 5 si ridurrebbe cos� al presupposto 

generico della capacit� finanziaria del compratore, aJla verosimiglianza 

;piuttosto de'lla sua personalit� economica, proporzionata o meno all'en


tit� d~ll'acquisto da dimostrare; e tutto il ra;p:porto relativo a quest'ul


timo, tra cui la provenienza specifica del prezzo e la sua corrispondente 

destinazione, 1sfuggirebbe all'onere della prova �certa documentale. 

.Merita invece accoglimento il ricorso principale dell'amministra


zione. La corte d'appel:lo ha dunque completamente escluso l'id�neit� 

della prova offerta dal Meta1la; nondimeno essa ha ritenuto che la pre


sunzione di liberalit� dovesse applicarsi soltanto ,sul prezzo. dichiarato 

(L. 5 milioni), non anche sull'eccedenza del maggior valore a�certato 
(L. 13.470.000). Evidente � la contrad,dizione e fa violazione di legge: un 
�atto 
�interamente� presunto a titolo gratuito e tuttavia sottratto in 
gran parte al regime tributario correlativo. Non� vale obiettare -come 
si legge nella sentenza impugnata -. che la ipresunzione dell'art. 5 non 
trasforma la natura dell'atto, da negozio oneroso a negozio gratuito. 
Questo � certamente vero, ma irrilevante (e 1si potrebbe perfino notare 
che, gi� nel testo della legge oggetto delfa presunzione, sono proprio e 
soltanto le � trasmissioni a titolo oneroso�, da considerarsi a titolo gratuito 
non per intrinseca alterazione ma: per forma.le ,difetito di prova; se, 
diversamente, l'onerosit� risultasse 1simulata ed effettiva la gratuit�, 
l'atto andrebbe soggetto alla maggiore imposta non per presunzione, ma 
per positivo e norma,le criterio). La presunzione riguarda il regime tributario 
dell'atto, ma appunte;> perci�, stabilito ,codesto regime alla stregua 
del titolo che esso riceve secondo la regola dell'art. 5, l'atto vi deve 
soggiacere per tutta la sua'corrispondente misura, nel solco conseguente 
della discriminazione iniziale (salva la circostanza, �qui e,strariea, d�r 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

negotium mixtum cum �ton.atione). E tornano allora ad applicarsi i criteri 
generali per la determinazione del quantum imponibile (sul valore 
dichiarativo denunciato e s.ul valore accertato nel giudizio di �congruit�), 
non diversamente da come si applicherebbero nell'ipotesi di una trasmissione 
immobiliare fra parenti entro il terzo grado il cui prezzo fosse 
debitamente/ documentato, o nell'ipotesi di una compravendita non fra 
parenti, o nell'ipo~esi di una esplicita donazione: in ogni caso l'imposta 
�colpirebbe l'atto �Secondo il regime e con l'aliquota ad esso pertinente, 
sia sul prezzo o valore dkhiarato sia sul maggior valore accertato 
o concordato.


Orbene, se la mancata dimostrazione della !Provenienza del prezzo 
pagdto fa presumere come gratuito tutto i:l negozio, non � ammissibile, 
n� logicamente n� giuridicamente, che una parte di esso (per il maggior 
valore eventua'lmente accertato) venga invece tassata con l'inwosta 
relativa al negozio oneroso. 

Il �prezzo pagato�, come questa sup'1'ema Corte a pi� volte ripetuto 
nella sua giurisprudenza in materia, �, fino a prova contraria, quello 
pattuito e dichiarato nel contratto; di questo prezzo occorre dimostrare 
la provenienza per vincere la presunzione dell'art. 5, non anche del 
maggior valore risultante dalla verifica di congruit� (Cass. 1969, n. 2775; 
id. 1967, n. 2698; id. 1967, n. 615). Il richiamo � esatto e ancora conferma 
l'avvertenza che la presunzione dell'art. 5 non vale a trasformare 
la natura del negozio da oneroso a gratuito, :na ~ pur seID;pre nella 
specie un argomento irrilevante, perch� se dunque la dimostrata provenienza 
del � prezzo pagato � basta a far -considerare l'atto come oneroso 
anche per il magg~or va'lore congruamente accertato, la mancanza di 
prova viceverisa e quindi la presunzione di gratuit� comprendono parimenti 
tutto il negozio, sia per il prezzo dkhiarato sia per il valore accertato. 
-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 febbraio 1'971, n. 486 -Pres. Berarducci 
-Est. Sandulli -P. M. De Marco� (conf.) -Alleanza Securitas 
Esperia (avv.. Biamonti e Barile) c. Ministero delle Finanze (avv. 
Stato Cavalli!). 

Imposte e tasse in genere -Imposta sulla pubblicit� -Tabelle e targhe 
affisse sulle cose assicurate -�Pagamento in modo virtuale in base 
ai bilanci dell'assicuratore -Mancato esercizio della pubblicit� Irrilevanza. 


(d.P. 24 giugno 1954, n. 342, tariffa A, art. 4). 

630 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Imposte e tasse in genere -Imposta sulla pubblicit� -Tabelle e targhe 
affisse sulle cose assicurate -Art. 4 tarifla A del d. p. 24 giugno 
1954, n. 342 -Illegittimit� costituzionale -Manifesta infondatezza. 

(d.P. 24 giugno 1954, n. 342, tariffa A, art. 4; Cost., artt. 3, 23, 24, 53 e 76). 
Imposte e tasse in genere -Imposta sulla pubblicit� -Tabelle e targhe 
affisse sulle cose assicurate -Commisurazione ai premi risultati 
dai bilanci -Limitazione al ramo di assicurazione contro i danni 
da incendio. 

(d.P. 24 giugno 19:54, n. 342, tariffa A, art. 4). 
L'imposta sulla pu'Qblicit� attuata mediante tabelle e targhe distribuite 
c�tUe societ� di assicurazione ai propri assicurati e affisse sulle cose 
assicurate (art. 4 tariffa A alleg�ata al d.P. 24 giugno 1!)54, n. 342) � 
determinata, con autoaccerflamento del contribuente, in relazione aU'ammontare 
dei premi di assicurazione iscritti in bi'lancio e pagata in modo 
virtuale indipendentemente daUa materiaiit� .deU'evento pubblicitario; 
non ha quindi rilevanza ai fini deUa sussistenza deU'obbligazione tributaria 
ii fatto che ie tabeUe e targhe non siano state in concreto dist1�ibuite 
ed affisse (1). 

� manifestamente infondata ia questione di legittimit� costituzionale 
deH'art. 4 tariffa A aUegata ai d.P. 24 giugno 1954, n. 342 p�er contrasto 
con gli artt" 76, 3, 53, 23 e 24 Cost. (2�). 

L'imposta prevista daU'art. 4 tariffa A aUegata al d.P. 24 giugno 
1954, n. 342 suUa pubblicit� attuata mediante tabeUe e targhe, va com


. 
misurata alt'importo dei premi� riscossi e iscritti in biLancio dalle societ� 
assicuratrici reU:itivamente ana sola gestione dei riamo di assicurazione 
contro i danni da incendi (3). 

(Omissis). -La Societ� di aS"sicurazione �Alleanza Securitas Esperia
�, per assolvere l'obbligo dell'imposta di pubblicit� relativa alle tabelle 
e targhe distribuite ai propri assicurati per l'anno 1957, provvedeva 
al versamento del relativo importo in applicazione all'art. 4 della 
tariffa allegato A al d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, emesso in a:ttuazione 
della delega �concessa al Governo con la legge 27dicembre'1952, n. 3596, 
!Per l'emanazione di nuove norme sulle imposte sul bollo e .sulla pubblicit� 
intel'IPretando il coordinato disposto di tale norma e dell'ivi richiamato 
r.d. 20 dicembre 1928, n. 387r8, concernente nuovi modelli .di bi


(1-3) Conforme � la sentenza in paxi data n. 485. 

La sentenza della C:orte Costituzionale 23 febbraio 1970, n. 28, che ha 
spianato la via alla gran parte delle questioni decise, � pubblicata in'questa 
Rassegna, 1970, I, 185. �� � 



PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 631 

lancio per le societ� assicuratrici, nel senso che l'importo del tributo, 
previa denunzia nei modi di legge da parte del contribuente, dovesse 
liquidarsi nella misura dell'uno per mille sul venti per cento dei premi 
di competenza iscritti nella parte attiva del bilancio della societ� per 
gli anni suddetti, relativamente alla sola gestione per 'le assicurazioni 
contro i danni da incendio, alfa quale le tabelle e le targhe andavano 
riferite. 

�L'Ufficio del bollo �straordinario di Roma rilevava per� che l'�m


posta doveva essere commisurata, invece, ai premi relativi alle gestioni 

di tutti i rami di assicurazione contro i danni esercitati dalla societ�, 

escluso soltanto il ramo dei trasporti, espressamente esentato; e, con 

ingiunzione notificata in data 22 luglio 1963, intimava alla societ� assi


curatrice il pagamento della somma di L. 453.400, corrisposta in meno 

del dovuto, e della .soprattassa per il ritardato pagamento. 

Con atto di �citazione notificato in data 6 agosto 1963,. la societ� 

proponeva opposizione all'ingiun~ione, chiamando in giudizio, innanzi 

al Tribunale di Roma, l'Amministrazione Finanziaria dello. Stato. La so


ciet� chiedeva che fosse �dichiarata la infondatezza della prete�sa fiscale, 

dacch� l'imposta di pubblicit� per le tabelle e le targhe non andava 

commisurata ai premi riscossi riguardo ai rami diversi da quello affe


rente alle assicurazioni �contro gli incendi. 

L'Amministrazione Finanziaria eccepiva l'inammis�sibilit� dell'oppo


sizione per mancata indicazione dei motivi nell'atto introduttivo del giu


dizio. In sede di iPrecisazione delle conclusioni, la societ� deduceva l'in


sussistenza della pretesa creditoria dell'Ufficio fiscale; e, con la 1comparsa 

conclusionale, aggiungeva che, essendo mancata, per disuso, l'effettiva 

distribuzione delle targhe e delle tabelle, l'imposta non era affatto 
.dovuta. 
Con sentenza in data 25 novembre 1965, il Tribunale di Roma, in 
accoglimento dell'opposizione, dichiarava l'i'llegittimit� dell'ingiunzione. 

Osservava, fra l'altro, il Tribunale, che era infondata l'eccezione 

di inammissibi'lit� dell'opposizione, dacch� nell'atto introduttivo la So


ciet� aveva precisato che l'imposta andava commisurata ai premi rela


tivi al ramo delle assicurazioni contro i danni da incendio, ed era prin


cipio ricevuto che l'esposizione del fondamento giuridico dedotto in op


posizione ben poteva essere svolta dall'opponente successivamente in 

sede di trattazione della causa. 

Aggiungeva che era altres� infondata la �eccezione � della societ� 

relativa all'insussistenza della pretesa tributaria per �disuso� dell'ap


posizione delle targhe e delle tabelle, sul riflesso �che il tributo rtscossb 

in modo virtuale era dovuto indipendentemente dall'effettiva distribu


zione di esse. 

E, in ordine alla questione prospettata nell'atto di opposizione, de


cideva in conformit� della tesi dedotta dall'opponente. 

( 


632 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Avverso tale sentenza appellava l'Amministrazione Finanziaria, la 
quale riproponeva l'eccezione di inamm:tssibilit� dell'opposizione, ribadendo 
nel merito le argomentazioni addotte dall'ufficio fiscale a sostegno 
dell'ingiunzione. 

La societ� appellata resisteva al gravame e proponeva a. sua volta 
appello incidentale, sostenendo che la distribuzione delle targhe costituiva 
preslJlPposto indefettibile per l'applicazione dell'imposta. 

La Corte d'Appello di Rdrna, con sentenza 25 novembre 1966-14 
gennaio 1967, respingeva -l'appello incidentale ed, in accoglimento dell'impugnativa 
principale, rigettava l'opposizione. 

Considerava; innanzi tutto, la Corte del merito che non ricorreva 
l'inammissibilit� dell'atto di opposizione, eccepita dall'Amministrazione, 
giacch� la !Societ� aveva precisato nell'atto introduttivo del giudizio ch_e 
l'imposta non andava �commisurata ai premi risultanti in bilancio in 
ordine a tutti i rami di assicurazione, ma soltanto a quelli relativi alle 
assi�urazioni contro i danni da incendio; -che, dedotto, anche se in modo 
succinto, il motivo �di� opposizione, l'ei;q>osizione dei rilievi giuridici a 
sostegno di esso poteva essere ,gpiegata successivamente; �Che il requisito 
prescritto dall'art. i63 n. 4 c.p.�c. atteneva all'onere �di allegazione dei 
fatti costitutivi d�lla pretesa e non comportava, di regola, la nullit� 
dell'atto, per essere i motivi addotti suscettivi di successive precisazioni. 

Aggiungeva, poi, che con la disposizione normativa, invocata dall'Amministrazione 
a sostegno .della pretesa fiscale, 1si era voluto �commisurare 
l'imposta ai premi �.risultanti in bilancio per tutti i rami di 
assicurazione contro i danni esercitati dalle societ� assicuratrici; e, con 
riferimento all'appello incidentale, poneva in luce come, secondo la nota 
marginale annessa all'art. 4 della tariffa allegato A del decreto delegato. 
� l'im(posta doveva essere corrisposta indipendentemente dall'effettiva 
distribuzione delle tabelle e targhe �.. 

Osservava, altres�, che con la disciplina fissata nella legge delegata 
si era inteso servirsi, ai fini dell'accertamento, di una base imponibile 
sicura e facilmente controllabile come quella dei premi iscritti in bilancio, 
ponendo in essere una modalit� di accertamento e di pagamento 
dell'imposta, svincolante l'Amministrazione dalle gravose esigenze di 
un'analitica verifica dell'effettiva distribuzione ed affissione dei mezzi 
pubblicitari. � 

Rilevava, infine, che, in tal modo, non si erano violati i limiti della 

delega �concessa al Governo con la legge n. 3596 del 19512 per l'emana


zione di nuove norme tributarie sulla pubblicit�, per essere � l'acqui,. 

sizione dei p:r;emi po~ta ~ur sempre 1con riguardo all'attivit� pubblici


taria effettuata dalle societ� a�ssicuratrici �. 

Contro la sentenza d~lla Corte di Appello proponeva ricorso .per 
cassazione la societ� assicuratrice, deducendo due' motivi. 



PARTE I, SEZ. V, G~URISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Con il primo si sosteneva che dal sistema della legge delega e della 
stessa legge delegata doveva evincersi che presupposto essenziale dell'imposta 
era l'attuazione concreta della pubbUcit� e non la sua mera 
potenzialit�; e, con il secondo, .-che l'imposta andava �commisurata ai 
premi iscritti a bilancio riguardo al solo ramo assicurativo dei danni 
contro gli incendi. 

L'Amministrazione proponeva, a sua volta, ricorso incidentale, affidato 
ad un unico motivo, con il quale riprosipettava la que�stione dell'inammissibi'lit� 
dell'opposizione. � 

Entrambi i rkorrenti ;presentavano memorie illustrative. 

Discussa la causa, la Corte di Cassazione, con ordinanza in data 
7 febbraio 11968, sollevava questione di legittimit� costituzionale della 
nota marginale annessa all'art. 4 della tariffa allegaito A d.P.R. 24 giugno 
1954, n. 342, per presunto eocesso della delega di icui all'art. 5 della 
legge 27 dicembre 1952, n. 3596, e .conseguente violazione dell'art. 75 
della Costituzione. 

La Corte Costitu~ionale, con sentenza n. 28 del 23 febbraio 1970, 
dichiarava non fondata la questione di legittimit� costituzionale. 

La .causa ritornava, quindi, all'esame di questa Corte. 

La societ� ricorrente produceva una nuova memoria illustrativa, 
con la quale prospettava altri profili di illegittimit� costituzionale. 
Anche I'Amministrazione Finanziaria presentava una nuova memoria 
difensiva. �, 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso della Societ� assicuratrice e quello dell'Amministrazione 
Finanziaria, proposti avver.so la stessa sentenza, vanno congiuntamente 
esaminati, a norma dell'art. 335 c.p..c. � 

Con il primo motivo del ricorso principale rivolto all'affermazione 
del �principio della necessit� della �concreta' attuazione della pubblicit� 
per l'imposiziorie del carico tributario -motivo strettamente connesso 
alla pronuncia �della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto consentaneo 
ai limiti della delegazione legislativa, concessa al Governo con 
l'art. 5. della legge 27 dicembre 1952., n. 3596, il contenuto normativo 
della nota marginale dell'art. 4 della tariffa allegato A al d.P.R. 2.4 giugno 
1954, n. 342 -la Societ� assicuratrice sostiene l'insussistenza del 
debito tributario, sia che per l'imposizione si ritengano -in con~ormit� 
di quanto, secondo la ricorrente, avrebbe affermato la decisione 
della Corte Costituzionale -necessari la predisposizione e l'allestimento 
delle targhe pubblicitarie, sia che si ritenga la non necessit� di siffatto 
allestimento, sul riflesso della. sufficie'nza della percezione dei premi assicurativi. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Secondo la prima alternativa, ancorandosi il presupposto materiale 
impositivo al �concorso dell'attuazione della pubblicit�, l'insussistenza 
del carico tributario deriverebbe, nel caso di_ specie, dall'incontroversa 
mancanza di ogni allestimento di tabelle pubbl1citarie. 

Secondo l'altra proposizione del dilemma, dall'avere l'imposizione 
tributaria come presupposto giuridico e base imponibile la percezione 
dei premi assicurativi discenderebbe l'implicazione della �creazione di 
una nuova imposta (sui premi di assicurazione) diver,sa da quella di 
pubblicit� prevista dal sistema previgente, tal �che la norma del citato 
art. 4, integrata dalla nota marginale, .sarebbe viziata da illegittimit� 
costituzionale per un eccesso di delega, diverso da quello gi� esaminato 
dalla Corte Costituzionale, per avere il decreto legislativo delegato, attraverso 
la �creazione della nuova imposizione tributaria, deviato, con 
violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, dai principi e dai .criteri 
direttivi posti dall'art. 5 della legge delega. 

Inoltre -in caso di adozione del .secondo �Criterio interpretativo -la 
ricorrente trarrebbe dalla presunzione assoluta <dell'allestimento delle 
targhe ulteriori profili di illegittimit� �costituzionale della norma in questione 
-profili che, gi� adombrati innanzi ali.a Corte Costituzionale, non 
sono stati da questa ~aminati per la lor� estraneit� all'oggetto dell'ordinanza 
di rinvio -per essere la cennata norma �n contrasto �con i 
principi fondamentali delineati negli artt. 3 e 53, nonch� negli artt. 22 
e 24 della Carta Costituzionale, dacch� lo svincolo dell'imposizione dall'effettiva 
attuazione della pubbHcit�, oltre a violare il principio di eguaglianza 
davanti alla legge (art. 3) e quello del �<;oncorso alle �Spese pubbliche 
in� ragione della capacit� contributiva (art. 53), contrasterebbe 
con il principio della riserva di le.gge in materia tributaria a causa della 
indeterminatezza del presupposto ,materiale dell'imposizione (art. 23), 
nonch� il principio garantistico del diritto di difesa, in conseguenza dell'impossibilit� 
di provare il difetto di siffatto 1presupposto (art. 24). 

Il primo dei due profili giuridici, prospettati in via alternativa dalla 

ricorrente, � indubbiamente infondato. � 

Se � rispondente al vero l'affermazione della pacificit� in giudizio 
del fatto attinente al mancato allestimento delle tabelle ,pubblicitarie 
da parte della Societ� assicuratrice, altrettanto non ;pu� dir.si in ordine 
alla proposizione relativa all'interpretazione assegnata alla decisione 
della Corte Costituzionale, secondo la quale ai fini della legittima imposizione 
tributar~a occorrerebbero la predisposizione e l'allestimento 
delle targhe, vale a dire la materiale �concretizzazione della pubblicit�. 

La Corte Costituzionale, attraverso una logica e compiuta motiva.
zione, � pervenuta alla conclusione della legittimit� della norma contenuta 
nella nota marginale dell'art. 4 della tariffa inserita nel corpo 
della legge delegata, traendo dalla considerazione della supertluit� e 
dell'impropriet� del significato della dizione � targhe distribuite � us-at� 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBU'.I:'ARIA 

nella cennata nota, l'esatta conclusione della non indispensabilit�, ai fini 
impositivi, della distribuzione delle targhe. E .ci� soprattutto sul rilievo 
che, procedendosi alla determinazione del tributo attraverso un ,procedimento 
di autoaccertamento (denuncia da parte del contribuente), alla 
liquidazione d� esso attraverso la commisurazione ai premi assicurativi 
riscossi ed iscritti in bilancio ed al pagamento �in modo virtuale�, la 
imposizione tributaria dovesse ritenersi svincolata dalla materialit� dell'evento 
pubblicitario. N�, in �contrario, potrebbe ritenersi -come si 
vorrebbe dalla ricorrente -che la Corte Costituzionale abbia inteso 
effettivamente affermare che la predisposizione e l'allestimento delle tabelle 
e tar.ghe �costituissero presupposti essenziali del vincolo tributario, 
dac;ch�, a parte la considerazione che il giudice costituzionale si � occupato 
di essi ai soli fini della denuncia, e, quindi, dell'accertamento, 
e non anche dell'individuazione degli elementi �costitutivi dell'imposizione, 
vale il preminente rilievo che, a norma dell'art. 7 della cosiddetta 
legge delegata (d.P.R. n. 342 del 1954), la denuncia sarebbe limitata 
all'indicazione � del numero, dell'og.getto e delle dimensioni degli avvisi 
� presumibilmente effettuabili, e non estesa alla 1specifrcazione dell'effettuato 
allestimento delle targhe. 

N� tale forza espansiva della norma pu� ricavarsi dall'intero �contesto 
del sistema normativo, giacch�, per quanto emerge dai dati positivi 
(secondo e terzo comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo), sia 
l'accertamento che il. pagamento dell'imposta sono collegati al momento 
della denuncia e non a quello dell'attuazione della pubblicit�. 

D'altronde, non pu� essere sottaciuta l'importanza dell'argomento 
ricavabile dal sesto comma dell'art. 8, che esclude l'ammissibilit� del 
rimborso del pagamento anticipatamente effettuato nel caso in cui la 
pubbltcit� sia venuta a mancare per qualsiasi causa nel periodo in ordine 
al quale il tributo � stato corrisposto. 

Dal �che consegue che l'imposizione trih1i.taria in parola non possa 

ritenersi �condizionata alla predisposizione ed all'allestimento delle tar


ghe, vale a dire alla esteriorizzazione di esse. 

Oggetto dell'imposizione non pu� ritenersi, quindi, la pubblicit� 

intesa nella sua fase attuativa,. ma la facolt� di procedere alla legittima 

effettuazione di essa, acquisita attraver.so la denuncia ed il previo ver


samento del tributo, indipendentemente dall'utilit� �che venga a trarne 

la figura soggettiva, legittimata all'attivit� pubblicitaria. 

E valida conferma di tale postulato si ritrova nel cennato diniego 

posto dalla legge a considerare come indebito pagamento la correspon


sione dell'imposta senza �Che alcuna pubblicit� ad essa connes�sa sia stata 

effettu.ata. 

Passando all'esame delle deduzioni prospettate dalla ricorrente in 

correlazione alla seconda alternativa, ancorata al presupposto della non 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

636 

necessit� dell'allestimento delle targhe ai fini impositivi, vanno consi


derati i nuovi profili d'incostituzionalit� sollevati dalla rkorrente. 

La prima delle questioni di illegittimit� costituzionale prospettate 

afferisce ad un nuovo aspetto di eccesso di delega diverso da quello 

profilato nell'ovdinanza di rimessione. 

Il dubbio di -costituzionalit� verte sulla legittimit� dell'art. 4, con 

nota marginale, della tariffa allegato A del d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, 

in quanto il Governo, investito in virt� della legge d�lega della potest� 

legislativa, avrebbe, con la disposizione che l'imposta deve essere ap


plicata nella misura dell'uno per mille sul venti per cento dell'importo 

d�i premi assicurativi, � indipendentemente dall'effettiva distribuzione 

delle tabelle e tavghe >� proceduto, travalicando i limiti della delega


zione legislativa e deviando dalle linee direttrici poste dall'art. 5 della 

legge :2'7 dicembre 1952, n. 3596, di cui il predetto decreto legislativo 

� derivazione, alla ,creazione di un nuovo tributo sui premi "di assicu


razione, ontologicamente differente da quello di pubblicit�, esistente nel 

sistema iP'revigente. 

Criterio direttivo fondamentale, elaborato dalla giurisprudenza della 

Corte Costituzionale in materia di delegazione legislativa, � che il po


tere di normazione delegato debba esercitarsi in modo non divergente 

dalle finalit� generatrici di esso, si che alla formula della delega, avente 

carattere normativo generale, debba corrispondere un conforme ed ade


rente esercizio del potere delegato, nel quadro del sistema legislativo 

precedente (Corte Cost., sent. 15 dicembre 1967, n..135; .sent. 22 marzo 

1967, n.. 31; sent. 26 gennaio 1957, n. 3). 

La disciplina normativa anteriore alla legge delegante del 1952 e 

relativa alle imposte in materia di pubblicit� effettuata dalle societ� 

assicuratrici a mezzo di targhe e tabelle da apporsi sulle cose assicurate, 

consisteva nelle disposizioni originarie del r.d. 30 dicembre 1923, n. 32-68, 

sulle tasse di bollo, integrato dal d.l.C.P.S. 11 aprile 1947, n. 242. 

L'imposizione era pr-evis'ta negli artt. 1, ultimo comma, del primo 

decreto e 86 n. 5, dell'annesso allegato A; 1nonch� nell'art. 18 del se


c~ndo decreto, �l .qu~le, con effetto dal 1� giugno 1947, precisava che 

il tributo doveva corrispondersi �in modo virtuale�, liquidando lo stesso 

�sui" premi risultanti dal bilancio annuale sui quali si effettuava la di


stribuzione delle targhe �. 

La cosiddetta � virtualit� � nella corresponsione e percezione del 

tributo �consisteva (art. 4 del primo decreto) �nel fatto �che, nel caso in 

esame, pur trattandosi di un tributo a carattere cartolare, l'adempimento 

andava tuttavia effettuato, per motivi ;pratici e di pi� comoda esazione, 

non ,con la � materiale apposizione del bollo �, bens� presso l'ufficio com


petente, mediante la percezione di una percentuale sull'importo dei premi 
� assicurativi riscossi dalle societ� assiicuratrici. 



.; 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Tale era il sistema vigente all'epoca �dell'emanazione della le~ge 
delega, rivolta a perfezionare attraverso un pi� .organico assetto della 
materia la precedente disciplma. 

La legge delegata, regolando, separatamente dall'imposta di bollo 

' . 

(disciplinata ora dal d.P.R. 25 .giugno 1953, n. 492) l'imposta di pubblicit�, 
a causa delle peculiari e proteiformi manifestazioni di essa, non 
ha modificato in a1cunch� il sistema normativo precedente :sia in ordine 
all'�ssen~a ontolog1ca� dell'imposta di pubblicit� sia rigual"do all'oggetto 
dell'imposizione. 

Del pari immut!ito, r1spetto a quello iprevist9 dal �c;lecreto del 1947, 
� rimasto il criterio determinativo dell'ammontare dell'imposta, avente 
come parametro 1,ma ,pel"centuale .sui premi assicurativi. Invero, la formula 
usata' nell'art. 4 della t�riflia allegata�alla le~ge delegata riproduce 
in sostanza 1a norm1=1.' del secondo comma dell'art. 18 del �su cennato 
decreto1 

L'esclusione di ogni inno"rflzione normativa in ordine ana natura 
d$tll'imposta 'di pubblici~�; rientrante sempre sul piano concettuale nella 
categoria dogm.atica e:ui appartiene quella di bollo, e l'esclusione della 

�creazione di un nuovo tributo gravante ex se, e cio� indipendentemente 
da ogni nesso di collegamento �con il fenomeno pubblicitario, sui premi 
di assicurazione riscossi ed iscritti a bU.ancio dalle societ� assicui;atrici, 
conducopo ~la -condus'ione delJ.a �conformit� rdella legge delegata alle 
di!ettrici �dell� legge deleg� intesa�al. peris~guimento di un migliore coordinamento 
delle disposizioni normative precedenti ed al perfezionamento 
del sistema .previgente.

'" 

~a q�estione di illegittimit� per eccesso di delega, nei limiti segnati 
dalla ricorrente deve ritenersi; :p�er -ci�, manifestamente in.fondata. 

Il secondo profil�i. d'incostituzionalit� attiene al �contrasto della norma 
dell'art.. 4, con nota :marginale, della .tariffa alle~ata A, con il principio 
di egua:~lianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione. 

Poieh�, in mancanza di ogni discriminazione fra i contribuenti in 
materia d'inlposta di pubblicit� ed in presenza dell'adozi~ne di un criterio 
impositivo fondat�� sulla proporzionalit�, non � dato rilevare alcuna 
pQSSibilit� di violazione del..cennato principio, deve ritenersi che la ricorrente, 
nel lameritare 'un trattamento differenziato in ordine a situazionj 
fra loro non� �diseguali, abbia inteso far riferimento -assumendola 
a presnpposto d~lla pro;pria argomentazione -all� statuizione contenuta 
nella pronun�ia appellata e formante oggetto del secondo motivo 
di impugnativa, per la quale l'imposta di pubbUcit� dovrebbe applicarsi, 
nei confronti delle varie societ� assicuratrici, sull'importo dei premi 
.assicurativi riguardanti tutti i rami di assicurazione .contro i danni, 
escluso quello relativo .ai trasporti, e non soltanto sull'ammontare dei 
premi attinenti al ramo. di assicurazione contro i danni da incendio, cui 
si riferisce il sistema pubblicitario delle tabelle e delle targhe. 


638 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

� indubbio che da ci� deriverebbe un differenziato fiattamento a 
societ� assicuratrici operanti in �situazioni non divergenti, giacch� gli 
enti assicurativi svolgenti attivit� assicurativa pi� intensa nei rami diversi 
da quello afferente ai danni da incendio verrebbero 'a soggiacere 
a carichi �contributivi maggiori di quelli assegnati alle imprese esplicanti 
la medesima attivit� in misura meno rilevante. 

E la difl;erenza risultante tra i soggetti colpiti dall'imposta secondo 
la loro appartenenza all'una o .all'altra categoria, .dando, attraverso l'assoggettamento 
ad imposizioni diverse di situazioni identiche, origine ad 
una diseguale applicazione della legge con .conseguente non equa distribuz�one 
dell'onere tributario, sarebbe in �contrasto con il principio 
generale fissato nell'art. 3 Cost. 

Peraltro, poich� la statuizione contenuta nella sentenza appellata, 
dalla quale muove la ricorrente nella sollevazione del profilo d'inco�stituziona.
Ut� -come �si vedr� nell'esame del secondo mezzo di ricorso non 
� conforme al tenore ed alla ratio della legge applicata, anche la 
presente questione di illegittimit� deve ritenersi manifestamente infondata, 
non rkorrendo l'invocata ragione di �Contrasto �con l'art. 3 Cost. 

La terza questione d'incostituzionalit� afferisce al contra.sto dell'art. 
4 della tariffa con il principio della capacit� �contributiva fissato 
nell'art. 53 della Costituzione. 

La distonia rilevata sarebbe, �Secondo la ricorrente, originata dalla 
interruzione del rapporto tr� imposizione e capacit� contributiva, in conseguenza 
della mancanza del presupposto materiale, costituente la base 
imponibile, dovuta alla non attuazione della pubblicit�. 

Pur rilevando l'esattezza dell'impostazione del problema, <lacch�, 

anche se capacit� contributiva deve intendersi l'idoneit� del �contribuente 

a corrispondere la prestazione CQattivamente imposta, tale idoneit� va 

posta in relazione non gi� �con la concreta capacit� di ciascun contri


buente, ma con il presupposto al quale la prestazione istessa �, collegata 

e, quindi, con gli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria (cfr. 

Corte Cost., sent. 23 maggio 1966, n. 44; sent. 16 giugno 1964, n. 45), 

non pu�, per quanto si � innanzi detto nell'esame della prima parte del 

presente motivo, condividersi la premessa, da cui muove l'argomenta


zione della societ� assicuratrice, atteso che presupposto dall'obbligo tri


butario in parola non � �1a concretizzazione materiale della pubblicit�. 

Dal che la manifesta infondatezza della lamentata violazione del 

pr.ecetto costituzionale. 

Altro profilo d'incostituzionalit� � quello del �contrasto della norma 

aipplicata con il principio della riserva in materia tributaria (art. 23 

Cost.). Secondo la ricorrente -per quanto � dato ricavare dalla suc


cinta prospettazione della questione -sembrerebbe che il Governo, con 

l'emanazione del decreto legislativo delegato, abbia, attraverso l'eH:mi


nazione del presupposto giuridico del carico contributivo (ritenendo non. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 639 

necessaria la distribuzione delle tabelle e targhe, e, quindi, l'effettiva 
esteriorizzazione deUa pubblicit�), modifkato con un provvedimento 
privo della forma di legge l'imposta originaria sulla ,pubbUcit�, trasformandola 
in imposta sui premi di assicurazione riscossi dalle societ� ass:
Lcuratrici; con ci� violando il precetto costituzionale sulla riserva di 
legge. 

Non � dubbio che il Governo, nell'eser:cizio della funzione legislativa, 
delegatagli mediante legge dal Parlamento, investito in via esclusiva 
della potest� di legiferare (ai't. 76 Cost.), abbia posto in essere �n 
atto normativo (decreto legislativo delegato o cosiddetta le~ge delegata), 
che, pur provenendo da autorit� non legislativa, era munito di efficada 
innovatrice dell'ordine giuridico nei limiti .dei ,principi e dei criteri direttivi 
segnati dalla le~ge .. delegante ed aveva valore formale e forza 
di legge (art. 77 Cost.). 


Con un tale atto normativo, rispettoso dei limiti e delle direttrici 
fissatigli dalla legg.e delega, il Governo non ha, per�, innovato il precedente 
,sistema legislativo in materia tributaria. 


Invero, come si � visto nell'esame del profilo attinente all'eccesso 
di delega, �con la legge delegata si � provveduto �soltanto a predisporre 
un'autonoma (rispetto ~ quella sull'imposta di bollo, nel.la quale l'imposta 
di pubblicit� era in precedenza ricompresa) e pi� organica disciplina 
normativa sull'imposta .di pubblicit�, gi� esistente nel sistema fi


, scale previgente; e .ci� �soprattutto .sotto la spinta di nuove forme� pubblicitarie. 


Ed in considerazione sia dei diversi atteg,giamenti assunti dalla 
nuova svariatissima tipologia pubblicitaria, sia della peculiarit� del congegno 
regolatore~ si � inteso, con il provv�dimento normativo delegato, 
predisporre, oltre 1che una nuova ,pi� articolata disciplina riguardante 
i sopravvenuti tipi di pubblicit�, una migliore regolamentazione dei 
momenti attinenti all'accertamento ed al pagamento del tributo .sulla 
pubblicit� effettuata a mezzo di tabelle e di targhe, H quale trova le 
sue radici leg1slative nel precedente si.sterna normativo. 


E con l'espletamento di tale attivit� di normazione non si � in 
alcun modo violato il principio della riserva (relativa e non assoluta) 
di le1gge in materia tributaria fissato dall'art. 23, perch� non si � proceduto, 
con il decreto legislativo delegato, n� dalla creazione di una nuova 
imposta, n� alla modificazione di quella preesistente. 


Viene, infine, in esame la questione d'incostituzionalit� attinente 
alla violazione� del diritto di difesa. 


Secondo la ricorrente la presunzione assoluta (juris et de jure) 
della sussistenza del presup,posto giuridico dell'imposizione tributaria 
violerebbe il diritto di difesa, rendendo impossibile ogni prova contraria. 


/' 


640 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La premessa da cui si muove � sempre quella della" sostenuta ne~ 

cessit� della concretizzazione della pubblicit� per l'imposizione tribu


taria. 

Come .si � visto i�l precedenza, questa Corte dissente dall'assunto 

della ricorrente, ritenendo che presupposto dell'obbligo tributario non 

sia !'.effettiva esteriorizzazione della .pubblicit~. Comunque, la legge ri


collega alla denuncia imposta al contribuente ai fini dell'adempimento 

del carico soltanto una presunzione relativa (juris tantum) dell'effettua


zione dell'attivit� pubblicitaria. E tale presunzione potrebbe indubbia


mente essere vinta mediante la prova �contraria; ma ci� non varrebbe 

a dispiegare alcuna effkacia operativa �sul rapporto tributario, .stante 

l'ostacolo frapposto alla ripetizione delle somme corrisposte dal sesto 

com.ma dell'art. 8 del decreto legislativo delegato. 

�D'altra parte, il contribuente ben potrebbe adire il giudice per far 

valere la rPrOipria pretesa a non essere assoggettato al tributo, avvalen


dosi in tale sede di tutti i mezzi di difesa assegnati al cittadino dalla 

legge. 

E, in mancanza di .specifiche disposizioni leg1slative .ponenti ostacoli 

allo .svolgimento del processo .esperibile dal contribuente. a protezione 

di ,suoi diritti soggettivi, non pu� rilevarsi alcun contrasto con la norma 

fondamentale contenuta nell'art. 24 Cost. 

� D'altro canto, va rilevato come pi� volte dalla Corte Costituzionale 

sia stata riconosciuta la legittimit� di norme stabilenti presunzioni in 

materia fiscale, sul riflesso �Che eisse rappresentino � una verit� giuridica 

avente come �substrato fatti reali di difficile accertamento�. 

Di fronte alle Q.ifficolt� di prova, incontrate talora da enti impostori 

nell'esercizio del potere imposizionale, si � ritenuto c?e non incorra in 

violazione di precetti costituzionali la legge che ancora ad un sistema 

di prove legali la determinazione dell'esistenza del presupposto del


l'obbligazione tributaria e della sua entit� (dr.,' da ultimo, Corte. Cost., 

sent. 16 luglio 1968, n. 99). 

In conclusione, il primo motivo va rigettato e le questioni di inco


stituzionalit� vanno dichiarate manifestamente infondate. 

Il problema prospettato con il second,p mezzo di impugnativa � se 

l'imposta di pubblicit�, di cui all'art. 4 della tariffa allegato A del d.P.R. 

24 giugno 1954, n. 34~, debba essere commisurata ai soli premi riscossi 

dalla societ� assicuratrice iii ordfoe alla gestione del ramo di assicura


zione contro i danni da incendi ovvero debba essere applicata con rife


rimento ai premi percepiti riguardo alle gestioni relative a tutti i rami 

di assicurazione contro i danni, esclusa quella afferente al ramo assicu.
rativo dei trasporti. 
La Corte d'Appello, in difformit� di quanto affermato dai gi\!_dici 
di primo grado, ha adottato la seconda soluzione. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRU:QENZA TRIBUTARIA 

La ricorrente critica la tesi della decisione impugnata, a suo avviso, 
fr.utto di un equivoco interpretativo. 

L'art. 4 della tariffa allegato A al decreto n. 342 del 1954, disponendo 
che � l'imp�osta di pubblicit� effettuata dalle societ� assicuratrici 
a mezzo di tabelle e targhe va applicata, nella mi1sura dell'uno per mille 
sul venti per cento dell'importo dei premi di competenza�, fa richiamo 
�all'allegato H dei moduli di bilancio previsto dall'art. 1 del r.d. 20 dicembre 
1928, n. 3878 �; da cui risulterebbe il cennato ammontare. 

Secondo �l citato art. 1 il bilancio delle societ� assicur~trici deve 
essere annualmente corredato da prospetti di conti differenziati per le 
diverse gestioni assicurative cui ineri~cono; ed, in ordine alla gestione 
delle assicurazioni contro i da~ni, sono previsti l'allegato G, relativo ai 
danni da trasporti, e l'allegato H per ciascun altro Tamo di assicurazione 
contro i danni. 

La Corte d'Appello, dato il generico richiamo all'allegato H, ha 
ritenuto �che l'importo dei premi �cui l'imposta andava commisurata era 
quello risultante dalla somma di tutti i conti allegati H presentati dalle 
societ� assicuratrici con il bilancio annuale, vale a dire quello derivante 
dalla somma dei premi relativi alle gestioni di tutti i rami di .assicurazione 
�contro i danni, esclusi quelli afferenti alfa. gestione del ramo trasporti, 
considerato nell'aHgeato G. 

Questa Corte non ritiene, per�, di potere aderire a tale soluzione. 

Il problema alla base della questione prospettata � di mero carat


tere interpretativo. Trattasi della valutazione esegetica del coordinato 

disposto dell'art. 4 della tariffa del 1954 e dell'art. 1 del decreto del 1928, 

ivi richiamato. 

Occorre, perci�, procedere a quella Otperazione logka, prescritta 

dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, che :partendo dal 

signirfkato delle formule legislative (elemento semantico) secondo la loro 

correlazione (elemento sintattko), permette di risalire all'effettiva vo


lont� del legislatore (elemento pragmatico). 

Sul piano dell'interpretazione lessicale, imponendo il decreto del 

19:28 l'obbligo di un .singolo �conto per il ramo assicurativo dei danni 
derivanti da trasporti (allegato G) e di una pluralit� di conti allegati H 
per >Ciascun ramo di a.ssicurazione �contro i danni, non pu� assegnarsi 
al richiamo, contenuto nell'art. 4, di un .unko allegato H -dovendosi 
per l'uso del singolare da parte della norma escludere necessariamente 
il riferimento a tutti gli allegati H dei moduli di bilancio -altro significato 
che quello discendente dal collegamento-con il ramo assicurativo 
cui si riferisce la pubblicit� effettuata con tabelle e targhe. 
D'altro canto, dr.coscrivendo l'art. 4 -per quanto � dato ricavare 
dalla sua intitolazione -la forma di pubblicit� soggetta ad imposta alle 
tabelle e targhe da affiggere �sui fabbricati e sulle �cose assicurate�, 
l'applicazione dell'imposta ai premi indicati in tutti gli allegati H del 


642 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

. 

bilancio verrebbe ad estendere l'imposizione trib�taria a raffi.i cui sono 
estranee le assicurazioni dei fabbricati o cose, come quelli relativi ad 
assicurazioni aventi ad� oggetto .somme, ,patrimoni, persone, in o�r:dine 
ai quali non � neppure ip�tizzabile un'affissione di tabelle e targhe. 

Inoltre, 1sotto�il profilo logico, ove voles�se seguirsi la tesi della Corte 
d'appello, non riuscirebbe agevole comprendere la ragione dell'esclu


sione, ai fini della determinazione della base imponibile, dall'importo dei 
premi pevcepiti per tutti i rami di assicurazione �Contro i danni, dei soli 
premi relativi al ramo dell'assicurazione in materia di trasporti -considerato 
sottQ l'allegato G -; pur trattando.si in quest'ultimo caso -a 
differenza di altri tipi di assicurazioni quali quelle del credito e contro 
gli infortuni -di un'assicurazione di cose. 

N�, infine, se si ritenesse valida la costruzione dei giudici di secondo 
grado, riuscirebbe facile .spiegarsi il riferimento dell'intitolato dell'art. 
4 ai fabbricati ed alle cose a:ssicurc;rte, investendo l'area di incidenza 
della cennata norma, .secondo la �concezione della decisione impugnata, 
tutti i rami delle assicurazioni contro i danni. La menzione delle 
d.e categorie di beni assume, invece, una precipua �significazione se 
riferita all'assicurazione contro gli incendi, valendo ad indicare l'assoggettamento 
all'imposta dell'assicurazione dei fabbricati anche se estesa 
alle cose mobili in essi alligate. 

Valide conferme derivano, poi, dall'interpretazione storica e sistematica. 


Sul piano .storico, stabilendo l'art. 18 del d.l.C.P.S. n. 242 del 1947, 
che l'imposta andava liquidata in modo virtuale �sui premi risultanti 
dal bilancio annuale su.i quali si effettuava la distribuzione delle targhe
�, gli uffici finanziari, nel vigore del sistema legislativo previgente, 
hanno, in awlicazione di detta normativa ed in aderenza alle varie circolari 
ministeriali emesse in fase attuativa, liquidato l'imposta �sempre 
esclusivamente sui premi del r�amo di assicurazione contro i danni da 
incendi. 

E, non avendo l'art. 4 innovato alla precedente disciplina normativa, 

per aver riprodotto in sostanza il contenuto dell'art. 18.. un mutamento 

nell'atteggiamento da parte degli organi dell'Amministrazione Finan


ziaria non pu� trarxe giustificazione dalla sola incertezza della formu


lazione della norma. 

La mancanza d'inwcazione di uno specifico criterio discretivo tra i 

rami as,sicurativi rtsultanti dall'allegato H non .pu�, 'invero, valere da 

sola a far espandere la base imponibile dai premi relativi ai rami cui 

si riferisce la pubblicit� attuabile mediante targhe a quelli di tutti i rami 

di assicurazione contemplati nel �cennato allegato. 

N� una tale mancanza pu� valere a legittimare, nei confronti dei 

destinatari della norma, il contenuto della ieircolare ministeriale nu


mero 19059.S del 5 luglio 1954 che ci� postula, giacch�, a 1Parte la �COQr. . 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 643 

siderazione che le d~colari ministeriali �costituiscono atti interni dell'attivit� 
.amministrativa, le quali non possono spiegare alcuna incidenza 
effettuale in ordine alla sfera giuridica di soggetti estranei all'amministrazione 
autrice di esse, neippure ai fini dell'interpretazione delle norme 
di legge (cfr. Cass. sent. 30 ottobre 1969, n. 3597; sent. 28 ottobre 
1969, n. 3542), vale il rilievo �che �d una disposizione legislativa deve 
attribuirsi il �Contenuto normativo �che, in �correlazione all'intero contesto 
della legge ed al sistema legislativo in cui la norma s'in:serisce, meglio 
si attaglia alla dis.ciplina assegnata in materia dall'ordine giuridico. 

E, .sotto tale profilo sistematfoo, la norma in parola non pu� essere 
intesa che nel senso voluto dalla ricorrente, dacch� il carico tributario, 
attinente alla pubbliicit� -per quanto � dato rileval'e da tutto 
il sistema impositivo predisposto nella materia in oggetto -essendo 
applicato correlativamente all'attivit� �cui inerisce, i premi ai quali� va 
commisurata l'ima;iosta in discorso ai fini della determinazione della base 
imponibile non possono essere altri che que11i corrisposti per l'attivit� 
pubblicizzata. 

Il secondo motivo va, quindi, accolto; e la Corte di rinvio dovr� uni


formarsi al seguente ,principio di diritto: �l'imposta, prevista dall'art. 4, 

con nota marginale, della tariffa allegato A del d.P.R. 24 giugno 1954, 

n. 342, sulla pubblicit� attuata mediante tabelle e targhe, va �Commisurata 
all'importo dei premi riscossi ed iscritti a bilancio dalle societ� assicuratrici 
relativamente alla sola gestione del ramo di assicurazione contro 
i danni da incendi�. -(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 1� marzo 1971, n. 515 -Pres. Scarpello 
-Est. Tamburrino -P. M. Tavolaro (diff.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Agr�) �c. Califano. 

Imposte e tasse in ~enere -Rapporti tra il procedimento dinanzi alle 
commissioni e l'azione dinanzi all'A.G.O. -Autonomia -Vizi del 
procedimento dinanzi alle Commissioni -Incensurabilit� dinanzi 
all'A.G.O. 

I due procedimenti dinanzi alle Commissioni e dinanzi all' A.G.O. 
sono autonomi e il secondo non costrituisce continuazione del primo in 
fase di impugnazione; conseguentemente i vizi del procedimento dinanzi 
alle commissioni non possono essere dedotti nel giudizio dinanzi all' 
A.G.O. nemmeno quando si impugna l'ingiunzione emessa sulla "base 

11 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

della decisione della Commissione che si assume viziata, a meno che non 
si deduca l'inesistenza della decisione (1). 

644 

(Omissis). -Con l'unico motivo� del ricorso l'Amministrazione ricorrente 
censura il punto fondamentale della .sentenza di appello, la 
quale -andando in contrario avviso dai primi giudici -ha ritenuto 
ammissibile .che il giudice ordinario, in sede :di Qpposizione ad ingiunzione 
fiscale, dichiari nulla la ingiunzione medesma per vizio o nullit� 
procedurale del 1giudizio innanzi la Commissione distrettuale, sulla base 
della cui decisione, assunta illegittima, � .stata eme~a la ingiunzione 
opposta. All'uopo occorre rifarsi ai principi fondamentali, gi� da questo 
Supremo Collegio costantemente fissati,. �sui rapporti tra procedimento 
avanti le Commissioni tributarie e procedimento avanti il giudice ordinario 
in materia fiscale. Il principio base � dell'autonomia tra i due procedimenti, 
onde il giudizio avanti il giudice ordinario non pu� essere 
inteso �Come dl impugnazione delle decisioni delle CommisSioni. Da questo 
prindpio varie importanti illa~ioni sono state tratte dalla giurisprudenza. 
Principalmente � stato affermato -sempre come �conseguenza 
inequivocabile della .predetta autonomia funzionale -che gli errores in 
procedendo in �cui siano eventualmente incorse le commissioni amministrative 
non sono censurabili dal magistrato ordinario, il quale non ha 
il potere di annullare la pronuncia degli organi del contenzioso ammi


nistrativo. Una possibilit� di sindacato di legittimit� delle pronuncie 
delle Commissioni � dato a questo Supremo CoUegio nella ipotesi in cui 
la pronuncia della Commissione �centrale sia impugnata ai �sensi dell'artic�lo 
111 della Costituzione, nel qual caso si fa valere non l'azione au.
tonoma ammessa dalle Ie.ggi fiscali avanti il giudice ordinario, sibbene la 
speciale impugnazione di legittimit� ammessa dalla costituzione. Quel 
sindacato � invece impossibile allo~ch� si esperimenti ez novo la azione 
avanti il giudice or.dinario, cio� si inizi la azione giudiziaria funzionai-

I 

�(1) Decisione pregevole che riassume con molta completezza princ1p1 
ormai del tutto pacifici. SuI concetto generale di autonomia fra i due proce


I dimenti, che possono dar luogo ad una non totale coincidenza di oggetto e 
di .soggetti v. Cass. 5 luglio 1966 n. 1737, Riv. leg. fi,sc., 1966, 2287; 14 ottobre 
1966, n. 2453, ivi, 1967, 221; 23 gennaio 1969, n, 182, in questa Rassegna 
1969, I, 98. Sulla incensurabilit� degli errores in procedendo � stato anche 
precisato che al procedimento innanzi alle �commissioni si applica l'art. 161 

c.p.c. cosicch� le violazioni della legge processuale vengono �Coperte dal 
giudicato �se non si convertono in motivi di. impugnazion~ validamente 
esperita secondo le norme proprie del procedimento (20 gennaio 1970-, 
n. 111, ivi, 1970; I, 128; 3 febbraio 1968, n. 350, ivi, 1968, I, 112). Sulla decisione 
inesistente v. Cass. 15 febbraio 19>69, n. 526, ivi, 1969, I, 129; 9 ottobre 
1969, n. 3235, ivi, 1969, I, 926. 
Il giudizio oo-dinario � stato anche considerato, per definire il 
0 suo 
carattere di superiorit� e di pr�evalenza su quel:lo delle commissioni, corri� � 



;J, 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 645 

mente autonoma dalla procedura amministrativa, sempre che la decisione 
,amministrativa non fosse del tutto inesistente, in uno dei pochi 
casi in cui pu� essere ,concepita la inesistenza di una decisione (decisione 
non :scritta, decisione di contenuto impossibile, decisione non sottoscritta, 
pronuncia a non judice e simili), ineststenza che' ,certamente deve essere 
dichiarata dal giudice ordinario, anche ai fini di una rinnovazione del 
procedimento travolto dall'inesistenza della decisione. Tutto 'Ci� non 
avviene in caso di mera null.it� procedurale, in p.r:esenza della quale la 
decisione esiste ed � autonomame~te impugnabile nei modi previsti da.Ila 
legge: in questi ,casi l'autonomia tra procedimento tributario e proce-� 
dimento ordinario ha valore in pieno. 

Ci� posto nella ,specie � p�clfi:camente accertato che dOipo la decisione 
della Co:rpmissione distrettuale, ,che si affermava nulla per v1z10 
del procedimento (mancata audizione della parte che ne aveva fatta 
richiesta e �dif�tto di'notificazione), l'interessata (attuale resistente)'impugn� 
la �decisione medesima avanti la Commissione, facendo quindi valere 
nei modi di legge .le assunte nullit� ,e gli assunti vizi. Contemporaneamente 
per� la stessa ];,,arte, senza attendere l'esito del giugizio tributario 
in corso, propose avanti la autorit� giudiziaria QJ>posizione alla 
ingiunzione emessa dall'Ufficio tributario in�base alla predetta decisione 
della Commtssione ,distrettuale, facendo valere come 'cause di opposizione 
le .medesime nullit� ed i medesimi vizi. E ci� non era ammissibile 
in f�rza dei surriportati principi fondati rsull'autonomia dei due procedimenti, 
tanto pi� che deve assolutamente negarsi come nella specie 
si possa trattare (il che pure viene appena accennato dalla sentenza 
impugnata) di inesistenza dell~ decisione della Commissione distrettuale, 
la quale invece aveva tutti ,gli elementi ed i crismi fondament~ili di una 
decisione emessa dall'organo competente ed era censurata per un mero 
vizio del procedimento. Di guisa ,che la parte aveva la strada principale, 
di proseguire, �Come aveva espresso intenzione attraverso la impugna-

un rimedio "vagamente assimilabile per qualche suo aspetto alle impugnazioni 
'Straordinarie,., cosa che giustifica l'esistenza di due �giurisdizioni 
parallele e non contraddice tuttavia al principio dell'autonomia (S'ez. un. 
20 giugno 1969, n. 2177, Riv. leg. :fi,sc., 1969, 2048 e 22 settembre 1969, n. 3120 
in �questa Rassegna 1969, I, 1132). 

In senso discorde v. Cass. 13 marzo 1970, n. 641, ivi, .1970, I, 436 che 
ammette la deduzione di vizi del procedimento quando, come nell'estimazione 
semplice, non pu� essere portata innanzi all'A.G.O. la questione di 
merito e, sia pure ,con riferimento �all'imipugnazione ex art. 29 terzo comma 
del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, la sent. delle Sez. un. 5 febbraio 1971, n. 290, 
ivi, 1971, 436 che ha ritenuto spetti al giudice ordinario dichiarare, anche 
d'ufficio, l'incompetenza della commissione. 

Per l'affermazione che la proposizione del giudizio ordinario comporti 
rinuncia al ricorso dinanzi alla Commissione, v. Cass. 22 settembre 1969, 

n. 3120, ivi, 1969, I, 1132. 
\' 



646 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione alla Commissione provinciale, il giudizio tributario facendo presenti 
in quelle sedi le assunte illegittimit� procedurali del primo grado: 
successivamente alla definizione del procedimento amminiistrativo, ove 
quelle illegittimit� non fossero state riconosciute, avrebbe potuto scegliere 
o nell'insistere sulle ille:gittimit� �stesse �con la proposizione del 
ricorso per �cassazione ex art. 111 della Costituzione ovvero avrebbe potuto 
autonomamente iniziare il giudizio ordinario, facendo valel'.e il suo 
diritto soggettivo ad una pi� legittima ed equa (nella .sostanza) tassazione, 
indipendentemente dal procedimento amministrativo e dalle sue nullit� 
procedurali. .Il che rientra nel vigente sistema dei due procedimenti autonomi. 
Ma in realt�, come chiarito sopratutto in :sede di discussione 
orale, dato �che nel caso in esame era stata emessa una ingiunzione fiscale, 
sia pure sulla base della decisione della Commissione distrettua.le, 
ingiunzione la quale � opponibile unicamente avanti il .giudice ordinario, 

\ 
la parte iprivata avrebbe potuto pure adire in opposizione direttamente 
il giudice ordinario e potrebbe pur dirsi �come iecentemente � stato affermat� 
(Cass. n. 924 del 1969) che quella opposizione avrebbe importata 
:rinuncia al ricorso pendente avanti la Commissione; ma giammai, in 
violazione dei suddetti principi, in sede di opposizione avanti il giudice 
ordinario avrebbesi potuto far valere, e proprio come giustificazione dell'o.
pposizione, la nullit� procedurale della decisione della Commissione 
e del relativo procedimento, e mai il giudice ordinario avrebbe potuto 
affermare la nullit� della ingiunzione fiscale unicamente sulla base di 
una nullit� (da esso giudke ordinario accertata) dell'autonomo. iprocedimento 
davanti la Commissione distrettuale. L'impugnata decisione deve 
essere cassata senza rinvio e la Califano deve essere condannata alle 
spese dell'intero procedimento. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 marzo 1971, n. 564 -Pres. Marletta Est. 
Caputo -P. M. Secco (conf.) -MinisteTo delle Finanze (avv. Stato 
Castiglione Morelli) c. Oscar. 

Imposte e tasse in genere -Procedimento dinanzi alle Commissioni Rogatoria 
ad altra Commissione -Necessit� di audizione del 
contribuente -Esclusione. 

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 31; r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 24; 1. 5 gen~ 
naio 1956, n. l, art. 50). 
Poich� il parere della Commissione sentita in rogatoria a nonna cj.ell'art. 
31 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 � un semplice mezzo istru_,ttoriQ. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 647 

che si assorbe nella decisione finale a tutti gli effetti, non � richiesta 
l'uadizione personale del contribuente da parte di detta Commissione (1). 

(Omissis). ~ Con il primo mezzo l'Amministrazione ricorrente, 
denunziando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 31, secondo 
e terzo comma, del r.d. 7 aigo~to 1936, n. 1639, 24 e 25 del r.d. 8 

� luglio 1937, n. 1516 e 50 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in relazione 
all'art. 360 nn.. 3 e 4 c.p.c. -cen~ura la decisione impugnata per avere 
ritenuto la nullit� della decisione resa dalla Commissione distrettuale 
di Torre Annunziata in sede di rogatoria per la mancata audizione dei 
contribuenti, e sostiene che, poich� in tale sede non viene resa una decisione 
ma un semplice parere, che ha natura di mezzo istruttorio e 
non � soggetto a gravame, non possono trovare applicazione le norme. 
sull'audizione delle parti dettate esclusivamente per la fase decisoria della 
controversia tributaria. 

La censura � fondata. 

L'art. 31 del r.d. n. 1639 del 1936 prescrive, nel secondo comma, 
che, allorquando nell'accertamento tributario siano compresi beni situati 
in altre provincie, il presidente della commissione adita deve �rinviare 
rogatoria di revisione e determinazione del valore� alla commissione 
distrettuale nel cui territorio ,si trovino gli altri beni ma stabilisce, 
nel comma successivo, che la valutazione fatta da quest'ultima commissione 
non � soggetta a gravame e ha efficacia di mezzo istruttorio per la 
commissione �competente alla quale spetta di decidere sul complessivo 

�accertamento. 

Appare, quindi, chiaro, per la inequivoca formulazione letterale della 
norma, che oggetto della rogatoria sopra prevista � semplice giudizio 
tecnico relativo alla valutazione dei beni secondo la consistenza che la 
Commissione del luogo in �cui essi sono posti pu� direttamente consta-� 
tare_ e secondo i parametri di stima applicabili in loco; giudizio tecnico 
che � liberamente apprezzabile dalle parti e dalla �commissione competente 
a provvedere sul ricorso avverso l'accertamento tributario. 

Peraltro, alla indagine �sulla natura della valutazione ad opera della 
commissione incaricata della rogatoria, questa Suprema Corte ha atteso 
anche di recente pervenendo alla conclusione che tale valutazione ha 
contenuto ed efficacia di elemento probatorio che deve essere tenuto 
presente nella decisione della �commissione competente a provvedere 
sul redamo ed �l assorbita in questa, a tutti gli effetti, anche per quanto 
attiene ai mezzi di impugnazione (sent. 15 marzo 1969, n. 825). 

(1) Massima di evidente �esattezza. Sulla natura della pronuncia emessa 
dalla commissione sentita per rogatoria cfr. Cass. 15 marzo 1969, n. 825, in 
questa Rassegna, 1969, I, 311. 

648 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Or dallo inquadramento del detto giudizio tecnico nel sistema istruttorio 
tributario deriva come logica conseguenza �Che nella fa.se del procedimento 
ad esso relativa non possono trovare appUcazione le norme sull'audizion� 
personale della parte che nella previdenza legislativa (articolo 
24 r.d. n. 1516 del 1937 e 50 legge 5 gennaio 1956, n. 1) deve disporsi 
�a favore del contribuente che abbia fatto domanda� e soltanto 
nella udienza fissata per la discussione del ricorso, vale a dire nella fase 
decisoria delJ.a controversia. 

N�, d'altronde, nel mancato invito della parte dinanzi alla Commissione 
incaricata iper rogatoria pu� ravvisarsi una violazione dei principi 
generali sul contradittorio, sia per:ch� la natura stessa del mezzo, 
che si esaurisce nella espressione di un parere, ne esclude l'appUcabilit�, 
sia perch� ad ogni modo, ed in riferimento a quel sistema, il contraditto-. 
rio si svolge e si .svilUfPpa, senza limitazione o condizioni. dinanz~ alla 
Commissione compet.ente per il merito, con la possibilit� di discutere 
anche le risultanze della valutazione effettuata per rogatoria, non diversamente 
di come � dato discutere le risultanze di ogni altro mezzo 
istruttorio direttamente ese,guito dalla detta �commissione. 

Per queste �considerazioni -alle quali pu� aggiungersi la circostanza, 
altrettanto saliente, che nella fattispecie i contribuenti non avevano 
neppure chiesto di essere sentiti dalla Commissione incaricata della 
rogatoria -la decisione impugnata non poteva ritenere la nullit� del 
parere da quest'ultima espresso cosi come non poteva dichiarare come 
effetto conseguenziale la nullit� della decisione della Commissione distrettuale 
di Pagani. -(Omissis). 

I 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 marzo 1971, n. 681 -Pres. Favara Est. 
Perrone Capano -P. M. Trotta (conf.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Soprano) .c. Gennari. 

Imposta di re~istro -Societ� -Societ� di persone -Cessione di quota 


~--T�~::r-��-r�� -..-,(:;..,..,..-� .�..-~~~~~�.~��. -� ..J....~ 

Belli -immobili-sociali -� Commisurazione dell'imposta-al-valore 

c.:. "li" ....

venale al netto,_delle p~ssivit� soci~li. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 27 e 43 e 1iariffa A art. 81; e.e. artt. 2269, 
2291, 2293, 2304 e 2305). 

Nella cessione di quota di societ� di persone, anche se comprendente 
beni immobili, poich� le passivit� continuano a rimanere a carico della 
societ� e solo sussidiariamente gravano sui soci, l'imposta deve essere� 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 649 

commisurata al valore venale della quota al \netto delle passivitd so� 
ciali (1).� 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 ottobre 1970, n. 1850 -Pres. Pece Est. 
Miele -P. M. Pascalino -(conf.) _,Ministero delle F'inanze (avv. 
Stato Coronas) e Soc. Costa (avv. Biamonti). 

Imposta di re~istro -Societ� -Societ� di perp;one -Liquidazione della 
quota sociale in favore dell'erede del so�io defunto -Credito �ori'
1ina:p.o di'una somma di _danaro -Trasferimento di quota -Imposta 
proporzionale -Esclusione. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; art. 27, 48 e tar.ifta A Jirt. 88;. e.e. art. 2289). 
Nella societ� di person;e, a seguito della morte del socio, la quota 
sociale non si trasferisce alt' erede, al quale spetta unicamente una. somma 
di danaro corrispondente al� valore di essa; conseguentemente la liquidazione
� in danaro della quota del socio defunto non pu� mai dar 
luogo ad un trasferimento soggetto all'imposta proporzionale (2). 

I 

� (Omissis). -�Con l'unico motivo di ricorso, nel denunciare la violazione 
degli artt. 21' e 43 della legge d~l registro, approvata con r.d. 
30 dicembr~ 1923, n. ,3269, nonch� degli a~tt. 81 e seguenti della tari.ifa 

(l-2) .Le quote di so.ciet� . di per8one nell'imposta di registio. 
Le due pronunzie sopra riportate h�nno� fatto emergere, pur sotto 
diversi punti di vi.sta, il problema della definizione, agli effetti tributari, 
del concetto di quota di societ� di persone e, senza tentare di affrontarlo 
in '.ii:>do completo, hanno offerto delle'soluzioni nuove sulle qu�li � necessario 
portare un attento e$ame. 
� La prima decisione :ricalca, con �scarso approfondimento critico, la 
ormai r�emota pronuncia delle: Sez: un. 31 gennaio 1948, n. 146 (Riv. leg. fisc., 
1948, 270); essa non :ha esattamente individuato /il nucleo centrale della 
questione e non hai colto il valore e la ragion d'essere delle norme (art. 27 
e 43 della legge di registro) ,sulle quali la motivazione � poggiata. 
L'art. 43 non ha nella controversia ,J.'importama decisiva che gli si 
attribuisce, per:ch� potrebbe int'e_ressare nell'ipotesi in c�i l'�mposta vada 
. liq�idata� cori �esclusivo riferimento. ai :\>ezzi e corrispettivi oonvenuti, e non 
anche qu�ndo nel trasferimento di beni immobili l'imposta viene commisurata 
al .valore in comune commercio; in questo � caso si tiene conto della 
considerazione obiettiva del bene immobile trascurando ovviamente gli 
oneri personali eventualmente trasferiti congiuntamente. ~'art. 43 assume 
specifica rilevanza nella trasmissione di immobili nei rari casi in cui il 
corrispettivo pattuito, compresi gli oneri trasferiti, sia superiore al valore 
imponibile del bene. 
Ma se l'art. 43 non spiega una diretta influenza sulla questione controversa, 
esso � assai importante in quanto !rivelatore di un principio gene




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

650 

allegata A e degli artt. 2269, 2291, 2293, 2304 e 2305 e.e. irtutto in .re:lazione 
all'art. 360 nn. 3 �e 5 'c.p.c., l'Amministrazione delle finanze si' 
duole della decisione emessa dai 1giudici di merito, i quali hanno rite:nuto 
�Che l'imposta di registro sulla cessione delle quote della societ� in 
non:-e �Collettivo �Industria Cremonese Arti Grafiche�, trasferite a titolo 
oneroso dai fratelli Bertazzoli al Gennari, dovesse essere commisurata 
al valore venale delle quote stesse, al netto -e non al lordo 


delle passivit� sociali. 

Non � esatto, anzitutto, che la giurisprudenza di questa Corte sia 
stata sempre favorevole alla tesi �Sostenuta dall'Amministrazione finanziaria 
(secondo cui le cessioni di quote di partecipazione in societ� di 
perisone andrebbero tassate al lordo e non al netto delle passivit� sociali) 
e che in senso o,pposto si �sia espressa solo l'ultima sentenza pronunciata 
in materia dalle sezioni unite, �che � quella n. 146 del 31 gennaio 
1948. Con questa ultima sentenza; invece, il mutamento di giurisprudenza 
� stato limitato ai criteri di tassazione degli atti di trasferi�nento di 

rale che domina il tributo di registro: nei trasferimenti, le passiivt�, che 

non costituiscano una limitazione del bene di carattere reale (servit�, usu


frutto ecc.), �non sono mai influenti negativamente sul valore; il valore di 

un immobile determinato non muta per l'esistenza di rapporti personali di 

ogni sorta facenti capo alle persone fra cui interviene il trasferimento. 

E non � a caso che la legge di registro non affronti nemmeno il pro


blema del modo e delle forme per l'accertamento delle passivit� (mancano 

del tutto nQrme assimilabili agli artt. 45 e segg. della legge di successione); 

non poteva di certo mancare una disciplina di questa materia se le passivit� 

potessero diventare com~que rilevanti sul valore imponibile. E non pu� 

non rilevarsi come la decisione in rassegna abbia, con notevole disinte


re.Sse, ignorato il problema del come si possa in concreto determinare il 

valore netto della quota sociale (se le passivit� debbano cio� essere dimo


strate con atti di data certa, se e quale valore probatorio abbiano i bilanci, 

ove esistano, quali poteri di accertamento e investigazione abbia in merito 

l'Amministrazione); in sostanza i problemi conseguenziali che si presente


rebbero diventerebbero pi� gravi del problema principale. 

Ma si tratta invero di falsi problemi, perch� ai fini dell'imposta di 

registro attivit� e paSsivit� non si elidono per determinare J.l valore del 

bene trasferito. � 

La norma che risolve la questione controversa � quella dell'art. 27, che 

innegabilmente introduce ai fini tributari una finzione (" sono �considera


ti... ,. ) in forza della quale la quota sociale si presenta come cosa diversa 

da un diritto di credito che il socio vanta verso la societ�. 

Si potr� affermare che tale finzione opera nel ristretto campo della 

imposta di registro (v. la sent. 26 marzo 1971, n. 847, infra, pag. 684), ma 

resta incontestabile che ai fini tributari non possono invocarsi nella loro


interezza i principi del diritto comune. Ora � evidente che la finzione 

dell'art. 27 consiste nel considerare la ,societ� di persone come una com.: 

propriet�, si che la cessione di quota sociale " si considera ,; trasferimento 

di una porzione di beni sociali di cui il socio � contitolare; la relazione mi


nisteriale all'art. 27 co_si spiega lo scopo della norma: � per tal modo si.. 



PARTE I, SEZ~ V, GIURISPPVDENZA TRIBUTARIA 651 

aziende o quote di aziende industriali e commericiali, mentre, in orc�ne 
alle cessioni di quote di societ� di persone1 sono stati riaffermati i principi 
di �carattere tributario gi� costantemente enunciati sin dal 1915. 

Con la sentenza del 1948, infatti, le sezioni unite di questa Corte, 
dopo avere ricordato il disposto dell'art. 43 della legge di registro (per 
il quale� nei trasferimenti a titolo oneroso della propriet�, dell'usufrutto, 
dell'uso o godimento di beni o di altro diritto reale, l'imposta proporzionale 
� apiplicata in ragione dei prezzl e degli altri� corrispettivi convenuti 
fra le parti, compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente 
O Cessionario � ), e dopo aver ritenuto che nelle �Cessioni di aziende industriali 
o �commerci�li si trasferiscono al cessionario, salva diversa pattuizione, 
anche le passivit� aziendali, che perd� devono essere �calcolate 
ai fini dell'imposta di registro, �che in tal �Caso va applicata al lordo delle 
passivit�, hanno poi specifi.cato quanto segue, riaffermando cos� l'anteriore 
giurisprudenza: � Ad analoghe conclusioni non si .pu� giungere in 
materia di cessione di quote di compartecipazione nelle societ� di com


impedisce che sotto la forma apparente della cessione di quot� di partecipazione 
in societ� di persone, costituite soltanto fittiziamente, possa avvenire 
il trasferimento di beni immobili a favore di un solo socio senza il pagamento 
della corrispondente tassa e si rende possibile, nell'interesse della 
Finanza, di tener conto delle passivit� inerenti eventualmente alle quote 
cedute, allo scopo di aggiungerle al prezzo della cessione e di sottoporle a 
tassa"� 

Ci�, oltre a risolvere il problema specifico della liquidazione dell'im..: 

posta sul valore lor.do in applicazione del principio dell'art. 43, sta a signi


ficare che la cessione �di quota sociale � agli effetti tributari pa'l'ificata al 

trasferimento di una quota di compropriet� di beni (PERRICONE, Aziende e 

societ� nell'imposta di registro, Milano, 1950, 33 e segg. 89 e segg.: v. anche 

DE BoNo, La legge del registro, Milano 1961, 11 ss.). Per questa ragione 

l'art. 88 della tariffa A (che richiama l'art. 48 della legge) considera come 

divisione soggetta all'imposta graduale, l'assegnazione ai soci di beni sociali 

a saldo della quota ad essi spettante in seguito a scioglimento della societ�, 

mentre sottopone all'imposta proporzionale l'assegnazione di beni agli azio


nisti di societ� per azioni perch�, in questo caso, il diritto del�socio verso 

la societ� � veramente un diritto di credito che, come circola senza dar 

luogo a trasferimento dei beni sociali (art. 108 della tariffa A), all'inverso 

d� luogo ad un trasferimento quando si converte in un bene determinato. 

E se anche la quota di societ� di persone si considerasse un diritto di cre


dito verso la societ�, non potrebbe pi� porsi la differenza che stabilisce 

l'art. 88 e anche l'assegnazione di beni sociali ai soci di societ� di persone 

dovrebbe considerarsi traslativa. 

All'assegnazione di beni non considerata traslativa (art. 48) corri


sponde la strutturazione (fittizia) della societ� di persone come compro


priet� di beni. Ci� � evidenziato in modo incontestabile dalle disposizioni 

dell'art. 88, n. 2 lett. a) e b) della tariffa A che sottopongono l'assegnazione 

al socio di beni sociali all'imposta graduale e all'imposta proporzionale a 

seconda che il bene venga riconsegnato al socio che lo aveva conferito o a 

persona diversa. Di conseguenza il voler porre, come nella sentenza in nota, 



652 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
mercio, pwch� il carico delle 1Pas~ivit� rID:iane alla societ�.''E fa st�ss'a 
responsabilit� personale dei sod nelie societ� in nome collettivo e dei 
soci a�ccomandatari nelle accomandite semplici, per le ,obbligazioni della 
societ� verso i terzi, ha carattere �esclusivamente sussidiario .e non p_u� 
essere esercitata che dopo escussa la .societ�. La soluzione � evidente 
nella cessione delle azioni delle societ� di capitale, in quanto il� valore 
delle azioni rispecchia la .situazione economka della rSociet� e quindi 
esprime un valore concreto al netto degli oneri. Ma � ugualmente chiara 
anche nella cessione delle quote di partecipazio~e in societ� di persone, 
appunto perch�j, addivenendosi alla �cessione, ,le passivit� continuano a 
rimanere a carico della societ�, salva la responsabilit� sussidiaria dei 
soci, 1che, appunto perch� tale, non altera i termini dell'arigomentazione �. 
Con la stessa sentenza, inoltre, furono ,confutate J.e deduzioni svolte 
dai �difensori dell'Amministrazione finanziaria e fu dimostrato che gli 
argomenti tratti dall'art. 27 della legge di registro e dall'art. 81 della 
sullo stesso piano la cessione di quote di societ� di persone e la cessione di 
azioni, affi.nch� l'imposta. si commisuri a quel valore " che rispecchia la 
situazione economica dell� societ� e quindi esprime un valore concreto al 
netto degli oneri,. � in pieno contrasto con i .Principi informatori della 
legge di registro che non unifica affatto ma differenzia radicalmente, ben 
oltre le regole del diritto comune, i due tipi di� societ�. 
� chiaro infine che non potrebbe mai conciliarsi la deduzione di passivit� 
dal valore di beni immobili, con il principio dell'art. 27 secondo il 
quale la quota sociale, ove esistano nel patrimonio beni immobili, si considera 
sempre di natura immobiliare fino et concorrenza del valore degli 
immobili; il yalore della quota non potr� cio� mai essere inferiore al valore 
della corrispondente porzione degli immobili. I beni immobili, o considerati 
tali, sono soggetti all'imposta di trasferimento in ragione del loro valore 
obbiettivo sul quale non possono mai incidere obbligazioni personali del 
titolare di qualunque natura; se per l'art. 43 non diminuiscono il valore 
dell'immobile nemmeno gli one;ri, come le ipoteche, incorporati nel bene, 
certamente saranno del tutto ininfluenti i .debiti e in genere tutti i rapporti 
giuridici obbligatori facenti capo al ,cedente. 
Seguendo la decisione della S.C. non si potrebbe giustificare il diverso 
regime tributario della cessione di quota di :societ� di persone e della 
cessione di azienda, specie se si ,considera la parific~ione che si fa all'art. 31 
della legge di registro e all'art. 19 del d.1. 7 agosto 1936, n. 1639; non 
sarebbe facile spiegare perch� debba essere meno fiscalmente gravosa la 
cessione separata di due me,t� della azienda sociale, anche se in favore dello 
stesso soggetto (con la conseguente estinzione_ della societ� per mancanza 
della pluralit� di soci), rispetto alla cessione unitaria della medesima azienda. 
E nemmeno si giustificherebbe la sostanziale differenza tra �cessione di 
quota di societ� e cessione di quota di compropriet� o di quota ereditaria,. �; 
quando la legge tributaria, come risulta in particolare dall'accostamento 
degli artt. 88 e 89 della tariffa A in relazione all'art..48 della legge, pone '~ 
i 
sullo stesso piano questi istituti. 
La S;C., senza porre a fuoco il problema centrale della natura, ai fini 
tributari, della quota di societ� di persone, ha basato il suo giudizio su. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 653 

tariffa allegato A (gli stessi articoli che vengono invocati anche nel :Ciso 
in esame) non offrivano elementi decisivi. per una diversa soluzione. 

Altri elementi non vengono attualmente offerti, nonostante l'invito 
a riesaminare la questione e a risolver.la nel senso auspicato dalla Finanza. 
L'unico ar~omento nuovo, 1che viene prospettato col ricorso in 
esame; � che le societ� di .per.sane � non assurgono a propria personalit� 
giuridica, e .quindi' a sostanziale titolarit� di diritti, in quanto godono 
e fruiscono soltanto di una limitata auton.omia patrimoniale, che � requisito 
formale pi� che sostanziale�. Ma -siffatto rilievo non � -certamep.te 
idoneo a neutralizzare le ragioni -che giustificano la citata giurisprudenza 
di questa Corte, a �conforto della quale si pu� .aggiungere: 

a) Nelle societ� in nome collettivo (che, ai fini della presente 
causa, .sono le uniche da prendere in �considerazione) tutti i soci rispondono 
.solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni :so�iali (art. 2291 
e.e.); 1e 1chi entra a far parte di una societ� gi� costituita risponde. con . 
gli altri soci anche 1Per le obbligazioni sociali anteriori all'acquist_o della 

alcune osservazioni del tutto :secondarie sulla autonomia patrimoniale della 
societ� �e sulla responsabilit� soltanto sussidiaria dei soci; e cos�, considerando 
che la responsabilit� delle� obbligazioni sociali non si trasferisce dal 
cedente al cessionario �perch� resta alla societ�, che ha una autonomia 
patrimoniale, e che il �cedente con la ce8sione non � liberato (verso i terzi) 
della sua responsabilit� sussidiaria, ha ritenuto che non si verifichi, agli 
effetti dell'art. 43, il trasferimento degli oneri di cui debba tenersi conto 
ai fini della determinazione del valore. 

Ma queste considerazioni, della cui esattezza � dato legittimamente di 
dubitare, sono ininfluenti: come si � visto � l'art. 27, piuttosto che l'art. 43, 
che xisolve il problema definendo di natura inl:rnobiliare la quota sociale 
fino a concorrenza del valore degli immobili; di fronte ad un trasferimento 
di immobile( o di quota ideale di esso) non � necessario accertare, quando 
si procede a determinare il valore a stima, �se con J.o �stesso negozio vengano 
o no trasferit\ contemporaneamente, ma distintamente, altri rapl?orti 
giuridici obbligatori, attivi o passivi, che potranno dar luogo ad altro titolo 
di tassazione. Discutere se le obbligazioni sociali .si trasferiscono o no al 
cessionario potrebbe servir~ tutt'al pi� ai fini dell'applicazione dell'imposta 
secondo il .prezzo corrispettivo dichiarato, eventuail..mente superiore al 
valore obiettivo degli immobili. � 

� quindi superfluo �considerare che, sebbene la responsabilit� del socio 
sia sussidiaria e nonostante che a seguito della cessione il cedente resti obbligato, 
verso i terzi, per le obbligazioni sociali, tuttavia sul cessionario, per 
effetto aella cessione, si trasferisce la responsabilit� (sussidiaria) per le 
obbligazioni sociali anche se sopravvive la solidale responsabilit� del cedente; 
di conseguenza, pur sussistendo l'autonomia patrimoniale, il socio 
della societ� di persone si trova verso il patrimonio sociale in posizione ben 
diversa dall'azionista. Ma soprattutto l'argomentazione della S.C. si rivela 
contraddittoria: quando si sottolinea che le passivit� sociali non si trasferirebbero 
al cessionario, al quale tuttavia viene ceduta la quota sociale che, 
ai fini tributari, � una quota di compropriet� di immobili, si viene ad 
escludere che la quota ceduta sia gravata da passivit�; non pu� quindi farsi 



654 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

qualit� di socio (art. 2269 e 2293). Ma la responsabilit� dei soci, tanto di 
quelli originari che di quelli sopravvenuti, ha carattere sussidiario, dato 
che i creditori sociali non possono pretender.e il pagamento dai singoli 
soci �se non dopo l'escussione del patrimonio sociale� (art. 2304). Ci� 
sigJ;liftca che la �societ�, pur essendo sfornita di personalit� giuridica, � 
tuttavia, nella sua autonomia patrimoniale e conseguente capacit� di 
gestione, il soggetto passivo delle obbligazioni contratte a su� nome 
(cosi come � soggetto passivo delle obbligazioni tributarie); e la sua res:
ponsaibilit� � diretta e pri:ricipale, tanto che i creditori non possono rivolgersi 
ai soci, neppure quando la societ� �Sia stata posta in liquidazione, 
se non dopo� l'infruttuosa escussione del patrimonio sociale. Di �conseguenza, 
in �c~so di �cessione di quote (effettuata senza aicco1lo di particolari 
oneri da parte del cessionario), le passivit� sociali rimangono a carico 
della societ�, la quale continua a rimanerne debitrice principale, 
appunto perch� le passivit� non si trasferiscono direttamente� ed immediatamente 
al cessionario, nuovo. socio, che .solo eventualmente (cio� in 

leva sul non trasferimento delle passivit� a sostegno della tesi della tassazione 
sul valore netto; se mai la questione del trasferimento delle passivit� 

. sarebbe rilevante ai fini dell'art. 43, ove si liquidasse il.'imposta sul corrispettivo 
pattuito, per aggi-.ngere le passivit� al prezzo, non per detrarle. 
Il vero � che le obbligazioni, attive e passive, si trasferiscono all'identico 
modo; ma, quale che sia la definizione da dare a questa cessione nei 
rapporti di diritto comune, resta il fatto che ai fini tributari viene sempre 
trasferita una quota di beni immobili soggetta all'imposta sul valore che 
questi hanno in comune commercio. 
Non � mai possibile, ed � questa la sostanza di tutta la questione, una 
commistione tra il valore obiettivo degli immobili e il valore, eventualmente 
negativo, dei mobili e dei crediti; nella cessione di quota sociale, � 
come in ogni altro caso, la tassazione si esegue separatamente ed il valore 
degli immobili non potr� mai essere compeil!Sato da quello delle obbligazioni 
separatamente, anche se contestualmente, cedute. Ove delle passivit� 
si debba tener conto, ci� varr� solo p\er aumentare non mai per diminuire 
il valore o, potremmo dire, per riportare �al lordo un valore netto, e non 
viceversa; infatti quel valore (netto) che �rispecchia la situazione economica 
" non � influente sulla tassazione dei trasferimenti immobiliari per 
atto fra vivi; tanto che anche nella cessione di quota ereditaria il passivo 
(che pure � stato ammesso in deduzione ai fini dell'imposta di successione) 
e che necessariamente si trasferisce, concorre a formare il valore ai fini 
dell'art. 43 o non viene considerato se si procede a valutazione a stima 
(!AMMARINO, Commento alla legge di registro, Torino 1962, I, 341). A nulla 
approda pertanto la dissertazione sul trasferimento delle passivit� sociali 
(quale che sia la soluzione che al quesito si voglia dare) che pure � l'unico 
argomento su cui si fonda la decisione che si commenta. 
Pertanto nella $Ociet� di persone, come nella compropriet�, mentre la 
cessione dell'intero o di una quota d� luogo ad un ordinario trasferimento., 
lo scioglimento non � considerato traslativo se vengono assegnati al socio o 
al condomino beni (in natura o in denaro) appartenenti al patrimonio comune 
e corrispondenti al diritto a quello spettante. 



PARTE' I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 655 

caso di incapienza del patrimonio sociale) � tenuto a risponderne. Non 
si verifica, quindi, un �caso di �o.neri �Che .passano a carico dell'acquirente 

o cessionario�, come tali assoggettabili ad imposta di trasferimento, a 
norma dell'art. 43 della legge di registro. 
b) Nei casi in cui il raworto sociale si scioglie limitatamente ad 
un socio, questo e i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni 
sociali fino al giorno in cui .si verifica lo .scioglimento (articoli 
2290 e 2293 e.e.). Ci� signifka che, in �caso di �cessione di quote, il 
cedente non � liberato dalla sua responsabilit�� sussidiaria, ma rimane 
vincolato, solidalmente con gli altri soci, per le obbligazioni sociali contratte 
fino al. ,giorno della cessione. Di conseguenza, permanendo la corresponsabilit� 
del cedente, non .� configurabile un'ipotesi di � oneri che 
passano a �carico dell'acquirente o cessionario�, ai sensi dell'art. 43 della 
legge di registro. 

e) Come gi� si � detto, la responsabilit� sussidiaria dei soci � non 
solo solidale, ma anche illimitata, il che comporta che ciascuno di essi 

A questo punto si innesta H problema discusso nella seconda sentenza. 
Relativamente alla liquidazione verso gli eredi della quota del socio defunto, 
la S.C. ha ritenuto �che la morte porta alla cessazione della qualit� di 
socio (che non si trasferisce agli eredi)� e determina la trasformazione ope 
legis della quota, quale insieme di diritti sociali, nel corrispondente importo 
pecuniario (art. 2284, 2289 e.e.); ne consegue che in nessun caso la liquida


~ ' 

zione in danaro del valore della quota sociale pu� avere efficacia traslativa 

e in nessun caso pu� profilarsi la possibilit� di tassare questa operazione, 

meramente contabile, con la imposta proporzionale. 

La liquidazione in danaro non avrebbe affatto natura di divisione s� che 
non .sarebbe nemmeno configurabile l'ipotesi del trasferimento nei casi 
particolari previsti nell'art. 48 della legge di registro. La definizion� del 
diritto dell'erede del socio, secondo quanto stabilisce il cod. civ., come 
credito di somma, non sarebbe derogata dall'art. 27 della legge di registro 
che ha riferimento stretto alle quote delle societ� di persone e quindi non 
� applicabile nella fattispecie, in cui non si verifica disposizione sulla 
quota (che non si trasferisce all'erede) in quanto l'erede acquista, jure ereditatis, 
soltanto il diritto ad una 0somrila di danaro. Si sottolinea ancora che, 
a seguito della morte del socio, il patrimonio della societ� rimane immutato 
� e sorge soltanto a carico della societ� l'obbligo di corrispondere in danaro 

il valore della quota. � 

-Sembrerebbe che la S.C. abbia inteso risolvere nei modi sopra riassunti 

la sola questione limitata alla morte1 del socio; si sottolinea infatti che non 

si trasmette all'erede l'insieme dei diritti sociali e che l'evento morte tra


sforma� ope legis la quota di societ� nel credito di una somma di danaro; si 

potr�ebbe cio� pensare che diversa possa essere la soluzione quando lo scio


glimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio dipenda da causa 

diversa dalla morte. Ma l'art. 2289 e.e. non fa alcuna distinzione tra le varie 

cause di scioglimento (morte, recesso, esclusione) e considera all'identico 

modo il diritto del socio uscente e quello dei suoi eredi. Si dovrebbe quindi 

estendere l'insegnamento dell� S.C. oltre i limiti del caso deciso; ma cos� 

si cominciano ad avvertire le prime difficolt�: l'intrasmissibilit� della quota 



656 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dsponde per intero delle obbligazioni assunte dalla.societ�, e ne risponde 
con tutti i suoi. beni, indipendent~mente dal.l'entit� della quota sociale 
di �cui ~ titolar.e. Se �col trasferimento di .singole quote si doves�sero, ai 
fini tributari, intendere trasferite anche le corrispondenti pa�ssivit� sociali, 
non sarebbe possibile determinare l'importo di tali !Passivit�, da 
assoggettare a tassazione, appunto perch� la responsabilit� dei soci � 
solidale ed illimitata. -(Omissis). 

II 

(O~issis). -Con l'unico motivo la ricorrente Amministrazione denunzia 
violazione e. falsa applicazione degli artt. 8, 27, primo e terzo 
comma, 48 della legge di registro r.d. 30 dicembre 1923, n. 32.69 in relazione 
agli artt. 15, 16, 19 del r.d.1. 7 agosto 1936, n. 1639,_ nonch�1 falsa 
applicazione degli artt. 2284 e 2289 e.e. e vizio di motivazion:~ per avere 
la Corte di merito statuito che l'atto �con il quale i soci superstiti di una 

agli eredi, che � uno dei punti di forza della decisione, non influisce pi� 
nei confronti del socio recedente; allo stesso modo non pu� affermarsi che 
nei riguardi d~ questo non cada in questione una disposizione sulla quota 
agli effetti dell'art. 27, ed infine diversamente si presenta la questione agli 
effetti dell'art. 48, perch� il socio uscente ha� un diritto di natura uguale 
a quello degli altri soci. 

Cosicch�, non potendosi introdurre, n� agli effetti civili e meno che 
mai agli effetti tributari, una distinzione ignorata dalle norme, tra il diritto . 
del socio uscente e quello dei suoi �eredi, ed escluso quindi che la liquidazione 
in danaro della quota possa collegarsi col diritto che, iure ereditatis, 
sorge fin daH.'origine come pecuniario, tutto il costrutto della sentenza si 


affida soltanto alla disposizione dell'art._ 2289 e.e. che, imponendo la conversione 
del diritto sulla quota in un credito pecuniario, escJ.uderebbe in 
assoluto che la liquidazione possa diventare un trasferimento. 

Da ci� dovrebpe derivare, per�, l'ovvia conseguenza che la liquidazione 
in danaro della quota sociale dovrebbe essere tassata in base all'art. 28 della 
tariffa A; mentre nel caso in cui al socio uscente o ai suoi eredi venga 
assegnata in natura una parte dei beni costituenti il patrimonio (cosa evidentemente 
possibile se previst� nel contratto sociale o consentita dagli 
altri soci) sarebbe in ogni caso dovuta l'imposta proporzionale di trasferimento 
sull'intero valore, non potendosi, come si assume, parlare di divisione . 
di cosa comune. 

Ma questa soluzione risulta evidentemente insostenibile. 

La noJ"ma dell'art. 2289 e.e., che, come pure si mette in luce, ha lo scopo 
di conservare il patrimonio dell'impresa sociale, non basta da sola a trasformare 
funditus il concetto della societ� di persone quale � stato assunto dalla 
legge di registro, con riferimento al cod. civ. abrogato, e che resta 
tuttora valevole agli effetti tributari. 

Come si � visto commentando la precedente sentenza, nella societ� di 
persone esiste un diritto comune dei soci sul patrimonio sociale si che~fo 
scioglimento della societ� si atteggia come uno scioglimento di comunione,-� 


' 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA . 657 

societ� in nome collettivo deliberano di continuare la s~ciet� unicamente 

�fra loro e di corrispondere agli eredi del ,socio defunto uria somma di 
denaro che rappresenti il valore della quota gi� di spettanza del medesimo 
(secondo la previsione di cui agli artt. 2284, 2289 e.e.) non com-' 
porti .un trasferimento di detta quota dagli eredi ai soci sup�rstiti con la 
conseguente applicabilit� dell'imposta proporzionale di registro. Si de


. duce che tale ;statuizione, oltre �he viziata nella motivazione, � errata 
in quanto, comunque' si inquaari la questione alla. stregua del diritto 
comune, � certo che, secondo l'a:i;t. 27 della legge di registro, la quota 
degli eredi non deve essere �considerata con riguardo al mezzo di tacitazione, 
ma con riguardo alfa natura propria .dei l;>eni,costituenti il patri-. 
monio sociale e che, per effetto dell'art. 48 della legge di registro, la 
tacitazione stessa che avvenga con beni che non si trovano nel patrimonio 
soc~ale, costituisce una operazione di trasferimento, tassabile con 
imposta proporzion~e. ' 

La: censura � infondata. Va 1Preme8so che l'art. 8 del r.d. 30 dicembre 
1923, n. 3269 � ormai costantemente interpretato da questa Suprema 

mentre I.a cessiane di quota sociale � parificata alla cessione di quota di 
compropriet�; tale concetto non � incompatibile n� con la autonomia patrimon.
iale della societ� n� con quella sorta di prelazione che l'art. 2289 assicura 
alla societ�. Ora, anche,indip�ndentemente dall'art. 27, � evidente che 
lQ sciogJ.imento della societ�, sia esso totale o limitato ad un sQcio, soggiace 
necessariamente alla disciplina specifica ed espressa dell'art. 88. della tariffa 
A. Sia riguardo al socio uscente sia ai suoi eredi lo scioglimento della 
so~iet� � considerato uno scioglimento di comunione, soggetto di norma 
all'imposta graduale. Ma questo naturalmente presuppone che al socio 
uscente sia liquidato un valore (danaro o beni) �corrispondente al suo 
diritto, e che di conseguenza la.societ� si impoverisca di un corrispondente 
valore., 

Ci� non�,comporta, ovviamente, che la liquidazione in danaro del diritto 
del socio uscente dia luogo necessariamente ad un trasferim�nto della 
quota in favore della societ�. -. 

Applicando le regole, sufficientemente chiare, valevoli in materia di 
scioglimento delle comunioni (art. 48 della legg�e richiamato negli artt. 88 
e 89 della tariffa A), la liquidazione in danaro della quota pu� qiventare 
una cessione soggetta all'imposta. di trasferimento se risulta che la societ� 
non av.eva la <�sponi.bilit� della somma pagata, se cio� la �societ� ha accresciuto 
H suo�patrimonio di� beni senza un corrispondente impover~mento di 
danaro; e, per una ragione �uguale e contraria, se al socio uscente non viene 
liquidata la sua quota. nel termine di legge si presume la cessione in favore 
de]J.a societ�; naturalmente vi potr� essere trasferimento parziale se il 
danaro corrisposto al .socio sia sproporzionato al valore della quota. In ogni 
caso al socio deve essere assegnato un valore proveniente dalla societ� e 
corrispondente ai suo diritto. �. stato quindi affermato che quando il socio 
uscente, rice'Ve cose non esistenti nel patrimonio sociale o danaro che non 
faccia parte dell'attivo (risultante dai bilanci), sono da applicare le aliquote 
per i trasferimenti onerosi (Cass. 28 febbraio,1941, n. 592, in Foro it., 1941, 
I, 820). Si applica cio� la stessa regola del generale scioglimento di comu




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

658 

Corte nel �senso �che, ai fini dell'applicazione delle.imposte di re.gistro, 
va tenuto ,conto dell'intrinseca natura dell'atto e degli effetti che questo 
� destinato a produrre, tenendo presente 11 risultato economico che .si 
produce attraverso l'atto giurid~co concretamente stipulato ed attuato 
:fra le parti (cosi Cass. 27 giugno 1968, n. 2170, 6 maggio 1969, n. 1530). 


Ai fini della tassazione D:On pu� tenersi conto del solo �contennt.o economico, 
prescindendo dalla natura e dagli effetti giuridici dell'atto da 
tassare, ma occorre rapportare quello a questi, <Cio� il contenuto economico 
� quello che permette di individuare la natura giuridica dell'atto 
stesso. Invero la teoria �cosiddetta economiica, sostenuta �con molto vigore 
da alcuni autori, non trova riscontro de iure condito nella concreta 
r1egolamenta~ione giuridica del tributo di registro, il quale ha come presupposto 
la nomenclatura ,giuridica normale, la �quale, nell'ambito dello 
stesso ordinamento giuridico, riceve uno .stesso significato, a meno ,che 
non risulti diversamente. In tale ultimo caso la specialit� della regolamentazione 
esclude ovviamente che possano valere i �concetti del.l'ordinamento 
giuridico comune. 

nioni nel quale � possibile la liquidazione in danaro del diritto di uno dei -I 

~

compartecipi solo se sia dimostrato che il danaro provenga dalla comu( 


nione, e, nel caso della comunione ereditaria, provenga dalla successione e 
sia stato oggetto di denunzia (C�ss. 5 maggio 1931, NARDULLI, Riv. Leg. fisc. 
1931, 460; 22 dicembre 1933, CESARI, ivi, 1934, 101; 22 febbraio 1949, n. 325, 
ivi, 1949, 257). 

Non � quindi esatto che, nel caso di scioglimento limitatamente ad un 
socio il patrimonio della societ� resta immutato; il patrimonio della societ� 

~ 

i 

deve risultare diminuito del valore corrispondente alla quota, anche se 
l'art. 2289 e.e; consente alla societ� di erogare questo valore in denaro 
invece che in beni. � � 

L'errore della sentenza in rassegna consiste principalmente nell'aver 
posto il problema in termini troppo .assoluti: si � voluto affermare che la 
liquidazione in danaro della quota del socio uscente non d� mai luogo a 
trasferimento, in contrapposto ad una supposta tesi egualmente assoluta in 
senso contrario. Il vero � che la liquidazione della quota sociale, sia in 
danaro sia in natura, deve rispondere alle regole dello scioglimento delle 
comunioni, e pu� dar luogo in determinati caJSi a vero trasferimento. 

La sentenza della S.C. si preoccupa di escludere l'applicabilit� dell'art. 
48 affermando che fa liquidazione della quota all'erede del socio 
defunto non costituisce divisione in quanto l'erede, che non � mai diventato 
socio, non ha un diritto di eguale natura. 

Si � gi� visto che .ci�, se pu� valere per l'erede, non vale per il socio. 
Ma sarebbe necessario ancora affermare che, quale che sia la sostanza dei 
rapporti civili, anche agli effetti tributari lo scioglimento della societ� limitatamente 
ad un socio si sottragga alla regola dell'art. 88 della tariffa A. 

Ma non si vede come quella che lo stesso art. 2289 definisce scioglimento 
del !l'apporto sociale (limitatamente ad un socio) possa essere ai 
fini tributari qualcosa di diverso dallo scioglimento totale del rapporto; 
come nelle divj.sioni lo stralcio di quota � considerato allo stesso modo della.. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 659 

Gli argomenti a sostegno di questa tesi sono .stati pi� volte esposti 
nelle precedenti sentenze onde non occorre ora ripeterli. 

� pertanto c;1.uestione di interpretazione accertare in quale significato 
nella legge tributaria sono stati richiamati istituti giuridici vari 
e, ove non risulti una diversa volont� legislativa, occorre tener presente 
il comune ,significato o il comune regolamento giuridico di essi. Nel caso 


.in esame va adunque accertato .seTatto di liquidazione della quota del 
socio defunto agli eredi di questo, nel caso di societ� in nome �collettivo, 
dia luogo ad una .trasmissione della quota dallo erede alla societ� stessa 

o se si lirriiti ad una semplice operazione di valutazione della quota stessa, 
con esclusione� di ogni effetto trasfa.tivo della quota stessa. Secondo 
le norme del codice civile (artt. 2�2.S4, 22.89), nelle societ� c.d. personali 
il vincolo soc,ale, nonostante l'intuitus personae che presiede a questo 
tipo di societ�, non viene meno', fra l'altro, per effetto delJ.l\ morte di un 
socio, ma si verifica .sqlo lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente 
a quel socio (a meno �Ch~ non venga deliberata la continuazione 
divisione generale (Cass. 30 dicembre 1936, GALAsso, Riv. leg. fisc., 1937, 
83), cosi nelle societ� non sembra ragionevole andare alla ricerca �di una 
normativa particolare per .Jo scioglimento lirp.itato. 


Si avrebbe poi, come si � accennato, -q.n trattamento fiscale pi� graVOl'JO 
nel caso che al socio uscente vengano assegnati beni deiJ. patrimonio sociale; 
anche nell'ipotesi del n. 1 lett. b) dell'art. 88 la riassegnazione al socio 
uscente del bene che aveva conferito, sarebbe soggetta, sui presupposti di 
quanto afferma' la sentenza che si annota, all'imposta di trasferimento; se 
per� ci� avviene nella liquidazione generale della societ� sarebbe dovuta 
l'imposta graduale. 


Le due pronuncie della S.C., partendo da diverse posizioni, hanno, 
fors~ senza nemmeno avvertirlo totalmente, posto in termini del tutto 
nuovi il problema del regime tributario della quota sociale. La prima 
delle sentenze � la pi� innovativa: essa, pur senza affermarlo con tutta 
chiarezza, in sostanza concepisce il diritto del socio-verso la societ� come 
un credito di una somma di danaro e ci� non solo al momento dello scioglimento 
del �rapporto sociale ma anche mentre la societ� � in vita; per questa 
ragione la cessione di quota � una cessione del credito che e esprime il 
valore co:pereto a:l netto degli oneri>; solo ai fini dell'applicazione dell'aliquota 
questo che � in realt� un credito si considera (ed in ci� solo consisterebbe 
la fi,ctio iuris) di natura immobiliare. 


� dubbio che questo costrutto sia corretto agli effetti civilistici, dato 
che almeno un'idea residua di un legame diretto del socio con il patrimonio 
sociale � testimoniato dall'art. 2283 e.e. secondo il quale o per lo stesso 
contratto di societ� o per convenzione che intervenga al momento dello 
scioglimento, i soci sono (o almeno diventano) condomini o; se si vuole, il 
condominio costituisce il residuo di una societ� venuta meno. Ma, come si � 
visto, del tutto insostenibile � una tale tesi sul piano tributario dato che 
sp�ecifiche norme hanno diversamente definito il rapportd fra soci e societ� 
per evitare che la societ� sia il mezzo per mascherare. trasl:erimenti della 
propriet�; la sola considerazione che con una serie di cessioni la societ� 
pu� sciogliersi per la mancanza della pluralit� dei soci quando il patrimonio 


12 ;.,,,., 



660 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

della societ� coll'erede). In tal �caso gli eredi del socio defunto non hanno 
alcun diritto 1sul patrimonio sociale (non potrebbero cosi pretendere la 
restituzione del conferimento effettuato dal socio defunto o l'assegnazione 
di parte del patrimonio sociale) ma hanno solo diritto alla liquidazione 
della quota. Il fine di �conservare l'impresa, impedendone la disgregazione 
del patrimonio, � alla base di tale regolamento del diritto 
dell'erede del socio defunto. Ci� porta ad escludere che in un qualsiasi 
momento l'erede del 1socio defunto diventi titolare della quota quale diritto 
.sociale. e.d impedisce. di ritenere �che .la �corresponsione del valore 
della quota .1costituisca il prezzo della cessione della quota stessa, ciq 
pre~pponendo che il socio sia divenuto titolare della quota. ' 
L'evento della morte del socio porta alla cessazione della qualit� 

di socio (la quale non si trasferisce pertanto agli eredi) e determina la 

trasformazione ope legis della quota, quale insieme di diritti sociali, nel 

corrispondente im,Porto pecuniarfo, di �cui diviene creditore l'erede e de


bitrice la societ�. 

L'operazione di liquidazione della quota gi� di pertinenza del socio 

defunto �\ quindi solo un procedimento contabile conseguente al gi� ve-

sociale si concentra nella propriet� individuale di una sola persona, basta 

a far emergere con chiarezza che la legge di registro non pu� ammettere 

che un tale risultato si verifichi .senza che sia percepita la ordinaria imposta 

di trasferimento. 


Ma applicando il principio affermato nella prima sentenza alla materia 
. discussa nella seconda, si perverrebbe a conclusioni veramente aberranti. 

Se il diritto del socio � sempre un credito, la liquidazione della quota 

non pu� mai dar luogo a tr�sferimento sia nel caso d1 scioglimento limitato 

ad un �socio sia nel caso di scioglimento totale; si andrebbe cos� ben oltre 

quanto ha osato ritenere la seconda sentenza. Ma se ci� fosse vero, tutte le 

volte che vengono assegnati ai soci beni del patrimonio .sociale si avrebbe 

sempre conversione del credito in cosa determinata e perci� trasferimento 

della propriet� dalla societ�, con autoriomia patrimoniale, a un semplice 

creditore (una sorta di datio in solutum); sarebbe quindi sempre dovuta 

l'imposta di trasferimento, anche quando vengono riassegnati gli stessi beni 

conferiti o quelli acquistati dalla societ�; in nessun caso potrebbe parlarsi 

di imposta graduale sullo scioglimento di �comunione. Ma ci� significa sop


primere totalmente l'art. 88 della tariffa A (ed anche l'art. 2283 e.e.) e 

delimitare l'art. 48 della legge al solo scioglimento deHe comunioni; ma non 

sembra che questo si possa �e comunque si voglia fare perch� la S.C. in altre 

recenti decisioni ha fatto ricotso all'art. 88, interpretato con una partico


lare larghezza, per giustificare l'applicazione del.la imposta graduale ad 

assegnazione �di beni a seguito di scioglimento di societ� che operavano dei 

sostanziali trasferimenti (10 dicembre 1970, n. 2623 e 10 febbraio 1971, 

n. 338, in questa Rassegna, 1971, I, 142 e 599). 
E se l'art. 89 deve essere applicato in sede di liquidazione della quota 
sociale, non si pu� supporre che la stessa legge di registro concepisca la 
societ� in modo diverso a tutti gli altri effetti. 

C. BAFILE 
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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

rifkatosi scioglimento della societ� relativamente al predetto socio defu:
nto. Queste. stesse considerazioni valgono ad escludere che in tale 
ipotesi si verifichi un fenomeno di divisione, sia :pure :parziale, del patrimonio 
della societ�, in quanto il diritto dell'erede ha per oggetto fin 
dal primo momento un importo pecuniario, corrispondente al valore 
della quota, mentre il patrimonio sociale .rimane immutato, solo .sorgendo 
a carico della societ� l'obbligo di corrispondere il valore della 
quota. 

Va ora esaminato se la legge di registro deroghi a tale .regolamentazione. 
Le norme al -riguardo sono contenute nell'art. 27 e nell'art. 48 della 
predetta legge. 

Il primo considera crediti i diritti, le oJ::>bligazioni e le azioni che 
hanno esclusivamente per oggetto somme di denaro. Quanto alle azioni 
e quote di societ�, esso distingue tra azioni di ,societ� di capitale, cm1siderandole, 
come la legge civile, beni mobili, e le quote di societ� in 
nome �collettivo o in accomandita sempl:Lce, le quali, a differenza che 
nel codice civile, sono considerate mobili od immobili a seconda dello 
ogg�tto del patrimonio sociale. Presupposto di tale norma � che venga 
in questione un atto �Concernente la quota, mentre ogni diversa ipotesi 
esula dalla previsione dell'articolo stesso. Come si � osservato, l'atto di 
liquidazione della quota del socio defunto non contiene disposizione della 
quota perch� questa non si � tras:lierita dal� defunto al .suo erede ma ha 
per proprio oggetto solamente la valutazione pecuniaria della quota stessa. 
Comunque, manca solo un� atto di disposizione della quota ed avendo 
il diritto dell'erede per oggetto, fin dall'origine, una somma di denaro, 
sia pure ragguagliata all'entit� della quota, detto diritto anche per i 
criteri ;posti nel primo comma dell'art. 27 della legge di registro, ha in 
ogni caso natura mobiliare. Pertanto, non pu� neppure ipotizzarsi che 
economicamente l'atto porti all'accre.scimento della quota dei soci super.
stiti. 

Non pu� neppure assumersi la fattis,p�ecie nell'art. 48 della legge di 
registro il �cui presupposto �, fra l'altro, una divisione fra soci della 
quale si tassano gli effetti, ora considerando la divisione a carattere dichiarativo 
ora a �carattere traslativo, con disposizione speciale. Si � gi� 
osservato che la liquidazione della quota agli eredi del socio defunto non 
da luogo ad una divisione, sia pure parziale; del patrimonio sociale, in 
quanto la divisione presuppone nei 1condividenti un diritto di eguale 
natura, mentre nel caso in esame il diritto dell'erede h3: .solo ed in ogni 
caso contenuto pecuniario a differenza di quello dei soci cl'.te ha per 
oggetto anche e principalmente i beni componenti il !Patrimonio sociale. 
Il �che significa che, per effetto della morte del socio di una societ� in 
nome collettivo, viene meno la quota (quale diritto sociale) e ad essa si 
sostituisce il suo valore pecuniario, al quale l'erede ha diritto in virt� 
di successione e non del rapporto sociale ormai 1sciolto. 


662 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Quindi, ai fini del tributo di registro, non potrebbe, in mancanza 
di apposita norma o disposizione, ipotizzarsi nell'atto di liquidazione della 
quota, un atto di divisione. (Om~ssis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 marzo 1971, n. 688 -Pres. Favara Est. 
Gambogi -P. M. Sciaraffi.a (eonf.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Savarese) �C�. Centaro ed altri (avv. Giordano). 

Imposta di re~istro -A~evolazioni :per le case di abitazione non di 

lusso -Concessione reciproca del diritto di superficie -Inappli


cabilit� dell'a~evolazione. 

(1. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14). 
.Qualora pi� persone acquistino in comune un'area da un terzo ed 
a tale acquisto siano applicate le agevolazioni tributarie previste dalla 
legge 2 luglio 1949, n. 408, le stesse agevolazioni non possooio applicarsi 
alla -conqessione ad aedi:ficandum che i partecipanti alla comun.ione facciano 
a ciascuno di loro (1). 

(Omissis). ..___ Col suo mezzo di ricorso l'Amministrazione de�le Finanze, 
denunziando la violazione dell'art. 8 della legge di registro, 1 
della relativa Tariffa ali. A, 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, .lamenta 
che la Corte di Appello abbia indebitamente esteso alla ipotesi di reciproche 
concessioni ad aedtijica.ndum tra i compro.priet�ri dello stesso immobile 
il beneficio della registrazione a tassa fissa previsto dalla suddetta 
legge n. 408 del 1949 per gli acq�isti di aree edificabili. 

(1) Cfr. Cass. 6 luglio 1968, n. 2297 e 6 febbraio 1970, n. 255, in questa 
Rassegna, 1968, I, 788 e 1970, I, 202, nonch� 7 ottobre 1970, n. 1845, ivi? 1970, 
I, 946. La decisione ora intervenuta ricollega l'esclusione dell'agevolazione 
per la �concessione reciproca al precedente acquisto in comune dell'area che 
abbia goduto dell'agevolazione, si che potrebbe sembrare che il motivo della 
esclusione si giustifichi con l'impossibilit� di ammettere due agevolazioni 
consecutive per il trasferimento dello stesso bene. Ma la �ragione per la 
quale la concessione reciproca ad aedificandum non � mai agevolata � anche 
e soprattutto un'altra: �come � del pari chiarito nella decisione, il beneficio 
tributario per l'acquisto di aree edificabili non pu� mai, con la �pi� estensiva 
delle interpretazioni, essere applicato ad un contratto che di acquisto non� 
pu� essere perch� gi� preesiste il diritto comune sulla cosa (non si pu� 
acquistare quello che gi� si possiede). Pertanto anche :se la compropriet� 
dell'area preesiste per un titolo che non ha fruito dell'agevolazione dell'art. 
14 della legge n. 408, la concessione ad aedificandum fra i contitolari 
sar� sempre soggetta all'imposta normale. � � � 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

La censura � fondata. Questa Corte� Suprema, 1con sentenza n. 2297 
del 1968, ha infatti affermato che, pur potendo anche la concessione ad 
aedificandum, nel concorso degli altri requisiti di legge, giova~si dei benefici 
fiscali stabiliti dalla legge n. 408 del 1949, J..a costituzione del relativo 
diritto di superficie realizza un trasferimento di diritto solo quando 
tale diritto sorga su cosa completamente altrui, dalla quale venga distaccata 
una componente .del diritto di propriet� per essere attribuita 
ad altri. Nel �caso, quindi, di ,concessione reciproca ad aedificandum in � 
seno ad un .gruppo di condomini non si attua un trasferimento, ma la 
trasformazione in un determinato e quantificato diritto di superfi,cie di 
quel diritto che prima si estendeva in maniera ipotenziale su tutta la 
cosa indivisa ed era limitato :sciJ.o �dal concorso delle quote ideali . altrui. 

I 

Cosk,ch� in questo caso non si ha l'acquisto di area edificabile di cui 
parla la legge n. 408 e non si pu� �conseguire quella dO{Ppia agevolazione 
tributaria ,che si realizzerebbe se la registrazione a tassa fissa �concessa 
da tale legge venisse accordata prima all'atto ,col quale 'S� acquista in 
comune l'area da un terzo e poi a quello col quale i condomini si concedono 
i reciproci diritti di �supertficie; doppia agevolazione che non pu� 
essere nei voti di legge. 

Da tale ,precedente non v'� oggi motivo di discostarsi, nemmeno 
sotto ii' profilo di quella distinzione tra interpretazione estensiva, ammessa, 
ed interpretazione analogica, vietata in materia, 'Che la sentenza 
impugnata ha posto a base della sua decisione. Che anzi que"Sta distinzione 
viene �crrettamente rispettata con la interpretazione resa da questo 
Supremo Collegio col respingere sia la tesi estrema della Finanza 
che originariamente sosteneva non ipotersi �considerare �,acquisto di area 
edificativa � agli effetti della legge n. 408 nemmeno l'acquisto del diritto 
di superficie da un terzo, .sia la tesl dei ,contri!:>uenti che in tale 
espressione legislativa vorrebbero far rientrare anche il caso delle reciproche 
,concessioni ad aedificandum tra condomini. Distinguere tra 
�area� al pianoterra e diritto df sopraelevazione ai piani �SUP;eriori a 
questi effetti ,costituisce, infatti, una limitazione letterale del significato 
di area edificativa, che lascierebbe fuori dalla agevolazione fiscale forse 
i pi� modesti (e quindi pi� meritevoli di beneficio) �casi di procacciamento 
dello spazio per edificare e sar~bbe quindi indebita restrizione 

�della volont� del legislatore, �il quale, se � lecita la distinzione terminologica 
tra area edmcativa e diritto di superficie, disse allora minus quam 
voluit; ma far rientrare'.nel concetto di .acquisto, a titolo derivativo beninteso, 
qualcosa che acquisto nori � perc:P,� non ,si pu� acquistare ci� 
che gi�, almeno potenzialmente, si possiede, significa estendere il disposto 
di legge ad una ipotesi che 1potr� ,essere analoga ma non � quella 
dal legislatore prevista. 

D'altra parte, ,con la menzionata sentenza n. 2297 del 1968 questa� 

Corte Suprema ha anche rilevato che la reciproca concessione od asse



664 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

gnazione dei singoli diritti di superficie nemmeno ha per �oggetto� 
immediato, come vuole la legge 40,8, la -costruzione� dell'edificio, perch� 
questo fine si � gi� esaurito, agli effetti fiscali, con l'acquisto in comune 
dell'area indivisa dal terzo. La reciproca concessione stessa, infatti, pur 
distinguendosi da una divisfone per la presenza dei complessi elementi 
della concessione e modalit�; oltre �che quantificazione e delimitazione, 
del diritto di costruire, ha per scopo giuridico immediato quello, appunto, 
di procedere a questa. materializzazione dei singoli diritti indivisi. 

Il ricorso della Finanza� deve esser quindi accolto; la .sentenza impugnata 
deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice che ap:.. 
plicher� il seguente principio di diritto:�� qualora ;pi� persone acquistino 
in comune un'area da un. terzo e a tale trasferimento siano applicate le 
agevolazioni tributarie previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, le stesse 
agevolazioni non possono applicar.si alla concessione ad aedificandum che 
i partecipanti all� �comunione facciano a ciascuno di loro�. -�(Omissis). 

f 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1971, n. 7�24 -Pres. Favara Est. 
Fanetti -P. M. Raja (diff.) -Silimbani ed altri (avv. Cavasola) 

c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Castiglione Morelli). 
Imposta di registro�-Trasferimenti non risultanti da prove dirette Dichiarazione 
estimativa -Omissione -Irrilevanza -Ingiunzione Legittimit�. 


(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 18). 
Imposta di registro -Trasferimenti non risultanti da prove dirette Prova 
sufficiente -Prova contraria -Data certa -Opponibilit� 
alla Finanza come terzo. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 18; e.e.�art. 2704). 
Legittimamente l'Amministrazione pu� procedere alla liquidazione 

dell'imposta� ed alta relativa ingiunzione di pagamento dopo che sia ri


masto senza effetto l'invito a presentare la dichiarazione estimativa ed 

anche omettendo completamente l'invito alla dichiarazione, anche se il 

contribuente abbia contestato radicalmente l'obbligazione tributaria (1). 

Nei trasferimenti non risultanti da prove dirette, la prova sufficiente 

per sottoporre ad imposta il trasferimento presunto pu� risultare CJ,a -fatti 

(1-2) Decisione esattissima; sulla prima massima v. Cass. 26 aprile 1968, 

n. 1284, in questa Rassegna, 1969, I, 83 con richiami. Sulla seconda massima 
cfr. Cass. 12 novembre 1965, n. 2357, ivi, 1965, I, 1305 con nota; il tiasfe

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 665 

concludenti (prove critiche o storiche) del tipo di quelli solo esemplificativamente 
indioati nell'art. 18 della legge di registro, il cui apprez-. 
zamento � rimesso al giudice di merito; la prova contraria documentale 
deve consistere in atti opponibili ex art. 2704 e.e. alla Finamza da considerare 
come terzo (2). 

(Omissis). -I ricorrenti, denunciando la violazione degli artt. 3, 7, 
18, 104, 142 r.d.1. 30 dicembre 1923, n. 32.69, in relazione agli artt. 2704 
c..c. e 295 c.p.c., la violazione degli artt. 18, 20 e 21 r.d.1. 7 agosto 1936, 

n. 1639; la violazione dell'art. 2 t.u. 14 aprile 1910, n. 639, svolgono 
contro la sentenza impugnata due ordini di censure che ripetono nel 
tema rispettivo le contestazioni gi� dedotte in sede di merito contro l'ingiunzione 
de qua, cir�ca 'il procedimento relativo e circa la fondatezza 
della pretesa fiscale in essa contenuta. 
a) L'ingiunzione -essi sostengono -doveva ritenersi iilegittima 
e nulla perch� le parti avevano assolutamente negato l'esistenza del trasferimento 
presunto e quindi l'amministrazione non poteva procedere 
d'uffkio alla sua valutazione, nel modo ,previsto dall'art. 18 del r.d.1. 
7 agosto 1936, n. 1639, ma era prima necessario che facesse decidere la 
controversia pregiudiziale sull'an debeatur davanti alla competente commissione 
provinciale.. L'ingiunzione era inoltre illegittima perch� essa 
cumulava in s�, cori unico e indistinto provvedimento, due atti diversi o 
riferiti a soggetti diversi: sia il trasferimento an2:idetto fra la soc. Sim, 
il Benelli, il Berger e il Silimbani, sia una societ� di fatto fra il Benelli 
e il Berger. � 

b) 
La �corte d'appello ha erroneamente ravvisato nella specie gli 

estremi di un trasferimento occulto, come quelli previsti nell'art. 1.8 della 

legge di registro, ed ha erroneamente escluso l'oPiPonibilit� all'ufficio 

della scrittura prodotta dagli opponenti per dimostrare che il Benelli e 

il Berger detenevano l'immobile come affittuari della Sim e �che come tali, 

non � uti domini�, lo avevano concesso in subaffitto all'isp.ettorato del 

lavoro; non occorreva che l'anteriorit� di tale �scrittura rispetto alla 

compravendita dell'immobile da.Ila Si.m al Silimbani fosse certificata me


diante registrazione, perch� l'ufficio non poteva .considerarsi terzo a 

norma dell'art. 2704 e.e. 

Queste 
censure non sono fondate. 
a) Risulta, secondo gli accertamenti pacificamente acquisiti alla 
causa nella fase di merito, e correttamente posti in rilievo dalla Corte 

rimento presunto si fonda su fatti concludenti e non � quindi necessaria la 
prova dell'esistenza di un atto di trasferimento e nemmeno � necessario il 
trasferimento del possesso. Assai importante � la distinzione circa la posizione 
della Finanza rispetto all'atto da registrare e rispetto all'atto prodotto 
come prova di diverso. rapporto tributario. 



666 RASSEGNA DELI/AVVOCATURA DELLO STATO 

d'appello, che l'ufficio invit� le parti a !Presentare la dichiarazione di 
valore prevista dall'art. l8 cit. e che il .solo Benelli rispose, negando la 

. sussistenza del trasferimento..Questa assoluta negazione e il �concomitante 
silenzio degli altri interessati equivalevano, come pure la corte d'appello 
ha successivamente ritenuto, a uri. rifiuto della dichiarazione, un rifiuto 
espre.sso da parte del Benelli e un rifiuto tacito da parte degli altri. Er.a 
perci� giustificata, veriifi.candosi l'ipotesi conseguenzialmente prevista dal 
medesimo art. 18, J.a valutazione fatta d'ufficio in luogo dell'omessa 
dichiarazione. Ma comunque, se anche potesse dubitarsi della� suddetta" 
equivalenza, .e se perfino fosse mancato il preventivo invito dell'ufficio, 
tuttavia l'ingiunzione per il pagamento dell'imposta, pure immediatamente 
emessa, non sarebbe stata perci� illegittima. L'invito infatti non 
.� previsto dalla legge a pena di nullit�, n� afouna sanzione � di.sposta 
per il caso della sua omissione: rpoich� Ja disposizione dell'art. 18 ha 
soltanto lo scopo di fa�cilitare ila pr<>cedura di tassazione (cfl". Cass. 24 
aprile 1968, n. 1284; id. 23 aprile 1969, n. 1273). N� peraltro l'eventuale 
omissione pu� pregiudicare il diritto del contribuente, �che pu� fare 
valere le proprie ragioni mediante le opposizioni e le impugnazioni 
consentite dalla legge: una difesa �che pu� parimenti esplicarsi e garantire 
nel merito il diritto di �Ciascun intimato, anche se un'unica in,giunzione 
1contenga insieme la richiesta di due tasse su due atti diversi. 
b) La prova �sufficiente� di cui pu� avvaler.si l'amministrazione 
per sottoporre ad imposta di registro le trasmissioni immobiliari previste 
dall'art. 18 della legge relativa .� 'Q:n~ presunzione juris tantum. Il �concetto 
stesso di tale �sufficienza, che deve supplire alla � man�canza di 
prove dirette �, ~pieg'a� testualmente perch� e �come i fatti concludenti 
da cui si possa desumere la presunzione, siano indicati nella legge con 
criterio soltanto esemplificativo. La dimostrazione del trasferimento pu� 
emergere nei congrui 1casi da prove critiche, e storiche, tratte da elementi 
che l'amministrazione abbia �appreso o di cui abbia avuto legale conoscenza, 
indipendentemente dal trasferimento del possesso Q.ell'immobile, 
circostanza questa che .secondo l'art. 18 costituisce pertanto un argomento 
di prova indiretta idoneo a fornire detta dimostrazione. La verifica 
quindi e l'apprezzamento ~lelle circostanze assunte a fonti;! della iPil'e.sun..: 
zione -non solo per stabilire la loro sussistenza ma anche per valutarne 
la concreta rispondenza ai requisiti di legge -rientrano nei poteri 
esclusivi del giudice di merito e si sottraggono al sindacato di legittimit� 
se il relativo giudizio non risulti viziato da errori logici o giurdici 
(cfr. Cass. 17 luglio 1965, n. 15712,; id. 12 novembre 196�5, n. 2357; id. 
7 giugno 1954, n. 1862). Nella specie la corte d'appello ha ritenuto l'esi-� 
stenza del trasferimento �c�culto ed ha incensurabilmente motivato il 
proprio convincimento mediante adeguati e concordi rilievi, desunti 
dall'esame degli atti di causa: non solo la registrazione posteriore della 
eccepita scrittura di loc;azione dalla Sim al Benelli e al Berger, ma 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

�nche la fittizia apparenza di tale espediente e la sequenza :Significativa: 

delle precedenti stipulazioni, la locazione concessa con disponibilit� uti 

domini dal ~erger e dal Benelli all'iSiPettorato del lavoro e la vendita 

avvenuta fra la Sim e il Silimbani. 
La legge, consentendo la prova contraria, ma escludendo quella 
testimoniale, dimostra il rigore della verifica che essa richiede. La prova 
documentale deve perci� soddisfare questo reciuisito, e non tanto. nella 

.legalit� della sua data certa, quanto nell'attendibilit� intrinseca del suo 
contenuto. I ricorrenti p.retendono invece che la scrittura privata da essi 
prodotta faccia �stato contro l'amministrazione gi� nell'apparenza incontestabile 
della sua propria data e che non si debba considerare la data 
assai posteriore della sua tardiva registrazione. In tal modo, superando 
perfino l'aleatoriet� di una prova inammissibile �Come quella testimoniale, 
un documento sia pure incerto ed equivoco come quello che tale ha ritenuto 
il giudice di merito, dovrebbe imporsi con l'efficacia inopponibile 
d'una prova legale, �contrariamente sancita a sfavore anzich� a . tutela 
dell'amministrazione. In realt� la legge non pone vincoli preventivi e . 
particolari nell'apprezzamento della prova ammessi:i; ma quando ;pure la 
circostanza della data certa fosse rilevante, nella fattispecie di cui all'art. 
18 r.d., per valutare l'attendibilit� di un documento opposto come 
prova �contraria, la finanza sarebbe senza dubbio nella posizione di un 
terzo, secondo I.a.norma dell'art. 270.4 e.e. Non si pu� invero confondere 
la posizione dell'Ufficio di fronte al documento da reg~strare (che deve 
essere accolto �come tale, per quello �che esso documenta; nell'immediata 
ed originaria identit� dell'attO' stesso che viene alla registrazione e che 
ne esprime l'oggetto) con la posizione �che l'ufficio assume come soggetto 
d'un diverso rapporto tributario, rigqardo al quale un documento venga 
esibito �come prova estrinseca della sua valutazione o contestazione. 
(Omissis). 

CORTE PI CASSAZIONE, Sez. I, 18 marzo 11971, n. 760 -Pres. Rossano Est. 
Boselli ~ P. M.. Chir� (conf.) -Banca Nazionale del Lavoro (avv. 
(Brunori) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Abignente). 

Imposta di registro -Cessioni di credito in relazione a finanziamenti 
concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali 
e Industriali -Aliquota dello 0,50 % ,di cui alla lettera b) dell'art. 
4 della tariffa all. A della legge di registro -Criteri di applicazione. 


(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A art. 4 lett. b e nota aggiunta, art. 28, 
lett. b; 1. 4 aprile 19S3, n. 262, art. 1 e 2). 
L'agevolazione della aliquota media .dello 0,50 % di cui all'art. 4 
della tariffa A allegata alla legge di registro � appU1cabile in relazione 


668 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

al requisito soggettivo delle persone (aziende o enti di credito contemplati 
nel r.dJ. 12 marzo 1936, n. 375 e ditte commerciali o industriali) fra le 
quali si svolgono le operazioni di finanziamento coperte dalia cessione; 
conseguentemente per �altre operazioni� a cui gii effetti della cessi�ne 
non devono estendersi, vanno intese non gi� le operazioni diverse da 
quelle previste nell'atto, bens� le operazioni diverse, da quelle indicate 
nell'a1�t. 28 lett. b (1). 

(Omissis). -Con i due motivi del ricorso, che per la foro intima 
correlazione conviene trattare congiuntamente,. la Banca Nazionale del 
Lavoro denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 28 lett. b) e 
dell'art. 4) lett. b) della Tariffa all. A alla legge di registro (nel testo 
modificato dagli artt. 1 e 2 della legge 4 aprile 1953, n. 261), nonch� 
difetto ed insufficienza di motivazione su punti decisivi della �controver.sia 
e lamenta �che la�Corte del merito, inopinatamente discostandosi da una 
precedente pronuncia in termini di questo Supremo Collegio (la sentenza 

n. 2948 del 1964) e sulla base di un semplice richiamo alle ragioni svolte 
a sostegno della inapplicabilit� dell'aliquota dello 0,25 % , abbia erroneamente 
ritenuto che l'atto in questione non potesse fruire nemmeno della 
aliquota di minor favore (dello 0,50 % ) prevista dalla lett. b) dei citati 
articoli di Tariffa di cui essa ricorrente, aveva, in via subordinata, richiesto 
l'applicazione.. 
Le censure sono fondate. 
� stato gi� posto in evidenza che la legge fiscale del 4 aprile 1953, 


n. 2.61, innovando sul sistema precedente (.r.d.1. 9 maggio 1935, n. 606 
e r.d.1. 19 dicembre 1936, n. 2170) �che �concedeva l'aliquota di favore 
dello 0,50 % (in luogo di quella ordinaria dell'l,50 %) per tutte indiscriminatamente 
le�cessioni di crediti ver.so ,pubbliche amministrazioni fatte 
a garanzia di finanziamenti da chiunque concessi al cedente, ha distinto, 
ai fini del trattamento agevolato: 
1) l'ipotesi delle cessioni �di annualit� e contributi governativi 
e di enti pubblici nonch� di crediti ver.so pubbliche amministrazioni� 

(1) Nell'identico modo sono motivate le sentenze in pari data nn. 761, 
762, 763, 764, 765 e 766. 
Sull'argomento la S. C. si era gi� recentemente pronunciata con le due 
sentenze, alquanto diverse, 16 novembre 1970, n. 2421 e 18 febbraio 1971, 

n. 4�3 (in questa Rassegna, 1971, I, 361 e 362 con nota critica). Ora si ri-' 
prende la prima di queste sentenze �e, con una assolutezza certamente non 
sostenibile, si afferma che il solo requisito soggettivo � sufficiente a determinare 
i presupposti per �l'applicabilit� della aliquota media di favore; 
sembrerebbe addirittura che l'apprezzamento di merito rimesso al giudice 
di rinvio sia meramente formale giacch�, quando sussistono �i r�quisiH � 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 669 

stipulate a garanzia di finanziamenti in genere concessi dalle aziende 
od ent� di credito contemplati dal r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e successive 
modificazioni a favore di ditte �commerciali od industriali in relarzione 
alle suddette ragioni di credito verso pubbliche amministrazion, vale a 
dire. in relazione a crediti derivanti dall'esecuzione di opere e forniture 
pubbliche: per le .quali ha previsto l'aliquota di favore dello 0,25 % 
(art. 1, lett. e); 

2) dalla :ijpotesi delle cessioni di �crediti in genere a garanzia di 
� aperture di �credito, anticip.a,zioni e finanziamenti� eseguiti dalle aziende 
ed enti di credito predetti a favore di ditte commerciali ed industriali: 
per le quali ha invece previsto l'aliquota di favor� dello 0,50 % . (art. l, 
lett. b); esigendo -� -per la cqincessione dei benefici anzidetti -oltre al 
ricorso dei presupposti sostanziali e propri dei due tipi di operazioni 
ora descritti, l'osservanza -in entrambe le ipotesi -di speciali requisiti 
formali, e precisamente: 

a) che nell'atto di cessione siano specifi�catamente indicate le 
0,perazibni di finanziamento garantite dalla :Cessione medesima; 
b) e che l'efficacia della cessione non sia estesa an.che ad �altre 
operazioni �. 

Ci� premesso, e poich� -come questa Suprema Corte a Sezioni 
Unite ha gi� avuto occasione di affermare (sentenza 6 giugno 1964) e 
come risulta dai lavori parlamentari -la ratio della prescrizioine relativa 
ai suddetti requisiti (contenuta nella �Nota� alla Tariffa aggiornata) 
� stata quella di evitare l'elusione fiscale �che nella pratica si verificava 
per il fatto che � gli istituti finanziatori, favoriti dalla generica formula 
della legge precedente, non s.i erano mostrati alieni dall'utilizzare 
le cessioni di credito per proprie es.posizioni non collegate al :finanziamento 
concesso per la realizzazione �di quelle opere e forniture pubbliche
�, la pi� recente giurisprudenza di questo Supremo Collegio -intendendo 
la espressione � altre operazioni � nel senso di' op�razioni diverse. 
da quelle specificatamente indicate nell'atto -ha ria;�etutamente enun


soggettivi, non sarebbe logicamente possibile che si apra quel � varco � 

attraverso il quale l'operazione possa estendersi ad altre non previste. 

Ci� equivale, come si osservava nella nota alle sentenze citate, alla soppres


sione della nota aggiunta all'art. 4 e alla alterazione della lett. b) defilo 

stesso articolo. 

� invece evidente che la determinazione dei presupposti dell'agevola


zione vada stabilita in sede di merito con il dovuto rigore, e procedendo a 

quell'esame non si potr� mai escludere che un � varco � sia aperto; quando, 

mancando la delimitazione delle operazioni bancarie coperte dalla cessione, 

non sia possibile stabilire il contenuto di operazioni possibili ma non deter


minate. � pertanto auspicabile che il problema venga rimeditato, anche dai 

giudici di merito. 



670 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ciato il principio �che, per fruire dell'aliquota di maggior favore (0,25 % ) 
di cui .agli artt. 4 e 28 lettera e) e Nota agg1unta .alla Tariffa all. A. alla 
legge di registro, nel testo come innanzi modificato, l'atto di cessione 
deve essere concepito e congegnato in modo da escludere in partenza � 
che possa �omunque servire ad operazioni diverse da quelle determinate 
e previste nell'atto stesso. 

Non solo, ma ha ritenuto altresl (in armonia con la regola ermeneutica 
di cui all'art. 8 della stessa legge di registro), che in tale esame, 
l'indagine del gi~dice di merito, pi� che djrigersi a ricostruire la volont� 
delle parti da~le varie clausole contrattuali, deve avere riguardo al 
valore obiettivo e strumentale dell'atto, pel sen:so che nessuna delle 
clausole medesime, considerate .sia isolatamente che nel loro complesso, 
sia suscettibile di diventare un varco attraverso il quale l'operazione 
possa, durant~ il suo svolgimento, deviare dalla sua originaria eq apparente 
destinazione per allargarsi a nuove operazioni che sfuggirebbero 
in tal modo al controllo del fisco e si avvantaggerebbero indebitamente 
del trattamento tributario agevolato. 

I.n sintesi, tale giurisprudenza � ferma nel ritenere .che, a sottrarre 
l'atto alla previsione normativa di cui si tratta (artt. 4 e 28 lett. e), 
sia ~ufficiente la obiettiva possibilit� di un siffatto ampliamento, indipendentemente 
dagli effetti pratici, apparentemente od effettivamente, 
perseguiti dalle parti contraenti (Cass., 2 agosto 1969, n. 2752; id. 23 
maggio 1967, n. 1125). 
Procedendo per� -ed � questo il puinto di maggior rilievo ai fini 
della presente indagine -ad una pi� acuta �e penetrante analisi del 
contenuto della �Nota� anzidetta, questa stessa Suprema Corte (con la 
citata ,sentenza n. 2948 del 2i dicembre 1964 e, pi� di recente, con la 
sentenza n. 2421 del 16 novembre 1970), ,pur riconoscendo che la disposizione 
in parola (art. 4 Tariffa) ha eguale riferimento tanto alla previsione 
della lett. e) quanto a quella della lett. b) dell'artico.Io, ha tuttavia 
ritenuto che la interpretazione ed identifkazione dei requisiti cosiddetti 
� formali � richiesti per la concessione della ~liquota di favore non pu� 
-al lume della ratio ispiratrice della Nota medesima.__ essere identica 
in entrambe le ipotesi: nel �senso che, mentre in relazione alla aliquota 
di maggior favore (0,2�5 % ) la espressione � altre operazioni � contenuta 
nel testo della Nota bene pu� e deve essere intesa nel significato di 
�operazioni diverse� da quelle specificatamente indicate nell'� atto�, 
una identica interpretazione diverrebbe invece del tutto illogica e priva 
di qualsiasi addentellato con la ratio legis ora accennata se riferita anche 
al diverso �caso contemplato dalla lett. b) degli .artt. 1 e 2 della legge 

n. 261 del 1953. 
E ci� per la ragione che, mentre nel caso del beneficio fiscale .. di 
cui alla lett. e) � lecito affermare �che il finainziamento non specificat�', � 

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PAR'l'E I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

appunto e sol pevch� tale, pu� essere non destinato a rendere possibile 
la fornitura e l'op�era pubblica ed essere quindi veicolo di quella frode 
fiscale che il legislatore ha inteso prevenire, nel �caso invece di cui alla 
lett. b) non vale lo stesso argomento, dato che la aliquota di medio 
favore (0,50 % ) ivi prevista spetta alla cessioine di credito �che copra 
qualsiasi genere di finanziamento, a qualsiasi scopo destin~to, purch� 
intervenuto fra i soggetti designati dalla legge; sicch� la mancata specificazione 
de�lo scopo del finanziamento non potrebbe -ilil. detta ipotesi 
-costituire quel � var�o � attraverso il quale la operazione 'possa 
estendersi ad altre �non previste, se � la stessa legge a concedere genericamente 
l'aliquota di favore alle cessioni di credito a garanzia dei 
finanziamenti bancari alle imprese industriali e �commerciali .. 

In base a tali COil;Siderazioni, questa Suprema Corte, con le sentenze 

dia~zi �citate, ha ritenuto che la espressione �altre operazioni� -nella 

seconda delle ipotesi �Contemplate ,__ non ,possa .perci� essere logicamernte 

intesa �se non nel senso (diverso da quello assunto in relazione alla 

ipotesi di cui alla lett. c) di � operazioni diver:se da quelle previste dallo 

art. 4 della Tariffa modiificata �cui .si riferisce la Nota ed, ancor pi� 

precisamente, nel senso di operazioni eh.e possano non rientrare fra 

quelle indicate negli artt. 4 e 28 della Tariffa. 

Ed � cos� pervenuta alla �conclusione �Che, per �concedere all'atto di 

cessione il trattamento di minor favore (costituito dalla aliquota dello 
. 0,50 % ), non occorre che la cessione concerna � annualit� o �contributi governativi 
e di enti pubblici, nonch� crediti verso pubbliche amministrazioni
� e :sia in relazione con �aperture di credito, antkipazioni e finanziamenti 
concessi alle banche ,proprio in vista. delle forniture od opere 
pubbUche donde d~rivano i �crediti �ceduti, ma basta che si tratti dlb 
cessioni di cr�dito verso chiunque, ,purch� '.siano a garalnzia di aperture 
di credito, anticipazioni di somme e fi.nartziamenti concessi dalle aziende 


od enti di .credito �Contemplati dal r.-d.l. 12 marzo 1936, �.n. 375 a ditte 
� commer.ciali � od industriali �. 

Si � ritenuto, :iJnsomma, che al criterio prevalentemente obiettivo di 

cui alla lett. c) si 1sostituLsca, nel �caso di cui alla lett. b), queJlo prevalen


temente soggettivo delle persone fra ,1e quali si svolgono le operazioni 

finanziarie coperte dalla cessione: la quale viene a beneficiare della ali


quota di registro dello 0,50 % qualunque sia lo scopo del finanziamento, 

purch� q.uesto sia concesso dalle banche indkate dalla legge ad una ditta 

commerciale od industriale. 

Orbene, questo Supremo Collegio non trova motivo per discostarsi, 

nella specie, da cos� meditato e motivato indirizzo, anche perch� il 

�contrasto di :iJnterpretazione rilevato fra le sentenze ora accennate e 

riassunte nelle loro'linee essenziali (n. 2948 del 1964 e n. 2421 del 1970) 

e quelle pronunciate in argomento da questa stessa Corte in epoca 

anteriore -contrasto che ha indotto i giq,dici d'appello ad apiPlicare 


672 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ainche alla ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 4 della Tariffa la interpretazione 
restrittiva della �Nota� aggiunta ormai �concordemente accolta 
per l'ipotesi di cui alla lett. c) -in realt� non sussiste affatto, dal momento 
che tali pronuncie, non che risolto, non hanno neppure affron-� 
tato ex professo il problema interpretativo con specifico e separato 
riguardo anche alla ipotesi di cui alla let. b) dei citati artt. 4 e 28 della 
tariffa modificata (cfr. per tutte, Cass., 5 maggio 1968, n. 2866). 

Ne deriva, �con .riferimento al caso di specie, che i rilievi esposti 
dalla Corte d'appello,, se ponevano m evidenza la obiettiva idoneit� della 
cessione stipulata fra le parti a �coprire operazioni diverse da quelle in 
essa spedif�cate, epper� l'inapplicabilit� all'atto dell'aliquota dello 0,25 % , 
non autorizzavano anche a concludere �che -per �ci� solo -l',�tto 
medesimo non potesse fruire neppure della aliquota di minor favore 
prevista dalla lett. b) degli artt. 4 e 28 della tariffa. 

Eppertalllto, in accoglimento del rkorso, la sentenza impugnata deve 
essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra Corte di 
ap1Pello perch�, alla luce del criterio interpretativo fin qui enunciato, 
stabilisca se l'atto di cessione di cui si tratta possa o meno prestarsi a 
garantire operazioni diverse da quelle previste dalla lett. b) degli artt. 4 
e 28 della Tariffa modifkata all. A alla legge di registro, ossia operazioni 
diverse da �aperture di credito, anticipazioni di somme e fi.nanziame1nti 
in genere, concessi dalle aziende od enti di credito contemplati dal r.d.1. 
12�marzo 1936, n. '375 e successive modifi�cazioni a favore di ditte industriali 
o commerciali�, ed, in conseguanza, decida se alla cessione medesima 
spetti omeno, agli effetti della registrazione, l'aliquota ridotta dello 
0,50 % . -(Omissis). 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 marzo 1971, n. 800 -Pres. Stella 
Richter -Est. Falletti -P. M. Secco (conf.) -Ministero delle Finanze 


" �I ' 

(avv. Stato Masi) c. ISVEIMER (avv. Salvatore). 

Imposte e tasse in genere -Imposta sulle lotterie -Obbligazioni a 
pr~mio emesse d�ll'Isveimer -Esclusione. 


(1. 22 giugno 1950, n. 445, art. 6; 1. 25 luglio '1952, n. 949, art. 30; 1. 11 aprile 
1953, n. 298, artt. 13 e 17; 1. 16 aprile 1954, n. 135, art. 6). 
I

Neil'esenzione oggettiva. deli'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 
� compresa anche l'esenzione della imposta di lotteria sui premi dei I 
prestiti obbligazionari emessi dall'Isveimer (1). 


(1-2) Due pronunce su questioni analoghe nelle quali � dato riscontrare 
un diverso metodo di interpretazione e applicazione delle norme di agevo' 
lazione. Sulle questioni specifiche non constano precedenti. �� 

l

~ 



.. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 673 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 marzo 1971, n. 825 -� Pres. Caporaso 
-Est. Geri -P. M. Pandolfelli (dift.) -Medicredito Regionale 
Lombardo (avv. Guerra) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi). 

Imposta di re~istro -Istituti di credito a m�dio e lun~o termine -Atti 
relativi alla costruzione della sede de~li enti -Imposta in abbo-. 
nam.ento -Non visono compresi. 

(1. 27 lugli'! 1962, n. 1228, art. 1). 
L'abbonamento di cui aU'art. 1 della. legge 27 Z.uglio 1962, n. 1228 
sugli istituti di credito a medio e lungo termine sostituisce l'imposta 
sulle operazioni rientranti nelle attivit� tipiche di finanziamento e quella 
sugli �altri atti� che, pur non compresi nelle tipiche operq,zioni a medio 
e lungo termine, han.mo egual.mente carattere �creditizio; non copre invece 
ogni altro atto compiuto dagli enti come comuni soggetti �i diritto che 
resti al di fuori dell'attivit� creditizia, anche se con <ilU.esta collegato in 
modo media~o e strumentale ma non specifico e diretto (2). 

I 

(Omissis). -La ricorrente principale, denuncia111do la violazione 
dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, degli artt. 13 e 17 della 
legge 11 aprile 19'53, n. 2�98, dell'art. 3.0 della legge 2�5 luglio 1952, n. 949,

. . . 

e dell'art. 6 della legge 16 aiprile .1954, n. 135, �c�nsura la sentenza impugnata 
p~r aver questa ritenuto che anche i premi dei prestiti obbligazionari 
emessi dall'Isveimer siaino esenti dall'i.mtposta di lotteria. E 
so�stiene �che, dovendosi respingere l'inte@retazione troppo assoluta data 
in tal senso all'art. 6 primo commi'l della legge 22 giugno 1950, n. 445, 
l'esenzione ivi .prevista 'pu� .soltanto riguard�re le operazioni di credito 
eseguite dalla Isveimer a fav<:>re delle medie e piccole industrie, nello 
~volgimanto del suo �compito d'istituto, non anche le operazioni relati~e 
all'organizzazione del proprio finanziamento. Altrimenti il secondo �Comma 
del medesimo art. 6, �che riguii'�-d.a le esenzioni tributarie d'ordine 
soggettivo .spettanti all'Isveimer, sarebbe superfluo, se gi� nel primo 

1 

comma fo~se san:cita una cosi generale esenziOJne come quella ex adverso 
pretesa; e invece codesta distinzione, oggettiva e soggettiva, � .sempre 
sistematicamente avvertita e �confermata anche in altre e postriori � disposizioni 
(nell'art..30 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e nell'art. 6 
. della legge 16 aprile 1954, n. 135). Im questi limiti, osserva ancora la 
ricorrente, re.sta pure contenuto il richiamo disposto dall'art. 17 della 
legge 11 aprile 1953, n. 298, che estende all'Lsveimer le agevolazioni 
/ tributarie concesse dall'art. 6 della legge 22 giugno 11950, n. 445: e infatti 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

per le obbligazioni emesse dall'Isveimer il regime tributario ad esse 
pertinente (anche questo agevo~ato, ma n001 tale, come ha pure ammesso 
la sentenza impugnata, da �comprendere l'eventualit� dei premi) trova 
propria e� -separata disciplina nell'art. 13 della medesima legge n. 298.: 
onde n� il successivo art. 17 n� il .suo r:ichiamo �all'art. 6 potrebbero 
ancora occuparsi, e im. termini �contraddittori, del trattamento :fiscale 
spettante alle obbligazioni. 

Queste censure non sono fondate, e ciascuna in�contra nelle stesse 
norme citate a proprio sostegno la sua positiva obiezione. Va subito 


. escluso, nella fattispecie, ogni riguardo al secondo �comma dell'art. 6 cit.: 
il ,problema non concerne l'ambito soggettiyo delle esenzioni tributarie 
di cui godono �gli istituti�, ql).ali per.sane giuridkhe e titolari dei rappo:
vti �contributivi sui propri affari e :sui propri redditi; ma �concerne, 
oggettiv.amente, �le operazioni� effettuate dagli istituti: si tratta appunto 
di verificare se l'emissione a premio di um prestito obbligazionario 
effettuato dall'Isveimer rientri o meno (quanto ai premi corrisposti) tra 
le operazioni ;per le quali l'esenzione tributaria � invece prevista dal 
primo comma dell'art. 6. Questo cosi dispone: � Le operazioni che sa.
ranno effettuate a norma della presente legge ,dagli istituti per il credito 
alle medie e piccole industrie e tutti i provvedimenti, contratti, atti e 
formalit� relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione 
sono esenti da tasse, ~mposte e tributi presenti e futuri, Sipettanti 
sia all'erario dello Stato sia agli enti locali...�. La form:ula � amplissima, 
tanto piena e pei-fino ridondante (� le operazioni... e tutti i provvedimenti, 
contratti, atti e :formalit� relativi alle operazioni .stesse ed alla 
loro esecuzione ed e~tinzione... esenti da tasse, imposte e tributi presenti 
e futuri... �) da comprendere senza dubbio tutta l'attivit� propria degli 
istituti, sia quella _riguardant� la �concessione del credito alle ,:inedie e 
piccole industrie, sia quella anteriormente correlativa e necessaria del 
proprio finanziame111to. E infatti tra le �operazioni effettuate a norma 
della presente legge � la legge stessa autenticamente premette, nei suoi 
artt. 1 e 3, sia quelle attinenti alla concessione del credito (art. 1) sia 
quelle attinenti all'autofinanziamento (art. 3) : e , tra le seconde essa 
descrive .iJn particolare la � emissionE'. di obbligazioni o buoni fruttiferi 
all'interesse e alle condizioni da fissarsi di volta in. volta, sentiti i com.petenti 
organi di vigilanza... �. E quest'ultimo .r:ilievo conferma altres� . 
che a;nche una emissione obbligazionaria a premi, se essa s�ddisfi con 
tale �caratteristica i requisiti procedurali �e le �Condizioni della propria 
autorizzazione, pu� costituire nel �complesso inscindibile delle sue moda.. 
lit� un'operazione fis�calmente agevolata. 

Conformi, anche nella .simmetria sistematica della loro collocazione, 
sono le norme che nella legge n. 298 (capo IV, sezione I} riguardano, 
per l'Isveimer, � i mezzi finanziari e le operazioni � della rispettiv~ attivit�, 
e che si �concludono nell'art. 17 �col richiamo all'art. 6 della legge � 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

n. 445. Cosi l'esenzione tributaria viene parallelamente estesa a tutta 
codesta attivit�, che �comprende anche essa sia l'emissione di obbligazioni 
e buoni fruttiferi da eseguirsi con le modalit� che saranno stabilite 
dal comitato interministeriale per il credito e il-risparmio (art. 11); sia 
le operazioni previste alle lettere a), b), e) della legge 25 luglio 1952, 
n. 949 (tra �cui, a1ncora, l'assunzione di titoli obbligazionari); sia i mutui 
le sovvenzioni, le anticipazioni e insomma tutte le OiPerazioni di finanziamento 
e le garanzie relative previste dagli artt. 14, 15 e 16. 
L'art. 13 della legge n. 298 riguarda, �come s'� detto, il regime 
tributario delle obbligazioni emesse dall'Isveimer (e dagli altri istituti 
insieme considerati), esentate �da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul 
capitale e sui frutti spettanti sia all'erario dello Stato .sia agli enti locali 
e regionali�. Ma non � questo un argomento che, come sostiene la 
ricorrente, si rivolga a vantaggio della sua tesi, per.ch�, a parte viceversa 
il �senso sfavorevole di un criterio legislativo ancor pi� ampio, inteso 
a comprendere nell'esenzione fiscale amche questo oggetto, affinch� sia 
meglio agevolata l'attivit� degli istituti nel reperimento dei mezzi ad 
essa occorrenti, non sussiste comunque n� �concorrenza, n� duplicit�, n�, 
tanto metno, contrasto fra l'art. 13 e l'art. 17 dell,a legge n. 298, e 
quest'ultimo perci�, nel suo� richiamo all'art. 6 �della legge n. 445, non 
pu� intendersi� che escluda dalle operazioni ivi previste quelle relative 
all'emissione di prestiti obbligazionari, siccome soggette in forza dell'art. 
13 a diversa e specifica disciplina. Diverso � in realt� l'oggetto 
dell'esenzione riSiPettiva: da un lato �l'emissione� del prestito, che fa 
capo all'istituto emittente e rientra quindi tra le operazioni �cui si applica 
il richiamo estensivo dell'art. 17; dall'altro �le obbligazioni emesse�: 
non pi� dunque l'operazione intrinseca ed originante dell'emissione, ma 
l'oggetto posteriore e ormai staccato del suo prodotto, le obbligazioni, 
esenti ;per �s� e in mano a �chiunque da qualsiasi tributo sul �capitale e 
sui frutti. 

Irrilevante ed anche �Cpntrario �i infime l'argomento del richiamo 
comparativo all'art. 30 della legge n. 949 del 1952 e all'art. 6 della legge 

n. 135 del 1954. L'art. 30 estende al Mediocredito le medesime agevolazioni 
previste dall'art. 6 della legge n. 445, sia quelle oggettive indicate 
nel primo �comma, sia quelle soggettive ind:Lcate nel secondo comma. 
Ma non �c'� alcuna differenza, se non meramente formale, tra il tenore 
di questa norma e l'art. 17 della legge n. 298; �che, con formula pi� sintetica 
ma parimenti completa, subito e tutte insieme dichiara � estese 
all'Isveimer le agevolazioni tributarie di cui all'art. 6 della le.gge 22 
giugno 1950, n. 445 ... �. Invece l'art. 6 �della legge n. 135/1954 (che 
riguarda il Credito Industriale Sardo e altri istituti) usa una formula 
diversa, secondo cui le agevolaziOllli tributarie anzidette appaiono oggettivamente 
limitate alle sole operazioni di credito e di iprestito svolte 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dagli istituti a favore delle imprese assistite. Senonch�', pur ammessa 
questa limitazione (sulla cui realt� e misura non occorre qui soffermarsi), 
proprio dallo specifico contenuto della norma ,e dalla ristretta volont� 
che il legislatore vi avrebbe manifestato, si desumerebbe � a contrario � 
la �conferma che nelle disposizi001i anteriori, dove nessun limite aveva 
subito il richiamo all'art. 6 della legge n. 445, le agevolazioni ivi ,stabilite 

. . 

devono intendersi applicabili a tutte le operazioni, sia attive sia passive, 
di finanziamento e di credito effettuate dagli istituti in esse considerati, 
nonch� a �tutti i ,Provvedimenti, c001tratti, atti e formalit� relativi alle 
operazioni stesse�. -(Omissis). � 

II , 

I 

(Omissis). -I tre mezzi del ricorso vanno esamina:ti congiuntamente, 
mon soltanto perch� tra loro strettamente collegati, ma perch�, 
come si preciser� pi� oltre, le ragioni poste a fondamento del loro rigetto 
super~o ed asiorbono, almeno in parte,� il foro specifico contenuto. 

La legge costitutiva dell'Istituto ricorrente e :di quelU'. similari (legge 
22 giugno 1950, n. 445) escluderebbe che detti organismi possano compiere 
operazioni di natura bancaria. La sentenza perci�, affermando il. 
contrario, avrebbe violato gli artt. 1, 3 e �4 di detta legge, ponendo a 
base della decisione un erroneo convincimento (1� motivo). 

Inoltre sarebbero state previste due forme di agevolazione, ai sensi 
de~'art. 1 legge 27 luglio 1962, n. 1228,.l'una di carattere oggettivo e. l'altra 
di carattere soggettivo. In quest'ultima dovrebbero ritenersi compresi 
tutti �gli atti da compiere per le operaziomi di finanziamento, fra cui 
quelli di acquisto e costruzione degli immobili ad uso ufficio, ai sensi 
dell'art. 8 dello Statuto (2� motivo). 

La motivazione sarebbe infine insufficiente e :contraddittoria, avendo, 
da un lato, affermato che fra gli atti agevolati devono essere indusi 
quelli previsti nelle legg~ e negli statuti ed avendo, dall'altro, escluso 
quelli pe~ l'acquisto e �costruziome dello stabile, che sono intimamente e 
statutariamente collegati ,con lo �scopo dell'Ente (3� motivo). 

. Il ricorso non pu� e8sere accolto. L'interpretazione letterale, logica 
e sistematica della legge 27 luglio 1962, n. 1228 (art. 1) consente, per 
previsione espressa o implicita, una triplice distinzione, ai fini fiscali, 
degli atti direttamente o strumemtalmente collegati alle operazioni di 
finanziamento a medio e lungo termine, alle loro garanzie, alla loro 
esecuzione ed estinzione. 

Infatti .il terzo comma dell'art. 1, contiene una preci~a indicazione, 

di carattere oggettivo, delle attivit� tipi,che compiute dagli istit:.ti di 

credito per filnanziamenti a medio e lungo termine rispetto a1l� qua1i � 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA. 

l'imposta ip. abbonamento � sostitutiva �di tutte le tasse ed imposte sugli 
affari�. 

Queste attivit� sono appunto quelle riguardanti i finanziamenti a 
medio e lungo termine alle piccole e medie industrie e le operaziollli 
relative alle loro garanzie, alla loro esecuzione� ed estinzione. 

La ratio dell'agevolazione tributaria si coglie proprio nella predetta 
indicazione degli atti suscettibili del beneficio ed � quella di favorire, 
essenzialmente, lo sviluppo e l'esercizio delle :piccole e medie industrie, 
rendendo loro pi� facile e meno gravoso l'a�ccesso al �c.redito' e non gi� 
quella di agevolare_l'istituto mutuante. 

Ci� peraltro si desume dalla stessa legge istitutiva di �codesti enti 
finanziatori, creati appunto .per il soddisfacimento della predetta finalit�. 

Queste considerazioni spiegano anzi il perch� la seconda categoria 
degli atti agevolati,� cio� quella di cui al IV �comma dell'art. 1, non ha 
affatto carattere soggettivo, come potrebbe apparire ad un primo somma.
rio esame, ma � pur sempre volta al medesimo scopo di evitare che 
gli altri atti, pur �sempre relativi a:l filnanziamento delle medie e piccole 
industrie, non compresi fra quelli previsti nel precedente �comma, siano 
assoggettati alla normale imposizione tributaria, aggravando, a carico 
dei mutuatari, l'esercizio' del �credito in �contrasto con lo spirito informatore 
della legge. 

In questo senso deve essere inteso il predetto quarto �comma, laddove 
estende il sistema dell'abbonamento in luogo delle tasse ed imposte �sugli 
affari relative �agli altri atti compiuti da�gli istituti... in conformit� delle 
norme legislative che J.i reggono e dei foro statuti �. 

Qualora siffatta previsione dovesse considerarsi :sottratta ad ogni 
limite, come farebbe pensare la sua espressione letterale, ne risulterebbero 
agevola~i atti, i quali nulla. ha:nno a che vedere con la finalit� 
della legge, iPOtendo avere �soltanto un indiretto e lontano collegamento 
con la stessa, come ad esempio quelli di acquisto e costruzione di abitazioni 
;per il direttore o per il personale dell'ente. 

Viceversa i limiti di applicazione di que8ta categoria, cio� l'ambito 
di comprensivit� della stes�sa, sono dati ad un tempo dalla ratio dell'age-.. 
volazione, cosi come la si desume dal terzo co111ma giusta gli esposti 
rilievi, e dalla conformit� degli atti alle norme di legge e di statuto 
degli enti. Questi due criteri limitativi vanno costantemente fra loro 
integrati, poich� non � detto che tutte le attivit� consentite dallo statuto 
siano agevolate, ma soltanto quelle, �che pur non essendo tipiche delle 
operazioni a medio e lungo termine, concernono tuttavia i finanziamenti 
alle piccole e medie industrie, hanno cio� carattere creditizio. 

Un esempio di dette operazioni si ricava proprio dello statuto dell'Istituto 
ricorrente, nel quale � consentito l'esercizio del credito per la 
durata inferiore ai tre anni (termine minimo delle QPerazioni a medio 
termine ai sensi del secondo comma dell'art. 1 legge 27 luglio 1962, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

.n. 1228), ma non inferiore ad uno. Se l'agevolazione dovesse essere 
rigorosamente limitata, come vorrebbe il terzo comma del medesimo 

678 

art. 1, agli atti di credito a medio e lungo termine, quelli co1n durata 
inferiore 'a tre anni (ma non ad uno) espressamente previsti nello statuto, 
dovrebbero esserne esclusi, contro J.a ratio posta a base del beneficio. 
Viceversa vi rientrano, in virt� del quarto comma, sia perch� c0111cernenti 
pur sempre operazioni di finanziamento delle medie e piccole industrie, 
sia perch� conformi alle norme statutarie e legislative. 

Le illustrate considerazioni dimostrano �che la cosiddetta agevolazione 
�ogg�ettiva � (comma terzo) non copre tutta l'area delle attivit� 
creditizie favorite dalla J.egge, e che quella impropriamente detta � soggettiva
� (comma quarto) comprende tutti gli altri atti di credito, non 
compresi nella prima �categoria, ma non quelli estranei al credito stesso, 
cio� alla attivit� istituzionale dell'ente, an,che se conformi allo statuto 
dello istesso. 

DaJ.le due predette distinzioni espresse, perch� contenute in legge, 
si desume la terza, implicita ma ugualmente manifesta, ed � quella che, 
al di fuori delle QPerazioni tipiche di finanziamento proprie degli enti 
considerati, comprende ogni altro atto compiuto dagli �stessi -per il 
solo fatto di essere soggetti di diritto -:pi� o meno indipendentemente 
dall'eser.cizio del credito. Fra tali atti sono 1certamente da comprendere 

quelli, di �cui alla presente controversia, perch� non costituiscono operazioni 
di finanziamento in genere e neppure rappresentano un presup. 
posto specifico necessario di dette operazioni, ma rispondono soltanto 


I 

! �ib:

ad ~sigenze di funzionalit� dell'Istituto. Il loro collegamento con l'esercizio 
del credito � mediato e strumentale, IIlon ;specifico e diretto, come 

ii 
..

potrebbe ravvisarsi in un atto preparatorio, magari lontano, ma indi. 
spensabile per la realizzazione del finanziamento. Essi debbono dunque 
considerarsi esclusi daJ.l'agevolazione, �Che in caso contrario avrebbe 
una estensione non �consentita dalla norma. 

Infatti, come � noto, anche se le disposizioni concernenti i benefici 
tributari :consentono l'inteFpretazione estensiva, quando sia ben certo che 

�~ 

la volont� della legge � pi� ampia della sua lett�rale espressione, a tanto 
non � consentito pervenire, .qualora invece la volont� legislativa sia 

dubbia o addirittura tendenzialmente negativa. In tal caso prevale il 
rigore esegetico delle norme agevolative, che per essere poste in deroga 
al generale principio di imposizione, non sopportano dubbiosi allargamenti 
e tanto meno la loro applicazio11:e anail.ogi�a. 

I 

Ecco perch� in difetto di una previsione espressa sulla inclusione fra 
gli atti .agevolati di quelli solo ,strumentalmente cio� indirettamente 
collegati con le operazioni di �credito alle medie e pict!ole industrie, e, 

i

t 

a maggior ra.gione, di quel� compiuti dagli enti in quanto tali, e non I. 
gi� a scopo diretto di finanziamento, l'interprete � tenuto a negare il 
beneficio per non sostituirsi, contra legem, al legislatore. 



PARTE I, SEZ. V, GlURISPRUDENZA TRIBUTARIA 679 

Con questa diversa motivazione ben :pu� tenersi fermo il dispositivo 
della denunziata sentenza. Ne restano manifestamente assorbite le varie 
censure, non espressamente esaminate, ma superate dalle illustrate considerazioni. 
-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 marzo 1971, n. 806 -Pres. Pece Est. 
Leone -P. M. Trotta (.conf.) -Ministero delle Finanze (avv. 
Stato Albisinni) c. Siciliani. 

Imposte e tasse in genere -Rapporti tra giudizio dinanzi alle Commissioni 
e giudizio dinanzi all'A.G.O. -Competenza e giurisdizione 
-Decisione di Commissione delle imposte inesistent.e -Decisione 
contradittoria che pronunzia senza domanda. -Impu~azione 
in sede ordinaria -Difetto di giurisdizione. 

P_oich� il giudizio dinanzi all'A.G.O. non costituisce prosecuzione, in 
grado di impugnazione, del giudizio dinanzi alle Commissioni, il giudice 
ordinario pu� rilevare soltanto l'inesistenza del procedimento tributario 

o la sussistenza di vizi che ledono un diritto soggettivo del contribuente, 
ma non pu� annullare una decisione delle commissioni per vizi del procedimento. 
� affetta da vizio del procedimento, ma � tuttavia esistente, la 
decisione della Commissione Centrale che, in contraddizione tra motivazione 
e dispositivo, abbia aumentato il reddito determinato�nella pronuncia 
del grado inferio'l'e, mentre ricorrente era soltalnto il contribuente; il 
giudice oTdinario non ha quindi giurisdizione a conoscere di un tale vizio 
denunciabile soltanto con ricorso per cassazione (1). 
(Omissis). ~ Col primo motivo di ricorso l'Amministrazione delle 
Finanze denunzia difetto di .giurisdizione e violazione degli artt. 2 e 6 

(1) Sui rapporti tra le due giurisdizioni cfr. da ultimo, Sez. Un., l� marzo 
1971, n. 515, in questa Rassegna, 1971, I, 156, con nota di richiami. Opportunamente 
viene pr�cisato che l'eccezionale potere dell'A.G.O. di conoscere 
della invalidit� della decisione della Commissione � limitato alle ipotesi 
della vera e propria inesistenza e della antecedente creazione di un diritto 
soggettivo del contribuente non vulnerabile con la decisione della commissione, 
come nel caso dell'accertamento divenuto definitivo per difetto di 
impugnazione. Riguardo a quest'ultima ipotesi va precisato che il diritto 
soggettivo per la cui tutela pu� essere adita la giurisdizione ordinaria, deve 
essere di natura sostanziale e deve essere sorto nella fase amministrativa 
anteriore al procedimento contenzioso; non � mai possibile mascherare come 
violazione del diritto �soggettivo un vizio del procedimento costenzioso 
che resta sempre sottratto al controllo dell'AGO (Cass., 22 settembre 1969, 
n. 3120, ivi, 1969, I, 1132; contra, 13 marzo 1970, n. 641, ivi, 1970, I, 436 
ambedue con nota). 

6so RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, in �relazione agli artt. 6 e 22 del 

r.d.1. 7 agosto �11936, n. 1639 ed all'art. 111 della Costituzione; deduce 
che la decisione della Commissione Centrale nOlll poteva essere qualificata 
gi~ridicamente inesistente solo per�h� aveva aumentato un accertamento 
di valore impugnato dal eontribuente e non dalla Firi.ainza. 
Di conseguenza trattandosi di erroneit� della decisione, i vizi di questa 
dovevano essere fatti valere, nei limiti consentiti, CO!ll l'impugnazione 
ex art. l�l della Costituzione, non �con azione ~iudiziaria sul presupposto 
dell'inesistenza �giuridica della decisione stessa. 
La �censura � fondata. 

Questa Corte ha chiarito da tempo che, data l'autonomia funzionale, 
nella materia delle imposte dirette, tra la giurisdizione delle Commissioni 
tributarie e quella su�cessivamente esplicata ex novo dall'autorit� 
giudiziaria ordinaria," le decisioni delle Commissioni non sono impugnabili 
presso il giudice Qrdinario. Esula la sola ipotesi in �cui la parte che si 
assume lesa dalla proounzia della Commissione Centrale delle imposte, 
invece di instaurare un nuovo giudizio dinanzi all'autorit� giudiziaria 

� ordinaria, proponga �contro tale pronunzia ricorso per cassazione ai sensi 
dell'art. 111 della Costituzione; 'in tale ipotesi il ,giudizio presso la Corte 
di Cassazione � diretta prosecuzione di quello svoltosi dinanzi agli organi 
della giustizia tributaria. Tuttavia, ha aggiunto questa Corte Suprema, 
nonostante la e�ennata autonomia funzionale delle due giurisdizioni, 
il giudi�ce ordinario ha i1 potere di rilevare l'inesistenza giuridica 
del !>regresso procedimento tributario, affinch� lo stesso possa essere 
ritualmente rinnovato e sia rispettata l'esigenza del sistema processuale 
finanziario che la giurisdizione del magistrato ordinario sia preceduta da 
quella degli organi tributari, nella previsione che da questi la denunziata 
illegittimit� della pretesa fiscale possfl essere rieonosciuta in modo 
�pi� semplice e pi� economico (Cass. 6 febbraio 1961, n. 242 � molte 
altre successive). 
Tale potere del giudice ordinario � stato rieonosciuto poi, oltre che 
nel caso di inesistenza giuridiea del procedimento dinanzi alle Commissioni, 
qualora i vizi di detto procedimento ledano i diritti del contribuente, 
come nel caso in cui le Commissioni abbiano modificato un accertamento 
nonostante che �sso fosse divenuto. definitivo per mancata 
tempestiva impugnazione; in tale �caso, s'� detto, il giudiee deve eonoscere 
dei vizi del procedimento per disapplicare l'illegittima modifica:.. 
zione dell'accertamento (Cass. 25 novembre 1963, n. 3042). 

Nella specie in esame � stata fatta applicazione di tali principi: il 
Tribunale ha fatto riferimento alla decisione inesistente perch� di con.: 
tenuto impossibile; la Corte d'Appello, senza confutare tale tesi, ha ritenuto 
che vi sia stata lesione del diritto soggettivo del �Contribuente per 
essere stata aumentata una partita dell'accertamento, divenuta definitiva 
nel suo massimo per mancata tempestiva impugnazione (da parte dei'-� 

1 

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, 


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J 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 681 

l'Amministrazione) : ricavando, peraltro, tale vizio da una certa interpretazione 
della decisione della Commissione Centrale circa i valori da 
tali Commissioni attribuiti ai beni patrimoniali denunciati. 

Queste Sezioni Unite giudicano ;che in tal modo i principi enunciati 
siano stati male applicati.1 Una decisione determinativa del valore 
di specifici beni patrimoniali potr� essere erronea ma non, � certo di contenuto 
iID1Possibile :si da essere qualificata giuridkamente inesistente. Difatti 
nella specie il contenuto impossibile � stato ravvisato (dal Tribunale 
e, pare, implicitamente dalla Corte d'Appello) nel contrasto tra la 
motivazione della decisione della Commissione Centrale, motivazione 
orientata in favore del contribuente, ed il dispositivo che (sulla base 
di una certa interpretazione) risulta essere per lui pregiudizievole. Ma 
tale �contraddittori~t� della decisione si risolve in un vizio logico della 
valutazione operata del giudice, correggibile �con i mezzi di impugnazione, 
non � causa di inesistenza della decisione medesima (arg. ex articolo 
360 n. 5 c.p..c.). 

Un semplice errore processuale � anche il fatto, messo in rilievo 
dalla, Corte d'Appello, che la Commissione Centrale delle imposte, a 
causa di non esatta interpretazione della decisione della Commissione 
provinciale, abbia finito per aumentare il valore dei beni mobili stabilito 
con la decisione di detta Commissione, impugnata solo dal contribuente 
ma non dall1Ufficio. Infatti, quando l'accertamento tributario sia 
portato, in sede di impugnazione, al giudiZio dell'apposita Commissione 
provinciale o centrale per�ch� non ancora definitivo, il f;:i.tto �che la Commissione 
adita proceda alla refOTmatio in peius �dell'accertamento impugnato 
dal .solo contribuente non pu� essere considerato fatto illecito violatore 
del diritto del contribuente alla tassaziOIIle in conformit� dei criteri 
stabiliti dalla legge istitutiva del tributo, secondo l'aocertamento all'uopo 
compiuto; la non definitivit� dell'ac�certamento ancora sub iudice impedisce 
che si possa ravvisare il diritto del contribuente alla certezza giuridica 
circa l'oggetto dell'obbligazione tributaria, non ancora determinato 
in concreto. 

In tale caso sussiste solo un error in procedendo, rapportabile alla 

violazione del principio dalla eorrispondenza tra petitum e decisum, 

vizio di regolarit� formale del procedimento riparabile con l'impiego 

dell'apposito mezzo di impugnazione, cio�, quanto alle decisioni della 

Commissione Centrale, �con il ricorso per cassazione ai sep.si dell'art. 111 

della Costituzione, non con l'azione dinanzi al giudice ordinario, quale 

giudice dei diritti soggettivi. Diversa � l'ipotesi di accertamento defini


tivo che sia stato riformato dalle Commissioni tributarie: in tal caso la 

conseguita determinazione del concreto oggetto dell'obbligazione tribu


taria d� preciso contenuto all'obbligo del contribuente e gli d� diritto 

a �che la situazione .giuridica cosi determinata non sia modificata, sia.pure 

con suo vantaggio, �con ulteriore attivit� di accertamento delle Com



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

682 

missioni tributarie. Ed in relazione a questi casi � stata affermata, anche 
da questo Supremo Collegio, la proponibilit� dell'azione dinanzi al giudice 
ordinario, diretta a far valere l'illegittimit� della nuova attivit� di 
accertamento (Cass. 25 novembre 1963, n. 3042). Ma la �cennata ragione 
di tutela non sussiste quando, come nella specie, la Commissione tributaria 
ha provveduto, nell'esercizio di u.n potere non �contestato e non 
�contestabile, in ordine ad un accertamento non ancora definitivo, anche 
se nel .decidere essa ha violato norme di diritto processuale che era te


nuta ad osservare. . 

Consegue che nella specie, lllon essendo ravvisabile la violazione di. 

un diritto soggettivo del Siciliani, non poteva proporsi domanda al giu


dice ordinario per far valere presunte irregolarit� del procedimento 

svoltosi dinanzi alle Commissioni tributarie, in tema di determinazione 

del valore impolllibile dei beni assoggettati ad imposta straordinaria 

sul patrimonio; determinazione che, non ponendosi questione di diritto 

sull'imposizione tributaria attraverso l'interpretazione di una legge, dj 

un regolamento, di un negozio ,giuridico ovvero attraverso la determi


nazione dei criteri .giuridici �che dovessero presiedere alla valutazione 

concreta, integrava un giudizio di estinzione semplice (Cass., SS.UU., 

7 giugno 1968, n. 1727), dalla legge riservato alla giurisdizione delle 

Commissioni tributarie. 

Il �che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impu


gnata. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 marzo 1971, n. 82-0 -Pres. Caporaso 
-Est. Della Valle -P. M. Pedace (conf.) -Olivetti (avv. Badii) 

c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto). 
Imposta di successione -Deduzione dall'attivo dell'imposta sul valore 
~lobale' -Deducibilit� della sola imposta in concreto corrisposta. 

(d.l. 8 marzo 1945, n. 9, art. 8 e 13). 
Poich� l'imposta di successione � commisurata a~l'entitd del lucro 
che viene a percepire in concreto l'erede, il valore dell'asse tassabile 
deve essere calcolato al netto delle passivitd e quindi anche dell'imposta 
sul valore globale; tuttavia l'imposta sul valore globale deducibile � 
quella in concreto pagata e quindi, nel caso in cui l'aliquota sia ridotta, 
deve dedursi soltanto l'ammontare dell'imposta ridotta e non quello_ 
dell'imposta astrattamente dovuta nell'ipotesi normale (1). 

(1) Nello stesso senso cfr. la decisione 13 dicembre 1969, n. 31)50,~i11. 
questa Rassegna, 1970, I, 95. La questione solo ipotizzata del concorso di 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 683 

(Omissis). -Con l'unico motivo dedotto i ricorrenti, denunciando 
la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6, 7, 8 e 13 d.1.1. 8 marzo 
1945, n. 90, in relazione agli artt. 1, 2 e 3 del r.d. 30 dicembre 1923, 

n. 3270 e all'art. 360 nn. 3 e 5 �c.p.c., censurano l'impugnata sentenza 
per non avere accolto la loro tesi, secondo cui, ai fini dell'imposta di 
successione, dall'imponibile devesi dedurre l'integra imposta globale, 
cosi e �come prefigurata dalla legge, indipendentemente dal numero dei 
chiamati e dal lorp grado di parentela col de cuius, e non quella corrisposta 
in concreto per l'esistenza di partLcolari condizioni .soggettive di 
favore. 
Il problema �come soipra proposto dai ricorrenti � stato esaminato 
recentemente da questa Suprema Corte che, con sentenza n. 3950 del 
13 di,cembre 1969, lo ha risolto, al pari della Corte torinese, in senso 
favorevole alla tesi della Finanza. 

Ha osservato questa Suprema Corte che dallo spirito e dalla lettera 
dell'art. 13 del d.1. 8 marzo 1945, n. 90 risulta chiaramente �che, costituendo 
l'imposta sul valore globale un passivo della eredit�, la deduzione 
non pu� che riguardare l'imposta versata in concreto e non quella 
calcolata in astratto; che, traendo la imposta di successione la sua ragion 
d'essere dalla maggiore capacit�. contributiva prodottasi nell'erede in 
conseguenza della gratuita acquisizione del patrimonio relitto dal de 
cujus, ed essendo il relativo ammontare commisurato all'entit� del lucro 
1conseguito in dipendenza .della successione, ne deriva che il valore 
dell'aS'se ereditario deve essere calcolato al netto dell'ammontare delle 
passivit�, e� quindi anche dell'imposta sul valore globale; e, infine, che, 
nel caso in cui, in virt� di una norma agevolativa, l'ammontare dell'aliquota 
relativa all'imposta sul valore globale viene versata in misura 
ridotta inve�ce che per l'intero, la iporzion,e di !Patrimonio ereditario di 
cui l'erede viene a risultare,. in definitiva, privato � in effetti soltantO 
quella che rimane per cosi dire � assorbita � dal debito tributario posto 
in concreto a carico dell'eredit�. 

Questa Suprema Corte ha ancora rilevato �che, ove dovesse essere 
accolta la tesi contraria, non solo si violerebbe il fondamentale principio 
secondo il quale l'imposta di successione deve essere commisurata alla 

eredi e legatari con requisiti soggettivi diversi � stata anche risolta dalla 

S.C. nel senso che l'imposta di succesisone sulle singole quote va applicata 
con detrazione s�ltanto della parte dell'imposta globale che grava su ciascuna 
deHe quote e quindi senza tener conto dell'imposta globale in astratto 
dovuta sulle quote esenti o che godono di aliquota ridotta (sent. 26 aprile 
1969, n. 1363, Riv. leg. fisc., 1969, 1856). 

684 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

effettiva entit� della ricchezza trasferita in favore .dell'erede ma -ci� 
che non si pu� assolutamente ammettere, non trovando alcuna giustificazione 
n� nella legge n� nella logica -si verrebbe altresl, in effetti, 
a mettere l'erede in una posizione di assoluto privilegio giac,ch� gli 
si darebbe modo di beneficiare al tempo stesso e della riduzione del-. 
l'imposta sul valore �globale e di quella dell'imposta di successione. 

Da ultimo, rispondendo all'obiezione secondo cui l'obbligo di dedurre, 
:prima di far luogo ~Ila riduzione o all'esenzione, l'integrale ammontare 
dell'imposta globale risulterebbe dalla stessa legge n. 90 del 
1945 l� dove, all'art. 8, regola l'ipotesi del concorso di eredi e 4i legatari, 
questa Suprema Corte ha osservato che -a :parte la scarsa attendibilit� 
di tale illazione interpretativa, tutt'altro che pacifica in dottrina 
ed in giurisprudenza -va in ogni caso considerato, al riguardo, che i 
criteri posti in detto articolo per il ,calcolo dell'imposta globale nelle 
successioni con concorso .di eredi e di legatari valgono unicamente nell'ipotesi 
che le quote successorie rsiano diverse e che i legatari abbiano 
requisiti soggettivi diversi e non anche in quella di eredit� devoluta ad 
unico erede o -come appunto � nella specie, in cui J.a Corte di merito 
ha insindacabilmente accertato in fatto ,che � tutti i rsuccessibili appartengono 
alla �categoria favorita con la riduzione dell'aliquota dell'imposta 
globale, per cui non si verifica alcuna .sperequazione tra eredi privilegiati 
ed eredi non privilegiati � -di concorso di eredi aventi, agli 
effetti del diritto alla riduzione o all'esenzione, requisiti so.ggettivi eguali. 

Sulla base di tali �considerazioni ritiene pertanto questa Corte di 
dover mantenere ferma la soluzione gi� data altra volta al problema con 
la surrichiamata sentenza n. 3950 del 1969, non essendo gli ar:gomenti 
prospettati dai ricorrenti tali da intaccarne la validit� e da determinarne, 
di conseguenza, il ripudio. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 marzo 1971, n. 847 -Pres. Rossano 
-Est. Alibrandi -P. M. Trotta (conp -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Mataloni) �c. Meloni (avv. Gagliardini). 

Imposta ipotecaria -Cessione di quota di societ� di persone -lnappliplicabilit�. 


(1. 25 giugno 1943, n. 540, art. 1 e tariffa A art. 5; e.e., art. 2810)~ 
L'imposta ipotecaria dovuta sugli atti portanti trasferimento di propriet� 
di immobili o di diritti capaci di ipoteca, non � applicabile all'atto 
di cessione di quota di societ� di persone che non� pToduce trasferimento 
di propriet� e non � come tale soggetto a trascrizione; non pu� esten-�� 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 685 

dersi al.l'imposta ipotecaria il principio dell'art. 27 della legge di registro 
(1). 

(Omissis). -Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione delle 
finanze, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della 
legge 25 giugno 1943,� n. 540, sulle imposte ipotecarie, e dell'art. 5 tabella 
all. A alla legge citata, in relazione all'art. 27 della legge di registro 
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 32.69), ,con riferimento all'art. 360, 
nn. 3 e 5 c.p.c., si duol.e che la Corte del merito non abbia �considerato 
le quote di partecipazione a societ� in nome collettivo, con patrimonio 
immobiliare, alla stregua di beni immobili agli effetti dell'imposta di 
trascrizione. 

Sostiene la. ricorrente che l'ordinamento di questa imposta � ispirato 
agli stessi criteri ii;iformatori che disciplinano l'imposta di registro, 
onde la Corte d'SiPpello avrebbe dovuto ritenere che, in base al citato 
art. 27, il trasferimento delle quote aveva per oggetto beni immobili e, 
quindi, era applicabile la imposta ipotecaria, essendo l'atto ,soggetto a 
trascrizione. 

Il motivo non � fondato. 

A norma dell'art. 1 della legge sulle imposte ipotecarie del 25 giugno 
1943, n. 540, l'imposta � dovuta per le iscrizioni, rilllllovazioni, trascrizioni, 
cancellazioni ed altri annotamenti che vengono eseguiti nei 
pubblici registri immobiliari e, per quanto si riferisce alle trascrizioni, 
l'art. 5 dell~ tabella A (allega~a alla leg.ge) �di�spone che � a]!)plicabile 
l'imposta .proporzionale alla trascrizione di atti �portanti trasferimenti 
di prqpriet� di immobili o di diritti capaci d'ipoteca�. 

L'atto di cessione di quo.te di societ� in nome collettivo, con patrimonio 
costituito da beni immobili, non comporta trasferimento della pro'
priet� degli immobili, la cui appartenenza, anche e dopo la cessione delle 
quote, resta alla �societ�. N� l'atto di cessione trasferisce diritti capaci

I . 
di ipoteca, perch� la quota di partecipazione in una societ� in nome collettivo, 
anche se dotata di un patrimonio i�nmobiliare, non rappresenta 
un diritto capace d'ipoteca,� come si. desume dall'art. 2810 �e.e., nel quale 
l'indicazione �di tali diritti � manifestamente tassativa. N� alcuna disposizione 
di legge stabilisce che l'atto di �cessione di quote sociali debba 
essere reso pubblico mediante la formalit� della trascrizione, e, invece, 
dall'art. 18 della legge sulle imposte ipotecarie pu� trarsi argomento 
contrario, a favore, -cio�, della tesi che ritiene la necessit� di una espressa 

(1) In senso contrario l'orientamento della Commissione Centrale (15 
febbraio 1952, n. 32999, Riv. leg. 'fisc., 1954, 535) e remote pronunce della 
Corte di Cassazione (28 luglio 1932, DE CEcco). Per quanto con�erne l'imposta 
di registro cfr. la sentenza 10 marzo 1971, n. 681, infra, pag. 648. 

686 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
disposizione, perch�, agli effetti della legge n. 540 del 1943, sorga l'ob


bligo della trascrizione. 

La ricorrente, al fine di superare il difetto del presupposto stabilito 
dalla legge per l'applicabilit� dell'imposta ipotecaria, d� particolare risalto 
all'argomento 'tratto dall'art. 27, comma 3�, della le.g.ge sull'imposta 
di registro secondo cui � Le quote di partecipazione nelle societ�in 
nome collettivo o in accomandita semplice sono considerat� mobili 
od immobili secondo la natura dei beni costituenti il patrimonio sociale. 
Se questo comprende beni mobili ed immo:bili, la quota di ;partecipazione 
fino a concorrenza del valore degli immobili si ,considera di natura immobiliare 
�. E, per avvalorare tale argomento, l'Amministrazione delle� 
finanze sostiene �che le norme relative aJJl'imposta �di registro e quelle 
che disciplinano l'imposta ipotecaria possono ricondursi nell'ambito di 
un unico sistema tributario. 

L'argomento non pu� essere ,condiviso. Invero, dal collegamento che 
indubbiamente esiste tra le due imposte, rilevabile sia per ci� che attiene 
alla base imponibile (art. 4 legge n. 540 del 1943), .sia per quanto 
riguarda la riscossione e la restituzione delle imposte (artt. 10 e 11 legge 
cit.), non ;pu� ,concludersi che esista un unico.sistema normativo per cui 
le disposizioni relative alla iinlPosta di registro possano �senz'altro applicarsi, 
se compatibili, anche a quella ipotecaria. Manca, infatti, nella 
legge che disciplina quest'ultima una disposizione generale di rinvio all'ordinamento 
dell'imposta di registro, mentre il richiamo ad alcune 
sue singole norme, come quelle dianzi citate, induce a ritenere, argomento 
a contrario sensu, �che le norme della legge di registro non richiamate 
non siano applicabili in materia di imposta ipotecaria. 

Per quanto si riferis,ce poi all'art. 27 della legge organica di re


gistro, non ,pu� ritenersi che la finzione in esso posta costituisca un 

principio di generale applicazione, destinato ad operare anche fuori del


l'ambito di quella imposta e, in particolare, nel campo delle imposte 

iipotecarie. Infatti, quando il legislatore ha fatto ricorso alla finzione di 

cui trattasi per tutelare le ragioni del fisco, lo ha stabilito con espressa 

disposizione, come quella contenuta nella legge tributaria sulle succes


sioni di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (art. 29, comma 3), mentre 

analoga disposizione non � contenuta nella legge sulle imposte ipotecarie. 

Neppure � rilevante l'argomento che la ricorrente trae dalla ratio 

legis del citato art. 27, infatti, se � vero che l'emanazione di questa si 

rese opportuna per impedire che �sotto la forma della cessione di quote 

di partecipazione in societ� di persone potesse verificarsi il trasferimento� 

dei beni immobili, senza il pagamento dell'iintPosta del registro, � anche 

vero che ci� chiarisce soltanto il fine di un.a norma destinata ad operare 

nel campo del menzionato tributo, ma certamente non autorizza l'inter-.. 

prete a trasformare la finzione in una realt� concreta, fino al punto di 



. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 687 

considerare la cessione delle quote 1come un effettivo trasferimento immobiliare, 
soggetto a trascrizione. Una tale ~plicazione � ingiustifkata 
perch� altrimenti la finzione verrebbe ad operare anche fuori del campo 
tributario, do� quale fonte normativa, integratrice delle disposizioni che 
presidiano la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili (artt. 2643 e 
segg. e.e.). 

Neppure fondato � il richiamo del ricorrente alla sentenza n. 1711 
del 6 :giugno 1968 di questa Suprema Corte. Infatti, tale sentenza, �per 
essere stata pronunciata in mate.ria di diritti capaci di ipoteca, derivanti 
da concessioni costitutive di diritti reali su beni demaniali, concerne 
diversa fattispecie e non costituisce precedente di giurisprudenza. (
Omissis). 


SEZIONE SESTA 

GIURiSPR:UDENZA IN MATERIA DI ACQUE 
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 aprile 1971, n. 1037 -Pres. Mirabelli 
-Est. D'Orsi -P. M. Silocchi (conf.) -Fallimento Cavallaro 
Calogero ed altri (avv. Selvaggi) c. Assessorati LiL.PP. e Bilancio 
della Regione Siciliana (avv. Stato Del Greco). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -. Appalto della Regione Siciliana 
disciplinato per richiamo contrattuale dal Capitolato generale 
statale 28 maggio 1895 -Supplente -Nozione -Computabilit� a 
suo debito delle anticipazioni concesse all'appaltatore poi fallito 
dall'AmmiJlistrazione appaltante .-Sussiste. 

(d.m. 28 maggio 1895, art. 9; l. reg. sic. 2 agosto 1954, n. 32, art. 15). 
Regione -Regione Siciliana -Esecuzione di opere pubbliche regionali Rapporto 
fra Regione ed ente locale minore, di cui si avvale -Natura 
-Rapporto di delegazione ovvero rapporto organico -Criteri 
per l'identificazione del secondo caso rispetto al prim!>� 

(Cost., art. 118, ultimo comma). 

In�un contr�tto di appalto di opera pubblica stipuwto daUa Regione 
siciliana con richiamo alla disciplina del Capitolato generale statale del 
1895, il supplente, ove si verifichi il fallimento (ovvero la morte) dell'appaltatore, 
� sostituito ipso jure al medesimo, subentrando in tutti i 
suoi diritti ed in tutti i suoi obblighi, e cos� anche nella posizione debitoria 
nascente dlLlle. anticipazioni a quello concesso dall'Amministrazione 
appaltante ai sensi dell'art. 15 l. reg. 2 agostb 1954, n. 32 : m.orma 
dispositiva, che, in mancanza di patto contrario, disciplina una modalit� 
di esecuzione del contratto d'appalto (1). 

All'esecuzione di un'opera pubblica la Regione siciliana pu� provvedere 
o indirettamente, mediante delega ad ente pubblic� minore, che 

(1) Oltre alla giurisprudenza citata nel testo della sentenza, v., per 
l'unitariet� del rapporto e, quindi, della responsabilit�, Cass., 18 mag"giq_ 
1965, n. 956, 9-iur. it., Mass., 1965, 347, sub g. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 689 

agisce in nome proprio, ovvero direttamente, servendosi degli enti lo-� 
cali minori, o dei simgoli loro uffici, come suoi organi. L'accertamento in 
concreto della sussistenza del rapporto organico va fatto, tenendo presente 
che elementi indispensabili sono, anzitutto, Za competenza della 
Regione e Za concreta nw.ncanza di un farnia.le atto di delega (2). 

(Omissis) . ...._ Con atto 22 maggio 11959 l'imprenditore Cavallaro 
Luigi ,citava innanzi ial Tribunale di Palermo gli Assessoa-i regionaU 
pro tempore dei lavori pubblici e del bilancio della Regione siciliana 
e51Ponendo quanto segue: 

che egli aveva assunto la veste di :supplente i:per l'appalto commesso 
dal Comune di Caltanissetta all'impresa Giordano Antonino per 
la costruzione della zona industriale del territorio di quel Cc;>mune, 
giusta contratto del 17 febbraio 1958; 

,che, intervenuto il fallimento del Giordano, egli aveva rifiutato 
di subentrare nell'esecuzione del contratto ,non potendo accettare che 
si computassero a suo debito le anticipazioni sull'importo globale dei 
lavori concesse al Giordano, a norma della legge regionale n. 32 del 
1954, prima dell'inizio dei lavori; 

che, a seguito del suo rifiuto, l'Assessore regionale dei LL. PP. � 
aveva rescisso in danno di esso supplente il contratto d'appalto e la 
ragioneria genei:ale della Regione aveva disposto il fermo dei pagamenti 
in �Corso a suo favore. 

Chiedeva, quindi, che i due Assessorati convenuti fossero condannati 
al risar�cimento dei danni da liquidarsi in separato .gil;J.dizio. 

Instauratoi?i il contraddittorio i convenuti resistevano e, premesso 
che il rapporto di appalto era intercorso non 1con il Comune di Caltanissetta, 
ma con l'Amministrazione Regi9nale dei LL. PP., sostenevano 
la legittimit� del loro comportamento. 

Nelle more il Cavallaro decedeva e interve:r�iva il fallimento dei 

' 

suoi figli maggiorenni ed eredi Cal�gero, Arturo, Salvatore e Michele, 

per cui il processo -dichiarato interrotto e ritualmente riassunto 


, (2) Sulla portata di norma direttiva dell'art. 118, -qlt. comma, Oost. 

v. VIRGA, La Regione, Milano, 1949, 142; circa la necessit�, in generale, che 
la delegazione sia autorizzata da apposita norma di legge, v. CARUSI, In 
tema di delegazione amministrativa, .in questa Rassegna, 1964, I, 701, ed ivi 
ciitazioni; sulla figura di una delega intersoggettiva ex. lege, In., op. cit., 704. 
Quanto alla impostazione del problema della qualificazione delle varie 
ipotesi di concorso di enti pubblici rie!lla esecuzione di opere pubbliche, 

v. Cass., 31 gennaio 1968, n. 311, Giur. it., 1968, I, 1, 803, con nota di 
F. BASSI. Per un esame delle varie norme della legislazione regionale siciliasa 
e relative ipotesi di rapporti delegatori o rapporti organici, v. CARUsI, 
Rapporto organico e sostituzione nella costruzione di opere pubbliche, 
in questa Rq,ssegna, 1965, I, 1152 e segg. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

proseguiva nei confronti del curatore del fallimento avv.. L1uigi Monacciani 
e del tutore dell'ultima figlia ed erede del Cavallaro, Maria, a quel 

-690 

tempo ancora minorenne. 
Il Tribunale, con sentenza 26 giugno-9 lugli0, 1965, rigettava la 
domanda e condannava gli attori alle spese. 

Il curatore del fallimento e Cavallaro Maria, divenuta nel frattempo 
maggiorenne, proponevano appello, lamentando tra l'altro che 
il Tribunale erroneamente aveva riconosciuto all'Assessorato regionale 
il potere di pronunciare la rescissione del contratto d'appalto, laddove 
committente era il Comune nel nome e nell'interesse !Prop:do, e aveva 
ritenuto illegittimo il rifiuto del supplente di subentrare all'appaltatore 
fallito. 

La Corte d'appello, con la sentenza' ora impugnata, rigettava il 
gravame osservando, tra �l'altro, i_n motivazione: 

a) che il Comune non aveva agito in proprio, bensi �per conto 
dell'Amministrazione regionale dei lavori pubblici, con la �chiara volont� 
di far sorgere il rapporto esclusivamep.te in capo all'Amministrazione 
suddetta; 

b) che dalla documentazione in atti relativa alla nascita, permanenza 
e svolgimento del contratto appariva che l'Amministrazione regionale 
dei LL. PP. era il dominus del negozio; 

e) che l'Assessorato regionale, quale titolare del negozio, ben era 
legittimato a rescindere direttamente il contratto in danno del .supplente; 

f) che -. contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale -non 
poteva neppure parlarsi di delegazione intersoggettiva. non essendovi 
stato un effettivo trasferimento di competenza all'organo delegato; 

g) che il rifiuto del Cavallaro di adempiere ai suoi obblighi di 
supplente era ingiustificato in quanto la �corresponsione dell'anticipo al 
Giordano era avvenuta a norma dell'art. 14 della legge reiionale n. 32 
del 1954 e �corrispondeva ad una facolt� che la PubbHca Amministrazione 
poteva esercitare indipendentemente dal richiamo delJ.a disposizione di 
legge nel contratto; 

h) che era conseguentemente irrilevante la circostanza che nel 
contratto d'appalto il pagamento del corrispettivo era stato previsto in 
base a stati di avanzamento mensili; 

i) che la �regolamentazione del contratto d'appalto di opera pub


blica andava .ricercata non esclusivamente nel contratto medesimo, ma 

anche nelle norme di legge regolanti l'istituto; 

l) che l'avvenuta correS�I)onsione al Giordano dell'anticipo del 

doppio decimo del prezzo dell'appalto era atto intrinseco alla struttura-


del contratto e, come tale, opponibile al supplente; 

m) che anche nei confronti di quest'ultimo l'Amministrazione 

poteva recuper~re le somme anticipate mediante ritenute sui mandati 

di pagamento; 



ili& ill@ ili& ill@ 
PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 691 

n) che non era rilevante in prOiPosito la prestazione di cauzione 
a mezzo di fi.deilli!Sione di una compagnia di assicurazione effettuata 
dall'appaltatore Giordano a garanzia dell'anticipo ricevuto; 

o) che vi era inadempimento colpevole del supplente e legittimo 
era stato il fermo amministrativo disposto sui suoi crediti. 

Con atto notificato il 10 di�embre 1968 e depositato il 28 successivo 
il �curatore del fallimento dei fratelli Cavallaro ha proposto ricorso illustrato 
�con memoria. 

Resistono gli Assessorati regionali �con controricorso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo mezzo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa 
applicazione dell'art. 15 della legge regionale siciliana 2 agosto 1954, 

n. 32, modificato dall'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 1966 n: 10 
e afferma che erroneamente la sentenza impugnata ritenne che la norma 
in parola si fosse inserita automaticamente nella disciplina del contratto 
di appalto, nonostante il silenzio delle parti. 
Viceversa la norma, �con l'attr:ibuire all'Assessore regionale dei lavori 
pubblici la facolt� -altrimenti inesistente -di �concedere un'anticipazione 
all'appaltatore dietro prestazione di idonee garanzie, per operare 
in concreto richiederebbe in ogni ca.so una manifestazione di volont� 
negoziale;' e, se l'anticipazione venisse richiesta e �concessa dopo la conclusione 
del contratto d'appalto, costituirebbe un patto aggiunto al contratto 
medesimo, e non opponibile al supplente se stipulato a sua 
insaputa. 

Nella specie il SUiPplente, subentrato nell'esecuzione del contratto 
dopo il fallimento dell'appaltatore principale, in quanto non chiamato 
a partecipare. aJ.� patto relativo alla concessione dell'anticipo, non sarebbe 
vincolato per le anticipazioni concesse al primo appaltatore e 
ben av�rebbe avuto il diritto �di richiedere che non fossero detratte dalle 
somme che gli sarebbero .state dovute in base agli stati di avanzamento 
gli �anticipi ricevuti dal fallito. 

La decisione della Corte d'appello, che aveva ritenuto illegittima 
la richiesta del suwlente e. legittima fa .rescissione del contratto effettuata 
dall'Am.�ninistrazione regionale, sarebbe, quindi, erronea. . 

Il mezzo � infondato. 

Nel contratto di appalto di opere pubbliche la figura del suwlente 
prevista dall'art. 9 del Capitolato generale sugli appalti dei lavori pubblici, 
approvato con d. m. 28 maggio 1895, � stata variamente configurata 
in dottrina, ma l'indirizzo prevalente, seguito anche dalla giurisprudenza 
di questa Corte, ravvisa nel supplente un obbligato nella 
stessa misura e grado dell'appaltatore ;princiiPale, con J.a sola differenza 
che l'obbligazione assunta �cumulativamente dall'appaltatore e dal sup


� 


14 



692 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

plente nei confronti dell'Amministrazione appaltante all'atto della stipulazione 
dell'unica convenzione � attuale per il solo appaltatore, laddove 1 
per il supplente � �condizionata al ver.ificarsi della mo;rte o del fallimento 

i

o di altro assoluto impedimento dell'appaltatore (Cass. 27 aiprile 1968, I 
n. 1310; 9 novembre 1966, n. 2739; 6 agosto 1946, n. 1092; 11 marzo 
1940, n. 831; 30 novembre 1938, n. 313.7). 
Verificatosi uno di tali eventi, il supjplent� subentra nel contratto 
nello stato in cui questo si trova usufruendo della cauzione gi� prestata 
dall'appaltatore principale, delle attrezzature e dei materiali in �cantiere, 
riscuotendo e somme maturate in base agli stati di avanzamento: egli, 
insomma, si sostituisce in toto all'appaltatore, subentrando in tutti i 
suoi diritti e doveri, �~ontinuando e portando a termine l'esecuzione del 
contratto senza soluzione di conitnuit�. 

I rapporti tra l'appaltatore principale o i suoi eredi e il supplente 
sono estranei al contratto d'appalto e il subentrare del supplente nel 
contratto -qualora egli non si sia cautelato .in altro modo -costituir� 
per lui un vantaggio economico o meno, a seconda del ,particolare mometo 
in cui si trova a succedere e della diligenza � capacit� dell'appaltatore 
che lo ha preceduto. La prestazione del 1supplente, infatti, .non pu� 
ess~re considerata a s� stante nella generale economia del contratto 
d'appalto. 

L'esigenza di assicurare il compimento dell'opera pubblica, senza 

interruzioni pi� o meno lunghe, a mezzo di persona accettata dall'ammi


nistrazione pubblica fin dal sorgere del contratto -e non a mezzo degli 

sconosciuti eredi dell'appaltatore o di altro contraente da rinvenire �Con 

la normale procedura prevista per la stipulazione .dei contratti con tutte 

le'maggiori difficolt� create dall'assunzione di lavori gi� in corso d'opera 

-� la vera ratio di quest'istituto previsto in un periodo in cui pil'evaleva 

l'.imprenditore per�sona fisica anche per lavori di notevole complessit�. 

E oggi la figura del supplente, mantenuta come facoltativa in qualche 

capitolato di Ente pubblico, �; scomparsa nel vigente Capitolato generale 

d'appalto approvato �con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. 

Dunque, il supplente, quale parte del contratto fin dal suo sorgere, 


deve partecipare alla stipulazone per conos~ere gli obblighi che assume 

e deve intervenire a tutte .le eventuali successive var.iazioni del negozio 

che alterano i termini d�l sinallagma. 

Ci� posto, la questione -che il ,primo mezzo di ricorso sottopone 
all'esame .di questa Corte �consiste nello stabilire se l'art. 15 della legge 
regiona~e :siciliana n. 32 del 1954 si inserisce nella disciplina dei contratti 
d'aPipalto :per opere pubbliche stipulati dalla Regione siciliana, anche 
nel silenzio delle parti, oppure se la facolt� di_ �concedere una anticipazione 
sul prezzo implica una manifestazione di volont� negoziale~ di 
entrambe le parti e, in sostanza, un patto che si va ad aggiungere a�� 




PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 693 

quelli de1 contratto e che diventa opponibile al SUP1Plente solo se accettato 
anche da lui. 

Per accogliere. la prima della due soluzioni la Corte d'appello ha 
fatto leva sulla particolare natura del. �contratto d'appalto di Ojpere pubbliche, 
che troverebbe la sua regolamentazione non soltanto nel contratto, 
ma anche nell'ampia e minuziosa disciplina legislativa, la quale 
in parte regola l'attivit� degli organi che presiedono all'esecuzione di 
opere pubbliche e in parte �concede particolaxi poteri e facolt� .all' Amministrazione 
in vista dell'interesse pubblico che questa mira a soddisfare, 
ed ha aggiunto, quindi, che il Cavallaro, sottoscrivendo il contratto. si 
era sottoposto alla disciplina del rapporto, da ricercare non solo nel c�ntratto, 
ma anche nelle norme di legge regolanti l'istituto, tra cui la 
legge n. 32 del 1954. 

Questo ragionamento � sostanzialmente esatto. 

Indubbiamente la norma di legge in questione ha caratte.re dispositivo, 
,potendo essere, o :meno, applicata nello svolgimento del rapporto, 
ma tale carattere sta solo a significare �che le parti possono escluderne 
l'applicazione nel �contratto e non a,nche �che la norma Ot.Pera solo se 
richiamata espHcitamente. 

Per di pi� i contratti di diritto privato della P. A..pi� difficilmente 
che quelli tra privati si discostano dagli schemi tipici e quindi la disciplina 
normativa prevista dal legislatore -anche .se a carattere puramente 
dispositivo -ha un'efficacia .pi� penetrante delle norme diSipositive 
dei contratti tra privati; e, per la tipicit� del rapporto, �corrisponde 
all'interesse delle parti al ;raggiungimento dello scopo portato dal negozio, 
anche al di fuori di un esplicito .richiamo nel contratto. 

Nella specie la C~rte d'appello, dato che le parti non avevano escluso 

l'applicazione della facolt� prev.ista dall'art. 15 della legge regionale 

n. 32_ del 1954, � giunta alla conclusione della sua efficacia nella regolamentazione 
del rapporto. N� era. possibile argome.ntare il contrario dal 
fatto che il richiamo esplicito riguardava soltanto il Capitolato generale 
d'appalto per le opere pubbliche e quello speciale. Tanto il primo quanto 
il secondo, infatti, assumevano forza imperativa solo perch� richiamati 
nel contratto. 
Il rilievo, evidente per quanto riguarda il capitolato speciale, vale 
anche per il Capitolato generale che, com'� giurisprudenza costante di 
questa Corte, ha valore no.rmativo solo per i contratti stipulati dallo 
Stato, data la .sua natura di regolamento di organizzazione, laddove ha 
valore �contrattuale per i contratti stipulati da enti pubblici diversi 
dallo Stato, ivi compresa la Regione siciliana (Cass. 17 aprile 1968, 

n. 1143; 7 marzo 1967, n. 528). 
La tesi, su cui la valorosa difesa del ricor.rente ha particolarmente 
insistito, tanto nella memoria quanto nella discussione orale, secondo 
cui la facolt� dell'amministrazione -prevista dalla legge regionale in 


694 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

paro!~ -di concedere una antkipazione sul ,prezzo costituisca un nego


l

zio a s� stante. riecheggia le teorie ormai superate che configuravano il 
pagamento come contratto, mentre il pagamento costituisce una pre


I

stazione, che trova giustificazione in un obbligo preesistente. 

In verit� la norma riguarda non la formazione del contratto, ma le 
modalit� di esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto e, 
cio�, quella relativa alla corresponsione del compenso, che, in deroga 
alla regola generale della postnumerazione prevista per l'appalto, pu� 
essere in piccola parte anticipato e, a riprova dell'esattezza di tale ragionamento, 
pu� aggiungersi che, se tale facolt� fosse stata prevista esplicitamente 
come clausola del �contratto al momento della sua attuazione, 
non si sarebbe certo potuto parlare della necessit� di una nuova mani


festazione di volont� negoziale per integrare il contratto. 

Se, dunque, l'art. 15 della legge n. 32 riguarda una modalit� di 
esecuzione del contratto, esso si riferisce solo allo. svolgimento del rapporto, 
da cui il sujpplente resta escluso fino a quando non si verifichi 
u.a delle condizioni che lo fanno subentrare nel :contratto, assumendo 
la posizione del precedente appaltatore nello stato in cui si trova; e ogni 
tentativo del sup,plente di voler scindere la sua posizione da quella 
dell'appaltatore principale � illegittimo. 

I 

Correttamente, quindi, la Corte d'appello ha �i:itenuto che la Regione 
aveva fondato motivo per rescindere il �contratto d'appalto in 
danno del supplente. 

I

'�

Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta la violazione dell'arti


colo 1372 cod. civ. e l'erronea applicazione dell'art. 27 della legge regio


nale 21 aprile 1953 n. 30, con riferimento alla legge regionale 5 agosto 

1949 n. 46, violazione degli artt. 1362 e �segg. cod. dv. in relazi-One 

all'art. 360 n. 3 c.p.c. e afferma che la Corte d'appello err� nel rite


nere l'Assessorato regionale dei lavori pubblici parte del contratto di 

appalto. 

Viceversa il committente sarebbe stato il Comune di Caltanissetta 

nel cui nome e interesse aveva agito il sindaco. Posto �che le opere 

dedotte in contratto e relative alla �creazione della zona industriale di 

Ca�tanissetta erano di competenza della Regione, tra questa e il Comune 

sarebbe sorto un rapporto di concessione o a:tlfidamento di opere pub


bliche, con la �conseguenza che il Comune 'di Caltanissetta avrebbe stipu


lato il. �contratto in prol>['io divenendo titolare dei diritti e del {Poteri 

inerenti alla sua esecuzione, mentre all'Assessorato regionale �compe


tente sarebbero rimasti solo poteri di vigilanza e di controllo. 

Al rapporto tra. Regione e Comune .sarebbe rimasto estraneo l'appal


tatore e il Comune e non la Regione avrebbe potuto dkhiarare la rescis


sione del contratto in danno del supplente. 

Il mezzo � infondato. 



PARTE I, SEZ. VI,. GIURI$. IN MATE:RIA DI ACQUE,. APPALTI ECC. 695 

La Corte d'appello effettu� una diligente disamina di tutti gli atti 

che precedettero fa .stipu,lazione del contratto d'appalto, del contratt� 

medesimo, e del suc.cessivo comportamento del Cavallaro e dell'Asses


sorato regionale dei lavori pubblici. 

In particolare osserv� che il piano ;per la costituzione della zona 

industriale era. stato approvato �con decreto 12 .giugno 1953 dell'Amministrazione 
regionale dei lavori pubb~ci di �concerto con gli ass~ssorati 
dell'lndustria e commercio e delle Finanze; che con suo decreto 30 ,giugno 
1957 lo stesso. Assessor.e dei lavori pubblici aveva approvato il progetto 
,esecutivo delle opere l;'.edatt.o dall'Ufficio tecnico comunale di Caltanissetta 
dietro suo incarico e aveva affidato l'esecuzione' dei lavori al 
. predetto Ufficio set~o l'alta sorveglianza dell'Assessorato medesimo; che 
e.on mota 8 ottobre 1957 avevf\ autorizzato il Comune. ad indire la licita. 
zione privatf\, per, l';:\ppalto .dei lavori; ,che il 2() dicembre successivo era 
stato redatto il verbale di Jicitazione privata per' l'appalto �dei lavori; col 
quale. il. Sindaco -all'uopo i�lcaricato dall'Amministrazione regionale

' 

dei�lavori pubblici -aveva aggiudicato i lavori all'Impresa Giordano 

con riserva dell'a,pprovaziofre definitiva dell'aggiudicazione da ;parte 

dell'Assesso:rato regionale dei pubblici che aveva :finanziato i lavori stessi; 

che J.'A~ess.or�to a'Veva approvato il vel"bale di aggi~dicazione dei lavori 

con ~rovve.dimento del 2 gennai-0 1958; e aveva autorizzato il Comune di 

C~ltanissetta a s,tipulare il c~ntratto ~ appalto 1con l'impresa aggi1fdica


taria; sollecitando~o' a ~vigilare perch� fosse assicurata la pi� scrupo


losa osservanza�degli obblighi contrattuali da p~rte dell'iip.presa e respin


gendo la richiesta formulata. dall'impresa di 1Prestare c~uzione mediante 

polizza�:fideilJ.ss.oria; che nel contratto. JS.tiipulato �il 17 febbraio il Sindaco 

aveva dato atto..di essere stato� autorizzato dal~'Assessore ai lavori pub


blici della Regione; �Che il contratto era stato approvato e reso esecu


torio con decreto dell'Assessore del 21 novembre successivo; che succes


sivamente �r~ stato� l~:.Assessore a disporre l'esecuzione delle P.restazioni 

dell'appaltante disponendo l'anticipazione del doppio decimo, effettuando 

le trattenute sui pag.amenti in corso d'opera, dando disposizioni per la 

continuazione dei lavori d~ parte del sUJPP].ente; che,''�o stesso StJtPplente 

aveva instaurato diretti rapporti con l'Amministrazic:>.ne regionale. 

Da tutti questi elementi la_Corte di merito ritenne di ricavare in 

mode ineq�ivocabile che l'Amministrazione regionhle dei lavori pub


. blici era il �omin~ del negozio e che il Comune, tramite� il Sindaco, � 

non aveva agito in proprio, ma con una veste assimilabile sott� certi 

aspetti al mandatario senza rappresentanza, agendo di volta in volta per 

l'esecuzione degli atti �commessigli senza impegnare la volont� e la re-. 

spohsabilit� proprie, ma quelle dell'Amministrazione dei lavori pubblici 

della Regione. E concluse che il committente, gi� individuato dal verbale 

di aggiudicazione dell'Assessorato, non poteva poi mutare nella stipula


zione del contratto formale e che, quindi, l'Assessorato regionale ben era 


696 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legittimato a rescindere direttamente il contratto in danno del supplente. 

Espressamente ;ritenne di dover dissenti.re dalla raffigurazione dell'isti


tuto come delegazione amministrativa intersoggettiva seguita dal Tri


bunale. 

Questo mezzo di ricorso ripropone all'esame della Corte la questione 

dell'individuazione del rapporto che si instaura tra Regione e Ente 
_locale minore allorch� la prima, in applicazione dell'art. 118 della Costituzione, 
delega alle province o ai comuni o ad altri enti locali le sue 

funzioni o le ese;rcita valendosi dei loro uffici. 

Nel caso specifico della Regione siciliana il precetto costituzionale 

� ripetuto nella legge 5 agosto 1949 n. 46, richiamata dall'art. 27 della 

legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 -la quale stabilisce che per l'ese


cuzione delle opere (tra cui quelle della causa) il Governo regionale si 

avvale degli uffici statali ovvero di altri enti .sempre che dispongano di 

propria adeguata e stabile attrezzatura -� e nell'art. 28 di quest'ultima 

legge, secondo cui per il collocamento degli appalti lAssessorato dei 

lavori pubblici e l'Ufficio regionale delle �strade possono avvalersi degli 

uffici tecnici e amministrativi degli enti locali e di�altri enti pubblci. 

n rapporto che viene ad instaurarsi tra due enti pubblici, allorch� 

uno di essi, avendo competenza pi� vasta, si serve dell'altro per il rag


giungimento di d,eterminate finalit�, � stato pi� volte esaminato da 

questa Corte, soprattutto allo scopo di individuare l'ente cui dovesse

0

far capo la responsabilit�. per l'operato dell'amministrazione nei con


.fronti dei terzi, e questa Corte, mentre con alcune pronunce ha chiarito 

la portata e il contenuto della �cilelegazione amministrativa intersogget


tiva, specificando che essa com,porta uno spostamento di competenza dal 

delegante al delegato, �che agisce in nome proprio e non come organo 

neppure straordinario dell'ente delegante (Cass. 22 ottobre 1969, n. 3452, 

21 'giugno 1969 n. 2203; 19 aprile 1966, n. 986), ha anche precisato 

(Cass. 31 gennaio 1968, n. 313) che le varie situazioni giuridiche con


figurabili nell'ipotesi in �Cui l'attuazione di un'opera pubblica avviene 

con la cooperazione dell'attivit� di due enti pubblici si riducono sostan


zialmente a quattro: la delegazione intersoggettiva, il c. d. affidamento, 

il finanziamento. e la sostituzione, ed ha aggiunto che in tutte le ipotesi 

la legittimazione attiva o passiva nei confronti dei terzi va determinata 

in base alla qualit� e alla quantit� dei poteri che siano conferiti all'ente 

che attua l'opera dalla legge o dall'atto amministrativo, che danno 

luogo alla particolare situazione, potendosi, quindi, avere una scissione 

fra la titolarit� della posizione e la titolart� dell'attivit�, con la conse


guenza �Che legittimato a compiere l'attivit� �Con competenza propria sia 

un soggetto diverso da quello cui l'opera spetta, o che un'attivit� sia com


piuta nell'ambito di una competenza altrui, senza che il soggetto c_he. la 

compie assuma la titolarit� della posizione corrispondente. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 697 

E questi esatti principi furono �completati con la ;precisazione che 

in ogni ipotesi il potere attribuito ad ognuno degli enti interessati e la 

posizione che ciascuno di essi assume nei rapporti con i terzi e a �chi, 

quindi, debbano far capo le conseguenze degli atti che di volta in volta 

vengono compiuti non pu� essere stabilito in astratto. in base principi 

generali dell'ordinamento amministrativo, ma va accertato in relazione 

alle singole Ipotesi, con riferimento sia alle norme �Che prevedono e 

regolano il �concor,so di attivit� di pi� enti, �sia agli atti amministrativi 

con cui sia stata '.conferita. o sia stata assunta la potest� di provvedere 

in relazione ad un'o1pera di pertinenza di altro ente. 

�n precedenza, a proposito di altre fattispecie, era stata ravvisata 
�nel Comune, che agiva per realizzare finalit� dello Stato, la veste di 

organo dello Stato, osservandosi che nel nostro ordinamento vi sono 

cosi ben noti in cui ad uffici comunali sono demandate funzioni proprie 

dello Stato, con la conseguenza che, in tali ipotesi, mentre il rapporto 

di servizio delle persone fi..skhe titolari degli uffici rimane pur sempre 

con il Comune, il rapporto or.ganico, ossia lo strumento mediante il 

quale si attua l'esercizio delle funzioni, intercorr�e con lo Stato, cui sono 

cons�guentemente ;riferil:;>ili gli atti relativi (Cass. 13 novembre 1963, 

n. 2974; 16 ottobre 1962, n. 2997). 
Ci� posto, nel caso in cui il rapporto intercorra tra la Regione e un 

ente J.ocale o un ufficio di ente locale, il problema non pu� essere .sempre 

e solo impostato come rapporto tra due Enti autonomi e indipendenti. 

La Regione, infatti, non � articolata in modo da avere organi propri 

in tutto il �SUO territorio. Nel lodevole �sforzo di evitare la proliferazione 

degli uffici pubblici il legislatore �costituente previde per le Regioni due 

diversi modi di esercizio delle funzioni amministrative, o con del�ega 

alle provnce, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici; 

previde, cio�, o un modo .indiretto o un modo diretto. 

_Ora il caso della delegazione tra enti, tranne qualche voce discorde 

in dottrina, incide come gi� si � detto nella capacit� del soggetto dele


gato, che viene ampliata e resa simile a quella dell'ente delegante, il 

quale resta investito di funzioni di �controllo. L'ente delegato -entro 

i limiti fissati nell'atto di �conferimento -opera, quindi, in nome pro


prio e non come �organo, sia pure straordinario, dell'Ente delegante; 

l"ente delegato � il titolare dei rapporti posti in essere nei confronti 

dei terzi nei limiti della delega (Cass. 31 gennaio 1968, n. 313; 26 marzo 

1966, n. 807; 19 luglio 1965 n. 160i8). E lo stesso vale anche per le ipo


tesi affini alla delegazone. 

In tali casi la presenza della Regione nell'esecuzione delle opere 
� indiretta e mediata. Allorch� per� la Regione esercita direttamente 
una funzione amministrativa, rpu� servirsi degli enti locali o dei singoli 
loro uffici come suoi organi, di guisa che l'operato di questi uffici � 
direttamente riferibile all'ente Regione, senza necessit� n� di configurare 



698 RASSEGNA.DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

un rapporto esterno tra enti pubblici, n� di mutuare istituti dal diritto 

privato facendo ricorso alle nozioni di mandato o di r~presentanza. 

Quale sia l'ipotesi avvenuta in �concreto, come gi� precisato con la 

sentenza n. 313 del 1968, deve essere accertato caso per caso, ma indub


biamnet� due elementi sono fondamentali per poter ritenere �1a sussi


stenza del rapporto organico, l'uno positivo costituito dalla materia, che 

deve rientrare nella competenza della Regione, l'altro negativo costi


tuito d.alla mancanza di un formale atto di delegazione. 

Nelfa specie la Corte d'appello, dopo aver p~ecisato la ricorrenza di 

tali due requisiti, ha diligentemente indicato nelle varie fasi del rapporto 

tutti gli elementi da �cui risultava che il Comune aveva sempre agito 

nell'interesse della Regione e per suo nome e cOlnto e che lo stesso Asses


sorato regionale era intervenuto pi� volte diretta+nente, proprio �Come av-. 

viene nella comune organizzazione amministrativa. E se alla fine del 

ragionamento �non ha tratto J.a logica conclusione della configurazione del 

rapporto organico, ma ha preferito non dare una precisa definizione del 

rapporto, facendo solo riferimento all'istituto del diritto pil'ivato del 

mandato senza rappresentanza, non per questo la decisione pu� essere 

censurata. Si tratta di un dispositivo esatto, su cui �non ha influito una 

imprecisione di motivazione, che va comunque �Corretta in base ai prin


cipi sopra formulati. 

Con il terzo mezz_o il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 69 

ultimo comma del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, in relazione all'art. 360 

n. 3 cod. proc. civ., motivazione con.traddittoria in relazione all'art. 360 
n. 5 c.p.c. e si duole che 1'Assessorato del bilancio della Regione a seguito 
del p;-ovvedimento di rescissione del contratto abbia disposto il 
fermo di tutti i crediti �che l'impresa Cavallaro ,nutriva verso la Regione 
e ci� sia perch� il Cavallaro non era inadempiente e sia perch� la Regione 
era estranea al �contratto d'aa;>!Palto. Questo mezzo -come ha riconosciuto 
lo stesso ricorrente nella memoria illustrativa del ricorso e 
.nella discussione orale -� subordinato all'accoglimento di almeno uno 
� dei p;rimi due motivi. Il rigetto di entrambi comporta necessariamente 
il rigetto del terzo. 
Il ri-corso va quindi rigettato. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 maggio 1971, n. 1384 -Pres. Caporaso 
-Est. Branca�ccio -P. M. Del Grosso (conf.) .. -Morici (avv. Maniscalco-
Basile) c. Assessorato LL. PP. della Regione Siciliana (avv. 
Stato Tarin). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalto della Regione Siciliana Ritardo 
gravemente colposo di or~ani della Amministrazione.. 
appaltante nella emissione dei certificati di acconto e dello stato 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 699 

finale e nella effettuazione del collaudo -Applicabilit� dell'art. 40 
del Capitolato generale statale oo. pp. 1895, richiamato contrattualmente 
-Esclusione. 
(Cop. gen. oo. pp. approvato con d.m. 28 maggio 1895, art. 40; e.e., artt. 1223, 


1224, 1229). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalto della Re~ione siciliana 
-Diritto dell'appaltatore al risarcimento del danno per il ritardo 
~ravemente colposo di or~ani dell'Amministrazione appaltante 
nella emissione dei certificati di acconti e dello stato finale e nella 
effettuazione del collaudo -Decadenza per mancata iscrizione 
delle relative riserve -Esclusione. 

(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36'. 37, 54, 64, 89, 107). 
La limitazione di responsabilit� della P. A. prevista daU'art. 40 Cap. 

�gen. statale oo. pp. 1895 richiamato contrattootmente in un appalto della 
Regione Siciliana noin trova luogo, qualora l'appaltatore alleghi e provi 
il c0-;rattere gravemente colposo del ritardo frapposto daH'Amministrazione 
appaltante nella emissione dei certificati di acconto e nena effettuazione 
del collaudo deU'opera (1). 

n diritto dell'appaltatore di pretendere il risarcimentQ dei danni a 
lui cagionati da ritardi, che egli dimostri essere dovuti a comportamenti 
gravemente co�lposi di organi dell'Amministrazione appaltante, netl'aaempimento 
delle operazioni amministrative, relati'l{e all'emissione dei certificati 
di acconto, alla redazione dello stato fiscale dei lavori ed all'effettuazione 
del collaudo dell'opera, non � precluso dall'omissione delle 
riserve previste dagli artt. 54, 64 e 107 r. d. 25 maggio 18.95, n. 350, 
applicabile anche azza direzione, contabilit� e coUaudazione delle opere 
pubbliche eseguite per conto della Regione Siciliana (2). 

(Omissis). -Il ricorso principale e quello incidentale debbono 
essere riuniti sotto il numero di ruolo pi� antico, in applicazione dell'art. 
335 �c. IP� c. 

(1) V., in senso conforme, per gli appalti statali stipulati sotto il vigore 
del Capitolato generale 1895, Cass., 27 agosto 1966, n. 2285, in questa Rassegna, 
1967, I, 688, nonch� in Giur. it., 1968, I, 1, 88, con nota di A. CH1cco. 
Il principio non si applica -e la sentenza in rassegna ne d� sia pure 
fugacemente atto -agli appalti regolati dal Capitolato generale appr. 
c'on d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nel quale v'� una analitica ed assorbente 
disciplina dei vari casi di ritardo, anche nella emissione dei certificati di 
acconto e nella effettuazione del collaudo (artt. 35 e segg.). Si rimanda, in 
proposito, ai rilievi contenuti nella nota �redazionale alla sentenza n. 2285 
del 1966 della Cassazione (in questa Rassegna; 1967, 689 e segg.), nonch� 
nella citata nota del CHICCO (in Giur. it., 1968, cit., I, 1, 88 e segg.). 

(2) L'insegnamento � formulato in relazione alla particolare ipotesi 
che il ritardo nelle operazioni di cui trattasi sia dipeso da colpa grave degli 

700 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


Esaminando per primo il secondo motivo del ricorso principale, con 
cui si sollevano questioni che hanno �carattere .preliminare rispetto a 
quelle oggetto del secondo motivo dello stesso ricorso e del motivo del 
ricorso incidentale, va rilevato che il Morici addebita alla sentenza impugnata 
la violazione dell'art. 40 d. m. 28 maggio 1895, degli artt. 50, 
106 e 107 r. d. 25 maggio 1895, n. 350 e 1218, 1219, 122.3 e 1224 e.e. 
Egli sostiene che, poich� l'Assessorato regionale era incorso in ,colpa 
contrattuale, omettendo per oltre otto anni di compiere i dovuti adempimenti 
e di liquida:i:-gli il saldo cui egl.i aveva diritto, a lui era dovuto 
un risarcimento del danno eh~ non poteva essere contenuto entro i limiti 
degli interessi di �cui all'art. 40 del d.m. 28 maggio 1895, e che, :perch� 
gli fosse riconosciuto un tale diritto, non era necessario che egli effettuasse 
riserva alcuna in sede di collaudo o in altra sede. 

Il motivo � fondato per quanto di ragione. 

Nel ;procedere �l suo esame occorre anzitutto porsi la questione se 
la pretesa risarcitoria fatta valere dal Morici, in di!Pendenza dell'assunto 
colposo ritardo della P.A. nelle operazioni di emissione� del certificato 
dell'ultima <rata di acconto, nella redazione dello :stato :finale dei lavori 
e di espletamento del collaudo, sia infondata, stante la particolare disciplina 
del contratto di appalto per l'esecuzione di opere pubbUche, 
quale prevista nell'art. 40, I comma, del Capitolato generale del 1895. 
Pokh� questa norma stabilisce che i ritardi nei pagamenti non danno 
diritto all'appaltatore di pretendere indennit� di qualsiasi specie, si iPOtrebbe 
sostenere che, in base ad essa, non � assolutamente configurabile 
una responsabilit� della P. A. per comportamenti, <:he, come quelli qui 
dedotti, si risolvano in una �causa di ritardo nei pagamenti. 

In proposito ques,ta Suprema Corte ha gi� avuto occasione di pro


nunciarsi, affermando che la limitazione di responsabilit� prevista nel 

I comma del citato art. 40 non pu� �spiegare efficacia in ogni ipotesi di 

inadempimento della P.A. e quindi anche nel �caso di inattivit� volontaria 

organi dell'Amministrazione. La sentenza in rassegna, prendendo le mosse 

dalla precedente sentenza 29 dicembre 1969, n. 4046 (in questa Rassegna, 

1970, I, 482, nonch�, in extenso, ivi, 1177 e segg., con note redazionali a' cui 

si rimanda), ha meglio chiarito il senso della proposizione, secondo cui il 

carattere generale dell'onere della riserva deV'e intendersi riferito sofo ai 

fatti direttamente attinenti allo �iter esecutivo dell'opera,., riconoscendo 

che tale onere ha da esplicarsi non solo nel Registro di contabilit�, ma 

" in ogni altro atto relativo ai rapporti fra P. A. e appaltatore �, e con ci� 

alludendo, appunto, a tutti quegli altri " documenti contabili ,. previsti 

dall'art. 89 del Reg. n. 350 del 1895 in rapporto all'art. 36 (V.' artt. 11, 16, 

23, 47, 64, 88, 107 Reg. cit.). 
� Tale riconoscimento consente di ritenere sicuramente esemplificativo il 
richiamo a � le partite di lavori e le sommiriistrazioni �. 
Si pu�, pertanto, convenire senz'altro nel concetto che la riserva �ha 
da investire solo i fatti e tutti i fatti che attengono al!lo svolgimento del




;m ;m 
dii 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 701 

o gravemente colposa dei suoi organi, perch� un totale e incondizionato 
esonero di r~sponsabilit� sarebbe in contrasto ingiustificato col ptincipio 
generale �che in uno stato di diritto l'ente pubblico, al pari di ogni altra 
persona ,giuridica, non pu� esimersi dal rispondere dei danni che, s�l 
piano contrattuale, l'inadempimento volontario o gravemente colposo 
di una sua obbligazione determini ai.privati (cfr. sent. n. 2285 del 27 
agosto 1966). 
�Questo orientamento va riaffermato nella decisione della presente 
causa, con una ulteriore precisazione. 

Considerato che l'art. 410, I comma, costituendo deroga alla disciplina 
generale dell'inadempimento, � una norma di stretta interpretazione, va 
affermato che esso esclude soltanto quella re~onsa-bilit� dell'ente ,pubblico 
che ;possa ricollegarsi strettamente alla sua ratio immediata, la 
quale � �costituita dalla necessit� di tener �salva la Pubblica Amministrazione 
da pretese risarcitorie derivanti da ritardi dovuti alle caratt~ristiche 
obbiettive intrinseche dell'apparato statale e della complessit� 
dell'iter di deliberazione, �Controllo e manifestazione esterna degli atti di 
essa Amministrazione: in ogni altra situazion~ in cui sia dimostrabile 
che si � fuori di questa esigenza, e in particolare che il ritardo sia dovuto 
esclu~;;ivamente a ;comportamenti volontari o decisamente negligenti di 
organi della P.A., devesi ritenere che si versi in una situazione di dolo 

o colpa grave, che giustifica pienamente l'~ppHcazione della disciplina 
contrattuale comune, ovviamente con l'esclusione della presunzione di 
responsabilit� ez art. 1218 e.e. della parte inadempiente e correlativamente 
�Col trasferimento dell'onere della prova alla parte creditrice... 
Cosi ;precisati, i confini entro cui opera la limitazione di responsabilit� 
prevista dalla norma del Capitolato �generale, il riconoscimento 
del diritto del Morici al risarcimento� del danno, in relazione ai fatti da 
lui dedotti, non trova in essa nessun ostacolo e pu�� essere, in astratto, 
affermato, nel senso ora precisato, sulla base delle norme comuni �che 

l'appalto, ossia;precisamente, "tutti i fatti producenti spesa per l.'eseC'Uzione 
dell'opera > e costituenti appunto oggetto della contabilit� della stessa 
(art. 36 Reg. n. 350 del 1895), esclusi solo quelli gravemente colposi o dolosi 
degli, organi della stazione appaltante. J.n tal caso, infatti, sono appunto il 
dolo o la colpa grave -che ad esso va equiparata -a far esotrbitare il 
fatto dalla gestione della esecuzione dell'opera pubblica, ossia che quell'iter 
esecutivo di cui parla la sentenza in rassegna e, quindi, dal paradigma dell'art. 
36 Reg. n. 350 del 1895, rispetto al quale, solo, � destinato ad operare, 
ovviamente, l'istituto della riserva. Questo, peraltro, costituisce diritto speciale, 
e non gi� eccezionale, come inesattamente affermato dalla sentenza 
in rassegna, cosi come speciale e non gi� eccezionale � tutta la normativa 
dell'appalto di opere pubbliche (sull'e'Sa.tto inquadramento dello speciale 
istituto della riserva, da parte della stessa giurisprudenza arbitrale, nel pi� 
generale principio della buona fede contrattuale, v. lodo 24 marzo 1970, 

n. 23, in questa Rassegna, 1970, I, 676, sub 4. 

702 RASSEGN~ DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


regolano la responsabilit� contrattuale, salvi gli accertamenti da effettuarsi, 
nella sede di rinvio che si andr� a disporre, sul fondamento di 
tali deduzioni in concreto, tenendo conto di eventuali preclusioni risultanti 
dall'oggetto dell'originario giudizio di appello, preclusioni che non 
possono essere qui esaminate perch� rion dedotte nei motivi di ricorso e 
importanti indagini sui limiti dell'appello proposto dall'Amministrazione 
regionale, le quali appartengono all'esclusiva cognizione del giudizio di 
merito. 

Superata quest~ questione preliminare, oc�corre ora stabilire se per 
far valere quel diritto il Morici dovesse formulare un'espressa riserva 
nei termini e con le modalit� previste dal r.d. 25 m:aggio 1895, n. 350, 
che regola la direzione, la contabilit� e la collaudazione delle opere 
pubblic:\1e, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL.PP., e pacificamente 
applicabile anche alle stesse operazioni relative alle opere pubbliche 
eseguite per conto della Regione Siciliana. 

Il complesso .sistema delle norme di questo regolamento, che riguardano 
l'oggetto delle �riserve e le modalit� della loro proposizione nei 
rapporti fra l'appaltatore e la Pubblica Amministrazione (v. artt. 54, 64, 
100, 107), si profila come una disciplina decisamente limitativa del diritto 
del primo con incidenza negativa sul principio dell'autonomia �contrattuale; 
per-ci� tale disciplina, pur se giustificata da compensibili esigenze 
di tutela della pubblica Amministrazione, devesi ritenere di �carattere 
eccezionale, con la �conseguenza che essa va interpretata con criteri restrittivi. 


Ci� posto, conformemente alla pi� recente giurisprudenza di questa 
Suprema Corte (cfr. sent. n. 2290 del 2.8 ottobre 1956 e n. 4046 del 29 
dicembre 1969), va affermato che, in tema di esecuzione d'appalto d1 
opere pubbliche, negli atti contabili, come in ogni altro atto relativo 
ai rapporti fra P. A. e a,ppaltatore, debbano essere inserite obbligatoriamente 
soltanto le annotazioni e le riserve-riguardanti i fatti ch� attengano 
direttamente e strettamente all':esecuziione dell'opera, q�ali le 
partite di lavoro eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore, 
non pure quelle �che abbiano altro oggetto del tutto estraneo allo scopo 
di documentare cronologicamente l'iter esecutivo dell'opera e di consentire 
opportulli e tempestivi interventi alla P. A., al fine di assicurare 
la prova dell� sue ragioni per contestare le pretese della controparte, 
in relazione all'esecuzione dell'opera. 

Il sistema delle riserve � predisposto per garantire esclusivamente 
questi interessi della I;>. A. e non se ne giustifica fapplicazione al di fuori 
della necessit� di soddisfare questa esigenza. Il comportamento doloso 

o colposo eventualmente tenuto da organi della P. A. nell'eseguire adempimenti 
amministrativi, che ad essi facciano carico, quando non incide 
direttamente sull'esecuzione dell'opera, � del tutto indifferente ;per~le 
finalit� che si intende rag.giungere con le riserve e, quindi, non deve�� 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 703 

essere necessariamente denunciato a mezzo di queste e nei termini e 
con le modalit� per queste previste. 

In applicazione di questo principio si deve concludere eh.e il Morici 
non era tenuto a formulare riserve per far valere il suo diritto al risarcimento 
nei termini da lui assunti. La censura mossa dal ricorrente alla 
sentenza impugnata, che ha deciso sull'appello in base a~ pTincipio opposto, 
� pertanto 'fondata. Ci� peraltro non �comporta l'integrale accoglimento 
del ricorso. 

La pretesa del ricorrente, secondo la quale .gli dovrebbe essere 
riconosciuto un risarcimento in misura superiore a quella stabilita dai 
giudici di primo grado � inammissibile. 

� vero che quei giudici, applicando per quella liquidazione non i 
criteri dettati in materia dal �codice �Civile, ma quelli pi� restrittivi 
previsti dall'�art. 40, secondo e terzo comma, del Capitolato generale del 
1895 e dell'art. 35 del nuovo Capitolato, approvato con d.P.R. 16. luglio 
1962, n. 1063, incorsero in errore, perch� le disposizioni dell'art. 40 si 
riferiscono al ritardo nel pagamento di rate d'acconto, dopo l'emissione 
del relativo certificato, e a quello nel pagamento della rata di saldo 
dopo' il �collaudo, e non alle ipotesi, ogg.etto di questo giudizio, di ritardato 
pagamento per 'il ritardo nella emissione del certificato di acconto e nella 
effettuazione del collaudo; mentre l'art. 35 del nuovo Capitolato riguarda, 
s�, anche il ritardo nell'emissione del certificato d'acconto, ma non � 
applicabile nella specie; esso intervenuto suc�cessivamente alla conclusione 
del contratto fra 'le parti, non si � sostituito automaticamente alla 
disciplina precedente, in quanto -'poich~ quel �contratto riguarda un 
ente pubblico diverso dallo St�to -il Capitolato non ha efficacia regolamentare, 
ma solo quella negoziale che le parti ad �esso avessero eventualmente 
attribuito mediante esplicito o implicito richiamo; ci� che nella 
specie � .mancato. Questo errore, per�, � privo di �conseguenze pratiche, 
perch� la statuizione del Tribunale sull'amm�ntare dei danni non � stato 
oggetto di impugnazione in appello. e pertanto ogni questione in merito 
al riconoscimento di un diritto ad ottenere un risarcimento in misura 
superiore a quella risultante da tale statuizione � preclusa. 

Il riconoscimento della fondatezza del secondo motivo del ricorso 
principale, nei limiti risultanti da quanto precede, ha �!ome conseguenza 
l'accoglimento di questo ricorso; mentre restano assorbiti il primo motivo 
del medesimo relativo ad una assunta omessa motiva motivazione 
della sentenza, in merito alla tesi del ricorrente secondo cui le sue 
pretese risarcitorie sar�ebbero state oggetto di regolari riserve del tutto . 
ignorate dai giudici di appello, e il ricorso incidentale, col quale si 
lamenta che ingiustamente quei giudici hanno compensato fra le parti 
le spese del giudizio di appello. 

Per effetto dell'accoglimento del ricorso principale, la sentenza 
impugnata va cassata, con rinvio ad altra Corte di appello, �che si designa 


704 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

in quella di Caltanissetta, la quale nella decisione della causa si atterr� 
al seguente principio di diritto: �L'appaltatore ha diritto a pretendere 
il risarcimento dei danni a lui cagionati da ritardi che egli dimostri essere 
dovuti a comportamenti gravemente �colposi di organi della P. A. nell'adempimento 
delle operazioni amministrative �!"elative all'emissione 
dei certificati di acconto, alla redazione dello stato finale dei lavori e 
all'effettuazione del collaudo dei medesimi. Questo diritto non � precluso 
dall'omissione delle riserve ;previste dagli artt. 54, 64 e 107 r.d. 2�5 maggio 
1895, n. 3�50; ma, ove il risarcimento sia stato liquidato dal giudice 
di primo grado sull'erroneo presupposto dell'applicazione delle norme 
del Capitolato generale di appalto, in misura inferiore a quella eventualmente 
risultante dall'applicazione delle nonne comuni, e al riguardo non 
vi sia stato appello, ogni questione su tale punto rimane preclusa e, 
pertanto, in ogni caso, non potr� mai riconos�cersi al danneggiato un 
risarcimento in misura superiore>. -(Omissis). � 

i

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25 maggio 1971, n. 1539 -Pres. 

Marletta -Est. Berarducci -P. M. Di Majo (conf.) -Ministero delle 
Finanze (avv. Stato Del Greco) c. Lucernari (avv. Conte). 


l 

Acque pubbliche ed elettricit� -Concessioni di utilizzazione di acqua 
pubblica -Diritto dell'Amministrazione concedente al canone Ingiunzione 
di pagamento -Sospensione della prescrizione estintiva 
quinquennale per effetto della pendenza di ricorso amminitrativo 
proposto dall'interessato -Esclusione. 


(t.u. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3; t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 35 e segg.; 
e.e., artt. 2935, 2945, 2948). 
Solo l'opposizione giudiziale all'ingiunzione amministrativa di pagamento 
del canone di una concessione di deiriva.zione d'acqua pubblica, 
ma non anche il ricorso amministrativo, non P'f'evisto dalla legge quale 
mezzo in via alternativa per opporsi aZl'ingiu.nzione medesima, ha per 
effetto di far du.rare l'interiru.zione della P'f'escrizione, deteirminata dalla 


_ingiwnzione, fino alla decisione dell'opposizione con forza di giu.dicato (1). 

(Omissis). -Con l'unico motivo di ricorso �si denuncia violazione e 
falsa applicazione degli artticoli 35 e segg. del t.u. 11 dicembre 1933, 


n. 1775, dell'art. 3 del t.u. 14 aprile 1910, n. 639, degli articoli 2934, 
(1) Avvertono le Sezioni Unite della Suprema Corte regolatrice, nella 
suestesa sentenza, che la proposizione della giudizial� opposizione ex ar'licolo 
3 t.u. 14 aprile 1910, n. 639 avverso l'ingiunzione amministrativa di�� 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQU:E, APPALTI ECC. 705 

2935, 2'943 e 2948 del �codice �civile, nonch� dei princ:i;pi generali in materia 
di ricorsi amministrativi, e si deduce che i canoni per la utilizzazione 
delle acque pubbliche non sono cespiti patrimoniali, ma hanno 
natura tributaria, di modo che il t.u. del 1910, n. 639 � solo il mezzo 
tecnico per la loro riscossione, ma non vale a qualificare la natura giuridica 
dei canoni, con la �conseguenza �che � errato affermare. �come ha 
fatto il Tribunale .superiore, che, decorso il termine di �cui all'art. 3 del 
detto t.u. (30 giorni) �l'accertamento dell'obbligazione di !Pagamento 
diviene incontestabile � e � la ingiunzione diviene definitiva �. Si assume 
che tali conseguenze sono proprie delle entrate patrimoniali, ma non di 
quelle di diversa natura, per le quali la mancata opposizione non determiha 
l'incontestabilit� del credito, ma solo l'azionaibilit�, in sede esecutiva, 
della pretesa creditoria. Si afferma �che da ci� discende che l'ingiunto, 
per far valere le rag~oni contro la pretesa contenuta nell'ingiunzione, 
ha, oltre il rimedio dell'azione gi.diziaria, anche il rimedio del ricorso 
amministrativo, il quale, pertanto, deve essere considerato, non come 
semplice denuncia o rimostranza, ma come rimedio giuridico formale 
diretto al riesame del provvedimento e su cui rAmministrazione -in 
relazione ai principi di ordine generale -� tenuta a pronunciarsi; con 
la �conseguenza �che il termine prescrizionale, interrotto dal ricorso amministrativo, 
ricomincia a decorrere dalla data della pronuncia, su di . 
esso, dell'An.ninistrazione. 

Il motivo � infondato, anche se non pu� essere condivisa l'opinione 
del Tribunale superiore delle acque� pubbliche, secondo �cui la mancata 
opposizione all'ingiunzione, emessa dall'Amministrazione ai sensi del t.u. 
14 aprile 1910, n. 639, comporterebbe l'incontestabilit� dell'accertamento 

�dell'obbligazione di pagamento e la definitivit� della ingiunzione medesima. 
Tale opinione contrasta, invero, con la consolidata .giurisprudenza 
di questa Corte Supre~a, la quale � nel senso che l'ingiunzione prevista 

pagamento del canone scaduto e in tanto prolunga la durata della interruzione 
del periodo prescrizionale, avvenuta con la notificazione dell'ingiunzione, 
in quanto crea una situazione di litispendenza, durante la quale 
perdura, con i suoi effetti, l'esercizio del diritto di credito, iniziato dall'Amministrazione 
con detta notificazione, impedendo che lo stesso diritto 
possa essere simultaneamente esercitato con altra domanda; mentre, nell'ipotesi 
del ricorso amministrativo in questione, una siffatta situazione 
non� pu� essere assolutamente configurabile, in quanto detto ricorso, una. 
volta cessata l'efficacia della ingiunzione quale atto di precetto, perch� non 
seguita, nei termini, da alcun atto esecutivo, lascia pienamente libera l'Amministrazione 
di esercitare nuovamente il proprio diritto, sia emanando 
una nuova ingiunzione, sia promuovendo un normale giudizio di cognizione�. 


Sull'applicabilit� del termine prescrizionale breve ex art. 2948 e.e., 

v. Cass., 12 giugno 19-69,� n. 2080, in questa Rassegna, 1969, I, 737, la quale, 

706 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dal t.u. del 1910, n. 63,9 � un atto amministrativo, che cumula le �caratteristiche 
del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, 'con la conseguenza 
che essa � inidonea ad assumere efficacia di giudicato e non .pu� 
neppure -non avendo carattere perentorio il termine di trenta giorni, 
previsto, per l'opposizione, dall'art. 3 del detto_ t.u. -acquistare definitivit� 
(cfr., tra le altre, sentenze n. 2738 e. n. 2,339 del 1967, n. 1796 e 

n. 474 del 1966). 
Ma, d� precisato, deve osservarsi che la diversa opinione del Tribunale 
superiore non ha �comportato errore nella decisione impugnata, 
atteso che la questione da risolvere non era se la ing1unzione avesse 
avuto l'effetto di intetrompere il termine prescrizionale -il che non 
era contestato n� �contestabile -ma era se il decor�so del termine prescrizionale, 
una volta interrotto dalla ingiunzione, fosse rimasto sospeso, 
per effetto del ricorso �contro di essa proposto dall'ingiunto in via amministrativa, 
sino alla decisione di tale ricorso. E questa questione, indi� 
pendentemente dall'erronea opinione di cui innanzi,� �stata decisa esattamente 
dalla sentenza denunciata. 

. ' .

In primo luogo deve rilevarsi �che la natura di entrate patrimoniali 
da detta sentenza riconosciuta ai ,canoni corrisposti per la concessione 
di acque pubbliche non pu� essere :seriamente contestata, perch�, come 
affermato dalla ormai ,costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio 
(cfr. sentenze n. 112 dei 1970, sent. n. 1893 del 1969 ed altre ~oriformi), 
nella .concessione di acque pubbliche sussistono prestazioni e 
controprestazioni �di entrambe le parti (l'utente e la pubblica amministrazione 
concedente), :prestazioni e controprestazioni che si pongono, 
pertanto, in certo senso, in relazione di �corrispettivit�, con lq conseguenza 
che i canoni dall'utente� dovuti, avendo funzione di corrispettivo pecuniario 
della derivazione ed utilizzazione delle acque, non hanno natura 
tributaria, ma hanno, invece, natura di. entrate patrimoniali della pubblica 
amministrazione. 

per�, non manca di mettere in evidenza che il rapporto di concessione non 
ha natura costrattuale e che ii canone � oggetto di un'obbiigazi�ne di 
diritto pubblico, scaturente direttamente �dalla legge (ivi, 741, nella motiv.). 
Questo concetto, ribadito� da Cass., Sez. Un., 20 �gennaio 1970, n. 112 (Rass. 
cit., 1970, I, 319, nella motiv.), non sembra sia stato tenuto presente in 
tutte le sue implicazioni dalla sentenza in !l'assegna, allorch� ha affermato 
tout court la natura di entrata patrimoniale del canone di utenza di acqua 
pubblica, mentre, in coerenza col predetto insegnamento, avrebbe dovuto 
avvertirne l'evidente carattere di entrata di diritto pubblico (cfr., viceversa, 
Cass., 11mag.gio1965, n. 898, in .questa Rassegna, 1965, I, 689, sub 2, 
che par.la di tassa, mentre Cass., Sez. Un., 29 maggio 1969, n. 1893, Rass. 
cit., 1969, I, 730, con nota di ALBISINNI, pur nell'escludere il carattere di 
entrata tributaria del canone delle concessioni demaniali, non ne disconosce, 
tuttavia, quello di provento di diritto pubblico). 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, 'APPALTI ECC. 707 

Ci� ,comporta, in primo luogo, �che alla procedura coattiva prevista 

dal t.u; del 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali 

dello Stato e degli altri enti pubblici, l'Amministrazione finanziaria, nel 

caso di specie, ha fatto ricorso per la natura stessa del proprio 'Credito, 

ed in secondo luogo che, per opporsi alla ingiunzione emessa da detta 

Amministrazione a' sensi dell'art. 2 di detto t.u., l'ingiunto Lucernari 

n�n aveva altro rimedio che quello previsto dal successivo art. 3 dello 

stesso testo unico. 

Dispone, infatti, detto articolo che, entro trenta giorni dalla notifi


cazione della ingiunzione, il debitore pu�, contro di questa, produrre 

ricorso od opposizione avanti al conciliatore, o il pretore, o il tribunale 

del luogo, in ,cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la .rispettiva ,com


petenza_, a norma del codice di procedura ,civile. Pertanto, per effetto 

di tale disposizione, che non prevede il ricorso amministrativo quale 

mezzo, in via alternativa, per opporsi alla ingiunzione emessa dalla pub


blica amministrazione, e per effetto, altresi, della mancanza di una qual


siasi altra diSil)osizione legislativa che siffatto ricorso preveda,� si ha che 

l'unico rimedio giuridico per impugnare detta ingiunzione � costituito 

dal ricorso od opposizione dinanzi all'autorit� giudiziaria ordinaria. 

Ora, posto che non � ,contestato che tale ricorso ha l'effetto, a' sensi 

del secondo comma dell'art. 2945 e.e., di far durare l'interruzione della 

prescrizione, determinata dalla ingiuzione, sino alla decisione del ri


corso medesimo con forza di giudicato, la questione che si pone � se, in 

mancanza del detto ricorso od opposizi.one all'autorit� giudiziar�a, lo 

stesso effetto possa essere riconosciuto, come pretende la ricorrente, 

anche al ricorso amministrativo, che, nonostante non previsto da alcuna 

disposizione di leg.ge, sia stato proposto dall'ingiunto, alla stessa ammi


nistrazione che ha emesso la ingiunzione, iPer ottenerne la revoca. 

Non pu� esservi dubbio che tale questione debba essere risolta in 

senso negativo. 

Invero, pur ammesso, in linea di ipotesi, ,che il ricorso amministrativo, 
allorquando sia espressamente previsto dalla legge, in una delle 
sue forme tipiche, dell'opp9sizione, del ricorso gei:archico e del ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, abbia l'effetto di sospendere l'esecuzione 
del provvedimento impugnato (ma � da ricordare che, nel nostro 
ordinamento giuridico, vige il principio, di carattere generale, secondo 
.cui la presentazione del ricorso amministrativo non ha, di regola, effetto 
sospensivo, tranne che la legge non disponga diversamente, come, ad 
esempio, nel caso dell'art. 141 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), deve 

tuttavia escludersi che lo stesso effetto abbia il ricorso in guestione. 

Tale ricorso, infatti, non essendo previsto da alcuna disposizione di 

legge, e, prescindendo, pertanto, da qualsiasi prescrizione di forme e 

di termini, non pu� essere considerato che come un ricorso ammini


strativo atipico, avente valore, non di rimedio giuridico, ma di mera 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

708 

denuncia, .in quanto non attribuisce diritto, a chi lo presenta, di avere 
una risposta, ~� crea l'obbligo nell'amministrazione, cui � ipreseritato, di 
provvedere su di esso, di takh� lAmministrazione � libera sia di prov


vedere senza alcun limite di tempo, accogliendolo o rigettandolo, �sia 
anche di non provved&e affatto. 
Ed allora, se il ricorso in questione non � previsto dalla leg.ge e non 

I 

obbliga l'Amministrazione a prendere alcuna decisione su di esso, ne 
consegue, di tutto evidenza, ,che detto ric-0rso � privo di qualsiasi effetto 

l I

giuridi,co ai fini che qui in�hteressano � e che, pertanto, non � assolutamente 
ipotizzabile �che la sua proposizione �crei la stessa situazione che 
vien c;reata dalla prOjposizione del ricorso od opposizione, avv&so la 
ingiunzione, innanzi all'autorit� giudiziaria. La proposizione di quest'ultimo 
ricorso od opposizione, invero, in tanto prolunga la d_urata della 
interruzione del periodo prescrizionale avvenuta con la. notificazione~della 
ingiunzione, in quanto crea una situazione di litispendenza, �durante la 
quale perdura, �con i suoi effetti, l'esercizio del diritto di credito, iniziato 
dall'Amministrazione con detta notificazione, impedendo �che lo stesso 
diritto possa essere simultaneamente esercitato con altra domanda; mentre, 
nell'ipotesi del ricorso amministrativo in questione, una siffatta situazione 
non pu� essere assolutamente �configura:bile, in quanto detto 
ricorso, una. volta cessata l'efficacia della ingi,unzione quale atto di 
precetto, p&ch� non seguita, nei termini, da alcun atto esecutivo, lascia 
;pienamente libera I'Amministrazione di esercitare nuovamente il proprio 
diritto, sia emanand-0 una nuova ingiunzione, sia promuovendo un normale 
giudizio' di cognizione. E che questa conclusione non sia seriamente 
contestabile ne fornisce peraltro conferma la �considerazione che, ove si 
ritenesse che, in pendenza del ricorso amministrativo, resti sospeso il 
decorso del termine prescrizionale, si verrebbe, praticamente, stante la 
mancanza dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere su tale ricorso, 
a lasciar arbitra la medesima Amministrazione di tale decorso; il 
che sareb'J:?e in manifesta violazione del principio secondo cui il de,corso 
della prescrizione non pu� essere sospeso che da.gli impedimenti legali 

o giuridici, che rendon.o impossibile l'esercizio del diritto, e giammai da 
fatti dipendenti esclusivamente dalla volont� del titolare del diritto medesimo. 
Per le sopra'esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. (
Omissis). 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 maggio 1971, n. 1558 -Pres. Giannattasio 
-Est. Mazzacane -P. M. Silocchi (conf.) -Ministero LL.PP. 
(avv. Stato Onufrio) c. Impresa l.C.E.M. (avv. Costa T. M.). 

Appalto..,-Appalto~'di opere�pubbliche -Revisione -Facolt� dell'Aih


-..._ .. 

mi�rlstrazione appaltante di concedere all'appaltore anticipazioni 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 709 

sull'importo della eventuale, futura revisione -Successivo accertamento 
che all'impresa non spetta alcun compenso revisionale Prescrizione 
decennale del diritto dell'An;iministrazione alla ripetizione 
dell'acconto -Decorrenza dalla data del pagamento del 
medesimo -Esclusione -Decorrenza dalla data della chiusura 
del procedimento revisionale -Sussiste. 

(d.Ig.Igt. 5 aprile 1946, n. 226; art. 5; d.Ig. C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 150!, art. 3; 

I. 9 maggio 1950, n. 329, art. 3; e.e. 1artt. 2033, 2946). 
\ 

La prescriziorie decernnale del diritto deU'Amministrazione di ripetere 
dall'appaltato~e �d'opera pubblica gli acconti pagati a norma di legge 
sull'eventuale, futuro importo revisionale, che poscia si accerti non dovuto, 
decorre non gi� dalla data di pagamento delle predette anticipazioni, 
sibbene dal�momento in cui si sia concluso negativamente il procedimento 
revisionale (1). ' 

(Omissis). -L'Amministrazione ricorrente, �Con unico mezzo, denuncia 
la violazione e falsa applicazione degli artt. 20'313, 2945 e 2946 e.e., 
3 d.1.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato con legge 9 maggio 1950, 

n. 329, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonch� omessa motivazione 
sul carattere condizionato del procedimento ;previsto dal �citato art. 3 
d.l. n. 1501 del 1947, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Sostiene che il 
rapporto di indebito oggettivo venne ad esistenza, quando, definito negativamente 
il procedimento amministrativo, configurabile come impedimento 
legale al decorso della ;prescrizione, fu accertato che l'kem non 
aveva diritto ad alcun �compenso revisionale; �che, subordinatamente, la 
Corte del merito, avrebbe dovuto 1considerare l'evento della d~nizione 
del procedimento amministrativo quale condizione preclusiva del diritto 
al rimborso dell'acconto revisionale, e che, poi, non avrebbe dovuto 
omettere di applicare il principio per �cui la pr.escrizione � interrotta, 
con efficacia continuativa fino alla chiusurii del conto, dalla condizione 
permanente ,di ricognizione del credito insita�nell'apertura del conto dj 
anticipazione. 
La censura � fondata. 

Invero, leggasi nella sentenza impugnata che la somma di lire 382.000 
fu corrisposta all'ICEM in acconto sull'ammontare della � revisione prezzi
� ;prevista nell'atto di sottomissione n. 9799 del �215 giugno 1946, in 

(1) Non risultano precedenti in termini. La massima, peraltro, � ineccepibile, 
poich� la concessione dell'acconto � per legge fatta senza pregiudizio 
dei diritti delle parti, mentre solo dopo l'ultimazione dell'opera �d il 
perfezionamento della procedura revisionale i rapporti fra Amministrazione 
appaltante ed appaltatore su questo ;punto ricevono definizione: cfr., 
in dottrina, CIANFLONE, L'appalto di opere pubbli~he, Milano, 1964, 644 e seg. 

710 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

applicazione dell'art. 5 del d.1.1. 5 aprile 1946, salvo l'accertamento della 
definitiva spettanza o meno della somma predetta �all'esito della procedura 
di revisione, come fu riconosciuto dalla stessa ~CEM, il cui legale 
rappresentante, con dichiarazione scritta rilasdata il 29 agosto 1947, 
nell'accettare l'acconto, diede atto che �la concessione dell'acconto pi� 
sopra indicato non ha nessun valore ai fini della liquidazione definitiva 
della revisione, la quale potr� v.ariare anche in meno senza �che l'Impresa 
sottoscritta possa avanzare pretese o diritti�. 



Pertanto, la somma di lire 3'82.000 fu legittimamente versata alla � 
ditta appaltatl'ice in applicazione dell'art. 5 d.1.1. 5 aprile 1946, n. 226 
(sostituito, successivamente, dal d.1.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato 
dalla legge 9 maggio 1950, n. 329), il quale prevede la facolt� 
dell'Amministrazione � di concedere all'appaltatore, che ne faccia richiesta, 
�n acconto no. superiore al 50 % sulle somme che prevedibilmente 
potranno spettargli in dipendenza della revisione totale o parziale
�. Il versamento della predetta somma fu costituito da un acconto .

I

a titolo provvisorio, ilquale aveva la sua �causa giustificatrice nella facolt� ,. 

I

esercitata dall'Amministrazione a norma di legge di concedere all'impresa 

t

appaltatrice qnticipazioni sull'importo della eventua.le futura revisione. 
Ne segue che il rapporto di indebito oggettivo non venne ad esistenza i 


i ~ 

al momento del pagamento dell'acconto revisionale, cos� da legittimare 
il solvens alla immediata proposizione della condictio indebiti, bens� 
successivamente, quando fu accertato, con la chiusura del relativo procedimento, 
che alla ditta non spettava alcun compenso revisionale, e 


I h 

l'acconto pot�1 essere allora -e solo allora -qualificato come pagamento 
non dovuto. Infatti l'indebito oggettivo si ha o perch� manca una 
causa originaria giustificativa del pagamento (condictio indebiti sine 
causa) o perch� la causa del rapporto, originariamente esistente, �i poi ' 
venuta meno in virt� di eventi successivi che hanno messo nel nulla il 
rapporto medesimo (condictio ab causam ;fitnitam). Nella fattispecie l'indebito 
oggettivo non � sorto nel momento del (legittimo) pagamento, ma 
in quello dell'evento che ha determinato il venir meno della causa del 
pagamento, ossia all'epoca della chiusura del procedimento revisionale, 
di guisa che la jprescrizione necessariamente ha iniziato a decorrere da 
quest'ultima data: la prescrizione stessa non pu� precedere la nascita 
del rapporto giuridico alla �cui azione essa inerisce. � ben vero che la 
prescrizione decorre egualmente quando il diritto, pur potendo essere 
esercitato, non sia di fatto esercitato dal titolare o per ignoranza o per 
altri impedimenti non aventi carattere giuridi�co. Ma tal principio si 
riferisce all'ipotesi in cui un diritto sia venuto ad esistenza, cosicch� possa. 

, 
parlarsi di possibile esercizio di esso, o di impedimenti che vi si frappongono, 
mentre il principio non pu� avere applicazione, quando la 
definizione del procedimento amministrativo costituisce ~ come nella 
specie -il presupposto della nascita del diritto ste.sso, e quindi �della�� 



'PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC�. 711 

possibilit� di .esercjzio di esso. La Corte del merito � incorsa in equivoco, 
confondendo la inerzia del soggetto che non esercita un diritto esistente, 
poich� lo ignora o per altri ostacoli non legali, con l'inerzia imposta dalla 
pendenza di un procedimento, al cui esito � subordinata la nascita di 
quel dtritto. 

Conseguentemente, il diritto dell'Amministrazione di chiedere la 
restituzione della somma corrisposta in seguito alla accertata non operativit� 
della revisione � sorto solo al momento di quell'accertamento, 
e da quel momento ha iniziato a decorrere il termine prescrizionale. La 
obiezione della ICEM, secondo cui, in tal modo, il sorgere del diritto 
dipende da una mera potest� dell'Amministrazione, senza alcun termine,

,. 

.� infondata, poich� la procedura di revisione � disciplinata da norme di 
legge nel .suo svolgimbento e nella sia conclusione (dJJ. 5 aprile 1946, 

n. 226, sostituito dal d.1.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato dalla 
legge 9 maggio 1950, n. 329), e perch� alla mancata revisione pu� essere 
ovviato con opportuni atti di �sollecitazione. 
Le suesposte considerazioni, per il loro carattere decisivo, assorbqno 
le ulteriori deduzioni svolte dall'Amministrazione con. il .ricorso proposto. 

Pertanto, accogliendosi il ricorso, la sentenza impugnata deve essere 
cassata e ila causa deve essere rinviata per nuovo esame in� base ai 
principi esposti. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 giugno 1971, n. 1767 -Pres. S;tella 
Rkhter -Est. AliJbrandi A. -P. M. Cutrupia (conf.) -Ministero 
Difesa (avv. Stato Cavalli) c. Felicetti (avv. D'Amb~osio D.). 

. . 

Arbitrato -Procedimento arbitrale -Nullit� dell'atto iniziale -Esten


w; , m �~�-:..-"' �-. 

sione agli atti~successivi -Sussiste -Denunzia di invalidit� derivata 
-Necessit� che l'indagine del giudice si estenda all'atto da 
cui discende la nlJ]lit� -Sussiste.. 

(c.p.c., artt. 159, comma primo, 828 e segg.). 

Corte Costituzionale -Pronuncia di illegittimit� costituzionale -Effetti
� erga omnes ,. Retroattivit� -Limiti -Situazioni giuridiche 
esaurite -Nozione. 
(Cost., art. 136; 1. cost., 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; 1. 11 inarzo 1953, n. 87, 
art. 30, comma terzo). 

Non diversamente da ogni procedimento, .quello arbitrale � costituito 
da una serie di atti concatenati l'uno all'nltro e coordinati alla produzione 
di un unico effetto. Consegue che la nullit� dell'atto iniziale si 
estende a quelli successivi. L'esistenza del vincolo che collega tutti gli 



712 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

atti del procedimento comporta che, ove sia denunciata l'invalidit� deri.
vata di uno di essi, l'indagine del giudice deve estendersi aU'esame dell'atto 
da cui discende la denunciata invalidit� (1). 
Situazioni giuridiche esau1-ite, nei confronti delle quali non si estende 
L'efficacia retroattiva deUe pronunce di incostituzionalit�, sono solo 

' 

queUe ormai insuscettibiti di rimozione o di diverso rego�tmento, sia per 
effetto di preclusione nascente da giudicato, sia per effetto di atti amministrativi 
non pi� impugnabili a causa del decorso di termine�di p!l"escrizione 
o di decadenza, ovvero pe1� effetto di atti negoziali o di aitri atti 

o fatti, che, ai riguardo, siano rilevanti sui piano sostanziale o su queUo 
processuale (2). 
' 

�(Omissis). -Con atto notificato il 2 gennaio 1965 all'Amministrazione 
Aeronautica -Direzione demanio della III Sezione aerea ed inviato, 
per conoscenza, al Ministero della Difesa-Aeronautica, Michele Felicetti 
e.spose di aver st:ip~lato il 27 agosto 1949 con lAmministrazione del!'
Aeronautica il contratto n. 5132, avente per oggetto sfalcio d'erba e 
pascolo nel earopo di volo di Vibo' Valentia, e 1che tale �contratto, integrato 

�da un eapitolato d'oneri e da un atto aggiuntivo de1 10 luglio 1952, non 
aveva avuto regolare svolgimento per fatti imputabili all'Amministrazione 
e co ndanni per esso esponente, la cui liquidazione non era stato 
possibile definire in sede. amministrativa. Ci� premesso, il Felicetti dichiar� 
di voler fare ricorso al giudizio arbitrale, previsto dall'art. 16 del 
contratto, per il riconoscimento del suo diritto ad essere risarcito dei 
danni da lui sul)�ti, il cui ammontare percis� in L. 25.377.312. 

Con successiva istanza del 22 febbraio 1965 il FeUcetti design� il 
proprio arbitro e �chiese la nomina degli altri tre arbitri, nonch� la designazione 
di quello dell'Amministrazione dell'Aeronautica. 

Con successivo atto del 25 aprile 1�965, notificato al Ministero della 
Difesa-Aeronautica, presso l'Avvocatura generale dello Stato, il FeUcetti 
reiter� l'istanza di arbitrato negli stessi termini di quella notificata il 
2 gennaio dello stesso anno. 

Il Ministero della Difesa-Aeronautica oppose, anzitutto, che questa 
seconda istanza era tardiva, mentre la prima era colpita da nullit� insanabile, 
perch� il relativo atto non era stato notificato presso la competente 
Avvocatura di Stato (art. 11, eomma terzo, r.d. 30 ottobre 1933, 

n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello .Stato); indic�, 
poi, l'arbitro designato da essa Amministrazione. 
(1) Non risultano precedenti in termini. 
(2) Cfr., oltre alla giurisprudenza citata nel testo della sentenza in 
rassegna, anche Cass., 3 ottobre 1963, n. 2620 e 9 ottobre 1963, n. 2683, in. 
questa Rassegna. 1964, I, 78 e 84, ove ulteriori riferimenti, nonch� notl? di 
CARUSI. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE,, APPALTI ECC. 713 

Il collegio arbitrale, con lodo sottoscritto il 17 giugno 1966 e reso 
esecutivo dal .Pretore di Roma il 18 dello stesso mese, condann� il Ministero 
della Difes1;1-Aeronautica al pagamento in favore del FeHcetti della 
somma di L. 8.617.046, con gli interessi legali dal 2 gennaio 1965, oltre 
al rimborso delle spese del giu'dizio in ragione di due terzi. 

L'Amministrazione Aeronautica, con atto notificato 1'8 settembre 
1966, propose, a norma dell'art. 828 c.p.c., impugnazione contro la .sentenza 
a!'lbitrale, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullit�, per essere 
stato dal FeUcetti invalidamente promosso il .giudizio arbitrale e chiese 
che la Corte d'appello emettesse pronunzia rescissoria nel merito. 

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 18 luglio-3 ottobre 
1968, di�hiar� inammissibile fimpugnazione. Dopo aver considerato che 
l'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale dell'18 luglio 1967, n. 97, 
che ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale dell'art. 11, comma terzo, 
del t.u. 30 ottobre 1933�, n. 1611, nei 'limiti in cui esclude la sanatoria 
della nullit� della notificazione, esplicava la sua efficacia nella "controversia 
de qua, la Corte del merito �ritenne che gi� �con la prima istanza 
del 2 gennaio 1965 -il_ cui difetto di notifi.cazione era stato sanato per 
effetto della costituzione nel giudizio arbitrale dell'Amministrazione della 
Aeronauti�ca -il procedimento arbitrale era stato validamente instaurato, 
onde non ricorreva la denunziata nullit� di quella procedura, n�, 
conseguentemente, quella della seconda istanza di arbitrato, la cui nullit� 
era stata dedotta, �per derivazione, dall'invalidit� della prima istanza. 

Contro questa sentenza il Ministero della Difesa-Aeronautica e l'Amministrazione 
Aeronauti�ca -Direzione demanio della III Regione aerea, 
con atto notificato il 13 novembre 1968, hanno proposto ricorso per �cassazione 
in base ad .unico motivo. 

Il Felicetti resiste con con~roricorso, illustrato da memoria. 

MOTIVI DELLA DECLSIONE 

Con l'unico motivo del ricorso il Ministero della Difesa-Aeronautica 
e lAmministrazione Aeronautica, denunziando violazione e falsa applicazione 
degli artt. 827, 828 e 830 c.p;c. e dell'art. 2909 e.e., in relazione � 
all'art. 360, n. 3�, c . .p.c., nonch� difetto di motivazione, lamentano che la 
Corte d'appello abbia ;pronunciato valicando i limiti propri del giudizio 
rescindente promosso �con l'impugnazione per nullit� della .senten'Za arbitrale. 
Deducono, in particolare, �che il giudice dell'impugnazione della 
sentenza arbitrale ha esteso la propria cognizione alla prima istanza di 
arbitrato proposta dal Felicetti, mentre era stata impugnata soltanto la 
seconda, onde l'esame avrebbe dovuto limitarsi a stabilire la validit� di 
quest'ultima, senza prendere in considerazione la prima istanza. Aggiungono 
le Amministrazioni ricorrenti che la sentenza della Corte Costitu



714 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zionale n. 97 dell'8 luglio 1967 non spiega effetti nella iPreserite contfoversia, 
essendo intervenuta quando sulla nullit� della prima istanza . di

. 

arbitrato gi� si era formato, in difetto di impugnazione incidentale da 
parte del Felicetti, un giudicato preclusivo di ogni esame, onde erroneamente 
la Corte d'appello av.rebbe ritenuto operanti gli effetti che discendono 
dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale e,� di conseguenza, 
sanata l'invalidit� della prima istanza di ar:bitrato. 

Tali censure non si ravvisano fondate. 

Il principio ,giuridico richiamato dalla difesa delle Amministrazioni 
ricorrenti -secondo cui l'impugnazione del lodo per nullit�, a norma 
dell'art. 828 c.p.c., non d� luogo ad un tipico e completo .giudizio d'appello, 
ma al 'c.d. iudiciwm rescitndens, che�consiste u:r;i.icamente nell'accerta.
re se sussista taluna delle nullit� denunziate da �chi i�njpugna la sentenza 
arbitrale -� princifPio indubbiamente esatto, ma �esso, nella spe.~ie, 
non trova applicazione. Invero, dal diretto esame degli atti -�consentito 
a questa Corte Suprema, essendo stato denunziato un error in procedendo 
-rilevasi che con l'atto dell'8 settembre 1966 la sentenza arbitrale 
� stata impugnata in base alla dedotta nullit� del procedimento svoltosi 
davanti agli arbitri, perch� l'istanza di a.rbitrato, notificata dal Felicetti 
il 2 gennaio 1965, era in�sanabi'lmente nulla, per inosservanza di quanto 
prescritto dall'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza 
e difesa in giudizio dello Stato, mentre la seconda istanza di arbitrato, 
notificata il 21 aprile 1965, era anche essa nulla per derivazione. 
In altri termini, l'invalidit� della seconda istanza di arbitrato era dedotta 
sotto il profilo della nullit� di atto ,che si inserisce in un procedimento 
promosso con atto iniziale nullo (istanza del 2 .g.ennaio 1965), con conseguente 
estensione dell'invalidit� agli atti successivi e dipendenti (art. 159, 
comma primo, c.p.c.). 

Ora, poich� l'impugnazione della sentenza arbitrale si fondava su 

una nullit� derivata, .la cognizione del giudice, investito dal gravame 

previsto dall'art. 828 �c.p.c., doveva necessariamente estendersi all'atto 

(istanza di arbitrato del 2 gennaio 1965) da cui, secondo il motivo del


l'impugnazione, sarebbe derivata la nullit� della seconda istanza di ar


bitrato. 

Infatti, ove si consideri che il procedimento arbitrale, non diversa


mente da ogni altro procedimento, � costituito da una serie di atti con


catenati J.'uno all'altro e coordinati alla produzione di un unico effetto, 

la nullit� dell'atto iniziale si estende a quelli successivi, appunto perch� 

sono in rapporto di correlazione �con il primo. E l'esistenza di tale vin


colo �Che collega gli atti di uno stesso procedimento chiarisce perch�, nel 

caso in cui sia denunziata l'invalidit�, pe.r derivazione, di uno degli atti 

suindicati, l'indagine non ;possa non comprendere l'esame dell'atto da 

cui discende la denunziata nullit�. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 715 

Ci� posto, va escluso che la Corte d'appello, nell'estendere il proprio ' 
esame a'lla validit� della prima istanza di arbitrato (2 genrndo 1965), 
abbia valicato i limiti del giudizio rescindente promosso daI.le odierne 
ricorrenti �con l'impugnazione per nullit� della sentenza arbitrale. Vero 
� che a fondamento di tale impugnazione era stata dedotta la nullit� 
della seconda istanza di arbitrato (21 aprile 1965), ma � anche vero che, 
trattandosi di nullit� prospettata sotto il_profilo della derivazione, veniva 
necessariamente in discussione la validit� della prima istanza, quella 
cio� che, secondo quanto dedotto dalle stesse parti che avevano proposto 
l'i:mipugnazione, dava ,causa all'invalidit� dell'intero procedimento arbitrale 
e, di ,conseguenza, anche della seconda istanza, trattandosi di atto 
che si inseriva in una procedura invalida. Ci�, sotto altro profilo, conferma 
che la Corte d'appello non � incorsa nella denunziata violazione 
dei limiti oggettivi del giudizio che si instaura con la impugnazione per 
nullit� della ,sentenza arbitrale. 

Priva di ~andamento � anche l'altra �censura con la quale le Amministrazioni 
ricorrenti deducono che la Corte d'appello avrebbe erroneamente 
ritenuto ��peranti, nella presente controversia, gli effetti �che promanano 
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 97 dell'8 luglio 1967, 
con la quale � stato dichiarato costituzionalmente illegittimo -in riferimento 
all'art. 3, comma primo, della Costituzione -l'art. 11, comma 
terzo, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in 
giudizio dello Stato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullit� 
di notificazione a pubbliche Amministrazioni se non sia stata eseguita 
presso la �competente Avvocatura dello Stato. L'assunto delle ricorrenti 
si fonda sul rilievo che, in difetto di impugnazione incidentale da parte 
del Felicetti della sentenza degli arbitri, la statuizione da costoro emessa 
in ordine alla nullit� della prima istanza di arbitrato, perch� direttamente 
notificata alle suddette amministrazioni anzich� presso l'Avvocatura 
generale dello Stato, costituisse un punto irrevocabile della decisione, 
che precludeva ogni riesame e dava, quindi, origine ad una situazione 
giuridica definitivamente esaurita, insensibile rispetto agli effetti 
della suindicata pronuncia della Corte Costituzionale. 

Ma tale argomento non pu� essere condiviso. Va premesso che, C!J'me 
� costante giurisprudenza di questa Corte suprema, situazioni giuridiche 
definitivamente esaurite sono soltanto quelle ormai consolidate ed intangibili, 
'Cio� non .suscettibili di rimozione o di diverso regolamento, sia 
per effetto di preclusione nascente da giudicato o per effetto di atti 
amministrativi non pi� impugnabili a �causa del decorso di termini di 
prescrizione o di decadenza, oppure in dipendenza di atti negoziali o 
altri fatti o atti che, al riguardo, siano rilevanti sul piano so.stanziale o 
su quello processuale (sent. 12 ottobre 1968, n. 3244; sent. 20 febbraio 
1969, n. 578 e sent. 5 luglio 1969, n. 2494). 


716 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ora che non si fosse, nella specie, formata sul punto della nullit� 
della prima istanza di arbitrato una decisi-one irrevocabile, con �conse


guente situazione giuridica definitivamente esaurita, non sembra che 
possa dubitarsi. Invero, tenendo presente il motivo dedotto dalle odierne 
ricorrenti a sostegno della proposta impugnazione per nullit� della 
sentenza arbitrale, motivo che involgeva, necessariamente, come � stato 
dianzi �chiarito, anche l'esame della questione dell'invalidit� della prima 
istanza di arbitrato, risulta in modo evidente che, per effetto della proposizione 
stessa del gravame di cui all'art. 828 �c.p ..c., la questione della 
nullit� della prima istanza, lungi dall'essere stata definitivamente risolta, 
veniva ad essere riproposta, sia pure indirettamente, al giudice dell'impugnazione 
della sentenza arbitrale. 

Tale rilievo vale, da un lato, ad approvare l'applicazione che la Corte 
d'appello ha fatto degli effetti dell'intervenuta pronuncia n. 97 del 1967 
della Corte Costituzionale e, da altro lato, a superare la .questione, 
sollevata dalle parti, della possibilit� di proporre impugnazione inciden-� 
tale nel .giudizio promosso ex. art. 828 e segg, �c.p.c. 

Invero, la soluzione di tale ultima questione diviene irrilevante ai 
fini del decidere, ove si pervenga alla conclusione, accolta da questa 
Corte che, per effetto della impugnazione di nullit�, proposta contro la 
decisione degli arbitri, il problema della va'lidit� della p.rima istanza di 
arbitrato era stato nuovamente messo in discussione, senza che, a tal fine, 
fosse necessaria una qualsiasi impugnativa da 1Parte del Felicetti. 

Il ricorso �, quindi, sotto ogni aspetto, infondato e, come tale, deve 
essere rigettato. -(Omissis). 



SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE D'APPELLO dell'Aquila, 3 ottobre 1970--Pres. Fracassi ~� Est. 
M. Modigliani -Imputato Biadene ed altri. . 

Parte civile -Costituzione di parte civile contro un responsabile civile 
citato da altra parte -Ordinanza di inammissibilit� -Inoppu


gnabilit~~ 

(c.p.p., artt. 98, 190). 

Procedimento penale -Istruzione -Avviso ai difensori -Acquisto della 
qualit� di imputato -Condizioni. 
(c.p.p., artt. 78, 304 ter). 

Procedimento penale -Atti, anteriori alla nomina dei periti, compiuti 
in te:rritorio straniero. -Irrilevanza, sulla perizia, della loro inesistenza. 


(c.p.p., artt. 185, n. 1, 312). 

Perizia -Avviso ai difensori dell'inizio delle operazioni -Sufficienza. 
� (c.p.p., artt. 304 ter, 314). 

Perizia -Nomina del perito -Cittadinan'.za italiana -Conoscenza della 
lingua ital:i~na -Requisiti non necessari. 
(c.p.p., art. 314). 

Cal~it� naturali -Inondazione, frana o valanga -Inondazione e frana 
colposa -Sussistenza del reato. -Fattispecie. 
(c.p., artt. 426, 449). 

Omicidio"-Omicidio e lesioni personali colpose -Omicidio colposo Sussistenza 
del reato -:fattispecie. 

(c. p., art. 589). 
Danni -Danni in materia penale -Uccisione di abitanti di un. comune Danni 
non patrimoniali del comune -Risarcibilit� -Limiti. 
(c.p., art. 185; e.e., artt. 1223. 2056, 2059). ' 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

718 

Procedimento penale -Responsabile civile nel giudizio penale -Questioni 
relative alla individuazione del responsabile civile -Potere 
di rimessione del giudice penale a quello civile -Sussistenza 


Fattispecie. 

(c.p.p., art. 120). 

� inoppugnabile l'ordinanza del giudice di primo grado che, peraltro, 
legittimamente, dichiara la inammissibilit� della costituzione di parte 
civile fatta nei confronti di un responsabile civile, non intervenuto volontariamente, 
ma citato da altra parte (1). 
Ai ;fini dell'applicabilit� delle norme sugli avvisi ai difensori, deve 

. considerarsi imputato esclusivamente chi viene indicato come reo o risulti 

(1-9) Disastro del Vajont e pretesa responsabilit� civile del Ministero 
Lavori Pubblici. 

L'integrale motivazione in diritto della sentenza trovasi pubblicata in 
Foro it., 1971, p. II, da p. 198 a p. 302 con le nove massime sopra riportate, 
estratte da molti diffusi ed analitici argomenti per affermare la responasbilit�, 
in qrdine ai gravi delitti contestati (frana �e Inondazione colposa) 
in odio ai vari imputati, funzionari della concessionaria Sade (poi 
sostituita dall'ENEL e Montedison), nonch� del Ministero Lavori Pubblici. 

In questa Rassegna (1969, P.I., p. 984 e 990) .si � gi� dato conto delle 
questioni pregiudiziali discusse in 1� grado circa la costituzione di parte 
civile del Ministero LL.PP., citato quale responsabile civile da un solo 
sinistrato, e circa la convenzione italo-francese sull'aiuto reciproco giudiziario, 
applicabile ai lavori del collegio peritale straniero, intervenuto durante 
l'istruttoria formale, per il disastro del Vajont, avanti il competente 
Tribunale di Belluno. 

A) La sentenza di 2� grado non si � pronunziata circa l'eventuale responsabilit� 
civile dell'ENEL, della Montedison e del Ministero LL.PP. 
malgrado l'affermata punibilit� degli imputati, rispettivamente dipendenti 
dai tre enti menzionati, in ordine ai reati di frana, di inondazione ecc. 

In particolare, la parte civile non prendeva conclusioni formali contro 
il Ministero LL.PP., evocato in giudizio, quale responsabile civile per 
colpa attribuita ai suoi funzionari. 

Pertanto, malgrado la riforma di merito operata dalla Corte di Appello 
dell'Aquila, giammai in sede di processo penale, avrebbe potuto 
dichiararsi la responsabi!lit� civile dell'Amministrazione Lavori Pubblici: 
saJva ogni altra iniziativa in separata sede civile, se del caso, specie su 
impulso di sinistrati, ancora non risarciti dall'ENEL. Ma la stessa Corte 
d'Appello era t�nuta a pronunziarsi sulla responsabilit� dell'ENEL e Montecatini-
Edison. 

Sembra, comunque, che vi siano valide ragioni per ritenere non solo 
il Ministero dei Lavori Pubblici non obbligato ex d�licto per il disastro 
del�Vajont, ma che esista a suo favore un diritto al recupero di quanto sborsato 
in forza delle leggi 4 novembre 1963, n. 1457 e 31 maggio 1964, numero 
457, per la responsabilit� dell'ENEL e della Montedison mentre sicuramente 
erronea � la decisione della Corte di Appello in ordine all'estremissione 
dei responsabili civili. 



PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 719 

indiziato di reit� nel rapporto, nel referto, nella den�nzia, nella querela, 
nell'inchiesta, e no'!-anche in qualunque altro atto processuale (2). 

Sono inesistenti le attivit�, compiute dal-giudice istruttore in territorio 
straniero, ma, poich�, trattavasi di -soli contatti preliminari con 
tecnici stranieri prima della nomina, a periti, dei medesimi, la loro 
inesistenza non si ripercuote sulla rituale validit� della periz.ia (3). 

Invero, l'art. 120 c.p.p. recita: � Il responsabile civile pu� essere messo 
fuori causa dal giudice, anche d'ufficio, con ordinanza, in qualsiasi stato 
del pro�edimento di primo grado, prima dell'inizio della discussione finale 
nel dibattimento �. 

Orbene, il giudice di primo grado non ritenne di prendere tale iniziativa, 
anche perch� la s�c. Montedison aveva sollecitato una esclusione in 
proprio favore, innanzi il Tribunale L'Aquila, non in via preliminare o pregiudiziale, 
ma solo durante la discussione finale, cio� successivamente al 
termine dibattimentale fissato nell'art. 120 c.p.p. 

Ne discende che alla Corte d'Appello era ormai assolutamente preclusa 
la esclusione, su impulso di ufficio, dei responsabili civiU Soc. Montedison, 
ed EN)L, nei confronti dei quali si imponeva la decisione di tutte 
le questioni correlative, svolte in memorie difensive, anche dalla parte 
civile Min. LL.PP. 

Unanimi in tal senso risultano dottrina e giurisprudenza, data la 
chiara espressione letterale dell'art. 120 c.p.p., e la ratio legis che, rispettando 
il principio del contraddittorio, obbliga il magistrato a pronunciarsi 
su tutte �le questioni rilevanti, discusse dalle parti in conflitto, anche per 
interessi civili. 

La sentenza Cass. Pen. 5 apri!le 1960 (in Arch. Resp. civ., 196'1, p. 164) 
ha infatti ribadito espressamente: " Dopo l'inizio della discussione finale, 
.non � consentito far luogo a declaratoria di esclusione' del responsabile civile 
:o; ed il MANZINI (Trattato dir. proc. pen., ed. VI, Vol. II, p. 508), aggiunge 
che neppure quando la discussione finale venga interrotta per assumere 
nuove prove, non risulta pi� possibile escludere ex ufficio, il responsabile 
civile, in primo grado. 

In senso conforme, vedasi: LEONE (Trattato di proc. pen., vol. I, p. 537), 
dove si ricorda che � inoppugnabile l'ordinanza motivata, con cui si esclude 
il responsabile civile del processo. 

Ma, nella specie, la impugnativa � consentita, tr�ttandosi di provve


dimento compreso nel dispositivo della sentenza di appello (e non emesso 

con separata ordinanza). 

Inoltre, trattasi di provvedimento aberrante, emesso a non iudex (cio� 
non da quello di 1� grado, fissato dallla legge), onde ricorre la categoria 
della �inesistenza'" giuridica, con tutte l� conseguenze (v. Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1966, p. 1316) per la decisione in esame, adottata dal giudice di 
appello, fuori di ogni previsione legislativa, malgrado l'opposizione della 
parte civile. 

B) Il responsabile civile � soggetto secondario ed eventuale del processo 

penale (artt. 107-123 c.p.p.); dove introduce la trattazione di una causa 

civile, che va definita non in base al principio del libero convincimento del 

giudice, sibbene in forza di specifica norma disciplinante il rapporto fra 

imputato e (nella specie) Min. LL.PP., ai fini della pretesa responsabilit� 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

720 

Per la validit� della perizia � sufficiente che l'avviso ai difensori sia 
dato all'inizi� e non n�l successivo svolgimento delle operozioni (4). 
Per la validit� della nomina del perito non occorre il requisito della 
cittadinanza italiana, n� la conoscenza della lingua italiatna (5). 
Sussistono i reati colposi di frana e inondazione, qualora venga 
intrapreso l'esercizio di un bacino idroelettrico, nonostante la prevedi-

civile di quest'ulitimo per " fatto > del dipendente pubblico funzionario, 

eventualmente colpevole. 

Al fine di chiarire che, in nessun caso, l'Amministrazione LL.PP. 
avrebbe potuto essere dichiarata responsabile civile per contestate "colpe� 
degli ingg. Frosini, Sensidoni, Batini, Violin (impiegati statali), si richiama 
il principio generale, per cui solo organi di amministrazione attiva (e non 
meramente consultiva) manifestano le determinazioni volitive dell'ente p1,1bblico 
(Stato, Provincia, Comune, ecc.), implicandone le responsabilit� per � 
eventuali lesioni di altrui diritti o interessi. 

Ove pure l'atto finale dell'A., sia conforme ad eventuale "parere� ob


.. bligatoriamente sentito, nel procedimento formativo della volont� pubblica, 
ogni eventuale responsabilit� giuridica dell'ente si ricollega non al voto 
consultivo (atto preparatorio interno), sibl;>ene e soltanto all'ordine-decreto 
di natura costitutiva che ha fatto proprio quel parere, incorporandolo nella 
�Volizione finale dell'A. (vedasi SANDULLI, Il procedimento Amministrativo, 
ed. Giuffr� 1940, p. 78 e 160: VIGNOCCHI, Accertamenti Costitutivi nel dir. 
amm., ed. Giuffr�, 1950, p. 24). 
Una conferma di tale principio si ricava daila giurisprudenza del Consiglio 
di Stato, dove affermasi che il ricorrente non deve notificare l'impugnativa 
alla Autorit� compilatrice di atti preparatori (pareri), ma solo 
a quella cui risale l'atto finale; inoltre, che il ricorrente pu� chiedere l'annullamento 
del solo atto autonomo finale (lesivo dei suoi legittimi interessi), 
in quanto l'efficacia espansiva di tale eventuale annullamento viene 
� a caducare pure gli atti preparatori interni; che il termine di giorni 60 di 
ricorso al Consiglio di Stato decorre dalla notifica del provvedimento autoritativo 
(e non della data del parere incorporato) ecc. 
Applicazione di tale consolidata gfurisprudenza pu� riscontrarsi in 
decisione Consiglio di' Stato Sez. IV, 25 settembre 1968, n. 512 (Foro it., 
69, P. llil, p. 133; Giur. it., 1969, P. III, p. 130; Rassegna Avvocatura dello 
Stato, 1968, p. 763), relativa a decreto prefettizio di esproprio (Min. Interno), 
conforme a parere del Provved. Reg. 00.PP. (Min. Lavori Pubblici). 
Orbene, nella specie, l'ing. Frosini risulta membro (fino al 1� agosto 
1961) del Cons. Superiore Lavori Pubblici, Presidente Sez. IV, dove fu sostituito 
dall'ing. Batini, a far tempo dal 5 agosto 1961; gli ingegneri Frosini e 
Sensidoni (dal 1� aprile 1958) risultano membri della Commissione di Collaudo 
in corso di opera; l'ingegnere Violin era ingegnere capo Genio CivHe 
Belluno (dal 1� dicembre 1962). 
Pertanto, solo quest'ultimo � organo periferico dell'Amministrazione 
Lavori Pubblici attiva (al centro, lo � il Ministro): mentre gli altri tre imputati 
ing. Batini, Frosini, Sensidoni fanno parte di organi collegiali mera



mente consultivi. 

(V. per ile funzioni del Servizio Dighe, l'istitutivo d.1. 28 agosto 1924, .. 
n. 1395, artt. 17-18; con la regolamentazione del d.l. 1� ottobre 1931, n. 1370, 

PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 721 

bilitd di una frana tanto veloce da causare eventi di inondazione e di 
morte nei luoghi� abitati prossimi alla diga (6). 

~ 

Sussiste il reato di omicidio colposo quq,lora nella detta ipotesi, 
nonostante la verificazione, nei giorni immediatamente precedenti alla 
catastrofe, di segni premonitori del prossimo distacco di una frana, sia 
stato omesso di diffondere tempestivamente l'allarm.e e di richiedere 

art. 9, abrogata mediante nuovo regolamento legge 1� novembre 1959, 

n. 1316, artt. 9 e 13). 
� appena il caso di ricordare .che il Consiglio Supefiore Lavori Pubblici 
composto d~ 6 Sezioni (leggi 20 aprile 1952, n. 524; e 29 novembre 1957, 

n. 1208) � il supremo organo di consultazione Lavori Pubblici ed esprime 
soltanto �voti> (e non decisioni), anche se di grande importanza, specie 
se pronunziati in Assemblea generale (Cons. Stato, 23 ottobre 1968, n. 694, 
in Giur. it., 1969, P. III, p. 201); come accadde il 15 giugno 1957, per approvare 
il progetto esecutivo Sade per la Diga idroelettrica del Vajont (la pi� 
alta d'Europa, m. 722,50). Infatti, dopo tale � parere � tecnico, fu� necessario 
un d.m. che, tenendo presente il conforme voto unanime del Consiglio 
Superiore Lavori Pubblici, a Sezioni Unite, approv� il Progetto Sade, ordinandone 
l'esecuzione (si ricava anche dall'art. 7 r.d. 1� ottobre 1931, n. 1370, 
vigente in allora), con Foglio Condizioni 24 aprile 1958, cui segu� sottoscrizione 
del disciplinare 3 ottobre 1958, n. 4727 (pp. 68-69, Relazione Parlamentare), 
per la derivazione di Acque Pubbliche. Si aggiunge che, su conforme 
istanza 7-9 gennaio 1967 della parte civil~ dott. Giampietro Protti, il giudice 
istruttore Tribunale Belluno, con decreto 11 .gennaio 1967, limitava la 
citazione del Ministero Lavori Pubblici, quale responsabile civile solo per 
danni cagionati (in ipotesi) dagli ingegneri Sensidoni e Batini; escludendo 
di proposito l'ing. prof. Pietro Frosini, allora gi� imputato (ma in pensione). 
A maggior ragione, il Ministero LL.PP., in1questa sede mai avrebbe 
potuto rispondere quale responsabile civile per fatti dell'ing. Violin, ancora 
non imputato, nel gennaio 1967; ed al quale solo di poi � stato ,contestato 
non il delitto di frana-inondazione (artt. 426 e 449 c.p.), ma solo quello di 
omicidio colposo, per omesso allarme alle popolazioni in luogo, quale ingegnct-
e capo del Genio Civile di Belluno. 

Neppure al dibattimento, il dott. Protti ha preso iniziative rituali per 
estendere la citazione del Ministero LL.PP. responsabile civile, alle azioni 
� dei funzionari Frosini e Violin. � 

Ne discende che il Collegio avrebbe dovuto circoscrivere l'esame ai 
rapporti giuridici fra Amministrazione LL.PP. e dipendenti Batini-Sensidoni, 
accertando se le (denegate) colpe di questi ultimi implichino obbligo 
di risarcimento danni per il Ministero LL.PP. . � 

Ii che � escluso da quanto gi� detto finora. L'abrogato Regolatnento 
Dighe r.d. 1� ottobre 1931, n. 1370, non � applicabile nella specie, perch� il 
primo invaso al Vajont fu autorizzato nel 1960, quando tale regolamento 
era gi� stato sostituito. Il n~ovo Regolamento 1� novembre 1959, n. 1316, 
art. 13, stabilisce che unico ed esclusivo competente� ad autorizzare invasi 
parziali, a titolo. sperimentale ed in via provvisoria, � l'ufficio del Genio 
Civile in luogo, previo nulla osta del Servizio Dighe; e del pari lo stesso 
ufficio � unico competente a revocare, in qualunque momento, l'autorizza




722 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

prontamente alle autorit� pubbiiche l'evacuazione delle persone dai 
cantieri e dai centri abitati minacciati da una .inondazione (7). 

I danni non patrimoniali, arrecati ad un comune dall'omicidio dei 
suoi abitanti, e, quindi, risarcibili, sono non solo quelli, derivanti dalla 
lesione di beni immateriali spettanti al comune (prestigio, reputazione, 
segreto, sfera di riserbo), ma anche gli altri, provocati dalle sofferenze 

z:ione agli invasi, con il mero obbligo di informarne il Servizio .Dighe, in 
Roma. 
Tale disciplina regolarmente risulta conforme ai principi generali, in 

� quanto la responsabilit� diretta degli invasi � affidata .ad organo di Amministrazione 
Attiva in luogo, meglio informato delle particolarit� del bacino 
(Genio Civile, Belluno); �con il sussidio meramente consultivo del romano 
� servizio Dighe ,, segreteria interna, IV Sezione Cionsiglio Superiore Lavori 
Pubblici, organo di consulenza tecnica collegiale, sedente in riunioni 
periodiche, presso il Ministero LL.PP., in Roma. ' 

Il servizio Dighe � ufficio meramente interno della IV Sezione Consiglio 
Superiore Lavori Pubblici, tanto che non ha carteggio, protocollo, firma 
di atti ecc. in nome proprio, essendone Capo e dirigente unico, lo stesso 
Presidente IV Sezione, cui fa relazioni scritte-orali, data l'importanza nazionale 
del servizio idroelettrico, ai fini degli invasi, come risulta dai vari 
" nulla osta ,, documentati in processo. 

Senonch�, il reato di frana non � stato contestato ai vari ingegneri del 
Gen~o Civile di Belluno, unici responsabili delle autorizzazioni per i tre 
cicli d'invaso al Vajont; mentre risultano imputati al riguardo solo funzionari 
i quali emisero semplici pareri, nulla osta, che l'ingegnere Capo 
era libero di disattendere in autonomia discrezionale, per accidentalit� 
locali allo stesso note meglio che ai consulenti ministeriali, nella Oapitale 

(per es. sopravvenute precipitazioni di neve-pioggia in zona dolomitica, in 
misura straordinaria). 

Tanto pi� che trascorrevano 3-4-5 mesi fra nulla osta romano, autorizzazione 
dell'ing. Capo Genio Civile all'invaso, ed effettivo graduale raggiungimento 
della quota pi� alta di livello, permessa alla concessionaria 
Sade. 

Ond'� patente che il Genio Civile di Belluno (in conformit� al citato 
art. 13 Regolam.), durante detti mesi d'invaso sperimentale e prov.visorio, 
era in condizione di conoscere le reazioni favorevoli (o meno) della diga, nei 
limiti di elasticit�, e del bacino, nei limiti di permeabilit�, fino all'eventuale 
revoca dell'autorizzazione gi� data: per l'innalzamento di livello con solo 
Qbbligo di informare il Servizio Dighe, Roma. Infatti agli uffici consultivi 
non si possono chiedere ordini d'imperio, ma solo pareri di opportunit� 
tecnico-amministrativa, non vincolanti (salvo espressa norma contraria) per 
gli organi della Amministrazione Attiva. 

Le deduzioni finora svolte escludono di per s� una responsabiiit� civile 
Ministeriale LL.PP., per i � pareri..;nulla osta,, anche se in ipotesi errati 
(e non � vero) dei propri organi consultivi; in quanto siffatta responsabilit� 
potrebbe derivare soltanto dalle autorizzazioni ai tre invasi (I a quota 660; 
II a quota 700; III a quota 715) dell'ingegnere Capo Genio Clivile Belluno, 
che faceva propri tali nulla osta (atti di scienza), con successive delibera.-:zioni 
autonome e discrezionali (atti di volont�), nei confronti dei terzi. 



PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENA'LE 723 

. moTa.U dei supeTstiti, pregiudizievoli della normale e oTdina.ria attivit� 
de� eomune stesso e della s'U4 collettivit� (8). 

lt g�udice penale .ha il poteTe di TimetteTe a quel.lo civile la �ecision� 
delle que~tioni concernenti la individ'U4zione del Tespon8abile civile, 
estromettendo questi dal processo penale, in caso 'di �pregj;udizio �alle� 
esigenze di celerit� del procedimento. penale o di difficolt�; particolaT


'.Ma l'J\~G.O. -n:&n ha contestato alcuna imprudenza penalmente rilevante 
per la frana all'ing. Violin (e suoi predecessori), appunto perch� hanno bene 
esercita.toi poteri di controllo, nei limiti che la. legge definisce, circa la 
sfera di cQ:p1peteD,za sp�ttante alla concessionaria, per un bacino idroelettri�o 
ancora non �entrato in servizio. � 

Non�gioverebbe eccepire che per metoo. veverenziale . verso il Consiglio 
Superl�re La'M$ri Ji>,ubb!ici gli Ingegneri .Capi del ~nio Civile �non osassero; 
in pfiatica, 6isat.te:tidere il e nulla osta" del Servizio Dighe; che, talora, 
addl:ritt'lir~ pree~evano con parere .:favorevole aUa riclW:tsta tSade, preseefrata 
il:ll)l!O trru;nfte. >i.a denegata responsabilit� dei Mwstero LL.PP. non 
p.otrebbe alfwmarsi .in base a tali eventuali particolarit� di fatto, com'� 
qvvio,Jll . solo la legislazione speci�le'6ssa l� competenze degli organi 
statalt; �e 1 la�.� specifica loro natura � (ccmsultiva: e decisoria), facendo 
nasqere le 11espo1"�iabllit� conseguenti, gi1;18ta i richiami sopra illustrati. 

In: p�rlticQlare, .per la Commissione Collaudo ln corso di opera devesi 
escluder�"Oini &Ua int.erferenza; giusta Regolam. art. �13 citato, neli� autorizzazioni 
..a!r~i invasi sperimentali, � . � ., 

Basti conSiderare '~e persino il e certi:fi.cat.o di .collaudo > finale � una 
mera pr.oposta al Ministero LL.PP. per dicl�,arare Ultimate le opere, in 
conformit� al progett~ ed a regola d'arte, con �successiva ~pprovazio:11e dell'Amministrazio
�ne attlva per tale atto di collaudo (art. 24 Regolam. r.d . 

. 14 agosto 1920, mc;;diA:caio dal r.d. 20 settembile 1922, n. 1412,; Vedasi e CIAFLONE, 
Appaito di Opere Pubbliche, ed. Giuftt� 1964, pag. 659 segg.), ai fini 
di pagamento prezzo, contributi ecc. � 

Per individuare meglio i compiti della Commissiohe Collaudo in corso 
d'opera, basta conSiderar.e �he tale organe colleg:iale � di nomina 'facoltativa 
�(i�I!\. r~i1lPoi:.to all'ifilp()rtanza delUopera); .ed anehe quand� viene costi


, tuita, .la .sorveglianza della diga in corso di �ostruzione � aftiQ;ata al Genio 
Oi:vile locale (tramite. assistente.governtivo,. sempre presente nel cantiere). 
giusta i limiti analiticamente eJ,W.eati in Regolam. Derivazioni acque pubbliche 
r.d.14.agosto 192.0,.n. 1~85, a t. 58, che reci.ta: i. L'Ufficio Genio Cii.vile 
pPoceder�, �duran:te Ues�cuzione dei lavori, ai riiievi ed accertamenti necessari 
per potere poi stabilire 11 volUlll;e del ser.batoia cr~ato, e per acquistarne 
elementi onde giudicare . sulla sua permeabilit�. ' 

e Di tali elementi, il Q-.C. dovr� va1iel'si ndl'eseguire il collaudo, a ter:
rnfni del precedente �art. 24 ". 

� Ebbene, quando viene. nominata, fa Collimissione Collaudo, in corso 
d'opera, coadiuva saltuariamente l'ing. Capo del Genio Civile nei compi.ti 
stabiliti col citato art. 58 regolam., fra cui non � compr.eso affatto un .." parere-
nulla osta ,. per� le riehieste d'invaso progressivamente pi� alto, avanzate 
d.alla concessionaria, . costruttl'i,ce del bacino mnntano. 

�Ci�, d'altra parte, ril:!ponde alla logica del sistema che, stabilendo l'obbligo 
di nulla osta preventiva del Sertjzio Dighe �organo consultivo IV 
Sezione Consiglio Superiore Lavori Pubblici), non poteva imporre all'inge


' 

16 



724 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA :PELI.O STATO 

�.mente rilevante, del.le questioni relative alla responsa�bilit� civile (nella 
specie del disastro del Vajont, � stata, fra l'altro, rilevata la pende.nza 
di un giudizio Civile fra i respornsabili civile E.n.e.l. e Montecatini Edison, 
nel quale era in discussione anche la questione pregiudiziale concernente 
la propriet� dell'impianto idroelettrico, in relazione al cui esercizio si 
erano verificati gli eventi dannosi) (9). 

gnere Capo Genio Civile� Belluno di richiedere ancora sepa;rato " parere � 
di natura tecnica identico, ad altro organo consultivo dello stesso Ministero 
.LL.PP. (Comm. Collaudo in corso d'opera), prima di autorizzare l'invaso 
sperimentale e provvisorio richiesto dalla Sade. 

Tutte le osservazfoni sopraesposte esonerano il Ministero LL.PP. da 
ogni resP-Onsabilit� civile, pure avendo la Corte d'Appello de L'Aquila ravvisato 
una e colpa penale" dell'ing. Sensidoni, unico tra i funzionari statali 
imputati, con le specificazioni gi� chiarite (nei eonfronti dell'ing. Batini il 
processo � sospeso, per grave infermit� del giudicabile). 

C) Giova aggiungere che, in fatto ed in diritto risulta gi� esclusa una 
qualsiasi reit� degl iindicati funzionari ingg. Sensidoni e Batini anche per 
il corollario che segue alle deduzioni .finora illustrate. 

Infatti, non pu� giuridicamente esistere nesso causale fra l'evento disastroso 
ed il parere eventualmente " colposo � di Batini ecc., appunto 
perch� interrotto dall'atto volitivo' dell'ingegnere capo Genio Civile Belluno, 
il quale dette autonoma e discrezionale autorizzazione all'invaso per 

m. 715, rivelatosi poi fatale (secondo l'accusa formale dell'A.G.0.). 
Se il Giudice Istruttore non ha ritenuto contestare all'ing. Violin il 
delitto ,di frana-inondazione 9 ottobre 1963 (avvenuta dopo autorizzazione 
7-8 maggio 1963 all'invaso, dello stesso ing.� Violin), appare contraddittorio 
imputare quel medesimo delitto, invece, all'ing. Batini che addi 22 aprile 
1963 (cio� cinque mesi prima dell'evento) aveva espresso mero nulla-osta, 
di natura consultiva (favorevole per tale inviaso fino a m. 715); all'ingegnere 
capo Genio Civile Belluno. 

� pacifico che non sussite nesso eziologico fra � nulla osta � 22 aprile 
1963 dell'ing. Batini' e formale successiva autorizzazione all'invaso 7-8 
maggio 1963 dell'ing. Violin, il quale (ripetesi) era moralmente e giuridicamente 
libero di non seguire il parere della IV Sezione Consiglio Superiore 
LL.PP.; e, pur seguendolo in un primo tempo (in ipotesi), rimaneva libero 
di revocare in seguito l'autorizzata maggiore quota di livello, senza richiedere 
�nulla-osta" (e tanto meno ordine) del servizio Dighe, che doveva 
soltanto informare dell'accaduto, durante gli altri cinque mesi, dalla primavera 
all'autunno 1963, intercorsi fra nulla osta di Batini e inondazione 9 
ottobre 1963. 

A maggior ragione deve escludersi un determinismo causale fra il 
nulla osta Batini 22 aprile 1963, e omisso me.dio l'evento dannoso, perch� 
quest'ultima � filiazione � � incompatibile: 1) con la natura consultiva, e non 
imperativa di quel nulla osta; 2) con la sopravvenuta autorizzazione dell'ing. 
Violin verso Sade, idonea da sola (art. 41 e;p.), secondo un'ipotesi di 
comodo, a provocare dissesto geologico (si vera sunt exposita). 

Ripetesi, lo stesso Giudice Istruttore Belluno non ha ravvisato e contestato 
a Violin una efficacia potenziale, di natura penale, all'autorizzazione 
7-8 maggio 1963 (e ben giustamente); pertanto �a fortiori" risulta~impossibile 
� naturaliter � che invaso e svaso anno 1963, operati dalla � Sade ;�, 



PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 

siano dipendenti dal lontano parere-nulla osta del Servizio Dighe -IV Sezione 
Consiglio Superiore LL.PP., dato in via preparatoria-interna, ad altro 
ufficio della stessa Amministrazione LL.PP. (organo attivo periferico, Genio 
Civile Belluno) senza efficacia vincolante negli interna corporis. Vedansi 
al riguardo anche le sentenze francesi per diga di Malpasset, in Foro it., 
1966, P. IV, p. 108; ivi 1967, P. IV; p. 24. 

� pacifico invece che i comportamenti della SADE sono tali da farla 
ritenere responsabile del sinistro: � noto che rapportini quindicinali Sade 
furono inviati al Ministero LL.PP., ed all'ing. Violin (dal 31 dicembre 1961), 
con una compilazione ottimistica. 

Del pari "farsesco,.-(cos� esprimesi la sentenza istruttori� penale, 
pag. 390) l'esperimento Sade di Nove del 19 settembre 1961 nel corso del 
quale per non destare allarme circa le altezze d'onda provocate da ev�ntuale 
frana nel bacinp Vajont, si fece precipitare il semiversante del Toc, 
a monte del Rio Mezzalezza il pi� lontano possibile dalla diga. 

� pacifico che ai funzionari statali mai fu comunicata dalla Sade, la 
relazione prof. Ghetti 3 luglio 1962, che suggeriva di non superare il livello 
di quota 700 (zona di sicurezza), altrimenti Batini-Violin si sarebbero astenuti 
dal consentire un invaso fino a m. 715 (nell'anno 1963), come richiesto. 

Tutto questo viene rieordato per dimostrare la responsabilit� civile della 
Sade (ora Soc. Montedison), desunta da azioni ed omissioni nel corso degli 
anni 1960-62 che, in serie di causale interdipendenza, hanno indotto fraudolentemente 
in errore la Pubblica Amministrazione. 

G. DONADIO 

PARTE SECONDA 



RASSEGNA DI DOTTRINA 


STUDI PER LA REVISIONE DEL CONCORDATO,. a cura delLa cattedra di Diritto 
Ecclesiastico 4ell'Universit� di Roma -CEDAM, Padova, 1970, pagine 
792. 

Abrogazione o revisione del concordato? Il problema-politico � segQalato 
ai lettori da.P. A. D'Avack nel suo saggio introduttivo: viene ricordata 
la Tavola Rotonda organizzata sull'argomento dal Movimento e G. Salvemini" 
fin dal 1965 e sono riassunte le posizioni contrastanti �ivi emerse 
,i;ulla soluzione da adottare. Gli scritti monografici contenuti nel volume 
.si pongono, per�, nella direttiva che risulta dal titolo: quella revisionistica. 
Pur, cfo�, nella diversittl delle personalit� e delle vedute dei. singoli 
AA. e pur nella stessa antitesi di qualche loro rispettiva concezione, ciascuna 
delle monografie � ispirata al presupposto che il concordato possa 
ancora conservare una sua ragione di essere ed esplicare una sua funzione; 
in tal senso ogni monografia � coordinata' con le altre nel suo svolgimento 
e nei suoi intenti ultimi. 

I primi studi raccolti nel volume affrontano e puntualizzano problemi 
di ordine generale circa le possibilit� tecniche -sostanziali e procedurali 
-per addivenire alla revisione. Si muovono in .questa direzione lo 
scritto del MoDUGNO: Sulla posizione costituzionale dei patti lateranensi 
e quello del BELLINI: Sui limiti di legittimit� costituzionale delle disposizioni 
di derivazione concordataria contrastanti con valori costituzionalmente 
garantiti. Un cenno a parte merita la monografia del FIORE: Le premesse 
della revisione del concordato: dralt'Assemblea costituente al voto 
parlamentare del 5 ottobre 1967 non solo per quanto precisato nel testo ma 
anche per le osservazioni contenute in una � nota " finale che chiaraIPente 
spiega come negli anni pi� recenti il tema caratterizzante della discussione 
politica sui rapporti tra Stato e Chiesa si sia spostato da quello della revisione 
all'altro dell'abrogazione del concordato a mezzo ~i un possibile 
uso dello strl,lmento del referendum abrogativo (e questo specialmente 
dopo le note diplomatiche concernenti il progetto di legge sul divorzio). 
Afferma testualmente il F.: "Altri sono (oggi) i problemi che si agitano . 

. Per comprenderli � necessaria una pi�, vasta ipotesi di lavoro, in cui il 
tema della revisione del Concordato non � .pi� il motivo iruformatore, ma 
uno dei tanti, posto �per� agli estremi margini, nella grande problematica 
di una nuova disciplina del fenomeno religioso ,. . 

Le monografie successive si soffermano su di una specifica disamina 
criUca della natura, del contenuto e degli effetti delle singole norme concordatarie 
per stabilire se ed in quale misura esse si presentino meritevoli 
di revisione o se debbano s�pprimersi. A. SINI esamina il principio della 
religione dello Stato contenuto nell'art. 1 del Trattato del Laterano, per 
saggiare il suo .significato e fa sua rilevanza nell'attuale ordinamento repubblicano 
anche alla luce delle interpretazioni della Corte Costituzionale. 

G. C.AiPUTO si sofferma sulla norma dell'art. 1 cpv. del concordato sul �e carattere 
sacro di Roma " per denunciare le aporie rilevate nell'applicazione 
della norma (con un preci.so riferimento alla nota questione de e Il Vicario " 
di Hockhuth). Il tema de e La potest� di giurisdizione e di magistero della 
Chiesa catto.lica nell'ordinamento italiano " � trattato da S. LARICCIA mentre 

100 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA �.DELLO STATO 

C. CARDIA si d� carico di affrontare il problema della e rilevanza civile delle 
sentenze e dei provvedimenti ecclesiastici di cui alL'art. 23 cpv. del Trattato 
Lateranense > che fu all'origine di un altro caso famoso: quello del vescovo 
di Prato. 
Gli altri scritti contenuti nel volume sono: C. MIRABELLI: L'articolo 5 
del Concordato�; L. GOVERNATORI TENZONI: �L'intervento dello Stato nella 
nomina dei vescovi e dei Parroci>; P. CoLELLA: "Considerazioni sul regime 
giuridico degli enti ecclesiastici sull'ordinamento italiano �; M. FmocCHIARo: 
�Regime giuridico delle Res Sacrae >;A. TALAMANCA: e L'insegnamento 
religioso nella scuola ed il confessionismo dell'istruzione pubblica >; G. DE 
CESARE: e L'azione cattolica e l'art. 43 del Concordato >; G. CoLETTI: � Considerazioni 
su alcuni problemi relativi all'assistenza religiosa>, 

Il tema dei rapporti tra matrimonio religioso e matrimonio civile e 
quello dei limiti di modificabilit� degli effetti civili del matrimonio sono 
trattati con notevole ampiezza, rispettivamente da F. SANTosvosso e da 

A. M. PUNZI NICOL�. 
Un ricco corredo di indici completa il volume. Le fonti legislative sono 
raggruppate in tre elenchi, l'uno comprendente le fonti unilaterali statali, 
l'altro le fonti unilaterali confessionali e l'ultimo, infine, le fonti di origine 
bilaterale. Seguono l'indice dei nomi e degli autori e l'indice analitico per 
materia. 

L. MAZZELLA 
CASTELLANO C. ed altri: L'efficienza della giustizia italiana ed i suoi effetti 
economico-sociali. Laterza, Bari, 1970, pag.g. 340. 

Classificare sentenze per livello di giurisdizione, di istituto giuridico, 
di tempo, di valore in contestazione per poter rilevare quanto il tutto � 
costato ai singoli, ai gruppi sociali organizzati ed ai soggetti economici in 
termini di rischio e di inc�rtezza dell'attvit� giudiziale, di spese totali, di � 
durata media dei provvedimenti, di numero di cause abbandonate, di 
e fughe � dalla gius1;izia ufficiale, non � impr,esa di poco momento. Eppure 
gli AA. del volume in rassegna, con certosina pazienza, facendo uso di speciali 
procedimenti statistico-matematici, sono riusciti a valutare in modo 
rigorosamente obbiettivo l'effl,cfonza del �messaggio �giudiziale>. Ne � venuto 
fuori un quadro abbastanza pessimistico: i risultati economico-sociali 
della giustizia italiana sono nel migliore dei casi_ �solo blandamente positivi 
sull'economia e sul benesser�e del paese; mo1to pi� 1spesso essi si presentano 
come nettamente negativi. Il modo in cui fa giustizia italiana si � 
andata dispiegando negli ultimi decenni ad opera dei suoi artefici di fondo 

(magistrati, litiganti, avvocati e procuratori legali, arbitri) � stato, in altri 

termini, tale -secondo gli AA. -che il problema degli effetti economico


sociali si � venuto ad aggitinger.e alle annose questioni, gi� esistenti, rela


tive all'organizzazione .complessiva e allo svolgimento del lavoro .giudizia


rio, ai conflitti organizzativi nella magistratura ed alle ideologie dei giudici. 

Il fine cui tende l'opera � evidente. Essa si propone di indicare in 

quali punti nevralgici debba essere innovato l'apparato generale della giu


stizia italiana perch� se ne rendano maggiormente convenienti le' implica


zioni e le produzioni economico-sociali e si limitino sensibilmente, non ap


pena possibile, gli inconvenienti e i danni che un trattamento giudiziale 

modernamente non pi� pertinente produce sul sistema e sulle istituzioni 

economico-sociali del Paese. 



PARTE II~ RASSEGNA DI DOT�fRilNA 

Il volume in rassegna � alla sua seconda edizione riveduta ed ampliata. 
Esso contiene un'aggiunta sostanziale: l'ampio sag.gio di G. RASPINI 
contenente non solo un ulteriore svolgimenti:> delle ricerche sul e campo � 
effettuate da Castellano e gli altri ma anche una vivace disamina della 
questione della contraddittoriet� dei giudizi trattata alla luce di un nuovo 
insieme di dati specificamente coerenti (in quanto provenienti dalle sezioni 
civili di un grande tribunale italiano). Le nuove testimonianze contenute 
nella seconda edizione forniscono al cultore di questo genere di 
studi ulteriore materia per una approfondita discussione critica sull'efficienza 
della giustizia italiana nel presente momento storico. 

L. M. 
O. 
PARETTI e A. CERBELLA, Sintesi della Previdenza Sociale~ Stamperia Napoletana, 
Napol~ 1970, pagg. 350. 
Il volume in rassegna -decima edizione .di un'opera apparsa per la 
prima volta nel 1948 -�Costituisce un notevole sforzo di sintesi per mantenere' 
riunita in poco spazio una cos� vasta ed estremamente complessa materia. 
Il considerevole sviluppo. -spesso in forma disordinata e tumultuosa 
-del sistema previdenziale italiano, nell'arco degli ultimi venti anni, 
e la mancanza di un T.U. diretto a coordinare e semplificare la' normativa 
vigente rendono il testo in esame .particolarmente .prezioso per gli operatori 
pratici, p�roprio perch� esso mira ad Gffrire un quadro organico ed 
esauriente di tutta la materia previdenziale. 

Il volume � corredato di tavole sinottiche e di indici particolarmente 

curati. 

L. M. 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


LEGGI E DECRETI * 

Legge 8 maggio 1971, n. 302 -Modifica l'art. �514 del codice di ;procedura, 
ampliando la �categoria delle cose non pignorabili di cui al 

n. 2 della disposizione. (G. U. 5 giugno 1971, n. 142). 
NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO 
DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE * 


NORME DICfilARATE INCOSTITUZIONALI 

Codice di procedura penale, art. 151 (Depo,sito in canc.eUeria di provvedimen'bi 
del giudice e relativo avviso), terzo comma, nella parte in 
cui esclude che l'avviso di deposito della sentenza .pronunziata a seguito 
di dibattimento sia notificata anche al difensore nel dibattimento. 


Sentenza� 11 mag.gio 1971, n. 96, G. U. 12 maggio 1971, n. 119. 

Ordinanze di rimessione 15 aprile 1969 .del tribunale di Marsala 

(G. U. 24 settembre 1969, n. 243), 19 maggio 1969 della quarta sezione 
'penale della Corte di cassazione (G. U. 5 novembre 1969, n. 280), 14 
ottobre 1969 del pretore di Alessandria (G. U. 24 dicembre 1969, numero 
324), e l~ ottobre 1969 del pretore di Milano (G. U. 3 giugno 
1970, n. 136). 
r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento deUe norme sulla disciplina 
giuridica dei rappoll'ti collettivi di lavoro con quelle su.i trattamento 
giuridico-economico de:l personale delle ferrovie, tranvie e 
line�e di navigazione interna in regime di concessione), artt. 26. !)rimo 
quinto e settimo comma, e 27 dell'allegat� A, nella parte in�cui escludono 
l'indennit� di buonuscita per i dipendenti delle imprese autoferrotramviarie 
in caso di destituzione o di dimissioni volontarie. 
Sentenza 22 giugno 1971, n. 140, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. 
Ordinanza di rimessione 13 marzo 1970 del pretore di Milano, 

G. U. 8 luglio 1970, n. 170. 
legge 1 O agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle 
pensioni di guerra), artt. 62, primo e terzo comma, e 63, primo comma, nella 

(*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse. 
(*) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione con riferimento 
ai quali sono state proposte o decise le questioni di legittimit� costituzionale. 

! 


I 


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l 




� PARTE Ir, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 103 

parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto a pensione solo 
se nubili (154). 

Sentenza 22 giugno 1971, n. 135, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. 
Ordinanza di rimessione 26 aprile 1969 della quarta sezione per le 
pensioni di guerra della Corte dei conti, G. U. 4 marzo 1970, n. 57. 

legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni S1LUe 
pensioni di guerra), art. 65, nella parte iin cui dispone che la pensione 
si perde dalle :fi.glie o che le stesse decadono dal di.ritto quando contraggono 
matrimonio. 

Sentenza 22 giugno 197l, n. 135, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. 
"Ordinanza di rimessione 26 aprile 1969 della quinta sezione per 
le pensioni di guerra della Corte dei conti, G. U. 4 marzo 1970, n. 57. 

legge 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza 
e modifiche agli ordina.menti degli Istituti di previdenza presso 
iZ Ministero del tesoro), art. 40, secondo comma, modificato dall'art. 27 
della legge 26 luglio 1965, n. 965 �e dall'art. 8 della legge 5 febbraio 
1968, n. 85, nella parte in cui ammette al trattamento di quiescenza 
le orfane solo se nubili o vedove. 

Sentenza 22 giugno 1971, n. 135, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. 
Ordinanza di rimessione 25 giugno 1970 della terza sezione per 
le pensioni civili d.ella Corte dei conti, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35. 

legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pens.ioni o'l"dinarie 
a carico deUo Stato), art. 12, secondo comma, nella parte in cui dispone 
che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili. 

Sentenza 22 .giugno 1971, n. 135, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. 
Ordinanza di rimessione 21 gennaio 1969 della terza sezione per 
le pensioni civili della Corte dei conti, G. U. 20 maggio 1970, n. 125. 

legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme suUe pensioni ordinarie 
a carico deUo Stato), art. 18, nella parte in cui, nel concorso di tutte 
le altre condizioni, � esclude dal diritto a pensione i :figli maschi celibi 
che alla data del 1� gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e 
siano nullatenenti. 

Sentenza 2'2 giugno 1971, n. 135, G. U. 30 .giugno 1971, n. 163. 
Ordinanza �di rimessione 25 novembre 1969 della terza sezione per 
le pensioni civili della Corte dei conti, G. U. 4 marzo 1970, n. 57. 

d.P.R. 11 dicembre 1961, n. 164J (Norme sul tratita.mento economico 
e normativo degli operai dipendenti daUe imprese edili ed affini. delle 
(154) Altra questione di legittimit� costituzionale dell'art. 62, terzo comma, 
della legge 10 agosto 1950, n. 648, � stata dichiarata non fondata, in riferimento agli 
artt. 38, primo comma, 30, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, con 
sentenza 6 luglio 1966, n. 92. 

104 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA�DELLO STATO 

provincie di Catania, Palermo, Siracusa e Trapani), articol~ "";~ico, nel�a 
parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 12, terzo corpma, dell'accordo 
collettivo 8 novembre 1957 per gli operai edili della provincia 

di siracusa, modificato dal comma .b dell'accordo .collettivo 26 febbraio 
1959 (155). 

Sentenza 11 maggio 1971, n. 101, G. U. 12 maggio 1971, n. 119. 

Ordinanza di .rimessione 29 gennaio 1970 del pretore di Lentini, 

G. U. 8 luglio 1970, n. 170. 
legge 12 .ottobre 1964, n. 1081 (Istituzione dell'albo dei consulenti � 
del lavoro), art. 4, secondo comma. 

Sentenza 29 aprile 1971, n. 89, G. U. 5 maggio 1971, n. 112. 

Ordinanze di rimessione 1� maggio 1969 del pretore di Recanati 

(G. U. 6 agosto 196�9, n. 200), e 9 febbraio 1970 del pretore di Cagli 
(G. U. 10 �giugno 1970, n. 143). 
leg9e 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza 
della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli 
insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensiom fa.c�enti 
parte degli-Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), 
art. 27, che modifica l'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 
1955, n. 379, nella parte in cui ammette al trattamento di quiescenza 
le orfane solo se nubili o vedove. 

Sentenza 22 giugno 1971, n. 135, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. 
,Ordinanza di rimessione 25 giugno 1970 della terza sezione per le 
pensioni civili della Corte d~i conti, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35. 

legge 5 febbraio 1968, n. 85 (Miglioramenti ai trattamenti di �quiescen.
m d�lla Cassa pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza . 
con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni 
ai dipendenti degli enti locali e deZla Cassa per le pensioni agli insegnanti 
di asilo e di scuole elementari parificate� e modifiche a.i riS1Pet... 
tiv.i ordinamenti), art. 8, che modifica l~art. 40, secondo comma, della 
legge 11 aprile 1955, n. 379, gi� modificato dall'art. 27 della legge 

.26 luglio 1965, n. 965, nella parte in cui ammette al trattamento di 
quiescenza le orfane solo se nubili o vedove. 

Sentenza 22 giugno 1971, n. �135, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. 
Ordinanza di rimessione 25 giugno 1970 della terza sezione per le 
pensioni civili della Corte dei conti, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35. 


I ' 

legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica. 
di. guerra), artt. 50, primo, terzo e sesto comma, e 51, prim�o 


} 

(155) L'articolo unico del d;P. R. 11 ~cembre 1961, n. 1642 � stato dichiarato 
fu.costituzionale nelle parti in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 9, 10 e 13 
d�ll'accordo collettivo 30 .settembre 1959 per la provincia di Palermo (sentenze 2 
I

aprile 1964, n. 31, 12 novembre 1964, n. 78 e 2 giugno�.1965, n. 43). 



PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 106 

comma, nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto a pensione 
solo se nubili. 

Sentenza 22 �giugno 1971, n. :135, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. 
Ordinanza di rimessione 26 aprile 1969 della quinta sezione per 
le pensioni di guerra della Corte dei conti,�G. U. 4 marzo 1970, n. 57. 

legge 18 marzo 1968, n. 313 (RioTdinamento deUa. Zegisla.zi()ne pensionistica 
di guerra), art. 55, nella parte in cui dispone che la pensione 
si �perde dalle figlie o che le stesse decadono dal diritto quanto contraggono 
matrimonio. 

Sentenza 22 .giugno 1971, p.. 135, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. 

Ordinanza di rimessione 26 aprile 1969 della quinta sezione per 
.le pensioni di guerra della Corte dei conti, G. U. 4 marzo 1970, n. �57. 

NORME DELLE QUALI � STATA DICHIARATA NON FONDATA 
LA QUESTIONE DI J;.EGITTIMITA. COSTITUZIONALE 

Codice penale, art. _313 (AutiOTizzazione o richiesta di procedimernto), 
terzo comma, nei sensi di cui in motivazione (art. 3 della Costituzione) 
(156). 

Sentenza 29 aprile 1971, n. 91, G. U. 5 maggio 1971, n. 112. 
Ordinanza di rimessione 28 novembre 1969 dell� Corte d'assise di 
Torino, G. U. 4 marzo 1970, n. 57. 

codice di procedura penale, art. 46 (Effettii deUa connessione. sulla 
competenza per materia), secondo comma (art. 25, primo comma, della 
Costituzione) (157). 

Sentenza 22 giugno 1971, n. 139, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. 

Ordinanze di rimessione 12 mag.gio � 1969 del pretor~ di Nocera 

Inferiore (G. U. 5 novembre 1969, n. 280) e 19 gennaio 1970 del pre


tore di Salerno (G: U. 3 giugno 1970, n. 136). 

(156) In riferimento all'art. 104, primo comma, della Costituzione, la questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale � stafa 
dichiarata non fondata con sentenza 5 maggio 1959, n. 22. L'art. 313, terzo comma, 
del codice penale � stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 17 febbraio 1969, 
n. 15, nella parte in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per 
il delitto di vilipendio alla Corte costituzionale al ministro di grazia e giustizia 
anzich� alla Corte stessa. 
(157) Altra questione di legittimit� costituzionale dell'art. 46 del codice di 
procedura penale. � stata dichiarata �non fondata, in riferimento all'art. 25, primo 
�omma, della Costituzione, con sentenza 13 luglio 1963, n. 130. 

106 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

c:odic:e di proc:edura penale, art. 199 (Termini per Za impugnazione), 
primo e terzo c�omma (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione). 

Sentenza 22 giugno 1971, n. 136, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. 
Ordinanze di rimessione 3 novembre 1969 del pretore di Torino 

(G. U. 25 febbraio 1970, n. 50) e 12 giugno 1970 del tribunale .di Milano 
(G. U. 7 ottobre 1970, n. 254). 
c:odic� di proc:edura penale, art. 220 (Subordinazione delZa polizia 
giudiziaria) (art. 109 della Costituzione). 

Sentenza 9 giugno 1971, n. 122, G. U. 16 giugno 1971, n. 151. 
Ordinanza di rimessione 2,5 ottobre 1969 del pretore di Recanati, 
G; U. 28 gennaio 1970, n. 24. 

c:odic:e di proc:edu.ra penale, art. 255 (Determinazione della pena agli 
effetti degli articoli precedenti) (art. 3 della Costituzione). 

Sentenza 11 maggio 1971, n. 100, G. U. 12 maggio 1971, n. 119. 
Ordinanza di rimessione 27 maggio 1969 del tribunale di Torino, 

G. U. 5 novembre 1969, n. 280. 
c:odic:e di proc:edura penale, art. 370 (Richiesta di ulteriorre istruzione), 
nei sensi di cui in motivazione (artt. 101, secondo comma, 25, 
primo comma, 102, 107, 112 e 111, primo comma, della Costituzione). 

Sentenza 9 giugno 1971, n. 123, G. U. 16 giugno 1971, n. 151. 

Ordinanze 'di rimessione 12. novembre 1969 del giudice istruttore 

del tribunale di Bologna (G. U. 28 gennaio 1970, n. 24) e 3 novembre 

1970 del giudice istruttore di Trapani (G. U. 10 febbraio 1971, n. 35). 

c:odic:e di proc:edura ,penale, art. 452 (M.ancata comparizione di per


sone citate), ultimo c:omma (art. 24, secondo comma, della Costituzione). 

Sentenza 9 giugno 1971, n. 126, G. U. 16 giugno 1971, n. l,51. 
� Ordinanza di rimessione 18 ottobre 1969 del .pretore di Bologna, 


G. U. 28 .gennaio 1970, n. 24. � 
c:odic:e di proc:edura penale, art. 472 (Chiusura de�l dibattimento e 
pronuncia della semtenza), ultimo c:omma (artt. 3 e 24, secondo comma, 
della Costituzione). 

Sentenza 22 giugno 1971, n. 136, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. . 
Ordinanza di rimessione 3 novembre 1969 del pretore di Torino, 


G. U. 25 febbraio 1970, n. 50. 
c:odic:e di proc:edura penale, art. 500 (Impugnazioni contro sentenze � 
contumaciali) (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione). ' 

Sentenza 22 .giugno 1971, n. 136, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. il; 
Ordinanza di rimessione 12 giugno 1970 del tri:bunale di Milano, 

G. U. 7 ottobre 1970, n. 254. _ .4 
Il 



PARTE II, RASSE~NA ,PI LEGISLAZIONE 107' 

legge 25 giugno 1865, n~ 2359 (Disciplina delle espropriazioni forzate 
per pubblica utilit�), ~rt. 46, terzo c�omma, nei sensi di cui in motivazione 
(artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione). 

� Sentenza 22 giugno 1971, n. 133, G. U. 30. giugno 1971, n. 163. 
Ordinanza di rimessione 23 marzo 1970 del tribunale di Avellino, 
G. U. 2 settembre 1970, n. 222. 
d.I. 25 marzo 19U, n. 692 (Limitazioni all'orario di lavoro peT gli 
operai e gli impiegati delle <i.ziende industriali o commerciali di� qoolunque 
natura), art. 3 (art. 36, secondo comma, della Costituzione. 
Sentenza 11 mag.gio 1971; ri.. 99, G. U. 12 maggio 1971, n. 119. 
Ordinanza di rimessione 21 marzo 1969 del tribunale di Santa 
Maria Capua Vetere, G. U. 6 agosto 1969, n. 200. 

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sutle successioni), 
artt. 77 e� 78, nella. parte in cui il primo fa divieto di agire in giudizio 
sulla base di un titolo ereditario senza dar prova che sia stata presentata 
denuncia dell'eredit� o del legato, e il .secondo dispone che, in 
mancanza di tale denuncia, il giudizio deve essere sospeso fino a quando 
gli atti e i trasferimenti non siano stati regolarizzati (art. 24 della 
Costituzione). 
Sentenza 26 maggio 1971, n. 111, G. U. 3 giugno 1971, n. 140. 

Ordinanze �di rimessione 10 giugno 1969 (due) (G. U. 28 �gennaio 
1970, n. 24 e 9 dicembre 1970, n. 311), 3 dicembre 1969 (G. U. 1� 
aprile 1970., n. 82), e 22 aprile 1970 (G. U. 16 settembre 1970, n. 235) 
del tribunale di Roma. 

d.I. 9 gennaio 1940, n. 2 (Istituzione di una imposta generale sull'entrata), 
convertito, con modificazioni, con legge 19 giugno 1940, n. 762, 
art. 47 (art. 3. della Costituzione). 
Sentenza 29 aprile 1971, n. 88, G. U. 5 maggio 1971, n. 112. 
Ordinanza di rimessione 4 giugno 1969 del tribunale di Genova, 

G. U. 5 novembre .1969, n. 280. 
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del j.wnimento�, del concordato 
preventivo, dell'amministrazione controllata e detZa liquidazione 
coatta amministrativa), .art. 22 (artt. 3, 24, secondo comma, e 101, 
secondo comma, della Costituzione). 
Sentenza 22 giugno 1971, n. 142, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. 

Ordinanze di rimess~one 1� agosto 1970 del tribunale di Massa 

C�;. U. 21 ottobre 1970, n. 267) e 21 ottobre 1970 del tribuna�e di Na


poli (G. U. 30 dicembre 1970, n. 329). 


.J 

108 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legg� 27 dicembre 1953, n. 968 (Concessione �di indennizzi e contributi 
per danni di guerra), art. 52 (art. 3 della Costituzione). 

Sentenza 29 aprile 1971, n. 90, G. U. 5 maggio 1971, n. 112. 
Ordinanza di rimessione 7 marzo 1969 della quarta sezion~ del 
Consiglio di Stato, G. U. 16 luglio 1969, n. 179. 

d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (Norme di attuazione e di coordinamento 
delZa legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni 
al codice di j>rocedura pen~le), artt�. 1, 2 e 3 (artt. 109, 76 e 77 della 
Costituzione). 
Sentenza 9 .giugno 1971, n.' 122, G. U. 16 .giugno �1971, n. 151. 

Ordinanza di rimessione 14 agosto 1969 del pretore di Chieri, 

G. U. 22 ottobre 1969, n. 269. 
d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (Norme di attuazione e di coordina. 
mento delZa Zegge 18 giugno 1955, n. 517, concementie mOdi;ficazioni 
al codice di procedura penale), art. 2 (art. 109 della Costituzione). 

Sentenza 9 .giugno 1971, n. 122, G. U. 16 giugno 1971; n. 151. 

Ordinanza di rimessione 25 ottobre 1969 del pretore di Recanati, 

G. U. 28 gennaio 1970, n. 24. 
legge 5 gennaio 1956, n. 1 (Norme integrative delZa legge 11 gennaio 
1951, n. 25, sulZa perequazione tributaria), art. 23, secondo comma 
(artt. 3 e� 53 della�. Costituzione). � 

Sentenza. 26 maggio 1971, n. 107, G. U. 3 .giugno 1971, n. 140. 

Ordinanza di rimessione 21 marzo 1969 .i:J.el tribunale di Milano, 

G. U. 8 ottobre 1969, n. 256. 
d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di cooirdinamento 
delZa legge 4 aprile 1952, n. 218, sul r:ioirdinamento delle pensioni 
dell'assicurazi�ne obbligatotria per -l'invalidit�, la vecchiaia ed i 
superrstiti), art. 18, secondo comma (art. 76 della Costituzione):, 
Sentenza 26 maggio 1971, n. 112, G. U. 3 giugno 1971, n. 140. 

Ordinanza di rimessione 16 maggio 1969 del tribunale di Trieste, 

G. U. 25 febbraio 1970, n. 50. 
d.P.R. 26 aprii~ 1967, n. 818 (Nwme di attuazione e di coordinamento 
della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni 
de.ll'assicuiraz.ione obbligatotria per 'l'invalidit�, la vecchiaia e �i 
superstiti), art. 22 (art. 76 della Costituzione). 
Sentenza 11 maggio 1971, n. 98, G. U. 112 maggio 1971, n. 119. 

Ordinanza di rimessione 23 .giugno 1969 del tribunale di Piacenza, 

G. U. 22 ottobre 1969, n. 269. 
legge 17 agosto 1957, n. 843 (Ratifica ed esecuzione deU'Accor..do 
tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolariumto.. 



, 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 109 

delle questioni derivanti daZla RisoZuzione deti'Assemblea generaie c�~lie 
Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, con scambi di Note, conciuso in 
Roma iZ 2 ottobre 1956), art. 2, nella parte concernente l'art. 12 dell'Accordo 
e l'annessa nota (artt. 38, secondo comma, 2 e 3, primo 
comma, dell\_ Costituzi�ne). 

Sentenza 26 maggio 1971, n. 109, G. U. 3 �giugno 1971, n. 140. 
Ordinanza di rimessione 29 aprile 1969 della corte di appello di 
Catania, G. U. 6 agosto 1969, n. 200. � 

d.P.R. 29 .gennaio 195-8, n. 645 (Testo unico deUe leggi sulle imposte 
dirette), art. 261, quarto c,omma (art. 76 della Costituzione) (158). 
Sentenza 29 aprile 1971, n. 93, G. U. 5 maggio 1971, n. 112. 
Ordinanza di rimessione 19 aprile 1969 della corte di appello di 
Roma, G. U. 23 luglio 1969, n. 186. 

. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circoZazione 
stradale), art. 91, secondo comma (art. 3 della Costituzione) (159). 

Sentenza 29 aprile 1971, n. 87, G. U. 5 maggio 1971, n. 112. 
Ordinanza �di rimessione 17 aprile 1969 del pretore di Torino, 

G. U. 13 agosto 1969, n. 207. 
legge ,prov. Bolzano 10 luglio 1960, n. 8 (Ordinamento urbanistico), 
art. 16 (disp. trans. VIII della Costituzione). 

Sentenza 26 maggio 1971, 'n. 108, G. U. 3 giugno 1971, n. 140. 
Ordinanza di rimessione 10 luglio 1970 del tribunale di Bolzano, 

G. U. 21 ottobre 1970, .n. 267. 
legge 24 luglio 1961, n. 729 (Piano di nuove costruzioni strada-Li ed 
autostradali), art. 9, primo comma (artt. 3 e 42, terzo comma, della 
Costituzione). 

Sentenza 22 .giugno 1971, n. 133, G. U. 30 �giugno 1971, n. 163. 
Ordinanze di rimessione 13 maggio .1969 e 23 marzo 1970 del tribunale 
di Avellino, G. U. 13 agosto 1969, n. 207 e 2 settembre 1970, 

n. 222. 
legge prov. Bolzano 3 gennaio 1964, n. 1 (Approvazione del piano 
regolatore generale del Comune di BoZ.mno) (art. 95 dello Statuto 
speciale del Trentino-Alto Adige). 


(158) Altra questione di legittimit� costituzionale dell'art. 261, quarto comma, 
del d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 � stato dichiarato non fondata, in riferimento 
agli artt. 3 e 4 della Costituzione, con sentenza 6 luglio 1970, n. 114. 
(159) La questione di legittimit� costituzionale del quinto comma della deposizione 
� stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 13 e 27, secondo ~ 
comma, della Costituzione, con sentenza 14 febbraio 1962, n. 6. 
17 



110 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

/ 

Sentenza �26 maggio 1971, n. 108, G. U. 3 giugno 1971, n. 140. 
Ordinanza di rimessione 20 giugno 1969 del tribunale di Bolzano, 


G. U. 18 agosto 1969, n. 207. 
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico deUe disposizioni per 
l'assicurazione obbligat;oria contro gli infMtu.ni sui lavoro e le malattie 
professionali), art+. 1O, sesto e settimo comma, e 11, prim�o e secondo 
comma (artt. 3, 35 e 38 della Costituzione) (160). 
Sentenza 22 giugno 1971, n. 134, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. 
0.rdiinanza di rimessione 18 dicembre 1968 del tribunale di Roma, 

G. U. 8 ottobre 1969, n. 256. 
legge reg. Trentino-Alto Adige '19 agosto 1965, n. 4 (Norme per l'assistenza 
ai pensionati ed ai foro familiari iscritti alle Casse mutue 
provinciali di malattia di Trento e di Bol1ano) (artt. 6, primo comma, 
e 95 dello statuto regionale e VIII disp. trans. della Costituzione). 


Sentenza 11 maggio 1971, n. 95, G. U. 12 maggio 1971, n. 119. 

O:r.dinanze di rimessione �5 novembre 1968 e 7 maggio 1969 della 

sesta sezione del Consiglio di Stato, G. U. � 2 luglio 1969, n. 165 e 

1� aprile 1970,' n. 82. 

legge 28 settembre 1966, n. 749 (Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 30 Zuglio 1966, n. 590, recante provvedimenti 
a favoTe della citt� di Agrigento in conseguenza del movimento franoso 
verificatosi il 19 Zuglio 1966), art. 2-bi~ (art. 42, secondo comma, 
della Costituzione) (161). 


Sentenza 11 maggio 1971, n. 94, G. U. 12 maggio 1971, n. 119. 
Ordinanza di rimessione 20 marzo 1970 del pretore di Agrigento, 

G. U. 17 giugno 1970, n. 150. 
legge 4 lugUo 1967, n. 580 (Disciplina per la lavoTazione e commercio 
dei Ce'l:'eaZi, degli sfarinati, del pane e deUe paste alimentari), 
art+. 29 e 36 (art. 41 della Costituzione). 

Sentenza 22 giugno 1971, n. 137, G. U. 30 giugno 1971, ri. 163. 
Ordinanza di rimessione 14 novembre 1968 del pretore di Nocera 
Inferiore, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269. 

(160) Il terzo comma dell'art. 1() del d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 (nella 
parti in cui limita la responsabilit� civile del datore di lavoro per infortunio sul 
lavoro derivato da reato all'ipotesi in cui questo sia commesso dagli incaricati della 
direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri dipende(rlti) e il quinto 
comma dello stesso articolo (in quanto consente che il giudice possa accertare che 
il fatto che ha procurato l'infortunio costituisca reato soltanto nelle ipotesi di estinzione 
dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare 
l'ipotesi di prescrizione del reato) sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza . 
9 marzo 19'67, n. 22. 
(161) Altra questione di legittimit� costituzionale della disposizione � stata 
dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 14 dello statuto regionale siciliano, 
con sentenza 11 marzo 1969, n. 74. 

J 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 111 

legge 27 luglio 1967, n. 658 (Riordinamento de,iza previdenza marinara), 
artt. 5, pTimo e secondo comma. 6, terzo comma, e 7, primo comma e 
annessa tabella gestione marittimi n. 2 (ia:rtt, 3 e 53 della Costituzione). 

Sentenza 9 giugno 1971, �l. 124, G. U. 16 giugno 1971, n. 151. 
O~dinanza di rimessione 24 settembre 1969 del tribunale di Napoli, 
G. U. 25 febbraio 1970, n. 50. 

legge 6 a9osto 1967, n. 765 (Modificazioni ed integrazioni aiila legge 
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), art. 19 (artt. 3 e 42, terzo com:n;i.a, 
della Costituzione). 

Sentenza 22 .giugno 1971, n. 133, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. 
Ordinanza di rimessione 23 marzo 1970 del tribunale di Avellino, 

G. U. 2 settembre 1970, n. 222. 
legge H ottobre 1967, n: 977 (Tutela de1l lavoro dei fanciuUi e d~gli 
adolescenti), art. 28, nella parte in cui affida temporaneamente agli 
ispettorati del lavoro la valutazione della pericolosit� (o faticosit� o 
gravosit�) del lavoro (artt. 3 e �25, secondo comma, della Costituzione). 

Sentenza 9 giugno 1971, n. 125, G. U. 16 giugno 1971, n. 151. 
Ordinanza di rimessione 17 giugno 1969 del pretore di Nicosia, 

G. U. 26 novembre 1969, n. 299. 
d.I. 11 dicembre 1967, n." '1150 (Proroga dei termini per l'applicazione 
delle agevolazioni in materia di edilizia), convertito, con modificazioni, 
nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, art. 5, .primo comma (art. 3 della Costituzione). 
Sentenza 2�2 ,giugno 1971, n. 132, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. 

Ordinanze di' rimessione 28 aprile 1969, 13 .giugno 1969 e 16 ottobre 
della corte di appello di Genova, G. U. 8 ottobre 1969, n. 256, 
22 ottobre 1969, n. 269 e 25 febbrai.o 1970, n. 50. 

NORME DELLE QUALI � STATO PROMOSSO 
GIUDIZIO DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 


Codice civile, art. 826 (Patrocinio dello Stato, delle provincie e dei 
comuni), terzo comma, e art�. 828 (Condizione giuridica dei beni patrimoniali), 
secondo comma, iin quanto escludono la ;plgnorabilit� del denaro 
e dei crediti pecuniari di natura non tributaria dello Stato e delle ,sue 
amministrazioni autonome (artt. 3, 24,' 28 e 113 della Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 5 dicembre 1970, G. U. 5 maggio 1971, 

n. 112. 
codice civile, art. 2141 (Nozione della mezzadria), art. 2142 (Famiglia 
colonica), art. 2150 (R~ppresentanza della famiglia colonica), primo 


112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

comma, in quanto non con.sentono ai componenti della famiglia colonica 
di far valere i propri diritti in contrasto con la volont� del capo 
famiglia (artt. 2, 3, 4, secondo comma, 16, primo comma, 24, primo 
comma, e 29, secondo comma, della Costituzione). 

Pretore di Pietrasanta, ordinanza 10 novembre 1970, G. U. 16 giugno 
1971, n. 151. 

codice civile, art. 2237 (Recesso), secondo .e terzo comma, in quanto 
consente il recesso del professionista dal contratto solo 1per giusta 
causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente, secondo condizioni 
non previste invece .per l'altra parte del rapporto contrattuale (art. 3 
della Costituzione). 

Pretore di Postiglione, ordinanza 17 dicembre 1969, G. U. 16 giugno 
1971, n. 151. 

codic:e c:ivile, art. 2736 (Specie del giuramento), n. 2, in quanto pr~clude 
ogni possibilit� �di ulteriore difesa alla parte alla quale non sia 
deferito il giuramento suppletorio (artt. 3 e �24 della Costituzione) (162). 

Pretore di Milazzo, ordinanza 30 marzo 1971, G. U. 30 giugno 
1971, n. 163. 

codice civile, art. 2751 (Cre;diti per spese fune�bri, d'infermit�, alimenti, 
retribuzioni), n. 5, in quanto limita il privilegio dei crediti del 
prqfessionista alle retribuzioni dovute per l'ultimo anno, con criterio 
diverso da quello stabilito, dall'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, 
per i crediti da lavoro subordinato (art. 3 della Costituzione) e secondo 
trattamento meno favorevole di quello riservato, dall'art. 2778 del codice 
civile, anche a crediti nascenti da rapporti diversi da quelli di 
lavoro subordinato o di prestazione d'opera intellettuale (artt. 1 e 35 
della Costituzione). 

Tribunale di Milano, ordinanza 29 ott0bre 1970, G. U. 30 giugno 
1971, n. 163. 

codic:e di procedura c:ivile, art. 41 (Regolamento di giurisdizione), 

in quanto consente ad una delle parti del :processo, a sua discrezione 

e anche contro la volont� �dell'altra, di sottrarre al giudice di primo 

grado la cognizione della questione di g~urisdizione, con sospensione 

di attivit� istruttorie che potrebbero fornire in argomento utili ele


menti di fatto ed obbligo per il .giudice di sospendere il processo 

(artt. 24 e 113 della Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 10 febbraio 1971, G. U. 12 maggio 
1971, n. 119. 

(162) Questione gi� proposta dal tribunale di Torino (ordinanza 5 dicell}..bre
1969, G. U. 2 settembre 19'70, n. 222) e dal pretore di Roma (ordinanza 4 gennai9 
1971, G. U. 28 aprile 1971, n. 106). 

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PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 113 

codice di procedura civile, art. 54 (Ordinanza. sulla ricusazione), 
terzo comma, in quanto prevede, per il caso di rigetto dell'istanza di 
ricusazione del giudice, con provvedimento anche non motivato e non 
suscettibile d'impugnazione (art. 111 della Costituzione), la condanna 
della .parte o del difensore che ha proposto l'istanza di ricusazione al 
pagamento �di una pena pecuniaria (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Pretore di Bari, ordinanza 22 febbraio 1971, G. U. 16 giugno 1971, 

n. 151. 
codice di procedura civile, art. 373 (Sospens.ion� den'�se:cuzione), in 
quanto non consente alla Corte di cassazione di sospendere l'esecuzione 
delle sentenze di appello (artt. 111, secondo �comma, e 24, se


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'

condo comma, della Costituzione). 

Pretore di Rodi Garganico, ordinanza 30 gennaio 1971, G. U. 12 
maggio 1971, n. 119. 

codice di procedura civile, art. 480 (Forma dei precetto), terzo comma, 
prima parte, in quanto consente ad una delle parti di predeterminare 
a sua discrezione il giudice competente per il giudizio di apposizione 
(art. 25 della Costituzione) (163). 

Pretore di Lauro, ordinanza ~26 febbraio 1971, G. U. 5 maggio 
1971, n. 112 . 

� codice di procedura civile, art. 514, (Cose mo�biU assolutamente impignorabiii), 
n. 5, in quanto esclude la .pignorabilit� del danaro e�di 
crediti pecuniari di natura non tributaria dello Stato e delle sue amministrazioni 
autonome (artt. 3, 24, 2.S e 138 della Costituzione). 
Pretore �di Roma, ordinanza 5 dicembre 1970, G. U. 5 maggio 
1971, n. 112. 

codice di procedura civile, art. 665 (Oppos.izione, provvedimenti del 
giudice), in quanto impone al giudice di pronunciare ordinanza di 
rilascio non impugnabile ed .immediatamente esecutiva, tranne che per 
e gravi motivi > la cui ricorrenza � discrezionalmente valutata, quando 
l'opposizione del conduttore non sia fondata su prova scritta (artt. 3, 
primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione). 

Pretore di Pisa, ordinanza 9 novembre 1970, G. U. 3 giugno 1971, 

n. 140. 
codice di procedura civile, art. 668 (Opposizione dopo 1.a convalida), 
primo c:omma, in quanto non consente l'opposizione tardiva all'intimato 

(163) Questione gi� proposta dalla terza sezione della Corte di cassazione 
(orP,inanza 15 aprile 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74). 

114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

. ... 

che, pur avendo avuta tempestiva conoscenza della citazione, non abbia 
partecipato all'udienza �di convalida per causa di forza maggiore o caso 
fortuito (artt. 24, secondo comma, 3 e 111 della Costituzione) (164). � 

Giudice conciliatore di Pontecagnano Faiano, ordinanza 15 marzo 
19�, G. U. 12 maggio 1971, n. 119. 

codice penale, art. 132 (Potere discrezicma�e del giudice neU'appUcazione 
della pena: limiti), secondo comma, in quanto non consente al 
giudice di condannare a reclusione di durata inferiore ai quindici 
giorni quando ritenga �di applicare il minimo della pena e conceda, 
inoltre, le attenuanti ,genericlle, e comporta, quindi, la possibilit� che 
la concessione delle attenuanti �generiche si riduca a mera affermazione 
verbale senza concreta incidenza sulla pena comminata (art. 3 
della Costituzione). 

1Pretore �di Massa Marittima, ordinanza 25 marzo 1971, G. U. 30 
giugno 1971, n. 163. 

codice penale, art. 163 �(Sospemiome condizionale detta pena), primo 
comma, in quanto limita la possibilit� �di concedere la sospensione condizionale 
della pena all'ipotesi di condanna a pena detentiva per un 
tempo non superiore ad un anno (art. 27, terzo comma, della Costituzione) 
(165). 

Tribunale di Torino, ordinanza 14 gennaio 1971, G. U. 30 giugno 
1971, n. 163. 

codice penale, art. 164 (Limiti entro i quali � ammessa la sospensione 
coindizionaie della pena), secondo comma, n. 1, in quanto esclude 
la ;possibilit� di concedere la sospensione �ondizionale della pena, pur 
nel concorso delle altre condizioni �di legge, a chi abbia riportato una 
precedente condanna a pena detentiva per delitto (art. 3 della Costituzione) 
(166). 

Pretore di Varese, ordinanza 19 febbraio 1971, G. U. 16 giugno � 
1971, n. 151. 

(164) Analoga questione � stata gi� proposta dal pretore di Rho (ordinanza 
23 febbraio 1970, G. U 3 giugno 1970, n. 136). La questione di legittimit� costituoiznale 
del terzo comma della disposizione � stata dichiarata non fondata, in riferimento 
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, �on sentenza 8 giugno 1963, n. 83. 
(165) Questione dichiarata manifestatamente infondata con sentenza 30 marzo 
1971, n. 64; cfr. sentenze 10 giugno 1970, n. 86 e 5 aprile 1971 n. 73 della Corte 
costituzionale. 
(166) Disposizione gi� dichiarata incostituzionale, con sentenza 10 giugno 1970, 
n. 86, nella parte in cui dispone che il giudice non possa esercitare il potere di 
concedere o negare, per la pena da comminare�, il beneficio della sospensione condizionale 
quando il secondo reato si lega con il vincolo della continuit� a quello 
unito con pena sospesa. Il 'quarto comma della disposizione � stato dichiarato incostituzionale, 
con sentenza 5 aprile 1971, n. 73 nella parte in cui esclude che possa�� 

PARTE II, RASSEC?NA DI LEGISLAZIONE 116 

codice penale, art. 266 (Istigazione di miiitari a disobbedire alle 
leggi), prima parte, in quanto punisce manifestazioni: di pensiero a 
carattere istigatorio o apologetico indipendentemente da un qualsiasi 
effetto sulla struttura giuridica ,e disciplina,re �della compagiine militare 
(art. 21 della Costituzione) (167). 

Corte di assise di Imperia, ordinanza 8 marzo 1971, G. U. 12 maggio 
1971, n. 119. 

c�odice penale, art. 290 (Vilipendio della Repubblica, deUe Istituzioni 
costituzionali e delle Forze armate), in quanto punisce, �con imprecisa 
. ed equivoca formulazione (art. 25, secondo comma, della Costituzione), 
manifestazioni del pensiero a tutela di valori non costituzionalmente 
garantiti (art. 21, primo comma, �della Co�stituzione) (168). 

Corte di assise di Venezia, ovdinanza 24 febbraio 1971, G. U. 
5 maggio 1971, n. U2. 

codice penale, art. 313 (Autorizzazione o richiesta di procedimento), 
terzo comma, in quant� attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a 
procedere per il delitto ,di vilipendio all'ordine giudiziario al Ministro 
di grazia e giustizia anzich� al Consiglio superiore della magistratura

1

(IV titolo, sez. I, parte II �ed in particolare art. 104 della Costituzione 
e art. 3 della Costituzione) (169). 

Giudice istruttore del tribunale di La Spezia, ordinanza 22 febbraio 
1971, G. U. �5 maggio 1971, n. 112 (170). 

codice penale, art. 341 (Oltraggio), in quanto ric�nosce al privato 
che riveste la qualifica di pubblico ufficiale uno status privilegiato 

concedersi una seconda sospensione condizionale nel caso di nuova condanna, per 
�delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella gi� sospesa, non 

superi i limiti per l'applicabilit� del beneficio. 

(167) Questione gi� proposta del tribunale di Torino (ordinanza 28 aprile 1970, 
G. U. 22 luglio 1970, n. 184). 
(168) Analoga questione, proposta per l'art. 341 del codice penale; � stata 
dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, con sentenza 
19 luglio 1968, n. 109 e ;nuovamente proposta da numerose autorit� giudiziarie 
(v. retro, nota 69). 
(169) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 17 febbraio 1969, 
n. 15, nella parte in cui attribuiva il potere di dare l'autorizzazione a procedere per 
il delitto di vilipendio alla Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia 
anzich� alla Corte stessa. Altre questioni di legittimit� costituzionale dell'art. 313, 
terzo comma, del codice penale sono state dichiarate non fondate, in riferimento 
agli artt. 3, 25, 101, 104 e 112 della Costituzione, con sentenza 5 maggio 1959, n. 22, 
ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza 29 aprile 1971, n. 91. 
(170) Con la stessa ordinanza � stata ritenuta manifestamente infondata, per 
quanto concerne il vilipendio all'ordine giudiziario, la questione di legittimit� .costituzionale 
dell'art. 290 del codice penale, proposta invece, relativamente a fattispecie 
di .vilipendio alle Forze armate, della corte di assise di Venezia (ordinanza 24 febbraio 
1971, G. U. 5 maggio 1971, n. 112). 

116 -RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA~O 

(artt. 1, secondo comma, 3, 4, secondo comma, 28 e 54 della Costituzione) 
(171). 

Giudice istruttore del tribunale di Torino, oo::dinanza 1� marzo 
1971, G. U. 30 giugno 1971, n. 163 (artt. 1, secondo.: comma, 3, 4, secondo 
comma, 28 e 54 della Costituzione). 

Pretore di Riva del Garda, ordinanza 2 marzo 1971, G. U. 12 maggio 
1971, n. 119 (artt. 1 e 3 della Costituzione). 

codice penale, art. 588 (Rissa), secondo comma, in quanto prevede 
la imputazione degli eventi aggravanti e per il solo fatto della partecipazione 
alla rissa,, (art. 27, primo comma, della Costituzione) (172). 

Tribunale di Milano, o~dinanza 18 .gennaio 1971, G. U. 12 maggio 
1971, n. 119. 
Tribunale di Trieste, ordinanza 8 marzo 1971, G. U. 16 giugno 
1971, n. 151. 

codice penale, art. 596 (Esclusione deZla prova Ziberatoria), primo 
comma, in quanto non consente all'imputato di fornire la .prova sulla 
verit� o la notoriet� del fatto attribuito alla persona offesa (art. 21, 
primo comma, della Costituzione) (173). 

Tribunale di Roma, ordinanza 23 marzo 1971, G. U. 30 giugno 
1971, n. 163. 

codice penale, art. 625 (Circostanze aggravanti), ultimo comma, ;per 
la eccessivit� delle pene comminate (art. 27, terzo comma, della Costituzione) 
(174). 

Tribunale di Torino, ordinanza 14 gennaio 1971, G. U. 30 giugno 
1971, n. 163. 

codice penale, art. 724 (Bestemmia e manifestazioni oltraggiose 
verso i defunti), in quanto appresta .per la sola religione cattolica una 
speciale tutela penale (artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione) (175). 

Pretore di Sapri, ordinanza 5 marzo 1971, G. U. 3 .giugno 1971, 

n. 140. 
(171) Questione dichiarata non fondata, lin riferimento agli artt. 1 e 3 della 
Costituzione, con sentenza 19 luglio 1968, n. 109, e gi� riproposta da numerose 
autorit� giudiziarie (v. Tetro, nota 69). 
(172) Questione dichiarata non fondata con sentenza 17 febbraio 1971, n. 21. 
(173) Questione gi� proposta dal tribunale di Milano (ordinanze 27 maggio 
1970, 10 giugno 1970 (due) e 26 giugno 1970, G. U. 16 settembre 1970, n. 235, 30 dicembre 
1970, n. 329 e 7 ottobre 1970, n. 254). Differente ma analoga questione � 
stata proposta, per il terzo comma, n. 3, dell'art. 596 del codice penale, dal pretore 
di Lecco (ordiilanza 26 gennaio 1971, G. U. 28 aprile 1971, n. 106). 
(174) Questione dichiarata non fondata con sentenza 17 febbraio 1971, n. 22. 
(175) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 7 e 8 della 
Costituzione, con sentenza .30 dicembre 1958., n. 79, e gi� riproposta, con riferimento 
al solo art. 3 della Costituzione, dal pretore di Frosinone (ordinanza 20 marzq. 
1970, G. U. 17 giugno 1970, n. 150). 
-i 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 117 

codice di procedura penale, art. 23 (Esercizio dell'azione civile nei 
processo penale), secondo period�o, in quanto esclude che il .giudice penale 
possa decidere sull'azione civile quando il procedimento si chiuda 
con declaratoria di improcedibilit� o con sentenza di proscioglimento 
per qualsiasi causa (art. 111, secondo comma, della Costituzione) (176). 

Corte di cassazione, quarta sezione penale, ordinanza 16 dicembr~ 
1970, G. U. 5 maggio 1971, n. 112. 

codice di procedura penale, art. 135 (Colloqui del difensoire con 
i-imputato detenuto) e art. '164 (Requisiti foirmali dei mandati), ultimo 
comma, in quanto vietano all'imputat0> detenuto di conferire con il 
proprio difensore prima che siano terminati gli interrogatori, con impedimento 
non applicabile all'imputato non detenuto ed oper�nte oltretutto 
sulla base �di detenzione condizionata, per le ipotesi in cui 
l'arresto sia soltanto facoltativo, alla discrezione di ciascun organo 
competente (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione) 
(177). 

Giudice istruttore del tribunale di Mi�ano, ordinanza 15 febbraio 
1971, G. U. 16 giugno 1971, n. 151 (artt. 135 e 164, ultimo comma). 
Giudice istruttore del tribunale di Torino, ordinanza 17 marzo 
1971, G. U. 16 giugno 1971, n. 151 (art. 135). 

codice di �procedura penale, art. 296 (Attivit� e delegazioni del giudice 
istruttore), secondo e terzo comma, in quanto consente al gi�dice 
istruttore di delegare al pretore~ l'esecuzione di atti istruttori di sua 
competenza per materia (artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 
e 107, terzo comma, �della Costituzione) (178). 

Pretore di Bitonto, ordinanze 20 e 2�2 febbraio 1971, G. U. 3 giugno 
1971, n. 140 e 12. maggio 1971, n. 119. 

codice di procedura �penale, art. 392 (Fprme, avocazione e trasfo'l"mazione 
dell'istruzione sommaria), secondo comma, nelle .parole e il pretore"� 
in quanto consente al proctiratore della Repubblica presso il 
tribunale dei minorenni, per il richiamo di cui all'art. 13 del r.d.1. 
20 luglio 1934, n. 1404, di delegare al pretore l'esecuzione di atti 

(176) Questione gi� proposta dalla stessa autorit� giudiziaria (ordinanze 16 e 
19 dicembre 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106 21 aprile 1971, n. 99). Altra questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale � stata dichiarata 
non fondata con sentenza 27 dicembre 1965, n. 101. 
(177) Nell'ordinanza di rimessione del giudice istruttore del tribunale di Torino 
la questione � proposta � con riferimento alte imputazioni per le quali l'imputato 
� detenuto e a quelle per le quali sia eventualmente a piede libero �. 
(178) Questione gi� proposta, per il secondo comma della disposizione, dal 
pretore di S. Agata Militello (ordinanza 5 novembre 1969, G. U. 8 aprile 1970, n. 89). 

118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

istruttori di sua competenza per materia (artt. 25, primo �comma, 101, 
secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione) (179).. 

Pretore di� Bitonto, ordinanze 23 febbraio 1971 e 2 marzo 1971, 
.G. U. 12 maggio 1971, n. 119 e 16 giugno 1971, n. 151. 


codice di procedura penale, art. 642 (Effetti dei ricorsi e sanzioni 
dis.ciplinari), sec�ondo comma, e art. 646 (Revoca delle misure di sicurezza), 
in quanto condizionano l'esecuzione della revoca delle misure 
di sicurezza al mancato ricorso del pubblico ministero ed attribuiscono 
al ricorso al pubblico ministero efficacia sospensiva della revoca (artt. 3, 
13, primo e secondo comma, 27, secondo comma, 102, primo comma, 
e 112 della Costituzione). 

Giudice di sorveglianza del tribunale di Pisa, ordina:hza 15 febbraio 
1971, G. U. 5 maggio 1971, n. 112. 


codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), artt.� SS.5�598 e 
603-609, in quanto attribuiscono al comandante di posto funzioni �giurisdizionali 
(artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della 
Costituzione) .(180). 


Comandante del porto di Anzio, ordinanza 10 marzo 1971, G. U. 
30 giugno 1971, n. 163. 


legge 20 marzo 1865, .n. 2248, all. E (Sul contenzioso amministrativo), 
art. 4, in quanto esclude la pignorabilit� del danaro e dei crediti pecuniari 
di natura non tributaria dello Stato e delle sue amministrazioni 
autonome (artt. 3, 24, 28 e 113 della Costituzione) (181). 


Pretore di Roma, ordinanza 5 dicembre 1970, G. U. 5 maggio 1971, 

n. 112. 
r.d. 24 agosto 1877, n. 4021 (Testo unico delle leggi per l'imposta 
sui redditi della ricchezza mobile), art. 53, primo comma, in quanto 
esclude la competenza del giudice ordinario nelle controversie che si 
riferiscono, in materia di imposte dirette, a semplice estimazione dei 
redditi (art. 113, primo e �secondo comma, della Costituzione) (182). 
Tribunale di Napoli, ordinanza 21 dicembre 1970, G. U. 30 �giugno 
1971, n. 163. 


(179) Questione gi� proposta, per l'art. 296, secondo comma, del codice di 
procedura penale, dal pretore di S. Agata Militello (ordinanza 5 novembre 1969. 
G. U. 8 aprile 1970, n. 89). V. retro, nota 95. 
(180) Questione proposta con richiamo ai principii affermati dalla Corte costituzionale 
nella sentenza 9 luglio 1970, n. 121. 
(181) Differente questione di legittimit� costituzionale dell'art. 4 della legge 
20 marzo 1865, n. 2248 all. E � stata proposta, in riferimento agli artt. 24, 42 e 113 
t

della Costituzione dal pretore di Chieri (ordinanza 10 settembre 1970, G. U. 24 febbraio 
1971, n. 49). 


(182) Questione gi� proposta per l'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248. aIC E .. 
dalla corte di appello di Torino (ordinanza 27 febbraio 1970, G. U. 20 maggio 1970, 

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PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 119 

r.d.I. 19 ottobre 1923, n. 2328 (Disposizioni per la formazione degli 
orari e dei turni di servizio del personale addetbo ai pubblici servizi 
di traspoTti in conce8sione), convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473, 
art. 21 delle disposizioni annesse, modificato dal r.d.I. 2 dicembre 1923, 
n. 2682, �in quanto prevede il diritto del lavoratore al riposo secondo 
un criterio che prescinde dalla cadenza 'settimanale (art. 36 della Costituzione) 
(183). 
Corte di cassazione, seconda sezione, ordinanza 10 febbraio 1971, 

G. U. 30 giugno 1971, n. 163. ,~ 
r.d.I. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge deZ registro), art. 33, in quanto 
non prevede l'obbligo di motivare l'accertamento di valore (art. 24 
della Costituzione). 
Commissione provinciale delle imposte di Pistoia, ordinanza 9 novembre 
1970, G. U. 5 ma.ggio 1971, n. 1l2. 

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge deZ registro), artt. 106, 108 e 
118, primo comma, n. 2 (nel testo modificato dall'art. 3 del r.d. 13 gennaio 
1936, n_. 2313), in quanto impongono la registrazione~ perch� possa 
il giudice provvedere sulla domanda, anche dei contratti v�erbali, senza 
�he alla denunzia possa attribuirsi efficacia probatoria, pur potendo 
il giudice ritenere poi il contratto inesistente, e con preclusiv~ conseguenze, 
in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione tributaria, a 
danno di una sola delle due parti responsabili (artt. 3 e 24 della Costituzione) 
S184). 
Pretore di Roma, ordinanza 12 febbraio 1971, G. U. 16 .giugno 
1971, n. l,151. 

n. 125), per l'art. 185, primo comma del r. d. 14 settembr.e 193i, n; 1175 dal tribunale 
di Rimini (ordinanza 4 dicembre 19'69, G. U. 4 marzo 1970, n. 57), per l'art. 22, 
terzo comma, del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 dal tribunale di Milano (ordina:'!lza 
18 aprile 1969, G. U. 10 dicembre 1969, n. 311) e della corte di appello di Torino 
(ordinanza citata), e per l'ari;. 29, terzo comm�, del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 dalla 
corte di appello di Torino (ordinanza citata), dal tribunale di Napoli (ordinanze 
29 dicembre 1969 e 11 novembre 1970, G. U. 15 luglio 1970 n. 177 e 28 aprile 1971, 
n. 28), dal tribunale di Torino (ordinanza 17 aprile 1970, G. U. 2 settembre 1970, 
n. 222) e dalla corte di appello di Napoli (ordinanze 22 aprile 1970, 27 maggio 1970 
e 3 giugno 1970, G. U. 16 settembre 1970, n. 235 e 7 ottobre 1970, n. 254). 
(183) Questione gi� proposta dal tribunale di Milano (ordinanze 24 maggio 
1969, G. U. 5 novembre 1969, n. 280 e 8 ottobre 1969, G. U. 11 febbraio 1970, n. 37), 
dal pretore di Parma (ordinanze 30 ottobre 1970 (due). G. U. 7 aprile 1971, n. 87), e 
dal pretore di Torino (ordinanze 4 gennaio 1971 (sei) e 5 febbraio 1971 (quattro), 
G. U. 7 aprile 1971, n. 87). L'analoga disposizione dell'art. 16 � stata dichiarata 
incostituzionale con sentenza 15 dicembre 1967, n. 150. 
(184) Questione proposta in ragione della affermata insufficienza, quanto ai contratti 
verbali, delle argomentazioni con le quali la Corte costituzionale ha ritenuto 
altre volte non fondata la questione di legittimit� costituzionale agli artt. 106, 108 
e 118 della legge del registro (sentenze 9 aprile 1963, n. 45 e 22 dicembre 1969, 
n. 157). Differente questione � stata proposta per gli artt. 106 e 108 ed in riferii.mento 
all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Milano (ordinanza 24 settembre 1970, 
G. U. 24 febbraio 1971, n. 49). V. Tetro, nota 22. 

l 


120 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

r.d. 8 gennaio 1931, n. '148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina 
g.iuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento 
giuridico-economico del personale deile ferrovie, tranvie e linee 
di navigazione interna in regime di concessione), art. 10, nel testo anteriore 
alle modifiche introdotte con legge 24 luglio 1957, n. 633, in 
quanto condiziona la proponibilit� dell'azione giudiziaria al preventivo 
reclamo in via gerarchica (artt. 76, 36 e 24, primo comma, della Costituzione) 
(185). 
\ 

Tribunale di Milano, ordinanza 21 ottobre 1970, G. U. 12 maggio 
1971, n. 119. 

r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 
artt. 68 e 86, in'quanto impongono la licenza di pubblica sicurezza 
per la installazione di apparecchi automatici o semiautom~tici 
da trattenimento (artt. 41, 3, secondo comma, 4, primo comma, e 35, 
primo comma, della CostituziOille); art. 72, in quanto condiziona il rilascio 
della licenza di pubblica sicurezza per la installazione di apparecchi 
automatici o semiautomatici da trattenimento al preventivo pagamento 
dei diritti d'autore (artt. 97, primo e secondo comma, 24, 
primo comma, 113, e 3, .primo comma, della Costituzione) (186). 
Pr�tore di Pa:c;lova, ordinanza 2 dicembre 1970, G. U. 12 maggio 
1971, n. 119. 

r.d. 18 giugno 1931, n~ 773 (Testo unico dene leggi di pubblica sicurezza), 
art. 112, prima parte, in quanto si riferisce anche agli scritti, 
disegni, immagini e oggetti e contrari agli ordinamenti politici, sociali 
od economici costituiti nelZo Stato o lesivi de�l prestigio dello Stato o 
dell'autorit� o offensiva del sentimento nazionale,. (art. 21 della Costituzione) 
(187). 
}>retore di Recanati, ordinanze 8 e 25 aprile 1971, G. U. 30 giugno 
1971, n. 163. 

r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), 
art. 285, primo comma, in qu~nto sottrae alla giurisdizione del giudice 
ordinario le questioni che si ri:lieriscono ad estimazione di reddito o 
ad accertamenti di :liatto relativi alla materi� imponibile (art. 113, 
primo e secondo comma, della Costituzione) (188). / 
Tribur...ale di Cremona, ordinanza 14 aprile 1971, G. U. 30 giugno 
1971, n. 163. 

(185) V. retro, nota 102. 
(186) V. retro, nota 103. 
(187) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 16 marzo 1971, 
n. 49, limitatamente alle parole � a impedire ia procreazione�. Altra questione di 
legittimit� costituzionale � stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 21, 
primo comma, della Costituzione, con sentenza 19 febbraio 1965, n. 9. 
(188) Questione gi� proposta dal tribunale di Rimini (ordinanza 4 dicembre 
1969, G. U. 4 marzo 1970, n. 57). Per le altre analoghe disposizioni della cui iegitti.:� 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISJ,AZIONE 121 

legge 2-2 febbraio 1934, n. 370 (Riposo domenicale e sevtimanale), 
e successive modifiche, artt~ 13 e 14, in quanto disciplin~no il riposo settimanale 
degli addetti alle aziende giornalistiche in modo da impedire 
la pubblicazione di giornali e quotidiani nel pomeriggio della domenica 
e nella mattinata del lunedi (artt. 21, primo e secondo comma, 
e 3 della Costituzione); artt. 22, 23, 24, 25 e 26, in quanto impediscono 
la pubblicazione, a mezzo di quotidiani, �di notizie e commenti nella 
mattinata di lunedi, consentita invece alle imprese di trasmissioni radiofoniche 
ed alla stampa sportiva (art. 3, primo e secondo comma, 
della Costituzione); art. 28, sec�ondo e terzo comma, in quant� consente 
il sequestro di pubblicazioni anche in ipotesi diverse da quelle stabilite 
dalla Costituzione (art. 21, terzo comma, della Costituzione) (189). 

Pretore di Bologna, ordinanza 18 marzo 1971, G. U. 16 giugno 
1971, n. 151. 

r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313 (Modificazioni alla legge del registro), 
art. 3, che sostituisce l'ar.t. 118 della legge �del registro, in quanto condiziona 
la procedibilit� della domanda giudiziale alla registrazione 
anche dei contratti verbali, senza che alla denunzia registrata possa 
attribuirsi efficacia probatoria, pur potendo il giudice ritenere poi il 
contratto inesistente, e con preclusive conseguenze, in ipotesi di inadempimento 
dell'obbligazione tributaria, a danno di una sola delle due 
parti responsabili (artt. 3 e 24 della Costituzione) (190). 
Pretore di Roma, ordinanza 12 febbraio 1971, G. U. 16 giugno 
1971, n. 151. 

r.d.I. 7 agosto 1936, n. 1639 (RifOO'ma degli ordinamenti tributari), 
artt. 20 e 21, in quanto non prevedono l'obbligo di motivare l'accer-� 
tamento di valore (art. 24 della Costituzione) (191). 
Commissione provinciale delle imposte di Pistoia, Ol'ldinanza 9 novembre 
1970, G. U. 5 maggio 1971, n. 112.. 

d.I�.7 agosto 1936, n. 1639 (Riforma degli ordinamenti tributari), 
convertito con legge 7 giugno 1937, n. 1016, art. 22, terzo comma, in quanto 
mit� costituzionale si � sotto lo stesso profilo dubitato v. retro, nota 182. Il secondo 
comma dell'art. 285 del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 � stato dichiarato incostituzion:;
ile con sentenza 7 luglio 1962, n. 86. 


(189) Questioni gi� proposte dal pretore di Trieste {ordinanza 30 novembre 
1970, G. U. 19 febbraio 1971, n. 42) e dal pretore di Bari {ordinanza 31 dicembre 
1970, G. U. 21 aprile 1971, n. 99). 
(190) V. retro, nota 184. 
(197) Gli artt. 20 e 21 del r. d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639 sono stati dichiarati 
incostituzionali, con sentenza 16 }llaggio 1968, n. 48, limitatamente alla parte per la 
quale, dalla contestazione dell'accertamento di maggior imponibile nei confronti 
di uno solo dei coobbligati, decorrono i termini per l'impugnazione giurisdizionale 
anche nei confronti degli altri. 

122 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

esclude la competenza del giudice ordinario nelle controversie che si 
riferiscono, in materia di imposte indirette, a semplice estimazione dei 
redditi (art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione) (192). 

Tribunale di Napoli, ordinanza 11 novembre 1970, G. U. 30 giugno 
1971, n. 163. 

r.d. 27 dicembre 1936, n. 645 (Codi.ce postale e deile te�lecomunicazioni), 
art. 13, nel testo modificato dalla legge 20 �dicembre 1966, . 
n. 1114, in quanto, comprendendo anche la stampa nel concetto e 
nella disciplina della corrispondenza (art. 15 della Costituzione), consente 
il non inoltro anche della stampa (artt. 121, secondo, terzo, quarto 
e sesto comma, della Costituzione), senza prevedere termini per la 
richiesta del giudizio di inoltrabilit� n� per il provvedimento a tal 
fine richiesto (art. 21 della Costituzione), e senza prevedere, qua~do 
non si tratta di tutelare un interesse pubblico ed al " non inoltro > � 
non segua l'azione penale,. l'audizione del destinatario (artt. 42 e 3 
della Costituzione). 
Tribunale di Torino, ordinanza 18 dicembre 1970, G. U. 30 giugno 
1971, n. 163 (193). 
Pretore di Torino, ordinanza 25 febbraio 1971, G. U. 12 maggio 
1971, n. 119. 

r.d.I. 15 novembre 1937, n. 1924 (Provvedimenti vari in materia di 
tasse ed imposte indirett� sugli affari), art. 7 dell'allegato 8, in quanto 
estende l'applicabilit� dell'art. 118 della legge del registro, modificato 
dall'art. 3 del r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313, anche ai contratti verbali, 
senza che alla denuncia registrata possa attribuirsi efficacia probatoria, 
pur potendo il giudice ritenere poi il contratto inesistente, e con preclusive 
conseguenze, in ipotesi �di inadempimento dell'obbligazione tributaria, 
a danno di una sola delle due parti responsabili (artt. 3 e 24 
della Costituzione) (194). 
Pretore di Roma, ordinanza 12 febbraio 1971, G. U. 16 �giugno 
1971, n. 151. 

(192) Questone gi� proposta dal tribunale di Milano (ordinanza 18 aprile 
1969, G. U. 10 dicembre 1969, n. 311) e dalla corte di appello di Torino (ordinanza 
27 febbraio 1970, G. U. 20 maggio 1970, n. 125). Per le altre analoghe disposizioni 
della cui legittimit� costituzionale si � sotto lo stesso profilo dubitato v. retro, nota 
182. Il quarto comma dell'art. 22 del d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639 � stato dichiarato 
incostituzionale, con sentenza 11 luglio 1969, n. 125, limitatamente alla parte in cui 
condiziona l'esercizio dell'azione del contribuente dinanzi all'autorit� giudiziaria 
ordinaria alla pubblicazione del ruolo ed all'iscrizione a ruolo dell'imposta. 
(193) Dal tribunale di Torino la questfone � stata proposta solo sotto il primo 
degli indicati profili e solo in riferimento all'art. 21, secondo, terzo, quarto e sesto 
comma, della Costituzione. �� 
(194) V. retro nota 184. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE � 123 

r.d.I. 21 febbraio 1938, � n. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle 
radioaudizioni), convertito con legge 4 giugno 1938, n. 880, art. 19, modificato 
dall'art. 1 del d.l.P.R. 5 ottobre 1947, n. 1208, in quanto �punisce 
il mancato pagamento del canone di abbonamento alla R.A.1.-TV con 
sanzione penale, diversamente da quanto previsto per i canoni dovuti 
ad altre societ� private concessionarie di pubblici servizi/ (art. 3 della 
Costituzione) (195). . 
Tribunale di Catania, ordinanza 17 febbraio 1971, G. U. 12 mag-� 
gio 1971, n. 119. 

legge 2 febbraio 1939, n. l74 (Norme per la consegna obbiigatoria 
di esemplar~ degli stampati deile pubblicazioni), art. 1, primo e terzo 
comma, in relazione agli artt. 8 e 9, in quanto pone l'obbligo, penalmente 
sanzionato, di consegnare esemplari di qualsiasi pubblicazione, 
e quindi anche �di volantini o manifestini, prima della loro diffusione 

o distribuzione e prima della consegna al committente o ad altra persona 
(art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione) (196). 
Pretore di Recanati, ordinanze 8 ~ 25 apri�le 1971, G. U. 30 giugno 
1971, n. 163. 

r.d.I. 14 aprile �1939, n. 636 (Modificazioni aile disposiztiqni sulle assicurazioni 
obbligavo'J"ie pell" l'invalidit� e la v.ecchiaia, per �la tubercolosi 
e per la disoccupazione involontaria), art. 1O, in quanto stabilisce, 
ai fini della qualificazione di invalido, differenti percentuali di riduzione 
della capacit� .per gli impiegati �e per gli operai (art. 3 della 
Costituzione) (197). 
Tribunale di Lucca, ordinanza 2 aprile 1971, G. U. 30 .giugno 1971, 

n. 163. 
r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle leggi sulZa protezione 
della selvaggina e per l'esercizio �e.lla caccia), art. 43, primo comma, in 
quanto consente al solo concessionario di esercitare il diritto di caccia 
nelle riserve (art. 3 �della Coatituzione). 
Pretore di Poggi1bonsi, or,dinanza 25 gennaio 1971, G. U. 5 maggio 
1971, n. 112. 

(195) Questione dichiarata non fondata, per gli artt. 1, 2 e 19 del r.d.l. 21 febbraio 
1938, n. 246, con sentenza 8 giugno 1963, n. 81. Differente questione di legittimit� 
costituzionale � stata proposta, per la stessa disposizione, dal giudiee istruttore 
del tribunale di Civifavecchia (ordinanza 28 settembre 1970, G. U. 9 dicembre 1970, 
n. 311) e dal pubblico ministero presso il tribunale di Milano (ordinanza 10 dicembre 
1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62). 
(196) Questione gi� proposta dalla stessa autorit� giudiziaria (ordinanza 7 ottobre 
1970, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311). 
(197) questione gi� proposta, in riferimento anche all'art. 38, secondo comma 
della Costituzione, dal 'tribunale di Pesaro (ordinanza 4 aprile 1970, G. U. 15 luglio 
1970, n. 177). 

124 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

"' 

r.d. 30 gennai�o 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), comb. disp. 
artt. 31, primo comma, 34, primo comma, e 38, in quanto distinguono i 
magistrati delle preture secondo criterio gerarchico (artt. 101, secondo 
comma, 107, terzo comma, e 25, primo comma, della Costituzione) (198). 
Pretore di Pisa, ordinanza 16 dicembre 1970, G. U. 19 maggio 
1971, n. 127. 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato 
preventivo, dell'amministrazione controllata e deila liquidazione coatta 
amministrativa.), art. 22, m quanto vincola il tribunale alla emanazione 
di sentenza dichiarativa di fallimento sul solo presupposto che 
la corte di appello abbia accolto il reclamo e senza consentirgli alcuna 
indagine di fatto e di diritto (artt. 24, secondo comma, e 101, 
secondo comma, della Costituzione) (199). 
Tribunale di Massa, ordinan:t'ie 2 e 8 febbraio 1971, G. U. 3 giugno 
1971, n. 140. ' 
Tribunale di Ferrara, ordinanza 1� marzo 1971, G. U. 3 giugno 
1971, n. 140. 

r.d. 16 marzo 1942, �n. �267 (Disciplina del fallimento, del concordato 
preventivo, delt'amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa), art. 217, secondo comma, in quanto prevede come elemento 
costitutivo del reato la sentenza dichiarativa di fallimento, alla 
cui data risulta quindi necessariamente �correlata l'applicabilit� o no 
del provvedimento �di amnistia (art. 3 della Costituzione) (200). 
Pretore di Siracusa, ordinanza 1~ marzo 1971, G. U. 30 giugno 
1971, n. 163. 

legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratoTe 
per prestazi<>ni giudiziali in materia civile), art. 30 e art. 29, nella parte 
richiamata dall'art. 30, in quanto prevedono un prdcedimento senza 
alcuna attivit� istruttoria, che si conclude cpn oridinanza non appellabile, 
e per il quale la prevista possibilit� di non avvalersi di un legale 
si risolve in eventuale pregiudizio per la parte non avvocato o procuratore, 
�con disparit� �di trattamento rispetto ai debitori nei cui con


(198) Questione dichiarata non fondata con sentenza 3 giugno 1970, n. 80, ricordata 
peraltro nell'ordinanza di rimessione. 
(199) Questione dichiarata non fondata, in riferimento anche all'art. 3 della 
Costituzione, con sentenza 22 giugno 1971, n. 142. 
� 

(200) Differente questione di legittimit� costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16 
marzo 1942, n. 267 � stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, 
con sentenza 7 giugno 1962, n. 47. Altra questione � stata proposta'.. dal 
pretore di Voghera (ordinanza 23 aprile 1970, G. U. 16 settembre 1970, n. 235). 



PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 125 

fronti sia stato emesso decreto ingiuntivo .per . crediti di altra natura 
(artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione). 

Tribunale di Genova, ordinanza 6 novembre 1970, G. U. 5 maggio 
1971, n. 112. 

legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Dispo'sizioni sull,a stampa), art. 21, terzo 
e quarto comma, in quanto prevede un rito processuale sommario con 
immediato dibattimento, svincolato dai presupposti, dalle forme e dalle 
modalit� alternative di definizione proprie del giudizio direttissimo 
disciplinato dagli artt. 502 e seguenti del codice di procedura penale, 

.privo �di fase istruttoria ed incompatibile anche di fatto con un'attivit� 
di indagini preliminari da parte del pubblico ministero, e con termine 
al giudice per pronunciare la sentenza (artt..3, 21, 24, 25, 104 e 111 
della Costituzione) (201). 

Tribunale di Ascoli Piceno, .ordinanza 2 dicembre 1970, G. U. 
12 maggio 1971, n. 119. 

legge 2 marzo 1949, n. 144 (Approvazione deiia ta.riffa degli onorari 
per le prestazioni prqfessionali dei geometri), art. 10.� secondo comma, 
in quanto consente il recesso �del professionista dal contratto sold �:per 
giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente, secondo condizioni 
non previste invece per l'altra parte del rapporto contrattuale 
(art. 3 �della Costituzione). 

Pretore di Postiglione, ordinanza 17 dicembre 1969, G. U. 16 giugno 
1971, n. 151. 

d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione dei Regolamento per 
L'esecuzione del Codice deiia Navigazione), artt. 479�482, in quanto attribuiscono 
al comandante di porto funzioni giurisdizionali (artt. 101, 
se~ondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione) (202). 
Comandante del porto di Anzio, ordinanza 10 marzo 1971, G. U. 
30 .giugno 1971, n. 163. 

legge 22 ottobre 195~. n. 1041 (Disciplina della produzione, dei commercio 
e deWimpiego degli stupefacenti), art. 6, quarto comma, in quanto 
punisce con la stessa pena reati sostanzialmente �diff.erenti (art. 3 della 
Costituzione) (203). 

Tribunale di Roma, ordinanza 31 marzo 1971, G. U. 30 giugno 
1971, n. 163. 

� (201) Altre questioni di legittimit� costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 
1948, n. 47 sono .state dichiarate non fondate con sentenze 11 luglio 1961, n. 56, 
3 dicembre 1969, n. 1746 e 26 giugno 1970, n. 109. 

(202) Questione proposta con richiamo ai principi affermati dalla Corte costituzionale 
nella sentenza 9 luglio 197CY, n. 121. 
(203) Questione gi� proposta dalla stessa autorit� giudiziaria (ordinanza 16 gennaio 
1971, G. U. 28 aprile 1971, n. 106) e, anche per il primo comma della disposi18 




126 

RASSEGN� DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 27 dic:embre 1956, n. 1423 (Norme di prevenzione nei confronti 
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubbiica moralit�), 
art. 1 (artt. 3, 13 e 25 della Costituzione) (204). 

Pretore di Forli, ordinanza 9 novembre 1970, G. U. 30 giugno 
1971, n. 163. 

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Tes1Jo unico delle leggi suUe imposte 
dirette), art. 207, primo c:omma, in quanto impone al terzo di proporre 
l'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile, e 
quindi anche soltanto di depositare il ricorso in cancelleria, prima 
della data fissata per il priimo incanto {art. 24, primo comma, della 
Costituzione) (205). 
Pretore di Roma, ordinanza 10 dicembre 1970, G. U. 5 maggio 
1971, n. 112. 

legge 4 febbraio '1958, n. 158 (Norme relative alt'esprotpriazione di 
terreni e all'attuazione di opere nena zona industrriale e nel porto 
fluviale di Padova), 'art. 4, in quanto impone di ragguagliare l'inden~ 
nit� di espropriazione al valore � agricolo � del terreno espropriato 
(art. 42 della Costituzione). 

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 15 gennaio 1970, 

G. U. 12 maggio 1971, n. 119. 
legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme suite pensio'1ii Olf'd.inarie 
a car.ico dello Stato), art. 11, sesto comma, primo .punto, in quanto prescrive 
solo per il vedovo le condizioni della inabilit� a proficuo lavoro 
e della convivenza a carico della dipendente o pensionata statale deceduta 
(art. 3 della Costituzione). 

Corte dei conti, terza sezione per le pensioni civili, ordinanza 
17 ottobre 1970, .G. U. 30 .giugno 1971, n. 163. 

d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (Nolf'me� concernenti la discipiina della 
cessione in prOiPriet� degli atloggi di tipo popolare ed economico), 
art. 2, lett. a, in quanto esclude per i militari il diritto di ottenere 
zione, dal tribunale di Venezia (ordinanza 28 ottobre 1970, G. U. 27 gennaio 1971, 

n. 22). Altra questione .dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 � stata dichiarata 
non fondata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 
19 maggio 1964, n. 36. 
(204) Cfr. sentenze 23 marzo 1964, n. 23, 17 marzo 1969, n. 32 e 25 maggio 
1790, n. 76 della Corte costituzionale. 
(205) Questione gi� proposta della stessa autorit� giudiziaria (ordinanze 10' e 
16 novembre 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106). Per i precedenti su!la questione di 
legittimit� costituzionale dell'art. 207 del d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, v. �retro, 
nota 121. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 127 

la cessione� in propriet� degli alloggi in assegnazione (art. 3 della 
Costituzione). 

Tribunale di Torino, ordinanza 15 gennaio 1971, G. U. lf) giugno 
1971, n. 151. 

legge 14 luglio 1959, n. 741 (Norme transitorie per parametri minimi 
di trattamento economico� e normativo ai lavo'Y'atori), art+. 1, 5, 
6 e 7, in quanto vincolano il giudfoe all'applicazione dei minimi retributivi 
contemplati negli accordi resi eftkaci erga omnes anche dopo 
la scadenza degli accordi e fin quando i successivi contratti collettivi 
siano a loro volta resi efficaci erga omnes, precludendogli inoltre la 
valutazione sulla conguit� �della retribuzione rispetto all'art. 36 della 
Costituzione (art. 36 deHa Costituzione) (206). 

Corte di appello �di Napoli, ordinanza 27 novembre 1970, G. U. 
5 maggio '1971, n. 112. 

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Te�sto unico per la composizione e la 
elezione degii O'Y'gani delle amministrazioni comunali), art. 15, n. 6, in 
quanto considera la .pendenza di liti con il �Comune come causa di 
ineleggibilit� e non come causa di mancata convalida della nomina 
o di decadenza dalle funzioni (artt. 3 e 5 della Costituzione) (207). 
Corte di appello di Napoli, ordinanza 24 marzo 1971, G. U. 30 giugno 
1971, n. 16'3. 

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione 
e la ele�zione degLi organi delle amministrazioni comunali), 
cirt. 93, in quanto punisce chi sottoscrive due liste di candidati alle 
elezioni �amministrative con pene pi� gravi di quelle stabilite, dall'art. 
106 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per chi commette lo stesso 
reato in occasione delle elezioni politiche (art. 3 della Costituzione) 
(208). 
Pretore di Chiari, ordinanza 29 gennaio 1971, G. U. 12 maggio 
1971, n. 119. 

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico peT la composizione e la 
elezione degli organi delle amministrazioni comunali), art. 102. in 
quanto esclude per i reati elettorali la sospensione �ondizionale della 
pena e il beneficio della non menzione della condanna nel certificato 
(206) Differenti questioni di legittimit� costituzionale sono state dichiarate non 
fondate con sentenze 19 dicembre 1962, n. 106 e 13 luglio 1963, n. 129. 
(207) Sull'art. 15 del d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570 v. sentenze 11 luglio 1961, 
n. 42, 26 marzo 1969, n. 46 e 4 marzo 1971, n. 38. 
(208) Questione gi� dichiarata non fondata, come viene ricordato anche nell'ordinanza 
di rimessione, con sentenfa 18 aprile 1967, n. 45. 

128 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

del casellario giudiziario (artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, 
della Costituzione) (209). 

Pr.etore di Rivarolo Canavese, ordinanza 10 dicembre 1970, G. U. 
5 maggio 1971, n. 112 (artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della 
Costituzione). 

.Pretore di Chiari, ordinanza 29 gennaio 1971, G. U. 12 maggio 
1971, n. 119 (art. 3 della Costituzione). 

d.P.R..11 settembre 1960, �n. 1326 (Norme sul tratvamento economico 
e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini), 
mquanto r,ende il contratto collettivo 1� ottobre 1959 applicabile anche 
dopo il rinnovo attuato con i contratti collettivi 6 gennaio 1962� e 18 
febbraio 1965 fino a che a tali ulteriori accordi sia attribuita efficacia 
erga omnes, con vincolo che impedisce al giudice di apprezzare la 
congruit� della retribuzione rispetto all'art. 36 della Costituzione (art. 36 
della Costituzione) (210). 
Corte di appello di .Napoli, ordinanza 27 novembre 1970, G. U. 
5 maggio 1971, n. 112. 

d.P.R. 2 CJennaio 1962, n. 414 (Norme sul trattamento ecoinomico e 
normativo dei dipendenti dalle� imprese commerciali delta. provincia 
di Caltanissetta), articolo unic:.o, in quanto emanato in forza dell'art. 1 
della legge l� ottobre 1960, n. 1027, dichiarato incostituzionale con 
sentenza 19 dicembre 1962, n. 106 (art. 77, primo comma, della Col 
stituziOne). 
Tribunale di Caltanissetta, e>rdinanza 2 luglio 1970, G. U. 5 maggio 
1971, n. 112. 

d.P.R. 2 CJennaio 1962, n. 481 �(Norme sul trattamento economico e 
normativo dei dipendenti da imprese commerciali), articolo unico, in 
quanto rende efficace erga omnes l'art. 27 del contratto coll;ettivo nazionale 
di lavoro 28 .giugno 1958 per i dipendenti del settore commer:
cio, che predetermina la durata del tirocinio secondo :criterio unitario, 
e indipendentemente dalla maggiore o minore difficolt� del la-
varo svolto, dalla maggiore o minore abilit� mostrata dal :prestatore 
di lavoro e dalla sua maggiore o minm�e capacit� di apprendimento 
(artt. 36 e 37 della Costituzione) (211). 
Pretore di Milano; ordinanza 22 gennaio 1971, G. U. 5 maggio 
1971, n. 112. 

(209) Questione gi� dichiarata non fondata, come � ricordato nelle due ordinanze 
di rimessione, con sentenza 7 giugno 1962, n, 48. 
(210) L'articolo unico del d. P. R. 11 settembre 1960, n. 1326 � stato dichiarato 
incostituzionale, con sentenza 12 luglio 1967, n. 107, nella parte in cui' rende obbligatorio 
erga omnes il versamento del contributo di cui all'art. 10, secondo comma,' 
del contratto collettivo 1� ottobre 1959 per i dipendenti dell'industria grafica e affini. 
(211) Altra questione di legittimit� costituzionale del d. P. R. 2 gennaio 1902, 
n. 481 � stata dichiarata non fondata COI! sentenza 20 marzo 1970, n. 41. 
. Il.. 

I_ 



PARTE u, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 
129 

1

legge 14 febb.raio 19A3, n � .U6 (DisipoSizioni relative alla vr~idenza 
del personale aiJ,4etto �alla gestione delle imposte di consumo), art. 2. 
linlitatamente aJ.l'.espressione e escluso� quello di suo recesso ai sensi 
�d�1iVa,rt. 2119 del �e�dice civile>, in quanto esclude la corresponsione 
del preuito di fedelt�, parte integrante dell'indennit� di anzianit�, in 
.ipoteSi di re�esso del lavoratore (a~t. 3, 36 e 38 della Costituzione) (212). 

Corte di appello di Roma, ordinanza' 15 gennaio 1971, G. U. 16 

�giugno 1971. n ... 151. 
legge 25 febbraio 1963, n. 289 (Modifiche alla legge� 8 gennaio 1952, 
n. 6., sull"~tlutione della Oa,ssa Mzi.onale di previdenza e assistenza 
,a fa:o6re degli av-vCl�Ca.ti e P-tocmraWri), art. 5, in quanto impone una 
PJ'!e,\�ta.zione.. ;patri:mp,nl,ale secondp crit~io inidoneo ad incidere in pro:
pE>~ip.ne �(jl:�lla .~~ttl:tra �capaeit� eontnbutiva e secondo ~rcentuale 

� � 4i~V:e:rS;i e 1maggtoie ;di qu�lla ��stabilita per analoghe categorie di. pro..~~
O;ti,liisti ..(~rtt.��..3 �~ .5~ de1J4 ...Q()stituzione). 

�, 
TdhUnale d.i Roma, o~dinanza �12 .gennaio 1971, G. U. 3 giugno 
1:9'11, n. .140. 

~ , 

. 
/ leg9e. $ ~C�..zo 1963, n. .%46 (Istituzione di un'impos~ sugli increme~
ti dii 'lfa.lote del.le a:r:ee� fa.'bbiricctbili; modificaziolfl,i al testo up.ico per 

''Za, �iDfl.ma Zo�<:-O;�;?~ ,~ovf.�tC> e~ r.d. 1.4 settembr~ 1931, 'fi.. 1175 e al 
~.:d:z., z,8 nc>vembre .�931~, n. 73,IJ), art. 15, terzo comma, se ed in f:IUanto 
conelato al see�n<i�> eomma, che � stato dichiarato incostitti.zionaie 
Cf!ln s.entenza �28 ':ma:ggio �. 196,6, :n. 44 (artt. 53, .primo"' comma, e 136, 
primo com'ina, della Cqstiti\Izi:Otte) . 

. 
Corte rdi appello ~ Ge:�:o:va, ordinanza 27 dicembre 1970, G. U. 

1.2 marggl? .:t9'n, n. 119. 
. leg'e 15 sette�b,.~'1?64, n. 756-(Norme in ma1ieria di ccmtratti agrari), 
a�t.t�.1.. itti <;t:U~fito. cQ:f,l,'<ti~i&n,a .al. consenso del concedente ogni modifica 

�.. 
~~lJit ,~b:rri:posiztobe: .:d~lla ,f~rniglia colonica, precludendo,ai compqnenti 
'~-~:,.~i;l:~~lia1 ~lollica la �1po8sibilit� �di far valere i .propri �diritti in 
;�t>Jl;tila$to,,c:<>:t;t ia volont� del capo famiglia (artt. 2, :l, 4,, secondo comma, 
;t~/;:Ji>:ti1ll<il-�!CP�lritna, 2.4, .prubq �comma, �e 29, secondo comma, della Cosfitqti~
ne~. � 

:Pretore 41 Pietrasant�, ordinanza 10 novembre 1910, G. �. 16 .giu
�~p. 1971, n. 1 151. 

legge 12 ottobre 1964, n. 1081 (lstituzioine dell'a'tbo dei consulenti 
d�r't 'm1>�TO), art. 23, in quanto i criteri di �determinazione e di imposizione 
�dei �contributi dovuti dai consulenti del lavoro non consentono 

(212) Questione prop�sta con richiamo ai pr)ncipi affermati dalla Corte costituzionale 
nella s.enten:za 27 giugno 1068, n. 75. 

.J 

130 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ai singoli interessati di controllare la discrezionalit� dell'ente impositore 
nell'esercizio del potere (art. 23 della Costituzione). 

Giudice conciliatore di Roma, ordinanza 20. dicembre 1970, G. U. 
5 maggio 1971, n. 112. 

d.I. 23 dicembre 1964, n. 1351 (Attuazione del regime dei pre.iievi 
nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine 
e del riso), convertitp con legge 19 febbraiQ 1965, n. 28, art. 11, in 
quanto, prevedendo l'incameramento della cauzione o l'attu.azione coattiva 
della fidejussiqne, ,contempla una prestazione patrimoniale la cui 
misura e modalit� di applicazione sono rimesse all'autorit� amministrativa 
(art. 23 della. Costituzione). 
Tribunale di Roma, ordin~nza 14 dicembre 1970, G. U. 3 giugno 
1971, n. 140. 


�d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frod.i 
nella preparazione e nei commercio dei mosti, vini ed aceti), art. 76, 
primo comma, per eccesso ,dai limiti della �delega conferita con gli artt. 1 


e :2 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, in quanto ~pone divieti non previsti 
dalla disciplina legislativa degli Stati aderenti alla C.E.E. (art. 76 
della Costituzione) (213). 
Tribunale di Marsala, ordinanza 16 febbraio 1971, G. U. 30 giugno 
1971, n. 163. 


legge 19 febbraio 1965, n. 28 (Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 23 dice,mbre 1964, n. 1351, concernente� 1..'attuazione 
del regime dei prelievi nei se�ttori del ,latte e dei pro1dotti 
lattiero-caseari, detle carni bovine e del riso), nella parte in cui converte 
l'art. 11 �che prevedendo l'incameramento del deposito cauzionale 
o l'attuazione ,coattiva della !f�dejussione, contempla una �prestazione 
patrimoniale la cui misura e modalit� di applicazione sono rimesse 
all'autorit� amministrativa (art. 23 della Costituzione). 

Tribunale di Roma, ordinanza 14 ,dicembre 1970, G. U. 3 giugno 
1971, n. 140. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavo!l"o e le malattie 
professionali), art. 112, in quanto modifica, con eccesso dai limiti 
della delega conferita con l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, 
il termine stabilito dall'art. 67 del r.d.1. 17 agosto 1935, n. 1765 (art. 76 
della Costituzione) (214). 
Tribunale di Bari, ordinanza 16 ottobre 1970, G. U. 16 giugno 
1971, n. 151. 

(213) Questione gi� dichiarata non fondata con sentenza 20 gennaio 1971~ n. 3. 
(214) L'art. 112, primo comma, del d. P. R. 30 giugno 1165, n-. 1124 � stato � 
dichiarato incostituzionale con sentenza 8 luglio 1969, n. 116. ' 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 131 

d.P.R. 30 g�iugno 1965. n. 1124 (Testo unico delle disposizioni sull'assicurazione 
obbligatoiria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali), art. 199, secondo comma, in quanto esclude che i commessi 
viaggiatori e i piazzisti di cui al terzo comma dell'art. 4 dello 
.stesso testo unico siano soggetti all'assicurazione obbligatoria fino alla 
data del 1� gennaio 1966 (art. 3 della Costituzione) (215). 

Corte di cassazione, seconda sezione, ordinanza 15 gennaio 1971, 

G. U. 16 giugno 1971, n. 151: 
legge 5 luglio 1965, n. 798 (Modifiche a.ile leggi 8 ge.nnaio 1952, n. 6 
e 25 febbraio 19:63, n. 28.9, riguardanti la previdenza e assistenza forense 
e istituzione dell'assisteriaa sanitaria a favore degli avvocati e 
procuratori legali), art. 1, n. 5, :in quanto richiama l'art. 5 della legge 
25 febbraio 1963, n. 289, che impone una prestazione patrimoniale s�condo 
criterio inidoneo ad incidere in proporzione dell'effettiva capacit� 
contributiva e secondo percentuale diversa e maggiore di quella 
stabilita per analoghe .categorie di professionisti (artt. 3 e 53 della 
Costituzione). 

Tribunale di Roma, ordinanza 12 gennaio 1971, G. U. 3 giugno

1 

1971, n. 140. 

legge .14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), art. 26, 
lett. d, in quanto, :prescrivendo per il pescatore colpevole di reati puniti 
dalla legge sulla pesca la interdizione ad esercitare la pesca ma-� 
rittima in qualunque forma e anche alle dipendenze altrui, impedisce 
al pescatore condannato qualsiasi concreta possibilit� di lavoro (artt. 4 � 
e 35 della Costituzione) (216). 

Pretore 'di Roma, ordinanza 16 gennaio 1971, G. U. 5 maggio 1971, 

n. 112. 
legge 20 dicembre 1966, n. 11'14 (Sostituzione de:ll'a.rt. 13 del Codice 
postale e delle telecomuntcazioni, approvato con r.d. 27 fe1bbraio 19:36, 

n. 645), articolo unico, che modifica l'art. 13 del r.d. 27 dicembre 1936, 
n. 645, in quanto, comprendendo anche fa stampa nel concetto e nella 
disciplina della corrispondenza (art. 15 della Costituzione), consente 
il non inoltro anche della stampa (art. 21, secondo, terzo, quarto e 
sesto comma, della Costituzione), senza prevedere termini per la richiesta 
del giudizio di inoltrabilit� n� per il prQvvedimento a tal fine 
(215) Disposizione gi� dichiarata incostituzionale, con sentenza 17 dicembre 
1969, n. 152, nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di consumo di 
cui al terzo comma dell'art. 4 dello stesso decreto siano soggetti all'assicurazione 
obbligatoria fino alla data del 1� gennaio 1966. 
(216) Questione gi� proposta, in riferimento agli artt. l, primo comma, 4 ei 27 
della Costituzione, dal pretore di Massa (ordinanza 13 novembre 1970, G. U. 10 marzo 
1971, n. 62). 

132 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

richiesto (art.. 21 della Costituzione), e senza prevedere, quando non 
si tratta di tutelare un interesse pubblico ed al e non inoltro � non 
segua l'azione penale; l'audizione del destinatario (artt. 42 e 3 della 
Costituzione). 


Tribunaie di Torino, ordinanza 18 dicembre 1970, G. U. 30 giugno 
1971, n. 163 (217). 
Pretore di Torino, ordinanza 25 febbraio 1971, G. U. 12' maggio 
1971, n. 119. 


le99e 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzios� 
eZettoraZe amministtrativo), artt. 1 e .7, in quanto, nell'attribuire 
la competenza a decidere sulle delibere adottate in tema di 
eleggibilit� dal consiglio comunale al tribunale civile della circoscrizione 
in cui � compreso il comune, consentono che componenti il collegio 
siano elettori nello stesso comune, e quindi legittimati a partecipare 
al giudizio e ad impugnare la r.elativa decisione (art: 101, secondo 
comma, della Costituzione). 


Tribunale di Parma, ordinanze 3 e 17 febbraio 1971, G. U. 5 maggio 
1971, n. 112 e 16 giugno 1971, n. 151. 


legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la Zavorazione e com


mercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e deZZe paste alimentari), 
� artt. 31, secondo comma (limitatamente all'aggettivo � soZa �) e � 35, quarto 
comma (limitatamente all'inciso " e non possono essere accompagnate 
da altre denominazioni o qualificazioni), in quanto impongono al produttore 
di pasta alimentare, con sanzione penale in ipotesi di inosservanza, 
pr~crizioni non previste, invece per i produttori di qualsiasi 


altra sostanza alimentare (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Mantova, o:rdinanza 27 febbraio 1971, G. U. 16 giugno 
1971, n. 151. 


legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela deUa libert� e 
dignit� dei Zavo'l"atori, delZa libert� sindacale e dell'a1Jtivit� sindacale 
nei luoghi di lavoro e norme sul coZZocamento), art. 10. in quanto non 
contempla, fra coloro che hanno diritto � turni di lavoro che agevolino 
la frequenza �dei corsi, anche gli studenti universitari non fuori corso, 
che pure hanno obbligo di frequenza (art. 3 della Costituzione). 


Pretore �di Trieste, ordinanza 26 gennaio 1971, G. U. 5 maggio 
1971, n. 112. 


d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (Concessione di amnistia e di indulto), 
art. 5, lett. cl. in quanto, concedendo l'amnistia per il reato di diffama(
217) V. retro, nota 193. Altra questione di legittimit� costituzionale ��dell~ ., 
disposizione � stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 15 della Costitu-� � � 
zione, con sentenza 16 luglio 1968, n. 100. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 133 

zione a mezzo stampa solo nei casi in cui non sia stata data facolt� 
di prova, condiziona l'applicazione del provv�edimento di clemenza alla 
discrezionale volont� del querelante (art. 3, primo comma, della Costituzione) 
(218). 

Tribunale di Roma, ordinanza 23 marzo 1971, G~ U. 30 giugno 
1971, n. 163. 

d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (Concessione di amnistia e di indulto), 
art. 5, penultimo c�omma, in .quanto esclude dal beneficio dell'amnist~a il 
reato di cui all'art. 515 del codice penale (art. 3 della Costituzione) 
(219). 
� Pretore �di Ve;nasca, ordi:nanza 8 marzo 1971, G. U. 16 giugno 
1971, n. 151. 

legge reg. Trentino-Alto Ad'ige ,7 ottobre 1970, riappr. 21 aprile. �1971 

(Nuove norme per l'industria del quarzo e del gesso) (art. 127 della 
Costituzione). 

Presidente del Consiglio dei ministri, ricorso depositato il 19 maggio 
1971, G. U. 3 giugno 1971, n. 140. 

legge 1� dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di Bcioglimento 
del matrimonio), art. 2, in quanto, senza preventivo procedimento di 
revisione costituzionale (artt. 7, secondo comma, 10, e 138, _.primo 
comma, della Costituzione), compromette l'indissolubilit� del matrimonio 
religiqso cattolico, riconosciuto con l'art. 34 del Concordato 
(art. 7 della Costituzione) e non garantisce� la :permanenza degli effetti 
civili del matrimonio religioso trascritto (art. 7 della Costituzione). 

Tribunale di Siena, ordinanze 20 aprile 1971 (tre), G. U. 5 maggio 
1971, n. 112 e 19 maggio 1970, n. 127. 

legge 25 febbr"io 1971, n. 94 (Erogazione, peq-gli anni 19:68, 1969 
e 1970, di contributi straordin�ri agli enti pubblici e agii imprenditori 
concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori), in quanto e 
nella parte in cui non si applica anche ai concessionari di autoservizi 
nella Regione della Sardegna (art. 3 della Costituzione e art. 3, lett. g 
dello Statuto regionale sardo). 

Regione sarda, ricorso depositato il 30 aprile 1971, G. U. �12 maggio 
1971, n. 119. 

(218) Qu~stione gi� proposta dal tribunale di Milano (ordinanze 27 maggio 1970, 
1� giugno 1970 (due}, e 26 giugno 1970, G. U. 16 settembre 1970, n. 235, 30 dicembre 
1970, n. 329, e 7 ottobre 19'1"0, n. 254) e del tribunale di Bologna (ordinanza 1� ottobre 
1970, G. '(]. 28 aprile 1971, n. 106). Per altre questioni v. retro, note 36 e 37. 
(219) Questione gi� proposta dal pretore di Chieri (ordinanza 25 giugno 1970, 
G. U. 27 gennaio 1971, n. 22) e dal pretore di Torino (ordinanza 27 giugno 1970, 
G. U. 24 febbraio 1971, n. 49). Per altra questione, ~ retro note 36, 37 e 132. 

134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge reg. Trentino-Alto Adige riappr. 11 maggio 1971 (Disposizioni 
in favore dei personaie deUa regione e degli aLtri enti Locali che presti 
serviz.io nei Paesi in via di sviiuppo) (art. 127 della Costituzione).

\ 

Presidente del Consiglio dei ministri, ricorso depositato il 7 giugno 
1971, G. U. 16 .giugno 1971, n. 151. 

NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 
� STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI INAMMISSI:.. 
BILITA, DI MANIFESTA INFONDATEZZA, O DI RESTITUZIONE 
DEGLI A,TTI AL GIUDICE DI MERITO 


Codice civile, art. 2946 (Prescrizione ordinaria), nella parte in cui 
consente che la prescrizione d~l diritto di credito, del diritto al risarcimento 
del danno ex art. 2116 del codice civile e del diritto all'assunzione 
in pianta stabile vantato dal prestatore d'opera subordinato 
decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro (artt. 3, 24 e 
36 della Costituzione) -Inammissibilit�. 

Sentenza 29 aprile 1971, n. 86, G. U. 5 maggio 1971, n. 112. 

Ordinanze di rimessione 14 febbraio 1969 del tribunale di Roma 

(G. U. 2 luglio 1969, n. 165)" 13 marzo 1969 del tribunale di Firenze 
(G. U. 13 agosto 1969, n. 207), e 27 ottobre 1969 della seconda sezione 
della Corte di cassazione (G. U. 25 febbraio 1970, n. 50). 
codice di procedura civile, art. 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza 
di opposizione), secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione) Manifesta 
infondatezza (220). 

Ol'ldinanza 9 giugno 1971, n. 128, G. U. 16 giugno 1971, n. 151. 

Ordinanze �di rimessi't>ne 20 maggio 1970 del pretore di Vibo Va


lentia (G. U. 16 settembre 1970, n. 235) e 31 ottobre 1970 del pretore 

di Bergamo (G. U. 17 febbraio 1971, n. 42). 

codice penale, art. 59 (Circostanze non conosciute o erroneamente 
supposte), primo comma (art. 27, primo comma, della Costituzione) Manifesta 
inammissibilit�, per irrilevanza. 

Ordinanza 9 giugno 1971, n. 130, G. U. 16 giugno 1971, n. 151. 
Ordinanza di rimessione 21 maggio 1970 del pretore �di Chieri, 

G. u. 7 ottobre u;no, n. 254. 
(220) Questione dichiarata non fondata con sentenze 10 giugno 1966, n. 62 e 
17 febbraio 1969, n. 17. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 135 

codice penale, art. 136 (Conversione di pene pecuniarie) (artt. 24, 
terzo �comma, e 27, terzo comma, della Costituzione) -Manifesta infondatezza 
(221). 

Ordinanza 9 giugno 1971, n. 127, G. U. 16 giugno 1971, n. 151. 
Ordinanza di rimessione' 5 dicembre 1969 del pretore di Torino, 

G. U. 4 marzo 1970, n.' 57. 
c�odice penale, art. 313 (Autorizzazione o richie�sta di procedimento), 
terzo comma (airt. 104, primo comma, della Costituzione) -Manifesta 
:iinfo.ndatezza (222). 

Sentenza 29 aprile 1971, n. 91, G. U. 5 maggio 1971, n. 112. 
Ordinanza di rimessione 22 febbraio 1969 del giudice istruttore 
del tribunale di Lucca, G. U. 16 aprile 1969, n. 98. 

codice di procedura penale, art. 281 (Facolt� di impugnazioM; deile 
ordinanze sulla libertd provvisoria), secondo comma -Restituzione degli 
atti per una nuova valutazione della rilevanza (223). 

Ordinanza 11 maggio 1971, n. 103, G. U. 12 maggio 1971, n. 119. 
Ordinanza �di rimessione 27 novembre 1970 del .giudice istruttore 
del ~ribunale di Firenze, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35. 

codice di procedura penale, art. 398 (Poterri del pretJore ne'l procedimento 
con istruzione sommaria) (artt. 3, .primo comma, e 24, secondo 
comma, della Costituzione) -Manifesta infondatezza (224) . 

.Ordinanza 26 maggio 1971, n. 113, G. U. 3 .giugno 1971, n. 140. 
Ordinanze di rimessione 13 ottobre 1969 del pretore di Cesena 

(G. U. 11 novembre 1970, n. 286) e 26 febbraio 1970 del pretore .di 
Mirandola (G. U. 7. ottobre 1970, n. 254). 
codice di procedura penale, art. 522 (Questioni di nullit�), terzo 
comma (art. 24 della Costituzione) -Manifesta infondatezza (225). 

Ordinanza 11 maggio 1971, n. 104, G. U. 12 maggi~ 1971, n. 119. 
Ordinanza di rimessione 27 ottobre 1969 della corte di appello 
di Bologna, G. U. 25 novembre 196.9, n. 299. 

(221) Cfr. sentenza 27 marzo 1962, n. 29 della Corte coStituzionale. 
(222) Questione dichiarata non fondata con sentenza 5 maggio 1959, n. 22. 
Altra questione � stata dichiarata �non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, 
con sentenza 29 aprile 1971, n. 91. V. retro nota 156. 
(223) Disposizione modificata con legge 5 novembre 1970, n. 824. 
(224) Cfr..sentenze 28 aprile 1966, n. 23 e 18 aprile 1967, n. 46 della Corte 
costituzionale e legge 7 novembre 1969, n. 780. Per altre questioni, cfr. sentenze 
24 maggio 1967, n. 61, 15 dicembre 1967, n. 151 e 9 luglio 1970, n. 123 della Corte 
costituzionale. 
(225) Cfr. sentenza 31 maggio 1865, n. 41 della Corte costituzionale. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

136 

codice di procedura penale, art. 586 (Ssecuzione di pene pecuniarie) 
(artt. 24, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione) -� 
Manifesta infondatezza _(226). 

Ordinanza 9 giugno 1971; n. 127, G. U. 16 giugno 1971, n. 151. 
Ordinanza di rimessione 5 �di-cembre 1969 del pretore di Torino, 

G. U. 4 marzo 1970, n. 57. 
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni), 
art. 31, primo, secondo e terzo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione) Manifesta 
inammissibilit�, in quanto proposta da organo non giurisdizionale 
(227). 
Ordinanza 26 maggio 1971, n. 116, G. U. 3 giugno 1971, n. 140. 
Ordinanza �di rimessione 6 aprile 1967 della commissione provinciale 
delle imposte di Bari, G. u." 10 febbraio 1971, n. 35. 

r.d.I. 15 aprile 1926, n. 765 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo 
dei luoghi di cura, di soggiorno o di Purismo), convertito cop 
legge 1� luglio 1926, n. 1380, art. �.15 (art. 23 della Costituzione). 
Sentenza 22 giugno 1971, n. 143, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. 
Ordinanza di rimessione 23 aprile 1969 del tribunale di Venezia, 

G. U. 22 ottobre 1969, n. 269. 
legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle 
violazioni delle leggi :finanziari~), art. 2l, secondo comma (art. 25 della 

Costituzione) -Manifesta infondatezza (22-8). 

Ordinanza 11 maggio 1971, n. 105, G. U. 12 maggio 1971, n. 119. 
Ordinanza di rimessione 14 ottobre 1970 del tribunale di Terni, 

G. U. 17 febbraio 1971, n. 42. 
r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'e.secuzione del testo 
unico 18 giugno 19:31, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), art. 149 
(artt. 2 e 21 della Costituzione) -Manifesta inammissibilit�. 
Ordinanza 26 maggio 1971, n. 115, G. U. 3 giugno 1971, n. 140. 
Ordinanza di rimessione 29 -dicembre 1969 del pretore di Cesena, 

G. U. 25 novembre 1970, n. 299. 
r.d. 16 marzo 1942, �n. 267 (Disdplina del fallimento, del concordato 
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa), art. 100, primo. comma (art. 24, primo �omma, della 
Costituzione) -Inammissibilit�. 
Sentenza ~2 giugno 1971, n. 141, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. 
Ordinanza di rimessione 29 aprile 1970 del giudice del tribunale 
di Alessandria, G. U. 1� luglio 1970, n. 163. 

(226) Cfr. s�ntenza 27 marzo 1962, n. 29 della Corte costituzionale. 
(227) V. retro, nota 23. 
(228~ Cfr. senten:l!a 3 aprile 1969, n. 60 della Corte costituzionale. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 137 

legge 1 O agosto 1950, n. 648 (Riordina?Jiento� delle disposizioni sulle 
pensioni di guerra), art+. 60, primo e secondo comma, e 6�1, primo� comma 

(art. 3, primo comma, della Costituzione) -Inammissibilit� per difetto 
di rilevanza. 

Sentenza 22 giugno 1971, n. 135, G. U. 30 giug:iao 1971, n. 163. 
011dinanza di rimessione 26� aprile 1969 della quinta sezione :per 
le pensioni di guerra della Corte dei conti, G. U. 4 marzo 1970, n. 57. 

legge. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e� sul funzio-. 
namento della Corte costrituzionale), art. 23 (art. 1 della legge costi. 
tuzfonale 9 febbraio 1948, n. 1) -Manifesta infondatezza. 

Ordinanza 9 .giugno 1971, n. 130, G. U. 16 giugno 1971, n. 151. 

Ordinanza di rimessione 21 mag~io 1970 del pretore di Chieri, 

G. U. 7 ottobre 1970, n. 254. 
d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (Disposizioni transitorie, di coordinamento 
e di attuazione della legge 18 giugno 1.955, n. 517, contenente 
modificazioni al codice di procedura penale), art. 3, nella parte in cui, 
in relazione all'art. 170, ultimo comma, del codice di procedura penale, 
pr�escrive che il decreto di irreperibilit� emesso nel giudizio di 
primo grado cessa di avere effkacia solo con la trasmissione 1degli atti 
al giudice �competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia 
del giudice �di primo grado -Manifesta infondatezza (229). � 
Ordinanza 26 mag.gio 1971, n. 117, G. U. 3 giugno 1971, n. 140. 

Ordinanza di rimessione 19 novembre 1970 del :pretore .di Napoli, 

G. U. 24 febbraio 1971, n. 49. 
' d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette), art. 261, quarto comma (art. 76 della Costituzione) -Manifesta 
infondatezza (230). 

Ordinanza 9 giugno 1971, n. 129, G. U. 16 giugno 1971, n. 151. 

Ordinanze di rimessione 16 ottobre 1970 e 23 novembre 1970 della 
corte di appello :di Roma, G. U. 17 febbvaio 1971, n. 42 e 24 febbraio 
1971, n. 49. 

legge 2 aprile 1958, n. 377 (Norme sul ri<Yr<dinamento del fondo� di 
previdenza per,. gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie 
delle imposve dirette), art. 11~, primo comma, nella parte in cui prevede 
che i versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria debbono essere 
sospesi per i periodi nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro 

(229) Disposizione dichiarata incostituzionale, nei sopra indicati limiti, con 
sentenza 22 marzo 1971, n. 54. 
(230) Questione dichiarata non fondata con .sentenza 29 aprile 1971, n. 93. 

138 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


in atto, � sogg�etto a forme sostitutive dell'assicurazione stessa (art. 3 
della Costituzione) -Inammissibilit� per irrilevanza. 

Sentenza 11 maggio 1971, n. 97, G. U. 12 maggio 1971, n. 119. 
Ordinanza di rimessione 12 gennaio 1968 del tribunale di Napoli, 

G. U. 11 maggio 1968, n. 120. 
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico deUe leggi per la composizione 
e la elezione degli oll"gani de'lle amm.inistrazioni comunali), 
art. 93 (art. 3 della Costituzione) -Manifesta infondatezza (231). 
Ordinanza 11 maggio 1971, n. 106, G. U. 12 maggio 1971, n. 119. 
Ordinanza di rimessione 20 ottobre 1970 del pretore di Lecco, 

G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. 
legge 5 aprile 1961, n. 322 (Misura delle compartecipazioni aile� pene 
pecuniarie per gli scopritori delle frodi neUa pll"epmrazione e ne,z commercio 
dei pll"odo-tti agrari e delle sostanze di -uso agrario), articolo 
unico (artt. 97, primo comma, e 98, secondo comma, della Costituzione) 
-Inammissibilit� per difetto �di rilevanza. 

Sentenza 26 maggio 1971, n. 110, G. U. 3 giugno 1971, n. 140. 
Ordinanze di rimessione 26 maggio 1969 del pretore di Torino 

(G. U. 26 novembre 1969, n. 299), e 10 dicembre 1969 del pretore di 
Campobasso (G. U. 4 marzo 1970, n. 57). 
legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 2143, 247, 250 
e 262 del testo unico deLie� leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 
19:34, n. 1265: Disciplina igienica della pll"oduzione e� della vendita delle 
sostanze alimentari e delle bevande), art. 1, modificato dall'art. 1 della 
legge 26 febbraio 1963, n. 441 (artt. 3, primo, e 24, secondo comma, della 
Costituzione) -Manifesta infondatezza (232). 

Sentenza 26 maggio 1971, n. 110, G. U. 3 giugno 1971, n. 140. 
Ordinanza di rimessione 10 dicembre 1969 del pretore di Campobasso, 
G. U. 4 marzo 1970, n. 57. 

legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica de1gli artt. 242, 243, 247, 2510 
e 252 del testo unico deUe leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 
1934, n. 1265: Disciplitna igienica della produzione e della vendita 
delle sostanze alimentari e de.ZZe bevande), art. 1, modifi.cato dall'art. 1 
della legge 26 febbraio 1963, n. 441, nella parte in cui esclude l'applicazione 
degli artt. 390, 304 bis, ter e"' quater del codice di procedura 
penale nella fase del prelievo dei campioni e della prima analisi delle 

(231) Questione gi� dichiarata non fondata con sentenza 13 aprile 1967, n. 45. 
(232) Disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza 3 dicembre 1967, 
n. 149, nella parte in cui per la revisione delle analisi escludeva l'applicazione degli 
artt. 390, 304 bis, ~er e quater del codice di procedura penale. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 139 

sostanze alimentari (art. 24, secondo co~ma, della Costituzione) Manifes.
ta infondatezza (232). 

Ordinanza 9 .giugno 1971, n. 131, G. U. 16 giugno 1971, n. 151. 

Ordinanza di rimessione 20 marzo 1970 del tribunale di Milano, 

G. U. 11 novembre 1970, n. 286. 
legge 4 febbraio 1963, n. 129 (Piano regolatore genera.le degli acquedotti 
e delega al Governo ad emanare le rel�tive norme di attuazione), 
art+. 1, terzo c:omm�, 2, 3 e 5 (artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 
della Costituzione) -Inammissibilit� (233). 

Sentenza 9 giugno 1971, n. 119, G. U. 16 giugno 1971, n. 151. 

Ricor.so della Regione lombarda depositato il 5 settembre 1970, 

G. U. 11 novembre 1970, n. 286. 
legge 4 febbraio 1963, n. 129 (Piano regolatore generale de,gli .acquedotti 
e delega al Governo ad emanare le relative norme� di attua-1 
zione), art+. 1, 2, 3, 4 e 5 (artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione) 
-Inammissibilit�. 

Sentenza 9 giugno 1971, n. 119, G. U. 16 giugno 1971, n. 151. 

Ricorso della Regione abruzzese depositato il 10 ottobre 1970, 

G. U. 11 novembre 1970, n. 286. 
legge 22 luglio 1966, n. 614 (Interventi straordinari a favore� dei territori 
depressi dell'Italia settentrionale e ce.ntrale) (artt. 5, 115, 117, 
118 e 119 della Costituzione) -Inaqimissibilit�. 

Sentenza 9 .giugno 1971, n. 121, G. U. 16 giugno 1971, n. 151. 

Ricorso della Regione lombarda depositato il 5 settembre 1970, 

G. lJ. 11 novembre 1970, n. 286. 
legge U settembre 1966, 'n. 749 (Conversione� in legge, con modificazioni, 
del d.l. 30 luglio 19:66, n. 390, recante provvedimenti a favotre 
della citt� di Agrigento in cornseguenza del movimento franoso verificatosi 
ii 19 luglio 19:66), art. 2 bis (art. 14 dello statuto regionale 
siciliano) (234). 

Sentenza 11 maggio 1971, n. 94, G. U. 12 maggio 1971, n. 119. 
. Ordinanza di rimessione 20 marzo 1970 del pretore di Agrigento, . 

G. U. 17 giugno 1970, n. 150. 
(233) La questione di legittimit� costituzionale degli artt. l, 2, 3, 4 e 5 della 
legge 4 febbraio 1963, n. 129 � stata dichiarata non fondata, in riferimento agli 
artt. 3, 4, 6 e 14 dello Statuto sardo, con sentenza 1� febbraio 1964, n. 4. 
(234) Questione gi� dichiarata non fondata con sentenza 11 marzo 1969, n. 74. 
Altra quesitone di legittimit� costituzionale della disposizione � stata dichiarata non 
fondata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 
11 maggio 1971, n. 94. 

140 R~SSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d.P.R. �20 marzo 1967, n. 223 (Tes~o unico delle leggi recanti norme 
per la disciplina deH'elettOO"ato attivo e per la tenuta e la revisione 
delle liste elettorali), art+. 32, primo e quarto comma, e 47 (artt. 3, ;primo 
comma, e 48, primo e terzo comma, della Costituzione) -Inammissibilit�. 
Sentenza 11 maggio 1971, n. 102, G. U. 12 maggio 1971, n. 119. 

Ordinanze di :rimessione 1, 2 e 3 giugno 1970 della commissione 
elettorale mandamentale di Recanati, G. U. 2 settembre 1970, n. 222, 
21 ottobre 1970, n. 267, �e 11 novembre 1970, n. 286. 

legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavo'l'azione e commercio 
dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste aiimentari), art. 42, 
primo e second�o comma, nella parte relativa alla prima analisi dei campioni 
(art. 24, primo e secondo 1comma, della Costituzione) -Manifesta 
infondatezza (235). 

Ordinanza 26 maggio 1971, n. 114, G. U. 3 giugno 1971, n. 140. 

Ordinanza di rimessione 26 giugno 1969 del pretore di Prato, 

G. U. 8 ottobre 1969, n. 256. 
legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospeidaiieri e assistenza sanitaria), 
artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, .15, 16, 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e �53 

(artt. 5, 115, 117, 118, 119, 1~3, l.25 e. 130 della Costituzione) -Inammissibilit�. 


Sentenza 9 giugno 1971, n. 120, G. U. 16 giugno 1971, n. 151. 

Ricorsi �della Regione lombarda .e della Regione abruzzese, depo


sitati, rispettivamente, il 5 settembre 1970 ed il 20 ottobre 1970, G. U. 

11 novembre 1970, n. 286. 

legge 18 marzo 1968, n. 313 (Rio'l'dinamento della le�gislazi0tne pe'Tl)sionistica 
di guerra), artt. 48, primo, secondo e terzo comma, 49, primo e 
secondo comma, e 59, quarto comma� (art. 3, primo comma, della Costituzione) 
-Inammissibilit� per difetto di rilevanza. 

Sentenza 22 giugno 1971, n. 135, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. 
Ordinanza di rimessione 26 aprile 1969 della quinta sezione per 
le pensioni di guerra della Corte dei conti, G. U. 4 marzo 1970, n. 57. 

d.m. 1� aprile 1968, art+. 4 � 5 (artt. 3 e 42, terzo comma, della 
Costituzione). 
Sentenza 22 giugno 1971, n. 13.3, G. U. 30 giugno 1971, n. 163. 
Ordinanza di rimessione 23 marzo 1970 del tribunale di Avellino, 

G. U. 2 settembre 1970, n. 222 . 
. (235} Cfr. sentenza 3 dicembre 1969, n. 149 della Corte costituzionale. 



CONSULTAZIONI 


APPALTO 

' 

Appalto rimasto ineseguito -Agevolazioni previste dalla legge n. 408 del 

1949.. 

Se i benefici previsti dalla legge n. 408 del 1949 siano applicabili anche 
ai contratti di appalto rimasti ineseguiti quando la costruzione che ne ha 
.formato oggetto� sia stata iniziata e compiuta, sia pure in attuazione di altri 
e diversi contratti, nei termini :fissati dall'art. 13 legge n. 408 (n. 341). 

Concorso per la progettazione di opere pubbliche -Termine per la presentazione 
dei lavori. 

Se la proroga del termine per la� presentazione di progetti sia da ritenere 
validamente intervenuta qualora sia stata emessa prima della scadenza 
del termine indicato nel relativo bando, ancorch� pwbblicata successivamente 
a tale scadenza (n. 342)... 

Revisione d�i prezzi -Decorrenza degli interessi. 

Se gli interessi legali, sull'importo dovuto per rev1s1one dei prezzi, 
siano dovuti di pieno diritto con la decorre.nza prevista dall'art. 3 del d.1. 6 
dicembre 1947, n. 150 (come modificato dalla legge n. 329 del 1950), senza 
bisogno che ne venga fatta esplicita richiesta (n. 343). 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

Giudizio di opposizione ex art. 9 leg_ge 3 maggio 1967, n. 317. 

Se sia opportuno, nelle cause di opposizione di cui all'art.�9 della \legge 
3 mag.gio 1967, n. 317, in caso di inattivit� dell'opponente, lasciar cancellare 
la causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c., per la .successiva estinzione, qualora 
dall'autorit� giudiziaria non sia stata sospesa l'esecuzione dell'ingiunzione 
(n. 25). 

COMUNI E PROVINCIE 

Oneri relativi ai locali del Consiglio di leva e del Gruppo dei periti selettori. 

Se la disposizione dell'art. _29 del d.P.R. 24 febbraio 1964, n. 237 riguardi 
non solo i �Consigli di Leva ma anche i Gruppi dei periti selettori, 
per quanto concerne gli oneri gravanti sulle Amministrazioni comunali 

(n. 138). 
19 



142 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Preparazione e commercio d.i sfarinati, pane e.paste alimentari -Vigilanza. 

Se le amministrazioni provinciali possano esercitare poteri di vigilanza 
sulla preparazone e sul �commercio degli sfarinati, del pane e delle paste 
alimentari (n. 139). 

Sospensione amministratori comunali e provinciali. 

Se l'Assessore regionale per gli enti locali della Regione Siciliana 
abbia la facolt� di adottare o di promuovere provvedimenti di sospensione 
dalla carica nei confronti del sindaco di un comune o del presidente di 
un'amministrazione provinciale, nelle ipotesi previste dagli artt. 5 del d.P. 
Reg. 20 agosto 1960, nn. 3 e ~ della legge reg. 9 maggio 1969, n. 14 (n. 140). 

COMUNIT� ECONOMICA EUROPEA 

Prelie~i C.E.E. -Legittimazione attiva. 

Se titolare dei diritti di prelievo comunitari sia la e.E.E. oppure ciascuno 
Stato membro, nel cui territorio si verifica il presupposto dell'imposizione 
(n. 4). 

Dazi doganali e prelievi -Peso netto delle merci -Condizionamenti. 

Se il liquido di governo delle salsicce in scatola si debba ritenere 
imballaggio, ai sensi dell'art. 30 delle disposizioni preliminari della tariffa 
dei dazi doganali approvata col D.P. 21 dicembre 1961, n. 1339, e se, comunque, 
la disposizione del regolamento C.E.E. 28 giugno 1966 n. 84, che 
appunto qualifica imballaggio il detto liquido, sia da ritenere meramente 
interpretativa (n. 4). 

CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO 

Concorso per la progettazione di opere pubbliche -Termine per la presentazione 
dei lavori. 

Se la proroga del termine per la presentazione di progetti sia da ritenere 
validamente intervenuta qualora sia stata emessa prima della scadenza 
del termine indicato nel relativo bando, ancorch� pubblicata successivamente 
a tale scadenza (n. 245). 

'DAZI DOGANALI 

Prelievi C.E.E. -Legittimazione attiva. 

Se titolare dei diritti di prelievo comunitari sia la e.E.E. oppure ciascuno 
Stato membro, nel cui territorio si verifica il presupposto dell'imposizione 
(n. 51). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

Dazi doganali e prelievi. -Peso netto delle merci -Condizionamenti. 

, Se il liquido di governo delle salsicce in scatola si debba ritenere 
imballaggio, ai sensi dell'art. 30 delle disposizioni preliminari della tariffa 
dei dazi doganali approvata col D.P. 21 dicembre 1961, n. 1339, e se, co:.. 
munque, la disposizione del regolamento C.E.E. 28 giugno 1966, n. 84, che 
appunto qualifica imballaggio il detto liquido, sia da ritenere meramente 
inter�pretativa (n. 51). 

DEMANIO 

Demanio stradale -Autotutela -Modalit�. 

Se n potere di tutela di ufficio debba essere esercitato con le modalit� 
previste dall'art. 20 del r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, mantenuto in vigore 
dall'art. 145, 2� comma, del T.U. approvato col D.P.R. 15 giugno 1959, 

n. 393 (n. 235). 
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

I 

Prezzo di cessione degli alloggi per senza tetto. 

Se la differenza del prezzo di cessione degli alloggi per senza tetto, a 
seguito del1a nuova determinazione operabile con effetto retroattivo in base 
all'art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, possa recuperarsi, mancando 
il consenso dell'assegnatario per la stipula di un atto aggiuntivo, soltanto 
a seguito di un. ordinario giudizio, volto ad ottenere la modificazione dovuta 
della previsione contrattuale, ovvero anche in base alla determina'
zione amministrativa del nuovo prezzo � con la procedura ingiuntiva di 
cui al t.u. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 226). 

Prezzo di cessione degli alloggi per i senza tetto -Quota delle spese generali 
di costruzione. 

Se ,sia possibile applicare la: maggiorazione del 5 % , per spese generali, 
sul prezzo di cessione degli alloggi per .senza tetto, anche relativamente 
ai contratti gi� stipulati (n. 227). 

ESECUZIONE FISCALE 

Giudizio di opposizione ex art. 9 legge 3 maggio 1967, n. 317. 

Se sia opportuno, nelle cause di opposizione di cui all'art. 9 della 
legge 3 maggio 1967, n. 317, in caso di iniziativa dell'opponente, lasciar 
cancellare la causa dal ruolo ex ar�t. 309 c.p.c., per la successiva estinzione, 
qualora dall'autorit� giudiziaria non sia statd .sospesa l'esecuzione dell'ingiunzione 
(n. 79). 


144 ' RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ingiunzione fiscale -Termine ad adempiere -Sospensione feriale. 

Se la sospensione, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, sia applica-_ 
bile al termine previsto dall'art. 2 del t.u. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 80). 

T.u. 14 aprile 1910, n. 639 -Asporto dei beni pignorati -Modalit�. 
Se necessiti l'autorizzazione dell'autOlrit� giudiziaria per l'apertuJra 
coattiva di usci, ripostigli, ecc.,per permettere agli Istituti di vendite giudiziarie 
di procedere alla ricognizione ed all'asporto del compendio pignorato 
(n. 81). 

ESECUZIONE FORZATA 

T.u. 14 aprile 1910, n. 639 -Asporto dei beni pignorati -Modalit�. 
Se necessiti l'autorizzazione dell'autorit� giudiziaria per l'apertura 
coattiva di usci, ripostigli, ecc., per permettere agli Istituti di vendite giudiziarie 
di procedere alla ricognizione ed all'asporto del compendio pignorato 
(n. 48). 

FERROVIE 

Gallerie della metropolitana milanese -Norme sui ricoveri antiaerei. 

Se anche le gallerie per la metropolitana milanese siano soggette alla 
disciplina riguardante la possibile utilizzazione come ricoveri antiaerei, 
ex art. 1 legg.e 20 dicembre 1932, n. 1915, pur se non costruite in regime 
di concessione governativa (n. 414). 

IDROCARBURI 

Ricerca -Friuli-Venezia Giulia. 

Se spettino alla Regione Friuli-Venezia Giulia i proventi relativi ai 
permessi di ricerca e di coltivazione di sostanze minerarie e di idrocarburi 
nei giacimenti esistenti nel territorio regionale (n. 4). 

IGIENE E SANIT� 

Preparazione e commercio di sfarinati, pane e paste alimentari -Vigilanza. 

Se le amministrazioni provinciali possano esercitare poteri di vigilanza 
sulla preparazione e sul commercio degli sfarinati, del .pane e de1le 
p_aste alimentari (n. 7). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

IMPIEGO PUBBLICO 

Indennit� di fine rapporto -Impiegati destituiti prima dell'entrata in vigore 
della legge 8 giugno 1966, n. 424. 

Se il Fondo di previdenza per il -personale dell'Amministrazione del 
catasto sia tenuto a corrispondere l'indennit� di fine rappo'l'to a suo tempo 
legittimamente non accordata a iscritti destituiti dall'impiego in data anteriore 
all'entrata in vigore della legge� 8 �giugno 1966, n. 424 (n. 716). 

Lavoratrici madri. 

Se i periodi giornalieri di riposo previsti dall'art. 9 della legge 26 
agosto 1950, .s. 860 per le lavoratrici madri che allattano i propri figli, siano 
da riconoscere anche nel caso di allattamento artificiale curato dalla madre 
(n. 717). 

Prestazioni di funzionari tecnici delle .Amministrazioni dello Stato a favore 
.di altre Amministrazioni dello Stato. 

Se nei confronti dei funzionari tecnici del Mimstero dei lav9ri pubblici, 
incaricati di eseguire collaudi per conto e nell'interesse di un'altra 
Amministrazione dello Stato, trovino applicazione le no~me dell'art. 62 del 

r.d.l. 23 ottobre 1925, n. 2537, che consentono la facolt� di applicare le fa.
riffe per i liberi professionisti allorch� le prestazioni dei funzionari delle 
Amministrazioni dello Stato siano compiute per Enti pubblici o aventi 
finalit� di pubblico interesse (n. 718). 
Ripetizi.one di somme indebitamente pagate per stipendi, pensioni ed assegni 
equivalenti. 

Se, nei casi di .pagamen~i effettuati indebitamente dagli Istituti dipen


denti dal Ministero della pubblica istruzione ad insegnanti e ad altro per


sonale, sia applicabile l'art. 3 del ;r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito 

in legge 2 �giugno 1939, n. 739 (n. 719). 

Se la ripetizione delle somme rion dovute debba considerarsi illegit


tima quando le somme stesse siano state percepite dal dipendente in �buona 

fede, ed il recupero incida pesantemente sull'economia del dipendente 

stesso (n. 719). � 

IMPOSTA DI REGISTRO 

Agevolazioni previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 -Edifici a destinazione 
mista -Edifici comprendenti unit� di tipo alberghiero (" meubl�s 
>). 

Se le agevolazioni previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, secondo 
l'interpretazfone di �Cui alla fogge 2 dicembre 1967, n. 1212, siano applicabili 
soltanto agli edifici aventi per destinazione abitazioni, uffici e negozi, 
con esclusione degli edifici comprendenti unit� aventi altra destinazione, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

146 

pur se siano rispettate le percentuali previste per le destinazioni specificamente 
indicate (n. 347). 

Se unit� immobiliari destinate a e meubl� > si possano ritenere comprese 
in una delle tre categorie (abitazioni, uffici, negozi) specificamente 
previste .ai fini delle agevolazioni di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 

(n. 347). � 
Appalti degli enti locali -Legge l� marzo 1968, n. 244, art. 2. 

Se il riferimento, di cui all'art. 2 della legge 1� marzo 1968, n. 244, ai 
contratti di appalto stipulati dallo Stato e dagli Enti locali debba intendersi 
comprensivo anche degli appalti degli enti autarchici non territoriali, .purch� 
locali (n. 348). 

Appalto rimasto ineseguito -Agevolazioni previste dalla legge n. 408 del 
1949. 

Se i benefici previsti dalla legge n. 408 del 1949 siano applicabili anche 
ai contratti di appalto rimasti inesegtiiti �quando la costruzione che ne ha 
formato oggetto sia stata iniziata e compiuta, sia pure in attuazione di 
altri e diversi contratti, nei termini fissati dall'art. 13 legge n. 408 (n. 349). 


Costituzione di enfiteusi e successivo trasferimento del diretto dominio 


Accertamento di maggior valore -.Individuazione di. un trasferimento 

di propriet�. 

Se siano soggetti alla procedura di accertamento di maggior valore gli 
atti di cui all'art. 28 della legge di registro (n. 350). 

Se, nel caso di costituzione .di enfiteusi e successivo trasferimento del 
diretto dominio a favore della stessa persona, legata da rapporto di parentela 
con il dante causa, debba procedersi ad accertamento non di imposta 
suppletiva, bensi di imposta� prin�ipale riferita ad atto di compravendita 
non sottoposto a registrazione (n. 350). 

Locazioni di immobili urbani. 

Se l'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, abbia inteso derogare 
al principio generale. della solidariet� dei contraenti nell'obbligazione tributaria, 
e se la solidariet� debba escludersi almeno per la comp�nente 
relativa all'I.G.E. (n. 351). 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

Privilegio per le imposte suppletive -Esecuzione contro il terzo possessore. 

Se, per il recupero di un'imposta suppletiva di successione, possa trovare 
applicazione, nei confronti del terzo possessore, l'�rt. 68 del r.d. 30 
dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) (n. 69). 

s�e esista un termine di decadenza per esercitare il privilegio previsto 

dalla norma di cui al citato art. 68 (n. 69). ' �� 


PARTE II, CONSULTAZIONI 147 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 

Importazione di navi straniere �armate> -Imprenditori commerciali marittimi. 
� 

Se sia tassabile con la imposta detta I.G.E. alla importazione (di cui 
all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762) l'importazione in Italia di 
una nave straniera armata che abbia formato oggetto di compravendita fra 
un imprenditore commerciale marittimo straniero ed un imprenditore marittimo 
italiano alla cui impresa commerciale di navigazione la nave medesima 
sia destinata (n. 134). 

Se imprenditore commerciale marittimo debba considerarsi anche il 
proprietario della nave che non gestisce direttamente la nave stessa 

(n. 134). 
Locazioni di immobili urbani. 

Se l'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, abbia inteso derogare 
al principio generale della solidariet� dei contraenti nell'obbligazione tributaria, 
e se la solidariet� debba escludersi almeno per� la componente 
relativa all'I.G.E. (n.135).

1 

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE 

Imposta di fabbricazione della birra -Prodotto divenuto inservibile -Rimborso. 


Se il� rimborso dell'imposta di fabbricazione sulla birra spetti, per il 

liquido divenuto assolutamente inservibile, soltanto se ci� si sia verificato 

senza colpa del fabbricante (n. 1). 

' 

IMPOSTE DIRETTE 

Albi degli esattori e dei collettori -Cancellazione a seguito di condanna 
per delitti contro la P. A. e la fede pubblica -Richiesta di nuova 
iscrizione a segu~to di riabilitazione. 

Se l'intervenuta riabilitazione consenta nuova iscrizione nell'albo degli 
esattori o in quello dei collettori di chi ne sia stato cancellato a seguito di 
condanna per delitti contro la P. A. e la fede pubblica, con conseguente 
provvedimento di decadenza dall'ufficio (n. 2). 

LAVORO 

Lavoratrici madri. 

Se i periodi giornalieri di riposo previsti dall'art. 9 della legge 26 agosto 
1950, n. 860 per le lavoratrici madri che allattano i propri figli, siano da 
riconoscere anche nel caso di allattamento artificiale curato dalla madre 

(n. 62). 

148 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

LEGGI E REGOLAMENTI 

Regolamenti -Abrogazione. 

Se una disposizione abrogativa contenuta in una legge possa avere 
efficacia rispetto ad un regolamento pubblicato sulla G. U. dopo l'entrata 
in vigore della legge ma emanato in data anteriore (fattispecie relativa 
all'art. 1 legge 8 giugno 1966, n. 424, in relazione al Regolamento approvato 
con d.P.R. 10 maggio 1966, n. 591) (n. 17). 

LOCAZIONI 

Depositi cauzionali. 

Se la disposizione dell'art. 9 della legge 26 novembre 1969, n. 833 sia 
applicabile anche ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in 
vigore della legge (n. 142). 

Se la stessa disposizione sia derogabile con specifiche pattuizioni introdotte 
nei contratti di locazione stipulati successivamente all"entrata in 
vigore della legge (n. 142). � 

MILITARI 

Oneri relativi ai locali del Consiglio di leva e del Gruppo dei periti selettori. 

Se la disposizione dell'art. 29 del d.P.R. 24 febbraio 1964, n. 237, riguardi 
non solo i Consigli di leva ma anche i Gruppi dei periti selettori per quanto 
concerne gli oneri gravanti sulle Amministrazioni comunali (n. 22). 

OPERE PUBBLICHE 

Concorso per la progettazione di opere pu.bbl-iche -Termine per la piresentazione 
dei lavori. 

Se la proroga del termine per la presentazione di progetti sia da 
ritenere validamente intervenuta qualora sia stata emessa prima della scadenza 
del termine indicato nel relativo bando, ancorch� I?Ubblicata successivamente 
a tale scadenza (n. 90). 

Contributi di miglioria specifica -Costruzione di strada pubblica che interessa 
pi� comuni. 

Se, nel caso di costruzione, da parte di un solo Comune, con il concorso 
dello Stato, di una strada pubblica che avvantaggia pi� comuni, possa 
essere imposto, e da quale ente, il contributo di miglioria specifica per gli 
immobili ubicati al di fuori del territorio del C'omune che ha eseguito 
l'opera (n. 91). 

Galleria della metropolitana milanese -Norme su.i ricoveri antiaerei. 

Se anche le gallerie per la metropolitana milanese siano sog.gette alla 

disciplina riguardante la possibile utilizzazione come ricoveri antiaerei, ex 

art. 1 legge 20 dicembre 1932, n. 1915, pur se non costruite in regime.. di 

concessione governativa (n. 92). 

i 

' 


I 


. 
.

i 


I 


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I 


-1 




PARTE II, CONSULTAZIONI 

Prestazioni di funzionari tecnici delle Amministrazioni dello Stato a favore 
di altre Amministrazioni deUo Stato. 

Se nei confronti dei funzionari tecnici del Ministero dei LL.PP., incaricati 
di eseguire collaudi per conto e nell'interesse di un'altra Amministrazione 
dello Stato, trovino applicazione le norme dell'art. 6�2 del r .d.l. 
23 ottobre 1925, n. 2537, che consentono la facolt� di applicare le tariffe 
per i liberi prof�ssionisti allorch� le prestazioni dei funzionari delle .Amministrazioni 
dello Stato siano compiute per Enti pubblici o aventi finalit� 
di pubblico interesse (n. 93). 

Revisione dei prezzi -Decorrenza degli interessi. 

Se gli interessi legali, sull'importo dovuto per rev1s10ne dei prezzi, 
�siano dovuti di pieno diritto con la decorrenza prevista dall'art. 3 del d.l. 
6 dicembre 1947, n. 150 (come modificato dalla legge n. 329 del 1950), senza 
bisogno che ne venga fatta esplicita richiesta (n. 94). 

PENSIONI 

lndennit� di fine rapporto -Impiegati destituiti prima dell'entrata in vigore 
della legge 8 �giugno 1966, n. 424. 

Se il Fondo di Previdenza per il personale dell'Amminist);'azione del 
Catasto sia tenuto a corrispondere l'indennit� di fine rapporto a suo tempo 
legittimamente non accordata a iscritti destituiti dall'impiego in data anteriore 
all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1966, n. 424 (n. 132). ' 

PROCEDIMENTO CIVILE 

Ingiunzione fiscale -Termine ad adempiere -Sospensione feriale. 

Se la sospensione, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, sia applicabile 
al termine previsto dall'art. 2 del t.u. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 43). 

REGIONI 

Ricerca -Friuli-Venezia Giulia. 

Se spettino alla Regione Friuli-Venezia Giulia i proventi relativi ai 
permessi di ricerca e di coltivazione di sostanze minerarie e di idrocarburi 
nei giacimenti esistenti nel territorio regionale (n. 182). 

Sospensione amministratori comunali e provinciali. 

Se l'Assessore regionale per gli enti locali della Regione siciliana abbia 
la facolt� di adottare o di promuovere provvedimenti di sospensione dalla 
carica nei confronti del sindaco di un Comune o del presidente di un'amministrazione 
provinciale, nelle ipotesi previste dagli artt. 5 del d.P.Reg. 20 
agosto 1960, n. 3 e 7 della legge reg. 9 maggio 1969, n. 14 (n. 183). 


150 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

RESPONSABILIT� CIVILE 

Nesso di causalit�. 

Se debba ritenersi sussistente il rapporto di causalit� tra il comportamento 
colposo che ha cagionato un infortunio (o, in genere, un danno alle 
persone) e il danno subito a sua volta da un terzo nel prestare aiuto all'infortunato 
(n. 255). 

Se il soccorritore abbia azione diretta nei confronti di coloro che ha 
soccorso e se questi ultimi, a loro volta, abbiano diritto di ripetere, nei 
riguardi dell'autore dell'illecito, quanto corrisposto al soccorritore (n. 255). 

Se al soccorritore debba riconoscersi l'azione indiretta surrogatoria 
(art. 2900 e.e.) nei confronti dell'autore dell'illecito o del civilmente responsabile 
(n. 255). 

RIABILITAZIONE 

Albi degli esattori e dei collettori -Cancellazione a seguito .di condanna ~ 
per delitti contro la P. A. e la fede pubblica -Richiesta di nuova iscrizione 
a seguito di riabilitazione. 

I 

Se l'intervenuta riabilitazione consenta la nuova iscrizione nell'albo 1 f 
degli esattori o in quello dei collettori di chi ne sia stato cancellato a seguito I 
di condanna per delitti contro la P. A. e la fede pubblica, con conseguente l 
provvedimento di decadenza dall'ufficio (n. 4). f 

I 

RISCOSSIONE 

Albi degli esattori e dei coHettori -Cancellazione a seguito di condanna per 
delitti contro la P. A. e la fede pubblica -Richiesta di nuova iscrizione 
a seguito di riabilitazione. 

Se l'intervenuta riabilitazione consenta nuova iscrizione nell'albo degli 
esattori o in quello dei collettori di chi ne sa stato cancellato a seguito di�� 
condanna per delitti contro la P. A. e la f�ede pubblica, con conseguente 
provvedimento di decadenza dall'ufficio (n. 10). 

SERVITU' 

Infrazioni alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sulle servit� miLitari -Legge 
8 marzo 1968, n. 180. 


Se, dichiarata estinta per amnistia una delle contravvenzioni alla legge 

20 dic,embre 1932, n. 1849 sulle servit� militari (e cio� in assenza di un 

giudicato di condanna del trasgressore), egualmente l'Autorit� militare 

possa coattivamente ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, ricorrendo 


eventualmente all'esecuzione di ufficio a norma dell'art. 28 del regolamento 

4 maggio 1936, n. 1388 (n. 51). 

Se, a seguito dell'avvento della legge 8 marzo 1968, n. 180 (che ha 

apportato modifiche alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849), l'Autorit� militare;� 



PARTE II, CONSULTAZIONI 151 

prima di far luogo alla predetta esecuzione di ufficio, debba sottoporre la 
:servit� militare, che sia stata 'costituita anteriormente all'entrata in vigore 
di detta legge n. 180/1968, alla revisione generale preveduta dall'art. 2 

(n. 51). 
Se il termine triennale prescritto in detto art. 2 della legge 180/1968 
sia perentorio oppure ordinatorio (n. 51). 

STRADE 

Demanio stradale -Autotutela -Modalit�. 

Se iLpotere di tutela di ufficio debba essere esercitato con le modalit� 
previste dall'art. 20 del r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, mantenuto in vigore 
:lall'art. 145, secondo comma, del t.u. approvato col d.P.R. 15 giugno 1959, 

n. 393 (n. 86). 
Distanze a protezione del nastro� stradale -Sanzioni -Competenza. 

Se le distanze previste, a protezione del nastro stradale, dall'art. 19 
della legge 6 agosto 1967,' n. 765 (c.d. legge-ponte) e dall'art. 4 del d.m. l� 
aprile 1968 siaso applicabili esclusivamente fuori del perimetro dei centri 
1:1bitati (n. 87). 

Se sussistano la competenza degli organi dell'Amministrazione dei 

lavori pubblici (Ministero e Provveditori regionali) per le sanzioni di 

-cui all'art. 6 della legge urbanistica-ponte, e la competenza dei Capi 

Compartimento dell'ANAS e Prefetti, rispettivamente, per le sanzioni di 

cui agli artt. 1, ultimo comma, e 20 del r.d. 1740 del 1933 (n. 87). 

TRIBUTI LOCALI 

Contributi di miglioria specifica -Costruzione di strada pubblica che interessa 
pi� comuni. 

Se, nel caso di costruzione, da parte di un solo Comune, con il concorso 
dello Stato, di una strada pubblica che avvantaggia pi� comuni, possa 
�essere imposto, e da quale ente, il contributo di miglioria specifica per gli 
immobili ubicati al di fuori del territorio del Comune che ha eseg.ito 
l'opera (n. 3). 

USI CIVICI 

Alienazione e mutamento di destinazione di terreni di uso civico -Competenza 
del Comune o della frazione interessata -Legittimazione della 
frazione a stare in giudizio dinanzi al Commissario per gli usi civici. 

Se sia di spettanza esclusiva del Comune il potere dispositivo sui beni 
della frazione, anche se sottoposti ad amministrazione separata (n. 6). 


152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA-DELLO STATO 

Se il Comitato frazionale, cui sia affidata l'amministrazione di detti 
beni, possa compiere atti di straordinaria amministrazione che portino a 
modificare la consistenza e la natura dei beni stessi e i diritti dominicali e 
di uso civico su di essi esistenti (n. 6). 

Se per g.U atti di disposizione posti in essere da1 Comitato dei frazionisti 
sia necessario che la volont� da esso espressa venga integrata e fatta 
propria dalla manifestazione di volont� dell'organo competente a deliberare 
la alienazione dei beni comunali, e cio� del Consiglio comunale (n. 6). 

Se il potere di iniziativa dell'atto di disposizione spetti in via esclusiva 
al Consiglio comunale (n. 6). 

Se sussista legittimazione del Comitato frazionale a stare in giudizio 
dinanzi al Commissariato Usi Civici, qualora non v� sia conflitto di interessi 
col Comune (n. 6).