:>XX -N. 3 

MAGGIO -GIUGNO 1968 

I 


I 


RASSEGNA 


:LL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

1968 


ABBONAMENTI 

ANNO L. 7.500 
UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . � 1~300 


Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: 

LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA 
e/e postale 1/40500 

Stampato in Italia -Printed in Italy 
Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089.:del 13 luglio 1966 


(7214789) Roma, 1968 � Istituto Poligrafico dello Stato P.V. 


INDICE 


Parte prima: GIURISPRUDENZA 

12iione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNA


ZIONALE pag. 349 
izione seconda: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 
� 376 
izione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE � 399 
121ione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATNA � 436 
r~ione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA � 447 

tzione sesta: 
GIUR�ISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, 
APPALTI E FORNITURE � 503 

tzione settima: 
GIURISPRUDENZA PENALE � 522 

irte seconda: QUESTIONI -RASSEGNE -CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 

lJESTIONI pag. 69 
~SSEGNA DI DOTTIRINA � 88 
~SSEGNA DI LEGISLAZIONE )) 89 
)NSULT AZIONI Il 103 
:::>TIZIARIO. )) 117 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 


Le sezioni deHa parte prima sono curate, nell'ordine, dagli avvoca.ti: 
ichele Savarese, Benedetto Saccari, P�ietro De Fra:ndsci, Ugo Gargiulo, Mario 
FanelM, Franco Carusi, Antonino Terranova 

Le ra�ssegne di dottrina e legislazione dagli a�vvocati: 
Luig.i Mazzella e. Arturo Ma-rzano 



ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 

CARBONE C., La separazione dei beni del defunto da quelli 
dell'erede -Regime tributario differenziato, fra vecchie e 
nuove provincie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 469 

CASAMASSIMA F., Appunti storici sull'edificio dell'Avvocatura 
Generale dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . II, 120 

FANELLI M., Brevi considerazioni per l'applicabilit� alla materia 
tributaria della prescrizione da giudicato . . . . . . . . I, 491 

FOLIGNO D., Lo Stato in giudizio fra Stato Comunit� e Stato 
apparato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II, 69 

GARGIULO U., Sulla tassabilit� degli interessi ai fini della ricchezza 
mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 450 


INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


CQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT� 


� 
Concessioni di grande derivazione 
d'acqua per produzione di 
energia elettrica -Sovraccanone 
ex art. 53 t. u. 11 dicembre 1933, 

n. 1775 -Modifiche apportate all'istituto 
della 1. 4 dicembre 1956, 
n. 1377 -Portata -Applicabilit� 
anche alle concessioni assentite 
sotto l'imperio della 1. 10 agosto 
1884, n. 2644 -Sussiste, 503. 
� 
Opere idrauliche -Obbligo della 

P. A. di prevenire eventi straordinari 
-Esclusione -Assunzione 
da parte della P. A. dell'iniziativa 
e dell'onere della costruzione 
dell'opera -Obbligo specifico di 
costruire e mantenere l'opera col 
rispetto del � neminem laedere � 
-Sussiste -Limite dell'obbligo 
della P. A. del � neminem laedere 
� -Normale prevedibilit� e 
diligenza media -Sussiste, 512. 
MMINISTRAZIONE DELLO STATO 
E DEGLI ENTI PUBBLICI. 

� 
Elezione di un rappresentante 
del personale nel Consiglio di 
Amministrazione -Elenco degli 
elettori -Mancata inclusione di 
un impiegato -Opposizione avverso 
l'elenco -Omissione -Impugnativa 
giurisdizionale -Inammissibilit�, 
443. 

� 
Elezione di un rappresentante 
del personale nel Consiglio di 
Amministrazione -Pubblicit� Condizioni 
'-Certificato elettorale 
-Non necessario, 444. 

� V. anche Procedimento civile. 

MNISTIA E INDULTO 

� Amnistia rinunciabile -Violazione 
del principio � nullum crimen 
sine lege � e del diritto di difesa 
-Delega al Presidente della Repubblica 
-Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 369. 

-Inapplicabilit� ai reati commessi 
successivamente alla proposta di 
delegazione -Ritiro di precedenti 
proposte e presentazione di un 
nuovo testo di proposta -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
369. 

APPALTO 

-Appalti pubblici -Revisione dei 
prezzi -Espressa pattuizione nell'atto 
aggiuntivo e non nel contratto 
originario Natura 
Espressa previsione della sua 
operativit� su tutti i lavori convenuti 
tra le parti -Legittimit�, 

438. 
-Appalto di opere pubbliche -Riserve 
dell'appaltatore -Provvedimento 
amministrativo sulle riserve 
-Notifica all'appaltatore Natura 
-Idoneit� della piena 
conoscenza del provvedimento a 
far decorrere il termine per la 
proposizione della domanda d'arbitrato 
o dell'azione giudiziaria 
-Sussiste, 516. 
-V. anche Arbitrato. 

ARBITRATO 

-Impugnativa di nullit� del lodo 
-Concorso di pi� cause di nullit� 
attinenti rispettivamente alla 
illegittima composizione del Collegio 
ed a vizio di notificazione 
dell'atto introduttivo del giudizio 
-Carattere preliminare della 
questione di nullit� della notificazione 
dell'atto introduttivo del 
giudizio -Sussiste, 509. 

-V. anche Appalto. 

ATTO AMMINISTRATIVO 

-V. Giustizia amministrativa. 

AVVOCATURA DELLO STATO 

-Pareri -Divergenza tra gli uffici 
amministrativi e l'Avvocatura 
dello Stato -Risoluzione -Or



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

gano competente -� l'Avvocatura 
Generale dello Stato -Fattispecie 
(relativa a parere sulla 
fondatezza di un supplemento di 
imposta di successione), 501. 

-V. anche Procedimento civile, 
Sardegna. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Contributi per la ricostruzione Provvedimento 
di concessione Rifiuto 
del visto di legittimit� da 
parte della Corte dei Conti Effetti 
sulla posizione soggettiva 
del privato interessato, 376. 

-Edilizia -Diritto di propriet� Limiti 
-Poteri della Pubblica 
Amministrazione Sindacato 
sull'esercizio di tali poteri -Giurisdizione 
del giudice amministrativo, 
386. 

-Impiego pubblico -Diritti patrimoniali 
-Indennit� -Interessi 
corrispettivi Controversie 
Giurisdizione esclusiva del Consiglio 
di Stato, 440. 

-Imposte e tasse in genere -Accertamento 
tributario -Istruzione 
preventiva -Difetto di giurisdizione 
del Giudice Ordinario, 

378. 
-Previdenza e assistenza -Assegni 
familiari e contributi -Determinazione 
delle categorie Distinzione 
-Effetti, 393. 

-Procedimento civile -Istruzione 
preventiva -Regolamento di giurisdizione 
-Ammissibilit�, 378. 

- 
Regolamento di competenza Scritture 
difensive -Termine per 
il deposito -Natura ordinatora, 

417. 
-V. anche Previdenza e assistenza. 
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

- 
V. Competenza e giurisdizione. 

CONTABILIT� GENERALE DELLO 
STATO. 

-Annullamento di credito -Formalit� 
-Inosservanza -Competenza, 
501. 

-Debiti pecuniari dello stato -Interessi 
-Decorrenza, 440. 

CORTE DEI CONTI 

- 
V. Competenza e giurisdizione. 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 


-V. Amnistia e indulto, Elezioni, 
Imposte e Tasse, Misure di sicurezza, 
Ordinamento giudiziario, 
Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto 
Adige. 

DANNI DI GUERRA. 

-Danni subiti in territorio nemico 
occupato -Art. 52, 1. n. 968 del 
1953 che si riferisce ai danni subiti 
all'estero Applicabilit�, 

439. 
EDILIZIA 

- 
V. Competenza e giurisdizione. 

ELEZIONI 

-Norme sul contenzioso elettorale 
amministrativo -Sezioni dei Tribunali 
Amministrativi regionali Legittimit� 
costituzionale -Composizione 
del collegio giudicante 
-Mancanza di garanzie di indipendenza 
-Illegittimit� costituzionale, 
365. 

ESATTORIA 

-Conferma -Valutazione -Criteri, 
444. 

ESPROPRIAZIONE PER P. U. 

�-Legge regionale siciliana 21 aprile 
1953, n. 30 -Indennit� di 
esproprio -Deroga al criterio 
generale di riferimento al giusto 
prezzo dell'immobile alla data 
del decreto di esproprio -Non 
sussiste, 434. 

-Occupazione di urgenza -Caducazione 
del titolo per decorso 
del biennio -Azione di restitu;-: 
zione e di risarcimento del dan-i:: 

~' 


INDICE 
VII 

no -Azione personale -Legittimazione 
passiva, 399. 

-Sostituzione del Ministero dei 
LL.PP. ai Comuni nell'attuazione 
dei piani di ricostruzione -Legittimit� 
in giudizio -Condizioni, 
419. 

- 
V. anche Opere pubbliche. 

~IUDICATO 

-V. Imposta di registro, Pre~crizione. 


~IUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Intervento adesivo dipendente Criteri 
-Fattispecie in tema di 
rinnovo di appalto di Esattoria, 

444. 
- 
Ricorso giurisdizionale -Atto 
amministrativo, unilaterale o contrattuale 
-Irrilevanza ai fini dell'impugnativa, 
436. 

fUERRA 

- 
V. Danni di guerra. 

MPIEGO PUBBLICO 

-Ferie -Compenso per ferie non 
godute -Mancanza di apposita 
normativa -Inammissibilit�, 436. 

-Procedimento disciplinare -Annullamento 
giurisdizionale 
Rinnovazione -Termini e presupposti, 
445. 

-Procedimento disciplinare -Annullamento 
giurisdizionale -Termine 
previsto dall'art. 111 t. u. 

n. 3 del 1957 -Inosservanza Illegittimit�, 
445. 
- 
V. Competenza e giurisdizione, 
Previdenza e assistenza. 

MPOSTA DI REGISTRO 

-Accessioni -Presunzione ex art. 
47 della legge di registro -Deroga 
prevista dalla 1. 24 gennaio 
1962, n. 23 -Contratti di 
appalto stipulati dalla Gestione 
Ina-Casa -Idoneit� ai fini della 

deroga -Condizioni -Limiti, 

487. 
- 
Agevolazioni -Gestione INACasa 
-Operazioni previste dalla 

1. n. 43 del 1949 -Atti e contratti 
necessari per tali operazioni Limitazione 
soggettiva (partecipazione 
all'atto della Gestione) e 
limitazione oggettiva (qualificazione 
dell'atto in base allo scopo 
perseguito) -Vendita di terreni 
da parte di terzi a favore di un 
ente pubblico (nella specie, un 
Comune), senza partecipazione 
della gestione e senza il collegamento 
necessario con la costruzione 
di case per lavoratori Inapplicabilit� 
delle agevolazioni, 
486. 
- 
Delegazioni di pagamento -Delegazione 
attiva -Applicabilit� 
dell'imposta proporzionale -Condizioni 
-Fattispecie, 447. 

-Enunciazione di� convenzione non 
registrata -Enunciazione in sentenza 
-Soggeti passivi -Solidariet� 
-Sentenza emessa in giudizi 
riuniti ex art. 274 c.p.c. Limiti, 
con nota di G. MANOO', 

463. 
-Enunciazione di convenzione non 
registrata -Enunciazione in sentenza 
-Soggetti tenuti al pagamento 
dell'imposta di titolo Fattispecie 
in tema di responsabilit� 
del mediatore per le 
imposte relative ad una compravendita 
da lui intermediata, con 
nota di G. MANDO', 476. 

-Enunciazione di convenzione 
verbale -Tassabilit� -Condizione 
-Provenienza dell'enunciazione 
dalle stesse parti della convenzione 
enunciata, con nota di 

F. 
PAGANO, 457. 
-Enunciazione di convenzione 
verbale -Tassabilit� -Condizioni 
-Identificabilit� della convenzione 
enunciata e natura della 
relativa indagine -Necessit� della 
provenienza dell'enunciazione 
dalle stesse parti della convenzione 
enunciata, con nota di F. 
PAGANO, 456. 

-Prescrizione -Diritto all'imposta 
accertato con decisione passata in 
giudicato -Prescrizione decenna



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

le ex art. 2953 c. c. -In~pplicabilit� 
-Prescrizione breve prevista 
dalla legge del registro Applicabilit� 
-Decorrenza, con 
nota di M. FANELLI, 491. 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 


-Esenzione decennale recata dalla 
1. 29 luglio 1957, n. 635. Estensione 
ad impianti produttivi di 
servizi -Imprese alberghiere Ammissibilit� 
-Legge 13 giugno 
1961, n. 526 -Carattere interpretativo, 
483. 

-Interessi compensativi su somme 
dovute a titolo di risarcimento 
del danno -Tassabilit� -Esclusione 
-Interessi corrispettivi e 
interessi moratori -Tassabilit�, 
con nota di U. GARGIULO, 450. 

-Ritenuta diretta -Controversia 
-Legittimazione passiva di Amministrazione 
dello Stato diversa 
dal Ministero delle Finanze Sussiste, 
449. 

IMPOSTA IPOTECARIA 

-Separazione dei beni del _defunto 
da quelli dell'erede -Annotazione 
nei libri fondiari delle c.d. 
nuove province -Applicabilit� 
dell'imposta fissa, con nota di C. 
CARBONE, 468. 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

-Benefici tributari per alcune categorie 
di costruzioni edilizie Retroattivit� 
-Esclusione di rimborso 
di tributi gi� versati -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
360. 

-Imposte di successione -Potere 
dell'autorit� pubblica di concedere 
riduzioni -Esclusione, 501. 

-Procedimento dinanzi alle commissioni 
-Decisione definitiva Nozione 
-Successiva azione giudiziaria 
in materia di imposte 
dirette -Proponibilit� -Condizioni 
-Decisione della Commissione 
centrale sulla tassabilit� di 
un reddito, con rimessione degli 

atti alla Commissione competente 
per la valutazione -Non � 
definitiva -Azione giudiziaria Improponibilit�, 
498. 

-Prove -Dichiarazioni rese ai verbalizzanti 
-Valore di confessione 
-Esclusione -Valore di indizi 
-Ammissibilit� -Valutazione 
da parte del giudice di merito 
-Libert� di apprezzamento, 

481. 
- 
V. anche Competenza e giurisdizione. 


IMPUGNAZIONE 

-Impugnazione della domanda 
principale da parte del chiamato 
in garanzia impropria -Inammissibilit�, 
425. 

-Trasmissione degli atti alla cancelleria 
del giudice � ad quem � 
-Trasmissione anteriore alla scadenza 
del termine per la presentazione 
dei motivi -Mancanza 
di un concreto pregiudizio dei 
diritti di difesa -Nullit� -Esclusione, 
con nota di P. DI TARSIA, 

523. 
LAVORO 

-Durata -Rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato -Nozione Norme 
contenute negli artt. 1 e 

2 1. 28 aprile 1962, n. 230, in 
sostituzione dell'art. 2097 c. c. Rilevanza 
sul rapporto di pubblico 
impiego -Vizi di legittimit� 
dell'atto costitutivo del rapporto 
-Rimedi, 436. 
-Lavoro festivo settimanale 
Compenso -Determinazione unilaterale 
da parte dell'Ente pubblico 
-Legittimit�, 443. 

-Retribuzione -Impugnativa Pretesa 
integrazione -Mancata 
impugnativa dell'atto autoritativo 
-Inammissibilit�, 436. 

-Riposo settimanale -Compenso Mancato 
pagamento -Contrastato 
con l'art. 36 Cost. -Non sussiste, 
443. 

- 
V. anche Impiego pubblilco. 


INDICE 
IX 

[ISURE DI SICUREZZA 

-Procedimento di applicazione da 
parte del giudice di sorveglianza 
-Violazione del diritto di difesa 
-Illegittimit� costituzionale, 

373. 
BBLIGAZIONE E CONTRATTI 

-V. Espropriazione per p. u., Imposta 
di ricchezza mobile, Previdenza 
e assistenza. 

CCUPAZIONE 

-Occupazione di urgenza preordinata 
all'espropriazione per p.u. Omessa 
determinazione dell'indennit� 
in sede amministrativa 
Inapplicabilit� del principio della 
indennit� unica -Accertamento 
� incidenter tantum � del valore 
del bene -Ammissibilit� Effetti, 
399. 

-V, anche Espropriazione per p.u., 
Opere pubbliche. 

1PERE PUBBLlCHE 

-Concorso di Enti pubblici nella 
realizzazione dell'opera pubblica 
-Imputazione giuridica degli 
effetti dell'attivit� compiuta Disciplina, 
419. 

-Progettazione ed esecuzione di 
opere pubbliche a favore della 
citt� di Napoli -Occupazione ed 
espropriazione Competenza 
della Cassa per il Mezzogiorno Limiti, 
399. 

1RDINAMENTO GIUDIZIARIO 

-Consiglio Superiore della Magistratura 
-Impugnabilit� delle 
relative deliberazioni al Consiglio 
di Stato -Violazione dell'autonomia 
della magistratura e 
del diritto di difesa -Esclusione, 
354. 

'RESCRIZIONE 

-Effetti del giudicato sulle prescrizioni 
brevi -Applicabilit� 

della disposizione dell'art. 2953 

c. c. anche nei casi di prescrizioni 
brevi previste da leggi speciali 
-Esclusione, con nota di 
M. FANELLI, 490. 
-Interruzione per effetto di domanda 
giudiziale -Domanda giudiziale 
nulla -Efficacia permanente 
dell'interruzione -Esclusione 
Efficacia interruttiva 
istantanea dei vari atti del giudizio 
-Sussistenza -Condizioni, 
con nota di M. FANELLI, 491. 

- 
V. anche Imposta di registro, 
Previdenza e assistenza. 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

-Assicurazione obbligatoria per 
l'invalidit� e la vecchiaia -Risarcimento 
del danno per omissione 
-Prescrizione decennale Decorrenza, 
412. 

-Assicurazioni sociali -Danni per 
inadempimento -Carattere innovativo 
della disciplina -Rapporti 
di lavoro completamente 
esauriti in preced�nza -Concetto 
-Inapplicabilit� della normativa, 
412. 

Contributi dovuti dall'Amministrazione 
dello Stato -Omesso 
versamento -Credito dell'I.N.P.S. 
-Somma aggiuntiva -Natura Obbligo 
di corresponsione -Limiti, 
429. 

Contributi -Prescrizione decennale, 
436. 

-Impiego pubblico -Controversia 
-Giurisdizione del Consiglio 
di Stato -Sussiste, 436. 

-V. anche Competenza e giurisdizione. 


PROCEDIMENTO CIVILE 

-Capacit� processuale -Tutore 
provvisorio dell'infermo di mente 
ricoverato in via definitiva in 
manicomio -Effetti -Licenziamento 
dell'infermo in via di prova 
-Tutela provvisoria -Permane, 
430. 

-Foro dello Stato -Sezioni specializzate 
in materia di contratti 
agrari -Prevalenza del Foro 
dello Stato, 417. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Garanzia propria ed impropria Causa 
principale e causa in garanzia 
impropria -Riunione Autonomia 
dei procedimenti, 425. 

-Regolamento di competenza Amministrazione 
dello stato Notificazione 
dell'istanza di regolamento 
presso l'Avvocatura 
Distrettuale dello Stato -Nullit� 
-Costituzione -Sanatoria, 417. 

-V. anche Competenza e giurisdizione, 
Imposte e tasse in genere. 

REATO 

-Circostanze -Attenuanti comuni 
-Danno patrimoniale 1ieve Criterio 
di applicazione, con nota 
di P. DI TARSIA, 522. 

-Reato continuato -Pena -Applicazione 
di circostanze -Aumento 
della pena per la continuazione 
-Circostanze relative 
alle violazioni meno gravi -Ininfluenza 
-Imputabilit� -Minore 
et� -Fattispecie, con nota di P. 
DI TARSIA, 522. 

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 


, -Approvazione da parte del Ministero 
dei LL.PP. -Natura e limiti 
-Modificazioni del contenuto 
del regolamento -Illegittimit�, 
439. 

SARDEGNA 

-Disposizione delle norme di attuazione 
che estende alla Regione 
le funzioni dell'Avvocatura dello 

Stato -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 351. 

SERVITU' MILITARI 

-Servit� in via di urgenza -Carattere 
temporaneo -Effetti Reiterazione 
del provvedimento 
alla scadenza del biennio -Illegittimit�, 
437. 

SICILIA 

-Addizionale ECA aumentata dalla 
1. 10 dicembre 1961, n. 1346 Spettanza 
allo Stato -Esclusione, 

364. 
Competenza legislativa -Limite 
nelle materie espressamente indicate 
nello Statuto -Legge recante 
assegno a favore delle famiglie 
di dirigenti caduti nella 
lotta per il lavoro -Illegittimit� 
costituzionale, 349. 

-Concorsi per anestesisti ospedalieri 
-Competenza a nominare 
le Commissioni esaminatrici Spettanza 
agli organi della Regione, 
361. 

-Proroga dell'addizionale � pro 
Calabria � -Proroga dell'addizionale 
per eventi calamitosi dell'autunno 
1966 -Spettanza allo 
Stato, 364. 

-V. anche Espropriazione per p. u. 

TRENTINO ALTO-ADIGE 

Coordinamento degli interventi in 
caso di pubbliche calamit� Spetta 
allo Stato, 368. 


INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


~ORTE COSTITUZIONALE 

:(l aprile 1968, n. 29 . pag. 349 
:o aprile 1968, n. 30 . 351 
4 maggio 1968, n. 44 353 
4 maggio 1968, n. 45 360 
6 maggio 1968, n. 46 361 
6 maggio 1968, n. 47 364 
:7 maggio 1968, n. 49 365 
:7 maggio 1968, n. 50 368 
:7 maggio 1968, n. 51 369 
:7 maggio 1968, n. 52 369 
:9 maggio 1968, n. 53 373 

GIURISDIZIONI CIVILI_ 

:!ORTE DI CASSAZIONE 

)ez. I, 11 luglio 1967, n. 1710 (in nota a Cass. 28 dicembre 1967, 

n. 3023) . . . . . . . . . . . pag. 450 
)ez. I, 11 dicembre 1967, n. 2907 . 447 
)ez. I, 28 dicembre 1967, n. 3023 449 
)ez. Un., 29 dicembre 1967, n. 3025 399 
)ez. III, 2 gennaio 1968, n. 4 . . . 412 
)ez. I, 8 gennaio 1968, n. 32 . . . 456 
)ez. III, 26 gennaio 1968, n. 254 . 417 
)ez. I, 27 gennaio 1968, n. 263 (in nota a Cass. 4 giugno 1968, 
n. 1682). . . . . . . .. 458 
)ez. I, 31 gennaio 1968, n. 313 419 
5ez. I, 10 febbraio 1968, n. 426 463 
5ez. I, 17 febbraio 1968, n. 556 425 
5ez. I, 4 marzo 1968, n. 688 . 468 
)ez. I, 9 marzo 1968, n. 783 . . 476 
)ez. I, 30 marzo 1968, n. 994 (in nota a Cass. 11 dicembre 1967, 
n. 2907). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 
)ez. Un., 19 aprile 1968, n. 1175 (in nota a Cass. 19 giugno 1968, 
n. 2027). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 
5ez. Un., 26 aprile 1968, n. 1265 (in nota a Cass. 14 giugno 1968, 
n. 2027) . . ..... . 386 
)ez. I, 27 aprile 1968, n. 1304 . 481 
)ez. Un., 7 maggio 1968, n. 1395 503 
)ez. III, 10 maggio 1968, n. 1428 429 
)ez. I, 11 maggio 1968, n. 1446 . 509 
)ez. I, 13 maggio 1968, n. 1490 430 
)ez. I, 24 maggio 1968, n. 1570 483 
Sez. I, 24 maggio 1968, n. 1571 . 434 

XII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Sez. I, 24 maggio 1968, n. 1589 (in nota a Cass. 4 giugno 1968, 

n. 1682). . . . . . . . . . pag. 457 
Sez. I, 4 giugno 1968, n. 1682 . 457 
Sez. I, 4 giugno 1968, n. 1688 . 486 
Sez. Un., 7 giugno 1968, n. 1728 376 
Sez. Un., 10 giugno 1968, n. 1766 378 
Sez. Un., 10 giugno 1968, n. 1769 512 
Sez. Un., 19 giugno 1968, n. 2027 386 
Sez. I, 19 giugno 1968, n. 2032 . 490 
Sez. Un., 21 giugno 1968, n. 2063 498 
Sez. Un., 25 giugno 1968, n. 2136 . 393 
Sez. Un,; 25 giugno 1968, n. 2137 (in nota a Cass. 25 giugno 1968, 

n. 2136). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � 393 
Sez. Un., 25 giugno 1968, n. 2138 (in nota a Cass. 25 giugno 1968, 

n. 2136). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 

CORTE DI APPELLO 

Firenze, Sez. I, 4 maggio 1968, n. 563 . . . . . . . . . . . pag. 516 

TRIBUNALE 

Torino, Sez. I, 15 febbraio 1968, n. 520 . . . . . . . . . . pag. 501 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Ad. Plen., 21 giugno 1968, n. 15 pag. 436 
Sez. IV, 3 aprile 1968, n. 221 437 
Sez. IV, 3 aprile 1968, n. 222 438 
Sez. IV, 19 aprile 1968, n. 237 439 
Sez. IV, 26 aprile 1968, n. 248 439 
Sez. IV, 26 aprile 1968, n. 262 440 
Sez. IV, 8 maggio 1968, n. 284 443 
Sez. IV, 15 maggio 1968, n. 300 443 
Sez. IV, 22 maggio 1968, n. 316 444 
Sez. IV, 22 maggio 1968, n. 321 445 

GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. II, 17 novembre 1966, n. 146 pag. 522 
Sez. II, 17 novembre 1966, n. 1013 523 


SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA 

:ASSEGNA DI DOTTRINA 

:oTELLI E., L'avvento della Regione in Italia, Giuffr�, Milano . . pag. 88 

lASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

.eggi e decreti (segnalazioni) . . . . . . . . . . . . . . . pag. 89 

fORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

-Norme dichiarate incostituzionali: 

codice procedura penale, art. 636 pag. 89 
codice procedura penale, art. 637 89 

r. d. 26 giugno 1924, n. 1058, titolo II 89 

r. d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 48, secondo comma 90 

r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 20 e 21 . . . 90 
legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7, nn. 2, 3 e 4 90 
legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 40 90 
legge 23 dicembre 1966, n. 1147, art. 2 . . . . 90 

-Norme deUe quali � stata dichiarata non fondata la questione 
di legittimit� costituzionale: 


codice procedura civile, art. 293 . . . . . . . . . 91 
codice procedura civile, art. 294 . . . . . . . . . 91 

r. d. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, quarto e quinto 
comma ................. . >, 91 
legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15, quarto comma 91 
legge proc. Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, art. 15 
secondo comma . . . . . . . . . . . . . . . 91 
legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 17 secondo comma ,92 
legge 26 gennaio 1961, n. 29 . . . . . . . 92 

d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, articolo unico . . 92 
legge 26 gennaio 1961, n. 29 . . . . . . . . . 92 
legge 19 luglio 1961, n. 659, art. 5, secondo comma . 92 
legge 28 marzo 1962, n. 147 . . . . . . 92 
legge 5 agosto 1962, n. 1257, artt. 21 e 27 92 
legge reg. sic. 16 marzo 1964, n. 4 . 92 
legge reg. sic. 3 giugno 1966, n. 13 93 
legge 3 giugno 1966, n. 331, art. 16 93 

d. P. R. 4 giugno 1966, n. 332, art. 14 93 
d.PP.R. 4 giugno 1966, n. 332, art. 16 93 
legge 19 maggio 1967, n. 356, art. 1, secondo comma . 93 

d. l. 11 dicembre 1967, n. 1132, art. 1, secondo comma 93 
legge 7 febbraio 1968, n. 27, articolo unico . . . . . 94 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Norme delle quali � stato promosso giudizio di legittimit� 
costituzionale . . . . . . . . . . . . . pag. 94 

-Norme delle quali il giudizio di legittimit� costituzionale 
� stato definito con pronunce di inammissibilit�, di manifesta 
infondatezza o di restituzione degli atti al gi�dice 
di merito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine delle materie) 

Aeronautica e Aeromobili 
. 
Alberghi 
Antichit� e Belle Arti 
Appalto . . . 
Associazione . 
Atti amministrativi 
Bellezze Artistiche e 
naturali . 
Caccia e pesca 
Cinematografia . 
Comuni e province 
Contabilit� dello Stato 
Difesa dello Stato 
Diritto Internazionale 
Edilizia economica e popolare 
. 
Espropriazione per p.u. 
Fallimento 
Ferrovie 
Igiene e sanit� 
Impiego privato 

NOTIZIARIO 

Convegno di studi 

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107 
107 

Impiego pubblico 
Imposta di bollo 
Imposta di registro 
Imposta di successione 
Imposte e tasse 
Imposte varie 
Lavoro . 
Navi . 
Opere pubbliche 
Pensioni 
Persona giuridica 
Pignoramento 
Procedimento civile 
Procedimento penale 
Professioni 
Pubblico Ufficiale 
Regioni .. 
Requisizione . 
Responsabilit� civile 
Riscossione coattiva 
Strade 
Trasporto . 

Appunti storici sull'edificio dell'Avvocatura Generale dello Stato 

(per 
l'Avv. Franco CASAMASSIMA) � � � � . � � � � � . 

pag. 
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pag. 117 

120 


PARTE PRIMA 



GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
E INTERNAZIONALE 


~ORTE COSTITUZIONALE, 20 aprile 1968, n. 29 -Pres. Sandulli -
Rel. Manca -Commissario Stato Regione Siciliana (Sost. avv. gen. 
dello Stato Azzariti) c. Presidente Regione Siciliana (Avv. Cannada-
Bartoli). 

icilia -Competenza legislativa -Limite nelle materie espressamente 
indicate nello Statuto -Legge recante assegno a favore delle famiglie 
di dirigenti caduti nella lotta per il lavoro -Illegittimit� 
costituzionale. 
(st. Reg. sicil., art. 14 lett. me art. 17 lett. f; 1. reg. 31 marzo 1967). 

La potest� legislativa attribuita alle Regioni a statuto speciale 
rova la sua base ed anche il suo limite nelle materie espressamente 
idicate nelle norme statutarie, non potendo�si essa intendere in modo 
inalistico. 

Pertanto � costituzionalmente illegittima, per esorbitanza dei limiti 
osti dall'art. 14 lett. m e 17 lett. f dello Statuto speciale, la legge 
egionale 31 marzo 1967, recante concessione di un assegno vitalizio 

favore delle famiglie dei dirigenti sindacali e politici caduti nella 
Jtta per il lavoro, la libert� e il progresso della Sicilia (1). 

(Omissis). -Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte 
sentenze n. 24 del 1957; 47 del 1959; 2 del 1960; 66 del 1964 e 72 del 
965) la potest� legislativa attribuita alle regioni a statuto speciale, 

(1) La sentenza trascende il caso di specie, per le rilevanti affermazioni 
i principio ch'essa contiene relativamente ai poteri legislativi delle Regioni 
Statuto speciale, ammissibili solo se ed in quanto espressamente previsti 
agli Statuti. 
Rilevante appare anche l'interpretazione data dalla sentenza in materia 
i �assistenza e beneficenza pubblica., in conformit� dell'art. 38 della Cotituzione, 
confermando l'orientamento precedente espresso con la sentenza 
4 aprile 1965, n. 27 (in questa Rassegna, 1963, 283) nonch� in materia di 
1voro e previdenza e assistenza sociale. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

trova la sua base ed anche il suo limite, nelle materie espressamente 
indicate nelle norme statutarie, non potendosi quindi intendere (come 
ha rilevato questa Corte) in senso finalistico. 

2. -In conformit� a questi principi appare chiaro come la disposizione 
impugnata, contrariamente a quanto sostiene la difesa della Regione, 
non possa rientrare nell'ambito delle norme statutarie sopra 
menzionate. 
Non nell'art. 14 lett. m, il quale attribuisce alla Regione competenza 
legislativa primaria nella materia concernente la pubblica beneficenza 
e le opere pie. 

Il concetto di beneficenza ed assistenza pubblica, infatti, ha assunto, 
nel sistema della legislazione statale, un significato ben determinato. 
E questa Corte, in riferimento al primo comma dell'art. 38 
della Costituzione, ne ha, in linea generale, precisato i termini, rilevando 
che la detta materia risponda alla finalit� specifica di � favorire 
chiunque si trovi in condizioni di bisogno, prescindendo da particolari 
qualit� o situazioni personali o da servizi particolari resi allo 
Stato�. 

Significato e portata non diversi sono da attribuire alla norma 
dello Statuto regionale, come � chiarito anche dal fatto che la competenza 
legislativa della Regione si estende alle opere pie: a quegli istituti 
cio�, la. cui finalit� istituzionale � appunto quella di attuare, in 
varie forme, la beneficenza e l'assistenza a favore di persone bisognose. 

Date tali premesse � da ritenere che, nell'ambito della ricordata 

norma statutaria, non possono ricomprendersi provvidenze nei riguardi 

di persone che non si trovino nella condizione preveduta dal primo 

comma dell'art. 38 della Costituzione. Ed � da ritenere altresi che non 

vi possa rientrare la disposizione ora impugnata, in quanto attribuisce 

un assegno vitalizio ai familiari di persone vittime di particolari situa


zioni, prescindendo dallo stato di bisogno;� nell'intento, come risulta 

dalla relazione dei deputati proponenti, di � testimoniare la ricono


scenza del popolo siciliano ai dirigenti sindacali e democratici, caduti 

per la causa del lavoro, della libert� e del progresso della Sicilia �. 

N� il carattere di estraneit� del beneficio, dall'ambito della norma 
statutaria, pu� venir meno in considerazione del fatto che, per i figli 
maggiorenni delle vittime, l'attribuzione dell'assegno � subordinata alla 
permanente inabilit� al lavoro. Neanche, per questi, infatti � richiesta 
una condizione di bisogno, a parte il rilievo che, nell'economia della 
legge, si tratta di una situazione individuale secondaria e marginale. 

3. -Senonch�, come si � accennato, la disposizione impugnata 
non trova giustificazione neppure in relazione all'art. 17, lett. f, dello 
Statuto siciliano. Questo attribuisce alla Regione potest� legislativa 
concorrente nella materia della legislazione sociale, con riferimento ai 
rapporti di lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale. 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 351 

� da tenere presente, in proposito, che questa Corte, con la senmza 
n. 7 del 1957, ha ritenuto che l'ambito normativo riconosciuto, 
alla citata norma, non concerne tutta la legislazione sociale, bensi 
i� che riflette i rapporti di lavoro e le provvidenze che ad essi sono 
)llegate a garanzia dei lavoratori. Ed analogamente si era in preceenza 
pronunziata anche lAlta Corte per la Regione siciliana, con la 
~ntenza n. 17 del 1951. A tali rapporti si riferiscono altresi le norme 
i attuazione (approvate con decreto n. 1138 del 25 giugno 1952), le 
uali, nell'art. 1, dispongono che � le attribuzioni del Ministero del 
1voro e della previdenza sociale nelle materie riflettenti i rapporti di 
1voro, la previdenza e l'assistenza sociale, sono svolte, nel territorio 
ella Regione, dall'Amministrazione regionale, a norma e nei limiti 
ell'art. 20, in relazione all'art. 17, lett. f, dello Statuto. 

La d.isposizione impugnata, invece, traendo origine da eventi dettuosi, 
non prende, in alcun modo, in considerazione rapporti di lavoro 
lipendente od autonomo) con le conseguenti situazioni, n� richiede, 
elle persone interessate, la qualifica di lavoratore, contrar,iamente a 
1anto dispone la legge regionale n. 58 del 1957 richiamata dalla difesa 
~Ila Regione. 

L'accoglimento del primo motivo del ricorso, dedotto come princille 
e fondamentale, travolge tutta la legge e non � quindi necessario 
~same delle censure contenute negli altri motivi che restano perci� 
;sorbiti. -(Omissis). 

ORTE COSTITUZIONALE, 20 aprile 1968, n. 30 -Pres. Sandulli -
Rel. Chiarelli -Regione Sardegna (Sost. avv. gen. dello Stato 
Guglielmi). 

Lrdegna -Disposizione delle norme di attuazione che estende alla 
Regione le funzioni dell'Avvocatura dello Stato -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione. 

(d. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 55). 
Non � fondata la questione di legittimitd costituzionale dell'art. 55 

P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che estende alla Regione Sarda le funoni 
dell'Avvocatura dello Stato, perch� tale norma consente, in piena 
itonomia della Regione, di dare attil.azione alla tutela dei diritti ed 
teressi gid appartenenti allo Stato e dallo Statuto attribuiti alla 
~gione (1). 

(1) La questione eTa stata proposta con ordinanza 18 maggio 1966 del 
'ibunale di Tempio Pausania (Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1966, n. 226). 
La questione, con riferimento all'art. 25 della Costituzione, era stata 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Con la questione di legittimit� costituzionale sollevata 
d'ufficio dal Tribunale di Tempto Pausania si pone in dubbio che le norme 
dell'art. 55 del d. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, che estendono alla 
Amministrazione regionale sarda le funzioni dell'Avvocatura dello Stato, 
possano considerarsi di attuazione dello Statuto, in quanto non troverebbero 
un riferimento specifico nelle norme o istituti da questo contemplati, 
e inoltre limiterebbero l'autonomia della Regione. Esse pertanto 
avrebbero travalicato i confini del potere legislativo delegato 
con l'art. 56 dello Statuto e sarebbero conseguentemente in contrasto 
con l'art. 70 della Costituzione. 

La questione non � fondata. 

Questa Corte ha avuto gi� occasione di rilevare in numerose decisioni 
come gli articoli degli Statuti regionali che prevedono la emanazione 
di norme di attuazione contengono una speciale attribuzione 
di potest� legislativa, da esercitare con le forme e il procedimento in 
essi stabiliti. 

Si � inoltre precisato che tale attribuzione di potest� legislativa 
non ha per oggetto l'emanazione di norme di mera esecuzione dello 
Statuto. Con essa, infatti, non si voleva che fossero stabilite semplicemente, 
come in un regolamento, quelle disposizioni pi� dettagliate che 
occorrono per l'applicazione di una legge (sent. n. 20 del 1956), ma 
si voleva fossero emanate -per riferirci qui soltanto alle disposizioni 
di attuazione di contenuto organizzativo -norme legislative 
corrispondenti alla necessit� di assicurare un collegamento tra le attivit� 
e i servizi trasferiti alla Regione e quelli che rimangono allo 
Stato; di evitare duplicazioni di attivit� e di uffici; in sintesi, di dar 
vita, nell'ambito delle ben definite autonomie regionali, a una organizzazione 
dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni che si armonizzi 
con l'organizzazione dello Stato, nell'unit� dell'ordinamento amministrativo 
generale (sent. n. 14 del 1962). 

Nel quadro di ciuesto coordinamento tra l'organizzazione amministrativa 
dello Stato e quella della Regione rientra l'estensione a quest'ultima 
delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato. In sostanza, con 
tale estensione si � messo a disposizione della Regione l'attivit� tecnica 
di un organo istituzionalmente destinato alla rappresentanza e difesa 

gi� dichiarata non fondata dalla Corte con la precedente sentenza 9 luglio 
1963, n. 119 (Rass. dir. pubbl. 1963, II, 960 e nota di RossANo 0.). 

Essa � stata nuovamente respinta con la sentenza in rassegna, con argomentazi�ni 
che hanno sostanzialmente accolto tutti i principi difensivi prospettati 
dall'Avvocatura nell'interesse della Regione. 

Per quanto concEiTne la natura delle norme di attuazione degli Statuti 
regionali, cfr. soprattutto la precedente sentenza del 12 marzo 1962, n. 14 
(Giur. cost. 1962, 158 e nota di GIANNINI). 


P-'RTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 353 

1che delle amministrazioni pubbliche non statali, quando ne sia auto.
zzato da disposizioni di legge o di regolamento o di altro provvediLento 
approvato con decreto del Capo dello Stato (art. 43, t.u. 30 
ttobre 1933, n. 1611). 

N� le norme impugnate oltrepassano i limiti delle materie discilinate 
dallo Statuto, in quanto con esse si prevede un mezzo di attazione 
della tutela di diritti e di interessi gi� appartenenti allo Stato, 

dallo Statuto attribuiti alla Regione. 
Del pari senza fondamento � l'asserita violazione dell'autonomia 
igionale. 

Pi� che la norma costituzionale, la contraddizione non avrebbe 
msentito che il patrocinio degli interessi regionali fosse affidato alla 
vvocatura nei casi di contrasto di interessi tra la Regione e lo Stato. 
:a l'art. 55 esplicitamente stabilisce che le sue disposizioni non si 
>plicano nei giudizi in cui sono parti l'Amministrazione dello Stato 

le Amministrazioni regionali, salvo il caso di litisconsorzio attivo, e 
.spone inoltr~ che, nel caso di litisconsorzio passivo, la Regione pu� 
rvalersi del patrocinio dell'Avvocatura solo quando non vi sia conitto 
di interessi tra Stato e Regione. 

In tal modo � salvaguardata l'autonomia della Regione, mentre 
la sua discrezionalit� � affidata la valutazione dell'esistenza di un 

�ntrasto di interessi, nell'esercizio della facolt� di avvalersi dell'Av>
catura nei litisconcorzi passivi con lo Stato. 
N� va taciuto che l'art. 5 del citato testo unico consente alla Reone 
di affidare la propria difesa agli avvocati del libero foro, anche 
.ori delle ipotesi di conflitto. 

D'altra parte, com'� stato rilevato dalla difesa della Regione, l'atvit� 
consultiva e contenziosa dell'Avvocatura dello Stato non limita 
[>oteri dispositivi della Regione sui rapporti sostanziali. 

La lunga e incontrastata attuazione che hanno avuto le norme im1gnate 
dimostra del resto che la stessa Regione non ha mai visto in 
se una lesione della propria autonomia, e ci� � confermato dal com


�rtamento della Regione nel presente giudizio. -(Omissis). 
)RTE COSTITUZIONALE 14 maggio 1968, n. 44 -Pres. Sandulli Rei. 
Mortati -Roperti ed altri (n. c.) c. Presidente Consiglio dei 
Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Agr�). 

rdinamento giudiziario -Consiglio Superiore della Magistratura ~ 
Impugnabilit� delle relative deliberazioni al Consiglio di Stato 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Violazione dell'autonomia della Ma~istratura e del diritto di difesa Esclusione. 
(Cost. artt. 100, 102, 103, 24; I. 24 marzo 1958, n. 195, art. 17, secondo, comma). 


Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'articolo 
17, seicondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 sul Consiglio 
Superiore della Magistratura, in quanto la sottoposizione deile deliberazioni 
di detto Consiglio ad un controllo di stretta legittimit� da 
parte di un organo giurisdizionale, quale il Consiglio di Stato, non � 
tale, di per s�, da condurre a vanificare o comunque ad attenuare la 
efficacia deUa funzione garantista cui esse adempiono (1). 

(Omissis). 2. -L'Avvocatura dello Stato, nel richiamare le vicende 
del processo svoltosi avanti alle sezioni unite della Suprema Corte di 
cassazione, ha riaffermato la validit� dell'interpretazione da essa data 
in quella sede al secondo comma dell'art. 17, in questione, nel senso che 
questo limiti l'impugnativa avanti al Consiglio di Stato solo ai vizi 
relativi agli atti emanati dagli organi dell'Esecutivo, non gi� agli 
altri costituiti dalle statuizioni del Consiglio superiore della magistratura 
(ci� che, se esatto, farebbe venire meno la censura di incostituzionalit� 
sollevata) e fa osservare, quanto del resto era ovvio, che cio� 
la contraria opinione della Cassazione ha lasciato integra la funzione 
interpretativa spettante a questa Corte. Il riesame compiuto di tale 
punto ha per� condotto la Corte a ritenere che nessun altro significato, 
diverso da quello accolto dalla Cassazione, potrebbe attribuirsi alla 
citata disposizione. Infatti, mettendo a raffronto i primi due comma 
dell'art. 17, si rileva agevolmente come i � provvedimenti ., cui ha 
rigu~rdo il secondo, siano quegli stessi considerati dal precedente, ed 
essi risultano tanto dalle deliberazioni del Consiglio superiore della 
magistratura quanto dal decreto che le adotta; sicch� il ricorso cui, 
con formulazione generica, la disposizione fa riferimento non pu� non 
assumere a suo oggetto sia l'una che l'altra parte dei provvedimenti 

(1) Decisione di estremo interesse, originata da tre ordinanze 10 marzo 
1966 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassaziorne (Gazzetta 
Ufficiale 12 novembre 1966, n. 284). 
Le tesi prospettate dall'Avvocatura, in una materia tanto delicata, oscillanti 
tra i due poli opposti della mancanza assoluta di controllo sostanziale 
sulle decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura e del pericolo di 
vulnerare l'autonomia (o pi� esattamente, l'� autocrinia �) della Magistratura, 
sono diffusamente riportate nella sentenza, la quale le ha ampiamente 
discusse. 

Per i precedenti del Consiglio Superior.e della Magistratura, cfr. la sentenza 
della Corte 23 dicembre 1963, n. 168, Giur. Cost., 1963, 1648. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 355 

tessi. Ci� risulta confermato dall'ultimo comma che, con analoga foro.
ula, dispone, contro quegli fra essi riguardanti la materia discipli.
are, l'impugnativa avanti alla Cassazione, per la quale nessun dubbio 
orge, n� � stato mai fatto valere, circa la sua estensione a vizi, e del 
ontenuto e della forma. 

3. -Per accertare la fondatezza della tesi sostenuta dall'Avvoca1ira, 
secondo cui gli atti del Consiglio superiore della magistratura relaivi 
allo stato dei magistrati devono rimanere sottratti a qualsiasi sin.
acato della loro legittimit� ad opera di organi ad esso estranei, ocorre 
richiamarsi anzitutto alla funzione conferita dalla Costituzione 
1 detto organo. Risulta dal suo art. 104 che l'istituzione del Consiglio 
uperiore della magistratura ha corrisposto all'intento di rendere effetlva, 
fornendola di apposita garanzia costituzionale, l'autonomia della 
1agistratura, cos� da collocarla nella posizione di � ordine autonomo 
d indipendente da ogni altro potere ., e conseguentemente sottrarla 
d interventi suscettibili di turbarne comunque l'imparzialit� e di 
ompromettere l'applicazione del principio consacrato nell'art. 101, seondo 
�ui i giudici sono soggetti solo alla legge. Si � cosi provveduto 
:i.d integrazione e rafforzamento delle altre garanzj,e costituzionali di 
1dipendenza, quali risultano dalla riserva di legge [art. 108], dall'asllnzione 
dei magistrati, in via normale, mediante pubblico concorso 
ut. 106], dall'inamovibilit� [art. 107]) a concentrare ogni provvedi1ento 
relativo al reclutamento e allo stato degli appartenenti all'orine 
nella competenza assoluta ed esclusiva di un organo che, mentre 
~alizza una particolare forma di autonomia, pel fatto di essere espresso 
i prevalenza dallo stesso corpo giudiziario, � poi presieduto dal Capo 
elio Stato, in considerazione della qualit� che questi riveste di potere 
neutro � e di garante della Costituzione, ed � altresi fornito di una 
~rie di guarentigie corrispondenti al rango spettantegli, nella misura 
ecessaria a preservarlo da influenze che, incidendo direttamente sulla 
ropria autonomia, potrebbero indirettamente ripercuotersi sull'altra 
ffidata alla sua tutela. 

Non � rilevante, al fine che qui interessa della determinazione 

ell'ambito di insindacabilit� dei suoi atti, stabilire la natura del rap


orto sussistente fra il Consiglio superiore della magistratura e la ma-, 

istratura, per precisare se esso sia da considerare organo di questa 

quindi parte dell'ordine giudiziario, o invece organo a s� stante, o 
ddirittura distinto potere. Mentre non � contestabile la diversit� ogettiva 
delle funzioni rispettivamente esercitate: giurisdizionali le une, 
mministrative le altre (non apparendo dubbia l'appartenenza a que;'
ultima categoria delle misure disposte nei casi concreti, in .applicalone 
delle norme relative all'assunzione ed alla carriera dei magi;
rati), non incontra poi difficolt� ammettere che le rispettive attivit� 
ossano rimanere assoggettate a differenti trattamenti. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Neppure necessario appare prendere posizione sul punto se il 
rango da riconoscere al Consiglio sia quello proprio di organo costituzionale, 
dato che il sistema vigente conosce dei casi di assoggettamento 
al controllo giurisdizionale di atti provenienti da organi indubbiamente 
costituzionali. Sicch� l'eventuale attribuzione della qualifica predetta 
non offrirebbe un criterio idoneo a risolvere la questione. 

4. -Il problema � quindi da prospettare in termini diversi, dovendosi 
chiedere se (in assenza di specifiche statuizioni al riguardo) il 
buon adempimento della funzione strumentale affidata al Conl,jiglio 
superiore della magistratura esiga la sua sottrazione ad ogni interferenza, 
non solo dei poteri attivi (ed in ispecie di quello esecutivo, 
cui in passato la magistratura era stata collegata, ed a volte anche 
gerarchicamente subordinata, e rispetto al quale quindi l'esigenza di 
autonomia si era tradizionalmente fatta valere) ma anche del potere 
giurisdizionale, in quanto dovesse risultare che, se pure limitata allo 
esercizio del solo controllo di legittimit�, sia tale, da potere, indirettamente, 
pregiudicare l'esercizio imparziale dell'amministrazione della 
giustizia. 
Secondo l'Avvocatura dello Stato deve considerarsi vana impresa 
cercare un giudice idoneo a conoscere degli atti degli organi primari 
dello Stato, in ordine ai quali il solo strumento utilizzabile sarebbe 
quello del conflitto di attribuzione. A parte l'inesattezza del rilievo 
quando sia cosi genericamente formulato, � agevole osservare che tale 
rimedio potrebbe, se mai, giovare solo indirettamente alla tutela dei 
diritti ed interessi dei magistrati, mentre non la potrebbe mai far 
conseguire quando la lesione dei medesimi provenga dall'attivit� dello 
stesso Consiglio. 

Rendendosi conto di ci� l'Avvocatura sostiene che il solo rimedio 
possibile contro lesioni di tal genere sarebbe il ricorso dalle commissioni 
all'adunanza plenaria del Consiglio superiore della magistratura. 
Ci� sulla base di un presunto principio di autonomia ricavabile dall'ordinamento, 
che dovrebbe condurre a sottrarre gli atti degli organi supremi 
dello Stato, incidenti sulle situazioni giuridiche di determinati 
soggetti ad essi appartenenti o dai medesimi dipendenti, alle comuni 
giurisdizioni, per affidarli ad un sindacato esercitabile esclusivamente 
ad opera degli organi medesimi. Si � gi� osservato come non sussistano 
nel nostro ordinamento regole che possano considerarsi applicabili a 
tutti gli organi cui la Costituzione conferisce una posizione di indipendenza. 
Gli esempi di tale specie di � autocrinia � offerti dal diritto 
positivo riguardano organi fra loro assai diversi per natura, posizione, 
funzioni, risultano da differenti fasi attraversate dall'organizzazione 
dello Stato, riflettendo in parte esigenze non tutte attuali, e pertanto 
non si rende possibile all'interprete, nel silenzio di disposizioni specifiche, 
ricavare da essi elementi sufficienti pe:r giungere ad ammettere 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 357 

1 regime giuridico tipico unitario, sottratto, quale diritto speciale, a 
iello comune, e per giunta fornito di efficacia costituzionale. 

In ogni caso, anche se si potesse accertare la presenza di un prinpio 
siffatto, sarebbe da osservare che la disciplina eccezionale dal 
1edesimo derivabile riguarderebbe il trattamento giuridico dei compo~
nti o dei dipendenti degli organi investiti di tale prerogativa, sicch�, 
~ una sua estensione analogica potesse ammettersi, dovrebbe rimanere 
mitata agli atti del Consiglio superiore della magistratura aventi un 
1edesimo contenuto, non mai estendersi a quelli riguardanti soggetti 
i esso estranei, come sono i magistrati. 

Si deve poi aggiungere che; non rivestendo il Consiglio superiore 
ella magistratura indole, n� possedendo struttura di organo giurisdi.
onale, il reclamo proposto al Plenum, anche se fosse configurabile 
ei termini prospettati dall'Avvocatura (il che non �), non varrebbe 

soddisfare l'imperativo dell'art. 24, che vuole assicurata la difesa 
in giudizio �, cio� avanti ad un giudice, e con il debito procedimento 
~gale (secondo la Corte ha statuito con la sentenza n. 66 del 1964). 
'� pu� dirsi, come si sostiene, che dall'articolo in parola si ricavi solo 

divieto di impedimenti esterni all'esercizio dell'azione giudizaria, 
oich� la sua portata � ben pi� vasta. E del pari priva di valore � 
affermazione secondo cui l'applicazione dell'art. 24 presuppone l'esi;
enza di una giurisdizione competente, dato l'evidente circolo in cui 
3Sa si involge, fino a quando non si fornisca la dimostrazione (come 

� visto, non deducibile dal sistema) che competente possa essere solo 
1 stesso Consiglio superiore della Magistratura. 

Si pu� aggiungere che non si renderebbe neppure possibile alla 
!gge ordinaria conferire al Consiglio superiore della magistratura, al 
.ne di cui si parla, la necessaria veste e funzione giurisdizionale, che 
ttualmente fa difetto, ponendo a ci� ostacolo l'art. 102, secondo comma. 

Sicch�, a voler seguire la tesi confutata, si dovrebbe essere indotti 

constatare la presenza di una lacuna, in nessun modo colmabile se 
on con legge costituzionale, rimanendo nel frattempo sospesa la gamzia 
generale di tutela giurisdizionale posta dall'art. 24. Non pu� 
tuggire la gravit� di una conclusione di tal fatta che condurrebbe ad 
scludere la tutela giurisdizionale, voluta assicurare a � tutti �, in con)
rmit� ad un principio coessenziale ad ogni tipo di stato di diritto, per 
na intera categoria di cittadini, e cio� per tutti gli appartenenti alla 
iagistratura, che rimarrebbero. indifesi di fronte a possibili (se pure, 

da presumere, eccezionali) violazioni di legge da parte del Consiglio 
11periore della_ magistratura, lesive dei propri diritti o interessi leittimi. 


5. -Se si muova dalla considerazione, che non sembra contestane, 
secondo cui la sottoposizione delle deliberazioni del Consiglio 
11periore della magistratura ad un controllo di stretta legittimit� da 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

parte di un organo appartenente al potere giurisdizionale non sia, di 
per s�, tale da condurre necessariamente a vanificare o comunque ad 
attenuare l'efficacia della funzione garantista cui esse adempiono, la 
questione si riduce ad accertare la fondatezza dell'ostacolo che il diritto 
positivo, secondo la difesa del Ministero, oppone all'esercizio del sindacato 
sugli atti in parola da parte della giurisdizione cui l'art. 113 
affida la tutela dei diritti ed interessi legittimi. L'ostacolo eccepito � 
quello fatto derivare dalla parte dell'articolo predetto che limita agli 
atti della pubblica amministrazione la tutela medesima, e che, messo in 
relazione con i precedenti artt. 102 e 103, deve intendersi circoscritto 
solo agli interventi della giurisdizione amministrativa, mentre per 
quella ordinaria � da farsi valere il carattere della generalit� della 
competenza ad essa inerente, e di conseguenza l'eliminazione del limite 
menzionato. 

Tuttavia il deferimento che, sulla base di tali considerazioni, volesse 
farsi a quest'ultima giurisdizione dei ricorsi dei magistrati, in 
deroga ai principi, che concentrano nel giudice amministrativo, nella 
materia del pubblico impiego, quale � quella de qua, ogni specie di 
tutela sia dei diritti che degli interessi, oltre a suscitare il problema 
discendente dalle restrizioni di tutela che, almeno secondo la legislazione 
vigente, ineriscono ai poteri ad essa consentiti, fa sorgere gravi 
perplessit�, data la confluenza che verrebbe a verificarsi negli appartenenti 
allo stesso � ordine �, di destinatari dei provvedimenti del 
Consiglio superiore della magistratura e di giudici della regolarit� dei 
medesimi. 

Ma ogni approfondimento su questo appare ultroneo, almeno fino 
a quando non si accerti la fondatezza dell'eccezione sollevata nei confronti 
della norma denunciata, che affida esclusivamente al Consiglio 
di Stato la competenza in discorso. La difficolt� che all'applicazione 
nella specie dei citati articoli della Costituzione oppone il carattere 
rivestito dal Consiglio superiore della magistratura, cio� di organo che, 
pure espletando funzioni solamente di indole amministrativa, non � 
parte della pubblica amministrazione (in quanto rimane estraneo al 
complesso organizzativo che fa capo direttamente, o al Governo dello 
Stato o a quello delle Regioni, ed all'altro cui d� vita l'amministrazione 
indiretta, collegato al primo attraverso l'esercizio di forme varie 
di controllo ad esso attribuite), non pu� essere superata attraverso 
l'asserzione, contenuta in alcune decisioni del Consiglio di Stato, del 
carattere preparatorio da assegnare all'attivit� di detto organo rispetto 
a quella esplicata con l'emanazione dei decreti previsti dall'art. 17, 
i quali quindi, secondo detta tesi, dovrebbero considerarsi costitutivi 
degli effetti giuridici riguardanti i magistrati che ne sono destinatari. 
Infatti l'opinione riferita � contrastata dalla chiara dizione degli articoli 
105, 106, 107, 110 della Costituzione, i quali attribuiscono proprio 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 359 

tlla sola competenza del Consiglio superiore della magistratura tutti 

provvedimenti di stato comunque riguardanti i magistrati, secondo 
>oi � specificato dall'art. 10 e successivi della legge n. 195 del 1958, 
:messa in attuazione del precetto costituzionale, che fanno riferimento 
Li poteri e deliberanti � dell'organo medesimo. Deriva da ci� che, una 
rolta avvenuta la comunciazione dei singoli atti di esercizio di tali 
>oteri, si determina un dovere giuridico a carico dell'Esecutivo di renlerli 
concretamente operanti mediante l'emanazione di appositi decreti 
:he ne adottino integralmente il contenuto. Pertanto le dette delibe
�azioni, se nei confronti dei loro destinatari e dei terzi esplicano ef'
etti solo dalla data di emanazione dei decreti, nei rapporti invece con 
:li organi esecutivi sono, dal momento stesso della loro comunicazione 
t quest'ultimi, produttivi della pretesa da parte dell'organo deliberante 
tlla loro adozione. Ed evidentemente sulla base di tali presupposti la 
::orte, con la sentenza n. 168 del 1963, ha potuto ritenere infondata la 
:ensura che era stata rivolta all'art. 17 pel fatto di avere attribuito 
td organi estranei l'emanazione delle pronuncie del Consiglio superiore 
Lella magistratura, dato che questo resta ovviamente del tutto libero 
ielle sue determinazioni. 

6. -� per� da chiedere se, una volta accertato che tali delibera:
ioni siano da imputare al Consiglio superiore della magistratura, cio� 
td un organo estraneo alla pubblica amministrazione, ne debba discenlere 
l'inammissibilit� del sindacato, riservato agli atti provenienti da 
1uest'ultima, su ricorso al Consiglio di Stato, qual'� previsto dalla 
10rma impugnata. La risposta al quesito pu� essere desunta (anche 
tll'infuori di ogni approfondimento circa l'ambito da assegnare al 
:oncetto di P. A., al fine della proponibilit� del ricorso anzidetto), 
la quanto risulta dalla sentenza n. 168 prima citata, nella parte in cui 
: messa in rilievo la funzione che � da ritenere affidata ai decreti 
lell'Esecutivo, di conferire cio� alle decisioni dell'organo deliberante 
a forma che, sulla base dei principi fondamentali del sistema, � pre:
critta per i provvedimenti aventi indole sostanzialmente amministraiva. 
Ci� � stato statuito dalla Corte non ai soli fini della sottoposi:
ione dei decr.eti stessi al controllo finanziario, come assume l'Avvoca.
ura, ma � anche � a tal fine, e quindi, pi� generalmente, alle varie 
:pecie di sindacato destinate ad assicurarne il contenimento nell'am>
ito dell'ordine legale. 
Risulta pertanto che nessuna violazione dell'art. 113 della Costitu:
ione pu� derivare dall'esperimento del rimedio consentito dal seconlo 
comma dell'art. 17. 

7. -Rimane da esaminare un ultimo motivo di incostituzionalit�, 
:he l'ordinanza, in via subordinata, propone desumendolo dall'art. 102 
lella Costituzione, nella considerazione che, attribuendosi al Consiglio 
li Stato la competenza a sindacare atti non emanati dal potere esecu

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tivo, si viene a dar vita ad una nuova giurisdizione speciale, in contrasto 
con il divieto posto da detta disposizione. L'eccezione deve ritenersi 
superata da quanto prima si � osservata circa la funzione assegnata 
al decreto di adozione della deliberazione consiliare, poich� � 
chiaro che l'attribuzione di nuove competenze, cui sia da riconoscere 
la stessa indole di quelle proprie di un organo giurisdizionale, non pu� 
mai ricadere sotto la detta prescrizione. Per ritenere il contrario bisognerebbe 
presupporre che il sindacato de quo reagisca, alterandola, 
sulla essenza della funzione che caratterizza l'organo di controllo: il 
che, come si � visto, non si verifica. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 14 maggio 1968, n. 45 -Pres. Ambrosini -
Rel. Petrocelli -INGIC (n. c.) c. Presidente Consiglio Ministri (Sost. 
avv. gen. Stato Coronas). 

Imposte e tasse -Benefici tributari per alcune categorie di costruzioni 

edilizie -Retroattivit� -Esclusione di rimborso di tributi gi� ver


sati -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost. art. 3; I. 19 luglio 1961 n. 659, art. 5). 

Non � fondata con riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, 
la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 5 della legge 
19 luglio 1961 n. 659 nella parte in cui esclude il rimborso dell'imposta 
gi� pagata, in quanto tale divieto risponde ad una valutazione, che pu� 
ritenersi non irrazionale, delle varie esigenze che sorgono dal fatto stesso 
dell'eccezionale portata retroattiva attribuita ai benefici (1). 

(Omissis). -L'art. 5 della legge 19 luglio 1961, n. 659 attribuisce 
una portata retroattiva ai benefici fiscali e tributari introdotti per alcune 
categorie di costruzioni edilizie. Per effetto del primo comma dell'articolo 
tali benefici risultano estesi, oltre che alle costruzioni ancora in corso, 
anche a quelle gi� ultimate rispetto alle quali non sia intervenuta 

(1) La questione era stata sollevata con ordinanza 6 ottobre 1965 del 
Tribunale di Vercelli (Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1966, n. 239). 
Gi� in precedenza la Corte aveva escluso la violazione del principio di 
eguaglianza a proposito di leggi tributarie che disciplinino in maniera 
diversa nel tempo uno stesso rapporto giuridico (sentenza 6 luglio 1966, n. 89 
in questa Rassegna, 1966, I, 983) purch� sia rispettata la costante della razionalit� 
e non arbitrariet� della normativa. 

Per la non retroattivit� della disposizione della legge impugnata, Cass. 
25 gennaio 1968, n. 209, Dir. e prat. trib., 1968, II, 810. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 361 

icora la definizione del rapporto tributario. La efficacia retroattiva � 
~r� limitata dal divieto di rimborso delle somme gi� versate, ai sensi 
~ll'altro comma dello stesso articolo. 

Non � dubbio che siffatta limitazione, col negare ai contribuenti 
ie abbiano gi� anticipato il versamento della imposta la possibilit� di 
uire dei benefici stabiliti dal primo comma, viene a porre gli stessi 
t una situazione diversa rispetto a tutti gli altri. La Corte ritiene 
~r� che non si verifichi con ci� una violazione dell'art. 3 della Costituone. 
Infatti il divieto di rimborso risponde a una valutazione, che pu� 
tenersi non irrazionale, �delle varie esigenze che sorgono dal fatto 
esso della eccezionale portata attribuita ai benefici. Alla legge � stata 
.conosciuta una efficacia retroattiva, ma � apparsa in pari tempo 
1anifesta la necessit� di non negare considerazione anche agli opposti 
tteressi degli enti impositori. La legge ha quindi cercato di stabilire, in 
lsta di un giusto equilibrio delle opposte esigenze, in quale misura 
ile sacrificio possa gravare sulla finanza statale e locale, senza risultare 
1roporzionato rispetto ai vantaggi assicurati ai contribuenti. Per gli 
iti impositori � stata stabilita la rinuncia all'importo di quelle imposte, 
t relazione alle q~ali l'obbligo del contribuente fosse gi� insorto per 
11ltimazione delle opere di cui alle nuove categorie ammesse ai bene~
i; ma al tempo stesso, si � ritenuto -e, ad avviso della Corte, ragio~
volmente -che un tale sacrificio per la finanza di quegli enti e, 
t definitiva, per gli interessi pubblici che vi sono connessi, sarebbe 
sultato senz'altro sproprozionato rispetto alle stesse finalit� della legge, 
~ fosse stato spinto fino a comprendere anche l'obbligo del rimborso 
~Ile somme gi� riscosse. 

ORTE COSTITUZIONALE, 16 maggio 1968, n. 46 -Pres. Sandulli -Rel. 

Chiarelli -Presidente Regione Siciliana (avv. Canada-Bartoli) c. 

' Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Pe


ronaci). 

tcilla -Concorsi per anestesisti ospedalieri -Competenza a nomi


nare le Commissioni esaminatrici -Spettanza agli organi d�lla 

Regione. 

(St. sp. Sicilia art. 17, lett. b e e, 20; d. P. R. 9 agosto 1956 n. 1111, art. 1; 

l. 9 agosto 1954 n. 653, art. 4). 
In materia di igiene e sanit� la competenza amministrativa della 
~gione siciliana incontra gli stessi limiti della competenza legislativa 
~ cui all'art. 17 dello Statuto. Tuttavia non costituiscono limite alla 
>mpetenza regionale, n� come principi n� come interessi generali cui 

ispira la legislazione statale le disposizioni dell'art. 4 della legge 9 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

agosto 1954 n. 653 che riservavano all'Alto Commissariato per la Sanit� 
le nomine delle Commissioni dei concorsi per anestesisti ospedalieri, e 
pertanto la competenza relativa � di spettanza della Regione �(1). 

(Omissis). -3. -Osserva la Corte che � esatto, come si � affermato 
in precedenti sentenze, che la potest� amministrativa della Regione ha 
la stessa estensione della potest� legislativa a cui corrisponde. 

In materia di igiene e sanit� e di assistenza sanitaria la competenza 
amministrativa regionale incontra quindi gli stessi limiti della competenza 
legislativa di cui all'art. 17 dello Statuto. 

La questione da decidere consiste pertanto nello stabilire se la 

I 

nomina delle commissioni di cui trattasi appartenga allo Stato secondo 
i principi e gli interessi generali a cui si informa la sua legislazione, o 
non sia tra quelle che sono state trasferite alla Regione, investita dei 
relativi poteri per soddisfare alle condizioni particolari e agli interessi 

I 

propri di essa (art. 17 cit.). 
Nell'esame della questione va premesso che la nomina delle dette 

i 

commissioni fu attribuita all'Alto Commissariato da una norma partico


~ 

lare (quella dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 653), in deroga alla 

l 

norma generale secondo cui la nomina delle commissioni nei concorsi 'I 
per gli ospedali � di competenza delle amministrazioni ospedaliere. l 
La tesi che tale particolare attribuzione corrispondesse a quegli 

f

� interessi generali ., che, per l'art. 17 dello Statuto siciliano, costitui! 


scono un limite della competenza della Regione, a giudizio della Corte, 

! 

non ha fondamento. i 

i

L'art. 17 si riferisce agli interessi � a cui si informa la legislazione i 
dello Stato � : vale a dire, a quegli interessi al cui perseguimento � di! 
retto il complesso normativo regolante una determinata materia. Come ' 
i � principi � richiamati dallo stesso articolo, essi debbono essere desunti 
dall'insieme delle norme inspirate a comuni esigenze e a un medesimo 
indirizzo legislativo, e non possono identificarsi con le finalit�, connesse 
a situazioni contingenti, che hanno potuto dar luogo a una o ad 
alcune norme particolari, difformi dal sistema generalmente vigente. 

(1) Con la sentenza in rassegna la Corte, indipendentemente dalla 
soluzione del �caso di specie, ha precisato sul piano teorico generale, il 
concetto dei � principi � e degli � interessi � che costituiscono l'attivit� legislativa 
ed amministrativa delle Regioni e ne costituiscono il limite, stabilendo 
che �essi, debbono �essere desunti dall'insieme delle norme ispirate 
a comuni esigenze o ad un medesimo indirizzo legislativo e non possono 
identificarsi con le finalit�, connesse a situazioni contingenti, che hanno 
potuto dar luogo ad una o ad alcune norme particolari, difformi dal sistema 
generalmente vigente�. 
In dottrina, cfr. PALADIN, La potest� legislativa regionale, Padova, 1958, 
150 sgg. ' 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 363 

L'attribuzione all'Alto Commissariato della nomina delle commis)
ni esaminatrici nei concorsi per anestesisti ospedalieri fu dovuta al 
tto che con la legge 9 agosto 1954 si regolava per la prima volta il 
rvizio di anestesia negli ospedali. In quel �momento la conoscenza e la 
ffusione delle tecniche anestetiche erano ancora in un grado di svippo 
che richiedeva la deroga alla regola generale della competenza 
me amministrazioni ospedaliere, pur lasciando a queste l'istituzione dei 
1sti di anestesisti nelle piante organiche, con l'osservanza degli obblighi 

legge, e l'iniziativa di indire i concorsi (artt. 2 e 3 legge cit.). La corriondenza 
della legge a questa particolare e temporanea situazione 
mlta anche dall'art. 5, che, per un periodo di cinque anni, ammetteva 

concorsi i sanitari sprovvisti del titolo di specialista. 

Le ragioni, pertanto, che, in riferimento a tale situazione, portarono 
L'attribuzione all'Alto Commissariato della competenza. in questione 
1n possono essere assunte n� come principi, n� come interessi generali 
formatori della legislazione statale, escludenti, come tali, il passaggio 
'1la competenza alla Regione. 

Al contrario, le ragioni per le quali la materia sanitaria, compresa 
1rganizzazione dei servizi (art. 17 cit.), � stata attribuita alla comperiza 
legislativa e amministrativa della Regione valgono anche per la 
mpetenza in questione, il cui esercizio da parte della Regione risponde 

fine di assicurare che l'organizzazione e l'attuazione dei servizi di 
1estesia, con le esigenze proprie di essi, corrisponda, come per gli 
tri servizi sa:r;i.itari, alle condizioni particolari e agli interessi propri 
lla Regione, obbiettivamente valutabili dai suoi organi. 

N� � esatto che le nomine di cui trattasi non attengano alla fase 
ganizzativa ma a quella in cui viene ad esistenza il servizio di aneste


1. A parte la considerazione che la competenza di cui si discute non 
~uarda necessariamente concorsi per posti di nuova istituzione, � da 
1er presente che l'esercizio di essa si concreta nella scelta dei componti 
le commissioni, entro categorie determinate dalla legge; in un 
to, cio�, essenzialmente di ordinaria amministrazione, la cui emaname 
si inquadra e si coordina con le altre funzioni della Regione in 
:iteria sanitaria: funzioni di amministrazione attiva e di vigilanza e 
tela sugli enti ospedalieri (art. 3 decreto n. 1111 cit.), le quali, nelmbito 
della Regione, investono l'intero settore sanitario, e richiedono 
1 unitario e coordinato svolgimento da parte degli organi regionali, 
Lve le comuni garanzie di legittimit� del loro operato. 
4. -Gli esposti motivi escludono inoltre che la nomina delle comissioni 
in discorso rientri fra le attribuzioni riservate allo Stato dal 
~ondo comma dell'art. 1 del decreto n. 1111 del 1956. 
In proposito � da osservare che tale decreto non poteva aggiungere 
;ri limiti alla competenza regionale, diversi da quelli posti dallo Stato 
o non desumibili dalle sue norme, di natura costituzionale, alla 


364 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cui attuazione il decreto era destinato. In particolare, non poteva porre 
dei limiti che non derivassero dai principi informatori della legislazione 
dello Stato e che non fossero diretti ad assicurare una tutel� di interessi 
generali realizzabili esclusivamente dallo Stato stesso. 

Pertanto, l'art. 1 del detto decreto, dopo aver disposto nel primo 
comma il trasferimento alla Regione delle attribuzioni dell'Alto Commissariato, 
col far salve, nel secondo �Comma, le attribuzioni dello Stato, 
non pu� essersi riferito che a quelle attribuzioni corrispondenti a particolari 
esigenze di tutela della salute pubblica e di assistenza sanitaria, 
che richiedano l'uniforme intervento dello Stato su tutto il territorio 
nazionale �e non siano suscettibili di valutazioni locali, n� di essere 
soddisfatte mediante l'azione degli organi regionali. Se cos� non fosse, 
non si vede qua:ti attribuzioni sarebbero passate alla Regione. 

Ma nel cas� in esame si � fuori della predetta ipotesi. La scelta, 
entro categorie prestabilite dalla legge, dei componenti le commissioni 
dei concorsi per anestesisti non si concreta, infatti, in un provvedimento 
che possa� incidere sulla tutela della sanit� pubblica nell'intero territorio 
dello Stato, n� implica una difformit� di attuazione dell'assistenza sanitaria 
nel territorio della Regione rispetto al restante territorio nazionale. 
Non ha perci� fondamento la preoccupazione, avanzata dalla difesa della 
Presidenza del Consiglio, di eventuali disarmonie nell'azione amministrativa 
dello Stato e della Regione nel settore dell'assistenza sanitaria, 
e dell'assistenza anestetica in ispecie, a prescindere dalla notoria diffusione 
che i sistemi di anestesia e le specializzazioni relative hanno avuto 
successivamente alla legge 9 agosto 1954. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 16 maggio 1968, n. 47 -Pres. Sandulli -Rel. 
Branca -Pres. Regione Siciliana (avv. Sorrentino, Virga, Silvestri) 

c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Coronas). 
Sicilia -Addizionale ECA aumentata dalla legge 10 dicembre 1961, 

n. 1346 -Spettanza allo Stato -Esclusione. 
(d. P. R. 28 luglio 1965, n. 1074, :art. 2; 1. 10 dicembre 1961 n.1346). 
Sicilia -Proroga dell'addizionale� pro Calabria� -Proroga dell'addizionale 
per eventi calamitosi dell'autunno 1966 -Spettanza allo 
Stato. 

(d. P. R. 28 luglio 1965 n. 1074; 1. 19 maggio 1967 n. 356, art. 1; d. 1. 11 dicembre 
1967 n. 1132, conv. nella legge 7 febbraio 1968 n. 27). 
Spettano alla Regione siciliana e non allo Stato i proventi dell'aumento 
e dell'estensione dell'addizionale ECA di cui alla legge 10 
dicembre 1961 n. 1346, in quanto essi non costituiscono entrate �nuove � 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 365 

spetto alle norme di attuazione in materia finanziaria approvate con 

P. R. 28 luglio 1965 n. 1074 (1). 
Spettano allo Stato e non allp, Regione Siciliana i proventi derivanti 
illa proroga delle addizionali � pro Calabria � e per gli eventi calamisi 
dell'autunnno 1966, in quanto esse, pur non essendo tributi nuovi, 
istituiscono entrate tributarie nuove (2). 

(1-2) Per la natura delle addizionali rispetto alle imposte cui afferiono, 
cfr. Cass. 17 febbraio 1966, n. 498, in que,sta Rassegna, 1966, 421. 

ln conformit� della sentenza in rassegna, per quanto riguarda la posione 
della Regione Sarda rispetto all'addizionale � pro alluvionati � del 
166, .cfr. la precedente sentenza della Corte 3 luglio 1967, n. 75, in questa 
issegna, 1967, 501. 

ORTE COSTITUZIONALE 27 maggio 1968, n. 49 -Pres. Sandulli -
Rel. Branca -Patrimoni (Avv. Stoppani). 

lezioni -Norme sul contenzioso elettorale amministrativo -Sezioni 
dei Tribunali Amministrativi regionali -Legittimit� costituzionale 
-Composizione del collegio giudicante -Mancanza di 
garanzie di indipendenza -Illegittimit� costituzionale. 

(Cost. art. 107, 108, 125; I. 23 dicembre 1966, n. 1147, art. 2). 

Le Sezioni per il contenzioso elettorale dei Tribunali Regionali 
nministrativi, istituite con la legge 23 dicembre 1966, n. 1147, pur 
>n costituendo una giurisdizione speciale, in quanto concepite come 
irte degli istituendi Tribunali amministrativi regionali, non assicu:
no le necessarie garanzie di indipendenza dei suoi componenti, sia 

nomina governativa che di designazione da parte dei Consigli pro


nciali; e quindi va dichiarata l'illegittimit�, costituzionale delle norme 

~e riguardano la loro composizione (1). 

(Omissis). -2. -Si � denunciato l'art. 2 della legge 23 dicembre 
166, n. 1147, (modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale aministrativo) 
in riferimento agli artt. 101, 102, 108 e 81 della Coituzione. 


Col primo motivo si avanza il sospetto che, non essendo stati an


1ra creati i tribunali amministrativi regionali, gli organi del conten


oso elettorale non possano essere riguardo ad essi n� sezioni ordina


e n� sezioni specializzate: sarebbero dunque giudici speciali di 

(1) La questione era stata proposta con due ordinanze 4 aprile 1967 
!l Consiglio di Stato -Sez. V (Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1967, n. 144 
24 giugno 1967, n. 157). 
La sentenza in rassegna, emessa in procedimento nel quale non vi fu 
stituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresenta l'ultima 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nuova istituzione, il che contrasterebbe col precetto dell'art. 102 della 
Costituzione. 

La denuncia non pu� essere accolta. I tribunali amministrativi per 
il contenzioso elettorale sono stati concepiti come parte degli istituendi 
.tribunali amministrativi regionali: infatti hanno competenza nell'ambito 
della Regione, giudicano su attivit� di natura amministrativa 

(regolarit� delle operazioni elettorali), sono giudici regionali di primo 
grado rispetto al Consiglio di Stato (artt. 103 e 125 della Costituzione). 
� singolare che siano stati creati prima di quei tribunali di cui devono 
costituire altrettante sezioni; ma ci� non � motivo di illegittimit� 
poich� mancano norme o principi costituzionali che vietino la graduaUt� 
nell'introduzione dei nuovi organi di giustizia amministrativa: e 
poco importa che le regioni non siano state ancora istituite se si pensa 
che quei collegi giudicanti sono collegati, prima che alla Regione come 
ente giuridico, alla Regione come entit� territoriale e sociale determinatasi 
storicamente. 

3. -In realt� i futuri tribunali amministrativi regionali e le sezioni 
de1 contenzioso elettorale non sono organi di giurisdizione ordinaria 
e non soggiacciono a tutte le norme del titolo IV della Costituzione. 
Sono organi di giustizia amministrativa, che l'art. 103 ricollega 
al Consiglio di Stato, rispetto al quale s'� detto che costituiscono giurisdizioni 
di primo grado: e che il Consiglio di Stato sia organo di giurisdizione 
speciale non pu� esservi dubbio se l'art. 103 distingue la 
giustizia amministrativa dalla ,giurisdizione ordinaria (art. 102) mentre 
la disposizione VI colloca proprio il Consiglio di Stato fra gli � organi 
speciali di giurisdizione attualmente esistenti �; tanto che vi si pu� 
accedere anche senza concorso e che esso � sottratto al governo del 
Consiglio superiore della magistratura, in cui hanno rappresentanza 
tra i magistrati solo quelli ordinari (art. 104). Perci� le c. d; sezioni 
di una serie di decisioni che ha portato al definitivo tramonto del vecchio 

sistema di giurisdizione amministrativa .a livello locale. 

Si ricorderanno, infatti, le precedenti sentenze della Corte, tutte fondate 

sul. leit-motiv � della mancanza di indipendenza dei giudici amministrativi: 

27 dicembre 1965, n. 93, in questa Rassegna, 1965, 1112, sui consigli comunali 

e provinciali in sede di giurisdizione elettorale; 3 giugno 1966, n. 55, 

ivi, 1966, 538, sui Consigli di Prefettura; 22 marzo 1967, n. 30, ivi, 1967, 214, 

sulla G.P.A. in sede giurisdizionale. 

La sentenza in rassegna, pur avendo detto ancora una volta no all'in


serimento dei funzionari governativi sulla formazione degli OTgani di giuri


sdizione amministrativa, ha detto molti si, che costituiscono altrettante indi


cazioni per il legislatore. 

Cosi, particolarmente importanti appaiono l'affermata legittimit� delle 

Sezioni quali organi degli istituendi Tribunali Regionali amministrativi e 

l'affermata legittimit� della loro composizione con elementi elettivi, muniti 

di effettive garanzie di indipendenza. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 367 

!l contenzioso elettorale rientrano nelle giurisdizioni speciali consen;
e dalla Costituzione: il divieto posto dall'art. 102 non le coglie perL� 
si tratta di � organi di giustizia amministrativa � che dovevano 
devono essere istituiti (artt. 103 e 125), mentre la disposizione VI 
m le ricorda accanto al Consiglio di Stato perch� si riferisce alle 
le giurisdizioni speciali gi� esistenti. 

4. -Con ci� si � respinto anche il secondo motivo col quale si 
!ga, in virt� dell'art. 102, che un collegio giudiziale possa essere com1sto 
interamente da cittadini estranei alla magistratura. Una volta 
eluso che le sezioni del contenzioso elettorale siano giurisdizioni ornarie, 
l'art. 102, dettato solo per queste, rimane fuori campo, facendo 
caso un'altra norma che invece non pone limiti alla partecipazione 

�laici., ma piuttosto esige garanzie (art. 108). Nella-. sezione spei.
lizzata � una parte dei componenti devono essere magistrati ordi:
ri; ma ci� accade proprio perch�' si tratta di sezione d'un tribunale 
dinario. Invece il collegio che giudica sulle operazioni elettorali, esndo 
un'articolazione di tribunale amministrativo, non richiede la 
esenza di giudici � togati ., cosi come non sembra che la richieda 
Lesto stesso tribunale; del resto non mancano giurisdizioni speciali 
mposte esclusivamente di � estranei �, e, se esse dovranno essere sotposte 
a revisione, ci� accadr� solo perch� sia garantita l'indipendenza 
ll'organo e dei suoi componenti (art. 108 e disp. VI). Tuttavia, a 
rere della Corte, una pi� sicura indipendenza del collegio si otterr� 
vi parteciperanno anche persone che abbiano gi� lo status profesmale 
di giudice o lo acquistino dopo la nomina. 

5. -Fondato � invece il terzo motivo che, richiamandosi agli ar
�oli 101 e 108, nega alla composizione del collegio giudicante l'idoit� 
ad assicurare la indipendenza dei giudici e l'imparzialit� del 
idizio. 
Infatti due dei cinque componenti sono funzionari statali (prefetti 

vice prefetti) e vengono scelti e nominati su proposta del Presidente 

1 Consiglio con decreto del Capo dello Stato. La nomina governativa 

per s� non sarebbe ragione di illegittimit� costituzionale (sentenza 

1 del 1967) se i funzionari, appena nominati, acquistassero indipennza 
rispetto al Governo e alla pubblica amministrazione. Essi, in-
ce, sebbene collocati fuori ruolo, continuano ad appartenerle, beneiano 
dei miglioramenti o avanzamenti di carriera, ritornano nei ruoli 

o scadere del quinquennio o eventualmente, col proprio consenso, 
che prima: situazione di dipendenza dal Governo che innegabilmente 
i.ccentuata dal possibile o sperato rinnovo della nomina. Solo la deitiva 
rottura del rapporto di servizio e l'assunzione dello status pro:
sionale di giudici renderebbe indipendenti i funzionari nominati dal 
1verno. Perci� la norma impugnata viola l'art. 108, secondo comma, 
Ila Costituzione. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Gli altri tre componenti sono designati, con votazione e maggioranza, 
dal consiglio regionale o dall'assemblea dei consiglieri provinciali 
della regione. Questo tipo di scelta di per s� non sarebbe illegittimo 
(come s'� visto che non sarebbe illegittima la nomina governativa), 
anche perch� il legislatore, non consentendo pi� d'una designazione 
per votante, si � preoccupato di evitare che delle designazioni 
disponessero le sole maggioranze. Preclusioni costituzionali all'uno o 
all'altro modo di scelta non sussistono, una volta stabilito che si tratta 
di giurisdizioni speciali, mentre il concorso � prescritto per i soli 
giudici ordinari (art. 106 Cost.), e tenuto conto del fatto che i giudici 
scelti secondo la legge denunciata non coprono tutta l'area del collegio. 
N� si pu� dimenticare che, per una parte, i giudici della stessa 
Corte costituzionale e del Consiglio di giustizia amministrativa per la 
Regione siciliana sono eletti e, rispettivamente, designati da organi 
politici, la garanzia essendo data, nell'uno e nell'altro caso, non dalla 
fonte della scelta, ma dall'indipendenza del collegio e del giudice. 

Senonch� l'indipendenza degli � estranei� designati dai consigli 
provinciali non � del tutto assicurata dall'art. 2 della legge 1966 

n. 1147: e ci�, non perch� essi siano in certo senso giudici � in causa 
propria � (infatti sono persone estranee ai consigli che li hanno designati 
e portano la volont� di tutta la popolazione regionale); ma perch�, 
al cessare del quinquennio, la designazione pu� essere rinnovata: 
la sola prospettiva del reincarico basta a escludere la indipendenza di 
costoro dai consigli provinciali o regionali. Come dire che la legge, 
pur volendoli normalmente inamovibili, � in contrasto con l'art. 108 
e 101 della Costituzione. 
6. -Ne deriva che ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, 
va dichiarata la illegittimit� costituzionale delle disposizioni sulla 
procedura davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale 
contenute nel titolo II del R. D. 26 giugno 1924, n. 1058, 
le cui norme, in. quanto applicabili ai tribunali regionali amministrativi, 
non vennero comprese nella dichiarazione di illegittimit� costituzionale 
di cui alla sentenza n. 30 del 1967. -(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, 27 maggio 196'8, n. 50 -Pres. Sandulli Rei. 
Verzl -Presidente Regione Trentino-Alto Adige (avv. Guarino) 

c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Tracanna). 
Trentino-Alto Adige -Coordinamento degli interventi in caso di pub


bliche calamit� -Spetta allo Stato. 

(St. Trentino-Alto Adige, art. 76, art. 11 n. 14). 

Spetta allo Stato, e non alla Regione Trentino-Alto Adige, il potere 
di emanare disposizioni di carattere generale in merito agli interventi 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 369 

caso di calamit� naturali ed al loro coordinamento nelle Pr-0vincie di 
�ento e di Bolzano (1). 

(1) La Corte ha risolto il conflitto di attribuzioni proposto dalla Reone 
accogliendo pienamente le ragioni esposte dall'Avvocatura. 
I 

)RTE COSTITUZIONALE, 27 maggio 19,68, n. 52 -Pres. Sandulli -
Rel. Trimarchi -Medini (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(Sost. avv. gen. Stato Chiarotti). 

tnnistia e indulto -Amnistia rinunciabile -Violazione del principio 
�nullum. crimen sine lege � e del diritto di difesa -Delega al 
Presidente della Repubblica -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 


(Cost. art. 25, ll comma; art. 24, II comma; art. 79 e 76; d. P. R. 4 giugno 1966 

n. 332, art. 14). ' 
Non � fondata, con riferimento agli artt. 25, II comma, e 24, II coma, 
della Costituzione, la questione di legittimit� costituzionale della di1osizione 
contenuta nell'art. 14 d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, che consente 
l'imputato di rinunciare all'amnistia, poich� il principio nullum crimen 
rie lege ha una portata che non interferisce con l'amnistia e, d'altra 
trte, la facolt� di rinuncia all'amnistia costituisce pur essa esplicazione 
il diritto di difesa. 

Ci� importa anche che l'amnistia, prevista dall'art. 79 Cost., � indifrentemente 
rinunciabile o meno per cui essa, anche nella prima iposi, 
ben pu� essere delegata, quanto alla concessione, al Capo dello 
:ato (1). 

II 

ORTE COSTITUZIONALE, 27 maggio 1968, n. 51 -Pres. Sandulli -
Rel. Benedetti -Calabrese (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(Sost. avv. gen. Stato Chiarotti). 

m.nistia e indulto -Inapplicabilit� ai reati commessi successivamente 
alla proposta di delegazione -Ritiro di precedenti proposte 

(1-2) La Corte ha pronunciato le due decisioni sui medesimi testi legiativi, 
denunciati secondo diversi profili. 
La prima denuncia era stata proposta con ordinanza 6 giugno 1966 dal 
retore di Padova (Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 1966, n. 258). La seconda 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

e presentazione di un nuovo testo di proposta -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione. 
(Cost. art. 79, II comma; 1. 3 giugno 1966 n. 331; d. P. R. 4 giugno 1966 n. 332, 
art. 14). 


La legge di delegazione 3 giugno 1966, n. 331 ed il decreto presidenziale 
4 giugno 1966, n. 332 sull'amnistia ed indulto per i reati commessi 
a tutto il 31 gennaio 1966, non contrastano con la disposizione 
dell'art. 79, II comma, Cost., che fa espresso divieto di applicare detti 
benefici ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione, 
in quanto dai lavori parlamentari risulta che le originarie proposte di 
data anteriore al 31 gennaio 1966 furono ritirate o non prese in considerazione 
e sostituite da una proposta totalmente nuova, in data 3 maggio 
1966 (2). 

I 

(Omissis). -3. -La questione di legittimit� costituzionale dell'articolo 
14 d. P. R. 1966, n. 332, � prospettata anzitutto, in .riferimento 
all'art. 25, comma secondo, della Costituzione. 

Secondo il pr�etore di Padova, la norma impugnata attribuirebbe 
alla rinuncia l'efficacia e la qualifica di negozio di diritto sostanziale e 
ci� comporterebbe la violazione della citata norma costituzionale. La 
rinuncia, invece, dovrebbe essere considerata come negozio di diritto 
processuale, con la semplice funzione di condizione di procedibilit�: 
l'effetto estintivo dell'amnistia rimarrebbe inalterato, con la conseguenza 
della'pplicabilit� della stessa, in caso di rinuncia e dopo il regolare 
svolgimento del procedimento. 

Come � evidente, secondo il giudice a quo, l'art. 14 dovrebbe essere 
interpretato diversamente da quanto sopra detto. E quindi si porrebbe 
l'alternativa: riconoscere alla rinuncia efficacia anche sostanziale e in 
tal caso sarebbe violato l'art. 25, comma secondo, della Costituzione, o 
riconoscere alla rinuncia efficacia solo processuale e allora la Costituzione 
sarebbe osservata. 

La Corte � dell'avviso che non possa, in relazione all'art. 14 d. P. R. 
1966, n. 332, prospettarsi una doppia e differente interpretazione della 

denuncia era stata proposta con ordinanza 10 giugno 1966 del Pretore di 
Galatina (Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1966, n. 226). 
Per i principi costituzionali dell'amnistia, cfr. MoRTATI, Ist. dir. pubbl., 
Padova, 1967, II, 587. 
Pi� in generale, per il principio di legalit� posto dall'art. 25 Clost., 
cfr. SPASARI, Diritto penale e Costituzione, Milano, 1966 ,2 segg. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 371 

;posizione. Si � in presenza di un chiara ed univoca manifestazione di 
font� legislativa ed � per questo che solo codesta volont� deve 
;ere valutata, sul terreno della costituzionalit�, in riferimento al 
ato art. 25, comma secondo, della Costituzione. 

L'asserito contrasto non sussiste. Il principio � nullum crimen sine 
~e �, ha, infatti, una portata che non interferisce con l'amnistia. Da un 
;o esso impone che la determinazione di una sanzione criminale sia 
ecedente alla commissione del fatto: e codesta situazione trova riscon> 
nella fattispecie. Dall'altro esso impone che non si puniscano fatti 
e non siano preveduti dalla legge come reato. Al riguardo, a prescinre 
dalla circostanza che l'amnistia non ha efficacia abrogativa della 
,rma incriminatrice, ma incide solo sulla valutazione del fatto come 
1nibile, va osservato che, in caso di amnistia rinunciabile, funzionando 

mancata rinuncia come presupposto o coelemento della operativit� 
Ila amnistia, la disposizione che la prevede rimane praticamente senza 
:etto. E non vale rilevare l'incongruenza di una fanifestazione di vo!
lt� che si contrapponga ad una norma avente effetti sulla repressione 
nale; infatti, se pure fosse esatta, codesta osservazione non porterebbe 
le conseguenze prospettate dall'ordinanza, in quanto si tratterebbe, 

ipotesi, di una questione di opportunit� legislativa e non di legittimit� 
stituzionale. 

4. -Il pretore di Padova denuncia l'illegittimit� costituzionale del1rt. 
14 d. P. R. 1966, n. 332, anche in riferimento all'art. 24, comma 
condo, della Costituzione. 
Pur dovendosi riconoscere che la difesa �� assicurata con lo svolgiento 
di una normale fase dibattimentale e con apprezzamento dei 
ezzi procsesuali idonei all'adeguato esercizio del diritto dell'imputato 

discolparsi ., e sostenere che � il diritto di rinuncia all'amnistia � 
ta tipica particolarizzazione della regola generale della difesa dell'imitato 
., secondo il giudice a quo, con i detti fini difensivi e con la 
tio legis sarebbe contrastante l'irrogazione di una pena, sia pure 
ndonabile. 

Fermo restando che la facolt� di rinuncia all'amnistia costituisce 
plicazione del diritto di difesa, � fuor di luogo parlare di � ritorsione 
mdicativa dello Stato quando il ricusante non sia riuscito a convincere 

giudice della propria innocenza-� perch�, ragionando sul terreno 
lll'amnistia rinunciabile e presupponendo la piena legittimit� dell'isti.
to e quindi dei suoi effetti, la previsione e l'irrogazione della pena, per 

reato e pre il fatto che in concreto lo realizzi e di cui sia accertata 
)Sistenza, rispondono pienamente alle regole ed ai principi propri 
~ll'esistenza e dell'attuazione della pretesa punitiva dello Stato. 

E per gli stessi motivi � ingiustificato ritenere che la norma che 
:evede la rinuncia sia � aprioristicamente limitata nella applicazione e 
>esso vanificata � da un � deprimente ricatto ideologico � proposto 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

all'imputato. L'imputato innocente � solo o tutt'al pi� posto davanti 
ad una scelta: di accettare l'amnistia e subirne le conseguenze, o di 
richiedere l'espletamento del processo ed andare incontro a tutte le 
possibili definizioni dello stesso in conformit� a legge. 

5. -L'art. 14 d. P. R. 1966, n. 332, sarebbe, infine, in contrasto 
con gli artt. 79 e 76 della Costituzione. �La norma che consente di 
ricusare il beneficio, togliendogli quel valore cogente che, derivante 
dalla sua essenziale natura di publica abolitio, ne era caratteristica identificatrice, 
trasforma cos� radicalmente l'istituto da legittimare la affermazione 
che un'amnistia rinunciabile non � un'amnistia �. E la decretazione, 
allorch� si tratti di qualcos'altro che di un'amnistia in senso tecnico, 
pu� essere � bens� delegata, :il.on per� al Capo dello Stato ex art. 79 
della Costituzione, ma al Governo ex art. 76 �. 
Contro le premesse e l'assunto del giudice a quo � possibile osservare 
che l'amnistia prevista dall'art. 79 non � necessariamente non rinunciabile 
ed � invece indifferentemente rinunciabile o meno, perch� la 
rinuncia -come richiesta di giudizio da parte dell'imputato -non 
elimina n� snatura l'amnistia in relazione alla quale sia consentita, dato 
che costituisce un possibile modo di attuarsi del diritto di difesa ed il 
suo esercizio rende inoperante l'amnistia in dipendenza della valutazione 
degli interessi in contesa discrezionalmente operata dal legislatore, 
e perch� l'ipotesi della rinunciabilit� non poteva dall'Assemblea costituente 
non essere considerata come naturale, dato che negli anni immediatamente 
precedenti l'approvazione della Costituzione erano stati 
emessi ben quattro provvedimenti di amnistia rinunciabile. 

Ad ogni modo, non � pensabile che l'amnistia rinunciabile sia 
qualcosa di sostanzialmente diverso da quella non rinunciabile. E per 
ci� come appare inaccettabile la premessa, cosi lo � la conseguenza che 
se ne vorrebbe trarre. -(Omissis). 

II 

(Omissis). -La questione di legittimit� costituzionale dell'art. 16 

della legge 3 giugno 1966, n. 3~1, recante � Delega al Presidente della 

Repubblica pre la concessione di amnistia e di indulto � e del corrispon


dente art. 16 del d. P. R. 4 giugno 1966, n. 313.2., in riferimento all'art. 79, 

comma secondo, della Costituzione, non � fondata. 

L'ordinanza del pretore muove dall'erroneo presupposto che i di


segni di legge che dettero luogo ai provvedimenti impugnati siano quelli 

del 29 maggio 1965, n. 1225, d'iniziativa del senatore Nencioni e 

dell'8 marzo 1966, n. 1'577, d'iniziativa del senatore Tomassini e che 

le norme denunciate, estendendo il termine di efficacia dell'amnistia 

e dell'indulto ad una data (31 gennaio 1966) posteriore a quella del 

primo disegno, siano pertanto in contrasto con il richiamato precetto 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 373 

stituzionale che fa espresso divieto di applicare detti benefici ai reati 
mmessi successivamente alla proposta di delegazione. 
Dagli atti parlamentari risulta invece che la legge 3 giugno 1966, 

331, trasse origine esclusivamente dal disegno di legge n. 1654 del 
maggio 1966 elaborato da una Sottocommissione, all'uopo nominata 
tlla Commissione giustizia, e sottoscritto dal senatore Monni, dallo 
esso Nencioni e da altri l4 senatori. 

Infondat�o � il rilievo che quset'ultima proposta di delegazione sia 
i testo emendato ed unificato delle prime due. Ed invero la differenza 
a le disposizioni della proposta di legge Nencioni -alla quale soltanto 
:corre fare riferimento ai fini della questione di legittimit� costituonale 
-e le disposizioni della proposta.Monni � cos� profonda da esclu~
re che questa possa considerarsi un testo emendato della prima. 

A parte tale considerazione, dagli atti parlamentari risulta altresl 
1e nella seduta del 5 maggio 1966 la Commissione giustizia deliber� 

non prendere in considerazione le due precedenti proposte. Pu� 
!rci� affermarsi che esse restarono completamente fuori dall'iter del~
same parlamentare che, svoltosi unicamente sul disegno di legge di 
.iziativa del senatore Monni, condusse all'approvazione della legge di 
~legazione. E poich� questo disegno di legge fu comunicato alla Predenza 
del Senato il 5 maggio 1966, evidente appare la legittimit� del 
,rmine di efficacia dei benefici dell'amnistia e dell'indulto stabilito al 
. 31 gennaio 1966 dalle norme impugnate. -(Omissis). 

ORTE COSTITUZIONALE, 29 maggio 1968, n. 53 -Pres. Sandulli -Rel. 
Petrocelli -Ferrari (n. c.). 

Usure di sicurezza -Procedimento di applicazione da parte del giu


dice di sorveglianza -Violazione del diritto di difesa -Illegittimit� 

costituzionale. 

(Cost. art. 24; c. p. p. art. 636, 637). 

Sotto costituzionalmente illegittimi per violazione del diritto alla 
ifesa gli artt. 636 e 376 cod. proc. pen. limitatamente alla parte in cui 
:>mportano che i provvedimenti del giudice di sorveglianza siano adotiti 
senza la tutela del diritto di difesa (1). 

(1) Questione sollevata con ordinanza 20 aprile 1967 dal giudice di 
:>rveglianza presso il Tribunale di Reggio Emilia (Gazzetta Ufficiale 
<!: giugno 1967, n. 157) e decisa con procedimento in camera di consiglio 
on essendovi stata costituzione di parti. 
In dottrina, per la differenza tra pene e misure di sicurezza, BETTIOL, 
liritto penale, 688; PETROCELLI, Principi di diritto penale, 97. 


374 RASSEGNA DELL'AVVQCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Senonch� la Corte � d'avviso che la questione relativa 
al diritto di difesa nel procedimento di applicazione delle misure di 
sicurezza al di fuori del processo penale possa e debba essere impostata 
su un piano diverso e pi� alto, che � non quello formale dell'appartenenza 
del procedimento all'una o all'altra categoria, bensi quello 
riguardante l'interesse umano .oggetto del procedimento, vale a dire 
quello supremo della libert� personale. La Corte riconosce fondati i 
rilievi dell'ordinanza circa i mezzi difensivi apprestati dalle norme 
impugnate. Tali mezzi, a parte eventuali correttivi e sviluppi che siano 
adottati anche attualmente nella pratica, si riducono, nella enunciazione 
normativa, a un invito all'interessato o a chi lo rappresenta e a dichiarazioni 
ricevute nel processo verbale: e tutto ci� soltanto nella fase 
iniziale del procedimento. Secondo lo spirito della norma costituzionale 
si deve invece ritenere necessaria la conoscenza delle investigazioni e 
degli accertamenti compiuti dal giudice e dei loro risultati relativamente 
all'intero corso del procedimento, e mediante l'assistenza tecnica di un 
difensore, da rendersi, oltre tutto, obbligatoria e non facoltativa, come 
invece � disposto, per analoghe situazioni, dall'art. 4, secondo comma, 
della legge 27 dicembre 19'56 sulle misure di prevenzione. La Corte 
ritiene in sostanza che, amministativo o giurisdizionale che sia il procedimneto 
nel quale un tale interesse viene in questione davanti a un 
giudice, spetti sempre al soggetto il diritto allo svolgimento di una integrale 
difesa: e ci� in riguardo a tutte le misure che incidano sulla libert� 
personale, in primo luogo le misure di sicurezza detentive, ma non esclusa 
la libert� vigilata. Al di l� della specifica tutela sancita dall'art. 24, 
appare manifesto che gli artt. 13 e 111, secondo comma, interpretati nello 
spirito delle supreme esigenze fissate dalla Costituzione, conferiscono 
alla libert� personale una propria e particolare rilevanza costituzionale; 
e con essa il diritto, in relazione ai procedimenti che alla libert� 
si riferiscono, ad una effettiva integrale difesa di questo supremo interesse 
del cittadino. 

La Corte non si dissimula le difficolt� o le implicazioni di ogni 
genere cui in pratica, d'ora in poi, potr� dar luogo l'attuazione di un 
tale principio, ma ritiene in pari tempo che ci� non debba valere a 
limitarne la rigorosa affermazione. Il legislatore potr� indubbiamente 
intervenire a regolare nel modo pi� opportuno l'applicazione pratica del 
principio, ma sempre lasciando ferma la fondamentale esigenza affermata 
da questa Corte. A seguito della dichiarazione di illegittimit� 
costituzionale degli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale, nella 
parte in <Cui dispongono i mezzi di difesa, l'esercizio di questa potr� 
frattanto svolgersi analogicamente sulla base delle norme stabilite per 
la difesa nella istruzione sommaria, secondo le estensioni operate in proposito 
dalla giurisprudenza di questa Corte. Appare inoltre evidente che 
la decisione si riflette anche s,ull'applicazione dell'art. 4, secondo comma, 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 375 

Ua legge 2,7 dicembre rn56, n. 1423, nella parte in cui � fatto richia


o agli indicati artt. 636 e 637. 
3. -Nella ordinanza si � anche fatto cenno a una valutazione della 
o.missibilit� della questione, in rapporto all'alternativa del carattere 
o.ministrativo o giurisdizionale del procedimento. Il dubbio � da rite!
rsi superato, in considerazione della giurisprudenza di questa Corte, 
in particolare delle sentenze n. 129 del ig,57, n. 24 del 1958 e n. 52 
!l 1962, nelle quali esplicitamente � statuito che, ai fini dell'ammissilit�, 
il termine � giudizio � � da interpretare nel senso pi� lato di 
:ni procedimento davanti a un giudice; ci� in vista del preminente 
teresse pubblico della certezza del diritto e della osservanza della 
>stituzione. -(Omissis). 

SEZIONE SECONDA 

� GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 giugno 1968, n. 1728 -Pres. Flore -
Rel. Sbrocca -P. M. Tavolaro I. (conf.). -S.p.A. Immobiliare Retiero 
(avv.ti Carboni, Corner e Frattini) c. Ministero Tesoro (avv. Stato 
Agr�). 

Competenza e giurisdizione -Contributi per la ricostruzione -Provvedimento 
di concessione -Rifiuto del visto di legittimit� da parte 
della Corte dei Conti -Effetti sulla posizione soggettiva del privato 
interessato. 

(t. u. 12 luglio 1934 n. 1214, artt. 13, 17 e 25; d. 1. C. P. S. 10 aprile 1947 n. 261, 
ratificato con 1. 28 luglio 1950 n. 834). 
L'interesse legittimo al contributo di ricostruzione non si trasforma 
in diritto soggettivo, quando al provvedimento di concessione la Corte 
dei Conti rifiuti il visto di legittimit� (1). 

(Omissis). -Con l'unico mezzo del ricorso principale, denunciandosi 
la falsa applicazione dell'art. 13 del t.u. delle leggi sull'ordinamento 
della Corte dei Conti approvato con R. D. 12 luglio 1934, n. 1214 
ed il vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, 
si sostiene che, contrariamente alla tesi accolta dalla Corte di 
merito, il decreto di concessione del contributo di ricostruzione importava 
che la posizione soggettiva dell'Immobiliare Retiero, nei confronti 
della pubblica amministrazione, aveva acquistato la consistenza del 
diritto soggettivo, prescindendo dal visto e dalla registrazione, rifiutati 
dall'organo di controllo; e che la societ� poteva adire il giudice ordinario 
per ottenere una sentenza che le consentisse di esperire poi il 
giudizio di ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 
27 n. 4 del t. u. 26 giugno 1924, n. 1054. 

(1) La sentenza delle stesse sezioni unite n. 2490 del 30 dicembre 1965, 
richiamata in quella di cui si tratta, � pubblicata su questa Rassegna, 1966, 
I, 53. Sulla trasformazione dell'interesse legittimo in diritto soggettivo a 
seguito della emanazione del provvedimento di concessione e sui limiti di. 
tale trasformazione, cfr. Oass., sez. un., 19 maggio 1967, n. 1076, in questa 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 377 

La censura � infondata. 

Per l'art. 100 della Costituzione la Corte dei Conti esercita il con


>llo preventivo di legittimit� sugli atti del Governo, il quale si svolge 

~diante il visto e la registrazione. 

Tali atti sono preordinati non tanto in funzione dell'interesse del


mministrazione, quanto in quello superiore della legittimit� di alcuni 

ovvedimenti amministrativi di speciale rilevanza (art. 17 e segg. 

1 t. u. n. 1214). 

In particolare, il visto, secondo l'opinione prevalente accolta anche 

lla giurisprudenza di questa Corte Suprema, non � un elemento essen


tle, che attiene all'esistenza e alla perfezione dell'atto soggetto a con


Jllo, ma � un atto autonomo a se stante, dotato di una propria indi


dualit� giuridica, che ha la conseguenza di rimuovere un ostacolo 

�sto dall'ordinamento circa gli effetti dell'atto, di rendere cio� efficace 
provvedimento su cui viene apposto. 
Il provvedimento privo del visto �, quindi, inefficace, ed al rifiuto 
:ll'organo di controllo l'amministrazione pu� ovviare o eliminando 
1ll'atto controllato quei vizi che hanno determinato il rifiuto oppure, 
a non in ogni caso, con una manifestazione di volont� politica, richie:
ndo la registrazione con riserva. 

Nella specie, la Corte dei Conti rifiut� il visto al decreto ministe:
i.le di concessione del contributo di ricostruzione, ed il Governo, sem
�e che ne fossero ricorsi i presupposti ai sensi dell'art. 25 del t. u. 

1214, non ne_ chiese la registrazione con riserva. 

Ne deriva che la posizione di interesse legittimo attribuita alla soet� 
nei confronti dell'amministrazione in ordine alla concessione del 
intributo (cfr. S.U. 30 dicembre 19615, n. 2490), non si era trasformata 
�diritto soggettivo, perch� l'atto amministrativo (decreto ministeriale) 
m poteva avere esecuzione, non essendosi verificata la condicio iuris 
~Ila sua efficacia, costituita dall'apposizione del visto e dalla successiva 
:gistrazione; e che, non potendo farsi questione di un diritto soggettivo, 
m configurabile alla stregua dell'ordinamento giuridico, il giudice ornario 
doveva declinare la sua giurisdizione. 

r:issegna, 1967, I, 384 nonch� ivi, 1966, I, 554 nota 1 a Cass., sez. un. 27 gentio 
1966, n. 314. 
Allorquando la Corte dei Conti rifiuti, per vizi di legittimit�, il visto 

provvedimento di concessione del contributo e l'Amministrazione non 
imini dall'atto controllato quei vizi, che hanno determinato il rifiuto, 
>pure il Governo non richieda, ricorrendone gli estremi, la registrazione 
m riserva, appare, poi, ovvio che un siffatto provvedimento non possa 
~etrminare quell'effetto, senza addentrarsi qui sulla natura del visto in 
iestione e sulle conseguenze del rifiuto in genere ed in particolare ai fini 
~l giudizio di ottemperanza, l'una e le altre considerate nella sentenza di 
ii si tratta. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Si rivela, pertanto, insussistente il presupposto del giudizio di ottemperanza, 
che, valendosi del giudicato ottenuto in veste ordinaria, 
la societ� intenderebbe proporre contro l'amministrazione davanti al 
giudice amministrativo, in quanto � insussistente il diritto, di cui si 
lamenta la lesione. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 giugno 19,68, n. 1766 -Pres. Flore 
-Rel. La Farina -P. M. Tuttolomondo (conf.). Amministrazione Finanze 
(avv. Stato Carafa) c. Cartiera Vita Mayer e C. (avvocati Biamonti 
e Donati). 

Competenza e giurisdizione -Procedimento civile -Istruzione preventiva 
-Regolamento di giurisdizione -Ammissibilit�. 

(C. p. c., art. 41, I comma, e artt. 692 e segg.). 
Competenza e giurisdizione -Imposte e tasse in genere -Accertamento 
tributario -Istruzione preventiva -Difetto di giurisdizione del 
Giudice ordinario. 

(C. p. c., art. 37, I comma, e artt. 692 e segg.). 
Pure rispetto ai procedimenti di istruzione preventiva pu� profilarsi 
una questione di giurisdizione, suscettibile di regolamento preventivo, 
e l'interesse a provocarlo sussiste sia nell'ipotesi di provvedimento chiesto 
ma non ancora concesso, sia neUa ipotesi di provvedimento gi� concesso, 
poich� la precLusione consegue solo ad una decisione di merito 
resa in primo grado (1). 

Il provvedimento dell'Autorit� giudiziaria, che ammetta un accertamento 
tecnico preventivo sui danni e sulle perdite di una azienda industriale, 
ritenuto rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile, 
incide sui poteri della pubblica Amministrazione in materia di 
accertamento di imposta, che sia per quanto attiene ai presupposti materiale 
e personale (base imponibile) sia per quanto riguarda la conseguente 
applicazione del tasso e la concreta determinazione quantitativa 
del debito del contribuente costituisce oggetto di una specifica attivit� 
amministrativa, attribuita in via esclusiva all'ente impositore (2). 

(1) Sulla prima massima, sorretta da una motivazione completa sotto 
tutti i punti di vista, cfr. oltre alle altre sentenze citate in quella, di cui si 
tratta, Cass., sez. un., 18 aprile 1968, n. 1153, in questa Rassegna, 1968, I, 191. 
(2) La seconda massima pu� sembrare pi� ampia di quanto la questione 
sottoposta alle sezioni unite della Corte di C'assazione e da queste risolta 
consenta. Benvero, nella specie, l'accertamento te�nico preventivo era ob

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 379 

(Omissis). -L'eccezione d'inammissibilit� del regolamento, pro1sta, 
come si � gi� accennato, dalla Cartiera resistente nel controrirso, 
� basata, essenzialmente, sulla tesi che, presupposto indispensabile 
t�nch� sia ammissibile, in pendenza di un procedimento giudiziario; 
regolamento preventivo di giurisdizione, sarebbe 1a possibilit� che tale 
�ocedimento sia destinato ad essere definito con una � decisione �, 
le da invadere, per il suo intrinseco contenuto, la sfera riservata dalla 
gge alla P. A. o ad un giudice speciale; poich� l'autorizzazione ad 
ti di istruzione preventiva, consistendo essi in assunzioni di testioni 
o in espletamenti d'ispezioni o di accertamenti tecnici, non impli1erebbe 
nemmeno la semplice possibilit� di una � decisione � suscet)
ile di attuare una simile invasione, mancherebbe, rispetto al procemento 
speciale di istruzione preventiva, il presupposto che potrebbe 
ustificare l'applicabilit� dell'istituto previsto dall'art. 41 c. p. c. Nella 
emoria, poi, sviluppando i predetti concetti, la societ� resistente 
ferma che condizione di promovibilit� del regolamento preventivo � 
non ancora avvenuta � decisione � del merito della causa di primo 
��ado, per cui non sarebbe concepibile il regolamento in un procedimento 
te non sia destinato a chiudersi con sentenza, essendo unico scopo del 
golamento stesso quello di evitare e prevenire. l'eventualit� che una 
ntenza sia emessa da un giudice privo di giurisdizione; che, seppure 
1vesse ritenersi ammissibile il regolamento preventivo rispetto a prodimenti 
giudiziali speciali destinati ad essere definiti da provvedimenti 
renti forma e contenuto diversi da quello della sentenza (sequestri, 
�ovvedimenti di urgenza), tale principio non potrebbe, comunque, 
sere esteso ai procedimenti d'istruzione preventiva, ove non esiste:
bbe un vero e proprio procedimento giudiziale, e il provvedimento 
ammissione delle prove o della consulenza, potrebbe essere fine a se 
esso, ci� a differenza che nei procedimenti di sequestro o ex art. 700 

p. c. ove un qualche contenuto decisorio, sia pure provvisorio, poebbe 
essere riconosciuto ai relativi provvedimenti, ai quali dovrebbe, 
~munque, seguire l'instaurazione del giudizio successivo di cognizione 
�dinaria, da proporsi in termine perentorio (artt. 680, 6811, 702 c. p. c.). 
L'eccezione d'inammissibilit� � infondata per ogni riflesso. 

ettivamente diretto alla precostituzione di una prova ai fini dell'imposta 

ricchezza mobile ed in materia di semplice estimazione. Tuttavia, sebme 
nella parte terminale della motivazione tale peculiarit� della specie 
>paia determinante agli effetti del dichiarato difetto di giurisdizione del 
iudice ordinario, la integrale lettura della motivazione sul punto, in relaone 
particolarmente al primo motivo di ricorso, evidenzia la vasta portata 
~l pensiero espresso nell'occasione dalle sezioni unite della Corte di Cas.
zione, che trascende la stessa materia tributaria per investire con efficaci 
:cenni il �campo amministrativo in genere: e questo si ritiene l'aspetto 
� interessante della sentenza, di cui si tratta. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Alcune delle argomentazioni prospettate dalla difesa del resistente 
sono in palese contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale 
di questa S. C., secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione 
non rappresenta affatto un incidente processuale peculiare ai 
processi di cognizione ordinaria, destinati a chiudersi, almeno normalmente, 
con un provvedimento avente forma e sostanza di sentenza di 
merito, ma deve ritenersi esperibile rispetto a tutti i procedimenti, � 
anche speciali, aventi intrinseca natura giurisdizionale, quale che sia 
la forma e la sostanza del provvedimento previsto dalla legge come destinato 
a definire il procedimento stesso, e quale che ne sia l'eventuale 
carattere strumentale e provvisorio in rapporto ad un ulteriore procedimento 
di merito ordinario. Di tale concetto si riscontra ampia applicazione 
rispetto ai procedimenti cautelari nominati (sequestro: Cass. 
sentenza 2.4 gennaio 1967 n. 213�; sent. 9 luglio 1966, n. 1805; sent. 21 
maggio 1964, n. 1257), e rispetto ai procedimenti diretti all'emanazione 
di provvedimenti cautelari innominati (provvedimenti d'urgenza ex 
art. 700 c. c. p.: Cass. sent. 18 aprile 1968, n. 1153; sent. 9 marzo 1964, 

n. 506; sent. 27 febbraio 1964, n. 437; sent. 2:2 maggio 1963, n. 1355); 
essendo il limite all'ammissibilit� dato esclusivamente dal carattere 
intrinsecamente non giurisdizionale del procedimento, ancorch� svolgentesi 
dinanzi all'A.G. e in forma eventualmente contenziosa (procedimenti 
e provvedimenti di volontaria giurisdizione: cass. sent. 9 ottobre 
1967, n. 2343). 
Rimane, si'ntende, fermo che, mentre, da una parte, l'emanazione 
del provvedimento provvisorio, cui tenda l'istanza diretta ad instaurare 
il procedimento giurisdizionale speciale, non � condizione di proponibilit� 
del regolamento, cosi, inversamente, l'emanazione dello stesso 
provvedimento non costituisce circostanza preclusiva della proponibilit�, 
salvi i casi eccezionali in cui tale provvedimento, lungi dall'avere un 
carattere intrinsecamente provvisorio, abbia soltanto la forma di ordinanza 
o di decreto, ma, in sostanza, natura decisoria definitiva del merito 
dell'azione, cio� di sentenza (v. la sent. 1153, del 1968 gi� sopra 
citata) o, comunque, faccia cessare una situazione di pendenza, sia pure 
eventuale, del processo a quo. 

Nell'ambito di tali principi, e per quanto pi� specificamente attiene 
ai procedimenti d'istruzione preventiva previsti dagli artt. 692 -699 

c. p. c., questa S. C. ha gi� avuto occasione di decidere nel senso 
dell'ammissibilit� del regolamento preventivo di giurisdizione riguardo 
ai procedimenti stessi (cass. sent. 10 ottobre 1964 n. 2.563). Non pu�, 
invero, sorgere alcun dubbio sul carattere e sulla natura giurisdizionale 
di tali procedimenti che, demandati al giudice ordinario che sarebbe 
competente per la causa di merito (salvi i casi di eccezionale urgenza, 
devoluti al pretore del luogo di assunzione deila prova: art. 693, 
secondo comma c. p. c.), hanno lo scopo di assicurare alla parte l'acqui

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 381 

ione al processo ancora da instaurarsi, di quelle prove, testimoniali, 
:iello stato dei luoghi ovvero della qualit� o condizione di cose che il 
npo o il sopraggiungere di modifiche o di trasformazioni potrebbero 
;truggere o, comuu.que compromettere. La natura e il carattere giurilzionale 
dei procedimenti e dei provvedimenti in discorso derivano, 
indi, e non solo, dal soggetto da cui promanano (giudice ordinario), 
1 anche dallo stesso contenuto di essi (che concernono atti istruttori 
l processo civile), nonch� dal fine strumentale perseguito, che � quello 

assicurarne i mezzi di prova a sostegno del diritto che si far� valere 
un secondo tempo. 

Prospettare, quindi, l'assenza di �una decisione di merito ., in 
1teria d'istruzione preventiva, al fine di dedurne l'inapplicabilit� 
!l'art. 41 c. p. c., significa escludere arbitrariamente il carattere 
1risdizionale dell'attivit� del giudice, la quale, invece, non diversamte 
da tutte le attivit� istruttorie e ordinatorie e non decisorie, 
>lte nel giudizio di cognizione ordinaria, ha carattere intrinsecamente 
1risdizionale, sia per quanto attiene ai provvedimenti dispositivi 
lle prove (ordinanza e, nei congrui casi, decreto), sia per ci� che 
:uarda la loro assunzione dinanzi al giudice e sotto la sua direzione; 
, vale a fare negare tale intrinseca identit� la circostanza che, nel 
1dizio di cognizione ordinaria, l'attivit� istruttoria ha carattere di 
1zionalit� strumentale immediata e effettiva di fronte alla futura 
cisione di merito, mentre, nella specie qui considerata, funzionalit� e 
umentalit� sono semplicemente ipotetiche e virtuali. Da tale carattere 
>tetico della funzione cui tendono i procedimenti d'istruzione prevena, 
deriva soltanto che essi debbono ricomprendersi per alcuni riflessi, 
iato sensu nella categoria dei procedimenti cautelari, conforme alla 
�o collocazione sistematica nella sezione III del capo terzo del libro 
arto del c. p. c., intitolato appunto ai procedimenti cautelari, mirando 
ch'essi ad attuare una tutela giurisdizionale preventiva in attesa del 
1dizio di merito. N�, a favore della tesi dell'inammissibilit� del 
~olamento, vale obiettare che al giudice del merito spetterebbe di 
1trollare, nell'ambito del giudizio d'ammissibilit� e rilevanza delle 
>ve gi� assunte, riservatogli dalla legge (art. 698 secondo comma c. 

c.), anche l'esistenza del potere giurisdizionale del giudice che ha 
1messo ed espletato i mezzi di prova prev�entivi. Come fu gi� osservato 
Lia citata sentenza n. 2863 del 1964, a vincere l'obiezione � sufficiente 
1siderare che, una volta ritenuta e dichiarata ammissibile �e rilevante 
prova assunta in via preventiva, questa diventa senz'altro efficace 
l procedimento successivamente instaurato, la quale conseguenza non 
�ebbe possibile ove all'istruzione preventiva non fossero riconosciuti 
tura e carattere giurisdizionale. Del r�esto, anche negli altri procedimti 
cautelari la potest� del giudice del merito di controllare pregiu:
ialmente la validit� e l'efficacia del provvedimento provvisorio sotto 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

il profilo dell'appartenenza del potere giurisdizionale al giudice che l'ha 
emesso, non preclude, secondo l'ampio orientamento giurisprudenziale 
sopra ricordato, l'alternativa del rimedio preventivo dato dalla proposizione 
del regolamento di giurisdizione, avendo questo, tra l'altro, efficacia 
assorbente, ed essendo destinato a concludersi con una pronuncia � 
avente ben maggiore efficacia e stabilit�. 

Di fronte a q�esti concetti, perde ogni rilievo l� circostanza consistente. 
nell'autonomia formale del procedimento speciale e preliminare 
di accertamento tecnico preventivo riguardo al successivo procedimento 
di cognizione ordinaria; tale minore intensit� di collegamento formale 
tra procedimento preliminare e procedimento di merito, rispetto agli 
altri esempi sopra ricordati (sequestri ecc.), data dalla mancata previsione 
della necessit� di iniziare il procedimento di merito in successivo termine 
perentorio (traslatio iudicii) � del tutto estrinseca; non pu�, tra 
l'altro, dimenticarsi, che all'autonomia formale non corrisponde un'autonomia 
sostanziale, essendo riconosciuto, con logica interpretazione dell'art. 
264'3 primo comma codice civile, l'idoneit� della domanda d'accertamento 
tecnico preventivo ad interrompere la prescrizione del diritto 
sostanziale (Cass. sent. 15 ottobre 1960, n. 2757). 

In conclusione, anche rispetto ai procedimenti d'istruzione preventiva 
pu� profilarsi una questione di giurisdizione che rientri nell'ambito 
dell'art. 41 c.p.c., una volta che l'interesse a provocare il regolamento 
sussiste sia nel momento. nel quale sorge la questione di giurisdizione 
(ipotesi di provv�edimento chiesto e non ancora concesso), sia 
quando il provvedimento (ordinanza, decreto) sia stato concesso, restando 
la proposizione del regolamento preclusa soltanto da una decisione di 
primo grado di merito (Cass. sent. 9 luglio 1966, n. 1804); e, non �, 
quindi, luogo a considerare l'istanza proposta dall'Amministrazione sotto 
il profilo, alternativamente prospettato, di un ricorso ordinario per cassazione 
per motivi attinenti alla giurisdizione, a norma degli artt. 360 n. 1 

c.p.c. e 111 Costituzione, contro il decreto 16 novembre 1966 del Presidente 
del Tribunale di Milano. 
Ci� pr�emessp, si rileva che, con il motivo del regolamento, l'Amministrazione 
deduce il difetto di giurisdizione dell'A.G.0. nei confronti 
della P. A. in materia di accertamento dell'imposta di R. M.; nonch� nei 
confronti delle Commissioni delle Imposte in materia di estimazione 
semplice, in relazione agli artt. 37, 41, 360 n. 1 c.p.c. e 111 Cost. Tale 
difetto di giurisdizione sussisterebbe sotto un duplice profilo. 

Ed invero, mancando un accertamento del reddito imponibile, e 
rientrando questo in via esclusiva nelle attribuzioni della P. A., sarebbe 
evidente l'invasione che di tali attribuzioni si verrebbe ad operare mediante 
il decreto del Presidente del Tribunale, che, ammettendo un accertamento 
tecnico preventivo sui danni e sulle perdite di un'azienda industriale 
ritenuti rilevanti ai fini della tassazione di R.M., inciderebbe 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 383 

l'esistenza stessa dei poteri riservati alla P. A. in materia di accertanto. 
Inoltre, se al giudice ordinario spetta la cognizione di ogni conversia 
d'imposta che non si riferisca a semplice estimazione dei redditi, 
1 potrebbe negarsi che la materia dedotta in sede di accertamento 
nico dalla Cartiera, e che involge una questione di estimazione semce, 
in nessun caso poteva formare ogg,etto di un procedimento giudirio 
(art. 696 e 697 c.p.c.), non esistendo un giudice ordinario cui 
. quella materia avrebbe potuto essere devoluta ai fini di una pro1cia 
di merito. 

Il motivo appare fondato sotto entrambi i profili prospettati. Dalle 
luzioni dell'istante davanti al giudice a quo -delle quali, ai fini della 
uzione del problema di giurisdizione, deve tenersi conto, insieme con 
Lteresse d~dotto in giudizio -, risulta che la materia del contendere 
toposta al giudice ordinario in via di istruzione preventiva attiene 
;i, detrazione, per le perdite subite dalla Cartiera nell'alluvione di 
enze, allorquando verr� accertato il reddito in funzione dell'imposta 
R.. M. per l'anno 1966; e che, in rapporto a tale detrazione, si vorrebbe 
~costituire nei confronti dell'Amministrazione, la prova del relativo 
~supposto di fatto attraverso l'espletamento del mezzo istruttorio pre1tivo. 
Ora, l'accertamento dell'imposta, nella specie di R.M., sia per 
mto attiene all'accertamento del presupposto materiale e personale 
.se imponibile), sia per quanto riguarda la conseguente applicazione 
tasso e la concreta determinazione quantitativa del debito del conmente, 
costituisce l'oggetto di una specifica attivit� amministrativa, 
ribuita in via esclusiva all'Ente impositore. Se, nell'ambito dell'im:
ta di R. M., l'Amministrazione ha il potere di determinare il reddito 
~onibile, previe le detrazioni previste dalla legge (reddito netto), � 
escludere che delle detrazioni in materia possa essere giudice quello 
linario. Non essendo stato ancora attuato l'accertamento, rientrante 
via esclusiva nelle attribuzioni della P. A., costituisce invasione di 
. attribuzioni il provvedimento della A.G. che, ammettendo un accer1ento 
tecnico prev,entivo sui danni e sulle perdite di un'azienda induiale 
ritenuto rilevante ai fini della tassazione di R. M., cio� ai fini 
la determinazione del reddito imponibile, incide sui poteri della P. A. 
materia di accertamento. N� appare efficace l'argomento esposto in 
:trario dalla difesa della resistente, secondo cui, nessuna norma precido 
quale sia il giudice competente (ev,entualmente diverso da quello 
inario) a disporr,e accertamenti tecnici preventivi qualora la richiesta 
Lga avanzata allo scopo di potere avvalersi delle relative risultanze 
'ini di future controversie in materia fiscale, il principio della geneit� 
della competenza del giudice ordinario, importerebbe appunto, la 
roluzione a tale giudice delle pretese del privato intese a precosti:
si le prove della tutela di propri diritti, senza che ci� possa implicare 
asione della sfera di attribuzione riservata alla P. A. quanto all'accer



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tamento tributario (operazione, questa che sarebbe essenzialmente diversa 
da quella del semplice accertamento, di una situazione di fatto, in 
ordine al quale non �esisterebbe un potere discrezionale ed esclusivo della 

P. A.). � evidente l'equivoco insito in tale tesi, la quale, trascurando il 
carattere essenzialmente strumentale (istruttorio) del procedimento giurisdizionale 
d'istruzione preventiva in rapporto ad un futuro procedimento 
giurisdizionale, tende a configurar�e l'esistenza di una specie di 
diritto subbiettivo perfetto all'accertamento, in s�, di situazioni di fatto, 
quale che sia la sede, amministrativa o giurisdizionale, in cui tali accertamenti 
una volta acquisiti, dovrebbero essere fatti valere, ed indipendentemente 
dalla possibilit� di attribuire a quello accertamento, in quella 
sede, l'efficacia propria della prova civile. Stante il dichiarato collegamento 
con il futuro procedimento di determinazione del reddito imponibile, 
se in tale procedimento non ha diritto di intervento il giudice 
ordinario, non pu� neanche un atto precostituito (e il suo risultato) 
derivante dall'esercizio delle potest� istruttorie commesse a quel giudice. 
Non pu�, quindi, in base al rilievo fondamentale che l'istruttoria preventiva 
postula nel futuro un giudizio di competenza del giudice ordinario, 
configurarsi un diritto alla libera precostituzione di prove giudiziali 
nel procedimento del r�eddito imponibile, cos� come non possono 
precostituirsi prove giudiziali ai fini dei procedimenti amministrativi 
di altro tipo, nemmeno quale mezzo al fine della futura soluzione delle 
liti che potr� determinarsi in sede di impugnazione dello stesso procedimento 
amministrativo. 
Le considerazioni fin qui svolte persuadono della fondatezza del 
motivo anche sotto il secondo profilo. Se, nel sistema della legge, al 
giudice ordinario � sottratta la cognizione di controversie d'imposte che 
si riferiscano a semplice estimazione dei r�edditi, ne deriva che la materia 
dedotta in sede d'accertamento tecnico della Cartiera non pu� 
formare oggetto dei provvedimenti previsti dagli artt. 696 e 697 c.p.c., 
non esistendo un giudice ordinario a cui quella materia possa poi essere 
devoluta ai fini di pronuncia di merito. 

� appena necessario ricordare, in proposito, che, secondo il fermo 
orientamento giurisprudenziale di questa Corte, costituiscono controversie 
di semplice estimazione, sottratte alla giurisdizione di giudice 
ordinario, tutte quelle in cui, al fine dell'accertamento della sussistenza, 
dell'entit� e della natura del reddito imponibile, si debba procedere 
soltanto alla determinazione, in base a criteri empirici, di dati o di 
elementi di puro fatto, senza che sia necessario risolvere alcuna questione 
giuridica; cosicch�, trattandosi, appunto, di estimazione semplice, 
rientrano nella competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie 
i giudizi in cui l'indagine sia limitata ai fatti materiali costituenti il 
presupposto dell'imposizione fiscale, come quelli relativi alla sussistenza 
del cespite o della attivit� da cui deriva il reddito tassabile, o, 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

genere, degli elementi di puro fatto, ad essi r�elativi. Di conseguenza, 
s� come nessun giudice ordinario potrebbe accertare la rilevanza, e la 
lsura della rilevanza, di elementi di fatto incidenti sulla base impobile 
ai fini della tassazione in R. M., n�, quindi, disporre una consu1za 
tecnica o un'ispezione volta all'accertamento di tali elementi, cos�, 
:re, nessun giudice ordinario potrebbe, senza arbitrariamente sostiirsi 
sia alla Pubblica Amministrazione (v. sopra), sia alle Commissioni 
Ile imposte, disporr�e un analogo mezzo istruttorio ai fini dell'accertamto 
futuro della imposta. 

E a questo riguardo, cos� come � inaccettabile (v. sopra) la conceme 
di una specie di diritto soggettivo autonomo, sia pure di carattere 
iinentemente processuale, esperibile in ogni caso dinanzi all'A.G.O., 
li accertamenti preventivi (diritto cui sarebbero indifferenti lo scopo 
la destinazione finale della prova da precostituirsi e, quindi, esperibile 
che se dichiaratamente l'accertamento dovesse essere eff�etto in un 
ocedimento amministrativo); cosi pure, per analoghe ragioni, non pu� 
nvenirsi nella tesi, secondo la quale, ogni qualvolta la causa di merito 
partenenza alla competenza (giurisdizione) di un giudice diverso da 
.elio ordinario (nella specie, Commissioni delle imposte), la potest� 
irisdizionale ad ammettere ed espletare gli accertamenti tecnici preven'
i appartenga pur sempre all'autorit� giudiziaria ordinaria (sempre 
n inteso, che le norme sulla istituzione e sul funzionamento del giudice 
eciale, non contengono diversa pr�evisione, e cio� proprio e compiuto 
:tema di accertamenti preventivi, affidati ab origine alla stessa giu:
dizione speciale). 

L'una e l'altra tesi si pongono in contrasto col gi� rilevato carattere 
funzionalit� necessaria; sia pure eventuale, che lega il procedimento 
irisdizionale di accertamento preventivo al giudizio di merito, ancor� 
formalmente autonomi l'uno nei confronti dell'altro. Indici eminti, 
nel sistema legislativo, di tali legami, sono sia la norma che 
:ribuiscono, in via normale, la competenza a conoscere di tali procenenti 
al giudice che sarebbe competente per la causa di merito (artilo 
693, primo comma c.p.c.), sia l'altra norma che impone, a chi 
rtaura il procedimento, di esporre, evidentemente anche ai fini della 
terminazione della competenza, oltre che dell'interesse all'azione cau.
are, sommariamente, le domande e le eccezioni (quasi uno schema 
lla futura citazione o difesa giudiziale) alle quali la prova � preordita 
(art. citato ultimo comma); a prescindere, poi, dall'insussistenza 
un potere del giudice ordinario di procedere ad accertamenti prentivi 
rispetto a cause di � competenza � di un giudice speciale, conrre 
la considerazione che la disciplina positiva degli accertamenti 
:nici preventivi non contempla affatto una norma di competenza, ana:
a a quella dettata dal codice nell'affine materia dei sequestri (art. 67�2 
�zo comma c.p.c., nel testo modificato dall'art. 50 della legge 14 lu



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

glio 19�52, n. 581), per cui, se competente a conoscere del merito per 
ragione di materia non � il giudice ciyile ordinario, l'istanza di sequestro 
salve le diverse disposizioni di legge si propone al pretore o al presidente 
del Tribunale compet�ente per valore del luogo in.cui il sequestro 
deve essere eseguito. 

In altri termini, non � possibile prospettare un potere giurisdizionale 
del giudice ordinario di disporre una istruttoria preventiva utilizzabile 
da un giudice speciale, una volta che i rapporti tra il primo e il 
secondo non sono rapporti tra istruttoria e merito, ma tra una giurisdizione 
ed un'altra giurisdizione, di talch� la sfera dell'uno non tollera 
invasioni provenienti dalla sfera dell'altro. 

L'ultima considerazione della resistente, secondo cui l'accertamento 
richiesto ben potrebbe preludere ad un giudizio da devolversi all'A.G.O., 
ove la resistente stessa dovesse trovarsi nella necessit� di contestare la 
pretesa della amministrazione di non dedurre come spese i. danni subiti 
per l'alluvione di Firenze -questione, questa, di diritto e di �estimazione 
complessa �, e che implicherebbe, pertanto, un giudizio in diritto 
inteso ad individuare la legge applicabile nel caso concreto -non pu�, 
a parere di questa Corte, influire sul problema di giurisdizione -proponibilit� 
della domanda d'accertamento prev�entivo. Trattasi, invero, di 
una semplice ipotesi di future eccezioni in diritto da parte del fisco, 
profilata per la prima volta in questa sede dalla controparte non aderente 
al tenore concreto della domanda rivolta al Presidente del Tribunale 
di Milano, domanda che deve formare l'unico sostrato del giudizio 
discriminativo della giurisdizione. In tale domanda si prospetta, n� 
poteva logicamente prospettarsi altro, la necessit� di precostituirsi, 
ai fini della detrazione fiscale, una prova delle perdite subite e 
della loro derivazione da una causa di forza maggiore, quale l'alluvione, 
mentre la previsione, espressa nello stesso ricorso al presidente del Tribunale, 
che a seguito della futura ma certa contestazione, da parte della 
Amministrazione circa l'esistenza in fatto di quelle perdite, dovesse sorgere 
inevitabilmente una causa appartenente alla competenza dell'A.G.O. 
(Tribunale Milano) e, non quindi, da devolversi alle Commissioni tributarie, 
non esula, allo stato, dell'ambito di una opinione meramente soggettiva. 
-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 giugno 1968, n. 2027 -Pres. 
Flore -Rel. Ferrati -P. M. Tuttolomondo (conf.) -Amministrazione 
dei lavori pubblici (avv. Stato Di Ciommo) c. Ortolani Amelia 
(avvocati Fusella e Salvia). 

Competenza e giurisdizione -Edilizia -Diritto di propriet� -Limiti 
-Poteri della Pubblica Amministrazione -Sindacato sul



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 387 

l'esercizio di tali poteri -Giurisdizione del Giudice amministrativo. 


(1. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 26). 
Lo jus aedif�candi non � un diritto assoluto e perfetto: nei confronti 
Ha pubblica Amministrazione non esiste che un interesse legittimo a 
,struire nei centri abitati ed a mantenere una costruzione non auto-. 
:zata, onde, se di questa la pubblica Amministrazione ordini la demo:
ione, la giurisdizione circa il corretto esercizio di tale potere, nel 
ncorso di tutte le condizioni indicate dalla legge, spetta al giudice 
riministrativo; il giudice ordinario pu� solo accertare la rispondenza 
meno all'ordine di demolizione della attivit� relativa all'esecuzione 
U'ordine stesso (1). 

(Omissis). -Con il proposto ricorso per regolamento preventivo 
giurisdizione I'Amministrazione dei Lavori Pubblici sostiene che il 
lldice ordinario difetta di giurisdizione a conoscere della domanda 
oposta dalla Ortolani poich� l'art. 26 della legge urbanistica, in base 
quale � stato adottato il decreto ministeriale, non � una norma di 
lazione, bens� una norma di azione, che attribuisce, in determinati casi, 
Ministro per i lavori pubblici il potere di sostituirsi agli organi cui 
etta la competenza primaria a provvedere nella materia: si precisa 
riguardo che dal verificarsi dei presupposti previsti nell'art. 26 
ierzia del Comune e violazione del piano regolatore)� non dipende 
'sistenza del potere dell'Amministrazione di ordinare la demolizione 

(1) Con la sentenza di cui si tratta le Sezioni unite hanno accolto il 
!orso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall'Ammistrazione, 
confermando i criteri di massima pi� volte ribaditi in materia 
discriminazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdi>
ne del giudice amministrativo e confutando con ampia e convincente 
otivazione le disquisizioni della resistente, senza consentire cos� l'apertura 

brecce nel sistema, le quali sarebbero state specialmente rilevanti in 
biecta materia. 
Le stesse sezioni unite si erano peraltro gi� pronunciate in termini 
taloghi con le sentenze n. 1175 del 19 aprile 1968 e n. 1265 del 26 apri1968. 


La affermazione della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda 
bordinata della attrice resistente e di cui � cenno nell'ultima parte della 
ntenza siccome fatto nell'assunt~ presupposto della non rispondenza del 
�ovvedimento (esecutivo) del Prefetto al provvedimento ministeriale � 
~stinata ad avere un'importanza limitata al caso di specie e pu� condivi!
rsi solo nei rigidi limiti in cui la interpretazione dell'uno e dell'altro 
�ovvedimento non si risolva in un sindacato di qualsiasi genere o ampiezza 
rea il modo di esercizio dei poteri riconosciuti alla pubblica Amminirazione. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di opere illegittimamente costruite, ma soltanto l'esistenza della speciale 
competenza del Ministro ad esercitare, in via sostitutiva, il potere stesso. 
Aggiunge ancora la ricorrente: 

1) che esiste un giudicato in ordine all'inesistenza di diritti soggettivi 
alla costruzione dell'edificio e al suo mantenimento, giacch� 
con decisione del Consiglio di Stato, divenuta definitiva, � stata annullata 
la licenza edilizia originariamente rilasciata al costruttore Quintieri, 
dimodoch� per la parte di edificio, che supera l'altezza di 24 metri, non 
esiste licenza alcuna; 

2) che la costruzione viola altr�esi il provvedimento del Ministro 
per la pubblica istruzione, che aveva consentito un edifi.cio il quale non 
superasse il livello del giardino di villa Ruffo; 

3) che la violazione delle prescrizioni del piano regolatore di 
Napoli � stata accertata dal Consiglio di Stato tanto nella decisione 
12 novembre 1960, pronunciata nei confronti dei danti causa dell'Ortolani, 
quanto nella successiva decisione 30 dicembre 19�66, pronunciata 
proprio su ricorso avverso il decreto ministeriale 23 febbraio 1965. 

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sussiste effettivamente 
per una parte della domanda. 

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale la giurisdizione 
del giudice ordinario si discrimina' rispetto a quella del .giudice amministrativo 
in base all'oggetto specifico del giudizio, individuato con riferimento 
congiunto alla causa petendi e al petitum: il criterio distintivo 
non � dato pertanto dal modo in cui � prospettata la pretesa fatta valere 
in giudizio, sibbene dall'effettiva natura dell'oggetto della controversia 
e dalla protezione accordata dall'ordinamento giuridico, in astratto, alla 
posizione soggettiva assunta a fondamento della pretesa. 

Per stabilire quindi se la controversia appartiene alla giurisdizione 
del giudice ordinario non basta che da parte del privato si adduca la 
lesione di un suo diritto soggettivo per effetto dell'atto della Pubblica 
Amministrazione, ma occorre ricercare se un diritto soggettivo sia 
configurabile astrattamente nel thema disputandum. A tal fine necessita 
indagare e accertare la natura e la finalit� delle norme che si assumono 
violate dall'Amministrazione con la conseguenza che la controversia 
sar� relativa ad un diritto soggettivo se le norme sono rivolte a disciplinare 
rapporti tra i privati e la Pubblica Amministrazione, dai quali 
scaturiscono reciproci diritti ed obblighi, giacch� in tal caso la violazione 
di quelle norme da parte dell'Amministrazione concreta una 
illegittima invasione della difesa giuridica del privato e quindi la 
lesione di un diritto soggettivo, mentre invece la controversia apparterr� 
alla giurisdizione del giudice amministrativo se la violazione 
riguardi norme poste per assicurare la conformit� dell'azione dell'Amministrazione 
al pubblico interesse, per la cui tutela sono state predi



PARTE I, SEZ�. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 389 

oste, in quanto l'interesse del privato ad evitare le conseguenze dan1se 
dell'illegittimo comportamento dell'amministrazione trova prote)
ne mediata per la coincidenza di tale interesse con l'interesse pubblico 
a ultimo sent. 13 ottobre 1967 n. 2443). 

Da tali criteri fondamentali si deduce che si � in presenza di una 
:uazione di interesse legittimo, e non gi� di diritto soggettivo, quando 
la Pubblica Amministrazione sia conferito un potere che l'autorizza 
I incidere s.lla posizione soggettiva del privato, cosicch� la giurisdime 
spetta al giudice amministrativo quando la controversia abbia per 
:getto un preteso esercizio illegittimo del potere discrezionale sotto il 
�ofilo della competenza, della forma o del contenuto, mentre spetta 

giudice ordinario se manchi del tutto il potere discrezionale. 

Ora nella specie ricorre la prima e non la seconda ipotesi, giacch� 

controverte in ordine all'applicazione di una norma la quale confe;
ce alla Pubblica Amministrazione il potere di adottare i provvedienti 
occorrenti per il ripristino dell'ordinamento giuridico violato da 
struzioni non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore counale. 


Secondo il resistente l'art. 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 
tribuisce effettivamente al Ministro dei Lavori Pubblici l'eccezionale 
>tere di disporre la sospensione o la demolizione di una costruzione 
a soltanto quando ricorrano due presupposti: l'inerzia del Comune 
la violazione delle prescrizioni del piano regolatore comunale e l'inLgine 
sulla ricorrenza delle due condizioni poste in quella norma per 
ntervento del Ministro spetterebbe al giudice ordinario sotto il riflesso 
te si tratterebbe di accertare, attraverso l'esistenza dei presupposti 
!l potere di intervento, quella del potere medesimo. 

Ci� significa invece confondere tra presupposti del potere e pre.
pposti per l'esercizio del potere: i primi possono essere esaminati e 
tlutati dal giudice ordinario, poich� il risultato eventualmente negativo 
!Ila indagine pone in evidenza la sussistenza di una posizione di diritto 
ggettivo, mentre a soluzione opposta si deve pervenire per i secondi, 
mprech� si tratti di presupposti che non abbiano come fine diretto la 
tela del privato. E questa non � l'ipotesi dell'art. 26 della legge urbastica, 
nel quale il presupposto dell'inerzia del Comune tende a garanre 
l'autonomia dell'Ente e quella della violazione di norme di piano 
golatore � diretto alla tutela dell'interesse edilizio ed urbanistico. Il 
fetto di presupposti per l'esercizio del potere, nei limiti innanzi 
�ecisati, configura infatti un tipico vizio dell'atto amministrativo, di 
ti � competente a conoscere soltanto il giudice amministrativo. 

Ora che esista un potere dell'Amministrazione di reprimere l'attivit� 
~i privati in contrasto con la disciplna edilizia non lo si pu� seriaente 
contestare: gi� la legge 25 giugno 186'5, n. 2359, prevedendo 

facolt� dei Comuni di fare piani regolatori edilizi, imponeva ai 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

privati di uniformarsi, nelle loro costruzioni, alle norme tracciate nel 
piano (art. 89) e disponeva all'art. 90 che � i lavori fatti in contravvenzione 
all'articolo precedente � venissero distrutti con la condanna del 
proprietario al pagamento di una multa. 

La vigente legge urbanistica conferisce poi, nel secondo comma 
dell'art. 1, a~ Minist;ro dei Lavori Pubblici la vigilanza � sull'attivit� 
urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento 
edilizio delle citt�, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire 
il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanes,imo � ed � 
questa evidentemente la norma generale cui fa riferimento l'Amministrazione 
negli scritti di causa, norma alla quale si riallaccia costituendone 
una estrinsecazione, quella dell'a'rt. 26. E non sembra fuori luogo 
rilevare che se nella formulazione originaria dell'articolo il potere di 
intervento del Ministro era esercitabile soltanto nel simultaneo concorso 
delle due condizioni gi� menz"ionate (inerzia del Comune e inosservanza 
delle prescrizioni del piano regolatore comunale), nel testo attuale della 
norma, per effetto delle modificazioni introdotte con la legge 6 agosto 
1967, n. 765, sono indubbiamente maggiori le ipotesi di intervento 
sostitutivo dello Stato, il che offre argomento per ritenere che l'assunto 
fondamentale del ricorr.ente sia in contrasto con tutto lo spirito informatore 
del sistema legislativo. 

Del resto la Ortolani non nega che nella fattispecie il sindaco 
avrebbe potuto esercitare i poteri conf~ritigli dall'art. 32 della legge 
urbanistica e quindi ordinare anche la demolizione del fabbricato, ove 
avesse proseguito il procedimento gi� iniziato con la intimazione della 
diffida 11 dicembre 1962; ma questo riconoscimento refl.uisce necessariamente 
sul problema di giurisdizione, l'unico che qui interessi, giacch� 
si finisce per far questione solo di competenza in quanto il potere avrebbe 
dovuto essere esercitato da altra autorit� amministrativa, di talch� l'atto� 
sarebbe inficiato da un tipico vizio di legittimit�, sindacabile soltanto 
dal giudice amministrativo. 

� chiaro infatti che detto vizio non rileva ai fini della individuazione 
della posizione soggettiva del privato, la quale non per questo assurge 
a diritto. 

Non giova invero invocare il diritto di .propriet� ed affermare 
che il decreto ministeriale, ordinando la demolizione di parte dell'edificio, 
ha importato, per ci� stesso, lesione del diritto di propriet�, alla 
cui tutela � preposto il giudice ordinario. 

Il diritto di propriet� vantato dal ricorrente ha per ogg.etto un immobile 
di nuova costruzione ed � necessariamente collegato al fatto 
della costruzione medesima: ora, come � stato ripetutamente affermato 
e come � stato esplicitamente detto proprio in relazione all'edificio 
Quintieri, lo jus aedificandi 11on � un diritto assoluto e perfetto, bensi 
un diritto, l'esercizio del quale pu� aver luogo solo a seguito e nei 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 391 

aiti di una idonea autorizzazione amministrativa, rispetto alla quale 

ssistono soltanto posizioni di interesse legittimo. 

Lo jus aedificandi � cio� subordinato all'interesse pubblico preminte 
in materia edilizia e di bellezze naturali e la realizzazione di 
le interesse � assicurata mediante la .concessione della prescritta linza 
ovvero nell'ipotesi di costruzione senza licenza o in contrasto 
n la medesima, mediante il potere di ordinare la demolizione della 
struzione abusiva. 

Se quindi nei confronti della Pubblica Amministrazione non esiste 

non un interesse legittimo a costruire nei centri abitati, non diversa 
l� essere la condizione giuridica del privato, il quale abbia costruito 
nza le prescritte autorizzazioni o fuori dei limiti di esse. Se egli aveva 
ltanto uri interesse legittimo ad eseguire la costruzione, a maggior 
gione non pu� avere un diritto a mantenere una costruzione non 
1torizzata: sia nell'una che nell'altra ipotesi l'interesse del privato 
sta �condizipnato e subordinato all'interesse pubblico e ai provvedienti 
autoritativi necessari per realizzare tale interesse pubblico. 

Non ha certo alcuna rilevanza il fatto che il ricorrente non si iden�chi 
con il soggetto costruttore, giacch� sarebbero irrimediabilmente 
ustrati i fini perseguiti dal legislatore se fosse sufficiente un trasfernento 
di propriet� (che nella specie � avvenuto addirittura dopo 
~manazione del provvedimento di demolizione) per paralizzare i pori 
dell'Amministrazione. 

Nella fattispecie si � sicuramente in presenza di una costruzione 
�iva dei requisiti di legittimit�, giacch� la licenza in base alla quale � 
ata elevata la costruzione � stata annullata con una decisione che non 
i� non spiegare effetti anche nei confronti dei successori a titolo 
1rticolare dell'originario costruttore. Che poi il giudicato formatosi a 
guito della decisione del giudice amministrativo abbia una portata 
versa dal giudicato che promana dalla sentenza del giudice ordinario 
circostanza del tutto irr1levante, postoch� il provvedimento ministeriale 

intervenuto in relazione ad una situazione obbiettiva che in quel 

omento doveva ritenersi, proprio per effetto delle decisioni interve1te, 
non conforme a legge. 

A questo proposito devesi rilevare come sia certamente erronea 
mdace asserzione che per difetto di pubblicazione secondo le norme 
imuni il piano regolatore di Napoli sia privo di valore giuridico: 
~tto piano � stato invero approvato con la legge 29 maggio 19319 

1208, che � stata pubblicata in .conformit� alle disposizioni allora 
igenti ed il secondo comma dell'art. 1 di detta legge ha disposto il 
~posito presso l'Archivio di Stato di un esemplare del piano costituito 
i tr.entatr� tavole planimetriche e di un esemplare delle norme gene-� 
tli e prescrizioni tecniche, vistati l'uno e l'altro dal Ministro dei Lavori 
ubbUci, formalit� questa che sostituisce in modo idoneo, in relazione 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

alla natura e alla caratteristica degli atti, la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

Va altres� ricordato che le modifiche a quel piano regolatore per 
essere legalmente operanti devono esser�e adottate secondo la procedura 
tracciata dall'art. 23 della medesima legge n. 1208 che ha approvato 
il piano, ditalch� quanto �eventualmente venga fatto senza l'osservanza. 
della procedura medesima si risolve in un quid privo di giuridica rilevanza 
senza che nemmeno occorrano i provvedimenti ablativi previsti 
dall'art. 27 della legge urbanistica. 

Ed invece l'assunto della resistente � imperniato proprio su modifiche 
che sarebbero state apportate di fatto alle pr�evisioni del piano 
regolatore senza l'osservanza della prescritta procedura, il che � sufficiente 
per escludere che la loro materiale esistenza possa influire sul 
potere repressivo dell'Amministrazione. 

Riconosciuto pertanto all'Amministrazione il potere di intervento 
in materia edilizia, non pu� discenderne la conseguenza che unico giudice 
giurisdizionalmente competente a controllare se quel potere sia stato 
correttamente esercitato nel concorso di tutte le condizioni all'uopo 
indicate dalla legge � il giudice amministrativo e non il giudice ordinario: 
questo travalicherebbe sicuramente i limiti della sua giurisdizione 
ove seguisse la resistente nella sua indagine di fatto volta a -dimostrare 
che nella specie non sussisteva inerzia del Comune e non sussistevano 
nemmeno concrete violazioni delle prescrizioni del piano 
regolatore. 

La Ortolani non si � tuttavia limitata a denunciare come lesivo 
del suo diritto il decreto ministeriale, ma ha proposto altres� una domanda 
subordinata con la quale si chiede al giudice di interpretare il 
provvedimento del Ministro e di dichiarar�e quindi inesistente (o quanto 
meno illegittimo) il provvedimento del Prefetto per la parte in cui 
ha ordinato l'abbattimento in misura eccedente quella del decreto ministeriale 
con la conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento 
dei danni derivati dal provvedimento prefettizio. 

Ora anche in ordine a tale domanda subordinata la ricorrente 
deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sotto il riflesso 
che le censure delPOrtolanni in merito all'erronea interpretazione del 
decreto ministeriale riguarderebbero sempre l'esercizio in concreto del 
potere spettante all'Amministrazione. 

Reputano invece le Sezioni Unite che la domanda subordinata rientri 
nella giurisdizione del giudice ordinario, poich� il Prefetto ha semplicemente 
il compito di eseguire i provvedimenti ministeriali e non pu� 
di conseguenza svolgere attivit� che esorbiti dai limiti dei provvedimenti 
stessi. 

Nella specie quindi il Prefetto poteva legittimamente impartire 
tutte le disposizioni necessarie per dare esecuzione al decreto ministe



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 393 

ile e l'espletamento di tale attivit� non poteva importare lesione di 
~itti subiettivi, poich�, come si � ampiamente dimostrato in precedenza, 
fronte al potere del Ministro sussistono soltanto posizioni di inte


;se legittimo. 

Ma � altrettanto evidente che la sfera del diritto soggettivo del 
ivato viene invasa se il Prefetto, organo puramente esecutivo, adotti 
. provvedimento che non rientri nelle previsioni del decreto ministelle, 
se, per restare aderenti alla fattispecie, disponga la demolizione 

parti dell'edificio non contemplate nel decreto ministeriale: in ordine 
ciueste ultime il diritto di propriet� del privato rimane integro e non 
� subire degradazioni. 

Siccome in questa sede si deve pronunciare soltanto sulla giuriizione 
� sufficiente per affermare la giurisdizione del giudice ordinario 
e da parte dell'attrice si sia dedotta una situazione del genere: sar� 
i compito del giudice investito della causa accertare se effettivaente 
il Prefetto abbia esorbitato dai limiti entro i quali doveva con:
iere la propria attivit�, limiti costituiti dal decreto ministeriale che 
ve essere interpr.etato sulla scorta di tutte le decisioni intervenute 
1 corso della complessa vicenda. -(Omissis). 

)RTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25 giugno 1968, n. 2136 -Pres. 
Flore -Rel. Berri -P. M. Tavolaro I. (conf.). -S.p.a. � Trenno � 
(avvocati Carnelutti, D'Alessio e Di Capua) c. Ministero Lavoro e 
Previdenza Sociale (avv. Stato Ricci) e Istituto Nazionale Previdenza 
Sociale (avvocati Cannella e Giorgi). 

' 

>mpetenza e giurisdizione -Previdenza ed assistenza -Assegni familiari 
e contributi -Determinazion<:_ delle categorie -Distinzione 
-Effetti. . 

(L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, art. 2; t. u. 30 maggio 1955 n. 797, artt. 33 e 34). 
La misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori 
del contributo dovuto dal datore di lavoro � stabilita nelle apposite 
belle, predisposte in relazione all'attivit� svolta dalle varie aziende; 
Lando il datore di lavoro, per la particolare attivit� esercitata, non 
entri in nessuna delle nove categorie ivi espressamente indicate, com!
te al Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di stabilire con 
'o decreto a quale di tali categorie vada assimilata l'attivit� svo.zta dal 
itore di lavoro: pertanto, solo nella fase della cosiddetta aggregazione, 
ie � anteriore alla creazione di un rapporto giuridico, sorge una tipica 
tuazione di interesse legittimo, esercitando il Ministro un ampio potere 
'screzionale di natura tecnica e amministrativa, mentre s_iffatto potere 


394 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

non sussiste laddove si debba procedere alla applicazione di una norma 
di legge, che fissa essa stessa i limiti di appartenenza a ogni categoria (1). 

(Omissis). -L'INPS resistente ha eccepito l'inammissibilit� del 
ricorso in quanto la parte resistente ha spontaneamente provveduto al 
pagamento delle spese liquidate dal Consiglio di Stato a favore del-
l'Istituto. ' 

Nella memoria l'INPS ha dichiarato di rinunciar�e all'eccezione, che 
contrasta con la costante giurisprudenza della Cassazione (da ultimo 
sent. n. 2774 del 1965 e 253 del 1963). 

Pertanto le Sezioni Unite passano all'esame dei motivi di ricorso. 

I motivi di impugnazione possono essere riassunti come segue. 

Violazione e falsa applicazione della legge 20 marzo 1865, n. 2248 
all. E, in particolare dell'art. 2 di essa; 
violazione e falsa applicazione dell'art. 103 della Costituzione; 
violazione e falsa applicazione dei principi di diritto in materia di 

discriminazione tra diritti soggettivi perfetti ed interessi legittimi e tra 
giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa; 
violazione e falsa applicazione del testo unico 30 maggio 1955, n. 797 
ed in particolare degli artt. 33 e 34 del testo unico; 
omesso esame di fatto decisivo in relazione appunto ai detti articoli 
33 e 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797. 

Sostiene la parte ricorrente che H Consiglio di Stato � incorso in 
errore quando, a giustificazione della propria decisione, ha ritenuto 
di poter configurare una contrapposizione tra gli artt. 33 e 34 del t. u. 
sugli assegni familiari, stabilendo che la applicazione del primo incide 
in una situazione di diritto soggettivo perfetto, mentre il secondo invece 
inerisce ad una situazione di interesse legittimo, laddove avrebbe dovuto 
riconoscere che nell'una e nell'altra ipotesi contemplata nei due articoli 
predetti vi � pur sempre, se non un vero e proprio potere discrezionale, 
un'ampia valutazione discrezionale di natura tecnico-amministrativa, 
rivolta a stabilire sia nell'uno sia nell'altro caso l'appartenenza o meno 
alle categorie previste nella legge, e soltanto dopo di ci� l'inclusione o 
l'aggregazione. 

(1) Con la sentenza, di cui si tratta, e con quelle n. 2137 e n. 2138, in 
pari data, di identico �contenuto, le sezioni unite della Corte di Cassazione 
hanno ribadito la differente situazione delle posizioni soggettive rispetto 
alle diverse previsioni degli artt. 33 e 34 del t. u. n. 797 del 1955, con le 
conseguenze derivantine circa la giurisdizione. Tale orientamento pu� ritenersi 
ormai consolidato, giusta i precedenti conformi richiamati nelle summenzionate 
sentenze. Nell'occasione, come risulta dalla motivazione, le 
sezioni unite della Corte di Cassazione hanno avuto anche modo di dichiarare, 
sulla base di ineccepibili argomentazioni, manifestamente infondate le 
questioni di legittimit� costituzionale sollevate dalla societ� ricorrente. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 395 

Sembra per contro alla parte ricorrente che per una retta soluzione 
l problema il giudice avrebbe dovuto rilevare che, rispetto all'inqua:
imento in questione, diversa � la posizione del datore di lavoro da 
ella del lavoratore, considerando che, mentre non pu� dubitarsi della 
sizione di diritto soggettivo perfetto spettante al lavoratore, nei riguardel 
datore di lavoro sussiste solo una situazione di interesse legittimo, 
)prio ed appunto perch� l'inquadramento di quest'ultimo, avvenga ai 
isi dell'art. 3,3 o dell'art. 34, � unicamente preordinato alla determinarne 
dell'assegno spettante al lavoratore, nell'attuazione di norme di;
te ;:illa soddisfazione di interessi pubblici generali, o benanch� indiiuali, 
ma che non coincidono con quelli del datore di lavoro; soltanto 
iirettamente od occasionalmente protetti. 

La parte ricorrente, quindi, lamenta anche che erroneamente il 
nsiglio di Stato abbia negato rilevanza alle questioni di illegittimit� 
stituzionale da essa dedotte, e all'uopo risolleva, per quanto occorre 
seguenti eccezioni: 

1) Incostituzionalit� dell'art. 58, comma 2� T. U. 30 maggio 19-55 
797 (e comunque dell'art. 20 r.d.l. 17 giugno 1937, n. 1048 e dell'artiLo 
20 r.d. 21 luglio 1937 n. 1239, riprodotti dal citato art. 58) in relame 
agli artt. 113 e 24 della Costituzione, perch� la norma dell'art. 518, 
interpretata nel senso di una esclusiva devoluzione di competenza alla 
torit� giudiziaria ordinaria, importerebbe la soppressione del naturale 
nedio contro l'atto amministrativo illegittimo, del ricorso al Consiglio 

Stato per ottenerne l'annullamento e perch�, in ogni caso, la norma 
~ssa sar�ebbe lesiva del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale 
conseguenza della non congruit� del termine da essa stabilito, per 

sercizio dell'azione. 

2) Incostituzionalit� dell'intero testo unico 30 maggio 1955, n. 797, 
rch� emanato in virt� della �legge 22 aprile 1953, n. 3,91, nella quale 
ridicazione dei principi e criteri direttivi era fatta con una formula 

richiamo evanescente ed illegittima, e perch� la detta legge non 
rebbe stata portata all'approvazione delle due assemblee in aula, come 
escritto dall'art. 72 della Costituzione, ma sarebbe stata deliberata 
Ile Commissioni legislative. 

Cos� riassunti i motivi di ricorso devono le Sezioni Unite rilevarne 
nfondatezza. 
In sostanza la parte ricorrente desidera sottoporre a nuovo esame 

giurisprudenza della Suprema Corte, che in numerose sentenze 
65, 668, 669, 670 del 1965, 2859 del 1964, 398 del 1963, 251 del 1960) 
: affermato, in materia di applicazione degli articoli 33 e 34 del t.u. 

797 del 195�5, i criteri di interpretazione seguiti nell'impugnata decime 
del Consiglio di Stato. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Riesaminato tale indirizzo giurisprudenziale alla stregua dei rilievi 
critici del ricorso le Sezioni Unite ne confermano l'esattezza. 

Mentre l'art. 33 del t.u. s.tabilisce la misura degli assegni familiari 
da corrispondersi ai lavoratori �e del contributo dovuto dal datore di 
lavoro secondo le tabelle annesse, predisposte in relazione all'attivit� 
svolta dalle varie aziende, l'art. 34 prevede il criterio di determinazione 
della misura stessa quando il datore di lavoro, per la particolare attivit� 
esercitata, non rientri in nessuna delle nove categorie espressamente 
indicate dell'articolo precedente. In tal caso compete al Ministro per 
il lavoro e per la previdenza sociale di stabilire con suo decreto a quale 
delle categorie indicate nel precedente articolo l'attivit� svolta dal datore 
di lavoro vada assimilata, mentre nella previsione dell'art. 33 l'appartenenza 
dei lavoratori alle diverse categorie � determinata oggettivamente 
sulla base dell'appartenenza a ciascuna di esse dei datori di lavoro presso 
cui sono occupati, come risulta dall'ultimo comma dell'art. 33 stesso. 

Pertanto, nell'ipotesi dell'art. 33, l'individuazione dell'attivit� e, 
quindi, della categoria, � fatta dall'ufficio competente che si limita ad 
applicare la norma, esplicando una mera attivit� di accertamento; in 
quella dell'art. 34 � invece necessario il preventivo esercizio di un potere 
del Ministro attraverso l'emanazione di un apposito decreto. Ne consegue 
che nel primo caso si ha la creazione ope legis di un rapporto giuridico 
intersoggettivo tra prestatori di opere datori di lavoro e INPS, mentre 
nel secondo caso � solo il decreto ministeriale che fa sorgere l'obbligo 
dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera dipendenti all'osservanza 
della norma relativa agli assegni familiari, applicabile per il settore 
cui sono assimilati. Solo nella fase della c.d. aggregazione, che � anteriore 
alla creazione di un rapporto giuridico, sorge una tipica situazione 
di interesse legittimo, esercitando il Ministro un ampio potere discrezionale 
di natura tecnica ed amministrativa, che, secondo gli esatti 
rilievi del Consiglio di Stato, postula � !'accertamento di una mera similarit� 
ed una elasticit� di giudizio nelle valutazioni delle esigenze economico-
sociali per un pubblico interesse ritenuto prevalente �. Pertanto, 
mentre nella previsione dell'art. 34, le contestazioni in ordine all'esercizio 
del potere del Ministro incidono su una tipica situazione di interesse 
legittimo, nel caso dell'art. 33 nessun esercizio di potere discrezionale 
sussiste, perch� deve procedersi alla applicazione diretta di una norma 
di legge, che fissa essa stessa i limiti di appartenenza ad ogni categoria. 
Naturalmente nell'applicazione dell'art. 33 possono intervenire errori, 
ma questi, incidendo su un diritto soggettivo, ove l'Amministrazione 
non li ritenga tali, sono denunciabili al giudice ordinario. 

Dai rilievi ora svolti consegue che il primo argomento del ricorso, 
basato su una pretesa identit� di situazione tra art. 33 e art. 34, � errato. 
Non � vero che nei due casi l'Amministrazione esercita un'ampia valutazione 
di natura tecnico-amministrativa, perch� nel primo, attraverso 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 397 

moi organi, applica direttamente una norma di legge, mentre nel 
:ondo procede all'applicazione della legge soltanto dopo che il Ministro 

pronunciato il suo decreto di inquadramento, nell'esercizio di un suo 
tere discrezionale; soltanto dall'inquadramento operato dal Ministro 
>ender� la misura dei contributi del datore di lavoro e degli assegni 
niliari ai prestatori d'opera. 

Quando si dice che solo nel caso dell'art. 34 � configurabile una situane 
di interesse legittimo, si intende affermare che contro il provvenento 
contenuto nel decreto del Ministro � data la tutela giurisdinale 
amministrativa prevista per gli interessi legittimi; mentre per 
rt. 33, non sussistendo la necessit� di un provvedimento del Ministro 
~ rendere possibile l'applicazione della legge, questa opera ex se crean


posizioni giuridiche di tipico diritto soggettivo, fornite della piena 

ela che l'ordinamento giuridico prevede per essi. 

Ancor meno fondato � il secondo argomento basato sulla pretesa 
tinzione tra la posizione di interesse legittimo riferibile al datore 
lavoro e quella di diritto soggettivo del prestatore d'opera, secondo l 
mto sopra riassunto. Invero, a parte l'eccezionalit� di una norma che, 
. confronti, delle due categorie di destinatari �a cui si dirige preveda 

I 

~ tipi di posizioni di vantaggio, di diritto soggettivo l'una e di inte! 
se legittimo l'altra, (eccezionalit� che postula l'esigenza di un'inel 
.voca manifestazione di volont� del legislatore in tal senso) l'interpre


Il

ione grammaticale e logica dei due articoli in esame (33 e 34) deciaente 
contrasta l'assunto. I 
Dalla semplice lettura degli stessi emerge una parit� di situazione ~ 
assegni familiari e contributi, cio� tra i diritti dei prestatori d'opera 

1 

corrispondenti obblighi contributivi dei datori di lavoro; la scissione 
le due posizioni giuridiche in diritti soggettivi da un lato e interessi 
ittimi dall'altro appare artificiosa, perch� non � possibile individuare 
le disposizioni di legge in oggetto il concorso di norme di relazione 
i norme di azione. 

Si noti, poi, che la tesi sostenuta dalla parte ricorrente porterebbe 

una minore difesa dell'obbligato, perch�, ove non si trattasse di 

itti soggettivi, questi potrebbe fruire non della piena protezione 

onoma ad opera del giudice ordinario, sibbene della pi� limitata 

~la che hanno gli interessi soltanto indirettamente ed occasional


11te protetti, allorch� siano collegati con interessi pubblici generali. 

Quanto finora � stato illustrato prova la manifesta infondatezza della 

:na eccezione di illegittimit� costituzionale. L'art. 58 del t.u., inter


tato nel senso di un'esclusiva devoluzione di giurisdizione al giudice 

inario, vertendosi in materia di diritti soggettivi nella materia deci


,da, ben lungi dal violare i principi affermati dagli articoli 24 e 113 

la Costituzione, costituisce degli stessi precisa applicazione, perch� 

iportando la piena cognizione delle controversie da parte del giudice 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ordinario in caso di contestazione, d� al cittadino la massima garanzia 
prevista dall'ordinamento giuridico vigente. L'assunto del ricorso, chi 
in tal modo � tolto al privato datore di lavoro il mezzo per ottenere 
l'annullamento di un atto amministrativo illegittimo, � per pi� ragioni 
non soltanto infondato, ma anche irrilevante. In primo luogo, infatti, 
non esiste un atto amministrativo contro il quale reagire, ma la richiesta 
di contributi nell'ambito di un rapporto giuridico dal quale sorgono 
diritti ed obblighi per tutti i soggetti, rapporto immediatamente sottoposto 
all'esame del giudice ordinario. 

In secondo luogo, trattandosi di prestazioni patrimoniali, il giudice 
pu� accertare l'an, il quantum e tutte le particolarit� delle stesse, con 
la conseguenza della completa restaurazione della situazione legittima 
(determinazione di eventuale indebito e simili) senza bisogno di una 
pronuncia di annullamento. 

In ogni caso � poi chiaro che, se cosi non fosse, l'intervento del 
giudice amministrativo sarebbe sempre possibile in base al t. u. delle 
leggi sul Consiglio di Stato (art. 27, n. 4). 

La questione della non congruit� del termine per ricorrere, sollevata 
ora per la prima volta, � irrilevante in sede di pronuncia sulla giurisdizione; 
essa potr�, occorrendo, essere proposta davanti al giudice competente 
non ancora adito. 

Quanto alla seconda questione sulla illegittimit� costituzionale della 
legge di delega (per la formula � evanescente � usata e per la non regolare 
votazione di essa da parte delle assemblee) deve il Supremo Collegio 
confermarne l'irrilevanza, gi� posta in luce dal Consiglio di Stato nella 
impugnata decisione. 

Ai fini dell'accertamento della giurisdizione basta considerare che, 
ancorch� in ipotesi dovesse venir meno, per illegittimit� costituzionale 
della legge delega, il t.u. del 1955, il caso di specie verrebbe ugualmente 
deciso e risolto sulla base delle preesistenti norme, perfettamente corrispondenti 
agli articoli 33' e 34 (art. 5 r.d. 21 luglio 1937, n. 1239; artt. 3 
e 4 1. 6 agosto 1940, n. 1278; art. tid. 1eg. C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479; 
art. 1 d. leg. C.P..S. 17 dicembre 1947, n; 15816; art. 1 1. 27 marzo 1952, 

n. 348), che escludono nella materia regolata ora dall'art. 33, come gi� 
detto, l'esercizio di un potere discrezionale da parte della P. A. e 
incidono senz'altro su una posizione di diritto soggettivo. -(Omissis). 

SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

RTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 dicembre 1967, n. 3025 -Pres. 
Tavolaro -Est. Sbrocca -P. M. Criscuoli (conf.) -Cassa per il Mezzogiorno 
(avv. Stato Tracanna) c. Rossi (avv.ti De Crescenzo, Menichini), 
Comune Napoli (avv.ti Gkeijses e Peccerillo), Maresca 
(avv.ti Maresca) Fienga (avv. De Angelis). 

~re pubbliche -Progettazione ed esecuzione di opere p�bbliche a 
favore della citt� di Napoli -Occupazione ed espropriazione Competenza 
della Cassa per il Mezzogiorno -Limiti. 

(1. 9 aprile 1953, n. 297, art. 4). 
,ropriazione per p. u.. Occupazione di urgenza -Caducazione del 
titolo per decorso del biennio -Azione di restituzione e di risarcimento 
del danno -Azione personale -Legittimazione passiva. 

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 73). 
upazione di urgenza preordinata all'espropriazione per p. u. Omessa 
determinazione dell'indennit� in sede amministrativa Occupazione 
ultra biennale -Inapplicabilit� del principio della 
indennit� unica -Accertamento� incidenter tantum� del valore 
del bene -Ammissibilit� -Effetti. 

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 71, 73). 
La progettazione e la esecuzione delle opere pubbliche a favore 
a citt� di Napoli, di competenza delle Amministrazioni locali e fiiiate 
con i mutui previsti dall'art. 4 della legge 9 aprile 1953, 
197, � attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno, cui compete altres� 
:rrovvedere alle necessarie occupazioni ed espropriazioni inscindil~
te connesse alla realizzazione deWopera. 

Qualora la esecuzione dei singoli lavori sia stata invece affidata 
Amministrazioni locali interessate, mediante delega della Cassa, 
>rocedura di occupazione e di esproprio rientra nella competenza 
e prime, mentre alla seconda rimane riservata la progettazione dei 

>ri (1). 

(1) Per una sistematica delle varie ipotesi di intervento di pi� Enti 
blici nella realizzazione dell'opera e per la conseguente imputazione 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'azione giudiziaria diretta alla restituzione del bene per it decorso 

del biennio di occupazione legittima si qualifica restitutoria ovvero ri


sarcitoria qualora, per la impossibilit� di ottenere la restituzione a 

causa dell'opera pubblica eseguita, sia invece diretta al conseguimento 

del valore del bene: come tale l'azione, di regola, ha come soggetto 

legittimato passivamente chi ha dato luogo alla situazione illegittima. 

Pertanto, ove non vi sia stata delega alle Amministrazioni locali, si 

appartiene alla Cassa per il Mezzogiorno la legittimazione passiva ri


spetto alle azioni del proprietario del suolo per conseguire la indennit� 

di occupazione legittima ed il risarcimento del danno per quella pro


trattasi oltre il biennio (2). 

Qualora n� con il decreto di occupazione n� con successivo provvedimento 
sia stata stabilita la relativa indennit�, ove la espropriazione 
del bene sia intervenuta trascorsi i due anni dalla immissione in 
possesso, ii proprietario pu� agire in giudizio a tutela del suo diritto 
senza necessit� del previo esperimento della procedura amministrativa, 

giuridica degli effetti della attivit� spiegata cfr. Oass. 31 gennaio 1968, 

n. 313 in questa Rassegna 1968, I, 419. 
Una approfondita disamina della disciplina dettata dall'art. 4 della 
legge speciale per la citt� di Napoli 9 aprile 1953, n. 297 si contiene in ' 
CARUSI, Rapporto organico e sostituzione nella esecuzione di opere pubbliche, 
in questa Rassegna 1965, I, 1162 e segg. con richiami di dottrina 
e giurisprudenza. 

(2) Secondo la pi� autorevole dottrina, chi detiene arbitrariamente la 
cosa altrui, anche quando non contesti espressamente il diritto del proprietario, 
lo svuota del contenuto di utilit� che la legge vuole attribuito al 
suo titolare, onde all'azione apprestata per ristabilire l'ordine giuridico 
turbato va riconosciuta natura reale ed analoga natura si ravvisa nell'equipollente 
azione diretta a conseguire il risarcimento, sostitutivo della mancata 
restituz~one dell'immobile (cfr. Cass. 19 giugno 1961, n. 1440, Giur. it. 1962, 
I, 1, 1380 con nota di AGOSTINO, cfr. altresi Cass. 14 dicembre 1963, n. 3166, 
in questa Rassegna 1964, I, 113). 
Con la sentenza che 1si annota le S.U. hanno tuttavia puntualizzato tale 
concetto, nel senso che ove l'occupazione non sia stata effettuata � sine 
titulo � ma in forza di un legittima titolo di poi caducato, l'azione ha natura 
personale in quanto va qualificata di restituzione ed analogo carattere deve 
quindi essel'e riconosciuto, in tal caso, alla sostitutiva azione risarcitoria. 

Circa la distinzione tra azione di rivendicazione e di restituzione cfr. 
Cass. 9 agosto 1962, n. 2501, Mass. Giur. it.. 

In dottrina sull'obbligazione di r�estituzione, che secondo un orientamento 
nascerebbe appunt� non da contratto sibbene dalla mancanza di 
titolo a detenere ulteriormente la cosa, e sulla distinzione con l'azione di 
rivendica e con l'altra (reale) esecutiva di rilascio, .cfr. MESSINEO, Manuale 
di diritto civile, 1959, vol. III, 42 e segg. 

Per una disamina sul punto cfr. CARUSI, Tutela giudiziaria del proprietario 
di immobile occupato � sine titulo � dalla P. A. ecc., in �questa Rassegna 
1966, I, 1047. 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

� conseguire in via autonoma e distinta dalla indennit� di espropriane, 
quella per l'occupazione biennale (3). 

In tal caso, qualora siffatta indennit� ed il risarcimento del danno 
� l'uiteriore illegittimo protrarsi dell'occupazione siano stati deteriati 
dal giudice con riferimento al criterio degli interessi legali sul 
ore del bene, ben pu� procedere � incidentr tantum � alla valutane 
di questo, senza che la pronunzia acquisti efficacia di. giudicato 

separato giudizio di opposizione all'indennit� di esproprio (4). 

(Omissis). -Con il primo motivo del suo ricorso la Cassa per il 
zzogiorno ripropone all'esame di questa Corte Suprema la questione 
liminare, ampiamente dibattuta in sede di merito, della legittima:
ie passiva in ordine all'azione esperita dai privati proprietari per 
mere sia la corresponsione dell'indennit� per l'occupazione tempoea 
legjttima che il risarcimento del danno per l'occupazione illegita 
del suolo loro appartenente nel periodo compreso tra la scadenza 

biennio dell'occupazione d'urgenza e la data di emanazione del 
reto di espropriazione, intervenuta nel corso del giudizio di appello, 
. l'effetto di rendere legittima dalla data stessa l'attivit� della pub:
a amministrazione: questione che va inquadrata nell'ambito di 

�licazione della legge 9 aprile 1953, n. 297, recante provvedimenti 
avore della citt� di Napoli, e della natura dell'opera eseguita sul 
lo tardivamente espropriato, e che fu risolta dalla Corte Napoletana 
senso che passivamente legittimata fosse unicamente la Cassa. 

Denunciando la violazione e la falsa applicazione della citata legge 
297 del 1953, della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della 
:sa, successivamente modificata ed integrata, degli articoli 1362 e 

g. cod. civ., dei principi in materia di valutazione delle prove nel 
(3) L'orientamento della Cassazione � fermo nel sottolineare che il 
1cipio dell'indennit� unica, cio� della identificazione, di regola dell'innit� 
di occupazione con gli interessi legali sull'indennit� di esproprio, 
effetto allorch� l'espropriazione sia effettuata nel termine dei due anni 
'avvenuta occupazione mentre, ove quest'ultima si protragga ulterior1te, 
determinando una situazione in contrasto con le norme al riguardo, 
iennit� di occupazione per il biennio legittimo ed il risarcimento del 
no per l'ulteriore periodo va liquidata con autonomo criterio ed in 
liera distinta dall'indennit� di esproprio, perocch� jn siffatta ipotesi, 
~upazione anticipata deve considerarsi come non preordinata alla emisLe 
del decreto di espropriazione in termine�. (Cfr. S.U. 17 maggio 1961, 
164; 17 luglio 1965, n. 1591, in questa Rassegna 1965, I, 721 con nota di 
ii.ami e riferimenti). 
(4) Cfr. Cass. 13 febbraio 1965, n. 223, in cui si ribadisce ulteriormente 
tonomia dei due istituti, di occupazione di urgenza e di esproprio, in 
sta Rassegna 1965, I, 337 con nota. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

processo civile, delle norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 per 
quanto attiene all'identificazione del soggetto espropriante e alla responsabilit� 
derivante dall'occupazione di urgenza, delle regole in tema 
di responsabilit�. da fatto illecito, nonch� il vizio di irrazionalit� della 
motivazione in cui sarebbe incorsa l'impugnata sentenza, sostiene la 
Cassa per il Mezzogiorno che la sua sostituzione al Comune � limitata 
dalla legge speciale alla progettazione ed esecuzione delle singole 
opere di competenza comunale, con esclusione delle espropriazioni necessarie, 
per le quali la legge nulla dispone. Aggiunge che, se la Cassa 
si sostituisse al Comune nelle espropriazioni, poich� a norma della legge 
speciale le compete l'approvazione dei progetti con valore di dichiarazione 
(implieita) di pubblica utilit� delle opere, e quindi la prefissione 
e la eventuale proroga dei termini contemplati dall'art. 13 della legge 

n. 2359 del 1865, essa verrebbe a cumulare le due vesti di autorit� sopra 
ordinata alle parti nel rapporto espropriativo e di ente espropriante, 
mentre, trattandosi di .ente pubblico minore, tale cumulo dovrebbe 
rientrare in una esplicita previsione legislativa. Precisa inoltre che 
l'azione, spiegata dai proprietari sotto l'aspetto risarcitorio, aveva natura 
reale, perch� era rivolta alla� tutela del diritto di propriet� e mirava 
al conseguimento del valore venale del bene per la impossibilit� 
materiale e giuridica della sua restituzione, di guisa che, ove non fosse 
intervenuto il decreto di espropriazione a favore del Comune, la condanna 
al pagamento di quel valore avrebbe svuotato di ogni pratico 
contenuto il diritto di propriet�, riducendolo ad un nudum nomen. 
Ora, ad avviso della ricorrente, passivamente legittimato rispetto alla 
azione reale era l'ente, nel cui nome ed interesse si � compiuta la 
trasformazione irriversibile del bene con la costruzione dell'opera pubblica, 
e cio� il Comune; ma la soluzione non muterebbe se l'azione 
si ritenesse di natura personale, in quanto legittimato passivamente 
al pagamento dell'indennizzo, che avrebbe struttura risarcitoria, una 
funzione di indennit� di espropriazione, sarebbe pur sempre l'ente 
(Comune), nel cui interesse sarebbe stata sancita l'espropriazione in 
senso materiale, ossia l'ente che fosse stato condannato al pagamento 
del valore venale del bene quale sostitutivo della restituzione, pur 
non incidendo la condanna sull'astratta titolarit� del diritto di propriet�. 
Osserva ancora che il sistema di finanziamento, previsto dalla 
legge del 1953 (concessione di mutui al Comune da parte della 
�Cassa depositi 
e prestiti e degli istituti previdenziali, delega irrevocabile 
del Comune alla Cassa per la riscossione delle somme erogate, 
per ogni singolo mutuo, dagli istituti finanziari) si coordina ai principi 
dettati dalla legge istitutiva del 1950, poi modificata ed integrata, 
sec�ondo i quali la Cassa per il Mezzogiorno � tenuta a destinare le 
somme assegnatele agli scopi indicati dalla legge, cio� al raggiungimento 
delle finalit� per cui � stata creata, con implicito divieto dj 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 403 

istinazione a finalit� diverse, coone invece avverrebbe se la Cassa 
ritenesse sostituita al Comune anche nelle espropriazioni, con la 
inseguente responsabilit� per i danni nel caso di occupazione protratoltre 
il biennio. Chiarito poi che, nell'ambito della legge del 1953, 
attribuzioni affidate alla Cassa si risolvono essenzialmente in una 

1nzione di collaborazione con il Comune per utilizzare l'apporto 
aanziario e l'organizzazione tecnica dell'ente, si duole da ultimo la 
corrente che la Corte di merito non abbia tenuto conto di docu.
enti decisivi, da cui sarebbe risultato che, nel caso di specie, il 
omune si era assunto l'onere delle espropriazioni. 

Le censure non meritano di essere accolte. 

Ed invero, l'art. 4 della legge n. 297 del 1953 prevede e regola 
l triplice intervento della Cassa nella realizzazione di opere pubbli1e 
di competenza del Comune o della Provincia di Napoli. 

La fase della programmazione � riservata alle amministrazioni 
�cali d'intesa, cio�, con la collaborazione della Cassa mentre, per 
rnnto riguarda il finanziamento, la Cassa � autorizzata ad assumere 
mporaneamente la garanzia dei mutui, che le amministrazioni anzi~
tte sono abilitate a contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con 
.i istituti di previdenza fino ad un ammontare complessivo determi:
ito, in attesa che la garanzia sia prestata dallo Stato. Infine, alla 
rogettazione ed esecuzione delle singole opere deve provvedere la 
assa col ricavo dei mutui, alla cui riscossione � irrevocabilmente � 

~legata: 

Aggiunge l'art. 4, in correlazione con l'art. 8, che i progetti delle 
lere programmate sono approvati dal consiglio d'amministrazione 
~Ila Cassa, equivalendo tale approvazione a dichiarazione (implicita) 
i pubblica utilit� e d'urgenza ed indifferibilit� dei lavori, e che la 
;ecuzione dei singoli lavori potr� essere affidata dalla Cassa alle 
nministrazioni locali interessate. 

Dal complesso di queste disposizioni si evince ,che il potere di 
~alizzare l'opera pubblica di competenza dell'amministrazione locale 

a questa sottratto, perch� l'intervento della Cassa si attua sin dalla 
tse della programmazione e prosegue con la progettazione ed esecu.
one dell'opera stessa, soddisfacendovi (la Cassa) col ricavo dei mutui 
i cui si rende temporaneamente garante, ed assumendo l'approvaone 
dei progetti anche valore di dichiarazione di pubblica utilit�. 
, se tale sottrazione si verifica, essa non pu� essere che totale, e 
Jmprendere anche le occupazioni e le espropriazioni necessarie per 
esecuzione delle opere, quantunque la legge non ne faccia cenno, 
ta che all'esecuzione sono strettamente concesse, costituendone parte 
iscindibile. 

Del resto, queste Sezioni Unite, decidendo con sentenza 30 magio 
1966, n. 1412, una controversia in cui erano parti il Comune di 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Napoli e la Cassa per il Mezzogiorno, ritenne che, essendosi affidata 
l'esecuzione dei lavori all'amministrazione interessata, a norma dell'art. 
4 della legge, l'affidamento si risolvesse in una delega di diritto 
pubblico, attributiva di competenza derivata, che poneva il delegato, 
nei limiti del�'atto relativo e per la durata di esso, in una condizione 
pari a quella del delegante, il quale, a sua volta, veniva a trovarsi, 
rispetto agli atti di esecuzione della delega, nella posizione di soggetto 
investito di funzioni di controllo. 

Ci� importava, di regola, che il delegato avesse il potere di 
provvedere in merito all'oggetto della delega in nome proprio, e non 
in veste di rappresentante del delegante, con la conseguente assunzione 
di responsabilit� diretta nei confronti dei terzi per gli atti di 
esecuzione, tra i quali, nella specie, rientravano anche le occupazioni 
ed espropriazioni occorrenti per l'espletamento dei lavori affidati. 

Ora, se presupposto della delega � la legittimazione originaria 
di un soggetto (delegante) a provvedere in ordine a determinati interventi, 
perch� riconosciuti di sua competenza, ed il conferimento ad 
altri (delegato) dell'incarico di attendervi, quale legittimato in via 
derivata, mediante il compimento di uno o pi� atti o, in genere, 
dell'attivit� che sia richiesta al fine indicato, chiaramente si desume 
dalla sentenza di queste Sezioni Unite che, in base alla legge speciale, 
la Cassa � attivamente legittimata anche relativamente ai procedimenti 
espropriativi, il cui svolgimento pu� essere, insieme alla esecuzione 
dei lavori, affidato all'amministrazione interessata ovvez:.o, con 
formula che si equivale, che la sostituzione della Cassa alle amministrazioni 
locali � completa, si estende, cio�, dalla progettazione ed 
esecuzione delle singole opere ai procedimenti di esproprio, e soltanto 
con l'affidamento pu� essere limitata alla progettazione, rientrando, 
con l'esecuzione, lo svolgimento dei procedimenti anzidetti nella competenza 
dell'ente affidatario, legittimato in via derivata. 

La conclusione, che pu� trarsi sin d'ora dal tali premesse, � nel 
senso che, se non sia intervenuto il provvedimento di affidamento 
(nel caso di specie non adottato), passivamente legittimata rispetto 
all'azione esperita dai proprietari per ottenere la corresponsione della 
indennit� per l'occupazione temporanea legittima ed il risarcimento 
dei danni per l'occupazione ultrabiennale illegittima dei suoli loro 
appartenenti, fino al momento dell'emanazione del decreto di espropriazione, 
� unicamente la Cassa, senza che possano assumere decisivo 
rilievo le ulteriori questioni da essa proposte. 

Si sostiene, infatti, che la Cassa cumulerebbe le due posizioni 
di autorit� titolare del potere di espropriazione e di soggetto promotore 
del procedimento, e che siffato cumulo dovrebbe escludersi, in 
difetto di un'espressa previsione della legge speciale, trattandosi di 
ente pubblico minore. 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 405 

Ma, a parte la considerazione che � dubbia la dedotta incompailit� 
per gli enti minori, e che la struttura del procedimento esproativo 
non si altera anche quando si identifichino l'ente espropriante 
1 l'autorit� sopra ordinata alle parti nel procedimento stesso, rima1do 
sempre distinto l'organo, a cui spetta promuovere l'iter espro.
ativo, da quello, a cui compete dichiarare la pubblica utilit� (cio�, 
l caso, l'Ufficio speciale della Cassa per la citt� di Napoli e il 
nsiglio di amministrazione) e risolvendosi i rapporti tra espropriante 
mtorit� sul piano interorganico, anzich� su quello intersubbiettivo, 
1 con uguale rilevanza verso i terzi, � il presupposto, su cui la 
i si fonda, a non apparire attendibile. 

Ed invero, la Cassa, alla quale l'art. 2 della legge istitutiva 
onosce personalit� giuridica, perseguendo soltanto finalit� proprie 
llo Stato, ossia la realizzazione del piano generale di opere straortarie 
dirette al progresso economico e sociale �dell'Italia Meridionale, 
1 mezzi di varia provenienza, ma sempre di pertinenza statale, � 
ta in dottrina qualificata o come un quid medium tra la persona 
iridica pubblica e l'azienda d� Stato ed indicate come ente statale 
11ero (e la soluzione appare preferibile perch� pi� aderente alla 
.ciplina positiva) come un organo straordinarioo della amministrane 
dello Stato, dotato di distinta personalit� giuridica, perch� cosi 
:pone la legge istitutiva, ma in cui l'autonoma imputazione di inteisi, 
che costituisce il sostrato della personalit�, � soltanto formale, 
1anendo quegli interessi propri dello Stato, che, anzi, ne esalta e 

sottolinea l'importanza. 

Ed allora se la Cassa si compenetra sostanzialmente con l'ammi:
trazione dello Stato, l'incompatibilit�, denunciata per gli enti minori, 
rivela fondata su un argomento inconsistente. 

La questione, sollevata dalla Cassa, dell'inquadramento giuridico 
ll'azione.. promossa dai proprietari danneggiati, come azione reale o 
ne azione personale, non assume anch'essa decisivo rilievo. 

Anzitutto, nel proporre la questione la Cassa trascura i principi 
mmibili dalla legge speciale (per cui, come si � detto, essa deve 
enersi legittimata attivamente ai procedimenti di esproprio e passimente 
rispetto alle azioni relative alla occupazione dei beni neces:
i per l'esecuzione dell'opera pubblica), e si ricollega a concetti pi� 
1erali, secondo i quali � stata talora ritenuta reale (ma prescritti


e: cfr. sent. 19 giugno 1961, n. 1440) l'azione diretta ad ottenere 
restituzione del bene originariamente occupato senza titolo o, in 
etto, il suo equivalente economico, mentre nel caso in esame un 
olo esisteva per quanto temporaneo (decreto di occupazione) e fu 
i sostituito nel corso del giudizio da un titolo definitivo (decreto 
espropriazione). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In base a tali presupposti (esistenza di un titolo, cio� del decreto 
di occupazione, caducato per il decorso del biennio, di cui all'art. 73 
della legge organica sulle espropriazioni) l'azione esperita deve, invece, 
qualificar~i restitutoria e, per l'impossibilit� della restituzione del bene 
trasformato dall'esecuzione dell'opera pubblica (in ci� ravvisandosi 
una manifestazione di volont� dell'amministrazione, un cosi detto attocomportamento, 
che non pu� essere revocato dal giudice ordinario 
per il divieto posto dall'art. 4 della legge abolitiva del contenzioso 
amministrativo) risarcitoria, in quanto normalmente diretta al conseguimento 
del valore del bene illegittimamente occupato (in questo 
senso: S. U. 17 luglio 1965, n. 1591, e da ultimo Sez. I, 8 luglio 1966, 

n. 1792). 
Come tale, l'azione ha di regola per. soggetto passivamente legittimato 
chi ha dato luogo alla situazione illegittima; ed essendo 
intervenuto, nella specie, successivamente al decorso del biennio, il 
decreto di espropriazione, il danno fu esattamente limitato dalla Corte 
di merito al periodo intercorso tra la �data di scadenza del termine di 
due anni dall'occupazione e la data del decreto, che ha operato la 
traslazione del bene, rendendo legittima, dalla sua data, l'attivit� 
dell'amministrazione. 

Per comodit� dialettica la Cassa ha, invece, configurato una 
fattispecie diversa da quella reale, come se fosse stata pronunciata 
sentenza di condanna al pagamento del valore venale del bene, quale 
sostitutivo della restituzione, senza che fosse stato emesso il decreto 
di espropriazione (che -ripetesi -ha escluso dalla sua data ogni 
ulteriore valutazione di danni risarcibili), di guisa che alla fattispecie 
reale, oggetto della controversia, appare estraneo l'istituto dell'espropriazione 
in senso materiale, elaborato dalla dottrina e di recente 
accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, sulla scorta di una sentenza 
della Corte Costituzionale (cfr. Corte Costituzionale 20 gennaio 
1966, n. 6, e Cass.. 20 agosto 1966, n. 2267), che la Cassa 
richiama per adattarvi i criteri di legittimazione, ma che ha soprattutto 
riferimento a casi, distinti dall'attuale, di espropriazione non traslativa, 
in cui il godimento del bene � sottratto al titolare del diritto anche 
senza che la titolarit� risulti modificata. 

Maggior consistenza non ha l'ultima questione d'ordine generale 

proposta dalla Cassa, secondo la quale il sistema di finanziamento 

regolato dalla legge speciale del 1953 ed i principi sanciti dalla 

sua legge istitutiva, con l'obbligo rigoroso di destinare le somme 

assegnate~e al raggiungimento dei fini per cui � stata creata, le 

impedirebbero di assumersi oneri diversi, come quelli risarcitori deri


vanti dall'irregolare svolgimento dei procedimenti espropriativi. 

�, infatti, agevole obiettare che se la Cassa � legittimata attivamente 
aJ procedimenti anzidetti (e passivamente rispetto alle azioni 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 407 

~lative alla occupazione dei beni necessari per la realizzazione del


opera pubblica), come dianzi si � dimostrato, la responsabilit� per 

li atti illegittimi inerenti al loro svolgimento non pu� non ricadere 

1 di essa. Una norma di esenzione non � contenuta nella legge 

;>eciale, n� in quella istitutiva; e, se in ipotesi fosse esistita, manifesta 

e sarebbe stata, l'incostituzionalit�, come contraria ai principi che 

egolano la responsabilit� della pubblica amministrazione. 

Rapidi cenni meritano le ulteriori censure svolte dalla Cassa con 

. motivo ora considerato. 

Si rileva che la Corte di merito avrebbe erroneamente interpre


1to l'art. 6 della convenzione, stipulata il 22 settembre 1953 con 

. Comune di Napoli allo scopo di dare pratica attuazione alla legge 

peciale, e secondo cui l'Ufficio della Cassa, costituito in base all'art. 4 

regolato dall'art. 5, avrebbe dovuto, tra l'altro, curare le pratiche 

i espropriazione per conto dell'amministrazione comunale. Ad avviso 

ella ricorrente, tale ufficio doveva agire anche in nome del Comune, 

non quale organo della Cassa, come la Corte ha invece ritenuto. 

Si aggiunge che la Corte ha omesso di vagliare la lettera del . 
:indaco di Napoli in data 27 settembre 1956, n. 2583, con cui egli 
i impegnava, per conto del Comune, di condurre .a termine i proce.
imenti espropriativi, lettera che i primi giudici avevano esaminato, 
ur escludendone ogni effetto vincolante per l'amministrazione, in 
.uanto il Sindaco non era stato autorizzato nelle debite forme dal 
:onsiglio Comunale. 

Si obbietta, da ultimo, che relativamente al procedimento in quetione 
era intervenuto anche uno specifico accordo con il Comune, 
onsacrato in uno scambio di. corrispondenza effettuato nel 1958, e 
he lo stesso Comune aveva confermato, col suo comportamento, 
'onere assunto, richiedendo direttamente al Prefetto l'espropriazione 
~d ottenendo poi il relativo decreto. 

Come gi� osservato, in base alla legge speciale la sostituzione della 
~assa alle amministrazioni locali napoletane � totale, estendendosi 
talla progettazione ed esecuzione delle singole opere ai procedimenti 
li espropriazione necessari, e soltanto con l'affidamento viene limitata 
Llla progettazione, rientrando, insieme all'esecuzione, lo svolgimento 
lei procedimenti anzidetti nella competenza dell'ente affidatario. La 
lisciplina legislativa, come anche la Cassa riconosce e come appare 
(iustificato dalla mat�ria che ne � oggetto (cio� l'attribuzione ad un 
>rgano straordinario dello Stato della competenza istituzionale appar.
enente ad enti autarchici territoriali per l'esecuzione di opere pubbli:
he), non � derogabile, e pertanto le censure esposte si rivelano, nella 
oro sostanza, prive di fondamento. Al di fuori dell'affidamento, nessun 
:rasferimento degli oneri espropriativi della Cassa al Comune �, infatti, 
tmmissibile. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Giova tuttavia rilevare che la Corte di merito ha interpretato 
le clausole della convenzione e, in particolare, l'art. 6, risalendo alle 
norme della legge del 1953, di cui costituiscono attuazione, ed ha 
esattamente osservato che, se per legge la Cassa era tenuta a completare 
le espropriazioni, l'Ufficio per la citt� di Napoli, che della Cassa 
� organo, doveva attendervi per conto, cio� nell'interesse del Comune 
e non gi� anche in nome di questi, con l'effetto di trasferire al 
.Comune gli oneri, che per legge (salvo il ricor1m all'istituto dell'affidamento) 
non gli incombevano. E se anche il Comune prese, ad un 
certo momento e per sollecitazione della Cassa, l'iniziativa del procedimento, 
ci� avvenne contro le norme cogenti di legge, onde in nessun 
caso potevano essergli addossati gli oneri, a cui si � accennato. 

Con il secondo motivo del ricorso la Cassa per il Mezzogiorno 
si duole delle stesse violazioni e false applicazioni di norme di diritto 
denunciate con il primo motivo, ed inoltre della violazione e falsa 
applicazione dei principi� in materia di garanzia e di azione di rivalsa 
per fatto altrui, riproponendo all'esame di questa Suprema Corte la 
questione subordinata della domanda di garanzia da essa formulata 
nei confronti del Comune. 

Al riguardo sostiene che tale domanda � fondata anzitutto sulla 
legge speciale, per cui, anche ammesso che la Cassa sia attivamente 
legittimata ai procedimenti espropriativi, essa sarebbe tenuta ad erogare, 
in via di anticipazione, soltanto le somme occorrenti per il 
pagamento delle indennit� di occupazione e di esproprio, rivalendosi 
sui mutui concessi dagli istituti finanziatori, con esclusione dei danni, 
che non rientrano nella previsione legislativa e che dovrebbero essere 
posti a carico del Comune quale proprietario dell'opera pubblica, 
anche in relazione alla rigida destinazione della disponibilit� finanziarie 
della Cassa. Precisa poi che la domanda � fondata altresi sul 
comportamento del Comune, che si sarebbe concretamente assunto 
l'onere dei procedimenti, ritardandone ingiustificatamente l'esecuziOne: 
onde la Cassa, anche se passivamente legittimata rispetto alle pretese 
avanzate dai terzi, potrebbe rivalersi nei confronti del soggetto effettivamente 
responsabile. 

Le considerazioni svolte nella trattazione del primo motivo dimo


strano l'infondatezza anche di quello in esame. 

E basti all'uopo ricordare che la Cassa, sostituita ex lege al 

Comune nei procedimenti di espropriazione, �, verso i terzi, respon


sabile del loro svolgimento; e che codesta sostituzione non pu� essere 

derogata, con trasferimento degli oneri dalla Cassa al Comune, per 

accordi tra le parti, salvo il ricorso all'affidamento dell'esecuzione dei 

lavori da parte della Cassa, nella specie non avvenuto. 

Con il terzo motivo del ricorso la Cassa per il Mezzogiorno denun


cia la violazione degli articoli 295 e 324 Cod. proc. civ., 39 e segg., 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 409 

., 71-73 della legge organica sulle espropriazioni, l'invasione della 
era di competenza riservata all'autorit� amministrativa in tema di 
;sazione dell'indennit� di espropriazione ed il vizio di irrazionalit� 
!lla motivazione, in cui sarebbe incorsa l'impugnata sentenza, e 
stiene: a) che, avendo la Corte di merito stabilito l'indennit� per 
~cupazione temporanea legittima e l'ammontare del danno per occu1zione 
illegittima con riferimento al criterio degli interessi legali 
11 valore venale del bene, che formava oggetto di accertamento nel 
udizio di opposizione alla stima, essa avrebbe dovuto sospendere 

giudizio in attesa dell'esito dell'altro gi� pendente o, quanto meno, 
�onunciare una condanna generica, con riferimento al valore che in 
iest'ultimo giudizio sarebbe stato determinato; b) che la Corte, 
guendo invece la via ora delineata, aveva usurpato i poteri della 
1torit� amministrativa nella determinazione della indennit� di espro'
iazione e sostanzialmente anticipato il giudizio di opposizione alla 
ima; c) che, per quanto attiene all'indennit� di occupazione legittia, 
essendo stato emanato il decreto di espropriazione, la Corte 
rrebbe dovuto dichiarare la sua incompetenza a pronunciarsi in 
erito, perch�, nelle occupazioni d'urgenza preordinate all'espropriaone, 
essa � commisurata agli interessi legali sull'importo definitivo 
!ll'indennit� di espropriazione, e, comunque, la liquidazione giudiziale 
illa indennit� avrebbe dovuto essere preceduta dalla sua determinaone 
in via amministrativa. 

Le censure non meritano di essere accolte. 

Anzitutto, la determinazione, da parte del giudice d'appello, del 
1lore del bene espropriato avvenne incidenter tantum, al limitato 
opo di stabilire la misura del danno, consistente negli utili che i pro:
ietari avrebbero potuto ricavare e nelle perdite che avevano subito 

conseguenza dell'occupazione, gli uni e le altre valutabili, secondo 

criterio accettato dalle parti (proprietari e Cassa per il Mezzoorno), 
nella misura degli interessi legali sul valore venale. Tale 
iterminazione prescindeva dall'indennit� di espropriazione fissata nel 
~reto, n�, per la sua autonomia ed i suoi limiti, poteva acquistare 
'ficacia di giudicato opponibile nel giudizio di opposizione alla stima. 
1 questo punto non lascia dubbi la motivazione della sentenza impu1ata, 
avendo la Corte dichiarato che � la valutazione del bene � 
�amai nel decreto espropriativo, ed essa potr� modificarsi solo dopo 

procedura apposita di opposizione alla stima �. Non toccando, quin' 
la pronuncia d'appello il valore del bene se non al fine di giudicare 
tlla domanda di danni, cade l'obbiezione, a cui accenna la ricorrente, 
ie la Corte abbia violato il principio del doppio grado di giurisdione, 
nessuna preclusione subendo le ragioni che le parti potranno far 
ilere nel giudizio di opposizione. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Inoltre, poich� nel decreto di occupazione d'urgenza o in altro 
provvedimento successivo non fu fissata l'indennit� �dovuta ai proprietari, 
ed era inutilmente decorso il biennio dell'immissione in possesso 
senza che fosse stato emesso il decreto di espropriazione, quel decreto 
aveva perduto la sua efficacia, l'occupazione era divenuta abusiva ed 
i proprietari, a tutela del loro diritto, potevano rivolgersi direttamente 
al giudice ordinario, senza il previo esperimento della procedura amministrativa. 


La situazione non mutava per la tardiva emanazione del decreto 
di espropriazione. 
�, infatti, giurisprudenza costante di questa Corte Suprema (cfr. 

S. U. 28 maggio 1954 n. 1704, 1 ottobre 1955 n. 3309, 17 maggio 1961 
n. 1164, 17 luglio 1965 n. 1591) che, quando il decreto di espropriazione 
non sia emesso nel termine, al proprietario debba essere, in 
ogni caso, corrisposta, per i due anni di occupazione legittima � una 
congrua indennit��. Si ritiene che in questo caso l'omissione del decreto 
nel termine renda inapplicabile l'altro principio, in precedenza 
affermato, secondo cui per le occupazioni d'urgenza, preordinate all'espropriazione, 
non sia dovuta un'indennit� distinta da quella di espropriazione, 
ma debbano corrispondersi sol.tanto gli interessi legali su 
quest'ultima, in quanto tali occupazioni si considerano anticipate immissioni 
nel possesso dell'immobile. Poich� l'omessa pronuncia del 
decreto di espropriazione nel termine esclude il presupposto, valevole 
a giustificare il principio dell'indennit� unica, dimostrando che l'occupazione 
anticipata non fu in realt� preordinata all'emissione del decreto 
nel termine, con la conseguenza che non possa giustificarsi il diniego 
del diritto del privato all'autonoma indennit� di occupazione, si deve 
ritenere che nell'attuale controversia, in cui il decreto � stato emesso 
dopo la scadenza del termine di due anni, sia immune da censura 
l'impugnata sentenza per avere condannato la Cassa a pagare la indennit� 
di occupazione, liquidandola secondo un autonomo criterio. 
Col quarto mezzo del ricorso la Cassa per il Mezzogiorno, denunciando 
la violazione dell'art. 2043 Cod. civ. e di norme e principi della 
legge organica sulle espropriazioni, ed ancora il vizio di irrazionalit� 
della motivazione, sostanzialmente contesta l'esattezza dei criteri seguiti 
dalla Corte di merito nella determinazione del valore venale del bene, 
al fin di calcolare l'indennit� per occupazione legittima e l'ammontare 
del danno per quella illegittima. 

La doglianza �, al pari delle precedenti, infondata. 

La Corte ha, infatti, ampiamente ed esaurientemente motivato sul 

punto, accogliendo le conclusioni adottate dal consulente tecnico d'uf


ficio, che erano state invece parzialmente disattese dai primi giudici. 

Si �, pertanto, in presenza di un apprezzamento di fatto, incensurabile 
in sede di legittimit�. 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 411 

N� pu� imputarsi alla Corte di non aver tenuto presenti i principi 
;ati, in tema di valutazione e stima degli immobili, dalla legge del 
5, data l'autonomia del giudizio da essa espresso al fine della liquidate 
del danno, come si � esposto nella trattazione del terzo motivo. 

Col quinto ed ultimo mezzo del ricorso la Cassa per il Mezzogiorno 
.enta la violazione delle norme e dei principi in materia di responilit� 
per occupazione biennale ed ultrabiennale desumibili dalla 
~e organica sulle espropriazioni, nonch� in tema di responsabilit� 
Eatto illecito e di valutazione di prove, ed il vizio di irrazionalit� 
la motivazione, e sostiene che la Corte di merito, senza darne 
;tificazione, per calcolare i danni da occupazione illegittima, ha 
mto come inizio del periodo la data del 12 novembre 1959, anzich� 
Ua del 12 dicembre 1959, corrispondente alla scadenza del �biennio 
la immissione nel possesso dell'immobile per effetto del decreto di 
llpazione d'urgenza. 

Ma � evidente che la Corte � incorsa in un errore materiale, da 
l stessa emendabile con la procedura regolata dagli articoli 287 e 

Cod. proc. civ. e 121 Disp. att., applicabile anche alle sentenze 
nunziate in grado di appello, perch� l'impugnata decisione ha accer, 
in punto di fatto (cfr. pag. 13 dell'originale) che l'immissione in 
sesso avvenne il 12 dicembre 1957. L'errore materiale non � motivo 
ricorso per cassazione, ma d'istanza di correzione, e pertanto il 
~zo in esame deve essere dichiarato inammissibile. 

Deve ora passarsi all'esame del primo motivo del ricorso inciden~ 
proposto da Mario e Alberto Maresca, con il quale, denunciandosi 
riolazione e la falsa applicazione dell'art. 1282 Cod. civile, si assume 
la Corte di merito ha erroneamente calcolato gli interessi com1sativi 
sulla somma attribuita per occupazione ultrabiennale illegita 
dal giorno 4 gennaio 1964, immediatamente successivo a quello 
l'emanazione del decreto di espropriazione, mentre essi avrebbero 
ruto decorrere dal 3 marzo 1961, cio� dal giorno successivo a quello 
cui era avvenuta la morte dell'usufruttuaria e l'usufruttuato si 

estinto per consolidazione. 

L'assunto, astrattamente fondato perch� gli interessi compensativi 
le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno -nel caso, 
� occupazione illegittima -decorrono, indipendentemente dalla couzione 
in mora, dalla data dell'evento dannoso, e questo, per i modi 

�prietari, ha coinciso con la riunione della loro persona dell'usutto 
e della nuda propriet�, deve essere, per�, in concreto disatteso. 
Infatti, la Corte ha dichiarato di conglobare nella liquidazione 
utili e le perdite, che gli interessati avevano subito sino al 3 gen


o 1964, e soltanto per effetto di questo conglobamento ha fatto 
~orrere gli interessi dal 4 gennaio 1964, cio� da una data successiva 
1uella in cui l'evento dannoso si era verificato. -(Omissis). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 2 gennaio 1968, n. 4 -Pres. Civiletti 
-Est. Ferrati -P. M. De Marco (conf.) -Ministero dei Trasporti 
(Avv. Stato Cerocchi) c. Abate ed altri (avv. Antonuccio e 
Carozza). 

Previdenza ed assistenza -Assicurazioni sociali -Danni per inadempimento 
-Carattere innovativo della disciplina -Rapporti di lavoro 
completamente esauriti in precedenza -Concetto -Inapplicabilit� 
della normativa. 

(e.e., art. 2116). 

Previdenza ed assistenza -Assicurazione obbligatoria per la invalidit� 
e la vecchiaia -Risarcimento del danno per omissione -Prescrizione 
decennale -Decorrenza. 

(e.e., art. 2935). 

La disciplina dettata dal vigente codice civile con l'art. 2116 in 
tema di responsabilitd del datore di lavoro per i danni derivanti al 
lavoratore dall'omessa costituzione della posizione assicurativa disciplinata 
dalle leggi concernenti gli obblighi previdenizali, ha carattere 
innovativo e non si applica quindi ai rapporti di lavoro esauriti sotto 
l'impero dell'abrogata legislazione. A tale effetto sono completamente 
esauriti quei rapporti obbligatori rispetto ai quali si sia verificata tanto 
la inadempienza contributiva che la perdita, totale o parziale, della 
prestazione assicurativa, poich� entrambe costituiscono i presupposti 
del rapporto risarcitorio 'ttascente dalla responsabilitd di cui all'articolo 
2116 c. c. (1). 

La posizione assicurativa a favore dei lavoratori, disciplinata dalle 
leggi concernenti gli obblighi previdenziali per la invaliditd e la vecchiaia, 
costituisce un diritto a s� stante e distinto da quello alla pen


(1) L'orientamento della Corte di Cassazione � ormai concorde nel 
senso di cui alla sentenza che si annota; cfr. Cass., 4 marzo 1966, n. 638, 
in questa Rassegna, 1966, I, 555, con nota di richiami, mentre non � infrequente 
nelle pronunzie dei giudici di merito l'opinione fatta propria dalla 
Corte di Appello di Messtna, secondo cui alla norma contenuta nell'art. 2116, 
c. c., non debba riconoscel1Si carattere innovativo, in quanto racchiuderebbe 
un principio, che se pure non espresso, era vigente anche sotto l'impero 
dell'abrogata legislazione. In tal senso si esprime la relazione ministeriale 
al libro del lavoro, ove si legge che l'art. 2116 �codificando una larga tendenza 
giurisprudenziale, (cio� ribadendo una interpretazione accolta dalla 
giurisprudenza circa la effettiva portata delle norme vigenti sotto l'impero 
della legislazione preesistente) riconosce il diritto del lavoratore 
ad ottenere in ogni caso, anche ad esempio di intervenuta prescrizione 
dei contributi, il risarcimento del danno dall'imprenditore. Conf. Cons. 
Stato, Sez. IV, 25 marzo 1960, n. 297, Foro it., III, 120, ove si precisa altresi 
che le disposizioni del codice civile relative all'assistenza ed alla previ

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 4:13 

ne, in corso di maturazione, onde cosi come � dato al lavoratore di 
lre immediatamente per conseguire il risarcimento del danno derinte 
dalla mancata costituzione di tale posizione, del pari la prescri1ne 
decennale di siffatto diritto decorre da quando lo stesso pu� es
�e fatto valere e pertanto, per i rapporti di lavoro rispetto ai quali la 
idempienza si � svolta sotto l'impero del codi.ce abro{Jato, dal mo:
nto dell'entrata in vigore del codice vigente (2). 

(Omissis). -Con il primo motivo il ricorrente Ministero, denunndo 
violazione dell'art. 2116, secondo comma, cod. c!-;. e dell'art. 195 
:p. att. stesso codice in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., lamta 
di essere stato condannato al risarcimento dei danni per man;
o assolvimento di obblighi assicurativi connessi ad un rapporto di 
roro, che si era esaurito prima dell'entrata in vigore dell'attuale co:
e, il quale, per la prima volta, ha addossato all'imprenditore la remsabilit� 
del danno che deriva al prestatore d'qpera dalla mancata 
irregolare contribuzione in favore delle istituzioni di previdenza e 

assistenza. 

Assume infatti il ricorrente che la disposizione del secondo comt 
dell'art. 2116 cod. civ. ha sicuramente carattere innovativo, non 
endo altrimenti senso la norma dell'art. 195 disp. att., che ne cir;
crive la applicazione � ai rapporti in corso al. momento dell'entrata 

vigore del codice �. 

Sotto questo profilo la tesi del ricorrente � esatta, poich� questa 
rte ha ripetutamente riconosciuto carattere innovativo alla norma 
questione, escludendone di conseguenza l'applicabilit� ai rapporti 
lavoro che fossero gi� estinti al momento dell'entrata in vigore del � 
:lice (cfr. sent. 28 aprile 1.964, n. 1029, 23 giugno 1961, n. 1511). 

� quindi certamente t.rronea l'opposta affermazione della Corte 

Messina, la quale, nella sentenza non definitiva, ha disatteso l'asrito 
dell'Amministrazione ritenendo che anche nell'ordinamento an:
iore al codice attuale esistesse, anche se non espresso, il principio 

riza obbligatoria si applicano anche ai dipendenti dello Stato e degli 
ri enti pubblici. 

Malgrado la cennata disparit� di vedute, agli effetti pratici ben spessi 
perviene ai medesimi risultati, in quanto con le limitazione appore 
e di cui alla seconda parte della massima, il principio affermato 
Ila Cassazione riceve un notevole temperamento. 

(2) In senso conforme cfr. Cass., 28 aprile 1964, n. 1029, Foro it., 
54, I, 1827, nella quale � altresi riaffermato che al �diritto del lavoratore 
r conseguire il risarcimento del danno per l'omessa costituzione della 
sizione assicurativa � applicabile la prescrizione decennale. 
Pi� ampiamente cfr. PERA, Foro it., 1968, I, 28, con richiami e rifenenti. 
� 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di� poi enunciato nell'art. 2116, che risponderebbe ai canoni generali 
sulla responsabilit� del datore di lavoro. 

Senonch� la sentenza impugnata non si � arrestata a quell'affermazione, 
ma ha immediatamente aggiunto: � Del resto vi � una corrente 
giurisprudenziale, la quale, pur ritenendo innovativa la norma 
citata, la ritiene applicabile ai rapporti di lavoro estinti prima della 
sua entrata in vigore, purch� il danno consistente nella mancata o 
decurtata prestazione assicurativa si sia concretato, come nella specie, 
sotto l'impero del nuovo codice �. 

Ora � questo l'argomento idoneo a sorreggere la pronuncia, argomento 
che questo Supremo Collegio pu� comunque adottare nell'esercizio 
del suo potere di correzione della motivazione quando il dispositivo 
sia conforme al diritto (art. 384 cpv. cod. proc. civ.). 

Occorre invero chiarire cosa si debba intendere per rapporto di 
lavoro completamente esaurito sotto il vigore della legislazione abrogata 
e se non v'� dubbio che si tratta di rapporto esaurito allorquando 
sia l'inadempimento contributivo come la perdita totale o parziale della 
pensione si siano verificati sotto l'impero del codice del 1865, diversamente 
� a dirsi quando, vigente quel codice, si sia verificato solo l'inadempimento 
contributivo, mentre la perdita totale o parziale della pensione 
si sia verificata dopo l'entrata in vigore della nuova norma. 

Gii � che il rapporto risarcitorio� � basato su due elementi fondamentali 
di fatto, vale a dire la inadempienza contributiva e la perdita 
della pensione ed esso si perfeziona e si completa proprio con la perdita, 
totale o parziale, della pensione, giacch� fino a quando non si ha 
tale perdita, il rapporto obbligatorio, nascente dalla responsabilit� 
ex art. 2116, non � ancora completamente esaurito, non essendosi verificato 
uno dei suoi elementi essenziali. 

� alla stregua di queste considerazioni che questo Supremo Collegio 
a Sezioni Unite ha interpretato l'art. 195 Disp. att. nel giudicare 
una controversia perfettamente analoga, concernente anch'essa la mancata 
assicurazione di operai avventizi delle FF. SS., successivamente 
assunti in ruolo (sent. 4 marzo 1966, n. 638). 

Di fronte a siffatto indirizzo giurisprudenziale perde rilievo la di


versit�, sulla quale s'insiste da parte della ricorrente, tra rapporto di 

avventiziato e servizio di ruolo: invero la circostanza che il rapporto 

di avventiziato abbia avuto termine per tutti i resistenti negli anni 

1921-1924 e che quindi l'inadempienza contributiva dell'Amministra


zione risalga a quel periodo non esclude la possibilit� per quei lavo


ratori di invocare la responsabilit� ex lege prevista dall'art. 2116, po


stoch� gli effetti di quell'inadempimento si sono verificati nella sfera 

giuridica di ogni singolo lavoratore in tempo successivo all'entrata in 

vigore del codice attuale, essendo pacifico che soltanto dopo il 21 

aprile 1942 essi hanno raggiunto l'et� pensionabile e non hanno potuto 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 415 

tseguire, proprio in dipendenza della mancata contribuzione, l'inte.
zione della pensione che sarebbe loro spettata anche per il periodo 
avventiziato. 

Il primo motivo del ricorso _va pertanto respinto: � invece fondato 
1econdo motivo con il quale il Ministero ricorrente si duole che sia 
ta disattesa l'eccezione di prescrizione estintiva decennale, temperamente 
sollevata. 

La Corte di Messina, partendo, infatti, dalla premesse che il danno 
ientato dagli attori � quello derivante dalla impossibilit� di ottenere 
l'Istituto previdenziale la prestazione dovuta cio� la pensione, ne ha 
lotto che il danno � non diviene certo e concreto se non al momento 
cui la pensione dovrebbe essere liquidata ., in quanto, prima del monto, 
� il danno � soltanto potenziale o meglio eventuale, mancando 
l condizione per la prestazione previdenziale, il raggiungimento 
l'et� pensionabile �; secondo la sentenza impugnata la prescrizione 
i pu� pertanto decorrere che dal giorno in cui il lavoratore avrebbe 
itto alla pensione per il compimento del sessantesimo anno di et� 
)er l'instaurarsi dello stato invalidante, onde nella specie doveva 
ludersi il verificarsi della prescrizione, essendo certo che al monto 
della proposizione della lite nessuno degli attori aveva supe


o i 
settanta anni di et�. 
� appena il caso di osservare che non a proposito i resistenti 
mo fatto richiamo, in appoggio alla decisione impugnata alla legge 
agosto 1962, n. 1338, giacch� questa prevede semplicemente un 
do di possibile risarcimento del danno sull'evidente presupposto che 
ianno sussista e che il relativo diritto non sia gi� estinto per preizione. 


Parimenti non si possono trarre argomenti dalla sentenza della 
:te costituzionale n. 63 del 10 giugno 1966, poich� questa concerne 
prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro, mentre nella specie 
liscute della normale prescrizione decennale. 

Ci� posto, si osserva che secondo l'indirizzo seguito dalla sentenza 
mgnata si dovrebbe escludere che il lavoratore, nei confronti del 
tle si sia verificata l'inadempienza agli obblighi contributivi, sia 
ilare di un diritto al risarcimento del danno prima del compimento 
l'et� pensionabile. 

Questa Suprema Corte ha, invece, ripetutamente affermato (sent. 6 
gno 1966, n. 912, 18 novembre 1965, n. 2392) che la responsabilit� 

datore di lavoro per il mancato versamento di contributi di assicuione 
contro l'invalidit� e la vecchiaia d� luogo a un danno attualnte 
risarcibile anche se non si siano ancora verificate tutte le conioni 
necessarie per la percezione della prestazione assicurativa. 

Si � invero considerato che il lavoratore ha un diritto alla sua poone 
assicurativa, la quale costituisce di per s� e indipendentemente 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dagli aventi futuri concernenti l'acquisto del diritto alla pensione, un 
bene suscettibile di lesione e correlativamente di tutela giuridica nei 
confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato. 

Gli � che l'imprenditore � tenuto a far acquistare al lavoratore una 
determinata posizione nell'ambito del contratto di assicurazione, giacch� 
col rapporto assicurativo nasce nel patrimonio del prestatore di 
lavoro una concreta e legittima aspettativa, avente un valore economico 
proprio, progressivamente maggiore col passare del tempo, come 
probabilit� di avveramento di un determinato evento. 

Tale aspettativa va quindi risarcita nel suo valore attuale, qualora 
resti frustrata per fatto del datore di lavoro, non essendo concepibile 
che, divenuta impossibile per fatto dello stesso datore di lavoro la 
percezione della prestazione assicurativa, l'obbligo di risarcire il danno 
rimanga futuro ed incerto, ancorato al verificarsi di altri eventi. 

In applicazione di siffatti principi si � quindi ritenuto che la 
azione di risarcimento danni ex art. 2116 sia immediatamente proponibile 
e non si possa rigettare la domanda del lavoratore solo perch� 
questi non abbia ancora maturato il diritto. a pensione (sent. 27 maggio 
1967, n. 1166). 

Ma, se cosi �, � giocoforza trarne le conseguenze sul diverso piano 
della prescrizione. 

Se vi � un diritto alla posizione assicurativa� e questo diritto pu� 
essere fatto valere in giudizio agli affetti del risarcimento del danno, 
non ha pi� assolutamente ragion d'essere il riferimento al compimento 
dell'et� pensionabile come inizio del termine prescrizionale. 

Secondo la regola generale, enunciata nell'art. 2935 cod. civ., la 
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto pu� essere 
fatto valere e sarebbe veramente incongruo per un verso ammettere 
che il lavoratore possa immediatamente agire per il risarcimento dei 
danni derivanti dalla mancata costituzione della posizione assicurativa 
e per altro verso negare la prescrittibilit� di quel diritto, scindendo 
due momenti che nel sistema legislativo sono concettualmente congiunti 
in quanto rappresentano l'opposta faccia del medesimo feno~ 
meno giuridico. 

N� pu� trarre in inganno il fatto che si sia parlato di �legittima 
aspettativa � con riferimento alla prestazione previdenziale, che � dovuta 
solo quando si abbia il simultaneo concorso di diverse condizioni, 
una delle quali � proprio il raggiungimento di una determinata et�, 
giacch� quell'aspettativa si estingue e vien meno quando non sia pi� 
configurabile un diritto alla posizione assicurativa per essere il lavoratore 
rimasto inerte per pi� di dieci anni senza insorgere di fronte 
al fatto illecito dell'imprenditore, che ha violato gli obblighi su di lui 
incombenti per effetto del rapporto di lavoro. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 417 

RTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 26 gennaio 1968, n. 254 -Pres. Giansiracusa 
-Est. Dini -P. M. Pedace (conf.) Mureddu (avvocati Sequi, 
Riccio e Soggiu) c. Ministero Finanze (avv. Stato Angelini). 

1cedimento civile -Regolamento di competenza -Amministrazione 
dello Stato -Notificazione dell'istanza di regolamento presso 
l'Avvocatura Distrettu�le dello Stato -Nullit� -Costituzione Sanatoria. 


(c.p.c., artt. 144, 156; t.u. 30 ottobre 1933 n. 1611 art. 11). 

npetenza e giurisdizione -Regolamento di competenza -Scritture 
difensive��-Termine per il deposito -Natura ordinatoria. 

(c.p.c., art. 47 u.p.). 

1cedimento civile -Foro dello Stato -Sezioni specializzate in materia 
di contratti agrari -Prevalenza del Foro dello Stato. 

(c.p.c., art. 25; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6, 7). 

La costituzione in giudizio dell'Amministrazione deUo Stato, a seto 
della dichiarata illegittimit� costituzionale del 3� comma dello 

11, r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (t. u. delle leggi sulla rappresenGa 
e difesa in giudizio dello Stato), produce con effetto ex tunc la 
atoria della nuHit� di notificazione dell'istanza di regolamento di 
ipetenza, eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale anzich� presso 
1Jvocatura Generale dello Stato (1). 

(1) Con la sentenza che �si annota la C1orte di Cassazione ha fatto 
licazione dei principi elaborati in via generale alla nuova discipliquale 
oggi in vigore, a seguito della sentenza della Corte Costituzioi 
8 luglio 1967, n. 97 (in questa Rassegna, 1967, 1, 521, con nota di 
Liami e riferimenti), con la quale � stata dichiarata la illegittimit� 
;ituzionale dell'ultimo comma dell'art. 11, r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611. 
Per effetto di siffatta pronunzia della Corte Costituzionale, la nullit� 
la irregolare notificazione degli atti menzionati nei primi due commi 
'art. 11, alla quale la quasi unanime giurisprudenza riconosceva, in 
~ al disposto �contenuto nell'ultima parte della norma, la inapplicabilit� 
a sanatoria prevista dall'art. 156 c. p. c., deve quindi ritenersi opete 
solo nel caso in cui l'Amministrazione dello Stato non siasi costia 
o non abbia proposto impugnazione o fatto opposizione. 

In tal caso infatti, cosi come ammesso in via generale nei confronti 
Jgni altra parte, deve del pari ritenersi che il vizio di notifica non 
nga alla sostanza dell'atto e non ne determini quindi la inefficacia; 
~rtanto, ove questo abbia raggiunto il suo scopo, si verifica la sanatoria 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

n termine di venti giorni per il deposito in cancelleria delle scritture 
difensive, in tema di regolamento di competenza, ha natura ordinatoria; 
pertanto, ove non vi sia opposizione, il giudice deve esaminare 
anche quelle depositate in ritardo e tenerne conto agli effetti delle spese 
processuali (c. p. c. art. 47 u. p.) (2). 

La competenza per territorio stabilita dalle norme sul foro dello 
Stato � inderogabile e prevale ad ogni altra determinazione di comvetenza, 
ancorch� funzionale, stabilita oltre che in via generale anche con 
disposizioni speciali, come quelle che regolano la competenza delle Sezioni 
specializzate per le controversie in materia di contratti agrari (3). 

della irregolare notifica con effetto ex tunc, senza che vi sia luogo a salvezza 
di diritti quesiti, in quanto si ricollega alla vocatio tempestivamente 
compiuta (cfr. Cass., 15 febbraio 1962, n. 303; 18 dicembre 1964, n. 2894, 
Giust. civ., 1965, I, 273, ecc.). 

(2) Giurisprudenza pacifica, cfr., oltre la sentenza menzionata in 
motivazione, Cass. 18 maggio 1967, n. 1054; 19 aprile 1966, n. 993; 19 maggio 
1965, n. 971. 
(3) La natura funzionale ed inderogabile della competenza regolata 
dalle norme sul foro dello Stato � stata costantemente affermata, cfr. Cass., 
9 maggio 1966, n. 1186, Riv. fisc., 1966, 1498; 25 novembre 1963, n. 3035, 
Foro it., 1964, I, 827; 29 maggio 1962, n. 1279, Rass. Avv. Stato, rep. 1963, 
38 ecc. 
Clfr. altres� la sentenza della Corte Costituzionale 22 dicembre 1964, 

n. 118, con cui � stata riconosciuta la legittimit� costituzionale delle disposizioni 
del c. p. c. (art. 25) e del t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (artt. 6, 7, 
8, 10) concernenti il foro speciale per la p. a. ,in questa Rassegna, 1964, 
I, 1017 con nota in cui sono riprodotte le difese svolte dall'Avvocatura 
dello Stato, concernenti, tra l'altro, i motivi determinanti la istituzione del 
Foro dello Stato. 
Con la sentenza che si annota la Corte di Cassazione, esaminando la 
interferenza tra la natura inderogabile del foro dello Stato e la competenza 
del pari territorialmente inderogabile delle Sezioni specializzate per 
la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, ha enunciato 
in linea generale il principio valevole in ogni caso in cui non si abbia 
espressa deroga, della prevalenza del primo su ogni altra competenza 
territorialmente inderogabile che sia stata stabilita oltre che dalle norme 
del codice di rito, anche con disposizioni speciali ed ancorch�, come nel 
caso dei giudizi di impugnazione, determinata funzionalmente. 

In senso conforme, circa la prevalenza del foro dello Stato in tema 
di contratti agrari, cfr. Appello Firenze 15 settembre 1961, Collini c. Ministero 
Finanze, ined. 

Circa la inderogabilit� della competenza per territorio delle Sezioni 
specializzate agrarie, cfr. Cass., 13 ottobre 1956, n. 3578, Mass. Giur. it., 
1956, 746; Tribunale Palermo, 24 febbraio 1965, Leto c. Lombardo, Giur. it., 
1966, I, 2, 316 e la giurisprudenza ivi richiamata in nota. 

Cfr. altresi Cass. 23 aprile 1961, n. 992, Giur. it., 1952, I, 1, 379, la 
quale ha invece ritenuto il carattere relativo di tale competenza, con 
nota di dissenso di FAVARA. 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

)RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 31 gennaio 1968, n. 313 -Pres. Pece Est. 
Mirabelli -P. M. Caccioppoli (conf.) -Comune di Palermo 
(avv. Greco Scribani e Orlandi) c. Ministero LL. PP. (avv. Stato 
Foligno). 

>ere pubbliche -Concorso di Enti pubblici nella realizzazione dell'opera 
pubblica -Imputazione giuridica degli effetti dell'attivit�' 
compiuta -Disciplina. 

propriazione per p. u. -Sostituzione del Ministero dei LL.PP. ai 
Comuni nell'attuazione dei piani di ricostruzione -Legittimit� in 
giudizio -Condizioni. 

(d.1.C.P.S. 1� aprile 1947, n. 261, art. 58). 
Allorquando per la realizzazio'l1;e di un'opera pubblica ne viene 
mandata la esecuzione, in tutto od in parte, ad Ente pubblico diverso 

quello cui l'opera si appartiene, la imputazione giuridica degli effetti 
ll'attivit� per tal modo compiuta va deverminata alla stregua del 
culiare rapporto instauratosi tra i due Enti (delegazione ammini
�ativa intersoggettiva; affidamento di potere all'Ente od incarico ai 
oi organi tecnici per l'esecuzione dell'opera; sostituzione; finanziamto), 
da identificarsi in base ai poteri che, per legge od atto am~
nistrativo, vengono attribuiti e che possono importare, eventualmve, 
deroga sia al principio secondo cui la responsabilit� va attriita 
all'Ente pubblico che ha posto in essere l'attivit� cui il danno si 
:ollega, sia all'altro, in tema di espropriazione per p. u., secondo cui 
rte nel relativo rapporto � l'Ente a cui favore l'esproprio � stato 

~posto (1). 

Nell'ipotesi di sostituzione del Ministero LL. PP. ai Comuni per 
ttuazione dei piani di ricostruzione prevista dall'art. 58 d. l. C. P. S. 
aprile 1947, n. 261, occorre in concreto esaminare, ai fini della iden'
icazione dell'Ente legittimato a stare in giudizio nelle controversie 
sorte con i terzi in tema di espropriazione, quali siano stati i com:
i assunti dall'Amministrazione dei LL. PP. (2). 

(1-2) Con la sentenza che si annota, analoga all'altra in pari data 

311, la Corte di Cassazione ha inteso provvedere ad una organica si~
mazione delle varie ipotesi, che di frequente ricorrono in forza di leggi 
eciali, in cui essendo pi� Enti pubblici interessati al compimento delpera 
pubblica, si rende necessario identificare la posizione giuridica dei 
~getti nei rapporti con i terzi. 

Tale individuazione � stata esaminata in dottrina per un aspetto pi� 
nerale, come problema di imputazione giuridica sia degli effetti di una 
~ra attivit� sia dello stesso atto in cui l'attivit� sfocia. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Con l'unico motivo di ricorso il Comune ricorrente 
denuncia la violazione dell'art. 58 del d.1. C. P. S. 1 aprile 1947, n. 261, 
in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., e sostiene che 
erroneamente la. sentenza impugnata ha affermato la legittimazione 
passiva del Comune medesimo nel giudizio di opposizione alla stima 
dell'indennit� di espropriazione e di liquidazione dell'indennit� per 
occupazione illegittima, mentre avrebbe dovuto ritenere passivamente 
legittimata la controricorrente Amministrazione dei Lavori Pubblici, la 
quale, ai sensi della norma citata, si � ad esso sostituita nell'esecuzione 
dell'opera, cui � stato destinato l'immobile espropriato. 

L'Amministrazione ricorrente sostiene ,per contro, che; essendo 
l'opera di pertinenza del Comune ed essendo stata a favore di questo 
emesso il provvedimento di espropriazione, esattamente la Corte del 
merito ha affermato la legittimazione passiva del Comune, in base al 
principio generale secondo cui parti del rapporto di espropriazione sono 
l'espropriante, da un lato, e l'ente a cui favore ha luogo l'espropriazione, 
dall'altro; subordinatamente fa rilevare che in nessun caso potrebbe 
l'Amministrazione essere cons~derata legittimata passiva nei confronti 
della pretesa di liquidazione dell'indennit� di occupazione, in 
quanto la sentenza impugnata ha espressamente affermato che l'occupazione 
� stata effettuata dal Comune e tale affermazione costituisce, 
a suo avviso, un giudizio di merito insindacabile in questa sede, dal 
quale discende che la responsabilit� relativa a tale occupazione non 
pu� che essere posta a carico dell'ente che l'ha effettuata e mantenuta. 

Il presente ricorso offre a questa Corte l'occasione d'esaminare in 
modo unitario le varie ipotesi sulle quali, secondo le leggi speciali che 

Pur senza pretendere di esaurire il tema, di viva attualit� e tra i 
pi� dibattuti, la Cassazione ha sussunto siffatte ipotesi in quattro figure: 
a) delegazione amministrativa intersoggettiva, per la quale l'Ente delegato, 
pur senza avere un proprio interesse, viene investito del potere a provvedere 
ed � pertanto direttamente regponsabile nei confronti dei � terzi; 
b) affidamento dell'esecuzione dell'opera da un Ente all'altro, inteso sia in 
senso improprio, cio� di delega di potere e pertanto da equipararsi alla 
delegazione intersoggettiva con analoga responsabilit� del delegato, sia 
in senso proprio, di incarico dato agli organi tecnici dell'ente affidatario, 
di curare l'esecuzione dell'opera. 

Nel primo caso, pi� esattamente, � dato intravedere una ipotesi di 
concessione della costruzione dell'opera pubblica, che si distingue concettualmente 
dalla delegazione di cui sub a) per la presenza di uno specifico 
interesse del concessionario; nel secondo aspetto dell'affidamento � 
dato invece ravvisare il fenomeno di dipendenza di uno stesso Ufficio da 
pi� Enti, mediante un organico rapporto di natura transitoria. 

Si verificherebbe cio�, in quest'ultima ipotesi, il singolare fenomeno 
di organi di un Ente che, per l'esecuzione dell'opera, vengono ad essere 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

;ono susseguite in materia di esecuzione di opere pubbliche, si veri:
i il fenomeno in cui pi� enti pubblici concorrono nella attuazione 
opere, s� che si rende necessario stabilire quale degli enti assuma 
posizione di parte nei rapporti con i terzi, attivamente o passivante 
interessati alle attivit� relative. 

Le ipotesi che si sono finora presentate al giudizio di questa Corte 
;sono essere raggruppate in quattro figure: a) quella della c. d. deazione 
amministrativa intersoggettiva in relazione alla quale � stato 
etutamente affermato che si tratta di un istituto peculiare del di;
o pubblico, non assimilabile al mandato, con il quale l'ente investito 
via primaria della competenza a provvedere in una determinata maia 
conferisce, autoritativamente ed unilateralmente, ad altro ente 
a competenza derivata in ordine alla stessa materia, e conseguente'
nte attribuisce a questo la legittimazione all'esercizio, entro i limiti 
;ati nell'atto di conferimento, di poteri e funzioni spettanti al dele1te, 
si che l'ente delegato non opera come un organo, sia pure 
aordinario, dell'ente delegante, ma � investito del potere di provve:
e rispetto all'oggetto della delega in nome proprio, e non in veste 
rappresentante dell'altro, pur se per conto e nell'interesse di questo; 

in relazione alla delegazione � stato ritenuto, pertanto, che l'ente 
legato � direttamente responsabile, nei confronti dei terzi, degli atti 
;ti in essere in esecuzione della delega, senza che possano avere 
evanza le eventuali ripercussioni degli atti stessi nel rapporto inno 
con il delegante e l'incidenza di questi nella sfera giuridica del 
!desimo (Cass. S. U. 11 ottobre 1963, n. 2711; 20 gennaio 1964, n. 128; 
~. I, 13 agosto 1964, n. 2307; 17 luglio 1965, n. 1588; 19 luglio 1965, 
1608; 25 marzo 1966, n. 807); b) il c. d. affidamento, nel quale sono 

[uadrati in un Ente Pubblico diverso, al quale farebbe in conseguenza 
>o 'la imputazione dell'attivit� per tal modo posta in essere. 

Il problema, malgrado la puntualizzazione fattane dalla Cassazione, 
;>are tutt'altro che risolto, in particolare ove si consideri come non possa 
io farsi dipendere' dalla quantit� o dalla natura delle incombenze comsse, 
la distinzione tra delegazione intersoggettiva ed affidamento in 
1so proprio. 

Per ovviare a siffatte difficolt�, da taluno si � creduto di poter ricor
�e alla figura della rappresentanza, per la quale il funzionario preposto 
'Ufficio appartenente all'Ente beneficiario agirebbe nel nome e per conto 
Ll'Ente rappresentato (BAssr, Brevi riflessi in tema di concorso di pi� 
ti pubblici all'esecuzione di una stessa opera pubblica, Giur. it., 1968, 
1, 803). . 

Senza voler affrontare l'argomento, che porterebbe ben oltre i limiti 
!la presente nota, val solo osservare che, occorrendo per la realizzane 
del fenomeno una espressa regolamentazione legislativa, da cui non 
dato decampare in forza dei principi di diritto pubblico in materia, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

state ravvisate due distinte ipotesi, l'una, che � stata assimilata alla 
delegazione, nella quale un ente attribuisce ad un altro ogni potere 
relativo all'esecuzione dell'opera (Cass. S. U. 30 maggio 1966, n. 1412); 
l'altra, eh potrebbe essere qualificata di affidamento in senso proprio, 
e che consiste nell'incarico dato ad organi tecnici di un altro ente di 
curare l'esecuzione dell'opera, cui � stata negata rilevanza nei confronti 
dei terzi, in quanto incidente solo nei rapporti interni (Cass. 11 
luglio 1966, n. 1829); e) quella che potrebbe essere qualificata di finanziamento, 
in cui un ente si assume l'onere di provvedere alle spese occorrenti 
per ropera, e quindi anche al deposito ed al versamento dell'indennit� 
di espropriazione, rimanendo, peraltro, l'opera di competenza 
dell'ente che la compie � ne � il beneficiario; ed anche in questa 
ipotesi � stato ritenuto che il rapporto tra gli enti rimanga puramente 
interno e non abbia rilevanza nei confronti dei terzi; s� che legittimato 
nei confronti di costoro sia pure sempre l'ente che cura l'opera ed a 
favore del quale � pronunciata l'espropriazione (Cass. Sez. I, 6 agosto 
1965, n. 1894; S. U. 6 dicembre 1966, n. 218'54); d) quella, infine, in cui 
un ente si assume l'opera di pertinenza di un altro ente, al fine di 
provvedere all'esigenza pubblica, che diversamente rimarrebbe insoddisfatta, 
ipotesi che viene qualificata sostituzione e nella quale � stato 
riconosciuto nell'ente che si sostituisce, e non nell'ente che avrebbe dovuto 
compire l'opera e che, in definitiva, ne sia il beneficiario, il 
soggetto legittimato a compiere tutte le attivit� giuridiche occorrenti 
. e legittimato, quindi, attivamente e passivamente, nei confronti dei 

terzi (Cass. Sez. I, 11 luglio 1966, n. 1829 citata). 

Da queste precedenti pronunce e dalla interpretazione dei vari 
complessi di norme sembra debba essere tratto il seguente principio, 
da applicare ad ogni ipotesi: la legittimazione, attiva o passiva, nei 

non possa, in difetto, farsi luogo alla imputazione giuridica a carico di 
Ente diverso da quello cui si appartiene l'organo investito dell'esecuzione 
dell'opera; e) sostituzione nel compimento dell"opera pubblica, per esigenze 
di generale interesse, di un Ente, ohe per ci� istesso resta legittimato nei 
confronti dei terzi, ad altro Ente che rimane invece il beneficiario dell'opera; 
d) finanziamento dell'opera posto a carico di un Ente pubblico 
diverso da quello che ne rimane beneficiario e ne cura la realizzazione, e 
ne assume la conseguente responsabilit� verso i terzi. 

La identificazione, nei singoli casi, dell'una o dell'altra delle menzionate 
figure e della conseguente legittimazione si sustanzia in un problema 
di limiti ex lege attraverso una indagine condotta sulla scorta delle singole. 
norme ed ih base agli atti amministrativi che determinano la situazione 
di specie. 

Quel che in linea generale pu� affermarsi, oltre al rilievo che in definitiva 
perplessit� possono insorgere solo ove si verifichi il secondo dei 
cennati aspetti dell'affidamento (affidamento proprio), � che, esprimendo 
il sistema della legge la distinzione tra due attivit�, affidate a soggetti 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

nfronti dei terzi, nei casi in cui un ente pubblico curi l'esecuzione 
un'opera pubblica di pertinenza di un altro ente pubblico, va de:
minata in base alla qualit� e quantit� dei poteri che siano conferiti 
primo, dalla legge o dall'atto amministrativo, che danno luogo al


1sorgere della particolare situazione. 

Quale sia il potere attribuito ad ognuno degli enti interessati, quale 
t la. posizione che ciascuno di essi assume nei rapporti con i terzi, e 
chi, quindi, debbano far capo le conseguenze degli atti che, di volta 

volta, vengono compiuti, non pu� essere, dunque, stabilito in astratto, 
base ai principi generali dell'ordinamento amministrativo, ma va 
certato in relazione alle singole ipotesi, con riferimento sia alle 
rme, che prevedono e regolano il concorso di attivit� di pi� enti, sia 
li atti amministrativi, con cui sia stata conferita, o sia stata assunta, 

potest� di provvedere in relazione ad un'opera di pertinenza di 
;ro ente. 

Dall'applicazione di tale principio pu� derivare, quindi, una dega 
ai due principi che regolano, in generale, la legittimazione in 
iteria di attuazione di opere pubbliche, e cio�, da un canto, il prin;>
io �per il quale � parte del rapporto di espropriazione l'ente a fa'
re del quale l'espropriazione � disposta, e, dall'altro, il principio per 

quale la responsabilit� delle attivit�, che vengono poste in essere 
gli enti pubblici, va attribuita all'ente che le compie. 
La speciale disciplina legislativa, infatti, per i fini particolari che 

prefigge, per i mezzi che predispone e per i risultati cui tende, dermina, 
appunto, una scissione tra la titolarit� della posizione e la 
:olarit� della attivit�, dalla quale deriva che legittimato a compiere 
tttivit�, con competenza propria, sia un soggetto diverso da quello cui 
,pera spetta, o che una attivit� sia compiuta nell'ambito di una com~
tenza altrui, senza che il soggetto che la compie assuma la titolat� 
della posizione corrispondente. 

versi nell'ambito di un rapporto di cooperazione e di collaborazione, 
lorquando l'attivit� di un Ente si svolga in conformit� delle disposizioni 
Lperanti e dei principi che presiedono la materia, non pu� ritenersi reensabile 
di quanto compiuto in violazione di siffatti precetti dall'altro 
1te. 

Cfr. Cass., 30 giugno 1965, n. 557; 19 luglio 1965, n. 1608, in questa 
issegna, 1965, I, 1142; 25 mar:zio 1966, n. 807, ivi 1966, I, 839; 11 Iulo 
1966, n. 1829, ivi, 862. 

Per una pi� ampia disamina, in dottrina cfr. CARUsr, RappO'l"to orgaco 
e sostituzione nella esecuzione di opere pubbliche, in questa Rassegna, 
65, I, 1152 e segg.; cfr. altres� CARUSI, Sostituzione netl'esecuzione del1pera 
pubblica, occupazione di suolo alieno e legittimazione passiva nel 
udizio promosso dal proprietario a tutela del diritto, ivi, 1966, I, 864; 
~TTA F., Concorso dello Stato nella costruzione di opere pubbliche; deleozione 
di poteri e ripartizione di responsabilit�, in Foro it., 1968, I, 1566. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il principio va applicato in tutte le ipotesi che sono state indicate 
innanzi, e quindi non soltanto nella ipotesi di delegazione, in relazione 
alla quale ha trovato pi� ampia enunciazione, ma anche nell'ipotesi 
di sostituzione, come questa Sezione ha gi� giudicato (sent. 11 luglio 
1966, n. 1829, citata). 

Dall'applicazione di tale principio discende che � compito del 

giudice accertare, caso per caso, quale sia l'effettivo contenuto del com


plesso di attivit� amministrativa, attraverso cui si sia verificata la 

situazione per cui un ente compie un'attivit� propria di un altro ente, 

interpretando di volta in volta la singola disposizione di legge, dalla 

quale la situazione � regolata, ed i singoli atti amministrativi, che 

risultano emessi, e che non pu� il giudice limitarsi ad enunciare prin


cipi generali, senza darsi carico del quesito se tali principi non abbiano 

trovato deroga, nella specifica fattispecie in discussione. 

Nel caso in esame si verte in una ipotesi di �sostituzione ., cos� 

espressamente qualificata nel 1� comma dell'art. 58 del d. 1. 10 aprile 

1947, n. 261, nella quale lo Stato assume su di s� il compito di com


piere opere che rientrerebbero nella competenza del Comune. Tale 

sostituzione pu� avere un ambito pi� o meno vasto, nel senso che lo 

Stato pu� assumersi sia l'intera attivit� di attuazione, che va dalla 

occupazione dell'immobile al procedimento di espropriazione ed al 

compimento dell'opera, sia assumersi alcuni soltanto di tali compiti, 

lasciando gli altri al Comune interessato. 

Ed invero, nel successivo art. 59 dello stesso decreto � prevista 

una ipotesi di sostituzione piena ed esclusiva, in quanto ivi � disposto 

che, per le opere concernenti ricostruzione di fabbricati destinati ad 

abitazione, � spetta unicamente al ministero dei lavori pubblici proce


dere all'espropriazione delle aree �; ma dal combinato disposto delle 

due norme si deduce chiaramente che l'art. 59 regola un'ipotesi gi� 

compresa nella previsione dell'art. 58, la sostituzione nel procedimento 

di espropriazione � ammessa, cio�, a sensi dell'art. 58, ma, nella pre


visione generale ivi contenuta, � lasciata alla determinazione discrezio


nale degli enti interessati stabilire se debba aver luogo, o meno, mentre 

� disposta, come attivit� dovuta, nell'ipotesi particolare prevista dal


l'art. 59. 

Dall'interpretazione complessiva dell'art. 58 si deduce anche che 

la sostituzione non si identifica, e neppure pu� limitarsi, al mero fi.
nanziamento dell'opera, come sembra avere ritenuto la Corte del merito, 
Il finanziamento attraverso anticipazione � previsto, infatti, dal 
2� comma dell'articolo stesso in relazione alle ipotesi in cui abbia avuto 
luogo la sostituzione, come attivit� accessoria a questa, non come atti


vit� nella quale la restituzione si esaurisce. 

Poich�, quindi, nella situazione pu� rientrare sia l'attivit� di ini


ziativa del procedimento di espropriazione, sia l'occupazione dell'area, 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

il compimento dell'opera, sia l'affidamento ad altro ente di compiti 
!cutivi ovvero anche una specifica delegazione a compiere attivit�, 
ll'ambito di quelle per le quali ha avuto luogo la sostituzione, e 
ich� in relazione a ciascuna di tali ipotesi va accertato quale sia la 
Ta di competenza assunta da ciascun ente, erroneamente la Corte del 
!rito si � limitata ad assumere come elementi decisivi le due circoinze 
che il decreto di espropriazione era stato emesso a favore del 
,mune e che un organo tecnico del Comune aveva ricevuto in con~
na l'area, al momento della occupazione, giacch�, per il principio 
1anzi enunciato, nessuno di questi elementi � sufficiente, nell'ipotesi 

sostituzione, come in quella di delegazione, a stabilire la legittimame, 
attiva e passiva, n� nel rapporto di espropriazione n� nei raprti 
conseguenti all'occupazione; ed a tale erronea impostazione della 
estione sembra che la Corte sia stata condotta in quanto, come si 
detto, ha confuso l'ipotesi di sostituzione con l'ipotesi di mero finziamento. 


Stabilito, invece, che l'art. 58 prevede una ipotesi di sostituzione, 

soluzione della questione concernente la legittimazione passiva dinde 
dall'accertamento se la iniziativa del procedimento di espropriame 
sia stata assunta dall'Amministrazione dei LL. PP. oppure dal 
1mune, e se l'occupazione abbia avuto luogo, ad opera degli organi 
munali, in attuazione di una attivit� propria del Comune, oppure 
r delegazione dell'Amministrazione statale oppure per un mero affimento 
di compiti esecutivi. -(Omissis). 

)RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 febbraio 1968, n. 556 -Pres. 
Favara -Est. Leone -P. M. Sciaraffia (conf.) -Comune di Soverato 
(avv. Calabretta e Mazzei) c. Cosentino e Sanfile (avv. Simonetti) 
e Minisero delle Poste e Telecomunicazioni (avv. Stato 
Freni). 

�ocedimento civile -Garantia propria ed impropria -Causa princi


pale e causa in garantia impropria -Riunione -Autonomia dei 

procedimenti. 

(c.p.c., artt. 103, 106). 

1pugnazione -Impugnazione della domanda principale da parte 
del chiamato in garantia impropria -Inammissibilit�. 

(c.p.z. artt. 103, 331). 
n procedimento relativo-al giudizio di garanzia, instaurato dal 
>nvenuto nei confronti del terzo per essere rivalso di quanto eventual



426 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mente condannato a pagare all'attore, ove non derivi da una obbiettiva 
connessione del titolo deUa causa principale con quella di garantia,' ma 
si basi invece su di un rapporto intercorrente tra il convenuto ed il 
terzo, conserva distinta autonomia rispetto a quello principale, quantunque 
il giudice ne abbia disposto la riunione ed ancorch� sia condizionato 
ad un determinato risultato dei giudizio principaLe (1). 

Consegue che, .in tal caso, non pu� il chiamato in garantia impropria 
rimasto soccombente assieme al convenuto principale impugnare 
la sentenza relativamente alla domanda principale, ma solo per la parte 
attinente alla domanda di rivalsa proposta nei suoi confronti (2). 

(Omissis). -Il primo mezzo del ricorso principale concerne la 
pronuncia di inammissibilit� dell'appello autonomo del Comune di 
Soverato. Questo denunzia all'uopo la violazione degli artt. 331, 332, 
31, 32, 101 e 104 c. p. c. ed assume che erroneamente � stato escluso che 
la causa di garanzia dipenda da quella promossa dai coniugi Cosentini 
contro l'Amministrazione delle Poste. 

Inoltre vi sarebbe difetto di motivazione in ordine all'affermazione 
che il Comune era stato chiamato in causa solo ai fini della rivalsa 
e non anche per la trattazione delle questioni relative al rapporto principale 
e sarebbe illogica la statuizione con cui l'appello � stato dichiarato 
ammissibile verso una parte e inammissibile nei confronti delle 
altre. 

Le censure sono prive di fondamento giuridico. 

Quando la parte convenuta con azione personale di credito,� chiama 
(come nella specie) in separato giudizio un terzo per essere rivalsa di 
quanto potr� essere condannata a pagare all'attore, basando tale domanda 
su un rapporto nato da un contratto intercorso tra esso convenuto 
ed il terzo, i due procedimenti, ancorch� riuniti dal giudice, sono 
distinti ed autonomi anche se il secondo � relativo a domanda condi


(1-2) Giurisprudenza pacifica. 

La distinzione tra garantia propria ed impropria, elaborata in dottrina 
sulla scorta della relazione ministeriale al codice di rito, in mancanza 
di una esplicita enunciazione legislativa al riguardo, � comunemente 
accolta in base al criterio della obbiettiva connessione dell'oggetto 
e del titolo, da cui scaturiscono l'obbligazione principale e quella accessoria 
di garantia (cfr. tuttavia la opinione del MrcHELI, Corso di diritto processuale 
civile, I, Milano, 1959, 37, per il quale tale differenza non consisterebbe 
nella non rilevante diversit� dei titoli ma nel fatto che, nella 
garantia propria, il chiamato sarebbe obbligato, per contratto o per legge 
a rivalere il convenuto). 

Ove si verifichi la suddetta connessione, il termine garantia conserva 
infatti un significato tecnico, appunto perch� riferito alla garantia propria, 
laddove se il convenuto intende riversare sul terzo gli effetti del 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 427 

tiata ad un determinato risultato del processo principale di condanna. 
Tale condizione afferisce all'interesse per l'azione di rivalsa, ma 
� il resto, ed anche per il contenuto sostanziale della domanda, il 

�cesso di rivalsa � autonomo, nel senso che per il convenuto in rivalsa 
la cennata ipotesi, l'accertamento del credito compiuto tra attore 
onvenuto principal~, non fa stato. 
La cennata autonomia tra i due giudizi, per�, viene meno, quando 
causa principale risulti comune al chiamato in causa, tale cio� che 
~sti poteva esservi chiamato come parte, se non vi fosse stata la riune 
della causa, come nel caso che nella causa principale si discuta 
le conseguenze di un fatto che, imputabile al chiamato in causa, sia 
1duttivo di responsabilit� anche per il convenuto principale, oppure 
mdo il terzo spieghi domande da interventore nel processo princi.
e, per fare valere un suo diritto (art. 105 p. p. e p. c.) o un suo 
eresse (art. 105 capv. c. p. c.). 

Ci� stabilito, consegue, quanto alla facolt� di impugnazione, che 

casi di semplice riunione del processo di rivalsa a quello principale 
condanna, il terzo non � legittimato ad impugnare la sentenza per 
pronunzie relative alla domanda principale, ma pu� impugnarla solo 
� quanto attiene alla domanda di rivalsa contro di lui proposta. 
io salve, per�, le ipotesi miste dette innanzi, nelle quali la legittimane 
del chiamato in causa all'impugnazione deve accertarsi con rife1ento 
anche alle diverse situazioni processuali da lui assunte. 

Sostiene il ricorrente che in ogni caso la domanda di rivalsa deve 
mersi dipendente da quella principale. Ma la dipendenza cui fa rife1ento 
l'art. 33�1 c. p. c.. ai fini peraltro della integrit� del contradtorio 
nel processo di impugnazione promosso da soggetto legittimato, 
i si concreta nella costituzione di un interesse del convenuto alla 
one contro il terzo, ma richiede tra causa principale e causa dipen


prio inadempimento in forza di una separato rapporto dipendente da 

diverso titolo, ci si pone fuori del concetto in senso proprio di garantia 

per soli motivi di 1opportunit�, si ammette che l'art. 106 c. p. c. non 

luda la chiamata in garantia impropria dinanzi allo stesso giudice, 

�ch� sia per� competente per entrambe le azioni (cfr. Cass., 13 feb


io 1961, n. 316, Giur it., 1962, I, 1, 36). 

In tal caso si verifica un litisconsorzio facoltativo improprio, secondo 

:lisciplina di cui all'art. 103 c. p. c., in quanto fondato su di un rapporto 

mera affinit� tra le due cause, che conservano quindi la propria indi


tdenza e possono essere separate con provvedimento non impugna


!, riservato alla potest� discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass., 

maggio 1961, n. 1210, Foro it., I, 337, �con niota di dottrina e riferimenti; 

:s., 15 giugno 1951, n. 1538; Cass., 13 luglio 1959, n. 3265). 

Dal che consegue che la sentenza la quale definisce tale processo, sia 

ca solo formalmente ma consti in realt� di distinte pronunzie per cui, 

caso di soccombenza sia del convenuto principale che del terzo chia



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dente un rapporto di stretta derivazione giuridica, per cui la pronuncia 
emessa nella causa principale si estende necessariamente alla causa 
dipendente com� presupposto giuridico della decisione di essa: rapporto 
di derivazione e di presupposizione giuridica che non sussiste 
tra azione di condanna ed azione di rivalsa del convenuto verso il � 
terzo, sulla base di un rapporto personale ai due, distinto del tutto 
dal rapporto posto a base della domanda principale. 

Nella specie il Comune di Soverato, come risulta dall'esposizione 
di fatto della sentenza impugnata, � rimasto contumace nel giudizio di 
primo grado. 

Di conseguemia non si profila neppure un problema di qualificazione 
in base a sudi comportamenti processuali in tale giudizio ed egli 
� un semplice convenuto con azione di rivalsa, autonoma come s'� detto, 
rispetto alla domanda proposta dai coniugi Cosentino Sanfile contro 
I'Amministrazione delle Poste. 

Per dimostrare ci�, la Corte d'appello non aveva che da riportarsi 
all'atto di citazione notificato al Comune e perci� � insussistente 
il vizio di motivazione addotto dal ricorrente. 

I 

Ed infine, data la scindibilit� delle due cause, 'non sussiste alcun 

vizio logico o giuridico nell'affermazione che l'appello proposto dal 

Comune � ammissibile nei confronti dell'Amministrazione delle Poste 

ed � invece inammissibile nei confronti dei coniugi Cosentino e Sanfile. 

Le argomentazioni svolte innanzi servono anche a dimostrare la 

infondatezza del secondo mezzo di ricorso, col quale si assume che, 

ove si ritenesse esatta l'interpretazione data dalla Corte di merito al


l'art. 332 c. p. p. questo sarebbe costituzionalmente illegittimo in 

quanto menomerebbe il diritto di difesa del chiamato in rivalsa la cui 

posizione, ove egli non fosse legittimato all'impugnativa autonoma, 

resterebbe in:fJ,uenzata dal giudicato intervento fra le parti del rapporto 

principale. 

mato in garantia, a quest'ultimo non � dato, normalmente di impugnare 

la decisione relativa al rapporto principale. 

Il rapporto infatti tra attore e convenuto si presenta scisso, nei con


fronti del terzo, sia in via sostanziale che processuale e gli effetti della 

sentenza di condanna restano limitati nei confronti dei primi due, senza 

alcun pregiudizio per la obbligazione di garaintia. 

(Per una ipotesi particolare, nella quale il chiamato in garantia im


propria � stato ritenuto legittimato ad impugnare la sentenza anche per 

il capo relativo alla condanna del convenuto principale, in quanto chia


mato in giudizio non ai soli fini della rivalsa ma per la trattazione anche 

della causa principale (cfr. Cass., 6 febbraio 1965, n. 188, For it., 1965, I, 

1065, con nota di riferimento). 

Sul litisconsorzio in fase di impugnazione cfr. altres� la giurispruden


za citata in nota in questa Rassegna, 1965, I, 1201. 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 429 

Data l'autonomia delle due azioni, quella originaria e quella di risa, 
data la non soggezione del chiamato in rivalsa all'autorit� del 
dicato eventualmente costituitosi sulla condanna del convenuto prinale 
nei confronti dell'attore, data 'infine l'esperibilit�, da parte del 
amato in rivalsa, dei normali mezzi di impugnazione delle sentenze 
nunziate nei suoi confronti, la denunciata menomazione di difesa I 
~ivela un mero pretesto dialettico privo di qualsiasi contenuto giuico 
e la denuncia di illegittimit� costituzionale dell'art. 332 c. p. c. 

I

contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, come si legge 

ricorso, o con gli artt. 3 e 24 di detta legge fondamentale, come 
� scritto nella memoria, � del tutto e manifestamente infonda-(
Omissis). 

I 

I

RTE DI CASSAZIONE, III Sez., 10 maggio 1968, n. 1428 -Pres. 

I 

Gentile -Est. D'Ecclesia -P. M. Gedda (conf.) -Ministero P. I. 
(avv. Stato Giorgio Azzariti) c. I.N.P.S. (avv. Cannella, Ceccotti, 


I 

Nardone). 

l 

videnza ed assistenza -Contributi dovuti dall'Amministrazione 
dello Stato -Omesso versamento -Credito dell'I.n.p.s. -Somma I 
ag1Vuntiva -Natura -Obbligo di corresponsione -Limiti. I 

(r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1327, art. 111; 1. 4 aprile 1952, n. 218, art. 23; r.d. 18 novembre 
1923, n. 2440, art. 65). 
I 

i

i

L'Amministrazione dello Stato, inadempiente al versamento dei 

I

tributi previdenziali dovuti � tenuta, in generale, oltre che al ver~
ento di questi anche al pagamento della somma aggiuntiva pre:
a dalla legge e che costituisce una obbligazione accessoria, avente 
:luplice funzione di rafforzare quella principale e di risarcimento 

danno. 

(1) La motivazione della sentenza � pubblicata in Foro it., 1968, I, 1822. 
Circa l'obbligo dello Stato alle prescritte contribuzioni in materia 
tssicurazioni sociali cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 1960, n. 297, 
:> it., 1960, III, 120. 


Il relativo principio si contiene nell'art. 2129 c. civ., che estende le 
'osizioni della Sezione III del libro del lavoro ai prestatori di lavoro 
li enti pubblici in genere senza alcuna deroga per le Amministrazioni 


o Stato, tranne che il rapporto non sia diversamente regolato dalle 
ole leggi. 
In tema di assicurazioni per la invalidit� e vecchiaia, ci� � ulterior1te 
precisato nell'art. 38 r. d. 1. 4 ottobre 1935, n. 1827. 
Sulla natura della somma aggiuntiva disposta per il caso di inademento 
dell'obbligazione contributiva dalle singole leggi (art. 111 r. d. l. 
i, n. 1827; art. 23 1. 1952, n. 218 per l'assicurazione invalidit� e vecchiaia; 
13 r. d. 1935, n. 1765. per l'assicurazione contro gli infortuni; art. 82 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEI.LO STATO 

Siffatta obbiigazione sussiste per� in quanto, in base alle disposizioni 
contenute nella legge e nel regolamento di contabilit�, dello Stato, 
la p. a. debba considerarsi in mora nel pagamento dei contributi, e 
cio� dopo che la spesa sia stata ordinata con la emissione del relativo 
titolo. 

t. u. 1955, n. 797, sugli assegni familiari), � prevalente nella giurisprudenza 
l'orientamento che si tratti di una obbligazione civile, accessoria a quella 
principale che tende a rafforzare ed avente altresl natura risarcitoria del 
danno conseguente all'inadempienza, determinato in via preventiva dal 
legislatore con presunzione. assoluta. 
In base a tale costruzione giuridica, appaiono ineccepibili le conseguenze 
trattene dalla Corte di Cassazione nei confronti delle Amministrazioni 
dello Stato, per le quali appunto valgono le disposizioni della 
legge e del regolamento di contabilit� di Stato, che subordinano il pagamento 
dei debiti pecuniari all'espletamento di una particolare procedura. 

Secondo una ormai consoli!iata giurisprudenza infatti, tali disposizioni 
non costituiscono semplici norme di azione per la p. a., ma hanno carattere 
vincolante anche per i terzi con efficacia derogatoria della legge generale 
-cfr. Cass. 22 giugno 1967, n. 1518, in questa Rassegna 1967, I, 606, 
con nota di richiami. 

Circa il momento poi in cui i debiti dello Stato diventano liquidi ed 
esigibili, cfr. Cass. 3 febbraio 1965, n. 172, in questa Rassegna 1965, I. 135, 
con nota di riferimenti. 

Senonch� una notevole parte della dottrina, traendo argomento dall'obbligo 
del magistrato penale di infliggere al contravventore la sanzione 
di cui al n. 2 dell'art. 111 r. d. 1935, n. 1827, ancorch� non vi sia costituzione 
di parte civile dell'Inps, (cfr. LucIANI, Lo Stato nell'ordinamento 
giuridico della previdenza sociale, Riv. Dir. Lav. 1964, I, 174) ravvisa 
piuttosto in detta somma aggiuntiva una sanzione amministrativa (cfr. 
PALERMO, Sanzioni amministrative per omesso o irregolare versamento 
dei contributi previdenziali, Mass. Giur. Lav. 1963, 404; GuELI, Assicurazioni 
sociali, Nuovissimo Digesto) e tale opinione appare condivisa anche 
dalla Corte Costituzionale (sent. 21 giugno 1966, n. 76). 

In tal caso, ma la questione meriterebbe un maggiore approfondimento 
ben oltre i limiti della presente nota, come � dato rilevare per 
inciso dalla stessa sentenza in esame, la somma aggiuntiva non potrebbe 
giammai essere richiesta ad una Amministrazione dello Stato, in quanto, 
conseguendo dal potere di supremazia accordato dallo Stato all'Inps, non 
potrebbe esercitarsi nei confronti dello Stato medesimo, senza che, quanto 
meno per implicito, non sia dato rinvenire nelle singole leggi, una disposizione 
in tali sensi. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 maggio 1968, n. 1490 -Pres. Favara 
-Est. D'Orsi -P. M. Gedda (conf.). -Clori (avv. Panunzio 

c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Varvesi). 
Procedii:nento civile -Capacit� processuale -Tutore provvisorio dell'infermo 
di mente ricoverato in via definitiva in manicomio 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

Effetti -Licenziamento dell'infermo in via di prova -Tutela provvisoria 
-Permane. 
(e.e., art. 420; 1. 14 febbraio 1904, n. 36, artt. 2 e 3). 


La nomina da parte del Tribunale del tutore provvisorio per l'inno 
di mente, del quale � stata disposta la ammissione in via defiva 
in manicomio, pone costui in condizione di assoluta �incapacit� 
&gire, pari a quella del minore (1). 

Ove a tale nomina non abbia fatto seguito un giudizio di interdiie, 
l'ufficio del tutore provvisorio viene meno e l'interdicenda riac~
ta la piena capacit� giuridica, unicamente a seguito del decreto del 
sidente del Tribunale che autorizza il licenziamento dal manicomio 
~'alienato guarito, e non anche con il licenziamento in via di prova 
)Osto dal direttore de,l manicomio (2). 

(Omissis). -Col secondo mezzo del ricorso, adunque, il Clori, la1tando 
la violazione degli artt. 2, 3, 4, della costituzione, 78, 99, 
, 182, 183, 203, 354 cod. proc. civ., 1, 2, 66 legge n. 36 del 1904, 
~elazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. si duole in sostanza che 
sia stata negata la capacit� di stare in giudizio, senza che vi fosse 
a nei suoi confronti alcuna dichiarazione di incapacit�, o fosse 
a fornita la prova della sua incapacit�. Si duole, altresi, che la 
te d'appello non abbia rimesso la causa al Tribunale per l'intezione 
del contraddittorio, ove avesse avuto fondati motivi di ritee 
insufficiente la sua capacit� processuale ed afferma che il suo 

�vero in casa psichiatrica non era stato adottato dal Tribunale ai 
si degli artt. le 2 della legge n. 36 del 1904, bens� come misura 
sicurezza a seguito dell'imputazione del reato di cui all'art. 571 
(1) La giurisprudenza � pacifica nel ritenere che l'internamento_ de;
ivo in manicomio non determini da solo la perdita della capacit� prouale, 
la quale vien meno invece con la nomina del tutore provvisorio 
>arte del Tribunale. C1fr. Appello Roma, 16 maggio 1951, in Monit. Trib., 
L, 345; Cass., 25 luglio 1964, n. 2039, Foro it., I, 87, con nota di richiami 
ferimenti. 
Circa l'applicabilit� al tutore provvisorio dell'infermo di mente de:
ivamente ricoverato in manicomio, delle norme sul tutore provvisorio 
'interdicendo, cfr. altr�es� Cass., 18 aprile 1953, n. 1045, Giur. it., 1954, 
, 83 e per la dottrina cfr Dr DoNATo, Foro it., 1963, I, 1018. 

(2) Non constano precedenti in termini. La sentenza appare conforme 
~rincipi, ed in perfetta aderenza con la natura ed il contenuto del 
vvedimento del Tribunale. 
In conformit� delle norme al riguardo (art. 2, comma 50, legge 14 feblo 
1904, n. 36, art. 420, c. c.), il legislatore ha inteso provvedere alla 
fa in via provvisoria dell'infermo di mente, estendendo al tutore prov



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-cod. pen., aggiungendo che comunque la Corte di merito avrebbe errato 
circa le conseguenze dell'internamento col ritenere che l'associazione 
in casa psichiatrica faccia perdere la capacit� di agire. 

Il mezzo � infondato. 

La Corte d'Appello, pur con qualche inesattezza di motivazione, 
ha reso un dispositivo sostanzialmente conforme a diritto. Essa ha 
ritenuto che il Clori, con la dimessione dall'ospedale psichiatrico in 
via di prova, non aveva riacquistato la capacit� di agire, sia perch� 
tale effetto non era previsto dalla legge e sia perch� si trattava di 
provvedimento temporaneo emesso dal direttore senza l'intervento del1'
Autorit� giudiziaria e sul presupposto non della guarigione, ma soltanto 
di un miglioramento della malattia dell'alienato. Ha aggiunto 
che la nomina di un tutore, sia pure provvisorio, presupponeva l'incapacit� 
di agire del soggetto, cui il tutore era stato nominato e che la 
capacit� processuale riconosciuto dall'art. 716 cod. proc. civ. all'interdicento 
o all'inabilitando nel giudizio di interdizione o di inabilitazione, 
non poteva essere riconosciuta al di fuori di tale giudizio. Ha 
ritenuto, quindi, che, come il Tribunale aveva dichiarato la nullit� del 
primo grado del procedimento, cosi essa doveva dichiarare la nullit� 
dell'ulteriore fase, in quanto era nullo il rapporto processuale instaurato 
da una persona priva della capacit� di agire. 

Cosi decidendo la Corte di merito si � uniformata ad alcuni principi 
gi� affermati da questa Corte Suprema, la quale ha precisato: 

a) che l'infermo di mente ricoverato in manicomio deve essere 
considerato privo della capacit� processuale nel caso in cui gli sia stato 
nominato un �rappresentante provvisorio (sent. 25 luglio 1964, n. 2039); 

b) che la nomina del tutore provvisorio all'interdicendo pon~ 
quest'ultimo in una condizione di incapacit� assoluta analoga a quella 

visorio gli stessi poteri del tutore definitivo inerenti alla piena rappresentanza 
legale della persona, in vista dei presumibili effetti della sentenza 
relativa al giudizio d'interdizione, da instaurarsi eventualmente anche su 
istanza del P. M. 

La dismissione del ricoverato dal manicomio in via di prova non consegue 
per� ad una accertata guarigione, sibbene ad un semplice miglioramento 
delle condizioni psichiche dell'infermo, seppure in misura riconosciuta 
notevole (art. 3, c. p., 1. 1904, n. 36), e tali che tuttavia impongono 
il permanere delle misure adottate, nell'interesse non solo di quest'ultimo 
ma anche dei terzi, in vista dei possibili inconvenienti che potrebbero loro 
derivare dall'eventualit� di un susseguirsi di mutamenti nella sfera della 
capacit� giuridica dell'infermo. 

Col decreto del Presidente del Tribunale, che autorizza il licenziamento 
dal manicomio del ricoverato riconosciuto guarito (art. 3, 1. 1904, 

n. 36), vien meno invece il presupposto su cui riposava la nomina del 
tutore provvisorio sicch�, con la cessazione dell'ufficio di tutela si accompagna 
il riacquisto della piena capacit� giuridica del dimesso. 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

. minore e che, i poteri del tutore provvisorio corrispondono perfetaente 
a quelli del tutore del minore (sent. 13 luglio 1956, n. 2630). 

c) che la capacit� processuale riconosciuta allo interdicendo 
.l'art. 716 c. p. c. � limitata al solo giudizio di interdizione, sent. 18 
~ile 1953, n. 1045. 

Questa Suprema Corte, per�, ha anche affermato che il semplice 
ernamento in manicomio, senza la nomina di un rappresentante 
>vvisorio e senza che vi sia stato un provvedimento di interdizione 
'li inabilitazione non importa per s� la perdita della capacit� prosuale 
dell'infermo ricoverato in manicomio, conseguendo tale pera, 
invece, alla giudiziale affermazione attuata col provvedimento di 
erdizione, che assume il valore di atto costitutivo dello status di 
apace (sent. 25 luglio 1964, n. 2039). 

Orbene, siccome la nomina del tutore provvisorio pu� aversi tanto 

opera del giudice istruttore nel procedimento di interdizione, quanto 

opera del Tribunale col provvedimento col quale autorizza in via 
:initiva la custodia di una persona inferma di mente in un maninio 
o in un altro istituto di cura od in casa privata, il quesito che si 
isenta all'esame di questa Corte consiste nello stabilire il momento 
cui il ricoverato in manicomio, a cui sia stato. (come nella specie) 
ninato un tutore provvisorio e che non sia stato successivamente 
erdetto riacquista la piena capacit� giuridica, dovendosi considerare 
!aduto il tutore provvisorio. 

La dottrina nell'intento di coordinare il normale procedimento di 
erdizione, cui riconosce carattere giurisdizionale, col provvedimento 
ricovero definitivo, che fa rientrare nella volontaria giurisdizione, 
ritenuto che questo ultimo assorbe la sola fase istruttoria prelimi


~e del giudizio di interdizione resa superflua. 

Certo � che l'interdipendenza dei due procedimenti � innegabile, 

.to che il testo dell'art. 415 del 1<> libro del cod. civ. (corrispondente 

art. 420 del testo definitivo) considerava la nomina del tutore prov


orio al ricoverato in manicomio come il primo atto della procedura 

interdizione, di cui disponeva la prosecuzione. L'art. 420 ha, invecC', 

ermato l'autonomia delle procedure soprattutto per ragioni sistema


1e, data la loro diversa natura; ma � da ritenere che la nomina 

tutore provvisorio al ricoverato in manicomio in via definitiva 

!mpia alla stessa funzione cautelare della nomina del tutore prov


orio nel giudizio di interdizione e che non � la conseguenza di una 

apacit� giudizialmente accertata, bens� l'anticipazione dei presumi


l effetti della sentenza di merito nell'interesse dell'infermo. Men


' per�, nel caso in cui non vi sia il ricovero in manicomio la sorte 

la nomina del tutore provvisorio � legata unicamente a quella del 

dizio di interdizione, nel caso del ricovero non seguito dal giudizio 


RASSEGNA DELL'AVVOCA'rURA DELLO STATO 

di interdizione per inerzia del P. M. si deve ritenere che l'Ufficio del 
tutore provvisorio abbia termine, anche senza un esplicito provvedimento 
di revoca, allorch� vengano a mancare i presupposti che hanno 
consigliato la nomina stessa, allorch�, cio�, cessi il ricovero definitivo 
in manicomio. 

� dunque solo col decreto del Presidente del Tribunale, che autorizza 
il licenziamento del manicomio dell'alienato guarito, a norma 
dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, che resta caducata la nomina 
del tutore provvisorio fatta col provvedimento di ricovero, ove 
a tale nomina non abbia fatto seguito un giudizio di interdizione. 


(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 maggio 1968, n. 1571 -Pres. Stella 
Richter -Est. Leone -P. M. Caccioppoli (conf.) -Assessorato ai 
LL. PP. della Regione Siciliana (avv. Stato Albisinni) c. Spadara 
Iacomo e Margherita (avv. Tornassi e Gatti). 

Espropriazione per p. u. -Legge regionale siciliana21 aprile 1953, n. 30 Indennit� 
di esproprio -Deroga al criterio generale di riferimento 
mento al giusto prezzo dell'immobile alla data del decreto di esproprio 
-Non sussiste. 

(1. reg. sicil. 21 aprile 1953, n. 30, artt. 10, 26, 29; 1. 25 giugno 1863, n. 2359, 
artt. 39, 42). 
La legge regionale siciliana 21 aprile 1953 n. 30, nello stabilire 
con gli artt. 1 O e 26 che il prezzo di esproprio va calcolato in b_ase al 
valore dell'immobile da espropriare alla data di approvazione del progetto, 
indipendentemente dagli eventuali incrementi di valore derivanti 
dalle cause ivi specificate, pone i criteri per determinare il valore 
venale dell'immobile da tenere a base per la liquidazione dell'indennit� 
di esproprio la quale, per l'espresso richiamo fatto dal succ. art. 29 
alla legge generale sull'espropriazione per p. u. va poi ragguagliata al 
giusto prezzo di detto immobile alla data del decreto di esproprio (1). 

(1) Giurisprudenza pacifica; cfr. le sentenze citate in motivazione: 
Cass. 23 ottobre 1953, n. 2918; 3 marzo 1967, n. 492; e 17 giugno 1967, 
n. 1425, in questa Rassegna 1967, I, 807 con nota. 
La norma di cui all'art. 26 della legg.e regionale sic., in analogia al 
!disposto dell'art. 42 della legge ctrganica sull'espTopriazione peir p.u., 
1865, n. 2359, costituisce una applicazione del pi� g.enerale divieto di ingiusto 
arricchimento, che indubbiamente si verificherebbe ove all'espropriato 
:llosse consentito di avvantaggiarsi dell'aumentato valore dell'immobile, 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

)llegato all'opera pubblica, al di fuori da fattori naturali od econonuc1 
� stanti (cfr. Cass. 14 dicembre 1960, n. 2349, Foro amm., 1961, II, 237). 

Il problema si pone quindi in termini di limiti onde, volendo attribuire 
maggior vantaggio all'espropriante, la legge regionale ha ampliato la 
ra di quegli eventi di cui non � dato tener conto per stabilire il valore 
1ale del bene, disponendo che un tale accertamento sia fatto con riferinto 
alla data di approvazione del progetto, con esclusione di eventuali 
rementi direttamente od indirettamente verificaUsi, per le aspettative 
citate dai programmi di potenziamento della viabilit� e dell'edilizia, dalla 
:visione dei progetti e dall'esecuzione delle opere. 

L'indennit� da corrispondersi sar� invece determinata alla data del 
Teto di esproprio, allorquando cio� ha luogo il trasferimento della proet�; 
e per �stabilirne l'ammontare dovranno considerarsi altresl gli ulteri 
eventi che, nell'intervallo di tempo, si siano per avventura verificati e 
cui si terrebbe conto in un contratto privato di compravendita. 


SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 21 giugno 1968, n. 15 -Pres. Bozzi 

C. -Est. Anelli -Cappellari (avv. Lessona) c. I.N.A.M. (avvocati 
Sorrentino, Barra Caracciolo e Scianga). 
Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Atto amministrativo, 
unilaterale o contrattuale -Irrilevanza ai fini della impugnativa. 


Lavoro -Durata -Rapporto di lavoro a tempo indeterminato -Nozione Norme 
contenute negli artt. 1 e 2 legge 28 aprile 1962, n. 230, in 
sostituzione dell'art. 2097 c. c. -Rilevanza sul rapporto di pubblico 
impiego -Vizi di legittimit� dell'atto costitutivo del rapporto 
-Rimedi. 

Lavoro -Retribuzione -Impu~n tiva -Pretesa integrazione -Mancata 
impugnativa dell'atto autoritativo -Inammissibilit�. 

Impiego pubblico -Ferie -Compenso per ferie non godute -Mancanza 
di apposita normativa -Inammissibilit�. 

Previdenza ed assistenza -Impiego pubblico -Controversia -Giurisdizione 
del Consiglio di Stato -Sussiste. 

Previdenza e assistenza -Contributi -Prescrizioni decennale. 

Allorch� la P. A. esercita un pubblico potere, la natura, unilaterale 
o contrattuale, dell'atto non � rilevante sugli effetti prodotti, i 
quali sono propri deila natura pubblicistica del negozio giuridico posto 
in essere, con la conseguenza che anche la impugnativa � regolata dai 
principi relativi alla impugnabilit� dell'atto amministrativo, con la 
correlativa impossibilit� del giudice amministrativo di pronunciare, in 
mancanza di detta impugnativa, l'annullamento (1). 

(1) Cfr. Sez. VI, 21 maggio 1965, n. 395, Il Consiglio di Stato, 1965, 
I, 1011. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 437 

Le norme degli artt. 1 e 2 I. 28 aprile 1962, n. 230, relativo al 
ritratto di lavoro a tempo determinato, prevedono solo in casi partiW.
ri la apposizione di un termine alla durata del contratto, stabilendo, 
sostituzione dell'art. 2097 c. c., che il rapporto di lavoro si considera 
:empo indeterminato in ogni altra ipotesi, ed anche quando il rapporto 
ntinua dopo la scadenza inizialmente fissata o il termine � stato 
posto per eludere disposizioni di legge, le quali, nei rapporti di pubico 
impiego_, si risolvono in vizi di legittimit� dell'atto, da farsi 
lere nei termin-i di decadenza (2). 

La pretesa, relativa a integrazione della retribuzione, pu� essere 
?rcitata nei confronti della p. a. solo quando siano stati impugnati 
npestivamente gli atti autoritativi che hanno stabilito la retribu1ne 
(3). 

IZ compenso per ferie non godute spetta al pubblico impiegato solo 

� stato previsto da apposita norma (4). 

Le controversie relative alla regolarizzazione del trattamento assi:
nziale e previdenziale rientrano nella giurisdizione esclusiva del 
1nsiglio di Stato (5). 

In tema di versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali � 
plicabile la prescrizione decennale (6). 

(2) Giurisprudenda pacifica: cfr. Sez. VI, 21 maggio 1965, n. 395, ivi, 
65, I, 1011. 
(3) V. Ad. plen., 1966, n. 11, ivi, 1966, I, 869. 
(4) Cfr. Sez. II, 18 maggio 1966, n. 417, ivi, 1966, I, 936. 
(5) L'orientamento della decisione annotata � in contrasto con la pi� 
rente giurisprudenza della Cassazione: cfr. Sez. Un. 3 febbraio 1967, 
305, in questa Rassegna, 1967, I, 61. 

(6) Cfr. Cass. 11 dicembre 1963, n. 3135, La settimana giuridica, 1964, 
67; Sez. IV, 14 dicembre 1966, n. 1059, in questa Rassegna, 1967, I, 118. 
)NSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3 aprile 1968, n. 221 -Pres. Papaldo 
-Est. Pezzana -Brambilla e Cattaneo (avv.ti Giussani e 
Bomeglia) c. Ministero Difesa (avv. Stato N. Bronzini). 

rvit� militari -Servit� in via di urgenza -Carattere temporaneo Effetti 
-Reiterazione del provvedimento alla scadenza del biennio 
-Illegittimit�. 

L'imposizione in via di urgenza di una servit� a carattere temponeo 
� un istituto giuridico che presenta analogia con l'occupazione 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

temporanea in via di urgenza in tema di espropriazioni per p. u., e, 
come quest'ultima, pu� servire ad ovviare ad una transeunte esigenza 
di pubblico interesse ovvero precedere. ed anticipare gli effetti di un 
provvedimento a carattere definitivo; pertanto, � itlegittima la reiterazione, 
alla scadenza del biennio o subito dopo, del provvedimento 
gi� emanato, sugli stessi beni, per la stessa causa e con lo stesso contenuto 
(1). 

(1) La massima sembra esatta, in applicazione delle norme sulle servit� 
militari (art. 4, 1. 20 dicembre 1932, n. 1849, artt. 11 e 29, r. d. 4 maggio 
1936, n. 1388). Anche se non risultano precedenti in tema di servit� militari, 
la giurisprudenza � pacifica sull'analogo istituto delle occupazioni temporanee; 
Cfr. S'ez. IV, 1� aprile 1960, n. 324, Il Consigl'io di Stato, 1960, I, 582. 
Per il procedimento e le finalit� delle servit� militari v. Sez. IV, 15 gennaio 
1964, n. 3, in questa Rassegna, 1964, I, 347. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3 aprile 1968, n. 222 -Pres. Chiofalo 
-Est. Pezzana -Soc. p. az. Marigo (avv. Pizzi) c. Ministero 
Difesa (avv. Stato Casamassima). 

Appalto -Appalti pubblici -Revisione dei prezzi -Espressa pattuizione 
nell'atto a~~iuntivo e non nel contratto ori~inario -Natura 
-Espressa previsione della sua operativit� su tutti i lavori 
convenuti tra le parti -Le~ittimit�. 

Nei contratti di appalto di opere pubbliche l'atto aggiuntivo, 
rivestendo la stessa forma e seguendo lo stesso procedimento del contratto 
principale, ne diviene parte integrante e produce gli stessi 
effetti, con la conseguenza che la ciausola di revisione dei prezzi, inserita 
nell'atto aggiuntivo ai sensi deli'art. 2 d. l. 21 giugno 1958 n. 1.296 
con la espressa previsione della sua operativit� su tutti i lavori convenuti 
tra le parti, non d� luogo ad un contratto autonomo, ma disciplina 
l'intero rapporto negoziale, spiegando� i suoi effetti, secondo 
l'intenzione dei contraenti, sia sui lavori del contratto originario, sia 
sui lavori eventualmente compresi nell'atto aggiuntivo (1). 

(1) Massima esatta, in applicazione dell'art. 2 r.d.1. 21 giugno 1938, 
n. 1296. Sulla diversa disciplina della revisione dei prezzi e sulla diversa 
natura delle pretese dell'appaltatore, prima e dopo il r.d.1. 1296, cfr. Cass. 
Sez. Un. 20 febbraio 1965, n. 284, in questa Rassegna, 1965, I, 408, con nota. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 439 

>NSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 aprile 1968, n. 237 -Pres. Potenza 
-Est. Pezzana -Comune di Grottaferrata (avv.ti Cervati e 
Buazzelli) c. Ministeri lavori pubblici e Sanit� (Avv. Stato Peronaci). 


golamento edilizio comunale -Approvazione da parte del Ministero 
dei LL.PP. -Natura e limiti -Modificazioni del contenuto 
del regolamento -Illegittimit�. 

L'approvazione, da parte del Ministero dei LL. PP. dei regolamenti 
Hizi comunali e dei relativi programmi di fabbricazione rientra nel 
vero dei normali controUi di legittmit� e di merito, e pertanto non 
� contenere modifiche al regolamento originario, non potendo con 
;a l'autorit� tutoria apportare modifiche alla volont� espressa dalnte 
riel provvedimento sottoposto ad approvazione, diversamente da 
anto pu� rilevarsi per l'approvazione dei piani regolatori generali e 
rticolareggiati, i quali sono atti complessi, alla cui formazione conrrono 
la volont� del Comune (Consiglio Comunale) e dell'Ammini
�azione centrale dello Stato (decreto del Capo dello Stato) (1). 

(1) Per quanto concerne i poteri del Ministero dei LL.PP. che, in sede 
approvazione dei piani regolatori e dei piani di ricostruzione, pu� adot
�e modifiche senza una nuova determinazione del Comune, cfr. Cass. 25 
igno 1959, n. 2015, Riv. giur. ed., 1959, I, 535; Cons. Stato, Sez. II, (parere) 
ottobre 1965, n. 927, ivi 1966, I, 1136, con nota critica; circa i limiti da 
iervare nelle accennate modifiche cfr. Sez. IV, 1� febbraio 1961, n. 60, ivi, 
51, I, 314. 

Per quanto riguarda i regolamenti edilizi. comunali cfr. sez. V, 28 feba:
io 1964, n. 269, n Consiglio di Stato, I, 298; Sez. IV, 13 maggio 1964, 
503, in questa Rassegna 1964, I, 750. 

)NSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 aprile 1968, n. 248 -Pres. Papaldo 
-Est. Battara -Brambilla (avv. Marziano) c. Ministero Te


I 
j 
I 


soro (avv. Stato Lancia). 

mni di guerra -Danni subiti in territorio nemico occupato -Art. 52, 

I. n. 968 del 1953 che si riferisce ai danni subiti all'estero -Applicabilit�. 
Lo stato di occupazione militare non comporta alcuna condizione 
~stitutiva della sovranit� dello Stato occupante, ma rappresenta una 
tuazione di puro fatto, con la conseguenza che la liquidazione dell'in



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dennizzo per danni di guerra subiti in territorio nemico occupato va 
fatta non ai sensi dell'art. 51 della l. 27 dicembre 1953 n. 968 che si 
riferisce ai danni subiti nei territori sottoposti aHa sovranit� italiana, 
bens� ai sensi del successivo art. 52 che riguarda i danni subiti all'estero 
(1). 

(1) La massima interpreta esattamente la norma dell'art. 5�2 della legge 
27 dicembre 1953, n. 968. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 aprile 1968, n. 262 -Pres. Polistina 
-Est. Giura -Rosati ed altri (avv. Martuscelli) c. Ministero 
difesa (avv. Stato Peronaci). 

Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Diritti patrimoniali 


Indennit� -Interessi corrispettivi -Controversia -Giurisdizione 

esclusiva del Consiglio di Stato. 

Contabilit� generale dello Stato -Debiti pecuniari dello Stato -Interessi 
-Decorrenza. 

Rientra nella giurisdizione del Consiglio di Stato la controversia 
in ordine alle richieste di interessi corrispettivi sulle somme dovute, 
a titolo di indennit� di esodo volontario, a dipendenti statali (1). 

Gli interessi corrispettivi sulle somme dovute dalla p. a. ai propri 
dipendenti, a titolo di emolumenti, decorrono dalla data in cui il credito 
sia divenuto certo, liquido ed esigibile (2). 

(Omissis). -I. -In via preliminare, la Sezione ritiene che si debba 
escludere che la questione sottoposta al suo esame verta su una richiesta 
di interessi di mora (in ordine alla quale sarebbe ovviamente 
carente di giurisdizione) e che si tratti invece, come � detto esplicitamente 
nel ricorso, di una richiesta di interessi corrispettivi (art. 1282 

c. c.) sulle somme dovute a titolo di inde:ninit� di esodo volontario a 
dipendenti statali, interessi in ordine ai quali la giurisdizione del Consiglio 
di Stato � affermata in vari giudicati, da cui non v'� ragione di 
(1-2) Sulla questione di giurisdizione v. Sez. IV, 17 settembre 1965, 

n. 546, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 1425. 
Sulla questione della natura del credito ai fini della decorrenza degli 
interessi, oltre alle pronunce citate nella decisione, v. Cass. 3 febbraio 
1965, n. 172, in questa Rassegna 1965, I, 135 con nota. 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 441 

1eostarsi (cfr. tra l'altro Sez. VI 736 e 737 del 3 luglio 1959; IV 226, 

febbraio 1965; IV 546, 17 settembre 1965, Il Consiglio di Stato, 195�9, 

1018; 1965, I, 202). 

Pertanto, la questione di giurisdizione non si pone. 

II. -In ordine all'altro aspetto, della difficile individuazione di un 
;picuo numero di ricorrenti e del fatto che gli stessi non abbiano 
'erto alcuna prova di essere titolari del credito principale, per cui 
�vvocatura �dello Stato ha espresso l'avviso che si debba rinviare la 
1ttazione del ricorso alla avvenuta acquisizione .degli indispensabili 
imenti, il Collegio ritiene che, in via generale e di principio, nulla 
oppone che -anche secondo la prospettazione della difesa dei ricorriti 
-la questione venga decisa nei confronti di quei ricorrenti, la 
i posizione creditoria non abbisogni di ulteriore chiarimento, rinmdo 
solo per gli altri all'Amministrazione di adottare i provvedimti 
appropriati ai singoli casi. 
III. -Senonch�, a parte le accennate difficolt�, la Sezione deve 
.re rilevare che, mentre la questione della spettanza degli interessi 
rrispettivi sulle somme dovute dall'Amministrazione a propri dipennti, 
a titoli di emolumenti, comunque denominati, non soddisfatte 
.'epoca stabilita, � stata pi� volte esaminata e risolta dalla giurisprunza 
di questo Consiglio con decisioni, in generale e salvo poche 
~ezioni (cfr. VI 217 del 1964, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 549), 
v-orevoli ai dipendenti inter�ssati, tuttavia le decisioni presentano 
ierenze da caso a caso circa la determinazione del momento in cui 
rge il diritto agli interessi. 
Cosi, mentre alcune decisioni ne riconoscono la spettanza dalla 
ta di scadenza del credito principale (VI 620 del 1953, Il Consiglio 

Stato, 1953, I, 948), altre ne stabiliscono la decorrenza dalla data 
lla domanda (IV,640 del 1955, altre, infine, dalla pubblicazione della 
cisione (IV 2126 del 1963, ivi, 1963, I, 517). 

IV. -Inoltre, � necessario considerare che si verte in materia di 
mpetenza esclusiva del Consiglio di Stato, estesa anche ai diritti 
ggettivi, e che i debiti dello Stato sono regolati dalle speciali norme 
Ila relativa contabilit�. Conseguentemente, non possono essere ignote 
n� la giurisprudenza della Corte di Cassazione, quale supremo 
Lidice del diritto, n� quella della Corte dei Conti, quale massimo 
gani giurisdizionale contabile. 
Da un sommario esame di entrambe, si pu� desumere che un creto, 
per poter produrre interessi, deve essere certo, liquido ed esigile 
e che tutte le cause che incidano sull'uno e sull'altro dei presup1sti 
anzidetti, si risolvono in ragioni ostative della corresponsione 
'gli interessi. 

Cosi, per quanto attiene alla liquidit� ed esigibilit� delle obbliga)
ni pecuniarie dello Stato, la Cassazione (Sez. Un. 9 febbraio 1957, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

n: 517; Sez. I Civ. 7 agosto 1963, n. 2629; Sez. I Civ. 3 febbraio 1963, 
n. 172) ha affermato che per il complesso delle disposizioni sulla contabilit� 
dello Stato e in particolare dell'art. 270 del Reg.to 25 maggio 
1924, n. 827, i debiti pecuniari dello Stato medesimo, in deroga all'articolo 
12~2 c. c., diventano liquidi ed esigibili e generano come tali l'obbligo 
del pagamento degli interessi di diritto a carico dell'Amministrazione, 
soltanto dopo che la spesa sia stata ordinata con l'emissione del 
relativo titolo di spesa. 
La Corte dei Conti, a sua volta (cfr. Ris. 4 agosto 1949, n. 292, in 
Riv. della Corte dei Conti 1949, pag. 113), osserva che � imprescindibile 
presupposto, perch� possa parlarsi di una obbligazione accessoria 
del pagamento degli interessi, � che siano state espletate, con le prescritte 
modalit�, non soltanto la procedura della verificazione (probatio), 
ma anche quella successiva della liquidazione, intesa nel senso 
di accertamento amministrativo-contabile rivolto a constatare il diritto 
acquistato dal creditore, la relativa causale e legittimit� della stessa e 
a determinare la cifra certa e liquida da pagarsi (il � certum an et 
quantum debeatur �. 

V. -E bensl vero che la giurisprudenza di questo Consiglio di 
Stato ha ritenuto non necessaria l'osservanza di tali rigide formalit� 
per conferire carattere di liquidit� al credito principale, ogni qual volta 
l'ammontare di quest'ultimo possa determinarsi in base ad un semplice 
calcolo aritmetico. 
� per� da osservare che, nella generalit� dei casi, la certezza sull'an 
debeatur, in ordi.ne al debito principale, sorgeva da un giudicato, 
laddove nel caso di specie -e questo basta a distinguerlo nettamente 

.da tutti gli altri considerati -per la prima volta, a quanto se ne sa, 
una domanda di interessi corrispettivi, sulle somme dovute per indennit� 
di esodo, viene formulata autonomamente. 

I ricorrenti ha,nno, infatti, ammesso che il debito principale � stato 
soddisfatto e -si noti -in seguito, non gi� ad una pronuncia giurisdizionale 
che li riguardasse direttamente, ma ad una iniziativa della 
Amministrazione, che ha loro esteso un giudicato intervenuto fra la 
Amministrazione stessa ed un altro gruppo di dipendenti, su un ricorso 
al quale gli attuali istanti erano rimasti estranei. �Tale nota distintiva 
� importante, ove si consideri che il credito principale � costituito da 
un supplemento dell'indennit� di esodo volontario ex art. 5 della legge 
27 febbraio 1955, n. 53, relativo all'assegno integrativo, di cui al 

d. P. R. 4 febbraio 1955, .n. 23, che l'Amministrazione aveva ritenuto 
di non dover includere nel calcolo della predetta indennit�, dato che 
il citato art. 5 non ne fa alcun cenno. Si deve, com'� noto, alla giurisprudenza 
di questo Consiglio (dee. cit. nn. 736 e 737 del 3 lugli� 
1959, n. 226 del 24 febbraio 1965 e .n. 546 del 17 settembre 1965, 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

te di questa Sezione) il riconoscimento della computabilit� dello 
egno integrativo anzidetto nella indennit� di cui si tratta. 
Ma non � fuori luogo affermare che, a dare certezza al credito, nel 

� esatto ammontare, includente anche il supplemento, i.n corrispon1za 
dell'assegno integrativo dalla legge non menzionato, � il giudio, 
si che prima o in mancanza di questo non esiste un debito certo, 
neo a generare l'obbligo del pagamento degli interessi di diritto 
arico dell'Amministrazione. 
� incontestabile che sulla domanda in esame non � mai interve;
o giudicato di sorta. Manca perci� ogni analogia tra il caso di specie 
tuelli di cui alla citata giurisprudenza, che perci� non pu� costituire 
~cedente ai fini della emittenda decisione. 

Il Collegio, pertanto, ritiene che nella fattispecie il credito, gi� 
into nel modo che si � detto, non dia diritto a pretendere gli intesi 
corrispettivi, di cui all'art. 1282 Cod. civ., e che il ricorso vada 
:pinto. -(Omissis). 

1NSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 maggio 1968 n. 284 -Pres. Chiofalo 
-Est. Paleologo -Giacomini ed altri (avv. d'Abbiero) c. Croce Rossa 
Italiana (avv. Stato Gargiulo). 

voro -Riposo settimanale -Compenso -Mancato pagamento -Contrasto 
con l'art. 36 Cost. -Non sussiste. 
voro -Lavoro festivo settimanale -Compenso -Determinazione 
unilaterale da parte dell'Ente pubblico -Legittimit�. 

Il mancato pagamento delle giornate di riposo se.ttimanale non � 
contrasto con l'art. 36 Cost., che richiede solo la concessione del riposo 
timanale (1). 

La misura dell'aumento percentuale sulla paga base, prevista per 

determinazione del compenso per lavoro festivo settimanale, pu� 
iere, nel rapporto di impiego pubblico, determinata unilateralmente 
il'Ente, che pu� anche ridurla (2). 

(1-2) Massime esatte; non constano precedenti. 

)NSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 maggio 1968, n. 300 -Pres. Chiofalo 
-Est. Giura -Amantea Fortunato (avv. Zoli) c. Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e O.N.I.G. (avv. Stato Gentile), Marabotto. 

nministrazione dello Stato e degli Enti pubblici -Elezione di un 
rappresentante del personale nel Consiglio di Amministrazione 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Elenco degli elettori -Mancata inclusione di un impiegato -Opposizione 
avverso l'elenco -Omissione -Impugnativa giurisdizionale 
-Inammissibilit�. 

Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici -Elezione di un 
rappresentante del personale nel Consiglio di Amministrazione Pubblicit� 
-Condizioni -Certificato elettorale -Non necessario. 

La mancata inclusione di un impiegato nell'elenco degli elettori ed 
eleggibili, compilato in previsione della elezione di un rappresentante 
nel Consiglio di Amministrazione di un Ente, non pu� essere sindacata 
in sede di legittimitd, ove sia prevista la possibilitd di ricorrere avverso 
detto elenco per correggere eventuali errori e l'interessato non abbia 
proposto alcun ricorso (1). 

In sede di elezione di un rappresentante del personale nel Consiglio 
di Amministrazione di un ente, deve ritenersi legittima la elezione 
qualora, in osservanza di apposite norme regolamentari, sia stata data 
la pubblicitd prescritta, senza necessitd di consegnare agli elettori il 
certificato elettorale (2). 

(1-2) Massime esatte. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 22 maggio 1968, n. 316 -Pres. Papaldo 
-Est. Granito -Comune di S. Margherita Ligure (avv. Potest�) c. 
Ministero Finanze (avv. Stato Agr�) e Soc. Cavriani �e Gatti (avv. 
SOITentino), con intervento Pallavicino (avv. Bodda). 

Giustizia amministrativa -Intervento adesivo dipendente -Criteri Fattispecie 
in tema di rinnovo di appalto di esattoria. 

Esattoria -Conferma -Valutazione -Criteri. 

Nei giudizi inanzi al Consiglio di Stato sono ammessi a intervenire, 
per sostenere le ragioni delle parti principali (c. d. intervento adesivo 
dipendente), tutti coloro che, pur non vantando un interesse giuridicamente 
protetto, tutelabile con autonomo ricorso giurisdizionale, sono 
per� titolari di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella 
del ricorrente (o del resistente) ed hanno quindi un interesse, indiretto 

o riflesso, anche di mero fatto, alla rimozione (o alla conferma) dell'atto 
impugnato; pertanto, in sede di rinnovo di appalto di esattoria, il tito

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 445 

dell'esattoria di un comune viciniore � ~egittimato ad intervenire, 
quanto l'annullamento del decreto di rinnovo gli gioverebbe di 
?sso, potendo in tal caso realizzarsi l'aspirazione a conseguire l'apto 
in contestazione (1). 

La conferma nell'appalto delle sattoria comunali � rimessa all'ap~
zamento discrezionale dell'Amministrazione, ma, nel compiere tale 
u,tazione, l'autorit� amministrativa (Prefetto o Ministro� delle Finanze, 
mdo i casi) deve procedere ad un esame globale di tutti gli elementi, 
he patrimoniali, utili e rilevanti per esprimere un giudizio sull'evenle 
conferma, ivi compresi quelli attinenti alla misura dell'aggio, 
itrando tra i � gravi motivi � (di cui all'art. 36 secondo comma t. u. 
maggio 1963, n. 858) le ragioni utili per ritenere, nel caso di assezione 
dell'esattoria mediante asta pubblica, la corresponsione di un 
io meno elevato di quello richiesto per la conferma (2). 

(1) Giurisprudenza pacifica: Sez. V, 21 giugno 1966, n. 904, Il Consiglio 
Stato, 1966, I, 1237 e 27 agosto 1966, n. 1114 ivi, 1489. 
(2) Cfr. Sez. VI, 30 settembre 1965, n. 575, Foro it., 1966, III, 278; 25 
>bre 1966, n. 805, Il Consiglio di Stato, 1966, I, 1855. 
N"SIGLIO DI STATO, Sez. IV, 22 maggio 1968, n. 321 -Pres. Papaldo 
-Est. Battara -Morici (avv. Cervati) c. Ministero Interni (avv. 
Stato Del Greco). 

piego pubblico -Procedimento disciplinare -Annullamento giurisdizionale 
-Rinnovazione -Termini e presupposti. 

piego pubblico -Procedimento disciplinare -Annullamento giurisdizionale 
-Termine previsto dall'art. 111 t. u. n. 3 del 1957 Inosservanza 
-Illegittimit�. 

L'atto col quale vengono trasmessi alla Commissione di disciplina la 
umentazione relativa al procedimento discipl~nare, insieme con la 
nuncia giurisdiziDnale che annulla la sanzione inflitta, deve ritenersi, 
1ensi dell'art. 119 t.u. n. 3 del 1957, come il primo atto del nuovo 
cedimento, in quanto � con esso che la Commissione di disciplina 
ie investita del potere di riesame del caso ad essa sottoposto; pertanto, 
comunicazione, da parte della Commissione, di rinnovazione del 
dizio costituisce un atto successivo del procedimento, dopa il quale 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

la procedura disciplinare segue il suo corso con le modalit� ed i termini 
delle procedure normali entro i limiti di tempo di cui all'art. 120 (1). 

Annullati in sede giurisdizionale il procedimento disciplinare e la 
relativa pronuncia, in quanto la p.a. si era richiamata alle risultanze del 
processo penale, dichiarato estinto con sentenza della Corte di Cassazione, 
� necessario, in sede di rinnovazione del procedimento disciplinare, 
una valutazione autonoma di tutte le circostanze che avevano indotto 
la p.a. ad aprire il procedimento nei confronti del dipendente, ed � anche 
necessario, perci�, la instaurazione del contraddittorio che ponga il dipendente 
in condizioni di difendersi nei termini e modi di legge senza rinnovare 
la contestazione degli addebiti; pertanto, il nuovo procedimento � 
illegittimo, se non risulti rispettato il termine perentorio per il deposito 
dei documenti ai sensi dell'art. 111 t.u. cit. (2). 

(1-2) Per la giurisprudenza sulla rinnovazione del procedimento disciplinare 
cfr. Sez. VI, 20 novembre 1963, n. 849, n Consiglio di Stato, 1963, 
I, 1743. 


SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

>RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 dicembre 1967, n. 2907 -Pres. 

Pece -Est. Elia -P. M. Cutrupia (conf.) -Ministero Finanze 

(avv. Stato Salto) c. Soc. Draghetti e Masoni (avv. Sgro). 

.posta di registro -Delegazioni di pagamento -Delegazione attiva Applicabilit� 
dell'imposta proporzionale -Condizioni -Fattispecie. 

(c. c., art. 1268 ss.; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8; id. tariffa all. A, 
art. 30; r. d. 7 ottobre 1926, n. 1759, art. 1). 
La delegazione di pagamento si presenta dal punto di vista strut
�ale come un negoziO plurilaterale, con due rapporti e tT'e soggetti, 
esti ultimri. rappresentati da due debitori ed un creditore, nella 
iegazri.one passiva, e da due creditori ed un debitore, nella delega,
ne attiva. Pertanto, l'applicabilit� alla delegazione attiva, in via 
ilogica ai sensi dell'art. 8 della legge del registro, delle disposizioni 
~l'art. 30 della tariffa A, relative aiza delegazione passiva, � comune 
da ritenere condizionata alla esistenza, oltre ohe del rapporto tra 
creditore delegante ed il proprio debitore, anche di quello tra lo 
sso creditore ed iZ terzo, che del primo sia a sua volta creditore. 

particolare, nell'ipotesi che in un contratto di appalto con l'Amiiistrazione 
dello Stato sia convenuto, ai sensi dell'art. 1 del r. d. 
>ttobre 1926, n. 1759, che il pagamento del corrispettivo sia eseguito 
i accreditamento in un conto corrente presso la Banca d'Italia a 
iore di un istituto di credito designato dall'appaltatore, deve ritersi 
posta in essere, in tal modo, una semplice indicazione attiva di 
7amento, non soggetta al tributo proporzionale di registro, e non 
. una delegazione attiva, a meno che non risulti accertato che 
~creditamento sia stato richiesto in collegamento ad una posizione 
)itoria deU'appaltatore verso la banca designata a ricevere il panento 
(1). 

(Omissis). Col primo motivo l'Amministrazione ricovrente dencia 
violazione dell'art. 30 allegato A della legge di registro (r. d. 

(1) Sulla questione, e per precedenti pronunce di giudici di merito, 
. Relaz. Avv. Stato, 1961-65, II, 509. ti dfl segnalare, peraltro, che l'indim 
della sentenza qui pubblicata � stato confermato dalla successiva 
;s. 30 marzo 1968 n. 994 (che pu� leggersi in Riv. leg. fisc. 1968, 1590), e 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

30 dicembre 1923, n, 3269) in relazione agli articoli 1, 4, 8 e 9 della 
stessa legge, nonch� il difetto e la contraddittoriet� di motivazione 
in relazione all'art. 360, nn. 3 e .5 c.p.c. 

Deduce la ricorrente che la clausola 2 del contratto .configura una 
delegazione di credito o di pagamento, distinta dall'appalto, che deve 
essere assog.gettata a tassazione autonoma, essendo ad essa applicabile, 
in via analogica, la imposizione di cui all'art. 30 della �Tariffa All; A. 
Sostiene in �particolare la Finanza che, come la deleg,azione passiva � 
soggetta a tassazione proporzionale e ancorch� non accettata dal debitore 
delegato �, cosi la delegazione attiva, analogicamente, � soggetta 
alla tassazione proporzionale, anche se non accettata dal creditore 
delegatario. Il motivo � infondato. La tesi della ricorrente si fonda 
sull'erroneo convincimento che la Corte di merito abbia ritenuto il 
Banco di Roma creditore delegatario, mentre, invece, la sentenza 
impugnata, ha escluso che il Banco di Roma fosse interessato al pagamento, 
e che la clausola tuteli gli interessi del Banco medesimo. Con 
tale apprezzamento di fatto, desunto dall'obiettivo contenuto dell'atto 
20 dicembre 1956, ed insindacabile in sede di legittimit�, perch� congruamente 
e correttamente motivato, la Corte di merito ha escluso 
l'esistenza degli estremi di fatto necessari alla configurazione giuridica 
di una delegazione, e cio� ha escluso la qualit� di creditore o debitore 
del terzo, nei confronti di una delle parti contraenti. Infatti, la delegazione 
postula l'esistenza di due debitori e di un creditore (delegazione 
passiva), oppure l'esistenza �di due creditori e di un debitore 
(delegazione attiva). La delegazione, cio�, si presenta, dal punto di 
vista strutturale, come un negozio �plurilaterale, con tre soggetti e due 
rapporti (sent. n. 2916 del 1955 e sent. n. 773 del 1964) e ci� vale 
anche per l'ipotesi della delegazione attiva (sent. n. 1336 del 1962). 
Nella specie, con apprezzamento insindacabile, la Corte di appello, 
escludendo che il Banco di Roma fosse creditore o debitore di una 
delle parti, ha escluso, obbiettivamente, la possibilit� di una delegazione, 
ed ha ritenuto che il Banco veniva incaricato a ricevere il 
pagamento per conto della societ� appaltatrice, quale semplice adiectus 
solutionis causa. Tale apprezzamento di merito, importando la esistenza 
di una semplice indicazione per il pagamento ed escludendo 
la inserzione, nel contratto di appalto, tra il Ministero e la societ�, 
di altro autonomo negozio, facente capo al Banco di Roma, rende 
impossibile che, in relazione all'art. 8 della legge di re.gistro, venga 

che, pertanto, sembra da escludere, almeno allo stato, la possibilit� di un 

riesame. 

La sentenza 28 gennaio 1966 n. 332, richiamata in motivazione con rife


rimento alla disposizione dell'art. 9 della legge di registro, � pubblicata in 

questa Rassegna, 1966, I, 179, con osservazioni in nota. 


PARTE r: SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 449 

plicata, in via analogica, l'imposta prevista per la delegazione pas
�a dall'art. 30 della tariffa all. A. 

Detta voce della tariffa, infatti, presuppone due rapporti sotto.
nti (sent. n. 2916 del 1955), attraverso la creazione di un rapporto 
ovo, in aggiunta (delegazione cumulativa) o in sostituzione (delelione 
privativa o novativa) di quello, di credito, preesistente. Nella 
~cie, poich� la Corte di merito ha esclusi gli estremi di fatto della 
legazione, ossia la creazione di un nuovo rapporto, ed ha affermata 
nicit� del rapporto, ne consegue la impossibilit� di due tassazioni, 
~. essendo unico il rapporto, sarebbero ingiustificabili. Per le espo. 
considerazioni, il primo motivo del ricorso deve essere disatteso. 

Col secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 9 
lla citata Legge di regtstvo, in relazione agli articoli 1 e 4, !terzo 
nma, della stessa legge, ed I lett. b) del r. d. 7 ottobre 1926, n. 1759, 
ri.ch� omessa ed insufficiente motivazione, ed, inoltre, violazione e 
1ncata applicazione dell'art. 8 secondo comma della fogge di regi


o citata, in relazione. all'art. 9 della stessa legge ed all'art. 30 della 
'iffa All. A, e, infine, omessa motivazione, �con riferimento all'arolo 
360, nn. 3 e 5 c. p. c. Deduce la ricorrente che, avvalendosi 
lla facolt� di cui all'art. I lett. b) del r. d. n. 1759 del 19261 citato, 
parti posero in essere una pattuizione distinta dall'appalto, non 
~essariamente connessa con l'appalto stesso, e tale, dunque, da dover 
ere assoggettata a tassazione autonoma. Il motivo � infondato. 

Ritenuto, per quanto � stato detto in relazione al primo mezzo del 
orso, che il contratto 20 dicembre 1956, di cui � discussione, conte11a 
la disciplina del solo rapporto di appalto, resta necessariamente 
fosa anche l'applicabilit� dell'art. 9 della legge di registro. Infatti, 
est'ulttma norma, come questa Suprema Corte ha chiarito, si rife


r:e al caso di pluralit� di negozi giuridici contenuti in un solo donento, 
ma ove, invece, si tratti di pattuizioni o clausole concernenti 
unico negozio giuridico, sia pure misto, l'unicit� della tassazione 
iva dai principi generali che informano la citata legge ed ai quali 
l't. 9 non ha inteso derogare (sent. n. 332 del 1966). -(Omissis). 

IRTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 dicembre 1967, n. 3023 -Pres. 
Scarpello -Est. Usai -P. M. Tuttolomondo (conf.). -Azienda delle 
Fer:rovie dello Stato (avv. Stato Agr�) c. Marotta (avv. Ciamarra). 

posta di ricchezza mobile -Ritenuta diretta -Controversie -Legittimazione 
passiva di Amministrazione dello Stato diversa dal Ministero 
delle Finanze -Sussiste. 

(t. u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 3, lett. B; r. d. 11 luglio 1907, n. 560, art. 6; 
t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 126). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Imposta di ricchezza mobile -Interessi compensativi su somme dovute 

a titolo di risarcimento del danno -Tassabilit� -Esclusione -In


teressi corrispettivi e interessi moratori -Tassabilit�. 

(t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81, 85). 
Nelle controverrsie suWimposta da ricchezza mobile, che venga applicata 
col sistema della ritenuta diretta da parte di Amminiistrazione 
statale, debitrice di somma di denaro, che costituisca per il creditore 
reddito imponibile, la legittimazione passiva spetta all'Amministrazione 
(diversa dal Ministero delle Finanze) che ha operato la ritenuta, 
essendo tale atto ad essa riferibile (1). 

Non rientrano tra i redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobiie 
gli interessi compensativi sulle somme dovute a titolo di risarcimento 
del danno, perch� non costituiscono ricchezza nuova, bens� svolgono 
funzione ripristinatoria; vi rientrano, invece, glti interessi corrispettivi 
suLle somme date a mutuo e gli interessi moratori sul capitale 
indebitamente trattenuto dal debitore, perch� costituiscono ricchezza 
nuova, che si sovrappone alla ricchezza disponibile, accrescendola per 
stratificazione (2). 

(Omissis). -Col primo mezzo si deduce; a tenore dell'art. 360, 

n. 3, c. p. c., la violazione dell'art. 3, lettera b) del testo unico 25 agosto 
1877, n. 4021 delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, 
in relazione all'art. 6 del relativo regolamento approvato con r. d. 11 
luglio 1907, n. 560, nonch� dei principi generali per cui legittimata a 
contraddire a qualsiasi domanda involgente un giudizio sulla legittimit� 
di una imposta � unicamente l'Amministrazione delle Finanze. 
Secondo la ricorrente nella specie si tratterebbe di una tipica lite 
tributaria, avente per oggetto la legittimit� di una imposizione da essa 
riscossa per conto dell'Amministrazione Finanziaria mediante ritenuta 
diretta. Non sarebbe, quindi, concepibile che tale questione potesse 
discutersi prescindendo dalla presenza di detta Amministrazione, alla 

(1) Sulla questione di legittimazione passiva, v. anche, in senso conforme, 
Cass. 11 luglio 1967, n. 1710. 
(2) Sulla tassabilit� degli interessi ai fini della ricchezza mobile. 
Prima di esaminare la tassabilit�, ai fini della imposta di r. m., degli 
interessi esaminati dalla sentenza annotata, occorre distinguere, tenendo 
conto dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza nel campo civilistico, 
gli interessi stessi secondo la loro diversa natura. 
a) Sono corrispettivi gli interessi che consistono nella somma dovuta 
a titolo di corrispettivo da un soggetto a un altro per il godimento di una 
somma di danaro (art. 1282 c. c.), che � suscittibile di naturale produttivit� 
(in tal senso, per gli interessi sul prezzo trattenuto dal compratore nel caso 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 451 

Lle competeva l'esercizio della vigilanza sulla applicazione della 
muta diretta a tutte le persone ad essa soggette a termini di legge, 
ondo quanto disposto dall'art. 6 del citato regolamento per l'impo


sui redditi di ricchezza mobile. 

Il rilievo che la legittimazione passiva della ricorrente Azienda 
le Ferrovie dello Stato deriverebbe dal fatto che era stata proprio 
! azienda a trattenere l'importo dell'imposta di ricchezza mobile, 
ece di versarlo alla Marotta, come avrebbe dovuto in virt� della 
cedente sentenza del Tribunale che aveva condannato tale azienda 
risarcimento del danno con gli interessi, non avrebbe pregio perch� 
:iuestione della assoggettabilit� all'imposta di ricchezza niobile degli 
il'essi compensativi non aveva formato oggetto del giudicato preente. 
In conseguenza poteva consentirsi unicamente che I'Amminitzione 
Ferroviaria, quale materiale operatrice della ritenuta e af!
h� la sentenza facesse stato anche nei suoi confronti, rimanesse 
giudizio, che, per�, in via, principale doveva essere istaurato coni'Amministrazione 
delle Finanze, che aveva percepito il tributo di 

si trattava. 

Tale motivo � infondato, come � gi� stato dimostrato da questa 
>rema Corte a Sezioni Unite (sent. 14 marzo 1959, n. 761) in un 

o analogo e da questa stessa sezione (sent. 11 luglio 1967, n. 1710) 
un caso identico. 
Come � stato osservato in quest'ultima sentenza, per la applica:
ie dell'imposta di ricchezza mobile, oltre al normale sistema dei 

rendita obbligatoria con effetti reali differiti, cfr. Cass. 29 ottobre 1966, 
!719; per gli interessi sulle somme trattenute dal debitore nel caso di 
:iiti certi e liquidi, cfr. Cass. 5 dicembre 1966, n. 2849; per gli interessi 
.e somme trattenute da parte di un Ente, gi� liquidate con sentenza pas1 
in giudicato, cfr. Cass. 19 novembre 1963, n. 2999, Giur. it., 1964, I, 145). 

b) Sono moratori gli interessi che consistono nella somma dovuta a 
lo di risarcimento del danno, che viene cosi legalmente liquidato, nel 
:> di inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c. c.) (Cass. 
giugno 1966, n. 1634). 

L'una e l'altra specie di interessi hanno una nozione precisa e deter1ata, 
con un campo di applicazione ben delimitato; fa prima rappresenta 
empio tipico di frutti civili che l'impiego del danaro produce; la seconda 
n caso di liquidazione legale del danno, limitatamente alle obbligazioni 
uniarie. 

e) Pi� generica, e perci� meno determinata, � la nozione degli inteli 
compensativi. Tenendo conto della giurisprudenza, pu� affermarsi che 
interessi compensativi costituiscono un compenso dovuto da un soggetto 

ripristinare il patrimonio di altro soggetto in conseguenza di un danno 
ecato, oppure in conseguenza del mancato godimento dei .frutti �di 
L cosa. 

La prima applicazione (risarcimento del danno) � generalmente riferita 

~ obbligazioni che sorgono da fatto illecito, nelle quali gli interessi svol



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ruoli, sono previsti quelli della ritenuta, con diritto a rivalsa, e l'altro 
della ritenuta diretta, che trova attuazione nel caso in cui lo Stato sia 
debitore di una somma di danaro, la quale per il creditore costituisce 
reddito imponibile. In tal caso la stessa amministrazione statale che 
deve eseguire il pagamento opera la trattenuta della quota di imposta 
dovuta sulla somma, sicch� si ha contestuamente l'accertamento e la 
realizzazione del tributo per mezzo di una compensazione pa�rziale con 
il maggior debito dello Stato verso il creditore. 

Indubbiamente la realizzazione della pretesa tributaria mediante 
ritenuta diretta da parte delle singole amministrazioni dello Stato, diverse 
dal Ministero delle Finanze, � effettuata per conto di quest'ultimo, 
a cui dalla legge � attribuita la competenza per tutto ci� che concerne 
l'intera mate;ria dei tributi, ma ci� non appare decisivo per la 
risoluzione della questione in esame, dovendo a tal fine applicarsi il 
criterio della riferibilit� dell'atto con cui � stata disposta la ritenuta 
e contro il quale � stata proposta l'impugnazione, riferibilit� che deve 
essere organicamente attribuita alla stessa amministrazione che ha 
emesso l'atto, essendo ininfluente nei rapporti esterni che la medesima 
agisca per conto di un altro ramo della pubblica amministrazione e 
precisamente del Ministero delle Finanze. 

Infatti, nell'operare la ritenuta, ogni singola amministrazione agi


sce nell'adempimento di una funzione sua propria, ad essa attribuita 

dalla legge, e non pu� acquistare rilievo la circostanza che tale fun


zione si inserisca in un .rapporto di collaborazione con altra ammini


strazione, dato che decisivo, per la riferibilit� all'organo che l'ha posto 

gono appunto una funizone ripristinatoria (Sez. Un., 14 luglio 1959, n. 761; 

Cass. 28 giugno 1966, n. 1677; Cass. 8 ottobre 1966, n. 2100, Foro it., 1966, 

I, 689). In tal senso la giurisprudenza � pacifica: gli interessi sono compen


sativi, giacch� � svolgono una funzione di riparazione patrimoniale, in quan


to concorrono a colmare un vuoto, a reintegrare una diminuzione, a sosti


tuire una ricchezza perduta, senza dar luogo a una nuova ricchezza �. 

La seconda applicazione (mancato godimento dei frutti) � riferita ai 

contratti di scambio, laddove le reciproche prestazioni non siano eseguite 

contemporaneamente e servono a compensare il creditore per il mancato 

godimento dei frutti della cosa gi� da lui �consegnata all'altro 'soggetto 

(art. 1499 c. c.) (cfr. Cass. 30 luglio 1964, n. 2189, Foro it., 1964, rep., 

voci interessi n. 1; Cass. 5 aprile 1966, n. 875, Rass. Avv. Stato, 1966, I, 841). 

Come rilevasi, la giurisprudenza pone una chiara distinzione fra gli 

interessi moratori e gli interessi compensativi: i primi rappresentano nelle 

obbligazioni pecuniarie, come si � detto, il danno subito, o il frutto perduto, 

per la mancata disponibilit� del capitale ( vedi in particolare Cass. n. 2999 

cit.); i secondi rappresentano la .somma necessaria a integrare il patrimonio 

di un soggetto, in seguito alla riduzione della sua capacit� lavorativa o 

produttiva o in seguito al mancato godimento di una cosa, e in tal senso 

la giurisprudenza sopra citata si ricollega a una sentenza, non recente, delle 

Sez. Un., 9 aprile 1935, Foro it., 1935, I, n. 477). 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 453 

essere, � soltanto il fatto che la funzione sia espletata da quell'orno 
in nome proprio. 

Nella specie la causa ha per oggetto l'accertamento della illegitnit� 
della ritenuta operata dalla Amministrazione Ferroviaria e la 
nseguente condanna di quest'ultima a pagare la somma, che si assu~ 
indebitamente trattenuta. Pertanto deve ritenersi legittimata passimente 
appunto l'amministrazione dello Stato che, eseguendo la idte.
ta, avrebbe commesso la lesione del diritto soggettivo oggetto di 
.esto giudizio e che, come tale, deve essere chiamata a rispondere 
Ile sue conseguenze. 

La circostanza che la ritenuta sia stata eseguita a norma dell'ar
�olo 11, lett. b), testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 per riscuotere 
mposta di ricchezza mobile sugli interessi dovuti dall'Amministrame 
Ferroviaria e che pertanto questa amministrazione abbia agito 
ll'interesse e per conto 'di quella delle Finanze riguarda un rapporto 
terno tra le dette amministrazioni dello Stato, che non pu� modi:
are i normali principi che disciplinano la responsabilit� per cui ciam� 
deve rispondere delle proprie azioni; principi che trovano applii:
one anche rispetto alle varie amministrazioni dello Stato aventi, pur 
Ila unicit� organica dello Stato stesso, una propria individualit� giulica, 
con capacit� di amministrare, contrattare, compiere in genere 

o giuridici e stare in giudizio per la tutela dei propri interessi, 
nch�, sotto l'aspetto passivo, per rispondere dei propri atti, ossia 
gli atti che a quella determinata amministrazione sono riferibili nel 
tiso gi� chiarito. 
Dopo aver premesso le nozioni civilistiche sulla diversa natura degli 
teressi, pi� delicato discorso deve farsi per quanto concerne la loro tassalit�. 
Al riguardo la disposizione dell'art. 126 t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, 
~ondo la quale l'imposta si applica mediante ritenuta diretta �sugli inte;
si dovuti dalle Amministrazioni statali ., non pu� essere interpretata sul


scorta di un procedimento meramente letterale, nel senso che ogni tipo 
interessi dovuti dalle Ammini.strazioni statali sia senz'altro assoggettale 
a r. m.; e ci� perch� la disposizione deve essere correlata al concetto 
11damentale che qualsiasi introito in tanto pu� formare oggetto di imposta 

quanto costituisce reddito in senso proprio (art. 81 del t. u. cit.), ( � nuova 
:chezza consistente in un aumento di valore del patrimonio del contri.
ente � (cosi nella sentenza qui annotata); pi� precisamente gli interessi 
110 tassabili in categoria A in quanto costituiscono reddito di capitale 
rt. 85 t. u. cit.). 

Cos� delimitata, la indagine deve prescindere dalle nozioni civilistiche 
!)raenunciate e deve es,aere rivolta a precisare l'oggetto della prestame 
che l'Amministrazione, caso per caso, si obbliga ad assumere; e cio� 
corre precisare se, a seconda dei casi, si tratti di obbligazione che tende 
risarcimento del danno, ovvero di obbligazione pecuniaria. 

Nell'obbligazione di risarcimento del danno la prestazione ha un ogget


del tutto particolare: essa tende, in via originaria, a restituire in pristino 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Irrilevante appare anche la circostanza che la causa importi la decisione 
di una questione di natura tributaria relativa alla legittimit� 
della imposizione di una imposta, dato che la natura della questione 
giuridica che deve essere decisa non pu� influire sull'aspetto soggettivo 
del rapporto giuridico, n� sulla legittimazione 'Sostanziale ad agire 
e a contraddire in giudizio. 

L'esattezza dei principi affermati non � contraddetta, bensi confermata 
dall'invocato art. 6 del citato regolamento approvato con r. d. 
11 luglio 1907, n. 560, che dispone: � Per l'applicazione della ritenuta 
diretta a tutti i redditi che vi sono soggetti a termini di legge la vigilanza 
� . esercitata dal Ministro delle Finanze � . Infatti l'organo incaricato 
di esplicare la sua vigilanza sul compimento di un dato atto amministrativo, 
appartenente alla competenza di un altro organo, non pu� 
essere considerato autore e neppure coautore di tale atto, dato che la 
vigilanza costituisce una attivit� amministrativa puramente interna, 
che svolge ed esaurisce la propria efficacia nell'ambito dell'organizzazione 
dello Stato, cio� nei rapporti dei vari organi tra loro. 

Col secondo motivo, deducendo la violazione, o, quanto meno, la 
falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 11, lett. b), del citato testo unico 24 
agosto 1877, n. 4021, in relazione all'art. 360, n. 3 c. p. c., si sostiene 
che dette disposizioni di legge considerano redditi soggetti all'imposta 
di ricchezza mobile tutti gli interessi pagati in qualunque luogo e da 
qualunque persona per conto dello Stato senza fare alcuna distinzione 
e che quindi hanno errato i giudici del merito quando hanno 
ritenuto che il sistema della legge tributaria consentisse di applicare 

il patrimonio del danneggiato nello stato in cui dovrebbe trovarsi se non 
si fosse verificato il fatto dannoso; e solo quando ci� non � pi� possibile, 
ih via sussidiaria, la prestazione acquista natura pecuniaria (DE RuGGIERo, 
Istituzicmi di diritto civile, II, 42). Anche come prestazione pecuniaria, 
l'obbligato � chiamato a rispondere verso il danneggiato delle conseguenze, 
dirette e indirette, del proprio fatto, doloso o colposo (art. 2043 c. c.): in 
tal senso, non solo il danno emergente ed il lucro cessante tendono a 
ripristinare il patrimonio del danneggfo1.to, ma anche gli interessi hanno 
una funzione ripristinatoria, in quanto non sussiste, in via originaria, un 
capitale sUl quale vanno calcolati. Pertanto, come la Cassazione ha affermato 
nella sentenza annotata (e la giurisprudenza � ormai costante: v. 
Cass. 15 luglio 1966, n. 1880; Sez. Un. 14 marzo 1959, n. 761, Foro it., 1959, 
I, 561), tali interessi non sono interessi di capitale, e perci� non costituiscono 
ricchezza nuova (n� ha rilevanza accertare la loro natura civilistica, 
come interessi compensativi). 

Nell'obbligazione pecuniaria, che l'Amministrazione pu� assumere in 

fattispecie diverse, con contratto (ad es. mutuo in danaro) o con atto uni


laterale (al es. decreto di esproprio o di occupazione) o, pi� genericamente, 

con fatti giuridici (ad es. accessione ai sensi dell'art. 936 c. c., che obbliga 

il proprietario del suolo a pagare una indennit�), la prestazione ha, per 

oggetto, in via originaria, una somma di denaro (il prezzo o una indennit�); 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

distinzione, operata in dottrina, tra le varie specie di interessi cor;>
ettivi, moratori e compensativi. 

In ogni caso, poi, gli interessi compensativi, secondo la ricorrente, 
revano ritenersi soggetti all'imposta di ricchezza mobile perch� trorano 
la loro giustificazione nel mancato godimento della somma che 
reva essere corrisposta a titolo di risarcimento e si sostanziavano, 
ndi, nel reddito che presuntivamente la somma stessa avrebbe dato. 

Infine l'esonero degli interessi compensativi dal pagamento della 
;>osta di ricchezza mobile incontrerebbe un ulteriore ostacolo nel:
t. 8 del testo unico, n. 4021 del 1877, che elenca tassativamente le 
nzioni, contemplando tra esse soltanto i redditi che hanno scontato 
ra imposta e le somme pagate a titolo di rimborso di capitale. 

Anche tale secondo motivo � infondato. 

Invero, come questo Supremo Collegio ha gi� ritenuto (vedi la 
:ita sent. delle Sez. un. 14 marzo 1959, n. 761) non rientrano tra i 
lditi soggetti a imposta di ricchezza mobile gli interessi compensativi 
le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, perch� essi non 
tituiscono una ricchezza nuova, tale cio�, da sovrapporsi a quella di1nibile, 
accrescendola per stratificazione, come invece avviene per 

interessi corrispettivi delle somme date a mutuo e per quelli mora-
i corrispondenti ai fi::utti del capitale indebitamente trattenuto dal 
>itore, bensi hanno una funzione. ripristinatoria, in quanto concorLO 
a colmare un vuoto, a reintegrare una diminuzione e a sostituire 
:i ricchezza perduta, di guisa che la loro liquidazione non costituisce 
[!hezza prodotta, ma serve a ricostituire un capitale distrutto, a 

da un lato l'Amministrazione (mutuante, espropriante, proprietaria del 
ilo) si obbliga a corrispondere tale somma, dall'altro il privato (mutuaio, 
espropriato, costruttore delle opere su suolo della p. a.) ha, sin dalla 
gine, un diritto di credito. 

N� la prestazione cambia natura per il fatto che � talvolta ritenuta 
!Stazione di valore e non di valuta (ad es. sul caso dell'art. 936 c. c.): 
e a.spetto inerisce al criterio di determinazione che va riferito al momendella 
liquidazione giudiziale (Cass. 22 giugno 1959, n. 1979, Foto it., 
iO, I, 818; Cass. 7 dicembre 1961, n. 2776): ma l'oggetto della prestazione 
ta sempre una indennit�. Trattasi, in definitiva, di un'obbligazione che 
per oggetto originario una somma (capitale), e gli interessi, in quanto 
tto della mancata disponibilit� del capitale, rappresentano interessi di 
1itale, e cio� nuova ricchezza e sono perci� tassabili; sono cos� tassabili 
interessi sulla indennit� di esproprio (che sono corrispettivi: cfr. Cass. 
1prile 1966, n. 875, cit., con nota; la loro natura non � pacifica: 4 gen


o 1964, n. 6, in questa Rassegna, 1964, I, 319, con nota critica; ma, ai fini 
)Utari che qui .si esaminano, non ha rilevanza la loro natura corrispeta, 
compensativa o moratoria); gli interessi sulla indennit� di occupazione 
ittima, sulla indennit� dovuta al costruttore ex art. 936 c. c. 
U. GARGIULO 

456 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

restaurare il mezzo strumentale per la produzione di redditi tassabili. 

Detti interessi, se ben si considera, costituiscono, nella loro sostanza, 
nient'altro che una componente del danno da risarcire sofferto 
sino al momento in cui esso viene riparato mediante il pagamento dell'equivalente 
pecuniario. Tale danno si compone, infatti: a) del danno 
causato nel momento in cui viene sub�to; b) del danno ulteriore prodotto 
per non essere stato immediatamente risarcito e costituito dagli 
effetti nocivi causati a sua volta dal danno sino al momento della sua 
riparazione. 

Questo Supremo Collegio ha fatto costante applicazione di questi 
principi quando ha affermato che la domanda degli interessi compensativi 
dal giorno del commesso illecito sulla somma dovuta a titolo 
di risarcimento dei danni deve ritenersi compresa, per implicito, nell� 
generica domanda di risarcimento danni. Ci� in quanto senza tali interessi 
il risarcimento non sarebbe completo, essendo essi diretti a 
risarcire gli ulteriori effetti del danno originario derivati dal ritardo 
nel conseguimento da parte del creditore delle somme a lui dovute a 
titolo di risarcimento (Cass. 28 giugno 1966, n. 1677; 27 febbraio 
1963, n. 772; 17 dicembre 1962, n. 2283; 26 luglio 1962, n. 2126). 

La non assoggettabilit� all'imposta di ricchezza mobile degli 
interessi compensativi sulle somme dovute a titofo di risarcimento del 
danno non costituisce quindi una vera eccezione alla regola che stabilisce 
che tutti gli interessi sono soggetti alla detta imposta, bensi, piuttosto, 
applicazione del principio generale per cui oggetto dell'imposta 
di ricchezza mobile sono solo i redditi che costituiscono una nuova 
ricchezza consistente in un aumento di valore del 1patrimonio del contribuente, 
che .rappresenti il conseguimento di un effettivo ,vantaggio 
economico. Vengono, dunque, a cadere tutti gli argomenti addotti a 
sostegno del motivo in esame e fondati sulla considerazione che nella 
specie si trattasse di veri interessi. -(Omissis). 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 gennaio 1968, n. 32 -Pres. Stella 

Richter -Est. Leone -P. M. Toro (diff.) -De Luca ed Evangelista 

(avv. Silvagni) c. Ministero Finanze (avv. Stato Salto). 

Imposta di registro -Enunciazione di convenzione verbale -Tassabilit� 
-Condizioni -Identificabilit� della convenzione enunciata 
e natura della relativa indagine -Necessit� della provenienza dell'enunciazione 
dalle stesse parti della convenzione enunciata. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n . .3269, art. 62). 
Per la tassabilit�, a norma dell'art. 62, comma 2�, del r.d. 30 dicembre 
1923, n. 3269, delle convenzioni verbali enunciate in atto presentato 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

la registrazione, � necessario, tra l'altro, che l'atto enunciante con~
a di identificare la convenzione enunciat.a in ordine ai soggetti, al 
tenuto oggettivo ed alla sua reale portata, in modo da fornire non solo 
rova della sua esistenza, ma addirittura il titolo; tali elementi debbono 
:varsi dalla stessa enunciazione e non aliunde o in via presuntiva; la 
>tiva indagine � di natura giuridica, per quanto attiene non alla suss�~
za in concreto di detti elementi, bensi alla loro rilevanza ai fini 
~'identificazione enunciata. Altra condizione necessaria per la tas~
one � che l'atto enunciante sia stipulato dalle medesime persone 

le quali � intervenuto il contratto verbale (1). 

II 

RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 giugno 1968, n. 1682 -Pres. Rossano Est. 
Usai -P. M. Chix� (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Foligno) 
c. Soc. Veri (avv. Cogliati Dezza) e Quarti (avv. Allorio). 

posta di re~istro -Enunciazione di convenzione verbale -Tassabilit� 
-Condizione -Provenienza dell'enunciazione dalle stesse parti 
della convenzione enunciata. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 62, secondo comma). 
Per 'la tassabilit�, a norma dell'art. 62, comma 2�, del r.d. 30 dicem


1923, n. 3269, delle convenzioni verbali enunciate in atto presentato 

la registrazione, occorre che l'enunciazione provenga dalle stesse 
ti che hanno stipulato la convenzione enunciata (2). 

I 

(Omissis). -Col primo mezzo, i ricorrenti censurano la sentenza 
mgnata, denunziando falsa applicazione dell'art. 62 della legge del 
istro e violazione degli art. 2248, 2247, 2253 c. c., nonch� dei principi 

(1-2) La Corte di Cassazione si uniforma, con la prima delle sentenze 
rassegna, alla sua giurisprudenza, ormai costante nel ritenere che, per 
;assabilit� delle convenzioni verbali enunciate in atto presentato per la 
istrazione, oltre ai requisiti indispensabili della sussistenza della contzione 
enunciata e della connessione diretta fra questa e le disposizioni 
l'atto che la contiene, � richiesto che l'atto enunciante consenta di iden!
are le convenzioni in ordine ai soggetti, al contenuto oggettivo ed alla 

reale portata, in guisa da fornire non solo la prova della sua esistenza, 
lS� addirittura il titolo: Cass. 24 maggio 1968, n. 1589, Riv. leg. fisc., 1968, 
2; Cass. 7 novembre 1967, n. 2291, Foro it., Mass. 1967, 633; Cass. 25 mag1966, 
n. 1340, in questa Rassegna, 1966, I, 1301; ed ancora: 16 luglio 1965, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di diritto sulla qualificazione dei rapporti giuridici, ancora violazione 
dell'art. 62 cit. in relazione all'art. 13<6 della stessa legge e vizi di motivazione. 


Osservano i ricorrenti che la Corte ha affermato apoditticamente che 
nella lettera del 30 marzo 19'56 � stata enunciata una societ� di fatto, 
solo perch� era stata impiegata dagli sprovveduti contadini la espressione 
� societ� di fatto., senza indagare sulla effettiva portata della locuzione, 
usata per indicare il rapporto di conduzione in comune, con vincolo di 
solidariet�, costituito col contratto di affitto del rn52. 

La motivazione della sentenza sul detto punto, a .parere dei ricorrenti, 
� quanto meno insufficiente, non essendo stata vagliata l'attendibilit� 
giuridica della convenzione che si assume enunciata. 

In estrema ipotesi, aggiungono i ricorrenti, poich� il testo della lettera 
nulla aggiunge a quanto gi� era noto all'ufficio a seguito della registrazione 
del contratto di locazione del 1952, l'enunciazione si sarebbe 
dovuta ravvisare nel detto contratto di locazione, J:"eclamandosi l'imposta 
nel triennio dalla registrazione di esso. 

Le censure sono fondate in parte. 

Questo Supremo Collegio, in tema di interpretazione dell'art. 62 

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3,269, ha affermato ripetute volte che, per la 
tassabilit� a norma di detto articolo delle convenzioni verbali enunciate 
in un atto presentato per la registrazione, � necessario, tra l'altro, che 
l'atto enunciante consenta la possibilit� di identificare la convenzione 
enunciata e di ricostruirla autonomamente ed in modo completo, in 
ordine cio� ai soggetti, al contenuto oggettivo ed alla sua reale portata, 
in modo da fornire non solo la prova della sua esistenza, ma addirittura 
il titolo della convenzione stessa: elementi questi che debbono ricavarsi 
dalla stessa enunciazione, in armonia con il pi� generale principio che, 
per la applicazione dell'imposta di registro, l'ufficio finanziario deve attenersi 
alle risultanze dello scritto esibitogli e non pu� ricavare aliunde o 
presumere quanto le parti abbiano taciuto o voluto, al di fuori di ci� 
n. 1572; 15 febbraio 1965, n. 232; 14 febbraio 1962, n. 3351; 3 marzo 1951, 
il. 714. 
Per una critica a tale indirizzo giurisprudenziale, che, nell'assolutezza 

delle su� affermazioni ed ancor pi� nella rigorosa applicazione datane in 

taluni incontri, finisce col rendere praticamente inattuabile l'art. 62 della 

legge di registro, rimandiamo alla nostra nota �Enunciativa di convenzione 

verbale e suoi profili tributari ., in questa Rassegna, 1966, I, 1301. 

Si segnala che negli stessi sensi di quella in rassegna � anche la sen


tenza n. 263 del 27 gennaio 1968, resa dalla Corte di Cassazione in causa 

Todini c. Ministero Finanze, avente ad oggetto la stessa controversia e che, 

per brevit�, omettiamo di pubblicare. 

Entrambe le sentenze in rassegna, poi, affermano il principio che l'atto 
enunciante debba essere stipulato tra le stesse persone tra le quali � inter



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 459 

~ risulta dal testo dell'atto registrato (Cass. 15 febbraio 1965, n. 232, 
luglio 1965, n. 1572, 30 marzo 1951, n. 714). 

Questa interpretazione � condivisa dalla dottrina, che ne esemplifica 
~oncetto nel senso che l'interprete deve proporsi la domanda se le 
usole enunciate, qualora costituissero il contenuto di un atto separato 
� s� stante, comporterebbero la registrazione di tale atto, come atto 
;onomo di tipo determinato e non come semplice documento. 

Quali siano gli elementi essenziali perch� si possa ritenere identifi>
ile la convenzione enunciata, � cosa da rice!'carsi in rapporto alle 
tcrete fattispecie e l'indagine � di natura giuridica, per quanto attiene 
l alla sussistenza in concreto di detti elementi, bensi alla loro rile1za 
ai fini dell'identificazione della convenzione enunciata. 

Orbene, esaminata in aderenza ai principi cosi stabiliti, la motivane 
della sentenza impugnata mostra vizi di insufficienza e di contradtoriet�, 
in ordine alla sussistenza nella specie di un'enunciazione, che 
ponda all'esigenza di un'autonoma e completa ricostruzione della con1zione 
enunciata, e, ancor prima, che dia certezza che una convenzione 
!nunciata come conclusa. 

Non � dubbio, come si � accennato, che, nel valutare le dichiarazioni 
le parti contenute nell'atto da registrare, l'ufficio del registro prima, 
il giudice in caso di controversia, debbono attenersi al significato 
terale e logico del testo e non possono ricavare da fattori estranei quale 
stata la reale volont� dei dichiaranti. � da affermare, per�, che in 
esto esame essi debbono adottare il significato che le dichiarazioni 
umono nella sostanziale unit� dell'espressione del pensiero dei dichiatti, 
anche se obiettivata in pi� proposizioni e di queste alcune abbiano 
unto, nel documento scritto, la posizione logica di una replica od il 
.ore giuridico di una controproposta negoziale. Cio�, ai fini della 
;erminazione del contenuto dell'atto, di natura negoziale, presentato 
: la registrazione, trova applicazione la regola dell'interpretazione 

:sa la convenzione enunciata (v. Cass. 7 giugno 1954, n. 1862, Riv. leg. 

:., 1954, 1014); condizione ritenuta necessaria, in quanto una enunciativa 

npiuta da persone diverse dai contraenti non potrebbe costituire per 

esti ultimi prova scritta della convenzione enunciata. Sul qual punto, con 

erimento alle enunciazioni in sentenze, quando queste vengano in rilievo 

ne atti enuncianti, ex art. 62 l. r., cfr. anche Cass. 9 marzo 1968, n. 783, 

ra, 476. 

Per una critica a tale principio, che non sembra aver riscontro nella 

:ge ,e nemmeno giustificazioni di natura equitativa, rimandiamo alla no


a nota, gi� citata (v. anche Relaz. Avv. Stato, 1951-1955, II, 548 e MAND�, 

enunciazioni in sentenza con riguardo alle condizioni di tassabilitd ed 
a individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, in 
esta Rassegna, 1967, I, 441). 

F. PAGANO 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

complessiva delle clausole, che, per essere fondata su un princ1p10 di 
pura logica, ha carattere obiettivo e si applica anche alle interpretazioni 
meramente testuali di una scrittura, che debbano esser fatte da un terzo. 

Nella spec1e, l'enunciazione contenuta nella lettera diretta al locatore 
Todini da alcuni dei locatari solidali, per riconoscere e purgare 
alcune inadempienze e per riconfermare le loro obbligazioni, non si 
esaurisce nella locuzione: � In riferimento alle obbligazioni contrattuali, 
le diamo atto che la conduzione della. tenuta viene eseguita in societ� 
di fatto fra tutti i firmatari del contratto di locazione �. Segue, infatti, 
nel documento, una coeva dichiarazione del locatore Todini, sottoscritta 
da lui e da due dei tre firmatari della dichiarazione ora riferita, cosi 
concepita: � Si accetta quanto scritto nella lettera retro estesa, a patto 
e condizione: a) che la societ� di fatto dev'essere tra tutti i firmatari del 
contratto d'affitto vigente e cio� affittuari e fideiussori, con reciproca 
garanzia solidale e rinunzia alla divisibilit� dell'obbligazione a norma 
del detto contratto di affitto �. La Corte d'Appello ha preso in esame le 
sole dichiarazioni degli affittuari e trascurato del tutto quelle del locatore, 
coeve e contenute nel medesimo documento; e perci� la sua valutazione, 
in contrasto con il .Principio interpretativo stabilito innanzi, non 
ha potuto cogliere il significato logico ed il correlativo valore giuridico, 
ricavabile dalla interdipendenza delle due dichiarazioni, obiettivamente 
espressive di pretese del locatore a costruzioni giuridiche che meglio, a 
suo parere, garantissero il suo credito per il pattuito corrispettivo della 
locazione; con l'ulteriore conseguenza che risulta omessa e fuorviata 
l'indagine sul punto, dedotto e ribadito dagli opponenti, che le dichiarazioni 
non debbano ritenersi enunciative di un accordo societario concluso 
in passato, bensi rappresentino proposte di modifiche del contratto 
di locazione, da concretare per il futuro. 

L'incompletezza dell'indagine interpretativa, che ridonda a vizio 
di insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della 
controversia, si rileva anche da molti altri 'fattori. 

Non � stata spiegata la limitazione dell'asserito rapporto sociale agli 
affittuari, mentre le dichiarazioni concordemente accennano a societ� 
tra tutti i firmatari del contratto di locazione, compresi i fideiussori, 
estensione esplicitamente richiesta dal Todino, nella dichiarazione a sua 
firma. 

Non � stata spiegata del pari l'opinione circa la data della costituzione 
della societ�, data che senza alcuna argomentazione la Corte di 
merito sembra riportare a quella della conclusione del contratto di 
locazione, pur riferendosi le dichiarazioni del 1956 a situazioni coeve, 
distanti cio� per ben quattro anni dalla costituzione del rapporto di locazione: 
tale punto di indagine era, ed �, di particolare importanza ai fini 
della liquidazione dell'imposta di registro pretesa, dovendo la tassazione 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

atti costitutivi di societ� essere riferita ai conferimenti, con riguardo 
a data della costituzione del vincolo sociale. 
Neppure s'� dato, con la sentenza impugnata, valida risposta alla 
iuzione che l'atto ritenuto enunciante non proviene da tutte le persone, 

le quali sarebbe intervenuto il contratto di societ�. La Corte ha afferto 
che i sottoscrittori della lettera del 1956 rappresentavano anche gli 
ri affittuari; ma era stato dedotto che il mandato, relativo all'esecune 
del contratto di locazione, non conferiva poteri di costituire societ� 
li enunciarne la esistenza; e su questo rilievo la Corte d'Appello ha 

tutto taciuto, pur essendo esso relativo ad una condizione ritenuta 
~essaria per la tassazione, per enunciazione, di una convenzione vere, 
la condizione cio� che l'atto enunciante sia stipulato dalle medesime 
sone tra le quali � intervenuto il contratto verbale. -(Omissis). 

II 

(Omissis). -Dopo il quinto motivo deve essere esaminato, per la 
precedenza in linea logico-giuridica, il secondo mezzo, col quale 
mministrazione delle Finanze, deducendo a tenore dell'art. 360, n. 3 

c. la violazione dell'art. 72 e la falsa applicazione dell'art. 62 in rela1e 
anche agli artt. 93 n. 1, 17 e 82 della legge del registro.approvata 
r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, censura la sentenza impugnata per 
r ritenuto che costituiva enunciazione tassabile a norma dell'art. 62 
ge del registro l'unilaterale dichiarazione di un terzo rispetto alle 
ti contraenti, mentre costituiva ormai � ius receptum � che la enun~
ione, per dar luogo ad imposizione, doveva provenire dalle stesse 
ti che avevano stipulato l'atto enunciato e doveva indicare tutti gli 
nenti essenziali, soggettivi ed oggettivi del contratto, quando invece 
la specie era ignota una delle parti del contratto stesso. 
Il motivo � fondato. 

Invero la Corte d'Appello ha testualmente ritenuto che il verbale 
ieposito rogato dal notaio Scamarone � avrebbe dovuto essere regi1to, 
secondo l'art. 40 della tariffa all. A, parte prima della legge di 
istro, a tassa fissa solo se e in quanto contenesse la semplice menzione 
deposito della lettera 15 giugno 1946. Ma esso conteneva anche 
unciazione, come emergeva dalla dichiarazione .del depositante avv. 
ges Davanzati, che tale lettera era l'espressione di un contratto di 
1dato e di associazione in partecipazione �. Conseguentemente, dato 

tale enunciazione aveva una connessione diretta col contenuto della 
era 15 giugno 1946, doveva; sempre secondo la sentenza impugnata, 
Ucarsi alla detta enunciazione l'art. 62 della legge del registro, che 
rava giustificazione e fondamento nell'art. 13'18 del codice civile 

o gato. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Quindi la Corte di merito ha ritenuto che la cosidetta imposta di 
titolo richiesta a norma dell'art. 72 della legge di registro con l'ingiunzione 
della cui opposizione si tratta sulla convenzione posta a base della 
sentenza 17 aprile 1960 del Trib�nale di Milano non fosse dovuta in 
quanto tale convenzione doveva ritenersi gi� assoggettata a registrazione, 
sia pure senza l'esazione della tassa proporzionale per detto atto dovuta, 
solo perch� enunciata dall'avv. Forges Davanzati nel citato verbale di 
deposito di copia della lettera 15 giugno 1946, registrato a tassa fissa, 
dato che l'Ufficio, in base a tale enunciazione, avrebbe dovuto provvedere, 
a norma dell'art. 62 della legge di registro, alla registrazione anche della 
convenzione enunciata. 

Ma � dato di fatto accertato e pacifico che l'avv. Forges Davanzati 
era del tutto estraneo alla convenzione che aveva enunciato, senza neppure 
indicare nel verbale di deposito della lettera 15 giugno 1946 in quale 
veste e per quale motivo eseguiva il deposito stesso, ragione per cui 
l'unica illazione possibile era e resta quella che poteva essere dedotta 
dalla sua professione di avvocato. 

D'altra parte � principio sicuro che l'applicabilit� dell'art. 62 della 
legge di registro presuppone che l'enunciazione provenga dalle stesse 
persone che hanno stipulato la convenzione enunciata.. 

Infatti il fondamento di tale norma � costituito, come ammette 
anche la sentenza impugnata, dalla disposizione dell'art. 1318 del codice 
civile abrogato, il quale riconosceva valore probatorio tra le parti alle 
enunciazioni contenute ta:nto nelle scritture private quanto negli atti 
pubblici. 

Il principio logico codificato con tale norma imponeva, invero, che 
alla imposta di registro venisse assoggettata anche la convenzione enunciata 
dalle parti, dato che gli effetti della registrazione della scrittura 
privata o dell'atto pubblico, in cui era contenuta, si estendevano ad essa, 
come se fosse stata sottoposta a registrazione separatamente, in un atto 
stipulato a parte. 

Dunque � lo stesso principio che costituisce il fondamento della disposizione 
dell'art. 62 della legge di registro che presuppone, per l'applicazione 
di tale norma, che la enunciazione provenga dalle stesse persone 
obbligate all'adempimento della convenzione enunciata, dato che 
una enunciazione compiuta da persone diverse dai contraenti non pu� 
costituire prova della convenzione enunciata. 

!oltre non � neppure concepibile che da una enunciazione priva di 
valore probatorio, come quella fatta da persone diverse dalle parti ed 
estranee alla convenzione enunciata, possa sorgere l'obbligo delle persone 
indicate come parti di rpagare l'imposta di registro a norma del 
citato art. 62. 

Ed anche lo stesso art. 1318 c. c. abrogato, tenuto presente nella redazione 
del testo dell'art. 62 della legge di registro, richiedeva espressa



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 463 

tte che l'enunciazione, perch� avesse valore di .prova documentale, 
\7enisse dalle parti che avevano stipulato l'atto enunciato. 

Quindi la Corte d'Appello, quando ha ritenuto, basandosi esclusi1ente 
sulle enunciazioni fatte dall'avv. Forges Davanzati, che. il ver! 
di deposito della lettera 15 giugno 1946 consentisse di richiedere 
posta di registro dovuta per la convenzione enunciata dal detto 
ocato, ha violato il principio di diritto sopra enunciato. -(Omissis). 

:t.TE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 febbraio 1968, n. 426 -Pres. Pece Est. 
Malfitano -P. M. Di Maio (concl. conf.) -Amministrazione 
Finanze (Avv. Stato Cavalli) c. Impresa Querci e Soc. IRCESA 
(Avv. Sorge). 

1osta di registro -Enunciazione di convenzione non registrata Enunciazione 
in sentenza -Soggetti passivi -Solidariet� -Sentenza 
emessa in giudizi riuniti ex art. 274 C.P.C�.-Limiti. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 00, n. 2). 
Agii effetti della solidariet� per il pagamento dell'imposta di titolo 
onvenzione enunciata in sentenza emessa in cause riunite per ragiowi 
'iera opportunit� ex art. 274 c. p. c., ove le parti siano plurime e 
atrici di interessi ricollegantisi a rapporti connessi, ma indipen;
i, la parte che abbia promosso il processo connesso non pu� conrarsi 
parte istante nel procedimento principale, nel quale � interLta 
-per effetto della riunione di cause connesse -soltanto per 
valere una sua autonoma pretesa, estranea al rapporto che produce 
:eguenze fiscali (1). 

(Omissis). -Con i due motivi del ricorso, che, essendo strettate 
connessi, vanno esaminati congiuntamente, denunziandosi la viome 
degli articoli 91 e 93, nn. 1 e 2, della legge di registro 30 
mbre 1923, n. 3269, e il difetto di motivazione della sentenza im1ata, 
si deduce: 

a) che, accettata dalla sentenza del Tribunale di Roma del setJre 
1962, la �esistenza di due contratti di appalto soggetti a regi:
ione, l'imposta ad essi afferente � dovuta ai sensi della disposizione 

(1) Rilevante -nella sentenza di cui sopra -(pubblicata anche in 
t. civ. 1968, I, 590 con requisitoria del P. M. Di Maio) la riaffermata 
11itazione del concetto di � parte istante � ex art. 93 n. 2 della L. R., in 
.ione alla individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa di 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Idi cui all'art. 93, n. 1, della legge di registro, in solido da tutte le 
parti contraenti e da quelle nel cui interesse fu richiesta la re.gistra
�: 
zione della sentenza. Il Querci e la IRCESA, infatti, dovevano ritenersi 

.

contraenti in senso lato, in quanto erano parti dell'atto documento (la 

I

sentenza), anche se estranei ai contratti di appalto ed inoltre avevano 
chiesto la registrazione della sentenza; 

b) che, a norma della disposizione di cui all'articolo 93, n. 2, 
della legge di registro, sono solidalmente obbligati al pagamento della 
imposta di registro sulle sentenze sia le parti istanti, sia quelle �c!he 
fanno uso delle sentenze medesime. Il Querci e la IRCESA erano parti 
istanti nelle quattro cause riunite e, avendo chiesto la registrazione 
e la copia della sentenza, doveva ritenersi che ne facessero uso; 

c) che, di fronte all'unit� formale dell'atto documento (la 
sentenza), non � concepibile la scissione della registrazione per le imposte 
dovute dai soggetti partecipi dell'atto medesimo. 

La Corte di appello, si conclude, in base alle citate disposizioni 
della legge di registro, avrebbe dovuto in ogni caso ritenere il Querci 
e la IRCESA solidalmente obbUgati al pagamento dell'imposta di registro 
sui contratti di appalto. 

Le censure sono infondate. 

La Corte di merito ha correttamente ritenuto che. il Querci e la 
IRCESA non fossero tenuti al pagamento della imposta di registro sui 
contratti di appalto enunciati nella sentenza con la quale il Tribunale 
di Roma, a seguito dalla riunione dei procedimenti, operata di ufficio 
per ragioni di mera opportunit� e di economia processuale, emise distinte 
e autonome pronunzie sulle cause nelle quali i contratti medesimi 
erano stati dedotti e su quella proposta contro il Querci e la 
IRCESA avente per oggetto la dichiarazione di inefficacia della compravendita 
del 21 settembre 1959. 

titolo su una convenzione "enunciata in una sentenza emessa dal giudice su 
cause discrezionalmente riunite ex art. 274 c. p. c. 
Confermando la sua precedente pronuncia in data 17 ottobre 1966, 

n. 2476, Giust. civ., 1967, I, 1140, la Cassazione ha escluso che, nell'ipotesi 
di cui sopra, in cui le parti sono plurime e portatrici di interessi ricollegantisi 
a rapporti connessi ma indipendenti, la parte che ha proposto una 
domanda nell'ambito di uno dei due procedimenti connessi possa considerarsi 
parte istante e quindi tenuta al pagamento dell'imposta (nella specie, 
di titolo) relativa al rapporto oggetto dell'altra causa discrezionalmente 
riunita dal Giudice. 
Tale interpretazione (cfr. anche, nello stesso senso, Comm. Centrale 
13 febbraio 1961, n. 37642, Riv. leg. fisc., 1961, 1886) -che � in contrasto 
con il meno recente insegnamento giurisprudenziale (Cass. 25 gennaio 1934, 
Riv. leg. fisc., 1934, 169; .A!pp. Milano 26 febbraio 1935, ibidem, 1935, 705; 
Comm. Centr. 25 novembre 1947, n. 93390, Giur. imp. dir., 1950, 77) e con la 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

I resistenti non erano tenuti al pagamento della detta imposta, n� 

la disposizione di cui al n. 1, n� per quella di cui al n. 2 del


t. 93 della legge di registro (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269). 
Va innanzi tutto piremesso che, nell'ipotesi di pi� cause riunite per 
loni di mera opportunit� o di economia processuale, il provvedi1to 
di riunione lascia sostanzialmente immutata l'autonomia dei 
roli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di guisa 

la sentenza che decide le cause, formalmente unica, si scinde in 
;e pronunzie quante sono le cause decise, con la conseguenza che 
cuna pronunzia � impugnabile con il proprio mezzo di impugna-� 
1e e che legittimati a proporre l'impugnazione sono soltanto le parti 
:ombenti nella causa che le concerne e limitatamente alla pronunzia 
tiva alla causa stessa (v. sentenza di questa Corte Suprema n. 2252 

1959). 

Ora, questo principio spiega i suoi effetti anche nel campo tribu:>, 
per quanto riguarda la registrazione della sentenza emessa sulle 
e cause riunite, con la specifica conseguenza che un tributo affe:
e alla registrazione, quale � l'imposta sulle convenzioni enunciate 
a sentenza (l'imposta di titolo), va posto a carico di soltanto alcuni 
soggetti del rapporto di imposta derivante dalla registrazione. 

N� vale affermare che la registrazione dell'atto documento, sia 

>to un contratto o un provvedimento giudiziale, non pu� essere 

;a, non potendosi procedere alla registrazione medesima con il pa


.ento di solo una parte delle imposte ad essa inerenti, pe�rch� tale 

ossibilit� non impedisce di individuare quali siano i soggetti pas


dello specifico tributo e quali di essi siano solidalmente tenuti al 
tmento di esso. 
L'individuazione dei debitori d'imposta e l'esecuzione della regidone 
sono due distinti momenti dell'operazione tributaria, dato che 

:ina (JAMMARINO, Commento alla legge sulla imp. registro, 1962, II, 18; 

:ICONE, Trattato del diritto tributario del registro, 1962, 596; nello stesso 

:>, a quanto sembra, il BERLmI, Il tributo di registro, 1960, 454) -su


perplessit�. 

Posto, invero, che il concetto di � parti istanti � deve determinarsi in 

alle norme del diritto processuale, nel senso che sono tali i soggetti 

proponendo una pretesa in giudizio, provocano la pronuncia del Ma


ato (cfr. per tutti GUGLIELMI -AZZARITI, Le leggi di registro, 1959, 52), 

1� sono tenuti al pagamento dell'imposta ex art. 93 n. 2 L. R. non sol


> i soggetti che sono parti ed interessati all'atto o contratto di cui si 

roverte in giudizio, ma anche i soggetti ad esso estranei, che rivestano 

'tta qualit� formale (Cass. n. 2495/1962 e 2476/1966), sembra contraddit


valorizzare la pretesa estraneit� di un soggetto al rapporto sostanziale 

i conseguenza, a quello processuale) che controverte nell'altro giudizio 

.to, quando pur sussista -come innegabilmente si verifica nella fatti



RASSEGNA DELL'AVVO�ATURA DELLO STATO 

la fol'malit� della registrazione ha concreta attuazione soltanto dopo 
che siano stati individuati i soggetti tenuti al pagamento dei tributi 
ad essa afferenti. 

Al riguardo va rilevato che la legge di registro distingue tra imposte 
contrattuali e imposte giudiziali (art. 6) e di taJe distinzione fa 
concreta applicazione nella norma di cui al n. 1 dell'art. 93, laddove 
per le imposte sulle sentenze e sugli altri atti giudiziari limita la responsabilit� 
solidale dei procuratori alle sole imposte giudiziali, escludendola 
cosi per le imposte contrattuali, cio� per le imposte di titolo, 
che pur trovano la loro fonte nel provvedimento del .giudice . 

.�, quindi, giuridicamente configurabile la individuazione nel rapporto 
di imposta in esame di soggetti non tenuti al pagamento di un 
tributo afferente alla registrazione, gravante su altri soggetti partecipi 
dello stesso rapporto. 

In coerenza con tale principio questa Corte Suprema ha altre volte 
affermato (v. sent. n. 433 del 1967) che per le convenzioni enunciate 
in sente:q.za, non costituenti il fondamento di essa, non pu� porsi l'obbligo 
del pagamento dell'imposta di titolo a carico di quei soggetti ohe 
non abbiano la qualit� di parti contraenti o di parti .nel cui interesse 
� stata richiesta la registrazione, in quanto, in tal caso, la sentenza 
non viene in considerazione come tale, bens� come un qualsiasi atto 
enunciante previsto dall'art. 62 della legge di registro, il quale per 
costante giurisprudenza riguarda anche i provvedimenti giudiziali. In 
tal caso, si � precisato, � applicabile non la disposizione di cui al n. 2 
bens� quella di cui al n. 1 dell'art. 93 della detta legge, concernente 
gli atti civili e i contratti in genere, la quale, correlativamente al disposto 
dell'art. 62, pone l'obbligo del tributo a carico delle parti contraenti 
(oltre che di quelle nel cui interesse � stata richiesta la registrazione) 
escludendo tutti gli altri soggetti che tale qualit� non 
abbiano. 

specie -un unico atto, qual'� la sentenza soggetta a registrazione, che pronuncia 
(anche) sulla domanda proposta da ciascuno dei soggetti � istanti � 
nel giudizio riunito. 

Come insegna la citata Cass. 25 gennaio 1934, �le parole parti istanti, 
debbono intendersi adoperate unicamente per indicare la veste, nella quale 
e per effetto della quale ciascuna delle parti, sulle cui domande la sentenza 
abbia provveduto, � obbligata al pagamento dell'intera tassa dovuta �. 

Conclusione che trova, del resto, coriferma nella unicit� ed indivisibilit� 
della formalit� della registrazione dell'atto-documento, che non pu� certo 
avvenire in modo parziale (art. 91 L.R.) e che non pu� essere effettuata se 
non dopo che sia avvenuto il pagamento di tutte le imposte ad esso afferenti 
(ed il principio vale -com'� noto -anche per le imposte dovute 
sugli atti negoziali contemplati nella prima parte della tariffa all. A alla 
L.R., per i quali tutti i partecipanti all'unico atto sono tenuti solidalmente 
debitori dell'imposta sulle varie convenzioni ivi contenute, anche se poste 


PARTE I, S'.EZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 467 

Nella specie, il Querci e la IRCESA, poich� erano del tutto estrai 
ai due contratti di appalto dedotti nelle cause vertenti tra le altre 
rti, solo formalmente riunite alla loro, e alle quali erano del pari 
;ranei, non avevano quella qualit� di � parte contraente � che, a 
rma della disposizione di cui al n�'.i.mero 1 dell'art. 93, avrebbe potuto 
tei:minare in loro la insorgenza dell'obbligo solidale del pagamento 
lla imposta di titolo. 

N� tale obbligo sarebbe potuto sorgere a carico degli stessi, come 
rti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, in quanto dagli 
~ertamenti di fatto eseguiti dalla Corte di merito non risulta che una 
iile richiesta sia stata da loro fatta. 

Il Querci e la IRCESA non er,ano obbligati al pagamento dell'imsta 
di titolo neppure per la disposizione di cui al n. 2 dell'art. 93, 
quale .pone � le tasse sulle sentenze �, tra le quali rientra l'imposta 
titolo, a carico � delle parti istanti e di quelle che fanno uso delle 
itenze �. 

� vero che la Corte di merito � incorta in errore nell'escludere che 
esistenti fossero parti istanti nella causa proposta nei loro confronti, 
la qua.le intervenne la sentenza del Tribunale di Roma del settembre 
32, perch� il Querci aveva chiesto il risarcimento dei danni derivali 
dal sequestro e dall'azione di revoca dell'atto di compravendita 
l 21 settembre 1959, e la IRCESA aveva chiesto analogo risarci~
nto e il sequestro conservativo in danno degli attori; ma tale errore 

n. ha avuto alcuna rilevanza ai fini della decisione della causa 
~ch� la qualit� di parti istanti assunta dal Querci e dalla IRCESA 
lla causa che li riguardava non poteva comunque far sorgere in 100.-0 
bbligo del pagamento della imposta di titolo per i� due contratti di 
palto, gravante sui soggetti delle altre cause riunite, alle quali essi 
mo del tutto estranei. 
essere tra soggetti distinti: Cass. 18 maggio 1955, n. 1468, Foro pad., 

,5, I, 1268). 

Per �effetto di tale indivisibilit� della registrazione dovrebbe, comunque, 

mersi -anche accedendo alla interpretazione adottata dalla sentenza 

riportata -che la Finanza dovrebbe non procedere alla registrazione 

la sentenza sino a quando non siasi provveduto dai vari debitori del 

mto al pagamento di tutte le imposte dovute (comprese le imposte di 

Ilo): con la conseguenza -di cui appare evidente la illogicit� in linea 

:iiritto -che ciascuna .parte, pur avendo adempiuto integralmente e pun


lmente pro parte al debito di imposta cui unicamente sarebbe tenuto, 

i potrebbe nondimeno pretenderne la registrazione n� ottenere la copia 

la sentenza (salvo che ai fini della eventuale impugnativa, ove la pro


~ione della sentenza � condizione di procedibilit� ex art. 348 c. p. c.: 

t. Corte Costituzionale n. 80/1966). 
G. MANDO' 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Come questa Corte Suprema ha precisato in una fattispec1e analoga 
a quella in esame (cause riunite discrezionalmente dal giudice e 
decise con unica sentenza) il concetto di parte istante ai fini dell'applicazione 
della disposizione di cu~ al n. 1 dell'art. 93 della legge di 
registro non pu� dilatarsi fino a comprendervi tutte indiscriminatamente 
le parti e, cio�, anche quella che, essendo estranea al rapporto 
fondamentale tributario e a quello processuale conseguente, deduca 
in un giudizio, discrezionalmente riunito ad altro dal giudice, una 
pretesa diretta ad affermare la sua autonoma posizione, sia sostanziale 
che processuale, rispetto alle parti del giudizio principale. 

Conseguentemente, nel caso che le parti siano plurime e portatrici 
di interessi ricollegantisi a rapporti connessi, ma indipendenti, la parte 
che abbia promosso il processo connesso non pu� considerarsi parte 
istante nel procedimento principale nel quale � intervenuta -per 
effetto della riunione di cause connesse -soltanto per far valere una 
sua autonoma pretesa, estranea al rapporto che produce cons.eguenze 
fiscali (v. sent. n. 2476 del 1966). 

N� pu� sostenersi che il Querci e la IRCESA erano comunque obbligati 
al pagamento della imposta di titolo in quanto parti che hanno 
fatto uso della sentenza, perch� la Corte di merito, premesso esattamente 
che la disposizione di cui al n. 2 dell'art. 93 prevede come azione 
al presente quella dell'uso della sentenza, ha escluso, con incensurabile 
apprezzamento delle risultanze processuaH, che essi con il loro comportamento 
abbiano fatto tale uso. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 marzo 1968, n. 688 -Pres. Favara Est. 
Berarducci -P. M. Sciaraffia (conf.) -Cassa di Risparmio 
della Provincia di Bolzano (avv. Andreotti, De. Gara) c. Ministero 
Finanze (Avv. Stato Varvesi). 

Im,posta ipotecaria -Separazione dei beni del defunto da quelli del


l'erede -Annotazione nei libri fondiari delle c. d. nuove provincie 


Applicabilit� dell'imposta fissa. 

(c. c., artt. 512 segg.; r. d. 28 marzo 1929, n. 499, t. ali. artt. 20, lett. d), 52 bis; 
1. 25 giugno 1943, n. 540, artt. l, 49; id., all. A, artt. l, lett. b), 15). 
L'annotazione, nei libri fondiari, della separazione del patrimonio 
del defunto da quello dell'erede, prevista, relativamente ai territori 
annessi all'Italia dopo la prima guerra mondiale, dagli artt..20, lett. d), 
e 52 bis deita legge tavolare, nel testo aUegato al r. d. 28 marzo 19.29, 

n. 499, produce effett.i diversi dalla iscrizione delta separazione dei 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

rii nei registri immobiUari, disciplinata nell'.art. 518 c. c., e va, � 
ferenza di quest'uLtima, assoggettata ad imposta ipotecaria fissa e 
n proporzionale (1). 

(Omissis). -Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la 
11azione, l'errata interpretazione e la falsa applicazione delle norme 
materia ipotecaria, nonch� difetto di motivazione, sostiene che, poich� 
1i formalit� tavolare � prevista sotto una voce particolare, e poich� 
1motazione della separazione dei beni non � menzionata in alcuna 
~e particolare, essa non ;pu� rientrare se non tra quelle dell'art. 15 
:iffa A r. d. 28 giugno 1929, n. 1032, riguardanti le annotazioni � non 
rimenti contemplate ., mentre la sentenza impugnata non si occupa 
nimamente n� della legge ipotecaria 28 giugno 1929, n. 1032, n� di 
ella 25 giugno 1943, n. 540, e delle tariffe relative. 

(1) La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede -Regime 
mtario differenziato, fra vecchie e nuove provincie ? 
1. -Non pu� affermarsi che il caso di specie sia destinato a riprodursi 
i freQ.uenza. 
� di ostacolo a tale eventualit� sia la particolarit� dell'istituto discipli;
o dal diritto civile, sia l'ulteriore diversificazione costituita dall'appli>
ilit� alla fattispecie della c.d. pubblicit� tavolare. 

Tuttavia l'interesse giuridico non diminuisce perch�, in buona sostanza, 
: la prima volta, viene infranta l'unit� del predetto istituto civilistico, 
:ivandosene, almeno ai fini tributari, una sperequazione a favore di una 
~te del territorio nazionale. 

Il che, per l'uomo della strada � come dire che un legittimo creditore, 
: tutelare in un certo modo i propri interessi, dovr� corrispondere allo 
tto un'imposta maggiore o minore secondo che il bene sul quale vuol 
:antirsi, si trovi in un luogo, invece che in un altro dello stesso territorio 

Liano. ' 

E per chi si occupi di cose giuridiche, non sembrer� del tutto irrilevante 
tdagine di come possa pervenirsi, giuridicamente, a un tale risultato e, 
1ratutto, se possa condividersi il risultato medesimo. 

2. -La decisione annotata si riferisce ad una fattispecie generalizzata 
diritto comune e ad un'ipotesi, da quella derivata, disciplinata dalla pubcit� 
speciale prevista nel libro fondiario (1). 
Il problema generale (2) si pone nei seguenti termini: se, cio�, la sepafone 
dei beni immobiliari disciplinata dal cod. civile, in territori ove 
:e il sistema di pubblicit� ordinario, debba essere soggetta ad imposizione 

�tecaria di tipo proporzionale (3). 
(1) Testo allegato al r. d. 28 marzo 1929, n. 499. 
(2) Trattato e brevemente' risolto dalla Cassazione in fine di motivazione della 
Ltenza che si annota. 
(3) Art. 1 legge 25 giugno 1943, n. 540. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Con il ,secondo motivo, che si esamina congiuntamente per la 
stretta correlazione al primo, la ricorrente censura la sentenza denunciando 
la violazione, l'errata interpretazione e la falsa applicazione 
dell'art. 52 bis legge tavolare e 2 e 47 sulle tasse ipotecarie e 1 r. d. 
28 giugno 1929, n. 1032, nonch� difetto di motivazione. La separ,azione 
degli immobili -si afferma -� soggetta a tassa proporzionale, 
perch� nel sistema di pubblicit� del codice civile si esercita con una 
iscrizione di titolo ipotecario, mentre nel sistema del libro fondiario 
non � prevista l'iscrizione di un credito. L'art. 52 bis della legge tavolare 
stabilisce l'annotazione della separazione non come garanzia reale, 
ma q�ale atto giuridico comportante ,per l'erede un vincolo della facolt� 
di disporre. 

Il quesito sembrerebbe, in effetti, di assai facile soluzione, dal momento , 
che, per espresso disposto di legge (art. 518 c. c.) la separazione deve essere 
esercitata con la � tecnica� (4) dell'iscrizione ipotecaria e con l'applicazione 
delle norme relative all'ipoteca (artt. 2808 segg. c. c.). 

Ostacoli sono stati prospettati, peraltro, sotto diverse angolazioni (quella 
civilistica e quella tributaria) e tutti, per�, riferibili alle seguenti due circostanze: 
la prima riguardante la stessa controversa natura giuridica dell'istituto 
sostanziale (5); la seconda ricollegantesi alla mancata menzione 
espressa della separazione dei beni nella legge sulle imposte ipotecarie e 
relativa tariffa (6). 

�, anzitutto, la stessa normativa sostanziale, ,generatrice di perplessit�. 

Infatti se si accoglie il concetto affermato dalla pi� autorevole ed accreditata 
dottrina, secondo la quale la situazione giuridica nascente dalla separazione 
a favore ;dei creditori separatisti, si identifica con una vera e propria 
garanzia reale, seppure autonoma, con sfumature di similitudine verso 
l'ipoteca, allora potr� senz'altro affermarsi, come logica conseguenza, che 
all'adozione del � tipo � di pubblicit� costitutiva voluta dal legislatore, 
corrisponde un titolo sostanziale coerente con tale formalit�. 

Se, viceversa, si costruisce l'istituto giuridico sostanziale inquadrandolo 
fra le misure conservative e cautelari, identificando l'intrinseca sua natura 
in un vincolo personale del potere di disporre posto a carico del proprietario, 
discender� da tale premessa l'ulteriore osservazione che il mezzo di 
pubblicit� voluto dalla legge � esuberante rispetto alla natura intrinseca 
del fenomeno gi�ridico. 

L'alternativa ha rilevanza, si ripete, nell'ambito tributario, per la mancata 
previsione espressa dell'istituto. 

(4) BARBERO -Sistema istituzionale, 1958, vol. Il, intestazione del paragrafo 1075, 
pag. 930. 
(5) La pi� autorevole dottrina � orientata verso la gar;mzia reale con avvicinamento 
della separazione dei beni mobili al pegno e degli immobili all'ipoteca. 
Cfr. DE SIMONE, La separazione dei beni ereditari, 1942, p. 40 segg.; FUNAIOLI, Sulla 
separazione dei beni ereditari, Studi senesi, 1949, p. 216 segg.; MESSINEO, Manuale, 
v. VI, p. 427; AzzARITI-MARTINEZ, Successioni per causa di morte e donazioni, p. 106; 
Cicu, Successioni per causa di morte, parte generale, 1961, p. 334 segg.; GRAZIANO, 
in Giur. comp. dir. civ., 1942, 16. 
(6) Legge 25 giugno 1943, n. 540. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Non pu� essere, quindi, adottato il criterio della tassazione pro>
rzionale, mancando nei libri la specificazione del credito di chi ha 
tto la richiesta, n� si vede come potrebbe ricercarsi la base impobile. 
La questione, comunque, non � stata neppure esaminata dalla 
>rte di Trento, che si � solo preoccupata della disparit� di trattamento 
a vecchie e nuove provincie, senza avvertire che tale disparit� dipenl\'
a dal diverso sistema di pubblicit� adottata. 

Le censure meritano accoglimento. 

La decisione della Corte del merito, di ritenere soggetta ad im>
sta ipotecaria proporzionale l'annotazione della separazione del paimonio 
del defunto da quello dell'erede, prevista dall'art. 20 lettt. d) 
~l r. d. 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri 

Tale particolarit� costringe l'interprete a far ricorso ad un principio 
ntenuto nella legge organica di registro (7), ma di portata generale, 
condo il quale l'atto va tassato prendendo come punto di riferimento 
:spressa previsione che abbia maggiori analogie con la fattispecie non 
pressamente considerata. 

Appare allora evidente l'importanza d'indagine sulla natura giuridica 
stanziale delle norme regolanti la fattispecie. 

Infatti l'iscrizione costitutiva di una garanzia reale di tipo ipotecario 
1vr� sottoporsi a tassazione proporzionale, propria degli atti (e delle 
~rizioni) costitutive (8); invece un'iscrizione di tipo ipotecario non corriondente 
ad un sostanziale diritto reale di garanzia, sarebbe pura forma e, 
:rtanto, a fini tributari assimilabile alle variazioni formali del libro ipocario, 
soggette a tassazione fissa (9). 

La prima alternativa (garanzia reale) viene ora riconsacrata dal Su
�emo Collegio, dopo un lungo silenzio giurisprudenziale. 

Risulta, infatti, che il 6 dicembre 1882 la Corte di Appello di Breia 
(10) ebbe a decidere la ques1fi.one in senso favorevole all'Amministrac>
ne finanziaria. 

Quasi contemporaneamente, per�, il Tribunale di Arezzo (11) si promciava 
in favore della tesi opposta, subito disattesa dalla Corte d'Appello 
Firenze (12). 

Infine la cognizione della controversia fu sottoposta all'esame della 
:tssazione romana e quest'ultima attribu� alla separazione immobiliare 
ttura intrinseca d'ipoteca con conseguente tassabilit� proporzionale (13). 

Se ci si occupa di tali precedenti giurisprudenziali, cosi lontani nel 
mpo, � anche per rilevare come gi� nell'ultima delle citate decisioni fosse 

�ntenuta embrionalmente una delle premesse (14) che hanno poi consen(
7) Art. 8. 
(8) Art. 1, primo comma, cit. legge ipotecaria. 
(9) Art. 1, quarto comma, stessa legge. 
(10) Causa Ceni c/ Amministrazione finanze. 
(11) Causa Giannini c/ Amministrazione finanze. 
(12) :Sent. 22 m�rzo 1883, in Foro it. 1883, I, col. 556. 
(13) Sent. 5 marzo 1884, in Foro it., 1884, I, 324. 
(14) In fine di motivazione, cit. ultima decisione; 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

fondiari dei territori annessi all'Italia dopo la prima guerra mondiale, 
si basa sul presupposto che gli effetti d! tale annotazione siano identici 
a quelli della iscrizione della separazione dei beni del defunto da quelli 
dell'erede, prevista dall'art. 518 del codice civile. 

Orbene, in contrario deve osservarsi che la norma dell'art. 20 lettera 
d) del sopra citato r. d. del 1929, n. 499, prevede l'annotazione 
della separazione del patrimonio del defunto da quello degli eredi 

� ai sensi e per l'effetto dell'art. 52 bis � dello s,tesso regio decreto, e 
che detto ultimo articolo, specificando, nel terzo comma, gli effetti dell'annotazione, 
dispone che � le alienazioni fatte dagli eredi e le ipoteche 
iscritte a favore di creditori degli eredi, ancorch� siano anteriori 
all'annotazione, non pregiudicano in alcun modo i diritti dei eretito 
al Supremo Collegio di pervenire alle attuali conclusioni, favorevoli 
alla tassazione proporzionale, ma con esclusione delle regioni in cui domina 
il sistema di pubblicit� previsto dal libro fondiario. 

3. -E qui converr� occuparsi del problema specifico. 
Posto, dunque, che la separazione immobiliare dei beni in diritto comune 
ha caratteristiche �di garanzia reale e che il mezzo di pubblicit� 
costitutiva � coerente con l'intrinseca natura della situazione giuridica 
sostanziale, resta a vedere se per le c. d. nuove provincie (quelle, cio�, 
incorporate nello Stato italiano dopo la prima guerra mondiale), ove sia in 
vigore un diverso sistema di pubblicit� immobiliare (15), possa ipotizzarsi 
la separazione dei beni a guisa d'istituto autonomo e diverso da quello 
previsto nel codice civile. 

Domanda questa che, comportando una risposta in base all'esame di 
eventuali dati giuridici differenziali, si risolve automaticamente nel seguente 
interrogativo: se, cio�, la vigente (16) e speciale legislazione tavolare contenga 
in s� elementi idonei a modificare il regime ordinariamente previsto. 

A tale domanda la Corte di Cassazione risponde in senso affermativo, 
ravvisando nel combinato disposto degli artt. 20 lett. d) e 52 bis del r. d. 
28 marzo 1929, n. 499, una disciplina specializzata, idonea a snaturare l'istituto 
ed a conferirgli quella mera natura conservativa e cautelare di vincolo 
personale a carico del proprietario che, gi� s'� visto, viene considerata dallo 
stesso Supremo Collegio come inidonea a chiarire la portata del fenomeno 
giuridico di diritto comune. 

Ora dispone il citato art. 52 bis che �le alienazioni fatte dagli eredi, e 
le ipoteche iscritte a� favore dei creditori degli eredi, ancorch� siano anteriori 
all'annotazione, non pregiudicano in alcun modo i diritti dei creditori 
del defunto e dei legatari, che ottennero la separazione... �. 

Come � agevole constatare, la norma in questione regola il regime 
delle alienazioni e della concessione d'ipoteca effettuate a danno del creditore 
separatista. 

(15) Cfr. BRESCH, Le nuove leggi sui libri fondiari per la Venezia Giulia e 
Tridentina, Padova 1932; !SOTTI, Libri fondiari (in Nuovo Digesto). 
(16) Per le norme di collegamento si rimanda alla lettura dell'art. 230 d!sp. 
trans. c. c. e, per l'imposta ipotecaria, all'art. 49, 1. 25 giugno 1943, n. 540. 

PARTE I, SEZ. V. GIURISPRUDENZA TRIBUTA'RTA . 473 

tori del defunto e dei legatari, che ottennero la separazione nell'anietto 
termine di tre mesi � dal giorno dell'aperta successione. 

Dal combinato disposto delle norme sopra citate, invero, chiaraente 
si desume che il legislatore ha inteso attribuire all' � annotazio' 
� in questione effetti diversi da quelli attribuiti dal codice civile alla 
.scrizione � della separazione di beni del defunto da quelli dell'erede. 
entre, infatti, la norma dell'art. 518 del codice civile (riproducendo, 
stanzialmente, le disposizioni degli articoli 2060, 2062 e 2065 del 
dice civile del 1865) conferisce alla � iscrizione � della separazione 
i beni del defunto da quelli dell'erede, gli stessi effetti della ipoteca, 
sia efficacia costitutiva di un diritto reale, le disposizioni della legge 

Per quanto riguarda le ipoteche, la disciplina appare nella sostanza, 
che se con diversa formulazione letterale, identica a quanto sancito 
ll'art. 518 c. c., terzo comma, secondo il cui disposto, come � noto, viene 
ta comunque prevalenza e priorit� alle iscrizioni in separazione rispetto 
:iuelle � accese � contro l'erede. 

Per quanto concerne le alienazioni, sembra potersi affermare che il 
oblema non sia tanto quello d'interpretare letteralmente il disposto di 
~ge, che potrebbe essere stato usato in senso improprio dal legislatore, 
1anto di approfondire l'esame sul contenuto della protezione che la legge 
eciale accorda al creditore separatista, pregiudicato dall'illegittima aliezione. 


Se � vero che un'iscrizione ipotecaria, anche anteriore, contro l'erede, 
n gli impedisca di separare, espropriare e vendere con priorit� l'immobile 
e gli interessa, a maggior ragione dovr� ritenersi che egli conservi il 
ritto di separare, espropriare e vendere lo stesso immobile che dall'erede 
t stato �legittimamente venduto a terzi. 

� appena il caso di rilevare che la risultante di queste possibilit� 
i.zione sostanzia il contenuto del diritto reale di garanzia in cui consiste 
nucleo vitale e sostanziale dell'ipoteca (17). 

� questa, in definitiva, la conseguenza costitutiva e reale del � titolo � 
stanziale ipotecario, che consegue alla situazione di separazione del bene, 
1ale che sia, in concreto, la � tecnica � formale di pubblicit�. 

Pertanto non pare, sostanzialmente, che il disposto del citato articolo 

�~mi il diritto di separazione con le sue essenziali caratteristiche. 

l'ale norma,� come conseguenza, dovr� essere armonizzata con la disciina 
di diritto comune ed, anzi, chiarita, in base alla regolazione generale 
U'istituto, con il quale, come si � visto, non � affatto incompatibile. 

Ne deriva, allora, la perdita di rilevanza dell'argomento d'interpretame 
sistematico su cui pone ulteriormente l'accento il Supremo Collegio. 

Infatti, se la natura e l'effetto sostanziale della separazione dei beni 
aranzia reale), rimangono immutati nella legislazione speciale, potr� 
rse dirsi che questa adotti un sistema di pubblicit� incongruo, per difetto, 
la portata sostanziale dell'istituto medesimo. 

(17) Art. 2808 c. c. che riferendosi al titolo sostanziale e non alla formalit�, 
'n pu� ritenersi derogato da speciali disposizioni di legge e in particolare dal.
rt. 12 r. d. 28 marzo 1929, n. 499. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tavolare sopra esaminata, accordando, invece, ai creditori del defunto 
e ai legatari separatisti, unicamente la tutela dei loro diritti nei confronti 
degli eredi e loro creditori, attribuiscono alla � annotazione� 
della separazione gli effetti di un provvedimento cautelativo o conservativo, 
ossia effetti non diversi da quelli del vincolo derivante al pro
�prietario dalla annotazione del sequestro o del pignoramento. E ci� in 
perfetta concordanza con tutto il sistema della legge tavolare, la quale, 
come si evince dalle norme degli articoli 8 e segg. disciplinanti la iscrizione 
dei diritti reali nei libri fondiari, prevede tre ordini di iscrizioni, 
ossia le intavolazioni, le prenotazioni e le annotazioni, e dispone che le 
intavolazioni e le prenotazioni hanno per oggetto gli atti costitutivi, 

Ma, traducendo in termini tributari i termini dell'equazione, potr� 
dirsi allora che cosi come la tecnica ipotecaria incongrua, per eccesso, rispetto 
alla sostanza debba essere sottoposta a tassazione fissa, cos�, inversamente, 
l'adozione di una formalit� inadeguata, per difetto, alla natura del 
fenomeno giuridico, debba subire la tassaziorie proporzionale, propria dei 
fenomeni costitutivi. 

L'annotazione tavolare quindi dovr� essere considerata e tassata, in 
ogni caso, come �intavolazione ipotecaria�. 

4. -L'indagine di carattere storico conferma quanto pi� sopra esposto. 
L'esame del diritto austriaco prima vigente in queste provincie conse�lte 
di affermare l'assoluta inesistenza di vincoli personali limitati alla 

I 


Ipersona dell'erede e dei suoi creditori. 

Il testo del Codice Civile austriaco del 1811 (18) prevedeva, anzi (19), 
in caso di richiesta di separazione, una netta distinzione di due patrimoni 
(quello del defunto e quello dell'erede), attuato mediante intervento giudiziale 
ed in sede di c. d. � v,entilazione ereditaria �. 

Separazione, dunque, effettiva, con possibilit� per il creditore separatista 
di aggressione diretta e soddisfacimento. 

Stando cos� le cose non potrebbe, quindi, neppure ipotizzarsi con ambito 
limitato a queste provincie un ex diritto austriaco meramente cautelare 
sopravvissuto sia pur implicitamente attraverso l'adozione da parte 
del legislatore italiano del 1929 di una norma .speciale in deroga alla disciplina 
generale. 

In contrario va, invece, ribadito che la separazione dei beni immobiliari, 
cosi come si trovava e si trova regolata nei nostri codici, � istituto tipico 
e proprio del nostro ordinamento, perfettamente compatibile con l'art. 52 bis 
della legge tavolare, che viene, cosi, integrata dalle norme vigenti generali. 

Se il citato articolo non risente di precedenti, storici locali che rivelino 
una remota giustificazione differenziante, non pare dubbio che a tale normativa 
debba darsi un'interpretazione pi� logico-sistematica che letterale, 
cos� armonizzandola, si ripete, salvo gli inevitabili profili formali derivanti 
da diverse pubblicit�, con i dati generali dell'istituto gi� compiutamente 
delineati dal nostro codice civile. 

(18) Cfr. ELLINGER, Manuale del diritto civile austriaco, ed. 1853, I, p. 667. 
(19) Vedi paragrafo 812. 
I 

J.� 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

dificativi ed estintivi di diritti reali, mentre le annotazioni hanno 
� oggetto atti o fatti che non costituiscono, modificano od estinguono 
itti reali, ma soltanto limitano la facolt� del titolare di disporre di 
i diritti, come, ad esempio, la minore et�, l'interdizione, la inabilitane, 
il fallimento, il sequestro, il pignoramento e, giust'appunto, la 
'arazione dei beni che consegue al decreto del giudice tavolare. 

D'altra parte, la impossibilit� di una equiparazione d�ll'annotane 
tavolare della separazione alla iscrizione della separazione preta 
dal codice civile, risulta evidente anche ove si consideri la fonnentale 
differenza strutturale dei due istituti. Infatti, mentre il 
li'ce civile (art. 2809, cui rinvia l'art. 518) richiede che la iscrizione 

credito (dato il carattere di specialit� dell'ipoteca) sia presa per una 
:ima determinata di denaro, la leg:ge tavolare prescrive, invece, la 
~a e semplice annotazione della separazione e non richiede che sia 

Non sar�, poi, inopportuno ricordare, sotto un profilo pi� strettamente 
>utario, che il nostro legislatore, nell'estendere ai territori annessi la 
ge sulla tassa ipotecaria (20) si preoccup� della parificazione tributa


(21), sia pure con gli adattamenti che il diverso sistema di pubblicit� 
iportava e, non volle certamente una sperequazione a favore o a danno 
iueste regioni. 

Pertanto, il profilo storico convalida la tesi unitaria dell'istituto. 

5. -Infine va precisato che non appare determinante nemmeno l'ele11to 
strutturale addotto dalla Cassazione per giustificare la diversit� di 
:tamento. 
� questo un argomento, come si � detto, gi� contenuto embrionalmente 
la decisione della Cassazione romana del 1884. 

Questa avvertiva, brevemente, che la tassazione ipotecaria proporzioe, 
come ogni tassazione, sarebbe divenuta impossibile, se non fosse stata 
ertabile la c. d. base imponibile. 

Tale impossibilit� viene oggi rilevata confrontando il sistema tavo


~ (22) con il regime ordinario di pubblicit�; ma a torto. 

Nella pubblicit� speciale �, infatti, prescritto che si dia la prova scritta 

credito (art. 52 bis n. 2) e che tale prova debba essere conservata in 

ia autentica presso l'ufficio tavolare (art. 6). 
Pertanto, anche nel regime di pubblicit� differenziata � sempre agevole 
�icerca della base imponibile tramite l'esame del libro fondiario. 

6. -In definitiva si ritiene che l'istituto della separazione dei beni 
vista e disciplinata nel codice civile mantenga inalterata la propria naa 
anche nel regime pubblicitario previsto dalla legge tavolare, dalla 
ile non discendono, .pertanto, conseguenze tali da giustificare una tassa1e 
differenziale. 
CARLO CARBONE 

(20) R. d. 20 giugno 1929, n. 1032. 
(21) Come pu� agevolmente desumersi dalla relazione del ministro al re. 
(22) Ove non � richiesto (contrariamente a quanto prescrive l'art. 2809 c. c.) 
l'iscrizione in separazione venga presa per una determinata somma. 

476 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

data pubblicit� anche all'ammontare del credito. E ci� costituisce una 
ulteriore conferma che tale annotazione � fuori dell'ambito di applicazione 
dell'imposta ipotecaria proporzionale, per la ragione che l'esclusione 
della iscrizione del credito rende impossibile la ricerca della base 
imponibile ai fini della commisurazione di detta imposta. 

N�, poi, pu� ritenersi che tale conclusione contrasti con le norme 
del nuovo t. u. delle l�ggi sulle imposte ipotecarie 25 giugno 1943, 

n. 540, dato che tali norme, giusta l'art. 49, sono applicabili ai tevritori 
annessi all'Italia dopo la prima guerra mondiale solo � in quanto compatibili 
� col sistema del libro fondiario. Di modo che anche per la 
nuova legge l'annotazione tavolare della separazione, che della iscrizione 
della separazione prevista' dal codice civile non ha, come si � 
visto, n� gli effetti n� la forma, non pu� essere che equiparata agli 
� altri annotamenti non specificamente contemplati � di cui all'art. 15 
della tariffa A allegata alla stessa legge, soggetti come tali ad imposta 
fissa. 
Deve, pertanto, concludersi che l'annotazione nel libro fondiario 
della separazione dei beni del defunto da quelli defferede, prevista 
dagli artt. 20 Jett. d) e 52 bis della legge tavolare, nel testo allegato 
al r. d. 28 marzo 1929, n. 499, � soggetta a tassa fissa e non alla tassa 
proporzionale ipotecaria come, invece, dovuta per la iscrizione nei 
registri immobiliari della separazione dei beni del defunto da quelli 
dell'erede, attuata ai sensi dell'art. 518 c. c., attesi i diversi effetti che 
nei due casi dalle due �diverse formalit� per legge conseguono. 


(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 marzo 1968, n. 783 -Pres. Favara Est. 
Berarducci -P. M. Scia�raffia (conf.) -Ministero Finanze (avvocato 
Stato Soprano) c. Calimani (avv. Buzzi Langhi). 

Imposta di registro -Enunciazione di convenzione non registrata Enunciazione 
in sentenza -Soggetti tenuti al pagamento dell'imposta 
di titolo -Fattispecie in tema d,i responsabilit� del mediatore 
per le imposte relative ad una compravendita da lui intermediata. 


(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 62, 72, 93 n. 2). 
Quando, in un giudizio, il thema decidendum, posto dalla domanda 
di una delle parti, � dato, oltre che dall'� an debeatur � anche dal 

� quantum ., la convenzione scritta -cui � estranea la parte istante, 
ma che da questa � stata prodotta in giudiziio per dimostrare il fonda

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 477 

nto del'la propria domanda in ordine al � quantum � -costituisce 

� sempre, nella ipotesi di accoglimento delia istanza in base alla conizione 
esibita, il presupposto logico della pronuncia del giudice che 
essa non pu� non aver tenuto conto ai fini della determinazione del 
mtum spettante all'istante. Devesi, pertanto, ritenere che il mediae, 
il quale esibisca in giudizio la scrittura non registrata del'la com.
vendita immobiliare da lui interme:diata al fine di ottenere la canina 
della parte intermediata .ai pagamento del compenso di mediarie 
a lui dovuto, � responsabile per il pagamento dell'imposta di 
istro relativa al contratto e del'la relativa eventuale imposta supmentare, 
in forza degli artt. 6.2, 72 e 93 n. 2 della legge sul registro 
� il giudice non solo abbia in sentenza enunciato il contratto, ma su 
esso e pe.r la misura del compenso, abbia fondato la propria proicia 
(1). 
(Omissis). -Con il primo motivo, denunciandosi violazione degli 
.coli 62, 72 e 93 nn. 1 e 2 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, si 
.une, in sostanza, che dal combinato disposto degli anzidetti articoli 
e 72 si evince che, nel caso in cui la convenzione enunciata in senz:
a, e non registrata, sia quella su cui si fondano domanda e protzia, 
l'imposta di titolo � dovuta a norma dell'art. 72, mentre quando, 
ece, la enunciazione non si riferisce a convenzione posta a base della 
ianda e della pronuncia, subentra la regolamentazione normativa 
l'art. 62 e, quindi, se si tratta di convenzione soggetta a �registra1e 
in termine fisso, scritta o verbale che sia, l'imposta � sempre doa, 
mentre se si tratta, invece, di convenzione verbale, soggetta a rerazione 
solo in caso d'uso, e non estinta, � dovuta la tassa di titolo 
la sola ipotesi di connessione diretta con la convenzione su cui 
1anda e pronuncia si basano. E poich�, nella specie, la convenzione 
nciata in sentenza aveva ad oggetto una vendita immobiliare, sic-

era assoggettabile all'imposta di registro in termine fisso, si sa


(1) Con la sentenza in rassegna, la S. C.: 
a) conferma il proprio precedente indirizzo giurisprudenziale secondo 
-ove la sentenza venga in rilievo come atto enunciante ex art. 62 
:. -per l'applicazione dell'imposta sulla convenzione enunciata � neario 
che la sentenza stessa sia stata emessa nei confronti delle parti 
raenti del rapporto enunciato, sicch� il soggetto estraneo a tale rapporto, 

ie sia parte del giudizio in cui � emessa la sentenza, non� � tenuto al 
~mento dell'imposta di enunciazione. 
Sul punto cfr. Cass. 7 giugno 1954, n. 1862 in Mass. F. I., 1954, 332. 
1roposito veggansi anche, pi� di recente, la sent. 25 febbraio 1967, n. 433 
a Cassazione (in questa Rassegna, 1967, I, 440, con nota cui si fa richiamo 
le per i dubbi che solleva la interpretazione ora nuovamente ribadita 
a S.C.), e Cass., 10 febbraio 1968, n. 426, retro, 463, con osservazioni, 
ch�, con riferimento alle enunciazioni in atti, che non provengano da 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

rebbe dovuto ritenere che detta convenzione fosse soggetta alla tassa 
di titolo in qualunque caso, indipendentemente, cio�, dall'avere o no 
costituito il fondamento della domanda. 

Si assume, inoltre, che comunque si sarebbe dovuta ritenere appli<;
abile la norma dell'art. 93, n. 2, sopra citato, che statuisce la solidariet� 
delle parti istanti per il pagamento delle imposte di registro � sulle 
sentenze, sui decreti, .provvedimenti ed altri atti giudiziari, nei procedimenti 
contenziosi nella materia civile e commerciale ., solidariet� 
che riguarda non solo le imposte giudiziali vere e proprie, ma anche 
le imposte di titolo, e non si sarebbe, infine, dovuto trascurare il fatto 
della incidenza del contratto di vendita sulla decisione, almeno in riferimento 
all'ammontare della .provvigione richiesta, .che era rapportata, 
in percentuale, al prezzo stabilito in detto contratto. 

Con il secondo motivo, che si esamina congiuntamente per la stretta 
correlazione al primo, si denuncia la violazione degli articoli 1 e segg., 
ed ancora degli artt. 62 e 72, e dell'art. 118, del r. d. 30 dicembre 1923, 

n. 2369, e si assume che, nel caso di specie, l'imposta era dovuta non 
soltanto per l'enunciazione di una convenzione in sentenza, ma per la 
inserzione, nella sentenza, di un atto scritto prodotto in giudizio dallo 
stesso mediatore ed assoggettabile ad imposta di registro in termine 
fisso, concretante, quindi, immediatamente, il presupposto dell'obbligazione 
tributaria, indipendentemente dalla ricorrenza delle altre condizioni 
previste da.gli artt. 62 e 72 della legge di registro per le convenzioni 
verbali. 
Le doglianze, per quanto di ragione, sono fondate. 

Questo Supremo Collegio ritiene non censurabile la tesi della Corte 
di merito, secondo cui, nel caso di specie, non sarebbe applicabile 
l'art. 62 della legge organica di registro (r. d. 30 dicembre 1923, numero 
2369). Cosi decidendo, infatti, la Corte del merito si � unifor


tutte le parti contraenti della convenzione enunciata, Cass. 8 gennaio 1968, 

n. 32 e 4 giugno 1968, n. 1682, retro, 456. 
b) conferma il principio giurisprudenziale -in tema di interpretazione 
dell'art. 72 della L. R. -nel senso che la �tassa di titolo� ivi prevista 
� dovuta quando un contratto, verbale o scritto, costituisca il presupposto 
logico della pronuncia contenuta in sentenza, e cio� sia la ragione giustificatrice 
della domanda di una delle parti, di cui il Giudice abbia necessariamente 
dovuto tener conto (cfr. sent. n. 433/1967, loco cit., ed ivi richiamo 
ai prec�edenti); 

c) conferma la interpretazione del cit. art. 72 in relazione all'art. 93 

n. 2 L. R., ribadendo che i soggetti contemplati in tale ultima disposizione 
sono tenuti (ad eccezione, si intende, dei procuratori) al pagamento oltrech� 
delle tasse giudiziali, anche di quelle di titolo. 
Nel medesimo senso, cfr. Cass., 28 aprile 1956, n. 1341, Riv. leg. fisc., 
1956, 937; 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

ta alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, che, ripetutamente 

r. sent. n. 1180 del 1950 e sent. n. 1862 del 1954), ha statuito che, 
� l'applicazione della tassa di enunciazione prevista dall'art. 62 sopra 
1to, � indispensabile, nel caso di convenzione riconosciuta in senza, 
che il giudizio si sia svolto e che la sentenza stessa sia stata 
essa nei confronti delle parti contraenti del rapporto enunciato, 'di 
oro, cio�, che restano vincolati dal rapporto stesso e che, pertanto, 
caso in cui la domanda giudiziale sia stata proposta da un terzo, 
~ non abbia partecipato alla convenzione enunciata in sentenza, coi 
� tenuto al pagamento della sola tassa fissa di registrazione della 
.tenza. 

Non pu�, invece, questo Supremo Collegio ritenere altrettanto corta 
la tesi del giudice del merito, laddove, oltre che l'art. 62, ha 
muto inapplicabili alla fattispecie anche l'art. 72 e l'art. 93, n. 2, 
la stessa legge di registro. 

In tema di interpretazione dell'art. 72 della legge di registro 30 
embre 1923, n. 3269, la costante giurisprudenza di questa Suprema 
~te (cfr., ad es., sent. n. 1743 del 1966, sent. n. 2398 del-1964, senza 
n. 1799 del 1962 e sent. n. 2063 del 1961) � nel senso che la 
issa di titolo �, prevista da detto articolo, � dovuta quando un con~
o, ve11bale o scritto, non registrato, costituisce il presupposto logico 
La pronuncia contenuta in sentenza; quando, cio�, il contratto non 
istrato abbia costituito la ragione giustificatrice della domanda di 
1 delle parti,� di tal che il giudice ne abbia necessariamente discusso 
~nuto conto, ai fini della decisione, come una delle ragioni sia per 
ogliere che per respingere la domanda. 

Orbene, tenendo presente tale giurisprudenza -da cui, nel prete 
giudizio, que�sto Collegio Supremo non ha ragione alcuna di 
:ostarsi in. relazione sia alla lettera che alla ratio del dettato legi.
ivo -� da rilevare che, nel caso di specie, la Corte del merito 

d) conferma che, in relazione al cit. art. 93 n. 2 L. R., le parti istanti 

considerate (ed ovviamente, il discorso vale anche per gli altri soggetti 

templati nella detta norma, cio� quelli che fanno uso della sentenza 

. soccombenti) sono solidalmente tenuti anche al pagamento della tassa 

itolo, unicamente per la detta loro posizione processuale, e quindi indi


dentemente dalla loro �partecipazione al contratto od atto enunciato in 

;enza. 

In senso conforme, cfr. Cass., 9 agosto 1962, n. 2495, Riv. leg. fisc., 1963, 

Cass., 17 ottobre 1966, n. 2476, Giust. civ., 1967, I, 1140. In dottrina 

UcKMAR, La legge di registro, III, 107; BERLIRI, Le leggi di registro, 

I, 454; cfr. anche Relaz. Avv. Stato, 1960-65, II, 431; 

-e) afferma la responsabilit� del mediatore -in base al disposto dei 

artt 72 e 93 n. 2 L. R. -in ordine al tributo di registro dovuto su un 

;ratto di compravendita posto a base dalla sentenza (anche ai fini della 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ebbe ad accertare, in linea di fatto, che il contratto di compravendita 
Soc. Medicea-Speri era stato prodotto in giudizio dal mediatore Calimani 
a fondamento del quantum della propria domanda relativa al 
pagamento della provvigione spettantegli per l'opera di mediazione 
esplicata ai fini della conclusione di detto contratto. Ci�, invero, si 
desume chiaramente dalla sentenza impugnata, laddove si riporta, 
senza farne oggetto di discussione, quanto ebbe ad assumere, in linea 
di fatto, nell'atto di opposizione all'ingiunzione, lo stesso Calimani, con 
l'affermazione che la misura del suo compenso era stata pattuita a percentuale 
sul prezzo della compravendita, determinato in contratto in 
lire undici milioni, e che egli, nel giudizio :promosso per ottenere il 
pagamento di tale compenso, aveva versato la scrittura privata di compravendita 
del 10 gennaio 1951 i;t comprova del prezzo �concordato tra 
venditrice e compratore. Ed in ci� stesso � la dimostrazione dell'applicabilit�, 
nella fattispecie, della norma dell'art. 72 in esame. 

Devesi, infatti, rilevare che quando, in un .giudizio, il thema decidendum 
posto dalla domanda di una della parti � dato, oltre che dal1'� 
an debeatur > anche dal �quantum., la convenzione scritta, cui � 
estranea la parte istante, ma che da questa � stata prodotta in� giudizio 
per dimostrare il fondamento della propria domanda in. ordine al 

� quantum �, costituisce pur sempre, nella ipotesi di accoglimento della 
istanza in base alla convenzione esibita, il presupposto logico della pronuncia 
del giudice, che di essa non pu� non aver tenuto conto ai fini 
della determinazione del quantum spettante all'istante. 
Applicabile l'art. 72, si pone a questo punto la questione del soggetto 
tenuto al pagamento della tassa di titolo. E qui entra in considerazione 
la norma dell'art. 93, n. 2, della stessa legge di registro. 

� in primo luogo da rilevare che, come � giurisprudenza di questa 
Corte Suprema (cfr. sent. 28 aprile 1956, n. 1341) le tasse �Considerate 

determinazione del quantum della provvigione) emessa nella causa vertita 
tra il mediatore e l'alienante in punto pagamento provvigione. 

E ci� nel rilievo che la conyenzione di compravendita cosi enunciata 
in sentenza costituisce il presupposto logico della pronuncia del Giudice, 
che della stessa non pu� non aver tenuto conto ai fini dell'accoglimento 
della domanda del mediatore, per la sua concreta quantificazione. 

In senso conforme, cfr. Comm. centr. 18 marzo 1960, n. 26428, Riv. leg. 
fisc., 1960, 1520. 

In fattispecie in parte analoga -in relazione a sentenza di accoglimento 
della domanda del mediatore volta a conseguire il pagamento della 
provvigione, ma senza che fosse puntualizzata la questione dell'assunzione 
della compravendita intermediata a fondamento della pronuncia sul quantum 
-la citata Cass. n. 433 del 1967 ha, invece, escluso la responsabilit� 
del mediatore per l'imposta di titolo sulla compravendita stessa. 

G. MANDO' 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

detta norma comprendono, non solo le tasse giudiziali vere e prole, 
ma anche le cosi dette tasse di titolo, cio� quelle che vengono 
plicate alle sentenze, in base al disposto del sopra esaminato art. 72. 
), invero, si evince dalla limitazione della responsabilit� :dei procu;
ori al pagamento delle sole tasse giudiziali vere e proprie, in quanto 
~ tale limitazione, non essendo stata estesa anche alle parti, fa intenre 
che queste, oltre che al pagamento delle tasse giudiziali, sono 
tute anche al pagamento delle altre tasse, le quali non possono essere 
~ quelle di titolo. 

Posto, dunque, che la norma in esame si riferisce -tranne che 
i confronti dei procuratori -anche alle tasse di titolo, � da consirare 
che la norma stessa stabilisce la solidariet� dell'obbligo del panento 
di tali tass� (oltre che delle tasse giudiziali) a carico anche 
lle parti istanti, cio� delle parti che hanno proposto la domanda in 
tdizio, prescindendo dalla partecipazione all'atto o al contratto enunto 
in sentenza e, quindi, con riguardo, unicamente, alla posizione 
male di parti istanti. Con la conseguenza che le parti istanti son 
mte, per effetto di tale norma, al pagamento delle tasse di titolo 
~he nella ipotesi in cui siano del tutto estranee all'atto o al contto 
enunciato (cfr., in senso conforme, Cass. 9 agosto 1962, n. 2496). 

Devesi, pertanto, concludere che, nel caso in cui il mediatore esica 
in giudizio la scrittura non registrata della compravendita im
�biliare da lui intermediata (come tale soggetta a registrazione in 
mine fisso), al fine di ottenere la condanna della parte intermediata 
pagamento della mediazione a lui dovuta per il contratto medesimo, 
~he egli � responsabile di imposta per il pagamento dell'imposta di 
:istro relativa al contratto e della relativa eventtiale imposta supplentare, 
in forza degli articoli 62, 72 e 93, n. 2, della legge sul regio, 
ove il giudice non solo abbia in sentenza enup.ciato il contratto, 
su di esso, e per la misura del compenso, abbia fondato la propria 

muncia. 

Nella fattispecie, la qualit� di parte istante del Calimani era perci� 

~tto pacifica, e di qui l'applicabilit� dei principi sopra enunciati, la 

ile, non attuata dalla sentenza impugnata, deve essere attuata dal 

'dice di rinvio. -(Omissis). 

RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27. aprile 1968, n. 1304 -Pres. Favara 
-Est. Elia -P. M. Silocchi (conf.) -Vivanti (avv. Romanelli) 

c. Ministero Finanze (Avv. Stato Masi). 
poste e tasse in ~enere -Prove -Dichiarazioni rese ai verbalizzanti Valore 
di confessione -Esclusione -Valore di indizi -Ammissi



482 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

bilit� -Valutazione da parte del giudice di merito -Libert� di apprezzamento. 


(c. c., artt. 2730 e segg.; 1. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 24 e 30. 
Le dichiiarazioni rese da una parte a terzi, fuori del giudizio, anche 
ad autorit� qua'bificate, e cos� anche le dichiarazi<mi rese dalla parte 
ai verbaiizzanti in materia tributaria, non hanno valore di confessione 
stragiudiziale, dovendo ia confessione rivelare il proposito di attestare 

� all'altra parte � la verit�, ma hanno valore soltanto di indizio, e, 
come taii, costituiscono elementi probatori, che il giudice di merito 
pu� liberamente appre.zzare (1). 
(Omissisx. -Col primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia 
violazione dell'art. 2755 c. c. in relazione all'art. 1 r. d. 1. 3 gennaio 
1926, n. 63 e degli articoli 24 e 34 della 1. 7 gennaio 1929, n. 4, deducendo 
che la Corte �di Appello aveva rigettato il gravame e confermata 
la sentenza del Tribunale, che rig�ettava l'opposizione al decreto 
ministeriale, affermando dovuta l'Ige e la relativa pena pecuniaria, in 
quanto aveva erroneamente ritenuta, provata, unicamente in base al 
verbale ed alle confessioni in esso rese dalla Vivanti, l'esistenza di 
una locazione di azienda, simulata mediante un contratto di deposito. 
Deduce la ricorrente che i giudici di merito avrebbero dovuto non 
limitarsi all'esame del solo verbale, in quanto le dichiarazioni in esso 
contenute avevano mero valore indiziario ed erano smentite dalla documentazione 
prodotta in atti dalla Vivanti, nonch� da tutte le prove, 
e, comunque, la Corte di merito avrebbe dovuto dare al rapporto una 
diversa definizione giuridica, che escludesse la stmulazione. 

La censura � infondata. Le dichiarazion,i. rese da una parte a terzi, 
fuori del giudizio, hanno come � noto valore di indizio e non di confessione 
stragtudiziale, dovendo la confessione rivelare il proposito 
di attestare � all'altra parte � (art. 2730 c. c.) la verit�, e ci� vale 
anche per le dichial'iazioni rese ad autorit� qualificate (Cass. 26 aprile 
1966, n. 1063). 

D'altro canto, le dichiarazioni rese dalla parte ai verbalizzanti in 
materia tributaria p.on possono avere valore di confessione, n� giudiziale, 
n� stragiudiziale, ma hanno valore, soltanto, di indizi (Cass. 8 

(1) La massima � conforme all'orientamento della giurisprudenza che 
pu� dirsi prevalente, ma non uniforme: infatti, in senso conforme cfr. Cass. 
26 aprile 1966, n. 1063, Foro it., 1966, Rep., voce Confessioni in materia 
civile, n. 9; contra, Cass. 18 ottobre 1966, n. 2503, riv. cit., voce cit., n. 12. 
Per la natura delle dichiarazioni rese in sede fiscale, cfr. Cass. 8 aprile 1961, 
n. 753, riv. cit., 1961, voce Prova civile, n. 66. � 
Sul valore probatorio della dichiarazione dei redditi, cfr. C. Appello 
Genova, 21 marzo 1967, n. 190, in questa Rassegna, 1967, I, 1062, con nota 
di CHICCO. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 483 

rile 1961, n. 753), e, come tali, costituiscono elementi probatori, che 
giudice di merito pu� liberamente apprezzare (Cass. 4 maggio 1962, 
866), mentre la valutazione delle prove .poste a base del convincimto 
del giudice di merito non � sindacabile in sede di legittimit�, 
cong:ruamente e correttamente motivata (Cass. 24 gennaio 1966, nu~
ro 273); cosi ,come � anche incensurabile, se motivata congruamte 
e correttamente, la prevalenza, accordata dal g-iudice, ad 
.a od altra delle prove legittimamente raccolte in atti, ai fini della 
:mazione del proprio convincimento (Cass. 19 ottobre 1966, n. 2535). 

Nella specie, la Corte di merito rilev� che, nel verbale, la Vivanti 
eva, con dichiarazione scritta, confermate le constatazioni degli agenti 
lla polizia giudiziaria, e che tale circostanza costituiva indizio, sulla 
.stenza della simulazione, mentre, come rilev� la Corte medesima, 
;raverso una indagine non limitata al verbale, ma estesa a tutto il 
mportamento della parte durante La procedura, amministrativa, non� 
ai documenti relativi, tale indizio trovava conferma in atti e non 
i da reputarsi smentito efficacemente. In base, dunque, non soltanto 

v�erbale, ma a tutto il comportamento della parte, ritenne la Corte 

appello di potere, con apprezzamento insindacabile, affermare l'esi~
nza di. un rapporto di fatto costituente�simulazione al fine di elure 
la legge fiscale. Non si trattava, difatti, solo di definire un raprto 
di fatto pacifico, ma, invece, di stabilire se il rapporto di fatto 
:ermato (deposito) corrispondesse, nei suoi elementi di fatto, alla 
ilt�, ed � principio pi�. volte affermato da questa Suprema Corte 
e mentre � soggetta al sindacato di legittimit� l'operazione del giu:
e di merito volta ad attribuire un nomen juris ad un rapporto di 
;to gi� identificato, �, invece, insindacahile in Cassazione, se corretnente 
motivata, l'attivit� del giudice di merito volta alla identificame 
degli elementi di fatto costitutivi del rapporto giuridico. 

In materia di qualificazione di negozi giuridici, non � sindacabile, 
indi, la identificazione, operata dal giudice di merito, con motivame 
congrua e corretta, degli elementi di fatto costitutivi della atti;
� delle parti e indicativi della loro volont�, nonch� rivelatori delle 
alit� pratiche obbiettivamente perseguite dai contraenti (Cass. I sez. 

r. 25 maggio 1966, n. 1339). Il primo motivo del ricorso deve essere, 
indi, rigettato. -(Omissis). 
>RTE DI CASSAZIONE -Sez. I, 24 maggio 1968, n. 1570 -Pres. Pece; ' 
Est. D'Armiento -P. M. Cutrupia (conf.). Cagna Pierino (avv. 
Imperia e Mazzoni) c. Ministero Finanze (avv. Stato Soprano). 

i posta di ricchezza mobile -Esenzione decennale recata dalla legge 29 
luglio 1957, n. 635. Estensione ad impianti produttivi di servizi 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Imprese alberghiere -Ammissibilit� -Legge 13 giugno 1961, n. 
526 -Carattere interpretativo. 

(r. D. L. 16 settembre 1937 n. 1669; 4 aprile 1940 n. 334; 4 agosto 1955 n. 691; 
29 luglio 1957 n. 635; 1. 13 giugno 1961, n. 526). 
L'attivit�, alberghiera costituisce attivit�, industriale giacch� l'impresa 
alberghiera provvede alla produzione di servizi atti a soddisfare 
le particolari esigenze di un settore della vita e dell'economia. L'esenzione 
decennale da ogni tributo diretto sul reddito recata dalla legge 
29 luglio 1957 n. 635per le �nuove imprese artigiane e le nuove piccole 
industrie che vengono a costituirsi sul territorio dei comuni con popolazione 
inferiore ai 10.000 abitanti, opera, pertanto anche per i redditi 
alberghieri, la cui espressa menzione nell'articolo unico della legge 
13 giugno 1961, n. 526, non comporta che a quest'ultima si debba attribuire 
valore innovativo rispetto alla precedente 29 luglio 1957, numero 
635 (1). 

(Omissis). -Il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 8 della 
legge 29 luglio 1957, n. 635, in relazione all'articolo unico della legge 
13 giugno 1961, n. 526, sostenendo che posta, nel campo delle attivit� 
economiche, la fondamentale dicotomia fra attivit� industriale e commerciale, 
l'attivit� alberghiera deve annoverarsi fra le attivit� industriali, 
in quanto volta alla produzione di servizi e non al mero scambio. 

(1) La legge 13 giugno 1961, n. 526, recante � modifica dell'art. 8 della 
legge 29 luglio 1957, n. 635., sostituisce il penultimo 'comma dell'articolo 
citato, e pone due norme: con la prima precisa che sono riconosciute di 
diritto localit� economicamente depresse � i territori � classificati montani, 
� interclusi tra questi, e quelli compresi in comprensori di bonifica montana, 
in determinate condizioni; con la seconda dispone che � in tali territori 
l'esenzione prevista dal primo comma si applica altresi alle nuove imprese 
alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo 
di funi comunque denominati�. 
Ci� sembra indurre a considerare : 

a) che l'estensione dell'agevolazione agli alberghi ed alle aziende 
di trasporti per mezzo di funi deve ritenersi dettata esclusivamente 'Per i 
territori di cui al ripetuto punltimo comma, com� si evince non soltanto 
dalla collocazione topografica della disposizione (costituente un inciso di 
quel medesimo comma), ma anche dalla evidente contrapposizione con la 
norma del primo comma, alla quale appare fatto richiamo esclusivamente 
per l'individuazione dei benefici; 

b) che, una volta ritenuta valida l'accennata conclusione limitativa, 
si deve anche da una parte escludere il carattere meramente interpretativo 
della legge del 1961, affermato invece dall'annotata sentenza, e, dall'altra, 
considerare che la estensione del beneficio agli alberghi in genere, voluta 
soltanto per le aziende site in determinati territori (evidentemente ritenuti 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 485 

11 vi era ragione, pertanto, per escludere la piccola industria alberera 
dal novero della piccola industria il cui insediamento nelle zone 
>resse � stato agevolato dalla legge n. 635 del 19.57; specie se si ha 
11ardo alla funzione d'incentivo che essa esercita per la trasformazione 
alorizzazione di quelle aree. Donde il carattere interpretativo e non 
ovativo della legge n. 526 del 1961, erroneamente negato dalla deci11e 
impugnata. 

Il ricorso � fondato. 

L'unica questione che si pone concerne e s'incentra tutta nello 
bilire se la legge del 1961, iha portata interpretativa o innovativa 
letto alla precedente del 19i57, in quanto dalla soluzione di detta 
istione ricever� conferma la tesi del contribuente o quella dell'am1istrazione 
finanziaria. 

Rileva questo Collegio che gi� per la formulazione della legge 
luglio 1957, n. 6315, che ha esentato (per dieci anni dalla data d'inizio 
la loro attivit�) da ogni tributo diretto sul reddito le � nuove imprese 
igiane e le nuove piccole industrie che vengano a costituirsi sul 
ritorio dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ., deve 
~nersi esente da tributo l'esercizio e la gestione di un nuovo albergo 
' sorga nelle previste localit�, sempre che concorrano tutte le altre 
1dizioni per l'esonero (per le quali, peraltro, non c'� contestazione 
:iuesta causa). 

or pi� meritevoli di incentivi per la valorizzazione), costituisce legisla>
riconoscimento della inapplicabilit�: dell'esenzione per le aziende alberere 
site in altre zone, pur depresse, ma tali da considerare soltanto 
vio apposito riconoscimento; 

e) che in tali altre zone, quindi, nella premessa che la norma del 
no comma dell'art. 8 della legge del 1957 riguarda le vere e proprie 
mde industriali, e non anche gli alberghi, la eventuale applicabilit� del 
1eficio a questi ultimi potrebbe forse anche ammettersi, in ipotesi, ma 
itatamente a quelli di essi che, essendo dotati di particolari a~trezzature 
1iche, possano considerarsi aziende di industria, secondo l'evoluzione 
risprudenziale in tali sensi venutasi a: determinare (cfr. Cass. 24 mag


1967, n. 1134, in questa Rassegna, 1967, I, 1033, ed ivi altri richiami in 
a), e sempre che, per altro verso, non si trovi ostacolo nel concetto di 
.ccola industria ., cui la disposizione di favore ha riguardo. 

Va segnalato, infine, che la materia in esame � ora disciplinata dalla 
ge 22 luglio 1966, n. 614, il cui articolo 8 espressamente limita il beneficio 
l'esenzione dai tributi diretti sui redditi alle nuove imprese artigiane 
alle nuove piccole e medie industrie � aventi ad oggetto produzione di 
1i ., cosi eliminando ogni dubbio sull'inapplicabilit� del beneficio stesso 
~ aziende alberghiere, e sostanzialmente fornendo anche un elemento 
~rpretativo delle anteriori norme, in relazione alle quali l'agevolazione 
Tebbe ritenersi sempre esclusa per gli alberghi, e quindi anche nella 
tesi formulata innanzi sub e), salvo che per quelli siti nei territori consiati 
di diritto � depressi �. 


486 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Non pu� dubitarsi, infatti, che quella alberghiera sia un'industria, 
e ci� in quanto l'impresa alberghiera provvede alla produzione di servizi 
atti a soddisfare le particolari esigenze di un settore della vita e della 
economia. 

Lo stesso legislatore, peraltro, ha qualificato industriale l'attivit� 
alberghiera, perch� in tutte le leggi relative agli alberghi ha sempre 
adoperato l'espressione � industria alberghiera � (cfr. R.D.L. 16 settembre 
1937, n. 166�9; 4 aprile 1940, n. 334; 1. 4 agosto ig:55 n. 691; 
art. 1 1. 15 luglio 19<57, n. 605). 

Questa interpretazione della legge del 1957 risponde inoltre alla 
ratio della legge medesima, se si considera che essa fu emanata per la 
trasformazione e valorizzazione delle zone economicamente depresse, e se 
si considera, altres�, che alla realizzazione di tali scopi contribuiscono 
in maniera determinante il sorgere di nuovi alberghi, che sogliono sviluppar
�e ed incrementare nuove correnti del turismo (interne ed estere). 

Pertanto, concedendo la legge del 1957 i benefici fiscali per le 

� nuove piccole industrie �, gi� per la lettera o per la ratio di detta 
normativa bisognava comprendervi gli alberghi di nuova istituzione. 
Ma, se ci� � vero, non pu� non convenirsi sulla portata chiaramente 
interpretativa e non innovativa dell'articolo unico della legge 13 giugno 
1961, n. 526, il quale, nel disporre che la esenzione tributaria prevista 
dal primo' �comma dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 

� si applica altres� alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese 
esercenti impianti di trasporto, ecc. � ha voluto solo ribadir�e il contenuto 
ed il significato della vecchia norma, senza apportare ad essa 
sostanziali modificazioni. 
In altri termini la nuova norma non ha fatto altro che chiarire, 
attraverso un'interpretazione autentica, il significato e la portata di una 
disposizione precedente,' la .cui interpretazione av.eva potuto dar, luogo 
a dubbi o a contrasti interpretativi; ma non ha inteso di ampliare o 
estendere i casi di esenzione tributaria gi� stabiliti dalla legge del 1957. 

Contro la interpretazione ora data alla legge del 1961 non vale 
obbiettare che il carattere innovativo risulterebbe dalla parola � altres� � 
contenuta nella norma ( � si applica altres� alle nuove imprese alberghiere 
�) in quanto il detto avverbio non apporta alcun contributo decisivo 
al chia.ro significato dell'intero contesto, che � quello gi� precisato. 
-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 giugno 1968, n. 1688 -Pres. Rossano 
-Est. Leone -P. M. Tavolaro (conf.) -Comune di Tollegno 
(avv. Jona) c. Ministero Finanze (Avv. Stato Pacia). 

Imposta di registro -Al?,evolazioni -Gestione INA-Case -Operazioni 
previste dalla leg,g,e n. 43 del 1949 -Atti e contratti necessari per 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 487 

tali operazioni -Nozione -Limitazione soggettiva (partecipazione 
all'atto della Gestione) e limitazione oggettiva (qualificazione dell'atto 
in base allo scopo perseguito) -Vendita di terreni da parte 
di terzi a favore di un ente pubblico (nella specie, un Comune), 
senza partecipazione della Gestione e senza il collegamento necessario 
con la costruzione di case per lavoratori -Inapplicabilit� 
delle agevolazioni. 

(l. 28 febbraio 1949, n. 43, artt. 23, 24). 
iposta di registro -Accessioni -Presunzione ex art. 47 della legge 
di registro -Deroga prevista dalla 1. 24 gennaio 1962, n. 23 -Contratti 
di appalto stipulati dalla Gestione lna-Casa -Idoneit� ai 
fini della deroga -Condizioni -Limiti. 

(1. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 47; I. 24 gennaio 1962, n. 23, art. unico). 
Le agevolazioni tributarie per le operazioni compiute dalla GeO'l'lie 
Ina Casa previste dall'art..24 l. 28 febbraio 1949, n. 43, sono 
te Limitatamente agLi atti e contratti, che siano quaLificati dal soggetto 
e vi partecipa, essendo inerenti alle operazioni che tale legge ha 
'�dato alla Gestione (limitazione soggettiva), e daUo scopo che essi 
rseguono, dovendo sussistere un rapporto di necessit� tra l'atto (o 

contratto) ed il compimento delle operazioni previste daUa legge 
mitazione oggettiva); pertanto, le agevolazioni non sono applicabiU 
contratti di vendita stipulati da terzi venditori con un ente pubblico 
ella specie, un Comune) senza la partecipazione della Gestione, e 
mmeno se il medesimo ente si sia obbligato a trasferire alla Gestione 
aree acquistate (1). 

La disposizione contenuta nell'articolo unico della legge 24 gen


io 1962, n..23, secondo la quale, in deroga all'art. 47 della legge 
registro, sono idonei a vincere la presunzione ivi stabilita (oltre 
deliberazioni dei Comuni e delle Provincie) i contratt.i di appalto 

pulati dagli istituti autonomi per le case popolari per costruzioni su 
-reni successivamente acquistati, � applicabile anche ai contratti di 
palto stipulati dalla Gestione Ina Casa. La deroga, peraltro, � limi;
a alle costruzioni eseguite per conto dei predetti enti su aree divete 
successivamente di propriet� dei medesimi ed opera unicamente 
r la liquidazione dell'imposta di registro sull'.atto di acquisto delle 
ee gi� edificate, e cio� per escludere l'appliciabihit� dell'imposta sulle 
~essioni fatte eseguire dagli stessi enti acquirenti (2). 

(1-2) La prima massima interpreta il significato ed i limiti delle ageLazioni 
tributarie previste dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, 
la interpretazione � senza dubbio esatta: esse sono applicabili agli atti 
quali abbia partecipato la Gestione (aspetto soggettivo) e che siano, ne



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Col primo motivo di ricorso il Comune di Tollegno 
denunzia violazione e fals� applicazione degli artt. 23 e 24 1. 28 febbraio 
1949, n. 43, in relazione all'art. 12 disp. legge in .gen., e sostiene 
che, contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte di appello, l'esenzione 
tributaria stabilita nell'art. 24 cit. non concerne solo gli atti compiuti 
direttamente dall'INA-Casa ma � applfoabile agli atti necessari 
per il raggiungimento degli scopi che la legge si prefiggeva; risultato 
questo al quale in ogni caso dovrebbe pervenirsi con interpretazione 
estensiva delle norme richiamate innanzi. 

La censura � priva di fondamento giuridico. 

La legge n. 43 del 1949, disponendo, all'art. 24, � tutti gli atti 
e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste nella 
presente leg.ge godono dell'esecuzion dall tasse di bollo... e sono soggetti 
all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria �, stabiliva 
benefici fiscali limitatamente agli atti e contratti inel'enti alle operazioni 
per l'esecuzione delle quali, ai sensi dell'art. 2 della legge, era 
stata costituita la gestione autonoma INA-Casa. Istituiva, cio�, benefici 
fiscali di ,natura mista, obiettiva e soggettiva insieme, concernenti 
atti qualificati dal soggetto che vi :partecipava (la Gestione INA-Casa) 
e dallo scopo che essi perseguivano. La limitazione oggettiva dei benefici 
� esplicita nel testo dell'art. 24 cit., quella 'soggettiva � implicita 
nel riferimento alle operazioni che la legge commetteva alla Gestione 
INA-Casa; ma, nel sistema della legge, tale ultima limitazione dei benefici 
accordati � veramente determinante, rispondendo alla ragione specifica 
della considerazione di favore, ragione riposta nella esigenza 
di economicit� della Gestione, che impiegava in massima parte contributi 
di lavoratori per un fine di progresso sociale e di incremento 
dell'occupazione operaia. La limitazione oggettiva, a sua volta, � precisata 
con la prescrizione che dovesse sussistere un rapporto di necessit� 
tra l'atto o il contratto ed il compimento delle operazioni previste 
nella legge, rapporto che razionalmente implica un collegamento strumentale 
univoco tra atto e realizzazione degli scopi della gestione. 

cessariamente, collegati con la concreta destinazione delle aree acquistate 

alla costruzione di case per lavoratori (aspetto oggettivo); entrambe le 

limitazioni, ai fini dell'agevolazione, devono coesistere. 

Anche la seconda massima � esatta. La applicazione estensiva della 

deroga della legge cit. n. 23 ai contratti di appalto della Gestione � legittima. 

Deve altres� condividersi la limitazione individuata dalla sentenza annotata 

per la .deroga in esame: questa � limitata alle costruzioni eseguite per 

conto degli enti nelle aree poi acquistate, e ci� al fine di evitare il paga


mento dell'imposta sulle costruzioni da essi eseguite su dette aree, in 

adempimento dei loro scopi istruzionali. 

Per i caratteri della deroga, che � innovativa e temporanea, cfr. Cass. 

18 dicembre 1964, n. 2902, in questa Rassegna, 1964, I, 1155. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 489 

La fattispecie concreta cui si riferisce il ricorso � completamente 
di fuori dell'ambito dei benefici cosi limitati, in quanto il contratto 
lla cui tassazione si discute � stato stipulato da terzi venditori con 
Comune di Tollegno acquirente, senza partecipazione alcuna della 
stione INA-Casa; in pi� le compravendite, anche se fatte con 
itento di trasferire in seguito le aree comprate alla gestione suddetta, 
n presentano iJ. collegamento univoco con la concreta destinazione 
lle aree alla costruzione di case per lavoratori da parte della Geone, 
indispensabile perch� si realizzi il concetto di necessit� espresso 
ll'art. 24 qui in esame. 

Quanto alla tesi che i benefici ra tale norma istituiti .possano 
;endersi alla concreta fattispecie per mezzo di interpretazione esten
�a, deve ribadirsi che � indubbio essere consentita, anche con riguardo 
leggi concernenti �benefici tributari, tale tipo d'interpretazione, che, 
differenza dell'applicazione analogica, tende sempre a determinare 
contenuto concreto della mens legis, in modo da comprendervi tutti 
!asi dalla norma considerati, quali risultano dalla lettera e dallo 
lrito delle relative disposizioni. Ma si � fuori dei casi dell'interpre:
ione estensiva allorch� si cerca di applicare la norma in mancanza 
i suoi presupposti specifici, e si viola addirittura fa legge tributaria, 
ando si cerca di applicare il beneficio di natura (anche) soggettiva 

un soggetto diverso da quello espressamente considerato nel1a norma 

privilegio. 

Nel secondo e terzo mezzo di ricol'.so il Comune di Tollegno denzia 
violazione dell'articolo unico della legge 24 gennaio 1962, n. 23 
sostiene che ha errato la Corte di merito allorch� ha ritenuto che 
.e legge riguardi esclusivamente i .contratti posti in essere con l'in~
vento della Gestione INA-Casa, limitazione questa non posta dalla 
~ge, ed ha errato anche quando ha stabilito che il contratto d'aplto 
stipulato dalla Gestione non valesse a vincere la presunzione, 
sata nell'art. 47 L. Reg., circa il trasferimento delle accessioni. 
:giunge il ricorrente che � irrilevante la circostanza che il trasferimto 
alla Gestione sia avvenuto non a titolo oneroso, perch� la legge 

esame concerne ogni tipo di acquisto indipendentemente dalla sua 

tura onerosa o gratuita: e, comunque, sostiene il ricorrente, anche 

tale effetto dovrebbe soccorrere l'interpretazione estensiva. 

Anche queste censure sono prive di consistenza giuridica. 

La legge n. 23 del 1962 stabilisce che, in deroga all'art. 47 L. R. 

successive modificazioni, sono idonei a vincere la presunzione di 

cessione ivi stabilita (oltre che determinate deliberazioni di Province 

di Comuni) i contratti di appalto stipulati dagli Istituti Autonomi 

r le case popolari, per costruzioni su terreni successivamente acqui


tti. La sentenza impugnata, sulla base di quanto espresso nella cir


lare 7 luglio 1963, n. 6 del Ministero delle Finanze, ha ritenuto 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

estensibile alla Gestione INA-Casa il disposto della legge n. 23 del 
1962 circa la cennata efficacia dei contratti di appalto stipulati dagli 
Istituti per le case popolari. 

Ma la deroga al criterio del trasferimento delle accessioni all'acquirente 
dell'immobile, anche se nell'atto esse si dichiarano escluse, � 
limitata testualmente alle costruzioni eseguite per conto di detti enti 
su aree divenute successivamente di propriet� dei medesimi, e serve 
a disciplinare unicamente la liquidazione dell'imposta di registro in 
ordine all'atto di acquisto dell'immobile, sul quale, all'epoca dell'acquisto 
stesso, insistano gi� accessioni fatte eseguire proprio dall'acquirente: 
ci� per evitare che gli enti debbano pagare l'imposta su un 
bene che essi hanno fatto costruire in adempimento dei loro fini istituzionali, 
nella prospettazione del successivo acquisto del terreno su cui 
le accessioni sono state eseguite. 

La fattispecie legale cosi determinata � del tutto diversa da quella 
che si realizza. nella controversia in esame, relativa all'applicazione 
della imposta' di registro all'atto con cui il Comune .di Tollegno acquist� 
da terzi aree fabbricabili, sulle quali non da esso erano state 
costruite case di abitazione. Difettano, quindi, nella 1>'J;)ecie, sia i presupposti 
soggettivi, sia quelli oggettivi della applicazione della legge 

n. 23 del 1962, in particolare l'identit� tra costruttore delle accessioni 
e acquirente dell'immobile su cui esse insistono, e rettamente la Corte 
di merito ha escluso 'che detto provvedimento concorresse a concretare 
la disciplina giuridica applicabile alla fattispecie in esame. 
Per conseguire tale applicazione invano il ricorrente invoca l'interpretazione 
estensiva della citata legge del 1962. Non si tratta, infatti, 
di determinare il preciso contenuto della legge, in base alla lettera 
ed allo spirito delle relative disposizioni, bns� di applicare la ratio 
della disciplina normativa disposta dalla legge in esame a caso dalla 
stessa non contemplato, diverso per presupposti soggettivi ed oggettivi 
dalla fattispecie legale considerata. Ma tale applicazione analogica 
non � consentita riguardo a legge di natura eccezionale, qual'� quella 

n. 23 del 1962, che deroga ad un criterio generale di applicazione dell'imposta 
di registro, per di pi� per un intento di sanatoria di situazioni 
anomale determinatesi per il passato. (Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 giugno 1968, n. 2032 -Pres. Malfitano 
-Est. Geri -P. M. Toro (diff.) -Soc. Giacomo Costa (avv. 
Uckmar) c. Ministero Finanze (avv. Stato Gargiulo). 

Prescrizione -Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi -Applicabilit� 
della disposizione dell'art. 2953 c. c. anche nei casi di prescrizioni 
brevi previste da leggi speciali -Esclusione. 

(c. c. art. 2953). 
I 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Lposta di registro -Prescrizione -Diritto all'imposta accertato con 
decisione passata in giudicato -Prescrizione decennale ex art. 
2953 c. c. -Inapplicabilit� -Prescrizione breve prevista dalla 
legge del registro -Applicabilit� -Decorrenza. 

(c. c., art. 2953; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 136-141). 
escrizione -Interruzione per effetto di domanda giudiziale -Domanda 
giudiziale nulla -Efficacia permanente dell'interruzione -Esclusione 
-Efficacia interruttiva istantanea dei vari atti del giudizio Sussistenza 
-Condizioni. 

(c. c., art. 2945). 
La disposizione dell'art. 2945 c. c. -secondo La quale si prescrino 
nel termine ordinario di dieci anni anche i diritti, per i quali la 
rge stabilisce un termine pi� breve, quando riguardo ad essi � interriuta 
sentenza di condanna passata in giudicato -� di carattere eccenale, 
e, come tale, non trova� applicazione oltre i casi espressamente 
misti, che sono da ritenere quelLi di prescrizioni brevi previste dal 

o codice civile, e non anche quelli di prescrizioni, ugualmente brevi, 
bilite da foggi speciali (1). 
Il diritto all'imposta di registro, anche se non pi� contestabile in 
rinto accertato con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, 
prescrive nel minor termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 140 
~ r. d. 30 dicembre 19.23, n. 3269 (termine da computare dalla cessane 
dell'effetto interruttivo permanente determinato dalla proposine 
e dalla pendenza del giudizio), e non gi� ne�l termine decennale 
cui all'art. 2953 del codice civile, e ci� sia perch� la legge speciale, 
rile � quella di registro, prevale sulla generale, sia perch� la conrsione 
dette prescrizioni brevi in prescrizione decennale, ai sensi deUa 
posizione citata, opera esclusivamente per le prescrizioni brevi stabi? 
dallo stesso cocUce civile (2). 

Se la domanda giudiziale sia nulla, alla pendenza del procedimento 
base ad essa instaurato non pu� riconoscersi l'effetto, di cui all'arti


(1-3) In riferimento alla terza massima, cfr. la conforme Cass. 2 aprile 
;o, n. 746, Giust. civ., 1960, I, 1395. 

Sulle questioni di cui alle altre due massime pubblichiamo le seguenti 

Brevi considerazioni per l'applicabilit� alla materia tributaria 
della prescrizione da giudicato. 

Con l'affermazione, di cui alla prima massima dell'annotata sentenza, 
Corte di Cassazione si pone in contrasto con l'interpretazione pacifica 
i, per quanto consta, era stata fin qui data della norma dell'art. 2953 c. c., 
npre intesa, invero, nel senso della sua applicabilit� anche nei casi di 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

colo 2945 c. c., secondo comma, di interruzione permanente della prescrizione. 
La domanda stessa, tuttavia, e cos� pure altri atti ,di quel 
procedimento, devono ritenersi idonei a determinm�e l'interruzione 
istantanea della prescrizione, qualora contengano un,a non equivo,ca 
richiesta di adempimento, e, pure se comunicati soltanto al procuratore 
in giudizio del de,bitore, risultino portati ,a conoscenza diretta di questo 
ulmmo in diverso modo, e cos� possano configurars� come atti di costituzione 
in mora (3). 

(Omissis). -Si deduce, nel primo mezzo del ricorso, violazione 
e falsa applicazione degli articoli 136, secondo comma, e 140, quarto 
comma, della legge di registro, perch� dal momento nel quale fu notificata, 
in data 31 marzo 1950 la decisione della Commissione centrale 
(rimasta ferma in seguito alla declaratoria di nullit� del procedimento 
giudiziario) decorreva, ai sensi dell'art. 140, quarto comma, della legge 
predetta un nuovo termine prescrizionale, che scadeva il 31 marzo 1953. 
Tardiva doveva dunque considerarsi l'ingiunzione del 2 marzo 1955, 
tenuto conto che la prescrizione triennale � operante non soltanto ai 
fini dell'accertamento del tributo, ma anche ai fini della sua riscossione, 
come si evince dal predetto art. 140, quarto comma, secondo il 
quale la ,prescrizione validamente interrotta riprende a decorrere con 
termine identico. 

Il mezzo � fondato. 

In sostanza si pone il quesito se all'azione di riscossione dell'imposta, 
il cui accertamento non sia pi� discutibile per effetto del passaggio 
in ,giudicato di una delle pronunzie delle commissioni tributarie, 

p11escrizione brevi previste da leggi speciali (cfr., ad es., per la stessa giurisprudenza, 
Cass. 1� marzo 1956, n. 623, e la pi� recente Cass. 19 maggio 
1965, n. 904, Foro it., 1965, I, 1947, entrambe per la prescrizione breve 
in materia di contributi previdenziali, di cui al r. d. 21 luglio 1937, n. 1239). 

Del resto, e senza ,che si voglia in questa sede ex professo esaminare 
l'argomento, pu� osservarsi che lo stesso tenore letterale dell'art. 2953 c. c., 
nel quale � fatto riferimento ai diritti per i quali � la legge � stabilisce 
una prescrizione pi� breve, e la circostanza che la disposizione venne introdotta 
nel nuovo codice allo scopo di risolvere il dupbio, che da tempo 
era sorto, sull'applicabilit� della prescrizione ordinaria all'actio judicati 

(cfr. Relazione del Guardasigilli, n. 1208), inducono a dubitare dell'esattezza 
della restrittiva conclusione indicata dall'annotata sentenza, ed a far ritenere 
conforme al sistema, invece, una interpretazione che colleghi in via generale 
la regola della conversione della prescrizione breve in prescrizione 
ordinaria alla situazione determinata dal fatto che il diritto sia ormai 
accertato con l'autorit� della cosa giudicata: situazione che, per definizione, 
prescinde dalla considerazione autonoma del diritto fatto oggetto dell'accertamento, 
e che, pertanto, non pu� consentire la distinzione, nemmeno 
ai fini di cui si discute, tra prescrizioni regolate dal codice e prescrizioni 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

)ba essere applicato il termine ordinario di prescrizione, come avne 
relativamente all'� actio iudicati � (art. 2953 c. c.), oppure quello 
~ve previsto nell'ultimo comma dell'art. 140 legge di registro. 

La risposta non � dubbia nel senso che la legge �speciale, costita 
appunto da quella di registro, prevale sulla generale del codice 
ile. 

Ci� si evince peraltro dal testo stesso dell'art. 140, in base al 
�rdinamento logico del secondo comma, dove si stabilisce che la preizione 
interrotta mediante domanda giudiziale rimane sospesa finch� 
�a il giudizio (effetto interruttivo permanente), e del quarto com' 
nel quale espressamente � detto che la prescrizione validamente 
~rrotta si compie .col decorso di un successivo nuovo termine uguale 
uello stabiLito dalla stessa legge di registro, cio� tre anni. 

Questa precisazione, con evidente riferimento alle cause interrut! 
considerate nei primi tre comma del medesimo articolo, esclude 
modo non equivoco l'applicabilit� della prescrizione ordinaria. 

Se pure la norma avesse semplicemente parlato di un nuovo terLe 
dal momento della interruzione, senza precisarne, come invece 
.patto in concreto, la durata, anche in' tal caso si tratterebbe della 
scrizione 1breve di tre anni, perch� in difetto di deroga espressa 
.a fermo il termine originario, cio� quello proprio della prescrizione 

diritto considerato. 
Ci� � tanto vero che, nello stesso codice civile per trasformare, 


o il giudicato, la prescrizione breve in quella ordinaria, c'� stato 
1gno di una apposita disposizione, quella appunto dell'art. 2953. 
iplinate da leggi speciali, salvo .che, ben s'intende, non sia da queste 
ne anche specialmente disposto in ordine agli effetti del giudicato. 
Non pu� non tenersi conto, del resto, anche per il problema che qui 
ressa, dell'evoluzione giurisprudenziale avutasi, sotto altro aspetto, per 
.. 2953 c. c.,. in relazione al quale, invero, dopo alcune discordi pronunce, 
ita affermata dalla Corte Suprema (Sez. Un. 16 ottobre 1958, n. 3292, 
>it., 1958, I, 1614), e non � stata mai pi� revocata in dubbio, l'ammissi� 
della conversione della prescrizione breve in prescrizione ordinaria 
1e in virt� di sentenza portante condanna generica. 
A tal fine si � osservato, da un canto, che con l'iniziativa del creditore, 
ea al conseguimento di una pronuncia con valore di giudicato, devono 
ritenersi assolte le esigenze di certezza in vista delle quali � fissato il 
tine prescrizionale pi� breve, con riguardo al quale, dunque, pi� non 
parlare di inerzia del creditore (Sez. Un. 16 ottobre 1958 cit.), e pi� 
~ralmente si � sottolineato che � l'art. 2953 c. c. �ammette i diritti, per 
ali la legge stabilisce la prescrizione breve, a beneficiare dell'ordinaria 
crizione decennale per il solo fatto che siano stati canonizzati in un 
icato � (Cass. 17 agosto 1965, n. 1961, in questa Rassegna, 1965, I, 960), 
iungendosi, in riferimento a sentenza portante condanna generica al 
�cimento di danni, ma con affermazione che non pu� non avere valore 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Anzi tali considerazioni suggeriscono un ulteriore profilo a conferma 
dell'indirizzo qui prescelto. 

Infatti, risponde ad un 'naturale criterio di tecnica giuridica che 
l'interruzione, per se stessa, non � idonea a modificare la durata originaria 
del termine di prescrizione, salvo ovviamente l'effetto interruttivo. 


Questa idoneit� pu� essere per� conferita con norma espressa che 
in tal caso assume .carattere di deroga a quel criterio, inteso quale 
principio di generale applicazione. 

Sotto tale profilo l'art. 2953 c. c., costituendo non gi� un principio, 
ma una eccezione, non appare applicabile oltre l'ipotesi in esso espressa, 
propria delle prescrizioni brevi previste nel codice civile. � 

Tanto meno ne potrebbe essere estesa l'applicazione al settore 
delle imposte, retto da regole speciali ed ispirato a criteri di sollecita 
certezza dei rapporti tributari, come denota appunto la brevit� dei termini 
di prescrizione e di decadenza. 

Anche �l secondo mezzo � fondato e va accolto, �per quanto di ragione, 
in relazione al primo. 

Sostiene infatti la Finanza che, in ogni caso (cio� anche se si dovesse 
trattare di prescrizione breve) vi sarebbero stati validi atti interruttivi, 
nonch� l'interruzione permanente del termine in seguito a 
giudizio. 

Fatte proprie queste considerazioni dalla Commissione Centrale 
nella denunziata decisione, la societ� ricorrente, denunzia la violazione 
e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c. c., sia perch� non 

di principio, che la norma dell'art. 2953 c. c. �, in definitiva, da intendere 
nel senso � che, quando il diritto � stato gi� giudizialmente accertato, la 
prescrizione si verifica nel termine ordinario, perch� il titolo, in forza del 
quale l'indennizzo � dovuto, � rappresentato dalla decisione gliudiziaria, la 
quale, una volta emessa, vive di vita propria ed autonoma � (Cass. 5 gen-~ 
naio 1966, n. 92, in questa Rassegna, 1966, I, 98, ove ulteriori riferimenti in 
nota, nonch� Cass. Sez. Un. 14 giugno 1967, n. 1328, id., 1967, I, 588). 

E poich� -a parte la discutibdle estensione, che poi si � creduto di 
poter fare della disciplina ex art. 2953 anche al debitore solidale rimasto 
estraneo al giudizio, col superamento della regola sui lii;niti soggettivi del 
giudicato e dello specifico disposto dell'art. 1306 c. c. (cfr. le osservazioni 
critiche di CARUSI, In tema di condanna generica, etc., in questa Rassegna, 
1964, I, 901, e dello stesso A. Ancora in tema di apponibilit� della conversione 
della prescrizione, etc., id., 1965, I, 961) -sta di fatto che il fondamento 
della norma sulla modificazdone prescrizionale va ora individuato, 
almeno secondo l'indirizzo giurisprudenziale dominante, non gi� nel sorgere 
dell'azione esecutiva, bensi nel fatto che il diritto abbia conseguito, col 
giudicato, giuridica certezza, sembra potersi conclusivamente rilevare: 

a) che la individuata ratio -sicuramente identica, per quanto prima 

si diceva, sia in relazione ai diritti la cui prescrizione sia regolata dal codice 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 495 

doveva attribuire effetto interruttivo al ricorso per Cassazione, incace 
di costituire in mora il debitore, sia perch� neppure si poteva 
enere la ricorrenza di un effetto interruttivo permanente, tenuto 
rito della dichiarata nullit� del giudizio. Peraltro, aggiunge la societ� 
:orrente, anche a voler attribuire effetto interruttivo istantaneo alppello 
proposto alla Corte di Genova contro la sentenza di quel 
ibunale, la prescrizione breve si sarebbe gi� maturata. 

A fini chiarificativi � opportuno fissare le date di maggior rilievo 

questa lunga vertenza. 

La prima decisione della Commissione Centrale, precisamente 
ella alla quale segui il procedimento giudiziario successivamente diiarato 
nullo, porta la data del 24 febbraio 1950. 

L'atto di citazione dell'armatrice Costa al Tribunale di Genova � 
l 12 maggio 1950. 

L'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria contro la sen1za 
del predetto tribunale fu notificato, al procuratore dell'appellata, 
15 ottobre 1951. 

Il ricorso per cassazione, sempre dell'Amministrazione finanziaria, 

rta la data del 25 settembre 1952 e .fu notificato al procuratore. 

L'atto di riassunzione, in seguito a rinvio, davanti alla Corte di 

pello di Torino, fu notificato direttamente all'armatrice Costa il 19 

>braio 1954. 

Infine, l'ingiunzione della Finanza, dopo la declaratoria di nullit� 

. giudizio pronunziata dala Corte di Torino, porta la data del 2 

.rzo 1955. 

ile, sia a quelli disciplinati, anche quanto alla prescr1z1one, da leggi 

dali -non consente comunque di. ravvi-sare nella disposizione del


't. 2953 c. c. una norma di carattere eccezionale, e tanto meno nei sensi 

.icati dalla sentenza in :rassegna, bensi impone di qualificare la norma 

ssa come espressione di un principio generale, in tema di giudicato, e 

�ci� di ritenerla idonea a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti ormai 

ertati con l'autorit�, appunto, della cosa giudicata, a prescindere dalla 

) originaria disciplina; 

b) che tale conclusione deve ritenersi valLda, conseguentemente, an


~ per la materia delle imposte ed in relazione alle decisioni vuoi delle 

1missiond che dei tribunali, ed anche quando le une o le altre non pos


o qualificarsi di condanna, una volta che esclusivo rilievo debba darsi, 
ini dell'applicabilit� dell'art. 2953 c. c., secondo la ricordata consolidata 
risprudenza, al fatto che i diritti siano � canonizzati � nel giudicato. 
N�, per escludere l'ammissibilit� della conversione della prescrizione 
ve in prescrizione ordinaria nella materia dell'imposta di registro, po)
be valere l'obdezione della specialit� di questa materia e della relativa 
:iplina, la quale perci� dovrebbe prevalere su quella dettata dal codice 
lle, cosi come ritenuto dell'annotata sentenza (seconda massima). 

Ci� potrebbe esser v�ero soltanto se effettivamente la legge del registro, 
La sua disciplina della prescrizione dei diritti dell'Amministrazione e dei 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Non v'� dubbio che se al giudizio instaurato presso il Tribunale 

di Genova e definito con la sentenza 4 dice~bre 1954 della Corte di fil: 
Torino, si dovesse attribuke effetto interruttivo permanente, la prescrizione, 
rispetto all'ingiunzione del marzo 1955, non avrebbe potuto 
maturarsi. 


Escluso invece l'effetto interruttivo permanente, il termine prescrizionale 
di tre anni sa.rebbe decorso sia rispetto all'atto introduttivo 
del giudizio davanti al Tribunale di Genova (12 maggio 1950), sia 
rispetto all'appello 15 ottobre 1951 davanti alla Corte di Genova. 

Tale scadenza dovrebbe invece essere esclusa relativamente al 
ricorso :per Cassazione del 25 settembre 1952, ed a maggior ragione 
relativamente all'atto di riassunzione del 19 febbraio 1954, semprech� 
a tali atti si dovesse attribuire efficacia interruttiva. 

Tutto ci� premesso, non spettando a questa Suprema Corte il compito 
di accertare in fatto se un termine di prescrizione sia stato o 
meno interrotto e quindi siasi o no maturato, occorre al contrario 
verificare in diritto i principi che reggono questa materia. 

Due fondamentali questioni si impongono all'attenzione dell'interprete: 
1) se il procedimento giudiziario instauratosi davanti al Tribunale 
di Genova, definito quindi dalla Corte di Torino, abbia avuto 
efficacia interruttiva :permanente ai sensi dell'art. 140, secondo comma, 
legge di registro e 2945, secondo comma, c. c.; 2) qualora si dovesse 
escludere tale permanenza, se ed in quali limiti i vari atti del predetto 
procedimento, ed in genere di qualsiasi procedimento giudiziario, 
abbiano, per se stessi, effetto interruttivo istantaneo della prescriz�ione. 

Al primo quesito si deve dare risposta sicuramente negativa. Infatti 
il presupposto perch� ad un procedimento giurisdizionale in corso 

contribuenti, contenesse, oltre che norme sui termini, sui fatti interruttivi e 
sui relativd effetti, anche norme specifiche sugli effetti del giudicato in 
r;:i.pporto alla prescrizione stessa, o, ancora, disponesse comunque in modo 
da far ritenere in.compatibili, con la sua speciale regolamentazione della 
materia, la generale disposizione dell'art. 2953 c. c. 

L'unica norma di detta legge, dalla quale, secondo la sentenza in esame, 
dovrebbe appunto dedursi una specialit� di disciplina anche in ordine agli 
effetti del giudicato, o, comunque, una incompatibilit� nei sensi accennati, 
� quella contenuta nell'art. 140, ultimo comma. Ma ivi � soltanto disposto 
che � la pr�escrizione validamente interrotta si compie col decorso dii un 
successivo nuovo termine uguale a quello stabilito dalla presente legge., 
ed appare perci� chiaro che questa previsione considera esclusivamente la 
interruzione -ed anche quella operata, con efficacia permanente, dalla 
proposizione di un giudizio -senza affatto aver riguardo, invece, al ben 
diverso problema degli effetti de~ giudicato. 

D'altra parte, anche l'art. 2945 c. c., nel prevedere analogamente l'interruzione 
con effetti permanenti, a tal fine stabilendo che � la prescrizione 
non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 497 

svolgimento possa essere attribuita efficacia interruttiva permanente 
lla prescirizione � quello deUa sua validit� processuale. 

Mentre l'interruzione istantanea della prescrizione ben pu� derire 
anche da un atto che sia stato dichiarato nullo ad altri fini ed 
etti, quella permanente si rivela invece strettamente legata alla vali� 
del procedimento come tale, sfa perch� in caso diverso neppure 
configura la sussistenza di un rapporto processuale fra le parti, sia 
:ch� la ratio della permanenza consiste nell'esi.genza di non costrin
�e il creditore a continui atti interruttivi mentre pende un giudizio, 
.idamente instaurato, nel quale 11 creditore stesso ha manifestato 
i equivocamente la volont� di far valere il proprio diritto. 

Questo indirizzo non si discosta dall'orientamento di questa Supre


Corte (sent. n. 746 del 2 apnile 1960) e risponde a rigorosi criteri 
logica giuridica circa la portata della totale nullit� del processo, 
�ificatasi nella specie. 

Rispondendo al secondo quesito occorre tuttavia confermare il prinio 
che i singoli atti di un procedimento giurisdizionale, anche se 
apaci di produrre un qualche effetto processuale quando l'intero 
dizio sia stato dichiarato nullo ab origine, possono tuttavia valere 
1e atti di costituzione in mora, qualora, in base al loro non equivoco 
tenuto portato a diretta e personale conoscenza del debitore, costi;
cano una sicura non dubitabile richiesta di adempimento. 

In tal caso, ovviamente, l'effetto interruttivo non pu� essere che 

ntaneo, una volta venuto meno il presupposto di un valido rap


to giuridico processuale, appunto perch� l'efficacia dell'atto non si 

ietta n� si perpetua nel processo. 

iudizio �, evidentemente collega tale norma a quella del primo comma, 

quale � detto che � per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo pe


.o di prescrizione � . 

E poich� per nuovo periodo non pu� intendersi se non un periodo 

ale a quello della prescrizione originaria, � agevole constatare che la 

na, ha, in definitiva, la stessa portata di quella dell'art. 140, ultimo 

ma, della legge del registro, ed � conseguentemente anche facile rile


l che se la prima, quella dell'art. 2945, non contrasta nel sistema con 

lla dell'art. 2953 -nel senso che resta applicabile nei casi in cui la 

enza che conclude il giudizio non sia idonea a determinare la conver


e della prescrimone, se breve, in prescrizione ordinaria -, altrettanto 

~ dirsi per la materia dell'imposta di registro, e per le altre che siano 

ogamente disciplinate, essendo in ogni caso da escludere, quanto meno 

l base di un rapporto analogo a quello ora evidenziato tra i ripetuti 

:ohl 2945 e 2953 del codice, che quest'ultimo contrasti con il ripetuto 

140, rispetto al quale, invece, cos� come rispetto all'art. 2945 c. c., resta 

gnato alla generale norma sulla conversione della prescrizione un 

rso, ulteriore ambito di operativit�. 

M. FANELLI 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'accertamento se il contenuto dell'atto stesso rappresenti una 
non equivoca domanda di adempimento, che sia stata portata a diretta 
e personale conoscenza del debitore, spetta al giudice di merito. Infatti 
non pu� escludersi, a priori, che anche quegli atti, i quali sono normalmente 
comunicati o notificati soltanto ai procuratori, siano stati 
portati, in diverso modo, a conoscenza diretta del debitore ed abbiano 
perci� assicurato l'effetto di una costituzione in mora. 

Pertanto, in accoglimento, per quanto di ragione in base alle 
considerazioni che precedono, del proposto ricorso, si deve rinviare il 
giudizio alla stessa Commissione Centrale, per l'accertamento di cui 
sopra. 

Il giudice di rinvio si atterr� ai seguenti principi: � Il diritto alla 
riscossione dell'imposta suppletiva di registro si prescrive in tre anni. Nessun 
effetto interruttivo permanente della prescrizione� pu� essere 
attribuito ad un procedimento giurisdizionalmente dichiarato nullo ab 
origine. -Tuttavia i singoli atti del procedimento stesso sono suscettibili 
di conseguire effetto interruttivo istantaneo, qualora contengano 
una non equivoca domanda di adempimento comunicata direttamente 
e personalmente al debitore od al suo rappresentante legale, ove non 
si tratti di persona fisica, e possano quindi configurarsi come una valida 
costituzione in mo�ra �. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 giugno 1968, n. 2063 -Pres. 
Flore -Est. Mirabelli -P. M. Tavolaro (conf.) -Meneghetti (avvocato 
Delle Sedie) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano). 

Imposte .e tasse in genere -Procedimento dinanzi alle commissioni Decisione 
definitiva -Nozione -Successiva azione giudiziaria in 
materia di imposte dirette -Proponibilit� -Condizioni -Decisione 
della Commissione centrale sulla tassabilit� di un reddito, con 
rimessione degli atti alla Commissione competente per la valutazione 
-Non � definitiva -Azione giudiziaria -Improponibilit�. 

(1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 6; t. u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 53; 
r. d. 11 luglio 1907, n. 560; art. 120; d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22). 
NeHe controversie in materia di imposte dirette l'azione giudiziaria 
pu� essere proposta dopo che ii �processo dinanzi aHe Commissioni 
tributarie si sia conciuso con una decisione definitiva, e cio� con una 
decisione con la quale sia esaurito il prooedimento di accertamento dell'imposta 
e sia operato il regolamento conclusivo del rapporto tributario. 
Pertanto, non pu� considerarsi definitiva, e non pu� essere oggetto 
di autonoma impugnativa giudiziaria, la decisione deLla Commis




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

me Centrale che, ritenendo tassabile un reddito, rimetta gli atti aLla 
immissione competente per la relativa valutazione (1). 

(Omissis). -Il ricorrente, denunciando la falsa applicazione delrt. 
6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, dell'art. 53 del 

u. 24 agosto 1877, n. 4021, degli artt. 77, 81, 107, 109 e 120 �del r. d. 
luglio 1907, n. 560, dell'art. 3 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, non� 
vizio di motivazione, a sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., 
stiene che la sentenza impugnata ha doppiamente errato nell'affer:
ire l'improponibilit� della domanda, sia in quanto ha ritenuto non 
:ritta a ruolo l'imposta, di cui si discute, �che, invece, era stata iscritta 
ruolo in parte, sia in quanto ha considerato non definitiva la decime 
della Commissione Centrale delle Imposte che, invece, a suo avm, 
av;rebbe deciso definitivamente, e con autorit� di giudicato, sulla 
estione concernente l'applicabilit� di nuovi ac�ertamenti ai concorti 
perfezionati anteriormente all'entrata in vigore della citata legge 5 
nnaio 1956, n. 1, e quindi sul .punto concernente la legittimit� della 
.posizione, lasciando pendente n procedimento dinanzi le Commissioni 
butarie soltanto per la determinazione del valore imponibile �e delmmontare 
dell'imposta dovuta. 

La seconda questione deve essere ritenuta preliminare ed assornte, 
ai fini del giudizio intorno alla sussistenza, o meno, della giuriizione 
dell'autorit� giudiziaria sulla controversia, nello stato attuale 
gli atti, in quanto, qualora si ritenga di dovere confermare la sen1za 
impugnata nel punto in cui ha affermato che nessuna decisione 
finitiva si � formata nei procedimento tributario, la giurisdizione 
ll'autorit� giudizfa.ria ordinaria dovrebbe senz'altro venire esclusa, 
rranendo assorbita ed impregiudicata ogni altra questione. 

Ed invero, queste Sezioni Unite ritengono che la sentenza impuata 
meriti piena .conferma in relazione a tale punto, che � sufficiente 
sorreggere la pronuncia di improponibilit� della domanda. 

Perch� si abbia decisione definitiva nel procedimento tributario 
n � sufficiente, infatti, che sia stata emessa .una pronuncia, il cui 
1tenuto non possa formare oggetto di g.ravame se non dinanzi alla 
torit� giudiziaria ordinaria, ma � necessario che con tale pronuncia 

anche esaurito il procedimento di accertamento dell'imposta ed il 
~olamento conclusivo del rapporto tributario. 

(1) Corretta applicazione dei principi in tema di rapporti tra i giudizi 
Lanzi alle Commissioni tributarie e dinanzi all'a. g. o., sui quali, in genere, 
. Relaz. Avv. Stato, 1961-65, II, 336 ss. 
La giurdsprudenza � pacifica su entrambi gli aspetti della massima: sia 
la proponibilit� dell'azione giudiziaria qualora nel processo tributario 
intervenuta decisione definitiva (cfr. Cass. 23 aprile 1964, n. 986, in 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Non pu�, quindi, essere considerata definitiva, e pertanto autonomamente 
impugnabile dinanzi l'autorit� giudiziaria ordinarfa, la decisione 
della Commissione Centrale che, ritenendo tassabile, in punto 
di diritto, un certo cespite o reddito, rimetta gli atti alle Commissioni 
competenti per il giudizio di merito, perch� accertino, in fatto, la sussistenza 
dei presupposti e degli elementi della imposizione, giacch�, 
appunto, soltanto attraverso la pronuncia sulle questioni di merito, e 
la definizione degli eventuali gravami su tali questioni, viene a formarsi 
la definizione del rapporto tributario che possa formare oggetto 
di giudizio dinanzi il giudice ordinario. 

N� pu� essere ritenuto che la decisiione della Commissione Centrale 
sul punto di diritto sia suscettibile di passaggio in ,giudicato, 
restando precluso il riesame del giudice ordinario, in difetto di immediato 
e diretto gravame, giacch� appunto per lo specifico contenuto 
di tale pronuncia che, non esaurendo il procedimento contenzioso tributario, 
non assume definitivit�, le questioni cos� risolte possono sempre 
essere sollevate nuovamente con la domanda giudiziale, che sia 
proposta avverso la decisione che concluda o definisca tale procedimento. 


Neppure pu� essere ritenuto che la pronuncia del giudice ordinario 
si renda necessaria, in quanto la Commissione Distrettuale si troverebbe 
nell'impossibilit� di decidere, avendo sospeso n procedimento nell'attesa 
della sentenza del giudice or,dinario. 

Il provvedimento di sospensione � provvedimento ordinatorio, che 
pu� essere revocato o modificato qualOra si ravvisi insussistente il 
presupposto, sul quale sia fondato. Statuito, quindi, che, contrariamente 
a quanto la Commissione stessa ha prospettato, preliminare deve essere 
ritenuta la pronuncia definitiva nel procedimento tributarfo e non 
quella del giudice ordinario, la Commissione Distrettuale � abilitata in 
ogni momento a riprendere in esame il ricorso e ad emettere la relativa 
pronuncia. 

Deve essere confermato, quindi, che come ha giudicato la sentenza 
impugnata, l'autorit� giudiziaria ordinaria � temporaneamente carente 
di giurisdizione sulla controversia in esame, finch� non verr� emessa 
pronuncia definitiva da parte degli organi del contenzioso tributario. 
-(Omissis). 

questa Rassegna, 1964, I, 588, con richiami), sia sulla nozione di decisione 
definitiva (cfr. Sez. Un. 27 luglio 1939, Finanze-La Vigile, Riv. leg. jisc., 
1939, 977; Sez. Un. 15 gennaio 1954, n. 60, ivi, 1954, 436). 

Va, con l'occasione, ricordato che il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. 
� ammissibile, invece, anche contro le decisdoni non definitive della Commissione 
Centrale (Sez. Un. 7 gennaio 1965, n. 14, in questa Rassegna, 1965, 
I, 544). 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 501 

UBUNALE DI TORINO, Sez. I, 15 febbraio 1968, n. 520 -Pres. Martino 
-Rel. Bianchi -Amerio (Avv. Ferrero) c. Ministero Finanze 
(Avv. Stato Coronas). 

rvocatura dello Stato -Pareri -Divergenza fra gli uffici �mm.inistrativi 
e l'Avvocatura dello Stato -Risoluzione -Organo competente 
-E l'Avvocato Generale dello Stato -Fattispecie (relativa 
a parere sulla fondatezza di un supplemento di imposta di successione). 


(r;d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 15). 

mtabilit� generale dello Stato -Annullamento di credito -.Formalit� 
-Inosservanza -Competenza. 

(r.d. 23 maggio 1924, n. 877, artt. 263 e segg.). 
~poste e tasse in genere -Imposte di successione -Potere dell'au
�-. torit� pubblica di concedere riduzioni -Esclusione. 
\d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 8). 

';,ergenza di pareri, sorta tra gli uffici amministrativi e la 
�. dello Stato sulla fondatezza di una pretesa creditoria 
-_reLativa a un supplemento di imposta di successioni), 
"1.a pronunzia che rientra nelle attribuzioni deU'Avvo
�1-0 Stato ai sensi deU'art. del 15 r. d. 30 ottobre 1933, 

"1,i un credito dello Stato, iscritto a campione, 
'-On con le particolari formalit� previste dalla 
_..,o Stato, in mancanza delle quali deve ritenersi 

.-,Oria ancora sussiste ed � efficace (2). 
,drit� pubblica pu� concedere alcuna diminuzione di 
..casse (nella specie, di imposte di successione), essendo 
&elle Finanze indisponibile (3). 

(Omissis). -Pregiudizialmente si sostiene che sarebbe cessata la 
iteria del contendere e ci� a seguito della nota 2 dicembre 1961, 
n la quale il Ministero delle Finanze � pronunziando sull'istanza del


sig. Amerio Ottavia � aveva ritenuto insussistente l'imposizione di 
i si discute ed aveva ordinato di provvedere all'annullamento del 
rico. 

(1-3) Si tratta di esatta applicazione di norme legislative, il cui conteto 
non lascia adito a dubbi. 


502 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Si � accertato, con la informativa disposta dal Collegio (con ordinanza 
24 gennaio 1964) che l'Intendenza di Finanza di Cuneo, competente, 
non ha emesso alcun decreto di annullamento del carico. 

A questo Giudice non interessa affatto conoscere per quali ragioni 
si sia determinata tra il Ministero e gli Uffici periferici una diversit� 
di opinioni, interessa, soltanto, l'applicazione della legge, in particolare 
del regolamento sulla contabilit� generale dello Stato approvato 
con r. d. 23 maggio 1924, n. 827, il quale (artt. 263 e segg.) prescrive 
particolari formalit� per l'annullamento dei crediti dello Stato. Poich� 
tali formalit� non risultano effettuate � perfettamente inutile ricercare 
per quali ragioni l'iter relativo non si � compiuto, addivenendo ad 
ulteriori informative. 

Indubbiamente, la situazione amministrativa � inconsueta, ma basta 
al Tribunale constatare che non � intervenuto l'annullamento dell'articolo 
di campione e quindi non � affatto venuta meno la pretesa 
tributaria in discorso. 

A parte, poi, che essendoyi lite in corso, ai sensi dell'art. 15 della 
legge sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato (r. d. 30 
ottobre 1933, n. 1611) stante la divergenza di parere tra Uffici amministrativi 
ed Avvocatura dello Stato sulla rinunzia al giudizio, la decisione 
spetta all'Avvocato Generale dello Stato e che, infine, ai sensi 
dell'art. 8 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, 

n. 3270 � nessuna Autorit� pubblica � pu� concedere alcuna diminuzio.
ne 
di tasse o sopratasse: cio� il diritto della Finanza � indisponibile. 
, La pregiudiziale dell'attrice non ha perci� alcun fondamento. 


(Omissis). 


SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE 
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE 

)RTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 maggio 1968, n. 1395 -Pres. 
Scarpello -Est. Speziale -P. M. Tavolaro (conf.). -E.N.E.L. (avv. 
Conte, Andrioli) e Ministero delle Finanze (avv. Stato Albisinni) c. 
Provincia di Cosenza (avv. Sorrentino) e Comuni di Caccuri e di S. 
Giovanni in Fiore (avv. Milillo, Schiavone). 

:que pubbliche ed elettricit� -Concessioni di grande derivazione 
d'acqua per produzione di energia elettrica -Sovracanone ex art. 
53 t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775 -Modifiche apportate all'istituto 
dalla 1. 4 dicembre 1956, n. 1377 -Portata -Applicabilit� anche 
alle concessioni assentite sotto l'imperio della 1. 10 agosto 1884, 

n. 2644 -Sussiste. 
La legge 4 dicembre 1956 n. 1377 ha dettato una nuqva disciplina 
!ll'istituto del sovracanone previsto daU'art. 53 t. u. 11 dicembre 1933, 

1775, assoggettando ad esso tutte le concessioni gi� assentite, senza 
cuna riserva o distinzione, epper� anche quelle che prima ne erano 
enti (1). 

(Omissis). -Con l'unico mezzo il ricorrente principale, denunciando 
>messa o quanto meno insufficiente motivazione su punti decisivi della 
ntroversia nonch� la violazione dell'art. 3 della I. 11 luglio 19>13, n. 895, 

(1) Avvertono le Sezioni Unite nella sentenza sopra massimata che, 
mentre il canone � un tributo, che si paga allo Stato per il suo jus eminens 
lle acque pubbliche, il sovracanone ha il carattere dd un corrispettivo, che 
paga agli Enti locali per i danni, anche sotto forma di privazione di 
mtaggi, ad essi cagionati dalla installazione degli impianti elettrici �, e che 
intento costante del legislatore, nel modificare le norme sulla disciplina 
!Ile acque '.Pubbliche e degli impianti elettrici, � stato di estendere a tutte 
concessioni, anche a quelle di vecchia data e quale che fosse il loro 
!gime in ordine al pagamento del canone demaniale, le provvidenze a 
vore dei Comuni rivieraschi e del1e rispettive Province, per venire 
1contro a11e loro necessit��. Sul sovracanone in esame v. anche Relazione 
~H'Avvocatura dello Stato per gli anni 1961-1965, voi. II, Roma, 1966, 230 
segg., ed ivi giurisprudenza anche sugli effetti della I. 4 dicembre 1956, 
1377. 


504 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I
dell'art. 88 della 1. 25 giugno 1906, n. 255 e dei principi generali in 
materia di successione di leggi, lamenta che il Tribunale Superione 
delle Acque non ha considerato -o quanto meno ha insufficientemente 
motivato sul punto -che sulla norma generale della 1. 4 dicembre 1956, 

n. 1377, prevale lo ius singuLare rappresentato dalla 1. 11 luglio 1913 
n. 985, in base alla quale questa concessione godeva di un trattamento 
tutto particolare rispetto a quello stabil�to dalla 1. 10 agosto 1884 n. 2644; 
infatti alla concessione � stata assicurata, in base a quello ius singulare, 
la gratuit� per tutta la sua durata, e tale caratteristica mantiene anche 
rispetto alla legge n. 1377 del 1956 (che � legge generale), cos� come 
l'ha mantenuta per il canone demaniale (dal quale � tuttora esente) 
rispetto a tutte le leggi generali succedutesi fino ad oggi. 
Con l'unico mezzo del ricorso incidentale si sostengono, sostanzialmente, 
le medesime tesi e si conclude per l'annullamento della decisione 
del Tribunale Superiore delle Acque. 

Occorre tener presente che il t. u. delle norme sulle acque e sugli 
impianti elettrici, approvato con r. d. 11 dicembre 19�33, n. 1775, prevedeva, 
agli artt. 512 e 53, alcune provvidenze a favore dei Comuni rivieraschi 
delle grandi derivazioni di acqua per produzione di energia 
elettrica, e cio� la possibilit� che fosse loro riservata, ad uso esclusivo 
dei servizi pubblici, una certa quantit� di energia (art. 52) e che, 
quando l'energia fosse trasportata oltre il raggio di 15 chilometri dal 
terirtorio dei predetti Comuni rivieraschi, fosse stabilito, a carico del 
concessionario della derivazione, un ulteriore canone annuo, da cordspondersi 
ai Comuni rivieraschi ed anche all'Amministrazione provinciale 
per la parte di energia trasportata fuori della Provincia (art. 53). 

Le disposizioni relative alla riserva di energia e al sovracanone 
in favore degli Enti locali erano state introdotte nel nostro ordinamento 
dall'art. 28 del d. luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664. Parzialmente 
modificate con il d. 1. 9 ottobre 1919, n. 2161, erano state, poi, 
recepite nel citato t. u. del 1933. 

Nell'ultimo dopoguerra sono state emanate, al riguardo, nuove 
disposizioni. Con legge 27 novembre 1953, n. 959 � stata sostituita alla 
riserva di energia la corresponsione, da parte del concessionario, di un 
sovracanone annuo nella misura di lire 1300 per ogni chi~owatt di potenza 
nominale media; e con successiva legge interpretativa 30. dicembre 
1959, n. 1254 � stato precisato che tale sovracanone � � dovuto anche se 
sulla relativa concessione non gravino comunque oneri dipendenti dall'applicazione 
dell'art. 52 del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775 ed anche 
se si tratti di concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 
1916, n. 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto 

o in parte dal canone demaniale �. 
Con legge 4 dicembre 1956, n. 1377, sono state apportate delle modifiche 
all'istituto del sovracanone gi� disciplinato dall'art. 53 del t. u. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 505 

1933. La legge consta di due articoli. Con l'art. 1 il citato art. 53 
:tato sostituito dal seguente: � Il Ministro delle Finanze, sentito il 
risiglio superiore dei lavori pubblici, pu� stabilire, con proprio 
:reto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, 
ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 
� ogni chilowatt nominale concesso (limite elevato, con 1. 21 dicembre 
il, n. 1501, a lire 800). Con lo stesso decreto, il sovracanone � ripar1 
fra gli Enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle 
o condizioni economiche e del danno eventualmente subito in dipentza 
della concessione. Nel caso di derivazioni a seguito delle quali 
acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello 
cui sono derivate, il Ministero delle Finanze, sentito il Consiglio 
1eriore dei lavori pubblici, stabilisce fra quali Comuni e Province 
in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba 
~re ripartito. Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decor.
za e la stessa scadenza del canone governativo �. Con l'art. 2 si � 
:iilito che � per tutte le concessioni assentite, comprese quelle per le 
tli abbia avuto luogo la liquidazione del sovracanone, le norme di 

al precedente articolo hanno effetto del 1� gennaio 1957-�. 

I ricorrenti riconoscono che questa legge ha reso possibile l'assogtamento 
al sovracanone di un certo numero di concessioni che per 
nanzi ne erano esenti; ed al riguardo rilevano che, mentre per 
't. 53 del t. u. del 1933 presupposto dell'imposizione era che vi fosse 
1 concessione di grande derivazione d'acqua per produzione di energia 
;trica e che l'energia fosse trasportata oltre il raggio di 15 chilometri, 
:>ndo la nuova legge quest'ultimo elemento non � pi� necessario per 
mssistenza del presupposto. 

Non si vede, quindi, come i ricorrenti possano continuare a sostee, 
senza contraddirsi, che la nuova legge abbia carattere modificativo 
1on innovativo, per aver fissato nuovi criteri di liquidazione e di 
:irtizione del sovracanone, senza peraltro estendere tale istituto a 
porti ai quali non fossero precedentemente applicabili le disposizioni 
l'art. 53. La nuova legge ha sicuramente ampliato, secondo i rilievi 
:i da.gli stessi ricorrenti, le possibilit� di applicazione del sovraca.
e, assoggettandovi rapporti che prima ne erano esenti. Si tratta di 
ere -� questo il problema affrontato e risolto dalla sentenza imputa 
-quale sia l'ambito di tale estensione. 

Il Tribunale� Superiore delle Acque ha ritenuto che, in base alle 
;>osizioni della nuova legge, il sovracanone possa essere imposto, 
correndone j requisiti richiesti, a tutte le concessioni, comprese 
Ile assentite (come quella di cui si discute) sotto l'impero della 
[) agosto 1884 n. 2644, che non prevedeva alcun sovracanone a favore 
li Enti locali, dovendosi ritenere che la nuova legge abbia voluto 

�.~ 


I J 

~ 

; 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

modificare � in toto � il sistema, rendendo assoggettabili al sovracanone 
tutti i concessionari, senza alcuna eccezione. 

Tale interpretazione sembra,, a questa Suprema Corte, giuridicamente 
corretta. 

Depone a suo favore, innanzi tutto, la lettera della legge, che, secondo 
le regole dell'ermeneutica, deve innanzi tutto essere riguardata dall'interprete. 
La legge parla, all'art. 2, di tutte le concessioni gi� assentite, 
senza alcuna riserva o distinzione. Trattandosi, per il suo tenore, di una 
disposizione di carattere generale, eventuali deroghe ed eccezioni dovrebbero 
trarsi da altre norme della stessa legge, che, invece, non si 
rinvengono. 

Essa �, inoltre, confortata dai lavori preparatori, che, come questa 
Suprema Corte ha numerose volte affermato, possono ben servire a 
chiarire il contenuto e le finalit� di una norma . 

Nel corso dei lavori parlamentari relativi alla proposta di legge 
di iniziativa del deputato Fabriani, poi divenuta la legge n. 1377 del 
1956, ripetute volte venne espresso il proposito di rendere applicabile 
il canone a tutte le concessioni � in modo lineare e senza discussione �. 
Ma particolarmente significativo risulta il verbale della seduta della 
VII Commissione del Senato in data 21 novembre . 1956. Discutendosi 
il progetto di legge in questione, gi� approvato dalla Camera dei Deputati 
in un testo che era stato accettato anche dal Governo, il senatore 
Spezzano espresse la preoccupazione che, in caso di contestazione, 
le nuove disposizioni potessero essere ritenute inapplicabili, sia pur 
violando la volont� del legislatore, al caso del Comune di S. Giovanni 
in Fiore (una delle attuali parti in causa) e, al fine di eliminare ogni 
possibile dubbio,' propose che il testo dell'art. 2 (conforme a quello che 
� stato poi approvato) fosse cosi modificato: � Le norme di cui alla 
presente legge hanno effetto dal 1� gennaio 1957 e si applicano, in ogni 
caso, ~ tutte le �concessioni, comprese quelle gi� assentite, anche se 
antecedenti all'entrata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 
1916, n. 1164, e quelle, per le quali, per una qualsiasi motivo, decadenza, 
prescrizione, provvedimento negativo, non sia stato liquidato 
il canone�. 

Il Sottosegretario ai Lavori Pubblici dell'epoca, on. Caron, rispose 
testualmente: .�Debbo assicurare gli onorevoli senatori che l'interpretazione 
che il Governo d� all'art. 2 � precisamente questa: che a partire 
dal 1� gennaio 1957 queste nuove norme, che modificano quelle dell'art. 
53, debbono essere applicate a tutte le concessioni, nessuna esclusa 
� ed aggiunse che, pertanto, non occorreva fare le modifiche proposte 
dal sen. Spezzano, alle quali non si opponeva in via sostanziale, preoccupandosi 
solo di non far tornare il progetto di legge all'altro ramo 
del Parlamento. Dopodich� il sen. Spezzano dichiar�: � Udite le esplicite 
e chiare dichiarazioni del Governo, che confermano l'interpreta



PART]j: I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 507 

1ne da me data e la volont� espressa dall'altro ramo del Parlamento; 
mncio agli emandamenti proposti � . 
Ora -se � vero che la legge deve essere interpretata secondo il 
) contenuto obiettivo, perch�, una volta formata, vive di� vita propria 

ha soltanto il contenuto intrinseco che risulta obiettivamente dalla 
:i formulazione, sicch� tutto quello che della volont� e del pensiero 
coloro che hanno concorso alla sua redazione non sia s.tato, per qual.
si ragione, inserito nella formula della norma rimane privo di 
alsiasi valore -tale principio pu� valere quando la formula del 
~cetto legislativo sia manifestamente in contrasto con ci� che risulta 
luto dalle persone che concorsero alla elaborazione del precetto. Ma 
a siffatta ipotesi non si verifica nel caso in esame, poich� il testo 
:islativo non � affatto in contrasto con la volont� espressa dai suoi 
!attori; e i lavori preparatori vengono utilizzati unicamente come 
:mento di riscontro della volont� di legge che gi� risulta dalla formula 
l precetto. 

Le obiezioni, che i ricorrenti muovono contro tale interpretazione, 
n hanno alcuna reale �consistenza. 
L'E.N.E.L. osserva che la concessione di cui si discute venne accorta 
in base e con espresso riferimento alla legge 11 luglio 1913, n. 985, 

n. la quale il Governo era autorizzato a concedere gratuitamente la 
;truzione e l'esercizio dei serbatoi e laghi artificiali sul fiume Tirso, 
Sardegna, e sui fiumi della Sila. Tale disposizione rappresentava 
o � ius singulare �, in quanto il concessionario veniva a godere un 
1ttamento del tutto particolare rispetto a quello stabilito dalla legge 
agosto 1884,-n. 2644. Per tale suo carattere, era destinata a prevalere 

n. soltanto sulla legge generale gi� esistente, ma anche e soprattutto su 
elle successive. Ne segue che la concessione di cui � causa, alla quale 
:tata. assicurata in base a questo � ius singulare � la gratuit� per tutta 
sua durata, mantiene questa caratteristica anche rispetto alla legge 
iicembre 1956, n. 1377 (che � legge generale), cosi come l'ha manteta 
per il .canone demaniale (dal quale � tuttora esente) rispetto a 
:te le leggi generali succedutesi fino ad oggi. 
L'assunto non pu� essere atteso. A parte che la legge del 1956, rife1dosi 
a tutte le concessioni, comprese quelle gi� assentite, senza distinere 
tra concessioni a tifolo oneroso o gratuito, ha inteso eliminare 
:te le esenzioni dal sovracanone eventualmente previste da disposizioni 
teriori (e non si contesta che il legislatore potesse farlo), non si vede 
ne si possa desumere una tale esenzione dalla legge 11 luglio 1913, 
98'5, emanata quando il sovracanone a favore degli Enti locali non era 
.to ancora istituito. Come � stato gi� ricordato, il sovracanon~ venne 
:rodotto con il decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, entrato in 
~ore il 1� gennaio 1917; in epoca successiva, quindi, non solo alla legge 
l 1913, ma anche (contrariamente a quanto afferma l'E.N.E.L.) al de



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

creto di concessione, che � del 31 dicembre 1916. Ond� che la gratuit� 
di cui si parla nella legge del 1913 e nel provvedimento di concessione 
deve intendersi riferita agli oneri allora esistenti, cio� al canone demaniale, 
e non anche al sovracanone a favore degli Enti locali, istituito 
successivamente ed avente un carattere sostanzialmente diverso, giacch�, 
mentre il canone � un tributo che si paga allo Stato per il suo 

� ius �eminens � sulle acque pubbliche, il sov.racanone ha il carattere 
di un corrispettivo che si paga agli Enti locali per -i danni, anche sotto 
forma di una privazione di vantaggi, ad essi cagionati dalla installazione 
degli impianti elettrici. 
Pertanto la particolare natura ( � ius singulare �) della legge del 
1913, se pu� giustificare la persistenza della esenzione dal canone demaniale 
(il che non viene affatto contestato), non pu�, invece, avere alcuna 
incidenza sulla questione relativa all'applicabilit� o meno del sovracanone, 
che, per le ragioni anzide-tte, � fuori della previsione di quella 
legge. 

�, comunque, assorbente il rilievo che la legge 4 dicembre 19156, 

n. 1377 ha inteso riferirsi, come risulta dalla formula legislativa ed � 
confermato dai lavori preparatori, a � tutte � le concessioni, comprese 
quelle accordate in precedenza, senza alcuna distinzione. E ubi lex non 
distinguit nec nos distinguere debemus. 
Lo stesso criterio � stato, del tresto, seguito dal legislatore, per quanto 
concerne la riserva di .energia prevista dall'art. 52 del t.u. n. 1775 del 
1933. Con legge n. 959 del 1953 � stata sostituita alla riserva in natura 
l'applicazione �di sovracanone; e, ad eliminare ogni dubbio, con la successiva 
legge interpretativa n. 1254 del 1959 � stato chia.rito che il detto 
sovracanone � applicabile anche alle concessioni anteriori non gravate 
da riserva di energia ed esenti dal pag�amento del �Canone demaniale. 

Se ne pu� dedurre che intento costante del legislatore, nel modificare 
le norme sulla disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, 
� stato di estendere a tutte le concessioni, anche a quelle di vecchia 
data e quale che fosse il loro regime in ordine al pagamento del canone 
demaniale, le provvidenze a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive 
Province, per venire incontro alle loro necessit�. La mancata emanazione, 
in relazione alla legge n. 1377 del 1956, di norme interpretative 
si pu� agevolmente spiegare col fatto che non ve n'era bisogno, in quanto 
il testo legislativo, per il suo riferimento a � tutte � le concessioni, � 
di per s� sufficientemente chiaro. 

Non vale addurre che il Tribunale Superiore delle Acque non abbia 
preso in considerazione gli argomenti che gli attuali ricorrenti avevano 
ritenuto di poter trarre, a favore delle proprie tesi, dalla legge 21 luglio 
1913, n. 1377. In realt� la reiezione di tali argomenti risulta, per 
implicito, dalla costruzione logico-giuridica della sentenza impugnata. 
Si tratterebbe, comunque, non di omesso esame di un fatto, ma di una 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 509 

~stione giuridica, che non potrebbe mai giustificare l'annullamento 
la sentenza impugnata, poich� all'omissione deve sopperire il giudice 
l'impugnazione. E sono state esposte le ragioni per le quali dalle 
posizioni della citata legge non possono desumersi argomenti atti ad 
rmare la decisione adottata dal Tribunale Superiore delle Acque. 

RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 maggio 1968, n. 1446 -Pres. Favara Est. 
D'Armiento -P. M. Colonnese (conf.) -Assessorato LL.PP. Regione 
Siciliana (Avv. Stato Freni) c. Impresa Costruzioni ing. M. 
Musumeci (avv. Palazzolo). 

Jitrato -Impugnativa di nullit� del lodo -Concorso di pi� cause 
di nullit� attinenti rispettivamente alla illegittima composizione 
del Collegio ed a vizio di notificazione dell'atto introduttivo del 
giudizio -Carattere preliminare della questione di nullit� della 
notificazione dell'atto introduttivo del giudizio -Sussiste. 

(c. p. c., artt. 279, 829). 
Dedotte in sede d'impugnativa del lodo arbitrale .due cause di nullit� 
recisamente una relativa alla illegittima composizione del collegio e 
tra relativa ad un vizio di notificazione dell'atto introduttivo del 
tizio, il giudice deve esaminare preliminarmente quest'ultima, a pre'-<
iere dall'ordine prospettato dalla parte, tanto pi� quando si sostenga 

la nullit� della notificazione comporti la non riproponibilit� dell'istan:
li arbitrato (1). 

(Omissis). -I due ricorsi vanno riuniti, siccome costituiscono imnativa 
contro sentenze (non definitiva e definitiva) emesse nel mede


o procedimento, svoltosi fra le medesime parti. Peraltro, il motivo 
�icorso � identico, e concerne la violazione degli artt. 1 d. I. 2 mar(
1) Sulla necessit� che l'esame dell!a questione relativa alla regolare 
ituzione del rapporto processuale preceda quello della stessa questione 
:iurisdizione cfr. Cass., Sez. Un., 20 ottobre 1962, n. 3051, Giust. civ., 
s., 1962, 1426, sub 1, ed ivi ulteriori riferimenti. Limite al potere discretale 
del giudice di merito, di �inquadramento organico della questione 
isolvere., v'� solo quando l'ordine seguito daHe parti �risponde a una 
rescindibile esigenza di coo-attere logico o giuridico, in particolare, 
r1do si tratti di pvegiudiZJiali destinate, per la loro natura assolutamente 
usiva di ogni esame del merito, ad av�ere, in linea logica, indiscutibile 
:edenza �: Cass., 28 novembre 1957, n. 4518, Foro it., Rep., 1957, voce 
tenza in materia civile, c. 2270, n. 41. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zo 1948, n. 142, 11 r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611, 25 e 144 c. p. c., 11 

1. 25 maggio 1948, n. 260, in relazione all'art. 360, nn. 3-4-5, c. p. c., e 
829, n. 4, e 830 stesso codice. 
Lamenta l'Assessorato ricorrente che la Corte non abbia esaminato 
preliminarmente il secondo motivo posto da esso Assessorato a fondamento 
della domanda di annullamento del lodo, ed abbia, invece, esaminato 
ed accolto il primo, dichiarando assorbito l'altro. 

Argomenta in proposito che, se la Corte, come doveva, attesone il 
carattere pregiudiziale e preliminare avesse portato il suo esame prima 
sul dedotto motivo riguardante la nullit� della notificazione, e lo avesse 
accolto, come pure doveva, per l'assoluta fondatezza della censura, le 
conseguenze sarebbero state diverse ed assai pi� favorevoli per esso 
Assesso1'ato. E ci� in quanto la Corte, invece di scendere al merito e .giudicare 
sulla pretesa del Musumeci, come aveva fatto dopo l'accoglimento 
dell'altro motivo di nullit�, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'inammissibilit� 
dell'istanza arbitrale e la conseguente non riproponibilit� 
della stessa, per decorso del termine perentorio stabilito all'uopo dall'art. 
45 del Capitolato generale 28 maggio 1895, ed ora dall'art. 46 del 
capitolato generale 16 luglio 1962, n. 1063� 

Il ricorso � fondato. 

Nessun dubbio, anzitutto, sulla preliminarit� della questione, concernente 
la nullit� della notificazione dell'istanza introduttiva del 
giudizio arbitrale, sulla questione della nullit� del giudizio arbitrale per 
irregolare composizione del Collegio. 

Ed invero, afferendo la prima nullit� ad un vizio di notificazione 
dell'atto che instaura la lite e costituisce il rapporto processuale, la 
nullit� stessa impedisce che sorga addirittura la possibilit� di un giudizio 
valido, per la mancanza di un legittimo contraddittorio (art. 101 c. p. c.); 
la seconda nullit�, invece, scaturendo dalla illegittima composizione del 
Collegio giudicante, presuppone la instaurazione di un legittimo contraddittorio 
fra le parti, anche se gli effetti della nullit� si ripercuotono 
direttamente su tutti gli atti processuali e sulla sentenza, siccome emessi 
da giudice .incompetente (latu sensu). 

Ci� spiega il principio, altre volte affermato da questa Corte Suprema 
(cfr. sent. Sez. Un. 20 ottobre 1962, n. 3051), che la questione di giurisdizione 
ha sempre e necessariamente carattere preliminare rispetto 
ad ogni altra questione di rito e di merito, ad eccezione di quella riguardante 
la reg�lare costituzione del rapporto processuale. 

N� vale opporre che nella specie il principio della preliminarit� 
dell'esame della questione concernente la regolare costituzione del rapporto 
processuale potesse non trovare applicazione, per l'ordine inverso, 
dato dalla stessa parte che lo aveva prospettato, alle due questioni. 

� noto, infatti, che il giudice di merito ha un potere discrezionale 
nell'inquadramento organico delle questioni di risolvere, ed � vincolato 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 511 

ordine seguito dalle parti soltanto quando esso risponda ad una imscindibile 
esigenza di carattere logico o giuridico, in particolare 
mdo trattasi di pregiudiziali destinate, per la loro natura assolutante 
esclusiva di ogni esame del merito, ad avere, in linea logica, 
iscutibile precedenza (cfr. Cass. 28 novembre 1957, n. 4518). 

A maggiormente porre in evidenza l'errore in cui la Corte di merito 
rrcorsa nel non esaminare preliminarmente la questione relativa al 
lo di. notificazione, va detto che mentre la nullit� del giudizio per 
gittima costituzione del collegio giudicante importava la nullit� del 
o, ma imponeva egualmente alla Corte una decisione di merito sul:
getto della controversia e sulla pretesa fatta valere dall'appaltatore 
sumeci, ai sensi dell'art. 830 c. p. c., la dedotta nullit� della notifica 
l'atto introduttivo del giudizio arbitrale si sosteneva che importasse, 
�e che l'inammissibilit� della istanza arbitrale gi� proposta, anche 
rron riproponibilit� della stessa per decorso del termine perentorio 
oilito dall'art. 45 Cap. Gen. Opere Pubbliche 28 maggio 1895 e 
l'art. 46 Cap. Gen. 16 luglio 1962, n. 1063; effetto, quest'ultimo, 
se si fosse verificato -e spetta al giudice di merito dirlo -veniva 
incidere sulla perdita del diritto a poter chiedere ogni maggior comso, 
da parte dell'appaltatore, e quindi ad una pronunzia molto pi� 
orevole all'Assessorato (di quella ottenuta con la declaratoria della 

lit� esaminata). 

Pertanto, i ricorsi vanno accolti e le sentenze den~ziate cassate con 

rio, che pu� essere fatto ad altra sezione della stessa Corte. 

Contro tale decisione non pu� essere obbiettato che nelle more del 

:iizio il vizio di notificazione sarebbe stato sanato, per effetto della 

isione 26 giugno -8 luglio 1967 della Corte Costituzionale, la quale 

dichiarato la illegittimit� costituzionale del terzo comma dell'art. 11 

r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611 sulla rappresentanza dello Stato in giuo, 
nel limite in cui esclude ogni sanatoria in ordine alla nullit� della 
ificazione della citazione dell'Amministrazione statale in giudizio. 
Va considerato, infatti, che anzitutto l'indagine sul se la sanatoria 
.a notificazione, nella specie, vi sia stata, per effetto della indicata 
nunzia della Corte Costituzionale, involgendo l'analisi e la valutazione 
~lementi di fatto (circa l'effettivo esercizio del diritto di difesa da 
te dell'Assessorato nel giudizio arbitrale, malgrado il vizio di notifiione 
dell'atto introduttivo), � devoluta al giudice di merito. 

In secondo luogo, che, ammesso che la sanatoria siasi verificata, oc:
e accertare e decidere quali sono state le conseguenze della sanatoria 
:sa sul processo, e giudicare altres� se al momento dell'inte,rvenuta 
atoria non si fossero gi� verificate, come sostiene l'Avvocatura dello 
to, quelle preclusioni e quelle decadenza espressamente indicate. 
�.ertamenti e giudizi anche essi di spettanza del giudice di merito, 
ome ancorati ad elementi, indagini e valutazioni di fatto. 


512 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Pu� pertanto concludersi che il giudice di rinvio dovr� attenersi ai 
seguenti principi di diritto: fa questione di giurisdizione ha sempre e 
necessariarp.ente carattere preliminare rispetto ad ogni altra questione 
di rito e di merito, ad eccezione di quelle relative alla regolarit� della 
notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ed alla dedotta sanatoria 
delle eccepite nullit� relative alla notificazione medesima. 

Dedotte, in sede di impugnative del lodo arbitrale, due cause di nullit�, 
e precisamente una relativa alla illegittima composizione del collegio 
e l'altra relativa ad un vizio di notificazione dell'atto introduttivo del 
giudizio, il giudice deve esaminare preliminarmente quest'ultima, a 
prescindere dall'ordine prospettato dalla parte, tanto pi� quando si 
sostenga -ipotesi di specie -che la nullit� della notificazione comporti 
la non riproponibilit� dell'istanza di arbitrato per essere ormai inutilmente 
decorso il termine, mai interrotto dall'istanza nullamente notificata. 


Dichiarata, con decisione 26 giugno-8 luglio 1967, dalla Corte Costituzionale, 
la illegittimit� costituzionale del terzo comma dell'art. 11 del 

r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappvesentanza dello Stato in giudizio, 
nel limite in cui esclude ogni sanatoria in ordine alla nullit� della notificazione 
del1a citazione dell'Amministrazione statale in giudizio, l'indagine 
relativa all'intervenuta sanatoria della citazione dello Stato davanti 
agli arbitri, per effetto dell'avvenuta comparizione dell'Amministrazione 
convenuta (nella specie: Assessorato ai LL.PP. della regione Siciliana) 
in quella sede, involgendo l'analisi di elementi di fatto, � devoluta al 
giudice di merito. Questi dovr� giudicare, altresi, sugli effetti della sanatoria 
del processo, qualora siasi verificata, e su di ogni altra conseguenza, 
anche di ordine sostanziale, eventualmente maturatasi precedentemente. 
-(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 giugno 1968, n. 1769 -Pres. Tavolaro 
-Est. Gambogi -P. M. Criscuoli (conf.) -Guadagno, Cimini 
ed altri (avv. Cervati) c. Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato 
Abignente). 

Acque pubbliche ed elettricit� -Opere idrauliche -Obbli~o della P. A. 
di prevenire eventi straordinari -Esclusione -Assunzione da parte 
della P. A. dell'iniziativa e dell'onere della costruzione dell'opera Obbli~
o specifico di costruire e mantenere l'opera col rispetto del 

� neminem laedere� -Sussiste -Limite dell'obbli~o della P. A. 
del � neminem laedere � -Normale prevedibilit� e dili~enza media 
-Sussiste. 

Non sussiste un diritto soggettivo del cittadino ad essere tutelato 
uti singulus dagli effetti di alluvioni o altre pubbliche calamit� mediante 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 513 

:ure preventive di ordine generale, che la P. A. ha solo un dove'1'e 
.erico di adottare. Qualolf'a, per�, assuma l'iniziativa della realizzaie 
dell'opera pubblica, la P. A. ha l'obbligo specifico di costruirla 
iantenerla in modo da non danneggiare il cittadino che su di essa 
1ia fatto affidamento; obbligo, beninteso, contenuto nei limiit della 
male prevedibilitd e della diligenza media (1). 

(Omissis). -Col primo mezzo i ricorrenti, denunziando la _violazione 
1lsa applicazione degli artt. 2043 e segg. cod. civ., dell'art. 28 della 
tituione, dell'obbligo generale del � rieminem laedere �, il difetto 
motivazione e l'omesso esame di punti e fatti decisivi, lamentano 
itutto che il Tribunale Superiore delle Acque, dopo aver affermato 
arattere di pubblica calamit� della alluvione del 25 e 26 ottobre 1954, 
1 abbia esaminato ed analizzato i fatti specifici da essi dedotti in 
ine al crollo di alcuni fabbricati, piuttosto che altri, in corrisponza 
di opere pubbliche mal fatte. 

La censura urta contro un accertamento di fatto incensurabile in 
:sta sede e contro la enunciazione di un principio di diritto esatto 
parte della sentenza impugnata. 

Questa, infatti, ha premesso che per impedire i danni causati dalla 
tvione ci sarebbe voluta, nella specie, una canalizzazione del torrente 
rina Maior, con sezioni, pendenze e strutture murarie di proporzioni 
surate, se adeguate alla straordinariet� ed eccezionalit� dell'uragano; 
a questo apprezzamento di merito ha fatto seguire la considerazione 

l'obbligo del neminem laedere non pu� eccedere i limiti della 
male prevedibilit� e della diligenza media. 
Pertanto, anche ammesso che alcune parti dell'opera pubblica �de 

� fossero difettose, la circostanza non potrebbe avere rilevanza nella 
?~e, perch�, se anche dette opere fossero state costruite e mantenute 
�ietta regola d'arte -nei limiti, beninteso, delle esigenze statiche 
'U -esse sarebbero state ugualmente travolte, almeno secondo 
sindacabile apprezzamento di merito contenuto nella sentenza imputa, 
dalla alluvione. 

(1) Circa la prima parte della massima pu� osservarsi che all'astratto 
merico dovere della P. A. di � prevenire con misure di ordine generale � 
nti calamitosi fa riscontro un interesse semplice del singolo, uti civis: 
IDULLI, Manuate di Diritto Amministrativo, Napoli, 1959, 72 e 515. Sulla 
mda parte della massima, v. Cass., 29 novembre 1966, n. 2806, Giur. it., 
;s., 1966, 1233. Su tutta la massima, v., anche, Cass., Sez. Un., 29 aprile 
'1, n. 1039, in questa Rassegna, 1964, I, 712. Per quanto attiene, in partitre, 
alle opere idrauliche, v. Tribunale Superiore Acque, 10 maggio 1967, 
2, in questa Rassegna, 1967, I, 902, ed ivi note di riferimenti di dottrina 
.urisprudenza. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Che poi l'obbligo del � neminem laedere � da parte della Amministrazione 
non debba giungere, nella esecuzione della opera pubblica, 
fino alla previsione ed alla prevenzione di eventi naturali straordinari � 
evidente. In proposito la giurisprudenza di questa Corte Suprema � 
permanentemente ancorata al criterio della trasgressione agli obblighi 
della comune prudenza (sentenze n. 2664 del 1966, 3160 del 1962, 926 del 
1965, 2057 del 1964, 103'9 del 1964, 965 e 394 del 1960); criterio che forse 
oggi supera i ristretti confini della originaria concezione del � trabocchetto 
�, secondo la quale l'Amministrazione doveva rispondere solo 
delle situazioni di pericolo da essa create per crassa negligenza nella 
esecuzione o manutenzione dell'opera pubblica, ma che non pu� certo 
estendersi fino all'obbligo di prevedere all'uopo eventi imprevedibili od 
improbabili come i terremoti o le alluvioni. La prima censura del mezzo 
� quindi infondata. 

Con la successiva doglianza i ricorrenti contestano che nella specie 
vi fosse una assoluta imprevidibilit� del fenomeno atmosferico, dato 
che nella zona gi� vi erano state alluvioni, ed assumono che le opere 
de quibus avrebbero � importato i crolli � anche di fronte a precipitazioni 
di minore entit�. 

I due rilievi sono in contrasto logico, perch� il fatto che gli immobili 
non siano crollati a causa delle precedenti alluvioni dimostra che le 
opere erano tali da resistere alle precipitazioni di normale o minore 
entit�. Comunque, non si vede come i rilievi stessi possano influire 
sul giudizio, di fronte alla insindacabile affermazione di fatto che per 
impedire il crollo degli immobili di fronte alla alluvione di cui � 
causa ci sarebbero volute opere di entit� smisurata e superiore alle 
esigenze della comune prevedibilit�, e di fronte ~lla esatta affermazione 
del principio di diritto, per cui l'Amministrazfone trasgredisce agli 
obblighi del neminem laedere solo se eseguisca o mantenga opere violando 
i canoni della normale diligenza; vano, infatti, � affermare che i 
crolli ,si sarebbero avuti anche con precipitazioni di normale e prevedibile 
entit�, quando questo non � il caso di specie. 

Con la successiva censura del mezzo, piuttosto oscuramente formulata, 
si sostiene, poi, a quanto sembra, che pi� che la prevedibilit� del 
disastro si doveva valutare la incidenza ed efficacia causale del fortuito, 
per accertare se questa fu determinante oppure soltanto marginale od 
occasionale; e si lamenta che a tale accertamento la Corte di Appello 
non abbia proceduto, risolvendo il problema con affermazioni apodittiche 
e richiamando erroneamente la vetust� del canale a prova della sua 
solidit�. 

Questa Corte Suprema, dovendosi astenere da qualsiasi apprezza


mento di fatto, non pu� porsi il problema, se sia serio parlare di incidenza 

� marginale � od � occasionale � della spaventosa alluvione di cui � 
causa sul crollo degli edifici dei ricorrenti; ma in prop�sito, ripetesi, la 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 515 

rte di Appello ha dato un motivato, e non gi� apodittico, giudizio di 
~rito, quando, esaminati ed esposti i dati pluviometrici e di altro genere 
~ fenomeno, � giunta alla conclusione della irresistibilit� di questo ed 
a sua assorbente, decisiva e radicale efficienza causale sull'evento 
moso. N� illogica od inutile appare, agli effetti della dimostrazione 
lla eccezionalit� della alluvione, l'allusione alla vetust� e solidit� 
r.inseca dell'opera, che per tanto decorso ,di anni ebbe a resistere a 
lecitazioni di ogni genere, compreso il traffico straordinario delle 
~razioni belliche. 

Tale accertamento circa la straordinariet� della alluvione resiste, 
ine, anche alle due ultime censure del mezzo, con le quali si ripete 
doglianza del difetto di motivazione in proposito (difetto, che, come 
� gi� veduto, non sussiste) e si rileva che la prevedibilit� del feno~
no doveva .essere giudicata in relazione alla zona del Salernitano, ove 
l si erano verificate altre alluvioni di minore entit� ed ove, quindi, si 
ebbero dovute apprestare opere adeguate. La sentenza impugnata 

dato congrua risposta anche a questo assunto, rilevando che le 
icedenti alluvioni erano state di dimensioni assolutamente inferiori 
~he, comunque, la causa di forza maggiore od il fortuito, anche se 

o ad un certo punto prevedibili, non cessano per questo di essere eventi 
aordinari ed inevitabili, che la Pubblica Amministrazione deve cercare 
prevenire con misure di ordine generale, senza che per questo sorga 
! cittadino un diritto soggettivo ad essere � uti singulus � tutelato 
itro tali calamit�: 
Proprio avverso tale affermazione generale, che costituisce il fulcro 
diritto della sentenza impugnata e che, a ben vedere, rende in fondo 
>erflua una pi� approfondita disamina delle censure di difetto di motidone 
sugli aspetti di fatto della causa, si appuntta il secondo mezzo 
I ricorso, col quale, denunziando ancora la violazione e falsa appli:
ione delle norme di legge in tema di responsabilit� ex delicto, i ricor1ti 
sostengono che l'obbligo politico od istituzionale da parte della 
bblica Amministrazione si trasforma in causa autonoma di responsait� 
aquiliana, quando vi siano delle opere .pubbliche da mantenere, che 
ri vengano, invece, mantenute, con conseguenti danni dei privati. Tale 
.tinzione pu� essere, in fondo, accettata anche rifacendosi alla teoria, 
~se ormai superata, del � trabocchetto � : il privato, che, ad esempio, 
ando nella normale solidit� di una diga di recente costruzione, edifichi 

sua abitazione a ridosso di tale opera, avr� certamente diritto al 
toro dei danni ex Lege AquiLia, se invece la diga, per vizio intrinseco 
costruzione o per difetto di sorveglianza e di manutenzione, gli crolli 
dosso alla prima piena del fiume; la Pubblica Amministrazione, che 
ri avrebbe potuto esser tenuta specificamente responsabile delle con~
uenze di tale piena, per il fatto di non aver :provveduto a costruire 
pera di contenimento e difesa, trattandosi, appunto, di un dovere 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

pubblico generico, dalla trasgressione del quale non potevano sorgere 
diritti soggettivi, se invece si sia assunto l'onere di detta opera, ha 
l'obbligo specifico di costruirla e mantenerla in modo da non danneggiare 
il cittadino, che su di essa abbia fatto affidamento. 

Ci� posto in linea generale, va per� ripetuto che anche tale obbligo 
specifico, al quale corrisponde un diritto soggettivo del cittadino, � sempre 
contenuto nei limiti della normale prudenza e diligenza e svanisce 
di fronte ai casi di forza mag.giore cui resisti non potest, come quello 
de quo. Se la copertura del Regina Maior avesse ceduto, col conseguente 
crollo di edifici contigui, in occasione di una piena normale del. 
torrente, per difetto di costruzione o di manutenzione, la domanda degli 
odierni ricorrenti avrebbe potuto, subordinatamente alla prova di 
tali difetti, essere accolta: ma, di fronte all'accertamento di fatto circa 
il carattere straordinario della alluvione, affermato dalla sentenza impugnata, 
ripetesi ancora, con adeguata motivazione, anche questa resta 
una mera ipotesi teorica senza riferimento al caso di specie. 

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. -(Omissis). 

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, I Sez. Civ., 4 maggio 1968, n. 563 -
Pres. Cascella -Est. Melissari -Ministero dei Lavori Pubblici (avv. 
Stato Coletta) c. Impresa Matozzi e Zini (avv. Zavagli, Donatini). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserve dell'appaltatore -Provvedimento 
amministrativo sulle riserve -Notifica all'appaltatore 
-Natura -Idoneit� della piena conoscenza del provvedimento 
a far decorrere il termine per la proposizione della domanda 
d'arbitrato o dell'azione ~iudiziaria -Sussiste. 

(d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 46). 
La � notificazione � (del provvedimento amministrativo sulle riserve 
dell'appaltatore), di cui paria l'art. 46 del Capitolato generale di appalto 
approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, non implica la medesima 
attivit� formale prevista dal codice di procedura civile, trattandosi di 
mera operazione, che prescinde dalla stessa consegna all'interessato di 
copia del provvedimento amministrativo e che richiede soltanto la idoneit� 
a provocare da parte del destinatario la piena conoscenza dell'atto 
(1). 

(1) La sentenza � stata impugnata dall'Impresa appaltatrice con ricorso 
in Cassazione, ma la giurisprudenza delLa Suprema Corte regolatrice �, 
appunto, nel senso che fondamentale per l'accertamento della giuridica 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 517 

(Omissis). -Per respingere l'eccezione di inammissibilit� della donda, 
proposta dall'Amministrazione convenuta sotto il profilo dell'avratasi 
decadenza, per inutile decorso del termine di sessanta giorni 
bilito dall'art. 47 del Capitolato generale di appalto per le opere 
bbliche (D.P. 16 luglio 1962, n. 1063) per adire l'autorit� giudiziaria 
rerso i provvedimenti amministrativi concernenti gli appalti, hanno 
muto i iprimi giudici che la raccomandata 6 ottobre 1964, restituita 
!l'Impresa con firma di ricevimento il 12 ottobre successivo, non 
;tituisce � notificazione � ai sensi e per gli effetti di cui al terzo 
nma dell'art. 109 del Regolamento approvato con r. d. 25 maggio 
}5 n. 350, di modo che dalla predetta data non possa farsi decorrere 
;ermine per la proposizione della domanda giudiziale. 

Secondo l'avviso dei primi giudici non vi fu, con quella raccomanta, 
una � notificazfone �, ma una semplice � comunicazione � dell'avmto 
rigetto delle � riserve � da parte dell'Amministrazione, la quale 

si aggiunge -era del resto tanto lontata dall'idea di eseguire con 
mezzo una notificazione, che adott� la forma dell' � ordine di servi' 
� proprio di una direzione dei lavori di appalto. 

D'altra parte � stata ritenuta inaccettabile la tesi dell'Amministrane 
convenuta, secondo la quale sarebbe sufficiente in materia seguke 
mema delle comunicazioni valido tra direzione dei lavori ed appalore 
ed attuato mediante intimazioni ed ordini di servizio, perch� 
'accoglimento di siffatta tesi si opporrebbe la letterale formulazione 
ll'art. 46 del �citato Capitolato .generale, nel quale, e per ben �due volte, 
isato il verbo notificare. 

E notificazione di un atto pu� aversi soltanto -continua la senLZa 
appellata -mediante consegna di copia conforme all'atto stesso, 
ne .prescrivono l'art. 137 c.p.c., l'art. 3 del regolamento di procedura 
mti al Consiglio di Stato (r. d. 17 agosto 1307, n. 642) e l'art. 6 del 
~olamento di procedura avanti alle Giunte provinciali amministrative 

d. 17 agosto 1907, n. �643), con la duplice finalit�: sia di diritto sostanle, 
di portare cio� a conoscenza dell'interessato il contenuto dell'atto; 
di diritto processuale, di dare inizio cio� al termine utile per la 
)posizione dei possibili gravami. 

stenza e rilevanza della � operazione diretta a portare un provvedimento 
ministrativo a conoscenza del destinatario � il criterio del raggiung�into 
del fine �: Cass., 25 ottobre 1966, n. 2585, Giust. Civ., Mass., 1966, 
'8, sub 2, ed ivi nota di riferimenti di dottrina e giurisprudenza; 15 luglio 
i5, n. 1537, id., 1965, 791, sub 1, ed ivi nota di riferimenti. 

Quando la leg,gre prescrive, adunque, semplicemente, che un atto amnistrativo 
sia � notificato � all'interessato, la notifica trova un equipolLte 
nella provia della piena conoscenza dell'atto: Cass., Sez. Un., 11 dinbre 
1963, n. 3132, id., 1963, 1460, sub 2; 3 maggio 1958, n. 1462, id., 1958, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Da ultimo si osserva in sostanza che la stessa � �comunicazione � 
venne fatta in forma talmente abbreviata e sintetica, da omettere persino 
gli estremi del provvedimento (data, numero, autore), di modo che, 
anche attualmente, dovrebbe considerarsi sconosciuta la annunciata 
decisione di rigetto delle istanze dell'appaltatore. 

Nell'atto di appello e nelle memorie difensive l'Amministrazione 
deduce che -contrariamente allo avviso espresso dai primi G~udici merita 
risposta positiva ilquesito, se, ai fini della decorvenza del termine 
stabilito dagli artt. 46 e 47 del Capitolato generale di appalto, sia sufficiente 
che il provvedimento di rigetto delle � riserve � dello appaltatore 
sia portato a conoscenza di costui mediante � ordine di servizio � della 
direzione dei lavori, senza ricorrere ad una notificazione in forme particolari. 


Il provvedimento .di rigetto -si aggiunge -venne ritualmente 
emesso dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Toscana, competente 
in materia a seguito del decentramento amministrativo attuato 
con la legge 23 marzo 1964, n. 1314, e venne ritualmente notificato e 
comunicato con l'ordine di servizio, sottoscritto dall'Impresa per ricevuta 
il 12 ottobre 1967; da tale data incominci� a decorrere il termine 
di sessanta giorni per l'impugnazione da parte dell'Impresa appaltatrice, 
alla conoscenza della quale era stata portata anche, con il detto ordine 
di servizio, la sia pur succinta motivazione adottata dal competente 
organo amministrativo, oltre a tutti gli altri estremi necessari e sufficienti 
per l'identificazione dell'atto o dell'organo. 

E per� non � fondata -si dice -l'eccezione dedotta dall'Impresa, 
e peraltro neppure esaminata dal Tz:ibunale, secondo la quale il termine 
di decadenza non sarebbe incominciato a decorrere per non essere stata 
notificata la motivazione del provvedimento di rigetto: una volta proposta 
l'impugnazione, l'Impresa avrebbe potuto richiedere copia integrale 
del provvedimento amministrativo e dal �ricevimento di esso sarebbero 
decorsi i termini per dedurre i relativi motivi. 

527, sub 2: � in ogni caso la prova della piena conoscenza di un atto amministrativo 
pu� sostituire la legale comunicazione di esso da parte della 

P . .A:.., 
Si ritiene, altres�, in dottrina e giurisprudenza, che il documento adibito 
per la notificazione adempia alla sua funzfone, se esso dia la rappresentazione 
del contenuto dell'originale, restando' irrilevante da chi esso venga 
firmato, quando nessun dubbio possa nutrire il destinatario circa la sua 
provenienza: OTTAVIANO, La comunicazione degli atti amministrativi, Milano, 
1953, 163. 

Qualor�a, prescindendo da tutto quanto precede, fosse correttamente 
ipotizzabile l'applicazione al provvedimento amministrativo, preparatorio 
dd un giudizio, delle regole processuali civili, sarebbe pur sempre operante 
il principio della convalidazione di cui agli artt. 156 e 160 c. p. c. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 519 

I\. sostegno del proprio assunto l'appellante deduce che la notifi:
ione non � soltanto un istituto di diritto processuale civile, perch� di 
;ificazione si parla anche nel diritto sostantivo civile (ad esempio: 
.. 1264, 1265, 1407 c. c.) e nell'ambito degli atti amministrativi, e, 
ntre nel campo civile � certo che notificazione equivale a comunicane, 
non richiedendosi l'intervento dell'ufficiale giudiziario o del messo 
tificante, per contro nell'ambito amministrativo solo in caso ecceziole 
� richiesta l'adozione delle norme del codice di procedura civile, 
;tando comunque la conoscenza dell'atto amministrativo per l'inizio 
.la decorrenza dei termini di impugnativa, come pi� volte � stato 
ermato dalla giurisprudenza del Supremo Collegio e del Consiglio di 
1to e come del resto prescrive la legge 8 febbraio 1925, n. 88, che 
modificato gli art. 36 e 7 dei regolamenti di procedura avanti al 
nsiglio di Stato ed alla G.P.A. (tt. uu. 26 giugno 1924, nn. 1054 e 1058). 

La tesi della equiparazione, agli effetti di cui si discute, tra 
:ificazione e comunicazione del provvedimento amministrativo, non 
tota alla dottrina, trova conforto -secondo l'appellante -nell'esegesi 
terale, storica e logica delle norme in questione. 

Il fatto che l'art. 46 del Capitolato generale di appalto del 1962 

due volte il termine � notificare � non significa -argomenta l'appeltte 
-che in entrambi i casi, come hanno ritenuto i primi giudici, 
i>bano essere necessariamente usate le medesime forme; ch� anzi 
stessa formulazione della norma � l'istanza di arbitrato deve essere 
tificata a mezzo di ufficiale giudiziario nel termine di sessanta giorni 
quello in cui fu notificato il provvedimento dell'amministrazione che 

risolto la controversia in sede amministrativa �) fa chiaramente 
.endere che, mentre � richiesta una forma particolare per la notifidone 
dell'atto che ha funzione processuale, avendo inizio da esso il 
>cedimento arbitrale (o quello giudiziale nella ipotesi del successivo 
;. 47), niente � detto circa la notificazione, da considerarsi perci� 
'.lqualificata �, del provvedimento amministrativo che rappresenta 
tto finale del rapporto di appalto intercorso tra l'Amministrazione 
paltante e il privato appaltatore. Del resto, le norme del 1962 (art. 42) 
mo esplicito riferimento al regolamento 25 maggio 1895, n. 350 (artilo 
109), nel quale il termine � notificazione � non � seguito da alcuna 
~cificazione e qualificazione �. Ora, secondo una terminologia riscon1bila 
in molti testi legislativi dell'epoca e non soltanto in tema di 
rori pubblici e di espropriazioni per pubblica utilit�, nelle varie 
:posizioni � agevole distinguere tra notificazioni da effettuarsi con 
~me particolare ( � a modo di citazioni �, a mezzo di messi comunali 
di agenti amministrativi) e notificazioni pure e semplici, nel qual 
;o vengono indifferentemente usati termini � notificazione ,, , � comu!
azione ., � partecipazione ., � notizia ., � denuncia ., ecc., come avme 
persino nel medesimo contesto di una singola disposizione (ed 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

a tal proposito si porta l'esempio dell'art. 23 del citato Regolamento 
del 1895, n. 350, nel quale � stabilito che contro la decisione del direttore 
dei lavori � comunicata mediante ordine di servizio� all'appaltatore, 
questi pu� ricorrere al superiore gerarchico entro otto giorni � dalla 
notificazione dell'ordine di servizio � ). 

Dal canto suo l'Impresa appellata insiste per la conferma della decisione 
dei primi giudici, sostenendo nei suoi scritti difensivi che la 
comunicazione dell'esistenza di una decisione di rigetto delle �riserve � 
dell'appaltatore, avvenuta con la lettera raccomandata, non pu� essere 
parificata, sul piano formale, ad una notificazione del provvedimento, 
valida per dare inizio al decorso del termine di impugnazione, n� 
d'altra parte, a tale specifico fine, pu� farsi ricorso al principio della 
piena conoscenza dell'atto, poich� un tal principio presuppone che la 
cognizione dell'atto da parte dell'interessato sia avvenuta in rriodo 
completo, anche se non attraverso l'osservanza di prescritte formalit�, 
mentre nella fattispecie si � avuta la mera notizia dell'esistenza di 
una decisione, di cui non pu� dirsi che siano stati comunicati la motivazione 
ed il dispositivo. 

Non vi � stata da un lato l'osservanza delle formalit� prescritte 
dalla legge (art. 109 del Regolamento n. 350 del 1895) per la conoscenza 
legale della decisione amministrativa sulle � riserve �, non 
potendosi supplire alla notificazione con la semplice trasmissione di 
una lettera raccomandata, ma d'altro canto -argomenta l'impresa 
appellata -non si � dato modo all'interessato di venire a conoscenza 
di fatto �del provve(limento, non potendosi ritenere a ci� sufficiente un 
semplice annuncio dell'esistenza del provvedimento. 

Cos� brev.emente riassunte le opposte tesi delle parti, osserva la 
Corte che non a.ppare degna di conferma la decisione dei primi giudici, 
fondata sulla rigida osservanza della formulazione letterale della norma 
in questione. 

La esegesi .compiuta dall'Amministrazione appellante, come pi� sopra 
si � avuto modo di esporre in forma riassuntiva, appare decisiva al 
fine di ritenere che la notificazione di cui parla l'art. 46 del Capitolato 
generale di appalto (D.P. 16 luglio 1962, n. 1063) non implica la medesima 
attivit� formale prevista dal codice di procedura civile, poich� 
oltre a quanto esattamente dedotto dall'Avvocatura erariale, pu� aggiungersi 
che manca, in materia, una disposizione, la quale prescriva 
la consegna all'interessato di una copia del provvedimento di rigetto 
della sua � riserva �. 

Anche ad accedere alla tesi dell'Impresa appellata, che cio� dovevasi 
provvedere a mezzo di agente o messo amministrativo e non gi� a 
mezzo di lettera raccomandata, � di tutta evidenza che l'adozione di 
questo secondo sistema rappresenta un vizio attinente al modo di notificazione 
dell'atto amministrativo, da cui questo non viene certamente 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 521 

J.ciato. D'altra parte l'inosservanza di quella formalit� non pu� 
rsi che abbia impedito la conoscenza della decisione amministrativa, 
1ich� di questa, contrariamente all'assunto dell'Impresa appellata, 
rono resi noti tanto la motivazione, sia pur succinta e generica (il 
e avrebbe potuto costituire un primo motivo di impugnazione avanti 
:li arbitri e al Giudice ordinario), quanto il dispositivo di rigetto. 

E, come atto finale e definitivo della procedura amministrativa inente 
all'appalto, la decisione non pu� dirsi inesistente -come sostiene 
mpresa appellata -per il semplice fatto di questa sua succinta e 
nerica motivazione (come risulta dall'ordine di servizio). 

bi codesta decisione deve ritenersi che l'Impresa abbia avuto 
ena conoscenza, rilasciando ricevuta della raccomandata di comunicalne, 
ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1925, n. 88. 

Per quanto poi riguarda la procedura amministrativa, le operami 
amministrative che avevano portato all'adozione della predetta 
cisione, la loro mancata notificazione e comunicazione non avrebbe 
tpedito la proposizione dell'opposizione mediante istanza di arbitrato 
citazione giudiziale, attenendo la loro conoscenza alle necessit� della 
�ccessiva fase arbitrale e giudiziaria per la discussione del merito della 
ntroversia. 

Del ~esto, la migliore riprova della possibilit�, non soltanto teorica, 

proporre opposizione � stata data, sia pure tardivamente, dalla stessa 
ipresa appellata, con la citazione, notificata il 16 aprile 1965, dopo 
Le era rimasto senza esito l'atto ohe era stato notificato il 13 marzo 
65 e con il quale era stata chiesta la consegna della copia integrale 
1 provvedimento, e dopo che ugualmente senza esito era rimasto l'atto 
1tificato il 12 dicembre 1964 (entro il termine di sessanta giorni dalla 
chiarazione di ricevimento dell'ordine di servizio), con il quale l'imesa 
aveva invitato il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche 
'r la Toscana a riesaminare tutte le domande a suo tempo proposte 
respinte dall'Amministrazione entro un termine di venti giorni,

1

'corso inutilmente il quale si preannunciava il ricorso all'autorit� 
udiziaria. 
Da quest'ultimo atto risulta -a parte la iriritualit� dell'� invito � 

riesame della precedente decisione rivolto alla medesima autorit� 
nministrativa -che l'Impresa si riteneva notiziata della decisione, 
'raltro dichiarata lesiva dei propri diritti, di rigetto delle sue doande 
di maggiori compensi per i lavori appaltati. 

In accoglimento dell'appello proposto dall'Amministrazione devono 
.sere, per le considerazioni svolte, disattese le domande tavdivamente 
�oposte dall'Impresa Matozzi-Zini e C. con l'atto introduttivo del 
udizio. -(Omissis). 


SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 17 novembre 19�66, n. 146 -Pres. 
Incoronato -Rel. Gianturco -P. M. Peluso (conf.). Rie. Fabris. 

Reato continuato -Pena -Applicazione di circostanze -Aumento della 
pena per la continuazione -Circostanze relative alle violazioni 
meno gravi -Ininfluenza -Imputabilit� -Minore et� -Fattispecie. 

(C. p. artt. 81 II comma, 98). 
Reato -Circostanze -Attenuanti comuni -Danno patrimuniale lieve Criterio 
di applicazione. 

(C. p. art. 62; n. 4). 
Nel reato continuato, l'aumento fino al triplo della pena da infliggersi 
per il reato pi� grave ha carattere di inscindibilit�; perci� non 
deve tenersi conto delle pene e, quindi, delle circostanze che ineriscono 
alle violazioni meno gravi. 

Nellq, specie � stata ritenuta inapplicabile la diminuente di cui 
all'art. 98 c. p. per essere state le infrazioni meno gravi commesse quando 
l'agente non aveva compiuto ancora i diciotto anni, mentre la infrazione 
pi� grave erasi verificata dopo il raggiungimento di tale et� (1). 

L'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c. p. deve essere 
rapportata obiettivamente alla consistenza ed al valore della cosa. 

Ove, per�, la perdita della cosa, di per s� di tenue valore, costituisca 
rilevante pregiudizio alla parte offesa per le sue particolari condizioni 
economiche, l'attenuante non pu� trovare applicazione (2). 

(1-2) La sentenza applica rigorosamente ed esattamente la norma dell'art. 
81 ultimo �comma c. p.: se la pena per� il reato continuato � quella del 
reato pi� grave aumentata fino al triplo, le pene e le circostanze aggravanti 

�e attenuanti inerenti ai reati meno gravi non possono avere alcuna efficacia. 
Esse infatti vengono in considerazione soltanto prima, per stabilire appunto 
qual'� il l'eato pi� grave. V. nello stesso senso Cass. 23 giugno 1966, n. 101.852, 
in Ma~simario Decisioni Pen., 1966, 838. 

P.D.T. 

PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 

1RTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 17 novembre 1966, n. 1013 -Pres. 
D'Amario -Rel. De Marco -P. M. Barone (conf.). Rie. Vago. 

.pugnazione -Trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice 

�ad quem� -Trasmissione anteriore alla scadenza del termine 

per la presentazione dei motivi -Mancanza di un concreto pre


giudizio dei diritti di difesa -Nullit� -Esclusione. 

(C. p. p., artt. 201, 208). 
La trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice ad quem 
.ma della scadenza del termine di venti giorni stabilito dall'art. 201, 
zo comma cod. proc. pen. per l'esame degli atti e documenti da parte 
t difensore non pu� essere dedotta dall'imputato come causa di nullit� 
ando non abbia determinato aicun pregiudizio ai diritti di difesa, 
'l'te nel caso in cui il difensore delL'imputato, prima della scadenza 
t termine, abbia presentato i motivi d'impugnazione, e non debba preitarne 
altri ai sensi dell'art. 201 settimo comma. 

(Nella specie, � stato escluso il pregiudizio ai diritti di difesa, perch� 
ito il difensore nominato nella dichiarazione di impugnazione quanto 
ro difensore nominato successivamente avevano presentato i motivi 
lma della scadenza del termine) (1). 

(1) L'affermazione giurisprudenziale lascia perplessi non solo e non 
ito perch� sostituisce il giudice alla legge nel valutare la conformit� del 
mine che il legislatore ha pur previsto per esercitare il diritto di difesa, 
l soprattutto perch� non si comprende perch� si esclude la possibilit� 
presentazione di altri motivi ai sensi dell'art. 201 c. p. p., settimo comma. 
,1 caso di specie invero motivi erano stati presentati con due atti succes
�i da due difensori che si erano succeduti, ma niente poteva escludere 
e, nel termine di venti giorni -che la cancelleria non aveva rispettato cor 
altri motivi potessero .essere presentati, co�s� come la legge consente, 
o. pi� atti successivi (quindi due o pi� di due). 
Poich� tale possibilit� di ulteriore difesa sussiste, non sembra che il 
idice possa, n� in concreto n� tanto meno in astratto, stabilire che la 
tsmissione anticipata degli atti non determini alcun pregiudizio ai diritti 
difesa, altro che violando le rigorose norme che tutelano questi ultimi. 

P.D.T. 

PARTE SECONDA 



QUESTIONI 


LO STATO IN GIUDIZIO 
FRA STATO COMUNITA E STATO APPARATO (*) 


.a partecipazione dello Stato al giudizio, nello Stato di diritto. -2. Prospettive 
nei nuovi rapporti fra Comunit� e Stato. -3. La funzione garantistica della 
Avvecatura dello Stato nel nostro o. g. -4. La ricerca della fattispecie giuridica 
fondamentale. 

Scopo di questa Introduzione � la posizione del problema circa la natura 
a partecipazione dello Stato al giudizio, come fenomeno in generale, 
,ch� del problema relativo alla soluzione che, in concreto, il nostro ordi:
iento giuridico ha dato a ,quel fenomeno, ,sintomaticamente, attraverso 
;ituto dell'Avvocatura dello Stato. 

Suo scopo �, altresi, la dimostrazione che la soluzione del problema 
:so (che postula, a suo luogo, l'esame e la qualificazione della funzione 
:letto organo) si pone a monte della qualificazione della funzione -
Lpetenza dell'Avvocatura dello Stato, come determinata o condizionata 

suo, eventuale, inquadramento nella distinzione, drasticamente trasfe


in area tecnico-giuridica, fra Stato comunit�, Stato apparato e Stato 
ninistr�zione e dalla confinazione dello istituto nell'area dello Stato 
ninistrazione. Tema proposto di r�ecente per la prima volta all'attenzione 
li studiosi, almeno, in forma cosi specifica, da cui si pretenderebbe, 
Jvolgendo l'ordine logico, trarre il criterio interpretativo della natura 
:idica della detta funzione. 

In questa Introduzione contenuta, rigorosamente, ad una imparziale 
lica di contrappunto, vuolsi evidenziare che gli argomenti addotti, sulla 
~di tale distinzione (a prescindere dalla sua opinabilit� in s� e per s�, 
Lrea tecnico-giuridica), messi sul banco di prova della dogmatica della 
tecipazione dello Stato al giudizio, potrebbero ben essere suscettibili di 
1zione affatto diversa. 

1) La mancanza, nella letteratura giuridica contemporanea, di tenta


di qualificazione, secondo una collocazione dogmatica, del fenomeno 
a partecipazione dello Stato al giudizio -in genere -� forse una delle 
gravi lacune del processo di verifica di istituti,che le formule tradizio' 
pi�, non riescono a qualificare, e dei quali, tuttavia, la nuova estenle 
dei compiti del!o Stato richiede pi� frequente applicazione (1). 

(�) Per autorizzazione dell'A., pubblichiamo l'� Introduzione� della monografia 
corso di stampa) su � Lo Stato in giudizio. Saggio per una teoria generale e 
l'ibuto alla sistematica dell'Avvocatura dello Stato"� 

(1) L'opera fondamentale di SALEMI, n concetto di parte e la pubblica ammi
�azione nel processo civile, penale e amministrativo, Athenaeum, Roma, 1916, ha 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Tale inerzia pu� ricollegarsi all'attrazione esercitata dal postulato della 
concezione dello Stato di diritto, come sottoposizione del medesimo all'ordinamento 
giuridico, e, quindi, delle sue attivit�, al potere giudiziario o ad 
organi di guirisdizione speciale, per la tutela� dei diritti e degli interessi 
legittimi (e, talora, anche degli interessi �semplici), nel quadro della divisione 
dei poteri. Sotto tale profilo, la qualificazione dello Stato come parte, 
nei rapporti di diritto sostanziale, (pubblico e privato), emersa nella letteratura 
giuridica, di comune cognizione, come criterio discriminante tra attivit� 
di amministrazione ed attivit� di giurisdizione -non poteva che implicare 
la sottoposizione dell'attivit� dello Stato (pubblica amministrazione 
-potere autonomo) -alla giurisdizione, e la sua qualificazione come �parte 
., anche, nel rapporto processuale; il che, gi�, rappresentava uno stadio 
progredito, rispetto alle fasi storiche della distinzione romanistica tra res 
publica e Fiscus e della contaminazione fra Aerarium e Fiscus; della graduale 
acquisizione di soggettivit� patrimoniale autonoma del Fiscus; del suo 
sdoppiamento successivo in rappresentanza della Corona nelle cause di � regalie 
� maggiori o minori, quando -per effetto della promiscuit� dei 
e poteri � -il Fiscus non era parte ma, potenzialmente Giudice (2); e 
rispetto alle dottrine della superiorit� dello Stato (per l'impeccabilit� sua 
come fonte del diritto) (3), ed ovviamente, anche rispetto al sistema del 
contenzioso amministrativo, espressione di una rigida divisione dei poteri. 
E, per�, la qualificazione dello Stato come � parte � nel processo involgeva 
il problema della coesistenza delle personalit� di diritto pubblico e di 
diritto privato, nelle sue varie configurazioni (4). 

rappresentato, finora, il saggio pi� organico, in materia, le cui conclusioni, attraverso 
una completa disamina della dottrina e del diritto positivo del tempo, si pongono 
su di un piano strettamente aderente al criterio proces9ualistico del concetto di parte. 
Accenni, sul problema generale: nei trattati di diritto costituzionale, amministrativo 
e processuale; in taluni scritti particolari (ad es. v. infra nota 6); nella esauriente 
ricostruzione storica di CHICCA, La evoluzione storica dei principi della soggezione 
aUa giurisdizione, e della difesa legale deUo Stato. In R.A.S., 1951, p. 1 ss.; in altri 
studi su istituti singolari . ( � Foro dello Stato �, e � Rappresentanza dello Stato in 
giudizio�: v. infTa, cap. II), e sui vari tipi di processo (v. infra, cap. III). 

(2) Vedansi, per la evoluzione delle accennate fasi storiche, le fondamentali pa. 
gine di FERRARA, Teoria delle persone giuridiche, Marghieri, Napoli, UTET, Torino, 
1915, pp. 20-130 (ed. 2� a cura di Fr. Ferrara jr., in TTattato di diritto civile dir. da 
Vassalli, UTET, Torino, 1956, pp. 9-12, in sintesi); La responsabilitd dell� persone 
giuridiche, in Riv. �Dir. Comm., 1914, I, 489; nonch� le specifiche pi� recenti trattazioni 
negli studi romanistici e di diritto intermedio e i rilievi di CHICCA, La evoluzione 
storica cit. 
(3) Sull'antinomia: pubblica amministrazione, potere autonomo � subordinazione 
ad altro potere, vanno ricordate, oltre le dottrine citate criticamente da SALEMI, 
n concetto di parte e la pubblica amministrazione, cit. p. 103 ss., le notazioni di 
ORLANDO, Principi di diritto amministrativo, Barbera, Firenze, 1915, p. 346 ss.. ad 
UNGER, Discorso alla Camera dei Signori in difesa della legge sulla Gran Corte di 
Giustizia istituita in Austria, 22 gennaio 1875 e MANTELLINI, Lo Stato ed il codice 
civile, Barbera, Firenze, 1882, II, pp, 316-319. L'Orlando, sostanzialmente, riduce la 
questione alla proposizione � che si tratta (soltanto) di giudicare un e organo � dello 
Stato � (P. 348). 
(4) Le teorie della coesistenza delle personalit� di diritto pubblico e di diritto 
privato, nelle sue varie configurazioni, sono ricapitolate da GIORGI, La dottrina delle 
persone giuridiche o corpi morali, Casa Ed. Libr. � Fratelli Cammelli ., Firenze, 1899, 
II, p, 36, ss. La scuola francese -seguendo la concezione politico giuridica della 
duplice personalit� dello Stato (v. Decr. Dirett. 2 germin. an. V) -ha configurato 

PARTE II, QUESTIONI 

Tuttavia, questa concezione cedeva alla riaffermazione del concetto 
la personalit� unica dello Stato e di distinte sfere di attivit� (5), pur con 
implicazioni derivanti dal concetto di soggezione della attivit� dello 
1to alla giurisdizione: alterazioni e adattamenti, nel sistema della tutela 
.risdizionale, ricollegabili alla vigenza di un regime particolare, nelle 
ttroversie con la pubblica ammini1strazione, in rapporto alla peculiarit� 
la disciplina sostanziale delle situazioni e dei rapporti giuridici nei quali 
se � parte � la pubblica amministrazione stessa (6). Sicch� sembrava 
urirsi ogni problematica sul tema riguardante la posizione dello Stato 
giudizio e l'organizzazione della sua difesa, nel presupposto della rap~
sentanza di una parte (tutt'al pi�, parte speciale, impa�rziale, sui generis), 

rapporto giuridico processuale. 

1 personalit� � � double face, la face puissance publique et la face patrimoniale � 
Ua a giustificare la distinzione fra atti di impero e atti di gestione, e lo stesso 
ema del contentieux administratif). DuGUIT, Trait� de droit constitutionnel, 1928, 
345; LA FERRIERE, Iuridiction et contentieux, 1895, p. 6; BERTHELEMY, Trait� eleritaire 
de droit administratif, 1933, p. 45. 

(5) Sono, sempre, vive le genuine dissertazioni sull'unit� della personalit� giu'
ca dello Stato, in MEucc1, Istituzioni di diritto amministrativo, Bocca, Torino, 
2, pp. 251, 278 ss., pur su unica base privatistica per la responsabilit� da attivit� 
�blica o privata; in RANELLETTI, Sulla responsabilit� degli enti pubblici per atti 
citi, Nota a Sent. Cass. Roma, 19 luglio 1897, in Foro It., 1898, I, p. 81 ss., partic. 
;s.; Principi di diritto amministrativo, Pierro, Napoli, 1912, pp. 387 ss., 397, 401 ss., 
CAMMEO, Commentario dette leggi sulla giustizia amministrativa, Fr. Vallardi, 
ano, s.d., I, pp. 193 ss., 212, 21.3; Corso di diritto amministrativo (ed. lit.), La 
>tipo, Padova, 1914, II, Par. 13, II par. 171; (rist. Miele) Cedam, Padova, 1960, 
52 ss., 388, 389, sotto un analogico pro.filo di responsabilit� fondato su un prinio 
latente dell'o.g., rivelato dall'art. 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. E, abolitrice 
contenzioso amministrativo; in ROMANO, Principi di diritto amministrativo, Soc. 
Libr., Milano, 1912 (III Ed.) nn. 49-50; 658-659; (in sintesi) nel Corso di diritto 
ninistrativo, Cedam, Padova, 1932, p. 305 ss.; e in MORTARA, Commentario del 
ice e dette leggi di procedura civile, Fr. Vallardi, Milano, s.d., I, p. 150 ss., su 
ca base consuetudinaria della responsabilit� di diritto pubblico, che assorbe quella 
iiritto privato, nell'alveo dell'art. 4, L. abol. cont. Cfr. FERRARA, Teoria, cit. p. 886 
una discriminazione dei rapporti di supremazia (diritto autoritativo) e dei rapti 
di uguaglianza (diritto egualtario) (p. 891). 

(6) Con maggiore o minore ampiezza, e con variet� di risultati, concordano -in 
ine alla specialit� della disciplina sostanziale delle situazioni e dei rapporti giuci 
nei quali � e parte � la pubblica amministrazione, ed alla derivata peculiarit� 
.a tutela giurisdizionale nei suoi confronti -le ricerche della dottrina italiana 
l:raniera nonch�, particolarmente, la posizione assunta -seguendo e seguitando 
era di MANTELLINI, ne Lo Stato ed il codice civile, cit., vol. I, 1880; voll. II, III, 
2 -dall'Avvocatura dello Stato, nella sua attivit� consultiva e difensiva, consata 
e riflessa, con criteri sistematici, in �Relazioni� periodiche dell'Avvocato 
1erale al Governo, susseguitesi dal 1876 ai gio.rni nostri, e nella Rassegna della 
rocatura dello Stato (1948 ss.). 
Per una ricapitolazione della dottrina amministrativa e processualistica (rapsentata, 
questa, solo dal MORTARA}, nel senso della singolarit� del diritto civile 
.o Stato e della relativa tutela, vedasi MONTESANO, Processo civile e pubblica am


�istrazione, Morano, Napoli, 1960, p. 7, nota 1; p. 15, note 5, 6; FOLIGNO, L'attivit� 
ninistrativa, Giuffr�, Milano, 1966, pp. 100, 101 (nota 89). 
Espressivamente, sul punto, in tempi diversi, giureconsulti di diversa estrazione 
.tica: MANTELLINI, Lo Stato ed il codice civile, cit. Introduz. p. 47-48, ss. � Per lo 
to non pu� aversi che uno speciale diritto civile..... che non � privilegio ispirato 
odio o favor di persona. Il privilegio � deviazione dal comune diritto, il gius 
rolare ne forma parte con l'accomodare le generali sue disposizioni a peculiari 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ancora, in un recente studio, si prende l'avvio dalla constatata correlazione 
fra la situazione della pubblica amministrazione nel rapporto di 
diritto sostanziale e quella che essa assume nel rapporto processuale, riconducendosi 
la qualificazione di � parte ., riferita alla pubblica amministrazione, 
allo schema generale della � relazione giuridica � a contrapposte posizioni 
simmetriche (7). 

Peraltro, il tema non sembra in tal modo esaurito; anzi, il risultato di 
detta correlazione esige una verifica in ordine al problema di individuazione 
della � situazione � giuridica dello Stato, nel rapporto di diritto sostanziale, 
come situazione tipica della potest�, ancorch�, nella funzione 
amministrativa, si presenti in combinazione con altre situazioni attive e 
passive (8) ed esige di esser prodotto all'ulteriore problema circa la coincidenza 
di tale situazione, nel rapporto processuale. 

Siffatta inerzia si �, tralaticiamente, consolidata nonostante la pi� recente 
evoluzione della dogmatica giuridica, sia nella dottrina del diritto 
amministrativo che in quella del diritto processuale civile. 

Pu� spiegarsi che il problema non sia stato evidenziato -e se mai esso 
si sarebbe posto in modo diverso -in quegli ordinamenti che attuano 
forme ibride di contenzioso amministrativo, o conservano una rigida divisione 
dei poteri, o nei quali la responsabilit� degli organi dello Stato � 
personale. 

Ma � singolare che esso non sia stato enucleato in un ordinamento 
-�come il nostro -che, pur attuando la giustizia amministrativa secondo 
un temperato rispetto dei principi dello Stato di diritto, configura sintomaticamente 
la rappresentanza dello Stato in giudizio come rappresentanza 
diretta dei suoi organi, o di un organo tecnico-giuridico ausiliare del Governo 
(v. infra par. 3). 

Le stesse trattazioni specifiche, sulla singolarit� del diritto sostanziale 
e del contenzioso dello Stato, non hanno mai coltivato tale sintomatologia 
(9), mantenendosi nei limiti della ricerca esegetica; mentre, non erano 

qualit�, a condizioni di ceti e di interessi �. � Sono diseguaglianze che eguagliano �. 
(Felice intuizione del principio di eguaglianza, accolto, quasi un secolo pi� tardi, 
dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale). Il diritto civile si integra, cosi, con 
il suo diritto amministrativo, cio� lo Stato aggiunge veste civile ma non dismette 
mai quella pubblica, anzi la � sua ragione politica �, sia nell'amministrare i suoi beni 
che nel difendere le proprie situazioni giuridiche in giudizio; KoELLREUTER, Grun<ifragen 
des Verwaltungsrechts, Heyman, Koln-Berlin, 1955, p. 132: � Der Vervaltungsrechtliche 
Rechtsschutz nicht nur dem einzelnen sondern auch dem Verwaltsinteresse 
dienen soll. Miissen seine Ausgestaltungen und seine Formen von denen des Zivilenrechtzschutzes 
in vielen Punkten abweichen �. 

Per contro, non sono mancate voci di dissenso di processualisti, attraverso tentativi 
di riqualificazione di fattispecie legali fondamentali, (in part., quelle degli 
artt. 4 e 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E). Cfr. MoNTESANO, Processo civile e Pubblica 
Amministrazione, cit., pp. 15 e nota 7; p. 43. 

(7) ALLEGRETTI, L'imparzialit� amministrativa, Cedam, Padova, 1965, pp. 3 a 15. 
(8) Su tali combinazioni, vedasi FOLIGNO, L'attivit� amministrativa, cit., pp. 75 
ss.; p. 140. 
(9) Rari spunti, nella letteratura giuridica; ad es. in CARNELUTTI, L'opera dell'Avvocatura 
erariale in Italia, in Riv. Dir. Proc. civ., 1927, I, 230 ss., e SANDULLI, 
Sulla rappresentanza dello Stato in giudizio, in G.c.C.C., 1947, I, 168; JEMOLO, La 
presidenza del Supremo Collegio nel processo di trasformazione dello Stato (Commemorazione 
di M. d'Amelio all'Accademia dei Lincei nella seduta del 15 maggio 1948), 
in Riv. Dir. Pubbl., 1948, I, 159. Il pensiero giuridico dell'Avvocatura dello Stato 
offre costanti singolari riferimenti sul problema. 

PARTE II, QUESTIONI 73 

meati interessanti spunti, nella casistica giudiziarria, in ordine alla stessa 
tura della rappresentanza dello Stato, in giudizio, ed alla sua collocazione 
le funzioni pubbliche; ci� che avrebbe agevolato (se non anche supsto) 
la scoperta della qualificazione, in tal senso, della 'stessa partecipa


�ne dello Stato al giudizio (10). 
Non pi� soddisfacenti, del resto, analoghi .spunti della letteratura giu.
ica, di ispirazione della stessa Avvocatura dello Stato (11) (organo 
ituzionalmente attributario della difesa e della rappresentanza dello 
1to in giudizio) la cui origine viene correttamente collegata ad un 
1mento dello Stato di diritto, segnato dalla �trasformazione eostituzionale 
rivata dalla rivoluzione francese, quando divenne concepibile la possiit� 
dell"esistenza di diritti dei cittadini tutelabili giudiziariamente anche 

fronte al potere statale� concepito nella sua interezza e non soltanto 
i confronti di uffici, o camere, personificati come soggetti privati (onde 
dvocatura fisci del diritto romano, e dell'intermedio, e lo stesso avvocato 
1io, istituito da Leopoldo I di 'Iloscana) (12). 

� stato, tuttavia rilevato che, in virt� della legge abolitrice del con1zioso 
amministrativo, �si determin� in Italia la situazione corri..sponnte 
ai nuovi principi democratico liberali, per i quali lo Stato, in quanto 

(10) Manifesta si rendeva quell'esigenza nel caso limite circa la qualit� di 
ufficiale dell'Avvocato dello Stato in giudizio (cfr. Trib. Vibo Valentia 10 novero~ 
1933, in Foro It., 1934, II, 43; C. A. Catanzaro, 17 novembre 1934, in Relazione 
'vocatura Generale dello Stato, 1930-1941, II, par. 1023, Poligr. Stato, Roma, 1945. 
fusius, infra, cap. II), ritenuta, peraltro, sotto un profilo meramente soggettivo 
ll'esercizio di pubblica funzione (e non ricollegata alla problematica della parteciiione 
dello Stato al giudizio) nel senso che la posizione dell'Avvocato dello Stato 

da ricomprendere nella previsione dell'art. 357 c. p., e per la sua qualit� di 
bblico impiegato, e per l'esercizio di pubblica funzione amministrativa, nel pre~
posto che, secondo la dottrina pubblicistica pi� accreditata, il pubblico funziodo 
� quegli che � incaricato di formare o concorrere a formare, con la sua volont�, 
1nliestata in date forme, sotto date condizioni e in una sfera determinata di com~
enza, la volont� dello Stato o di un altro Ente pubblico, diretta al conseguimento 
un fine pubblico; ed anche quegli che rappresenta lo Stato o l'Ente nella esecune 
di tale volont�; e che, per pubblica funzione si intende il complesso di poteri, 
facolt� e di atti per cui si rappresenta e si esercita in tutto o in parte la pubblica 
torit�. 

Senonch�, a tale grado di ragionamento, la ricerca avrebbe dovuto dirigersi 
rso la identificazione e della finalit� pubblica della partecipazione al giudizio, e 
Ila natura della rappresentanza in giudizio della p. a. come autorit�; mentre il 
~ionamento si � concluso nel senso che l'Avvocatura dello Stato esplica evidente'
nte funzioni pubbliche, e, pi� precisamente, funzioni pubbliche amministrative, 
L in quanto esse hanno, per obiettivo precipuo, la consulenza e la difesa legale 
i diritti e degli interessi dello Stato avanti tutte le giurisdizioni. 

Esatta affermazione, ma non una dimostrazione sul punto. 

(11) MENESTRINA, L'Avvocatura dello Stato in Italia e all'estero, in Riv. dir. 
~c., 1931, VIII, 201-233; MESSA, Il contenzioso erariale e le realizzazioni pratiche 
i diritto pubblico, in Riv. dir. pubbi., 1931, I, 26-35; PICCARDI, Il problema della 
Fesa dello Stato in giudizio e la sua soluzione italiana, in Riv. dir. pubbl., 1931; 
590-604; TAMBRONI, Avvocature erariali, in Dig. It., II, p. 719; ScAVONETTI, Avvocara 
dello Stato in N D.I., II, p. 69; ScocA, Avvocatura dello Stato, in Noviss. Dig. It., 
2, p. 1685; BELLI, Avvocatura dello Stato, in Enc. d. dir. Cfr. altresi, Relazione 
ivocato Genemle Erariale al C.d.G., per gli anni 1926-1929, Poligr. Stato, Roma, 
30, I, p. 6 ss. 
(12) AVVOCATURA GENERALE STATO, La funzione consultiva dell'Avvocatura deUo 
ito. (Nota Redazionale) in R.A.S., 194�I, fase. 11-12, p. 1 ss. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tale (cio� in quanto potere esecutivo) � soggetto alla giurisdizione ordinaria 
per quei suoi atti che ledano diritti soggettivi dei cittadini; ed � in questo 
momento che, conseguentemente, s'impone per la Pubblica Amministrazione 
l'esigenza di un difensore in giudizio � (13); figura dai contorni non bene 
definiti, per il fatto stesso che si pretermetta la qualificazione della partecipazione 
dello Stato al giudizio, nella sua situazione di �potere esecutivo., 
recte, nella sua situazione di �potere� tout court. Tesi avversata, bensi, 
dalla dottrina tradizionale (14), la quale, tuttavia, ne aveva lasciato insoluta 
la spiegazione sotto il profilo del fenomeno di trasformazione di pubblica 
funzione in attivit� processuale, riguardando alla partecipazione 
dello Stato al giudizio, come ad attivit� processuale uguale a quella di 
altri soggetti, in nome, appunto, della soggezione del � potere � dello Stato 
alla giurisdizione, ma non sottoposta a verifica, neppure, nella successiva 
parallela evoluzione dell'o. g. e dell'istituto (15). 

� pertanto venuta a mancare una ricerca dogmatica, la quale, superando 
l'inadeguato strumento della personalit� dello Stato, in cui si incentrano,. 
in definitiva, i tipi dimostrativi della sua soggezione alla giurisdizione, 
nelle forme storicamente assunte, consenta l'enucleazione e la fissazione 
di un tipo eSPlicativo di detta soggezione, ricollegabile ad istanze 
teoriche di unit� concettuale, pur nel variare delle forme. 

2) Un'efficace spinta alla ricerca sarebbe dovuta scaturire dalla realt� 
del mondo contemporaneo, che presenta l'esigenza di una progressione dello 
Stato di diritto, nel senso dell'estensione delle guarentigie giurisdizionali 
all'attivit� del potere legislativo, e della estensione dell'istituto dei conflitti 
(16); nonch� il fenomeno della concorrente espansione, in dimensione 
e in potenza, � della comunit� statale e dei gruppi organizzati, che si muovono 
sia nell'ambito dell'ordinamento statale che al di fuori di esso �, e 
della stessa organizzazione dello Stato, tale � da condizionare ogni vicenda 
giuridica che si avveri nell'ordinamento � (17). 

Questa complessa fenomenologia trova icastica corrispondenza nella 
espansione delle fattispecie di partecipazione dello Stato al giudizio: giudizi 
di ,costituzionalit�, con l'introduzione dei giudizi di legittimit� costituzionale 
e l'ampliamento dell'istituto dei conflitti; e giudizi ordinari: dalle 
controversie -nelle quali si pone il problema della partecipazione dello 
Stato nella sua unit� -afferenti interessi di enti o di gruppi operanti nella 
Comunit�, scaturite dall'attuazione di riforme di struttura (ordinamento 
regionale; riforma fondiaria), a quelle scaturite dalla costituzione di parte 

(13) V. nota 12. 
(14) Si veda, sul punto, AzzARITI, I confiitti di attribuzione tra i poteri detto 
Stato, in Problemi attuali di diritto costituzionale, Giuffr�, Milano, 1951, p. 207. 
(15) L'evoluzione dell'organizzazione del contenzioso erariale, dalle pi� antiche 
forme a quelle degli Stati preunitari fino all'� Ordinamento Mantellini � (attuato 
con R.D. 16 gennaio 1876), e attraverso le successive riforme, � ricapitolata, ampiamente 
da CHICCA, La evoluzione storica dei principi della soggezione azza giurisdizione 
e della difesa legale d,ello Stato, cit., AMORTH-TOMASICCHIO, 1Z Giudizio civile 
con Zo Stato, Cedam, Padova, 1963. V. � fusius � infra, cap. II. 
(16) Diffusamente, e con penetranti rilievi, in TREVES, Considerazioni sullo Stato 
di diritto, in Riv. Trim. dir. pubbl., 1958, p. 1399, 401. Cenni in FOLIGNO, I soggetti 
del contenzioso costituzionale, in R.A.S., 1957, nn. p, 6; L'attivit� amministrativa, cit., 
pp. 44, 47. 
(17) GIANNmI M. S., Corso di diritto amministrativo (Dispense anno accademico 
1964-65). Giuffr�, Milano, 1965, p. 111. 

PARTE II, QUESTIONI' 

ile dello Stato, anche, per la tutela di situazioni proprie dell'unit� dello 
tto o dei suoi poteri; all'opposto, dalla pi� ampia sfera di interventi e di 
entivazioni, alle controversie relative ai pi� delicati rapporti di diritto 
Jblico (talora, gi�, esclusi, per divieto legale o interpretazione usuale, 
la tutela giurtsdizionale e ora attratti nell'ambito dell'art. 113 C:ost.); 
a questioni di semplice estimazione (se difetti la giurisdizione speciale) 
li interessi semplici (attraverso la giuridicizzazione del merito). 

Tali ed altri aspetti del contenzioso dello Stato avrebbero, pur, dovuto 
ancorare il criterio di qualificazione delle pregresse formule di � sotto:
izione � alla giurisdizione, riferita alla � pubblica amministrazione� e 
;tulare una verifica circa l'estensibilit� di tale criterio o circa l'esigenza 
una sua fondamentale revisione. 

Indefettibile appare, inoltre, siffatta indagine, ogni qualvolta debbasi 
i.lificare la natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrane 
e l'organo di difesa, in relazione alla posizi<>ne dell'Avvocatura dello 
1to, nel nostro ordinamento giuridico, sia sotto il profilo istituzionale che 
to il profilo delle funzioni; in altri termini, in ordine al problema del1tonomia 
dell'istituto sul piano tecnico giuridico con riflessi sul potere 
positivo dell'interesse sostanziale de.dotto in giudizio, nonch� sullo stato 
ridico .dei suoi componenti. 

La ricerca potrebbe essere spinta, a questo scopo, fino a porre la maia 
sul banco di prova della separazione -adottata con sempre maggior 
:gestione -fra i concetti dello Stato ordinamento e dello Stato orgazazione. 


Non sono mancati tentativi, in tal senso (18), sul presupposto che le 
:zioni dell'Avvocatura dello Stato non siano assimilabili a quelle degli 
:ani che costituiscono lo Stato-ordinamento, i quali assolvono funzioni 
ettive naturali (quali la legislativa e la giurisdizionale; quella del P. M.; 
funzione di Governo e le ausiliarie delle funzioni legislative e governa~); 
mentre sarebbe breve il passo dalle attribuzioni di difesa e di conenza 
-ristrette alla tutela di interessi particolari e concreti della pub:
a amministrazione, e non a garantire il rispetto astratto della legalit� 
'interesse pubblico generale, nonch� dalla dipendenza dal Presidente del 
isiglio dei Ministri -alla collocazione dell'Avvocatura fra gli organi 
lo Stato-amministrazione; �i quali -in posizione cointeressata o controaressata 
rispetto ad altri soggetti -ptesiedono o concorrono alla cura 
~li interessi propri della funzione amministrativa� (19); sicch� fra la 

(18) Cfr. un parere del Consiglio di Stato, Ad. Gen. 23 novembre 1967, n. 1237, 
::"ons. St., 1967, p. 2349. In dottrina, GIANNINI M. S., Caduta di un altro privilegio 
Fisco, in Giur. Cost., 1967, 1070, muovendo dal preconcetto che l'Avvocatura dello 
to abbia � sempre seguito l'indirizzo di complicare le cose, quasi... tentando di 
derle esoteriche �, e dall'opinione che il pensiero giuridico dell'istituto sia 
.asto congelato alle intuizioni di Mantellini, riesumate per voce di un suo com1tatore 
minimo, enuncia il postulato che � il diffondersi della concezione demotica 
dei rapporti tra Stato comunit� e Stato organizzazione � ha, oggi, sommerso 
i concezione della posizione singolare dello Stato in giudizio. 

(19) SANDULLI, in Manuale di diritto amministrativo, Jovene, Napoli, 1966, 
~ ss., che, infatti, colloca l'Avvocatura dello Stato fra gli organi ausiliari dell'Am~
istrazione deUo Stato, in contrapposizione agli organi ausiliari dello Stato-comui, 
aventi funzione garantistica rispetto all'attivit� del Governo e della p. a. 
" 219, 220); e in Funzioni Pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. dir. proc. 
4 p. 200 ss. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

pubblica amministrazione e l'Avvocatura potrebbe ipotizzarsi un rapporto 
di mandato professionale (pur con la particolare qualificazione derivante 
dalla natura dei soggetti), fra �parte � (cliente) ed avvocato. 

Certo che accogliendosi l'affinata dicotomia, fra Stato-comunit� e Statoapparato 
-quest'ultimo sotto la specie di Stato Amministrazione -che 
identifichi nella nozione di Stato comunit� o Stato ordinamento la � collettivit� 
., e in quella di Stato apparatio, gli organi � investiti dalla collettivit� 
�; distinti, per�, in organi espressione diretta dello Stato comunit�ordinamento, 
in quanto assolvono funzioni obettive e naturali (sostanzialmente 
i poteri originari); e, nella nozione di Stato Amministrazione, organi 
che, in posizione cointeressata o controinteressata con altri soggetti, presiedono 
o concorrono alla cura concreta di specifici interessi propri della 
funzione amministrativa; 1si verrebbe a ridurre -sotto quest'ultimo profilo, 
-la situazione dello Stato in giudizio a livello paritetico, e quindi 
a legittimare la sua indiscriminata sottoposizione alla giurisdizione, si da 
incidere sui fenomeni -tutt'altro che scomparsi dal sistema -della distinzione 
fra atti di diritto amministrativo e atti di d~ritto privato (superstiti 
all'antica dicotomia degli atti jure imperii e jure gestionis); della degradazione 
dei diritti soggettivi; della limitazione dei poteri del giudice -almeno 
-relativamente ai primi (con le note implicazioni, anche rispetto ai 
secondi, quanto alla sentenza costitutiva o di condanna ad un facere) e, 
infine, su tutta la problematica dell'esecuzione forzata contro la p. a. (19 bis). 

Ora, la distinzione� fra Stato comunit� e Stato apparato, nella sua formulazione 
metagiuridica, � diretta a cogliere la nota caratterizzante della 
Societ� contemporanea, protesa a raggiungere una pi� ampia politicizzazione 
della vita sociale, economica e culturale -attraverso la problematica 
dei gruppi sociali intermedi e l'opposizione all'assorbimento politico della 
loro funzione istituzionale -concepita come punto di equilibrio e garanzia 
di libert� e di vitalit�, nell'attuale fase critica dello Stato (20). 

Da questa concezione politico-sociologica, si differenziano quelle nelle 

quali assume rilievo la coincidenza o non dell'ordinamento giuridico (dal 

punto di vista obbiettivo) Stato-istituzione-organizzazione (21), con lo Stato 

comunit� o con lo Stato apparato, e rilievo, altresl, l'eventuale attribuzione 

all'uno o all'altro, della personalit� giuridica. 

Da una parte della dottrina si distingue -superandosi la tradizionale 

identificazione, senza residui, della com�nit� statale e dello Stato unico 

(19 bis) Tali fenomeni, nella successione in cui si sono presentati in dottrina 
e nella giurisprudenza, sono, cosi, puntualizzati da ScocA F. G. n termine giudiziale 
dell'adempimento delle obbligazioni della P. A., Giuffr�, Milano, 1957, p. 100 ss. 

(20) Esprime, efficacemente, tale momento storico il NISBET, La Comunit� e lo 
Stato, Ed. Comunit�, Milano, 1957, particolarm. a pp. 146, 147, 173, 224, 225, 285, 
381 ss. Vedansi, anche sagaci considerazioni di PROSPERETTI, L'elettorato politico attivo, 
Giuffr�, Milano, 1954, p. 53, nel senso che l'esperienza politica ha suggerito, attraverso 
le avvertenze dei sociologi, quella distinzione, in evoluzione nella forma dello 
Stato democratico contemporaneo. 
(21) Per il concetto di ordinamento giuridico, nel senso indicato, v. ROMANO, 
L'ordinamento giuridico � Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto ., Mariotti, 
Pisa, 1917; Principi di diritto costituzionale generale, Giuffr�, Milano, 1945, 
p. 45. La sua derivazione dallo Stato, come rappresentante giuridico della Comunit� 
<nazione-soggetto di fatto autoritario e sovrano), � affermata da ESPOSITO (da ultimo, 
in �Capo dello Stato�, in Enc. di dir., � 4); � negata -per la priorit� dell'o. 
g. -da BALLADORE PALLIERI, Diritto Costituzionale, Giuffr�, Milano, 1953, 
pp. 47, 48. 


PARTE II, QUESTIONI 

~atore del diritto e titolare della sovranit� -nell'ambito dell'ordinamento 
lridico: Stato-comunit� (societ�, nazione) come complesso degli istituti, 
ti o soggetti attributari autonomi di talune funzioni autoritative, e 
xto-apparato (ente, governo) come complesso di organi cui viene affidato 
potere supremo di direzione, con la titolarit� dei poteri sovrani ad esso 
opri e delle correlative funzioni, e con l'attribuzione (unitaria o frazioria) 
della personalit� giuridica (22). 

Sostanzialmente, non si diversifica l'opinione che �il gruppo� costi~
ivo della �societ� o comunit� statale forma ordinamento giuridico., (di. 
i sono � sogg.etti principali le persone fisiche 'cittadini' e le persone 
iridiche della sua ' nazionalit� ' oltre soggetti secondari della pi� varia 
ura >); (ed) �ha come organizzazione lo Stato, il �quale ha assunto tali 
nensioni e tale complessit� che si � posto esso stesso come ente (semplice, 
vero complesso) soggetto dell'ordinamento; ha, infine, come normazione 
ella che � posta da taluni 'organi' dell'organizzazione, ossia dello stesso 
ato, e da altri soggetti a cui sempre l'organizzazione riconosce un apposito 
otere normativo ' �. Le due entit� distinte, non sepaTate, sono collegate, 
nediante procedimenti� (di rappresentanza) �per effetto dei quali le 
rsone fisiche che ne sono titolari sono 'rappresentative' dei soggetti o 
neno di gruppi parziali di soggetti componenti la societ�. I pi� noti di 
.esti procedimenti sono quelli elettorali � (23). 

In �questa proposizione, la sussistenza dei residui appare attenuata dalla 
n:centrazione del pote['e normativo negli organi dell'organizzazione o in 
:ri soggetti, per derivazione dall'organizzazione stessa; mentre assume 
lore marginale il successivo rinvio al concetto del Romano, che Stato 

(22) Per una classificazione delle teorie sulla di.stinzione: Stato ordinamento ito 
apparato -Stato persona, v. CRISAFULLI, La Sovranit� popolare nella Costitume 
italiana in Scritti Orlando, Cedam, Padova, 1956, I, p. 409, partic. p. 419, nota 6. 
Lo stesso A., La Sovranit� popolare, cit., p. 416; Lezioni di diritto costi~
ionale, Cedam, Padova, 1961, p. 88 ss., accoglie la distinzione nel senso che 
I popolo non � lo Stato (soggetto o governo), ma collettivit� esterna rispetto ad 
;o, anche se non pi� soltanto destinataria passiva dei poteri esercitati dall'apparato 

�tale, ma attiva a sua volta nei confronti di questo �. L'unit� del fenomeno statale 
tnplessivo � dato, tuttavia, dalla sua struttura di � unit� composita, entro la quale 
continua, in forma e modi diversi, l'antico dualismo di rex e regnum, governanti 
governati, autorit� e coloro che vi sono sottoposti. O forse meglio, l'unit� dello 
ito in senso largo non � un dato, ma un processo, un divenire: che costituisce poi 
grande problema, sempre riproposto dalla storia della democrazia, la quale postula 
me suo punto terminale e culminante la identificazione di governanti e governati, 
ito e popolo, ossia il pieno (ed impossibile) risolversi senza residui dell'autorit� 
!la libert�� (pp. 98, 99). Cfr. altresi, MoRTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Cem, 
Padova, 1962, p. 94; BARILE, Corso di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 
52, p, 8. 
Non dissimile, in nuce, il pensiero di MANTELLINI, in Prolusione, 31 gennaio 1876, 

I. 5 alla Relazione per l'anno 1876 (in Atti Pari. XIII Legisl. Cam. Dep. n. XI p. 73): 
,o Stato siamo tutti �; e in Lo Stato ed il codice civile, cit., I, p. 32, laddove difrenzia 
la civitas dallo Stato che legifera, giudica, governa, amministra. 
(23) GIANNINI, Corso di diritto amministrativo, cit., p. 112. 
Lo stesso A. (Sulla pluratit� degli ordinamenti giuridici, in Atti del XIV Congsso 
di Sociologia, 12 estr.), specifica, peraltro, il suo pensiero stabilendo la medena 
equivalenza tra ordinamento statale e collettivit� astratta ed artificiale della 
;alit� dei cittadini. 

Puntuali, al riguardo, le osservazioni di DE FINA, Stato e Istituzione, Giuffr�, 
.lano, 1967, p. 202: �Lo Stato-comunit� � Stato-ordinamento, cui tanti giuristi 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ente non significhi, necessariamente, Stato persona giuridica dell'o:r:dinamento 
generale di cui � organizzazione. 

In tale concezione il problema dei gruppi e della loro politicizzazione 
scompare, nella ricerca di una entit� in cui inscrivere lo Stato persona o 
organizzazione, identificato con il centro di potere statuale, titolare della 
sovranit�. 

Non dissimile l'opposta teoria, che, contro la materializzazione della 
persona dello Stato, nell'apparato, identifica (e quindi materializza anche 
essa) la persona dello Stato, nel popolo e quindi nel corpo sociale organizzato, 
titolare della sovranit�, riducendo l'apparato a persona meramente 
strumentale sprovvista di poteri (24). 

Nel mezzo sta, poi, con uguali connotati, ia proposizione secondo cui 
assume rilievo il problema dell'articolazione della collettivit� popolare 
(corpo elettorale, partiti, associazioni), nella individuazione del soggetto 
titolare della� -sovranit�, identificato nel popolo, non come persona giuridica 
statale, ma soggetto giuridico sprovvisto di personalit� che esercita la 
sovranit�, di regola, in modo indiretto, attraverso il complesso organizzativo 
dello Stato-Governo, distinto dallo Stato ordinamento e dallo Stato persona. 
Tre gli Stati e uno il popolo (25). 

ricorrono per evitare inevitabili imbarazzi normologici, non �� che una collettivit� 
astratta (come lo sono tutte le associazioni coatte), dietro alla quale � la realt� di 
molteplici gruppi tra i quali uno emerge che riduce a s�. stesso l'intero �. 

Criticando l'opinione di EHRLICH, Grwndlegwng der Soziologie des Rechts, 
Miinchen, 1913, Die juristische Logik, Tiibingen, 1918, fondata sulla contrapposizione 
fra Societ� e Stato e sul primato della prima -come fonte di vero diritto -ne 
coglie l'errore, per non aver compreso l'essenza statale del diritto, posto che lo Stato 
� gruppo sociale, pur se qualificato dagli attributi della Sovranit�, e per non aver 
compreso che diritto � azione promiscua di ogni centro governativo e non, solo, dei 
poteri legislativo e giudiziario (ivi, nota 15). 

La Societ� � � collettivit� astratta �; � non � il modo di essere organizzato detto 
Stato in quanto gruppo, ma una istituzione statale non avente i caratteri del gruppo 
(si tratti di quello statale o di altro); noi diciamo ' ordinamento ' non certo per dire 
che esso struttura lo Stato in quanto ne costituisce l'organizzazione, ma per dire che 
esso � istituito dallo Stato quale ' organizzazione ' di quella collettivit� obiettivamente 
inesistente come associazione, che � la totalit� dei cittadini: GIANNINI ripropone (sia 
pure esprimendo la ' istituzione ' nei giusti termini di gruppo sociale) la equivalenza 
di ROMANO tra istituzione ed ordinamento giuridico; noi, partendo dalla considerazione 
di uno Stato inteso come gruppo sociale organizzato, consideriamo l'ordinamento 
giuridico il modo (fittizio in termini di gruppo) in cui lo Stato (fornito di 
organizzazione propria, in quanto gruppo) organizza la totalit� dei cittadini componendola 
in una unit� corporativa che non costituisce un'associazione effettiva � (ivi, 

p. 203, nota 16). 
Sul concetto di Stato comunit�, come organizzazione necessaria (e respingendo, 
quale fonte di incertezze, la contrapposizione Stato Comunit� -Stato apparato) 

v. PROSPERETTI, L'elettorato, cit., p. 53, nota 70). 
(24) TOSATO, Sovranit� del popolo e detto Stato, in Studi De Francesco, Giuffr�, 
Milano, 1957, Il, p. 3 ss., prospetta il rapporto Stato persona (popolo) e apparato 
(organi) come fenomeno di rappresentanza giuridica esterna (pp. 46, 47). 
(25) AMATO, La Sovranit� popolare nell'ordinamento italiano, in Riv. Trim. dir. 
pubbl., 1962, 74 ss., ricostruendo il travaglio della dottrina francese, tedesca e italiana 
intorno al problema della titolarit� della Sovranit�, perviene alla soluzione indicata, 
accogliendo la validit� della .distinzione giuridica : autonoma rilevanza del popolo 
(art. l, 49, 67, 71, ecc. Cost.) in cospetto dell'organizzazione governativa; tripartizione 
di questa in � Stato ordinamento� (arg. da art. 7 Cost.), � Stato Governo. (arg. da 


PARTE II, QUESTIONI 

Ma rigorosa, impeccabile confutazione di siffatte materializzazioni � 
ta, peraltro, mossa osservandosi (26 a) che ordinamento e apparato non 
10 che due aspetti dello stesso fenomeno; che, nell'ordinamento giuridico, 
popolo, come corpo sociale organizzato, �, certo, il centro primario del 
;ere sovrano; ma la nozione -giuridica -di Stato persona va indivi01ta 
come centro di imputazione di norme e di rapporti giuridici dello 
sso ordinamento giuridico e centro strumentale per l'esercizio del potere. 
stato detto, altres�, che ordinamento giuridico e Stato soggetto rispec.
ano due momenti (oggettivo e soggettivo) in cui lo Stato pu� essere colto, 
un sistema in cui si pe11sonif�cano non, soltanto, l'ordinamento giuridico 
soltanto, gli ordinamenti derivati, sibbene l'ordinamento originario e gli 
linamenti derivati; nel� senso che lo � Stato pone s� come soggetto del 
>prio ordinamento, pone gli ordinamenti derivati come soggetti, ma pone 
resi una folla innumerevole di altri soggetti rappresentati dagli individui 
�aggruppamenti di individui, i cui interessi intende tutelare mediante il 
I.ferimento ad essi della �personalit�� (26 b). 

A tale riguardo, e forse con pi� sincretistica visione anche della promatica 
dei gruppi, si � osservato che il popolo non � l'antitesi dello 
Lto, ma non coincide,� neppure, con lo' Stato (soggetto o Governo), in 
anto l'organizzazione unitaria della Comunit� non � che una realt� da 
1truire; si che il rapporto tra Stato comunit� e Sfato apparato, si pu� 
ondurre all'uguaglianza ed alternanza delle parti al potere, ed alla 
>bi-ematica del ruolo dei partiti politici. Di fronte alla struttura dello 
tto apparato si erigono, inoltre, nuovi poteri e funzioni novelle in conua 
evoluzione, verso una immedesimazione, apprezzabile secondo l'uso 
ll'esercizio delle funzioni statuali dirette a quel fine di integrazione 
litica (27). 

Al limite si pone chi identifica lo Stato-comunit� con la � Repubblica � 
:>lare di Sovranit� di cui lo Stato-persona � l'ente esponenziale (28 a); 
~hi eguaglia lo Stato-comunit� con l'ordinamento giuridico, ed i poteri 
:ti, originari e neutrali, con la funzione garantistica del rispetto astratto 
lla legalit� o dell'interesse pubblico generale, nell'area della organiz


done, in cui emerge lo Stato apparato, in parte espressione di quei 
teri e in parte struttura organizzativa -dotato di personalit� giuri:
a (28 b). 

;. 36) lessicalmente espresso come Repubblica, e Stato persona� (arg. da artt. 118, 
Cost.). 

Ma non poche perplessit� agitano il filo conduttore del discorso: nel quale, 
ri infrequentemente, riaffiora la maggior certezza di una soluzione del problema, 
termini sociologici: e nel ripensamento a Duguit, e nella stessa articolazione del 
lcetto di collettivit� popolare. 

Cfr., altresl, BALLADORE PALLIERI, Diritto CostituzionaLe, cit., p. 77, nel senso che 
Sovranit� appartenga in massima parte allo Stato, ma anche al Popolo, per il 

'erendum. 

(26 a) ALEssI, L'affermazione costituzionale deUa Sovranit� popolare ed i suoi 
lessi amministrativi, in Riv. Trim. dir. pubbl., 1959, 49 ss., nota, per quanto attiene 
'attribuzione della personalit� giuridica, che questa pu� anche distribuirsi o vertilmente 
(sist. feudale) od orizzontalmente (sit. sassone) secondo che il centro di 
putazione si frantumi nell'un senso o nell'altro (p. 67). 

(26 b) MIELE, Principi di diritto amministrativo, Cedam, Padova, 1953, pp. 4, 5. 

(27) FERRARA G., ALcune osservazioni su popolo, Stato e sovranit� neUa Costitume, 
in Rass. d. p., 1965, I, p. 269, ss.; 276, 285 ss. 
(28) a) BENVENUTI, L'ordinamento repubbiicano, Libr. Univ., Venezia, 1967 
. 55, 57, 88, 92, 205 ss.; b) SANDVLLI, Funzioni pubbiiche cit.; Manuale, cit. p. 5. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Si pongono, al riguardo, accanto alle perplessit� di principio, in ordine 
a tale pur autorevole concezione del rapporto Stato Comunit� -Stato 
soggetto, quelle derivanti dalla incerta riferibilit� della partecipazione dello 
Stato al giudizio, allo Stato comunit�, rappresentato, nei suoi poteri, dall'apparato 
e con meri effetti rispetto allo Stato amministrazione, ovvero 
allo Stato Amministrazione, tout court, che dovrebbe comparirvi, sprovvisto 
di poteri. 

Se la nozione di Stato comunit� esprime la problematica dei gruppi in 
s� e per s�, od in correlazione con la loro politicizzazione, ed il loro ingresso 
nell'ordinamento, ben pu� concepirsi una distinzione fra Stato comunit� e 
Stato soggetto, in funzione dialettica sul piano politico sociologico; se, 
invece, essa esprime l'idea di ordinamento, in opposizione a quella di persona, 
allora -eliminata la materializzazione della personalit� giuridica in 
capo alla base o all'apparato -la rilevanza giuridica della distinzione si 
concentra nella individuazione dei centri primari e centri secondari di 
imputazione di norme e di rapporti, che sono -sempre -propri dello 
Stato comunit� (29), anche in relazione all'ampliamento delle funzioni 
dello Stato soggetto -Governo -apparato, determinato dal coordinamento 
delle forze comunitarie, latenti o non (30), in via di espansione. 

Fenomeno cui fa riscontro, per�, l'articolarsi dell'amministrazione, attraverso 
note formule dell'attuale fase di economia mista, in centri comunitari, 
di imputazione di norme e di rapporti; da che consegue un'attenuazione 
dell'elemento pubblicistico nell'area di autonomia o di decentramento, 
cui corrisponde, necessariamente, un'intensificazione del potere, concentrato 
negli organi dello Stato, per pi� essenziali compiti. 

Venuto meno, quindi, il cordone supposto fra c�munit� e apparato, 

essi appaiono, invece, aspetti complementari di un'unica realt� giuridica 
-non sembra pi� sorreggersi la distinzione dell'� apparato � in organi 
direttamente espressi dalla Comunit� (fra i quali i legislativi, i giudiziari 
ed il Governo) in posizione naturale o neutrale (secondo l'espressione del 
Sandulli) ed organi strumentalizzati ai fini della soggettivazione (in funzione 
meramente amministrativa). (31 a). 

Non � dalla Comunit� che gli organi (neppure del primo tipo) traggono 
i poteri, pur se da essa dipendono le scelte delle persone fisiche portatrici 
di quegli organi (31 b). 

Che non sia congetturabile istituzione sociale senza legislatore, senza 
giudici e senza governo, e che siano concettualmente individuabili la funzione 
di governo e quella di amministrazione,' non implica che questa sia 

(29) ALESSI, L'affermazione costituzionale, cit., p. 73 ss. 
(30) Sulle comunit� diffuse (o allo stato diffuso), e comunit� istituzionali, 
v. CRISAFULLI, Lezioni, cit., p. 5 e segg. 
(31) a) Non diverso era il senso con cui vedeva la cosa MANTELLINI, quando 
isolava l'amministrazione dal concetto di Governo; ma, precisando (Prolusione, cit., 
p. 72) che queiza, non questo, vuolsi tutelata e servita, si faceva eco della perennit� 
dello Stato, per variar di governi (Lo Stato ed il codice civile, cit., vol. I, Introd. 
P. I.) ribadendo che esso compare sostanzialmente come ente politico, anche nelle 
relazioni di diritto civile e processuale civile precorrendo le novelle fW'tlle di un 
concetto antico, che la P. A. non rifiuti la natura dello Stato n� se ne distacchi; 
b) Sul concetto, v. GIERKE, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtssprechung, 
Berlin, 1887. 

PARTE II, QUESTIONI 

.unentalizzata e non anche istituzionalizzata, almeno fino al limite del.
tribuzione del � potere � (32 a). Se � vero che la pubblica amministrarre 
� �organismo e strumentale apparato di quel potere esecutivo, che 
va la sua �comprensiva espressione nel Governo� (32 b) -fenomeno 
statico che ripete sua concretezza dalla Costituzione (Titolo III Sezioni 
II) -l'isolamento del potere governativo, come potere in senso sogtivo 
ed oggettivo, o della funzione politica o di governo -rispetto a 
illa della p. a., (33) --: non opera al limite della categoria degli atti 
itici, ma ricomprende la stessa categoria degli atti di �alta amministrarre. 
(34); mentre per l'attivit� amministrativa, sia di tipo imperativo 
di produzione giuridiea), sia di diritto privato (35), (che si presenta, 
rrunque, prevalentemente connessa alla prima) -ad esclusione, quindi 
le attivit� irrilevanti o' materiali, tecniche, intellettuali, o di mera 
cuzione -l'unicit� degli organi di Governo e di suprema direzione delnministrazione 
renderebbe arbitrario ogni aprioristico distacco della funne 
amministrativa da quella dell'appM"ato statale, nell'esercizio dei suoi 
:eri di garanzia. Il .che � reso pi� evidente, sul piano teorico generale, 
la stessa natura della funzione amministrativa, non di mera esecuzione, 

di imparziale e legale integrazione delle fattispecie normative, in 
mto il principio di legalit� ed imparzialit� (art. 97 Cost.), nel cui nucleo 
il concetto di giustizia, caratterizza la funzione amministrativa, opera 

(32 a) Che l'Amministrazione statale sia un complesso di centri di �potere� 
ministrativo, appartenenti allo Stato-persona e ad altri enti pubblici strumentali 
lusiJiari, � nozi�me non controversa. Cfr. SANDULLI, Governo e amministrazione 
Riv. Trim. dir. pubbt., 1966, p. 737 ss., par. 1. 

(.32 b) PETRI1'LI, I principt fondamentali deUa costituzione sut"la P. A. (Quad. n. 1 

iv. Intern. Studi Sociali), 1960, p. 5. 
(33) ALESSI, Sistema istituzionale dei diritto amministrativo italiano, Giuffr�, 
lano, 1960, p. 5; SANDULLI, Manuaie, cit., pp. 9-207. Cfr. anche MmLE, Principi di 
itto amministrativo, cit., p. 22. 
(34) Sullo stato attuale della questione, e per riferimenti bibliografici, in ordine 
l categoria degli atti politici, cfr. BARILE, Atto di Governo (e atto politico) in 
~. d. dir., paragrafo 2; RANELLETTI, Atti politici o di Governo, in Noviss. Dig. It.; 
.IGNO, L'attivitd amministrativa, cit., p. 102 ss. 
Sul concetto� di attivit� di �alta amministrazione� del Governo, v. SANDULLI, 
verno e Amministrazione, cit., par. 5. 

Ipotesi di atti di alta amministrazione: art. 87, 7� comma Cost.; art. 95 Cost. 
1itatamente all'indirizzo amministrativo; R.D. 14 novembre 1901 e, in genere le 
~me di attribuzione specifica di competenza al Capo 'dello Stato, e ai Presidenti 
rionali, al Governo della Repubblica, ai Comitati di coordinamento Interministeli 
ed alle Giunte Regionali, per il compimento di atti non aventi causa o scopo 
rettivo di natura politica, ma che tuttavia importano assunzione di responsabilit� 
itica. 

(35) L'ammissibilit� di un'attivit� meramente privata della p. a. -contestata 
~ sotto la vigenza della distinzione fra atti di impero ed atti di gestione; e mal 
1figurata, poi, sulla base di una bipartizione degli atti posti in essere come atti 
diritto amministrativo o di diritto privato (nel saggio di ScocA F. G. n termicit., 
� tracciata una revisione critica del problema, dal punto di vista della succesne 
di diverse prospettive: dal fine della discriminazione delle giurisdizioni, a quello 
la limitazione dei poteri del giudice), o di una tripartizione che accanto a queste 
e forme, isola un'attivitd privata, detla p. a.; (in arg. v. ZANOBINI, Corso di diritto 
>ministrativo, Giuffr�, Milano, 1958, I, p. 223 ss.) -non sembra ricollegabile ad 

criterio rigido ed assoluto. Le distinzioni congetturabili in argomento possono 
:umere rilievo secondo le diversit� delle prospettive in cui vengono utilizzate 
ime si vedr� infra e in nota 37). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

come elemento causale tipico di attuazione della fattispecie legale in fattispecie 
concreta e reale; processo determinante del contenuto stesso della 
attivit� di p.a. (con riflessi sulla funzione), nel senso dell'esecuzione della 
legge (nell'attivit� vincolata), e nel senso del completamento soggettivo 
della norma, nell'attivit� discrezionale (36). 

Ohe, poi, la partecipazione dello Stato al giudizio -anche quando 
essa � la derivata dell'attivit� amministrativa non soltanto imperativa (in 
situazione di potest�), ma negoziale o di gestione della impresa pubblica o 
di azionariato pubblico (37) (in situazione di esercizio di diritti soggettivi) 
e persino quando essa � la derivata dell'attivit� materiale, tecnica, int�llettuale 
o di esecuzione -rientri nella funzione pubblica degli organi dello 
Stato, nella titolarit� dei rispettivi poteri, � questione la cui soluzione prescinde 
dal contenuto dell'interesse dedotto. Lo Stato sta in giudizio nella 
sua persona (ancorch� la legittimazione ad causam spetti a singoli rami di 
amministrazione come ripartizione di competenza, la cui inosservanza � 
sanabile, p:rioprio, in vista dell'unit� della persona dello Stato) e non fa che 
pres.tar nome ane �liti per. la Comunit�, contro la parte litigante; idea che 
risale ad un secolo (38) e -trascendendo la concezione di un contrasto giudiziale 
dei 'Singoli con la p.a., elevato a contrasto giudiziale con la comunit� 
-si valorizza vieppi� (39), nel senso che in giudizio non sta semplicemente 
l'Erario, cassa del popolo, cui affluiscono i tributi, (tuttavia) nervi 
della repubblica con l'avvocatura erariale difensore del pubblico denaro, 
(secondo la visione, pi� storica che teoretica, del Mantellini); sibbene lo 
Stato, con i suoi poteri,. palladio dei diritti pubblici e privati della comunit� 

(n�ll'ampiezza dell'articolazione, e nell'espansione dei nuovi compiti, 
assunti). 
Lo Stato, ente pubblico anche quando contratta o contende, vi assume, 
rispettivamente, persona civile, ma corrispondentemente alla natura sua, la 

(36) Il nesso : imparzialit�-giustizia nella p. a. � reso evidente da ALLEGRETTI, 
L'imparzialit� amministrativa, cit., p. 70 ss. Sulla funzione della legge come limite 
negativo e determinante positiva della funzione della p. a., cfr. ZANOBINI, L'attivit� 
amministrativa e la legge, in Riv. dir. pubbl., 1924, pp. 21-26. Per il concetto che, 
nell'esplicazione della funzione, non determinata direttamente dalla legge, il titolare 
del potere pone esso stesso la norma, cfr. GIANNINI, n potere discrezionale della pubblica 
amministrazione, Milano, 1939; GASPARRI, Considerazion� sull'attivit� amministrativa, 
in Studi Un.iv. Cagliari, 1946; OTTAVIANO, Studi sut merito degli atti amministrativi, 
in Riv. trim. d. pubbt., 1957, 7, 253; PIRAs, Discrezionalit� amministrativa 
in Enc. d. dir. Sul fenomeno di operativit� del principio di legalit� e imparzialit�giustizia, 
come elemento causale tipico dell'attivit� amministrativa di conversione 
della fattispecie legale in fattispecie concreta e reale, v. FOLIGNO, L'attivit� amministrativa, 
cit., p'p. 41, 137, 138. I concetti di fattispecie legale, concreta e reale sono in 
Rusmo, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano, 1939. In difformit�, 
MAIORCA, Fatto giuridico -Fattispecie, in Noviss. Dig. Itat., paragr. 16 e CATAUDELLA, 
Note sul concetto di fattispecie giuridica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, 433, 
nota 1, Fattispecie, in Enc. di dir., � 1, nota 19. 
(37) Per tale classificazione dell'attivit� privata della p. a., v. FORTI, Teoria 
dell'organizzazione e delle persone giuridiche pubbliche, Napoli, 1948, cap. IV. 
(38) MANTELLINI, Lettera 1 ottobre 1879 all'editore Barbera, in prefazione a Lo 
Stato ed i! codice� civite, cit. 
(.39) La Corte Costituzionale, in sent. 22 dicembre 1964, n. 118 ha avvertito la 
coincidenza di interessi tra gli uffici della difesa dello Stato e la cottettivit�. Lo ha 
rilevato criticamente GUELI, n Foro dello Stato, tra la ragione di Stato e to Stato di 
diritto, in Giur. Cost., 1964, p, 1191 ss., partic. p. 1203. 


PARTE II, QUESTIONI 

.ale non pu� mai dimettersi. (40 a), e vi partecipa nell'esercizio di un'atti;
� obbligatoria e, pertanto, di pubblica funzione (40 b). 

Questo il tema, ancora, aperto alla ricerca, pur con riguardo alla 
1f�gurabilit� di diritti soggettivi e dello stesso diritto di azione, nei 
1fronti dello Stato, bench� assistiti da un particolare atteggiamento della 
ela, nella fase dichiarativa del diritto e nella stessa fase di esecuzione. 

L'interesse della ricerca non� viene meno, per il variare dei sistemi di 
rittimazione, difesa e rappresentanza dello Stato in giudizio; i quali pos10 
oscillare dalla precostituzione di organi titolari di pubbliche funzioni, 
conferimento di mandato professi�nale: ma, in quest'ultima ipotesi, il 
~blema non si esaurisce, dovendosi individuare, piuttosto, se la causa 
iridica del rapporto non si identifichi con la concessione di pubblica 
tzione. 

3) La funzione garantisca dell'Avvocatura dello Stato assume precisi 
itorni nel nostro ordinamento giuridico, in cui l'istituto � tipizza~o come 
rano ausiliario del Governo nella pi� spiccata accezione del rapporto di 
;iliariet�, come attivit� integrativa (41) di Upo �neutrale., ancorch� 
~l'ordine interno (42). 

Tale concetto, quale che possa essere (v. infra cap. Il) lo stato giuico 
dell'Avvocatura Generale dello Stato e degli Avvocati dello Stato, 
confronti della Presidenza del C.M., implica, gi�, un rapporto di garandel 
collegamento tra le singole amministrazioni e l'Avvocatura, che non 
> non interessare la problematica di un inquadramento nella funzione 

Governo. 

Almeno, da �quando si ritenne che della rappresentanza e difesa potesse 

ere investita l'P.vvocatura non �solo per le azioni contro atti jure gestio


' ma anche per le azioni contro atti jure imperii. 

(40 a) MANTELLINI, Relaz. 1878, p, 77. Lo Stato ed il Codice civile, I, Introduz. 

l. � interessante notare che il concetto � utilizzato per sostenere l'unit� dello 
to, pur nella sua dualit� (ossia, nella ritenuta doppia personalit� di ente politico 
:i ente civile), in composizione polemica con il concetto unitario assoluto del 
trent. 
(40 b) GASPARRI, Corso di diritto amministrativo, Zuffi, Bologna, 1953, I, p. 61 
ota 13. 

(41) Per tale nozione del rapporto di ausiliariet�, v. MIELE, Principi di diritto 
ninistrativo, cit., p. 80. Vedasi una rassegna di altre nozioni dell'� ausiliariet� �, 
li'ERRARI, Gli organi ausiliari, Giuffr�, Milano, 1956, p. 106. 
Gi�, nella dottrina coeva al passaggio delle attribuzioni, nei riguardi delrvocatura 
dello Stato, dal Ministro delle' Finanze, al Capo del Governo (R. D. 
ennaio 1931, n. 2), si era ritenuto che l'istituto fosse da collocare tra gli organi 
Uiari del C. d. g., accanto alla Corte dei Conti e al Consiglio di Stato. MoRTATI, 
'dinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano, Roma, 1961, pp. 167 ss. 
., altresi, !EMOLO, La presidenza, cit., -polemicamente -sulla funzione della 
�ocatura dello Stato, quale attivit� ausiliaria del Governo, nel processo di tra
�mazione dello Stato. Si vedano, in proposito, i rilievi di FERRAR!, Gli organi ausii, 
cit., p. 109, volti a valorizzare tale classificazione, per dedurne -riguardo alla 
~ione ausiliaria in generale -il connotato dell'attivit� integrativa. 

La dottrina pi� recente riconosce all'Avvocatura dello Stato funzione e compem 
generali nell'ambito dell'organizzazione centrale del Governo. Cfr. ZANOBINI, 
so di diritto amministrativo, Giuffr�, Milano, 1958, III, cap. I, par. 4; ALESSI, 
ema istituzionale del diritto amministrativo italiano, cit., p. 140; Princip� di 
tto amministrativo, Giuffr�, Mila,no, 1966, I, p. 143. 

(42) Sul punto cfr. SANDULLr, Funzioni pubbliche, cit., p, 206. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La disciplina introdotta con il r. d. 3 gennaio 1931, n. 2, relativa al 
passaggio al �Capo del Governo� delle attribuzioni, gi�, spettanti al Ministro 
per le Finanze, nei riguardi dell'Avvocatura dello Stato (43), ed alla 
previsione che l'Avvocato Generale riferisce al Capo del Governo, sull'andamento 
dei lavori dell'istituto, implica un coUegamento che va rapportato, 
rispetto all'attuale ordinamento, agli organi che costituiscono il � Governo �, 
secondo l'art. 92 della Costituzione,. e che non sembra possa configurarsi 
come rapporto di dipendenza, di tipo gerarchico, dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri, anche, relativamente aU'esercizio deUa funzione istituzionale 
(44). Sintomatico resta il cardine del sistema della partecipazione 
al processo, condizionata da un procedimento dominato da un'attribuzione 
decisoria, -alla quale, a suo luogo, si cercher� di dare configurazione 
dogmatica ed esatti contorni -ad un ufficio Statale (lo Avvocato Generale 
dello Stato), in ordine alle divergenze di parere tra Uffici Ainministrativi 
ed Avvocatura dello Stato (45) procedimento che pu� risolversi 
nell'assunzione della lite, da parte di un organo dello Stato, investito dello 
:ius postulandi, in via di rappresentanza, non procuratoria, ma istituzionale, 
~n virt� di rapporto ihterorganico, che non pu� concepirsi, quindi, come 
mandato, neppure ex lege, nei confuoonti di altro organo (46 a); ovvero pu� 
risolversi in un dissenso circa l'assunzione della lite; che non pu� comporsi 
se non a livello governativo (ad es.: nomina .di patrono del libero foro) 

(46 b) (della cui tipologia si � gi� detto, dianzi) ma nel quadro, in questa 

(43) ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., III, cap. I, par. 4, osserva 
che trattasi delle attribuzioni riguardanti la nomina, la disciplina e la carriera del 
personale. 
(44) Per il concetto di �collegamento� tra la funzione dell'Avvocatura dello 
Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cfr. ALESSI, Principt di diritto amministrativo, 
cit., p, 138. Sulla non coincidenza del rapporto di � dipendenza � riferito 
agli organi, ausiliari del Governo, con quello di � gerarchia ., cfr. GurccIARDI, It 
Consiglio di Stato, Giuffr�, Milano, 1954, p. 30. V. altresi FERRARI Gli organi ausiliari, 
cit., p. 110, nel senso che: � i caratteri comuni ed unificatori di questi organi siano: 
e a parte subiecti, il rapporto diretto ed immediato col Capo del Governo -al quale 
sono collegati, ma non subordinati -e, a parte obj.ecti, lo svolgimento di attivit� 
di cooperazione, sotto diverse forme, per conto di quello, che cosi, utilizzandone 
l'opera, usufruisce di elementi che gli consentono di potere ponderatamente esercitare 
la direzione politica generale �. 
(45) Art. 15 T. U., 30 ottobre 1933, n. 1611. 
(45 a) Art. 1 T. U. 30 ottobre 1933, cit. � proprio la natura speciale e pubblicistica 
di tale rapporto che � sfuggita, nella dottrina anteriore, pi� preoccupata di 
differenziare l'Avvocatura dello Stato dalla Prokurfinanz, e farne un vero e proprio 
Avvocato e procuratore dello Stato indipendente dalla p. a. Cfr. CALAMANDREI, Gli 
Avvocati detto Stato e l'inamovibititd, in F. I., 1943, III, 3; BELLI, Avvocatura detto 
Stato, cit., ai quali peraltro, sfugge l'esigenza di produrre il rilievo alle conseguenze 
di qualificazione della natura e della funzione dell'Avvocatura dello Stato. La singolarit� 
della posizione dell'Avvocatura dello Stato nel processo (di che si tratter� nel 
cap. III) ha suscitato penetranti rilievi di ANDRIOLI, Suita rappresentanza detto Stato 
in giudizio, in Foro It., 1956, I, 1108. Legittimazione processuale detta pubblica amministrazione 
e notificazioni, ivi, 1957, IV, 222 ss. che vi configura l'attribuzione della 
legitimatio ad processum. 

(46 b) L'art. 5 -che ipotizza la richiesta di assistenza di avvocati del libero 
foro, da parte delle pubbliche amministrazioni, e ne subordina la facolt� a ragioni 
assolutamente eccezionali, all'intervento del Governo, ed al parere dell'Avvocato 
Generale dello Stato -non autorizza, certo, a configurare �l'assistenza dell'organo 
istituzionale come ipotesi alternativa di mandato. 



PARTE II, QUESTIONI 

onda ipotesi, di una fattispecie, assolutamente, non assimilabile a quella 
l'esonero del mandatario. Il fenomeno, comunque, involge una ricerca 
ematica drca la natura di tale potere, e della sua �Conciliazione con il 
filo della fiducia e della dipendenza, nell'ambito della funzione garanica 
dei diritti e degli interessi dello Stato, nel senso del rispetto astratto 

principio di legalit� e di imparzialit� -cui � tenuta la pubblica Amlstrazione, 
per precetto costituzionale -e, perci�, svincolata dalla 
,rnanza delle parti al potere. 

Altri aspetti della funzione garantistica dell'istituto vanno colti nelle 
ibuzioni dei suoi organi e nella stessa posizione degli avvocati dello 
to, di fronte alla direzione dell'istituto e di fronte agli organi rappretati. 


I temi, non sembra possano risolversi, senza la necessaria armonizone 
con i presupposti del sistema del contenzioso dello Stato, da cui 
tribuzione e la delimitazione di quei poteri scaturiscono ( 47). 

4) Scopo di questo studio �, appunto, un tentativo di costruzione 
matica della partecipazione dello Stato al giudizio, ossia come saggio 
ma. teoria generale, si da coglierne la ragione, il fondamento giuridico. 

Un saggio di teoria generale non pu� muovere da aprioristiche posiLi 
e deve, piuttosto, fondarsi sulle �costanti giuridiche, secondo cui si proono 
(secondo uniformi o diverse realt�) dati fenomeni. 

(47) La sintomatologia si � sensibilizzata nella giurisprudenza costituzionale, in 
a di legittimit� del fondamentale istituto del � Foro dello Stato � (Sent. 22 dibre 
1964, n. 118, in Giur. Cost., 1964, 1191, con nota di GuELI, .n e Foro deZZo 
o � , cit.) e della disciplina delle notificazioni degli atti processuali alle ammi~
azioni dello Stato (Sentenza 8 luglio 1967, n. 97, in Giur. Cost., 1967, 1070 con 
di GIANN;INI M. s., Caduta di wn altro privilegio del Fisco). Nel pensiero della 
.e Costituzionale emerge la � ragione ispiratrice � della normativa discriminata 
funzione� dell'elevata posizione assegnata nell'ordinamento all'Avvocatura �; pre� 

1dosi che �la difesa dell'Amministrazione conserva le sue prerogative istituzio>. 
Peraltro, neppure in tale occasione si � avviata l'indagine all'intima ragione 
1 disciplina discriminata, fondata sulla natura stessa della partecipazione dello 

o al giudizio, che postula siffatti riflessi organizzatori e processuali. 
Si � fatto capo -tuttavia -a � profili particolari � onde, la ritenuta legittimit� 
istituto del � Foro dello Stato �, e della comminatoria di nullit� delle notificazioni 
i atti giudiziari, non eseguite presso le competenti sedi dell'Avvocatura dello 
o, � stata ricollegata alla coincidenza di interessi della p. a. e della collettivit�, 
m tipo di organizzazione discriminata di tutela giurisdizionale, razionalmente 
tificata, senza che ne risulti vulnerato il principio di uguaglianza. E, per contro, 
itenuta illegittimit� della comminatoria di � insanabilit� ., delle nullit� di notifime, 
� stata ricollegata alla parit� delle parti, sul piano del contraddittorio pro~
ale, razionalmente non giustificandosi l'inefficacia della costituzione in giudizio, 
eroga alla regola di sanatoria degli atti che hanno raggiunto lo scopo. Come si 
� (infra, cap. III) la parit� nel contraddittorio non � contestabile. E per� si tratta 
oordinarne la coesistenza, in relazione alla diversit� di natura della partecipa~ 
dei soggetti al giudizio. 
� questo profilo che -per quanto enunciato come primo grado della problema-
� tenuto in disparte da GIANNINI, in Nota cit. E non pare che esso voglia n� 
a trovare soluzione nel richiamo (piuttosto) puro e semplice, alla distinzione 
Stato ordinamento e Stato organizzazione, della quale si �, peraltro, gi� fatto 
>rso. 
Per quanto non decisive, tuttavia, sintomatiche sono alcune considerazioni delle 
enze 9 luglio 1963, n. 119 e 20 aprile 1968, n. 30, relative alla legittimit� costitu1le 
dell'art. 55 D.P.R. 19 maggio 1949, n. 50 sull'attribuzione della rappresentanza 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In questo paradigma, entrano in composizione le varianti degli ordinamenti 
giuridici, rispetto alla tipologia del moderno Stato di "diritto (48), e 
le diverse tipologie di partecipazione al giudizio, proprie di ogni potere, 
nell'ambito di uno stesso ordinamento, ( 49). 

La ricerca di un principio unitario �Offre la singolare prospettiva che la 

partecipazione al giudizio di ogni potere si pone quale attivit� derivata 

dalla rispettiva attivit� tipica (ricompresa, quindi, nella relativa fatti


specie). 

La sintomatologia pi� completa pu� essere offerta dalla partecip�azione 
al giudizio della pubblica Amministrazione, appunto quale attivit� derivata 
dalla fattispecie di attivit� amministrativa (50). Vocazione dello Stato � 
l'attuazione del diritto, primieramente, nella stessa attivit� di amministrazione, 
dominata dal principio di legalit�, di imparzialit� e di giustizia, che 
la condiziona come esercizio di un potere-dovere, ossia di una funzione 
garantistica, in astratto, (proprio, come per la funzione legislativa, giurisdizionale, 
governati.va), posto che detto principio opera -secondo un'opinione, 
gi� espressa in precedenti rkerche, �e che sar� ripresa nel corso 
della trattazione -come elemento causale di conversione della fattispecie 
legale in fattispecie concreta e reale. Si che, si manifesta, in tesi, la difficolt� 
di configurare altra funzione garantistica. CE l'istituto del contenzioso 
amministrativo esprimeva tale difficolt�, ma sotto l'erroneo profilo d~lla 
divisione dei poteri, come autosufficienti). 

Il sindacato sulla difformit� delle fattispecie concrete e r�eali dalle fattispecie 
legali si �, tuttavia, nello Stato di diritto contemporaneo, rivelato 
come guarentigia di giustizia, (generalizzatasi in relazione dell'attivit� di 
ogni potere); che, nella sua pi� immediata, e ancor frammentaria, estrinsecazione, 
si era prospettata nella forma della �soggezione della pubblica am


in giudizio della Regione Sarda, all'Avvocatura dello Stato, come estensione delle 
funzioni di questa, organo dello Stato, all'Amministrazione Regionale. 

(48) E per� non � sembrato necessario spingere l'indagine al limite della comparatistica, 
contenuta, invece, alle notazioni sufficienti a dar conto delle caratteristiche 
che contrassegnano la� soluzione accolta nel nostro ordinamento giuridico. 
(49) Lo stesso legislativo, nei conflitti di attribuzione, nei confronti dell'autorit� 
giudiziaria, della pubblica .amministrazione, ,o di organi forniti di autonomia 
costituzionale: Corte costituzionale e Presidente della Repubblica; l'autorit� giudiziaria, 
nei conflitti di atribuzione nei confronti della pubblica amministrazione; gli 
stessi suddetti organi costituzionali; infine la pubblica amministrazione. 
Per la sogg-ettivazione dei � poteri �, che viene in considerazione in � conflitti 
di. attribuzione., v. GUGLIELMI, I con~itti di attribuzione tra i poteri dello Stato, in 
La Corte Costituzionale (MISCELLANEA) Poligr. Stato, Roma, 1957; FOLIGNO, I soggetti 
del Contenzioso costituzionale, cit.; L'attivit� amministrativa, cit., p. 18, nota 26; 

p. 51; e -sul concetto di organi forniti di autonomia costituzionale -p. 95 ss.; 
SORRENTINO F., I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, in Riv. Trim. dir. 
pubbl., 1967, 699 ss., 704 ss.; BENVENUTI, L'ordinamento repubblicano, cit. p. 90, ss. 
Sulla controversa questione, se la disciplina coatituzionale dei conflitti abbia 
assorbito, anche, quelli detti di �attribuzione� nella disciplina precedente, v. GuGLIELMI, 
I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, cit., p. 413 segg. LUCIFREDI, 
Conflitti di attribuzione in Enc. d. dir. 

(50) E, da questa, sar� uo.po prendere le mosse, per tracciare un paradigma 
-secondo la teoria della fattispecie -per la partecipazione dei poteri in generale, 
dello Stato al giudizio; mentre alle formule di partecipazione degli altri poteri sar�, 
poi, necessario far ritorno, sotto il profilo o.rganizzatorio e processuale, per sussumerle, 
infine, unitariamente nel ricercato principio. 

PARTE II, QUESTIONI 

iistrazione al potere titolare della funzione dichirativa del diritto, con 
oti limiti e le note implicazioni. 

In questo sistema, era scomparsa -ai fini della legittimazione dello 
to in giudizio -la funzione garantistica, propria, del potere titolare 
La funzione amministrativa; e ricercandosi il fondamento della parteciione 
dello Stato al giudizio, nella soggettivazione e nella discriminazione 
:ettiva delle sue attribuzioni, si era, per converso, trascurata -per 
!tto di un'incompleta analisi della corrispettivit� delle funzioni sovrane 
che, in altri termini, lo Stato non � naturaiiter soggetto alla giurisdi1e, 
ma utilizza la funzione giurisdizionale come modo di garanzia delle 
funzioni sovrane, la valorizzazione della partecipazione dello Stato al 
:iizio, ai fini della realizzazione di tale corrispettivit�. L'o.g. offre una 
iolare articolazione del fenomeno, attraverso una molteplicit� di tipi e 
'orme di partecipazione dello Stato al giudizio, che consentono la ricerca 
loro collegamento, ad un unico schema di fattispecie giuridica, in fun1e 
garantistica( con riflessi organizzatori e processuali: a tale proposito, 
ranno in esame la collocazione sistematica dell'Avvocatura dello Stato, 
l'organizzazione dello Stato, e la struttura della partecipazione dello 
to al processo) e, in proiezione, ad uno schema generale _,sul piano 

principi costituzionali -di corrispettivit� delle funzioni sovrane, elea 
a livello di una dialettica dei poteri. 

DARIO FOLIGNO 


RASSEGNA DI DOTTRINA 


RoTELLI E., L'avvento della Regione in Italia. Giuffr�, Milano, pagg. 427. 

La fonte primaria della ricerca condotta dal R. sono gli atti dell'Assemblea 
Costituente, cui si deve l'istituto regionale della Costituzione Repubblicana. 
Ma, sebbene fondamentali, tali fonti non esauriscono l'intero 
ambito dell'indagine. Trattandosi di cogliere la vicenda dell'istituto proprio 
nel :rp.omento della sua creazione giuridica, cio� in una fase di particolare 
rilevanza ed influenza delle componenti esteriori, l'A. non ha potuto fare 
a meno di ricorrere anche a fonti di altro genere ed in ispecie alla stampa 
dei partiti. Una ricerca circoscritta agli atti assembleari avrebbe offerto 
un'immagine soltanto parziale della genesi della Regione. Ma il ricorso alla 
pubblic~stica di partito -sempre dominata da interessi legati alla lotta 
politica contingente -non incide minimamente sull'obbiettivit� del lavoro, 
che si presenta come un'accurata ricerca storica volta a far conoscere, attraverso 
una rigorosa ricostruzione dei dati a disposizione, come all'indomani 
della crisi del regime fascista l'istanza regionalistica si sia manifestata, traducendosi 
poi in uno dei principali istituti del nuovo ordinamento costituzionale 
italiano. La diagnosi sul regionalismo del costituente e sulle Regioni 
della Costituzione, quale risulta condotta nel corso dell'indagine, 
permette anche di cogliere il nesso fra i caratteri della societ� italiana dell'ep�ca 
e la configurazione concretamente assunta dall'istituto regionale. I 
riferimenti al successivo mutarsi di tali caratteri e quindi al mutarsi della 
stessa funzione dell'istituto regionale dischiudono, infine, inter�essanti prospettive 
per ulteriori indagini storiografiche. Tutto ci� viene rilevato, nella 
sua prefazione all'opera, da FeUciano Benvenuti, il quale in parti-colare sottolinea 
che lo studio in rassegna � non � una ricostruzione storica fine a 
s� stessa ma tende a renderci consapevoli, oggi, di un fatto avvenuto ieri� 
e che � poich� questo fatto � ancora vivo ed ancora in movimento � si 
possono trovare nel lavoro � una serie di spunti, una serie di elementi per 
continuare a costruire, per prendere dalla storia ci� che serve per fare 
ancora la storia �. 

L.M. 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


LEGGI E DECRETI * 


d. P. R. 30 9lu9no 1967, n. 1523 (Testo unico delle leggi sul mezzoorno). 
Supplemento ord. alla G. U. n. 159 del 24 giugno 1968. 

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO 
DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE ** 

NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

Codice di procedura penale, art. 636 (Intervento della persona intessata) 
limitatamente alla parte in cui comporta che i provve.dimenti 
~1 giudice di sorveglianza siano adottati senza la tutela del diritto 

difesa nei sensi �di cui in motivazione. 

Sentenza 29 maggio 1968, n. 53, G. U. 1 giugno 1968, n. 139. 
Ordinanza di rimessione 20 aprile 1967 del giudice di sorveglianza 
�esso il .Tribunale di Reggio Emilia (G. U. 24 giugno 1967, n. 157, e 
questa Rassegna, 1967, II, 104). 

codice di procedura penale, art. 637 (Investigazioni del giudice di sor~
glianza), limitatamente alla parte in cui comporta che i provvedienti 
del giudice �di sorveglianza siano adottati senza la tutela del 
ritto di difesa nei sensi di cui in motivazione. 

Sentenza 29 maggio 1968, n. 63, G. U. 1� giugno 1968, n. 139. 
Ordinanza di rimessione 20 aprile 1967 del giudice di sorveglianza 
�esso il Tribunale �di Reggio Emilia (G. U. 24 giugno 1967, n. 157, e 
questa Rassegna, 1967, II, 104). 

r. d. 26 9iu9no 1924, n. 1058 (Approvazione del testo unico deUe leggi 
Ue giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale), titolo Il. 
Sentenza 29 maggio 1968, n. 49, G. U. 10 giugno 1968, n. 139. 
(Ordinanza di rimessione 4 aprile 1967 del Consiglio di Stato in 
de giurisdizionale, quinta sezione). 

(*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse. 
(��) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento 
quali sono state proposte o decise le questioni di legittimit� costituzionale. 


90 R�SSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

r. d. 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), 
art. 48, secondo comma, nel testo di cui all'art. 1, lettera b), del d. I. 
25 febbraio 1939, n. 338. 
Sentenza 26 aprile 1968, n. 38, G. U. 4 maggio 1968, n. 113. 
Ordinanze di rimessione 23 'marzo 1966 del Tribunale di Lucera 

(G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa Rassegna, 1966, II, 204) e 
10 ottobre 1966 della Corte di cassazione, prima sezione civile (G. U. 
28 gennaio 1967, n. 25, e in questa Rassegna, 1967, II, 16). 
r. d. I. 7 agosto 1936, n. 1639 
' 
(Riforma degli ordinamenti tributari), 
artt. 20 e 21, limitatamente alla parte per la quale, dalla contestazione 
dell'accertamento di maggior imponibile nei confronti di uno 'solo dei 
coobligati, decorrono i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche 
nei confronti degli altri. 
Sentenza 16 maggio 1968, n. 48, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. 
Ordinanza di rimessione 14 ottobre 1966 del Tribunale di Torino 

(G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e in questa Rassegna, 1967, II, 17). 
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), art. 7, nn. 2, 3 e 4 
nella parte in cui non prevedono un indennizzo per la imposizione di 
limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti 
dei diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto 
espropriativo nei sensi indicati in motivazione. 

Senten2:a 29 maggio 1968, n: 55, G. U. 1<> giugno 1968, n. 139. 

Ordinanze di rimessione 2 maggio 1966 del Pretore di Campobasso 
(G. U. 23 luglio 1966, n. 182, e in questa Rassegna, 1966, II, 206) e 
27 ottobre 1966 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione 
siciliana (G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e in questa Rassegna, 1967, 
II, 17). 

legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), art. 40, nella 
parte in cui non �prevede un indennizzo per la imposizione di limitazioni 
operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti 
dei diritti reali, quando ile limitazioni stesse abbiano contenuto 
espropriativo nei sensi indicati in motivazione. 

Sentenza 29 maggio 1968, n. 55, G. U. 1� giugno 1968, n. 139. 

Ordinanza di rimessione 27 ottobre 1966 del Consiglio di giustizia 
amministrativ�a per la Regione siciliana (G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, 
e in questa Rassegna, 1967, II, 17). 

legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso 
elettorale amministrativo), art. 2. 

Sentenza 29 maggio 1968, .n. 49, G. U. 1<> giugno 1968, n. 139. 

Ordinanze di rimessione 4 aprile 1967 (due) del Consiglio di Stato, 

quinta sezione (G. U. 10 giugno 1967, n. 144, e 24 giugno 1967, n. 157, 

e in questa Rassegna, 1967, II, 109). ' 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

)RME DELLE QUALI � STATA DICHIARATA NON FONDATA 
LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 

Codice di procedura civile, ort. 293 (Costituzione del contumace), 

rtt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione). 

Sentenza 29 maggio 1968, n. 54, G. U. 1� giugno 1966, n. 139. 
Ordinanza di rimes<sione 13 luglio 1966 del Pretore di Livorno 

U. 24 settembre 1966, n. 239, e in questa Rassegna, 1966, II, 247). 
codice di procedura civile, art. 294 (Rimessione in termini del conmace) 
.(artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione). 

Sentenza 29 maggio 1968, n. 54, G. U. 1� giugno 1966, n. 139. 
Ordinanza di rimessione 13 luglio 1966 del Pretore di Livorno 
. U. 24 settembre 1966, n. 239, e in questa Rassegna, 1966, II, 247). 

r. d. 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondia�), 
art. 20, quarto e quinto comma (art. 24, secondo comma, della Cotuzione). 
Sentenza 6 giugno 1968, n. 61, G. U. 15 giugno 1968, n. 152. 
Ordinanza di rimessione 1� giugno 1966 del Tribunale di Benento 
(G. U. 24 settembre 1966, n. 239 e, in ql.lesta Rassegna, 1966, 
251). 

legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), 

r. 15, quarto comma (art. 102 della �Costituzione). 
Sentenza 6 giugno 1968, n. 62, G. U. 15 giugno 1968, n. 152. 
Ordinanza �di rimessione 26 maggio 1966 del Tribunale di Firenze 

U. 29 ottobre 1966, n. 271, e in questa Rassegna, 1966, II, 254). 
legge prov. Bolzano 24 luglio 1957, n. 8 (Tutela del paesaggio), art. 15, 
:ondo comma (art�. 42, terzo comma, della Costituzione). 

Sentenza 29 �maggio 1968, n. 56, G. U. 10 giugno 1968, n. 139. 

Ordinanza di rimessione 13 maggio 1966 del Consiglio di Stato, 
inta sezione (G. U. 15 ottobre 1966, n. �258, e in questa Rassegna, 
66, II, 256). 

legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funziomento 
del Consiglio superiore della magistratura), art. 17, secondo 
nma (artt. 100, primo comma, 104, 105, 24, ;primo comma, 103, 102, 
!ondo comma, della Costituzione). 

Sentenza 14 maggio 1968, n. 44, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. 

Ovdinanze di rimessione 10 marzo 1966 (tre) della Corte di cassaine, 
sezioni unite civili( G. U. 12 novembre 1966, n. 284, e in questa 
:ssegna, 1966, II, 291). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d. P. R. 16 gennaio 1961, n. 145 (Norme sul trattamento economico e 
normativo per gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese 
industriali), articolo unico (artt. 39, 76 e 41 della Costituzione). 
Sentenza 6 giugno 1968, n. 57, G. U. 15 giugno 1968, n. 152. 
Ordinanza di rimessione 4 luglio 1966 del Pretore di Bari (G. U. 
24 settembre 1966, n. 239, e in questa Rassegna, 1966, II, 2�58). 

legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione 
dei carichi, in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari) 
(art. 3 della Costituzione). 

Sentenza 6 giugno 1968, n. 58, G. U. 15 giugno 1968, n. 152. 

Ordinanza di rimessione 18 maggio 1966 della Commissione provinciale 
delle imposte di Venezia (G. U. 15 ottobre 1966, n. 258, e in 
questa Rassegna, 1966, II, 259). 

legge 19 luglio 1961, n. 659 (Agevolazioni fiscali e tributarie in materia 
di edilizia), art. 5, secondo comma (art. 3 della Costituzione). 

Sentenza 14 maggio 1968, n. 45, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. 
Ordinanza di rimessione 6 ottobre 1965 del Tribunale di Vercelli 

(G. U. 24 settembre 1966, n. 239, e in questa Rassegna, 1966, II, 259). 
legge 28 marzo 1962, n. 147 (Interpretazione autentica della legge 26 
gennaio 1961, n. 29, circa la disciplina degli interessi di mora dovuti 
sulle tasse ed imposte indirette sugli affari di natura complementare) 
(art. 3 della C�stituzione). 

Sentenza 6 giugno 1968, n. 58, G. U. 15 giugno 1968, n. 152. 

Ordinanza di rimessione 18 maggio 1966 della Commissione provinciale 
delle imposte di Venezia (G. U. 15 ottobre 1966, n. 258, e in 
questa Rassegna, 1966, II, 259). 

legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale 
della Valle d'Aosta), artt. 21 � 27 (art. 108 della Costituzione). 

Sentenza 6 giugno 1968, n. 59, G. U. 15 giugno 1968, n. 152. 

Ordinanza di rimessione 8 luglio 1966 della Corte di appello di 
Torino (G. U. 29 ottobre 1966, n. 271, e in questa Rassegna, 1966, 
II, 259). 

legge reg. sic. 16 marzo 1964, n. 4 (Ripartizione dei prodotti agricoli) 
(artt. 3, 39, 41, 42, 44, 116 e 117 della Costituzione). 

Sentenza 6 giugno 1968, n. 60, G. U. 15 giugno 1968, n. 152. 

Ordinanze di rimessione 27 ottobre 1966 del Pretore di Noto (G. U. 
28 gennaio 1967, n. 25, e in questa R�assegna, 1967, II, 19), 28 novembre 
1966 del Pretore di Lentini (G. U. 8 aprile 1967, n. 89, e in questa 
Rassegna, 1967, II, 70), 16 gennaio 1967 (tre) del Pretore di Mazara 
del Vallo (G. U. 25 febbraio 1967, n. 51, e in questa Rassegna, 1967, II, 
70), 3 marzo 1967 del giudice conciliatore di Alcamo (G. U. 27 maggio 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 93 

J67, n. 132, e in questa R�assegna, 1967, II, 107), e 2�5 settembre 1967 
tuattro) del Tribunale di Siracusa (G. U. 24 febbraio 1968, n. 50, e 
~.tro, II, 16). 

legge reg. sic:. 3 giugno 1966, n. 13 (Ripartizione dei prodotti agri>
li) (artt. 3, 39, 41, 42, 44, 116 e 117 della Costituzione). 

Sentenza 6 giugno 1968, n. 60, G. U. 15 giugno 1968, n. 152. 

Ordinanze di rimessione 28 novembre 1966 del Pretore di Lentini 

'l. U. 8 aprile 1967, n. 89, e in questa Rassegna, 1967, II, 71), 16 gen


aio 1967 (tre) del Pretore di Mazara del Vallo (G. U. 25 febbraio 

}67, n. 51, e in questa Rassegna, 1967, II, 72), 3 marzo 1967 del giu


ice conciliatore di Alcamo (G. U. 27 maggio 1967, n. 132, e in questa 

assegna, 1967, II, 108), 2 aprile 1967 del Pretore :di Partanna (G. U. 

l novembre 1967, n. 282, e in questa Rassegna, 1967, II, 238), e 25 set


~mbre 1967 (quattro) del Tribunale di Siracusa (G. U. 24 febbraio 

tJ68, n. 50, e retro, II, 16). 

legge 3 giugno 1966, n. 331 (Delega al Presidente della Repubblica 
er la concessione di amnistia e di indulto), art. 16 (art. 79, comma semdo, 
della Costituzione). 

Sentenza 27 maggio 1968, n. 51, G. U. 10 giugno 1968, n. 139. 
Ordinanza di rimessione 10 giugno 1966 del Pretore di Galatina 
'J. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa Rassegna, 1966, II, 260). 

d. P. R. 4 giugno 1966, n. 332 (Concessione di amnistia e di indulto), 
rt. 14 (artt. 24, comma secondo, 25, comma secondo, 79 e 76 della 
ostituzione). 

Sentenza 27 maggio 1968, n. 52, G. U. 1� giugno 1968, n. 139. 
Ordinanza di rimessione 6 giugno 1966 del Pretore di Padova 
'J.. U. 15 ottobre 1966, n. 258, e in questa Rassegna, 1966, II, 260). 

d. P. R. 4 giugno 1966, n. 332 (Concessione di amnistie e di indulto), 
rt. 16 (art. 79, comma secondo, della Costituzione). 
Sentenza 27 maggio 1968, n. 51, G. U. 1� giugno 1968, n. 139. 
Ordinanza di rimessione 10 giugno 1966 del Pretore di Galatina 
'J.. U. 10 settembre 1966, n. 226, �e in questa Rassegna, 1966, II, 260). 

legge 19 maggio 1967, n. 356 (Proroga della durata dell'applicazione 
ell'addizionale istituita con L'art. 18 della legge 26 novembre 195.5, 

. 1177), art. 1, secondo comma (art. 36 dello Statuto della Regione 
lciliana). 

Sentenza 16maggio'1968, n. 47, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. 
Ricorso della Regione siciliana depositato il 13 luglio 1967 (G. U. 
9 luglio 1967, n. 190, e in questa Rassegna, 1967, II, 161). 

d. I. 11 dicembre 1967, n. 1132 (Proroga dell'addizionale istituita con 
'art. 80, primo comma, del decreto legge 18 novembre, n. 976, conver

94 RASSEllNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142), art. 1, 
secondo comma (art. 36 dello Statuto della Regione siciliana). 

Sentenza 16 maggio 1968, n. 47, G. U. 18 maggio 1967, n. 127. 
Ricorso della Regione siciliana depositato il 10 gennaio 1968 (G. U. 
24 febbraio 1968, n. 50 e retro, II, 17). 

legge 7 febbraio 1968, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto� legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concer11;ente la proroga 
dell'addizionale istituita con l'art. 80, primo comma, del decreto-legge 
18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 
23 dicembre 1966, n. 1142) articolo unico (art. 36 dello Statuto della 
Regione siciliana). 

Sentenza 16 maggio 1968, n. 47, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. 
Ricorso della Regione siciliana depositato il 2 marzo 1968 (G. U. 
30 marzo 1968, n. 84, retro, II, 48). 

NORME DELLE QUALI � STATO PROMOSSO GIUDIZIO 
DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 


Codice civile, art. 2120 (Indennit� di anzianit�), limitatamente all'inciso 
� salvo il caso di licenziamento per di lui colpa e di dimissioni 
volontarie � (1). 

Tribunale di Varese, ordinanza 15 gennaio 1968, G. U. 4 maggio 
1968, n. 113. 

codice civile, art. 2242 (Vitto, alloggio e assistenza), in quanto offre 
ai lavoratori domestici, rispetto all'evento malattia, una tutela limitatissima 
(art. 3 e 38, secondo comma della Costituzione). 

Pretore di Milano, ordinanza 5 dicembre 1967, G.U. 11 maggio 
1968, n. 120. 

codice penale, art. 330 (Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, 
servizi o lavori), in quanto sopprime ogni forma di autotutela 
delle condizioni di lavoro (art. 40 della Costituzione) (2). 

(1) Questione gi� proposta dal Tribunale di Roma con ordinanze 4 luglio 1966 
(G. U. 24 dicembre 1966, n. 324 e in questa Rassegna, 1966, II, 285) e 19 novembre: 
(G. U. 25 febbraio 1967, n. 25, e in questa Rassegna 1967, II, 59), dal Tribunale d~ 
Siena con ordinanza 4 ottobre 1967 (G. U. 23 dicembre 1967, n. 321, e in questa 
Rassegna, 1967, II, 231), dal Tribunale di Lucca, con ordinanza 14 novembre 1967 
(G. U. 27 gennaio 1968, n. 24, e retro, II, 10) e 10 1e 17 novembre 1967 della Corte 
di cassazione (G. U. 9 marzo 1968, n. 65, e retro, II, 44). 
(2) La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 1962, n. 123, pur rilevando 
alcuni aspetti di incostituzionalit�, ha tenuto ferma l'efficacia dell'art. 330 c. p. per 
i casi di abbandono del lavoro allo scopo di turbarne la regolarit� e la continuit�. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 95 

Pretore di Roma, ordinanza 2 marzo 1968, G. U. 15 giugno 1968, 

152. 
codice penale., art. 507, prima parte (Boicottaggio), in quanto configura 
i dolo specifico costruito su norme di riferimento in contrasto con i 
'incipi costituzionali (artt. 21 e 49 della Costituzione) (3). 

Pretore di Trieste, ordinanza 17 febbraio 1968, G. U. 15 giugno 
168, ri. 152. 

codice penale, art. 559 (Adulterio), in quanto punisce l'adulterio solo 
~Ila moglie (artt. 3 e 29 della Costituzione) (4). 

Tribunale di Roma, ovdinanza 2 aprile 1968, G. U. 15 giugno 1968, 

152. 
codice di procedura penale, art. 195 (Impugnazione della parte civile), 

~rch� limita il diritto di difesa della parte civile in confronto alle 
tre parti (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Pretore di Padova, ordinanza 23 marzo 1968, G. U. 15 giugno 1968, 

152. 
codice di procedura penale, art. 225 (Sommarie informazioni) nella 
irte in cui rende applicabili le norme stabilite per l'istruzione forale 
e per quanto � possibile � (art. 24, secondo comma della Costi1zione). 


Pretore di Roma, ordinanza 6 marzo 1968, G. U. 15 giugno 1968, 

152. 
codice di procedura penale, art. 231 (Atti e informative del pretore), 
�ima parte, in quanto rende facoltativo per il pretore procedere o 
eno all'istruzione sommaria (artt. 24, secondo comma, e 3 della Coituzione) 
(4 bis). 

Pretore di Roma, ordinanza 6 marzo 1968, G. U. 15 giugno 1968, 

152. 
codice di procedura penale, art. 398 (Poteri del pretore nel procediento 
con istruzione sommaria), primo comma, in quanto rende facoltivo 
per il Pretore procedere o meno all'interrogatorio dell'imputato 
1rt. 24 della Costituzione) (4 bis). 

Pretore di Desio, ovdinanza 15 marzo 1968, G. U. 18 maggio 1968, 

127. 
(3) Questione proposta, sotto analogo profitto, del Pretore di Roma con ordimza 
5 giugno 1967, G. U. 9 dicembre 1967, n. 307, in questa Rassegna, 1967, II, 232. 
(4) Questione dichiarata non fondata, sotto analogo profilo, con sentenza 28 no!
mbre 1961, n. 64 e riproposta dal Pretore di Torino con ordinanza 7 ottobre 1967, 
"7. U. 23 dicembre 1967, n. 321 e in questa Rassegna, 1967, II, 232) e dal Pretore 
Orbetello con ordinanza 19 gennaio 1968 (G. U. 9 marzo 1968, n. 65, e retro, II, 44). 
(4 bis) Per analoghe questioni v. in questa Rassegna, 1967, II, 151 e ivi nota 18. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice di procedura penale, art. 398 (Poteri del pretore nel procedimento 
con istruzione sommaria) secondo comma, in quanto rende facoltativo 
per il Pretore procedere o meno all'istruzione sommaria (artt. 24, 
secondo comma, e 3 della Costituzione) (4 bis). 

Pretore di Roma, ordinanza 6 marzo 1968, G. U. 15 giugno 1968, 

n. 152. 
codice di procedura penale, art. 409 (Requisiti del decreto di citazione 
davanti al pretore), in quanto non prevede fra i requisiti del dec.reto 
di citazione la motivazione (art. 111 della Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 6 marzo 1968, G. U. 15 giugno 1968, 

n. 152. 
legge 20 marzo 1865, n. 2248, ali. E (Sul contenzioso amministrativo) 
art. 6, primo comma, per la parte in cui condiziona l'esercizio della azione 
dinanzi all'autorit� giudiziaria all'iscrizione a ruolo dell'imposta e alla 
pubblicazione del ruolo (artt. 24 e 113 della Costituzione). 

Corte di appello di Napoli, ordinanza 30 ottobre 1968, G. U. 15 giugno 
1968, n. 152. 

legge 20 marzo 1865, n. 2248, ali. F (Sui lavori pubblici) art. 317, 
in quanto demanda al Governo la facolt� di comminare pene di polizia 
e multe. 

Tribunale di Roma, ordinanza 9 ottobre 1967, G. U. 18 maggio 1968, 

n. 127 (art. 25 della Costituzione). 
Pretore di Ferrara, ordinanza 16 gennaio 1968, G. U. 18 maggio 
1968, n. 127 (artt. 76, 77 e 25 della Costituzione). 

legge 2 agosto 1897, n. 382 (Provvedimenti per la Sardegna), art. 3, 

n. 3, in quanto non stabilisce la misura delle pene da infliggersi ai 
trasgressori delle norme regolamentari emanande (art. 25 della Costituzione). 
Pretore di Sassari, or�dinan:l;a 1� febbraio 1968, G. U. 11 maggio 
1968, n. 120. 

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro), artt. 106, 108, 118, 
comma primo, n. 2 ed ultima parte, � nella parte ideale, in cui dovrebbero 
essere applicati anche in caso di mancata �registrazione degli atti contemplati 
dagli artt. 1, secondo comma e 2, prima parte e capoverso 
n. 1 � (artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 101, secondo 
comma, della Costituzione). 
Tribunale di Ferrara, ordinanza 23 gennaio 1968, G. U. 11 maggio 
1968, n. 120. 

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro), art. 117, prima 
parte (nel testo modificato dall'art. 1 del r. d. 13 gennaio 1936, n. 2313), 
in quanto vieta ai funzionari delle cancellerie giudiziarie di rilasciare 
copie o estratti di sentenza prima che sia avvenuto il paga

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 
97 

nto della imposta di registro, 118, .prima parte, n. 2, nel testo modi:
tto dall'art. 3 del r. d. 13 gennaio 1936, n. 2313, in quanto fa divieto 
giudici di pronunziare sentenze o emettere decreti o provvedimenti 
base ad atti soggetti a registrazione e non registrati (artt. 3, 24 e 113 
la Costituzione) (5). 

Corte di appello di Bologna, ordinanza 3 novembre 1967, G. U. 

maggio 1968, n. 127. 

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro), art. 141, in quanto, 
l'ipotesi di pi� condebitori solidali, stabilendo che il ricorso di uno 
condebitori interrompe la prescrizione nei �confronti di tutti i 
:getti del rapporto di imposta, consente che il procedimento si svolga 
l'amministrazione finanziaria ed uno solo dei coobbligati, menoma 
diritto di difesa degli altri e rende loro opponibile \l'iniziativa o 
terzia processuale di un altro soggetto (artt. 3, primo comma, 113, 
14, primo e secondo comma, della Costituzione). 

Corte di appello di Bologna, ordinanza 14 novembre 1967, G. U. 
maggio 1968, n. 120. 

legge 16 giugno 1932, n. 973 (Riposo settimanale e festivo nel comTcio 
ed orari dei negozi ed esercizi di vendita) art. 2, in quanto 
:orda un eccessivo potere discrezionale al Prefetto (artt. 3, 39 e 41, 
imo comma, della Costituzione) (5 bis). 

Pretore di Firenze, ordinanza 19 gennaio 1968, G. U. 4 maggio 
)8, n. 113. 

r. d. I. 7 agosto 1936, n. 1639 (Rifoirma degli ordinamenti tribui) 
art. 22, quarto comma, per la parte in cui condiziona l'esercizio 
l'azione dinanzi all'autorit� giudiziaria all'iscrizione a ruolo delnposta 
e alla pubblicazione del ruolo. 
Corte di appello di Napoli, o~dinanza 30 ottobre 1967, G. U. 
giugno 1968, n. 152. 

r. d. 8 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle dispo�sizioni sull'edi~
a popolare ed economica), art. 32, in quanto pone una grave dispa� 
di trattamento fra cittadini titolari di uno stesso .rapporto di dito 
privato e specificatamente dello stesso rapporto locatizio (artt. 3 
!4 della Costituzione). 
Giudice conciliatore di Napoli, ordinanza 7 novembre 1967, G. U. 
maggio 1968, n. 127. 

r. d. I. 19 agosto 1943, n. 737 (Nuovi provvedimenti in materia 
imposta di registro), art. 4, in quanto non si giustifica la diversit� 
trattamento fra il sistema di vendita ai pubblici incanti d immobili 
(5) Questione dichiarata non fondata, sotto differente profilo, con sentenza 
prile 
1963, n. 45. 
(5 bis) Questione gi� proposta del Pretore di Palmanova con ordinanza 29 set



98 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

non gravati da mutui in denaro e quello della vendita, sempre ai 
�pubblici incanti, di immobili gravati da mutui in denaro (artt. 3 e 53 

della Costituzione). 

Commissione provinciale delle imposte di Napoli, ordinanza 30 
gennaio 1968, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. 

d. lgt. 19 ottobre 1944, n. 348 (Provvedimenti in materia di imposta 
generale suH'entrata e di addizionaie. straoll'dinaria di guerra), 
art. 1O, in quanto attribuisce all'organo del potere esecutivo la facolt� 
di stabiUre di volta in volta diversi criteri di valutazione della base 
imponibile (art. 23 della Costituzione). 
Tribunale di Milano, ordinanza 19 ottobre 1967, G. U. 18 maggio 
1968, n. 127. 

d. i. c. P. S. 27 dicembre 1946, n. 469 (Nuovi provvedimenti in materia 
di imposta generale suU'entrata), art. 12, in quanto attribuisce all'organo 
del potere esecutivo la facolt� di stabilire di volta in volta diversi criteri 
di valutazione della base imponibile (art. 23 della Costituzione). 
Tribunale di Milano, ordinanza 19 ottobre 1967, G. U. 18 maggio 
1968, n. 127. 

legge 1 O agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni suHe 
pensioni di guerra), artt. 71, primo comma, lettera c, 77, primo comma ed 
84, secondo comma, limitatamente alla parte in cui escludono dal diritto 
alla pensione indiretta di guerra le sorelle non nubili (art. 3, primo 
comma, della Costituzione). 

Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale per le pensioni di 
guerra, ordinanza 23 gennaio 1967, G. U. 11 maggio 1968, n. 120. 

legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento deUe pensioni deU'qssiCUl/'
azione obbligatoria per l'invaiiditd, la vecchiaia e i superstiti), �rti� 
colo 12, sub. 2, in quanto stabilisce la misura delle pensioni con criterio 
diverso tra gli uomini e le donne (artt. 3 e 37 della Costituzione). 

Tribunale di Arezzo, ordinanza 21 marzo 1968, G. U. 1� giugno 
1968, n. 139. 

legge 14 aprile 1956, n. 307 (Determinazione o modificazione delle 
misull'e dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali 
obbligatorie), art. 1, secondo comma, in quanto non determina principi 
e criteri direttivi atti a delimitare la ,discrezionalit� del potere di 
imposizione (artt. 23 e 76 della Costituzione) (6). 

Tribunale di Milano, ordinanza 14 gennaio 1968, G. U. 10 giugno 
1968, n. 139. 

(6) Questione proposta, sotto analogo profilo, dal Tribunale di Milano, con 
ordinanza 6 dicembre 1967 (G. U. 24 febbraio 1968, n. 50, e1 retro, II, 14). 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti 
~lle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralit�), 

�tt. 1 e 2, in quanto rimettono l'iniziativa della diffida e del rimpatrio 
luogo di residenza alla discrezionale valutazione dell'autorit� ammi,
strativa (art. 3, primo comma, della Costituzione) (7). 

Pretore di Sestri Ponente, ordinanza 13 febbraio 1968, G. U. 18 
aggio 1968, n. 127. 

legge 27 dicembre 1956, n. 1441 (Partecipazione delle donne alla aministrazione 
della giustizia nelle Corti di assise o nei Tribunali .per 
minorenni), in quanto esclude che la donna abbia la prevalenza 
~Ila formazione dei collegi giudicanti (artt. 51, primo comma, e 3, 
:imo comma, della Co~tituzione) (8). 

Corte d'assise di appello di Milano, ordinanza 26 febbraio 1968, 

U. 11 maggio 1968, n. 120. 
legge prov. Bolzano 24 luglio 1957, n. 8 (Tutela del paesaggio), per 
fn essere stata ,preceduta da norme di attuazione dello Statuto (artilo 
95 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e VIII disp. 
ms. della Costituzione). 

Consiglio di Stato, quinta sezione, ordinanza 3 novembre 1967, 

U. 1<> giugno 1968, n. 139. 
legge prov. Bolzano 24 luglio 1957, n. 8 (Tutela del paesaggio), 

t. 7, in quanto consente alla amministrazione provinciale di giungere 
sacrificare interamente l'altrui diritto di propriet�, senza ristoro 
rt. 42, terzo comma, della Costituzione). 
Consiglio di Stato, quinta ,sezione, ordinanza 3 novembre 1967, 

U. 1� giugno 1968, n. 139. 
d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle impodirette), 
artt. 89, 126, 127, 130, 139, 173, 174 e 176, sotto il profilo 
lla generalit� ed eguaglianza dell'onere tributario (art. 3, 53, 1 della 
istituzione). 

Commissione distrettuale delle imposte di Varese, ordinanza 23 
nnaio 1968, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. 

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
�ette), art. 176, sia sotto il profilo dell'eccesso di delega, sia sotto 
(7) Con riferimento all'art. 1 la questione di legittimit� � stata proposta dal 
itore di Firenze, con ordinanza 20 luglio 1967 (G. U. 28 ottobre 1967, n. 271, e in 
ista Rassegna, 1967, II, 192). 
(8) Questione gi� dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con sentenza 
1ttobre 1958, n. 56. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

il profilo del superamento della capacit� contributiva (artt. 76, 77, 
53, e 1 della Costituzione). 

Commissione distr.ettuale delle imposte di Varese, ordinanza 23 
gennaio 1968, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. 

legge 2 a.prile 1958, n. 377 (Norme sul riordinamento del Fondo di 
previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie 
delle imposte dirette), nella parte in cui prevede che i versamenti 
volontari nell'assicurazione obbligatoria debbono essere sospesi per i 
periodi nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, � soggetto 
a forme sostitutive dell'assicurazione stessa (art. 3 della Costituzione). 

Tribunale di Napoli, ordinanza 12 gennaio 1968, G. U. 11 maggio 
1968, n. 120. 

legge 15 aprile 1961, n. 291 (Trattamento economico di missione 
e di trasfe.rimento dei dipendenti statali), nella parte relativa al trattamento 
economico stabilito per le missioni dei magistrati, funzionari 
dell'ordine giudiziario e degli esperti delle sezioni specializzate agrarie 
(artt. 24, primo comma, 104, primo comma e 2 della Costituzione). 

Consigliere istruttore della sezione specializzata agraria della Corte 
di appello di Milano, ordinanza 16 gennaio 1968, G. U. 4 maggio 1968, 

n. 113. 
legge 31 dicembre 1961, n. 1443 (Norme per il finanziamento delle 
prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati), art. 5, in quanto 
non determina principi e criteri direttivi atti a delimitare la discrezonalit� 
del potere di imposizione (artt. 23 e 76 della Costituzione)� (9). 

Tribunale di Milano, ordinanza 14 gennaio 1968, G. U. 1� giugno 
1968, n. 139. 

legge 2 marzo 1963, n. 320 (Disciplina delle controversie innanzi 
alle Sezioni specializzate agrarie), art. 8, per quanto concerne la misura 
della indennit� dovuta agli esperti (artt. 24, primo comma, 104, 
primo comma, e 2 della Costituzione). 

Consigliere istruttore della sezione specializzata agraria della Corte 
di appello di Milano, ordinanza 16 gennaio 1968, G. U. 14 maggio 
1968, n. 113. 

legge 20 maggio 1965, n. 507 (Divieto di uso degli apparecchi automatici 
da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli 
ed associazioni di qualsiasi specie), art. 1, in quanto la ripetizione della 

(9) Questione proposta, sotto analogo profilo, dal Tribunale di Milano con 
ordinanza 6 dicembre 1967 (G. U. 24 febbraio 1968, n. 50, e retr�, Il, 15) e dal Pretore 
di Milano con ordinanza 29 novembre 1967 (G. U. 30 marzo 1968, n. 84, e 65 retro, 
Il, 47). 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 101 

rtita non rientra n� nel concetto di gioco, inteso quale contratto alea~
io, n� in quello di scommessa (artt. 18 e 41 della Costituzione). 

Tribunale di Milano, ordinanza 24 novembre 1967, G. U. 15 giugno 
58, n. 152. 

legge reg. sic:. 3 giugno 1966, n. 13 (Ripartizione dei prodotti agri~
i), art. 1, in quanto la ripartizione dei prodotti tra i concedenti e 
Ioni continuerebbe ad avere luogo secondo le norme dettate in Siia, 
a tempo indeterminato (artt. 41 e 42 della Costituzione) (10). 

Corte di appello di Caltanissetta, ordinanze 14 febbraio 1968 (due), 

U. 18 maggio 1968, n. 127. 
legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestani 
fondiarie perpetue), art. 1 (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione) (11). 

Pretore di Bojano, ordinanza 6 marzo 1968, G. U. 4 maggio 1968, 

113. 
legge 23 dicembre 1966, n. 1139 (Condono di sanzioni non aventi 
;ura penale in materia tributaria), art. 2, ultimo c:�omma, in quanto 
bilisce un differente trattamento, :preferenziale per coloro che :pi� 
mo tardato a regolarizzare la loro posizione fiscale (artt. 3 e 53 
la Costituzione). 

Commissione distrettuale delle imposte di Varese, ordinanza 23 
maio 1968, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. 

legge 2 agosto 1967, n. 799 (Modifiche al testo unico delle norme per 
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato 
~ r. d. 5 giugno 1939, n. 1016), art. 1, in quanto prevede la revoca 
la licenza di caccia in ipotesi di mancata assicurazione della respon1ilit� 
civile verso terzi (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Pignataro Maggior�, ordinanza 23 febbraio 1968, G. U. 
maggio 1968, n. 127. 

legge reg. sarda appr. 1'11 gennaio 1968, e riappr. il 10 aprile 1968 (Con


sione di un assegno a favore degli artigiani con carico familiare). 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 4 mag1968, 
G. U. 18 maggio 1968, n. 127. 

legge 28 marzo 1968, n. 375 (Erogazione di contributi straordinari 
~ imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori), in 

(10) Questione dichiarata non fondata, con sentenza 6 giugno 1968, n. 60. 
(11) Questione gi� proposta; per le altre numerose ordinanze v. retro, II, 17. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

quanto esclude dal contributo le imprese titolari di concessione regionale 
(art. 3 della Costituzione). 

Regione sarda, ricorso depositato il 21 maggio 1968, G. U. 15 giugno 
1968, n. 152. 

NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 
� STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI INAMMISSIBILITA, 
DI MANIFESTA INFONDATEZZA O DI RESTITUZIONE 
DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO 


Codice di procedura penale, art. 392 (Forme, avocazione e trasformazione 
deU'istruzione sommaria) -Manifesta infondatezza (12). 

Ordinanza 26 aprile 1968, n. 39, G. U. 4 maggio 1968, n. 113. 
Ordinanza di rimessione 5 gennaio 1966 del Pretore di Empoli, 

G. U. 12 marzo 1966, n. 64, e in questa Rassegna, 1966, II, 101. 
codice di procedura penale, art. 592 (Pregiudizialit� dell'amnistia ed 
ecuezioni alla regola) e art. 152, secondo comma (Obbligo detl'immediata 
declaratoria di determinate cause di non punibilit�) -Inammissibilit�. 


Sentenza 27 maggio 1968, n. 52, G. U. 1� giugno 1968, n. 139. 
Ordinanza di rimessione 6 giugno 1966 del Pretore di Padova, 

G. U. 15 ottobre. 1966, n. 258 e in questa Rassegna, 1966, II, 249. 
d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011 (Norme sui licenziamenti individuali 
dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali), articolo unico 
Manifesta infondatezza. 

Ordinanza 26 aprile 1968, n. 40, G. U. 4 maggio 1968, n. 113. 
Ordinanza di rimessione 26 luglio 1966 del Tribunale di Roma, 

G. U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa Rassegna, 1966, II, 291. 
d. P. R. 11 settembre 1960, n. 1326 (Norma sul trattamento economico 
e normativo dei lavoratori dei dipendenti datle imprese grafiche e 
affini), articolo unico -Manifesta infondatezza. 
Ordinanza 26 aprile 1968, n. 40, G. U. 4 maggio 1968, n. 113. 
Ordinanza di rimessione 26 luglio 1966 del Tribunale di Roma, 

G. U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa Rassegna, 1966, II, 291. 
(12) Il primo comma dell'art. 392 del codice di procedura civile, nella parte 
in cui, con l'inciso � in quanto sono applicabili � rende possibile non applicare alla 
istruzione sommaria le disposizioni degli articoli 304 bis, ter e quater c.p.c., � stato 
dichiarato illegittimo con sentenza 26 giugno 1965, n. 52. 

CONSULTAZIONI 


mONAUTICA ED AEROMOBILI 

istruzioni illegittime -Abbattimento. 

Se, una volta che sia intervenuto il decreto di esecutivit� della mappa 
evisto dall'art. 715 quater 1. 4 febbraio 1963, n. 58, le costruzioni effetate 
in base a licenza legittimamente ottenuta in data anteriore ma iniLte 
dopo la data del decreto siano da considerarsi illegittime (n. 22). 

Se l'emissione del decreto ministeriale di abbattimento previsto dalrt. 
715 quinquies 1. 4 febbraio 1963, n. 58, costituisca un obbligo o una 
!Olt� per l'Amministrazione e come debba il provvedimento essere mo
�ato (n. 22). 

,BERGHI 

ncolo .alberghiero -Poteri di demolizione del proprietario. 

Se il vincolo .di destinazione alberghiera previsto dal r.d.l. 2 gennaio 
J6, n. 274 e successive modificazioni limiti il potere del proprietario di 
:>cedere a demolizione dell'edificio (n. 16). 

ifTICHIT� E BELLE ARTI 

mposizione dei collegi previsti dalla l. 10 giugno 1939. 

Quali siano i criteri da seguire nella scelta, ad� opera del Ministero P .I. 
i periti per la formazione dei collegi di cui rispettivamente agli artt. 15, 
46, 47 e 49 1. 10 giugno 1939, n. 1497 (n. 60) 

1PALTO 

zusola d{ revisione prezzi -Aumento dei safari -Inesistenza di rapporti 
di dipendenza. 

Se la clausola di revi�sione prezzi -contenuta in un capitolato speciale 

appalto -ancorata al mutamento dei costi della mano d'opera e del 

1teriale, sia operante in una specie in cui l'attivit� oggetto del contratto 

svolta dal solo appaltatore, o con gestione familiare, oppure ancora con 

:sone vincolate allo stesso rapporto di compartecipazione (n. 320). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ASSOCIAZIONE 

Natura e nazionalit� dell'Associazione dei Cavalieri Italiani de'l Sovrano 
Militare Ordine di Malta. 

Se l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine di Malta 
abbia o meno natura di associazione non riconosciuta ai sensi ed effetti 
degli artt. 36 e ss. c. c. (n. 3). 

ATTI AMMINISTRATIVI 

Autorizzazione all'esercizio del servizio pubblico non di linea per il trasporto 
di persone per conto terzi su vie di acque interne. 

Se le autorizzazioni rilasciate in applicazione del D.M. 13 dicembre 
1951, emanato in attuazione dell'art. 129 del Reg. Navigazione Interna 
approvato con d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, possano costituire oggetto di 
trasferimento (n. 16). 

Se nell'ipotesi che le autorizzazioni si ritengano in via generale intrasferibili, 
possa per� consentirsi il trasferimento in quei casi in cui esso 
venga chiesto dai titolari di autorizzazioni individuali in favore di societ� 
esercenti analoghi servizi con conseguenza del fatto di essere entrati a far 
parte di queste ultime in qualit� di soci (n. 16). 

BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI 

Regione Trentino-Alto Adige -Esecuzione di opere dichiarate di P.U. da 
parte dello Stato -Applicazione delle LL.PP. sulla tutela del paesaggio 
e sull0urbanistica. 

Se la disposizione dell'art. 17 L.P. Bolzano 24 luglio 1957, n. 8 sulla 
tutela del paesaggio che prevede una attivit� di concerto tra Amm.ne Provinciale 
e Amm.ne dello Stato (o della Regione) per l'emanazione dei provvedimenti 
relativi ad opere pubbUche e ad opere dichiarate di p.u. dallo 
Stato (o dalla regione) sia da riferire anche alle opere dichiarate di p.u. 
dall'Autorit� statale, allorch� si tratti di opere che debbano attuarsi nel 
territorio provinciale e che pr.esentino interesse solo provinciale (n. 18). 

Se, ai sensi degli artt. 1 e 24 L.P. Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, per le 

opere edilizie da eseguire nel territorio comunale a seguito di dichiarazione 

di p.u. dell'Autorit� statale debba essere chiesta la licenza edilizia (n. 18). 

CIACCIA E PESCA 

Tasse sulle concessioni governative. 

Se nel caso di pesca senza licenza e con attrezzi proibiti dalle norme 
vigenti, i contravventori debbano essere considerati trasgressori anche alla 
legge sulle tasse di concessioni governative (n. 37). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 105 

:NEMATOGRAFIA 

:ituto Luce -Partecipazione alle provvidenze statali. 

Se l'Istituto Luce sia ammesso a godere delle provvidenz�e previste 
Ila 1. 24 novembre 1965, n. 1213 (n. 39). 

)MUNI E PROVINCE 

Lbbl.icit� -Nutla osta Tecnico deU'ANAS -Natura e Funzioni. 

Se il nulla osta tecnico dell'ANAS previsto dall'art. 37 1. 7 febbraio 
61, n. 59 abbia autonomia funzionale rispetto al provvedimento comunale 
n cui viene autorizzata l'esposizione di pubblicit� stradale e se, in comza 
di provvedimento comunale illegittimo per inesistenza o difformit� 
1 n�una osta, possa l'ANAS provvedere alla rimozione dei cartelli a sensi 
ll'art. 11 Codice della strada (n. 130). 

>NTABILITA DELLO STATO 

>ntratti -Appalto-concorso -Applicabilit� dell'art. 69 reg. Cont. st. Richiesta 
di modificazioni dell'offerta. 

Se, nel caso dell'appalto-concorso, sia applicabile l'art. 69 reg. Cont. st. 
r il quale l'asta deve essere dichiarata deserta ove non siano state pre:
itate almeno due offerte (n. 226). 

Se l'amministrazione possa invitare i concorrenti ad un appalto-conrso 
ad apportare alcune modifiche all'offerte presentate (n. 226). 

chiesta di fermo amministrativo. 

-Se in caso di richiesta di fermo amministrativo l'amministrazione presso 

\1 fermo viene richiesto possa rifiutare_ di aderirvi in qualit� di Am


~azione appaltante ai sensi degli artt. 70 r.d. 18 novembre 1923, 

' e 9, 351 e 355 1. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F (n. 227). 

FESA DELLO STATO 

~ti Autonomi lirici -Patrocinio dell'Avvocatura. 

Se il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato agli Enti Automi 
lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate, previste dall'art. 5 
14 agosto 1967, n. 800, sia obbligatorio ovvero facoltativo (n. 8). 

Se nel detto patrocinio debba ricomprendersi oltre l'attivit� conten1sa 
anche quella consultiva (n. 8). 

.trocinio dell'Avvocatura a favore del delegato del Governo italiano nel 
Consiglio direttivo della Fondazione internazionale Premio Balzan. 

Se sia possibile il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi delrt. 
44 T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, a favore del delegato del Governo 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

italiano nel Consiglio Direttivo della Fondazione Internazionale Premio 
Balzan, citato in proprio quale preteso coobbligato solidale al pagamento 
delle pene pecuniarie irrogate in relazione ai fatti costituenti illeciti 
valutari (n. 9). 

DIRITTO INTERNAZIONALE 

Deliberazione di sentenza in materia tributaria negli Stati Uniti. 

Se i giudicati in materia tributaria emessi dalle Autorit� competenti 
italiane possano essere resi esecutori nello Stato del Massachussets (n. 5). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

Agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia l. 2 dicembre 1967, n. 1212. 

Se per la concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla 1. 2 
dicembre 1967, n. 1212 e dalla 1. 6 ottobre 1962, n. 1493 la valutazione percentuale 
dell'area destinata a negozi rispetto a quelle destinate ad abitazioni 
debba farsi con esclusivo riferimento ai piani sopraterra (n. 205). 

Ripartizione di competenza tra il Comitato di attuazione del piano e l'Ente 
Amministratore. 

Se la competenza del Comitato di attuazione del piano di costruzione 
di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti si esaurisca con la consegna 
degli alloggi ai legittimi assegnatari (n. 206). 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 

Revisione dell;indennit� alia stregua dei criteri fissati dalla l. 2 dicembre 
1967, n. 1231. 

Se, per le procedure di esproprio tuttora in corso, per le quali sia 
stata accettata l'indennit� offerta ai sensi della 1. 10 dicembre 1961, n. 1441, 
successivamente dichiarata incostituzionale, sia necessaria una rev1s10ne 
della liquidazione ai sensi della 1. 2 dicembre 1967, n. 1231 (n. 262). 

FALLIMENTO 

Interessi moratori -Crediti per tributi indiretti -Termine di decorrenz(L. 

Se gli interessi di mora su crediti erariali per tributi indiretti continuino 
a maturare dopo la dichiarazione di fallimento del debitore soltanto 
qualora i crediti principali siano assistiti da privilegio speciale (n. 112). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 107 

GRROVIE 

>ncessioni di viaggio -Applicabirit�. 

Se delle concessioni di viaggio previste dall'art. 20 l. 21 novembre 1955, 

1108 possano beneficiare i soli ex agenti iscritti nei ruoli organici deltmministrazione 
alle cui dipendenze si trovino dopo il passaggio ovvero 
tche a quei dipendenti che non siano di ruolo presso la nuova Amminirazione 
(n. 396). 

fIENE E $ANITA 

>ntravvenzioni di cui alla i. 4 luglio 1967, n. 850. 

Se, per la definizione in via amministrativa delle contravvenzioni preste 
dall'art. 45 l. 4 luglio 1967, n. 580, competa al Medico Provinciale un 
>tere discrezionale in ordine alla determinazione della somma oblazionale, 
o se .quest'ultima invece debba sempre commisurarsi ad un terzo del 
assimo previsto (n. 5). 

!!PIEGO PRIVATO 

>dewnit� �di licenziamento per i dipendenti dei concorsi di strade vicinali. 

Se i Consorzi di strade vicinali soggette a pubblico transito abbiano 
1bbligo, in mancanza di apposite disposizioni regolamentari, di corrispon~
re ai propri dipendenti, al momento del collocamento a riposo, una indent� 
di fine esercizio (n. 43). 

[PIEGO PUBBLICO 

ttivit� professionale di pubblici dipendenti -Riduzione dei compensi professionali. 


Se la riduzione dei compensi professionali, sancita dall'art. 62 r.d. 

ottobre 1925, n. 2537 per le prestazioni effettuate da ingegneri pub


ici dipendenti, sia applicabile anche ai professori di ruolo dell'istruzione 

condaria iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti (n. 675).

, 

lnglobamento -Indennit� di cui alle H. 19 luglio 1960, n. 776 e 31 dicembre 
1962, n. 1574. 

Se le indennit� di cui alle leggi 19 luglio 1960, n. 776 e 31 dicembre 
162, n. 1574 debbano considerarsi o meno soppresse in quanto conglobate 
tgli stipendi (n. 676). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Insegnanti -Diritto di prendere visione detra parte riservata delle note 
di qualifica. 

Se sussista l'obbligo per i Presidi di dare in v1s1one agli insegnanti 
interessati la parte riservata delle note di qualifica annuali anche quando 
il giudizio sintetico sia e ottimo � (n. 677). 

Operai dello Stato -Effetti penali della condanna. 

Se la riabilitazione estingua quel particolare � effetto penale della condanna� 
in che deve ritenersi consistere quella speciale e autonoma incapacit� 
giuridica prevtsta dalla I. 5 marzo 1961, n. 90, art. 7, 50 comma 
.(n. 678). 

Pignorabilit� di competenze, premi indennit� ed assegni ad personam. 

Se debbano ritenersi impignorabili ex art. 33 d.P.R. IO gennaio 1957, 

n. 3 le competenze accessorie di cui alla I. 27 maggio 1961, n. 465, il premio 
di cointeressenza, l'assegno personale nei passaggi di carriera, la tredicesima 
mensilit� e l'indennit� integrativa speciale (n. 679). 
Pignorabilit� indennit� integrativa speciale e integrazione temporanea. 

Se l'indennit� integrativa speciale di cui alla I. 27 maggio 1959, n. 324, 
a diffendenza della integrazione temporanea, sia assolutamente impignorabile 
(n. 680). 

Regione Trentino-Alto Adige -Corpo forestale regionale -Estensione deile 
norme sugli impiegati civili del'lo Stato. 

S'e le disposizioni dettate dal t.u. n. 3/1957 sugli impiegati civili dello 
Stato siano estensibili al personale forestare dipendente dalla Regione Trentino-
Alto Adige (n. 689). 

IMPOSTA DI BOLLO 

Trattamento fiscale dell'assegno bancario non su banchiere. 

Se l'assegno bancario emesso non su banchiere sia sottoposto al trattamento 
tributario previsto per le cambiali tratte (n. 37). 

:EMPOSTA DI REGISTRO 

Agevolazioni di cui alla l. 408/1949 Acquisto pro indiviso e concessioni 
reciproche ad aedificandum. 

Se sia applicabile il beneficio tributario di cui all'art. 14 della I. numero 
408/1949 anche quando gli acquirenti � pro indiviso di una area edifi



PARTE II, CONSULTAZIONI 
109 

tbile si siano accordati reciprocamente la concessione � ad aedificandum � 
er la costruzione di un edificio condominiale a pi� piani e se sia invece 
>plicabile il normale trattamento tributario ai contratti costitutivi di 
iritti di superficie nel che si concretano le concessioni � ad aedificandum � 

1. 
282). 
istinzione tra appalto e vendita. 

Se il contratto con il quale un soggetto si obblighi a somministrare 
eriodicamente merci da produrre dopo la stipulazione del contratto stesso 

sia pure in conformit� della sua ordinaria pl'loduzione, possa o meno 
11alificarsi, agli effetti tributari, come appalto, a sensi dell'art. 1, comma 
>, legge 1941, n. 771 (n. 283)" 

senzioni -Applicabilit� agli atti delle istituzioni collegate atl'Opera Naz. 
Orfani di guerra. 

Se l'esenzione prevista dall'art. 2 1. 13 marzo 1958, n. 365 si applichi 
1che ai tributi indiretti afferenti atti posti in essere da istituzioni col!
gate con l''opera Nazionale per gli Orfani di guerra (n. 284). 

nposte e tasse indirette sugli affari -Agevolazioni l. 2 febbraio 1960, n. 35. 

Se, doJio l'entrata in vigore della 1. 2 febbraio 1960, n. 35, ed a sensi 
el d.l. n. 1150 dell'll dicembre 1967, possa essere opposta al contribuente, 
er negargli le agevolazioni tributarie nel settore delle tasse ed imposte 
tdirette sugli affari, la inosservanza dell'obbligo di ultimazione del fabricato 
entro un biennio dall'inizio dei lavori (n. 285). 

is 
aedificandi tra comproPrietari -Atto di identificazione catastale Natura. 


Se l'atto di identificazione catastale intervenuto tra i comproprietari 
ro indiviso del suolo, successivamente alla prevista edificazione dello 
;esso secondo le modalit� indicate nell'atto di acquisto, abbia o meno natura 
i divisione e vada quindi assoggettato all'imposta relativa (n. 286). 

3 agosto 1949, n. 589 -Applicabilit� ai mutui per opere pubbliche gi� 
eseguite -Delegazioni di pagamento. 

Se i contratti di mutuo per opere pubbliche gi� eseguite possano ~odere 
ei benefici fiscali della legge 3 agosto 1949, n. 589 quando dagli atti 
.sulta la stretta connessione tra il finanziamento e le dette opere (n. 287). 

Se per l'estensione del beneficio fiscale previsto dalla legge 3 agosto 
)49, n. 589 dal mutuo alle delegazioni di pagamento, sia sufficiente una 
iera connessione ,strumentale di mezzo a fine (n. 287). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Riduzione stabilita dal r.d. n. 124 del 1965 -Natura -Applicabilit� al trasferimento 
d'usufrutto. 

Se l'art. 44, 10 comma, d.l. 15 marzo 1965, n. 124 sia norma di carattere 
eccezionale e temporaneo o se, possa applicarsi ai trasferimenti a titolo 
oneroso dell'usufrutto (n. 288). 

IMPOSTA DI SUCOESSIONE 

Espedienti abusivi -Rimedi esperibili. 

Se possa ravvisarsi contratto in frode alla legge o contratto simulato, 

o contratto viziato da illicetit� del motivo, nelle seguenti ipotesi, e se, 
conseguentemente, sia ammissibile azione per la tutela dell'Amministrazione 
da frodi fiscali in materia d'imposta successorie: 
1) ingente sconto di cambiali nell'imminenza del decesso; 
2) sconto di cambiali e -0onseguente acquisto di Buoni del Tesoro 
� esenti da imposte; 
� 3) stipula di mutuo senza interessi (n. 56). 

IMPOSTE E TASSE 

Agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia l. 2 dicembre 1967, n. 1212. 

Se per la concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla 1. 2 
dicembre 1967, n. 1212 e dalla 1. 6 ottobre 1962, n. 1493 la valutazione percentuale 
dell'area destinata a negozi rispetto a quelle destinate ad abitazioni 
debba farsi con esclusivo riferimento ai piani sopraterra (n. 468). 

Applicabilit� del d.l. 15 gennaio 1948, n. 1 in caso di ritardato pagamento 
di imposte dovute da un terzo. 

Se l'Istituto bancario, che avendo ricevuto l'incarico di pagare l'imposta 
per un suo cliente non abbia potuto adempiere per l'astensione dal 
lavoro dei propri dipendenti, abbia diritto a ripetere l'indennit� di mora 
versata (n. 469). 

Canone di abbonamento alla televisione. 

Se le somme dovute a titolo di canone di abbonamento alla televisione 
abbiano tutte natura di tassa e possano pertanto ritenersi non dovute in 
quanto il relativo obbligo non � statlo imposto con legge (n. 470). 

Esercenti vendita liguori e generi affini -Licenza dell'UTIF -Decorrenza di 
tale l'icenza -Obbligo di pagamento del tributo evaso. 

Se gli esercenti la vendita di liquori o generi affini, per la quale � 
richiesta, oltre la licenza di cui all'art. 86 T.U,P.S. anche la licenza del



PARTE II, CONSULTAZIONI 

U.T.I.F. territorialmente competente, i quali siano stati trovati sprovvisti 
l tale licenza ovverio, pur essendone muniti, abbiano omesso il pagamento 
al diritto annuale di licenza, siano soggetti solo alle sanzioni penali e amLinistrative 
all'uopo previste dalle vigenti leggi ovvero anche al pagamento 
al tributo evaso (n. 471). 
nposte e tasse indirette sugli affari -Agevolazioni l. 2 febbraio 1960, n. 35. 

Se, dopo l'entrata in vigore della legge 2 febbrai.ro 1960, n. 35, ed a sensi 
al d.l. n. 1150 dell'll dicembre 1967, possa essere opposta al contribuente, 
er negargli le agevolazioni tributarie nel settore delle tasse ed imposte 
idirette sugli affari, la inosservanza dell'obbligo di ultimazione del fabricato 
entro un biennio dall'inizio dei lavori (n. 472). 

imborso -Interessi moratori. 

Se sia necessaria esplicita istanza del privato per ottenere il pagamento 
egli interessi moratori maturati, ai sensi della 1. 26 gennaio 196�1, n. 29, sulle 
>mme che l'Amministrazione � tenuta a rimbor�sare a titolo dei tributi per~
tti indebitamente (n. 473). 

v.IPOSTE V ARIE 

nposta di fabbricazione -Olii minerali -Lavanderie a gettone. 

Se sia applicabile agli olii usati da lavanderie automatiche a gettone 
:iliquota ridotta di imposta di fabbricazllone stabilita dalla Tabella B, 
.legata al d.l. 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in 1. 18 dicembre 1964, 
. 1350, cosi come modificata dalla 1. 22 luglio 1966, n. 608 (n. 11). 

nposta di fabbricazione sui filati -Aliquota di restituzione per esportazione 
-Momento individuatore dell'a stessa. 

Se, ai fini dell'applicazione delle nuove aliquote di restituzione dell'im:>
sta di fabbricazione 1sui filati delle fibre tessili, istituite con il D.M. 24 
:tobre 1961 giusta l'art. 10, punto II, lett. (d) del d.l. 7 ottobre 1961, 
. 1029, la nozione di � filati esportati all'estero � si identifichi, nel tempo, 
m la data in cui � stata rilasciata la relativa bolletta doganale oppure 
tvece con quella, eventualmente successiva, della certificazione � visto 
scire dallo Stato ., apposta sulla bolletta stessa (n. 12). 

AVORO 

ratifica natatizia -Natura -Manutenzione. 

Se la c.d. gratifica natalizia, o di bilancio -ove corrisposta con carat!
re di continuit� -abbia carattere integrativo della retribuzione e se 
taturi quindi � cotidie et singulis momentis � il correlativo diritto del 
lpendente (n. 51). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L. 
18 aprile 1962, n. 230 -Applicabilit� ai dipendenti non di ruolo degli 
ospedali. 
Se le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230 sulla disciplina 
del contratto di lavoro a tempo determinato siano applicabili anche ai 
dipendenti non di ruolo degli ospedali (n. 52). 

NAVI 

Giurisdizione e poteri del Comandante di porto sui rapporti di lavoro. 

Se il Comandante di Porto, in applicazione dell'art. 350 cod. nav., possa 
ordinare il deposito cauzionale per lo sbarco del marittimo, prescindendo 
dai criteri di collegamento di cui agli artt. 14 cod. nav. e 4 c. p. c. (n. 121). 

Se l'Autorit� Marittima, qualora il Comandante della nave rifiuti di 
effettuare il deposito previsto dall'art. 50 cod. nav., possa negare il permesso 
di partenza della nave (n. 121). 

OPERE PUBBLICHE 

Clausola di revisione prezzi -Aumento dei satari -Inesistenza di rapporti 
di dipendenza. 

Se la clausola di rev1s1one prezzi -contenuta in un capitolato speciale 
di appalto -ancorata al mutamento dei oosti della mano d'opera 
e del materiale, sia operante in una specie in cui l'attivit� oggetto del contratto 
sia svolta dal solo appaltatore, o con gestione familiare, oppure 
ancora con persone vincolate allo stesso da rapporto di compartecipazione 

(n. 72). 
PENSIONI 

Domanda di reversibitit�. 

Se possa escludersi la trasmissibilit� agli eredi della facolt� di richiedere 
la reversibilit� della pensione (n. 126). 

PERSONA GIURIDIOA 

Fondazione straniera -Trasferimento in territorio italiano -Fattispecie. 

Se sia consentito il trasferimento in Italia di una fondazione elvetica 
(costituita in territorio Svizzero, riconosciuta dallo Stato Svizzero ed in 
virt� di tale riconoscimento assunta ad Ente morale) mediante costituzione 
di una nuova fondazione italiana di cui si chieda il riconoscimento 
sulla base della asserita estinzione della fondazione straniera e contrastando 
o prescindendo dagli atti di control1o dello Stato di origir:,~ (n. 6). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 113 

:GNORAMENTO 

.gnorabilitd di competenze, premi di indennit�, ed assegni ad personam. 

Se debbano ritenersi impignorabili ex art. 33 d.P.R. 10 gennaio 1957, 

3 le competenze accessode di cui alla 1. 27 maggio 1961, n. 465, il premio 

cointeressenza, l'assegno personale nei passaggi di carriere, la tredicena 
mensilit� e l'indennit� integrativa speciale (n. 13). 

:gnorabilitd indennit�, integrativa speciale e integrazione temporanea. 

Se l'indennit� integrativa speciale di cui alla 1. 27 maggio 1959, n. 324, 
differenza dell'integrazione temporanea, sia assolutamente impignorale 
(n. 14). 

:WCEDIMENTO CIVILE 

igamento rette manicomiali -Domicilio di soccorso e domicilio volontario. 

Se il domicilio di soccorso di donna coniugata, cittadina italiana nata 
l'estero, che non abbia avuto dimore ultrabiennali, coincida con il domilio 
volontario del marito a sensi dell'art. 45 c. c. (n. 39). 

tiote spettanti ai cancellieri e agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati 
dall'Erario sui campioni civili, penali e ammi'ltistrativi. 

Se le quote del 20 % e del 15 % spettanti rispettivamente ai cancel:
il"i, ai sensi dell'art. 6 1. 9 aprile 1953, n. 226, e agli ufficiali giudiziari, ai 
nsi dell'art. 122 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, sui crediti recuperati 
Lll'Erari�o sui campioni civili penali e amministrativi siano da computarsi 
Lche sul 10 % di cui all'art. 120 delle Istruzioni 28 giugno 1866 per la 
ecuzione della tariffa in materia penale (n. 40). 

:WCEDIMENTO PENALE 

tiote spettanti ai cancellieri e agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati 
dail'Erario sui campioni civili, penali e amministrativi. 

Se le quote del 20 % e del 15 % spettanti rispettivamente ai canceliri, 
ai sensi dell'art. 6 1. 9 aprile 1953, n. 226, e agli ufficiali giudiziari, 

'sensi dell'art. 122 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, sui crediti recuperati 
tll'Erario sui campioni civili penali e amministrativi siano da computarsi 
Lche sul 10 % di cui all'art. 120 delle Istruzioni 28 giugno 1866 per la 
ecuzione della tariffa in materia penale (n. 11). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

PROFESSIONI 

Attivitd professionale di pubblici dipendenti -Riduzione dei compensi 
professionali. 

Se la riduzione dei compensi professionali, sancita dall'art. 62 r.d. 
23 ottobre 1925, n. 2357 per le prestazioni effettuate� da ingegneri pubblici 
dipendenti, sia applicabile anche ai professori di ruolo dell'istruzione secondaria 
iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti (n. 6). 

Opere pubbliche -Fognature: limiti all'attivitd professionale dei geometri. 

Se il geometra possa compiere attivit� professionali nel campo delle 
fognature urbane ancorch� questa attivit� non rientri nell'oggetto e nei 
limiti dell'esercizio professionale del geometra quale risulta dal regolamento 
professionale, posto che l'art. 57 (cat. II, lett. I) della 1. 2 marzo 
1949, n. 144 prevede fra le prestazioni che danno diritto agli onorari anche 
quelle per le opere relative alle fognature urbane (n. 7). 

Se il collegio dei geometri possa esperire azioni di carattere giurisdizionale 
rispetto ai provvedimenti che vengono adottati dagli organi della 
p, A., riguardanti i limiti e l'oggetto dell'esercizio professionale della 
categoria (n. 7). 

PUBBLICO UFFICIALE 

Funzionario di fatto -Ammissibilitd dell'azione di arricchimento contro 
la P. A. 

S'e il privato facultizzato dall'art. 242 c. p. p. a procedere all'arresto 
in flagrante possa esperire nei confronti della P. A. l'azione di arricchimento 
senza causa onde ottenere un indennizzo per il vantaggio morale 
e di ordine publico derivato dalla sua azione (n. 4). 

Se la determinazione di tale vantaggio, ai fini della liquidazione indennit�, 
sia di esclusiva competenza della P. A. (n. 4). 

REGIONI 

Regione siciliana -Contratto di esattorie e ricevitorie -Normativa applibile. 


Se il d. P. R. 15 maggio 1963, n. 858 abbia pieno vigore in Sicilia, per 
la parte non in contrasto con le leggi regionali, in particolare per quanto 
concerne gli obblighi di anticipazione gravanti sull'esattore comunale e sul 
ricevitore provinciale (n. 161). 

Regione Trentino-Alto Adige -Corpo forestale regionale -Estensione delle 
norme sugli impiegati civile dello Stato. 

Se le disposizioni dettate dal t. u. n. 3/1957 sugli impiegati civili dello 
Stato siano estensibili al personale forestale dipendente dalla Regione Trentino-
Alto Adige (n. 162). 


I

PARTE II, CONSULTAZIONI 115 

igione Trentino-Alto Adige -Esecuzione di opere dichiarate di P. U. da 

parte dello Stato -Applicazione delle LL. PP. sulla tutela del paesag


gio e sull'urbanistica. 1 

! 

Se la disposizione dell'art. 17 L. P. Bolzano 24 luglio 1957, n. 8 sulla 
tela del paesaggio che prevede un'attivit� di concerto tra Amministrazione 
ovinciale �e Amministrazione dello Stato (o della Regione) per l'emaname 
dei provvedimenti relativi ad opere pubbliche e ad opere dichiarate 

p. u. dallo Stato (o dalla Regione) sia da riferire anche alle opere dichia;
e di p. u. dall'Autorit� statale, allorch� si tratti di opere che debbano 
uarsi nel territorio provinciale e che presentino interesse solo provinLle 
(n. 163). 

Se, ai sensi degli artt. 1 e 24 L. P. Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, per le 
ere edilizie da eseguire nel territorio comunale a seguito di dichiarazione 

p. u. dell'Autorit� �statale debba essere chiesta la licenza edilizia (n. 163). 
:QUISIZIONE 

Se l'Amministrazione abbia o meno usucapito la fascia di ten:eno sulla 
ale � stato costruito un acquedotto e che era stata a suo tempo soltanto 
tuisita in uso (n. 121). 

Se siano prescritti gli indennizzi dovuti per la requisizione non ancora 

uidati e comunicati agli interessati (n. 121). 

ISPONSABILIT� CIVILE 

sponsabilit� civile per caduta di gru sul piano viabiVe. 

Se l'ANAS sia responsabile dei danni provocati a terzi dalla caduta 
piano viabile di una gru, eretta in un cantiere edilizio adiacente a strada 
tale (n. 247). 


;cossIONE COATTIVA 

gione Siciliana -Contratto di esattorie e ricevitorie -Normativa applicabile. 


Se il d. P. R. 15 maggio 1963, n. 858 abbia pieno vigore in Sicilia, per 
parte non in contrasto con le leggi regionali, in particolare per quanto 
tcerne gli obblighi di anticipazione gravanti sull'esattore comunale e sul 
~vitore provinciale (n. 9). 


RADE 

'>blicit�. 

Se il nulla osta tecnico dell'ANAS previsto dall'art. 37 L. 7 febbraio 
:1, n. 59 abbia autonomia funzionale rispetto al provvedimento comunale 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

con cui viene autorizzata l'esposizione di pubblicit� stradale e se, in costanza 
di provvedimento comunale illegittimo per inesistenza o difformit� del nulla 
osta, possa l'ANAS provvedere alla rimozione dei cartelli a sensi dell'art. 11 
Codice della Strada (n. 71). 

Responsabilit� civiie per caduta di gru sui piano viabiie. 

Se l'ANAS sia responsabile dei danni provocati a terzi dalla caduta 
sul piano viabile di una gru, eretta in un cantiere edilizio adiacente a 
strada statale� (n. 72). 

TRASPORTO 

Circolazione dei personaie deU'ANAS sui trasporti urbani. 

Se il personale dell'ANAS munito di apposita tessera di identificazione 
rilasciata dall'Amministrazione, in baise all'art. 41 L. 7 febbraio 1961, n. 59, 
possa circolare liberamente sui trasporti urbani nella circoscrizione del 
Oompartimento di appartenenza (n. 65). 

-~~ 

-: 



NOTIZIARIO 


CONVEGNO DI STUDI 

Organizzato dall'ISLE (Istituto per la documentazione e gli studi legiativi) 
� stato tenuto il giorno 30 maggio 1967 nella sede dell'Ente in Roma, 
.a dell'Arco dei Ginnasi, un incontro-dibattito su �Aspetto della riforma 
~l diritto di famiglia �. 

Il convegno � stato imperniato su due relazioni svolte dal prof. Michele 
iorgianni e dal dott. Oarlo Giannattasio, consigliere di Cassazione, i quali 
i.nno, rispettivamente, affrontato il tema dei rapporti personali e quello dei 
Lpporti patrimoniali e successori. Non poche perplessit� sono state sollelte 
nel corso del dibattito sulle norme contenute in un recente disegno di 
gge contenente modifiche al codice civile, specie in relazione ai rapporti 
lrsonali (educazione della prole, diritti ed obblighi dei genitori verso i 
~li). Prevalentemente favorevoli ai regime della comunione dei beni 
�evisto nel citato disegno di legge -sono stati invece gli interventi sul 
condo argomento. 

* * * 

Nella sede dell'Avvocatura Generale dello Stato si sono svolte cerionie 
di commiato in onore di S. E. Attilio Inglese, Vice Avvocato Generale 
illo Stato, e dell'avv. Giuseppe Guglielmi, sostituto Avvocato Generale 
lllo Stato, che hanno Lasciato il serviZJio, il primo per raggiunti limiti di 
� �ed il secondo per dimissioni. 

Numerosi i colleghi presenti ad entrambe le cerimonie e particolarente 
affettuose le attestazioni di stime e le parole di commiato rivolte ai 
steggiati dall'Avvocato Generale dello Stato. 

S. E. Attilio Inglese entr� in carriera il 28 gennaio 1926 come sostituto 
rvocato erariale di 2a classe, proveniente dai ruoli della Magistratura orditria, 
dove aveva conseguito la nomina ad uditore giudiziario il 24 luglio 
'22. Nominato Avvocato Distrettuale di Cagliari il 16 novembre 1947, 
E. Inglese fu trasferito successivamente a Roma come Sostituto Avvocato 
enerale dello Stato e promosso Vice Avvocato Generale dello Stato 
I aprile 1958. Il suo collocamento a riposo � avvenuto il 17 maggio 1968. 
L'Avv. Giuseppe Guglielmi entr� nel ruolo degli Avvocati dello Stato 

6 settemhre 1946. Am.ch'egli proveniva dalla Magistratura ordinaria, di 

:i aveva fatto parte fin dal 13 settembre 1939, data della sua nomina ad 

litore giudiziario. Nominato Sostituto Avvocato Generale dello Stato il 

novembre 1955, l'avv. Guglielmi si � dimesso dal servizio il 1� giugno 

68. In considerazione dei suoi pavticolari meriti nei confronti dell'Istituto 
l'avv. Guglielmi � stato conferito il titolo di Vice Avvocato Generale 
lOrario dello Stato. 

ftASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

INAUGURAZIONE DELLA SALA VANVITELLI 

Ne1la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato nel palazzo demaniale 
di S. Agostino, ha avuto luogo il 30 maggio la solenne cerimonia dell'inaugurazione 
della restaurata Sala di rappresentanza dell'Avvocatura Generale 
dello Stato intitolata a �Luigi Vanvitelli�, ,autore della costruzione. 

I lavori di restauro eseguiti a �cura del Genio Civile e della Sovraintendenza 
ai Monumenti, -hanno messo in luce la purezza delle linee architettoniche 
della bellissima sala disegnata dal Vanvitelli ed hanno mostrato 
all'ammirazione del pubblico un grande affresco, prima assolutamente 
opera, fin qui, ignorata, di Gregorio Guglielmi, una delle pi� eminenti 
annerito ed invisibile, raffigurante la �Moltiplicazione dei pani e dei pesci� 
opera, fin qui ignorata, di Gregorio Guglielmi, una <'!,elle pi� eminenti 
notevoli opere ha lasciato a Dr.esda, a Vienna (nel castello di Schobrunn) 
a Berlino ed in Russia. 

L'Avvocato Generale dello Stato, avv. Giovanni Zappal�, ha brevemente 
illustrato J.o stile architettonico e 'l"arte del Vanvitelli ricordando le varie 
fasi della costruzione del Convento di S. Agostino e della Sala restaurata. 

Ha poi preso la parola l'on, Prof. Gaspare Ambrosini, Pr�esidente emerito 
della Corte Costituzionale, il1 quale ha tenuto una conferenza sul tema 

� Stato di diritto �e giustizia costituzionale�. 
Erano presenti: 
Sua Eminenza il Cardinale Ang.elo dell'Acqua Vicario Generale di Sua 
Santit�, Sua Emdnenza H Cardinale Dino Staffa Prefetto del Sup;remo Tribunale 
della Signatura Apostolica, Sua Eminenza il Cardinale Fernando 
Cento, il Nunzio apostolico Egamo Righi -Lambertini, il Presidente della 
Camera on. Brunetto Bucciarelli Ducci, il Vice Presidente della Camera on. 
Guido GoneHa, il Ministro del Lavoro Sen. Giacinto Bosco, i Sottosegretari 
on. Giuseppe Lupis, on. Piero Caleft�; i Giudici Costituzionali Luigi Oggioni, 
Antonio Manca, G. B. Benedetti, Chiarelli e Rocchetti; V.ambasciatore 
Straneo in rappresentanza del Ministro Fanfani; iii. Presidente del Consiglio 
di Stato Antonio Papaldo; ill Presidente della Corte dei Conti Ferdinando 
Carbone; il Procuratore della Corte Suprema di Cassazione Nicola Reale; 
l'ex Avvocato Genera�le dello Sta:to sen. Adolfo Giaquinto; il Presidente del 
Trdbunale Supremo delle Acque Guido Lo Schiavo; il Presidente di Sez. 
della Corte di Cassazione Scarpello in rappresentanza del Primo Presidente 
Tavolaro impedito; i Presidenti di Sezione della Corte di Cassazione 
Mario Duni, Mario Stella Richter, Oarilo Di Maio, Mario Ianiri, Pietro 
Manca, Enrico La Porta, Emilio Na:so; i Presidenti di Sezione del Consiglio 
di Stato Gaetano Vetrano, Vincenzo Uccellatore, Guglielmo Roehrssen, Giuseppe 
Potenza'; i Presidenti di sezione della Corte dei Conti Enrico Palla, 
Vincenzo di Franco, Eduardo Greco, Giuseppe Parascandolo, Andrea Ri~ 
stuccia, Vittorio Oliviero di Sangiacomo, il Cons. Valentini; H primo Presidente 
della Corte d'Appello di Roma Mario Petroceli ed il Procuratore 
Generale Mario Guarnera; il Segretario Generale della Corte Costituzionale 
Marcello Oarilomagno, il Presidente del "Tribunale Supremo Militare 
Gen.le Aldo De Marco, il Procuratore Gene;rale Militare Gen.le Enrico 
Santacroce; il Generale Mario Bucci in rappresentanz;a del Capo di Stato 
Maggior.e della Difesa; il Generale Enzo Della Valle in rappresentanza del 
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito; il Genera1e Azari D'Agoberto in 
rappresenta!l2ia del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri; il 
rettore dell'Univers-it� di Roma Prof. Pietro D'Avak, U Pre:fietto di Roma 
Dr. Adami; i�l Presidente del Tribunale di Roma Carlo Giannattasio, il 


PARTE II, NOTIZIARIO 119 

I 


rocuratore della Repubblica Velotti; il Pretore Dirigente di Roma Mar! 
~llino Mazza; il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Avv. ' arlo Fornario; il Provveditore Generale dello Stato Vincenzo Firmi; il 

I;

refetto Salv,atore Camera, il Direttore Gen.le deLle Poste e telecomuni


i

1zioni Aurelio Ponsiglione, i direttori generali Salvatore Vfaggio, Car


' 

telo Di Stefano, Luigi Pianese, Giuseppe Migliore, Domenico Campanelil:a, l 
'incenzo Scipioni, Eugenio Plaia, il Direttore Gener�ale alle BelLe Arti l 
rof. Bruno Molaioli, il Sovraintendente alle antichit� Prof. Mario Moretti 

Gianfilippo Carrettoni. Il Presidente della Banca del Lavoro Prof. Anti)
no Donati, il senatore Antonio Bonadies; i consiglieri di Stato, Laschena 
Zingale; tutti i Vice Avvocati g,enerali e gli Avvocati e Procuratori delA.
vvocatura generale; gli Avvocati Antonio Sorrentino, Adolfo Nicolai, Eneo 
Biamonti, Angelo Angelini Rota, On.le Filippo Ungaro, Franco Scoca, 
rturo GaUo, Emilio Sivieri, Carmelo Ferrugia, Valente Simi e molti �altri. 

I 
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l 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

APPUNTI STORICI SULL'EDIFICIO 
DELLA AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 


per l'Avv. FRANCO CASAMASSIMA 

L'isolato attualmente composto dall'edificio sede dell'Avvocatura Generale 
dello Stato, dalla Biblioteca Angelica e dalla chiesa di S. Agostino, ha, 
prima di raggiungere l'assetto odierno, subito numerose trasfotmazioni. 

Una tarda tradizione, priva per� di fondamento storico, vuole che sul 
luogo sorgesse fin dal VII secolo una chiesa intitolata a San Trifone. 

La prima notizia certa della chiesa, tuttavia, risale all'anno 1006, quando 
CRESCENZIO � praefectus urbis �, forn� il denaro per la costruzione (bolla 
di pap� Giovanni XVIII, in CORVISIERI, pag. 161). 

A partire da ,quell'epoca abbiamo notizie della chiesa in numerosi documenti 
(bolle papali, atti pubblici, ecc.) fra i quali sono da ricordare: la 
bolla di papa LUCIO III del 1181 e quella di papa CLEMENTE III del 1188 
diretta all'arciprete di S. Trifone (vedi KEILER) e la bolla di papa ONORIO IV 
del febbraio 1287 (PoTTHAST, II, 1821, n. 22571), in forza della quale la chiesa 
pass� agli eremiti dell'Ordine di S'. Agostino. Questi aggiunsero al nome 
di S. Tdfone quello del loro santo protettore, cosicch� nei successivi documenti 
accanto 'all'antico nome troviamo anche quello di S. Agostino (al 
nome del quale cominci� ad edificarsi una chiesa o cappe1J.a accanto a 

S. Trifone solo nel XIV secolo). Veggasi ad es.: testamento di Pietro Saxonis 
per notar Giovanni Buccamelis del 1295 (lascito di 100 soldi di provisioni 
pro fabrica); testamento di GIACOMO MuTo, vescovo di Spoleto, per notar 
Giovanni Nicolai, prete romano, del 1372 (lascito di 25 fiorini d'oro); la 
sentenza arbitrale del 1381 nella lite fra gli eremitani di S. Agostino e 
gli eredi di Vannuzza madre di Pietruccio di Biagio di Giovanni di Simone 
Mandatarii, relativa al fidecommesso di una casa in regione Campo Marzio. 

La sentenza fu rogata da notar Paolo di Tomasso Iachi; arbitri furono 
Paolo Stefano Mei, Giovanni di Giordano Cec.chi; Renzo di Paolo C1uccio-~ 
lini, Antonio di Cola, C'enzio dello Ceccone Salamonis, Iannuccio di Buccio 
Diambron; i quali tutti si rivolsero per� ai lumi di Pietro Lante da Pisa, 
dottore in legge, che attribu� 11 fidecommesso agli eremitani. 

Della chiesa � altres� ricordo nei Libri Adversariorum, nonch� in altri 
documenti e atti pubblici. 

Il BRUTI, vol. 21, (to XX), f. 116 ricorda che nel 1424 il giorno 11 aprile 
vi furono trasferite da Ostia le reliquie di Santa Monica. 

La chiesa di S. Trifone, allorch� il Cardinale di Rouen GUGLIELMO 
D'EsTOUTEVILLE inizi� (1484) la costruzione della attuale chiesa di S. Agostino, 
sorta su una precedente cominciata ad erigere nel secolo XIV, non 
:llu per� distrutta. A comprova baster� ricordare oltre ai brevi di Papa 
GIULIO II (30 giugno 1508 e 2 luglio 1512) e LEONE X (10 maggio e 10 giugno
� 1513 e 6 maggio 1514); il LIBER ANNIVERSARIUM del 1490 che � bene 
riportare nella intestazione e nella relativa elencazione: � Al nome di Dio 
e detla gloriosa Vergine Maria. In questo libro sono scripti li anniversari che 
si fanno omne anno per le venerabile compagnie del Gonfalone di Roma 


PARTE II, NOTIZIARIO 121 

t primi le chiese proprie della compagnia....... � f. 25-26 � In Sancta Ago:
ino et S. Tripho � f. 58 �In Sancta Antonio PortugalZese appresso a 
. Trifo �. 

N� fu abbattuta, chec�h� ne dica iil LANCIANI (Storia degli Scavi, II, 
ag. 67) nel 1537, posto che la chiesa di S. Trifone ricorre nel catalogo del 
555 (pag. 87, n. 227), nei cata1oghi di PIO V (pag. 99, n. 117) e dell'A.NoIMO 
SPAGNUOLO (pag. 108, n. 79). 

Una incisione in legno ne riporta la facciata (Cose Meravigliose di 
oma), Venezia 1588, f. 40 verso-ristampata nel PILGERFART des Jakob 
abus, Miinchen 1925, n. 63) -PIER MARTmE FELINI, nella sua edizione 
ose meravigliose di Roma del 1625 (pag. 206) dice testualmente: �la 
iiesa di S. Trifone adesso serve per oratorio della Compagnia del Santismo 
Sacramento di S. Agostino�. 

Nella pianta di Roma del TEMPESTA edita da G. GIACOMO DE Rossr nel 
!93 la chiesa di S. Trifone compare ancora rappresentata da una croce 
il lato dell'isolato che delimita via della Scrofa (Vero � che nella pro>
ettiva della pianta via del.la Scrofa � spostata, ma la: conclusione di cui 
,pra rimane valida egualmente). 

La posizione esatta della Chiesa � da ritenere lungo il lato dell'edificio 
;tuale su via della Scrofa, fra l'angolo di via dei Portoghesi, e l'ingresso 
~l Vanvitelli, con il corpo occupante l'area ora adibita a cprtile: l'ingresso 
�a su via della Scrofa. Rimane traccia di tale posizione nella piccola 
:ultura rappresentante la Scrofa, che tutt'ora � visibHe sul muro dell'edi~
io e che faceva parte della fontana allora posta all'entrata della chiesa 
che in conseguenza dei li.avori per la costruzione del Convento Nuovo fatta 
11 Vanvitelli fu spostata all'angolo di via dei Portoghesi. Una conferma 
~lla posizione c'� data anche da BENEDETTO CANONICO (sec. XII) che nel 
!ber Politicus ('Codice Topografico della citt� di Roma III, pag. 218) cos� 
.ce: � transiens ante Sanctum Triphonem iuxta posterulas �. Le quali 
posterulas � erano quehle dette delle quattro Porte, da situare nei pressi 
. via dell'Orso. 

Era una chiesa importante e di non piccola mole, come risulta dai 
)CUmenti relativi. 

In un rogito per notar Giovanni Laurentii del 17 ottobre 1314 essa � 
:dicata come parrocchia di Campo Marzio. Possiamo immaginare l'interno 
1l~a scorta di altri documenti, e cos�: 

Da un atto del notar PAOLO DE SoRROMANIS, datato 15 luglio 1401 nonch� 
i altro atto 1 giugno 1406 risulta che vi era una cappella gentilizia apparnente 
alla famiglia Vivalti, dedicata a Santa Caterina Vergine e Martire; 

dall'atto 30 aprile 1421 per notar Angelo di Giovanni di Romano CaLlis, 
romano, risulta altra cappella gentilizia, � de Sancto Rufo � appar~
nente alla nobile famiglia della Riccia, un membro della .quale, il nob. 
:attuzio ebbe a donare una casa a fr� Simone d'Antrodoco, priore di 
. Trifone � conventus ecclesiae S. Augustini seu S. Trifonis d~ urbe�. 
allo stesso rogito sappiamo che l'atto fu stipulato nel porticale della stessa 
1iesa, il che ci d� un ulteriore notizia sull'aspetto esterno di questa al~
poca. Nell'atto 23 luglio 1424 per notar Pietro di Santolo di Pietro Berte, 
imano, si ha notizia della cappella di S. Maria Maddalena; nell'atto 3 di~
mbre 1430 risulta che vi era una cappella dedicata ai SS. Andrea apostolo 

Stefano protomartire, edificata da Maria de Circis (Curci), romana, 
!dova di Poncello de Ursinis (Orsini), che aveva altres� dotato la cappella 
m donazione di beni immobili. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Intorno al nucleo rappresentato dalla chiesa di S. Trifone gli eremitani 
di S. Agostino pensarono subito di erigere il loro convento, come risulta 
da un rogito per notar Pepe del 25 maggio 1287 (di tre mesi successivo 
alla boli.la di PAPA ONORIO IV gi� indicata, che concedeva la chiesa ad essi 
eremitani), con il .quale vendettero per 40 anni l'usufrutto delle terre e 
vigne loro appartenenti (situate presso S. Girolamo degli Schiavoni e a 
Ponte Milvio) a Egidio di Paolo Roffridi, per il prezzo di 700 Ubre di provisioni, 
somma di cui abbisognava la chiesa suddetta di S. Trifone dove i 
frati medesimi volevano fare dimora. 

Nella epistola ad ignoti, PIER PAOLO VERGERIO il Vecchio (1370-1444) 
(Codice Topografico della citt� di Roma, IV, pag. 95) scrive: � fratum 
quoque Heremitarum conventus est circa ecclesiam Santi Trjphonis, ubi 
Augustino templum segnius extruunt �. Dal che si evince, tra l'altro, che 
gli agostiniani avevano messo mano a costruire altra chiesa, ma procedevano 
lentamente nei lavori, .che furono poi ripresi come pi� in l� vedremo 
dal card. di Rouen. 

Documenti relativi al convento non si rinvengono prima di quello del 
mese di maggio 1623, (Archivio di Stato -Roma -Fondo S. Agostino, 
busta 108), rappresentato da una ricevuta rilasciata da Antonio Casoni, di 
4 scudi, per � la mia rprovisione del mese di maggio del P. Frasisimondo �. 

Il DONATI che ha scritto sugli architetti del convento un interessantissimo 
articolo pieno �di notizie, ricorda come detta ricevuta fu erroneamente 
riportata nel Libro delle Ricevute ordinarie del Oonvento, (anni 16221625) 
anzich� nel Libro delle Fabriche ora non pi� esistente. 

Il Casoni; architetto di un certo valore (nato ad Ancona nel 1559, 
vissuto prima a Bologna e poi �a Roma, ove mori nel 1634) fu anche incisore 
di vaglia. A Roma ha lasciato la piccola facciata del Convento di S. Marcello 
al Corso, di fianco alla chiesa, e ila deliziosa fontana nel palazzo Gabrieli 
Taverna a Monte Giordano (ora sede dell'Istituto Nazionale di Architettura). 
Di lui scrisse la vita il Baglioni che appunto ricorda come �� sua architettura 
il convento di S. Agostino �on la porta sulla strada che va darla 
Scrofa a S. Luigi�. 

Si pu� concludere che la porta cui accenna il Baglioni sia quella che 
ora d� accesso alla parte residua dell'edificio adibito a convento, e che di 
conseguenza (il Donati ha espresso lo stesso avviso) la parte del convento 
costruita dal Casoni, peraltro interamente rifatta dal Vanvitelli, andava 
dal portone di accesso al convento attuale, fino ail.l'ingresso creato dal Vanvitelli, 
rappresentava cio� il corpo centrale dell'edificio su via della Scrofa. 

La facciata dell'ala costruita dal Casoni, per�, gi� fin dal 1634 si presentava 
� crepata in pi� il.uoghi � e strapiombava, di sorte che minacciava 
precipitosa rovina �. I padri agostiniani corsero ai ripari, e interessarono 
gli architetti Paolo Maruscelli e Vincenzo della Greca che in quel torno 
era architetto del Convento (successe a Orazio Torriani il 21 maggio 1633, 
(Libro delle Proposte anni 1630-1636) (1). 

(1) A puro titolo di curiosit� � da ricordare che dai Libri delle Proposte 
risultano essere stati architetti e capiJ:nastri del convento i seguenti: 
1565 Mastro Michele da CARPI (prosegui su disegno del VrGNOLA la costruzione 
del refettorio che and� avanti fin al 1594); nel 1600 gli successe Mastro Tobia; 
il 29 settembre 1571 lavorava per il Convento Mastro Francesco da VOLTERRA al quale 
fu dato incarico di rifare il coro in legno della chiesa di S. Agostino (che � tuttora 


PARTE II, NOTIZIARIO 

Fu quindi dedso di demolire e ricostruire la facciata, ed i lavori furono 
�apidamente condotti a termine. 

Il convento costituiva un considerevole edificio: oltre alfa parte da 
tttribuire al Casoni, di cui sopra si � discorso, vi era la parte che dal portone 
il accesso all'attuale convento andava fino a via S. Agostino: ala questa 
~he fu iniziata a costruire o rifare nel 1652 sotto la direzione di Domenico 
:!aste1U, arch_itetto del convento (fu nominato nel 1650, Libro delle Proposte 
mni 1647-1668, pag. 69). Egli condusse innanzi i lavori fino alla sua morte 
:opravvenuta nel 1657, e fu sostituito nella direzione dell'opera dall'archietto 
Paolo Pichetti. Anche questa parte fu rifatta dal Vanvitelli (il DONATI 
�itiene che della vecchia costruzione rimangano trac-ce ai pi:anterreno, nelle 
lue porticine su via S. Agostino e al mezzanino). 

I lavori per la costruzione o il rifacimento di questa parte del convento 
~bbero inizio nel luglio 1652. Il C:aste11.i �aggiust� i capitoli con i capi 
nastri Iaeono Beccherio e Carlo suo fratello � (Are. Stato Roma -Fondo 
;, Agostino, busta 99, fase. 283) ed i lavori a completamento della fabbrica 
lei Casoni, condussero alla costruzione de �la nuova habitatione delli molto 
i.R.P.P, di S. Agostino, che segue la fabrica vecchia nell'a strada diritta 
!ella Scrofa e rivolta verso la chiesa � e cio� verso S. Agostino. 

Il conto dei lavori presentato dai fratelli Beccaria (originari di Coldrefo 
nel Canton Ticino e ben noti a Roma per avere gi� lavorato con il Berni1i 
-v. GALz10, Documenti artistici de1l Seicento nell'Archivio Chigi, Roma 
.939) ascese a scudi 9064,70 confermato dal Castelli (busta 99, fase. 283 Fonlo 
S. Agostino -citato). �ell'opera i due Beccaria furono aiutati dagli scalpelini 
Carlo Spagna e Giuseppe Morone, e dai falegnami Giacomo Bolis e 
:lastiano Razzi. 

Il conto fu presentato il. 15 marzo 1653, per cui si pu� dedurre che i 
avpri erano per quell'epoca condotti a termine nel.la loro parte essenziale. 
~el 1654 i due Beccaria lavoravano ancora in questa ala del convento e 
1recisamente alla � nuova scala accanto la nuova portineria nel Cortile 
.ccanto al � refettorio � (il conto di questi lavori ascese a 760,18 scudi e 
u presentato il 20 giugno 1654. Archivio Stato e Fondo S. Agostino, busta 
19, fase. 283 gi� citati). 

Erano da poco terminati i lavori di questa ala del convento quando si 
.ette inizio nel 1659 su istruzioni di papa ALESSANDRO VII, alla costruzione 
~ella nuova Biblioteca degli Agostiniani, sede pi� degna per accogliere i 
ibri donati al convento nel 1614 dal Vescovo agostiniano Angelo Rocca. 

La costruzione della biblioteca condusse alla demolizione di cinque 
1iccole vecchie case che erano addossate all'aila del convento di cui si � 
opra di:scorso (sono nettamente visibili nelle piante di Roma del C'.A.RTARO 

in quella del TEMPESTA). Alla costruzione fu addetto come capomastro (o 
mprenditore) G. B. Fornari. Si ignora chi fu l'autore del progetto della 

Il loco) e che fu definito da padri � homo eccellente in quest'arte quali ha fatto 

11olti belli et importanti opere cosi in Roma come fuori � 

(Libro delle Proposte 1552-1586, pag. 27). Nel 1598 il VOLTERRA era gi� morto. 

Al VOLTERRA successe Francesco ToRRIANI (Libro delle Proposte 1587-1609, 

lusta 4, pag. 49) e il 17 novembre 1600 Carlo LOMBARDO �persona molto esperta in 

r.chitettura � (Libro delle Proposte 1587-1609 citato, pag. 54). 

Ignoriamo chi successe al Lombardo e per giunta mancano i Libri delle Pro


ioste 1627-1630 anno in cui risulta architetto del convento Orazio ToRNIANI, al 

.uale come si � detto successe Vincenzo della GRECA. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

biblioteca, anche se taluni ritengono che possa essere attribuito al Borro.mini. 
La spesa totale ammont� a scudi 8480,15 e il conto fu presentato nel 
1665 dagli esecutori testamentari del Fornari. Il conto era stato approvato 
dall'architetto del convento Francesco Righi (che mori poco dopo) ma fu 
sottoposto a revisione dal successore del Righi, Francesco Cortese, che lo 
liquid� il 10 maggio 1666, in scudi 7800 (Archivio Stato -Fondo S. Agostino 
busta 99). Come capimastri successero al Fornari Giovanni Maria 
Sorrisi e Sebastiano Fonti. Nel 1667, anno della morte di papa Alessandro 
VII, la biblioteca era stata condotta sostanzialmente a termine; mancava 
solo della volta, che fu aggiunta molto tempo dopo, dal Vanvitelli, nel 1756. 
(Vi � ricordo del compimento dei lavori nel fregio della mostra del portale 
che conduce dal piano nobile del convento alla Biblioteca (oggi Avvocatura 
Generale). 

Gi� per� in data 21 agosto 1669 si fece luogo al trasferimento della 
biblioteca nella nuova sede e l'antica divenne sala capitolare per tornare 
poi, alla primitiva destinazione. 

Ma evidentemente lo spazio a disposizione del convento in conseguenza 
della costruzione della biblioteca e degli accresciuti bisogni non era pi� 
sufficiente, cosicch� i frati agostiniani dettero mano nel 1673 alla costruzione 
di una terza ala, quella prospicente via dei Pianellari a partire dalla 
Chiesa (tribuna della cappella di S. Tommaso). 

Architetto dell'opera fu G. B. Contini di Lugano, nominato architetto 
del convento il 23 novembre 1672 (Libro delle Proposte 1669-1700) e rimasto 
in carica :Cino alla sua morte avvenuta nel 1723. Nella sua opera, a partire 
dai! 1719, fu coadiuvato da Gabriele Valvassoni, al quale infine successe 
il 17 marzo 1747 Luigi Vanvitelli (Libro delle Proposte 1701-1797, pag. 249). 

L'impresario della nuova costruzione fu Sebastiano Fonti (quello stesso 
della biblioteca di cui sopra) che present� un� conto di scudi 6684,31 per le 
opere murarie: � misura e stima della fabrica di muro ed altro a' tutta sua 

� robba e fatt.ne da M.ro Sebastiano Fonti Capo Mastro Muratore p. servitio 
� delti R.R.P.P. del Convento di S. Agostino in Roma; in haver fatto di nova 
� fabrica sopra l'entrare di do Convento cominciando dal cantone incontro 
� S. Antonio de Portoghesi sino alla cappelta di S. Tommaso con otto bot� 
teghe sotto affittabili con mezzanini sopra e tre altipiani sopra in altezza 
�per servitio de Padri con entrane nobile, scala maestra, e doi altre scale 
� per servitio degli appartamenti di sopra, ecc. �. (Archivio di Stato Fondo 
di S. Agostino busta 99 citata). 
Scalpellino e F\alegnami furono rispettivamente Ciarlo Torriani e Giacomo 
Bolis e Sebastiano Razzi, gi� noti questi ultimi due per aver lavorato 
con i Beccaria nell'ala del convento addossata alla Biblioteca Angelica. 

E cosi nel 1740 il convento di S. Agostino comprendeVoa: l'ala lunga 
su via della Scrofa, con incorporata la vecchia chiesa di S. Trifone, adibita 
ad oratorio, la biblioteca detta angelica, la chiesa di S. Agostino vera e 
propria e l'ala di via dei Pianellari che giungeva fino al fronte su vi:a dei 
Portoghesi. 

Senonch� sia per la vetust� della costruzione sia per desiderio comprensibile 
di avere pi� degna sede, i padri agostiniani decidevano di provvedere 
ad un totale rifacimento del convento. 

Nel Libro delle proposte degli anni 1701-1797, pag. 249 (Fondo dell'Archivio 
di Stato citato) troviamo menzione dell'affidamento della carica 
di architetto del convento a LUIGI VANVITELLI. Vale \la pena di riportare 
la proposta: �Avendo rinunciato H signore Gabi"iele Valvassoni l'onorevole 

�impiego d'Architetto, che per molti anni aveva esercitato per questo n.ro 

PARTE II, NOTIZIARIO 

Convento, essendo perci� stato del tutto soddisfatto e rispettivamente 

licenziato: essendo aitresi nota a ciaschedono la somma perizia che nella 

nobil'issima arte dell'Architettura possiede H sig. Luigi VanviteHi, e par


ticolarmente a noi. che veduto abbiamo H benissimo disegno c'ha egli 

fatto del nuovo n.ro Monastero e l'attenzione e deligenza particolare con 

cui assiste aHa fabrica d'esso; giudic� bene il n.ro Pre. Rev.mo GJe Mo. 

Agostino Gioia di sciegiierlo p. Architetto del n.ro Convento sud.e. A tal 

fine dette ordine a me infrascritto vec. Priore di propo1�lo ai PP. ecc . ., i 
.uali padri � atteso H di lui gran valore a viva voce lo acclamarono per 
tale�. 

Dal che si pu� desumere che il progetto del nuovo convento fu opera 
.el VANVITELLI; che ai lavori coHabor� in un primo momento anche l'archietto 
del convento Gabriele Valvassoni, ma che ad un certo momento, quet'ultimo, 
pens� bene di sgombrare il campo. Al Vanvitelli i padri agostifani 
assegnarono una provvigione annmi di scudi 200, per dieci anni, da 
orrispondersi anche in sua assenza dai lavori (egli era nel frattempo im1egnato 
a Caserta a costruir.e il Palazzo Reale), pi� una regalia di 1000 scudi, 
�cosi complessivamente 3000 scudi. I lavori ebbero inizio il 28 febbraio 1746 

terminai:ono anche nelle parti interne e nella decorazione nel novem


�re 1763. 
Essi interessarono l'intero isolato, (in Inisura minore la fabbrica della 
hiesa di S. Agostino ne1la quale fu lavorato alla cupola e al campanile) 
1ortarono alla demolizione della chiesa di S. Trifone, che come sappiamo 
ra divenuta oratorio degli agostiniani, al totale rifacimento del convento 
d al completamento della biblioteca. 

Fort�natamente c'� rimasta quasi interamente la documentazione reLaiV'a 
al~a spesa dei lavori, nel Libro giornale delle spese per la fabrica 
Arch. di Stato, Roma, Fondo di S. Agostino, busta 100, fase. 262}, che fu 
enuta dall'agostiniano fra Giacomo Antonio Beccaria. 

Da detto libro giornale si evince che i lavori furono condotti in econo:
lla: come risulta anche dal libro dei � Pagamenti fatti ai muratori e mano


�ali come pure censi fatti per la nuova fabrica del convento dal 1746 al 
763 � (Archivio di Stato, Fondo citato, busta 100, fase. 263 a); mentre al 
istema dell'appalto si fece ricorso, e neppure interamente, per i lavori di 
calpello di carattere decorativo, per i quali esiste la stima e Inisura, datata 
747, a firma del Vanvite1li. 
Cosi sappiamo che per arnesi da fabbrica le spese si scaglionarono dal 
6 febbraio 1746 al 19 maggio 1763, per la calce dal mese di aprile 1746 
1 settembre 1763; per i mattonatori dal mese di ottobre 1761 al novembre 
763; per mattoni e copertina dal 5 agosto 1746 al 3 dicembre 1763; per 
1ozzolana dal febbraio 1746 al 3 dicembre 1763; per tavolozze e tavolame 
.al febbraio 1746 al luglio 1752; per lo stagnaro dal marzo 1746 al 22 lugilio 
763 per legname vario dall'agosto 1746 al maggio 1763; per pletra dal 
8 maggio 1746 al novembre 1762; per scalpe1l.ini dal 29 agosto 1746 al 
9 settembre 1763. 

Sempre dal citato libro delle �spese apprendiamo che il Vanvitelli fu 
oadiuvato nella direzione dei lavori dagli architetti Antonio Rinaldi prima 
! Carlo Morena, (o Murena} dopo, dei quali ricorrono i noini sotto vari 
itoli di spesa insieme a quello del Vanvitelli. 

E cos� il 24 dicembre 1746 furono pagati 40 scudi al Rinaldi � come 
'iovine dell'architetto Vanvitelli per l'assistenza che questo ha a questa 
a,brica �. 


1 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il giorno 8 marzo 1747 sempre al Rinaldi 20 scudi per direzione e altre 
operazioni; e cosi fino al 1750 data sotto la quale il Rinaldi Viene pagato a 
saldo prestazioni con 9 scudi. Sotto la data 5 agosto 1751 compare il nome 
del Morena al quale vengono dati 200 scudi per chiodi da caballo necessari 
per gli stuccatori che e hanno lavorato il capitolo � (l'attuale biblioteca 
dell'Avvocatura Generale); il 25 agosto 1751 il Morena riceve 25 scudi 
come acconto delle sue prestazioni �come giovane dell'architetto� entrato 
in luogo del suaccennato Sig. Antonio�. 

I pagamenti concernono anche ovviamente Luigi Vanvitelli, il qua�le 
ricevette 300 scudi il 22 aprile 1746, 200 scudi il 24 dicembre 1746, 200 scudi 
1'8 marzo 1747, e cos� via (uno dei pagamenti, quello del 20 dicembre 1751 
fu eseguito a mani del fratello Urbano, dato che il Vanvitelli era assente, 
perch� come si � detto impegnato nena fabrica di Caserta). 

A saldo della sua opera il Vanvitelli fu pagato con 500 scudi il 10 maggio 
1756; mentre il Morena ricevette il 14 maggio 1756 50 scudi come regalo, 
essendo stato in precedenza saldato di ogni suo avere, secondo gli accordi 
intervenuti, che comportavano un compenso di scudi 50. 

Afla data suddetta, e cio� maggio 1756, la fabrica fu considerata finita, 
secondo gli accordi fissati � considerandosi come finita la fabrica secondo 
il convenuto col sig. Luigi (Vanvitelli) suddetto �. I lavori, per�, continuarono 
per altri 7 anni. 

Dal predetto libro dei pagamenti si traggono altre utili notizie. 

Il pi� importante degli stuccatori fu Baldassare Mottoni, che lavor� 
principalmente negU anni 1748-1749, ed insieme a lui vi erano Giacinto 
Fornari, Girolamo Galli e Giacomo Cornetti. Essi lavorarono gli stucchi 
nella sala capitolare (oggi nostra biblioteca), nonch� a quelli dell'appartamento 
del Padre Generale (oggi Ufficio della Avvocatura Generale e Segreteria) 
e della cappellina annessa all'appartamento medesimo (che � il 
piccolo atrio antistante l'ufficio del Vice Avvocato Generale anziano). 

Nel 1749 Giacinto Ferrari aveva condotto a termine, dato che fu sal'dato 
di �ogni suo avere, gli stucchi (recanti fra l'aJ.tro lo stemma del Pontefice) 
della nicchia ove � situata la statua di Benedetto XIV, che era stata 
commissionata allo scultore GIOVAN BATTISTA MAINI (1). Questi ricevette 
un pagamento il 23 novembre 1749 e fu saldato definitivamente 3 maggio 
1750. 

C'ome s'� detto i lavori intrapresi dal Vanvitelli interessarono praticamente 
(in minore misura per�, la chiesa di S. Agostino) tutto l'isoilato. Il 
nuovo convento ebbe come parte centrale di riferimento il cortile �con il 
chiostro, intorno al quale si svilupp� in senso rettangolare la costruzione. 

Gli ingressi del convento divennero (e sono) 3, quello in via dei Portoghesi 
(al quaJ.e lavor� Domenico Giovannini che fu saldato per la sua opera 
il 15 novembre 1747), e i due su via della Scrofa. 

(1) Il MAIN1 nato il 6 febbraio 1690 in provincia di Varese, mor� a Roma il 
23 luglio 1752. A Roma ha lavorato sotto la guida di Camillo RuscoN1 e poi di Filippo 
VALLE. Dal 1728 fu membro dell'Accademia di S. Luca, e dal 1746 principe della 
stessa. Di lui a Roma si trovano numerose opere, ad es.: il bassorilievo rappresentante 
� i'arsione di Ubri ereticaii � nel portico di S. Maria Maggiore; la statua di 
S. Anna in S. Andrea delle Fratte; monumenti funerari in S. Maria in Pubblicolis; 
il monumento funerario a Innocenzo X nella chiesa di S. Agnese (1730); la statua 
di Clemente XII ed il monumento al card. Neri Corsini in S. Giovanni in Laterano 
(1742), ecc. 


PARTE II, NOTIZIARIO 

La Chiesa di S. Trifone scomparve del tutto e di essa � solo ricordo 
.ei tre monumenti funerari che sono situati nel chiostro; rifatto fu altresl 
l refettorio (che � l'aula antistante l'ingresso di via della Scrofa dell'Avvoatura 
Generale), nel quale si ammira la pittura di GREGORIO GuGLIELMI, e 
be probabilmente � lo stesso refettorio, alla costruzione del quale su diegno 
del VIGNOLA, Mastro Michele da Carpi, architetto del convento nel 
565, ebbe a lavorare fino a 1594. 

La grande statua in gesso, posta all'ingresso della scala d'onore de~ 
onvento, e rappresentante S. Agostino che vince l'eresia ha dato luogo a 
isputa circa l'attribuzione. 

Da taluni si ritiene essere l'abbozzo di una statua del BERNINI; altri 
ad es. il DONATI) lo attribuisce allo scultore padovano FRANCESCO MoRATTI. 
:erto � che preesisteva ai lavori di rifacimento del Vanvitelli. 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

[UELSEN Christian, Le chiese di Roma nei Medioevo, Olschki, Roma. 

IGONIO, Historia delle stationi di Roma che si celebrano ecc., Roma, Bart. Bonfadino 
1508. 

'EL Sono Francesco, Compendio delle chiese con le loro fondationi con congretationi 
et titoli di Cardinali; 

DUE CODICI: 

1) autografo Vallicelliano G. 33 di fogli 219 (epoca di Gregorio XIII-1410-1415); 
2) codice Vaticano cod. lat. 1911 copia dall'autografo della fine del XVI secolo. 

ANCIROLI Guido, De quatordecim regionibus Urbis Romae earumdemque aedificiis 
tam publicis quam priv.atis, Venetiis 1602. 

'ANCIROLI ottavio, I tesori nascosti dell'alma citt� di Roma, raccolti e posti in luce, 
Roma, Zavetti, 1600 (e 1625). 

ANCIROLI Ottavio, Roma Sacra e moderna accresciuta da Fr. Pusterula e riordinata 
da G. Fr, Cecco-Roma, Stamperia Mainardi, 1725. 

ONGo Michele, Notizie di tutte le chiese a Roma antiche e moderne; manoscritto 
alla Vallicemana ms. G. 36 (circa i! 1643); manoscritto, Vaticano, cod. Barb. Vat. 
Lat. n. 2984 del 1627. 

[ARTINELLI Fioravante, Roma ricercata nel suo sito e nella scuola di tutti gli antiquari 
ecc., Roma, Bernardino Tani, 1644. 

:EHR Paulus F., Regesta Pontificum Romanorum Italia Pontificia, Roma-Berlino, 
Weidmann 1906. 

ORVISIERI, Are. soc. Roma~a, I. 

OTTHAST, Regesta Pontificum II. 

onti della Storia d'Italia, Codice Topografico della citt� di Roma, vol. 3 e 4, Roma. 

MONTENOVESI, Le antiche chiese di Trifone e S. Agostino, nella rivista � Roma � 
1935. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

M. 
DONATI, Gli architetti del convento di S. Agostino in Roma, nella rivista � L'Urbe., 
1940; 
V. 
MORI, Un vescovo bibliofilo, l'agostiniano Angelo Rocca, nella rivista � Archivio�� 
anno XXVI, 1959. 
GUTIERREZ, De Antiquis Ordinis Eremitarum S. Agostini Bibliothecis, Analecta Augustiniana 
XXIII (1954). 

F. 
FASOLO, Aggiunta di notizie circa l'attivit� Vanvitelliana nella fabbrica. di S. Agostino, 
Atti del VIII Convegno Naz. Storia Architettura, 1953. 
La documentazione � presso l'Archivio di Stato in Roma, Fondo di S. Agostino, 
buste, 99, 100, 101 e 108.