ANNO XIX -N. 3 

MAGGIET�GIUGN0 �1967 

RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO-STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

1967 



ABBONAMENTI 

ANNo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 
UN NUMERO SEPARATO � .. .. . � � � � . .. . . .. � � 900 


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LIBRERIA DELLO STATO .. PIAZZA G. VERDI, 10 .. ROMA 
e/e postale 1/40500 

Stampato in Italia -Printed in Itat:Y 
Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 


(6213116) Roma, 1967 -Istituto Poligrafico dello Stato P. V. 



INDICE 



Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Se2lione prima: GIURISPRUDENZA COSTlrTUZIONAtE E INTERNA


Zl:ONALE pag. 339 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 
� � 368 
Sezione terza: GIU:RISP,RUDENZA CIVltE � 388 
Seziione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATNA � 408 
Se2lione quinta: GIUR,ISPRUDENZA TRIBUTARIA � 413 
Sezione sesta: GIUR,ISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, 
APPALTI E FORNITUR>E � 467 
Se:ziione settima: GIURISPRUDENZA PENALE � 479 

Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNE -CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 

RASSEGNA DI DOTT<R�INA . . pag. 95 
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE )) 96 
CONSU.LTAZIONI )) l 11 
NOTIZIARIO . . )) 128 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 

Le sezioni della parte prima sono curate, nell'ordine, dagli a�vvocati: 
Michele Savarese, Benedetto Saccari, Franco Carusi, Ugo Garg'iulo, Mario Fanell.i, 
Giuseppe Del Greco, Antonino Terranova 


Le rassegne di dottdna e leg�islazione dagli avvocati: 
Luigi Mazzella e Arturo Marzano 




ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 

CARBONE C., Osservazioni sulla nunit� della clausola compromissoria 
contenuta negli statuti delle cooperative a contributo 
statale . . . . . . . . . . . . . . . I, 372 

MANDO' G., In tema della responsabilit� della p. a. I. 397 

FANELLI M., Limiti dei benefici tributari per le opere di bonifica 
idraulica e di sistemazione montana . . . . . . . . . 1, 415 

MANDO' G., Le enunciazioni in sentenza con riguardo alle con


dizioni di tassabilit� ed alla ind,ividuazione dei soggetti ob


bligati al pagamento dell'imposta . . . . . . . . . . I, 441 

\ 

ANGELINI ROTA G., Sulla tassazione del contratto di sconto I, 448 

CONTI M., Le passivit� e gli oneri aziendali nell'imposta di 
successione I, 460 



INDICE ANALITICO �-ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


APPALTO 

-Appalto di opera pubblica -Riserve 
-Sottoscrizione del conto 
finale mediante telegramma Inefficacia, 
477. 

ARBITRATO 

-Compenso agli arbitri -Liquidazione 
globale del Presidente del 
Tribunale -Natura inscindibile, 

467. 
-Compenso agli arbitri -Provvedimento 
di liquidazione -Caratter� 
decisorio -Impugnabilit� per 
cessazione e art. 111 della Costituzione, 
467. 

- 
CompenSQ degli arbitri -Procedimento 
di liquidazione innanzi 
al presidente del Tribunale -Necessit� 
del ministero di difensore, 
467. 

ATTI AMMINISTRATIVI 

-Atto collegiale -Composizione 
del Collegio -Intervento di estranei 
-�Illegittimit� -Condizioni 
e limiti, 409. 

-Deliberazione comunale -Interpretazione 
-Incensurabilit� in 
Cassazione -Limiti, con nota di 

A. 
FRENI, 388. 
- 
Deliberazione comunale -Revoca 
comunale -Revoca-Legittimit� 
-Presupposti, con note di 

A. FRENI, 388. 
AUTOVEICOLI 

-Disciplina dei contratti di compravendita 
-Inammissibilit� di 
sospensione dell'esecuzione senza 
il pagamento del prezzo -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
364. 

CACCIA 

-Detenzione di selvaggina pregiata 
senza il permesso scritto del 
Comitato provinciale per la caccia 
-Violazione del principio 
della libera iniziativa economica 
-Illegittimit� costituzionale Esclusione, 
349. 

CASSAZIONE 

-Motivi di ricorso -Generalit� 
dei motivi contestuali presentati 
dall'imputato -Motivi aggiunti Inammissibilit�, 
479. 

CITTADINANZA 

-Perdita alla cittadinanza italiana 
-Servizio militare obbligatorio Illegittimit� 
costituzionale 
Esclusione, 354. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Atti aventi valore di legge -Pendenza 
del giudizio di costituzionalit� 
-Domanda di sospensione 
dell'esecuzione -Improponibilit� 
-Atti amministrativi -Domanda 
di sospensione dell'esecuzione Difetto 
di giurisdizione del Giudice 
ordinario -Fatispecie, 386. 

-Edilizia popolare ed economica 
-Statuto di coperative edilizie 
e contributo statale -Clausola 
compromisSQria -Nullit�, con nota 
di C. CARBONE, 370. 

-Energia elettrica -Provvedimenti 
di trasferimento di imprese 
elettriche all'ENEL -Natura giuridica 
-Giurisdizione del Consiglio 
di Stato -Esclusione, 383. 

-Energia elettrica -Trasferimento 
di imprese eletriche all'E.N.E.L. 
-Deroghe per le imprese minori 
-Limiti -Poteri discrezionali 
della P. A. -Esclusione -Giu




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

risdizione del Giudice ordinario, 
attivit� -Esclusione -Conse


379. 
guente non pregiudizialit� della 
questione di legittimit�"'Costitu'- 
Energia elettrica -Trasferimen


zionale per irrilevanza della pro



to di imprese elettriche all'ENEL 

nuncia della Corte Costituzionale

-Provvedimento di nomina del


ai fini della questione cli giuri


l'amministratore provvisorio e 

sdizione -Fattispecie, 387.

provvedimento che fissa la data 
di inizio delle operazioni di consegna 
-Natura giuridica -Pre


COSA GIUDICATA

tesi vizi di invalidit� �derivata� 
-Giurisdizione del Giudice or


- 
Giudicato esterno -Eccepibilit�

dinario, 383. 

per la prima volta in Cassazione 
-Danni di guerra -Determinazio-
Esclusione, 405. 
ne dell'indennizzo -Applicazione 

- 
Limite -Identificazione delle

dei coefficienti di rivalutazione 

azioni, con nota di C. CARBONE,

e delle detrazioni di legge -Di


370.
fetto di giurisdizione del Giudice 
ordinario -Riscossione dell'indenizzo 
defi.nitivame;nte liquidato 


COSTITUZIONE DELLA REPUB


-Diritto soggettivo,' 384. 

BLICA 
-Giudicato sulla giurisdizione Estremi, 
con nota di C. CARBONE, -Autoveicoli -Caccia -Cittadi


370. 
nanza -Corte Costituzionale Elezioni 
comunaU e provinciali - 
Pronuncia della Corte di Cassa


Esecuzione forzata Ferrovie -Fi


zione sulla giurisdizione -Suc


liazione -Ordinamento giudizia


cessivo giudizio innanzi al Giudi


rio -Previdenza e assistenza 


ce dichiarato competente -Pre


Procedimento penale -Reato.

clusione della questione di legittimazione 
ad agire o a contraddire 
-Non sussiste, 405. 


EDILIZIA POPOLARE ED ECONO


- 
Questioni di giurisdizione -Po


NOMICA

teri della Cassazione in ordine ai 
presupposti di fatto, con nota di 


- 
V. Competenza e giurisdizione.

c. CARBONE, 370. 
- 
Uso dei beni demaniali -Concessione 
amministrativa -Diritto ELEZIONI COMUNALI E PROVINal 
sepolcro -Valutazione del CIALI 
pubblico interesse che determina 
l'affievolimento del diritto -Giu-
Sottoscrizione di pi� di una prerisdizione 
del Consiglio di Stato, sentazione di candidatura -Puni


368. 
bilit� con pena pi� grave dell'analogo 
delitto previsto per le 
elezioni politiche -Violazione del 
principio di eguaglianza -EscluCORTE 
COSTITUZIONALE 

sione, 340. 

- 
Giudizi di legittimit� costituzio


nale in via incidentale -Indica-ENERGIA ELETTRICA 
zione delle disposizioni costituzionali 
che si assumono violate -_ V. Competenza e giurisdizione.


Desumibilit� � aliunde � -Ammissibilit� 
della questione, 348. 


-Pronuncia di illegitimit� costituESECUZIONE 
FORZATA 
zionale -Effetti sugli atti amministrativi 
di esecuzione delle nor-
Esecuzione forzata -Pignoramenme 
dichiarate costituzionalmente to mobiliare -Compenso al cuillegittimie 
-Inesistenza di tali stode rimesso al riconoscimento 


~ 

! 



INDICE 

dall'Ufficiale giudiziario -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
366. 

ESPROPRIAZIONE PER P. U. 

-Dichiarazione di p. u. e decreto 
di esproprio -Vizi di legittimit� 
-Rapporti reciproci, 411. 

-Edifici scolastici -Opera gi� 
eseguita Procedimento di 
espropriazione successivo -Norme 
applicabili, 411. 

-Opera gi� eseguita -Procedimento 
di espropriazione successivo Legittimit�, 
411. 

FALLIMENTO 

-Insinuazione di crediti -Provvedimenti 
del giudice delegato in 
sede di approvazione dello stato 
passivo -Efficacia oltre l'ambito 
della procedura fallimentare Esclusione, 
456. 

FALSO 

-Falsit� in attr -Atti pubblici Registro 
protocollo delle corrispondenze 
in arrivo ed in partenza 
dell'archivio generale del Comune 
-� tale ,-Fattispecie, 483. 

FERROVIE 

-F�rrovie e tramvie -Regolamento 
delle assuntorie nelle ferrovie 
esercitate in regime di concessione 
-Contrasto con la tutela del 
lavoro -Esclusione, 353. 

FILIAZIONE 

-Azione per riconoscimento di paternit� 
-Brevit� del relativo termine 
-Violazione della tutela 
della filiazione naturale -Esclusione, 
360. 

-Azione per riconoscimento di paternit� 
-Invalidazione -dell'art. 
123 disp. attuaz. codice ci


vile -Inapplicabilit� ai nati prima 
del lo luglio 1939 -Violazione 
del principio di eguaglianza Esclusione, 
360. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Esecuzione di giudicato -Amministrazione 
obbligata -Individuazione, 
410. 

-Esecuzione di giudicato -Fattispecie 
in materie di derequisizione 
di immobili -Inottemperanza 
-Non sussiste, 408. 

-Esecuzione di giudicato -Fattispecie 
in tema di ricostruzione 
di carriera di un dipendente di 
Ente soggetto a controllo della 

p. a. -Inottemperanza -Sussistenza 
e conseguenze, 410. 
GUERRA 

-Contratto di guerra -Azione giu~ 
diziaria promossa contro la deliberazione 
del Commissariato per 
la liquidazione dei contratti di 
guerra -Competenza per territorio, 
con nota di G. MAND�, 392. 

-Contratto di guerra -Nozione, 
con nota di G. MAND�, 391. 

-V. anche Competenza e giurisdizione. 


IMPIEGO PUBBLICO 

-Incompatibilit� Preventiva 
diffida -Necessit� -Insussistenza, 
409. 

-Sanzione disciplinare -Gravit� 
-Insindacabilit� in sede giurisdizionale, 
409. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

-Agevolazioni -Bonifica -Agevolazioni 
per gli atti relativi all'esecuzione 
di opere di bonifica 
idraulica e di sistemazione montana 
-Criteri per l'individuazione 
di tali opere -Fattispecie 


VIII 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

in tema di strade di bonifica, 

con nota di M. FANELLI, 414. 


-Agevolazioni -Bonifica -Agevolazioni 
per gli atti relativi all'esecuzione 
di opere di bonifica 
idraulica e di sistemazione montana 
-Estensione agli atti relative 
ad opere di riparazione Ammissibilit�, 
439. 

-Agevolazioni -Industrializzazione 
del Mezzogiorno -Agevolazioni 
per l'acquisto di terreni e 
fabbricati occorrenti per l'impianto, 
l'ampliamento o la trasformazione 
di stabilimenti industriali 
-Acquisto di impianti gi� 
esistenti -Inapplicabilit� delle 
agevolazioni -Destinazione degli 
impianti acquistati ad ampliamento 
di un preesistente stabilimento 
industriale (nella specie: 
acquisto da parte dell'ENEL di 
cabine e linee elettriche di distribuzione 
dell'energia) -Irrilevanza, 
430. 

-Agevolazioni -Industrializzazione 
del Mezzogiorno -Declaratoria 
del Ministero dell'industria e 
del commercio -Finalit� -Esibizione 
nel triennio dalla registrazione 
dell'atto a pena di decadenza 
dai benefici -Necessit� -Presupposti 
di applicabilit� delle 
agevolazioni -Competenza del 
Ministero dell'industria e del 
commercio per l'accertamento 
della loro ricorrenza -Esclusione 
-Declaratoria contenente anche 
tale accertamento -Irrilevanza, 
430. 

-Agevolazioni -Ricostruzione edilizia 
-Acquisto di area di risulta 
di edifici distrutti a seguito 
di eventi bellici e non ricostruibili 
per divieto della. p. a. -Agevolazioni 
previste dai dd. ll. 7 
giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 
1946, n. 221 -Inapplicabilit� Irrilevanza 
della ricostruzione su 
area diversa ai fini del trattamento 
tributario dell'atto relativo 
all'area non pi� edificabile, 
con nota di R. SEMBIANTE, 439. 

-Atti nulli -Restituzione di imposta 
-Art. 14 n. 2 della legge 
organica -Condizioni -Fattispecie 
in tema di scrittura privata 

di vendita con sottoscrizione di 
uno dei contraenti dichiarata falsa, 
425. 


-Atti nulli -Restituzione d'imposta 
-Trasferimento di beni vincolati 
all'attuazione della riforma 
fondiaria -Nullit� originaria ed 
assoluta nei sensi previsti dall'art. 
14 della legge del registro 
-Sussistenza -Necessit� di una 
pronuncia giudiziale dichiarativa 
della nullit� -Esclusione, 413. 

-Cessione di crediti verso la pubblica 
amministrazione in relazione 
a finanziamento concessi da 
aziende o enti di credito a favore 
di ditte commerciali e industriali 
-Aliquote ridotte -Condizioni Correlazione 
tra i due negozi Estremi 
-Criteri di determinazione 
-Necessit� che le somme 
conseguite con il finanziamento 
e la cessione siano destinate fin 
dall'origine all'esecuzione di una 
determinata opera o fornitura 
pubblica -Sussistenza -Possibilit� 
che l'accertamento sulla 
ricorrenza delle condizioni richieste 
sia compiuto in base ad elementi 
estranei all'atto di cessione 
e finanziamento -Esclusione, con 
nota di G. ANGELINI RoTA, 447. 

-Fideiussione -Fideiussione a garanzia 
delle obbligazioni derivanti 
da un finanziamento posto in 
essere mediante cambiali -Autonoma 
imponibilit� -Esclusione, 


432. 
-Finanziamento bancario -Finanziamento 
posto in essere mediante 
cambiali -Assorbimento dell'imposta 
di registro in quella di 
bollo scontata sulle cambiali Pattuizioni 
volte a regolare il 
finanziamento indipendentemente 
dal rapporto cambiario -Irrilevanza 
-Fattispecie, 432. 


\ 

-Enunciazione di convenzione non 
registrata -Enunciazione in decreto 
ingiuntivo -Successive vicende 
di questo -Irrilevanza, 456. 


-Enunciazione di convenzione non 
registrata -Enunciazione in sentenza 
-Soggetti tenuti al pagamento 
dell'imposta sulla convenzione 
enunciata tassabile ai sensi 


If r 



INDICE 
��IX 

dell'art. 62 della legge di registro 
-Fattispecie, con nota di G. 
MAND�, 440. 

-Enunciazione di convenzione non 
registrata -Enunciazione in sentenza 
-Tassabilit� -Condizioni, 

456. 
-Enunciazione di convenzione non 
registrata -Enunciazione in sentenza 
-Tassabilit� ai sensi dell'art. 
62 o dell'art. 72 della legge 
di registro -Condizioni, con nota 
di G. MAND�, 440. 

- 
Sentenze Disposizioni degli 
artt. 12 e 68 della legge organica 
-Questione di legitimit� costituzionale 
-Manifesta infondatezza, 

433. 
-Sentenze -Imposta giudiziale ed 
imposta di titolo -Liquidazione 
d'imposta suppletiva -Ammissibilit� 
-Ulteriore sorte della 
sentenza a seguito di impugnazioni 
-Irrilevanza, 433. 

- 
Sentenze -Imposta giudiziale ed 
imposta di titolo -Momento della 
nascita dell'obbligazione d'imposta 
-Restituzione dell'imposta 
nel caso di riforma della sentenza 
-Esclusione -Restituzione 
nelle ipotesi previste dall'art. 14 
della legge di registro -Ammissibilit�, 
433. 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

-Accertamento -Primo accertamento 
dell'imponibile su denunzia 
o di ufficio -Ulteriore accertamento 
e liquidazione di imposta 
complementare o suppletiva Ammissibilit�, 
con nota di M. 
CONTI, 460. 

-Determinazione dell'attivo imponibile 
-Obbligo dell'Amministrazione 
di conformarsi ai criteri 
adottati dal contribuente nella 
denunzia del valore dei beni Esclusione, 
con nota di M. CoNTI, 

460. 
- 
Passivit� deducibili dall'attivo Aziende 
industriali e commerciali 
-Elementi passivi -Accertamento 
che dati elementi costituiscano 
passivit� aziendali non giustifi


cate nei modi di legge -Inam


missibilit�, con nota di M .. CoNTI, 

460. 
- 
Passivit� deducibili dall'attivo Condizioni, 
con nota di M. CONTI, 

460. 
INGIUNZIONE 

-Procedimento giurisdizionale di 
ingiunzione -Condizioni di ammissibilit�, 
406. 

INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI 
UFFICIO 

-Elementi del reato -Ingerenza 
svolta dal pubblico ufficiale per 
avvantaggiare terzi -Sussistenza 
del reato, 485. 

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 

-Modificazione delle circoscrizioni 
territoriali degli uffici giudiziari 
-Applicabilit� ai processi pendenti 
-Violazione del principio 
della precostituzione del giudice 
-Esclusione, 357. 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

-Ricongiunzione delle posizioni 
previdenziali -Nuovi oneri a carico 
dello Stato -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 355. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

-Giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilit� 
delle prove -Potere 
discrezionale del giudice di merito 
-Incensurabilit� in Cassazione 
-Limiti, con nota di A. 
FRENI, 388. 

PROCEDIMENTO PENALE 

-Contestazione dell'accusa -Decreto 
di citazione -Incertezza sui 
fatti che determinano l'impu,ta




X 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione -Nullit� -Carattere rela


tivo -Sanatoria, 482. 

-Decreto di citazione -Avviso al 
difensore -Procedimento con pi� 
imputati -Avviso contenente il 
riome del capolista -Inesistenza 
di nullit�, 485. 

-Istruttoria sommaria -Istruttoria 
svolta prima della sentenza n. 52 
del 1965 della Corte Costituzionale 
-Inosservanza degli artt. 
304 bis e segg. c.p.p. -Inesistenza 
di nullit�, 485. 

-Reati di competenza del pretore 
-Decreto di citazione a giudizio 
senza atti istrutori -Mancata 
contestazione del fatto -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 

343. 
PROFITTI DI REGIME 

-Avocazione profitti di regime Sequestro 
conservativo di mobili 
ed immobili -Responsabilit� della 
p. a. per ritardata revoca del 
sequestro dopo l'annullamento 
dell'accertamento tributario -Insussistenza, 
con nota di G. MAND�, 
396. 

REATO 

-Reati e pene -Reati commessi 
nel territorio dello Stato e giudicatei 
all'estero -Rinnovamento 
del giudizio -Deroga al divieto 
del ne bis in idem -Illegitetimit� 
costituzionale -Esclusione, 

344. 
REQUISIZIONE 

-Cessazione per causa di forza 
maggiore -Obbligo di riconsegna 
dell'immobile -Sussistenza, 408. 

RESPONSABILIT� CIVILE 

-Autostrada -Allagamento della 
sede stradale dovuto a traripamento 
di corso d'acqua -Mancanta 
segnalazione -Insidia Sussiste 
-Colpa in re ipsa del-

l'Ente cui spetta la manutenzione 
della strada -Sussiste -Onere 
a carico del predeto Ente cdr fornire 
in giudizio la prova dell'impossibilit� 
di provvedere a 
tempestiva segnalazione del pericolo 
-Sussiste, con nota di A. 
FRENI, 389. 

-Denuncia penale -Proscioglimento 
con formula piena del denunciato 
-Obbligo del denunciante 
al risarcimento del danno 
-Presupposti, con nota di A. 
FRENI, 388. 

-Responsabilit� della p. a. -Necessit� 
dell'accertamento della 
colpa -Lesione di diritto derivante 
da atto amministrativo illegittimo 
ovvero da un mero 
comportamento della p. a. -Differenze, 
con nota di G. MAND�, 

396. 
- 
Strade pubbliche -Manutenzione 
-Potere discrezionale della 

p. a. -Limite -Obbligo della 
osservanza del precetto del ne-' 
minem laedere -Sussite -Insidia 
o trabocchetto -Nozione, con 
nota di A. FRENI, 389. 
SENTENZA 

-Motivazione -Mancata valutazione 
di un documento -Sussunzione 
nella nozione di vizio di 
omessa valutazione di un punto 
decisivo della controversia -Presupposto, 
407. 

-Motivazione -Obbligo del Giudice 
di merito di specifico richit>.mo 
delle singole risultanze istruttorie 
-Esclusione, 406. 

-Motivazione -Valutazione delle 
prove -Potere discrezionale del 
Giudice di merito -Sussiste Limite 
-Obbligo del Giudice di 
merito d'indicare le ragioni del 
proprio convincimento -Sussiste, 

405. 
SICILIA 

-Cantieri straordinari di lavoro Legge 
regionale' attributiva di 
un assegno straordinario -Ille




INDICE 
.Xl 

gittimit� costituzionale -Escludi 
Catania -Mancata indicazione 
sione, 360. della copertura della spesa -11legittimit� 
costituzional�~cc-343.

-Legge regionale �concernente marchi 
di qualit� e propaganda dei 
prodotti siciliani -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 339. 

STRADE 
-Legge regionale recante nuovi 
provvedimenti a favore del grano 

-Autostrade a pedaggio gestite

duro -Mancata indicazione della 

dall' ANAS -Rapporto di uten


copertura della spesa -Illegit


za -Natura contrattuale -Esclu


timit� costituzionale, 344. 

sione -Responsabilit� dell'Ente 

.... 
Legge regionale relativa al percontrattuale, 
con nota di A. FRE. 
sonale della scuola ortofrenica NI, 390. 



INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 

CORTE COSTITUZIONALE 

18 aprile 1967, n. 44 . 
18 aprile 1967, n. 45 . 
18 aprile 1967, n. 46 . 
18 aprile 1967, n. 47 . 
18 aprile 1967, n. 48 . 
24 aprile 1967, n. 49 . 
24 aprile 1967, n. 50 . 
24 aprile 1967, n. 51 . 
24 aprile 1967, n. 53 . 
5 maggio 1967, n. 55 
5 maggio 1967, n. 56 
5 maggio 1967, n. 57 
5 maggio 1967, n. 58 
5 maggio 1967, n. 59 
5 maggio 1967, n. 60 

GIURISDIZIONI CIVILI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1291 . . . . . . . . . . . . . . . 
Sez. I, 25 maggio 1966, ri. 1331 . . . . . . . . . . . . . . 
Sez. I, 28 maggio 1966, n. 1394 (in nota a Cass. 25 maggio 1966, 

n. 1331) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sez. I, 28 maggio 1966, n. 1395 (in nota a Cass. 25 maggio 1966, 
n. 1331) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . 
Sez. I, 14 giugno 1966, n. 1541 (in nota a Cass. 25 maggio 1966, 
n. 1331) . . . . . . . . . . . . 
Sez. I, 17 giugno 1966, n. 1559 . . . . . . . . . . . . . . . 
Sez. Un., 28 giugno 1966, n. 1674 . . . . . . . . . . . . . . 
Sez. I, 6 luglio 1966, n. 1743 (in nota a Cass. 17 marzo 1967, 
n. 601) . . . . . . . . . . 
Sez. I, 26 ottobre 1966, n. 2616 . . . 
Sez. I, 29 ottobre 1966, n. 2711 . . . 
Sez. I, 10 novembre 1966, n. 2750 . . 
Sez. III, 29 novembre 1966, n. 2806 . 
Sez. I, 7 dicembre 1966,; n. 2873 . 
Sez. I, 5 gennaio 1967, n. 33 . . . 
Sez. Un., 24 gennaio 1967, n. 208 . 
Sez. Un., 30 gennaio 1967, 
Sez. I, 14 febbraio 1967, n. 
Sez. I, 25 febbraio 1967, n. 
Sez. I, 1 marzo 1967, n. 451 


n. 
249 
365 
433 
. . 

pag. 339 
> 340 
> 343 
� 343 
� 344 
� 344 
� 348 
353 
354 
� 355 
357 
360 
� 360 
� 364 
� 366 

pag. 413 
" 414 

415 

415 

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425 
430 

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433 
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> 389 
439 
� 439 
378 
� 370 
391 
440 
447 


I: 
' 



INDICE 

Sez. I, 17 marzo 1967, n. 599 (in nota a Cass. 17 marzo 1967, 

n. 601) . . . . . . . . . 
Sez. I, 17 marzo 1967, n. 601 . 
Sez. I, 22 marzo 1967, n. 652 . 
Sez. I, 2 maggio 1967, n. 808 . 
Sez. I, 2 maggio 1967, n. 814 . 
Sez. Un., 8 maggio 1967, n. 893 
Sez. Un., 8 maggio 1967, n. 897 (in nota a Cass. 8 maggio 1967 
n. 899) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sez. Un., 8 maggio 1967, n. 898 (in nota a Cass. 8 maggio 1967 
n. 899) . . . . . . . . . 
Sez. Un., 8 maggio 1967, n. 899. 
Sez. Un., 19 maggio 1967, n. 1076 
Sez. I, 20 maggio 1967, n. 1097 . . 
Sez. Un., 23 maggio 1967, n. 1116 
Sez. III, 24 maggio 1967, n. 1141 . 
LODI ARBITRALI 

20 giugno 1966, n. 45 (Roma) . . . . . . . . . . . . . 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. IV, 8 marzo 1967, n. 69 . 
Sez. IV, 8 marzo 1967, n. 73 . 
Sez. IV, 8 marzo 1967, n. 74 . 
Sez. IV, 15 marzo 1967, n. 79 . 
Sez. IV, 15 marzo 1967, n. 81 . 

GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. II, 30 luglio 1966, n. 452 . 
Sez. Il, 25 agosto 1966, n. 407 . 

Sez. 
Ili, 21 settembre 1966, n. 1571 

Sez. 
III, 21 settembre 1966, n. 2000 

:XUI 

pa.g. 456 

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406 

pag. 477 

pag. 408 

" 409 
" 409 
" 410 
" 411 

pag. 479 
" 482 
" 483 
" 485 



SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA 

RASSEGNA DI DOTTRINA 

PANuccio V., Le dichiarazioni non negoziali di volont�, Giuffr�, 
Milano 196(� . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 95 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

Leggi e Decreti (Segnalazioni) . . .. pag. 96 

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

-Norme dichiarate incostituzionali: 

codice di procedura civile, art. 177 bis . . . l> 97 

r. d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 67, I comma . > 97 
p. r. g. lgt. 9 novembre 1945, n. 848, art. 6 . > 97 
d. P. R. 9 maggio 1961, n. 779, art. unico . . > 98 
-Norme delle quali � stata dichiarata non fondata la questione 
di legittimit� costituzionale 


codice civile, art. 271 � 98 
codice procedura civile, art. 513, I comma, ultima 

parte . 98 
codice procedura civile, art. 522, prima parte . � 98 
codice penale, art. 204, secondo comma, art. 222, pri


terzo, titoli primo e secondo, capi I, II e terzo . > 

r. d. 30 gennaio 1896, n. 26, art. 18, ultimo comma. ,. 99 
r. d. 1. 15 marzo 1927, n. 436, art. 7, quarto comma . > 10n 
d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 182, ultimo comma 100 
legge 2 aprile 1958, n. 322, articolo unico . > 100 
d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032, articolo unico > 100 
d. P. R. 31 dicembre 1963, n. 2105, art. 9 > 101 
legge reg. sic. approv. 21 dicembre 1966 > 101 
-Norme delle quali � stato promosso giudizio di legittimit� 
> 101

costituzionale 

-Norme delle quali il giudizio di legittimit� costituzionale 
� stato definito con pro.nuncie di estinzione, di inammissibilit�, 
di manifesta infondatezza o di restituzione degli 
atti al giudice di merito . . . . . . . . . . . . . . > 110 

mo comma 
codice procedura penale, art. 74 e 398 . 
codice procedura penale, art. 505 . 
codice procedura penale, articoli compresi nel 

� 98 
> 99 
,. 99 

libro 
99 


INDICE xv 
INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia) 

Acque pubbliche . pag. 111 Importazione ed espor-

Amministrazione pubtazione 
... pag. 119 

blica > 111 Imposta di registro . > 120 
Appalto > 111 Imposta di ricchezza 
Bellezze artistiche e mobile � 120 

naturali > 113 Imposta di successione " 121 
Cinematografi.a > 113 Imposta generale sul-
Circolazione stradale 113 l'entrata � 121 
Concessioni ammini-Imposte e tasse > 121 

strative . > 113 Imposte varie � 122 
Concorsi > 114 Impresa � 123 
Contabilit� dello Stato > 114 Lavoro � 123 
Contributi e finanzia-Locazioni > 123 

menti 114 Mezzogiorno � 123 
Danni di guerra . > 114 Mutuo > 123 
Dazi doganali . > 115 Occupazione > 124 
Edilizia popolare ed Pena > 124 

economica. > 115 Pensioni � 124 
Elettricit� ed elettroPQste 
e telecomunica-

dotti 115 zioni . > 125 
Enfiteusi � 115 Prescrizione > 125 
Enti e beni ecclesia-Procedimento penale � 125 

stici > 116 Reati finanziari > 125 
Espropriaz. per p. u. 116 Regioni . > 125 
Fallimento > 117 Responsabilit� civile > 126 
Farmacie > 118 Riscossione coattiva . > 126 
Ferrovie > 118 Sciopero " 126 
Guerra > 118 Societ� � 126 
Idrocarburi > 119 Titoli di credito > 127 
Impiego pubblico . > 119 Trasporto . 127 

NOTIZIARIO ...................... pag. 128 




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PARTE PRIMA 

2 



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GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
E INTERNAZIONALE 


CORTE COSTITUZIONALE, 18 aprile 1967, n. 44 -Pres. Ambrosini -
Rel. Mortati -Commissario dello Stato per la Regione Siciliana 
(sost. avv. gen. Stato Peronaci) c. Pres. Regione Siciliana (avv. 
Silvestri). 

Sicilia -Legge regionale concernente marchi di qualit� e propaganda 
dei prodotti siciliani -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Stat. reg. sic., art. 14, lett. d, e; 1. reg. 4 maggio 1966). 

Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale della legge 
regionale siciliana 4 maggio 1966, con la quale si d� facolt� all'assessore 
regionale per l'indust�ria ed il commercio di autorizzare l'applicazione 
di apposito � marchio di qualit� � sui prodotti siciliani e si pred�i.spongono 
i controlli, da effettuare sui luoghi di produzione e di consumo, 
dei prodotti cos� qualificati. Infatti, dati i limiti posti alla autonomia 
legislativa regionale dalle disposizioni di carattere generale di cui 
all'art. 2510 c. c. e della l. 21 giugno 1942, n. 929, la disciplina dettata 
dalla legge regionale nessun altro valore giuridico pu� assumere se 
non quello di predisposizione, di carattere meramente interno, delle 
attivit� necessarie a rendere possibile la presentazione di una valida 
domanda per l'ottenimento di marchi collettivi (1). 

(1) La Corte ha respinto il ricorso proposto dal Commissario dello 
Stato � nei sensi di cui in motivazione �; una nuova sentenza interpre,1Jativa 
di rigetto, dunque, la quale tuttavia iridimensiona i poteri legislativi della 
R,egione nella materia dei marchi e li armonizza con la legislazione nazionale. 
In questo senso � notevole l'affermazione deHa natura meramente 
interna dell'ambito di applicabilit� della l1egg.e. Notevole non solo in relazione 
al caso di specie, ma perch� introduce il concetto, analogo e quehlo 
tradizionale del regolamento di o::-ganizzazione, di legge di organizzazione. 
Ci� potrebbe far dubitrure della possibilit� stessa de,l ricorso dallo strumento 
legislativo, che per sua natura ha efficacia esterna e (fatta eccezione per le 
leggi formali e per le leggi-provvedimento) onnidirezionale. Sul merito della 
questione, veggasi la voce Marchi collettivi del FRANCESCHELLI, Noviss. dig. 
it., X, 207, segg. 

340 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 18 aprile 1967, n. 45 -Pres. Ambrosini Rei. 
Oggioni -Barrile ed altri (n.c.) e Presidente Cons,~gJ~o dei 
Ministri (sost. avv. gen. Stato Agr�). 

Elezioni comunali e provinciali -Sottoscrizione di pi� di una presentazione 
di candidatura -Punibilit� con pena pi� grave dell'analogo 
delitto previsto per le elezioni politiche -Violazione del principio 
di eguaglianza -Esclusione. 

(Cost. art. 3; d. p. r. 5 aprile 1951, n. 203, ,art. 86; d. p. r. 16 maggio 1960, 

n. 570, art. 93). 
Non � fondata, con riferimento ai principio di eguagtianza di cui 
aU'art. 3 deUa Costituzione, ia questione di Legittimit� costituzionale 
degli artt. 86 d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203 e 93 d.P.R. 16 maggio 1960, 

n. 570, suU'elezione degti organi delle amministrazioni iocati, in quanto 
la pi� grave sanzione penale quivi prevista rispetto a quella stabilita 
per le elezioni potitiche trova normale giustificazione nel fatto che le 
elezioni amministrative vengono reatizzate in ambienti, circostanze, 
situazioni locati, che ne caratterizzano la preparazione e l'andamento 
(1). 
(Omissis). -La questione prospettata con le ordinanze di rinvio 
verte sul punto se sia in contrasto con il principio della uguaglianza 
di tutti i cittadini davanti alla legge, garantito dall'art. 3 della Costituzione, 
il fatto che colui che commette reato, sottoscrivendo pi� di una 
dichiarazione di presentazione di candidatura per le elezioni comunali, 
sia punibile con pena edittale pi� grave (reclusione fino a due anni 
e multa fino a L. 20.000). di quella prevista per l'elettore che com


(1) La questione era stata proposta con varie ordina~e: 22 novembre 
1965 del Pretore di Caltanissetta (Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, 
n. 12); 6 dicembre 1965 dello stesso Pretore (Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 
1966, n. 38); 28 marzo 1966 del Tribunale di Caltanissetta (Gazzetta 
Ufficiale 10 settembre 1966, n. 226). 
La decisione � particolarmente importante perch� costituisce una ulterior,
e, e pi� specifica, manifestazione della giurisprudenza della Corte nell'interpretazione 
dell'art. 3 della Costituzione, anche in relazione ai poteri 
istituzionali della Corte stessa rispetto al Legislativo. 

A auesto proposito, � noto che 1in dottrina sono state autorevolmente 
prospettate due te::d principali. 
Dal comune denominatore, secondo il quale sarebbero in ogni caso da 
considerarsi illegittime le norme emanate ad personam, e le distinzioni di 



J 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZ.~ONALE 341 

metta reato sottoscrivendo pi� di una lista di candidati per l'elezione 
della Camera dei deputati (reclusione fino a tre mesi ovvero multa 
sino a L. 10.000). 

La questione non � fondata. 

La giurisprudenza di questa Corte ha nettamente fissato e ribadito 
il contenuto ed i limiti di applicazione del principio costituzionale di 
eguaglianza, statuendo che, a parit� di situaZJioni, deve corrispondere 
parit� di trattamento, mentre trattamenti differenziati sono riservati 
a situazioni obbiettivamente diverse: e che spetta insindacabilmente al 
legislatore giudicare sulla parit� o la diversit� delle situazioni, pur 
nel rispetto di criteri di ragionevolezza nonch� degli altri principi costituzionali. 


Il caso in esame non si sottrae a questi principi direttivi. 

I reati di sottoscrizione di pi� dichiarazioni di presentazione di 
candidature o di pi� liste di candidati, hanno indubbiamente punti di 
accostamento, come quello dell'uguale appartenenza alla categoria dei 
reati formali, non richiedenti alcun dolo specifico ma solo quello 
generico, consistente nella coscienza e volont� del fatto di apporre 
una firma vietata dalla legge: e quello della medesima obbiettivit� 
giuridica, cici� dell'interesse pubblico di assicurare, mediante la garanzia 
di un numero minimo di sottoscrittori, la genuinit� e la seriet� delle 
candidature e, di conseguenza, la regolarit� di tutte le operazioni 
elettorali. 

Non pu� altres� che riconoscersi esatto il rilievo, contenuto nelle 
ordinanze del Pretore, che trattasi di reati sottoposti a termini speciali 
di prescrizione e non assoggettabili alle norme generali sulla sospensione 
della pena e sulla non menzione della condanna nel certificato 
del casellario giudiziale. 

sesso, razza, ecc. non potrebbero essere assunte quali pr.esupposti di disciplina 
differenziata (mentre non sarebbe vietato al legislafore ordinario di 
l differenziare Je situazioni di fatto, e di predispor<re una disciplina differen~
iata) le due tesi seguono diverso orientamento nella identificazione delle 
\nita:filoni che il legislatore incontrerebbe nel porre le differenziazioni 

'1iSe. 

\Secondo la prima tesi (ESPOSITO, La costituzione ital. Saggi, Milano, 

_gg.), la Corte costituzionale non avrebbe il potere di controllare l"op,,
iortunit� di rtali differenziazioni; secondo 1a seconda tesi (MoRTATI, Ist. dir. 
pubbUco, Padova, 1960, 782), il legislatore avrebbe l'obbligo di non violare 
le leggi della logica, e sarebbe, pertanto, invalida la legge che diJSponesse 
differenziata disciplina quando, dallo stesso suo testo o da disposizioni ad 
essa collegate, risultasse l'inesistenza delle peculiarit� deii rapporti regolati 
in maniera speciale, ovvero quando taJ.i peculiarit� at>parissero, �prima 
facie �, prive di ogni carattere di ragionevolezza. 

La giuriisprudenza della Corte appa:r~e orientata verso una soluzione 
intermedia, ma molto vicina alla seconda tesi, in base alla quale � ammesso 



342 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ma, accanto a questi dati comuni e riferibili alla categoria generale 
dei reati elettorali, vi � un dato specifico che deve essere tenuto 
essenzialmente presente per stabilire il contenuto e, nel contempo, 
segnare i limiti del presente giudizio. Ed � il dato, ben cognito, che 
le elezioni amministrative vengono realizzate in ambienti, circostanze, 
situazioni locali che ne caratterizzano la preparazione e l'andamento. 

Esula da questa constatazione ogni giudizio comparativo di congruit� 
o meno circa la misura delle sanzioni comminate per le ipotesi 
deMttuose suindicate, poich� non spetta alla Corte, (come gi� enunciato 
con la sentenza n. 92 del 1963) prendere posizione in ordine alla preferenza 
da accordare all'uno o all'altro di due sistemi legislativi, quando 
si denuncia la disuguaglianza di disciplina giuridica in base a rapporti 
reputati eguali tra loro. 

Tal compito spetta al potere legislativo: ed infatti, nel caso in 
esame, l'auspicio, poi rimasto finora inattuato, per una �armonizzazione 
della misura delle sanzioni� � contenuto fin dalla Relazione al 

d.1.1. 7 gennaio 1946, n. 1, sulle elezioni amministrative, in relazione 
al progetto per l'elezione dell'Assemblea Costituente. 
Ma la Corte, per� rimanere nei limiti delle proprie funzioni istituzionali, 
deve soltanto verificare se, in luogo di una asserita identificazione 
assoluta di fattispecie delittuose, sussista invece tra di esse una 
qualche diversificazione, che renda non irrazionale una normativa 
diversa per quanto riguarda la misura delle sanzioni. Il principio di 
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione dovrebbe dirsi intaccato 
od eluso, solo in caso di constatata il'lrazionalit� del trattamento differenziale, 
ma non, come la Corte ritiene nel caso in esame, quando 
sussistano motivi attendibili per distinguere situazioni, che, pur partendo 
da eguali presupposti, vengano poi ad assumere note distintive 
per particolari atteggiamenti soggettivi ed oggettivi. -(Omissis). 

il controllo sulla sussistenza o meno di norme internamente contraddittorie 

e di manifesto arbitrio o patente irragionevolezza nel disciplinare in termini 

uguali situazioni dived'se. 

Ci� anche in conformit� di altra autorevole dottrina la quale aveva 

manifestato J..a preoccupazione che un controllo penetrante da parte della 

Corte, cio� non limitato all'iTragionevolezza � prima facie � importasse lo 

snaturamento della funzione giurisdizionale della Corte stessa e la non 

invocabilit� dell'art. 3 della Costituzione (GIORGIANNr, Le norme sull'affitto, 

con canone in cer.eali, ecc., Giur. cost., 1962, 82 segg.). 

Con 1a sentenza in esame, la Corte ribadisce tale insegnamento, col 

richiamo in motivazione, alla precedente senten:zja 18 giugno 1963, n. 92 

(Dir. e prat. trib., 1964, II, 106), precisando i propd limiti di foonite al legi


slatorie nella valutazione dei ststemi normativi adottati in relazione a fatti


specie diversificatt?. 

Una parola di chiarezza, dunque, sull'incerto confine tra legittimit� 

costituzionale e merito legislativo. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNA~IONALE 343 

CORTE COSTITUZIONALE, 18 aprile 1967, n. 46 -Pres. Ambrosini -
Rel. Manca -Lotter ed altri (n. c.). 

Procedimento penale -Reati di competenza del Pretore -Decreto di 
citazione a giudizio senza atti istruttori -Mancata contestazione 
del fatto -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost. art. 3, 24; c. p. p., art. 231, 398). 

Non � fondata, sia con riferimento al principio costituzional.e di 
eguaglianza, sia a quello della difesa in giudizio, la questione di legittimit� 
costituzionale degli artt. 231 e 398 c.p.p., nelle parti in cui si 
prevede che, senza il previo compimento di atti istruttori, il Pretore 
dispone l'emissione del decreto di citazione a giudizio omettendo di contestare 
il fatto all'imputato (1). 

(1) La questione era stata proposta con l1e ordinanze, 19 maggio 1966 
del Pretore di Venezia (Gazzetta Ufficiale, 27 agosto 1966, n. 213); 13 ~iugno 
1966 del Pretore di Avezzano (Gazzetta Ufficiale 24 �settembre 1966, 
n. 239); 16 giugno 1966 del Preto.re di Gonzaga (Gazzetta Ufficiale 12 novembire 
1966, n. 284); e decisa con procedimento in Camera di Consiglio non 
essendovi stata costituzione di parti. 
La sentenza � complementare alfa precedente sentenza 28 aprile 1966, 

n. 33 (in questa Rassegna, 1966, 501), con la quale era stata dichiarata 
l'illegittimit� costituzionale delle stesse norme allorch� l'omesso inteNogatorio 
si riferdsca ad un procedimento nel quale siano stati compiuti atti 
istruttori. 
Allorquando, invece, il Pretore non compia atti istruttori, ma rinvii a 
giudizio puramente e semplicemente, non vi � necessit� della previa contestazione 
del fatto, secondo l'insegnamento della decisione in rassegna. 

La sent~nza 23 marzo 1966, n. 27, che la Corte ha richiamato in motivazione, 
� pubblicata in questa Rassegna, 1966, 286, e nota, ove richiami 
degli articoli precedenti. 

I 

CORTE COSTITUZIONALE, 18 aprile 1967, n. 47 -Pres. Ambrosini -
Rel. Benedetti -Commissario dello Stato per la Re.gione Siciliana 
(sost. avv. gen. Stato Guglielmi) c. Pres. Regione Siciliana (avv. 
(Barto.li). 

Sicilia -Legge regionale relativa al personale della scuola ortofrenica 
di Catania -Mancata indicazione della copertura della spesa -Illegittimit� 
costituzionale. 

(Cost., art. 81; 1. reg. 7 luglio 1966). 

� costituzionalmente illegittima, con riferimento all'art. 81 Cost., 
la legge regionale siciliana 7 luglio 1966, recante norme relative al 


j 



344 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

personale direttivo, di segreteria e di servizio della scuola magistrale 
ortofrenica di Catania, in quanto essa nulla dispone circa il modo di 
fronteggiare l'aumento della spesa, ancorch� riferito ad esercizi futuri 
(1). 

II 

CORTE COSTITUZIONALE, 24 aprile 1967, n. 49 -Pres. Ambrosini Re
�l. Oggioni -Commissario dello Stato per la Regione siciliana 
(sost. avv. gen. Stato Guglielmi) c. Presidente Regione Siciliana 
(avv. Guarino). 

Sicilia -Legge regionale recante nuovi provvedimenti a favore del 
grano duro -Mancata indicazione della copertura della spesa Illegittimit� 
costituzionale. 

(Cost., art. 81; 1. reg. 25 maggio 1966). 

� costituzionalmente illegittima, con riferimento all'art. 81 della 
Costituzione, la legge regionale siciliana 25 maggio 1966, recante nuovi 
provvedimenti a favore del grano duro, in quanto il capitolo di entrata 
del bilancio regionale, corrispondente alla spesa prevista dalla legge, 
reca solo l'indicazione per memoria, cio� una mera annotazione contabile 
sprovvista di un contenuto finanziario sostanziale (2). 

(1-2) Conforme alle due decisioni, che hanno accolto la tesi sostenuta 
dall'Avvocatm.'a, � la precedente sentenz:a della stessa Corte 11 luglio 1966, 

n. 96 (in questa Rassegna, 1966, 994). 
In via pi� genera.le, sui proble.mi connessi .all'interpretazione dell'art. 81 
Cost., si rinvia alla sentenz�a 10 gennaio 1966, n. 1 (in questa Rassegna, 1966, 
1) ed alla nota ivi. 

CORTE COSTITUZIONALE, 18 aprile 1967, n. 48 -Pres. Ambrosini -
Rel. Petrocelli -Artmann e Pude (n. c.) e Pres. Consiglio dei Ministri 
(sost. avv. gen. Stato Chiarotti). 

Reato -Reati e pene -Reati commessi nel territorio dello Stato e giudicati 
all'estero -Rinnovamento del giudizio -Deroga al divieto 
del� ne bis in idem� -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost. art. 10; c. p. art. 11, primo comma). 

Non � fondata, con riferimento all'art. 10 della Costituzione, la 
questione di legittimit� costituzionale dell'art. 11, primo comma, codice 


due cittadini tedeschi, 
amente 
aie il principio del ne 
�dici, dovrebbe essere 
azionale 
due cittadini tedeschi, 
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aie il principio del ne 
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PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZION"LE E INTE~~!ONALJ!; �45 

penale, che prevede il rinnovamento del giudizio nello Stato pe1� reati 
quivi commessi, anche se l'imputato sia stato gi� condannato aU:estero. 
Pur ammettendosi, infatti, che il principio del ne bis in idem, costituisce 
un principio internazionalmente riconosciuto ed applicabile alle 
sentenze dei tribunali internazionali, la diversit� degli interessi tutelati 

~� nei diversi Stati ed i variabili effetti e riflessi della condotta degli 
uomini in ciascuno di essi, tendono a mantenere, come regola prevalente 
nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio della territorialit� 
(1). 

(Omissis1. -Il principio del ne bis in idem ha la sua validit� anche 
nell'ordinamento internazionale, essend� applicabile alle sentenze dei 
tribunali internazionali, come � stato ammesso dalla giurisprudenza dei 
predetti tribunali, e come � richiesto, per i rapporti giuridici internazionali, 
dalle medesime es:icgenze che sono a fondamento del principio 
nei rapporti interni. Tuttavia esso non assume l'estensione e l'efficacia 
che l'ordinanza di rimessione tende ad attribuirgli. 

La Code di assise di La Spezia, investita del giudizio a carico di 
autori di rapina e di altri reati commessi in 
Italia, e gi� giudicati per questi fatti in Germania, ritiene non manifeinfondata 
la questione sollevata dalla difesa, secondo la 
bis in idem, comune a tutti gli ordinamenti 
ritenuto come assunto a principio di diritto 
e considerato quale norma a cui, ai sensi dell'art. 10 
ostituzione, deve conformarsi l'ordinamento giuridico italiano. 
entemente questo, dovrebbe riconoscere efficacia preclusiva 
sentenza straniera che abbia irrevocabilmente giudicato di 
in Italia da un cittadino straniero. Viene pertanto 
legittimit� costituzionale dell'art. 11, primo 
odice penale, in quanto dispone dover essere giudicato 
sia stato giudicato all'estero, chiunque, cittadino 

posta con ordinanza 5 novembre 1965 della Corte di 

zzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 12). 
ta di fronte al denunciato conflitto fra il principio 
\1\o della territor:La:lit� de1la legge penale. Da un lato, 

?!"''dell'adattamento automatico dell'o.rdinamento inter,,,..
i�'.tnazionalmente !riconosciute, a carattere non pattizio 
,,tf'comma della Costituzione); dall'altro, la disposizione del 
,,..d~ (airt. 3) sull'obbligatoriet� della legge penale per �tutti coloro 
,."trovano nel territoil'io dello Stato. Principio, questo, che pu� trovarsi 

~,4).ficitamente confermato, a thrello costituzionale, dall'art. 13 Cost., l� dove 
si prevedono le eccezioni all'inviolabilit� delJla libei:rt� personale se non per 
atto motivato dell'autorit� giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla 
legge (ovviamente, della Repubblica). 



346 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

o straniero, ha commesso un reato nel territorio dello Stato. La norma 
costituzionale violata sarebbe appunto l'art. 10, primo commg.___della 
Costituzione, in virt� del quale l'ordinamento giuridico italiano si 
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto 
Necessario presupposto del denunziato contrasto sarebbe dunque 
il carattere attuale, nel principio del ne bis in idem, di norma internazionale 
generalmente riconosciuta, nell'ampia latitudine che gli si vorrebbe 
ora attribuire. 

Ma a sostegno di questa tesi non viene presentato alcun valido 
argomento. �Non si vede perch� � -si dice nell'ordinanza -il ne bis 
in idem non debba essere considerato quale principio, oltre che dei 
singoli ordinamenti giuridici, anche dell'ordinamento giuridico internazionale; 
� non � detto � che il principio della territorialit� debba prevalere 
sulla esigenza del ne bis in idem: proposizioni che�possono, tutt'al 
pi�, valere come espressioni di una tendenza soggettiva dell'interprete, 
e in certo modo come auspicio per un futuro generale affermarsi del 
principio, non come positivo argomento per la sua sussistenza attuale. 

Ci� che invece effettivamente e attualmente sussiste, e in modo 
chiaro risulta dai codici penali della generalit� degli Stati, � proprio 
il principio opposto, vale a dire quello della territorialit�, di cui sono 
netta affermazione, nell'ordinamento -italiano, gli articoli 6 e seguenti 
del Codice penale. L'ordinanza, non dissimulandosi questa realt�, sostiene 
che sia possibile una armonizzazione del principio del ne bis in idem 
col principio della territorialit�, affermando che i due principi � ben 
possono essere armonizzati tra loro, riconoscendosi che l'autore di un 
reato commesso nel territorio italiano va punito secondo la legge italiana, 
tranne il caso che esso sia gi� stato giudicato per lo stesso reato, con 
sentenza irrevocabile, da un giudice straniero �. Il che per�, lungi dal 
significare una armonizzazione fra i due principi, verrebbe ad esprimere 

Ma esattamente la Corte ha risolto il probl�ema dando la prevalenza al 
principio della territorialit�, pur se con l'auspicio di un diritto penale interstatuale. 


Invero il contenuto di ci� che comunemente s'intende per eccezione di 
cosa giudicata � l'eff�etto della consunzione processuale dell'azione penale; 
esauritasi la qua�le col giudicato, non si pu� :riproporla per il medesimo fatto 
e contro l�a stessa persona: di qui la regola del ne bis in idem che rappresenta, 
appunto, uno degli effetti inerenti alla forza preclusiva dell'autorit� 
della cosa giudicata (BERENINI, Regiudicata penale, in Nuovo dig. it., IX 
Torino 1939, 307 e segg.). 

Che tale l."egola sia comunemente adottata dai Paesi a pari civilt� giuri


dica � nozione comunemente accetta. 

Si tratta di UJll principio che � fonte di di�ritto internazionale (in tale 

senso sono concordi gli internazionalisti: QUADRI, Diritto internazionale 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTER]i_A,.ZIONALE 347 

proprio la netta prevalenza di quello che l'ordinanza vuole sostenere, 
come in modo evidente appare sol che le proposizioni su ripoxtate, 
senza che ne rimanga alterato il contenuto, vengano enunciate in 
termini opposti, e cio�: se un giudice straniero ha, con sentenza 
irrevocabile, giudicato l'autore di un reato commesso nc;il territorio 
italiano, questo non va (pi�) punito secondo la legge italiana. 

In realt�, fermo rimanendo che il principio del ne bis in idem 
� valido, come si � detto, per le sentenze dei tribunali internazionali, 
per ritenerlo esteso al di l� di questo limite non solo non ricorrono 
elementi favorevoli, ma sussistono fondate ragioni in senso contrario. 
Ponendosi in una prospettiva ideale, che gi� trova fervide iniziative 
e convinti sostenitori, si pu� auspicare per il futuro l'avvento di una 
forma talmente progredita di societ� di stati da rendere possibile, 
almeno per i fondamentali rapporti della vita, una certa unit� di disciplina 
giuridica e con essa una unit�, e una comune efficacia, di decisioni 
giudiziarie. Ben diversa tuttavia, pur nel suo continuo evolversi, si 
presenta la realt� attuale, dove la valutazione sociale e politica dei fatti 
umani, in ispecie nel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici 
e spesso profonde da stato a stato. E ci� in conformit� dei diversi 
interessi e dei variabili effetti e riflessi della condotta degli uomini 
in ciascuno di essi, con la conseguente tende;nza a mantenere come 
regola, nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio della territorialit�. 
Una efficacia preclusiva della sentenza penale in campo internazionale 
presupporrebbe d'altronde, oltre la gi� rilevata identit� di 
riflessi sociali e politici, anche una assai larga uniformit� di previsione 
delle varie fattispecie penali, e una pressoch� identica valutazione, nella 
coscienza dei popoli, delle varie forme delittuose e della entit� e pericolosit� 
della delinquenza in ciascuno Stato: condizioni che non sussistono 
o non sussistono in misura adeguata. Il che spiega e d� fondamento 
attuale al permanere del principio della territorialit� nelle varie 

pubblico, Palermo, 1960, 100 e .segg.: � ci� che � nella coscienza giuridica 
degli Stati � senz'altro diritto internazionale vigente >; BARILE, La rilevazione 
e l'integrazione del diritto internazionale non scritto e la libert� di 
apprezzamento del giudice, Comunicazioni �e .studi dell'Istituto di diritto 
internazionale �e straniero dell'Universit� di Mi1aono, V, 1953, 155). 

La regola del ne bis in idem pu� quindi, essere ritenuta norma di 
diritto intemazionale generalmente riconosciuta. � 

Ma la regola stessa, sussunta nell'ordinamento interno, assume due 
aspetti dive:risi: altro � per uno Stato l'eccezione di cosa giudicata 'proveniente 
dai propri organi giurisdizionali competenti, altro � l'eccezione stessa 
nell'ipotesi in cui il giudicato provenga da altro Stato. 

Se sotto il pirimo aspetto non sembra esservi dubbio .sulla rilevanza 
della regola, non altrettanto pu� dirsi, peT quel che riguarda almeno la 
regiudicata penale, sotto il secondo aspetto. Si determina, per l'appunto, 



348 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA,TO 

legislazioni. E se in taluni codici (danese, greco, ecc.) � stabilito che 
nell'infliggere la pena il giudice debba tener conto di quella evt}u.J;.ualmente 
scontata per lo stesso fatto in altro stato, questa � una particolare 
norma, suggerita da comprensibili criteri di equit�, che conferma 
il principio stesso. 

Infine ritiene la Corte che non abbia fondamento l'argomentazione 
dell'ordinanza secondo la quale la tesi in essa sostenuta troverebbe 
conforto negli artt. 7, n. 1, e 9 della Convenzione europea per la 
estradizione del 13 dicembre 1957. Il divieto di estradizione -come 
� evidente -� cosa ben diversa dal divieto di un secondo giudizio 
sullo stesso fatto. Tuttavia, se si volesse ammettere, in ipotesi, che le 
due citate disposizioni stiano a significare una tendenza vers.o il principio 
del ne bis in idem, bisognerebbe inevitabilmente dedurne che se, 
soltanto per quello che sarebbe un parziale affermarsi del principio, i 
vari Stati hanno avvertito la necessit� di una apposita convenzione, ci� 
costituisce argomento tutt'altro che favorevole per ritenere come generalmente 
riconosciuto in principio stesso nella ben pi� lata estensione 
auspicata dall'ordinanza. -(Omissis). 

una situazione di conflitto tra il principio di sovranit�, che si esprime, agli 
effetti dell'identificazione dell'efficacia spaziale della legge penale, nell'osservanza 
del criterio della territorialit�, e la tendenza all'estensione della 
regola del ne bis in idem nei rapporti <tra gli Stati, anche quando il giudicato 
provenga da altro Stato della collettivit� internazionale. 

Tale tendenza -ha avvertito la Corte, accogliendo -in pieno la tesi 
prospettata dall'Avvocatura -va riguardata con il discocnimento che la 
delicatezza della materia comporta: �nei limiti in cui il principio della 
res ju.dicata pu� essere ammesso nel diritto internazionale� (QUADRI, Diritto 
cit., 102; e per alcuni precedenti di giurisprudenza di organi interna21ionali 
sul punto, BARILE, op. cit., 179, nota 95). 

Resta l'auspicio di una legislazione e di una giurisdizione pi� ampie, a 
caratter.e comunitario, nell'ambito delle quali saranno destinate a scomparire 
le �punte,. del �conflitto denunciate nell'ordinanza di remissione. 

CORTE COSTITUZIONALE, 24 aprile 1967, n. 50 -Pres. Ambrosini -
Rel. Sandulli -Corso (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(sost. avv. gen. Stato Savarese). 

Corte Costituzionale -Giudizi di le~ittimit� costituzionale in via inci


dentale -Indicazione delle disposizioni costituzionali che si assu


mono violate -Desumibilit� � aliunde � -Ammissibilit� della 

questione. 

(Cost., art. 134; 1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTJU.lNAZIONALE ....... 349 


Caccia -Detenzione di selvag~na pre~ata senza il permesso scritto 
del Comitato provinciale per la caccia -Violazione del pt"iiieipio 
della libera iniziativa economica -Illegittimit� costituzion�le Esclusione. 
"'� 

(Cost., art. 42, primo comma; r. d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 40). 

� ammissibile la questione di legittimit� costituzionale in via 
incidentale allorch�, malgrado la non appropriata indicazione delle 
disposizioni costituzionali che si assumono violate, queste siano sufficientemente 
individuabili nel contesto dell'ordinanza di remissione 
(1). 

Non � fondata, con riferimento alla libert� di iniziativa economica 
di cui all'art. 42 della Costituzione, la questione di le~ittimit� costituzionale 
dell'art. 40 t. u. delle leggi sulla caccia (r. d. 5 giugno 1939, 

n. 1016) che conferisce ai Comitati provinciali della caccia il potere 
di autorizzare la detenzione di selvaggina pregiata viva, in deroga al 
generale divieto posto dal� testo unico (2). 
(Omissis). -1. -L'ecceziione di inammissibilit� sollevata dalla 
Avvocatura dello Stato non appare fondata. 

Dall'ordinanza di rimessione risulta con sufficiente evidenza l'oggetto 
della questione che il Pretore di Verona ha voluto sottoporre 
alla Corte. Essa denuncia l'art. 40 del vigente t. u. sulla caccia, il 
quale attribuisce al Comitato provinciale della caccia il potere di 
concedere permessi in deroga al generale divieto legislativo di deten


\ 

\. 

\.,, 
\(1) La questione era stata proposta con ordinanza 29 setten6re 1965 
\retooe di Verona (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1965, n. 326). 
\\Jl'ammissibilit� della questione �di legittimit� costituzionale in rela' 
profili formali dell'ordinanza di remissione, la Corte ha assunto 
~amento di una certa larghezza, fin dalla sentenz,a 14 febbraio 1962, 
'\j:ata in motivazione (Giur. cost., 1962, 56), confermato da1Jle suc'\
enze 8 giugno 1963, n. 87 (ivi, 1963, 711), 27 novembre 1963, 
'532) e 23 maggio 1964, n. 40 (ivi, 1964, 522). 
,,,dfCfavia, ricoridato che, con altra sentenza (22 novembre 1962, n. 92, 

/.d6'2, 1359), 1a Corte aveva accolto l'eccezione di inammissibilit� della 
-tdestione, sollevata dall'Avvocatura, perch� le norme denunciate risultavano 
del itutto estranee al giudizio di merito. 

(2) Nel merito della questione, che la Corte ha dichi�arato non fondata, 
si richiama 1a precedente sentenza 13 luglio 1963, n. 134 (Giur. cost., 1963, 
1488) che aveva escluso la �riserva di legge� in materia di caccia. 
La sentenza in rassegna, aggiunge e p~ecisa che l'esercizio della caccia 
e l'acquisto della ,selvaggina attrav�et"SO di essa non rappresentano nel nostro 
ordinamento eistrinsecazione di diritti garantiti dalla Costituzione. 



350 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione di capi vivi di certe specie di selvaggina; e la denuncia pel 
fatto che la disposizione non fissa n� limiti, n� criteri dirett!yi al 
patere cos� conferito a una autorit� amministrativa. 

Nonostante che faccia richiamo, poco appropriatamente, all'art. 76 
della Costituzione (il quale riguarda il diverso caso della delega di 
poteri legislativi), risulta poi abbastanza chiaro che l'ordinanza, 
facendo proprio l'a�ssunto della djfesa dell'imputato (la quale aveva 
in"'locato al riguardo anche gli artt. 41 e 42 Cost.), � partito dal 
concetto che, per principio costituzionale, nella materia in esame una 
legge non possa conferire all'autorit� amministrativa un potere del 
genere di quello previsto dalla ricordata disposizione senza fissarne 
i limiti e i fondamentali criteri di applicazione, e ha inteso denunciare 
alla Corte appunto l'inosservanza di tale principio. Che essa abbia 
voluto deferirle una violazione di tal fatta risulta, del resto, anche 
dalle sentenze di questa Corte alle quali ha fatto richiamo (sentenze 
103 del 1957, 26 del 1961 e 134 del 1963). 

Alla stregua dei propri precedenti giurisprudenziali (p. es., sentenze 
6 del 1962; 87, 105 e 149 del 1963; 40 del 1964) questa Corte 
ritiene che in tal modo il precetto costituzionale del quale si denuncia 
la violazione sfa sufficientemente individuato, e che perci� l'eccezione 
sollevata dall'Avvocatura dello Stato sia da disattendere. 

2. -La questione proposta dal Pretore di Verona � per� infondata. 
In base alla disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 40 . 
del t. u. sulla caccia, contro cui si appuntano sostanzialmente le 
critiche dell'ordinanza di rimessione, � salvo che nelle bandite, nelle 
x.seirve e nelle zone di popolamento e cattura, � fatto divieto di 
detenere lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani 
vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato 
provinciale della caccia �. La disposiz.ione (la cui ratio � alquanto 
controversa) si inserisce nel sistema della tutela del patrimonio faunistico 
nazionale ed � volta, unitamente ad altre (art. 42 t. u.), a 
favorire il rispetto delle specie di anim�1i in essa indicate, appartenenti 
alla categoria della selvaggina stanziale protetta (art. 3 t. u.). 

In dottrina, cfr. ALESSI, voce Caccia, Enc. diritto, 750 segg. 

Comunque, anche l� dove sussistono diritti soggettivi perfetti all'esplicazione 
dell'attivit� umana in una certa direzione � cos1tituzionalmente legittima 
l'attribuzione alla P. A. del potere discrezionale -non indiscriminato, 
ma soggetto al controllo di legittimit� del giudice amministrativo di 
p()IITe limitazioni, o di derogare alle limitazioni genericamente poste dalla 
legg.e, aU'e1splicazione di tali attivit�. 

In que.Sto �Senso, � testuale la sentenza in eisame, che richi�ama anche la 
precedente sentenza 23 giugno 1964, n. 54, in questa Rassegna, 1964, 662. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZ,IONALE 351 

Coordinata col secondo comma dello stesso art. 40 -in base 
al quale chi, in qualsiasi tempo, venga in possesso di esemplari.vivi 
delle specie indicate, non destinati a scopo di ripopolamento, deve 
(sotto comminatoria delle sanzioni penali previste dal terzo comma 
e del sequestro degli animali) darne avviso, entro 48 ore, agli organi 
locali degli enti preposti alla tutela della caccia, cui � demandato 
di :i;>rovvedere alla loro destinazione -essa comporta che, fuori 

delle eccezioni contemplate nello stesso primo comma, e di quelle 
contemplate nel quinto comma (riguardanti gli esemplari tenuti nei 
giardini o istituti zoologici, nelle stazioni zootecniche sperimentali, 
negli osservatori ornitologici o in istituzioni similari), a nessuno � 
consentito n� di far propri, a titolo originario, attraverso l'esercizio 
della caccia o altrimenti, n� di acquistare a titolo derivativo per 
detenerli, esemplari vivi delle indicate specie animali, se non col 
permesso del Comitato provinciale della caccia, da rilasciare in funzione 
della destinazione. 

� evidente che, da un lato il carattere derogatorio che � proprio 
del potere conferito al Comitato, dall'altro le finalit� che la norma 
la .quale lo prevede si propone di tutelare, comportano che il potere 
in questione sia tutt'altro che illimitatamente discrezionale, e che i 
permessi in cui esso si estrinseca debbano esser motivati; onde questi 
ultimi non sfuggono, anche nella sostanza, al sindacato di legittimit�. 
Ma ben pi� decisive considerazioni militano per l'esclusione della 
fondatezza della questione proposta. 

)

Innanzi tutto l'esercizio della caccia (sul quale questa Corte gi� 
ha avuto occasione di pronunciarsi con la sentenza n. 134 del 1963), 
e perci� l'acquisto della selvaggina attraverso la caccia, non rappresentano 
nel nostro ordinamento estrinsecazione di diritti garantiti 
dalla Costituzione. L'art. 42, secondo comma, di questa demanda alla 
legge il compito di stabilire il regime di appartenenza dei beni e i 
modi di acquisto. E non urta contro tale precetto la legislazione sulla 
caccia allorch�, come nel caso in esame, disciplina in quali situazioni 
e a quali condi~ioni la selvaggina -che prima della cattura � res 
numus, e perci� non forma oggetto di propriet� (art. 934 cod. civ. e 
art. 2 t. u. sulla caccia) -possa esser fatta propria dai singoli. 

N� potrebbe dirsi che la riferita normativa dell'art. 40 del t. u. 
sulla caccia sia in contrasto con l'art. 41 della Costituzione. Questo 
infatti, se assicura la libert� dell'iniziativa economica privata, dispone 
che essa non pu� svolgersi in contrasto con l'utilit� sociale. E nessuno 
potrebbe negare che la normativa in esame sia destinata a far fronte 
a interessi della comunit� nazionale. 

Il divieto ai proprietari, che dovesse considerarsi inerente alla 

normativa stessa, di trasferire a persone non autorizzate i capi di 

selvaggina ivi legittimamente posseduti, sarebbe poi (a parte ogni consi




352 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

derazione che potrebbe ricavarsi dall'istituzionale origine dl res nunius 
della selvaggina) di ritenere, date le finalit� della normazione, in piena 
armonia con quel disposto del secondo comma dell'art. 42 della Costituzione, 
in base al quale � consentito alla legge di imporre limiti alla 
propriet� privata al fine di assicurarne la funzione sociale. 

Da quanto precede risulta che la Costituzione non esclude affatto 
la possibilit� di un divieto legislativo del contenuto di quello enunciato 
nel primo comma dell'art. 40 del t. u. sulla caccia. E siccome nessuno 
pu� accampare un diritto ad agire o comportarsi in un modo legittimamente 
vietato dalla legge, � palese che il divieto stesso non incide nel 
campo dei diritti soggettivi, o -come si esprime l'ordinanza di 
rimessione -nel campo aperto alla libera espansione dell'" agire 
umano�. 

Poich� il divieto in esame � enunciato, delimitato e specificato 
direttamente dalla legge, � fuori luogo poi appellarsi, con riferimento 
ad esso, a quel principio costituzionale, invocato nell'ordinanza, secondo 
il quale un "potere di emanazione di atti limitativi dell'agire umano� 
non potrebbe esser conferito ad una autorit� amministrativa " se non 
quando tale potere sia attribuito alla pubblica Amministrazione, indicandosi 
i criteri idonei per il raggiungimento di fini espressi e cos� 
delimitata la discrezionalit� dell'organo deliberante �; ed � ugualmente 
fuori luogo assumere che tale principio sarebbe stato violato nella 
specie. 

3. -Risulta per� dall'ordinanza che, nell'addurre una siffatta violazione, 
questa ha avuto piuttosto riguardo al potere dei Comitati provinciali 
(esso stesso tutt'altro che illimatatamente discrezionale, come si 
� detto) di concedere, per singoli casi, permessi in deroga al generale 
divieto. Senonch�, a parte il problema se, l� dove esista, il principio 
della riserva di legge, oltre all'esclusione della possibilit� che una 
legge conferisca all'autorit� amministrativa poteri di incidenza non 
sufficientemente delimitati nel campo dei diritti dei singoli, comporti 
altres� la esclusione della possibilit� di conferire poteri amministrativi 
discrezionali ordinati a dispensare i singoli dal sottostare ad incidenze 
operate direttamente dalla legge nella sfera dei loro diritti, un'altra 
considerazione � decisiva a tal proposito. Ed � che -come questa 
Corte ha avuto gi� occasione di affermare ad altro proposito con le 
sentenze n. 12 del 1963 e n. 54 del 1964 -nei campi istituzionalmente 
non aperti alle libere determinazioni dei singoli, e cio� nei campi nei 
quali questi non hanno da vantare diritti soggettivi, non pu� esser 
considerata incostituzionale una legge, la quale, nell'ammettere l'espansione 
dell'agire privato con l'assenso dell'autorit� amministrativa, conferisca 
a questa poteri discrezionali, tanto per allargare, come per restringere, 
la sfera d'azione dei singoli. -(Omissis). 

J 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNA,:Z.IONALE 353 

CORTE COSTITUZIONALE, 24 aprile 1967, n. 51 -Pres. Ambrosini -
Rel. Branca -Cirella e D'Avino -(avv. Di Stefano) e Presidente 
Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato R. Branzini). 

Ferrovie -Ferrovie e tramvie -Regolamentazione delle assuntorie nelle 

ferrovie esercitate in regime di concessione -Contrasto con la tutela 

del lavoro -Esclusione. 

(Cost., artt. 35, 36, 38, 41; 1. 3 febbraio 1965, n. 14). 

Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale della legge 
3 febbraio 1965, n. 14, suiza regolamentazione delle assuntorie esercitate 
in regime di concessione, con riferimento alle disposizioni della 
Costituzione sulla tutela del lavoro, in quanto si tratta di legge che ha 
avuto lo scopo e l'effetto di migliorare le condizioni degli assuntori e dei 
loro coadiutori (1). 

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 9 giugno 1965 del 
Pretore di Napoli (Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1965, n. 297). 
Il r. d. 8 g.ennaio 1931, n. 148 che dett� norme norme iregolanti le condiziom 
di lavoro del perronale dei pubblici servizi di trasporto su fenovie, 
tramvie e linee di navigazione interna esercitate in regime di concessione, 
stabiliva che le norme stesse non erano applicabili al personale addetto ai 
servizi che, rsecondo l'ordiinamento dell'azi.enda e con l'approvazione del 
governo, furono affidati a privati appaltatori. 

In focza di tale disposizione le societ� concessionarie regolarono i loro 
rapporti con i �c. d. assuntori di stazioni, di fermata di minore importanza 
e di passaggi a livello, con contratti di assuntoria, i quali escludevano il 
sorgere di un rapporto di lavoro subordinato re davano al rapporto stesso 
una regolamentazione analoga a quella del contratto d'appalto o, comunque, 

,del contratto di lavoro autonomo. 

. Recentemente, dopo l'entrata in vigore della I. 23 ottobre -960, n. 1369, 

\e ha posto il divieto di affidare in appalto mere prestazioni di lavoro, � 

\~sostenuto che il rapporto nascente dai contratti di assuntoria, malgrado 

'IJ;'ma dei contratti stessi, � un vero e proprio rapporto di lavoro subor


.> e che lo stesso rapporto si istituisce direttamente anche tra la societ� 

.,11cessionaria ed i coadiutori degli assuntori. 

La rilevata situazione di incertezza rendeva precarie le condizioni di 

lavoro degli assuntori, i quali rivendicavano in particolaJ."e le p!rovvidenze 

di carattere sociale per i prestatori d'opera. Di ci� si � preoccupato il legi


slatore con la I. 3 febbraio 1965, n. 14, oggetto dell'impugnativa, di cui la 

Corte ha riconosciuto la o.iena legittimit� costituzionale, in relazione a tutti 

i profili prospettati. 

Sulla legittimit� costituzionale della �citata legge 23 ottobire 1960, 

n. 1369, si ricorda la precedente .sentenza della Corte Costituzionale 9 lugilo 
1963, n. 120 (Giur. cost., 1963, 1364, e nota di SIMI). 
3 

--�l 



354 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, ~4 aprile 1967, n. 53 -Pres. Ambrosini -

Rel. Sandulli � -Zardo (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministx;i 

sost. avv. gen. Stato Coronas). 

Cittadinanza -Perdita alla cittadinanza italiana -Servizio militare obbligatorio 
-Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost., art. 52; 1. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, secondo comma; d. p. r. 14 febbraio 
1964, n. 237 art. 1, Iett. b). 

Non � fondata la questione di legittimitd costituzionale delle disposizioni 
della legge sulla cittadinanza e di quelle sul reclutamento 
obbligatorio nell'esercito, che prescrivono l'obbligo del servizio militare 
anche per il cittadino che abbia perduto la cittadinanza italiana, perch� 
tale obbligo ha una sua autonomia concettuale ed istituzionale rispetto 
al sacro dovere di difendere la Patria, previsto per i soli cittadini dall'art. 
52, primo comma della Costituzione (1). 

(Omissis). -Il raffronto tra le disposizioni impugnate (art. 8, 
secondo comma, legge 13 giugno 1912, n. 555 e art. 1, lett. b, d. P. R. 
14 febbraio 1964, n. 237) -dalle quali risulta che, in via di principio, 
chi abbia perduto, col concorso della propria volont�, la cittadinanza 
italiana, ai sensi del primo comma dell'art. 8 I. 555 del 1912 citata, non 
si sottrae perci� all'obbligo del servizio militare -e i precetti dell'art. 
52 della Costituzione, secondo i quali "la difesa della Patria � 
sacro dovere del cittadino ,, e e il servizio militare � obbligatorio nei 
limiti e modi stabiliti dalla legge ,., non rivela, ad avviso della Corte, 
alcuna incompatibilit�. 

Il primo comma dell'art. 52 della Costituzione, nel proclamare che 
la difesa della Patria � sacro dovere del cittadino, fa una affermazione 
di altissimo significato morale e giuridico. Essa comporta che per tutti 
i cittadini, senza esclusioni, la difesa della Patria -che � condizione 
prima della conservazione della comunit� nazionale -rappresenta un 
dovere collocato al di sopra di tutti gli altri, e che nessuna legge potrebbe 
fare venir meno. Si tratta di un dovere, il quale, proprio 
perch� e sacro,, (e quindi di ordine eminentemente morale), si collega 
intimamente e indissolubilmente alla appartenenza alla comunit� na


(1) La questione era stata proposta con ordinanza 3 dicembre 1965 del 
Tribunale Militare territoriale di Padova (Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 
1966, n. 38). 
In merito all'art. 52 Cost. cfr. CARBONARO, I rapporti civili, in La Costit. 
it., di CALAMANDREI e LEVI, pag. 176, n. 133. 

Degne della massima attenzione le nobili parole espresse in motivazione 
circa il sacro dovere dei cittadini di difendere la Patria: dovere che, 
giustamente, la sentenza ravvisa e collocato al di sopra di tutti gli altri ,, . 
Una gerar�chi1a di precetti costituzionali che attiene all'esistenz,a stessa della 
comunit� statuale e che � il pre.supposto di tutti i diritti e le guarentigie 
previsti dalla Costituzione. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTEllNAZIONALE 355 

zionale identificata nella Repubblica italiana (e perci� alla cittadinanza). 
Cosi inteso esso trascende e supera lo stesso dovere del servizfo militare. 

L'esistenza, per i cittadini, di un dovere cos� caratterizzato costituzionalmente, 
non comporta per�, per s� sola, l'esclusione della possibilit� 
che una legge ordinaria imponga anche a soggetti non cittadini, 

o addirittura stranieri, in particolari condizioni (l'attuale legislazione 
la prevede soltanto per gli stranieri gi� cittadini italiani e per gli apolidi 
residenti nella Repubblica), la prestazione del servizio militare. 
Questo servizio -nel quale, come si � detto, non si esaurisce, per 
i cittadini, il dovere � sacro � di difesa della Patria, e che per i non 
cittadini, appunto perch� tali, non pu� esser considerato, diversamente 
che per i primi, strumentale rispetto a quello della difesa della Patria 
-ha una sua autonomia concettuale e istituzione rispetto al dovere 
patriottico contemplato dal primo comma dell'art. 52. 

A proposito di esso il secondo comma dell'articolo si limita a disporre 
che e � obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge �. 
E ci� non esclude, sempre che siano osservati i precetti dell'art. 10 della 
Costituzione e non siano violati altri prec.etti costituzionali, che una 
legge possa imporlo, quando concorrano interessi che il legislatore 
consideri meritevoli di tutela, anche a soggetti non in possesso della 
cittadinanza italiana. 

2. -Con riferimento poi all'affermazione della ordinanza di rimessione, 
secondo la quale il possesso della cittadinanza da parte di 
chi presta il servizio militare e costituisce, sotto il profilo morale, 
garanzia di leale assolvimento dei delicati e numerosi compiti che egli 
pu� esser chiamato a svolgere, di dedizione e di spirito di sacrificio �, 
osserva la Corte che essa investe un profilo di politica legislativa e 
non di legittimit� costituzionale. L'esame della fondatezza dell'assunto 
(� ben noto che l'argomento ha dato luogo a contrasti, tanto in sede 
legislativa, come in sede dottrinale) esula perci� dalla competenza della 
Corte. -(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 1967, n. 55 -Pres. Ambrosil}.i -
Rel. Verzl -Fortunato (avv. Valente) e Presidente Consiglio dei 
Ministri (sost. avv. gen. Stato Tracanna). 

Previdenza ed assistenza -Ricon~iunzione delle posizioni previdenzialiNuovi 
oneri a carico dello Stato -llle~ittimit� costituzionale Esclusione. 


(Cost. art. 81; 1. 2 aprile 1958, n. 322). 

V.articolo unico della l. 2 aprile 1958, n. 322, recante norme 
sulla ricongiunzione delle pensioni previdenziali ai fini dell'accerta



356 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO .Sl'.ATO 

mento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza 
e di quiescenza, si inserisce nel complesso delle norme della gestione 
della previdenza sociale, senza un contenuto innovativo rispetto alle 
precedenti leggi di spesa e, di conseguenza, non viola l'art. 81 della 
Costituzione (1). 

(Omissis). -La Corte ritiene che la 1. 2 aprile 1958, n. 322, si inserisce 
nel complesso delle norme della gestione della previdenza sociale, 
senza un contenuto innovativo rispetto alle precedenti leggi di spesa, e 
che quindi non sussiste la denunziata violazione dell'art. 81, quarto 
comma, della Costituzione. 

L'assicurazione per l'invalidit�, la vecchiaia ed i superstiti � 
obbligatoria per tutte le ,persone di una determinata et�, che prestano 
lavoro retribuito alle dipendenze di altri, con esclusione soltanto di 
alcune categorie espressamente indicate dal r. d. 1. 14 aprile 1939, 

n. 636 (artt. 3 e 4), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272. 
Nel caso di particolari trattamenti di quiescenza o di previdenza, � 
previsto l'esonero dall'obbligo della assicurazione generale, da concedersi 
con decreto ministeriale, e sottoposto a varie condizioni, fra le 
quali quella � che sia stabilito il trasferimento all'assicurazione obbligatoria 
dell'intera riserva matematica relativa ai contributi dell'assicurazione 
stessa nei casi di cessazione dalla iscrizione o di soppressione 
della casa, fondo o .gestione speciale " (art. 28 del r. d. 1. n. 636 
del 1939, modificato dalla legge n. 1272 del 1939). In altri termini, 
poich� la detta assicurazione ha per scopo l'assegnazione di una pensione 
agli assicurati nel caso di invalidit� o di vecchiaia, e di una 
pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato, 
con le norme sopraindicate si intende assicurare la pensione 
anche ai lavoratori dipendenti da enti esonerati, qualora le forme 
sostitutive di previdenza non garantiscano un trattamento pensionistico. 
Ed, in applicazione di siffati principi, la legge impugnata 
coordina le due posizioni assicurative, ricongiungendo quella sostitutiva 
alla assicurazione generale, mediante il versamento alla Previdenza 
sociale dei contributi relativi a tutto il periodo del cessato 
rapporto di lavoro. Il datore di lavoro deve detrarre l'ammontare di 
tali contributi dalle indennit� spettanti al dipendente al momento della 
(1) La questione era stata proposta con ordinanzia 3 novembre 1964 
della Corte di appello di Bari (Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1965, n. 39). 
La norma costituziOIIlale circa l'indicazione dei mezzi di copertura della 
spesa ~esuppone che vi sia una nuova spesa assunta dalla legge, e che essa 
sia deten:'minata, o quanto meno, determinabile. Si richiamano, 1n proposito, 
le precedenti sentenze della Corte 9 giugno 1961, n. 31 (Giust. cost., 1961, 
857) e 24 giugno 1961, n. 36 (ivi, 655, entrambe con nota di BuscEMA). 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTE}l~~-~IONALE 357 

cessazione del rapporto per effetto del trattamento sostitutivo. Appare 
pertanto evidente che questa legge non ha un contenuto nuovo o 
diverso dalle precedenti previsioni legislative, ma si limita a dare 
una particolare regolamentazione, rientrante nella gestione della previdenza 
sociale e nelle previsioni economiche finanziarie della stessa. 

Occorre altresl considerare che l'aumento del numero degli iscritti 
all'assicurazione generale non �, di per s� solo, elemento decisivo 
al fine della indagine per accertare se la legge in esame sia generatrice 
di una nuova spesa per l'Erario. Ed invero tale numero � 
soggetto a continue variazioni, incerte ed imprevedibili, in aumento 

o in diminuzione, per il continuo affluire di nuovi assicurati come 
per -i diversi eventi che seguono le vicende della vita di costoro, onde, 
nella grande massa degli iscritti, si verificano compensazioni, in virt� 
delle quali, le differenze eventuali di spesa perdono di rilevanza. 
Comunque, per le ragioni esposte sopra, il contributo dello Stato 
per il futuro eventuale trattamento pensionistico � da ritenersi gi� 
compreso nelle previsioni di spese contenute nelle leggi sopraindicate 
del 1939, rientrando nei complessi rapporti generali fra Stato e Istituto 
della previdenza sociale. -(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 1967, n. 56, Pres. Ambrosini -
Rel. Bonifacio -Maltempo (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(sost. avv. gen. Stato Azzariti). 

Ordinamento giudiziario -Modificazione delle circoscrizioni territoriali 
degli uffici giudiziari -Applicabilit� ai processi pendenti Violazione 
del principio della precostituzione del giudice -Esclu


sion~. 

(Cost., art. 25, primo comma; d. p. r. 31 dicembre 1963, n. 2105, art. 9). 

Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 9 
del d.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105, in base al quale gli affari giudiziari 
pendenti al momento della entrata in vigore delle nuove circoscrizioni 
giudiziarie sono devoluti agli uffici competenti in base al 
nuovo assetto territoriale; ci� in quanto lo spostamento della competenza 
dall'uno all'altro ufficio giudiziario avviene per effetto di un 
nuovo ordinamento, e della designazione di un nuovo giudice naturale, 
che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, 
sostituisce a quello vigente (1). 

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 22 ottobre 1965 del 
Tribunale di Salerno (Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1965, n. 309). 

358 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Nel proporre la questione di legittimit� costituzionale 
dell'art. 9 del d.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105 il Tribunale di. ~~lerno 
muove dal presupposto che il principio secondo il quale nessuno pu� 
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge -art. 25, 
primo comma, della Costituzione -esige che qualsiasi innovazione in 
tema di competenza giudiziaria debba mantener ferma la precedente 
disciplina per i procedimenti in corso: appunto per ci� sarebbe costituzionalmente 
illegittima la norma in esame, che assegna gli affari 
pendenti alla data del 1-0 settembre 1964, a meno che si tratti di cause 
civili passate in decisione o di procedimenti penali in fase dibattimentale, 
alla cognizione del giudice che sia competente in relazione ape 
nuove circoscrizioni territoriali. 

Per valutare in tutte le sue implicazioni la tesi prospettata nell'ordinanza 
di rimessione va peraltro tenuto presente che, ove nella definizione 
del concetto di � giudice naturale precostituito per legge � 
dovesse essere usato anche un criterio cronologico, la necessaria precedenza 
temporale della legge andrebbe riferita non gi�, come il giudice 
a quo ritiene, all'atto introduttivo del giudizio, ma pi� esattamente al 
fatto che al giudizio d� luogo. Val quanto dire che una legge che 
modifichi i presupposti o i criteri di determinazione della competenza 
del giudice dovrebbe transitoriamente far salva la disciplina anteriore 
non soltanto per i procedimenti pendenti, ma per qualsiasi giudizio, anche 
futuro, relativo a fatti, rilevanti per la competenza, verificatisi 
prima della sua entrata in vigore. E nell'ipotesi di abolizione di alcuni 
uffici giudiziari, quale � quella contemplata negli artt. 2 e 3 della legge 
in esame, gli uffici soppressi dovrebbero essere conservati in attivit� 
per un periodo di tempo indefinito e indefinibile. 

2. -La Corte ritiene che non sia fondata la tesi dalla quale le 
descritte conseguenze deriverebbero. 
Nel presente giudizio, come � evidente, l'art. 25, primo comma, 
della Costituzione, non viene in considerazione sotto il profilo della 
riserva di legge: � la stessa norma impugnata, infatti, che indica direttamente 
e senza la intermediazione 'di atti di altre autorit� quale � il 
giudice competente alla cognizione dei procedimenti pendenti. Tuttavia 
i principi messi in luce dalla giurisprudenza di questa Corte, fin dalla 
sentenza n. 88 del 1962, in riferimento a casi nei quali una disposi-

La sentenza ha esattamente rilevato la differenza esistente tra modifica


zione di comp,etenza come conseguenza di provvedimenti discrezionali del


l'A. G., o anche legislativi, ma a carattere paTticolare, e modificazione do


vuta a provvedimenti legislativi di carattere generale, ritenendo la piena 

legittimit� costituzionale della seconda ipote,si. 

La precedente sentenza 17 luglio 1962, n. 88, citata in motivazione, 

leggesi in Giur. cost., 1962, 961 e nota di MrcHELI. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNA:ZIONALE 359 

zione legislativa conferiva ad organi giudiziari il potere discrezionale 
di designare il giudice competente in un singolo processo appaiono"pienamente 
idonei a determinare anche il significato ed i limiti dell'obbligo 
imposto allo stesso legislatore di non distoglier.e alcuno dal suo giudice 
naturale. Ed invero in entrambe le sue direzioni -e, cio�, sia in 
quanto implica la necessit� che la competenza giudiziaria, individuabile 
in base a criteri generali direttamente posti dalla legge, non veng.a 
derogata da atti insindacabili dei pubblici poteri, sia in quanto esprime 
un principio sostanziale al quale la stessa legge deve uniformarsi nel 
regolare la materia -il precetto costituzionale enunciato nel primo 
comma dell'art. 25 tutela una esigenza fondamentalmente unitaria: 
quella, cio�, che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una 
rigorosa garanzia della loro imparzialit�, venga sottratta ad ogni 
possibilit� di arbitrio. La illegittima sottrazione della regiudicanda al 
giudice naturale precostituito si verifica, perci�, tutte le volte in cui 
il giudice venga designato a posteriori in relazione ad una determinata 
controversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare 
alle regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali 
la legge attribuisce tale potere al di l� dei limiti che la riserva impone. 
Il principio costituzionale viene rispettato, invece, quando la legge, sia� 
pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti 
o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice 
competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza 
dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza d�i una 
deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata 
o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo 
ordinamento -e, dunque, della designazione di un nuovo giudice 

e naturale � -che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile 
potere di merito, sostituisce a quello vigente. 

Alla stregua di tali principi la norma in esame non merita censura. 
Il d.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105 (emanato in forza della delega 
conferita al Governo dalla 1. 27 dicembre 1956, n. 1443 e prorogata 
da successive leggi) ha operato una riforma delle circoscrizioni giudiziarie 
al fine di un migliore assetto dell'organizzazione degli uffici 
giudiziari: per soddisfare cio� -il che va tenuto nel debito conto un 
interesse generale intimamente connesso alla funzionalit� dei servizi 
della giustizia. 

L'art. 9 impugnato, pur riferendosi ad una sfera definita di pro


cedimenti, non comporta affatto, nel senso che si � chiarito, la desi


gnazione a posteriori del giudice competente a conoscere una concreta 

controversia, ma si limita a prescrivere, in via assolutamente gene


rale, entro quali limiti gli effetti delle modifiche circoscrizionali ab


biano ad incidere sui procedimenti in corso. La disposizione, pertanto, 

non viola l'art. 25, primo comma, della Costituzione. -(Omissis). 



360 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 1967, n. 57 -Pres. Ambrosini -
Rel. Benedetti -Commissario dello Stato per la Regione Siciliana 
(sost. avv. gen. Stato Guglielmi) c. Presidente Regione Siciliana 
(avv. Crisafulli). 

Sicilia -Cantieri straordinari di lavoro -Legge regionale attributiva 
di Wl assegno straordinario -Illegittimit� costjtuzionale -Esclusione. 
(Cost., art. 3; St. Reg. sic., art. l 7 lett. f; I. reg. 21 dicembre 1966). 

La legge regionale siciliana 21 dicembre 1966, attributiva ai lavoratori 
avviati ai cantieri di lavoro straordinari di un sussidio extra di 

L. 1.500 giornaliere non ha violato i limiti dei principi ed interessi ai 
quali si � informata la legislazione statale in materia di assistenza sociale, 
ma ha solo inteso concedere un trattamento pi� favorevole a speciali 
cantieri, istituiti in via eccezionale e temporanea per soddisfare 
alle particolari condizioni nelle quali si erano venuti a trovare alcuni 
Comuni dell'Isola (1). 
(1) La Corte ha respinto il ricorso del Commissario dello Stato in vista 
della eccezionalit� della situazione locale cui la legge intendeva ovviare, ed 
ha richiamato, in motivazione, gli artt. 59 e 60. del d. l. 18 novembre 1966, 
n. 976, che istituiscono analogo assegno ;per i cantieri speciali istituiti dopo 
le alluvioni dell'autunno 1966 sul restante territorio della Repubblica. 
CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 1967, n. 58 -Pres. Ambrosini -
Rel. Mortati -Cappellacci (avv. Magrone) Colasanti ed altri (avv. 
Cesco Nigro) Pugno (avv. Durandi) e Presidente Consiglio dei 
Ministri (sost. avv. gen. Stato Dallar�). 

Filiazione -Azione per riconoscimento di paternit� -Brevit� del relativo 
termine -Violazione della tutela della filiazione naturaie Esclusione. 
(Cost., art. 30; c. c., art. 271). 

Filiazione -Azione per riconoscimento di paternit� -Invalidazione 
dell'art. 123 disp. attuaz. codice civile -Inapplicabilit� ai nati 
prima del 1 luglio 1939 -Violazione del principio di eguaglianza Esclusione. 
(Cost., art. 3; c. c., art. 271; disp. attuaz. c. c., art. 123). 

L'apposizione del termine indicato nell'art. 271 cod. civile per 
l'esercizio dell'azione di riconoscimento della paternit� non pu� ritenersi 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTJ1;.~N~ZIONALJ!: .361 

sottratto al potere conferito al legislatore dall'ultimo comma dell'art. 3 
della Costituzione di determinare i limiti entro i quali contene'Ye la 
ricerca della paternit� (1). 

Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale, con riferimento 
al principio di eguaglianza, dell'art. 271 c. c., dopo l'avvenuta 
cessazione di efficacia della discriminazione posta dall'art. 123 disposizioni 
transitorie cod. civile fra i nati prima del 1� luglio 1939 e quem 
nati successivamente, in quanto anche i primi, sin dall'entrata in vigore 
deUa Costituzione, avrebbero potuto esercitare l'azione di riconoscimento 
di paternit� (2). 

(Omissis). -Le due cause riguardano questioni sostanzialmente 
uguali, anche se prospettate in termini parzialmente diversi, e pertanto 
si rende opportuno procedere alla loro riunione per deciderle con unica 
sentenza. 

1. -L'ordinanza del Tribunale di Roma, pur prendendo atto, al 
fine del giudizio sulla rilevanza, del motivo addotto dall'attrice per 
giustificare il promuovimento dell'azione oltre il termine stabilito 
dall'art. 271 del codice civile (fatto consistere nell'impedimento ad esso 
opposto dalla presenza dell'art. 123 delle disposizioni di attuazione del 
codice stesso, la cui illegittimit� � stata dichiarata con la sentenza 
di questa Corte n. 7 del 1963), ha tuttavia ritenuto che la questione 
dell'illegittimit� costituzionale dell'art. 271 predetto fosse prospettabile 
sotto l'aspetto del contrasto :lira la brevit� del termine dal medesimo 
stabilito per la proposizione dell'azione di riconoscimento della paternit� 
naturale e le esigenze di tutela dei nati fuori del matrimonio 
voluta assicurare dall'art. 30 ultimo comma della Costituzione. 
La questione, cos� formulata, non pu� ritenersi fondata. Infatti, 
\~ non � contestabile che la disposizione costituzionale invocata ha 
'teso innovare alla precedente normazione in materia, nel senso di 

' 

v~io assicurare la tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del 
~onio, e correlativamente di estendere i casi di ricerca della 

1 

\t� (la quale � da considerare forma fondamentale per l'attuazione 

\ 

(1-2) La questione era istata sol'levata con due ordinanze, rispettivamente 
8 novembre 1965 del Tribunale di Roma (Gazzetta Ufficiale 30 aprile 
1966, n. 105) e 28 maggio 1965 del Tribunale di Torino (Gazzetta Ufficiale 
31 dicembre 1965, n. 326). 

La sentenza costituisce un corollario della precedente sentenza della 
stessa Corte, 16 febbraio 1963, n. 7 (sul,la quale ampiamente cfr. I giudizi 
di costituzionalit�, 1961-65, pag. 107 ss.), con la precisazione, inerente alla 
efficada delle sentenze di accoglimento della Corte, gi� 1espressa nella decisione 
29 dicembre 1966, n. 127, in questa Rassegna, 1966, 1185). 



362 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di tale tutela, secondo quanto questa Corte ha statuito con la sentenza 

n. 70 del 1965), � altresl non dubbio l'intento che anima la...P.-!)rma 
medesima di arrestare la protezione disposta della prole naturale al 
punto in cui essa si palesi incompatibile con i diritti della famiglia 
legittima. Ora l'apposizione di un termine entro cui sia da esperire 
l'azione di riconoscimento non pu� ritenersi sottratto al potere conferito 
al legislatore dallo stesso ultimo comma dell'articolo citato di determinare 
i limiti entro cui contenere la ricerca della paternit�. l,_nfatti, 
mentre sembra ovvio che nel generico concetto di � limite ,. Clebba 
farsi rientrare ogni specie di circostanze relative all'esercizio della 
azione medesima, e quindi anche l'apposizione di un termine, non pu� 
contestarsi che quest'ultima corrisponda all'esigenza di salvaguardare, 
oltre che gli interessi della famiglia legittima, anche quelli della persona 
verso cui la ricerca si rivolge (secondo quanto � stato ritenuto 
dalla citata sentenza n. 70); interessi che poi coincidono con gli altri 
pi� generali della certezza del diritto, indubbiamente compromessi dal 
consentire l'esperibilit� dell'azione a tempo indeterminato. 
Nessun pregio ha l'argomento che in contrario si vorrebbe desumere 
dall'imprescrittibilit� di altre azioni di stato (come quella relativa 
alla ricerca della maternit�) poich�, non sussistendo un principio costituzionale 
al quale possa venire ricondotta l'imprescrittibilit� stessa, deve 
ritenersi rilasciato alla discrezionalit� del legislatore lo stabilirla in 
alcuni casi (come, per es., oltre che per l'ipotesi prima ricordata, per 
le azioni del figlio naturale consentite, ai sensi dell'art. 279 c. c., allo 
scopo di ottenere la corresponsione degli alimenti a carico del genitore), 
e non gi� in altri, come quello in specie, destinato al conseguimento 
di effetti pi� estesi e penetranti. 

N� meglio fondata appare l'eccezione quando la si consideri sotto 
l'aspetto, posto in rilievo dall'ordinanza, della brevit� del termine stabilito 
dall'art. 271. La questione cosi prospettata potrebbe ottenere adito 
in un giudizio di legittimit� costituzionale solo in quanto risulti che 
il termine venga determinato in tal modo da riuscire irrazionale, 
rendendo solo apparente la possibilit� di esercizio del diritto, secondo 
la Corte ha avuto occasione di statuire, fra le altre, con le sentenze 

n. 93 del 1962, e nn. 107 e 118 del 1963. � per� da escludere che 
incong�ruo possa considerarsi il termine in esame, perch� il periodo di 
due anni da essa stabilito non rende estremamente disagevole, n� tanto 
meno impossibile l'esperimento dell'azione. 
2. -Diversa � l'impostazione che l'ordinanza del Tribunale di 
Torino d� alla questione sollevata, perch� con essa non si contesta la 
apponibilit� di un termine all'azione in esame, ma si afferma invece 
che, ove si mantenesse fermo quello stabilito dall'art. 271, pur dopo 
l'avvenuta invalidazione dell'art. 123 delle disposizioni di attuazione 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 363 

del codice civile, per effetto della citata sentenza n. 7 del 1963, si 
verrebbe ad introdurre un'ingiustificata discriminazione fra i nati .Prima 

del 1� luglio 1939 (per i quali la eliminazione della norma impeditiva 
dell'azione rimarrebbe priva di ogni effetto) e quelli nati successivamente, 
che invece ne potrebbero beneficiare, con conseguente violazione 
del principio di eguaglianza, oltre che di quello dell'art. 30, posto a 
tutela della filiazione naturale. 

Anche tali censure devono ritenersi infondate. L'ostacolo, presentato 
dall'art. 123 delle disposizioni di attuazione, all'esi;>erimento della 
azione per la dichiarazione giudiziale di paternit� in tutti i casi consentiti 
dall'art. 269 del nuovo codice civile, da parte dei figli nati 
prima del 1'0 luglio 1939, � venuto a cessare per effetto dei nuovi 
principi introdotti dalla Costituzione repubblicana che hanno limitato 
i poteri del legislatore, nel senso di conferire una maggiore protezione 
alla prole illegittima, nonch� di escludere ogni discriminazione, nel godimento 
della medesima che potesse apparire arbitraria. Pertanto dal 
giorno dell'entrata in vigore della Costituzione medesima rimaneva 
aperto a tutti coloro che da tali discriminazioni si fossero ritenuti 
colpiti il potere di promuovere l'azione per il riconoscimento del 
diritto vantato. Non pu� ritene11si che si produca (come ritiene l'ordinanza) 
una ingiustificata diversit� di trattamento fra i nati prima del 
10 luglio 1939 e �quelli nati successivamente, poich� anche �i primi 

(salvo che non si fosse verificata nei loro riguardi la decadenza dal 
diritto per decorso dei termini di cui all'art. 271 c. c. prima dell'entrata 
in vigore della Costituzione) rimaneva consentito di richiedere il riconoscimento 
giudiziale della paternit� entro i termini predetti, o eventualmente 
nei due anni decorrenti dal 1� gennaio 1948. 

Il far discendere dall'inerzia di coloro che avrebbero potuto speri


mentare l'azione a tutela del diritto venuto a costituirsi in loro favore, 

un effetto estintivo del medesimo, come non pu�, sulla base delle consi


derazioni svolte in precedenza, ritenersi contrastante con l'art. 30 della 

Costituzione, cosi non trova ostacolo nell'art. 3, apparendo chiaro che 

il principio di eguaglianza non � violato quando la legge dispone tra~


tamenti diversi in confronto a soggetti diversamente solleciti nella 

tutela delle proprie pretese, ed anzi violato sarebbe se, al contrario, 

si adottasse una di�sciplina uniforme nei due casi. 

Tanto meno la violazione denunciata pu� riscontrarsi, come ritiene 

l'ordinanza, nella distinzione risultante dal secondo comma dell'art. 271 

fra i casi dei numeri 1 e 4 dell'art. 269 e quello del n. 2, essendo ovvio 

che il termine dei due anni non avrebbe potuto (senza violazione del 

citato art. 2935 c. c.) farsi decorrere dal raggiungimento della mag


giore et� allorch� � titolo costitutivo del diritto a richiedere la dichia


razione giudiziale di paternit� si sia formato dopo il compimento di 

quell'et�. 



364 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA'l'O 

3. -Nessuna incidenza sulla situazione giuridica derivante dai 
principi che si sono richiamati pu� attribuirsi alla citata sentenza n. 7 
del 1963, essendosi questa limitata a dichiarare la illegittimit� ~~stituzionale 
dell'art. 123, primo e secondo comma, nella considerazione 
della irragionevolezza imputabile alla discriminazione da esso effettuata, 
in via transitoria, fra i nati in epoca anteriore e quelli nati dopo il 
1� luglio 1939, ma non ha nulla statuito in ordine alla decorrenza del 
termine di decadenza dell'azione da parte dei primi. Tale questione 
(estranea alla fattispecie allora in discussione) dev'essere decisa secondo 
i criteri che la Corte ha avuto ripetutamente occasione di enunciare. 
Pi� recentemente, con la sentenza n. 127 del 1966, ha statuito che gli 
effetti delle proprie pronuncie di accoglimento, quali si deducono dalla 
disciplina costituzionale della materia (risultante dall'art. 136, primo 
comma Cost., in relazione all'art. 1 1. cost. n. 1 del 1948 ed all'art. 30 
1. di attuazione n. 87 del 1953) non sono paragonabili a quelli del ius 
superveniens, poich� discendono dalla dichiarazione di un'invalidit� 
che inficia fin dall'origine (o fin dalla emanazione della Costituzione 
per leggi a questa anteriori) la disposizione impugnata. Pertanto le 
pronuncie stesse fanno sorgere l'obbligo per i giudici avanti ai quali 
si invocano le norme di legge dichiarate costituzionalmente illegittime 
di non applicarle, a meno che i rapporti cui esse si riferiscono debbano 
ritenersi ormai esauriti in modo definitivo ed irrevocabile, e conseguentemente 
non pi� suscettibili di alcuna azione o rimedio, secondo i 
principi invocabili in materia. 
L'applicazione in concreto di tali principi compete al giudice del 
merito, che dovr� effettuarla con riguardo alla natura ed entit� del 
v1z10 accertato nella legge, nonch� alla particolarit� delle circostanze 
della controversia a lui sottoposta. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 1967, n. 59 -Pres. Ambrosini -
Rel. Branca -Soc. Zarattini (avv. Cusimano) e Presidente Consiglio 
dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Casamassima). 

Autoveicoli -Disciplina dei contratti di compravendita -Inammissibilit� 
di sospensione dell'esecuzione senza il pagamento del prezzo Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione. 
(Cost. art. 3, 24; R. D. L. 15 marzo 1927 n. 436, art. 7). 

Non � fondata sia con riferimento al principio di eguaglianza, 
sia con riferimento al principio di difesa in giudizio, la questione di 
legittimit� costituzionale dell'art. 7 r. d. Z.� 15 marzo 1927, n. 436, che 


J 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERN.J\;lIONALE . 365 

fa divieto al Giudice di sospendere l'esecuzione del decreto di vendita 
se l'opponente non provveda al pagamento delle somme dovute.-...(1). 


(Omissis). -L'ordinanza di rinvio avanza sospetti di incostituzionalit� 
sull'art. 7 del r. d. 1. 15 marzo 1927, n. 436, per il quale il 
compratore di un autoveicolo, che si oppone al sequestro dell'automezzo, 
non evita la vendita forzata se prima non paga al venditore 
procedente le somme dovute per l'acquisto: la norma favorirebbe 
quei debitori che sono in grado di pagare immediatamente l'intero 
prezzo e perci� violerebbe l'art. 3 della Costituzione; inoltre, a somiglianza 
di quanto accadeva per il c. d. solve et repete, renderebbe 
illusorio il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione). 

N� l'una n� l'altra censura appare fondata. 

Non la prima poich� trascura il fatto che l'opponente ha acquistato 
la macchina, normalmente ne ha usato, � debitore del prezzo 
ed � sottoposto a privilegio su di essa in virt� d'un atto scritto 
e registrato (artt. 2, 6, 12 lett. g, 14 r. d. 1. citato): tutto ci�, quale 
che sia la natura del procedimento aperto dal venditore insoddisfatto, 
legittima la singolare rapidit� degli atti processuali di sequestro e 
vendita forzata dell'autoveicolo; e l'onere del pagamento preventivo 
tende proprio ad escludere che l'opposizione sia un pretesto per ritardare 
il versamento del prezzo del bene acquistato: somma che, del 
resto, quando il compratore non abbia a sua volta alienato l'autoveicolo, 
si riduce all'ammontare delle rate scadute: art. 7, primo comma. 
E se chi ha indipendenza economica pu� adempiere all'onere con 
minori sacrifici, questo non � segno di una legislazione di favore, ma, 
piuttosto che effetto del particolare comando legislativo, � una conseguenza 
fatale della situazione di debito. Bench� dopo il decreto di 
sequestro non vi sia ancora l'accertamento definitivo deH'obbligo o 
meglio delle sue dimensioni, tuttavia l'atto scritto, la registrazione del 
privilegio e la presenza del veicolo sono indici di fondatezza della 
pretesa avanzata dal venditore procedente; perci�, pur non potendosi 
escludere una responsabilit� del venditore per vizi occulti o altra 
simile, non � irragionevole n� ingiusta una legge che, esigendo il 
pagamento preventivo, non distingue fra abbienti e non abbienti (v. 
sentenza 1963 n. 56 della Corte costituzionale): a costoro, del resto, 
non si chiede altro che una prestazione a cui si erano visibilmente1 
impegnati. 

(1) La questione era stata :proposta con due ordinanze 24 e 25 gennaio 
1966 dal Pretore di Catania (Gazzetta Ufficia.le, 12 marzo 1966, n. 64, e 
26 marzo 1966, n. 76). 
Sullo speciale procedimento di esecuzione automobilistico cfr. in dottrina 
CALVOSA, Cenni sulla speciale procedura di esrn�opriazione degli autoveicoli, 
Gim�. it., 1962, I, 1, 82; ORENGo, La sospensione della esecuzione nella 
procedura automobilistica, Nuovo dir., 1962, 249. 



366 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO S'fATO 

2. -Infondata � anche la seconda censura poich� non distingue 
gli effetti tipici dell'opposizione daMa sospensione del procE'.~~mento 
esecutivo: questa di regola non � conseguenza necessaria di quella 
(artt. 623 e segg. e 648 c. p. c., art. 64 legge cambiaria). Anche nel 
procedimento speciale introdotto dalla legge impugnata l'opposizione 
compie il suo corso, nel quale l'opponente pu� far valere le proprie 
ragioni, indipendentemente dalla sospensione degli atti esecutivi: come 
dire che all'accertamento di quelle ragioni si procede bench� l'opponente 
non abbia pagato le somme dovute e perfino se si � opposto 
dopo la scadenza del termine previsto nel terzo comma dell'art. 7. 
Sotto questo aspetto dunque, non occorrendo il pagamento preventivo, 
non vi � alcun ostacolo all'esercizio del diritto di difesa (v. anche 
sentenza 1962, n. 40, della Corte costituzionale). 
Il mancato pagamento impedisce solo la sospensione del processo 
esecutivo; ma anche nell'esecuzione ordinaria e nel processo cambiario 
il mancato versamento della cauzione, frequentemente imposta dal giudice, 
impedisce la sospensione del processo : il che prova come subordinarla 
alla prestazione di garanzie pecuniarie risponda a un'esigenza 
diffusa nel nostro ordinamento. Innegabilmente il diritto di difesa deve 
potersi esercitare anche nella fase esecutiva (" in ogni stato e grado 
del giudizio ,. ) ; ma ci� non significa che il procedimento esecutivo debba 
arrestarsi dinanzi a una qualunque opposizione: se esso � giunto ai 
suoi ultimi episodi, attribuire alla nuda richiesta del debitore la virt� 
di impedirne la conclusione pi� rapida contrasterebbe ai fini di giustizia. 
Quando il procedente � forte di titoli o di documenti d'immediata 
efficacia probatoria anche a lui pu� essere dovuta una qualche garanzia, 
se si vogliono sospendere gli atti esecutivi: nel procedimento su autoveicoli 
funge da garanzia il preventivo pagamento delle rate pregresse, 
che � anche un freno ad opposizioni avventate di chi ha una posizione 
processuale decisamente compromessa. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 1967, n. 60 -Pres. Ambrosini Rei. 
Oggioni -Di Guglielmo (n. c.). 

Esecuzione forzata -Pi~oramento mobiliare -Compenso al custode 
rimesso al riconoscimento dall'Ufficiale ~iudiziario -Ille~ittimit� 
costituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 36; c. p. c., art. 522). 

Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 522, 
prima parte, c. p. c., che subordina il compenso al custode dei beni 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTE.R:i'lJ!.ZIONALE 367 

mobili pignorati al riconoscimento dell'Ufficiale giudiziario, con riferimento 
ai princ�pi costituzionali della tutela del lavoro, in .quanto 
tali principi tutelano le prestazioni da cui il lavoratore debba trarre 
prevalentemente e continuamente profitto, a differenza dell'attivit�, 
del tutto occasionale e temporanea, del custode di beni mobili pignorati. 
(1). 

(1) :t;..a questione era stata proposta con ordinanza 23 novembre 1965 
dal Pretore di Viterbo (Gazzetta Ufficiale, 14 maggio 1966, n. 118) e decisa 
con procedimento in Camera di Consiglio non essendovi stata costituzione 
di parti. 
Gi� con la precedente sentenza 12 luglio 1965, n. 67 (I giudizi di costituzionalit�, 
1961-65, 233) la Corte Costituzionale aveva escluso l'applicabilit� 
dell'art. 36 della Costituzione a prestazioni occasionali ai serv1z1 a 
favore della pubblica Amministrazione, non ravvisandovi il presupposto 
per un rapporto di lavoro. 



SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 gennaio 1967, n. 208 -Pres. 
�Tavolaro -Est. Mirabelli -P. M. Criscuoli (conf.). -Comini (avv. 
Carboni) c. Comune di Milano (avv. Consolini). 

Competenza e giurisdizione -Uso dei beni demaniali -Concessione 
amministrativa -Diritto al sepolcro -valutazione del pubblico 
interesse che determina l'affievolimento del diritto -Giurisdizione 
del Consiglio di Stato. 

(t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26). 
Il c. d. diritto al sepolcro s} fonda su di una concessione amministrativa 
dalla quale possono nascere diritti soggettivi perfetti nei 
confronti di altri privati e diritti destinati ad affievolirsi per esigenze 
di pubblico interesse nei confronti della pubblica amministrazione: 
quando il diritto � destinato all'affievolimento il compito di accertare 
la sussistenza del pubblico interesse in vista del quale � consentito 
comprimere la posizione soggettiva dell'interessato � affidato alla 
valutazione discrezionale della pubblica amministrazione censurabile 
innanzi al giudice amministrativo (1). 

(1) La .sentenza applica alla materia delle concessioni il criterio ormai 
pacifico di discriminazione della giurisdizione (cfr. fra le numerosissime, 
Cass., 11 ottobre 1965, n. 2111, in questa Rassegna, 1966, I, 784 e 6 apTile 
1966, n. 902, ivi, 822). Notevole in particolare � la limpida enunciazione che 
di fronte ad un diritto soggettivo per sua natura �destinato ad affievolimento" 
(potremmo dire affievolib'ile) �spe.Ua sempre al giudice amministrativo 
�conoscere degli atti che valutano ed accertano le ragioni di pubblico 
interesse che giustificano l'effettivo affievolimento; in sostanza � riservato 
al giudizio dell'A.G.O. il se deB.'affievolimento (anzi dell'affievolibilit�) ed 
a quello del giudice amministrativo il come. 
La sentenza, per�, pur �conforme ad a'ltre precedenti (Cass., 29 luglio 
,1964, n. 2154, in questa Rassegna, 1964, I, 1064) non pu� essere condivisa sul 
punto in cui definisce la posizione del concessionario di beni demaniali 
verso la P. A. concedente come �diritto destinato ad affievolirsi,, tale che, a 
seguito di dichiarazione di il:legittimit� dell'atto da cui deriva l'affievoli


mento, riacquista fa pienezza di diritto soggettivo. La materia � stata am

PARTE I, SEZ. II, GlURIS. SU QUESTIONI DI GIVlUSDIZIONE 369 

(Omissis). -Con l'unico motivo.di ricorso il ricorrente sostiene che 
egli ha agito per la tutela del suo diritto soggettivo di usare l'area c.~mJteriale, 
oggetto della concessione disposta a suo favore dal Comune controricorrente, 
e che nella decisione impugnata del Consiglio di Stato 
non � stato dimostrato, e comunque egli contesta che l'Amministrazione 
comunal'0 avesse il potere .di affievolire il suo diritto in vista del pubblico 
interesse alla destinazione a giardino di alcuni spazi del cimitero; 
chiede, quindi, che vel}ga dichiarato che la controversia non 
rientra nella competenza .della giurisdizione amministrativa, ma � 
compresa nella competenza giurisdizionale dell'Autorit� giudiziaria ordin.
�ria. 

11 :rieotHnte non contesta, dunque, il principio ripetutamente affermato 
da queste Sezioni Unite, secondo cui nel vigente ordinamento 
.!liUl!idieo il di:dtto al sepolcro si fonda sQ.pra. una concessione ammi1:')'.
i:str~tiva �e da tale concessione possono sorgere a favore del concessic>
l!iiario diritti so"ettivi perfetti nei confronti degli altri privati, 
:meqtt� nei vapporti cQn la pubblica ,amminfstrazione concedente tali 
dititti sono d.estinati ad affievolirsi ed a degradare ad interessi legittimi, 

I.ili itonte ad esigenze di pubblico, generale interesse; sostiene, per�, 
�he, nell.a specie, 'tale affievolime:nto non ha avuto luogo, e su tale 
assunto fonda l'affermazione che egli � da ritenere titolare di un diritto 
sofgettivo perfetto anche nei confronti della pubblica amministrazione. 
\ piamente trattata rda CARUSI nella nota In tevia di concessione d'uso di beni 
\ pubblici, in questa Rassegna, 19.64, I, 1066, alla quale si rimanda. 
\"' La posizione del concessiona:rio.di beni pubblici, e particolarmente de\ 
maniail.i, �, verso la P. A. concedente, di interesse legittimo e non gi� di 

11. diritto affievolito; se come � stato ripetutamente affermato (Cass. 3 otto'
t.1bre 1964, n. 249.5 in questa Rassegna, 1964, I, 865; 24 luglio 1964, n. 2030, ivi, 
4; 7 .ottobrfi! 1964, :n. 2546, ivi, 1045) 1'uSQ dei beni demaniali non pu� 
e oggetto che di un negozio di diritto pubblico nel quale la P. A. 
iene nell'esercizio di una potest�/ di imperio (si che non � possibile 
urre la concessiooe a nessun tipo di negozio di diritto privato), in 
po ~l concessionario :potr� vantare .solo un interesse legittimo che 
rima delila manifestazione �del 19otere della P. A. diret�ta al:la com.
ella sfera di dis.'Ponibilit� del privato n� dopo la dichiarazione 
. it� deil'esereizio di tale potere) si presenta come diritto sogget, 
1�:li� appare ancor pi� rilevainte nel cais.o deciso in cui noo si discuteva 
, a revoca della concessione bensi dell'ampiezza di essa; la P. A., ferma 
�(restando 
la concessione, ne aveva limitato la portata non conse:piendo al 
privato un determinato uso del bene (costruzione su un suolo destinato a 
rimanere �come giardino); la P. A. non ha affievolito un diritto soggettivo, 
ma ha condizionato un interesse legittimo .che tale � sempre stato. Questa 
distinzione, �Se pur non comporta conse~uenze ai fini della discriminazione 
delle giurisdizioni, � per� di grande importanza per la qualificazione dell'atto 
di concessione e per gli effetti che importa, anche ai fini della giurisdizfone, 
l'annullamento dell'atto amministrativo che incide sulla posizione 
soggettiva del concessionario (C. B.). 

4 



� inoperante la clausola compromissoria contenuta in uno statuto 
sociale di cooperativa edilizia a contributo statale e con la quale si 
� inoperante la clausola compromissoria contenuta in uno statuto 
sociale di cooperativa edilizia a contributo statale e con la quale si 
370 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Deve essere rilevato, per�, che tutte le volte in cui il diritto � 
destinato ad affievolimento, il compito di accertare la sussistenza, o 
meno, del pubblico interesse, per soddisfare il quale sia necessario 
comprimere la posizione soggettiva dell'interessato, � affidato alla valutazione 
discrezionale della pubblica amministrazione. Il giudizio intorno 
alla legittimit� del comportamento della pubblica amministrazione 
spetta, quindi, alla giurisdizione amministrativa, la quale soltanto 
pu� statuire se la compressione del diritto, gi� potenzialmente affievolito, 
abbia avuto luogo con l'osservanza delle norme imposte all'azione 
della pubblica amministrazione. 

Soltanto quando sia stato dichiarato che l'amministrazione abbia 
agito illegittimamente, l'affievolimento viene meno e pu� farsi questione 
di tutela del diritto soggettivo; ma fino a tale momento, non 
venendo in contestazione il potere della pubblica amministrazione, 
nessun diritto soggettivo pieno pu� essere fatto valere dal privato. 

Il Consiglio di Stato, quindi, giudicando intorno alla legittimit� 
del comportamento della Amministrazione comunale, nel concretare 
l'affievolimento del diritto del concessionario, non ha esorbitato dall'ambito 
della competenza giurisdizionale ad esso attribuita. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 gennaio 1967, n. 249 -Pres. 
Tavolaro -Est. Cortesani G. -P. M. Criscuoli (conf.) -Soc. a r. 1. 
Cooperativa Edilizia � Cristoforo Colombo� (avv. Castaldo) c. 
Francesco Rossi (avv. Belfi.ore -Messina) e Ministero Lavori Pubblici 
(avv. Stato Carmelo Carbone). 

Competenza e giurisdizione -Edilizia popolare ed economica -Statuto 
di cooperative edilizie e contributo statale -Clausola compromissoria 
-Nullit�. 

(t. u. 28 aprile Hl38, n. 1165, art. 131). 
Cosa giudicata -Limite -Identificazione delle azioni. 

(c. c., art. 2909; c. p. c., art. 324). 
Competenza e giurisdizione -Giudicato sulla giurisdizione -Estremi. 

(c. c., art. 2909). 
Competenza e.giurisdizione -Questioni di giurisdizione -Poteri della 
Cassazione in ordine ai presupposti di fatto. 

(c. c., art. 2909; c. p. c., art. 360). 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 369 

(Omissis). -Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che 
egli ha agito per la tutela del suo diritto soggettivo di usare l'area cimiteriale, 
oggetto della concessione disposta a suo favore dal Comune con.: 
troricorrente, e che nella decisione impugnata del Consiglio di Stato 
non � stato dimostrato, e comunque egli contesta che I'Amministrazione 
comunale avesse il potere di affievolire il suo diritto in vista del pubblico 
interesse alla destinazione a giardino di alcuni spazi del cimitero; 
chiede, quindi, che venga dichiarato che la controversia non 
rientra nella competenza della giurisdizione amministrativa, ma � 
compresa nella competenza giurisdizionale dell'Autorit� giudiziaria ordinaria. 


Il ricorrente non contesta, dunque, il principio ripetutamente affermato 
da queste Sezioni Unite, secondo cui nel vigente ordinamento 
giuridico il diritto al sepolcro si fonda sopra una concessione amministrativa 
e da tale concessione possono sorgere a favore del concessionario 
diritti soggettivi perfetti nei confronti degli altri privati, 
mentre nei rapporti con la pubblica amministrazione concedente tali 
diritti sono destinati ad affievolirsi ed a degradare ad interessi legittimi, 
di fronte ad esig~nze di pubblico, generale interesse; sostiene, per�, 
che, nella specie, tale affievolimento non ha avuto luogo, e su tale 
assunto fonda l'affermazione che egli � da ritenere titolare di un diritto 
soggettivo perfetto anche nei confronti della pubblica amministrazione. 

piamente trattata da CARUSI nella nota In tema di concessione d'uso di beni 
pubblici, in questa Rassegna, 1964, I, 1066, aUa quale si rimanda. 

La posizione del concessionario di beni pubblici, e particolarmente demaniali, 
�, verso la P. A. concedente, di interesse legittimo e noin gi� di 
diritto affievolito; se �Come � stato ripetutamente affermato (Cass. 3 ottobre 
1964, n. 2495 in questa Rassegna, 1964, I, 865; 24 luglio 1964, n. 2030, ivi, 
1064; 7 ottobr~ 1964, n. 2546, i�vi, 1045) l'uso dei beni demaniali non pu� 
essere oggetto che di un negozio di diritto pubblico nel quale la P. A. 
interviene nell'esercizio di una potest�, di imperio (s� che non � possibile 
ricondurre la concessione a nessun tipo di negozio di diritto privato), in 
ogni tempo il concessionario potr� vantare solo un interesse legittimo che 
mai (n� prima della manifestazione del 19otere della P. A. diretta alla compre.
ssione della sfera di disponibilit� del !)rivato n� dopo la dichiarazione 
di illegittimit� dell'esercizio di tale potere) si presenta come diritto soggettivo. 
E d� appare .ancor pi� rilevalllte nel caiso dedso in cui non si discuteva 
della revoca della concessione bens� dell'ampiezza di essa; la P. A., ferma 
restando la concessione, ne aveva limitato la portata non conse:.rtendo al 
privato un determinato uso del bene (costruzione su un suolo destinato a 
rimanere come giardino); la P. A. non ha affievolito un diritto soggettivo, 
ma ha condizionato un interesse legittimo ,che tale � sempre stato. Questa 
distinzione, se pur non �comporta conseguenze ai fini della discriminazione 
delle giurisdizioni, � ;per� di grande impoirtanza per la qualificazione dell'atto 
di concessione e per gli effetti che importa, anche ai fini della giurisdizione, 
l'annullamento dell'atto amministrativo che incide sulla posizione 
soggettiva del concessionario (C. B.). 



372 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Consiglio di Stato e carenza di potere da parte della Commissione di vigilanza 
che aveva annutlato, su iricor.so, il provvedimento di esclusione. 

Mediante l'applicazione dei principi contenuti nelle ultime tr� massime, 
pi� sopra riportate, le Sezioni Unite hanno sancito, giustamente, la completa 
indipendenza dei precedenti giudizi, negando, cos�, l'esi,stenza di un 
pregresso giudtcato sulla giurisdizione, pre.clusivo dei poteri di annullamento 
amministrativo deferiti alla Commissione di vigilanza. 

Tali massime, in linea strettamente giuridica, non sono suscettibili di 
commento alcuno; esse contengono riaffermazioni di principi da tempo 
entrati a far parte della costante giurisprudenza (3). 

Osservazioni sulla nullit� della clausola compromissoria 
contenuta negli statuti delle cooperative a contributo statale 


L'aspetto pi� importante tanto della controversia, quanto della decisione, 
risiede nell'affermazione di inderogabilit� delle funzioni attribuite 
alla Commissione di Vigilanza, in modo tale da doversi considerare inoperante 
ll;l clausola compromissoria contenuta negli statuti sociali delle cooperative 
edilizie a contributo statale mediante la quale si tenti di attribuire 
a11.a cog.nizione di collegi stabili o speciali di probiviri, in forma rituale 
ovvero irrituale, le questioni rientranti nelle funzioni deHa predetta Commissione 
( 4). 

Il principio, .con-ettamente riaffermato dalle Sezioni Unite della Cassazione 
nella �controversia in esame, non ha certo carattere di novit�. Anche 
se affermata per la prima volta in epoca relativamente recente, ila soluzione 
adottata, costituisce, quindi, un punto fermo della giurisprudenza in materia 
(5). 

Per�, proprio esaminando le varie controversie fin qui succedutesi in 
tema di edilizia popolare �ed economiica a contributo statale, � possibile 
rendersi conto �che l'insistenza con la quale la presente questione viene riproposta 
e l'opposta drastica fermezza con la quale viene sempre decisa nel ~ 

senso pi� sopra indkato, siano sintomi di una acuta tensione nell'ambito 
dei rapporti fra cooperative edilizie a contributo statale e Commissione di 
Vigilanza. 

(3) In particolare sulla seconda massima cfr. Cass., Sez. 28 marzo 1966, n. 816, 
in questa Rassegna, 1966, I, 364, sub 6 con rinvio per ulteriori chiarimenti a Cass., 
22 gennaio 1966, n. 268, ivi, 1966, I, 115, sub 3. 
Sulla terza massima, che dopo passate oscillazioni giurisprudenziali, sembra 
ormai contenere, come gi� riferito un principio consolidato vedi Cass., Sez. Un., 
18 maggio 1965, n. 1256, in questa Rassegna, 1965, I, 664. sub 1 (nota di G. MAND� con 
ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali) e Cass., Sez. Un., 20 gennaio 1964, 

n. 128, ivi, 1964, I, 698. 
Sulla quarta massima e, in particolare, circa l'interpretazione della Cassazione 
su precedente giudicato, c. d. esterno, v. Cass., Sez. Un., 30 maggio 1966, n. 1419, 
in questa Rassegna, 1966, I, 1002 sub 1 e 2 e Cass., Sez. Un. 6 aprile 1966, n. 900, ivi, 
1966, I, 566 sub. 3. 

(4) I limiti nei quali deve intendersi la nullit� sono contenuti nella decisione 
del Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 h...glio 1963, n. 432, Foro it., 1964, III, .col. 22-23, e 
correttamente vanno riferiti alla natura delle singole controversie (private disponibili 
o pubbliche indisponibili -diritto o interesse legittimo). 
(5) Cfr. in particolare Cass., Sez. Un., 4 luglio 1958, n. 2403, Giust. Civ., 
1957, I, 159. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 373 

� cos�, agevole rilevare, nell'inevitabile esame comparativo fra statica 
astrazione normativa e dinamica concreta dei rapporti, una profonda discordanza 
che non pu� sot-trarsi ad un esame critico. 

eoo.o 

L'aspetto statico ed astratto C'oncernente la natura e le funzioni della 
Commissione di Vigiilanza prevista dal t. u. 28 aprile 1938, n. 1165 e, correlativamente 
delle Societ� Cooperative Edilizie a contributo statale, � stato 
in passato oggetto di discussione (6). 

Oggi, dopo una copiosa elaborazione giuri>sprudenziaile, specie ad opera 
del Consiglio di Stato (7) i principali problemi non sono suscettibili di 
riesame dogmatico. 

Riassumendo i principi della materia pu� affermarsi che la Commissione 
di Vigilanza sia da considerare, sotto un primo profilo, come organo 
ministeriale fornito di poteri di amministrazione attiva (8) di investigazione 
e di vigilanza (art. 91 t. u.) autonomi ed esercitabili d'ufficio (9) in relazione 
ai requisiti soggettivi previsti dalla !legge per fa qualit� di socio (10). 

Sotto un secondo profilo, pi� interessante ai nostri fini, la stessa Commissione 
� considerata come organo distinto e separato dalla branca di 
amministrazione statale che fa capo al Ministero dei Lavori Pubblici e ad 
essa spettano svariate autonome, definitive (1) attribuzioni. 

La menzione contenuta nell'art. 131, n. 3 e 239 t. u. 1938, consente, cos�, 
di individuare sia una funzione consultiva, facoltativa, non vincolante, 
esercitabile su richiesta di amministrazioni statali (art. 131, n. 2), sia una 
funzione, decisamente inquadrabile ira queille giurisdizionali (12) relativa 
alle controve!l:'sie ,condominiali successive alla 'Stipulazione del mutuo individuale 
(art. 239) (1$). 

Lo stesso art. 131, n. 1 e 2, stabilisce e specifica poi, Je due attribuzioni 
fondamentaU della Commissione medesima, sulla delimitazione de�He quali 
si � svolto l'accennato faticoso travaglio giurisprudenziale. 

Infatti sono proprio tali due ultime funzioni a provocare quella situazione 
di tensione cui pi� sopra si accennava. 

(6) Cfr. Cass., Sez. Un., 6 aprile 1946, n. 369, Foro it., 1944, 1946, l, 439 e, in 
dottrina, per un vasto riesame delle varie posizioni, Cfr: Juso, In tema di competenza 
delle commissioni di vigilanza nelle cooperative edilizie economiche e popolari, Foro 
Amm., 1957, II, Sez. I, pag. 50; A. GALLO, Sulla � potestas decidendi � della Commissione 
di Vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, Giur. compl. Cass civ., 
1952, 2, 356. 

(7) Puntualmente riportate nelle Relazioni dell'Avvocatura dello Stato e, in 
specie, in quella 1942-50, voJ. II, 297 ss., 1956-60, voi. III, 501 ss.; 1961-65, 
voi. III, 319 ss. 
(8) Cons. Stato, IV Sez., 15 maggio 1946, Relazione Avv. Stato, 1942-50, volume 
II, pag. 299. 
(9) Stessa decisione sub 8 con pi� ampi riferimenti circa le posizioni giuridiche 
soggettive riscontrabili prima e dopo la stipulazione del mutuo individuale al paragrafo 
671, pag. 279 ss. 
(10) A giudizio di chi scrive rientra pure in tale aspetto quella specifica funzione 
consultiva prevista dall'art. 127 t. u. (da non confondere con l'altra funzione, 
pure consultiva, prevista dall'art. 131, n. 3 stesso t. u.). 
(11) Ci� risulta evidente per il disposto dell'art. 131 t. u. 1938/1165 che contempla 
il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, per soli motivi di legittimit�, 
avverso le decisioni della Commissione di Vigilanza. 
(12) SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Jovene, 1962, pag. 729. 
(13) Cass., Sez. Un., 12 luglio. 1962, n. 1869; Cass., Sez. Un., 23 maggio 1960, 
n. 1317. 

374 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Esse, ben distinte e separate, insuscettibili di ibride commistioni e di 
inammissibili alternazioni (14), cons�stono: 

a) in una potest� amministrativa di decisione contenziosa~�(15) di 
merito e di 1legittimit� (16), inquadrabile fra i normali poteri di decisione 
amministrativa su ricorso (17) (gerarchlco improprio), avente ad oggetto 
questioni di interessi legittimi (18) riguardanti il c. d. contenzioso sociale; 

b) in una funzione di amministrazione attiva, essenzialmente di vigi1anza 
e di controllo sugli atti delle cooperative sovvenzionate, con ulteriore, 
derivato, potere sanzionatorio amministrativo �che pu� spingersi fino 

all'annullamento delle deliberazioni illegittimamente adottate (19). 

La funzione 1contenziosa .amministrativa definitiva (20) di .cui alla lettera 
a), si �completa con una tutela giurisdizionale non esclusiva, ma di 
stretta legittimit� (21) mediante ricorso al Consiglio di Stato. Quest'ul:timo 
nel decidere la controversia portata al suo esame, non � dubbio che possa 
conoscere anche delle questioni pregiudiziali ed incidentali relative a dtritti, 
e .ci� in virt� di quanto disposto dall'art. 28 del relativo t. u. 24 giugno 1924, 

n. 1054 (22). 
Va infine ricordato che le due accennate funzioni, contenziosa e di 
amministrazione attiva, devono rimanere concettualmente separate (23), ma 
ci� non �Comporta �Che esse debbano anche essere cronologicamente divise. 

Per un pri.IJlcipio comune al contenzioso su ricorso amministrativo (24) 
che trae probabilmente origine dal concetto processuale di economia del 

(14) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 aprile 1960, Perna c. LL. PP., Mass. Amm., 
1960, 2, 296; Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 58, Coop. Ed. Rinascimento c. LL. PP. 
Il Consiglio di Stato, 1958, I, 392, e, pi� recentemente Cutini c. Min. LL. PP. e 
Coop. Ed. Case Sociali fra Combattenti e Reduci, ivi, 1965, I, 517. fr. anche le decisioni 
riportate nella Relazione Avv. Stato, 1961-65, vol. III, 320. 
(15) Cfr. Cass., Sez. Un., 10 agosto 1954, n. 2910, Foro it., Mass., 1954, 582; 
Cass., 10 giugno 1955, n. 1787, ivi, 195.3, 393; Cons. di Stato, Sez. IV, 11 marzo. 1951, 
n. 342, Il Cons. di Stato, 1951, 516; Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 1954, n. 106, 
ivi, 1954, 126. 
(16) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 1957, Lucantonio c. Comm. Vigilanza 
ed altri, ivi, 1957, 1, 702; idem 22 aprile 1959, Giordano c. LL. PP. ed altri, op. toci., 
cit., 1959, 1, 489. In dottrina conforme: G. PERINI, Edilizia popolare ed economica, 
in Novissimo Digesto It., pag. 393, col. A. 
(17) Cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 1 giugno 1965, n. 409, II Consiglio di Stato, 
1965, I, 1226. 
(18) Giurisprudenza, ormai pacifica e in dottrina Cfr. PERINI, op. loc. cit., 393. 
(19) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 dicembre 1962, n. 862, Coop. Casa Azzurra c. 
Comm. Vigilanza, II Consiglio di Stato, 1963, I, 2090. 
(20) Cfr. art. 131, ultimo comma, t. u. 1938, n. 1165. 
(21) Cfr. art. 1.31 u. c. t. u. 1938, in relazione all'art. 26 r. d. 26 giugno 1924, 
numero 1054. 
(22) Per un riferimento conforme cfr. Relazione Avvocatura Stato 1942-50, 
vol. II, 303 contenente interpretazione della vertenza Baldini decisa dalla Corte 
Suprema con sentenza 30 luglio 1945, Foro it., 1944-46, 1, 381. 
(23) Richiami giurisprudenziali contenuti nella Relazione Avvocatura Stato, 
1961-65, III, pag. 320. 
(24) Quando coesista nella stessa autorit� decidente sia il potere di annullamento 
in sede di autotutela, sia quella di annullamento su ricorso gerarchico. Cfr. 
Cfr. VITTA, Diritto amministrativo, vol. l, 463; Cons. di Stato, Sez. IV, 7 febbraio 1958, 
n. 159, II Consiglio di Stato, 1958, I, 134. � doveroso, per�, precisare che esiste discordanza 
su tale punto fra dottrina e giurisprudenza. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURij;pIZIONE 375 

giudizio, potr� cos� verificarsi, ed in effetti quasi sempre ci� si verifica, che 
la Commissione investita, su ricorso, di poteri contenziosi, eserciti contestualmente, 
anche dgettando per motivi di forma il ricorso stesso, i propri 
poteri di amministrazione attiva che, pure, sono assolutamente distinti da 
quelli decisori e giunga cos�, per via indiretta, al controllo istituzionail.e 
sulla Cooperativa ed a soluzioni di equit� in relazione al caso concreto. 

Ci� pu� avvenire, a diiscrezione della Commissione (25), nelilo stesso 
giudizio instaurato, pul.'ch� formalmente, essa dichiari di quale potere abbia 
fatto uso (26). 

Tale compenetrazione temporale di poteri distinti � opera della giurisprudenza 
e deriva dalla mancata emanazione di norme regolamentari nella 
materia, pure preannunciate dall'art. 138 t. u., praticamente non attuate (27). 

L'azione .contenziosa e di amministrazione attiva delfa Commissione 
di Vigilanza trova un limite nell'ambito di verificazione dell'interesse legittimo 
che investe tutta fa vicenda sodale e pubblicistica e, quindi, nel tempo, 
dal momento in cui sorge nel singolo soggetto l'interesse di entrare a far 
parte della Cooperativa, al momento in cui viene stipulato il mutuo individuale 
(28). � 

La tutela non � solo individuale in riferimento ai presupposti che legittimano 
l'ammissione e l'assegnazione, ma investe il terreno di ogni controversia 
o questione rientrante nell'ambito sociale (29) purch� essa abbia, 
appunto, ad oggetto norme d'azione e, quindi, interessi indirettamente 
protetti. � 

Concludendo, quindi, la disciplina se pur complessa � immediata, priva 
di pesanti formalit�, penetrante, cosi da consentire, specie tramite la presentazione 
del ricor.so contenzioso, un agile controllo amministrativo diretto, 
sulla societ� e sui soci. 

L'ambito dei diritti soggettivi perfetti che dovessero sorgere in tale 
periodo, rientra nella competenza dell'Autorit� Giudiziaria Ordinaria (30). 

Stabilite le funzioni della Commissione di Vigilanza, rimane da esaminare, 
sempre staticamente e in astratto, quaile sia la na:tura delle Cooperative 
edilizie a contributo statale. 

� questo un discor.so certamente molto pi� breve del precedente premendo 
solo, per i fini che qui ci interessano, stabilire che tali organismi, 
non assimilabili a soggetti pubblici, sono inquadrati prevalentemente tra le 
societ� di natura privata, ma �a confine tra la sfera pubblicistica e quella 
privatistica � (31), perseguenti finalit� di interesse pubblico, la cui attivit� 

(25) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 1965, n. 772. Il Consiglio di Stato, 
1965, 1, 1954. 
(26) Giurisprudenza costante del Consiglio di Stato. Cfr. Relazione Avvocatura 
Stato, 1961-65, vol. III, 320. 
(27) Per un riferimento vedi Relazione Avvocatura Stato, 1956-60, vol. III, 
pag. 502. 
(28) fr. Cass., Sez. Un., 12 luglio 1962, n. 1869. 
(29) Giurisprudenza costante, per un riferimento v. nota precedente. 
(30) Giurisprudenza costante (cfr. per un riferimento la gi� citata sentenza 
Cass., Sez. Un., 12 luglio 1962, n. 1869). In passato si discuteva se la Commissione 
avesse competenza c. d. esclusiva (relativa, cio�, a diritti ed interessi). La questione 
fu decisa, nel senso sopraindicato, dalla Cass., Sez. Un., 30 luglio 1945, Foro It. 194446, 
1, 381, riportata nella Relazione Avvocatura Stato, 1942-50, vol. II. paragr. 674 
e paragr. 680. 
(31) Cosi, testualmente, in motivazione Cass., Sez. Un., 4 luglio. 1958, n. 2403, 
Giust. civ., 1957, l, 159 quasi a rilevare la difficolt� di inquadrare giuridicamente 

376 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

si svolge, quindi, ,sotto il controllo della Commissione di vigilanza e, in 
prevalenza, durante tutto l'ar.co temporale coincidente con la pi� frequente 
verificazione delle posizioni di interesse legittimo, individuali o sociali, rivolte 
alla realizzazione dell'oggetto statutario. 

Va poi chiarito, e ci� rimane un fatto incontestabile ed essenziale per 
la successiva trattazione che � per quanto concerne i rapporti tra i soci, 
esattamente � stato messo in luce come il rapporto mutualistico vada inteso 
con molta discrezione. Esso cio� non importa una condizione di parit� tra 
i soci della Cooperativa. .La cooperativa costruisce l'edificio o gli edifici in 
relazione ai mutui ottenuti ed al proprio capitale. Non sempre il numero 
degli appartamenti risultante soddisfer� tutti i soci. N� vi � perfetta parit� 
fra gU stessi prenotatari e assegnatari dato il diverso valore e grado di 
utilit� degli appartamenti � (32). 

Esistono quindi, nell'ambito sociale, interessi e diritti della Societ�; 
interessi e diritti dei soci sia nei loro �singoli rapporti, sia con direzione 
confluente o divergente rispetto a quelli della societ� medesima. 

Nel �si�stema della legge la Societ� cooperativa dovrebbe servire come 
indispensabile filtro ed elemento di moderazione nelle controversie fra soci 
operando; poi, un primo controllo statutario e privatistico nell'ambito sociale. 


Ci� � insito nella stessa natura, test� accennata, de1la Cooperativa a 
contributo statale� la quale, nel sistema normativo dovrebbe cooperare su 
un piano .diverso, e con diversi poteri, ma parallelamente con la Commissione 
di vigilanza. 

Quindi il sistema, in astratto. ruota su tre diversi cardini e cio�: 
a) la societ� cooperativa come organismo privato a sfondo pubblicistico,' 
con interessi sociali pi� vasti e completi rispetto a queilli dei singoli 
soci; 
b) l'intere�sse singolo del sodo, componibile nel fine sociale e in eventuale 
disarmonia fra societ� ed altri soci; 
c) la Commissione di vigilanza come organo superiore di controllo 
e contenzioso che dirime conflitti e da questi attinge materia per lo svolgimento 
delle proprie indagini. 
Punto di saldatura, in astratto, del s~stema: coincidenza degli interessi 
volti al fine comune e, in particolare, cooperazione, nel controllo e nella 
risoluzione delle controversie, della Cooperativa con fa Commissione. 
Tale sistema, in equilibrio stabilissimo, in teoria, sui tre cardini di 
interessi sopra indicaiti, presenta nel suo dinamismo pratico notevoli squilibri, 
che si manifestano appunto in forma di conflitto tra Cooperative e 
soci da un lato, e Cooperative e Commissione di vigilanza dall'altro. 
Vediamo di esaminare le ragioni. 

Tutto inizia con l'esistenza giuridica della Societ�, con la predisposi


zione dello Statuto, con la ripartizione delle cariche sociali. 

Difficilmente in tale parte preliminare si verificano controversie. Comunque 
se si presentano, normalmente esse non superano l'ambito pubblico 
della verifica della qualit� di socio. 

Ogni altra questione, per lo pi� attinente a rapporti collaterali obbli


gatori fra soci e societ� ovvero fra singoli soci, incide in una sfera riservata 

in una categoria ben definita tali societ�. Infatti, come � noto, la nostra legislazione 
non conosce, a differenza di altri ordinamenti, ed in specie quello francese, categorie 
intermedie fra enti pubblici e privati cfr. SANDULLI, Manuale, 126. 

(32) Cos�, testualmente, PERINI, op. toc. cit., 397. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 377 

a norme di relazione con carattere strettamente privatistico e, quindi demandata 
ailla cognizione dell'AGO (33). . �~.. 

:il: dato riscoo.traxe nel dinamismo di questa fase iniziale deH'organismo 
sociale come uno stato amorfo ed embrionale derivante, .senza dubbio, dal 
fatto tutto psicologico e giuridicamente irrilevante che non � dato conoscere 
se e quando il contributo statale verr� concesso e se, comunque, lo scopo 
sociale verr� realizzato. 

Ma con .fincalzare degli eventi (concessione del contributo, acquisto 
dell'area, pareri tecnici favorevoli, inizio della costruzione) la societ� prende 
vita reale ed i suoi organi sociali acquistano, oltre che suil piano giuridico, 
sopratutto nel rapporto di realt� effettiva, quella posizione dominante di 
direzione, di controllo, e. amministrazione, di ,esecuzione per i quali originariamente 
erano stati costituiti. 

Si palesano, cosi, conflitti relativi alle modalit� di costruzione alla sistemazione 
degli alloggi, alle assegnazioni, all'eventuale esclusione del socio; 
a questioni che, insomma, investono poteri di decisione sociale degli organi 
statutari. 

� I quali organi della societ� normalmente si disinteressano dei problemi 
e delle controversie individuali fra soci rientranti nell'ambito della competenza 
giurisdizionale ordinaria (perch�, evidentemente, nulla di tali questioni 
pu� comportare un 1sindacato diretto sulla loro azione), ma divengono 
attentissimi e gelosi di supposte ed inesistenti prerogative, quando si ve:rta 
in tema di controversie fra soci e societ�. 

In questo �caso, infatti, la qualificazione �giuridica del rapporto �, quasi 
sempre pubblicistica; quindi la competenza appartiene alla Commissione di 
vigilanza. 

Portata una isiffatta controversia dinanzi a tale Commissione in sede 
contenziosa, ,gli organi sociali direttivi della Cooperativa possono subire 
spiacevoli sorprese. 

La Commissione infatti pu�, s�, decidere in senso sfavorevole aiL socio 
anche soltanto :per motivi formali, ma pu� anche trarre contestualmente 
dalla proposizione del ricorso, motivi che lo portino ad indagare ed a reprimere 
sia le singole deliberazioni, sia tutta la gestione sociale anche in 
fase non attinente alla controversia di specie. 

Ove si consideri �che la Commissione di vigilanza, ha poteri di merito 
amministrativo (opportunit� e .convenienza), che tali poteri non sono successivamente 
riesaminabili dal Consiglio di Stato (34), che quest'ultimo 
organo pu� valutare pregiudizialmente ed incidentalmenite le questioni riguardanti 
diritti (35), si vedr� come tramite la funzione contenzio1sa provocata 
sul rico:riso la Commissione stessa sia messa in grado di esercitare, in 
modo decisivo, il proprio potere di controllo sugli organi statutari e deliberanti 
della Cooperativa. 

Di qui la logica coI1seguenza che la Societ�, per sfuggire al controllo, 
tenta di sottrarre alla funzione contenziosa della Commissione quante pi� 
controversie sia possibile. 

Uno studio storico-ricostruttivo sulla giurisprudenza relativa alla materia 
che ci occupa, consente cos� di stabilire che certe fondamentali decisioni 
rappresentano il risultato di quel tentativo pi� sopra indicato. 

(33) Cfr. Cass., Sez. Un., 12 luglio. 1962, n. 1869. 
(34) L'impugnativa �, infatti, ammessa per soli motivi di legittimit�, come 
gi� pi� sopra riferito. Cfr. art. 131 u. c. t. u. 1938, 1165. 
(35) Art. 28, t. u. 26 giugno 1924, n. 1054. 

J 

378 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Si � com~nciato con il sottrarre alla competenza della Commissione tutte 
le questioni relative a diritti (36), e ci� in contrasto con i principi comunemente 
accolti, regolanti la materia del ricorso gerarchico improprio (37). 

Un'autorevole decisione rimasta per� isolata e senza seguito ha consentito 
d! scindere fra interessi individuali e interessi di gruppo, o sociali, 
devolvendo questi ultimi all'AGO (38). 

Tramite intere.ssate prospettazioni sono state fatte apparire come relative 
a diritti, questioni aventi decisa natura pubblicistica e riguardanti, 
quindi, il eampo dell'interesse legittimo. 

Le decisioni degli organi �statutari sono state considerate immediatamente 
esecutive (39), con l'effetto di tra:sferire la competenza dalla Commissione 
di Vigilanza all'AGO in presenza di deliberati di e,sclusione anche 
illegittimi, che essendo immediatamente eseguibili, spostavano -sul piano 
privato la situazione di interesse pubblico ( 40). 

Gli esempi potrebbero continuare all'infinito e, comunque, ogni ulteriore 
d0cumentazione su tale sviluppo giurisprudenziale � facilmente verificabile 
in ogni repertorio. 

Ci�, per�, che preme ribadire, � l'insistenza con la quale si � verificata 
l'erosione, proprio e soltanto per. trasferire in sede del tutto innocua situazioni 
e controversie che, se portate alla cognizione della Commissione 
avrebbero potuto �cagionare illegittimo e penetrante controllo amministrativo 
sulla gestione sociale. 

E ci� con .conseguenze spesso pesantissime per gli organi deliberanti. 

La clausola compromissoria, inquadrata in tale dinamica dei fatti, rappresenta 
il tentativo pi� audace e insieme lo strumento pi� radtcale e perfezionato 
diretto a privare la Commissione di vigilanza di ogni potere di 
controllo .sulle cooperative. 

Infatti trasferendo in sede arbitrale ogni eontroversia sociale, la Commissione 
non.pu� pi� attingere notizia dalla vertenza per l'esercizio eventuale 
dei propri discrezionali poteri di vigilanza. 

�, qui.udi ovvio e del tutto normale, che le Sezioni Unite della Suprema 
Corte, abbiano veagito con decisione nel senso della nullit�. 
Ed il ragionamento giuridico, non riportato nella presente sentenza, ma 
ben chiaro nella prima statuizione sulla questione ( 41), � duplice. 
Da un lato non � consentito all'AGO, a posteriori, mediante un controllo 
indiretto sul lodo, di intervenire sull'interesse legittimo essendo tale potere 

(36) Cfr. la pi� volte citata Sez. Un., 30 luglio 1945 su ricorso Baldini in 
Relazione Avv. Stato, 1942-50, voi li, 302. 
(37) In dottrina � stato autorevolmente sostenuto che il ricorso gerarchico 
(proprio o improprio) possa riguardare qualsiasi tipo di interesse (diritto o interesse 
legittimo). SANDULLI, Manuale, 606. 

(38) Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 dicembre 1958. Picini ed altri c. Comm. 
Vigilanza, Il Consiglio di Stato, 1958, I, 1524; per la critica di tale decisione v. Relazione 
Avvocatura Stato, 1956-60 voi. III, pag. 505. 
(39) Cfr. Cass., Sez. Un. 10 ottobre 1962, n. 2926. 
(40) Ne � esempio, proprio in questa causa, l'azione di rilascio dell'alloggio 
contro il socio escluso. Infati i'AGO ritenne, anche se condizionatamente all'esito 
del procedimento sorto dinanzi alla Commissione, che l'occupazione dovesse qualificarsi 
come �abusiva" per essere cessato l'interesse pubblico con la deliberazione 
sociale di esclusione. E cosi, ammettendo per implicito quasi un potere degli c.rgani 
sociali di trasformare in diritto ci� che �, e deve rimanere, interesse legittimo 
(curioso fenomeno di affievolimento alla rovescia). 

(41) Cfr. Cass., Sez. Un., 4 luglio 1958, n. 2403, Giust civ., 1957, I, 159. 

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PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 379 

gi� escluso, a priori, dalla legge sul contenzioso amministrativo, in base alla 

quale � deferito alla giurisdizione amministrativa e non a quella ordinaria 

il sindacato in tema di interesse legittimo. 

Sotto un secondo profilo tutta la materia, per le stesse attribuzioni di 
controllo e di decisione della Commissione di Vigilanza � indisponibile ad 
opera delle parti contendenti ( 42). 

Questo secondo ragionamento, a ben guardare, diffida una volta per 
tutte da ogni tentativo di prospettazione artificiosa, diretto a far apparire 
sotto forma di diritto ci� che invece � soltanto intere,sse indirettamente 
protetto. 

In conclusione quindi la pTebente decisione ci trova pienamente consenzienti, 
,soprattutto perch� essa consente di stabilire che il Supremo Collegio 
ha rettamente inteso che la tutela del socio nei confronti delle eventuali 
illecite pressioni contro di lui esercitate dagli organi sociali, trova 
valido ed efficace scudo nelle funzioni della Commissione di vigilanza la 
quale � sempre in grado di intervenire in p.rofondit� e, soprattutto, tempestivamente, 
su situazioni di anomalia e di illegittimit�. 

C. CARBONE 
(42) La clausola comprcmissoria trova cosi una sua collocazione e, correlativamente, 
conserva la propria validit� ed efficacia in situazioni collaterali riguardanti 
la materia dei diritti soggettivi disponibili. In questo senso cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 
10 luglio 1963, n. 432, Foro it., 1964, III, 22-23. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 maggio 1967, n. 893 -Pres. Tavolaro 
S. -Rel. Salerni -P. M. Criscuoli (conf.) -Ministero Industria 
e Commercio (avv. Stato Carafa) -Impresa Bocci e Massimiliano 
(avv. Jemolo) -E.N.E.L. (n. c.). 

Competenza e giurisdizione -Energia elettrica -Trasferimento di imprese 
elettriche all'E.N.E.L. -Deroghe per le imprese minori 


Limiti -Poteri discrezionali della P. A. -Esclusione -Giurisdizione 
del Giudice ordinario. 

(1. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4 n. 8; I. 27 giugno 1964, n. 452, art. 5). 
L'esonero �lal trasferimento all'E.N.E.L. per le imprese minori, 
giusta l'art. 4 n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e la relativa 
i.eroga, prevista nell'art. 5 della legge 21 giugno 1964, n. 452, per quelle 

1. tali imp1�ese le quali abbiano distribuito energia acquistata da terzi, 
.,alvo il caso di acquisto determinato da motivi " occasionali e non 
ricorrenti �, escludono l'uno e l'altra valutazioni discrezionali della 
pubblica Amministrazione, onde le controversie in merito appartengono 
alla giurisdizione del Giudice ordinario (1). 
(1) Con questa sentenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 
dopo aver riaffermato la validit� del c. d. criterio del petitum sostanziale 



J 

380 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Il ricorso � fondato. 

L'impresa Bocci e Massimiliani, col ricorso al Consiglio di Stato, 
ha investito il provvedimento (d. P. 18 gennaio 1965, n. 293) di trasferimehto 
all'E.N.E.L., provvedimento emanato in base alla legge 6 dicembre 
1962, n. 1643. 

Questa Corte ha gi� avuto occasione di rilevare, con recente decisione 
(sent. n. 1396 dell'anno 1965), che, per l'art. 4, n. 10, di detta 
legge, i trasferimenti in questione � sono attuati con decreti aventi valore 
di legge ordinaria ,., sicch� trattasi di decreti legislativi, emanati 
in base a delega delle Camere al Governo, ai sensi degli artt. 76 e 77 
della Costituzione, non di provvedimenti amministrativi, e, quindi, non 
impugnabili davanti al Consiglio di Stato, poich�, com'� noto, ai sensi 
dell'art. 26 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, la giurisdizione (non esclusiva) 
del Consiglio di Stato esige, quale indefettibile presupposto, un atto 
soggettivamente, oltre che oggettivamente, amministrativo, cio� un provvedimento 
che sia emanato da una autorit� amministrativa, ovvero da 
un corpo amministrativo deliberante. In conseguenza, il ricorso al Consiglio 
di Stato non pu� rivolgersi, n� contro una legge, n� contro un 
atto avente forza di legge, qual'�, nella specie, il provvedimento di trasferimento 
all'E.N.E.L. (decreto legislativo delegato). 

� opportuno aggiungere che l'impresa Massimiliani e Bocci, col 
medesimo ricorso al Consiglio di Stato, sostenendo che il decreto presidenziale 
di trasferimento, in quanto emanato fuori dalle ipotesi previste 
dalla legge, veniva a ledere il diritto alla conservazione della propriet�, 
con violazione degli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione (oltre 
che lo stesso principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione), 
chiedeva che il Consiglio di Stato riconoscesse il diritto alla 
conservazione della sua impresa (scil. azienda elettrica), � previa remissione 
alla Corte costituzionale, per illeggittimit� costituzionale del decreto 
presidenziale di trasferimento 18 gennaio 1965, n. 293 �. 

come discriminatore della giurisdizione tra H Giudice ordinario ed il Giudice 
amministrativo (cfr. in questa Rassegna, 1967, I, 49, nota 1 a Cass., 
Sez. Un., 22 novembre 1966, n. 2785 e Cass., Sez. Un., 6 aprile 1966, n. 902, 
in questa Rassegna, 1966, I, 822 nonch� ivi, nota 2), hanno, in accoglimento 
del ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dall'Avvocatura Generale 
dello Stato, enunciato il principio, di cui alla massima, escludendo 
che il diritto all'esonero possa essere affievolito e de.gradato ad interesse 
legittimo per effetto della disposizione dell'art. 5 della 1. n. 452 del 1964, 
onde pure al solo fine di delibare la censura di incostituzionalit� del de


creto di trasferimento (avente valore di legge: v. qui di 1seguito, in questa 
Rassegna, I, 383), il Giudice amministrativo non ha giurisdizione. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURIS.DIZIONE 381 

Con la memoria presentata in questa sede, l'impresa resistente 
conviene nell'assunto che il decreto di trasferimento all'Enel, avendo 
l'aspetto formale di legge delegata, pu� venire dichiarato illegittimo, 
per illegittimit� costituzionale, soltanto dalla Corte costituzionale, ma 
sostiene che competente a � deliberare � la censura di incostituzionalit� 
� il Consiglio di Stato, non il giudice ordinario, perch� il diritto di propriet� 
delle �piccole � imprese trasferite all'E.N.E.L. (in quanto avrebbero 
acquistato energia elettrica da terzi) sarebbe stato degradato ad 
interesse, dal legislatore, con l'art. 5 della 1. 27 giugno 1964, n. 452:. 

Senonch�, anche esaminando la questione sotto il profilo del criterio 
distintivo tra giurisdizione amministrativa ordinaria, non pu� giungersi 
a soluzione diversa da quella che si � gi� enunciata, cio� del difetto di 
giurisdizione da parte dell'adito supremo organo di giustizia amministrativa. 


Invero, secondo quanto � stato precisato con la citata sentenza di 
queste Sezioni Unite, ed � ribadito con successive decisioni (vedi, ad 
esempio, sent. n. 2111 dell'anno 1965), il criterio discriminatore tra 
la competenza del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo, 
nella materia in cui quest'ultimo non abbia competenza esclusiva, 
si desume congiuntamente da due elementi, cio� dalla domanda e dalla 
natura della controversia, i quali si integrano, in connessione fra loro, 
per costituire il cosidetto petitu'TY}-sostanziale. Pertanto, occorre accertare, 
a detto fine, quale sia l'oggetto essenziale della pretesa dedotta 
in giudizio, precisamente l'intrinseca consistenza dell'interesse dedotto 
in lite, in funzione della effettiva protezione accordata, dall'ordinamento 
giuridi~o, alla posizione posta a fondamento della pretesa. In 
relazione a tale criterio, il riferimento al diritto soggettivo � possibile 
soltanto se questo, oltre che affermato dall'interessato, sia effettivamente 
ed obiettivamente configurabile, alla stregua dell'ordinamento 
medesimo e in virt� di una protezione diretta ed immediata, tale da 
escludere un qualsiasi potere discrezionale di incidenza, da parte della 
pubblica amministrazione. In sostanza, se il cittadino nega in radice 
il potere discrezionale, cio� nega che un siffatto potere di valutazione 
sia stato conferito all'autorit� amministrativa, e la negazione trovi, in 
concreto, sostanziale aderenza nella legge, la competenza a conoscere 
della controversia spetta indubbiamente al giudice ordinario. 

Nella specie, l'impresa Bocci e Massimiliani, col ricorso al Con


siglio di Stato, ha appunto contestato in radice la stessa esistenza di 

un potere discrezionale, da parte dell'amministrazione, di disporre del 

suo diritto sooggettivo di propriet�, lamentandone la lesione e non 

deducendo inosservanza di forme e di limiti previsti con norme di 

azione per la esclusiva tutela dell'interesse pubblico, cio� l'esercizio 



382 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

non corretto ed illegittimo del potere medesimo. Sembra al Collegio 
che tale negazione del potere trovi aderenza alla legge. 

Invero, dal coordinato esame dell'art. 4, n. 8, della 1. 6. �lcembre 
1962, n. 1643, e dell'art. 5 della 1. 27 giugno 1964, n. 452, risulta 
che non � stato attribuito all'amministrazione il potere discrezionale 
di incidere sulla posizione soggettiva del privato (cio� delle �piccole ,, 
imprese elettriche), per ragioni attinenti al pubblico interesse, affievolendo 
il diritto di propriet� e degradandolo ad interesse legittimo. 

La norma dell'art. 4 citato stabilisce espressamente che non sono 
soggette a trasferimento tutte le imprese cosidette " minori ,, , precisamente 
quelle che non abbiano prodotto, ovvero prodotto e distribuito, 
in media, nel biennio 1959-60, pi� di 15 milioni di chilovattora 
per anno. 

A tale disposizione di carattere generale � apportata una deroga, 
con la successiva legge n. 452 dell'anno 1964, secondo la quale (art. 5) 
sono escluse dall'esonero le imprese produttrici che abbiano distribuito 
energia acquistata da terzi, salvo che l'acquisto sia dovuto a 
motivi occasionali e non ricorrenti, ovvero che si tratti di enti cooperativi 
a carattere mutualistico. 

L'esonero del trasferimento, stabilito in via generale dalla legge, 
per le imprese minori, a tutela diretta e specifica di un interesse privato, 
non trova applicazione, per la citata norma della legge del 1964, 
quando si tratti di imprese, le quali abbiano distribuito energia acquistata 
da terzi, a meno che tale acquisto sia stato determinato da motivi 
� occasionali e non ricorrenti �. 

Sembra indubbio che quest'ultima esclusione di imprese minori, 

dal trasferimento dell'Enel, non comporti valutazione discrezionale 

dell'amministrazione, sicch�, qualora il privato, titolare di impresa 

cosidetta minore, ai sensi dell'art, 4, n. 8, della 1. n. 1643 dell'anno 

1962, dimostri che l'acquisto di energia da terzi sia stato determinato 

dai suindicati motivi (~he la legge stessa espressamente prevede, senza 

attribuire all'amministrazione un potere discrezionale per il libero 

apprezzamento dei motivi di acquisto di energia, in relazione ad inte


ressi pubblici), conservi il diritto all'esonero e che non sussista potere, 

da parte dell'amministrazione, di affievolire siffatto diritto. 

Pertanto, anche sotto il profilo della mancanza di discrezionalit� 

amministrativa, e, quindi, tenendo conto dei criteri di discriminazione 

tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria, nei termini 

ripetutamente precisati da questa Corte, deve affermarsi che, nella 

specie, la giurisdizione non pu� spettare al Consiglio di Stato; e nel 

giudizio di merito che eventualmente sar� proposto davanti al giudice 

ordinario, potranno essere sollevate, in via incidentale, le questioni di 

illegittimit� costituzionale prospettate col ricorso al Consiglio di 

Stato. -(Omissis). 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 381 

Con la memoria presentata in questa sede, l'impresa resistente 
conviene nell'assunto che il decreto di trasferimento all'Enel, av:.endo 
l'aspetto formale di legge delegata, pu� venire dichiarato illegittimo, 
per illegittimit� costituzionale, soltanto dalla Corte costituzionale, ma 
sostiene che competente a � deliberare � la censura di incostituzionalit� 
� il Consiglio di Stato, non il giudice ordinario, perch� il diritto di propriet� 
delle �piccole � imprese trasferite all'E.N.E.L. (in quanto avrebbero 
acquistato energia elettrica da terzi) sarebbe stato degradato ad 
interesse, dal legislatore, con l'art. 5 della I. 27 g~ugno 1964, n. 452:. 

Senonch�, anche esaminando la questione sotto il profilo del criterio 
distintivo tra giurisdizione amministrativa ordinaria, non pu� giungersi 
a soluzione diversa da quella che si � gi� enunciata, cio� del difetto di 
giurisdizione da parte dell'ad.ito supremo organo di giustizia amministrativa. 


Invero, secondo quanto � stato precisato con �la citata sentenza di 
queste Sezioni Unite, ed � ribadito con successive decisioni (vedi, ad 
esempio, sent. n. 2111 dell'anno 1965), il criterio discriminatore tra 
la competenza del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo, 
nella materia in cui quest'ultimo non abbia competenza esclusiva, 
si desume congiuntamente da due elementi, cio� dalla domanda e dalla 
natura della controversia, i quali si integrano, in connessione fra loro, 
per costituire il cosidetto petiturr_i sostanziale. Pertanto, occorre accertare, 
a detto fine, quale sia l'oggetto essenziale della pretesa dedotta 
in giudizio, precisamente l'intrinseca consistenza dell'interesse dedotto 
in lite, in funzione della effettiva protezione accordata, dall'ordinamento 
giuridi~o, alla posizione posta a fondamento della pretesa. In 
relazione a tale criterio, il riferimento al diritto soggettivo � possibile 
soltanto se questo, oltre che affermato dall'interessato, sia effettivamente 
ed obiettivamente configurabile, alla stregua dell'ordinamento 
medesimo e in virt� di una protezione diretta ed immediata, tale da 
escludere un qualsiasi potere discrezionale di incidenza, da parte della 
pubblica amministrazione. In sostanza, se il cittadino nega in radice 
il potere discrezionale, cio� nega che un siffatto potere di valutazione 
sia stato conferito all'autorit� amministrativa, e la negazione trovi, in 

concreto, sostanziale aderenza nella legge, la competenza a conoscere 

della controversia spetta indubbiamente al giudice ordinario. 

Nella specie, l'impresa Bocci e Massimiliani, col ricorso al Con


siglio di Stato, ha appunto contestato in radice la stessa esistenza di 

un potere discrezionale, da parte dell'amministrazione, di disporre del 

suo diritto sooggettivo di propriet�, lamentandone la lesione e non 

deducendo inosservanza di forme e di limiti previsti con norme di 

azione per la esclusiva tutela dell'interesse pubblico, cio� l'esercizio 



384 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 maggio 1967, n. 1076 -Pres. 
Flore -Rei. Restaino -P. M. Pedote (conf.). -S.p.A. $chiapparelli 
(avv. Contaldi e Zola) c. Ministeri Tesoro e Finanze (avv~�� Stato 
Agr�). 

Competenza e giurisdizione -Danni di guerra -Determinazione dell'indennizzo 
-Applicazione dei coefficienti di rivalutazione e delle 
detrazioni di legge -Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario Riscossione 
dell'indennizzo definitivamente liquidato -Diritto 
soggettivo. 

(1. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, artt. 2, 3, 4, e 5; 1. 27 dicembre 1953, n. 9if>8, 
artt. 15, 16, 17, 25 e 28). � 
L'unitariet� del provvedimento emesso a definizione del procedimento 
amministrativo di liquidazione dell'indennizzo per i danni di 
guerra non consente impugnazioni davanti aU'Autorit� giudiziaria ordinaria 
sia pur limitatamente all'applicazione dei coefficienti di rivalutazione 
e delle detrazioni di legge, sebbene gli uni e le altre siano previste 
da norme le quali vincolano la pubblica Amministrazione; il diritto soggettivo 
sorge dopo la liquidazione dell'indennizzo e solo per la riscossione 
di questo nella misura definitivamente determinata (1). 

(Omissis). -Con l'unico mezzo di annullamento la societ� ricorrente 
denuncia la falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 
sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 all. E, nonch� degli 
artt. 15, 16, 17, 25 e 28 della 1. 27 dicembre 1953 n. 968, in relazione 
all'art. 360 n. 1, 3 e 4 c.p.c., e deduce che, a differenza di quanto ritenuto 
dalla Corte di merito, l'attivit� discrezionale dell'organo amministrativo 
competente per la liquidazione dell'indennizzo per danni di 
guerra debba intendersi limitata all'accertamento delle condizioni di 
ammissione al risarcimento e alla conseguente determinazione dell'ammontare 
del danno risarcibile, con esclusione dell'applicazione dei coefficienti 
di moltiplicazione e delle riduzioni di legge sull'ammontare 
medesimo, la quale applicazione essendo stabilita da norme vincolanti 

(1) Con la 1sentenza, di cui si tratta, viene riaffermato un princ1p10 
ormai �consoUdato, del quale la massima estratta � ulteriore espressione. 
Cfr. in argomento Relazione Av�vocatura Stato, 1960-1965, III, 600-603 e 
Cass., Sez. Un., 30 dicembre 1965, n. 2490 in questa Rassegna, 1966, I, 53 
ed ivi nota 1. 
Sul sorgere di un diritto soggettivo alla riscossione, da parte del beneficiario, 
dell'indennizzo dopo la liquidazione e nella mLsura definitivamente 
determinata dr. Cass., Sez. Un., 27 gennaio 1966, n. 314 in questa Rassegna, 
1966, I, 554 ed ivi nota 1. 



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384 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 maggio 1967, n. 1076 -Pres. 
Flore -Rel. Restaino -P. M. Pedote (conf.). -S.p.A. Schiapparelli 
(avv. Contaldi e Zola) c. Ministeri Tesoro e"''.Finanze (avv. Stato 
Agr�). 

Competenza e giurisdizione -Danni di guerra -Determinazione dell'indennizzo 
-Applicazione dei coefficienti di rivalutazione e delle 
detrazioni di legge -Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario Riscossione 
dell'indennizzo definitivamente liquidato -Diritto 
soggettivo. 

(1. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, artt. 2, 3, 4, e 5; I. 27 dicembre 1953, n. 91)8, 
artt. 15, 16, 17, 25 e 28). � 
L'unitariet� det provvedimento emesso a definizione det procedimento 
amministrativo di liquidazione dett'indennizzo per i danni di 
guerra non consente impugnazioni davanti att� Autorit� giudiziaria ordinaria 
sia pur limitatamente att'appticazione dei coefficienti di rivalutazione 
e delte detrazioni di legge, sebbene gli uni e te altre siano previste 
da norme te quali vincolano ta pubblica Amministrazione; it diritto soggettivo 
sorge dopo la liquidazione deU'indennizzo e solo per ta riscossione 
di questo netta misura definitivamente determinata (1). 

(Omissis). -Con l'unico mezzo di annullamento la societ� ricorrente 
denuncia la falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 
sul contenzioso amministrativo 20 ma1l"zo 1865 all. E, nonch� degli 
artt. 15, 16, 17, 25 e 28 della 1. 27 dicembre 1953 n. 968, in relazione 
all'art. 360 n. 1, 3 e 4 c.p.c., e deduce che, a differenza di quanto ritenuto 
dalla Corte di merito, l'attivit� discrezionale dell'organo amministrativo 
competente per la liquidazione dell'indennizzo per danni di 
guerra debba intendersi limitata all'accertamento delle condizioni di 
ammissione al risarcimento e alla conseguente determinazione dell'ammontare 
del danno risarcibile, con esclusione dell'applicazione dei coeffi.
cienti di moltiplicazione e delle riduzioni di legge sull'ammontare 
medesimo, la quale applicazione essendo stabilita da norme vincolanti 

(1) Con la 1sentenza, di cui si tratta, viene riaffermato un princ1p10 
ormai consolidato, del quale la massima estratta � ulteriore espressione. 
Cfr. in argomento Relazione Avvocatura Stato, 1960-1965, III, 600-603 e 
Cass., Sez. Un., 30 dicembre 1965, n. 2490 in questa Rassegna, 1966, I, 53 
ed ivi nota 1. 
Sul sorgere di un diritto soggettivo alla riscossione, da parte del beneficiario, 
dell'indennizzo dopo la liquidazione e nella mLsura definitivamente 
determinata dr. Cass., Sez. Un., 27 gennaio 1966, n. 314 i:n questa Rassegna, 
1966, I, 554 ed ivi nota 1. 



386 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

il quale, in base agli atti e al parere della Commissione, stabilisce se, 
e in quale misura l'indennizzo sia dovuto. 

Esaurita pertanto la procedura amministrativa tracciata dali� legge 
con il provvedimento di liquidazione, l'interesse legittimo del danneggiato, 
in tal guisa soddisfatto, non pu� trasformarsi in diritto soggettivo 
a percepire somma maggiore o diversa da quella liquidata. Ove dall'interessato 
si contesti l'ammontare della liquidazione sia sotto il profilo 
della determinazione della somma base, sia sotto il riflesso dell'applicazione 
dei coefficienti di rivalutazione, egli non potr� opporsi se non 
con gli appropriati mezzi di impugnazione gerarchica e giurisdizionale 
apprestati dall'art. 17 contro il decreto dell'Intendente. 

Data l'unitariet� del provvedimento amministrativo di liquidazione, 
costituito dalla determinazione dell'indennizzo a seguito delle 
varie operazioni previste .dalla legge, compresa la determinazione della 
somma da porre a base della liquidazione finale, del tutto arbitraria � 
la pretesa di limitare il ricorso gerarchico e quello al Consigilio di 
Stato alla sola contestazione della somma base e ritenere impugnabile 
davanti all'autorit� giudiziaria l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione 
e delle detrazioni di legge, la quale, pur essendo vincolante 
per la pubblica amministrazione, costituisce pur sempre un elemento 
integrante del provvedimento di liquidazione, emesso a definizione del 
procedimento amministrativo, nel corso del quale nessuna impugnazione 
� ammessa. -.-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 23 maggio 1967, n. 1116 -Pres. 
Sarpello -Rei. Giannattasio -P. M. Di Majo (diff.) -Impresa Di 
Mauro (avv. De Felice) -Presidenza del Consiglio e Ministero Industria 
e Commercio (avv. Stato Savarese) -E.N.E.L. (avv. Indelicato 
e Picardi). 

Competenza e giurisdizione -Atti aventi valore di legge -Pendenza 
del giudizio di costituzionalit� -Domanda di sospensione dell'esecuzione 
-Improponibilit� -Atti amministrativi -Domanda di 
sospensione dell'esecuzione -Difetto di giurisdizione del Giudice 
ordinario -Fattispecie.. 

{c. p. c. artt. 37 e 41; 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4; 1. 6 dicembr�, 1962 
n. 1643, art. 4 n. 10; d. P. R. 4 febbraio 1963, n. 36, artt. 2 e 5). 
Corte Costituzionale -Pronuncia di illegittimit� costituzionale -Effetti 
sugli atti amministrativi di esecuzione delle nol"me dichiarate 
costituzionalmente illegittime -Inesistenza di tali atti -Esclusione 
-Conseguente non pregiudizialit� della questione di legitti




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIQNI DI GIU{l!�JUZIONE , �-387 

mit� costituzionale per irrilevanza della pronuncia della Corte 
Costituzionale ai fini della questione di giurisdizione -Fattispecie. 
(Cost., art. 136; d. P. R. 4 febbraio 1963, n. 36, artt. 2 e 5; 1. 9 febbraio 1948, 

n. l, art. 1; 1. 11 marzo 1953, n. 83, art. 23, comma secondo; c. p. c. art. 37). 
Pure in pendenza del giudizio di costituzionaiit� � improponibile 
davanti a quaisiasi giudice, ordinario o amministrativo, la domanda di 
sospensione dell'esecuzione di un decreto avente valore di legge n� � 
in particolare ammissibile davanti al giudice ordinario la domanda di 
sospensione deU'esecuzione di atti amministrativi: applicazione ai decreti 
di trasferimento all'E.N.E.L. di imprese esercenti industrie elettriche 
ed agli atti del procedimento di consegna all'ENEL dei beni e 
dei rapporti giuridici relativi all'impresa espropriata (1). 

La eventuale dichiarazione di illegittimit� costituzionale di atti 
aventi forza di legge non importa la caducazione degli atti amministrativi 
posti in essere per darvi esecuzione, onde la questione di costituzionalit� 
non si presenta come pregiudiziale alla questione di giurisdizione 
per irrilevanza della pronuncia della Corte Costituzionale ai fini 
della decisione sulla giurisdizione in ordine alla domanda di sospensione 
dell'esecuzione di quegli atti amministrativi; applicazione agli 
atti del procedimento di consegna dei beni e dei rapporti giuridici 
relativi ad impresa elettrica trasferita all'E.N.E.L. (2). 

(1-2) I pil'incipi affermati ribadiscono il precedente orientamento giurisprudenziale 
delle .Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. Cass., Sez. 
Un., 10 ottobre 1966, n. 2428 in Giust. civ., 1967, I, 42 e Cass., Sez. Un., 30 dicembre 
1965, n. 2435, ivi, 1966, 1, 21 con note di richiamo. 

Sulla �seconda massima, in particolaTe, cfr. Cass., Sez. Un., 28 aprile 
1964, n. 1017 in questa Rassegna, 1964, I, 683 ed ivi, 684, nota 1, nonch� 

C. d. S., Ad. pien., 10 aprile 1963 in questa Rassegna, 1963, 147 ed ivi nota 
di LAPORTA. , 
La sentenza, di cui si tratta, e quella identica n. 1117 in pail'i data delle 
stesse 1sezioo:tl unite fanno specifico riferimento all'art. 700 c. p. c., applicato 
nella specie dal Pretore adito, e non contenuto nelle altre sopra richiamate 

n. 2428 del 1966 e n. 2435 del 1965, per il resto in tutto analoghe quanto 
alla lucidissima motivazione. 
I


1 



SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 nov�embre 1966, n. 2750 -Pres. 
Rossano -Est. Rossi A. -P. M. Gentile (conf.) -Giorcelli (avv. 
Vitali, Mortillaro) c. Comune Milano (avv. Sartogo, Consolini). 

Procedimento civile -Giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilit� delle 
prove -Potere discrezionale del giudice di merito -Incensurabilit� 
in Cassazione -Limiti. 

(c. p. c., artt. 116, 360, n. 5). 
Atti amministrativi -Deliberazione comunale -lnterpretazione -Incensurabilit� 
in Cassazione -Limiti. 

(c. c., artt. 1362 e segg.; c. p. c., art. 360, n. 5). 
Atti amministrativi -Deliberazione comunale -Revoca -Legittimit� Presupposti. 


Responsabilit� civile -Denuncia penale -Proscioglimento con formula 
piena del denunciato -Obbligo del denunciante al risarcimento 
del danno -Presupposti. 

(c. c., art. 2043). 
n giudizio sulla rilevanza di un mezzo istruttorio e la valutazione 
dell'attendibilit� delle prove sono rimessi al potere discrezionale del 
giudice di merito, non censurabile in Cassazione se sorretto da adeguata 
motivazione (1). 

L'interpretazione del contenuto di un atto amministrativo (nella 
specie, deliberazione comunale), fatta dal giudice di merito, non � censurabile 
in Cassazione, se adeguatamente motivata (2). 

(1) Principio pacifico. Cfr., in senso conforme: Cass.� 26 maggio 1965, 
n. 1067, Foro it., Mass., 1965, 313; 15 giugno 1964, n. 1496, Giur. it., 1965, 
I, 1, 1190. Per l'incensur,abilit� dell'appl'ezzamento del giudke di merito 
circa l'ultroneit� e la genericit� dell'interrogatorio formale dedotto dia una 
delle parti, cfr. Cass., 25 maggio 1965, n. 1005, in questa Rassegna, 1966, 
I, 74, con nota di FRENI. Sulla insindacabilit� della valutazione della 
sufficienza e della idoneit� degJ.i elementi di prova acquisiti al processo, 
cfr.: Cass., Siez. Un., 22 dicembre 1964, n. 2950, in questa Rassegna, 1965, 
I, 128, con nota di richiam�. 
(2) Cfr., in senso conforme, con la precisazione che l'interp;retazione 
degli atti amministrativi deve esser�e condotta dal giudice di merito con 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE. 389 

La Pubblica Amministrazione pu� sempre revocare, con effetto 
ex nunc, un atto .(nella specie: deliberazione comunale) emeSSCJ�nell'esercizio 
di un potere discrezionale, qualora pi� non sussistano le 
ragioni di convenienza e di opportunit� che ne determinarono l'emanazione 
ed esso pi� non risponda al pubblico interesse, incontrando il 
potere di revoca un limite soltanto nell'ipotesi che l'atto abbia creato 
nell'interessato un diritto subbiettivo perfetto, non soggetto ad affievolimento 
per effetto del mutamento del pubblico interesse (3). 

Dall'assoluzione con formula piena del denunciato per reato perseguibile 
d'ufficio non discende, a carico del denunciante, l'obbligo 
del risarcimento del danno ex art. 2043 c. c., se nell'azione del denunciante 
non sono riscontrabili gli estremi del delitto qi calunnia (4). 

l'osservanza delle norme di ermeneutica dettate per i contratti: Cass., Sez. 
Un., 15 gennaio 1966, n. 216, in questa Rassegna, 1966, I, 189, sub 2 (191); 
Cass., 13 marzo 1965, n. 423, Giust. civ., 1965, 1, 1389; 19 luglio 1965, n. 1608, 
Foro it., Rep., 1965, voce �Atto ammini�strativo., n. 75. 

(3) Cfr., in senso conforme: Cass., Sez. Un., 26 aprile 1961, n. 932, 
Foro it., 1961, I, 922, con nota di richiami; Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 
1953, n. 86, Il Cons. Stato, 1953, 1, 115; 18 giugno 1949, n. 543, Mass. compl. 
giur. Cons. Stato, 1932-1961, a cura della Rassegna Il Consiglio di Stato, 
vol. 2-0, Roma, 1963, 3537, n. 47. In merito all'obbligo della motivazione, 
quando la revoca incida su ilegittime aspettative a favore del privato, cfr.: 
Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 1965, n. 135, Foro it., E965, 3, 173. 
(4) Cfr., in senso conforme: Cass., 29 giugno 1966, n. 1586, Repertorio 
di udienza 1967, a cura di T. PERSEO, Pi�acenza, 1967, 1025, n. 6561; 
27 .settembre 1965, n. 2041, Foro it., Mass., 1965, 599; 30 agosto 1962, numero 
2725, Arch. Resp. civ., 1965, 371, con nota di MoNTEL. Per la necessit� 
della sussistenza del disegno doloso ai fini della responsabilit� per 
danni del denunciante, cfr., pure, App. Roma, 11 febbraio 1965, n. 244, in 
questa Rassegna, 1965, I, 74, con nota di P. SACCHETTO. 
A. FRENI 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 29 novembre 1966, n. 2806 -Pres. 
Giansiracusa -Est. Ginetti -P. M. Pedace (conf.) -Galli (avv. 
Brusca, Facchini) c. A.N.A.S. (avv. Stato Varvesi). 

Responsabilit� civile -Strade pubbliche -Manutenzione -Potere discrezionale 
della Pubblica Amministrazione -Limite -Obbligo 
dell'osservanza del precetto del � neminem laedere� -Sussiste Insidia 
o trabocchetto -Nozione. 

(c. c., art. 2043). 
Responsabilit� civile -Autostrada -Allagamento della sede stradale 
dovuto a straripamento di corso d'acqua -Mancata segnalazione 




390 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Insidia -Sussiste -Colpa<dn re ipsa� dell'Ente cui spetta la manutenzione 
della strada -Sussiste -Onere a carico del pred~tto Ente 
di fornire in g,iudizio la prova dell'impossibilit� di provvedere a 
tempestiva se~nalazione del pericolo -Sussiste. 

(c. c., artt. 2043, 2697). 
Strade -Autostrade a peda~~io ~estite dall'A.N.A.S. -Rapporto di 

utenza -Natura contrattuale -Esclusione -Responsabilit� del


l'Ente ~estore per danni -Natura extracontrattuale. 

(c. c., art. 2043). 
n potere discrezionale spettante alla Pubblica Amministrazione in 
materia di manutenzione di strade pubbliche incontra un limite nell'obbligo 
di osservare il generale precetto del "neminem laedere �, in 
virt� del quale la Pubblica Amministrazione � tenuta ad evitare il 
verificarsi di situazioni di pericolo occulto, tali da costituire per l'utente 
della strada una insidia -o un trabocchetto, sia sotto il profilo O'ggettivo 
della non visibilit� del pericolo, sia sotto quello soggettivo della non 
prevedibilit� di esso (1). 

L'allagamento della sede autostradale, dovuto allo straripamento 

delle acque di un canale adiacente, pone in essere, se non segnalato, 

una situazione d-i insidia, nella cui stessa esistenza � insita la colpa 

della Pubblica Amministrazione o dell'Ente tenuti alla manutenzione 

dell'autostrada, sui quali grava, pertanto, l'onere di provare che l'evento 

si verific� con modalit� tali da non consentire di eliminare o segnalare 

tempestivamente il pericolo (2). 

I compiti dell'A.N.A.S. in ordine alla gestione e manutenzione delle 

autostrade, la cui utilizzazione sia soggetta a e pedaggio �, non sono 

assunti a titolo privato e nelL'adempimento di un obbligo giuridico 

cui corrispondano diritti soggettivi dei privati utenti, ma nel solo inte


resse generale e nello svol,gimento di un dovere inerente a funzioni 

di diritto pubblico, talch� -mal,grado l'esistenza del e pedaggio� 


non si instaura tra l'A.N.A.S. e gli utenti un rapporto contrattuale, 

in base al quale questi ultimi possano far valere un diritto soggettivo 

all'adempimento da parte detl'Azienda dei compiti predetti. La respon


sabilit� dell'A.N.A.S., per i danni che siano derivati agli utenti della 

(1) Principio costantemente affermato dalla giurisprudenza delta Corte 
Suprema. Cfr., da ultimo: Cass., 10 maggio 1965, n. 882, Foro it., Rep., 1965, 
voce �Strade �, n. 34; 10 maggio 1965, n. 875, Giust. civ., 1965, 1, 1074. 
In dottrina, cfr.: ALEss1, La responsabilit� della Pubblica Amministrazione, 
Milano, Giuffr�, 1951, 397 segg. 
(2) Non risultano precedenti iin termini. In via generale, per J.'affe:rmazione 
del principio che, in tema di responsabilit� extracontrattuale, 

PARTE I, SEZ. Ili, GIURISPRUDENZA CIVILE, 391 

autostrada dait'utilizzazione deita medesima, ha pertanto natura extracontrattuale 
ed � subordinata alla circostanza che il fatto lesi'lJC1' sia 
riconducibile alla nozione deit'illecito (3). 

l'onere di p.rovare la colpa dell'autore del fatto dannoso grava sul danneggiato, 
cfr., in giurisprudenza: Cass., 21 ottobre 1966, n. 2570, Repertorio 
di udienza 1967, a cura di PERSEO, Piacenza, 1967, 932, n. 5858; 6 marzo 
1962, n. 420, Giust. civ., 1962, 1, 1044, con nota di richiami; 20 gennaio 
1960, n. 45, Foro it., Rep., 1961, voce �Responsabilit� civile �, n. 78. In 
dottrina, nello stesso senso, cfr.: MESSINEO, Manuale di dir. civile e commerciale, 
vol. V, Milano, 1958, 626; BRASIELLO, I limiti della responsabilit� 
per danni, Milano, 1956, 62; contra: BARBERO, Sistema istituzionale del diritto 
privato italiano, vol. II, Torrino, 1949, 733. 

La decisione che si annota sembra in contrasto con l'accennato orientamento, 
prevalente in materia, e lascia tanto pi� perplessi, in quanto la 
Corte di merito aveva accertato, in punto di fatto, che la situazione di 
pericolo creatasi sull'autostrada non era dovuta a cattivo stato di manutenzione 
dell'autostrada medesima, ma solamente ad un fatto esterno 
(straripamento delle acque di un vicino canale). Perch� fosse configurabile 
un fatto illecito dell'amministrazione, fonte di responsabilit� della 
medesima, non bastava pertanto l'accertamento della mancata segnalazione 
del sopravvenuto ed imprevi.sto pericolo, ma occorll'eva accertare altres� 
che a siffatta segnalazione non si era provveduto sebbene dal momento 
dell'insorgere del pericolo fosse trascorso un congruo lasso di tempo. In 
difetto di che, pur indipendentemente da ogni indagine di carattere soggettivo 
sulla colpa, non si poteva, a rigore, ravvisare nella mancata segnalazione 
una � omiissione � neppure sul piano oggettivo. 

(3) La giurisprudenza, almeno della Corte di Cassazione, sembra ormai 
decisamente orientata in �senso conforme a:l principio affermato nel!la massima: 
cfr. Caiss., 12 febbraio 1960, n. 218, Foro amm., 1960, 2, 433 (con 
ampi richiami �e nota adesiva di BIAGI, In tema di rapporto di utenza autostradale 
e di violazione degli obblighi che ne derivano). La stessa sentenza 
� stata pure pubblicata in Giur. it., 1961, I, 1, 232, con nota adesiva di 
CINTOLESI, In tema di responsabilit� per danni de1�ivanti dall'uso di autostrade. 
Cfr. pure, nello stesso �senso: Caiss., 29 febbraio 1960, n. 394, Mon. 
Trib., 1960, 248; contra, di J:recente, Pret. Torre Annunziata, 20 giugno 1965, 
Foro it., Rep., 1965, voce e Strade >, n. 50 bis. In dottrina, per la natura 
contrattuale del rapporto di utenza �autostradale, ma per il carattere aquiliano 
della ;responsabilit� dell'Ente gestore dell'autostrada per la inosservanza 
di norme regolamentari in ordine alla vigiilanza, alla disciplina del 
traffico, alla rimozione di eventuali ostacoli, ecc., cfr.: SANDULLI, Autos'brada, 
Enciclopedia del diritto, vol. IV, MHano, 1959, 528. 
A. FRENI 
.i ' 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 febbraio 1967, n. 365 -Pres. Pece 
-Est. Spagnoletti -P. M. Pedace (diff.) -Cavaliere (Avv. Midiri, 
Vacir.ca) c. Amministrazione Difesa (avv. Stato Ricci). 

Guerra -Contratto di ~uerra -N �zione. 

(d. I. 25 marzo 1948, n. 674, art. 4). 
I 

1 




392 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Guerra -Contratto di guerra -Azione giudiziaria promossa contro la 
deliberazione del Commissario per la liquidazione dei contratti 
di guerra -Competenza per territorio. 

(d. 1. 25 marzo 1948, n. 674, art. 8). 
Giusta l'art. 4 del d. l. n. 674 del 1948, sono da definirsi quali 
contratti di guerra non solo i contratti stipulati ed approvati e quem 
soltanto stipulati, ma anche gli impegni sommari, le ordinazioni, i provvedimenti 
di autoritd e simili, comunque attinenti alle forniture, opere, 
lavori e prestazioni, preordinati alla preparazione ed alla condotta 
della guerra, ferme restando le disposizioni delle leggi sulle requisizioni 
(1). 

Trattandosi di pretesa scaturente da un contratto di guerra (e, nella 
specie � stata ritenuta tale la pretesa di restituzione o di pagamento del 
controvalore, avanzata da un imprenditore, che aveva depositato presso 
l'autoritd militare del legname, occorrente per la esecuzione di un contratto 
di appalto per la costruzione di fortificazioni, a lui commesso 
dalla stessa autoritd), la impugnativa del provvedimento del Commissario 
per la liquidazione dei contratti di guerra -vertendosi in tema 
di diritti so�ggettivi -va proposta avanti al Tribunale di Roma e nei 
confronti del Ministero del Tesoro (2). 

(Omissis). -H ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di 
Catania, per avere questa dichiarato la propria incompetenza territoriale 

(1-2) Massime esatte: tra un imprenditore e la p. a. si dLscuteva nella 
fase del regolamento della competen~a per territorio -se fosse o 
meno dipendente da contratto di guerra, a mente del d. 1. 25 marzo 1948, 

n. 674, la pl"etesa avanzata dal l)['imo ed avente per oggetto la restituzione 
di un quantitativo di legname (od il pagamento del relativo controv.
alore) � affidato � durante il periodo bellico, alla Autorit� MiiJ.itare e 
necessario per la esecuzione di alcuni lavori di fortificazione della fascia 
costiera della Sicilia, che erano �stati commessi in appalto dall'allora Ministero 
della Guerra all'jmprenditore ricorrente: e la S. C. -rilevando 
che il fatto del deposito del legname presso l'A. IVI., essendo avvenuto in 
funzione dell'esecuzione del contratto di appalto predetto, non poteva, per 
ci� stesso, �essere considerato (cos� come voleva il ricorrente) avulso dal 
medesimo contratto di appalto, da qualificarsi incontestabilmente come 
contratto di guerra ai sensi del d. l. ,succitato -ha statuito che, nella 
fattispecie, dovevia essere adito (come, in effetti, lo fu) il Commissariato 
per la liquidazione dei �Contratti di guerra e, dipoi, in impugnativa della 
deliberazione di tale organo amministrativo, il Tribunale di Roma in contraddittorio 
del Ministero del Tesoro (art. 8, �cpv., d. 1. n. 674/1948). 
La pronuncia of:fu'e l'occasione per richiamare brevemente alcuni concetti 
in materia: 

a) Sotto il profilo della giurisdizione, non sembra contestabile, che, 
nel caso di specie, si vertesse in materia di diritti subbi�ttivi (come, del 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVIL.E. 393 

a conoscere della domanda, ritenendo erroneamente che l'attore avesse 
dedotto un diritto di credito derivante da un contratto di guerra,��che 
faceva ricadere il detto diritto di credito sotto la disciplina del d. 1. 
25 marzo 1948, n. 674, per cui l'azione avrebbe dovuto essere proposta 
dinanzi al Tribunale di Roma. 

A base dell'odierna impugnazione, il ricorrente contrappone di 
non avere mai dedotto un diritto di credito dipendente da un contratto 
di guerra, ma di avere, pi� semplicemente, chiesto la restituzione (o il 
controvalore attuale) del legname, da lui acquistato in previsione di 
dovere eseguire lavori per conto dell'Amministrazione militare, e temporaneamente 
affidato all'amministrazione stessa. 

Giusta il ricorrente, la � causa petendi > andava identificata nell'affidamento 
del legname all'Amministrazione militare, mentre il � pe


resto, afferma il.a sentenza in esame, con richiamo anche ad una decisione 
del Consiglio di Stato, inte(l'venuta nella controva-sia, e che aveva appunto 
ritenuto sussistere, nella specie, la giurisdizione dell'A.G.0.). 

Circa 1a concorrenza e fa discriminazione delle due tutele giurisdizionali 
previste dal d. 1. 11. 674/1948 (art. 8) contro le deliberazioni del 
Commissariato per la liquidazione dei contratti di guerra, � da ricorda(l'e 
come -conformemente ai !l(l'incipi gene~ali in materia -sia ammissibile 
il ricorso al Consiglio di Stato per la tutela degli interessi legittimi (e 
tale rimedio � da considera(l'si in materia quella normale, atteso il largo 
ambito di discrezionalit� attribuito al Commissario, essendo invece eccezionale 
e limitata la proponibilit� di una azione avanti l'A.G.0.) e l'azione 
giudiziaria innanzi l'A.G.O. per la tutela dei diritti subbiettivi, nel caso 
in cui il Commissario, nel regolamento del rapporto, si sia riferito alle 
norme contrattuali di diritto comune o di legge speciale (senza avvalersi 
di facolt� disC1rezionali), o di richiesta di condanna dell'Ammini,strazione 
a corrispondere l'indennizzo liquidato dal Commissario e che sia dovuto in 
dipendenza del provvedimento commissariale, senza che si impugni il provvedimento 
medesimo nel suo aspetto disocezionaile (cfr., in tal senso, Cass., 
Sez. Un., 4 �luglio 1962, n. 1712, Giust. civ., 1963, I, 1179; 24 luglio 1964, 

n. 2031, ivi, 1965, I, 101, ed in queista Rassegna, 1964, I, 1038). 
il:: poi pacifico (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 1966, n. 2500, in que,sta 
Rassegna, 1967, I, 77 ed in Giust. civ., Mass., 1966, 1434), che ogni domanda 
� improponibile, se non preceduta dalla denuncia del contratto 
di guerra al Commissario per '1a liquidazione dei contratti stessi. 

Nel caso di specie -in cui il Commissario aveva respinto la domanda 
dell'Impresa, ritenendo che li.a perdita di legname fosse da attribuire ad 
evento bellico, senza che vi fosse stato da parte di quell'Organo alcun 
esercizio di quegli ampi pote(l'i discrezionali concessi dal cit. d.1. n. 674/1948, 
con '1a conseguente degrazione dei diritti soggettivi pdvati al rango di 
interessi legittimi, e senza che vi fosse stata liquidazione di indennit� a 
carico dell'Ammintstrazione -la controversia verteva in tema di diritti 
subbiettivi e permaneva la competenza giurisdizionale dell'A.G.0. a conoscere 
della p!retesa avanzata dall'attore. 

b) Trattandosi di �contratto di guerra., la competenza territoriale � 
attribuita -giusta l'airt. 8 del d. 1. n. 674/1948 -in via esclusiva al Tribunale 
di Roma. 



394 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

titum � consisteva nella richiesta di restituzione o nel pagamento del 
valore e nel risarcimento dei danni. Su questa premessa, secondo il 
ricorrente, l'azione proposta doveva qualificarsi un'azione reale; secondo 
il P. M. requirente si tratterebbe, invece, di un'azione di restituzione 
personale, diretta a) a far cessare il possesso del legname da parte dell'Amministrazione 
convenuta; e, non essendo questa pi� in grado di 
restituirlo, b) ad ottenere il pagamento del controvalore del legname; 
e) ad ottenere la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei 
danni. 

Sia il ricorrente che il P. M. ne traggono la conseguenza che, 
essendo l'azione esperita soggetta alle ordinarie regole di competenza, 
su di essa non incide la disciplina dei contratti di guerra, di cui al 

d.l. n. 674 del 1948; donde la competenza territoriale del Tribunale 
La legittimazione passiva a tali domande compete all'Amministrazione 
del Tesoro, con �esclusione dell'Amministrazione originari� titolare del r�apporto 
contrattuale (Trib. Roma, 8 marzo 1955; Trib. Roma, 31 dicembre 
1959, citate in Relaz. Avv. Stato 1956-1960, vol. III, 119). 

e) Cill"ca il concetto di � contratto di guerra~. la senten~a in rassegna 
richiama e conferma la precedente giurisprudenza, sul punto, del S. C. 
(cfr., in particolare, Cass., 29 maggio 1962, n. 1293, in questa Rassegna, 1962, 
137; cfr. anche, per riferimenti, Cass., 19 gennaio 1954, n. 89, Giust, civ., 
1954, 58), con richiamo al disposto dell'art. 4 del cit. d. 1. n. 674/1948. 

In virt� dell'ampia e speciale definizione contenuta in fale articolo, 
sono considerati � contratti di guerra � non solo i contratti �stipulati ed 
approvati ed i contll"atti stipulati (pur se non approvati). ma .anche gli 
impegni sommari, .J.e ordinazioni, i provvedimenti di autorit� e simili, comunque 
attinenti alle forniture, opere, lavori e prestazioni preordinate 
alla preparazione ed alla condotta d,ella guerra, ferme restando le diisposizioni 
di legg.e sulle requisizioni. 

Rimangono, quindi, escluse daMa competenza del Commissairiato per 
la liquidazione dei contratti di guerra e dall'ambito di applicazione delle 
norme di cui al detto d. 1. n. 674/1948 le requisizioni (delle quali elemento 
tipico � -come � noto -l'apprensione del bene privato, con il passaggio 
di esso, :Ln propriet� od :Ln uso, alla P. A., J..a quale ne acquista il.a disponibilit� 
e ne usa a suo piacimento in relazione alle pubbliche finalit� 
perseguite) ,e ci� in quanto le questioni �concernenti i relativi rapporti 
erano riservate ai Comitati giurisdizionali per le requi�sizioni di cui al 

r. d. 18 agosto 1940, n. 1741 (ora soppressi, in virt� della 1. 11 aprile 1957, 
n. 246, che ha devoluto le relativ�e controversie all'A.G.0. ed al Consiglio 
di Stato). Il Commissariato �per la liquidazione dei contratti di guerra � 
eccezionalmente competente a conoscere dei rapporti discendenti da requisizioni, 
limitatamente a quelle facenti carico ai bilanci dei cessati Governi 
delle colonie, in vill"t� della 1. 29 aprile 1953, n. 430 (ar.t. 2). 
In contrapposizione alla requisizione, si riconducono, quindi, al concetto 
di contratto di guerra tutte le pi� svariate situazioni, caratterizzate, 
da un lato, dalla esistenza di uno .specifico rapporto giuridico, intercorrente 
tra l'Amministrazione Mili.tare ed il privato, e scaturente, non solo da 
contratto regolarmente approvato, bensl anche da provvedimento autori



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE" , 395 

di Catania, foro erariale nel cui distretto si trova il luogo dove il danno 
si � verificato. 

Osserva in contrario il S. C. che due ragioni si contrappongono 
alla tesi del ricorrente ed a quella del P. M. requirente: 1) iJ concetto 
ampio di contratto di guerra, ai fini dell'art. 4 d.1. n. 674 del 1948; 
2) l'ammissione, fatta dallo stesso Cavalier.e, odierno ricorrente, che 
il materiale fu custodito in un magazzino a doppia chiave, di cui una 
conservata da esso Cavaliere e l'altra dal rappresentante dell'Amministrazione. 


In relazione all'ampiezza del concetto di contratto di guerora, basta 
riferirsi alla sentenza di questa Corte Suprema a Sezioni Unite del 
29 maggio 1962, n. 1293, nella quale � stato ribadito che l'art. 4 del 

d. 1. 25 marzo 1948, n. 764 definisce contratti di guerra non solo i contratti 
stipulati ed approvati o soltanto stipulati, ma anche gli impegni 
sommari, le ordinazioni, i provvedimenti di autorit� e simili, comunque 
attinenti alle forniture, opere, lavori e prestazioni, preordinati alla preparazione 
e alla condotta della guerra, ferme restando le disposizioni 
delle leggi sulle requisizioni. 
In tale disposizione generica ed esemplificativa rientrano le varie 
situazioni, nelle quali, per ragioni belliche contingenti, sono instaurati 
rapporti giuridici fra l'Amministrazione militare ed il privato per la prestazione 
di opere, lavori, beni o servizi, comunque attinenti alla preparazione 
e condotta della guerra. 

tativo della stessa Amministrazione, e, d'altro lato, con riferimento all'oggetto 
di tale rapporto, dall'insorgenza di un obbligo del privato di prestare 
opere, lavori, beni o servizi, comunque ricollegantisi alla preparazione 
�e condotta delle operaziodi di guerra. 

Caratter~stica comune di �tutti i rapporti del genere � la ilimitazione 

dell'autonomia della parte pTivata, in roe1azione alla J)T'eminenza che in 

essi assume l'Amministrazione militare, per quanto attiene alla richiesta, 

esecuzione e retribuzione delle proestazioni: pre:mirnenza giustificata da11a 

importanza dell'interesse pubblico tutelato �e dallo stato di necessit� ine


rente alla guerra (Cass., n. 1293/1962 citata). 

Da ultimo, � da ricordare che, ai sensi dell'art. 1 del cit. d. l. n. 674/ 

1948, la competenza del Commissariato �e l'applicazione delle norme di cui 

al medesimo d. 1. sono limitati ai e controatti di guerra non ancora defin~ti,. 

aliJ.a data di entrata in vigore del detto d. 1.: e � definiti ,. devono inten


dersi -secondo Cass., Sez. Un., 18 ottobre 1966, n. 2500, sopra citata (nello 

stesso senso, cfr. Cass., 12 marzo 1955, n. 741, Giust. civ., Mass., 1955, 252, 

e Cass., 19 gennaio 1954, n. 89 c-it.) -quei �contratti per i quali non siano 

pi� profilabili contestazioni di sorta alcuna, riguardo ad una qualunque 

delle prestazioni corrispettive: il che si verifica o per effetto del gi� av


venuto, integrale ed incontestato adempimento, ovvero per effetto di giu


dicato o di accordo debitamente approvato, con il quale siasi definita ogni 

divergenza e contestazione. 

G. MANDO' 

396 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO 'S'l'ATO 

In relazione poi alla considerazione sub 2), va messo in rilievo 
che la non contestata circostanza della duplice chiave del magazzino, 
una delle quali in possesso del Cavaliere e l'altra in possesso del rappresentante 
dell'Amministrazione militare (il quale doveva vigilare 
a che il legname non venisse utilizzato per scopi estranei all'appalto), 
toglie ogni fondamento al presupposto dell'azione reale (secondo il 
ricorrente) o dell'azione personale di restituzione (secondo -il P. M. 
requirente). 

Esattamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha ritenuto che bene 
era stato adito dal Cavaliere il Commissariato per la liquidazione dei 
contratti di guerra, dipendendo l'acquisto del legname in questione e 
la particolare situazione, creata mediante il deposito di tale materiale 
in un magazzino chiuso, con distinte chiavi detenute dai due contraenti, 
dal contratto di appalto stipulato add� 8 ottobre 1941. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 maggio 1967, n. 814 -Pres. Stella 
Richter -Est. Saya -P. M. Gentile (conf.). Venturi (avv. Gravone 
e Morvillo) c. Amministrazione Finanze (avv. Stato Foligno). 

Responsabilit� dvile -Responsabilit� della Pubblica Amministrazione 
-Necessit� dell'accertamento della colpa -Lesione di diritto 
derivante da atto amministrativo illegittimo ovvero da un mero 
comportamento della P. A. -Differenze. 

(C. C., art. 2043). 
Profitti di regime -Avocazione profitti di regime -Sequestro conservativo 
di mobili ed immobili -Responsabilit� della P. A. per ritardata 
revoca del sequestro dopo l'annullamento dell'accertamento 
tributario -Insussistenza. 

(d. lg. lgt. 27 luglio 1944, n. 139, artt. 26 e 35; c. p. c., art. 683). 
L'iHiceitd di una condotta, quale fonte generatrice di un danno 
risarcibile, esige non solo un rapporto di causalitd materiale, ma anche 
l'imputabilitd psicologica al soggetto della condotta stessa. Tale principio 
fondamentale � applicabile anche nei confronti della Pubblica 
Amministrazione, rispetto alla quale deve, perci�, essere accertata la 
concreta ed effettiva sussistenza dell'elemento psicologico, salvo il caso 
della lesione di un diritto soggettivo, derivante da un atto amministrativo 
dichiarato illegittimo (nel qual caso spetta al danneggiato il 



PARTE I, SEZ, III, GIURISPRUDENZA CIVILE a9'Z 

risarcimento del danno indipendentemente dalla ricerca della colpa o 
del dolo dell'Amministrazione) (1). 

Non sussiste la responsabilit� deWAmministrazione delle Finanze 
per i danni affermativamente derivanti dalla ritardata revoca del sequestro 
sui beni mobili ed immobili, disposto -in tema di avocazione dei 
profitti di regime -ex artt. 26 e 35 d. lg. lgt. 27 luglio 1944, n. 159, e 
mantenuto pur dopo l'intervenuto annuUamento dell'accertamento del 
credito tributario garantito, in mancanza di ricorso del sequestrato, 
volto ad ottenere la declaratoria d'inefficacia del provvedimento cautelare 
(2). 

(Omissis). ~Con il primo mezzo i ricorrenti, denunciano la violazione 
degli artt. 384 e 394 c. p. c., nonch� dell'art. 2043 c. c., deducono 
che erroneamente il giudice di rinvio ha ritenuto che il suo compito 
fosse quello di esaminare se il mantenimento del sequestro, successivamente 
alla pronuncia della commissione provinciale (12 marzo 1951), 
dovesse ascriversi a colpa dell'amministrazione finanziaria, mentre nella 

(1-2) In tema della responsabilit� della P. A. 

La sentenza in rassegna enuncia tre importanti principi: 
A) con il primo, si ribadisce che la :responsabilit� pe:r i danni de:rivanti 
da un comportamento materiale del1a P. A. -confarmemente al 
principio generale di cui <all'art. 2043 c. c. -esige che sia provata la concreta 
ed effettiva sussistenza dell'elememo psicologico (colpa o dolo); 
B) con il �Secoodo, che, come eccezione al princip.io ora ricordato, � 
irrilevante la ricerca della colpa o del dolo della P. A. ove la lesione del 
dkitto soggettivo derivi da un atto amministrativo dichiarato megittimo; 
C) �Con il terzo, si afferma che nessuna colpa pu� essere attribuita 
aJl'Amministrazione Finanziaria per il mantenimento del sequestro conservativo 
-adottato ex artt. 26 e 35 d. lg. lgt. 27 luglio 1944, n. 159 sull'avocazione 
dei profitti di regime -pur dopo l'accertamento della insussistenza 
del credito cautelato, ove tale ritardo sia attribuibile al mancato tempestivo 
ricOO"so del sequestrato, vo~to ad ottenere la declaratoria di inefficacia della 
misura cautelare. 

* * * 

A) Il primo principio pu� ritenersi ormai pacifico nella giurisprudenza 
del S.C. Pur non rinvenendosi di frequente esplicite conferme della massima, 
secondo cui nessuna responsabilit� pu� configurarsi a carico della P. A., se 
non a seguito della prova della esi.stenza dell'elemento soggettivo della 
colpa, in senso lato, nel suo comportamento lesivo di diritti soggettivi (o 
pi� esattamente di una colpa nel comportamento dei funzionari o dipendenti 
della P. A., e beninteso in senso stretto, poich� nel caso di dolo del funzionario 
deve ritenersi esclusa la responsabilit� della P. A.), la validit� della 
massima stessa, in linea generale, non � da tempo pi� messa in discussione, 
ed � implicitamente presupposta da tutte le sentenze, che o negano l'applicabilit� 
alla P. A. di una presunzione di colpa (ad es. ex art. 2050 c. c.: cfr. 



398 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO.STATO 

sentenza di rinvio non vi era alcun a�cenno a tale elemento psicologico, 
il quale peraltro non � rilevante ai fini dell'accertamento. della 
responsabilit� della pubblica amministrazione. 

La censura � fondata. 

La sentenza di rinvio, premessa la natura discrezionale dell'attivit� 
dell'amministrazione finanziaria per tutto quanto concerne la misura 
cautelare del sequestro in tema di avocazione di profitti del 
regime, rilev� che detta attivit�, in base al disposto dell'art. 4 legge 
20 marzo 1865, n. 2248, ali. E, non � sindacabile dal giudice ordinario, 
ma che tale insindacabilit� trova un limite per gli eventuali atti arbitrari 
della pubblica amministrazione, in presenza dei quali compete pur 
sempre al danneggiato il risarcimento del danno. Facendo poi applicazione 
del principio, ritenne improponibile la domanda dei Venturi 
relativamente alla richiesta, all'esecuzione e al mantenimento del sequestro 
sino al 12 marzo 1951, data in cui la commissione provinciale 
delle imposte annull� l'accertamento dei profitti del regime elevato 
dall'Intendente di Finanza, sul rilievo che fino alla data predetta non 

Cass., 9 novembre 1957, n. 4310, Forro it., 1957, I, 1930) o riconoscono la 
responsabilit� della P. A. -innanzi all'esercizio di un potere discrezionale 
di quest'ultima (per tale punto, e sui limiti della accettabilit� di tale indirizzo, 
cfr. Relazione Avv. Stato 1961-1965, II, 154) -quando sia dimostrata 
la mancata osservanza delle norme di legge o di comune prudenza, nella 
cui violazione si concreta, infatti( la colposit� della condotta (cfr., in particolare, 
tra le altre, Cass., Sez. Un., 27 aprile 1961, n. 979, Giwst. civ., Mass., 
1961, 525; Cass., 13 febbraio 1963, n. 287, Giust. civ., 1963, I, 1622; Cass., Sez. 
Un., 25 luglio 1964, n. 2057, Resp. civ. prev., 1965, 262, ecc.). 

Nello stesso, del resto, � orientata la dottrina: cfr. ALEss1, La responsabilit� 
dellp, pubblica amministrazione, MilaJilo 1955, � 83, Gu1ccIARDI, Giustizia 
amministrrativa, Padova, 1954, 324), sul rilievo, espressamente condiviso 
dalla senteI12la in rassegna, che la responsabilit� della P. A. trova il suo 
fondamento nel principio generale di cui all'art. 2043 c. c., il quale -com'� 
pacifico -postula 1a colpa come elemento (soggettivo) dell'illecito. 

Com'� noto, la questione era, specialmente in epoca meno recente, lar


gamente discussa in dottrina, ritenendosi da molti Autori che l'A.mmiffistra


zione dovesse rispondere degli atti o comportamenti posti in essea:e in 

violazione dei diritti, in base al risc001tro del solo elemento obbiettivo del 

nesso di causalit� tra la �Condotta ed il danno, omessa ogni indagine, perch� 

irrilevante, sulla ricorrenza del nesso psicologico, e, quindi, omessa ogni 

ricerca'sulla colpa della P. A. (FORTI, La responsabilit� della P. A. �in omit


tendo ,., Giur. it., 1903, 1037; ROMANO, Corso di dir. amminilstrativo, 1932, 305; 

CAMMEO, Commentario alla legge sulla giustizia amministrativa, 895. Lo 

ZANDBINI, Corso di dir. amministrativo, 1958, I, 341, sembra adottare una 

soluzione intermedia, affermando che l'elemento della colpa non ha bisogno, 

nel diritto amministrativo, di essere provato in modo diretto, dovendosi 

esso presumere dalla violazione di qualunque norma, anche tecnica o di 

buona ammini�strazione, che gli oo-gani amministrativi sono tenuti ad 

osservare). 

l 
~� 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 399 

era neppure configurabile in astratto una condotta arbitraria dell'amministrazione. 
Domand�, invece, al giudice di rinvio di esamiD,,lilX~ la 
condotta dell'amministrazione stessa per il periodo successivo e cio� 
dal 12 marzo 1951 al 26 giugno 1952, data quest'ultima in cui fu 
disposta dal Presidente del Tribunale la revoca del sequestro, precisando 
che l'indagine doveva essere eseguita � in base ai normali criteri in 
materia di azioni per risarcimento avverso la pubblica amministrazione
�, 

Ci� posto, appare evidente come, essendo fuori discussione che il 
sequestro relativamente al periodo successivo alla pronuncia della commissione 
provinciale fosse stato mantenuto senza alcuna ragione giustificatrice 
obbiettiva, l'indagine da compiersi nel giudizio di rinvio 
concerneva l'accertamento dell'elemento psicologico della pubblica amministrazione 
al fine di potere ad essa imputare l'atto illecito, per cui 
i Venturi chiedevano il risarcimento del danno. L'illiceit� di una condotta, 
quale fonte generatrice di un danno risarcibile, esige invero, 
non solo un rapporto di causalit� materiale, ma anche l'imputabilit� 

Naturalmente, �posto il principio che il Giudice deve positivamente accertare 
la ricorrenza della colpa nel comportamento della P. A., � da ricordare 
(conformemente, del resto, ad una giurisprudenza pacifica) che tale 
indagine (e col'lrelativamente la stessa pozione di � colpa �) � pi� limitata 
di quella che deve compiere il Giudice quando conosce di un fatto illecito 
posto in essere da altro soggetto (.ALESSI, op. cit., 88), attesoch� non � 
consentito all'A.G.O. accertare se la Amministrazione abbia bene o male 
valutato i bisogni pubblici e scelto, pi� o meno opportunamente, i mezzi 
idonei per realizzarli, ma -rimanendo insindacabile tale valutazione, di 
esclusiva competenza dell'Amministrazione -deve limitarsi a sindacare 
se � i mezzi scelti siano stati adeguatamente messi in opera o abbiano 
funzionato in modo normale, ovvero se, per negligenza o imperizia, cio� 
per colpa, il loro funzionamento sia stato difettoso o anormale� (Ca�ss., 
Sez. Un., 29 aprile 1964, n. 1039, in questa Rassegna, 1964, I, 712, con nota 
di CARUSI). 

* * * 

B) Come eccezione al principio della necessit� dell'accertamento della 
colpa della P. A., 1a sentenza in rassegna riconferma l'indirizzo, secondo 
cui tale indagine non � necessal"ia quando 1a lesione del diritto soggettivo 
sia effetto di un atto amministrativo dichiarato (nella competente sede) 
illegittimo: sicch� -in tale ipotesi -la P.A. risponde dei danni arrecati 
al privato i.in base all'accertamento del solo nesso obbiettivo di causalit� 
tra l'atto illegittimo (per qualunque causa, anche cio� per vizi formali) e 
la lesione del diritto (sulla necessit� della lesione di tale diritto, ai fini 
del risarcimento, cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 12 aprile 1965, n. 657, in 
questa Rassegna, 1965, I, 318). 

Nel s�nso della massima, si confrontino: Cass., 19 aprile 1956, n. 1177, 

Giust. civ., 1956, I, 1553; 6 maggio 1959, n. 1329, Foro it., 1959, I, 1296; 



400 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

psicologica al soggetto della condotta stessa (art. 2043 c. c.). Tale principio 
fondamentale � applicabile anche nei confronti della p,ybblica 
amministrazione, rispetto alla quale perci� deve essere accertata la 
concreta ed effettiva assistenza dell'elemento psicologico, salvo il caso 
della lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto amministrativo 
dichiarato illegittimo, nel quale al danneggiato spetta un risarcimento 
del danno indipendentemente dalla ricerca della colpa o del 
dolo dell'amministrazione pubblica medesima; l'atto amministrativo, 
invero postula di per s� che esso sia stato emanato nell'esercizio di un 
potere, il quale ha necessariamente e intrinsecamente il carattere della 
volontariet�, sicch� una volta accertata la sua illegittima (e volontaria) 
emanazione, consegue automaticamente nel caso prospettato l'accertamento 
dell'imputabilit� psichica, senza che in proposito occorra indagare 
in modo autonomo e distinto, non essendo anche richiesta la 
coscienza della compiuta illegalit� (cfr. Cass., 6 maggio 1959, n. 1329). 

I ricorrenti, invece, con la mossa censura hanno ritenuto di potere 
generalizzare tale ipotesi particolare, traendone una regola sempre 
applicabile nei confronti della pubblica amministrazione, la quale sa


20 aprile 1961, n. 884, in questa Ra.ssegna, 1961, 46, e in Foro it., I, 1, 1900; 
e, tra i Giudici di merito, App. Milano, 1 giugno 1954, Foro pad., 1954, II, 
34; Trib. Bologna, 19 novembre 1956, Temi, 1957, 304; App. Napoli, 17 
febbraio 1958, Dir. e giur., 1958, 288; Trib. Roma, 26 maggio 1959, Temi, 
1960, 19; Trib. Too:ino, 28 aprile 1961, Arch. resp. civ., 1961, 563, ecc. In 
dottrina, cfr., nello stesso senso, ALEssr, op. cit., 84. 

All'uniformit� del richiamato indirizzo giurisprudenziale non cor;risponde 
uniformit� di motivazione: ma, ci� che pi� conta, i motivi addotti 
non appaiono convincenti: 

a) talora l'affermazione della irrilevanza dell'accertamento della col


pa � fondata -oltrech� sulla dichiarata difficolt� di tale indagine in


nanzi alla complessit� della procedura .di formazione degli atti amministra


tivi e sul pericolo di attuare una illegittima ingerenza nel campo riservato 

al potere discrezionale della P. A. -sul disposto dell'art. 4 della legge abo


litrice del contenzioso amministrativo 20 marzo 1965, n. 2248, all. E (cos�, 

Cass., n. 1177/1956 cit.). 

Ma a tali argomentazioni � facile ribattere: che, in primo luogo, la 

difficolt� di indagine, anche ammesso che in alcuni casi essa �sussista, co


stituisce un �Semplice inconveniente, che non pu� essere certo valorizzato 

per rendere inapplicabile -in mancanza di norma esplicita in contrario 

-il principio gener:ale di cui all'art. 2043 c. c.; che, secondariamente, 

anche innanzi ad un eventuale potere discrezionale della P. A., la insin


dacabilit� dello stesso da parte dell'A.G.O. deve portare come conseguen


za -conformemente ai principi affermati in giurisprudenza per i compoc


tamenti materiali della P.A. -ad UJna restrizione del campo entro cui pu� 

operare l'indagi:ne sulla colpa da pairte del G. O., ma non gi� all'elimina


zione del requisito della colpa dal concetto di illecito, ponendo la P. A., in 

omaggio alla incensurabilit� del suo potere discrezionale, in una posizione 

deteriore rispetto ad ogni altro soggetto. 



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JilA:~U x,, ;ii,?J,-l�l$ iCtlV'.RJ;SJi~'l:V11:illJ~~. ~lV~Jl 401 
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veb~e�. cQU$e8Uetltemente. in oflli caso tenuta al risallei~ento del danno 
in. Pres~ del so.lo e1~:ento materiale �ieU'$1tto illecito, indipe.�g-~ntranent.
e d�maccertamento in ordine al dolo o a!Ja colpa. Ma � evidente 
l'equivoco in cui esSi incorrono, non essendo estensibile la disciplina 
relativa al caso di lesione di un diritto s()ggettivo derivante da un atto 
amministrativo dichiarato illegittimo oltre t'8.le ipotesi e risultando 
quindi la medesima inapplicabile ove, come. nella specie, vi sia un mero 
cQmportamento della pu;t>bli-. anunin~straziiQne, ritpetto al quale ripr~"
ie Vii~ore il J>rine�pi<i> ~n,da~e~'btle, '�on la eQfl'seguente necessit� 

�;� il<:ice~t:are., al :fine c;,li u~. ~ronuneia al ll'isareimento del danno, il 
dolo .a. la colpa .di�la pubblica &niJJ:tinistra~ione. 
�In� t.ali sensi ba chiaramente statuito la sentenza di questa Corte, 
�li&pDn:~ndo che l'indagine ,,del gi.'l;liC\ike �ii rin.vio �loveva essere condotta 
Jdn 1''*~ :ai nor~al~ citi.i ' in .ma:fi'ri~ ;Q:i azioni per risarcimento 
~~-Q1� la i:Piwli>bii~a. .am*lliniatwi'!l>~e '*;. '1iech~ 1t'.lsllllta evidente che la 

��orte Jlr6r��t:i.Jl).a, .. po11enc!losi come .:pi;-01'lenia fondamentale la ricerca 
Qu~o poi al r.t~iaDilC> all'art. 4 della 1~gie abolitrice . del contenzi~
ep a,.~~$1Q;~Yo,�.~~�. (lotgina.. J:?..~.Al.~��.~~e~~~~~~ ;l)<:Jsto in luce 
qome .�.�~... t~e �~a', di ~~t�'e 'E!'sCl~~~~t~ ~edwale, non pu� 
~;it;w ''~~~~.ua,.~ili\ .i~flva.ti~a�:~�.dt;t~.{jgaiiva .$1 �..� . ipio generale 
di c'.Uii ~~art. 2043 c. q,,. tal~h� 1'�!\ tl<m,. :p:.� es.ser~ .~~� vocata a fonda;

1 

rn~to. ~~~la tesi d~la. ?~~fl>(,;J;tl~~bllit� ~e~;,J1qlp~ ,della ?�4� .�lM~r fitto illegittimP 
(cfr., per tutti, .A.Lsss1, op. �i;t., 39 ed ivi richiami;. Gu1cc1ARD1, 
�� f:il., 3~~). � ' 1 �. ,. . I 

� ,,'{))Altre v()lte (come ne:Ua eenten~a. in r�~.~a; c:f.r. anche .A.LEssx, 
Qp. .�it:, 3~) ,l'h'itilev~ deUtip:q:agipe...~a:fq.:l�~a .'lil~Uf,ip()te$1 �in.� esame � 
faitt9: ~scebd~e ciana consta�ap;o:ne e'.be l'atto arn:gll'.tltstrativo � ~ato 
nel:l'e-~zto. di w po:fleFe ..~~ha in~nis,camente il f}arf;lttere della volont~~~��. 
si~cll.�. aut<!>maticf:\'rn~t�.. oonsegW.rebbe. all'aec~tamento delta sua 
'ill�gitt.i~ e. vqloo..t~a emanm:io:Q;e Q;l;te.Uo d'�Ua inlP~tal>Wt� psicbica del 
fatt�} ~~n~9$Q alla. :f. A. . � . � 

Posto eb.e la .CQ];pa (in senso amiplo) puc} assumere l� fc:mna della volont~~
t�. G0, .dolci) o de'la:� eotpa Jn ~anso str~ttp1,, l'el-e.i.ento. P$l;el;�co ~ell'ilJ.ec~
tq �om~~.. ~a:f\A. iJJ. q~~n~.di.atto ~~tli�$trativo illegittimo 
<e eh~~ ~eedndo la t�ia in .esame -~lii~�erehbe se,~ in -re ipsa) 
a~~~e~be, p~�, siempre l.a ~()J.'ma della vo}~tlilt;iet� o dolo (in tale 
sen$o, ~lick~ente ~-~:r;. op. t�c. ~tt;);. 

~ancbe tale ordine di a:rgomentazioni noJ;). .c()nvince: la tesi bivero 
-olt:te ~<!.,'8sere viziA:J,ta da un.~ttor~ �da pr-01$pettiva,. ~er non tener :conto 
ch,~~1 <Janno.pon P\l:P .mai d~si�c~tUsato dall'a,tt9 a~�.str~vp, ~i:ne1'
1'.'!ttiilo 1~1U-�!!it�. all~"atto �i:tl ��tall�ntb .ta~~�..iSfl�,ene .�e' .gemP.re ad �n fatto 
costituito dal compOil'tamento materiale (e p:.o essere o noo colpevole) 
dell'a,gent� dell;;t P. A. (SANDUt.LI, Manual�, 590), c~mportamento elle si 
presenta, quindi, . come causa all'evento .daJ.>.n(ISO -sernl?lila f.<>ndamental-


. mente inaccettabile, po.i.ch�, attraveil."$0 la confusione concettuale .tra volontariet� 
del comportamento dell'agente e volont� dell'evento dal11Iloso in 
� cui �consiste la lesione del diritto (v.ol<>nt� dell'evento dannoso, in oui si 


concreta per !'.appunto il dolo, elemento del fatto iUecito: cfr., p.er tutti, 
' 

6 



402 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

della colpa da parte della pubblica amministrazione nel mantenimento 
del sequestro oltre la pronuncia suindicata della commissione provinciale 
di Bologna, si � rigorosamente attenuta al compito che la Corte 
di Cassazione le aveva demandato. 

Con il secondo, terzo e quarto mezzo, che vanno congiuntamente 
esaminati perch� sostanzialmente relativi ad una medesima censura, i 
ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 
12.27, 2043 e 2056 c. c. e qegli artt. 65, 68, 394 c. p. c., nonch� omessa 
e insufficiente motivazione, lamentano che il giudice di rinvio abbia 
escluso che vi fosse un danno risarcibile, in quanto esso non era ricollegabile 
a un comportamento doloso o colposo dell'Amministrazione 
Finanziaria. 

Anche tale censura non � fondata. 

Il giudice di rinvio fond� essenzialmente la sua pronuncia sul
�rart. 683 c. p. c., che, dopo avere previsto le varie cause di inefficacia 
del sequestro, tra le quali la pronuncia passata in giudicato, con cui 

DE CUPIS, n danno, 1966, 117), viene a ;riconoscere la responsabilit� della 

P. A. pur quando il comportamento sia in ef:futti posto in essere senza dolo 
n� colpa (p. es. per errore scusabHe o per colpa attribuibile allo stesso 
interessato}, nel qual caso la fattispecie dell'art. 2043 non pu� dirsi certo 
realizzata (CASETTA, L'illecito degli enti pubblici, 'l'orino 1953, 143 segg.: 
SANDULLI, op. loc. citt.). 
c) Altre volte, invece (cos�, ad �es., Cass., n. 1329/1959, cit.), la iririlevanza 
della ricecrca della colpa, in ipotesi di danno derivante da atto 
illegittimo, sembra fondata sul rilievo che tale illegittimit�, nella sua triplice 
forma, di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, si 
profila .sempre come una deviazione dalla norma giuridica: sicch�, a quanto 
sembra, la prova della esiistenza de11.a colpa (in senso stretto) ai fini dello 
art. 2043 c. c. deriverebbe automaticamente dal riscontro della inosservanza 
delle " norme di �azione " (per tale tecrminologia, cfr. GuxcCIARDI, 
op. cit., 33). 

A quanto pM'e di �comprendecre, a fondamento della respOtnSabilit� della 

P. A. viene posta una colpa per inosservanza di leggi (cio�, nella specie, 
delle cd. norme di azione): senonch�, a tale conclusione pu� opporsi che 
non ogni violazione di norma giuridica integra la cd. colpa per inosservanza 
di legge, bens� solo la violazione di norme precauzionali dirette a 
prevenire eventi dannosi pea: i terrzi: tanto � che la responsabilit� non si 
estende a qualsiasi evento, che sia derivato dalla violazione della norma, 
bens� solo a quelli che la norma � intesa ad evitare (ANToLISEI, La colpa 
pe1� inosservanza di leggi, Giust. pen. 1948, II, 1 ss.; TRIMARCHI, Causalit� e 
danno,. 1966, 161, in particolare, nota 5). 
Se cos� �, � erroneo ravvisare in re ipsa la colpa della P. A. nell'accertata 
inosservanza di una noirma di azione, se questa -com'� indiscutibile 
(GuxccIARDI, op. loc. citt.) -� posta non gi� a tutela dei diritti soggettivi 
individuali e per preveni!rne l1a lesione, bens� ad esclusiva garanzia 
dell'interesse pubblico, per realizzare il quale essa si rivolge esclusivamente 
alla P. A. 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 403 

� dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale la misura � stata 
concessa, dispone, all'ultimo comma, che il giudice �su ricor~.<;L..del 
sequestrato, dichiara con decreto l'inefficacia del sequestro �; e da tale 
norma trasse la deduzione che, ricorrendo al Presidente del Tribunale 
immediatamente dopo la pronuncia della commissione provinciale, come 
erano legittimati a fare, i Venturi avrebbero ben potuto impedire il 
verificarsi di quel danno, del quale chiedevano il risarcimento all'amministrazione 
finanziaria, sicch� in definitiva, essi dovevano imputare 
alla loro negligenza e non gi� a colpa dell'amministrazione stessa, le 
lamentate conseguenze dannose per il ritardo nella revoca del sequestro. 

Al riguardo � anzitutto da osservare e come siano rilevanti le critiche 
mosse dai ricorrenti sull'applicabilit� del citato art. 683 c. p. c. al 
procedimento per avocazione dei profitti del regime, in quanto, in 
subiecta materia, esiste una specifica disposizione, perfettamente analoga, 
dall'angolo visuale che qui interessa, e precisamente quella dell'art. 
42, 1� comma, d. lg. lgt. 27 luglio 1944, n. 159 secondo cui, � su 

Deve, quindi, concludeit"si che anche nell'ipotesi di danni derivanti da 
atti illegittimi (ma tale espressione, come .si � detto, � impropria) non � 
superflua l'indagine volta ad accertare -allo stesso modo e con gli stessi 
limiti che nel caso, in cui la lesione derivi da un'attivit� materiale della 

P. A. -l'esistenza di colpa (in senso lato) nel comportamento del funzionario 
da cui derivi la lamentata lesione del diritto subbiettivo: con la 
conseguenza che -ove tale prova difetti, anche perch� l'accertamento del 
detto nesso psicologico sia precluso, in quanto implichi un inammissibile 
sindacato sull'esercizio di un poteil'e discrezionaJe -dovr� negarsi la reSI>
Onsabilit� della P. A. per i danni subiti da terzi. 
* * * 

C) Il princ1p10 enunciato nella seconda massima della sentenza in 

rassegna appare esatto: per pervenire aJ1a affermazione di irresponsabilit� 

dell'Amministrazione convenuta, il S. C. ha ritenuto, nella specie, appli


cabile il disposto dell'art. 42 del d. lg. lgt. 26 marzo 1946, n. 134 (nella sen


tenza, peraltro, si fa riferimento all'art. 42 del d. lg. lgt. 27 luglio 1944, n. 159, 

ma trattasi evidentemente di un errore materiale), che prevede la possibi


lit� di revoca del sequestro, ad istanza del �sequestrato, per il verificarsi 

di fatti sopravvenuti. 

Nel caso di specie -nel quale l'accertamento per profitti avocabili 

era stato annul1ato dalla speciale sezione della Commissione provinciale 

delle imposte -pu� apparire pi� pertinente, in Unea teorica, il richiamo 

al disposto dell'art. 32, 70 comma, del cit. d. lg. lgt. n. 134/1946, che prevede 

che il sequestro sia efficace sino a quando non sia dichiarato nullo J.'accer


tamento, sanzionandone, quindi e per conv�erso, l'inefficacia quando l'ac


certamento stesso sia stato definitivamente annullato. 

Trattasi, quindi, pi� che di revoca del sequestro, di dichiarazione di 

inefficacia del sequestro, del tutto analoga a quella prevista, in linea gene


rale, dell'art. 683 c. p. c., proprio anche per la ipotesi in cui il diritto 

' 




404 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

istanza del sequestrato e in contraddittorio... , il Presidente del Tribunale 
pu� disporre per fatti sopravvenuti la revoca... del sequestro �. 
Essendo regolata la legittimazione a chiedere la revoca del sequestro 
dalla norma ora citata alla stessa stregua di quanto dispone in proposito 
il ricordato art. 683 c. p. c., l'inesattezza, cui � incorsa l'impugnata 
sentenza, si risolve in una mera imprecisione di indicazione della fonte 
legislativa, la quale risulta del tutto irrilevante in quanto rimane fermo 
il principio assunto del giudice di rinvio a base del suo ragionamento. 

Ci� chiarito, rileva il Supremo Collegio che, com'� giurisprudenza 
costante, gli apprezzamenti del giudice di merito sulla sussistenza della 
colpa di un soggetto nella produzione di un evento dannoso si risolvono 
in un giudizio di fatto che, se immune da errori giuridici e da vizi logici, 
si sottrae al sindacato in sede di legittimit� (cfr. Cass., 30 dicembre 
1965, n. 2482; 19 maggio 1965, n. 978). Nella specie la motivazione dell'impugnata 
sentenza si appalesa logicamente e giuridicamente corretta, 
in quanto fondata sull'esatto principio giuridico suindicato e 

cautelato sia stato dichiarato insUJSsistente con sentenza passata in giudicato. 


Agli effetti pratici, peraltro, tale diversit� di impostazione non rileva, 
attesoch� l'art. 683, ultimo comma, c. p. �c., prev-ede, appunto, che la declaratoria 
di inefficacta (che, nono~-tante il suo carattere dichiarativo, �, peraltro, 
necessaria, oltre che per la eliminazione degli effetti della misura 
cautelare, per far sorgere nel custode l'obbligo di rimettere le cose in 
pristino stato: efr. Cass., 9 novembre 1955, n. 3690, Gittst. civ., 1955, I, 1561) 
sia emessa su istanza del sequestrato, la quale assurge, quindi, a �ondizione 
necessaria per la relativa pronuncia, non d.iv-ersamente da quanto prevede 
l'art. 42 del d. lg. lgt. n. 134/1946 citato dalla Cassazione (del resto, in conformit� 
a quanto prevede l'art. 684 c. p. c. in tema di revoca dei!. sequestro). 

Quanto poi alla rHevanza di tale istanza, ai fini della esclusione della 
responsabilit� dell'Amministrazione sequestrante, � evidente come non 
possa dubitarsi dell'esattezza della conclusione cui � pervenuta il S. C., a 
convalida della sentenza della Corte d'Appello di Firenze: non pu� essere 
dubbio, invero, che, stante la necessit� �di tale istanza, il seque�strato ha 
l'onere di rendersi parte dil.igente per provocare la relativa pronuncia e, 
ove non �vi proceda, non pu�, dipoi, imputare all'Amministrazione il 
preteso pregiudizio, che si ricollega alla sua negligenza. 

La decisione del S. C., sul punto, presenta una particolare importanza, 

che va al di l� della ipotesi contemplata in sentenza, essendo evidente


mente applicabili gli stessi principi anche nella ipotesi pi� generale di 

sequestro sui mobili del debitore, concesso dal Presidente del Tribunale 

su istanza dello Intendente, in base al disposto dell'art. 26, 1. 7 gennaio 

1929, n. 4: anche in .tal caso, quindi, in applicazione del principio gene


rale di cui al cit. art. 683, u. c., c. p. c., nessuna responsabilit� potr� attri


buirsi all'Amministrazione delle Finanze per il mancato, tempestivo disse


questro, ove il sequestrato non provveda alla presentazione della neces


saria istanza per la declaratoria di inefficacia del sequestro stesso, a se


guito del giudicato sulla insussistenza del credito erariale cautelato. 

G. MANDO' 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE JQ5 

pertanto resiste alle critiche mosse dai ricorrenti, le quali risultano 

prive di consistenza. In particolare si pu� osservare che non � fondata 

quella contenuta nel terzo mezzo con cui si ripete esattamente la cen


sura del primo mezzo e ci� per le medesime ragioni in precedenza 
esposte; non � pertinente quella (contenuta nel quarto mezzo), secondo 
cui il giudice di rinvio avrebbe erroneamente ritenuto che la responsabilit� 
dell'amministrazione doveva essere esclusa anche perch� i beni 
erano detenuti non da essa, bensl dal custode nominato dall'autorit� 
giudiziaria, trattandosi di un rilievo solo ad abundantiam contenuto 
nell'impugnata sentenza, la quale � sorretta nella sua ratio decidendi 
unicamente dall'accertamento che il fatto dannoso era imputabile a 
colpa dei Venturi; non � del pari pertinente, infine, l'altra critica 
(vedasi il secondo mezzo) con cui si deduce che erroneamente il giudice 
di rinvio avrebbe preso �in considerazione come data iniziale del 
periodo di tempo da esaminare ai fini della responsabilit� della pubblica 
amministrazione, non quella fissata dalla sentenza di rinvio relativa 
alla pronuncia della decisione della commissione provinciale delle 
imposte (12 marzo 1951), bensi l'altra del passaggio in giudicato di 
tale decisione; � evidente infatti come la diversit� di data non ha 
comunque influito sulla decisione, la quale, in base alla valutazione 
effettuata dal giudice di rinvio sull'imputabilit� psichica dell'evento 
esclusivamente ai Venturi, avrebbe in ogni caso portato al rigetto della 
domanda. 
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. 
-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 maggio 1967, n. 1097 -Pres. Rossano 
-Est. D'Armiento -P. M. Toro (conf.) -Rancilio (avv. Nicol�) 

c. Ministeri Interno, Difesa-Esercito e Finanze (avv. Stato Coronas). 
Competenza e giurisdizione -Pronuncia della Corte di Cassazione sulla 
giurisdizione -Successivo giudizio innanzi al Giudice dichiarato 
competente -Preclusione della questione di legittimazione ad 
agire o a contra~dire -Non sussiste. 

(c. p. c., artt. 324, .382, comma primo). 
Cosa giudicata -Giudicato esterno -Eccepibilit� pe:t" la prima volta in 
Cassazione -Esclusione. 

(c. c., art. 2909). 
Sentenza -Motivazione -Valutazione delle prove -Potere discrezionale 
del Giudice di merito -Sussiste -Limite -Obbligo del Giudice di 
merito d'indicare le ragioni del proprio convincimento -Sus,siste. 

(c. p. c., artt. 116, 132, n. 4; disp. att. c. p. c., art. 118). 

406 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Sentenza -Motivazione -Obbligo del Giudice di merito di specifico 
richiamo delle singole risultanze istruttorie -Esclusione�.. 

La pronuncia suita giurisdizione, emessa nei confronti di alcune 
parti senza toccare iZ merito del rapporto processuale ed i soggetti, non 
preclude nel successivo giudizio davanti al giudice dichiarato competente 
che si faccia questione di legittimazione ad agire o a contraddire 
di qualcuno dei soggetti, che pure sia stato presente nel giudizio sulla 
giurisdizione (1), 

n giudicato formatosi in altri giudizi d� luogo ad una eccezione 
che deve essere proposta, nei modi di rito, in sede di merito, e non 
pu� essere sollevata per la prima volta in sede di legittimit� (2). 

L'interpretazione detia prova in senso difforme e soltanto diverso 
da quello sostenuto daUa parte non pu� formare '!ggetto di ricorso 
per cassazione, trovando il potere discrezionale del giudice di merito 
nella valutazione delle prove il solo limite dell'obbligo di indicare le 
ragioni del proprio convincimento (3). 

n giudice di merito non ha l'obbligo di richiamarsi in sentenza, 
specificamente, alle singole risultanze istruttorie, essendo sufficiente, 
perch� possa ritenersi assolto l'obbligo della motivazione, che egli dimostri 
di averle tenute presente nella decisione (4). 

(1) Sul carattere formale del giudicato sulla giurisdizione v. nota 1 a 
Cass., Sez. Un., 20 gennaio 1964, n. 128, in questa Rassegna, 1964, I, 698 s., 
nonch� nota 1 a Cass., Sez. Un.. 18 giugno 1965, n. 1256, id., 1965, I, 665. 
(2) Sulla limitazione al giudicato interno della rilevabilit� d'ufficio 
della questione, v. Cass., 10 maggio 1965, n. 873, in questa Rassegna, 1965, 
I, 557 ed ivi nota 1 di riferimenti di giurisprudenza e dottrina; v. anche, sul 
contrapposto fra giudicato interno e giudtcato esterno, Cass., Sez. Un., 
30 maggio 1966, n. 1419, id., 1966, I, 1002, ed ivi nota di ulterioore riferimenti. 
(3) Cfr. Cass., 6 luglio 1966, n. 1766, Giust. civ., Mass, 1966, 1007, sub 2 
ed ivi riferimenti. 
(4) Cfr. Cass., 11 marzo 1966, n. 704, Giust. civ., Mass., 1966, 399, sub 1 
ed ivi riferimenti. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 24 maggio 1967, n. 1141 -Pres. 
Cannizzaro -Est. Dini -P. M. Raja (conf.) -Carriero (avv. Delli 
C�lli, Rotunno) c. Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise 
(avv. Stato Foligno). 

Ingiunzione -Procedimento giurisdizionale d'ingiunzione -Condizioni 
di ammissibilit�. 

(c. p. c., artt. 633 e segg.). 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 407 

Sentenza -Motivazione -Mancata valutazione di un documento -Sus


sunzione nella nozione di vizio di omessa valutazione di un. punto 

decisivo della controversia -Presupposto. 

(c. p. c., art. 360, n. 5). 
Il decreto ingiuntivo postula un credito liquido ed esigibile, nonch� 
una prova scritta da cui non pu� prescindersi, data l'eccezionalit� dell'istituto, 
che consente l'emanazione di un provvedimento giurisdizionale 
senza la garanzia del contraddittorio (1). 

La mancata valutazione di un documento pu� dar luogo all'annullamento 
della sentenza impugnata sotto iZ profilo dell'omessa motivazione 
su di un punto decisivo della controversia, prospettato dalle 
parti o rilevabile d'ufficio, solo quando il documento stesso fornisca 
la prova di un fatto, che, se esaminato, avrebbe potuto indurre ad una 
decisione diversa da quella adottata (2). 

(1) Sulla liquidit� del credito, v. Cass., 8 gennaio 1966, n. 175, Giur. it., 
Mass., 1966, 70. 
(2) Cfr. Cass., 5 novembre 1966, n. 2727, in questa Rassegna, 1966, I, 
1281, sub 3, ed ivi riferimenti; 17 ottobre 1966, n. 2478, Giur. it., Mass., 
1966, 1101. 

SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

COSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 marzo 1967, n. 69 -Pres. De Marco 
-Est. Gasparrini -Soc. Siculo-toscana immobiliare (avv. Guarino 

G. e Ciotola) c. Ministero Difesa (avv. Stato Lancia). 
Giustizia amministrativa -Esecuzione di ~iudicato -Fattispecie in materie 
di derequisizione di immobili -Inottemperanza -Non sussiste. 

Requisizione -Cessazione per causa di forza ma~giore -Obbligo di 
riconsegna dell'immobile -Sussistenza. 

Nel caso che, accogliendo il ricorso giurisdizionale avverso un 
provvedimento con il quale l'Amministrazione abbia sostanzialmente 
eluso una istanza di derequisizione di immobile, il giudice amministrativo 
si sia limitato ad affermare l'obbligo della p. a. di provvedere 
sull'istanza (indipendentemente dall'accoglimento o della reiezione della 
medesima), non sussiste violazione di giudicato per il fatto che l'Amministrazione 
abbia successivamente ritenuto di non poter procedere 
alla richiesta derequisizione per causa di forza maggiore, non considerandosi 
(a torto od a ragione) tenuta, per tale fatto, ad adottare alcun 
provvedimento per la riconsegna dell'immobile (1). 

La cessazione della requisizione di un immobile per causa di 
forza maggiore (nella specie, a seguito della situaziQne determinatasi 
nel Paese dopo l'8 settembre 1943) non esime l'Amministrazione dall'obbligo 
di riconsegnare l'immobile stesso al legittimo proprietario, 
previamente avvertendolo non appena le circostanze lo consentano (2). 

(1) La massima sembra da condividere. Per il problema dei limiti di 
congruenza tra il giudicato della cui esecuzione si discute ed il successivo 
comportamento della ip.a., cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Rassegna, 1965, I, 349, 
con nota di ALIBRANDI, Giudizio di ottemperanza e motivazione della decisione. 
(2) Non risultano preicedenti in termini. 

P.\RTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA ~MMIN~STRAI!Y~ 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 marzo.1967, n. 73 -Pres. De Marco 
-Est. Risi -Licitri (avv. Zanchini) c. Istituto centrale di statistica 
(avv. Stato Casamassima). 

Impiego pubblico -Incompatbilit� -Preventiva diffida -Necessit� Insussistenza. 


Impiego pubblico -Sanzione disciplinare -Gravit� -Insindacabilit� 
in sede giurisdizionale. 

La situazione di incompatibilit�, in cui si trovi il dipendente pubblico 
� uno stato di fatto obiettivo, perseguibile come tale senza alcun 
particolare preavviso e senza necessit� di diffida a cessare l'attivit� non 
con8ientita (1). 

La censura di sproporzione tra gravit� del comportamento e gravit� 
della sanzione irrogata � inammissibile in sede di ricorso giurisdiziQnale, 
poich� inerisce all'aspetto discrezionale del provvedimento 
impugnato (2). 

(1) Non riSlultano recenti precedenti in termini. Per qualche rifeTimento 
cfr. G.P.A. Napoli, 6 giugno 1963, Temi Nap., 1963, I, 466, secondo 
la quale il provvedimento di decadenza dall'ufficio non sarebbe illegittimo 
"se adottato oltre i termini fissati nella preventiva diffida per rimuovere 
la causa di iiDCOmrpatibilit� �. 
La giurisprudenza meno recente, per altro, era orientata in senso 
difforme dalla decisione annotata: cosi Cons. Stato, Sez. VI, 3 luglio 1951, 

n. 305, Il Consiglio di Stato, 1951, 902, aveva dedso che � nel caso in cui 
un ente pubbl:Lco riconosca l'esistenza di motivi di incompatibilit� tra due 
impieghi non occorre alcuna spedale procedura per far cessare tale situazione, 
essendo sufficiente che l'ente diffidi l'impiegato dal continuare ad 
esercitare l'attivit� ritenuta incompatibile con l'impiego, in maniera che 
questi sia in grado di optare per l'una o l'altra delle attivit� esplicate �. 
(2) Giurisprudenza costante. cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 1966, 
n. 780, n Consiglio di Stato, 1966, I, 1836; Sez. V, 26 marzo 1965, n. 283, 
ivi, 1965, I, 485. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 marzo 1967, n. 74 -Pres. Polistina Est. 
Risi -Pacelli (avv. De Nunno e Caravitta) c. Ministero Grazia 
e Giustizia (avv. Stato Vitucci). 

Atti 
amministrativi -Atto collegiale -Composizione del Collegio 
Intervento di estranei -Illegittimit� -Condizioni e limiti. 

� illegittima la deliberazione di un organo collegiale nei casi in 
cui ai lavori abbiano preso parte persone estranee, che, pur senza avere 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA'l'O

410 

diritto a voto, siano intervenute nella discussione influendo sulla formazione 
della volont� del collegio (1). 

(1) Giurisprudenza pacifica; dr. Cons. Stato, Sez. V, 19 dicembre 
1964, n. 1780, Il Consiglio d� Stato, 1964, I, 222'7; Cons. Stato, Sez. V, 
11 aprile 1964, n. 131, i?)i, 1964, I, 828. 
Sul punto che la irregolarit� di composizione di un organo collegiale 
si risolva in vizio del provvedimento deliberato, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 
26 gennaio 1966, n. 49, in questa Rassegna, 1966, I, 646. Per qualche riferimento 
v. pure Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 1960, n. 663, in Rel. Avv. 
Stato, 1956-60, III, n. 336, ,e Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 1964, n. 84, 
Il Consiglio di Stato, 1964, I, 258. Il dottrina cfr. GARGIULO, I collegi amministrativi, 
Napoli, 1962, 300. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 marzo 1967, n. 79 -Pres. De Marco 
-Est. Daniele -Gambarini (avv. Bernardini) c. Ministero partecipazioni 
statali (avv. Stato Peronaci), Ente autonomo Gestione 
Aziende termali e S.p.A. -Terme di Salsomaggiore (avv. Arnesi). 

Giustizia amministrativa -Esecuzione di giudicato -Amministrazione 
obbligata -Individuazione. 

Giustizia amministrativa -Esecuzione di giudicato -Fattispecie in tema 
di ricostruzione di carriera di un dipendente di Ente soggetto a 
controllo della p. a. -Inottemperanza -Sussistenza e conseguenze. 

L'obbligo di esecuzione del giudicato, a sensi dell'art. 27 n. 4 t. u. 
26 giugno 1924, n. 1054, pu� essere pronunciato soltanto nei confronti 
dell'Amministrazione che sia stata parte nel precedente giudizio e nei 
cui confronti faccia quindi stato la decisione in esso adottata (1). 

Nel caso che in sede di ricorso giurisdizionale una Amministrazione 
statale sia stata condannata a provvedere a tutti gli adempimenti 
inerenti alla restitutio in integrum di un dipendente di un Ente 
da essa controllato, sussiste violazione del giudicato allorch� nessun 

(1) La massima, che costituisce puntuale applicazione del principio dei 
limiti soggettivi del giudicato amministrativo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 
11 giugno 1965, n. 10, Giust. ci-1J., 1965, II, 269) ha precedenti conformi: 
cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 1965, n. 568, Il Consiglio di Stato, 1965, 
I, 1183, 'secondo il quale non � ammissibile il ricorso per esecuzione del 
giudicato a seg�ito di una pronuncia giudiziaria che nei confronti della 
amministrazione � res inter atios acta e, quindi, non costitutiva di alcun 
obbligo cui l'Amministrazione sterssa possa essere chiamata a conformarsi. 

PARTE I, SE:t. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 411 

provvedimento sia stato al riguardo adottato daWAmministrazione 
stessa la quale si sia limitata ad affermare che all'esecuzione deLgiudicato 
doveva provvedere l'Ente di cui il ricorrente era dipendente (2). 

(2) Sul caso di specie non risultano precedenti. Circa il principio che 
l'inerzia dell'Amministrazione susseguente ad un giudicato costituisca presupposto 
per il ricorso ex airt. 27, n. 4, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 
1965, n. 1051, ivi, I, 1926; Cons. Stato, Sez. IV, 17 marzo 1965, n. 297, 
ivi, 1965, I, 434. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 marzo 1967, n. 81 -Pres. Polistina 
-Est. Gasparrini -Acquaroli ed altri (avv. Turco) c. Ministero 
LL.PP., Provveditorato 00.PP. per la Campania e Prefetto di Campobasso 
(avv. Stato Peronaci) e Comune di Isernia (avv. Internicola). 


Espropriazione per p. u. -Dichiarazione di p. u. e decreto di esproprio Vizi 
di legittimit� -Rapporti reciproci. 

Espropriazione per p. u. -Opera gi� eseguita -Procedimento di espropriazione 
successivo -Legittimit�. 

Espropriazione per p. u. -Edifici scolastici -Opera gi� eseguita -Procedimento 
di espropriazione successivo -Norme applicabili. 

Mentre l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilit� dete1
�mina necessariamente l'illegittimit�, per sopravvenuta mancanza del 
presupposto, dei successivi atti del procedimento espropriativo, i quali 
vanno a loro volta annullati, l'annullamento da parte del Prefetto 
del decreto di esproprio nessuna influenza pu� avere sull'efficacia del 
provvedimento dichiarativo della pubblica utilit� dell'opera. Pertanto, 
se l'Autorit� che ha emesso la dichiarazione di pubblica utilit�, accertatane 
la illegittimit�, intende procedere al suo annullamento, non deve 
attendere che sia prima annullato dal Prefetto il decreto di esproprio 
anche se questo fosse, per avventura, a sua volta illegittimo per vizi 
propri (1). 

(1) Per l'affermazione del principio dell'autonomia dei due atti della 
serie procedimentale, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 1966, n. 1, in 
questa Rassegna, 1966, I, 637. 
Sui rapporti tra dichiarazione di p.u. il decreto di esproprio v. pure 
Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 1965, n. 1001, in questa Rassegna, 1966, 
I, 385. 



412 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

� legittimo il procedimento espropriativo che, essendo instaurato 
allorch� l'opera dichiarata di pubblica utilit� sia stata gi� eaeguita, 
tende a rendere conforme a diritto, con effetto ex nunc, uno stato di 
fatto illecito derivato dall'occupazione senza titolo di un immobile:: 
e ci� anche quando il proprietario del bene occupato abbia iniziato 
giudizio civile per ottenere il risarcimento del danno (2). 

Allo stesso modo in cui � consentito espropriare beni in base alla 
legge fondamentale sulle espropriazioni, anche se l'opera cui l'esproprio 
� preordinato sia stata gi� attuata, deve ritenersi lecito appiicare le 
speciali disposizioni delle leggi sull'edilizia scolastica allorch�, all'atto 
delle espropriazioni, l'edificio scolastico risulti gi� costruito (3). 

(2) Giurisprudenza costante. Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 1956, 
n. 343, n Consiglio di Stato, 1956, I, 274; Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 
1957, n. 616, ivi, 1957, I, 660. 
(3) Non risultano precedenti in termini. 

SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1291 -Pres. Rossano 
-Est. lit.ossi -P. M. De Marco (conf.). -Ginanneschi (avv. 
Prof�li) c. Ministe:no ,Finanze (avv. Stato Salto). 

Impostadi reatstro -Attin~-Restituzione d'imposta -Trasferimento 
di beni vbteoli/tti �all'attuazione della riforma fondiaria -Nullit� 
o.igblaria ed �s.Q'~~t~ Aei sensi previsti dall'art. 14 della legge del 
:refti$tl!O .. Su,s$i$t�llz~ -� Necessit� di una pronuncia giudiziale dichiarativa 
d~lla nt�illlt~ -Esclusione. 

(r. d. 3o dicembre 1923, n. 3269, art. 14; 1. 21 ottobre 1950, n. 841, art. 20). 
La disposizione �teU'aTt. 20 della i. 21 ottobre 1950, n. 841, secondo 
ia quale sono inefficaci di diritto, nelle precisate ipotesi, gli atti di 
disposizione di beni uincol�ti aU'attuaztone della riforma fondiaria, 
sancisce una vera e p'fopria nullit� di tali atti, inidonei ab origine, per 
contrasto con norme impe!)'ative, a produrre qualsiasi effetto anche tra 
le parti. Conseguentemente, compete alle parti il rimborso dell'imposta 
di registro, ai sensi dell'm�t. 14 n. 2 della legge organica, e non occorre, 
a tal fine, che la nu.llit� sia dtchiarata con pronuncia giudiziale, poich� 
la 'V<llont� di legge nei caso conc'l'eto, ~n ordine a detta nuilit�, viene 
afferqiata co.n altro idoneo atto di pubblico '('Otere, quale � il provvedimento, 
che ha valore di legge, coi quale viene disposto iZ trasferimento 
de.i beni aU'ente di riforma� (1). 

(1) Negli stessi sensi di .cui alla sentenza in esame (che pu� leggersi, 
in. extenso, in Giust. ctv., 1966, I, 2230) era gi� Cass., 10 novembre 1960, 
n. 8000 (Giur. imp., 19,61, 79). E �Se le riserve espresse rispetto a tale orientamento 
(cfr. nota ):i;~4~f.9pale di �Giur. imp., loc. ctt.; Relaz. A:e.v. Stato, 
1961-65, lI, 515; AzzA�ITI.1 Gius., Atti nulli e restituzione dell'imposta di 
registro.; Riv. trim. dir. proc. civ., 1961, 1405; In., Imposta di 1�egistro su atti 
nulli, Giur. it., 1963, I, 2, 721, in .nota adesiva, in parte de qua, a Trib. Napoli 
14 agosto 1962, che dissentiva dall'indirizzo della Cassazione) non 
sembrano supea:-ate dalla pronuncia odierna, � tuttavia da prendere atto 
del consolidar'si, sul punto, di quell'orientamento medesimo, al quale anche 
le corti di me.rito, che avevano prima seguioto la tesi della semplice inefficacia 
degli atti di disposizione di beni vincolati all'attuazione della riforma 

414 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

fondiaria (per citazioni, cfr. Relaz. Avv. Stato, 1956-60, II, 544), si sono poi 
venute adeguando (App. Firenze, 23 settembre 1966, Giur. tosc.� 19.(t~, 805; 
App. Napoli, 28 giugno 1966, Quaglietta-Finanze). 

Va rilevato, peraltro, che tale indirizzo decisorio risente di una peculiare 
considerazione delle di1sposizioni delle leggi di riforma agraria (tanto 
che anche nella sentenza in rassegna il problema risulta puntualizzato in 
relazione all'ipotesi che � l'oggetto della procedura di scorporo coincida con 
quello del precedente negozio di trasferimento a titolo gratuito od oneroso �, 
ritenendosi privo di rilevanza il fatto che, altrimenti. � 11 negozio conserverebbe 
efficacia tra le parti e la riacquisterebbe anche nei confronti degli 
enti di riforma � : concetti non agevolmente applicabili, quanto meno in via 
generale, rispetto ad atti che siano da ritene!l'e ab origine radicalmente 
nulli); e va quindi osservato che non se ne dovrebbero trarre conseguenze 
ulteriori, in ordine all'interpretazione, in principio, della norma dell'art. 14, 

n. 2 della legge di regi,stro, con riguardo alla quale la deviazione che, rispetto 
ad un precedente c~ante preciso orientamento giurisprudenziale, 
poteva iriscontrarsi in Caiss., 13 aprile 1964, n. 867 (in questa Rassegna, 1964, 
I, 576, con osservazioni critiche), ugualmente resa in relazione ad atti relativi 
a beni �Compresi in piani di scorporo ed espropriati per la riforma 
agraria, del pari sembra doversi valutare sotto quel particolare profilo (E 
sull'accennato problema generale, invero, e quanto meno per un'attenuazione 
delle affermazioni di cui alla dt. Cass. n. 867 del 1964, cfr. Cass., 
17 giugno 1966, n. 1559, ultra, 425, e le osservazioni ivi in nota). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 maggio 1966, n. 1331 -Pres. Fibbi 
-Est. Mirabelli -P. M. Tavolaro I. (conf.) -Ministero Finanze (avv. 
Stato Correale) c. Consorzio di Bonifica �Delia Nivolella � (avv. 
Gorgone Querini). 

Imposta di registro -Agevolazioni -Bonifica -Agevolazioni per gli atti 
relativi aU'esecuzione di opere di bonifica idraulica e di sistemazione 
montana -Criteri per l'individuazione di tali opere -Fattispecie 
in tema di strade di bonifica. 

(r. d. 30 dicembre 192.3, n. 3256, artt. 1, 9, 33, 66; r. d. 30 dicembre 1923, 
n. 3269, tab. all. B, art. 8; 1. 24 dicembre 1928, n. 3134, art. 6; r. d. 13 febbraio 
1933, n. 215, artt. 1, 2, 88, 119). 
L'individuazione delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione 
montana -per gli atti relativi alle quali sono applicabili, ai sensi dell'art. 
88 del t.u. 13 febbraio 1933, n. 215, le agevolazioni fiscali stabitite 
dalle precedenti leggi -non va fatta in base all'elencazione contenuta 
nell'art. 2 del citato testo, che si riferisce ad uno stadio pi� progredito 
di bonifica e comprende perci� opere rivolte pi� in generale alla trasformazione 
fondiaria ed al benessere delle comunit� nelle zone bonificate, 
e nemmeno, per�, in base alle sole disposizioni del medesimo 
art. 2 (lettere a, b), pi� specificamente relative ad opere di sistema


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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR~A, 415 

zione montana e di bonifica idraulica, bens� con riferimento alle norme, 
anche se abrogate, di quella stessa precedente legislazione, che ...prevedeva 
i benefici che la nuova legge ha inteso conservare. Pertanto, 
per accertare se i benefici siano applicabili per atti relativi ad opere 
stradali di un comprensorio di bonifica, deve esaminarsi se si tratti 
di opere che, secondo le leggi anteriori, si sarebbero dovute considerare 
di bonifica idraulica o di sistemazione montana (1). 

(Omissis). -L'Amministrazione ricorrente, denunciando violazione 
e falsa applicazione dell'art. 88 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, in relazione 
all'art. 2, secondo comma, lett. b, dello stesso decreto, nonch� 

(1) Conformi, anche in motivazione, Cass. 28 maggio 1966, nn. 1394 e 
1395; cfr., inoltre, sostanzialmente negli stessi sensi, Cass. 14 giugno 1966, 
n. 1541 (Riv. leg. fisc .� 1966, 1881) e Cass., 27 luglio 1965, n. 1791 (id., 1965, 
2307), nonch�, implicitamente, Cass. 7 dicembre 1966, n. 2873, ultra, 439, e, 
per :riferimenti, Cass., 25 ottobre 1965, n. 2231, in questa Rassegna, 1966, I, 
156, con nota di F. DE LucA, Ancora in tema di opere di bonifica. La questione, 
d� cui alla massima, offre lo spunto per le seguenti osservazioni sui 
Limiti dei benefici tributari per le opere di bonifica idraulica 
e di sistemazione montana 

1. -L'art. 88 del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, dopo aver prei.
sato che � tutti gli atti �Che si compiono neH'interesse diretto dei con. 
�zi e degli esecutori di opere di bonifica integrale sono soggetti al normale 
~ento tributario -, dispone, al secoindo comma: � Resta ferma l'ap'
one dei privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori a favcxre 
�,orzi, nonch� delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione 
.. tanto se assunte da consorzi che da altri enti o privati �. 
\~ione a tale no!I'ma, e per la sicura inammissibilit�, per le ra'~ 
nella sentenza in nota, di un riferimento, ai fini della indi-
1J.e opere per le quali si possano ritenere conservati i bene
�~ elencazione contenuta nell'art. 2 deHo stesso t. u., si sono 
''l!lsi: l'una nel senso che l'ambito di operativit� delle age-' 
ricercare nelle norme I�."ima vigenti in tema di boni.:! 
di sistemazione montana, l'altra fondata sulla considera.,
criteri dell'anteriore ed abrogata legislazione non potrebbero 
. .:! essere -applicati, dsultando peraltro nel nuovo .testo identificate, 
... 'ecisa differenziazione da tutte le altre opere di bonifica, sia le opere 
" bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose 

o comunque deficienti di .scolo �, sia quelle � di rimboschimento e ricostituzione 
di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani di corsi 
d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante e.reazione 
di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulica agraria delle 
pendici stesse, in quanto tali opere siano rivolte ai fini pubblici� (cit. 
art. 2, Jett. a, b), da ritenere, rispettivamente, le sole opere di bonifica 
idraulica e di ststemazione montana, secondo i criteri del nuovo legisiJ.atore, 
e le sole, quindi, per ,le quali il beneficio potrebbe e'ssere stato conservato. 
La Corte Suprema, con la sentenza in nota (e con le conformi Cass. 
28 maggio 1966, nn. 1394 e 1395; Cass., 14 giugno 1966, n. 1541, Riv. leg. fisc., 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

416 

dell'art. 9, secondo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256, in relazione 
all'art. 119 del r.d. 13 :liebbraio 1933, n. 215, nonch� "9messa, 
insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, ai sensi 
dell'art. 360,nn. 3 e 5, c.p.c., sostiene che erroneamente la sentenza 
impugnata ha ritenuto che per l'applicazione dei benefici fiscali richiamati 
dal secondo comma del citato art. 88, in relazione alle opere di 
bonifica idraulica e di sistemazione montana, debba essere fatto riferimento 
alle indicazioni contenute nell'art. 9 del precedente t.u. del 
1923, senza tener conto che tale articolo 9 � stato abrogato dall'art. 119 

1966, 1881; Cass., 27 luglio 1965, n. 1791, id., 1965, 2307), ha aderito alla 
prima soluzione, sottolineando che questa �era da ritenere, in effetti, conforme 
all'orientamento gi� espresso con la precedente sentenza del 26 giugno 
1963, n. 1724 (in qusta Rassegna, 1963, 190, con nota di L. CoRREAHE), 
oltre che con quelle dell'8 ottobre e del 22 ottobre 1958, nn. 3156 e 3390 

(Riv. leg. fi,sc.� 1959, 219 e 544). � 

Sembra doversi osservare, per�, che nelle due sentenze del 1958 la questione 
era esaminata in senso meno specifico, e, nello stesso tempo, pi� 
limitato, e cio� considerandosi l'�esigenza di tener conrto della legislazione 
anteriore, ma piuttosto per rilevare che questa aveva della bonifi�ca UJ!l 
concetto ben pi� ristretto di quello che si evince dalla nuova legge. Ed � 
da aggiungere, tuttavia, per �completezza di riferimenti, che con altra sentenza 
della stessa epoca (22 ottoba.'e 1958, n. 3391, Riv. leg. fi,sc., 1959, 548) 
la Cassazione, mentre confermava che non a tutte le opere di bonifica eseguite 
dopo l'entrata in vigore del t. u. n. 215 del 1933 erano applicabili i 
benefici ~a tal fine osservando, inci�sivamente, che la disposizione del primo 

comma dell'art. 88 in esame sa�r�ebbe rimasta, altrimenti, priva di concreto 

significato), e mentre ribadiva, cos�, l'eccezionalit� della deroga (cit. art. 88, 

secondo comma) al principio della normale imposizione, osservava, poi, che 

doveva teneNi presente, per l'individuazione delle ope;re agevolate, l'indi


caziooe contenuta nell'art. 9 del t. u. del 1923, n. 3256, precisando che pe1' 

tm'opeva da ritenere � tipica ,. di bonifica idraulica, �secondo le disposizioni 

anteriori al t. u. del 1933, l'eventuale dubbio sulla �sua predisposizione in 

vista di una finalit� rientrante nel pi� ampio concetto di bonifica integrale 

non sarebbe stato rilevante per escludere l'applicabilit� delle agevolazioni. 

Ci�, peraltro, sembrava lascia.r�e intendere che le altre opere, pur pre


viste da leggi anteriori, ma non presentanti quella tipicit�, e da qualificare 

piuttosto come complementari o accessorie rispetto a quelle tipiche di bo


nifica idraulica, e do� a quelle previste dall'art. 1 del ripetuto t. u. n. 3256 

del 1923 (opere di bonificazione di laghi e stagni, di paludi e di terre palu


dose), cui corrisponde ora la previsione di cui alla lett. b dell'art. 2 del t. u. 

del 1933 (ed �analogo discorso andrebbe fatto, naturalmente, per le opere 

di sistemazione montana), sarebbero state da escludere dal novero di quelle, 

pe;r gli atti relativi alle quali il beneficio era mantenuto. 

Ma un'applicazione rpi� ampia, in particolare per l'estensione del bene


ficio ad atti relativi a costruzione di strade comprese in un piano di bonifica 

idraulica, e cio� ad opere da considerare, appunto, piuttosto complementari, 

che tipiche della detta bonifica, si ebbe con Cass., 17 giugno 1959, n. 1861, 

Riv. leg. fi,sc., 1959, 1535, mentre in termini pi� generici si manteneva la 

coeva sentenza n. 1886 della stessa Corte Suprema (Giust. civ., 1959, I, 1925). 

~��.�....

.�. � 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 417 

dello stesso decreto del 1933, il quale, all'art. 2, contiene una nuova e 
diversa classificazione delle opere di bonifica. 
A sostegno della censura l'Amministrazione ricorrente invoca la 
massima enunciata dalla sentenza di questa Corte 26 giugno 1963, 

n. 1724, la quale, giudicando analoga questione con riferimento alla 
ipotesi di strade di bonifica, e richiamando le precedenti sentenze della 
stessa Corte 13 aprile 1961, nn. 787 e 788, ha affermato, appunto, che 
� l'art. 6 della 1. 24 dicembre 1928, n. 3134, � stato abrogato dall'articolo 
119 del t.u. 13 febbraio 1933, n. 215, e trasfuso nell'art. 2 di detto 
t.u., il quale, elencando in modo organico tutte le opere di bonifica, 
Successivamente, con le sentenze del 13 aprile 1961 nn. 787 e 788 (Riv. 
leg. j�sc., 1961, 929), fa Oassaiione, rifeirendosi alle strade necessarie alla 
trasformazicme fcmdiaria del Mezzogiorno, assimilate ad opere di bo:nifica 
ai sensi dell'art. 6 della 1. 24 dicembre 1928, n. 3141, e perci� regoJ.ate 
secondo le norme �del t. u. del 1928, rilevava, invece, che per gli atti ad es:se 
refative doveva ritenersi inapplicabile il beneficio di cui al .secondo comma 
dell'art. 88 del t. u. del 1933, poich� quest'ultimo (che aveva anche espressamente 
abrogato sia il citato art. 6 della legge del 1928, sia l'intero t. u. 

n. 3256) avevia ormai elencato oil'ganicamente, all'art. 2, tutte le opere di 
bonifica, "nettamente distinguendo" le opere stradali, 1ndicate alla lettera g, 
da quelle di bonifica idraulica, considemte alla lettera b. (Ed il be:neficio 
eira conservato, appunto, soJ.tanto per queste ultime, oltre che per le opere 
di sistemazione montana). 

Tali affermazioni potevamo considerarsi significative di un orientamento 
della Corte regolatrice mdirizzato a ricercare nella stessa sistematica della 
nuova legge sulla bonifica i critexi peir discernere le opere per l'esecuzio1ne 
delle quali il legislatore avesse inteso mantenere ferme le agevolazioni tributarie 
prima vigenti. Ed una conferma di tale indirizzo sembrava offerta, 
poi, dalla successiva sentenza n. 1724 del 1963, citata, nella quale la Corte 
Suprema, confermando il rilievo in O!l'dine alla netta distinzione posta dall'art. 
2 del t. u. del 1933, tra opeire stradali, da una parte, ed opere di bonifica 
idraulica ed opere interessanti la montagna, dall'altra, osservava che 
tanto induceva �a ritenere che non possono le ripetute opere stradali essere 
inquadrate tra 1e opere di bonifica idraulica o di .sistemazione montana, e 
che conseguentemente non � possibile far rientrare le prime nella previsione 
dell'art. 88 del t. u.... per l'applicazione del privilegio tributario... ~. 

Senonch� a quest'ultima pronuncia la Corte Suprema si � ora riferita 
(nella sentenza in nota e nelle altre conformi innanzi citate) come a quella 
da ritenere gi� �espressiva del diverso m-ientamento di cui alla massima, ed 
all'uopo ha rilevato che, in effetti, era ivi da considerare gi� esaminata la 
questione con riferimento alla legislazione anteriore al t. u. del 1933, dal 
momento che vi �Si affermava che �la costruzione di una strada di bOt!lifica 
non rientra di per s� nel concetto di bonifica idraulica o di trasformazione 
fondiaria (equiparata, nel Mezzogiorno, alla bonifica idraulica...), perch� 
l'art. 9 del t. u. 30 d,icembre 1923, n. 3256 richiede che si tratti di strade che 
siano in connessione �con opere di bonificazione di stagni, paludi, ecc.... �. 

E se � vero che il passo della sentenza consentiva di argomentare, 
a contrario. che anche per la costruzione di 1strade si sarebbe dovuto ritenere 
applicabile il beneficio, �secondo l'anterior�e legislazione, quando si 

7 -l I 



418 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

comprese quelle stradali di cui al menzionato art. 6, nettamente distingue 
le dette opere stradali, considerate nella lettera g di esso art. 2, 
sia dalle opere di bonifica idraulica, considerate nella lett. b delrarticolo 
stesso, sia dalle opere inter.essanti la sistemazione montana, considerate 
nella lettera a � e che � quanto all'art. 9 del t.u. 30 dicembre 1923, 

n. 3256, va ripetuto lo stesso rilievo, giacch� anche tale t.u. � stato 
abrogato dall'art. 119 del t.u. n. 215 e trasfuso in quest'ultimo �, concludendo 
che �perci� le opere stradali non possono essere inquadrate 
fosse trattato di strade in connessione con le opere spednche di bonifica 
i�draulica (o di sistemazione montana) contemplate, appunto, dalle pr.ecedenti 
leggi, pu� tuttavia osservarsi che quel brano, ed il ragionamento in 
esso esposto, apparivano preceduti da un rilievo di carattere ipotetico 
(�d'altronde, dal �cOllltesto della sentenza impugnata si rileva che la Corte 
di appello ha in sostaltlza escluso l:a natura di opera di bonifica idraulica 
della strada in questione anche in baise alla legislazione anteriore al testo 
unico del 1933, n. 215 �), e pu� aUora rilevarsi come ben si saOC'ebbe potuto 
ritenere che La Cassazione avesse espresso, come suo proprio eff.ettivo convincimento, 
quello indicato nella pirima parte della pronuncia, limitandosi a 
sottolineare, poi, nella seconda parte, che la tesi opposta sarebbe stata in 
ogni caso inidonea a risolvere la lite in senso diverso. 

2. -Il rilievo ultimo, e l'esigenza avvertita dalla stessa Corte Suprema, 
nella sentenza in .nota, di chiarire quale fosse stato esattamente il suo 
pl"ecedente pe�nsi&o, valgono a segnalare come la que�stione in esame si 
presenti particolarmente delicata, al punto da dar luogo non soltanto a gravi 
perplessit�, evidenziate da tutto l'excursus giurispTudenziale innanzi esposto, 
ine1l'interpretazione delle norme che regolano la materia, bens� anche 
a difficolt� nella stessa intelligenza degli enunciati che, al riguardo, si sono 
venuti elaborando. 
Quelle difficolt� e perplessit� denunziano, dunque, l'obiettiva incertezza 
del sistema, nel quale le disposizioni tributarie di favore dovrebbero trov:
are corretta collocazione, e possono forse indurre ad una rimeditazione 
della questione, sotto u.n diverso angolo vi.suale, per una ricerca, secondo 
uno spunto che sembra offerto proprio dall'annotata sentenza, che valga a 
giustificare la sopravvivenza del concetto di bonifica idraulica (e di sistemazione 
montana), ai fini dei benefici tributari, in relazione al nuovo 
concetto di bonifica integrale, che il nuovo testo del 1933, invece, in linea 
generale pone. 

In realt�, il piroblema � quello di accertare quali siano le opere (di 
bonifica idraulica e di sistemazione montana) per le quali devono ritenersi 
conservati i benefici, secondo il disposto dell'art. 88 del t. u. citato, il cui 
primo comma, per contro, chiaramente precisa la regola che per tutte le 
opere di bOIIlifica integrale si applica il normale trattamento tributario. 

La difficolt� di dsolvere un tale problema sta precipuamente nel fatto 
che le opere, per le qurali sia da ritenere ancora applicabile l'agevolazione, 
non hanno pi� una propria autonomia, nel nuovo ordinamento sulla bonifica, 
poich� questa, ormai, � vista come � integrale �, cosi che devono considerarsi 
volte alla realizzazione del fine onnicomprensivo, che essa postula, sia 
le opere gi� considerate dalla legislazione antea:iore, pi� specificamente riferite 
aUa bonifica idraulica ed alla sistemazione montana, sia quelle per la 



PARTE I# SEZ. V# GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 419 

tra le opere di bonifica� idraulica o di sistemazione montana e conseguentemente 
non � possibile far rientrare le prime nella previsione 
dell'art. 88 del t.u. n. 215, il quale, per l'applicabilit� del privIT�gio 
tributario obiettivo, in esso contemplato, richiede che si tratti di opere 
di bonifica idraulica o di sistemazione montana >. 

I controricorrenti e la sentenza impugnata fanno riferimento, invece, 
al principio affermato in numerose altre pronunce di questa Corte, 
secondo il quale e poich� l'art. 88, secondo comma, lascia in vigore 
l'applicazione dei .privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori a 

prima volta considerate, dal t. u. del 1933, in vi.sta delle pi� ampie :fiJnalit� 
perseguite dal nuovo legislatore. 

Invero, pur se ancora oggi sia possibile distinguere dalle altre, sulla 
base dell'elencazione contenuta nell'art. 2 del ripetuto testo unico, quelle 
opere che pi� specificamente possano considerarsi riferibili alla bonifica 
idraulica ed alla sistemazione montana, dovrebbe tuttavia rilevarsi che 
anche tali opere non potrebbero pi� valutarsi come tipiche, e tanto meno 
come direttamente idonee a realizzare un particolare fine di legge, ma soltanto 
come strumentali rispetto al pi� gener�le fine di bonifica � integrale ~. 

Conseguentemente, dovrebbe gi� ritenevsi quanto meno perplessa l'ipotizzabile 
ratio della norma relativa al trattamento tributario, perch� non 
si spiegherebbe come mai il legislatore, nello stesso momento in cui, in 
materia �li bonifica, escludeva una graduazione di interessi pubblici nella 
realizmzione delle relative opere, tutte valutandole in una gienerale e pi� 
ampia prospettiva, tanto da prevedere anche l'immediata ed automatica 
classificazione, come comprensori di bonifica integrale, dei precedenti comprensori 
di bonifica idraulica (art. 107 del t. u.) ed inoltre la compilazione 
del piano generale, appunto di bonifica integrale, anche per le bonifiche 
anteriormente iniziate (art. 111), avrebbe poi posto nuovamente una discriminazione, 
ai fini tributari, per attribuire il beneficio per una parte soltanto 
delle opere, e senza nemmeno indicare in base a quali criteri, neU'ambito 
del nuovo generale concetto di bonifica, si sarebbe dovuta valutare 1a preminenza, 
da :i!Iltendere �cosi voluta. delle CO!l"rispondenti finalit�. 

D'altra parte, poi, ed in mancanza degli accennati criteri (e �special


mente se si prescinda da quelli che sembravano potersi enucleare dalla 

distinta elencazione eontenuta neliJ.'art. 2 della nuova legge, ai quali, secondo 

l'orientamento della Co.rte Suprema, non potrebbe farsi .alcun utile ri


chiamo), dovrebbe anche rilevarsi, ed appunto � ll'ilevabile dalle varie ricor


date sentenze, la difficolt� di accertare, in concreto, quali :siano le opere 

presentanti quel particolare interesse, in vista del quale le agevolazioni 

tributarie sarebbero istate previste; difficolt� che si accentua, naturalmente, 
.allorch� si tratti di opere collaterali a quelle tipiche, e cio� di opere, come 
pu� dirsi per le strade, che potrebbero assolvere una funzione del tutto 
generale, e perci� essere considerate soltanto nel quadro della bonifica integrale, 
pur se utili (ma non necessarie) anche ai fini di un risanamento 
idraulico di un dato comprensorio, ovvero, all'opposto, assolvere una funzione 
specifica per il detto risanamento, e soltanto genericamente giovare 
anche alle finalit� pi� ampie avute di mira dal nuovo legislatore. 

Per superare tale difficolt� non pare sufficiente, del resto, nemmeno il 

ricoriso all'anteriore legislazione, suggerito dalla sentenza in nota, pokh�, 



420 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

favore dei consorzi n�nch� delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione 
montana, per stabilire se l'atto sottoposto a registrazione goda 

o meno del privilegio fiscale � necessario riportarsi alla legislazione 
anteriore, e particolarmente al t.u. 30 dicembre 1923, n. 3256, seguito 
alla legge 25 giugno 1882, n. 869, ed al t.u. 22 marzo 1900, n. 195, ed 
agli artt. 4 e 6 della 1. 24 djcembre 1928, n. 3134 (Cass. 8 ottobre 1958, 
' 

n. 3156), e �quando l'opera sia esplicitamente indicata dalle leggi 
anteriori al t.u. del 1933 quale opera tipica di bonifica idraulica, non 
per quanto illillanzi accennato, dovrebbe �Sempre rilevarsi la mancanza di 
un attuale obiettivo dato di identificazione della coincidenza di singole 
opere con quelle ipotizzate dalle leggi, le cui disposizioni, relative ai benefici, 
dovrebbero applicarsi. 

Giova r�coTdare, in proposito, che 1e agevolazioni di cui si discute sono 
quel!le indicate nell'art. 66 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3256, �(tassa fissa 
di registro ed ipotecaria per gli atti compiuti nell'interesse dei consorzi di 
bonificamento), che l'art. 33 dello stesso testo legislativo dichiarava anche 
applicabili �ai concessionari di opere di p:rima categoria... ,, . E giova rilevare, 
dunque, che, a prescinde!l'.'e dal beneficio di indubbia natura soggettiva 
stabilito in favo!l.'e dei consorzi (cit. art. 66), l'identificazione delle opeiDe, 
per le quali sarebbe spettato il beneficio previ1sto dall'art. 33, era del tutto 
agevole, bastando accertare che :si fosse trattato di opere di prima categoria 
date in concessione, e cio� che fosse intervenuto il decreto di concessione 
ai sensi dell'ad. 23 del ripetuto r. d. n. 3256 del 1923. 

Nel nuovo ordinamento della bonifica, invece, ugualmente � previsto 

che le opere di competenza statale possono essere date i!D. conoessione 

(art. 13 t. u. del 1933), ma, come la Corte Suprema ha avuto occasione di 

riconoscere, �l'ambito delle op&e di competenza dello Stato... non coincide 

con quello previsto dal r. d. n. 3256 del 1923, avendo le nuove norme sulla 

bonifica integrale un'estensione senza dubbio maggiore di quella stabilita 

dal precedente t. u. sulla bonificazione� e �pertanto, l'emanazione sotto 

il vigore del!la disciplina attuale, del decreto di concessione da parte del 

competente Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste non pu� di per s� 

costituire una dimostrazione sicura della natura di opere di bonifica idrau


lica e di sistemazione montana nelle opere daie in concessione, potendo la 

�Concessione stessa concernere o comP!l.'endere anche opere di diversa specie � 

(Cass., 27 luglio 1965, n. 1791, cit.; e cfr. le osservazioni in nota a Cass., 

27 gennaio 1964, n. 189, in questa Rassegna, 1964, I, 361). 

Si dovrebbe, quindi, ritenere "necessario, al fine dell'attribuzione o 

esclusione in concreto della qualificazione di opere di bonifica idraulica e 

di sistemazione montana, un esame specifico delle varie opere, con H corre


lativo accertamento della lo!ro struttura e funzione, sulla base non solo dei 

contratti di appalto, ma anche dei decreti ministeriali di concessione> (cos� 

in cit. Cass. n. 1791 del 1965); e la relativa indagine, in mancanz�a di dati 

di riferimento ad accertamenti gi� compiuti ai fini dell'interesse pubblico 

considerabile iin tema di bonifica, dovrebbe essere espletata, in definitiva, 

dal giudice ordinario, per i soli t�ni tributari, e caso per caso, in relazione 

ai singoli atti per i quali sorga la controversia (cfr. Cass., 14 giugno 1966, 

n. 1541, Riv. leg. fisc., 1966, 1881). 
Senonch�, e senza dire della difficolt� di una tale indagine (poich� ci� 
soltanto costituirebbe un non risolutivo adducere inconveniens, pare do




PARTE I, S'.!!:Z. V, GIURISPRUDEN~A TRIBUTA!M.. 


� lecito negare il privilegio sulla base del semp~ice dubbio che, sebbene 
l'opera costituisca il mezzo tecnico indispensabile per la bolili�ca 
idraulica, come intesa dalla legislazione abrogata, tuttavia essa possa 
servire ed essere stata predisposta in vista di una finalit� rientrante 
nel concetto pi� ampio della bonifica integrale� (Cass. 22 ottobre 1958, 

n. 3390), ed anzi " in relazione a determinate opere di costruzione e 
sistemazione di corsi d'acqua � sufficiente accertare che si tratti di 
opere date in concessione ad un consorzio di bonifica, per stabilir.e la 
natura di opere di prima categoria, con la conseguente applicabilit�, 
versi dubitare che il compierla rientri nei poteri del giudice ordinario, comportando 
essa. un giudizio, sulla coincidenza deJ.le opere in concreto da 
esaminare con quelle ipotizzate.dalla norma, che non potrebbe irendersi sulla 
base di soli criteri tec..11ico-giuridid, e dovrebbe invece presupporre una 
va1utaziane dell'interesse pubblico, che le .singole opere siano inte�se a soddisfare, 
e cio� una valutazione discreziona.J.e che � rimessa istituzionalmente 
aU'autorit� amministrativa, cui la cura di quegli interessi � demandata. 

Del resto, nel vigore dell'anteriore Jegi�slazione sulle bonifiche, fa norma 
tributaria di favore trovava corrisponden2'a, � come si � visto, pro:pl"io nella 
valutazione amministrativa da effettuarsi per la individuazione del particolare 
interesse pubblico, poich� essa delimitava l'operativit� del beneficio 
in connessione a ci� che le oipere fossero 1state oggetto di concessione, e, 
quindi, la condizionava a che si fos1se trattato di opere di pirima categoria, 
che, inolitre, con l'approvazione del progetto �di esecuzione (cfr. artt. 5, 9, 18 
e 24 del d. L del 1923), fossero gi� state, attraverso la valutazione teca:iicodiscrezionale 
dell'Amministrazione, riconosciute in concreto idonee a realizz
�are i vantaggi igienici od economid, di prevalente interesse sociale 

(art. 2, cit. d. l.), avuti di mira dal legislatore. 

N� vairrebbe oi)poirre che, venuta meno la possibilit� di rifer.ksi al 
provvedimento di concessione (e ci� per la ragione :iJnnanzi rilevata, dell'essere 
ora le concessioni relative alle opere di bonifica integrale, ne1l loro 
complesso), non resteriebbe che ritenere rimesso al giudi.ce ordinairio, in 
caso di contestazione, ogni accertamento sulla qualificazione di determinate 
opere. 

Invero, e per quanto si � accennato, non potrebbe non confermarsi, da 
una parte, il rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario a 
conoscere, sia pure incidentalmente, di maiteria riservata all'autorit� amministrativa, 
rispetto all'azione della quale potrebbero soltanto configurarsi 
interessi dei singoli (privati proprietari dei terr�eni i.nclusi nei comprensori 
e �sui quali le opere dovrebbero compiersi), tutelabili in coincidenza con la 
tutela deH'interesse pubblico; e. per altro verso, non potrebbe non considerarsi, 
e con un rilievo che andrebbe ritenuto decisivo, che l'accertamento 
qualitativo delle opere, che potesse ritenersi ammissibile, non sarebbe comunque 
sufficiente a giustificare, secondo il disposto del capoverso dell'ad. 
88 del vigente t. u. del 1933, l'applicabilit� dei benefici ivi pil'eviisti. 

Una tale insuffidenza risulta avvertita, del resto, sia nella sentenza 

n. 1791 del i965, che sottolinea la necessit� di far riferimento, nell'esame 
volto all'identificazione delle ope'l'e agevolate, anche ai decreti di concessione, 
sia nella pronuncia qui �annotata, nella quale, affermandosi J.'eisigenza 
di tener conto dei criteri precisati dalle leggi pirima vigenti " appunto perch� 
l'art .88 del t. u. �sulla bonifica integrale ha mantenuto in vigore i benefici 

J 

422 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

agli atti predisposti per l'esecuzione, del privilegio fiscale oggettivo 
previsto dall'art. 88, secondo comma, del t.u. sulla bonifica integrale 
13 febbraio 1933, n. 215, posto in relazione con gli artt. 24, 33 e'66 del 

r. d. n. 3256 del 1923 > (Cass. 27 gennaio 1964, n. 189), appunto perch� 
e l'art. 88 del t.u. sulla bonifica inte.grale ha mantenuto in vigore i 
privilegi soggettivi ed oggettivi previsti dalle leggi anteriori � (Cass. 
25 ottobr.e 1965, n. 2231). 
Questo Collegio ritiene che non soltanto il principio affermato da 

� queste ultime pronunce deve essere confermato, ma che con tale 
soggettivi ed oggettivi oPreviisti dalle leggi anteriori �, sostanzialmente si 
lascia intendere che soltanto cosi potrebbe correttamente evitarsi una restrizione 
(ma anche, ovv:Lamoote, una dilatazione), dell'ambito di applicazione 
della norma di privilegio, la cqi sfera di azione dovrebbe essere, in 
definitiva, quella che sarebbe stata se non fossero intervenute le nuove 
di�sposizioni sulla bonifica integrale. 

Ma le precedenti leggi, come si � accennato, non consideravano sufficiente 
che si fosse trattato di opere rientranti, comunque, tra quelle qualificabili 
di bonifica idraulica o di sistemazione montana, giacch�, col richiedere 
che le opere stesse fossero state oggetto di concessione, cos� esigevano 
anche che fosse intervenuto il riconoscimento della loro conm-eta necessit� 
al fine, .nel <!Uadro dei programmi da realizzare con l'intervento statale. 

Un tale riconoscimento, peraltro, neJ. nuovo ordinamento della bonifica, 
che pi� non prevede opere di sola bonifica idraulica o di sistemazione 
montana, ma soltanto opere di bonifica integl"ale, non potrebbe comunque 
desumel'lsi dal decreto di concessione di queste opere, mancando ogni possibiilt�, 
anche per 11avori in precedenza assolutamente tipici, come ad esempio 
quelli di prosciugamento di terre paludose (ed a maggior ragione, poi, 
per lavori di carnttere complementare), di conoscere se la loro progettazione 
ed esecuzione non siano, invece, soltanto strumentali rispetto al fine di 
bonifica integrale perseguito, e perci� relative a lavori che, ove fossero rimaste 
in vigore le precedenti leggi, non sarebbero stati eseguiti affatto. N� a 
quell'impossibile riconoscimento potrebbe �suipplirsi con un accertamento ad 
opera dell'autorit� giudiziari�a, poJ.ch�, pur se potesse prescindersi dal rilevato 
difetto di giurisdizione, sarebbe sempre da considerare che lo stesso 
giudice ordinario rnon potrebbe mai stabilire, se non formulando delle mere 
ipotesi, se una data opera si �Sarebbe o meno progettata ed eseguita in 
applicazione delle leggi arnterioci sulla bonifica, cui pure, i.n ogni caso, ci si 
dovrebbe riferire. 

Ed a questo punto, allora, e se �Si debba poc�re per certo che l'individuazione 
delle opere agevolate sia da fare �sulla base della legislazione stessa 
che ,prevedeva i benefici, ci si pu� forse domandare. traendo spunto dalle 
considerazioni �suggerite dall'evolversi dell'orientamento giurisprudenziale 
in materia, se le difficolt�, che per vero �appaiono notevoli, secondo il punto 
di vista fin qui considerato, non siano invece agevolmente superabili, esaminandosi 
la questione sotto un diverso angolo visuale; ci si pu� domandare, 
in una parola, 1se il probil.ema, in apparenza quasi inestricabile, non 
si presenti tale soltanto perch� la prospettiva, nel quale lo si � inquadrato, 
non .sia quella nella quale il legislato;re abbia inteso collocare la norma. 

ln altri termini, se la difficolt� maggiore � nel conciliall"e la sopravviven;
i,a della norma in tema di agevolazioni con l'abolizione delle disposi




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR!./\ 423 

princ1p10 non si ponga affatto in contrasto la pronuncia invocata dal1'
Amministrazione ricorrente, qualora se ne interpreti adeguatamente 
l'effettivo contenuto dispositivo. 

La questione che � stata risolta con la sentenza n. 1724 del 1963 
consisteva, infatti, nello statuire se i lavori relativi ad una strada di 
bonifica fossero senz'altro da considerare rientranti tra le opere di 
bonifica idraulica, cui fa riferimento l'art. 88, secondo comma, del t.u. 
del 1933, e la tesi che fu respinta da tale sentenza sosteneva che tutte le 
strade di bonifica vi rientrassero, appunto perch� le strade erano espres


zioni alla cui stregua dovrebbe identificarsi la sfora di operativit� della 
norma stessa, pare legittimo domandarsi se, ;per avventura, anzich� presupporsi, 
sia pure ai limitati fini della determinazione dell'ambito di operativit� 
della disposizione tributaria di favore, una indiscriminata ultrattivit� 
della precedente normativa (p.er::iiltro, .si noti, espressamente abrogata: cfr. 
art. 119, t. u. del 1933), non �si debba, invece, la stessa disposizione di favore 
ritenere di pi� limitaia portata, e, in particolare, di una portata pari a 
quella delle norme che ne erano alla base: se non si debba, cio�, ritenere 
che il benefi.cio tributario .sia stato voluto negli stessi limiti in cui, pur 
dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina della bonifica integrale, si 
sarebbero ancora esplicati gli effetti delle diisposizioni p.rima vigenti in 
tema di bonifica idraulica e di sistemazione montana. 

Ad una simile conclusione sembra, in realt�, gi� indurre il tenore lessicale 
della norma dell'art. 88 cpv. in questione, la quale, nel disporre che 
� resta ferma l'applicazione dei privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori 
a favore dei consorzi, nonch� delle opere di bonifica idraulica e di 
sistemazione montana, tanto �se assunte da consorzi che da altri enti o 
privati'" pare riferir�si, quanto a queste ultime, ad una situazione gi� in 
atto, ad opere gi� date in concessione, e pare quindi volta a precisare, in 
relazione alla generale regola della normale imponibilit�, sancita nel pit'imo 
comma, che sarebbe rimasta � ferma �, appunto, l'anteriore disciplina, anehe 
in ordine al trattamento tributario, quando si fosse trattato di opere gi� 
concesse nel vigore de:lla d1sciplina medesima. 

Ed � certo, d'altro canto, quanto al -priviJ.egio �soggettivo in favo.re dei 
consorzi, cui ha riferimento lo stesso secondo comma dell'art. 88, nella sua 
prima paTte, che ugualmente esso era previsto isoltanto in favore dei preesistenti 
consorzi di bonificamento, e perci� .con riguardo alle sole attivit� per 
il cui svolgimento essi erano stati costituiti, e cio� alle sole attivit� inerenti 
ad opere gi� riconosciute, nei modi di legge, di bonifica idraulica o di sistemazione 
montana, costituendo un tale riconoscimento il presupposto per la 
loro costituzione (r. d. n. 3256 del 1923, artt. 56 segg.); come del resto � stato 
rilevato anche dalla Corte Suprema, la quale precisando che il privilegio 
soggettivo in discOil'so era soggetto al limite temporale di un decennio, di cui 
all'art. 29 della legge organica del registro, ha anche avuto modo di sottolineare, 
appunto, che l'applicabilit� del benefi.cio era da valutare in rapporto 
al fine per il quale l'ente consortile era stato originariamente costituirto 

(Ca�ss., 8 ottobre 1958, n. 3156, cit.). 

Sotto il .profilo logico-sistematico, poi, la proposta interpretazione appare 
rispondente, per le considerazioni a suo luogo esposte, alle esigenze 
del coordinamento tra la preeedente e la nuova discipHna della materia, per 
ci� che attiene all'identificazione delle opere per le quali il beneficio pu� 



424 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

samente menzionate negli artt. 9 lett. a, del t. u. del 1923 e 6 della 
legge n. 3134 del 1928. La sentenza ha statuito, cio�, che, essendo stati 
abrogati questi articoli ed essendo stati sostituiti dall'art. 2 � del t. u. 
del 1933, che, nel pi� ampio quadro della bonifica integrale, comprende 
tra le opere di bonifica, tra le altre, tutte le opere stradali di interesse 
comune del comprensorio, non sia sufficiente accertare che si tratti 
di strada compresa in un comprensorio di bonifica idraulica, perch� 
possa essere affermato che alle opere relative si applica il beneficio 
fiscale, ma occorre accertare, di volta in. volta, se la strada rientri, 

essere stato mantenuto fermo. E, sopratutto, appare in linea con la ratio 
ispiratrice di tutto il nuovo ordinamento della bonifica, in 1relazione alla 
quali.e, invero, e per il concetto di globalit� nel quale vanno ora inquadrate 
le opere di pubblico interesse da �compiere per i fini di bonifica integrale 
(art. 1 del t. u. del 1933), resterebbe senza alcuna valida giustificazione 
come prima si � accennato, una discriminazione, ai soli fini tributari, tra 
opere tutte concorrenti, senza alcuna graduazione del considerato interesse, 
alla realizzazione delle finalit� di legge. 

l!nvece, pu� aprpairlre del tutto logico che il legislatore si sia preoccupato 
della situazione delle opere che gi� avessero fmmato oggetto di concessione, 
e rimaste da e�seguh�e al momento dell'entrata in vigore della 
nuova disciplina, e che se ne sia preoccupato, soprattutto, in relazione agli 
oneri considerati per la determinazione del corrispettivo invariabile dovuto 
ai �conce,ssionari (1art. 29 del r. d. del 1923), a tal fine assicurando, con la 
disposizione in esame, ed appunto per le opere gi� � assunte � da consorzi, 
da altri enti o da privati (e cio� dai soggetti previsti dall'art. 23 del cit r. d.), 
che nuovi oneri, in dipendenza del nuovo regime di normale imponibilit�, 
non si sarebbero aggiunti. 

Si spiega anche, con tale rilievo, ila collocazione della norma, che, 
invero, posta subito dopo la regola del normale trattamento tributario, pu� 
ritenersi dettata a chiarimento della inappilicabilit� della regola stessa, 
riJSpetto a concessioni di opere, assentite nel vigore deJ. p:recedente or-dinamento, 
che non ancora avessero esaurito i laro effetti, ed in base alle quali, 
perci�, ancora si sarebbero dovuti compieTe i lavori e stipulare i relativi 
occorrenti atti; non diversamente, del resto, di quanto � da riteneTe per il 
beneficio soggettivo in favore dei consorzi, ugualmente CODJServato, come 
gi� si � osservato, �soJ:banto in funzione e nei limiti dell'attivit� che essi 
avrebbero dovuto ancatra porre in essere per l'espletamento dei compiti che 
loro erano commessi dall'anteriore ordinamento. 

E se si aggiunge, a tutto quanto fin qui detto, che la �Soluzione proposta 

varrebbe ad eliminare automaticamente �anche tutte le difficoJ.t� applicative 

a suo luogo viste, per la discriminazione deJile ooere da ritenere ammesse 

all'agevolazione, e si consideit"a che n rilievo in -ordine atle difficolt� me


desime, da �solo sicuramente non �doneo, come rilievo di un mero inconve


niente, ad indurre all'accoglimento o al rifiuto dell'una o del(l'altra conclu


sione, pu�, invece, in concorso con gli elementi ermeneutici considerati, 

ugualmente �servire ad indirizzare l'interprete verso la pi� congrua soluzione 

della questione, sembra potersi in definitiva ritenere che il tema, nei suoi 

pi� generali aspetti, .sia meritevoJ.e di quell'ulteriore meditazione, cui le 

pr~senti note vogliono invitare. 

M. FANELLI 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 425 

o meno, tra le opere di bonifica idraulica. Ed invero la medesima sentenza 
cos� prosegue: " La costruzione di una strada di bonifica non 
rientra di pe.r se stessa nel concetto di bonifica idraulica o di trasformazione 
fondiaria (equiparata per il Mezzogiorno alla bonifica 
idraulica secondo il t.u. 30 dicembre 1923, n. 3256, e la legge 24 dicembre 
1928, n. 3134), perch� l'art. 9 lett. a, del t.u. n. 3256 del 1923 
richiede che si tratti di strade che siano in connessione con opere di 
bonificazione di laghi, stagni, paludi e terre paludose (art. 1 di detto 
t. u.), e l'art. 6 della legge n. 3134 del 1928 richiede che le strade 
siano necessarie alla trasformazione fondiaria dei terreni �. 
La decisione emessa con tale sentenza, che ha trovato successiva 
puntuale riaffermazione nella sentenza 27 luglio 1965, n. 1791, non 
si discosta dunque affatto dal principio costantemente affermato da 
questa Corte, secondo cui, come si � detto, per stabilire se ad un'opera 
di bonifica siano da applicare i benefici tributari richiamati dall'art. 88, 
secondo comma, del t. u. 13 febbraio 1933, n. 215, occorre accertare se 
tali opere rientrino tra le opere di bonifica idraulica o di sistemazione 
montana, ovvero di trasformazione fondiaria del Mezzogiorno a queste 
equiparate, e tale accertamento va condotto in base alle norme contenute 
nella precedente legislazione, anche se abrogate, e non in relazione 
all'elencazione contenuta nell'art. 2 dello stesso t. u. del 1933, 
che si riferisce ad uno stadio pi� progredito di bonifica e comprende 
quindi opere rivolte pi� in generale alla trasformazione fondiaria ed 
alla vita delle comunit� nella zona bonificata (Cass. 22 ottobre 1958, 

n. 3390, citata). -(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 giugno 1966, n. 1559 -Pres. Rossano 
-Est. Leone -P. M. De Marco (conf.) -Ministero Finanze 
(avv. Stato Soprano) c. Fall. Garofalo (avv. Roz). 

Imposta di registro -Atti nulli -Restituzione di imposta -Art. 14 n. 2 
della legge organica -Condizioni -Fattispecie in tema di scrittura 
privata di vendita con sottoscrizione di uno dei contraenti dichiarata 
falsa. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 11, 12, 14). 
Dalla disposizione dell'art. 14 n. 2 della legge di registro, sulla 
restituzione dell'imposta pagata su atti nulli, pu� enuclearsi un contenuto 
minimo, enunciabile nel senso che l'imposta � rimborsabile quando 
sia accertato che l'atto � nullo e che la nullit� � tale, per cui rispetto 
ad essa il volere delle parti non ha influenza alcuna: onde restano 
bens� escluse, da un lato, le ipotesi in cui la nullit� non possa essere 
accertata e dichiarata se non richiamandosi alla volont� delle parti 
(simulazione, negozi in frode alla legge, negozi innominati con causa 



426 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO.STATO 

""'" 

illecita) ma risultano comprese, per contro, le ipotesi di nunit� oggettiva 
del negozio, rispetto alle quali � assolutamente irrilevante la circostanza 
che le parti, al tempo della stipulazione, conoscesse~.<?".!-> meno 
la causa della nullit�. Ai fini considerati, la dipendenza della nullit� 
dal volere delle parti (sia come direzione della volont� a mettere in 
essere l'atto nullo, sia come possibilit� che la nullit� -nei casi eccezionali 
in cui alla volont� dei contraenti sia riconosciuto un valore di 
ratifica o sanatoria -non venga fatta valere) deve essere intesa nel 
senso strettamente tecnico della dipendenza del vizio o della nullit� 
da quella entit� volitiva, che � elemento intrinseco dell'atto giuridico 
del quale in concreto si tratti, o da quella entit� volitiva che pu� produrre 
l'effetto sanante: volont� negli atti unilaterali, consenso in 
quem bilaterali. Pertanto, in relazione ad una vendita, ed avuto riguardo 
al consenso delle parti, deve escludersi la dipendenza da questo del 
vizio o della nullit�, quando il consenso stesso sia addirittura mancato, 
come nel caso di accertata falsit� della sottoscrizione di uno dei contraenti 
(1). 

(Omissis). -Col primo mezzo l'Amministrazione ricorrente censura 
la sentenza, denunciando la violazione degli artt. 11, 12 e 14 del 

r. d. 30 dicembre 1923 n. 3269. Assume che la Corte di appello a torto 
ha impostato l'indagine sulla ricerca se l'atto registrato potesse qualificarsi 
nullo o forse, come ha ritenuto, addirittura inesistente, in quanto 
�agli 
effetti dell'imposta di registro, che � imposta di atto, deve ritenersi 
che l'atto � sempre materialmente esistente e materialmente 

(1) Se la Corte di Cassazione avesse inteso mantener fermo integralmente 
il principio a:ff�rmato con la sentenza del 13 aprile 1964, n. 867, cui 
ha fatto richiamo, dovrebbero confermarsi le riserve che in nota a tale 
pronuncia furono espresse in questa Rassegna, 1964, I, 576. 
Quel principio, peraltro, appare chiarito, nella decisione in rassegna, 
nel senso � che la dipendenza della nullit� dal volere dei �Contraenti pu� 
essere intesa, e deve essere intesa, si1a come direzione della volont� a 
mettere in essere l'atto nullo, sia come possibilit� che ila nullit� non venga 
fatta valere, nei casi (eccezionali) in cui alla volont� dei contraenti sia riconosciuto 
un valore di ratifica o di .sanatoria in genere ", con l'ulteriore precisazione 
che " la nullit� dipende dalla volont� dei contraenti sia quando 
questi usano il mezzo giuridico -in vista di un loro scopo pratico -conoscendo 
la causa di nullit�, sia quando i medesimi, potendo rimuovere la 
nullit�, anche se non conosciuta affepoca della stipulazione, non si comportano 
in modo idoneo a p.rodlll"re l'effetto sanante �. E poich�, inoltre, 
sia pure ai fini della distinzione tra volont� e consenso, in �rapporto ad atti 
unilaterali e bilaterali (seconda parte della massima), � anche sottolineato 
che deve potersi escludere, ai fini dell'ammissibilit� del rimborso, la � dipendenza 
del vizio o della nullit� da quella entit� volitiva�, pu� osservarsi, 
in definitiva, �che secondo lo stesso ;pensiero della Corte Suprema, e malgrado 
l'enunciazione formale arppairentemente diversa (prima parte della 
massima), � quanto meno da aver riguardo anche alla dipendenza o meno, 
dal volere delle parti, del vizio che induca la nullit� dell'atto. In altri ter




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 427 

sufficiente per l'imposizione, e conseguentemente la restituzione dell'imposta 
percepita per la registrazione dell'atto materialmente esisten~~.non 
pu� essere ipotizzata se non per i casi dell'art. 14 della legge di 
registro, la quale, quindi, parlando di nullit�, comprende anche l'inesistenza 
giuridica. Ma, soggiunge la ricorrente, l'art. 14 citato non era 
applicabile ai fini del rimborso, perch� la ragione di nullit� o inesistenza 
dell'atto, nella fattispecie in esame, era stata determinata dalla 
volont� di uno dei suoi partecipanti, proprio di quello che chiede la 
restituzione, mentre l'art. 14 predetto si riferisce ad un vizio che sia indipendente 
dal comportamento volontario della parte. 

Le censure sono infondate. 

Se per la registrazione � necessaria l'esibizione di un atto-documento, 
tuttavia l'obbligazione tributaria relativa � strettamente connessa 
alla validit� giuridica dell'atto-negozio soggetto a tassazione. 
Proprio dagli artt. 11, 12 e 14 della legge del registro si desume che 
il processo di imposizione � disciplinato sulla base di atti giuridici, tanto 
che in determinate ipotesi la nullit� dell'atto giuridico fa sorgere il 
diritto alla restituzione dell'imposta, nonostante la materiale esistenza 
e la completezza formale del documento sottoposto a registrazione. 

In deroga al divieto di restituzione delle imposte di registro, regolarmente 
percette, per effetto di eventi successivi relativi agli atti 

mini, e come pu� evincer.si dagli stessi esempi indicati nella precedente 
sentenza ed in quella ora in esame (simulazione, negozi in frode alla il.egge, 
negozi innominati con causa illecita}, pu� dirsi che i chiarimenti attuali 
inducono a ritenere che la Corte abbia inteso riferirsi, per escludere il 
diritto al rimborso, alle ipotesi nelle quali la nullit� sia ricollegabile (� richiamandosi... 
�) alfa volont� delle parti, ma non nel senso di nullit� voluta 

o sanabile dal:le parti, bens� nel senso di nullit� da dichiarare per situazioni 
(vizi), alle quali il volere delle parti non sia stato estraneo, e cio� -secondo 
la corretta e tante volte ribadita interpretazione (per richiami, cfr. la 
citata nota redazionale, in questa Rassegna, 1964, I, 576, nonch� Relaz. Avv. 
Stato, 1956-60, II, 541) -per vizi alla cui produzione quel volere medesimo 
abbia concor�so, o dei quali, comunque, le parti siano state coscienti. 
In tale ordine di idee, pu� intendel'ISi anche il riferimento alle ipotesi 
�di nullit� oggettiva del negozio,., nelle quali il rimborso, invece, si 
ritiene ammesso, poich� quella espressione ellittica pu� essere significativa, 
in buona sostanza, delle nullit� rilevabili per situazioni oggettive, e cio� 
del tutto estranee, appunto, al consenso ed alla volont� delle parti, e perci� 
non collegabili ad una posizione soggettiva deHe parti medesime: con il 
rilievo, dunque, che unica distinzione da fa.!'lsi, ai fini della disposizione dell'art. 
14 in esame, � quella che considera la volont� ed il consenso delle 
parti rispetto agli elementi nei quali si evidenzia il vizio, che determina la 
nullit�, per ammettere il rimborso quando la nullit�, in ogni caso originaria 
e radicale, non sia comunque derivante da un vizio imputabile alle parti, 
e per esclude!rlo, in caso contrario. 

Secondo l'esemplificazione formulata ne,l!la sentenza in rassegna, come 
in quella del 1964, il rimborso va escluso, tra l'altro, nel caso di negozi 
innominati nulli per illiceit� della causa, mentre nulla � detto per i negozi 



428 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

registrati (art. 12 1. cit.), l'art. 14 n. 2 consente la restituzione della 
imposta pagata per la registrazione di atti dichiarati nulli per un vizio 
radicale che, indipendentemenJ;e dalla volont� e dal conseris� delle 
parti, induca la nullit� dell'atto fin dalla sua origine. � noto che vivaci 
e persistenti contrasti interpretativi si sono incentrati particolarmente 
sul requisito dell'indipendenza dalla volont� o dal consenso delle 
parti, requisito riferito ora al vizio radicale, nel senso che la restituzione 
si debba escludere qualora le parti abbiano voluto creare un 
negozio nullo, ora alla nullit� come effetto del vizio, con riferimento 
cio� alla necessit� che le parti non possano in alcun modo, sia pure in 
linea di eccezione al carattere assoluto della nullit�, far produrre effetti 
giuridici all'atto nullo. 

In proposito questa Corte Suprema ha avuto, di recente, occasione 
di precisare che la formula legislativa in esame ha un contenuto 
minimo, enunciabile nel senso che l'imposta � rimborsabile quando 
venga accertato che l'atto � nullo e che la nullit� � tale, per cui 
rispetto ad essa il volere delle parti non ha influenza alcuna: onde 
restano bensi escluse, da un lato, le ipotesi in cui la nullit� non possa 
essere accertata e dichiarata se non richiamandosi alla volont� delle 
parti (simulazione, negozi in frode alla legge, negozi innominati con 
causa illecita), ma risultano comprese, per contro, le ipotesi di nullit� 

tipici con causa illecita, la cui nullit�, come riconosciuto dall'anteriore 
giurisprudenza (da ultimo, Cass. 10 o_ttobre 1956, n. 3706, Riv. leg. fisc., 
1957, 143; Coss. 20 marzo 1958, n. 219, id., 1958, 1190) � tuttavia da ritenere 
ugualmente non idonea a dar titolo alla restituzione dell'imposta. 

Invero, e senza discutersi in senso generale del problema della causa, 
ed in particolare del se questa debba intendersi in senso soggettivo ovvero 
oggettivo, pu� essere sufficiente rilevare che la concezione oggettiva della 
causa (accolta dalla dottrina dominante e dalla consolidata giurisprudenza) 
non comporta comunque la estraneit� di ogni considerazione della volont� 
delle parti. 

Se cosi fosse, 1e considerato che per causa normalmente si intende la 
funzione economico-sociale che caratterizza il negozio, dovrebbe dirsi, rispetto 
ai negozi tipici, cio� a quelli per i quali la causa �� altrettanto tipicamente 
prevista dall'ordinamento, che essa, per definizione, non potrebbe 
mai �esse.re illecita, nella sua astrattezza, mentre � vero che l'illiceit� 

(cfr. BETTI, Teoria gen. neg. gim�., Torino, 1950, 372) si evidenzia �in connessione 
con lo scopo pratico perseguito in �concreto dalle parti: scopo che 
investe e colora la causa e, se�illecito, riverbera su di essa la sua illiceit�"� 

� in tali sensi, appunto, che � consentito parlare di iiliceit� della causa, 
secondo lo stesso di�sposto dell'art. 1343 c. 1c., nel senso cio� che l'illiceit� 
Ǐ data propriamente dal fatto che la d'eterminazione causale di chi compie 
il negozio � rivolta ad un risultato prati.co oggettivamente contra<rio alle 
norme contemplate dal legislatore �, ,sicch� �l'illiceit� dello scopo pratico 
immediato, ieio� dell'interesse concreto sottostante alla causa, si comunica 
a questa e trasforma il negozio in uno strumento di :fi;ni antisociali, la cui 
attuazione � riprovata e combattuta dall'ordine giuridico, risolvendosi so




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 429 

oggettiva del negozio, rispetto alle quali � assolutamente irrilevante la 
circostanza che le parti, al tempo della stipulazione, conoscessero o 
meno la causa di nullit� (Cass. 13 aprile 1964, n. 867). 

Si � messo cio� in evidenza che la dipendenza della nullit� dal 
volere dei contraenti pu� essere intesa e deve essere intesa sia come 
direzione della volont� a mettere in essere l'atto nullo, sia come possibilit� 
�che la nullit� non venga fatta valere, nei casi (eccezionali) in 
cui alla volont� dei contraenti sia riconosciuto un valore di ratifica o 
di sanatoria in genere. Ed invero, la nullit� �dipende� dalla volont� 
dei contraenti sia quando questi usano il mezzo giuridico -in vista 
di un loro scopo pratico -conoscendo la causa di nullit�, sia quando 
i medesimi, potendo rimuovere la nullit�, anche se non conosciuta 
all'epoca della stipulazione, non si comportano in modo idoneo a produrre 
l'effetto sanante. 

Ci� posto, � da rilevare che, con riferimento alla registrazione dei 
contratti, la dipendenza, che esclude il diritto alla restituzione dell'imposta, 
deve essere riferibile al consenso dei contraenti. 

La norma richiama la volont� o il consenso delle parti, perch� abbr;:
iccia tutta la categoria degli atti giuridici, ma il riferimento deve 
essere inteso, come si � accennato innanzi, nel senso strettamente tecnico 
della dipendenza del vizio o della nullit� da quella entit� voli


stanzialmente in un abuso della funzione strumentale del negozio,, (Cass., 

13 giugno 1957, n. 2213, Giust. civ., Mass., 1957, 860). 

In altri term:Lni, l'illiceit� dipende sempre non da un dato obiettivo 

astratto, bens� dalla funzione pratica del neigozio avuta di mira dalle parti, 

e cio�, in definitiva, dall'intento da queste in concreto perseguito, dall'inte


resse soggettivamente considerato. Essa, quindi, � in ogni caso ricollegabile 

alila volont� dei contraenti, i quali, allorch� pongono in essere un negozio, 

anche tipico, per realizzare per� uno �scopo illecito. vogliono appunto la 

situazione antigiuridica, e perci� determinano, proprio con la loro volont�, 

il vizio dell'atto, la nu'llit� �.el quale, conseguentemente, va dichiarata pre


cisamente per una ragione che si riconnette al consenso dei soggetti inte


ressati: come deve ritenersi, poi, anche nel caso di contrasto con norme 

imperative, giacch�, rientrando tale contrasto ugualmente nel concetto di 

causa illecita (art. 1343 c. c.), e dovendosi per i negozi tipici la causa 

-astrattamente considerata -ritenere invece sempre lecita, ugualmente 

la contrariet� non potrebbe riguardare, direttamente, che quello scopo con


creto, mentre soltanto in via indiretta, attraverso la riper�cussione sulla 

causa, e.ssa sarebbe evidenziabile rispetto all'm�dinamento (E non potrebbe 

perci� comunque farsi adesione al concetto di nullit� �obiettiva� del ne


gozio per �diretto contrasto con una riorma imperativa�, se tale cooicetto 

-espresso dalla Cassazione in relazione ad ipotesi di atti relativi a beni 

vincolati all'attuazione della riforma fondiaria: cfr. la citata Cass., 13 apri


le 1964, n. 867 e la pi� recente Cass. 20 maggio 1966, n. 1291, retro, 413 


dovesse ritenersi di applicazione del tutto generale, e non gi� riferito, come 

invece sembra potersi dire, alla peculiarit� della normativa in materia di 

riforma agraria). 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tiva, che � elemento intrinseco dell'atto giuridico del quale in concreto 
si tratti o da quella entit� volitiva che pu� produrre l'effetto 
sanante: volont� negli atti unilaterali, consenso in quelli bU.aterali 

o plurilaterali. 
Nella fattispecie in esame consenso non c'� stato, essendo addirittura 
mancata la persona del venditore -donde l'inesistenza giuridica 
della vendita -e non c'� potuta essere, quindi, dipendenza dal consenso 
del vizio o della nullit�. Si pu� solo ipotizzare la dipendenza 
della causa dell'inesistenza giuridica della vendita dalla volont� dei 
figuranti acquirenti Garofalo e Fau (ma l'ipotesi non � stata neppure 
accertata in fatto, perch� il procedimento penale contro il Garofalo, 
per falso materiale, fu definito con sentenza istruttoria dichiarativa dell'el!
ltinzione del reato per amnistia e nei procedimenti civili successivi 
nessuna indagine fu compiuta circa l'imputabilit� della falsit�, obiettivamente 
certa); ma tale dipendenza �, come si � visto, giuridicamente 
irrilevante agli effetti dell'applicazione dell'art. 14 n. 2 della legge 
di registro. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 giugno 1966, n. 1674 -Pres. 
Tavolaro -Est. Giannattasio -P. M. Criscuoli (conf.) -ENEL (avv. 
Satta) c. Ministero Finanze (avv. Stato Ricci). 

Imposta di registro -Agevolazioni -Industrializzazione del Mezzogiorno 
-Agevolazioni per l'acquisto di terreni e fabbricati occorrenti 
per l'impianto, l'ampliamento o la trasformazione di stabilimenti 
industriali -Acquisto di impianti gi� esistenti -Inapplicabilit� 
delle agevolazioni -Destinazione degli impianti acquistati 
ad ampliamento di un preesistente stabilimento industriale (nella 
specie: acquisto da parte dell'ENEL di cabine e linee elettriche di 
distribuzione dell'energia) -Irrilevanza. 

(d. 1. 14 dicembre 1947, n. 1598, artt. 2, 5; 1. 29 dicembre 1948, n. 1482, art. 2). � 
Impos~a di registro -Agevolazioni -Industrializzazione del Mezzogiorno 
-Declaratoria del Ministero dell'industria e del commercio Finalit� 
-Esibizione nel triennio dalla registrazione dell'atto a 
pena di decadenza dai benefici -Necessit� -Presupposti di applicabilit� 
delle agevolazioni -Competenza del Ministero dell'Industria 
e del commercio per l'accertamento della loro ricorrenza -Esclusione 
-Declaratoria contenente anche tale accertamento -Irrilevanza. 


(d. 1. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 5). 
Le agevolazioni tributarie per l'industrializzazione del Mezzogiorno, 
previste dagli artt. 2 e 5 del d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, sono date 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 431 

esclusivamente per il primo trasferimento di terreni e fabbricati occorrenti 
per le considerate iniziative, ed al fine di favorire l'incremento 
del patrimonio industriale. Pertanto, le agevolazioni non spettancrper 
l'acquisto di impianti gi� esistenti, e nemmeno se l'acquirente intenda 
con essi ampliare o potenziare un altro suo stabilimento, verificandosi 
in tal caso soltanto una concentrazione di impianti, dalla legge non 
pre1:iist� ai fini dei benefici fiscali (Nena specie � stata esclusa l'applicabilit� 
delle agevolazioni all'acquisto, da parte dell'ENEL, di cabine 
e linee elettriche gi� esistenti) (1). 

In tema di agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno, 
la declaratoria del Ministero dell'industria e del commercio (da esibire 
nel termine di tre anni dalla registrazione del'atto, a pena di decadenza 
dai benefici) � prevista soltanto per la constatazione dell'avvenuta realizzazione 
delle iniziative industriali, mentre esula dalla competenza 
del detto Ministero l'accertamento in ordine alla ricorrenza dei presupposti 
voluti dalla legge ai fini del trattamento tributario di favore, 
e cio� che l'atto abbia ad oggetto un trasferimento di terreni o fabbricati, 
che si tratti di primo trasferimento e che quei terreni e fabbricati 
siano occorrenti al primo impianto, o all'ampliamento o alla trasformazione, 
di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati neZle provincie 
dell'Italia meridionale ed insulare. � quindi irrilevante una 
eventuale attestazione ministeriale in ordine a tali presupposti, che, 
del resto, devono sussistere fin dall'origine, e rispetto ai quali, gi� ai 
fini delZ'applicazione provvisoria dei benefici in sede di registrazione, 
il controllo rientra nena normale competenza degli uffici finanziari (2). 

(1-2) Con la sentenza in rassegna (che pu� leggersi, in extenso, irn 
Giust. civ., 1966, I, 1248), le Sezioni Unite ribadi.scono un orientamento giurisprudenziale 
gi� saldo. In parti.colare, suill'inapplicabilit� delle agevolazioni 
ad acquisti di stabilimenti gi� esistenti, e suUa irrilevanza della 
attestazione del Ministero dell'industria e del commercio in ordine ai presupposti 
voluti dalla legge ai fini del trattamento tributario di favore, 
cfr. Cass., 15 luglio 1965, n. 1548 (in qu�sta Rassegna, 1965, I, 1051) e Cass., 
7 maggio 1963, n. 1111 (E'or it., 1963, I, 1714); sulla esigenza che la declaratoria 
ministeriale, concernente la realizzazione del fine di �ndustriaiizzazione, 
sia prodotta nel termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, a 
pena di decadenza dai benefici, cfr. Cass., 27 ottobre 1965, n. 2276 (in questa 
Rassegna, 1965, I, 1289), che ha anche riferimento alla sanatoria disposta 
dall'art. 2 della 1. 5 ottobre 1962, n. 1492, nonch� Caiss., 10 ottobre 1958, 

n. 3224 (Riv. leg. fisc., 1959, 225). 
Per disposizioni di proroga e modifica del trattamento tributario di 
favore, cfr. l. 29luglio1957, n. 634, art. 29 e I. 26 giugno 1965, n. 717, art. 13. 



432 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1966, n. 2616 -Pres. Rossano 
-Est. Malfi.tano -P. M. Gentile (conf.) -Ministero Finanze 
(avv. Stato Colletta) c. Soc. Efi.banca (avv. Losito). 

Imposta di registro -Finanziamento bancario -Finanziamento posto 
in essere mediante cambiali -Assorbimento dell'imposta di registro 
in quella di bollo scontata sulle cambiali -�Pattuizioni 
volte a regolare il finanziamento indipendentemente dal rapporto 
cambiario -Irrilevanza -Fattispecie. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A, art. 28, modif. da 1. 4 aprile 1953, 
n. 261, art. 2). 
Imposta di registro -Fideiussione -Fideiussione a garanzia delle obbligazioni 
derivanti da un finanziamento posto in essere mediante 
cambiali -Autonoma imponibilit� -Esclusione. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A: art. 28, modif. da 1. 4 aprile 1953, 
n. 261, art. 2; art. 54). 
La disposizione dell'art. 2 della l. 4 aprile 1953, n. 261 (modificativa 
dell'art. 28 della tariffa alt. A alla legge di registro) -secondo la 
quale per i finanziamenti posti in essere mediante cambiali l'imposta 
graduale di bollo scontata sulle cambiali surroga <;id ogni effetto l'imposta 
proporzionale di registro -trova applicazione .anche nel caso in cui 
il contratto di finanziamento contenga clausole dirette a disciplinare le 
modalit� di esso indipendentemente dal rapporto cambiario, come quelle 
concernenti la misura degli interessi, o la decadenza dal beneficio del 
termine nel caso di mancato pagamento di una rata del mutuo, o la 
garanzia da parte degli avallanti delle cambiali (1). 

Non � soggetta a distinta tassazione la fideiussione prestata a garanzia 
delle obbligazioni derivanti da un finanziamento posto in essere mediante 
cambiali (per il quale l'imposta di registro � assorbita da quella di bollo 
scontata sulle cambiali), poich� essa non costituisce un rapporto auto


(1-2) La motivazione pu� leggersi in Riv. leg. fisc., 1967, 684. 

Alla conclusione di cui alla prima massima la Corte Suprema � per


venuta nella considerazione che l'espressione contenuta nella nota all'art. 2 

della 1. 4 aprile 1953, n. 261 (modificativa dell'art. 28 della legge organica 

di registro), l� dove � disposto che se il finanziamento � � posto in essere 

mediante cambiali � l'imposta di bollo scontata sulle cambiali surroga quella 

proporzionale di registro, " va intesa non nel senso di compenetrazione 

necessaria del rapporto fondamentale di finanziamento con il rapporto cam


biario, ma in quello di semplice coesistenza dei due rapporti, di cui l'uno, 

quello cambiario, ha, rispetto all'altro, una funzione strumentale, cio� con


corrente alla pi� rapida e sicura realizzazione del credito �; sicch� � il 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 433 

nomo, in quanto si identifica nell'avallo apposto dal fideiussore sulle 
cambiali, e quindi � inerente al rapporto cambiario (2). 

contratto di finanziamento, essendo un negozio distinto dal rapporto combiario, 
ben pu� contenere patti diretti a regolare le modalit� del finanziamento 
medesimo, in quanto tali patti non sono incompatibili con la funzione 
strumentale del rapporto cambiario rispetto a quello di finanziamento�. 
Ed in tali sensi cfr. gi� Cass., 11 luglio 1963, n. 1873, in questa 
Rassegna, 1963, 139, anche con riferimento ad analoga disciplina posta dal 

r. d. 19 marzo 1936, n. 2170, e successivamente, inoltre, espressive dell'orientamento 
che la pronuncia in nota viene a consolidare: Cass., 26 marzo 
1965, n. 507 e Cass., 30 marzo 1965, n. 552, in Riv. leg. fisc., 1965, 1509 e 1523. 
In relazione alla seconda massima, circa il trattamento tributario di 
una fideiussone collegata ad un finanziamento posto in essere con cambiali, 
� da osservare che l'enunciazione della Corte dovrebbe almeno richiedere 
una precisazione; nel senso che la fideiussone possa ritenersi non soggetta 
autonomamente all'imposta non � in quanto si identifica �, ma soltanto se 
si identifichi, nell'avallo, e cio� se tale identificazfone ricorra, in concreto, 
e sia quindi da escludere, nei singoli casi, che si tratti di un rapporto autonomamente 
regolato, ed in particolare idoneo a produrre effetti diversi da 
quelli derivanti da un mero avallo cambiario. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1966, n. 2711 -Pres. Vistoso 
-Est. Roperti. -P. M. Toro (parz. diff.) -Reggiani (avv. Cervati) 
c. Ministero Finanze (avv. Stato Salto). 

Imposta di registro -Sentenze -Imposta giudiziale ed imposta di titolo 
-Momento della nascita dell'obbligazione d'imposta -Restituzione 
dell'imposta nel caso di riforma della sentenza -Esclusione 
-Restituzione nelle ipotesi previste dall'art. 14 della legge di 
registro -Ammissibilit�. .~ 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12, 14, 62, 68, 72). 
Imposta di registro -Sentenze -Imposta giudiziale ed imposta di titolo 
-Liquidazione di imposta suppletiva -Ammissibilit� -Ulteriore 
sorte della sentenza a seguito di impugnazioni -Irrilevanza. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 7, 12, 14). 
Imposta di registro -Sentenze -Disposizioni degli artt. 12 e 68 della 

-...... 

legge organica -Questione di legittimit� costituzionale -Manifesta 
infondatezza. 
(Cost., artt. 3, 24; r. d . .30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12, 68). 


Con la pubblicazione delle sentenze sorge l'obbligazione per le relative 
imposte di registro, sia giudiziali che di titolo, le quali sono dovute 



J 

434 RASSEGNA PELL'AVVOCATURA DELLO STA'l'O 

con riguardo al contenuto obiettivo delle decisioni, senza che si debba 
distinguere tra sentenze definitive e non definitive, di primo grado o 
dei gradi ulteriori, confermate, riformate o cassate, oppure �aventi o 
meno efficacia di giudicato, ed in genere senza che comunque rilevino 
gli ulteriori eventi, valendo anche per esse le Tegole di cui agli articoli 
11 e 12 della legge organica. Pertanto, la riforma delle sentenze non 
consente la ripetizione delle imposte, giudiziali o di titolo, pagate sulle 
stesse, n� comporta la non corresponsione delle imposte non ancora 
percette, salva l'ipotesi di cui all'art. 14 n. 2 della legge (1). 

La sentenza, al pari di qualsiasi altro atto, pu� formare oggetto di 
supplemento di imposta (giudiziale o di titolo), e della legittimit� del 
supplemento deve giudicarsi alla stregua della situazione di fatto e 
di diritto esistente al momento della registrazione, essendo irrilevante 
l'ulteriore sorte della decisione a seguito delle impugnazioni (2). 

(1) Si veda, con particolare riguardo alfa questione delle enunciazioni 
in sentenza e dell'irrilevanza, ai fini tributari, della riforma della sente~a 
stessa, Relaz. Avv. Stato, 1961-65, II, 453, ove richiamo, tra l'altro, a Cass. 
9 luglio 1962, n. 1799 (Ri�v. leg. Jisc., 1962, 1970), che gi�, a giustificazione 
deil principio, rilevava che �l'imposizione tributaria non � ricollegata alla 
efficacia precettiva della �sentenza, ma al suo potere di documentazione della 
convenzione verbale � e che �la sentenza di secondo grado, assorbe1I1do o 
sostituendosi a quella del primo giudice, annulla bens� il comando, con essa 
emanato per regolare il rapporto deciso, ma non incide affatto sugli effetti 
inerenti alla sentenza quale atto pubblico e, quindi, sulla sua attitudine a 
documentare la .convenzione verbale posta a fondamento della prima decisione 
... �. 
Tali enunciazioni possono ritenersi �completate dalla motivazione della 
sentenza in rassegna, la quale, dopo aver puntualizzato i concetti sulla 
nascita dell'obbligazione di imposta per le sentenze, correttamente pone in 
rilievo: che i concetti medesimi sono validi sia per le imposte giudizia:U 
che per quelle di titolo; che anche delle imposte di titolo va escluso il 
rimborso, pur nel caso di riforma della sentenza, una volta che fa nul:lit� 
di questa, sempre sanabile con la mancata impugnazione, non pu� conseguentemente 
rientrare nella eccezionale previsione di cui all'art. 14 n. 2 
della legge di registro. 

Negli stessi sensi, sostanzialmente, cfr. anche Cass., 20 febbraio 1961, 

11. 373, Foro it., 1962, I, 356. 
Per un diverso aspetto della questione, in relazione ad ipotesi di sentenza 
che decida su una convenzione dedotta da una delle parti e ne escluda, 
per�, la stessa esistenza, e per l'irrilevanza, in tal caso, delle limitazioni di 
cui all'art. 14 n. 2 della legge di registro, cfr. Cass., 21 settembre 1964, 

n. 2398, in questa Rassegna, 1964, I, 1138, con nota di P. V. D1 TARSIA DI 
BELMONTE. 
Per profili pi� generali, sulla :portata dell'art. 14 n. 2 cit., cfr. Cass., 
17 giugno 1966, n. 1559, retro, 425, ed 'ivi osservazioni in nota. 

(2) Massima di indubbia esattezza, che risponde ad un pacifico e consolidato 
insegnamento giurisprudenziale ed al prevalente orientamento della 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRtBUTARIA 435 

� manifestamente infondata l'eccezione di illegittimitd costituzionale 
delle disposizioni degli artt. 12 e 68 della legge di registr.a, in 
riferimento agZi artt. 3 e 24 della Costituzione (3). 

(Omissis). -Col primo mezzo i ricorrenti, sotto il profilo della 
violazione e falsa applicazione degli art. 12 e 68 della legge di registro 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269) in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 
c.p.c.., censurano l'impugnata sentenza per ave~e ritenuto la legittimit� 
della tassa graduale sulla sentenza d.i primo grado 23 settembre 1964 
del Tribunale di Roma, nonostante che essa, successivamente, fosse 
stata riformata in sede di gravame. Sostengono, in particolare, i ricorrenti 
che colpendo l'imposta di registro il contenuto dell'atto, in quanto
" 

produttivo di effetti nei rapporti giuridici, la riforma: della sentenza, 
oggetto di tassazione, comporta una duplice conseguenza e cio� il rimborso 
della tassa percetta in sede di registrazione e la mancanza di titolo 
per l'imposizione suppletiva: diversarnente non si spiegherebbe che 
per gli atti sottoposti a condizione sospensiva l'art. 17 della legge. di 
registro rimette la percezione dell'imposta solo al verificarsi della. 
condizione, che, appunto, assicura la produzione degli effetti. Aggiungono 
i' ricorrenti che l'interpretazione data dai giudici �di merit~ alle. 
disposizioni di cui agli art. 68 e 12 della legge di registro, riguardanti 
rispettivamente la tassazione delle sentenze e la irripetibilit� dell'imposta 
pagata, determinerebbe U:Qa situazione di illegittimit� di dette 
norme rispetto agli art. 3 e 24 della Costituzione. 

La censura � inf9ndata. Ha ritenuto la Corte di merito che, a norma 

degli art. 68, 69 e 7� legge di registro, mentre sulle sentenze emesse 

in sede di impugnazione si applica la tassa fissa, su quelle di primo 

grado si applica la tassa graduale, senza che abbiano rilevanza (arti


colo 12), ai fini dell'imposizione, gli eventi successivi all'atto, salvo 

le eccezioni tassativamente previste dall'art. 14. E ci� perch� l'imposta 

dottrina, fondati sul principio, cui � informato tutto il sistema dell'imposta 
di registro, e che trova sanzione legislativa nell'art. 12 defila legge organica, 
in virt� del quale per la liquidazione dell'imposta deve aversi riguardo 
esclusivamente alla situazione di fatto e di diritto susisistente al momento 
in cui sorge n diritto all'imposizione; principio di cui ha avuto occasione 
di occuJ>arsi anche la Corte Costituzionale nella sentenza 11 marzo 1957, 

n. 42, Giust. civ., 1957, III, 189. 
(3) Da condividere pienamente le considerazioni in base alle quali la 
sentenza ha ritenuto la manifesta infondatezza della proposta questione di 
legittimit� costituzionale. La questione di incostituzionalit�, in rifedmento 
agli artt..3 e 24 della Costituzione, � stata ritenuta invece non manifesta.:. 
mente infondata, dalla Corte di Appello di Milano, per l'art. 72 della legge 
di registro (Ordinanza di rimessione 21 gennaio 1966, in questa Rassegna, 
1966, II, 103, ed ivi ulteriori richiami). 

436 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di registro � imposta di atto e non gi� di trasferimento e, quindi, 
essa � dovuta per il solo fatto della stipulazione di un negozio ovvero 
della pronuncia di un provvedimento giurisdizionale, indipendeiife�nente 
dagli effetti che da esse derivano o dalla riforma della sentenza. 

Cosi decidendo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione 
della legge e dei principi che regolano la materia tributaria. 

Principio fondamentale dell'imposta di registro � quello sancito 
dagli art. 11 e 12 della legge organica secondo cui le imposte stabilite 
sono dovute sempre anche nei casi di registrazione di atti nulli, e, se 
percette legalmente, non possono essere restituite in alcun caso, salvo 
in quelli tassativamente indicati dalla legge stessa e cio� dall'art. 14, 
qualunque siano le sorti e le successive vicende dell'atto. Tale principio 
-che trova fondamento sia nel postulato che l'imposta di registro 
� legittimata dall'esistenza di un atto, indipendentemente dalla 
reale produzione dei suoi effetti, sia nella considerazione pratica della 
impossibilit� di accertare la reale produzione degli effetti medesimi � 
applicabile anche alle sentenze. 

Tutte le sentenze sono, infatti, soggette a registro in termine fisso 
e cio� entro i venti giorni dalla pubblicazione (art. 80 legge registro), 
per effetto della quale sorge l'obbligazione d'imposta. E poich� l'obbligo 
della registrazione nasce dal momento della pubblicazione, le sentenze 
devono essere registrate anche se appellate o comunque impugnate, 
non richiedendo la legge che le stesse siano passate in giudicato. 

Pertanto, sottoposta a tassazione una sentenza, la stessa, al pari 
di quanto avviene per gli altri atti, pu� formare oggetto di supplemento 
per il caso di errori od omissioni nei quali sia incorso l'ufficio, 
tanto sulla quantit� della tassa dovuta quanto sui titoli tassabili risultanti 
dalla sentenza. 

In tal caso, dovendosi giudicare sulla legittimit� del supplemento 

d'imposta, bisogna riportarsi alla situazione di fatto e di diritto esi


stenti al momento della registrazione e cio� al momento in cui si � 

verificata la situazione di fatto ipotizzata dalla legge per il sorgere 

dell'obbligazione d'imposta. 

Infatti, se l'ufficio non fosse incorso nell'errore di registrazione, 

l'imposta principale sarebbe stata quella dall'ufficio chiesta col supple


mento e non quella diversa e minore percetta in conseguenza dell'er


rore. E se l'imposta, che senza l'errore l'ufficio avrebbe applicato, � dal 

contribuente ritenuta illegittima, non perch� erronea nella sua quan


tit� o perch� non corrispondente al rapporto configurato nella sentenza 

tassata, sibbene esclusivamente per un evento successivo al momento 

della registrazione, la legittimit� del supplemento non pu� essere posta 

in discussione, in quanto la richiesta di tale supplemento non serve che 

a correggere l'errore commesso dall'ufficio nell'applicazione dell'im


posta principale dovuta al momento della registrazione. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Tali principi sono stati ulteriormente puntualizzati da questa 
Suprema Corte con la sentenza 9 luglio 1962 n. 1799 nella quale ha 
precisato che la legge non distingue tra sentenza definitiva e non definitiva 
di primo grado e dei gradi ulteriori di giurisdizione, confermate 

o riformate o cassate, oppure aventi o meno l'efficacia della cosa giudicata, 
e tanto meno consente di ricercare se la conferma della sentenza 
sia avvenuta per motivi diversi dal richiamo alla convenzione su cui 
si sia fondata la decisione di primo grado, per cui la riforma della 
sentenza del primo giudice o la conferma per motivi diversi da quelli 
tratti dalla convenzione stessa non escludono l'imposizione del tributo 
n� importano la restituzione. 
Errano, pertanto, i ricorrenti quando sostengono che, colpendo 
l'imposta il contenuto dell'atto in quanto produttivo di effetti, debba 
ritenersi illegittima la tassa� graduale richiesta dalla Finanza su sentenza 
annullata in sede di gravame, dovendosi rinvenire le ra�gioni del 
decidere -come correttamente ha ritenuto l'impugnata sentenza con 
riferimento al contenuto obiettivo della sentenza all'atto della sua 
pubblicazione, indipendentemente dagli eventi ulteriori. 

I ricorrenti eccepiscono, poi, l'illegittimit� costituzionale degli 
art. 12 e 68 della legge di registro, ma questa Corte non ha che da 
rilevare la manifesta infondatezza di tale eccezione, non ravvisandosi 
alcun contrasto tra le dette norme e gli artt. 3 e 24 della Costituzione. 
L'assoggettamento a registro delle sentenze non definitive e la non 
ripetibilit� delle imposte pagate, in caso di riforma, salvo i casi tassativi, 
non violano n� il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti 
alla legge, n� quello della difesa. Non il primo poich� il principio di 
eguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione, assicura ad ognuno 
eguaglianza di trattamento quando eguali siano le condizioni oggettive 
e soggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro 
applicazione, ma non impediscono che il legislatore possa dettare norme 
diverse per regolare situazioni che esso ritiene, con valutazione discrezionale, 
diverse, adeguando cosi la disciplina giuridica agli svariati 
aspetti della vita sociale (Corte Cost., sent. n. 3 del 1957). Quindi, 
non pu� dirsi che contrastino con l'art. 3 della Costituzione le norme 
degli art. 68 e 12 in virt� delle quali l'imposta � dovuta anche sulle 
sentenze non definitive e non � ripetibile in caso di riforma, trovandosi 
fo Stato non in una situazione di disuguaglianza rispetto al principio 
generale di ripetizione di indebito bensi in una situazione particolare 
in rapporto alla sua pecu~iare e preminente posizione ed alla sua 
attivit�, tenute presenti dal legislatore. 

Non il secondo perch� il diritto alla difesa, garantito dall'art. 24 
della Costituzione, deve essere inteso come potest� effettiva di assistenza 
tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, 
in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni 


438 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ostacolo a far valere le ragioni delle parti (Corte Cost., sent. n. 46 
del 1957). � 

N� la circostanza che l'art. 24 prevede anche la riparazione degli 
errori giudiziari giova alla tesi della dedotta illegittimit� costituzionale, 
in quanto la norma ha una sfera nella quale non rientrano le 
situazioni determinate dalla riforma delle sentenze. 

Pure infondato appare il secondo mezzo col quale i ricorrenti, sotto 
il profilo della violazione dell'art. 72 della legge di registro, denunciano 
l'impugnata sentenza per non avere considerato che, nella specie, non 
si trattava di tassa graduale sulla sentenza, ma di tassa di titolo 
percepita sulla retrocessione ordinata da detta sentenza, per cui riformata 
la sentenza stessa, l'imposta percetta va restituita e quella non 
percetta non va corrisposta. 

Anche tale questione, a giudizio di questa Corte, � da risolvere 
alla stregua degli art. 12 e 14 n. 2 della legge di registro. Tenuto pre~ 
sente che la tassa di titolo � dovuta una sola volta per tutti i gradi 
del giudizio, .� facile dedurre che la riforma della sentenza non consente, 
di per s�, alcuna restituzione della imposta percetta su di essa, 
n� comporta la non corrisponsione di quella non percetta se non ricorrono 
gli estremi dell'art. 14 n. 2; con la conseguenza ulteriore che 
1'Amministrazione, per esigere l'imposta in parola, sia essa giudiziale 
che di titolo, non deve in alcun modo attendere il passaggio in giudicato 
del titolo giudiziario, essendo sufficiente la sua pubblicazione. 

La tesi contraria non � accettabile sia perch� le norme sul rimborso 
o restituzione di imposta sono eccezionali e, quindi, insuscettibili 
di interpretazione analogica, sia perch� non sembra che la natura 
di tassa di titolo possa giustificare la ripetibilit� nel caso di riforma 
della sentenza. Perch� competa la restituzione dell'imposta pagata su 
un contratto � necessario che questo sia nullo fin dall'origine e che la 
nullit� non sia sanabile ad opera delle parti: ora la nullit� della sentenza 
� sempre sanabile, essendo sufficiente che le parti non la impugnino 
nei termini stabiliti dalla legge. � 

Inoltre, la tassa di titolo � sempre una tassa dovuta per la regi


strazione di un atto, la sentenza, e pertanto anche essa rientra nel 

disposto qegli articoli 12 e 14 della legge di registro. Il fatto giuridico 

che legittima la percezione dell'imposta � la registrazione dell'atto, per 

cui, una volta che questo sia stato registrato, la riforma o la risolu


zione non possono importare, in mancanza di una disposizione di legge, 

il rimborso del tributo, in quanto tali eventi rendono, � vero, inesi


stente mediante un trasferimento in senso inverso a quello operato dal


l'atto, il movimento della ricchezza, ma non distruggono il fatto che sia 

stato registrato un atto o sentenza e che questi fossero, per il loro 

contenuto obbiettivo, produttivi di determinati effetti. -(Omissis). 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 439 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 dicembre 1966, n. 2873 -Pre1. 
Vistoso -Est. Montanari Visco -P. M. De Marco (conf.) -Vecellio 
(avv. De Cordova) c. Ministero Finanze (avv. Stato Lancia). ,,,. 
Imposta di registro -Agevolazioni -Bonifica -Agevolazioni per gli 
atti relativi all'esecuzione di opere di bonifica idraulica e di sistemazione 
montana -Estensione agli atti relativi ad opere di riparazione 
-Ammissibilit� 
Le agevolazioni tributarie per gli atti relativi all'esecuzione di 
opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, mantenute in 
vigore daU'art. 88 del t. u. 13 febbraio 1933, n. 215, sono applicabili 
anche per gli atti relativi all'esecuzione di lavori di riparazione delle 
dette opere, i quali ugualmente concorrono alla realizzazione delle finalit�. 
considerate dalla legge, che � volta a favorire non soltanto la creazione, 
ma anche la conservazione in efficienza delle opere stesse (1). 
(1) In tali sensi cfr., gi�, Cass. 25 ottobre 1965, n. 2231, in questa 
Rassegna, 1966, I, 156, con nota di F. J:)E LucA, Ancora in tema di opere di 
bonifica. In generale, peraltro, sui limiti di applicabilit� delle agevolazioni 
conservate in vigore dall'art. 88 del t. u. 13 febbraio 1933, n. 215, cfr. 
Cass. 25 maggio 1966, n. 1331, retro, 414, e le osservazioni ivi in nota. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 gennaio 1967, n. 33 -Pres. Rossano -
Est. Malf�tano -P. M. Pedace (conf.). -Ministero Finanze (av. Stato 
Zagari) c. Coluzzi, Randaccio (avv. Monti). 
Imposta di registro -Agevolazioni -Ricostruzione edilizia -Acquisto 
di area di risulta di edifici distrutti a seguito di eventi bellici 
e non ricostruibili per divieto della p. a. Agevolazioni 
previste 
dai dd. ll. 7 giugno 1945 n. 322 e 26 marzo 1946 n. 221 -
Inapplicabilit� -Irrilevanza della ricostruzione su area diversa 
ai fini del trattamento tributario dell'atto relativo all'area non 
pi� edificabile. 
(d. I. 7 giugno 1945, n. 322; d. I. 26 marzo 1946, n. 221, art. 2). 
Le agevolazioni tributarie in materia di ricostruzione di edifici 
distrutti per eventi bellici, previste dai dd. n. 7 giugno 1945 n. 322 e 
26 marzo 1946 n. 221, non sono applicabili all'acquisto delle aree di 
risulta sulle quali non sia possibile procedere alla ricostruzione per 
L I 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

effetto di divieto della p. a. (prescrizio?"-i di piani regolatori), restando 
irrilevante, al fine, che l'edificio distrutto sia ricostruito su area diversa 
(1). 

(1) La motivazione pu� leggersi in Riv. leg. fisc., 1967, 1084. 
La Cassazione ha confermato l'indirizzo gi� precedentemente espresso 
con le sentenze 3 agosto 1964, n. 2209, in questa Rassegna, 1964, I, 953, e 
5 maggio 1965, n. 819, ivi, 1965, I, 553. 

La decisione annotata ha il pregio di aver chiarito la portata dell'art. 2 
lett. b del d. I. n. 221 del 1946 nel senso che e nell'ipotesi di impossibilit� 
di ricostruzione o riparazione dell'edificio sull'area sulla quale esso insisteva, 
le cennate disposizioni prevedono la concessione dei benefici fiscali 
per l'acquisto dell'area diversa, sulla quale avvenga la ricostruzione, e non 
anche per l'acquisto dell'area sulla quale insisteva l'edificio�, la quale, 
in effetti, rimane .estranea all'attivit� ed al fine di ricostruzione (cfr. Relaz. 
Avv. Stato, 1961-65, II, 524). 

R. SEMBIANTE 
CORTE DI CASSAZIONE -Sez. I, 25 febbraio 1967, n. 433 -Pres. 
Vistoso -Est. Saya -P. M. Cutrupia (concl. conf.) -Amministrazione 
Finanze (avv. Stato Soprano) c. Nascimbe:de (avv. Venturini 
e Savanco). 

Imposta di registro -Enunciazione di convenzione non registrata Enunciazione 
in sentenza -Tassabilit� ai sensi dell'art. 62 o dell'art. 
72 della legge di registro -Condizioni. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 62, 72). 
Imposta di registro -Enunciazione di convenzione non registrata Enunciazione 
in sentenza -Soggetti tenufral pagamento dell'imposta 
sulla convenzione enunciata tassabile ai sensi dell'art. 62 
della legge di registro -Fattispecie. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 62, 93). 
Ai fini della applicabilit� dell'art. 72 della legge di registro, il 
Tapporto tra la decisione enunciante e la convenzione deve essere 
diretto ed immediato, dovendo trattarsi proprio della convenzione su 
cui la decisione si basa e rimanendone cos� escluse le altre eventuali 
convenzioni, che costituiscono dei meri antecedenti logico-giuridici. 
Queste ultime convenzioni ricadono nell'ambito dell'art. 62 della legge 
di registro, che � applicabile anche alle enunciazioni contenute nei 
provvedimenti del Giudice, e che, pertanto, rispetto a tali provvedimenti 
viene a concernere non soltanto le convenzioni enunciate come 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 441 

puro fatto storico, ma anche quelle che non costituiscono proprio il 
fondamento dei provvedimenti stessi (1). 

Quando, essendosi fuori della previsione dell'art. 72 della leiiii�. di 
registro, la sentenza non viene in considerazione come tale, ma come 
un qualsiasi atto enunciante previsto dall'art. 62 della stessa legge, 
per la individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta 
sull'atto enunciato, non � applicabile il n. 2 dell'art. 93 della legge, 
bens� il n. 1 dello stesso art. 93, il quale, correlativamente all'art. 62, 
pone l'obbligo del tributo a carico delle parti contraenti (oltre che 
di quelle nel cui interesse � richiesta la registrazione), con esclusione 
di ogni altro soggetto che non abbia tale qualit�. (Nella specie, � 
stata esclusa la responsabilit� del mediatore per il pagamento della 
imposta sulla compravendita, enunciata nella sentenza emessa sulla 
domanda avanzata dal mediatore stesso, nei confronti dei due contrenti, 
per il pagamento della provvigione) (2). 

(Omissis). -Con l'unico mezzo dedotto l'Amministrazione ricorrente 
denuncia la violazione degli artt. 62, 72 e 93 nn. 1 e 2 della 
legg'e di registro (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269) per avere la Corte 
di merito escluso che il mediatore debba corrispondere l'imposta di 

(1-2) Le enunciazioni in sentenza con riguardo alle condizioni di tassabilit� 
ed alla individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'inposta. 


Delle due massime estratte dalla sentenza in rassegna, la prima contiene 
una precisazione di principi ormai costantemente affermati dalla 
giurisprudenza, mentre la seconda risolve un problema di cui non risultf:a 
che Ja stessa giurisprudenza si sia ex professo mai occupata. 

I) In ordine alla prima massima .. 

a) � in ,primo luogo da ricordare come sia consolidato l'indirizzo giurisprudenziale 
circa l'applicabilit� dell'art. 62 della legge di registro anche 
alle enunciazioni contenute nella sentenza (ricomprensibili nena ampia 
nozione di " atto " menzionato nel cit. art. 62), quando sulle stesse non sia 
dovuta la tassa di titolo ex art. 72 della stessa legge. 

Si ricordano alcuni dei precedenti .conformi pi� recenti, quali le sentenze 
della Cassazione 31 maggio 1966, n. 1456, Riv. leg. fisc., 1966, 1871; 
9 luglio 1962, n. 1799; Foro it., 1962, I, 2088; 10 ottobre 1961, n. 2063, ibidem, 
1962, I, 1340; 18 luglio 1960, n. 1997, Foro pad., 1960, I, 1072; 7 giugno 1964, 

n. 1802, Foro it., 1955, I, 349; 31 gennaio 1948, n. 146, Mass. giur. it., 1948, 
37; 4 luglio 1941, Dir. prat. trib., 1942, 100 ecc. Fra le sentenze dei Giudici 
di merito cfr. App. Milano, 5 agosto 1958, Gittst. civ., 1959, I, 187; Trib. 
Milano, 8 giugno 1956, Giur. Ital., ::956, I, 2, 905 con nota contraria di 
ROTONDI; Trib. Milano, 7 ottobre 1954, ibidem, 1955, I, 2, 327 con nota 
favorevole di GRECO. 
Com'� poi noto, la soluzione del problema � pi� contrastata in dottrina: 
cfr. nel senso della giurisprudenza, JAMMARINO, Commento alla legge sulla 
imposta di registro, 1962, I, 624; in senso contrario, BERLmI, Le leggi del 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
registro sul contratto stipulato tra le parti da lui messe in relazione. 

sebbene tale contratto sia stato preso in considerazione nella sentenza. 

che ha condannato le parti suddette al pagamento della provvigione in 

favore del mediatore, e in dipendenza di esso sia stata accertata la 

conclusione sull'affare. 

La censura non � fondata. 

Dispone l'art. 72 della citata legge di registro che e quando le 

sentenze pronunziano su domande che si basano su convenzioni redatte 

per iscritto o per le quali non siano stati enunciati titoli registrati, 

si applica, oltre alla tassa dovuta sulla sentenza, anche la tassa alla 

quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua 

natura se fosse stata precedentemente registrata ". 

Del contenuto della riportata disposizione e del suo coordinamento 

con quella dell'art. 62 della stessa legge, la quale prevede l'assoggetta


mento all'imposta di registro degli atti che, senza essere stati registrati, 

vengano enunciati o inseriti in un altro atto presentato per la registra


zione, si � occupato varie volte questo Supremo Collegio, statuendo 

registro, 1952, 139 segg.; UcKMAR, La legge dei registro, 1958, II, 62; GIANNINI, 
Istituzioni diritto t?�ibutario, 1956, 409. 

b) � inoltre, altrettanto consolidato principio giurisprudenziale quello 
che -ai fini della applicazione dell'imposta di titolo di cui all'art. 72 della 
Legge di registro -occorre che la convenzione tassata sia stata invocata 
da una delle parti come la ragione giustificatrice della propria domanda, 
talch� il Giudice ne debba necessariamente aver tenuto conto sia come 
una delle' ragioni per accogliere, sia per negare che la istanza potesse 
trovare adeguata giustificazione neHa ,convenzione stessa (cfr., tra le altre 
le sentenze 17 marzo 1967, 11. 601, ultra, 456; 6 luglio 1966, n. 1743, 
Riv. leg. fi,sc., 1966, 1923; 21 settembre 1964, n. 2398, in questa Ras.
segna, Hl64, I, 1138 con nota di Dr TARSIA nr BELMON'I'E ed ivi richiami 
ai precedenti ed alla dottrina). Parzialmente diffurmi da tale indirizzo sembrano 
la sentenza della Cassazione 20 febbraio 1961, n. 373, Riv. leg. fisc., 
1961, 1244, nonch� la sentenza della Corte d'Apoello di Milano 10 dicembre 
1963, Giust. civ., 1964, I, 1230 (pronunciata nella causa in cui � ora intervenuta 
la sentenza in rasse.gna), secondo le quali la imposta di titolo ex 
art. 72 1. r. � dovuta per il fatto obbiettivo che la convenzione non registrata 
sia servita di base alfa sentenza, indipendentemente dal fatto che il.a convenzione 
medesima sia stata o meno dedotta da una delle parti a fonda


mento, o causa petendi, della propria domanda. 

e) In �CorrelaziOIIle al principio affermato, e di cui alla lett. b), la precisazione 
contenuta nella sentenza in rassegna concerne la necessit� -ai 
fini dell'applicazione dell'imposta ex art. 72 1. r. -che il rapporto tra la 
convenzione e la sentenza sia diretto ed immediato, nel :senso che -tra 
le varie convenzioni non registrate eventualmente considerate dal Giudice 
per addivenire alla sua decisione -pu� -assoggettarsi ad imposta di titolo 
ex art. 72 1. r. solo quella su cui si fonda, con nesso di immediatezza, la 
sentenza: in altre parole -secondo la Cassazione -rileva sotto il profilo 
del cit. art. 72 solo il contxatto da cui direttamente sorge il diritto o, pi� 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRmUTARIA 443 

che per l'applicabilit� dell'art. 72 � necessario che la convenzione verbale 
o comunque non registrata sia dedotta a fondamento dell'istanza 
sulla quale ha pronunciato la sentenza, accogliendola o respingend�la; 
occorre cio� che la convenzione non registrata sia invocata da una 
delle parti quale ragione giustificatrice d~ll'istanza per trarre da essa 
effetti a s� favorevoli, sicch� il giudice ne debba necessariamente tenere 
conto ponendola a base della sua decisione. Altrimenti, se si tratta 
cio� di una semplice enunciazione, contenuta nella sentenza, della 
convenzione non registrata, senza l'indicato rapporto tra essa e la 
decisione, si � fuori della previsione del cit. art. 72 e si ricade invece 
nell'ambito della disposizione dell'art. 62, la quale si applica anche 
alle enunciazioni di convenzioni non regi�strate contenute nei provvedimenti 
del giudice (cfr. sent. n. 1799/62; 2063/61; 1957/60; 3252/56). 

Una precisazione al riguardo � per� necessaria, dovendosi rilevare 
che, ai fini dell'applicabilit� dell'art. 72, il rapporto tra la convenzione 
e la decisione deve essere immediato e diretto, deve trattarsi proprio 
della convenzione su cui la decisione si basa, restandone cosi escluse 
le altre eventuali, le quali costitu~scono dei meri antecedenti logico-

in generale, la situazione giuridica il cui accertamento costituisce l'oggetto 
della domanda proposta avanti al Giudice e su cui questi deve pronunciare. 

All'incontro, tutte le altre convenzioni che rilevano strumentalmente 
o mediatamente -quali presupposti o quali elementi condizionanti o 
simili -sulla situazione giuridica dedotta in giudizio, sono tassabili solo 
ex art. 62 1. r.: nel caso di specie, � stata, di conseguenza, negata la ricorrenza 
del �citato nesso di immediatezza tra contratto e sentenza, essendo 
quest'ultima interv�enuta sulla domanda del mediatore volta ad ottenere 
il pagamento della provvigione nei confronti dei due contraenti del contratto 
di compravendita, .sul quale la Finanza pretendeva l'imposta di 
titolo. Invero, se il nesso di immediatezza ricorreva per l'enunciazione del 
contratto di mediazione, non altrettanto poteva dirsi per il contratto di 
compravendita, .l'accertamento della cui e:sistenza costitutiva semplice antecedente 
logico mediato per l'accoglimento della domanda spiegata dal 
mediatore. 

Per una interpretazione meno restrittiva dell'art. 72 della 1. r. -nel 
senso che l'ipotesi prevista da detto articolo � deve considerarsi realizzata 
ogni qual volta queilla convenzione risulti assunta in sentenza come elemento 
cui la pronunzia colleghi un effetto sostanziale qualsiasi e anche 
se non costituisca il tittolo direttamente giustificativo della domanda, come 
quando la sentenza abbia emesso le sue statuizioni nei confronti di due 
persone che, in societ� fra di loro, erano state parti in un contratto di 
compravendita � -cfr. App. Milano, 28 gennaio 1955, Foro pad., 1955, II, 
13 e Relaz. Avv. Stato, 1956-60, II, 500. 

II) In ordine alla seconda massima. 

La sentenza in rassegna ha ritenuto che tenuti al pagamento dell'imposta 
sull'atto enunciato in sentenza ex art. 62 1. r. siano le persone indicate 



444 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

giuridici. In tali sensi va intesa la volont� della legge, la quale, riferendosi 
alle domande che si basano su convenzioni non registrate, 
richiede appunto quello stretto nesso suindicato, lasciando fuori della 
sua previsione altre eventuali convenzioni non registrate che, se pur 
agiscono con diversa rilevanza sulla situazione giuridica dedotta, non 
ineriscono alla medesima, ma si comportano variamente come presupposti 
ovvero come elementi che ne condizionano l'efficacia. Tali convenzioni 
ricadono nell'ambito della disposizione dell'art. 62, la quale perci� 
non concerne soltanto, rispetto ai provvedimenti giudiziari, le convenzioni 
enunciate come puro fatto storico, ma anche quelle che non costituiscono 
proprio il fondamento dei provvedimenti stessi. 

Su tal punto sembra concordare sostanzialmente I'Amministrazione 
ricorrente, la quale per� sostiene che in ogni caso, indipendentemente 
dall'applicabilit� dell'art. 72 o delle disposizioni dell'art. 62, per i provvedimenti 
giudiziali vale la disciplina contenuta nel n. 2 dell'art. 93 
della legge, con la conseguenza che le parti istanti e le altre in detta 
norma indicate sono tenute al pagamento non soltanto dell'imposta di 

(�con riferimento ovviamente all'atto enunciato) nel n. 1 dell'art. 93, e non 
quelle menzionate al n. 2 dello stesso articolo. 

Implicitamente, ma inequivocabilmente, viene per converso confermato 
che -rispetto al pagamento della tassa di titolo ex art. 72 1. r. -sono 
soggetti passivi quelli indicati nel n. 2 del menzionato art. 93 1. r.: conclusione 
quest'ultima riconosciuta esatta dalla concorde dottrina (BERLIRI, Le 
leggi del registro, 1960, 454; UcKMAR, La legge di registro, III, 107; JAMMARINO, 
Commento alla Legge sulla imposta di registro, 1962, II, 16) e fondata, 
oltre che ,sulla lettera della legge (che parla, senza. alcuna distinzione., 
di � tasse S!Ulle sentenze ecc. � ), sulla considerazione che quando il Legislatore 
ha voluto limitare la responsabilit� di una data categoria di soggetti 

(procuratari legali) alle sole tasse giudiziali, lo ha dertto espressamente 

(cfr. ultima parte art. 93, n. 2). 

Sulla specifica questione ora in esame -sulla cui soluzione non appare 
influente la risoluzione dell'altra nota questione sulla natura "contrattuale
� o "giudiziale> della tassa di titolo non risultano precedenti pronunce 
del Supremo Collegio, il quale peraltro -con sentenza 9 agosrto 
1962, n. 2495, Riv. leg. fisc., 1963, 223, aveva deciso che per le tasse sulle 
sentenze (senza distinguere quindi, tra tassazione ex art. 62 o ex art. 72 

1. r.), l'art. 93, n. 2 prescinde totalmente dalla partecipazione all'atto o 
contratto enunciato, avendo riguardo unicamente alla posizione formale 
delle parti istanti o che fanno uso della sentenza, onde comprende anche 
coloro che siano estranee all'atto o contratto medesimo (nello stesso senso, 
cfr. BERLlRI, op. loc. cit.; UCKMAR, op. loc. cit.). 
P.er addivenire alla decisione ora adottata, la S.C. ha osservato che 
-ove la .sentenza non venga in consideirazione come tale, ma solo come 
1llil qualsiasi atto enunciante previsto dall'art. 62 1. r. -� e illogico applicare 
la disciplina dettata dal legislatore ;per le sentenze (e cio� l'art. 93, 

n. 2 1. r.), dovendo, all'incontro, tornare applicabile il disposto del n. 1 
dello stesso art. 93 �, il quale, correlativamente al disposto dell'art. 62, pone 

J PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 445 

registro sulla sentenza che le concerne, ma anche di quella sulle convenzioni 
che in essa siano comunque enunciate. 

La suindicata premessa � stata condivisa dalla Corte di rrief�to, 
la quale per� ha rifiutato la conseguenza tratta dall'Amministrazione 
sul rilievo che, anche nell'ipotesi prevista dal ricordato n. 2 dell'art. 93, 
l'obbligazione tributaria sarebbe limitata ai soggetti che hano posto 
in essere la convenzione non registrata ed enunciata nel provvedimento 
giudiziale. Senonch�, sebbene le conseguenze, in definitiva, non mutino, 
deve rilevare il Collegio come la detta premessa non possa essere 
accolta, giacch�, essendosi fuori della previsione dell'art. 72, la sentenza 
non viene in considerazione come tale, bens� quale un qualsiasi atto 
enunciante previsto dall'art. 62, sfoch� non � possibile, senza incorrere 
in una grave frattura di criterio logico, pretendere di applicare la 
disciplina dettata dal legislatore per le sentenze e, in genere, per i 
provvedimenti giudiziari. Il contrario assunto dell'Amministrazione 
ricorrente si fonda esclusivamente sulla dizione letterale del ricordato 

l'obbligo del tributo a carico delle parti contraenti (oltre che di quelle 
nel cui interesse � stata dchiesta la registrazione) �. 
La sentenza suscita, sul punto, qualche perplessit�; ed in contrario 
potrebbe, infatti, rilevarsi: 

a) L'art. 93 1. r. -ai numeri 1 e 2 -disciplina distintamente fa 
categoria dei soggetti tenuti al pagamento del tributo, a seconda che l'atto 
assoggettato a registrazione e che d� luogo alla percezione del tributo abbia 
natura negoziale ovvero di sentenza o provvedimento giudiziale. 

Anche nel �caso di imposta di registro dovuta ex art. 62 1. !I'. su convenzione 
enunciata i111 sentenza, non pu� negarsi che l'atto che viene sottoposto 
a registrazione � la sentenza, sioch� solo attraverso (ed al momento) 
di tale registrazione entra nell'orbita tributaria di registro la convenzione 
enunciata, che costituisce il vero oggetto della relativa tassazione. 

A meno di non voler ammettere (ma, come �Si � visto, ci� non � esatto) 
che l'art. 93, n. 2 si riferisca alle sole tasse di sentenza, non pu�, perci�, 
escludersi che nella dizione " tasse sulle sentenze >, di cui alla predetta 
disposizione, sia ricomprensibi.le anche l'imposta dovuta �ex ad. 62 sulla 
convenzione enunciata in sentenza. 

b) Il fatto, sottolineato dalla pronuncia in rassegna, che la sentenza 
rilevi solo come un qualsiaisi atto enunciante ex art. 62 1. r., non sembra 
possa aver rilievo per escludere l'applicabilit� dell'art. 93, n. 2 della stessa 
legge. 

Invero -come ha rilevato la giurisprudenza ricordata al pa!r. I, lettera 
a) -la dizione dell'art. 62 C'it. (� atti >) consente di ricomprendere in 
essa, oltre agU atti negoziali, anche le sentenze: ma ci� non vuol ovviamente 
dire �che queste ultime, quando vengono in cOlllSiderazione sotto il 
profilo dell'ai't. 62, perdano la loro natura di provvedimento giudiziale 

(anche ai fini, sotto il profilo che interessa, dell'art. 93, n. 2). 

L'art. 62, invero, inon indica chi siano i soggetti passivi tenuti al pagamento 
dell'imposta di registro sull'atto enunciato, rimettendosi aUa disciplina 
generale di cui all'art. 93, nn. 1 e 2, a seconda che l'atto enunciante 
-presentato alla registrazione -sia un atto negoziale od runa sentenza 



446 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

art. 93, n. 2, ma � evidente come non possa essere decisiva la formula 
legislativa, in s� considerata, se questa si riferisce ai provvedimenti 
del giudice, allorquando, invece, si � in presenza. di un atto che;--anche 
agli effetti tributari, non rientra tra essi, ma acquista rilievo in base 
all'art. 62, il quale concerne genericamente ogni atto enunciante una 
convenzione non registrata. 

Conseguentemente, in siffatte ipotesi non � applicabile il n. 2 
dell'art. 93, bens� il n. 1 della stessa disposizione, il quale, cortelativamente 
al disposto dell'art. �62, pone l'obbligo del tributo a carico delle 
parti contraenti (oltre che di quelle nel cui interesse � stata richiesta 
la registrazione), escludendone tutti gli altri soggetti che tale qualit� 
non abbiano. 

Con tale interpretazione, non solo si segue un procedimento 
ermenutico corretto, ma si perviene a un risultato che � l'unico 
possibile con la pi� elementare giustizia tributaria, dovendosi escludere 
che il legislatore abbia voluto porre a carico di soggetti assolutamente 

od altro p!I.'ovvedimento giudiziale: sicch�, ove atto enunciante sia un atto 
negoziale, al pagamento de�l tributo sull'atto enunciato sono tenuti i soggetti 
indicati nell'art. 93, n. 1, ed in primo 1uogo le parti contraenti, cio� intervenute 
all'atto enunciante, anche se non hanno preso parte alla convenzione 
enunciata (BERLIRI, op. cit., 450; Cass., 22 dicembre 1900, Massime, 1901, 8; 
Trib. Caltanissetta, 13 gennaio 1962, in questa Rassegna, 1962, 51); mentre 
se l'enunciazione sia c09J.tenuta in una sentenza, l'individuazione dei soggetti 
passivi va fatta con riferimento al disposto dell'art. 93, n. 2, senza 
che abbia rilevanza il fatto della loro partecipazione o meno all'atto enunciato 
(Cass., n. 2495/1962 cit.). 

e) N�. pu� dirsi che l'imporre l'obbligo di pagamento a carico di un 
soggetto diverso dalle parti contraenti dell'atto enunciato in sentenza ex 
art. 62 1. r. contrasti con i principi generali e con i pi� elementari principi 
della giustizia tributaria. 

Pu�, invero, rilevarsi come la parte e istante > o � che fa uso della 
sentenza > o che � e soccombente � nel giudizio, sia da considerare -rispetto 
al tributo dovuto sulla convenzione enunciata della quale egli non 
sia parte -come un responsabile di imposta, anzich� come soggetto passivo 
(su tali concetti, veggasi, per tutti, GuGLIELMI -AzzARITI, Le imposte di 
'f'egistro, 1959, 42 segg.); come deve ricordarsi che la estensione della categoria 
dei responsabili di imposta � un mero problema di politica tributaria, 
che pu� essere risolto dal legislatore nel modo ritenuto pi� opportuno 
(GuGLIELMI -AzZARITI, op. cit., 48), mentre non � consentiito all'interprete 
forzare la volont� della legge per eliminare conseguenze che, nel caso 
concreto, possano apparire in c011trasto con la ritenuta equit�. 

Del reisto, non pu� dimenticarsi che anche per gli atti negoziali vige la 
regola che tutti i partecipanti aH'unico atto sono tenuti solidalmente debitori 
delle imposte sulle Va!I.'ie convenzioni ivi contenute, anche se poste in 
essere tra soggetti distinti (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1955, n. 1468, Foro 
pad., 1955, 1, 1268; GUGLIELMI -AzZARITI, op. cit., 49; BERLIRI, op. cit., 449). 

G. MANDO' 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 447 

estranei l'obbligo di corrispondere l'imposta di registro, relativamente 
a convenzioni non registrate, sol perch� esse vengono in considerazione 
come meri antecedenti logico-giuridici alle istanze da loro dedotte� in 
giudizio: diversamente, nell'ipotesi in esame e nelle altre analoghe, 
che la multiforme variet� dei casi concreti potrebbe presentare, si 
perverrebbe a conseguenze giuridicamente e logicamente assurde che 
non possono non essere rifiutate dall'interprete. 

Corretta in tali sensi la motivazione della impugnata sentenza, 
il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente Amministrazione 
alle spese processuali. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1� marzo 1967, n. 451 -Pres. Vistoso 
-Est. Della Valle -P. M. De Marco (conf.) -Ministero 
Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Soc. CREA (avv. Pasini). 

Imposta di registro -Cessione di crediti verso la pubblica amministrazione 
in relazione a finanziamenti concessi da aziende o enti 
di credito a favore di ditte commerciali e industriali -Aliquote 
ridotte -Condizioni -Correlazione tra i due negozi -Estremi 
Criteri di determinazione -Necessit� che le somme conseguite 
con il finanziamento e la cessione siano destinate fin dall'origine 
all'esecuzione di una determinata opera o fornitura pubblica Sussistenza 
-Possibilit� ohe l'accertamento sulla ricorrenza delle 
condizioni richieste sia compiuto in base ad elementi estranei 
all'atto di cessione e finanziamento -Esclusione. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A, art. 4 Jett. e, e nota, art. 28 lett. e; 
1. 4 aprile 1953, n. 261, artt. 1, 2). 
Per l'applicabilit� delle aliquote Tidotte previste dalla l. 4 aprile 
1953, n. 261 (modificativa degli artt. 4 e 28 della tariffa all. A alla legge 
di registro), per le cessioni di credito verso la p. a. in Te!azione a finanziamenti 
concessi da aziende o enti di credito a favore di ditte commerciali 
o industriali, � necessario: che l'atto di cessione non soltanto 
contenga la specifica indicazione delle operazioni in relazione alle quali 
� stipulato, ma sia al tempo stesso concepito e redatto in modo tale da 
far escludere a priori che l'istituto finanziatore possa, durante lo svolgimento 
del rapporto, servirsi di esso per operazioni diverse da quelle 
.. determinate e specifiche >, vale a dire per event~ali altre sue esposizioni 
estranee al finanziamento concesso in relazione a quell'opera o 
fornitura pubblica; che sia, perci�, compiutamente regolato il modo in 
cui vengono attuate le operazioni cui il finqnziamento e la cessione si 



448 

RASSEGNA DELJ.'AVVOCATURA DELLO STATO 

riferiscono, cos� che risulti con chiara evidenza il rapporto diretto ed 
ineludibile che lega tra loro i due negozi, e che si possa stabilire che 
l'atto non si presti -per la sua stessa strutturazione, per lei-formulazione 
delle clausole in esso racchiuse, ed infine per l@ schema legale 
cui queste si riportano -a servire per altre operazioni; che le somme 
conseguite attraverso il finanziamento e la cessione siano fin dall'origine 
destinate all'esecuzione della determinata opera o fornitura pubblica 
specificamente indicata, e che tale destinazione risulti espressamente; 
che la prova della ricorrenza di tutte le richieste condizioni emerga 
dallo stesso atto di cessione, non essendo ammessi equipollenti, e non 
potendo quindi la prova medesima essere validamente supplita n� da 
testimonianze, n� da elementi presuntivi o congetturali, n� infine da 
distinto o separato atto scritto (1). 

(Omissis). -Dopo avere osservato che per poter beneficiare dell'aliquota 
ridotta dello 0,25 % stabilita dall'art. 1 lett. e) della 1. 4 aprile 
1953, n. 261, modificativa dell'art. 4 tariffa A della legge organica di 
registro 30 dicembre 1923, n. 3269, � necessario non solo che il credito 
ceduto sia dal cedente vantato verso una pubblica amministrazione 
in dipendenza di forniture o di appalti effettuati in favore di 
costei, e che la cessione sia in esclusiva relazione ad un finanziamento 
che l'Istituto di credito abbia effettuato o promesso di effettuare, ma 
altresl che resti del tutto esclusa la possibilit� di estendere l'efficacia 
della cessione �ad ogni altro rapporto>, la Corte di merito -dato per 
pacifico che il credito ceduto era sorto in conseguenza di lavori eseguiti 
dalla CREA in favore del Comune di Modena -ha affermato, quanto 
al rapporto negoziale costituitosi tra l'Istituto bancario e la societ� 
cedente, che in effetti trattavasi di un vero e proprio sconto bancario, 
disciplinato dall'art. 1858 c. c. e rientrante, come rapporto nel quale 
confluiscono al tempo stesso un mutuo ed una cessione di credito, nel


(1) Giurisprudenza ormai consolidata: cfr., da ultimo, Cass., 20 agosto 
1966, n. 2263 e Cass., 26 ottobre 1966, n. 2607, in questa Rwssegna, 1966, 
I, 1308, con osservazioni di C. BAFILE. Considerazioni sul trattamento fiscale 
delle cessioni di credito connesse con operazioni bancarie di finanziamento, 
ed ivi, in nota, altre citazioni. 
La decisione qui pubblicata ha offerto lo spunto per le seguenti osservazioni. 


Sulla tassazione del contratto di sconto 

La fattispecie sottoposta al giudizio della Cassazione appare di particolare 
interesse, non tanto per le affermazioni in base alle quali � stata 
decisa la presente sentenza, le quali costituiscono ormai giurisprudenza 
costante del Supremo Collegio (cfr. da ultimo Cass., 20 agosto 1966, n. 2263, 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 449 

l'ampia accezione di � finanziamento � usata da quell'art. 28 lett. e), 
cui il citato art. 4 lett. e) della tariffa A allegata alla legge di registro 
fa espresso riferimento. 

Circa il rilievo dell'Amministrazione finanziaria appellante -(che 
cio� in ogni caso sarebbe mancata nella specie la richiesta correlazione 
tra cessione di credito e finanziamento di opere pubbliche) -essa ha 
affermato che tale rilievo doveva essere considerato sotto un duplice 
aspetto, e cio� sotto quello � sostanziale! � della � asserita mancata prova 
della effettiva destinazione del mutuo �, e sotto quello � formale � della 
e omessa indicazione nell'atto di cessione delle operazioni in relazione 
alle quali il mutuo stesso era stato stipulato �. 

E pertanto, ulteriormente chiarendo e sviluppando tale premessa, 
ha aggiunto che, sotto il profilo sostanziale, l'esigenza di dar vita ad 
un rapporto di interdipendenza permanente tra il finanziamento e la 
cessione di credito, tale da impedire che questa possa valere a garantire 
altre operazioni di anticipazione futura o preesistenti crediti della 
banca finanziatrice, non importa affatto di regola che il cedente non 
possa utilizzare l'ottenuto finanziamento per uno scopo diverso da quello 
in vista del quale gli � stato concesso -(e cio� per l'esecuzione di una 
determinata opera o fornitura pubblica) -, e che d'altronde, sotto il 
profilo strettamente formale, nella specie risultava e documentalmente 
provato. che il finanziamento della CREA, collegato alla cessione del 
credito alla Banca in relazione al primo stato di avanzamento dei lavori 
di ampliamento, e era necessariamente diretto a consentire la prosecuzione 
dei lavori stessi �, ed a mettere cosi la societ� appaltatrice in grado 
di sopperire con la cessione del credito a lungo termine alle immediate 
necessit� di danaro liquido, sicch� del tutto arbitraria, oltre che 
estranea al disposto di legge, era da ritenere l'illazione e che il finanziamento 
dovesse essere stornato ad altri scopi �. 

in questa Rassegna, 1966, I, 1307, con nota di C. BAFILE), quanto per il fatto 

che la controversia relativa alla applicabilit� della aliquota ridotta di cui 

all'art. 4, lett. c) della tariffa all. A alla legge di registro andava riferita 

ad un contratto con cui la Soc. CREA aveva ceduto all'Istituto San Paolo 

di Torino un suo credito non scaduto nei confronti del Comune di Modena 

ottenendone in corrispettivo il relativo importo con deduzione dell'interesse 

di sconto. 

Si trattava, in sostanza, della tassazione di un contratto di sconto, e 

la Corte di Appello di Torino, argomentando dal fatto che tale contratto, 

secondo la stessa relazione al codice civile (n. 745), � configurato come un 

prestito che la banca concede allo scontatario per anticipargli l'importo di 

un credito da questo vantato verso un terzo, contro cessione pro-solvendo 

del credito stesso, aveva ritenuto che a simile fattispecie fosse applicabile 

la norma di cui all'art. 4, lett. e) della tariffa, sussistendo il dovuto colle


gamento fra la cessione del credito e la operazione di finanziamento. 

9 



J 

450 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In proposito, a giustificazione della soluzione adottata, la Corte 
di Torino, dopo avere osservato che nella economia della norma di 
favore non � affatto necessaria, di regola, la ricorrertza di due,,�istinti 
negozi -cessione di credito da una parte e operazione bancaria di 
finanziamento dall'altra -autonomi nel tempo e nella pattuizione e 
come tali separatamente tassabili, e che, data la struttura del negozio 
attuato, la i:;pecificazione dell'operazione bancaria era da ritenere nella 
specie assorbita dalla connaturale interdipendenza esistente tra l'anticipazione 
dell'importo della cessione e la cessione stessa, ha affermato 
che e dall'atto di cessione risultavano le operazioni in relazione alle 
quali questo era stipulato> e che nello stesso atto erano altres� e specificamente 
menzionati i contratti relativi ai lavori in corso, nonch� 
le deliberazioni assunte al riguardo dall'amministrazione comunale debitrice 
>. 

Con l'unico mezzo di annullamento dedotto la ricorrente Ammini


strazione finanziaria dello Stato lamenta ora la violazione e la falsa 

applicazione, da parte della Corte di merito, dei citati artt. 4 lett. e) 

e nota aggiunta e 28 lett. e) della tariffa A allegata alla legge organica 

di registro n. 32:69 del 1923 nel testo modificato dalla 1. 4 aprile 1953, 

n. 261, in relazione all'art. 8 della stessa legge di registro. 
In particolare, riproponendo la tesi gi� inutilmente propugnata nei 
due precorsi gradi del giudizio, essa insiste nel sostenere che la ricorrenza 
di due distinti negozi giuridici tassabili in via separata ed autonoma 
-(cessione di credito in funzione di garanzia ed al tempo stesso 
di mezzo di pagamento da una parte, e operazione bancaria di finanziamento 
dall'altra) -risulta inequivocabilmente affermata, come requisito 
condizionante l'applicazione dell'aliquota ridotta, dalla e nota > incorporata 
nel citato art. 4 della tariffa A, dalla quale � dato chiaramente 
evincere che ai fini del particolare tributo le cessioni di credito, che 
importano solo un realizzo di attivit� da parte del cedente, sono soggette 
ad un trattamento diverso da quello riservato alle cessioni che, 

La sentenza in esame ha accolto le censure mosse avverso tale ultima 

affermazione contenuta nella sentenza impugnata, ma non ha esaminato 

compiutamente il contenuto pregiudiziale ed assorbente di tali censure, 

rivolte ad escludere in via di principio la applicabilit� della aliquota ridotta 

di cui all'art. 4, lett. c) della tariffa ad un contratto di sconto. 

Non si vuole in tal modo contestare che nello sconto bancario, secondo 

la definizione datane dall'art. 1858 c. c., sia configurabile un prestito oneroso 

garantito dalla cessione di un credito (cfr. in arg. Cass., 26 ottobre 1957, 

n. 4139, in Giust. civ .� Mass., 1957, 571), ma appare indubitabile che una 
simile impostazione del problema che interessa dimentica la natura squisitamente 
tributaria della controversia, ed � suscettibile di determinare con,
clusioni in aperta violazione delle specifiche norme tributarie che regolano 
la fattispecie. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 451 

affiancandosi ad una� separata e distinta operazione bancaria di finanziamento, 
importano viceversa per la banca cessionaria una qifil),<;>nibilit� 
di somme da destinarsi, in via solutoria o di semplice garanzia, 
al rientro delle esposizioni alle quali la banca stessa va incontro, tanto 
� che mentre per le prime l'aliquota � fissata nella misura normale 
dell'l,50 % (art. 4 lett. a) per le altre, al contrario, essa � ridotta rispettivamente 
allo 0,25 % e allo 0,50 % a seconda che debitore ceduto sia 

o non sia una pubblica amministrazione (art. 4 lett. e e b). 
A conferma della esattezza della tesi enunciata pone poi particolare 
accento sul parallelismo esistente tra la tricotomia di disciplina fiscale 
posta per le cessioni di crediti (art. 4) e quella stabilita per le operazioni 
bancarie di finanziamento (art. 28), vale a dire sulla perfetta corrispondenza 
delle aliquote previste per le tre categorie di cessioni di 
credito e quelle fissate per le correlative categorie di operazioni bancarie; 
e mentre, da una parte, fa rilevare che la tassabilit� ex art. 28 delle 
aperture di credito, delle anticipazioni di somme e dei finanziamenti 
in genere non esclude affatto la concorrente tassabilit� ex art. 4 delle 

.. cessioni di credito stipulate in relazione alle operazioni predette " 
e che unica eccezione a tale duplicit� di tassazione � quella costituita, 
secondo quanto � detto nella nota all'art. 2 della citata legge n. 261 
del 1953, dal .. finanziamento posto in essere mediante cambiali " -(nel 
qual caso, come � noto, la tassa proporzionale di registro dovuta per 
l'atto di finanziamento rimane assorbita dalla tassa graduale di bollo 
scontata dalla cambiale: cfr. Cass., 11 luglio 1963, n. 1873) -dall'altra 
aggiunge che se si dovesse aderire alle conclusioni accolte dalla Corte 
torinese si verrebbe, in effetti, in evidente violazione del principio sancito 
dall'art. 8 della legge organica di registro, a ritenere esaurito con 
la tassazione della sola cessione di credito il regime fiscale del negozio 
in concreto attuato. 

Dalla stretta ed inscindibile correlazione, formale e sostanziale, fra 

gli artt. 4 e 28 della tariffa, deriva sicuramente che le identiche aliquote 

ridotte di cui alle relative lettere b) e e) devono applicarsi contestualmente 

a ciascuna delle due operazioni collegate: la cessione e il finanziamento. 

Onde la conseguenza che il collegamento ipotizzato dalla norma non � rife


ribile ad altro che a due operazioni, stipulate l'una in funzione dell'altra, 

ma autonomamente tassabili secondo le aliquote uniformi di cui agli arti


coli suddetti. 

Tale situazione non si verifica allorch� le parti abbiano stipulato un 

semplice contratto di sconto, e cio� la cessione di un credito verso il cor


rispettivo di una prestazione; operazione unica in cui il finanziamento 

viene assorbito nella causa della cessione del credito, assumendo la fun


zione di corrispettivo di questa. 

Per tale ipotesi, infatti, l'art. 52 della legge di registro stabilisce una � 
\unica tassazione dell'intero rapporto, commisurata all'ammontare del credito 
ceduto, o (ipotesi di cui al secondo comma) al prezzo pattuito. 



452 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La censura � fondata. 

In una lunga serie di giudicati, anche recenti, questa Suprema Corte 
ha avuto pi� volte occasione di ripetere che, perch� possa �ritenersi 
adeguatamente adempiuta la prescrizione all'osservanza della quale la 

1. n. 261 del 1953 condiziona la concessione della speciale agevolazione 
tributaria di cui alle lettere b) e e) dell'art. 4, � necessario che l'atto di 
cessione non solo contenga la specifica indicazione delle operazioni in 
relazione alle quali � stipulato ma che sia al tempo stesso concepito e 
redatto in modo tale da escludere a priori, cio� in partenza, che l'istituto 
finanziatore, perpetuando l'inconveniente troppo spesso lamentato in 
passato, vigente il r. d. 19 dicembre 1936, n. 2170, possa durante il 
successivo svolgersi del rapporto servirsi di esso per operazioni diverse 
da quelle � determinate e specifiche �, vale a dire per eventuali altre 
sue esposizioni estranee al finanziamento concesso in relazione a quell'opera 
o fornitura pubblica (Cass., Sez. Un., 6 giugno 1964, n, 1397; 
Cass., Sez. Un., 5 ottobre 1964, n. 2519). 
Ha altresi affermato che per stabilire se l'atto si presti o non -per 
la sua stessa strutturazione, per la formulazione delle clausole in esso 
racchiuse, ed infine per lo schema legale cui queste si riportano -a 
servire per � altre operazioni �, � necessario che sia compiutamente 
regolato il modo in cui vengono attuate le operazioni cui il finanziamento 
e la cessione si riferiscono, si da far risaltare con chiara evidenza 
il rapporto diretto ed ineludibile che lega tra loro questi due ultimi 
atti negoziali. 

-Ed ha infine affermato ancora che, in conformit� dell'intento da 
cui fu mosso a suo tempo il legislatore -(intento che, come risulta 
dalle �considerazioni svolte in sede di discussione sul progetto di legge 
da1l'on. Castelli Avolio e dai senatori Ziino, Braccesi e Mol�, fu quello 
di dar modo alle ditte private di procurarsi tempestivamente ed agevolmente 
la disponibilit� del danaro loro occorrente per l'esecuzione di 

Ed � evidente che in tale caso il finanziamento, intassabile in via 
autonoma ai sensi dell'art. 52, non pu� mai costituire un'operazione fiscalmente 
collegata con la cessione del credito, e non pu� mai giustificare 
quindi una tassazione ridotta di tale negozio, la quale presuppone una 
analoga tassazione del finanziamento. 

Senza entrare pertanto nell'indagine relativa alla effettiva esistenza 
del collegamento fra finanziamento e cessione di credito -e su cui appaiono 
di sicura esattezza le affermazioni contenute nella sentenza in esame 
-deve ritenersi in via preliminare e di principio che lo sconto di un 
credito, in conformit� della nota di cui all'art. 1 della 1. 4 aprile 1953, 

n. 261, deve essere in ogni caso tassato con l'aliquota di cui alla lett. a) 
dell'art. 4 della tariffa, commisurata alla base imponibile indicata dall'art. 
52 della legge organica di registro. 
G. ANGELINI ROTA 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 453 

specifici contratti conclusi con la pubblica amministrazione e non gi� 
quello, irrilevante per lo Stato, di consentire lo smobilizzo del credito 
vantato verso l'Ente pubblico) -l'agevolazione tributaria, in quanto 
diretta ad evitare che le ditte private, costrette a procurarsi a condizioni 
gravose i fondi occorrenti per la prosecuzione della loro attivit� 
imprenditoriale, fossero poi portate a riversare tali maggiori oneri sullo 
Stato e sugli altri Enti pubblici committenti, devesi intendere accordata 
solo se ed in quanto le somme conseguite attraverso il finanziamento 
e la cessione siano fin dall'origine destinate alla esecuzione di quella 
determinata opera o fornitura pubblica � specificamente indicata � (Cass., 
27 febbraio 1963, n. 481; 26 marzo 1964, n. 683); il che equivale a 
i.ire che esse deve essere negata le quante volte nell'atto non risulti 

cssativamente espressa tale destinazione. 

A tali princ�pi -dai quali non crede questa Corte Suprema do


ora discostare essendo essi tuttora pienamente validi -la Corte 

'ino si � viceversa attenuta soltanto in parte, non potendosi seria


'Usconoscere che, nonostante l'innegabile esattezza di molte delle 

\ 

'oni teoretiche da lei fatte -(come quella relativa all'appar


\J.lo � sconto bancario � alla pi� vasta categoria dei � finan


genere �, o quella concernente la necessit� che ai fini del


~ tributaria l'atto di cessione di credito contenga la spe


'ne delle operazioni di finanziamento in relazione alle 

e stessa viene effettuata, o quella infine attinente al 

�re il finanziamento per � altre operazioni � che, sfug


Trebbero in definitiva a godere indebitamente del 

~e) -, essa, passando poi alla pratica applicazione 

tte enunciazioni, � incorsa in errori ed in omis


'ano formale e su quello sostanziale, una palese 

1i cui ai surrichiamati articoli 4 lett. e) e nota 

allegata alla legge organica di registro 30 di


'-esto modificato dalla I. n. 261 del 1953. 

infatti l'affermazione relativa alla pretesa 

'\ utilizzare a suo libito l'ottenuto finan


�ge fatto alcun obbligo specifico di desti


~ione ottenute alla esecuzione di opere 

pubblico verso cui vanta il credito 

'en altro � stato l'intento del legi'
nobilizzare il credito del cedente 
m� aggiungere solo che la cen'
trimenti se non pensando che 
,el tutto, oltre ci� che ebbero 
delle diverse Commissioni 
....i il ministro proponente Vanoni 



456 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nersi ai princ�pi da questa Suprema Corte dianzi richiamati, tenendo 
in particolare presente che la prova della sussistenza delle condizioni 
richieste, ai sensi della � nota" succitata, per l'applicabilit� tielle aliquote 
ridotte previste alle lettere b) e c) dell'art. 4della tariffa A allegata 
alla legge organica di registro deve risultare dall'atto di cessione, 
non ammettendo essa �quivalenti e non potendo quindi essere validamente 
supplita n� da testimonianze n� da elementi presuntivi o congetturali 
n� infine da distinto o separato atto scritto. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 marzo 1967, n. 601 -Pres. Pece Est. 
Arienzo -P. M. Di Majo (parz. diff.) -Cassa di Risparmio di 
Bolzano (avv. Andreotti) c. Ministero Finanze (avv. Stato PietriniPallotta). 


Imposta di registro -Enunciazione di convenzione non registrata Enunciazione 
in sentenza -Tassabilit� -Condizioni. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72). 
Imposta di registro -Enunciazione di convenzione non registrata Enunciazione 
in decreto ingiuntivo -Successive vicende di questo Irrilevanza. 


(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12, 72; r. d. 7 agosto 1936, n. 1531, art. 28). 
Fallimento .. Insinuazione di crediti -Provvedimenti del giudice delegato 
in sede di approvazione dello stato passivo -Efficacia oltre 
f l'ambito della procedura fallimentare -Esclusione. 

I 
r 

(r. d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 95-97). 
! Ai fini dell'applicazione dell'imposta di titolo su una convenzione 

I 
I 
I non registrata, enunciata in sentenza, non occorre che il negozio sia 
stato dedotto dall'attore a sostegno della domanda, bastando che esso, 
invocato dall'attore o dal convenuto, sia posto a fondamento della 

decisione (1). 
Applicata l'imposta di titolo, a norma del combinato disposto degli 
artt. 28 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1531 e 72 del r. d. 30 dicembre 1923, 

n. 3269, sulla convenzione enunciata in un decreto ingiuntivo, le successive 
vicende di questo, a seguito del giudizio di opposizione, sono irrile11anti 
ai fini del Tapporto tributario (2). 
(1-2) Limitata alle questioni di cui alle prime due massime, e :per esse 
in tutto conforme alla sentenza qui pubblicata, � la coeva Cass., 17 marzo 
1967, n. 599, tra le stesse parti. 

La prima massima si pone sulla -scia di una notevole evoluzione dell'interpretazione 
giurisprudenziale dell'art. 72 della legge di registro, per quanto 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 457 

I provvedimenti emessi dal giudice delegato, in sede di esame ed 
approvazione dello stato passivo, spiegano efficacia soltanto nell'a!!l�f?ito 
della procedura fallimentare (3). 

(Omissis). -La ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione 
dell'art. 72 1. 30 dicembre 1923, n. 3269, con riferimento 
all'art. 360 n. 5 c. p. c., e sostiene che la sentenza impugnata avrebbe 
omesso di rilevare che per l'applicazione dell'art. 72 citato occorre 
una domanda che si basi su di una convenzione, erroneamente ritenendo 
sufficiente la sola circostanza che un contratto non registrato sia servito 
di base ad una sentenza, senza dimostrare che il decreto ingiuntivo, 
emesso su domanda di essa Cassa di Risparmio e assoggettato alla tassa 
di titolo, era stato fondato su convenzione e senza precisare la natura 
del contratto bancario. E, con il secondo motivo, sotto il profilo della 
vliolazione degli artt. 33 e 35 1. fall. e di insufficiente motivazione, 
sostiene che era stato stabilito, con effetto di giudicato tra le parti, 
l'inesistenza della convenzione supposta dall'ufficio, per effetto dei 
provvedimenti del giudice delegato al fallimento Brizzi, che aveva 
respinto la domanda di insinuazione del credito della Finanza per 
tassa di titolo e parallelamente ammesso il credito della Cassa qualificandolo 
come sorgente da illecito e non da convenzione. 

Le doglianze sono infondate. 
La sentenza impugnata, per quanto attiene ai presupposti di fatto 
su cui ha fondato il proprio convincimento, ha ritenuto che il decreto 

concerne i rapporti �che, ai fini dell'enJUnciazione tassabile, devono intercorrere 
tra convenzione e sentenza (da ultimo, cfr. Cass., 25 febbraio 1967, 

n. 433, 1�etro, 440, con nota di G. MAND�, nonch� Cass., 6 luglio 1966, n. 1743, 
.n:r.v. teg. fisc., 1966, 1923). 
Siffatta interpretazione dell'art. 72 riceve conforto dall'art. 115 della 
tariffa all. A alla legge di registro, �che, nel precisare l'ammontare della 
tassa di titolo riguardo a �sentenze che pronunziano condanna di somme o 
valori sopra convenzioni non scritte o per le quali non siano enunciati 
nelle sentenze ti.tali registrati, prescinde del tutto dal fatto che le convenzioni 
stesse siano �state dedotte dall'uno o dall'altro dei litiganti. 

Sul principio di cui alla seconda massima, cfr. Cass., 29 ottobre 1966, 

n. 2711, retro, 433, ed ivi ulteriori richiami in nota. 
(3) La massima corrisponde ad un ormai consolidato insegnamento del 
Supremo Collegio. In senso conforme, cfr., recentemente, Cass., Sez. Un., 
27 luglio 1963, n. 2082, Giust. civ., 1963, I, 2583; Cass., 14 settembre 1963, 
n. 2522, ivi, 1964, I, 139; Cass., 10 dicembre 1963, n. 3129, Dir. fall., 1964:, 
II, 44; Cass., 24 aprile 1964, n. 1004, ivi, 1964, II, 385. Per ulteriori richiami 
sul punto cfr. in questa Rassegna, 1966, I, 348, in nota a Cass., 11 marzo 
1966, n. 684. 

458 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ingiuntivo, chiesto ed ottenuto dalla ricorrente contro il proprio debitore, 
era fondato esclusivamente sulla convenzione cui si riferiva 
l'estratto del contratto bancario prodotto dalla Cassa di Rl~parmio, 
il quale soltanto poteva fornire la prova scritta della certezza, liquidit� 
ed esigibilit� del credito. Ed ha precisato che era cosi superata la 
ambiguit� della domanda diretta ad ottenere il decreto ingiuntivo che 
si richiamava oltre che alla detta documentazione anche alla illiceit� 
dei prelevamenti -perch� il Presidente del Tribunale,� nell'emettere 
il decreto, lo aveva fondato sulle deduzioni che, sole, a norma 
di legge, potevano giustificarlo e sul titolo costituito dal contratto 
bancario dal quale scaturivano le ragioni creditorie della Cassa di 
Risparmio. In sostanza, nel caso di specie, la Corte del merito ha 
accertato che il Presidente del Tribunale non aveva mutato la causa 
petendi dell'esperita azione monitoria -fondata, secondo l'assunto 
della ricorrente, su di �un credito ex delieto -ma aveva emesso il 
decreto ingiuntivo sulla base di un credito ex contractu risultante 
dalla domanda stessa dell'attrice Cassa di Risparmio. Infine, ha rilevato 
che la sopravvenuta declaratoria di inesistenza della convenzione non 
ha rilevanza in sede di accertamento della legittimit� dell'imposizione, 
che deve riguardarsi con riferimento al momento della pronuncia presupponente 
una convenzione, ma che pu�, tuttavia, giustificare il ricorso 
all'art. 14 della legge di registro, non fatto valere nel presente giudizio, 
ai fini di ottenere la restituzione di quanto corrisposto. In ordine, 
poi, ai presupposti giuridici che hanno informato la decisione, la Corte 
del merito si � uniformata, espressamente richiamandoli, ai principi 

enunciati da questa S. C. in una pronuncia (Cass. 20 febbraio 1961, 

n. 373) con la quale ha regolato una controversia, su fattispecie analoga, 
gi� intercorsa tra le stesse parti. Rilev�, infatti, la C. S. nella motivazione 
della cennata pronuncia, che, secondo l'intepretazione data allo 
art. 72 legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 (Cass. n. 3252 del 
1956 e n. 386 del 1946), ai fini dell'applicazione della tassa di titolo 
di una convenzione non registrata, non occorre che il negozio sia 
stato dedotto dall'attore a sostegno della domanda, bastando che sia 
posto a fondamento della sentenza senza distinguere se esso sia stato 
invocato dall'attore o dal convenuto: nella quale ipotesi � dovuto, 
oltre alla normale tassa sulla sentenza (tassa giudiziale) anche la tassa 
alla quale la convenzione si sarebbe dovuta sottoporre qualora :fosse 
stata precedentemente registrata (tassa di titolo). 
Tale principio � stato ulteriormente confermato da successive decisioni 
(Cass. n. 2398 del 1964 e n. 1799 del 1962) che condizionano la 
applicazione della tassa di titolo, di cui all'art. 72 cit., al fatto che la 
sentenza abbia pronunciato su una domanda o su un'eccezione fondata 
su una convenzione verbale e, quindi, nel presupposto che la con




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRXBUTARIA 459 

venzione stessa sia stata invocata da una delle parti come titolo della 
propria istanza. 

Ora nel caso di specie � stato, come sopra accennato, ritenuto dai 
giudici del merito, con accertamento esauriente e logico, che sfugge 
al sindacato di legittimit�, che il Presidente del Tribunale di Bolzano 
emise il decreto ingiuntivo di cui si discute sulla base della convenzione 
bancaria cui si riferiva la documentazione prodotta, costituita dall'estratto 
conto, e cio� sulla base di un contratto, che rappresenta 
l'unico titolo che potesse giustificare l'esistenza di un credito certo, liquido 
ed esigibile per ottenere il decreto ingiuntivo chiesto e documentato 
dalla Cassa di Risparmio con gli estratti conto relativi ad un contratto 
bancario. N� pu� aver rilevanza contraria alle conclusioni della Corte 
di Appello l'omessa qualificazione del contratto bancario, perch� tale 

accertamento non competeva al Presidente del Tribunale ai fini della 
emanazione del decreto ingiuntivo, ma poteva agevolmente condursi 
sulla scorta della documentazione prodotta dalla Cassa di Risparmio 
a sostegno della propria domanda. 

Non possono, inoltre, utilmente invocarsi dalla ricorrente le successive 
vicende del decreto ingiuntivo, a seguito del giudizio di opposizione 
-in cui, pur confermandosi il decreto stesso, si dichiar� l'inesistenza 
della �Convenzione -perch�, com � stato deciso da questa S. C. 
(Cass. n. 1799 del 1962) la legge non distingue tra sentenze definitive 
e non definitive, di primo o dei gradi ulteriori di giurisdizione, confermate, 
riformate o cassate oppure aventi o meno efficacia di cosa 
giudicata, e tanto meno �onsente di ricercare se la conferma della 
sentenza sia avvenuta per motivi diversi dal richiamo alla convenzione 
su cui si � fondata la decisione di primo grado. Pertanto, era del tutto 
irrilevante, ai fini del presente giudizio, prendere in esame la sentenza 
emessa dal tribunale di Bolzano in sede di opposizione al decreto 
ingiuntivo sottoposto a tassa di titolo. 

Infondato � anche il secondo motivo del ricorso con il quale si 

sostiene la rilevanza, ai fini dell'accertamento dell'inesistenza della 

convenzione enunciata nel decreto ingiuntivo, dei provvedimenti del 

giudice del fallimento Brizzi, che, respinta la domanda di insinuazione 

al passivo del credito tributario della Finanza, aveva ammesso quello 

della Cassa come derivante da illecito. Infatti, i provvedimenti del 

giudice delegato sui crediti insinuati al passivo del fallimento spiegano 

la loro efficacia ed i loro effetti solo nell'ambito della procedura falli


mentare, cosicch� essi, ove non diano luogo ad un giudizio di opposi


zione e di accertamento in sede contenziosa, non acquistano autorit� 

di cosa giudicata e non precludono al creditore, che sia stato escluso 

in tutto o in parte dall'ammissione al passivo, di far valere le sue 

ragioni, quando ci� sia possibile, in sede ordinaria ed al di fuori del 

fallimento (Cass. n. 1004 del 1964). -(Omissis). 



460 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 marzo 1967, n. 652 -Pres. Stella 
Richter -Est. Berarducci -P. M. Gentile (con.) -Girola (avv. 
Porto) c. Ministero Finanze (avv. Stato Conti). 

Imposta di successione -Accertamento -Primo accertamento dell'imponibile 
su denunzia o di ufficio -Ulteriore accertamento e liquidazione 
di imposta complementare o suppletiva -Ammissibilit�. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 5). 
Imposta di successione -Determinazione dell'attivo imponibile -Obbligo 
dell'Amministrazione di conformarsi ai criteri adottati dal 
contribuente nella denunzia del valore dei beni -Esclusione. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 5, 51). 
Imposta di successione -Passivit� deducibili dall'attivo -Aziende industriali 
e commerciali -Elementi passivi -Accertamento che dati 
elementi costituiscano passivit� -Costituisce giudizio di fatto Deduzione 
di passivit� aziendali non giustificate nei modi di legge Inammissibilit�. 


(c. p. c., art. 360; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45 succ. modiff.; d. 1. 
26 settembre 1935, n. 1749, art. 11). 
Imposta di successione -Passivit� deducibili dall'attivo -Condizioni. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45 succ. mod:iif.). 
In tema di imposta di successione, il primo accertamento dello 
imponibile, sia esso eseguito attraverso la denunzia dell'erede, o d'ufficio, 
d� luogo ad una liquidazione di carattere provvisorio, essendo 
all'Amministrazione finanziaria consentito di procedere, dopo la liquidazione 
dell'imposta principale, ad una ulteriore liquidazione di una 
imposta complementare o .di una imposta suppletiva (1). 

Il criterio seguito dal contribuente nella denunzia del 'Valore dei 
beni non 'Vincola l'Amministrazione finanziaria, la quale ha sempre il 
potere di rettificare, ai fini deU'accer:tamento, gli eventuali errori commessi 
dal contribuente nel calcolare il detto valore (2). 

Costituisce giudizio di fatto, non censurabile in Cassazione, l'accertamento 
che determinati elementi passi'Vi, denunciati come e oneri 

(1-4) Le passivit� e gli oneri aziendali nell'imposta di successione. 

I principi affermati nella dectsione in rassegna costituiscono esatta 
app�icazione della normativa in materia. 

La questione sottoposta all'esame della Corte riguardava l'esatta quelificazione 
giurtdica, ai fini tributari, di determinati e oneri,., indicati nella 
denuncia di successione come gravanti sull'azienda commerciale del defunto. 
Si trattava, precisamente, di pretese riserve per indennizzi dovuti 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 461 

aziendali ,., e cio� come coefficienti negativi da calcolare per la determinazione 
del valore venale lordo di un'azienda, costituiscano, i!'-~~ce, 
passivit�, come tali detraibili dal valore lordo soltanto se giustificate 
nei modi di legge (3). 

L'art. 45 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, pone due imprescindibili 
condizioni perch� un debito possa essere ammesso in deduzione 
dall'asse ereditario. La prima � che il debito gi� esista, in modo incontroverso, 
al momento dell'apertura della successione e sia determinato 
nel suo ammontare; la seconda � che la dimostrazione dell'esistenza 
del debito sia offerta nei modi stabiliti dalla stessa legge (4). 

(Omissis). -Con l'unico mezzo di annullamento, denunciandosi 
falsa, erronea� ed equivoca applicazione dell'art. 45 della legge 30 dicembre 
1923, n. 3270, in relazione all'art. 34 della stessa legge ed 
all'art. 11 del r. d. 26 settembre 1935, n. 1749, ali. B, sostanzialmente 
si assume: a) che la legge tributaria prevede la deduzione, dall'asse 
ereditario, dei debiti certi e liquidi, nonch� gli estremi della loro dimostrazione, 
mentre l'imposta suppletiva, di cui � causa, trae origine da 
una equivoca affermazione e pretesa, che cio� siano state detratte 
passivit�, o debiti certi e liquidi, non comprovati ai sensi di legge, 
mentre in realt� si tratta di oneri che non sono stati detratti nella\ 
parte passiva della denunzia di sue.cessione, in quanto che essi, essendo 
stata l'azienda commerciale e Impresa Umberto Girola ,. denunziata 
dall'erede nel suo valore complessivo in conformit� della perizia Zanella, 
tenuto, quindi, conto dei fattori positivi' e negativi, risultavano 

denunziati nella parte attiva della denunzia stessa, e, di conseguenza, 
non potevano costituire, e in effetti non hanno costituito, oggetto di 
detrazione da parte dell'Ufficio, come erroneamente presupposto ed 

a terzi, di penalit� per taTdiva consegna di opere appaltate e di perdite 
previste sui la,vori in corso al momento della successione. 

Il denunciante aveva m-ospettato tali e oneri ,. come coefficienti negativi 
da tenersi a calcolo per la determinazione del va:lore venale lordo 
dell'azienda ed aveva dedotto, quindi, il loro ammontare dal valore complessivo 
dei singoli elementi attivi aziendali. In sede di rilievo ispettivo si 
riconobbe, invece, che questi, c. d. oneri altro non erano che passivit� 
aziendali, non deducibili per�ch� non giustificate nei modi PTescritti dall'art. 
45 della legge tributaria sulle successioni. 

Secondo il ricorrente, il supplemento d'imposta non avrebbe potuto 

essere elevato per due ragioni: perch� l'Ufficio aveva provveduto ad instau


rare il giudizio di stima, conclusosi con il riconoscimento della congruit� 

della cifra denunziata, e doveva, perci�, 'ritenersi precluso ogni successivo 

accertamento in via suppletiva; e perch�, �Comunque, gli �oneri'" non 

essendo stati indicati nella parte passiva della denunzia, non potevano 

esser valutati alla stregua di passivit� eventualmente deducibili, ma sol




462 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

affermato dall'ispettore per procedere all'accertamento suppletivo; b} 
che, avendo l'Ufficio provveduto alla tassazione della cifra denunziata, 
come stabilito dall'art. 18 del reg. 23 dicembre 1897, n. 54{},<> e dall'art. 
34 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, ed avendo lo stesso 
Ufficio fatto ricorso al giudizio o procedimento di estimazione, cosi 
come implicitamente risulta dall'avviso di accertamento di valore 
notificato il 15 novembre 1941, era preclusa ogni azione in via suppletiva; 
e) che, peraltro, la Corte di merito si � messa in contrasto con 
le precise norme di legge, le quali dispongono che, ove trattisi di 
aziende industriali e commerciali, la tassazione deve essere commisurata 
al loro valore venale in comune commercio, ed ha, altresl, errato 
quando ha affermato che la bonaria soluzione della tassazione pose 
in essere un concordato, in quanto, in realt�, a seguito delle disposizioni 
sull'abbuono sino ad un terzo a titolo di tolleranza, fu elevato il valore 
degli immobili ereditari, ma venne tenuto fermo il valore denunziato 
per l'azienda, essendo la differenza fra detto valore e quello accertato 
inferiore al terzo; d) che la Corte di merito ha, infine, errato quando 
ha ritenuto che gli oneri eventuali accertati dal perito Zanella fossero 
passivit� eventuali da non comprendersi nel valore venale dell'azienda, 
perch� non assimilabili agli oneri reali che rappresentano una causa 
preesistente al trapasso del bene, in quanto, al contrario, trattavasi di 
oneri veri e propri, che, essendo connessi ad eventi gi� verificatisi, 
non potevano non essere tenuti presenti nel procedimento di valutazione 
dell'azienda ed erano, quindi, insuscettibili di applicazione dell'art. 
45 della legge tributaria, che riguarda la giustificazione delle 
passivit�. 

Tutte le anzidette censure sono prive di fondamento. 

tanto come coefficienti negativi da calcolare per la determinazione del 

valore venale lordo dell'azienda. 
Ambedue le tesi erano chiaramente infondate. 
L'Amministrazione linanziaria, dopo la notifica del primo accertamento 

d'imposta, ha sempre il potere di procedere, prima della scadenza del termine 
di prescrizione, ad un secondo accertamento, che rettifichi, completi 

o integri l'accertamento precedente. Si tratta di una potest� istituziOinale 
della Finanza, che non pu� certo subire limitazioni fuori dei casi espressamente 
contemplati dalla legge. 
Quanto, poi, al secondo punto, � chiaro che la Finanza non pu� in alcun 
modo esse'l'e tenuta ad attenersi ai criteri valutativi prospettati dal contribuente. 
Il fatto che nella denuncia di successione gli e onerri � erano esposti, 
nella parte attiva, come elementi negativi influenti sulla valutazione del 
cespite, e non nella ;parte passiva, non aveva, perci�, assolutamente alcuna 
rilevanza. 

La Finanza aveva indubbiamente il potere e il dovere di riesaminare, 
in base ad una obiettiva indagine di fatto ed a una corretta interpretazione 
della legge, la qualificazione dei c. d. oneri; e, una volta riconosciuto che, 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 463 

Innanzi tutto, quanto alla censura sub b), che va esaminata con 
precedenza per l'evidente suo carattere assorbente, va osservato cJ:i~1< in 
tema di imposta di successione, il primo accertamento dell'imponibile, 
sia esso eseguito attraverso la denunzia dell'erede, o d'ufficio dall'Amministrazione 
finanziaria, d� luogo, come chiaramente si argomenta 
dalla norma dell'art. 5 della legge tributaria sulle successioni, approvata 
con il r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, ad una liquidazione di 
carattere provvisorio, essendo alla stessa Amministrazione consentito di 
procedere, dopo la liquidazione dell'imposta principale, ad una ulteriore 
liquidazione di una imposta complementare, nella ipotesi in cui il 
nuovo accertamento tragga origine da una mancata o insufficiente 
enunciazione di dati da parte del contribuente, o di una imposta suppletiva, 
nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il nuovo accertamento 
sia� determinato da un errore od omissione in cui sia incorso 
l'ufficio liquidatore, cio� da una causa a questo imputabile. Ci� importa 
che I'Amministrazione finanziaria, dopo la notifica, al contribuente, del 
primo accertamento di imposta, ha il p�tere di procedere, prima che 
il termine di prescrizione sia decorso, ad un secondo accertamento, 
che completi o integri l'accertamento precedente. 

Conseguentemente, non v'ha dubbio che, nel caso in esame, il 
supplemento ispettivo fosse legittimo, essendo esso giustificato dal fatto 
di avere l'Ufficio del Registro di Domodossola ammesso in detrazione, 
dall'attivo dell'azienda, l'importo di nove milioni di lire relativo ai 
cosiddetti oneri eventuali. 

Ci� premesso, e passando all'esame della censura sub a), devesi 
osservare che � principio affatto ovvio che il criterio seguito dal contri


in realt�, si trattava di vere e proprie passivit�, doveva e poteva applicare 

la norma (art. 45), che alle passivit� si riferisce fissando le condizioni ne


cessarie in ogni caso per la loro deducibilit�, siano esse esposte nella de


nuncia per quello che sono, o siano, invece, camuffate sotto arbitrarie 

denominazioni di comodo. 

Quanto al merito della questione controversa, � oppo!l'tuno richiamare, 

anzitutto, le disposizioni di legge che regolano la materia. L'art. 11 del 

d. 1. 26 settembre 1935, n. 1749 stabilisce che le aziende industriali e commerciali 
comprese nelle successioni � devono essere distintamente denunziate, 
nei singoli elementi di cui constano, compreso il valore di avviamento, 
nella parte attiva della denuncia, e le passivit� devono essere 
denunziate, nei loro singoli elementi, nella parte passiva della denunzia e 
giustificate nei modi vigenti�. (Per la ribadita esigenza di una tale giustificazione 
secondo le norme della legge tributaria sulle successioni, cfr. la 
recente 1. 31 ottobre 1966, n. 948, art. unico, che sostituisce il primo ed il 
secondo .comma dell'art. 32 della legge organica). L'art. 15 del d. I. 7 agosto 
1936, n. 1639 dispone, poi, fra l'altro, che l'imposta di successione concernente 
aziende industriali e commerciali deve essere commisurata " sul 
valore venale in comune commercio al giorno del rtrasferimento �. 

464 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

buente nella denunzia del valore dei beni, ai fini della determinazione 
di tale valore, non vincola l'Amministrazione finanziaria, la quale, 
avendo il potere di controllare la fedelt� della denunzia e, qufodi, se 
il valore denunciato corrisponde a quello effettivo, ha, conseguentemente, 
anche il potere di rettificare, ai fini dell'accertamento, gli eventuali 
errori commessi dal contribuente nel calcolare il detto valore. 
Nel caso specifico, pertanto, l'Amministrazione finanziaria era libera 
di accertare in sede ispettiva, se i cosiddeti oneri eventuali costituissero 
oneri aziendali propriamente detti, cio� coefficienti negativi da calcolare 
per la determinazione del valore venale lordo dell'azienda, cosl come 
li avevano calcolati il contribuente nella denuncia e l'Ufficio del Registro 
di Domodo~sola nel primo accertamento, o non fossero, invece, 
passivit� aziendali, da trattare, quindi, come tali ai fini della detrazione 
dal valore dell'azienda. 

Restano, pertanto, le censure sub e) e d), con .cui si ripropone, 
sostanzialmente, la questione fondamentale della causa, che ha appunto 
ad oggetto la qualificazione dei cosiddetti oneri eventuali e, quindi, la 
loro detraibilit�, o non, d.al valore dell'asse ereditario oggetto della 
imposta. 

Su tal punto la Corte di merito, dopo aver rilevato che gli oneri 
in esame consistevano in riserve per indennizzi, penalit� per tardive 
consegne di opere, perdite sui lavori dipendenti da variazioni dei costi 
di materiali e della mano d'opera, cio� in passivit� aziendali che, 
secondo l'assunto del perito estimatore, dovevano essere portate in 
deduzione dalla consistenza patrimoniale, perch� prevedibili in conti-

Dal coordinamento delle due norme risulta, evidentemente, che vanno 
tenuti nettamente distinti gli elementi aziendali attivi (ivi �compreso l'avviamento), 
e le passivit�, e che i pTimi devono essere valutati secondo il 
loro valore venale in com.une commercio. 

� chiaro che nella determinazione di questo 'l.?a!ore venale non poss()lllo 
venire in considerazione le passivit� giustificate a norma dell'art. 45, che, 
altrimenti sarebbero valutate due volte; n�, ovviamente, le passivit� non 
giustificate. 

Gli elementi aziendali attivi, vanno, qu1ndi, valutati come se non 
esistesse passivo; il passivo, poi, va ammesso in deduzione (eventualmente, 
anche per un ammontare eccedente il valore dell'attivo) soltanto se rigorosamente 
giustificato a norma dell'a:rt. 45. La legg.e non ammette (ed � 
chiaro lo scopo di evitare facili frodi) che queste due distinte fasi del procedimento 
di valutazione vengano pretertme�sse e si attribuisca senz'altro 
all'azienda un valore complessivo netto, nel quale sia conglobato ogni 
elemento attivo e passivo. 

Ci� premesso, nella -specie si trattava di stabilire se gli � oneri > denunciati 
costituissero o non vere e proprie passivit�. 

La Corte ha riconosciuto trattar.si �di un mero giudizio di fatto, non 
censurabile in Cassazione. Accertato, per�, definitivamente, che di passivit� 
si trattava, non poteva ovviamente non appU.carsi l'art. 45. 



PARTE I~ SEZ. V~ GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 465 

nuazione della gestione dell'azienda, ha affermato che, in sostanza, si 
trattava non gi� di oneri connaturati con la organizzazione--della 
azienda e sicuram�nte incidenti sull'entit� del suo va�ore patrimoniale 
(quali, ad esempio, le indennit� di anzianit� maturate a favore dei 
dipendenti), bensi di debiti futuri ed eventuali, semplicemente ipotizzati, 
posto che il loro concretarsi in debiti certi e liquidi era considerato 
in funzione della continuazione dell'azienda ed era subordinato 
alla effettiva domanda di indennizzo degli aventi diritto, o al verificarsi 
di determinati eventi. 

Ora, non v'ha dubbio che, ci� affermando, la Corte di merito abbia 
emesso un giudizio di fatto, che, essendo congruamente motivato, senza 
alcun vizio logico, non � censurabile in questa sede di legittimit�. 

E se cosi �, deve concludersi � che la Corte di merito non ha 
errato neppure in punto di diritto quando, dopo aver rilevato che gli 
anzidetti e oneri ", costituendo nient'altro che passivit�, andavano, per 
effetto dell'art. 11 del r. d. 26 settembre 1935, n. 1749, all. B, denun


,ciati, come elementi a s� stanti, nella parte passiva della denunzia, ha 
affermato che, trattandosi di passivit� non ancora esistenti all'atto della 
apertura della successione e, comunque, non comprovate nei modi di 
legge, non potevano formare oggetto di detrazione dal valore della 
azienda. Cosi decidendo, la Corte di merito ha fatto, invero, retta 
applicazione della norma dell'art. 45 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270. 
Tale norma, infatti, ammette in deduzione dall'asse ereditario soltanto 
i debiti certi e liquidi e legalmente esistenti al momento dell'apertura� 
della successione >, che siano rigorosamente comprovati nei modi nella 

Ilricor11ente aveva prospettato una singolare interpretazione dell'art. 45, 
secondo la quale questa norma riguarderebbe soltanto i debiti certi e liquidi 
al momento della successione, mentre i debiti non certi e non liquidi 
resterebbero del tutto fuori del suo ambito di applicazione. 

M~ � evidente l'inconsistenza di un simile assunto, giustamente respinto 
\ dalla Corte. 
'\, Ld'art. 4b5ili~i rifehrisce indubbiam~t~ adtedutte. le padssi~t� eredit~e, e, 

, quan o sta sce c e " sono ainineSSl m � uz1one a11asse ereditario i 
� debiti certi e liquidi"� non intende, certo, delimitare il proprio ambito di 
\ applicazione, ma intende escludere, proprio, che i debiti incerti o illiquidi 

\possano esser presi, in alcun modo, in considerazione. 

1 

Sarebbe assurdo, infatti, che un debito, non provato nei modi del.
�l'art. 45, venisse escluso dal passivo deducibile, se certo e liquido, e fosse, 
invece, pienamente deducibile, se incerto e illiquido. 

Senza �considerare, poi, che una conferma testuale dell'applicabilit� 
dell'art. 45 a tutte le passivit� si ricava dalle disposizioni 'eccezionali, contenute 
nello stesso articolo, che ammettono in deduzione alcuni debiti non 
attuali o non liquidi (debiti verso pubbliche amministrazioni: comma 
terzo; debiti per indennit� di anzianit� e simili: comma sesto). 

M. CONTI 
10 



466 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

stessa norma specificati. In altri termini, detta norma, diretta ad evitare 
la possibilit� di frodi fi�scali, pone due imprescindibili condizioni perch� 
un debito possa essere ammesso in deduzione dall'asse ereditario; la 
prima � che il debito gi� esista, in modo incontroverso, al momento 
dell'apertura della successione, e sia determinato nel suo ammontare; 
la seconda � che la dimostrazione dell'esistenza del debito sia offerta 
nei modi stabiliti dalla stessa legge (ad esempio, l'esistenza dei debiti 
di commercio non comprovati da atto di data certa, risultante in uno 
dei modi di cui all'art. 2704 c. c., deve essere giustificata con la produzione 
dei libri di commercio del debitore). Nel caso di specie non 
ricorreva la prima condizione, in quanto trattavasi di debiti che, cosi 
come ritenuto in linea di fatto dalla Corte di merito, non erano ancora 
venuti ad esistenza all'atto dell'apertura della successione, e, come 
logica conseguenza, non ricorreva neppure la seconda condizione, che 
presupponeva la prima. 

Onde, non si vede come la Corte di merito avrebbe potuto, in 
diritto, adottare decisione diversa da quella adottata. -(Omissis). 



SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE 
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 maggio 1967, n. 808 -Pres. Favara 
-Est. Saja -P. M. Gentile (diff.). -Ente Sviluppo agricolo -E.S.A. 
-(avv. Stato Del Greco) c. De Marco ed altri (avv. Sorrentino) 
e Impresa Rizzo (avv. Pallottino). 

Arbitrato -Compenso agli arbitri -Liquidazione globale del Presidente 
del Tribunale -Natura inscindibile. 
(art. 814, 20 comma, c. p. c.; art. 331 c. p. c.). 

Arbitrato -Compenso agli arbitri -Provvedimento di liquidazione Carattere 
decisorio -Impugnabilit� per cassazione ex art. 111 della 
Costituzione. 
(art. 814, 2� comma, c. p. c.; art. 111 Costituzione). 

Arbitrato -Compenso degli arbitri -Procedimento di liquidazione innanzi 
al presidente del Tribunale -Necessit� del ministero di di 
fensore. 

(art. 814, 2� comma, c. p. c.; art. 82, 30 comma, c. p. c.). 

Quando Za domanda di liquidazione del compenso � proposta congiuntamente 
ed indistintamente dai componenti del collegio arbitrale, 
e quando del pari cumulativamente e globalmente � disposta la liquidazione, 
il procedimento ha carattere inscindibile. In tal caso non 
sono configurabili rispetto alla prestazione oggetto del provvedimento 
di liquidazione tante obbligazioni parziarie quanti sono gli arbitri, 
andando la somma liquidata ripartita a maggioranza dal collegio arbitrale 
(1). 

Il provvedimento di liquidazione del compenso agli arbitri emesso 
dZa Presidente del Tribunale ha carattere decisorio. Esso pertanto � impugnabile 
per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (2). 

Nel procedimento di liquidazione del compenso gli arbitri sono 
privi di jus postulandi. La relativa domanda, se proposta senza ministero 
di difensore, � radicalmente nulla (3). 

(1-3) -A) Ben poco � da dire a commento della sentenza, articolata sul 
filo di una motivazione sempre tersa ed ineccepibile. 



468 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -In esito ad appalto-concorso, indetto per la costruzione 
di numerose case per assegnatari della riforma agraria in Sicilia, 
fu stipulato tra l'Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (E.R:A.S.) e 
l'impresa Rizzo, in data 16 dicembre 1956, un contratto di appalto per 
la costruzione di 478 case ed annessi rurali, per un importo complessivo 
molto rilevante. L'impresa si obblig� ad eseguire i lavori alle 
condizioni e norme del Capitolato Generale per gli appalti delle opere 
dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, ed a quelle del Capitolato 
speciale. 

L'appalto subi molteplici vicende e diede luogo a contestazioni tra 
l'ERAS e l'impresa Rizzo, la quale con atto 11 febbraio 1965, notific� 
all'ERAS domanda di arbitrato chiedendo, in via principale, la risoluzione 
del contratto per inadempimento dell'ente committente, ed in 
via subordinata, il risarcimento dei danni per il ritardo nella consegna 
dei lavori e le onerose modificazioni apportate ai progetti, danni precisati 
in lire 2.339.639.287. 

L'Eras, con atto 1� marzo 1965, rifiutava la competenza arbitrale, 
richiamandosi all'art. 47 del capitolato generale di appalto approvato 
con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. 

L'impresa Rizzo promuoveva gli atti necessari per la nomina del 
collegio arbitrale, che risultava costituito dai signori dott. Angelo de 
Marco, dott. Giuseppe Potenza, dott. Luigi Pisano Giunta, dott. Cesare 
Valle, dott. Antonio Franco, componenti, e dott. Vitaliano Scioscia, segretario. 


Relativamente alla prima massima pu� notarsi che l'inscindibiiLit� della 
lite era effetto della unicit� o correalit� del credito degli arbitri, deiterminata 
dai principi generali in materia, non solo non derogati ma espressamente 
confermati nel.la specie dalla domanda e dall'ordinanza di liquidazione. 
Quanto ai principi generali, la Corte Suprema gi� aveva avuto modo 
di ricordare che, nell'arbitl"ato collegiale, il mandato conferito agli arbitri 
di decidere, � necessariamente unico ed indivisibile per la natura stessa 
della funzione esercitata. All'unicit� del mandato doveva fare riscontro 
l'unicit� del compenso e l'unicit� dell'obbligazione relativa (4 marzo 1936, 

n. 751, in Riv. pubb. app., 1936, I, 406). La decisione riguardava un arbitrato 
privato, ma sembra evidente che gli stessi concetti andavano affermati 
con ancora maggior vigore per l'arbitrato pubblico, in cui gli arbitri non 
sono scelti dalle parti, ma risultano designati per legge. 
B) L'eccezione di inammissibilit� del ricorso per difotto di carattere 
decisorio nell'ordinanza di liquidazione, era stata dai controricorrenti prospettata 
sotto un primo profilo, relativo alla natura monocratica dell'organo 
che l'aveva emanata~ organo che, istituzionalmente, � nell'impossibilit� 
di emettere sentenze. L'eccezione non era nuova. Infatti la Corte 
Suprema con sentenza 5 maggio 1951, n. 1061 (in Giur. cornpl. cass. civ., 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 469 

Il collegio arbitrale, costituitosi con verbale del l8 gennaio 1966, 
dava corso al giudizio arbitrale, che si concludeva con lodo del Cc9.1uglio 
1966, reso esecutivo dal Pretore di Roma nella stessa data. 

Ritenuta la propria competenza e rigettate le eccezioni pregiudiziali 
sollevate dall'ERAS, il collegio arbitrale, in parziale accoglimento 

della domanda, condannava l'ERAS al pagamento di Lire 1.070.706.500 
a favore dell'impresa Rizzo, dichiarava compensate per met� le spese 
della lite e condannava l'ERAS al pagamento dell'altra met�. 

Intanto, in pendenza del procedimento arbitrale, con citazione 
19 aprile 1966, di cui non era data comunicazione al collegio arbitrale, 
l'ERAS aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo 
l'impresa Rizzo perch� fosse dichiarata la decadenza della stessa dal 
diritto di far valere le pretese avanzate con la domanda arbitrale, non 
avendo riassunto e proseguito la lite nei modi e termini precisati 
nell'art. 47 del d.P.R. 16 luglio i-962, n. 1063. 

Con ricorso presentato il 19 luglio 1966, gli arbitri chiedevano al 
Presidente del Tribunale di Palermo di procedere, a norma dell'art. 814, 
20 comma, cod. proc. civ. alla liquidazione delle spese e del compenso 
ad essi dovuto. Il Presidente adito, sentiti l'impresa Rizzo e l'Ente 
Sviluppo Agricolo (E.S.A.) succeduto nel frattempo all'E.R.A.S., con 
ordinanza 19 agosto 1966, provvedeva alla liquidazione richiesta. 

Contro questa ordinanza, notificata in forma esecutiva il 30 agosto 
1966, ha proposto ricorso per cassazione l'E.S.A. con atto notificato 

1951, III, 376) aveva considerato tale profi.lo nel dichiarare inammissibile 
il ricorso contro � l'o.rdinanza presidenziale non impugnabile " di liquidazione 
del compenso al sequestratario dei beni soggetti ad avocazione per 
profitti di regime (d.1. 26 marzo 1946, n. 134, e d. 1. 19 novembre 1946, 

n. 392). Per� la stessa Corte Suprema, dopo aver con la nota decisione 20 
luglio 1953, n. 2593 (in Foro it.� 1953,I, 248) corretto l'interpretazione fino 
allora data all'art. 111 della Costituzione, conferendo ana norma portata 
pi� ampia, con sentenza 26 aprile 1961, n. 935 (in Giust. civ., 1961, I, 1172) 
radicalmente aveva mutato orientamento, riconoscendo impugnabile anche 
ordinan~e del genere, per l'indubbio loro contenuto decisorio, a nulla 
rilevando che fossero emanate da un organo privo -secondo il codice 
di rito -della potest� di pronunaiare sentenze. 
Infatti, una volta affermato che la locuzione costituzionale si riferisce 
a tutti i PifOVvedimenti aventi il carattere ed il contenuto sostanziale di 
�sentenza" (e cio� ai provvedimenti decisori irrevocabili, ed in quanto tali 
suscettibili di incidere definitivamente sui diritti delle parti), non pu� 
contestar�si l'impugnabilit� anche dei provvedimenti per i quail.i la legge 
prevede la forma dell'ordinanza o del decreto. :&: inconferente che il presidente 
del tribunale non possa pronunciare sentenze: quanto conta � se 
~'ordinanza o il decreto rism-vati alla sua competenze ed oggetto di contestazione, 
siano assimilabili per contenuto ed effetti ad una sentenza. Ed 
infatti, con sentenza 5 ottobre 1963, n. 2650 (in Foro it.. 1963, I, 1876), 



470 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

il 28 ottobre 1966 a tutti i componenti il collegio arbitrale, tranne 
che al dott. Luigi Pisano Giunta, risultato trasferito dalla sua residenza, 
nei confronti del quale la notificazione � stata eseguita, a'cnorrna 
dell'art. 143 c. p. c. il giorno 5 novembre 1966. 

Al ricorso, affidato a quattro mezzi di censura, resistono con 
controricorso tutti gli arbitri e l'impresa Rizzo. -(Omissis). 

Viene preliminarmente eccepito che la notificazione del ricorso 
nei confronti del dott. Pisano Giunta sarebbe stata eseguita non solo 
invalidamente, perch� non ricorrevano le condizioni dell'applicabilit� 
dell'art. 143 c. p. c., ma anche successivamente alla scadenza del termine 
stabilito dalla legge (il provvedimento impugnat9 � stato notificato 
il 30 agosto 1966, mentre la notificazione del il'icorso per cassazione 
� avvenuta il 5 novembre successivo) sicch� il provvedimento sarebbe 
divenuto cosa giudicai;a nei suoi confronti. 

L'eccezione non � per� fondata. 

Al rigual'do risulta preliminare ed assor:bente il rilievo che, allorquando 
la domanda per il rimborso delle spese e dell'onorario viene 
proposta al presidente del tribunale congiuntamente e indistintamente 
dai componenti del collegio arbitrale, e del pari, cumulativamente e 
globalmente (come nella specie) � disposta la liquidazione, il relativo 
procedimento, la cui natura contenziosa sar� in prosieguo chiarita, ha 
carattere inscindib�le e pertanto � soggetto alla disciplina stabilita nel


la Corte Suprema aveva gi� riconosciuto l'impugnabilit� per violazione di 
legge del provvedimento presidenziale (anche esso definito ordinanza non 
impugnabile) emesso ai sensi dell'art. 825, u.c., c.p.c. E pi� di recente (14 
febbraio 1966, n. 445, in Foro it., 1966, I, 644) sempre al fine di decidere 
dell'impug1Ilabilit� o meno di Ul1l provvedimento emesso con ordinanza, dopo 
essersi riaffermato in qual senso vada inteso il criterio della prevalenza 
della .sostanza sulla forma, la Cassazione ba ribadito e contrapposto proprio 
il diver,so sistema da seguire nell'interpretazione delle norme oridinade e 
del precetto costituzionale. Cosl riconoscendo per l'ammissibilit� di una 
impugnazione prevista dalle prime (neJ. caso considerato, il regolamento 
di competenza) la necessit� dell'esistenza dei presupposti formali e rituali 
dalle stesse precisati, e negando questa necessit� relativamente al ricorso 
ex art. 111 della Costituzione. 

C) Chiarita, dunque, l'ir�rilevanza della natura monocratica o collegiale 
del giudice (dovendosi guardare al carattere decisorio del provvedimento 
ed al :fatto se sia o meno soggetto a reclamo o a particolari mezzi 
di gravame), andava deciso se l'ordinanza in questione avesse tale carattere, 
posto che la legge la dichiara non impugnabile. La decisoriet�, come 
� noto, � la nota peculiare della giurisdizione contenziosa; che ha la funzione 
di accertare la concreta volont� di legge in una situazione di interessi 
contrapposti, e di procedere alla regoiJ.amentazione giuridica del rap



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 471 

l'art. 331 cod. proc. civile. Rispetto alla prestazione, che forma oggetto 
del provvedimento presidenzia::t.e, non � invero, anzitutto configy.rnbile 
a favore degli arbitri un'obbligazione solidale attiva, giacch� nel nostro 
sistema positivo la solidariet� attiva, a differenza di quella passiva 
non si presume, ma ricorre soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero 
dalal volont� delle parti, nei quali non rientra l'ipotesi in esame; n� sono 
configurabili tante obbligazioni parziarie quanti sono gli arbitri, nel 
senso che ad ognuno di costoro spetti una quota aritmetica della somma 
liquidata, dato che questa va invece ripartita dallo stesso collegio arbitrale, 
a maggioranza, tenendosi equamente conto del lavoro da ciascuno 
prestato e dalle spese singolarmente sopportate (cfr. Cass., 9 aprile 
1953, n. 909). 

Conseguentemente la notificazione ad una delle parti del ricorso 
per cassazione successivamente alla scadenza del termine, come la stessa 
omessa notificazione non determina nei confronti di essa il passaggio 
in giudicato del provvedimento, essendo applicabile la .disciplina contenuta 
nel cit. art. 331 c. p. c. 

La dedotta nullit� poi della notificazione del ricorso, perch� irregolarmente 
eseguita a norma dell'art. 143 c. p. c. � stata sanata dalla 
costituzione in giudizio del dott. Pisano Giunta, sicch� il contradittorio 
risulta comunque regolare nei confronti di tutti gli arbitri. 

Hanno eccepito inoltre, i ricorrenti l'inammissibilit� del ricorso 
perch� il provvedimento, con cui il presidente del tribunale provvede 

porto mediante l'attribuzione ad una delle parti di un determinato bene 

(Sez. Un., 14 aprile 1965, n. 684). All'attribuzione � immanente la defini


tivit�, che sopragg.iunge con il giudicaito, fa cui forza autorizza la concreta 

realizzabilit� del bene anche in vi:a esecutiva. 

Quindi, se il ricorso al presidente del tribunale, ai sensi del secondo 

comma dell'art. 814 c. p. c., � correlativo ad un'attivit� prestata dagli ar


bitri; se ha per oggetto un compenso per l'opera intellettuale dagli stessi 

fornita per dirimere una controversia; se � diretta ad ottenere la deter


minazione del corrispettivo cui le parti sono tenute, non � possibile con


testare carattere decisorio ad un provvedimento (esplicitamente dichia


rato dalla legge non impugnabile e titolo esecutivo) che fissa in ammon


tare indiscutibile l'entit� della prestazione dovuta ai richiedenti, ne attri


buisce definitivamente la titolarit� e ne autorizza l'immediata riscossione 

con ogni mezzo. Come � evidente, tutti gli elementi propri della funzion~ 

contenziosa sono ben presenti nel procedimento in questione nel provve


dimento che lo conclude. 

D) Per principio generale la legge nega alle parti la capacit� di 
azione processuale. L'atto di volont� diretto ad ottenere una pronuncia 
giurisdizionale, non pu� non essere malilifestato che a mezzo di un difensore 
munito di procura. Quando il difensore manchi, l'atto � radicalmente 



472 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLf' STATO 

alla liquidazione dell'onorario e delle spese a favore degli arbitri, non 
avrebbe cara~tere decisorio e non potrebbe essere perci� impugnato 
con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione. 

Anche tale eccezione non � fondata. 

Infatti, il provvedimento del giudice ha natura decisoria e costituisce 
perci� esplicazione della giurisdizione contenziosa, quando ha 
per oggetto la dichiru-azione del diritto obbiettivo nel caso concreto, 
al fine di risolvere imperativamente un conflitto di interessi. Questo 
non sorge da una contestazione della pretesa, contestazione che pu� 
anche mancare, bensl dalle contrapposte ;posizioni giuridiche sostanziali 
alle quali � sempre immanente un cont'rasto di interessi che trova 
appunto nella pronuncia autoritativa del giudice, suscettibile di divenire 
cosa giudicata, il suo definitivo componimento. 

Il provvedimento non ha invece carattere decisorio e attiene quindi 
alla c. d. giurisdizione volontaria, quando non � diretto a risolvere 
un conflitto di interessi al fine dell'attribuzione di un bene, ma a 
integrare l'attivit� privata per la costituzione di nuovi rapporti giuridici 
ovvero per lo svolgimento di quelli gi� esistenti. La c. d. giurisdizione 
volontaria -inter volentes -� caratterizzata dalla mancanza di un 
contrasto di interessi e trova il suo fondamento nell'esigenza avvertita 
dal legislatore di limitare .l'attivit� negoziale privata, subordinandola 
nella sua validit� o nella sua efficacia all'intervento dell'organo pubblico 
giurisdizionale, al fine di una tutela di determinati privati interessi 
apparsi meritevoli di una particolare protezione. Dal che discende, 

ed insanabilmente nullo per difetto di un fondamentale pr�supposto processuale 
(Cass., 28 maggio 1965, n. 1082; id., 11 ottobre 1957, n. 3740). Il 
principio non si .a:PPlica �solo ai procedimenti innanzi ai conci.Uatori (art. 82, 
primo comma, c. p. �c.), pu� essere derogato in quelli che si svolgono innanzi 
ai pretori (art. cit., .second.o com.ma), mentre innanzi ad ogni altro 
giudice deve essere tassativamente osservato, a meno che li.a stessa legge 
non disponga dive:r:samente (art. cit., terzo comma). 

Di �eccezioni la legge processuale prevede unicamente quella di cui 

all'art. 86 (difesa personale degli avvocati e procuratori), quella di cui 

all'art. 462 (controversie in materia di previdenza ed assistenza), e quella 

di cui all'art. 707 (procedimento di �separazione dei coniugi). Nessuna di 

queste eccezioni ricorll'eva nella specie. Per di pi� sembra opportuno 110


talre la stretta relazione tra J.'alrt. 81 e l'art. 125 c. p. c., ed il testuale tenore 

di quest'ultima disposizione, secondo cui: � salvo che la legge disponga 

diversamente, la citazione, il ricorso, la �comparsa, il controricoriso, iil pre


cetto, debbono ... tanto nell'originaie quanto nelle copie da notificare essere 

sottoscritti dalla parte se essa sta in giudizio pe1�sonaLmente oppure da! 

difensore �. 

Quindi, qualunque procedimento che secondo La Legge processuale si 

inizi con ricorso, per essere valido deve dsultarre sottoscritto da un difen


' 

' 

.

I . 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 473 

tra l'altro, come altra nota caratterizzante di essa sia l'insuscettibilit� 
del provvedimento di volontaria giurisdizione, a differenza di 9-'!~llo 
decisorio, di divenire cosa giudicata e la sua revocabilit� in ogni tempo, 
espressamente sancita dall'art. 742 cod. proc. civile, salva la tutela dei 
diritti dei terzi di buona fede. 

Al lume di tale criterio discretivo, necessariamente sintetico e 
circoscritto a quanto qui interessa, senza che sia possibile e comunque 
necessario di affrontare i delicati problemi posti sui vari punti da 
autorevole dottrina, questa Corte Suprema ha gi� ritenuto l'impugnabilit� 
con il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, 
non solo del provvedimento con cui sono liquidati gli onorari 
e le competenze a favore degli avvocati e procuratori in base agli 
art. 29 e 30 della 1. 13 giugno 1942, n. 794, ma anche di quello con 
cui si procede alla liquidazione del compenso al curatoce del fallimento 
(cfr. tra le altre: sent. 13 aprile 1965, n. 676) e alla persona incaricata 
della vendita all'incanto nell'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 83 
delle disposizioni di attuazione al cod. proc. civile (sentenza 18 maggio 
1954, n. 1573). Analogamente � da ritenere per quanto concerne 
il provvedimento con cui il presidente del tribunale provvede alla 
liquidazione dell'onorario e delle spese agli arbitri, dato che esso ha la 
funzione non gi� di apprestare una cooperazione all'attivit� giuridica 
privata, bensi di risolvere il conflitto di interessi �relativo al quantum 
debeatur e immanente nelle stesse posizioni giuridiche contrapposte di 
creditore (arbitri) e di debitori (parti del procedimento arbitr,ale): 
provvedimento che ha perci� carattere autoritativo, costituendo titolo 
esecutivo contro le parti del procedimento arbitrale (art. 014, ultimo 
comma, c. p. c.) ed � suscettibile di divenire cosa giudicata, restando 

sore, a meno che la legge istessa non disponga diversamente. Il procedimento 
di oui all'art. 814 c. p. c. si inizia, appunto, con ricorso e non prevede 
eccezione alla disposizione generale. 

La sentenza accenna ad un'autorevole con�ente dottrinale secondo cui 

gli artt. 82 e 83 c. p, c. devono essei'e riferiti a tutti i procedimenti came


rali, anche di voloniaria giurisdizione. L'opinione � deJ.l'ANDRIOLI (Comm., 

1964, IV, pag. 435), che in proposito testualmente afferma: � L'argomento 

dello stare in giudizio non �CompatibiJe con l'agire in camera di consiglio, 

� labile e destinato a naufragare di fronte Ml'inserzione dell'art. 75 tra 

le disposizioni generali del primo libro e, come tale, non giustifica la ten


denza, diretta a negare la necessit� del patrocinio nelle procedure came


rali avanti i giudici ieui le parti non possono, ai sensi degli artt. 82 e 83, 

adire di persona. Chiunque consideri la gravit� delle conseguenze di non 

pochi procedimenti camerali e la �scarsa attenzione che la pi� parte dei 

giudici vi dedica, non pu� dubitare de�11'opportunit� dell'opera del difen


sore legale �. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

474 

sicuramente escluso qualsiasi potere di revoca o modificazione da parte 
dello stesso giudice che lo ha emesso. 

Trattandosi quindi di provvedimento decisorio, che � pure'"definitivo, 
in quanto esso non � soggetto a particolari mezzi di impugnazione 
ovvero a reclamo e che non trova altro rimedio diverso nella legge, 
deve ritenersi ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 
della Costituzione, perch� tale norma concerne anche i provvedimenti, 
che hanno fa forma esteriore di ordinanza o decreto, emessi con il 
procedimento di camera di consiglio da giudici monocratici o collegiali; 
sempre che abbiano i suddetti requisiti della decisoriet� e della definitivit�, 
con la conseguenza che -se si negasse il ricorso per violazione 
di legge ai sensi dell'art. 111 della Costituzione -la situazione delle 
parti soccombenti non troverebbe altro diverso rimedio, e ne risentirebbe 
un pregiudizio insanabile (Cass., 17 luglio 1965, n. 1606; 27 marzo 
1965, n. 531, ed altre). 

Dal resistente Rizzo � stata anche eccepita l'improcedibilit� del 
ricorso .perch� � stata esibita dalla ricorrente Amministrazione il lodo 
arbitrale in copia non autenticata dal cancelliere n� redatta in carta 
da bollo. 

Tale rilievo, �, per�, evidentemente infondato. 

Com'� giurisprudenza costante, infatti, l'improcedibilit� del ricorso 
per cassazione pu� essere determinata soltanto dal mancato deposito, 
al quale � da equiparare quello in copia sprovvista di autenticit� o 
fiscalmente iNegolare, di quegli atti e documenti dei quali sia indispensabile 
l'esame ai fini della pronuncia sui dedotti mezzi di censura. Nel 
caso in esame, invece, detto documento risulta completamente superfluo, 
concernendo il gravame soltanto il provvedimento di liquidazione agli 
arbitri dell'onorario e delle spese, sicch� il Collegio � in condizione 
di decidere senza tenere conto del documento medesimo. 

Ci� posto, rileva la Corte che con il primo mezzo il ricorrente 

E.S.A. denunciando la violazione degli artt. 82 e 125 c. p. c. in relazione 
all'art. 360, n. 3, stesso codice, sostiene la nullit� radicale del .provvedimento 
impugnato perch� il ricorso al presidente del tribunale per 
la liquidazione dell'onorario e delle spese doveva essere presentato, 
non gi� personalmente dagli arbitri, come � stato fatto, bens� a ministero 
di un procuratore legale. 
La censura � fondata. 

Giova anzitutto notare che tutte le norme del libro primo del 
codice di procedura civile, nel quale sono comprese le disposizioni sul 
patrocinio (artt. 82, 83 c. p. c.), hanno carattere generale e concernono 
perci� tutti i procedimenti, compresi quelli speciali per cui � prescritto 
il rito della camera di consiglio, salvo che risultino incompatibili con 
la disciplina propria e particolare di qualcuno di essi. Sarebbe qui 
superfluo esaminare se la previsione di dette disposizioni debba essere 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 475 

riferita a tutti i procedimenti camerali, come viene autorevolmente 
sostenuto da una corrente dottrinale, senza potere distinguere tra. ql;lelli 
contenziosi e gli altri di volontaria giurisdizione; giacch�, pure accedendo 
all'opinione pi� restrittiva sul rilievo che la legge, usando la 
espressione � stare in giudizio � abbia inteso riferirsi soltanto ai procedimenti 
con parti contrapposte, consegue l'applicabilit� delle indicate 
disposizioni a tutti i procedimenti camerali contenziosi, tra i quali, rientra, 
come gi� si � visto, quello in questione. Nessuna incompatibilit�, 
invero, pu� riscontrarsi tra tali procedimenti e la disciplina dettata 
in tema di patrocinio dagli artt. 82 e 83 c. p. c., dato che questa si 
fonda sulla normale inidoneit� della parte a provvedere adeguatamente 
allo svolgimento della difesa e al compimento degli atti processuali, 
sicch�, a tutela dell'interesse individuale e di quello pubblico al buon 
andamento della giustizia, la legge impone alle parti, salvo che per 
procedimenti di minor rilievo (quelli innanzi i conciliatori e condizionatamente 
quelli avanti il pretore) di ricorrere all'opera di professionisti 
legali, i quali provvedano a compiere in loro nome le attivit� 
processuali necessarie e compariscano innanzi il giudice per esporre 
le loro ragioni: la ratio del precetto legislativo sussiste egualmente 
anche rispetto ai procedimenti camerali contenziosi, i quali esigono 
del pari quella tecnica giuridica che solo i professionisti legali posseggono 
e possono importare conseguenze non meno gravi di quelle conseguenti 
a un procedimento ordinario. 

N� � possibile consentire nella distinzione proposta dalla difesa 
dei resistenti, la quale in base alla dizione letterale dell'art. 82, 30 comma, 
c. p. c. (� salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti davanti 
ai tribunali e alle corti di appello le parti debbono stare in giudizio 
col ministero di un procuratore legalmente esercente > ), sostiene che 
tale norma non sarebbe applicabile quando, come nella specie, la 
cognizione non spetta collegialmente al tribunale o alla corte di appello : 
� evidente, infatti, come decisivo in proposito sia l'ufficio giudiziario 
adito, indipendentemente dalla circostanza che si debba provvedere 
collegialmente ovvero mezzo di un organo monocratico semplice, come 
il presidente del tribunale o della corte di appello. 

Merita per� di essere chiarito per un'esatta delimitazione del prin~
ipio accolto, che il citato art. 82, a-o comma c. p. c., allorquando 
subordina la possibilit� di deroga alla regola generale dell'obbligatoriet� 
del patrocinio ad una diversa disposizione di legge, non esige pure 
che tale disposizione sia espressa, sicch� l'onere non sussiste non solo 
in presenza di un'apposita norma (es. art. 86, c. p. c. di cui �, per 
altro pacifico che non ricorre, comunque il caso nella specie: artt. 462, 
707 c. p. c.), ma anche se l'esclusione di esso possa ricava�rsi in base 
ai normali criteri d'ermeneutica. Il che indubbiamente ricorre ad 
esempio per il curatore del fallimento, per il consulente tecnico, per 



476 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

il custode di beni pignorati o sequestrati, per la persona incaricata della 
vendita �a nocma del citato art. 83 delle disposizioni di attuazione al 
codice civile, e, in genere, per tutte quelle persone, la cui domanda 
di liquidazione del compenso costituisce l'atto terminale delle attribuzioni 
inerenti all'ufficio, loro affidato dallo stesso giudice e da loro 
svolte (e nel contempo un momento del procedimento nel quale tali 
attribuzioni sono state esercitate), sicch� la proposizione di essa rientra 
nei poteri dalla legge conferiti con il conseguente e necessario conferimento 
del ius postulandi. 

Alle persone titolari degli uffici anzidetti per� non possono essere 
equiparati gli arbitri, giacch� senza che occorra soffermarsi sulla controversa 
natura giuridica dell'istituto, le loro attribuzioni quali loro 
conferite dalle parti private terminano in fase deciso['ia con il deposito 
del lodo arbitrale, mentre il procedimento per la liquidazione deHe 
spese e dell'onorario ha una sua propria autonomia che trova nel 
giudizio arbitrale solo un mero anche se necessario presupposto. N� 
alcun argomento pu� trarsi dalla facolt� concessa dall'art. 814, 2� 
comma, c. p. c. agli arbitri di provvedere direttamente alla liquidazione 
delle proprie spese e del proprio onorario. Nell'arbitrato, invero, sono 
nettamente da distinguere due rapporti giuridici, di cui uno intercorre 
tra le parti ed ha per oggetto il regolamento della res controversa, 
su cui gli arbitri debbono provvedere, mentre il secondo si svolge 
tra le parti, da un lato, e gli arbitri, dall'altro, ed ha per oggetto 
i reciproci obblighi e diritti, con esclusione di qual�siasi potere decisorio 
degli arbitri stessi, ai quali non pu� essere riconosciuto per tale secondo 
rapporto alcun potere autoritario, in quanto essi sono soggetti di tale 
rapporto, e lungi dall'essere super partes sono parti essi stessi, con 
interesse in rem propriam. Conseguentemente l'indicata liquidazione non 
ha nulla in comune con quella disposta dagli arbitri con il lodo a 
favore di una parte �del giudizio arbitrale, ma si risolve in una mera 
proposta che non ha alcun effetto �giuridico se le parti, come opportunamente 
si esprime la norma citata, non l'accettano, ossia, non manifestano 
una volont� di eguale contenuto di quella espressa dagli arbitri. 
Si tratta quindi di un istituto di esclusiva natura negoziale privatistica 

che per nulla contrasta con i rilievi superiormente esposti e che, anzi, 
viene a confermarli. 

Dovendosi quindi negare agli arbitri il ius postulandi per la liquidazione 
delle spese e dell'onorario, la domanda da loro (come nella 
specie) personalmente proposta risulta radicalmente nulla e tale nullit� 
radicale si estende all'impugnato provvedimento, il quale, in accoglimento 
del primo mezzo, restando assorbiti gli altri, deve essere annullato 
senza rinvio, dovendo il giudizio essere iniziato ex novo. ~ 
(Omissis). 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 477 

LODO ARBITRALE, 20 giugno 1966, n. 45 -(Roma) -Pres. Santa


niello -Fall. Impresa SA.CO.RI. (avv. Giuffrida) c. Assessorato 11. 

pp. Regione Siciliana (avv. Stato Albisinni). 

Appalto -Appalto di opera pubblica -Riserve -Sottoscrizione del 
conto finale mediante telegramma -Inefficacia. 

La firma con riserva del conto finale deve essere fatta nei modi 
e termini rigorosamente previsti dal regolamento 25 maggio 1895, 

n. 350. Non sono ammissibili equipollenti, e pertanto un telegramma 
non � idoneo a confermare riserve gi� iscritte in contabilit� (1). 
(Omissis). -Con il secondo quesito in sostanza, si sottopone al 
Collegio la questione se la mancata apposizione della firma sul conto 
finale da parte del legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice entro 
il termine prefisso, possa comportare le conseguenze previste dall'art. 64 
Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, nonostante che l'Impresa medesima, 
prima della scadenza del termine, abbia inviato alla stazione 
appaltante un telegramma del seguente tenore �Amministratore unico 
DA.CO.RI. diretto costi per _la firma stati finali strade Balatazze et 
Madonna Via punto voglia considerare detti stati finali firmati con 
riserva et richiamo conferma riserve registri contabilit� et contenuto 
memoriale Assessorato et Consorzio medesimo oggetto punto ossequi 
Dacori "� 

Giova anzitutto osservare che, secondo quanto precisato da auto


revole dottrina, nel sistema risultante dalle norme previste nell'art. 54, 

comma 5; 64; comma 3; 89, comma 3; 107, comma 3, Regolamento citato, 

il difetto di firma dei documenti contabili non acquista un valore a 

s� stante, ma solo in quanto comporta �necessariamente l'omissione di 

riserva: omissione alla quale � sicuramente da riportarsi la definitivit� 

dei dati contabili (che appunto le riserve mantengono allo stato di 

controvertibilit�). Ci� posto, � chiaro che nella specie il problema non 

� di stabilire se il conto finale possa essere firmato mediante telegram


(1) Massima di evidente esattezza. In via generale l'art. 72 del Regolamento 
sulla contabilit� di Stato nega efficacia alla manifestazione di volont� 
espressa con telegramma. Nella nO'l'lllativa dei lavori pubblici, non 
si � mai dubitato che il procedimento riguardante le riserve abbia carattere 
formale e vincolato, ,sia per quanto attiene alla sede di proposizione 
delle riserve, e sia per il tempo ed �il modo di formulazione. Per.ci� come 
non � valida una riserva che non sia tsciritta nei modi prescritti negli atti 
e documenti contabili, cos� � da escludere che le riserve iscritte possano 
essere confermate nel conto finale con modalit� diverse da quelle tassativamente 
previste e che sono quelle di cui all'art. 64� del Regolamento 25 
maggio 1895, n. 350 (cfr. CIANFLONE, L'appalto di oo. pp., 1964, 772). 



478 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ma, ma piuttosto se con tale mezzo possano essere fatte delle riserve, 
anzi (con riguardo al caso di specie) confermate le riserve gi� formulate 
nel registro di contabilit�, al fine di evitare che il conto finale si.abbia 
come e definitivamente accettato > dall'Impresa appaltatrice a sensi dell'art. 
64, comma 3� del Regolamento. 

Ora, dato che in base ai princ�pi generali la conferma non pu� 
avere forma diver�sa dall'atto confermato, e considerato che la riserva, 
sotto il profilo formale, costituisce una contestazione dei dati contabili 
da iscriversi nei documenti di contabilit� secondo quanto disposto da 
tutti gli articoli sopra citati del Regolamento, ritiene il Collegio che 
il telegramma non possa costituire, almeno in via normale, un mezzo 
valido per confermare le riserve. 

N� vale a contrastare questa opinione il richiamo fatto dalla difesa 
dell'attrice a norme del nostro ordinamento giuridico che espressamente 
consentano l'uso del telegramma per il compimento di atti soggetti 
a termine di scadenza. Trattasi infatti, di norme relative ad ipotesi 
del tutto estranee alla materfa dei lavori pubblici, la quale ha una sua 
peculiare disciplina, ispirata a criteri di evidente rigore (spiegabile 
con l'intendimento del legislatore di garantire al massimo l'interesse 
della P. A.) per quanto attiene alla forma degli atti. Utile a questo 
proposito pu� essere il riferimento a quanto stabilisce l'art. 41 del 
Capitolato generale in vigore al tempo dei fatti, secondo cui e le domande 
ed i reclami dell'Impresa debbono essere presentati ed iscritti nei 
documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal 
Regolamento sopracitato, senza di che non potranno essere prese in 
alcuna considerazione > (v. anche ai:t. 26 nuovo Capitolato generale). 

D'altronde l'attrice non ha provato l'esistenza di una causa di forza 
maggiore o comunque d'un qualche evento straordinario, in base a 
cui poter ritenere eventualmente giustificabile il ricorso ad un mezzo 
atipico, quale � quello utilizzato nella specie per confermare la riserva; 
ma s'� limitata a �sollevare in�onsistenti dubbi sulla congruit� dei 
termini prefissi dalla stazione appaltante e sulla regolarit� della notifica 
degli inviti nel domicilio eletto dell'Impresa. In considerazione di quanto 
sopra, ed a parte ogni superfluo rilievo in ordine all'incertezza sul 
sog�getto che a nome dell'Impresa spedi il telegramma, ritiene il Collegio 
che legittimamente l'Amministrazione dichiar� il conto finale definitivamente 
accettato e che non pu� quindi l'attrice essere rimessa in termini 
secondo la sua richiesta per esplicare le riserve gi� fatte e per farne 
di nuove. -(Omissis). 



SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 30 luglio 1966, n. 452 -Pres. Guarnera 
-Rel. Sebastrio -P. M. Scarc}ia -Rie. Aiello. 

Cassazione -Motivi di ricorso -Generalit� dei motivi contestuali 
presentati dall'imputato -Motivi aggiunti -Inammissibilit�. 

(c. p. p., art. 201, 5� comma; art. 529, 20 comma; art. 533). 
Quando i motivi di ricorso presentati dall'imputato siano inammissibili 
perch� generici, debbono considerarsi inammissibili anche i motivi 
aggiunti presentati dal difensore ai sensi degli artt. 529 cpv. e 533 

c. p. c. (1). 
(Omissis). -Aiello Rosario, detenuto nella casa di lavoro dell'Asinara, 
il giorno 11 agosto 1964 si allontan�, insieme ad altro compagno 
di detenzione, dalla sezione dell'istituto denominata �Diramazione Trabuccato 
�, nella quale si trovava, sfuggendo alla sorveglianza degli 
'genti preposti alla custodia. 

Rintracciati dopo qualche giorno i fuggiaschi furono sottoposti a 

\r:edimento penale per evasione e per furto aggravato. 

'~J addebitava in particolare ai prevenuti, in relazione a quest'ul


'~ato, di essersi impossessati di un lenzuolo, di una borsa e di 

~enti sottraendoli in danno della amministrazione peniten


'ma di darsi alla fuga. 

(1) La sentenza annotata conferma il princ1p10 costantemente sostenuto 
dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo il quale la proponibilit� 
dei motivi aggiunti di ricorso deve intendersi subordinata alla 
specificit� dei motivi principali. In tal modo il capoverso dell'art. 529 viene 
ad essere interpretato estensivamente, nel senso che non basta la semplice 
osservanza della regolarit� formale e dei termini di cui agli artt. 201, 533 
la presentazione dei motivi aggiunti, ma che occorre per l'ammissibilit� 
c. p. p. nella presentazione dei motivi principali per rendere ammissibile 
degli stessi che i motivi principali, tempestivamente proposti, siano regolari 
anche sotto l'aspetto sostanziale e in particolare che non siano inam

480 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Tratti a giudizio dinanzi il Tribunale di Sassari furono ritenuti 
responsabili dei reati loro ascritti e I'Aiello venne condannato1 }~ concorso 
della attenuante del valore lieve per il furto alla pena di mesi 11 
di reclusione e di L. 30.000 di multa. 

Con sentenza del 15 luglio 1965 la Corte d'Appello di Cagliari 
conferm� la sentenza di primo grado impugnata dall'imputato. 

Avverso quest'ultima decisione ha proposto ricorso !'Aiello con 
dichiarazione del 17 luglio 1965 nella quale venivano enunciati contestualmente 
i motivi del gravame. 

Successivamente, in data 11 agosto 1965 e 2.5 novembre. 1965, 
altri motivi di impugnazione furono presentati dall'avv. T. Gatti, a 
ci� delegato dal ricorrente con dichiarazione dell'II agosto 1965. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Osserva la Corte che il ricorso � inammissibile. 

Invero, la enunciazione dei motivi di ricorso effettuata dall'Aiello 
contestualmente alla dichiarazione di impugnazione si limita al semplice 
diniego di �aver commesso 'furti in danno della amministrazione 
carceraria o di chicchessia ,, : la estrema genericit� di tale motivo rende 
del tutto evidente ia inosservanza della prescrizione dell'art. 201 c. p. p. 
sulla specificazione dei motivi di gravame quale condizione della loro 
ammissibilit�. 

� ben vero che successivamente furono presentati dal difensore 
del ricorrente altri motivi di censura alla sentenza impugnata, che 
indubbiamente rispondono ai requisiti di seriet� e specificit� richiesti 
dalla legge; tuttavia essi non possono essere presi in considerazione 
in quanto dedotti dopo che gi� il diritto di impugnazione era stato 
esercitato dal ricorrente con i motivi dedotti contestualmente alla 
dichiarazione. 

missibili perch� generici (art. 201, comma 7o) determinando in tal modo 
ex tunc l'inammissibilit� del ricorso. 

In tal senso: Cass., 19 giugno 1959, Gi'l.llst. pen., 1960, III, col. 109; Cass., 
19 aprile 1956, Giust. pen., 1967, III, col. 97; Cass., 9 gennaio 1953, Giust. 
pen., 1953, III, 472; Cass., 26 gennaio 1953; Giust. pen., 1953, III, 363; in 
dottrina; A.Lo1s1, Manuale pratico di procedura penale, III, 479. 

In senso contrario, LEONE, Trattato di diritto processuale penale, vol. 
III, 212; PERSICO, I motivi di ricorso e le inammissibilit� in CaJss. penale. 

1945, 4711; nonch� .ANGELONI, I motivi aggiunti e la Cassazione, Giust. pen., 
1953, III, 119 ss. con autori ivi citati. 

PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 481 

Deve invero ritenersi che la successiva presentazione di motivi 
di gravame, anche se avvenuta nel termine che sarebbe spettato ai 
sensi dell'art. 201 c. p. c., non valga a sanare l'impugnazione che" sia 
affetta da una causa originaria d'inammissibilit�. 

N� gioverebbe obiettare che � consentita la presentazione di motivi 
aggiunti per il ricorso per Cassazione nel termine concesso al difensore 
dell'art. 533 c. p. p.: � infatti appena il caso di accennare che l'esercizio 
di tale facolt� � inderogabilmente condizionato alla valida presentazione 
dei motivi principali. 

Ci� si desume dalla lettera stessa dell'art. 529 c. p. p. che subordina 
la facolt� di presentare motivi aggiunti alla condizione che siano stati 
presentati in "termine � i motivi precedenti. 

� ben vero, che, basandosi sulla limitata portata di tale accezione, 
un'autorevole dottrina sostiene che non sarebbe giustificato escludere 
l'ammissibilit� di nuovi motivi aggiunti, in altre ipotesi che non siano 
quelle dell'intempestivit� dell'impugnazione; tuttavia, questa Corte, 
come gi� in altra decisione (Cass., Sez. II, 2�6 febbraio 1953 rie. Ricci), 
ritiene che la presentazione di motivi ulteriori sia condizionata alla 
validit� dei motivi principali, non solo l'aspetto formale, ma anche 
sotto quello sostanziale, con particolare riguardo alla specificit� delle 
censure. 

Invero, l'espressa norma contenuta nell'art. 529 c. p. p. della condizione 
della presentazione nei termini dei motivi principali non � che la 
specificazione pi� saliente di uno dei presupposti di ammissibilit� del gravame 
e quindi della possibilit� di presentare motivi aggiunti: peraltro, 
risponde ad una ovvia esigenza logica di interpretazione che non si 
limiti una conseguenza giuridica ad un solo caso della legge espressamente 
contemplato, ove la ragione cui si riconnette quell'effetto sia 
valida per altre ipotesi che possono asserne ugualmente giustificate. 

Ora � evidente che la facolt� di aggiungere nuovi motivi presup


pone necessariamente una valida impugnazione, che sia tale non solo 

sotto l'aspetto dell'osservanza del termine, ma anche per ogni altro 

riguardo: altrimenti si perverrebbe alla conseguenza, certamente inam


missibile, secondo la quale la presentazione di motivi aggiunti avrebbe 

l'effetto di convalidare o sanare un gravame originariamente inam


missibile. 

N� appare corretto far distinzione fra le varie possibili cause di 

inammissibilit�, poich� anche se si scegliesse a base di un eventuale 

criterio discriminatore la loro maggiore o minore evidenza, anche sotto 

tale riguardo ve ne sono alcune di indubbia rilevanza, oltre quella 

espressamente menzionata della presentazione in termini dei motivi: 

quale, ad esempio, la tempestivit� della dichiarazione, la presentazione 

da parte di chi sia legittimato, la ritualit� della sottoscrizione o della 

trasmissione per posta, e simili. -(Omissis). 

11 



482 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 25 agosto 1966, n. 407 -Pres. Migliardi 
-Rei. Gianturco -P. M. Sullo (conf.) -Rie. Di Gioia ed 
altro. 

Procedimento penale -Contestazione dell'accusa -Decreto di citazio


ne -Incertezza sui fatti che determinano l'imputazione -Nul


lit� -Carattere relativo -Sanatoria. 

(c. p. p., artt. 185, n. 3, 412, 422). 
La nunit� del decreto di citazione a giudizio per incertezza sui 
fatti che determinano l'imputazione non rientra nel novero delle nullit� 
generali cui si riferisce l'art. 185 c. p. p. e pertanto resta sanata, 
secondo la regola dettata dall'art. �422 dello stesso codice, quando non 
sia stata dedotta dall'imputato presente subito dopo le formalit� di 
apertura del dibattimento (1). 

(Omissis). -Di Gio Pasquale ha interposto ricorso per cassazione 
aversa la sentenza 14 aprile 1965 della Corte di Appello di Trento, 
che dichiar� inammissibile l'appello da lui proposto contro �1a sentenza 
18 settembre 1964 del Tribunale di quella stessa citt� che lo 
aveva ritenuto colpevole di concorso in furto aggravato di biciclette 
ex artt. 110, 624, 625 n. 7 c. p. (n. 2 della rubrica) e condannato alla 
pena di un anno di reclusione e di L. 60.000 di multa. 

Dato che il ricorrente non ha dedotto alcun motivo a sostegno 
del ricorso, quanto va dichiarato inammissibile, con le conseguenze 
di legge. 

Avverso la successiva sentenza della Corte di Trento ha ricorso 

Romano Francesco, impugnandone il caso con cui in parziale riforma 

della pronunziata sentenza 18 settembre 1964 del Tribunale di Trento, 

che l'aveva condannato a due anni e 8 mesi di reclusione e L. 160.000 

di multa, quale colpevole del delitto di cui all'art. 3, comma 8�, 

(1) Giurisprudenza costante circa il fatto che ove l'imputazione non 
�sia stata redatta in maniera precisa, e sussiste intertezza sui fatti che 
l'hanno determinata, l'imputato ha l'obbligo di denunciare la relativa nullit� 
(la quale naturalmente deve essere assoluta), immediatamente dopo 
compiute le formalit� di apertura del dibattimento. In difetto di tale deduzione 
la nullit� rimane sanata. (Conf. Cass., 25 giugno 1959, Giust. pen., 
1959, III, 641; Cass., 31 gennaio 1961, Giust. pen., 1961, III, 962, n. 275; 
Cass., 7 marzo 1961, Giust. pen., 1961, III, 384, n. 539; Cass., 20 maggio 1961, 
Giust. pen., 1962, III, 21, n. 37; Cass., 4 maggio 1962, Giust. pen., 1963, III, 
150, n. 192; Cass., 20 novembre 1963; Giwst. pen., 1964, III, 350, n. 436; 
Cass., 1-0 marzo 1964, Giust. pen., 1964, III, 426, n. 598. 

PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 483 

l. 20 febraio 1958, n. 75, gli veniva revocata la misura di sicurezza 
applicatagli 
di assegnazione a casa di lavoro. 
Il Romano cui veniva confutato il delitto di cui all'art. 3 della 

1. n. 75 del 1958, � per aver favorito e sfruttato la prostituzione di Licen 
Rinalda, facendosi continuamente consegnare danaro, facendosi continuamente 
pagare i pasti e l'alloggio all'albergo Fiammengo e il tram 
e trattoria �Tre Scalini� e "Due Mari� in Trento (dall'agosto al 
dicembre 1959) � denuncia la prima volta in questa sede la nullit� 
ex art. 412 c. p. p. del decreto di citazione al giudizio di 1� grado per 
non essersi in rubrica specificato alcun fatto di favoreggiamento: la 
censura evidentemente non coglie nel segno, giacch� � noto che la 
nullit� per incertezza sul fatto del decreto di citazione non rientra 
nel novero delle nullit� generali di cui all'art. 185 c. p. p., ond'� sanata 
ex art. 422 c. p. c. se non dedotta immediatamente dopo le formalit� di 
apertura del dibattimento dall'imputato presente. 
Ci� senza osservare come, nel caso, il giudice d'appello ha ritenuto 
di fondare essenzialmente la sua pronuncia di conferma sul fatto 
ben determinato dello sfruttamento, previsto alternativamente col favoreggiamento 
sul medesimo numero del citato art. 3 ad oggetto di 
regolare contestazione. 

Col 2� motivo il Romano lamenta, inoltre la nullit� della sentenza 
denunziata per difetto di motivazione sul diniego delle invocate attenuanti 
generiche, ma la doglianza � affatto priva di consistenza, in 
quanto data la assoluta genericit� della censura d'appello, la Corte di 
Appello non potendola prendere in considerazione, nessuna motivazione 
era tenuta ad adottare in proposito. 

Il ricorso del Romano va, pertanto, respinto. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 21 settembre 1966, n. 1571 -Pres: 
Frisali -Rel. Stipo -P.-M. Oliva (conf.) -Rie. Crinzi ed altro. 

Falso -Falsit� in atti -Atti pubblici -Registro protocollo delle corrispondenze 
in arrivo e in partenza dell'archivio generale del Comune 
-� tale -Fattispecie. 

(c. p. art. 472). 
Il registro protocollo delle corrispondenze in arrivo e in partenza 
den'archivio generale del Comune � un atto pubblico originario che fa 
fede della tempestivit� d~l ricevimento e della spedizione di un atto 
del privato o della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla 
regolarit� deli'atto stesso, ed � idoneo a produrre effetti giuridici a 



484 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

favore o a danno delle parti. Commette, pertanto, it delitto di cui all'art. 
476 c. p. l'archivista che sul registro annoti in uscita corrispondenza 
sotto falsa data. 

(Nella specie era stata falsificata la data di una autorizzazione del 
Sindaco e la falsa annotazione sui registro era stata effettuata allo scopo 
di far apparire l'autorizzazione emessa alla data falsificata) (1). 

(Omissis). -Ha premesso, e correttamente, la Corte di merito, che 
il registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza � prescritto 
per regolamento interno in tutti i pubblici uffici al fine di certificare, 
secondo un numero progressivo, tutti i documenti in arrivo da 
parte dei privati o di altri uffici, e tutti i documenti che partono dal 
predetto ufficio. Ci� � predisposto al duplice scopo di certificare sia 
l'esistenza del documento in s� e per s�, che deve essere o � stato oggetto 
dell'attivit� della pubblica amministrazione, sia la data in cui 
il documento entra nella sfera della pubblica amministrazione per 
mettere in moto tale attivit�, sia la data in cui l'attivit� stessa si � 
esaurita e si rivolge verso i terzi. � indubitato, quindi, che l'annotazione 
nel registro protocollo compiuta dal funzionario che vi � proposto 
costituisce il compimento di un atto amministrativo il quale certifica il 
momento in cui la pubolica amministrazione prende conoscenza del 
documento in arrivo e del momento in cui essa ha manifestato la propria 
volont� portandola a conoscenza degli interessati. 

La certezza della data che � posta tanto a garanzia della pubblica 
amministrazione, quanto garanzia dei privati, � un fatto oggettivo che 
influisce con effetti essenziali in molte situazioni giuridiche specie con 
riferimento all'acquisizione o alla perdita di diritti alla validit� degli 
atti, alla capacit� dei soggetti, ecc. e la registrazione della stessa nel 
protocollo acquista un potere autonomo e originario di certificazione 
indipendentemente dal documento al quale essa si riferisce. 

Il registro protocollo, pertanto, � un atto pubblico originario che 

fa fede alla tempestivit� del ricevimento o della spedizione di un atto 

del privato o della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla 

regolarit� dell'atto stesso, idoneo a produrre effetti giuridici a favore 

o a danno delle parti. -(Omissis). 
(1) Con questa corretta affermazione giurisprudenziale, si allunga 
l'elenco de,gli atti pubblici rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 476 
c. p. p., secondo la pacifica .definizione di atto pubblico come quello scritto 
avente natura di documento formato da un pubblico ufficiale per uno scopo 
inerente alle sue funzioni (Cass. 15 maggio 1961, in Mass., Cass. Pen., 
1962, 12). 
P.D.T. 

PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 485 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 21 settembre 1966, n. 2000 -Pres. 
Vinci Orlando -Rel. Folino -P. M. Vacca (conf.) Rie. Palladino 
ed altri. 

Procedimento penale -Decreto di citazione -Avviso al difensore Procedimento 
con pi� imputati -Avviso contenente il nome del 
capolista -Inesistenza di nullit�. 

c. p. p. art. 410). 
Procedimento penale -Istruttoria sommaria -Istruttoria svolta prima 
della sentenza n. 52 del 1965 della Corte Costituzionale Inosservanza 
degli articoli 304 bis e seguenti c. p. p. -Inesistenza 
di nullit�. 

(c. p. p. art. 410, 304 bis, ter, e q'Uater, 185 n. 3). 
Interesse privato in atti di ufficio -Elementi del reato -Ingerenza 
svolta dal pubblico ufficiale per avvantaggiare terzi -Sussistenza 
del reato. 

(c. p. art. 324). 
L'avviso di fissazione del dibattimento notificato al difensore anche 
se contenente l'indicazione del solo imputato capolista con aggiunta del 
numero degli altri e con la precisa menzione degli estremi della sentenza 
deve ritenersi valido (1). 

L'inosservanza delle norme di c~i agli artt. 304 bis e segg. c. p. p. 
nell'istruttoria sommaria svolta prima della dichiarazione di illegittimit� 
costituzionale dell'inciso � in quanto sono applicabili � de�l primo 
comma dell'art. 392 c. p. c. non comportano nullit� (2). 

La norma dell'art. 324 c. p. deve ritenersi applicabile tanto nei casi 
in cui il pubblico ufficiale profitti dell'ufficio pubblico nel proprio 
personale interesse, quanto nei casi in cui egli si serva della sua carica 
per avvantaggiare altre persone. La terminologia impiegata dal legi


(1) Questo indirizzo giurisprudenziale che �Sembra prevalere (in senso 
\forme Cass. 20 dicembre 1963, n. 741, in Mass . .Cass. Pen., 1964, 445) 
\re ben pi� conforme di quello contrario (Cass. 15 ottobre 1964, n. 288, 
Cass. Pen., 1965, 182) alle esigenze di tutela sostanziale del diritto 
1ifesa, anche per le ipotesi di difensore di ufficio, .dato che norme 

...;e impongon� la comunicazione a questi dell'avvenuta nomina 

..l't. 128 c. p. e art. 5 r. d. 28 maggio 1931, n. 602 disp. at.), onde lo scopo 
dell'avviso previsto dall'art. 410 c. p. p. � solamente quello di notizia della 
:fissazione del dibattimento: l'avvi.so � CJJ,Iindi valido quando consenta di 
individuare il procedimento e la data dell'udienza. In dottrina, per la tesi 
restrittive si � invece espresso il MASSA, v. Citazione a giudizio in Enciclopedia 
del diritto. 

(2) La Suprema Corte mostra chiaramente, con la stringatezza della 
motivazione, di volere mantenere fermo l'indirizzo adottato da ultimo con 
la decisione n. 5 dell'll dicembre 1965 delle Sezioni Unite, citata in motivazione, 
pur dopo la sentenza n. 127 del 29 dicembre 1966 della Corte Costituzionale. 
Come � noto, con questa ultima decisione la Corte Costituzionale 

486 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

slatore (e interesse privato �) mostra come non si � inteso fare rilievo 
al solo utile personale del pubblico ufficiale, ma punire ogni ingerenza 
profittatrice dello stesso pubblico ufficiale per finalit� di cal'llttere 
privato (3). 

(Omissis). -I ricorsi non sono fondati. 

Per quanto anzitutto riguardava i motivi di carattere strettamente 
processuale, � da osservare che non sussistono le dedotte nullit�. 

L'avviso di fissazione del dibattimento notificato all'avv. Erminio 
Grasso, anche se conteneva l'indicazione del solo imputato capolista, 
con aggiunta del numero degli altri, deve ritenersi valido, in quanto 
si era espressa la precisa menzione degli estremi della sentenza e, 
peraltro, lo stesso avv. Grasso assisteva quattro dei cinque imputati: 
l'atto era quindi idoneo ad assolvere la funzione assegnatagli dalla 
legge e nessuna menomazione del diritto di difesa poteva in concreto 
sorgere. 

Ugualmente non sussiste la dedotta nullit� per inosservanza delle 
norme di cui agli artt. 304 bis e seguenti c. p. p. (omessa comunicazione 
ai difensori dell'esecuzione della perizia); poich� l'istruttoria si � svolta 
con il rito sommario, e le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 
11 dicembre 1965, hanno escluso la retroattivit� della dichiarazione 
di illegittimit� costituzionale, pronunciata dalla Corte Costituzionale, 
con decisione n. 52 del 16-26 giugno 1965. 

ha affermato che 1a dichiarazione di illegittimit� di una norma opera in 
modo simile all'annullamento, con incidenza quindi anche sulle situazioni 
giuridiche comunque divenute irrevocabili. 

La Corte di Cassazione si � sempre espressa in senso contrario, fino 
all'ultima decisione a Sezioni Unite con la quale � stato introdotto il criterio 
distintivo tra applicazione diretta e applicazione indiretta della norma 
dichiarata incostituzionale e con la conseguente affermazione che, ove la 
norma ,debba ricevere solo applicazione indiretta (come nel caso che il 
giudice del dibattimento controlli la validit� degli atti istruttori compiuti 
sotto il vigore della legge dichiarata incostituzionale) la retroattivit� della 
dichiarazione di illegittimit� � esclusa. 

Sulla questione, la dottrina � abbondantissima: v. da ultimo CoNso, 
Il deposito degli atti istruttori di difesa nelle varie ipotesi di ist1�uzione 
sommaria; ELIA, Sentenze interpretative di norme costituzionali e vincolo 
dei giudici; MonucNo, Una questione di costituzionalit� inutile:� illegittimo 
il penultimo capoverso dell'art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 372; tutti in 
Giur. Cost., 1966, 1697; FOLIGNO, Gli effetti della dichiarazione di illegittimit� 
costituzionale, in questa Rassegna, 1966, 181. 

(3) Giurisprudenza costante: Cass. 6 dicembre 1961, in Giust. Pen., 
261; 23 ottobre 1960, ivi, 1961, 450; 6 ottobre 1960, ivi, 1961, 529; 10 ottobre 
1961, in Cass. pen., 1962, 16. In dottrina, in senso restrittivo, v. ANTOLISEI, 
Manuale, parte speciale vol. II, 1960, 656; FosCHINI, Favoritismo e 
interesse privato, in Riv. it. dir. pen., 1957, 81. In senso estensivo v. MANZINI, 
Trattato di diritto penale italiano, 1950, 244. 
P.D.T. 

PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 487 

Per quanto concerne gli altri motivi prospettati, � da rilevare che 
la sentenza impugnata � adeguatamente motivata e la soluzione accolta 
risponde ad esatti criteri giuridici. 

Non � dubbio che l'essenza della previsione dell'art. 324 c. p. consiste 
nello sfruttamento dell'ufficio pubblico da parte del pubblico ufficiale 
per fini di carattere privato: scopo della norma � di impedire 
il sorgere di situazioni che, per il possibile contrasto di interessi, possono 
esser causa di danno per la Pubblica amministrazione, o comunque 
nuociono al prestigio della stessa. 

La restrittiva interpretazione sostenuta dalla difesa, e che riallaccia 
all'opinione da taluni espressa anche nella dottrina, non � accettabile; 
questa Corte intende attenersi all'orientamento, pure di recente effettuato 
in altre pronuncie, nel senso cio� che la norma dell'art. 324 c. p. 
deve ritenersi applicabile tanto nei casi in cui il pubblico ufficiale 
profitti dell'ufficio pubblico nel proprio personale interesse, quanto nei 
casi in cui egli si serv~ della sua carica per avvantaggiare altre persone. 

La terminologia impiegata dal legislatore e interesse privato " mostra 
come non si � inteso dal rilievo al solo utile personale del pubblico 
ufficiale, ma permise ogni ingerenza profittatrice dello stesso 
pubblico ufficiale, per :finalit� di carattere privato. 

Non vi �, pertanto, alcuna ragione per introdurre una distinzione 
nella portata della norma: l'essenza dell'illecito penale in esame, l'ingerenza 
profittatrice della carica, si realizza sia nel caso in cui il 
pubblico ufficiale assuma nell'atto inter�essenza personale, sia nel caso 
che si avvalga dell'ufficio per recare ad altri utile, e nell'uno e nell'altro 
caso viene ad essere leso lo specifico interesse dalla norma tutelato. 

N� vale far riferimento ad una valutazione comparativa degli 
art. 324 e 323, poich� quest'ultima norma ha carattere sussidiario ed � 
applicabile, quindi, solo quando il fatto non costituisca reato pi� grave. 

Nel caso, attraverso l'accertamento dei fatti correttamente compiuto 
dai giudici di merito, non vi sono dubbi che la condotta dell'assessore 
Palladino realizza -sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello 
soggettivo -gli estremi costitutivi del contestato delitto di cui all'art. 
324 c. p., ed altrettanto nel reato medesimo degli altri componenti 
della giunta Panzone, La Vigna e Tedesco. 

Non si tratta, invero, di una mera progressione della norma pubblicistica 
che fa carico all'amministratore di attenersi dal collaborare 
alla deliberazione della pubblica amministrazione, ma si � in presenza 
di una vera condotta profittatrice della carica, posta in essere dal Palladino, 
con la cooperazione degli altri assessori, condotta attraverso la 
quale la moglie dello stesso Palladino ha potuto ottenere una posizione 
di favore nell'acquisto dell'albero pagato per un prezzo esiguo, rispetto 
al costo reale. -(Omissis). 



PARTE SECONDA 


12 



RASSEGNA DI DOTTRINA 



PANucc10 V., Le dichiarazioni non negoziaU di volont�. Giuffr�, Milano, 
1966, pagg. 384. 

Con il libro in rassegna l'A. si � proposto lo� scopo di individuare un 
criterio di distinzione tra negozi giuridici e dichiarazioni non negoziali di 
volont� pi� soddisfacente di quelli fino ad oggi escogitati dalla dottrina 
privatistica. 

In realt�, il criterio suggerito dal P. vale a distinguere dai negozi le 
sole dichiarazioni non negoziali di volont� emesse dal titolare di un diritto 
soggettivo e relative ad un comportamento altrui (permessi, dichiarazioni 
imperative e determinative in genere, ordini, istruzioni, intimazioni, opposizioni), 
rimanendo escluse dal campo della sua indagine sia le dicharazoni 
non negoziali di volont� dell'obbligato e sia i c. d. accordi non negoziali 

(artt. 298, 2148, 2155, 2169, c. c.). 

A giudizio dell'A. le dichiarazioni non negoziali da lui prese in esame 

debbono distinguersi dai negozi giuridici in base al tipo di mutamento che 

esse determinano nel mondo giuridico perch� pu� tranquillamente affer


marsi che mentre i negozi trasformano gli elementi essenziali (soggetto, 

oggetto o altre modalit� considerate essenziali dalla legge o dalle parti) 

dal diritto soggettivo che sta alla loro base, le dichiarazioni non negoziali 

del titolare del diritto non toccano i predetti elementi essenziali ma pro


ducono solo una trasformazione nella dinamica interna del rapporto giu


ridico, inserendosi nel processo di realizzazione del diritto soggettivo. 

Esse, cio�, non comporterebbero un mutamento del diritto ma un 

mutamento nel diritto. 

Come appare chiaro, il criterio suggerito dal P., oltre che riguardare 

un tipo ben circoscritto di dichiarazioni non negoziali, � un criterio discre


tivo di carattere meramente negativo: esso vale solo ad escludere dal 

campo delle dichiarazioni di volont� non negoziali del titolare del diritto 

i fenomeni di costituzione, estinzione e modificazione del diritto soggettivo. 

Per giungere all'individuazione del predetto criterio di distinzione, l'A. 

affronta nel volume in rassegna prima il problema della classificazione 

delle dichiarazioni non negoziali di volont� e poi quello del loro regola


mento giuridico. 

Su questo secondo punto il P. segue i consueti e tradizionali temi di 

regolamento (capacit�, rappresentanza, vizi della volont�, limiti alla deter


minabilit� del contenuto, forma, interpretazione), riassumendo i principi 

generali che regolano le dichiarazioni non negoziali di volont� e tracciano 

un quadro dei rimedi ad esse applicabili. 

Interessanti osservazioni sul problema della causa e su quello della 

legittimazione concludono l'indagine di diritto positivo. 

L.M. 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


LEGGI E DECRETI * 

d. P. R. 4 gennaio 1967, n. 339. -Modifica il capo IV del regolamento 
generale dei servizi postali (parte seconda -servizi a danaro) approvato. 
con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni 
(G. U. 6 giugno 1967, n. 139). 
legge 28 aprile 1967, n. 263. -Modifica la disciplina fiscale degli assegni 
bancari (G. U. 16 maggio 1967, n. 122). 

legge 3 maggio 1967, n. 311. -Istituisce una nuova sezione di Corte 
di assise presso il Tribunale di Ca�gliari (G. U. 26 maggio 1967, n. 130). 

legge 3 maggio 1967, n. 317. -Modifica il sistema sanzionatorio delle 
norme in tema di circolazione e delle norme di regolamenti comunali 
e provinciali, sostituendo al!l.'ammenda la sanzione amministrativa, 
includendo la trasmissibilit� dell'obbligazione agli eredi e disciplinando 
la procedura su l'accertamento e la contestazione delle violazioni e 
per l'applicazione delle sanzioni (G. U. 29 maggio 1967, n. 133). 

legge 15 maggio 1967, n. 283. -Eleva a 240 giorni, per i contribuenti 
domiciliati o residenti nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate 
dell'autunno 1966, il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 
3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 sul condono delle sanzioni 
non penali in materia tributaria (G. U. 20 maggio 1967, n. 126). 

legge 15 maggio 1967, n. 430. -Istituisce una nuova sezione di Corte 
di assise di appello presso la Corte di appello di Catanzaro (G. U. 22 
giugno 1967, n. 154). 

legge 18 maggio 1967, n. 318. -Contiene modifica alle norme sulle 
pensioni di guerra (G. U. 29 maggio 1967, n. 133). 

legge 18 maggio 1967, n. 388. -Modifica gli articoli 286, 287 e 289 
del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 
settembre 1931, n. 1175, nel quale inserisce '.Q,Uove disposizioni per la 
disciplina della riscossione di carichi arretrati di tributi locali (G. U. 
15 giugno 1967, n. 148). 

legge 29 maggio 1967, n. 379. -Modifica norme sulla riforma fondiaria, 
prevedendo per gli assegnatari dei termini espropriati o accuistati 

(*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse. 



PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 97 

dagli Enti di sviluppo la� possibilit� di riscattare, con le condizioni e le 
modalit� indicate, le annualit� previste dall'atto di assegnazione (G. U. 
14 giugno 1967, n. 147). 

legge 5 giugno 1967, n. 431. -Contiene modifiche al titolo VIII del 
libro I del Codice civile ed inserisce il nuovo capo III, con norme sulla 
adozione speciale (G. U. 22 giugno 1967, n. 154). 

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO 
DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE * 


NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

codice di procedura .penale, art. 177-bis (Notificazione all'imputato 
all'estero), nei limiti in cui consente al giudice di emettere il decreto 
di cui all'art. 170 dello stesso codice, prima che sia trascorso un congruo 
termine per l'elezione di domicilio da parte dell'imputato (art. 24, 
secondo comma, della Costituzione) (1). 

Sentenza 9 giugno 1967, n. 70, G. U. 10 giugno 1967, n. 144. 

Ordinanza di rimessione 21 gennaio 1966 del Pretore di Castiglione 
delle Stiverie, G. U. 30 aprile 1966, n. 105, e in questa Rassegna, 1966, 
II, 100. 

r. d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle leggi sulla protezione 
della selvaggina e per l'esercizio della caccia), art. 67, primo comma, 
nella parte in cui dispone che la gestione della riserva ivi prevista sia 
a vantaggio degli iscritti alla sezione della Federazione della caccia. 

Sentenza 9 giugno 1967, n. 71, G. U. 10 giugno 1967, n. 144. 
Ordinanza di rimessione 17 gennaio 1967 del Pretore di Saluzzo, 

G. U. 30 aprile 1966, n. 105, e in questa Rassegna, 1966, II, 104. 
d. lg. lgt. 9 novembre 1945, n. 848 (Trattamento di pensione degli 
addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, gi� licenziati per 
motivi politici), art. 6. 
Sentenza 9 giugno 1967, n. 69, G. U. 10 giugno 1967, n. 144. 

Ordinanze di rimessione 24 gennaio 1966 e 30 maggio 1966 del 
Tribunale di Roma (G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e 24 dicembre 1966, 

n. 324, e in questa Rassegna, 1966, II, 207 e 289). 
(*) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ai 
quali sono state o decise le questioni di legittimit� costituzionale. 

(1) L'articolo 177 bis del codice di procedura penale, nelle parole �nei iuogo in 
cui si procede �, � stato dichiarato incostituzion�le con sentenza 23 aprile 1965, n. 31. 

98 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d. P. R. 9 maggio 1961, n. 779 (Norme sul trattamento economico e 
normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle 
provincie di Matera e Potenza), artic�olo unico, per la parte in cm rende 
obbligatorio erga omnes, l'accantonamento presso fa Cassa edile di 
Potenza dei contributi dovuti per ferie, gratifica natalizia e festivit�, 
previsti dall'art. 10 del contratto collettivo per la provincia di Potenza 
10 settembre 1959. 
Sentenza 9 giugno 1967, n. 73, G. U. 10 giugno 1967, n. 144. 
Ordinanza di rimessione 29 aprile 1966 del Pretore di Pescopagnano, 
G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa Rassegna, 1966, II, 212. 

NORME DELLE QUALI � STATA DICHIARATA NON FONDATA 
LA QUESTIONE 'DI LEGITTliMITA COSTITUZIONALE 


codice civile, art. 271 (Legittimazione attiva e termine) (artt. 3 e 30 
della Costituzione) (2). 

Sentenza 5 maggio 1967, n. 58, G. U. 13 maggio 1967, n. 120. 
Ordinanze di rimessione 28 maggio 1965 del Tribunale di Torino 

(G. U. 31 dicembre 1965, n. 326, e in. questa Rassegna, 1965, II, 172) 
e 8 novembre 1965 del Tribunale di Roma (G. U. 30 aprile 1966, n. 105, 
e in questa Rassegna, 1966, II, 22). 
codice di procedura civile. art. 513 (Ricerca delle cose da pignorare), 
primo comma, ultima parte (art. 13, secondo comma, della Costituzione). 

Sentenza 9 giugno 1967, n. 67, G. U. 10 giugno 1967, n. 144. 
Ordinanza di rimessione 28 novembre 1965 del Pretore di Fermo, 

G. U. 12 marzo 1966, n. 64, e in questa Rassegna, 1966, II, 1000. 
codice di procedura civile, art. 522 (Compenso del custode), prima 
parte (artt. 1, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). 

Sentenza 5 maggio 1967, n. 60, G. U. 13 maggio 1967, n. 120. 
Ordinanza di rimessione 23 novembre 1965 del Pretore di Viterbo, 

G. U. 14 maggio 1966, n. 118, e in questa Rassegna, 1966, II, 153. 
Codice penale, art. 204 (Accertamento di pericolosit�. Pericolosit� 
sociale presunta), secondo comma, e art. 222 (Ricovero in un manicomio 
giudiziale), primo comma (artt. 13, primo e secondo comma, 24 secondo 
comma, 27, secondo comma, e 32 della Costituzione) (3). 

(2) Questioni proposte anche dalla Corte d'appello di Bologna con due ordinanze 
del 18 novembre 1966 (G. U. 22 nprile 1967, i1. 102, e retro, II, 59-60). 
(3) La questione di legittimit� costituzionale dell'art. 204, secondo comma, del � 
codice penale, � stata gi� dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 13, secondo ~� 
comma, della Costituzione, con sentenza 10 marzo 1966, n. 19. 
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&!~ie~a 9 giugno 1Q6.7, n. 68, G. u. l& giugno 1967, n. 144, 

Otdinan.ze di :rhnes1ione 15 luglio :tt6S e 16 nove~bre 196fLj~lla 
sezione tstruttorta del!ll! Corte �tli~ appello di Genova (G. u. 27 novembre 
19f5., n. 2f,>7, e 15 gennaio 196$, n. 12, e in questa Rassegna, 196~. II, 

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173 e 1966, II, 22); 9 novembre 1965 del giudice istruttore del Tribunale 
di Siena (G. U. 15 gennaio 1966, n. 12, e in questa Rassegna, 1966, II, 
21); e 26 .maggio 19.6:6 del Pr~ore di Pieve di Cadore (G. u. 217 agosto 
1966, n. 213, e in questa Rassegna, 1966, ll, 201) . 

.-�~� tll p!t~.duro �penctle. art. 74 ll1$!1fei.tict �deti~aZio1lie penale da 

p~irte. �~el.~bl>~i<;P�m4m~tf'I'~ o. �tel ~etoTe} � c.rt~.�34>$ (:Pot(fri del 1J}l)tii!tore 
'fl'.e;~ f>T'1�:�tti~~~to �~ ~t'l"y,z;~,~. ~ . . . .. . ;.>,~ ~'1le p$rtt in: �uJ. ~oAted;
sc"Ono ~{:0"ttp~e il/pot�;~ dj Ei~e~ re tazfon� penw, di istrqire ll 
re~ativ:C> :proce$so e .di pll"t\l:nunzi~J;si in ~e.tsttuttoria sull'azione penale 

� A~�o� $tessb: �JFO:J!l\QSS~ (a~~� 1:0:1, s~do co~~h 101, primo eomm~. 
~!~~ ~�~~);~::~~!,~O '~~~t:��~�.. ~;fi2>~~l~~ \(~91~\~~0~'). (4); 
��� ". � len\t~t.'24'ma,apo t�9$7� ���61 G u,.g.'1 ma;g:gito t967 n 132 
. . . Ot-,~-�~ fl~~st~~:li�1Wfio tli~d dell:?r~tare .il C~Lt~niss~tta, 

G. �u. 24 $f/1t1flemit,r~ J96.,, n.. 239~ie Jn questa Rtt'B.settfnq., J;Qt6, 1I, 248. 
�:c~4l~� ~t ,,o,~~ql)q 1~~~1,, '.;t�� JO$ J(;iudiZi.o 4$1'et.mni~~te. 4~1'ant~ 

~~ -~J..t�nt�. 114'.it:j ~�~o~��~&mt�~ 1'9'2, primo eo�nma, 107, prbno 

e 
q'Qa~o; comma,. � 112. <te)la �Costitu~ione). � 

$ent~1lza 24 m.aggio 1967, n~ <U.,G. v. 27 mag~o 1967, n. 132. 
Q!td,in3�l-Cli. rii'l��i~ione !4 'l~~i<> 1965 d~I. Pretore. di Pl'izzi, 

G. {1. 3"1 �nov~bre !ttlti, n. M; e in 1qlfesta RusseQM, 1965, Il, 173. 
co�l.. 41 proo~d�tct "JJcale. cani~ol.i oampresi:nel Hll'o ter.101 titoli �primo 

e. se4'0llclo11 cctpi �P�?lm�. ,,.:.,;a e t~l'lo (artt. "Qi5-496), nelle parti in cui 
.. 
�onf~iseono. al �Ptet~e il :pote~e.4,~ emettere il ~~reto f.il cita~one per 
il. gludlz)Q, .<li di:i.i,lere il dib�ttimento e di emettere la conseguente 
se~enia per i reati . i;ter i t\t;ttali. ha iniziato l'aZ'fone' penale e svolto la 
relf;i:tiv:a istruttQr�a. (art. :3 .della Co$titu~i:one). 

$~nten.za 24 ma.iol967, n. $1, a. u. ~1 m:aggi� 1'967, n. 132. 
Ordii~nza di �imesM(i)tte li� .1Q;Jtllo 1966 4~1 Pretor~ di Caltanissetta, 

G. U. 24 s~ttem:bre 1:96G, n. 239, e in questa Rassegna, 1966, Il, 249. 
r� d. lO gennaio 189~. n. 26 (Testo u'flitco dell� leggi sugli spiriti), 
art. 18, ultlmo comm�J. riprqvato :nel tetzo comma dell'articolo 37 del 

(4) L'articolo 898 del codice. di procedura pen:ale, � � netie pa1"ti in �ui, nei 
pro.vvedimenti di competenza dei PT'etOTi?, non prevede la contestazione det fatto e 
Z'�nterrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al C(l'fli,Piniento di atti di ~struzioni >, 
� stato dichla11ato incostituzionale con sentenza 28 �aprile 1966, n. 3,3. La q:uestione di 
legittin1it� castituzionale dell'articolo 398, nelle parti in cui non prevede l'obbligo 
della contestazione del fatto, qualora non si proceda al com{litnento di atti di istruzione 
� stata dichiarata non fondata, in :riferimento all'articolo 24, secondo comma, 
della Costituzione, con sentenza 18 aprile 1967, n. 46. 



100 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

testo unico approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (artt. 3, 24, 
terzo comma, e 27, primo comma, della Costituzione). 

Sentenza 24 maggio 1967, n. 62, G. U. 27 maggio 1967, n. 132. 
Ordinanza di rimessione 28 gennaio 1966 del Tribunale di Belluno, 

G. U. 30 aprile 1966, n. 105, e in questa Rassegna, 1966, II, 102. 
r. d. I. 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di compravendita 
degli autoveicoli ed istituzione del pubblico Registro Automobilistico 
presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia), art. 7, quarto comma 
(artt. 3 e 24 della Costituzione) (5). 

Sentenza 5 maggio 1967, n. 59, G. U. 13 maggio 1967, n. 120. 

Ordinanze di rimessione 24 gennaio 1966 e 25 gennaio 1966 del 
Pretore di Catania (G. U. 26 marzo 1966, n. 76, e 12 marzo 1966, n. 64, 
e in questa Rassegna, 1966, II, 103). 

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette), art. 182, ultimo comma, in relazione agli articoli 48 (recte: 49) 
della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 
lartt. 76 e 77 della Costituzione). 
Sentenza 9 �giugno 1967, n. 72, G. U. 10 giugno 1967, n. 144. 
Ordinanza di rimessione 8 novembre 1965 della Commissione distrettuale 
delle imposte di Casale Monferrato, G. U. 12 marzo 1966, 

n. 64, e in questa Rassegna, 1966, II, 105. 
legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali 
ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del 
trattamento di previdenza e di quiescenza), articolo unico art. 81, quarto 
comma, della Costituzione). 

Sentenza 5 maggio 1967, n. 55, G. U. 13 maggio 1967, n. 120. 

Ordinanza di rimessione 3 novembre 1964 della Corte d'appello 
di Bari, G. U. 13 febbraio 1965, n. 39, e in questa Rassegna, 1965, 
II, 15. 

d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 (Norme sul trattamento economico e 
normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie 
ed affini), articolo unico, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes 
l'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 
(art. 76 della Costituzione) (6). 
Sentenza 5 maggio 1967, n. 54, G. U. 13 maggio 1967, n. 120. 
Ordinanza di rimessione 26 ottobre 1965 del Pretore di Cavalese, 

G. U. 31 dicembre 1965, n. 326, e in questa Rassegna, 1965, II, 174. 
(5) La questione � stata riproposta dal Pretore di Roma anche in riferimento 
all'art. 113 della Costituzione (ordinanza 2 febbraio 1967, G. U. 8 aprile 1967, n. 89, 
e retro, II, 65). 
(6) Il d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032, � stato dichiarato incostituzionale per la 
parte in cui rende obbligatorie erga omnes le seguenti disposizioni del controllo col

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 101 

d. P. R. 31 dicembre 1963, n. 2105 (Modificazioni alle circoscrizioni 
degli uffici giudiziari), art. 9 (art. 25, primo comma, della Costituzione). 
Sentenza 5 maggio 1967, n. 56, G. U. 13 maggio 1967, n. :i2o: 
Ordinanza di rimessione 22 ottobre 1965 del Tribunale di Salerno, ), 

G. U. 11 dicembre 1965, n. 309, e in questa Rassegna, 1965, II, 175. 
legge reg. sic. approv. 21 dicembre 1966 (Modifiche alla legge approvata 
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 luglio 1966, 
concernente modificazioni alla legge 25 giugno 1965, n. 16, recante 
provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamit�) 
(art. 17 lett. f dello Statuto della Regione siciliana, e art. 3 della Costituzione). 


Sentenza 5 maggio 1967, n. 57, G. U. 13 maggio 1967, n. 120. 
Ricorso del Commissario dello Stato, per la Regione siciliana depositato 
il 5 gennaio 1967, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12, e retro, II, 21. 

NORME DELLE QUALI � STATO PROMOSSO 
GIUDIZIO DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 


codice di procedura civile, camb. disp. art. 301 (Morte o impedimento 
del procuratore) e art. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione), in 
quanto prevede l'estinzione del processo per mancata riassunzione nel 
termine di sei mesi dall'interrogazione anche per l'ipotesi di interruzione 
per morti, radiazione o sospensione del procuratore, in cui H. 
termine decorre da una data che per� senza colpa rimanere ignota alle 
parti (art. 24 della Costituzione) (7). 

Corte di appello di Catania, ordinanza 22 dicembre 1966, G. U. 
24 giugno 1967, n. 157. 

codice di procedura civile, art. 622 (Opposizione della moglie del 
debitore), sia perch� limita alle sole ipotesi previste l'opposizione della 
moglie contro i debitori del marito (art. 24 della Costituzione), sia 

lettivo di lavoro 24 luglio 1959, relativo al trattamento economico e normativo degli 
organi addetti alle industrie edilizie ed affini: art. 34, per il riferimento alle Casse 
edili di cui alla fine del terzultimo comma (sentenza 13 luglio 1963, n. 129), art. 55 
(sentenza 6 luglio 1965, n. 56)., art. 56 (sentenza 23 maggio 1966, n. 45), art. 61 
(sentenza 9 giugno 1965, n. 43), e art. 62 (13 luglio 1963, n. 129). 11 d. P. R. 14 lugilo 
1960, n. 1032, � stato inoltre dichiarato incostituzionale nella parte in cui rende 
obbligatorio erga omnes l'art. 46 del contratto collettivo di lavoro 1� agosto 1959, per 
gli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini (sentenza 4 febbraio 1967, n. 9). 

(7) Questione gi� proposta dal Tribunale di Catania con ordinanza 17 gennaio 
1966 (G. U. marzo 1966, n. 64, e in questa Rassegna, 1966, II, 100), dalla Corte 
di cassazione con ordinanza 16 febbraio 1966 (G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in 
questa Rassegna, 1966, II, 201), dal Tribunale di Roma con ordinanza 10 novembre 
1966 (G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e retro, II, 15), e dalla Corte di appello di 
Bologna con ordinanza 28 novembre 1966 (G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e retro, II, 60). 

102 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

perch� le limitazioni alla proponibilit� ed ai mezzi di prova concorrono 
l'opposizione solo della moglie (artt. 3 e 29 della Costituzione) (8). 

Pretore di Trieste, ordinanza 12 agosto 1966, G. U. 10 giugno 
1967, n. 144. 

c:odic:e penale, art. 330 (Abbandono collettivo di pubblici servizi, 
impieghi, servizi o lavori), da considerarsi in vigore pur malgrado la 
soppressione-dell'ordinamento cooperativo, in quanto limita la libert� 
sindacale ed impedisce l'esercizio del diritto di sciopero (artt. 39 e 40 
della Costituzione) (9). 

Giudice istruttore del Tribunale di Roma ordinanza, 21 luglio 1966, 

G. U. 24 giugno 1967, n. 157. 
c:odic:e penale, art. 708 (Possesso ingiustificato di valori), in quanto 
determina la qualit� dell'oggetto del possesso ingiustificato in relazione 
alla condizione economico-sociale del p.ossessore (art. 3 della Costituzione). 


Giudice istruttore del Tribunale di Torino, ordinanza 14 marzo 
1967, G. U. 27 maggio 1967, n. 132. 

c:odic:e di procedura penale, art. 225 (Sommarie informazioni) e art. 392 
(Forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria), primo 
comma, in quanto, con gli incisi " per quanto � possibile � e " in quanto 
sono applicabili�, rendono possibile non applicare all'istruzione sommaria 
gli articoli 304 e 304 quater del codice di procedura penale 
(artt. 24, secondo com'.llla, 23, primo comma, della Costituzione) (10). 

Giudice istruttore del Tribunale di Bologna, ordinanze 30 gennaio 
1967 (G. U. 24 giugno 1967, n. 157) e 31 gennaio 1967 (G. U. 10 giugno 
1967, n. 144). 

(8) Questioni gi� proposte, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 29, secondo 
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano (ordinanza 23 maggio 1966, 
G. U. 12 novembre 1966, n. 284, e in questa Rassegna, 1966. II, 285). 
(9) Questioni dichiarate non fondate, e ai sensi e nei limiti risultanti dalla motivazione,, 
ed in riferimento al solo articolo 40 della Costituzione, con sentenza 28 dicembre 
1962, n. 123 (ritenuta, nell'ordinanza sopra indicata, non espressamente risolutiva 
della questione). 
(19) Il primo comma dell'art. 392 del codice di procedura penale, nella parte in 
cui, con l'inciso � in quanto sono applicabili ,,, rende possibile non applicare alla 
istruzione sommaria gli articoli 304 bis, 304 ter e 304 quater del codice di procedura 
penale, � stato dichiarato incostituzionale con sentenza 26 giugno 1965, n. 52; nella 
sentenza 19 febbraio 1965, n. 11, invece, la Corte costituzionale, adottando una interpretazione 
della no.rma in contrasto con quella giurisprudenziale (di cui prender� 
atto nella successiva decisione) aveva dichiarata la questione non fondata. 
La stessa questione � stata nuo\�amente sollevata dal Pretore di Empoli (� in 
via subordinata " rispetto alla richiesta di decisione sul conflitto sorto tra la Corte 
costituzionale e la Corte di cassazione e al provvedimento di sospensione del processo 
in attesa della risoluzione, di ufficio, del conflitto), nel condizionante presupposto che 
possa considerarsi necessario provocare in ciascun processo, perch� rispetto ad esso 


1-



J 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

103 

codice di procedura penale, art. 231 (Atti ed informative del pretore) 
e art. 398 (Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria), 
nella parte in cui prevedono la possibilit� per il pretore di ord�ii�re la 
citazione a giudizio o di provvedere al giudizio per decreto senza procedere 
ad atti di istruzione e, in particolare, senza preventiva contestazione 
del reato ed interrogatorio dell'imputato (artt. 3 e 24 della Costituzione) 
(11). 

Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, ordinanza 24 febbraio 1967, 

G. U. 24 giugno 1967, n. 157. 
codice di .procedura penale, art. 389 (Casi in cui si procede con istruzione 
sommaria), Terzo c�omma, in quanto rimetti all'insindacabile potere 
del pubblico ministero di stabilire se e quando la pro~a � evidente e 
se e quando si debba procedere ad istruttoria formale o sommaria 
(art. 25 della Costituzione). 

� Tribunale di Palermo, ordinanza 4 marzo 1967, G. U. 10 giugno 
1967, n. 144. 

codice di procedura penale, art. 395 (Richiesta di proscioglimento e sentenza 
del giudice istruttore), ultimo comma, in quanto prevede solo per 
alcune ipotesi di proscioglimento istruttorio la necessit� che l'imputato 
sia stato interrogato o che il fatto sia stato enunciato in un ordine di 
cattura, di comparizione o di accompagnamento rimasto senza effetto 
(artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione) (12). 

Giudice istruttore del Tribunale di Bologna ordinanze 30 gennaio 
1967 (G. U. 24 giugno 1967, n. 157) e 31 gennaio 1967 (G. U. 10 �giugno 
1967, n. 144). 

risulti operante, la decisione della Corte costituzionale sulla illegittimit� costituzionale 
delle disposizioni (ordinanza 5 gennaio 1966, G. U. 12 mal."ZO 1966, n. 64, e in questa 
Rassegna, 1966, II, 101); la questione risulta peraltro superata con la sentenza 29 dicembre 
1966, n. 127, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata 
la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 30, terzo comma della legge 11 marzo 
1953, n. 87. 

La questione di legittimit� costituzionale dell'art. 392, primo comma, riguardo 
all'inciso e in quanto applicabili " (ed in quanto rende possibile non applicare alla 
istruzione sommaria l'articolo 372 del codice di procedura penale) � stata dichiarata 
non fondata con sentenza 29 dicembre 1966, n. 127. 

L'art. 392, terzo comma, ultima parte (in quanto consente al Procuratore generale, 
che ha assunto o avocato a s� l'istruzione sommal."ia della causa, di rimettere 
gli atti del processo alla Sezione istruttoria), � stato dichiarato incostituzionale con 
sentenza 2 aprile 1964, n. 32. 

(11) Questioni dichiarate non fondate con sentenza 18 aprile 1967, n: 46. L'articolo 
398 del codice di procedura penale, nelle parti in cui, nei procedimenti di competenza 
del Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, 
qualora si proceda al conseguimento di atti di istruzione, � stato dichiarato 
incostituzionale con sentenza 28 aprile 1966, n. 33. 
(12) Questione gi� proposta, dallo stesso Giudice istruttore, con ordinanza 18 novembre 
1966, G. U. 25 marzo 1967, n. 77, e retro, 11, 61. II primo comma dell'art. 395, 

104 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice di procedura penale, art. 636 (Intervento della persona interessata) 
e art. 637 (Investigazioni del giudice di sorveglianza), in quanto 
disciplinano il procedimento per l'applicazione deHe misure di "Sicurezza, 
che deve riconoscersi di natura giurisdizionale, senza assicurare 
un valido contradittorio con l'internato, n� la effettiva possibilit� di 
assistenza tecnica e professionale (artt. 24, secondo comma, e 25 della 
Costituzione). 

Giudice di sorveglianza del Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 
20 aprile 1967, G. U. 24 giugno 1967, n. 157. 

codice della navigazione, artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245, 1247, in quanto 
attribuiscono funzioni giurisdizionali al comandante del porto (disp. 
trans. VI e artt. 25 e 102 della Costituzione) (13). 

Pretore di Amalfi, ordinanza 2 marzo 1967, G. U. 13 maggio 1967, 

n. 120. 
legge 20 marzo 1865, n. 2248, ali. F (Legge nei lavori pubblici), art. 317, 
in quanto conferisce al Governo il potere di emanare norme penali nell'esercizio 
di una potest� regolamentare (artt. 1, secondo comma, 70, 76, 
77 e 25, secondo comma, della Costituzione) (14). 

Pretore di Caltanissetta, ordinanza 25 febbraio 1967, G. U. 24 giugno 
1967, n. 157. 

in quanto consente al Procuratore generale, che ha assunto e avocato a s� l'istruzione 
sommaria della causa, di rimettere gli atti del processo alla Sezione istruttoria, � 
stato dichiarato incostituzionale con sentenza 2 aprile 1964, n. 32. 

(13) Questione gi� dichiarata non fondata, per l'articolo 1238 del codice della 
navigazione ed in riferimento all'articolo 102 della Costituzione, con sentenza 10 giugno 
1960, n. 41. Altre questioni d� legittimit� costituzionale dell'articolo. 1238 del 
Codice della navigazione, in quanto attribuisce concorrenza giurisdizionale alla stessa 
autorit� che svolge la funzione regolamentare, � stata proposta. in riferimento all'articolo 
104, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma (ordinanza 
17 marzo 1966, G. U. 21 maggio 1966, n. 124, e in questa Rassegna, 1966, II, 155). La 
questione di legittimit� costituzionale dell'art. 1240, terzo comma, del codice della 
navigazione � stata dichiarata non fondata, in riferimento all'articolo 25, primo 
comma, alla Costituzione, con sentenza 28 gennaio 1965, n. 1. 
(14) J,a questione, proposta dal Pretore di Borgo San Lorenzo con ordinanza 
23 giugno 1865 e dal Pretore di Caltanissetta con ordinanza 6 dicembre 1965, torna 
all'esame della Corte costituzionale che con ordinanza 19 dicembre 1966, n. 126 aveva 
disposto la restituzione degli atti ai giudici a qu.ibu.s per un nuovo giudizio sulla rilevanza, 
con riguardo alle norme di cui all'articolo 26 della legge 30 gugno 1906, n. 272 
(riprodotto nell'articolo 216 del r. d. 9 maggio 1912, n. 1447) e all'articoJ.o 1 del 

r. d. I. 18 gennaio 19.32, n. 43, convertito in legge 24 marzo 1932, n. 300: disposizioni 
nelle quali il Pretore di Caltanissetta ha escluso di poter considerare eccepite le 
norme penali del regolamento approvato con r. d. 31 ottobre 1973, n. 1687, ritenuto 
quindi tuttora vigente. La questione, che anche il Pretore di Borgo San Lorenzo ha 
nuovamente rimessa all'esame della Corte costituzionale (ordinanza 9 febbraio 1967, 
G. U. 22 aprile 1967, n. 102 e, retro, II. 63), � stata pro.posta anche dal Pretore di Priverno, 
in riferimento agli articoli 2, 13, 16 e 41 della Costituzione (ordinanza 7 giugno 
1966, G. U. 10 settembre 1966, n. 226 e in questa Rassegna, 1966, II, 249), e dal 
Pretore di Pavia, in riferimento agli articoli 13, secondo comma, e 25, secondo 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE. 105. 

legge 7 gennaio 1929, n. 4 ('Norme generali per la repressione delle 
violazioni delle leggi finanziarie) artt. 21, n. 1, e 36, in quanto attribuiscono 
funzioni giurisdizionali ad un organo dell'Amministrazione civile 
dello Stato ed in posizione di dipendenza gerarchica dal potere esecutivo, 
e che non gode la garanzia d'indipendenza e d'inamovibilit� che 
la Costituzione assicura ai giudici ordinari (artt. 101 e 108 della 
Costituzione) (15). 

Tribunale di Salerno, ol'dinanza 3 marzo 1967, G. U. 24 giugno 
1967, n. 157. 

r. d. 17 agosto 1935, n. 1765 (Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria 
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), 
art. 4 (16), in quanto -con disparit� di trattamento tra le categorie 
di lavoratori, colpiti da infortunio, e gli altri cittadini, colpiti da analogo 
evento produttivo di danno, ed anche tra i vari lavoratori, colpiti 
dallo stesso evento, a seconda che siano soggetti o meno alla legge 
infortunistica -esonera da responsabilit� civili H datore di lavoro 
(tranne che in ipotesi di sentenza penale di condanna), senza assicurare 
l'integrale soddisfazione del diritto del lavoratore al risarcimento 
del danno in caso di infortunio (artt. 3, primo e secondo comma, 35, 
36, 38, e 41 della Costituzione). 

Tribunale di Roma, ordinanza 10 febbraio 1967, G. U. 24 giugno 
1967, n. 157. 

r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), art. 65, in 
quanto attribuisce alla Corte di Cassazione la qualifica di organo supremo 
della giustizia ed il compito di assicurare l'esatta osservanza e 
l'uniforme interpretazione della legge e l'unit� del diritto oggettivo 
nazionale, nella misura in cui si attribuisce ai concetti di supremazia e 
di unitariet� il significato letterale e la portata che � loro propria 
(art. 101 della Costituzione) e in relazione ail caso in cui dalla rivendi-
comma, della Costituzione (ordinanza 13 gennaio 1967, G. U. 8 aprile 1967, n. 89, e 
retro, IJ, 63). 

(15) La questione di legittimit� costituzionale dell'articolo 36 della legge 7 gennaio 
1929, n. 4, � stata dichiarata non fondata, in riferimento all'articolo 102 della 
Costituzione, con sentenza 6 luglio 1965, n. 58. 
(16) Il terzo comma (nelle parti in cui limita la responsabilit� civile del datore 
di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato, all'ipotesi in cui questo sia 
stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche 
dagli altri dipendenti, del cui fatto debba rispondere secondo il Codice civile) e il 
quinto comma (in quanto consente che il giudice civile possa accertare che il fatto 
che ha provocato l'infortunio costit1.iisca reato soltanto nelle ipotesi di estinzione 
dell'azione penale per morte clell'imputato o per amnistia, senza menzionare l'ipotesi 
d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, dichiarato incostituzionale, con la stessa sentenza e 
negli stessi limiti, a norma dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87). 
Con la stessa sentenza � stata invece dichiarata non fondata, in riferimento agli 
articoli 3, primo e secondo comma 35 e 38 della Costituzione, la questione di legittimit� 
costituzionale del primo e del secondo comma della disposizione. 

106 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cata preminenza di interpretazione scaturiscono effetti di conformit� 
costituzionale (art. 134 della Costituzione). 

Pretore di Milano, ordinanza 30 gennaio 1967, G. U. 24 giugno 
1967, n. 157. 

legge 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato 
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa), art. 220, in relazione all'art. 49, in quanto si impone 
al fallito l'obbligo, penalmente sanzionato, di presentarsi al curatore 
ogni qualvolta questo lo richiede (artt. 13 e 16 della Costituzione). 

Pretore di Saronno, ordinanza 10 marzo 1967, G. U. 27 maggio 
1967, n. 132. 

legge 2 luglio 1949, n. 408 (Disposizioni per l'incremento della costruzione 
edilizia), art. 17, secondo comma, in quanto esclude dalle agevolazioni 
tributarie, con discriminazione in ordine alla quale ass\lllla 
rilievo la capacit� economica dell'acquirente, la vendita di negozi che 
non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero 
fabbricato (artt. 3 e 53 della Costituzione). 

Commissione provinciale delle imposte di clienti, ordinanza 10 
novembre 1966, G. U. 24 giugno 1967, n. 157. 

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette), art. 143, sec�ondo comma, lettera a e b, e ultimo comma, sostituito 
dall'art. 6 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, in quanto implicitamente 
abroga il beneficio concesso ai dipendenti statali con l'art. 31, 
primo e secondo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 (non abrogato 
dall'art. 2, terzo e quarto comma, della legge 21 maggio 1952, n. 477, 
e dall'art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 361), per eccesso dai limiti 
della delega conferita con l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 
(art. 76 della Costituzione). 
Commission~ distrettuale delle imposte di Urbino, ordinanza 7 
dicembre 1965, G. U. 27 maggio 1967, n. 132. 

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette), art. 209, secondo �comma, in quanto al coobbligato solidale, tale 
presunto dall'art. 197 del d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, non � assicurata 
alcuna tutela giurisdizionale entro gli atti della pubblica Amministrazione 
(art. 113, primo comma della Costituzione), e non � garantita 
la possibilit� di agire in giudizio per far dichiarare l'inesistenza 
della sua qualit� di coobbligato solida�le (art. 24, primo comma, della 
Costituzione) (17). 
(17) Varie questioni di legittimit� costituzionale dell'art. 209 sono gi� state 
dichiarate non fondate con sentenze 7 luglio 1962, n. 87 (artt. 3 e 113 della Costituzione), 
4 luglio 1963, n. 116 (art. 102 della Costituzione) e 26 no;vembre 1964, n. 93 
(artt.3, 24, primo comma e 42, secondo e terzo comma della Costituzione). 



PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 107 

Pretore di Omegna, ordinanza 20 febbraio 1967, G. U. 13 maggio 
1967, �n. 120. 

legge 4 dicembre 1962, n. 1682 (Modificazioni ed aggiunte agli articoli 
39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, 

n. 645), art. 6, che sostituisce l'ultimo comma dell'art. 143 del d. P. R. 
29 gennaio 1958, n. 645, che ha implicitamente abrogato il beneficio 
concesso ai dipendenti statali con l'art. 31, primo e secondo comma, 
della legge 8 aprile 1952, n. 212 (non abrogato dall'art. 2, terzo e quarto 
comma, della legge 21 maggio 1952, n. 477, n� dall'art. 1 della legge 
28 maggio 1959, n. 361) (art. 76 della Costituzione). 
Commissione distrettuale delle imposte di Urbino, ordinanza 7 dicembre 
1965, G. U. 27 mag-gio 1967, n. 132. 

legge 9 gennaio 1963, n. 7 (Divieto di licenziamento delle lavoratrici 
per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: 
e Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri �), art. 1, ultimo 
comma, in quanto presume invio et de jure, per tutte le ipotesi diverse 
da quelle per le quali ammette la prova contraria, che il matrimonio 
della lavoratrice sia stato il motivo del licenziamento (artt. 2, 3, 37 e 41 
della Costituzione). 

Tribunale di Como, ordinanza 9 gennaio 1967, G. U. 24 giugno 
1967, n. 157. 

legge reg. sic. 16 marzo 1964, n. 4 (Ripartizione dei prodotti agricoli), 
mantenuta in vigore pur essendo intervenuta la legge nazionale 15 settembre 
1964, n. 756, dalla legge regionale 3 giugno 1966, n. 13, in 
quanto disciplina rapporti di diritto privato senza che ricorrano gli 
estremi della temporaneit� e della eccezionalit�, e con criteri in contrasto 
con quelli della legge nazionale 15 settembre 1964, n. 756 (art. 14 dello 
3, e Statuto della Regione siciliana e art. 117 della Costituzione); artt. 1, 
2, 3, e 8, in quanto vincolano il diritto di propriet� e la liberta iniziativa 
economica per un periodo di tempo non determinabile nella sua 
effettiva durata (art. 3 della Costituzione), e prevedono la ripartizione 
dei prodotti secondo proporzioni che possono risultare diverse da quelle 
liberamente concordate (artt. 41 e 42 della Costituzione) (18). 

Giudice conciliatore di Alcamo, ordinanza 3 marzo 1967, G. 'U. 
23 maggio 1967, n. 132. 

(Hl) Analoghe questioni sono stati gia proposte dal Pretore di Noto. (ordinanza 
27 ottobre 1966, G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e retro, II, 19), dal Pretore di Lentini 
(ordinaru.a 28 novembre 1966, G. U. 8 aprile 1967, n. 89, e retro, II, 70), e dal 

Pretore di Mazara del Vallo (ordinanze 16 gennaio 1967 (tre), G. U. 25 febbraio 1967, 

n. 51, e retro, II, 70). 

108 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione deUe frodi 
nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), per eccesso 
dai limiti temporali della delega conferita con legge 9 ottobre"~1965, 
n. 991, arbitrariamente pubblicata con ritardo (artt. 73 e 76 della Costituzione) 
(19). 
Pretore di Mortara, ordinanza 16 gennaio 1967, G. U. 13 maggio 
1967, n. 120. 

legge reg. sic. 3 giugno 1966, n. 13 (Ripartizione dei prodotti agricoli), 
art. 1, in quanto pur essendo intervenuta la legge nazionale 15 settembre 
1964, n. 756, mantiene in vigore la legge regionale 16 marzo 1964, 

n. 4, che prevede la ripartizione dei prodotti agricoli con criteri in 
contrasto con quelli della legge nazionale 15 settembre 1964, n. 756 
(art. 117 della Costituzione e art. 14 dello Statuto della Regione siciliana) 
(20). 
Giudice conciliatore di Alcamo, ordinanza 3 marzo 1967, G. U. 
27 maggio 1967, n. 132. 

legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni 
fondiarie perpetue), per eccesso di potere legislativo, in quanto 
prevede per i rapporti agrari una disciplina indifferenziata, iniqua ed 
antisociale; art. 1 (art. 3 della Costituzione); art. 1, second�o e terzo comma 
(art. 41 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione); art. l, quarto 
comma (art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione) (21); artt. 3, 
4, e 6, in quanto prevedono un procedimento sommario che non consente 
ai proprietari concedenti la difesa giudiziale dei propri diritti 
(artt. 24, 11 e 113 della Costituzione) (22); art. 8, in quanto abroga 
l'articolo 972 del codice civile nella parte in cui disponeva la prevalenza 
della domanda di devoluzione su quella di affrancazione in caso 
di deterioramento del fondo enfiteutico o di grave inadempienza (artt. 
42 e 44 della Costituzione) (23). 

Pretore di Lercara Friddi, ordinanza 13 febbraio 1967, G. U. 27 
maggio 1967, n. 132. 

(19) Questioni dichiarate non fondate con sentenze 9 febbraio 1967, n. 13 
(art. 73 della Costituzione) e 22 marzo 1967, n. 32 e n. 33 (art. 76 della Costituzione). 
(20) Questione gi� proposta dal Pretore di Lentini (ordinanza 28 novembre 1966, 
G. U. 8 aprile 1967, n. 89, e TetTo, II, 70-71) e dal Pretore di Mazara del Vallo (ordinanze 
16 gennaio 1967 (tre), G. U. 25 febbraio 1967, n. 51, e TetTo, II, ..... ). 
(21) Questioni gi� proposte dal Pretore di Vitulano con ordinanza 9 febbraio 
1967, G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e TetTo, 11, 72). 
(22) Questione gi� proposta, per gli articoli 4, 5, 6 e 7, e in riferimento agli 
articoli 3, 24, primo e secondo comma, elll, secondo comma, della Costituzione, dal 
Pretore di Civita Castellana, con ordinanze 23 dicembre 1966 (sei), G. U. 25 marzo 
1967, n. 77, e Tetro, 11, 73). 
(22) Questione gi� proposta, per gli articoli 4, 5, 6 e 7, e in riferimento agli 
articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal 
Pretore di Civita Castellana, con ordinanze 23 dicembre 1966 (sei), G. U. 25 marzo 
1967. n. 77, e TetTo, II, 73). 
(23) Questione gi� proposta dal Pretore di Spoleto con ordinanza 15 dicembre 
1966, G. U. 25 febbraio 1967, n. 51, e Tetro, II, 73). 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 109 

legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni 
fondiarie perpetue), art. 1, in quanto, con disparit� di trattam~nto 
tra gli enfiteuti e i proprietari concedenti (art. 3 della Costituzione) (24), 
modi:fic,a coattivamente il contenuto di rapporti giuridici liberamente 
concordati (art. 41 della Costituzione) (25), prescindendo dalla volont� 
delle parti (art. 2 della Costituzione) e pregiudicando il diritto di 
propriet� del concedente (art. 42 della Costituzione) (23); artt. 8 e 9, 
in quanto abrogano disposizioni legislative, alterando l'originario contenuto 
di rapporti liberamente costituiti (art. 41 della Costituzione) 
(25). 

Pretore di Benevento, ordinanza 2 gennaio 1967, G. U. 13 maggio 
1967, n. 120. 

legge 22 iuglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni 
fondiarie perpetue), art~ 4, quarto, quinto e sesto comma, e artt. 5, 
6 e 7, in quanto prevedono per l'esercizio del diritto di affrancazione 
un procedimento sommario che non consenti ai proprietari concedenti 
la difesa giudiziale dei propri diritti (art. 24, secondo comma, della 
Costituzione) (26). 

Pretore di Mazara del Vallo, ordinanza 7 aprile 1967, G. U. 24 giugno 
1967, n. 157. 

legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso 
elettorale amministrativo), art. 2, in quanto, senza. indicare 
i mezzi per far fronte alle spese necessarie per l'applicazione della 
legge (art. 81 della Costituzione), istituisce una Sezione dei Tribunali 
amministrativi non ancora istituiti (art. 102 della Costituzione), attribuendo 
funzioni giurisdizionali a cittadini tutti estranei alla magistratura 
(artt. 101, 102 e 108 della Costtuzione), e prevedendo una composizione 
della Sezione per il contenzioso elettorale non idonea ad assicurare 
l'ndipendenza dei giudici e l'imparzialit� delle decisioni (artt. 101, ' 
102 e 108 della Costituzione). 

Consiglio di Stato, quinta sezione, ordinanze 4 aprile 1967 (due), 

G. U. 10 giugno 1967, n. 144, e 24 giugno 1967, n. 157. 
(24) Questione preposta anche dal Pretore di Vitulano, con ordinanza 9 febbraio 
1967, G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e retro, II, 72). 
(25) Questione gia proposta, limitatamente all'articolo 8, dal Pretore di Spoleto, 
con ordinanzal5 dicembre 1966, G. U. 25 febbraio 1967, n. 51 e, retro, II, ...... 
(26) Questione gi� proposta, anche in riferimento agli articoli 24, primo comma, 
../ e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Civita Castellana (ordinanze 
23 dicembre 1966 [sei], G. U. 25 marzo 1967, n. 77, e retro, II, 73). Nell'ordinanza 
sopra indicata il Pretore di Mazara del Vallo ha ritenuto manifestamente infondata 
la questione di legittimit� costituzionale degli articoli 4, quarto, quinto e sesto comma, 
5, 6 e 7 (artt. 24, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione) e 18 della 
legge 22 luglio 1966, n. 607, e irrilevanti, ai fini della decisione, le questioni proposte 
per gli articoli 1 (artt. 3, 41 e 42dellaCostituzione), 15 e 2, ultimo comma, della 
stessa legge. 

13 



110 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 
� STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI ESTINZIONE, 
DI INAMMISSIBILITA, DI MANIFESTA INFONDATEZZA O 'DI RESTITUZIONE 
DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO 


legge reg. sic. 21 luglio 1966 (Modifiche alla legge 25 giugno 1965, 

n. 16, concernente provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche 
calamit�). Cessazione della materia del contendere. 
Sentenza 5 maggio 1967, n. 57, G. U. 13 maggio 1967, n. 120 (27). 

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depositato 
il 5 agosto 1966, G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa 
Rassegna, 1966, II, 261. 

legge reg. sic. approv..12 ottobre 1966 (Norme per i concorsi nella 
Regione siciliana per i medici, veterinari ed ostetriche condotti e norme 
integrative transitorie per il personale sanitario degli ospedali della 
Regione siciliana) -Estinzione per rinuncia. 

Ordinanza 24 maggio 1967, n. 65, G. U. 27 maggio 1967, n. 132. 

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depo


sitato il 29 ottobre 1966, G. U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa 

Rassegna, 1966, II, 292. 

legge reg. sic. approv. 16 novembre 1966 (Riordinamento dei ruoli 
organici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste) estinzione 
per rinuncia. 

Ordinanza 24 maggio 1967, n. 64, G. U. 27 maggio 1967, n. 132. 

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depo


sitato il 3 dicembre 1966, G. U. 24 dicembre 1966, n. 324, e in questa 

Rassegna, 1966, II, 292. 

(27) La legge � stata modificata con legge regionale appro.vata il 21 dicembre 
1966, la cui questione di legittimit� costituzionale � stata dichiarata non fondata 
con la stessa sentenza. 

CONSULTAZIONI 


ACQUE PUBBLICHE 

Scadenza di concessione -Pubbl.icazioni in caso di. concessioni di distribuzione 
di acqua. 

Se si debba far luogo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel 
foglio Annunci Legali del decreto miinisteriale concernente la scadenza 
della concessione pontificia di conduzione e distribuzione dell'acqua marcia 
per gli usi potabili della Capitale ed il passaggio delle opere e degli 
impianti, senza compenso, in assoluta propriet� di Stato (n. 93). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

ENEL -Imposta uni.ca -Enti creaii successivamente al 1961. 

Se sia attribuibile e sulla base di quale parametro la quota d'imposta 
dovuta dal:l'ENEL ad Euti locali creati successivamente al 1961, posto che 
a carico dell'ENEL la legge ha stabilito per iJ. triennio 1963-65 un'imposta 
unica, sostitutiva delle normali imposte, da ripartire fra tutti gli Enti sulla 
base della quota di reddito attribuita a ciascun ente per il periodo d'imposta 
1961 (n. 319). 

Istituto per il commercio estero. 

Se rientri nella funzione .istituzionale dell'I.C.E., a norma dell'art. 1 del 

d.C.P.S. ~ gennaio 1947, n. 8, l'attivit� di tutela dei prodotti italiani aUo 
estero (n. 320). 
UCEFAP -Liquidazione. 

Se possa l'Ufficio Cereali, Farina e Pasta (UCEFAP) essere soppresso 
e posto in liquidazione a.i sensi della 1. 4 dicembre 1966, n. 1404 (n. 321). 

APPALTO 

Contratto di appalto -Incidenza di maggiori oneri fiscali. 

Se i maggiori oneri fiscali derivanti da aumento di imposta, inter


venuto nel periodo tra l'offerta ed il perfezionamento degli atti formali, 

incida sulla P. A. o sulla ditta appaltatrice, qualora nel contratto di ap


palto sia previsto un incameramento, a favore dell'Amministrazione, della 

quota corrispondente ad un.a eventuale diminuzione di imposta (n. 305). 

Se i maggiori oneri fiscali derivanti da aumento dell'IGE incidano sulla 

P. A. o sulla ditta appaltatrice, qualora nel contratto di appalto la pre

112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

v1s1one dell'incameramento della quota corrispondente ad una eventuale 
diminuzione di imposta, pattuita a favore dell'Amministrazione, sia espressamente 
riferita solo all'imposta di registro e non dell'IGE (n. 3.05). 

,Depositi cauzionali costituiti da teni -Incameramento -Limiti. 

Se, nell'ipotesi di depositi cauzionali costituiti da terzi a garanzia dei 
contratti che siano stati successivamente rescissi in danno, ma relativamente 
ai quali nessun danno sia stato in concreto accertato, se l'Amministrazione 
possa incamera:re egualmente i detti depositi a parziale scomputo 
dei danni accertati relativamente ad altri contratti rescissi in daJilltlO 
dello stesso appaltatore, per i quali non fu prestato deposito cauzionale 
da parte di terzi (n. 306). 

Forniture carcerarie -Dichiarazione per lo svincolo de�la cauzione. 

Se l'Amministrazione di Grazia e Giustizia possa procedere allo svin


. colo della cauzione prestata daitl'appaltartore di servizi negli istituti di prevenzione 
e pena sofo a seguito di domanda dello stesso contenente la dichiarazione 
lib~ratoria di cui all'art. 11, c. 2, del Capitolato speciale per 
le somministrazioni e l'appalto dei servizi negli istituti predetti (n. 307). 

Imposta di registro -Determinazione dell'imponibile -Valutazione del 
materiale incorporato nell'opera. 

Se ai fini della determinazione dell'imponibile nei contratti di appalto, 
agli effetti dell'imposta di registro, per l'art. 3, cpv. della 1. 28 lug1lio 
1961, n. 828, debba tenersi conto dcl. valore del materiale incorpoil"ato, da 
chiunque esso sia stato fornito, e quindi anche dal com.mittente (n. 308). 

Se l'art, 3 cpv. della legge 28 luglio 1961, n. 828, interpretato nel-senso 
che per la determinazione del valore imponibile concorra la valutazione 
dei maiterlali impiegati anche se forniti dal committente, possa considerarsi 
campatibile con l'art. 53 della Costituzione (n. 308). 

Stato di insolvenza -Inadempimento dell'appaltatore -Retribuzione agli 
operai da esso dipendenti. 

Se l'inadempimento dell'impresa appaltatrice dovuto allo stato di insolvenza, 
!iluccessivamente risolto in una formale dichiarazione di fallimento 
dell'impresa, possa rappresentare fonte di responsabilit� veriso la 

P. A. ai sensi delil'art. 340 legge 20 marzo 1895, n. 2248 all. F (n. 309). 
Se la somma accantonata dall'Amminishp.zione per la tutela dei lavoratori, 
a norma dell'art. 19 del d.P.R. 16 lugil.io 1962, n. 1063; in caso di 
faililimento dell'impresa appaltatrice debba essere consegnata agli enti assicurativi 
che su di essa vantino diritti oppure tenuta a disposizione della 
cUl'atela (n. 309). 

Se dopo il fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione conservi la 
facolt� -prevista dall'art. 17 del Capitolato generale approvato con d.P.R. 
16 luglio 1962, n. 1063 -di pagare di ufficio le retribuzioni arretrate alle 
maestranze gi� alle dipendenze dell'appaltatore fallito (n. 309). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 
113 

BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI 

Costruzione fabbricati limitrofi -Domanda di riduzione in pristino ...uLe.gge 
10 giugno 1939, n. 1089. 

Se l'Amministrazione della P.I., in caso di costruzione di fabbricati da 

, 
parte di terzi in vicinanza d'immobili d'interesse artistico o storico, possa 
agire per la riduzione in pristino ove abbia omesso di emanare le apposi.te 
prescrizioni previste dall'art. 21, 1. 1� giugno 1939, n. 1089, o abbia omesso 
di farle trascr.ivere nei registri delle conservatorie delle ipoteche (n. 16). 

CINEMATOGRAFIA 

Abbuoni erariali agz.i esercenti cinematografici. 

Se gli abbuoni dei diritti erariali a favore degli esercenti di sale cinematografiche, 
previsti dagli artt. 6 e 9 della il. 4 novembre 1965, n. 1213 
per la programmazione di films aventi dati requisiti debbano farsi decorrere 
dalla data della prima programmazione dei films, anche se il provvedimento 
di riconoscimento dei requisiti delle pellicole richiesti per l'applicazione 
del beneficio intervenga successivamente. (n. 35). 

Riconoscimento della qualitd di nazionali ai filrns in compartecipazione 
girati prevalentemente in Italia. 

Se i 'films prodotti da imprese italiane, in compartecipazione finanziaria, 
artistica e tecnica con imprese straniere, possano essere riconosciuti 
come e nazionali,., ai sensi dell'art. 19, 40 comma, 1. 4 novembre 
1965, n. 1213, solo se girati integrailmente in Italia, oppure anche se girati 
solo prevalentemente iin tale paese (n. 36). 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

Strade vicinali -Strade agrarie -Caratteri. 

Se le strade vicinali debbano considerarsi luoghi soggetti a pubblico 
passaggio, ai sensi dell'art. 105, 30 comma, C.d.S., mentre tale carattere 
non debba attribuirsi alle strade agrarie, le quali, pure di propriet� privata, 
son 1destinate aM'esclusivo uso privato dei comproprietari e dei loco 
aventi causa (n. 9). 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

Inapplicabilitd della legislazione vincolistica dell.e aree scoperte. 

Se la legislazione vincolistica in materia di locazioni si applichi alle 
aree scoperte e in particolare a quelle oggetto di concessione amministrative 
(n. 81). 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

114 

Scadenza di concessione -Pubblicazioni in caso di concessioni di distribuzione 
di acqua. 

Se si debba far luogo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiail�!�e nel 
Foglio Annunci Legaili del decreto ministeriale concernente la scadenza 
della concessione pontificia di conduzione e distribuzione dell'acqua Marcia 
per gli usi potabili della Capitale ed il passaggio delle opere e degli impianti 
senza compenso, in assoluta propriet� dello Stato (n. 82). 

CONCORSI 

Gare a licitazione privata -Verbale di aggiudicazione -Rilascio di copie. 

Se l'ufficiale rogante di una gara a Ucitazione privata debba rilasciare 
copia del verbale di aggiudicazione ai partecipanti alla gara che ne facciano 
richiesta (n. 11). 

CONTABILITA DELLO STATO 

Applicazione degli artt. 263 e 264, r. d. 23 maggio 192.J:, n. 827, alla Regione 
Siciliana. 

Se le norme della legge e del regolamento di contabilit� dello Stato 
siano appUcabi1i anche dalla Regi�one Siciliana, e se, pertanto, possa la Regione 
Sidliana avvalersi degli Uffici statali siti nel -suo teN"itorio per la 
riscossione, ai sensi degli artt. 263 e 264, r. d. 23 maggio 1924, n. 827 (n. 219). 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

Contributo di miglioria specifica -Surroga intendentizia -Termine di decadenza. 


Se il potere di surroga de1l'Intendente di Finanza alle Amministrazioni 
locali, previsto dall'art. 17 r ,d.l. 28 novembre 1938, n. 2000, convertito .in 

l. 2 giugno 1939, n. 739 (e sostituito dalla 1. 5 marzo 1963, n. 246, art. 35)11 
sia soggetto al teJ.'iIIline di decade,nza di un anno, che il.'art. 36, 1. 5 marzo 
1963, n. 246, stabilLsce per l'imposizione del contributo di miglioria specifica 
da parte degli enti autarchici (n. 65). 
Termini pe1� rendiconto di iniziative beneficiate. 

Se, nel caso di mancata presentazione :nel termine fissato dall'Amministrazione 
del r�endiconto relativo ad iniziativa in relazione a11a quale � 
stato concesso ed anticipato pro quota il �contributo PTevisto daiJ.la 1. 29 
ottobre 1954, n. 1083, �sia possibile all'Amministrazione stessa concedere 
una proroga del termine per tale adempimento (n. 66). 

DANNI DI GUERRA 

Indennizzi -Art. 35 l. 27 dicemb1�e 1953, n. 968. 

Se la definitivit� deHa liquidazione cui fa menzione la 1. 27 dicembre 
1953, n. 968, precluda o meno all'Amministrazione il potere di rivedere e 
modificare l'atto ammi�niistra:tivo di liquidazione (n. 126). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 115 

Ripristino edificio distrutto. 

Se il contributo per il ripristino dell'edificio in luogo diverso da quello 
ove venne distrutto da eventi bellici, a termine della 1. 31 lugilio 1954; numero 
607, sia limitato esclusivamente alle unit� immobiliari destinate 
al momento dell'evento bellico ad abitazione della famiglia del danneggiato 
(n. 127). 

DAZI DOGANALI 

Benefici ex lege 21 luglio 1965, n. 939. 

Se il comma 3<> delil'art. 5 della 1. 21 luglio 1965, n. 939 escluda rper le 
navi destinate all'estero le limitazioni qualitative dei benefici stabiliti nel 
precedente comma lo, modifichi l'oggetto dei benefici stessi quaile � indicato 
negli artt. 1, 2, 3 e 4 ed, in particolare, se preveda esenzioni doganali 
per i motori di limitata potenza o a scoppio (n. 38). 

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 

Benefici fiscali ex lege 4 luglio 1949, n. 408 -Condizioni -Rilevanza dello 
sciopero. 

Se l'allagamento del cantiere e lo sciopero delle maestranze costituiscano 
ipotesi di forza maggiore ai sensi dell'art. 20 della, 1. 4 luglio 1949, 

n. 408 (n. 192). 
ELETTRICITA ED ELETTRODOTTI 

ENEL -Imposta unica -Enti creati successivamente al 1961. 

Se sia attribuibile, e sulla base di quale parametro, la quota d'imposta 
dovuta dall'ENEL ad Enti locali creati successivamente al 1961, posto che a 
carico dell'ENEL, la legge ha stabi..Iito per il triennio 1963-65 una imposta 
unica, sostitutiva delle normali imposte, da ripartire fra tutti gli Enti 
sulla base della quota di reddito attribuita a ciascun ente per il periodo 
d'imposta 1961 (n. 33). 

ENFITEUSI 

Diritto di riscatto da parte del concedente Fondo per il Culto. 

Se il termine di un anno, entro il quale il concedente Fondo per il 

Culto deve esercitare il diritto di riscatto dell'enfiteusi nel caso di aliena


zione dell'enfiteusi � irrequisito domino > da parte dell'enfiteuta, decorra 

dal momento in cui viene a conoscenza dell'alienazione l'Ufficio finanziario 

incaricato della riscossione del canone, oppUTe dal momento in cui di essa 

ha notizia l'Amministrazione del Fondo pe;r il culto (n. 27). 

Se, in caso di controversia sull'esercizio del diritto di riscatto da parte 

del concedente in un rapporto enfiteutko, spetti allo stesso la prova della 

inesistenza di clausole che escludono il diri<tto di prelazione, o, al contra




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

116 


rio, la prova dell'esistenza di esse debba esser data dall'utilista e dai suoi 
aventi causa (n. 27). 

� Se, nell'ipotesi di alienazione dell'enfiteusi " irrequisito domino"~.. contestuaile 
a domanda di affrancazione, debba ritenersi che non sorga il diritto 
di riscatto nel caso di domanda proposta dall'enfiteuta, mentre al 
contrario tale diritto sorga e prevalga suJ. diritto di affrancazione nel caso 
di domanda proposta dall'avente causa dell'utilista (n. 27). 

Se l':ililtervenuta volturazione della partita di credito nei regi.stri dello 
ufficio Finanziario incaricato della riscossione del canone in capo all'avente 
causa dell'utilista implichi, qualora l'alienazione dell'enfiteusi sia avvenuta 
" irrequisito domino � rinuncia al diritto di prelazione (n. 27). 

ENTI E BENI ECCLESIASTICI 

Diritto di riscatto da parte del concedente Fondo per il Culto. 

Se il termine di un anno, entro il quale il concedente Fondo per il 
Culto deve esercitare il diritto di riscatto dcll'enfiteusi nel caso di alienazione 
dell'enfiteusi "irrequiisito domino� da parte dell'enfiteuta decorra 
dal momento in cui viene a conoscenza dell.'ailienazione l'Ufficio Finanziario 
incaricato deJ.la riscossione del �canone, oppure dal momento in cui 
di essa ha notizia l'Ammini.str.azione del Fondo per il �culto (n. 44). 

Se, in caso di controve~sia sull'esericizio del diritto df riscatto da parte 

del concedente in un rapporto enfiteutico, �spetti allo stesso il.a prova della 

inesistenza di clausole che escludono il diritto di prelazione, o, al con


trario, la prova dell'esistenza debba esser data dall'utilista e dai suoi aventi 

causa (n. 44). 

Se, n�ll.'ipotesi di alienazione dell'enfiteusi �irrequisito domino� con


testuale a domanda di affrancazione, debba dtenersi che non sorga il di


ritto di riscatto nel caso di domanda proposta dall'enfiteuta, mentre al 

contarrio tale diritto sorga e prevalga sul diritto di affrancazione nel caso 

di domanda proposta dalil'avente causa dell'utilista (n. 44). 

Se l'intervenuta volturazione della pa;rtita di cr-edito nei registri del


l'Ufficio Finanziario incaricato della riscossione del canone in capo allo 

avente causa dell'utilista implichi, qualora il'aJ.ienazione dell'enfiteusi sia 

avvenuta � irrequi�sito domino� rinuncia al diritto di prelazione (n. 44). 

Riconoscimento di Chiese gi� appartenenti agli enti soppressi. 

~ 

Se gli edifici adibiti ad uso di rettoria siano da considerare pertinenza 

della " Chiesa � (n. 45). 

Se l'obbligo di trasferimento imposto allo Stato dall'art. 6 J.egge 848 

del 1929, e testualmente riferito alla �Chiesa,., si estenda, oltre che allo 

edificio sacro, anche ai locali di rettoria (n. 45). 

ESPROPB.IAZIONE PER P. U. 

Atti vincolanti dal Prefetto -Necessit� fissazione termin�i di inizio e compimento 
dei Lavori. 

Se il Prefetto, possa, omettendo i provvedimenti di sua competenza, 
rifiutarsi di dar corso a una procedura di esp;ropriazione che trovi il suo 
presupposto in un provvedimento ministeriale esecutorio (n. 236). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 117 

Se l'atto che dichiara la p. u. di un'opera debba contenere i termini 
entro cui devono iniziarsi e compiersi i lavori, anche se l'opera cui si riferisca 
sia stata gi� interamente compiuta, al momento dell'emissione di 
questo (n. 236). 

Se, dopo l'inutile scadenza dei termini fissati in una dichiarazione di 

p. u., poi rinnovaita, tutti gli atti dei procedimenti espropriativi iniziati e 
non conclusi debbano essere integralmente rinnovati in base alla nuova dichiarazione 
(n. 236). 
Se il verbale di consistenza redatto nel corso di un procedimento di 
espropriazione successivo a un'occupazione provvisoria e non concluso, pur 
restando cadueato coone primo atto della procedura espropriativa, perda 
anche il valore di pil"ova documentale del\l.a consistenza del bene espropriando 
(n. 236). 

Beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato. 

Quali siano le .procedure da applicare per la cessione a ditte industriali 
di aree, in parte appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato in parte 
a soggetti privati, ricadenti nella zona industriale di Napoli (n. 237). 

Indennit� depositata -Restituzione eccedenza a favore dell'espropriante. 

Se, nel ca.so in cui l'indennit� di espropriazione venga determinata, con 
sentenza passata in giudicato, in ammontare inferiore a quello depositato, 
la restituzione all'espropriante della �parte eccedente debba aver luogo 
con decreto del Prefetto (n. 238). 

Procedimento -Opere non assistite da contributo statale. 

Se competente a dichiarare la pubblica utilit� e la indifferibilit� ed 
urgenza di opere degli enti locali, non a�ssistite dal contributo statale, sia 
il Ministero dei LL. PP. o il Provveditorato alle opere pubbliehe (n. 239). 

Soggetto tenuto alla corresponsione dell'indennit�. 

Se le indennit� di occupazione d'urgenza e di espropriazfone relative 
ad un immobile espropriato con decreto del Presidente della Giunta regionale 
della Valle d'Aosta a favore di un Comune, debbano essere corrisposte 
da.Jla Regione e dal Comune beneficiario dell'esproprio (n. 240). 

FALLIMENTO 

Compensazione -Crediti non liquidi -Ammissibil.it� -Condizione. 

Se intervenuta la rescissione in danno dell'appaltatore ai sensi dell'art. 
48 r. d. 17 marzo 1932, n. 365, l'Amministrazione possa valersi delila 
compensazione ex art. 56 L. F. dei propri crediti per danni .e penalit� con 
i crediti dell'appaltatore derivanti dal contratto, qualora, pur essendo stato 
l'appaltatore dichiarato fallito successivamente alla rescissione, i crediti 
dell'Amministrazione non fossero ancora liquidi al momento della sentenza 
dichiarativa di fallimento, per non essere stata portata a termine la relativa 
contabil'izzazione (n. 105). 

,




118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO,pSTAT�o 

Se nell'ipotesi di cui sopra la compensazione possa operarsi fuori del 
meccanismo delle operazioni fallimentari e cio� prescindendosi dalla domanda 
di ammissione al passivo del credito (n. 105). 

Concessioni amministrative. 

Se, in caso di fallimento del debitore della Amministrazione FF. SS. 
per i canoni locatizi e accessori relativi a una �Concessione a privati di locali 
delle FF. SS., il credito dell'Amministrazione sia assistito in ogni caso da 
privilegio speciale, oppure tale priviiJ.egio sussista solo per i crediti relativi 
all'anno in cui sia stata presentata domanda di ammissione al pa1ssivo fallimentare, 
e all"anno precedente (n. 106). 

FARMACIE. 

Decadenza dall'esercizio del titolare fallito. 

Se l'Amminiistrazione debba provvedere aiJ.la dichiarazione di decadenza 
dall'esercizio di una farmacia del titolare :lia1lito, allorch� siano decorsi 15 
mesi dal1a data di passaggio in giudicato della sentenza di fallimento senza 
che sia interven1Uta sentenza di omologazione del concordato (ai sensi dell'art. 
113 t. u. 27 luglio 1934, n. 1265), sebbene sia stato autorizzato dal 
Tribunale fallimentare l'esericizio provvisorio della farmacia e sia stata 
presentata dal fallito prima della scadenza del predetto termine proposta 
di c�ncordato (n. 15). 

FERROVIE. 

Crediti per canoni dovuti dal faUito -Privilegio speciale. 

Se, in �Caso di fallimento del debitore della Amministrazione FF. SS. 
per canoni locatizi �e accessori relativi a una concessione a priv.ati di focali 
delle FF. SS., il credito dell'Amministrazione sia assistito in ogni caso da 
privilegio speciale, oppure tale privilegio sussista solo per i crediti relativi 
all'anno in cui �sia stata presentata domanda di ammissione al passivo faHimentare, 
e all'anno precedente (n. 379). 

GUERRA 

Liquidazione danni dipendenti da requisizione o occupazione di immobili. 

Se rientri nella competenza dell'Ammirustrazione militare la liquida


zione dei danni comunque dipendenti da occupazione o r.equisizione di 

immobili per esigenze militari in tempo di guerra, restandone invece esclusa 

la liquidazione dei danni di guerra (n. 138). 

Se le domande di liquidazione danni presentate ad altre Amministra


zioni e non reiterate nei confronti dell'Ammintstrazione militare nel termine 

stabilito dal d. lgls. 7 maggio 1948, n. 656, debbano constderal'>Si efficaci e 

conseguentemente non colpito da decadenza il diritto alla liquidazione 

(n. 138). 

PART� II, CONSULTAZIONI 119 

Se le domande di liquidazione presentate dopo la liberazione e prima 
della pubblicazione del d. lgls. 7 maggio 1948, n. 656, e non pi� reiterate 111� 
sollecitate debbano ritenersi tuttora valide (n. 138). 

IDROCARBURI 

Imposta fabbricazione per il G. P. L. impiegato in carrelli all'interno di 
stabilin.enti -L. 11 giugno 1959 art. 1 -Applicabilit�. 

Se il gas di petrolio liquefatto impiegato nei carrelli elevatori e trasportatori 
all'interno degli stabilimenti industriali sia da considerarsi destinato 
all'autotrazione e, come tale, assoggettabile ailla maggiore aliquota di 
imposta di fabbrkazione stabilita per i G. P. L. destinati ad essere usati 
come carburanti nell'autotrazione dall'art. 1 della 1. 11 giugno 1959, n. 405 

(in. 2). 

IMPIEGO PUBBLICO. 

Conservazione del posto. 

Se il dipendente della Regione Sarda quale avventizio di 2a categoria 
collocato in cong.edo per richiamo alle armi, non avendo impugnato il 
provvedimento di mancata inclusione nelle tabelle e nei ruoli del personale, 
abbia titolo alla conservazione del posto (n. 650). 

Dipendenti all'estero -Agevolazioni concesse con l. 6 ottobre 1962, n. 1546. 

Se, in base al.l'art. 4 della 1. 6 ottobre 1962, n. 1546 spetti anche ad una 
insegnante vedova, che presti servizio presso una scuola italiana all'estero. 
l'aumento del 4 % sugU assegni di sede per ciascuno dei figli minori a 
carico, come per il personale coniugato capo-famiglia (n. 651) 

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE 

Merci presentate con fa.lsa indicazione d'origine -Conseguenze. 

Se l'autorit� doganale, ove vengano presentate per l'esportazione merci 
fornite di falsa indicazione di origine, possa, a norma della convenzione di 
Madrid resa esecutiva con d. P. R. 12 giugno 1950, n. 865, rifiutare il compimento 
dell'operazione e sequestrare la merce (n. 51). 

Se il beneficio della restituzione dei diritti alla esportazione spetti per 

le merci di produzione nazionale anche se queste siano fornite di falsa 

indicazione di origine (n. 51). 

Benefici fiscali ex l. 2 luglio 1949, n. 408 -Trasferimenti isolati di negozi 
(esclusione). 

Se la esclusione dai benefici fiscali di cui all'art. 17, 1. 2 luglio 1949, 

n. 408, relativamente al trasferimento isolato di negozi, sia rimasta ferma 
anche dopo la emanazione della I. 6 ottobre 1962, n. 1493 (n. 253). 

120 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Contmtti d�i vendita -Contratti di appalto. 

Se debba necessariamente considerarsi appalto e non vendita.. itcontratto 
con il Quale una ditta si obbliga a consegnare all'altro contraente 
cose che non � in grado di forni\l'e con la propria organizzazione industriale 
e con la propria attrezzatura tecnica (n. 254). 

IMPOSTA DI REGISTRO 

Appalto -Determinazione dell'imponibile -Valutazione del materiate incorporato 
netl'0pera. 

Se ai fini della determinazione dell'imponibile nei contratti di appalto, 
agli effetti dell'imposta di regiistro, per l'art. 3 cpv. della 1. 28 luglio 1961, 

n. 828, debba tenersi conto del valore del materiale incorporato, da chiunque 
esso .sia fol'nito, e quindi anche dal committente (n. 251). . 
Se l'art. 3 cpv. della 1. 28 luglio 1961, n. 828, interpretato nel senso che 
per la determinazione del valore imponibile concorra la valutazione dei 
materiali impiegati anche se forniti dal committente, possa considerarsi 
compatibile con l'art. 53 �della Costituzione (n. 251). 

Benefici fiscali ex lege 4 luglio 1949. n. 408 -Condizioni -Rilevanza dello 
sciopero. 

Se l'allagamento del cantiere e lo sciopero delle maestranze costituiscano 
ipotesi di forza maggiore ai sensi dell'art. 20 della 1. 4 luglio 1949, 

n. 408 (n. 252). 
Incidente stradale -Risarcimento at dipendente -Pensione privilegiata. 

Se da risarcimento del danno dovuto dallo Stato al proprio di.pendente, 
infortunatosi per causa di servizio e per fatto colposo di altro dipendente, 
possa detrar.si la pensione privilegiata dovuta all'infortunato (n. 652). 

Rapporto di lavoro a tempo determinato. 

Se sia applicabile ai dipendenti degli Enti Pubblici la 1. 18 aprile 1962, 

n. 230 contenente fa disciplina del �Contratto di lavo:ro a tempo determinato 
(n. 653). 
IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

Soggetti tassabili in base a bilancio -Compensazione fra redditi e perdite 
di esercizi diversi -Limiti. 

Se in base a quanto stab~lito dall'art. 112 del t. u. 29 gennaio 1958, 

n. 645 (derivante dall'art. 25, 1. 5 gennaio 1956, n. 1) nei confronti dei 
soggetti tassabili in base a bilancio, la compensazione fra redditi e perdite 
di esercizi diversi debba trovare applicazione soltanto nel caso in cui alla 
passivit� fiscale corrisponda una perdita economica effettiva di gestione, che 
abbia inciso nella consistenza patrimoniale del soggetto (n. 35). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 121 

Se, in sede di applicazione dell'art. 112, t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, 
debba1si far riferimento alla perdita economica in caso di concorso, nel. 
l'ambito di attivit� classificabili in categoria B, di redditi esenti con risultati 

nega.Uvi della attiv.it� non godenti dell'esenzione (n. 35). � ����� 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE. 

Eredit� beneficiata art. 31 l. succ. 

Se il rigetto, da parte del giudice ordinario di una domanda tendente 
a far dichiarare la inefficacia della accettazione beneficiata dell'eredit� per 
incompletezza o altri vizi afferenti alla redazione dell'inventario, sia di per 
s� idoneo ad escludere l'applicazione del .criterio di cui all'art. 31 legge 
successioni (n. 51). 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 

Contratta di appalto -Incidenza di maggiori oneri fiscali. 

Se i maggiori oneri fiscali derivanti da aumento di imposta, intervenuto 
nel periodo 1tra l'offerta ed il perfezionamento degli atti formali, incida 
sulla P. A. o sulla ditta appaltatrice, qualora nel contratto di appalto sia 
previsto un incameramento, a favore dell'Amministrazione della quota corrispondente 
ad una eventuaiLe diminuzione di illl!Posta (n. 116). 

Se i maggiori oneri fiscali derivanti da aumento dell'IGE incidano sulla 

P. A. o sulla ditta appaltatrice, qualora nel contratto di appalto la previsione 
dell'incameramento della quota corrispondente ad una eventuale diminuzione 
di imposta, pattuita a favore dell'Amministrazione, sia espressamente 
riferita solo all'imposta di registro e non all'IGE (n. 116). 
Esportazione di alcuni prodotti -Restituzione dell'imposta. 

Se in sede a:mm.iniistrativa, possa essere riconosciuto il diritto alla restituzione 
dell'imposta nei casi previsti dalla 1. n. 570 del 1954, ove manchi 
l'originale bolletta doganale di esportazione (n. 117). 

IMPOSTE E TASSE. 

Agevolazioni tributarie. 

Se il d. m. 14 diCembre 1965 contenga una sanatoria a quanto disposto 
con la 1. 29 luglio 1957, n. 634 circa la non appUcabilit� dei benefici fiscali 
agli atti di costituzione di societ� non rispondenti ai requisiti richiesti dagli 
airtt. 2 e 3 della stessa legge (n. 437). 

C.R.I. �rt; 27 tab. all. al d. P. R. 1 marzo 1961 ,n. 121 -Applicabilit� o meno. 
Se la C.R.I. debba richiedere l'autorizzazione del Sindaco per l'istituzione 
del servizio di ambulanza con �connesse prestazioni ambulatoriali di 
pronto soccorso, e se possa, pertanto, essere assoggettata al pagamento della 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

122 

tassa di concessione governativa, di cui al n. 27 della tabe\l.la allegata al 

d. P. R. 1 marzo 1961, n. 121 (n. 438). 
Contribuzione a favore di Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. 

Quale sia la natura delle speciali contribuzioni che le Aziende autonome_ 
di cura, soggiorno e tudsmo possono essere autorizzate ad applicare sugli 
spettacoli e sui trattenimenti, ai sensi dell'art. 15 del r. d. 1. 15 aprile 1926, 

n. 765, e quale il procedimento di riscossione coattiva da applicare per le 
predette contribuzioni (n. 439). 
ENEL -Imposta unica -Enti creati successivamente al 1961. 

Se sia attribuibile, e sulla base di quale parametro, la quota d'imposta 
dovuta dall'ENEL ad Enti locali creati ,successivamente al 1961, posto ,che a 
carko dell'ENEL la legge ha stabilito per il triennio 1963-65 una imposta 
unica, sostitutiva delle normali imposte, da ripartire fra tutti gli Enti sulla 
base della quota di reddito attribuita a ciascUJil ente �per il periodo d'imposta 
1961 (n. 440). 

Quote IGE assegnate ai Comuni. 

Se sia efficace i!l pignoramento di quote IGE .spettante ad un Comune 
ancora non determinate con H provvedimento del Ministro delle Finanze 
di cui all'art. 1 1. 2 luglio 1952, n. 703 (n. 441). 

Se il d. m. di determinazione delle quote IGE competenti a ciascun 

Comune abbia �efficacia costitutiva del diritto dei Comuni stessi (n. 441). 

Se, in �dipendenza di un pignoramento eseguito su quote IGE non an


cora determinate, sia impedita, una volta emanato il decreto Ministeriale, la 

compensazione legale con i crediti che lo Stato vanti nei .confronti dei Co


muni beneficiari (n. 441). 

IMPOSTE VARIE 

Agevolazioni fiscali tempo1'anee sulla produzione di alcool. 

Se l'agevolazione fiscale di cui all'art. 1 del d. 1. 18 marzo 1965, n. 146, 
convertito con modifiche in 1. 19 maggio 1965, n. 455 (che prevede temporanei 
abbuoni e riduzioni d'imposta sullo �spirito ottenuto nel periodo 
23 marzo-31 luglio 1965 dalla distillazione di vini di date qualit�) sia applicabile 
anche agli alcooil 'che, alla data del 31 luglio 1965, fossero privi dei 
requisiti per l'immissione in consumo, ma li avessero acquisiti posteriormente 
(.n. 4). 

Imposta fabbricazione per il G. P. L. impiegato in can�elli all'interno di 
stabilimenti -L. 11 giugno 1959, n. 405, art. 1 -Applicabilit�. 

Se il gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) impiegato nei carrelli elevatori 
e trasportatori all'interno degli stabilimenti industriali 1sia da considerare 
destinato all'autotrazione e, come tale, assoggettabile alla maggiore aliquota 
di imposta di fabbricazione stabilita per i G. P. L. destinati ad essere usati 
come carburanti neH'autotrazione dall'art. 1 della .i. 11 giugno 1959, n. 405 

(n. 5). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 123 

IMPRESA 

Albo nazionale costruttori -Domanda di iscrizione -Caso di registro. 

Se possa essere respinta la domanda di iscrizione alil'albo dei costruttori 
d'una impresa individuale il cui titolare sia sottoposto a procedimento 
penale per il reato previsto dall'aTt. 589 c. p. (n. 2). 

LAVORO 

Trasferimento di un dipendente da una societ� ail'altra -Configurazione 
giuridica. 

Se il trasferimento di un prestatore di lavoro da una societ� ad altra 
configuri una ipotesi di .cessione di contratto oppure comporti la risoluzione 
del irapporto di lavoro originario e la instaurazione di un nuovo rapporto, 
dal primo del tutto distinto e separato (n. 46). 

LOCAZIONI 

Inapplicabilit� della legislazione vincolistica alle aree scoperte. 

Se la legislazione vincolistica in materia di locazioni si applichi alle 
aree scoperte e n particolare a quelle oggetto di concessioni amministrative. 

(n. 129). 
Locali FF. SS. -Revisione del ca-none -Termine. 

Se la dichiarazione di revisione del canone relativo ad una locazione 
di locali FF. SS. sia per sua natura atto ricettizio, e debba pertanto da 
parte della P. A. essere portata a conoscenza del conduttore entro il termine 
stabilito nel contratto di locazione a pena d'inefficacia (n. 130). 

MEZZOGIORNO 

Facilitazioni tariffarie per trasporti effettuati in regime di industrializzazione 
-Applicabilit� materiali attinenti a canali di alimentazione 
centrali idroelettriche. 

Se un canale di alimentazione di centrale idroelettrica possa ritenersi 
elemento essenziale e costitutivo� di questa, in modo che siano applicabili 
al trasporto ferroviario dei materiali occorsi a costruirlo ole facilitazioni 
tariffarie previste dal d. m. 2 maggio 1958, n. 5272, per il trasporto di materiali 
e macchinari destinati all'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente 
organizzati �Situati nel Mezzogiorno d'Italia (n. 40). 

MUTUO 

Finanziamenti a medie e piccole industrie effettuati dall'IMI come gestore 
del Fondo speciale -Base di commisurazione della provvigione spettante 
aU'IMI. 

Se la provvigione dello 0,45 % dovuta all'IMI a copertura della quota 
spese generali e di amimnistrazione per la Ge.stione del Fondo speciale per 



124 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere, vada commisurata, 
ai sensi della convenzione Tesoro-IMI del 16 marzo 1965, all'intero 
importo dei finanziamenti concessi dal Fondo annualmente, oppure..a tale 
importo diminuito dall'amontare delle trattenute operate dal Fondo stesso 
sulle somme mutuate a titolo di deposito, da Parte delle ditte mutuatarie, 
a garanzia dell'osservanza delle clausole contrattuali (n. 5). 

Se la provvigione spettante all'IMI per spese generali e di amministrazione 
del Fondo per il finanziamento delle medie e piccole industrie manufatturiere 
vada applicata sull'importo complessivo dei finanziamenti esistenti 
al 31 dicembre di ogni anno prescindendosi dalla data di inizio di ogni 
operazione di finanziamento, oppure vada computata in relazione alla durata 
delle operazioni stesse (n. 5). � 

OCCUPAZIONE 

P1�opriet� pubbliche -Cont,enzione tra le Amministrazioni interessate. 

Se l'occupazione di propriet� pubbliche per eseguire opere relative o 
connesse a una linea ferroviaria debba necessariamente essere perfezionata 
con la stipula di una .convenzi0tne tra le Amministrazioni interessate oppure 
possa ritenersi .sufficiente, per la regolamentazione dei rapporti tra l'Amministrazione 
oocuipante e quella proprietaria, uno scambio di note tra queste 

(n. 3). 
PENA 

Violazioni del Codice Stradale. 

Se la riscossione delle pene pecuniarie, inflitte con provvedimento giurisdizionale 
per contravvenzione al codice stradale, spetti in ogni caso ed 
esclusivamente alla Cancelleria del Giudice che ha pronunciato ii provvedimento, 
ovvero competa ai Tesorieri delle Amministrazioni Comunali e 
Provinciali nei casi in cui a queste competano i prroventi delle condanne 
per essere state le �Contravvenzioni accertate da funzionari comunaili e provinciali 
su strade non statali (n. 20). 

PENSIONI 

Incidente stradale -Risarcimento al dipendente -Pensione privilegiata. 

Se dal risarcimento del danno dovuto dallo Stato al proprio dipendente, 
infortunatosi per causa di servizio e per fatto colposo di altro dipendente, 
possa detrarsi fa pensione privilegiata all'infortunato (n. 115). 

Prescrizione -Interruzione. 

Se ai fini del decorso del termine biennale di prescrizione, previsto 
dall'art. 610 d~lle Istruzioni Generali dei Servizi del Tesoro, debba computarsi 
per i minori non emancipati o per gli interdetti il periodo in crui 
questi 1siano rimasti 1senza tutela, nonostante il disposto dell'art. 2942 c. c. 

(n. 116). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 125 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

Pacchi postali. 

Quale .sia il significato da attribuire alila espressione e mittenti > riportata 
all'art. 57 del cod. postale (n. 124). 

PRESCRIZIONE 

Contributo sullo zucchero alle Sezioni Prov. dell'Alimentazione (SEPRAL). 

Quale sia il termine di prescrizione applicabiole alla riscossione dei contributi 
SEPRAL sullo zucchero, anche nell'ipote,si che detti contributi siano 
considerati di natura tributaria (n. 64). 

PROCEDIMENTO PENALE 

Art. 734 c. p. -Costituzione di parte civile. 

Se sia ammissibile la costituzione di parte civile del Ministero della P. I. 
in un procedimento penale per la contravvenzione prevista e punita dall'art. 
734 .c. p. ~distruzione o deturpamento di bellezze naturali soggette alla 
speciale tutela della 1. 1 giugno 1939, n. 1009), nonostante l'apposito proce�dimento 
amministrativo intesa al risarcimento predisposto dalla detta 

1. n. 1089 del 1939 (in. 8). 
H.EATI FINANZIARI 

Buona fede -Effetti sulla determinazione dcna pena pecuniaria. 

Se la buona fede, ritenuta sussistente dal giudice penaJ.e come causa 
soggettiva di esclusione del reato, possa assumere rilevanza come causa 
di esclusione dall'illecito tributario (n. 3). 

Se possa l'Amministrazione tener conto deil.la buona fede del contribuente 
in sede di determinazione della pena pecuniaria (n. 3). 

REGIONI 

Applicazione degli artt. 263 e 264 .. r. d. 23 maggio 1924. n. 627 alla Regione 
Siciliana. 

Se le nocme della legge e del regolamento di contabilit� dello Stato 
siano applicabili anche dalla Regione Siciliana, e se, pertanto, possa la 
Regione Siciiliana avvalersi degli Uffici statali .siti nel suo territorio per la 
riscossione, ai sensi degli artt. 263 e 264, r. d. 23 maggo 1924, n. 827 (n. 147). 

Espropriazione di beni appartenenti allo Stato. 

Se le indennit� di occupazione d'urgenza �e di espropriazione relative 
ad un immobile espropriato con decreto del Presidente della Giunta regionale 
delil.a VaUe d'Aosta a favore di un Comune, debbano essere corrisposte 
dalla Regione o dal Comune beneficiario dell'esproprio (n. 148). 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

126 

RESPONSABILIT� CIVILE. 

Incidente stradale -Risarcimento al dipendente -Pensione privilegia.t~:. 

Se dal !risarcimento del danno dovuto dallo Stato al proprio dipendente, 
infortunatosi per causa di servizio e J)er fartto colposo di altro dipendente, 
possa detrarsi la pensione privilegiata dovuta all'infortunato (n. 238). 

RISCOSSIONE COATTIVA 

Contribuzione a favore Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. 

Quale sia la naitura delle speciali contribuzioni che le Aziende autonome 
di cura, soggiorno e turismo possono essere autorizzate ad applicare sugli 
spettacoli e sui trattenimenti, ai sensi dell'art. 15 del r. d. l. 15 aprile 1926, 

n. 765, �e quale il procedimento di riscossione coattiva da applicare per le 
predette contribuzioni Gnatura tributaria -procedimento di riscossione coattiva 
dei diritti erariali (n. 5). 
SCIOPERO 

Sciopero servizi pubblici urbani -Intervento dell'Amministrazione -Richiesta 
di risarcimento delle spese nei confronti del gestore. 

Se, allorquando, in occasione di scioperi nel settore dei servizi pubblici 

urbani, l'Amministrazione ritenga d'intervenire con mezzi propri al fine di 

attuare un servizio d'emergenza, possa poi richiedere al gestore dei servizio 

pubblico il risarcimento delle spese sostenute (n. 2). 

Se tale richiesta possa essere effettuata quando da vari elementi, come 

l'assunzione da parte del gestore degli oneri assicurativi relativi alla circo


lazione dei mezzi dell'Amministrazione e di ogni altra responsabilit� deri


vante .dal servizio, possa desumersi che sia il gestore stesso a disporre un 

servizio di emergenza, servendosi della collaborazione dei mezzi deli'Ammi


nistrazione (n. 2). 

SOCIET� 

Conferimento dell'intera azienda sociale in altra societ�. 

Se il conferimento deil.l'azierula sociale in altra societ� si risolva in un 
trasferimento dell'azienda stessa, con la conseguente applicazione dell'articolo 
2599 c. c. per quanto concerne i crediti relativi all'azienda ceduta 

(n. 116). 
Se, qualora il conferimento dell'azienda sociale in altra societ� venga 
deliberato da O'l'gano a ci� norn espressamente legittimato, ci� comporti 
l'ineficacia del conferimento nei confronti dei debitori (n. 116). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 127 

TITOLI DI CREDITO 

Premi. 

Se, ove i premi pirevisti per prestiti obbligazionari consistano in servizi 
(nella specie, viaggi), l'attribuzione dei premi stessi debba essere fatta, 
nell'ipotesi di titoli di credito soggetti ad usufrutto, al nudo proprietario 

o all'usufruttuario (n. 15). 
TRASPORTO 

Sciopero servizi pubblici urbani -Intervento deWAmministrazione -Richiesta 
di risarcimento delle spese nei confronti deZ gestore. 

Se, allorquando, in occasione di scioperi nel settore dei servizi pubblici 
urbani, l'Amministrazione ritenga d'intervenire con mezzi propri ai fine 
di attuare un servizio d'emergenza, possa poi richiedere al gestore del 
servizio pubbHco H risarcimento delle spese sostenute (n. 58). 

Se tale richiesta possa essere effettuata quando da vari elementi, come 
l'assunzione da parte del gestore degli oneri .assicurativi relativi alla circolazione 
dei mezzi dell'Amministrazione e di ogni altra r:esponsabilit� derivante 
dal servizio, possa desumer.si che sia il gestore stesso a disporre un 
servizio di emergenza, servendosi de1la collaborazione dei mezzi dell'Amministrazione 
(n. 58). 



NOTIZIARIO 


Negli uffici dell'Avvocatura distrettuale di Milano, il giorno 10 giugno, 
si � svolta una cerimonia di commiato in onore di S. E. Ugo Pernigotti, 
vice avvocato generale dello Stato, che ha lasciato il servizio per raggiunti 
limiti di et�. 

Alla cerimonia erano presenti S. E. Giovanni Zappal�, Avvocato generale 
dello Stato, il Presidente della Corte d'Appello di Milano, il Procuratore 
Generale presso la stessa Corte, il Presidente del Tribunale di Milano, 
il Procuratore della Repubblica di Milano, rappresentatiti del locale ordine 
forense, gli avvocati distrettuali di Torino, Brescia, Venezia, Trieste, Bologna, 
Firenze e Milano, nonch� numerossisimi colleghi che ebbero occasione 
di collaborare con S. E. Pernigott� nel corso della Sua lunga carriera. 

Numerose e affettuose le attestazioni di stima e le parole di commiato 
rivolte al festeggiato s. E; Giovanni Zappal� ha voluto personalmente 
ricordare ai presenti la lunga e laboriosa attivit� di S. E. Pernigotti sottolineando 
come essa si sia sempre svolta in perfetta aderenza alle tradizioni 
di tutela della legalit� proprie dell'Istituto. 

A tutti ha rivolto il suo ringraziamento, con sobrie e commosse parole, 

S. E. Pernigotti. 
S. E. Ugo Pernigotti entr� in carriera nel 1921 presso l'Ufficio Legale 
delle FF. SS.; indi, nel 1925, entrato nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, 
prest� servizio a Milano fino al 1947; fu chiamato poi a reggere successivamente 
le Avvocature distrettuali di Bari, di Trento (della quale ultima, 
istituita nel 1948, fu il primo avvocato distrettuale), Brescia e Milano, dove 
� rimasto fino al suo collocamento a riposo. 
CONVEGNI DI STUDI 

Presso la sede dell'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi 

(ISLE), nel Palazzo de' Ginnasi, a Roma si � tenuto il 30 maggio 1967 un 

incontro dibattito sugli aspetti della riforma del diritto di famiglia con 

riferimento al recente disegno di legge contenente modifiche al Codice 

civile. 

L'incontro-dibattito, i �cui atti saranno raccolti in volume, � stato 

organizzato al fine di acquisire elementi utili alla soluzioo.e degli attuali 

problemi sulla riforma del diritto di famiglia; problemi che sono vivamente 

sentiti dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la quale ha posto la 

necessit� di adeguare le norme 1del codice civile concernenti il diritto di 

famiglia e le successioni ai nuovi principi. 

Nell'introduzione al dibattito si � fatto rilevare 1che i rapporti di fa


miglia, intesi sia come rapporti personali, sia come rapporti patrimoo.iali, 

hainno in questi ultimi tempi risentito notevolmente del progredito assetto 

sociale, che impone una pi� moderna visione della famiglia, con particolare 

riguardo aUa posizione della donna in seno ad essa, ai rapporti patrimo


niali fra coniugi, ai diritti ed obblighi dei genitori verso i figli, ai rapporti 

con la filiazione naturale ed alla riforma del regime successivo. 

Nella sua relazione :sui rapporti personali il Prof. Michele Giorgianrni 

si � particolarmente 'Soffermato sul disposto dell'art. 29 della Costituzi001e, 



PARTE II, NOTIZIARIO 129 

mettendo a fuoco il problema del limite, in tale articolo contenuto, dell'unit� 
della compagine familiare e facendo un ampio esame della legislazione 
tedesca e francese in materia. 

Il dr. Carlo Giannattasio, consigliere di Cassazione, ha svolto, invece, 
la relazione sui rapporti patrimoniali e successori dichiarandosi sostanzialmente 
favorevole alle linee del progetto Reale sulla comunione dei beni. 

Tra i numerosi interventi ricordiamo quelli particolarmente incisivi 
di Rodot�, Rapelli, Eufa, Flore, De Cupis e Stella Richter. 

Indetto dalla Commissione dell'A.C.I. ed organizzato dall'Automobil 
Club di Napoli si � tenuto ad Ischia, nei giorni 3-4-5 maggio 1967 il XII 

. Convegno delle Commissioni �giuridi-che dell'Automobil Club, avente per 
tema: " La circolazione stradale e la responsabilit� della Pubblica Amministrazione 
". 

Relatori sono stati il p:rof. avv. Pietro Gasparri, ordinario di diritto 
amministrativo, il dott. Filippo Longo, consigliere di Stato, il dott. Michele 
Rossano, presidente di sezione della Corte di Cassazione, il dott. Giovanni 
Rosso, presidente d� sezione della Corte di Cassazione. 

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