ANNO XIX -N. 3 MAGGIET�GIUGN0 �1967 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO-STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1967 ABBONAMENTI ANNo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 UN NUMERO SEPARATO � .. .. . � � � � . .. . . .. � � 900 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO .. PIAZZA G. VERDI, 10 .. ROMA e/e postale 1/40500 Stampato in Italia -Printed in Itat:Y Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (6213116) Roma, 1967 -Istituto Poligrafico dello Stato P. V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Se2lione prima: GIURISPRUDENZA COSTlrTUZIONAtE E INTERNA Zl:ONALE pag. 339 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE � � 368 Sezione terza: GIU:RISP,RUDENZA CIVltE � 388 Seziione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATNA � 408 Se2lione quinta: GIUR,ISPRUDENZA TRIBUTARIA � 413 Sezione sesta: GIUR,ISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITUR>E � 467 Se:ziione settima: GIURISPRUDENZA PENALE � 479 Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNE -CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO RASSEGNA DI DOTT<R�INA . . pag. 95 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE )) 96 CONSU.LTAZIONI )) l 11 NOTIZIARIO . . )) 128 La pubblicazione � diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO Le sezioni della parte prima sono curate, nell'ordine, dagli a�vvocati: Michele Savarese, Benedetto Saccari, Franco Carusi, Ugo Garg'iulo, Mario Fanell.i, Giuseppe Del Greco, Antonino Terranova Le rassegne di dottdna e leg�islazione dagli avvocati: Luigi Mazzella e Arturo Marzano ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI CARBONE C., Osservazioni sulla nunit� della clausola compromissoria contenuta negli statuti delle cooperative a contributo statale . . . . . . . . . . . . . . . I, 372 MANDO' G., In tema della responsabilit� della p. a. I. 397 FANELLI M., Limiti dei benefici tributari per le opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana . . . . . . . . . 1, 415 MANDO' G., Le enunciazioni in sentenza con riguardo alle con dizioni di tassabilit� ed alla ind,ividuazione dei soggetti ob bligati al pagamento dell'imposta . . . . . . . . . . I, 441 \ ANGELINI ROTA G., Sulla tassazione del contratto di sconto I, 448 CONTI M., Le passivit� e gli oneri aziendali nell'imposta di successione I, 460 INDICE ANALITICO �-ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA APPALTO -Appalto di opera pubblica -Riserve -Sottoscrizione del conto finale mediante telegramma Inefficacia, 477. ARBITRATO -Compenso agli arbitri -Liquidazione globale del Presidente del Tribunale -Natura inscindibile, 467. -Compenso agli arbitri -Provvedimento di liquidazione -Caratter� decisorio -Impugnabilit� per cessazione e art. 111 della Costituzione, 467. - CompenSQ degli arbitri -Procedimento di liquidazione innanzi al presidente del Tribunale -Necessit� del ministero di difensore, 467. ATTI AMMINISTRATIVI -Atto collegiale -Composizione del Collegio -Intervento di estranei -�Illegittimit� -Condizioni e limiti, 409. -Deliberazione comunale -Interpretazione -Incensurabilit� in Cassazione -Limiti, con nota di A. FRENI, 388. - Deliberazione comunale -Revoca comunale -Revoca-Legittimit� -Presupposti, con note di A. FRENI, 388. AUTOVEICOLI -Disciplina dei contratti di compravendita -Inammissibilit� di sospensione dell'esecuzione senza il pagamento del prezzo -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 364. CACCIA -Detenzione di selvaggina pregiata senza il permesso scritto del Comitato provinciale per la caccia -Violazione del principio della libera iniziativa economica -Illegittimit� costituzionale Esclusione, 349. CASSAZIONE -Motivi di ricorso -Generalit� dei motivi contestuali presentati dall'imputato -Motivi aggiunti Inammissibilit�, 479. CITTADINANZA -Perdita alla cittadinanza italiana -Servizio militare obbligatorio Illegittimit� costituzionale Esclusione, 354. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Atti aventi valore di legge -Pendenza del giudizio di costituzionalit� -Domanda di sospensione dell'esecuzione -Improponibilit� -Atti amministrativi -Domanda di sospensione dell'esecuzione Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario -Fatispecie, 386. -Edilizia popolare ed economica -Statuto di coperative edilizie e contributo statale -Clausola compromisSQria -Nullit�, con nota di C. CARBONE, 370. -Energia elettrica -Provvedimenti di trasferimento di imprese elettriche all'ENEL -Natura giuridica -Giurisdizione del Consiglio di Stato -Esclusione, 383. -Energia elettrica -Trasferimento di imprese eletriche all'E.N.E.L. -Deroghe per le imprese minori -Limiti -Poteri discrezionali della P. A. -Esclusione -Giu RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO risdizione del Giudice ordinario, attivit� -Esclusione -Conse 379. guente non pregiudizialit� della questione di legittimit�"'Costitu'- Energia elettrica -Trasferimen zionale per irrilevanza della pro to di imprese elettriche all'ENEL nuncia della Corte Costituzionale -Provvedimento di nomina del ai fini della questione cli giuri l'amministratore provvisorio e sdizione -Fattispecie, 387. provvedimento che fissa la data di inizio delle operazioni di consegna -Natura giuridica -Pre COSA GIUDICATA tesi vizi di invalidit� �derivata� -Giurisdizione del Giudice or - Giudicato esterno -Eccepibilit� dinario, 383. per la prima volta in Cassazione -Danni di guerra -Determinazio- Esclusione, 405. ne dell'indennizzo -Applicazione - Limite -Identificazione delle dei coefficienti di rivalutazione azioni, con nota di C. CARBONE, e delle detrazioni di legge -Di 370. fetto di giurisdizione del Giudice ordinario -Riscossione dell'indenizzo defi.nitivame;nte liquidato COSTITUZIONE DELLA REPUB -Diritto soggettivo,' 384. BLICA -Giudicato sulla giurisdizione Estremi, con nota di C. CARBONE, -Autoveicoli -Caccia -Cittadi 370. nanza -Corte Costituzionale Elezioni comunaU e provinciali - Pronuncia della Corte di Cassa Esecuzione forzata Ferrovie -Fi zione sulla giurisdizione -Suc liazione -Ordinamento giudizia cessivo giudizio innanzi al Giudi rio -Previdenza e assistenza ce dichiarato competente -Pre Procedimento penale -Reato. clusione della questione di legittimazione ad agire o a contraddire -Non sussiste, 405. EDILIZIA POPOLARE ED ECONO - Questioni di giurisdizione -Po NOMICA teri della Cassazione in ordine ai presupposti di fatto, con nota di - V. Competenza e giurisdizione. c. CARBONE, 370. - Uso dei beni demaniali -Concessione amministrativa -Diritto ELEZIONI COMUNALI E PROVINal sepolcro -Valutazione del CIALI pubblico interesse che determina l'affievolimento del diritto -Giu- Sottoscrizione di pi� di una prerisdizione del Consiglio di Stato, sentazione di candidatura -Puni 368. bilit� con pena pi� grave dell'analogo delitto previsto per le elezioni politiche -Violazione del principio di eguaglianza -EscluCORTE COSTITUZIONALE sione, 340. - Giudizi di legittimit� costituzio nale in via incidentale -Indica-ENERGIA ELETTRICA zione delle disposizioni costituzionali che si assumono violate -_ V. Competenza e giurisdizione. Desumibilit� � aliunde � -Ammissibilit� della questione, 348. -Pronuncia di illegitimit� costituESECUZIONE FORZATA zionale -Effetti sugli atti amministrativi di esecuzione delle nor- Esecuzione forzata -Pignoramenme dichiarate costituzionalmente to mobiliare -Compenso al cuillegittimie -Inesistenza di tali stode rimesso al riconoscimento ~ ! INDICE dall'Ufficiale giudiziario -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 366. ESPROPRIAZIONE PER P. U. -Dichiarazione di p. u. e decreto di esproprio -Vizi di legittimit� -Rapporti reciproci, 411. -Edifici scolastici -Opera gi� eseguita Procedimento di espropriazione successivo -Norme applicabili, 411. -Opera gi� eseguita -Procedimento di espropriazione successivo Legittimit�, 411. FALLIMENTO -Insinuazione di crediti -Provvedimenti del giudice delegato in sede di approvazione dello stato passivo -Efficacia oltre l'ambito della procedura fallimentare Esclusione, 456. FALSO -Falsit� in attr -Atti pubblici Registro protocollo delle corrispondenze in arrivo ed in partenza dell'archivio generale del Comune -� tale ,-Fattispecie, 483. FERROVIE -F�rrovie e tramvie -Regolamento delle assuntorie nelle ferrovie esercitate in regime di concessione -Contrasto con la tutela del lavoro -Esclusione, 353. FILIAZIONE -Azione per riconoscimento di paternit� -Brevit� del relativo termine -Violazione della tutela della filiazione naturale -Esclusione, 360. -Azione per riconoscimento di paternit� -Invalidazione -dell'art. 123 disp. attuaz. codice ci vile -Inapplicabilit� ai nati prima del lo luglio 1939 -Violazione del principio di eguaglianza Esclusione, 360. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Esecuzione di giudicato -Amministrazione obbligata -Individuazione, 410. -Esecuzione di giudicato -Fattispecie in materie di derequisizione di immobili -Inottemperanza -Non sussiste, 408. -Esecuzione di giudicato -Fattispecie in tema di ricostruzione di carriera di un dipendente di Ente soggetto a controllo della p. a. -Inottemperanza -Sussistenza e conseguenze, 410. GUERRA -Contratto di guerra -Azione giu~ diziaria promossa contro la deliberazione del Commissariato per la liquidazione dei contratti di guerra -Competenza per territorio, con nota di G. MAND�, 392. -Contratto di guerra -Nozione, con nota di G. MAND�, 391. -V. anche Competenza e giurisdizione. IMPIEGO PUBBLICO -Incompatibilit� Preventiva diffida -Necessit� -Insussistenza, 409. -Sanzione disciplinare -Gravit� -Insindacabilit� in sede giurisdizionale, 409. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni -Bonifica -Agevolazioni per gli atti relativi all'esecuzione di opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana -Criteri per l'individuazione di tali opere -Fattispecie VIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in tema di strade di bonifica, con nota di M. FANELLI, 414. -Agevolazioni -Bonifica -Agevolazioni per gli atti relativi all'esecuzione di opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana -Estensione agli atti relative ad opere di riparazione Ammissibilit�, 439. -Agevolazioni -Industrializzazione del Mezzogiorno -Agevolazioni per l'acquisto di terreni e fabbricati occorrenti per l'impianto, l'ampliamento o la trasformazione di stabilimenti industriali -Acquisto di impianti gi� esistenti -Inapplicabilit� delle agevolazioni -Destinazione degli impianti acquistati ad ampliamento di un preesistente stabilimento industriale (nella specie: acquisto da parte dell'ENEL di cabine e linee elettriche di distribuzione dell'energia) -Irrilevanza, 430. -Agevolazioni -Industrializzazione del Mezzogiorno -Declaratoria del Ministero dell'industria e del commercio -Finalit� -Esibizione nel triennio dalla registrazione dell'atto a pena di decadenza dai benefici -Necessit� -Presupposti di applicabilit� delle agevolazioni -Competenza del Ministero dell'industria e del commercio per l'accertamento della loro ricorrenza -Esclusione -Declaratoria contenente anche tale accertamento -Irrilevanza, 430. -Agevolazioni -Ricostruzione edilizia -Acquisto di area di risulta di edifici distrutti a seguito di eventi bellici e non ricostruibili per divieto della. p. a. -Agevolazioni previste dai dd. ll. 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221 -Inapplicabilit� Irrilevanza della ricostruzione su area diversa ai fini del trattamento tributario dell'atto relativo all'area non pi� edificabile, con nota di R. SEMBIANTE, 439. -Atti nulli -Restituzione di imposta -Art. 14 n. 2 della legge organica -Condizioni -Fattispecie in tema di scrittura privata di vendita con sottoscrizione di uno dei contraenti dichiarata falsa, 425. -Atti nulli -Restituzione d'imposta -Trasferimento di beni vincolati all'attuazione della riforma fondiaria -Nullit� originaria ed assoluta nei sensi previsti dall'art. 14 della legge del registro -Sussistenza -Necessit� di una pronuncia giudiziale dichiarativa della nullit� -Esclusione, 413. -Cessione di crediti verso la pubblica amministrazione in relazione a finanziamento concessi da aziende o enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali -Aliquote ridotte -Condizioni Correlazione tra i due negozi Estremi -Criteri di determinazione -Necessit� che le somme conseguite con il finanziamento e la cessione siano destinate fin dall'origine all'esecuzione di una determinata opera o fornitura pubblica -Sussistenza -Possibilit� che l'accertamento sulla ricorrenza delle condizioni richieste sia compiuto in base ad elementi estranei all'atto di cessione e finanziamento -Esclusione, con nota di G. ANGELINI RoTA, 447. -Fideiussione -Fideiussione a garanzia delle obbligazioni derivanti da un finanziamento posto in essere mediante cambiali -Autonoma imponibilit� -Esclusione, 432. -Finanziamento bancario -Finanziamento posto in essere mediante cambiali -Assorbimento dell'imposta di registro in quella di bollo scontata sulle cambiali Pattuizioni volte a regolare il finanziamento indipendentemente dal rapporto cambiario -Irrilevanza -Fattispecie, 432. \ -Enunciazione di convenzione non registrata -Enunciazione in decreto ingiuntivo -Successive vicende di questo -Irrilevanza, 456. -Enunciazione di convenzione non registrata -Enunciazione in sentenza -Soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sulla convenzione enunciata tassabile ai sensi If r INDICE ��IX dell'art. 62 della legge di registro -Fattispecie, con nota di G. MAND�, 440. -Enunciazione di convenzione non registrata -Enunciazione in sentenza -Tassabilit� -Condizioni, 456. -Enunciazione di convenzione non registrata -Enunciazione in sentenza -Tassabilit� ai sensi dell'art. 62 o dell'art. 72 della legge di registro -Condizioni, con nota di G. MAND�, 440. - Sentenze Disposizioni degli artt. 12 e 68 della legge organica -Questione di legitimit� costituzionale -Manifesta infondatezza, 433. -Sentenze -Imposta giudiziale ed imposta di titolo -Liquidazione d'imposta suppletiva -Ammissibilit� -Ulteriore sorte della sentenza a seguito di impugnazioni -Irrilevanza, 433. - Sentenze -Imposta giudiziale ed imposta di titolo -Momento della nascita dell'obbligazione d'imposta -Restituzione dell'imposta nel caso di riforma della sentenza -Esclusione -Restituzione nelle ipotesi previste dall'art. 14 della legge di registro -Ammissibilit�, 433. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Accertamento -Primo accertamento dell'imponibile su denunzia o di ufficio -Ulteriore accertamento e liquidazione di imposta complementare o suppletiva Ammissibilit�, con nota di M. CONTI, 460. -Determinazione dell'attivo imponibile -Obbligo dell'Amministrazione di conformarsi ai criteri adottati dal contribuente nella denunzia del valore dei beni Esclusione, con nota di M. CoNTI, 460. - Passivit� deducibili dall'attivo Aziende industriali e commerciali -Elementi passivi -Accertamento che dati elementi costituiscano passivit� aziendali non giustifi cate nei modi di legge -Inam missibilit�, con nota di M .. CoNTI, 460. - Passivit� deducibili dall'attivo Condizioni, con nota di M. CONTI, 460. INGIUNZIONE -Procedimento giurisdizionale di ingiunzione -Condizioni di ammissibilit�, 406. INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO -Elementi del reato -Ingerenza svolta dal pubblico ufficiale per avvantaggiare terzi -Sussistenza del reato, 485. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO -Modificazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari -Applicabilit� ai processi pendenti -Violazione del principio della precostituzione del giudice -Esclusione, 357. PREVIDENZA E ASSISTENZA -Ricongiunzione delle posizioni previdenziali -Nuovi oneri a carico dello Stato -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 355. PROCEDIMENTO CIVILE -Giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilit� delle prove -Potere discrezionale del giudice di merito -Incensurabilit� in Cassazione -Limiti, con nota di A. FRENI, 388. PROCEDIMENTO PENALE -Contestazione dell'accusa -Decreto di citazione -Incertezza sui fatti che determinano l'impu,ta X RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione -Nullit� -Carattere rela tivo -Sanatoria, 482. -Decreto di citazione -Avviso al difensore -Procedimento con pi� imputati -Avviso contenente il riome del capolista -Inesistenza di nullit�, 485. -Istruttoria sommaria -Istruttoria svolta prima della sentenza n. 52 del 1965 della Corte Costituzionale -Inosservanza degli artt. 304 bis e segg. c.p.p. -Inesistenza di nullit�, 485. -Reati di competenza del pretore -Decreto di citazione a giudizio senza atti istrutori -Mancata contestazione del fatto -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 343. PROFITTI DI REGIME -Avocazione profitti di regime Sequestro conservativo di mobili ed immobili -Responsabilit� della p. a. per ritardata revoca del sequestro dopo l'annullamento dell'accertamento tributario -Insussistenza, con nota di G. MAND�, 396. REATO -Reati e pene -Reati commessi nel territorio dello Stato e giudicatei all'estero -Rinnovamento del giudizio -Deroga al divieto del ne bis in idem -Illegitetimit� costituzionale -Esclusione, 344. REQUISIZIONE -Cessazione per causa di forza maggiore -Obbligo di riconsegna dell'immobile -Sussistenza, 408. RESPONSABILIT� CIVILE -Autostrada -Allagamento della sede stradale dovuto a traripamento di corso d'acqua -Mancanta segnalazione -Insidia Sussiste -Colpa in re ipsa del- l'Ente cui spetta la manutenzione della strada -Sussiste -Onere a carico del predeto Ente cdr fornire in giudizio la prova dell'impossibilit� di provvedere a tempestiva segnalazione del pericolo -Sussiste, con nota di A. FRENI, 389. -Denuncia penale -Proscioglimento con formula piena del denunciato -Obbligo del denunciante al risarcimento del danno -Presupposti, con nota di A. FRENI, 388. -Responsabilit� della p. a. -Necessit� dell'accertamento della colpa -Lesione di diritto derivante da atto amministrativo illegittimo ovvero da un mero comportamento della p. a. -Differenze, con nota di G. MAND�, 396. - Strade pubbliche -Manutenzione -Potere discrezionale della p. a. -Limite -Obbligo della osservanza del precetto del ne-' minem laedere -Sussite -Insidia o trabocchetto -Nozione, con nota di A. FRENI, 389. SENTENZA -Motivazione -Mancata valutazione di un documento -Sussunzione nella nozione di vizio di omessa valutazione di un punto decisivo della controversia -Presupposto, 407. -Motivazione -Obbligo del Giudice di merito di specifico richit>.mo delle singole risultanze istruttorie -Esclusione, 406. -Motivazione -Valutazione delle prove -Potere discrezionale del Giudice di merito -Sussiste Limite -Obbligo del Giudice di merito d'indicare le ragioni del proprio convincimento -Sussiste, 405. SICILIA -Cantieri straordinari di lavoro Legge regionale' attributiva di un assegno straordinario -Ille INDICE .Xl gittimit� costituzionale -Escludi Catania -Mancata indicazione sione, 360. della copertura della spesa -11legittimit� costituzional�~cc-343. -Legge regionale �concernente marchi di qualit� e propaganda dei prodotti siciliani -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 339. STRADE -Legge regionale recante nuovi provvedimenti a favore del grano -Autostrade a pedaggio gestite duro -Mancata indicazione della dall' ANAS -Rapporto di uten copertura della spesa -Illegit za -Natura contrattuale -Esclu timit� costituzionale, 344. sione -Responsabilit� dell'Ente .... Legge regionale relativa al percontrattuale, con nota di A. FRE. sonale della scuola ortofrenica NI, 390. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 18 aprile 1967, n. 44 . 18 aprile 1967, n. 45 . 18 aprile 1967, n. 46 . 18 aprile 1967, n. 47 . 18 aprile 1967, n. 48 . 24 aprile 1967, n. 49 . 24 aprile 1967, n. 50 . 24 aprile 1967, n. 51 . 24 aprile 1967, n. 53 . 5 maggio 1967, n. 55 5 maggio 1967, n. 56 5 maggio 1967, n. 57 5 maggio 1967, n. 58 5 maggio 1967, n. 59 5 maggio 1967, n. 60 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1291 . . . . . . . . . . . . . . . Sez. I, 25 maggio 1966, ri. 1331 . . . . . . . . . . . . . . Sez. I, 28 maggio 1966, n. 1394 (in nota a Cass. 25 maggio 1966, n. 1331) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sez. I, 28 maggio 1966, n. 1395 (in nota a Cass. 25 maggio 1966, n. 1331) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . Sez. I, 14 giugno 1966, n. 1541 (in nota a Cass. 25 maggio 1966, n. 1331) . . . . . . . . . . . . Sez. I, 17 giugno 1966, n. 1559 . . . . . . . . . . . . . . . Sez. Un., 28 giugno 1966, n. 1674 . . . . . . . . . . . . . . Sez. I, 6 luglio 1966, n. 1743 (in nota a Cass. 17 marzo 1967, n. 601) . . . . . . . . . . Sez. I, 26 ottobre 1966, n. 2616 . . . Sez. I, 29 ottobre 1966, n. 2711 . . . Sez. I, 10 novembre 1966, n. 2750 . . Sez. III, 29 novembre 1966, n. 2806 . Sez. I, 7 dicembre 1966,; n. 2873 . Sez. I, 5 gennaio 1967, n. 33 . . . Sez. Un., 24 gennaio 1967, n. 208 . Sez. Un., 30 gennaio 1967, Sez. I, 14 febbraio 1967, n. Sez. I, 25 febbraio 1967, n. Sez. I, 1 marzo 1967, n. 451 n. 249 365 433 . . pag. 339 > 340 > 343 � 343 � 344 � 344 � 348 353 354 � 355 357 360 � 360 � 364 � 366 pag. 413 " 414 415 415 411:\ 425 430 457 432 433 � 388 > 389 439 � 439 378 � 370 391 440 447 I: ' INDICE Sez. I, 17 marzo 1967, n. 599 (in nota a Cass. 17 marzo 1967, n. 601) . . . . . . . . . Sez. I, 17 marzo 1967, n. 601 . Sez. I, 22 marzo 1967, n. 652 . Sez. I, 2 maggio 1967, n. 808 . Sez. I, 2 maggio 1967, n. 814 . Sez. Un., 8 maggio 1967, n. 893 Sez. Un., 8 maggio 1967, n. 897 (in nota a Cass. 8 maggio 1967 n. 899) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sez. Un., 8 maggio 1967, n. 898 (in nota a Cass. 8 maggio 1967 n. 899) . . . . . . . . . Sez. Un., 8 maggio 1967, n. 899. Sez. Un., 19 maggio 1967, n. 1076 Sez. I, 20 maggio 1967, n. 1097 . . Sez. Un., 23 maggio 1967, n. 1116 Sez. III, 24 maggio 1967, n. 1141 . LODI ARBITRALI 20 giugno 1966, n. 45 (Roma) . . . . . . . . . . . . . GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 marzo 1967, n. 69 . Sez. IV, 8 marzo 1967, n. 73 . Sez. IV, 8 marzo 1967, n. 74 . Sez. IV, 15 marzo 1967, n. 79 . Sez. IV, 15 marzo 1967, n. 81 . GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 30 luglio 1966, n. 452 . Sez. Il, 25 agosto 1966, n. 407 . Sez. Ili, 21 settembre 1966, n. 1571 Sez. III, 21 settembre 1966, n. 2000 :XUI pa.g. 456 ,. 456 460 ,. 467 396 " � 379 ,. 383 383 " ,. 383 384 " > 405 386 " > 406 pag. 477 pag. 408 " 409 " 409 " 410 " 411 pag. 479 " 482 " 483 " 485 SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA RASSEGNA DI DOTTRINA PANuccio V., Le dichiarazioni non negoziali di volont�, Giuffr�, Milano 196(� . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 95 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE Leggi e Decreti (Segnalazioni) . . .. pag. 96 NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE -Norme dichiarate incostituzionali: codice di procedura civile, art. 177 bis . . . l> 97 r. d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 67, I comma . > 97 p. r. g. lgt. 9 novembre 1945, n. 848, art. 6 . > 97 d. P. R. 9 maggio 1961, n. 779, art. unico . . > 98 -Norme delle quali � stata dichiarata non fondata la questione di legittimit� costituzionale codice civile, art. 271 � 98 codice procedura civile, art. 513, I comma, ultima parte . 98 codice procedura civile, art. 522, prima parte . � 98 codice penale, art. 204, secondo comma, art. 222, pri terzo, titoli primo e secondo, capi I, II e terzo . > r. d. 30 gennaio 1896, n. 26, art. 18, ultimo comma. ,. 99 r. d. 1. 15 marzo 1927, n. 436, art. 7, quarto comma . > 10n d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 182, ultimo comma 100 legge 2 aprile 1958, n. 322, articolo unico . > 100 d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032, articolo unico > 100 d. P. R. 31 dicembre 1963, n. 2105, art. 9 > 101 legge reg. sic. approv. 21 dicembre 1966 > 101 -Norme delle quali � stato promosso giudizio di legittimit� > 101 costituzionale -Norme delle quali il giudizio di legittimit� costituzionale � stato definito con pro.nuncie di estinzione, di inammissibilit�, di manifesta infondatezza o di restituzione degli atti al giudice di merito . . . . . . . . . . . . . . > 110 mo comma codice procedura penale, art. 74 e 398 . codice procedura penale, art. 505 . codice procedura penale, articoli compresi nel � 98 > 99 ,. 99 libro 99 INDICE xv INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia) Acque pubbliche . pag. 111 Importazione ed espor- Amministrazione pubtazione ... pag. 119 blica > 111 Imposta di registro . > 120 Appalto > 111 Imposta di ricchezza Bellezze artistiche e mobile � 120 naturali > 113 Imposta di successione " 121 Cinematografi.a > 113 Imposta generale sul- Circolazione stradale 113 l'entrata � 121 Concessioni ammini-Imposte e tasse > 121 strative . > 113 Imposte varie � 122 Concorsi > 114 Impresa � 123 Contabilit� dello Stato > 114 Lavoro � 123 Contributi e finanzia-Locazioni > 123 menti 114 Mezzogiorno � 123 Danni di guerra . > 114 Mutuo > 123 Dazi doganali . > 115 Occupazione > 124 Edilizia popolare ed Pena > 124 economica. > 115 Pensioni � 124 Elettricit� ed elettroPQste e telecomunica- dotti 115 zioni . > 125 Enfiteusi � 115 Prescrizione > 125 Enti e beni ecclesia-Procedimento penale � 125 stici > 116 Reati finanziari > 125 Espropriaz. per p. u. 116 Regioni . > 125 Fallimento > 117 Responsabilit� civile > 126 Farmacie > 118 Riscossione coattiva . > 126 Ferrovie > 118 Sciopero " 126 Guerra > 118 Societ� � 126 Idrocarburi > 119 Titoli di credito > 127 Impiego pubblico . > 119 Trasporto . 127 NOTIZIARIO ...................... pag. 128 I I i r PARTE PRIMA 2 J f GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 18 aprile 1967, n. 44 -Pres. Ambrosini - Rel. Mortati -Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (sost. avv. gen. Stato Peronaci) c. Pres. Regione Siciliana (avv. Silvestri). Sicilia -Legge regionale concernente marchi di qualit� e propaganda dei prodotti siciliani -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Stat. reg. sic., art. 14, lett. d, e; 1. reg. 4 maggio 1966). Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale della legge regionale siciliana 4 maggio 1966, con la quale si d� facolt� all'assessore regionale per l'indust�ria ed il commercio di autorizzare l'applicazione di apposito � marchio di qualit� � sui prodotti siciliani e si pred�i.spongono i controlli, da effettuare sui luoghi di produzione e di consumo, dei prodotti cos� qualificati. Infatti, dati i limiti posti alla autonomia legislativa regionale dalle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 2510 c. c. e della l. 21 giugno 1942, n. 929, la disciplina dettata dalla legge regionale nessun altro valore giuridico pu� assumere se non quello di predisposizione, di carattere meramente interno, delle attivit� necessarie a rendere possibile la presentazione di una valida domanda per l'ottenimento di marchi collettivi (1). (1) La Corte ha respinto il ricorso proposto dal Commissario dello Stato � nei sensi di cui in motivazione �; una nuova sentenza interpre,1Jativa di rigetto, dunque, la quale tuttavia iridimensiona i poteri legislativi della R,egione nella materia dei marchi e li armonizza con la legislazione nazionale. In questo senso � notevole l'affermazione deHa natura meramente interna dell'ambito di applicabilit� della l1egg.e. Notevole non solo in relazione al caso di specie, ma perch� introduce il concetto, analogo e quehlo tradizionale del regolamento di o::-ganizzazione, di legge di organizzazione. Ci� potrebbe far dubitrure della possibilit� stessa de,l ricorso dallo strumento legislativo, che per sua natura ha efficacia esterna e (fatta eccezione per le leggi formali e per le leggi-provvedimento) onnidirezionale. Sul merito della questione, veggasi la voce Marchi collettivi del FRANCESCHELLI, Noviss. dig. it., X, 207, segg. 340 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 18 aprile 1967, n. 45 -Pres. Ambrosini Rei. Oggioni -Barrile ed altri (n.c.) e Presidente Cons,~gJ~o dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Agr�). Elezioni comunali e provinciali -Sottoscrizione di pi� di una presentazione di candidatura -Punibilit� con pena pi� grave dell'analogo delitto previsto per le elezioni politiche -Violazione del principio di eguaglianza -Esclusione. (Cost. art. 3; d. p. r. 5 aprile 1951, n. 203, ,art. 86; d. p. r. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93). Non � fondata, con riferimento ai principio di eguagtianza di cui aU'art. 3 deUa Costituzione, ia questione di Legittimit� costituzionale degli artt. 86 d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203 e 93 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, suU'elezione degti organi delle amministrazioni iocati, in quanto la pi� grave sanzione penale quivi prevista rispetto a quella stabilita per le elezioni potitiche trova normale giustificazione nel fatto che le elezioni amministrative vengono reatizzate in ambienti, circostanze, situazioni locati, che ne caratterizzano la preparazione e l'andamento (1). (Omissis). -La questione prospettata con le ordinanze di rinvio verte sul punto se sia in contrasto con il principio della uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, garantito dall'art. 3 della Costituzione, il fatto che colui che commette reato, sottoscrivendo pi� di una dichiarazione di presentazione di candidatura per le elezioni comunali, sia punibile con pena edittale pi� grave (reclusione fino a due anni e multa fino a L. 20.000). di quella prevista per l'elettore che com (1) La questione era stata proposta con varie ordina~e: 22 novembre 1965 del Pretore di Caltanissetta (Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 12); 6 dicembre 1965 dello stesso Pretore (Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1966, n. 38); 28 marzo 1966 del Tribunale di Caltanissetta (Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1966, n. 226). La decisione � particolarmente importante perch� costituisce una ulterior, e, e pi� specifica, manifestazione della giurisprudenza della Corte nell'interpretazione dell'art. 3 della Costituzione, anche in relazione ai poteri istituzionali della Corte stessa rispetto al Legislativo. A auesto proposito, � noto che 1in dottrina sono state autorevolmente prospettate due te::d principali. Dal comune denominatore, secondo il quale sarebbero in ogni caso da considerarsi illegittime le norme emanate ad personam, e le distinzioni di J PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZ.~ONALE 341 metta reato sottoscrivendo pi� di una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati (reclusione fino a tre mesi ovvero multa sino a L. 10.000). La questione non � fondata. La giurisprudenza di questa Corte ha nettamente fissato e ribadito il contenuto ed i limiti di applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, statuendo che, a parit� di situaZJioni, deve corrispondere parit� di trattamento, mentre trattamenti differenziati sono riservati a situazioni obbiettivamente diverse: e che spetta insindacabilmente al legislatore giudicare sulla parit� o la diversit� delle situazioni, pur nel rispetto di criteri di ragionevolezza nonch� degli altri principi costituzionali. Il caso in esame non si sottrae a questi principi direttivi. I reati di sottoscrizione di pi� dichiarazioni di presentazione di candidature o di pi� liste di candidati, hanno indubbiamente punti di accostamento, come quello dell'uguale appartenenza alla categoria dei reati formali, non richiedenti alcun dolo specifico ma solo quello generico, consistente nella coscienza e volont� del fatto di apporre una firma vietata dalla legge: e quello della medesima obbiettivit� giuridica, cici� dell'interesse pubblico di assicurare, mediante la garanzia di un numero minimo di sottoscrittori, la genuinit� e la seriet� delle candidature e, di conseguenza, la regolarit� di tutte le operazioni elettorali. Non pu� altres� che riconoscersi esatto il rilievo, contenuto nelle ordinanze del Pretore, che trattasi di reati sottoposti a termini speciali di prescrizione e non assoggettabili alle norme generali sulla sospensione della pena e sulla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. sesso, razza, ecc. non potrebbero essere assunte quali pr.esupposti di disciplina differenziata (mentre non sarebbe vietato al legislafore ordinario di l differenziare Je situazioni di fatto, e di predispor<re una disciplina differen~ iata) le due tesi seguono diverso orientamento nella identificazione delle \nita:filoni che il legislatore incontrerebbe nel porre le differenziazioni '1iSe. \Secondo la prima tesi (ESPOSITO, La costituzione ital. Saggi, Milano, _gg.), la Corte costituzionale non avrebbe il potere di controllare l"op,, iortunit� di rtali differenziazioni; secondo 1a seconda tesi (MoRTATI, Ist. dir. pubbUco, Padova, 1960, 782), il legislatore avrebbe l'obbligo di non violare le leggi della logica, e sarebbe, pertanto, invalida la legge che diJSponesse differenziata disciplina quando, dallo stesso suo testo o da disposizioni ad essa collegate, risultasse l'inesistenza delle peculiarit� deii rapporti regolati in maniera speciale, ovvero quando taJ.i peculiarit� at>parissero, �prima facie �, prive di ogni carattere di ragionevolezza. La giuriisprudenza della Corte appa:r~e orientata verso una soluzione intermedia, ma molto vicina alla seconda tesi, in base alla quale � ammesso 342 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ma, accanto a questi dati comuni e riferibili alla categoria generale dei reati elettorali, vi � un dato specifico che deve essere tenuto essenzialmente presente per stabilire il contenuto e, nel contempo, segnare i limiti del presente giudizio. Ed � il dato, ben cognito, che le elezioni amministrative vengono realizzate in ambienti, circostanze, situazioni locali che ne caratterizzano la preparazione e l'andamento. Esula da questa constatazione ogni giudizio comparativo di congruit� o meno circa la misura delle sanzioni comminate per le ipotesi deMttuose suindicate, poich� non spetta alla Corte, (come gi� enunciato con la sentenza n. 92 del 1963) prendere posizione in ordine alla preferenza da accordare all'uno o all'altro di due sistemi legislativi, quando si denuncia la disuguaglianza di disciplina giuridica in base a rapporti reputati eguali tra loro. Tal compito spetta al potere legislativo: ed infatti, nel caso in esame, l'auspicio, poi rimasto finora inattuato, per una �armonizzazione della misura delle sanzioni� � contenuto fin dalla Relazione al d.1.1. 7 gennaio 1946, n. 1, sulle elezioni amministrative, in relazione al progetto per l'elezione dell'Assemblea Costituente. Ma la Corte, per� rimanere nei limiti delle proprie funzioni istituzionali, deve soltanto verificare se, in luogo di una asserita identificazione assoluta di fattispecie delittuose, sussista invece tra di esse una qualche diversificazione, che renda non irrazionale una normativa diversa per quanto riguarda la misura delle sanzioni. Il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione dovrebbe dirsi intaccato od eluso, solo in caso di constatata il'lrazionalit� del trattamento differenziale, ma non, come la Corte ritiene nel caso in esame, quando sussistano motivi attendibili per distinguere situazioni, che, pur partendo da eguali presupposti, vengano poi ad assumere note distintive per particolari atteggiamenti soggettivi ed oggettivi. -(Omissis). il controllo sulla sussistenza o meno di norme internamente contraddittorie e di manifesto arbitrio o patente irragionevolezza nel disciplinare in termini uguali situazioni dived'se. Ci� anche in conformit� di altra autorevole dottrina la quale aveva manifestato J..a preoccupazione che un controllo penetrante da parte della Corte, cio� non limitato all'iTragionevolezza � prima facie � importasse lo snaturamento della funzione giurisdizionale della Corte stessa e la non invocabilit� dell'art. 3 della Costituzione (GIORGIANNr, Le norme sull'affitto, con canone in cer.eali, ecc., Giur. cost., 1962, 82 segg.). Con 1a sentenza in esame, la Corte ribadisce tale insegnamento, col richiamo in motivazione, alla precedente senten:zja 18 giugno 1963, n. 92 (Dir. e prat. trib., 1964, II, 106), precisando i propd limiti di foonite al legi slatorie nella valutazione dei ststemi normativi adottati in relazione a fatti specie diversificatt?. Una parola di chiarezza, dunque, sull'incerto confine tra legittimit� costituzionale e merito legislativo. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNA~IONALE 343 CORTE COSTITUZIONALE, 18 aprile 1967, n. 46 -Pres. Ambrosini - Rel. Manca -Lotter ed altri (n. c.). Procedimento penale -Reati di competenza del Pretore -Decreto di citazione a giudizio senza atti istruttori -Mancata contestazione del fatto -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3, 24; c. p. p., art. 231, 398). Non � fondata, sia con riferimento al principio costituzional.e di eguaglianza, sia a quello della difesa in giudizio, la questione di legittimit� costituzionale degli artt. 231 e 398 c.p.p., nelle parti in cui si prevede che, senza il previo compimento di atti istruttori, il Pretore dispone l'emissione del decreto di citazione a giudizio omettendo di contestare il fatto all'imputato (1). (1) La questione era stata proposta con l1e ordinanze, 19 maggio 1966 del Pretore di Venezia (Gazzetta Ufficiale, 27 agosto 1966, n. 213); 13 ~iugno 1966 del Pretore di Avezzano (Gazzetta Ufficiale 24 �settembre 1966, n. 239); 16 giugno 1966 del Preto.re di Gonzaga (Gazzetta Ufficiale 12 novembire 1966, n. 284); e decisa con procedimento in Camera di Consiglio non essendovi stata costituzione di parti. La sentenza � complementare alfa precedente sentenza 28 aprile 1966, n. 33 (in questa Rassegna, 1966, 501), con la quale era stata dichiarata l'illegittimit� costituzionale delle stesse norme allorch� l'omesso inteNogatorio si riferdsca ad un procedimento nel quale siano stati compiuti atti istruttori. Allorquando, invece, il Pretore non compia atti istruttori, ma rinvii a giudizio puramente e semplicemente, non vi � necessit� della previa contestazione del fatto, secondo l'insegnamento della decisione in rassegna. La sent~nza 23 marzo 1966, n. 27, che la Corte ha richiamato in motivazione, � pubblicata in questa Rassegna, 1966, 286, e nota, ove richiami degli articoli precedenti. I CORTE COSTITUZIONALE, 18 aprile 1967, n. 47 -Pres. Ambrosini - Rel. Benedetti -Commissario dello Stato per la Re.gione Siciliana (sost. avv. gen. Stato Guglielmi) c. Pres. Regione Siciliana (avv. (Barto.li). Sicilia -Legge regionale relativa al personale della scuola ortofrenica di Catania -Mancata indicazione della copertura della spesa -Illegittimit� costituzionale. (Cost., art. 81; 1. reg. 7 luglio 1966). � costituzionalmente illegittima, con riferimento all'art. 81 Cost., la legge regionale siciliana 7 luglio 1966, recante norme relative al j 344 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO personale direttivo, di segreteria e di servizio della scuola magistrale ortofrenica di Catania, in quanto essa nulla dispone circa il modo di fronteggiare l'aumento della spesa, ancorch� riferito ad esercizi futuri (1). II CORTE COSTITUZIONALE, 24 aprile 1967, n. 49 -Pres. Ambrosini Re �l. Oggioni -Commissario dello Stato per la Regione siciliana (sost. avv. gen. Stato Guglielmi) c. Presidente Regione Siciliana (avv. Guarino). Sicilia -Legge regionale recante nuovi provvedimenti a favore del grano duro -Mancata indicazione della copertura della spesa Illegittimit� costituzionale. (Cost., art. 81; 1. reg. 25 maggio 1966). � costituzionalmente illegittima, con riferimento all'art. 81 della Costituzione, la legge regionale siciliana 25 maggio 1966, recante nuovi provvedimenti a favore del grano duro, in quanto il capitolo di entrata del bilancio regionale, corrispondente alla spesa prevista dalla legge, reca solo l'indicazione per memoria, cio� una mera annotazione contabile sprovvista di un contenuto finanziario sostanziale (2). (1-2) Conforme alle due decisioni, che hanno accolto la tesi sostenuta dall'Avvocatm.'a, � la precedente sentenz:a della stessa Corte 11 luglio 1966, n. 96 (in questa Rassegna, 1966, 994). In via pi� genera.le, sui proble.mi connessi .all'interpretazione dell'art. 81 Cost., si rinvia alla sentenz�a 10 gennaio 1966, n. 1 (in questa Rassegna, 1966, 1) ed alla nota ivi. CORTE COSTITUZIONALE, 18 aprile 1967, n. 48 -Pres. Ambrosini - Rel. Petrocelli -Artmann e Pude (n. c.) e Pres. Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Chiarotti). Reato -Reati e pene -Reati commessi nel territorio dello Stato e giudicati all'estero -Rinnovamento del giudizio -Deroga al divieto del� ne bis in idem� -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 10; c. p. art. 11, primo comma). Non � fondata, con riferimento all'art. 10 della Costituzione, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 11, primo comma, codice due cittadini tedeschi, amente aie il principio del ne �dici, dovrebbe essere azionale due cittadini tedeschi, amente aie il principio del ne �dici, dovrebbe essere azionale \ mmesso estione di he se PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZION"LE E INTE~~!ONALJ!; �45 penale, che prevede il rinnovamento del giudizio nello Stato pe1� reati quivi commessi, anche se l'imputato sia stato gi� condannato aU:estero. Pur ammettendosi, infatti, che il principio del ne bis in idem, costituisce un principio internazionalmente riconosciuto ed applicabile alle sentenze dei tribunali internazionali, la diversit� degli interessi tutelati ~� nei diversi Stati ed i variabili effetti e riflessi della condotta degli uomini in ciascuno di essi, tendono a mantenere, come regola prevalente nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio della territorialit� (1). (Omissis1. -Il principio del ne bis in idem ha la sua validit� anche nell'ordinamento internazionale, essend� applicabile alle sentenze dei tribunali internazionali, come � stato ammesso dalla giurisprudenza dei predetti tribunali, e come � richiesto, per i rapporti giuridici internazionali, dalle medesime es:icgenze che sono a fondamento del principio nei rapporti interni. Tuttavia esso non assume l'estensione e l'efficacia che l'ordinanza di rimessione tende ad attribuirgli. La Code di assise di La Spezia, investita del giudizio a carico di autori di rapina e di altri reati commessi in Italia, e gi� giudicati per questi fatti in Germania, ritiene non manifeinfondata la questione sollevata dalla difesa, secondo la bis in idem, comune a tutti gli ordinamenti ritenuto come assunto a principio di diritto e considerato quale norma a cui, ai sensi dell'art. 10 ostituzione, deve conformarsi l'ordinamento giuridico italiano. entemente questo, dovrebbe riconoscere efficacia preclusiva sentenza straniera che abbia irrevocabilmente giudicato di in Italia da un cittadino straniero. Viene pertanto legittimit� costituzionale dell'art. 11, primo odice penale, in quanto dispone dover essere giudicato sia stato giudicato all'estero, chiunque, cittadino posta con ordinanza 5 novembre 1965 della Corte di zzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 12). ta di fronte al denunciato conflitto fra il principio \1\o della territor:La:lit� de1la legge penale. Da un lato, ?!"''dell'adattamento automatico dell'o.rdinamento inter,,,.. i�'.tnazionalmente !riconosciute, a carattere non pattizio ,,tf'comma della Costituzione); dall'altro, la disposizione del ,,..d~ (airt. 3) sull'obbligatoriet� della legge penale per �tutti coloro ,."trovano nel territoil'io dello Stato. Principio, questo, che pu� trovarsi ~,4).ficitamente confermato, a thrello costituzionale, dall'art. 13 Cost., l� dove si prevedono le eccezioni all'inviolabilit� delJla libei:rt� personale se non per atto motivato dell'autorit� giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (ovviamente, della Repubblica). 346 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO o straniero, ha commesso un reato nel territorio dello Stato. La norma costituzionale violata sarebbe appunto l'art. 10, primo commg.___della Costituzione, in virt� del quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto Necessario presupposto del denunziato contrasto sarebbe dunque il carattere attuale, nel principio del ne bis in idem, di norma internazionale generalmente riconosciuta, nell'ampia latitudine che gli si vorrebbe ora attribuire. Ma a sostegno di questa tesi non viene presentato alcun valido argomento. �Non si vede perch� � -si dice nell'ordinanza -il ne bis in idem non debba essere considerato quale principio, oltre che dei singoli ordinamenti giuridici, anche dell'ordinamento giuridico internazionale; � non � detto � che il principio della territorialit� debba prevalere sulla esigenza del ne bis in idem: proposizioni che�possono, tutt'al pi�, valere come espressioni di una tendenza soggettiva dell'interprete, e in certo modo come auspicio per un futuro generale affermarsi del principio, non come positivo argomento per la sua sussistenza attuale. Ci� che invece effettivamente e attualmente sussiste, e in modo chiaro risulta dai codici penali della generalit� degli Stati, � proprio il principio opposto, vale a dire quello della territorialit�, di cui sono netta affermazione, nell'ordinamento -italiano, gli articoli 6 e seguenti del Codice penale. L'ordinanza, non dissimulandosi questa realt�, sostiene che sia possibile una armonizzazione del principio del ne bis in idem col principio della territorialit�, affermando che i due principi � ben possono essere armonizzati tra loro, riconoscendosi che l'autore di un reato commesso nel territorio italiano va punito secondo la legge italiana, tranne il caso che esso sia gi� stato giudicato per lo stesso reato, con sentenza irrevocabile, da un giudice straniero �. Il che per�, lungi dal significare una armonizzazione fra i due principi, verrebbe ad esprimere Ma esattamente la Corte ha risolto il probl�ema dando la prevalenza al principio della territorialit�, pur se con l'auspicio di un diritto penale interstatuale. Invero il contenuto di ci� che comunemente s'intende per eccezione di cosa giudicata � l'eff�etto della consunzione processuale dell'azione penale; esauritasi la qua�le col giudicato, non si pu� :riproporla per il medesimo fatto e contro l�a stessa persona: di qui la regola del ne bis in idem che rappresenta, appunto, uno degli effetti inerenti alla forza preclusiva dell'autorit� della cosa giudicata (BERENINI, Regiudicata penale, in Nuovo dig. it., IX Torino 1939, 307 e segg.). Che tale l."egola sia comunemente adottata dai Paesi a pari civilt� giuri dica � nozione comunemente accetta. Si tratta di UJll principio che � fonte di di�ritto internazionale (in tale senso sono concordi gli internazionalisti: QUADRI, Diritto internazionale PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTER]i_A,.ZIONALE 347 proprio la netta prevalenza di quello che l'ordinanza vuole sostenere, come in modo evidente appare sol che le proposizioni su ripoxtate, senza che ne rimanga alterato il contenuto, vengano enunciate in termini opposti, e cio�: se un giudice straniero ha, con sentenza irrevocabile, giudicato l'autore di un reato commesso nc;il territorio italiano, questo non va (pi�) punito secondo la legge italiana. In realt�, fermo rimanendo che il principio del ne bis in idem � valido, come si � detto, per le sentenze dei tribunali internazionali, per ritenerlo esteso al di l� di questo limite non solo non ricorrono elementi favorevoli, ma sussistono fondate ragioni in senso contrario. Ponendosi in una prospettiva ideale, che gi� trova fervide iniziative e convinti sostenitori, si pu� auspicare per il futuro l'avvento di una forma talmente progredita di societ� di stati da rendere possibile, almeno per i fondamentali rapporti della vita, una certa unit� di disciplina giuridica e con essa una unit�, e una comune efficacia, di decisioni giudiziarie. Ben diversa tuttavia, pur nel suo continuo evolversi, si presenta la realt� attuale, dove la valutazione sociale e politica dei fatti umani, in ispecie nel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici e spesso profonde da stato a stato. E ci� in conformit� dei diversi interessi e dei variabili effetti e riflessi della condotta degli uomini in ciascuno di essi, con la conseguente tende;nza a mantenere come regola, nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio della territorialit�. Una efficacia preclusiva della sentenza penale in campo internazionale presupporrebbe d'altronde, oltre la gi� rilevata identit� di riflessi sociali e politici, anche una assai larga uniformit� di previsione delle varie fattispecie penali, e una pressoch� identica valutazione, nella coscienza dei popoli, delle varie forme delittuose e della entit� e pericolosit� della delinquenza in ciascuno Stato: condizioni che non sussistono o non sussistono in misura adeguata. Il che spiega e d� fondamento attuale al permanere del principio della territorialit� nelle varie pubblico, Palermo, 1960, 100 e .segg.: � ci� che � nella coscienza giuridica degli Stati � senz'altro diritto internazionale vigente >; BARILE, La rilevazione e l'integrazione del diritto internazionale non scritto e la libert� di apprezzamento del giudice, Comunicazioni �e .studi dell'Istituto di diritto internazionale �e straniero dell'Universit� di Mi1aono, V, 1953, 155). La regola del ne bis in idem pu� quindi, essere ritenuta norma di diritto intemazionale generalmente riconosciuta. � Ma la regola stessa, sussunta nell'ordinamento interno, assume due aspetti dive:risi: altro � per uno Stato l'eccezione di cosa giudicata 'proveniente dai propri organi giurisdizionali competenti, altro � l'eccezione stessa nell'ipotesi in cui il giudicato provenga da altro Stato. Se sotto il pirimo aspetto non sembra esservi dubbio .sulla rilevanza della regola, non altrettanto pu� dirsi, peT quel che riguarda almeno la regiudicata penale, sotto il secondo aspetto. Si determina, per l'appunto, 348 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA,TO legislazioni. E se in taluni codici (danese, greco, ecc.) � stabilito che nell'infliggere la pena il giudice debba tener conto di quella evt}u.J;.ualmente scontata per lo stesso fatto in altro stato, questa � una particolare norma, suggerita da comprensibili criteri di equit�, che conferma il principio stesso. Infine ritiene la Corte che non abbia fondamento l'argomentazione dell'ordinanza secondo la quale la tesi in essa sostenuta troverebbe conforto negli artt. 7, n. 1, e 9 della Convenzione europea per la estradizione del 13 dicembre 1957. Il divieto di estradizione -come � evidente -� cosa ben diversa dal divieto di un secondo giudizio sullo stesso fatto. Tuttavia, se si volesse ammettere, in ipotesi, che le due citate disposizioni stiano a significare una tendenza vers.o il principio del ne bis in idem, bisognerebbe inevitabilmente dedurne che se, soltanto per quello che sarebbe un parziale affermarsi del principio, i vari Stati hanno avvertito la necessit� di una apposita convenzione, ci� costituisce argomento tutt'altro che favorevole per ritenere come generalmente riconosciuto in principio stesso nella ben pi� lata estensione auspicata dall'ordinanza. -(Omissis). una situazione di conflitto tra il principio di sovranit�, che si esprime, agli effetti dell'identificazione dell'efficacia spaziale della legge penale, nell'osservanza del criterio della territorialit�, e la tendenza all'estensione della regola del ne bis in idem nei rapporti <tra gli Stati, anche quando il giudicato provenga da altro Stato della collettivit� internazionale. Tale tendenza -ha avvertito la Corte, accogliendo -in pieno la tesi prospettata dall'Avvocatura -va riguardata con il discocnimento che la delicatezza della materia comporta: �nei limiti in cui il principio della res ju.dicata pu� essere ammesso nel diritto internazionale� (QUADRI, Diritto cit., 102; e per alcuni precedenti di giurisprudenza di organi interna21ionali sul punto, BARILE, op. cit., 179, nota 95). Resta l'auspicio di una legislazione e di una giurisdizione pi� ampie, a caratter.e comunitario, nell'ambito delle quali saranno destinate a scomparire le �punte,. del �conflitto denunciate nell'ordinanza di remissione. CORTE COSTITUZIONALE, 24 aprile 1967, n. 50 -Pres. Ambrosini - Rel. Sandulli -Corso (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Savarese). Corte Costituzionale -Giudizi di le~ittimit� costituzionale in via inci dentale -Indicazione delle disposizioni costituzionali che si assu mono violate -Desumibilit� � aliunde � -Ammissibilit� della questione. (Cost., art. 134; 1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTJU.lNAZIONALE ....... 349 Caccia -Detenzione di selvag~na pre~ata senza il permesso scritto del Comitato provinciale per la caccia -Violazione del pt"iiieipio della libera iniziativa economica -Illegittimit� costituzion�le Esclusione. "'� (Cost., art. 42, primo comma; r. d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 40). � ammissibile la questione di legittimit� costituzionale in via incidentale allorch�, malgrado la non appropriata indicazione delle disposizioni costituzionali che si assumono violate, queste siano sufficientemente individuabili nel contesto dell'ordinanza di remissione (1). Non � fondata, con riferimento alla libert� di iniziativa economica di cui all'art. 42 della Costituzione, la questione di le~ittimit� costituzionale dell'art. 40 t. u. delle leggi sulla caccia (r. d. 5 giugno 1939, n. 1016) che conferisce ai Comitati provinciali della caccia il potere di autorizzare la detenzione di selvaggina pregiata viva, in deroga al generale divieto posto dal� testo unico (2). (Omissis). -1. -L'ecceziione di inammissibilit� sollevata dalla Avvocatura dello Stato non appare fondata. Dall'ordinanza di rimessione risulta con sufficiente evidenza l'oggetto della questione che il Pretore di Verona ha voluto sottoporre alla Corte. Essa denuncia l'art. 40 del vigente t. u. sulla caccia, il quale attribuisce al Comitato provinciale della caccia il potere di concedere permessi in deroga al generale divieto legislativo di deten \ \. \.,, \(1) La questione era stata proposta con ordinanza 29 setten6re 1965 \retooe di Verona (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1965, n. 326). \\Jl'ammissibilit� della questione �di legittimit� costituzionale in rela' profili formali dell'ordinanza di remissione, la Corte ha assunto ~amento di una certa larghezza, fin dalla sentenz,a 14 febbraio 1962, '\j:ata in motivazione (Giur. cost., 1962, 56), confermato da1Jle suc'\ enze 8 giugno 1963, n. 87 (ivi, 1963, 711), 27 novembre 1963, '532) e 23 maggio 1964, n. 40 (ivi, 1964, 522). ,,,dfCfavia, ricoridato che, con altra sentenza (22 novembre 1962, n. 92, /.d6'2, 1359), 1a Corte aveva accolto l'eccezione di inammissibilit� della -tdestione, sollevata dall'Avvocatura, perch� le norme denunciate risultavano del itutto estranee al giudizio di merito. (2) Nel merito della questione, che la Corte ha dichi�arato non fondata, si richiama 1a precedente sentenza 13 luglio 1963, n. 134 (Giur. cost., 1963, 1488) che aveva escluso la �riserva di legge� in materia di caccia. La sentenza in rassegna, aggiunge e p~ecisa che l'esercizio della caccia e l'acquisto della ,selvaggina attrav�et"SO di essa non rappresentano nel nostro ordinamento eistrinsecazione di diritti garantiti dalla Costituzione. 350 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione di capi vivi di certe specie di selvaggina; e la denuncia pel fatto che la disposizione non fissa n� limiti, n� criteri dirett!yi al patere cos� conferito a una autorit� amministrativa. Nonostante che faccia richiamo, poco appropriatamente, all'art. 76 della Costituzione (il quale riguarda il diverso caso della delega di poteri legislativi), risulta poi abbastanza chiaro che l'ordinanza, facendo proprio l'a�ssunto della djfesa dell'imputato (la quale aveva in"'locato al riguardo anche gli artt. 41 e 42 Cost.), � partito dal concetto che, per principio costituzionale, nella materia in esame una legge non possa conferire all'autorit� amministrativa un potere del genere di quello previsto dalla ricordata disposizione senza fissarne i limiti e i fondamentali criteri di applicazione, e ha inteso denunciare alla Corte appunto l'inosservanza di tale principio. Che essa abbia voluto deferirle una violazione di tal fatta risulta, del resto, anche dalle sentenze di questa Corte alle quali ha fatto richiamo (sentenze 103 del 1957, 26 del 1961 e 134 del 1963). Alla stregua dei propri precedenti giurisprudenziali (p. es., sentenze 6 del 1962; 87, 105 e 149 del 1963; 40 del 1964) questa Corte ritiene che in tal modo il precetto costituzionale del quale si denuncia la violazione sfa sufficientemente individuato, e che perci� l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato sia da disattendere. 2. -La questione proposta dal Pretore di Verona � per� infondata. In base alla disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 40 . del t. u. sulla caccia, contro cui si appuntano sostanzialmente le critiche dell'ordinanza di rimessione, � salvo che nelle bandite, nelle x.seirve e nelle zone di popolamento e cattura, � fatto divieto di detenere lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato provinciale della caccia �. La disposiz.ione (la cui ratio � alquanto controversa) si inserisce nel sistema della tutela del patrimonio faunistico nazionale ed � volta, unitamente ad altre (art. 42 t. u.), a favorire il rispetto delle specie di anim�1i in essa indicate, appartenenti alla categoria della selvaggina stanziale protetta (art. 3 t. u.). In dottrina, cfr. ALESSI, voce Caccia, Enc. diritto, 750 segg. Comunque, anche l� dove sussistono diritti soggettivi perfetti all'esplicazione dell'attivit� umana in una certa direzione � cos1tituzionalmente legittima l'attribuzione alla P. A. del potere discrezionale -non indiscriminato, ma soggetto al controllo di legittimit� del giudice amministrativo di p()IITe limitazioni, o di derogare alle limitazioni genericamente poste dalla legg.e, aU'e1splicazione di tali attivit�. In que.Sto �Senso, � testuale la sentenza in eisame, che richi�ama anche la precedente sentenza 23 giugno 1964, n. 54, in questa Rassegna, 1964, 662. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZ,IONALE 351 Coordinata col secondo comma dello stesso art. 40 -in base al quale chi, in qualsiasi tempo, venga in possesso di esemplari.vivi delle specie indicate, non destinati a scopo di ripopolamento, deve (sotto comminatoria delle sanzioni penali previste dal terzo comma e del sequestro degli animali) darne avviso, entro 48 ore, agli organi locali degli enti preposti alla tutela della caccia, cui � demandato di :i;>rovvedere alla loro destinazione -essa comporta che, fuori delle eccezioni contemplate nello stesso primo comma, e di quelle contemplate nel quinto comma (riguardanti gli esemplari tenuti nei giardini o istituti zoologici, nelle stazioni zootecniche sperimentali, negli osservatori ornitologici o in istituzioni similari), a nessuno � consentito n� di far propri, a titolo originario, attraverso l'esercizio della caccia o altrimenti, n� di acquistare a titolo derivativo per detenerli, esemplari vivi delle indicate specie animali, se non col permesso del Comitato provinciale della caccia, da rilasciare in funzione della destinazione. � evidente che, da un lato il carattere derogatorio che � proprio del potere conferito al Comitato, dall'altro le finalit� che la norma la .quale lo prevede si propone di tutelare, comportano che il potere in questione sia tutt'altro che illimitatamente discrezionale, e che i permessi in cui esso si estrinseca debbano esser motivati; onde questi ultimi non sfuggono, anche nella sostanza, al sindacato di legittimit�. Ma ben pi� decisive considerazioni militano per l'esclusione della fondatezza della questione proposta. ) Innanzi tutto l'esercizio della caccia (sul quale questa Corte gi� ha avuto occasione di pronunciarsi con la sentenza n. 134 del 1963), e perci� l'acquisto della selvaggina attraverso la caccia, non rappresentano nel nostro ordinamento estrinsecazione di diritti garantiti dalla Costituzione. L'art. 42, secondo comma, di questa demanda alla legge il compito di stabilire il regime di appartenenza dei beni e i modi di acquisto. E non urta contro tale precetto la legislazione sulla caccia allorch�, come nel caso in esame, disciplina in quali situazioni e a quali condi~ioni la selvaggina -che prima della cattura � res numus, e perci� non forma oggetto di propriet� (art. 934 cod. civ. e art. 2 t. u. sulla caccia) -possa esser fatta propria dai singoli. N� potrebbe dirsi che la riferita normativa dell'art. 40 del t. u. sulla caccia sia in contrasto con l'art. 41 della Costituzione. Questo infatti, se assicura la libert� dell'iniziativa economica privata, dispone che essa non pu� svolgersi in contrasto con l'utilit� sociale. E nessuno potrebbe negare che la normativa in esame sia destinata a far fronte a interessi della comunit� nazionale. Il divieto ai proprietari, che dovesse considerarsi inerente alla normativa stessa, di trasferire a persone non autorizzate i capi di selvaggina ivi legittimamente posseduti, sarebbe poi (a parte ogni consi 352 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO derazione che potrebbe ricavarsi dall'istituzionale origine dl res nunius della selvaggina) di ritenere, date le finalit� della normazione, in piena armonia con quel disposto del secondo comma dell'art. 42 della Costituzione, in base al quale � consentito alla legge di imporre limiti alla propriet� privata al fine di assicurarne la funzione sociale. Da quanto precede risulta che la Costituzione non esclude affatto la possibilit� di un divieto legislativo del contenuto di quello enunciato nel primo comma dell'art. 40 del t. u. sulla caccia. E siccome nessuno pu� accampare un diritto ad agire o comportarsi in un modo legittimamente vietato dalla legge, � palese che il divieto stesso non incide nel campo dei diritti soggettivi, o -come si esprime l'ordinanza di rimessione -nel campo aperto alla libera espansione dell'" agire umano�. Poich� il divieto in esame � enunciato, delimitato e specificato direttamente dalla legge, � fuori luogo poi appellarsi, con riferimento ad esso, a quel principio costituzionale, invocato nell'ordinanza, secondo il quale un "potere di emanazione di atti limitativi dell'agire umano� non potrebbe esser conferito ad una autorit� amministrativa " se non quando tale potere sia attribuito alla pubblica Amministrazione, indicandosi i criteri idonei per il raggiungimento di fini espressi e cos� delimitata la discrezionalit� dell'organo deliberante �; ed � ugualmente fuori luogo assumere che tale principio sarebbe stato violato nella specie. 3. -Risulta per� dall'ordinanza che, nell'addurre una siffatta violazione, questa ha avuto piuttosto riguardo al potere dei Comitati provinciali (esso stesso tutt'altro che illimatatamente discrezionale, come si � detto) di concedere, per singoli casi, permessi in deroga al generale divieto. Senonch�, a parte il problema se, l� dove esista, il principio della riserva di legge, oltre all'esclusione della possibilit� che una legge conferisca all'autorit� amministrativa poteri di incidenza non sufficientemente delimitati nel campo dei diritti dei singoli, comporti altres� la esclusione della possibilit� di conferire poteri amministrativi discrezionali ordinati a dispensare i singoli dal sottostare ad incidenze operate direttamente dalla legge nella sfera dei loro diritti, un'altra considerazione � decisiva a tal proposito. Ed � che -come questa Corte ha avuto gi� occasione di affermare ad altro proposito con le sentenze n. 12 del 1963 e n. 54 del 1964 -nei campi istituzionalmente non aperti alle libere determinazioni dei singoli, e cio� nei campi nei quali questi non hanno da vantare diritti soggettivi, non pu� esser considerata incostituzionale una legge, la quale, nell'ammettere l'espansione dell'agire privato con l'assenso dell'autorit� amministrativa, conferisca a questa poteri discrezionali, tanto per allargare, come per restringere, la sfera d'azione dei singoli. -(Omissis). J PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNA,:Z.IONALE 353 CORTE COSTITUZIONALE, 24 aprile 1967, n. 51 -Pres. Ambrosini - Rel. Branca -Cirella e D'Avino -(avv. Di Stefano) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato R. Branzini). Ferrovie -Ferrovie e tramvie -Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrovie esercitate in regime di concessione -Contrasto con la tutela del lavoro -Esclusione. (Cost., artt. 35, 36, 38, 41; 1. 3 febbraio 1965, n. 14). Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale della legge 3 febbraio 1965, n. 14, suiza regolamentazione delle assuntorie esercitate in regime di concessione, con riferimento alle disposizioni della Costituzione sulla tutela del lavoro, in quanto si tratta di legge che ha avuto lo scopo e l'effetto di migliorare le condizioni degli assuntori e dei loro coadiutori (1). (1) La questione era stata proposta con ordinanza 9 giugno 1965 del Pretore di Napoli (Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1965, n. 297). Il r. d. 8 g.ennaio 1931, n. 148 che dett� norme norme iregolanti le condiziom di lavoro del perronale dei pubblici servizi di trasporto su fenovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate in regime di concessione, stabiliva che le norme stesse non erano applicabili al personale addetto ai servizi che, rsecondo l'ordiinamento dell'azi.enda e con l'approvazione del governo, furono affidati a privati appaltatori. In focza di tale disposizione le societ� concessionarie regolarono i loro rapporti con i �c. d. assuntori di stazioni, di fermata di minore importanza e di passaggi a livello, con contratti di assuntoria, i quali escludevano il sorgere di un rapporto di lavoro subordinato re davano al rapporto stesso una regolamentazione analoga a quella del contratto d'appalto o, comunque, ,del contratto di lavoro autonomo. . Recentemente, dopo l'entrata in vigore della I. 23 ottobre -960, n. 1369, \e ha posto il divieto di affidare in appalto mere prestazioni di lavoro, � \~sostenuto che il rapporto nascente dai contratti di assuntoria, malgrado 'IJ;'ma dei contratti stessi, � un vero e proprio rapporto di lavoro subor .> e che lo stesso rapporto si istituisce direttamente anche tra la societ� .,11cessionaria ed i coadiutori degli assuntori. La rilevata situazione di incertezza rendeva precarie le condizioni di lavoro degli assuntori, i quali rivendicavano in particolaJ."e le p!rovvidenze di carattere sociale per i prestatori d'opera. Di ci� si � preoccupato il legi slatore con la I. 3 febbraio 1965, n. 14, oggetto dell'impugnativa, di cui la Corte ha riconosciuto la o.iena legittimit� costituzionale, in relazione a tutti i profili prospettati. Sulla legittimit� costituzionale della �citata legge 23 ottobire 1960, n. 1369, si ricorda la precedente .sentenza della Corte Costituzionale 9 lugilo 1963, n. 120 (Giur. cost., 1963, 1364, e nota di SIMI). 3 --�l 354 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, ~4 aprile 1967, n. 53 -Pres. Ambrosini - Rel. Sandulli � -Zardo (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministx;i sost. avv. gen. Stato Coronas). Cittadinanza -Perdita alla cittadinanza italiana -Servizio militare obbligatorio -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 52; 1. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, secondo comma; d. p. r. 14 febbraio 1964, n. 237 art. 1, Iett. b). Non � fondata la questione di legittimitd costituzionale delle disposizioni della legge sulla cittadinanza e di quelle sul reclutamento obbligatorio nell'esercito, che prescrivono l'obbligo del servizio militare anche per il cittadino che abbia perduto la cittadinanza italiana, perch� tale obbligo ha una sua autonomia concettuale ed istituzionale rispetto al sacro dovere di difendere la Patria, previsto per i soli cittadini dall'art. 52, primo comma della Costituzione (1). (Omissis). -Il raffronto tra le disposizioni impugnate (art. 8, secondo comma, legge 13 giugno 1912, n. 555 e art. 1, lett. b, d. P. R. 14 febbraio 1964, n. 237) -dalle quali risulta che, in via di principio, chi abbia perduto, col concorso della propria volont�, la cittadinanza italiana, ai sensi del primo comma dell'art. 8 I. 555 del 1912 citata, non si sottrae perci� all'obbligo del servizio militare -e i precetti dell'art. 52 della Costituzione, secondo i quali "la difesa della Patria � sacro dovere del cittadino ,, e e il servizio militare � obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge ,., non rivela, ad avviso della Corte, alcuna incompatibilit�. Il primo comma dell'art. 52 della Costituzione, nel proclamare che la difesa della Patria � sacro dovere del cittadino, fa una affermazione di altissimo significato morale e giuridico. Essa comporta che per tutti i cittadini, senza esclusioni, la difesa della Patria -che � condizione prima della conservazione della comunit� nazionale -rappresenta un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri, e che nessuna legge potrebbe fare venir meno. Si tratta di un dovere, il quale, proprio perch� e sacro,, (e quindi di ordine eminentemente morale), si collega intimamente e indissolubilmente alla appartenenza alla comunit� na (1) La questione era stata proposta con ordinanza 3 dicembre 1965 del Tribunale Militare territoriale di Padova (Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1966, n. 38). In merito all'art. 52 Cost. cfr. CARBONARO, I rapporti civili, in La Costit. it., di CALAMANDREI e LEVI, pag. 176, n. 133. Degne della massima attenzione le nobili parole espresse in motivazione circa il sacro dovere dei cittadini di difendere la Patria: dovere che, giustamente, la sentenza ravvisa e collocato al di sopra di tutti gli altri ,, . Una gerar�chi1a di precetti costituzionali che attiene all'esistenz,a stessa della comunit� statuale e che � il pre.supposto di tutti i diritti e le guarentigie previsti dalla Costituzione. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTEllNAZIONALE 355 zionale identificata nella Repubblica italiana (e perci� alla cittadinanza). Cosi inteso esso trascende e supera lo stesso dovere del servizfo militare. L'esistenza, per i cittadini, di un dovere cos� caratterizzato costituzionalmente, non comporta per�, per s� sola, l'esclusione della possibilit� che una legge ordinaria imponga anche a soggetti non cittadini, o addirittura stranieri, in particolari condizioni (l'attuale legislazione la prevede soltanto per gli stranieri gi� cittadini italiani e per gli apolidi residenti nella Repubblica), la prestazione del servizio militare. Questo servizio -nel quale, come si � detto, non si esaurisce, per i cittadini, il dovere � sacro � di difesa della Patria, e che per i non cittadini, appunto perch� tali, non pu� esser considerato, diversamente che per i primi, strumentale rispetto a quello della difesa della Patria -ha una sua autonomia concettuale e istituzione rispetto al dovere patriottico contemplato dal primo comma dell'art. 52. A proposito di esso il secondo comma dell'articolo si limita a disporre che e � obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge �. E ci� non esclude, sempre che siano osservati i precetti dell'art. 10 della Costituzione e non siano violati altri prec.etti costituzionali, che una legge possa imporlo, quando concorrano interessi che il legislatore consideri meritevoli di tutela, anche a soggetti non in possesso della cittadinanza italiana. 2. -Con riferimento poi all'affermazione della ordinanza di rimessione, secondo la quale il possesso della cittadinanza da parte di chi presta il servizio militare e costituisce, sotto il profilo morale, garanzia di leale assolvimento dei delicati e numerosi compiti che egli pu� esser chiamato a svolgere, di dedizione e di spirito di sacrificio �, osserva la Corte che essa investe un profilo di politica legislativa e non di legittimit� costituzionale. L'esame della fondatezza dell'assunto (� ben noto che l'argomento ha dato luogo a contrasti, tanto in sede legislativa, come in sede dottrinale) esula perci� dalla competenza della Corte. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 1967, n. 55 -Pres. Ambrosil}.i - Rel. Verzl -Fortunato (avv. Valente) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Tracanna). Previdenza ed assistenza -Ricon~iunzione delle posizioni previdenzialiNuovi oneri a carico dello Stato -llle~ittimit� costituzionale Esclusione. (Cost. art. 81; 1. 2 aprile 1958, n. 322). V.articolo unico della l. 2 aprile 1958, n. 322, recante norme sulla ricongiunzione delle pensioni previdenziali ai fini dell'accerta 356 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO .Sl'.ATO mento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza, si inserisce nel complesso delle norme della gestione della previdenza sociale, senza un contenuto innovativo rispetto alle precedenti leggi di spesa e, di conseguenza, non viola l'art. 81 della Costituzione (1). (Omissis). -La Corte ritiene che la 1. 2 aprile 1958, n. 322, si inserisce nel complesso delle norme della gestione della previdenza sociale, senza un contenuto innovativo rispetto alle precedenti leggi di spesa, e che quindi non sussiste la denunziata violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. L'assicurazione per l'invalidit�, la vecchiaia ed i superstiti � obbligatoria per tutte le ,persone di una determinata et�, che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, con esclusione soltanto di alcune categorie espressamente indicate dal r. d. 1. 14 aprile 1939, n. 636 (artt. 3 e 4), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272. Nel caso di particolari trattamenti di quiescenza o di previdenza, � previsto l'esonero dall'obbligo della assicurazione generale, da concedersi con decreto ministeriale, e sottoposto a varie condizioni, fra le quali quella � che sia stabilito il trasferimento all'assicurazione obbligatoria dell'intera riserva matematica relativa ai contributi dell'assicurazione stessa nei casi di cessazione dalla iscrizione o di soppressione della casa, fondo o .gestione speciale " (art. 28 del r. d. 1. n. 636 del 1939, modificato dalla legge n. 1272 del 1939). In altri termini, poich� la detta assicurazione ha per scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidit� o di vecchiaia, e di una pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato, con le norme sopraindicate si intende assicurare la pensione anche ai lavoratori dipendenti da enti esonerati, qualora le forme sostitutive di previdenza non garantiscano un trattamento pensionistico. Ed, in applicazione di siffati principi, la legge impugnata coordina le due posizioni assicurative, ricongiungendo quella sostitutiva alla assicurazione generale, mediante il versamento alla Previdenza sociale dei contributi relativi a tutto il periodo del cessato rapporto di lavoro. Il datore di lavoro deve detrarre l'ammontare di tali contributi dalle indennit� spettanti al dipendente al momento della (1) La questione era stata proposta con ordinanzia 3 novembre 1964 della Corte di appello di Bari (Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1965, n. 39). La norma costituziOIIlale circa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa ~esuppone che vi sia una nuova spesa assunta dalla legge, e che essa sia deten:'minata, o quanto meno, determinabile. Si richiamano, 1n proposito, le precedenti sentenze della Corte 9 giugno 1961, n. 31 (Giust. cost., 1961, 857) e 24 giugno 1961, n. 36 (ivi, 655, entrambe con nota di BuscEMA). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTE}l~~-~IONALE 357 cessazione del rapporto per effetto del trattamento sostitutivo. Appare pertanto evidente che questa legge non ha un contenuto nuovo o diverso dalle precedenti previsioni legislative, ma si limita a dare una particolare regolamentazione, rientrante nella gestione della previdenza sociale e nelle previsioni economiche finanziarie della stessa. Occorre altresl considerare che l'aumento del numero degli iscritti all'assicurazione generale non �, di per s� solo, elemento decisivo al fine della indagine per accertare se la legge in esame sia generatrice di una nuova spesa per l'Erario. Ed invero tale numero � soggetto a continue variazioni, incerte ed imprevedibili, in aumento o in diminuzione, per il continuo affluire di nuovi assicurati come per -i diversi eventi che seguono le vicende della vita di costoro, onde, nella grande massa degli iscritti, si verificano compensazioni, in virt� delle quali, le differenze eventuali di spesa perdono di rilevanza. Comunque, per le ragioni esposte sopra, il contributo dello Stato per il futuro eventuale trattamento pensionistico � da ritenersi gi� compreso nelle previsioni di spese contenute nelle leggi sopraindicate del 1939, rientrando nei complessi rapporti generali fra Stato e Istituto della previdenza sociale. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 1967, n. 56, Pres. Ambrosini - Rel. Bonifacio -Maltempo (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Azzariti). Ordinamento giudiziario -Modificazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari -Applicabilit� ai processi pendenti Violazione del principio della precostituzione del giudice -Esclu sion~. (Cost., art. 25, primo comma; d. p. r. 31 dicembre 1963, n. 2105, art. 9). Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105, in base al quale gli affari giudiziari pendenti al momento della entrata in vigore delle nuove circoscrizioni giudiziarie sono devoluti agli uffici competenti in base al nuovo assetto territoriale; ci� in quanto lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario avviene per effetto di un nuovo ordinamento, e della designazione di un nuovo giudice naturale, che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente (1). (1) La questione era stata proposta con ordinanza 22 ottobre 1965 del Tribunale di Salerno (Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1965, n. 309). 358 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Nel proporre la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105 il Tribunale di. ~~lerno muove dal presupposto che il principio secondo il quale nessuno pu� essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge -art. 25, primo comma, della Costituzione -esige che qualsiasi innovazione in tema di competenza giudiziaria debba mantener ferma la precedente disciplina per i procedimenti in corso: appunto per ci� sarebbe costituzionalmente illegittima la norma in esame, che assegna gli affari pendenti alla data del 1-0 settembre 1964, a meno che si tratti di cause civili passate in decisione o di procedimenti penali in fase dibattimentale, alla cognizione del giudice che sia competente in relazione ape nuove circoscrizioni territoriali. Per valutare in tutte le sue implicazioni la tesi prospettata nell'ordinanza di rimessione va peraltro tenuto presente che, ove nella definizione del concetto di � giudice naturale precostituito per legge � dovesse essere usato anche un criterio cronologico, la necessaria precedenza temporale della legge andrebbe riferita non gi�, come il giudice a quo ritiene, all'atto introduttivo del giudizio, ma pi� esattamente al fatto che al giudizio d� luogo. Val quanto dire che una legge che modifichi i presupposti o i criteri di determinazione della competenza del giudice dovrebbe transitoriamente far salva la disciplina anteriore non soltanto per i procedimenti pendenti, ma per qualsiasi giudizio, anche futuro, relativo a fatti, rilevanti per la competenza, verificatisi prima della sua entrata in vigore. E nell'ipotesi di abolizione di alcuni uffici giudiziari, quale � quella contemplata negli artt. 2 e 3 della legge in esame, gli uffici soppressi dovrebbero essere conservati in attivit� per un periodo di tempo indefinito e indefinibile. 2. -La Corte ritiene che non sia fondata la tesi dalla quale le descritte conseguenze deriverebbero. Nel presente giudizio, come � evidente, l'art. 25, primo comma, della Costituzione, non viene in considerazione sotto il profilo della riserva di legge: � la stessa norma impugnata, infatti, che indica direttamente e senza la intermediazione 'di atti di altre autorit� quale � il giudice competente alla cognizione dei procedimenti pendenti. Tuttavia i principi messi in luce dalla giurisprudenza di questa Corte, fin dalla sentenza n. 88 del 1962, in riferimento a casi nei quali una disposi- La sentenza ha esattamente rilevato la differenza esistente tra modifica zione di comp,etenza come conseguenza di provvedimenti discrezionali del l'A. G., o anche legislativi, ma a carattere paTticolare, e modificazione do vuta a provvedimenti legislativi di carattere generale, ritenendo la piena legittimit� costituzionale della seconda ipote,si. La precedente sentenza 17 luglio 1962, n. 88, citata in motivazione, leggesi in Giur. cost., 1962, 961 e nota di MrcHELI. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNA:ZIONALE 359 zione legislativa conferiva ad organi giudiziari il potere discrezionale di designare il giudice competente in un singolo processo appaiono"pienamente idonei a determinare anche il significato ed i limiti dell'obbligo imposto allo stesso legislatore di non distoglier.e alcuno dal suo giudice naturale. Ed invero in entrambe le sue direzioni -e, cio�, sia in quanto implica la necessit� che la competenza giudiziaria, individuabile in base a criteri generali direttamente posti dalla legge, non veng.a derogata da atti insindacabili dei pubblici poteri, sia in quanto esprime un principio sostanziale al quale la stessa legge deve uniformarsi nel regolare la materia -il precetto costituzionale enunciato nel primo comma dell'art. 25 tutela una esigenza fondamentalmente unitaria: quella, cio�, che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialit�, venga sottratta ad ogni possibilit� di arbitrio. La illegittima sottrazione della regiudicanda al giudice naturale precostituito si verifica, perci�, tutte le volte in cui il giudice venga designato a posteriori in relazione ad una determinata controversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la legge attribuisce tale potere al di l� dei limiti che la riserva impone. Il principio costituzionale viene rispettato, invece, quando la legge, sia� pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza d�i una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento -e, dunque, della designazione di un nuovo giudice e naturale � -che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente. Alla stregua di tali principi la norma in esame non merita censura. Il d.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105 (emanato in forza della delega conferita al Governo dalla 1. 27 dicembre 1956, n. 1443 e prorogata da successive leggi) ha operato una riforma delle circoscrizioni giudiziarie al fine di un migliore assetto dell'organizzazione degli uffici giudiziari: per soddisfare cio� -il che va tenuto nel debito conto un interesse generale intimamente connesso alla funzionalit� dei servizi della giustizia. L'art. 9 impugnato, pur riferendosi ad una sfera definita di pro cedimenti, non comporta affatto, nel senso che si � chiarito, la desi gnazione a posteriori del giudice competente a conoscere una concreta controversia, ma si limita a prescrivere, in via assolutamente gene rale, entro quali limiti gli effetti delle modifiche circoscrizionali ab biano ad incidere sui procedimenti in corso. La disposizione, pertanto, non viola l'art. 25, primo comma, della Costituzione. -(Omissis). 360 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 1967, n. 57 -Pres. Ambrosini - Rel. Benedetti -Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (sost. avv. gen. Stato Guglielmi) c. Presidente Regione Siciliana (avv. Crisafulli). Sicilia -Cantieri straordinari di lavoro -Legge regionale attributiva di Wl assegno straordinario -Illegittimit� costjtuzionale -Esclusione. (Cost., art. 3; St. Reg. sic., art. l 7 lett. f; I. reg. 21 dicembre 1966). La legge regionale siciliana 21 dicembre 1966, attributiva ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro straordinari di un sussidio extra di L. 1.500 giornaliere non ha violato i limiti dei principi ed interessi ai quali si � informata la legislazione statale in materia di assistenza sociale, ma ha solo inteso concedere un trattamento pi� favorevole a speciali cantieri, istituiti in via eccezionale e temporanea per soddisfare alle particolari condizioni nelle quali si erano venuti a trovare alcuni Comuni dell'Isola (1). (1) La Corte ha respinto il ricorso del Commissario dello Stato in vista della eccezionalit� della situazione locale cui la legge intendeva ovviare, ed ha richiamato, in motivazione, gli artt. 59 e 60. del d. l. 18 novembre 1966, n. 976, che istituiscono analogo assegno ;per i cantieri speciali istituiti dopo le alluvioni dell'autunno 1966 sul restante territorio della Repubblica. CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 1967, n. 58 -Pres. Ambrosini - Rel. Mortati -Cappellacci (avv. Magrone) Colasanti ed altri (avv. Cesco Nigro) Pugno (avv. Durandi) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Dallar�). Filiazione -Azione per riconoscimento di paternit� -Brevit� del relativo termine -Violazione della tutela della filiazione naturaie Esclusione. (Cost., art. 30; c. c., art. 271). Filiazione -Azione per riconoscimento di paternit� -Invalidazione dell'art. 123 disp. attuaz. codice civile -Inapplicabilit� ai nati prima del 1 luglio 1939 -Violazione del principio di eguaglianza Esclusione. (Cost., art. 3; c. c., art. 271; disp. attuaz. c. c., art. 123). L'apposizione del termine indicato nell'art. 271 cod. civile per l'esercizio dell'azione di riconoscimento della paternit� non pu� ritenersi PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTJ1;.~N~ZIONALJ!: .361 sottratto al potere conferito al legislatore dall'ultimo comma dell'art. 3 della Costituzione di determinare i limiti entro i quali contene'Ye la ricerca della paternit� (1). Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale, con riferimento al principio di eguaglianza, dell'art. 271 c. c., dopo l'avvenuta cessazione di efficacia della discriminazione posta dall'art. 123 disposizioni transitorie cod. civile fra i nati prima del 1� luglio 1939 e quem nati successivamente, in quanto anche i primi, sin dall'entrata in vigore deUa Costituzione, avrebbero potuto esercitare l'azione di riconoscimento di paternit� (2). (Omissis). -Le due cause riguardano questioni sostanzialmente uguali, anche se prospettate in termini parzialmente diversi, e pertanto si rende opportuno procedere alla loro riunione per deciderle con unica sentenza. 1. -L'ordinanza del Tribunale di Roma, pur prendendo atto, al fine del giudizio sulla rilevanza, del motivo addotto dall'attrice per giustificare il promuovimento dell'azione oltre il termine stabilito dall'art. 271 del codice civile (fatto consistere nell'impedimento ad esso opposto dalla presenza dell'art. 123 delle disposizioni di attuazione del codice stesso, la cui illegittimit� � stata dichiarata con la sentenza di questa Corte n. 7 del 1963), ha tuttavia ritenuto che la questione dell'illegittimit� costituzionale dell'art. 271 predetto fosse prospettabile sotto l'aspetto del contrasto :lira la brevit� del termine dal medesimo stabilito per la proposizione dell'azione di riconoscimento della paternit� naturale e le esigenze di tutela dei nati fuori del matrimonio voluta assicurare dall'art. 30 ultimo comma della Costituzione. La questione, cos� formulata, non pu� ritenersi fondata. Infatti, \~ non � contestabile che la disposizione costituzionale invocata ha 'teso innovare alla precedente normazione in materia, nel senso di ' v~io assicurare la tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del ~onio, e correlativamente di estendere i casi di ricerca della 1 \t� (la quale � da considerare forma fondamentale per l'attuazione \ (1-2) La questione era istata sol'levata con due ordinanze, rispettivamente 8 novembre 1965 del Tribunale di Roma (Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1966, n. 105) e 28 maggio 1965 del Tribunale di Torino (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1965, n. 326). La sentenza costituisce un corollario della precedente sentenza della stessa Corte, 16 febbraio 1963, n. 7 (sul,la quale ampiamente cfr. I giudizi di costituzionalit�, 1961-65, pag. 107 ss.), con la precisazione, inerente alla efficada delle sentenze di accoglimento della Corte, gi� 1espressa nella decisione 29 dicembre 1966, n. 127, in questa Rassegna, 1966, 1185). 362 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di tale tutela, secondo quanto questa Corte ha statuito con la sentenza n. 70 del 1965), � altresl non dubbio l'intento che anima la...P.-!)rma medesima di arrestare la protezione disposta della prole naturale al punto in cui essa si palesi incompatibile con i diritti della famiglia legittima. Ora l'apposizione di un termine entro cui sia da esperire l'azione di riconoscimento non pu� ritenersi sottratto al potere conferito al legislatore dallo stesso ultimo comma dell'articolo citato di determinare i limiti entro cui contenere la ricerca della paternit�. l,_nfatti, mentre sembra ovvio che nel generico concetto di � limite ,. Clebba farsi rientrare ogni specie di circostanze relative all'esercizio della azione medesima, e quindi anche l'apposizione di un termine, non pu� contestarsi che quest'ultima corrisponda all'esigenza di salvaguardare, oltre che gli interessi della famiglia legittima, anche quelli della persona verso cui la ricerca si rivolge (secondo quanto � stato ritenuto dalla citata sentenza n. 70); interessi che poi coincidono con gli altri pi� generali della certezza del diritto, indubbiamente compromessi dal consentire l'esperibilit� dell'azione a tempo indeterminato. Nessun pregio ha l'argomento che in contrario si vorrebbe desumere dall'imprescrittibilit� di altre azioni di stato (come quella relativa alla ricerca della maternit�) poich�, non sussistendo un principio costituzionale al quale possa venire ricondotta l'imprescrittibilit� stessa, deve ritenersi rilasciato alla discrezionalit� del legislatore lo stabilirla in alcuni casi (come, per es., oltre che per l'ipotesi prima ricordata, per le azioni del figlio naturale consentite, ai sensi dell'art. 279 c. c., allo scopo di ottenere la corresponsione degli alimenti a carico del genitore), e non gi� in altri, come quello in specie, destinato al conseguimento di effetti pi� estesi e penetranti. N� meglio fondata appare l'eccezione quando la si consideri sotto l'aspetto, posto in rilievo dall'ordinanza, della brevit� del termine stabilito dall'art. 271. La questione cosi prospettata potrebbe ottenere adito in un giudizio di legittimit� costituzionale solo in quanto risulti che il termine venga determinato in tal modo da riuscire irrazionale, rendendo solo apparente la possibilit� di esercizio del diritto, secondo la Corte ha avuto occasione di statuire, fra le altre, con le sentenze n. 93 del 1962, e nn. 107 e 118 del 1963. � per� da escludere che incong�ruo possa considerarsi il termine in esame, perch� il periodo di due anni da essa stabilito non rende estremamente disagevole, n� tanto meno impossibile l'esperimento dell'azione. 2. -Diversa � l'impostazione che l'ordinanza del Tribunale di Torino d� alla questione sollevata, perch� con essa non si contesta la apponibilit� di un termine all'azione in esame, ma si afferma invece che, ove si mantenesse fermo quello stabilito dall'art. 271, pur dopo l'avvenuta invalidazione dell'art. 123 delle disposizioni di attuazione PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 363 del codice civile, per effetto della citata sentenza n. 7 del 1963, si verrebbe ad introdurre un'ingiustificata discriminazione fra i nati .Prima del 1� luglio 1939 (per i quali la eliminazione della norma impeditiva dell'azione rimarrebbe priva di ogni effetto) e quelli nati successivamente, che invece ne potrebbero beneficiare, con conseguente violazione del principio di eguaglianza, oltre che di quello dell'art. 30, posto a tutela della filiazione naturale. Anche tali censure devono ritenersi infondate. L'ostacolo, presentato dall'art. 123 delle disposizioni di attuazione, all'esi;>erimento della azione per la dichiarazione giudiziale di paternit� in tutti i casi consentiti dall'art. 269 del nuovo codice civile, da parte dei figli nati prima del 1'0 luglio 1939, � venuto a cessare per effetto dei nuovi principi introdotti dalla Costituzione repubblicana che hanno limitato i poteri del legislatore, nel senso di conferire una maggiore protezione alla prole illegittima, nonch� di escludere ogni discriminazione, nel godimento della medesima che potesse apparire arbitraria. Pertanto dal giorno dell'entrata in vigore della Costituzione medesima rimaneva aperto a tutti coloro che da tali discriminazioni si fossero ritenuti colpiti il potere di promuovere l'azione per il riconoscimento del diritto vantato. Non pu� ritene11si che si produca (come ritiene l'ordinanza) una ingiustificata diversit� di trattamento fra i nati prima del 10 luglio 1939 e �quelli nati successivamente, poich� anche �i primi (salvo che non si fosse verificata nei loro riguardi la decadenza dal diritto per decorso dei termini di cui all'art. 271 c. c. prima dell'entrata in vigore della Costituzione) rimaneva consentito di richiedere il riconoscimento giudiziale della paternit� entro i termini predetti, o eventualmente nei due anni decorrenti dal 1� gennaio 1948. Il far discendere dall'inerzia di coloro che avrebbero potuto speri mentare l'azione a tutela del diritto venuto a costituirsi in loro favore, un effetto estintivo del medesimo, come non pu�, sulla base delle consi derazioni svolte in precedenza, ritenersi contrastante con l'art. 30 della Costituzione, cosi non trova ostacolo nell'art. 3, apparendo chiaro che il principio di eguaglianza non � violato quando la legge dispone tra~ tamenti diversi in confronto a soggetti diversamente solleciti nella tutela delle proprie pretese, ed anzi violato sarebbe se, al contrario, si adottasse una di�sciplina uniforme nei due casi. Tanto meno la violazione denunciata pu� riscontrarsi, come ritiene l'ordinanza, nella distinzione risultante dal secondo comma dell'art. 271 fra i casi dei numeri 1 e 4 dell'art. 269 e quello del n. 2, essendo ovvio che il termine dei due anni non avrebbe potuto (senza violazione del citato art. 2935 c. c.) farsi decorrere dal raggiungimento della mag giore et� allorch� � titolo costitutivo del diritto a richiedere la dichia razione giudiziale di paternit� si sia formato dopo il compimento di quell'et�. 364 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA'l'O 3. -Nessuna incidenza sulla situazione giuridica derivante dai principi che si sono richiamati pu� attribuirsi alla citata sentenza n. 7 del 1963, essendosi questa limitata a dichiarare la illegittimit� ~~stituzionale dell'art. 123, primo e secondo comma, nella considerazione della irragionevolezza imputabile alla discriminazione da esso effettuata, in via transitoria, fra i nati in epoca anteriore e quelli nati dopo il 1� luglio 1939, ma non ha nulla statuito in ordine alla decorrenza del termine di decadenza dell'azione da parte dei primi. Tale questione (estranea alla fattispecie allora in discussione) dev'essere decisa secondo i criteri che la Corte ha avuto ripetutamente occasione di enunciare. Pi� recentemente, con la sentenza n. 127 del 1966, ha statuito che gli effetti delle proprie pronuncie di accoglimento, quali si deducono dalla disciplina costituzionale della materia (risultante dall'art. 136, primo comma Cost., in relazione all'art. 1 1. cost. n. 1 del 1948 ed all'art. 30 1. di attuazione n. 87 del 1953) non sono paragonabili a quelli del ius superveniens, poich� discendono dalla dichiarazione di un'invalidit� che inficia fin dall'origine (o fin dalla emanazione della Costituzione per leggi a questa anteriori) la disposizione impugnata. Pertanto le pronuncie stesse fanno sorgere l'obbligo per i giudici avanti ai quali si invocano le norme di legge dichiarate costituzionalmente illegittime di non applicarle, a meno che i rapporti cui esse si riferiscono debbano ritenersi ormai esauriti in modo definitivo ed irrevocabile, e conseguentemente non pi� suscettibili di alcuna azione o rimedio, secondo i principi invocabili in materia. L'applicazione in concreto di tali principi compete al giudice del merito, che dovr� effettuarla con riguardo alla natura ed entit� del v1z10 accertato nella legge, nonch� alla particolarit� delle circostanze della controversia a lui sottoposta. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 1967, n. 59 -Pres. Ambrosini - Rel. Branca -Soc. Zarattini (avv. Cusimano) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Casamassima). Autoveicoli -Disciplina dei contratti di compravendita -Inammissibilit� di sospensione dell'esecuzione senza il pagamento del prezzo Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3, 24; R. D. L. 15 marzo 1927 n. 436, art. 7). Non � fondata sia con riferimento al principio di eguaglianza, sia con riferimento al principio di difesa in giudizio, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 7 r. d. Z.� 15 marzo 1927, n. 436, che J PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERN.J\;lIONALE . 365 fa divieto al Giudice di sospendere l'esecuzione del decreto di vendita se l'opponente non provveda al pagamento delle somme dovute.-...(1). (Omissis). -L'ordinanza di rinvio avanza sospetti di incostituzionalit� sull'art. 7 del r. d. 1. 15 marzo 1927, n. 436, per il quale il compratore di un autoveicolo, che si oppone al sequestro dell'automezzo, non evita la vendita forzata se prima non paga al venditore procedente le somme dovute per l'acquisto: la norma favorirebbe quei debitori che sono in grado di pagare immediatamente l'intero prezzo e perci� violerebbe l'art. 3 della Costituzione; inoltre, a somiglianza di quanto accadeva per il c. d. solve et repete, renderebbe illusorio il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione). N� l'una n� l'altra censura appare fondata. Non la prima poich� trascura il fatto che l'opponente ha acquistato la macchina, normalmente ne ha usato, � debitore del prezzo ed � sottoposto a privilegio su di essa in virt� d'un atto scritto e registrato (artt. 2, 6, 12 lett. g, 14 r. d. 1. citato): tutto ci�, quale che sia la natura del procedimento aperto dal venditore insoddisfatto, legittima la singolare rapidit� degli atti processuali di sequestro e vendita forzata dell'autoveicolo; e l'onere del pagamento preventivo tende proprio ad escludere che l'opposizione sia un pretesto per ritardare il versamento del prezzo del bene acquistato: somma che, del resto, quando il compratore non abbia a sua volta alienato l'autoveicolo, si riduce all'ammontare delle rate scadute: art. 7, primo comma. E se chi ha indipendenza economica pu� adempiere all'onere con minori sacrifici, questo non � segno di una legislazione di favore, ma, piuttosto che effetto del particolare comando legislativo, � una conseguenza fatale della situazione di debito. Bench� dopo il decreto di sequestro non vi sia ancora l'accertamento definitivo deH'obbligo o meglio delle sue dimensioni, tuttavia l'atto scritto, la registrazione del privilegio e la presenza del veicolo sono indici di fondatezza della pretesa avanzata dal venditore procedente; perci�, pur non potendosi escludere una responsabilit� del venditore per vizi occulti o altra simile, non � irragionevole n� ingiusta una legge che, esigendo il pagamento preventivo, non distingue fra abbienti e non abbienti (v. sentenza 1963 n. 56 della Corte costituzionale): a costoro, del resto, non si chiede altro che una prestazione a cui si erano visibilmente1 impegnati. (1) La questione era stata :proposta con due ordinanze 24 e 25 gennaio 1966 dal Pretore di Catania (Gazzetta Ufficia.le, 12 marzo 1966, n. 64, e 26 marzo 1966, n. 76). Sullo speciale procedimento di esecuzione automobilistico cfr. in dottrina CALVOSA, Cenni sulla speciale procedura di esrn�opriazione degli autoveicoli, Gim�. it., 1962, I, 1, 82; ORENGo, La sospensione della esecuzione nella procedura automobilistica, Nuovo dir., 1962, 249. 366 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO S'fATO 2. -Infondata � anche la seconda censura poich� non distingue gli effetti tipici dell'opposizione daMa sospensione del procE'.~~mento esecutivo: questa di regola non � conseguenza necessaria di quella (artt. 623 e segg. e 648 c. p. c., art. 64 legge cambiaria). Anche nel procedimento speciale introdotto dalla legge impugnata l'opposizione compie il suo corso, nel quale l'opponente pu� far valere le proprie ragioni, indipendentemente dalla sospensione degli atti esecutivi: come dire che all'accertamento di quelle ragioni si procede bench� l'opponente non abbia pagato le somme dovute e perfino se si � opposto dopo la scadenza del termine previsto nel terzo comma dell'art. 7. Sotto questo aspetto dunque, non occorrendo il pagamento preventivo, non vi � alcun ostacolo all'esercizio del diritto di difesa (v. anche sentenza 1962, n. 40, della Corte costituzionale). Il mancato pagamento impedisce solo la sospensione del processo esecutivo; ma anche nell'esecuzione ordinaria e nel processo cambiario il mancato versamento della cauzione, frequentemente imposta dal giudice, impedisce la sospensione del processo : il che prova come subordinarla alla prestazione di garanzie pecuniarie risponda a un'esigenza diffusa nel nostro ordinamento. Innegabilmente il diritto di difesa deve potersi esercitare anche nella fase esecutiva (" in ogni stato e grado del giudizio ,. ) ; ma ci� non significa che il procedimento esecutivo debba arrestarsi dinanzi a una qualunque opposizione: se esso � giunto ai suoi ultimi episodi, attribuire alla nuda richiesta del debitore la virt� di impedirne la conclusione pi� rapida contrasterebbe ai fini di giustizia. Quando il procedente � forte di titoli o di documenti d'immediata efficacia probatoria anche a lui pu� essere dovuta una qualche garanzia, se si vogliono sospendere gli atti esecutivi: nel procedimento su autoveicoli funge da garanzia il preventivo pagamento delle rate pregresse, che � anche un freno ad opposizioni avventate di chi ha una posizione processuale decisamente compromessa. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 1967, n. 60 -Pres. Ambrosini Rei. Oggioni -Di Guglielmo (n. c.). Esecuzione forzata -Pi~oramento mobiliare -Compenso al custode rimesso al riconoscimento dall'Ufficiale ~iudiziario -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 36; c. p. c., art. 522). Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 522, prima parte, c. p. c., che subordina il compenso al custode dei beni PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTE.R:i'lJ!.ZIONALE 367 mobili pignorati al riconoscimento dell'Ufficiale giudiziario, con riferimento ai princ�pi costituzionali della tutela del lavoro, in .quanto tali principi tutelano le prestazioni da cui il lavoratore debba trarre prevalentemente e continuamente profitto, a differenza dell'attivit�, del tutto occasionale e temporanea, del custode di beni mobili pignorati. (1). (1) :t;..a questione era stata proposta con ordinanza 23 novembre 1965 dal Pretore di Viterbo (Gazzetta Ufficiale, 14 maggio 1966, n. 118) e decisa con procedimento in Camera di Consiglio non essendovi stata costituzione di parti. Gi� con la precedente sentenza 12 luglio 1965, n. 67 (I giudizi di costituzionalit�, 1961-65, 233) la Corte Costituzionale aveva escluso l'applicabilit� dell'art. 36 della Costituzione a prestazioni occasionali ai serv1z1 a favore della pubblica Amministrazione, non ravvisandovi il presupposto per un rapporto di lavoro. SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 gennaio 1967, n. 208 -Pres. �Tavolaro -Est. Mirabelli -P. M. Criscuoli (conf.). -Comini (avv. Carboni) c. Comune di Milano (avv. Consolini). Competenza e giurisdizione -Uso dei beni demaniali -Concessione amministrativa -Diritto al sepolcro -valutazione del pubblico interesse che determina l'affievolimento del diritto -Giurisdizione del Consiglio di Stato. (t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26). Il c. d. diritto al sepolcro s} fonda su di una concessione amministrativa dalla quale possono nascere diritti soggettivi perfetti nei confronti di altri privati e diritti destinati ad affievolirsi per esigenze di pubblico interesse nei confronti della pubblica amministrazione: quando il diritto � destinato all'affievolimento il compito di accertare la sussistenza del pubblico interesse in vista del quale � consentito comprimere la posizione soggettiva dell'interessato � affidato alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione censurabile innanzi al giudice amministrativo (1). (1) La .sentenza applica alla materia delle concessioni il criterio ormai pacifico di discriminazione della giurisdizione (cfr. fra le numerosissime, Cass., 11 ottobre 1965, n. 2111, in questa Rassegna, 1966, I, 784 e 6 apTile 1966, n. 902, ivi, 822). Notevole in particolare � la limpida enunciazione che di fronte ad un diritto soggettivo per sua natura �destinato ad affievolimento" (potremmo dire affievolib'ile) �spe.Ua sempre al giudice amministrativo �conoscere degli atti che valutano ed accertano le ragioni di pubblico interesse che giustificano l'effettivo affievolimento; in sostanza � riservato al giudizio dell'A.G.O. il se deB.'affievolimento (anzi dell'affievolibilit�) ed a quello del giudice amministrativo il come. La sentenza, per�, pur �conforme ad a'ltre precedenti (Cass., 29 luglio ,1964, n. 2154, in questa Rassegna, 1964, I, 1064) non pu� essere condivisa sul punto in cui definisce la posizione del concessionario di beni demaniali verso la P. A. concedente come �diritto destinato ad affievolirsi,, tale che, a seguito di dichiarazione di il:legittimit� dell'atto da cui deriva l'affievoli mento, riacquista fa pienezza di diritto soggettivo. La materia � stata am PARTE I, SEZ. II, GlURIS. SU QUESTIONI DI GIVlUSDIZIONE 369 (Omissis). -Con l'unico motivo.di ricorso il ricorrente sostiene che egli ha agito per la tutela del suo diritto soggettivo di usare l'area c.~mJteriale, oggetto della concessione disposta a suo favore dal Comune controricorrente, e che nella decisione impugnata del Consiglio di Stato non � stato dimostrato, e comunque egli contesta che l'Amministrazione comunal'0 avesse il potere .di affievolire il suo diritto in vista del pubblico interesse alla destinazione a giardino di alcuni spazi del cimitero; chiede, quindi, che vel}ga dichiarato che la controversia non rientra nella competenza .della giurisdizione amministrativa, ma � compresa nella competenza giurisdizionale dell'Autorit� giudiziaria ordin. �ria. 11 :rieotHnte non contesta, dunque, il principio ripetutamente affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui nel vigente ordinamento .!liUl!idieo il di:dtto al sepolcro si fonda sQ.pra. una concessione ammi1:')'. i:str~tiva �e da tale concessione possono sorgere a favore del concessic> l!iiario diritti so"ettivi perfetti nei confronti degli altri privati, :meqtt� nei vapporti cQn la pubblica ,amminfstrazione concedente tali dititti sono d.estinati ad affievolirsi ed a degradare ad interessi legittimi, I.ili itonte ad esigenze di pubblico, generale interesse; sostiene, per�, �he, nell.a specie, 'tale affievolime:nto non ha avuto luogo, e su tale assunto fonda l'affermazione che egli � da ritenere titolare di un diritto sofgettivo perfetto anche nei confronti della pubblica amministrazione. \ piamente trattata rda CARUSI nella nota In tevia di concessione d'uso di beni \ pubblici, in questa Rassegna, 19.64, I, 1066, alla quale si rimanda. \"' La posizione del concessiona:rio.di beni pubblici, e particolarmente de\ maniail.i, �, verso la P. A. concedente, di interesse legittimo e non gi� di 11. diritto affievolito; se come � stato ripetutamente affermato (Cass. 3 otto' t.1bre 1964, n. 249.5 in questa Rassegna, 1964, I, 865; 24 luglio 1964, n. 2030, ivi, 4; 7 .ottobrfi! 1964, :n. 2546, ivi, 1045) 1'uSQ dei beni demaniali non pu� e oggetto che di un negozio di diritto pubblico nel quale la P. A. iene nell'esercizio di una potest�/ di imperio (si che non � possibile urre la concessiooe a nessun tipo di negozio di diritto privato), in po ~l concessionario :potr� vantare .solo un interesse legittimo che rima delila manifestazione �del 19otere della P. A. diret�ta al:la com. ella sfera di dis.'Ponibilit� del privato n� dopo la dichiarazione . it� deil'esereizio di tale potere) si presenta come diritto sogget, 1�:li� appare ancor pi� rilevainte nel cais.o deciso in cui noo si discuteva , a revoca della concessione bensi dell'ampiezza di essa; la P. A., ferma �(restando la concessione, ne aveva limitato la portata non conse:piendo al privato un determinato uso del bene (costruzione su un suolo destinato a rimanere �come giardino); la P. A. non ha affievolito un diritto soggettivo, ma ha condizionato un interesse legittimo .che tale � sempre stato. Questa distinzione, �Se pur non comporta conse~uenze ai fini della discriminazione delle giurisdizioni, � per� di grande importanza per la qualificazione dell'atto di concessione e per gli effetti che importa, anche ai fini della giurisdizfone, l'annullamento dell'atto amministrativo che incide sulla posizione soggettiva del concessionario (C. B.). 4 � inoperante la clausola compromissoria contenuta in uno statuto sociale di cooperativa edilizia a contributo statale e con la quale si � inoperante la clausola compromissoria contenuta in uno statuto sociale di cooperativa edilizia a contributo statale e con la quale si 370 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Deve essere rilevato, per�, che tutte le volte in cui il diritto � destinato ad affievolimento, il compito di accertare la sussistenza, o meno, del pubblico interesse, per soddisfare il quale sia necessario comprimere la posizione soggettiva dell'interessato, � affidato alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione. Il giudizio intorno alla legittimit� del comportamento della pubblica amministrazione spetta, quindi, alla giurisdizione amministrativa, la quale soltanto pu� statuire se la compressione del diritto, gi� potenzialmente affievolito, abbia avuto luogo con l'osservanza delle norme imposte all'azione della pubblica amministrazione. Soltanto quando sia stato dichiarato che l'amministrazione abbia agito illegittimamente, l'affievolimento viene meno e pu� farsi questione di tutela del diritto soggettivo; ma fino a tale momento, non venendo in contestazione il potere della pubblica amministrazione, nessun diritto soggettivo pieno pu� essere fatto valere dal privato. Il Consiglio di Stato, quindi, giudicando intorno alla legittimit� del comportamento della Amministrazione comunale, nel concretare l'affievolimento del diritto del concessionario, non ha esorbitato dall'ambito della competenza giurisdizionale ad esso attribuita. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 gennaio 1967, n. 249 -Pres. Tavolaro -Est. Cortesani G. -P. M. Criscuoli (conf.) -Soc. a r. 1. Cooperativa Edilizia � Cristoforo Colombo� (avv. Castaldo) c. Francesco Rossi (avv. Belfi.ore -Messina) e Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Carmelo Carbone). Competenza e giurisdizione -Edilizia popolare ed economica -Statuto di cooperative edilizie e contributo statale -Clausola compromissoria -Nullit�. (t. u. 28 aprile Hl38, n. 1165, art. 131). Cosa giudicata -Limite -Identificazione delle azioni. (c. c., art. 2909; c. p. c., art. 324). Competenza e giurisdizione -Giudicato sulla giurisdizione -Estremi. (c. c., art. 2909). Competenza e.giurisdizione -Questioni di giurisdizione -Poteri della Cassazione in ordine ai presupposti di fatto. (c. c., art. 2909; c. p. c., art. 360). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 369 (Omissis). -Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che egli ha agito per la tutela del suo diritto soggettivo di usare l'area cimiteriale, oggetto della concessione disposta a suo favore dal Comune con.: troricorrente, e che nella decisione impugnata del Consiglio di Stato non � stato dimostrato, e comunque egli contesta che I'Amministrazione comunale avesse il potere di affievolire il suo diritto in vista del pubblico interesse alla destinazione a giardino di alcuni spazi del cimitero; chiede, quindi, che venga dichiarato che la controversia non rientra nella competenza della giurisdizione amministrativa, ma � compresa nella competenza giurisdizionale dell'Autorit� giudiziaria ordinaria. Il ricorrente non contesta, dunque, il principio ripetutamente affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui nel vigente ordinamento giuridico il diritto al sepolcro si fonda sopra una concessione amministrativa e da tale concessione possono sorgere a favore del concessionario diritti soggettivi perfetti nei confronti degli altri privati, mentre nei rapporti con la pubblica amministrazione concedente tali diritti sono destinati ad affievolirsi ed a degradare ad interessi legittimi, di fronte ad esig~nze di pubblico, generale interesse; sostiene, per�, che, nella specie, tale affievolimento non ha avuto luogo, e su tale assunto fonda l'affermazione che egli � da ritenere titolare di un diritto soggettivo perfetto anche nei confronti della pubblica amministrazione. piamente trattata da CARUSI nella nota In tema di concessione d'uso di beni pubblici, in questa Rassegna, 1964, I, 1066, aUa quale si rimanda. La posizione del concessionario di beni pubblici, e particolarmente demaniali, �, verso la P. A. concedente, di interesse legittimo e noin gi� di diritto affievolito; se �Come � stato ripetutamente affermato (Cass. 3 ottobre 1964, n. 2495 in questa Rassegna, 1964, I, 865; 24 luglio 1964, n. 2030, ivi, 1064; 7 ottobr~ 1964, n. 2546, i�vi, 1045) l'uso dei beni demaniali non pu� essere oggetto che di un negozio di diritto pubblico nel quale la P. A. interviene nell'esercizio di una potest�, di imperio (s� che non � possibile ricondurre la concessione a nessun tipo di negozio di diritto privato), in ogni tempo il concessionario potr� vantare solo un interesse legittimo che mai (n� prima della manifestazione del 19otere della P. A. diretta alla compre. ssione della sfera di disponibilit� del !)rivato n� dopo la dichiarazione di illegittimit� dell'esercizio di tale potere) si presenta come diritto soggettivo. E d� appare .ancor pi� rilevalllte nel caiso dedso in cui non si discuteva della revoca della concessione bens� dell'ampiezza di essa; la P. A., ferma restando la concessione, ne aveva limitato la portata non conse:.rtendo al privato un determinato uso del bene (costruzione su un suolo destinato a rimanere come giardino); la P. A. non ha affievolito un diritto soggettivo, ma ha condizionato un interesse legittimo ,che tale � sempre stato. Questa distinzione, se pur non �comporta conseguenze ai fini della discriminazione delle giurisdizioni, � ;per� di grande impoirtanza per la qualificazione dell'atto di concessione e per gli effetti che importa, anche ai fini della giurisdizione, l'annullamento dell'atto amministrativo che incide sulla posizione soggettiva del concessionario (C. B.). 372 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Consiglio di Stato e carenza di potere da parte della Commissione di vigilanza che aveva annutlato, su iricor.so, il provvedimento di esclusione. Mediante l'applicazione dei principi contenuti nelle ultime tr� massime, pi� sopra riportate, le Sezioni Unite hanno sancito, giustamente, la completa indipendenza dei precedenti giudizi, negando, cos�, l'esi,stenza di un pregresso giudtcato sulla giurisdizione, pre.clusivo dei poteri di annullamento amministrativo deferiti alla Commissione di vigilanza. Tali massime, in linea strettamente giuridica, non sono suscettibili di commento alcuno; esse contengono riaffermazioni di principi da tempo entrati a far parte della costante giurisprudenza (3). Osservazioni sulla nullit� della clausola compromissoria contenuta negli statuti delle cooperative a contributo statale L'aspetto pi� importante tanto della controversia, quanto della decisione, risiede nell'affermazione di inderogabilit� delle funzioni attribuite alla Commissione di Vigilanza, in modo tale da doversi considerare inoperante ll;l clausola compromissoria contenuta negli statuti sociali delle cooperative edilizie a contributo statale mediante la quale si tenti di attribuire a11.a cog.nizione di collegi stabili o speciali di probiviri, in forma rituale ovvero irrituale, le questioni rientranti nelle funzioni deHa predetta Commissione ( 4). Il principio, .con-ettamente riaffermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella �controversia in esame, non ha certo carattere di novit�. Anche se affermata per la prima volta in epoca relativamente recente, ila soluzione adottata, costituisce, quindi, un punto fermo della giurisprudenza in materia (5). Per�, proprio esaminando le varie controversie fin qui succedutesi in tema di edilizia popolare �ed economiica a contributo statale, � possibile rendersi conto �che l'insistenza con la quale la presente questione viene riproposta e l'opposta drastica fermezza con la quale viene sempre decisa nel ~ senso pi� sopra indkato, siano sintomi di una acuta tensione nell'ambito dei rapporti fra cooperative edilizie a contributo statale e Commissione di Vigilanza. (3) In particolare sulla seconda massima cfr. Cass., Sez. 28 marzo 1966, n. 816, in questa Rassegna, 1966, I, 364, sub 6 con rinvio per ulteriori chiarimenti a Cass., 22 gennaio 1966, n. 268, ivi, 1966, I, 115, sub 3. Sulla terza massima, che dopo passate oscillazioni giurisprudenziali, sembra ormai contenere, come gi� riferito un principio consolidato vedi Cass., Sez. Un., 18 maggio 1965, n. 1256, in questa Rassegna, 1965, I, 664. sub 1 (nota di G. MAND� con ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali) e Cass., Sez. Un., 20 gennaio 1964, n. 128, ivi, 1964, I, 698. Sulla quarta massima e, in particolare, circa l'interpretazione della Cassazione su precedente giudicato, c. d. esterno, v. Cass., Sez. Un., 30 maggio 1966, n. 1419, in questa Rassegna, 1966, I, 1002 sub 1 e 2 e Cass., Sez. Un. 6 aprile 1966, n. 900, ivi, 1966, I, 566 sub. 3. (4) I limiti nei quali deve intendersi la nullit� sono contenuti nella decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 h...glio 1963, n. 432, Foro it., 1964, III, .col. 22-23, e correttamente vanno riferiti alla natura delle singole controversie (private disponibili o pubbliche indisponibili -diritto o interesse legittimo). (5) Cfr. in particolare Cass., Sez. Un., 4 luglio 1958, n. 2403, Giust. Civ., 1957, I, 159. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 373 � cos�, agevole rilevare, nell'inevitabile esame comparativo fra statica astrazione normativa e dinamica concreta dei rapporti, una profonda discordanza che non pu� sot-trarsi ad un esame critico. eoo.o L'aspetto statico ed astratto C'oncernente la natura e le funzioni della Commissione di Vigiilanza prevista dal t. u. 28 aprile 1938, n. 1165 e, correlativamente delle Societ� Cooperative Edilizie a contributo statale, � stato in passato oggetto di discussione (6). Oggi, dopo una copiosa elaborazione giuri>sprudenziaile, specie ad opera del Consiglio di Stato (7) i principali problemi non sono suscettibili di riesame dogmatico. Riassumendo i principi della materia pu� affermarsi che la Commissione di Vigilanza sia da considerare, sotto un primo profilo, come organo ministeriale fornito di poteri di amministrazione attiva (8) di investigazione e di vigilanza (art. 91 t. u.) autonomi ed esercitabili d'ufficio (9) in relazione ai requisiti soggettivi previsti dalla !legge per fa qualit� di socio (10). Sotto un secondo profilo, pi� interessante ai nostri fini, la stessa Commissione � considerata come organo distinto e separato dalla branca di amministrazione statale che fa capo al Ministero dei Lavori Pubblici e ad essa spettano svariate autonome, definitive (1) attribuzioni. La menzione contenuta nell'art. 131, n. 3 e 239 t. u. 1938, consente, cos�, di individuare sia una funzione consultiva, facoltativa, non vincolante, esercitabile su richiesta di amministrazioni statali (art. 131, n. 2), sia una funzione, decisamente inquadrabile ira queille giurisdizionali (12) relativa alle controve!l:'sie ,condominiali successive alla 'Stipulazione del mutuo individuale (art. 239) (1$). Lo stesso art. 131, n. 1 e 2, stabilisce e specifica poi, Je due attribuzioni fondamentaU della Commissione medesima, sulla delimitazione de�He quali si � svolto l'accennato faticoso travaglio giurisprudenziale. Infatti sono proprio tali due ultime funzioni a provocare quella situazione di tensione cui pi� sopra si accennava. (6) Cfr. Cass., Sez. Un., 6 aprile 1946, n. 369, Foro it., 1944, 1946, l, 439 e, in dottrina, per un vasto riesame delle varie posizioni, Cfr: Juso, In tema di competenza delle commissioni di vigilanza nelle cooperative edilizie economiche e popolari, Foro Amm., 1957, II, Sez. I, pag. 50; A. GALLO, Sulla � potestas decidendi � della Commissione di Vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, Giur. compl. Cass civ., 1952, 2, 356. (7) Puntualmente riportate nelle Relazioni dell'Avvocatura dello Stato e, in specie, in quella 1942-50, voJ. II, 297 ss., 1956-60, voi. III, 501 ss.; 1961-65, voi. III, 319 ss. (8) Cons. Stato, IV Sez., 15 maggio 1946, Relazione Avv. Stato, 1942-50, volume II, pag. 299. (9) Stessa decisione sub 8 con pi� ampi riferimenti circa le posizioni giuridiche soggettive riscontrabili prima e dopo la stipulazione del mutuo individuale al paragrafo 671, pag. 279 ss. (10) A giudizio di chi scrive rientra pure in tale aspetto quella specifica funzione consultiva prevista dall'art. 127 t. u. (da non confondere con l'altra funzione, pure consultiva, prevista dall'art. 131, n. 3 stesso t. u.). (11) Ci� risulta evidente per il disposto dell'art. 131 t. u. 1938/1165 che contempla il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, per soli motivi di legittimit�, avverso le decisioni della Commissione di Vigilanza. (12) SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Jovene, 1962, pag. 729. (13) Cass., Sez. Un., 12 luglio. 1962, n. 1869; Cass., Sez. Un., 23 maggio 1960, n. 1317. 374 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Esse, ben distinte e separate, insuscettibili di ibride commistioni e di inammissibili alternazioni (14), cons�stono: a) in una potest� amministrativa di decisione contenziosa~�(15) di merito e di 1legittimit� (16), inquadrabile fra i normali poteri di decisione amministrativa su ricorso (17) (gerarchlco improprio), avente ad oggetto questioni di interessi legittimi (18) riguardanti il c. d. contenzioso sociale; b) in una funzione di amministrazione attiva, essenzialmente di vigi1anza e di controllo sugli atti delle cooperative sovvenzionate, con ulteriore, derivato, potere sanzionatorio amministrativo �che pu� spingersi fino all'annullamento delle deliberazioni illegittimamente adottate (19). La funzione 1contenziosa .amministrativa definitiva (20) di .cui alla lettera a), si �completa con una tutela giurisdizionale non esclusiva, ma di stretta legittimit� (21) mediante ricorso al Consiglio di Stato. Quest'ul:timo nel decidere la controversia portata al suo esame, non � dubbio che possa conoscere anche delle questioni pregiudiziali ed incidentali relative a dtritti, e .ci� in virt� di quanto disposto dall'art. 28 del relativo t. u. 24 giugno 1924, n. 1054 (22). Va infine ricordato che le due accennate funzioni, contenziosa e di amministrazione attiva, devono rimanere concettualmente separate (23), ma ci� non �Comporta �Che esse debbano anche essere cronologicamente divise. Per un pri.IJlcipio comune al contenzioso su ricorso amministrativo (24) che trae probabilmente origine dal concetto processuale di economia del (14) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 aprile 1960, Perna c. LL. PP., Mass. Amm., 1960, 2, 296; Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 58, Coop. Ed. Rinascimento c. LL. PP. Il Consiglio di Stato, 1958, I, 392, e, pi� recentemente Cutini c. Min. LL. PP. e Coop. Ed. Case Sociali fra Combattenti e Reduci, ivi, 1965, I, 517. fr. anche le decisioni riportate nella Relazione Avv. Stato, 1961-65, vol. III, 320. (15) Cfr. Cass., Sez. Un., 10 agosto 1954, n. 2910, Foro it., Mass., 1954, 582; Cass., 10 giugno 1955, n. 1787, ivi, 195.3, 393; Cons. di Stato, Sez. IV, 11 marzo. 1951, n. 342, Il Cons. di Stato, 1951, 516; Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 1954, n. 106, ivi, 1954, 126. (16) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 1957, Lucantonio c. Comm. Vigilanza ed altri, ivi, 1957, 1, 702; idem 22 aprile 1959, Giordano c. LL. PP. ed altri, op. toci., cit., 1959, 1, 489. In dottrina conforme: G. PERINI, Edilizia popolare ed economica, in Novissimo Digesto It., pag. 393, col. A. (17) Cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 1 giugno 1965, n. 409, II Consiglio di Stato, 1965, I, 1226. (18) Giurisprudenza, ormai pacifica e in dottrina Cfr. PERINI, op. loc. cit., 393. (19) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 dicembre 1962, n. 862, Coop. Casa Azzurra c. Comm. Vigilanza, II Consiglio di Stato, 1963, I, 2090. (20) Cfr. art. 131, ultimo comma, t. u. 1938, n. 1165. (21) Cfr. art. 1.31 u. c. t. u. 1938, in relazione all'art. 26 r. d. 26 giugno 1924, numero 1054. (22) Per un riferimento conforme cfr. Relazione Avvocatura Stato 1942-50, vol. II, 303 contenente interpretazione della vertenza Baldini decisa dalla Corte Suprema con sentenza 30 luglio 1945, Foro it., 1944-46, 1, 381. (23) Richiami giurisprudenziali contenuti nella Relazione Avvocatura Stato, 1961-65, III, pag. 320. (24) Quando coesista nella stessa autorit� decidente sia il potere di annullamento in sede di autotutela, sia quella di annullamento su ricorso gerarchico. Cfr. Cfr. VITTA, Diritto amministrativo, vol. l, 463; Cons. di Stato, Sez. IV, 7 febbraio 1958, n. 159, II Consiglio di Stato, 1958, I, 134. � doveroso, per�, precisare che esiste discordanza su tale punto fra dottrina e giurisprudenza. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURij;pIZIONE 375 giudizio, potr� cos� verificarsi, ed in effetti quasi sempre ci� si verifica, che la Commissione investita, su ricorso, di poteri contenziosi, eserciti contestualmente, anche dgettando per motivi di forma il ricorso stesso, i propri poteri di amministrazione attiva che, pure, sono assolutamente distinti da quelli decisori e giunga cos�, per via indiretta, al controllo istituzionail.e sulla Cooperativa ed a soluzioni di equit� in relazione al caso concreto. Ci� pu� avvenire, a diiscrezione della Commissione (25), nelilo stesso giudizio instaurato, pul.'ch� formalmente, essa dichiari di quale potere abbia fatto uso (26). Tale compenetrazione temporale di poteri distinti � opera della giurisprudenza e deriva dalla mancata emanazione di norme regolamentari nella materia, pure preannunciate dall'art. 138 t. u., praticamente non attuate (27). L'azione .contenziosa e di amministrazione attiva delfa Commissione di Vigilanza trova un limite nell'ambito di verificazione dell'interesse legittimo che investe tutta fa vicenda sodale e pubblicistica e, quindi, nel tempo, dal momento in cui sorge nel singolo soggetto l'interesse di entrare a far parte della Cooperativa, al momento in cui viene stipulato il mutuo individuale (28). � La tutela non � solo individuale in riferimento ai presupposti che legittimano l'ammissione e l'assegnazione, ma investe il terreno di ogni controversia o questione rientrante nell'ambito sociale (29) purch� essa abbia, appunto, ad oggetto norme d'azione e, quindi, interessi indirettamente protetti. � Concludendo, quindi, la disciplina se pur complessa � immediata, priva di pesanti formalit�, penetrante, cosi da consentire, specie tramite la presentazione del ricor.so contenzioso, un agile controllo amministrativo diretto, sulla societ� e sui soci. L'ambito dei diritti soggettivi perfetti che dovessero sorgere in tale periodo, rientra nella competenza dell'Autorit� Giudiziaria Ordinaria (30). Stabilite le funzioni della Commissione di Vigilanza, rimane da esaminare, sempre staticamente e in astratto, quaile sia la na:tura delle Cooperative edilizie a contributo statale. � questo un discor.so certamente molto pi� breve del precedente premendo solo, per i fini che qui ci interessano, stabilire che tali organismi, non assimilabili a soggetti pubblici, sono inquadrati prevalentemente tra le societ� di natura privata, ma �a confine tra la sfera pubblicistica e quella privatistica � (31), perseguenti finalit� di interesse pubblico, la cui attivit� (25) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 1965, n. 772. Il Consiglio di Stato, 1965, 1, 1954. (26) Giurisprudenza costante del Consiglio di Stato. Cfr. Relazione Avvocatura Stato, 1961-65, vol. III, 320. (27) Per un riferimento vedi Relazione Avvocatura Stato, 1956-60, vol. III, pag. 502. (28) fr. Cass., Sez. Un., 12 luglio 1962, n. 1869. (29) Giurisprudenza costante, per un riferimento v. nota precedente. (30) Giurisprudenza costante (cfr. per un riferimento la gi� citata sentenza Cass., Sez. Un., 12 luglio 1962, n. 1869). In passato si discuteva se la Commissione avesse competenza c. d. esclusiva (relativa, cio�, a diritti ed interessi). La questione fu decisa, nel senso sopraindicato, dalla Cass., Sez. Un., 30 luglio 1945, Foro It. 194446, 1, 381, riportata nella Relazione Avvocatura Stato, 1942-50, vol. II. paragr. 674 e paragr. 680. (31) Cosi, testualmente, in motivazione Cass., Sez. Un., 4 luglio. 1958, n. 2403, Giust. civ., 1957, l, 159 quasi a rilevare la difficolt� di inquadrare giuridicamente 376 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO si svolge, quindi, ,sotto il controllo della Commissione di vigilanza e, in prevalenza, durante tutto l'ar.co temporale coincidente con la pi� frequente verificazione delle posizioni di interesse legittimo, individuali o sociali, rivolte alla realizzazione dell'oggetto statutario. Va poi chiarito, e ci� rimane un fatto incontestabile ed essenziale per la successiva trattazione che � per quanto concerne i rapporti tra i soci, esattamente � stato messo in luce come il rapporto mutualistico vada inteso con molta discrezione. Esso cio� non importa una condizione di parit� tra i soci della Cooperativa. .La cooperativa costruisce l'edificio o gli edifici in relazione ai mutui ottenuti ed al proprio capitale. Non sempre il numero degli appartamenti risultante soddisfer� tutti i soci. N� vi � perfetta parit� fra gU stessi prenotatari e assegnatari dato il diverso valore e grado di utilit� degli appartamenti � (32). Esistono quindi, nell'ambito sociale, interessi e diritti della Societ�; interessi e diritti dei soci sia nei loro �singoli rapporti, sia con direzione confluente o divergente rispetto a quelli della societ� medesima. Nel �si�stema della legge la Societ� cooperativa dovrebbe servire come indispensabile filtro ed elemento di moderazione nelle controversie fra soci operando; poi, un primo controllo statutario e privatistico nell'ambito sociale. Ci� � insito nella stessa natura, test� accennata, de1la Cooperativa a contributo statale� la quale, nel sistema normativo dovrebbe cooperare su un piano .diverso, e con diversi poteri, ma parallelamente con la Commissione di vigilanza. Quindi il sistema, in astratto. ruota su tre diversi cardini e cio�: a) la societ� cooperativa come organismo privato a sfondo pubblicistico,' con interessi sociali pi� vasti e completi rispetto a queilli dei singoli soci; b) l'intere�sse singolo del sodo, componibile nel fine sociale e in eventuale disarmonia fra societ� ed altri soci; c) la Commissione di vigilanza come organo superiore di controllo e contenzioso che dirime conflitti e da questi attinge materia per lo svolgimento delle proprie indagini. Punto di saldatura, in astratto, del s~stema: coincidenza degli interessi volti al fine comune e, in particolare, cooperazione, nel controllo e nella risoluzione delle controversie, della Cooperativa con fa Commissione. Tale sistema, in equilibrio stabilissimo, in teoria, sui tre cardini di interessi sopra indicaiti, presenta nel suo dinamismo pratico notevoli squilibri, che si manifestano appunto in forma di conflitto tra Cooperative e soci da un lato, e Cooperative e Commissione di vigilanza dall'altro. Vediamo di esaminare le ragioni. Tutto inizia con l'esistenza giuridica della Societ�, con la predisposi zione dello Statuto, con la ripartizione delle cariche sociali. Difficilmente in tale parte preliminare si verificano controversie. Comunque se si presentano, normalmente esse non superano l'ambito pubblico della verifica della qualit� di socio. Ogni altra questione, per lo pi� attinente a rapporti collaterali obbli gatori fra soci e societ� ovvero fra singoli soci, incide in una sfera riservata in una categoria ben definita tali societ�. Infatti, come � noto, la nostra legislazione non conosce, a differenza di altri ordinamenti, ed in specie quello francese, categorie intermedie fra enti pubblici e privati cfr. SANDULLI, Manuale, 126. (32) Cos�, testualmente, PERINI, op. toc. cit., 397. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 377 a norme di relazione con carattere strettamente privatistico e, quindi demandata ailla cognizione dell'AGO (33). . �~.. :il: dato riscoo.traxe nel dinamismo di questa fase iniziale deH'organismo sociale come uno stato amorfo ed embrionale derivante, .senza dubbio, dal fatto tutto psicologico e giuridicamente irrilevante che non � dato conoscere se e quando il contributo statale verr� concesso e se, comunque, lo scopo sociale verr� realizzato. Ma con .fincalzare degli eventi (concessione del contributo, acquisto dell'area, pareri tecnici favorevoli, inizio della costruzione) la societ� prende vita reale ed i suoi organi sociali acquistano, oltre che suil piano giuridico, sopratutto nel rapporto di realt� effettiva, quella posizione dominante di direzione, di controllo, e. amministrazione, di ,esecuzione per i quali originariamente erano stati costituiti. Si palesano, cosi, conflitti relativi alle modalit� di costruzione alla sistemazione degli alloggi, alle assegnazioni, all'eventuale esclusione del socio; a questioni che, insomma, investono poteri di decisione sociale degli organi statutari. � I quali organi della societ� normalmente si disinteressano dei problemi e delle controversie individuali fra soci rientranti nell'ambito della competenza giurisdizionale ordinaria (perch�, evidentemente, nulla di tali questioni pu� comportare un 1sindacato diretto sulla loro azione), ma divengono attentissimi e gelosi di supposte ed inesistenti prerogative, quando si ve:rta in tema di controversie fra soci e societ�. In questo �caso, infatti, la qualificazione �giuridica del rapporto �, quasi sempre pubblicistica; quindi la competenza appartiene alla Commissione di vigilanza. Portata una isiffatta controversia dinanzi a tale Commissione in sede contenziosa, ,gli organi sociali direttivi della Cooperativa possono subire spiacevoli sorprese. La Commissione infatti pu�, s�, decidere in senso sfavorevole aiL socio anche soltanto :per motivi formali, ma pu� anche trarre contestualmente dalla proposizione del ricorso, motivi che lo portino ad indagare ed a reprimere sia le singole deliberazioni, sia tutta la gestione sociale anche in fase non attinente alla controversia di specie. Ove si consideri �che la Commissione di vigilanza, ha poteri di merito amministrativo (opportunit� e .convenienza), che tali poteri non sono successivamente riesaminabili dal Consiglio di Stato (34), che quest'ultimo organo pu� valutare pregiudizialmente ed incidentalmenite le questioni riguardanti diritti (35), si vedr� come tramite la funzione contenzio1sa provocata sul rico:riso la Commissione stessa sia messa in grado di esercitare, in modo decisivo, il proprio potere di controllo sugli organi statutari e deliberanti della Cooperativa. Di qui la logica coI1seguenza che la Societ�, per sfuggire al controllo, tenta di sottrarre alla funzione contenziosa della Commissione quante pi� controversie sia possibile. Uno studio storico-ricostruttivo sulla giurisprudenza relativa alla materia che ci occupa, consente cos� di stabilire che certe fondamentali decisioni rappresentano il risultato di quel tentativo pi� sopra indicato. (33) Cfr. Cass., Sez. Un., 12 luglio. 1962, n. 1869. (34) L'impugnativa �, infatti, ammessa per soli motivi di legittimit�, come gi� pi� sopra riferito. Cfr. art. 131 u. c. t. u. 1938, 1165. (35) Art. 28, t. u. 26 giugno 1924, n. 1054. J 378 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Si � com~nciato con il sottrarre alla competenza della Commissione tutte le questioni relative a diritti (36), e ci� in contrasto con i principi comunemente accolti, regolanti la materia del ricorso gerarchico improprio (37). Un'autorevole decisione rimasta per� isolata e senza seguito ha consentito d! scindere fra interessi individuali e interessi di gruppo, o sociali, devolvendo questi ultimi all'AGO (38). Tramite intere.ssate prospettazioni sono state fatte apparire come relative a diritti, questioni aventi decisa natura pubblicistica e riguardanti, quindi, il eampo dell'interesse legittimo. Le decisioni degli organi �statutari sono state considerate immediatamente esecutive (39), con l'effetto di tra:sferire la competenza dalla Commissione di Vigilanza all'AGO in presenza di deliberati di e,sclusione anche illegittimi, che essendo immediatamente eseguibili, spostavano -sul piano privato la situazione di interesse pubblico ( 40). Gli esempi potrebbero continuare all'infinito e, comunque, ogni ulteriore d0cumentazione su tale sviluppo giurisprudenziale � facilmente verificabile in ogni repertorio. Ci�, per�, che preme ribadire, � l'insistenza con la quale si � verificata l'erosione, proprio e soltanto per. trasferire in sede del tutto innocua situazioni e controversie che, se portate alla cognizione della Commissione avrebbero potuto �cagionare illegittimo e penetrante controllo amministrativo sulla gestione sociale. E ci� con .conseguenze spesso pesantissime per gli organi deliberanti. La clausola compromissoria, inquadrata in tale dinamica dei fatti, rappresenta il tentativo pi� audace e insieme lo strumento pi� radtcale e perfezionato diretto a privare la Commissione di vigilanza di ogni potere di controllo .sulle cooperative. Infatti trasferendo in sede arbitrale ogni eontroversia sociale, la Commissione non.pu� pi� attingere notizia dalla vertenza per l'esercizio eventuale dei propri discrezionali poteri di vigilanza. �, qui.udi ovvio e del tutto normale, che le Sezioni Unite della Suprema Corte, abbiano veagito con decisione nel senso della nullit�. Ed il ragionamento giuridico, non riportato nella presente sentenza, ma ben chiaro nella prima statuizione sulla questione ( 41), � duplice. Da un lato non � consentito all'AGO, a posteriori, mediante un controllo indiretto sul lodo, di intervenire sull'interesse legittimo essendo tale potere (36) Cfr. la pi� volte citata Sez. Un., 30 luglio 1945 su ricorso Baldini in Relazione Avv. Stato, 1942-50, voi li, 302. (37) In dottrina � stato autorevolmente sostenuto che il ricorso gerarchico (proprio o improprio) possa riguardare qualsiasi tipo di interesse (diritto o interesse legittimo). SANDULLI, Manuale, 606. (38) Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 dicembre 1958. Picini ed altri c. Comm. Vigilanza, Il Consiglio di Stato, 1958, I, 1524; per la critica di tale decisione v. Relazione Avvocatura Stato, 1956-60 voi. III, pag. 505. (39) Cfr. Cass., Sez. Un. 10 ottobre 1962, n. 2926. (40) Ne � esempio, proprio in questa causa, l'azione di rilascio dell'alloggio contro il socio escluso. Infati i'AGO ritenne, anche se condizionatamente all'esito del procedimento sorto dinanzi alla Commissione, che l'occupazione dovesse qualificarsi come �abusiva" per essere cessato l'interesse pubblico con la deliberazione sociale di esclusione. E cosi, ammettendo per implicito quasi un potere degli c.rgani sociali di trasformare in diritto ci� che �, e deve rimanere, interesse legittimo (curioso fenomeno di affievolimento alla rovescia). (41) Cfr. Cass., Sez. Un., 4 luglio 1958, n. 2403, Giust civ., 1957, I, 159. J PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 379 gi� escluso, a priori, dalla legge sul contenzioso amministrativo, in base alla quale � deferito alla giurisdizione amministrativa e non a quella ordinaria il sindacato in tema di interesse legittimo. Sotto un secondo profilo tutta la materia, per le stesse attribuzioni di controllo e di decisione della Commissione di Vigilanza � indisponibile ad opera delle parti contendenti ( 42). Questo secondo ragionamento, a ben guardare, diffida una volta per tutte da ogni tentativo di prospettazione artificiosa, diretto a far apparire sotto forma di diritto ci� che invece � soltanto intere,sse indirettamente protetto. In conclusione quindi la pTebente decisione ci trova pienamente consenzienti, ,soprattutto perch� essa consente di stabilire che il Supremo Collegio ha rettamente inteso che la tutela del socio nei confronti delle eventuali illecite pressioni contro di lui esercitate dagli organi sociali, trova valido ed efficace scudo nelle funzioni della Commissione di vigilanza la quale � sempre in grado di intervenire in p.rofondit� e, soprattutto, tempestivamente, su situazioni di anomalia e di illegittimit�. C. CARBONE (42) La clausola comprcmissoria trova cosi una sua collocazione e, correlativamente, conserva la propria validit� ed efficacia in situazioni collaterali riguardanti la materia dei diritti soggettivi disponibili. In questo senso cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 luglio 1963, n. 432, Foro it., 1964, III, 22-23. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 maggio 1967, n. 893 -Pres. Tavolaro S. -Rel. Salerni -P. M. Criscuoli (conf.) -Ministero Industria e Commercio (avv. Stato Carafa) -Impresa Bocci e Massimiliano (avv. Jemolo) -E.N.E.L. (n. c.). Competenza e giurisdizione -Energia elettrica -Trasferimento di imprese elettriche all'E.N.E.L. -Deroghe per le imprese minori Limiti -Poteri discrezionali della P. A. -Esclusione -Giurisdizione del Giudice ordinario. (1. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4 n. 8; I. 27 giugno 1964, n. 452, art. 5). L'esonero �lal trasferimento all'E.N.E.L. per le imprese minori, giusta l'art. 4 n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e la relativa i.eroga, prevista nell'art. 5 della legge 21 giugno 1964, n. 452, per quelle 1. tali imp1�ese le quali abbiano distribuito energia acquistata da terzi, .,alvo il caso di acquisto determinato da motivi " occasionali e non ricorrenti �, escludono l'uno e l'altra valutazioni discrezionali della pubblica Amministrazione, onde le controversie in merito appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario (1). (1) Con questa sentenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo aver riaffermato la validit� del c. d. criterio del petitum sostanziale J 380 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Il ricorso � fondato. L'impresa Bocci e Massimiliani, col ricorso al Consiglio di Stato, ha investito il provvedimento (d. P. 18 gennaio 1965, n. 293) di trasferimehto all'E.N.E.L., provvedimento emanato in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Questa Corte ha gi� avuto occasione di rilevare, con recente decisione (sent. n. 1396 dell'anno 1965), che, per l'art. 4, n. 10, di detta legge, i trasferimenti in questione � sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria ,., sicch� trattasi di decreti legislativi, emanati in base a delega delle Camere al Governo, ai sensi degli artt. 76 e 77 della Costituzione, non di provvedimenti amministrativi, e, quindi, non impugnabili davanti al Consiglio di Stato, poich�, com'� noto, ai sensi dell'art. 26 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, la giurisdizione (non esclusiva) del Consiglio di Stato esige, quale indefettibile presupposto, un atto soggettivamente, oltre che oggettivamente, amministrativo, cio� un provvedimento che sia emanato da una autorit� amministrativa, ovvero da un corpo amministrativo deliberante. In conseguenza, il ricorso al Consiglio di Stato non pu� rivolgersi, n� contro una legge, n� contro un atto avente forza di legge, qual'�, nella specie, il provvedimento di trasferimento all'E.N.E.L. (decreto legislativo delegato). � opportuno aggiungere che l'impresa Massimiliani e Bocci, col medesimo ricorso al Consiglio di Stato, sostenendo che il decreto presidenziale di trasferimento, in quanto emanato fuori dalle ipotesi previste dalla legge, veniva a ledere il diritto alla conservazione della propriet�, con violazione degli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione (oltre che lo stesso principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione), chiedeva che il Consiglio di Stato riconoscesse il diritto alla conservazione della sua impresa (scil. azienda elettrica), � previa remissione alla Corte costituzionale, per illeggittimit� costituzionale del decreto presidenziale di trasferimento 18 gennaio 1965, n. 293 �. come discriminatore della giurisdizione tra H Giudice ordinario ed il Giudice amministrativo (cfr. in questa Rassegna, 1967, I, 49, nota 1 a Cass., Sez. Un., 22 novembre 1966, n. 2785 e Cass., Sez. Un., 6 aprile 1966, n. 902, in questa Rassegna, 1966, I, 822 nonch� ivi, nota 2), hanno, in accoglimento del ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dall'Avvocatura Generale dello Stato, enunciato il principio, di cui alla massima, escludendo che il diritto all'esonero possa essere affievolito e de.gradato ad interesse legittimo per effetto della disposizione dell'art. 5 della 1. n. 452 del 1964, onde pure al solo fine di delibare la censura di incostituzionalit� del de creto di trasferimento (avente valore di legge: v. qui di 1seguito, in questa Rassegna, I, 383), il Giudice amministrativo non ha giurisdizione. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURIS.DIZIONE 381 Con la memoria presentata in questa sede, l'impresa resistente conviene nell'assunto che il decreto di trasferimento all'Enel, avendo l'aspetto formale di legge delegata, pu� venire dichiarato illegittimo, per illegittimit� costituzionale, soltanto dalla Corte costituzionale, ma sostiene che competente a � deliberare � la censura di incostituzionalit� � il Consiglio di Stato, non il giudice ordinario, perch� il diritto di propriet� delle �piccole � imprese trasferite all'E.N.E.L. (in quanto avrebbero acquistato energia elettrica da terzi) sarebbe stato degradato ad interesse, dal legislatore, con l'art. 5 della 1. 27 giugno 1964, n. 452:. Senonch�, anche esaminando la questione sotto il profilo del criterio distintivo tra giurisdizione amministrativa ordinaria, non pu� giungersi a soluzione diversa da quella che si � gi� enunciata, cio� del difetto di giurisdizione da parte dell'adito supremo organo di giustizia amministrativa. Invero, secondo quanto � stato precisato con la citata sentenza di queste Sezioni Unite, ed � ribadito con successive decisioni (vedi, ad esempio, sent. n. 2111 dell'anno 1965), il criterio discriminatore tra la competenza del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo, nella materia in cui quest'ultimo non abbia competenza esclusiva, si desume congiuntamente da due elementi, cio� dalla domanda e dalla natura della controversia, i quali si integrano, in connessione fra loro, per costituire il cosidetto petitu'TY}-sostanziale. Pertanto, occorre accertare, a detto fine, quale sia l'oggetto essenziale della pretesa dedotta in giudizio, precisamente l'intrinseca consistenza dell'interesse dedotto in lite, in funzione della effettiva protezione accordata, dall'ordinamento giuridi~o, alla posizione posta a fondamento della pretesa. In relazione a tale criterio, il riferimento al diritto soggettivo � possibile soltanto se questo, oltre che affermato dall'interessato, sia effettivamente ed obiettivamente configurabile, alla stregua dell'ordinamento medesimo e in virt� di una protezione diretta ed immediata, tale da escludere un qualsiasi potere discrezionale di incidenza, da parte della pubblica amministrazione. In sostanza, se il cittadino nega in radice il potere discrezionale, cio� nega che un siffatto potere di valutazione sia stato conferito all'autorit� amministrativa, e la negazione trovi, in concreto, sostanziale aderenza nella legge, la competenza a conoscere della controversia spetta indubbiamente al giudice ordinario. Nella specie, l'impresa Bocci e Massimiliani, col ricorso al Con siglio di Stato, ha appunto contestato in radice la stessa esistenza di un potere discrezionale, da parte dell'amministrazione, di disporre del suo diritto sooggettivo di propriet�, lamentandone la lesione e non deducendo inosservanza di forme e di limiti previsti con norme di azione per la esclusiva tutela dell'interesse pubblico, cio� l'esercizio 382 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non corretto ed illegittimo del potere medesimo. Sembra al Collegio che tale negazione del potere trovi aderenza alla legge. Invero, dal coordinato esame dell'art. 4, n. 8, della 1. 6. �lcembre 1962, n. 1643, e dell'art. 5 della 1. 27 giugno 1964, n. 452, risulta che non � stato attribuito all'amministrazione il potere discrezionale di incidere sulla posizione soggettiva del privato (cio� delle �piccole ,, imprese elettriche), per ragioni attinenti al pubblico interesse, affievolendo il diritto di propriet� e degradandolo ad interesse legittimo. La norma dell'art. 4 citato stabilisce espressamente che non sono soggette a trasferimento tutte le imprese cosidette " minori ,, , precisamente quelle che non abbiano prodotto, ovvero prodotto e distribuito, in media, nel biennio 1959-60, pi� di 15 milioni di chilovattora per anno. A tale disposizione di carattere generale � apportata una deroga, con la successiva legge n. 452 dell'anno 1964, secondo la quale (art. 5) sono escluse dall'esonero le imprese produttrici che abbiano distribuito energia acquistata da terzi, salvo che l'acquisto sia dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti, ovvero che si tratti di enti cooperativi a carattere mutualistico. L'esonero del trasferimento, stabilito in via generale dalla legge, per le imprese minori, a tutela diretta e specifica di un interesse privato, non trova applicazione, per la citata norma della legge del 1964, quando si tratti di imprese, le quali abbiano distribuito energia acquistata da terzi, a meno che tale acquisto sia stato determinato da motivi � occasionali e non ricorrenti �. Sembra indubbio che quest'ultima esclusione di imprese minori, dal trasferimento dell'Enel, non comporti valutazione discrezionale dell'amministrazione, sicch�, qualora il privato, titolare di impresa cosidetta minore, ai sensi dell'art, 4, n. 8, della 1. n. 1643 dell'anno 1962, dimostri che l'acquisto di energia da terzi sia stato determinato dai suindicati motivi (~he la legge stessa espressamente prevede, senza attribuire all'amministrazione un potere discrezionale per il libero apprezzamento dei motivi di acquisto di energia, in relazione ad inte ressi pubblici), conservi il diritto all'esonero e che non sussista potere, da parte dell'amministrazione, di affievolire siffatto diritto. Pertanto, anche sotto il profilo della mancanza di discrezionalit� amministrativa, e, quindi, tenendo conto dei criteri di discriminazione tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria, nei termini ripetutamente precisati da questa Corte, deve affermarsi che, nella specie, la giurisdizione non pu� spettare al Consiglio di Stato; e nel giudizio di merito che eventualmente sar� proposto davanti al giudice ordinario, potranno essere sollevate, in via incidentale, le questioni di illegittimit� costituzionale prospettate col ricorso al Consiglio di Stato. -(Omissis). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 381 Con la memoria presentata in questa sede, l'impresa resistente conviene nell'assunto che il decreto di trasferimento all'Enel, av:.endo l'aspetto formale di legge delegata, pu� venire dichiarato illegittimo, per illegittimit� costituzionale, soltanto dalla Corte costituzionale, ma sostiene che competente a � deliberare � la censura di incostituzionalit� � il Consiglio di Stato, non il giudice ordinario, perch� il diritto di propriet� delle �piccole � imprese trasferite all'E.N.E.L. (in quanto avrebbero acquistato energia elettrica da terzi) sarebbe stato degradato ad interesse, dal legislatore, con l'art. 5 della I. 27 g~ugno 1964, n. 452:. Senonch�, anche esaminando la questione sotto il profilo del criterio distintivo tra giurisdizione amministrativa ordinaria, non pu� giungersi a soluzione diversa da quella che si � gi� enunciata, cio� del difetto di giurisdizione da parte dell'ad.ito supremo organo di giustizia amministrativa. Invero, secondo quanto � stato precisato con �la citata sentenza di queste Sezioni Unite, ed � ribadito con successive decisioni (vedi, ad esempio, sent. n. 2111 dell'anno 1965), il criterio discriminatore tra la competenza del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo, nella materia in cui quest'ultimo non abbia competenza esclusiva, si desume congiuntamente da due elementi, cio� dalla domanda e dalla natura della controversia, i quali si integrano, in connessione fra loro, per costituire il cosidetto petiturr_i sostanziale. Pertanto, occorre accertare, a detto fine, quale sia l'oggetto essenziale della pretesa dedotta in giudizio, precisamente l'intrinseca consistenza dell'interesse dedotto in lite, in funzione della effettiva protezione accordata, dall'ordinamento giuridi~o, alla posizione posta a fondamento della pretesa. In relazione a tale criterio, il riferimento al diritto soggettivo � possibile soltanto se questo, oltre che affermato dall'interessato, sia effettivamente ed obiettivamente configurabile, alla stregua dell'ordinamento medesimo e in virt� di una protezione diretta ed immediata, tale da escludere un qualsiasi potere discrezionale di incidenza, da parte della pubblica amministrazione. In sostanza, se il cittadino nega in radice il potere discrezionale, cio� nega che un siffatto potere di valutazione sia stato conferito all'autorit� amministrativa, e la negazione trovi, in concreto, sostanziale aderenza nella legge, la competenza a conoscere della controversia spetta indubbiamente al giudice ordinario. Nella specie, l'impresa Bocci e Massimiliani, col ricorso al Con siglio di Stato, ha appunto contestato in radice la stessa esistenza di un potere discrezionale, da parte dell'amministrazione, di disporre del suo diritto sooggettivo di propriet�, lamentandone la lesione e non deducendo inosservanza di forme e di limiti previsti con norme di azione per la esclusiva tutela dell'interesse pubblico, cio� l'esercizio 384 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 maggio 1967, n. 1076 -Pres. Flore -Rei. Restaino -P. M. Pedote (conf.). -S.p.A. $chiapparelli (avv. Contaldi e Zola) c. Ministeri Tesoro e Finanze (avv~�� Stato Agr�). Competenza e giurisdizione -Danni di guerra -Determinazione dell'indennizzo -Applicazione dei coefficienti di rivalutazione e delle detrazioni di legge -Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario Riscossione dell'indennizzo definitivamente liquidato -Diritto soggettivo. (1. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, artt. 2, 3, 4, e 5; 1. 27 dicembre 1953, n. 9if>8, artt. 15, 16, 17, 25 e 28). � L'unitariet� del provvedimento emesso a definizione del procedimento amministrativo di liquidazione dell'indennizzo per i danni di guerra non consente impugnazioni davanti aU'Autorit� giudiziaria ordinaria sia pur limitatamente all'applicazione dei coefficienti di rivalutazione e delle detrazioni di legge, sebbene gli uni e le altre siano previste da norme le quali vincolano la pubblica Amministrazione; il diritto soggettivo sorge dopo la liquidazione dell'indennizzo e solo per la riscossione di questo nella misura definitivamente determinata (1). (Omissis). -Con l'unico mezzo di annullamento la societ� ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 all. E, nonch� degli artt. 15, 16, 17, 25 e 28 della 1. 27 dicembre 1953 n. 968, in relazione all'art. 360 n. 1, 3 e 4 c.p.c., e deduce che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, l'attivit� discrezionale dell'organo amministrativo competente per la liquidazione dell'indennizzo per danni di guerra debba intendersi limitata all'accertamento delle condizioni di ammissione al risarcimento e alla conseguente determinazione dell'ammontare del danno risarcibile, con esclusione dell'applicazione dei coefficienti di moltiplicazione e delle riduzioni di legge sull'ammontare medesimo, la quale applicazione essendo stabilita da norme vincolanti (1) Con la 1sentenza, di cui si tratta, viene riaffermato un princ1p10 ormai �consoUdato, del quale la massima estratta � ulteriore espressione. Cfr. in argomento Relazione Av�vocatura Stato, 1960-1965, III, 600-603 e Cass., Sez. Un., 30 dicembre 1965, n. 2490 in questa Rassegna, 1966, I, 53 ed ivi nota 1. Sul sorgere di un diritto soggettivo alla riscossione, da parte del beneficiario, dell'indennizzo dopo la liquidazione e nella mLsura definitivamente determinata dr. Cass., Sez. Un., 27 gennaio 1966, n. 314 in questa Rassegna, 1966, I, 554 ed ivi nota 1. I I I l l corretto ej tale negazid Invero, dal i 1962, n. 1641 non � stato\ lcidere sulla . �e I se elettrich. ido il diritt ! r o, _,a norma del tte a trasferJ 1~e Quelle c~ m : media, ne ino 1 taie disposi I successiva l~ �scluse dall'e, mergfa acQu~ occasionali I e. carattere m~ sonero del tr' tnprese minozi n trova appli< >i tratti di imi terzi a .,.,.,, 1 ' ~��eno I lali e non riq. I >ra indubbio . e~imento del~ nistrazione ' ' SI minore a� '!. � I sei Jstri che l'ac r :ati motivi (c~ all'amministd :n~o dei mouJ !CI), conservi j ~ll'amminI� t l s ra~?� anche sottq.� ~va, e, Quindi} Ione amminis' ;e .Precisati dJ ur1sdizione noj ierito che , evel1 .ranno essere l c~stituzionaJe ! nissis). 384 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 maggio 1967, n. 1076 -Pres. Flore -Rel. Restaino -P. M. Pedote (conf.). -S.p.A. Schiapparelli (avv. Contaldi e Zola) c. Ministeri Tesoro e"''.Finanze (avv. Stato Agr�). Competenza e giurisdizione -Danni di guerra -Determinazione dell'indennizzo -Applicazione dei coefficienti di rivalutazione e delle detrazioni di legge -Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario Riscossione dell'indennizzo definitivamente liquidato -Diritto soggettivo. (1. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, artt. 2, 3, 4, e 5; I. 27 dicembre 1953, n. 91)8, artt. 15, 16, 17, 25 e 28). � L'unitariet� det provvedimento emesso a definizione det procedimento amministrativo di liquidazione dett'indennizzo per i danni di guerra non consente impugnazioni davanti att� Autorit� giudiziaria ordinaria sia pur limitatamente att'appticazione dei coefficienti di rivalutazione e delte detrazioni di legge, sebbene gli uni e te altre siano previste da norme te quali vincolano ta pubblica Amministrazione; it diritto soggettivo sorge dopo la liquidazione deU'indennizzo e solo per ta riscossione di questo netta misura definitivamente determinata (1). (Omissis). -Con l'unico mezzo di annullamento la societ� ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge sul contenzioso amministrativo 20 ma1l"zo 1865 all. E, nonch� degli artt. 15, 16, 17, 25 e 28 della 1. 27 dicembre 1953 n. 968, in relazione all'art. 360 n. 1, 3 e 4 c.p.c., e deduce che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, l'attivit� discrezionale dell'organo amministrativo competente per la liquidazione dell'indennizzo per danni di guerra debba intendersi limitata all'accertamento delle condizioni di ammissione al risarcimento e alla conseguente determinazione dell'ammontare del danno risarcibile, con esclusione dell'applicazione dei coeffi. cienti di moltiplicazione e delle riduzioni di legge sull'ammontare medesimo, la quale applicazione essendo stabilita da norme vincolanti (1) Con la 1sentenza, di cui si tratta, viene riaffermato un princ1p10 ormai consolidato, del quale la massima estratta � ulteriore espressione. Cfr. in argomento Relazione Avvocatura Stato, 1960-1965, III, 600-603 e Cass., Sez. Un., 30 dicembre 1965, n. 2490 in questa Rassegna, 1966, I, 53 ed ivi nota 1. Sul sorgere di un diritto soggettivo alla riscossione, da parte del beneficiario, dell'indennizzo dopo la liquidazione e nella mLsura definitivamente determinata dr. Cass., Sez. Un., 27 gennaio 1966, n. 314 i:n questa Rassegna, 1966, I, 554 ed ivi nota 1. 386 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il quale, in base agli atti e al parere della Commissione, stabilisce se, e in quale misura l'indennizzo sia dovuto. Esaurita pertanto la procedura amministrativa tracciata dali� legge con il provvedimento di liquidazione, l'interesse legittimo del danneggiato, in tal guisa soddisfatto, non pu� trasformarsi in diritto soggettivo a percepire somma maggiore o diversa da quella liquidata. Ove dall'interessato si contesti l'ammontare della liquidazione sia sotto il profilo della determinazione della somma base, sia sotto il riflesso dell'applicazione dei coefficienti di rivalutazione, egli non potr� opporsi se non con gli appropriati mezzi di impugnazione gerarchica e giurisdizionale apprestati dall'art. 17 contro il decreto dell'Intendente. Data l'unitariet� del provvedimento amministrativo di liquidazione, costituito dalla determinazione dell'indennizzo a seguito delle varie operazioni previste .dalla legge, compresa la determinazione della somma da porre a base della liquidazione finale, del tutto arbitraria � la pretesa di limitare il ricorso gerarchico e quello al Consigilio di Stato alla sola contestazione della somma base e ritenere impugnabile davanti all'autorit� giudiziaria l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione e delle detrazioni di legge, la quale, pur essendo vincolante per la pubblica amministrazione, costituisce pur sempre un elemento integrante del provvedimento di liquidazione, emesso a definizione del procedimento amministrativo, nel corso del quale nessuna impugnazione � ammessa. -.-(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 23 maggio 1967, n. 1116 -Pres. Sarpello -Rei. Giannattasio -P. M. Di Majo (diff.) -Impresa Di Mauro (avv. De Felice) -Presidenza del Consiglio e Ministero Industria e Commercio (avv. Stato Savarese) -E.N.E.L. (avv. Indelicato e Picardi). Competenza e giurisdizione -Atti aventi valore di legge -Pendenza del giudizio di costituzionalit� -Domanda di sospensione dell'esecuzione -Improponibilit� -Atti amministrativi -Domanda di sospensione dell'esecuzione -Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario -Fattispecie.. {c. p. c. artt. 37 e 41; 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4; 1. 6 dicembr�, 1962 n. 1643, art. 4 n. 10; d. P. R. 4 febbraio 1963, n. 36, artt. 2 e 5). Corte Costituzionale -Pronuncia di illegittimit� costituzionale -Effetti sugli atti amministrativi di esecuzione delle nol"me dichiarate costituzionalmente illegittime -Inesistenza di tali atti -Esclusione -Conseguente non pregiudizialit� della questione di legitti PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIQNI DI GIU{l!�JUZIONE , �-387 mit� costituzionale per irrilevanza della pronuncia della Corte Costituzionale ai fini della questione di giurisdizione -Fattispecie. (Cost., art. 136; d. P. R. 4 febbraio 1963, n. 36, artt. 2 e 5; 1. 9 febbraio 1948, n. l, art. 1; 1. 11 marzo 1953, n. 83, art. 23, comma secondo; c. p. c. art. 37). Pure in pendenza del giudizio di costituzionaiit� � improponibile davanti a quaisiasi giudice, ordinario o amministrativo, la domanda di sospensione dell'esecuzione di un decreto avente valore di legge n� � in particolare ammissibile davanti al giudice ordinario la domanda di sospensione deU'esecuzione di atti amministrativi: applicazione ai decreti di trasferimento all'E.N.E.L. di imprese esercenti industrie elettriche ed agli atti del procedimento di consegna all'ENEL dei beni e dei rapporti giuridici relativi all'impresa espropriata (1). La eventuale dichiarazione di illegittimit� costituzionale di atti aventi forza di legge non importa la caducazione degli atti amministrativi posti in essere per darvi esecuzione, onde la questione di costituzionalit� non si presenta come pregiudiziale alla questione di giurisdizione per irrilevanza della pronuncia della Corte Costituzionale ai fini della decisione sulla giurisdizione in ordine alla domanda di sospensione dell'esecuzione di quegli atti amministrativi; applicazione agli atti del procedimento di consegna dei beni e dei rapporti giuridici relativi ad impresa elettrica trasferita all'E.N.E.L. (2). (1-2) I pil'incipi affermati ribadiscono il precedente orientamento giurisprudenziale delle .Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. Cass., Sez. Un., 10 ottobre 1966, n. 2428 in Giust. civ., 1967, I, 42 e Cass., Sez. Un., 30 dicembre 1965, n. 2435, ivi, 1966, 1, 21 con note di richiamo. Sulla �seconda massima, in particolaTe, cfr. Cass., Sez. Un., 28 aprile 1964, n. 1017 in questa Rassegna, 1964, I, 683 ed ivi, 684, nota 1, nonch� C. d. S., Ad. pien., 10 aprile 1963 in questa Rassegna, 1963, 147 ed ivi nota di LAPORTA. , La sentenza, di cui si tratta, e quella identica n. 1117 in pail'i data delle stesse 1sezioo:tl unite fanno specifico riferimento all'art. 700 c. p. c., applicato nella specie dal Pretore adito, e non contenuto nelle altre sopra richiamate n. 2428 del 1966 e n. 2435 del 1965, per il resto in tutto analoghe quanto alla lucidissima motivazione. I 1 SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 nov�embre 1966, n. 2750 -Pres. Rossano -Est. Rossi A. -P. M. Gentile (conf.) -Giorcelli (avv. Vitali, Mortillaro) c. Comune Milano (avv. Sartogo, Consolini). Procedimento civile -Giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilit� delle prove -Potere discrezionale del giudice di merito -Incensurabilit� in Cassazione -Limiti. (c. p. c., artt. 116, 360, n. 5). Atti amministrativi -Deliberazione comunale -lnterpretazione -Incensurabilit� in Cassazione -Limiti. (c. c., artt. 1362 e segg.; c. p. c., art. 360, n. 5). Atti amministrativi -Deliberazione comunale -Revoca -Legittimit� Presupposti. Responsabilit� civile -Denuncia penale -Proscioglimento con formula piena del denunciato -Obbligo del denunciante al risarcimento del danno -Presupposti. (c. c., art. 2043). n giudizio sulla rilevanza di un mezzo istruttorio e la valutazione dell'attendibilit� delle prove sono rimessi al potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in Cassazione se sorretto da adeguata motivazione (1). L'interpretazione del contenuto di un atto amministrativo (nella specie, deliberazione comunale), fatta dal giudice di merito, non � censurabile in Cassazione, se adeguatamente motivata (2). (1) Principio pacifico. Cfr., in senso conforme: Cass.� 26 maggio 1965, n. 1067, Foro it., Mass., 1965, 313; 15 giugno 1964, n. 1496, Giur. it., 1965, I, 1, 1190. Per l'incensur,abilit� dell'appl'ezzamento del giudke di merito circa l'ultroneit� e la genericit� dell'interrogatorio formale dedotto dia una delle parti, cfr. Cass., 25 maggio 1965, n. 1005, in questa Rassegna, 1966, I, 74, con nota di FRENI. Sulla insindacabilit� della valutazione della sufficienza e della idoneit� degJ.i elementi di prova acquisiti al processo, cfr.: Cass., Siez. Un., 22 dicembre 1964, n. 2950, in questa Rassegna, 1965, I, 128, con nota di richiam�. (2) Cfr., in senso conforme, con la precisazione che l'interp;retazione degli atti amministrativi deve esser�e condotta dal giudice di merito con PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE. 389 La Pubblica Amministrazione pu� sempre revocare, con effetto ex nunc, un atto .(nella specie: deliberazione comunale) emeSSCJ�nell'esercizio di un potere discrezionale, qualora pi� non sussistano le ragioni di convenienza e di opportunit� che ne determinarono l'emanazione ed esso pi� non risponda al pubblico interesse, incontrando il potere di revoca un limite soltanto nell'ipotesi che l'atto abbia creato nell'interessato un diritto subbiettivo perfetto, non soggetto ad affievolimento per effetto del mutamento del pubblico interesse (3). Dall'assoluzione con formula piena del denunciato per reato perseguibile d'ufficio non discende, a carico del denunciante, l'obbligo del risarcimento del danno ex art. 2043 c. c., se nell'azione del denunciante non sono riscontrabili gli estremi del delitto qi calunnia (4). l'osservanza delle norme di ermeneutica dettate per i contratti: Cass., Sez. Un., 15 gennaio 1966, n. 216, in questa Rassegna, 1966, I, 189, sub 2 (191); Cass., 13 marzo 1965, n. 423, Giust. civ., 1965, 1, 1389; 19 luglio 1965, n. 1608, Foro it., Rep., 1965, voce �Atto ammini�strativo., n. 75. (3) Cfr., in senso conforme: Cass., Sez. Un., 26 aprile 1961, n. 932, Foro it., 1961, I, 922, con nota di richiami; Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 1953, n. 86, Il Cons. Stato, 1953, 1, 115; 18 giugno 1949, n. 543, Mass. compl. giur. Cons. Stato, 1932-1961, a cura della Rassegna Il Consiglio di Stato, vol. 2-0, Roma, 1963, 3537, n. 47. In merito all'obbligo della motivazione, quando la revoca incida su ilegittime aspettative a favore del privato, cfr.: Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 1965, n. 135, Foro it., E965, 3, 173. (4) Cfr., in senso conforme: Cass., 29 giugno 1966, n. 1586, Repertorio di udienza 1967, a cura di T. PERSEO, Pi�acenza, 1967, 1025, n. 6561; 27 .settembre 1965, n. 2041, Foro it., Mass., 1965, 599; 30 agosto 1962, numero 2725, Arch. Resp. civ., 1965, 371, con nota di MoNTEL. Per la necessit� della sussistenza del disegno doloso ai fini della responsabilit� per danni del denunciante, cfr., pure, App. Roma, 11 febbraio 1965, n. 244, in questa Rassegna, 1965, I, 74, con nota di P. SACCHETTO. A. FRENI CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 29 novembre 1966, n. 2806 -Pres. Giansiracusa -Est. Ginetti -P. M. Pedace (conf.) -Galli (avv. Brusca, Facchini) c. A.N.A.S. (avv. Stato Varvesi). Responsabilit� civile -Strade pubbliche -Manutenzione -Potere discrezionale della Pubblica Amministrazione -Limite -Obbligo dell'osservanza del precetto del � neminem laedere� -Sussiste Insidia o trabocchetto -Nozione. (c. c., art. 2043). Responsabilit� civile -Autostrada -Allagamento della sede stradale dovuto a straripamento di corso d'acqua -Mancata segnalazione 390 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Insidia -Sussiste -Colpa<dn re ipsa� dell'Ente cui spetta la manutenzione della strada -Sussiste -Onere a carico del pred~tto Ente di fornire in g,iudizio la prova dell'impossibilit� di provvedere a tempestiva se~nalazione del pericolo -Sussiste. (c. c., artt. 2043, 2697). Strade -Autostrade a peda~~io ~estite dall'A.N.A.S. -Rapporto di utenza -Natura contrattuale -Esclusione -Responsabilit� del l'Ente ~estore per danni -Natura extracontrattuale. (c. c., art. 2043). n potere discrezionale spettante alla Pubblica Amministrazione in materia di manutenzione di strade pubbliche incontra un limite nell'obbligo di osservare il generale precetto del "neminem laedere �, in virt� del quale la Pubblica Amministrazione � tenuta ad evitare il verificarsi di situazioni di pericolo occulto, tali da costituire per l'utente della strada una insidia -o un trabocchetto, sia sotto il profilo O'ggettivo della non visibilit� del pericolo, sia sotto quello soggettivo della non prevedibilit� di esso (1). L'allagamento della sede autostradale, dovuto allo straripamento delle acque di un canale adiacente, pone in essere, se non segnalato, una situazione d-i insidia, nella cui stessa esistenza � insita la colpa della Pubblica Amministrazione o dell'Ente tenuti alla manutenzione dell'autostrada, sui quali grava, pertanto, l'onere di provare che l'evento si verific� con modalit� tali da non consentire di eliminare o segnalare tempestivamente il pericolo (2). I compiti dell'A.N.A.S. in ordine alla gestione e manutenzione delle autostrade, la cui utilizzazione sia soggetta a e pedaggio �, non sono assunti a titolo privato e nelL'adempimento di un obbligo giuridico cui corrispondano diritti soggettivi dei privati utenti, ma nel solo inte resse generale e nello svol,gimento di un dovere inerente a funzioni di diritto pubblico, talch� -mal,grado l'esistenza del e pedaggio� non si instaura tra l'A.N.A.S. e gli utenti un rapporto contrattuale, in base al quale questi ultimi possano far valere un diritto soggettivo all'adempimento da parte detl'Azienda dei compiti predetti. La respon sabilit� dell'A.N.A.S., per i danni che siano derivati agli utenti della (1) Principio costantemente affermato dalla giurisprudenza delta Corte Suprema. Cfr., da ultimo: Cass., 10 maggio 1965, n. 882, Foro it., Rep., 1965, voce �Strade �, n. 34; 10 maggio 1965, n. 875, Giust. civ., 1965, 1, 1074. In dottrina, cfr.: ALEss1, La responsabilit� della Pubblica Amministrazione, Milano, Giuffr�, 1951, 397 segg. (2) Non risultano precedenti iin termini. In via generale, per J.'affe:rmazione del principio che, in tema di responsabilit� extracontrattuale, PARTE I, SEZ. Ili, GIURISPRUDENZA CIVILE, 391 autostrada dait'utilizzazione deita medesima, ha pertanto natura extracontrattuale ed � subordinata alla circostanza che il fatto lesi'lJC1' sia riconducibile alla nozione deit'illecito (3). l'onere di p.rovare la colpa dell'autore del fatto dannoso grava sul danneggiato, cfr., in giurisprudenza: Cass., 21 ottobre 1966, n. 2570, Repertorio di udienza 1967, a cura di PERSEO, Piacenza, 1967, 932, n. 5858; 6 marzo 1962, n. 420, Giust. civ., 1962, 1, 1044, con nota di richiami; 20 gennaio 1960, n. 45, Foro it., Rep., 1961, voce �Responsabilit� civile �, n. 78. In dottrina, nello stesso senso, cfr.: MESSINEO, Manuale di dir. civile e commerciale, vol. V, Milano, 1958, 626; BRASIELLO, I limiti della responsabilit� per danni, Milano, 1956, 62; contra: BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, vol. II, Torrino, 1949, 733. La decisione che si annota sembra in contrasto con l'accennato orientamento, prevalente in materia, e lascia tanto pi� perplessi, in quanto la Corte di merito aveva accertato, in punto di fatto, che la situazione di pericolo creatasi sull'autostrada non era dovuta a cattivo stato di manutenzione dell'autostrada medesima, ma solamente ad un fatto esterno (straripamento delle acque di un vicino canale). Perch� fosse configurabile un fatto illecito dell'amministrazione, fonte di responsabilit� della medesima, non bastava pertanto l'accertamento della mancata segnalazione del sopravvenuto ed imprevi.sto pericolo, ma occorll'eva accertare altres� che a siffatta segnalazione non si era provveduto sebbene dal momento dell'insorgere del pericolo fosse trascorso un congruo lasso di tempo. In difetto di che, pur indipendentemente da ogni indagine di carattere soggettivo sulla colpa, non si poteva, a rigore, ravvisare nella mancata segnalazione una � omiissione � neppure sul piano oggettivo. (3) La giurisprudenza, almeno della Corte di Cassazione, sembra ormai decisamente orientata in �senso conforme a:l principio affermato nel!la massima: cfr. Caiss., 12 febbraio 1960, n. 218, Foro amm., 1960, 2, 433 (con ampi richiami �e nota adesiva di BIAGI, In tema di rapporto di utenza autostradale e di violazione degli obblighi che ne derivano). La stessa sentenza � stata pure pubblicata in Giur. it., 1961, I, 1, 232, con nota adesiva di CINTOLESI, In tema di responsabilit� per danni de1�ivanti dall'uso di autostrade. Cfr. pure, nello stesso �senso: Caiss., 29 febbraio 1960, n. 394, Mon. Trib., 1960, 248; contra, di J:recente, Pret. Torre Annunziata, 20 giugno 1965, Foro it., Rep., 1965, voce e Strade >, n. 50 bis. In dottrina, per la natura contrattuale del rapporto di utenza �autostradale, ma per il carattere aquiliano della ;responsabilit� dell'Ente gestore dell'autostrada per la inosservanza di norme regolamentari in ordine alla vigiilanza, alla disciplina del traffico, alla rimozione di eventuali ostacoli, ecc., cfr.: SANDULLI, Autos'brada, Enciclopedia del diritto, vol. IV, MHano, 1959, 528. A. FRENI .i ' CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 febbraio 1967, n. 365 -Pres. Pece -Est. Spagnoletti -P. M. Pedace (diff.) -Cavaliere (Avv. Midiri, Vacir.ca) c. Amministrazione Difesa (avv. Stato Ricci). Guerra -Contratto di ~uerra -N �zione. (d. I. 25 marzo 1948, n. 674, art. 4). I 1 392 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Guerra -Contratto di guerra -Azione giudiziaria promossa contro la deliberazione del Commissario per la liquidazione dei contratti di guerra -Competenza per territorio. (d. 1. 25 marzo 1948, n. 674, art. 8). Giusta l'art. 4 del d. l. n. 674 del 1948, sono da definirsi quali contratti di guerra non solo i contratti stipulati ed approvati e quem soltanto stipulati, ma anche gli impegni sommari, le ordinazioni, i provvedimenti di autoritd e simili, comunque attinenti alle forniture, opere, lavori e prestazioni, preordinati alla preparazione ed alla condotta della guerra, ferme restando le disposizioni delle leggi sulle requisizioni (1). Trattandosi di pretesa scaturente da un contratto di guerra (e, nella specie � stata ritenuta tale la pretesa di restituzione o di pagamento del controvalore, avanzata da un imprenditore, che aveva depositato presso l'autoritd militare del legname, occorrente per la esecuzione di un contratto di appalto per la costruzione di fortificazioni, a lui commesso dalla stessa autoritd), la impugnativa del provvedimento del Commissario per la liquidazione dei contratti di guerra -vertendosi in tema di diritti so�ggettivi -va proposta avanti al Tribunale di Roma e nei confronti del Ministero del Tesoro (2). (Omissis). -H ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Catania, per avere questa dichiarato la propria incompetenza territoriale (1-2) Massime esatte: tra un imprenditore e la p. a. si dLscuteva nella fase del regolamento della competen~a per territorio -se fosse o meno dipendente da contratto di guerra, a mente del d. 1. 25 marzo 1948, n. 674, la pl"etesa avanzata dal l)['imo ed avente per oggetto la restituzione di un quantitativo di legname (od il pagamento del relativo controv. alore) � affidato � durante il periodo bellico, alla Autorit� MiiJ.itare e necessario per la esecuzione di alcuni lavori di fortificazione della fascia costiera della Sicilia, che erano �stati commessi in appalto dall'allora Ministero della Guerra all'jmprenditore ricorrente: e la S. C. -rilevando che il fatto del deposito del legname presso l'A. IVI., essendo avvenuto in funzione dell'esecuzione del contratto di appalto predetto, non poteva, per ci� stesso, �essere considerato (cos� come voleva il ricorrente) avulso dal medesimo contratto di appalto, da qualificarsi incontestabilmente come contratto di guerra ai sensi del d. l. ,succitato -ha statuito che, nella fattispecie, dovevia essere adito (come, in effetti, lo fu) il Commissariato per la liquidazione dei �Contratti di guerra e, dipoi, in impugnativa della deliberazione di tale organo amministrativo, il Tribunale di Roma in contraddittorio del Ministero del Tesoro (art. 8, �cpv., d. 1. n. 674/1948). La pronuncia of:fu'e l'occasione per richiamare brevemente alcuni concetti in materia: a) Sotto il profilo della giurisdizione, non sembra contestabile, che, nel caso di specie, si vertesse in materia di diritti subbi�ttivi (come, del PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVIL.E. 393 a conoscere della domanda, ritenendo erroneamente che l'attore avesse dedotto un diritto di credito derivante da un contratto di guerra,��che faceva ricadere il detto diritto di credito sotto la disciplina del d. 1. 25 marzo 1948, n. 674, per cui l'azione avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al Tribunale di Roma. A base dell'odierna impugnazione, il ricorrente contrappone di non avere mai dedotto un diritto di credito dipendente da un contratto di guerra, ma di avere, pi� semplicemente, chiesto la restituzione (o il controvalore attuale) del legname, da lui acquistato in previsione di dovere eseguire lavori per conto dell'Amministrazione militare, e temporaneamente affidato all'amministrazione stessa. Giusta il ricorrente, la � causa petendi > andava identificata nell'affidamento del legname all'Amministrazione militare, mentre il � pe resto, afferma il.a sentenza in esame, con richiamo anche ad una decisione del Consiglio di Stato, inte(l'venuta nella controva-sia, e che aveva appunto ritenuto sussistere, nella specie, la giurisdizione dell'A.G.0.). Circa 1a concorrenza e fa discriminazione delle due tutele giurisdizionali previste dal d. 1. 11. 674/1948 (art. 8) contro le deliberazioni del Commissariato per la liquidazione dei contratti di guerra, � da ricorda(l'e come -conformemente ai !l(l'incipi gene~ali in materia -sia ammissibile il ricorso al Consiglio di Stato per la tutela degli interessi legittimi (e tale rimedio � da considera(l'si in materia quella normale, atteso il largo ambito di discrezionalit� attribuito al Commissario, essendo invece eccezionale e limitata la proponibilit� di una azione avanti l'A.G.0.) e l'azione giudiziaria innanzi l'A.G.O. per la tutela dei diritti subbiettivi, nel caso in cui il Commissario, nel regolamento del rapporto, si sia riferito alle norme contrattuali di diritto comune o di legge speciale (senza avvalersi di facolt� disC1rezionali), o di richiesta di condanna dell'Ammini,strazione a corrispondere l'indennizzo liquidato dal Commissario e che sia dovuto in dipendenza del provvedimento commissariale, senza che si impugni il provvedimento medesimo nel suo aspetto disocezionaile (cfr., in tal senso, Cass., Sez. Un., 4 �luglio 1962, n. 1712, Giust. civ., 1963, I, 1179; 24 luglio 1964, n. 2031, ivi, 1965, I, 101, ed in queista Rassegna, 1964, I, 1038). il:: poi pacifico (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 1966, n. 2500, in que,sta Rassegna, 1967, I, 77 ed in Giust. civ., Mass., 1966, 1434), che ogni domanda � improponibile, se non preceduta dalla denuncia del contratto di guerra al Commissario per '1a liquidazione dei contratti stessi. Nel caso di specie -in cui il Commissario aveva respinto la domanda dell'Impresa, ritenendo che li.a perdita di legname fosse da attribuire ad evento bellico, senza che vi fosse stato da parte di quell'Organo alcun esercizio di quegli ampi pote(l'i discrezionali concessi dal cit. d.1. n. 674/1948, con '1a conseguente degrazione dei diritti soggettivi pdvati al rango di interessi legittimi, e senza che vi fosse stata liquidazione di indennit� a carico dell'Ammintstrazione -la controversia verteva in tema di diritti subbiettivi e permaneva la competenza giurisdizionale dell'A.G.0. a conoscere della p!retesa avanzata dall'attore. b) Trattandosi di �contratto di guerra., la competenza territoriale � attribuita -giusta l'airt. 8 del d. 1. n. 674/1948 -in via esclusiva al Tribunale di Roma. 394 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO titum � consisteva nella richiesta di restituzione o nel pagamento del valore e nel risarcimento dei danni. Su questa premessa, secondo il ricorrente, l'azione proposta doveva qualificarsi un'azione reale; secondo il P. M. requirente si tratterebbe, invece, di un'azione di restituzione personale, diretta a) a far cessare il possesso del legname da parte dell'Amministrazione convenuta; e, non essendo questa pi� in grado di restituirlo, b) ad ottenere il pagamento del controvalore del legname; e) ad ottenere la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni. Sia il ricorrente che il P. M. ne traggono la conseguenza che, essendo l'azione esperita soggetta alle ordinarie regole di competenza, su di essa non incide la disciplina dei contratti di guerra, di cui al d.l. n. 674 del 1948; donde la competenza territoriale del Tribunale La legittimazione passiva a tali domande compete all'Amministrazione del Tesoro, con �esclusione dell'Amministrazione originari� titolare del r�apporto contrattuale (Trib. Roma, 8 marzo 1955; Trib. Roma, 31 dicembre 1959, citate in Relaz. Avv. Stato 1956-1960, vol. III, 119). e) Cill"ca il concetto di � contratto di guerra~. la senten~a in rassegna richiama e conferma la precedente giurisprudenza, sul punto, del S. C. (cfr., in particolare, Cass., 29 maggio 1962, n. 1293, in questa Rassegna, 1962, 137; cfr. anche, per riferimenti, Cass., 19 gennaio 1954, n. 89, Giust, civ., 1954, 58), con richiamo al disposto dell'art. 4 del cit. d. 1. n. 674/1948. In virt� dell'ampia e speciale definizione contenuta in fale articolo, sono considerati � contratti di guerra � non solo i contratti �stipulati ed approvati ed i contll"atti stipulati (pur se non approvati). ma .anche gli impegni sommari, .J.e ordinazioni, i provvedimenti di autorit� e simili, comunque attinenti alle forniture, opere, lavori e prestazioni preordinate alla preparazione ed alla condotta d,ella guerra, ferme restando le diisposizioni di legg.e sulle requisizioni. Rimangono, quindi, escluse daMa competenza del Commissairiato per la liquidazione dei contratti di guerra e dall'ambito di applicazione delle norme di cui al detto d. 1. n. 674/1948 le requisizioni (delle quali elemento tipico � -come � noto -l'apprensione del bene privato, con il passaggio di esso, :Ln propriet� od :Ln uso, alla P. A., J..a quale ne acquista il.a disponibilit� e ne usa a suo piacimento in relazione alle pubbliche finalit� perseguite) ,e ci� in quanto le questioni �concernenti i relativi rapporti erano riservate ai Comitati giurisdizionali per le requi�sizioni di cui al r. d. 18 agosto 1940, n. 1741 (ora soppressi, in virt� della 1. 11 aprile 1957, n. 246, che ha devoluto le relativ�e controversie all'A.G.0. ed al Consiglio di Stato). Il Commissariato �per la liquidazione dei contratti di guerra � eccezionalmente competente a conoscere dei rapporti discendenti da requisizioni, limitatamente a quelle facenti carico ai bilanci dei cessati Governi delle colonie, in vill"t� della 1. 29 aprile 1953, n. 430 (ar.t. 2). In contrapposizione alla requisizione, si riconducono, quindi, al concetto di contratto di guerra tutte le pi� svariate situazioni, caratterizzate, da un lato, dalla esistenza di uno .specifico rapporto giuridico, intercorrente tra l'Amministrazione Mili.tare ed il privato, e scaturente, non solo da contratto regolarmente approvato, bensl anche da provvedimento autori PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE" , 395 di Catania, foro erariale nel cui distretto si trova il luogo dove il danno si � verificato. Osserva in contrario il S. C. che due ragioni si contrappongono alla tesi del ricorrente ed a quella del P. M. requirente: 1) iJ concetto ampio di contratto di guerra, ai fini dell'art. 4 d.1. n. 674 del 1948; 2) l'ammissione, fatta dallo stesso Cavalier.e, odierno ricorrente, che il materiale fu custodito in un magazzino a doppia chiave, di cui una conservata da esso Cavaliere e l'altra dal rappresentante dell'Amministrazione. In relazione all'ampiezza del concetto di contratto di guerora, basta riferirsi alla sentenza di questa Corte Suprema a Sezioni Unite del 29 maggio 1962, n. 1293, nella quale � stato ribadito che l'art. 4 del d. 1. 25 marzo 1948, n. 764 definisce contratti di guerra non solo i contratti stipulati ed approvati o soltanto stipulati, ma anche gli impegni sommari, le ordinazioni, i provvedimenti di autorit� e simili, comunque attinenti alle forniture, opere, lavori e prestazioni, preordinati alla preparazione e alla condotta della guerra, ferme restando le disposizioni delle leggi sulle requisizioni. In tale disposizione generica ed esemplificativa rientrano le varie situazioni, nelle quali, per ragioni belliche contingenti, sono instaurati rapporti giuridici fra l'Amministrazione militare ed il privato per la prestazione di opere, lavori, beni o servizi, comunque attinenti alla preparazione e condotta della guerra. tativo della stessa Amministrazione, e, d'altro lato, con riferimento all'oggetto di tale rapporto, dall'insorgenza di un obbligo del privato di prestare opere, lavori, beni o servizi, comunque ricollegantisi alla preparazione �e condotta delle operaziodi di guerra. Caratter~stica comune di �tutti i rapporti del genere � la ilimitazione dell'autonomia della parte pTivata, in roe1azione alla J)T'eminenza che in essi assume l'Amministrazione militare, per quanto attiene alla richiesta, esecuzione e retribuzione delle proestazioni: pre:mirnenza giustificata da11a importanza dell'interesse pubblico tutelato �e dallo stato di necessit� ine rente alla guerra (Cass., n. 1293/1962 citata). Da ultimo, � da ricordare che, ai sensi dell'art. 1 del cit. d. l. n. 674/ 1948, la competenza del Commissariato �e l'applicazione delle norme di cui al medesimo d. 1. sono limitati ai e controatti di guerra non ancora defin~ti,. aliJ.a data di entrata in vigore del detto d. 1.: e � definiti ,. devono inten dersi -secondo Cass., Sez. Un., 18 ottobre 1966, n. 2500, sopra citata (nello stesso senso, cfr. Cass., 12 marzo 1955, n. 741, Giust. civ., Mass., 1955, 252, e Cass., 19 gennaio 1954, n. 89 c-it.) -quei �contratti per i quali non siano pi� profilabili contestazioni di sorta alcuna, riguardo ad una qualunque delle prestazioni corrispettive: il che si verifica o per effetto del gi� av venuto, integrale ed incontestato adempimento, ovvero per effetto di giu dicato o di accordo debitamente approvato, con il quale siasi definita ogni divergenza e contestazione. G. MANDO' 396 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO 'S'l'ATO In relazione poi alla considerazione sub 2), va messo in rilievo che la non contestata circostanza della duplice chiave del magazzino, una delle quali in possesso del Cavaliere e l'altra in possesso del rappresentante dell'Amministrazione militare (il quale doveva vigilare a che il legname non venisse utilizzato per scopi estranei all'appalto), toglie ogni fondamento al presupposto dell'azione reale (secondo il ricorrente) o dell'azione personale di restituzione (secondo -il P. M. requirente). Esattamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha ritenuto che bene era stato adito dal Cavaliere il Commissariato per la liquidazione dei contratti di guerra, dipendendo l'acquisto del legname in questione e la particolare situazione, creata mediante il deposito di tale materiale in un magazzino chiuso, con distinte chiavi detenute dai due contraenti, dal contratto di appalto stipulato add� 8 ottobre 1941. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 maggio 1967, n. 814 -Pres. Stella Richter -Est. Saya -P. M. Gentile (conf.). Venturi (avv. Gravone e Morvillo) c. Amministrazione Finanze (avv. Stato Foligno). Responsabilit� dvile -Responsabilit� della Pubblica Amministrazione -Necessit� dell'accertamento della colpa -Lesione di diritto derivante da atto amministrativo illegittimo ovvero da un mero comportamento della P. A. -Differenze. (C. C., art. 2043). Profitti di regime -Avocazione profitti di regime -Sequestro conservativo di mobili ed immobili -Responsabilit� della P. A. per ritardata revoca del sequestro dopo l'annullamento dell'accertamento tributario -Insussistenza. (d. lg. lgt. 27 luglio 1944, n. 139, artt. 26 e 35; c. p. c., art. 683). L'iHiceitd di una condotta, quale fonte generatrice di un danno risarcibile, esige non solo un rapporto di causalitd materiale, ma anche l'imputabilitd psicologica al soggetto della condotta stessa. Tale principio fondamentale � applicabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale deve, perci�, essere accertata la concreta ed effettiva sussistenza dell'elemento psicologico, salvo il caso della lesione di un diritto soggettivo, derivante da un atto amministrativo dichiarato illegittimo (nel qual caso spetta al danneggiato il PARTE I, SEZ, III, GIURISPRUDENZA CIVILE a9'Z risarcimento del danno indipendentemente dalla ricerca della colpa o del dolo dell'Amministrazione) (1). Non sussiste la responsabilit� deWAmministrazione delle Finanze per i danni affermativamente derivanti dalla ritardata revoca del sequestro sui beni mobili ed immobili, disposto -in tema di avocazione dei profitti di regime -ex artt. 26 e 35 d. lg. lgt. 27 luglio 1944, n. 159, e mantenuto pur dopo l'intervenuto annuUamento dell'accertamento del credito tributario garantito, in mancanza di ricorso del sequestrato, volto ad ottenere la declaratoria d'inefficacia del provvedimento cautelare (2). (Omissis). ~Con il primo mezzo i ricorrenti, denunciano la violazione degli artt. 384 e 394 c. p. c., nonch� dell'art. 2043 c. c., deducono che erroneamente il giudice di rinvio ha ritenuto che il suo compito fosse quello di esaminare se il mantenimento del sequestro, successivamente alla pronuncia della commissione provinciale (12 marzo 1951), dovesse ascriversi a colpa dell'amministrazione finanziaria, mentre nella (1-2) In tema della responsabilit� della P. A. La sentenza in rassegna enuncia tre importanti principi: A) con il primo, si ribadisce che la :responsabilit� pe:r i danni de:rivanti da un comportamento materiale del1a P. A. -confarmemente al principio generale di cui <all'art. 2043 c. c. -esige che sia provata la concreta ed effettiva sussistenza dell'elememo psicologico (colpa o dolo); B) con il �Secoodo, che, come eccezione al princip.io ora ricordato, � irrilevante la ricerca della colpa o del dolo della P. A. ove la lesione del dkitto soggettivo derivi da un atto amministrativo dichiarato megittimo; C) �Con il terzo, si afferma che nessuna colpa pu� essere attribuita aJl'Amministrazione Finanziaria per il mantenimento del sequestro conservativo -adottato ex artt. 26 e 35 d. lg. lgt. 27 luglio 1944, n. 159 sull'avocazione dei profitti di regime -pur dopo l'accertamento della insussistenza del credito cautelato, ove tale ritardo sia attribuibile al mancato tempestivo ricOO"so del sequestrato, vo~to ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare. * * * A) Il primo principio pu� ritenersi ormai pacifico nella giurisprudenza del S.C. Pur non rinvenendosi di frequente esplicite conferme della massima, secondo cui nessuna responsabilit� pu� configurarsi a carico della P. A., se non a seguito della prova della esi.stenza dell'elemento soggettivo della colpa, in senso lato, nel suo comportamento lesivo di diritti soggettivi (o pi� esattamente di una colpa nel comportamento dei funzionari o dipendenti della P. A., e beninteso in senso stretto, poich� nel caso di dolo del funzionario deve ritenersi esclusa la responsabilit� della P. A.), la validit� della massima stessa, in linea generale, non � da tempo pi� messa in discussione, ed � implicitamente presupposta da tutte le sentenze, che o negano l'applicabilit� alla P. A. di una presunzione di colpa (ad es. ex art. 2050 c. c.: cfr. 398 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO.STATO sentenza di rinvio non vi era alcun a�cenno a tale elemento psicologico, il quale peraltro non � rilevante ai fini dell'accertamento. della responsabilit� della pubblica amministrazione. La censura � fondata. La sentenza di rinvio, premessa la natura discrezionale dell'attivit� dell'amministrazione finanziaria per tutto quanto concerne la misura cautelare del sequestro in tema di avocazione di profitti del regime, rilev� che detta attivit�, in base al disposto dell'art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, ali. E, non � sindacabile dal giudice ordinario, ma che tale insindacabilit� trova un limite per gli eventuali atti arbitrari della pubblica amministrazione, in presenza dei quali compete pur sempre al danneggiato il risarcimento del danno. Facendo poi applicazione del principio, ritenne improponibile la domanda dei Venturi relativamente alla richiesta, all'esecuzione e al mantenimento del sequestro sino al 12 marzo 1951, data in cui la commissione provinciale delle imposte annull� l'accertamento dei profitti del regime elevato dall'Intendente di Finanza, sul rilievo che fino alla data predetta non Cass., 9 novembre 1957, n. 4310, Forro it., 1957, I, 1930) o riconoscono la responsabilit� della P. A. -innanzi all'esercizio di un potere discrezionale di quest'ultima (per tale punto, e sui limiti della accettabilit� di tale indirizzo, cfr. Relazione Avv. Stato 1961-1965, II, 154) -quando sia dimostrata la mancata osservanza delle norme di legge o di comune prudenza, nella cui violazione si concreta, infatti( la colposit� della condotta (cfr., in particolare, tra le altre, Cass., Sez. Un., 27 aprile 1961, n. 979, Giwst. civ., Mass., 1961, 525; Cass., 13 febbraio 1963, n. 287, Giust. civ., 1963, I, 1622; Cass., Sez. Un., 25 luglio 1964, n. 2057, Resp. civ. prev., 1965, 262, ecc.). Nello stesso, del resto, � orientata la dottrina: cfr. ALEss1, La responsabilit� dellp, pubblica amministrazione, MilaJilo 1955, � 83, Gu1ccIARDI, Giustizia amministrrativa, Padova, 1954, 324), sul rilievo, espressamente condiviso dalla senteI12la in rassegna, che la responsabilit� della P. A. trova il suo fondamento nel principio generale di cui all'art. 2043 c. c., il quale -com'� pacifico -postula 1a colpa come elemento (soggettivo) dell'illecito. Com'� noto, la questione era, specialmente in epoca meno recente, lar gamente discussa in dottrina, ritenendosi da molti Autori che l'A.mmiffistra zione dovesse rispondere degli atti o comportamenti posti in essea:e in violazione dei diritti, in base al risc001tro del solo elemento obbiettivo del nesso di causalit� tra la �Condotta ed il danno, omessa ogni indagine, perch� irrilevante, sulla ricorrenza del nesso psicologico, e, quindi, omessa ogni ricerca'sulla colpa della P. A. (FORTI, La responsabilit� della P. A. �in omit tendo ,., Giur. it., 1903, 1037; ROMANO, Corso di dir. amminilstrativo, 1932, 305; CAMMEO, Commentario alla legge sulla giustizia amministrativa, 895. Lo ZANDBINI, Corso di dir. amministrativo, 1958, I, 341, sembra adottare una soluzione intermedia, affermando che l'elemento della colpa non ha bisogno, nel diritto amministrativo, di essere provato in modo diretto, dovendosi esso presumere dalla violazione di qualunque norma, anche tecnica o di buona ammini�strazione, che gli oo-gani amministrativi sono tenuti ad osservare). l ~� PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 399 era neppure configurabile in astratto una condotta arbitraria dell'amministrazione. Domand�, invece, al giudice di rinvio di esamiD,,lilX~ la condotta dell'amministrazione stessa per il periodo successivo e cio� dal 12 marzo 1951 al 26 giugno 1952, data quest'ultima in cui fu disposta dal Presidente del Tribunale la revoca del sequestro, precisando che l'indagine doveva essere eseguita � in base ai normali criteri in materia di azioni per risarcimento avverso la pubblica amministrazione �, Ci� posto, appare evidente come, essendo fuori discussione che il sequestro relativamente al periodo successivo alla pronuncia della commissione provinciale fosse stato mantenuto senza alcuna ragione giustificatrice obbiettiva, l'indagine da compiersi nel giudizio di rinvio concerneva l'accertamento dell'elemento psicologico della pubblica amministrazione al fine di potere ad essa imputare l'atto illecito, per cui i Venturi chiedevano il risarcimento del danno. L'illiceit� di una condotta, quale fonte generatrice di un danno risarcibile, esige invero, non solo un rapporto di causalit� materiale, ma anche l'imputabilit� Naturalmente, �posto il principio che il Giudice deve positivamente accertare la ricorrenza della colpa nel comportamento della P. A., � da ricordare (conformemente, del resto, ad una giurisprudenza pacifica) che tale indagine (e col'lrelativamente la stessa pozione di � colpa �) � pi� limitata di quella che deve compiere il Giudice quando conosce di un fatto illecito posto in essere da altro soggetto (.ALESSI, op. cit., 88), attesoch� non � consentito all'A.G.O. accertare se la Amministrazione abbia bene o male valutato i bisogni pubblici e scelto, pi� o meno opportunamente, i mezzi idonei per realizzarli, ma -rimanendo insindacabile tale valutazione, di esclusiva competenza dell'Amministrazione -deve limitarsi a sindacare se � i mezzi scelti siano stati adeguatamente messi in opera o abbiano funzionato in modo normale, ovvero se, per negligenza o imperizia, cio� per colpa, il loro funzionamento sia stato difettoso o anormale� (Ca�ss., Sez. Un., 29 aprile 1964, n. 1039, in questa Rassegna, 1964, I, 712, con nota di CARUSI). * * * B) Come eccezione al principio della necessit� dell'accertamento della colpa della P. A., 1a sentenza in rassegna riconferma l'indirizzo, secondo cui tale indagine non � necessal"ia quando 1a lesione del diritto soggettivo sia effetto di un atto amministrativo dichiarato (nella competente sede) illegittimo: sicch� -in tale ipotesi -la P.A. risponde dei danni arrecati al privato i.in base all'accertamento del solo nesso obbiettivo di causalit� tra l'atto illegittimo (per qualunque causa, anche cio� per vizi formali) e la lesione del diritto (sulla necessit� della lesione di tale diritto, ai fini del risarcimento, cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 12 aprile 1965, n. 657, in questa Rassegna, 1965, I, 318). Nel s�nso della massima, si confrontino: Cass., 19 aprile 1956, n. 1177, Giust. civ., 1956, I, 1553; 6 maggio 1959, n. 1329, Foro it., 1959, I, 1296; 400 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO psicologica al soggetto della condotta stessa (art. 2043 c. c.). Tale principio fondamentale � applicabile anche nei confronti della p,ybblica amministrazione, rispetto alla quale perci� deve essere accertata la concreta ed effettiva assistenza dell'elemento psicologico, salvo il caso della lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto amministrativo dichiarato illegittimo, nel quale al danneggiato spetta un risarcimento del danno indipendentemente dalla ricerca della colpa o del dolo dell'amministrazione pubblica medesima; l'atto amministrativo, invero postula di per s� che esso sia stato emanato nell'esercizio di un potere, il quale ha necessariamente e intrinsecamente il carattere della volontariet�, sicch� una volta accertata la sua illegittima (e volontaria) emanazione, consegue automaticamente nel caso prospettato l'accertamento dell'imputabilit� psichica, senza che in proposito occorra indagare in modo autonomo e distinto, non essendo anche richiesta la coscienza della compiuta illegalit� (cfr. Cass., 6 maggio 1959, n. 1329). I ricorrenti, invece, con la mossa censura hanno ritenuto di potere generalizzare tale ipotesi particolare, traendone una regola sempre applicabile nei confronti della pubblica amministrazione, la quale sa 20 aprile 1961, n. 884, in questa Ra.ssegna, 1961, 46, e in Foro it., I, 1, 1900; e, tra i Giudici di merito, App. Milano, 1 giugno 1954, Foro pad., 1954, II, 34; Trib. Bologna, 19 novembre 1956, Temi, 1957, 304; App. Napoli, 17 febbraio 1958, Dir. e giur., 1958, 288; Trib. Roma, 26 maggio 1959, Temi, 1960, 19; Trib. Too:ino, 28 aprile 1961, Arch. resp. civ., 1961, 563, ecc. In dottrina, cfr., nello stesso senso, ALEssr, op. cit., 84. All'uniformit� del richiamato indirizzo giurisprudenziale non cor;risponde uniformit� di motivazione: ma, ci� che pi� conta, i motivi addotti non appaiono convincenti: a) talora l'affermazione della irrilevanza dell'accertamento della col pa � fondata -oltrech� sulla dichiarata difficolt� di tale indagine in nanzi alla complessit� della procedura .di formazione degli atti amministra tivi e sul pericolo di attuare una illegittima ingerenza nel campo riservato al potere discrezionale della P. A. -sul disposto dell'art. 4 della legge abo litrice del contenzioso amministrativo 20 marzo 1965, n. 2248, all. E (cos�, Cass., n. 1177/1956 cit.). Ma a tali argomentazioni � facile ribattere: che, in primo luogo, la difficolt� di indagine, anche ammesso che in alcuni casi essa �sussista, co stituisce un �Semplice inconveniente, che non pu� essere certo valorizzato per rendere inapplicabile -in mancanza di norma esplicita in contrario -il principio gener:ale di cui all'art. 2043 c. c.; che, secondariamente, anche innanzi ad un eventuale potere discrezionale della P. A., la insin dacabilit� dello stesso da parte dell'A.G.O. deve portare come conseguen za -conformemente ai principi affermati in giurisprudenza per i compoc tamenti materiali della P.A. -ad UJna restrizione del campo entro cui pu� operare l'indagi:ne sulla colpa da pairte del G. O., ma non gi� all'elimina zione del requisito della colpa dal concetto di illecito, ponendo la P. A., in omaggio alla incensurabilit� del suo potere discrezionale, in una posizione deteriore rispetto ad ogni altro soggetto. J JilA:~U x,, ;ii,?J,-l�l$ iCtlV'.RJ;SJi~'l:V11:illJ~~. ~lV~Jl 401 . ""'' �~~' J JilA:~U x,, ;ii,?J,-l�l$ iCtlV'.RJ;SJi~'l:V11:illJ~~. ~lV~Jl 401 . ""'' �~~' veb~e�. cQU$e8Uetltemente. in oflli caso tenuta al risallei~ento del danno in. Pres~ del so.lo e1~:ento materiale �ieU'$1tto illecito, indipe.�g-~ntranent. e d�maccertamento in ordine al dolo o a!Ja colpa. Ma � evidente l'equivoco in cui esSi incorrono, non essendo estensibile la disciplina relativa al caso di lesione di un diritto s()ggettivo derivante da un atto amministrativo dichiarato illegittimo oltre t'8.le ipotesi e risultando quindi la medesima inapplicabile ove, come. nella specie, vi sia un mero cQmportamento della pu;t>bli-. anunin~straziiQne, ritpetto al quale ripr~" ie Vii~ore il J>rine�pi<i> ~n,da~e~'btle, '�on la eQfl'seguente necessit� �;� il<:ice~t:are., al :fine c;,li u~. ~ronuneia al ll'isareimento del danno, il dolo .a. la colpa .di�la pubblica &niJJ:tinistra~ione. �In� t.ali sensi ba chiaramente statuito la sentenza di questa Corte, �li&pDn:~ndo che l'indagine ,,del gi.'l;liC\ike �ii rin.vio �loveva essere condotta Jdn 1''*~ :ai nor~al~ citi.i ' in .ma:fi'ri~ ;Q:i azioni per risarcimento ~~-Q1� la i:Piwli>bii~a. .am*lliniatwi'!l>~e '*;. '1iech~ 1t'.lsllllta evidente che la ��orte Jlr6r��t:i.Jl).a, .. po11enc!losi come .:pi;-01'lenia fondamentale la ricerca Qu~o poi al r.t~iaDilC> all'art. 4 della 1~gie abolitrice . del contenzi~ ep a,.~~$1Q;~Yo,�.~~�. (lotgina.. J:?..~.Al.~��.~~e~~~~~~ ;l)<:Jsto in luce qome .�.�~... t~e �~a', di ~~t�'e 'E!'sCl~~~~t~ ~edwale, non pu� ~;it;w ''~~~~.ua,.~ili\ .i~flva.ti~a�:~�.dt;t~.{jgaiiva .$1 �..� . ipio generale di c'.Uii ~~art. 2043 c. q,,. tal~h� 1'�!\ tl<m,. :p:.� es.ser~ .~~� vocata a fonda; 1 rn~to. ~~~la tesi d~la. ?~~fl>(,;J;tl~~bllit� ~e~;,J1qlp~ ,della ?�4� .�lM~r fitto illegittimP (cfr., per tutti, .A.Lsss1, op. �i;t., 39 ed ivi richiami;. Gu1cc1ARD1, �� f:il., 3~~). � ' 1 �. ,. . I � ,,'{))Altre v()lte (come ne:Ua eenten~a. in r�~.~a; c:f.r. anche .A.LEssx, Qp. .�it:, 3~) ,l'h'itilev~ deUtip:q:agipe...~a:fq.:l�~a .'lil~Uf,ip()te$1 �in.� esame � faitt9: ~scebd~e ciana consta�ap;o:ne e'.be l'atto arn:gll'.tltstrativo � ~ato nel:l'e-~zto. di w po:fleFe ..~~ha in~nis,camente il f}arf;lttere della volont~~~��. si~cll.�. aut<!>maticf:\'rn~t�.. oonsegW.rebbe. all'aec~tamento delta sua 'ill�gitt.i~ e. vqloo..t~a emanm:io:Q;e Q;l;te.Uo d'�Ua inlP~tal>Wt� psicbica del fatt�} ~~n~9$Q alla. :f. A. . � . � Posto eb.e la .CQ];pa (in senso amiplo) puc} assumere l� fc:mna della volont~~ t�. G0, .dolci) o de'la:� eotpa Jn ~anso str~ttp1,, l'el-e.i.ento. P$l;el;�co ~ell'ilJ.ec~ tq �om~~.. ~a:f\A. iJJ. q~~n~.di.atto ~~tli�$trativo illegittimo <e eh~~ ~eedndo la t�ia in .esame -~lii~�erehbe se,~ in -re ipsa) a~~~e~be, p~�, siempre l.a ~()J.'ma della vo}~tlilt;iet� o dolo (in tale sen$o, ~lick~ente ~-~:r;. op. t�c. ~tt;);. ~ancbe tale ordine di a:rgomentazioni noJ;). .c()nvince: la tesi bivero -olt:te ~<!.,'8sere viziA:J,ta da un.~ttor~ �da pr-01$pettiva,. ~er non tener :conto ch,~~1 <Janno.pon P\l:P .mai d~si�c~tUsato dall'a,tt9 a~�.str~vp, ~i:ne1' 1'.'!ttiilo 1~1U-�!!it�. all~"atto �i:tl ��tall�ntb .ta~~�..iSfl�,ene .�e' .gemP.re ad �n fatto costituito dal compOil'tamento materiale (e p:.o essere o noo colpevole) dell'a,gent� dell;;t P. A. (SANDUt.LI, Manual�, 590), c~mportamento elle si presenta, quindi, . come causa all'evento .daJ.>.n(ISO -sernl?lila f.<>ndamental- . mente inaccettabile, po.i.ch�, attraveil."$0 la confusione concettuale .tra volontariet� del comportamento dell'agente e volont� dell'evento dal11Iloso in � cui �consiste la lesione del diritto (v.ol<>nt� dell'evento dannoso, in oui si concreta per !'.appunto il dolo, elemento del fatto iUecito: cfr., p.er tutti, ' 6 402 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO della colpa da parte della pubblica amministrazione nel mantenimento del sequestro oltre la pronuncia suindicata della commissione provinciale di Bologna, si � rigorosamente attenuta al compito che la Corte di Cassazione le aveva demandato. Con il secondo, terzo e quarto mezzo, che vanno congiuntamente esaminati perch� sostanzialmente relativi ad una medesima censura, i ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 12.27, 2043 e 2056 c. c. e qegli artt. 65, 68, 394 c. p. c., nonch� omessa e insufficiente motivazione, lamentano che il giudice di rinvio abbia escluso che vi fosse un danno risarcibile, in quanto esso non era ricollegabile a un comportamento doloso o colposo dell'Amministrazione Finanziaria. Anche tale censura non � fondata. Il giudice di rinvio fond� essenzialmente la sua pronuncia sul �rart. 683 c. p. c., che, dopo avere previsto le varie cause di inefficacia del sequestro, tra le quali la pronuncia passata in giudicato, con cui DE CUPIS, n danno, 1966, 117), viene a ;riconoscere la responsabilit� della P. A. pur quando il comportamento sia in ef:futti posto in essere senza dolo n� colpa (p. es. per errore scusabHe o per colpa attribuibile allo stesso interessato}, nel qual caso la fattispecie dell'art. 2043 non pu� dirsi certo realizzata (CASETTA, L'illecito degli enti pubblici, 'l'orino 1953, 143 segg.: SANDULLI, op. loc. citt.). c) Altre volte, invece (cos�, ad �es., Cass., n. 1329/1959, cit.), la iririlevanza della ricecrca della colpa, in ipotesi di danno derivante da atto illegittimo, sembra fondata sul rilievo che tale illegittimit�, nella sua triplice forma, di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, si profila .sempre come una deviazione dalla norma giuridica: sicch�, a quanto sembra, la prova della esiistenza de11.a colpa (in senso stretto) ai fini dello art. 2043 c. c. deriverebbe automaticamente dal riscontro della inosservanza delle " norme di �azione " (per tale tecrminologia, cfr. GuxcCIARDI, op. cit., 33). A quanto pM'e di �comprendecre, a fondamento della respOtnSabilit� della P. A. viene posta una colpa per inosservanza di leggi (cio�, nella specie, delle cd. norme di azione): senonch�, a tale conclusione pu� opporsi che non ogni violazione di norma giuridica integra la cd. colpa per inosservanza di legge, bens� solo la violazione di norme precauzionali dirette a prevenire eventi dannosi pea: i terrzi: tanto � che la responsabilit� non si estende a qualsiasi evento, che sia derivato dalla violazione della norma, bens� solo a quelli che la norma � intesa ad evitare (ANToLISEI, La colpa pe1� inosservanza di leggi, Giust. pen. 1948, II, 1 ss.; TRIMARCHI, Causalit� e danno,. 1966, 161, in particolare, nota 5). Se cos� �, � erroneo ravvisare in re ipsa la colpa della P. A. nell'accertata inosservanza di una noirma di azione, se questa -com'� indiscutibile (GuxccIARDI, op. loc. citt.) -� posta non gi� a tutela dei diritti soggettivi individuali e per preveni!rne l1a lesione, bens� ad esclusiva garanzia dell'interesse pubblico, per realizzare il quale essa si rivolge esclusivamente alla P. A. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 403 � dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale la misura � stata concessa, dispone, all'ultimo comma, che il giudice �su ricor~.<;L..del sequestrato, dichiara con decreto l'inefficacia del sequestro �; e da tale norma trasse la deduzione che, ricorrendo al Presidente del Tribunale immediatamente dopo la pronuncia della commissione provinciale, come erano legittimati a fare, i Venturi avrebbero ben potuto impedire il verificarsi di quel danno, del quale chiedevano il risarcimento all'amministrazione finanziaria, sicch� in definitiva, essi dovevano imputare alla loro negligenza e non gi� a colpa dell'amministrazione stessa, le lamentate conseguenze dannose per il ritardo nella revoca del sequestro. Al riguardo � anzitutto da osservare e come siano rilevanti le critiche mosse dai ricorrenti sull'applicabilit� del citato art. 683 c. p. c. al procedimento per avocazione dei profitti del regime, in quanto, in subiecta materia, esiste una specifica disposizione, perfettamente analoga, dall'angolo visuale che qui interessa, e precisamente quella dell'art. 42, 1� comma, d. lg. lgt. 27 luglio 1944, n. 159 secondo cui, � su Deve, quindi, concludeit"si che anche nell'ipotesi di danni derivanti da atti illegittimi (ma tale espressione, come .si � detto, � impropria) non � superflua l'indagine volta ad accertare -allo stesso modo e con gli stessi limiti che nel caso, in cui la lesione derivi da un'attivit� materiale della P. A. -l'esistenza di colpa (in senso lato) nel comportamento del funzionario da cui derivi la lamentata lesione del diritto subbiettivo: con la conseguenza che -ove tale prova difetti, anche perch� l'accertamento del detto nesso psicologico sia precluso, in quanto implichi un inammissibile sindacato sull'esercizio di un poteil'e discrezionaJe -dovr� negarsi la reSI> Onsabilit� della P. A. per i danni subiti da terzi. * * * C) Il princ1p10 enunciato nella seconda massima della sentenza in rassegna appare esatto: per pervenire aJ1a affermazione di irresponsabilit� dell'Amministrazione convenuta, il S. C. ha ritenuto, nella specie, appli cabile il disposto dell'art. 42 del d. lg. lgt. 26 marzo 1946, n. 134 (nella sen tenza, peraltro, si fa riferimento all'art. 42 del d. lg. lgt. 27 luglio 1944, n. 159, ma trattasi evidentemente di un errore materiale), che prevede la possibi lit� di revoca del sequestro, ad istanza del �sequestrato, per il verificarsi di fatti sopravvenuti. Nel caso di specie -nel quale l'accertamento per profitti avocabili era stato annul1ato dalla speciale sezione della Commissione provinciale delle imposte -pu� apparire pi� pertinente, in Unea teorica, il richiamo al disposto dell'art. 32, 70 comma, del cit. d. lg. lgt. n. 134/1946, che prevede che il sequestro sia efficace sino a quando non sia dichiarato nullo J.'accer tamento, sanzionandone, quindi e per conv�erso, l'inefficacia quando l'ac certamento stesso sia stato definitivamente annullato. Trattasi, quindi, pi� che di revoca del sequestro, di dichiarazione di inefficacia del sequestro, del tutto analoga a quella prevista, in linea gene rale, dell'art. 683 c. p. c., proprio anche per la ipotesi in cui il diritto ' 404 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO istanza del sequestrato e in contraddittorio... , il Presidente del Tribunale pu� disporre per fatti sopravvenuti la revoca... del sequestro �. Essendo regolata la legittimazione a chiedere la revoca del sequestro dalla norma ora citata alla stessa stregua di quanto dispone in proposito il ricordato art. 683 c. p. c., l'inesattezza, cui � incorsa l'impugnata sentenza, si risolve in una mera imprecisione di indicazione della fonte legislativa, la quale risulta del tutto irrilevante in quanto rimane fermo il principio assunto del giudice di rinvio a base del suo ragionamento. Ci� chiarito, rileva il Supremo Collegio che, com'� giurisprudenza costante, gli apprezzamenti del giudice di merito sulla sussistenza della colpa di un soggetto nella produzione di un evento dannoso si risolvono in un giudizio di fatto che, se immune da errori giuridici e da vizi logici, si sottrae al sindacato in sede di legittimit� (cfr. Cass., 30 dicembre 1965, n. 2482; 19 maggio 1965, n. 978). Nella specie la motivazione dell'impugnata sentenza si appalesa logicamente e giuridicamente corretta, in quanto fondata sull'esatto principio giuridico suindicato e cautelato sia stato dichiarato insUJSsistente con sentenza passata in giudicato. Agli effetti pratici, peraltro, tale diversit� di impostazione non rileva, attesoch� l'art. 683, ultimo comma, c. p. �c., prev-ede, appunto, che la declaratoria di inefficacta (che, nono~-tante il suo carattere dichiarativo, �, peraltro, necessaria, oltre che per la eliminazione degli effetti della misura cautelare, per far sorgere nel custode l'obbligo di rimettere le cose in pristino stato: efr. Cass., 9 novembre 1955, n. 3690, Gittst. civ., 1955, I, 1561) sia emessa su istanza del sequestrato, la quale assurge, quindi, a �ondizione necessaria per la relativa pronuncia, non d.iv-ersamente da quanto prevede l'art. 42 del d. lg. lgt. n. 134/1946 citato dalla Cassazione (del resto, in conformit� a quanto prevede l'art. 684 c. p. c. in tema di revoca dei!. sequestro). Quanto poi alla rHevanza di tale istanza, ai fini della esclusione della responsabilit� dell'Amministrazione sequestrante, � evidente come non possa dubitarsi dell'esattezza della conclusione cui � pervenuta il S. C., a convalida della sentenza della Corte d'Appello di Firenze: non pu� essere dubbio, invero, che, stante la necessit� �di tale istanza, il seque�strato ha l'onere di rendersi parte dil.igente per provocare la relativa pronuncia e, ove non �vi proceda, non pu�, dipoi, imputare all'Amministrazione il preteso pregiudizio, che si ricollega alla sua negligenza. La decisione del S. C., sul punto, presenta una particolare importanza, che va al di l� della ipotesi contemplata in sentenza, essendo evidente mente applicabili gli stessi principi anche nella ipotesi pi� generale di sequestro sui mobili del debitore, concesso dal Presidente del Tribunale su istanza dello Intendente, in base al disposto dell'art. 26, 1. 7 gennaio 1929, n. 4: anche in .tal caso, quindi, in applicazione del principio gene rale di cui al cit. art. 683, u. c., c. p. c., nessuna responsabilit� potr� attri buirsi all'Amministrazione delle Finanze per il mancato, tempestivo disse questro, ove il sequestrato non provveda alla presentazione della neces saria istanza per la declaratoria di inefficacia del sequestro stesso, a se guito del giudicato sulla insussistenza del credito erariale cautelato. G. MANDO' PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE JQ5 pertanto resiste alle critiche mosse dai ricorrenti, le quali risultano prive di consistenza. In particolare si pu� osservare che non � fondata quella contenuta nel terzo mezzo con cui si ripete esattamente la cen sura del primo mezzo e ci� per le medesime ragioni in precedenza esposte; non � pertinente quella (contenuta nel quarto mezzo), secondo cui il giudice di rinvio avrebbe erroneamente ritenuto che la responsabilit� dell'amministrazione doveva essere esclusa anche perch� i beni erano detenuti non da essa, bensl dal custode nominato dall'autorit� giudiziaria, trattandosi di un rilievo solo ad abundantiam contenuto nell'impugnata sentenza, la quale � sorretta nella sua ratio decidendi unicamente dall'accertamento che il fatto dannoso era imputabile a colpa dei Venturi; non � del pari pertinente, infine, l'altra critica (vedasi il secondo mezzo) con cui si deduce che erroneamente il giudice di rinvio avrebbe preso �in considerazione come data iniziale del periodo di tempo da esaminare ai fini della responsabilit� della pubblica amministrazione, non quella fissata dalla sentenza di rinvio relativa alla pronuncia della decisione della commissione provinciale delle imposte (12 marzo 1951), bensi l'altra del passaggio in giudicato di tale decisione; � evidente infatti come la diversit� di data non ha comunque influito sulla decisione, la quale, in base alla valutazione effettuata dal giudice di rinvio sull'imputabilit� psichica dell'evento esclusivamente ai Venturi, avrebbe in ogni caso portato al rigetto della domanda. Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 maggio 1967, n. 1097 -Pres. Rossano -Est. D'Armiento -P. M. Toro (conf.) -Rancilio (avv. Nicol�) c. Ministeri Interno, Difesa-Esercito e Finanze (avv. Stato Coronas). Competenza e giurisdizione -Pronuncia della Corte di Cassazione sulla giurisdizione -Successivo giudizio innanzi al Giudice dichiarato competente -Preclusione della questione di legittimazione ad agire o a contra~dire -Non sussiste. (c. p. c., artt. 324, .382, comma primo). Cosa giudicata -Giudicato esterno -Eccepibilit� pe:t" la prima volta in Cassazione -Esclusione. (c. c., art. 2909). Sentenza -Motivazione -Valutazione delle prove -Potere discrezionale del Giudice di merito -Sussiste -Limite -Obbligo del Giudice di merito d'indicare le ragioni del proprio convincimento -Sus,siste. (c. p. c., artt. 116, 132, n. 4; disp. att. c. p. c., art. 118). 406 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sentenza -Motivazione -Obbligo del Giudice di merito di specifico richiamo delle singole risultanze istruttorie -Esclusione�.. La pronuncia suita giurisdizione, emessa nei confronti di alcune parti senza toccare iZ merito del rapporto processuale ed i soggetti, non preclude nel successivo giudizio davanti al giudice dichiarato competente che si faccia questione di legittimazione ad agire o a contraddire di qualcuno dei soggetti, che pure sia stato presente nel giudizio sulla giurisdizione (1), n giudicato formatosi in altri giudizi d� luogo ad una eccezione che deve essere proposta, nei modi di rito, in sede di merito, e non pu� essere sollevata per la prima volta in sede di legittimit� (2). L'interpretazione detia prova in senso difforme e soltanto diverso da quello sostenuto daUa parte non pu� formare '!ggetto di ricorso per cassazione, trovando il potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione delle prove il solo limite dell'obbligo di indicare le ragioni del proprio convincimento (3). n giudice di merito non ha l'obbligo di richiamarsi in sentenza, specificamente, alle singole risultanze istruttorie, essendo sufficiente, perch� possa ritenersi assolto l'obbligo della motivazione, che egli dimostri di averle tenute presente nella decisione (4). (1) Sul carattere formale del giudicato sulla giurisdizione v. nota 1 a Cass., Sez. Un., 20 gennaio 1964, n. 128, in questa Rassegna, 1964, I, 698 s., nonch� nota 1 a Cass., Sez. Un.. 18 giugno 1965, n. 1256, id., 1965, I, 665. (2) Sulla limitazione al giudicato interno della rilevabilit� d'ufficio della questione, v. Cass., 10 maggio 1965, n. 873, in questa Rassegna, 1965, I, 557 ed ivi nota 1 di riferimenti di giurisprudenza e dottrina; v. anche, sul contrapposto fra giudicato interno e giudtcato esterno, Cass., Sez. Un., 30 maggio 1966, n. 1419, id., 1966, I, 1002, ed ivi nota di ulterioore riferimenti. (3) Cfr. Cass., 6 luglio 1966, n. 1766, Giust. civ., Mass, 1966, 1007, sub 2 ed ivi riferimenti. (4) Cfr. Cass., 11 marzo 1966, n. 704, Giust. civ., Mass., 1966, 399, sub 1 ed ivi riferimenti. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 24 maggio 1967, n. 1141 -Pres. Cannizzaro -Est. Dini -P. M. Raja (conf.) -Carriero (avv. Delli C�lli, Rotunno) c. Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise (avv. Stato Foligno). Ingiunzione -Procedimento giurisdizionale d'ingiunzione -Condizioni di ammissibilit�. (c. p. c., artt. 633 e segg.). PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 407 Sentenza -Motivazione -Mancata valutazione di un documento -Sus sunzione nella nozione di vizio di omessa valutazione di un. punto decisivo della controversia -Presupposto. (c. p. c., art. 360, n. 5). Il decreto ingiuntivo postula un credito liquido ed esigibile, nonch� una prova scritta da cui non pu� prescindersi, data l'eccezionalit� dell'istituto, che consente l'emanazione di un provvedimento giurisdizionale senza la garanzia del contraddittorio (1). La mancata valutazione di un documento pu� dar luogo all'annullamento della sentenza impugnata sotto iZ profilo dell'omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, solo quando il documento stesso fornisca la prova di un fatto, che, se esaminato, avrebbe potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata (2). (1) Sulla liquidit� del credito, v. Cass., 8 gennaio 1966, n. 175, Giur. it., Mass., 1966, 70. (2) Cfr. Cass., 5 novembre 1966, n. 2727, in questa Rassegna, 1966, I, 1281, sub 3, ed ivi riferimenti; 17 ottobre 1966, n. 2478, Giur. it., Mass., 1966, 1101. SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA COSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 marzo 1967, n. 69 -Pres. De Marco -Est. Gasparrini -Soc. Siculo-toscana immobiliare (avv. Guarino G. e Ciotola) c. Ministero Difesa (avv. Stato Lancia). Giustizia amministrativa -Esecuzione di ~iudicato -Fattispecie in materie di derequisizione di immobili -Inottemperanza -Non sussiste. Requisizione -Cessazione per causa di forza ma~giore -Obbligo di riconsegna dell'immobile -Sussistenza. Nel caso che, accogliendo il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento con il quale l'Amministrazione abbia sostanzialmente eluso una istanza di derequisizione di immobile, il giudice amministrativo si sia limitato ad affermare l'obbligo della p. a. di provvedere sull'istanza (indipendentemente dall'accoglimento o della reiezione della medesima), non sussiste violazione di giudicato per il fatto che l'Amministrazione abbia successivamente ritenuto di non poter procedere alla richiesta derequisizione per causa di forza maggiore, non considerandosi (a torto od a ragione) tenuta, per tale fatto, ad adottare alcun provvedimento per la riconsegna dell'immobile (1). La cessazione della requisizione di un immobile per causa di forza maggiore (nella specie, a seguito della situaziQne determinatasi nel Paese dopo l'8 settembre 1943) non esime l'Amministrazione dall'obbligo di riconsegnare l'immobile stesso al legittimo proprietario, previamente avvertendolo non appena le circostanze lo consentano (2). (1) La massima sembra da condividere. Per il problema dei limiti di congruenza tra il giudicato della cui esecuzione si discute ed il successivo comportamento della ip.a., cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Rassegna, 1965, I, 349, con nota di ALIBRANDI, Giudizio di ottemperanza e motivazione della decisione. (2) Non risultano preicedenti in termini. P.\RTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA ~MMIN~STRAI!Y~ CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 marzo.1967, n. 73 -Pres. De Marco -Est. Risi -Licitri (avv. Zanchini) c. Istituto centrale di statistica (avv. Stato Casamassima). Impiego pubblico -Incompatbilit� -Preventiva diffida -Necessit� Insussistenza. Impiego pubblico -Sanzione disciplinare -Gravit� -Insindacabilit� in sede giurisdizionale. La situazione di incompatibilit�, in cui si trovi il dipendente pubblico � uno stato di fatto obiettivo, perseguibile come tale senza alcun particolare preavviso e senza necessit� di diffida a cessare l'attivit� non con8ientita (1). La censura di sproporzione tra gravit� del comportamento e gravit� della sanzione irrogata � inammissibile in sede di ricorso giurisdiziQnale, poich� inerisce all'aspetto discrezionale del provvedimento impugnato (2). (1) Non riSlultano recenti precedenti in termini. Per qualche rifeTimento cfr. G.P.A. Napoli, 6 giugno 1963, Temi Nap., 1963, I, 466, secondo la quale il provvedimento di decadenza dall'ufficio non sarebbe illegittimo "se adottato oltre i termini fissati nella preventiva diffida per rimuovere la causa di iiDCOmrpatibilit� �. La giurisprudenza meno recente, per altro, era orientata in senso difforme dalla decisione annotata: cosi Cons. Stato, Sez. VI, 3 luglio 1951, n. 305, Il Consiglio di Stato, 1951, 902, aveva dedso che � nel caso in cui un ente pubbl:Lco riconosca l'esistenza di motivi di incompatibilit� tra due impieghi non occorre alcuna spedale procedura per far cessare tale situazione, essendo sufficiente che l'ente diffidi l'impiegato dal continuare ad esercitare l'attivit� ritenuta incompatibile con l'impiego, in maniera che questi sia in grado di optare per l'una o l'altra delle attivit� esplicate �. (2) Giurisprudenza costante. cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 1966, n. 780, n Consiglio di Stato, 1966, I, 1836; Sez. V, 26 marzo 1965, n. 283, ivi, 1965, I, 485. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 marzo 1967, n. 74 -Pres. Polistina Est. Risi -Pacelli (avv. De Nunno e Caravitta) c. Ministero Grazia e Giustizia (avv. Stato Vitucci). Atti amministrativi -Atto collegiale -Composizione del Collegio Intervento di estranei -Illegittimit� -Condizioni e limiti. � illegittima la deliberazione di un organo collegiale nei casi in cui ai lavori abbiano preso parte persone estranee, che, pur senza avere RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA'l'O 410 diritto a voto, siano intervenute nella discussione influendo sulla formazione della volont� del collegio (1). (1) Giurisprudenza pacifica; dr. Cons. Stato, Sez. V, 19 dicembre 1964, n. 1780, Il Consiglio d� Stato, 1964, I, 222'7; Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 1964, n. 131, i?)i, 1964, I, 828. Sul punto che la irregolarit� di composizione di un organo collegiale si risolva in vizio del provvedimento deliberato, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 gennaio 1966, n. 49, in questa Rassegna, 1966, I, 646. Per qualche riferimento v. pure Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 1960, n. 663, in Rel. Avv. Stato, 1956-60, III, n. 336, ,e Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 1964, n. 84, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 258. Il dottrina cfr. GARGIULO, I collegi amministrativi, Napoli, 1962, 300. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 marzo 1967, n. 79 -Pres. De Marco -Est. Daniele -Gambarini (avv. Bernardini) c. Ministero partecipazioni statali (avv. Stato Peronaci), Ente autonomo Gestione Aziende termali e S.p.A. -Terme di Salsomaggiore (avv. Arnesi). Giustizia amministrativa -Esecuzione di giudicato -Amministrazione obbligata -Individuazione. Giustizia amministrativa -Esecuzione di giudicato -Fattispecie in tema di ricostruzione di carriera di un dipendente di Ente soggetto a controllo della p. a. -Inottemperanza -Sussistenza e conseguenze. L'obbligo di esecuzione del giudicato, a sensi dell'art. 27 n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, pu� essere pronunciato soltanto nei confronti dell'Amministrazione che sia stata parte nel precedente giudizio e nei cui confronti faccia quindi stato la decisione in esso adottata (1). Nel caso che in sede di ricorso giurisdizionale una Amministrazione statale sia stata condannata a provvedere a tutti gli adempimenti inerenti alla restitutio in integrum di un dipendente di un Ente da essa controllato, sussiste violazione del giudicato allorch� nessun (1) La massima, che costituisce puntuale applicazione del principio dei limiti soggettivi del giudicato amministrativo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 11 giugno 1965, n. 10, Giust. ci-1J., 1965, II, 269) ha precedenti conformi: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 1965, n. 568, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 1183, 'secondo il quale non � ammissibile il ricorso per esecuzione del giudicato a seg�ito di una pronuncia giudiziaria che nei confronti della amministrazione � res inter atios acta e, quindi, non costitutiva di alcun obbligo cui l'Amministrazione sterssa possa essere chiamata a conformarsi. PARTE I, SE:t. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 411 provvedimento sia stato al riguardo adottato daWAmministrazione stessa la quale si sia limitata ad affermare che all'esecuzione deLgiudicato doveva provvedere l'Ente di cui il ricorrente era dipendente (2). (2) Sul caso di specie non risultano precedenti. Circa il principio che l'inerzia dell'Amministrazione susseguente ad un giudicato costituisca presupposto per il ricorso ex airt. 27, n. 4, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 1965, n. 1051, ivi, I, 1926; Cons. Stato, Sez. IV, 17 marzo 1965, n. 297, ivi, 1965, I, 434. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 marzo 1967, n. 81 -Pres. Polistina -Est. Gasparrini -Acquaroli ed altri (avv. Turco) c. Ministero LL.PP., Provveditorato 00.PP. per la Campania e Prefetto di Campobasso (avv. Stato Peronaci) e Comune di Isernia (avv. Internicola). Espropriazione per p. u. -Dichiarazione di p. u. e decreto di esproprio Vizi di legittimit� -Rapporti reciproci. Espropriazione per p. u. -Opera gi� eseguita -Procedimento di espropriazione successivo -Legittimit�. Espropriazione per p. u. -Edifici scolastici -Opera gi� eseguita -Procedimento di espropriazione successivo -Norme applicabili. Mentre l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilit� dete1 �mina necessariamente l'illegittimit�, per sopravvenuta mancanza del presupposto, dei successivi atti del procedimento espropriativo, i quali vanno a loro volta annullati, l'annullamento da parte del Prefetto del decreto di esproprio nessuna influenza pu� avere sull'efficacia del provvedimento dichiarativo della pubblica utilit� dell'opera. Pertanto, se l'Autorit� che ha emesso la dichiarazione di pubblica utilit�, accertatane la illegittimit�, intende procedere al suo annullamento, non deve attendere che sia prima annullato dal Prefetto il decreto di esproprio anche se questo fosse, per avventura, a sua volta illegittimo per vizi propri (1). (1) Per l'affermazione del principio dell'autonomia dei due atti della serie procedimentale, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 1966, n. 1, in questa Rassegna, 1966, I, 637. Sui rapporti tra dichiarazione di p.u. il decreto di esproprio v. pure Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 1965, n. 1001, in questa Rassegna, 1966, I, 385. 412 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO � legittimo il procedimento espropriativo che, essendo instaurato allorch� l'opera dichiarata di pubblica utilit� sia stata gi� eaeguita, tende a rendere conforme a diritto, con effetto ex nunc, uno stato di fatto illecito derivato dall'occupazione senza titolo di un immobile:: e ci� anche quando il proprietario del bene occupato abbia iniziato giudizio civile per ottenere il risarcimento del danno (2). Allo stesso modo in cui � consentito espropriare beni in base alla legge fondamentale sulle espropriazioni, anche se l'opera cui l'esproprio � preordinato sia stata gi� attuata, deve ritenersi lecito appiicare le speciali disposizioni delle leggi sull'edilizia scolastica allorch�, all'atto delle espropriazioni, l'edificio scolastico risulti gi� costruito (3). (2) Giurisprudenza costante. Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 1956, n. 343, n Consiglio di Stato, 1956, I, 274; Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 1957, n. 616, ivi, 1957, I, 660. (3) Non risultano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1291 -Pres. Rossano -Est. lit.ossi -P. M. De Marco (conf.). -Ginanneschi (avv. Prof�li) c. Ministe:no ,Finanze (avv. Stato Salto). Impostadi reatstro -Attin~-Restituzione d'imposta -Trasferimento di beni vbteoli/tti �all'attuazione della riforma fondiaria -Nullit� o.igblaria ed �s.Q'~~t~ Aei sensi previsti dall'art. 14 della legge del :refti$tl!O .. Su,s$i$t�llz~ -� Necessit� di una pronuncia giudiziale dichiarativa d~lla nt�illlt~ -Esclusione. (r. d. 3o dicembre 1923, n. 3269, art. 14; 1. 21 ottobre 1950, n. 841, art. 20). La disposizione �teU'aTt. 20 della i. 21 ottobre 1950, n. 841, secondo ia quale sono inefficaci di diritto, nelle precisate ipotesi, gli atti di disposizione di beni uincol�ti aU'attuaztone della riforma fondiaria, sancisce una vera e p'fopria nullit� di tali atti, inidonei ab origine, per contrasto con norme impe!)'ative, a produrre qualsiasi effetto anche tra le parti. Conseguentemente, compete alle parti il rimborso dell'imposta di registro, ai sensi dell'm�t. 14 n. 2 della legge organica, e non occorre, a tal fine, che la nu.llit� sia dtchiarata con pronuncia giudiziale, poich� la 'V<llont� di legge nei caso conc'l'eto, ~n ordine a detta nuilit�, viene afferqiata co.n altro idoneo atto di pubblico '('Otere, quale � il provvedimento, che ha valore di legge, coi quale viene disposto iZ trasferimento de.i beni aU'ente di riforma� (1). (1) Negli stessi sensi di .cui alla sentenza in esame (che pu� leggersi, in. extenso, in Giust. ctv., 1966, I, 2230) era gi� Cass., 10 novembre 1960, n. 8000 (Giur. imp., 19,61, 79). E �Se le riserve espresse rispetto a tale orientamento (cfr. nota ):i;~4~f.9pale di �Giur. imp., loc. ctt.; Relaz. A:e.v. Stato, 1961-65, lI, 515; AzzA�ITI.1 Gius., Atti nulli e restituzione dell'imposta di registro.; Riv. trim. dir. proc. civ., 1961, 1405; In., Imposta di 1�egistro su atti nulli, Giur. it., 1963, I, 2, 721, in .nota adesiva, in parte de qua, a Trib. Napoli 14 agosto 1962, che dissentiva dall'indirizzo della Cassazione) non sembrano supea:-ate dalla pronuncia odierna, � tuttavia da prendere atto del consolidar'si, sul punto, di quell'orientamento medesimo, al quale anche le corti di me.rito, che avevano prima seguioto la tesi della semplice inefficacia degli atti di disposizione di beni vincolati all'attuazione della riforma 414 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO fondiaria (per citazioni, cfr. Relaz. Avv. Stato, 1956-60, II, 544), si sono poi venute adeguando (App. Firenze, 23 settembre 1966, Giur. tosc.� 19.(t~, 805; App. Napoli, 28 giugno 1966, Quaglietta-Finanze). Va rilevato, peraltro, che tale indirizzo decisorio risente di una peculiare considerazione delle di1sposizioni delle leggi di riforma agraria (tanto che anche nella sentenza in rassegna il problema risulta puntualizzato in relazione all'ipotesi che � l'oggetto della procedura di scorporo coincida con quello del precedente negozio di trasferimento a titolo gratuito od oneroso �, ritenendosi privo di rilevanza il fatto che, altrimenti. � 11 negozio conserverebbe efficacia tra le parti e la riacquisterebbe anche nei confronti degli enti di riforma � : concetti non agevolmente applicabili, quanto meno in via generale, rispetto ad atti che siano da ritene!l'e ab origine radicalmente nulli); e va quindi osservato che non se ne dovrebbero trarre conseguenze ulteriori, in ordine all'interpretazione, in principio, della norma dell'art. 14, n. 2 della legge di regi,stro, con riguardo alla quale la deviazione che, rispetto ad un precedente c~ante preciso orientamento giurisprudenziale, poteva iriscontrarsi in Caiss., 13 aprile 1964, n. 867 (in questa Rassegna, 1964, I, 576, con osservazioni critiche), ugualmente resa in relazione ad atti relativi a beni �Compresi in piani di scorporo ed espropriati per la riforma agraria, del pari sembra doversi valutare sotto quel particolare profilo (E sull'accennato problema generale, invero, e quanto meno per un'attenuazione delle affermazioni di cui alla dt. Cass. n. 867 del 1964, cfr. Cass., 17 giugno 1966, n. 1559, ultra, 425, e le osservazioni ivi in nota). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 maggio 1966, n. 1331 -Pres. Fibbi -Est. Mirabelli -P. M. Tavolaro I. (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Correale) c. Consorzio di Bonifica �Delia Nivolella � (avv. Gorgone Querini). Imposta di registro -Agevolazioni -Bonifica -Agevolazioni per gli atti relativi aU'esecuzione di opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana -Criteri per l'individuazione di tali opere -Fattispecie in tema di strade di bonifica. (r. d. 30 dicembre 192.3, n. 3256, artt. 1, 9, 33, 66; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tab. all. B, art. 8; 1. 24 dicembre 1928, n. 3134, art. 6; r. d. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 1, 2, 88, 119). L'individuazione delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana -per gli atti relativi alle quali sono applicabili, ai sensi dell'art. 88 del t.u. 13 febbraio 1933, n. 215, le agevolazioni fiscali stabitite dalle precedenti leggi -non va fatta in base all'elencazione contenuta nell'art. 2 del citato testo, che si riferisce ad uno stadio pi� progredito di bonifica e comprende perci� opere rivolte pi� in generale alla trasformazione fondiaria ed al benessere delle comunit� nelle zone bonificate, e nemmeno, per�, in base alle sole disposizioni del medesimo art. 2 (lettere a, b), pi� specificamente relative ad opere di sistema r ~ I I' i h PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR~A, 415 zione montana e di bonifica idraulica, bens� con riferimento alle norme, anche se abrogate, di quella stessa precedente legislazione, che ...prevedeva i benefici che la nuova legge ha inteso conservare. Pertanto, per accertare se i benefici siano applicabili per atti relativi ad opere stradali di un comprensorio di bonifica, deve esaminarsi se si tratti di opere che, secondo le leggi anteriori, si sarebbero dovute considerare di bonifica idraulica o di sistemazione montana (1). (Omissis). -L'Amministrazione ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 88 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, in relazione all'art. 2, secondo comma, lett. b, dello stesso decreto, nonch� (1) Conformi, anche in motivazione, Cass. 28 maggio 1966, nn. 1394 e 1395; cfr., inoltre, sostanzialmente negli stessi sensi, Cass. 14 giugno 1966, n. 1541 (Riv. leg. fisc .� 1966, 1881) e Cass., 27 luglio 1965, n. 1791 (id., 1965, 2307), nonch�, implicitamente, Cass. 7 dicembre 1966, n. 2873, ultra, 439, e, per :riferimenti, Cass., 25 ottobre 1965, n. 2231, in questa Rassegna, 1966, I, 156, con nota di F. DE LucA, Ancora in tema di opere di bonifica. La questione, d� cui alla massima, offre lo spunto per le seguenti osservazioni sui Limiti dei benefici tributari per le opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana 1. -L'art. 88 del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, dopo aver prei. sato che � tutti gli atti �Che si compiono neH'interesse diretto dei con. �zi e degli esecutori di opere di bonifica integrale sono soggetti al normale ~ento tributario -, dispone, al secoindo comma: � Resta ferma l'ap' one dei privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori a favcxre �,orzi, nonch� delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione .. tanto se assunte da consorzi che da altri enti o privati �. \~ione a tale no!I'ma, e per la sicura inammissibilit�, per le ra'~ nella sentenza in nota, di un riferimento, ai fini della indi- 1J.e opere per le quali si possano ritenere conservati i bene �~ elencazione contenuta nell'art. 2 deHo stesso t. u., si sono ''l!lsi: l'una nel senso che l'ambito di operativit� delle age-' ricercare nelle norme I�."ima vigenti in tema di boni.:! di sistemazione montana, l'altra fondata sulla considera., criteri dell'anteriore ed abrogata legislazione non potrebbero . .:! essere -applicati, dsultando peraltro nel nuovo .testo identificate, ... 'ecisa differenziazione da tutte le altre opere di bonifica, sia le opere " bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di .scolo �, sia quelle � di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani di corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante e.reazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulica agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano rivolte ai fini pubblici� (cit. art. 2, Jett. a, b), da ritenere, rispettivamente, le sole opere di bonifica idraulica e di ststemazione montana, secondo i criteri del nuovo legisiJ.atore, e le sole, quindi, per ,le quali il beneficio potrebbe e'ssere stato conservato. La Corte Suprema, con la sentenza in nota (e con le conformi Cass. 28 maggio 1966, nn. 1394 e 1395; Cass., 14 giugno 1966, n. 1541, Riv. leg. fisc., RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 416 dell'art. 9, secondo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256, in relazione all'art. 119 del r.d. 13 :liebbraio 1933, n. 215, nonch� "9messa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, ai sensi dell'art. 360,nn. 3 e 5, c.p.c., sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che per l'applicazione dei benefici fiscali richiamati dal secondo comma del citato art. 88, in relazione alle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, debba essere fatto riferimento alle indicazioni contenute nell'art. 9 del precedente t.u. del 1923, senza tener conto che tale articolo 9 � stato abrogato dall'art. 119 1966, 1881; Cass., 27 luglio 1965, n. 1791, id., 1965, 2307), ha aderito alla prima soluzione, sottolineando che questa �era da ritenere, in effetti, conforme all'orientamento gi� espresso con la precedente sentenza del 26 giugno 1963, n. 1724 (in qusta Rassegna, 1963, 190, con nota di L. CoRREAHE), oltre che con quelle dell'8 ottobre e del 22 ottobre 1958, nn. 3156 e 3390 (Riv. leg. fi,sc.� 1959, 219 e 544). � Sembra doversi osservare, per�, che nelle due sentenze del 1958 la questione era esaminata in senso meno specifico, e, nello stesso tempo, pi� limitato, e cio� considerandosi l'�esigenza di tener conrto della legislazione anteriore, ma piuttosto per rilevare che questa aveva della bonifi�ca UJ!l concetto ben pi� ristretto di quello che si evince dalla nuova legge. Ed � da aggiungere, tuttavia, per �completezza di riferimenti, che con altra sentenza della stessa epoca (22 ottoba.'e 1958, n. 3391, Riv. leg. fi,sc., 1959, 548) la Cassazione, mentre confermava che non a tutte le opere di bonifica eseguite dopo l'entrata in vigore del t. u. n. 215 del 1933 erano applicabili i benefici ~a tal fine osservando, inci�sivamente, che la disposizione del primo comma dell'art. 88 in esame sa�r�ebbe rimasta, altrimenti, priva di concreto significato), e mentre ribadiva, cos�, l'eccezionalit� della deroga (cit. art. 88, secondo comma) al principio della normale imposizione, osservava, poi, che doveva teneNi presente, per l'individuazione delle ope;re agevolate, l'indi caziooe contenuta nell'art. 9 del t. u. del 1923, n. 3256, precisando che pe1' tm'opeva da ritenere � tipica ,. di bonifica idraulica, �secondo le disposizioni anteriori al t. u. del 1933, l'eventuale dubbio sulla �sua predisposizione in vista di una finalit� rientrante nel pi� ampio concetto di bonifica integrale non sarebbe stato rilevante per escludere l'applicabilit� delle agevolazioni. Ci�, peraltro, sembrava lascia.r�e intendere che le altre opere, pur pre viste da leggi anteriori, ma non presentanti quella tipicit�, e da qualificare piuttosto come complementari o accessorie rispetto a quelle tipiche di bo nifica idraulica, e do� a quelle previste dall'art. 1 del ripetuto t. u. n. 3256 del 1923 (opere di bonificazione di laghi e stagni, di paludi e di terre palu dose), cui corrisponde ora la previsione di cui alla lett. b dell'art. 2 del t. u. del 1933 (ed �analogo discorso andrebbe fatto, naturalmente, per le opere di sistemazione montana), sarebbero state da escludere dal novero di quelle, pe;r gli atti relativi alle quali il beneficio era mantenuto. Ma un'applicazione rpi� ampia, in particolare per l'estensione del bene ficio ad atti relativi a costruzione di strade comprese in un piano di bonifica idraulica, e cio� ad opere da considerare, appunto, piuttosto complementari, che tipiche della detta bonifica, si ebbe con Cass., 17 giugno 1959, n. 1861, Riv. leg. fi,sc., 1959, 1535, mentre in termini pi� generici si manteneva la coeva sentenza n. 1886 della stessa Corte Suprema (Giust. civ., 1959, I, 1925). ~��.�.... .�. � PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 417 dello stesso decreto del 1933, il quale, all'art. 2, contiene una nuova e diversa classificazione delle opere di bonifica. A sostegno della censura l'Amministrazione ricorrente invoca la massima enunciata dalla sentenza di questa Corte 26 giugno 1963, n. 1724, la quale, giudicando analoga questione con riferimento alla ipotesi di strade di bonifica, e richiamando le precedenti sentenze della stessa Corte 13 aprile 1961, nn. 787 e 788, ha affermato, appunto, che � l'art. 6 della 1. 24 dicembre 1928, n. 3134, � stato abrogato dall'articolo 119 del t.u. 13 febbraio 1933, n. 215, e trasfuso nell'art. 2 di detto t.u., il quale, elencando in modo organico tutte le opere di bonifica, Successivamente, con le sentenze del 13 aprile 1961 nn. 787 e 788 (Riv. leg. j�sc., 1961, 929), fa Oassaiione, rifeirendosi alle strade necessarie alla trasformazicme fcmdiaria del Mezzogiorno, assimilate ad opere di bo:nifica ai sensi dell'art. 6 della 1. 24 dicembre 1928, n. 3141, e perci� regoJ.ate secondo le norme �del t. u. del 1928, rilevava, invece, che per gli atti ad es:se refative doveva ritenersi inapplicabile il beneficio di cui al .secondo comma dell'art. 88 del t. u. del 1933, poich� quest'ultimo (che aveva anche espressamente abrogato sia il citato art. 6 della legge del 1928, sia l'intero t. u. n. 3256) avevia ormai elencato oil'ganicamente, all'art. 2, tutte le opere di bonifica, "nettamente distinguendo" le opere stradali, 1ndicate alla lettera g, da quelle di bonifica idraulica, considemte alla lettera b. (Ed il be:neficio eira conservato, appunto, soJ.tanto per queste ultime, oltre che per le opere di sistemazione montana). Tali affermazioni potevamo considerarsi significative di un orientamento della Corte regolatrice mdirizzato a ricercare nella stessa sistematica della nuova legge sulla bonifica i critexi peir discernere le opere per l'esecuzio1ne delle quali il legislatore avesse inteso mantenere ferme le agevolazioni tributarie prima vigenti. Ed una conferma di tale indirizzo sembrava offerta, poi, dalla successiva sentenza n. 1724 del 1963, citata, nella quale la Corte Suprema, confermando il rilievo in O!l'dine alla netta distinzione posta dall'art. 2 del t. u. del 1933, tra opeire stradali, da una parte, ed opere di bonifica idraulica ed opere interessanti la montagna, dall'altra, osservava che tanto induceva �a ritenere che non possono le ripetute opere stradali essere inquadrate tra 1e opere di bonifica idraulica o di .sistemazione montana, e che conseguentemente non � possibile far rientrare le prime nella previsione dell'art. 88 del t. u.... per l'applicazione del privilegio tributario... ~. Senonch� a quest'ultima pronuncia la Corte Suprema si � ora riferita (nella sentenza in nota e nelle altre conformi innanzi citate) come a quella da ritenere gi� �espressiva del diverso m-ientamento di cui alla massima, ed all'uopo ha rilevato che, in effetti, era ivi da considerare gi� esaminata la questione con riferimento alla legislazione anteriore al t. u. del 1933, dal momento che vi �Si affermava che �la costruzione di una strada di bOt!lifica non rientra di per s� nel concetto di bonifica idraulica o di trasformazione fondiaria (equiparata, nel Mezzogiorno, alla bonifica idraulica...), perch� l'art. 9 del t. u. 30 d,icembre 1923, n. 3256 richiede che si tratti di strade che siano in connessione �con opere di bonificazione di stagni, paludi, ecc.... �. E se � vero che il passo della sentenza consentiva di argomentare, a contrario. che anche per la costruzione di 1strade si sarebbe dovuto ritenere applicabile il beneficio, �secondo l'anterior�e legislazione, quando si 7 -l I 418 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO comprese quelle stradali di cui al menzionato art. 6, nettamente distingue le dette opere stradali, considerate nella lettera g di esso art. 2, sia dalle opere di bonifica idraulica, considerate nella lett. b delrarticolo stesso, sia dalle opere inter.essanti la sistemazione montana, considerate nella lettera a � e che � quanto all'art. 9 del t.u. 30 dicembre 1923, n. 3256, va ripetuto lo stesso rilievo, giacch� anche tale t.u. � stato abrogato dall'art. 119 del t.u. n. 215 e trasfuso in quest'ultimo �, concludendo che �perci� le opere stradali non possono essere inquadrate fosse trattato di strade in connessione con le opere spednche di bonifica i�draulica (o di sistemazione montana) contemplate, appunto, dalle pr.ecedenti leggi, pu� tuttavia osservarsi che quel brano, ed il ragionamento in esso esposto, apparivano preceduti da un rilievo di carattere ipotetico (�d'altronde, dal �cOllltesto della sentenza impugnata si rileva che la Corte di appello ha in sostaltlza escluso l:a natura di opera di bonifica idraulica della strada in questione anche in baise alla legislazione anteriore al testo unico del 1933, n. 215 �), e pu� aUora rilevarsi come ben si saOC'ebbe potuto ritenere che La Cassazione avesse espresso, come suo proprio eff.ettivo convincimento, quello indicato nella pirima parte della pronuncia, limitandosi a sottolineare, poi, nella seconda parte, che la tesi opposta sarebbe stata in ogni caso inidonea a risolvere la lite in senso diverso. 2. -Il rilievo ultimo, e l'esigenza avvertita dalla stessa Corte Suprema, nella sentenza in .nota, di chiarire quale fosse stato esattamente il suo pl"ecedente pe�nsi&o, valgono a segnalare come la que�stione in esame si presenti particolarmente delicata, al punto da dar luogo non soltanto a gravi perplessit�, evidenziate da tutto l'excursus giurispTudenziale innanzi esposto, ine1l'interpretazione delle norme che regolano la materia, bens� anche a difficolt� nella stessa intelligenza degli enunciati che, al riguardo, si sono venuti elaborando. Quelle difficolt� e perplessit� denunziano, dunque, l'obiettiva incertezza del sistema, nel quale le disposizioni tributarie di favore dovrebbero trov: are corretta collocazione, e possono forse indurre ad una rimeditazione della questione, sotto u.n diverso angolo vi.suale, per una ricerca, secondo uno spunto che sembra offerto proprio dall'annotata sentenza, che valga a giustificare la sopravvivenza del concetto di bonifica idraulica (e di sistemazione montana), ai fini dei benefici tributari, in relazione al nuovo concetto di bonifica integrale, che il nuovo testo del 1933, invece, in linea generale pone. In realt�, il piroblema � quello di accertare quali siano le opere (di bonifica idraulica e di sistemazione montana) per le quali devono ritenersi conservati i benefici, secondo il disposto dell'art. 88 del t. u. citato, il cui primo comma, per contro, chiaramente precisa la regola che per tutte le opere di bOIIlifica integrale si applica il normale trattamento tributario. La difficolt� di dsolvere un tale problema sta precipuamente nel fatto che le opere, per le qurali sia da ritenere ancora applicabile l'agevolazione, non hanno pi� una propria autonomia, nel nuovo ordinamento sulla bonifica, poich� questa, ormai, � vista come � integrale �, cosi che devono considerarsi volte alla realizzazione del fine onnicomprensivo, che essa postula, sia le opere gi� considerate dalla legislazione antea:iore, pi� specificamente riferite aUa bonifica idraulica ed alla sistemazione montana, sia quelle per la PARTE I# SEZ. V# GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 419 tra le opere di bonifica� idraulica o di sistemazione montana e conseguentemente non � possibile far rientrare le prime nella previsione dell'art. 88 del t.u. n. 215, il quale, per l'applicabilit� del privIT�gio tributario obiettivo, in esso contemplato, richiede che si tratti di opere di bonifica idraulica o di sistemazione montana >. I controricorrenti e la sentenza impugnata fanno riferimento, invece, al principio affermato in numerose altre pronunce di questa Corte, secondo il quale e poich� l'art. 88, secondo comma, lascia in vigore l'applicazione dei .privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori a prima volta considerate, dal t. u. del 1933, in vi.sta delle pi� ampie :fiJnalit� perseguite dal nuovo legislatore. Invero, pur se ancora oggi sia possibile distinguere dalle altre, sulla base dell'elencazione contenuta nell'art. 2 del ripetuto testo unico, quelle opere che pi� specificamente possano considerarsi riferibili alla bonifica idraulica ed alla sistemazione montana, dovrebbe tuttavia rilevarsi che anche tali opere non potrebbero pi� valutarsi come tipiche, e tanto meno come direttamente idonee a realizzare un particolare fine di legge, ma soltanto come strumentali rispetto al pi� gener�le fine di bonifica � integrale ~. Conseguentemente, dovrebbe gi� ritenevsi quanto meno perplessa l'ipotizzabile ratio della norma relativa al trattamento tributario, perch� non si spiegherebbe come mai il legislatore, nello stesso momento in cui, in materia �li bonifica, escludeva una graduazione di interessi pubblici nella realizmzione delle relative opere, tutte valutandole in una gienerale e pi� ampia prospettiva, tanto da prevedere anche l'immediata ed automatica classificazione, come comprensori di bonifica integrale, dei precedenti comprensori di bonifica idraulica (art. 107 del t. u.) ed inoltre la compilazione del piano generale, appunto di bonifica integrale, anche per le bonifiche anteriormente iniziate (art. 111), avrebbe poi posto nuovamente una discriminazione, ai fini tributari, per attribuire il beneficio per una parte soltanto delle opere, e senza nemmeno indicare in base a quali criteri, neU'ambito del nuovo generale concetto di bonifica, si sarebbe dovuta valutare 1a preminenza, da :i!Iltendere �cosi voluta. delle CO!l"rispondenti finalit�. D'altra parte, poi, ed in mancanza degli accennati criteri (e �special mente se si prescinda da quelli che sembravano potersi enucleare dalla distinta elencazione eontenuta neliJ.'art. 2 della nuova legge, ai quali, secondo l'orientamento della Co.rte Suprema, non potrebbe farsi .alcun utile ri chiamo), dovrebbe anche rilevarsi, ed appunto � ll'ilevabile dalle varie ricor date sentenze, la difficolt� di accertare, in concreto, quali :siano le opere presentanti quel particolare interesse, in vista del quale le agevolazioni tributarie sarebbero istate previste; difficolt� che si accentua, naturalmente, .allorch� si tratti di opere collaterali a quelle tipiche, e cio� di opere, come pu� dirsi per le strade, che potrebbero assolvere una funzione del tutto generale, e perci� essere considerate soltanto nel quadro della bonifica integrale, pur se utili (ma non necessarie) anche ai fini di un risanamento idraulico di un dato comprensorio, ovvero, all'opposto, assolvere una funzione specifica per il detto risanamento, e soltanto genericamente giovare anche alle finalit� pi� ampie avute di mira dal nuovo legislatore. Per superare tale difficolt� non pare sufficiente, del resto, nemmeno il ricoriso all'anteriore legislazione, suggerito dalla sentenza in nota, pokh�, 420 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO favore dei consorzi n�nch� delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, per stabilire se l'atto sottoposto a registrazione goda o meno del privilegio fiscale � necessario riportarsi alla legislazione anteriore, e particolarmente al t.u. 30 dicembre 1923, n. 3256, seguito alla legge 25 giugno 1882, n. 869, ed al t.u. 22 marzo 1900, n. 195, ed agli artt. 4 e 6 della 1. 24 djcembre 1928, n. 3134 (Cass. 8 ottobre 1958, ' n. 3156), e �quando l'opera sia esplicitamente indicata dalle leggi anteriori al t.u. del 1933 quale opera tipica di bonifica idraulica, non per quanto illillanzi accennato, dovrebbe �Sempre rilevarsi la mancanza di un attuale obiettivo dato di identificazione della coincidenza di singole opere con quelle ipotizzate dalle leggi, le cui disposizioni, relative ai benefici, dovrebbero applicarsi. Giova r�coTdare, in proposito, che 1e agevolazioni di cui si discute sono quel!le indicate nell'art. 66 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3256, �(tassa fissa di registro ed ipotecaria per gli atti compiuti nell'interesse dei consorzi di bonificamento), che l'art. 33 dello stesso testo legislativo dichiarava anche applicabili �ai concessionari di opere di p:rima categoria... ,, . E giova rilevare, dunque, che, a prescinde!l'.'e dal beneficio di indubbia natura soggettiva stabilito in favo!l.'e dei consorzi (cit. art. 66), l'identificazione delle opeiDe, per le quali sarebbe spettato il beneficio previ1sto dall'art. 33, era del tutto agevole, bastando accertare che :si fosse trattato di opere di prima categoria date in concessione, e cio� che fosse intervenuto il decreto di concessione ai sensi dell'ad. 23 del ripetuto r. d. n. 3256 del 1923. Nel nuovo ordinamento della bonifica, invece, ugualmente � previsto che le opere di competenza statale possono essere date i!D. conoessione (art. 13 t. u. del 1933), ma, come la Corte Suprema ha avuto occasione di riconoscere, �l'ambito delle op&e di competenza dello Stato... non coincide con quello previsto dal r. d. n. 3256 del 1923, avendo le nuove norme sulla bonifica integrale un'estensione senza dubbio maggiore di quella stabilita dal precedente t. u. sulla bonificazione� e �pertanto, l'emanazione sotto il vigore del!la disciplina attuale, del decreto di concessione da parte del competente Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste non pu� di per s� costituire una dimostrazione sicura della natura di opere di bonifica idrau lica e di sistemazione montana nelle opere daie in concessione, potendo la �Concessione stessa concernere o comP!l.'endere anche opere di diversa specie � (Cass., 27 luglio 1965, n. 1791, cit.; e cfr. le osservazioni in nota a Cass., 27 gennaio 1964, n. 189, in questa Rassegna, 1964, I, 361). Si dovrebbe, quindi, ritenere "necessario, al fine dell'attribuzione o esclusione in concreto della qualificazione di opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, un esame specifico delle varie opere, con H corre lativo accertamento della lo!ro struttura e funzione, sulla base non solo dei contratti di appalto, ma anche dei decreti ministeriali di concessione> (cos� in cit. Cass. n. 1791 del 1965); e la relativa indagine, in mancanz�a di dati di riferimento ad accertamenti gi� compiuti ai fini dell'interesse pubblico considerabile iin tema di bonifica, dovrebbe essere espletata, in definitiva, dal giudice ordinario, per i soli t�ni tributari, e caso per caso, in relazione ai singoli atti per i quali sorga la controversia (cfr. Cass., 14 giugno 1966, n. 1541, Riv. leg. fisc., 1966, 1881). Senonch�, e senza dire della difficolt� di una tale indagine (poich� ci� soltanto costituirebbe un non risolutivo adducere inconveniens, pare do PARTE I, S'.!!:Z. V, GIURISPRUDEN~A TRIBUTA!M.. � lecito negare il privilegio sulla base del semp~ice dubbio che, sebbene l'opera costituisca il mezzo tecnico indispensabile per la bolili�ca idraulica, come intesa dalla legislazione abrogata, tuttavia essa possa servire ed essere stata predisposta in vista di una finalit� rientrante nel concetto pi� ampio della bonifica integrale� (Cass. 22 ottobre 1958, n. 3390), ed anzi " in relazione a determinate opere di costruzione e sistemazione di corsi d'acqua � sufficiente accertare che si tratti di opere date in concessione ad un consorzio di bonifica, per stabilir.e la natura di opere di prima categoria, con la conseguente applicabilit�, versi dubitare che il compierla rientri nei poteri del giudice ordinario, comportando essa. un giudizio, sulla coincidenza deJ.le opere in concreto da esaminare con quelle ipotizzate.dalla norma, che non potrebbe irendersi sulla base di soli criteri tec..11ico-giuridid, e dovrebbe invece presupporre una va1utaziane dell'interesse pubblico, che le .singole opere siano inte�se a soddisfare, e cio� una valutazione discreziona.J.e che � rimessa istituzionalmente aU'autorit� amministrativa, cui la cura di quegli interessi � demandata. Del resto, nel vigore dell'anteriore Jegi�slazione sulle bonifiche, fa norma tributaria di favore trovava corrisponden2'a, � come si � visto, pro:pl"io nella valutazione amministrativa da effettuarsi per la individuazione del particolare interesse pubblico, poich� essa delimitava l'operativit� del beneficio in connessione a ci� che le oipere fossero 1state oggetto di concessione, e, quindi, la condizionava a che si fos1se trattato di opere di pirima categoria, che, inolitre, con l'approvazione del progetto �di esecuzione (cfr. artt. 5, 9, 18 e 24 del d. L del 1923), fossero gi� state, attraverso la valutazione teca:iicodiscrezionale dell'Amministrazione, riconosciute in concreto idonee a realizz �are i vantaggi igienici od economid, di prevalente interesse sociale (art. 2, cit. d. l.), avuti di mira dal legislatore. N� vairrebbe oi)poirre che, venuta meno la possibilit� di rifer.ksi al provvedimento di concessione (e ci� per la ragione :iJnnanzi rilevata, dell'essere ora le concessioni relative alle opere di bonifica integrale, ne1l loro complesso), non resteriebbe che ritenere rimesso al giudi.ce ordinairio, in caso di contestazione, ogni accertamento sulla qualificazione di determinate opere. Invero, e per quanto si � accennato, non potrebbe non confermarsi, da una parte, il rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere, sia pure incidentalmente, di maiteria riservata all'autorit� amministrativa, rispetto all'azione della quale potrebbero soltanto configurarsi interessi dei singoli (privati proprietari dei terr�eni i.nclusi nei comprensori e �sui quali le opere dovrebbero compiersi), tutelabili in coincidenza con la tutela deH'interesse pubblico; e. per altro verso, non potrebbe non considerarsi, e con un rilievo che andrebbe ritenuto decisivo, che l'accertamento qualitativo delle opere, che potesse ritenersi ammissibile, non sarebbe comunque sufficiente a giustificare, secondo il disposto del capoverso dell'ad. 88 del vigente t. u. del 1933, l'applicabilit� dei benefici ivi pil'eviisti. Una tale insuffidenza risulta avvertita, del resto, sia nella sentenza n. 1791 del i965, che sottolinea la necessit� di far riferimento, nell'esame volto all'identificazione delle ope'l'e agevolate, anche ai decreti di concessione, sia nella pronuncia qui �annotata, nella quale, affermandosi J.'eisigenza di tener conto dei criteri precisati dalle leggi pirima vigenti " appunto perch� l'art .88 del t. u. �sulla bonifica integrale ha mantenuto in vigore i benefici J 422 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO agli atti predisposti per l'esecuzione, del privilegio fiscale oggettivo previsto dall'art. 88, secondo comma, del t.u. sulla bonifica integrale 13 febbraio 1933, n. 215, posto in relazione con gli artt. 24, 33 e'66 del r. d. n. 3256 del 1923 > (Cass. 27 gennaio 1964, n. 189), appunto perch� e l'art. 88 del t.u. sulla bonifica inte.grale ha mantenuto in vigore i privilegi soggettivi ed oggettivi previsti dalle leggi anteriori � (Cass. 25 ottobr.e 1965, n. 2231). Questo Collegio ritiene che non soltanto il principio affermato da � queste ultime pronunce deve essere confermato, ma che con tale soggettivi ed oggettivi oPreviisti dalle leggi anteriori �, sostanzialmente si lascia intendere che soltanto cosi potrebbe correttamente evitarsi una restrizione (ma anche, ovv:Lamoote, una dilatazione), dell'ambito di applicazione della norma di privilegio, la cqi sfera di azione dovrebbe essere, in definitiva, quella che sarebbe stata se non fossero intervenute le nuove di�sposizioni sulla bonifica integrale. Ma le precedenti leggi, come si � accennato, non consideravano sufficiente che si fosse trattato di opere rientranti, comunque, tra quelle qualificabili di bonifica idraulica o di sistemazione montana, giacch�, col richiedere che le opere stesse fossero state oggetto di concessione, cos� esigevano anche che fosse intervenuto il riconoscimento della loro conm-eta necessit� al fine, .nel <!Uadro dei programmi da realizzare con l'intervento statale. Un tale riconoscimento, peraltro, neJ. nuovo ordinamento della bonifica, che pi� non prevede opere di sola bonifica idraulica o di sistemazione montana, ma soltanto opere di bonifica integl"ale, non potrebbe comunque desumel'lsi dal decreto di concessione di queste opere, mancando ogni possibiilt�, anche per 11avori in precedenza assolutamente tipici, come ad esempio quelli di prosciugamento di terre paludose (ed a maggior ragione, poi, per lavori di carnttere complementare), di conoscere se la loro progettazione ed esecuzione non siano, invece, soltanto strumentali rispetto al fine di bonifica integrale perseguito, e perci� relative a lavori che, ove fossero rimaste in vigore le precedenti leggi, non sarebbero stati eseguiti affatto. N� a quell'impossibile riconoscimento potrebbe �suipplirsi con un accertamento ad opera dell'autorit� giudiziari�a, poJ.ch�, pur se potesse prescindersi dal rilevato difetto di giurisdizione, sarebbe sempre da considerare che lo stesso giudice ordinario rnon potrebbe mai stabilire, se non formulando delle mere ipotesi, se una data opera si �Sarebbe o meno progettata ed eseguita in applicazione delle leggi arnterioci sulla bonifica, cui pure, i.n ogni caso, ci si dovrebbe riferire. Ed a questo punto, allora, e se �Si debba poc�re per certo che l'individuazione delle opere agevolate sia da fare �sulla base della legislazione stessa che ,prevedeva i benefici, ci si pu� forse domandare. traendo spunto dalle considerazioni �suggerite dall'evolversi dell'orientamento giurisprudenziale in materia, se le difficolt�, che per vero �appaiono notevoli, secondo il punto di vista fin qui considerato, non siano invece agevolmente superabili, esaminandosi la questione sotto un diverso angolo visuale; ci si pu� domandare, in una parola, 1se il probil.ema, in apparenza quasi inestricabile, non si presenti tale soltanto perch� la prospettiva, nel quale lo si � inquadrato, non .sia quella nella quale il legislato;re abbia inteso collocare la norma. ln altri termini, se la difficolt� maggiore � nel conciliall"e la sopravviven; i,a della norma in tema di agevolazioni con l'abolizione delle disposi PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR!./\ 423 princ1p10 non si ponga affatto in contrasto la pronuncia invocata dal1' Amministrazione ricorrente, qualora se ne interpreti adeguatamente l'effettivo contenuto dispositivo. La questione che � stata risolta con la sentenza n. 1724 del 1963 consisteva, infatti, nello statuire se i lavori relativi ad una strada di bonifica fossero senz'altro da considerare rientranti tra le opere di bonifica idraulica, cui fa riferimento l'art. 88, secondo comma, del t.u. del 1933, e la tesi che fu respinta da tale sentenza sosteneva che tutte le strade di bonifica vi rientrassero, appunto perch� le strade erano espres zioni alla cui stregua dovrebbe identificarsi la sfora di operativit� della norma stessa, pare legittimo domandarsi se, ;per avventura, anzich� presupporsi, sia pure ai limitati fini della determinazione dell'ambito di operativit� della disposizione tributaria di favore, una indiscriminata ultrattivit� della precedente normativa (p.er::iiltro, .si noti, espressamente abrogata: cfr. art. 119, t. u. del 1933), non �si debba, invece, la stessa disposizione di favore ritenere di pi� limitaia portata, e, in particolare, di una portata pari a quella delle norme che ne erano alla base: se non si debba, cio�, ritenere che il benefi.cio tributario .sia stato voluto negli stessi limiti in cui, pur dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina della bonifica integrale, si sarebbero ancora esplicati gli effetti delle diisposizioni p.rima vigenti in tema di bonifica idraulica e di sistemazione montana. Ad una simile conclusione sembra, in realt�, gi� indurre il tenore lessicale della norma dell'art. 88 cpv. in questione, la quale, nel disporre che � resta ferma l'applicazione dei privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori a favore dei consorzi, nonch� delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, tanto �se assunte da consorzi che da altri enti o privati'" pare riferir�si, quanto a queste ultime, ad una situazione gi� in atto, ad opere gi� date in concessione, e pare quindi volta a precisare, in relazione alla generale regola della normale imponibilit�, sancita nel pit'imo comma, che sarebbe rimasta � ferma �, appunto, l'anteriore disciplina, anehe in ordine al trattamento tributario, quando si fosse trattato di opere gi� concesse nel vigore de:lla d1sciplina medesima. Ed � certo, d'altro canto, quanto al -priviJ.egio �soggettivo in favo.re dei consorzi, cui ha riferimento lo stesso secondo comma dell'art. 88, nella sua prima paTte, che ugualmente esso era previsto isoltanto in favore dei preesistenti consorzi di bonificamento, e perci� .con riguardo alle sole attivit� per il cui svolgimento essi erano stati costituiti, e cio� alle sole attivit� inerenti ad opere gi� riconosciute, nei modi di legge, di bonifica idraulica o di sistemazione montana, costituendo un tale riconoscimento il presupposto per la loro costituzione (r. d. n. 3256 del 1923, artt. 56 segg.); come del resto � stato rilevato anche dalla Corte Suprema, la quale precisando che il privilegio soggettivo in discOil'so era soggetto al limite temporale di un decennio, di cui all'art. 29 della legge organica del registro, ha anche avuto modo di sottolineare, appunto, che l'applicabilit� del benefi.cio era da valutare in rapporto al fine per il quale l'ente consortile era stato originariamente costituirto (Ca�ss., 8 ottobre 1958, n. 3156, cit.). Sotto il .profilo logico-sistematico, poi, la proposta interpretazione appare rispondente, per le considerazioni a suo luogo esposte, alle esigenze del coordinamento tra la preeedente e la nuova discipHna della materia, per ci� che attiene all'identificazione delle opere per le quali il beneficio pu� 424 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO samente menzionate negli artt. 9 lett. a, del t. u. del 1923 e 6 della legge n. 3134 del 1928. La sentenza ha statuito, cio�, che, essendo stati abrogati questi articoli ed essendo stati sostituiti dall'art. 2 � del t. u. del 1933, che, nel pi� ampio quadro della bonifica integrale, comprende tra le opere di bonifica, tra le altre, tutte le opere stradali di interesse comune del comprensorio, non sia sufficiente accertare che si tratti di strada compresa in un comprensorio di bonifica idraulica, perch� possa essere affermato che alle opere relative si applica il beneficio fiscale, ma occorre accertare, di volta in. volta, se la strada rientri, essere stato mantenuto fermo. E, sopratutto, appare in linea con la ratio ispiratrice di tutto il nuovo ordinamento della bonifica, in 1relazione alla quali.e, invero, e per il concetto di globalit� nel quale vanno ora inquadrate le opere di pubblico interesse da �compiere per i fini di bonifica integrale (art. 1 del t. u. del 1933), resterebbe senza alcuna valida giustificazione come prima si � accennato, una discriminazione, ai soli fini tributari, tra opere tutte concorrenti, senza alcuna graduazione del considerato interesse, alla realizzazione delle finalit� di legge. l!nvece, pu� aprpairlre del tutto logico che il legislatore si sia preoccupato della situazione delle opere che gi� avessero fmmato oggetto di concessione, e rimaste da e�seguh�e al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, e che se ne sia preoccupato, soprattutto, in relazione agli oneri considerati per la determinazione del corrispettivo invariabile dovuto ai �conce,ssionari (1art. 29 del r. d. del 1923), a tal fine assicurando, con la disposizione in esame, ed appunto per le opere gi� � assunte � da consorzi, da altri enti o da privati (e cio� dai soggetti previsti dall'art. 23 del cit r. d.), che nuovi oneri, in dipendenza del nuovo regime di normale imponibilit�, non si sarebbero aggiunti. Si spiega anche, con tale rilievo, ila collocazione della norma, che, invero, posta subito dopo la regola del normale trattamento tributario, pu� ritenersi dettata a chiarimento della inappilicabilit� della regola stessa, riJSpetto a concessioni di opere, assentite nel vigore deJ. p:recedente or-dinamento, che non ancora avessero esaurito i laro effetti, ed in base alle quali, perci�, ancora si sarebbero dovuti compieTe i lavori e stipulare i relativi occorrenti atti; non diversamente, del resto, di quanto � da riteneTe per il beneficio soggettivo in favore dei consorzi, ugualmente CODJServato, come gi� si � osservato, �soJ:banto in funzione e nei limiti dell'attivit� che essi avrebbero dovuto ancatra porre in essere per l'espletamento dei compiti che loro erano commessi dall'anteriore ordinamento. E se si aggiunge, a tutto quanto fin qui detto, che la �Soluzione proposta varrebbe ad eliminare automaticamente �anche tutte le difficoJ.t� applicative a suo luogo viste, per la discriminazione deJile ooere da ritenere ammesse all'agevolazione, e si consideit"a che n rilievo in -ordine atle difficolt� me desime, da �solo sicuramente non �doneo, come rilievo di un mero inconve niente, ad indurre all'accoglimento o al rifiuto dell'una o del(l'altra conclu sione, pu�, invece, in concorso con gli elementi ermeneutici considerati, ugualmente �servire ad indirizzare l'interprete verso la pi� congrua soluzione della questione, sembra potersi in definitiva ritenere che il tema, nei suoi pi� generali aspetti, .sia meritevoJ.e di quell'ulteriore meditazione, cui le pr~senti note vogliono invitare. M. FANELLI PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 425 o meno, tra le opere di bonifica idraulica. Ed invero la medesima sentenza cos� prosegue: " La costruzione di una strada di bonifica non rientra di pe.r se stessa nel concetto di bonifica idraulica o di trasformazione fondiaria (equiparata per il Mezzogiorno alla bonifica idraulica secondo il t.u. 30 dicembre 1923, n. 3256, e la legge 24 dicembre 1928, n. 3134), perch� l'art. 9 lett. a, del t.u. n. 3256 del 1923 richiede che si tratti di strade che siano in connessione con opere di bonificazione di laghi, stagni, paludi e terre paludose (art. 1 di detto t. u.), e l'art. 6 della legge n. 3134 del 1928 richiede che le strade siano necessarie alla trasformazione fondiaria dei terreni �. La decisione emessa con tale sentenza, che ha trovato successiva puntuale riaffermazione nella sentenza 27 luglio 1965, n. 1791, non si discosta dunque affatto dal principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, come si � detto, per stabilire se ad un'opera di bonifica siano da applicare i benefici tributari richiamati dall'art. 88, secondo comma, del t. u. 13 febbraio 1933, n. 215, occorre accertare se tali opere rientrino tra le opere di bonifica idraulica o di sistemazione montana, ovvero di trasformazione fondiaria del Mezzogiorno a queste equiparate, e tale accertamento va condotto in base alle norme contenute nella precedente legislazione, anche se abrogate, e non in relazione all'elencazione contenuta nell'art. 2 dello stesso t. u. del 1933, che si riferisce ad uno stadio pi� progredito di bonifica e comprende quindi opere rivolte pi� in generale alla trasformazione fondiaria ed alla vita delle comunit� nella zona bonificata (Cass. 22 ottobre 1958, n. 3390, citata). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 giugno 1966, n. 1559 -Pres. Rossano -Est. Leone -P. M. De Marco (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Soprano) c. Fall. Garofalo (avv. Roz). Imposta di registro -Atti nulli -Restituzione di imposta -Art. 14 n. 2 della legge organica -Condizioni -Fattispecie in tema di scrittura privata di vendita con sottoscrizione di uno dei contraenti dichiarata falsa. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 11, 12, 14). Dalla disposizione dell'art. 14 n. 2 della legge di registro, sulla restituzione dell'imposta pagata su atti nulli, pu� enuclearsi un contenuto minimo, enunciabile nel senso che l'imposta � rimborsabile quando sia accertato che l'atto � nullo e che la nullit� � tale, per cui rispetto ad essa il volere delle parti non ha influenza alcuna: onde restano bens� escluse, da un lato, le ipotesi in cui la nullit� non possa essere accertata e dichiarata se non richiamandosi alla volont� delle parti (simulazione, negozi in frode alla legge, negozi innominati con causa 426 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO.STATO ""'" illecita) ma risultano comprese, per contro, le ipotesi di nunit� oggettiva del negozio, rispetto alle quali � assolutamente irrilevante la circostanza che le parti, al tempo della stipulazione, conoscesse~.<?".!-> meno la causa della nullit�. Ai fini considerati, la dipendenza della nullit� dal volere delle parti (sia come direzione della volont� a mettere in essere l'atto nullo, sia come possibilit� che la nullit� -nei casi eccezionali in cui alla volont� dei contraenti sia riconosciuto un valore di ratifica o sanatoria -non venga fatta valere) deve essere intesa nel senso strettamente tecnico della dipendenza del vizio o della nullit� da quella entit� volitiva, che � elemento intrinseco dell'atto giuridico del quale in concreto si tratti, o da quella entit� volitiva che pu� produrre l'effetto sanante: volont� negli atti unilaterali, consenso in quem bilaterali. Pertanto, in relazione ad una vendita, ed avuto riguardo al consenso delle parti, deve escludersi la dipendenza da questo del vizio o della nullit�, quando il consenso stesso sia addirittura mancato, come nel caso di accertata falsit� della sottoscrizione di uno dei contraenti (1). (Omissis). -Col primo mezzo l'Amministrazione ricorrente censura la sentenza, denunciando la violazione degli artt. 11, 12 e 14 del r. d. 30 dicembre 1923 n. 3269. Assume che la Corte di appello a torto ha impostato l'indagine sulla ricerca se l'atto registrato potesse qualificarsi nullo o forse, come ha ritenuto, addirittura inesistente, in quanto �agli effetti dell'imposta di registro, che � imposta di atto, deve ritenersi che l'atto � sempre materialmente esistente e materialmente (1) Se la Corte di Cassazione avesse inteso mantener fermo integralmente il principio a:ff�rmato con la sentenza del 13 aprile 1964, n. 867, cui ha fatto richiamo, dovrebbero confermarsi le riserve che in nota a tale pronuncia furono espresse in questa Rassegna, 1964, I, 576. Quel principio, peraltro, appare chiarito, nella decisione in rassegna, nel senso � che la dipendenza della nullit� dal volere dei �Contraenti pu� essere intesa, e deve essere intesa, si1a come direzione della volont� a mettere in essere l'atto nullo, sia come possibilit� che ila nullit� non venga fatta valere, nei casi (eccezionali) in cui alla volont� dei contraenti sia riconosciuto un valore di ratifica o di .sanatoria in genere ", con l'ulteriore precisazione che " la nullit� dipende dalla volont� dei contraenti sia quando questi usano il mezzo giuridico -in vista di un loro scopo pratico -conoscendo la causa di nullit�, sia quando i medesimi, potendo rimuovere la nullit�, anche se non conosciuta affepoca della stipulazione, non si comportano in modo idoneo a p.rodlll"re l'effetto sanante �. E poich�, inoltre, sia pure ai fini della distinzione tra volont� e consenso, in �rapporto ad atti unilaterali e bilaterali (seconda parte della massima), � anche sottolineato che deve potersi escludere, ai fini dell'ammissibilit� del rimborso, la � dipendenza del vizio o della nullit� da quella entit� volitiva�, pu� osservarsi, in definitiva, �che secondo lo stesso ;pensiero della Corte Suprema, e malgrado l'enunciazione formale arppairentemente diversa (prima parte della massima), � quanto meno da aver riguardo anche alla dipendenza o meno, dal volere delle parti, del vizio che induca la nullit� dell'atto. In altri ter PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 427 sufficiente per l'imposizione, e conseguentemente la restituzione dell'imposta percepita per la registrazione dell'atto materialmente esisten~~.non pu� essere ipotizzata se non per i casi dell'art. 14 della legge di registro, la quale, quindi, parlando di nullit�, comprende anche l'inesistenza giuridica. Ma, soggiunge la ricorrente, l'art. 14 citato non era applicabile ai fini del rimborso, perch� la ragione di nullit� o inesistenza dell'atto, nella fattispecie in esame, era stata determinata dalla volont� di uno dei suoi partecipanti, proprio di quello che chiede la restituzione, mentre l'art. 14 predetto si riferisce ad un vizio che sia indipendente dal comportamento volontario della parte. Le censure sono infondate. Se per la registrazione � necessaria l'esibizione di un atto-documento, tuttavia l'obbligazione tributaria relativa � strettamente connessa alla validit� giuridica dell'atto-negozio soggetto a tassazione. Proprio dagli artt. 11, 12 e 14 della legge del registro si desume che il processo di imposizione � disciplinato sulla base di atti giuridici, tanto che in determinate ipotesi la nullit� dell'atto giuridico fa sorgere il diritto alla restituzione dell'imposta, nonostante la materiale esistenza e la completezza formale del documento sottoposto a registrazione. In deroga al divieto di restituzione delle imposte di registro, regolarmente percette, per effetto di eventi successivi relativi agli atti mini, e come pu� evincer.si dagli stessi esempi indicati nella precedente sentenza ed in quella ora in esame (simulazione, negozi in frode alla il.egge, negozi innominati con causa illecita}, pu� dirsi che i chiarimenti attuali inducono a ritenere che la Corte abbia inteso riferirsi, per escludere il diritto al rimborso, alle ipotesi nelle quali la nullit� sia ricollegabile (� richiamandosi... �) alfa volont� delle parti, ma non nel senso di nullit� voluta o sanabile dal:le parti, bens� nel senso di nullit� da dichiarare per situazioni (vizi), alle quali il volere delle parti non sia stato estraneo, e cio� -secondo la corretta e tante volte ribadita interpretazione (per richiami, cfr. la citata nota redazionale, in questa Rassegna, 1964, I, 576, nonch� Relaz. Avv. Stato, 1956-60, II, 541) -per vizi alla cui produzione quel volere medesimo abbia concor�so, o dei quali, comunque, le parti siano state coscienti. In tale ordine di idee, pu� intendel'ISi anche il riferimento alle ipotesi �di nullit� oggettiva del negozio,., nelle quali il rimborso, invece, si ritiene ammesso, poich� quella espressione ellittica pu� essere significativa, in buona sostanza, delle nullit� rilevabili per situazioni oggettive, e cio� del tutto estranee, appunto, al consenso ed alla volont� delle parti, e perci� non collegabili ad una posizione soggettiva deHe parti medesime: con il rilievo, dunque, che unica distinzione da fa.!'lsi, ai fini della disposizione dell'art. 14 in esame, � quella che considera la volont� ed il consenso delle parti rispetto agli elementi nei quali si evidenzia il vizio, che determina la nullit�, per ammettere il rimborso quando la nullit�, in ogni caso originaria e radicale, non sia comunque derivante da un vizio imputabile alle parti, e per esclude!rlo, in caso contrario. Secondo l'esemplificazione formulata ne,l!la sentenza in rassegna, come in quella del 1964, il rimborso va escluso, tra l'altro, nel caso di negozi innominati nulli per illiceit� della causa, mentre nulla � detto per i negozi 428 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO registrati (art. 12 1. cit.), l'art. 14 n. 2 consente la restituzione della imposta pagata per la registrazione di atti dichiarati nulli per un vizio radicale che, indipendentemenJ;e dalla volont� e dal conseris� delle parti, induca la nullit� dell'atto fin dalla sua origine. � noto che vivaci e persistenti contrasti interpretativi si sono incentrati particolarmente sul requisito dell'indipendenza dalla volont� o dal consenso delle parti, requisito riferito ora al vizio radicale, nel senso che la restituzione si debba escludere qualora le parti abbiano voluto creare un negozio nullo, ora alla nullit� come effetto del vizio, con riferimento cio� alla necessit� che le parti non possano in alcun modo, sia pure in linea di eccezione al carattere assoluto della nullit�, far produrre effetti giuridici all'atto nullo. In proposito questa Corte Suprema ha avuto, di recente, occasione di precisare che la formula legislativa in esame ha un contenuto minimo, enunciabile nel senso che l'imposta � rimborsabile quando venga accertato che l'atto � nullo e che la nullit� � tale, per cui rispetto ad essa il volere delle parti non ha influenza alcuna: onde restano bensi escluse, da un lato, le ipotesi in cui la nullit� non possa essere accertata e dichiarata se non richiamandosi alla volont� delle parti (simulazione, negozi in frode alla legge, negozi innominati con causa illecita), ma risultano comprese, per contro, le ipotesi di nullit� tipici con causa illecita, la cui nullit�, come riconosciuto dall'anteriore giurisprudenza (da ultimo, Cass. 10 o_ttobre 1956, n. 3706, Riv. leg. fisc., 1957, 143; Coss. 20 marzo 1958, n. 219, id., 1958, 1190) � tuttavia da ritenere ugualmente non idonea a dar titolo alla restituzione dell'imposta. Invero, e senza discutersi in senso generale del problema della causa, ed in particolare del se questa debba intendersi in senso soggettivo ovvero oggettivo, pu� essere sufficiente rilevare che la concezione oggettiva della causa (accolta dalla dottrina dominante e dalla consolidata giurisprudenza) non comporta comunque la estraneit� di ogni considerazione della volont� delle parti. Se cosi fosse, 1e considerato che per causa normalmente si intende la funzione economico-sociale che caratterizza il negozio, dovrebbe dirsi, rispetto ai negozi tipici, cio� a quelli per i quali la causa �� altrettanto tipicamente prevista dall'ordinamento, che essa, per definizione, non potrebbe mai �esse.re illecita, nella sua astrattezza, mentre � vero che l'illiceit� (cfr. BETTI, Teoria gen. neg. gim�., Torino, 1950, 372) si evidenzia �in connessione con lo scopo pratico perseguito in �concreto dalle parti: scopo che investe e colora la causa e, se�illecito, riverbera su di essa la sua illiceit�"� � in tali sensi, appunto, che � consentito parlare di iiliceit� della causa, secondo lo stesso di�sposto dell'art. 1343 c. 1c., nel senso cio� che l'illiceit� Ǐ data propriamente dal fatto che la d'eterminazione causale di chi compie il negozio � rivolta ad un risultato prati.co oggettivamente contra<rio alle norme contemplate dal legislatore �, ,sicch� �l'illiceit� dello scopo pratico immediato, ieio� dell'interesse concreto sottostante alla causa, si comunica a questa e trasforma il negozio in uno strumento di :fi;ni antisociali, la cui attuazione � riprovata e combattuta dall'ordine giuridico, risolvendosi so PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 429 oggettiva del negozio, rispetto alle quali � assolutamente irrilevante la circostanza che le parti, al tempo della stipulazione, conoscessero o meno la causa di nullit� (Cass. 13 aprile 1964, n. 867). Si � messo cio� in evidenza che la dipendenza della nullit� dal volere dei contraenti pu� essere intesa e deve essere intesa sia come direzione della volont� a mettere in essere l'atto nullo, sia come possibilit� �che la nullit� non venga fatta valere, nei casi (eccezionali) in cui alla volont� dei contraenti sia riconosciuto un valore di ratifica o di sanatoria in genere. Ed invero, la nullit� �dipende� dalla volont� dei contraenti sia quando questi usano il mezzo giuridico -in vista di un loro scopo pratico -conoscendo la causa di nullit�, sia quando i medesimi, potendo rimuovere la nullit�, anche se non conosciuta all'epoca della stipulazione, non si comportano in modo idoneo a produrre l'effetto sanante. Ci� posto, � da rilevare che, con riferimento alla registrazione dei contratti, la dipendenza, che esclude il diritto alla restituzione dell'imposta, deve essere riferibile al consenso dei contraenti. La norma richiama la volont� o il consenso delle parti, perch� abbr;: iccia tutta la categoria degli atti giuridici, ma il riferimento deve essere inteso, come si � accennato innanzi, nel senso strettamente tecnico della dipendenza del vizio o della nullit� da quella entit� voli stanzialmente in un abuso della funzione strumentale del negozio,, (Cass., 13 giugno 1957, n. 2213, Giust. civ., Mass., 1957, 860). In altri term:Lni, l'illiceit� dipende sempre non da un dato obiettivo astratto, bens� dalla funzione pratica del neigozio avuta di mira dalle parti, e cio�, in definitiva, dall'intento da queste in concreto perseguito, dall'inte resse soggettivamente considerato. Essa, quindi, � in ogni caso ricollegabile alila volont� dei contraenti, i quali, allorch� pongono in essere un negozio, anche tipico, per realizzare per� uno �scopo illecito. vogliono appunto la situazione antigiuridica, e perci� determinano, proprio con la loro volont�, il vizio dell'atto, la nu'llit� �.el quale, conseguentemente, va dichiarata pre cisamente per una ragione che si riconnette al consenso dei soggetti inte ressati: come deve ritenersi, poi, anche nel caso di contrasto con norme imperative, giacch�, rientrando tale contrasto ugualmente nel concetto di causa illecita (art. 1343 c. c.), e dovendosi per i negozi tipici la causa -astrattamente considerata -ritenere invece sempre lecita, ugualmente la contrariet� non potrebbe riguardare, direttamente, che quello scopo con creto, mentre soltanto in via indiretta, attraverso la riper�cussione sulla causa, e.ssa sarebbe evidenziabile rispetto all'm�dinamento (E non potrebbe perci� comunque farsi adesione al concetto di nullit� �obiettiva� del ne gozio per �diretto contrasto con una riorma imperativa�, se tale cooicetto -espresso dalla Cassazione in relazione ad ipotesi di atti relativi a beni vincolati all'attuazione della riforma fondiaria: cfr. la citata Cass., 13 apri le 1964, n. 867 e la pi� recente Cass. 20 maggio 1966, n. 1291, retro, 413 dovesse ritenersi di applicazione del tutto generale, e non gi� riferito, come invece sembra potersi dire, alla peculiarit� della normativa in materia di riforma agraria). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tiva, che � elemento intrinseco dell'atto giuridico del quale in concreto si tratti o da quella entit� volitiva che pu� produrre l'effetto sanante: volont� negli atti unilaterali, consenso in quelli bU.aterali o plurilaterali. Nella fattispecie in esame consenso non c'� stato, essendo addirittura mancata la persona del venditore -donde l'inesistenza giuridica della vendita -e non c'� potuta essere, quindi, dipendenza dal consenso del vizio o della nullit�. Si pu� solo ipotizzare la dipendenza della causa dell'inesistenza giuridica della vendita dalla volont� dei figuranti acquirenti Garofalo e Fau (ma l'ipotesi non � stata neppure accertata in fatto, perch� il procedimento penale contro il Garofalo, per falso materiale, fu definito con sentenza istruttoria dichiarativa dell'el! ltinzione del reato per amnistia e nei procedimenti civili successivi nessuna indagine fu compiuta circa l'imputabilit� della falsit�, obiettivamente certa); ma tale dipendenza �, come si � visto, giuridicamente irrilevante agli effetti dell'applicazione dell'art. 14 n. 2 della legge di registro. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 giugno 1966, n. 1674 -Pres. Tavolaro -Est. Giannattasio -P. M. Criscuoli (conf.) -ENEL (avv. Satta) c. Ministero Finanze (avv. Stato Ricci). Imposta di registro -Agevolazioni -Industrializzazione del Mezzogiorno -Agevolazioni per l'acquisto di terreni e fabbricati occorrenti per l'impianto, l'ampliamento o la trasformazione di stabilimenti industriali -Acquisto di impianti gi� esistenti -Inapplicabilit� delle agevolazioni -Destinazione degli impianti acquistati ad ampliamento di un preesistente stabilimento industriale (nella specie: acquisto da parte dell'ENEL di cabine e linee elettriche di distribuzione dell'energia) -Irrilevanza. (d. 1. 14 dicembre 1947, n. 1598, artt. 2, 5; 1. 29 dicembre 1948, n. 1482, art. 2). � Impos~a di registro -Agevolazioni -Industrializzazione del Mezzogiorno -Declaratoria del Ministero dell'industria e del commercio Finalit� -Esibizione nel triennio dalla registrazione dell'atto a pena di decadenza dai benefici -Necessit� -Presupposti di applicabilit� delle agevolazioni -Competenza del Ministero dell'Industria e del commercio per l'accertamento della loro ricorrenza -Esclusione -Declaratoria contenente anche tale accertamento -Irrilevanza. (d. 1. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 5). Le agevolazioni tributarie per l'industrializzazione del Mezzogiorno, previste dagli artt. 2 e 5 del d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, sono date PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 431 esclusivamente per il primo trasferimento di terreni e fabbricati occorrenti per le considerate iniziative, ed al fine di favorire l'incremento del patrimonio industriale. Pertanto, le agevolazioni non spettancrper l'acquisto di impianti gi� esistenti, e nemmeno se l'acquirente intenda con essi ampliare o potenziare un altro suo stabilimento, verificandosi in tal caso soltanto una concentrazione di impianti, dalla legge non pre1:iist� ai fini dei benefici fiscali (Nena specie � stata esclusa l'applicabilit� delle agevolazioni all'acquisto, da parte dell'ENEL, di cabine e linee elettriche gi� esistenti) (1). In tema di agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno, la declaratoria del Ministero dell'industria e del commercio (da esibire nel termine di tre anni dalla registrazione del'atto, a pena di decadenza dai benefici) � prevista soltanto per la constatazione dell'avvenuta realizzazione delle iniziative industriali, mentre esula dalla competenza del detto Ministero l'accertamento in ordine alla ricorrenza dei presupposti voluti dalla legge ai fini del trattamento tributario di favore, e cio� che l'atto abbia ad oggetto un trasferimento di terreni o fabbricati, che si tratti di primo trasferimento e che quei terreni e fabbricati siano occorrenti al primo impianto, o all'ampliamento o alla trasformazione, di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati neZle provincie dell'Italia meridionale ed insulare. � quindi irrilevante una eventuale attestazione ministeriale in ordine a tali presupposti, che, del resto, devono sussistere fin dall'origine, e rispetto ai quali, gi� ai fini delZ'applicazione provvisoria dei benefici in sede di registrazione, il controllo rientra nena normale competenza degli uffici finanziari (2). (1-2) Con la sentenza in rassegna (che pu� leggersi, in extenso, irn Giust. civ., 1966, I, 1248), le Sezioni Unite ribadi.scono un orientamento giurisprudenziale gi� saldo. In parti.colare, suill'inapplicabilit� delle agevolazioni ad acquisti di stabilimenti gi� esistenti, e suUa irrilevanza della attestazione del Ministero dell'industria e del commercio in ordine ai presupposti voluti dalla legge ai fini del trattamento tributario di favore, cfr. Cass., 15 luglio 1965, n. 1548 (in qu�sta Rassegna, 1965, I, 1051) e Cass., 7 maggio 1963, n. 1111 (E'or it., 1963, I, 1714); sulla esigenza che la declaratoria ministeriale, concernente la realizzazione del fine di �ndustriaiizzazione, sia prodotta nel termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, a pena di decadenza dai benefici, cfr. Cass., 27 ottobre 1965, n. 2276 (in questa Rassegna, 1965, I, 1289), che ha anche riferimento alla sanatoria disposta dall'art. 2 della 1. 5 ottobre 1962, n. 1492, nonch� Caiss., 10 ottobre 1958, n. 3224 (Riv. leg. fisc., 1959, 225). Per disposizioni di proroga e modifica del trattamento tributario di favore, cfr. l. 29luglio1957, n. 634, art. 29 e I. 26 giugno 1965, n. 717, art. 13. 432 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1966, n. 2616 -Pres. Rossano -Est. Malfi.tano -P. M. Gentile (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Colletta) c. Soc. Efi.banca (avv. Losito). Imposta di registro -Finanziamento bancario -Finanziamento posto in essere mediante cambiali -Assorbimento dell'imposta di registro in quella di bollo scontata sulle cambiali -�Pattuizioni volte a regolare il finanziamento indipendentemente dal rapporto cambiario -Irrilevanza -Fattispecie. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A, art. 28, modif. da 1. 4 aprile 1953, n. 261, art. 2). Imposta di registro -Fideiussione -Fideiussione a garanzia delle obbligazioni derivanti da un finanziamento posto in essere mediante cambiali -Autonoma imponibilit� -Esclusione. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A: art. 28, modif. da 1. 4 aprile 1953, n. 261, art. 2; art. 54). La disposizione dell'art. 2 della l. 4 aprile 1953, n. 261 (modificativa dell'art. 28 della tariffa alt. A alla legge di registro) -secondo la quale per i finanziamenti posti in essere mediante cambiali l'imposta graduale di bollo scontata sulle cambiali surroga <;id ogni effetto l'imposta proporzionale di registro -trova applicazione .anche nel caso in cui il contratto di finanziamento contenga clausole dirette a disciplinare le modalit� di esso indipendentemente dal rapporto cambiario, come quelle concernenti la misura degli interessi, o la decadenza dal beneficio del termine nel caso di mancato pagamento di una rata del mutuo, o la garanzia da parte degli avallanti delle cambiali (1). Non � soggetta a distinta tassazione la fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni derivanti da un finanziamento posto in essere mediante cambiali (per il quale l'imposta di registro � assorbita da quella di bollo scontata sulle cambiali), poich� essa non costituisce un rapporto auto (1-2) La motivazione pu� leggersi in Riv. leg. fisc., 1967, 684. Alla conclusione di cui alla prima massima la Corte Suprema � per venuta nella considerazione che l'espressione contenuta nella nota all'art. 2 della 1. 4 aprile 1953, n. 261 (modificativa dell'art. 28 della legge organica di registro), l� dove � disposto che se il finanziamento � � posto in essere mediante cambiali � l'imposta di bollo scontata sulle cambiali surroga quella proporzionale di registro, " va intesa non nel senso di compenetrazione necessaria del rapporto fondamentale di finanziamento con il rapporto cam biario, ma in quello di semplice coesistenza dei due rapporti, di cui l'uno, quello cambiario, ha, rispetto all'altro, una funzione strumentale, cio� con corrente alla pi� rapida e sicura realizzazione del credito �; sicch� � il PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 433 nomo, in quanto si identifica nell'avallo apposto dal fideiussore sulle cambiali, e quindi � inerente al rapporto cambiario (2). contratto di finanziamento, essendo un negozio distinto dal rapporto combiario, ben pu� contenere patti diretti a regolare le modalit� del finanziamento medesimo, in quanto tali patti non sono incompatibili con la funzione strumentale del rapporto cambiario rispetto a quello di finanziamento�. Ed in tali sensi cfr. gi� Cass., 11 luglio 1963, n. 1873, in questa Rassegna, 1963, 139, anche con riferimento ad analoga disciplina posta dal r. d. 19 marzo 1936, n. 2170, e successivamente, inoltre, espressive dell'orientamento che la pronuncia in nota viene a consolidare: Cass., 26 marzo 1965, n. 507 e Cass., 30 marzo 1965, n. 552, in Riv. leg. fisc., 1965, 1509 e 1523. In relazione alla seconda massima, circa il trattamento tributario di una fideiussone collegata ad un finanziamento posto in essere con cambiali, � da osservare che l'enunciazione della Corte dovrebbe almeno richiedere una precisazione; nel senso che la fideiussone possa ritenersi non soggetta autonomamente all'imposta non � in quanto si identifica �, ma soltanto se si identifichi, nell'avallo, e cio� se tale identificazfone ricorra, in concreto, e sia quindi da escludere, nei singoli casi, che si tratti di un rapporto autonomamente regolato, ed in particolare idoneo a produrre effetti diversi da quelli derivanti da un mero avallo cambiario. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1966, n. 2711 -Pres. Vistoso -Est. Roperti. -P. M. Toro (parz. diff.) -Reggiani (avv. Cervati) c. Ministero Finanze (avv. Stato Salto). Imposta di registro -Sentenze -Imposta giudiziale ed imposta di titolo -Momento della nascita dell'obbligazione d'imposta -Restituzione dell'imposta nel caso di riforma della sentenza -Esclusione -Restituzione nelle ipotesi previste dall'art. 14 della legge di registro -Ammissibilit�. .~ (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12, 14, 62, 68, 72). Imposta di registro -Sentenze -Imposta giudiziale ed imposta di titolo -Liquidazione di imposta suppletiva -Ammissibilit� -Ulteriore sorte della sentenza a seguito di impugnazioni -Irrilevanza. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 7, 12, 14). Imposta di registro -Sentenze -Disposizioni degli artt. 12 e 68 della -...... legge organica -Questione di legittimit� costituzionale -Manifesta infondatezza. (Cost., artt. 3, 24; r. d . .30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12, 68). Con la pubblicazione delle sentenze sorge l'obbligazione per le relative imposte di registro, sia giudiziali che di titolo, le quali sono dovute J 434 RASSEGNA PELL'AVVOCATURA DELLO STA'l'O con riguardo al contenuto obiettivo delle decisioni, senza che si debba distinguere tra sentenze definitive e non definitive, di primo grado o dei gradi ulteriori, confermate, riformate o cassate, oppure �aventi o meno efficacia di giudicato, ed in genere senza che comunque rilevino gli ulteriori eventi, valendo anche per esse le Tegole di cui agli articoli 11 e 12 della legge organica. Pertanto, la riforma delle sentenze non consente la ripetizione delle imposte, giudiziali o di titolo, pagate sulle stesse, n� comporta la non corresponsione delle imposte non ancora percette, salva l'ipotesi di cui all'art. 14 n. 2 della legge (1). La sentenza, al pari di qualsiasi altro atto, pu� formare oggetto di supplemento di imposta (giudiziale o di titolo), e della legittimit� del supplemento deve giudicarsi alla stregua della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della registrazione, essendo irrilevante l'ulteriore sorte della decisione a seguito delle impugnazioni (2). (1) Si veda, con particolare riguardo alfa questione delle enunciazioni in sentenza e dell'irrilevanza, ai fini tributari, della riforma della sente~a stessa, Relaz. Avv. Stato, 1961-65, II, 453, ove richiamo, tra l'altro, a Cass. 9 luglio 1962, n. 1799 (Ri�v. leg. Jisc., 1962, 1970), che gi�, a giustificazione deil principio, rilevava che �l'imposizione tributaria non � ricollegata alla efficacia precettiva della �sentenza, ma al suo potere di documentazione della convenzione verbale � e che �la sentenza di secondo grado, assorbe1I1do o sostituendosi a quella del primo giudice, annulla bens� il comando, con essa emanato per regolare il rapporto deciso, ma non incide affatto sugli effetti inerenti alla sentenza quale atto pubblico e, quindi, sulla sua attitudine a documentare la .convenzione verbale posta a fondamento della prima decisione ... �. Tali enunciazioni possono ritenersi �completate dalla motivazione della sentenza in rassegna, la quale, dopo aver puntualizzato i concetti sulla nascita dell'obbligazione di imposta per le sentenze, correttamente pone in rilievo: che i concetti medesimi sono validi sia per le imposte giudizia:U che per quelle di titolo; che anche delle imposte di titolo va escluso il rimborso, pur nel caso di riforma della sentenza, una volta che fa nul:lit� di questa, sempre sanabile con la mancata impugnazione, non pu� conseguentemente rientrare nella eccezionale previsione di cui all'art. 14 n. 2 della legge di registro. Negli stessi sensi, sostanzialmente, cfr. anche Cass., 20 febbraio 1961, 11. 373, Foro it., 1962, I, 356. Per un diverso aspetto della questione, in relazione ad ipotesi di sentenza che decida su una convenzione dedotta da una delle parti e ne escluda, per�, la stessa esistenza, e per l'irrilevanza, in tal caso, delle limitazioni di cui all'art. 14 n. 2 della legge di registro, cfr. Cass., 21 settembre 1964, n. 2398, in questa Rassegna, 1964, I, 1138, con nota di P. V. D1 TARSIA DI BELMONTE. Per profili pi� generali, sulla :portata dell'art. 14 n. 2 cit., cfr. Cass., 17 giugno 1966, n. 1559, retro, 425, ed 'ivi osservazioni in nota. (2) Massima di indubbia esattezza, che risponde ad un pacifico e consolidato insegnamento giurisprudenziale ed al prevalente orientamento della PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRtBUTARIA 435 � manifestamente infondata l'eccezione di illegittimitd costituzionale delle disposizioni degli artt. 12 e 68 della legge di registr.a, in riferimento agZi artt. 3 e 24 della Costituzione (3). (Omissis). -Col primo mezzo i ricorrenti, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli art. 12 e 68 della legge di registro (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269) in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.., censurano l'impugnata sentenza per ave~e ritenuto la legittimit� della tassa graduale sulla sentenza d.i primo grado 23 settembre 1964 del Tribunale di Roma, nonostante che essa, successivamente, fosse stata riformata in sede di gravame. Sostengono, in particolare, i ricorrenti che colpendo l'imposta di registro il contenuto dell'atto, in quanto " produttivo di effetti nei rapporti giuridici, la riforma: della sentenza, oggetto di tassazione, comporta una duplice conseguenza e cio� il rimborso della tassa percetta in sede di registrazione e la mancanza di titolo per l'imposizione suppletiva: diversarnente non si spiegherebbe che per gli atti sottoposti a condizione sospensiva l'art. 17 della legge. di registro rimette la percezione dell'imposta solo al verificarsi della. condizione, che, appunto, assicura la produzione degli effetti. Aggiungono i' ricorrenti che l'interpretazione data dai giudici �di merit~ alle. disposizioni di cui agli art. 68 e 12 della legge di registro, riguardanti rispettivamente la tassazione delle sentenze e la irripetibilit� dell'imposta pagata, determinerebbe U:Qa situazione di illegittimit� di dette norme rispetto agli art. 3 e 24 della Costituzione. La censura � inf9ndata. Ha ritenuto la Corte di merito che, a norma degli art. 68, 69 e 7� legge di registro, mentre sulle sentenze emesse in sede di impugnazione si applica la tassa fissa, su quelle di primo grado si applica la tassa graduale, senza che abbiano rilevanza (arti colo 12), ai fini dell'imposizione, gli eventi successivi all'atto, salvo le eccezioni tassativamente previste dall'art. 14. E ci� perch� l'imposta dottrina, fondati sul principio, cui � informato tutto il sistema dell'imposta di registro, e che trova sanzione legislativa nell'art. 12 defila legge organica, in virt� del quale per la liquidazione dell'imposta deve aversi riguardo esclusivamente alla situazione di fatto e di diritto susisistente al momento in cui sorge n diritto all'imposizione; principio di cui ha avuto occasione di occuJ>arsi anche la Corte Costituzionale nella sentenza 11 marzo 1957, n. 42, Giust. civ., 1957, III, 189. (3) Da condividere pienamente le considerazioni in base alle quali la sentenza ha ritenuto la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimit� costituzionale. La questione di incostituzionalit�, in rifedmento agli artt..3 e 24 della Costituzione, � stata ritenuta invece non manifesta.:. mente infondata, dalla Corte di Appello di Milano, per l'art. 72 della legge di registro (Ordinanza di rimessione 21 gennaio 1966, in questa Rassegna, 1966, II, 103, ed ivi ulteriori richiami). 436 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di registro � imposta di atto e non gi� di trasferimento e, quindi, essa � dovuta per il solo fatto della stipulazione di un negozio ovvero della pronuncia di un provvedimento giurisdizionale, indipendeiife�nente dagli effetti che da esse derivano o dalla riforma della sentenza. Cosi decidendo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della legge e dei principi che regolano la materia tributaria. Principio fondamentale dell'imposta di registro � quello sancito dagli art. 11 e 12 della legge organica secondo cui le imposte stabilite sono dovute sempre anche nei casi di registrazione di atti nulli, e, se percette legalmente, non possono essere restituite in alcun caso, salvo in quelli tassativamente indicati dalla legge stessa e cio� dall'art. 14, qualunque siano le sorti e le successive vicende dell'atto. Tale principio -che trova fondamento sia nel postulato che l'imposta di registro � legittimata dall'esistenza di un atto, indipendentemente dalla reale produzione dei suoi effetti, sia nella considerazione pratica della impossibilit� di accertare la reale produzione degli effetti medesimi � applicabile anche alle sentenze. Tutte le sentenze sono, infatti, soggette a registro in termine fisso e cio� entro i venti giorni dalla pubblicazione (art. 80 legge registro), per effetto della quale sorge l'obbligazione d'imposta. E poich� l'obbligo della registrazione nasce dal momento della pubblicazione, le sentenze devono essere registrate anche se appellate o comunque impugnate, non richiedendo la legge che le stesse siano passate in giudicato. Pertanto, sottoposta a tassazione una sentenza, la stessa, al pari di quanto avviene per gli altri atti, pu� formare oggetto di supplemento per il caso di errori od omissioni nei quali sia incorso l'ufficio, tanto sulla quantit� della tassa dovuta quanto sui titoli tassabili risultanti dalla sentenza. In tal caso, dovendosi giudicare sulla legittimit� del supplemento d'imposta, bisogna riportarsi alla situazione di fatto e di diritto esi stenti al momento della registrazione e cio� al momento in cui si � verificata la situazione di fatto ipotizzata dalla legge per il sorgere dell'obbligazione d'imposta. Infatti, se l'ufficio non fosse incorso nell'errore di registrazione, l'imposta principale sarebbe stata quella dall'ufficio chiesta col supple mento e non quella diversa e minore percetta in conseguenza dell'er rore. E se l'imposta, che senza l'errore l'ufficio avrebbe applicato, � dal contribuente ritenuta illegittima, non perch� erronea nella sua quan tit� o perch� non corrispondente al rapporto configurato nella sentenza tassata, sibbene esclusivamente per un evento successivo al momento della registrazione, la legittimit� del supplemento non pu� essere posta in discussione, in quanto la richiesta di tale supplemento non serve che a correggere l'errore commesso dall'ufficio nell'applicazione dell'im posta principale dovuta al momento della registrazione. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Tali principi sono stati ulteriormente puntualizzati da questa Suprema Corte con la sentenza 9 luglio 1962 n. 1799 nella quale ha precisato che la legge non distingue tra sentenza definitiva e non definitiva di primo grado e dei gradi ulteriori di giurisdizione, confermate o riformate o cassate, oppure aventi o meno l'efficacia della cosa giudicata, e tanto meno consente di ricercare se la conferma della sentenza sia avvenuta per motivi diversi dal richiamo alla convenzione su cui si sia fondata la decisione di primo grado, per cui la riforma della sentenza del primo giudice o la conferma per motivi diversi da quelli tratti dalla convenzione stessa non escludono l'imposizione del tributo n� importano la restituzione. Errano, pertanto, i ricorrenti quando sostengono che, colpendo l'imposta il contenuto dell'atto in quanto produttivo di effetti, debba ritenersi illegittima la tassa� graduale richiesta dalla Finanza su sentenza annullata in sede di gravame, dovendosi rinvenire le ra�gioni del decidere -come correttamente ha ritenuto l'impugnata sentenza con riferimento al contenuto obiettivo della sentenza all'atto della sua pubblicazione, indipendentemente dagli eventi ulteriori. I ricorrenti eccepiscono, poi, l'illegittimit� costituzionale degli art. 12 e 68 della legge di registro, ma questa Corte non ha che da rilevare la manifesta infondatezza di tale eccezione, non ravvisandosi alcun contrasto tra le dette norme e gli artt. 3 e 24 della Costituzione. L'assoggettamento a registro delle sentenze non definitive e la non ripetibilit� delle imposte pagate, in caso di riforma, salvo i casi tassativi, non violano n� il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, n� quello della difesa. Non il primo poich� il principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione, assicura ad ognuno eguaglianza di trattamento quando eguali siano le condizioni oggettive e soggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione, ma non impediscono che il legislatore possa dettare norme diverse per regolare situazioni che esso ritiene, con valutazione discrezionale, diverse, adeguando cosi la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale (Corte Cost., sent. n. 3 del 1957). Quindi, non pu� dirsi che contrastino con l'art. 3 della Costituzione le norme degli art. 68 e 12 in virt� delle quali l'imposta � dovuta anche sulle sentenze non definitive e non � ripetibile in caso di riforma, trovandosi fo Stato non in una situazione di disuguaglianza rispetto al principio generale di ripetizione di indebito bensi in una situazione particolare in rapporto alla sua pecu~iare e preminente posizione ed alla sua attivit�, tenute presenti dal legislatore. Non il secondo perch� il diritto alla difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, deve essere inteso come potest� effettiva di assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni 438 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ostacolo a far valere le ragioni delle parti (Corte Cost., sent. n. 46 del 1957). � N� la circostanza che l'art. 24 prevede anche la riparazione degli errori giudiziari giova alla tesi della dedotta illegittimit� costituzionale, in quanto la norma ha una sfera nella quale non rientrano le situazioni determinate dalla riforma delle sentenze. Pure infondato appare il secondo mezzo col quale i ricorrenti, sotto il profilo della violazione dell'art. 72 della legge di registro, denunciano l'impugnata sentenza per non avere considerato che, nella specie, non si trattava di tassa graduale sulla sentenza, ma di tassa di titolo percepita sulla retrocessione ordinata da detta sentenza, per cui riformata la sentenza stessa, l'imposta percetta va restituita e quella non percetta non va corrisposta. Anche tale questione, a giudizio di questa Corte, � da risolvere alla stregua degli art. 12 e 14 n. 2 della legge di registro. Tenuto pre~ sente che la tassa di titolo � dovuta una sola volta per tutti i gradi del giudizio, .� facile dedurre che la riforma della sentenza non consente, di per s�, alcuna restituzione della imposta percetta su di essa, n� comporta la non corrisponsione di quella non percetta se non ricorrono gli estremi dell'art. 14 n. 2; con la conseguenza ulteriore che 1'Amministrazione, per esigere l'imposta in parola, sia essa giudiziale che di titolo, non deve in alcun modo attendere il passaggio in giudicato del titolo giudiziario, essendo sufficiente la sua pubblicazione. La tesi contraria non � accettabile sia perch� le norme sul rimborso o restituzione di imposta sono eccezionali e, quindi, insuscettibili di interpretazione analogica, sia perch� non sembra che la natura di tassa di titolo possa giustificare la ripetibilit� nel caso di riforma della sentenza. Perch� competa la restituzione dell'imposta pagata su un contratto � necessario che questo sia nullo fin dall'origine e che la nullit� non sia sanabile ad opera delle parti: ora la nullit� della sentenza � sempre sanabile, essendo sufficiente che le parti non la impugnino nei termini stabiliti dalla legge. � Inoltre, la tassa di titolo � sempre una tassa dovuta per la regi strazione di un atto, la sentenza, e pertanto anche essa rientra nel disposto qegli articoli 12 e 14 della legge di registro. Il fatto giuridico che legittima la percezione dell'imposta � la registrazione dell'atto, per cui, una volta che questo sia stato registrato, la riforma o la risolu zione non possono importare, in mancanza di una disposizione di legge, il rimborso del tributo, in quanto tali eventi rendono, � vero, inesi stente mediante un trasferimento in senso inverso a quello operato dal l'atto, il movimento della ricchezza, ma non distruggono il fatto che sia stato registrato un atto o sentenza e che questi fossero, per il loro contenuto obbiettivo, produttivi di determinati effetti. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 439 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 dicembre 1966, n. 2873 -Pre1. Vistoso -Est. Montanari Visco -P. M. De Marco (conf.) -Vecellio (avv. De Cordova) c. Ministero Finanze (avv. Stato Lancia). ,,,. Imposta di registro -Agevolazioni -Bonifica -Agevolazioni per gli atti relativi all'esecuzione di opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana -Estensione agli atti relativi ad opere di riparazione -Ammissibilit� Le agevolazioni tributarie per gli atti relativi all'esecuzione di opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, mantenute in vigore daU'art. 88 del t. u. 13 febbraio 1933, n. 215, sono applicabili anche per gli atti relativi all'esecuzione di lavori di riparazione delle dette opere, i quali ugualmente concorrono alla realizzazione delle finalit�. considerate dalla legge, che � volta a favorire non soltanto la creazione, ma anche la conservazione in efficienza delle opere stesse (1). (1) In tali sensi cfr., gi�, Cass. 25 ottobre 1965, n. 2231, in questa Rassegna, 1966, I, 156, con nota di F. J:)E LucA, Ancora in tema di opere di bonifica. In generale, peraltro, sui limiti di applicabilit� delle agevolazioni conservate in vigore dall'art. 88 del t. u. 13 febbraio 1933, n. 215, cfr. Cass. 25 maggio 1966, n. 1331, retro, 414, e le osservazioni ivi in nota. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 gennaio 1967, n. 33 -Pres. Rossano - Est. Malf�tano -P. M. Pedace (conf.). -Ministero Finanze (av. Stato Zagari) c. Coluzzi, Randaccio (avv. Monti). Imposta di registro -Agevolazioni -Ricostruzione edilizia -Acquisto di area di risulta di edifici distrutti a seguito di eventi bellici e non ricostruibili per divieto della p. a. Agevolazioni previste dai dd. ll. 7 giugno 1945 n. 322 e 26 marzo 1946 n. 221 - Inapplicabilit� -Irrilevanza della ricostruzione su area diversa ai fini del trattamento tributario dell'atto relativo all'area non pi� edificabile. (d. I. 7 giugno 1945, n. 322; d. I. 26 marzo 1946, n. 221, art. 2). Le agevolazioni tributarie in materia di ricostruzione di edifici distrutti per eventi bellici, previste dai dd. n. 7 giugno 1945 n. 322 e 26 marzo 1946 n. 221, non sono applicabili all'acquisto delle aree di risulta sulle quali non sia possibile procedere alla ricostruzione per L I RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO effetto di divieto della p. a. (prescrizio?"-i di piani regolatori), restando irrilevante, al fine, che l'edificio distrutto sia ricostruito su area diversa (1). (1) La motivazione pu� leggersi in Riv. leg. fisc., 1967, 1084. La Cassazione ha confermato l'indirizzo gi� precedentemente espresso con le sentenze 3 agosto 1964, n. 2209, in questa Rassegna, 1964, I, 953, e 5 maggio 1965, n. 819, ivi, 1965, I, 553. La decisione annotata ha il pregio di aver chiarito la portata dell'art. 2 lett. b del d. I. n. 221 del 1946 nel senso che e nell'ipotesi di impossibilit� di ricostruzione o riparazione dell'edificio sull'area sulla quale esso insisteva, le cennate disposizioni prevedono la concessione dei benefici fiscali per l'acquisto dell'area diversa, sulla quale avvenga la ricostruzione, e non anche per l'acquisto dell'area sulla quale insisteva l'edificio�, la quale, in effetti, rimane .estranea all'attivit� ed al fine di ricostruzione (cfr. Relaz. Avv. Stato, 1961-65, II, 524). R. SEMBIANTE CORTE DI CASSAZIONE -Sez. I, 25 febbraio 1967, n. 433 -Pres. Vistoso -Est. Saya -P. M. Cutrupia (concl. conf.) -Amministrazione Finanze (avv. Stato Soprano) c. Nascimbe:de (avv. Venturini e Savanco). Imposta di registro -Enunciazione di convenzione non registrata Enunciazione in sentenza -Tassabilit� ai sensi dell'art. 62 o dell'art. 72 della legge di registro -Condizioni. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 62, 72). Imposta di registro -Enunciazione di convenzione non registrata Enunciazione in sentenza -Soggetti tenufral pagamento dell'imposta sulla convenzione enunciata tassabile ai sensi dell'art. 62 della legge di registro -Fattispecie. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 62, 93). Ai fini della applicabilit� dell'art. 72 della legge di registro, il Tapporto tra la decisione enunciante e la convenzione deve essere diretto ed immediato, dovendo trattarsi proprio della convenzione su cui la decisione si basa e rimanendone cos� escluse le altre eventuali convenzioni, che costituiscono dei meri antecedenti logico-giuridici. Queste ultime convenzioni ricadono nell'ambito dell'art. 62 della legge di registro, che � applicabile anche alle enunciazioni contenute nei provvedimenti del Giudice, e che, pertanto, rispetto a tali provvedimenti viene a concernere non soltanto le convenzioni enunciate come PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 441 puro fatto storico, ma anche quelle che non costituiscono proprio il fondamento dei provvedimenti stessi (1). Quando, essendosi fuori della previsione dell'art. 72 della leiiii�. di registro, la sentenza non viene in considerazione come tale, ma come un qualsiasi atto enunciante previsto dall'art. 62 della stessa legge, per la individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sull'atto enunciato, non � applicabile il n. 2 dell'art. 93 della legge, bens� il n. 1 dello stesso art. 93, il quale, correlativamente all'art. 62, pone l'obbligo del tributo a carico delle parti contraenti (oltre che di quelle nel cui interesse � richiesta la registrazione), con esclusione di ogni altro soggetto che non abbia tale qualit�. (Nella specie, � stata esclusa la responsabilit� del mediatore per il pagamento della imposta sulla compravendita, enunciata nella sentenza emessa sulla domanda avanzata dal mediatore stesso, nei confronti dei due contrenti, per il pagamento della provvigione) (2). (Omissis). -Con l'unico mezzo dedotto l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione degli artt. 62, 72 e 93 nn. 1 e 2 della legg'e di registro (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269) per avere la Corte di merito escluso che il mediatore debba corrispondere l'imposta di (1-2) Le enunciazioni in sentenza con riguardo alle condizioni di tassabilit� ed alla individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'inposta. Delle due massime estratte dalla sentenza in rassegna, la prima contiene una precisazione di principi ormai costantemente affermati dalla giurisprudenza, mentre la seconda risolve un problema di cui non risultf:a che Ja stessa giurisprudenza si sia ex professo mai occupata. I) In ordine alla prima massima .. a) � in ,primo luogo da ricordare come sia consolidato l'indirizzo giurisprudenziale circa l'applicabilit� dell'art. 62 della legge di registro anche alle enunciazioni contenute nella sentenza (ricomprensibili nena ampia nozione di " atto " menzionato nel cit. art. 62), quando sulle stesse non sia dovuta la tassa di titolo ex art. 72 della stessa legge. Si ricordano alcuni dei precedenti .conformi pi� recenti, quali le sentenze della Cassazione 31 maggio 1966, n. 1456, Riv. leg. fisc., 1966, 1871; 9 luglio 1962, n. 1799; Foro it., 1962, I, 2088; 10 ottobre 1961, n. 2063, ibidem, 1962, I, 1340; 18 luglio 1960, n. 1997, Foro pad., 1960, I, 1072; 7 giugno 1964, n. 1802, Foro it., 1955, I, 349; 31 gennaio 1948, n. 146, Mass. giur. it., 1948, 37; 4 luglio 1941, Dir. prat. trib., 1942, 100 ecc. Fra le sentenze dei Giudici di merito cfr. App. Milano, 5 agosto 1958, Gittst. civ., 1959, I, 187; Trib. Milano, 8 giugno 1956, Giur. Ital., ::956, I, 2, 905 con nota contraria di ROTONDI; Trib. Milano, 7 ottobre 1954, ibidem, 1955, I, 2, 327 con nota favorevole di GRECO. Com'� poi noto, la soluzione del problema � pi� contrastata in dottrina: cfr. nel senso della giurisprudenza, JAMMARINO, Commento alla legge sulla imposta di registro, 1962, I, 624; in senso contrario, BERLmI, Le leggi del RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO registro sul contratto stipulato tra le parti da lui messe in relazione. sebbene tale contratto sia stato preso in considerazione nella sentenza. che ha condannato le parti suddette al pagamento della provvigione in favore del mediatore, e in dipendenza di esso sia stata accertata la conclusione sull'affare. La censura non � fondata. Dispone l'art. 72 della citata legge di registro che e quando le sentenze pronunziano su domande che si basano su convenzioni redatte per iscritto o per le quali non siano stati enunciati titoli registrati, si applica, oltre alla tassa dovuta sulla sentenza, anche la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura se fosse stata precedentemente registrata ". Del contenuto della riportata disposizione e del suo coordinamento con quella dell'art. 62 della stessa legge, la quale prevede l'assoggetta mento all'imposta di registro degli atti che, senza essere stati registrati, vengano enunciati o inseriti in un altro atto presentato per la registra zione, si � occupato varie volte questo Supremo Collegio, statuendo registro, 1952, 139 segg.; UcKMAR, La legge dei registro, 1958, II, 62; GIANNINI, Istituzioni diritto t?�ibutario, 1956, 409. b) � inoltre, altrettanto consolidato principio giurisprudenziale quello che -ai fini della applicazione dell'imposta di titolo di cui all'art. 72 della Legge di registro -occorre che la convenzione tassata sia stata invocata da una delle parti come la ragione giustificatrice della propria domanda, talch� il Giudice ne debba necessariamente aver tenuto conto sia come una delle' ragioni per accogliere, sia per negare che la istanza potesse trovare adeguata giustificazione neHa ,convenzione stessa (cfr., tra le altre le sentenze 17 marzo 1967, 11. 601, ultra, 456; 6 luglio 1966, n. 1743, Riv. leg. fi,sc., 1966, 1923; 21 settembre 1964, n. 2398, in questa Ras. segna, Hl64, I, 1138 con nota di Dr TARSIA nr BELMON'I'E ed ivi richiami ai precedenti ed alla dottrina). Parzialmente diffurmi da tale indirizzo sembrano la sentenza della Cassazione 20 febbraio 1961, n. 373, Riv. leg. fisc., 1961, 1244, nonch� la sentenza della Corte d'Apoello di Milano 10 dicembre 1963, Giust. civ., 1964, I, 1230 (pronunciata nella causa in cui � ora intervenuta la sentenza in rasse.gna), secondo le quali la imposta di titolo ex art. 72 1. r. � dovuta per il fatto obbiettivo che la convenzione non registrata sia servita di base alfa sentenza, indipendentemente dal fatto che il.a convenzione medesima sia stata o meno dedotta da una delle parti a fonda mento, o causa petendi, della propria domanda. e) In �CorrelaziOIIle al principio affermato, e di cui alla lett. b), la precisazione contenuta nella sentenza in rassegna concerne la necessit� -ai fini dell'applicazione dell'imposta ex art. 72 1. r. -che il rapporto tra la convenzione e la sentenza sia diretto ed immediato, nel :senso che -tra le varie convenzioni non registrate eventualmente considerate dal Giudice per addivenire alla sua decisione -pu� -assoggettarsi ad imposta di titolo ex art. 72 1. r. solo quella su cui si fonda, con nesso di immediatezza, la sentenza: in altre parole -secondo la Cassazione -rileva sotto il profilo del cit. art. 72 solo il contxatto da cui direttamente sorge il diritto o, pi� PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRmUTARIA 443 che per l'applicabilit� dell'art. 72 � necessario che la convenzione verbale o comunque non registrata sia dedotta a fondamento dell'istanza sulla quale ha pronunciato la sentenza, accogliendola o respingend�la; occorre cio� che la convenzione non registrata sia invocata da una delle parti quale ragione giustificatrice d~ll'istanza per trarre da essa effetti a s� favorevoli, sicch� il giudice ne debba necessariamente tenere conto ponendola a base della sua decisione. Altrimenti, se si tratta cio� di una semplice enunciazione, contenuta nella sentenza, della convenzione non registrata, senza l'indicato rapporto tra essa e la decisione, si � fuori della previsione del cit. art. 72 e si ricade invece nell'ambito della disposizione dell'art. 62, la quale si applica anche alle enunciazioni di convenzioni non regi�strate contenute nei provvedimenti del giudice (cfr. sent. n. 1799/62; 2063/61; 1957/60; 3252/56). Una precisazione al riguardo � per� necessaria, dovendosi rilevare che, ai fini dell'applicabilit� dell'art. 72, il rapporto tra la convenzione e la decisione deve essere immediato e diretto, deve trattarsi proprio della convenzione su cui la decisione si basa, restandone cosi escluse le altre eventuali, le quali costitu~scono dei meri antecedenti logico- in generale, la situazione giuridica il cui accertamento costituisce l'oggetto della domanda proposta avanti al Giudice e su cui questi deve pronunciare. All'incontro, tutte le altre convenzioni che rilevano strumentalmente o mediatamente -quali presupposti o quali elementi condizionanti o simili -sulla situazione giuridica dedotta in giudizio, sono tassabili solo ex art. 62 1. r.: nel caso di specie, � stata, di conseguenza, negata la ricorrenza del �citato nesso di immediatezza tra contratto e sentenza, essendo quest'ultima interv�enuta sulla domanda del mediatore volta ad ottenere il pagamento della provvigione nei confronti dei due contraenti del contratto di compravendita, .sul quale la Finanza pretendeva l'imposta di titolo. Invero, se il nesso di immediatezza ricorreva per l'enunciazione del contratto di mediazione, non altrettanto poteva dirsi per il contratto di compravendita, .l'accertamento della cui e:sistenza costitutiva semplice antecedente logico mediato per l'accoglimento della domanda spiegata dal mediatore. Per una interpretazione meno restrittiva dell'art. 72 della 1. r. -nel senso che l'ipotesi prevista da detto articolo � deve considerarsi realizzata ogni qual volta queilla convenzione risulti assunta in sentenza come elemento cui la pronunzia colleghi un effetto sostanziale qualsiasi e anche se non costituisca il tittolo direttamente giustificativo della domanda, come quando la sentenza abbia emesso le sue statuizioni nei confronti di due persone che, in societ� fra di loro, erano state parti in un contratto di compravendita � -cfr. App. Milano, 28 gennaio 1955, Foro pad., 1955, II, 13 e Relaz. Avv. Stato, 1956-60, II, 500. II) In ordine alla seconda massima. La sentenza in rassegna ha ritenuto che tenuti al pagamento dell'imposta sull'atto enunciato in sentenza ex art. 62 1. r. siano le persone indicate 444 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giuridici. In tali sensi va intesa la volont� della legge, la quale, riferendosi alle domande che si basano su convenzioni non registrate, richiede appunto quello stretto nesso suindicato, lasciando fuori della sua previsione altre eventuali convenzioni non registrate che, se pur agiscono con diversa rilevanza sulla situazione giuridica dedotta, non ineriscono alla medesima, ma si comportano variamente come presupposti ovvero come elementi che ne condizionano l'efficacia. Tali convenzioni ricadono nell'ambito della disposizione dell'art. 62, la quale perci� non concerne soltanto, rispetto ai provvedimenti giudiziari, le convenzioni enunciate come puro fatto storico, ma anche quelle che non costituiscono proprio il fondamento dei provvedimenti stessi. Su tal punto sembra concordare sostanzialmente I'Amministrazione ricorrente, la quale per� sostiene che in ogni caso, indipendentemente dall'applicabilit� dell'art. 72 o delle disposizioni dell'art. 62, per i provvedimenti giudiziali vale la disciplina contenuta nel n. 2 dell'art. 93 della legge, con la conseguenza che le parti istanti e le altre in detta norma indicate sono tenute al pagamento non soltanto dell'imposta di (�con riferimento ovviamente all'atto enunciato) nel n. 1 dell'art. 93, e non quelle menzionate al n. 2 dello stesso articolo. Implicitamente, ma inequivocabilmente, viene per converso confermato che -rispetto al pagamento della tassa di titolo ex art. 72 1. r. -sono soggetti passivi quelli indicati nel n. 2 del menzionato art. 93 1. r.: conclusione quest'ultima riconosciuta esatta dalla concorde dottrina (BERLIRI, Le leggi del registro, 1960, 454; UcKMAR, La legge di registro, III, 107; JAMMARINO, Commento alla Legge sulla imposta di registro, 1962, II, 16) e fondata, oltre che ,sulla lettera della legge (che parla, senza. alcuna distinzione., di � tasse S!Ulle sentenze ecc. � ), sulla considerazione che quando il Legislatore ha voluto limitare la responsabilit� di una data categoria di soggetti (procuratari legali) alle sole tasse giudiziali, lo ha dertto espressamente (cfr. ultima parte art. 93, n. 2). Sulla specifica questione ora in esame -sulla cui soluzione non appare influente la risoluzione dell'altra nota questione sulla natura "contrattuale � o "giudiziale> della tassa di titolo non risultano precedenti pronunce del Supremo Collegio, il quale peraltro -con sentenza 9 agosrto 1962, n. 2495, Riv. leg. fisc., 1963, 223, aveva deciso che per le tasse sulle sentenze (senza distinguere quindi, tra tassazione ex art. 62 o ex art. 72 1. r.), l'art. 93, n. 2 prescinde totalmente dalla partecipazione all'atto o contratto enunciato, avendo riguardo unicamente alla posizione formale delle parti istanti o che fanno uso della sentenza, onde comprende anche coloro che siano estranee all'atto o contratto medesimo (nello stesso senso, cfr. BERLlRI, op. loc. cit.; UCKMAR, op. loc. cit.). P.er addivenire alla decisione ora adottata, la S.C. ha osservato che -ove la .sentenza non venga in consideirazione come tale, ma solo come 1llil qualsiasi atto enunciante previsto dall'art. 62 1. r. -� e illogico applicare la disciplina dettata dal legislatore ;per le sentenze (e cio� l'art. 93, n. 2 1. r.), dovendo, all'incontro, tornare applicabile il disposto del n. 1 dello stesso art. 93 �, il quale, correlativamente al disposto dell'art. 62, pone J PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 445 registro sulla sentenza che le concerne, ma anche di quella sulle convenzioni che in essa siano comunque enunciate. La suindicata premessa � stata condivisa dalla Corte di rrief�to, la quale per� ha rifiutato la conseguenza tratta dall'Amministrazione sul rilievo che, anche nell'ipotesi prevista dal ricordato n. 2 dell'art. 93, l'obbligazione tributaria sarebbe limitata ai soggetti che hano posto in essere la convenzione non registrata ed enunciata nel provvedimento giudiziale. Senonch�, sebbene le conseguenze, in definitiva, non mutino, deve rilevare il Collegio come la detta premessa non possa essere accolta, giacch�, essendosi fuori della previsione dell'art. 72, la sentenza non viene in considerazione come tale, bens� quale un qualsiasi atto enunciante previsto dall'art. 62, sfoch� non � possibile, senza incorrere in una grave frattura di criterio logico, pretendere di applicare la disciplina dettata dal legislatore per le sentenze e, in genere, per i provvedimenti giudiziari. Il contrario assunto dell'Amministrazione ricorrente si fonda esclusivamente sulla dizione letterale del ricordato l'obbligo del tributo a carico delle parti contraenti (oltre che di quelle nel cui interesse � stata dchiesta la registrazione) �. La sentenza suscita, sul punto, qualche perplessit�; ed in contrario potrebbe, infatti, rilevarsi: a) L'art. 93 1. r. -ai numeri 1 e 2 -disciplina distintamente fa categoria dei soggetti tenuti al pagamento del tributo, a seconda che l'atto assoggettato a registrazione e che d� luogo alla percezione del tributo abbia natura negoziale ovvero di sentenza o provvedimento giudiziale. Anche nel �caso di imposta di registro dovuta ex art. 62 1. !I'. su convenzione enunciata i111 sentenza, non pu� negarsi che l'atto che viene sottoposto a registrazione � la sentenza, sioch� solo attraverso (ed al momento) di tale registrazione entra nell'orbita tributaria di registro la convenzione enunciata, che costituisce il vero oggetto della relativa tassazione. A meno di non voler ammettere (ma, come �Si � visto, ci� non � esatto) che l'art. 93, n. 2 si riferisca alle sole tasse di sentenza, non pu�, perci�, escludersi che nella dizione " tasse sulle sentenze >, di cui alla predetta disposizione, sia ricomprensibi.le anche l'imposta dovuta �ex ad. 62 sulla convenzione enunciata in sentenza. b) Il fatto, sottolineato dalla pronuncia in rassegna, che la sentenza rilevi solo come un qualsiaisi atto enunciante ex art. 62 1. r., non sembra possa aver rilievo per escludere l'applicabilit� dell'art. 93, n. 2 della stessa legge. Invero -come ha rilevato la giurisprudenza ricordata al pa!r. I, lettera a) -la dizione dell'art. 62 C'it. (� atti >) consente di ricomprendere in essa, oltre agU atti negoziali, anche le sentenze: ma ci� non vuol ovviamente dire �che queste ultime, quando vengono in cOlllSiderazione sotto il profilo dell'ai't. 62, perdano la loro natura di provvedimento giudiziale (anche ai fini, sotto il profilo che interessa, dell'art. 93, n. 2). L'art. 62, invero, inon indica chi siano i soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta di registro sull'atto enunciato, rimettendosi aUa disciplina generale di cui all'art. 93, nn. 1 e 2, a seconda che l'atto enunciante -presentato alla registrazione -sia un atto negoziale od runa sentenza 446 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO art. 93, n. 2, ma � evidente come non possa essere decisiva la formula legislativa, in s� considerata, se questa si riferisce ai provvedimenti del giudice, allorquando, invece, si � in presenza. di un atto che;--anche agli effetti tributari, non rientra tra essi, ma acquista rilievo in base all'art. 62, il quale concerne genericamente ogni atto enunciante una convenzione non registrata. Conseguentemente, in siffatte ipotesi non � applicabile il n. 2 dell'art. 93, bens� il n. 1 della stessa disposizione, il quale, cortelativamente al disposto dell'art. �62, pone l'obbligo del tributo a carico delle parti contraenti (oltre che di quelle nel cui interesse � stata richiesta la registrazione), escludendone tutti gli altri soggetti che tale qualit� non abbiano. Con tale interpretazione, non solo si segue un procedimento ermenutico corretto, ma si perviene a un risultato che � l'unico possibile con la pi� elementare giustizia tributaria, dovendosi escludere che il legislatore abbia voluto porre a carico di soggetti assolutamente od altro p!I.'ovvedimento giudiziale: sicch�, ove atto enunciante sia un atto negoziale, al pagamento de�l tributo sull'atto enunciato sono tenuti i soggetti indicati nell'art. 93, n. 1, ed in primo 1uogo le parti contraenti, cio� intervenute all'atto enunciante, anche se non hanno preso parte alla convenzione enunciata (BERLIRI, op. cit., 450; Cass., 22 dicembre 1900, Massime, 1901, 8; Trib. Caltanissetta, 13 gennaio 1962, in questa Rassegna, 1962, 51); mentre se l'enunciazione sia c09J.tenuta in una sentenza, l'individuazione dei soggetti passivi va fatta con riferimento al disposto dell'art. 93, n. 2, senza che abbia rilevanza il fatto della loro partecipazione o meno all'atto enunciato (Cass., n. 2495/1962 cit.). e) N�. pu� dirsi che l'imporre l'obbligo di pagamento a carico di un soggetto diverso dalle parti contraenti dell'atto enunciato in sentenza ex art. 62 1. r. contrasti con i principi generali e con i pi� elementari principi della giustizia tributaria. Pu�, invero, rilevarsi come la parte e istante > o � che fa uso della sentenza > o che � e soccombente � nel giudizio, sia da considerare -rispetto al tributo dovuto sulla convenzione enunciata della quale egli non sia parte -come un responsabile di imposta, anzich� come soggetto passivo (su tali concetti, veggasi, per tutti, GuGLIELMI -AzzARITI, Le imposte di 'f'egistro, 1959, 42 segg.); come deve ricordarsi che la estensione della categoria dei responsabili di imposta � un mero problema di politica tributaria, che pu� essere risolto dal legislatore nel modo ritenuto pi� opportuno (GuGLIELMI -AzZARITI, op. cit., 48), mentre non � consentiito all'interprete forzare la volont� della legge per eliminare conseguenze che, nel caso concreto, possano apparire in c011trasto con la ritenuta equit�. Del reisto, non pu� dimenticarsi che anche per gli atti negoziali vige la regola che tutti i partecipanti aH'unico atto sono tenuti solidalmente debitori delle imposte sulle Va!I.'ie convenzioni ivi contenute, anche se poste in essere tra soggetti distinti (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1955, n. 1468, Foro pad., 1955, 1, 1268; GUGLIELMI -AzZARITI, op. cit., 49; BERLIRI, op. cit., 449). G. MANDO' PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 447 estranei l'obbligo di corrispondere l'imposta di registro, relativamente a convenzioni non registrate, sol perch� esse vengono in considerazione come meri antecedenti logico-giuridici alle istanze da loro dedotte� in giudizio: diversamente, nell'ipotesi in esame e nelle altre analoghe, che la multiforme variet� dei casi concreti potrebbe presentare, si perverrebbe a conseguenze giuridicamente e logicamente assurde che non possono non essere rifiutate dall'interprete. Corretta in tali sensi la motivazione della impugnata sentenza, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente Amministrazione alle spese processuali. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1� marzo 1967, n. 451 -Pres. Vistoso -Est. Della Valle -P. M. De Marco (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Soc. CREA (avv. Pasini). Imposta di registro -Cessione di crediti verso la pubblica amministrazione in relazione a finanziamenti concessi da aziende o enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali -Aliquote ridotte -Condizioni -Correlazione tra i due negozi -Estremi Criteri di determinazione -Necessit� che le somme conseguite con il finanziamento e la cessione siano destinate fin dall'origine all'esecuzione di una determinata opera o fornitura pubblica Sussistenza -Possibilit� ohe l'accertamento sulla ricorrenza delle condizioni richieste sia compiuto in base ad elementi estranei all'atto di cessione e finanziamento -Esclusione. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A, art. 4 Jett. e, e nota, art. 28 lett. e; 1. 4 aprile 1953, n. 261, artt. 1, 2). Per l'applicabilit� delle aliquote Tidotte previste dalla l. 4 aprile 1953, n. 261 (modificativa degli artt. 4 e 28 della tariffa all. A alla legge di registro), per le cessioni di credito verso la p. a. in Te!azione a finanziamenti concessi da aziende o enti di credito a favore di ditte commerciali o industriali, � necessario: che l'atto di cessione non soltanto contenga la specifica indicazione delle operazioni in relazione alle quali � stipulato, ma sia al tempo stesso concepito e redatto in modo tale da far escludere a priori che l'istituto finanziatore possa, durante lo svolgimento del rapporto, servirsi di esso per operazioni diverse da quelle .. determinate e specifiche >, vale a dire per event~ali altre sue esposizioni estranee al finanziamento concesso in relazione a quell'opera o fornitura pubblica; che sia, perci�, compiutamente regolato il modo in cui vengono attuate le operazioni cui il finqnziamento e la cessione si 448 RASSEGNA DELJ.'AVVOCATURA DELLO STATO riferiscono, cos� che risulti con chiara evidenza il rapporto diretto ed ineludibile che lega tra loro i due negozi, e che si possa stabilire che l'atto non si presti -per la sua stessa strutturazione, per lei-formulazione delle clausole in esso racchiuse, ed infine per l@ schema legale cui queste si riportano -a servire per altre operazioni; che le somme conseguite attraverso il finanziamento e la cessione siano fin dall'origine destinate all'esecuzione della determinata opera o fornitura pubblica specificamente indicata, e che tale destinazione risulti espressamente; che la prova della ricorrenza di tutte le richieste condizioni emerga dallo stesso atto di cessione, non essendo ammessi equipollenti, e non potendo quindi la prova medesima essere validamente supplita n� da testimonianze, n� da elementi presuntivi o congetturali, n� infine da distinto o separato atto scritto (1). (Omissis). -Dopo avere osservato che per poter beneficiare dell'aliquota ridotta dello 0,25 % stabilita dall'art. 1 lett. e) della 1. 4 aprile 1953, n. 261, modificativa dell'art. 4 tariffa A della legge organica di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, � necessario non solo che il credito ceduto sia dal cedente vantato verso una pubblica amministrazione in dipendenza di forniture o di appalti effettuati in favore di costei, e che la cessione sia in esclusiva relazione ad un finanziamento che l'Istituto di credito abbia effettuato o promesso di effettuare, ma altresl che resti del tutto esclusa la possibilit� di estendere l'efficacia della cessione �ad ogni altro rapporto>, la Corte di merito -dato per pacifico che il credito ceduto era sorto in conseguenza di lavori eseguiti dalla CREA in favore del Comune di Modena -ha affermato, quanto al rapporto negoziale costituitosi tra l'Istituto bancario e la societ� cedente, che in effetti trattavasi di un vero e proprio sconto bancario, disciplinato dall'art. 1858 c. c. e rientrante, come rapporto nel quale confluiscono al tempo stesso un mutuo ed una cessione di credito, nel (1) Giurisprudenza ormai consolidata: cfr., da ultimo, Cass., 20 agosto 1966, n. 2263 e Cass., 26 ottobre 1966, n. 2607, in questa Rwssegna, 1966, I, 1308, con osservazioni di C. BAFILE. Considerazioni sul trattamento fiscale delle cessioni di credito connesse con operazioni bancarie di finanziamento, ed ivi, in nota, altre citazioni. La decisione qui pubblicata ha offerto lo spunto per le seguenti osservazioni. Sulla tassazione del contratto di sconto La fattispecie sottoposta al giudizio della Cassazione appare di particolare interesse, non tanto per le affermazioni in base alle quali � stata decisa la presente sentenza, le quali costituiscono ormai giurisprudenza costante del Supremo Collegio (cfr. da ultimo Cass., 20 agosto 1966, n. 2263, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 449 l'ampia accezione di � finanziamento � usata da quell'art. 28 lett. e), cui il citato art. 4 lett. e) della tariffa A allegata alla legge di registro fa espresso riferimento. Circa il rilievo dell'Amministrazione finanziaria appellante -(che cio� in ogni caso sarebbe mancata nella specie la richiesta correlazione tra cessione di credito e finanziamento di opere pubbliche) -essa ha affermato che tale rilievo doveva essere considerato sotto un duplice aspetto, e cio� sotto quello � sostanziale! � della � asserita mancata prova della effettiva destinazione del mutuo �, e sotto quello � formale � della e omessa indicazione nell'atto di cessione delle operazioni in relazione alle quali il mutuo stesso era stato stipulato �. E pertanto, ulteriormente chiarendo e sviluppando tale premessa, ha aggiunto che, sotto il profilo sostanziale, l'esigenza di dar vita ad un rapporto di interdipendenza permanente tra il finanziamento e la cessione di credito, tale da impedire che questa possa valere a garantire altre operazioni di anticipazione futura o preesistenti crediti della banca finanziatrice, non importa affatto di regola che il cedente non possa utilizzare l'ottenuto finanziamento per uno scopo diverso da quello in vista del quale gli � stato concesso -(e cio� per l'esecuzione di una determinata opera o fornitura pubblica) -, e che d'altronde, sotto il profilo strettamente formale, nella specie risultava e documentalmente provato. che il finanziamento della CREA, collegato alla cessione del credito alla Banca in relazione al primo stato di avanzamento dei lavori di ampliamento, e era necessariamente diretto a consentire la prosecuzione dei lavori stessi �, ed a mettere cosi la societ� appaltatrice in grado di sopperire con la cessione del credito a lungo termine alle immediate necessit� di danaro liquido, sicch� del tutto arbitraria, oltre che estranea al disposto di legge, era da ritenere l'illazione e che il finanziamento dovesse essere stornato ad altri scopi �. in questa Rassegna, 1966, I, 1307, con nota di C. BAFILE), quanto per il fatto che la controversia relativa alla applicabilit� della aliquota ridotta di cui all'art. 4, lett. c) della tariffa all. A alla legge di registro andava riferita ad un contratto con cui la Soc. CREA aveva ceduto all'Istituto San Paolo di Torino un suo credito non scaduto nei confronti del Comune di Modena ottenendone in corrispettivo il relativo importo con deduzione dell'interesse di sconto. Si trattava, in sostanza, della tassazione di un contratto di sconto, e la Corte di Appello di Torino, argomentando dal fatto che tale contratto, secondo la stessa relazione al codice civile (n. 745), � configurato come un prestito che la banca concede allo scontatario per anticipargli l'importo di un credito da questo vantato verso un terzo, contro cessione pro-solvendo del credito stesso, aveva ritenuto che a simile fattispecie fosse applicabile la norma di cui all'art. 4, lett. e) della tariffa, sussistendo il dovuto colle gamento fra la cessione del credito e la operazione di finanziamento. 9 J 450 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In proposito, a giustificazione della soluzione adottata, la Corte di Torino, dopo avere osservato che nella economia della norma di favore non � affatto necessaria, di regola, la ricorrertza di due,,�istinti negozi -cessione di credito da una parte e operazione bancaria di finanziamento dall'altra -autonomi nel tempo e nella pattuizione e come tali separatamente tassabili, e che, data la struttura del negozio attuato, la i:;pecificazione dell'operazione bancaria era da ritenere nella specie assorbita dalla connaturale interdipendenza esistente tra l'anticipazione dell'importo della cessione e la cessione stessa, ha affermato che e dall'atto di cessione risultavano le operazioni in relazione alle quali questo era stipulato> e che nello stesso atto erano altres� e specificamente menzionati i contratti relativi ai lavori in corso, nonch� le deliberazioni assunte al riguardo dall'amministrazione comunale debitrice >. Con l'unico mezzo di annullamento dedotto la ricorrente Ammini strazione finanziaria dello Stato lamenta ora la violazione e la falsa applicazione, da parte della Corte di merito, dei citati artt. 4 lett. e) e nota aggiunta e 28 lett. e) della tariffa A allegata alla legge organica di registro n. 32:69 del 1923 nel testo modificato dalla 1. 4 aprile 1953, n. 261, in relazione all'art. 8 della stessa legge di registro. In particolare, riproponendo la tesi gi� inutilmente propugnata nei due precorsi gradi del giudizio, essa insiste nel sostenere che la ricorrenza di due distinti negozi giuridici tassabili in via separata ed autonoma -(cessione di credito in funzione di garanzia ed al tempo stesso di mezzo di pagamento da una parte, e operazione bancaria di finanziamento dall'altra) -risulta inequivocabilmente affermata, come requisito condizionante l'applicazione dell'aliquota ridotta, dalla e nota > incorporata nel citato art. 4 della tariffa A, dalla quale � dato chiaramente evincere che ai fini del particolare tributo le cessioni di credito, che importano solo un realizzo di attivit� da parte del cedente, sono soggette ad un trattamento diverso da quello riservato alle cessioni che, La sentenza in esame ha accolto le censure mosse avverso tale ultima affermazione contenuta nella sentenza impugnata, ma non ha esaminato compiutamente il contenuto pregiudiziale ed assorbente di tali censure, rivolte ad escludere in via di principio la applicabilit� della aliquota ridotta di cui all'art. 4, lett. c) della tariffa ad un contratto di sconto. Non si vuole in tal modo contestare che nello sconto bancario, secondo la definizione datane dall'art. 1858 c. c., sia configurabile un prestito oneroso garantito dalla cessione di un credito (cfr. in arg. Cass., 26 ottobre 1957, n. 4139, in Giust. civ .� Mass., 1957, 571), ma appare indubitabile che una simile impostazione del problema che interessa dimentica la natura squisitamente tributaria della controversia, ed � suscettibile di determinare con, clusioni in aperta violazione delle specifiche norme tributarie che regolano la fattispecie. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 451 affiancandosi ad una� separata e distinta operazione bancaria di finanziamento, importano viceversa per la banca cessionaria una qifil),<;>nibilit� di somme da destinarsi, in via solutoria o di semplice garanzia, al rientro delle esposizioni alle quali la banca stessa va incontro, tanto � che mentre per le prime l'aliquota � fissata nella misura normale dell'l,50 % (art. 4 lett. a) per le altre, al contrario, essa � ridotta rispettivamente allo 0,25 % e allo 0,50 % a seconda che debitore ceduto sia o non sia una pubblica amministrazione (art. 4 lett. e e b). A conferma della esattezza della tesi enunciata pone poi particolare accento sul parallelismo esistente tra la tricotomia di disciplina fiscale posta per le cessioni di crediti (art. 4) e quella stabilita per le operazioni bancarie di finanziamento (art. 28), vale a dire sulla perfetta corrispondenza delle aliquote previste per le tre categorie di cessioni di credito e quelle fissate per le correlative categorie di operazioni bancarie; e mentre, da una parte, fa rilevare che la tassabilit� ex art. 28 delle aperture di credito, delle anticipazioni di somme e dei finanziamenti in genere non esclude affatto la concorrente tassabilit� ex art. 4 delle .. cessioni di credito stipulate in relazione alle operazioni predette " e che unica eccezione a tale duplicit� di tassazione � quella costituita, secondo quanto � detto nella nota all'art. 2 della citata legge n. 261 del 1953, dal .. finanziamento posto in essere mediante cambiali " -(nel qual caso, come � noto, la tassa proporzionale di registro dovuta per l'atto di finanziamento rimane assorbita dalla tassa graduale di bollo scontata dalla cambiale: cfr. Cass., 11 luglio 1963, n. 1873) -dall'altra aggiunge che se si dovesse aderire alle conclusioni accolte dalla Corte torinese si verrebbe, in effetti, in evidente violazione del principio sancito dall'art. 8 della legge organica di registro, a ritenere esaurito con la tassazione della sola cessione di credito il regime fiscale del negozio in concreto attuato. Dalla stretta ed inscindibile correlazione, formale e sostanziale, fra gli artt. 4 e 28 della tariffa, deriva sicuramente che le identiche aliquote ridotte di cui alle relative lettere b) e e) devono applicarsi contestualmente a ciascuna delle due operazioni collegate: la cessione e il finanziamento. Onde la conseguenza che il collegamento ipotizzato dalla norma non � rife ribile ad altro che a due operazioni, stipulate l'una in funzione dell'altra, ma autonomamente tassabili secondo le aliquote uniformi di cui agli arti coli suddetti. Tale situazione non si verifica allorch� le parti abbiano stipulato un semplice contratto di sconto, e cio� la cessione di un credito verso il cor rispettivo di una prestazione; operazione unica in cui il finanziamento viene assorbito nella causa della cessione del credito, assumendo la fun zione di corrispettivo di questa. Per tale ipotesi, infatti, l'art. 52 della legge di registro stabilisce una � \unica tassazione dell'intero rapporto, commisurata all'ammontare del credito ceduto, o (ipotesi di cui al secondo comma) al prezzo pattuito. 452 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La censura � fondata. In una lunga serie di giudicati, anche recenti, questa Suprema Corte ha avuto pi� volte occasione di ripetere che, perch� possa �ritenersi adeguatamente adempiuta la prescrizione all'osservanza della quale la 1. n. 261 del 1953 condiziona la concessione della speciale agevolazione tributaria di cui alle lettere b) e e) dell'art. 4, � necessario che l'atto di cessione non solo contenga la specifica indicazione delle operazioni in relazione alle quali � stipulato ma che sia al tempo stesso concepito e redatto in modo tale da escludere a priori, cio� in partenza, che l'istituto finanziatore, perpetuando l'inconveniente troppo spesso lamentato in passato, vigente il r. d. 19 dicembre 1936, n. 2170, possa durante il successivo svolgersi del rapporto servirsi di esso per operazioni diverse da quelle � determinate e specifiche �, vale a dire per eventuali altre sue esposizioni estranee al finanziamento concesso in relazione a quell'opera o fornitura pubblica (Cass., Sez. Un., 6 giugno 1964, n, 1397; Cass., Sez. Un., 5 ottobre 1964, n. 2519). Ha altresi affermato che per stabilire se l'atto si presti o non -per la sua stessa strutturazione, per la formulazione delle clausole in esso racchiuse, ed infine per lo schema legale cui queste si riportano -a servire per � altre operazioni �, � necessario che sia compiutamente regolato il modo in cui vengono attuate le operazioni cui il finanziamento e la cessione si riferiscono, si da far risaltare con chiara evidenza il rapporto diretto ed ineludibile che lega tra loro questi due ultimi atti negoziali. -Ed ha infine affermato ancora che, in conformit� dell'intento da cui fu mosso a suo tempo il legislatore -(intento che, come risulta dalle �considerazioni svolte in sede di discussione sul progetto di legge da1l'on. Castelli Avolio e dai senatori Ziino, Braccesi e Mol�, fu quello di dar modo alle ditte private di procurarsi tempestivamente ed agevolmente la disponibilit� del danaro loro occorrente per l'esecuzione di Ed � evidente che in tale caso il finanziamento, intassabile in via autonoma ai sensi dell'art. 52, non pu� mai costituire un'operazione fiscalmente collegata con la cessione del credito, e non pu� mai giustificare quindi una tassazione ridotta di tale negozio, la quale presuppone una analoga tassazione del finanziamento. Senza entrare pertanto nell'indagine relativa alla effettiva esistenza del collegamento fra finanziamento e cessione di credito -e su cui appaiono di sicura esattezza le affermazioni contenute nella sentenza in esame -deve ritenersi in via preliminare e di principio che lo sconto di un credito, in conformit� della nota di cui all'art. 1 della 1. 4 aprile 1953, n. 261, deve essere in ogni caso tassato con l'aliquota di cui alla lett. a) dell'art. 4 della tariffa, commisurata alla base imponibile indicata dall'art. 52 della legge organica di registro. G. ANGELINI ROTA PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 453 specifici contratti conclusi con la pubblica amministrazione e non gi� quello, irrilevante per lo Stato, di consentire lo smobilizzo del credito vantato verso l'Ente pubblico) -l'agevolazione tributaria, in quanto diretta ad evitare che le ditte private, costrette a procurarsi a condizioni gravose i fondi occorrenti per la prosecuzione della loro attivit� imprenditoriale, fossero poi portate a riversare tali maggiori oneri sullo Stato e sugli altri Enti pubblici committenti, devesi intendere accordata solo se ed in quanto le somme conseguite attraverso il finanziamento e la cessione siano fin dall'origine destinate alla esecuzione di quella determinata opera o fornitura pubblica � specificamente indicata � (Cass., 27 febbraio 1963, n. 481; 26 marzo 1964, n. 683); il che equivale a i.ire che esse deve essere negata le quante volte nell'atto non risulti cssativamente espressa tale destinazione. A tali princ�pi -dai quali non crede questa Corte Suprema do ora discostare essendo essi tuttora pienamente validi -la Corte 'ino si � viceversa attenuta soltanto in parte, non potendosi seria 'Usconoscere che, nonostante l'innegabile esattezza di molte delle \ 'oni teoretiche da lei fatte -(come quella relativa all'appar \J.lo � sconto bancario � alla pi� vasta categoria dei � finan genere �, o quella concernente la necessit� che ai fini del ~ tributaria l'atto di cessione di credito contenga la spe 'ne delle operazioni di finanziamento in relazione alle e stessa viene effettuata, o quella infine attinente al �re il finanziamento per � altre operazioni � che, sfug Trebbero in definitiva a godere indebitamente del ~e) -, essa, passando poi alla pratica applicazione tte enunciazioni, � incorsa in errori ed in omis 'ano formale e su quello sostanziale, una palese 1i cui ai surrichiamati articoli 4 lett. e) e nota allegata alla legge organica di registro 30 di '-esto modificato dalla I. n. 261 del 1953. infatti l'affermazione relativa alla pretesa '\ utilizzare a suo libito l'ottenuto finan �ge fatto alcun obbligo specifico di desti ~ione ottenute alla esecuzione di opere pubblico verso cui vanta il credito 'en altro � stato l'intento del legi' nobilizzare il credito del cedente m� aggiungere solo che la cen' trimenti se non pensando che ,el tutto, oltre ci� che ebbero delle diverse Commissioni ....i il ministro proponente Vanoni 456 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nersi ai princ�pi da questa Suprema Corte dianzi richiamati, tenendo in particolare presente che la prova della sussistenza delle condizioni richieste, ai sensi della � nota" succitata, per l'applicabilit� tielle aliquote ridotte previste alle lettere b) e c) dell'art. 4della tariffa A allegata alla legge organica di registro deve risultare dall'atto di cessione, non ammettendo essa �quivalenti e non potendo quindi essere validamente supplita n� da testimonianze n� da elementi presuntivi o congetturali n� infine da distinto o separato atto scritto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 marzo 1967, n. 601 -Pres. Pece Est. Arienzo -P. M. Di Majo (parz. diff.) -Cassa di Risparmio di Bolzano (avv. Andreotti) c. Ministero Finanze (avv. Stato PietriniPallotta). Imposta di registro -Enunciazione di convenzione non registrata Enunciazione in sentenza -Tassabilit� -Condizioni. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72). Imposta di registro -Enunciazione di convenzione non registrata Enunciazione in decreto ingiuntivo -Successive vicende di questo Irrilevanza. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12, 72; r. d. 7 agosto 1936, n. 1531, art. 28). Fallimento .. Insinuazione di crediti -Provvedimenti del giudice delegato in sede di approvazione dello stato passivo -Efficacia oltre f l'ambito della procedura fallimentare -Esclusione. I r (r. d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 95-97). ! Ai fini dell'applicazione dell'imposta di titolo su una convenzione I I I non registrata, enunciata in sentenza, non occorre che il negozio sia stato dedotto dall'attore a sostegno della domanda, bastando che esso, invocato dall'attore o dal convenuto, sia posto a fondamento della decisione (1). Applicata l'imposta di titolo, a norma del combinato disposto degli artt. 28 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1531 e 72 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, sulla convenzione enunciata in un decreto ingiuntivo, le successive vicende di questo, a seguito del giudizio di opposizione, sono irrile11anti ai fini del Tapporto tributario (2). (1-2) Limitata alle questioni di cui alle prime due massime, e :per esse in tutto conforme alla sentenza qui pubblicata, � la coeva Cass., 17 marzo 1967, n. 599, tra le stesse parti. La prima massima si pone sulla -scia di una notevole evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 72 della legge di registro, per quanto PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 457 I provvedimenti emessi dal giudice delegato, in sede di esame ed approvazione dello stato passivo, spiegano efficacia soltanto nell'a!!l�f?ito della procedura fallimentare (3). (Omissis). -La ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 72 1. 30 dicembre 1923, n. 3269, con riferimento all'art. 360 n. 5 c. p. c., e sostiene che la sentenza impugnata avrebbe omesso di rilevare che per l'applicazione dell'art. 72 citato occorre una domanda che si basi su di una convenzione, erroneamente ritenendo sufficiente la sola circostanza che un contratto non registrato sia servito di base ad una sentenza, senza dimostrare che il decreto ingiuntivo, emesso su domanda di essa Cassa di Risparmio e assoggettato alla tassa di titolo, era stato fondato su convenzione e senza precisare la natura del contratto bancario. E, con il secondo motivo, sotto il profilo della vliolazione degli artt. 33 e 35 1. fall. e di insufficiente motivazione, sostiene che era stato stabilito, con effetto di giudicato tra le parti, l'inesistenza della convenzione supposta dall'ufficio, per effetto dei provvedimenti del giudice delegato al fallimento Brizzi, che aveva respinto la domanda di insinuazione del credito della Finanza per tassa di titolo e parallelamente ammesso il credito della Cassa qualificandolo come sorgente da illecito e non da convenzione. Le doglianze sono infondate. La sentenza impugnata, per quanto attiene ai presupposti di fatto su cui ha fondato il proprio convincimento, ha ritenuto che il decreto concerne i rapporti �che, ai fini dell'enJUnciazione tassabile, devono intercorrere tra convenzione e sentenza (da ultimo, cfr. Cass., 25 febbraio 1967, n. 433, 1�etro, 440, con nota di G. MAND�, nonch� Cass., 6 luglio 1966, n. 1743, .n:r.v. teg. fisc., 1966, 1923). Siffatta interpretazione dell'art. 72 riceve conforto dall'art. 115 della tariffa all. A alla legge di registro, �che, nel precisare l'ammontare della tassa di titolo riguardo a �sentenze che pronunziano condanna di somme o valori sopra convenzioni non scritte o per le quali non siano enunciati nelle sentenze ti.tali registrati, prescinde del tutto dal fatto che le convenzioni stesse siano �state dedotte dall'uno o dall'altro dei litiganti. Sul principio di cui alla seconda massima, cfr. Cass., 29 ottobre 1966, n. 2711, retro, 433, ed ivi ulteriori richiami in nota. (3) La massima corrisponde ad un ormai consolidato insegnamento del Supremo Collegio. In senso conforme, cfr., recentemente, Cass., Sez. Un., 27 luglio 1963, n. 2082, Giust. civ., 1963, I, 2583; Cass., 14 settembre 1963, n. 2522, ivi, 1964, I, 139; Cass., 10 dicembre 1963, n. 3129, Dir. fall., 1964:, II, 44; Cass., 24 aprile 1964, n. 1004, ivi, 1964, II, 385. Per ulteriori richiami sul punto cfr. in questa Rassegna, 1966, I, 348, in nota a Cass., 11 marzo 1966, n. 684. 458 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ingiuntivo, chiesto ed ottenuto dalla ricorrente contro il proprio debitore, era fondato esclusivamente sulla convenzione cui si riferiva l'estratto del contratto bancario prodotto dalla Cassa di Rl~parmio, il quale soltanto poteva fornire la prova scritta della certezza, liquidit� ed esigibilit� del credito. Ed ha precisato che era cosi superata la ambiguit� della domanda diretta ad ottenere il decreto ingiuntivo che si richiamava oltre che alla detta documentazione anche alla illiceit� dei prelevamenti -perch� il Presidente del Tribunale,� nell'emettere il decreto, lo aveva fondato sulle deduzioni che, sole, a norma di legge, potevano giustificarlo e sul titolo costituito dal contratto bancario dal quale scaturivano le ragioni creditorie della Cassa di Risparmio. In sostanza, nel caso di specie, la Corte del merito ha accertato che il Presidente del Tribunale non aveva mutato la causa petendi dell'esperita azione monitoria -fondata, secondo l'assunto della ricorrente, su di �un credito ex delieto -ma aveva emesso il decreto ingiuntivo sulla base di un credito ex contractu risultante dalla domanda stessa dell'attrice Cassa di Risparmio. Infine, ha rilevato che la sopravvenuta declaratoria di inesistenza della convenzione non ha rilevanza in sede di accertamento della legittimit� dell'imposizione, che deve riguardarsi con riferimento al momento della pronuncia presupponente una convenzione, ma che pu�, tuttavia, giustificare il ricorso all'art. 14 della legge di registro, non fatto valere nel presente giudizio, ai fini di ottenere la restituzione di quanto corrisposto. In ordine, poi, ai presupposti giuridici che hanno informato la decisione, la Corte del merito si � uniformata, espressamente richiamandoli, ai principi enunciati da questa S. C. in una pronuncia (Cass. 20 febbraio 1961, n. 373) con la quale ha regolato una controversia, su fattispecie analoga, gi� intercorsa tra le stesse parti. Rilev�, infatti, la C. S. nella motivazione della cennata pronuncia, che, secondo l'intepretazione data allo art. 72 legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 (Cass. n. 3252 del 1956 e n. 386 del 1946), ai fini dell'applicazione della tassa di titolo di una convenzione non registrata, non occorre che il negozio sia stato dedotto dall'attore a sostegno della domanda, bastando che sia posto a fondamento della sentenza senza distinguere se esso sia stato invocato dall'attore o dal convenuto: nella quale ipotesi � dovuto, oltre alla normale tassa sulla sentenza (tassa giudiziale) anche la tassa alla quale la convenzione si sarebbe dovuta sottoporre qualora :fosse stata precedentemente registrata (tassa di titolo). Tale principio � stato ulteriormente confermato da successive decisioni (Cass. n. 2398 del 1964 e n. 1799 del 1962) che condizionano la applicazione della tassa di titolo, di cui all'art. 72 cit., al fatto che la sentenza abbia pronunciato su una domanda o su un'eccezione fondata su una convenzione verbale e, quindi, nel presupposto che la con PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRXBUTARIA 459 venzione stessa sia stata invocata da una delle parti come titolo della propria istanza. Ora nel caso di specie � stato, come sopra accennato, ritenuto dai giudici del merito, con accertamento esauriente e logico, che sfugge al sindacato di legittimit�, che il Presidente del Tribunale di Bolzano emise il decreto ingiuntivo di cui si discute sulla base della convenzione bancaria cui si riferiva la documentazione prodotta, costituita dall'estratto conto, e cio� sulla base di un contratto, che rappresenta l'unico titolo che potesse giustificare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile per ottenere il decreto ingiuntivo chiesto e documentato dalla Cassa di Risparmio con gli estratti conto relativi ad un contratto bancario. N� pu� aver rilevanza contraria alle conclusioni della Corte di Appello l'omessa qualificazione del contratto bancario, perch� tale accertamento non competeva al Presidente del Tribunale ai fini della emanazione del decreto ingiuntivo, ma poteva agevolmente condursi sulla scorta della documentazione prodotta dalla Cassa di Risparmio a sostegno della propria domanda. Non possono, inoltre, utilmente invocarsi dalla ricorrente le successive vicende del decreto ingiuntivo, a seguito del giudizio di opposizione -in cui, pur confermandosi il decreto stesso, si dichiar� l'inesistenza della �Convenzione -perch�, com � stato deciso da questa S. C. (Cass. n. 1799 del 1962) la legge non distingue tra sentenze definitive e non definitive, di primo o dei gradi ulteriori di giurisdizione, confermate, riformate o cassate oppure aventi o meno efficacia di cosa giudicata, e tanto meno �onsente di ricercare se la conferma della sentenza sia avvenuta per motivi diversi dal richiamo alla convenzione su cui si � fondata la decisione di primo grado. Pertanto, era del tutto irrilevante, ai fini del presente giudizio, prendere in esame la sentenza emessa dal tribunale di Bolzano in sede di opposizione al decreto ingiuntivo sottoposto a tassa di titolo. Infondato � anche il secondo motivo del ricorso con il quale si sostiene la rilevanza, ai fini dell'accertamento dell'inesistenza della convenzione enunciata nel decreto ingiuntivo, dei provvedimenti del giudice del fallimento Brizzi, che, respinta la domanda di insinuazione al passivo del credito tributario della Finanza, aveva ammesso quello della Cassa come derivante da illecito. Infatti, i provvedimenti del giudice delegato sui crediti insinuati al passivo del fallimento spiegano la loro efficacia ed i loro effetti solo nell'ambito della procedura falli mentare, cosicch� essi, ove non diano luogo ad un giudizio di opposi zione e di accertamento in sede contenziosa, non acquistano autorit� di cosa giudicata e non precludono al creditore, che sia stato escluso in tutto o in parte dall'ammissione al passivo, di far valere le sue ragioni, quando ci� sia possibile, in sede ordinaria ed al di fuori del fallimento (Cass. n. 1004 del 1964). -(Omissis). 460 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 marzo 1967, n. 652 -Pres. Stella Richter -Est. Berarducci -P. M. Gentile (con.) -Girola (avv. Porto) c. Ministero Finanze (avv. Stato Conti). Imposta di successione -Accertamento -Primo accertamento dell'imponibile su denunzia o di ufficio -Ulteriore accertamento e liquidazione di imposta complementare o suppletiva -Ammissibilit�. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 5). Imposta di successione -Determinazione dell'attivo imponibile -Obbligo dell'Amministrazione di conformarsi ai criteri adottati dal contribuente nella denunzia del valore dei beni -Esclusione. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 5, 51). Imposta di successione -Passivit� deducibili dall'attivo -Aziende industriali e commerciali -Elementi passivi -Accertamento che dati elementi costituiscano passivit� -Costituisce giudizio di fatto Deduzione di passivit� aziendali non giustificate nei modi di legge Inammissibilit�. (c. p. c., art. 360; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45 succ. modiff.; d. 1. 26 settembre 1935, n. 1749, art. 11). Imposta di successione -Passivit� deducibili dall'attivo -Condizioni. (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45 succ. mod:iif.). In tema di imposta di successione, il primo accertamento dello imponibile, sia esso eseguito attraverso la denunzia dell'erede, o d'ufficio, d� luogo ad una liquidazione di carattere provvisorio, essendo all'Amministrazione finanziaria consentito di procedere, dopo la liquidazione dell'imposta principale, ad una ulteriore liquidazione di una imposta complementare o .di una imposta suppletiva (1). Il criterio seguito dal contribuente nella denunzia del 'Valore dei beni non 'Vincola l'Amministrazione finanziaria, la quale ha sempre il potere di rettificare, ai fini deU'accer:tamento, gli eventuali errori commessi dal contribuente nel calcolare il detto valore (2). Costituisce giudizio di fatto, non censurabile in Cassazione, l'accertamento che determinati elementi passi'Vi, denunciati come e oneri (1-4) Le passivit� e gli oneri aziendali nell'imposta di successione. I principi affermati nella dectsione in rassegna costituiscono esatta app�icazione della normativa in materia. La questione sottoposta all'esame della Corte riguardava l'esatta quelificazione giurtdica, ai fini tributari, di determinati e oneri,., indicati nella denuncia di successione come gravanti sull'azienda commerciale del defunto. Si trattava, precisamente, di pretese riserve per indennizzi dovuti PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 461 aziendali ,., e cio� come coefficienti negativi da calcolare per la determinazione del valore venale lordo di un'azienda, costituiscano, i!'-~~ce, passivit�, come tali detraibili dal valore lordo soltanto se giustificate nei modi di legge (3). L'art. 45 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, pone due imprescindibili condizioni perch� un debito possa essere ammesso in deduzione dall'asse ereditario. La prima � che il debito gi� esista, in modo incontroverso, al momento dell'apertura della successione e sia determinato nel suo ammontare; la seconda � che la dimostrazione dell'esistenza del debito sia offerta nei modi stabiliti dalla stessa legge (4). (Omissis). -Con l'unico mezzo di annullamento, denunciandosi falsa, erronea� ed equivoca applicazione dell'art. 45 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, in relazione all'art. 34 della stessa legge ed all'art. 11 del r. d. 26 settembre 1935, n. 1749, ali. B, sostanzialmente si assume: a) che la legge tributaria prevede la deduzione, dall'asse ereditario, dei debiti certi e liquidi, nonch� gli estremi della loro dimostrazione, mentre l'imposta suppletiva, di cui � causa, trae origine da una equivoca affermazione e pretesa, che cio� siano state detratte passivit�, o debiti certi e liquidi, non comprovati ai sensi di legge, mentre in realt� si tratta di oneri che non sono stati detratti nella\ parte passiva della denunzia di sue.cessione, in quanto che essi, essendo stata l'azienda commerciale e Impresa Umberto Girola ,. denunziata dall'erede nel suo valore complessivo in conformit� della perizia Zanella, tenuto, quindi, conto dei fattori positivi' e negativi, risultavano denunziati nella parte attiva della denunzia stessa, e, di conseguenza, non potevano costituire, e in effetti non hanno costituito, oggetto di detrazione da parte dell'Ufficio, come erroneamente presupposto ed a terzi, di penalit� per taTdiva consegna di opere appaltate e di perdite previste sui la,vori in corso al momento della successione. Il denunciante aveva m-ospettato tali e oneri ,. come coefficienti negativi da tenersi a calcolo per la determinazione del va:lore venale lordo dell'azienda ed aveva dedotto, quindi, il loro ammontare dal valore complessivo dei singoli elementi attivi aziendali. In sede di rilievo ispettivo si riconobbe, invece, che questi, c. d. oneri altro non erano che passivit� aziendali, non deducibili per�ch� non giustificate nei modi PTescritti dall'art. 45 della legge tributaria sulle successioni. Secondo il ricorrente, il supplemento d'imposta non avrebbe potuto essere elevato per due ragioni: perch� l'Ufficio aveva provveduto ad instau rare il giudizio di stima, conclusosi con il riconoscimento della congruit� della cifra denunziata, e doveva, perci�, 'ritenersi precluso ogni successivo accertamento in via suppletiva; e perch�, �Comunque, gli �oneri'" non essendo stati indicati nella parte passiva della denunzia, non potevano esser valutati alla stregua di passivit� eventualmente deducibili, ma sol 462 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO affermato dall'ispettore per procedere all'accertamento suppletivo; b} che, avendo l'Ufficio provveduto alla tassazione della cifra denunziata, come stabilito dall'art. 18 del reg. 23 dicembre 1897, n. 54{},<> e dall'art. 34 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, ed avendo lo stesso Ufficio fatto ricorso al giudizio o procedimento di estimazione, cosi come implicitamente risulta dall'avviso di accertamento di valore notificato il 15 novembre 1941, era preclusa ogni azione in via suppletiva; e) che, peraltro, la Corte di merito si � messa in contrasto con le precise norme di legge, le quali dispongono che, ove trattisi di aziende industriali e commerciali, la tassazione deve essere commisurata al loro valore venale in comune commercio, ed ha, altresl, errato quando ha affermato che la bonaria soluzione della tassazione pose in essere un concordato, in quanto, in realt�, a seguito delle disposizioni sull'abbuono sino ad un terzo a titolo di tolleranza, fu elevato il valore degli immobili ereditari, ma venne tenuto fermo il valore denunziato per l'azienda, essendo la differenza fra detto valore e quello accertato inferiore al terzo; d) che la Corte di merito ha, infine, errato quando ha ritenuto che gli oneri eventuali accertati dal perito Zanella fossero passivit� eventuali da non comprendersi nel valore venale dell'azienda, perch� non assimilabili agli oneri reali che rappresentano una causa preesistente al trapasso del bene, in quanto, al contrario, trattavasi di oneri veri e propri, che, essendo connessi ad eventi gi� verificatisi, non potevano non essere tenuti presenti nel procedimento di valutazione dell'azienda ed erano, quindi, insuscettibili di applicazione dell'art. 45 della legge tributaria, che riguarda la giustificazione delle passivit�. Tutte le anzidette censure sono prive di fondamento. tanto come coefficienti negativi da calcolare per la determinazione del valore venale lordo dell'azienda. Ambedue le tesi erano chiaramente infondate. L'Amministrazione linanziaria, dopo la notifica del primo accertamento d'imposta, ha sempre il potere di procedere, prima della scadenza del termine di prescrizione, ad un secondo accertamento, che rettifichi, completi o integri l'accertamento precedente. Si tratta di una potest� istituziOinale della Finanza, che non pu� certo subire limitazioni fuori dei casi espressamente contemplati dalla legge. Quanto, poi, al secondo punto, � chiaro che la Finanza non pu� in alcun modo esse'l'e tenuta ad attenersi ai criteri valutativi prospettati dal contribuente. Il fatto che nella denuncia di successione gli e onerri � erano esposti, nella parte attiva, come elementi negativi influenti sulla valutazione del cespite, e non nella ;parte passiva, non aveva, perci�, assolutamente alcuna rilevanza. La Finanza aveva indubbiamente il potere e il dovere di riesaminare, in base ad una obiettiva indagine di fatto ed a una corretta interpretazione della legge, la qualificazione dei c. d. oneri; e, una volta riconosciuto che, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 463 Innanzi tutto, quanto alla censura sub b), che va esaminata con precedenza per l'evidente suo carattere assorbente, va osservato cJ:i~1< in tema di imposta di successione, il primo accertamento dell'imponibile, sia esso eseguito attraverso la denunzia dell'erede, o d'ufficio dall'Amministrazione finanziaria, d� luogo, come chiaramente si argomenta dalla norma dell'art. 5 della legge tributaria sulle successioni, approvata con il r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, ad una liquidazione di carattere provvisorio, essendo alla stessa Amministrazione consentito di procedere, dopo la liquidazione dell'imposta principale, ad una ulteriore liquidazione di una imposta complementare, nella ipotesi in cui il nuovo accertamento tragga origine da una mancata o insufficiente enunciazione di dati da parte del contribuente, o di una imposta suppletiva, nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il nuovo accertamento sia� determinato da un errore od omissione in cui sia incorso l'ufficio liquidatore, cio� da una causa a questo imputabile. Ci� importa che I'Amministrazione finanziaria, dopo la notifica, al contribuente, del primo accertamento di imposta, ha il p�tere di procedere, prima che il termine di prescrizione sia decorso, ad un secondo accertamento, che completi o integri l'accertamento precedente. Conseguentemente, non v'ha dubbio che, nel caso in esame, il supplemento ispettivo fosse legittimo, essendo esso giustificato dal fatto di avere l'Ufficio del Registro di Domodossola ammesso in detrazione, dall'attivo dell'azienda, l'importo di nove milioni di lire relativo ai cosiddetti oneri eventuali. Ci� premesso, e passando all'esame della censura sub a), devesi osservare che � principio affatto ovvio che il criterio seguito dal contri in realt�, si trattava di vere e proprie passivit�, doveva e poteva applicare la norma (art. 45), che alle passivit� si riferisce fissando le condizioni ne cessarie in ogni caso per la loro deducibilit�, siano esse esposte nella de nuncia per quello che sono, o siano, invece, camuffate sotto arbitrarie denominazioni di comodo. Quanto al merito della questione controversa, � oppo!l'tuno richiamare, anzitutto, le disposizioni di legge che regolano la materia. L'art. 11 del d. 1. 26 settembre 1935, n. 1749 stabilisce che le aziende industriali e commerciali comprese nelle successioni � devono essere distintamente denunziate, nei singoli elementi di cui constano, compreso il valore di avviamento, nella parte attiva della denuncia, e le passivit� devono essere denunziate, nei loro singoli elementi, nella parte passiva della denunzia e giustificate nei modi vigenti�. (Per la ribadita esigenza di una tale giustificazione secondo le norme della legge tributaria sulle successioni, cfr. la recente 1. 31 ottobre 1966, n. 948, art. unico, che sostituisce il primo ed il secondo .comma dell'art. 32 della legge organica). L'art. 15 del d. I. 7 agosto 1936, n. 1639 dispone, poi, fra l'altro, che l'imposta di successione concernente aziende industriali e commerciali deve essere commisurata " sul valore venale in comune commercio al giorno del rtrasferimento �. 464 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO buente nella denunzia del valore dei beni, ai fini della determinazione di tale valore, non vincola l'Amministrazione finanziaria, la quale, avendo il potere di controllare la fedelt� della denunzia e, qufodi, se il valore denunciato corrisponde a quello effettivo, ha, conseguentemente, anche il potere di rettificare, ai fini dell'accertamento, gli eventuali errori commessi dal contribuente nel calcolare il detto valore. Nel caso specifico, pertanto, l'Amministrazione finanziaria era libera di accertare in sede ispettiva, se i cosiddeti oneri eventuali costituissero oneri aziendali propriamente detti, cio� coefficienti negativi da calcolare per la determinazione del valore venale lordo dell'azienda, cosl come li avevano calcolati il contribuente nella denuncia e l'Ufficio del Registro di Domodo~sola nel primo accertamento, o non fossero, invece, passivit� aziendali, da trattare, quindi, come tali ai fini della detrazione dal valore dell'azienda. Restano, pertanto, le censure sub e) e d), con .cui si ripropone, sostanzialmente, la questione fondamentale della causa, che ha appunto ad oggetto la qualificazione dei cosiddetti oneri eventuali e, quindi, la loro detraibilit�, o non, d.al valore dell'asse ereditario oggetto della imposta. Su tal punto la Corte di merito, dopo aver rilevato che gli oneri in esame consistevano in riserve per indennizzi, penalit� per tardive consegne di opere, perdite sui lavori dipendenti da variazioni dei costi di materiali e della mano d'opera, cio� in passivit� aziendali che, secondo l'assunto del perito estimatore, dovevano essere portate in deduzione dalla consistenza patrimoniale, perch� prevedibili in conti- Dal coordinamento delle due norme risulta, evidentemente, che vanno tenuti nettamente distinti gli elementi aziendali attivi (ivi �compreso l'avviamento), e le passivit�, e che i pTimi devono essere valutati secondo il loro valore venale in com.une commercio. � chiaro che nella determinazione di questo 'l.?a!ore venale non poss()lllo venire in considerazione le passivit� giustificate a norma dell'art. 45, che, altrimenti sarebbero valutate due volte; n�, ovviamente, le passivit� non giustificate. Gli elementi aziendali attivi, vanno, qu1ndi, valutati come se non esistesse passivo; il passivo, poi, va ammesso in deduzione (eventualmente, anche per un ammontare eccedente il valore dell'attivo) soltanto se rigorosamente giustificato a norma dell'a:rt. 45. La legg.e non ammette (ed � chiaro lo scopo di evitare facili frodi) che queste due distinte fasi del procedimento di valutazione vengano pretertme�sse e si attribuisca senz'altro all'azienda un valore complessivo netto, nel quale sia conglobato ogni elemento attivo e passivo. Ci� premesso, nella -specie si trattava di stabilire se gli � oneri > denunciati costituissero o non vere e proprie passivit�. La Corte ha riconosciuto trattar.si �di un mero giudizio di fatto, non censurabile in Cassazione. Accertato, per�, definitivamente, che di passivit� si trattava, non poteva ovviamente non appU.carsi l'art. 45. PARTE I~ SEZ. V~ GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 465 nuazione della gestione dell'azienda, ha affermato che, in sostanza, si trattava non gi� di oneri connaturati con la organizzazione--della azienda e sicuram�nte incidenti sull'entit� del suo va�ore patrimoniale (quali, ad esempio, le indennit� di anzianit� maturate a favore dei dipendenti), bensi di debiti futuri ed eventuali, semplicemente ipotizzati, posto che il loro concretarsi in debiti certi e liquidi era considerato in funzione della continuazione dell'azienda ed era subordinato alla effettiva domanda di indennizzo degli aventi diritto, o al verificarsi di determinati eventi. Ora, non v'ha dubbio che, ci� affermando, la Corte di merito abbia emesso un giudizio di fatto, che, essendo congruamente motivato, senza alcun vizio logico, non � censurabile in questa sede di legittimit�. E se cosi �, deve concludersi � che la Corte di merito non ha errato neppure in punto di diritto quando, dopo aver rilevato che gli anzidetti e oneri ", costituendo nient'altro che passivit�, andavano, per effetto dell'art. 11 del r. d. 26 settembre 1935, n. 1749, all. B, denun ,ciati, come elementi a s� stanti, nella parte passiva della denunzia, ha affermato che, trattandosi di passivit� non ancora esistenti all'atto della apertura della successione e, comunque, non comprovate nei modi di legge, non potevano formare oggetto di detrazione dal valore della azienda. Cosi decidendo, la Corte di merito ha fatto, invero, retta applicazione della norma dell'art. 45 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270. Tale norma, infatti, ammette in deduzione dall'asse ereditario soltanto i debiti certi e liquidi e legalmente esistenti al momento dell'apertura� della successione >, che siano rigorosamente comprovati nei modi nella Ilricor11ente aveva prospettato una singolare interpretazione dell'art. 45, secondo la quale questa norma riguarderebbe soltanto i debiti certi e liquidi al momento della successione, mentre i debiti non certi e non liquidi resterebbero del tutto fuori del suo ambito di applicazione. M~ � evidente l'inconsistenza di un simile assunto, giustamente respinto \ dalla Corte. '\, Ld'art. 4b5ili~i rifehrisce indubbiam~t~ adtedutte. le padssi~t� eredit~e, e, , quan o sta sce c e " sono ainineSSl m � uz1one a11asse ereditario i � debiti certi e liquidi"� non intende, certo, delimitare il proprio ambito di \ applicazione, ma intende escludere, proprio, che i debiti incerti o illiquidi \possano esser presi, in alcun modo, in considerazione. 1 Sarebbe assurdo, infatti, che un debito, non provato nei modi del. �l'art. 45, venisse escluso dal passivo deducibile, se certo e liquido, e fosse, invece, pienamente deducibile, se incerto e illiquido. Senza �considerare, poi, che una conferma testuale dell'applicabilit� dell'art. 45 a tutte le passivit� si ricava dalle disposizioni 'eccezionali, contenute nello stesso articolo, che ammettono in deduzione alcuni debiti non attuali o non liquidi (debiti verso pubbliche amministrazioni: comma terzo; debiti per indennit� di anzianit� e simili: comma sesto). M. CONTI 10 466 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stessa norma specificati. In altri termini, detta norma, diretta ad evitare la possibilit� di frodi fi�scali, pone due imprescindibili condizioni perch� un debito possa essere ammesso in deduzione dall'asse ereditario; la prima � che il debito gi� esista, in modo incontroverso, al momento dell'apertura della successione, e sia determinato nel suo ammontare; la seconda � che la dimostrazione dell'esistenza del debito sia offerta nei modi stabiliti dalla stessa legge (ad esempio, l'esistenza dei debiti di commercio non comprovati da atto di data certa, risultante in uno dei modi di cui all'art. 2704 c. c., deve essere giustificata con la produzione dei libri di commercio del debitore). Nel caso di specie non ricorreva la prima condizione, in quanto trattavasi di debiti che, cosi come ritenuto in linea di fatto dalla Corte di merito, non erano ancora venuti ad esistenza all'atto dell'apertura della successione, e, come logica conseguenza, non ricorreva neppure la seconda condizione, che presupponeva la prima. Onde, non si vede come la Corte di merito avrebbe potuto, in diritto, adottare decisione diversa da quella adottata. -(Omissis). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 maggio 1967, n. 808 -Pres. Favara -Est. Saja -P. M. Gentile (diff.). -Ente Sviluppo agricolo -E.S.A. -(avv. Stato Del Greco) c. De Marco ed altri (avv. Sorrentino) e Impresa Rizzo (avv. Pallottino). Arbitrato -Compenso agli arbitri -Liquidazione globale del Presidente del Tribunale -Natura inscindibile. (art. 814, 20 comma, c. p. c.; art. 331 c. p. c.). Arbitrato -Compenso agli arbitri -Provvedimento di liquidazione Carattere decisorio -Impugnabilit� per cassazione ex art. 111 della Costituzione. (art. 814, 2� comma, c. p. c.; art. 111 Costituzione). Arbitrato -Compenso degli arbitri -Procedimento di liquidazione innanzi al presidente del Tribunale -Necessit� del ministero di di fensore. (art. 814, 2� comma, c. p. c.; art. 82, 30 comma, c. p. c.). Quando Za domanda di liquidazione del compenso � proposta congiuntamente ed indistintamente dai componenti del collegio arbitrale, e quando del pari cumulativamente e globalmente � disposta la liquidazione, il procedimento ha carattere inscindibile. In tal caso non sono configurabili rispetto alla prestazione oggetto del provvedimento di liquidazione tante obbligazioni parziarie quanti sono gli arbitri, andando la somma liquidata ripartita a maggioranza dal collegio arbitrale (1). Il provvedimento di liquidazione del compenso agli arbitri emesso dZa Presidente del Tribunale ha carattere decisorio. Esso pertanto � impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (2). Nel procedimento di liquidazione del compenso gli arbitri sono privi di jus postulandi. La relativa domanda, se proposta senza ministero di difensore, � radicalmente nulla (3). (1-3) -A) Ben poco � da dire a commento della sentenza, articolata sul filo di una motivazione sempre tersa ed ineccepibile. 468 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -In esito ad appalto-concorso, indetto per la costruzione di numerose case per assegnatari della riforma agraria in Sicilia, fu stipulato tra l'Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (E.R:A.S.) e l'impresa Rizzo, in data 16 dicembre 1956, un contratto di appalto per la costruzione di 478 case ed annessi rurali, per un importo complessivo molto rilevante. L'impresa si obblig� ad eseguire i lavori alle condizioni e norme del Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, ed a quelle del Capitolato speciale. L'appalto subi molteplici vicende e diede luogo a contestazioni tra l'ERAS e l'impresa Rizzo, la quale con atto 11 febbraio 1965, notific� all'ERAS domanda di arbitrato chiedendo, in via principale, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'ente committente, ed in via subordinata, il risarcimento dei danni per il ritardo nella consegna dei lavori e le onerose modificazioni apportate ai progetti, danni precisati in lire 2.339.639.287. L'Eras, con atto 1� marzo 1965, rifiutava la competenza arbitrale, richiamandosi all'art. 47 del capitolato generale di appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. L'impresa Rizzo promuoveva gli atti necessari per la nomina del collegio arbitrale, che risultava costituito dai signori dott. Angelo de Marco, dott. Giuseppe Potenza, dott. Luigi Pisano Giunta, dott. Cesare Valle, dott. Antonio Franco, componenti, e dott. Vitaliano Scioscia, segretario. Relativamente alla prima massima pu� notarsi che l'inscindibiiLit� della lite era effetto della unicit� o correalit� del credito degli arbitri, deiterminata dai principi generali in materia, non solo non derogati ma espressamente confermati nel.la specie dalla domanda e dall'ordinanza di liquidazione. Quanto ai principi generali, la Corte Suprema gi� aveva avuto modo di ricordare che, nell'arbitl"ato collegiale, il mandato conferito agli arbitri di decidere, � necessariamente unico ed indivisibile per la natura stessa della funzione esercitata. All'unicit� del mandato doveva fare riscontro l'unicit� del compenso e l'unicit� dell'obbligazione relativa (4 marzo 1936, n. 751, in Riv. pubb. app., 1936, I, 406). La decisione riguardava un arbitrato privato, ma sembra evidente che gli stessi concetti andavano affermati con ancora maggior vigore per l'arbitrato pubblico, in cui gli arbitri non sono scelti dalle parti, ma risultano designati per legge. B) L'eccezione di inammissibilit� del ricorso per difotto di carattere decisorio nell'ordinanza di liquidazione, era stata dai controricorrenti prospettata sotto un primo profilo, relativo alla natura monocratica dell'organo che l'aveva emanata~ organo che, istituzionalmente, � nell'impossibilit� di emettere sentenze. L'eccezione non era nuova. Infatti la Corte Suprema con sentenza 5 maggio 1951, n. 1061 (in Giur. cornpl. cass. civ., PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 469 Il collegio arbitrale, costituitosi con verbale del l8 gennaio 1966, dava corso al giudizio arbitrale, che si concludeva con lodo del Cc9.1uglio 1966, reso esecutivo dal Pretore di Roma nella stessa data. Ritenuta la propria competenza e rigettate le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'ERAS, il collegio arbitrale, in parziale accoglimento della domanda, condannava l'ERAS al pagamento di Lire 1.070.706.500 a favore dell'impresa Rizzo, dichiarava compensate per met� le spese della lite e condannava l'ERAS al pagamento dell'altra met�. Intanto, in pendenza del procedimento arbitrale, con citazione 19 aprile 1966, di cui non era data comunicazione al collegio arbitrale, l'ERAS aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo l'impresa Rizzo perch� fosse dichiarata la decadenza della stessa dal diritto di far valere le pretese avanzate con la domanda arbitrale, non avendo riassunto e proseguito la lite nei modi e termini precisati nell'art. 47 del d.P.R. 16 luglio i-962, n. 1063. Con ricorso presentato il 19 luglio 1966, gli arbitri chiedevano al Presidente del Tribunale di Palermo di procedere, a norma dell'art. 814, 20 comma, cod. proc. civ. alla liquidazione delle spese e del compenso ad essi dovuto. Il Presidente adito, sentiti l'impresa Rizzo e l'Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A.) succeduto nel frattempo all'E.R.A.S., con ordinanza 19 agosto 1966, provvedeva alla liquidazione richiesta. Contro questa ordinanza, notificata in forma esecutiva il 30 agosto 1966, ha proposto ricorso per cassazione l'E.S.A. con atto notificato 1951, III, 376) aveva considerato tale profi.lo nel dichiarare inammissibile il ricorso contro � l'o.rdinanza presidenziale non impugnabile " di liquidazione del compenso al sequestratario dei beni soggetti ad avocazione per profitti di regime (d.1. 26 marzo 1946, n. 134, e d. 1. 19 novembre 1946, n. 392). Per� la stessa Corte Suprema, dopo aver con la nota decisione 20 luglio 1953, n. 2593 (in Foro it.� 1953,I, 248) corretto l'interpretazione fino allora data all'art. 111 della Costituzione, conferendo ana norma portata pi� ampia, con sentenza 26 aprile 1961, n. 935 (in Giust. civ., 1961, I, 1172) radicalmente aveva mutato orientamento, riconoscendo impugnabile anche ordinan~e del genere, per l'indubbio loro contenuto decisorio, a nulla rilevando che fossero emanate da un organo privo -secondo il codice di rito -della potest� di pronunaiare sentenze. Infatti, una volta affermato che la locuzione costituzionale si riferisce a tutti i PifOVvedimenti aventi il carattere ed il contenuto sostanziale di �sentenza" (e cio� ai provvedimenti decisori irrevocabili, ed in quanto tali suscettibili di incidere definitivamente sui diritti delle parti), non pu� contestar�si l'impugnabilit� anche dei provvedimenti per i quail.i la legge prevede la forma dell'ordinanza o del decreto. :&: inconferente che il presidente del tribunale non possa pronunciare sentenze: quanto conta � se ~'ordinanza o il decreto rism-vati alla sua competenze ed oggetto di contestazione, siano assimilabili per contenuto ed effetti ad una sentenza. Ed infatti, con sentenza 5 ottobre 1963, n. 2650 (in Foro it.. 1963, I, 1876), 470 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il 28 ottobre 1966 a tutti i componenti il collegio arbitrale, tranne che al dott. Luigi Pisano Giunta, risultato trasferito dalla sua residenza, nei confronti del quale la notificazione � stata eseguita, a'cnorrna dell'art. 143 c. p. c. il giorno 5 novembre 1966. Al ricorso, affidato a quattro mezzi di censura, resistono con controricorso tutti gli arbitri e l'impresa Rizzo. -(Omissis). Viene preliminarmente eccepito che la notificazione del ricorso nei confronti del dott. Pisano Giunta sarebbe stata eseguita non solo invalidamente, perch� non ricorrevano le condizioni dell'applicabilit� dell'art. 143 c. p. c., ma anche successivamente alla scadenza del termine stabilito dalla legge (il provvedimento impugnat9 � stato notificato il 30 agosto 1966, mentre la notificazione del il'icorso per cassazione � avvenuta il 5 novembre successivo) sicch� il provvedimento sarebbe divenuto cosa giudicai;a nei suoi confronti. L'eccezione non � per� fondata. Al rigual'do risulta preliminare ed assor:bente il rilievo che, allorquando la domanda per il rimborso delle spese e dell'onorario viene proposta al presidente del tribunale congiuntamente e indistintamente dai componenti del collegio arbitrale, e del pari, cumulativamente e globalmente (come nella specie) � disposta la liquidazione, il relativo procedimento, la cui natura contenziosa sar� in prosieguo chiarita, ha carattere inscindib�le e pertanto � soggetto alla disciplina stabilita nel la Corte Suprema aveva gi� riconosciuto l'impugnabilit� per violazione di legge del provvedimento presidenziale (anche esso definito ordinanza non impugnabile) emesso ai sensi dell'art. 825, u.c., c.p.c. E pi� di recente (14 febbraio 1966, n. 445, in Foro it., 1966, I, 644) sempre al fine di decidere dell'impug1Ilabilit� o meno di Ul1l provvedimento emesso con ordinanza, dopo essersi riaffermato in qual senso vada inteso il criterio della prevalenza della .sostanza sulla forma, la Cassazione ba ribadito e contrapposto proprio il diver,so sistema da seguire nell'interpretazione delle norme oridinade e del precetto costituzionale. Cosl riconoscendo per l'ammissibilit� di una impugnazione prevista dalle prime (neJ. caso considerato, il regolamento di competenza) la necessit� dell'esistenza dei presupposti formali e rituali dalle stesse precisati, e negando questa necessit� relativamente al ricorso ex art. 111 della Costituzione. C) Chiarita, dunque, l'ir�rilevanza della natura monocratica o collegiale del giudice (dovendosi guardare al carattere decisorio del provvedimento ed al :fatto se sia o meno soggetto a reclamo o a particolari mezzi di gravame), andava deciso se l'ordinanza in questione avesse tale carattere, posto che la legge la dichiara non impugnabile. La decisoriet�, come � noto, � la nota peculiare della giurisdizione contenziosa; che ha la funzione di accertare la concreta volont� di legge in una situazione di interessi contrapposti, e di procedere alla regoiJ.amentazione giuridica del rap PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 471 l'art. 331 cod. proc. civile. Rispetto alla prestazione, che forma oggetto del provvedimento presidenzia::t.e, non � invero, anzitutto configy.rnbile a favore degli arbitri un'obbligazione solidale attiva, giacch� nel nostro sistema positivo la solidariet� attiva, a differenza di quella passiva non si presume, ma ricorre soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dalal volont� delle parti, nei quali non rientra l'ipotesi in esame; n� sono configurabili tante obbligazioni parziarie quanti sono gli arbitri, nel senso che ad ognuno di costoro spetti una quota aritmetica della somma liquidata, dato che questa va invece ripartita dallo stesso collegio arbitrale, a maggioranza, tenendosi equamente conto del lavoro da ciascuno prestato e dalle spese singolarmente sopportate (cfr. Cass., 9 aprile 1953, n. 909). Conseguentemente la notificazione ad una delle parti del ricorso per cassazione successivamente alla scadenza del termine, come la stessa omessa notificazione non determina nei confronti di essa il passaggio in giudicato del provvedimento, essendo applicabile la .disciplina contenuta nel cit. art. 331 c. p. c. La dedotta nullit� poi della notificazione del ricorso, perch� irregolarmente eseguita a norma dell'art. 143 c. p. c. � stata sanata dalla costituzione in giudizio del dott. Pisano Giunta, sicch� il contradittorio risulta comunque regolare nei confronti di tutti gli arbitri. Hanno eccepito inoltre, i ricorrenti l'inammissibilit� del ricorso perch� il provvedimento, con cui il presidente del tribunale provvede porto mediante l'attribuzione ad una delle parti di un determinato bene (Sez. Un., 14 aprile 1965, n. 684). All'attribuzione � immanente la defini tivit�, che sopragg.iunge con il giudicaito, fa cui forza autorizza la concreta realizzabilit� del bene anche in vi:a esecutiva. Quindi, se il ricorso al presidente del tribunale, ai sensi del secondo comma dell'art. 814 c. p. c., � correlativo ad un'attivit� prestata dagli ar bitri; se ha per oggetto un compenso per l'opera intellettuale dagli stessi fornita per dirimere una controversia; se � diretta ad ottenere la deter minazione del corrispettivo cui le parti sono tenute, non � possibile con testare carattere decisorio ad un provvedimento (esplicitamente dichia rato dalla legge non impugnabile e titolo esecutivo) che fissa in ammon tare indiscutibile l'entit� della prestazione dovuta ai richiedenti, ne attri buisce definitivamente la titolarit� e ne autorizza l'immediata riscossione con ogni mezzo. Come � evidente, tutti gli elementi propri della funzion~ contenziosa sono ben presenti nel procedimento in questione nel provve dimento che lo conclude. D) Per principio generale la legge nega alle parti la capacit� di azione processuale. L'atto di volont� diretto ad ottenere una pronuncia giurisdizionale, non pu� non essere malilifestato che a mezzo di un difensore munito di procura. Quando il difensore manchi, l'atto � radicalmente 472 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLf' STATO alla liquidazione dell'onorario e delle spese a favore degli arbitri, non avrebbe cara~tere decisorio e non potrebbe essere perci� impugnato con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione. Anche tale eccezione non � fondata. Infatti, il provvedimento del giudice ha natura decisoria e costituisce perci� esplicazione della giurisdizione contenziosa, quando ha per oggetto la dichiru-azione del diritto obbiettivo nel caso concreto, al fine di risolvere imperativamente un conflitto di interessi. Questo non sorge da una contestazione della pretesa, contestazione che pu� anche mancare, bensl dalle contrapposte ;posizioni giuridiche sostanziali alle quali � sempre immanente un cont'rasto di interessi che trova appunto nella pronuncia autoritativa del giudice, suscettibile di divenire cosa giudicata, il suo definitivo componimento. Il provvedimento non ha invece carattere decisorio e attiene quindi alla c. d. giurisdizione volontaria, quando non � diretto a risolvere un conflitto di interessi al fine dell'attribuzione di un bene, ma a integrare l'attivit� privata per la costituzione di nuovi rapporti giuridici ovvero per lo svolgimento di quelli gi� esistenti. La c. d. giurisdizione volontaria -inter volentes -� caratterizzata dalla mancanza di un contrasto di interessi e trova il suo fondamento nell'esigenza avvertita dal legislatore di limitare .l'attivit� negoziale privata, subordinandola nella sua validit� o nella sua efficacia all'intervento dell'organo pubblico giurisdizionale, al fine di una tutela di determinati privati interessi apparsi meritevoli di una particolare protezione. Dal che discende, ed insanabilmente nullo per difetto di un fondamentale pr�supposto processuale (Cass., 28 maggio 1965, n. 1082; id., 11 ottobre 1957, n. 3740). Il principio non si .a:PPlica �solo ai procedimenti innanzi ai conci.Uatori (art. 82, primo comma, c. p. �c.), pu� essere derogato in quelli che si svolgono innanzi ai pretori (art. cit., .second.o com.ma), mentre innanzi ad ogni altro giudice deve essere tassativamente osservato, a meno che li.a stessa legge non disponga dive:r:samente (art. cit., terzo comma). Di �eccezioni la legge processuale prevede unicamente quella di cui all'art. 86 (difesa personale degli avvocati e procuratori), quella di cui all'art. 462 (controversie in materia di previdenza ed assistenza), e quella di cui all'art. 707 (procedimento di �separazione dei coniugi). Nessuna di queste eccezioni ricorll'eva nella specie. Per di pi� sembra opportuno 110 talre la stretta relazione tra J.'alrt. 81 e l'art. 125 c. p. c., ed il testuale tenore di quest'ultima disposizione, secondo cui: � salvo che la legge disponga diversamente, la citazione, il ricorso, la �comparsa, il controricoriso, iil pre cetto, debbono ... tanto nell'originaie quanto nelle copie da notificare essere sottoscritti dalla parte se essa sta in giudizio pe1�sonaLmente oppure da! difensore �. Quindi, qualunque procedimento che secondo La Legge processuale si inizi con ricorso, per essere valido deve dsultarre sottoscritto da un difen ' ' . I . PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 473 tra l'altro, come altra nota caratterizzante di essa sia l'insuscettibilit� del provvedimento di volontaria giurisdizione, a differenza di 9-'!~llo decisorio, di divenire cosa giudicata e la sua revocabilit� in ogni tempo, espressamente sancita dall'art. 742 cod. proc. civile, salva la tutela dei diritti dei terzi di buona fede. Al lume di tale criterio discretivo, necessariamente sintetico e circoscritto a quanto qui interessa, senza che sia possibile e comunque necessario di affrontare i delicati problemi posti sui vari punti da autorevole dottrina, questa Corte Suprema ha gi� ritenuto l'impugnabilit� con il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, non solo del provvedimento con cui sono liquidati gli onorari e le competenze a favore degli avvocati e procuratori in base agli art. 29 e 30 della 1. 13 giugno 1942, n. 794, ma anche di quello con cui si procede alla liquidazione del compenso al curatoce del fallimento (cfr. tra le altre: sent. 13 aprile 1965, n. 676) e alla persona incaricata della vendita all'incanto nell'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 83 delle disposizioni di attuazione al cod. proc. civile (sentenza 18 maggio 1954, n. 1573). Analogamente � da ritenere per quanto concerne il provvedimento con cui il presidente del tribunale provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese agli arbitri, dato che esso ha la funzione non gi� di apprestare una cooperazione all'attivit� giuridica privata, bensi di risolvere il conflitto di interessi �relativo al quantum debeatur e immanente nelle stesse posizioni giuridiche contrapposte di creditore (arbitri) e di debitori (parti del procedimento arbitr,ale): provvedimento che ha perci� carattere autoritativo, costituendo titolo esecutivo contro le parti del procedimento arbitrale (art. 014, ultimo comma, c. p. c.) ed � suscettibile di divenire cosa giudicata, restando sore, a meno che la legge istessa non disponga diversamente. Il procedimento di oui all'art. 814 c. p. c. si inizia, appunto, con ricorso e non prevede eccezione alla disposizione generale. La sentenza accenna ad un'autorevole con�ente dottrinale secondo cui gli artt. 82 e 83 c. p, c. devono essei'e riferiti a tutti i procedimenti came rali, anche di voloniaria giurisdizione. L'opinione � deJ.l'ANDRIOLI (Comm., 1964, IV, pag. 435), che in proposito testualmente afferma: � L'argomento dello stare in giudizio non �CompatibiJe con l'agire in camera di consiglio, � labile e destinato a naufragare di fronte Ml'inserzione dell'art. 75 tra le disposizioni generali del primo libro e, come tale, non giustifica la ten denza, diretta a negare la necessit� del patrocinio nelle procedure came rali avanti i giudici ieui le parti non possono, ai sensi degli artt. 82 e 83, adire di persona. Chiunque consideri la gravit� delle conseguenze di non pochi procedimenti camerali e la �scarsa attenzione che la pi� parte dei giudici vi dedica, non pu� dubitare de�11'opportunit� dell'opera del difen sore legale �. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 474 sicuramente escluso qualsiasi potere di revoca o modificazione da parte dello stesso giudice che lo ha emesso. Trattandosi quindi di provvedimento decisorio, che � pure'"definitivo, in quanto esso non � soggetto a particolari mezzi di impugnazione ovvero a reclamo e che non trova altro rimedio diverso nella legge, deve ritenersi ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, perch� tale norma concerne anche i provvedimenti, che hanno fa forma esteriore di ordinanza o decreto, emessi con il procedimento di camera di consiglio da giudici monocratici o collegiali; sempre che abbiano i suddetti requisiti della decisoriet� e della definitivit�, con la conseguenza che -se si negasse il ricorso per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 della Costituzione -la situazione delle parti soccombenti non troverebbe altro diverso rimedio, e ne risentirebbe un pregiudizio insanabile (Cass., 17 luglio 1965, n. 1606; 27 marzo 1965, n. 531, ed altre). Dal resistente Rizzo � stata anche eccepita l'improcedibilit� del ricorso .perch� � stata esibita dalla ricorrente Amministrazione il lodo arbitrale in copia non autenticata dal cancelliere n� redatta in carta da bollo. Tale rilievo, �, per�, evidentemente infondato. Com'� giurisprudenza costante, infatti, l'improcedibilit� del ricorso per cassazione pu� essere determinata soltanto dal mancato deposito, al quale � da equiparare quello in copia sprovvista di autenticit� o fiscalmente iNegolare, di quegli atti e documenti dei quali sia indispensabile l'esame ai fini della pronuncia sui dedotti mezzi di censura. Nel caso in esame, invece, detto documento risulta completamente superfluo, concernendo il gravame soltanto il provvedimento di liquidazione agli arbitri dell'onorario e delle spese, sicch� il Collegio � in condizione di decidere senza tenere conto del documento medesimo. Ci� posto, rileva la Corte che con il primo mezzo il ricorrente E.S.A. denunciando la violazione degli artt. 82 e 125 c. p. c. in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice, sostiene la nullit� radicale del .provvedimento impugnato perch� il ricorso al presidente del tribunale per la liquidazione dell'onorario e delle spese doveva essere presentato, non gi� personalmente dagli arbitri, come � stato fatto, bens� a ministero di un procuratore legale. La censura � fondata. Giova anzitutto notare che tutte le norme del libro primo del codice di procedura civile, nel quale sono comprese le disposizioni sul patrocinio (artt. 82, 83 c. p. c.), hanno carattere generale e concernono perci� tutti i procedimenti, compresi quelli speciali per cui � prescritto il rito della camera di consiglio, salvo che risultino incompatibili con la disciplina propria e particolare di qualcuno di essi. Sarebbe qui superfluo esaminare se la previsione di dette disposizioni debba essere PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 475 riferita a tutti i procedimenti camerali, come viene autorevolmente sostenuto da una corrente dottrinale, senza potere distinguere tra. ql;lelli contenziosi e gli altri di volontaria giurisdizione; giacch�, pure accedendo all'opinione pi� restrittiva sul rilievo che la legge, usando la espressione � stare in giudizio � abbia inteso riferirsi soltanto ai procedimenti con parti contrapposte, consegue l'applicabilit� delle indicate disposizioni a tutti i procedimenti camerali contenziosi, tra i quali, rientra, come gi� si � visto, quello in questione. Nessuna incompatibilit�, invero, pu� riscontrarsi tra tali procedimenti e la disciplina dettata in tema di patrocinio dagli artt. 82 e 83 c. p. c., dato che questa si fonda sulla normale inidoneit� della parte a provvedere adeguatamente allo svolgimento della difesa e al compimento degli atti processuali, sicch�, a tutela dell'interesse individuale e di quello pubblico al buon andamento della giustizia, la legge impone alle parti, salvo che per procedimenti di minor rilievo (quelli innanzi i conciliatori e condizionatamente quelli avanti il pretore) di ricorrere all'opera di professionisti legali, i quali provvedano a compiere in loro nome le attivit� processuali necessarie e compariscano innanzi il giudice per esporre le loro ragioni: la ratio del precetto legislativo sussiste egualmente anche rispetto ai procedimenti camerali contenziosi, i quali esigono del pari quella tecnica giuridica che solo i professionisti legali posseggono e possono importare conseguenze non meno gravi di quelle conseguenti a un procedimento ordinario. N� � possibile consentire nella distinzione proposta dalla difesa dei resistenti, la quale in base alla dizione letterale dell'art. 82, 30 comma, c. p. c. (� salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti davanti ai tribunali e alle corti di appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente > ), sostiene che tale norma non sarebbe applicabile quando, come nella specie, la cognizione non spetta collegialmente al tribunale o alla corte di appello : � evidente, infatti, come decisivo in proposito sia l'ufficio giudiziario adito, indipendentemente dalla circostanza che si debba provvedere collegialmente ovvero mezzo di un organo monocratico semplice, come il presidente del tribunale o della corte di appello. Merita per� di essere chiarito per un'esatta delimitazione del prin~ ipio accolto, che il citato art. 82, a-o comma c. p. c., allorquando subordina la possibilit� di deroga alla regola generale dell'obbligatoriet� del patrocinio ad una diversa disposizione di legge, non esige pure che tale disposizione sia espressa, sicch� l'onere non sussiste non solo in presenza di un'apposita norma (es. art. 86, c. p. c. di cui �, per altro pacifico che non ricorre, comunque il caso nella specie: artt. 462, 707 c. p. c.), ma anche se l'esclusione di esso possa ricava�rsi in base ai normali criteri d'ermeneutica. Il che indubbiamente ricorre ad esempio per il curatore del fallimento, per il consulente tecnico, per 476 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il custode di beni pignorati o sequestrati, per la persona incaricata della vendita �a nocma del citato art. 83 delle disposizioni di attuazione al codice civile, e, in genere, per tutte quelle persone, la cui domanda di liquidazione del compenso costituisce l'atto terminale delle attribuzioni inerenti all'ufficio, loro affidato dallo stesso giudice e da loro svolte (e nel contempo un momento del procedimento nel quale tali attribuzioni sono state esercitate), sicch� la proposizione di essa rientra nei poteri dalla legge conferiti con il conseguente e necessario conferimento del ius postulandi. Alle persone titolari degli uffici anzidetti per� non possono essere equiparati gli arbitri, giacch� senza che occorra soffermarsi sulla controversa natura giuridica dell'istituto, le loro attribuzioni quali loro conferite dalle parti private terminano in fase deciso['ia con il deposito del lodo arbitrale, mentre il procedimento per la liquidazione deHe spese e dell'onorario ha una sua propria autonomia che trova nel giudizio arbitrale solo un mero anche se necessario presupposto. N� alcun argomento pu� trarsi dalla facolt� concessa dall'art. 814, 2� comma, c. p. c. agli arbitri di provvedere direttamente alla liquidazione delle proprie spese e del proprio onorario. Nell'arbitrato, invero, sono nettamente da distinguere due rapporti giuridici, di cui uno intercorre tra le parti ed ha per oggetto il regolamento della res controversa, su cui gli arbitri debbono provvedere, mentre il secondo si svolge tra le parti, da un lato, e gli arbitri, dall'altro, ed ha per oggetto i reciproci obblighi e diritti, con esclusione di qual�siasi potere decisorio degli arbitri stessi, ai quali non pu� essere riconosciuto per tale secondo rapporto alcun potere autoritario, in quanto essi sono soggetti di tale rapporto, e lungi dall'essere super partes sono parti essi stessi, con interesse in rem propriam. Conseguentemente l'indicata liquidazione non ha nulla in comune con quella disposta dagli arbitri con il lodo a favore di una parte �del giudizio arbitrale, ma si risolve in una mera proposta che non ha alcun effetto �giuridico se le parti, come opportunamente si esprime la norma citata, non l'accettano, ossia, non manifestano una volont� di eguale contenuto di quella espressa dagli arbitri. Si tratta quindi di un istituto di esclusiva natura negoziale privatistica che per nulla contrasta con i rilievi superiormente esposti e che, anzi, viene a confermarli. Dovendosi quindi negare agli arbitri il ius postulandi per la liquidazione delle spese e dell'onorario, la domanda da loro (come nella specie) personalmente proposta risulta radicalmente nulla e tale nullit� radicale si estende all'impugnato provvedimento, il quale, in accoglimento del primo mezzo, restando assorbiti gli altri, deve essere annullato senza rinvio, dovendo il giudizio essere iniziato ex novo. ~ (Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 477 LODO ARBITRALE, 20 giugno 1966, n. 45 -(Roma) -Pres. Santa niello -Fall. Impresa SA.CO.RI. (avv. Giuffrida) c. Assessorato 11. pp. Regione Siciliana (avv. Stato Albisinni). Appalto -Appalto di opera pubblica -Riserve -Sottoscrizione del conto finale mediante telegramma -Inefficacia. La firma con riserva del conto finale deve essere fatta nei modi e termini rigorosamente previsti dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350. Non sono ammissibili equipollenti, e pertanto un telegramma non � idoneo a confermare riserve gi� iscritte in contabilit� (1). (Omissis). -Con il secondo quesito in sostanza, si sottopone al Collegio la questione se la mancata apposizione della firma sul conto finale da parte del legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice entro il termine prefisso, possa comportare le conseguenze previste dall'art. 64 Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, nonostante che l'Impresa medesima, prima della scadenza del termine, abbia inviato alla stazione appaltante un telegramma del seguente tenore �Amministratore unico DA.CO.RI. diretto costi per _la firma stati finali strade Balatazze et Madonna Via punto voglia considerare detti stati finali firmati con riserva et richiamo conferma riserve registri contabilit� et contenuto memoriale Assessorato et Consorzio medesimo oggetto punto ossequi Dacori "� Giova anzitutto osservare che, secondo quanto precisato da auto revole dottrina, nel sistema risultante dalle norme previste nell'art. 54, comma 5; 64; comma 3; 89, comma 3; 107, comma 3, Regolamento citato, il difetto di firma dei documenti contabili non acquista un valore a s� stante, ma solo in quanto comporta �necessariamente l'omissione di riserva: omissione alla quale � sicuramente da riportarsi la definitivit� dei dati contabili (che appunto le riserve mantengono allo stato di controvertibilit�). Ci� posto, � chiaro che nella specie il problema non � di stabilire se il conto finale possa essere firmato mediante telegram (1) Massima di evidente esattezza. In via generale l'art. 72 del Regolamento sulla contabilit� di Stato nega efficacia alla manifestazione di volont� espressa con telegramma. Nella nO'l'lllativa dei lavori pubblici, non si � mai dubitato che il procedimento riguardante le riserve abbia carattere formale e vincolato, ,sia per quanto attiene alla sede di proposizione delle riserve, e sia per il tempo ed �il modo di formulazione. Per.ci� come non � valida una riserva che non sia tsciritta nei modi prescritti negli atti e documenti contabili, cos� � da escludere che le riserve iscritte possano essere confermate nel conto finale con modalit� diverse da quelle tassativamente previste e che sono quelle di cui all'art. 64� del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 (cfr. CIANFLONE, L'appalto di oo. pp., 1964, 772). 478 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ma, ma piuttosto se con tale mezzo possano essere fatte delle riserve, anzi (con riguardo al caso di specie) confermate le riserve gi� formulate nel registro di contabilit�, al fine di evitare che il conto finale si.abbia come e definitivamente accettato > dall'Impresa appaltatrice a sensi dell'art. 64, comma 3� del Regolamento. Ora, dato che in base ai princ�pi generali la conferma non pu� avere forma diver�sa dall'atto confermato, e considerato che la riserva, sotto il profilo formale, costituisce una contestazione dei dati contabili da iscriversi nei documenti di contabilit� secondo quanto disposto da tutti gli articoli sopra citati del Regolamento, ritiene il Collegio che il telegramma non possa costituire, almeno in via normale, un mezzo valido per confermare le riserve. N� vale a contrastare questa opinione il richiamo fatto dalla difesa dell'attrice a norme del nostro ordinamento giuridico che espressamente consentano l'uso del telegramma per il compimento di atti soggetti a termine di scadenza. Trattasi infatti, di norme relative ad ipotesi del tutto estranee alla materfa dei lavori pubblici, la quale ha una sua peculiare disciplina, ispirata a criteri di evidente rigore (spiegabile con l'intendimento del legislatore di garantire al massimo l'interesse della P. A.) per quanto attiene alla forma degli atti. Utile a questo proposito pu� essere il riferimento a quanto stabilisce l'art. 41 del Capitolato generale in vigore al tempo dei fatti, secondo cui e le domande ed i reclami dell'Impresa debbono essere presentati ed iscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento sopracitato, senza di che non potranno essere prese in alcuna considerazione > (v. anche ai:t. 26 nuovo Capitolato generale). D'altronde l'attrice non ha provato l'esistenza di una causa di forza maggiore o comunque d'un qualche evento straordinario, in base a cui poter ritenere eventualmente giustificabile il ricorso ad un mezzo atipico, quale � quello utilizzato nella specie per confermare la riserva; ma s'� limitata a �sollevare in�onsistenti dubbi sulla congruit� dei termini prefissi dalla stazione appaltante e sulla regolarit� della notifica degli inviti nel domicilio eletto dell'Impresa. In considerazione di quanto sopra, ed a parte ogni superfluo rilievo in ordine all'incertezza sul sog�getto che a nome dell'Impresa spedi il telegramma, ritiene il Collegio che legittimamente l'Amministrazione dichiar� il conto finale definitivamente accettato e che non pu� quindi l'attrice essere rimessa in termini secondo la sua richiesta per esplicare le riserve gi� fatte e per farne di nuove. -(Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 30 luglio 1966, n. 452 -Pres. Guarnera -Rel. Sebastrio -P. M. Scarc}ia -Rie. Aiello. Cassazione -Motivi di ricorso -Generalit� dei motivi contestuali presentati dall'imputato -Motivi aggiunti -Inammissibilit�. (c. p. p., art. 201, 5� comma; art. 529, 20 comma; art. 533). Quando i motivi di ricorso presentati dall'imputato siano inammissibili perch� generici, debbono considerarsi inammissibili anche i motivi aggiunti presentati dal difensore ai sensi degli artt. 529 cpv. e 533 c. p. c. (1). (Omissis). -Aiello Rosario, detenuto nella casa di lavoro dell'Asinara, il giorno 11 agosto 1964 si allontan�, insieme ad altro compagno di detenzione, dalla sezione dell'istituto denominata �Diramazione Trabuccato �, nella quale si trovava, sfuggendo alla sorveglianza degli 'genti preposti alla custodia. Rintracciati dopo qualche giorno i fuggiaschi furono sottoposti a \r:edimento penale per evasione e per furto aggravato. '~J addebitava in particolare ai prevenuti, in relazione a quest'ul '~ato, di essersi impossessati di un lenzuolo, di una borsa e di ~enti sottraendoli in danno della amministrazione peniten 'ma di darsi alla fuga. (1) La sentenza annotata conferma il princ1p10 costantemente sostenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo il quale la proponibilit� dei motivi aggiunti di ricorso deve intendersi subordinata alla specificit� dei motivi principali. In tal modo il capoverso dell'art. 529 viene ad essere interpretato estensivamente, nel senso che non basta la semplice osservanza della regolarit� formale e dei termini di cui agli artt. 201, 533 la presentazione dei motivi aggiunti, ma che occorre per l'ammissibilit� c. p. p. nella presentazione dei motivi principali per rendere ammissibile degli stessi che i motivi principali, tempestivamente proposti, siano regolari anche sotto l'aspetto sostanziale e in particolare che non siano inam 480 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Tratti a giudizio dinanzi il Tribunale di Sassari furono ritenuti responsabili dei reati loro ascritti e I'Aiello venne condannato1 }~ concorso della attenuante del valore lieve per il furto alla pena di mesi 11 di reclusione e di L. 30.000 di multa. Con sentenza del 15 luglio 1965 la Corte d'Appello di Cagliari conferm� la sentenza di primo grado impugnata dall'imputato. Avverso quest'ultima decisione ha proposto ricorso !'Aiello con dichiarazione del 17 luglio 1965 nella quale venivano enunciati contestualmente i motivi del gravame. Successivamente, in data 11 agosto 1965 e 2.5 novembre. 1965, altri motivi di impugnazione furono presentati dall'avv. T. Gatti, a ci� delegato dal ricorrente con dichiarazione dell'II agosto 1965. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva la Corte che il ricorso � inammissibile. Invero, la enunciazione dei motivi di ricorso effettuata dall'Aiello contestualmente alla dichiarazione di impugnazione si limita al semplice diniego di �aver commesso 'furti in danno della amministrazione carceraria o di chicchessia ,, : la estrema genericit� di tale motivo rende del tutto evidente ia inosservanza della prescrizione dell'art. 201 c. p. p. sulla specificazione dei motivi di gravame quale condizione della loro ammissibilit�. � ben vero che successivamente furono presentati dal difensore del ricorrente altri motivi di censura alla sentenza impugnata, che indubbiamente rispondono ai requisiti di seriet� e specificit� richiesti dalla legge; tuttavia essi non possono essere presi in considerazione in quanto dedotti dopo che gi� il diritto di impugnazione era stato esercitato dal ricorrente con i motivi dedotti contestualmente alla dichiarazione. missibili perch� generici (art. 201, comma 7o) determinando in tal modo ex tunc l'inammissibilit� del ricorso. In tal senso: Cass., 19 giugno 1959, Gi'l.llst. pen., 1960, III, col. 109; Cass., 19 aprile 1956, Giust. pen., 1967, III, col. 97; Cass., 9 gennaio 1953, Giust. pen., 1953, III, 472; Cass., 26 gennaio 1953; Giust. pen., 1953, III, 363; in dottrina; A.Lo1s1, Manuale pratico di procedura penale, III, 479. In senso contrario, LEONE, Trattato di diritto processuale penale, vol. III, 212; PERSICO, I motivi di ricorso e le inammissibilit� in CaJss. penale. 1945, 4711; nonch� .ANGELONI, I motivi aggiunti e la Cassazione, Giust. pen., 1953, III, 119 ss. con autori ivi citati. PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 481 Deve invero ritenersi che la successiva presentazione di motivi di gravame, anche se avvenuta nel termine che sarebbe spettato ai sensi dell'art. 201 c. p. c., non valga a sanare l'impugnazione che" sia affetta da una causa originaria d'inammissibilit�. N� gioverebbe obiettare che � consentita la presentazione di motivi aggiunti per il ricorso per Cassazione nel termine concesso al difensore dell'art. 533 c. p. p.: � infatti appena il caso di accennare che l'esercizio di tale facolt� � inderogabilmente condizionato alla valida presentazione dei motivi principali. Ci� si desume dalla lettera stessa dell'art. 529 c. p. p. che subordina la facolt� di presentare motivi aggiunti alla condizione che siano stati presentati in "termine � i motivi precedenti. � ben vero, che, basandosi sulla limitata portata di tale accezione, un'autorevole dottrina sostiene che non sarebbe giustificato escludere l'ammissibilit� di nuovi motivi aggiunti, in altre ipotesi che non siano quelle dell'intempestivit� dell'impugnazione; tuttavia, questa Corte, come gi� in altra decisione (Cass., Sez. II, 2�6 febbraio 1953 rie. Ricci), ritiene che la presentazione di motivi ulteriori sia condizionata alla validit� dei motivi principali, non solo l'aspetto formale, ma anche sotto quello sostanziale, con particolare riguardo alla specificit� delle censure. Invero, l'espressa norma contenuta nell'art. 529 c. p. p. della condizione della presentazione nei termini dei motivi principali non � che la specificazione pi� saliente di uno dei presupposti di ammissibilit� del gravame e quindi della possibilit� di presentare motivi aggiunti: peraltro, risponde ad una ovvia esigenza logica di interpretazione che non si limiti una conseguenza giuridica ad un solo caso della legge espressamente contemplato, ove la ragione cui si riconnette quell'effetto sia valida per altre ipotesi che possono asserne ugualmente giustificate. Ora � evidente che la facolt� di aggiungere nuovi motivi presup pone necessariamente una valida impugnazione, che sia tale non solo sotto l'aspetto dell'osservanza del termine, ma anche per ogni altro riguardo: altrimenti si perverrebbe alla conseguenza, certamente inam missibile, secondo la quale la presentazione di motivi aggiunti avrebbe l'effetto di convalidare o sanare un gravame originariamente inam missibile. N� appare corretto far distinzione fra le varie possibili cause di inammissibilit�, poich� anche se si scegliesse a base di un eventuale criterio discriminatore la loro maggiore o minore evidenza, anche sotto tale riguardo ve ne sono alcune di indubbia rilevanza, oltre quella espressamente menzionata della presentazione in termini dei motivi: quale, ad esempio, la tempestivit� della dichiarazione, la presentazione da parte di chi sia legittimato, la ritualit� della sottoscrizione o della trasmissione per posta, e simili. -(Omissis). 11 482 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 25 agosto 1966, n. 407 -Pres. Migliardi -Rei. Gianturco -P. M. Sullo (conf.) -Rie. Di Gioia ed altro. Procedimento penale -Contestazione dell'accusa -Decreto di citazio ne -Incertezza sui fatti che determinano l'imputazione -Nul lit� -Carattere relativo -Sanatoria. (c. p. p., artt. 185, n. 3, 412, 422). La nunit� del decreto di citazione a giudizio per incertezza sui fatti che determinano l'imputazione non rientra nel novero delle nullit� generali cui si riferisce l'art. 185 c. p. p. e pertanto resta sanata, secondo la regola dettata dall'art. �422 dello stesso codice, quando non sia stata dedotta dall'imputato presente subito dopo le formalit� di apertura del dibattimento (1). (Omissis). -Di Gio Pasquale ha interposto ricorso per cassazione aversa la sentenza 14 aprile 1965 della Corte di Appello di Trento, che dichiar� inammissibile l'appello da lui proposto contro �1a sentenza 18 settembre 1964 del Tribunale di quella stessa citt� che lo aveva ritenuto colpevole di concorso in furto aggravato di biciclette ex artt. 110, 624, 625 n. 7 c. p. (n. 2 della rubrica) e condannato alla pena di un anno di reclusione e di L. 60.000 di multa. Dato che il ricorrente non ha dedotto alcun motivo a sostegno del ricorso, quanto va dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge. Avverso la successiva sentenza della Corte di Trento ha ricorso Romano Francesco, impugnandone il caso con cui in parziale riforma della pronunziata sentenza 18 settembre 1964 del Tribunale di Trento, che l'aveva condannato a due anni e 8 mesi di reclusione e L. 160.000 di multa, quale colpevole del delitto di cui all'art. 3, comma 8�, (1) Giurisprudenza costante circa il fatto che ove l'imputazione non �sia stata redatta in maniera precisa, e sussiste intertezza sui fatti che l'hanno determinata, l'imputato ha l'obbligo di denunciare la relativa nullit� (la quale naturalmente deve essere assoluta), immediatamente dopo compiute le formalit� di apertura del dibattimento. In difetto di tale deduzione la nullit� rimane sanata. (Conf. Cass., 25 giugno 1959, Giust. pen., 1959, III, 641; Cass., 31 gennaio 1961, Giust. pen., 1961, III, 962, n. 275; Cass., 7 marzo 1961, Giust. pen., 1961, III, 384, n. 539; Cass., 20 maggio 1961, Giust. pen., 1962, III, 21, n. 37; Cass., 4 maggio 1962, Giust. pen., 1963, III, 150, n. 192; Cass., 20 novembre 1963; Giwst. pen., 1964, III, 350, n. 436; Cass., 1-0 marzo 1964, Giust. pen., 1964, III, 426, n. 598. PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 483 l. 20 febraio 1958, n. 75, gli veniva revocata la misura di sicurezza applicatagli di assegnazione a casa di lavoro. Il Romano cui veniva confutato il delitto di cui all'art. 3 della 1. n. 75 del 1958, � per aver favorito e sfruttato la prostituzione di Licen Rinalda, facendosi continuamente consegnare danaro, facendosi continuamente pagare i pasti e l'alloggio all'albergo Fiammengo e il tram e trattoria �Tre Scalini� e "Due Mari� in Trento (dall'agosto al dicembre 1959) � denuncia la prima volta in questa sede la nullit� ex art. 412 c. p. p. del decreto di citazione al giudizio di 1� grado per non essersi in rubrica specificato alcun fatto di favoreggiamento: la censura evidentemente non coglie nel segno, giacch� � noto che la nullit� per incertezza sul fatto del decreto di citazione non rientra nel novero delle nullit� generali di cui all'art. 185 c. p. p., ond'� sanata ex art. 422 c. p. c. se non dedotta immediatamente dopo le formalit� di apertura del dibattimento dall'imputato presente. Ci� senza osservare come, nel caso, il giudice d'appello ha ritenuto di fondare essenzialmente la sua pronuncia di conferma sul fatto ben determinato dello sfruttamento, previsto alternativamente col favoreggiamento sul medesimo numero del citato art. 3 ad oggetto di regolare contestazione. Col 2� motivo il Romano lamenta, inoltre la nullit� della sentenza denunziata per difetto di motivazione sul diniego delle invocate attenuanti generiche, ma la doglianza � affatto priva di consistenza, in quanto data la assoluta genericit� della censura d'appello, la Corte di Appello non potendola prendere in considerazione, nessuna motivazione era tenuta ad adottare in proposito. Il ricorso del Romano va, pertanto, respinto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 21 settembre 1966, n. 1571 -Pres: Frisali -Rel. Stipo -P.-M. Oliva (conf.) -Rie. Crinzi ed altro. Falso -Falsit� in atti -Atti pubblici -Registro protocollo delle corrispondenze in arrivo e in partenza dell'archivio generale del Comune -� tale -Fattispecie. (c. p. art. 472). Il registro protocollo delle corrispondenze in arrivo e in partenza den'archivio generale del Comune � un atto pubblico originario che fa fede della tempestivit� d~l ricevimento e della spedizione di un atto del privato o della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla regolarit� deli'atto stesso, ed � idoneo a produrre effetti giuridici a 484 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO favore o a danno delle parti. Commette, pertanto, it delitto di cui all'art. 476 c. p. l'archivista che sul registro annoti in uscita corrispondenza sotto falsa data. (Nella specie era stata falsificata la data di una autorizzazione del Sindaco e la falsa annotazione sui registro era stata effettuata allo scopo di far apparire l'autorizzazione emessa alla data falsificata) (1). (Omissis). -Ha premesso, e correttamente, la Corte di merito, che il registro protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza � prescritto per regolamento interno in tutti i pubblici uffici al fine di certificare, secondo un numero progressivo, tutti i documenti in arrivo da parte dei privati o di altri uffici, e tutti i documenti che partono dal predetto ufficio. Ci� � predisposto al duplice scopo di certificare sia l'esistenza del documento in s� e per s�, che deve essere o � stato oggetto dell'attivit� della pubblica amministrazione, sia la data in cui il documento entra nella sfera della pubblica amministrazione per mettere in moto tale attivit�, sia la data in cui l'attivit� stessa si � esaurita e si rivolge verso i terzi. � indubitato, quindi, che l'annotazione nel registro protocollo compiuta dal funzionario che vi � proposto costituisce il compimento di un atto amministrativo il quale certifica il momento in cui la pubolica amministrazione prende conoscenza del documento in arrivo e del momento in cui essa ha manifestato la propria volont� portandola a conoscenza degli interessati. La certezza della data che � posta tanto a garanzia della pubblica amministrazione, quanto garanzia dei privati, � un fatto oggettivo che influisce con effetti essenziali in molte situazioni giuridiche specie con riferimento all'acquisizione o alla perdita di diritti alla validit� degli atti, alla capacit� dei soggetti, ecc. e la registrazione della stessa nel protocollo acquista un potere autonomo e originario di certificazione indipendentemente dal documento al quale essa si riferisce. Il registro protocollo, pertanto, � un atto pubblico originario che fa fede alla tempestivit� del ricevimento o della spedizione di un atto del privato o della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla regolarit� dell'atto stesso, idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti. -(Omissis). (1) Con questa corretta affermazione giurisprudenziale, si allunga l'elenco de,gli atti pubblici rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 476 c. p. p., secondo la pacifica .definizione di atto pubblico come quello scritto avente natura di documento formato da un pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni (Cass. 15 maggio 1961, in Mass., Cass. Pen., 1962, 12). P.D.T. PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 485 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 21 settembre 1966, n. 2000 -Pres. Vinci Orlando -Rel. Folino -P. M. Vacca (conf.) Rie. Palladino ed altri. Procedimento penale -Decreto di citazione -Avviso al difensore Procedimento con pi� imputati -Avviso contenente il nome del capolista -Inesistenza di nullit�. c. p. p. art. 410). Procedimento penale -Istruttoria sommaria -Istruttoria svolta prima della sentenza n. 52 del 1965 della Corte Costituzionale Inosservanza degli articoli 304 bis e seguenti c. p. p. -Inesistenza di nullit�. (c. p. p. art. 410, 304 bis, ter, e q'Uater, 185 n. 3). Interesse privato in atti di ufficio -Elementi del reato -Ingerenza svolta dal pubblico ufficiale per avvantaggiare terzi -Sussistenza del reato. (c. p. art. 324). L'avviso di fissazione del dibattimento notificato al difensore anche se contenente l'indicazione del solo imputato capolista con aggiunta del numero degli altri e con la precisa menzione degli estremi della sentenza deve ritenersi valido (1). L'inosservanza delle norme di c~i agli artt. 304 bis e segg. c. p. p. nell'istruttoria sommaria svolta prima della dichiarazione di illegittimit� costituzionale dell'inciso � in quanto sono applicabili � de�l primo comma dell'art. 392 c. p. c. non comportano nullit� (2). La norma dell'art. 324 c. p. deve ritenersi applicabile tanto nei casi in cui il pubblico ufficiale profitti dell'ufficio pubblico nel proprio personale interesse, quanto nei casi in cui egli si serva della sua carica per avvantaggiare altre persone. La terminologia impiegata dal legi (1) Questo indirizzo giurisprudenziale che �Sembra prevalere (in senso \forme Cass. 20 dicembre 1963, n. 741, in Mass . .Cass. Pen., 1964, 445) \re ben pi� conforme di quello contrario (Cass. 15 ottobre 1964, n. 288, Cass. Pen., 1965, 182) alle esigenze di tutela sostanziale del diritto 1ifesa, anche per le ipotesi di difensore di ufficio, .dato che norme ...;e impongon� la comunicazione a questi dell'avvenuta nomina ..l't. 128 c. p. e art. 5 r. d. 28 maggio 1931, n. 602 disp. at.), onde lo scopo dell'avviso previsto dall'art. 410 c. p. p. � solamente quello di notizia della :fissazione del dibattimento: l'avvi.so � CJJ,Iindi valido quando consenta di individuare il procedimento e la data dell'udienza. In dottrina, per la tesi restrittive si � invece espresso il MASSA, v. Citazione a giudizio in Enciclopedia del diritto. (2) La Suprema Corte mostra chiaramente, con la stringatezza della motivazione, di volere mantenere fermo l'indirizzo adottato da ultimo con la decisione n. 5 dell'll dicembre 1965 delle Sezioni Unite, citata in motivazione, pur dopo la sentenza n. 127 del 29 dicembre 1966 della Corte Costituzionale. Come � noto, con questa ultima decisione la Corte Costituzionale 486 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO slatore (e interesse privato �) mostra come non si � inteso fare rilievo al solo utile personale del pubblico ufficiale, ma punire ogni ingerenza profittatrice dello stesso pubblico ufficiale per finalit� di cal'llttere privato (3). (Omissis). -I ricorsi non sono fondati. Per quanto anzitutto riguardava i motivi di carattere strettamente processuale, � da osservare che non sussistono le dedotte nullit�. L'avviso di fissazione del dibattimento notificato all'avv. Erminio Grasso, anche se conteneva l'indicazione del solo imputato capolista, con aggiunta del numero degli altri, deve ritenersi valido, in quanto si era espressa la precisa menzione degli estremi della sentenza e, peraltro, lo stesso avv. Grasso assisteva quattro dei cinque imputati: l'atto era quindi idoneo ad assolvere la funzione assegnatagli dalla legge e nessuna menomazione del diritto di difesa poteva in concreto sorgere. Ugualmente non sussiste la dedotta nullit� per inosservanza delle norme di cui agli artt. 304 bis e seguenti c. p. p. (omessa comunicazione ai difensori dell'esecuzione della perizia); poich� l'istruttoria si � svolta con il rito sommario, e le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 11 dicembre 1965, hanno escluso la retroattivit� della dichiarazione di illegittimit� costituzionale, pronunciata dalla Corte Costituzionale, con decisione n. 52 del 16-26 giugno 1965. ha affermato che 1a dichiarazione di illegittimit� di una norma opera in modo simile all'annullamento, con incidenza quindi anche sulle situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili. La Corte di Cassazione si � sempre espressa in senso contrario, fino all'ultima decisione a Sezioni Unite con la quale � stato introdotto il criterio distintivo tra applicazione diretta e applicazione indiretta della norma dichiarata incostituzionale e con la conseguente affermazione che, ove la norma ,debba ricevere solo applicazione indiretta (come nel caso che il giudice del dibattimento controlli la validit� degli atti istruttori compiuti sotto il vigore della legge dichiarata incostituzionale) la retroattivit� della dichiarazione di illegittimit� � esclusa. Sulla questione, la dottrina � abbondantissima: v. da ultimo CoNso, Il deposito degli atti istruttori di difesa nelle varie ipotesi di ist1�uzione sommaria; ELIA, Sentenze interpretative di norme costituzionali e vincolo dei giudici; MonucNo, Una questione di costituzionalit� inutile:� illegittimo il penultimo capoverso dell'art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 372; tutti in Giur. Cost., 1966, 1697; FOLIGNO, Gli effetti della dichiarazione di illegittimit� costituzionale, in questa Rassegna, 1966, 181. (3) Giurisprudenza costante: Cass. 6 dicembre 1961, in Giust. Pen., 261; 23 ottobre 1960, ivi, 1961, 450; 6 ottobre 1960, ivi, 1961, 529; 10 ottobre 1961, in Cass. pen., 1962, 16. In dottrina, in senso restrittivo, v. ANTOLISEI, Manuale, parte speciale vol. II, 1960, 656; FosCHINI, Favoritismo e interesse privato, in Riv. it. dir. pen., 1957, 81. In senso estensivo v. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, 1950, 244. P.D.T. PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 487 Per quanto concerne gli altri motivi prospettati, � da rilevare che la sentenza impugnata � adeguatamente motivata e la soluzione accolta risponde ad esatti criteri giuridici. Non � dubbio che l'essenza della previsione dell'art. 324 c. p. consiste nello sfruttamento dell'ufficio pubblico da parte del pubblico ufficiale per fini di carattere privato: scopo della norma � di impedire il sorgere di situazioni che, per il possibile contrasto di interessi, possono esser causa di danno per la Pubblica amministrazione, o comunque nuociono al prestigio della stessa. La restrittiva interpretazione sostenuta dalla difesa, e che riallaccia all'opinione da taluni espressa anche nella dottrina, non � accettabile; questa Corte intende attenersi all'orientamento, pure di recente effettuato in altre pronuncie, nel senso cio� che la norma dell'art. 324 c. p. deve ritenersi applicabile tanto nei casi in cui il pubblico ufficiale profitti dell'ufficio pubblico nel proprio personale interesse, quanto nei casi in cui egli si serv~ della sua carica per avvantaggiare altre persone. La terminologia impiegata dal legislatore e interesse privato " mostra come non si � inteso dal rilievo al solo utile personale del pubblico ufficiale, ma permise ogni ingerenza profittatrice dello stesso pubblico ufficiale, per :finalit� di carattere privato. Non vi �, pertanto, alcuna ragione per introdurre una distinzione nella portata della norma: l'essenza dell'illecito penale in esame, l'ingerenza profittatrice della carica, si realizza sia nel caso in cui il pubblico ufficiale assuma nell'atto inter�essenza personale, sia nel caso che si avvalga dell'ufficio per recare ad altri utile, e nell'uno e nell'altro caso viene ad essere leso lo specifico interesse dalla norma tutelato. N� vale far riferimento ad una valutazione comparativa degli art. 324 e 323, poich� quest'ultima norma ha carattere sussidiario ed � applicabile, quindi, solo quando il fatto non costituisca reato pi� grave. Nel caso, attraverso l'accertamento dei fatti correttamente compiuto dai giudici di merito, non vi sono dubbi che la condotta dell'assessore Palladino realizza -sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo -gli estremi costitutivi del contestato delitto di cui all'art. 324 c. p., ed altrettanto nel reato medesimo degli altri componenti della giunta Panzone, La Vigna e Tedesco. Non si tratta, invero, di una mera progressione della norma pubblicistica che fa carico all'amministratore di attenersi dal collaborare alla deliberazione della pubblica amministrazione, ma si � in presenza di una vera condotta profittatrice della carica, posta in essere dal Palladino, con la cooperazione degli altri assessori, condotta attraverso la quale la moglie dello stesso Palladino ha potuto ottenere una posizione di favore nell'acquisto dell'albero pagato per un prezzo esiguo, rispetto al costo reale. -(Omissis). PARTE SECONDA 12 RASSEGNA DI DOTTRINA PANucc10 V., Le dichiarazioni non negoziaU di volont�. Giuffr�, Milano, 1966, pagg. 384. Con il libro in rassegna l'A. si � proposto lo� scopo di individuare un criterio di distinzione tra negozi giuridici e dichiarazioni non negoziali di volont� pi� soddisfacente di quelli fino ad oggi escogitati dalla dottrina privatistica. In realt�, il criterio suggerito dal P. vale a distinguere dai negozi le sole dichiarazioni non negoziali di volont� emesse dal titolare di un diritto soggettivo e relative ad un comportamento altrui (permessi, dichiarazioni imperative e determinative in genere, ordini, istruzioni, intimazioni, opposizioni), rimanendo escluse dal campo della sua indagine sia le dicharazoni non negoziali di volont� dell'obbligato e sia i c. d. accordi non negoziali (artt. 298, 2148, 2155, 2169, c. c.). A giudizio dell'A. le dichiarazioni non negoziali da lui prese in esame debbono distinguersi dai negozi giuridici in base al tipo di mutamento che esse determinano nel mondo giuridico perch� pu� tranquillamente affer marsi che mentre i negozi trasformano gli elementi essenziali (soggetto, oggetto o altre modalit� considerate essenziali dalla legge o dalle parti) dal diritto soggettivo che sta alla loro base, le dichiarazioni non negoziali del titolare del diritto non toccano i predetti elementi essenziali ma pro ducono solo una trasformazione nella dinamica interna del rapporto giu ridico, inserendosi nel processo di realizzazione del diritto soggettivo. Esse, cio�, non comporterebbero un mutamento del diritto ma un mutamento nel diritto. Come appare chiaro, il criterio suggerito dal P., oltre che riguardare un tipo ben circoscritto di dichiarazioni non negoziali, � un criterio discre tivo di carattere meramente negativo: esso vale solo ad escludere dal campo delle dichiarazioni di volont� non negoziali del titolare del diritto i fenomeni di costituzione, estinzione e modificazione del diritto soggettivo. Per giungere all'individuazione del predetto criterio di distinzione, l'A. affronta nel volume in rassegna prima il problema della classificazione delle dichiarazioni non negoziali di volont� e poi quello del loro regola mento giuridico. Su questo secondo punto il P. segue i consueti e tradizionali temi di regolamento (capacit�, rappresentanza, vizi della volont�, limiti alla deter minabilit� del contenuto, forma, interpretazione), riassumendo i principi generali che regolano le dichiarazioni non negoziali di volont� e tracciano un quadro dei rimedi ad esse applicabili. Interessanti osservazioni sul problema della causa e su quello della legittimazione concludono l'indagine di diritto positivo. L.M. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE LEGGI E DECRETI * d. P. R. 4 gennaio 1967, n. 339. -Modifica il capo IV del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda -servizi a danaro) approvato. con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni (G. U. 6 giugno 1967, n. 139). legge 28 aprile 1967, n. 263. -Modifica la disciplina fiscale degli assegni bancari (G. U. 16 maggio 1967, n. 122). legge 3 maggio 1967, n. 311. -Istituisce una nuova sezione di Corte di assise presso il Tribunale di Ca�gliari (G. U. 26 maggio 1967, n. 130). legge 3 maggio 1967, n. 317. -Modifica il sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione e delle norme di regolamenti comunali e provinciali, sostituendo al!l.'ammenda la sanzione amministrativa, includendo la trasmissibilit� dell'obbligazione agli eredi e disciplinando la procedura su l'accertamento e la contestazione delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni (G. U. 29 maggio 1967, n. 133). legge 15 maggio 1967, n. 283. -Eleva a 240 giorni, per i contribuenti domiciliati o residenti nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 sul condono delle sanzioni non penali in materia tributaria (G. U. 20 maggio 1967, n. 126). legge 15 maggio 1967, n. 430. -Istituisce una nuova sezione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Catanzaro (G. U. 22 giugno 1967, n. 154). legge 18 maggio 1967, n. 318. -Contiene modifica alle norme sulle pensioni di guerra (G. U. 29 maggio 1967, n. 133). legge 18 maggio 1967, n. 388. -Modifica gli articoli 286, 287 e 289 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel quale inserisce '.Q,Uove disposizioni per la disciplina della riscossione di carichi arretrati di tributi locali (G. U. 15 giugno 1967, n. 148). legge 29 maggio 1967, n. 379. -Modifica norme sulla riforma fondiaria, prevedendo per gli assegnatari dei termini espropriati o accuistati (*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 97 dagli Enti di sviluppo la� possibilit� di riscattare, con le condizioni e le modalit� indicate, le annualit� previste dall'atto di assegnazione (G. U. 14 giugno 1967, n. 147). legge 5 giugno 1967, n. 431. -Contiene modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile ed inserisce il nuovo capo III, con norme sulla adozione speciale (G. U. 22 giugno 1967, n. 154). NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE * NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI codice di procedura .penale, art. 177-bis (Notificazione all'imputato all'estero), nei limiti in cui consente al giudice di emettere il decreto di cui all'art. 170 dello stesso codice, prima che sia trascorso un congruo termine per l'elezione di domicilio da parte dell'imputato (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (1). Sentenza 9 giugno 1967, n. 70, G. U. 10 giugno 1967, n. 144. Ordinanza di rimessione 21 gennaio 1966 del Pretore di Castiglione delle Stiverie, G. U. 30 aprile 1966, n. 105, e in questa Rassegna, 1966, II, 100. r. d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle leggi sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), art. 67, primo comma, nella parte in cui dispone che la gestione della riserva ivi prevista sia a vantaggio degli iscritti alla sezione della Federazione della caccia. Sentenza 9 giugno 1967, n. 71, G. U. 10 giugno 1967, n. 144. Ordinanza di rimessione 17 gennaio 1967 del Pretore di Saluzzo, G. U. 30 aprile 1966, n. 105, e in questa Rassegna, 1966, II, 104. d. lg. lgt. 9 novembre 1945, n. 848 (Trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, gi� licenziati per motivi politici), art. 6. Sentenza 9 giugno 1967, n. 69, G. U. 10 giugno 1967, n. 144. Ordinanze di rimessione 24 gennaio 1966 e 30 maggio 1966 del Tribunale di Roma (G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e 24 dicembre 1966, n. 324, e in questa Rassegna, 1966, II, 207 e 289). (*) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ai quali sono state o decise le questioni di legittimit� costituzionale. (1) L'articolo 177 bis del codice di procedura penale, nelle parole �nei iuogo in cui si procede �, � stato dichiarato incostituzion�le con sentenza 23 aprile 1965, n. 31. 98 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d. P. R. 9 maggio 1961, n. 779 (Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Matera e Potenza), artic�olo unico, per la parte in cm rende obbligatorio erga omnes, l'accantonamento presso fa Cassa edile di Potenza dei contributi dovuti per ferie, gratifica natalizia e festivit�, previsti dall'art. 10 del contratto collettivo per la provincia di Potenza 10 settembre 1959. Sentenza 9 giugno 1967, n. 73, G. U. 10 giugno 1967, n. 144. Ordinanza di rimessione 29 aprile 1966 del Pretore di Pescopagnano, G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa Rassegna, 1966, II, 212. NORME DELLE QUALI � STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE 'DI LEGITTliMITA COSTITUZIONALE codice civile, art. 271 (Legittimazione attiva e termine) (artt. 3 e 30 della Costituzione) (2). Sentenza 5 maggio 1967, n. 58, G. U. 13 maggio 1967, n. 120. Ordinanze di rimessione 28 maggio 1965 del Tribunale di Torino (G. U. 31 dicembre 1965, n. 326, e in. questa Rassegna, 1965, II, 172) e 8 novembre 1965 del Tribunale di Roma (G. U. 30 aprile 1966, n. 105, e in questa Rassegna, 1966, II, 22). codice di procedura civile. art. 513 (Ricerca delle cose da pignorare), primo comma, ultima parte (art. 13, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 9 giugno 1967, n. 67, G. U. 10 giugno 1967, n. 144. Ordinanza di rimessione 28 novembre 1965 del Pretore di Fermo, G. U. 12 marzo 1966, n. 64, e in questa Rassegna, 1966, II, 1000. codice di procedura civile, art. 522 (Compenso del custode), prima parte (artt. 1, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). Sentenza 5 maggio 1967, n. 60, G. U. 13 maggio 1967, n. 120. Ordinanza di rimessione 23 novembre 1965 del Pretore di Viterbo, G. U. 14 maggio 1966, n. 118, e in questa Rassegna, 1966, II, 153. Codice penale, art. 204 (Accertamento di pericolosit�. Pericolosit� sociale presunta), secondo comma, e art. 222 (Ricovero in un manicomio giudiziale), primo comma (artt. 13, primo e secondo comma, 24 secondo comma, 27, secondo comma, e 32 della Costituzione) (3). (2) Questioni proposte anche dalla Corte d'appello di Bologna con due ordinanze del 18 novembre 1966 (G. U. 22 nprile 1967, i1. 102, e retro, II, 59-60). (3) La questione di legittimit� costituzionale dell'art. 204, secondo comma, del � codice penale, � stata gi� dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 13, secondo ~� comma, della Costituzione, con sentenza 10 marzo 1966, n. 19. ' t �~) I I ?f .� .���� i~i~i: ~l~ -~-tf~4\ D;t ~�;$$1t.WONll . -:.,,~ &!~ie~a 9 giugno 1Q6.7, n. 68, G. u. l& giugno 1967, n. 144, Otdinan.ze di :rhnes1ione 15 luglio :tt6S e 16 nove~bre 196fLj~lla sezione tstruttorta del!ll! Corte �tli~ appello di Genova (G. u. 27 novembre 19f5., n. 2f,>7, e 15 gennaio 196$, n. 12, e in questa Rassegna, 196~. II, ~ 173 e 1966, II, 22); 9 novembre 1965 del giudice istruttore del Tribunale di Siena (G. U. 15 gennaio 1966, n. 12, e in questa Rassegna, 1966, II, 21); e 26 .maggio 19.6:6 del Pr~ore di Pieve di Cadore (G. u. 217 agosto 1966, n. 213, e in questa Rassegna, 1966, ll, 201) . .-�~� tll p!t~.duro �penctle. art. 74 ll1$!1fei.tict �deti~aZio1lie penale da p~irte. �~el.~bl>~i<;P�m4m~tf'I'~ o. �tel ~etoTe} � c.rt~.�34>$ (:Pot(fri del 1J}l)tii!tore 'fl'.e;~ f>T'1�:�tti~~~to �~ ~t'l"y,z;~,~. ~ . . . .. . ;.>,~ ~'1le p$rtt in: �uJ. ~oAted; sc"Ono ~{:0"ttp~e il/pot�;~ dj Ei~e~ re tazfon� penw, di istrqire ll re~ativ:C> :proce$so e .di pll"t\l:nunzi~J;si in ~e.tsttuttoria sull'azione penale � A~�o� $tessb: �JFO:J!l\QSS~ (a~~� 1:0:1, s~do co~~h 101, primo eomm~. ~!~~ ~�~~);~::~~!,~O '~~~t:��~�.. ~;fi2>~~l~~ \(~91~\~~0~'). (4); ��� ". � len\t~t.'24'ma,apo t�9$7� ���61 G u,.g.'1 ma;g:gito t967 n 132 . . . Ot-,~-�~ fl~~st~~:li�1Wfio tli~d dell:?r~tare .il C~Lt~niss~tta, G. �u. 24 $f/1t1flemit,r~ J96.,, n.. 239~ie Jn questa Rtt'B.settfnq., J;Qt6, 1I, 248. �:c~4l~� ~t ,,o,~~ql)q 1~~~1,, '.;t�� JO$ J(;iudiZi.o 4$1'et.mni~~te. 4~1'ant~ ~~ -~J..t�nt�. 114'.it:j ~�~o~��~&mt�~ 1'9'2, primo eo�nma, 107, prbno e q'Qa~o; comma,. � 112. <te)la �Costitu~ione). � $ent~1lza 24 m.aggio 1967, n~ <U.,G. v. 27 mag~o 1967, n. 132. Q!td,in3�l-Cli. rii'l��i~ione !4 'l~~i<> 1965 d~I. Pretore. di Pl'izzi, G. {1. 3"1 �nov~bre !ttlti, n. M; e in 1qlfesta RusseQM, 1965, Il, 173. co�l.. 41 proo~d�tct "JJcale. cani~ol.i oampresi:nel Hll'o ter.101 titoli �primo e. se4'0llclo11 cctpi �P�?lm�. ,,.:.,;a e t~l'lo (artt. "Qi5-496), nelle parti in cui .. �onf~iseono. al �Ptet~e il :pote~e.4,~ emettere il ~~reto f.il cita~one per il. gludlz)Q, .<li di:i.i,lere il dib�ttimento e di emettere la conseguente se~enia per i reati . i;ter i t\t;ttali. ha iniziato l'aZ'fone' penale e svolto la relf;i:tiv:a istruttQr�a. (art. :3 .della Co$titu~i:one). $~nten.za 24 ma.iol967, n. $1, a. u. ~1 m:aggi� 1'967, n. 132. Ordii~nza di �imesM(i)tte li� .1Q;Jtllo 1966 4~1 Pretor~ di Caltanissetta, G. U. 24 s~ttem:bre 1:96G, n. 239, e in questa Rassegna, 1966, Il, 249. r� d. lO gennaio 189~. n. 26 (Testo u'flitco dell� leggi sugli spiriti), art. 18, ultlmo comm�J. riprqvato :nel tetzo comma dell'articolo 37 del (4) L'articolo 898 del codice. di procedura pen:ale, � � netie pa1"ti in �ui, nei pro.vvedimenti di competenza dei PT'etOTi?, non prevede la contestazione det fatto e Z'�nterrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al C(l'fli,Piniento di atti di ~struzioni >, � stato dichla11ato incostituzionale con sentenza 28 �aprile 1966, n. 3,3. La q:uestione di legittin1it� castituzionale dell'articolo 398, nelle parti in cui non prevede l'obbligo della contestazione del fatto, qualora non si proceda al com{litnento di atti di istruzione � stata dichiarata non fondata, in :riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 18 aprile 1967, n. 46. 100 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO testo unico approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (artt. 3, 24, terzo comma, e 27, primo comma, della Costituzione). Sentenza 24 maggio 1967, n. 62, G. U. 27 maggio 1967, n. 132. Ordinanza di rimessione 28 gennaio 1966 del Tribunale di Belluno, G. U. 30 aprile 1966, n. 105, e in questa Rassegna, 1966, II, 102. r. d. I. 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia), art. 7, quarto comma (artt. 3 e 24 della Costituzione) (5). Sentenza 5 maggio 1967, n. 59, G. U. 13 maggio 1967, n. 120. Ordinanze di rimessione 24 gennaio 1966 e 25 gennaio 1966 del Pretore di Catania (G. U. 26 marzo 1966, n. 76, e 12 marzo 1966, n. 64, e in questa Rassegna, 1966, II, 103). d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), art. 182, ultimo comma, in relazione agli articoli 48 (recte: 49) della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 lartt. 76 e 77 della Costituzione). Sentenza 9 �giugno 1967, n. 72, G. U. 10 giugno 1967, n. 144. Ordinanza di rimessione 8 novembre 1965 della Commissione distrettuale delle imposte di Casale Monferrato, G. U. 12 marzo 1966, n. 64, e in questa Rassegna, 1966, II, 105. legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza), articolo unico art. 81, quarto comma, della Costituzione). Sentenza 5 maggio 1967, n. 55, G. U. 13 maggio 1967, n. 120. Ordinanza di rimessione 3 novembre 1964 della Corte d'appello di Bari, G. U. 13 febbraio 1965, n. 39, e in questa Rassegna, 1965, II, 15. d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 (Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini), articolo unico, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 (art. 76 della Costituzione) (6). Sentenza 5 maggio 1967, n. 54, G. U. 13 maggio 1967, n. 120. Ordinanza di rimessione 26 ottobre 1965 del Pretore di Cavalese, G. U. 31 dicembre 1965, n. 326, e in questa Rassegna, 1965, II, 174. (5) La questione � stata riproposta dal Pretore di Roma anche in riferimento all'art. 113 della Costituzione (ordinanza 2 febbraio 1967, G. U. 8 aprile 1967, n. 89, e retro, II, 65). (6) Il d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032, � stato dichiarato incostituzionale per la parte in cui rende obbligatorie erga omnes le seguenti disposizioni del controllo col PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 101 d. P. R. 31 dicembre 1963, n. 2105 (Modificazioni alle circoscrizioni degli uffici giudiziari), art. 9 (art. 25, primo comma, della Costituzione). Sentenza 5 maggio 1967, n. 56, G. U. 13 maggio 1967, n. :i2o: Ordinanza di rimessione 22 ottobre 1965 del Tribunale di Salerno, ), G. U. 11 dicembre 1965, n. 309, e in questa Rassegna, 1965, II, 175. legge reg. sic. approv. 21 dicembre 1966 (Modifiche alla legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 luglio 1966, concernente modificazioni alla legge 25 giugno 1965, n. 16, recante provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamit�) (art. 17 lett. f dello Statuto della Regione siciliana, e art. 3 della Costituzione). Sentenza 5 maggio 1967, n. 57, G. U. 13 maggio 1967, n. 120. Ricorso del Commissario dello Stato, per la Regione siciliana depositato il 5 gennaio 1967, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12, e retro, II, 21. NORME DELLE QUALI � STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE codice di procedura civile, camb. disp. art. 301 (Morte o impedimento del procuratore) e art. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione), in quanto prevede l'estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine di sei mesi dall'interrogazione anche per l'ipotesi di interruzione per morti, radiazione o sospensione del procuratore, in cui H. termine decorre da una data che per� senza colpa rimanere ignota alle parti (art. 24 della Costituzione) (7). Corte di appello di Catania, ordinanza 22 dicembre 1966, G. U. 24 giugno 1967, n. 157. codice di procedura civile, art. 622 (Opposizione della moglie del debitore), sia perch� limita alle sole ipotesi previste l'opposizione della moglie contro i debitori del marito (art. 24 della Costituzione), sia lettivo di lavoro 24 luglio 1959, relativo al trattamento economico e normativo degli organi addetti alle industrie edilizie ed affini: art. 34, per il riferimento alle Casse edili di cui alla fine del terzultimo comma (sentenza 13 luglio 1963, n. 129), art. 55 (sentenza 6 luglio 1965, n. 56)., art. 56 (sentenza 23 maggio 1966, n. 45), art. 61 (sentenza 9 giugno 1965, n. 43), e art. 62 (13 luglio 1963, n. 129). 11 d. P. R. 14 lugilo 1960, n. 1032, � stato inoltre dichiarato incostituzionale nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 46 del contratto collettivo di lavoro 1� agosto 1959, per gli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini (sentenza 4 febbraio 1967, n. 9). (7) Questione gi� proposta dal Tribunale di Catania con ordinanza 17 gennaio 1966 (G. U. marzo 1966, n. 64, e in questa Rassegna, 1966, II, 100), dalla Corte di cassazione con ordinanza 16 febbraio 1966 (G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa Rassegna, 1966, II, 201), dal Tribunale di Roma con ordinanza 10 novembre 1966 (G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e retro, II, 15), e dalla Corte di appello di Bologna con ordinanza 28 novembre 1966 (G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e retro, II, 60). 102 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO perch� le limitazioni alla proponibilit� ed ai mezzi di prova concorrono l'opposizione solo della moglie (artt. 3 e 29 della Costituzione) (8). Pretore di Trieste, ordinanza 12 agosto 1966, G. U. 10 giugno 1967, n. 144. c:odic:e penale, art. 330 (Abbandono collettivo di pubblici servizi, impieghi, servizi o lavori), da considerarsi in vigore pur malgrado la soppressione-dell'ordinamento cooperativo, in quanto limita la libert� sindacale ed impedisce l'esercizio del diritto di sciopero (artt. 39 e 40 della Costituzione) (9). Giudice istruttore del Tribunale di Roma ordinanza, 21 luglio 1966, G. U. 24 giugno 1967, n. 157. c:odic:e penale, art. 708 (Possesso ingiustificato di valori), in quanto determina la qualit� dell'oggetto del possesso ingiustificato in relazione alla condizione economico-sociale del p.ossessore (art. 3 della Costituzione). Giudice istruttore del Tribunale di Torino, ordinanza 14 marzo 1967, G. U. 27 maggio 1967, n. 132. c:odic:e di procedura penale, art. 225 (Sommarie informazioni) e art. 392 (Forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria), primo comma, in quanto, con gli incisi " per quanto � possibile � e " in quanto sono applicabili�, rendono possibile non applicare all'istruzione sommaria gli articoli 304 e 304 quater del codice di procedura penale (artt. 24, secondo com'.llla, 23, primo comma, della Costituzione) (10). Giudice istruttore del Tribunale di Bologna, ordinanze 30 gennaio 1967 (G. U. 24 giugno 1967, n. 157) e 31 gennaio 1967 (G. U. 10 giugno 1967, n. 144). (8) Questioni gi� proposte, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano (ordinanza 23 maggio 1966, G. U. 12 novembre 1966, n. 284, e in questa Rassegna, 1966. II, 285). (9) Questioni dichiarate non fondate, e ai sensi e nei limiti risultanti dalla motivazione,, ed in riferimento al solo articolo 40 della Costituzione, con sentenza 28 dicembre 1962, n. 123 (ritenuta, nell'ordinanza sopra indicata, non espressamente risolutiva della questione). (19) Il primo comma dell'art. 392 del codice di procedura penale, nella parte in cui, con l'inciso � in quanto sono applicabili ,,, rende possibile non applicare alla istruzione sommaria gli articoli 304 bis, 304 ter e 304 quater del codice di procedura penale, � stato dichiarato incostituzionale con sentenza 26 giugno 1965, n. 52; nella sentenza 19 febbraio 1965, n. 11, invece, la Corte costituzionale, adottando una interpretazione della no.rma in contrasto con quella giurisprudenziale (di cui prender� atto nella successiva decisione) aveva dichiarata la questione non fondata. La stessa questione � stata nuo\�amente sollevata dal Pretore di Empoli (� in via subordinata " rispetto alla richiesta di decisione sul conflitto sorto tra la Corte costituzionale e la Corte di cassazione e al provvedimento di sospensione del processo in attesa della risoluzione, di ufficio, del conflitto), nel condizionante presupposto che possa considerarsi necessario provocare in ciascun processo, perch� rispetto ad esso 1- J PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 103 codice di procedura penale, art. 231 (Atti ed informative del pretore) e art. 398 (Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria), nella parte in cui prevedono la possibilit� per il pretore di ord�ii�re la citazione a giudizio o di provvedere al giudizio per decreto senza procedere ad atti di istruzione e, in particolare, senza preventiva contestazione del reato ed interrogatorio dell'imputato (artt. 3 e 24 della Costituzione) (11). Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, ordinanza 24 febbraio 1967, G. U. 24 giugno 1967, n. 157. codice di .procedura penale, art. 389 (Casi in cui si procede con istruzione sommaria), Terzo c�omma, in quanto rimetti all'insindacabile potere del pubblico ministero di stabilire se e quando la pro~a � evidente e se e quando si debba procedere ad istruttoria formale o sommaria (art. 25 della Costituzione). � Tribunale di Palermo, ordinanza 4 marzo 1967, G. U. 10 giugno 1967, n. 144. codice di procedura penale, art. 395 (Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore), ultimo comma, in quanto prevede solo per alcune ipotesi di proscioglimento istruttorio la necessit� che l'imputato sia stato interrogato o che il fatto sia stato enunciato in un ordine di cattura, di comparizione o di accompagnamento rimasto senza effetto (artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione) (12). Giudice istruttore del Tribunale di Bologna ordinanze 30 gennaio 1967 (G. U. 24 giugno 1967, n. 157) e 31 gennaio 1967 (G. U. 10 �giugno 1967, n. 144). risulti operante, la decisione della Corte costituzionale sulla illegittimit� costituzionale delle disposizioni (ordinanza 5 gennaio 1966, G. U. 12 mal."ZO 1966, n. 64, e in questa Rassegna, 1966, II, 101); la questione risulta peraltro superata con la sentenza 29 dicembre 1966, n. 127, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 30, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87. La questione di legittimit� costituzionale dell'art. 392, primo comma, riguardo all'inciso e in quanto applicabili " (ed in quanto rende possibile non applicare alla istruzione sommaria l'articolo 372 del codice di procedura penale) � stata dichiarata non fondata con sentenza 29 dicembre 1966, n. 127. L'art. 392, terzo comma, ultima parte (in quanto consente al Procuratore generale, che ha assunto o avocato a s� l'istruzione sommal."ia della causa, di rimettere gli atti del processo alla Sezione istruttoria), � stato dichiarato incostituzionale con sentenza 2 aprile 1964, n. 32. (11) Questioni dichiarate non fondate con sentenza 18 aprile 1967, n: 46. L'articolo 398 del codice di procedura penale, nelle parti in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al conseguimento di atti di istruzione, � stato dichiarato incostituzionale con sentenza 28 aprile 1966, n. 33. (12) Questione gi� proposta, dallo stesso Giudice istruttore, con ordinanza 18 novembre 1966, G. U. 25 marzo 1967, n. 77, e retro, 11, 61. II primo comma dell'art. 395, 104 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice di procedura penale, art. 636 (Intervento della persona interessata) e art. 637 (Investigazioni del giudice di sorveglianza), in quanto disciplinano il procedimento per l'applicazione deHe misure di "Sicurezza, che deve riconoscersi di natura giurisdizionale, senza assicurare un valido contradittorio con l'internato, n� la effettiva possibilit� di assistenza tecnica e professionale (artt. 24, secondo comma, e 25 della Costituzione). Giudice di sorveglianza del Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 20 aprile 1967, G. U. 24 giugno 1967, n. 157. codice della navigazione, artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245, 1247, in quanto attribuiscono funzioni giurisdizionali al comandante del porto (disp. trans. VI e artt. 25 e 102 della Costituzione) (13). Pretore di Amalfi, ordinanza 2 marzo 1967, G. U. 13 maggio 1967, n. 120. legge 20 marzo 1865, n. 2248, ali. F (Legge nei lavori pubblici), art. 317, in quanto conferisce al Governo il potere di emanare norme penali nell'esercizio di una potest� regolamentare (artt. 1, secondo comma, 70, 76, 77 e 25, secondo comma, della Costituzione) (14). Pretore di Caltanissetta, ordinanza 25 febbraio 1967, G. U. 24 giugno 1967, n. 157. in quanto consente al Procuratore generale, che ha assunto e avocato a s� l'istruzione sommaria della causa, di rimettere gli atti del processo alla Sezione istruttoria, � stato dichiarato incostituzionale con sentenza 2 aprile 1964, n. 32. (13) Questione gi� dichiarata non fondata, per l'articolo 1238 del codice della navigazione ed in riferimento all'articolo 102 della Costituzione, con sentenza 10 giugno 1960, n. 41. Altre questioni d� legittimit� costituzionale dell'articolo. 1238 del Codice della navigazione, in quanto attribuisce concorrenza giurisdizionale alla stessa autorit� che svolge la funzione regolamentare, � stata proposta. in riferimento all'articolo 104, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma (ordinanza 17 marzo 1966, G. U. 21 maggio 1966, n. 124, e in questa Rassegna, 1966, II, 155). La questione di legittimit� costituzionale dell'art. 1240, terzo comma, del codice della navigazione � stata dichiarata non fondata, in riferimento all'articolo 25, primo comma, alla Costituzione, con sentenza 28 gennaio 1965, n. 1. (14) J,a questione, proposta dal Pretore di Borgo San Lorenzo con ordinanza 23 giugno 1865 e dal Pretore di Caltanissetta con ordinanza 6 dicembre 1965, torna all'esame della Corte costituzionale che con ordinanza 19 dicembre 1966, n. 126 aveva disposto la restituzione degli atti ai giudici a qu.ibu.s per un nuovo giudizio sulla rilevanza, con riguardo alle norme di cui all'articolo 26 della legge 30 gugno 1906, n. 272 (riprodotto nell'articolo 216 del r. d. 9 maggio 1912, n. 1447) e all'articoJ.o 1 del r. d. I. 18 gennaio 19.32, n. 43, convertito in legge 24 marzo 1932, n. 300: disposizioni nelle quali il Pretore di Caltanissetta ha escluso di poter considerare eccepite le norme penali del regolamento approvato con r. d. 31 ottobre 1973, n. 1687, ritenuto quindi tuttora vigente. La questione, che anche il Pretore di Borgo San Lorenzo ha nuovamente rimessa all'esame della Corte costituzionale (ordinanza 9 febbraio 1967, G. U. 22 aprile 1967, n. 102 e, retro, II. 63), � stata pro.posta anche dal Pretore di Priverno, in riferimento agli articoli 2, 13, 16 e 41 della Costituzione (ordinanza 7 giugno 1966, G. U. 10 settembre 1966, n. 226 e in questa Rassegna, 1966, II, 249), e dal Pretore di Pavia, in riferimento agli articoli 13, secondo comma, e 25, secondo PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE. 105. legge 7 gennaio 1929, n. 4 ('Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) artt. 21, n. 1, e 36, in quanto attribuiscono funzioni giurisdizionali ad un organo dell'Amministrazione civile dello Stato ed in posizione di dipendenza gerarchica dal potere esecutivo, e che non gode la garanzia d'indipendenza e d'inamovibilit� che la Costituzione assicura ai giudici ordinari (artt. 101 e 108 della Costituzione) (15). Tribunale di Salerno, ol'dinanza 3 marzo 1967, G. U. 24 giugno 1967, n. 157. r. d. 17 agosto 1935, n. 1765 (Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), art. 4 (16), in quanto -con disparit� di trattamento tra le categorie di lavoratori, colpiti da infortunio, e gli altri cittadini, colpiti da analogo evento produttivo di danno, ed anche tra i vari lavoratori, colpiti dallo stesso evento, a seconda che siano soggetti o meno alla legge infortunistica -esonera da responsabilit� civili H datore di lavoro (tranne che in ipotesi di sentenza penale di condanna), senza assicurare l'integrale soddisfazione del diritto del lavoratore al risarcimento del danno in caso di infortunio (artt. 3, primo e secondo comma, 35, 36, 38, e 41 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 10 febbraio 1967, G. U. 24 giugno 1967, n. 157. r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), art. 65, in quanto attribuisce alla Corte di Cassazione la qualifica di organo supremo della giustizia ed il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unit� del diritto oggettivo nazionale, nella misura in cui si attribuisce ai concetti di supremazia e di unitariet� il significato letterale e la portata che � loro propria (art. 101 della Costituzione) e in relazione ail caso in cui dalla rivendi- comma, della Costituzione (ordinanza 13 gennaio 1967, G. U. 8 aprile 1967, n. 89, e retro, IJ, 63). (15) La questione di legittimit� costituzionale dell'articolo 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, � stata dichiarata non fondata, in riferimento all'articolo 102 della Costituzione, con sentenza 6 luglio 1965, n. 58. (16) Il terzo comma (nelle parti in cui limita la responsabilit� civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato, all'ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri dipendenti, del cui fatto debba rispondere secondo il Codice civile) e il quinto comma (in quanto consente che il giudice civile possa accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio costit1.iisca reato soltanto nelle ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte clell'imputato o per amnistia, senza menzionare l'ipotesi d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, dichiarato incostituzionale, con la stessa sentenza e negli stessi limiti, a norma dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87). Con la stessa sentenza � stata invece dichiarata non fondata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma 35 e 38 della Costituzione, la questione di legittimit� costituzionale del primo e del secondo comma della disposizione. 106 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cata preminenza di interpretazione scaturiscono effetti di conformit� costituzionale (art. 134 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 30 gennaio 1967, G. U. 24 giugno 1967, n. 157. legge 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), art. 220, in relazione all'art. 49, in quanto si impone al fallito l'obbligo, penalmente sanzionato, di presentarsi al curatore ogni qualvolta questo lo richiede (artt. 13 e 16 della Costituzione). Pretore di Saronno, ordinanza 10 marzo 1967, G. U. 27 maggio 1967, n. 132. legge 2 luglio 1949, n. 408 (Disposizioni per l'incremento della costruzione edilizia), art. 17, secondo comma, in quanto esclude dalle agevolazioni tributarie, con discriminazione in ordine alla quale ass\lllla rilievo la capacit� economica dell'acquirente, la vendita di negozi che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione provinciale delle imposte di clienti, ordinanza 10 novembre 1966, G. U. 24 giugno 1967, n. 157. d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), art. 143, sec�ondo comma, lettera a e b, e ultimo comma, sostituito dall'art. 6 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, in quanto implicitamente abroga il beneficio concesso ai dipendenti statali con l'art. 31, primo e secondo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 (non abrogato dall'art. 2, terzo e quarto comma, della legge 21 maggio 1952, n. 477, e dall'art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 361), per eccesso dai limiti della delega conferita con l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (art. 76 della Costituzione). Commission~ distrettuale delle imposte di Urbino, ordinanza 7 dicembre 1965, G. U. 27 maggio 1967, n. 132. d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), art. 209, secondo �comma, in quanto al coobbligato solidale, tale presunto dall'art. 197 del d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, non � assicurata alcuna tutela giurisdizionale entro gli atti della pubblica Amministrazione (art. 113, primo comma della Costituzione), e non � garantita la possibilit� di agire in giudizio per far dichiarare l'inesistenza della sua qualit� di coobbligato solida�le (art. 24, primo comma, della Costituzione) (17). (17) Varie questioni di legittimit� costituzionale dell'art. 209 sono gi� state dichiarate non fondate con sentenze 7 luglio 1962, n. 87 (artt. 3 e 113 della Costituzione), 4 luglio 1963, n. 116 (art. 102 della Costituzione) e 26 no;vembre 1964, n. 93 (artt.3, 24, primo comma e 42, secondo e terzo comma della Costituzione). PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 107 Pretore di Omegna, ordinanza 20 febbraio 1967, G. U. 13 maggio 1967, �n. 120. legge 4 dicembre 1962, n. 1682 (Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645), art. 6, che sostituisce l'ultimo comma dell'art. 143 del d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, che ha implicitamente abrogato il beneficio concesso ai dipendenti statali con l'art. 31, primo e secondo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 (non abrogato dall'art. 2, terzo e quarto comma, della legge 21 maggio 1952, n. 477, n� dall'art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 361) (art. 76 della Costituzione). Commissione distrettuale delle imposte di Urbino, ordinanza 7 dicembre 1965, G. U. 27 mag-gio 1967, n. 132. legge 9 gennaio 1963, n. 7 (Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: e Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri �), art. 1, ultimo comma, in quanto presume invio et de jure, per tutte le ipotesi diverse da quelle per le quali ammette la prova contraria, che il matrimonio della lavoratrice sia stato il motivo del licenziamento (artt. 2, 3, 37 e 41 della Costituzione). Tribunale di Como, ordinanza 9 gennaio 1967, G. U. 24 giugno 1967, n. 157. legge reg. sic. 16 marzo 1964, n. 4 (Ripartizione dei prodotti agricoli), mantenuta in vigore pur essendo intervenuta la legge nazionale 15 settembre 1964, n. 756, dalla legge regionale 3 giugno 1966, n. 13, in quanto disciplina rapporti di diritto privato senza che ricorrano gli estremi della temporaneit� e della eccezionalit�, e con criteri in contrasto con quelli della legge nazionale 15 settembre 1964, n. 756 (art. 14 dello 3, e Statuto della Regione siciliana e art. 117 della Costituzione); artt. 1, 2, 3, e 8, in quanto vincolano il diritto di propriet� e la liberta iniziativa economica per un periodo di tempo non determinabile nella sua effettiva durata (art. 3 della Costituzione), e prevedono la ripartizione dei prodotti secondo proporzioni che possono risultare diverse da quelle liberamente concordate (artt. 41 e 42 della Costituzione) (18). Giudice conciliatore di Alcamo, ordinanza 3 marzo 1967, G. 'U. 23 maggio 1967, n. 132. (Hl) Analoghe questioni sono stati gia proposte dal Pretore di Noto. (ordinanza 27 ottobre 1966, G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e retro, II, 19), dal Pretore di Lentini (ordinaru.a 28 novembre 1966, G. U. 8 aprile 1967, n. 89, e retro, II, 70), e dal Pretore di Mazara del Vallo (ordinanze 16 gennaio 1967 (tre), G. U. 25 febbraio 1967, n. 51, e retro, II, 70). 108 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione deUe frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), per eccesso dai limiti temporali della delega conferita con legge 9 ottobre"~1965, n. 991, arbitrariamente pubblicata con ritardo (artt. 73 e 76 della Costituzione) (19). Pretore di Mortara, ordinanza 16 gennaio 1967, G. U. 13 maggio 1967, n. 120. legge reg. sic. 3 giugno 1966, n. 13 (Ripartizione dei prodotti agricoli), art. 1, in quanto pur essendo intervenuta la legge nazionale 15 settembre 1964, n. 756, mantiene in vigore la legge regionale 16 marzo 1964, n. 4, che prevede la ripartizione dei prodotti agricoli con criteri in contrasto con quelli della legge nazionale 15 settembre 1964, n. 756 (art. 117 della Costituzione e art. 14 dello Statuto della Regione siciliana) (20). Giudice conciliatore di Alcamo, ordinanza 3 marzo 1967, G. U. 27 maggio 1967, n. 132. legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), per eccesso di potere legislativo, in quanto prevede per i rapporti agrari una disciplina indifferenziata, iniqua ed antisociale; art. 1 (art. 3 della Costituzione); art. 1, second�o e terzo comma (art. 41 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione); art. l, quarto comma (art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione) (21); artt. 3, 4, e 6, in quanto prevedono un procedimento sommario che non consente ai proprietari concedenti la difesa giudiziale dei propri diritti (artt. 24, 11 e 113 della Costituzione) (22); art. 8, in quanto abroga l'articolo 972 del codice civile nella parte in cui disponeva la prevalenza della domanda di devoluzione su quella di affrancazione in caso di deterioramento del fondo enfiteutico o di grave inadempienza (artt. 42 e 44 della Costituzione) (23). Pretore di Lercara Friddi, ordinanza 13 febbraio 1967, G. U. 27 maggio 1967, n. 132. (19) Questioni dichiarate non fondate con sentenze 9 febbraio 1967, n. 13 (art. 73 della Costituzione) e 22 marzo 1967, n. 32 e n. 33 (art. 76 della Costituzione). (20) Questione gi� proposta dal Pretore di Lentini (ordinanza 28 novembre 1966, G. U. 8 aprile 1967, n. 89, e TetTo, II, 70-71) e dal Pretore di Mazara del Vallo (ordinanze 16 gennaio 1967 (tre), G. U. 25 febbraio 1967, n. 51, e TetTo, II, ..... ). (21) Questioni gi� proposte dal Pretore di Vitulano con ordinanza 9 febbraio 1967, G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e TetTo, 11, 72). (22) Questione gi� proposta, per gli articoli 4, 5, 6 e 7, e in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, elll, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Civita Castellana, con ordinanze 23 dicembre 1966 (sei), G. U. 25 marzo 1967, n. 77, e Tetro, 11, 73). (22) Questione gi� proposta, per gli articoli 4, 5, 6 e 7, e in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Civita Castellana, con ordinanze 23 dicembre 1966 (sei), G. U. 25 marzo 1967. n. 77, e TetTo, II, 73). (23) Questione gi� proposta dal Pretore di Spoleto con ordinanza 15 dicembre 1966, G. U. 25 febbraio 1967, n. 51, e Tetro, II, 73). PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 109 legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), art. 1, in quanto, con disparit� di trattam~nto tra gli enfiteuti e i proprietari concedenti (art. 3 della Costituzione) (24), modi:fic,a coattivamente il contenuto di rapporti giuridici liberamente concordati (art. 41 della Costituzione) (25), prescindendo dalla volont� delle parti (art. 2 della Costituzione) e pregiudicando il diritto di propriet� del concedente (art. 42 della Costituzione) (23); artt. 8 e 9, in quanto abrogano disposizioni legislative, alterando l'originario contenuto di rapporti liberamente costituiti (art. 41 della Costituzione) (25). Pretore di Benevento, ordinanza 2 gennaio 1967, G. U. 13 maggio 1967, n. 120. legge 22 iuglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), art~ 4, quarto, quinto e sesto comma, e artt. 5, 6 e 7, in quanto prevedono per l'esercizio del diritto di affrancazione un procedimento sommario che non consenti ai proprietari concedenti la difesa giudiziale dei propri diritti (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (26). Pretore di Mazara del Vallo, ordinanza 7 aprile 1967, G. U. 24 giugno 1967, n. 157. legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), art. 2, in quanto, senza. indicare i mezzi per far fronte alle spese necessarie per l'applicazione della legge (art. 81 della Costituzione), istituisce una Sezione dei Tribunali amministrativi non ancora istituiti (art. 102 della Costituzione), attribuendo funzioni giurisdizionali a cittadini tutti estranei alla magistratura (artt. 101, 102 e 108 della Costtuzione), e prevedendo una composizione della Sezione per il contenzioso elettorale non idonea ad assicurare l'ndipendenza dei giudici e l'imparzialit� delle decisioni (artt. 101, ' 102 e 108 della Costituzione). Consiglio di Stato, quinta sezione, ordinanze 4 aprile 1967 (due), G. U. 10 giugno 1967, n. 144, e 24 giugno 1967, n. 157. (24) Questione preposta anche dal Pretore di Vitulano, con ordinanza 9 febbraio 1967, G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e retro, II, 72). (25) Questione gia proposta, limitatamente all'articolo 8, dal Pretore di Spoleto, con ordinanzal5 dicembre 1966, G. U. 25 febbraio 1967, n. 51 e, retro, II, ...... (26) Questione gi� proposta, anche in riferimento agli articoli 24, primo comma, ../ e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Civita Castellana (ordinanze 23 dicembre 1966 [sei], G. U. 25 marzo 1967, n. 77, e retro, II, 73). Nell'ordinanza sopra indicata il Pretore di Mazara del Vallo ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimit� costituzionale degli articoli 4, quarto, quinto e sesto comma, 5, 6 e 7 (artt. 24, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione) e 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607, e irrilevanti, ai fini della decisione, le questioni proposte per gli articoli 1 (artt. 3, 41 e 42dellaCostituzione), 15 e 2, ultimo comma, della stessa legge. 13 110 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE � STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI ESTINZIONE, DI INAMMISSIBILITA, DI MANIFESTA INFONDATEZZA O 'DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO legge reg. sic. 21 luglio 1966 (Modifiche alla legge 25 giugno 1965, n. 16, concernente provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamit�). Cessazione della materia del contendere. Sentenza 5 maggio 1967, n. 57, G. U. 13 maggio 1967, n. 120 (27). Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depositato il 5 agosto 1966, G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa Rassegna, 1966, II, 261. legge reg. sic. approv..12 ottobre 1966 (Norme per i concorsi nella Regione siciliana per i medici, veterinari ed ostetriche condotti e norme integrative transitorie per il personale sanitario degli ospedali della Regione siciliana) -Estinzione per rinuncia. Ordinanza 24 maggio 1967, n. 65, G. U. 27 maggio 1967, n. 132. Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depo sitato il 29 ottobre 1966, G. U. 26 novembre 1966, n. 299, e in questa Rassegna, 1966, II, 292. legge reg. sic. approv. 16 novembre 1966 (Riordinamento dei ruoli organici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste) estinzione per rinuncia. Ordinanza 24 maggio 1967, n. 64, G. U. 27 maggio 1967, n. 132. Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depo sitato il 3 dicembre 1966, G. U. 24 dicembre 1966, n. 324, e in questa Rassegna, 1966, II, 292. (27) La legge � stata modificata con legge regionale appro.vata il 21 dicembre 1966, la cui questione di legittimit� costituzionale � stata dichiarata non fondata con la stessa sentenza. CONSULTAZIONI ACQUE PUBBLICHE Scadenza di concessione -Pubbl.icazioni in caso di. concessioni di distribuzione di acqua. Se si debba far luogo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel foglio Annunci Legali del decreto miinisteriale concernente la scadenza della concessione pontificia di conduzione e distribuzione dell'acqua marcia per gli usi potabili della Capitale ed il passaggio delle opere e degli impianti, senza compenso, in assoluta propriet� di Stato (n. 93). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ENEL -Imposta uni.ca -Enti creaii successivamente al 1961. Se sia attribuibile e sulla base di quale parametro la quota d'imposta dovuta dal:l'ENEL ad Euti locali creati successivamente al 1961, posto che a carico dell'ENEL la legge ha stabilito per iJ. triennio 1963-65 un'imposta unica, sostitutiva delle normali imposte, da ripartire fra tutti gli Enti sulla base della quota di reddito attribuita a ciascun ente per il periodo d'imposta 1961 (n. 319). Istituto per il commercio estero. Se rientri nella funzione .istituzionale dell'I.C.E., a norma dell'art. 1 del d.C.P.S. ~ gennaio 1947, n. 8, l'attivit� di tutela dei prodotti italiani aUo estero (n. 320). UCEFAP -Liquidazione. Se possa l'Ufficio Cereali, Farina e Pasta (UCEFAP) essere soppresso e posto in liquidazione a.i sensi della 1. 4 dicembre 1966, n. 1404 (n. 321). APPALTO Contratto di appalto -Incidenza di maggiori oneri fiscali. Se i maggiori oneri fiscali derivanti da aumento di imposta, inter venuto nel periodo tra l'offerta ed il perfezionamento degli atti formali, incida sulla P. A. o sulla ditta appaltatrice, qualora nel contratto di ap palto sia previsto un incameramento, a favore dell'Amministrazione, della quota corrispondente ad un.a eventuale diminuzione di imposta (n. 305). Se i maggiori oneri fiscali derivanti da aumento dell'IGE incidano sulla P. A. o sulla ditta appaltatrice, qualora nel contratto di appalto la pre 112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO v1s1one dell'incameramento della quota corrispondente ad una eventuale diminuzione di imposta, pattuita a favore dell'Amministrazione, sia espressamente riferita solo all'imposta di registro e non dell'IGE (n. 3.05). ,Depositi cauzionali costituiti da teni -Incameramento -Limiti. Se, nell'ipotesi di depositi cauzionali costituiti da terzi a garanzia dei contratti che siano stati successivamente rescissi in danno, ma relativamente ai quali nessun danno sia stato in concreto accertato, se l'Amministrazione possa incamera:re egualmente i detti depositi a parziale scomputo dei danni accertati relativamente ad altri contratti rescissi in daJilltlO dello stesso appaltatore, per i quali non fu prestato deposito cauzionale da parte di terzi (n. 306). Forniture carcerarie -Dichiarazione per lo svincolo de�la cauzione. Se l'Amministrazione di Grazia e Giustizia possa procedere allo svin . colo della cauzione prestata daitl'appaltartore di servizi negli istituti di prevenzione e pena sofo a seguito di domanda dello stesso contenente la dichiarazione lib~ratoria di cui all'art. 11, c. 2, del Capitolato speciale per le somministrazioni e l'appalto dei servizi negli istituti predetti (n. 307). Imposta di registro -Determinazione dell'imponibile -Valutazione del materiale incorporato nell'opera. Se ai fini della determinazione dell'imponibile nei contratti di appalto, agli effetti dell'imposta di registro, per l'art. 3, cpv. della 1. 28 lug1lio 1961, n. 828, debba tenersi conto dcl. valore del materiale incorpoil"ato, da chiunque esso sia stato fornito, e quindi anche dal com.mittente (n. 308). Se l'art, 3 cpv. della legge 28 luglio 1961, n. 828, interpretato nel-senso che per la determinazione del valore imponibile concorra la valutazione dei maiterlali impiegati anche se forniti dal committente, possa considerarsi campatibile con l'art. 53 della Costituzione (n. 308). Stato di insolvenza -Inadempimento dell'appaltatore -Retribuzione agli operai da esso dipendenti. Se l'inadempimento dell'impresa appaltatrice dovuto allo stato di insolvenza, !iluccessivamente risolto in una formale dichiarazione di fallimento dell'impresa, possa rappresentare fonte di responsabilit� veriso la P. A. ai sensi delil'art. 340 legge 20 marzo 1895, n. 2248 all. F (n. 309). Se la somma accantonata dall'Amminishp.zione per la tutela dei lavoratori, a norma dell'art. 19 del d.P.R. 16 lugil.io 1962, n. 1063; in caso di faililimento dell'impresa appaltatrice debba essere consegnata agli enti assicurativi che su di essa vantino diritti oppure tenuta a disposizione della cUl'atela (n. 309). Se dopo il fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione conservi la facolt� -prevista dall'art. 17 del Capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 -di pagare di ufficio le retribuzioni arretrate alle maestranze gi� alle dipendenze dell'appaltatore fallito (n. 309). PARTE II, CONSULTAZIONI 113 BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI Costruzione fabbricati limitrofi -Domanda di riduzione in pristino ...uLe.gge 10 giugno 1939, n. 1089. Se l'Amministrazione della P.I., in caso di costruzione di fabbricati da , parte di terzi in vicinanza d'immobili d'interesse artistico o storico, possa agire per la riduzione in pristino ove abbia omesso di emanare le apposi.te prescrizioni previste dall'art. 21, 1. 1� giugno 1939, n. 1089, o abbia omesso di farle trascr.ivere nei registri delle conservatorie delle ipoteche (n. 16). CINEMATOGRAFIA Abbuoni erariali agz.i esercenti cinematografici. Se gli abbuoni dei diritti erariali a favore degli esercenti di sale cinematografiche, previsti dagli artt. 6 e 9 della il. 4 novembre 1965, n. 1213 per la programmazione di films aventi dati requisiti debbano farsi decorrere dalla data della prima programmazione dei films, anche se il provvedimento di riconoscimento dei requisiti delle pellicole richiesti per l'applicazione del beneficio intervenga successivamente. (n. 35). Riconoscimento della qualitd di nazionali ai filrns in compartecipazione girati prevalentemente in Italia. Se i 'films prodotti da imprese italiane, in compartecipazione finanziaria, artistica e tecnica con imprese straniere, possano essere riconosciuti come e nazionali,., ai sensi dell'art. 19, 40 comma, 1. 4 novembre 1965, n. 1213, solo se girati integrailmente in Italia, oppure anche se girati solo prevalentemente iin tale paese (n. 36). CIRCOLAZIONE STRADALE Strade vicinali -Strade agrarie -Caratteri. Se le strade vicinali debbano considerarsi luoghi soggetti a pubblico passaggio, ai sensi dell'art. 105, 30 comma, C.d.S., mentre tale carattere non debba attribuirsi alle strade agrarie, le quali, pure di propriet� privata, son 1destinate aM'esclusivo uso privato dei comproprietari e dei loco aventi causa (n. 9). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE Inapplicabilitd della legislazione vincolistica dell.e aree scoperte. Se la legislazione vincolistica in materia di locazioni si applichi alle aree scoperte e in particolare a quelle oggetto di concessione amministrative (n. 81). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 114 Scadenza di concessione -Pubblicazioni in caso di concessioni di distribuzione di acqua. Se si debba far luogo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiail�!�e nel Foglio Annunci Legaili del decreto ministeriale concernente la scadenza della concessione pontificia di conduzione e distribuzione dell'acqua Marcia per gli usi potabili della Capitale ed il passaggio delle opere e degli impianti senza compenso, in assoluta propriet� dello Stato (n. 82). CONCORSI Gare a licitazione privata -Verbale di aggiudicazione -Rilascio di copie. Se l'ufficiale rogante di una gara a Ucitazione privata debba rilasciare copia del verbale di aggiudicazione ai partecipanti alla gara che ne facciano richiesta (n. 11). CONTABILITA DELLO STATO Applicazione degli artt. 263 e 264, r. d. 23 maggio 192.J:, n. 827, alla Regione Siciliana. Se le norme della legge e del regolamento di contabilit� dello Stato siano appUcabi1i anche dalla Regi�one Siciliana, e se, pertanto, possa la Regione Sidliana avvalersi degli Uffici statali siti nel -suo teN"itorio per la riscossione, ai sensi degli artt. 263 e 264, r. d. 23 maggio 1924, n. 827 (n. 219). CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI Contributo di miglioria specifica -Surroga intendentizia -Termine di decadenza. Se il potere di surroga de1l'Intendente di Finanza alle Amministrazioni locali, previsto dall'art. 17 r ,d.l. 28 novembre 1938, n. 2000, convertito .in l. 2 giugno 1939, n. 739 (e sostituito dalla 1. 5 marzo 1963, n. 246, art. 35)11 sia soggetto al teJ.'iIIline di decade,nza di un anno, che il.'art. 36, 1. 5 marzo 1963, n. 246, stabilLsce per l'imposizione del contributo di miglioria specifica da parte degli enti autarchici (n. 65). Termini pe1� rendiconto di iniziative beneficiate. Se, nel caso di mancata presentazione :nel termine fissato dall'Amministrazione del r�endiconto relativo ad iniziativa in relazione a11a quale � stato concesso ed anticipato pro quota il �contributo PTevisto daiJ.la 1. 29 ottobre 1954, n. 1083, �sia possibile all'Amministrazione stessa concedere una proroga del termine per tale adempimento (n. 66). DANNI DI GUERRA Indennizzi -Art. 35 l. 27 dicemb1�e 1953, n. 968. Se la definitivit� deHa liquidazione cui fa menzione la 1. 27 dicembre 1953, n. 968, precluda o meno all'Amministrazione il potere di rivedere e modificare l'atto ammi�niistra:tivo di liquidazione (n. 126). PARTE II, CONSULTAZIONI 115 Ripristino edificio distrutto. Se il contributo per il ripristino dell'edificio in luogo diverso da quello ove venne distrutto da eventi bellici, a termine della 1. 31 lugilio 1954; numero 607, sia limitato esclusivamente alle unit� immobiliari destinate al momento dell'evento bellico ad abitazione della famiglia del danneggiato (n. 127). DAZI DOGANALI Benefici ex lege 21 luglio 1965, n. 939. Se il comma 3<> delil'art. 5 della 1. 21 luglio 1965, n. 939 escluda rper le navi destinate all'estero le limitazioni qualitative dei benefici stabiliti nel precedente comma lo, modifichi l'oggetto dei benefici stessi quaile � indicato negli artt. 1, 2, 3 e 4 ed, in particolare, se preveda esenzioni doganali per i motori di limitata potenza o a scoppio (n. 38). EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA Benefici fiscali ex lege 4 luglio 1949, n. 408 -Condizioni -Rilevanza dello sciopero. Se l'allagamento del cantiere e lo sciopero delle maestranze costituiscano ipotesi di forza maggiore ai sensi dell'art. 20 della, 1. 4 luglio 1949, n. 408 (n. 192). ELETTRICITA ED ELETTRODOTTI ENEL -Imposta unica -Enti creati successivamente al 1961. Se sia attribuibile, e sulla base di quale parametro, la quota d'imposta dovuta dall'ENEL ad Enti locali creati successivamente al 1961, posto che a carico dell'ENEL, la legge ha stabi..Iito per il triennio 1963-65 una imposta unica, sostitutiva delle normali imposte, da ripartire fra tutti gli Enti sulla base della quota di reddito attribuita a ciascun ente per il periodo d'imposta 1961 (n. 33). ENFITEUSI Diritto di riscatto da parte del concedente Fondo per il Culto. Se il termine di un anno, entro il quale il concedente Fondo per il Culto deve esercitare il diritto di riscatto dell'enfiteusi nel caso di aliena zione dell'enfiteusi � irrequisito domino > da parte dell'enfiteuta, decorra dal momento in cui viene a conoscenza dell'alienazione l'Ufficio finanziario incaricato della riscossione del canone, oppUTe dal momento in cui di essa ha notizia l'Amministrazione del Fondo pe;r il culto (n. 27). Se, in caso di controversia sull'esercizio del diritto di riscatto da parte del concedente in un rapporto enfiteutko, spetti allo stesso la prova della inesistenza di clausole che escludono il diri<tto di prelazione, o, al contra RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 116 rio, la prova dell'esistenza di esse debba esser data dall'utilista e dai suoi aventi causa (n. 27). � Se, nell'ipotesi di alienazione dell'enfiteusi " irrequisito domino"~.. contestuaile a domanda di affrancazione, debba ritenersi che non sorga il diritto di riscatto nel caso di domanda proposta dall'enfiteuta, mentre al contrario tale diritto sorga e prevalga suJ. diritto di affrancazione nel caso di domanda proposta dall'avente causa dell'utilista (n. 27). Se l':ililtervenuta volturazione della partita di credito nei regi.stri dello ufficio Finanziario incaricato della riscossione del canone in capo all'avente causa dell'utilista implichi, qualora l'alienazione dell'enfiteusi sia avvenuta " irrequisito domino � rinuncia al diritto di prelazione (n. 27). ENTI E BENI ECCLESIASTICI Diritto di riscatto da parte del concedente Fondo per il Culto. Se il termine di un anno, entro il quale il concedente Fondo per il Culto deve esercitare il diritto di riscatto dcll'enfiteusi nel caso di alienazione dell'enfiteusi "irrequiisito domino� da parte dell'enfiteuta decorra dal momento in cui viene a conoscenza dell.'ailienazione l'Ufficio Finanziario incaricato deJ.la riscossione del �canone, oppure dal momento in cui di essa ha notizia l'Ammini.str.azione del Fondo per il �culto (n. 44). Se, in caso di controve~sia sull'esericizio del diritto df riscatto da parte del concedente in un rapporto enfiteutico, �spetti allo stesso il.a prova della inesistenza di clausole che escludono il diritto di prelazione, o, al con trario, la prova dell'esistenza debba esser data dall'utilista e dai suoi aventi causa (n. 44). Se, n�ll.'ipotesi di alienazione dell'enfiteusi �irrequisito domino� con testuale a domanda di affrancazione, debba dtenersi che non sorga il di ritto di riscatto nel caso di domanda proposta dall'enfiteuta, mentre al contarrio tale diritto sorga e prevalga sul diritto di affrancazione nel caso di domanda proposta dalil'avente causa dell'utilista (n. 44). Se l'intervenuta volturazione della pa;rtita di cr-edito nei registri del l'Ufficio Finanziario incaricato della riscossione del canone in capo allo avente causa dell'utilista implichi, qualora il'aJ.ienazione dell'enfiteusi sia avvenuta � irrequi�sito domino� rinuncia al diritto di prelazione (n. 44). Riconoscimento di Chiese gi� appartenenti agli enti soppressi. ~ Se gli edifici adibiti ad uso di rettoria siano da considerare pertinenza della " Chiesa � (n. 45). Se l'obbligo di trasferimento imposto allo Stato dall'art. 6 J.egge 848 del 1929, e testualmente riferito alla �Chiesa,., si estenda, oltre che allo edificio sacro, anche ai locali di rettoria (n. 45). ESPROPB.IAZIONE PER P. U. Atti vincolanti dal Prefetto -Necessit� fissazione termin�i di inizio e compimento dei Lavori. Se il Prefetto, possa, omettendo i provvedimenti di sua competenza, rifiutarsi di dar corso a una procedura di esp;ropriazione che trovi il suo presupposto in un provvedimento ministeriale esecutorio (n. 236). PARTE II, CONSULTAZIONI 117 Se l'atto che dichiara la p. u. di un'opera debba contenere i termini entro cui devono iniziarsi e compiersi i lavori, anche se l'opera cui si riferisca sia stata gi� interamente compiuta, al momento dell'emissione di questo (n. 236). Se, dopo l'inutile scadenza dei termini fissati in una dichiarazione di p. u., poi rinnovaita, tutti gli atti dei procedimenti espropriativi iniziati e non conclusi debbano essere integralmente rinnovati in base alla nuova dichiarazione (n. 236). Se il verbale di consistenza redatto nel corso di un procedimento di espropriazione successivo a un'occupazione provvisoria e non concluso, pur restando cadueato coone primo atto della procedura espropriativa, perda anche il valore di pil"ova documentale del\l.a consistenza del bene espropriando (n. 236). Beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato. Quali siano le .procedure da applicare per la cessione a ditte industriali di aree, in parte appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato in parte a soggetti privati, ricadenti nella zona industriale di Napoli (n. 237). Indennit� depositata -Restituzione eccedenza a favore dell'espropriante. Se, nel ca.so in cui l'indennit� di espropriazione venga determinata, con sentenza passata in giudicato, in ammontare inferiore a quello depositato, la restituzione all'espropriante della �parte eccedente debba aver luogo con decreto del Prefetto (n. 238). Procedimento -Opere non assistite da contributo statale. Se competente a dichiarare la pubblica utilit� e la indifferibilit� ed urgenza di opere degli enti locali, non a�ssistite dal contributo statale, sia il Ministero dei LL. PP. o il Provveditorato alle opere pubbliehe (n. 239). Soggetto tenuto alla corresponsione dell'indennit�. Se le indennit� di occupazione d'urgenza e di espropriazfone relative ad un immobile espropriato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta a favore di un Comune, debbano essere corrisposte da.Jla Regione e dal Comune beneficiario dell'esproprio (n. 240). FALLIMENTO Compensazione -Crediti non liquidi -Ammissibil.it� -Condizione. Se intervenuta la rescissione in danno dell'appaltatore ai sensi dell'art. 48 r. d. 17 marzo 1932, n. 365, l'Amministrazione possa valersi delila compensazione ex art. 56 L. F. dei propri crediti per danni .e penalit� con i crediti dell'appaltatore derivanti dal contratto, qualora, pur essendo stato l'appaltatore dichiarato fallito successivamente alla rescissione, i crediti dell'Amministrazione non fossero ancora liquidi al momento della sentenza dichiarativa di fallimento, per non essere stata portata a termine la relativa contabil'izzazione (n. 105). , 118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO,pSTAT�o Se nell'ipotesi di cui sopra la compensazione possa operarsi fuori del meccanismo delle operazioni fallimentari e cio� prescindendosi dalla domanda di ammissione al passivo del credito (n. 105). Concessioni amministrative. Se, in caso di fallimento del debitore della Amministrazione FF. SS. per i canoni locatizi e accessori relativi a una �Concessione a privati di locali delle FF. SS., il credito dell'Amministrazione sia assistito in ogni caso da privilegio speciale, oppure tale priviiJ.egio sussista solo per i crediti relativi all'anno in cui sia stata presentata domanda di ammissione al pa1ssivo fallimentare, e all"anno precedente (n. 106). FARMACIE. Decadenza dall'esercizio del titolare fallito. Se l'Amminiistrazione debba provvedere aiJ.la dichiarazione di decadenza dall'esercizio di una farmacia del titolare :lia1lito, allorch� siano decorsi 15 mesi dal1a data di passaggio in giudicato della sentenza di fallimento senza che sia interven1Uta sentenza di omologazione del concordato (ai sensi dell'art. 113 t. u. 27 luglio 1934, n. 1265), sebbene sia stato autorizzato dal Tribunale fallimentare l'esericizio provvisorio della farmacia e sia stata presentata dal fallito prima della scadenza del predetto termine proposta di c�ncordato (n. 15). FERROVIE. Crediti per canoni dovuti dal faUito -Privilegio speciale. Se, in �Caso di fallimento del debitore della Amministrazione FF. SS. per canoni locatizi �e accessori relativi a una concessione a priv.ati di focali delle FF. SS., il credito dell'Amministrazione sia assistito in ogni caso da privilegio speciale, oppure tale privilegio sussista solo per i crediti relativi all'anno in cui �sia stata presentata domanda di ammissione al passivo faHimentare, e all'anno precedente (n. 379). GUERRA Liquidazione danni dipendenti da requisizione o occupazione di immobili. Se rientri nella competenza dell'Ammirustrazione militare la liquida zione dei danni comunque dipendenti da occupazione o r.equisizione di immobili per esigenze militari in tempo di guerra, restandone invece esclusa la liquidazione dei danni di guerra (n. 138). Se le domande di liquidazione danni presentate ad altre Amministra zioni e non reiterate nei confronti dell'Ammintstrazione militare nel termine stabilito dal d. lgls. 7 maggio 1948, n. 656, debbano constderal'>Si efficaci e conseguentemente non colpito da decadenza il diritto alla liquidazione (n. 138). PART� II, CONSULTAZIONI 119 Se le domande di liquidazione presentate dopo la liberazione e prima della pubblicazione del d. lgls. 7 maggio 1948, n. 656, e non pi� reiterate 111� sollecitate debbano ritenersi tuttora valide (n. 138). IDROCARBURI Imposta fabbricazione per il G. P. L. impiegato in carrelli all'interno di stabilin.enti -L. 11 giugno 1959 art. 1 -Applicabilit�. Se il gas di petrolio liquefatto impiegato nei carrelli elevatori e trasportatori all'interno degli stabilimenti industriali sia da considerarsi destinato all'autotrazione e, come tale, assoggettabile ailla maggiore aliquota di imposta di fabbrkazione stabilita per i G. P. L. destinati ad essere usati come carburanti nell'autotrazione dall'art. 1 della 1. 11 giugno 1959, n. 405 (in. 2). IMPIEGO PUBBLICO. Conservazione del posto. Se il dipendente della Regione Sarda quale avventizio di 2a categoria collocato in cong.edo per richiamo alle armi, non avendo impugnato il provvedimento di mancata inclusione nelle tabelle e nei ruoli del personale, abbia titolo alla conservazione del posto (n. 650). Dipendenti all'estero -Agevolazioni concesse con l. 6 ottobre 1962, n. 1546. Se, in base al.l'art. 4 della 1. 6 ottobre 1962, n. 1546 spetti anche ad una insegnante vedova, che presti servizio presso una scuola italiana all'estero. l'aumento del 4 % sugU assegni di sede per ciascuno dei figli minori a carico, come per il personale coniugato capo-famiglia (n. 651) IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE Merci presentate con fa.lsa indicazione d'origine -Conseguenze. Se l'autorit� doganale, ove vengano presentate per l'esportazione merci fornite di falsa indicazione di origine, possa, a norma della convenzione di Madrid resa esecutiva con d. P. R. 12 giugno 1950, n. 865, rifiutare il compimento dell'operazione e sequestrare la merce (n. 51). Se il beneficio della restituzione dei diritti alla esportazione spetti per le merci di produzione nazionale anche se queste siano fornite di falsa indicazione di origine (n. 51). Benefici fiscali ex l. 2 luglio 1949, n. 408 -Trasferimenti isolati di negozi (esclusione). Se la esclusione dai benefici fiscali di cui all'art. 17, 1. 2 luglio 1949, n. 408, relativamente al trasferimento isolato di negozi, sia rimasta ferma anche dopo la emanazione della I. 6 ottobre 1962, n. 1493 (n. 253). 120 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Contmtti d�i vendita -Contratti di appalto. Se debba necessariamente considerarsi appalto e non vendita.. itcontratto con il Quale una ditta si obbliga a consegnare all'altro contraente cose che non � in grado di forni\l'e con la propria organizzazione industriale e con la propria attrezzatura tecnica (n. 254). IMPOSTA DI REGISTRO Appalto -Determinazione dell'imponibile -Valutazione del materiate incorporato netl'0pera. Se ai fini della determinazione dell'imponibile nei contratti di appalto, agli effetti dell'imposta di regiistro, per l'art. 3 cpv. della 1. 28 luglio 1961, n. 828, debba tenersi conto del valore del materiale incorporato, da chiunque esso .sia fol'nito, e quindi anche dal committente (n. 251). . Se l'art. 3 cpv. della 1. 28 luglio 1961, n. 828, interpretato nel senso che per la determinazione del valore imponibile concorra la valutazione dei materiali impiegati anche se forniti dal committente, possa considerarsi compatibile con l'art. 53 �della Costituzione (n. 251). Benefici fiscali ex lege 4 luglio 1949. n. 408 -Condizioni -Rilevanza dello sciopero. Se l'allagamento del cantiere e lo sciopero delle maestranze costituiscano ipotesi di forza maggiore ai sensi dell'art. 20 della 1. 4 luglio 1949, n. 408 (n. 252). Incidente stradale -Risarcimento at dipendente -Pensione privilegiata. Se da risarcimento del danno dovuto dallo Stato al proprio di.pendente, infortunatosi per causa di servizio e per fatto colposo di altro dipendente, possa detrar.si la pensione privilegiata dovuta all'infortunato (n. 652). Rapporto di lavoro a tempo determinato. Se sia applicabile ai dipendenti degli Enti Pubblici la 1. 18 aprile 1962, n. 230 contenente fa disciplina del �Contratto di lavo:ro a tempo determinato (n. 653). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE Soggetti tassabili in base a bilancio -Compensazione fra redditi e perdite di esercizi diversi -Limiti. Se in base a quanto stab~lito dall'art. 112 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645 (derivante dall'art. 25, 1. 5 gennaio 1956, n. 1) nei confronti dei soggetti tassabili in base a bilancio, la compensazione fra redditi e perdite di esercizi diversi debba trovare applicazione soltanto nel caso in cui alla passivit� fiscale corrisponda una perdita economica effettiva di gestione, che abbia inciso nella consistenza patrimoniale del soggetto (n. 35). PARTE II, CONSULTAZIONI 121 Se, in sede di applicazione dell'art. 112, t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, debba1si far riferimento alla perdita economica in caso di concorso, nel. l'ambito di attivit� classificabili in categoria B, di redditi esenti con risultati nega.Uvi della attiv.it� non godenti dell'esenzione (n. 35). � ����� IMPOSTA DI SUCCESSIONE. Eredit� beneficiata art. 31 l. succ. Se il rigetto, da parte del giudice ordinario di una domanda tendente a far dichiarare la inefficacia della accettazione beneficiata dell'eredit� per incompletezza o altri vizi afferenti alla redazione dell'inventario, sia di per s� idoneo ad escludere l'applicazione del .criterio di cui all'art. 31 legge successioni (n. 51). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Contratta di appalto -Incidenza di maggiori oneri fiscali. Se i maggiori oneri fiscali derivanti da aumento di imposta, intervenuto nel periodo 1tra l'offerta ed il perfezionamento degli atti formali, incida sulla P. A. o sulla ditta appaltatrice, qualora nel contratto di appalto sia previsto un incameramento, a favore dell'Amministrazione della quota corrispondente ad una eventuaiLe diminuzione di illl!Posta (n. 116). Se i maggiori oneri fiscali derivanti da aumento dell'IGE incidano sulla P. A. o sulla ditta appaltatrice, qualora nel contratto di appalto la previsione dell'incameramento della quota corrispondente ad una eventuale diminuzione di imposta, pattuita a favore dell'Amministrazione, sia espressamente riferita solo all'imposta di registro e non all'IGE (n. 116). Esportazione di alcuni prodotti -Restituzione dell'imposta. Se in sede a:mm.iniistrativa, possa essere riconosciuto il diritto alla restituzione dell'imposta nei casi previsti dalla 1. n. 570 del 1954, ove manchi l'originale bolletta doganale di esportazione (n. 117). IMPOSTE E TASSE. Agevolazioni tributarie. Se il d. m. 14 diCembre 1965 contenga una sanatoria a quanto disposto con la 1. 29 luglio 1957, n. 634 circa la non appUcabilit� dei benefici fiscali agli atti di costituzione di societ� non rispondenti ai requisiti richiesti dagli airtt. 2 e 3 della stessa legge (n. 437). C.R.I. �rt; 27 tab. all. al d. P. R. 1 marzo 1961 ,n. 121 -Applicabilit� o meno. Se la C.R.I. debba richiedere l'autorizzazione del Sindaco per l'istituzione del servizio di ambulanza con �connesse prestazioni ambulatoriali di pronto soccorso, e se possa, pertanto, essere assoggettata al pagamento della RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 122 tassa di concessione governativa, di cui al n. 27 della tabe\l.la allegata al d. P. R. 1 marzo 1961, n. 121 (n. 438). Contribuzione a favore di Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. Quale sia la natura delle speciali contribuzioni che le Aziende autonome_ di cura, soggiorno e tudsmo possono essere autorizzate ad applicare sugli spettacoli e sui trattenimenti, ai sensi dell'art. 15 del r. d. 1. 15 aprile 1926, n. 765, e quale il procedimento di riscossione coattiva da applicare per le predette contribuzioni (n. 439). ENEL -Imposta unica -Enti creati successivamente al 1961. Se sia attribuibile, e sulla base di quale parametro, la quota d'imposta dovuta dall'ENEL ad Enti locali creati ,successivamente al 1961, posto ,che a carko dell'ENEL la legge ha stabilito per il triennio 1963-65 una imposta unica, sostitutiva delle normali imposte, da ripartire fra tutti gli Enti sulla base della quota di reddito attribuita a ciascUJil ente �per il periodo d'imposta 1961 (n. 440). Quote IGE assegnate ai Comuni. Se sia efficace i!l pignoramento di quote IGE .spettante ad un Comune ancora non determinate con H provvedimento del Ministro delle Finanze di cui all'art. 1 1. 2 luglio 1952, n. 703 (n. 441). Se il d. m. di determinazione delle quote IGE competenti a ciascun Comune abbia �efficacia costitutiva del diritto dei Comuni stessi (n. 441). Se, in �dipendenza di un pignoramento eseguito su quote IGE non an cora determinate, sia impedita, una volta emanato il decreto Ministeriale, la compensazione legale con i crediti che lo Stato vanti nei .confronti dei Co muni beneficiari (n. 441). IMPOSTE VARIE Agevolazioni fiscali tempo1'anee sulla produzione di alcool. Se l'agevolazione fiscale di cui all'art. 1 del d. 1. 18 marzo 1965, n. 146, convertito con modifiche in 1. 19 maggio 1965, n. 455 (che prevede temporanei abbuoni e riduzioni d'imposta sullo �spirito ottenuto nel periodo 23 marzo-31 luglio 1965 dalla distillazione di vini di date qualit�) sia applicabile anche agli alcooil 'che, alla data del 31 luglio 1965, fossero privi dei requisiti per l'immissione in consumo, ma li avessero acquisiti posteriormente (.n. 4). Imposta fabbricazione per il G. P. L. impiegato in can�elli all'interno di stabilimenti -L. 11 giugno 1959, n. 405, art. 1 -Applicabilit�. Se il gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) impiegato nei carrelli elevatori e trasportatori all'interno degli stabilimenti industriali 1sia da considerare destinato all'autotrazione e, come tale, assoggettabile alla maggiore aliquota di imposta di fabbricazione stabilita per i G. P. L. destinati ad essere usati come carburanti neH'autotrazione dall'art. 1 della .i. 11 giugno 1959, n. 405 (n. 5). PARTE II, CONSULTAZIONI 123 IMPRESA Albo nazionale costruttori -Domanda di iscrizione -Caso di registro. Se possa essere respinta la domanda di iscrizione alil'albo dei costruttori d'una impresa individuale il cui titolare sia sottoposto a procedimento penale per il reato previsto dall'aTt. 589 c. p. (n. 2). LAVORO Trasferimento di un dipendente da una societ� ail'altra -Configurazione giuridica. Se il trasferimento di un prestatore di lavoro da una societ� ad altra configuri una ipotesi di .cessione di contratto oppure comporti la risoluzione del irapporto di lavoro originario e la instaurazione di un nuovo rapporto, dal primo del tutto distinto e separato (n. 46). LOCAZIONI Inapplicabilit� della legislazione vincolistica alle aree scoperte. Se la legislazione vincolistica in materia di locazioni si applichi alle aree scoperte e n particolare a quelle oggetto di concessioni amministrative. (n. 129). Locali FF. SS. -Revisione del ca-none -Termine. Se la dichiarazione di revisione del canone relativo ad una locazione di locali FF. SS. sia per sua natura atto ricettizio, e debba pertanto da parte della P. A. essere portata a conoscenza del conduttore entro il termine stabilito nel contratto di locazione a pena d'inefficacia (n. 130). MEZZOGIORNO Facilitazioni tariffarie per trasporti effettuati in regime di industrializzazione -Applicabilit� materiali attinenti a canali di alimentazione centrali idroelettriche. Se un canale di alimentazione di centrale idroelettrica possa ritenersi elemento essenziale e costitutivo� di questa, in modo che siano applicabili al trasporto ferroviario dei materiali occorsi a costruirlo ole facilitazioni tariffarie previste dal d. m. 2 maggio 1958, n. 5272, per il trasporto di materiali e macchinari destinati all'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati �Situati nel Mezzogiorno d'Italia (n. 40). MUTUO Finanziamenti a medie e piccole industrie effettuati dall'IMI come gestore del Fondo speciale -Base di commisurazione della provvigione spettante aU'IMI. Se la provvigione dello 0,45 % dovuta all'IMI a copertura della quota spese generali e di amimnistrazione per la Ge.stione del Fondo speciale per 124 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere, vada commisurata, ai sensi della convenzione Tesoro-IMI del 16 marzo 1965, all'intero importo dei finanziamenti concessi dal Fondo annualmente, oppure..a tale importo diminuito dall'amontare delle trattenute operate dal Fondo stesso sulle somme mutuate a titolo di deposito, da Parte delle ditte mutuatarie, a garanzia dell'osservanza delle clausole contrattuali (n. 5). Se la provvigione spettante all'IMI per spese generali e di amministrazione del Fondo per il finanziamento delle medie e piccole industrie manufatturiere vada applicata sull'importo complessivo dei finanziamenti esistenti al 31 dicembre di ogni anno prescindendosi dalla data di inizio di ogni operazione di finanziamento, oppure vada computata in relazione alla durata delle operazioni stesse (n. 5). � OCCUPAZIONE P1�opriet� pubbliche -Cont,enzione tra le Amministrazioni interessate. Se l'occupazione di propriet� pubbliche per eseguire opere relative o connesse a una linea ferroviaria debba necessariamente essere perfezionata con la stipula di una .convenzi0tne tra le Amministrazioni interessate oppure possa ritenersi .sufficiente, per la regolamentazione dei rapporti tra l'Amministrazione oocuipante e quella proprietaria, uno scambio di note tra queste (n. 3). PENA Violazioni del Codice Stradale. Se la riscossione delle pene pecuniarie, inflitte con provvedimento giurisdizionale per contravvenzione al codice stradale, spetti in ogni caso ed esclusivamente alla Cancelleria del Giudice che ha pronunciato ii provvedimento, ovvero competa ai Tesorieri delle Amministrazioni Comunali e Provinciali nei casi in cui a queste competano i prroventi delle condanne per essere state le �Contravvenzioni accertate da funzionari comunaili e provinciali su strade non statali (n. 20). PENSIONI Incidente stradale -Risarcimento al dipendente -Pensione privilegiata. Se dal risarcimento del danno dovuto dallo Stato al proprio dipendente, infortunatosi per causa di servizio e per fatto colposo di altro dipendente, possa detrarsi fa pensione privilegiata all'infortunato (n. 115). Prescrizione -Interruzione. Se ai fini del decorso del termine biennale di prescrizione, previsto dall'art. 610 d~lle Istruzioni Generali dei Servizi del Tesoro, debba computarsi per i minori non emancipati o per gli interdetti il periodo in crui questi 1siano rimasti 1senza tutela, nonostante il disposto dell'art. 2942 c. c. (n. 116). PARTE II, CONSULTAZIONI 125 POSTE E TELECOMUNICAZIONI Pacchi postali. Quale .sia il significato da attribuire alila espressione e mittenti > riportata all'art. 57 del cod. postale (n. 124). PRESCRIZIONE Contributo sullo zucchero alle Sezioni Prov. dell'Alimentazione (SEPRAL). Quale sia il termine di prescrizione applicabiole alla riscossione dei contributi SEPRAL sullo zucchero, anche nell'ipote,si che detti contributi siano considerati di natura tributaria (n. 64). PROCEDIMENTO PENALE Art. 734 c. p. -Costituzione di parte civile. Se sia ammissibile la costituzione di parte civile del Ministero della P. I. in un procedimento penale per la contravvenzione prevista e punita dall'art. 734 .c. p. ~distruzione o deturpamento di bellezze naturali soggette alla speciale tutela della 1. 1 giugno 1939, n. 1009), nonostante l'apposito proce�dimento amministrativo intesa al risarcimento predisposto dalla detta 1. n. 1089 del 1939 (in. 8). H.EATI FINANZIARI Buona fede -Effetti sulla determinazione dcna pena pecuniaria. Se la buona fede, ritenuta sussistente dal giudice penaJ.e come causa soggettiva di esclusione del reato, possa assumere rilevanza come causa di esclusione dall'illecito tributario (n. 3). Se possa l'Amministrazione tener conto deil.la buona fede del contribuente in sede di determinazione della pena pecuniaria (n. 3). REGIONI Applicazione degli artt. 263 e 264 .. r. d. 23 maggio 1924. n. 627 alla Regione Siciliana. Se le nocme della legge e del regolamento di contabilit� dello Stato siano applicabili anche dalla Regione Siciliana, e se, pertanto, possa la Regione Siciiliana avvalersi degli Uffici statali .siti nel suo territorio per la riscossione, ai sensi degli artt. 263 e 264, r. d. 23 maggo 1924, n. 827 (n. 147). Espropriazione di beni appartenenti allo Stato. Se le indennit� di occupazione d'urgenza �e di espropriazione relative ad un immobile espropriato con decreto del Presidente della Giunta regionale delil.a VaUe d'Aosta a favore di un Comune, debbano essere corrisposte dalla Regione o dal Comune beneficiario dell'esproprio (n. 148). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 126 RESPONSABILIT� CIVILE. Incidente stradale -Risarcimento al dipendente -Pensione privilegia.t~:. Se dal !risarcimento del danno dovuto dallo Stato al proprio dipendente, infortunatosi per causa di servizio e J)er fartto colposo di altro dipendente, possa detrarsi la pensione privilegiata dovuta all'infortunato (n. 238). RISCOSSIONE COATTIVA Contribuzione a favore Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. Quale sia la naitura delle speciali contribuzioni che le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo possono essere autorizzate ad applicare sugli spettacoli e sui trattenimenti, ai sensi dell'art. 15 del r. d. l. 15 aprile 1926, n. 765, �e quale il procedimento di riscossione coattiva da applicare per le predette contribuzioni Gnatura tributaria -procedimento di riscossione coattiva dei diritti erariali (n. 5). SCIOPERO Sciopero servizi pubblici urbani -Intervento dell'Amministrazione -Richiesta di risarcimento delle spese nei confronti del gestore. Se, allorquando, in occasione di scioperi nel settore dei servizi pubblici urbani, l'Amministrazione ritenga d'intervenire con mezzi propri al fine di attuare un servizio d'emergenza, possa poi richiedere al gestore dei servizio pubblico il risarcimento delle spese sostenute (n. 2). Se tale richiesta possa essere effettuata quando da vari elementi, come l'assunzione da parte del gestore degli oneri assicurativi relativi alla circo lazione dei mezzi dell'Amministrazione e di ogni altra responsabilit� deri vante .dal servizio, possa desumersi che sia il gestore stesso a disporre un servizio di emergenza, servendosi della collaborazione dei mezzi deli'Ammi nistrazione (n. 2). SOCIET� Conferimento dell'intera azienda sociale in altra societ�. Se il conferimento deil.l'azierula sociale in altra societ� si risolva in un trasferimento dell'azienda stessa, con la conseguente applicazione dell'articolo 2599 c. c. per quanto concerne i crediti relativi all'azienda ceduta (n. 116). Se, qualora il conferimento dell'azienda sociale in altra societ� venga deliberato da O'l'gano a ci� norn espressamente legittimato, ci� comporti l'ineficacia del conferimento nei confronti dei debitori (n. 116). PARTE II, CONSULTAZIONI 127 TITOLI DI CREDITO Premi. Se, ove i premi pirevisti per prestiti obbligazionari consistano in servizi (nella specie, viaggi), l'attribuzione dei premi stessi debba essere fatta, nell'ipotesi di titoli di credito soggetti ad usufrutto, al nudo proprietario o all'usufruttuario (n. 15). TRASPORTO Sciopero servizi pubblici urbani -Intervento deWAmministrazione -Richiesta di risarcimento delle spese nei confronti deZ gestore. Se, allorquando, in occasione di scioperi nel settore dei servizi pubblici urbani, l'Amministrazione ritenga d'intervenire con mezzi propri ai fine di attuare un servizio d'emergenza, possa poi richiedere al gestore del servizio pubbHco H risarcimento delle spese sostenute (n. 58). Se tale richiesta possa essere effettuata quando da vari elementi, come l'assunzione da parte del gestore degli oneri .assicurativi relativi alla circolazione dei mezzi dell'Amministrazione e di ogni altra r:esponsabilit� derivante dal servizio, possa desumer.si che sia il gestore stesso a disporre un servizio di emergenza, servendosi de1la collaborazione dei mezzi dell'Amministrazione (n. 58). NOTIZIARIO Negli uffici dell'Avvocatura distrettuale di Milano, il giorno 10 giugno, si � svolta una cerimonia di commiato in onore di S. E. Ugo Pernigotti, vice avvocato generale dello Stato, che ha lasciato il servizio per raggiunti limiti di et�. Alla cerimonia erano presenti S. E. Giovanni Zappal�, Avvocato generale dello Stato, il Presidente della Corte d'Appello di Milano, il Procuratore Generale presso la stessa Corte, il Presidente del Tribunale di Milano, il Procuratore della Repubblica di Milano, rappresentatiti del locale ordine forense, gli avvocati distrettuali di Torino, Brescia, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze e Milano, nonch� numerossisimi colleghi che ebbero occasione di collaborare con S. E. Pernigott� nel corso della Sua lunga carriera. Numerose e affettuose le attestazioni di stima e le parole di commiato rivolte al festeggiato s. E; Giovanni Zappal� ha voluto personalmente ricordare ai presenti la lunga e laboriosa attivit� di S. E. Pernigotti sottolineando come essa si sia sempre svolta in perfetta aderenza alle tradizioni di tutela della legalit� proprie dell'Istituto. A tutti ha rivolto il suo ringraziamento, con sobrie e commosse parole, S. E. Pernigotti. S. E. Ugo Pernigotti entr� in carriera nel 1921 presso l'Ufficio Legale delle FF. SS.; indi, nel 1925, entrato nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, prest� servizio a Milano fino al 1947; fu chiamato poi a reggere successivamente le Avvocature distrettuali di Bari, di Trento (della quale ultima, istituita nel 1948, fu il primo avvocato distrettuale), Brescia e Milano, dove � rimasto fino al suo collocamento a riposo. CONVEGNI DI STUDI Presso la sede dell'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE), nel Palazzo de' Ginnasi, a Roma si � tenuto il 30 maggio 1967 un incontro dibattito sugli aspetti della riforma del diritto di famiglia con riferimento al recente disegno di legge contenente modifiche al Codice civile. L'incontro-dibattito, i �cui atti saranno raccolti in volume, � stato organizzato al fine di acquisire elementi utili alla soluzioo.e degli attuali problemi sulla riforma del diritto di famiglia; problemi che sono vivamente sentiti dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la quale ha posto la necessit� di adeguare le norme 1del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni ai nuovi principi. Nell'introduzione al dibattito si � fatto rilevare 1che i rapporti di fa miglia, intesi sia come rapporti personali, sia come rapporti patrimoo.iali, hainno in questi ultimi tempi risentito notevolmente del progredito assetto sociale, che impone una pi� moderna visione della famiglia, con particolare riguardo aUa posizione della donna in seno ad essa, ai rapporti patrimo niali fra coniugi, ai diritti ed obblighi dei genitori verso i figli, ai rapporti con la filiazione naturale ed alla riforma del regime successivo. Nella sua relazione :sui rapporti personali il Prof. Michele Giorgianrni si � particolarmente 'Soffermato sul disposto dell'art. 29 della Costituzi001e, PARTE II, NOTIZIARIO 129 mettendo a fuoco il problema del limite, in tale articolo contenuto, dell'unit� della compagine familiare e facendo un ampio esame della legislazione tedesca e francese in materia. Il dr. Carlo Giannattasio, consigliere di Cassazione, ha svolto, invece, la relazione sui rapporti patrimoniali e successori dichiarandosi sostanzialmente favorevole alle linee del progetto Reale sulla comunione dei beni. Tra i numerosi interventi ricordiamo quelli particolarmente incisivi di Rodot�, Rapelli, Eufa, Flore, De Cupis e Stella Richter. Indetto dalla Commissione dell'A.C.I. ed organizzato dall'Automobil Club di Napoli si � tenuto ad Ischia, nei giorni 3-4-5 maggio 1967 il XII . Convegno delle Commissioni �giuridi-che dell'Automobil Club, avente per tema: " La circolazione stradale e la responsabilit� della Pubblica Amministrazione ". Relatori sono stati il p:rof. avv. Pietro Gasparri, ordinario di diritto amministrativo, il dott. Filippo Longo, consigliere di Stato, il dott. Michele Rossano, presidente di sezione della Corte di Cassazione, il dott. Giovanni Rosso, presidente d� sezione della Corte di Cassazione. I I