ANNO XVIII -N. 3 MAGGIO-GIUGNO 1966 



RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

1966 



ABBONAMENTI 

ANNO ............................... . L. 5.000 
UN NUMERO SEPARATO �.........�.....�. � 900 


Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: 

LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA 
e/e postale 1/40500 

Stampato in Italia � Printed in ltaly 
Autoriz:zazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 


(5213040) Roma, 1966 � Istituto Poligrafico dello Stato P. V. 



In memoria 
di 
GIUSEPPE MANTELLINI 




Per onorare degnamente la memoria di Giuseppe MANTELLINI, 
primo Avvocato Generale, il cui fecondo insegnamento � tuttora vivo 
ed operante nella quotidiana attivit� dell'Istituto, � stata deposta sulla 
Sua tomba, in occasione del 150� anniversario della nascita, una ghirlanda 
in bronzo. 

La cerimonia si � svolta al cimitero delle Porte Sante, davanti 
al monumento funebre che ricorda lo Scomparso. Allo scoprimento 
del bronzo era presente, tra gli altri, l'Avvo.cato Generale dello 
Stato, S. E. Giovanni Zappal�, il quale, con commosse parole, ha 
ricordato la figura e l'opera del suo grande predecessore. 

Il valore simbolico della iniziativa sottolinea la continuit� delle 
tradizioni dell'Avvocatura e la profonda devozione alla memoria di 
Colui che guid� l'Istituto nei primi anni della sua attivit�, fissando 
genialmente le direttive tecniche e l'ispirazione ideale che ancora 
illuminano il lavoro degli Avvocati dello Stato. 

Firenze, 24 giugno 1966. 



GIUSEPPE MANTELLINI nacque a Firenze nel 1816; mor� a Roma 
nel 1885. 

Appena laureato in legge a 20 anni a Pisa, entr� a fare pratica 
dal Capei per iniziare la libera professione; e subito sfavill� di ingegno 
e di dottrina, acquistando ben presto fama e reputazione. Non fu un 
Avvocato improvvisatore e nemmeno un fantasioso; ma fu un indagatore 
delle questioni, un dottrinario geniale, che al naturale ingegno 
un� una rettitudine esemplare di vita senza ambizioni e senza svaghi. 
con uno studio del giure diuturno, eclettico, profondo. 

A 28 anni Gli fu affidata la carica di Sostituto Avvocato regio 
della Toscana: carica ambita che di solito si attribuiva ad un anzian,o. 
In tale ufficio si distinse al punto che, a soli 35 anni, ne fu nominato 
Capo. Allora essere Avvocato regio significava assumere anche la qualifica 
di Direttore delle Riformagioni e Consulente della Banca Toscana. 


In seguito all'annessione della Toscana al Regno d'Italia, il Man.
�' 
tellini, che era passato frattanto negli uffici del Contenzioso finanziario, 
nominato Consigliere di Stato, ebbe l'incarico di studiare un progetto 
di formazione delle nuove Avvocature erariali d'Italia da stabilirsi 
a Roma, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia: 
e l'incarico di istituirle, sulle basi gettate da Lui, Gli fu dato dai 
Ministri Vigliani e Minghetti, con decreto di Vittorio Emanuele, che 
porta la data del 16 gennaio 1876, e rappresenta l'atto di nascita della 
Avvocatura dello Stato. 

Il Mantellini � stato cos� il creatore delle Avvocature erariali 
che salutarono in Lui il primo Capo e Maestro. E nel Suo lavoro port� 
tutto il suo entusiasmo, tutte le sue energie, che spese non solo nell'opera 
direttiva, ma anche nel seguire l'opera dei suoi avvocati, volendo 
essere informato di ogni parere, di ogni difesa, di ogni comparsa, 
dando consigli, facendo obiezioni e correzioni, pretendendo soprattutto 
che da ogni ufficio non uscisse mai un giudizio che non fosse 
conforme a giustizia. 

Seppe trovare anche tempo per compilare memorie e preparare 
discorsi e pe1: approfondire gli studi giuridici con monografie e libri di 
pi� vasto respiro, tra cui vanno ricordati un saggio sulla Banca Toscana, 
tre volumi sui Conflitti di attribuzioni, tre volumi su Lo Stato e il 
Codice civile ed un libretto sul giureconsulto di Roma antica, Papiniano: 
opere che resteranno per sempre di alto insegnamento teorico 
e pratico per gli Avvocati dello Stato. 



INDICE 

Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSHTUZIONAL!E E INTERNA-

ZIONAiLE pag. 483 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 
)) . 546 
Sezione terza: GIU1RISPRUDENZA CIVl'l.JE )) 571 
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINIST1RATIVA )) 631 
Sezione quini.a: GIURISPRUDENZA TR~BUTA:RIA )) 675 
Sezione sesta: GIUR�ISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBl.
ilCHE, APPALTI E FORNUURE )) 711 
Sezione settima: GIURISPRUDENZA PENAt�E )) 739 

Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNE -CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 

RASSEGNA DI DOTllRINA 133 
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE )) 142 
CONSULTAZIONI )) 168 
NOTIZIARIO 178 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GArRGIULO 

Le sezioni della parte prima sono cur-ate, nell'ordine, dagili avvocati: 
Michele Savarese, Benedetto Saccari, Franco C-arusi, Ugo Gargiulo, Mario Fanelli, 
Giuseppe 1Del Greco, Antonino Terranova 


Le rassegne di dottrina e legislazione dagli avvocati: 
luig.i Mazzella e Arturo Marzano 




ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 


BACCARI B., Sulla Natura giuridica della pretesa al trasporto 
con t'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato . . . . . I, 547 
CARUSI F., Occupazione di urgenza d'immobile, esecuzione dell'opera 
pubblica nel biennio e diritto del conduttore . . . . I, 625 
ROSA S., Concetto di piena conoscenza ai :lini delta decorrenza 
del termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 634 
ROSA S., Alcuni aspetti del regime giuridico delta occupazione 
di urgenza . .................... . I, 650 
DEL GRECO G., Osservazioni sulla funzione dl registro di contabilit� 
e sulla tempestivit� delle riserve . . . . . . . . . I, 711 
CONTI M., Applicabilit� dell'art. 45 lett. d) del Capitolato generale 
LL. PP. ai procedimenti arbitrati relatitvi ad appalti stipulati 
da enti diversi dallo Stato . . . . . . . . . I, 725 
DE CARLO T., Appunti in tema di interpretazione dette 
norme sulla sospensione condizionale detl'a pena . . . 
nuove 
I, 739 
CAR.AiMAZZA F. I., In tema di repressione penale dei danneggiamenti 
recati al patrimonio storico, artistico ed archeologico 
nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... I, . 744 



INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT� 


-Giudizi innanzi ai Tribunali Regionali 
AA. PP. -Intervento volontario 
del terzo -Legittimazione 
-Determinazione della natura 
e dell'entit� dell'interesse 
dell'interveniente -Distizione fra 
interesse a fare valere un diritto 
proprio e interesse meramente 
adesivo -Necessit� -Sussiste, 

572. 
-Ricorso per Cassazione avverso le 
decisioni del Tribunale Superiore 
AA. PP. -Esame dell'interesse 
dell'interventore a proporre ricorso 
per Cassazione, 572. 

AGRICOLTURA E FORESTE 

-Tutela dei boschi e terreni montani 
-Prescrizioni di massima da 
parte della Camera di Commercio 
-Illegittimit� costituzionale per 
violazione della riserva di legge 
-Esclusione, 489. 

-Tutela dei boschi e terreni montani 
-Sanzioni penali disposte 
dalla Camera di Commercio -Illegittimit� 
costituzionale, 489. 

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO 
E DEGLI ENTI PUBBLICI 

-Amministrazione dello Stato Erronea 
citazione in giudizio di 
un ministro invece di un altro 
-Rinnovazione dell'atto -Ammissibilit�, 
597. 

-Amministrazione dello Stato Evocazione 
in giudizio di Amministrazione 
non legittimata alla 
causa -Eccezione di difetto di 
legittimazione sostanziale della 
Amministrazione convenuta 
Preclusione ex art. 4 1. 25 marzo 
1958, n. 260 -Non sussiste, 582. 

-C:Cmsiglio di Prefettura -Giurisdizione 
contabile sugli ammini


stratori locali -Struttura e funzionamento 
del Consiglio in sede 
giurisdizionale -Violazone dell'indipendenza 
del giudice e del 
diritto di difesa -Illegittimit� 
costituzionale, 538. 

-Giunta provinciale -Intervento 
di membri supplenti -Legittimit� 
-Criteri e limiti, 666. 

ANTICHIT� E BELLE ARTI 

- 
Reati di cui alla 1. 1 � giugno. 939, 

n. 1089 -Costituzione di parte 
civile della p. a. -Ammissibilit�, 
con nota di I. F. CARAMAZZA, 
744, 
-Reati di cui alla legge speciale Omessa 
trascrizione del viricolo 
n�tificato -Irrilevanza, con nota 
di I. F. CARAMAZZA, 744. 

APPALTO 

-Opere pubbliche -Domanda di 
arbitrato -Eccezionale. proponibilit� 
prima dell'approvazione del 
collaudo -Rilevanza economica 
della controversia, con nota di 

M. CONTI, 725. 
-Opere pubbliche -Domanda di 
arbitrato non preceduta dall'esperimento 
della procedura amministrativa 
-Ipotesi di impropronibilit� 
e ipotesi di proponibilit� 
della domanda, con nota di M. 
CONTI, 725~ 

-Appalto di opere pubbliche -Interessi 
sulle somme liquidate in 
sede amministrativa o arbitrale Decorrenza,. 
con nota di G. DEL 
GRECO, 712. 

-Appalto di opere pubbliche -Registro 
di contabilit� -Funzione, 
con nota di G. DEL GRECO, 711. 

- 
Appalto di opere pubbliche -Riserve 
-Finalit�, con nota di G. 
DEL GRECO, 712. 



VI 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Appalto di opere pubbliche -Riserve 
-Inserzione nel registro di 
contabilit� -Limiti, con nota di 

G. DEL GRECO, 711. 
- 
Opere pubbliche -Riserve _ Obbligo 
della tempestivit� -Eccezioni, 
con nota di M. CONTI, 725. 

ARBITRATO 

-Appalto di opere pubbliche Controversie 
in cui non sia parte 
lo Stato -Composizione del Collegio 
-Scelta del quarto arbitro, 
con nota di M. CONTI, 725. 

- 
V. anche Appalto. 

ATTI AMMINISTRATIVI 

-�Autorizzazione -Revocabilit� Motivazione 
e contraddittorio 
Necessit�, 661. 

-Destinatario deceduto -Notifica 
a mani di persona di famiglia Nullit�, 
Sussiste, 637. 

-Distributori di carburante 
Autorizzazione prefettizia -Definitivit�, 
661. 

-Distributori di carburante -Autorizzazione 
prefettizia -Definitivit� 
-Errore scusabile, 661. 

-E.N.P.A.S. -Rifiuto di liquidazione 
-Motivazione -Necessit�, 671. 

-�Firma per il Ministro. -Imputabilit�, 
644. 

-Motivazione -Accertamento Criteri, 
662. 

-Nullit� della notifica -Presunzione 
di conoscenza -Esclusione Prova 
contraria, 637. 

-Rifiuto -Obbligo di motivazione 
Insussistenza -Fattispecie, 644. 

-V. anche Collegio, Giustizia amministrativa. 


AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 


- 
V. Atti amministrativi. 

AVVOCATI E PROCURATORI 

-Limitazione dell'esercizio della 
professione di procuratorte legale 

al distretto di iscrizione _ Violazione 
del diritto di difesa -Esclusione 
-Violazione della libert� 
professionale -Esclusione, 536. 

BELLEZZE NATURALI 

-Notifica del vincolo -Risultanze 
catastali -Efficacia, 673. 
-Trascrizione del vincolo -Ordinamento 
precedente -Funzione 
meramente dichiarativa, 674. 

-V .anche Competenza e giurisdizione. 


CASSAZIONE 

- 
V. Acque pubbliche. 

CITTADINANZA 

-Trattato di San Germano -Termini 
per l'opzione -Prorogabilit� 
unilaterale. -Esclusione -Cittadinanza 
Jugoslava conferita in 
base ad opzione tardiva -Effetto 
costitutivo ex nunc -Acquisto di 
pieno. diritto della cittadinanza 
italiana in mancanza di opzione 
tempestiva -Sussistenza, 571 

COLLEGIO 

-Composizione -Vizio -Effetti 
sulla deliberazione adottata, 646. 

- 
V. anche Prezzi. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Bellezze naturali -Sanzioni amministrative 
applicate dal Ministero 
-Impugnativa -Lesione di 
interesse legittimo, 673. 

-Danni di guerra -Indennizzo Giurisdizione 
del giudice amministrativo, 
566. 

-Ferrovie -Trasporto -Rifiuto 
della Amministrazione -Sindacato 
del giudice ordinario -Ammissibilit�, 
con nota di B. BACCARI, 
546. 

-Giurisdizione ordinaria e amministrativa 
-Decisione del Consiglio 
di Stato in sede giurisdizio-

I 
I 
ID 
I ,


. 

:: 



INDICE 
VII 


nale -Sindacato delle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione 
-Limiti, 552. 

-Impiego pubblico -Elementi costitutivi 
del rapporto -Onere 
della prova -Atto formale di nomina 
-Mancanza -Giurisdizione 
del giudice ordinario, 555. 

-Impiego pubblico -Giurisdizione 
esclusiva del Consiglio di Stato Impiegati 
di ruolo e impiegati 
avventiZi -Irrilevanza della distinzione 
per la giurisdizione Esistenza 
dell'atto formale di nomina 
-Desumibilit� dalle norme 
che riguardano il rapporto, 556. 

-Impiego pubblico -Mancato versamento 
contributi previdenziali 
-Risarcimento danni -Giurisdizione 
amministratitva -Esclusione, 
668. 

- 
Impiego pubblico -Prestazioni 

E.N.P.A.S. -Giurisdizione esclusiva 
del Consiglio di Stato, 671. 
-Nave -Contributi statali -Pretesa 
del proprietario ad ottenere 
il pagamento del contributo concesso 
-Giurisdizione del giudice 
ordinario -Sussiste, 554. 

- 
Previdenza ed assistenza -Assicurazione 
contro la invalidit� e 
la vecchiaia -Danni per omessa 
assicurazione -Accertamento del 
comportamento della pubblica 
amministrazione -Giurisdizione 
esclusiva del Consiglio di Stato, 

556. 
~ 
Questioni di giurisdizione -Poteri 
della Cassazione in�ordine ai 
presupposti di fatto, 566. 

-Rapporto di lavoro -Commessi 
avventizi delle ricevitorie del lotto 
-Giurisdizione del Consiglio 
di Stato -Esclusione, 664. 

- 
Requisizioni ordinate dalle Autorit� 
militari alleate -Diritto all'indennit� 
-Giurisdizione del 
giudice ordinario -Presupposti e 
condizioni, 566. 

CONTABILIT� GENERALE DELLO 
STATO 

-Contratti pubblici -Trattativa 
privata -Avviso di vendita Ampia 
discrezionalit�, 672. 

CONTRATTI AGRARI 

-Artt. 4, 5, 7 e 8 I. 25 febrbaio 
1963 n. 327 -Illegittimit� costituzionale 
-Illegittimit� costituzionale 
dell'art. 13, quinto comma 

1. 15 settembre 1965 n. 756, 498. 
-Norme sui contratti di miglioria 
in uso nel Lazio -Contrasto con 
il principio di eguaglianza -Insussistenza, 
498. 

- 
Norme sui contratti di miglioria 
in uso nel Lazio -Contrasto con 
i principi di eguaglianza e di libert� 
di iniziativa economica Insussistenza, 
498. 

CORTE COSTITUZIONALE 

-Questione di legittimit� costitu. 
zionale in via incidentale -Difetto 
di rilevanza risultante ictu 
oculi -Inammissibilit� della questione, 
517. 

CORTE DEI CONTI 

- 
V. Sardegna. 

COSA GIUDICATA 

-Imposta di registro -Sentenza 
di primo grado che esclude la 
ripetibilit� delle spese processuale 
ex art. 148 1. del registro Estensione 
del giudicato al rego. 
lamento delle spese per i gradi 
ulteriori -Esclusione, 676. 

- 
V. anche Giustizia amministra


tiva. 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 


-Procedimento di formazione delle 
leggi -Parere obbligatorio del 
Consiglio Nazionale dell'Economia 
e del lavoro nelle materie 
di competenza di questo -Esclusione, 
518. 

-Riserva di legge relativamente ai 
programmi e controlli della propriet� 
privata -Vincoli di zona e 
di spazio di uso pubblico auto




Vlll RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

rizzati dalla legge urbanistica nei 
piani regolatori -Violazione della 
riserva di legge -Insussistenza, 
507. 

-V. anche Agricoltura e foreste, 
Amministrazione dello Stato, Avvocati 
e procuratori, C011ltrattt 
agrariJ Corte costituzionale, 
Espropriazione per p. u., Ferrovie, 
Giustizia amministrativa, Imposte 
comunali e provinciali, Imposte 
e tasse in genere, Impiego 
pubblico, Leggi, decreti e regolamenti, 
Matrimonio, Patria potesta, 
Pia.no regol!atore, Procedimento 
penale, Reato, Sardegna, 
Sicilia, Sicurezza pubblica, Trattati 
internazionali, Trentino-Alto 
Adige. 

DEMANIO E PATRIMONIO 

-Demanio marittimo .. Concessione 
-Clriteri di preferenza, 662. 

-Demanio storico e artistico Vincolo 
imposto su suolo privato 
previsto in un progetto comunale 
di costruzione .. Interesse del 
Comune a ricorrere -Insussistenza 
-Mera aspettativa -Irrilevanza, 
649. 

-V. anche Bellezze naturali. 

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 


-Cooperativa edilizia .. Assegnazione 
-Decadenza -Provvedimento 
a� firma del Sottosegretario 
di Stato -Legittimit�, 640. 

-Cooperativa edilizia -Assegnazione 
-Decadenza -Termine ex 

d. 1. lgt. 2 agosto 1945, n. 520 Valore, 
640. 
-Cooperativa edilizia -Assegnazione 
-Provvedimento di decadenza 
-Ca;rattere ricettizi9 Esclusione, 
640. 

-Cooperativa edilizia _ Assegnazione 
-Provvedimento di decadenza 
-Termine di cons�gna Mancata 
prefissione -Irrilevan


za, 640. � 

-Cooperativa edilizia -C:ommissione 
di vigilanza -Funzione 
Necessit� del contraddittorio Esclusione, 
641. 

-Cooperativa edilizia -Commissione 
di vigilanza -Partecipazione 
del rappresentante del Ministero 
delle Comunicazioni -Necessit� 
-Limiti, 640. 

-Dipendenti di enti pubblici -Assegnazione 
-Sopravvenuto difetto 
di requisiti -Revoca -Legittimit�, 
666. 

-Alloggi cooperativi -Assegnazio: 
ne -Occupazione tardiva -Decadenza, 
669. 

-Alloggi cooperativi _ Licenza di 
abitabilit� -Mancanza, Effetti, 

669. 
-Alloggi cooperativi -Occupazione 
-Termine -Espresso avvertimento 
nel verbale di consegna Necessit�, 
667. 

-Alloggi cooperativi -Residenza 
-Esenzioni ex art. 12 1, 1 marzo 
1952, n. 113 -Obbligo di occupazione"" 
Sussistenza, 669. 

-Case per lavoratori -Comitato 
centrale -Rappresentanti dei lavoratori 
-Nomina -Criteri -
M�nifesta illogicit� -Censurabilit� 
in sede giurisdizionale, 642. 

-Case per lavoratori -Comitato 
centrale -Rappresentanti dei lavoratori 
-Nomina -Interesse 
delle organizzazioni sindacali ~ 
Sussistenza, 642. 

-Commissione di vigilanza -Decisione 
-Omessa valutazione di un 
motivo di ricorso -Illegittimit�, 

667. 
ENTRATE PATRIMONIALI DELLO 
STATO 

-Procedimento di ingiunzione previsto 
dal t. u. 14 aprile 1910, 

n. 639 -Opposizione -Effetti Instaurazione 
di un ordinario 
processo di cognizione -Posizione 
processuale delle parti -Potere 
dell'Amministrazione di spie. 
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lX

INDICE 


gare domanda riconvenzionale e 
di dedurre un diverso titolo a 
giustificazione della pretesa fatta 
valere con l'ingiunzione -Sussiste, 
620. 

ESPROPRIAZIONE PER P. U. 

-Decreto di occupazione di urgenza 
in pendenza di trattative circa 
la determinazione dell'indennit� 
-Legittimit�, 632. 

-Decreto di occupazione temporanea 
-Omessa impugnativa da 
parte del proprietario defunto Effetti 
preclusivi in ordine alla 
impugnativa �della dichiarazione 
di P�. u. e del deereto di espropriazione 
promosso dagli eredi Esclusione; 
687. 

-Disciplina del procedimento -Sistema 
della legge fondamentale 
del 1865 -Indennit� -Controversie 
-Non incidono sul potere di 
espropriazione, 597. 

-Edifici scolastici -Provvedimento 
di vincolo dell'area -Emanazione 
-Termine -Natura, 643. 

-Edifici scolastici '."' Scel~ dell'area 
-Precedenza rispetto alla compilazione 
del progetto, 643. . 

-Edifici scolastici -Termini ex 
art. 13 1. 25 giugno 1865, n. 2359 
-Determinazione, 64S. 

-Espropriabilit� della propriet� 
privata salvo indennizzo -Limitazioni 
di zona autorizzate dalla 
legge urbanistica nei piani regolatori 
-Soppressione dello ius 
aedijicandi � -Necessit� di un 
chiaro giudizio di rilevanza Rinvio 
degli atti al giudice a quo, 

508. 
Mezzogiorno .. Opere -Dichiarazione 
di pubblica utilit� -Applicabilit�, 
648. 

Mezzogiorno, Opere -Dichiarazione 
di urgenza ex legge -Necessit� 
di accertamenti amministrativi 
-Esclusione, 648. 

; Occupazione di urgenza -Auto: 
nomia dei due procedimenti, con 
nota di S. ROSA, 650. 

-Occupazione di urgenza -Deposito 
preventivo dell'indennit� Termine 
compimento lavori Non 
necessit� con nota di S. ROSA, 
650. 

-Occupazione di urgenza -Intestazione 
imprecisa del decreto �-Irrilevanza, 
con nota di S. ROSA, 

650. 
-Occupazione di urgenza -Motivazione 
-Richiamo alle norme 
vigenti -Sufficienza -Pubblica 
utilit� e urgenza ex lege -Motivazione 
sull'urgenza -Irrilevanza, 
con nota di S. ROSA, 650. 

-Occupazione di urgenza -Notificazione 
del decreto prefettizio Procedimento, 
632. 

-Occupazione di urgenza -Stato 
di consistenza -Notifica ad un 
solo comproprietario -Intervento 
di un solo comproprietario -Sufficienza 
-Non necessit� di testimoni, 
con nota di S ROSA, 650. 

-Occupazione di urgenza -Stato 
di consistenza -Redazione -Tecnici 
incaricati -Nomina -Competeru;
a, 648. 

- 
Opere permanenti di protezione 
antiaerea -Occupazione di fatto 
di aree di propriet� privata occorrenti 
alla costruzione di ricoveri 
antiaerei nel periodo bellico 
-Sostituzione � ope legis � del 
preesistente stato di fatto con 
rapporto di occupazione ed espropriazlone, 
soggetto alla disciplinadella legge 25 giugno 1865, 

n. 2359, con riferimento al momento 
di occupazione dell'area Indennit� 
-D. lg. n. 409 del 1948 
-Commisurazione dell'indennit� 
al valore del suolo al tempo dell'occupazione 
-Dichiarazione di 
incostituzionalit� della norma Nuova 
legge n. 1441 del 1961 Indennit� 
commisurata al decuplo 
di quel valore -Dichiarazione 
di incostituzionalit� della norma 
-Effetti -Incidenza sul potere di 
espropriazione -Esclusione, 598. 
- 
Vizi della dichiarazione di pubblica 
utilit� dell'opera -Deduci.:.. 
bilit� in sede in impugnativa del 
decreto di occupazione -Esclusione, 
632. 



X RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

FERROVIE 
Ricorso giurisdizionale -Declaratoria 
interlucutoria di inammissi


Ferrovie e tramvie -Sinistri fer


bilit� non impugnata in revoca


roviari -Facolt� di non comuni


zione -Riassunzione del giudi


care all'autorit� giudiziaria gli 

zio -Riproposizione della questio


atti dell'inchiesta amministrativa 

ne di inammissibilit� -Preclu-

Violazione del principio di 

. sione, 643. 

eguaglianza e del principio di di


-Ricorso giurisdizionale -Depo


fesa, 533. 

sito del provvedimento impugna-
V. anche Competenza e giurisdito, 
656. 
zione. 


-Ricorso giurisdizion�le -Erigenda 
costruzione -Proprietario fonGIUSTIZIA 
AMMINISTRATIVA do retrostante -Interesse della 


impugnativa -Sussiste, 659. 

Atto amministrativo interno -Inimpugnabilit�, 
656. -Ricorso giurisdizionale -Notificazione 
ad irreperibile -Norme ap


-Atto diverso da quello impugnato 

plicabili -Fattispecie, 668. 

-Motivi -Inammissibilit�, 644. 
Ricorso giurisdizionale -Notifica.


-Concorso a pubblico impiego 


zione per pubblici proclami 


�Impugnazione dell'atto terminale 
Norme applicabili, 663. 

-Deposito della sola comunicazione 
di esso, contenente tutti gli Ricorso giurisdizionale -Motivi 
estremi -Sufficienza, con nota di aggiunti -Casi di ammissibilit�, 


s. ROSA, 653. 671. 
Decisione interlocutoria -Giudi-
Ricorso giurisdizionale -Motivi 
cato implicito sull'ammissibilit� 


dedotti in memoria -Inammissibilit�, 
658. 

del ricorso -Esclusione, 637. 
-Interesse a ricorrere in tema di 


Ricorso giurisdizionale -Motivi 

I 

~-� pubblico impiego -Diffida del dedotti nella discussione orale 


Inammissibilit�, 643.

superiore a cessare una attivit� Lesione 
attuale e diretta -Sussi


-Ricorso giurisdizionale -Motivi

stenza, 633. 

non dedotti in sede gerarchica Inammissibilit�, 
664.

Interventori -Controfot�ressati Differenze, 
660. 


-Ricorso giurisdizionale -Motivi 

I

-Legittimazione a ricorrere -Terriferiti 
a provvedimento diverso 
zi non direttamente contemplati da quello impugnato -Inammis


sibilit�, 656. 

nel provvedimento -Individualit� 
dell'interesse leso -Sussi-
Ricorso giurisdizionale Proce


-

stenza, 649. 

dimento -Appello -Soggetti le


I

gittimati -Individuazione, 645.

-Principio dell'alternativa -Caso 
di specie, 657. 


-Ricorso giurisdizionale -Proce--'-
Procedimento amministrativo -dimento -Opposizione di terzo Atti 
preparatori -Loro vizi -InInammissibilit�, 
645. 
fluenza sul provvedimento finale, 


-Ricorso giurisdizionale -Provve


I

660. 
I
dimento autorizzativo di lavori -
Pronuncia di annullamento -EfConoscenza 
piena -Inizio lavori 


fetti costitutivi, 656. Insufficienza, 659. 
-Regolamento -Impugnazione 


-Ricorso per esecuzione di giudi


Termine -Decorrenza, 673. 

I

cato -Potere discrezionale del


-Ricorso collettivo -Ammissibilit� 
l'Amministrazione -Poteri del 

-Presupposti, 646. 
Consiglio di Stato -Nomina di 

~ 

un Commissario, 661. 

-Ricorso giurisdizionale e ricorso 
�: 
straordinario � Caso di riunione, Ricorso straordinario -Decisio


657. 
ne -Impugnazione dinanzi al 

X RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


FERROVIE 

,...-Ferrovie e tramvie -Sinistri ferroviari 
-Facolt� di. non comunicare 
all'autorit� giudiziaria gli 
atti dell'inchiesta amministrativa 
-Violazione del principio di 
eguaglianza e del principio di difesa, 
533. 

- 
V. anche Competenza e giurisdi


zione. 
� 

GIUSTIZIA AMMINISTRA'.['IV A 

Atto amministrativo interno -Inim


pugnabilit�, 656. � � 

-Atto diverso da quello impugnato 
-Motivi -�Inammissibilit�, 644. 

-Concorso a pubblico impiego Impugnazione 
dell'atto terminale 
-Deposito della sola comunicazione 
di� esso, contenente tutti gli 
estremi "" Sufficienza, con nota di 

s. ROSA, 653. 
-Decisione Interlocutoria -Giudicato 
implicito sull'ammissibilit� 
del ricorso.., .Esclusione, 637. 

....:... 
Interesse a ricorrere in tema di 
pubblico impiego -Diffida del 
superiore a cessare una attivit� Lesione 
attuale e diretta -Sussistenza, 
633. 

-Interventori -Corttrofot�ressati Differenze, 
660. 

-Legittimazione a ricorrere -Terzi 
non direttamente contemplati 
nel provvedimento -Individualit� 
dell'interesse leso -Sussii;
tenza, 649. 

-Principio dell'alternativa -Caso 
di specie, 657. 

-'- 
Procedimento amministrativo Atti 
preparatori -Loro vizi -Influenza 
sul provvedimento finale, 

660. 
-Pronuncia di annullamento -Effetti 
costitutivi, 656. 

-Regolamento -Impugnazione Termine 
-Decorrenza, 673. 

-Ricorso collettivo -Ammissibilit� 
-Presupposti, 646. 

- 
Ricorso giurisdizionale e ricorso 
straordinario -Caso di riunione, 

657. 
-Ricorso giurisdizionale -Declaratoria 
interlucutoria di.inammissibilit� 
non impugnata in revocazione 
-Riassunzione del giudizio 
-Riproposizione della questione 
di inammissibilit� -Preclu


. sione, 643. 
-Ricorso giurisdizionale -D�posi 
to del provvedimento impugnato, 
656. 

-Rie.orso giud~dizionaI"' -Erigenda 
costruzione -Proprietario fondo 
retrostante -Interesse della 
impugnativa ... Sussiste, 659. 

-Ricorso giurisdizionale -Notifica. 
zione ad irreperibile -Norme applicabili 
-Fattispecie, 668. 

~ 
Ricorso giurisdizionale -Notifica. 
zione per pubblici proclami Norme 
applicabili, 663. 

..,... 
Ricorso giurisdizionale -Motivi 
aggiunti -Casi di ammissibilit�, 

671, 
-Ricorso . giurisdizionale -Motivi 
dedotti in memoria -Inammissibilit�, 
658.� 

-Ricorso giurisdizionale -Motivi 
dedotti nella discussione orale 


Inammissibilit�, 643. � � 

-Ricorso giurisdizionale -Motivi 
non dedotti in sede gerarchica Inammissibilit�, 
664. 

-Ricorse) giurisdizionale -Motivi 
riferiti a provvedimento diverso 
da quello impugnato -Inammis. 
sibilit�, 656. � 

-'-Ricorso giurisdizionale -procedim�nto 
-Appello -Bogg�tti legittimati 
-Individuazione, 645. 

-Ricorso giurisdizionale -Procedimento 
-Opposizione di terzo Inammissibilit�, 
645. 

-Ricorso giurisdizionale -Provve. 
dimento autorizzativo di lavori Conoscenza 
piena ~ Inizio lavori 


Insufficienza, 659. 

-Ricorso per esecuzione di giudicato 
-Potere discrezionale del1'
Amministrazione -Poteri del 
Consiglio di Stato -Nomina di 
un Commissario, 661. 

-Ricorso straordinario. -Decisione 
-Impugnazione dinanzi al 

I 
I 

�XIl RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


zione delle aree al valore dichiarato 
-Contrasto con l'art. 42 della 
Costituzione -Esclusione, 518. 

'MPOSTA E TASSE IN GENERE 

Accertamento -Effetti oltre allo 
~sercizio finanziario -Esclusione, 
~8. 

�~volazioni -Operazioni di fi'
iiamento a favore delle pic\
e medie industrie -Imposta 
wonamento di cui al terzo 
\ dell'art. 6 1. 22 giugno 
445 -Applicabilit� al ca"
Q:piegato dagli Istituti au


all'esercizio del credito 
'dell'art. 19 1. 25 luglio 
~. per le operazioni di 

110 comma dell'art. 6 
'45 del 1950 -Esclu


\miglioria -Opera'uzione illegittima'4. 


\.e giuricorso 
'�\:)anna 

mtare progresiJegittimit� 
co\ 
136 Iett b) 
1958, n. 645, 
,della Costi'
ivvenuta '
ill giudice 

~se 


675. 
't'il


-Violazioni delle leggi finanziarie 
-Condono di sanzioni non penali 
-Legge n. 1458 del 1963 C'ondizioni 
-Pagamento del tributo 
-Irripetibilit�, 683. 

IMPIEGO PUBBLICO 

-Collocamento a riposo -Competenza 
ministeriale, 657. 

-Commissione giudicatrice -Esame 
domande e documentazione 
prima della fissazione dei criteri 
di massima -Ammissibilit�, con 
nota di S. ROSA, 653. 

-Concorso -Bando -Impugnativa 
-Legittimazione -Fattispecie, 

670. 
- 
Concorso -Commissione giudicatrice 
-Fissazione criteri di massima 
-Sindacato di legittimit� 
circa la obbiettivit� e logici.t� dei 
criteri stessi -Quota di punti lasciata 
alla mera discrezionalit� 
dei membri della commissione Illegittimit�, 
con nota di S. RosA, 

653. 
-Concorso -Requisiti -Documentazione 
-Onere, 665. 

- 
Cumulo di impieghi -: R. D. 30 
dicembre 1923, n. 2960, artt. 97 e 
99 -Applicabilit�, 671. 

-Insegnante medio -Commissione 
Provinciale dei ricorsi -Decisione 
gerarchica -Annullamento di 
ufficio -Illegittimit�, 666. 

-Insegnante medio -Incarichi e 
supplenze -D. 1. 1948, n. 1276 Applicabilit�, 
673. 

-Insegnante medio -Incarico Accettazione 
-Termine -Perentoriet�, 
665. 

-Insegnante medio -Inquadramento 
ex art. 7 l. 13 marzo 1958, 

n. 165 -Computo dell'anzianit� Criteri, 
665. 
Nomina -Requisito della buona 
pndotta -Pendenza di procedi'
E!nti penali -Irrilevanza, 663. 

~sonale della P. S. -Associai 
sindacali -Divieto di ap




INDICE 
XIII 

partenenza -� in vigore -Contrasto 
con gli artt. 39 e 98 Cost. Manifesta 
infondatezza, 633. 

-Promozione a gradi elevati -Attitudine 
alle funzioni superiori Valutazione 
-Fattispecie, 639. 

-Promozione per merito comparativo 
e promozione per merito distinto 
e per esami -Ordine nel 
ruolo, con note di S. RosA, 634. 

-Retribuzione del personale -Aggiunta 
di famiglia -Coniuge separato 
ma non a carico -Non 
spetta, 633. 

-Revoca e destituzione -Unificazione 
di tali sanzioni, 633. 

-Ruoli speciali transitori -Domanda 
di collocamento -Scadenza 
del termine -Rinnovazione Inammissibilit�, 
644. 

-Scrutinio per merito comparativo 
-Ammissione di titoli a valutazione 
-Discrezionalit� -Limiti, 

638. 
- 
Scrutinio per merito comparativo 
-Attitudine alle funzioni superiori 
-Valutazione -Criteri, 

639. 
-Scrutinio per merito comparativo 
-Esercizio di funzioni superiori 
-Valutazione -Criteri, 638. 

- 
Scrutinio per merito comparativo 
-Mancato uso di tutti i punti 
a disposizione -Incensurabilit�, 

639. 
-Scrutinio per merito comparativo 
-Qualit� del servazio prestato 
-Necessit� di frazionamento in 
sottocategoria di titolo� -Esclusione, 
638. 

- 
Scrutinio per merito comparativo 
-Titoli -Lavori giudiziari Valutazione 
-Discrezionalit�, 639. 

-Scrutinio per merito comparativo 
-Titoli relativi a cultura, requisiti 
e preparazione professionale 
-Suddivisione in diverse categorie 
-Legittimit�, 638. 

-Servizi meteorologici e geofisici 
del Ministero Agricoltura e Foreste 
-Concorso -Commissione 
giudicatrice -Composizione, 670. 

-Servizio prestato presso organizzazioni 
internazionali prima della 

1. 27 luglio 1962, n. 114 -Equiparazione 
al servizio prestato presso 
l'Amministrazione italiana ai fini 
del trattamento economico, 649. 
-Stabilit� _ Risoluzione ad nutum 
-Compatibilit�, 671. 

- 
V. anche Competenza e giurisdizione, 
Giustizia amministrativa. 

INGIUNZIONE 

-V. Entrate patrimoniali dello Sta-
to, Imposta di registro. 

LAVORO. 

- 
V. Competenza e giurisdizione. 

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI 


-Principio della irretroattivit� della 
legge in generale -Carattere e 
valore di precetto costituzionale Non 
sussiste per le norme civili, 
amministrative e tributarie, 608. 

LOCAZIONE 

-Locazione di immobile urbano ad 
uso diverso dall'abitazione -Cessazione 
del regime vincolistico Azione 
di accertamento della data 
di tale cessazione -Sopravvenienza 
nel corso del giudizio di 
appello della 1. 29 giugno 1962, 

n. 569, recante spostamento dal 
30 giugno 1962 al 31 ottobre 1963 
della predetta data -Omissione 
di applicazione di tale legge da 
parte del giudice -Vizio che importi 
l'annullamento della sentenza 
-Non sussiste, 622. 
LOTTO E LOTTERIE 

- 
V. Competenza e giurisdizione. 

MATRIMONIO 

-Separazione consensuale dei coniugi 
-Obbligo del marito di 
somministrare alla moglie ci� che 
� necessario ai bisogni della vita Contrasto 
col principio della parit� 
dei coniugi, 528. 



XIV 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

MEZZOGIORNO 

-V. Espropriazione per P. u. 

NAVE 

-V. Competenza e giurisdizione. 

OBBLIGAZIONE E CONTRATTI 

-V. Contabilit� generale dello Stato. 


OCCUPAZIONE 

Occupazione d'urgenza di immobile 
urbano per l'esecuzione di 
opera pubblica -Esecuzione dei 
lavori e trasformazione dell'immobile 
durante il biennio dell'occupazione 
legittima -Protrazione 
ultrabiennale della occupazione 
senza il perfezionamento della 
procedura espropriativa -Azione 
del proprietario a tutela del diritto 
di propriet� leso ingiustamente 
-Intervento in giudizio 
del conduttore dell'immobile per 
far valere contro l'occupante una 
propria pretesa risarcitoria per 
l'assunta ingiusta lesione del diritto 
alla continuazione della locazione 
-Improponibilit� della 
domanda -Sussiste, con nota di 

F. CARUSI, 624. 
-Occupazione d'urgenza preordinata 
all'espropriazione per p. u. Indennit� 
di occupazione -Momento 
in cui diviene esigibile Interessi 
compensativi fino alla 
data dell'effettivo deposito -Non 
sono dovuti quando debitore dell'indennit� 
di occupazione sia lo 
Stato, 595. 

-V. anche Espropriazione per p. u. 

OPERE PUBBLICHE 

-V. Appalti, Imposte e tasse in genere. 


PATRIA POTEST� 

-Passaggio a nuove nozze della 
madre vedova -Poteri del Tribunale 
circa l'amministrazione dei 

beni dei figli da parte della madre 
-�Contrasto con il principio 
dell'uguaglianza dei coniugi -Insussistenza, 
530. 

PIANO REGOLATORE 

-Genova -R. d. 1. 8 settembre 
1932, n. 1390 -Illegittimit� costituzionale 
dell'art. 17 di detto decreto 
e del r. d. 27 febbraio 1936, 

n. 501, in rapporto agli artt. 76 
e 77 della Costituzione -Esclusione, 
500. 
POLIZIA 

-Collaborazione di ordine materiale 
nella attuazione di compiti 
propri dell'amministrazione carceraria 
-Repressione di rivolta 
scoppiata in stabilimento carcerario 
-Riferibilit� dell'azione 
delle forze di Polizia all'Amministrazione 
della Giustizia e non 
a quella dell'Interno, 582. 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

-Assicurazioni sociali -Danni per 
inadempimento -Carattere. della 
normativa -Effetti, 555. 

-V. anche Competenza e giurisdizione. 


PREZZI 

-Comitato interministeriale -Adunanze 
-Intervento del Comandante 
del Gruppo Guardie di Finanza 
-Titolo -Omessa indkazione 
-Illegittimit�, 646. 

-Comitato interministeriale, Composizione 
-Criteri, 646. 

-Comitato interministeriale -Esperti 
-Sostituzione -Illegittimit�, 
646. 

-Comitato interministeriale -Provvedimento 
-Natura -Annullamento 
-Effetti, 646. 

-Commissione centrale -Provvedimento 
-Motivazione -Fattispecie, 
646. 

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INDICE 
xv 

-. 
Commissione consultiva -Presidenza 
.. Nomina e sostituzione Criteri, 
647. 

-Disciplina dei prezzi -Comitato 
interministeriale prezzi -Fissazione 
dei prezzi di impierio -Facolt� 
di imposizione dd differenze 
prezzi -Non sussiste, 608. 

-Gestione dei sovraprezzi, quote di 
prezzi.��.o�.�. c.ontribuzioni . imposte 
dalle competenti Autorit� per la 
disciplina dei prezzi -Casse o 
fondt di conguaglio -Cassa conguaglio 
trasporto sanse -Legittimazione 
all'esercizio dei crediti 
di cui � titolare il Consorzio nazionale 
produttori olio dalle sanse 
-Controversia sull'esistenza di 
tale credito -Necessaria presenza 
in � giudizio del Consorzio e 
della Cassa, � 608. 

-Sovraprezzi, quote di prezzi o 
contribuzioni imposte dalle competenti 
autorit� per la disciplina 
dei prezzi -Sanzione legislativa Portata, 
608. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

-Chlamata in causa, ad istanza del 
conve;nuto, di terzo indicato come 
U soggetto legittimato a contraddire 
alla domanda attrice di risarcimento 
del danno -Accertamento 
della responsabilit� del 
terzo verso l'attore ad istanza del 

��convenuto �.Ammissibilit�, 587. 

-Intervento volontario del terzo in 
giudizio -Intervento meramente 

�adesivo -Nozione -Potest� di 
autonoma impugnazione della 
sent~nza -Esclusione, 572. 

-Giudizio di rinvio dalla Cassazione 
-Compito del giudice di 
rinvio � -Nuove conclusioni, deduzioni 
di nuove prove, produzione 
di nuovi documenti -Preclusione 
-Eccezione, 587. 

-V. anche Acque pubbliche, Amministrazione 
dello Stato, Riscossione 
del'le Imposte dirette. 

PROCEDIMENTO PENALE 

-Reati di competenza del Pretore Atti 
di istruzione -Omesso interrogatorio 
dell'imputato -Illegittimit� 
costituzionale, 501. 

REATO 

-Caricazione da parte del comandante 
della nave oltre la marca 
di bordo libero -Responsabilit� 
penale dell'armatore -Violazione 
del principio della personalit� 
della pena -Esclusione, 516. 

-Contravvenzioni commesse da 
soggetti all'altrui autorit� -� Obbligazione 
civile per le ammende 
-Responsabilit� penale oggettiva 
-Esclusione, 513. 

-Sospensione condizionale d.ella 
pena -Seconda concessione � del 
beneficio -Estinzione della pena 
pecuniaria inflitta con la prima 
condanna -Effetti, con nota di 

T. DE CARLO, 740. 
-Sospensione condizionale della 
pena -Seconda concessione del 
beneficio -Estinzione per amnistia 
del reato precedente -Inefficacia 
della condizione, con nota 
di T. DE CARLO, 743. 

-Sospensione condizionale della 
pena -Seconda concessione del 
beneficio -Obbligo di pagare la 
pena pecuniaria precedentemente 
inflitta -Permane anche in caso 
di estinzione di detta pena, con 
nota di T. D CARLO, 739. 

- 
Sospensione condizionale della 
pena -Seconda concessione del 
beneficio -Obbligo di pagare la 
pena pecuniaria cui fu subordinata 
la prima sospensione -Sussiste 
anche se sia intervenuta una 
causa di estinzione della pena, 
con nota di T. DE CARLO, 741. 

REQUISIZIONE 

- 
V. Competenza e giurisdizione. 

RESPONSABILIT� CIVILE 

-Responsabilit� della P. A. per 
fatto illecito di dipendente non 
identificato -Sussiste, 582. 

-V. anche Competenza e giurisdizione, 
Reato. 

RICORSO STRAORDINARIO 

- 
V. Giustizia amministrativa. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

XVI 

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE 
DIRETTE 

-Azione giudiziaria di contestazione 
dell'obbligazione di imposta 
-Intervento in causa dell'Amministrazione, 
ad istanza dello 
Esattore -Natura, 704. 

SARDEGNA 

-Legge di delega al Governo per 
l'organizzazione degli Enti di sviluppo 
in agricoltura -Violazione 
della competenza legislativa ed 
amministrativa della Regione Esclusione, 
503. 

-Potere di inchiesta -Competenza 
del Consiglio della Regione, 495. 

-Potere di inchiesta -Competenza 
della Regione, 495. 

-Potere di inchiesta -Controllo 
della Corte dei Conti, 495. 

S'ICILIA 

-Istruzione superiore -Legge Regionale 
istitutiva di un Centro di 
puer.icultura -Violazione dell'autonomia 
universitaria -Illegittimit� 
costituzionale, 532. 

- 
Legge regionale recante modalit� 

�per l'accertamento dei lavoratori 
agricoli -Violazione dei principi 
della legislazione statale -Illegittimit� 
costituzionale, 544. 
- 
Legge regionale che consente il 
passaggio in ruolo dei sanitari 
alle dipendenze degli Enti locali 
-Violazione dei principi della 
legislazione dello Stato -Illegittimit� 
costituzionale, 515, 

SICUREZZA PUBBLICA 

-Norma che prescrive l'iscrizione 
dei portieri e dei custodi in appo


siti registri di P. S. -Contrasto 
con il diritto al lavoro e la libert� 
di lavoro -Esclusione, 483. 

SOCIET� 

- 
V. Imposta di registro. 

TRATTATI INTERNAZIONALI 

-Leggi interne di rati.fica -Eventuale 
violazione di situazioni giuridiche 
cosUtuzionalmente protette 
-Sindacato di legittimit� della 
Corte Costituzionale -Ammissibilit�, 
485. 

-Prigionieri di guerra -� Lavoro 
prestato in cattivit� -Rinuncia 
dell'Italia ai relativi diritti -Contrasto 
con gli artt. 3, 24, 42, 
Cost. -Esclusione, 485. 

- 
V. anche Cittadinanza. 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

-Legge regionale sulla composizione 
ed elezione degli organi 
delle amministrazioni comunali Incompatibilit� 
fra la carica di 
consigliere comunale e quella di 
membro del Parlamento -Illegittimit� 
costituzionale, 545. 

VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 


-Credito di imposta e di pena .pecuniaria 
-Prescrizione -Proposizione 
di ricorso al Ministro avverso 
ordinanza dell'Intendenza 
di Finanza -Effetti, 693 

-Illeciti punibili con la sanzione 
della pena pecuniaria o della sopratassa 
-Natura -Applicabilit� 
dell'amnistia -Esclusione, 682. 



INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


CORTE COSTITUZIONALE 

8 febbraio 1966, n. 7 pag. 483 
10 marzo 1966, n. 20 . 485 
23 marzo 1966, n. 26 . 489 
2$ aprile 1966, n. 29 . 495 
28 aprile 1966, n. 30 . 498 
28 aprile 1966, n. 32 . 500 
28 aprile 1966, n. 33 . 501 
28 aprile 1966, n. 36 (Ordinanza) 503 
14 maggio 1966, n. 37 . . . . . 503 
14 maggio 1966, n. 38 . . . . . 507 
14 maggio 1966, n. �39 (Ordinanza) . 508 
14 maggio 1966, n. 40 513 
14 maggio 1966, n. 41 515 
14 maggio 1966, n. 42 516 
14 maggio 1966, n. 43 517 
23 maggio 1966, n. 44 518 
23 maggio 1966, n. 46 528 
23 maggio 1966, n. 49 530 
26 maggio 1966, n. 51 532 
3 giugno 1966, n. 53 533 
3 giugno 1966, n. 54 . 536 
3 giugno 1966, n. 55 . 538 
1G giugno 1966, n. 59 544 
10 giugno 1966, n. 60 545 

GIURISDIZIONI CIVILI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. Un. 28 luglio 1965, n. 1802 . pag. 546 
Sez. Un., 30 settembre 1965, n. 2070 . 552 
Sez. I, 28 ottobre 1965, n. 2290 . . 711 
Sez. Un., 29 dicembre 1965, n. 2481 . 571 
Sez. Un., 27 gennaio 1966, n. 314 . 554 
Sez. I, 29 gennaio 1966, n. 350 . . 675 
Sez. I, 21 febbraio 1966, n. 538 . 675 
Sez. I, 23 febbraio 1966, n. 559 . . 679 
Sez. Un., 4 marzo 1966, n. 638 . 555 
Sez. I, 15 marzo 1966, n. 732 . 682 
Sez. I, 25 marzo 1966, n. 791 . . . 682 
Sez. I, 28 marzo 1966, n. 826 . . 686 
Sez. Un., 31 marzo 1966, n. 846 . 572 
Sez. Un., ff aprile 1966, n. 900 . 566 

2 



XVIII 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Sez. III, 18 aprile 1966, n. 976 . 
Sez. III, 18 aprile 1966, n. 977 . 
Sez. I, 19 aprile 1966, n. 990 . 
Sez. Un., 4 maggio 1966, n. 1113 . 
Sez. Un., 7 maggio 1966, n. 1175 (in nota a Sez. Un., 7 maggio 


1966, n. 1176) . 
Sez. Un., 7 maggio 1966, n. 1176 . 
Sez. I, 16 maggio 1966, n. 1232 . 

Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1289 . 
Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1290 (in nota a Cass. 20 maggio 1966, 


n. 1289) 
Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1300 (in nota a Cass. 20 maggdo 1966, 
n. 1289) 
Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1301 (in nota a Cass. 20 maggio 1966, 
n. 1289) 
Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1302 (in nota a Oass. 20 maggio 1966, 
n. 1289) 
Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1303 (in nota a Cass. 20 maggio 1966, 
n. 1289) . 
Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1304 (in nota a Cass. 20 maggio 1966, 
n. 1289) 
Sez. I, 28 maggio 1966, n. 1396 . 
Sez. III, 7 giugno 1966, n. 1500 . 
CORTE DI APPELLO 

Lecce, 6 aprile 1966 . 
Roma, 19 aprile 1966, n. 666 . 


TRIBUNALE 

Napoli, Sez. I, 2 marzo 1966, n. 1159 . 
Napoli, Sez. I, 11 maggio 1966 . 


LODI ARBITRALI 

19 luglio 1965, n. 60 . 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Ad. Plen., 8 gennaio 1966, n. 2. 
Ad. Plen., 31 gennaio 1966, n. 4 . 
Ad. Plen., 4 febbraio 1966, n. 5 . 
Ad. Plen., 9 febbraio 1966, n. 6 . 
Ad. Plen., 9 febbraio 1966, n. 7 . 
Sez. IV, 12 gennaio 1966, n. 1 . 
Sez. IV, 19 gennaio 1966, n. 3 . 
Sez. IV, 19 gennaio 1966, n. 10 . 


pag. 
582 
587 
595 
597 

608 
608 
620 

689 

690 

690 

690 

690 

690 

690 
693 
622 

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633 
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INDICE 
XIX 

pag. 
642 
643 
644 
645 
646 
646 
648 
649 

649

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495 
498 


658 
500 659 
501 660 

503 661 
503 661 
507 662 

508 663 
513 663 
515 664 
51(] J. 664 

517 h. . 665 
518 

23. 
665 
528 

29. 
666 
530 

� 53. 
666 
532 

~. 55. 
667 

533 

,b. 57 . 
668

53(] 

n. 59. 
668 
538 

; n. 64. 
669 

544 

J, n. 87 . 
669 

545 

~' n. 94. 670 
G, n. 106 .. 671 
:966, n. 140 . 671 
~66, n. 145 .. 672 
. 1966, n. 159 . 673 

Pa,.., 

i966, n. 200 . . 
673

"'� 54

� 6 
552 
711 


GIURISDIZIONI PENALI

571 
554 
675 
675 re 1964, n. 6660 . pag. 739 
679 bre 1964, n. 6668 . > 740 

555 ile 1965, n. 723 . . 743 
682 agno 1965, n. 1247 . 741 
682 ;aggio 1966, n. 3416 . 744 

186 

'12 

'6 



SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA 

RASSEGNA DI DOTTRINA 

ALABiso A., Il contratto preliminare, Giuffr�, Milano, 1966, pagine 
307 (recensione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 133 
ALESSI R., Principi di diritto amministrativo, Giuffr�, Milano, 
1966, voll. 2, pag. 894 . . . . . . . . . . . . . . . . . 136. 
OARBONE C., Esecuzione deti'atto amministrativo, in � Enc. Dir.� 
Vol. XV, Giuffr�, Milano, 1966, pagg. 412-422 . . . . . . 140 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 
DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE 

Disegno di Legge n. 1688, � Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico 
dello Stato � . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 142 

l 

LEGGI E DECRETI (segnalazioni) . . . . . . . . . . . . . . . 143 

' 

I 
'

I

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

-Norme dichiarate incostituzionali: 
& 

codice civile, art. 156, primo comma . . . . . . . . 144 
codice civile, art. 2948, n. 2, art. 2956 . . . . . . . 144 
legge 17 luglio 1890, n. 6972, art. 21, terz'ultimo comma, 

penultimo e ultimo comma; art. 30, quinto comma . 145 

legge 25 giugno 1909, n. 372, artt. 4-11 . . . . . . . 145 

I

r. d. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 173 . . . . . . . . 145 
~ 

r. d. 1. 20 febbraio 1927, n. 257, art. 1, terz'ultimo comma, 
penultimo e ultimo comma; art. 3, ultimo comma, 
art. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
146 

r. d. 3 maggio 1934, n. 383, art. 23, secondo comma, 
art. 251; art. 250; art. 310, quarto comma, quinto e sesto 
comma; airt. j311 . . . . . . . . . 146 
legge 26 marzo 1958, n. 425, art. 141 . . . . . 147 

d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011 . . . . . . 147 
d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032, articolo unico . 147 

Pag

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552 
711 
571 
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675 
675 
679 
555 

682 
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'1 

INDICE XXI 
"-66, articolo unico . pag. 148 
,secondo comma, 27, 
p comma ..... 148 
f!ettembre 1963, n. 28, 
i 
I � o e � 148 
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Pag .� 488 
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<185 
489 iarata non fondata la que495 
nale: 
198 
500 ~ondo comma . 149 
601 149 
609 Il, 5. 149 
609 648, secondo comma . 150 
607 150 
Boa me, art. 1217, secondo comma . 150 
619 
615 
616 
517 
51a 
il33, n. 1578, artt. 5 e 6 . . . . . 
$, n. 1827, artt. 111, n. 2 e ultimo 
~. n. 1150, art. 7, n. 2 . . . . . . . 
150 
151() 
150 
62a i, n. 218, art. 23 . . . . . . . . . 151 
590 e 1956, n. 1423, artt. 3, ultimo com592 
omma ........ . 151 
699 1957, n. 33, art. 8 . . . . . . 151 
696 baio 1958, n. 645, art. 211 . . . 151 
5a8 ;lio 1960, n. 1011, articolo unico . 151 
5<J<J 
5<J5 
/gio 1961, n. 777, articolo unico . . 
�ggio 1961, n. 803, articolo unico . 
152 
152 
innaio 1962, n. 346, articolo unico . 152 
,gno 1962, n. 567 . I' . . . . . . . 152 
innaio 1963, n. 15, art. 4 . . . . . . 153 
1ennaio 1963, n. 19, art. 4, ultimo comma . 153 
1arzo 1963, n. 246, artt, 1, 2, 3, 5, 6, 13, 21, 25, 
irzo, quarto e quinto comma e 42 . 153 
f. luglio 1965, n. 901 . . . . . . . . . . . . 153 
1elle quali � stato promosso giudizio di legittimit� 
lonale. . . . . ............. . 153 
t delle quali il giudizio di legittimit� costituzionale 
io definito con pronunce di inammissibilit�, di mata 
infondatezza o di restituzione degl'i atti al Giudi 
merito . ................ . 165 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


-..... T 
<secondo l'ordine di materia) 

Import. ed Esportazioni pag. 172 
Impiego pubblico . 172 

I.C.E.. 173 
Imposta di consumo. 173 
Imposta di registro . 174 
I.G,E.. 174 
Pcz,., 
Imposte e tasse . 174 

"'� 48

� '3 
Ipoteche 174 
485 

Locazioni . 
175 

489 

.d9 

Matrimonio 
175

495 

t69 

Nave e Navigazione . 175

498 

;}69

500 Prev. ed Assist.. 175 
601 169 Prezzi 175 
608 170 Regioni. 176 

608 

170 Responsabilit� civile . 176 

507 

Societ� . 
176

508 
513 /� 171 Strade > 176 

: 

.

615 171 Transazione > 177 
516 171 

Trattati e convenzioni 
517 > 171 internazionali > 177 

618 
528 
530 
532 
533 


536 di .................. pag. 178


538 
544 
545 

Pcz,.,

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552 
711 
571 
554 
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682 
686 
572 



546 
552 
711 
71 

14 
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Pag. 483 
485 
489 
495 
498 
500 
501 
503 
503 
507 
508 
513 
515 
516 
517 
518 
528 
530 
532 
533 
536 
538 
544 
545 

ARTE PRIMA 



Pag. 

483 
485 
489 
495 
498 
500 
501 
503 
503 
507 
508 
513 
515 
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517 
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528 
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532 


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538 
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545 

546 
552 
711 
i71 

54 

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) 



r;_TTJRISPRUDENZA 

1ZIONE PRIMA 

NZA COSTITUZIONALE 
fERNAZIONALE

Pag. 483 

� 
485 
489 
495 .E, 8 febbraio 1966, n. 7 -Pres. Ambrosini 498 
fr:tini (n. c.). 
500 
501 


orma che prescrive l'iscrizione dei portieri

503 

/ositi registri di P. S. -Contrasto con il diritto

503 
507 rt� di lavoro -Esclusione. 
508 .. 18 giugno 1931, n. 773, art. 62). 


513 
515 


i i 
principi del diritto al lavoro e della libert�

516 

agli artt. 4 e 35 della Costituzione, l'art. 62 t. u. 

517 

quale dispone l'iscrizione dei portieri e dei custodi 

518 
528 perch� la discrezionalit� nell'autorizzazione cos� 
530 L di P. S., tenuto conto dei doveri di sorveglianza 
532 artieri e custodi anche in relazione a soggetti estra533 


;avoro, non appare n� ingiustificata, n� illimitata (1).
536 

538 

1. - 
L'art. 62 del r. d. 18 giugno 1931, n. 773, conte544 


~ leggi di pubblica sicurezza, dispone che i portieri di

545 

e e di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di 
,uffici e simili devono ottenere, quando non rivestano la 
fa giurata, l'iscrizione in apposito registro presso l'auto( 
sicurezza, iscrizione che va rinnovata ogni anno e che 
.iutata o revocata � a chi non risulta di buona condotta 
546 Hla carta di identit� �; stabilisce, inoltre, sanzioni penali 

552 

10ntravventori. 

711 i 
571 
554 

1uestione era stata proposta con ordinanza 16 ottobre 1964 del

175 

orino (Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1965, n. 85).
75 stata decisa, con procedimento in Camera di Consiglio, non 
r9 tata costituzione di parti nel giudizio. La decisione � conforme 
5 >costante della Corte in materia di diritto e della libert� del 

,'. da ultimo, Corte Cost., 6 luglio 1965, n. 61, in questa Rassegna,
2; Corte Cost., 9 giugno 1965, n. 45, ivi, 1965, I, 862, nel cui testo 
la indicazione di pronunce sull'interpretazione dell'art. 4 Cost. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

,e di Torino afferma che tale norma conferisce 


mtere di autorizzazione, ma non � fondata la 
costituzionale che da tale premessa egli ritiene 

1 che dal primo comma dell'art. 4 della Costitu..
iiritto al lavoro si configura quale fondamentale 
<persona umana (cfr. sent. n. 45 e n. 61 del 1965), 

Pag ~ in ottemperanza al disposto del primo comma 

. 483 

iStituzione, non pu� porre norme che tale libert�

� 485 
.rettamente escludano, da ci� non discende che il

489 

1 non possa dettar disposizioni che specifichino limiti

495 
498 


501 
501 
ti all'esercizio del diritto o che attribuiscano all'auto500 
a poteri di controllo (cfr. sent. n. 24 del 1965), n� 
,�'.
,fostituzionalmente illegittime norme le quali, a tutela 
503 

l'ali, conferiscano un potere di autorizzazione (cfr. da 

503 

e~ riferimento all'art. 4 Cost., sent. n. 61 del 1965),

507 

io di questo sia affidato ad una valutazione discrezio


508 

1 siano precisati dalla stessa norma attributiva del potere

513 
515 l sistema generale nel quale essa si inserisce. 
516 
517 .caso in esame la Corte ritiene che la norma impugnata 
518 .l'autorit� di pubblica sicurezza un potere discrezionale 
528 

il.re n� ingiustificato n� illimitato. 

530 

iente osservare, sul primo punto, che il servizio di portie


532 

hstodia, in quanto implica un dovere di sorveglianza al fine

533 

~nzione di reati contro persone o cose, da adempiere anche

53(j 
pe all'interesse di soggetti estranei al rapporto di lavoro,

538 
544 peculiarit� tali da giustificare un preventivo vaglio delle 
545 .fersonali di chi aspira ad esercitarlo, attraverso l'accertamento 
lstenza di precedenti che, obbiettivamente valutati, possano 
fo la capacit� di soddisfare quell'interesse generale in vista del 
,egittimamente la norma conferisce il potere di autorizzazione. 
aanto al contenuto di tale potere, � da escludere che la norma 
nata attribuisca all'autorit� di P. S. una discrezionalit� che,

1

546 

l� illimitat�, sia suscettibile di trasformarsi in incontrollabile ar


552 
711 ;,. Non giova, in proposito, richiamare il carattere autoritario del 

571 me vigendo il quale la norma venne emanata, n� � rilevante il 
i54 iegamento che il giudice a quo opera fra l'art. 113 del regolamento 
75 

d. 6 maggio 1940, n. 635) e l'impugnato art. 62 del r. d. 18 giu'
5 

IO 1931, n. 773. Ed invero � da ribadire -cfr. sent. n. 9 del 1965 


~ .le la legittimit� di una norma non va valutata alla stregua del fine in 
ista del quale fu posta, non dovendosi escludere che, sopravvivendo 
,n un regime costituzionale fondato sulla libert�, essa acquisti un significato 
obbiettivo diverso da quello originario e conforme ai principi 



PARTE I, SEZ. I, GIURI$. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 485 

democratici: con la conseguenza che. saranno da ritenere illegittimi 
sia il regolamento di esecuzione che con la norma, interpretata nell'ambito 
del nuovo sistema, risultasse in contrasto, sia l'attivit� amministrativa 
che ad esso si conformasse. 

Ci� premesso, � da rilevare che l'art. 62 si limita a condizionare 
il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione, oltre che al possesso della 
carta di identit�, al requisito della � buona condotta �. � in proposito 
anzitutto da escludere che nella valutazione di questa l'autorit� possa 
operare sulla base di non consentite discriminazioni, e ci� perch� nel 
sistema vigente il rispetto incondizionato delle libert� politiche, sindacali 
e religiose costituisce in ogni caso il limite invalicabile della discrezionalit� 
amministrativa (cfr. sent. n. 38 del 1961); in secondo luogo 
� da osservare che nella specie, trattandosi di autorizzazione, e potendo 
questa per di pi� incidere sul diritto al lavoro garantito dalla Costituzione, 
le condizioni stabilite dalla legge non sono suscettibili di interpretazione 
estensiva e l'atto di diniego deve essere motivato (cfr. sent. 

n. 12 del 1965); infine � da ritenere che l'autorit� di pubblica sicurezza 
debba valutare la buona condotta del richiedente con esclusivo riferimento 
al descritto fine per il quale il potere le viene attribuito e sulla 
base di fatti certi e tali da escludere l'idoneit� del soggetto all'esercizio 
di funzioni di custodia. L'insieme di tali limiti e l'obbligo della motivazione 
del provvedimento -necessario a rendere possibile il controllo 
gurisdizionale (art. 113 Cost.) che di quei limiti assicura il 
rispetto -escludono che il potere di autorizzazione previsto e disciplinato 
dall'art. 62 abbia una latitudine tale da renderlo non compatibile 
con gli artt. 4 e 35 della Costituzione. -(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, 10 marzo 1966, n. 20 -Pres. Ambrosini -
Rel. Mortati -Manzon (avv. Calvosa) c. Presidente Consiglio dei 
Ministri (sost. avv. gen. Stato Graziano). 

Trattati internazionali -Leggi interne di ratifica -Eventuale violazione 
di situazioni giuridiche costituzionalmente protette -Sindacato 
di legittimit� della Corte Costituzionale -Ammissibilit�. 
(Cost. art. 134). 

Trattato di pace -Prigionieri di guerra -J!avoro prestato in cattivit� 
-Rinuncia dell'Italia ai relativi diritti -Contrasto con gli 
artt. 3, 24, 42 Cost. -Esclusione. 
(Cost. art. 3, 24, 42; d.l.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, artt. 1, 76, n. 5). 

Allorch� i trattati internazionali, resi esecutivi in Italia con le 
debite forme, risultino in tutto o in parte lesivi di situazioni giuridiche 


llASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

�"-+o Quindi aUa disciplina del legislaonale 
la competenza a cononorme 
immesse (1). 

�artt. 3, 24, e 42 Cost., la quert. 
1 d. l. C. P. S. 28 novembre 
_n. 5 del Trattato di pace fra 
:tte, contenente la rinuncia delil'ra 
per il lavoro prestato in catPa,., 
enzione di Ginevra del 27 luglio 
� "'' 483 

non prevede alcun minimo retri


485 

ma solo accordi bilaterali fra belli


489 

ntore ed i privati per cui il lavoro

495 
498 
500 
501 


fata appare l'eccezione di inammissibi


503 

1atura in base alla considerazione che

503 

,, sarebbero prospettabili in confronto a

507 

:li, anche se questi siano stati resi esecu


508 
513 esse si rendono possibili quando oggetto 

515 
.1 trattamento da praticare a prigionieri 
516 ti degli impegni assunti al riguardo sono 
517 

1.za che situazioni soggettive di vantaggio

518 

.iei singoli caduti in istato di prigionia.

528 

nersi che i trattati internazionali, se pure a

530 

,nento italiano non sono di per s� e diretta


532 
533 .all'interno dello Stato, tale efficacia vengono 
536 l'uso dei mezzi all'uopo idonei, fra cui quello 
538 o costituito dall'ordine di esecuzione disposto 
544 

ittati i quali impegnino gli Stati contraenti a 

545 

imento giuridico nei confronti di soggetti sotto


bilit� del sindacato della Corte Costituzionale in 
1cezione di trattati internazionali, allorquando, e solo 

Pag 

I diritti, per cosi dire, interni dei cittadini, cfr. la pre


� . 546 
la Corte 27 dicembre 1965, n. 98, in questa Rassegna,

552 

Il sentenza 7 marzo 1964, n. 14, ivi, 1964, 627, la quale,

711 

~ la difformit� fra leggi esecutive di trattati stipulati a

571 

.ost. e successive leggi interne dello Stato dia luogo a

554 

lmit� costituzionale.

675 

;ema, la nota di TRACANNA, Limiti alla competenza della 

675 

della CEE, ecc. in questa Rassegna, 1965, 629. Vedi anche 

679 

tomunitario interno davanti alla Corte costituzionale, Giur. 

555 

12. 
682 te, pur avendo ammesso la propria competenza sulla que682 
hiarata non fondata nel merito, traendo argomento proprio 
686 
572 

..: 

..~ 

:~ 

566 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 487 

posti alla loro potest� di imperio, una volta resi operativi nell'ordinamento 
nazionale degli Stati medesimi, possono dar viia a veri e propri 
diritti soggettivi a favore di coloro nei cui riguardi si verifichi la 
fattispecie prevista. N� vi sono ragioni che possano indurre a far ritenere 
inapplicabili tali principi allorch� i singoli individui cui si riferiscano 
gli obblighi assunti dagli Stati contraenti rivestano la qualit� di 
prigionieri di guerra, poich� la funzione delle convenzioni internazionali 
aventi ad oggetto il trattamento da praticare ai medesimi � rivolta 
proprio al fine di conferire loro un vero status, giuridicamente tutelato 
in varia misura e con diversi strumenti, ed anche con la comminazione 
di sanzioni a carico delle autorit� della Potenza detentrice che ne 
abbiano violato le disposizioni. 

Per quanto riguarda in particolare la pretesa fatta valere nel 
giudizio a quo, l'art. 34 della Convenzione di Ginevra del 1929, debitamente 
resa esecutiva dalle Potenze stipulanti, attribuisce in modo 
espresso carattere di diritto alla pretesa del prigioniero di conseguire 
un salario per il lavoro da lui prestato nelle condizioni ivi previste, 
determinando anche la parte che di esso sia da assegnare durante la 
prigionia, l'altra da versare alla fine, nonch� il diritto degli eredi di 
conseguire le somme accreditate al prigioniero defunto. Pu� aggiungersi 
che lo stesso n. 5 dell'art. 76 del Trattato fa riferimento al � debito 
� dello Stato detentore risultante dalle convenzioni in vigore sui 
prigionieri; debito che senza l'assunzione da parte dell'Italia, in virt� 
della rinuncia da questa consentita, avrebbe dovuto essere assolto dallo 
Stato predetto. 

Da quanto precede si deve dedurre che allorch� determinati Trattati, 
resi esecutivi nelle debite forme, risultino in tutto o in parte 
lesivi di situazioni giuridiche tutelate dalla Costituzione, e sottratte 
quindi alla disciplina da parte del legislatore ordinario, spetta alla 
Corte costituzionale la competenza a conoscere della legittimit� costituzionale 
delle norme immesse. Se altrimenti si pensasse, si costituirebbe 
nei riguardi delle leggi esecutive di trattati una situazione di 
privilegio rispetto alle altre leggi, perch� esse verrebbero sottratte alla 
sanzione da parte del giudice di merito; ad un trattamento cio� che il 
costituente ha voluto escludere per gli atti con forza di legge delle 
quali si contesti la costituzionalit�. 

dalla Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 (resa esecutiva in Italia con 

r. d. 23 ottobre 1930, n. 1615), la quale non prevede minimi salariali e quindi 
non � fonte di diritti soggettivi al rispetto di tali minimi. Viene cos� autorevolmente 
avallata la tesi da tempo sostenuta dall'Avvocatura (cfr. Relazione 
Avvocatura Stato per gli anni 1951-1955, vol. II, 797 segg.); cfr. nello 
stesso senso App. Milano, 20 dicembre 1963, in questa Rassegna, 1964, 513, 
e nota di richiami. 

488 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
4. -Nel merito la questione si palesa infondata. Risulta dalla precedente 
esposizione che la violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione 
� fatta consistere nella mancata corresponsione a favore degli 
attori della retribuzione in misura maggiore di quella stabilita dal 
Governo americano (ed effettivamente corrisposta dal Governo italiano, 
che si � giovato all'uopo del finanziamento di 25 milioni di dollari, l :::l 
. 
. 
'_,, 
effettuato in seguito al Memorandum d'intesa, reso esecutivo con il 
citato decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747, ed ai successivi 
accordi del 14 gennaio 1949), che si assume dovuta secondo l'art. 34 
della Convenzione di Ginevra del 1929. Ora non � esatto che tale disposizione 
abbia conferito il diritto ad un salario minimo per lavori prestati 
in prigionia poich� esso si limita a stabilire, nel secondo comma, 
che il salario debba essere fissato d'accordo fra i belligeranti, ed, in 
mancanza di esso, in misura diversa secondo che i lavori siano prestati 
per conto dello Stato, o per conto di altre amministrazioni pubbliche 
o di privati, nel quale ultimo caso (che � quello ricorrente nella 
specie) la misura � da determinare d'accordo fra tali soggetti e le 
autorit� militari dello Stato detentore. Secondo risulta da una nota 
in atti del competente Dipartimento di Stato, il Dipartimento della 
Guerra, nel 1942, ebbe a disporre la corresponsione ai prigionieri addetti 
ai lavori della specie ora detta una retribuzione di 80 cent. di 
dollaro (cui successivamente venne aggiunta per un certo periodo altra 
piccola indennit�, a titolo di volontaria elargizione), interamente soddisfatta 
nei modi su ricordati. Non potrebbe quindi ritenersi che la rinuncia 
di cui all'art. 76 del Trattato abbia fatto venir meno il diritto alla 
maggiore retribuzione, dato che questo non discende dalla Convenzione, 
la quale, come si � visto, non prevede, per le situazioni verificatesi 
nel caso in esame, alcun minimo retributivo. N� pu� farsi carico 
allo Stato italiano di avere omesso la stipulazione degli accordi con 
gli Stati Uniti previsti dall'art. 34 predetto, in quanto si dovessero 
ritenere rivolti ad ottenere retribuzioni pi� favorevoli, poich� risulta, 
nella specie, che i tentativi effettuati a tal fine non hanno ottenuto 

l'assenso dell'altra parte. 

Tanto meno poi potrebbe farsi valere la pretesa ad ottenere che il 
nostro Stato assuma su di s� un onere maggiore o diverso da quello che 
gravava sullo Stato detentore, poich� le norme della Convenzione che 
vengono invocate non possono avere altro destinatario all'infuori della 
Potenza detentrice dei prigionieri e che si � giovata della loro opera. 
L'accollo da parte dell'Italia della posizione debitoria che sarebbe stata 
a carico degli Stati Uniti si pu� ammettere solo nella misura in cui la 
medesima era stata riconosciuta originarimente, in virt� degli obblighi 
che la detta Potenza aveva assunto in conseguenza dei ricordati accordi 
internazionali. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 489 

5. -Si argomenta dalle precedenti considerazioni l'insussistenza 
della violazione dell'art. 42 ultimo comma denunciata dall'ordinanza. 
Infatti (anche a volere ammettere che l'articolo spesso trovi applicazione 
pure in �onfronto a diritti di obbligazione, e pur quando questi, 
come nel caso presente, abbiano ad oggetto pretese al conseguimento 
di determinate retribuzioni a causa di prestazioni di lavoro) nessun atto 
espropriativo ha avuto luogo, essendo stati gli istanti soddisfatti di 
quanto loro spettante in virt� delle norme regolative delle prestazioni 
medesime. 
Ugualmente evidente � l'infondatezza dell'altra censura di violazione 
dell'art 3 della Costituzione perch� la diversit� del trattamento 
disposto dal Trattato di pace fra i crediti dipendenti da lavoro prestato 
nel periodo di prigionia e quelli riconosciuti a favore di altri soggetti 
trova piena giustificazione nella diversit� delle situazioni e dei titoli 
da cui discendono. 

Nessun contrasto poi con l'art. 24 � rilevabile visto che la pretesa 
alla tutela giurisdizfonale dei diritti vantati si � validamente potuta 
soddisfare con l'esperimento dell'azione in corso da ritenere ammissibile, 
anche se infondata nel merito. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 23 marzo 1966, n. 26 -Pres. Ambrosini -
Rel. Sandulli -De Santis e De Angelis (n. c.). 

Agricoltura e foreste -Tutela dei boschi e terreni montani -Prescrizioni 
di massima da parte della Camera di Commercio -Illegittimit� 
costituzionale per violazione della riserva di legge Esclusione. 


(Cost., artt. 3, 25, 70; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 10; r. d. I. 18 aprile 
1926, n. 731, art. 35). 

Agricoltura e foreste -Tutela dei boschi e terreni montani -Sanzioni 
penali disposte dalla Camera di Commercio -Illegittimit� costituzionale. 


(Cost., art. 25; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 11; r. d. I. 18 aprile 1926, 

n. 731, art. 35). 
Non contrasta col principio della riserva di legge nella materia 
penale la facolt� attribuita dall'art. 10 del r. d. 30 dicembre 1923, 

n. 3267 ai Comitati forestali (oggi sostituiti dalla Camera di Commercio) 
di emanare norme di polizia fo1�estale, dato che i relativi poteri 

490 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


sono puntualmente e adeguatamente finalizzati, specificati nel contenuto 
e soggetti al sindacato giurisdizionale (1). 

� costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio della 
riserva di legge sancito dall'art, 25 Cost., l'art. 11 r. d. 30 novembre 
1923, n. 3267, che demanda ai comitati forestali di sta,bilire anche 
le pene per i trasgressori, poich� la normazione sulle pene deve essere 
considerata propria ed esclusiva della legislazione statale, la quale non 
pu� mai abdicarvi, neppure per aspe.tti eccezionali (2). 

(Omissis). -2. -Le disposizioni denunciate sono gli artt. 10 e 
11 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e la riforma 
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (cosi detta 
legge forestale). Tale decreto, essendo stato emanato dal Governo in 
virt� della delega .contenuta nella I. 3 dicembre 1922, n. 1601, ha valore 
di legge. Esattamente il giudice a quo ne ha rimesso perci� l'esame 
a questa Corte (art. 134 Cost.). 

3. -Non occorre un lungo discorso per dimostrare l'infondatezza 
dell'assunto relativo alla violazione, a opera delle disposizioni denunciate, 
dell'art. 70 e delle altre norme della sezione della Costituzione 
intitolata alla formazione delle leggi. A parte la considerazione che il 
testo legislativo di cui si discute � anteriore alla Costituzione, ed � stato 
perci� emanato sotto il vigore di un diverso regime delle fonti dell'ordinamento, 
baster� osservare in proposito che, se l'art. 70 configura come 
organo della funzione legislativa il Parlamento, e se altri articoli della 
ricordata sezione della Costituzione indicano tassativamente i casi in 
(1-2) La questione era stata introdotta con due ordinanze del Tribunale 
di Ascoli Piceno del 12 aprile 1965 e 10 maggio 1965, pubblicate, rispettivamente, 
sulla Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1965, n. 178 e 25 settembre 1965, 

n. 242. 
Essa � stata decisa con procedimento in Camera di Consiglio non 
essendovi stata costituzione di alcuna parte. 
Sulla riserva di legge in materia penale cfr. ESPOSITO, La Costituzione 
italiana, �Padova, 1954, 93. Per una breve esposizione sull'origine storica 
e sulle vicende del principio � nullum crimen, nulla poena sine lege �, 
cfr. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Padova, 1961, I, 208 e segg. 
con ampia bibliografia in nota. 

Sul problema della costituzionalit� della norma penale in bianco, vedi 
ESPOSITO, op. cit., 96 e 55, nonch�, LEONE, Le norme penali in bianco nel 
nuovo codice penale, in Scritti teorico-pratici sulla nuova legislazione penale 
italiana, 1932, 23 e segg.; BETTIOL, Diritto penale, Palermo, 1962, 84. 

In giurisprudenza, vedi Corte Cost., 12 marzo 1962, n. 15, Giur. Cost., 
1962, 161, con osservazione di CRISTIANI; Corte Cost., 9 luglio 1963, n. 120, 
ivi, 1364 con nota di SIMI. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 491 

cm e consentito ad organi dello Stato diversi dal Parlamento di porre 
in essere provvedimenti dotati dello stesso valore giuridico delle leggi 
approvate da quest'ultimo, ci� non esclude la possibilit� che la legge 
(o atti equiparati) attribuisca il carattere di fonte dell'ordinamento 
-quando ci� faccia, come nel caso in esame, senza conferire ad essi 
valore di legge -a provvedimenti diversi da quelli contemplati dalle 
ricordate disposizioni. La Corte ha avuto numerose occasioni di occuparsi 
di poteri normativi conferiti da leggi ad autorit� amministrative 
centrali e loc~� fuori delle ipotesi considerate dalla sezione della Costituzione 
relativa alla � formazione delle leggi �, e di riconoscerne la 
legittimit� (vedansi, tra le tante, le sentenze n. 16 e n. 30 del 1965; 

n. 40 del 1964; n. 134 del 1963; n. 31 del 1962; n. 11 del 1961; n. 20 
del 1960; n. 35 del 1959; n. 52 del 1958; n. 103 del 1957). 
4. -Neanche appare fondato l'assunto secondo cui contrasterebbe 
col principio di uguaglianza -consacrato nell'art. 3 della Costituzione 
-il fatto che da localit� a localit� � comportamenti di fatto 
analoghi � siano regolati da norme diverse e sottoposti a una disciplina 
differenziata. Non si pu� escludere, anzi si deve espressamente ammettere, 
che la diversit� delle situazioni locali ed ambientali (e quindi delle 
esigenze), consapevolmente ed adeguatamente valutate dalle autorit� a 
ci� preposte, suggeriscano e legittimino, per fatti � analoghi ., normative 
diverse. Appunto su tale concetto si basano, del resto, le autonomie 
locali -che sono anche, e prima di tutto, autonomie normative -, 
espressamente riconosciute dalla Costituzione, la quale anzi prevede ed 
esige che esse vengano �promosse � (art. 5), ed essa stessa le promuove 
(artt. 116 e 117). 
5. -Pi� delicati profili presenta invece il problema della conformit� 
delle disposizioni denunciate al principio di legalit� della pena 
formulato, nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, congiuntamente 
a quello della irretroattivit� delle norme punitive. 
Questa Corte ha affermato pi� volte e categoricamente il concetto 
che la fonte del potere punitivo non pu� risiedere che nella legislazione 
dello Stato: su tale presupposto essa ha escluso in varie occasioni che, 
pel solo fatto di avere autonoma potest� normativa in certe materie, le 
Regioni dispongono altres� della possibilit� di comminare o rimuovere 

o variare con proprie leggi le pene nelle materie stesse (vedansi le 
sentenza n. 6 del 1956, nn. 1, 21, 23, 39 del 1957, n. 58 del 1959, nn. 13, 
23 del 1961, n. 90 del 1962, nn. 68, 128 del 1963). Ed ha precisato che 
soltanto lo Stato pu�, attraverso la propria legislazione, fornire alla 
legislazione regionale il presidio della tutela penale (sent. n. 90 del 1962). 
Nondimeno la Corte ha avuto diverse occasioni di escludere l'illegittimit� 
di disposizioni legislative, le quali, nel comminare una san




492 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione penale, si rimettevano, per la specificazione del contenuto di 
itingoli, definiti elementi della fattispecie considerata nel precetto penalmente 
sanzionato, ad atti non dotati di valore di legge: le pi� importanti 
espressioni di tale indirizzo sono rappresentate dalle sentenze 

n. 36 e n. 96 del 1964, riguardanti, rispettivamente, norme per la repressione 
dell'uso degli stupefacenti e per la difesa della genuinit� degli 
alimenti. 
Il �Caso che ora si presenta all'esame � per� alquanto diverso da 
quelli allora trattati. Nell'art. 10 della legge forestale la potest� normativa 
attribuita alle Camere di commercio (sottentrate ai Comitati 
forestali provinciali) non � limitato alla specificazione di singoli, definiti 
elementi di una fattispecie contemplata in un precetto sanzionato 
penalmente contenuto in un atto avente valore di legge. L'anzidetto articolo 
conferisce infatti all'autorit� amministrativa la stessa potest� di 
dettare � norme di polizia forestale � . Per la repressione delle trasgressioni 
di queste l'art. 11 la autorizza poi a comminare, nella medesima 
sede, sanzioni penali. 

Tralasciando per il momento l'art. 11, i1 quale ha riguardo alla 
potest� normativa di determinare la sanzione, � da fermare dapprima 
l'attenzione sull'art. 10. Questo � la fonte legislativa per il tramite della 
quale la sanzione penale comminata ai sensi dell'art. 11 viene collegata 
alla trasgressione delle disposizioni dettate dall'autorit� amministrativa. 
Ma non ritiene la Corte che la formulazione di esso importi violazione 
del principio di legalit� della pena, quale risulta dall'art. 25, secondo 
comma, della Costituzione. 

Ai fini della risoluzione della questione in esame non importa 
prender posizione sul controverso problema se, allorquando una sanzione 
penale venga collegata da una legge alla trasgressione di una 
norma emanata da un'autorit� amministrativa (o comunque contenuta 
in un atto non proveniente dal potere legislativo dello Stato), e non 
destinata semplicemente (come nei casi decisi con le sentenze nn. 36 
e 96 del 1964) a specificare il contenuto di singoli definiti elementi 
della fattispecie penale, il precetto sanzionato penalmente sia da identificare 
in questa norma o in quella legge. � ferma convinzione della 
Corte infatti �che, qualsiasi possa essere la risposta da dare a tale problema 
il principio di legalit� della pena non pu� considerarsi soddisfatto 
quando non sia una legge (o un atto equiparato) dello Stato 
-'non importa se proprio la medesima legge che prevede la sanzione 
penale o un'altra legge -a indicare con sufficiente specificazione i 
presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti della 
autorit� non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. 

Ci� premesso, si pu� osservare che le � norme di polizia forestale �, 
che le Camere di commercio sono tenute ad emanare ai sensi dell'ar




PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 493 

ticolo 10 della legge forestale, trovano delimitato con precisione il 
proprio ambito dall'essere ordinate a garantire l'osservanza delle � prescrizioni 
di massima � �contemplate negli artt. 8 e 9 della legge forestale. 
E difatti l'art. 19 del regolamento di esecuzione di questa, approvato 
con r. d. 16 maggio 1926, n. 1126, precisa -senza con ci� aggiungere 
in proposito qualcosa di sostanzialmente nuovo -che i precetti di 
quelle norme devono appunto essere diretti a � prevenire il danno � 
che possa derivare dall'inosservanza delle anzidette � prescrizioni di 
massima �. Il problema dunque si sposta: occorre vedere se gli artt. 8 
e 9 della legge contengono disposizioni specifiche a un punto tale da 
far �considerare sufficientemente delineato e delimitato l'ambito, entro 
il quale le �prescrizioni di massima � -dalle quali le �norme di 
polizia � devono prendere le mosse per garantirne l'osservanza -sono 
ammesse a spaziare. 

A tal riguardo il giudizio non pu� essere che positivo. 

Occorre innanzi tutto considerare che la funzione, del vincolo per 
scopi idrogeologici � rigorosamente indicata, nell'art. 1 della legge 
forestale, nella prevenzione del pericolo che i terreni possano, � con 
danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilit� o turbare il 
regime delle acque �. Appunto ed espressamente in vista di tale risultato 
l'art. 8 dispone poi che le � prescrizioni di massima � le quali 
-all'evidente scopo di assicurarne l'aderenza alle differenti situazioni 
climatiche, geologiche, culturali, ambientali, sociali -debbono essere 
emanate dalle Camere di commercio provincia per provincia, impongano 
e le modalit� del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del pascolo 
nei boschi e terreni pascolativi, le modalit� della soppressione e 
utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonch� quelle dei 
lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo 
nei terreni a coltura agraria �. A sua volta l'art. 9 aggiunge, in modo 

addirittura tassativo, che nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo 
deve, � in ogni caso �, essere assoggettato, nelle � prescrizioni di massima 
., a talune restrizioni espressamente indicate nell'articolo stesso, 
il quale consente solo in via di eccezione qualche deroga, � su conforme 
parere dell'autorit� forestale �. 

� evidente quanto sia circoscritto e specificato, nelle finalit� e nel 
contenuto, l'ambito della potest� normativa rimessa alle � prescrizioni 
di massima � (potest� fatta poi oggetto -ma ci� non ha molta importanza 
ai fini delle presenti considerazioni -di ulteriori dettagliate specificazioni 
nell'art. 19 del ricordato regolamento di esecuzione della 
legge). Come sono esigenze esclusivamente, o quasi esclusivamente, tecniche 
a consigliare che la normazione della materia sia decentrata ad 
autorit� locali (il citato art. 19 precisa che le � prescrizioni di massima � 
possono � essere determinate anche per singole parti di provincia �), 



494 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

del pari sono criteri esclusivamente, o quasi esclusivamente, tecnici 
quelli che debbono ispirare le Camere di commercio nella emanazione 
delle �prescrizioni di massima �. La possibilit� istituzionale (ex art. 113 
Cost.) del sindacato giurisdizionale di legittimit� su ogni deviazione nell'esercizio 
della normazione amministrativa -possibilit� tanto pi� estesa, 
quanto meno elastici sono i limiti stabiliti dalla legge -rende poi 
ancora pi� contenuto l'ambito entro cui le � prescrizioni di massimd �, 
e le � norme di polizia forestale � poste al loro servizio, sono ammesse 
a spaziare. 

� da escludere pertanto che possa considerarsi violato, per ci� che 
attiene al profilo del precetto sanzionato penalmente, il principio, enunciato 
nell'art. 25 della Costituzione, per cui nessuno pu� esser punito 
se non � in forza di una legge�. Nel caso in esame le esigenze di un 
decentramento, a fini di differenziazione della normazione, sono pi� 
che evidenti; i poteri riconosciuti all'autorit� amministrativa locale tutt'altro 
che arbitrari, apparendo puntualmente e adeguatamente finalizzati, 
specificati nel contenuto, e delimitati; l'esercizio di essi � aperto 

�~ 

al sindacato giurisdizionale. In siffatte condizioni la Corte ritiene osservata 
la riserva di legge, nei limiti in cui essa deve considerarsi operante 
in ordine all'aspetto precettistico delle norme penali. 

6. -In ordine all'aspetto della determinazione della sanzione penale, 
ritiene per� la Corte che il principio costituzionale della legalit� 
della pena sia da interpretare pi� rigorosamente, nel senso che esso 
esige che sia soltanto la legge (o un atto equiparato) dello Stato a 
stabilire con quale misura debba esser repressa la trasgressione dei 
precetti che vuole sanzionati penalmente. La dignit� e la libert� personali 
sono, nell'ordinamento costituzionale democratico e unitario che 
regge il Paese, beni troppo preziosi perch�, in mancanza di un inequivoco 
disposto costituzionale in tali sensi, si possa ammettere che una 
autorit� amministrativa, e comunque un'autorit� non statale, disponga 
di un qualche potere di scelta in ordine ad essi. Anche l'uguaglianza 
dei cittadini impone che la possibilit� di incidere su tali beni sommi, e 
le relative modalit�, vengano ponderate -sia pure in vista delle differenziazioni 
eventualmente necessarie -in un'unica sede e in modo 
unitario. Le leggi dello Stato, se possono, anche con una certa ampiezza, 
rimettere al giudice la valutazione di situazioni e circostanze, lasciando 
a lui un adeguato campo di discrezionalit� per l'applicazione 
delle pene nei singoli casi concreti, non possono dunque rimettere ad 
altre autorit� di determinare in via normativa, a propria scelta, se sanzionare 
o no penalmente certe infrazioni e se sanzionarle in una misura e 
con certe modalit� piuttosto che diversamente. 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS; COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 495 

La normazione sulle pene deve essere perci� considerata propria 
ed esclusiva della legislazione statale, la quale �non pu� mai abdicarvi, 
neppure per aspetti marginali. 

Alla stregua di tali concetti non pu� non esser considerato illegittimo 
l'art. 11 della legge forestale, pel fatto che demanda alle norme 
locali di polizia forestale emanate dalle Camere di commercio di stabilire 
a propria scelta (non importa se entro limiti tassativi, indicati con 
riferimento a un precetto generale altrimenti applicabile) le sanzioni 
penali da comminare ai trasgressori -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile. 1966, n. 29 -Pres. Ambrosini -
Rel. Beriedetti -Presidente Consiglio Mfoistri (sost. avv. gen. Stato 
Coronas) c. Presidente Regione Sarda (avv. Gasparri). � 

Sardegna� -Potere di inchiesta -Competenza�della Regione. 
(Stat. reg. Sardegna, artt. 3; 4, 5: L reg. 15 gennaio 1964); 

Sardegna � . Potere di inchiesta -Competenza del Consiglio Regionale. 
(Cost., art. 121; I; reg. 15 gennaio 1964). 

Sardegli.a -Potere di inchiesta -Controllo.della Corte dei Conti. 
� (Cost., artt. 100, 103). � � � 

Non contrasta con le disposizioni statutarie della Sardegna la legge 
regionale 15 gennaio 1964, che nomina una Commissione di inchiesta 
per l'indagine sui modi di utilizzazione dei fondi, dei mezzi e del personale 
a disposizione della Giunta regionale nel corso delle elezioni del 
Consiglio regionale della Sardegna. L'inchiesta nell'ambito regionale 
infatti; anche se non prevista da espresse disposizioni statutarie, pu� 
essere dispost� con legge regionale, poich� essa non � una funzione autonoma 
der Consiglio regionale, ma un potere connaturato ed implicito 
nelle varie funzioni. a questo spettante; e la legge � il mezzo naturale 
ed ordinario di espressione della sua volont� (l). 

L'indagine �he �il Consiglio regionale si propone di fare espletare 
dalla Commissione nominata a sensi della legge regionale sarda 15 gennaio 
1964, non lede l'indipendenza, n� usurpa le funzioni del Presidente 
e delta Giunta, poich� consiste in un controllo sull'uso fatto dalla Giunta 
di mezzi, fondi e personale a sua disposizione durante la campagna elettorale 
del 1961 (2). 

Il controllo della Corte dei Conti, diretto ad impedire atti illegittimi, 
non preclude al Consiglio regionale di esperire inchieste sull'operato 
della Giunta regionale, al fine del controllo politico sul comportamento 
della stessa Giunta (3). 

(1-3) Non risultano precedenti in termini. Sulla potest� normativa regionale 
cfr. Corte Cost. 18 maggio 1959, n. 30, Giur. Cost., 1959, 363. In dot




496 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -1. -I motivi di incostituzionalit� dedotti nel ricorso 
a sostegno della illegittimit� della legge regionale impugnata pongono, 
nel loro insieme, alla Corte l'esame del problema se spetti al Consiglio 
regionale sardo un potere d'inchiesta e, nell'affermativa, entro quali 
limiti possa essere esercitato. 

2. -In ordine al primo punto, va presa in considerazione la censura, 
esposta nel secondo motivo del ricorso, secondo la quale la legge 
regionale in esame comporterebbe la violazione degli artt. 3, 4 e 5 
dello Statuto, in quanto, nelle materie riservate da tali norme alla competenza 
legislativa della Regione, non figurerebbe quella relativa alla 
istituzione, da parte del Consiglio, di Commissioni di inchiesta. 
Il rilievo � per� infondato perch� il potere d'inchiesta -come � 
staio osservato anche dalla difesa della Regione -non costituisce una 
materia nel senso nel quale sono -ad esempio -materie l'agricoltura 

o l'industria o l'istruzione rispettivamente contemplate negli artt. 3, 4 e 
5 dello Statuto. 
L'inchiesta consiste in una indagine diretta a raccogliere elementi 
di conoscenza pi� approfondita su fatti o persone ed ha essenzialmente 
funzione strumentale in vista dei provvedimenti che potranno essere 
adottati, non dalla Commissione all'uopo nominata che ha svolto l'indagine, 
ma dall'organo deliberativo che l'ha disposta ai fini di una 
migliore e pi� adeguata esplicazione delle proprie attivit� istituzionali. 

L'inchiesta non si configura come una funzione autonoma dei Consigli 
regionali, ma � un potere connaturato e implicito nelle varie funzioni 
spettanti ai Consigli medesimi, rappresenta cio� un modo di estrinsecazione 
di dette funzioni. Potr� perci� presentarsi la nece~sit� o l'opportunit� 
di una inchiesta tanto come strumento per l'esercizio della 
funzione legislativa quanto come strumento per l'esercizio delle altre 
funzioni spettanti al Consiglio. 

Sulla base di tali considerazioni non pu� non riconoscersi al Consiglio 
regionale della Sardegna il potere di ordinare inchieste anche se 
non previste da una puntuale disposizione del relativo Statuto. 

3. -Nel secondo aspetto del problema viene anzitutto in esame 
la questione se il Consiglio possa disporre con legge l'istituzione di una 
Commissione d'inchiesta. La stessa difesa della Regione ha sul punto 
formulato dubbi per sostenere, in via preliminare, l'inammissibilit� del 
ricorso. 
trina: MIELE, La Regione nella Costituzione, 1949, 76 segg.; MAZZIOTTI, Studi 
sulla potest�, legislativa delle Regioni, 1961; vedi anche BARTHOLINI, I rapporti 
fra i supremi organi regionali, 1961. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 497 

Ritiene la Corte che la scelta dello strumento legislativo, adottato 
dal legislatore regionale nel caso di specie, non dia luogo a vizio di 
legittimit� costituzionale. 

Se si pon mente al fatto che la legge � il mezzo naturale e ordinario 
di espressione della volont� di detto Organo e si tiene conto, 
inoltre, che, per la ricordata sua natura accessoria, l'inchiesta si configura 
come un modo di estrinsecazione delle funzioni del Consiglio, non 
si vede per quale motivo non debba essere consentita al legislatore regionale 
la possibilit� di adottare la forma della legge per deliberare una 
inchiesta riconosciuta di sua spettanza. 

4. -Ugualmente infondate sono le altre censure mosse contro la 
legge in esame. 
In primo luogo non sussiste violazione della sfera di competenza 
che l'art. 34 dello Statuto assegna al Presidente della Giunta regionale, 
alla Giunta e ai suoi componenti. Ed invero l'indagine che il Consiglio 
si propone di fare mediante la Commissione, riguardando un controllo 
sull'uso fatto dalla Giunta di mezzi, di fondi e di personale a sua disposizione 
durante la campagna elettorale del 1961, non lede l'indipendenza 
dei suddetti organi e non ne usurpa o invade le rispettive funzioni. 


Il Consiglio, per contro, agendo nella sfera delle sue attribuzioni, 
ha fatto uso di un suo potere istituzionale: quello del sindacato, strettamente 
inerente ai suoi compiti di controllo politico, sull'operato degli 
organi esecutivi della Regione. Ha quindi disposto con la legge in esame 
una indagine che � aspetto accessorio e sussidiario dell'anzidetta funzione 
di controllo politico. 

N� sussiste violazione dell'art. 82 della Costituzione, che si riferisce 
esclusivamente alle inchieste disposte dalle Camere, perch� nelle singole 
disposizioni della legge impugnata non si rinviene una indebita estensione 
alla Commissione regionale di quei poteri che il citato articolo 
attribuisce alle Commissioni di nomina parlamentare. 

Neppure fondato � il preteso contrasto con l'art. 31 dello Statuto 
basato sul rilievo che la legge avrebbe disposto a quattro anni di distanza 
un nuovo accertamento pi� completo e penetrante rispetto a 
spese gi� approvate dal Consiglio regionale in sede di approvazione del 
rendiconto consuntivo presentato dalla Giunta. 

A parte la circostanza che il rendiconto dell'esercizio finanziario 
1961, durante il quale furono erogate le spese oggetto dell'inchiesta, 
non risulta ancora approvato dal Consiglio (l'ultima legge approvativa 
di rendiconto � quella del 3 ottobre 1962, n. 11 relativa al conto consuntivo 
dell'anno 1953), deve ritenersi che anche dopo l'approvazione 
del rendiconto possa essere disposta una inchiesta su determinate ope




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

498 


razioni o fasi dell'azione amministrativa ai fini dell'esercizio del controllo 
politico ispettivo spettante al Consiglio regionale. 

Infondata � alfine la censura di violazione della sfera di competenza 
della Corte dei conti sia quale organo di controllo sugli atti della 
Regione, sia quale organo di giurisdizione in tema di responsabilit� 
amministrativa e contabile (artt. 100 e 103, comma secondo, della 
Costituzione). 

Il controllo della Corte ha per oggetto gli atti della Giunta e del1'
Amministrazione regionale, tende a rilevarne gli eventuali vizi di illegittimit� 
e ad impedire che gli atti illegittimi possano ricevere ese1cuzione. 


La giurisdizione della Corte ha per oggetto l'accertamento della 
responsabilit� amministrativa e contabile degli amministratori, dei funzionari 
e degli agenti della Regione. 

Diverso, invece, per natura e finalit�, � il controllo che il Consiglio 
si propone di esercitare con la legge in esame, essendo diretto ad accertare 
il comportamento dei componenti la Giunta ai fini delle conseguenti 
determinazioni politiche. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 1966, n. 30 -Pres. Ambrosini -
Rel. Cassandro -Calabrese ed altri (avv. Abbamonte, Todini, Cecconi) 
c. Di Fabio ed altri (avv. Putzola e Dirna) c. Presidente 
Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Chiarotti). 

Contratti agrari -Norme sui contratti di miglioria in uso nel Lazio � 
Contrasto con i principi di eguaglianza e di libert� di iniziativa 
economica -Insussistenza. 

(Cost., artt. 3 e 41; I. 25 febbraio 1963, n. 327, art. 1 e 2). 

Contratti agrari -Norme sui contratti di miglioria in uso nel Lazio � 
Contrasto con il principio di eguaglianza -Insussistenza. 
(Cost. art. 3; I. 25 febbraio 1963, n. 327, art. 3). 

Contratti agrari -Artt. 4, 5, 7, e 81. 25 febbraio 1963 n. 327 -Illegittimit� 
costituzionale -Illegittimit� costituzionale dell'art. 13, quinto 
comma 1. 15 settembre 1965 n. 756. 

(Cost. art. 3; artt. 4, 5, 7, 8 I. 25 febbraio 1963, n. 327; I. 15 settembre 1964, 

n. 756, art. 13, quinto comma). 
Non contrastano con l'art. 3 della Costituzione le disposizioni di cui 
agli artt. 1 e 2 legge 25 febbraio 1963, n. 327, recante norma sui con




PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 499 

tratti agrari di miglioria in uso nel Lazio poich�, la disciplina in essa 
prevista si applica a ben determinati rapporti, sostanzialmente identici 
fra di loro. Tali norme non contrastano neppure con l'art. 41 della 
Costituzione che proclama la libert� dell'iniziativa economica privata; 
infatti i rapporti di miglioria, trasformati in perpetui ed assimilati nella 
disciplina e rapporti enfiteutici dalle sullodate disposizioni, non hanno 
natura associativa (1). 

Non � costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della citata legge, in 
relazione all'art. 3 della Costituzione, poich� esso disciplina in modo 
sostanzialmente eguale fattispecie simili a quelle previste e disciplinate 
dell'art. 971 c. c. (2). 

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4 e 5 legge citata, in 
relazione all'art. 3 della Costituzione, poich� essi introducono una disparit� 
di trattamento tra proprietari di fondi enfiteutici, proprietari 
di fondi concessi a miglioria perpetua, assimilata all'enfiteusi, e proprietari 
rientranti nella particolare categoria configurata dalla l. 25 febbraio 
1963, n. 327 e a danno di quest'ultimi. Cos� in relazione allo 
stesso art. 3 sono affetti da illegittimit� costituzionale gli artt. 7 e 8, 
della stessa legge dei quali il primo richiama le norme contenute nella 

l. 12 giugno 1962, n. 567, il secondo estende il sistema della legge e a 
fondi rustici situati in altra parte del territorio nazionale �. � infine 
costituzionalmente illegittimo ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, 
n. 87 il quinto comma deU'art. 13 l. 15 settembre 1964, n. 756, recante 
� norme in materia di contratti agrari � (3). 
(1-2) La questione era stata sollevata contemporaneamente dai Pretori 
di Alatri -Ordinanza 28 marzo 1964, in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 
23 maggio 1964, -di Veroli -ordinanza 15 maggio 1964, in Gazzetta Ufficiale, 
n. 169 deM'll luglio, -di Sora -ordinanza 23 luglio 1964, in Gazzetta 
Ufficiale n. 238 del 26 settembre 1964 -e del Tribunale di Frosinone -ordinanza 
13 maggio e 8 giugno 1964, rispettivamente in Gazzetta Ufficiale 

n. 169, dell'll luglio 1964 e n. 212 del 29 agosto 1964. I vari giudizi venivano 
poi riuniti e decisi con la sentenza in esame. 
Il principio di eguaglianza � stato costantemente interpretato dalla 
Corte, anche nel senso che non si possono assoggettare ad uno stesso trattamento 
situazioni obbiettivamente diverse, ci� che � stato appunto escluso 
nella fattispecie. In dottrina, ESPOSITO, La Costituzione Italiana, Saggi Padov
�a, 1954, 17 e segg. 

(3) Cfr. Corte Cost. 23 maggio 1964, n. 40, in questa Rassegna 1964, 
453, sul preteso contrasto dell'art. 1 comma 3 e 7 della 1. 12 giugno 1962, 
n. 567 rispettivamente con gli artt. 41 comma 2 e 101 della Costituzione. 
4 



500 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 1966, n. 32. -Pres. Ambrosini -
Rel. Chiarelli -Procacci (avv. Rossi) e S. p.A. Immobiliare San 
Benedetto (avv. D'Audino) -Comune di Genova (avv. Grosso) 

c. Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Carafa). 
Piano regolatore -Genova -R. d. 1. 8 settembre 1932, n.1390 -Illegittimit� 
costituzionale dell'art. 17 di detto decreto e del r. d. 27 febbraio 
1936, n. 501, in rapporto all'art. 76 e 77 della Costituzione Esclusione. 


(Cost., artt. 76 e 77; r. d. I. 8 settembre 1932, n. 1390; conv. in I. 30 marzo 1933, 

n. 361, art. 17; r. d. 27 febbraio 1936, n. 501). 
Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 17 
del r. d. l. 8 settembre 1932, n. 1390, convertito in l. 30 marzo 1933, 

n. 361, che approva il piano regolatore di massima di alcune zone della 
,citt� di Genova, e del r. d. 27 febbraio 1936, n. 501, che modifica 
I 

l'art. 14 delle norme di attuazione, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. 
Infatti l'art. 17 predetto, che rimetteva al potere esecutivo l'approvazione 
delle modificazioni del piano di massima e delle norme di esecuzione 
che si fossero rese necessarie nel corso della sua attuazione, non 
contiene una delega legislativa; n� pu� riconoscersi natura di legge 
delegata nei successivi atti emanati, come il r. d. 27 febbraio 1936, 

n. 501, in base ad esso, in quanto nell'ordinamento italiano la formazione 
dei piani regolatori costituisce una tipica manifestazione di potest� 
amministrativa, anche nei casi in cui, per particolari ragioni, si 
faccia ricorso all'atto legislativo (1). 
(1) La questione era stata sollevata con ordinanza del Tribunale di 
Genova in data 30 giugno 1964 (Gazzetta Ufficiale 26 settembre 1964, n. 238) 
nel procedimento civile tra Procacci Giovanni, la S.p.A. Immobiliare San 
Benedetto e il Comune di Genova. 
Con precedente sentenza 29 marzo 1961, n. 11 (Giur. it., 1961, I, 1) la 
Corte aveva parimenti esclusa la natura legislativa del d. l. C. P. S. 8 maggio 
1947 che approvava una variante al piano regolatore generale di Torino, 
facendo leva, appunto, sul principio che la realizzazione delle finalit� 
pubbliche connesse con l'approvazione dei piani regolatori � affidata agli 
organi amministrativi. 

Nello stesso senso cfr. la successiva sentenza 14 maggio 1966, n. 44, 
in questa Rassegna, infra, 518. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 501 

CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 1966, n. 33 -Pres. Ambrosini -
ReZ. Manca -Belli ed altri (n. c.). 

Procedimento penale -Reati di competenza del Pretore -Atti di istru


zfone -Omesso interrogatorio dell'imputato -Illegittimit� costi


tuzionale. 

(C::ost., art. 24, 2� comma; c. p. p., art. 38). 

� costituzionalmente illegittimo l'art. 398 del codice di procedura 
penale (modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517) limitatamente 
alla parte in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede 
la contestazione del fatto e l'interrogato1�io dell'imputato, qualora 
si proceda al compimento di atti di istruzione, perch� in contrasto con 
il diritto di difesa sancito dall'art. 24, della Costituzione (1). 

(Omissis). -3. -Ci� premesso la Corte � d'avviso che la questione, 
cosi delimitata, deve ritenersi fondata. 

Non si pu� disconoscere, infatti, che nel caso di atti istruttori 
compiuti dal Pretore (a parte la questione teorica sulla configurazione 
di quest'organo giurisdizionale), si � in presenza di uno stato del processo, 
in cui l'espressa menzione contenuta nel precetto costituzionale 
ed il rigore con cui deve essere inteso (secondo quanto ha ritenuto 
questa Corte) esigono l'inviolabilit� del diritto alla difesa. 

� pure comune opinione che l'interrogatorio della persona indiziata 
(al quale, per evidenti esigenze di giustizia, viene equiparata la contestazione 
del fatto con mandato rimasto senza effetto) oltre una fonte 
di prova, costituisca anche uno dei mezzi con cui si pu� esercitare 
tale diritto. La contestazione dell'accusa, infatti, e la presenza della 

(1) La questione era stata sollevata con ordinanza 23 febbraio 1965 
del Pretore di Iseo (Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1965, n. 122) con ordinanza 
26 marzo 1965 del Tribunale di Ferrara (Gazzetta Ufficiale 15 maggio 
1965, n. 122); con ordinanza 9 marzo 1965 del Pretore di Codigoro 
(Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 139); con ordinanza 8 maggio 1965 
del Pretore di Chieti (Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1965, n. 178); con ordinanza 
23 giugno 1965 del Comandante del Porto di Trapani (Gazzetta 
Ufficiale 28 agosto 1965, n. 216; con ordinanza 5 luglio 1965 del Pretore 
di Reggio Emilia (Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1965, n. 216); con ordinanza 
8 luglio 1965 del Pretore di Padova (Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1965, 
n. 223). Tutte le questioni sono state riunite, e decise con procedimento 
in Camera di .Consiglio non essendovi stata costituzione di parti. 
Sul problema CHIAVARio, Incertezza sulla legittimit� costituzionale 
del.le norme che consentano al pretore di citare a giudizio l'imputato senza 
previa contestazione dell'accusa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1965, 1118 e 
nota di richiami. 



502 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

persona indiziata, offrono a quest'ultima, con la conoscenza dell'imputazione, 
il modo di prospettare, tempestivamente ed utilmente, al giudice 
le proprie deduzioni difensive. All'interrogatorio inoltre � pure connessa 
la difesa tecnica, poich� si deve osservare il disposto dell'art. 368, 
che impone la nomina del difensore, col conseguente obbligo del deposito, 
nella cancelleria, del relativo verbale, ai sensi del primo comma 
dell'art. 304 quater, modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517: 
obbligo esteso anche all'istruttoria sommaria, secondo quanto ha ritenuto 
questa Corte con le sentenze n. 11 e n. 52 del 1965. 

4. -Se quindi il Pretore, in base al primo comma del citato articolo 
231, ritiene necessario compiere, nei confronti di colui che � indicato 
come imputato ai sensi dell'art. 78 del Codice processuale, in 
tutto, o in parte, gli atti di istruzione, menzionati nel secondo comma 
dell'art. 398, in tal caso la facolt� di prescindere dalla contestazione 
del fatto prima di emettere il decreto di citazione, non pu� non ritenersi 
in contrasto con la garanzia del diritto di difesa: facolt� che 
deroga a quanto dispone, invece, per l'istruzione sommaria del Pubblico 
Ministero, l'ultimo comma dell'art. 396, secondo il quale, a pena 
di nullit�, non si pu� fare la richiesta di citazione al giudizio se non 
si procede all'accennata contestazione nelle forme prescritte. 
5. -Non giova richiamarsi in contrario alla celerit� ed alla semplicit�, 
che si ritengono connaturali allo svolgimento dei processi davanti 
al Pretore; giacch� queste esigenze, nel caso ora in esame, non 
possono che rimanere subordinate ad una esigenza preminente, qual'� 
quella del contraddittorio e della difesa, particolarmente per l'ipotesi, 
accennata anche nelle ordinanze, che l'imputato non sia in grado, per 
varie circostanze, di conoscere l'esistenza dell'istruttoria nei suoi 
confronti. 
6. -D'altra parte, per la decisione della causa, appare inconferente 
il richiamo -contenuto in una delle ordinanze -al carattere facoltativo 
che, nei processi di competenza del Pretore, avrebbe il compimento 
di atti istruttori e, quindi, di riflesso, anche la contestazione dell'accusa. 
L'attuale controversia, infatti, come si � in precedenza eccennato, 
muove dal presupposto che si proceda in concreto a tali atti e che, in 
conseguenza, in base a quanto si � detto, la garanzia della difesa 
deve essere rispettata. Dovendosi, peraltro, notare, in proposito, che 
si tratta pur sempre di una delle facolt� attribuite al giudice dall'ordinamento, 
condizionata necessariamente dalle obiettive esigenze di giustizia, 
e preordinata, nel procedimento penale, all'accertamento della 
verit�, anche nell'interesse della persona indiziata. 

PARTE I, SEZ; I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 503 

CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 1966, n. 36 (ordinanza) -Pres. 
Ambrosini -Rel. Cassandro -Vianson (n. c.) -c. Presidente Consiglio 
Ministri e Ministero Finanze (sost. avv. gen. Stato Coronas). 

Imposte e tasse in genere -Imposta complementare progressfva sul 
reddito -Illegittimit� costituzionale dell'art. 136 lett. b) del t. u. 
29 gennaio 1958 n. 645, in rapporto all'art. 76 della Costituzione Legge 
sopravvenuta -Rimessione degli atti al giudice� a quo�. 

(Cost., art. 76; t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136 lett. b); 1. 4 dicembre 1962, 

n. 1682, art. 5). 
Poich�, nel sollevare la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 
136 lett. b) del t. u. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 
1958, n. 645, in rapporto all'art. 76 della Costituzione, non si � 
tenuto conto che detto articolo, il quale comprende tra gli oneri detraibili 
dalla somma dei redditi del contribuente solo le imposte afferenti 
ai redditi e non anche le imposte straordinarie sul patrimonio, � 
stato sostituito dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, che ha 
ripetuto il testo normativo dell'art. 136 del testo unico, gli atti vanno 
rinviati al giudice a quo per un nuovo giudizio sulla rilevanza (1). 

(1) La questione era stata sollevata con ordinanza della Commissione 
Provinciale delle Imposte di Genova in data 20 novembre 1964 (Gazzetta 
Ufficiale 13 marzo 1965, n. 65). 
La sentenza fa applicazione pacifica dei principi sulla rilevanza della 
questione, allorquando risulti ictu oculi che il giudice a quo ha commesso 
un errore o (come nella specie) una omissione, di valutazione di norme 
giuridiche influenti sulla questione (cfr. in proposito, Corte Cost. 7 marzo 
1964, n. 14, in questa Rassegna, 1964, I, 627; Corte Cost., 11 dicembre 
1964, n. 109, ivi, 1964, I, 1008). 

CORTE COSTITUZIONALE, 14 maggio 1966, n. 37 -Pres. Ambrosini -
Rel. Papaldo -Presidente Regione Sarda (avv. Gasparri) c. Presidente 
Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Coronas). 

Sardegna -Legge di delega al Governo per l'organizzazione degli Enti 
di sviluppo in agricoltura -Violazione della competenza legislativa 
ed amministrativa della Regione ,. Esclusione. 

(St. Sardegna, artt. .3, 6; 1. 14 luglio 1965, n. 901, artt. l, 2, 3). 

La legge 14 luglio 1965, n. 901, la quale delega il Governo della 
Repubblica ad emanare norme per l'organizzazione e l'attivit� degli 
Enti di sviluppo in agricoltura, non viola la competenza statutaria della 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

504 

Regione Sarda in materia di agricoltura, poich�, nel quadro dell'unit� 
ed indivisibilit� dello Stato, la suddetta competenza incontra come limiti 
il rispetto degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle 
riforme economico-sociali della Repubblica, fra le quali rientra la 
riforma agraria. Tali limiti funzionano non solo in senso negativo, nel 
senso, cio�, che la legislazione regionale non pu� oltrepassarli, ma 
anche nel senso che essi offrono la base per il legittimo esercizio della 
potest� legislativa ed amministrativa dello Stato (1). 

(Omissis). -1. -Dalla sentenza di questa Corte n. 18 del 9 luglio 
1956, risulta ben chiaro che i compiti di riforma fondiaria in Sardegna 
furono assunti dallo Stato e da esso sono stati svolti attraverso 
due enti all'uopo istituiti con i decreti presidenziali del 27 aprile 1951, 

n. 264 e 265: Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'ente 
autonomo del Flumendosa ed Ente per la trasformazione fondiaria ed 
agraria in Sardegna. 
Vero � che con quella decisione, la quale dichiar� inammissibile 

l'impugnativa della Regione, la Corte non ebbe occasione di pronun


ciarsi esplicitamente sulla legittimit� delle norme che avevano creato 

quella situazione, ma � anche certo che, per effetto di tale pronuncia, 

il cui evidente presupposto fu il carattere statale degli enti, si chiuse, 

nei rapporti tra Stato e Regione, ogni controversia circa detto carattere. 

N� oggi in via incidentale si potrebbe sollevare in questa sede una 

questione del genere, essendo manifestamente infondata per tutte le 

ragioni che qui di seguito saranno esposte a proposito delle analoghe 

questioni che sono oggetto della presente controversia. 

Se, dunque, non si discute sul carattere statale di detti enti, il 

problema da risolvere � quello di accertare se siano legittime le norme 

che, nel disporre la trasformazione in enti di sviluppo, hanno stabilito 

che perduri il loro stesso carattere e che le loro attribuzioni rimangano 

nell'ambito statale. 

Per dimostrare il buon fondamento della risposta affermativa baster� 
riportarsi ai principi enunciati in due decisioni recenti di questa 

(1) La questione era sorta come impugnativa 'in via principale della 
legge 14 luglio 1965, n. 901 da parte della Regione Sarda. 
La Corte, conformemente alle tesi prospettate dall'Avvocatura, ha, 
anzitutto, ribadito la natura statale degli Enti di riforma operanti nella 
Regi<>ne Sarda, giusta le sentenze 9 luglio 1956, n. 18( veggasi Relazione 
Avv. Gen. Stato, 1956-60, I giudizi di costituzionalit�, 618) e 9 aprile 1962, 

n. 35 (Giur. it., 1962, I, 1, 1064). 
La Corte ha poi ricordato le due sue precedenti sentenze 24 gennaio 
1964, n. 4, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti, 
denunciato dalla medesima Regione Sarda come lesivo della sua competenza, 
(in questa Rassegna, 1964, 15); e 7 marzo 1964, n. 13, anch'essa 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 505 

Corte: quella del 24 gennaio 1964, n. 4 e quella del 24 febbraio 1964, 

n. 13. 
Con la prima (che si riferisce alla Regione sarda) la Corte ha negato 
la illegittimit� della legge statale sul piano regolatore generale 
degli acquedotti, valevole per tutto il territorio nazionale; con la seconda 
ha riconosciuto, anche nei confronti di due regioni a statuto 
speciale, la costituzionalit� del trasferimento all'ENEL di alcune imprese 
operanti in dette regioni. Con entrambe le sentenze � stato affermato 
il principio (gi�, del resto, enunciato in via generale da altre 
sentenze, fra cui quella del 7 febbraio 1963, n. 12, anch'essa nei confronti 
della Regione sarda) che, nel quadro dell'unit� e della indivisibilit� 
dello Stato, sussistono limiti alla potest� legislativa regionale per 
assicurare il rispetto degli interessi nazionali e delle norme fondamentali 
delle riforme economico-sociali della Repubblica. Nei riguardi della 
Sardegna _questi limiti sono indicati negli artt. 3 e 4 dello Statuto. Non 
� superfluo precisare che tali limiti funzionano non soltanto in senso 
negativo, nel senso, cio�, che la legge regionale non pu� oltrepassarli, 
ma vale anche nel senso che essi offrono la base per il legittimo esercizio 
della potest� legislativa e amministrativa dello Stato nei settori 
in cui, per effetto dei limiti stessi, l'attivit� regionale non pu� esplicarsi. 
Una concezione puramente negativa del limite sarebbe assurda, 
giacch� determinerebbe una paralisi in settori di importanza nazionale 
preminente, inibendo tanto alle regioni quanto allo Stato di legiferare 
e di amministrare. 

2. -Nell'ambito dei due limiti suddetti resta la legge impugnata. 
Con la trasformazione gli enti non iniziano una attivit� nuova e 
diversa rispetto a quella originaria di riforma agraria. I nuovi e diversi, 
ed anche maggiori, compiti loro attribuiti per effetto della trasformazione 
non alterano l'intento fondamentale, che � quello di proseguire, 
compiere e perfezionare l'opera di riforma agraria. Ed ecco 
un primo fondamento del limite: l'attuazione di una riforma economico-
sociale della Repubblica, quale �, senza dubbio, la riforma agraria. 

originata da una impugnativa diretta della Regione Sarda avverso la legge 
istitutiva dell'E.N.E.L. (Giur. it., 1964, I, 1, 519). 

In entrambe le decisioni, le doglianze della Regione vennero rigettate, 
in base al rilievo che, anche in materia di legislazione esclusiva delle 
Regioni, � sempre fatta salva la competenza generale dello Stato, allorch� 
si tratti di leggi programmatiche o di riforma, interessanti tutta la collettivit� 
nazionale. 

Con la sentenza in rassegna, la Corte ha ,aggiunto una ulteriore precisazione, 
osservando che il limite negativo per le Regioni, nelle predette 
materie, pu� legittimamente essere �riempito. dalla legislazione statale, 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

506 

Dal che si deduce l'esistenza dell'altro limite, quello basato sul 
rispetto degli interessi nazionali, collegati alla esigenza unitaria della 
attuazione della riforma predetta. 

L'Avvocatura dello Stato ha invocato un altro aspetto della situazione: 
quello relativo alle esigenze della programmazione economica 
nazionale. La Corte ritiene che su questo argomento possa lasciarsi 
impregiudicata ogni soluzione, dal momento che le ragioni sopra esposte 
giustificano la presente decisione. 

La infondatezza del primo motivo di ricorso trae con s� quella del 
secondo motivo, essendo principio pacifico e comune a tutti gli statuti 
speciali che la potest� amministrativa si esplica nello stesso ambito di 
quella legislativa. 

3. -Il rigetto dei due motivi di ricorso non importa, tuttavia, 
alcuna preclusione ai diritti ed ai poteri della Regione nelle materie 
di sua competenza nel campo dell'agricoltura. E ci� sotto due aspetti. 
Sotto un primo aspetto � da riconoscere che, all'infuori dei compiti 
attribuiti agli enti di riforma in via di trasformazione, resta alla 
Regione la pi� ampia possibilit� di esplicare le attribuzioni di sua 
spettanza, salvo, ben s'intende, il coordinamento che si render� necessario 
ed opportuno con gli organi statali nella materia che forma 
oggetto della legge in esame. 

Sotto il secondo aspetto, � la stessa legge impugnata che fa salvi 
i diritti ed i poteri della Regione, ponendo precise direttive al legislatore 
delegato. Del resto, anche nelle due sentenze di questa Corte, ricordate 
a principio, la esigenza del contemperamento degli interessi 
statali e di quelli regionali era stata molto chiaramente messa in rilievo. 

Le norme delegate dovranno porre i presidi occorrenti per garantire, 
accanto ai poteri dello Stato ed in collegamento con essi, la neces


sotto pena, diversamente, di lasciare irresoluti fondamentali problemi proprio 
nei campi dove maggiore � la necessit� della risoluzione. 

La precisazione � particolarmente importante perch� confuta quanto 
sostenuto da una parte della dottrina (PALADJ.N, La potest� legislativa regionale, 
Padova, 1958, 156), circa la inesistenza della piena esclusione della 
potest� legislativa regionale nella materia delle riforme economico-sociali; 
contra, invece, CANTUCCI, La legislazione esclusiva della regione Siciliana, 
Riv. trim. diritto pubblico, 1953, 970; e, in via pi� generale, Relazione 
Avvocatura Stato cit., 564). 

Nel senso che il limite delle leggi di grande riforma esprime un principio 
di ordine generale ed immediatamente connesso con quello dell'unit� 
politica, l'esigenza, cio�, che sia mantenuta l'unit� di indirizzo economicosociale 
dello Stato, cfr. MoRTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 
1958, 673; MAZZIOTTI, Studi sulla potest� legislativa delle Regioni, Milano, 
1961, 222. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 507 

saria attivit� della Regione. A tal fine, � da far salvo ogni ulteriore 
esame di legittimit� in relazione a dette norme, che ancora non risultano 
emanate. 

Quanto agli articoli della legge impugnata particolarmente criticati 
dalla Regione, � da osservare, in relazione a ci� che ora si � detto, che 
le norme delegate previste dall'art. 1, n. 2 e dagli artt. 2 e 3, pur 
tenendo fermi i punti relativi ai poteri dello Stato, dovranno assicurare 
la presenza della Regione. Il fatto che gli articoli impugnati attribuiscano 
certi poteri allo Stato o dispongano la partecipazione di funzionari 
dello Stato ai consigli di amministrazione non esclude che le norme 
delegate dovranno prevedere anche gli interventi della Regione e di 
suoi rappresentanti. Quanto all'art. 8, il quale appresta una disciplina 
riguardo al personale che � e deve essere statale, ogni possibilit� di 
censura viene meno una volta che � stato messo fuori dubbio il carattere 
statale degli enti. -(Omissis). 

I 

CORTE COSTITUZIONALE, 14 maggio 1966, n. 38 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Manca -Ajroldi ed altri (avv. Aula, Orlando Cascio, Restivo, 
Basile, Sangiorgi), Comune di Palermo (avv. Orlando) c. Presidente 
Consiglio dei Ministri e Presidente Regione Siciliana (sost. 
avv. gen. Stato Tracanna). 

Costituzione della Repubblica -Riserva di legge relativamente ai programmi 
e controlli della propriet� privata -Vincoli di zona e di 
spazio di uso pubblico -Autorizzati dalla legge urbanistica nei 
piani regolatori -Violazione della riserva di legge -Insussistenza. 
(Cost. art. 42, secondo comma; 1. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7, n. 2, 3, 4). 

Non � fondata la questione di legittimitd costituzionale dell'art. 7, 

n. 2, 3, 4, della vigente legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, la 
quale prevede l'inserimento nei piani regolatori comunali di vincoli 
di zona e di destinazione a spazi di uso pubbiico, con riferimento alla 
riserva di legge di cui all'art. 42 Cost. La natura dei tali vincoli, infatti, 
destinati a salvctguarda1�e gli allineamenti dei fabbricati e le altre prescrizioni 
inerenti alle esigenze delle varie zone, non importa una discrezionalitd 
indiscriminata ed inoontrollabile, ma una discrezionalitd tecnica, 
che deve svolgersi entro determinati confini di carattere oggetrttivo 
(1), 

(1-2) La questione era stata sollevata con un gruppo di ordinanze 
14 gennaio 1964 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione 



508 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

II 

CORTE COSTITUZIONALE, 14 maggio 1966, n. 39 (ordinanza) -Pres. 
Ambrosini -Rel. Manca -Ajroldi ed altri (avv. Aula, Orlando 
Cascio, Restivo, Basile, Sangiorgi), Comune di Palermo (avv. Orlando), 
c. Presidente Consiglio dei Ministri e Presidente Regione Siciliana 
(sost. avv. Gen. Stato Tracanna). 

Espropriazione per p. u. -Espropriabilit� della propriet� privata salvo 
indennizzo -Limitazioni di zona autorizzate dalla legge urbanistica 
nei piani regolatori -Soppressione dello ius aedificandi Necessit� 
di un chiaro giudizio di rilevanza -Rinvio degli atti al 
giudice a quo. 

(Cost. art .42, terzo comma; 1. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7 n. 3 e 4; 1. 11 marzo 
1953, n. 87, art. 23). 

Non risultando chiara dall'ordinanza di remissione la rilevanza 
circa la questione di legittimit� costituzionale dell'art, 7, n. 3 e 4 della 
vigente legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, che autorizza i Comuni 
ad inserire nei piani regolatori limitazioni aila propriet� privata, con 
soppressione dello jus aedificandi, senza corresponsione di indennizzo, 
con riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., gli atti vanno trasmessi 
al giudice a quo per un esame pi� approfondito della questione 
stessa (2). 

I 

(Omissis). -2. -La questione non � fondata. 
Indubbiamente il secondo comma dell'art. 42 della Costituzione, 
contrariamente a quanto sostiene la difesa del Comune di Palermo, con-

Siciliana (Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1964, n. 126). 

Le decisioni meritano particolare segnalazione sia dal punto di vista 
processuale, sia dal punto di vista di merito della questione decisa con la 
sentenza. 

Sul piano processuale, si pu� ravvisare nella sentenza una sentenza 

� parziale ., nel senso di cui all'art. 279 c. p. c., la quale definisce solo 
una parte del giudizio, quella attinente alla dedotta violazione della riserva 
di legge; mentre rinvia per ulteriori adempimenti da parte del Giudice 
a quo l'altra questione, pure essa dedotta, della violazione dell'art. 42, 
terzo comma Cost. 
il: la prima volta, a quanto risulta, che la Corte costituzionale fa applicazione 
dell'istituto della sentenza parziale nel senso sopra indicato, con 
la differenza peculiare, rispetto alle sentenze dei giudici ordinari, che deriva 
dalla natura della decisione della Corte, chiamata non all'esercizio 
di una giurisdizione di diritti soggettivi, ma di diritto oggettivo. In considerazione 
di ci�, il contenuto della sentenza non pu� non ritenersi defin�




PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 509 

tiene una riserva legislativa di carattere analogo a quella del precedente 
art. 41, come ha gi� affermato questa Corte con la sentenza n. 40 
del 1964. Nella quale si pone in luce che l'art. 42 fa parte di un sistema 
unitario, comprendente precetti costituzionali variamente operanti 
nell'ambito della libert� economica privata (artt. da 41 a 44); e si 
chiarisce altres� che, pure l'art. 42 concernente il godimento e l'utilizzazione 
dei beni, demanda al legislatore ordinario, al pari dell'art. 41, 
la normazione relativa a posizioni subiettive ritenute costituzionalmente 
rilevanti, con la possibilit� che la disciplina concreta delle medesime 
sia attribuita alla pubblica Amministrazione. 

Ora, � noto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, 
formatasi specialmente in riferimento all'art. 23 ed al citato art. 41, 
tale attribuzione di potere � da ritenere legittima, qualora, nella legge 
ordinaria, siano contenuti elementi e criteri idonei a delimitare chiaramente 
la discrezionalit� dell'Amministrazione. 

3. -Si tratta perci� di vedere se, anche nella fattispecie, l'accennata 
esigenza possa ritenersi osservata. 
A questo fine, ed in relazione alle censure mosse dalle ordinanze 
e dalle difese delle parti private, occorre anzitutto chiarire il contenuto 
e la durata della disposizione impugnata, quali si desumono dal 
necessario coordinamento con altre disposizioni della legge, nell'ambito 
del sistema in cui � destinata ad operare. 

Al n. 2 dell'art. 7, infatti, vanno collegati, non soltanto il secondo 
comma dell'art. 11 ed il primo comma dell'art. 17, che parlano rispettivamente 
delle linee e degli allineamenti dei fabbricati, ma anche 
l'art. 33 della legge urbanistica; il quale contiene particolari indicazioni 
in ordine alle caratteristiche dei fabbricati nelle varie zone e 
circa gli altri vincoli inerenti alla � zonizzazione �. � vero che questo 

tivo per quanto attiene alla questione decisa, mentre � interlocutorio rela


tivamente alla seconda questione. 

Non pu�, tuttavia, sottacersi la perplessit� che potrebbe colpire il let


tore nel notare la scissione operata nel corpo del giudizio di rilevanza 

della medesima norma denunciata. Per un verso, esso � stato ritenuto 

sussistente ed esauriente, si da consentire alla Corte l'esame del merito 

della questione; per altro verso, esso � stato ritenuto non sufficientemente 

chiaro, s� da indurre la Corte al rinvio al giudice a quo. 

La delibazione della rilevanza, viceversa, sembra avere attinenza alla 

questione nella sua inscindibile unit�, ed operare come uno .dei presupposti 

� titem ingredientes �. A meno che, pur nella estrema concisione dell'ordinanza, 
non sia dato cogliere una precisazione pi� sottile da parte della 
Corte: quella, cio�, che collega la rilevanz�a alla competenza (qui intesa 
come giurisdizione) del Giudice a quo. 
Vertendosi, invero, in materia di diritti soggettivi, relativi alla corresponsione 
di un indennizzo per l'imposizione di vincoli di zona e di � verde 



510 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ultimo articolo � stato dettato per la compilazione dei regolamenti edilizi 
comunali; ma poich�, secondo il primo comma, le relative prescrizioni 
devono essere armonizzate con quelle della legge, la logica del 
sistema, considerato nel complesso unitario delle varie norme, importa 
che, anche le prescrizioni stesse, debbano essere intese come una specificazione 
della disposizione generale contenuta nel citato n. 2, al fine 
della concreta attuazione della medesima. 

Tutto ci� autorizza a ritenere che i vincoli di zona consistono nelle 
limitazioni della propriet� privata inerenti alla costruzione, modificazione 
e ricostruzione dei fabbricati; limitazioni che la dottrina, formatasi 
anche in relazione alla pregressa legislazione in materia, ha individuato 
negli allineamenti dei fabbricati rispetto alle strade ed aree 
pubbliche e nelle altre prescrizioni che si ricollegano alle varie particolari 
esigenze delle singole zone, secondo la loro qualificazione (residenziali, 
a villini, a palazzine, industriali, ecc.). 

4. -Per la risoluzione della questione, in secondo luoge>, non si 
pu� prescindere dal considerare inoltre il carattere, l'oggetto, la finalit� 
della legge del 1942 ed il sistema che ha inteso instaurare. 
� noto che detta legge � stata emanata per dare disciplina unitaria, 
su scala nazionale, ad una materia che, �in precedenza e, in tempi 
diversi, aveva formato oggetto di una legislazione differenziata, riguardante 
i maggiori centri abitati, con gli inconvenienti rilevati dalla 
dottrina e dalla pratica. Tale finalit� risulta espressamente enunciata 
nell'art. 5, secondo il quale sono subordinati alle disposizioni della 
legge l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo 
urbanistico in genere nel territorio nazionale: finalit� che, secondo il 
sistema, � da conseguire mediante la formazione dei piani territoriali 
di coordinamento, dei piani regolatori generali e dei piani particolareg


pubblico � potrebbe prospettarsi il dubbio se il Giudice amministrativo sia 
legittimato a preoccuparsi di questo aspetto sostanziale di costituzionalit� 
della norma della legge urbanistica, accanto a quello formale della riserva 
di legge, che rientra pacificamente nella sua competenza. 

In altri termini, la rilevanza dovrebbe essere collegata al bene della 
vita che la pronuncia del Giudice pu� effettivamente dare nel caso concreto, 
e non ad una astratta denuncia della norma, che, per tal guisa, tramuterebbe 
il giudizio di legittimit� costituzionale in via incidentale in 
una sorta di azione popolare. 

Alternativamente, la Corte potrebbe aver visto nella norma denunciata, 
due distinti testi: l'uno a contenuto esclusivamente formale, concernente 
la riserva di legge; l'altro, di immediato carattere precettivo, che esclude 
l'indennizzabilit� dei vincoli; per cui anche la delibazione di rilevanza 
pu� essere scissa in relazione a ciascuno dei due testi. 

Per i precedenti della Corte circa la valutazione intrinseca del giudizio 
di rilevanza da parte del Giudice � a quo �, si richiamano le sentenze 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 511 

giati di esecuzione; i primi due a tempo intedeminato e il terzo della 
durata di dieci anni. Ci� imprime alla legge, come si rileva anche 
nella relazione ministeriale, carattere programmatico, a cui � collegato 
anche un piano di finanziamento, secondo quanto dispone l'art. 30 : 
ed importa, d'altra parte, che, per l'attuazione eoncreta della legge stessa, 
debba essere necessariamente riconosciuto ai comuni (nella formazione 
dei piani regolatori di loro competenza) un margine di discrezionalit�, 
sia per quanto concerne la ripartizione in zone del territorio comunale 
(del che ora non si discute), sia per ci� che riguarda il regime 
della propriet� privata nell'ambito delle singole zone, in relazione alle 
esigenze, modificabili anche nel tempo, della vita moderna e dell'espansione 
urbanistica. 

La natura dei vincoli di zona, peraltro, secondo i rilievi sopra 
esposti, sta a dimostrare che non si tratta di discrezionalit� indiscriminata 
ed incontrollabile -come si assume nelle ordinanze e si sostiene 
dalle parti private -bens� di discrezionalit� tecnica. La quale, secondo 
il concetto espresso da questa Corte con le sentenze n. 122 del 1957 
e 48 del 1961, essendo condizionata da elementi di valutazione di carattere 
tecnico, importa che l'attivit� normativa devoluta all'Amministrazione 
(nella specie ai comuni), si deve svolgere entro determinati confini 
di carattere obiettivo, e che, per ci� stesso, rimane, sotto questo 
aspetto, delimitata nella libert� dell'apprezzamento. 

5. -Occorre aggiungere poi che l'operato dei comuni, nella formazione 
dei piani regolatori generali, � pure soggetto a vari controlli a 
tutela della propriet� privata. L'emanazione, infatti, dei piani, con 
deCJJ:eto del Capo dello Stato, � preceduta, nel sistema della legge del 
1942, da un complesso procedimento amministrativo, delineato negli 
11 dicembre 1964, n. 109 (in questa Rassegna, 1964, 1008), e 14 maggio 1966, 

n. 
43, infra, 517. 
In generale, sul problema della rilevanza nel procedimento� costituzionale, 
cfr. ABBAMONTE, n processo costituzionale italiano, Napoli, 1957, I, 40. 
Sotto l'aspetto di merito, deciso con la sentenza, la dottrina � ormai 
concorde nel ritenere che la legge urbanistica in se stessa soddisfi alle 
esigenze della riserva (relativa) contenuta nell'art. 42 Cost. e non dubita 
della legittimit� delle disposizioni con le quali la legge stessa devolve a 
fonti subordinate (amministrative) o l'approvazione dei piani o la enucleazione 
e la specificazione dei limiti nei casi concreti. (Sul carattere 
della riserva, GALEOTI, Contributo alla teoria del procedimento legislativo, 
Milano, 1957, 179; PREDIERI, Profili costituzionali, natura ed effetti dei piani 
urbanistici, in Riv. trim. dir. pubblico, 1961, 244 segg.). 

Del resto, oltre alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. la 
decisione n. 200 in data 6 febbraio 1959 deHa IV Sezione, Cons. St., 1959, 
143), la sentenza 29 marzo 1961, n. 11 della stessa Corte Costituzionale ha 
fermato il principio che � i piani regolatori sono volti a soddisfare neces




512 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

artt. 9 e 10 della legge. Esso ha inizio con l'approvazione del piano 
(compilato dagli organi tecnici del Comune -art. 41 della legge -) 
mediante deliberazione del Consiglio comunale, soggetta all'approvazione 
dell'autorit� tutoria; deliberazione che � preceduta dalla pubblicazione 
del progetto, affinch� gli interessati possano prospettare le 
proprie osservazioni (nella specie numerosissime ed in parte accolte). 
Interviene quindi l'attivit� del Ministero dei lavori pubblici che provvede, 
previo parere delle amministrazioni interessate e di concerto col 
Ministero dei trasporti se il piano interessa impianti ferroviari, e 
sentito inoltre il Consiglio superiore dei lavori pubblici, organo di consulenza 
tecnica del ministero per i progetti e le questioni di carattere 
urbanistico (art. 2 della legge). 

Da tutte le considerazioni esposte deriva pertanto che la garanzia 
inerente alla riserva legislativa, di cui al secondo comma dell'art. 42 
della Costituzione, deve ritenersi, nel caso, osservata. Donde l'infondatezza 
della questione sollevata relativamente al n. 2 dell'art. 7 della 
legge n. 1150 del 1942. 

6. -Per quanto attiene, invece, alla questione di legittimit� costituzionale 
relativa alle disposizioni contenute nei nn. 3 e 4 dell'art. 7, 
le quali autorizzerebbero l'imposizione di limitazioni incidenti sugli 
attribuiti essenziali del diritto di propriet� (disponibilit� ed utilizzazione) 
sopprimendo, nella specie, I'ius aedificandi, senza prevedere al 
riguardo alcun indennizzo, la Corte provvede con separata ordinanza 
di pari data. (Omissis). 
II 

(Omissis). -Ritenuto che, con le ordinanze indicate nell'epigrafe, 
il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ha 
sollevato questione di legittimit� costituzionale relativamente alle di


sit� pubbliche concrete la cui realizzazione � affidata alla cura di organi 
amministrativi; e la forma della legge, alla quale frequentemente si ricorreva 
per approvatrli prima della entrata in vigore della legge urbanistica 
del 1942, aveva la sua ragione d'essere unicamente nella mancanza, a quel 
tempo, di una completa disciplina generale �. 

Principio confermato, ancor pi� recentemente, dalla sentenza 28 aprile 
1966, n. 32, retro, 500, sempre a proposito della natura giuridica dei 
piani regolatori. 

Del resto in materia economica, in via pi� generale, sulla interpretazione 
della riserva di legge, valga H rinvio alla giurisprudenza ricordata 
dalla stessa Corte (sent. 23 maggio 1964, n. 40, in questa Rassegna, 1964, 
453 e precedenti sentenze citate ,alla nota 2). 

Per una singolare denuncia dell'intera legge urbanistica del 1942, per 
preteso contrasto con l'art. 16 Cost., si ricorda la sentenza 10 maggio 1963, 

n. 64 (Giur. it., 1963, I,} della Corte costituzionale, che dichiarava non 
fondata la questione. 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 513 

sposizioni contenute nei nn. 3 e 4 dell'art. 7 della legge urbanistica 
17 agosto 1942, n. 1150; 

che, in base a tali disposizioni, secondo le ordinanze di rimessione, 
i Comuni sarebbero autorizzati ad inserire, nei piani regolatori 
generali, limitazioni alla propriet� privata (nella specie destinando zone 
di terreno a verde pubblico, verde privato, verde agricolo e ad impianti 
pubblici); 

che limitazioni siffatte inciderebbero sugli attributi essenziali del 
diritto di propriet� (disponibilit� ed utilizzazione), sopprimendo, nel 
caso, l'ius aedificandi rispetto a zone di terreno ritenute edificabili; 

che in quanto non sarebbe preveduto alcun indennizzo per i 
vincoli sopra accennati, le predette disposizioni sarebbero in contrasto 
con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione; 

Considerato che non risulta chiara la rilevanza circa la questione 
di legittimit�, costituzionale delle disposizioni sopra indicate, in relazione 
all'asserita mancata indennizzabilit� dei vincoli ai quali si � 
accennato; 

<:he, pertanto, si ravvisa necessario un esame pi� approfondito, 
sotto l'aspetto ora indicato, della questione sollevata. (Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 14 maggio 1966, n. 40 -Pres. Ambro~ini -
Rel. Petrocelli Gerbaudo (n. c.) c. Presidente Consiglio Ministri 
(sost. avv. gen. Stato Chiarotti). 

Reato -Contravvenzioni commesse da soggetti all'altrui autorit� 


Obbligazione civile per le ammende -Responsabilit� penale og


gettiva -Esclusione. 

(Cast., art. 27; C. p. art. 196). 

Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale, con riferimento 
al principio della personalit� della pena posta dall'art. 27 
Cost., dell'art. 196 c. p. che stabilisce la responsabilit� dell'obbligazione 
civile per le ammende, data la natura meramente civile di tale obbligazione 
(1). 

(1) La questione era stata proposta dal Pretore di Saluzzo con ordinanza 
18 maggio 1965 (Gazzetta U:!J�ciale 17 luglio 1965, n. 178). 
Decisione ineccepibile, data l'indubbia natura civilistica dell'obbligazione 
per l'ammenda (rectius; di una somma pari all'ammenda). 
Ci� � confermato, oltre che dalle norme di diritto positivo richiamate 

nella sentenza in rassegna, dai precedenti storici dell'art. 196 del Codice 



514 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -L'affermazione del Pretore di Saluzzo secondo la 
quale l'obbligo del pagamento della somma imposto dall'art. 196 del 
Codice penale al civilmente obbligato per l'ammenda sarebbe una vera 
e propria pena, conseguente a una responsabilit� penale per fatto altrui 
� totalmente priva di fondamento. 

L'obbligo in questione � compreso dal codice nell'ambito delle 
sanzioni civili (titolo VII del libro I), ed � in rubrica qualificato � obbligazione 
civile per le ammende inflitte a persona dipendente �. Ma 
anche a voler prescindere da questi dati classificatori, il testo dell'art. 
196 si esprime in tal modo da stabilire, senza possibilit� di dubbi, 
la natura meramente civile della obbligazione. Infatti, essendo il pagamento 
della somma dovuto nel caso che il condannato risulti insolvibile, 
ne consegue il carattere sussidiario di questa misura, carattere 
che viceversa non pu� essere attribuito alla pena proprio per la sua 
natura essenzialmente personale, che esclude la possibilit� di un suo 
trasferimento su altro soggetto. 

L'art. 196 inoltre pone un altro elemento atto ad escludere il 
carattere penale della obbligazione, e ci� con lo stabilire che la somma 
� dovuta quando la persona rivestita dell'autorit� direzione o vigilanza 
non debba essa stessa rispondere penalmente. 

Ma il carattere civile della obbligazione � poi ribadito anche nettamente 
dal secondo comma dell'art. 196, secondo il quale le disposizioni 
dell'art. 136 del Codice penale, relative alla conversione della pena 
pecuniaria in pena detentiva in caso di insolvibilit� del condannato, 
si applicano al condannato per la contravvenzione e non anche alla 
persona preposta, quando anche questa risulti insolvibile. 

Del carattere civile della obbligazione si ha infine piena conferma 
dalla disposizione dell'art. 197 del c. p., il quale dispone che la obbligazione 
al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda 
inflitta al colpevole � estesa, quando ci sia un rapporto di dipendenza, 
anche alle persone giuridiche, le quali, come � ben noto, sono prive di 
capacit� di diritto penale. (Omissis). 

penale, che rappresenta un'innovazione rispetto all'art. 60 del codice Zanardelli, 
il quale, stabilendo che la pena si dovesse applicare anche alla 
persona rivestita dell'autorit� o incaricata della direzione o vigilanza, regolava 
un caso particolare di responsabilit� penale. 

Viceversa H modello dell'istituto cui si � ispirato il legislatore del 1930 
� ravvisabile in norme di natura fiscale della precedente legislazione, con 
successiva trasmigrazione del principio in alcune leggi penali speciali. 
Conf. in dottrina, GuARNERI, Obbligazione civile per l'ammenda, in Nuoviss. 
Dig. lt., Torino, 1965, XI, 631 e segg.). 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 513 

sposizioni contenute nei nn. 3 e 4 dell'art. 7 della legge urbanistica 

17 agosto 1942, n. 1150; 
che, in base a tali disposizioni, secondo le ordinanze di rimessione, 
i Comuni sarebbero autorizzati ad inserire, nei piani regolatori 
generali, limitazioni alla propriet� privata (nella specie destinando zone 
di terreno a verde pubblico, verde privato, verde agricolo e ad impianti 

�iubblici); 

che limitazioni siffatte inciderebbero sugli attributi essenziali del 
iritto di propriet� (disponibilit� ed utilizzazione), sopprimendo, nel 
1so, l'ius aedificandi rispetto a zone di terreno ritenute edificabili; 

che in quanto non sarebbe preveduto alcun indennizzo per i 
1coli sopra accennati, le predette disposizioni sarebbero in contrasto 
i l'art. 42, terzo comma, della Costituzione; 

Considerato che non risulta chiara la rilevanza circa la questione 

1.egittimit�, costituzionale delle disposizioni sopra indicate, in relae 
all'asserita mancata indennizzabilit� dei vincoli ai quali si � 
nnatq; 

.che, pertanto, si ravvisa necessario un esame pi� approfondito, 
l'aspetto ora indicato, della questione sollevata. (Omissis). 

~COSTITUZIONALE, 14 maggio 1966, n. 40 -Pres. Ambro~ini 


i. Petrocelli Gerbaudo (n. c.) c. Presidente Consiglio Ministri 
st. avv. gen. Stato Chiarotti). 
Contravvenzioni commesse da soggetti all'altrui autorit� -
Ugazione civile per le ammende -Responsabilit� penale ogva 
-Esclusione. 

, art. 27; c. p. art. 196). 

fondata la questione di legittimit� costituzionale, con rifeprincipio 
della personalit� della pena posta dall'art. 27 
rt. 196 c. p. che stabilisce la responsabilit� dell'obbligazione 
~ ammende, data la natura meramente civiie di tale obbli


�.estione era stata proposta dal Pretore di Saluzzo con ord�~
io 1965 (Gazzetta Utliciale 17 luglio 1965, n. 1'78). 
ineccepibile, data l'indubbia natura civilistica dell'obbliganenda 
(rectius; d� una somma pari all'ammenda). 

1rme.to, oltre che dalle norme di diritto positivo richiamate 
tn rassegna, dai precedenti storici dell'art. 196 del Codice 

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RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 14 maggio 1966, n. 42 -Pres. Ambrosini -
Rel. Petrocelli -Sette (n. c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri 
(sost. avv. gen Stato Carafa). 

Reato -Caricazione da parte del comandante della nave oltre la marca 

di bordo libero -Responsabilit� penale dell'armatore -Violazione 

del principio della personalit� della pena -Esclusione. 

(Cost., art. 27; c. nav. art. 1217, sost. da art. 29 I. 5 giugno 1962, n. 616). 

Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'articolo 
1217 c. nav., nella parte in cui sancisce una responsabilit� penale 
dell'armatore della nave per il reato di carico oltre il massimo consentito, 
commesso dal comandante, in quanto tale responsabilit�, essendo 
collegata all'omissione di un dovuto controllo, � configurabile a titolo 
di colpa, e precisamente come omissione colposa (1). 

(Omissis). -L'ordinanza emessa il 5 gennaio 1965 dal Comandante 
del Porto di Trapani assume che il secondo comma dell'art. 1217 

I 

del Codice della navigazione prevede un caso di responsabilit� ogget-::�.� 
tiva, e come tale -sempre secondo l'ordinanza -in contrasto col : 
primo comma dell'art. 27 della Costituzione, che sancisce il carattere 
personale della responsabilit� penale. 
La questione � del tutto infondata. 
La norma impugnata, in una formulazione che non pu� suscitare 
dubbi, stabilisce che l'armatore il quale omette di esercitare il dovuto 
controllo per impedire che il carico della nave superi la linea di massimo 
carico � punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a 

L. 50.000. Anche senza questa espressa indicazione del titolo colposo 
della responsabilit�, esso sarebbe risultato egualmente chiaro dal contesto 
della norma. Nel disporre, infatti, la punizione dell'armatore che 
(1) Questione proposta dal Comandante del Porto di Trapani con ordinanza 
5 gennaio 1965 (Gazzetta Uff�ciale 13 marzo 1965, n. 65). 
Con la sentenza 8 luglio 1957, n. 107 (Giur. it., 1957, I, 1, 1194) la Corte 
costituzionale aveva gi� espressamente escluso che l'art. 27 Cost. si riferisca 
alla responsabilit� oggettiva. Conformi in dottrina, VASSALLI, nota 
alla sentenza cit., � Giur. cost. >, 1957, 1005 e segg., NuvoLoNE, Norme penali 
e principi costituzionali, ivi, 1956, 1262. 

A maggior ragione la confurmit� delle norme penali all'art. 27 Cost. 

deve essere affermata per la responsabilit� a titolo di colpa, come quella 

della specie in rassegna. 

Veggasi anche, per l'art. 57, n. 1 c. p., prima della modifica di cui 
alla legge 4 marzo 1958, n. 127, Corte cost., 23 giugno 1956, n. 3, ivi, 1262. 



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516 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE,. 14 maggio 1966, n. 42. -Pres. Amb:tosini ~
el. Petrocelli -Sette (n. c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri 
(sost. avv. gen Stato Carafa). 

Reato � Caricazlone da parte del comandante della nave oltre la marca 
di bordo libero -Responsabilit� penale dell'armatore -Violazione 
�del principio della: personalit� della pena -Esclusione. 
<Cost., art; 27; c. n�v~ art. 1217, sost. da art. 29 1. 5 giugno 1962, n. 616). 

Non � fondata la questione di legittimitd costituzionale dell'articolo 
1217 c. nav., nella parte in cui sancisce una responsabilit� penale 
deU'armatore della nave per ii reato di carico oltre n massimo consentito, 
commesso dal comandante, in quanto tale responsabiLitd; essendo 
collegata all'omissione di. un. dovuto controllo, � configurabile a titolo 
di colpa, e precisamente come omissione colposa (1). 

(Omissis). -L'ordinanza ei:nessa il 5 gennaio 1965 dal Comandante 
del Porto di Trapani assume che il secondo comma dell'art. 1217 
del Codice della navigazione prevede un caso di responsabilit� oggetthra, 
e come tale -sempre secondo l'ordinanza -in contrasto col 
primo comma dell'art. 27 della Costituzione, che sancisce il carattere 
personale della responsabilit� penale. 

La questione � del tutto infondata. 

La norma impugnata, in una formulazione che non pu� suscitare 
dubbi, stabilisce che l'armatore il quale omette di esercitare il dovuto 
controllo per impedire che il carico della nave superi la linea di massimo 
carico � punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a 

L. 50.000. Anche Senza questa espressa indicazione del titolo colposo 
della. l'esp.onsabilit�, esso sarebbe r~sultato egualmente chiaro dal .contesto 
della norma. Nel disporre, infatti, la punizione dell'armatore che 
(1) Questione proposta dal Comandante del Porto di Trapani con ordinanza 
5 gennaio 1965 (Gazzetta U;/Jkiate 13 marzo 1965, n. 65). 
Con la se.ntenza 8 luglio 1957, n. 107 (Giur. it., 1957, I, l, 1194) la Corte 

costituzionale aveva gi� espressamente escluso che l'art. 27 Cost. si rife


risca alla responsabilit� oggettiva. Conformi in dottrina, VASSALLI, nota 

alla sentenza cit., � Giur. cost . ., 1957, 1005 e segg., NuvoLONE, Norme pe


nati e principi costituzionali, ivi, 1956, 1262. 

A maggior ragione la conformit� delle norme penali all'art. 27 Cost. 
deve essere affermata per la responsabilit� a titolo di colpa, come quella 
della specie in rassegna. 

Veggasi anche, per l'art. 57, n. 1 c. p., prima della modifica di cui 
alla legge 4 marzo 1958, n. 127, Corte cost., 23 giugno 1956, n. 3, ivi, 1262. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 513 

sposizioni contenute nei nn. 3 e 4 dell'art. 7 della legge urbanistica 
17 agosto 1942, n. 1150; 

che, in base a tali disposizioni, secondo le ordinanze di rimessione, 
i Comuni sarebbero autorizzati ad inserire, nei piani regolatori 
generali, limitazioni alla propriet� privata (nella specie destinando zone 
di terreno a verde pubblico, verde privato, verde agricolo e ad impianti 
pubblici); 

che limitazioni siffatte inciderebbero sugli attributi essenziali del 
diritto di propriet� (disponibilit� ed utilizzazione), sopprimendo, nel 
caso, l'ius. aedijicandi rispetto a zone di terreno ritenute edificabili; 

che in quanto non sarebbe preveduto alcun indennizzo per i 
vincoli .sopra accennati, le predette disposizioni sarebbero in contrasto 
!on l'art. 42, terzo comma, della Costituzione; 

Considerato che non risulta chiara la rilevanza circa la questione 
legittimit�, costituzionale delle disposizioni sopra indicate, in relaone 
all'asserita mancata indennizzabilit� dei vincoli ai quali s� � 


cennato; 
che, pertanto, si ravvisa necessario un esame pi� approfondito, 
to l'aspetto ora indicato, della questione sollevata. (Omissis). 


'.TE COSTITUZIONALE, 14 maggio 1966, n. 40 -Pres. Ambro~ini -
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l'art. 196 c. p. che stabilisce la responsabilit� dell'obbligazione 
� le ammende, data la natura meramente civile di tale obbl�l). 


questione era stata proposta dal Pretore di Saluzzo con ordi


1ggio 1965 (Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1965, n. 178). 
e ineccepibile, data l'indubbia natura civilistica dell'obbligammenda 
(rectius; di una somma pari all'ammenda). 
1fermato, oltre che dalle norme di diritto positivo richiamate 


a in rassegna, dai precedenti storici dell'art. 196 del Codice 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 519 

colo 99 Cost., non si desume che la Costituzione abbia voluto l'obbligatorietd 
dei suoi pareri (1). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza ed a 
quello della riserva di legge, la questione di legittimitd costituzionale 
dell'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 246, poich� la differenza che 
viene a risultare tra soggetti colpiti o non dall'imposta a seconda della 
loro appartenenza aila categoria dei Comuni obbligati e di quelli soltanto 
facoitizzati ad applicare il tributo, corrisponde ad una distinzione 
posta dal legislatore in relazione a situazioni obbiettive diverse, valutate 
in modo non irrazionale; e l'eser�izio da parte dei Comuni del 
potere ad essi conferito trova i suoi limiti nella stessa legge (2). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, anche 
in relazione alla libertd di inziativa economie.a, la questione di legittimitd 
costituzionale degli artt. 1, 5, 21 e 25 della stessa legge poich� 
l'attribuzione ai Comuni del potere di fissare la data per il valore 
iniziale non � illimitata, ma vincolata a situazioni obbiettivamente 
diverse, s� da assicurare che l'imposizione in ciascun Comune avvenga 
sulla base della situazione ivi effettivamente esistente (3). 

(1) La questione era stata proposta con le ordinanze 20 ottobre 1964 
del Pretore di Pisa e 7 luglio 1964 del Pretore di Salerno (entrambe in 
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1965, n. 26). 
La decisione di cui alla prima massima, � ineccepibile . 

. Invero, la legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni 
del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, pur avendo, 
con l'art. 8, configurato come facoltativa la richiesta di pareri dello stesso 
C.N.E.L., non � in contrasto, anzi � in piena armonia con la norma costituzionale. 


Dall'art. 99, comma secondo, della Costituzione non discende a carico 
del legislatore ordinario altro obbligo se non quello di stabilire le materie 
rispetto alle quali il C.N.E.L. � organo di consulenza delle Camere e del 
Governo, nonch� di determinare le funzioni secondo le quali quella competenza 
consultiva si esplica. 

D'altra parte, l'art. 99 cit., dopo aver definito le funzioni del C.N.E.L. 
(comma secondo), determina le funzioni stesse: �Ha l'iniziativa legislativa 
e pu� contribuire alla elaborazione della legislazione, ecc. �. 

Da siffatte interpretazioni letterali, la dottrina ha tratto la conclusione 
del carattere facoltativo della funzione di consulenza: MoRTATI, Istituzioni di 
diritto pubblico, Padova, 1961, 460; CHIARELLI, Consiglio Nazionale della 
Economia e del Lavoro, in � Enc. dir.�, paragrafo 10, nel senso che e la 
legge non contempla che pareri facoltativi � e che potrebbe se mai � essere 
dubbia la legittimit� costituzionale dei pareri obbligatori, che peraltro la 
legge non ha previsto �; GALEOTTI, Contributo alla teoria del procedimento 
legislativo, Milano, 1957, 143 nota 36. 

(2-3) Applicazione concreta del consolidato principio che il legislatore 
pu� disciplinare diversamente situazioni obbiettivamente diverse, proprio 



520 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Se � costituzionalmente legittima la nm�ma della legge medesima, 
la quale fissa nel passato, e quindi con effetto necessariamente retroattivo, 
la data di riferimento iniziale del valore delle aree, per cui deve 
ritenersi sussistente il rapporto tra imposizione e capacit� contributiva, 
non altrettanto pu� dirsi della norma che assoggetta ad imposta anche 
coloro che abbiano alienato le aree prima della data di entrata in vigore 
della legge, intangendo cos� rapp�rti gi� esauriti. Deve, pertanto, dichiararsi 
l'illegittimit� costituzionale dell'art. 25, secondo comma, nonch�, 
in base all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 27, primo 
comma e secondo comma, e dell'art. 43, terzo comma, della legge in 
questione, che pongono particolari obblighi di denuncia a carico di tali 
soggetti (4). 

Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 13 
della� stessa legge, che d� la facolt� ai Comuni di promuovere l'espropriazione 
di aree fabbricabili, al valore dichiarato dal contribuente, 
con riferimento all'art. 4.2 della Costitu.zione, poich�, fra i motivi di 

in applicazione del concetto di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. 
Vedi, in dottrina, PALADIN, Considerazioni sul principio costituzionale 
d'uguaglianza, e Riv. trim. dir. pubblico., 1962, 897, segg. 

(4) Sulla legittimit� costituzionale delle leggi tributarie retroattive, la 
giurisprudenza � costante, malgrado contrasti dottrinali (cfr. Corte Cost. 
16 giugno 1964, n. 45, in questa Rassegna, 1964, 643; per ampi riferimenti 
dottrinali, MARoNGIU, Ancora sulla legittimit� costituzionale delle norme 
tributarie retroattive, �Dir. e prat. trib. �, 1963, 285; MxcHELI, Osservazioni 
in tema di manifesta infondatezza della questione relativa alla retroattivit� 
della legge tributaria, � Riv. di.r. fin. scienze fin.�, 1964; II, 157; per la 
legittimit�, invece, Cuxcco, L'imposta sulle aree fabbricabili e la. Costituzione, 
� Foro Padano ., 1964, I, 464). 
Con riferimento alla legge in esame, per l'affermazione del medesimo 
principio della legittimit�, cfr. Cons. Stato, V Sez., 14 dicembre 1963, 

n. 1058 (Foro Pad., 1964, I, 464); nonch� le decisioni dell'Adunanza Plenaria 
dello stesso consesso 12 novembre 1965, n. 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33 
(Cons. Stato, 1965, 1831 segg.). 
Con la decisione n. 33, il Supremo Consesso amministrativo, richiamando 
il proprio parere 4 dicembre 1963, n. 1495 (Cons. St., 1964, I, 851) 
aveva dichiarato illegittima l'imposizione del tributo relativamente alle 
aree alienate nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 
e la delibera comunale istitutiva. 

La sentenza della Corte Costituzionale, a fortiori, ha sancito l'illegit


timit� costituzionale della legge nella parte in cui prevede l'applicabilit� 

del tributo anche relativamente ad aree alienate prima della data di entrata 

in vigore della legge stessa. 

Di conseguenza, d'ora innanzi, �l'unico momento di riferimento valido 
rispetto alle pregresse alienazioni di aree � quello della delibera comunale 
istitutiva del tributo. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 521 

interesse generale ivi previsti, rientra queHo di formare un patrimonio 
comunale di aree fabbricabili per favorire lo sviluppo edilizio urbanistico 
ed economico del territorio (5). 

(Omissis). -2. -La prima questione di legittimit� costituzionale 
sollevata nella causa Nicodemi, in riferimento all'art. 99 della Costituzione, 
riguarda il procedimento di formazione della legge 5 marzo 1963, 

n. 246, per non essere stato sentito il Consiglio nazionale dell'economia 
e del lavoro, e l'art. 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento 
e le attribuzioni del detto Consiglio, per aver configurato i 
pareri di esso come meramente facoltativi. 
La questione non ha fondamento, perch� dalla definizione del Consiglio 
come �organo di consulenza delle Camere�, contenuta nell'art. 
99 della Costituzione, non si desume che la Costituzione abbia 
voluto la obbligatoriet� dei suoi pareri. 

� vero che nel vigente ordinamento il Consiglio dell'economia e 
del lavoro ha una rilevanza costituzionale, ed � palese l'opportunit� 
che sia sentito il suo parere nelle questioni di particolare rilevanza 
economica e sociale; ma l'attribuzione al Consiglio di funzioni incidenti 
sul procedimento legislativo e sulle funzioni del Parlamento avrebbe 
richiesto una espressa previsione della Costituzione, in mancanza della 
quale ai suoi pareri non pu� attribuirsi altro carattere che facoltativo. 

Deve pertanto ritenersi l'infondatezza della questione. 

3. -Le altre questioni di legittimit� costituzionale, sollevate nel 
presente giudizio, investono disposizioni della legge 5 marzo 1963, 
considerate nel loro specifico contenuto e nelle loro connessioni, in riferimento 
a varie norme della Costituzione. 
In relazione all'art. 1 della legge, si assume che esso violerebbe 
gli artt. 3 e 23 della Costituzione: l'art. 3, perch� la distinzione fra 
comuni per i quali l'istituzione dell'imposta � obbligatoria e comuni 
per i quali �, invece, facoltativa, importerebbe una distinzione tra i 
soggetti colpiti dall'imposta, a seconda delle determinazioni lasciate 
alla libert� dei comuni non obbligati alla istituzione dell'imposta; 
l'art. 23, perch� in tali comuni si avrebbero prestazioni patrimoniali 
non fissate n� imposte in base alla legge. 

(5) Nello stesso senso, cfr. la citata decisione dell'Adunanza Plenaria, 
n. 28 del 1965. 
Sulla legittimit� costituzionale degli interventi pubblici al fine di assicurare 
la formazione di patrimoni comunali di aree per l'edilizia economica 
e popolare, si rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale 9 aprile 
1965, n. 2, a proposito della legge � 167 � (in questa Rassegna, 1965, 425 

e nota di TRACANNA). 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In proposito � da premettere che scopo della legge � stato di 
colpire gli incrementi di valore delle aree fabbricabili, verificatisi, in 
un certo periodo di tempo, per effetto dello sviluppo edilizio. Nello 
stabilire per quali comuni l'istituzione dell'imposta � obbligatoria, il 
legislatore ha tenuto presenti degli elementi che ha considerato per se 
stessi sufficienti a indicare la esistenza del fenomeno che si voleva colpire: 
e precisamente, la popolazione superiore a 30 mila abitanti, la 
qualifijca del comune come capoluogo di provincia o come luogo di 
soggiorno o di cura, la vicinanza a un comune con popolazione superiore 
ai 300 mila abitanti. Per gli altri comuni ha lasciato alle Amministrazioni 
la valutazione dell'esistenza del presupposto dell'imposta. 

La differenza che ne risulta tra i soggetti colpiti o non dall'imposta, 
secondo la loro appartenenza all'una o all'altra categoria di comuni 
e secondo che i comuni facoltizzati alla imposizione abbiano o non 
fatto uso del loro potere, non � in contrasto col principio di eguaglianza 
di cui all'art. 3 della Costituzione, perch� corrisponde a una distinzione 
posta dal legislatore in relazione a situazioni obbiettive diverse, valutate 
dallo stesso legislatore in modo non irrazionale, e secondo criteri 
pertinenti al fenomeno che si voleva individuare. 

N� dalla libert� di istituire o no l'imposta, lasciata ai comuni 
per i quali non ricorrono le condizioni dell'imposizione obbligatoria, 
deriva una violazione del principio di eguaglianza, giacch� l'attribuzione 
ad enti locali di una discrezionalit� nell'usare o non il potere 
imposizionale loro conferito, quando non ricorrano ragioni generali di 
imposizione obbligatoria, � conforme al principio di autonomia degli 
enti locali, costituzi,Qnalmente garantito (artt. 5 e 128 Cost.). 

Non ha maggior fondamento l'affermazione che, con l'attribuzione 
della detta facolt� ad alcuni comuni, si sarebbe violato l'art. 23 della 
Costituzione. La legge, infatti, non ha lasciato i detti comuni liberi 
nelle loro determinazioni, come si assume nell'ordinanza di remissione. 
Essi, invece, in ordine al periodo assumibile per la determinazione dell'incremento 
tassabile, sono vincolati alla norma dell'art. 5 della legge 
stessa; in ordine all'aliquota, sono vincolati, come tutti gli altri comuni, 
alle norme dell'art. 21. Pertanto, l'esercizio da parte loro del potere 
ad essi conferito, trovando i suoi limiti nelle predette norme, d� luogo 
ad una imposizione di prestazioni patrimoniali fondata sulla legge. 

4. -La violazione dell'art. 23 della Costituzione viene inoltre dedotta 
in relazione agli artt. 1, 5, 21 e 25 della legge. Si assume in 
proposito che, con l'attribuire ai comuni il potere di stabilire la data 
di riferimento dell'incremento tassabile, si � rimesso alle loro libere 
determinazioni l'oggetto dell'imposta, con la conse.guenza che le corrispondenti 
prestazioni patrimoniali vengono ad essere stabilite, non in 

PARTE I, SEZ.. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 523 

base a criteri fissati dalla legge, ma alla stregua dei parametri assunti 
dai singoli comuni. 

Nel sistema adottato si � scorto, inoltre, una violazione dell'art. 3 
della Costituzione, perch� da esso deriverebbe una disuguale applicazione 
della l�gge, e una violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione, 
in quanto la lamentata diseguaglianza si verificherebbe in relazione 
alla libert� delle iniziative economiche e al regime della propriet� 
privata, risultandone altres� dei vincoli e dei limiti, dovuti ad 
atti amministrativi. 

Ma le questioni cosi proposte non hanno fondamento. 

L'oggetto dell'imposta �, infatti, stabilito dalla legge e consiste 
nell'incremento di valore realizzatosi nelle aree fabbricabili. La stessa 
legge stabilisce tassativamente quali aree si considerano fabbricabili 
(art. 1, commi 2-6), e pone le norme per la determinazione dell'incremento 
di valore. L'attribuzione ai comuni del compito di fissare la 
data per determinare il cosiddetto valore iniziale o di base corrisponde 
alla natura stessa del tributo e del fenomeno economico-sociale che 
ha prodotto l'aumento dei valori. � ben noto, infatti, che l'incremento 
di valore delle aree fabbricabili � connesso a condizioni locali di sviluppo 
urbanistico, di investimenti produttivi e di modificazioni sociali, 
che possono essere accertate solo localmente, e di cui solo localmente 
si pu� determinare l'arco di tempo in cui le condizioni stesse si sono 
avverate. Sta in ci� la ragione per la quale la legge ha attribuito al 
comune la determinazione della data da assumere come termine di riferimento 
per stabilire l'incremento tassabile del valore delle aree, nel territorio 
dello stesso comune: determinazione che non si prestava ad 
essere compiuta con legge. 

Con ci� non � stato per� attribuito al comune un potere illimitato, 
in quanto � stato posto un termine, anteriormente al quale tale data 
non pu� essere fissata: termine stabilito in via generale in tre anni 
(art. 5, secondo comma), e in dieci anni per i comuni obbligati alla 
imposizione e per quelli ubicati in prossimit� di un comune con pi� 
di 30 mila abitanti e compresi in zona di espansione urbanistica o in 
un piano intercomunale (art. 25). � stato inoltre fissato in un anno dall'entrata 
in vigore della legge il termine entro il quale i detti comuni 
possono applicare l'imposta; � stato stabilito (artt. 25 e 44) il procedimento 
da seguire; � stata prevista (art. 43, secondo comma) una particolare 
pubblicit� per le deliberazioni del Consiglio comunale, le quali 
sono soggette al controllo della G.P.A. o dei corrispondenti organi delle 
Regioni a Statuto speciale, da esercitare entro 90 giorni, ed al successivo 
controllo di legittimit�, a norma della legge comunale e provinciale 
e del testo unico per la finanza locale, richiamato dal primo comma 


524 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dell'art. 43. � superfluo aggiungere che contro la deliberazione comunale 
sono esperibili i comuni rimedi giurisdizionali. 

Va pertanto riconosciuto che la legge in esame, pur nella peculiarit� 
del suo congegno, dovuta alla materia che ne forma oggetto, non 
ha conferito agli enti impositori un potere illimitato, per il quale sia 
da considerare violata la riserva di legge relativa, posta dall'art. 23 
della Costituzione. 

Dalle esposte considerazioni, deriva, inoltre, che egualmente infondata 
� la questione di legittimit� costituzionale per pretesa violazione 
del principio di eguaglianza. Il sistema della legge � infatti diretto ad 
assicurare che nei singoli comuni la imposizione del tributo avvenga su 
la base della situazione in ciascuno di essi effettivamente esistente. La 
diversit� delle rispettive determinazioni non d� quindi luogo a una 
diseguale applicazione della legge, ma d� luogo a una applicazione di 
essa conforme a situazioni obbiettive diverse, come si richiede perch� 
sia attuato il principio di eguaglianza. Pu� soggiungersi che una maggiore 
determinazione, in via generale, dei criteri per stabilire l'incremento 
dei valori tassabili avrebbe prodotto diseguaglianze e sperequazioni, 
col ricondurre sotto norme comuni situazioni diverse. 

La stessa previsione, da parte del legislatore, di un arco di tempo 
di dieci anni, per i comuni obbligati all'imposizione e per quelli compresi 
in zone di espansione urbanistica, va considerata nella sua funzione 
di evitare simili diseguaglianze, in quanto, avendo il legislatore 

I 

ritenuto, nella sua discrezionale valutazione, che il fenomeno dell'incremento 
dei valori delle aree, e la connessa speculazione edilizia, abbia 

l 

cominciato a manifestarsi in alcuni comuni almeno da un decennio, 
la previsione di un obbligo per i comuni di fissare la data di riferimento 
in un periodo pi� ristretto avrebbe portato ad eguagliare situazioni 
diverse, con conseguente non equa distribuzione del carico contributivo. 

I

Escluso che la legge abbia violato il principio generale di egua' 


~ 

-~

glianza, resta anche escluso che ci sia stata violazione del principio della 

eguale libert� delle iniziative economiche e dell'eguaglianza del regime 
della propriet� privata. Dalle esposte considerazioni risulta infatti che 
l'imposizione tributaria di cui trattasi � stata prevista e regolata dalla 
legge in modo che essa corrisponda alle diverse situazioni obbiettive 
nelle quali, nei singoli comuni, si � sviluppata l'iniziativa economica e 
si � incrementato il valore della propriet�. 

5. -Le disposizioni degli artt. 2 e 3 della legge sono state impugnate 
anch'esse per violazione degli artt. 3 e 23 della Costituzione, e 
inoltre per violazione dell'art. 53 della Costituzione. 
L'art. 3 della legge stabilisce che le societ� di capitali, e gli altri 
soggetti che, al compimento di un decennio dalla data di riferimento 

o dall'ultima data rispetto alla quale fu applicata l'imposta, siano inte

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 525 

statari di aree fabbricabili per un valore globale superiore a 100 milioni 
di lire, sono soggetti all'imposta al compimento del detto decennio 
e per ogni decennio successivo. 

Con tale norma il legislatore non ha assoggettato a discipline diverse 
situazioni identiche, ma, anche qui sulla base di situazioni obbiettivamente 
.diverse ha distinto dagli altri una categoria di soggetti, sui 
quali ha ritenuto dovesse gravare l'imposta anche secondo l'indicato 
sistema di periodicit� decennale. N� pu� ritenersi che sia incorso in 
irrazionalit� nell'individuazione delle categorie colpite o nella determinazione 
dell'obbligo tributario periodico. 

La dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, pertanto, non 
sussiste, come non sussiste la violazione dell'art. 23, in riferimento al 
quale non sono addotti orgomenti diversi da quelli innanzi esaminati. 

Privo di fondamento, sotto il profilo in esame, � anche il riferimento 
all'art. 53 della Costituzione, giacch� non si vede in che modo 
l'aver assoggettato determinate categorie di contribuenti, obbiettivamente 
determinate, al pagamento decennale dell'imposta violi il 
principio di progressivit�. 

6. -La violazione dell'art. 53 della Costituzione, insieme a quella 
dell'art. 11 delle disposizioni preliminari del Codice civile e degli artt. 70 
e seguenti, 73, 76, 77, viene anche dedotta in relazione agli artt. 5, 21 
e 25 della legge n. 246 del 1963, in quanto con le norme ivi contenute 
la legge avrebbe disposto retroattivamente e avrebbe attribuito ai comuni 
un potere di imposizione retroattiva. 
In proposito � preliminarmente da escludere l'ammissibilit� della 
questione di legittimit� costituzionale in riferimento all'art. 11 delle 
disposizioni preliminari del Codice civile, la cui norma non ha una corrispondente 
disposizione nella Costituzione, la quale, come questa Corte 
ha gi� rilevato (sent. n. 81 del 1958), all'art. 25 pone il divieto della 
retroattivit� limitatamente alla legge penale. 

Non pertinente � anche il richiamo agli artt. 70 e seguenti della 
Costituzione, i quali riguardano la formazione della legge e non i limiti 
di tempo della sua efficacia. 

Pi� ampio discorso richiede la dedotta violazione dell'art. 53 
della Costituzione. 

Questa Corte ha gi� avuto modo di affermare che, anche al di 
fuori della materia penale, l'emanazione di una legge retroattiva, e 
in particolare di una legge finanziaria retroattiva, pu� rivelarsi in 
contrasto con qualche specifico principio o precetto costituzionale 
(sent. n. 118 del 1957; n. 81 del 1958). Quanto all'art. 53 della Costituzione, 
la Corte ha affermato che una legge tributaria retroattiva 
non comporta per se stessa la violazione del principio della capacit� 
contributiva (sent. n. 9 del 1959), e ha successivamente precisato 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

526 

che deve essere verificato di volta in volta, in relazione alla singola 
legge tributaria, se questa, con l'assumere a presupposto della prestazione 
un fatto o una situazione passati, o con l'innovare, estendendo 
i suoi effetti al passato, gli elementi dai quali la prestazione 
trae i suoi caratteri essenziali, abbia spezzato il rapporto che deve 
sussistere tra imposizione e capacit� contributiva e abbia cosi violato 
il precetto costituzionale (sent. n. 45 del 1964). 

Alla stregua di questi principi vanno. esaminate le disposizioni 
di cui trattasi. 

Va ricordato che, nel sistema della legge, l'oggetto dell'imposizione 
� l'incremento di valore delle aree fabbricabili, realizzatosi in 
un determinato periodo di tempo. 

Il compito attribuito ai comuni dagli artt. 5 e 25 di fissare la 
data di riferimento, per stabilire il valore iniziale, non si concreta 
in un potere impositivo retroattivo dei comuni stessi, ma consiste 
nella determinazione di un elemento per calcolare l'incremento di 
valore effettivamente verificatosi. Certo questo elemento si riferisce 
al passato, e non potrebbe essere altrimenti, perch�, essendo l'imposta 
destinata a colpire un aumento di valore gi� avvenuto, tale aumento 
non pu�, logicamente, essere calcolato che assumendo un termine di 
riferimento nel passato; ma l'imposta colpisce l'aumento di valore 
che si realizza nel momento dell'alienazione o dell'utilizzazione dell'immobile, 
o che � esistente nella sfera patrimoniale dell'intestatario 
dell'area fabbricabile al momento della deliberazione istitutiva (imposta 
straordinaria di cui al terzo comma dell'art. 25). 

Non si pu� pertanto considerare insussistente, nel momento della 
prestazione, il rapporto tra imposizione, basata su aliquote corrispondenti 
all'aumento di valore accertato nel momento predetto, e 
capacit� contributiva. 

Ove invece tale rapporto risulta spezzato � nella disposizione 
che consente ai comuni di applicare rimposta a carico di coloro che 
abbiano alienato le aree posteriormente alla data di riferimento, ma 
prima dell'entrata in vigore della legge (secondo comma dell'art. 25). 
In questo caso si ha l'applicazione dell'imposta a rapporti esauriti, 
senza che questa efficacia retroattiva della norma sia sorretta da 
alcuna razionale presunzione che gli effetti economici dell'alienazione, 
e del valore realizzato con essa, permangano nella sfera patrimoniale 
del soggetto, data anche la possibilit� che l'alienazione sia 
avvenuta in un tempo notevolmente remoto, in cui non era neanche 
prevedibile l'istituzione dell'imposta. 

� pertanto da riconoscere che la retroattivit� dell'imposizione, 
cosi com'� prevista dal secondo comma dell'art. 25, contrasta col 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 527 

precetto costituzionale relativo alla capacit� contributiva, ed � quindi 
da dichiarare illegittima: 

7. -Infine, � stata dedotta la violazione dell'art. 42 della Costituzione 
in relazione alla facolt� concessa ai comuni dall'art. 13 
della legge di promuovere l'espropriazione delle aree. 
Il detto articolo stabilisce che i comuni, anche ai fini di formarsi 
un patrimonio di aree fabbricabili per favorire lo sviluppo 
edilizio, urbanistico ed economico del loro territorio, hanno facolt� 
di acquistare le aree, oggetto della dichiarazione a cui � tenuto l'intestatario 
di esse, al valore dichiarato agli effetti dell'imposta, maggiorato 
degli interessi legali. In mancanza di adesione degli aventi 
diritto, il comune pu�, nei successivi sei mesi, promuovere l'espropriazione, 
al valore dichiarato. 

Quest'ultima norma forma oggetto della sollevata questione di 
legittimit� costituzionale, in quanto la formula adottata sarebbe generica, 
mancando la determinazione legislativa, alla stregua dell'interesse 
generale, del rapporto tra patrimonio comunale di aree fabbricabili 
e sviluppo urbanistico ed econoinico del territorio comunale. 

La questione non � fondata. L'art. 42 della Costituzione, com'� 
noto, stabilisce che la propriet� privata pu� essere espropriata per 
motivi di interesse generale. Nel caso presente i motivi di interesse 
generale sono chiaramente indicati, come si � visto, nel fine di formare 
un. patrimonio comunale di aree fabbricabili per favorire lo 
sviluppo edilizio, urbanistico ed economico del territorio: finalit�, 
queste, il cui perseguimento indubbiamente rientra tra i pi� importanti 
compiti economici e sociali a cui oggi, nell'interesse generale, 
i comuni sono chiamati a provvedere. La norma non � pertanto in 
contrasto col precetto costituzionale, dal quale � arbitrario dedurre 
che, nella specie, il legislatore avrebbe dovuto determinare il rapporto 
tra patrimonio comunale delle aree fabbricabili e sviluppo 
edilizio. 

Va tenuto presente che lo stesso art. 13, nell'ultimo comma, richiama, 
per quanto non � in esso diversamente stabilito, le norme 
vigenti in materia di espropriazione, per cui � da escludere che il 
comune possa promuovere l'espropriazione per fini diversi da quelli 
indicati dall'art. 13, che non siano, secondo queste ultime norme, di 
interesse generale. 

8. -Passando all'esame della questione sollevata nella causa Societ� 
Salza-Susini Remo, si osserva che essa investe l'art. 25, comma 
secondo, della legge, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in 
quanto, col considerare, nella detta disposizione, coloro che, nel periodo 
ivi indicato, avevano alienato l'area, e non coloro che l'avevano utiliz

528 

RASSEGNA DELL'AVVOCA'l'URA DELLO STATO 

zata, si � creata una disparit� di trattamento in contrasto col principio 
di eguaglianza. 
Ma, essendosi innanzi rilevata l'illegittimit� costituzionale del de.tto 
comma secondo dell'art. 25, la questione resta assorbita. 

9. -Dalla dichiarazione di illegittimit��costituzionale del secondo 
comma dell'art. 25 della legge deriva come conseguenza la illegittimit� 
della norma di cui al primo e secondo comma dell'art. 25 e al terzo 
comma dell'art. 43, in cui si prevedono obblighi di denuncia a carico 
di chi abbia alienato o acquistato aree successivamente alla data di 
riferimento di cui agli artt. 5 e 25 : obblighi che, nel sistema della legge, 
riguardano soltanto i casi di alienazione previsti dal secondo comma 
dell'art. 25. Pertanto anche le dette norme sono da dichiarare costituzionalmente 
illegittime, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, 
n. 87. 
CORTE COSTITUZIONALE, 23 maggio 1966, n. 46 -Pres. Ambrosini -
Rel. Mortati -Curnilli e Calamassi (n. c.). 

Matrimonio � Separazione consensuale dei coniu~i -Obbli~o del marito 

di somministrare alla mo~e ci� che � necessario ai biso~i della 

vita � Contrasto col principio della parit� dei coniu~i. 

(Cost., art. 29; c. c. art. 156, primo comma; 145, primo comma). 

Deve ritenersi contrastante con il principio della parit� dei coniugi 
posto dall'art. 29 Cost., il disposto dell'art. 156, primo comma, c. c. 
nella parte in cui~ prevedendo la separazione senza colpa dei due coniugi, 
impone al marito, mediante il rinvio all'art. 145, primo comma, c. c., di 
provvedere a tutto quanto si rende necessario ai bisogni di vita della 
moglie, senza alcuna considerazione dei mezzi di cui questa per avventura 
disponga (1). 

(Omissis). -2. -Per accertare se la discriminazione fra i coniugi, 
nei termini prospettati, contrasti con la Costituzione, � da ricordare 
che l'assoluto divieto fatto al legislatore dall'art. 3 di disporre qualsiasi 

(1) La questione, decisa con procedimento in Camera di Consiglio, 
non essendovi stata costituzione delle parti o intervento del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, era stata sollevata con ordinanza 19 maggio 1965 
dal Tribunale di La Spezia (Gazzetta Ufj�ciale 4 settembre 1965, n. 223). 
Con la sentenza in rassegna, la Corte ribadisce la specificazione del 
concetto di uguaglianza dei coniugi, rispetto al concetto generale di ugua




PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 529 

diversit� di trattamento giuridico per ragioni di sesso incontra, per 
quanto riguarda i rapporti familiari, un solo e tassativo limite, qual'� 
posto dall'art. 29, secondo comma, della Costituzione a garanzia della 
unit� della famiglia: limite che, rivestendo carattere di eccezione al 
principio generale che l'articolo stesso formula, della piena uguaglianza 
morale e giuridica dei coniugi, dev'essere interpretato restrittivamente, 
secondo quanto la Corte ha avuto occasione di statuire con la sentenza 

n. 64 del 1961. 
Non � qui da indagare se esigenze di unit� possano essere assunte 
per fornire una sufficiente giustificazione alla diversit� di trattamento 
disposta dall'art. 145 per i coniugi conviventi, poich� tale questione 
non � stata proposta, sicch� la sua soluzione deve rimanere del tutto 
impregiudicata. Avendo invece riguardo al regime di separazione, ricorrente 
nella specie, non � dato riscontrare alcun elemento che consenta 
di ricollegare la diversit� predetta con quelle esigenze. Infatti, 
comunque si debba intendere l'unit� voluta tutelare dall'art. 29, si 
deve ritenere che essa non sia invocabile di fronte a coniugi rispetto 
ai quali, pel fatto stesso della separazione, sono venuti a mancare i 
presupposti dell'unit�, sia che di questa si consideri l'aspetto materiale 
e fisico, essendo cessata la convivenza, e con essa la collaborazione 
della moglie alla gestione domestica, sia quello spirituale, essendosi resa 
manifesta un'incompatibilit� fra i due tale da rendere non pi� possibile 

la vita in comune. 

Deve pertanto ritenersi contrastante con l'art. 29 il disposto dell'art. 
156, nella parte in cui, prevedendo la separazione senza colpa di 
nessuno dei due coniugi, impone al marito di provvedere a tutto quanto 
si rende necessario ai bisogni di vita della moglie senza alcuna considerazione 
dei mezzi di cui questa per avventura disponga. A tali mezzi 
si deve invece avere riguardo per stabilire quale parte debba essere 
impiegata per consentire alla moglie separata, non gi� di sottrarsi allo 
stato di bisogno, che potrebbe anche non sussistere, bens� di mantenere 
quello stesso tenore di vita che avrebbe goduto se non fosse intervenuta 

glianza, contenuto nell'art. 29 Cost. (sent. 28 novembre 1961, n. 64, Giur. it., 
1961, I, 1, 357 a proposito dell'adulterio della moglie); specificazione che, 
dettata a garanzia dell'unit� familiare, comporta una pi� minuziosa problematica 
allorch� quella unit� sia di fatto dissolta, come nella fattispecie 
che ha dato luogo alla presente vertenza. 

Sui profili costituzionali del diritto di famiglia cfr. ESPOSITO, Famiglia 

e figli nella Costituzione italiana, in La costituzione italiana, Padova, 1954, 

567; GIORGIANNI, Problemi attuali del diritto di famiglia, Riv. trim. dir. 

proc. civ., 1956, 750 segg.; BARILE, Eguaglianza dei coniugi ed unit� della 

famiglia, Scritti per Orlando, Padova, 1957, 77. 

Vedi anche, sul principio della eguaglianza dei coniugi, la coeva sentenza 
della Corte Z3 maggio 1966, n. 49, infra, 530. 



530 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


la separazione; in concorso con le somministrazioni rivolte allo stesso 
scopo, che devono rimanere a carico del marito, in proporzione alle sue 
sostanze. 

� ancora da precisare che la conclusione cui si � giunti deve valere 
allorch�, all'atto della separazione omologata dal Tribunale, non sia 
stato stipulato alcun accordo circa gli obblighi patrimoniali corrispettivi, 
o di uno solo dei coniugi verso l'altro, n� si possa, nonostante tale 
omissione, desumere una qualsiasi volont� implicita al riguardo. Che 
se invece sussistano convenzioni su tale punto, spetter� al giudice del 
merito stabilire se il marito, obbligandosi a erogazioni a favore della 
moglie, pur quando essa risultasse provvista di propri mezzi, non abbia 
inteso rinunciare a far valere l'esenzione che avrebbe potuto invocare 
a proprio favore. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 23 maggio 1966, n. 49 -Pres. Ambrosini -
Rel. Branca -Riva (n. c.). 

Patria potest� -Passaggio a nuove nozze della madre vedova -Poteri 

del tribunale circa l'amministrazione dei beni dei figli da parte del


la madre -Contrasto con ilprincipio dell'uguaglianza dei coniugi 


Insussistenza. 

(Cost. art. 3, 29; c. c. art. 340, primo comma). 

Non contrasta con il principio dell'uguaglianza giuridica dei coniugi 
l'art. 340, primo comma, c. c., il quale d� facolt� al Tribunale di 
negare, o di sottoporre a particolari condizioni, l'amministrazione dei 
beni dei figli della madre vedova, che intenda passare a nuove nozze, e 
non pure del padre che si trovi nelle medesime condizioni (1). 

(Omissis). -L'ordinanza di rinvio denuncia l'art. 340 c. c. per 
disparit� di trattamento tra vedovo e vedova, cio� per contrasto cogli 
artt. 3 e 29 della Costituzione: mentre il vedovo che contrae nuovo 

(1) Questione sollevata dal Tribunale dei minorenni di Torino, con 
ordinanza 10 luglio 1965 (Gazzetta Ufficiale, 25 settembre 1965, n. 242) e 
decisa con procedimento in Camera di consiglio, non essendovi stata costituzione 
di alcuna parte. 
La decisione, pur nella sua concisione, assume particolare rilievo, 
perch� denota il lodevole intento della Corte a porsi ccJme iuris conditrix, 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 531 

matrimonio conserva il potere di amministrare i beni dei figli minori 
di primo letto, la vedova, prima di passare a nuove nozze, deve avvisarne 
il Tribunale, che pu� anche toglierle l'amministrazione, dalla 
quale decade, del resto, se manca� quel preavviso; 

La norma fa parte di quella complessa disciplina dei rapporti familiari 
sulla quale, come .questa Corte ha gi� osservato, � opportuno 
un sistematico intervento legislativo. Tuttavia la questione � infondata. 

Poich� l'art. 29 della Costituzione garantisce l'uguaglianza dei 

coniugi come fondamento� e ordine del matrimonio, appare manifesta 

che l'una � voluta solo in funzione dell'altro; dlmodoch� col cessare 

del vincolo matrimoniale, pur dovendosi rispetto al principio generale 

d'uguaglianza (art. 3 Cost.), cade la ragione di quella speciale garanzia. 

Cade non tanto perch� non si possa ipotizzare un'uguaglianza fra i 

coniugi se uno di loro � mancato, quanto perch�, colla cessazione del 

matrimonio, vengono meno quei rapporti interconiugali che esigono 

l'assoluta parit� morale e giuridica dei soggetti: da quel momento in


fatti il rapporto familiare si pone soltanto fra il coniuge superstite e i 

figli, la cui posizione inoltre, per la possibilit� del genitore di crearsi 

un'altra famiglia con un nuovo matrimonio, richiede una particolare 

tutela legislativa. 

. allorch� riscontri nell'ordinamento istituti e rapporti non pi� aderenti ad 
�~�esatta visione costituzionale di esso. 
Ci� non tanto per il chiaro invito al e .sistematico. intervento legisla/ 
�, quanto per le indicazioni che, implicitamente, la Corte d� al legi


,;.titore. 

� NeHa fattispecie, infatti, essa ha ritenuto l'ortodossia costituzionale 

del primo comma dell'art. 340 c. c., non per eccesso, ma per difetto; perch�, 

cio�, stante le innegabili necessit� di tutela dei figli di primo letto, la 

norma appare come il minimo che il legislatore possa adottate per realiz


zare quella tutela. Se disuguaglianza fra coniugi, si ha da eliminare -cos� 

sembra doversi interpretare la decisione della Corte -essa va eliminata 

applicando anche al padre vedovo le restrizioni previste per la madre, non 

liberalizzando gli obblighi di questa. 

Ma poich� la Corte, com'� noto, pu� agire nell'ambito delle leggi 

esistenti solo in senso negativo ed �ablativo, non in senso positivo e creativo, 

la motivazione offerta, con l'eloquente inciso, � sia pure limitatamente alla 

madre � , sta ad indicare le ragioni di un pi� profondo travaglio per la 

realizzazione di una sostanziale eguaglianza familiare, nel rispetto pri


mario delle esigenze della prole. Il seguito spetta al legislatore. 

Per precedenti di dottrina e di giurisprudenza in materia di rapporti 

di famiglia, con riferimento alla Costituzione, cfr. no.ta redazionale alla 

coeva sentenza 23 maggio 1966, n. 46, retro, 528. 

6 



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llASSEGNA��DELL'AVVOC.ATll'RA DELLO., STATO 

\. Dato ci�; nel sancire che l!l:ila nia:dre � rimasta,, vedova; e non al 
\ padre�nmasto vedovo,:,possa::es�e hegl!l:t~ri�amministtazione dei� beni, 
\.1egislato:te�.j1tato mosso :ind'!lbbiamente dal proposito di tutelare gli 
.,'1.teressi dei figli di prbno: let,to: se, da questo punto .di., vista� e �con 
"'3ta pJ:�occUl>azi1>ner ha ritenuto che la madre, per essersi ereata 

\V,u()ya farn1glia ed essendo distratta dalle cur� che essa importa,
\;.. : . . ' . : . . . . . . . . . ... . . .. .. . . �..'�re:�� nunol'e�:�aftidi:lmento .. o.d .:avere :n:J;lnOJ'l �attituduu:�:aUa:buona~ �� ..� . . . .� .. . . . ... 
�~zioll� di quei beJti. la normat anche p�rch� il su<> motivo 
\titoma in altre disPOsizioni>del codice~non pu� dirsl�'arbi� 
\~h�: non risultaviolato�:ttemineno il principio generale di 
'�~tt; �3..,. <::qst.)~ mentre�'� una�.� dichiarazione di� illegittimit�\ 
�~hJiilerebbe��la vedova �al vedovo,�� ma.> sottrarrebbe� al 
\�nzia che, sia pure limitatamente alla madre; la norma 
\~:tfte, ~(Omissis); 
\: 
'\\.�. 
'\l!), 26 maggio 1966;. n; 51 � Pres". Ambrosini �.�~ 
\�. 
..,'$ario dello Stato per la Regfone Siciliana 
'\massima) c. Presidente Regione Siciliana 
\ 
\: 
\\.; 
.\;: 
\'e regiOJ:lale istit.tiva di un ~tro 
''a.utonow~, .UJliversiTI.tria -Ille� 
�-,~ 
'\�� 1i;; t. k 21 agoStc)1933/ n. 1592. 
-::;. 
'\ 
'�� 
~�,;� 
\f.nie dell'autonomia della 
\~.one all'art. 17 iett. d); 
\,zo ottobre �1965 ��che 
\pueri�lottura~ <it��(li 
,.,... e della necessaria .<�'���� ...� �. �...� ........ .-..��..�.. :-.. � 
,,.tt"�Co:te C'o�stittizionale in materia di po,
Ae ampie rassegne critiche di CRISAFULLI, Le 
,.-'Costituzioncile, Ri'D. trim. dir. pubbl., 1963, 552 
'"'�giurisprudenza della CCl'rte in materia tegionale, 
,-04, 601 segg. 

PARTE I, SEZ. I, GIUR�S, C�STITUZIONALE E INTERNAZIONALE 533 

CORTE COSTITUZIONALE, 3 >giugno 1966, n. 53 -Pres. Ambrosini Rei. 
Fraga:ri ~ Cuomo e D'Agostino (n. e;) c. Ministero Trasporti 
(sost. avv. gen. Stato Ferruggia). 

Ferrovie. -..Ferrovie � t.nunvie -Sinistri ferroviari� Facolt� di non comunicare 
all'autorit� giudiziaria gli atti dell'inchiesta amministrativa 
� Violazione del principio di .eguaglianza e del principio 
di difesa. 

(Cost. art. 3, 24; 1. 25 giugno 190.9 .n. 372, artt. 4 e 11; r. d. 9 maggio 1912, 

n. 1447, art. 173; 1. 26 marzo 1958, n. 425, art. 141). 
~ono costituzionaZm.en~E? iZZ1:1gittime, per violazione del principio 
di. eguagZianza. di fronte azza Zegge penale, e del principio di difesa, le 
norme contenute neU'ordin.Qmentq dell'esercizio di Stato delle ferrovie, 
e nel testo unico suite f1:1rrovie in concessione, le quaZi consentono alla 
Amministrazione ferroviaria di non comunicare all'Autoritd giudiziaria 
gZi atti e ie relazioni di inchiesta su sinistri ferroviari, limitatamente agli 
accertamenti di fatto o agli accertamenti materiali in essi contenuti (1). 

(OmMsis). -2. -La.disposizione dell'art. 4 della 1. 25 giugno 1909, 

n. 372, concernente l'ordinamento i;erroviario, manca di giustificazione 
costituzionale nella parte. in. cui consente all'amministrazione ferroviaria 
di Stato una generica e cliscrezionale facolt� di non comunicare all'autorit� 
giudiziaria gli atti e le relazioni dell'inchiesta svolta sui singoli 
sinistr~,. che contengano accertamenti di fatti o accertamenti materiali. 
Pu� riconoscersi che non urti contro principi della Costituzione il 
conferire a quella amministrazione una discrezionalit� di potere per 

(1) La questione era stata sollevata con ordinanza 26 giugno 1964 del 
Tribunale di Cosenza (Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1964, n. 308) e con 
ordinanza 20 gennaio 1965 della Corte Suprema di Cassazione (Gazzetta 
Ufficiale, 30 aprile 1965, n. 109). 
Non vi � stato intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma 
solo del Ministero dei Trasporti. 

La decisione trova il suo pi� autorevole precedente nella sentenza delle 
Sezioni Unite penali della Corte Suprema 20 maggio 1950 (in questa Rassegna, 
1950, 224) che ribadiva il principio della non comunicabilit�, e quindi 
della insequestrabilit�, degli atti in questione, in considerazione dell'esigenza 
di tutela del segreto ferroviario. Sul che, cfr., pi� ampiamente, Relazione 
Avvocatura dello Stato per gli anni 1950-55, vol. II, 774). 

La sentenz� in rassegna, peraltro, garantisce egualmente la discrezionalit� 
dell'Amministrazione, in quanto fa salve le considerazioni e le conclusioni 
dell'inchiesta, stabilendone l'acquisibilit� in sede penale solo relativamente 
all'accertamento dei fatti materiali. 



534 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l'esibizione delle relazioni contenenti gli apprezzamenti finali di ci� 
che � emerso dall'inchiesta: ~sse hanno unicamente il valore di manifestazioni 
di giudizio cui l'amministrazione pu� non aderire, e. comunque 
non contengono ricognizioni di verit� o confessioni. Ma la documentazione 
che � servita di base a codeste relazioni, fornendo obiettivi elementi 
di prova, non pu� essere sottratta al potere di acquisizione dato 
al giudice secondo le norme generali, n� essere esclusa dal contenuto 
del dovere di esibizione implicato dal legittimo ~sercizio di quel potere: 
ne rimarrebbe leso il diritto di difesa degli altri interessati e ne risulterebbe 
violato il principio di eguaglianza. 

3. -Secondo questa Corte, il diritto di difesa muove bens� dalla 
necessit� di assicurare effettivamente alla parte una assistenza tecnicaprofessionale 
e un contradditorio (sentenze 8 marzo 1957, n. 46; 7 dicembre 
1961, n. 70; 22 novembre 1962, n. 93; 7 giugno 1963, n. 108; 
12 dicembre 1963, n. 170; 24 gennaio 1964, n. 2), ma non esaurisce 
il suo contenuto nell'appagamento di quelle esigenze. Attiene alla 
tutela processuale di situazioni soggettive di vantaggio (sentenza 20 febbraio 
1962, n. 8) nella configurazione e nei limiti ad esse dati dalle 
norme di diritto sostanziale (sentenze 20 febbraio 1962, n. 8; 7 giugno 
1962, n. 57; 4 giugno 1964, n. 42), e da queste norme riceve delimitazione 
(sentenza 4 aprile 1963, n. 45), oltre che dalle norme dettate 
a salvaguardia di altri diritti o di altri interessi giudicati degni di protezione 
in base a criteri di reciproco coordinamento (sentenza 4 luglio 
1963, n. 135; 4 giugno 1964, n. 42). Ha cio� un contenuto di pienezza 
correlativo al iSUO rapporto di necessit� con l'esercizio della tutela giurisdizionale 
: se si nega o si limita alla parte il potere processuale di 
rappresentare al giudice la realt� dei fatti ad essa favorevole, se le si 
nega o le si restringe il diritto di esibire i mezzi rappresentativi di 
quella realt�, si rifiuta o si limita quella tutela. 
Il pi� grave � che la norma sottoposta al controllo della Corte 
costituzionale non permette di far conoscere al giudice quegli elementi 
di prova che sono suscettibili di dispersione o di immutazione ove non 
siano registrati nell'immediatezza dei fatti; quegli elementi cio� che 
soltanto la sollecita e diligente indagine dell'autorit� ferroviaria pu� 
rilevare, per l'insostituibile esperienza tecnica dei suoi organi. La 
norma inoltre consente di non sottoporre alle valutazioni del giudice 
quelle rilevazioni che particolarmente un'indagine amministrativa e la 
utilizzazione dell'esperienza dell'amministrazione pos;Sono fare espletare 
con completezza; n� deve trascurarsi che, dall'attribuzione all'amministrazione 
della facolt� di non comunicare ai giudici i dati raccolti, 
possono risultare scagionati i responsabili o rimanere incontestati elementi 
che invece riceverebbero smentita o significazione dubbia. 



di non co� 
~ista 
.
del pt'incipt0 

� 1.91.2. 
9 inaggi0 

\ � I, G!lURIS. COSTITUZIONALE�� E �INTERNAZIONALE 535 

�'e� perci� obiettare che la norma non tocca l'obbligo 
:to e. non sminuisce t poteri ~struttotl del. giudice, 
'1;>er l'acl\ttdsizione degli accertamenti compiuti� dal'
toviatia~ .� Il �diritto di difesa � non�� si pu�.� risolvere 
'~� di promuo.ver��l'aziorie giudiziaria; eil poterel () didisporre le prove che ritiene necessarie alla 

\vmcbnenfo viene �menomato proprio con . il ne\
tuegli accertamenti; � �� � �. 
''ustiZi�. e della difesa garantite dalla �� Costitu


~� tra$Q\lrate nemmeno� eonriferimerit�>all'as� 
f%gli accertamenti di cui.�alla .norma. impugnata 
'treventualec()nstafazfon� di � unaineftieienza 
'pioni di servlzioimpone, non soltanto prov


,_ 

W. perfezionamento, ma>altresl �� valutazioni 
'tviduare .�responsabilit�. 
\~: 

t~�~ . . 

~ante � l'assu.to che l� norma (jenunciata 
\el iSegreto amministrativo. � 
\tano a Q'Uesto segreto una protezione che 

'J giudice sulla fondatezza <lella��-relativa

' .

trt-�.US c.. p.c.); cosi.c(lme, m via gene-~ 
con. dguardQ alJe circostanze, se possa 
~er la.� parte o per il .terz.o l'esibizione 

,_ 

\ possesso�dell'una o dell'.altro (art. ll8 
t valgono ancbe per�-il ca!lo di.. segi:eto 
\p. nell'art~ 352 c. p, p.); il.quale perci�, 
1f! p:rotetto dall'incontrollata .. e�. incon� 
'1tistrazione competente, come il c. d. 
\ sindacato .gi\lriSdiziona~.. � Cosicch� 

~ 

. . .. 

~are a quello militare il c. d. segreto 
'~ ingiustificatamente pi� decisa e 

~= 

t 

~alese disparit� di trattamento di 
''ni analoghe. . -. . . . . 

\altri riflessi. Riguarda anzitutto 

(�...�. .:.�.�.�.� .�. >��>.�.�:�>��� .� .. �.. �� .. �<�.�...�...� < 

tlocumentazi�n�. che. lo concerne 
'\.nfuinistrativo o specificat�mente 
\ fra r va:rt responsabili di uno 
\. le parti che ne hanno ricevuto 
�lrazione delle ferrovie godreb~~
potrebbe rtsolversi in pregiu


\pendenti dell'amministrazione 
~putati fossero� soltanto�� questi 
fe, a causa del segreto di cui 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

536 

l'amministrazione circondasse la sua inchiesta, del beneficio di una 
graduazione delle responsabilit� di cui potrebbero godere i secondi, ove 
il sinistro fosse anche l'effetto di uno inefficiente ordine o di una insufficiente 
organizzazione del servizio. E ci� a parte la disparit� che si 
crea fra la situazione delle varie amministrazioni statali, di cui soltanto 
quella ferroviaria, per giunta organizzata ad impresa industriale, avrebbe 
una discrezionalit� insindacabile dal giudice. 

Si obbietta che soltanto la certezza che gli atti dell'inchiesta non 
sono destinati all'autorit� giudiziaria e non possono formare elemento 
di giudizio per l'affermazione della responsabilit� dell'amministrazione 
ferroviaria, pu� assicurare ,serenit� agli inquirenti e obiettivit� alle 
indagini. Ma un rilievo del genere, oltre a non avere rilevanza agli 
effetti del controllo costituzionale al quale � chiamata la Corte, si risolverebbe 
nell'ammettere che la coscienza dei dipendenti dell'amministrazione 
e di coloro che essa incarica di indagini sia legata all'interesse 
dell'amministrazione, e lo sia anche nel momento in cui essi sono 
chiamati a deporre innanzi al giudice. Il che � assurdo. 

5. -Nei limiti in cui portano all'illegittimit� della norma impugnata, 
le osservazioni svolte rendono inutile esaminare la fondatezza 
del richiamo dell'art. 113 della Costituzione. 
Questo esame � rilevante soltanto con riferimento al riconoscimento 
sopra fatto che, ex artt. 4 e 23 della Costituzione, � infondata la questione 
di legittimit� concernente la facolt� dell'amministrazione di non 
esibire gli atti della inchiesta che non involgono accertamenti di verit� 
storica. Il riconoscimento di tale discrezionalit� non toglie per� tutela a 
diritti o ad interessi privati, perch� riguarda atti che non operano nei 
rapporti esterni e che attengono semplicemente ad apprezzamenti meramente 
soggettivi, seppure di ordine tecnico. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 3 giugno 1966, n. 54 -Pres. Ambrosini -
Rel. Fragali -Verzoli (n. c.). 

Avvocati e procuratori -Limitazione dell'esercizio della professione di 

procuratore legale al distretto di iscrizione -Violazione del diritto 

di difesa -Esclusione -Violazione della libert� professionale 


Esclusione. 

(Cost., art. 24, 33; r. d. 1. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 5). 

Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 5 
della vigente legge (r. d. l. 27 novembre 1935, n. 1578) nella parte in 
cui limita l'esercizio della professione di procuratore legale al solo 



\_ALE � E J;NTERNAZIONALE 537 

�~: 

\. 

'~ rifeTimento ciZ diritto di 
\ligo .� di residenza imposta 
'~io assicura un miglior� 

riferimento alla libert� 

\ �il� quale non esclude 
'\fiaZi a .quell'esetcizio, 
\~ stessa (1). 
'\~: 

-.va� �ompete:ri;ta ',del 
\rcizio del diritto 

\'~~~a~: .:;~~!: 

\ a riaiedere �iri 
\mi almf pro"''
lli<> idoneo a''f di cui la 
~ntori, e a 
\e.sigenza

;


\parte o 
-\fensore 
''\si -sia 

\. 



\~LE E . INTERNAZIONALE 539 

'ifesentLle. successive inno. 
'-.Piegati civili dello Stato 
~cb� al d;P.R. 30 giugno 
�v. �servizi del �Ministero 
\~el prefetto (o del suo 
�\.funzionati della pre" 
''izia� (carriera diret� 
''l'Pla> la qualifica di 
\ stessa p.reiettura 
�~. Tutti e Ci'nque 
\~o dunque alla 
\.strazione del


~-. . 

''<li dipendenza 
��~ ad adottare'\> �stato; giu� 

\iipendenza 
��\>ali �stru


�,.

\e prov; 
~7); � il 
\.riposo

\gen


\pari 
tvno 
'el 

'\r 



:~f\l;E E .�IN'l'!UtNAZIONALE 541 

'\ 

j: 
'.plente,� di �presidente della 
\~i loro confronti sia pen~ 
wsPesi�.. dalla � carica .. fino 
\\art. 15); � palese per\
fontabiile �composto di 
\i'autorit� governativa

,. 

\f>er ��contrastQ della 
'~ra: .in .sede. giuri'\
elgiudice ......... e in� 
�\uzione1.dl quale 
\ e con lo stesso 
' '\'.lici siano sog
�';iiio; �. ad ogni 
''r � da� con


\.: 

~;_ 

�~proposta 

\one del


l�: 

\ 

\. 

\, c;li ri\
i c;lel 
�:�on


~-. 

-,\_ 

~r 

\e 
\e
',: 



,. 

� 

i;ICATU:RA �DELLO STATO 

~ettura d'ufficio o su richiesta del 
\ funzione amministrativa inqtii:.. 
�~etti istittiziOnalm�nt�. allo stesso 
'ti e� anche da tener presente 
�,lle regole dettate a proposito 
\.dici nel processo civile1 nel 
\art. 51, 11. 4, c. pte:.; art. 61, 
W4, sul ConSiglio dFStato). 
\pver� il: giudizio, concessa 
\pdo comma delliart. 360, 
\~a d:i ��tutti�i C�mp0nenti 
\cider� sull'uguaglianza 
\dei diversi�enti locali 

';: 

''ip ente, nonch� sulla 

�,~ilit��di> discriminai.. 
senzaiche��contro ,, 
'1; 

\~na adeguataga�
\i private � � (pre"
ti nel processo, 
��;1i dalle parti, 

\i9St.); . 
''~nte la par
�,ionario �di 

\ ..

11pos1z1one 
\ 3 e 24, 
\.tratta


,. 

~ fun\
J>pre
�,,pet\ 


'\ 

l;ls


\




\ 
. 
.\. .GlUB.lS, COSTITtJZIONALE E... XN.TERNAZIONALE 543 

�.. 

~t.. 311, lbnitatamel1t� alla parte che riguarda la 
ta . del. consjgllo <ii prefetturai c.<>n v()to eo:nsul~ 
�tagi()ne:i:~a Qhe eJiPe a coml�lare Ja .relaiione 

':: 

�; 

\Vhia;rata. illegittima ~Jn applicazione� del" 
��"o 1953, n� 87 ,..,..._ quella parte.dell'art.251 
\inciale che prevede la sottoposizione alla 
\? � (e .cio� alla giurisdizione dei Consigli 

\~ontempia ti. 
\chiesta di dichiarazione di illegittimit� 

\


\~he � contempla competenze non ..gi.ri\
il'a �� e competenze delie Giunte � pro~

\\ 

�;: 
\egg� fr lli~rzo 1953, n. 87, deve 
';~ostituzionale: a) del comma ter\
9 �� 1890i n� 6972, sulle istit�zfon.i 
.,,osi oome sostituito dall'art. 1 
't-. limitatament� alla disposi\
ilzio del Con.slglio di prefet\.
udite, ove Io richiedano, le 
.;'pia penultimo e dell'intero 
\.t. 5 del decreto legge 20 

\-


~e in cui dispone che i 
\,sabilit� contabile degli 

\


1\listenza e beneficenza 
\P:a intrOdotto il�� testO 

\-. 

\d�ll� legge 17 lu~ 
\tglio �1890, n. 6972; 
\t. 3 decreto legge 
\dura a proposito 

-. 

\ 

\:_ 

\ione. contabile.

,_ 

�~osta, sotten\~ 
legislativo 
\prefettura. 
\stata sol~ 
\ divefsa~ 
\~ dispa


;~. 

\e sui 
.,-;comma 


\TURA DELLO STATO 

\1� esser fatte iSalVe per quanto\lFa qu�st'ultima.���� ����� ���� �� 

\lluna di� tali disposiiioni possa 
\o all'anzidetta giurisd�zforte. 
''J>�lttebber� formare �.. oggetto 
\c�n :Pattidol�re r'ifeclmento 
\pase di una impugnativa 

\stessa~ --.e� (OmissiS).

�;

\:���. 

\~. 

'c. 

C.� 

~. .., Pres.c ,Aml>rosini � 
\la l'tegiom~ Skmana 
\ Regione Siciliana 

...� 

~;. 

\. . 

~tamento dei Ia\~
islazione sta


�,: . 

\ 

�:... .�..� .. 

1<� 1963, n. 322;

'�. 

''::� 

\::. 

\a 22�set� 
''~ri agri� 
""qgi sta~ 
\1t�� con� 

\guale 

\~rri


\1). 

' 

\ 

\_ 
\ 



,I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 545 

~ALE, 10 giugno 1966, n. 60 -Pres. Ambrosini i.
f!chl (n. c.) c . .Presidente Regione Trentino-Alto 
\. 

,, 

\~ge regionale std.iii composizione .ed elezione 
\~nittlstr�ii~ni ~o;n,uliatr �-im:ompatibilit� 
''1ere comunale e quella di membro del 

\� costituzionale. 
\mbre 1963; � il, 28; art. 8): 
\ 


';� 

''1iorart. 8 della l�gge della Regione 
\ 1963, n. 8, che sancisce l'incompa"
�omunale con quella di deputato o 
'rva di legge staqi.zita dagli artt. 51 
\ .inf11-tt,i~: ~>da riferirsi alla legge 
'V.mento cli, una potest� legislativa 
\~fferenziato per situazioni uguali 

\tutti i cittadini (1). 

,, 

' 

\_ 

\ 

\: 
'\ 

''.; 

'i.\ 

\e dalla Giunta 
\bre 1964 (Gaz


'I( sancisce la 
'1alla riserva 
\glianza dei 

\ 
1~57, n. 105 
via, 1965, 

' \ 

_<iinanza 



\->���� :-�� .�.�.. 

;;''* Sez� Vn., 28, luglio .19651" n; 1802 "" Pres. 
�iento -P. M. Cri$cuoli (conf.) -Amministra.,
io. f)tato.-(_avy�. f)tato -G~nt�le) c. Pappalardo 

~�. . . . . 

\. 

''~. 

'<;��

,.. 

-~tratto di trasporto coo. l'Ammini\
per ci� titolare di un diritto. s�g


�::pn pu� rifiutarvisi aUe pr.eviste 
;\mezzi corrispondenti ai bisogni 
\\no circostanze straordinarie o 
'\implica alcun potere discre\ 
\ 
'-: 
in interesse legittimo (1). 
\ 

\~o l'Amministrazione delle 
\e e la :falsa applicazione 
;\. 2248 alt E, 1 e segg. 
\ 1924, n. 1054, in rela'
lione del giudice ordi


'\ 

\ 
\., 

'~nti Cfr. Cass. 6 giu',
o, in FOT'o it,, 1961, 
\di contrattar(/ del 
'\l'm:t, Sulla itatura 
��,�MPolistici e su 
�'rtvrese monopo:.. 

~A:. Il� diritto 
'7, e TolUIENTE, 

\~tO W A.LESSI, 
'1le), Milano�, 
_.,.l richiamata, 

,..,�Stato, 1956;..1960, 



'� 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTION:I DI GIURISDIZIONE 547. 

nario,. sul presupposto che il privato non abbia un diritto soggettivo, 
ma un semplice interesse legittimo a servirsi del pubblico servizio di 
trasporto da essa esercitato in regime di monopolio. 

A :fondamento di detta tesi, gi� sostenuta con avversa sorte nel 
giudizio di merito, I'Amministrazione richiama un triplice ordine di 
ragioni e precisamente: 1) la ratio dell'art. 1 delle Condizioni e Tariffe 
per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, dalla quale 
si Clesume che spetta ad essa Amministrazione il potere di valutare 
discerezionalmente nel quadro dell'organizzazione del pubblico servizio, 
la possibilit� di esecuzione dei trasporti ferroviari; 2) la diversit� di 

403. Adde, ancora, RIGHI, Autoritariet� amministrativa e ammissione al trasporto 
ferroviario di persone, in Riv. giur. circ. e trasp., 1962, 264. Delle 
menzionate sentenze e della dottrina innanzi citata si dir� per quanto occorra 
nelle seguenti note 
Sulla natura giuridica della pretesa al trasporto con l'Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato. 

TI principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella 
surriportata sentenza non si ritiene accettabile. 

Benvero, la posizione dell'.Ammj.nistrazione delle Ferrovie dello Stato 
rispetto alla pretesa per un trasporto viene equiparata a quella di un 
qualsiasi concessionario di pubblici servizi o ancor pi� genericamente a 
quella di chiunque esercita un'impresa in condizione di monopolio legale: 
il richi�amo espresso contenuto nella motivazione agli artt. 1679 e 2597 c. c. 
� eloquente in tal senso. Le stesse sezioni unite, per�, avvertono che tali 
norme sono dettate in materia di rapporti privatistici e pur t�ttavia affermano 
che esse�non possono non influenzare la materia in. questione per il 
loro contenuto basilare e di principi generali del nostro ordinamento. 

Orbene, � appunto l'applicazione alla materia in questione di principi 
propri del diritto privato che non persuade. Tale orientamento a lungo 
dominante in dottrina per varie ragioni, soprattutto storiche, onde della 
materia si sono occupati prevalentemente studiosi del diritto privato, spesso 
illustri (v., per tutti, AsQUINI, scritti citati e ScIALOJA, Il diritto ecc., cit.), 
trova ancora eco nella sentenza in rassegna, nonostante il levarsi di autorevoli 
voci contrarie (v., per tutti, ALEssI, op. cit., e la bibliografia ivi 
richiamata). 

In passato, la Corte di Cassazione aveva affermato che �quando l'Am


ministrazione ferroviaria abbia assunto l'impegno di fornire agli utenti i 

mezzi di trasporto richiesti, e l'utente l'obbligo di trasportare, per un cor


rispettivo prestabilito, una determinata quantit� di cose, si � in presenza 

di una convenzione stipulata iure et more privatorum, che produce fra i 

contraenti obbligazioni bilaterali, ordinariamente regolate, anche per il 

caso di inadempimento o di recesso, dalle norme comuni, senza che l'Am


ministrazione possa invocare la discrezionalit� dell'atto amministrativo per 

giustificare (come nel caso) il diniego o la riduzione della fornitura dei 

carri> (Cass. 6 giugno 1949, n. 1407, cit.). Ma, per quanto neanche il prin


cipio stabilito in tale massima si ritenga accettabile, come si dir�, la situa


zione, alla quale esso si riferisce, � ben diversa da quella presa in esame 

7 



548 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

posizioni sotto l'aspetto giuridico-sociale tra concessioni di pubblico 
servizio ed Amministrazione dello Stato, onde l'impossibilit� di applicare 
a quest'ultima i principi validi per le prime; 3) inammissibilit� del 
sindacato da parte dell'Autorit� giudiziaria nella organizzazione del 
pubblico servizio. 

La tesi non ha pregio per quanto gi� chiaramente espresso nella 
sentenza denunziata per dimostrare come esista un diritto soggettivo 
perfetto del cittadino a servirsi dei mezzi di trasporto che l'Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato gestisce in regime di monopolio. 

Ed invero, un primo argomento in favore dell'esistenza del detto 
diritto soggettivo si ricava dall'art. 1 delle Condizioni e Tariffe che 
regolano il trasporto a mezzo ferrovia (allegato al r. d. I. 25 gen


nella sentenza per l'affermazione del principio cui pi� particolarmente si 
riferiscono queste note. 

Intanto, che le norme, di cui agli artt. 1679 e 2597 c. c., siano dettate 
per i rapporti privatistici non pu� porsi in dubbio: nella sentenza del Tribunale 
di Roma e nella relativa nota innanzi citate, per esempio, si discute 
dell'applicabilit� dell'art. 2597 c. c. in una controversia tra privati a proposito 
di una fornitura di dischi; Il TORRENTE, op. e loco cit., dopo aver 
premesso che e il trasporto, salvo ipotesi minori e marginali, costituisce 
un servizio pubblico che viene esercitato dall'Amministrazione dello Stato 
(Ferrovie dello Stato) o da aziende comunali e da imprese private con il 
regime della concessione amministrativa � e che � queste imprese si trovano 
nella maggior parte dei casi in regime di monopolio (pubblici servizi 
di linea) � precisa che e ad evitare abusi e per assicurare il servizio alla 
generalit� del pubblico, sono stabiliti (art. 1679 c. c.) a carico delle imprese 
stesse due obblighi: a) quello di contrarre con chiunque ne faccia richiesta..... 
; b) quello di osservare la parit� di trattamento secondo le condizioni 
generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione �� 

D'altro canto, che l'esercizio del servizio pubblico direttamente da parte 
dello Stato possa avere dei riflessi sui rapporti intersubbiettivi relativi al 
servizio stesso nemmeno sembra doversi porre in dubbio (.AI.ESSI, op. cit., 
87), mentre una parificazione dello Stato alle imprese concessionarie di 
pubblici servizi di linea del genere di quella ritenuta dalle sezioni unite 
della Corte di Cassazione eliminerebbe agli effetti pi� rilevanti gli accennati 
riflessi. -~ 

Quindi, passando ad esaminare la regolamentazione dei rapporti di 
cui si tratta nel diritto positivo, non pu� non convenirsi sull'autonoma disciplina 
di quelli nei quali � parte l'Amministrazione delle Ferrovie dello 
Stato, disciplina rispetto a cui le disposizioni del codice di diritto civile 
hanno e carattere eminentemente integrativo� (.AI.Essi, op. cit., 87-88). Del 
resto, le stesse sezioni unite della Corte di Cassazione si soffermano anzitutto 
sulle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie 
dello Stato, limitando il loro esame all'art. 1. Gi� per� il fatto che 
nell'art. 1 di tali condizioni e tariffe si tratti specificamente degli obblighi 
dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, mentre, d'altra parte, 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 549 

naio 1940, n. 9) il quale reca la significativa intestazione � obbligo del 
trasporto�. Nel testo di tale articolo si precisa, poi, che l'Amministrazione 
deve eseguire i trasporti di cui sia richiesta quando vi possa dar 
corso con i mezzi corrispondenti ai bisogni ordinariamente prevedibili 
e quando non vi ostino circostanze straordinarie o di forza maggiore; 

cosicch� appare chiaro che l'esecuzione del trasporto di cui l'Amministrazione 
sia richiesta costituisce un atto da lei dovuto, a meno che 
non ostino � circostanze straordinarie o di forza maggiore � che dovranno 
essere specificamente addotte e provate in caso di contestazione. 

Orbene, in presenza di una norma che impone alla pubblica Amministrazione 
un determinato comportamento e non le consente di 
sottrarsi se non in casi eccezionali d'impossibilit� pratica, non pu� 

l'art. 1680 c. c. prevede espressamente che �le disposizioni� del capo VIII 
del titolo III del libro IV del c. c. � si applicano . . . . . ai trasporti . . . . . 
ferroviari e postali, in quanto non siano derogate . . . . . dalle leggi speciali 
� dovrebbe valere a dimostrare l'inapplicabilit� del disposto dell'articolo 
1679 c. c. ai rapporti, in cui � parte l'Amministrazione stessa. 

In partic�lare, non pu� non rilevarsi la differenza delle espressioni 
usate nella disposizione del paragrafo primo dell'art. 1 delle condizioni e 
tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, cio� nella 
disposizione considerata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, rispetto 
a quelle contenute nell'art. 1679 c. c. Qui si legge: �coloro che per 
concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto sono 
obbligati ad accettare le richieste . . . . . . che siano compatibili con i 
mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate 
nell'atto di concessione�; l� si legge: e l'Amministrazione ..... 
esegue . . . . . i tragporti che le sono richiesti, quando vi possa dar corso 
con i mezzi corrispondenti alle normali esigenze del traffico ferroviario e 
quando non ostino circostanze straordinarie o fatti ad essa non imputabili � 
aggiungendosi, al secondo comma, che e essa non � tenuta ad accettare 
cose per il trasporto se non possono essere inoltrate senza ritardo �. 

Ci� che si � rilevato sembra rendere evidente come imparagonabili 
siano le posizioni soggettive dei richiedenti un trasporto rispetto ai concessionari 
e rispetto all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato; n� in 
contrario possono avere importanza le intestazioni delle rubriche che per 
l'art. 1 e per il paragrafo 1 di tale articolo figurano nelle condizioni e tariffe 
citate, in quanto ne � noto il valore ai fini interpretativi. Bisogna, tuttavia, 
per la precisione osservare che il testo _del paragrafo 1 dell'art. 1 delle condizioni 
e tariffe citate, come innanzi riportato, � quello modificato in forza 
del d. P. R. 30 marzo 1961, n. 167, recante � la revisione delle condizioni per 
il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato�. Prima di tale modifica, 
per vero, in luogo della parola e esegue � si leggevano le parole e deve 
eseguire �. Ma non � alle singole parole che ci si intende fermare, sebbene 
pure da sole esse siano eloquenti: altre considerazioni di pi� sostanziale 

portata suggeriscono le locuzioni usate nelle riportate norme e ci� sotto 
due aspetti solo in un certo senso connessi. :&:, peraltro, da sottolineare, a 
conforto di quanto qui si sostiene, che se all'accennata modifica va attribuito 
un significato, come non pu� contestarsi, ad essa, ove pur non si voglia 

w.xi :::9.:l ::::i ":::: � -.. . -. -WEYM-'i''::'::':Wf::%.. ..-w.-:W:?"@.,,.. ;;,_ -?.Xf:fi.:. E z .. :::: ;,. w,:_w. .:..::::\w, : 
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RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

riscontrarsi alcun potere discrezionale dell'Amministrazione stessa, atto 
a far degradare il diritto soggettivo in interesse legittimo. 

Un secondo argomento in favore della esistenza del diritto soggettivo 
del privato a poter esigere dall'Amministrazione ferroviaria 
la conclusione di un contratto di trasporto, alle condizioni prestabilite 
e di tariffa e sempre che non ricorrano circostanze straordinarie o di 
forza maggiore, � dato riscontrarlo negli artt. 1679 e 2.697 c. c., che, 
sebbene dettati in materia di rapporti privatistici, pure, per il loro contenuto 
basilare e di principi generali del nostro ordinamento, non possono 
non influenzare la materia che ne occupa. 

Dispone il primo che coloro che per concessione amministrativa 
esercitano sewizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono 
obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili 

riconoscere valore interpretativo, dovr� tuttavia annettersi un'innegabile 
importanza, almeno per i casi che si presenteranno nel vigore della nuova 
normativa. Comunque, ritornando alle altre considerazioni, di cui sopra si 
� detto, sembra potersi osservare quanto segue. 

Sotto il primo aspetto � da considerare che attribuendo al richiedente 
il trasporto un diritto soggettivo nei confronti dell'Amministrazione ferroviaria 
si verrebbe a determinare una situazione per la quale l'Autorit� 
giudiziaria, quando va a sindacare la compatibilit� delle richieste di trasporto 
con i mezzi ordinari della impresa concessionaria del pubblico servizio, 
trova, giusta l'esplicito disposto dell'art. 1679 c. c., un limite costituito 
dalle � condizioni generali stabilite o autorizzate dall'atto di concessione. 
cio�, in definitiva, dall'Amministrazione concedente; quando va a 
sindacare le ragioni che abbiano indotto l'Amministrazione, la quale eserciti 
direttamente il servizio pubblico, a rifiutare il trasporto, non troverebbe 
limiti. In altri termini, cio�, il comportamento dell'Amministrazione : 

' 

non sarebbe sindacabile da parte del Giudice ordinario quando essa nel 

' 

.

dare in concessione il servizio con il relativo atto stabilisse o autorizzasse 
determinate condizhmi alla stregua di sue valutazioni; lo sarebbe, quando 
essa, nell'esercitare direttamente il servizio, alla stregua delle medesime I. 
sue valutazioni provvedesse con gli atti del caso. Il che non � ammissibile. ~ 

Sotto il secondo aspetto � da considerare poi che il Giudice ordinario 
per esercitare il sindacato attribuitogli dalle sezioni unite della Corte di 
Cassazione in merito al rifiuto opposto, al richiedente il trasporto, da parte 
dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dovrebbe accertare quali 
fossero i mezzi corrispondenti alle normali esigenze del traffico e se l'Amministrazione 
potesse dar corso al trasporto con tali mezzi, valutare la 
ricorrenza o meno delle circostanze straordinarie e perfino indagare sulla 
inoltrabilit� delle cose senza ritardo. Il che non sembra potersi ritenere 
ammissibile per varie ed intuitive ragioni (v. Relazione, cit., 404 e 406). 


La verit� � che le richiamate disposizioni delle condizioni e tariffe 
citate costituiscono delle vere e proprie norme di azione (v. Relazione cit., 
405); anzi di queste appaiono un tipico esempio. 


A conforto della esposta opinione stanno anche le altre norme delle 
condizioni e tariffe citate, le quali rappresentano nel loro insieme un sistema, 




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 551 

con i mezzi ordinari della impresa; dispone il secondo che chi esercita 
una impresa in condizioni di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare 
con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa. 


La opinio di tali norme va ricercata nella esigenza di contemperare 
la condizione di monopolio del servizio con la obbligatoriet� 
di prestazione del servizio stesso, nel senso che non pu� tollerarsi 
-com'� ovvio -che un servizio di prima necessit�, quale nella specie 
quello dei pubblici trasporti, possa essere rifiutato ad libitum dal 
monopolista, senza, cio�, che ricorrano obbiettive circostanze straordinarie 
o di forza maggiore che giustifichino il rifiuto. 

In altri termini, se l'ordinamento giuridico ammette che determinati 
servizi di primaria importanza per lo sviluppo economico siano 

da cui non si pu� prescindere nella interpretazione delle singole norme inserite 
nel sistema stesso. Richiamare qui tali norme una per una si risolverebbe 
in un inutile appesantimento di queste note perch� una semplice lettura 
delle citate condizioni e tariffe consentir� di rinvenirne numerose (per 
una indicazione di talune di esse, a titolo esemplificativo, v. Relazione cit., 
404 e ALEssI, Le prestazioni cit., 87 e segg., specialmente nelle note). Quel 
che importa osservare qui, invece, � come dal complesso di tali norme risulti 
innegabile la esistenza a favore dell'Amministrazione di �una sfera 
di discrezionalit� che si estende, si noti, non soltanto alla fase anteriore 
all'ammissione del singolo, in concreto, al godimento della prestazione, ma 
puranco alla fase successiva alla nascita del rapporto di prestazione� 

(.ALEssL, Le prestazioni, cit., 89). Da ci�, infatti, mentre pu� trarsi ovviamente 
argomento per non condividere almeno nella sua assolutezza l'orientamento 
giurisprudenziale innanzi ricordato relativo alla qualificazione dell'interesse 
dell'utente (v. Cass. 6 giugno 1949, n. 1407, cit.), deve necessariamente 
desumersi la esclusione di un diritto soggettivo perfetto del richiedente 
il trasporto ad ottenerlo (v. Relazione cit., 404 e 406). 

Questa e~clusione, peraltro, non significa � che un servizio di prima 

necessit�, quale nella specie quello dei pubblici trasporti, possa essere 

rifiutato ad libitum � come affermano le sezioni unite della Corte di Cassa


zione nella sentenza, di cui si tratta, in quanto discrezionalit� non significa 

arbitrio. 

Ed, invero, il richiedente � pur sempre portatore di un interesse legit


timo al corretto esercizio del potere discrezionale da parte dell'Ammini


strazione, mentre il diritto dell'utente potrebbe soltanto affievolirsi di fronte 

all'esercizio di tale potere da parte dell'Amministrazione. 

L'uno e l'altro non resterebbero mai, quindi, privi di tutela ma avreb


bero quella propria della ritenuta natura giuridica delle loro rispettive pre


tese, da qualificare soggettivamente nei sensi ora indicati, onde anzi la 

posizione ad essi riconosciuta consentirebbe di eliminare addirittura ogni 

eventuale arbitrio dell'Amministrazione, in considerazione del pi� pene


trante sindacato, cui la attivit� di questa � soggetta da parte del Giudice 

amministrativo e delle pronunzie allo stesso consentite. 

BENEDETTO BACCARI 



552 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

esercitati in regime di monopolio, anzich� di libera concorrenza, assicura, 
per�, d'altra parte, che il monopolista non pu� rifiutare la prestazione 
del servizio stesso ed ha l'obbligo di concludere il relativo 
contratto tutte le volte che il richiedente sia disposto ad osservare le 
tariffe e le condizioni prestabilite e non ricorrano circostanze obbiettive 
di forza maggiore che ne impediscano l'esecuzione. 

Contro la esistenza del diritto soggettivo in parola non vale opporre 
che, essendo previsto, sia pure in casi eccezionali, un esonero 
dall'obbligo di concludere il contratto di trasporto, si sarebbe in presenza 
di un potere discrezionale dell'Amministrazione delle ferrovie, 
insindacabile da parte del giudice ordinario. � sufficiente considerare 
in contrario che la impossibilit� per causa non imputabile di eseguire 
il trasporto non trasforma certo un'attivit� dovuta in un'attivit� discrezionale. 
La posizione dell'Amministrazione resta sempre quella di un 
soggetto su cui incombe un obbligo, la cui violazione, quindi, non pu� 
significare una mera violazione degl'interessi legittimi dei privati, ma 
viene a ledere un vero e proprio diritto soggettivo perfetto. 

In relazione a quanto precede pu�, pertanto, concludersi che a 
norma degli artt. 1 e segg. delle vigenti Condizioni e Tariffe delle 
Ferrovie dello Stato (allegato al r. d. 1. 25 gennaio 1940, n. 9) e del 
principio ,sancito dagli artt. 1679 e 2597 c. c., il privato che intende 
eseguire un trasporto di cose a mezzo delle ferrovie � titolare di un 
diritto soggettivo ad ottenerlo, nel senso che l'Amministrazione stessa 
� obbligata a concludere il relativo contratto e ad eseguirlo, senza possibilit� 
di rifiutarsi; quando vi possa dar corso con i mezzi corrispondenti 
ai bisogni ordinariamente prevedibili e quando non vi ostino 
circostanze straordinarie o di forza maggiore. 

Conseguentemente il ricorso principale va respinto e pu� passarsi 

all'esame del ricorso incidentale. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 settembre 1965, n. 2070 -Pres. 
Tavolaro -Est. Pratillo -P. M. Di Majo (diff.) -Azienda autonoma 
cura e soggiorno di Salsomaggiore (avv. Fragola) c. Montini (avv. 
Gragnani). 

Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria e amministra


tiva -Decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 


Sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione -Limiti. 

(Cost., art. 111, comma terzo; c. p. c., art. 362, comma primo; t. u. 26 giugno 
1924 n. 1054, art. 48). 

Il sindacato delle sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione 
sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale � circo




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 553 

scritto all'esame deU'osservanza o meno dei limiti cosiddetti esterni 
della giurisdizione (1). 

(1) Nella specie si trattava della censurabilit� o meno in Cassazione di 
un assunto error in procedendo da parte del Consiglio di Stato, il quale 
avrebbe preso in esame ed annullato un provvedimento di cui dal ricorrente 
si sosteneva la non diretta impugnabilit� davanti al supremo organo 
di giustizia amministrativa perch� la competenza sarebbe .spettata in primo 
grado alla Giunta provincial~ amministrativa. La Corte di Cassazione ha 
escluso la censurabilit� di un tale vizio facendo applicazione, alquanto 
ovvia nel caso, dei principi gi� affermati in altre pronunce. 
Cfr., da ultimo, Cass., sez. un., 2 luglio 1965, n. 1372, in Foro it., 1965, 
I, 1423, con cui si ribadiva un orientamento ormai costante statuendosi che 
i motivi attinenti alla giurisdizione, per i quali la Corte Suprema pu� 
sindacare, a norma dell'art. 111 della Costituzione, dell'art. 362 c. p. c. e 
dell'art. 48 del t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, le decisioni del Consiglio 
di Stato sono soltanto quelli che incidono sull'essenza della funzione 
giurisdizionale, non sull'esercizio di essa. In altri termini, per la stessa 
sentenza, il sindacato della Corte di Cassazione ricorre quando il giudice 
amministrativo, esorbitando dai confini tracciati dalla legge alla sua attivit� 

. esteriore, abbia giudicato sopra materie riservate ad altre autorit� giurisdizionali, 
ordinarie o speciali, oltre che quando abbia giudicato sopra materie 
sottratte ad ogni organo giurisdizionale e riservate al legislatore o all'Amministrazione 
(come ad esempio allorch� in tale ultima ipotesi di fronte alla 
attivit� di questa debba riconoscersi agli altri soggetti un mero interesse 
di fatto, privo di tutela giuridica). 

Cfr. pure in argomento per una specifica elencazione Cass., Sez. un., 
21 giugno 1965, n. 1297 in Giust. civ., 1965, I, 2226, dove si precisa che, 
secondo il disposto delle norme innanzi citate, 1'impugnazione per motivi 
attinenti alla giurisdizione � ammissibile nei seguenti casi: 1) cosiddetto 
eccesso di potere gj.urisdizionale per avere il Consiglio di Stato invaso il 
campo riservato alla libera discrezionalit� della pubblica Amministrazione 
(v., in terminis, pure Cass., Sez. un., 5 maggio 1965, n. 824 in FCYTo it., 1965, 
I, 982); 2) invasione della sfera dell'altrui gj.urisdizione, sia essa propria di 
altri poteri dello Stato ovvero di un giudice ordinario o speciale; 3) esplicazione 
di un sindacato di merito, allorquando la potestas iudicandi limita 
l'indagine esclusivamente alla legittimit� dell'atto amministrativo; 4) rifiuto 
di gj.urisdizione sull'erroneo presupposto che la materia non possa essere 
oggetto di funzione giurisdizionale; 5) irregolare costituzione del collegio 
giudicante. Nella stessa sentenza si aggiunge quindi ancora che al di fuori 
delle ipotesi anzidette restano escluse dall'impugnazione le violazioni di 
legge dipendenti, comunque, da erronea o falsa applicazione di norme giuridiche, 
da vizi del processo logico della decisione, da manchevole valutazione 
delle prove e da inosservanza delle disposizioni che regolano lo svolgimento 
del processo. 

� evidente, peraltro, che in tali pronunce, quando si menzionano le 
altre giurisdizioni speciali non si intende far riferimento alle Giunte provinciali 
amministrative, in quanto queste ed il Consiglio di Stato appartengono 
allo stesso sistema giurisdizionale speciale. 

Infine, sembra qui da ricordare come con una recente sentenza (Cass., 
Sez. un., 26 luglio 1965, n. 1740, in Giust. civ., 1965, I, 1981) la Corte suprema, 
nel confermare che la questione di giurisdizione, in genere, concerne 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

554 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 27 gennaio 1966, n. 314 -Pres. 
Scarpello -Est. Ferrati -P. M. Di Majo (conf.) -Soc. Commissionaria 
motori (avv. Capuano e Seguso) c. Amministrazione della 
Marina mercantile (avv. Stato Tavassi). 

Competenza e giurisdizione -Nave -Contributi statali -Pretesa del 
proprietario ad ottenere il pagamento del contributo concesso Giurisdizione 
del giudice ordinario -Sussiste. 

(L. 20 marzo 1865 n. 2248 ali. E, artt. 2, 3 e 4; t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, 
art. 26; r. d. 1. 10 marzo 1938, n. 330, modificato dal d. 1. C. P. S. 29 giugno 
1947, n. 779; 1. 8 marzo 1949, n. 75). 
La intervenuta concessione da parte deU'Amministrazione competente 
di contributi previsti per favorire la costruzione di navi mercantili 
determina la giurisdizione del Giudice ordinario sulla domanda 
del beneficiario diretta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione 
stessa al pagamento di quanto a quel titolo concesso (1). 

i limiti esterni della giurisdizione, ha a\.-uto modo di statuire che per configurarla 
bisogna aver riguardo al contenuto finale dell'atto giurisdizionale 
con riferimento alla. natura del rapporto sul quale l'atto stesso incide, 
mentre una siffatta questione non � configurabile intorno a punti esaminati 
al fine di sorreggere ad abundantiam la decisione, i quali non formino 
oggetto della pronuncia dispositiva. 

(1) La Corte di Cassazione, pur ribadendo, in accoglimento delle tesi 
sostenute. dall'Avvocatura generale dello Stato, che nel sistema delle leggi 
regolanti la materia, di cui si tratta, non sussiste un diritto soggettivo del 
proprietario della nave ai benefici previsti in tali leggi (v. pure, da ultimo, 
Cass., Sez. un., 14 aprile 1964, n. 894, in .questa Rassegna, 1964, I, 848) e che 
in genere non solo la presenza di elementi discrezionali nell'attivit� amministrativa 
� senz'altro sufficiente a negare l'esistenza di un diritto soggettivo 
del privato tutelabile davanti al Giudice ordinario, ma pure il carattere 
vincolato dell'attivit� amministrativa non basta per affermare la sussistenza 
di un diritto soggettivo ogni qualvolta la norma, disciplinante 
questa attivit�, risulti essere non di relazione bensi di azione, la quale 
norma pone a carico dell'Amministrazione doveri giuridici, cui non corrisponde 
alcun diritto a favore dei terzi (v. pure Cass. 7 aprile 1965, n. 593, 
in questa Rassegna, 1965, I, 308), ha ritenuto che dopo l'intervento del 
decreto ministeriale di concessione del contributo, e quindi a procedimento 
amministrativo esaurito, sia ammissibile la domanda del soggetto contemplato 
nel decreto medesimo ad ottenere dall'Autorit� giudiziaria ordinaria 
la condanna dell'Amministrazione all'adempimento. 
Nella specie, peraltro, si era verificato che l'Amministrazione aveva gi� 
pagato a soggetto ritenuto cessionario di uno degli aventi diritto quanto da 
questi si chiedeva ed attraverso l'interpretazione data dai giudici di merito 
degli atti relativi alla cessione, interpretazione esattamente considerata non 
censurabile dalla Corte di Cassazione, di detto pagamento si statuiva la 
legittima effettuazione. 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 555 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 marzo 1966, n. 638 -Pres. Scarpello 
-Est. Tamburrino -P. M. Pedote (conf.) -Ministero dei Trasporti 
-Amministrazione delle Ferovie dello Stato (avv. Stato 
Cerocchi) c. Cuciniello ed altri (avv. Lombardi). 

Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Elementi costitutivi 
del rapporto -Onere della prova -Atto formale di nomina -Mancanza 
-Giurisdizione del giudice ordinario. 

(r. d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29; c. c. art. 2697). 
Previdenza ed assistenza -Assicurazioni sociali -Danni per inadempimento 
-Carattere della normativa -Effetti. 

(c. c., art. 2116). 
n rapporto di impiego pubblico � caratterizzato non solo dalla natura 
di ente pubblico del datore di lavoro e dall'attivit� del dipendente 
in diretta correlazione con i fini istituzionali dell'ente, ma anche ed 
essenzialmente dall'esistenza di un formale atto di nomina all'impiego. 
Poich� l'assunzione da parte di un'Amministrazione dello Stato non 
sempre ed in ogni caso presuppone l'esistenza di un atto formale di 
nomina, la prova relativa � a carico di chi su di esso vuol fondm�e la 
propria eccezione. In difetto di ci� non pu� ritenersi sorto il rapporto 
di pubblico impiego e l'attivit� spiegata dal dipendente, pure nell'ambito 
dei fini propri dell'ente, d� luogo ad un rapporto di natura privatistica, 
con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario (1). 

La norma dell'art. 2116 c. c., in tema di responsabilit� del datore 
di lavoro per danni derivanti al prestatore di lavoro dalla inadempienza 
del versamento dei contributi dovuti agli istituti di assistenza e 
previdenza, ha carattere innovativo. Pertanto, essa non � applicabile, 
ove inadempienza e danni si siano verificati prima della sua entrata in 
vigore. Se, per�, i danni, concretantisi nella perdita totale o parziale 
della pensione, si verifichino sotto l'impero del vigente codice civile, 
� questo che deve regolare il rapporto risarcitorio tra datore e prestatore 
di lavoro (2). 

(1-4) Nella sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione non 
viene affrontato nel suo aspetto saliente il problema della giurisdizione in 
relazione alla domanda di risarcimento dei danni posta dagli attori con 
riferimento all'omessa assicurazione e non viene affrontato sul presupposto 
che nella specie mancava un formale atto di nomina, onde pure il rapporto 
di lavoro aveva natura privatistica. 

La sentenza del Tribunale di Napoli affronta, invece, tale problema e 
ritenuto esistente l'atto formale di nomina nel caso di cui si trattava dallo 



RASSEGNA DEL.L'AVVOCATURA DELLO STATO

556 

Il 

TRIBUNALE DI NAPOLI, I Sez. civ., 2 marzo 1966, n. 1159 -Pres. 
Perrella -Est. Perrella -Durazzo ed altri (avv. Bonaiuto, Gesualdi e 
Gargiulo) c. Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (avv. 
Stato Guerra). 

Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Giurisdizione esclusiva 
del Consiglio di Stato -Impiegati di ruolo ed impiegati avventizi 
-Irrilevanza della distinzione per la giurisdizione -Esistenza 
dell'atto fomale di nomina -Desumibilit� dalle norme riguardanti 
il rapporto. 

(t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29). 
Competenza e giurisdizione -Previdenza ed assistenza -Assicurazione 
contro la invalidit� e la vecchiaia -Danni per omessa assicurazione 
-Accertamento del comportamento della pubblica Amministrazione 
-Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. 

(t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 29 e 30). 
La giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato in materia di 
impiego pubblico sussiste sia rispetto agli impiegati di ruolo sia rispetto 
agli impiegati avventizi. Le espressioni usate dal d. l. 15 ottobre 1923, 

n. 244.2, e dal r. d. 28 gennaio 1923, n. 153, denotano inequivoctibiLmente 
l'esistenza di un atto formale di nomina e non certo la stipulazione di 
un contratto privatistico tra l'Amministrazione ed i dipendenti, la cui 
posizione veniva con dette norme regolata (3). 
L'obbligo dell'Amministrazione di costituire e tenere in vita mediante 
il versamento dei prescritti contributi l'assicurazione contro l'invalidit� 
e la vecchiaia � strettamente collegato al rapporto di impiego, 
il quale ne costituisce la causa. La pretesa di risarcimento del danno 
che si fondi sul mancato versamento dei contributi assicurativi presuppone 
L'accertamento da parte del Consiglio di Stato sul comportamento 
dell'Amministrazione in relazione all'obbligo predetto (4). 

stretto collegamento dell'obbligo assicurativo al rapporto di pubblico impiego 
fa dipendere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla 
domanda di risarcimento dei danni avanzata contro l'Amministrazione ex 
art. 2116 c. c. 

La decisione del Tribunale di Napoli sul punto � senz'altro da condividere 
e sulla questione come su quelle in genere relative alla giurisdizione 
esclusiva del Consiglio di Stato nella materia che qui interessa si richiama 



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PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 559 

del rapporto d'impiego pubblico. Tutto il resto � irrilevante e non decisivo 
e, se anche fondate fossero le censure del ricorrente sull'argomento 
secondario, rimarrebbe sempre il principale a reggere da solo la decisione 
e a dimostrarne l'esattezza giuridica, onde � inutile indugiare su 
quell'argomento secondario e sulle relative censure. 

La quarta doglianza del primo mezzo riguarda il diverso punto 
del merito, relativo alla sussistenza o meno della prova dell'effettuazione 
delle contribuzioni assicurative da parte dell'Amministrazione 
ricorrente. Questa lamenta dal punto di vista logico il ragionamento 
della Corte del merito, che, invece, ad avviso di questa Suprema Corte, 
non presenta vizio alcuno. Trattandosi di prova per presunzioni, il giudice 
del merito ha messo in luce quale era il fatto noto, dal quale occorreva 
risalire al fatto ignoto e vi � risalito con ragionamento chiaro e 
immune da vizi. Ci� � sufficiente, tutto il resto rientrando nell'apprezzamento 
incensurabile delle prove che spetta al giudice del merito. 

Il secondo motivo concerne la questione di diritto sui limiti d'applicazione 
nel tempo della norma dell'art. 2116 capoverso, secondo cui 
nel caso in cui vi sia stata una mancante od irregolare contribuzione 
assicurativa da parte del datore di lavoro, dal che viene a derivare 
l'insussistenza dell'obbligo delle istituzioni d'assistenza e di previdenza 
alle relative prestazioni, � il datore di lavoro responsabile del danno 
che ne deriva al prestatore d'opera. La sentenza impugnata ha ritenuto 
che, sebbene una tale norma non esistesse specificamente nell'ordinamento 
giuridico preesistente all'entrata in vigore del codice 
del 1942, dovesse ammettersi tuttavia l'esistenza, anche in quell'ordinamento, 
di un principio analogo, anche se non espresso, rispondente 
ai canoni generali sulla responsabilit� del datore di lavoro. Siffatta 
affermazione non pu� essere certamente condivisa, in quanto essa dimentica 
l'esistenza della norma transitoria dell'art. 195 del r. d. 30 marzo 
1942, n. 318, il quale stabilisce che le disposizioni contenute nella 
sezione terza del titolo secondo, libro quinto del c. c., tra cui � compresa 
quella dell'art. 2116, in esame, si applicano anche ai rapporti in 
corso al momento dell'entrata in vigore del codice. Appare pertanto 
evidente, come � gi� stato sostenuto (n. 1511 del 1961), che, avendo 

vano di ritenere provata la natura contrattuale del rapporto) ed ivi nota di 

richiami pure della giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale, tuttavia, 

ha di recente introdotto sul punto delle distinzioni affermando, tra l'altro, 

che la necessit� dell'esistenza di un formale atto di nomina per la qualifi


cazione del rapporto come rapporto di impiego pubblico � assoluta per gli 

enti pubblici tradizionali, mentre va riguardata in senso relativo per gli 

altri enti pubblici, specialmente economici (C. d. S., Sez. IV, 12 febbraio 

1964, n. 145, in Foro it., 1964, III, 297). 

Nella sentenza delle sezioni unite ora citata sono richiamati altri pre


cedenti conformi, cui adde Cass., Sez. un., 6 ottobre 1962, n. 2829, tutti 



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PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

561 

biliti dal giudice del merito, pu� affermarsi (il che rientra nei compiti 
di questo Corte Suprema) come sia giuridicamente esatta la conclusione 
dell'applicabilit� della nuova norma al rapporto in esame. 
Hanno i giudici del merito, infatti, accertato che il lavoro d'avventiziato 
cui si riferiscono le attribuzioni si esplic� anteriormente al 1942, 
ma che la perdita parziale della pensione relativamente a quel periodo 
si � avuta successivamente al 1942, cio� quando si � maturato il diritto a 
pensione per tutto il rapporto di lavoro, tanto che i dipendenti allora 
hanno chiesta l'integrazione della pensione per quel periodo quando 
tutto il loro diritto � maturato. Solo in questo momento si maturano 
le prestazioni previdenziali e quindi solo in questo momento, con il 
rifiuto a tali prestazioni da parte dell'ente, si concreta il rapporto 
risarcitorio. -(Omissis). 

II 

(Omissis). -Gli attori chiedono la condanna dell'Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato, quale loro datore di lavoro, al risarcimento 
del danno che assumono essere loro derivato dal mancato versamento 
dei contributi assicurativi relativi alla vecchiaia durante il periodo in 
cui essi avevano avuto la qualifica di avventizi e durato fino al 1924, 
allorch�, per effetto del d. l. 15 ottobre 1923, n. 2442., erano stati sistemati 
a ruolo presso la medesima Amministrazione. 

La convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione dell'Autorit� Giu


diziaria Ordinaria, rilevando che, trattandosi di materia relativa ai 

rapporti di pubblico impiego, la cognizione della domanda compete al 

Consiglio di Stato, ai sensi� dell'art. 29 n. 1, t. u. 26 giugno 1924, 

n. 1054. 
Al riguardo si osserva anzitutto che la diversa qualifica rivestita 
dagli attori nello svolgimento del rapporto di lavoro -impiegatiavventizi 
prima e impiegati di ruolo poi -non ha influenza ai fini 
della decisione della questione .Invero, dal citato art. 29 n. 1 si de-

fatto effetto � (il considerare, cio�, il rapporto di natura privatistica, nel 
difetto di un formale atto di nomina) � non � abnorme perch� il rapporto 
di lavoro con un ente pubblico non deve necessariamente atteggiarsi a rapporto 
di pubblico impiego posto che la legge consente in determinati casi 

(v. l'art. 3, quarto comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67 e l'art. 2129 
c. c.) agli enti ed alle Amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di 
lavoro di diritto privato di cui conosce l'Autorit� giudiziaria ordinaria�. 
Orbene, al riguardo pare da ribadirsi che la limitazione a determinati 
casi e la possibilit� di stipulare contratti di lavoro di diritto privato, cui 
si accenna nella sentenza test� richiamata, non consente di desumere dalla 
sola mancanza di un formale atto di nomina la esistenza di un contratto 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

562 

sume chiaramente e c�n certezza che la materia dei rapporti di pubblico 
impiego � stata devoluta alla giurisdizione esclusiva del suddetto 
organo di giurisdizione amministrativa senza distinguere tra impiegati 
di ruolo.. ed �impiegati avventizi. 

Esattamente interpretando tale. disposizione la dottrina dominante 
e la costante giurisprudenza della . .Suprema Corte (sentenza 6 dicembre 
1951; n. 2729; 22 .gennaio 1942, n. 207; 22 gennaio 1942, n. 208) 
hanno unanimemente affermato che nel concetto di pubblico impiego 
rientrano .anche quei rapporti di impiego che, pur non essendo caratterizzati 
.dalla stabilit� della assunzione, perch� relativi ad impiegati 
avventizi non� .compresi.� in . una�. pianta stabile o in un ruolo organico, 
rispondano tuttavia alla esigenza minima di servire obiettivamente per 
il disimpegno di funzioni di carattere duraturo e permanente nella 
vita dell'Ente. 

Pertanto la qualifica di avventizi assunta originariamente dagli attori 
non differenzia, ai fini che ne occupa, il rapporto di impiego quale 
da essi espletato, senza soluzione di continuit�, con la qualifica di impiegati 
di ruolo e che, come � fuori discussione, � rapporto di pubblico 
impiego. � da stabilire, invece la natura del rapporto in contestazione: 
ma gli stessi attori, pur a seguito della eccezione sollevata dalla convenuta 
Amministrazione, non mai hanno dedotto che il detto rapporto 
di avventiziato abbia avuto natura diversa, ossia privatistica, da quello 
intercorso con le Ferrovie dello Stato fino al loro collocamento a riposo 
per.. raggiunti limiti di et�. 

La .pi�� recente ed ormai consolidata giurisprudenza della Suprema 
Corteha affermato, che, perch� sipossa ritenere esistente un rapporto 
di pubblico impiego � necessario che ne sussistano i presupposti -natura 
di Ente Pubblico di uno dei soggetti e atto formale di nomina e 
gli elementi essenziali -collaborazione, subordinazione, continuit� 
delle prestazioni, retribuzioni -precisando che la mancanza del pre


privatistico (v; in questa Rassegna, 1964, I, 272 nota� 2). In altri termini, 
ossia nei termini in cui si � espressa la sentenza qui considerata, seppure 
non sempre ed in ogni caso l'assunzione da parte di un'Amministrazione 
dello Stato presuppone la esistenza di un atto formale di nomina ..... ma � 
ben concepibile un rapporto contrattuale. privatistico di dipendenza di un 
privato dalla pubblica Amministrazione, specie quando� trattasi di rapporto 
di avventiziato � non pare che � non essendo stato provato in modo certo 
ed univoco l'esistenza di quell'atto � (ossia, in definitiva, non essendosi 
potuto produrre l'atto formale di nomina o non essendosene data per 
pacifica l'esistenza} � deve concludersi ..... che una nomina formale ad avventizio 
non esisteva e che pertanto erasi in presenza, giusta la tesi degli 
attori, di un rapporto privatistico e contrattuale di avventiziato �. 

Sotto l'aspetto della prova, poi, pare pi� . convincente in� argomento la 
sentenza del Tribunale di Napoli, dove si afferma che la dizione �assunzione 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 563 

supposto dell'atto formale, costitutivo del rapporto, impedisce che si 
possa qualificare rapporto di impiego pubblico un qualsiasi rapporto 
di prestazione d'opera, giacch� la pubblica Amministrazione non � 
libera, ma deve agire soltanto in conformit� dei propri ordinamenti. 

L'esistenza di detto atto di nomina non � comunque contestata 
dagli attori, i quali anzi precisano di essere stati sistemati a ruolo per 
effetto del d. l. 15 ottobre 1923, n. 2442 che a ci� autorizz� I'Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato nei confronti del personale avventizio, 
con decorrenza retroattiva agli effetti di anzianit� e di carriera, 
il quale trovavasi, a seguito della revisione stabilita dal r. d. 28 gennaio 
1923, n. 153, nelle condizioni volute per essere conservato nell'impiego, 
malgrado fosse stato � assunto in servizio � successivamente 
al 24 maggio 1915�. La dizione � assunzione in servizio � ossia l'inserimento 
del singolo nei quadri organici della pubblica Amministrazione 
denota inequivocabilmente l'esistenza di un atto formale di nomina e 
non certo la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. 
N� giova soffermarsi sui sopra indicati elementi essenziali del rapporto 
di pubblico impiego, poich� la subordinazione gerarchica, collaborazione, 
durata delle prestazioni, continuit� del servizio, remunerazione 
prestabilita, delle funzioni espletate dagli attori alle dipendenze delle 
Ferrovie dello Stato , difficilmente contestabili quando si tratti di funzioni 
come quelle di macchinista, personale viaggiante, operaio presso 
il deposito locomotive, non sono controverse nel caso in esame. 

La competenza giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo 
si estende a tutte le controversie che derivano dal rapporto di pubblico 
impiego, sia che esse riguardino l'esistenza e lo stesso ambito oggettivo 
dei diritti che nel rapporto hanno causa, �sia che riguardino interessi 
legittimi derivanti immediatamente dal rapporto stesso; per affermare 
la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (Consiglio 

in servizio� denota inequivocabilmente l'esistenza di un formale atto di nomina 
e non certo la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. 
Benvero, nei commi terzo e quarto dell'art. 4 del r. d. 28 gennaio 1923, 

n. 153, si menzionano � gli avventizi... assunti in servizio � e � gli avventizi 
che siano stati assunti �, cosi come nell'art. 2 del d. I. 15 ottobre 1923, 
n. 2442, si menzionano � gli avventizi... assunti �, senza dire delle altre 
espressioni usate nei medesimi provvedimenti normativi che sono poi quelli 
riguardanti le situazioni, di cui alle cause in questione, mentre, a parte 
il disposto dell'art. 2129 c. c., il qui:i.le ha natura del tutto sussidiaria, la legge 
26 febbraio 1952, n. 67, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati 
dello Stato in genere, nell'art. 3, quarto comma, ricordato dalle sezioni 
unite della Corte di Cassazione nella_ sentenza n. 1295 del 1963 citata, 
prevede si che �ogni amministrazione ha facolt� di assumere con contratto 
di diritto privato, per esigenze impreviste ed indilazionabili, operai giorna8 




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

564 

di Stato o Giunta Provinciale Amministrativa) nelle questioni concernenti 
il rapporto d'impiego pubblico basta che la domanda concerne 
diritti che trovino il loro titolo necessario nel rapporto medesimo, onde 
non ha rilevanza il fatto che la controversia abbia contenuto patrimoniale 
ovvero si faccia questione intorno a diritti soggettivi, poich� � 
sufficiente invece che sussista un collegamento causale tra il rapporto 
di impiego pubblico e la pretesa dedotta in giudizio, collegamento che 
va ravvisato tutte le volte che il rapporto, considerato nella sua costituzione 
e nel suo svolgimento, funziona da momento genetico diretto 
ed immediato della pretesa e si contenda con l'Ente pubblico sulla 
sussistenza e sull'estensione di diritti immediatamente derivanti da quel 
rapporto che sarebbero stati disconosciuti o lesi dall'atto amministrativo 
(Cass., 30 dicembre 1963, n. 2343; 14 febbraio 1963,, n. 32,7; 6 ottobre 
1962, n. 2827). 

Orbene, gli obblighi assicurativi, sebbene sanciti da espresse norme 
di legge, sono sempre obblighi contrattuali, che traggono origine dal 
rapporto di pubblico impiego e ad esso strettamente connessi. 

Il fatto che il regolamento legislativo delle Assicurazioni invalidit� 
e vecchiaia (r. d. 14 ottobre 1935 e successive modificazioni) riguarda, 
nella generalit� dei casi, sia i dipendenti pubblici, sia quelli privati, 
non � sufficiente a far ritenere che il dovere dell'Amministrazione di 
curare l'assicurazione obbligatoria non sia sempre qualificato e fortemente 
influenzato dal carattere pubblico del rapporto: la portata generale 
della fonte regolatrice dell'obbligo assicurativo non esclude che, nel 
caso di pubblici dipendenti, l'obbligo medesimo sia strettamente collegato 
al rapporto di pubblico impiego, che ne costituisce la causa. 

� pure vero che il comma secondo del citato art. 30 t. u. 26 giugno 
1924, n. 1050, in deroga al principio generale secondo cui, nelle 
materie deferite alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, 

lieri, a condizione che sia stabilito il termine massimo entro cui debbono 
essere licenziati, che non pu� superare in nessun caso i novanta giorni �, 
ma ha carattere eccezionale rispetto a tutte le altre norme della stessa legge 
e comunque mal si attaglia a situazioni del genere di quelle fo discussione 
nelle cause, di cui si tratta, dove oltre tutto il rapporto di avventiziato si � 
protratto per un lungo periodo di tempo. 

Pertanto, adossare all'Amministrazione l'onere di provare la esistenza di 
un atto di nomina, che costituendo la regola potrebbe ben presumersi, non 
pare giustificabile, alla stregua del principio fissato nell'art. 2697 c. c., considerando 
che la cosiddetta eccezione di difetto di giurisdizione non � una 
eccezione in senso proprio, onde in ogni caso dovrebbe l'attore provare la 
esistenza di un contratto di diritto privato, dal quale dipenda la soluzione 
della questione di giurisdizione, che comunque il giudice adito pu� e deve 
porsi in via preliminare con riferimento alle domande propostegli, indipen




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 565 

riserva all'Autorit� giudiziaria le questioni attinenti a diritti patrimoniale 
conseguenziali alla pronuncia di legittimit� dell'atto o provvedimento 
contro cui si ricorre. Senonch� la competenza del Giudice 
ordinario � limitata alla valutazione delle conseguenze di carattere 
patrimoniale derivante dalla pronuncia della giurisdizione amministrativa 
circa la legittimit� dell'atto o del provvedimento impugnato. 

In tema di pubblico impiego le questioni patrimoniali conseguenziali 
�riservate al Giudice ordinario sono quelle che attengono non gi� 
l'esecuzione del rapporto, considerato nella sua conclusione, ma alla 
sola domanda di danni conseguenti alla pronuncia amministrativa, 
perch� se non si possa giudicare delle conseguenze patrimoniali senza 
prima decidere dell'esistenza e del contenuto del diritto affermato dall'impiegato 
nei confronti della pubblica Amministrazione, la competenza 
dell'Autorit� giudiziaria si arresta per dar luogo a quella esclusiva 
.�del Giudice amministrativo. 

Nella fattispecie in esame la pretesa di risarcimento del danno 

fatta valere dagli attori sul presupposto del mancato versamento dei 

contributi assicurativi da parte della convenuta Amministrazione com


porta l'esame della legittimit� .del comportamento dell'Amministra


zione, che nega l'omissione ad essa addebitata, sostenendo di avere 

regolarmente provveduto al detto versamento. La controversia involge 

quindi l'accertamento della legittimit� del comportamento dell'Ammi


nistrazione ferroviaria in relazione alla dedotta prestazione contribu


tiva nascente dal rapporto di pubblico impiego, la cui violazione, ai 

fini della richiesta risarcitoria, deve essere accertata dal Consiglio di 

Stato (Cass., 30 dicembre 1963, n. 3247). 

Sussistendo giusti motivi, da ravvisarsi nella natura della contro


versia e qualit� delle parti, le spese del giudizio vanno compensate 

tra le stesse (art. 92, 20 comma, c. p. c.). -(Omissis). 

dentemente da quanto si deduca in proposito sul piano giuridico dal convenuto. 
Per ci� che riguarda, infine, la seconda massima della sentenza delle 
sezioni unite della Corte di Cassazione v. Cass., II Sez., 23 giugno 1961, 

n. 151 (Mass. giur. lav., 1961, 334) e 28 aprile 1964, n. 1029 (Foro it., 1964, 
I, 1827 ed ivi, 1828, nota di G. PERA con ampi richiami), le quali riaffermano 
altresi che � il diritto del prestatore di opera al risarcimento del danno 
derivato dalla omessa contribuzione� agli enti assicuratori �� soggetto alla 
prescrizione decennale decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro �. 
In proposito, peraltro, cfr. pure Cass., Sez. un., 18 novembre 1965, n. 2392, 
in Foro it., 1965, I, 2039 e Cass., Sez. un., 19 gennaio 1965, n. 98, in Foro it., 
1965, I, 1070, nonch�, ivi, le rispettive note di richiami, sentenze, dalle 
quali pu� desumersi un contrasto con l'affermato principio della concorrenza 
della prescrizione del diritto, di cui all'art. 2116 c. c., dalla cessazione 
del rapporto di lavoro. 

566 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 aprile 1966, n. 900 -Pres. Scarpello 
-Est. Pratillo -P. M. Tavolaro (conf.) -Seneca (avv. Cucari) 
c. Amministrazioni del Tesoro e delle Finanze (avv. Stato 
Agr�). 

Competenza e giurisdizione -Requisizioni ordinate dalle autorit� militari 
alleate -Diritto all'indennit� -Giurisdizione del giudice ordinario 
-Presupposti e condizioni. 

(1. 9 gennaio 1951, n. 10). 
Competenza e giurisdizione -Danni di guerra -Indennizzo -Giurisdizione 
del giudice amministrativo. 

(1. 27 dicembre 1953, n. 968). 
Competenza e giurisdizione -Questioni di giurisdizione -Poteri della 
Cassazione in ordine ai presupposti di fatto. 

(c. p. c., art. 382). 
La pretesa all'indennizzo per la requisizione di beni operata direttamente 
od indirettamente dalle autoritd militari alleate costituisce 
diritto soggettivo perfetto come tale tutelabile -dopo l'espletamento 
del prescritto procedimento amministrativo -dinanzi al giudice 01�dinario, 
sempre che di requisizione si tratti (1). 

Per l'indennizzo previsto in materia di danni di guerra dalla legge 

n. 968 del 1953 il danneggiato pu� vantare, tanto in ordine alla concessione 
quanto in ordine alla misura, soltanto uri interesse legittimo, tutelabile 
in sede amministrativa davanti al Consiglio di Stato (2). 
Nelle questioni di giurisdizione la Corte di Cassazione � anche 
giudice dei presupposti di fatto, sulla base dei quali la giurisdizione 
stessa si determina (3). 

(1) Con questa massima le sezioni unite della Corte di Cassazione 
confermano la loro giurisprudenza ormai costante, come costante � in materia 
la giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. C. d. S., Sez. IV, 17 novembre 
1965, n. 702 in questa Rassegna, 1966, I, 143 ed ivi nota 1; cfr. pure 
Cass., Sez. un., 6 luglio 1963, n. 1818, richiamata nella sentenza di cui si 
tratta, in Foro it., 1963, I, 2143 ed ivi l'ampia nota redazionale). Nella specie, 
tuttavia, come risulta dalla motivazione sopra riportata, si � escluso che 
l'attore abbia provato trattarsi di requisizione ed, indipendentemente dalle 
varie i.potesi formulate, � stata confermata la declaratoria di improponibilit� 
della domanda fatta per difetto di giurisdizione dai giudici di merito. 
(2) Massima consolidata: cfr., da ultimo, Cass., Sez. un., 30 dicembre 
1965, n. 2490 in questa Rassegna, 1966, I, 53 ed ivi nota 1. 
(3) Pure con questa massima le sezioni unite della Corte di Cassazione 
confermano la loro precedente costante giurisprudenza: v. da ultimo, Cass., 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 567 

(Omissis). -Amedeo Seneca nel citare, con atto notificato il 24 gennaio 
1957, innanzi il Tribunale di Napoli i Ministeri del Tesoro e delle 
Finanze, nonch� l'Intendente di Finanza di quella Citt�, espose che, 
avendogli in data 20 dicembre 1943 il Comando Militare Alleato � requisito 
� n. 123 pompe per iniezione di aeroplano e motori a scoppio 
in genere, del tipo Bosch, da lui acquistate il 15 settembre 1943 dal 
Comando militare tedesco dell'aeroporto di Pomigliano d'Arco per il 
prezzo di lire 2.000.000, aveva subito inoltrata alle competenti autorit� 
amministrative italiane domanda per il risarcimento d~i danni, sub�ti 
a seguito della requis�zione stessa, chiesto in 100 milioni di lire tenuto 
conto della sopravvenuta svalutazione monetaria e della forzata inattivit� 
commerciale. Precis� che il Ministero del Tesoro, dopo lunga 
istruttoria, gli aveva comunicato, con lettera del 13 settembre 1953, 
che la sua domanda d'indennizzo, su conforme parere del Comitato 
Consultivo, era stata respinta, sia perch� le pompe non erano state 
acquistate da un Comando tedesco ma da militari tedeschi, sia perch� 
non erano state � requisite � ma � sequestrate �. Pertanto chiese che i 
convenuti fossero condannati in solido al pagamento della somma suddetta 
per il titolo dedotto, con gli interessi dalla domanda, nonch� al 
rimborso delle spese di lite. 

Il Ministero del Tesoro, costituitosi, eccep� il difetto di giurisdizione 
del giudice ordinario; chiese, comunque, il rigetto della domanda. 
Negli stessi sensi si pronunci� pure il Ministero delle Finanze, che 
neg� anche la sua solidariet� passiva con l'altro Ministero, invocata 
dall'attore. 

Esperita la prova testimoniale chiesta dalle parti, il procedimento 
venne rimesso al Collegio che, con sentenza del 22 aprile 1960, dichiar� 
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e condann� l'attore al 
pagamento delle spese di lite. Decidendo sull'impugnazione principale 
del Seneca e su quella incidentale del Ministero delle Finanze (questo 
lamentava di non essere stato estromesso dal giudizio), la Corte d'Appello 
di Napoli conferm� la decisione di primo grado, condannando il 
Seneca al pagamento delle ulteriori spese di giudizio. 

La Corte di merito ritenuto che, nella specie, come risultava da 
tutta la documentazione allegata agli atti e dalla prova testimoniale 
assunta, si era trattato non di � requisizione � ma di � sequestro � delle 
pompe, illegittimamente possedute dal Seneca, quale bottino di guerra, 

Sez. un., 4 marzo 1966, n. 638 e cfr. Cass., Sez. un., 2 luglio 1963, n. 1794, 
richiamata nella sentenza di cui si tratta, in Foro it., 1963, I, 1347. Peraltro 
-e lo si accenna anche nella sentenza in rassegna -la indagine di fatto 
da parte della Corte di Cassazione � ammissibile e rilevante ai soli effetti 
della questione di giurisdizione. 



'~TURA i>ELLO STATO 

'1azione con un mezzo di ann�l\. 
del Tesoro e delle Finanze. 

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PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 565 

riserva all'Autorit� giudiziaria le questioni attinenti a diritti patrimoniale 
conseguenziali alla pronuncia di legittimit� dell'atto o provvedimento 
contro cui si ricorre. Senonch� la. competenza del Giudice 
ordinario � limitata alla valutazione delle conseguenze di carattere 
patrimoniale derivante dalla pronuncia della giurisdizione ammini-0 
strativa circa la legittimit� dell'atto o del provvedimento impugnato. 

In tema di pubblico impiego le questioni patrimoniali conseguenziali 
riservate al Giudice ordinari.o sono quelle che attengono non gi� 
l'esecuzione del rapporto, considerato nella sua conclusione, ma alla 
sola domanda di danni conseguenti alla pronuncia amministrativa, 
perch� se non si possa giudicare delle conseguenze patrimoniali senza 
prima decidere dell'esistenza e del contenuto del diritto affermato dall'impiegato 
nei confronti della pubblica Amministrazione, la competenza 
dell'Autorit� giudiziaria si arresta per dar luogo a quella esclusiva 
del Giudice amministrativo. 

Nella fattispecie in esame la pretesa di risarcimento del danno 

fatta valere dagli attori sul presupposto del mancato versamento dei 

contributi assicurativi da parte della convenuta Amministrazione com


porta l'esame della legittimit� del comportamento dell'Amministra


zione, che nega l'omissione ad essa addebitata, sostenendo di avere 

regolarmente provveduto al detto versamento. La controversia involge 

quindi l'accertamento della legittimit� del comportamento dell'Ammi


nistrazione ferroviaria in relazione alla dedotta prestazione contribu


tiva nascente dal rapporto di pubblico impiego, la cui violazione, ai 

fini della richiesta risarcitoria, deve essere accertata dal Consiglio di 

Stato (Cass., 30 dicembre 1963, n. 3247). 

Sussistendo giusti motivi, da ravvisarsi nella natura della contro


versia e qualit� delle parti, le spese del giudizio vanno compensate 

tra le stesse (art. 92, 20 comma, c. p. c.). -(Omissis). 

dentemente da quanto si deduca in proposito sul piano giuridico dal convenuto. 
Per ci� che riguarda, infine, la seconda massima della sentenza delle 
sezioni unite della Corte di Cassazione v. Cass., II Sez., 23 giugno 1961, 

n. 151 (Mass. giur. lav., 1961, 334) e 28 aprile 1964, n. 1029 (Foro it., 1964, 
I, 1827 ed ivi, 1828, nota di G. PERA con ampi richiami), le quali riaffermano 
altresi che � il diritto del prestatore di opera al risarcimento del danno 
derivato dalla omessa contribuzione � agli enti assicuratori � � soggetto alla 
prescrizione decennale decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro �. 
In proposito, peraltro, cfr. pure Cass., Sez. un., 18 novembre 1965, n. 2392, 
in Foro it., 1965, I, 2039 e Cass., Sez. un., 19 gennaio 1965, n. 98, in Foro it., 
1965, I, 1070, nonch�, ivi, le rispettive note di richiami, sentenze, dalle 
quali pu� desumersi un contrasto con l'affermato principio della concorrenza 
della prescrizione del diritto, di cui all'art. 2116 c. c., dalla cessazione 
del rapporto di lavoro. 

566 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 aprile 1966, n. 900 -Pres. Scarpello 
-Est. Pratillo -P. M. Tavolaro (conf.) -Seneca (avv. Cucari) 
c. Amministrazioni del Tesoro e delle Finanze (avv. Stato 
Agr�). 

Competenza e giurisdizione -Requisizioni ordinate dalle autorit� militari 
alleate -Diritto all'indennit� -Giurisdizione del giudice ordinario 
-Presupposti e condizioni. 

(1. 9 gennaio 1951, n. 10). 
Competenza e giurisdizione -Danni di guerra -Indennizzo -Giurisdizione 
del giudice amministrativo. 

(1. 27 dicembre 1953, n. 968). 
Competenza e giurisdizione -Questioni di giurisdizione -Poteri della 
Cassazione in ordine ai presupposti di fatto. 

(c. p. c., art. 382). 
La pretesa all'indennizzo per la requisizione di beni operata direttamente 
od indirettamente dalle autorit� militari alleate costituisce 
diritto soggettivo perfetto come tale tutelabile -dopo l'espletamento 
del prescritto procedimento amministrativo -dinanzi al giudice ordinario, 
sempre che di requisizione si tratti (1). 

Per l~indennizzo previsto in materia di danni di guerra dalla legge 

n. 968 del 1953 il danneggiato pu� vantare, tanto in ordine alla concessione 
quanto in ordine alla misura, soltanto UJ'I. interesse legittimo, tutelabile 
in sede amministrativa davanti al Consiglio di Stato (2). 
Nelle questioni di giurisdizione la Corte di Cassazione � anche 
giudice dei presupposti di fatto, sulla base dei quali la giurisdizione 
stessa si determina (3). 

(1) Con questa massima le sezioni unite della Corte di Cassazione 
confermano la loro giurisprudenza ormai' costante, come costante � in materia 
la giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. C. d. S., Sez. IV, 17 novembre 
1965, n. 702 in questa Rassegna, 1966, I, 143 ed ivi nota 1; cfr. pure 
Cass., Sez. un., 6 luglio 1963, n. 1818, richiamata nella sentenza di cui si 
tratta, in Foro it., 1963, I, 2143 ed ivi l'ampia nota redazionale). Nella specie, 
tuttavia, come risulta dalla motivazione sopra riportata, si � escluso che 
l'attore abbia provato trattarsi di requisizione ed, indipendentemente dalle 
varie ipotesi formulate, � stata confermata la declaratoria di improponibilit� 
della domanda fatta per difetto di giurisdizione dai giudici di merito. 
(2) Massima consolidata: cfr., da ultimo, Cass., Sez. un., 30 dicembre 
1965, n. 2490 in questa Rassegna, 1966, I, 53 ed ivi nota 1. 
(3) Pure con questa massima le sezioni unite della Corte di Cassazione 
confermano la loro precedente costante giurisprudenza: v. da ultimo, Cass., 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 567 

(Omissis). -Amedeo Seneca nel citare, con atto notificato il 24 gennaio 
1957, innanzi il Tribunale di Napoli i Ministeri del Tesoro e delle 
Finanze, nonch� l'Intendente di Finanza di quella Citt�, espose che, 
avendogli in data 20 dicembre 1943 il Comando Militare Alleato � requisito 
� n. 123 pompe per iniezione di aeroplano e motori a scoppio 
in genere, del tipo Bosch, da lui acquistate il 15 settembre 1943 dal 
Comando militare tedesco dell'aeroporto di Pomigliano d'Arco per il 
prezzo di lire 2.000.000, aveva subito inoltrata alle competenti autorit� 
amministrative italiane domanda per il risarcimento dei danni, sub�ti 
a seguito della requisizione stessa, chiesto in 100 milioni di lire tenuto 
conto della sopravvenuta svalutazione monetaria e della forzata inattivit� 
commerciale. Precis� che il Ministero del Tesoro, dopo lunga 
istruttoria, gli aveva comunicato, con lettera del 13 settembre 1953, 
che la sua domanda d'indennizzo, su conforme parere del Comitato 
Consultivo, era stata respinta, sia perch� le pompe non erano state 
acquistate da un Comando tedesco ma da militari tedeschi, sia perch� 
non erano state � requisite � ma � sequestrate �. Pertanto chiese che i 
convenuti fossero condannati in solido al pagamento della somma suddetta 
per il titolo dedotto, con gli interessi dalla domanda, nonch� al 
rimborso delle spese di lite. 

Il Ministero del Tesoro, costituitosi, eccep� il difetto di giurisdizione 
del giudice ordinario; chiese, comunque, il rigetto della domanda. 
Negli stessi sensi si pronunci� pure il Ministero delle Finanze, che 
neg� anche la sua solidariet� passiva con l'altro Ministero, invocata 
dall'attore. 

Esperita la prova testimoniale chiesta dalle parti, il procedimento 
venne rimesso al Collegio che, con sentenza del 22 aprile 1960, dichiar� 
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e condann� l'attore al 
pagamento delle spese di lite. Decidendo sull'impugnazione principale 
del Seneca e su quella incidentale del Ministero delle Finanze (questo 
lamentava di non essere stato estromesso dal giudizio), la Corte d'Appello 
di Napoli conferm� la decisione di primo grado, condannando il 
Seneca al pagamento delle ulteriori spese di giudizio. 

La Corte di merito ritenuto che, nella specie, come risultava da 
tutta la documentazione allegata agli atti e dalla prova testimoniale 
assunta, si era trattato non di � requisizione � ma di � sequestro � delle 
pompe, illegittimamente possedute dal Seneca, quale bottino di guerra, 

Sez. un., 4 marzo 1966, n. 638 e cfr. Cass., Sez. un., 2 luglio 1963, n. 1794, 
richiamata nella sentenza di cui si tratta, in Foro it., 1963, I, 1347. Peraltro 
-e lo si accenna anche nella sentenza in rassegna -la indagine di fatto 
da parte della Corte di Cassazione � ammissibile e rilevante ai soli effetti 
della questione di giurisdizione. 



568 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ha negato che l'attore-appellante avesse un diritto soggettivo al risarcimento 
dei danni. 
Il Seneca ha proposto ricorso per Cassazione con un mezzo di annullamento; 
vi � controricorso dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze. 

Motivi della decisione 

Con l'unico mezzo di ricorso nel denunciare, in riferimento all'art. 
360 nn. 3, 5 del c. p. c., la violazione degli artt. 115, 116, 132, 

n. 4 c. p. c. e della legge 9 gennaio 1951, n. 10, il Seneca sostiene che 
la Corte d'Appello avrebbe omesso di prendere in esame, o erroneamente 
valutate, le prove orali e documentali allegate agli atti, le quali 
dimostrerebbero, contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte stessa, 
che egli � sempre stato un commerciante di metalli, che aveva acquistati 
legittimamente gli inettori non da soldati tedeschi ma dal Comando 
tedesco, che aveva subito non un sequestro ma una requisizione, cosicch� 
la Corte avrebbe sostituito alla valutazione oggettiva delle prove 
una propria del tutto soggettiva e arbitraria, sul punto decisivo della 
controversia. Inoltre il ricorente assume che i giudici del merito avrebbero 
errato nel ritenere che il provvedimento di requisizione presuppone 
il riconoscimento del diritto del possessore sulla cosa requisita. 
Il ricorso � del tutto infondato. Il Seneca ha basato la sua domanda 
,su!narl. 1 della I. n. 10 del 9 gennaio 1951 (che ha sostituito il d. I. 

n. 451 del 21 maggio 1946), per il quale (lett. a) � concessa un'indennit� 
per le requisizioni di beni mobili operate, anche senza atto formale, 
direttamente dalle autorit� militari alleate (gli atti delle quali sono 
stati recepiti nell'ordinamento giuridico italiano in forza della 1. n. 31 
dell'll febbraio 1944 e del d. 1. n. 162 del 20 luglio 1944), o a mezzo 
di autorit� italiana. Riguardo tali requisizioni � riconosciuto, a chi le 
ha subite, un diritto soggettivo perfetto all'indennizzo, a tutela del quale 
� concessa azione innanzi il giudice ordinario, dopo che sia stato espletato 
il previsto procedimento amministrativo (cfr. Cass., sent. n. 1818 
del 6 luglio 1963). 
�, tuttavia, evidente che non si ha diritto all'indennizzo se non si 
provi il titolo in base al quale � chiesto. E la Corte del merito ha ritenuto 
che il Seneca aveva tutt'altro che provato -com'egli pretendeva 
-d'essere legittimo proprietario per valido contratto d'acquisto delle 
come mobili di cui la polizia militare alleate lo aveva spossessato, e 
che, nella specie, non si era trattato di requisizione sibbene di sequestro 
o confisca, cos� declinando la propria giurisdizione. Salva, s'intende, 
la eventuale richiesta di indennizzo a sensi della 1. n. 968 del 27 dicembre 
1953, per la quale �, per�, principio pacifico (cfr. oltre la sent. 
cit. l'altra n. 63 del 12 gennaio 1965) che il privato vanta, nei confronti 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

della Pubblica Amministrazione, sia riguardo la concessione che la misura, 
soltanto un. interesse legittimo, tutelabile esclusivamente in sede 
amministrativa e innanzi il Consiglio di Stato, non lAutorit� giudiziaria 
ordinaria. 

Premesso essere principio indiscusso che la Suprema Corte nelle 
questioni di giurisdizioni � anche giudice dei presupposti di fatto sulla 
base dei quali la giurisdizione va determinata (cfr. Cass., sent. n. 1794 
del 2 luglio 1963), queste Sez. Un., riesaminate, le risultanze processuali, 
condividono pienamente la valutazione che di esse � stata fatta e, 
quindi, il giudizio espresso dalla Corte d'Appello napoletana. Invero, 
secondo una ipotesi -la pi� farevole al ricorrente -formulabile sopratutto 
in base alle prime indagini dei Carabinieri e della Guardia di 
Finanza, si pu� ritenere che il Seneca, di misere condizioni economiche, 
gi� dipendente dell'Alfa-Romeo di Pomigliano d'Arco e a conoscenza, 
quindi, che nello stabilimento della societ� esistevano pompe d'iniezione 
per motori a scoppio, particolarmente adatte per aerei militari, ne abbia 
sottratte 123 durante il saccheggio che lo stabilimento subi ad opera 
di civili nella seconda met� del settembre 1943. In tal caso, fossero le 
pompe dei tedeschi o dell'Alfa-Romeo, il possesso di esse da parte del 
Seneca era perfino delittuoso: non, dunque, da legittimare una domanda 
di indennizzo ex lege n. 10 del 1951 per esserne stato privato ad opera 
della polizia militare alleata. 

L'altra ipotesi � che il Seneca, secondo le sue stesse dichiarazioni, 
avuto a prestito da Luca Apicella una parte del danaro (2.000.000) asserito 
necessario, abbia acquistato a Pomigliano d'Arco, in piazza, senza 
rilascio di documento alcuno, le 123 pompe non dal Comando tedesco 
dello aeroporto di Pomigliano -come in un primo momento aveva 
tentato di far credere -sibbene da soldati tedeschi -come in seguito 
hanno concordemente chiarito i testi da lui stesso indicati -dandole 
in consegna a Giovanni Riccio, che le nascose in un suo stabile, il quale 
sarebbe stato poi minato, sia pure senza danno, dai tedeschi in fuga, al 
corrente delle cose in esso depositate. 

In tale ipotesi, sebbene la soluzione sia identica, � opportuno distinguere 
-non apparendo, al riguardo, chiare ed univoche le risultanze 
processuali -a seconda che gli oggetti appartenessero all'esercito 
tedesco che aveva in Pomigliano d'Arco locali a propria disposizione, 
per deposito di materiali e loro riparazione, nello stabilimento dell'AlfaRomeo, 
ovvero a questa societ�, i cui dirigenti hanno dichiarato di avere 
acquistate pompe del tipo Bosch dalla Marelli di Milano: circostanza, 
tuttavia, smentita da detta societ�. Nel primo caso (quello ritenuto dai 
giudici del merito) � da escludere senz'altro, sotto il profilo oggettivo 
(natura del materiale) e quello soggettivo (comportamento delle autorit� 
militari alleate), che si sia trattato di requisizione. Trattavasi, invero, 
di pompe di tipo tedesco (Bosch) adatte ad aerei militari, deposi



570 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tate in uno stabilimento prossimo ad un aeroporto militare accupato 
dopo 1'8 settembre 1943 dall'esercito tedesco, vendute da soldati tedeschi 
verso la met� di settembre 1943 quando essi erano gi� in fuga (gli 
alleati erano sbarcati a Cassino, e il 10 ottobre 1943 entrarono in Napoli). 
L'apprensione delle pompe avvenne il 5 dicembre 1943 (quando 
le truppe alleate combattevano sul fronte di Cassino) ad opera del sergente 
della polizia militare Frank Pitt, che soltanto su insistenti richieste 
del Seneca rilasci� una ricevuta di e sequestro � delle pompe, 
stilata su un foglietto di quaderno, in un italiano approssimativo, senza 
timbri, senza firma. Quando il ricorrente si rivolse alle autorit� militari 
alleate che sarebbero state competenti alla requisizione, cercando di 
far valere le proprie pretese a un indennizzo, ne ebbe da tutte un netto 
rifiuto, gli venne lacerata la ricevuta affermandosi che neppure in quella 
forma avrebbe dovuta essere rilasciata, e che le pompe costituivano 

� bottino di guerra �, cio� cose gi� appartenenti al nemico e, date le 
circostanze, utilizzabili a fini bellici, soggette, quindi, legittima confisca 
ai sensi della quarta convenzione internazionale, approvata alla seconda 
conferenza della pace dell'Aja il 18 ottobre 1907, recepita dall'ordinamento 
giuridico italiano con 1. n. 1415 dell'8 luglio 1938 (in particolare 
artt. 292 e segg.) confisca che, pacificamente, non conferisce un diritto 
soggettivo ad indennizzo ex 1. n. 10 del 1951. Ma anche se le pompe 
fossero state di propriet� dell'Alfa-Romeo (che, come si � gi� accennato, 
afferm� di averle acquistate dalla Marelli per installarle su aeroplani 
militari italiani), � parimenti da escludere che si sia trattato di requisizione, 
poich� il Seneca non potrebbe certo esserne considerato legittimo 
proprietario, com'egli sostiene, in base a valido contratto d'acquisto. 
Invero -anche a non considerare che le pompe, data la loro natura 
e in relazione al momento, erano da qualificare, come ha ritenuto 
la Corte di merito, attrezzature belliche che non potevano essere oggetto 
di libere contrattazioni private, il Seneca non le acquist� da chi 
poteva legittimamente disporne: l'Alfa-Romeo, infatti, non solo ha ne


IIgato di averle cedute essendo ad essa necessarie, ma ha affermato di 
aver inoltrata domanda di risarcimento dei danni per tutte le pompe 
di tipo Bosch che le erano state sottratte dal suo stabilimento di Pomigliano 
d'Arco. Pertanto, senza indugiare -come non si deve in questa 
sede -se il possesso delle pompe, da parte dei soldati tedeschi, potesse 
essere delittuoso, e che il Seneca, acquistandole, sia pur egli incorso in 
reato, � certo che, in base agli atti, egli non ha provato affatto il suo 
diritto soggettivo all'indennit� prevista dalla 1. n. 10 del 1951, ed esattamente 
i giudici del merito, ritenendo improponibile la domanda hanno 
declinata la loro giurisdizione. 

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato con le conseguenze di 
legge. -(Omissis). 



SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 dicembre 1965, n. 2481 -Pres. 
Tavolaro -Est. Straniero -P. M. Di Majo (conf.). -Komauli (Avv. 
Brando c. Ministero dell'Interno (Avv. Stato Peronaci). 

Cittadinanza -Trattato di San Germano -Termini per l'opzione Prorogabilit� 
unilaterale -Esclusione -Cittadinanza Jugoslava 
conferita in base ad opzione tardiva -Effetto costitutivo ex nunc Acquisto 
di pieno diritto della cittadinanza italiana in mancanza 
di opzione tempestiva -Sussistenza. 

(1. 26 settembre 1920, n. 1322, art. 70, 80, r. d. 30 dicembre 1920, n. 1890; convenzione 
e aprile 1922, resa esecutiva con r. d. 13 dicembre 1923, n. 3180, 
art. 2). 
Il trattato di San Germano non lasciava agli Stati firmatari la 
facolt� di modificare unilateralmente il termine previsto, per la opzione, 
deU'art. 80. Il provvedimento con il quale, facendosi riferimento ad opzione 
esercitata oltre il termine predetto, sia stata conferita la cittadinanza 
jugoslava ad una persona pertinente ad un Comune gi� facente 
parte dell'impero austro-ungarico ed annesso all'Italia, ha efficacia 
costitutiva ex nunc e non impedisce di ritenere che la persona stessa 
avesse acquistato di pieno diritto la cittadinanza italiana a termini dell'art. 
70 del trattato. (1). 

(1) I principi ora fissati dalla Corte Suprema coincidono con quelli 
affermati dalla Corte d'Appello di Trieste (sentenza 4 aprile 1960, Giust. 
civ., 1960, I, 1507). Il riconoscimento della cittadinanza in base ad opzione 
tardiva non potrebbe ritenersi attuato in base alle norme internazionali 
dettate con il trattato di San Germano ed avrebbe, invece, l'efficacia di 
una concessione dello status, attuata in base al diritto interno (jugoslavo), 
non suscettibile di impedire l'automatico acquisto della cittadinanza italiana 
a termini dell'art. 70 del trattato. 
La sentenza cassata (App. Trieste, 22 giugno 1962) � pubblicata in 
Giust. civ., 1962, I, 2257. 

Sull'acquisto, ipso jure, della cittadinanza italiana da parte di individui 
pertinenti a territori trasferiti all'Italia, cfr. C. App. Genova, 2 aprile 1954, 
Foro it., 1954, I, 1531, con nota di BARTOLOMEI. 



572 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 31marzo1966, n. 846 -Pres. Flore Est. 
Tamburrino -P. M. Di Majo (conf.) -Ministero dei Lavori Pubblici 
(avv. Stato Coronas) c. Societ� Acqua Pia Antica Marcia 
(avv. Conte, Sorrentino, Andrioli), Comune di Roma (avv. Colamartino, 
Bozzi, Nicol�), Azienda Comunale di elettricit� ed acque 
di Roma (avv. Clementi, Jemolo). 

Procedimento civile -Intervento volontario del terzo in giudizio -Intervento 
meramente adesivo -Nozione -Potest� di autonoma impugnazione 
della sentenza -Esclusione. 

(c. p. c., art. 105). 
Acque pubbliche ed elettdcit� -Giudizi innanzi ai Tribunali Regionali 
AA. PP. -Intervento volontario del terzo -Legittimazione -Determinazione 
della natura e dell'entit� dell'interesse dell'interveniente 
-Distinzione tra interesse a far valere un diritto proprio e interesse 
meramente adesivo -Necessit� -Sussiste. 

(t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 173; c. p. c. 1865, artt. 201, 202, 204). 
Acque pubbliche ed elettricit� -Ricorso per cassazione avverso le decisioni 
del Tribunale Superiore AA. PP. -Esame dell'interesse 
dell'interventore a proporre ricorso per cassazione. 

(t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 202; c. p. c. 1865, artt. 470, 517 e segg., 529). 
Neli'intervento in giudizio meramente adesivo (detto anche adesivo 
dipendente) iL terzo interveniente � portatore di un mero interesse 
semplice ad adiuvandum e non di un proprio diritto, ossia mira unicamente 
ad allearsi con una delle parti in lite per aiutarla a fm� valere 
le proprie ragioni contro l'altra parte principale, al fine di tutelare non 
un proprio, autonomo diritto, ma un proprio, semplice interesse giuridico, 
in quanto la vittoria o la sconfitta della parte adiuvata importa 
correlativamente un vantaggio o svantaggio tale da ripercuotersi in 
via riflessa e indiretta nella sua sfera giuridica, in relazione ad altro 
rapporto con una delle parti principali, non dedotto in causa: in tal 
caso iL terzo interveniente non pone una domanda che ampli il tema 
del contendere tra le parti principali, ma interloquisce solo ad adiuvandum 
nella causa pendente, che � e rimane l'unica che si dibatte 
nel processo; epper�, come l'interveniente adesivo non pu� proporre 
domande autonome, che allarghino l'oggetto della lite tra le parti principali, 
o lo modifichino, o, comunque introducano il diverso rapporto 
che � a base del suo interesse e che potrebbe essere toccato solo di 
riflesso dalla sentenza, cos� egli non pu� nemmeno impugnare la deci




PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 573 

sione di merito che sia stata sfavorevole alla parte adiuvata e la sua 
posizione anche in sede di impugnazione � circosciritta, dall'assenza di 
un suo diritto e di una sua domanda autonoma alla sola possibilitd di 
far valere le ragioni della parte adiuvata e, se questa non abbia proposto 
impugnazione, � evidente che essa non pu� essere proposta dall'interveniente 
adesivo, il quale non pu� proporre domanda autonoma, 
n� pu� considerarsi soccombente nel giudizio in cui � stata pronunciata 
la decisione di merito, in quanto soccombente � solo chi ha fatto valere 
una domanda autonoma, ossia la parte adiuvata (1). 

(1) Cfr. Cass., 6 giugno 1963, n. 1506, Giur. it., Mass., 1963, 514, la 
quale chiarisce che � a legittimare l'intervento adesivo dipendente non 
basta, peraltro, un qualsiasi interesse di mero fatto, ma occorre un interesse 
-meritevole di protezione giuridica, la cui soddisfazione dipenda dalla decisione 
in un senso piuttosto che in un altro della lite, nella quale la parte 
interessata spiega appunto volontario intervento �; v. anche Cass., Sez. Un., 
18 giugno 1962, n. 1534, id., Mass., 1962, 552, secondo cui, semplificandosi 
rispetto alla tripartizione, ricorrente nella prevalente dottrina (cfr. CosTA, 
L'intervento in causa, Torino, 1953, 70-71 e Aut. ivi cit.), fra intervento 
volontario principale, intervento volontario adesivo autonomo, ossia litisconsortile 
e intervento adesivo diipendente, si afferma che � l'art. 105 
c. p. c. prevede soltanto due forme d'intervento volontario: nel primo 
comma l'intervento, c. d. principale, di chi intende far valere nei confronti 
di tutte le parti o di alcuna di esse un diritto proprio, relativo allo 
oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, cio� un 
diritto sorretto da un'azione che potrebbe far valere autonomamente, indipendentemente 
dal processo in corso; nel secondo comma l'intervento, c. d. 
adesivo, di chi mira unicamente ad allearsi con una delle parti in lite per 
aiutarla a far valere le sue ragioni contro l'altra, per soddisfare un 
proprio interesse e non gi� per tutelare un proprio diritto, cio� al fine di 
conseguire il vantaggio od evitare il danno, che dalla vittoria o dalla 
sconfitta della parte adiuvata gli potrebbe, di riflesso, derivare�. Nel senso 
della partizione, ossia della distinzione dell'intervento adesivo autonomo, 
detto anche litisconsorti:le, rispetto all'intervento principale, ad infringendum 
o ad excludendum jura utriusque competitoris, v. Cass., 24 novembre 
1959, n. 3447, Giur. it., 1960, I, 1, 966, con nota di AGOSTINO. 
Per quanto concerne l'intervento volontario in appello, v. Cass., 2 agosto 
1965, n. 1862, in questa Rassegna, 1965, I, 949, sub 8 (953): � l'art. 344 

c. p. c. consente in appello, nel particolare caso ivi ipotizzato, solo l'intervento 
volontario ex art. 105 c. p. c. � e, cosi, Cass., Sez. Un., 30 luglio 1964, 
n. 2172, Giur. it., Mass., 1964, 726, sub a, precisa che �legittimati all'inte_
rvento in appello sono tra l'altro, a norma degli artt. 344 e 404 c. p. c., 
i terzi titolari di un proprio diritto autonomo, che come tale sia suscettibile 
di essere pregiudicato dalla decisione della controversia in corso�. In 
senso contrario, per l'intervento meramente adesivo, v. Cass., Sez. Un., 
18 giugno 1962, n. 1534, cit., Giur. it., Mass., 1962, 552, sub b ed ivi nota 
(2) di riferimenti; contra e nel senso che la disposizione di cui all'art. 344 
c p. c. � non sta a significare che ogni altra forma di intervento sia 
esclusa in appello., cosicch� l'intervento adesivo in appello sarebbe ammesso 
senz'altro limite che l'interesse dell'interveniente, v. Cass., 17 no

574 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Se � vero che l'art. 173 t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, relativo 
all'intervento nei giudizi innanzi ai Tribunali delle acque si limita a 
richiedere semplicemente un interesse dell'interveniente, � altres� vero 
che, dovendo ii giudice del merito stabilire se queU'interesse vi sia, 
ci� porta inevitabilmente alla determinazione deUa natura ed entit�; 
dell'interesse medesimo ed al suo inquadramento almeno in una di 
quelle due grandi categorie, che, anche prima dell'entrata in vigore del 
codice di rito del 1942, si distinguevano, tra diritto autonomo, p1�oprio 
dell'interveniente e interesse meramente adesivo del predetto (2). 

La disposizione dell'art. 202 t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775 richiama, 
a proposito del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Tribunale 
Superiore delle acque pubbliche, la regolamentazione generale del codice 
di rito del 1865 per il ricorso per cassazione, il che conferma la 
necessit�; dell'indagine, secondo le norme ed i principt di carattere generale 
sulla natura dell'interesse ad intervenire e, quindi, dell'intervento, 
per stabilire la sussistenza, secondo la regolamentazione generale, dell'interesse 
dell'interveniente a proporre ricorso per cassazione (3). 

(Omissis). -Premesso che i quattro ricorsi, proposti avverso la 
medesima decisione del Tribunale Superiore delle Acque, devono essere 
riuniti, l'esame sui medesimi deve iniziare dall'eccezione di inammissibilit� 
dei ricorsi del Comune di Roma e della Azienda Comunale Elettricit� 
ed Acque di Roma (A.e.E.A.), eccezione di inammissibilit� per 
carenza di interesse all'impugnazione, avanzata dalla controricorrente 
e ricorrente incidentale Societ� Acqua Pia Antica Marcia (S.A.M.). 
L'eccezione, in ordine ad entrambi i suddetti ricorsi, appare fondata. 

Per quanto attiene al ricorso del Comune di Roma ,occorre ricordare 
come risulti dagli atti e dalla narrazione dei precedenti, contenuta 

vembre 1954, n. 4249, Giust. civ., 1955, I, 1901 e, nella motivazione, 19061907, 
con nota di LENER. Sul termine finale di ammissibilit� dell'intervento 
volontario nel giudizio, v. Cass., 21 ottobre 1965, n. 2173, in questa 
Rassegna, 1965, I, 1180, sub 9 (1186). 

(2-3) Sull'applicabilit� al procedimento che si svolge innanzi ai Tribunali 
delle acque pubbliche, pur dopo l'entrata in vigore del codice di 
procedura civile del 1942, delle norme del codice di rito del 1865, v. Trib. 
Sup. AA. PP., 22 gennaio 1964, n. 6, in questa Rassegna, 1964, I, 396, sub 2 
ed ivi nota di riferimenti; Cass., Sez. Un., 25 maggio 1965, n. 1029, in Giur. 
it., Mass., 1965, 373, sub a, nonch� in questa Rassegna, 1965, I, 567, sub 2, con 
nota di MAND�. 

Per la riaffermazione che anche dopo l'entrata in vigore del codice di 
procedura civile del 1942 � tutto il sistema processuale relativo alle contro� 
versie per acque pubbliche � rimasto collegato nella sua interezza alle 
norme del codice del 1865 � v. Cass., Sez. Un., 25 maggio 1965, n. 1029, in 
questa Rassegna, 1965, I, 567, nella motivazione (569), con nota di MAND�. 



. 575 

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8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

't 

ISe � ve1�0 che L'a:rt. 113 t. u. 11 dicembre 1933~ n. 1775, relativo 
~teTvettto nei giudizi innanzi ai Tribunali deUe acque si iimita a 
\e&Te �sempiicemente un inteTesse deU'interveniente, � altres� vero 
', dot>endo ii giudice del merito sta��liTe se queii'interesse vi sia, 
~o,-ta inevitabilmente�.� alla dete1'minazione della natura ed entit� 
'nt.eTesse medesimo�. ed ai suo in,quadTamento almeno in una di 

~.due gTandi categ0Tie1 che, anche prima deU'entrata.in vigoTe del 
~ di rito del 1942, .si distinguevano, tTa d�Titto autonomo, propT�o 
�teTveniente e inteTesse .meTamente adesivo del predetto (2). 

~disposizione dell'aTt. 202 t. u. 11 dicembTe 1933, n.1775 richiama, 
~sito del TieOTso per cassazione avverso le decisioni del Tribunale 
\)re delle acque pubbliche, la regolamentazione g'3Mrale del co\ 
Tito del 186$ per� il Tieorso per cassazione,. il che conferma la 
\� dell'ind(igine, secondo le noTme ed i p,-incipi di caratteTe genel~ 
~tut'a dell'interesse ad intervenire e, quindi, deU'intervento, 

\ilire la sussistenza, secondo la regolamentazione generale, de1fe 
dell'inteTveniente a p,-opor1�e rieOTso per cassazione (3). 

~sis).. -Premesso che i quattro ricorsi, proposti avverso la 
\ decisione del Tribunale Superiore delle Acque, devono essere 
~S�me sui� medesimi deve iniziare dall'eccezione di inammis
�~ i'icorsi de.I Gomune di Roma e.della Azienda Comunale Elet\
Acque di Roma (A.C.E.A.), eccezione di inammissibilit� per 
\.interesse �aWimpugnazione, avanzata dalla controricorrente 
te incidentale ��Societ�. Acqua Pia �Antica Marcia (S.A.M.). 
i, in ordine ad entrambi i suddetti ricorsi, appare fondata. 
\ant9 attiene al ricorso del Comune di R~ma ,occorre ricor\
isulti dagli atti e dalla nai:razione dei precedenti, contenuta 

n. 4249, Giust. civ., 1955, I, 1901 e, nella motivazione, 1906a 
di l.oE,wER. Sul termine finale di ammissibilit� dell'interio 
nel giudizio, v, Cass., 21 ottobre 1965, n. 2173, in questa 
; I, 11;80, sub 9 (1186). 

pplicabillt� al procedimento che si swlge innanzi ai Trique 
pubbliche, pur dopo l'entrata in vigore del codice di 
e del 1942; delle norme del codic.e di rito del 1865, v. Trib. 

2 gennaio 1964, n. 6, in questa Rassegna, 1964, I, 396, sub 2 
~ferimenti; Cass., Sez. Un., 25 maggio 1965, n. 1029, in Giur. 
l73, sub a, nonch� in questa Rassegna; 1965, I, 567, sub 2, con 

'�rmazione che anche dopo l'entrata in vigore del codice �di 

del 1942 �tutto il sistema processuale relativo alle contropubbliche 
. � rimasto collegato nella sua interezza alle 
del 1865 > v. Cass., Sez. Un., 25 maggio 1965, n. 1029, in 

1965, I, 567, nella motivazione (569), con nota di MAND�. 
\ 

\. 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 573 

sione di merito che sia stata sfavorevole alla parte adiuvata e la sua 
posizione anche in sede di impugnazione � circoscrritta, dall'assenza di 
un suo diritto e di una sua domanda autonoma alla sola possibilit� di 
far valere le ragioni della parte adiuvata e, se questa non abbia proposto 
impugnazione, � evidente che essa non pu� essere proposta dall'interveniente 
adesivo, ii quale non pu� proporre domanda autonoma, 
n� pu� considerarsi soccombente nel giudizio in cui � stata pronunciata 
la decisione di merito, in quanto soccombente � solo chi ha fatto valere 
una domanda autonoma, ossia la parte adiuvata (1). 

(1) Cfr. Cass., 6 giugno 1963, n. 1506, Giur. it., Mass., 1963, 514, la 
quale chiarisce che � a legittimare l'intervento adesivo dipendente non 
basta, peraltro, un qualsiasi interesse di mero fatto, ma occorre un interesse 
meritevole di protezione giuridica, la cui soddisfazione dipenda dalla decisione 
in un senso piuttosto che in un altro della lite, nella quale la parte 
interessata spiega appunto volontario intervento �; v. anche Cass., Sez. Un., 
18 giugno 1962, n. 1534, id., Mass., 1962, 552, secondo cui, semplificandosi 
rispetto alla tripartizione, ricorrente nella prevalente dottrina (cfr. CosTA, 
L'intervento in causa, Torino, 1953, 70-71 e Aut. ivi cit.), fra intervento 
volontario principale, intervento volontario adesivo autonomo, ossia litisconsortile 
e intervento adesivo dipendente, si afferma che � l'art. 105 
c. p. c. prevede soltanto due forme d'intervento volontario: nel primo 
comma l'intervento, c. d. principale, di chi intende far valere nei confronti 
di tutte le parti o di alcuna di esse un diritto proprio, relativo allo 
oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, cio� un 
diritto sorretto da un'azione che potrebbe far valere autonomamente, indipendentemente 
dal processo in corso; nel secondo comma l'intervento, c. d. 
adesivo, di chi mira unicamente ad allearsi con una delle parti in lite per 
aiutarla a far valere le sue ragioni contro l'altra, per soddisfare un 
proprio interesse e non gi� per tutelare un proprio diritto, cio� al fine di 
conseguire il vantaggio od evitare il danno, che dalla vittoria o dalla 
sconfitta della parte adiuvata gli potrebbe, di riflesso, derivare�. Nel senso 
della partizione, ossia della distinzione dell'intervento adesivo autonomo, 
detto anche litisconsortile, rispetto all'intervento principale, ad infringendum 
o ad excludendum jura utriusque competitoris, v. Cass., 24 novembre 
1959, n. 3447, Giur. it., 1960, I, 1, 966, con nota di AGOSTINO. 
Per quanto concerne l'intervento volontario in appello, v~ Cass., 2 agosto 
1965, n. 1862, in questa Rassegna, 1965, I, 949, sub 8 (953): � l'art. 344 

c. p. c. consente in appello, nel particolare caso ivi ipotizzato, solo l'intervento 
volontario ex art. 105 c. p. c. � e, cosi, Cass., Sez. Un., 30 luglio 1964, 
n. 2172, Giur. it., Mass., 1964, 726, sub a, precisa che � legittimati all'intervento 
in appello sono tra l'altro, a norma degli artt. 344 e 404 c. p. c., 
i terzi titolari di un proprio diritto autonomo, che come tale sia suscettibile 
di essere pregiudicato dalla decisione della controversia in corso �. In 
senso contrario, per l'intervento meramente adesivo, v. Cass., Sez. Un., 
18 giugno 1962, n. 1534, cit., Giur. it., Mass., 1962, 552, sub b ed ivi nota 
(2) di riferimenti; contra e nel senso che la disposizione di cui all'art. 344 
c p. c. � non sta a significare che ogni altra forma di intervento sia 
esclusa in appello., cosicch� l'intervento adesivo in appello sarebbe ammesso 
senz'altro limite che l'interesse dell'interveniente, v. Cass., 17 no

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 577 

chieste e domande dell'interveniente, in quella sede avanzate) non ha 
alcuna rlievanza in questa sede, in quanto non pu� che ribadirsi quella 
costante giurisprudenza (sulla quale nei suoi diversi aspetti si ritorner� 
a proposito del ricorso A.e.E.A.), secondo cui mai all'interveniente adesivo 
dipendente pu� riconoscersi la stessa autonoma potest� di gravame, 
che spetta alla� parte che fa valere un proprio autonomo diritto, onde 
� senz'altro da escludersi che l'interveniente adesivo dipendente possa 
proporre un ricorso per cassazione principale ed autonomo come quello 
proposto dal Comune� di Roma. 

Per quanto attiene al ricorso dell' A.e.E.A., ricorso incidentale rispetto 
al ricorso del Comune, ma non tardivo, in quanto proposto nei 
termini di legge� per il ricorso per cassazione avverso le decisioni del 
Tribunale Superiore, onde ad esso non pu� applicarsi il disposto dell'art. 
334 cpv. rispetto alla perdita di efficacia, dopo la declaratoria di 
inammissibilit� dell'impugnazione principale, della sola impugnazione 
incidentale tardiva, va notato che l'eccezione di inammissibilit� si fonda 
qui su due presupposti. Vale a dire da un lato sulla affermazione, contenuta 
nella sentenza impugnata, che l'intervento dell'A.e.E.A. nelle fasi 
di merito era a definirsi mero intervento adesivo dipendente e dall'altro 
sulla gi� accennata giurisprudenza di� questa Suprema Corte, che vieta 
di proporre impugnazione autonoma all'interveniente portatore di un 
mero interesse semplice, ad ad.iuvand.um. Entrambi questi presupposti 
sono contestati dalla difesa dell' A.e.E.A. In primo luogo essa sostiene, 
che la sentenza di appello, in realt�, non ebbe a definire � adesivo di 
pendente � l'intervento della A.C.E.A. e d'altra parte non avrebbe potuto 
definirlo tale, in quanto la suddistinzione delle varie specie di intervento, 
che si fa sulla base della norma generale del codice di procedura 
civile (art. 105) mal si adatta alla pi� generica formulazione dell'art. 173 
del t. u. sulle acque pubbliche, il quale ammette l'intervento nei giudizi 
innanzi ai Tribunali delle acque a favore di chiunque � abbia interesse 
nella causa �, onde basterebbe che vi sia un interesse, affinch� l'intervento 
sia legittimato. Tale tesi non pu� essere condivisa. Ben vero � 
indiscutibile che l'art. 173 citato si limita a richiedere un interesse dell'interveniente, 
ma � pure indiscutibile che un siffatto interesse abbia 
ad esservi, onde compito del giudice del merito, di fronte ad un intervenilo, 
� quello di stabilire se quell'interesse ci sia, il che porta fatalmente 
alla determinazione della natura ed entit� dell'interesse medesimo 
ed al suo inquadramento almeno di una di quelle due grandi categorie, 
che, anche prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, si facevano 
tra diritto autonomo proprio dell'interveniente e cio� interesse a far 
valere un proprio diritto e interesse meramente adesivo, cio� interesse 
solo a sostenere le ragioni di una delle parti. Proprio in applicazione di 

quella norma e di quel ragionamento e di fronte ai due diversi inter



578 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

venti del Comune e dell' A.e.E.A., il Tribunale Superiore ha dovuto 
indagare quale fosse la diversa natura dei due interessi e, pur ammettendo 
l'intervento di entrambi i soggetti nelle fasi di merito (sul che 
non vi � contestazione oggi), ha chiarito che il priimo (quello del Comune) 
era fondato su un diritto proprio ed autonomo sui beni relativi 
alla adduzione e distribuzione dell'acqua ed il secondo (quello dell'A.
C.E.A.) sul semplice interesse ad adiuvandum delle ragioni del convenuto 
Ministero dei Lavori Pubblici. Il che era importante anche ai 
fini della posizione diversa dei due intervenienti nel giudizio di merito, 
ma � ancor pi� importante agli attuali fini dell'impugnazione proposta 
dalla interveniente A.C.E.A. A questo proposito il discorso � ancora pi� 
semplice, in quanto la disposizione dell'art. 202 del t. u. del 1933 richiama, 
a proposito del ricor.so per cassazione avverso le decisioni del 
Tribunale Superiore delle Acque, la regolamentazione generale del 
codice di rito per il ricorso per cassazione. Di guisa che, anche se si 
vuole sostenere che, ai sensi dell'art. 173 del t. u., il quale concerne 
l'intervento esclusivamente nelle fasi di merito, sia inutile ogni indagine 
sulla natura dell'interesse ad intervenire e quindi dello intervento, 
bastando che questo ci sia in concreto, l'indagine, invece, su tale natura 
� indispensabile e va condotta secondo le norme ed i principi di carattere 
generale, quando si passa all'interesse dell'interveniente a proporre 
ricorso per cassazione, interesse che ricade, appunto per l'art. 202 
citato, sotto la regolamentazione generale. 

Che poi esattamente, dal punto di vista giuridico, l'intervento della 

A.e.E.A. nelle fasi di merito sia stato definito � adesivo dipendente � 
sembra non potersi revocare in dubbio. � sufficiente por mente alle conclusioni 
di merito spiegate dall'A.e.E.A., per vedere immediatamente 
che l'A.e.E.A. non ha fatto mai valere nel presente giudizio un diritto 
proprio ed autonomo nei confronti delle altre parti o almeno di una 
di esse. Come fu dalla stessa Azienda interveniente dichiarato e come 
esattamente fu riconosciuto dalla sentenza impugnata, l'interesse preminente 
all'intervento era dato dalla esistenza della convenzione del 
1938 tra la stessa Azienda e la Societ� Acqua Marcia, convenzione con 
la quale, come si � accennato nella precedente narrativa dei fatti, 
l'Azienda si era impegnata a fornire mille litri al �secondo di acqua 
dell'acquedotto del Peschiera, per tutto il tempo per il quale la Societ� 
dell'Acqua Marcia avrebbe avuto, in base alla concessione pontificia, 
il diritto di distribuzione delle acque potabili in Roma. Di guisa che 
l'Azienda, che. non poteva vantare alcun diritto autonomo nei confronti 
della concessione pontificia e delle sue conseguenze dirette circa la distribuzione 
delle acque in Roma ,aveva esclusivamente un interesse a 
sapere quando quella concessione dovesse terminare, ci� esercitando 
una influenza sul suo obbligo, nascente dalla menzionata convenzione 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

del 1938: su questo obbligo il giudicato, che si sarebbe formato tra lo 
Stato e la Societ� Acqua Marcia circa la data di scadenza della concessione 
pontificia, realmente avrebbe apportato un effetto riflesso. Dal 
che l'interesse dell'Azienda ad essere presente in quel giudizio e a 
vedere accolte la tesi e la domanda pi� favorevole, pur indirettamente, 
alla sua posizione e ai suoi obblighi, in relazione a quell'influsso mediato 
del giudicato, di cui si � parlato. E proprio un tale interesse legittima 
.quella specie di intervento, che si chiama adesivo dipendente da parte 
\li quella corrente dottrinale e giurisprudenziale, peraltro prevalente, 
'he distingue tre possibili specie e categorie di interventi, quello prin;
l>ale, quello litisconsortile o adesivo autonomo e quello adesivo dipennte 
e che si chiama meramente adesivo, da parte di quella corrente 
'. diffusa sotto il vigore del codice del 1865 e che ha ricevuto nuovo 
1ulso da una recente decisione di queste Sezioni Unite (n. 1534 del 
'), secondo cui nell'art. 105 c. p. c. si prevedono solo due forme di 
wento volontario, quello principale di cui al primo comma e quello 
ro di cui al secondo comma. In questa sede � inutile prendere posisu 
siffatte teorie, che riguardano pi� l'autonoma configurazione 
jdetto intervento litisconsortile, in quanto tutte le correnti e tutte 
iioni sono concordi nella configurazione dell'intervento mera~ 
; semplicemente adesivo, configurazione non mai discussa. Tale 
iizione del terzo interveniente, il quale miri unicamente ad 
pn una delle parti in lite per aiutarla a far valere le proprie 
wtro l'altra parte principale, al fine di tutelare non un pro\ 
autonomo, ma un proprio interesse giuridico, in quanto la 
\ sconfitta della parte adiuvata importa correlativamente un 
; svantaggio tale da ripercuotersi nella sua sfera giuridica, 
\ld altro rapporto con una delle .parti principali: in tal caso 
weniente non pone una domanda che ampli il tema del 
i le parti principali, ma interloquisce, solo ad adiuvandum, 
?,dente, che � e rimane l'unica che si dibatte nel processo 
\el 1962 e pi� recentemente n. 1506 del 1963). Il che 
? nella specie, nella quale, come si � detto e come � 
~ conclusioni meramente adesive dell' A.e.E.A., riporia 
impugnata, quest'ultima intendeva solo interloquire 
ediati, che il giudicato sulla lite tra Stato e S.A.M., in 
di concessione della distribuzione di acqua, cui essa 
ia avere, sul diverso ed autonomo rapporto tra essa 
(convenzione del 1938). N� tali conclusioni mutano 
be la difesa della A.e.E.A., come gi� quella del 
\dare il suo interesse ad intervenire e quindi ad 
a di appello, oltre che sulla convenzione del 1938, 
me di distributrice dell'acqua potabile e di azienda 


580 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

comunale interessata all'approvvigionamento idrico della citt�: ma a 
questo proposito baster� richiamare quanto si � detto, a proposito del 
ricorso del Comune, circa la inesistenza di un diritto subiettivo a favore 
dello stesso Comune e quindi a maggior ragione della A.e.E.A. in 
relazione alle acque fluenti di natura demaniale. La statuizione in ordine 
a queste potrebbe avere pure un riflesso indiretto sul rapporto di cui 
alla convenzione del 1938, a seconda della interpretazione che a quella 
convenzione ed al suo termine di scadenza, in relazione alla portata 
della convenzione pontificia, si dia, ma allora si ricade nell'interesse 
ad adiuvandum, di cui si � dianzi parlato. 

Ne consegue che, definito l'intervento dell'A.C.E.A. nelle fasi di 
merito come meramente ad adiuvandum, si pone l'altro problema della 
possibilit� ed ammissibilit� di ricorso autonomo contro la sentenza di 
appello. Problema che va risolto, per le ragioni anzidette, secondo i 
principi generali processuali applicabili al procedimento di cassazione: 
ed infatti la difesa della S.A.M. si � richiamata (ed � questo il secondo 
dei presupposti su cui essa si fonda) alla giurisprudenza, ormai costante, 
che nega all'interveniente meramente adesivo quella stessa autonoma 
potest� di gravame, che spetta alla parte adiuvata, e che gli nega quindi 
la possibilit� di esperire autonomo ricorso. Per contro, la difesa della 

A.e.E.A. replica, sia in via, generale, sostenendo, sia pure per incidens, 
l'infondatezza di un tale indirizzo giurisprudenziale generale, che tra 
l'altro sarebbe contraddittorio con la qualifica di �parte ., che pacificamente 
si attribuisce pur all'interveniente adesivo, e sia in via particolare, 
sostenendo che, anche ammettendosi e seguendosi quell'indirizzo 
giurisprudenziale, esso, come � chiarito dalla dizione letterale della 
maggior parte delle decisioni fin qui emesse, si riferisce e si pu� riferire 
solo all'ipotesi del ricorso proposto dalla .sola parte adiuvante, 
senza che l'impugnazione fosse mossa anche dalla parte adiuvata, e 
non a quella (che � poi l'ipotesi di specie) in cui la parte adiuvata ha 
regolarmente proposto la sua impugnazione e la impugnazione del 
l'adiuvante esplica e concretizza solo il proprio interesse. Il che impone, 
sia pur rapidamente, un esame del fondamento e delle ragioni poste di 
quell'indirizzo giurisprudenziale. Tale fondamento � dato proprio dalla 
natura dell'interesse di cui � fornito l'interveniente: non diritto autonomo, 
che lo legittimi a proporre autonome e diverse domande, a tutela 
del suo diritto e in contrasto con le domande delle parti principali o 
almeno di una di esse; ma semplice interesse giuridico ad appoggiare 
le richieste e la posizione di una delle parti principali, per evitare che 
il giudicato emesso tra quelle abbia effetti riflessi indiretti, pregiudizievoli, 
in ordine ad altro e diverso rapporto, non dedotto in causa dalle 
parti principali, tra una di queste e l'interveniente. Perci� � chiaro che 
l'interveniente adesivo, come si � gi� avuto occasione di chiarire, non 
! 

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PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

pu� proporre domande autonome, che allarghino l'oggetto della lite tra 
le parti principali o lo modifichino o comunque introducano il diverso 
rapporto che � a base dell'interesse dell'interveniente e che potrebbe 
essere toccato solo di riflesso dall'emananda sentenza. E, se l'interveniente 
non pu� rendersi attore in un giudizio di prima istanza nei confronti 
dell'avversari~ della parte adiuvata e non pu� comunque rivolgere 
autonome e sue proprie richieste contr:o qull'avversario, ma pu� 
solo appoggiare la parte adiuvata, appar chiaro che egli non possa nemmeno 
impugnare autonomamente la decisione di merito, che sia stata 
sfavorevole a questa parte. Ci� sotto due profili che si completano: 
sotto il profilo (pi� particolarmente preso in considerazione da questa 
Corte nella decisione n. 2228 del 1961) dell'interesse ad agire, giacch� 
l'impugnazione � versione della domanda e l'interesse ad impugnare 
deve essere mantenuto nei limiti dell'interesse a proporre domande 
autonome in un procedimento tra altre parti principali, non avendo 
certamente quell'interesse colui che non ha questo secondo. Sotto altro 
profilo (preso in considerazione da recente corrente dottrinale) cio� 
sotto quello della soccombenza, che costituisce il parametro fondamentale 
cui deve rapportarsi in ogni caso l'interesse a ricorrere, nel senso 
che soltanto colui che riesce soccombente in sede di merito rispetto 
ad una sua domanda ed in relazione ad un bene della vita fatto valere 
nel giudizio pu� proporre impugnazione contro il correlativo capo della 
decisione stessa: il che porta alla conseguenza che non pu� parlarsi di 
soccombenza rispetto a chi non ha fatto valere, perch� non lo poteva, 
un bene della vita suo autonomo nel giudizio in cui � stata pronunciata 
la decisione di merito, in quanto soccombente � esclusivamente la parte 
adiuvata. Onde la ulteriore conseguenza (e qui si vede il collegamento 
tra i due detti profili) che solo la parte soccombente possa riproporre 
in sede di impugnazione la sua domanda disattesa; cosi la posizione 
dell'interveniente adesivo, anche in sede di impugnazione, � circoscritta 
dall'assenza di un suo diritto e di una sua domanda autonoma alla sola 
possibilit� di far valere le ragioni della parte adiuvata. 

Siffatti principi si applicano, ad avviso di questo Supremo Collegio, 
in tutti i casi. Nelle ipotesi contemplate dalla maggior parte delle 
decisioni gi� emesse, in cui la parte principale non ha proposto impugnazione, 
� evidente che questa non pu� essere proposta dall'interveniente 
adesivo, che non pu� proporre domanda autonoma e che non 
pu� considerarsi soccombente, nel senso suddetto. Ma gli stessi principi 
portano ad analoga conclusione anche nella ipotesi di specie, che � quella 
in cui anche la parte adiuvata abbia proposta impugnazione (e che non 
� ipotesi del tutto nuova, giacch� anche la citata decisione n. 2228 del 
1961 dichiar� inammissibile la impugnazione autonoma, in sede di cassazione 
e contemporaneamente al ricorso della parte principale, del



582 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l'interveniente adesivo): invero, se la parte adiuvante, cio� l'interveniente 
adesivo non pu� che appoggiare l'adiuvato e non pu� mai presentare 
richieste che superino siffatto mero ausilio, � chiaro che mai 
potr� aggiungere a quelli della parte adiuvata autonomi propri motivi 
di impugnazione, quali sono quelli, per sua stessa esplicita dichiarazione, 
posti dall'A.e.E.A. nel suo autonomo ricorso. Certo, nella ipotesi 
in cui la parte adiuvata, nell'impugnare il capo di sentenza che le � 
stata sfavorevole, notifichi il ricorso all'interveniente e quando l'avversario 
della parte adiuvata impugni anch'esso altro capo della sentenza 
di merito, che sia stato favorevole alla parte adiuvata e che abbia gli 
effetti riflessi sui diritti ed obblighi propri e diversi dell'interveniente, 
questi ha diritto ad essere presente anche nel giudizio di cassazione, ma 
non per proporre un'inconcepibile impugnazione autonoma, con propri 
motivo, che allargherebbero i limiti della impugnazione stessa, �come posti 
dalle sole parti che ne hanno diritto e cio� le parti principali, sibbene 
solo (come pure riconosciuto dalla sentenza del 1961) a sostenere, pure 
in questa sede, le ragioni della parte principale, nei limiti rigorosi delle 
impugnazioni dalle stesse parti principali proposte. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 18 aprile 1966, n. 976 -Pres. Giansiracusa 
-Est. Poggi -P. M. Caldarera (conf.) -Ministero di Grazia 
e Giustizia (avv. Stato Albisinni) c. Parazzini e Fiorentini (avv.ti 
Mariani, Coppini). 

Amministrazione dello Stato e degli Enti Pubblici -Amministrazione 
dello Stato -Evocazione in giudizio di Amministrazione non legit.
�� 
~ 
timata alla causa -Eccezione di difetto di legittimazione sostan; 
ziale dell'Amministrazione convenuta -Preclusione ex art. 4 

1. 25 marzo 1958, n. 260 -Non sussiste. 
(1. 25 marzo 1958, n. 260, artt. 1, 3, 4). 
Polizia -Collaborazione di ordine materiale nella attuazione di compiti 
propri dell'Amministrazione carceraria -Repressione di rivolta 
scoppiata in stabilimento carcerario -Riferibilit� dell'azione delle 
forze di polizia all'Amministrazione della Giustizia e non a quella 
dell'Interno. 

Responsabilit� civile -Responsabilit� della P. A. per fatto illecito di 
dipendente non identificato -Sussiste. 
(Cost., art. 28; t. u. appr. con d. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 22, 23). 

L'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale di un'Amministrazione 
statale convenuto in giudizio in luogo di un'altra non 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 583 

� soggetta alla decadenza prevista dall'art. 4 i. 25 marzo 1958, 

n. 
260 (1). 
La collaborazione di ordine materiale prestata dalle forze di polizia 
agli agenti di custodia per la rep1�essione di una rivolta di detenuti scoppiata 
in uno stabilimento carcerario non si inquadra nel generale potere 
di intervento a tutela dell'ordine pubblico, previsto e disciplinato dal 

t. u. approvato con r. d. 31 agosto 1907, n. 690, ma, operando nell'interesse 
e per la realizzazione delle finalitd istituzionali de!l' Amministrazione 
della Giustizia, � attivitd riferibile a quest'ultima e non g�� Cil 
Ministero deU'Jnterno (2). 
La mancata identificazione del dipendente della P. A., a cui doveva 
attribuirii �il -fatto illecito generatore del danno, non -impedisce l'azione 
di responsabilitd contro la P. A. medesima (3). 

(Omissis). -Col primo motivo del ricorso (violazione dell'art. 75, 
terzo comma,_ c. p, c., in relazione agli artt. 34, 38, 39 e 40 t. u. delle 
leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S., r. d. 31 agosto 1907, n. 690) il 
Ministero di Grazia e Giustizia lamenta che la Corte di merito non 
abbia dichiarato il difetto di legittimazione passiva della stessa Amministrazione. 
Si deduce a tale proposito, che la donianda giudiziale non 
poteva essere rivolta genericamente contro� 10 Stato o contro un'Amministrazione 
di esso � scelta pi� o meno a caso �, ma contro la compotente 
Amministrazione dotata della rappresentanza sostanziale relativa 
alla pretesa fatta valere in giudizio, in persona dell'organo che ha la 
rappresentanza� processuale dell'Amministrazione stessa. Dovevasi, pertanto, 
considerare che, nella specie, per l'imponenza della rivolta, la 

(1) Nel senso della necessit� della individuazione nell'atto di citazione 
della P. A. del ramo di Amministrazione cui appartiene l'affare v. Cass., 
24 luglio 1964, n. 2019, in questa Rassegna, 1964, I, 731, sub 3 ed ivi nota 
di riferimenti; in senso contrario alla massima della sentenza in rassegna 
v. Cass., Sez. Un., 4 maggio 1966, n. 1113, in questa Rassegna, 1966, I, 597, 
sub 1, ed ivi nota di riferimenti. 
(2) Trattasi, adunque, di attivit� afferente la funzione di � custodia ., 
su cui v. Istituti di prevenzione e di pena, Novissimo Digesto Italiano, 
voi. IX, Torino, 1963, 230 e segg., ove bibliografia e legislazione. 
(3) Cfr. Cass., 6 settembre 1963, n. 2441, Giust. Civ., Mass. Cass., 1963, 
1143, sub 1: � l'identificazione della persona fisica penalmente responsabile 
non � necessaria ai fini della liquidazione in sede civile dei danni patrimoniali 
e dei concorrenti danni non patrimoniali, aventi unica causa. Il 
principio, ovviamente, trova applicazione tutte le volte che non possa 
esservi dubbio, attraverso le indagini compiute dal giudice di merito, che 
il fatto sia stato commesso da un organo della P. A., ente o persona, che, 
nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia agito contra legem �; v. anche 
Cass., 29 maggio 1962, n. 1281, id., Mass. Cass., 1962, 642; 7 maggio 1958, 
n. 1489; id., Mass. Cass., 1958, 536, con ulteriori richiami. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

584 

quale aveva messo in pericolo l'ordine pubblico all'interno e all'esterno 
del carcere, erano state chiamate a reprimerla le forze di pubblica sicurezza, 
cui spetta istituzionalmente la tutela dell'ordine e della sicurezza 
pubblica, e che; una volta intervenuta l'autorit� di P. S.,questa assumeva 
la direzione e la responsabilit� delle operazioni, ai sensi degli 
artt. 34, 38, 39 e 40 del t. u. sopra citato. Nella non avvenuta identificazione 
dell'autore del fatto dannoso, ed anche ammesso che esso appartenesse 
alle forze di repressione della rivolta, per legge la responsabilit� 
del fatto non spettava quindi all'Amministrazione della Giustizia; 
ed erroneamente la Corte di merito aveva fatto riferimento agli 
istituti della delega amministrativa e della ratifica; perch� la stessa Amministrazione 
nulla aveva da delegare o ratificare, essendo la fattispecie 
chiaramente regolata dal vigente ordinamento. 

Secondo la resistente, il Ministero della Giustizia non potrebbe 
ormai contestare la propria legittimazione passiva, per essere incorso 
nella decadenza prevista dall'art. 4 dell;;i legge 25 marzo 1958, n. 260, 
secondo cui �l'errore di identificazione della persona, alla quale l'atto 
introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, 
deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, 
colla contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva 
essere notificato � restando, in seguito, tale indicazione � non pi� eccepibile 
�. Devesi, peraltro, osservare che l'eccezione del Ministero ricorrente 
non si riferiva tanto ad un errore di notificazione, per essere stato 
malamente identificato l'organo investito della rappresentanza dell'Amministrazione 
convenuta, bens� al difetto di legittimazione sostanziale 
dell'Amministrazione medesima rispetto al quale non opera evidentemente 
la preclusione stabilita dalla legge citata. 

Nondimeno, il primo motivo di ricorso � infondato. Si deve pur 

riconoscere che il richiamo dell'impugnata sentenza all'istituto della 

delega amministrativa non ha alcun fondamento, riflettendo la suddetta 

delega non gi� una cooperazione di ordine materiale, ma il conferi


mento ad un altro organo o ad un altro ente della competenza a prov


vedere in un determinato settore rientrante istituzionalmente nelle 

attribuzioni del delegante (cfr. la sent. di questa Suprema Corte n. 2307 

del 1964); e d'altra parte, nella ipotesi di delegazione amministrativa, 

non segue necessariamente (cfr. la sent. citata) che l'amministrazione 

delegante debba rispondere in ogni caso degli atti e dei fatti compiuti 

nel suo interesse dall'ente delegato o dall'organo delegato. 

D'altra parte, per affermare la legittimazione passiva dell'Ammi


nistrazione convenuta non valeva neppure richiamarsi all'istituto della 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 585 

ratifica: ratifica che l'impugnata sentenza non ha, oltre tutto, spiegato 
in qual modo sarebbe stata concretamente compiuta. 

Ci� non toglie che la decisione della Corte di merito appaia sul 
punto conforme a diritto; ma la motivazione deve essere opportunamente 
corretta (art. 384, cpv., c. p. c.). 

In linea di fatto, la Corte di merito aveva accertato che � l'intervento 
delle forze di polizia aveva avuto luogo a richiesta degli organi 
deputati alla direziane e alla sicurezza delle carceri � data la impossibilit� 
di fronteggiare la rivolta col normale contingente degli agenti 
di custodia; e tale circostanza era sufficiente per ritenere l'azione di 
responsabilit� correttamente proposta nei confronti dell'Amministrazione 
della Giustizia. L'azione delle forze di polizia, nell'ambito dello stabilimento, 
non veniva infatti ad inquadrarsi in quel generale potere di 
intervento a tutela dell'ordine pubblico previsto e disciplinato dal t. u. 

n. 690 del 1907, ma in una collaborazione di ordine materiale nella 
attuazione dei compiti specifici dell'Amministrazione carceraria. Per 
tanto, le forze di polizia impegnate nella repressione della rivolta non 
agivano per la realizzazione di fini pertinenti alla Amministrazione di 
appartenenza (tutela della pubblica incolumit�), ma erano chiamate a 
svolgere la stessa attivit� normalmente demandata agli agenti di custodia; 
ed operando, in tal modo, nell'interesse e per la realizzazione delle 
finalit� istituzionali dell'Amministrazione della Giustizia non poteva 
dubitarsi della riferibilit� a questa ultima della responsabilit� per i 
danni da esse arrecati a terzi. 
Il primo motivo del ricorso deve,. quindi, essere 'disatteso. 

Fondato appare invece il secondo motivo, col quale si denuncia 
la insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa il punto 
decisivo della controversia relativo alla identificazione del dolo nel comportamento 
tenuto dall'ignoto autore del fatto dannoso (art. 360, primo 
comma, n. 5, c. p. c.). 

La mancata identificazione dei dipendenti della P. A., cui doveva 
attribuirsi il fatto generatore del danno, non impediva l'esercizio dell'azione 
di responsabilit� (cfr. sent. di questa Suprema Corte n. 2441 
del 1963) contro il Ministero della Giustizia, avendo la sentenza impugnata, 
con incensurabile apprezzamento di fatto, stabilito che il colpo 
d'arma da fuoco era stato esploso da parte di chi operava la repressione 
della rivolta. Era, peraltro, necessario, ai fini della eccepita prescrizione, 
lo stabilire se lo sparatore avesse agito con dolo. 

La Corte di merito ha ritenuto che la questione dovesse risolversi 
in senso affermativo, considerando che il colpo era stato esploso in 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

586 

direzione del Fiorentini e in condizioni tali da poterlo colpire mortalmente; 
che ci� era dimostrato dalla sede della ferita in parti vitali, dal 
fatto che il Fiorentini costituiva un ben visibile bersaglio per gli armati 
che sostavano nella rotonda, dalla posizione di detto bersaglio rispetto 
allo sparatore, dal percorso del proiettile quale poteva desumersi dal 
referto autoptico (foro d'entrata del quadrante superiore destro e foro 
d'uscita dal fianco sinistro): circostanze tutte che fondavano la prova 
indiziaria che nella mente dello sparatore dovesse necessariamente coesistere 
-nell'ambito del fine perseguito -l'idea di uccidere, almeno 
come possibilit� eventuale, e che da tale possibilit� egli non fosse trattenuto. 


Le ragioni cosi esposte appaiono del tutto insufficienti per giustificare 
la conclusione secondo cui dovrebbero ravvisa:l'si nella specie gli 
estremi del dolo indeterminato. 

Tale qualificazione soggettiva non poteva, certo, essere esclusa � a 
priori� (come sostiene l'Amministrazione ricorrente) per il solo fatto 
che l'autore dello sparo non era stato identificato: anche nella mancata 
identificazione dello sparatore potevano, infatti, venire in rilievo dati 
obiettivi di comportamento tali da consentire l'accennata qualificazione 
di dolo. Ma proprio perch� il responsabile del luttuoso evento era rimasto 
sconosciuto, l'indagine sull'elemento soggettivo doveva essere particolarmente 
accurata, imponendosi una rigorosa valutazione di tutte 
le modalit� del fatto con specifico riferimento a quelle che consentissero 
di affermare, senza possibilit� di dubbio, che, chiunque avesse sparato, 
la sua azione non poteva definirsi che come dolosa. 

Ora gli elementi che la Corte di merito ha posto in risalto erano 
tutt'altro che univoci, nel senso di fornire la prova di un comportamento 
doloso, perch� l'essere stato il Fiorentini colpito in parti vitali, il percorso 
del proiettile e la posizione della vittima, costituente ben visibile 
bersaglio per gli sparatori, rappresentavano, isolatamente e nel loro 
complesso, circostanze perfettamente conciliabili anche con la ipotesi 
di colpa. Anche quando un colpo di arma da fuoco fosse, per imprudenza, 
sfuggito agli agenti dell'ordine, era pur possibile l'uccisione del 
Fiorentini colle modalit� poste in rilievo dalla Corte di merito; ed 
altrettanto deve dirsi per il caso di spari effettuati senza i debiti accorgimenti, 
a scopo intimidatorio, pur concedendosi che, in base alle circostanze 
suddette, potessero ravvisarsi gli estremi della colpa con previsfone 
dell'evento. 

L'incongruit� della motivazione svolta dai giudici di merito � 
quindi manifesta, per la mancanza di conseguenzialit� necessaria tra 
le premesse e le conclusioni; sicch� la sentenza deve essere annullata, 
rinviandosi la causa ad altra sezione della stessa Corte per nuovo esame 
sul punto oggetto dell'annullamento. -(Omissis). 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

587 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 18 aprile 1966, n. 977 -Pres. Cannizzaro 
-Est. De Santis -P. M. Silocchi (conf.) -Cassa per il Mezzogiorno 
(avv. Stato Tracanna) c. Fallimento Milone (avv. Giliberti), 
Battarra e Bergagnin (avv. Lambiase). Clinica ostetrica 

� Citt� di Napoli � (avv. Della Pietra L.), Citriniti (avv. Barberio) 
e Comune di Napoli (intimato). 
Procedimento civile -Giudizio di rinvio dalla Cassazione -Compito 
del giudice di rinvio -Nuove conclusioni, deduzioni di nuove 
prove, produzione di nuovi documenti -Preclusione -Eccezioni. 

(c. p. c., art. 394). 
Procedimento civile -Chiamata in causa ad istanza del convenuto di 
terzo indicato come il soggetto legittimato a contraddire alla domanda 
attrice di risarcimento del danno -Accertamento della 
responsabilit� del terzo verso l'attore ad istanza del convenuto Ammissibilit�. 


(c. p. c., artt. 99, 100, 106, 112). 
Poich� il compito del giudice di rinvio va limitato aU'applicazione 
dei principi di diritto ai fatti irrevocabilmente accertati nella fase del 
giudizio di appello, quando l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice 
di appello non resti travoito dalla cassazione della sentenza, ma questa 
abbia luogo solo per erronea applicazione dei principi di diritto ai fatti 
stessi, questi non possono essere uiteriormente posti in discussione nel 
giudizio di rinvio, cos� come � esclusa la possibilit� di formulare conclusioni 
diverse da quelle gi� prese nel giudizio, nel quale fu pronunziata 
la sentenza cassata, a meno che i termini della controversia non 
risultino mutati, per effetto della sentenza di cassazione (1). 

(1) La sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice di rinvio 
non solo in relazione al principio di diritto affermato, ma anche in relazione 
ai necessari presupposti di fatto accertati anche implicitamente in via 
definitiva nella pregressa fase di merito: cfr. Cass., 23 marzo 1963, n. 728, 
Foro it., Mass., 1963, 206; 25 gennaio 1963, n. 102; ibidem, 28.. E l'efficacia 
preclusiva riguarda, parimenti, non solo le questioni dedotte, ma anche 
quelle deducibili in sede di legittimit� e quelle che avrebbero dovuto 
essere rilevate d'ufficio dalla Corte di Cassazione, quale necessario presupposto 
della pronuncia d'annullamento: Cass., 8 febbraio 1963, n. 237, ibidem, 
69. Di recente v., su tutto l'argomento, Cass. Sez. Un., 2 febbraio 1966, 
n. 372, id., Mass., 1966, 118. 
In relazione alle eccezioni -a cui allude la massima -al divieto di 
modificazione dei termini oggettivi e dei presupposti di fatto della controversia, 
sancito dall'art. 394 c. p. c., � da ricordare che � le condizioni di ammissibilit� 
di nuove conclusioni, come della deduzione di nuove prove o 
della produzione di nuovi documenti, possono.. verificarsi in ipotesi da esaminare 
volta per volta, tra cui rientrano quella della diversa qualificazione 



588 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Qualora il convenuto in un giudizio di responsabilit� civile abbia 
indicato un terzo come il soggetto legittimato a contraddire alla domanda 
attrice, chiamandolo in causa, l'accertamento della responsabilit� 
del terzo verso l'attore pu� essere compiuto dal giudice ad istanza 
del convenuto (2). 

(Omissis). -Con il secondo motivo si denunzia la violazione e la 
falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c. p. c. e dei principi fondamentali 
in materia di giudizio di rinvio, deducendosi che erroneamente si 
siano ritenuti preclusi i mezzi istruttori (consulenza tecnica e prova 
testimoniale) richiesti del predetto giudizio da essa ricorrente, senza 
considerare che le indagini che ne costituivano l'oggetto erano state rese 
necessarie dalla sentenza di annullamento. 

La censura � infondata. 

In relazione ad essa � peraltro necessario chiarire che la Cassa per 
il Mezzogiorno, insistendo nel negare ogni sua responsabilit�, chiese, 
per la prima volta, nel giudizio di rinvio, di provare con testimoni: 
a) che in nessuna omissione di vigilanza e di direzione incorse il diret


giuridica del rapporto controverso, quella dell'applicabilit� del jus superveniens 
e, massimamente, quella dell'annullamento della sentenza per vizio 
del procedimento �: cosi, Cass., 16 luglio 1965, n. 1574, in questa Rassegna, 
1965, I, 712, sub 2, ed ivi (714) nota d'ulteriori riferimenti. 

(2) Ed infatti il convenuto, chiamando in causa il terzo quale passivamente 
legittimato, viene a proporre un'azione d'accertamento su un rapporto 
fra terzi e e questo pu� indubbiamente fare � : COSTA, Sull'intervento 
coatto del legittimato senza proposizione di domande, Giur. it., 1960, I, 
1, 428; contra CARNELUTTI, Chiamata nel processo del terzo obbligato, Riv. 
dir. proc., 1960, 478 e segg., il quale (481) nega che siffatta domanda sia 
sorretta da un interesse (art. 100 c. p. c.) ed afferma che l'intervento del 
terzo responsabile pu� essere provocato solo per ordine del giudice a 
norma dell'art. 107 c. p. c. (che conferirebbe al giudice il potere di ordinare 
alla parte di proporre la domanda anche contro il terzo, in difetto di 
che la domanda diviene improponibile, come nel caso di litisconsorzio 
necessario ope legis; 480). Sull'intervento del terzo responsabile nel processo 
per ordine del giudice v. Cass., Sez. Un., 20 gennaio 1964, n. 128, in 
questa Rassegna, 1964, I, 698, sub 2, secondo cui la relativa chiamata � tenda 
e supplire al difetto di attivit� da parte dell'attore., ma pure si fa 
riferimento a � richieste specifiche formulate dall'attore � contro il terzo. 
Da queste mostra, invece, di prescindere Cass., 3 luglio 1959, n. 2114, Giur. 
it., 1960, I, 1, 428, allorch�, occupandosi della chiamata in causa del terzo 
responsabile ad istanza del convenuto, afferma che, e in tale caso, attesa 
la comunione della controversia, non � necessario che contro il chiamato 
l'attore estenda la domanda di risarcimento, poich� la chiamata del terzo 
nel processo tende appunto a supplire al difetto della chiamata da parte 
dell'attore mediante la citazione in giudizio e, dal momento in cui il terzo 
ha accettato il contraddittorio e preso conclusioni di merito, egli diventa 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 589 

tore dei lavori della Cassa, il quale imparti tutte le disposizioni di sua 
competenza e predispose tutte le misure idonee al regolare svolgimento 
dei lavori di restauro dell'alveo dell'Arenaccia; b) che l'impresa Milone 
immise l'acqua nel canale di destra di detto alveo di sua iniziativa, 
eludendo la vigilanza del direttore dei lavori della Cassa, al quale non 
diede alcun preavviso di quanto andava a praticare e dal quale non 
richiese alcuna preventiva autorizzazione. 

La Cassa chiese pure disporsi, se del caso, consulenza tecnica di 
ufficio sulle causali del dissesto. 

La Corte di Napoli respinge tali richieste istruttorie, rilevando che 
nel giudizio di rinvio sono precluse non solo nuove domande e nuove 
eccezioni, ma anche nuove prove e nuove documentazioni: la preclusione, 
cio�, investe ogni nuova attivit� delle parti, assertiva o probatoria. 


La Cassa sostiene, quindi, che la Corte di merito sia incorsa, cosi 
decidendo, in errore, non essendosi verificata nella specie alcuna preclusione, 
in quanto che la nuova attivit� istruttoria era stata resa necessaria 
dalla sentenza di annullamento. 

L'assunto non pu� essere accolto. 

parte in causa ed il giudice, provvedendo sulla domanda attrice, pu� 
dichiararlo responsabile o assolverlo al pari del primo convenuto� (cfr. 
anche Cass., 21 marzo 1962, n. 577, Giust. civ., Mass. Cass., 1962, 275, sub 2 
ed ivi nota di ulteriori riferimenti). 

Se l'attore principale non estende la domanda al terzo, il giudice, pel 
principio dispositivo e della domanda, non dovrebbe poter pronunciare 
addirittura una sentenza di condanna di quest'ultimo nei confronti di 
quello. Secondo Cass., 11 maggio 1964, n. 1132, Giur. it., Mass., 1964, 364: 

� quando dalla parte convenuta sia chiamato nel processo un terzo, che si 
pretende essere l'unico legittimo passivo, le richieste formulate dall'attore 
contro il terzo, purch� contenute entro i limiti della domanda originaria, 
non possono qualificarsi come domande nuove, in quanto esse aderiscono 
perfettamente a quelle gi� proposte dal convenuto contro il terzo �. A 
proposito dell'art. 106 c. p. c., la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite 
� nel senso che � l'intervento di un terzo nel processo � configurabile, ove sia 
provocato su istanza di parte, in relazione a due distinte ipotesi, e cio� se la 
causa venga ritenuta comune al terzo, o se la parte pretenda di essere 
garantita dallo stesso. La prima previsione, presupponendo la comunanza 
dell'oggetto e della causa petendi, lascia immutati i limiti della originaria 
contestazione, in quanto il terzo diventa litisconsorte della parte che ha 
provocato l'intervento; la seconda, al contrario, viene ad ampliare la 
materia del contendere, nel senso che, correlativamente alla causa petendi 
dell'orignario rapporto processuale, si instaura un rapporto accessorio di 
garanzia, di cui unici contraddittori sono la parte, che ha provocato l'intervento 
del terzo, e quest'ultimo � : cosi Cass., Sez. Un., 17 luglio 1965, 
n. 1591, in questa Rassegna, 1965, I, 721, sub 2 ed ivi nota di riehiami 
ed osservazioni (722 e seg.). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La possibilit� di formulare, in sede di rinvio, conclusioni diverse 
da quelle prese nel giudizio, nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, 
si ha solo quando i termini della controversia risultino mutati, 
per effetto della sentenza di cassazione, rispetto a quelli che erano 
stati fissati dalle parti e dai giudici nelle �precedenti fasi del giudizio 
di merito. 

Fuori di questa ipotesi, vige il principio, sancito dall'art. 394 c. p. c., 
che vieta ogni modificazione dei termini oggettivi e dei presupposti di 
fatto della controversa. 

Nel caso in esame, la sentenza di cassazione non port� alcun mutamento 
dei termini della controversia: al contrario, gi� il Tribunale di 
Napoli, nella sentenza del 12 ottobre 1956, avendo ritenuto accertato 
che il dissesto dei fabbricati dei Battarra-Bergagnin ed altri era stato 
determinato da infiltrazioni di acqua provenienti dal canale di destra 
dell'alveo dell'Arenaccia, canale che senza alcune opere di rafforzamento, 
in realt� omesse, non era idoneo a contenere il flusso di tutte le 
acque immessevi, riconobbe la responsabilit� della Cassa per gli eventi 
dannosi, sulla base di negligenze del direttore dei lavori. Il Tribunale 
riconobbe invero che rientrava nei compiti della direzione dei lavori 
valutare la necessit� e la opportunit� della esecuzione delle opere di 
rafforzamento (cosiddette rabboccature dei muri con la platea) ed aggiunse 
che era pacifico che nessun ordine per la esecuzione dei lavori 
di rabboccatura era stato dato prima della immissione dell'acqua nel 
canale di destra. 

Da queste premesse il Tribunale trasse quindi la conclusione che 
a carico della Cassa ricadeva la responsabilit� di avere utilizzato il 
canale senza disporre la esecuzione delle predette opere di rafforzamento. 


Se la Cassa avesse voluto provare che non era stato possibile al 
suo direttore dei lavori esercitare i suoi poteri in rapporto alla predisposizione 
ed alla esecuzione delle opere di rafforzamento suddette, 
avrebbe potuto e dovuto proporre gli opportuni mezzi di prova nel 
giudizio di appello, quando invece si limit� a negare la sua responsabilit�. 


� certo, comunque, che la precedente decisione di questa Corte non 
introdusse nuovi temi di discussione, ma riport� anzi la controversia 
entro i termini gi� considerati nella sentenza di primo grado. La sentenza 
di appello, invero, riformando quella di primo grado, aveva escluso 
che la responsabilit� della Pubblica Amministrazione potesse trovare 
fondamento nel comportamento meramente omissivo del suo direttore 
dei lavori, in quanto che sarebbe mancato il dovere giuridico di costui 
di impedire che le acque venissero tutte immesse nel canale di destra, 
senza che fossero state previamente eseguite le opere di � rabbocca




PARTE I, SEZ, III, GIURISPRUDENZA CIVILE 591 

tura �. Questa Corte riform� sul punto predetto la decisione di appello, 
riconoscendo che esisteva invece un preciso obbligo giuridico del direttore 
dei lavori di sorveglianza sulla esecuzione dell'opera, trattandosi 
di appalto per la esecuzione di opere pubbliche, e che l'inadempimento 
di tale obbligo poteva integrare gli estremi anche di una responsabilit� 
extracontrattuale. 

Si deve ancora aggiungere, per quanto attiene alla richiesta di 
nuova consulenza tecnica, per accertare le causali del dissesto dei fabbricati 
lesionati, che sulla necessit� di nuove indagini su tale punto, 
nonch� sulla correttezza del procedimento logico e giuridico in base 
al quale i giudici di merito avevano desunto certezza sulla causa dell'evento 
dannoso, fu gi� disputato tra le parti nel precedente giudizio 
di Cassazione e questa Corte ebbe allora a rilevare che il quesito relativo 
all'accertamento dell'evento dannoso involgeva una indagine di 
mero fatto e che la Corte napoletana aveva dato sufficiente conto del 
proprio convincimento attraverso � un'accurata disamina della situazione 
dei luoghi e dei rilievi tecnici riscontrati in sede di istruzione 
preventiva �. 

Dopo di ci�, non si riesce davvero ad intendere come avrebbero 
potuto esere disposti nuovi mezzi di prova per accertare quanto era gi� 
stato ritenuto definitivamente e correttamente accertato. 

Con il terzo mezzo di annullamento si denunzia la violazione del 
principio fondamentale del doppio grado di giurisdizione in materia di 
ordinaria cognizione civile (art. 394 c. p. c.), deducendosi che la Corte 
abbia affermato che l'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, in 
ordine alla corresponsabilit� della Cassa, avendo anticipato in certo 
senso l'enunciazione del principio di diritto della Suprema Corte, dovesse 
valere irrevocabilmente nella fase di giudizio di appello. 

Viceversa, proprio perch� la sentenza era stata appellata, occorreva 
procedere al riesame dei fatti. 
La censura non coglie il pensiero espresso, sia pure in forma non 
troppo chiara, dalla Corte di Napoli. 

Questa non ha, invero, asserito che in grado di appello debbono 
ritenersi per fermi ed incontestabili i fatti accertati in primo grado, 
anche quando il relativo accertamento sia oggetto di impugnazione. 

La Corte ha invece affermato, in ci� non errando, che il compito 
del giudice di rinvio va limitato all'applicazione dei principi di diritto 
ai fatti irrevocabilmente accertati nella fase del giudizio di appello. 

In altre parole, quando l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice 
di appello non resti travolto dalla cassazione della sentenza, la 
quale ha luogo solo per erronea applicazione dei principi di diritto 
ai fatti stessi, questi non possono essere ulteriormente posti in discussione 
nel giudizio di rinvio. ; 

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-~ 



592 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Nella specie non vi � poi alcun dubbio che, contrariamente a quanto 
si sostiene dalla ricorrente Cassa per il Mezzogiorno, l'accertamento dei 
fatti non era mancato nel giudizio di appello ed era rimasto fermo, 
poich� l'annullamento della sentenza di appello era avvenuto solo per 
violazione dei principi di diritto. 

I fatti irrevocabilmente accertati erano poi non solo quelli relativi 
all'evento dannoso lamentato dagli attori (lesioni dei fabbricati) ed 
alle cause (infiltrazioni di acqua provenienti dalla fogna), ma anche 
quelli relativi al comportamento della stazione appaltante e del suo 
direttore dei lavori, comportamento concretatosi nella omissione di ogni 
ordine relativo alle opere di rafforzamento del canale di destra della 
fognatura ed alla immissione in esso dell'intero volume delle acque. 

Del resto, questi ultimi fatti non erano neppure contestati nel giudizio 
di rinvio, poich� la Cassa al contrario li ammetteva, deducendo 
solo inammissibili prove, per dimostrare che il comportamento del direttore 
dei lavori innanzi specificato non denotava alcuna sua negligenza. 

Con il quarto motivo di ricorso si denunzia la violazione e la falsa 
applicazione degli artt. 2043 e 2055 c. c., artt. 3 e 7 regolamento approvato 
con r. d. 25 maggio 1895, n. 350, 1. 10 agosto 1950, n. 646 e successive 
modificazioni sulla Cassa per il Mezzogiorno, nonch� delle norme 
e dei principi in genere sulla responsabilit� della Amministrazione nei 
confronti dei terzi in materia di esecuzione di pubblici appalti, difetto 
di motivazione, violazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 in materia di 
presunzioni. 

Si deduce, a sostegno di tali censure, che la responsabilit� della 
Cassa sia stata affermata senza disporre i mezzi istruttori dedotti, idonei 
ed opportuni, e ritenendo erroneamente che il direttore dei lavori non 
solo sia tenuto a vigilare, ma debba essere continuamente presente in 
cantiere. 

La Corte di rinvio avrebbe cio� ritenuto � una responsabilit� ante 

litteram della Cassa senza alcun riferimento ai concreti comportamenti 

di questa �. 

Anche queste censure debbono essere respinte. 

Esse del resto ripropongono in gran parte quelle dei motivi secondo 

e terzo, che, come gi� si � visto, sono privi di fondamento. 

Assodato invero che a torto la Cassa si lamenta della mancata 

ammissione di mezzi istruttori, i quali viceversa non potevano trovare 

ingresso nel giudizio di rinvio, assodato altres�, in maniera ormai defi


nitiva, quale era stata la causa del lamentato evento dannoso, la Corte 

di Napoli in sede di rinvio ha con valutazione di merito, insindacabile 

in questa sede, perch� esente da errori giuridici ed espressa in congrua 

motivazione, riconosciuto che detta causa (infiltrazioni di acqua pro


venienti da un canale che non era idoneo a contenerle) era rappor




PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 593 

tabile sia al comportamento della ditta appaltatrice sia della Amministrazione 
appaltante, il cui direttore non aveva esercitato la dovuta 
vigilanza, che avrebbe dovuto essere assidua e continua, ed aveva omesso 
di dare le disposizioni .per la immissione delle acque nel canale dal 
quale erano filtrate, facendo prima in esso eseguire le necessarie opere. 

Che in tal modo non siano state violate le norme ed i principi 
menzionati nel motivo di ricorso � poi del tutto palese, posto che questa 
Corte aveva gi� riconosciuto nella sua precedente sentenza che la negligenza 
del direttore dei lavori, nei sensi precisati, avrebbe determinato 
responsabilit� della Amministrazione. Sicch�, a ben vedere, il motivo 
di ricorso ripropone per questa parte questioni ormai decise e di cui ogni 
riesame � precluso. 

Assolutamente privo di consistenza si appalesa infine il rilievo che 
la Corte di merito abbia trasformato l'obbligo del direttore dei lavori, 
negli appalti per esecuzione di opere pubbliche, da obbligo di vigilanza 
in obbligo di continua ed ininterrotta presenza in cantiere. 

Questo assunto non trova in realt� alcun appiglio nelle considerazioni 
della sentenza impugnata, mentre deve anche escludersi che 
l'obbligo della continua presenza in cantiere costituisca il presupposto 
logico della decisione adottata: per seguire l'andamento dei lavori e 
per regolarne lo svolgimento, impartendo gli ordini necessari ed opportuni, 
anche per evitare danni a terzi, non era infatti necessario, nella 
specie, che il direttore dei lavori rimanesse continuamente in cantiere. 

D'altra parte, come si � gi� ripetutamente rilevato, la Cassa non 
ha dimostrato, poich� ha proposto solo tardivamente al riguardo delle 
inammissibili prove, che l'appaltatore avesse superato con astuzie la 
vigilanza, esercitata in maniera normale dal direttore dei lavori, nell'immettere 
le acque nel canale di destra della fognatura, dal quale 
provennero le dannose infiltrazioni. 

Il quinto motivo si sostanzia nella denunzia di violazione e di falsa 
applicazione degli artt. 99 e 112 c. p. c., 23 del capitolato generale 
sui lavori pubblici approvato con d. m. 28 maggio 1895; 323 legge 
sui 11. pp. 20 marzo 1865, n. 2248 ed 8 1. 10 agosto 1950, n. 646, nonch� 
di violazione delle norme e dei principi circa la interpretazione dei contratti 
(artt. 1362 e segg. c. c.), circa la valutazione delle prove documentali 
in ordine alla affermazione di responsabilit� della Cassa nei confronti 
dei Battara e Bergagnin, e nella denunzia di difetto di motivazione 
sugli stessi punti. 

Si deduce a fondamento di tali censure che erroneamente, cos� 

come aveva fatto il Tribunale, la Corte ha dichiarato la responsabilit� 

della Cassa anche nei confronti dei Battarra e Bergagnin, per quanto 

questi non avessero rivolto domande e preso conclusioni che nei con


fronti del Milone. 


594 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Oltre a ci�, la Corte di rinvio non avrebbe esaminato, n� deciso la 
questione, proposta dall'Amministrazione, di esclusione della domanda 
di rivalsa da parte dell'appaltatore in materia di danni prodotti a terzi, 
a norma del citato art. 23 del capitolato generale. 

Anche questo mezzo di annullamento si risolve nella riproposizione 
di questioni oramai precluse. 

La Cassa del Mezzogiorno aveva invero contestato, all'uopo proponendo 
ricorso incidentale, nel precedente giudizio di cassazione, che 
potesse essere pronunciata una sua condanna nei confronti dei Battarra 
e Bergagnin, per quanto questi non avessero rivolto domande e preso 
conclusioni che nei confronti del Milone, e da tale contestazione aveva 
preso le mosse, per negare la competenza dell'adita magistratura, spettando 
ad un collegio arbitrale, previsto dal capitolato di appalto, conosc.
ere della controversia, che, a suo modo di vedere, riguardava solo la 
Amministrazione e l'appaltatore. 

Questa Corte dichiar� inammissibile il ricorso incidentale della 
Cassa, dalla quale non � pertanto coI1JSentito riproporre ulteriormente 
le questioni suddette. 

Del resto, nessun errore pu� ravvisarsi nella decisione adottata, non 
ricorrendo alcun ostacolo acch� l'accertamento di responsabilit� verso 
il terzo danneggiato sia compiuto ad istanza di chi � stato da quest'ultimo 
convenuto, ai fini di una condanna al risarcimento. 

Anche l'altra questione � indubbiamente preclusa dalla precedente 
sentenza di cassazione, poich� la ammissibilit� della domanda di rivalsa 
nei confronti dell'Amministrazione, per i danni che l'appaltatore � tenuto 
a risarcire ai terzi, costituisce lo stesso preupposto della decisione allora 
adottata. 

Con il sesto ed ultimo mezzo di annullamento si denunzia la violazione 
delle norme e dei principi circa la ammissione e la valutazione 
delle prove ed in particolare dei risultati di una consulenza tecnica preventiva 
(art. 696 c. p. c.), nonch� vizi di motivazione, che sarebbe insuffiiciente, 
erronea e contraddittoiria, in ordine alla graduazione delle 
colpe e della responsabilit� dell'Amministrazione ricorrente e dell'impresa 
appaltatrice. 

La censura tenta innanzi tutto di porre nuovamente in discussione 
gli accertamenti di fatto, che sono ormai definitivi, come si � detto pi� 
volte. 

Anche la possibilit� di attingere elementi di valutazione dalla consulenza 
tecnica preventiva fu gi� precedentemente riconosciuta da 
questa Corte ed in base a ci� fu disposto il rigetto di ricorso incidentale 
del Milone, che denunziava appunto la violazione e la falsa applicazione 
dell'art. 696 c. p. c .. 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 595 

Quanto alla graduazione della responsabilit�, nessuna particolare 
motivazione era necessaria, poich� quella dell'Amministrazione e quella 
concorrente dell'appaltatore furono ritenute di ugual misura. 

In base a tutte le precedenti considerazioni, il ricorso della Cassa 
per il Mezzogiorno deve essere dichiarato inammissibile nei confronti 
del Citriniti e del Comune di Napoli e deve essere rigettato nei confronti 
di tutte le altre parti. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 aprile 1966, n. 990 -Pres. Ro~sano 
-Est. Onnis -P. M. Pedace (conf.) -Ministero dei Lavori Pubblici 
(avv. Stato Salto) c. Taviano (avv. Giuffrida-Pagano). 

Occupazione -Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione 
per p. u. -Indennit� di occupazione -Momento in cui diviene esigi. 
bile -Interessi compensativi fino alla data dell'effettivo deposito 


Non sono dovuti quando debitore dell'indennit� di occupazione sia 
lo Stato. 


(1. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 71, 72, 73; c. c., art. 1282; d. lg. 18 novembre 
1923, n. 2440, artt. 49 e segg.; r. d. 23 maggio 1924, n. 827; artt. 269 e segg.). 
L'importo deLla indennit� di occupazione in via d'urgenza di un 
immobile occorrente all'esecuzione di un'opera pubblica forma oggetto 
di un'obbligazione a s� state, esigibile, al momento dell'espropriazione, 
e gli interessi fino alla data dell'effettivo deposito, al pari di quelli 
sull'indennit� di espropriazione, hanno carattere compensativo, giacch� 
tengono luogo della disponibilit� e dei frutti della somma dovuta, di 
cui medio tempore l'avente diritto avrebbe dovuto godere e, di fatto, 
non ha goduto. Tuttavia, se debitore dell'indennit� di occupazione � lo 
Stato, occorre tener presente che ai debiti del medesimo non sono applicabili 
le disposizioni degli artt. 1224 e 1282 c. c. sulla corresponsione 
degli interessi di diritto, ad eccezione del caso, in cui, per essersi conteso 
sull'an debeatur, gli interessi siano gi� dovuti in forza di sentenza 
(1). 

(1) Sulla prima parte della massima v., in senso conforme, Cass., 21 
ottobre 1965, n. 2173, in questa Rassegna, 1965, I, 1180, sub 4 (1183) ed ivi 
ulteriori riferimenti. L'esigibilit� dell'indennit� di occupazione (legittima) 
preordinata alla (tempestiva) espropriazione per p. u. � riferita dalla 
sentenza in rassegna al momento dell'emissione della pronuncia ablativa, 
poich�, prevedendo l'art. 72 1. 25 giugno 1865, n. 2359 che l'indennit� di 
occupazione pu� essere stabilita anche con decreto successivo a quello che 
dispone l'occupazione medesima, nel caso di occupazione d'urgenza preordinate 
all'espropriazione per p. u. la relativa indennit� viene solitamente 
i 

10 I 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

596 

� 

(Omissis). -Indubbiamente, l'importo della indennit� di occupazione 
forma oggetto di una obbligazione a s� stante, esigibile al momento 
della espropriazione, e gli interessi fino alla data dell'effettivo 
deposito, al pari di quelli sulla indennit� di espropriazione, hanno carattere 
compensativo, giacch� tengono luogo della disponibilit� e dei 
frutti della somma dovuta di cui, medio tempore, l'avente diritto avrebbe 
dovuto godere e, di fatto, non ha goduto. 

Peraltro, la Corte del merito non ha considerato che debitore della 
indennit� di occupazione era lo Stato, ai debiti del quale non sono applicabili 
le disposizioni degli artt. 1224, 1282 c. c. sulla corresponsione 
degli interessi di diritto, ad eccezione del caso, che qui non ricorre, 
in cui, per essersi conteso sull'an debeatur, gli interessi siano gi� dovuti 
in forza di sentenza. 

Se, in via generale, � da ammettere che le regole di diritto comune, 
sull'adempimento e sugli effetti delle obbligazioni, si applicano anche 
ai debiti dello Stato, tali regole sono in parte .derogate dalle disposizioni 
contenute nella legge e nel regolamento sulla contabilit� dello 
Stato, le quali non costituiscono norme interne di contabilit�, ma hanno 
vera e propria forza vincolante, di diritto obbiettivo, nei confronti sia 
della Amministrazione che dei creditori, per la esecuzione delle prestazioni 
pecuniarie della prima. 

Ora, dal complesso delle disposizioni sulla contabilit� di Stato (in 
particolare dall'art. 270 del regolamento di contabilit� generale dello 
Stato 23 maggio 1924, n. 827) si evince che i debiti pecuniari dello 
Stato, in deroga alla norma dettata dall'art. 1282 c. c., divengono liquidi 
ed esigibili e generano, come tali, l'obbligo del pagamento degli interessi 
di diritto a carico dell'Amministrazione, soltano dopo che la spesa 
della competente Amministrazione sia stata ordinata, con la emissione 
del i;elativo titolo di spesa. 

stabilita con il decreto che liquida l'indennit� esprospriativa: cfr. Relazione 
dell'Avvocatura dello Stato per gli anni 1956-1960, vol. III, Roma, 1961,. 
237 e 257 e seg. 

Sulla seconda parte della massima v:. Cass., 3 febbraio 1965, n. 172,. 
in questa Rassegna, 1965, I, 135, sub 2 (136), con nota di riferimenti di giurisprudenza 
e dottrina, nonch�, puntualmente, nella motivazione (137); 

v. anche nota redazionale sub 1 a Cass., Sez. Un., 4 gennaio 1964, n. 6, in 
questa Rassegna, 1964, I, 319, in part. 320, nonch� Relazione dell'Avvocatura. 
dello Stato per gli anni 1956-1960, voi. II, Roma, 1961, 167 e 671 e seg. 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

Non va dimenticato che la ordinazione della spesa non � conseguenza 
immediata e diretta dell'espletamento delle procedure di verificazione 
e di liquidazione, essendo essa connessa con la situazione gene'
rale di cassa e con la effettiva disponibilit� di fondi in un determinato 
momento, in relazione alla graduatoria delle spese da eseguire per il 
soddisfacimento dei pubblici bisogni. 

Consegue che, in mancanza di pattuizioni o di speciali norme, che 
prevedano gli interessi per il ritardo (ad es. art. 40 Capitolato Generale 
per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici 
approvato con d. m. 28 maggio 1895), non pu� farsi addebito alla 
Amministrazione di non avere osservato il termine per l'adempimento 
della obbligazione, importando la distribuzione delle spese e la emissione 
dei relativi ordinativi di pagamento l'esercizio di un potere discrezionale, 
che sfugge al controllo della Autorit� Giudiziaria e che, 
in ogni caso, esclude la possibilit� della configurazione di un termine 
al quale riferirsi per addurre la esistenza del ritardo. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 maggio 1966, n. 1113 -Pres. 
Scarpella -Est. Cortesani -P. M. Tavolaro (diff.) -Amministrazione 
delle Finanze (avv. Stato Agr�) c. Ameglia (avv.ti Porto, Meiffret). 

Amministrazione dello Stato e degli Enti Pubblici -Amministrazione 
dello Stato -Erronea citazione in giudizio di un Ministro invece 
di un altro -Rinnovazione dell'atto -Ammissibilit�. 

(1. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4). 
Espropriazione per p. u. -Disciplina del procedimento -Sistema della 
legge fondamentale del 1865 -Indennit� -Controversie -Non 
incidono sul potere di espropriazione. 

(1. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 1 -51). 
Espropriazione per p. u. -Opere permanenti di protezione antiaerea Occupazione 
di fatto di aree di propriet� privata occorrenti alla 
costruzione di ricoveri antiaerei nel periodo bellico -Sostituzione 
� ope legis� del preesistente stato di fatto con rapporto di occupazione 
ed espropriazione, soggetto alla disciplina della 1. 25 giugno 
1865, n. 2359, con riferimento al momento di occupazione dell'area Indennit� 
-D. lg. n. 409 del 1948 -Commisurazione dell'indennit� 
al valore del suolo al tempo dell'occupazione -Dichiarazione di 
incostituzionalit� della norma -Nuova legge n. 1441 del 1961 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

598 

Indennit� commisurata al decuplo di quel valore -Dichiarazione 
di incostituzionalit� della norma -Effetti -Incidenza sul potere 
d'espropriazione -Esclusione. 

(Cost., artt. 42, 136; 1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30; d. Ig. 11 marzo. 1948, n. 409, 
art. 2; I. 1 dicembre 1961, n. 1441). 

Nell'errore di identificazione della persona, contemplato dall'art 4 

l. 25 marzo 1958, n. 260, dev'essere compreso anche il caso della citazione 
di un Ministro invece di un altro (1). 
Secondo il sistema instaurato dalla legge fondamentale sulle espropriazioni 
per p. u. 25 giugno 1865, n. 2359 non pu� aversi espropriazione 
senza la giusta indennit�;, il che � confermato espressamente dalla Costituzione. 
Per giungere a questo risultato la legge del 1865 prevede quattro 
distinte fasi del procedimento e cio�: la dichiarazione di pubblica 
utiUtd, la determinazione dei beni da espropriare, la determinazione dell'indennit�; 
ed infine la pronuncia di espropriazione con il trapasso della 
propriet�; del bene all'espropriante e l'attribuzione definitiva dell'indennit�; 
all'espropriato: fasi distinte,che danno luogo a distinte conseguenze 
giuridiche. In relazione alle prime due fasi non pu� che ravvisarsi 
la preminenza dell'interesse pubblico, che sta a base della dichiarazione 
di pubblica utilit�;, onde il singolo, anche l'espropriato, non ha che 
un interesse legittimo, tutelabile innazi alle giurisdizioni amministrative, 
a che siano seguite le norme di legge sull'espropriazione, laddove, in 
relazione all'indennit�; ed alla sua giusta determinazione, sussiste un 
vero e proprio diritto �soggettivo del singolo, tutelabile innanzi al giudice 
ordinario. Questo sistema, mentre vuole che l'indennit�; sia indicata, sia 
pure provvisoriamente ed unilateralmente, all'inizio della p1�ocedura e 
che questa non abbia termine e non sfoci nell'atto finale, se non quando 
l'indennit�; sia stata determinata, distingue, adunque, le fasi relative 
al potere di espropriazione da quella relativa all'indennit�;, sia in 
ordine agli interessi ed ai diritti che in esse si fanno valere, e quindi 
al valore ed alla natura delle norme che le regolano, sia in ordine alla 
autorit�; giurisdizionale avanti alla quale si debbono far valere le eventuali 
violazioni. Dal che consegue che la illegittimit�; della determina


(1) Cfr., nello stesso senso, Cass., 10 gennaio 1966, n. 187, in questa 
Rassegna, 1966, I, 339, con nota (1-2) di riferimenti ed osservazioni (beninteso, 
la questione di legittimazione di un Ministero invece di un altro 
non �, come afferma in motivazione ad processum �, ma di legittimazione 
ad causam); contra e nel senso della esclusione della preclusione dell'eccezione 
prevista dall'art. 4 1. 25 marzo 1958, n. 260, quando si tratti di difetto 
di legittimazione sostanziale dell'Amministrazione convenuta, v. Cass., 18 
aprile 1966, n. 976, in questa Rassegna, 1966, I, 582. 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 599 

zione dell'indennit� e la violazione delle norme e dei criteri di legge al 
riguardo stabiliti non importano il venir meno del potere di espropriazione, 
ma soltanto una nuova determinazione dell'indennit� medesima (2). 
La dichiarazione di incostituzionalit� dell'art. 2, comma 1 e 2, del 

d. lg. 11 marzo 1948, n. 409 e della successiva l. 1 dicembre 1961, n. 1441 
riguarda esclusivamente la determinazione dell'indennit� di espropriazione 
dei suoli occupati nella costruzione dei ricoveri antiae1�ei e non 
si estende al di l� delle norme dichiarate incostituzionali: quindi essa 
non si riverbera sulla esistenza e sulla valida esplicazione del potere di 
espropriazione dei suoli occupati con costruzioni di ricoveri antiaerei e 
sulle altre fasi della relativa p1�ocedura; con la conseguenza che, dichiarata 
illegittima la determinazione dell'indennit� secondo i c1�iteri fissati 
(2) � L'espropriazione forzata, o l'imposizione di servit� coattiva, deve 
fondarsi su due presupposti essenziali: la necessit� di raggiungere un 
determinato fine di pubblica utilit� e l'accertamento che in nessun altro 
modo e per nessun'altra via tale necessit� pu� essere soddisfatta�: Cons. 
Stato, Sez. VI, 7 dicembre 1955, n. 846, Il Consiglio di Stato, 1955, 1398; ma 
� la facolt� della P. A. di procedere ad espropriazione per p. u. non � 
esclusa dalla possibilit� d'acquistare i beni occorrenti all'esecuzione di 
un'opera pubblicata mediante negozi di diritto privato �: Cons. Stato, Ad. 
Plen., 30 ottobre 1961, n. 20, id., 1961, 1532. � In tema di potere di espropriazione 
per p. i deve ritenersi che l'esistenza della legale dichiarazione 
di pubblica utilit� � un presupposto dell'esercizio del potere previsto 
dall'art. 834 c. c., a tutela del diritto di propriet�, onde la sua inesistenza 
di fatto o giuridica pu� essere dedotta davanti al G. O. per far valere la 
conseguente illegittimit� del decreto di espropriazione, che sia stato tuttavia 
emanato, al fine del risarcimenti del danno, mentre, se la dichiarazione 
esiste, ma � illegittima (per incompetenza relativa, per violazione di legge 
od eccesso di potere), essendosi, tuttavia, verificata, data la sua esistenza, 
la funzione di tutela del diritto, ma essendo stato violato soltanto un limite 
previsto per la tutela dell'interesse pubblico e dell'interesse legittimo, 
l'illegittimit� pu� essere fatta valere dinanzi al giudice amministrativo �: 
cos� Cass., Sez. Un., 30 luglio 1964, n. 2172, Giur it., Mass., 1964, 726, sub b, 
con nota (1) di riferimenti; v. anche Cass., 6 luglio 1964, n. 1765, ibidem, 
579.� La dichiarazione di p. u., anche se implicitamente contenuta nella 
approvazione del piano particolareggiato, non ha per oggetto il diritto di 
un determinato proprietario, ma � un atto con efficacia reale, che ha 
l'effetto di affievolire quei diritti, a chiunque appartenenti, se si vengono 
a trovare in conflitto con l'interesse pubblico all'edificazione dell'opera; 
per conseguenza gli atti diretti ad identificare in concreto i titolari dei 
diritti sui quali deve prevalere l'interesse pubblico non affievoliscono un 
diritto perfetto, bens� incidono su un diritto gi� affievolito �: Cons. Stato, 
Sez. IV, 26 aprile 1961, n. 252, Il Consiglio di Stato, 1961, 677. �Spetta 
all'A. G. O. statuire sulle pretese patrimoniali dell'espropriato, conseguenziali 
all'atto amministrativo di esproprio e, quindi, sulle opposizioni 
contro le indennit� fissate nei relativi decreti, nonch� sulle controversie 
che sorgono tra la P. A., l'espropriato e il privato, qualora si contesti 
in radice il potere discrezionale della P. A. di procedere all'espro

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

600 

nelle suddette norme incostituzionali, la indennit� va dete1�minata secondo 
i criteri della legge fondamentale del 1865, espressamente 1�ichiamata 
anche dal d. lg. n. 409 del 1948 (3). 

(Omissis). -Il primo motivo del ricorso attiene ad una questione 
di legittimazione ad processum, in quanto si sostiene dall'Amministrazione 
ricorrente che legittimato passivamente nel presente giudizio 
sarebbe non il Ministero delle Finanze (Demanio dello Stato), evocato 
in questo giudizio fin dal primo grado, sibbene il Ministero degli Interni. 
Al riguardo va subito rilevato che, come eccepito dalla controricorrente, 
la presente questione di legittimazione passiva � stata sollevata per la 
prima volta con il ricorso, laddove nella fase di merito e speciamente 
in primo grado nulla fu eccepito al riguardo dall'Avvoatura dello Stato. 
Onde viene in considerazione l'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, 
secondo cui l'errore di identificazione della persona cui l'atto introduttivo 
del giudizio doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura 
dello Stato nella prima udienza e soltanto in essa. Allo scopo 
di evitare le conseguenze dell'applicazione di siffatta disposizione, la 
ricorrente, specie in sede di memoria e discussione orale, ha sostenuto 
che la norma in esame non si applicherebbe alla ipotesi (che � quella 
di specie) in cui sia �Stato evocato in giudizio un Ministro incompetente, 
cio� un Ministro al posto di un altro, e ci� sulla base di un principio, 
pure affermato in dottrina, relativo alla cosiddetta � individualit� giuridica 
� dei vari Dicasteri. Ma, la stessa ricorrente non disconosce che 
la questione � gi� stata risolta da questa Corte Suprema, la quale ha 
per contro ritenuto che nell'errore di identificazione della persona, contemplato 
dal citato art. 4, deve essere compreso anche il caso della 
notificazione ad un Ministro invece che ad un altro (v. sent. n. 2520 del 
1961). Tale giurisprudenza va mantenuta ferma, perch� rispondente alla 

priazione. Spetta, invece, alla giurisdizione amministrativa la competenza 
a decidere sulla domanda che tenda a far dichiarare la illegittimit� del 
decreto di esproprio per ogrii altro motivo che non includa il diniego del 
diritto di espropriazione�: Cass., Sez. Un., 16 febbraio 1965, n. 255, Giur. 
it., Mass., 1965, 71, sub b, ed ivi nota (2) di riferimenti. � Il decreto di 
espropriazione per p. u. ... � atto conclusivo di quelli anteriori della procedura 
di espropriazione, che l'art. 48 1. 25 giugno 1865, n. 2359 demanda 
direttamente al Prefetto; in materia � la pubblica utilit�, anche se coincidente 
con l'interesse di un privato e da questo fatta valere, la causa e 
la base legittima e �sufficiente del negozio giuridico�: Cons. Stato, Sez. V, 
13 gennaio 1942, n. 11, Massimario completo della Girisprudenza del C. S., 
1932-1961, I, Roma, 1963, 1882, n. 93. 

(3) L'art. 2, comma 1 e 2, d. lg. 11 marzo 1948, n. 409 � stato dichiarato 
incostituzionale, in riferimento all'art. 42, comma 3, Cost., con sentenza 
29 dicembre 1959, n. 67 della C. C., in Giurisprudenza Costituzionale, 

!>ARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 601 
esatta interpretazione dell'art. 4 ed al suo inquadramento nel nuovo 
sistema instaurato dalla legge del 1958, in ordine alle notificazioni agli 
organi dell'Amministrazione statale. Invero, da un lato, la direzione dell'art. 
4 � ampia e non ammette discriminazioni, non si sa poi nemmeno 
su quali criteri specifici fondati; dall'altro, va notato che, poich� gli artt. 1 
e 3 della stessa legge impongono la notificazione sempre al Ministro competente, 
cio� � alla persona del Ministro in carica �, � evidente che, 
allorch� l'art. 4 ha parlato della identificazione della persona o dell'organo 
competente, non ha potuto .che volere riferirsi, come ipotesi 
normale, a quella dello scambio di un Ministro per un altro, cio� della 
identificazione del Ministro competente, sempre dovendo la notificazione 
essere diretta ad un Ministro. Di guisa che, non avendo nella specie nulla 
eccepito in limine l'Avvocatura, essa legittimamente ha rappresentato in 
questo giudizio l'Amministrazione statale, non potendo pi�, come testualmente 
aggiunge lo stesso art. 4, eccepire l'errore di identificazione. 
Quanto suddetto rende inutile passare all'altro rilievo, anch'esso esatto 
e fondato pure sulla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, instaurandosi 
il rapporto di espropriazione nei confronti dell'ente, a vantaggio 
del quale l'espropriazione viene pronunciata, ed essendo nel caso in 
esame la espropriazi�ne stata pronunciata nei confronti ed a vantaggio 
dell'Amministrazione demaniale dello Stato, esattamente questa fu evocata 
in giudizio, per la declaratoria della validit� o meno del procedi� 
mento espropriativo e per le sue conseguenze. 

Il secondo ed il terzo motivo (che possono essere esaminati congiuntamente) 
attengono alla questione fondamentale di diritto decisa 
dalla sentenza impugnata, attengono cio� alla incidenza della dichiarazione 
di incostituzionalit� delle norme della legge 11 marzo 1948, n. 409, 

1959, 1175, con nota di F. BARTOLOMEI; la 1. 1 dicembre 1961, n. 1441, 
contenente modificazioni al d. lg. 11 marzo 1948, n. 409, � stata dichiarata 
incostituzionale, in riferimento all'art. 42, comma 3, Cost., con sentenza 
18 giugno 1963, n. 91, in Giurisprudenza Costituzionale cit., 1963, 741, con 
nota di F. BARTOLOMEI: Costituzione, eSPropriazione e indennizzo, ivi, 743 
e segg. 

In via di massima, � l'espropriazione per p. u. pu� essere disposta 
anche in considerazione di opere gi� eseguite �: Cons. Stato, Sez. IV, 16 
febbraio 1938, n. 130, Mass. compl. della giur. del C. S., vol. I cit., 1882, 90; 
Par. Sez. I, 19 ottobre 1948, n. 593, ibidem. Nella materia qui considerata, 
Cass., Sez. Un., 9 febbraio 1965, n. 207, Giur. it., Mass., 1965, 50 ha 
avvertito che � l'art. 1 d. lg. 11 marzo 1958, n. 409, che ha dichiarato di 
pubblica utilit� le opere permanenti di protezione antiaerea costruite dallo 
Stato direttamente o a mezzo di enti locali, si riferisce alle opere gi� costruite, 
che abbiano modificato in modo permanente lo stato dei luoghi, 
anche se esse non siano state ultimate, sussistendo la identica necessit� 
di disciplina sia per i ricoveri antiaerei completati, sia per quelli non 
ultimati, ma iniziati con opere permanenti�. 


602 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

norme relative alla determinazione dell'indennit� di espropriazione dei 
suoli occupati nella ricostruzione dei ricoveri antiaerei, sull'intero procedimento 
di espropriazione e sulla legittimit� dell'espropriazione stessa. 
Vale a dire, stabilita, con il valore erga omnes che hanno le pronunce 
affermative della Corte Costituzionale, la incostituzionalit� delle predette 
norme, si tratta di determinare se la conseguenza di quella dichiarazione 
si riverbera escusivamente sulla fissazione dell'indennit�, che 
non pu� pi� essere fatta con i criteri e secondo le norme dichiarate incostituzionali, 
ma va ripetuta secondo i criteri e le norme che rispondono 
al precetto costituzionale (tesi della sentenza di primo grado, fatta propria 
dall'Amministrazione ricorrente), ovvero se la stessa dichiarazione 
di incostituzionalit� si riverbera su tutto il procedimento di espropriazione, 
facendone venire meno uno dei presupposti essenziali, di guisa 
che non potrebbesi pi� parlare di espropriazione per pubblica utilit�, 
ma dovrebbesi esclusivamente parlare di occupazione illegittima del 
terreno, con obbligo del risarcimento del panno a favore del privato (tesi 
della sentenza impugnata, fatta propria dalla controricorrente e dal 

P. M.). Quest'ultima tesi, per�, non pu� essere accolta. Va premesso 
che qui non si verte in tema di retroattivit� o irretroattivit� della pronuncia 
di incostituzionalit�, tema recentemente dibattuto, in quanto 
non si tratta di determinare se la pronuncia di incostituzionalit� si 
applichi nel tempo a rapporti pi� o meno esauriti, sibbene solo di determinare 
se la pronuncia di incostituzionalit�, relativa a norme che reggono 
solo una fase di procedimento amministrativa in corso, si applichino 
esclusivamente a quella fase, ovvero a tutta la complessa fattispecie, 
ancora in corso al momento della dichiarazione di incostituzionalit�. 
Problema, quindi, del tutto diverso, cui non possono richiamarsi 
(come pure ha fatto, sebbene incidentalmente, la sentenza impugnata) 
le discussioni e le decisioni avutesi in tema di retroattivit� o irretroattivit�. 
Il punto di partenza dell'attuale indagine non pu� che esser dato 
dalla determinazione precisa e netta dell'ambito e del contenuto della 
dichiarazione di incostituzionalit�, determinazione che si ricava chiaramente 
ed espressamente dalle stesse decisioni dello Corte Costituzionale. 
� noto che, con una prima decisione (n. 67 del 29 dicembre 1959) venne 
dichiarata la illegittimit� costituzionale, in quanto in contrasto con 
l'art. 42 della Costituzione, delle disposizioni dell'art. 2, primo e secondo 
comma, del d. 1. 11 marzo 1948, n. 409, vale a dire delle disposizioni che 
prevedevano che � l'indennit� di espropriazione del suolo occupato nella 
costruzione dei ricoveri antiaerei � determinata dall'Ufficio del g.enio civile 
in base al valore venale dell'immobile al momento dell'avvenuta occupazione 
� (primo comma) e che � sulla somma dovuta come indennit� 
devono corrispondersi al proprietario dell'immobile espropriato, dalla 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 603 

data dell'avvenuta occupazione, gli interessi nella misura legale)� (secondo 
comma). � pure noto che, con una seconda decisione (n. 91 del 
18 giugno 1963), venne dichiarata la illegittimit� costituzionale, sempre 
come contrastante con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, della 
legge 1 dicembre 1962, n. 1441, che conteneva modifiche, appunto in 
relazione alla determinazione dell'indennit� di espropriazione, al decreto 
legislativo del 1948. Ora, nella prima delle due decisioni citate, la Corte 
Costituzionale premette alla sua indagine la osservazione fondamentale 
che questa era limitata alla legittimit� costituzionale o meno della sola 
norma contenuta nell'art. 2, primo e secondo comma, del decreto legisl�tivo 
n. 409 del 1948, riflettente l'indennit� di espropriazione, e quindi 
non investendo affatto la legittimit� dell'intero sistema del detto decreto, 
era limitata allo stabilire se, nel quadro del sistema in cui � inserita, 
la particolare norma denunciata fosse o meno in contrasto con la Costituzione. 
Ed anzi, nella disamina successiva, la medesima Corte d� per 
dato di fatto pacifico e fondamentale la legittimit� del sistema di espropriazione 
instaurato dal decreto del 1948, sistema che essa, seguendo 
la costante interpretazione data al decreto del 1948 dalle supreme magistrature 
ordinarie e amministrative, ha ritenuto diretto al fine di 
sostituire ope legis ad un preesistente stato di occupazione di fatto un 
rapporto di occupazione e di espropriazione per pubblica utilit� soggetto 
alla disciplina della legge del 1865, ex tunc, nel senso cio� di legittimare 
la occupazione e di sottoporre,fin dall'inizio, il rapporto stesso al regime 
dell'espropriazione per pubblica utilit�. Appunto perch� valido il sistema 
e legittima la espropriazione, voluta dalla legge, si dimostrava la illegittimit� 
delle disposizioni sulla indennit�, giacch� queste, contro la 
logica del sistema e contro le norme costituzionali in materia, che 
avrebbero dovuto portare a stabilire che la determinazione dell'indennit� 
si effettua in relazione al momento in cui si verifica il trapasso 
della propriet�, determinavano la indennit� in base al valore venale del 
suolo occupato al momento dell'avvenuta occupazione. E conseguentemente 
a siffatta impostazione, la Corte Costituzionale dichiarava, come 
si � detto, la illegittimit� costituzionale delle sole disposizioni sulla determinazione 
dell'indennit�, senza toccare le altre ed in specie quella 
dell'art. 1, che, dichiarando la pubblica utilit� delle opere permanenti 
di protezione antiaerea, instaurava, legittimamente ed ex tunc, il sistema 
che si � delineato, e quelle dei commi III, IV e V dello stesso art. 2, 
che, per quanto attiene al deposito ed al pagamento dell'indennit�, 
nonch� � a tutti gli ulteriori adempimenti � ed a � quanto non � previsto 
� nel decreto in esame, fa espresso richiamo alla legge fondamentale 
sull'espropriazione del 1865. Ai medesimi criteri e ad analoghe 



604 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

osservazioni, riguardanti sempre la determinazione dell'indennit�, nell'ambito 
del sistema instaurato nel 1948, si ispira anche la seconda delle 
citate decisioni. Dal che una prima rilevante illazione; che, avendo 
inteso la Corte Costituzionale colpire di illegittimit� esclusivamente le 
norme sulla misura dell'indennit� e non anche quelle sulla espropriazione 
e sul procedimento, che invece rimangono valide e legittime nell'ambito 
del sistema, non si pu� in questa sede estendere sostanzialmente 
quella declaratoria di illegittimit� e negare ingresso alla procedura di 
espropriazione per .pubblica utilit�, voluta dalla legge per determinate, 
legittime finalit� di pubblico interesse. 

Al riguardo, la decisione impugnata ha tentato un ragionamento 
indiretto, in quanto, si dice, la invalidit� della intera espropriazione 
non discende direttamente dalla disapplicazione del decreto del 1948, 
ma dal sistema legislativo generale, che prevede la determinazione dell'indennit� 
come un presupposto indispensabile dell'espropriazione ,onde, 
venuta meno l'indennit�, viene meno anche l'espropriazione. Ma questo 
ragionamento, in che si sostanzia poi la .motivazione della sentenza di 
appello, non pu� essere seguito. Anzitutto, il suo valore indiretto � meramente 
apparente, giacch� in sostanza, e con carattere di generalit� 
rispetto a tutte le espropriazioni seguite a norma del decreto del 1948, 
si viene a negare la sussistenza della espropriazione per pubblica utilit� 
e si viene a parlare nuovamente di occupazione di fatto, proprio 
laddove la legge, tuttora valida, in vigore e costituzionalmente legittima 
sul punto, ha voluto sostituire, nel pubblico interesse, alla occupazione 
di fatto il regime di espropriazione per pubblica utilit�. In secondo 
luogo, anche a prescindere totalmente da ci�, l'affermazione recisa del 
valore di presupposto dato all'indennit�, presupposto la cui mancanza 
invaliderebbe, anche se successiva, tutto il procedimento di espropriazione 
e lo renderebbe in�sistente ex tunc, appare insostenibile. Non � 
il caso di richiamare tutte le discussioni svoltesi in relazione alla natura 
del procedimento espropriativo ed alla posizione che in esso assume la 
determinazione dell'indennit�, nonch� alle conseguenze giuridiche del 
sistema accolto dal nostro ordinamento di volere che la determinazione 
dell'indennit� sia preventiva e cio� preceda l'effetto dell'espropriazione; 
baster� avere rapidamente riguardo al sistema instaurato dalla legge del 
1865, sistema non affatto escluso nelle sue linee generali, anzi espressamente 
richiamato, per le espropriazioni delle aree r.elative ai ricoveri 
antiaerei. Secondo tale sistema, non pu� aversi espropriazione senza la 
giusta indennit�, il che � confermato espressamente dalla Costituzione. 
Per giungere a questo risultato la legge prevede quattro distinte fasi, 
o, come si sono anche chiamati, quattro distinti periodi, e cio� la dichia



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 605 

razione di pubblica utilit�, la determinazione dei beni da espropriare, 
la determinazione dell'indennit� ed infine la pronuncia di espropriazione 
con il trapasso del bene all'espropriante e l'attribuzione definitiva dell'indennit� 
all'espropriato. Fasi distinte, che danno luogo anche a distinte 
conseguenze giuridiche: � risaputo che in relazione alle prime due fasi 
non pu� che ravvisarsi la preminenza dell'interesse pubblico, che sta 
a base della dichiarazione di pubblica utilit�, onde il singolo, anche 
l'espropriato, non ha che un interesse legittimo, tutelabile innanzi le 
giurisdizioni amministrative, a che siano seguite le norme di legge sulla 
espropriazione, laddove in relazione alla indennit� ed alla sua giusta 
determinazione vi � un vero e proprio diritto soggettivo del singolo, tutelabile 
innanzi il giUdice ordinario. Dal che Ja netta differenziazione tra 
il potere di espropriazione spettante all'ente pubblico ed il diritto alla 
indennit� spettante al privato, che costituisce quasi il corrispettivo dell'espropriazione 
e la trasformazione, a seguito dell'esercizio di quel 
potere, del diritto di propriet� privata. Di guisa che se � innegabile che 
non pu� aversi espropriazione se non vi � la determinazione dell'indennit�, 
se � innegabile cio� che non pu� aversi il trapasso della propriet� 
all'ente pubblico se non vi � H contemporaneo soddisfacimento del 
diritto del privato che si contrappone a quel trapasso, il diritto all'indennit�, 
ci� � vero per quanto riguarda il momento iniziale (necessit� 
della indicazione dell'indennit� al momento dell'inizio della procedura) 
ed il momento finale suddetto. Ma non significa che ogni discussione ed 
ogni controversia sull'indennit� determinata incidano anche sul potere 
di espropriazione. Nel senso che � pacifico che la illegittimit� della 
determinazione dell'indennit� e la violazione delle norme e dei criteri 
di legge al riguardo stabiliti non importano il venir meno del potere 
di espropriazione, ma soltanto una nuova determinazione dell'indennit� 
medesima. Il che � conseguenza del detto sistema, che, mentre vuole 
che la indennit� sia indicata, sia pure provvisoriamente ed unilateralmente 
all'inizio della procedura e che questa non abbia termine e non 
sfoci nell'atto finale, se non quando l'indennit� non sia determinata, 
distingue le fasi relative al potere di espropriazione da quella reativa 
alla indennit�, sia in ordine agli interessi ed ai diritti che in esse si 
fanno valere e quindi al valore ed alla natura delle norme che le regolano, 
sia in ordine alla autorit� giurisdizionale avanti alla quale si 
debbono far valere le ev1:1ntuali violazioni. Tutto ci� che si � detto vale 
in tutti i casi di illegittimit� sopravvenuta della determinazione del� 
l'indennit�, non essendosi mai dubitato che questa non importa altro 
che la nuova determinazione, pi� conforme a legge, dell'indennit� stessa. 
E vale anche nella ipotesi in esame, in �cui pure si ha illegittimit� della 



606 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

determinazione dell'indennit�, in cui si ha la sussistenza dell'indicazione 
della indennit� al momento dell'inizio della procedura, anzi indicazione 
legittima seqondo le norme allora vigenti, e si ha solo una 
causa sopravvenuta, la quale, lasciando in piedi il potere di espropriazione, 
rende illegittime la determinazione e la misura dell'indennit�. 
Niuna influenza pu� avere su questa costruzione il fatto che quella causa 
sopravvenuta sia costituita dalla declaratoria di illegittimit� costituzionale 
delle norme sulla misura dell'indennit�, quando questa lasci 
integro il potere di espropriazione ed anzi condizioni quella illegittimit� 
proprio alla necessit� ed alle esigenze dell'esplicazione nel sistema giuridico 
vigente del potere di espropriazione. Il che � confermato proprio 
da quei principi, gi� affermati dalla costante giurisprudenza, regolanti 
gli effetti della pronuncia di incostituzionalit�: effetti generali, obbiettivi 
ed erga omnes, nel senso che dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale la norma non 
pu� pi� essere applicata n� in relazione ai rapporti non ancora sorti, n� 
in relazione a quelli in corso e non esauriti definitivamente, e non pu� 
pi� essere applicata perch� essa � divenuta illegittima ed invalida, colpita 
da un vizio intrinseco e sostanziale; ma effetti che evidentemente 
hanno relazione e riferimento esclusivo alla norma dichiarata illegittima 
ed alla sua posizione nel sistema e non possono estendersi a diverse 
ed indipendenti norme che continuano ad essere valide e ligittime. 

Pertanto, anche nella presente ipotesi, come in tutte le altre di 
illegittimit� ed invalidit� dei criteri di determinazione della indennit�, 
deve farsi luogo alla nuova determinazione secondo criteri legittimi. E 
questi criteri non possono che essere dati dalla legge generale sulle 
espropriazioni per pubblica utilit�,sia sulla base del principio generale 
che ove vien meno una norma speciale si applica quella generale, sia 
sopratutto sulla base della osservazione che nel caso in esame la stessa 
legge del 1948 espressamente dispone che, per tutto quanto non previsto 
in modo particolare da essa legge speciale, si applicano le norme della 
legge del 1865. Venuta meno, a seguito della declaratoria di illegittimit� 
costituzionale, la norma speciale sulla determinazione dell'indennit� e 
non sostituita da altra norma speciale legittima, � questo un altro punto 
su cui ha vigore il richiamo alla legge generale. 

Posto quando sopra � evidente come non possa richiamarsi al caso 
in esame la precedente decisione (n. 26:83 del 196�3) di questa Corte 
Suprema, relativa alle conseguenze della declaratoria di illegittimit� 
costituzionale dell'atto legislativo che ebbe ad imporre l'espropriazione 
a favore dell'Ente Maremma, in quanto si verte nell'ipotesi contraria 
in cui la declaratoria di illegittimit� .investe lo stesso potere di esproprio 
e cio� tutto il procedimento e tutte le norme riguardanti quella 
espropriazione. Nel caso in esame, ripetesi, il potere di espropriazione 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 607 

rimane integro, il che vieta di poter nuovamente parlare di mera e 
illegittima occupazione e di conseguente risarcimento del danno. D'altronde, 
questo in tanto pu� concepirsi in quanto vi sia un comportamento 
colpevole e tale non � quello dell'espropriante che indica all'inizio 
dell'esprop:dazione una indennit� calcolata sulla base di norme allora 
valide e .�vigenti, 

Da ultimo, occorre far cenno ad un'altra linea di difesa svolta dalla 
controricorrente. Questa, richiamato quanto gi� accennato nella narrativa 
dei fatti, e cio� che essa aveva sostenuto comunque la inapplicabilit� 
di una .procedura di esproprio alla specie, in quanto non vi era 
stata mai .una occupaziol'!le, nemmeno temporanea, del bene che poi si 
voleva espropriare, come risultava anche da precedente sentenza del 
Tribunale di San Remo, e che tale tesi era stata respinta dalla sentenza 
di appello, vii~istein questa sede, assumendo che, riconosciuto l'errore 
in cui era cad..ta la Corte genovese nel respingerla, si potrebbe rettificare 
la sentenza medesima. Ma � evidente che non si tratta di semplice 
�eccezione consentita al controricorrente vittorioso in sede di merito 

o di mera richiesta di correzione in diritto della sentenza impugnata, 
sil)l:)ene della i:i;npugnazio11e 4i. un vero e proprio capo di sentenza, sul 
quale era rimasta la attuale resistente soccombente, impugnazione che 
non potev�a non farsi con ricorso incidentale, sia pure condizionato. Ben 
vero, va notato che logicamente la Ameglio aveva presentato tre domande 
distinte: a) inapplicabilit� del decreto del 1948 perch� non vi 
era una temporanea occupazione; b) nullit� del criterio di determinazione 
dell'indennit� in base a norma incostituzionale, riverberantesi su 
tutta la procedura di esproprio, anche ammessa l'esistenza della occupazione 
temporanea; e) inadeguatezza della determinazione dell'indennit�. 
In questo ordine esse sono state esaminate e la sentenza impugnata ha 
disatteso la prima. Onde non pu� parlarsi di mera rettifica, tanto pi� 
che la sentenza di appello ha motivato in fatto sulla esistenza o meno 
del presupposto di fatto (occupazione temporanea) e sulla esistenza di 
una precedente decisione, e per investire questa Corte dell'esame di 
tali fatti, pur nel limite dei suoi poteri istituzionali, fatti completamente 
diversi da quelli posti a base del ricorso, sarbbe occorsa una indicazione 
specifica dei vizi da cui quel ragionamento sarebbe stato inficiato. 
In conclusione, disatteso il primo motivo, vanno accolti il secondo 
ed il terzo: il giudice di rinvio dovr� applicare al caso di specie il 
seguente principio di diritto: � La dichiarazione di incostituzionalit� 
dell'art. 2, comma primo e secondo, del d. I. 11 marzo 1948, n. 409 e 
della successiva legge 1 dicembre 1961, n. 1441, riguarda esclusivamente 
la determinazione dell'indennit� di espropriazione del suolo occupato 
nella costruzione dei ricoveri antiaerei e non si estende al di �l� delle norme 
dichiarate incostituzionali: quindi essa non si riverbera sulla esisten




608 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

za e validit� del potere di esproprio in ordine ai suoli occupati per costruzioni 
di ricoveri antiaerei e sulle altre �fasi della relativa procedura. 
Con la conseguenza che, dichiarata illegittima la determinazione dell'indennit� 
secondo i criteri fissati nelle suddette norme incostituzionali, 
l'indennit� va determinata secondo i criteri della legge fondamentale 
del 1865, espressamente richiamata anche dal decreto legislativo del 
1948 "� -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 maggio 1966, n. 1176 -Pres. 
Lonardo -Est. Mirabelli -P. M. Criscuoli (conf.) -Intendente di 
Finanza di Bari, Ministeri delle Finanze e del Tesoro, Cassa conguaglio 
trasporto sanse (Avv. Stato Del Greco) e Consorzio Nazionale 
degli industriali produttori di olio dalle sanse (avv. Sorrentino) 

c. Societ� Raffineria Olearia Meridionale (avv. Basile, Calvario). 
Prezzi -Gestione dei sovraprezzi, quote di prezzi o contribuzfoni 
imposte dalle competenti autorit� per la disciplina dei prezzi Casse 
o fondi di conguaglio -Cassa conguaglio trasporto sanse Legittimazione 
all'esercizio dei crediti di cui � titolare il Consorzio 
nazionale produttori olio dalle sanse -Controversia sull'esistenza 
di tale credito -Necessaria presenza in giudizio del Consorzio e 
della Cassa. 

(d. m, 9 dicembre 1944, in G. U. 20 gennaio 1945, n. 9; d. m. 9 giugno 1946, 
n. 58, in G. U. 27 giugno 1946, n. 141; d. lg. C. P. S. 15 settembre 1947,. n. 896; 
d. lg; 26 gennaio 1948, n. 98; d. P. R. 14 febbraio 1957, n. 179). 
Prezzi -Disciplina dei prezzi -Comitato interministeriale prezzi Fissazione 
dei prezzi d'imperio -Facolt� di imposizione di differenze 
prezzi -Non sussiste. 

(d. lg. lgt. 19 ottobre 1944, n. 347, artt. 4 e segg.; d. lg. C. P.S. 15 settembre 1947, 
n. 896, artt. 1 e segg.). 
Prezzi -Sovraprezzi, quote di prezzi o contribuzioni imposte dalle 
competenti autorit� per la disciplina dei prezzi -Sanzione legislativa 
-Portata. 

(d. lg. 26 gennaio 1948, n. 98, art. 7). 
Leggi, decreti e regolamenti -Principio della irretroattivit� della legge 
in generale -Carattere e valore di precetto costituzionale -Non 
sussiste per le norme civili, amministrative e tributarie. 

(Cost., art. 25; disp. sulla legge in gen., art. 11). 

Alla Cassa conguaglio trasporto sanse, organo del Consorzio Nazionale 
dei produttori di olio dalle sanse, dotato di autonomia contabile 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 609 

e amministrativa e di capacit� di stare in giudizio, compete soltanto la 
legittimazione aH'esercizio dei crediti per sovraprezzi, quote di prezzi 

o contribuzioni di cui � titolare. Epper�, qualora sorga contestazione in 
ordine all'esistenza di uno di essi, parte principale della lite e, quindi, 
pm�te necessaria del giudizio � il Consorzio nazionale dei produttori di 
olio dalle sanse, nei confronti del quale la pronuncia esplica effetto 
principale e diretto, e non soltanto la Cassa, nei confronti della quale 
essa esplica un effetto meramente secondario, quale pronuncia dichiarativa 
dell'esercibilit� o meno della pretesa (1). 
(1) Negli stessi sensi � altra pronuncia delle Sezioni Unite, di pari 
data, n. 1175, in causa Intendenza di finanza di Bari, Ministeri delle 
Finanze e del Tesoro, Cassa conguaglio trasporti sanse, Consorzio nazionale 
industriali produttori olii dalle sanse e Lonigro. Per quanto riguarda 
la prima parte della massima, �� da ricordare che l'esclusione della titolarit� 
dei crediti del genere (nella specie, per sovraprezzi) trovasi gi� affermata 
da Cass., 2 agosto 1950, n. 2308, Foro it., Mass., 1950, 466, per la 
Cassa conguaglio prezzo concentrati pomidoro, considerata' organo speciale 
della Confederazione degli industriali con funzioni di riscossione ed autonomia 
amministrativo-contabile. Dopo l'entrata in vigore del d. lg. 26 gennaio 
1948, n. 98, recante la generale disciplina delle Casse conguaglio 
prezzo, e del d. P. R. 14 febbraio 1957, -n. 179, relativo al conferimento 
all'Avvocatura dello Stato, della �rappresentanza in giudizio� delle Casse 
o Fondi di conguaglio, risulta esaminata ex professo, da Cass., 26 marzo 
1957, n. 1039, Foro it.� Mass., 1957, 205, solo la questione se la Cassa conguaglio 
trasporto sanse sia organo dello Stato, ovvero del Consorzio nazionale 
produttori di olio dalle sanse, ma non anche quella della personalit� 
giuridica di tale organo e, sull'avvertenza della compatibilit� del concetto 
d'organo con quello di personalit� giuridica, la questione viene risolta 
rilevandosi, da una parte, che sulla mancanza di personalit� giuridica della 
Cassa v'era ormai giudicato e, dall'altra, col riconoscimento che la Cassa 
� organo del Consorzio fornito di autonomia amministrativo-contabile e 
con la negazione che essa possa fruire del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura 
dello Stato, a norma dell'art. 43 t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611. La 
stessa sentenza avverte che, comunque, la titolarit� del credito (nella 
specie, per differenza prezzi materie grasse) spetta al Consorzio. Sulla 
seconda parte della massima della sentenza, ma in tema di riscossione 
esattoriale di crediti di imposta, v. Cass., Sez. Un., 2 luglio 1965, n. 1373, 
in questa Rassegna, 1965, I, 916, che per� non esamina ex professo la 
questione sulla quale pi� ampiamente v. invece, App. Lecce, 6 aprile 
1966, ultra, 703, con nota redazionale. Per quanto riguarda la materia 
qui considerata, deve avvertirsi che, in relazione all'art. 9 d. lg. 
26 gennaio 1948, n. 98 ( � Alla riscossione dei sovrapprezzi, delle quote 
di prezzo o delle contribuzioni dovute alle casse o ai fondi e non versate 
nei termini previsti provvede l'Intendenza di finanza secondo le 
disposizioni del citato testo unico 14 aprile 1910, n. 639 � ), Cass., 26 marzo 
1957, n. 1039, gi� cit., Foro it., Mass. 1957, 205, afferma che �l'azione di 
accertamento negativo del credito per la cui realizzazione l'Amministra

610 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Tra le facolt� attribuite al Comitato interministeriale p1�ezzi o ad 
altri organi della P. A. deputati alla fissazione di prezzi d'imperio non 
rientra quella di imporre, in occasione della determinazione di nuovi, 
maggiori prezzi di talune merci, il versamento delle differenze di prezzo 
a favore del bilancio dello Stato a coloro che abbiano in precedenza 
ricevuto quelle merci in assegnazione a prezzi minori (2). 

zione finanziaria ha notificato ingiunzione, se pur per diretto, legittimo 
contraddittore il Consorzio, titolare del diritto di credito contestato, esige 
necessariamente la presenza in giudizio anche dell'Amministrazione, che, 
avvalendosi del potere attribuitole dall'art. 9 del d. lg. 26 gennaio 1948, 

n. 98, promosse l'azione per il recupero; ci� nel profilo che l'eventuale 
dichiarazione di inesistenza del credito non potrebbe non risolversi, sia 
pur di riflesso, in causa di inefficacia dell'ingiunzione �. La sentenza in 
rassegna si � occupata ex professo non gi� del problema del rapporto fra 
Cassa conguaglio, pur ritenuta legittimata all'esercizio del diritto del Consorzio 
e Intendenza di finanza, nella veste di cui all'art. 9 d. lg. n. 98 del 
1948, ma di quello della identificazione della posizione processuale del 
Consorzio (che la Corte di merito aveva designata come di interventore 
adesivo dipendente) e l'ha risolto affermando che �al Consorzio ricorrente, 
quale titolare del credito in contestazione, deve essere riconosciuta ... la 
posizione da parte necessaria e principale del giudizio e, quindi, la legittimazione 
non soltanto ad intervenirvi in adesione alle pretese fatte valere 
dalla Cassa, ma anche la legittimazione a proporre autonome domande ed 
impugnazioni �. � il caso di rilevare che si trattava, pur sempre, di pretesa 
fatta valere nel modo previsto dall'art. 9 d. lg. n. 98 del 1948, ossia mediante 
ingiunzione dell'Ufficio del Registro, che, nella narrativa della 
sentenza in rassegna, si riconosce emessa � per conto della Cassa conguaglio 
trasporto sanse �. Si ricorda, altres�, che l'eventuale eccedenza attiva delle 
somme recuperate rispetto a quelle ripartite fra le ditte consorziate che 
avessero subito perdite va devoluta all'Erario e che le ingiunzioni sono 
emesse anche su richiesta del Ministero del Tesoro, cui spetta per legge 
�la vigilanza sull'adempimento degli obblighi stabiliti nel provvedimento 
istitutivo delle casse o dei fondi � (art. 6 d. lg. n. 98 del 1948). Sulla 
~pettanza del potere ex art. 9 d. lg. n. 98 del 1948 al complesso burocratico 
che fa capo all'Intendenza di finanza e quindi ai dipendenti uffici del 
Registro pu� utilmente consultarsi quanto osservato nella Relazione Avvocatura 
Stato per gli anni 1951-1955, I, Roma, 1957, 824, gi� a proposito 
della pi� restrittiva dizione letterale contenuta nell'art. 10 1. 8 luglio 1950, 
n. 640, in ordine alla titolarit� del potere di emettere l'ingiunzione per il 
recupero dei contributi metano. 
(2) In senso conforme, v. Cass., Sez. Un., 24 ottobre 1960, n. 2891, Giur. 
it., Mass., 1960, 742; ma v., appresso, nota 3. 
Sui poteri del C. I. P. v. Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 1963, n. 600, 
in questa Rassegna, 1964, I, 116, sub 1 ( � Il Comitato interministeriale dei 
prezzi pu� effettuare la perequazione dei prezzi, livellando, con carattere 
di generalit�, questi ultimi, solo se sul territorio nazionale si verifichino 
condizioni di mercato relativamente uniformi in ordine alle merci, servizi 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 611 

Il d. l.vo 26 gennaio 1948, n. 98 ha dato sanzione legislativa a tutti 

provvedimenti precedenti, comunque emessi, con cui era stato disposto 
il versamento di sovraprezzi, quote di prezzo o contribuzioni a 
favore delle Casse e fondi ivi disciplinati, epper�, anche nel caso in 
cui taluni di questi provvedimenti avessero esorbitato dalle funzioni 
attribuite agli enti ed organi che li avevano emanati, o potessero essere 
considerati non conformi al sistema legis1ativo vigente al momento dell'emanazione, 
essi hanno ricevuto crisma e forza di legge appunto con 
il decreto legislativo suddetto, che li ha tutti recepiti, fissando in modo 
unitario e generale i termini dei versamenti e le sanzioni per gli inadempimenti. 
NeU'ambito di applicazione dell'art. 7 d. l.vo 26 gennaio 
1948, n. 98 rientra ogni ipotesi in cui fosse stato imposto ad un operatore 
economico un qualsiasi versamento a favore delle Casse o dei 
fondi di conguaglio, quali che ne fossero la denominazione, l'incidenza 
e le modalit� di imposizione (3). 

La irretroattivit� delle leggi � garantita dalla Costituzione solo con 
riferimento alle norme penali e non anche a quelle civili, amministrative 
e tributarie. L'irretroattivit� di tali ultime norme non discende 
dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile in modo vincolante 
per il legislatore, in quanto trattasi di legge ordinaria, che pu� 
essere derogata da una norma di pari efficacia (4). 

e prestazioni considerati, dovendo, in caso contrario, accompagnare alla 
determinazione dei prezzi uniformi o perequati la istituzione di Casse 
di conguaglio, le quali presuppongono appunto una disparit� di costi tali 
da esigere un intervento compensativo a favore di chi pu� offrire merci, 
servizi o prestazioni a costi pi� elevati �) ed ivi nota redazionale di rilievi 
critici, nonch� di riferimenti di giurisprudenza e dottrina. Sulla natura dei 
provvedimenti del C.I.P. v. anche Cass., Sez. Un., 7 aprile 1965, n. 593, in 
questa Rassegna, 1965, I, 308, sub 1, con nota redazionale di osservazioni. 

(3) La questione dell'incidenza dell'art. 7 d. lg. n. 98 del 1948 sulla 
materia delle differenze prezzo non venne esaminata dalle Sezioni Unite 
nella sentenza n. 2891 del 1960 citata a nota 2 ed ha costituito, invece, il 
punto centrale della soluzione della controversia esaminata dalla sentenza 
in rassegna, la quale ha accolto in pieno la tesi dell'Avvocatura, osservando 
che con l'art. 7 predetto �veniva statuito.. in forma implicita ma inequivoca 
che tutto ci�, che i precedenti provvedimenti relativi a casse e fondi 
preesistenti avevano disposto a questi fosse versato, dovesse intendersi 
tuttora dovuto e, comunque, se ne disponeva il versamento con una norma 
avente piena forza di legge � e aggiungendo che � la recezione delle norme 
preesistenti trovava poi ulteriore conferma ed esplicazione nel succesivo 
art. 8, con cui venivano inflitte sanzioni pecuniarie inadempienti, senza 
alcuna distinzione tra coloro che fossero debitori in base a disposizioni precedenti 
e coloro che lo fossero divenuti o lo divenissero in forza di disposizioni 
sopravvenienti � . 
(4) Cfr. Cass., 7 maggio 1965, n. 836, in questa Rassegna, 1965, I, 940, 
sub 2 ed ivi nota di riferimenti. La sentenza in rassegna, tuttavia, precisa 

612 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Va esaminato in primo luogo, il primo motivo del 
ricoiiso proposto dal Consorzio produttori olio dalle sanse, con il 
quale questo sostiene che erroneamente la �sentenza impugnata ha 
qualificato la partecipazione di esso al giudizio come intervento adesivo 
dipendente. Qualora, infatti, dovesse essere ritenuto che tale qualificazione 
sia inesatta e che, in dipendenza di questa, talune delle difese 
del Consorzio non siano state prese in esame dai giudici del merito, 
dovrebbe essere dichiarata la nullit� dell'intero giudizio e l'assorbimento 
di ogni altra questione. 

Invero la tesi che il Consorzio ha posto a sostegno della doglianza 
appare fondata. 

Queste Sezioni Unite, infatti, con recente pronuncia relativa a diversa 
fattispecie (sent. 2 luglio 1965, n. 1373), hanno fissato il principio 
che, quando sia fatta valere in giudizio la pretesa di soddisfacimento 
di un credito, di cui un soggetto sia titolare ed altro soggetto sia legittimato 
all'esercizio (nel caso esaminato si trattava di credito di imposta 
esercitato dall'esattore). qualora sorga contestazione intorno all'esistenza 
del credito, parte principale della lite, e quindi parte necessaria del 
giudizio, � il soggetto titolare del credito, nei confronti del quale la 
pronuncia esplica effetto principale e diretto, e non soltanto il soggetto 
legittimato all'esazione, nei confronti del quale la pronuncia esplica 
un effetto meramente riflesso, quale pronuncia dichiarativa dell'esercitabilit� 
o meno della pretesa. 

Tale principio appare applicabile anche alla fattispecie ora in 
esame. 

che, in rela:zione al decreto legislativo n. 98 del 1948, e non pu� farsi 
questione, comunque, di retroattivit� o meno della disciplina ivi sancita 
in relazione alle casse ed ai fondi preesistenti, in quanto il provvedimento, 
recependo il contenuto di provvedimenti precedenti, non ha regolato 
situazioni gi� esaurite, ma ha disposto per l'avvenire l'attuazione delle 
norme recepite, fissandone l'attuazione per il tempo successivo: non ha 
posto, cio�, norme che si applicassero a fatti passati, ma ha regolato gli 
effetti di fatti preesistenti, per il tempo seguente all'entrata in vigore delle 
norme medesime >. 

L'esclusione della sopravvivenza del diritto abolito (ogni atto o fatto 
compiuto sotto una data norma giuridica dev'essere accompagnato nel 
tempo dalla sua disciplina finch� non si sia esaurito:tempus regit actum), 
nel senso che la nuova norma sopravvenuta regoli ex nunc gli effetti di 
fatti preesistenti, impropriamente viene concepita come eccezione alla 
regola della irretroattivit�, la quale, in senso proprio e tecnico, allude 
soltanto alla impossibilit� che una nuova norma interferisca negli effetti 
gi� verificatisi di una norma passata: cfr. CARUSI, Sugli effetti del decreto 
legislativo 20 marzo 1945, n. 212 ecc., Riv. dr. comm., 1947, II, pag. 5 dell'estratto. 




PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 613 

Che il Consorzio ricorrente sia il titolare del credito, di cui � 
stata contestata l'esistenza, risulta in modo indubbio dal testo dei provvedimenti, 
che sono stati posti a fondamento della pretesa ed in particolare 
dal provvedimento del C. I. P. n. 62 del 16 agosto 1946, nel 
quale viene ravvisato dalle parti il punto centrale della questione 
sulla sussistenza del credito, giacch� ivi � espressamente statuito che 
le differenze di prezzo debbano essere versate al Consorzio. 

Il difetto di titolarit� del credito nelle Casse di conguaglio � stato, 
d'altronde, gi� affermato da questa Corte, in relazione ad altra Cassa 
consimile (Cass., Sez. I, 2 agosto 1950, n. 2308), unitamente alla legittimazione 
a stare in giudizio dell'ente presso il quale la Cassa sia 
istituita ed a favore del quale siano diretti gli introiti della Cassa. 

Al Consorzio ricorrente, quale titolare del credito in contestazione, 
deve essere riconosciuta, dunque, la posizione di parte necessaria e 
principale del giudizio, e quindi la legittimazione non soltanto ad intervenirvi 
in adesione alle pretese fatte valere dalla Cassa, ma anche 
la legittimazione a proporre autonome domande ed impugnazioni. 

L'erronea qualificazione del Consorzio stesso come interveniente 
adesivo dipendente non ha, tuttavia, affatto influito sullo svolgimento 
del giudizio di merito, in quanto nel giudizio di primo grado tale legittimazione 
gli � stata pienamente riconosciuta e nel giudizio di secondo 
grado il Consorzio non ha proposto alcuna domanda, eccezione o ragione, 
che non fosse gi� contenuta nelle difese delle altre parti, sue 
consorti in lite. 

Poich�, quindi, dall'erronea affermazione non � derivato alcun 
vizio sostanziale della pronuncia impugnata, questa Corte si limita ad 
enunciare la correzione della motivazione su tale punto, a sensi dell'art. 
384, 20 comma, c. p. c. 

Le censure sollevate con il secondo motivo proposto dal Consorzio 
coincidono con quelle contenute nell'unico motivo proposto dalle 
altre parti ricorrenti e pertanto vanno esaminate unitamente a queste. 

I ricorrenti denunciano, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione 
degli artt. 1 e 4 del d. 1. 19 ottobre 1944, n. 347, istitutivo del 
Comitato interministeriale prezzi, e degli artt. 1, 4, 6 e 7 del d. 1. 25 
gennaio 1948, n. 98, contenente la disciplina delle Casse di conguaglio, 
e sostengono che, dal complesso sistema normativo posto da tali norme 
e dalle altre che nel periodo dell'ultimo conflitto bellico hanno regolato 
la materia degli scambi e dei prezzi, debba essere tratta la deduzione 
che, una volta che fosse stata fissata la misura del prezzo di imperio 
per una certa merce in un certo tempo, ogni maggiore introito che il 
venditore o il produttore di tale merce venissero a ricevere attraverso 
le variazioni successive dei provvedimenti o delle condizioni di mercato 
dovesse essere versato allo Stato od agli enti, comunque istituiti, con 



614 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

funzioni di perequazione e conguaglio, in quanto tali eccedenze avrebbero 
dovuto essere destinate a far fronte sia agli oneri che lo Stato si 
era assunti allo scopo di mantenere il livello dei prezzi su valori uniformi 
ed accettabili sia ai maggiori costi che altri produttori o venditori 
si fossero trovati a sostenere, per diverse situazioni di mercato. Da tale 
rilievo i ricorrenti deducono che, essendo stata assegnata al Comitato 
interministeriale prezzi la funzione di determinare, appunto, i prezzi 
di scambio delle merci e dei prodotti, in tale funzione rientrava anche 
la determinazione delle quote eccedenti il prezzo di imperio e l'assegnazione 
di tali quote agli organi od enti di perequazione. I ricorrenti 
censurano, quindi, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, 
secondo la quale, avendo i provvedimenti del C. I. P. forma e contenuto 
di atti amministrativi e non potendo, quindi, contenere l'imposizione, 
a carico dei privati, di versamenti o contribuzioni, che non siano previsti 
ed imposti da una norma avente valore di legge, nei provvedimenti, 
che hanno disposto, a carico dei produttori di materie grasse, 
il versamento delle differenze tra il prezzo vigente all'epoca della 
produzione ed il prezzo vigente all'epoca dell'utilizzazione, deve essere 
ravvisata una illegittima violazione di un diritto soggettivo, da cui non 
pu� derivare che la disapplicazione dei provvedimenti medesimi ed 
il rigetto delle pretese tendenti ad ottenere il pagamento di tali differenze. 
Ad avviso dei ricorrenti, infatti, i provvedimenti del C. I. P. 
contengono non l'imposizione, ma solo la determinazione della destinazione 
di somme non spettanti ai soggetti che le abbiano percepite. 

La censura, per�, non appare fondata. 

Queste Sezioni Unite, invero, giudicando in tema di rapporti relativi 
alla stessa materia ed in riferimento ai medesimi provvedimenti, 
hanno statuito che tra le facolt� attribuite al C. I. P. o ad altri organi 
della Pubblica Amministrazione deputati alla fissazione dei prezzi di 
imperio non rientra quella di imporre, in occasione della determinazione 
di nuovi maggiori prezzi di talune merci, il versamento delle differenze 
di prezzo, a favore del bilancio dello Stato, da parte di coloro che 
abbiano in precedenza ricevuto quelle merci in assegnazione a prezzi 
minori (sent. 24 ottobre 1960, n. 2891). 

N� le nuove argomentazioni, addotte dai ricorrenti, n� la parziale 
differenza tra la fattispecie concreta cui si riferiva quella pronuncia e 
la fattispecie ora in esame, nella quale il versamento � stato richiesto 
non ad assegnatari per merci acquistate, ma a produttori per merci 
non utilizzate all'epoca della produzione e rimaste nella loro libera 
disponibilit�, sembra che possano condurre ad una diversa valutazione, 
si che questo Collegio ritiene di dovere pienamente confermare, in generale, 
il principio gi� enunciato. 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 615 

Tuttavia i ricorrenti, denunciando in particolare la falsa applicazione 
dell'art. 7 del citato d. 1. n. 98 del 1948, sostengono che erroneamente 
la sentenza impugnata ha negato che in tale disposizione possa 
essere ravvisata la norma di legge che ha dato sanzione legislativa ai 
precedenti provvedimenti in materia di conguaglio e perequazione ed 
ha, quindi, legittimato le contribuzioni date e richieste a tale titolo. 

Questa censura, invero, sembra fondata. 

La questione dell'incidenza della norma ora indicata sulla materia 
delle differenze di prezzo non venne esaminata nella precedente sentenza 
di queste Sezioni Unite, in quanto espressamente la difesa della 
Pubblica Amministrazione aveva escluso che la fattispecie allora in 
discussione rientrasse nell'ambito di applicazione di tale norma; tale 
questione, invece, si pone come il punto centrale della soluzione della 
controversia in esame. 

Il testo della norma � il seguente: � I sovraprezzi, le quote di 
prezzo o le contribuzioni stabilite a favore delle casse o dei fondi devono 
dagli obbligati essere versati nei modi e nei termini previsti nelle 
norme che disciplinano la gestione delle casse e dei fondi o, se non � 
altrimenti disposto, entro trenta giorni dalla cessione delle merci sulle 
quali sono applicati i sovraprezzi, le quote di prezzo e le contribuzioni. 

� Se all'entrata in vigore del presente decreto tali termini siano 
decorsi, il versamento deve farsi entro i trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore del decreto stesso. 
� Per le casse o i fondi soppressi o che comunque abbiano cessato 
di funzionare, i versamenti devono essere eseguiti entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante vaglia 
del Tesoro o vaglia cambiario della Banca d'Italia, intestato alla Tesoreria 
centrale, da inviarsi alla Intendenza di Finanza, accompagnato 
da un rendiconto delle somme dovute. 
Per l'interpretazione e la valutazione del:la norma occorre ricercare 
sia la ragione che ha condotto all'emanazione del provvedimento legislativo 
sia la funzione che alla norma deve ritenersi assegnata nel 
sistema posto in essere dal provvedimento medesimo. 

Nel corso del periodo bellico e nel tempo immediatamente precedente 
e successivo, allo scopo di assicurare una perequazione nell'incidenza 
dei costi di produzione di fronte alla fissazione di prezzi di 
imperio uniformi, erano stati istituiti, in forme varie e con provvedimenti 
di varia provenienza e di vario contenuto, enti consortili e casse 

o fondi di conguaglio, cui era assegnato il compito di provvedere, con 
mezzi egualmente vari, a tener indenni i produttori od i commercianti, 
che si trovassero assoggettati a maggiori costi, avocando una parte dei 
profitti che venissero percepiti da quei produttori o commercianti che 
si trovassero ad affrontare costi minori. Le funzioni attribuite a tali 
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616 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

enti od organi avevano poi, sovente, subito modificazioni, ampliandosi 

o restringendosi, a seconda delle esigenze che di volta in volta si 
erano presentate. 
Esempio tipico di tale fenomeno sono, appunto, la costituzione 
del Consorzio produttori oli dalle sanse, sorto con carattere volontario 
e poi trasformato in Consorzio obbligatorio con d. m. 16 ottobre 1944, 
e l'istituzione della Cassa conguaglio trasporto sanse, presso tale Consorzio, 
prevista dal d. m. 9 dicembre 1944 (G. U. n. 9 del 20 gennaio 
1945) e poi disposta con provvedimento prezzi n. 58 dell'8 .giugno 1946 

(G. U. n. 141 del 27 giugno 1946): al primo era assegnato il compito 
di compensare perdite ed utili ed alla seconda, dapprima, di 
amministrare le differenze tra i prezzi pagati dal Consorzio ai frantoiani 
ed i prezzi riscossi dagli estrattori, per compensare la diversa incidenza 
delle spese di trasporto, e poi di riscuotere ed amministrare le varie 
somme confluite al Consorzio. 
Cessato il periodo bellico e profilatisi i numerosi problemi di ordine 
amministrativo e contenzioso che tali istituzioni potevano far sorgere, 
con d. m. 20 ottobre 1945 (G. U. n. 1 del 2 gennaio 1946) fu provveduto 
alla costituzione di una speciale Commissione � per la riorganizzazione, 
la trasformazione e la liquidazione delle casse congua�glio prezzi e 
simili �, i cui compiti sono precisati nella premessa al decreto medesimo: 
� Ritenuta la necessit� e l'urgenza di provvedere alla raccolta 
di ogni notizia e di ogni dato riguardante le varie casse e fondi di 
conguaglio o casse rischi, fondi di compensazione e simili, istituiti sia 
anteriormente che durante il periodo bellico da Amministrazioni statali, 
uffici ed enti, per regolare l'andamento dei prezzi di cessione al consumo 
interno di taluni prodotti agricoli ed industriali, al fine di determinare 
la posizione delle casse e dei fondi stessi particolarmente per quanto 
concerne la situazione delle rispettive residue disponibilit� e di dare 
una adeguata disciplina alla loro costituzione ed al loro funzionamento 
... �. 

Dall'attivit� di tale Commissione scaturiscono due provvedimenti 
legislativi: l'art. 1 del d. 1. 15 settembre 1947, n. 896, che attribui al 

C. I. P. la facolt� di istituire casse di conguaglio e stabilire le modalit� 
delle. relative contribuzioni ed il d. 1. 26 gennaio 1948, n. 98, di cui si 
tratta, con il quale furono dettate norme per il funzionamento delle 
casse e dei fondi � comunque denominati, istituiti o da istituire � 
(art. 1) e che, mentre nell'art. 2 conteneva la specificazione delle modalit� 
da seguire per la costituzione di nuove casse o nuovi fondi, negli 
altri articoli assoggettava a regole eguali ed analoghe di funzionamento 
sia le casse ed i fondi preesistenti, sia quelli di nuova istituzione. In 
particolare, all'art. 4 si disponeva il rendiconto all'Intendente di finanza 
o al Ministero del Tesoro da parte delle casse e dei fondi preesistenti, 

617

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

ma si riconosceva l'efficacia dei rendiconti precedenti, approvati dalle 
Autorit� competenti secondo i provvedimenti costitutivi; all'art. 5 si 
prevedeva che l'approvazione del rendiconto dovesse essere data d'intesa 
con l'autorit� che avesse imposto il sovraprezzo, le quote di 
prezzo o le contribuzioni a. favore delle casse o dei fondi; all'art. 6 si 
riconosceva l'abilitazione al controllo delle gestioni, oltre che al Ministero 
del Tesoro, anche alle autorit� suddette; infine, per ogni provvedimento 
di approvazione di rendiconto, di trasformazione, soppressione 
e liquidazione era previsto il parere obbligatorio della Commissione 
consultiva, istituita con il d. m. 20 ottobre 1945, di cui si � detto 
(artt. 5, 2� comma, e 11). 

Il contenuto del d. L n. 98 del 1948 comprende, dunque, tre ordini 
di norrne, strettamente coordinati: con l'uno si dettava la disciplina 
delle casse e dei fondi da istituire; con l'altro si prevedevano le attivit� 
che avrebbero dovuto essere svolte e le modalit� che avrebbero dovuto 
essere seguite dalle casse e dai fondi preesistenti, successivamente all'entrata 
in vigore del provvedimento stesso; ma con il terzo, quale necessario 
presupposto di questo, si recepivano tutti i provvedimenti e le 
disposizioni, comunque emanati, che avevano istituito e regolato casse 
e fondi preesistenti, dando a tali provvedimenti la piena sanzione 
legislativa ed imponendone l'attuazione anche per il futuro. 

In questo terzo ordine di norme vanno compresi il secondo ed il 
terzo comma dell'art. 7, che sono stati riportati innanzi, con riferimento 
al lo comma dello stesso articolo; mentre, infatti, nel 1� comma 
veniva imposto il versamento entro un certo termine dei sovraprezzi, 
delle quote di prezzo e delle contribuzioni �nei modi e nei termini previsti 
nelle norme che disciplinano la gestione delle casse e dei fondi �, 
senza alcuna distinzione tra casse e fondi di nuova istituzione e casse 
e fondi preesistenti, nel secondo comma veniva fissato un nuovo termine 
per i versamenti per i quali tali termini fossero gi� decorsi alla data 
dell'entrata in vigore del decreto e nel terzo comma era fissato un 
pi� lungo termine per i versamenti dovuti e non corrisposti a casse e 
fondi gi� soppressi o che comunque avessero cessato di funzionare. 

Con tali disposizioni veniva statuito, quindi, in forma implicita, 
ma inequivoca, che tutto ci�, che i precedenti provvedimenti relativi a 
casse e fondi preesistenti avevano disposto che a questi fosse versato, 
dovesse intendersi tuttora dovuto e, comunque, se ne disponeva il 
versamento con una norma avente piena forza di legge. Le disposizioni 
con cui le contribuzioni erano state imposte venivano, cosi, ad essere 
recepite dal decreto legislativo, che ad esse apportava modificazione 
soltanto nella fissazione del termine per i versamenti, sostituendo ai 
vari termini ivi previsti un termine unico ed unitario. 



618 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La recezione delle norme preesistenti travava, poi, ulteriore conferma 
ed esplicazione nella norma contenuta nel successivo art. 8, con 
cui venivano inflitte sanzioni pecuniarie agli inadempienti, senza alcuna 
distinzione tra coloro che fossero debitori in base a disposizioni precedenti 
e coloro che lo fossero divenuti o lo divenissero in forza di disposizioni 
sopravvenienti. 

Queste Sezioni Unite ritengono, quindi, di dovere affermare che 
il d. 1. 26 gennaio 1948, n. 98 ha dato sanzione legislativa a tutti i 
provvedimenti precedenti, comunque emessi, con i quali era stato disposto 
il versamento di sovraprezzi, quote di prezzo o contribuzioni a 
favore delle casse e fondi, ivi disciplinati, e che pertanto, anche ove sia 
da ritenere che taluni di questi provvedimenti esorbitassero dalle funzioni 
attribuite agli enti od organi, che li avevano emanati, o potessero 
essere considerati non conformi al sistema legislativo vigente al momento 
dell'emanazione, tutti questi provvedimenti hanno ricevuto crisma 
e forza di legge appunto con il decreto legislativo suddetto, che li 
ha tutti recepiti, fissando in modo unitario, per tutti, i termini del 
versamento e le sanzioni per gli inadempienti. 

Sulla base di questa interpretazione del contenuto del decreto legislativo. 
in esame si palesa egualmente fondata l'ulteriore censura che i 
ricorrenti hanno mosso avverso la sentenza impugnata, in relazione 
al punto in cui questa ha escluso l'applicabilit� nella presente controversia 
di tale provvedimento, in forza del principio della irretroattivit� 
della legge. 

Va ricordato, infatti, in primo luogo che la irretroattivit� delle 
leggi � garantita dalla Costituzione solo con riferimento alle norme 
penali, e non anche alle norme civili, amministrative e tributarie (da 
ultimo, Corte Cost., 16 giugno 1964, n. 45) e che l'irretroattivit� di tali 
norme, per principio ormai incontestato in dottrina e giurisprudenza, 
non discende in modo vincolante dall'art. 11 delle disp. prel. del c. c., 
in quanto questo ha valore di legge ordinaria e pu�, pertanto, essere 
derogato da una norma di pari efficacia. 

Ma, e soprattutto, deve essere rilevato che in relazione al decreto 
legislativo in esame non pu� farsi questione, comunque, di retroattivit�, 

o meno della disciplina ivi sancita in relazione alle casse ed ai fondi 
preesistenti, in quanto il provvedimento, recependo il contenuto di 
provvedimenti precedenti, non ha regolato situazioni gi� esaurite, ma 
ha disposto per l'avvenire l'attuazione delle norme recepite, fissandone 
l'attuazione per il tempo successivo: non ha posto, cio�, norme che si 
applicassero a fatti passati, ma ha regolato gli effetti di fatti preesistenti, 
per il tempo seguente all'entrata in vigore delle norme medesime. 
Egualmente fondata �, poi, l'ulteriore censura sollevata dai ricorrenti 
in relazione al punto in cui la sentenza impugnata ha affermato 



PARTE ;r, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 619 

che, qualora anche il decreto legislativo n. 98 del 1948 avesse potuto 
ritenersi applicabile alla situazione portata in giudizio, la fattispecie 
concreta, su cui si controverte, esorbiterebbe dall'ambito delle previsioni 
ivi contenute, in quanto le somme in contestazione sono state 
richieste a titolo di differenza di prezzo o di differenza di valore, con 
riferimento a tempi diversi, e non a titolo di sovraprezzi, quote di 
prezzo o contribuzioni, mentre a queste sole imposizioni si riferiscono 
il citato art.� 7 e la complessiva normativa contenuta nel decreto 
medesimo. 

Deve essere riconosciuto, infatti, che su tale punto, esaminato 
incidentalmente, la Corte del merito � caduta in un errore di interpretazione. 


Dalla formulazione dell'art. 1 del decreto, che fa riferimento � in 
genere � a � casse o fondi, comunque denominati � ed a � sovraprezzi, 
quote di prezzo e contribuzioni imposte dalle competenti Autorit� per 
la disciplina dei prezzi � non pu� non trarsi la deduzione che le indicazioni 
espresse nel provvedimento, in ordine al campo di applicazione 
delle norme ivi contenute, hanno carattere meramente esplicativo e 
non tassativo. La necessit� di una formulazione lata e comprensiva 
nasceva, d'altronde, dalla stessa situazione sulla quale il provvedimento 
veniva ad incidere, in relazione alla quale era stata necessaria 
la costituzione di una apposita Commissione per accertarne, come si � 
detto, gli elementi ed i dati; ed ancora l'art. 6 dello stesso decreto 
prevedeva espressamente che fossero eseguiti controlli � con i mezzi 
pi� idonei � e fosse richiesto agli stessi eventuali debitori � ogni elemento 
che occorra per l'esercizio della vigilanza ., ed invero � incontestato 
che appunto la situazione presentava una grande variet� di fattispecie 
e di modalit� particolari. 

La formulazione del provvedimento e la situazione cui esso si 
riferiva vietano, quindi, di applicare criteri ermeneutici rigidi o restrittivi 
e rendono, invece, specificamente adottabile un criterio ampiamente 
estensivo, che comprenda nella nuova disciplina sistematica 
ogni e qualunque ipotesi che si presentasse in concreto, nel campo 
della disciplina dei prezzi. 

Queste Sezioni Unite, pertanto, ritengono di dovere anche affermare 
che nell'ambito di applicazione dell'art. 7 del d. 1. 26 gennaio 
1948, n. 98 �rientra ogni ipotesi in cui fosse stato imposto ad un operatore 
economico un qualsiasi versamento, a favore delle casse o dei fondi 
di conguaglio, quali che ne fossero la denominazione, l'incidenza e le 
modalit� di imposizione. 

Infine i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per insufficiente 
motivazione, a sensi del n. 5 dell'art. 360 c. p. c., facendo rilevare 
ohe nella sentenza stessa si trova accennata l'affermazione che nessun 



620 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

provvedimento aveva, in effetti, disposto il versamento di somme, a 
titolo di differenza di prezzo, che ha formato oggetto dell'ingiunzione, 
di cui si discute nel presente giudizio, senza adeguata esposizione delle 
ragioni su cui si fonda l'aff.ermazione. 

Anche questa censura appare fondata. 

La Corte del merito, invero, partendo dal presupposto che non 
sussistesse il titolo stesso del credito fatto valere dal Consorzio ed 
esercitato dalla Cassa, non si � attardata ad esaminare specificamente 
la questione se la pretesa stessa trovasse specifico fondamento in taluno 
dei provvedimenti prezzi indicati dai ricorrenti o nel complesso delle 
regolamentazioni dei rapporti, quale si presentava anteriormente alla 
emanazione del citato decreto n. 98 del 1948. 

Rivelatosi erroneo il presupposto sul quale la Corte del merito 
ha fondato, in linea principale, la sua pronuncia, si rende necessario, 
invece, condurre un adeguato accertamento in fatto, intorno all'esistenza 
dei crediti fatti valere attraverso l'ingiunzione, in relazione a 
tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, e quindi sia fo. ordine all'esistenza 
di provvedimenti che abbiano imposto i versamenti, sia 
intorno aU'effettiva rispondenza delle somme richieste con quanto 
dovuto, sia in considerazione di ogni altro punto che si ravvisi influente 
sulla decisione. 

Tale indagine va affidata ad altra Corte, che ne compir� l'accertamento 
al lume dei principi innanzi fissati. 

La sentenza deve essere, quindi, cassata, in accoglimento dell'unico 
motivo proposto dalla Cassa conguaglio e dalle Amministrazioni delle 
finanze e del Tesoro e dei motivi proposti �dal Consorzio produttori 
olio, e rinviata ad altro giudice. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 maggio 1966, n. 1232 -Pres. 
Rossano -Est. Montanari Visco -P. M. Tuttolomondo (conf.) -Amministrazione 
delle Finanze (avv. Stato Carafa) c. Camera del 
lavoro di Lissone (intimata). 

Entrate patrimoniali dello Stato -Procedimento di ingiunzione previsto 
dal t. u. 14 aprile 1910, n. 639 -Opposizione -Effetti -Instaurazione 
di un ordinario processo di cognizione -Posizione processuale 
delle parti -Potere dell'Amministrazione di spiegare domanda 
riconvenzionale e di dedurre un diverso titolo a giustificazione 
della pretesa fatta valere con l'ingiunzione -Sussiste. 

(t. u. 14 aprile 1910, n. 639, artt. 1 e segg.; c. p. c., art. 36). 
L'ingiunzione disciplinata dal t. u. 14 aprile 1910, n. 639 � l'atto 
formale di un procedimento monitorio sui generis, apprestato, nelle ipo




PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 621 

tesi previste da!la legge, per la sollecita riscossione delle entrate della 

P. A. Essa cumula in s� le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale 
e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisce 
la domanda giudiziale introduttiva di un ordinario processo di cognizione, 
avente per oggetto l'azione rivolta a contestare il diritto all'esecuzione. 
Da ci� deriva -a differenza del procedimento monitorio, vero 
e proprio -l'inversione della posizione processuale delle parti, nel 
senso che la P. A. procedente assume la veste di convenuta, mentre il 
debitore intimato ed opponente quella di attore, tenuto a dare la prova 
dell'infondatezza del credito da lui opposto. E la P. A., quale parte convenuta, 
ha il diritto di proporre domanda riconvenzionale, essendo 
in sua facolt� di dedurre anche un diverso titolo, a giustificazione della 
pretesa fatta valere inizialmente con l'ingiunzione (1). 
(Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione delle 
Finanze lamenta che la Corte d'Appello ha erratamente -e con motivazione 
indaguata -escluso la possibilit� della proposizione della domanda 
riconvenzionale nel giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa 
a noo:ma del t. u. sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 

La censura dell'Amministrazione Finanziaria, che ha -nella comparsa 
di risposta del giudizio di primo grado -proposto in subordine 
domanda riconvenzionale per la condanna della Camera del Lavoro al 
pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni per l'abusiva 
occupazione dell'immobile ed ha, inoltre, riproposto espressamente in 
sede di appello la domanda riconvenzionale stessa, � fondata. 

Questo Supremo Collegio ha, infatti, con ripetute pronunce, affermato 
che l'ingiunzione disciplinata dal t. u. 14 aprile 1910, n. 53,9 � 
l'atto formale di un procedimento monitorio sui generis, apprestato, 
nelle ipotesi previste dalla legge, per la sollecita riscossione delle entrate 
della Pubblica Amministrazione, e che l'ingiunzione medesima cumula 
in s� le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, 
di guisa che l'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale 
introduttiva di un ordinario processo di cognizione, avente per oggetto 
l'azione rivolta a contestare il diritto all'esecuzione. Da ci� deriva a 
differenza del procedimento monitorio vero e proprio -l'inversione 
della posizione processuale delle parti, cosicch� il creditore procedente 
assume la veste di convenuto, mentre il debitore intimato ed opponente 

(1) Giurisprudenza consolidata: cfr., pi� di recente, Cass., 12 novembre 
1965, n. 2356, in questa Rassegna, 1965, I, 1196, sub 1, con nota di 
MAZZELLA; 29 ottobre 1965, n. 2295, id., 1966, I, 86, sub 2 ed ivi nota di 
riferimenti. 

622 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

diviene attore e deve dare la prova dell'infondatezza del credito da 
lui impugnato (cfr. sent. n. 1574/65). 

Pertanto l'Amministrazione Finanziaria, che aveva la veste di convenuta, 
aveva il diritto �di proporre domanda riconvenzionale ai sensi 
dell'art. 36 c. p. c., essendo in sua facolt� dedurre anche un diverso titolo 
a giustificazione della pretesa fatta valere inizialmente con il procedimento 
ingiuntivo (cfr. le sentenze di questa Suprema Corte n. 2356/65 
e 4453/5�6). 

H ricorso in esame deve essere perci� accolto, con rinvio della causa 
davanti ad altra Corte d'Appello. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 7 giugno 1966, n. 1500 -Pres. Can


nizzaro -Est. Ginetti -P. M. Pedace (diff) -Ministero Interni (avv. 

Stato Lancia) c. Andretta (intimata). 

Locazione -Locazione di immobile urbano ad uso diverso dall'abitazione 
-Cessazione del regime vincolistico -Azione di accertamento 
della data di tale cessazione -Sopravvenienza nel corso del giudizio 
di appello della legge 29 giugno 1962 n. 569, recante spostamento 
da130 giugno 1962 al 31 ottobre 1963 della predetta data .. 
Omissione di applicazione di tale legge da parte del giudice -Vizio 
che importi l'annullamento della sentenza -Non sussiste. 

(l. 29 giugno 1962, n. 569, artt. 1, 2). 
La legge 29 giugno 1962, n. 569; che sposta dal 30 giugno 1962 al 
31 ottobre 1963 la data di cessazione del regime vincolistico delle locazioni 
di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione, stabilisce 
l'automatismo dello spostamento, da valere anche nell'ipotesi di provvedimenti 
giurisdizionali gid emessi, e ci� in quanto l'art. 2 dispone che 
le disdette gid intimate hanno efficacia per la data del 10 novembre 
1963 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida � sospesa fino a 
tale data. Se, dunque, l'esecuzione del provvedimento di convalida si 
intende sospesa fino al 1� novembre 1963, nel senso che prima di quella 
data non possa instaurarsi la procedura esecutiva per la realizzazione 
del diritto riconosciuto, lo stesso principio e la stessa norma, data 
l'indennitd della ratio, si applicano allorquando la parte, invece di fare 
ricorso al �provvedimento per convalida di fatto, abbia iniziato un 
ordinario giudizio di cognizione, definito con sentenza di accoglimento, 
che abbia omesso di applicare il nuovo termine di cessazione del regime 
vincolistico. 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 623 

le omissione, perci�, non determina un vizio che importi Z'annul.~ 
della sentenza impugnata, poich� non si tratta, nella specie, 
~care una nuova regolamentazione giurid~ca al rapporto sostan.
edotto in giudizio, per la sopravvenienza di una nuova legge, 
~ostituzione ipso jure, anche nei confronti di provvedimenti giu!
nali cognitivi, del nuovo termine di scadenza a quello prece/
ente vigente, applicato dal provvedimento giurisdizionale (1). 

fntissis). -Con i due mezzi di ricorso, che possono trattarsi conhente 
per connessione logica, l'Amministrazione dell'Interno de~ 
violazione dell'art. 1 della legge 29 giugno 1962, n. 569, nonch� 
~ relativa motivazione, per avere -il Tribunale di V�nezia ~ 
di applicare la disposizione, che prorogava al 31 ottobre 1963ldel 30 giugno 1962, gi� fissata per la cessazione del regime vini-
0 dell'immobile, oggetto del giudizio: art. 360, nn. 3 e 5, c. p. c. 
~ censura � infondata. 
!Vero il Tribunale di Venezia, con la sentenza depositata il 21 di� 
1962, stabili che la cessazione della proroga del contratto di 

:: 

). In senso conforme, v. Cass., 13 novembre 1965, n. 2364, Giur. it., 
~1965, 866. il il caso di ricordare che la data di cessazione del regime 
(stico delle locazioni degli immobili urbani delle categorie indicate 
~t. a) e b) dell'art. 2 1. 21 dicembre 1960, n. 1521 fu originariamente 
!.i al 30 settembre 1961 (cit. art. 2 1. n. 1521 del 1960) e, quf.ndi, sostiii>
er gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, dalle sue~ 
date d�l 31 dicembre 1961 (art. unico 1. 30 settembre 1961, n. 975), 
lgiugno 1962 (art. 1 1. 18 dicembre 1961, n. 1309) e del 31 ottobre 1963 
l 1. 29 giugno 1962, n. 569). ln tutt'e tre le leggi, disponenti la sostik 
del termine, si ritrova la norma, secondo cui le disdette gi� intihanno 
efficacia per la nuova data (art. un. 1. 30 settembre 1961, n. 975), 
!~.1 giorno successivo ad essa (art. 3 1. 18 dicembre 1961, n. 1309; art. 2 
giugno 1962, n. 569), sostituita a quella originaria del 30 settembre 
~ e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida � sospesa � per un 
~ondente periodo e cio�, rispettivamente, fino alla data del 31 dicem;
51 (art. unico 1. 30 settembre 1961, n. 975), del 1� luglio 1962 (art. 3 
ilicembre 1961, n. 1309) e del lo novembre 1963 (art. 2 1. 29 giugnoIn. 569. La sentenza in rassegna avverte che � la stessa 1. n. 569 del 
Jt stabilire l'automatismo dello spostamento e anche nella ipotesi di 
iedimenti giurisdizionali gi� emessi�, applicando il principio pur al~
ndo -come nel caso deciso -la nuova legge sia entrata in vigore 
~rso dello stesso giudizio e tuttavia il giudice non l'abbia applicata. 
jj volta, invece, la Suprema Corte regolatrice non ha mancato di av~
e, nella materia considerata, che e propostasi dal locatore azione teni 
a far dichiarare cessata la proroga di un contratto di locazione alla 
legislativamente stabilita ed intervenuta nel corso del procedimento 
egge che proroghi tale data, deve essere applicata la legge sopravve


�: Cass., 10 giugno 1965, n. 1156, Giur. it., Mass., 1965, 418, sub b. 
I/ 



624 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

locazione inter partes dovesse avere effetto dal 30 giugno 1962, in base 
alla legge 18 dicembre 1961, n. 1309, non tenendo conto che, nelle 
more del giudizio di appello, era intervenuta un'altra legge, quella del 
29 giugno 1962, n. 569, che prorogava ulteriormente quella data, fissandola 
al 31 ottobre 1963. 

Tale omissione, per�, non determina un vizio, che importi l'annullamento 
della sentenza impugnata. 

Infatti, nella specie, non si tratta di applicare una nuova regolamentazione 
giuridica al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, per 
essere nel frattempo intervenuta una nuova e diversa legge, ma soltanto 
di sostituire alla precedente data del 30 giugno 1962 quella del 
31 ottobre 1963: art. 1 l. 29 giugno 1962, n. 569. Per� � questa stessa 
legge, che stabilisce l'automatismo dello spostamento, anche nella ipotesi 
di provvedimenti giurisdizionali gi� emessi, perch� l'art. 2 dispone 
che le disdette gi� intimate hanno efficacia per la data del 10 novembre 
1963 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida � sospesa fino a 
tale data. 

Se, dunque, l'esecuzione del provvedimento di convalida si intende 
sospesa fino alla data del 10 novembre 1963, nel senso che prima di 
detta data non possa instaurarsi la procedura esecutiva per la realizzazione 
del diritto riconosciuto, lo stesso principio e la stessa norma, per 
la identica ratio, si applicano allorquando la parte, invece di fare ricorso 
al procedimento per convalida di sfratto, abbia iniziato un ordinario 
giudizio cognitivo, definito con una normale sentenza di accoglimento. 


In sostanza, nel caso concreto, l'Andretta non avrebbe potuto 
eseguire la sentenza del tribunale di Venezia, se non dopo la data del 
31 ottobre 1963, in applicazione dell'art. 2 della legge 29 giugno 1962, 

n. 569, e di conseguenza l'Amministrazione dell'Interno non aveva bisogno 
di nessuna ulteriore pronuncia per lo spostamento della data precedente, 
fissata con la sentenza, avendo lo stesso legislatore provveduto 
a rendere operanti gli spostamenti delle varie date, stabiliti con le leggi 
successive, anche nella fase del procedimento esecutivo. -(Omissis). 
TRIBUNALE NAPOLI, I Sez. Civ., 11maggio1966 -Pres. Stile -Est. Di 
Filippo -Colace (avv. Aveta, Russo G., D'Elia) e Rippa (avv. Carillo, 
Pasquale) c. Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Tracanna) e 
Comune di Napoli (avv. Gaeta, D'Ambrosio). 

Occupazione -Occupazione d'ur~enza di immobile urbano per l'esecuzione 
di opera pubblica -Esecuzione dei lavori e trasformazione 
dell'immobile durante il biennio dell'occupazione le~ittima Protrazione 
ultrabiennale dell'occupazione senza ilperfezionamen




625

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

to della procedura espropriativa -Azione del proprietario a tutela 
del diritto di propriet� leso ingiustamente -Intervento in giudizio 
del conduttore dell'immobile per far valere contro l'occupante una 
propria pretesa risarcitoria per la assunta ingiusta lesione del 
diritto alla continuazione della locazione -Improponibilit� della 
domanda -Sussiste. 

(l. 25 giugno 1865, n. 2.359, artt. 71, comma primo, ult. parte, 73; c. c., art. 2043). 
Nel caso di occupazione di urgenza di immobile urbano occorrente 
all'esecuzione di opera pubblica, autorizzata a norma dell'art. 11, comma 
primo, ult. parte, l. 25 giugno 1865, n. 2359, la irreversibile trasformazione 
dell'immobile medesimo, effettuata durante il biennio dall'ente 
occupante, provoca l'estinzione del diritto del conduttore dell'immobile 
alla continuazione della locazione, senza che costui abbia titolo a 
richiedere ed ottenere risarcimento del danno nei confronti dell'occupante, 
neppure qualora l'occupazione venga successivamente protratta 
oltre il biennio di legge, senza iZ perfezionamento della procedura 
espropriativa (1). 

(1) Occupazione d'urgemia d'immobile, esecuzione dell'opera pubblica 
nel biennio e diritto del conduttore. 
I. -Nel caso qui esaminato, si trattava di occupazione di un fondo 
urbano, effettuata, in virt� di decreto prefettizio ex art. 71, comma primo, 
ultima parte, 1. 25 giugno 1865, n. 2359, per la costruzione di una strada comunale 
con fondi anticipati dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma della 
1. 9 aprile 1953, n. 297 e protratta oltre il biennio di legge senza il perfezionamento 
della procedura espropriativa. Nel giudizio instaurato dai propriet9ri 
contro il Comune e la Cassa per ottenere la restituzione dell'immobile 
ovvero il suo valore venale ed il risarcimento dei danni aveva spiegato intervento 
la conduttrice di un fabbricato insistente sul suolo medesimo e 
demolito nel corso dei lavori di costruzione della strada, eseguiti durante il 
biennio, per chieaere la condanna cumulativa o alternativa degli enti 
convenuti al risarcimento del danno � per l'anticipata risoluzione del contratto... 
a seguito della intervenuta occupazione e distruzione dell'immobile 
� e l'adito Tribunale, con la sentenza sopra massimata, ha rigettato la 
domanda come infondata, � considerato che l'immobile fu occupato e sottratto 
alla disponibilit� della R. nell'esercizio legittimo di un potere attribuito 
dalla legge alla P.A. � ed osservando che � n� ha rilevanza il fatto 
che allo scadere del biennio il protrarsi dell'occupazione sia divenuto illegittimo, 
perch� l'esecuzione dei lavori, com'� pacifico in causa, si � verificata 
in pendenza del biennio medesimo e quindi il fatto lesivo (distruzione 
dell'immobile), in quanto verificatosi in modo irreversibile in 
condizione di legittimit�, preclude ogni pretesa di risarcimento nei confronti 
degli enti occupanti, poich� il successivo, mancato espletamento della 
procedura espropriativa � del tutto indifferente nei confronti della posizione 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

�is). -La domanda proposta dall'interventrice Rippa � in\
n 
essa, invero, si fa valere, infatti, un diritto alla continua~
ocazione dell'immobile sito sulla zona occupata col decreto 
nnanzi citato e conseguentemente si chiede il risarcimento 

differenza degli attori, non vanta sull'immobile alcun diritto 

.. 

i;ie precedentemente esaminata dallo stesso Tribunale, si 
~o intervento, spiegato questa volta dall'affittuario di fondo 
\ere sia indennizzo per la perdita dei frutti pendenti al


~one, che risarcimento dei danni, per la perdita del godicondotto 
in affitto col beneficio della proroga, ed il Trie 
rilevando che la perdita. dei frutti pendenti era seguita 

azione legittimamente autorizzata, dichiar� legittimato a 
'11anda d'indennizzo non gi� l'ente occupante, sibbene 
~ma dell'art 1638 c. c. (peraltro, la pubblicazione pren. 
2359 del 1865 ed indispensabile ai fini dell'esercizio 
lall'ultimo comma dell'art. 27 non riguarda anche il 
�~ o quello ex art. 72 stessa legge, n� si ritrova altra 

I

~prescrizione a questi provvedimenti). Accolse, vice~
ll'ente occupante, la domanda di risarcimento dei 
\tuario per la perdita del godimento del fondo, af;.
zione ultrabiennale senza titolo dell'occupazione 

I 

':il diritto dell'affittuario medesimo alla prosecuzio'
i della cessazione dell'occupazione legittima (Trib. t: 


I 

\o 1962, Pres. Mazzacane -Est. Mattiello -Rocco e 
'>oli, Riv. giur. edil., 1962, 1, 806). Relativamente a 
'be ha avuto occasione di pronunciarsi anche la ' 
i;nando che la mancata restituzione dell'immobile, 

l

.validit� dell'occupazione d'urgenza, oltre avio\
rio, viola anche il diritto del conduttore del 
1~fonato dal fatto illecito al proprietario si col


I

prodotto all'affittuario, titolare di un diritto di 
\enze nei confronti del proprietario della pro


)are basata su due supposti: a) la soluzione 

I

~la aquiliana dei diritti di credito; b) il niun 
\versibile trasformazione del bene sia seguita 

I 

\e legittima del bene medesimo. 

to , � da osservare che la tendenza giuri~
la aquiliana del credito come regola ge'~
te, elaborata sentenza 2 luglio 1965 della I 

~t. civ., 1966, I, 411 e segg.) non appare 
'che il liritto di credito � per definizione 

I

\ tutelata dalla norma in modo relativo 

'A, Il problema della responsabilit� da 

), mentre il ricorso alla generica for~ 


~ 

__... 11 problema al punto di partenza, essendo, 

f;

-�~-gaoile che l'art. 2043 c. c. non costituisce autonoma 



PARTE I, SEZ. III; GIURISPRUDENZA CIVILE 627 

del danno conseguente alla impossibilit� ��dell'esercizio di tale diritto, 
determinata dalla distruzione dell'immobile. Considerato che l'immobile 
fu occupato e sottratto alla disponibilit� della Rippa. nello ese;rcizio 
legittimo di un potere attribuito della legge alla pubblica Amministra-

fonte di determinazione della ingiustizia del danno, da essa pur assunta 
a pre1Jupposto della. obbligazione risarcitoria (cfr. DE .CUP1s, Danno (Dir. 
vig.), Enciclopedia del dilritto, vol. XI, Milano, 1962, 630-361; ToRREGRossA, 
op. Zoe.� cit.; v. anche Aut. citati nella nostra nota: Su un ca.so di affermata 
utela aquiliana di un diritto di cre�ito, in questa Rassegna, 1964, I, 709 e 
segg., nonch� rilievi di QUARANTA, in recensione a RoDOT�, n problema della 
responsabilit� cWile, Milano, 1964, in questa Rassegna, 1966, II, 80), deve 
osservarsi che. nessuna delle norme positive, da cui si ritiene di indurre 
una autonoma tutela, in singoli casi, della posizione del conduttore nei confronti 
di .tefzi (per l'avvertenza che non si . tratta, comunque, dell'assolutezza 
propria. del diritto reale e per la critica e la confutazione della teorica 
che riconduce la responsabilit� dellocatore ad un semplice obbligo di pati 

v. ScuTo, Teoria generale delle obbligazioni, Napoli, 1948, 20 e segg., 41 e 
segg.)J potrebbe �avere rileva:p.za nel caso considerato, in cui si tratta di 
ac�ertare se l'ordinamento consenta di ritenere che il diritto soggettivo del 
conduttore aUa locazione sia tutelato anche nei confronti del soggetto attivo 
dell'occupazione ex art. 71, primo comma, ult. Parte, i. n. 2359 del 1865, la 
quale, come si sa, ha luogo in danno del proprietario dell'immobile (CARuGNO, 
L'espropriazione per p. u., Milano, 1958, 381, nota 71; peraltro � avvertito 
nella giurisprudenza amministrativa che legittimamente il provvedimento 
viene adottato nei confronti del proprietario catastale: Cons. Stato, 
Sez. IV, 14 giugno 1955, n. 451, n Consiglio di Stato, 1955, 623; 22 marzo 
1961 , n. 195; id., 1961, 486). Non pu� .fare al caso l'art. 27 1. n. 2359 del 1865, 
il quale riguarda la possibilit� di far valere in ordine alla indennit� espropriativa 
ragioni che aderiscano all'immobile e che per l'affittuario sarebbero 
state individuate dalla Corte di Cassazione, in quelle relative alle 
migliorie (Cass., 26 maggio 1964, n. 1295, Foro amm., 1964, I, 411, nella motivazione), 
o anche ai frutti pendenti (Cass., 14 febbraio 1966, n. 439, in 
questa Rassegna, 1966, I, 121); n� � rilevante l'art. 1599 e.e., che riguarda 
l'opponibilit� della locazione al terzo acquirente, se ha. data certa, anteriore 
all'alienazione. Neppure pu� invocarsi l'art. 1585, comma secondo, e.e., che 
attiene all'autonoma tutela del conduttore, con azione aquiliana (Cass., 22 
marzo 1957, n. 980, Giust civ., Mass., 1957, 388), dalle modestie di fatto dei 
terzi -intendendosi per tali quelle che, pur danneggiando il conduttore, 
non si ricollegano ad alcun proposito del terzo, che le abbia concretate, di 
esercitare sulla cosa medesima una pretesa giuridica (Cass., 26 giugno 1959, 
n. 202, Sett. Cass., 1959, 421: e non possono essere, certo, molestie di fatto, 
nei confronti del conduttore, le conseguenze di un'occupazione effettuata in 
virt� di provvedimento ex art. 711. org. espr. p.u. anche se protratta oltre il 
biennio e segnatamente la trasformazione dell'immobile, assistita dalla destinazione 
amministrativa del bene all'uso di pubblica utilit�, implicita 
nell'approvazione del progetto: CH1cco, Lo stadio formativo della demanualit� 
e la destinazione all'uso pubblico, in questa Rassegna, 1964, II, 138; 
v. anche Cass. Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, Foro it., 1961, I, 1699) tutela 
che non attiene,.comunque, a comportamenti di terzi impeditivi della 
12 



628 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione (art. 71 1. org. espropriazione), non si profila alc~na responsabilit� 
per fatto illecito dell'ente occupante: n� ha rilevanza il fatto che allo 
scadere del biennio il protrarsi dell'occupazione sia divenuto illegittimo, 
poich� l'esecuzione dei valori, com'� pacifico in causa, si � verificata 

consegna dell'immobile da parte del locatore (cfr. Cass., 16 maggio 1962, 

n. 1087, Giur. it., Mass., 1962, 404: � evidente che alla consegna � assimilabile 
la riconsegna, a cui sia tenuto lo stesso locatore). Sembra appena il 
caso di avvertire, infine, che l'art. 1380 e.e. regola il conflitto insorgente 
fra pi� persone, che vantano, per successivi contratti di cui permanga 
l'efficacia, un diritto di godimento sopra un medesimo bene. Tolte queste 
norme (v. anche art. 2643, n. 8, e.e.), non sembra ve ne siano altre, a proposito 
delle quali possa discutersi di una qualche diretta rilevanza della 
posizione del conduttore nei confronti di terzi, epper� � giuocoforza fondare 
soltanto sull'art. 2043 e.e. -come ha fatto appunto la precedente sentenza 
del Tribunale e poi la stessa Corte di Cassazione, nella citata sentenza 
n. 2879 del 1964 -la tesi favorevole alla ammissione di un autonoma tutela 
del e diritto del conduttore dell'immobile alla prosecuzione della locazione, 
una volta cessata l'occupazione legittima� (cit. sent. 4 giugno 1962 
del Tribunale di Napoli). Ma il mero ricorso all'art. 2043 e.e., si ripete, lascia 
inevitabilmente il problema al punto di partenza, trattandosi pur 
sempre di stabilire atiunde la fonte normativa dell'ingiustizia del danno e 
non potendo essa rinvenirsi nello stesso art. 73 1. n. 2359 del 1865, che � 
norma posta a tutela del soggetto passivo dell'occupazione e cio� del proprietario 
(cfr. artt. 72 e 73, comma secondo, 1. n. 2359 del 1865). 
Vorr�, pertanto, dal Consiglio di Stato riconoscersi anche al conduttore, 
siccome titolare di un interesse occasionalmente protetto, la legittimazione 
ad impugnare il decreto prefettizio d'occupazione d'urgenza, preordinata 
all'espropriazione (cfr. Cons. Stato, Sez: IV, 19 febbraio 1952, n. 174, 
Foro amm., 1952, I, 1, 119, 10 ottobre 1950, n. 462, id., 1951, I, 66), ma, certo, 
dall'eventuale annullamento dell'atto amministrativo non potr� mai, rettamente, 
farsi conseguire, allo stato del diritto positivo, la sua legittimazione 
all'azione risarcitoria, posto che, se non v'� (ingiusta) lesione di un diritto 
soggettivo, il privato, che abbia fatto valere l'illegittimit� dell'atto ed abbia 
ottenuto del giudice amministrativo la pronunzia di annullamento del medesimo, 
non � legittimato all'azione di risarcimento del danno (Cass., Sez. 
Un., 25 luglio 1964, n. 2064, in questa Rassegna, 1964, I, 861; 20 febbraio 
1965, n. 283, Giur. it., Mass., 1965, 86; 12 aprile 1965, n. 657, in questa Rassegna, 
1965, I, 318). 

III. -Ma non �, certo, tema di queste brevi note il riesame di tutto 
il delicato problema della responsabilit� aquiliana per pregiudizio del credito. 
Epper�, venendo a considerare il punto b), di cui innanzi, � finalmente 
giunto il momento di avvertire, che qui � la stessa posizione di quel problema, 
in termini di responsabilit� del risarcimento, per aver provocato la definitiva 
impossibilit� della prestazione del locatore nei confronti del conduttore, 
a dover fare, comunque, i conti con un dato imprescindibile, che appare 
d'importanza fondamentale, e cio� con la considerazione che il mancato perfezionamento 
della procedura espropriativa, alla scadenza del biennio, non 
inficia la legittimit� dell'occupazione biennale, assistita da valido titolo, ma 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 629 

in pendenza del biennio medesimo e quindi il fatto lesivo (distruzione 
dell'immobile), in quanto ve:dficatosi in modo irreversibile in condizione 
di legittimit�, preclude ogni pretesa di risarcimento nei confronti degli 

solo comporta la illegittimit� della ulteriore detenzione del bene, ossia 
opera ex nunc (cfr. Cass., 20 marzo 1965, n. 463, in questa Rassegna, 1965, 
I, 490; 28 luglio 1964, n. 2142, id., 1964, I, 733 ed ivi nota di riferimenti). 
Questo dato deve essere stato certamente obliterato dalla giurisprudenza 
contraria alla massima qui in rassegna, della quale si � dato precedentemente 
conto, poich�, se, viceversa, fosse stato da essa tenuto presente, 
avrebbe dovuto condurre inevitabilmente ad una soluzione distinguente, 
dovendosi addirittura escluder� la stessa possibilit� di porre il ricordato 
problema, quante volte consti che l'irreversibile trasformazione del bene, 
con la sua implicita destinazione a pubblico servizio, siasi gi� verificata nel 
biennio di occupazione legittima (e all'esecuzione totale dell'opera va, logicamente, 
equiparata l'esecuzione parziale della medesima, che abbia gi� 
modificato in modo permanente lo stato dei luoghi, dando concreta attuazione 
al progetto: per un'applicazione df questo concetto, sia pure ad altra 
specie, v. Cass., Sez. Un., 9 febbraio 1965, n. 207, Giur. it., Mass., 1965, 50). 
Ed infatti, in tal caso, come potrebbe pi� parlarsi di pregiudizio del credito 
per estinzione non satisfattoria del medesimo (impossibilit� definitiva della 
prestazione da parte del locatore: art. 1256 e.e.), provocata da fatto illecito 
del terzo, se questi, ossia la P. A. occupante, legittimamente oper� tale trasformazione? 
� quanto, precisamente, l'annotata sentenza del Tribunale ha 
avuto il pregio di avvertire, pervenendo all'insegnamento sopra massimato. 

Ed allora, a proposito di quel diritto del conduttore nei confronti del 
locatore alla prosecuzione del rapporto, alla scadenza del biennio di validit� 
dell'occup�Zione di urgenza, di cui Pat'la la prima s.entenza del Tribunale, 
deve dti:si ch� � esso stesso una form\lll\#one fuorviante, nella sua generi"." 
cit�. V�ro � -~be, quando l'occupazfone viene autorizzata ai sensi dell'ultima 
parte del primo co:mln.a 4ell'art. 711. org; espr. (ossia per l'esecuzione dei lavori 
di costruzione di un'c:>Pera pubblica dichiarati urgenti e indifferibili), 
essa � iiorinalm�nte destinata �diVenfre definitiva, per cui, mentre a favore 
del proprietario si parla, questa volta, dalla� Suprema Cort.e regolatrice, 
di obbligo di curare il tempestivo (il termine non' sar� pi� quello ex art. 13, 
ma quello ex art. 73 l .org. espr. p.u.; cfr. anche CARUGNo, L'espropriazione 
per p.u., cit., 113, nota 55) perfezionamento della procedura. esprc;>priativa 

(cfr. Cass., Sez. Un., 8 febbraio 1957, n. 490, Acque, bon. e costr., 1957, 316, 
con nota del CoLETTI), non avendo senso parlare di obbligo di restituire, nello 
stes110 tempo in cui si parla di diritto o potest� dell'occupante di trasformare 
irreversibilmente il bene, per quanto riguarda, poi, il rapporto fra conduttore 
e locatore dell'immobile occupato, sar� altrettanto inappagante e inadeguato 
limitarsi ad. affermare soltanto che esso, anche in questo tipo di 
occupazione, caratterizzato� da una� funzione cosi diversa rispetto a quelle 
proprie delle occupazioni ex art. 64 ed ex art. 71, prima parte del primo 
comma, 1. org. espr. p.u., trovasi. in istato di. quiescenza per tutta la durata 
dell'occupazione legittima, mentre � chiaro . che l'impossibilit� della prestazione 
del locatore, spossessato dell'immobile per effetto dell'occupazione, 
diverr� definitiva, non appena, in costanza di occupazione legittima, si sar� 
verificata l'irreversibile trasformazione del bene, estinguendo la sua obbliga




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

630 

enti occupanti, poich� il successivo, mancato espletamento della procedura 
espropriativa � del tutto indifferente nei confronti della posizione 
della Rippa, che, a differenza degli attori, non vanta sull'immobile alcun 
diritto di natura reale. -(Omissis). 

zione e cosi il diritto del conduttore (art. 1256, comma primo, e.e.; sul 
concetto di causa giuridica o naturale -comprensiva del fatto del terzo 
-di impossibilit� della prestazione v. Cass., 25 maggio 1965, n. 1020, Giur. 
it., Mass., 1965, 370) senza che possa in alcun modo parlarsi di lesione (di 
quel diritto, relativo o assoluto che sia), che abiliti ad azione di risarcimento, 
mancando addirittura l'atto illecito. Estinto il diritto del conduttore, 
di un obbligo di restituire potr� parlarsi, in caso di successiva scadenza 
del biennio ex art. 73 1. org. espr., per il detentore dell'immobile ed a favore 
del proprietario, solo come conseguenza della sopravvenuta detenzione 
senza titolo (cfr. Cass., Sez. Un., 8 febbraio 1957, n. 490, sopra citata, ecc.; 
di recente, v. Cass., Sez. Un., 17 luglio 1965, n. 1591, in questa Rassegna, 
1965, I, 721, anche in nota 1), con l'ulteriore avvertenza che, per effetto 
dell'avvenuta, materiale trasformazione ed anche sola implicita destinazione 
amministrativa (cfr. Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, Foro 
it., 1961, I, 1699) del bene in opera pubblica e conseguente, giuridica impossibilit� 
(art. 4 1. 20 marzo 1865, n. 2248, ali. E; v. anche SANDULLI R., 
Sull'occupazione e sine titulo � ecc., in Giust civ., 1961, I, 1269 e seg.) per il 

G. O. di ordinare alla P. A. la riduzione in pristino ed il rilascio dell'immobile, 
l'oggetto di quell'obbligo del detentore nei confronti del proprietario 
si converte nel valore venale del bene (cfr. Cass.,19 giugno 1961, n. 1440, 
Foro it., 1961, I, 1317, invocata anche dall'annotata sentenza). 
FRANCO CARUSI 



SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 8 gennaio 1966, n. 2 -PTes. Bozzi 


Est. Landi -Istituti ospitalieri di Verona (avv. Amorth) c. Mini


stero Sanit� (avv. Stato Varvesi) e Dolfini (avv. Dallari). 

Giustizia ammJnistrativa -Ricorso straordinario -Decisione -Impugnazione 
innanzi al Consiglio di Stato -Legittimazione. 

Giustizia amministrativa -Ricorso straordinario -Integrazione del 
contraddittorio -Fattispecie in tema di concorso a pubblico. impiego. 


La dichiaTazione di iUegittimit� costituzionale del secondo e teTzo 
comma dell'aTt. 34 T. d. 26 giugno 1924, n. 1054 � in quanto il pTocedimento 
peT la pToposizione e la Tisoluzione del TicoTso stTaoTdinaTio 
al PTesidente della Repubblica non assicuTa ai contTointeTessati la 
possibilit� della tutela giuTisdizionale � si TifeTisce sia alla posizione 
dei contTointeTessati, nei cui confronti � stata omessa la notificazione 
del ricoTso, sia a quella dei contTOinteTessati cui la notificazione � stata 
Titualmente effettuata: gli uni. e gli altTi, peTtanto, sono legittimati a 
TiCOTTeTe in sede giuTisdizionale avveTso la decisione del TicoTso stTaoTdinaTio, 
peT omessa integTazione del contTaddittoTio (1). 

Ai sensi del teTzo comma dell'aTt. 61 T. d. 21 apTile 1942, n. 444, 
il TiCOTSO stTaOTdinaTiO avveTSO i Tisultati di un conCOTSO in mateTia 
di pubblico impiego deve esseTe notificato a tutti i candidati inclusi 
nella graduatoria degli idonei (2). 

(1) La sentenza lo febbraio 1964, n. 1 della Corte Costituzionale, cui 
fa riferimento la decisione massimata, si legge in questa Rassegna, 1964, 
I, 3, con nota redazionale, La incostituzionalit� del TicoTso stTaOTdinaTio. 
(2) Cfr. nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. IV, 5 dicembre 1962, Il 
Consigl'io di Stato, 1962, I, 2074. 

632 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen. 31 gennaio 1966, n. 4 -Pres. Bozzi Est. 
Granito -Bellinvia (avv. Natali) c. Prefetto di Messina (avv. 
Stato Azzariti) e Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (avv. Silvestri). 


Espropriazione per p. u. -Occupazione di urgenza -Notificazione 
del decreto prefettizio -Procedimento. 

Espropriazione per p. u. -Decreto di occupazione di urgenza in pendenza 
di trattative circa la determinazione dell'indennit� -Legittimit�. 


Espropriazione per p. u. -Vizi della dichiarazione di pubblica utilit� 
dell'opera -Deducibilit� in sede di impugnativa del decreto di 
occupazione --Esclusione. 

Il decreto prefettizio di autorizzazione all'occupazione di urgenza 
pu� �ssere ritualmente notificato a mezzo di messo comunale anzich� 
nella forma. delle citazioni per ministero di ufficiale giudiziario, giacch� 
l'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 -che prevede quest'ultima 
forma di notificazione -si applica esclusivamente al decreto di espropriazione 
(1). 

Il provvedimento prefettizio di autorizzazione all'occupazione di 
urgenza d_eve ritenersi legittimo anche se l'amministrazione regionale 
abbia subordinato l'appalto dei lavori all'approvazione delle intese raggiunte 
con i proprietari interessati circa la determinazione degli indennizzi 
dovuti (2). 

La censura relativa alla mancata prefissione dei termini nel decreto 

_ 
assessoriale di approvazione del progetto dell'opera di p. u. non pu� 
essere dedotta in sede di impugnativa del decreto di occupazione di 
urgenza (3). 

(1) Cfr. nello stesso senso Oons. Giust. Amm. sic. 8 febbraio 1964, n. 95, 
Il Consiglio di Stato, 1964, I, 379. 
(2) ],'ion risultano precedenti in termini. Sulla natura e gli effetti 
degli accordi stipulati tra gli interessati e la p.a., nel corso del procedimento 
di espropriazione, cfr. Cass. 20 gennaio 1964, n. 108, in questa Rassegna, 
1964, I, 321, e Cass. 13 aprile 1964, n. 862, ivi, 1964, I, 507. 
(3) Puntuale applicazione del principio che la dichiarazione di p. u. 
contenuta nel provvedimento di approvazione del progetto dell'opera � atto 
definitivo autonomamente impugnabile: sul punto cfr. Relazione Avvocatura 
Stato, 1956-60, III, n. 484; di recente v. pure Cons. Stato, 22 dicembre 1964, 
n. 1573, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 2186, Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 
1965, n. 677, retro, 139. 

PARTE I, SEZ; IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

633 

CONSIGLIO DI STATO, Ad. plen. 4 febbraio 1966, n. 5 -Pres. Bozzi 

C. -Est. Landi -Nardi (avv.ti Sciacca) c. Ministe~o Interni (avv. 
Stato Albisinni). 
Giustizia amministrativa -Interesse a ricorrere in tema di pubblico 
impiego -Diffida del superiore a cessare un'attivit� -Lesione 
attuale e diretta -Sussistenza. 

Impieeo pubblico -Revoca e destituzione -Unificazione di tali sanzioni. 

Impiego pubblico "' Personale della P. S� -Associazioni shtdacali -Divieto 
di appartenenza -� in vigore -Cont~asto con gli attt. 39 e 98 
Cost. -Manifesta infondatezza. 

L� diffida del superiore et cessare un'attivit� intritpresa sotto pena 
di sanzione. disciplinare haim effetto immediato, contenendo in sostanza 
l'ordine di desistere; sussiste pertantO l'interesse a ricorrere contro tale 
provvedimento (1). 

. .~li} ~12nzipp,~ c,lellq re1"oca e 41i}lla Q,estituzione,. preipiste dalla legis.lazione. 
prece4ente, sono. state unificate dalt'art. 84 del t. u. 1o gennaio 
1957, n. 3 sotto l'unica voce �destituzione�; se pertanto il d. l. lgt. 
24 aprile 1945, n. 205 prevedeva solo la revoca, tale sanzione non � 
stata soppressa,. bens� sostituita dalla destituzione (2). 

Il divieto, fatto dal d. Z. lgt. 24 aprite 1945, .n.. 205 al personale di 
pubblica sicurezza, di aderire ad associazioni sindacali anche se apolitiche, 
� tuttora in vigore, pur non essendo stato riprodotto nel t. u. 
10 gennaio 1957, n. 3; ed esso non � in contrasto con l'art. 39 .n� con 
l'art. 98 terzo comma della Costituzione, in quanto attualmente .le associazioni 
sindacali hanno tutte carattere politico (3). 

(1-3) Questioni di specie. Non risultano precedenti. 

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 9 febbraio 1966, n. 6 -Pres. Bozzi 

G. -Est. Toro -Berardi (avv.ti Montuori e Pinelli) c. Ministero 
Iriterno (avv. Stato Dallari). 
Impiego pubblico -Retribuzione del personale -Aggiunta di famiglia Coniuge 
separato ma non a carico -Non spetta. 

Non � sufficiente che il dipendente statale sia obbligato a corrispondere 
gli alimenti al coniuge da lui legalmente separato, per potersi ri




634 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO� 

tenere che egli abbia diritto alla quota per aggiunta di famiglia: occorre 
che il coniuge sia a carico, secondo i criteri di cui �al d. P. R. �17 agosto 
1955, n. 767, e cio� non abbia un proprio reddito di lavoro superiore 
a L. 10.000 mensili (1). 

(1) In senso analogo cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 30 settembre 1965, 
n. 579, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 1497; particolarmente preciso .nel senso 
di cui alla massima � il parere dell'Ad. gen. 12 novembre 1959, n. 522, ivi, 
1961, I, 1016. Per una questione analoga, relativa per� al personale femminile 
coniugato e separato legalmente, cfr. Cons di Stato, Sez. VI, 18 ottobre 
1961, ivi, 1961, 1704. 
CONSIGLIO DI STATO, Ad. plen., 9 febbraio 1966, n. 7 -Pres. Bozzi Est. 
Cesareo -Blasi ed altri (avv.ti D'Audino) c. Ministero dei 
Lavori Pubblici (avv. Stato Vitucci) ed altri. 

Giustizia amministrativa -Termine per il ricorso -Piena conoscenza 
del provvedimento di promozione -Riscossione nuovo stipendio Insufficienza. 


Impiego pubblico -Promozioni per merito comparativo e promozioni 
per merito distinto e per esami -Ordine nel ruolo. 

Non pu� parlarsi di piena conoscenza del provvedimento di promozione, 
ai fini della decorrenza del termine per il ricorso contro il provvedimento 
stesso, sol perch� il promosso abbia gid cominciato a riscuotere 
il nuovo stipendio (1). 

(1) Concetto di piena conoscenza ai fini della decorrenza del termine. 
Nella motivazione di questa massima, l'Adunanza plenaria ribadisce 
e chiarisce i motivi del suo giusto rigore nel valutare la � piena conoscenza � 
di un provvedimento ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione 
di esso; rigore d'altronde tradizionale e ormai consolidato nella giurisprudenza 
dei Consiglio di Stato. Tale rigore si estende peraltro alla valutazione 
della prova della piena conoscenza, che � a carico dell'Amministrazione resistente. 
Il principio generale, cui � ispirata la decisione che qui si annota, 

�' 

e la giurisprudenza precedente, pu� cosi riassumersi: non si pu� parlare di 
piena conoscenza, ai fini della decorrenza dei termini per il ricorso, se non 
viene provato dal resistente che il ricorrente aveva gi� conosciuto tutti i 
punti e gli aspetti essenziali del provvedimento, non essendo sufficiente la 
conoscenza di un solo o pi� aspetti dell'atto stesso, anche qualora tali aspetti 
fossero i soli ad avere una diretta rilevanza nei confronti di esso ricorrente. 
Nella specie infatti, il ricorrente conosceva, del provvedimento impu



PARTE I, SEZ. IV, GIURISP�RUDENZA AMMINISTRATIVA 635 

La promozione a direttore di sezione, ai sensi dell'art. 968 del t. u. 
10 gennaio 1957, n. 3, pu� avvenire ancora; in vm tfa.ns�tOria, 'col sistema 
del merito comparativo; la norma non precisa il collocamento 
che avranno nel ruolo i promossi con tale sistema rispetto ai promossi 

gnato, ci� che personalmente lo riguardava, avendo riscosso lo stipendio 
con l'aumento conseguente alla promozione; ma non pu� dirsi con ci� solo 
provato che ne avesse avuto la piena conoscenza, in quanto da nulla risulta 
che conoscesse quali altri soggetti fossero stati promossi e in quale ordine 
fossero stati collocati .(due aspetti questi, evidentemente essenziali in un 
provvedimento di promozione -di lfttbblici' dipendenti). 

In particolare, una delle prove pi� spesso addotte della piena conoscenza. 
di un provvedimento avente effetti economici, e pi� costantemente 
rifiutate come decisive dal Consiglio di Stato, � proprio quella della riscossione 
dei mandati di pagamento. Cosi Sez. IV, 10 gennaio 1961, n. 11, Il 
Consiglio di Stato, 1961, 34, in cui si nega rilevanza alla riscossione di un 
mandato nella giusta considerazione che in esso non era indicato se l'ammontare 
del mandato stesso fosse da considerarsi un acconto o la liquidazione 
definitiva dell'indennit� spettante; nello stesso senso, sostanzialmente, 
Sez. V, 26 novembre 1960, n. 807, ivi, 1960, 2091; e Sez. VI, 24 febbraio 1954, 

n. 119, ivi, 1954; 200, in cui per converso si attribuisce rilevanza di piena 
conoscenza del� provvedimento di liquidazione alla riscossione di pi� mandati, 
quando dai mandati stessi risultavano indicati gli elementi essenziali 
del provvedimento; ed anche deve ritenersi sostanzialmente nella stessa 
linea la decisione della Sez. V, 18 ottobre 1935, n. 858, riportata nel Massimario 
completo del Consiglio di Stato 1932-1961, vol. II, p. 4306, n. 267, in 
cui viene dichiarato tardivo il ricorso contro un provvedimento di riduzione 
di indennit� di quiescenza, quando sono stati riscossi per ben� otto 
anni i mandati relativi alla somma ridotta; non vi � dubbio infatti che in 
un provvedimento del genere l'unico aspetto rilevante ed essenziale sia la 
misura economica della riduzione dell'assegno; altra antica decisione conforme 
ai principi fin qui enunciati � quella della Sez~ V, 10 giugno 1932, 
n. 336, Zoe. cit., n. 268, in cui si nega valore di piena conoscenza alla riscossione 
di un mandato anche se a questo era allegata copia del provvedimento, 
non potendosi presumere che chi riscuote un mandato debba necessariamente 
accorgersi che ci sono degli allegati e prenderne visione. 
Nello stesso senso, genericamente, anche il Consiglio di Giustizia Reg. Sic., 
14 novembre 1959, n. 553, Il Consiglio di Stato, 1959, 1579. � 
Un caso analogo a quello della decisione qui annotata � quello risolto 
con la d�cisione della Sez. VI, 4 luglio 1956, n. 523, in Il Consiglio di Stato, 
1956, 985, secondo cui la semplice circostanza che un impiegato abbia appreso 
ufficiosamente di non essere stato promosso non equivale a piena 
conoscenza del provvedimento di promozione; � evidente che in tal caso, 
infatti, l'impiegato conosce bens� ci� che direttamente Io riguarda, e cio� 
l'aspetto per lui negativo del provvedimento, ma non conosce affatto gli 
elementi essenziali del provvedimento stesso, nei suoi aspetti positivi, e 
cio� il dispositivo di esso, nomi e ordine di� graduatoria dei promossi, e la 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

636 

per merito distinto o per esami. Nel silenzio della legge, si ricorre ai 
principt generali informatori del t. u. citato, e deve pertanto ritenersi 
che i promossi con i due sistemi da ultimo menzionati abbiano nel ruolo 
la precedenza sui p'l'fomossi col� primo sistema. 

sua motivazione. Su quest'ultimo punto cfr. il Parere dell'A. gen., 12 marzo 
1935, n. 66, riportato nel Massimario Completo cit., voi. .II, p. 4303, n, 244, 
il quale precisa che per aversi piena conoscenza occorre la conoscenza non 
della sola parte dispositiva di un provvedimento, bens� anche della motivazione. 


Applicazione dei principi fin qui esposti a singole fattispecie concrete si 
possono trovare nelle decisioni della Sez. V, 17 dicembre. 1960, n. 860, in 
n Consiglio di Stato, 1960, 2297, la quale, dopo aver ribadito che per potersi 
avere piena conoscenza occorre provare che l'interessato abbia conosciuto 
il provvedimento nei suoi elementi essenziali, e cio� quanto meno 
l'autorit� emanante, il contenuto, la causa ecc., e che quindi non si pu� dedurre 
la piena conoscenza da un esposto in cui l'interessato lamenti che, a 
quanto si vocifera, sarebbe stato disposto il trasferimento di un esercizio 
commerciale; Sez. IV, 18 novembre 1960, n. 976, ivi, 1960, 2077, in cui si 
precisa che � sufficiente la conoscenza degli elementi essenziali, a nulla 
rilevando che siano ignorate modalit� secondarie anche se pregiudizievoli; 
Sez. V, 29 ottobre 1960, n. 763, ivi, 1960, 1835, dov'� rigidamente ribadito 
che per potersi avere piena conoscenza occorre che sia sicuramente accertato, 
sulla base di elementi univoci e sicuri, che l'interessato sia pervenuto 
all'esatta cognizione del provvedimento adottato, nei suoi elementi essenziali, 
e quindi non si pu� presumere la conoscenza dell'autorizzazione al 
trasferimento di un ristorante dal semplice fatto che il proprietario abbia 
iniziato i lavori nella nuova sede. 

Per quanto riguarda, infine, il soggetto cui deve riferirsi la piena conoscenza, 
anche qui il Consiglio di Stato ha dato prova normalmente di un 
certo rigore e di una notevole chiarezza e precisione di concetti. Cos�, trattandosi 
di ricorrente persona fisica, a nulla rileva la qualit� in cui � venuto 
a conoscenza dell'atto: Sez. IV, 12 dicembre 1950, n. 612, in n Consigiio di 
Stato, 1950, 337, in cui si precisa che un farmacista non pu� negare di aver 
avuto piena conoscenza di un provvedimento che lo ledeva in tale sua 
qualit�, in base allo specioso motivo che ne sarebbe venuto a conoscenza 
nella sua veste di Presidente dell'Ordine dei Farmacisti e non di titolare di 
farmacia. Nel caso invece di persona giuridica, la Sez. V, 7 maggio 1960, 

n. 348, ivi, 1960, 938, ha ritenuto che il provvedimento dev'essere conosciuto 
dagli organi direttivi e responsabili di essa, e non da un qualsiasi dipendente, 
anche se tale dipendente era componente, come rappresentante della 
Societ� interessata, dell'organo collegiale che ha adottato il provvedimento. 
Piuttosto perplessi lascia invece la decisione della Sez. V, 22 maggio 1954, 
n. 534, ivi, 1954, 575, in cui si ritiene sufficiente ad iniziare la decorrenza 
del termine la piena conoscenza di un provvedimento da parte dell'avvocato 
dell'interessato, che a nome di questi aveva presentato domanda intesa ad 
ottenere il provvedimento stesso. 
S.ROSA 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 637 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 gennaio 1966, n. 1 -Pres. Polistina.., 
Est. Landi -Camporota (avv. Stoppani) c. Ministero Interno, 
Prefetto di Catanzaro, U.N.R.R.A. -Casas, Comitato Soccorso senza 
tetto, I.S.E.S. (avv. Stato Carafa) e Comune di Catanzaro (n. c.). 

Giustizia ammhrlstrativa -Decisione interlocutoria -Giudicato implicito 
sull'ammissibilit� del ricorso -Esclusione. 

Giustizia amministrativa -Questione di legittimit� costituzionale Decisione 
� Costituisce giudicato implicito sulla ammissibilit� del 
ricorso. 

Atto anuninistrativo -Destinatario deceduto -Notifica a mani diperso.
�. �. na di famiglia � Nullit� -Sussiste. 

Atto amministrativo -Nullit� della] notifica -Presunzione di conoscenza 
-Esclusione -Prova contraria. 

Espropriazione per p. u. -Decreto di occupazione temporanea -Omessa 
impugnativa da ,parte del proprietario defunto -Effetti pJ:eclui:
dvi in ordine alla impugnativa della dichiarazione di p. u. e del 
decreto di espropriazione promosso dagli eredi -Esclusione. 

La decisione interlocutoria con la quale viene ordinata l'esibizione 
di alcuni documenti non costituisce giudicato implicito sulla ammissibilit� 
del ricorso giurisdizionale (1). 

Poich� l'eccezione di ammissibilit� del ricorso giurisdizionale costituisce 
precedente logico dell'eccezione di illegittimit� costituzionale, la 
risoluzione di quest'ultima implica la formazione del giudicato implicito 
in ordine alla questione di ammissibilit� (2). 

(1) Per qualche precedente cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 1964, 
n. 684, Foro amm., 1964, I, 2, 1153; Cons. Stato, Sez. IV, 17 marzo 1965, 
n. 281, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 420; Cons. Stato, Sez. V, 19 ottobre 
1963, n. 874, Foro it., 1964, III, 9. 
(2) Sull'ordine di esame delle questioni cfr., in giurisprudenza, Cons. 
Stato, Sez. V, 26 ottobre 1964, n. 1089, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 1477; 
Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1114, ivi, 1964, I, 1492; Trib. Bari, 
27 aprile 1965, Giust. civ., 1966, I, 629. 
In dottrina, con specifico riferimento alla questione di legittimit� costituzionale 
v. BILE, La questione di legittimit� costituzionale nell'ordine di 
precedenza delle questioni, Giust. civ., 1962, III, 121 ss.; CAVALLO, Rapporti 
di priorit� fra questioni di legittimit� costituzionare e questioni di inammissibilit� 
e irricevibilit� del ricorso al Consiglio di Stato, Giur. it., 1963, 
IV, 20. 


638 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

A sensi dell'aTt. 51 legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve TiteneTsi 
viziata la notificazione del decTeto di esp,-opTiazione che venga eseguita 
a mani di. peTsona di famiglia del destinataTio deceduto (3). 

In caso. di nullit� della notificazione di un pTovvedimento amministTativo 
non pu� pTesumeTsi la legale conoscenza dell'atto notificato, 
salva la pTova che il destinataTio abbia avuto aliunde la piena conoscenza 
dell'atto stesso (4). 

L'omessa impugnativa del decTeto di occupazione temp?Tanea da 
paTte del p,-opTietaTio defunto, mentTe pTeclude agli eTedi la possibilit� 
di impugnaTe tale decTeto, e ci� in viTt� del principio memo plus juris 
transferre potest quam ipse habet, non impedisce che ~ssi possano 
impugnaTe il deCTeto di espTopTiazione (che � atto autonomo Tispetto a 
quello che autoTizza l'occupazione) e la dichiaTazione di pubblica utilit� 
che non pu� TiteneTsi esseTe stata conosciuta dal d� cujus peT effetto 
della notifica del decTeto di occupazione (5). 

(3) Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 aprile 1965, n. 390, Il Consiglio di 
Stato, 1965, I, 680. 
(4) Cfr. Relazione AvvocatuTa Stato, 1956-60, III, n. 341. Per qualche 
riferimento, v. Trib. Sup. Acque 8 novembre 1963, n. 26, in questa Rassegna, 
1964, I, 209. 
(5) La massima � dedotta dal principio dell'autonomia dei procedimenti 
di espropriazione e di occupazione: cfr. Relazione, cit., III, n. 440., e giurisprudenza 
ivi citata. Pi� di recente, in giurisprudenza, Cass. 29 maggio 1964, 
n. 1345, in questa Rassegna, 1964, I, 1084, e Cass. 13 febbraio 1965, n. 223, 
ivi, 1965, I, 337. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 gennaio 1966, n. 3 -PTes. Landi Est. 
Battara -Lucchesi (avv. Sciacca) c. Ministero Difesa-Esercito 
(avv. Stato Dallari). 

Impiego pubblico -Scrutinio per merito comparativo -Esercizio 
di funzioni superiori -Valutazione -Criteri. 

Impiego pubblico -Scrutinio per merito comparativo -Ammissione 
di titoli a valutazione -Discrezionalit� -Limiti. 

Impiego pubblico -Scrutinio per merito comparativo -Qualit� del 
servizio prestato -Necessit� di frazionamento in sottocategorie 
di titolo -Esclusione. 

Impiego pubblico -Scrutinio per merito comparativo -Titoli relativi 
a cultura, requisiti e preparazione professionale -Suddivisione 
in diverse categorie -Legittimit�. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

637 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 gennaio 1966, n. 1 � Pres. Polistina 
-Est. Landi -Camporota (avv. Stoppani) c. Ministero Interno, 
Prefetto di Catanzaro, U.N.R.R.A. -Casas, Comitato Soccorso senza 
tetto, I.S.E.S. (avv. Stato Carafa) e Comune di Catanzaro (n. c.). 

�Giustizia amministrativa � Decisfone interlocutoria -Giudicato implicito 
sull'ammissibilit� del ricorso -Esclusione. 

Giustizia amministrativa -Questione di legittimit� costituzionale Decisione 
-Costituisce giudicato implicito sulla ammissibilit� del 
ricorso. 

Atto amministrativo -Destinatario deceduto -Notifica a mani dipersona 
di famiglia -Nullit� -Sussiste. 

Atto amministrativo -Nullit� della] notifica -Presunzione di conoscenza 
-Esclusione -Prova contraria. 

Espropriazione per p. u. -Decreto di occupazione temporanea -Omessa 
impugnativa da .Parte del proprietario defunto -Effetti p,.-eclusivi 
in ordine alla impugnativa della i;lichiarazione di p. u. e del 
decreto di espropriazione promosso dagli eredi -Esclusione. 

La decisione inte1�locutoria con la quale viene ordinata l'esibizione 
di alcuni documenti non costituisce giudicato implicito sulla ammissibilit� 
del ricorso giurisdizionale (1). 

Poich� l'eccezione di ammissibilit� del ricorso giurisdizionale costituisce 
precedente logico dell'eccezione di illegittimit� costituzionale, la 
risoluzione di quest'ultima implica la formazione del giudicato implicito 
in ordine alla questione di ammissibilit� (2). 

(1) Per qualche precedente cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 1964, 
n. 684, Foro amm., 1964, I, 2, 1153; Cons. Stato, Sez. IV, 17 marzo 1965, 
n. 281, IZ Consiglio di Stato, 1965, I, 420; Cons. Stato, Sez. V, 19 ottobre 
1963, n. 874, Foro it., 1964, III, 9. 
(2) Sull'ordine di esame delle questioni .cfr., in giurisprudenza, C:ons. 
Stato, Sez. V, 26 ottobre 1964, n. 1089, IZ Consiglio di Stato, 1964, I, 1477; 
Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1114, ivi, 1964, I, 1492; Trib. Bari, 
27 aprile 1965, Giust. civ., 1966, I, 62~. . . 
In dottrina, con specifico riferimento alla questione di legittimit� costituzionale 
v. BILE, La questione di legittimit� costituzionale nelt'ordine di 
precedenza delle questioni, Giust. civ., .1962, III, 121 ss.; CAVALLO, Rapporti 
di priorit� fra questioni di legittimit� costituzionale e questioni di inammissibilit� 
e irricevibilit� del 1�icorso al Consiglio di Stato. Giur. it., 1963, 
IV, 20. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

637 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 gennaiO 1966, n. 1 � Pres. Polistina 
-Est. Landi -Camporota (avv. Stoppani) c. Ministero Interno, 
Prefetto di Catanzaro, U.N.R.R.A. -Casas, Comitato Soccorso senza 
tetto, I.S.E.S. (avv. Stato Carafa) e Comune di Catanzaro (n. c.). 

�Giustizia amministrativa -Decisione interlocutoria -Giudicato implicito 
sull'ammissibilit� del ricorso -Esclusione. 

Giustizia amministrativa -Questione di legittimit� costituzionale Decisione 
-Costituisce giudicato implicito sulla ammissibilit� del 
ricorso. 

Atto amministrativo -Destinatario deceduto -Notifica a mani di persona 
di famiglia -Nullit� -Sussiste. 

Atto amministrativo -Nullit� della] notifica -Presunzione di conoscenza 
-Esclusione -Prova contraria. 

Espropriazione per p. u. -Decreto di occupazione temporanea -Omessa 
impugnativa da .parte del proprietario defunto -Effetti p...-eclusivi 
in ordine alla impugnativa della dichiarazione di p. u. e del 
decreto di espropriazione promosso dagli eredi -Esclusione. 

La decisione interlocutoria con la quale viene ordinata l'esibizione 
di alcuni documenti non costituisce giudicato implicito sulla ammissibilit� 
del ricorso giurisdizionale (1). 

Poich� l'eccezione di ammissibilit� del ricorso giurisdizionale costituisce 
precedente logico dell'eccezione di illegittimit� costituzionale, la 
risoluzione di quest'ultima implica la formazione del giudicato implicito 
in ordine alla questione di ammissibilit� (2). 

(1) Per qualche precedente cfr. Cons. Stato, S�ez. IV, 20 ottobre 1964, 
n. 684, Foro amm., 1964, I, 2, 1153; Cons. Stato, Sez. IV, 17 marzo 1965, 
n. 281, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 420; Cons. Stato, Sez. V, 19 ottobre 
1963, n. 874, Foro it., 1964, III, 9. 
(2) Sull'ordine di esame delle questioni cfr., in giurisprudenza, Oons. 
Stato, Sez. V, 26 ottobre 1964, n. 1089, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 1477; 
Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1114, ivi, 1964, I, 1492; Trib. Bari, 
27 aprile 1965, Giust. civ., 1966, I, 62~. 
In dottrina, con specifico riferimento alla questione di legittimit� costituzionale 
v. BILE, La questione di legittimit� costituzionale nell'ordine di 
precedenza delle questioni, Giust. civ., 1962, III, 121 ss.; CAVALLO, Rapporti 
di priorit� fra questioni di legittimit� costituzionale e questioni di inammissibilit� 
e irricevibilit� del ricorso al Consiglio di Stato. Giur. it., 1963, 
IV, 20. 



ritenersi 
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clivisione 

640 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Rientra nei potere discrezionale deZla Commis.sione� esaminatrice 
di uno scrutinio di promozi<>n.e per merito comparativo la determinazione 
del punteggio da attribuire ad una categoria di titoli che si presta 
ad una valutazione del tutto soggetti1'a (nella specie e lavori giudiziari 
� ). (6). 

La censura relativa al mancato uso da parte della. Commissione 
di tutti i punti a d~posizione attiene almerit<> della vai�ta?ion~ e n~n 
aZla sua legittimit� (7). 

Ai sensi deWark 67 d. P. R. 3 maggio 1957, n. 686, la wilutazione 
del requisito dell'attitudine a svolgere le �funzioni.� della qualifica superiore 
non � proporzionalmente vincolata ai coe:fJ�cienti relativi alle altre 
categorie di tit�li, dovendo essere resa esclusivamente in base �d un 
giudizio compZ�ssivo sulla personalit� di ciascun impiegato (8). 

(7) Massima di� evidente esattezza. 
(&) Sulla questione della proporzionalit� del punteggio attribuito per 
l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore nei confronti 
dei punteggi riportati nelle altre categorie di requisiti, cfr. Cons. Stato, 
Sez. IV, 3 febbraio 1965, n. 122, lt Consiglio di Stato. 1965, I, 167. 


CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 gennaio 1966, n. 10 -Pres. De 
Marco -Est. Urciuoli -Degli Abbati (avv. Falasca, Barra-Caracciolo) 
c. Ministero LL. PP. (avv. Stato Carafa) e Commissario .$ 
governativo Coop. � Nuovo Po � di Roma (avv. Occhiuto, Lombardi, 
Pell~grino e Lanzara). 


I 

Edilizia popolare ed economica -Cooperativa edilizia -Assel;lnazione Decadenza
�-Provvedimento a firma del Sottosegretario di Stato Legittimit�. 


Edilizia popolare ed economica � Cooperatlva edilizia -Assel;lnazione Decadenza 
-Termine ex d. I. lgt. 2 agosto 1945 n. 520 -Valore. 

Edilizia popolare ed economica -Cooperatlva edilizia -Assel;lnazione Provvedimento 
di decadenza -Carattere ricettizio -Esclusione. 

Edilizia popolare ed economica -Cooperatlva edilizia -Assegnazione Provvedimento 
di decadenza -Termine di consel;lna -Mancata 
prefissione -Irrilevanza. 

Edilizia popolare ed economica -Cooperativa edilizia -Commissione 
di vigi.Ianza -Partecipazione del rappresentante del Ministero 
delle Comunicazioni -Necessit� -Limiti. 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

637 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 gennaio 1966, n. 1 -Pres. Polistina 
-Est. Landi -Camporota (avv. Stoppani) c. Ministero Interno, 
Prefetto di Catanzaro, U.N.R.R.A. -Casas, Comitato Soccorso senza 
tetto, I.S.E.S. (avv. Stato Carafa) e Comune di Catanzaro (n. c.). 

Giustizia amministrativa -Decisione interlocutoria -Giudicato implicito 
sull'ammissibilit� del ricorso -Esclusione. 

Giustizia amministrativa -Questione di legittimit� costituzionale Decisione 
-Costituisce giudicato implicito sulla ammissibilit� del 
ricorso. 

Atto amministrativo -Destinatario deceduto -Notifica a mani di persona 
di famiglia -Nullit� -Sussiste. 

Atto amministrativo -Nullit� della] notifica -Presunzione di conoscenza 
-Esclusione -Prova contraria. 

Espropriazione per p. u. -Decreto di occupaZione temporanea -Omessa 
impugnativa da parte del proprietario defunto -Effetti preclusivi 
in ordine alla impugnativa della dichiarazione di p. u. e del 
decreto di espropriazione promosso dagli eredi -Esclusione. 

La decisione interlocutoria con la quale viene ordinata l'esibizione 
di alcuni documenti non costituisce giudicato implicito sulla ammissibilit� 
del ricorso giurisdizionale (1). 

Poich� l'eccezione di ammissibilit� del ricorso giurisdizionale costituisce 
precedente logico dell'eccezione di illegittimit� costituzionale, la 
risoluzione di quest'ultima implica la formazione del giudicato implicito 
in ordine alla questione di ammissibiUt� (2). 

(1) Per qualche precedente cfr. Cons. Stato, S'ez. IV, 20 ottobre 1964, 
n. 684, Foro amm., 1964, I, 2, 1153; Cons. Stato, Sez. IV, 17 marzo 1965, 
n. 281, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 420; Cons. Stato, Sez. V, 19 ottobre 
1963, n. 874, Foro it., 1964, III, 9. 
(2) Sull'ordine di esame delle questioni cfr., in giurisprudenza, Cons. 
Stato, Sez. V, 26 ottobre 1964, n. 1089, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 1477; 
Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1114, ivi, 1964, I, 1492; Trib. Bari, 
27 aprile 1965, Giust. civ., 1966, I, 629. 
In dottrina, con specifico riferimento alla questione di legittimit� costituzionale 
v. BILE, La questione di legittimit� costituzionale nell'ordine di 
precedenza delle questioni, Giust. civ., 1962, III, 121 ss.; CAVALLO, Rapporti 
di priorit� fra questioni di legittimit� costituzionafe e questioni di inammissibilit� 
e irricevibilit� del ricorso al Consiglio di Stato. Giur. it., 1963, 
IV, 20. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 643 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 gennaio 1966, n. 16 -Pres. De 
Marco -Est. Gasparrini -Provincia dell'Umbria dei Frati Minori 
(avv. Ferrero e Sorrentino) c. Ministero 00. PP. Umbria (avv. 
Stato Casamassima) e Comune di Assisi (avv. Bellini, Prosperetti). 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Declaratoria 
interlocutoria di inammissibilit� non impugnata in revocazione Riassunzione 
del giudizio -Riproposizione della questione di 
inammissibilit� -Preclusione. 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Motivi dedotti 
nella discussione orale -Inammissibilit�. 

Espropriazione per p. u. -Edifici scolastici -Scelta dell'area -Precedenza 
rispetto alla compilazione del progetto. 

Espropriazione per p. u. -Edifici scolastici -Termini ex art. 13 1. 25 
giugno 1865, n. 2359 -Determinazione. 

Espropriazione -Edifici scolastici -Provvedimento di vincolo dell'area 
-Emanazione -Termine -Natura. 

Se la decisione interlocutoria, che -sulla base di un presupposto 
errato -abbia dichiarato inammissibile un ricorso giurisdizionale, non 
sia stata impugnata in via di revocazione, la questione di ammissibilit� 
non pu� esse-re risollevata in sede di riassunzione del giudizio (1). 

I motivi di ricorso sollevati nella discussione orale sono inammissibili 
(2). 

Nelle espropriazioni preordinate alla costruzione di edifici scolastici 
la scelta dell'area deve p1�ecedere la compilazione del progetto delle 
opere necessarie (3). 

(1) Giurisprudenza consolidata cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 1962, 
n. 408, Il Consiglio di Stato, 1962, I, 959; Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 
1962, n. 169; ivi, 1962, I, 301; Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 1961, n. 491, 
ivi, 1961, I, 1624; Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 1960, n. 823, Foro amm., 
1960, I, 500. In dottrina cfr. SANDULLI, Il giudizio davanti al Consiglio di 
Stato, 1963, 294 ss. 
(2) Nello stesso senso cfr. Relazione Avvocatura Stato, 1956-60, III, 
n. 357. 
(3) Cfr. Relazione, cit., III, n. 463. Per qualche riferimento v. pure Cons. 
Stato, Sez. IV, 2 dicembre 1964, n. 1379, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 2151. 
13 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

644 

Nelle espropriazioni preordinate alla costruzione di edifici scolastici 
i termini di cui all'art. 13, l. 25 giugno 1865, n. 2359, debbono 
essere stabiliti con la deliberazione della Commissione provinciale che 
approva la scelta dell'area ed individua i beni da espropriare (4). 

Il termine di cui all'art. 2, l. 26 gennaio 1962, n. 17, in mancanza 
di esplicita comminatoria di decadenza, deve ritenersi meramente ordinatorio 
(5). 

(4) In precedenza il Consiglio di Stato ha numerose volte ritenuto che 
la prefissione dei termini di cui all'art. 13 della legge n. 2359/1865 andasse 
fatta con il decreto di approvazione dell'opera: Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 
21 aprile 1956, n. 342, Riv. giur. edilizia, 1965, I, 851; Cons. Stato, Sez. IV, 
15 maggio 1963, n. 317, Il Consiglio di Stato, 1963, I, 692. 
(5) Non risultano precedenti in termini. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 gennaio 1966, n. 19 -Pres. De 
Marco -Est. Fragomeni -Facchini (avv. Viola) c. Ministero Difesa 
-Aeronautica (avv. Stato Faranda). 

Atto amministrativo -Firma � per il Ministro� -Imputabilit�. 

Impiego pubblico -Ruoli speciali transitori -Domanda di collocamento 
-Scadenza del termine -Rinnovazione -Inammissibilit�. 

Atto amministrativo -Rifiuto -Obbligo di motivazione -Insussistenza Fattispecie. 


Giustizia amministrativa -Atto diverso da quello impugnato -Motivi 
-Inammissibilit�. 

I provvedimenti che siano firmati da un direttore generale � per 

il Ministro � sono giuridicamente riferibili al Ministro stesso (1).. 

La domanda rivolta ad ottenere il collocamento nei ruoli speciali 

transitori non pu� esser rinnovata dopo la scadenza dei termini di cui 

all'ultimo. comma dell'art. 1, l. 5 giugno 1951, n. 376 (2). 

(1) Cfr. nello stesso senso Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 1961, n. 266, 
Il Consiglio di Stato, 1961, I, 706 -v. pure Relazione Avvocatura Stato, 
1956-60, III, n. 341. 
(2) Per qualche precedente cfr. Cons. Stato, Ad. Gen. 8 marzo 1962, 
n. 207, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 1867. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

645 

La pubblica amministrazione non � tenuta a motivare il rifiuto di 
riesaminare un provvedimento per il quale non esiste obbligo di provvedere 
(3). 

I motivi concernenti un provvedimento diverso da quello impugnato 
devono ritenersi inammissibili (4). 

(3) Nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 1954, n. 788, 
Il Consiglio di Stato, 1954, I, 1069; Cons. Stato Sez. VI, 18 gennaio 1956, 
n. 22, ivi, 1956, I, 50. 
(4) Cfr. Relazione. cit., III, n. 357. Da ultimo, Consiglio Stato, Sez. IV, 
29 dicembre 1965, n. 966, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 2117. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 gennaio 1966, n. 23 -Pres. Polistina 
-Est. Paleologo -A.N.A.S. (avv. Stato Chiarotti) c. Presidente 
Giunta regionale Valle d'Aosta (n. c.) e Rossi (avv. Crovini, 
Porto). 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Procedimento Opposizione 
di terzo -Inammissibilit� . 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Procedimento Appello 
-Soggetti legittimati -Individuazione. 

Nel giudizio amministrativo non � ammessa opposizione di 
terzo (1). 

L'art. 22, lett. A), del t. u. 26 giugno 1924, n. 1058, attribuisce 
il potere di proporre appello nel giudizio amministrativo alle parti in 
senso sostanziale del rapporto controverso, ossia a seconda della soccombenza 
-al ricorrente o ai soggetti direttamente controinteresJhti 
-come da lui identificabili al momento della proposizione del ricorso, 
indipendentemente dal fatto che a questi ulti:,n,i sia o non sia stato originariamente 
notificato il ricorso stesso, e che essi si siano o meno costituiti 
nel giudizio di primo grado (2). 

(1) Principio pacifico: in dottrina cfr. SANDULLI, Il giudizio davanti al 
Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati, Napoli, 1965, 426; in giurisprudenza, 
Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 1963, n. 802, Il Consiglio di Stato, 
1963, I, 1210. 
(2) Conforme SANDULLI, op. cit., 547. Nello stesso senso, per l'ipotesi 
di controinteressato non costituito, Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 1952, 
n. 1167, For.o amm., 1953, I, 2, 101. 
In senso contrario v. per�, Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 1955 n. 364, 
Giur. it., 1955, III, 149, e Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 1955, n. 962, Il Consiglio 
di Stato, 1955, I, 911. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

646 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 gennaio 1966, n. 24 -Pres. De 
Marco -Est. Napolitano -Corti ed altri (avv. Sciacca) c. Ministero 
Difesa-Marina (avv. Stato Carafa). 

Giustizia amministrativa -Ricorso collettivo -Ammissibilit� -Presupposti. 


Fuori dall'ipotesi che !'emanando giudicato abbia natura indivisibile, 
il ricorso collettivo avverso distinti provvedimenti individuali pu� 
essere ammissibile solo a condizione che tra i vari atti impugnati vi 
sia una connessione causale o conseguenziale, ovvero che tra tutte le 
domande venga riscontrata una stretta connessione dipendente dalla 
identit� delle questioni da risolvere (1). 

(1) Giurisprudenza consolidata; Cfr. sul punto, Relazione Avvocatura 
Stato, 1956-60, III, n. 359. 
In giurisprudenza, di recente, Cons. Stato, Sez. IV, 11 marzo 1964, n. 131, 
Il Consiglio di Stato, 1964, I, 435; e Cons. Stato, S'ez. IV, 3 novembre 1965 

n. 677, in questa Rassegna, 1966, I, 139. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 gennaio 1966, n. 49 -Pres. De 
Marco -Est. Landi -Soc. Trizza (avv. Sorrentino) ed altri c. Comitato 
interministeriale prezzi (avv. Stato Agr�) ed altri. 

PAzzi -Comitato interministeriale -Composizione -Criteri. 

Prezzi -Comitato interministeriale -. Esperti -Sostituzione -Illegittimit�. 


Prezzi -Commissione centrale -Provvedimento -Motivazione -Fattispecie. 


Collegio -Composizione -Vizio -Effetti sulla deliberazione adottata. 

Prezzi -Comitato interministeriale -Provvedimento -Natura -Annullamento 
-Effetti. / 

Prezzi -Comitato interministeriale -Adunanze -Intervento del Comandante 
del Gruppo. Guardie di Finanza -Titolo -Omessa indicazione 
-Illegittimit�. 



PARTE I, SEZ. IV. GTURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 647 

Prezzi -Commissione consultiva -Presidenza -Nomina e sostituzione Criteri. 


Det)e ritenersi illegittima la composizione del Comitato interministeriale 
dei prezzi, quando vi abbiano partecipato, in luogo dei ministri 
competenti, sottosegretari e funzionari delle rispettive amministrazi�ni, 
che non siano muniti di apposita delega (1). 

Gli esperti di cui all'art. 1 d. l. v. 23 aprile 1946, n. 313, facendo 
parte del Comitato interministeriale dei prezzi a titolo strettamente 
personale, non possono essere sostituiti da membri supplenti (2). 

Deve considerarsi illegittima la deliberazione della Commissione 
centrale dei prezzi che, riferendosi ad un verbale di adunanza redatto 
in forma di resoconto stenografico, non consenta una esatta individuazione 
dei motivi del provvedimento (3). 

La irregolarit� di composizione di un organo col.legiale, in cui la 
votazione � preceduta da discussione, si risolve in un vizio sostanziale 
del provvedimento deliberato (4). 

~ " 

. 

L'annullamento di un atto amministrativo generale qual'� iL provvedimento 
del Comitato interministeriale dei prezzi travolge anche gli 
atti dei Comitati provinciali che ad esso si siano uniformati (5). 

Poich� l'intervento del Comandante del Gruppo delle Guardie di 
Finanza alle adunanze del Comitato interministeriale dei prezzi avviene 
non in qualit� di membro ma di esperto, � necessario che dal verbale 

(1) In termini, Cons. Stato, Sez. IV, 9 giugno 1965, n. 483, in questa 
Rassegna, 1965, 981, e giurisprudenza ivi richiamata. Cfr. pure Cons. Stato, 
Sez. VI, 8 giugno 1965, n. 423, Il Consiglio di Stato,,1965, I, 1238. 
(2) Non risultano precedenti in termini. Non vi � dubbio che la figura 
del. supplente in un collegio deve essere espressamente prevista dalla legge 
istitutiva del collegio stesso. 
(3) Nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 marzo 1963, n. 152, 
Foro it., 1963, III, 164; Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 1963, n. 337, ivi, 
1963, m; 233. 
(4) Puntuale applicazione di noti principi. Per qualche riferimento 
cfr. C'ons. Stato, S'ez. V, 27 settembre 1960, n. 663, citata in Relazione Avvocatura 
Stato, 956-60, III, n. 336; nello stesso senso v. pure, Cons. Stato, 
Sez. IV, 26 febbraio 1964, n. 84, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 258; ,in dottrina, 
cfr. GARGIULO, 1 collegi amministrativi, Napoli, Iovene, 1962, 300. 
(S) Non risultano precedenti specifici. Sul principio generale degli 
effetti dell'annullamento di un atto amministrativo normativo cfr., in senso 
contrario, Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 1962, n. 772, Il Consiglio di 
Stato, 1962, I, 1987. 

648 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

deit'adunanza risulti il titolo della sua partecipazione, dovendosi pre�sumere, 
in difetto, che egli abbia avuto voto deli.berativo (6). 

In caso di impedimento dell'Intendente di Finanza, nominato tra 
i membri del C. i. p. alla presidenza della Commissione consultiva, 
la relativa sostituzione deve avvenire non gi� in persona del Vice 
Intendente di Finanza, che non � membro del C. i. p., bens� de.l membro 
pi� elevato in grado o pi� anziano della Commissione stessa (7). 

(6-7) Nulla in termini. 

CONSIGLIO .DI STATO, Sez. IV, 26 gennaio 1966, n. 56 -Pres. De 
Marco -Est. Paleologo -Grasso (avv. Santoni, D'Errico), c. Prefetto 
di Foggia (avv. Stato Mataloni) e Onorato (avv. La Torre). 

Espropriazione per p. u. -Mezzogiorno -Opere -Dichiarazione di pubblica 
utilit� -Applicabilit�. 

Espropriazione per p. u. -Mezzogiorno -Opere -Dichiarazione di 
ur11enza ex lege -Necessit� di accertamenti amminlstrativi Esclusione. 


Espropriazione per p. u; -Occupazione di urgenza -Stato di consistenza 
-Redazione -Tecnici incaricati -Nomina -Competenza. 

La dichiarazione ex lege di pubblica utilit� delle. nuove opere 
industriali del Mezzogiorno di cui agli artt. 4 e 2 d. l. C. P. S. 14 dicembre 
1947, n. 1598 (che � stata prorogata fino al 30 giugno 1965 
dall'art. 29, l. 29 luglio 1957, n. 634), si riferisce sia alle opere relative 
a stabilimentt gi� esistenti al 1947 sia ad opere iniziali od ampliative 
di stabilimenti da costruirsi dopo quella data (1). 

Poich� le opere di cui al d. l. C. P. S. n. 1598/1947 sono dichiarate 
urgenti ed indifferibili dalla legge, a norma dell'art. 1, l. 29 dicembre 
1948, n. 1482, l'autorit� amministrativa non deve compiere alcun 
concreto accertamento sull'effettiva urgenza dei lavori (2). 

(1) Cfr. nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 1959, n. 91.3, 
Il Consiglio di Stato, 1959, I, 1297. 
(2) Sul punto v. Relazione Avvocatura Stato, 1956-60, III, n. 433. Per 
qualche riferimento, Cons. Stato, 7 aprile 1965, n. 319, Riv. Giur. edilizia, 
1965, I, 841. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

649 

A norma dell'art. 71, l. 25 giugno 1865, n. 2359, lo stato di consistenza 
dell'immobile da occupare in via di urgenza deve essere redatto 
da tecnici incaricati dal Prefetto, e non invece, all'insaputa di questi, 
da tecnici incaricati dal soggetto a cui favore l'occupazione deve essere 
pronunziata (3). 

(3) Cfr. Relazione, cit., III, n. 434. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 2 febbraio 1966, n. 64 -Pres. Landi Est. 
Napolitano -Fabiani ed altri (avv. Lorenz.oni) c. Ministero del 
Tesoro (avv. Stato Ricci). 

Impiego pubblico -Servizio prestato presso o~anizzazioni intemazionaU 
prima della 1. 27 luglio 1962, n. 1114 -Eq~iparazione al servizio 
prestato presso l'Amministrazione italiana ai fini del trattamento 
economico. 

Il servizio prestato da dipendenti dello Stato presso organizzazioni 
internazionali anteriormente all'entrata in vigore della i. 27 luglio 1962, 

n. 1114, � dalla legge stessa equiparato, anche ai fini del trattamento 
economico, al servizio prestato presso le Amministrazioni di provenienza 
(1). 
(1) Massima esatta. Non risultano precedenti. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 2 febbraio 1966, n. 67 -Pres. De 
Marco -Est. Cuonzo -Comune di Fontanarosa (avv. Fragola) c. 
Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato Carafa) ed altri. 

Giustizia amministrativa -Legittimazione a ricorrere -Terzi non direttamente 
contemplati nel provvedimento -Indivi<lualit� dell'interesse 
leso -Sussistenza. 

Demanio storico e artistico -Vincolo imposto su suolo privato previsto 
in un progetto comunale di costruzione -Interesse del Comune a 
ricorrere -Insussistenza -Mera aspettativa -Irrilevanza. 

Possono essere legittimati a ricorrere avverso un provvedimento 
amministrativo anche dei terzi non direttamente contemplati nel provvedimento 
stesso, ma a tal fine occorre che essi siano titolari di un loro 


650 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

interesse legittimo individuale, che il provvedimento leda in modo immediato 
e diretto (1). 

Se il Ministero della Pubblica Istruzione impone un vincolo di inedificabilit� 
per motivi storico-artistici su un giardino privato che il 
Comune in una sua delibera aveva previsto a fini edificatorii, non sussiste 
interesse del Comune a ricorrere contro il provvedimento, in 
quanto la situazione giuridica del Comune rispetto all'edificabilit� del 
giardino � una mera aspettativa di fatto, e non un interesse legittimo 
(2). 

(1-2) La prima massima � applicazione di noti principi. La seconda 
:riguarda una questione di specie. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 febbraio 1966, n. 80 -Pres. De 
Marco -Est. Landi -Turco (avv. Turco) c. Ministeri degli Interni 
e dei Lavori Pubblici (avv. Stato Mataloni) e Soc. FARMAR (avv. 
Luchini). 

Espropriazione per pubblica utilit� -Occupazione di urgenza -Autonomia 
dei due procedimenti. 

Espropriazione per pubblica utilit� -Occupazione di urgenza -Intestazione 
imprecisa del decreto -Irrilevanza. 

Espropriazione per pubblica utilit� -Occupazione d'urgenza -Stato di 
consistenza -Notifica ad un solo comproprietario -Intervento di un 
solo comproprietario -Sufficienza -Non necessit� di testimoni. 

,Espropriazione per. pubblica utilit� -Occupazione d'urgenza -Motivazione:-
Richiamo alle norme vigenti -Sufficienza -Pubblica utilit� 
ed urgenza ex lege -:M:otivazione sull'urgenza .-Irrilevanza. 

Espropriazione per pubblica utilit� -Occupazione d'urgenza -Deposito 
preventivo dell'indennit� .; 'Termine compimento lavori -Non 
necessit�. 

Le norme relative al procedimento di espropriazione per pubblica 
ut�lit� non si applicano a quello di occupazione d'urgenza, che � autonomo 
rispetto ai primo (1). . 


� (1-5) Alcuni aspetti del regime giuridico dell'occupazione d'urgenza. 

'La prima e l'ultima massima, che sono conseguenza l'una dell'altra (la seconda 
non � che logico corollario della prima) si possono definire conso



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 651 

Se il decreto di occupazione d'urgenza identifica perfettamente il 
suolo da occupare, ed in esso � disposta la notifica a tutti i comproprietari 
del suolo stesso, fra loro frateUi, � irrilevante che l'intestazione 
del decreto non sia fatta a nome di tutti i comproprietari, ma solo al 
loro cognome comune, preceduto dalla parola � ditta � (2). 

In caso di decreto di occupazione di un immobile in compropriet�, 
� sufficiente che l'avt>iso di compilazione dello stato di consistenza sia 
notificato a un solo comproprietario, e che un solo comproprietario, 
anche senza testimoni, assista alla compilazione medesima (3). 

lidate, e sono fondate su un principio universamente accettato, quello dell'autonomia 
fra il procedimento di occupazione d'urgenza e il procedimento 
espropriativo, autonomia che sussiste indubbiamente, anche se il primo procedimento 
� p:reordinato al secondo. In tal senso vedi Cons. di Stato, Sez. 
IV, 29 maggio 1957, n, 596, in n Consiglio di Stato, 1957, 651; Ad. plen., 30 
gennaio 1954, n. 3; ivi, 1954, 1; Sez. IV, 8 maggio 1953, n. 517, ivi, 1953, 433; 
id., 26 settembre 1952, n. 736, ivi, 1952, 1203; id., 20 febbraio 1951, n. 98, ivi, 
1951, 110, in cui � precisato che l'unica formalit� necessaria anche nel procedimento 
di occupazione d'urgenza � la previa compilazione dello stato 
di consistenza, e che quindi ad esempio non � indispensabile la formazione 
di un piano particolareggiato delle opere da eseguire. Pi� specificamente, 
circa la non necessit� del previo deposito e pubblicazione del piano: Cons. 
Giust. Amm. Sicil.; 27 ottobre 1964, n. 172, in Il Consiglio di Stato, 1954, 
1081; Cons. di Stato, Sez. IV, 28 aprile 1954, n. 290, ivi, 379; e circa la 
inapplicabilit� al procedimento di occupazione d'urgenza delle norme degli 
artt. 1 e 16-19 della I. 25 giugno 1865, n. 2359; essendo tali norme applicabili 
solo al procedimento di espropriazione definitiva, Cons. Giust. Amm. Sicil., 
17 dicembre 1954, n. 198, ivi, 1954, 1238. 

Per quanto riguarda il decreto di occupazione d'urgenza, la giurisprudenza 
costante richiede che esso sia intimato ai proprietari iscritti in catasto. 
Su questo punto sono comuni i principi che regolano H procedimento 
di occupazione d'urgenza e quello di espropriazione per pubblica utilit�. 
In tal senso quindi cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 10 aprile 1963, n. 246, in 
Mass. Compl., 1963, 169; id., 16 giugno 1965, n. 504, Il Consiglio di Stato, 
1965, 1123; id., 25 ottobre 1961, n. 458, ivi, 1961, 1573; id., 22 marzo 1961, 

n. 195, ivi, 1961, 486; id., 29 maggio 1957, n. 596, ivi, 1957, 651; id., 24 ottobre 
1956, n. 1151, ivi, 1956, 1185; Cons. Giust. Amm. Sicil., 11 giugno 1956, 
n. 210, ivi, 1956, 810; id., 16 giugno 1954, n. 99, ivi, 1954, 656. Il decreto di 
occupazione deve comunque essere notificato a tutti i comproprietari risultanti 
dal catasto, non a uno o pi� soltanto di essi, altrimenti � illegittimo: 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 marzo 1963, n. 205, Mass. Compl., 1963, 132. 
Ritiene invece che le notificazioni degli atti relativi aile occupazioni d'urgenza 
possano essere fatte anche solo ad alcuni dei comproprietari risultanti 
in catasto: Cons. Giust. Amm. Sicil., 16 giugno 1954, n. 99, Il Consiglio di 
Stato, 1954, 656, sopra citato. 
Sul punto della motivazione nei decreti di occupazione quando l'urgenza 
derivi direttamente dalla legge, la decisione pone un principio esatto, 
seguendo d'altronde la giurisprudenza costante. L'autorit� amministrativa, 
quando l'indifferibilit� e l'urgenza dell'opera risulta dalla . legge, non deve 
compiere alcuna valutazione dell'urgenza stessa, dei requisiti tecnici del 



652 

-RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il decreto prefettizio di occupazione di urgenza di un immobile per 
l'esecuzione di un piano di ricostruzione previsto dalla legge, � sufficientemente 
motivato col richiamo a tale legge, e se l'opera � dichiarata 
urgente ed indifferibile dalla legge stessa, non � necessaria la dimostrazione 
del requisito dell'urgenza (4). 

In caso di occupazione di urgenza non sono richiesti n� il deposito 
preventivo dell'indennit�, n� la fissazione dei termini per l'esecuzione 
dei lavori, che la legge-invece richiede per il procedimento di espropriazione 
(5). 

progetto e della necessit� dell'opera, dovendo solo accertare che l'opera 
in .concreto da eseguire si identifichi �con �quella astrattamente prevista 
dalla legge. In altri termini, il Prefetto deve semplicemente accertare 
se l'opera rientra nella previsione legislativa e se l'espropriazione � necessaria 
per l'esecuzione di essa, naturalmente dopo �aver esaminato i progetti 
ed eseguita .la istruttoria prescritta. In tali sensi: Cons. di Stato, Sez. IV, 
25 qttobre 1961, n. 458, Il Consiglio di Stato, 1961, � 1573; id., 27 luglio 1961, 

n. 413, ivi, 1117; id., 23 ottobre 1959, n. 1026, ivi, 1959, 1333; id., 19 dicembre 
1950, n. 617, ivi, 1950, 338; id., 1 marzo 1950, n. 107, ivi, 1950, 57; Cons. 
Giust. Amm. Sicil., 17 ottobre 1958, n. 239, ivi, 1958, 1202; id., 11 giugno 1956, 
n. 210, ivi, 1956, 810; id., 1� luglio 1954, n. 104, ivi, 1954, 803; id., 25 maggio 
1953, n. 130, ivi, 1953, 609. Pi� rigorosa � la decisione del Cons. di Stato, 
Sez. IV, 22 settembre 1960, n. 786, in Il Consiglio di Stato, 1960, 1493, la 
quale, in tema di opere necessarie all'industrializzazione del Mezzogiorno, 
e quindi dichiarate urgenti e indifferibili ex lege, precisa tuttavia che, 
anche in tali casi, il Prefetto � tenuto a compiere, anche in ordine al decreto 
di occupazione, tutte le necessarie indagini circa la rispondenza dell'opera 
agli scopi che la legge si prefigge, la consistenza e la seriet� economicafinanziaria 
dell'opera stessa, la scelta dell'area, la comparazione fra la nuova 
iniziativa e l'industria eventualmente gi� in atto, o anche soltanto progettata, 
sugli stessi immobili, da parte del proprietario. Per converso, il Cons. di 
Stato, Sez. IV, 23 ottobre 1959, n. 1022, ivi, 1959, 1332, lla-ritenuto che il 
Prefetto pu� autorizzare l'occupazione d'urgenza, in caso di dichiarazione 
ex lege, anche se erano in corso trattative fra l'espropriante e l'espropriato 
per la compravendita dell'immobile. 
S. ROSA 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 23 febbraio 1966, n. 103 -Pres. De 
Marco -Est. Fragomeni -Floris (avv. Bugliari) c. Ministero di 
Grazia e Giustizia (avv. Stato Azzariti) ed altri. 

Giustizia amministrativa -Concorso a pubblico impiego -Impugnazione 
dell'atto terminale -Deposito della sola comunicazione di 
esso, contenente tutti gli estremi -Sufficienza. 



RISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 651 

ie d'urgenza identifica perfettamente il 
disposta la notifica a tutti i compropriefratelli, 
� irrilevante che l'intestazione 
ie di tutti i comproprietari, 11ui solo al 

o dalla parola � ditta � (2). 
azione di un immobile in compropriet�, 
ipilazione dello stato di consistenza sia 
etario, e che un solo comproprietaria, 
ila compilazione medesima (3). 
:ipio universamente accettato, quello deli 
occupazione d'urgenza e il procedimento 
ste indubbiamente, anche se il primo pro:
io. In tal senso vedi Cons. di Stato, Sez. 
~onsiglio di Stato, 1957, 651; Ad. plen., 30 
:. IV, 8 maggio 1953, n. 517, ivi, 1953, 433; 
L952, 1203; id., 20 febbraio 1951, n. 98, ivi, 
mica formalit� necessaria anche nel proiza 
� la previa compilazione dello stato 
~mpio non � indispensabile la formazione 
e opere da eseguire. Pi� specificamente, 
leposito e pubblicazione del piano: Cons. 
14, n. �172,�in Il Consiglio di Stato, 1954, 
aprile 1954, n. 290, ivi, 379; e circa la 
occupazione d'urgenza delle norme degli 
[)5, n. 2359; essendo tali norme applicabili 
ione definitiva, Cons. Giust. Amm. Sicil., 

1238. 
1 di occupazione d'urgenza, la giurispru:
ia intimato ai proprietari iscritti in cai 
i principi che regolano �il procedimento 

di espropriazione per pubblica utilit�. 
ltato, Sez. IV, 10 aprile 1963, n. 246, in 
igno 1965, n. 504, Il Consiglio di Stato, 
458, ivi, 1961, 1573; id., 22 marzo 1961, 
> 1957, n. 596, ivi, 1957, 651; id., 24 ottoons. 
Giust. Amm. Sicil., 11 giugno 1956, 
' 1954, n. 99, ivi, 1954, 656. Il decreto di 
notificato a tutti i comproprietari risul~ 
mltanto di essi, altrimenti � illegittimo: 
zo 1963, n. 205, Mass. Compl., 1963, 132. 
degli atti relativi a�e occupazioni d'ur.
o ad alcuni dei comproprietari ristiltanti 
l., 16 giugno 1954, n. 99, Il Consiglio di 

ei decreti di occupazione quando l'ur:
e, la decisione pone un principio esatto, 
iza costante. L'autorit� amministrativa, 
dell'opera risulta dalla legge, non deve 
rgenza stessa, dei requisiti tecnici del 

~ISTRAT!VA 653 

! � f 
Esrun� domande e 
~rlteti 'di m�ssima�.. 

jj <' 

bcatrlce -Fissazione!circa la obbiettlvit� 

~ata alla mera discre..
egittimit�.

1: . . 
~~ 

Ji un concor~o Il Pf.&P7 
~edim.ento impug~to, 

i,Btata inviata diiW:A.m�fi. prec1sf � ctettafil��tj 

~:. 

~~ 
� ��� 

" 

'~ 


~tlcamente consolidata: 
~che/la��� comunielizione 
.mpugnato, tutta\iia si 
la sola comunicazione, 
imfssibilit�� del ricorso 
~ia integrale del pr�v


1: del �Consiglio di ��Stato 
~e in vari c~si .rifi.U"" 
[ntegrale�� del provvedi~
o, sez� V, 7 aprile 1962, 
le� precisa ehe basta che 
li elementi necessari per 
~ntenutor id. 12 maggio l 
i. Mass. Covtpt.;1962+ 489 
tdelct.u. 26 giugno�l924; 
huando sia .;tepositata la 
I ite gli estremi essem�ali 
J,braio 1961, Ii. 148, ht>ll 
J,. n:. 766,-ivi; 1959tl406; 
~Sez.' IV; 14 giugno 1958; 
(ivi,. 581; id.,��Sez, VI;.� ao 
h958> n. 233; ivi, 483; id.,
ki. Sez.VI; 4 lugUo 195.6; 

r-,. ' � 

tteria del concorso a pub� 
~enzionato; lo studio della 
~nte. Cosi il Consiglio di 
~glio di Stato, 1955, 1088, 
~sidente di. un� Ente Ospe"" 
~a del. termine per l!l pre~
�re di comunicazione di 

i: di . tl;lle pubblico �avviso � 

654 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La commissione di un concorso a pubblico impiego pu� anche esa~ 
minare le domande e i documenti ad esse a:Hegati prima di fissare i 
criteri di massima cui si atterr� nel formare la graduatoria, purch� si 
limiti a un mero esame di regolarit� formale (2). 

sufficiente in caso di ricorso. i: stato anche ritenuto ammissibile il ricorso 
proposto contro i due diversi provvedimenti di esclusione di un candidato 
da un pubblico concorso e di nomina del vincitore, quando era stata depositata 
solo copia del primo di tali due atti, e ci� in base alla considerazione 
che entrambi i provvedimenti erano definitivi e impugnabili, ma 
legati fra loro in modo che l'annullamento del primo portasse come inevitabile 
conseguenza l'annullamento anche del secondo: Cons. di Stato, 
Sez. V, 4 dicembre 1935, n. 1082, riportata nel Mass. Compl., 1932-61, 1440. 
Per converso � stato deciso che, in caso di impugnativa di una delibera comunale 
di apertura di un concorso per l'assunzione di dipendenti e del 
bando del concorso stesso, il ricorso � inammissibile se non sono depositate 
copie di entrambi i provvedimenti, e ci� anche se nella deliberazione, sola 
depositata, sono contenute le norme che devono essere riprodotte nel bando: 
Sez. V, 14 dicembre 1957, n. 1122, in Il Consiglio di Stato, 1957, 1620. 

(2-3) In tema di potere discrezionale delle Commissioni giudicatrici di 
concorsi a pubblico impiego sulla seconda massima annotata esistono alcuni 
precedenti esattamente in termini, i quali precisano che non pu� considerarsi 
illegittimo l'operato di una commissione che abbia fissato i criteri di massima 
dopo aver gi� preso in esame i titoli dei concorrenti, purch� per� risulti 
irrefutabilmente d�gli atti che con tale esame s'intese solo ed esclu� 
sivamente accertare la regolarit� dei documenti richiesti dal bando di concorso: 
Consiglio di Stato, Sez. V, 5 novembre 1956, n. 964, in Il Consiglio di 
Stato, 1956, 1353; id., 27 maggio 1949, n. 423, in Mass. Compl. 1932-1961, 

886. Questa giurisprudenza non � tuttavia pacifica, dovendo anzi considerarsi 
prevalente il criterio diametralmente opposto, e cio� quello di un notevole 
rigore nell'esigere� che la determinazione dei criteri di massima avvenga 
prima di qualsiasi altra operazione del concorso, ed fo particolare prima 
dell'esame dei titoli. Criterio quest'ultimo che deve in realt� ritenersiesatto, 
se si considerano l� imprescindibili esigenze di obbiettivit� e di imparzalit� 
che devono presiedere all'operato delle commissioni esaminatrici, specialmente 
al momento della fissazione dei criteri di massima, e quindi in 
particolare al momento della predeterminazione del valore da attribuire ai 
singoli titoli, obbiettivit� di cui si pu� umanamente sospettare la mancanza 
se i commissari, in tale decisivo momento, hanno gi� comunque preso visione 
della documentazione presentata dai candidati e quindi nell'attribuire 
maggior valore a un titolo rispetto ad un altro. i: chiaro che, almeno 
in linea teorica, la massima qui annotata, e i due precedenti ora citati, non 
contraddicono a quest'esigenza, in quanto per l'appunto pongono nettamente 
in rilievo che l'esame dei documenti era stato rivolto solo ad accertare la 
loro regolarit� formale, e che ci� deve risultare irrefutabilmente dagli atti. 
Tuttavia � chiara l'astrattezza di questa posizione; in concreto sta di fat-to 
che la commissione ha visto i titoli, prima di attribuir loro un valore in via 
di massima. i: pertanto da condividersi l'opinione pi� drastica delle decisioni 
che hanno ritenuto che la determinazione dei criteri di massima �va 

~obile per 
suffi,cieniichiarata 
dimostra


~ deposito 

~secuzione 

~spropria


tle l'opera 
ente' ..�pr�ac<:
ertare 
e � neces


�i progetti 
>, Sei. IV, 
1glio 1961, 
19dieern; 
57; C�ns. 
ugno 1956, 
., 25 mag!
i. di Stato, 
9, 1493, la 
~zzogi�rno, 

;tavia che, 
al decreto 
dell'opera 
1conornicaa 
l� nuova 
progettata, 
:i Cons. di 
tuto che il 
hiarazione 
!spropriato 

S. ROSA 
� Pres. De 
lnistero di 

lmputina


:azfori� di 


654 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La commissione di un concorso a pubbZico impiego pu� anc.he esa~ 
m~AAre le<dom(inde e i documenti ad esse ~negati prima di fissare i 
criteri di massima cui si atterr� nel formare la graduatoria, purch� si 
limiti a un mero esame di regolarit� formale (2). 

sufficiente in caso di ricorso. ��il stato anche ritenuto ammissibile il ricorso 

proposto contro i due diversi provvedimenti di esclusione di un candidato 

da un pubblico concorso e di nomina. del vincitore, quando era stata de


positata solo copia del primo di tal� due atti, e ci� in base alla considera


zione che entrambi i provvedimenti� erano� definitivi e �impugnabili, ma 

legati ;fra l<n�o in modo che l'annullarnent� del primo portasse come ine


vitabile conseg_uenza l'annullamento anche del secondo: Cons. di Stato, 

Sez. V, 4 dicembre 1935, n. 1082, riportata nel Mass. Compl., 1932-61, 1440. 

Per converso � stato deciso che, in caso di impugnativa di una delibera co


munale di apertura di un concorso per l'assunzione di dipendenti e del 

bando del concorso stesso, il ricorso � inammissibile se non sono depositate 
copie di entrambi i provvedimenti, e ci� anche se nella deliberazione, sola 
-depositata, sono contenute le norme che devono essere riprodotte nel bando: 

Sez. V1 1� dicembre 1957, n. 1122, in Il Consiglio di Stato, 195!1, l..620. 

(2-3) In tema di potere discrezfonale delle< Commissioni giudicatrici di 

concorsi a pubblico impiego sulla seconda massima annotata esistono alcuni 

precedenti esattamente, in termini, i quali precisano. che non pu� considerarsi 

illegittimo l'operato di una commissione che abbia fissato i criteri di mas


sima dopo aver gi� preso in� esame i titoli dei concorrenti, purch� per� ri


sulti irr.efutabilmente d�gli atti che con tale esame s'intese solo ed esclui.. 

sivamente accertareJa regolarit� dei documenti richiesti dal bando di con


corso: Consiglio di Stato, Sez. V, 5 novembre 1956, n. 964, in Il Consiglio di 

Stato; 1956, 1353; id., 27 maggio 1949, n. 423; in Mass. Compl. 1932-1961, 

886. Queda giur.isprudenza non � tuttavia� pacifica, dovendo anzi considerarsi 
prevalente il criterio diametralmente opposto, e cio� quello di un notevole 
rigore �nell'esigere� che la determinazione dei criteri di massima �avvenga 
pJlima di qualsiasi altra operazione del concorso, ed dn particolare ,prima 
dell'esame dei titoli. Criterio quest'ultimo che deve in realt� ritenersiesatto, 
se si considerano l� imprescindibili esigenze di obbiettivit� e di impar;.. 
zalit� che devono presiedere all'operato delle commissioni esaminatrici, specialmente 
al momento della fissazione dei criteri di�� massima, e quindi in 
particolaJ'e al momento della predeterminazione del valore da attribuire ai 
sing�li titoli, obbiettivit� di cui si pil� umanamente sospettare la mancanza 
se i commissari, in tale decisivo momento, hanno gi� comunque preso visione 
della documentazione presentata dai candidati e quindi nell'attribuire 
maggior valore a un titolo rispetto ad un altro. ��chiai'o che, almeno 
in linea teorica; la massima qui annotata, e i due precedenti �ra citati, non 
contraddicono a quest'esigenza, in quanto per l'appunto pongono nettamente 
in rilievo che l'esame dei documenti era stato rivolto solo ad accertare la 
loro� regolarit� formale, e che ci� deve risultare irrefutabilmente dagli atti. 
Tuttavia � chiara l'astrattezza di questa posizione; in concreto sta di fatto 
che la commissione ha visto i titoli, prima di attribuir loro un valore in via 
di massima. il pertanto da condividersi l'opinione pi� drastica delle decisioni 
che hanno ritenuto che la determinazione dei criteri di massima �va 

YRISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 651 

'ne d'urgenza identifica perfettamente il 

disposta la notifica a tutti i comproprie


fratelli; � irrilevante che l'intestazione 

ne di tutti i comproprietari, nia solo al 
to dalla parola � ditta � (2). 
>azione di un immobile in compropriet�, 
npilazione dello stato di consistenza sia 
letario, e che un sol� comproprietariO, 
:lla compilazione medesima (3). 


cipio universamente accettato, quello delli 
occupazione d'urgenza e il procedimento 
iste indubbiamente, anche se il primo protdo. 
In tal senso vedi Cons. di Stato, Sez. 
'.::onsiglio di Stato, 1957, 651; Ad. plen., 30 

z. IV, 8 maggio 1953, n. 517, ivi, 1953, 433; 
1952, 1203; id., 20 febbraio 1951, n. 98, ivi, 
unica formalit� necessaria anche nel pronza 
� la previa compilazione dello stato 
empio non � indispensabile la formazione 
le opere da eseguire. Pi� specificamente, 
deposito e pubblicazione del piano: Cons. 
64, n, � 172, in Il Consiglio di Stato, 1954, 
aprile 1954, il. 290, ivi, 379; e circa la 
occupazione d'urgenza delle norme degli 
165, n. 2359; essendo tali norme applicabili 
done definitiva, Cons. Giust. Amm. Sicil., 
'1238. 

o di occupazione d'urgenza, la giurisprusia 
intimato ai proprietari iscritti in cali 
i principi che regolano .U procedimento 
:> di espropriazione per pubblica utilit�. 
Stato, Sez. IV, 10 aprile 1963, n. 246, in 
ugno 
1965, n. 504, Il Consiglio di Stato, 
458, ivi, 1961, 1573; id., 22 marzo 1961, 

o 1957, n. 596, ivi, 1957, 651; id., 24 otto::!
ons. Giust. Amm. Sicil., 11 giugno 1956, 
o 1954, n. 99, ivi, 1954, 656. Il decreto di 
, notificato a tutti i comproprietari risulsoltanto 
di essi, altrimenti � illegittimo: 
�zo 1963, n. 205, Mass. Compl., 1963, 132. 
degli atti relativi a�e occupazioni d'urlo 
ad alcuni dei comproprietari ristiltanti 
il., 16 giugno 1954, n. 99, Il Consiglio di 

1ei decreti di occupazione quando l'urge, 
la decisione pone un principio esatto, 
nza costante. L'autorit� amministrativa, 
dell'opera risulta dalla legge, non deve 
irgenza stessa, dei requisiti tecnici del 

tDELLO STATO

,. 

f: di attribuire i due terZi dei 
fde.cisivo su tutti glialtri; ed 
tgnazione me'l'.amente disCTe~ 
~ (3).
':


~isio,11e ��teJla,. t;e2;. yI,, 12 .aprile~
sa �. )a d,ecisione ('le),la Sez. V, 
~cui la deter~i11az~()ne dei cd.,.1la Ulog~cit~ manjfesta, qualora 
~:pl,lnteggi~ c}.le deve. wesie�tere 

i: titoli e delle prove di esame;. 
~trib'q~s�e��al (:onsi~o� <!}Stato,
kID'l>lissimi., te1lde1ld9: verame11te 
piiSllj.one �~a:triinatricE!��.� In .altre 
~iscre;donali!�a~plissi~a.della 
if~~~0&!ri! r::::~~Z:!~:a,~~:

1

h CO!:l,C9:r~en~~ �os� se:z,_ v. 28 

~ m�!llt:io 1951, n, 40'1, ivi, 1951, 
~mpZ.~.cit,,� ~!JO~ ... � .. 

{Ila massima qui annotat.a. � co~
o 1961, n. 103, in ll C()'fUligJ,io di 
~ss11ti .non *von,o.;essere tali. da 
~a i;ireponderante rJspe.tto a tutte 
rispecchi l'inte:i:-.a pe:rsorialit�. <lei 
penti cli valutazione. in possesso 

~ e parZiale. . 
' S.ROSA 

�~ 

~. 

hbr~o 1~66, n. 116 � Pres. De 
lfi Brancaccio (avv. D'Audino) 
ic,. Angelini-Rota). 
f 


~ 

~sdizlohale � ~e~osito del prov


~ . . . . 

l ~: 
annUJ.taitienfo"' Effetti costitu~ 
. .. 

~risdizionale -Motivi rttetiti a 
i\ .ittlpugnato -�Inammissibilit�.

p . . .. . . 
~ : . .� . 
~istrativo interno -InJmpugna


( . . 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 657 

lmpie~o pubblico -Collocamento a riposo -Competenza ministeriale. 

n deposito del provvedimento impugnato � condizione di ammissibilit� 
del ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato (1). 

La decisione di annullamento dell'atto amministrativo da parte del 
Consiglio di Stato ha effetti costitutivi immediati e non richiede alcuna 
ulteriore attivit� dell'Amministrazione nei confronti dell'atto (2). 

I motivi del ricorso, che si 1�if eriscono ad un at.to amministrativo 
diverso da quello impugnato, sono inammissibili (3). 
I prov1'edimenti interni e riservati della pubblica Amministrazione 
non sono impugnabili in sede giurisdizionale (4). 

La competenza a decretare il collocamento a riposo di un funzionario 
spetta in linea generale al Ministro, salvo i casi eccezionali tassativamente 
previsti dalla legge (5). 

(1-5) I principi affermati nella decisione sono assolutamente pacifici, sia 
in dottrina che in giurisprudenza. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 23 febbraio 1966, n. 07 -Pres. Potenza 
-Est. Melito -Ferola (avv.ti Sciacca) c. Ministero Difesa 
Esercito (avv. Stato Tracanna) ed altri. 

Giustizia amministrativa~ Principio dell'alternativit� -Caso di specie 

Giustizia amministrativa -Ricorso ~iurisdizionale e ricorso straordinario 
-Casi di riunione. 

Un ricorso giurisdizionale, proposto contro un provvedimento' che 
sia conseguenziale ad altri gi� in precedenza impugnati con� ricorso 
straordinario, e che si fondi su motivi analoghi, � inammissibile per il 
principio dell'alternativit� (1). 

(1) Esattamente in termini Sez. IV, 11 novembre 1961, n. 624, Il Consiglio 
di Stato, 1961, 1914, la quale precisa che � inammissibile per il 
principio dell'alternativit� il ricorso giurisdizionale proposto contro un atto 
non precedentemente impugnato, ma quando � chiara l'intenzione di ottenere 
in tal :tnodo l'annullamento di un precedente provvedimento, contro 
il quale era stato proposto ricorso straordinario. In senso analogo Sez. IV, 
21 giugno 1961, n. 571, ivi, 1961, 1304, con riferimento ai motivi del ricorso. 
Lo stesso principio della decisione che pur si annota trovasi affermato nella 
decisione della Sez. IV, 23 aprile 1958, n. 359, ivi, 1958, 415; nonch� Sez. IV, 
18 novembre 1955, n. 861, ivi, 1955, 1211, la quale ultima precisa che � inammissibile 
il ricorso giurisdizionale proposto contro un atto che sostanziai

658 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il ricorso straordinario pu� essere riunito col ricorso giurisdizionale 
solo quando con essi sia stato impugnato lo stesso atto amministrativo 
da parte di pi� ricorrenti, non quando un solo ricorrente abbia 
proposto i due ricorsi contro diversi atti amministrativi. 

mente riproduce nei suoi effetti quello impugnato in via straordinaria, e 
basato sugli stessi motivi del primo ricorso. Non � violato invece il principio 
dell'alternativit� quando il primo dei due ricorsi sia stato notificato, 
ma non anche depositato: Ad. gen., par. 10 novembre 1955, n. 861, ivi, 1955, 
830; lo stesso dicasi quando sia stato in precedenza proposto ricorso straordinario, 
dichiarato peraltro irricevibile, contro altro provvedimento, avente 
oggetto identico a quello impugnato, ma basato su motivi diversi. 

(2) Su questo punto cfr. Sez. V, 16 dicembre 1961, n. 759, in Il Consiglio 
di Stato, 1961, 2188, la quale precisa che l'art. 34 del t. u. 26 giugno 
1924, n. 1054, stabilisce che il ricorso straordinario, proposto quando 
sia ancora pendente il termine per il ricorso giurisdizionale, debba essere 
comunicato ai cointeressati, e che questi possono chiedere che esso sia 
trattato, in una ai loro ricorsi, in sede gi.urisdizionale; la norma non pu� 
per� trovare applicazione nel caso in cui il ricorso straordinario sia stato 
proposto dopo che era gi� scaduto il termine per il ricorso giurisdizionale. 
Per un caso specifico cfr. inoltre Ad. gen., par. 16 ottobre 1952, n. 443, ivi, 
1952, 752, secondo cui il ricorso straordinario contro una mancata promozione 
(nella specie, di un ufficiale) non pu� essere riunito col ricorso giurisdizionale 
proposto, per identici motivi, contro analogo provvedimento 
adottato dall'Amministrazione l'anno precedente. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 8 gennaio 1966, n. 34 -Pres. Chiofalo Est. 
Moccia -Gentili (avv. Berlingieri) c. Ministero Finanze (avv. 
Stato Ricci) e Comune di Roma (avv. Zampini). 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Motivi dedotti 
in memoria -Inammissibilit�. 

Imposta di famiglia -Residenza -Determinazione -Criteri. 

Imposte e tasse in genere -Accertamento -Effetti oltre l'esercizio finanziario 
-Esclusione. 

n motivo dedotto per la prima volta in memoria difensive � inammissibile 
(1). 
Ai fini dell'imposizione dell'imposta di famiglia, la presunzione di 
residenza in un determinato Comune, che nasce dalla relativa iscri


(1) Giurisprudenza costante. Cfr. Relazione Avvocatura Stato, 1956-60, 
III, n. 357, e, pi� di recente, Cons. Stato, Sez. V, 10 dicembre 1965, n. 1116, 
Il Consiglio di Stato, 1965, I, 2177. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 659 

zione anagrafica, pu� essere superata dalle risultanze di altri accertamenti 
di fatto sulla residenza effettiva del contribuente (2). 

In virt� del principio dell'autonomia dell'accertamento tributario 
per il singolo esercizio finanziario, l'accertamento relativo ad un determinato 
anno non ha efficacia vincolante oltre l'anno di riferimento n� 
per l'ente impositore n� per l'autorit� decidente in sede contenziosa (3). 

(2) Nel.lo stesso. senso, Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 1964, n. 130, 
Il Consiglio di Stato, 1964, I, 77. 
(3) Cfr. Relazione, cit., III, n. 108; Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 1964, 
n. 687, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 1189. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 15 gennaio 1966, n. 47 -Pres. Chiofalo 
-Est. Caianello -Congregazione delle Suore di S. Giovanni 
Battista (avv. Zammit) c. Prefetto di Roma (avv. Stato Ricci), 
Comune di Roma (avv. Bozzi) e A.G.I.P. (avv. Sorrentino). 

Giustizia amministrativa .. Ricorso giurisdizionale -Provvedimento 
autorizzativo di lavori .. Conoscenza piena .. Inizio lavori -Insufficienza. 


Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Erigenda costruzione 
-Proprietario fondo retrostante -Interesse dell'impu.. 
gnativa .. Sussiste. 

Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazioine di un 
provvedimento aut9rizzato di determinate opere, l'inizio dei relativi 
lavori non pu� ritenersi sufficiente a far presumere nel ricorrente la 
piena conoscenza dell'autorizzazione impugnata (1). 

Il proprietario di un fondo sul quale sia in corso di costruzione 
un complesso immobiliare, che, per la propria peculiare destinazione 
(clinica, chiesa), � presumibile dar� luogo a notevole afflusso di persone, 
ha un interesse, giuridicamente tutelabile in sede di giurisdizione amministrativa, 
a che il ma1�ciapiede antistante rimanga sgombro ii pi� 
possibile; egli �, pertanto, legittimato ad impugnare il provvedimento 
che autorizza la costruzione di un distrib~tore di carburanti sul marciapiede 
stesso (2). 

(1) Sulla definizione del concetto della piena conoscenza del provvedimento 
impugnato, Cfr. Relazione Avvocatura Stato, 1956-6.0, III, n. 354. 
Per un precedente specifico, in tema di licenza edilizia, Cons. Stato, 
Sez. V, 12 gennaio 1963, n. 5, Il Consiglio di Stato, 1963, I, 25. 

(2) Nulla in termini. � � 
14 



660 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 4 febbraio 1966, n. 123 -Pres. Gallo Est. 
Pace -Gambirasio ed altri (avv. Tagliarini e Silvestri) c. Ministero 
Industria e Commercio (avv. Stato Ricci) e Coin (avv. Menegazzi 
e Fiastri).. 

Giustizia amministrativa -Procedimento amministrativo -Atti preparatori 
-Loro vizi -Influenza sul provvedimento finale. 

Giustizia amministrativa � Interventori -Controinteressati -Differenze 

Col ricorso giurisdizionale avverso il provvedi'J1lento conclusivo di 
un procedimento amministrativo, possono e debbono essere dedotti i vizi 
degli atti preparatori del provvedimento stesso, ma solo se tali atti 
abbiano avuto inftuenza diretta sulla formazione del provvedimento 
finale (1). 

L'interventore nel� procedimento .giurisdizionale amministrativo � 
titolare di un .proprio interesse a Ticorrere, ma non necessm�iamente � 
controinteressato rispetto al ricorso, essendo tale solo chi � direttamente 
contemplato dal provvedimento impugnato. 

� (1) Principio fondament�le, in materia di impugnativa degli atti preparatori, 
affermato molto chiaramente dalla dottrina e sempre accolto dalla 
giurisprudenza, � che l'atto non � autonomamente impugnabile, ma che il 
sud vizio puo essere fatto valere solo in sede di impugnativa dell'atto finale 
del procedimento amministrativo. In tal senso . vedi per tutte Consiglio di 
Stato, Sez. V, 11 giugno 1960, n. 419, in Il Consiglio di Stato, 1960, 1226, in 
cui si precisa che gli atti intermedi di un procedimento amministrativo 
non sono di regola impugnabili perch� non sono stati di. efficacia propria 
ed esterna, bens� . producono s�lo effetti parziali e prodromici,' e pertanto 
non possono produrre quella lesione immediata e diretta dell'int�r�sse privato 
che � presupposto del r.icorso; ancor pi� chiaramente Sez. VI, 9 marzo 
1960, n. 101, ivi, 1960, 464;. id., 21 dicembre 1961, n. 958, ivi, 1961, 2256; 
Sez. IV, 5 dicembre 1961, n. 711, ivi, 1961, 2093; ed infinite altr.e. �fr.,anche 
Sez. V, 11 aprile 1959, n. 208, ivi, 1959, 567, che si riferisce specificamente 
ad una richiesta di parere, la quale non pu� essere impugnata direttamente 
essendo di per s� inidonea a produrre lesione immediata ed attuale di 
interesse, e non avendo rilevanza esterna fino a quando non�. sia emesso il 
provvedimento .terminale. La decisione qui annotata d� luogo a qualche 
perplessit� in quanto essa afferma che il principio fin qui esaminat(l 
non si applica quando l'atto preparatorio non ha avuto alcuna influenza 
sull'atto conclusivo, il quale non ne ha tenuto alcun conto ed � 
stato adottato indipendentemente da esso, come se quello non fosse mai 
esistito. A ci� si potrebbe opporre che in un caso del genere ben difficilmente 
si pu� qualificare l'atto in questione � atto preparatorio � in senso 
tecnico, in quanto il concetto stesso di procedimento amministrativo presuppone 
proprio che tutti gli atti int�rmedi siano preordinati alla realizzazione 
dello scopo finale, emanazione del provvedimento conclusivo, per cui 
l'inesistenza o l'illegittimit� di un atto preparatorio ha sempre influenza 
sulla validit� dell'atto finale. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISP'.RUDENZA AMl\li!NISTRATIVA 661 

CONSIGLIO DI STATO, Sez; V, 4 febbraio 1966, n. 195 .. Pres. Gallo Est; 
Piroso " Soc. A.P.I. (avv. Andriani) c. Ministero Industria e 
Cpmmercio (avv. Sti:1to Terranova) e Gheduzzi. 

Atti amministrativi -Distributori di carburante -Autorizzazione prefettizia 
-Definitivit�. 

Atti amministrativi -Distributori dfcar~urli\Dte -.Autorizzazione prefettizia� 
Definitivit�-� Errore scusabile. 

Atti amministrativi -Autorizzazioni -Revocabilit� -Motivazione e 
contraddittorio -Necessit�. 

Il decreto prefettizio in materia di autorizzazione all'esercizio di 
un distributore di carburante � atto definitivo, in quanto � preso dal 
Prefetto in virt� di un potere a lui direttamente ed esclusivamente attribuito 
(1). 

L'errore di chi abbia ritenuto non definitivo il provvedimento prefettizio 
in tema di autorizzazione all'esercizio di un distributore di carburante 
pu� considerarsi scusabile (2). 

L'annullamento e la revoca delle autorizzazioni amministrative sono 
illegittimi se non contengono un'esauriente motivazione e se, salvo casi 
particolari, non sia stata data al titolare dell'autorizzazione la possibilit� 
di presentare osservazioni (3). 

(1-2) Massime consolidate, con la precisazione che non sono, al contrario, 
definitivi i provvedimenti negativi adottati dal Prefetto nella stessa 
materia, cio� gli atti di annullamento o revoca di autorizzazioni gi� concesse. 
Cfr_. comunque Cons. di Stato, Sez. V, 26 settembre 1964, n. 1136, in 
questa Rassegna, 1964, 1122 con nota di richiami di S. RosA. 

(3) Anche per questa massima cfr. la decisione sopra citata, e nota ivi. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 11 febbraio 1966, n. 243 -Pres: Chiofalo 
-Est. Piroso ~ De Paolis (avv. �salvia) c. Comune di Napoli. 

Giustizia amministrativa -Ricorso per esecuzione di giudicato -Potere 

discrezionale dell'amministrazione -Poteri del Consiglio di Stato 


Nomina di un Commissario. 

In sede di ricorso ex art. 27 n. 4 per esecuzione di giudicato, it Consiglio 
di Stato non pu� sostituirsi all'autorit� amministrativa quando 
questa, pur essendo tenuta a provvedere, � tuttavia titolare di un potere 


662 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

discrezionale, ma pu� solo fissarle un termine per provvedere, e disporre 
che n prefetto, una volta elasso inutilmente tale termine, nomini un 
Commissario speciale perch� adotti in concreto il provvedimento (1). 

(1) Giurisprudenza costante. Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 1960, 
n. 81, in Il Consiglio di Stato, 1960, 235; id., Sez. IV, 13 novembre 1959, 
n. 1121, ivi, 1959, 1475; id., Sez. V, 31 ottobre 1959, n. 706, ivi, 1959, 1370; 
id., Sez. IV, 21 dicembre 1954, n. 955, ivi, 1954, 1182; id. 15 dicembre 1954, 
n. 891, ivi, 1954, 1176: e numerosissime altre. In alcuni casi il Consiglio ha 
precisato di avere il potere anche di denunciare il caso di inesecuzione al 
Procuratore Generale presso la Corte dei Conti per l'eventuale azione di 
responsabilit�: cos� Sez. IV, 17 gennaio 1958, n. 66, ivi, 1958, 30; ed., 15 dicembre 
1954, n. 891, sopra citata. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 14 gennaio 1966, n. 2 -Pres. Breglia Est. 
Anelli -S.A.I.C.I.L. (avv. Romanelli, Campi, Bassano, Pieri) 

c. Ministero Marina mercantile (avv. Stato Casamassima). 
Atto amministrativo -Motivazione -Accertamento -Criteri. 

Demanio e patrimonio -Demanio marittimo -Concessione -Criteri 
di preferenza. 

L'accertamento dell'esistenza della motivazione di un provvedimento 
amministrativo va fatta in relazione al testo e non alla comunicazione 
fattane al destinatario del provvedimento stesso (1). 

Fra pi� aspiranti alla concessione di un'area del demanio marittimo 
non costituiscono motivi di preferenza n� la priorit� della presen~ 
tazione della domanda n� la qualit� di concessionario di altra area 
demaniale, nella stessa zona (2). 

(1) Giurisprudenza costante: cfr. Relazione Avvocatura Stato, 1956-60, 
III, n. 332; da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 3 dicembre 1965, n. 1084, .Il Consiglio 
di Stato, 1965, I, 2147 . 
.. (2) Nello stesso senso v. Cons. Stato, Sez. VI, 4 maggio 1955, n. 301, 
Il Consiglio di Stato. 1951;, I, 742. Sui criteri di scelta di una domanda di 
concessione, v. Sez. IV, 3 novembre 1965, n. 675, retro, 138 e Sez. IV, 17 
dicembre 1965, n. 962, retro, 450. 



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664 � RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 14 gennaio 1966, n. 9 -Pres. Toro Est. 
Garofalo -Panaro (avv. Pierantoni) c. Ministero Finanze (avv. 
Stato Casamassima). 

Competenza e giurisdizione -Rapporto di lavoro -Conunessi avventizi 
delle ricevitorie del lotto -Giurisdizione del Consiglio di Stato Esclusione. 


IZ ra.pporto di .lavoro dei commessi avventizi delle. ricevitorie del 
lotto, seppure si costituisce sul presupposto di una att.torizzazione dell'Amministrazione 
fi,nanzi~ria, non si svolge nei confronti del,l'Amministrazione 
stessa ma del gestore della ricevitoria; dovendosi, dunque, 
escludere la configurazione di pubblico impiego, le relative controversie 
esulano dalla giurisdizione del Consiglio di Stato (1). 

(1) Non risult'-�no precedenti in termini. Per qua�che riferiniento cfr. 
Cons. stato, .Sez. VI, 22 novembre. 1961, n:, �Ol8, Il Co11;s~f/li(> .<# Sutto; 1961, 
I, 2028. . 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 21gennaio1966, n. 20 -Pres. Stumpo Est. 
Anelli -Pelagallo (avv. D'Audino) c. Ministero Finanze (avv. 
Stato Azzariti). 

Imposte e tasse in genere -Contributi di miglioria -Opera pubblica Esecuzione 
illegittima -Irrilevanza. 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Motivi non dedotti 
in sede gerarchica -Inammissibilit�. 

Deve ritenersi legittima l'imposizione del contributo di miglioria 
ai proprietari di beni immobili che abbiano ricavato vantaggi economicamente 
valutabili in dipendenza di un'opera pubblica eseguita dallo 
Stato, anche quando detta opera sia stata eseguita illegittimamente (1). 

1� motivi non dedotti con il ricorso germ�ohico sono inammissibili 
in sede giurisdizionale (2). 

(1) Per qualche riferimento cfr. Cass., 10 agosto 1960, n. 2360, Riv. giur. 
�edilizia, 1960, I, 1061; Cass., 16 marzo 1957, n. 917, ivi, 1958, I, 135. 
(2) Giurisprudenza pacifica. 

.._PARTE l, S]ilZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 665 

'PI STATO, Sez. VI, 21 gennaio 1966, il. 21 -Pres. Breglia ... 
\~pasqua -Ullu (avv. D'Abbieno) c. Commissione Ricorsi 
\ato Studi di Roma (avv. Stato Lancia).

-,_ 

'\. 

\ 

\,.Insegnante medio -Incarico -Accettazione -Ter.. 
\"et�. , 

\ 

... 
\'ermine stabilito 
�,mina a mezzo 
'(>mine deri'l.ianiti 
~ns. 
\ 
~. 
., . . �. -�: . .. .::. : �~ 

nelle ordinanze ministeriali 
di comunicazione telegrafica, 
�\e del s�rviz�o, importa ?4 dtcaae:nza non 
\{amtt anche dii �gfi:Faltft)Ydfritt1f'�:We'U�n'-' 
dttll'inchtsiO'nJe ,. i1v gra~ 

Stato, Sez. VI, 3 luglio 1963, 

\966, n. 23 -Pres. Toro ' 
Valensise) c. Ministero 

..,'.to ex art. 7 l. 13 

~ri. 

'\ 
"\: ::.�� .. .

�' 

-tenti umver


""

\ secondarie 
'�iZa;: senza 
\,previsto 

\\ 

_.,nti in termini, ha 
,. universitari nei ruoli 
. detraibilit� del periodo di 
. .Jttata per altre categorie di 
,,ctobre 1964, n. 750, Il Consiglio di 
VI, 12 marzo 1965, n. 151, ivi, 1965, 



66& -� -�-� �� itASSEGNA DELllAVVOCATU:RA DELLO STA'.l'O 

<� 

\\ CONSIGLIO Dl STATO; Sez~ VI~ 21 !J�nnaio 1966; h;.2~ ~ P'l'eS; Breglia .;; 

\. � ;��: :::E"$t~::::= :L�tll<f:.:~(:Bandhli�: �Seehi�� <.(avv:~ :-VetOnesii=> Stanghellihi, �De �si\ 
mone) c. Pro~ediitoratoc studi di Ravenna (awo Stato Varvesi) e 

< Gaudenzi (n. c.). 

\ 
;<;:. 


\,: p~~b~~~ ~ i~~e~~~te ~~di~ -� ~~=~si;~~ Proviq�iale dei 

'\l"si � Decisione gerarchica -Annullamento di ufficio -nteialt\'\\.. 
...._.: :: �.~ .�: 
".;-�.��� 
\i8s.io1lt.Provinciale. dei rico-rs_i.i� mate.ria di incarichi e 
\'POi���-inf!l~~tiw-. 4i.�-i1'n2'.i.oni .. 'fnit:~m~te..... cQ#*etizioset ..-non 
.., tie~mi~re qi Ucm�i<> Je.questioni -�a4 <i!Ss~ .4evoJi+te; 
��"*1tetsi illegittimo i.�iinnullamento di ufl�~o di una 
\, PTOtiuncla.ta da detta Commissione in sede di 
\_
"ilprio (l). 
� 
<;;;\_ 
\yJ:, $9 settelill'bl'e J9$a, Jil, G3Q, .ti.co1i$igfj9 di 
'\_ Sez. VI, �15 ottobre 1963, n. 523, ivi. -1963, 
\:: .� �.;.;..... ;:.:~.;-�.-.. 
�~JU11�� 1966, n._ 5.3,-f>res;. Toro -"-
--
� ---.. 
--.. ------. 
\Yinciale, di Gn>~to.-.(avv, ,; Ber\~~ 
P~ron~c� e W~dard (avv. 
��\;. 
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'\pubbU.ci � -Asse,~-�
Legittimit�� 
~tt~-rgano �delibe-rante 
.ti~ stato emanato daUa. 
,d di tv,tti i membri effettivi, 
,-qt.estt'ultimo non abbia parte...
d>ne (1)�� 
. ,.fr. GAaaroLo~ I collegi amministrativi, Napoli~ 
.. ,filatene riferimento relativamente alla questione/�n organo collegiale; Ct>'ns~ Stato, Sez. rv; 26 gen~
tro, 420. -

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 667 

Nel procedimento di assegnazione di case popolari ai dipendenti di 
enti pubblici, di cui all'art. 3, l. 2 luglio 1949, n. 408, l'efficacia della 
deliberazione della Giunta provinciale deve ritenersi subordinata alla 
.approvazione del Ministero LL. PP.; legittimamente pertanto essa viene 
revocata se, nelle more del provvedimento di approvazione, siano venuti 
meno i requisiti richiesti in capo all'assegnatario (2). 

(2) La massima � puntuale applicazione di noti princ1p1 m tema di 
provvedimento amministrativo. Sul concetto che i requisiti di legge debbano 
sussistere al momento dell'assegnazione la giurisprudenza � concorde: cfr. 
Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 1960, n. 838, Il Consiglio di Stato, 1960, I, 
1886. In dottrina v. VENCHI, Le assegnazioni di alloggio, Riv. Giur. edilizia, 
1962, II, 36 e 70. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 21 gennaio 1966, n. 55 -Pres. Breglia 
-Est. Schinaia -Raspa (avv. Masari) c. Ministero .LL. PP. 
(avv. Stato Faranda). 

Edilizia popolare ed economica -Allogllf cooperativi -Occupazione 


Termine -Espresso avvertimento nel verbale di consegna -Neces


sit�. 

Edilizia popolare ed economica -Commissione di vigilanza -Decisione 
-Omessa: valutazione di un motivo di ricorso -Illegittimit�. 

La norma dell'art. 1 della l. 2 febbraio 1963, n. 131, secondo il 
quale la decorrenza del termine per l'occupazione di il.n alloggio di 
cooperativa � subordinato al fatto che, nel verbale di consegna o� in 
atto a parte, sia stato inserito espresso avvertimento al socio assegnatario 
del dovere di occupare l'alloggio entro tale termine, si applica 
anche ai verbali di consegna anteriori all'entrata in vigore della predetta 
legge (1). 

� da ritenersi ill.egittima la decisione della Commissione di vigilanza 
che abbia omesso di pronunciare su un motivo di doglianza dedotto 
dal ricorrente (2). 

(1) Cfr., nello stesso senso, circa �'esigenza di esplicita menzione dell'obbligo 
di occupare l'alloggio, Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 1965, n. 415, 
Riv. giur. edilizia, 1965, I, 1181. Sulla retroattivit� della norma non risultano 
precedenti. 
(2) Massima di evidente esattezza. Per qualche riferimento v. Consiglio 
Stato, Sez. VI, 5 marzo 1965, n. 121, Riv. giur. edilizia; 1965, I; 551. 

668 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 21 gennaio 1966, n. 57 "'.' Pres. Toro Est. 
Seni.naia -Capece Minutolo (avv. Scognamiglio, D'Amato) c. 
Automobile Club di Napoli (avv. De Luca). 

Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Mancato versamento 
contributi previdenziali -Risarcimento danni -Giurisdizione 
amministrativa -Esclusione. 

� 'inammissibile, per difetto di giurisdizione del Cons~glfo di Stato, 
u ricorsa, propost,o da un dtpendente ,pubblico per otie:riere il risart!imento 
dei danni derivanti dall'omesso versamento 'dei contributi amcurativi 
(1). "' 

'(1) ',Cfr. nello stesso sens�, Cohs. Stato, Sez. V, 2i maggio 1965; n. 538, 
Il Consiglto di' Stato, 1965, I, 950. 

In tema di giurisdizione sulle controversie relative alle assh;:urazioni 
obbligatorie, connesse o non connesse col rapporto d'impiego, cfr. Sez. Un. 
5 giugno 1965, n. 1117, in questa Rassegna, 1965, I, 910, con nota di MAND�. 

,�,..; 

CONSIGLIO DI STATO, Sez .. VI, 21 gennaio 1966, n. 59 -Pres. Toro Est. 
Schinaia -De Siati (avv.. Dragone) c. Provveditore .studi di 
Taranto (avv. Stato Casamassima). 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Notificazione ad 
irreperibile -Norme applicabili -Fattispecie� 

. Poich� i modi di notificazione nel processo amministrativo sono 
integralmente ed autonomamente disciplinati dal regolamento di procedura 
innanzi al Consiglio di Stato, deve ritenersi regolare la notifica 
a destinatario irreperibile che sia stata eseguita senza l'osservanza delle 
formalit� previste dall'art. 140 c. p. c. in tema di notifica mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento all'intimato (1). 

(1) Sulla inapplicabilit� delle norme del codice di procedura civile 
al procedimento giurisdizionale, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 1966, 
n. 7, in questa . Rassegna 1966, 422. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 669' 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 28 gennaio 1966, n. 64 -Pres. '.foro Est. 
Anelli -Bernini (avv. Gismondi) c. Commissione Vigilanza 
edilizia popolare ed economica (avv. Stato Faranda). 

Edilizia po.polare ed economica -Alloggi cooperativi -Assegna11ione Occupazione 
tardiva -Decadenza. 

Edilizia popolare ed economica -Alloggi cooperativi -Licenza di ab~tabillt� 
-Mancanza -Effetti. 

Edilizia popolare ed economica -Alloggi cooperativi� -Residenza .; 
Esenzioni ex art. 12 1. 1 marzo 1952, n. 113 " Obbligo di occupazione 
-Sussistenza. 

Non pu� considerarsi inefficace, ai sensi dell'art. 2 l. 9 febbraio 1963, 

n. 131~ il provvedimento di decadenza daZL'assegnazione di un alloggio 
cooperativo, ~uando l'occupazioit~ deli'�iloggiO sia avvenuta all'att� 
s.tesso deU'emanazione del prQvvedimento di decadenza (1). . 
La mancanza della licenza di abitabilit� dell'alloggio .cooperativo, 
ove non sia stata dedotta come motivo di impugnazione dell'atto di 
assegnazione, non esime l'assegnatario dall'obbligo di occupare l'alloggio 
entro il termine di cui all'art. 98 t. u. 28 aprile 1938, n. 1165 (2). 

I soggetti che, ai se~si dell'art. 12 l. 1 marzo 1952, n. 113, sono 
eso~erati ddl requisito d~lla 1�eside'nza nel luogo ove � sito l'immobil� 
cooperativo, hanno nondimeno l'obbligo di occupare l'alloggio entro il 
termine di legge (3). 

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 1964, n. 531, Foro it., 1964, III, 
471; Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 1965, n. 20, Il Consiglio di Stato,.1965, 
I, 101. 
(2) Nello stesso senso v. C:ons. Stato, Sez. IV, 27 maggio 1960, n. 53, 
Il� Consiglio di Stato, 1960, I, 905; Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 1961, n. 628, 
ivi, 1961, I, 1344. 
(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 1963, n. 67, Il Consiglio di 
Stato, 1963, I, 223. Sull'art. 12 1. 1 marzo 1952, n. 113, v. pure Cons. Stato, 
Sez. VI, 30 aprile 1965, n. 267. in questa Rassegna, 1965, I, 543. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 28 gennaio 1966, n. 87 -Pres. Anelli Est. 
Benvenuto -De Donato (avv. D'Abbieno) c. Ministero P. I. 
(avv. Stato Vitucci). 

Impiego pubblico -Concorso -Requisiti -Documentazione -Onere. 



670 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Impiego pubblico -Concorso -Bando -Impugnativa -Legittimazione Fattispecie. 


L'onere di documentazione dei requisiti per partecipare ad un concorso 
pu� essere desunto, anche in difetto di esplicita statuizione, dall'interpretazione 
sistematica del bando, ed in particolare dal rilievo che 
in esso siano indicati i casi in cui detto onere non � posto a carico 
dell'interessato (1). 

L'impugnativa di un bando di concorso, sotto il profilo che esso 
escluderebbe illegittimamente dal concorso determinante categorie di 
candidati, non pu� essere proposta da chi non si trovi personalmente in 
situazione tale da essere compreso fra i candidati esclusi (2). 

(1) Cfr. per qualche riferimento, Cons., Stato Sez. IV; 24 aprile 1963, 
n. 267, Il Consiglio di Stato, 1963, I, 538. 
(2) Nello stesso senso vedi Cons. Stato Sez. V, 2 aprile 1960, n. 250, 
Foro amm., 1960, I, 570, seg. Sez. IV, 1~ novembre 1965, n. 839, retro, 147 e 
nota di richiami. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 28 gennaio 1966, n. 94 -Pres. Stumpo Est. 
Pezzana -Roncalli (avv. Dedin, Giorgianni) c. Ministero Agricoltura 
e Foreste (avv. Stato Del Greco). 

Impiego pubblico -Servizi meteorologici e geofisici del Ministero Agricoltura 
e Foreste -Concorso -Commissione giudicatrice -Composizione. 


L'art. 3 r. d. 4 maggio 1924, n. 900 e la tabella III annessa al 

d. P. R. 5 maggio 1945, n. 502, quando parlano del �direttore generale 
da cui dipendono i servizi meteorologici e geofisici � si riferiscono alla 
dipendenza in senso tecnico: deve, pertanto, ritenersi che della Commissione 
giudicatrice del relativo concorso debba far parte il direttore 
generale della p1�oduzione agricola (dal quale dipende l'ufficio centrale 
di meteorologia ed ecologia agraria) e non gi� il direttore generale del 
personale del settore dell'Amministrazione (Ministero Agricoltura e Foreste) 
nel quale il posto da coprire � inserito (1). 
(1) .Nori risultano precedenti in termini. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

671 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 4 febbraio 1966, n. 106 -Pres. Breglia 
-Est. Sarao -Benasso ed altri (avv.ti Sacerdoti e Balzanini) c. 
Ministero del Tesoro (avv. Stato Del Greco). 

Impiego pubblico -Cumulo di impieghi -R. D. 30 dicembre 1923 n. 2960, 
artt. 97 e 99 -Applicabilit�. 

Impiego pubblico -Stabilit� -Risolubilit� ad nutum -Compatibilit�. 

Dato che il t. u. 10 gennaio 1957, n. 3 non ha regolato il trattamento. 
economico degli impiegati pubblici, e quindi ha lasciato in vigore il 

d. p. r. 10 gennaio 1956, n. 19 che lo disciplinava; quest'ultimo richiama 
l'art. 99 del r. d. 30 dicembre 1923, n, 2960, il quale non ha vita propria 
senza il precedente art. 97; perci� tali due norme, che stabiliscono il 
divieto di cumulo degli impieghi e degli stipendi, devono considerarsi 
tuttora in� vigore (1). 
Ai fini d�Ua non cumulabUit� degli impieghi non pu� ritenersi� decisiva 
la circostanza della revocabilit� ad nut�m di una dei due rapporti; 
tale circostanza infatti, c.oncorrendo altri elementi fra cui l'as~ 
sunzione a tempo indeterminato, non esclude la stabilit� del rapporto 
d'impiego (2). 

(1-2) Non risultano precedenti. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 11 febbraio 1966, n. 140 -Pres. 
Stumpo -Est. Chieppa -Di Benedetto (avv. D'Addiero) c. E.N.P.A.S. 
(avv.ti Rossi e Gobbi). 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Motivi aggiunti Casi 
di ammissibilit�. 

Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Prestazioni E.N.P.A.S. 
' Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. 

Atti amministrativi -E.N.P.A.S. -Rifiuto di liquidazione -Motivazione Necessit�. 


. Il principio generale del ricorso giurisdizionale amministrativo � 
che i motivi debbano essere indicati nel ricorso stesso; sono per� am




lTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 669' 

DI STATO, Sez. VI, 28 gennaio 1966, n. 64 -P1�es. '..roro 


I.li -Bernini (avv. Gismondi) c. Commissione Vigilanza 
opolare ed economica (avv. Stato Faranda). 
are ed economica ,. Alloggi cooperativi -Assegnazione >
ne tardiva -Decadenza. 

lre ed economica -Alloggi cooperativi -Licenza di ab~Mancanza 
-Effetti. 

ire ed economica -All�ggi cooperativi� � Residenza ..; 
ex art. 12 1. 1 marzo 1952, n. 113 ~ Obbligo di occupassist�nza. 


nsiderarsi inefj�cace, ai sensi dell'art. 2 L. 9 febbraio 1963, 
'edimento di :decadenza dall'assegnazi<>ne di un aitoggio 
ando l'occupazio~~ deli'a�oggfo sia avvenuta aWatto 
azione del pr9vvedimento di decadenza (1). � � .. 
?a della licenza di abitabilit� dell'alioggio .cooperi;itivo, 

.ta dedotta come motivo di impugnazione dell'atto di 

n esime l'assegnatario dall'Qbbligo di occupare l'alfoggio 
di cui all'art. 98 t. u. 28 aprile 1938, n. 1165 (2). 
fte, ai se~si dell'art. 12 i. 1 marzo 1952,. n. 113, son() 
ruisito .d~lla reside'nza nel luogo ove � sito l'immobil~ 
no nondimeno l'obbligo di occupare l'alloggio entro il 

(3). 

Stato, Sez. VI, 11 luglio 1964, n. 531, Foro it., 1964, III, 
\ez. VI, 22 gennaio 1965, n. 20, Il Consiglio di Stato,.1965, 

;o senso v. Cons. Stafo, Sez. IV, 27 maggio 1960, n. 53, 
:o, 1960, I, 905; Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 1961, n. 628, 

Stato, Sez. VI, 13 febbraio 1963, n. 67, Il Consiglio di 
Sull'art. 12 1. 1 marzo 1952, n. 113, v. pure Cons. Stato, 
l965, n. 267. in questa Rassegna, 1965, I, 543. 

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~ATO, Sez. VI, 28 gennai() 1966, n. 87 -Pres. Anelli o 
-De Donato (avv. D'Abbieno) c. Ministero P. I. 
tucci). 

Concorso -Requisiti -Documentazione -Onere. 

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PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

669 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 28 gennaio 1966, n. 64 -Pres. '.foro Est. 
Anelli -Bernini (avv. Gismondi) c. Commissione Vigilanza 
edilizia popolare ed economica (avv. Stato Faranda). 

Edilizia popolare ed economica ,. Alloggi cooperativi -Assegnazione , 
� Occupazione tardiva -Decadenza. 

. . ' . 

Edilizia popolare ed economica -Alloggi cooperativi -Licenza di ab~tabilit� 
-Mancanza -Eftetti. 

Edilizia� popolare ed economica: �-A.il�ggi cooperativi� -Residenza ..; 
Esenzioni ex art. 12 1. I :n:iario 1~52, n. 113 ~ Obbligo di occupazione 
-Sussist�nza. 

Non pu� considerarsi ine:f}icace, ai sensi dell'art. 2 l. 9 febbraio 1963, 
1i. 131; il provvedimento di decadenza d�lZ'assegnaziane di un alloggio 
cooperati'l?o, 9uando l'occupazio~~ deli'ithoggib sia avvenuta all;att� 
s.tesso dell'emanazione det prc,nnie<limento di decad�nzti (1).. . 

La mancanza della Zic~nza di abitabilit�� dell'alloggio .cooperativo, 
ove non sia stata dedotta come motivo di impugnazione dell'atto di 
assegnazione, non esime l'assegnatario dall'obbligo di occupare l'alloggio 
entro il termine di cui all'art. 98 t. u. 28 aprile 1938, n. 1165 (2). 

Lsoggdti che, ai SC?Prsi dell'art. 12 t 1 marzo �1952, n. 113, sono 
eso~erati 4di requisito .c�~�a residehza nel luogo ove � sito l'immobil� 
cooperativo, hanno nondimeno l'obbligo di occupare l'alloggio entro il 
termine di legge (3). 

(1) Cfr. Cons. Stato; Sez' VI; 11 luglio 1964, n. 531; Foro it., 1964, III, 
471; Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 1965, n. 20, Il Consiglio di Stato,.1965, 
I, 101. 
(2) Nello stesso senso v. C:ons. Stato, Sez. IV, 27 maggio 1960, n. 53, 
n. Consiglio di Stato,� 1960, I, 905; Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 1961, n. 628, 
ivi, 1961, I, 1344. 
(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 1963, n. 67, Il Consiglio di 
Stato, 1963, I, 223'. Sull'art. 12 1. 1 marzo 1952, n. 113, v. pure Cons. Stato, 
Sez. VI, 30 aprile 1965, n. 267. in questa Rassegna, 1965, I, 543. 
�,) 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 28 gennaio 1966, n. 87 -Pres. Anelli Est. 
Benvenuto -De Donato (avv. D'Abbieno) c. Ministero P. I. 
(avv. Stato Vitucci). 

Impiego pubblico -Concorso -Requisiti -Documentazione -Oll�re. 



670 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Impiego pubblico -Concorso -Bando -Impugnativa -Legittimazione Fattispecie. 


L'onere di documentazione dei requisiti per partecipare ad un concorso 
pu� essere desunto, anche in difetto di esplicita statuizione, dall'interpretazione 
sistematica del bando, ed in particolare dal rilievo che 
in esso siano indicati i casi in cui detto onere non � posto a carico 
dell'interessato (1). 

L'impugnativa di un bando di concorso, sotto il profilo che esso 
esclude.rebbe illegittimamente dal concorso determinante categorie di 
candidati, non pu� essere proposta da chi non si trovi personalmente in 
situazione tale da essere compreso fra i candidati esclusi (2). 

(1) Cfr. per qualche riferimento, Cons .. Stato Sez. IV, 24 aprile 1963, 
n. 267, Il Consiglio di Stato, 1963, l, 538. 
(2) Nello stesso senso vedi Cons. Stato Sez. V, 2 aprile 1960, n. 250, 
Foro amm., 1960, I, 570, seg. Sez. IV, 19 novembre 1965, n. 839, retro, 147 e 
nota di richiami. � 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 28 gennaio 1966, n. 94 -Pres. Stumpo Est. 
Pezzana -Roncalli (avv. Dedin, Giorgianni) c. Ministero Agricoltura 
e Foreste (avv. Stato Del Greco). 

Impiego pubblico -Servizi meteorologici e geofisici del Ministero Agricoltura 
e Foreste -Concorso -Commissione giudicatrice -Compi:>
sizione. 

L'art. 3 r. d. 4 maggio 1924, n. 900 e la tabella III annessa al 

d. P. R. 5 maggio 1945, n. 502, quando parlano del �direttore generale 
da cui dipendono i servizi meteorologici e geofisici � si riferiscono alla 
dipendenza in senso tecnico: deve, pertanto, ritenersi che della Commissione 
giudicatrice del relativo concorso debba far parte il direttore 
generale della produzione agricola (dal quale dipende l'ufficio centrale 
di meteorologia ed ecologia agraria) e non gi� il direttore generale del 
personale del settore dell'Amministrazione (Ministero Agricoltura e Foreste) 
nel quale il posto da coprire � inserito (1). 
(1) Non risultano precedenti in termini. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

671 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 4 febbraio 1966, n. 106 -Pres. Breglia 
-Est. Sarao -Benasso ed altri (avv.ti Sacerdoti e Balzanini) c. 
Ministero del Tesoro (avv. Stato Del Greco). 

Impiego pubblico -Cumulo di impieghi -R. D. 30 dicembre 1923 n. 2960, 
artt. 97 e 99 -Applicabilit�. 

Impiego pubblico -Stabilit� -Risolubilit� ad nutum -Compatibilit�. 

Dato che iL t. u. 10 gennaio 1957, n. 3 non ha regolato il trattamento. 
economico degli impiegati pubblici, e quindi ha lasciato in vigore il 

d. p. r. 10 gennaio 1956, n. 19 che io disciplinava; quest'ultimo richiama 
l'art. 99 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 2960, il quale non ha v.ita propria 
senza iL precedente art. 97; perci� tali due norme, che stabiliscono il 
divieto di cumulo degli impieghi e degli stipendi, devono considerarsi 
tuttora in vigore (1). 
Ai fini deUa non cumulabilit� degli impieghi non pu� ritenersi� de� 
cisiva la circostanza deUa revocabilit� ad nutum di una dei due rapporti; 
tale circostanza infatti, concorrendo altri elementi fra cui i�as~ 
sunzione a tempo indeterminato, non esclude la stabilit� del rapporto 
d'impiego (2). 

(1-2) Non risultano precedenti. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 11 febbraio 1966, n. 140 -Pres. 
Stumpo -Est. Chieppa �Di Benedetto (avv. D'Addiero) c. E.N.P.A.S. 
(avv.ti Rossi e Gobbi). 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Motivi aggiunti Casi 
di ammissibilit�. 

Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Prestazioni E.N.P.A.S. 
Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. 

Atti amministrativi -E.N.P.A.S. -Rifiuto di liquidazione -Motivazione Necessit�� 


. n principio generale del ricorso giurisdizionale amministrativo � 
che i motivi debbano essere indicati nel ricorso stesso; sono per� am




672 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

missibili dei motivi aggiunti quando la lo1�0 necessitd sia scaturita dalle 
difese della controparte o dai documenti da questa esibiti (1). 

Il diritto dei dipendenti statali alle cm�e a cm�ico dell'E.N.P.A..S. � 
fondato sul rapporto d'impiego pubblico, e pertanto su qualunque controv.
ersia in materia sussiste l'esclusiva giurisdizione del Consiglio di 
Stato (2). 

Sussiste la discrezionalitd tecnica degli organi dell'E.N.P.A.S. circa 
l'esclusione del rimbo1�so di determinate cure mediche, ma i motivi dell'esclusione 
debbono esse1�e almeno sommariamente indicati nel provvedimento 
(3). 

(1-3) Giurisprudenza costante. Il principio, pi� volte affermato, � quello 
che motivi aggiunti non se ne possono proporre, se essi avrebbero potuto 
essere gi� proposti al momento della proposizione del ricorso: cos� Cons. 
Stato, Sez. VI, 9 novembre 1960, n. 908, in Il Consiglio di Stato, 1960, 2115; 
id., 28 giugno 1960, n. 487, ivi, 1960, 1384; id., 6 aprile 1960, n. 175, ivi 1960, 
703; id., Sez. IV, 11 ottobre 1960, n. 831, ivi, 1960, 1711; id., 12 agosto 1960, 

n. 765, ivi, 1960, 1469; id., 10 giugno 1960, n. 580, ivi, 1109; id., 3 giugno 1960, 
n. 557, ivi, 1091; id., 13 maggio 1960, n. 451, ivi, 882; id., Sez. V, 22 settembre 
19.59, n.. 621, ivi, 1959, 1193. Si precisa quindi, che i motivi aggiunti 
possono essere proposti quando sono desunti da atti depositati dalla controparte, 
e sono proposti con memoria notificata ritualmente entro 60 giorni 
dal deposito di tali atti: cos� Sez. V, 14 ottobre 1961, n. 530, ivi, 1961, 1661; 
Sez. IV, 3 febbraio 1961, n. 65, ivi, 231; id., 22 marzo 1961, n. 192, ivi, 480; 
Sez. VI, 17 dicembre 1958, n. 923, ivi, 1958, 1530. Sulla necessit� della notifica 
della memoria sia al controinteressato che all'Amministrazione, cfr. 
Sez. IV, 1� febbraio 1961, n. 62, ivi, 1961, 227; id., 14 maggio 1958, n. 425, 
ivi, 1958, 564; Sez. V, 28 febbraio 1958, n. 53, ivi, 1958, 177. Secondo alcune 
decisioni, il termine di 60 giorni decorre dalla comunicazione all'interessato 
dei documenti su cui i motivi aggiunti si fondano, e non quindi dal semplice 
deposito di essi: Sez. V, 14 maggio 1960, n. 363, ivi, 1960, 957; 
Sez. VI, 4 dicembre 1957, n. 921, ivi, 1957, 1652; Sez. IV, 18 gennaio 1957, 
n. 20, ivi, 1957, 11. Qualora peraltro il deposito dei documenti gi� sia stato 
effettuato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 37 primo comma del 
t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, la proposizione dei motivi aggiunti, basati su. 
tali documenti, pu� consentirsi anche dopo la scadenza del termine di 6C 
giorni dal deposito: Sez. V, 22 settembre 1959, n. 609, ivi, 1959, 1189; id., 
25 maiJ,gio 1956, n. 419, ivi, 1956, 691. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 11 febbraio 1966, n. 145 -Pres. 
Stunmpo -Est. Longo -S. p. A. Costruzioni Lamaro (avv. Correra) 
c. Ministero Trasporti (avv. Stato Terranova). 

Contabilit� ~enerale dello Stato -Contratti pubblici -Trattati~a privata 
-Avviso di vendita -Ampia discrezionalit�. 

Nei contratti a trattativa privata l'Amministrazione � titolare di 
ampi poteri discrezionali, e ben pu�, in un avviso di vendita di �n 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 673 

immobile, inse1�ire una clausola secondo cui non si considera vincolata 
prima dell'app1"0vazione dei risultati delle trattative da parte degli 
01�gani competenti. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 18 febbraio 1966, n. 159 -Pres. Breglia 
-Est. Mastropasqua -Gaio (avv. D'Abbiero) c. Ministero della 
Pubblica Istruzione (avv. Stato Lancia). 

Giustizia amministrativa -Regolamento -Impugnazione -Termine 
Decorrenza. 

Impiego pubblico -Insegnante medico -Incarichi e supplenze -D. Leg. 
1948 n. 1276 -Applicabilit�. 

Una norma regolamentare pu� essere impugnata solo insieme col 
provvedimento che, in applicazione di essa, abbia attuato in concreto 
la lamentata lesione d'interesse; se tale provvedimento non � definitivo, 
la norma stessa potr� esere impugnata solo dopo che esso sia divenuto 
definitivo, e quindi col ricorso giurisdizionale e nei termini di esso (1). 

� tuttora in vigore il d. leg. 7 maggio 1948, n. 1276, che all'art. 4 
attribuisce al Provveditore agli studi .il potere di escludere un insegnante 
da incarichi e supplenze per gravi motivi; ed � pertanto legittimo 
l'art. 32 dell'01�dinanza ministeriale 30 aprile 1962, che si richiama 
alla citata norma, nonch� il decreto di esclusione dagli incarichi pe1� 
gravi motivi di inidoneit� didattica desunti dal servizio prestato in 
precedenza (2). 

(1-2) Massime esatte. Non risultano precedenti sulla questione di specie. 

CONSIGLIO D !STATO, Sez. VI, 25 febbraio 1966, n. 200 -Pres. Breglia 
-Est. Benvenuto -Del Vecchio (avv. Gualtieri) c. Ministero 
della Pubblica Istruzione (avv. Stato Giorgio Azzariti). 

Competenza e giurisdizione -Bellezze naturali -Sanzioni amministrative 
applicate dal Ministero -Impugnativa -Lesione di interesse 
legittimo. 

Bellezze naturali -Notifica del vincolo -Risultanze catastali -Efficacia. 



674 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Bellezze naturali -Trascrizione del vincolo -Ordinamento precedente Funzione 
meramente dichiarativa. 


In tema di bellezze naturali ii Ministro della P. l. ha il potere discrezionale 
di applicare la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 

I

della l. 29 giugno 1939, n. 1497; se si lamenti che il provvedimento � 
stato emanato senza che ne ricorresse1�0 i presupposti, e cio� senza che 
la costruzione potesse considerarsi abusiva, si denuncia il cattivo uso 
del potere discrezionale, cio� la lesione di un interesse legittimo, e si 
deve pertanto impugnare l'atto dinanzi al Consiglio di Stato (1). 

Se il decreto .che ha imposto il vincolo � stato intestato e notificato 
secondo le risultanze catastali, anche se parzialmente inesatte, non pu� 
considerarsi per ci� solo inefficace (2). 

Secondo l'ordinamento precedente alla l. 29 giugno 1939, n.. 1947, 
la trascrizione del vincolo aveva funzione meramente di pubblicit�notizia, 
e quindi il vincolo aveva efficacia rispetto ai terzi anche se non 
trascritte o inesattamente trascritte (3). 

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(1-3) La prima massima � di ovvia esattezza; la seconda � di specie; ~''..',�.,��:,:�.�,�.

la terza conferma una giurisprudenza pacifica: cfr. Sez. VI, ... in questa ; 
Rassegna 1964, I, 1126. t 



SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 gennaio 1966, n. 350 -Pres. Vistoso 
-Est. Gambogi -P. M. Pedote (conf.) -Libertini (avv. Jemolo) c. 
Ministero Finanze (avv. Stato Colletta). 

Imposta di successione -Passivit� deducibili ai fini della determinazione 
dell'imponibile -Debit� per saldo passivo di conto corrente 
bancario -Deducibilit� quale debito derivante da � effetti all'ordine
� -Esclusione. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45). 
La emissione di assegni in conto corrente, la quale non dd luogo 
ad un rapporto cambiario nei confronti della banca trattaria, ed il pagamento 
da parte di questa, non costituiscono fonte o prova di un 
debito dell'emittente, e tanto meno di un debito derivante da � effetti 
all'ordine �; sicch� il debito per saldo passivo di conto corrente non 
pu�, ai fini della deducibilitd dall'attivo ereditario, essere provato nelle 
forme previste dall'art. 45, quinto comma, della legge tributaria sulle 
successioni, ma deve esserne dimostrata la sussistenza in base al contratto 
(di apertura di credito), in esecuzione del quale emissione e pagamento 
degli assegni siano avvenuti, altres� provandosi la inesistenza 
di precedente provvista (1). 

(1) Giurisprudenza consolidata, Cfr., da ultimo, Cass., 25 febbraio 1964, 
n. 415, in questa Rassegna, 1964, I, 385, con nota di L. CoRREALE. La questione 
di legittimit� costituzionale delle norme di cui agli artt. 45 e 48 della 
legge tributaria sulle successioni, in tema di deduzione di passivit�, -questione 
ricordata nella citata nota -, � stata, in riferimento all'art. 53 della 
Costituzione, dichiarata non fondata (Corte Cost., 26 giugno 1965, n. 50, in 
questa Rassegna, 1965, I, 867). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 febbraio 1966, n. 538 -Pres. Favara. 
Est. Saya -P. M. Gedda (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato 
Branzini R.) c. Societ� Immobiliare Guastalla ed altri (avv. Carboni, 
Montanari). 

Imposte e tasse in genere -Imposta di registro -Azione giudiziaria non 
preceduta da ricorso in via amministrativa -Condanna dell'Amministrazione 
alle spese -Ammissibilit� -Condizioni. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 148). 
16 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

676 

Imposta di registro -Azione giudiziaria in opposizione ad ingiunzione 
per richiesta di imposta suppletiva -Regolamento delle spese processuali 
ex art. 148 legge del registro -Esclusione. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 145, 148). 
Cosa giudicata -Imposta di registro -Sentenza di primo grado che 
esclude la ripetibilit� delle spese processuali ex art. 148 legge del 
registro -Estensione del giudicato al regolamento delle spese per 
i gradi ulteriori -Esclusione. 

(c. c., art. 2909; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 148). 
La disposizione dell'art. 148 deZla legge del registro, secondo la 
quale l'Amministrazione soccombente va esente dall'onere delle spese 
quando l'azione giudiziaria non sia stata preceduta da ricorso in via 
amministrativa o sia stata promossa prima della scadenza del termine 
di novanta giorni dalla proposizione del ricorso stesso, deve ritenersi 
osservata, sicch� si rendono applicabili le norme comuni per il regolamento 
deZle spese, anche quando, promosso il giudizio senza il previo 
esperimento dei rimedi amministrativi, sia tuttavia la causa portata 
in decisione dopo la scadenza del termine di novanta giorni dalla sua 
instaurazione, senza che, nel termine stesso, l'Amministrazione abbia 

adottato un provvedimento conforme a giustizia (1). 

La disposizione dell'art. 148 della legge del registro, secondo la 
quale l'Amministrazione soccombente non pu� essere condannata al 
pagamento delle spese quando, nel termine di novanta giorni dalla 
proposizione di ricorso amministrativo (o, in mancanza, dalla proposizione 
del giudizio), abbia adottato una determinazione conforme a 
legge, non � applicabile nelle controversie proposte in sede di opposizione 
ad ingiunzione per imposte suppletive, restando in tal caso escluso 
l'onere deZle spese soltanto allorch� l'Amministrazione abbia adottato 
quella determinazione entro il termine di trenta giorni dalla notifica 
dell'ingiunzione (2). 

(1) Cfr. in materia, la Relazione dell'Avvocatura dello Stato, 1956-60, 
II, 434. Conforme al principio affermato nella massima, cfr., da ultimo, Cass. 
10 maggio 1965, n'. 873, in questa Rassegna, 1965, I, 557, ove, in nota, ulteriori 
richiami, cui adde, con specifico riferimento al caso di azione giudiziaria 
promossa senza previo ricorso amministrativo, Cass. 23 luglio 1962, 
n. 2049, in questa Rassegna, 1962, 153, con osservazioni. 
(2) Cfr., conforme, Cass. 13 aprile 1965, n. 674, in questa Rassegna, 
1965, I, 394, con nota critica di G. NoRI. A tale nota si rinvia, per pi� ampia 
disamina della questione, confermandosi che la distinzione accolta dalla 
Cassazione non convince, ed in particolare osservandosi: che ritenere l'inapplicabilit�, 
in tema di imposte suppletive, della disposizione dell'art. 148 
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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 677 

Il giudicato formatosi, con sentenza di primo grado, sulla irripetibilit� 
delle spese processuali, nei confronti deH'Amministrazione, ai 
sensi dell'art. 148 della legge del registro, investe il solo regolamento 
delle spese di quel grado, e non pregiudica, quindi, un'autonoma ed 
eventualmente diversa pronuncia, in ordine alle spese stesse, per i g'l'adi 
successivi (3). 

(Omissis). -Con il primo mezzo la ricorrente amministrazione 
lamenta la violazione dell'art. 148 della legge di registro (r. d. 30 dicembre 
1923, n. 3269) per essere �stata condannata al pagamento delle 
spese dei giudizi di appello, di cassazione e di rinvio nonostante che 

della legge del registro, significa restringere fortemente il campo di operativit� 
della norma, essendo la maggior parte delle controversie proprio relative 
a supplementi di imposta; che la disposizione � inquadrata nel contesto 
unitario della disciplina, in genere, dell'azione giudiziaria e dei rimedi 
a�nministrativi, senza distinzione alcuna per le imposte suppletive; che il 
principio della facoltativit� dell'azione giudiziaria immediata costituisce la 
ratio deUa stessa disposizione sull'esclusione dell'onere delle spese, di cui 
~ll'art. 148: disposizione che si giustifica, invero, nel sistema, proprio in vista 
de~l'esigenza di evitare all'Amministrazione di dover subire quell'onere, 
senz.:l essere stata prima posta in grado di rivedere direttamente il proprio 
operato; che tale ratio � indubbiamente valida anche per controversie in 
�ema di supplementi d'imposta, per le quali la norma nessuna distinzione 
introduce, poich� deve ritenersi che si sia considerato non un riesame di 
ufficio, quale avviene in sede di liquidazione in via suppletiva, bensi, e come 
dalla stessa Cassazione riconosciuto con la citata precedente sentenza n. 674 
del 1965, ad un riesame da operarsi dall'Amministrazione quando sia stata 

� posta sull'avviso � dal ricorso de[ contribuente, e cio� da effettuarsi in 
base anche ai rilievi da quest'ultimo formulati; che la esigenza, ritenuta 
dalla Cassazione, di un coordinamento con la disposizione dell'art. 145, secondo 
la quale, per le imposte suppletive, l'esecuzione � sospesa, se sia proposta 
opposizione giudiziaria entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, 
non risulta imposta dal sistema, ma suggerita, � da ritenere, dalla 
semplice constatazione di un inconveniente (indubbiamente di per s� non 
rilevante ai fini ermeneutici in questione), quale quello, cui andrebbe incontro 
il contribuente, di non poter ripetere le spese processuali sopportate 
per l'azione giudiziaria, pur necessaria per conseguire un fine previsto 
dalla legge; che, invero le due disposizioni, dell'art. 145 e dell'art. 148, 
operano su piani diversi (cfr. NORI, Zoe. cit.), onde � agevole dedurre 
che non possono darsi interferenze tra esse nemmeno ai fini dell'inosservanza 
degli oneri da ciascuna posti a carico del contribuente: l'uno, 
della tempestivit� dell'opposizione giudiziaria, al fine della sospensione, e 
l'altro, di lasciare all'Amministrazione uno spazio di tempo minimo di novanta 
giorni per il riesame del proprio operato, ai fini della ripetibilit� delle 
spese. 
(3) Cfr., conforme, la citata Cass. 10 maggio 1965, n. 873, in questa 
Rassegna, 1965, I, 557, ed ivi la nota 4. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

678 

i contribuenti avessero promosso l'azione giudiziaria senza avere preventivamente 
presentato ricorso in via amministrativa. 

La censura � infondata. 

L'impugnata sentenza si � richiamata alla costante giurisprudenza 
di questa Corte, secondo cui l'inosservanza del cit. art. 148, mediante l'esperimento 
dell'azione giudiziaria senza avere prima proposto il ricorso 
in via amministrativa ovvero senza avere fatto decorrere il termine 
di giorni novanta dalla presentazione di esso, deve ritenersi superata 
quando la causa sia assegnata a sentenza dopo il termine di novanta 
giorni se l'amministrazione resti soccombente senza avere adottato 
entro detto termine alcuna determinazione ovvero una determinazione 
conforme a legge: e ci� perch� in tal caso lo scopo, al quale la norma 
� preordinata, ossia quello di offrire all'amministrazione il tempo di 
adottare un legittimo provvedimento sulle doglianze del contribuente, 
mediante il riesame del suo operato, deve ritenersi egualmente raggiunto 
(cfr. Cass. 10 maggio 1965, n. 873; 27 maggio 1963, n. 1382). 

Sebbene nella specie le conseguenze concrete non mutino, rileva 
la Corte che pi� correttamente, quando come nel caso in esame si tratta 
di imposte suppletive, occorre integrare l'enunciato principio con la 
disposizione dell'art. 145 della stessa legge di registro, secondo la quale, 
in deroga alla regola generale per cui l'opposizione tanto in via amministrativa 
che in via giudiziaria non sospende l'esecuzione dell'ingiunzione, 
l'esecuzione stessa rimane sospesa relativamente alle imposte 
suppletive se il contribuente propone opposizione in via giudiziaria 
entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione. Se anche per 
le imposte suppletive si dovesse applicare il ricordato art. 148, il contribuente 
verrebbe a trovarsi nell'alternativa di perdere il rimedio 
della sospensione dell'esecuzione ovvero di non avere il diritto a ripetere 
le spese da parte dell'ammin.istrazione soccombente, il che risulta 
palesemente in contrasto con il sistema dal legislatore voluto e con 
la disciplina all'uopo preordinata. Appunto per evitare tale inammissibile 
risultato ermeneutico occorre coordinare le due disposizioni, ritenendo, 
come gi� questa Corte ha deciso, che l'amministrazione delle 
Finanze dello Stato non pu� avvalersi, in caso di soccombenza in giudizio, 
della norma di esonero dall'onere delle spese processuali di cui 
all'art. 148 della legge di registro quando si tratti di opposizione a 
imposta suppletiva proposta entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione 
e questa non sia stata comunque revocata prima della 
scadenza di detto termine (cfr. Cass., 13 aprile 1965, n. 674). 

Nel caso in esame la Finanza non ha adottato alcuna determinazione 
n� nel suddetto termine di trenta giorni n� successivamente e 
pertanto non pu� essere dubbio che era nella specie applicabile la 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 677 

Il giudicato formatosi, con sentenza di primo grado, sulla irripetibilit� 
delle spese processuali, nei confronti dell'Amministrazione; ai 
sensi dell'art. 148 della legge del registro, investe il solo regolamento 
delle spese di quel grado, e non pregiudica, quindi, un'autonoma ed 
e:pentualmente diversa pronuncia, in ordine alle spese stesse, per i gradi 
successivi (3). 

(Omissis); -Con il primo mezzo la ricorrente amministrazione 
lamenta la violazione dell'art. 148 della legge di registro (r. d. 30 dicembre 
1923, n. 3269) per essere stata condannata al pagamento delle 
spese dei giudizi di appello, di cassazione e di rinvio nonostante che 

della legge del registro, significa restringere fortemente. il campo di operativit� 
della norma, essendo la maggior parte delle controversie proprio relative 
a supplementi di imposta; che la disposizione � inquadrata nel contesto 
unitario della disciplina, in genere, dell'azione giudiziaria e dei rimedi 
amministrativi, senza distinzione alcuna per le imposte suppletive; che il 
principio della facoltativit� dell'azione giudiziaria immediata costituisce la 
ratio della stessa disposizione sull'esclusione dell'onere delle spese, di cui 
'illl'art. 148: disposizione che si giustifica, invero, nel sistema, proprio in vista 
de~l'esigenza di evitare all'Amministrazione di dover subire quell'onere, 
senza essere stata prima posta in grado di rivedere direttamente il �proprio 
operato; che tale ratio � indubbiamente valida anche per controversie in 
tema di supplementi d'imposta, per le quali la norma nessuna distinzione 
introduce, poich� deve ritenersi che si sia considerato non un riesame di 
ufficio, quale avviene in sede di liquidazione in via suppletiva, bensi, e come 
dalla stessa Cassazione riconosciuto con la citata precedente sentenza n. 674 
del 1965, ad un riesame da operarsi dall'Amministrazione quando sia stata 

� posta sull'avviso � dal ricorso del contribuente, e cio� da effettuarsi in 
base anche ai rilievi da quest'ultimo formulati; che la esigenza, ritenuta 
dalla Cassazione, di un coordinamento con la disposizione dell'art. 145, secondo 
la quale, per le imposte suppletive, l'esecuzione � sospesa, se sia proposta 
opposizione giudiziaria entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, 
non risulta imposta dal sistema, ma suggerita, � da ritenere, dalla 
semplice constatazione di un inconveniente (indubbiamente di per s� non 
rilevante ai fini ermeneutici in questione), quale quello, cui andrebbe incontro 
il contribuente, di non poter ripetere le spese processuali sopportate 
per l'azione giudiziaria, pur necessaria per conseguire un fine previsto 
dalla legge; che, invero le due disposizioni, dell'art. 145 e dell'art. 148, 
operano su piani diversi (cfr. Nonr, Zoe. cit.), onde � agevole dedurre 
che non possono darsi interferenze tra esse nemmeno ai fini dell'inosservanza 
degli oneri da ciascuna posti a carico del contribuente: l'uno, 
della tempestivit� dell'opposizione giudiziaria, al fine della sospensione, e 
l'altro, di lasciare all'Amministrazione uno spazio di tempo minimo di novanta 
giorni per il riesame del proprio operato, ai fini della ripetibilit� delle 
spese. 
(3) Cfr., conforme, la citata Cass. 10 maggio 1965, n. 873, in questa 
Rassegna, 1965, I, 557, ed ivi la nota 4. 

678 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

i contribuenti avessero promosso l'azione giudiziaria senza avere preventivamente 
presentato ricorso in via amministrativa. 

La censura � infondata. 

L'impugnata sentenza si � richiamata alla . costante giuris~rudenza

1

di questa Corte, secondo cui l'inosservanza del c1t. art. 148, med.1an~e 1esperimento 
dell'azione giudiziaria senza avere prima proposto il ricorso 
in via amministrativa ovvero senza avere fatto decorrere il termine 
di giorni novanta dalla presentazione di esso, deve ritenersi superata 
quando la causa sia assegnata a sentenza dopo il termine di novanta 
giorni se l'amministrazione resti soccombente senza avere ~dot.tato 
entro detto termine alcuna determinazione ovvero una determmaz10ne 
conforme a legge: e ci� perch� in tal caso lo scopo, al quale la norm~ 
� preordinata, ossia quello di offrire all'amministrazione il t~mpo d1 
adottare un legittimo provvedimento sulle doglianze del contribuente, 
mediante il riesame del suo operato, deve ritenersi egualmente raggiunto 
(cfr. Cass. 10 maggio 1965, n. 873; 27 maggio 1963, n. 1382). 

Sebbene nella specie le conseguenze concrete non mutino, rileva 
la Corte che pi� correttamente, quando come nel caso in esame si tratta 
di imposte suppletive, occorre integrare l'enunciato principio con la 
disposizione dell'art. 145 della stessa legge di registro, secon~o la. quale, 
in deroga alla regola generale per cui l'opposizione tanto m via amministrativa 
che in via giudiziaria non sospende l'esecuzione d~ll'ingiunzione, 
l'esecuzione stessa rimane sospesa relativa~en~e a~le .1~p?ste 
suppletive se il contribuente propone opposizione m via gmd1z1aria 
entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione. Se anche per 
le imposte suppletive si dovesse applicare il ricordato art. 1:8, ~l co~tribuente 
verrebbe a trovarsi nell'alternativa di perdere il r1med10 
della sospensione dell'esecuzione ovvero di non avere il di:itto a ~ipetere 
le spese da parte dell'amministrazione soccombente, il che risul


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la disciplina all'uopo preordinata. Appunto per evitare.tale .1~a~m1~s1bile 
risultato ermeneutico occorre coordinare le due d1spos1z10m, ritenendo 
come gi� questa Corte ha deciso, che l'amministrazione delle 
Finan~e dello Stato non pu� avvalersi, in caso di soccombenza in giudizio 
della norma di esonero dall'onere delle spese processuali di cui 
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imposta suppletiva proposta entro trenta giorni dalla noti ca~10ne e l'ingiunzione 
e questa non sia stata comunque revocata prima della 
scadenza di detto termine (cfr. Cass., 13 aprile 1965, n. 674). . 

Nel caso in esame la Finanza non ha adottato alcuna determma


. e n� nel suddetto termine di trenta giorni n� successivamente e 

z1on . r b'le 1

pertanto non pu� essere dubbio che era nella specie app ica l a 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 679 

disciplina generale sull'onere deile spese prevista dagli artt. 91 e segg. 

c. p. c., alla quale la Corte di merito si � richiamata. 
Con il secondo mezzo la ricorrente amministrazione si duole sotto 
altro profilo della suindicata condanna alle spese processuali, lamentando 
che la pronuncia violerebbe il giudicato nascente dalla decisione 
di primo grado. 

Anche tale censura � priva di giuridico fondamento. 

Anzitutto risulta arbitrario l'assunto della ricorrente, secondo 
cui il Tribunale avrebbe dichiarato di non potere condannare l'amministrazione 
al pagamento delle spese processuali per non avere i contribuenti 
preventivamente presentato il ricorso in via amministrativa. 
Il giudice di primo grado ritenne invece di non dovere provvedere 
sulle spese unicamente perch� gli opponenti non ne avevano chiesto la 
rifusione, sicch� la decisione si regge unicamente su tale considerazione, 
restando perci� esclusa qualsiasi influenza nei successivi gradi del 
giudizio, nei quali gli opponenti ben potevano proporre la domanda 
di condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese relative 
ai predetti gradi del giudizio. 

Peraltro, se pure fosse vero che il giudice di primo grado avesse 
ritenuto di non potere pronunciare la condanna alle spese dell'Amininistrazione 
in relazione all'art. 148 della legge di registro, tale pronuncia, 
passata in giudicato, non avrebbe comunque impedito al giudice 
davanti al quale si chiudeva il giudizio di condannare l'Amministrazione 
alle spese dei giudizi di impugnazione, in q�anto la precedente 
pronuncia non poteva riferirsi che a quelle del giudizio di primo grado 
senza pregiudicare la decisione nei gradi successivi che � rimessa unicamente 
ai giudici investiti della cognizione del gravame (cfr. Cass., 
10 maggio 1965, n. 873). -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 febbraio 1966, n. 559 -Pres. Lonardo 
-Est. Alliney -P. M. Pedace (conf.) -Ministero Finanze 
(avv. Stato Peronaci) c. Societ� Ente Lavoro Profughi -E.L.P. (avvocato 
Ferrari). 

Imposta di registro -Agevolazioni, ex art. 93 d. 1. 10 aprile 1947, n. 261, 
per la costruzione di case per senza tetto -Appalti commessi dai 
concessionari dei lavori -Applicabilit�. 

(d. 1.�c. P. S. 10 aprile 1947, n. 261, artt. 5, 93). 
Le agevolazioni fiscali, di cui all'art. 93 del d. l. C. P. S. 10 aprile 
1947, n. 261, per gli atti e contratti occorrenti per l'attuazione dello 



680 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO� 

stesso d. Z., sono applicabili anche agli atti con i quali i concessionari 
dei lavori di costruzione o ricostruzione di case per i senza tetto affidano 
i lavori stessi, in appalto, a terzi (1). 

(Omissis). -Il motivo unico del ricorso investe la sentenza denunciata 
per violazione e falsa applicazione dell'art. 93 d. 1. C. P. S. 10 aprile 
1947, n. 261. 

Il nerbo del gravame si riduce alle seguenti proposizioni essenziali: 

a) Erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto che con la formula 
� atti e contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto ., 
contenuta nell'art. 93 del citato provvedimento legislativo, si sia voluta 
accordare l'agevolazione fiscale di cui si discute -assoggettamento 
alla sola imposta fissa di registro -a tutti gli atti e contratti che si 
ricolleghino all'attuazione della legge speciale, diretta a incrementare 
e sollecitare i lavori indispensabili per dare alloggio ai senza tetto �. 

Una cos� indiscriminata estensione del beneficio contraddice, infatti, 
al testo e allo spirito informatore della norma, la quale non parla 
di � finalit� ., ma di � attuazione � della legge, nel senso che � non 
ogni negozio che dia impulso alla costruzione di case per i senza tetto 
entra nell'agevolazione, ma solo quello che attua la legge �; 

b) nel caso >in cui il Ministro per i Lavori Pubblici, avvalendosi 
della facolt� prevista dall'art. 5, n. 2 del citato decreto, d� in concessione 
-come nella specie -a Istituti o Enti riconosciuti idonei i la. 
vori di cui trattasi, la legge � interamente attuata con l'assentimento 
stesso della concessione-appalto; 

c) il fatto, peraltro, che il concessionario sia autorizzato, come 
nel caso specifico, ad affidare l'esecuzione delle opere ad altra impresa 
non vale a introdurre, sia pure come soggetto accessorio, l'impresa stessa 
(subappaltatrice) in quel rapporto tra lo Stato e l'ente appaltatore, che 
� sufficiente per l'attuazione della legge; 

d) un simile negozio, anche se previsto e autorizzato nella concessione, 
pu� essere, tutt'al pi�, considerato come un atto mirante alla 
attuazione della concessione, non mai come atto occorrente per l'attuazione 
della legge; 

e) la Corte di merito non ha colto, errando, la tipica funzione 
strumentale del negozio intervenuto tra l'E.L.P. e l'impresa Gadola. 

(1) Nelle conclusioni, la sentenza si conforma all'orientamento decisorio 
gi� indicato, nella specifica materia, da Cass. 27 luglio 1964, n. 2094, in 
questa Rassegna, con nota critica di L. CoRREALE. Nella motivazione, invece, 
l'attuale pronuncia sembra dare rilievo particolare alla natura ed agli effetti 
del rapporto tra l'Amministrazione ed il concessionario, ed all'uopo 
considera che, operandosi con la concessione soltanto l'attribuzione dei poteri 
e compiti in materia spettanti all'autorit� concedente, e tanto pi� 
quando concessionario sia un soggetto sfornito di una organizzazione im

PARTE I, SEZ. V,� GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 681 

La censura � infondata. 

Inaccettabile �, anzitutto, la distinzione che lAmministrazione ricorrente 
introduce tra finalit� e attuazione della legge, perch� la legge 
si attua col raggiungimento del suo fine e non pu� non considerarsi 
come diretto all'attuazione della legge ogni mezzo necessario al conseguimento 
del suo obiettivo. 

Rilevato ci�, non v'ha dubbio che con l'ampia formula e atti e contratti 
occorrenti per l'attuazione del presente decreto �, contenuta nel 
primo comma dell'art. 93 del d. 1. n. 261 del 1947, si sono voluti indicare, 
senza precostituite restrizioni, tutti gli atti e negozi che si rendono, 
in concreto, necessari, come mezzo a fine, per l'attuazione del programma 
legislativo di riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di fabbricati 
destinati ad alloggio dei senza tetto. 

Ora, con la concessione, tipicamente traslativa, assentita all'E.L.P., 
si � semplicemente operato il trasferimento al concessionario delle attribuzioni 
e delle iniziative proprie dell'autorit� concedente. 

E ci� in conformit� al disposto dell'art. 5 citato decreto, che attribuisce 
al Ministro per i LL. PP. la facolt� di dare in concessione i lavori 
di cui trattasi � allo scopo di rendere pi� aderente alZe esigenze delle 
diverse localit� l'attuazione dei provvedimenti disposti col capo II .... �. 

Nel che non pu� non ravvisarsi una tipica forma di decentramento 
di compiti e di attribuzioni attuata, con saggio criterio sostitutivo e 
distributivo, mediante il sistema delle concessioni. 

Nella specie � per� evidente che -ente di pura assistenza e, perci�, 
sprovveduto di qualsiasi organizzazione imprenditoriale -l'E.L.P. non 
avrebbe potuto attuare la concessione -e, con la concessione, il.a legge 
-senza affidare l'esecuzione dei lavori a un'impresa convenientemente 
attrezzata. E appunto per ci� fu espressamente prevista, nell'art. 3 dell'atto 
di concessione, la facolt� per l'ente concessionario di commettere 
a u,na ditta di sua fiducia la materiale esecuzione delle opere convenute. 

Ne segue che la concessione assentita all'E.L.P. costitui un elemento 
necessario, ma non sufficiente per l'attuazione della legge, perch� soltanto 
con l'appalto necessariamente concluso, come previsto, dall'ente 
concessionario, furono realizzate le opere costruttive date in concessione. 

prenditoriale, le finalit� previste dalla legge non sarebbero comunque realizzabili 
senza il successivo appalto, da ritenere, quindi, ed in quanto occorrente 
per l'attuazione delle dette finalit�, compreso nella previsione della 
norma di agevolazione, di cui all'art. 93 del d.l. 10 aprile 1947, n. 261. Il 
quale rilievo giova a sottolineare, quanto meno, l'esigenza di una necessaria 
strumentalit�, rispetto al fine di legge, degli atti da ritenere ammessi al beneficio; 
esigenza non considerata nella precedente ricordata sentenza, con la 
quale pareva essersi ritenuto sufficiente la esistenza di una correlazione 
qualsiasi, di mezzo al fine, tra gli atti e l'obiettivo avuto di mira dal legislatore. 




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Rettamente, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto, con motivazione 
irreprensibile, che il beneficio fiscale fosse applicabile anche al 
contratto intervenuto tra l'E.L.P. e l'impresa Gadola, in quanto � occorrente 
> per il conseguimento del fine voluto dalla legge. 

Peraltro, la pronuncia denunciata si conforma alla giurisprudenza 
di questo Supremo Collegio che, in fattispecie identiche all'attuale, ha 
gi� avuto occasione di affermare che � il collegamento fra i due atti 
(concessione e successivo appalto dei lavori da parte del concessionario) 
� innegabile, e come il primo � assistito dalle agevolazioni fiscali, lo 
deve sicuramente essere anche il secondo perch� occorrente per l'attuazione 
del decreto �. (sent. 2094 del 1964). -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1966, n. 732 -Pres. Rossano 
-Est. Onnis -P. M. Tuttolomondo (conf.) -Ministero Finanze 
(avv. Stato Del Greco) c. Borra (avv. Marzolo). 

Imposta di registro -Cessione di quote di societ� a r. 1. -Applicabilit� 
tassa fissa, ex art. 108 tariffa A allegata alla legge del registro. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 27; tariffa A, art. 108, e success. modif.). 
La cessione delle quote di partecipazione in societ� a responsabilit� 
limitata � soggetta allo stesso regime tributario previsto per la cessione 
delle azioni di societ� per azioni, ed � pertanto soggetta alla sola 
tassa fissa di registro, nei casi previsti dall'art. 108, e successive modificazioni, 
della tariffa A allegata alla legge del registro (1). 

(1) In tali sensi la giurisprudenza � ormai consolidata; cfr. Cass. 16 
aprile 1964, n. 902, in questa Rassegna, 1964, I, 581, ed ivi, in nota, ulteriori 
richiami. Alla citata nota si rinvia anche per la questione, che non veniva 
in rilievo nell'incontro di cui all'odierna sentenza, e che � ancora da ritenere 
aperta, in ordine al requisito della contestualit� del pagamento, richiesto 
per l'applicazione della tassa fissa. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 marzo 1966, n. 791 -Pres. Favara 
Est. Leone -P. M. Gedda (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato 
Mataloni) c. Sestili (avv. Romano). 

Violazioni delle leggi finanziarie -Illeciti punibili con la sanzione della 
pena pecuniaria o della sopratassa -Natura -Applicabilit� dell'amnistia 
-Esclusione. 

(1. 7 gennaio 1929, n. 4; c. p., art. 151). 
-~ 

�:::: 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 683 

Imposte e tasse in genere -Violazioni delle leggi finanziarie -Condono 

di _sanzioni non penali -Legge n. 1458 del 1963 -Condizioni -Paga


mento del tributo -Irripetibilit�. 

(I. 31 ottobre 1963, n. 1458; 1. 7 gennaio 1929, n. 4). 
Gli illeciti fiscali, per i quali sono previste le sanzioni della pena 
pecuniaria o della sopratassa, non rivestono i caratteri di violazioni 
costituenti reato, e per essi, quindi, non � applicabile l'amnistia, che � 
istituto di carattere esclusivamente penale (1). 

L'estinzione dell'obbligazione della pena pecuniaria o della sopratassa, 
ai sensi della legge n. 1458 del 1963 (condono di sanzioni non 
penali), � condizionata all'osservanza delle condizioni dalla legge stessa 
previste, e, tra l'altro, all'irripetibile pagamento del tributo evaso (2). 

(Omissis). -Col primo mezzo, l'Amministrazione ricorrente denuncia, 
ai sensi dell'art. 360 n. 3 c. p. c., violazione e falsa applicazione 
della legge 23 gennaio 1963 n. 2 e degli artt. 1, 2 e 6 d. P. R. 24 gennaio 
1963, n. 5, in relazione agli artt. 30 e 52 I. 19 giugno 1940, n. 762, 
nonch� agli artt. 3, 4, 55, 56 I. 7 gennaio 1929, n. 4 e censura la Corte 
di merito per aver questa applicato alla pena pecuniaria in questione, 
avente natura di sanzione civile, l'amnistia concessa col d. P. R. 24 gennaio 
1963, n. 5. 

Il mezzo � pienamente fondato. 

La 1. 7 gennaio 1929, n. 4, che detta le disposizioni di carattere 
generale per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie relative 
ai tributi dello Stato, distingue le sanzioni penali applicabili a 
dette violazioni dalle altre, dette, per contrapposizione, civili, ma che 
meglio potrebbero essere definite sanzioni amministrative. Mentre le 
prime sono le sanzioni previste dal codice penale per i delitti o per le 
contravvenzioni e, di conseguenza, i fatti con esse sanzionati sono da 
qualificare reati, le sanzioni civili sono la pena pecuniaria e la sopra


(1) Massima di evidente esattezza. In argomento, cfr. Relazione dell'Avvocatura 
dello Stato. 1956-60, II, 804, ss.; CARBONE-ToMASICCHio, Le sanzioni 
fiscali, Torino, 1959, 14, ss.; SPINELLI, La repressione delle violazioni, 
Milano, 1947, 58 ss., 184 ss. Per l'inapplicabilit� della disciplina penalistica, 
in materia, anche ai fini della prescrizione, cfr. Cass. 29 gennaio 1964, n. 241, 
in questa Rassegna, 1964, I, 367, con nota di L. CoRREALE. 
(2) Corretta applicazione delle norme della legge 31 ottobre 1963, 
n. 1458, che, subordinando il condono all'adempimento delle operazioni e 
formalit� omesse, ed al pagamento del tributo, di cui espressamente sanciscono 
l'irripetibilit� (art. 5), sostanzialmente richiedono l'acquiescenza 
all'accertamento tributario. In materia, anche per i precedenti giurispru

684 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tassa ed i fatti cui esse si applicano costituiscono illeciti fiscali, privi dei 
caratteri di reato. 

L'art. 3 della medesima legge statuisce espressamente che l'obbligazione 
al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria, a favore 
dello Stato, nascente dalla violazione di norme delle leggi finanziarie, 
ha carattere civile. 

Nelle linee di queste disposizioni generali, la 1. 19 giugno 1940, 

n. 762, istitutiva dell'i. g. e., al titolo decimo, nel comminare le sanzioni 
per l'inosservanza delle norme regolatrici dell'imposta, distingue le sanzioni 
civili da quelle penali e le prime fa consistere in pene pecuniarie 
variamente determinate. 
Dinanzi a definizioni tanto esplicite, non pu� sussistere dubbio sul 
punto che la pena pecuniaria applicata per la violazione di norme relative 
all'i. g. e. costituisca la prestazione di un'obbligazione civile, regolata 
esclusivamente dai principi e dalle norme di diritto civile. 

Consegue che a detta sanzione civile non � applicabile l'amnistia, 
istituto di diritto penale. Nella definizione dell'art. 151 c. p., l'amnistia 
estingue il reato e, se vi � stata condanna, fa cessare l'esecuzione della 
medesima: essa, pertanto, presuppone un illecito che costituisca reato, 
per essere sanzionato con una delle pene stabilite nell'art. 17 c. p .. 

Risulta in tal modo evidente il denunciato errore del giudice di appello, 
che nella sentenza impugnata ha dichiarato cessata la materia del 
contendere sul presupposto che l'imposta evasa era stata pagata dal Sestili 
e che la pena pecuniaria a lui applicata doveva considerarsi estinta, 
in virt� dell'amnistia concessa col d. P. R. 24 gennaio 1963, n. 5. 

Il ricorrente Sestili osserva per� che attualmente la materia del 
contendere � veramente ed in ogni caso cessata, per effetto della sopravvenuta 
1. 31 ottobre 1963, n. 1458, che ha condonato anche le sanzioni 
tributarie non aventi natura penale. 

Sta, in punto di diritto, che l'art. 1 della detta legge dichiara condonate 
le sopratasse e le pene pecuniarie, relative, fra le altre, alle infrazioni 
previste dalle leggi in materia di tasse e di imposte indirette 
sugli affari, fra le quali rientra, senza dubbio, l'imposta generale sul


denziali in relazione ad altre leggi di condono e di esonero, che non contenevano 
una espressa norma per l'irripetibilit� del tributo, cfr, Relazione 
dell'Avvocatura dello Stato, 1951-55, II, 367; id., 1956-60, II, 426, ove si ricordava 
che la ripetibilit� era stata esclusa per i pagamenti effettuati al fine 
di fruire dell'esonero previsto dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25, mentre 
era stata ammessa per i pagamenti eseguiti per godere del condono di cui 
ai dd.ll. n. 24 del 1946 e n. 109 del 1948. In relazione alla legge 30 luglio 
1959, n. 559, � stato poi ritenuto da essa concesso un beneficio analogo a 
quello di cui alle ricordate precedenti leggi di condono, ed � stata, quindi, 
ugualmente giudicata ammissibile l'azione di ripetizione: Cass., Sez. Un., 
17 luglio 1965, n. 1593. 


685

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

l'entrata. Sicch�, in tesi, l'obbligazione civile relativa alla pena pecuniaria 
applicata nella fattispecie al Sestili potrebbe godere del cennato 
beneficio remissorio. D'altra parte, una norma sopraggiunta che sancisce 
una causa di estinzione dell'obbligazione civile dedotta in giudizio, 
in quanto comporta una diversa regolamentazione giuridica del rapporto, 
� rilevabile, come ius superveniens, in ogni stato e grado del 
giudizio, fatta eccezione per i rapporti gi� esauriti. 

Poich�, per�, il condono di cui trattasi � espressamente subordinato 
al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 3 della citata legge e 
l'accertamento di esse comporta indagini di fatto, dovr� esser compito 
del giudice di rinvio procedere a tali accertamenti circa i presupposti 
per l'applicazione del condono. 

Col secondo mezzo, l'Amministrazione ricorrente denuncia errores 
in procedendo: perci�, le censure si debbono ritenere assorbite con la 
pronuncia di annullamento della sentenza impugnata. 

Lo stesso non pu� dirsi, invece, per il terzo mezzo, col quale la ricorrente 
denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c. p. c., omessa motivazione 
sul punto decisivo se fosse dovuto il pagamento dell'imposta in 
lire 88.065. La Corte d'appello ha dichiarato cessata la materia del contendere 
anche su tale punto; ma, osserva l'Amministrazione col detto 
motivo di ricorso, il Sestili aveva pagato l'imposta in ossequio al precetto 
solve et repete allora vigente, senza fare acquiescenza all'accertamento 
dell'obbligazione tributaria, tanto che, nella comparsa conclusionale, 
pure adducendo erroneamente l'intervenuta amnistia, aveva insistito 
nel contestare la sussistenza dell'obbligazione stessa. 

Anche questo mezzo si deve ritenere fondato. 

Il pagamento del tributo fatto in adempimento del precetto del 
solve et repete, al tempo in cui esso era in vigore, era infatti un pagamento 
necessitato, nel senso che esso formava un onere delle parti per 
la proponibilit� della domanda di accertamento negativo in ordine alla 
legittimit� della pretesa tributaria. Ad esso, di conseguenza, non poteva 
essere attribuito valore di riconoscimento di tale legittimit�. 

La Corte di merito, pertanto, non avrebbe potuto dedurre solo dal 
pagamento cosi fatto la cessazione della materia del contendere circa 
il debito di imposta. Ma, poich� era stata fatta richiesta, con la comparsa 
conclusionale in appello, che, applicata l'amnistia alla pena pecuniaria, 
venisse dichiarata cessata in toto la materia del contendere, 
sorgeva la necessit� di indagare se il Sestili, o chi per lui potesse disporre, 
avesse inteso sciogliere ogni precedente riserva circa la legittimit� 
della pretesa tributaria, fatta valere contro di lui. 



686 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In mancanza di� tale indagine -e dell'esito positivo di essa -la 
controversia sul punto se sia dovuto il tributo si deve ritenere viva ed 
attuale. 

Il giudice di rinvio, di conseguenza, dovr� svolgere anche questa 
indagine, sia agli effetti dell'applicazione del condono di cui alla legge 

n. 1458 del 1963, che ha per condizione appunto l'irripetibile pagamento 
del tributo evaso (arti. 3 e 5), sia, ove il condono non fosse applicabile, 
per determinare se nella cennata richiesta possa ravvisarsi, nel concorso 
delle concrete circostanze, un valido riconoscimento della pretesa di 
tributo e quali effetti tale riconoscimento possa o debba avere sul cennato 
punto di controversia. -(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 marzo 1966, n. 826 -Pres. Lonardo 
-Est. D'Armiento -P. M. Toro (conf.) -Societ� Immobiliare 
ELEA (avv. Veneziani) c. Ministero Finanze (avv. Stato Masi). ~ 

IImposta di ricchezza mobile -Agevolazioni ex art. 15 1. 2 luglio 1949, 

n. 408 per le anticipazioni fatte, dai soci alle societ� di cui fanno 
parte, per costruzioni edilizie -Limiti. 
I 

(1. 2 luglio 1949, n. 408, art. 15). 
,

Imposta di ricchezza mobile -Agevolazioni ex art. 18 1. 2 luglio 1949, 

n. 408, per gli interessi sui mutui contratti per la costruzione o ~r1 
. 
l'acquisto di case non di lusso -Condizioni. ' 

,

1. 2 luglio 1949, n. 408, art. 18). ". 
'

l

L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, p_revista daU'art. 15 r. 

~:~ 

della l. 2 luglio 1949, n. 408, riguarda le sole anticipazioni, per l'acquisto 
dell'area e l'inizio della costruzione, fatte dai soci alle societ� cooperative 
edilizie di cui fanno parte, e non si estende alle anticipazioni, 
pur aventi lo stesso fine, fatte da soci a societ� immobiliari a responsabilit� 
limitata (1). 

Gli interessi sui mutui contratti per la costruzione o l'acquisto di 
case non di lusso sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, ai sensi 
dell'art. 18 della l. 2 luglio 1949, n. 408, purch� sussista, e risulti dalla 

I 

i~ 

(1) Il chiaro testo legislativo (art. 15 1. 2 luglio 1949, n .. 408), nel quale 
I'

sono esclusivamente previste, ai fini del beneficio, le anticipazioni e dai soci ili 
alle cooperative edilizie delle quali facciano parte�, non pu� lasciare adito 

. 

a dubbi di sorta sulla esattezza della conclusione, di cui alla massima. . 

, 

�' 

j~ 
~ 

.--... 

:~~ 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 687 

convenzione scritta di mutuo, una stretta e diretta connessione tra l'operazione 
di finanziamento e lo scopo che con essa si intenda raggiungere, 
in guisa che possa dirsi assicurata la destinazione delle somme mutuate 
al perseguimento delle finalit� volute dalla legge (2). 

(Omissis). -La ricorrente denunzia la violazione ed errata applicazione 
dell'art. 18 1. 2 luglio 1949, n. 408 e la insufficiente e contraddittoria 
motivazione, sostenendo che a torto la Commissione Centrale 
ha escluso l'applicabilit� alla specie del secondo comma dell'art. 18 
della 1. 2 luglio 1949, n. 408. 

Argomenta in proposito che la contrapposizione su cui si fonda 
la decisione fra �costruzione� ed � area � non � nella legge; nel secondo 
comma dell'art. 18 ci si limita ad affermare che gli interessi iiulle 
somme mutuate sono esenti dall'imposta di r. m.; nel primo comma 
si parla di contratti di mutuo stipulati per le costruzioni indicate nell'articolo 
precedente, e nel precedente art. 17 si fa riferimento alle 
case costruite ai sensi dell'art. 13, e cio� a case non di lusso. Pertanto, 
la legge ha riguardo unicamente al concetto di costruzione, di �casa costruita, 
che � unitario e logicamente indivisibile; anche sul piano della 
ratio legis, poich� una casa non si pu� costruire se non si disponga 
della relativa area, all'unicit� economica dell'operazione deve corrispondere 
unitariet� di trattamento economico, anche se pu� trascorrere 
del tempo, per ragioni tecnico-amministrative ed urbanistiche, fra il 
momento dell'acquisto dell'area e l'inizio della costruzione. II legislatore 
-conclude la ricorrente -ha inteso alleviare gli oneri delle 
costruzioni, sia che il mutuo riguardi l'acquisto dell'area e poi la vera 
e propria costruzione, sia cli:e concerna la sola costruzione. 

Il ricorso � infondato, avendo la denunziata decisione bene interpretato 
ed applicato le norme giuridiche che affermansi violate, e non 
contenendo la motivazione i vizi logici che le si attribuiscono. 

(2) Dell'esattezza anche di questa massima non pu� dubitarsi. Da 
segnalare che, nella motivazione della sentenza in nota, � correttamente 
ricordato che le norme che concedono benefici debbono pur sempre essere 
considerate � nel quadro di una deroga alla normale imposizione �; onde 
la esigenza di evitare, nell'applicazione delle norme stesse, che le agevolazioni 
siano estese oltre i limiti costituenti la �finalit� specifica. considerata 
dal legislatore. Sulla corretta scelta dei mezzi interpretativi, con particolare 
riguardo alla materia dei benefici fiscali, cfr. Cass. 2 marzo 1964, 
n. 475, in questa Rassegna, 1964, I, 567, ove � sottolineato che una norma 
che prevede agevolazioni, in deroga al normale regime impositivo, � non � 
suscettibile di applicazione analogica, e deve, al contrario, essere interpretata 
restrittivamente�. Sulle questioni in tema di interpretazione, in generale, 
delle norme tributarie, ed in particolare in tema di agevolazioni, 
cfr. Relazione dell'Avvocatura dello Stato, 1956-60, II, 304. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATG

688 

Ed invero, la I. 2 luglio 1949, n. 408, contenente disposizioni per 
l'incremento delle costruzioni edilizie, concede la esenzione dalla imposta 
di ricchezza mobile nelle seguenti due ipotesi: a) anticipazioni 
fatte per l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costruzioni dai soci 
alle cooperative edilizie delle quali facciano parte (art. 15); b) interessi 
sulle somme mutuate in relazione a contratti stipulati per la costruzione 
di case non aventi caratteristiche di lusso (art. 18). 

Orbene, � chiaro anzitutto che la specie, concretantesi in anticipazioni 
fatte dai soci a societ� immobiliare a responsabilit� limitata (e 
non a cooperativa edilizia) non pu� sussumersi sotto la prima ipotesi, 
e cio� sotto quella prevista dall'art. 15 della legge. 

Ma correttamente la specie non � stata inquadrata dalla Commissione 
Centrale nemmeno sotto l'altra ipotesi, e precisamente sotto la 
previsione dell'art. 18, in quanto non ne ricorrevano gli estremi, posto 
che gli interessi de quibus riguardavano anticipazioni fatte da soci 
senza specificazione di scopo, senza un qualsiasi atto scritto a riguardo, 
e senza che comunque risultasse in maniera certa il collegamento fra 
le anticipazioni e la costruzione di case non di lusso, che s'intendevano 
costruire con le dette anticipazioni. 

Va sottolineato, infatti, che le due norme che prevedono la esenzione 
del tributo, ad evitare frodi e facili evasioni, richiedono uno 
stretto ed esplicito rapporto tra l'operazione di finanziamento e lo 
scopo che essa si proponga, ditalch� debba risultare dallo stesso atto 
di finanziamento che il danaro sia dato e ricevuto per farsi luogo ad 
una costruzione. 

Ci� risulta dal contesto delle due norme, le quali pongono in risalto, 
in piena aderenza con lo scopo della legge (incremento delle 
costruzioni edilizie) il necessario legame tra le somme anticipate o 
mutuate e il successivo impiego delle stesse �per l'acquisto delle aree 
e per l'inizio delle costruzioni � (art. 15), o � per le costruzioni indicate 
nell'articolo precedente � (art. 18). 

Nella previsione di quest'ultima ipotesi legislativa, che pi� direttamente 
viene in considerazione ai fini del ricorso, � evidente il riferimento 
ad apposite convenzioni scritte di mutuo ( � contratti di mutuo 
stipulati... �) nelle quali risulti consacrato il rapporto di connessione 
diretta dell'oggetto dell'atto con la finalit� voluta dalla legge ( � per 
le costruzioni indicate nell'articolo precedente � ). 

Senza la convenzione scritta di mutuo, che precisi la destinazione 
della somma mutuata a costruzione di quel tipo, non pu� farsi luogo 
all'esenzione della imposta di ricchezza mobile, che grava sugli interessi. 


E non vale opporre che una casa non pu� costruirsi sehza che vi 

sia un terreno, e che pu� perci� accadere che fra l'acquisto dell'area 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 689 

e l'inizio della costruzione intercorra un tempo anche non breve, nonostante 
la unicit� organica dell'operazione dal punto di vista economico. 

Per godere dell'esenzione � necessario che nell'atto di mutuo si 
precisi e specifichi almeno che la somma mutuata debba servire all'edificazione 
in un prossimo futuro, di una casa di abitazione avente le 
caratteristiche previste dalla legge n. 408 del 1949, e che per intanto 
parte o tutta la somma debba investirsi nell'acquisto di un'area edificabile. 


Altrimenti si applicher� il beneficio oltre i limiti costituenti la 
ragione e la finalit� specifica del provvedimento di agevolazione, il 
quale va pur sempre considerato nel quadro di una deroga alla normale 
imposizione. 

A conclusione di quanto sopra osservato va detto che, mancando 
nella specie la .convenzione scritta di mutuo, dalla quale possa evincersi, 
con sicurezza, la destinazione delle somme anticipate dai soci per 
le .finalit� di cui all'art. 18, bene la Commissione Centrale ha escluso 
la societ� ricorrente dal beneficio dell'esenzione. 

E la circostanza che alcuni anni dopo il finanziamento effettuato 
dai soci sia. stato acquistato un suolo edificatorio e su di esso sia sorta 
una costruzione, non � sufficiente per riconoscere, a posteriori, il diritto 
all'esenzione con riferimento al momento (anno 195�2) in cui l'area 
nuda, senza alcun vincolo o impegno di particolare destinazione, era 
nella piena e incondizionata disponibilit� della societ�, libera di adibirla 
a qualunque impiego ed anche di alienarla. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 maggio 1966, n. 1289 -Pres. Pece 
-Est. Giannattasio -P. M. Caccioppoli (conf.) -Ministero Finanze 
(avv. Stato Correale) c. Soc. Efibanca (avv. Losito). 

Imposte e tasse in genere -Agevolazioni -Operazioni di finanziamento 
a favore delle piccole e medie industrie -Imposta in abbonamento 
di cui al terzo comma dell'art. 61. 22 giugno 1950 n. 445 -Applicabilit� 
al capitale impiegato dagli Istituti autorizzati all'esercizio del 
credito a norma dell'art.19 I. 25luglio1952 n. 949, per le operazioni 
di cui al primo comma dell'art. 6della1. n. 445del1950 -Esclusione. 

(l. 22 giugno 1950, n. 445, art. 6; I. 25 luglio 1952, n. 949, art. 19; I. 16 aprile 
1954, n. 135, art. 6). 
GH istituti ed aziende di credito a carattere privato non sono tenuti 
al pagamento dell'imposta in abbonamento prevista dal terzo comma 
dell'art. 6 della legge n. 445 del 1950; imposta alla quale sono tenuti 



690 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

gli istituti e le aziende di credito regionale o a carattere pubblico, in 
compenso dell'esenzione soggettiva, agli stessi spettante, dalle imposte 
sugli affari e di ricchezza mobile sui redditi derivanti dall'esercizio 
del credito (1). 

(Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione 
finanziaria dello Stato censura la sentenza impugnata per violazione e 
falsa applicazione dell'art. 6, comma 2�, della 1. 16 aprile 1954, n. 135., 
dell'art. 6 1. 22 giugno 1950, n. 445, in relazione agli artt. 19 e 17 
Il� 25 luglio 1952, n. 949 ed al d. m. 5 novembre 1952; degli artt. 12 
e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonch� per insufficiente 
e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360, n. 5 c. p. c.). 
Si assume che, a torto, i giudici di merito abbiano ritenuto che 
gli istituti ed aziende di credito a carattere privato, autorizzati 
all'esercizio dei medio credito, a norma dell'art. 19 della legge 

n. 949 del 1952, non sono tenuti al pagamento dell'imposta in abbonamento, 
prevista dal terzo comma dell'art. 6 della legge n. 445 del 
1950, essendo detta imposta limitata agli istituti ed aziende di credito 
a carattere pubblico e per i quali il secondo comma del medesimo 
art. 6 pone l'esenzione, di carattere soggettivo, delle imposte sugli affari 
e di quella di r. m. sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito. 
Secondo l'Amministrazione ricorrente nel sistema risultante dalle citate 
leggi del 1950 e 1952 nonch� del d. m. 5 novembre 1952, le operazioni 
di finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie 
potevano fruire del regime tributario di favore solo se effettuate 
dagli istituti regionali creati dalla legge n. 445 ovvero da quegli 
altri istituti a carattere pubblico, per i quali norme speciali avevano 
stabilito un particolare trattamento tributario. Per eliminare tale inconveniente 
� stata emanata la 1. 16 aprile 1954, n. 135, la quale all'art. 6 
(1) Con la sentenza annotata, ed altre sei coeve, nn. 1290, 1300, 1301, 
1302, 1303 e 1304, la Corte Suprema ha disatteso la tesi dell'Amministrazione 
secondo cui l'imposta in abbonamento istituita con il terzo comma dell'art. 
6 della 1. 22 giugno 1950, n. 445, avendo funzione compensativa sia 
dell'esenzione oggettiva accordata dal primo comma, sia di quella soggettiva 
prevista dal secondo, avrebbe dovuto essere corrisposta anche dagli 
istituti a carattere privato autorizzati con l'art. 19 della 1. 25 luglio 1952, 
n. 949 all'esercizio del credito alle piccole e medie industrie, in forza dell'art. 
6, secondo comma, della 1. 16 aprile 1954, n. 135 che, allo scopo di 
parificare le aziende di credito private a quelle pubbliche, ha esteso alle 
operazioni di finanziamento effettuate dalle prime, le agevolazioni tributarie 
accordate alle seconde con il citato art. 6 della legge n. 445 del 1950. 
La sentenza annotata ha ritenuto invece che sia la lettera delle disposizioni 
richiamate, sia il fatto che gli istituti di credito privati hanno sempre 
corrisposto, nelle forme e nella misura normali, le tasse sugli affari e di rie




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 691 

comma 2� ha stabilito che le agevolazioni previste dal primo comma 

dell'art. 6 della legge n. 445 del 1950 sono estese, in quanto applica


bili, agli istituti ammessi all'esercizio del credito per le piccole e medie 

industrie, a norma dell.'art. 19 della legge n. 949 del 1952, assicurando 

l'unicit� di trattamento ai fini fiscali. Di conseguenza -secondo l'Am


ministrazione ricorrente -l'imposta in abbonamento � dovuta non 

solo dagli istituti appositamente istituiti a carattere pubblico, ma anche 

da quelli gi� esistenti, a carattere privato, abilitati dal Ministero del 

Tesoro all'esercizio del credito a medio termine, limitatamente alle ope


razioni compiute nel particolare settore ed al capitale per tali opera


zioni impiegato. 

La censura � infondata. La 1. 22 giugno 1950, n. 445, relativa alla 

costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e pic


cole industrie, all'art. 6 cosi dispone: 

� Le operazioni che saranno effettuate dagli istituti per il credito 
alle medie e piccole industrie, a norma della presente legge, e tutti 
i provvedimenti, contratti, atti e formalit� relativi alle operazioni 
stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte 
e tributi presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia 
�agli Enti locali, ivi inclusa l'imposta di cui all'art. 1, penultimo comma, 
del d. 1. 1. 19 ottobre 1944, n. 3184, all'infuori soltanto della tassa di 
bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, 
le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di L. 0,10 per 
ogni L. 1000, qualunque sia la loro scadenza. 

� Gli istituti regionali di cui sopra sono esenti da ogni tassa sugli 
affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti 
dall'esercizio di credito. 
� In compenso i detti istituti corrisponderanno all'Erario una quota 
di abbonamento annuo in ragione di centesimi 10 per ogni cento lire di 
capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio>, 
chezza mobile sui redditi derivanti dall'esercizio del credito, inducono ad 
escludere ogni collegamento tra il primo ed il terzo comma dell'art. 6 della 
legge n. 445 del 1950 con la conseguenza che l'imposta in abbonamento non 
pu� essere applicata sul capitale impiegato per le operazioni di finanziamento 
previste dal primo comma dello stesso articolo. 

La questione si presentava, indubbiamente, delicata, ed in particolare 
� da notare che la funzione di compenso, dell'imposta in abbonamento, 
anche rispetto alle esenzioni obiettive, poteva desumersi anche dall'elemento 
-il capitale impiegato -considerato ai fini della liquidazione del 
tributo. 

Peraltro, tutta la materia del trattamento tributario degli istituti di 
credito a medio e lungo termine ha ora ricevuto una nuova organica disciplina, 
con la legge 27 luglio 1962, n. 1228. 

16 



692 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

� intervenuta poi la 1. 25 luglio 1952, n. 949 che all'art. 19, autorizza, 
in aggiunta agli istituti e alle aziende di credito regionale o a 
carattere pubblico, altri istituti, e tra questi l'Ente finanziario interbancario 
(Efibanca), ad esercitare il credito a medio termine alle medie 
e piccole industrie, e successivamente la 1. 16 aprile 1954, n. 135, che 
all'art. 6, comma 20, stabilisce: � Le agevolazioni tributarie stabilite 
dal primo comma dell'art. 6 1. 22 giugno 1950, n. 445 si estendono, 
in quanto applicabili, agli altri istituti che esercitano il credito per le 
medie e piccole industrie ,ai sensi dell'art. 19 1. 2�5 luglio 1952, n. 949 �. 

Dal combinato disposto di queste norme emerge chiaramente che 
gli istituti ed aziende di credito a carattere privato (qual'� l'Efibanca) 
non sono tenuti al pagamento dell'imposta in abbonamento prevista 
da�l terzo comma dell'art. 6 della legge n. 445 del 1950, imposta alla 
quale sono tenuti gli istituti e le aziende di credito regionale o a carattere 
pubblico, in favore dei quali il secondo comma dello stesso art. 6 
stabilisce l'esenzione soggettiva del pagamento delle imposte sugli affari 

I 
e di ricchezza mobile sui redditi derivanti dall'esercizio del credito. 
Invero, la parificazione tra i beneficiari, disposta dalla legge del 1954, 

Ipone sullo stesso piano sia gli istituti pubblici che quelli privati per ~ 
quanto attiene alle operazioni, ai provvedimenti, ai contratti, agli atti 
e alle formalit� relative alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed 
estinzione; estendendo cio� l'esenzione oggettiva, di cui beneficiano i 
terzi, agli istituti a carattere privato. Il trattamento fiscale di questi 
rimane per il resto invariato. Essi, infatti, continuano a pagare sia le 
tasse sugli affari che l'imposta di ricchezza mobile sui redditi derivanti 
dall'esercizio del credito, perch� l'esenzione soggettiva, contemplata nel 
comma secondo dell'art. 6 della legge n. 445 del 1950, e che riguarda 
gli istituti regionali, non � stata loro estesa dalla legge del 1954. Ne 
consegue che quel collegamento tra il secondo ed il terzo comma del 
citato art. 6, che gi� appariva evidente dal testo originario, sol che si 
consideri che il terzo comma si riferisce a � i detti istituti � (soggetto 
del secondo comma) e non a �le operazioni� (soggetto del primo comma), 
risulta ancora pi� evidente dala l'innovazione apportata dalla legge 

n. 135 del 1954, che all'art. 6 tratta degli istituti pubblici nel primo 
comma e degli istituti privati nel secondo; e, mentre per gli istituti 
pubblici richiama l'art. 6 della legge n. 445 del 1950 nella sua integrit�, 
per gli istituti privati richiama soltanto il primo comma. La conseguenza 
logica di questi diversi riferimenti � che dal 1954 il primo 
comma dell'art. 6 della legge del 1950 � comune agli istituti pubblici 
e a quelli privati, mentre il secondo ed il terzo comma dello stesso articolo 
si riferiscono esclusivamente agli istituti pubblici, con la conseguenza 
che il legislatore, nel dettare il terzo comma non ha inteso 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 693 

affatto fissare un compenso ai benefici del primo e del secondo comma, 
ma soltanto a quelli del secondo comma. 

In altre parole gli istituti pubblici, che sono esenti da ogni tassa 
sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile devono, per tale beneficio, 
un � compenso � all'Erario, costituito dalla modesta quota di abbonamento 
{1 %0) sul capitale impiegato, a norma del terzo comma 
dell'art. 6 della legge n. 445 del 1950; gli istituti privati (e tra questi 
l'Efibanca), che di tale esenzione non godono e che continuano a pagare 
regolarmente sia le tasse sugli affari che l'imposta di ricchezza mobile, 
non devono alcun compenso all'Erario e non sono perci� tenuti a corrispondere 
la quota di abbonamento annuo. 

Se cosi non fosse, gli istituti privati verrebbero colpiti due volte, 
e non � certo questo che ha voluto il legislatore, quando ha espressamente 
indicato la natura sostitutiva della quota in abbonamento. (
Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 maggio 1966, n. 1396 -Pres. 
Rossano -Est. Alliney -P. M. Caccioppoli (conf.) -Societ� Galbani 
di Melzo (avv. Cogliati) c. Ministero Finanze (avv. Stato Graziano). 

Imposte e tasse in genere -Prescrizione -Proposizione di ricorsi in 
via amministrativa o giudiziaria -Effetti. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 141; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 90). 
Violazioni delle leggi finanziarie -Credito di imposta e di pena pecunia� 

ria -Prescrizione -Proposizione di ricorso al Ministro avverso 

l'ordinanza dell'intendente di finanza -Effetti. 

(I. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 17, 55 ss; d. I. 9 gennaio 1940, n. 2, art. 52; r. d. 
30 dicembre 1923, n. 3269, art. 141; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 90). 
Imposte e tasse in genere -Presupposti obiettivi dell'imposizione -Fatti 

impeditivi dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria -Onere 
della prova. 

(c. c., art. 2697). 
Imposta generale sull'entrata -Imposizione� una tantum� -Assolvimento 
del tributo -Forme -Prova. 

(d. I. 9 gennaio 1940, n. 2, artt. 8, 26, 27, 30; d. I. 19 ottobre 1944, n. 348, 
artt. 5, 7). 
Imposta generale sull'entrata -Pagamento dell'imposta -Prova Merci 
gi� assoggettate all'imposta dovuta� una tantum� -Prova. 

(d. I. 9 gennaio 1940, n. 2, artt. 8, 26; reg.to 26 gennaio 1940, n. 10). 
In materia tributaria vige il principio, di ordine generale, secondo 
cui la domanda del contribuente, cos� in via amministrativa come in 



694 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
via giudiziaria, interrompe la prescrizione a favore di entrambe le pdartti, ~1 

e il nuovo periodo di prescrizione ricomincia a decorrere dalla a a 
della definizione del procedimento amministrativo o di quello giudiziario 
(1). 

Il ricorso al Ministro, avverso l'ordinanza intendentizia di condanna 
per violazioni alle leggi finanziarie, come ogni altra domanda del 
contribuente in via amministrativa o giudiziaria, interrompe in favore 
di entrambe le parti la prescrizione, la quale ricomincia a decorrere 
dalla definizione del procedimento, e ci� sia con riguardo al credito 
d'imposta, che a quello pe1� la pena pecuniaria (2). 

(1-2) Cfr., in termini, Cass. 18 settembre 1962, n. 2768, in questa Rassegna, 
1963, 87. La regola posta dagli articoli 141 della legge di registro 
e 90 della legge tributaria sulle successioni, secondo cui il ricorso del contribuente 
interrompe in favore di entrambe le parti la prescrizione, che 
ricomincia a decorrere dalla definizione del procedimento, non � di natura 
eccezionale, bens� costituisce espressione di un principio di ordine generale, 
che � in funzione della situazione che si viene a creare in pendenza 
di un procedimento, in attesa della conclusione del quale non pu�, per definizione, 
qualificarsi come inerzia la mancata attuazione del diritto. 

A maggior ragione, non pu� parlarsi di inerzia alloch� l'attuazione della 
pretesa sia addirittura impedita dalla pendenza di ricorsi, come � a dire 
per i crediti di imposta e pena pecuniaria in relazione a violazioni di leggi 
finanziarie; crediti che si liquidano e determinano, invero, con ordinanza 
dell'intendente di finanza, che non diventa esecutiva se impugnata con ricorso 
al Ministro (aTt. 56 1. 7 gennaio 1929, n. 4). 

� D'altra parte, la circostanza che il Ministro delle Finanze, che deve 
provvedere sul ricorso, nella soggetta materia, � organo della stessa amministrazione 
titolare del credito, non pu� indurre a diverse conclusioni, 
poich� l'esplicazione della funzione decisoria, in un p['ocedimento amministrativo, 
ma di carattere contenzioso, � cosa del tutto estranea all'esplicazione 
dell'attivit� amministrativa rivolta all'attuazione della pretesa tributaria; 
sicch� anche l'eventuale ritardo del Ministro nel pronunciarsi sul 
ricorso -ritardo cui l'inte1ressato, come sottolineato nella sentenza in nota, 
pu�, ove lo creda, ovviare, avvalendosi dello strumento, di generale applicazione, 
offerto dall'art. 5 della legge comunale e provinciale -, non 
pu� riferirsi all'Amministrazione quale parte del rapporto, e non pu� concretare, 
perci�, il presupposto della prescrizione estintiva, l'inerzia nell'esercizio 
del diritto da parte del suo titolare. 

Indubbiamente esatta, infine, � anche l'ultima parte della seconda 
massima, e ci� sia per il rilievo che anche per la pena pecuniaria il diritto 
dell'Amministrazione non � esercitabile, fin quando non intervenga la decisione 
del Ministro (tanto pi� che la determinazione della pena stessa, 
entro i limiti minimi e massimi fissati dalla legge, � essenzialmente discrezionale, 
cosi da parte dell'intendente di .finanza, come da parte del Ministro), 
sia, in via pi� generale, per la considerazione che le sanzioni pecuniarie, in 
principio inquadrabili nella materia tributaria, sono in ogni caso collegate, 
nell'applicazione, all'accertamento dell'obbligo tributario, sostanziale o formale, 
violato. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

695 

Una volta accertati i fatti integranti il presupposto obiettivo dell'imposizione, 
incombe al contribuente L'onere di provare l'eventuale 
ricorrenza di circostanze impeditive dell'insorgenza dell'obbligazione 
tributaria (3). 

Per gli atti economici relativi a me1�ci e prodotti, per i quali l'imposta 
generale sull'entrata � dovuta una tantum, al momento della vendita 
da parte del produttore, l'emissione delle fatture, a documentazione 
dell'assolvimento del tributo, non � richiesta soltanto quando si tratti 
di acquisti non effettuati presso i produttori (4). 

La prova del pagamento dell'imposta generale sull'entrata deve 
esere fornita documentalmente, ed ugualmente formale deve essere la 
prova che le merci, oggetto di un dato atto economico, siano quelle stesse 
per le quali il tributo sia stato anteriormente assolto una tantum (5). 

(Omissis). -Con i primi due mezzi -che, avendo in comune 
l'oggetto, possono essere esaminati congiuntamente -la ricorrente denuncia 
la violazione degli artt. 17 e 56 1. 7 gennaio 1929, n. 4 e 
2934 segg. c. c. nonch� la violazione e la falsa applicazione degli 
artt. 141 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e 12-14 disposizioni sulla legge 
in generale. 

Nel giudizio di merito la societ� Galbani ha eccepito che il diritto 
dello Stato alla riscossione della pena pecuniaria si era, nella specie, 
prescritto, poich� dal 29 febbraio 1952 -data di presentazione del 
ricorso al Ministro delle Finanze -, al 27 febbraio 1958 -data di 

(3) Massima di evidente esattezza, gi� in base ai comuni principi sull'onere 
della prova, ed a fortiori, poi, in relazione alla presunzione di legittimit� 
dell'accertamento operato dall'Amministrazione. 
(4-5) Nel sistema delle leggi tributarie, in generale, � da ritenere inammissibile 
una prova del pagamento del tributo, o dell'assolvimento di altri 
obblighi del contribuente, diversa da quella documentale. Per l'imposta generale 
sull'entrata, le disposizioni della legge organica (in particolare, cfr. 
artt. 8, 26, 27, 30), e quelle del regolamento, chiaramente ribadiscono la regola 
che per ciascun atto economico imponibile deve essere formato e conservato 
il documento prescritto, munito delle marche ovvero corredato della 
ricevuta del versamento in conto coril'ente postale (cfr. artt. 81, 82 cit. 
reg.to); ed il rigore della prova � confermato dalle disposizioni del terzo 
comma del menzionato art. 30 della legge, per l'obbligo ivi ribadito di pagamento 
dell'imposta nei casi di infrazione indicati alle lettere a), b) e c) 
dello stesso articolo, e quindi anche nel caso che � non sia tenuto il documento 
previsto�. Naturalmente, ed in coerenza al principio di cui alla 
massima che Pil'ecede, spetta ugualmente all'interessato, una volta accertata 
la ricorrenza di atti economici imponibili, di dimostrare, e sempre col richiesto 
rigore formale, la sussistenza di circostanze particolari, per le quali 
l'obbligo tributario sia da ritenere escluso. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

696 

notificazione ad essa societ� del decreto del Ministro -, era trascorso 
un termine superiore a quello di cinque anni, stabilito, in tema di 
prescrizione della pena pecuniaria, dall'art. 1 7 1. 7 gennaio 1929 n. 4, 
contenente le norme generali sulla repressione delle violazioni delle 
leggi finanziarie. 

Deduce, in primo luogo, la ricorrente che, nel disattendere tale 
eccezione, la Corte d'Appello -dopo avere esattamente attribuito 
natura amministrativa, e non giurisdizionale, al ricorso al Ministro 
delle Finanze, concesso, nella soggetta materia, contro l'ordinanza dell'Intendente 
-ha erroneamente affermato che � il ricorso al Ministro 
poneva l'ordinanza, in termini impugnata, in uno stato di sospensione 
con interruzione dei termini �, con la conseguenza che, perdurando 
l'effetto interruttivo della prescrizione fino alla definizione del procedimento 
amministrativo, non si poteva parlare, nel caso specifico, di 

� inerzia della pubblica Amministrazione �. 
Oppone, al riguardo, la ricorrente che sia l'Intendente di Finanza, 
sia il Ministro delle Finanze sono, entrambi, organi, gerarchicamente 
ordinati, della medesima pubblica Amministrazione, titolare del credito 
che si assume colpito da prescrizione; che investito della potest� 
di riscossione della pena pecuniaria non � l'Intendente, ma la p. a., la 
cui attivit� �si manifesta cosi negli atti intendentizi, come negli atti 
ministeriali (ad es. nel decreto emesso su ricorso del contribuente), e 

� la cui inattivit�, rilevante ai fini della prescrizione, non pu� che 
essere valutata complessivamente, come inattivit� della p. a., titolare 
del diritto, indipendentemente dall'organo (Intendente o Ministro) a 
cui spettasse prendere le iniziative atte a esercitare il diritto e a interrompere, 
quindi, il corso della prescrizione �. 
Donde la conseguenza che -dovendo l'inattivit� del Ministro delle 
Finanze, protrattasi, nella specie, oltre il termine di cinque anni, essere 
riferita alla p. a. di cui il Ministro � organo -la prescrizione del credito 
contestato non poteva non essere pronunciata. 

Deduce, inoltre, la societ� Galbani che pure erroneamente la Corte 
di Perugia ha affermato -traendone risolutive conseguenze -che la 
norma contenuta nel primo comma dell'art. 141 legge di registro (secondo 
cui la domanda del contribuente in via amministrativa sia per 
rimborso di tassa, sia per opposizione a richiesta di tassa complementare 
o suppletiva, interrompe la prescrizione in favore di ambo le parti, 
e la prescrizione rimane sospesa fino a che lAmministrazione finanziaria 
non abbia notificato al ricorrente la decisione) � norma di applicazione 
generale, che si estende a tutte le controversie tributarie. 

Oppone, in proposito, la ricorrente che la norma ora citata contiene 
un'eccezione, insuscettibile, come tale, di applicazione analogica. 
E ci� perch~ il principio generale � nel senso che la pendenza di una 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 697 

procedura amministrativa non pu� sospendere il decorso della prescrizione, 
trattandosi pur sempre (come gi� detto) di attivit� propria esclusivamente 
del soggetto (la pubblic1;1 Amministrazione) titolare del diritto. 

Entrambe le censure sono infondate. 

Muovendo dalla seconda -che dalla prima mutua il concetto 
informatore -devesi avvertire che, giudicando in tema di evasione 
all'i;g.e. e di irrogazione della pena pecuniaria, questo Supremo Collegio 
ha gi��. avuto occasione di affermare, argomentando ex art. 141 
legge di registro, il generale principio, secondo cui � nel rapporto tributario 
la domanda del debitore, cosi in via amministrativa che in via 
giudiziaria,.. interrompe la prescrizione a favore di entrambe le parti 
e � il�nuovo periodo di prescrizione ricomincia a decorrere dalla data 
della definizione del. procedimento amministrativo o di quello giudiziario 
� .(sent. n. 2768 del 1962). 

N� le argomentazioni contrapposte dalla ricorrente consigliano di 
mutare questo esatto indirizzo giurisprudenziale. 

La disposizione dell'art. 141 legge di registro e la analoga disposizione 
dell'art. 90 della legge tributaria sulle successioni, lungi dal 
rivestire carattere eccezionale, sanciscono un principio di ragione, cui 
si informa, in generale, l'ordinamento giuridico positivo: il principio, 
cio�, che la pendenza di un procedimento -sia giudiziario che amministrativo 
-impone alle parti uno stato di attesa, stato che, mentre 
consente agli interessati lo svolgimento, a seconda dei casi, di attivit� 
meramente processuali, inibisce loro il compimento di attivit� comunque 
dirette all'attuazione del diritto controverso. 

N� importa che -per quanto concerne, in particolare, la materia 
in discussione -il Ministro delle Finanze sia, non diversamente dall'Intendente 
di Finanza, un organo della stessa pubblica Amministrazione, 
titolare del credito contestato. Il Ministro � infatti investito, su 
sollecitazione del contribuente, di un compito di decisione: funzione, 
questa, che, mentre, da un lato, � del tutto estranea all'attivit� amministrativa 
rivolta all'attuazione della pretesa tributaria -attivit� che, 
non esercitata tempestivamente, pu� condurre alla prescrizione del 
diritto -d'altra parte, finch� non si sia esaurita, inibisce all'Amministrazione 
di far comunque valere le proprie ragioni. 

Il ritardo del Ministro nel pronunciarsi sul ricorso del contribuente 
-ritardo cui lo stesso contribuente pu� ovviare, valendosi 
dello strumento, di generale applicazione, predisposto dall'art. 5 del t. u. 
della legge comunale e provinciale -non pu�, pertanto, essere assimilato 
-per il diverso campo della sua incidenza -all'inerzia della 

p. a. nell'esercizio dei propri diritti: all'inerzia, cio�, che costituisce il 
presupposto della prescrizione estintiva. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

698 

N� pu� essere condiviso il rilievo della ricorrente, secondo cui 
l'Amministrazione finanziaria, pendendo il ricorso, avrebbe potuto interrompere 
la prescrizione almeno con un atto di messa in mora del 
contribuente. 

Si �, infatti, dimostrato come a tener vivo il diritto dell'Amministrazione 
bastasse la pendenza del procedimento -ossia l'attivit� diretta 
alla sua definizione -ed �, sotto altro aspetto, evidente che un 
atto di costituzione in mora non avrebbe potuto produrre alcun utile 
effetto, dato che la societ� Galbani attendeva, per ogni sua successiva 
determinazione, di conoscere l'esito del ricorso da essa proposto. 

Irrilevante �, infine, la considerazione -svolta nella memoria 
della ricorrente -che la pena pecuniaria ha, pacificamente, natura 
di sanzione fiscale civile, sia perch� il principio sopra accennato opera, 
a causa della sua generalit�, senza distinzione di materia, sia perch� 
la decisione, rimessa al Ministro, sulla pena pecuniaria, era connessa 
all'accertamento dell'evasione fiscale attribuita alla Galbani. 

I primi due motivi vanno, conseguentemente, rigettati. 

Il terzo motivo investe la sentenza denunciata per violazione degli 
artt. 11'5 c. p. c., 2'697 e 2729 c. c., 26 I. 9 gennaio 1940, n. 2, nonch� 
del diritto delle parti di fornire la prova dei fatti prospettati in causa: 


per omessa motivazione, infine, circa punti decisivi della controversia. 

Oggetto di questa complessa censura � la pronuncia con la quale 
la Corte d'Appello, negando ingresso alla prova testimoniale dedotta 
dalla societ� Galbani, ha ritenuto, sulle orme della sentenza appellata, 
che gli elementi gi� acquisiti al processo fossero sufficienti per disattendere 
l'assunto dell'appellante, secondo cui, nel periodo 3 febbraio19 
maggio 1945, a causa dell'interruzione, dovuta allo stato di guerra, 
delle comunicazioni tra Italia settentrionale e Italia centrale, il deposito 
di Foligno si sarebbe limitato a vendere, non formaggi di produzione 
Galbani, ma formaggi di produzione locale, acquistati presso produttori 
della regione umbra: con la conseguenza che, relativamente 
a tali vendite, non sarebbe sorta, a carico della Galbani, l'obbligazione 
tributaria di cui si discute. 

La Corte di Perugia ha, in proposito, considerato: 1) che, a dimostrazione 
del proprio assunto, la societ� appellante avrebbe dovuto produrre 
le fatture dei propri asseriti fornitori; 2) che, al momento dell'ispezione, 
il depositario di Foligno dichiar� agli inquirenti di aver 
venduto prodotti Galbani, senza distinzione di provenienza; 3) che nessuna 
distinzione, tra formaggi di sua produzione e formaggi acquistati 
da terzi, la societ� Galbani neppure fece nelle controdeduzioni a suo 
tempo presentate all'Intendente di Finanza; 4) che, infine, la circostanza 
della interruzione delle .comunicazioni non aveva valore decisivo 


PARTE l, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTAlUA 699 

e potendosi trattare�. di vendite di :fOrmaggi esistenti. nel deposito di Foligno 
> prima che tale evento si verificasse. 
Deduce la ricorrente: 

.. . 
. 

a) eh.e -data la circostanza, incontroversa, deij'interruzione delle 
.. comunicazioni tra Italia settentrionale e Italia centrale, nel periodo 
febbra.io"'.m!!:ggio 1945 � .�. ~rebbe spettata .all'Amministrazione Finanzia~ 
ria Ja prova, Jn concreto non fornita. che i formaggi venduti, in tale 
peri.odo, dal 4,eposito <li Folig110 erano, . in realt�, di produzione Gal~ani. 

l>onae la conseguenza cb.e, disattendendo� 1a.. prova .per testimoni 
~ proposta, senza inv(:?rsione dell'oner~ probatorio, dalla societ� li:\ 
Cort(:? . di� xl'lerito �. nc)n avrebbe. potuto.� ritenere provate le circostanze 
che icapitoli (della prova or;ile) erano volti a smentite>; 

� J>) CJ:l(:? l'a:rgom,ento copcernente la mancata produzione delle fatt1JX(:? 
..J . ~iuri.dicamente . erroneo, giacch�. ~� data la tesi difensiva �della 
Galbani ~le fatture avrebbero �. dovuto essere rilasciate da altri,. cio� 
datfornitori 
locali, non da� essa deducente; ..�. . . 
�..�.�. .�. �.e:) che, non ammettendo la�� prova per testimoni, la. Corte di . merito 
.�~ violato. il girittl) ~elle parti,. garantito .dall'ordinamento processuale, 
di ptovar(:?) f;ltti dedQtti a S()St(:?~no delle. proprie. difese; 
.�.� . d) eh.e, in ordine . alle vendite effettuate nel trimestre sopra indicato, 
la Corte d;appell<l ha fondato il proprio convincimento su presunzioni 
. prive . dei caratteri di gravit�, . precisione e concordanza, senza 
neppure darsi cura .di/accertare . resistellza, nel caso specifico, di tali 
requisiti, prescdttC dall'art .. 2729>c. e.i � .� ��. 
e)� che, infine, � nel valorizzare� talf presunzioni . i giudici di merito 
non . hanno tenuto conto, incortertdo cosi nel vizio di omessa o 
insufficiente niotivllzione, delle argom�ntazioni contrappo$te dalla $ociet� 
appellante. � 

Il motivo � giuridicamente infondato. 
Non sussiste, anzitutto, l� violazione dell'art. 2697 c. c., concernente 
l'onere della prova .. 

Ali' Am:mfu:istrazione Finanziaria incombeva la sola prova dei fatti 
posti a fond�niento � dal� diritto d� essa fatto� valere ��in giudizio: la 
prov�; cio�;� in concreto :fornita, delle vendite di formaggi, vendite da cui 
discendeva l'obbligazione tributaria contrastata dalla societ� Galbani. 

� N� il fatto, di comune conoscenza, che tra il febbraio e il maggio 
deF1H5 le vie di comtinicazione tra le due parti in cui l'Italia era 
divisa fossero ancora interrotte, poteva creare, a carico dell'Amministrazione 
Finanzi�ria, il maggior onere di provare che i formaggi, venduti 
in quel periodo dal deposito di Foligno, erano di produzione Galbani, 
poich� �lon si poteva escludere -come la Corte di merito ha, 
sotto pi� sostanziale aspetto, ritenuto -che le vendite in questione 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 697 

procedura amministrativa non pu� sospendere il decorso della prescrizione, 
trattandosi pur sempre (come gi� detto) di attivit� propria esclusivamente 
del soggetto (la pubblic~ Amministrazione) titolare del diritto. 

Entrambe le censure sono infondate. 

Muovendo dalla seconda -che dalla prima mutua il concetto 
informatore -devesi avvertire che, giudicando in tema di evasione 
all'i.g.e. e di irrogazione della pena pecuniaria, que,sto Supremo Collegio 
ha gi� avuto occasione di affermare, argomentando ex art. 141 
legge di registro, il generale principio, secondo cui � nel rapporto tributario 
la domanda del debitore, cosi in via amministrativa che in via 
giudiziaria, interrompe la prescrizione a favore. di entrambe le parti 
e il nuovo periodo di prescrizione ricomincia a decorrere dalla data 

della definizione del procedimento amministrativo o di quello giudiziario 
� (sent. n. 2768 del 1962). 
N� le argomentazioni contrapposte dalla ricorrente consigliano di 
mutare questo esatto indirizzo giurisprudenziale. 

La disposizione dell'art. 141 legge di registro e la analoga disposizione 
dell'art. 90 della legge tributaria sulle successioni, lungi dal 
rivestire carattere eccezionale, sanciscono un principio di ragione, cui 
si informa, in generale, l'ordinamento giuridico positivo: il principio, 
cio�, che la pendenza di un procedimento -sia giudiziario che amministrativo 
-impone alle parti uno stato di attesa, stato che, mentre 
consente agli interessati lo svolgimento, a seconda dei casi, di attivit� 
meramente processuali, inibisce loro il compimento di attivit� comunque 
dirette all'attuazione del diritto controverso. 

N� importa che -per quanto concerne, in particolare, la materia 
in discussione -il Ministro delle Finanze sia, non diversamente dall'Intendente 
di Finanza, un organo della stessa pubblica Amministra'.' 
zione, titolare del credito contestato. Il Ministro � infatti investito, su 
sollecitazione del contribuente, di un compito di decisione: funzione, 
questa, che, mentre, da un lato, � del tutto estranea all'attivit� amministrativa 
rivolta all'attuazione della pretesa tributaria -attivit� che, 
non esercitata tempestivamente, pu� condurre alla prescrizione del 
diritto -d'altra parte, finch� non si sia esaurita, inibisce all'Amministrazione 
di far comunque valere le proprie ragioni. 

Il ritardo del Ministro nel pronunciarsi sul ricorso del contribuente 
-ritardo cui lo stesso contribuente pu� ovviare, valendosi 
dello strumento, di generale applicazione, predisposto dall'art. �5 del t. u. 
della legge comunale e provinciale -non pu�, pertanto, essere assimilato 
-per il diverso campo della sua incidenza -all'inerzia della 

p. a. nell'esercizio dei propri diritti: all'inerzia, cio�, che costituisce il 
presupposto della prescrizione estintiva. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 701 

esistenti ed esibite, avrebbero forse potuto togliere fondamento alla 
pretesa dell'Amministrazione Finanziaria -non era, dunque, venuto 


meno. 
Infondata � anche la censura sub c.). 
La Corte di appello si � uniformata alla costante giurisprudenza 


di questo Supremo Collegio, secondo cui � demandato all'apprezzamento 
discrezionale del giudice di merito stabilire se un determinato mezzo 
istruttorio debba o meno essere ammesso, avendo egli la facolt� di 
disattendere la relativa richiesta ove ritenga gi� acquisita al processo 
la prova del contrario (cfr. da ultimo, sent. n. �6:29 del 1964). 


Criticamente vagliati e coordinati, gli elementi, oggettivi e deduttivi, 
gi� acquisiti al processo sono, infatti, apparsi sufficienti alla Corte 
di merito per ritenere fondato l'addebito mosso alla Galbani, e, su 
questo punto, la motivazione della sentenza impugnata non presenta 
alcuna disarmonia logica. 


N� coglie nel segno la successiva censura. 

� vero che la Corte d'appello non ha espressamente qualificato 
come gravi, precise e concordanti le presunzioni poste a base del proprio 
convincimento, ma non per questo pu� dirsi violata la disposizione 


dell'art. 2729 c. c. poich�, nella condotta del proprio ragionamento, la 
Corte ha mostrato di aver presenti i requisiti necessari per l'ammissione 
delle presunzioni semplici. 


N�, avendo dato esauriente e logica dimostrazione della tesi accolta, 
la Corte di merito era tenuta -come si deduce con l'ultima 
censura -a ribattere tutte le argomentazioni che, a giudizio della 
ricorrente, invalidavano o sminuivano il valore delle accennate presunzioni, 
poich�, secondo i costanti insegnamenti di questo Supremo 
Collegio, il giudice di merito non ha l'obbligo di esaminare analiticamente 
tutte le risultanze processuali e tutti gli argomenti difensivi, ma, 
dopo aver valutato questi e quelle nel loro complesso, � solo tenuto a 
indicare le ragioni del proprio convincimento, restando in conseguenza 
disattese per implicito quelle prove e quelle deduzioni difensive, le 
quali, sebbene non espressamente confutate, siano tuttavia incompatibili 
con la decisione adottata (cfr. da ultimo, sent. n. 2437 del 1963). 


Anche il terzo motivo va conseguentemente disatteso. 

Non diversamente dal terzo, il quarto mezzo del ricorso denuncia 
la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e segg. c. p. c. 
nonch� del diritto della parte a fornire la prova delle circostanze prospettate 
in causa: per violazione degli artt. 2727 e segg. c. c. e del 
principio della libert� di prova: per violazione, inoltre, degli artt. 2220 


c. c. e 26 1. 9 gennaio 1940, n. 2.: per omessa e contraddittoria motivazione, 
infine, circa punti decisivi della controversia. 
wr.�..+Trr�4rh.. .,.�-;wW'v''-~~�wgwz�te.4%1f.f<ff8.rr��-~a 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Queste censure si rivolgono, in particolare, contro la pronuncia 
con la quale la Corte di Perugia ha disatteso la prova per testimoni 
proposta dalla societ� Galbani per accertare che -relativamente alle 
vendite di formaggi effettuate, tra il 19 maggio 1945 e il 26 gennaio 
1946, dal deposito di Foligno, al quale i formaggi stessi erano 
stati assegnati su disposizione della Sepral -l'i,g.e. era stata regolarmente 
corrisposta. 

La Corte di merito ha, in proposito, considerato che la Galbani 
avrebbe dovuto dimostrare con documenti che la fornitura al suo deposito 
di Foligno proveniva dal magazzino ammasso (ammasso affidato, 
in quel tempo, alla stessa societ� Galbani) e che era stata fatta su 
ordine della Sepral: che, a dimostrazione del proprio assunto, l'appellante 
avrebbe dovuto esibire il registro di carico e scarico -istituito 
per un efficace controllo sull'osservanza della disciplina del razionamento, 
nel detto periodo ancora vigente -con le annotazioni relative 
sia ai quantitativi di merce ammassata, sia alle vendite e alle assegnazioni 
disposte dalle autorit� preposte all'alimentazione della popolazione; 
che, in difetto di tale specifica documentazione, si doveva 
presumere trattarsi, nella specie, di formaggi prodotti senza controllo, 
anche ai fini fiscali, delle autorit� competenti. 

Deduce sostanzialmente la ricorrente: 

a) che dall'asserita violazione di leggi annonarie nessuna presunzione 
-di natura, peraltro, non definita -era lecito ricavare in 
ordine alla violazione di leggi tributarie; 

b) che non si poteva fare carico ad essa societ� di non avere 
prodotto i documenti relativi alla situazione annonaria, in quanto 

� nessuna norma limita la prova di circostanze rilevanti in sede fiscale 
ai documenti eventualmente prescritti a diversi fini (precisamente: 
annonari) �; 
e) che l'obbligo di conservazione delle scritture di un'impresa 
� limitato al periodo di dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. 

Nessuna di codeste deduzioni � sorretta da valide ragioni giuridiche. 


Si pu� convenire che impropriamente la Corte di merito ha parlato 
di una presunzione di evasione dell'i.g.e., deducibile dalla mancata 
produzione dei documenti sopra indicati. Pi� corretto sarebbe stato il 
dire che, in difetto di idonea documentazione, probatoria, la domanda 
della Galbani doveva essere rigettata. Ma che questo fosse, sostanzialmente, 
il pensiero della Corte d'appello si ricava dal rilievo che 

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-


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

703 

l'impugnazione � stata respinta per non avere la Galbani fornita la 
prova formale del proprio assunto, dalla stessa Corte ritenuta necessaria 
e insostituibile. 

N� pu� dubitarsi dell'esattezza di questo concetto. 

Era, in punto di fatto, incontroverso -grazie alla documentazione 
ufficiale prodotta dalla Galbani -che questa aveva pagato 
l'i.g.e., in applicazione della legge dell'ottobre 1944, sui prodotti all'atto 
del passaggio dai locali di produzione a quelli di stagionatura. 

Controverso era, invece, se le merci esitate, nel periodo in discussione, 
dal deposito di Foligno rientrassero in tale novero. 

Per dirimere questo specifico punto di contesa, la Galbani chiese 
di provare, per mezzo di testimoni, che essa, quale ente ammassatore, 
concentrava nei propri magazzini tanto la merce da essa prodotta 
quanto la merce di altrui produzione e inviava, poi, dette merci agli 
assegnatari d'ogni provincia, comprese quelle dell'Italia centrale, meridionale 
e insulare giusta le indicazioni della Sepral. 

Secondo questa deduzione, l'accertamento che, anche per le vendite 
effettuate dal �deposito di Foligno, era stata corrisposta l'i.g.e., era, 
dunque, collegato alla prova che i formaggi, oggetto di tali vendite, 
provenivano dall'ammasso, dalla stessa Galbani gestito, e vi provenivano 
in virt� di una regolare assegnazione disposta dalla Sepral. 

Ma una simile prova, per sua natura formale, non poteva essere 
data che mediante la produzione di copia della disposizione impartita 
dalla Sepral e del registro di carico e scarico, nel quale doveva, secondo 
le norme in vigore, essere rispecchiato il movimento di entrata e uscita 
delle merci ammassate. 

Quanto, poi, alla pretesa cessazione dell'obbligo di conservazione 
dei documenti in parola -cessazione non configurabile, in ogni caso, 
riguardo al provvedimento ufficiale della Sepral -valgono le considerazioni 
svolte, su analogo tema, trattando del terzo mezzo. -(Omissis). 

CORTE DI APPELLO DI LECCE, 6 aprile 1966 -Pres. Piazzalunga Est. 
Testi -Societ� Memmo e C. (avv. Caprioli) c. Ministero Finanze 
(avv. Stato De Francisci). 

Imposte e tasse in genere -Riscossione delle imposte dirette -Titolarit� 
del credito d'imposta iscritto a ruolo -Azione giudiziaria di 
contestazione dell'obbligazione d'imposta -Legittimazione passiva 
dell'esattore. 

(d. P. R. 15 maggio 1963, n. 858, artt. 63, 77). 

704 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Riscossione delle imposte dirette -Azione giudiziaria di contestazione f' 
dell'obbligazione d'imposta -Intervento in causa dell'Amministrazione, 
ad istanza dell'esattore -Natura. 

(d. P. R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 77). 
Nel sistema di riscossione esattoriale delle imposte dirette, la pubblicazione 
dei ruoli determina il trasferimento della titolaritd del credito 
d'imposta dall'ente impositore all'esattore, e dd luogo a separate relazioni 
giuridiche, da una parte tra l'esattore e l'ente, nei confronti del 
quale il primo � costituito debitore delle somme iscritte nei ruoli, e, 
dall'altra, tra l'esattore, divenuto creditore del contribuente, e quest'ultimo: 
sicch� legittimato passivo, nel giudizio ordinario, proponibile 
dopo la pubblicazione dei ruoli, e non soltanto quando sia contestata 
la validitd degli atti esecutivi, ma anche allorch� sia posta in 
discussione l'obbligazione d'imposta, � sempre ed esclusivamente l'esattore 
(1). 

La chiamata in causa dell'ente impositore, ad istanza dell'esattore, 
ai sensi dell'art. 77 del d. P. R. 15 maggio 1963, n. 858, non � prevista 
in funzione di un litisconsorzw necessario, che va escluso, e nemmeno 
si configura come chiamata in garenzia, ma ha soltanto lo scopo di 
provocare l'eventuale intervento ad adiuvandum dell'ente, per la tutela 
che questo ritenga di esplicare dei propri interessi (2). 

(Omissis). -Con l'atto di appello viene denunziato un grave equivoco 
nel quale sarebbero incorsi l'Avvocatura dello Stato e il Tribunale 
nel sostenere, la prima, ed affermare, il secondo, il difetto di legittimazione 
passiva dell'Amministrazione Finanziaria, convenuta. In realt� 
l'equivoco non sussiste e la decisione del Tribunale, anche se apparentemente 
non suffragata da una chiara motivazione, deriva dall'inter


pretazione esatta delle norme di legge che regolano la materia, e dall'applicazione 
di una giurisprudenza ormai consolidata del Supremo 
Collegio. 

L'appellante si richiama ai principi generali che disciplinano la 
tutela dei diritti soggettivi, nei rapporti tra contribuente e pubblica 
Amministrazione, secondo i quali � un diritto del cittadino di chiamare 
direttamente in causa la pubblica Amministrazione anche davanti alla 
autorit� giudiziaria ordinaria o di proseguire nei confronti di essa, e 

I 

. 

.

(1-2) La questione della legittimazione passiva, dell'amministrazione o 
dell'esattore, nelle controversie relative ad imposte dirette riscuotibili con 
ruoli esattoriali, risulta individuata e risolta del tutto correttamente, nella ~ sentenza in nota, con riferimento alla stessa individuazione del soggetto da 

I':

, 

'

I

�~ ... �J



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 705 

nella stessa sede ordinaria, un giudizio gi� intrapreso dinanzi alle competenti 
commissioni tributarie, allorquando la controversia, ponendo in 
discussione la violazione di un diritto soggettivo del contribuente, abbia, 
come nel caso di specie, per oggetto, la declaratoria di illegittimit� dell'imposizione 
tributaria e il conseguente ordine di rimborso dell'imposta, 
gi� riscossa dallo Stato. 

Si afferma pi� particolarmente dall'appellante che, essendo oggetto 
di discussione la regolarit� formale e sostanziale dell'avviso di accertamento 
dell'imposta, e che risolvendosi tale domanda nella contestazione 
della legittimit� dell'atto di imposizione, l'unico soggetto legittimato a 
contraddire, in questa causa, altro non sarebbe potuto essere che la 
pubblica amministrazione, titolare dell'imposta e, come tale, soggetto 
attivo del rapporto tributario in questione. 

A maggiore sostegno di questa tesi, tendente ad escludere l'opposta 
sostenuta legittimazione passiva dell'esattore, si pone in evidenza il 
carattere di prosecuzione insito nell'attuale processo, gi� esaurito nella 
fase del contenzioso amministrativo, e l'assenza di una controversia 
inerente alla fase di riscossione dell'imposta. 

Osserva la Corte che, indipendentemente daUa risoluzione di dibattute 
questioni circa la natura giurisdizionale o meno delle Commissioni 
Amministrative e circa la possibilit� di qualificare come proseguita in 
via di gravame, dinanzi all'autorit� giudiziaria, la lite che segue ad un 
procedimento contenzioso iniziato e poi esaurito dinanzi alle Commissioni 
Tributarie, nulla vieta che, pur rimanendo immutata la soggettivit� 
giuridica, nel rapporto d'imposta, possa, per circostanze sopravvenute, 
ritenersi modificata la soggettivit� processuale in una distinta, 
separata, autonoma fase giudiziaria, com'� quella che viene instaurata 
non pi� con ricorso ma con citazione, dinanzi all'autorit� giudiziaria 
ordinaria. 

Ci� pu� verificarsi, infatti, ogni qual volta, nell'intervallo di tempo 
occorrente per la decisione di una controversia che ha per oggetto 
l'accertamento della legittimit� dell'imposizione tributaria, tra i soggetti 

ritenere titolare del credito d'imposta iscritto a ruolo, nonch� in relazione 
alla disposizione che disciplina l'intervento in causa dell'ente impositore, ad 
istanza dell'esattore. 

Tale disposizione, gi� contenuta nell'art. 17 del d.m. 18 settembre 1923 
(capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte 
dirette), ed ora sostanzialmente riprodotta nell'art. 77 del t.u. delle leggi sui 
servizi della riscossione, approvato col d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, prevede 
che l'esattore, nei giudizi promossi contro di lui, che non concernano 
esclusivamente la regolarit� e la validit� degli atti esecutivi, �deve chiamare 
in causa l'ente impositore, e, in mancanza, risponde delle conseguenze 
della lite �. E la disposizione stessa, anche in coordinamento con quella che 



706 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

che sono i titolari del rapporto giuridico di imposta, si verifichi una 
modificazione dello stato di fatto che, evolvendosi dalla fase di accertamento 
e d'imposizione in quella di riscossione, comporti � ex lege � il 
trasferimento della tutela processuale, dal soggetto titolare d'imposta a 
quello incaricato in concreto della riscossione. Tale � il caso nel quale 
l'esercizio della riscossione dell'imposta, anzich� essere intrapreso direttamente 
dall'Ente titolare del tributo, sia concesso in appalto a un 
esattore, e sia disciplinato da norme legislative che, trasferendo i poteri 
della pubblica amministrazione al concessionario del pubblico servizio, 
ne delimitino le facolt� e i poteri di fronte al contribuente. 

Dalla norma regolamentare costituita dall'art. 17 dei Capitoli normali 
per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette 
(approvati con decreto ministeriale 18 settembre 1923), norma attualmente 
trasfusa nell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 
15 maggio 1963, n. 858, contenente il t. u. delle leggi sui servizi della 

r:scossione dhelle imposte dirette, si ev~nce che nelle liti pr~~ossecont~o I,

111 11esattore, c e non concernano esc us1vamente 1a rego ar1ta o a va 1dit� 
degli atti esecutivi, costui deve chiamare in causa l'ente impositore, 
dovendo, in mancanza, rispondere delle conseguenze della lite. 

Dalle due disposizioni normative che, si ripete, sono sostanziai-
mente identiche, si ricava in maniera sia pure indiretta ma non meno 
esplic.ita, che per le cause che concernono esclusivamente la regolarit� 

o la validit� degli atti esecutivi, l'amministrazione pubblica non ha 
interesse a contraddire, trattandosi di controversie che riguardano esclusivamente 
l'esattore. Per tutte le altre cause che hanno per oggetto, 
invece, la contestazione della legittimit� dell'imposizione tributaria, la 
pubblica amministrazione, che � parte interessata nella lite in forza 
delle conseguenze che potrebbero ripercuotersi in suo danno, in quanto 
eventualmente tenuta a rimborsare all'esattore l'imposta che per suo 
tramite ha ingiustamente riscosso, ha bensi interesse ad intervenire in 
giudizio per contestare la pretesa del contribuente, ma l'interesse� medesimo 
rimane, peraltro, circoscritto nell'ambito dei rapporti che la 
dichiara l'esattore, con la consegna dei ruoli, costituito debitore verso l'amministrazione 
delle somme in essi iscritte (art. 5 t.u. 17 ottobre 1922, n. 1401, 
ed ora art. 63 cit. t.u. n. 858 del 1963), all'evidenza si palesa volta a regolare 
esclusivamente i rapporti tra l'esattore e l'amministrazione, per i riflessi che 
l'eventuale soccombenza del primo, nella lite col contribuente, pu� comportare 
in relazione ai versamenti effettuati, anche per l'obbligo del non riscosso 
per riscosso; e chiaramente conferma, ne:l rilievo altresi che l'azione giudiziarria 
pu� essere proposta soltanto dopo la pubblicazione dei ruoli, che 
autonomo � il rapporto, come sottolineato dalla Corte di Lecce, tra il contribuente 
e l'esattore, e che esclusivamente quest'ultimo, dunque, � da ritenere 
passivamente legittimato in ogni controversia che al rapporto stesso 


17 17 
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 707 

vincolano con il solo esattore. Ci� � tanto vero che la chiamata in causa 
da parte di costui non si estrinseca in una vera e propria chiamata in 
garanzia, ma in una semplice eventuale partecipazione al giudizio, sotto 
il profilo dell'intervento e ad adiuvandum., salva l'eventuale e discrezionale 
accettazione in proprio della lite da parte della pubblica amministrazione, 
con estromissione dell'esattore. 

� importante rilevare che, secondo la chiara volont� della legge, 
non si d� luogo, in questo caso, ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, 
ma si disciplina un caso di semplice intervento facoltativo, rimesso 
alla discrezionalit� della pubblica amministrazione (ente impositore) 
ed imposto all'esattore nella forma di una semplice chiamata in 
giudizio, a cautela esclusiva degli interessi reciproci dell'esattore medesimo 
e della pubblica amministrazione. 

Ma da una norma apparentemente rivolta a disciplinare il rapporto 
tra la pubblica amministrazione e l'esattore, e che non riguarda il contribuente, 
si ricava, per implicito, la chiara volont� della legge di considerare 
l'esattore l'unico legittimato a contraddire in giudizio, nei rapporti 
col contribuente, quando, alla fase dell'accertamento della imposta, 
s'intende, sia subentrata quella di riscossione, mediante la consegna 
dei ruoli. Ci� si desume in forma chiarissima dal fatto che la 
opportunit� della chiamata in giudizio della pubblica Amministrazione 
non � determinata n� disciplinata dalla necessit� di costituire validamente 
il rapporto processuale (litisconsorzio necessario), ma da una 
semplice ragione di cautela nei rapporti tra pubblica Amministrazione 
e l'esattore; oltre che dal fatto che la enunciazione della legittimazione 
a contraddire nell'esattore, anche per le liti che esorbitano dal campo 
della semplice regolarit� degli atti esecutivi, comporta, per la logica 
stessa del sistema, previsto dalla legge, non l'implicito conferimento di 
poteri di sostituzione processuale, che lascerebbero integra la legitimatio 
ad processum anche nel rapporto passivo della pubblica Amministra


si riferisca, e perci� anche in quelle attinenti alla stessa sussistenza dell'ob


bligazione d'imposta. 

Sulla questione, si veda la Relazione dell'Avvocatura dello Stato, 1956


1960, II, 850. 

Nei sensi indicati la giurisprudenza pu� ritenersi consolidata: cfr. Cass. 

5 novembre 1958, n. 3720, in questa Rassegna, 1959, 21, con nota; Sez. Un. 

21 giugno 1952, n. 1824, Riv. Leg. Fisc., 1952, 956; 25 febbraio 1950, n. 444; 

Sez. Un. 23 maggio 1946, n. 633. 

In dottrina, conformi: BERLmI A., Principi di diritto tributario, Milano, 

1952, I, 169; ScANDALE, La Riscossione delle imposte dirette, Napoli, 1964, 

26 ss., 547 ss.; MoFFA, Natura giuridica, Giur. It. 1937, IV, 1 ss.; ROMANO S., 

Esazione delle imposte dirette, Enc. Giur., V, p. II, 580. Perplesso, invece, 

ALLORIO, Dir. proc. trib., Torino, 1953, 195, che, a modifica del proprio pre


cedente pensiero, e con riferimento alla soluzione da dare alla questione 


708 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione, ma un implicito riconoscimento della titolarit� della lite, di 
fronte� al contribuente, a favore dell'esattore. 

Ci� trova giustificazione logica nella sostanziale trasformazione 
dell'oggetto della lite che si opera conseguenzialmente ad un trasferimento 
del diritto controverso, dalla pubblica Amministrazione all'esattore, 
per effetto del contratto di esattoria. Verificatosi il passaggio dalla 
fase d'imposizione a quella di riscossione, la controversia, pur avendo 
per presupposto incidentale la legittimit� dell'imposizione in un rapporto 
che fa capo esclusivamente alla pubblica Amministrazione, si 
trasforma, per effetto del contratto di esattoria e della disciplina ad 
esso relativa, in una questione di rimborso di una somma di danaro 
illegalmente percetta, che di fronte al contribuente � una questione 
personale e privata dell'esattore. Per effetto del contratto di esattoria, 
gi� disciplinato dal r. d. 17 ottobre 1922, n. 1461, e dal successivo regolamento 
approvato con r. d. 15 settembre 1923, n. 2090, oggi dal t. u. 
gi� citato del 1963, n. 858, la 'pubblica Amministrazione si rende creditrice 
verso l'esattore dell'importo complessivo delle imposte iscritte 
nei ruoli consegnatigli, tutelandosi dietro il principio del non riscosso, 
per modo che l'esattore � tenuto a versarne l'intero ammontare, salvo 
a rivalersi contro i contribuenti e a chiedere all'amministrazione il 
rimborso delle quote "inesigibiili o di quelle che risulteranno indebitamente 
riscosse. Consegne che la riscossione delle imposte dirette � un 
affare privato dell'esattore, e ci� � dimostrato anche dal fatto che il 
rapporto esattoriale � dominato dal concetto di far ricadere sull'esattore 
tutti gli oneri inerenti alla gestione del servizio di riscossione di dette 
imposte. Le singole somme riscosse dall'esattore, per i relativi tributi 
iscritti sul ruolo, diventano propriet� privata dell'esattore. Contro quest'ultimo 
deve rivolgersi, pertanto, il contribuente, anche nel caso in 
cui chieda il rimborso di somme pagate erroneamente per una imposta 
non dovuta. 

della titolarit� del credito d~imposta iscritto nei ruoli, sembra propendere 
per la legittimazione passiva dell'ente impositore. Contrario, infine, CoCIVERA, 
Esattore, Enc. Dir.� Milano, 1966, vol. XV, 363. 

In ordine alla detta questione di titolarit� del credito, cfr., inoltre, 
FOLIGNO D., Titolarit� del credito per imposte dirette e garenzia fideiussoria 
(da Scritti in m. di M. BARBERIO CORSETTI, Milano, 1964, 243), recensito 
in questa Rassegna, 1965, II, 1. 

Per l'appartenenza all'esattore delle somme versate dai contribuenti, e 
per la ritenuta conseguente pignorabilit� delle stesse, ad istanza di creditori 
privati dell'esattore, cfr. Cass. 27 marzo 1965, n. 527, Riv. Leg. Fisc., 
1965, 1274. 

In sede penale, invece, la giurisprudenza, come � noto, � orientata a ritenere 
che il denaro versato all'esattore diviene, all'atto stesso del versamento, 
pecunia publica, con conseguente configurabilit� del reato di pecu



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 709 

Ritenuto che la disciplina giuridica emergente daille citate disposizioni 
legislative non �. frutto di una cervellotica interpretazione delle 
norme stesse, ma � la conseguenza logica del sistema che regola il rapporto 
esattoriale nel campo di differenti proiezioni dello stesso in distinte 
e separate relazioni giuridiche tra contribuente ed esattore, da 
un lato, e tra questo e la pubblica Amministrazione dall'altro, non pu� 
ammettersi la contemporanea possibilit� di proposizione della lite, da 
parte del contribuente, indifferentemente nei confronti della pubblica 
Amministrazione o dell'esattore, quando la questione relativa all'imposizione 
sia.si trasformata in una questione di riscossione o di rimborso, 
neanche sotto il profilo di una diversa qualificazione giuridica della 
domanda. Osta il principio, che si desume dal sistema della legge, secondo 
cui il trasferimento della soggettivit� del rapporto di diritto sostanziale, 
su cui incide il � petitum > della controversia, per effetto del 
contratto di esattoria, comporta, malgrado la permanenza del rapporto 
d'imposta in testa agli originari soggetti, il contemporaneo trasferimento 
della legitimatio ad causam et processum a favore dell'esattore. 

Non vale opporre, a confutazione di questa soluzione giuridica, il 
complesso delle norme che regolano gli sgravi d'imposta nella subjecta 
materia (art. 98 del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090 citato; 
art. 198 e seguenti del testo unico delle leg.gi sulle imposte dirette 
approvato con d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645). Anzitutto � da rilevare 
che dette norme si riferiscono, ovviamente, alle ipotesi in cui l'obbligo 
del rimborso � direttamente riconosciuto dalla pubblica Amministrazione 
o � definitivamente accertato, con sentenza passata in giudicato 
delle giurisdizioni amministrative o dell'autorit� giudiziaria, e non 
anche a quella, ben diversa, in cui sia oggetto di contestazione e di accertamento 
la legittimit� dell'imposizione tributaria. In secondo luogo 
� da considerare che un'eventuale legittimazione passiva della pubblica 
amministrazione siccome riconosciuta in materia di sgravio, in tanto 

lato nel fatto dell'esattore che lo volga in proprio profitto: cfr., da ultimo, 

Cass., 29 novembre 1963, Temi nap., 1965, II, 64, con richiami. 

Sulla natura dell'intervento dell'Amministrazione, cfr. Cass. 30 no


vembre 1962, n. 3232, Riv. Leg. Fisc., 1963, 823, che, senz'altro escludendo 

che la norma dell'art. 17 dei capitoli normali (ora art. 77 del cit. t.u. del 

1963) configuri un'ipotesi di litisconsorzio necessario, rileva trattarsi di � una 

forma di intervento coatto ad istanza di parte > : forma anomala, � per� 

comunque da ritenere, dovendosi in ogni caso escludere che l'esattore possa 

proporre domande dei confronti dell'Amministrazione (cfr. Cass. 16 maggio 

1935, n. 1849, Giust Trib., 1936, 28). Per il che, in definitiva, sembrerebbe 

pi� adeguata la configurazione della chiamata in giudizio come denuncia di 

lite, considerato che essa ha lo scopo, in effetti, come sottolineato nella sen


tenza in nota, di assicurare all'Amministrazione l'esercizio della facolt� di


screzionale di intervenire ad adiuvandum. 



710 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

pu� concepirsi ed ammettersi, in quanto l'oggetto della contesa si estrinsechi 
in una controversia che abbia per contenuto un'adempienza all'obbligo 
della pubblica Amministrazione di uniformarsi alla decisione 
definitiva e di disporre il rimborso dell'imposta. 

In base ai suddetti principi, poich� la domanda proposta dal Memmo, 
nella qualit�, aveva per contenuto sostanziale la pretesa di rimborso 
di un'imposta entrata nella fa.se di riscossione e addirittura gi� riscossa 
dall'esattore, giustamente � stato ritenuto, in via preliminare, il difetto 
di legittimazione passiva del Ministero delle Finanze, opposto dall'Avvocatura 
dello Stato; n� poteva essere il caso di esaminare un'istanza, 
tardiva, di chiamata in causa dell'Esattore, dal momento che non sorgeva 
questione di comunanza di lite ma questa doveva essere iniziata dal 
contribuente ab origine nei confronti del �solo Esattore. -(Omissis). 



SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE 
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE 


I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 ottobre 1965, n. 2290 -Pres. Vistoso 
-Est. Straniero -P. M. De Marco (parz. diff.) -Amministrazione 
provinciale Cosenza (avv. Tucci) c. Impresa Piemonte (avv. 
lavicoli). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Registro di contabilit� -Funzione. 


Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserve -Inserzione nel registro 
di contabilit� -Limiti. 

(r. d. 25 maggio 1825, n. 350, art. 54). 
IZ registro di contabilit� � il documento che accentra in s� tutta la 
contabilizzazione dell'opera, essendo lo strumento destinato a preparare 
i dati della liquidazione del compenso complessivo spettante all'appaltatore 
(1). 

Osservazioni sulla funzione del registro di contabilit� e sulla tempestivit� 
delle riserve. 


(1-7) La Cassazione, dopo aver esattamente visto nel registro di contabilit� 
il �documento che accentra in s� tutta la contabilizzazione dell'opera� 
e lo � strumento destinato a preparare i dati della liquidazione del compenso 
complessivo spettante all'appaltatore�, occupandosi della fattispecie 
ha aggiunto che le richieste di rivalsa dall'i.g.e. e dell'imposta di registro 
avanzate dall'appaltatore, non andavano iscritte in tale registro, in quanto 
estranee alle finalit� del documento, preordinato a dimostrare �cronologicamente 
l'opera nel suo iter esecutivo �. 

Tra le due proposizioni esiste chiara contraddizione, non solo perch� 
tra i dati per la liquidazione del compenso complessivo spettante all'appaltatore 
erano evidentemente da comprendersi anche le accennate richieste; 
ma per la limitazione degli scopi assegnati al registro di contabilit�, ridotti 
nella seconda proposizione al mero aspetto probatorio dell'esecuzione dell'opera. 


Invero, le annotazioni delle partite di lavoro e della somministrazioni, 
non esauriscono la funzione del registro. Le stesse sono previste nell'art. 53 

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RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

712 

Non devono inserirsi nel registro di contabiLit� le riserve per rivalsa 
delZ'i.g.e. e deZZ'imposta di registro, trattandosi di contestazioni 
estranee azza finalit� prop1�ia del registro, che � queZZa di documentare 
cronologicamente l'opera nel suo iter esecutivo (2). 

II 

CORTE DI APPELLO DI ROMA, 19 aprile 1966, n. 666 -Pres. De Rosa 
-Est. Granata -Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Azzariti) 

c. Impresa Labate (avv. D'Autena). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Interessi sulle somme liquidate 
in sede amministrativa o arbitrale -Decorrenza. 
(Cap. gen. 28 maggio 1895, art. 40; d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 40). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserve -Finalit�. 

Gli interessi suZZe somme contestate e riconosciute in sede amministrativa 
o contenziosa, cominciano a decorrere soZo dopo la registra-

del Regolamento 28 maggio 1895, n. 350; ma sono le disposizioni del successivo 
art. 54, che specificamente si occupano delle �eccezioni e riserve dell'appaltatore 
� sul registro stesso. A tali disposizioni deve essere riconosciuta 
portata generale, come � dimostrato in primo 'luogo dall'art. 89 u. c., 
secondo cui le riserve e domande iscritte nei documenti contabili che 
devono essere sottoscritti dall'appaltatore (libretti delle misure, registro 
di contabilit� e conto finale: art. 38, u. c.), � non avranno efficacia e saranno 
considerate come non avvenute, ove non siano ripetute nel registro di 
contabilit� �, nonch� dall'art. 64, che vieta all'appaltatore di iscrivere nel 
conto finale �domande per oggetto o importo diverse da quelle formulate 
nel registro di contabilit� durante lo svolgimento dei lavori �. N� potrebbe 
opporsi, che la prescrizione va limitata alle sole riserve iscritte negli accennati 
doc1.lmenti contabili, poich� alla inserzione o alla riproduzione delle 
riserve nel registro di contabilit�, fanno riferimento anche le ipotesi di controversia 
con l'appaltatore insorte fuori delle formalit� connesse ai documenti 
ripetuti. Cosi l'art. 23, 3� comma, relativamente tanto alle contestazioni 
riguardanti l'interpretazione del contratto (1� comma), che a quelle 
attinenti ai �fatti� (4� comma); nonch� l'art. 11, penultimo comma, e l'articolo 
16, secondo comma, per le fasi di consegna, eventualmente sospensione 
e ripresa dei lavori, che rinviano alla disciplina dettata nel citato art. 89, e 
perci� -implicitamente -alla necessit� della loro ripetizione nel registro 
di contabilit�. Fuori del quale quindi sono ammissibili le sole riserve per 
controversie insorte dopo la firma del conto finale. 

Questa non era la situazione di specie, poich� le trattenute per l'i.g.e. 
erano state effettuate sugli stati di avanzamento e cio� in epoca anteriore 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN' MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 713 

zione del decreto emesso in esecuzione dell'atto con il quale � stata 
risolta la controversia (3). 

Dal sistema di tutta la normativa in materia di opere pubbliche, 
si desume che lo scopo fondamentale delle disposizioni riguardanti la 
contabilizzazione �dei lavori, � costituito dall'esigenza di permettere alZ'Amministrazione 
committente di esplicare un continuo ed efficiente 
controllo della spesa. Nel quadro di questa volont� legislativa, volta 
ad assicurare la registrazione analitica e tempestiva di ogni fatto dal 
quale derivi un onere finanziario per l'Amministrazione, trova la sua 
collocazione funzionale l'onere dell'appaltatore di tradurre in riserve 
le pretese a compensi maggiori o diversi, da quelli riconosciutigli in contabilit�, 
in relazione alle singole unit� di lavoro via via eseguite (4). 

Il sistema di misurazione e determinazione del compenso globale 
dovuto all'appaltatore, si risolve nella misurazione e determinazione 
dei prezzi convenuti per le singole unit� di lavoro. Rimane, perci�, fuori 

alla formaUt� accennata; �come addirittura alla stipulazione del contratto, 
risaliva il pagamento dell'imposta di registro da parte dell'appaltatore. 

* * * 

Di notevole interesse, invece, � la decisione della Corte di Appello 
di Roma, che per prima offre del sistema relativo alle riserve un appagante 
inquadramento sistematico. Superato con il nuovo capitolato generale l'ostacolo 
che si opponeva ad una revisione critica della stagnante giurisprudenza 
arbitrale, in questa Rassegna (1964, I, 1179) si erano tracciate le linee 
generali della materia, ponendo l'accento su quella che sembrava la ragione 
fondamentale e giustificatrice delle preclusioni e decadenze esplicite ed 
implite nel sistema. E cio� l'esigenza della continua evidenza della spesa 
dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione dei mezzi finanziari all'uopo 
predisposti, ed invia pi� generale, alle necessit� proprie di un 
bilancio pubblico. 

L'esigenza era stata trascurata dalla giurisprudenza arbitrale; che 
aveva individuato la ragione accennata nell'opportunit� dell'immediato controllo 
dei fatti producenti maggiori oneri, .cosi limitando all'angusto ed 
improprio aspetto istruttorio (per altro di interesse e di competenza dell'appaltatore, 
e non certo dell'Amministrazione) le finalit� dell'istituto della 
riserva. Di recente, non sono mancati lodi di diverso orientamento (Rassegna, 
1966, I, 233 e 244); ma � nella decisione ora pubblicata che viene 
recisamente corretto tale angolo visuale, riportando �sul piano . sostanziale 
l'indagine circa il valore e significato giuridico dell'istituto. 

� Questa indagine, che reca un importante contributo all'esatta impostazione 
del tormentato problema, in primo luogo ed attraverso l'esame 
delle specifiche norme del Regolamento del 1895 e della legge sui lavori 
pubblici interpretate e connesse in armonico sistema, perviene -come si 
� notato -ad identificare la volont� legislativa dell'istituto nello scopo 
innanzi ricordato. Proseguendo con ineccepibile motivazione, coglie poi un 



714 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

del sistema, la possibilit� di configurare ragioni di compenso che siano 
sottratte all'onere accennato. Infatti cos� per i cosiddetti fatti continuativi, 
come per le questioni cosiddette generali e per quelle di interpretazione 
del contratto, gli oneri corrispondenti necessariamente si riverberano 
nelle singole unit� di lavoro, determinando attraverso la loro 
incidenza sul costo di queste, il peso economico complessivo sopportato 
dal committente (5). 

Identica considerazione � da farsi rispetto agli indennizzi per maggiori 
spese connesse al prolungamento dei lavori dovuto a fatto della 
Amministrazione, poich� le voci che in tale caso vengono in giuoco 
(costo della mano d'opera e dei materiali, ammortamento degli impianti 
e del macchinario, spese di custodia e manutenzione del cantiere, ulteriori 
spese generali) n.on hanno nel sistema di determinazione del compenso 
contrattuale, autonoma rilevanza; ma si riflettono anche esse sui 
prezzi calcolati e pattuiti per le singole unit� di lavoro (6). 

altro essenziale aspetto del problema, anch'esso fin'ora indebitamente 
trascurato, e cio� che nell'appalto pubblico il compenso globale �iovuto all'appaltatore 
si determina attraverso l'applicazione alle partite di lavoro 
man mano eseguite, dei prezzi unitari pattuiti. Nella fase esecutiva, cio�, 
viene ripetuto in via inversa lo stesso procedimento adottato nella fase progettuale, 
in cui dopo la determinazione dei prezzi unitari ed il loro riferimento 
nel computo metrico alle quantit� di lavoro stimate necessarie, viene 
fissato il costo dell'opera. 

A questo punto � opportuno ricordare che i prezzi unitari, alla loro 
volta, non sono rappresentativi dei soli costi correnti delle categorie di 
lavoro specificamente considerate; ma costituiscono la risultante dell'analisi 
dei vari elementi che concorrono alla formazione di questi costi (materiali, 
mano d'opera e trasporti), e di due maggiorazioni, delle quali la prima 
(nella misura di un ventesimo) � pel consumo degli attrezzi, spese generali 
ed accessori� e di una seconda (di un decimo) quale �benefizio per l'appaltatore� 
(art. 20, del Regolamento 28 maggio 1895 sulla compilazione dei 
progetti). Per di pi�, ai prezzi unitari viene aggiunta una somma per spese 
a corpo, destinata a compensare � i movimenti di terra all'infuori degli 
scavi per le fondazioni, le indennit� di occupazione temporanea, lo stabilimento 
dei cantieri, ponti di servizio, armature,� lavori preparatori ed accessori, 
mantenimento dei lavori fino alla loro collaudazione, e per l'eventualit� 
ed altri oneri che all'appaltatore fossero accollati � (art. 21, reg. cit.). 

Esattamente, quindi, la Corte di Appello dopo aver osservato con felice 
espressione, che tutti gli oneri comunque connessi all'esecuzione dell'appalto, 
necessariamente si riverberano nelle singole unit� di lavoro � come 
l'unica immagine si riflette sulle pi� facce del prisma �, acutamente aggiunge 
che � proprio attraverso la loro incidenza sul costo delle unit� 
stesse, che risulta il peso economico generale sopportato dall'appaltatore. 
Infatti, gli oneri ripetuti, qualU!llque sia la voce che li esprime (costo della 
mano d'opera o dei materiali, impianti e macchinari, custodia, manutenzione, 
spese generali, ecc.), non solo non hanno avuto nel sistema di deter



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. Il'! MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 713 

zione del decreto emesso in esecuzione deU'atto con il quale � stata 
risolta la controversia (3). 

Dal sistema di tutta la normativa in materia di opere pubbliche, 
si desume che lo Sf!Opo fondamentale delle disposizioni riguardanti la 
contabilizzazione dei lavori, � costituito dall'esigenza di permettere all'Amministrazione 
committente di esplicare un continuo ed efficiente 
controllo della spesa. Nel quadro di questa volontd legislativa, volta 
ad assicurare la registrazione analitica e tempestiva di ogni fatto dal 
quale derivi un onere finanziario per l'Amministrazione, trova la sua 


collocazione funzionale l'onere dell'appaltatore di tradurre in riserve 
le pretese a compensi maggiori o diversi, da quelli riconosciutigli in contabilitd, 
in relazione alle singole unitd di lavoro via via eseguite (4). 

Il sistema di misurazione e determinazione del compenso globale 
dovuto all'appaltatore, si risolve nella misurazione e determinazione 
dei prezzi convenuti per le singole unitd di lavoro. Rimane, perci�, fuori 

alla formalit� accennata; ,come addirittura alla stipulazione del contratto, 
risaliva il pagamento dell'imposta di registro da parte dell'appaltatore. 

* * * 

Di notevole interesse, invece, � la decisione della Corte di Appello 
di Roma, che per prima offre del sistema relativo alle riserve un appagante 
inquadramento sistematico. Superato con il nuovo capitolato generale l'ostacolo 
che si opponeva ad una revisione critica della stagnante giurisprudenza 
arbitrale, in questa Rassegna (1964, I, 1179) si erano tracciate le linee 
generali della materia, ponendo l'accento su quella che sembrava la ragione 
fondamentale e giustificatrice delle preclusioni e decadenze esplicite ed 
implite nel sistema. E cio� l'esigenza della continua evidenza della spesa 
dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione dei mezzi finanziari all'uopo 
predisposti, ed invia pi� generale, alle necessit� proprie di un 
bilancio pubblico. 

L'esigenza era stata trascurata dalla giurisprudenza arbitrale; che 
aveva individuato la ragione accennata nell'opportunit� dell'immediato controllo 
dei fatti producenti maggiori oneri, cos� limitando all'angusto ed 
improprio aspetto istruttorio (per altro di interesse . e di competenza dell'appaltatore, 
e non certo dell'Amministrazione) le finalit� dell'istituto della 
riserva. Di recente, non sono mancati lodi di diverso orientamento (Rassegna, 
1966, I, 233 e 244); ma � nella decisione ora pubblicata che viene 
recisamente corretto tale angolo visuale, riportando ,sul piano sostanziale 
l'indagine circa il valore e significato giuridico dell'istituto. 

Questa indagine, che reca un importante contributo all'esatta impostazione 
del tormentato problema, in primo luogo ed attraverso l'esame 
delle specifiche norme del Regolamento del 1895 e della legge sui lavori 
pubblici interpretate e connesse in armonico sistema, perviene -come si 
� notato -ad identificare la volont� legislativa dell'istituto nello scopo 
innanzi ricordato. Proseguendo con ineccepibile motivazione, coglie poi un 


714 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

del sistema, la possibilit� di configurare ragioni di compenso che siano 
sottratte all'onere accennato. Infatti cos� per i cosiddetti fatti continuativi, 
come per le questioni cosiddette generali e per quelle di interpretazione 
del contratto, gli oneri corrispondenti necessariamente si riverberano 
nelle singole unit� di lavoro, determinando attraverso la loro 
incidenza sul costo di queste, il peso economico complessivo sopportato 
dal committente (5). 

Identica considerazione � da farsi rispetto agli indennizzi p�r maggiori 
spese connesse al prolungamento dei lavori dovuto a fatto della 
Amministrazione, poich� le voci che in tale caso vengono in giuoco 
(costo della mano d'opera e dei materiali, ammortamento degli impianti 
e del macchinario, spese di custodia e manutenzione del cantiere, ulteriori 
spese generali) n.on hanno nel sistema di determinazione del compenso 
contrattuale, autonoma rilevanza; ma si riflettono anche esse sui 
p1�ezzi calcolati e pattuiti per le singole unit� di lavoro (6). 

altro essenziale aspetto del problema, anch'esso fin'ora indebitamente 
trascurato, e cio� che nell'appalto pubblico il compenso globale c;iovuto all'appaltatore 
si determina attraverso l'applicazione alle partite di lavoro 
man mano eseguite, dei prezzi unitari pattuiti. Nella fase esecutiva, cio�, 
viene ripetuto in via inversa lo stesso procedimento adottato nella fase progettuale, 
in cui dopo la determinazione dei prezzi unitari ed il loro riferimento 
nel computo metrico alle quantit� di lavoro stimate necessarie, viene 
fissato il costo dell'opera. 

A �questo punto � opportuno ricordare che i prezzi unitari, alla loro 
volta, non sono rappresentativi dei soli costi correnti delle categorie di 
lavoro specificamente considerate; ma costituiscono la risultante dell'analisi 
dei vari elementi che concorrono alla formazione di questi costi (materiali, 
mano d'opera e trasporti), e di due maggiorazioni, delle quali la prima 

(nella misura di un ventesimo) � pel consumo degli attrezzi, spese generali 
ed accessori� e di una seconda (di un decimo) quale �benefizio per l'appaltatore� 
(art. 20, del Regolamento 28 maggio 1895 sulla compilazione dei 
progetti). Per di pi�, ai prezzi unitari viene aggiunta una somma per spese 
a corpo, destinata a compensare � i movimenti di terra all'infuori degli 
scavi per le fondazioni, le indennit� di occupazione temporanea, lo stabilimento 
dei cantieri, ponti di servizio, armature, lavori preparatori ed accessori, 
mantenimento dei lavori fino alla loro collaudazione, e per l'eventualit� 
ed altri oneri che all'appaltatore fossero accollati � (art. 21, reg. cit.). 

Esattamente, quindi, la Corte di Appello dopo aver osservato con felice 
espressione, che tutti gli oneri comunque connessi all'esecuzione dell'appalto, 
necessariamente si riverberano nelle singole unit� di lavoro �come 
l'unica immagine si riflette sulle pi� facce del prisma �, acutamente aggiunge 
che � proprio attraverso la loro incidenza sul costo delle unit� 
stesse, che risulta il peso economico generale sopportato dall'appaltatore. 
Infatti, gli oneri ripetuti, qualunque sia la voce che li esprime (costo della 
mano d'opera o dei materiali, impianti e macchinari, custodia, manutenzione, 
spese generali, ecc.), non solo non hanno avuto nel sistema di deter


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PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 715 

Pertanto l'onere della ris�rva diventa attuale nel momento in cui 
si rende manifesta la rilevanza causale del fatto generatore della situazione 
dannosa, secondo una valutazione condotta con media diligenza 
e buona fede (7). 

I 

(Omissis). -Col primo motivo del ricorso, unico proposto contro 
la sentenza non definitiva, l'Amministrazione ricorrente denuncia, sotto 
il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 22 del 
regolamento 25 maggio 1895, n. 350, la decisione della Corte di Catanzaro 
in ordine alla questione preliminare di merito sulla irregolarit� 
delle riserve, questione proposta da essa Amministrazione suHa base 
dell'incontroverso dato che l'Impresa Piemonte non aveva inserito le 
riserve stesse nel registro di contabilit� ma si era limitata a firmare detto 
regfatro alla chiusura, a far seguire la sottoscrizione della formula 

� l'Impresa firma con riserva che esporr� nei termini di legge mediante 
memoria a parte � ed a sciogliere successivamente la riserva, entro il 
termine prescritto dall'art. 54 del regolamen~o, con una memoria contenente 
quelle richieste di maggiori compensi che hanno dato origine al 
presente giudizio. 
minazione del compenso contrattuale un'autonoma rilevanza, ma sono stati 
compresi nei prezzi unitar�, secondo proprie aliquote di incidenza. Perci� 
n� possono prescindere, n� di fatto prescindono, dal riflettersi sui prezzi 
stessi: di tal che, quando nella contabilizzazione questi vengono applicati, 
l'appaltatore ha il dovere di immediatamente denunciare quegli oneri, che 
a proprio giudizio ne hanno modificato la remunerativit�, alterando l'equilibrio 
contrattuale. 

Cos�, della teoria del fatto continuativo e delle cosiddette riserve generali 
(e cio� accertabili in ogni tempo, o dipendenti dall'interpretazione di 
clausole di contratto), non solo restano smentite le errate ragioni giustificatrici 
indicate dalla giurisprudenza arbitrale, ma viene dimostrata, in 
radice, l'inconsistenza giuridica, perch� contraddetta dalle finalit� del sistema 
e dalla peculiarit� attraverso cui sono calcolati e contabilizzati i prezzi 
unitari ed il costo complessivo dell'appalto. Peculiarit� e finalit� che 
vogliono subito colta e fermata l'incidenza (che per quanto frazionata � 
tuttavia immediata) sui prezzi unitari degli oneri comunque connessi alla 
gestione dell'appalto. 

Pertinenti, infine, sembrano le considerazioni riguardanti l'identificazione 
del momento in cui l'obbligo della riserva diventa attuale, con 
conseguente preclusione per l'appaltatore. Certamente esatto � il rilievo, 
che questo momento deve essere agganciato alla possibilit� di una valutazione 
concreta degli effetti economici derivanti dalla situazione dannosa, 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 713 

zione del decreto emesso in esecuzione dell'atto con il quale � stata 
risolta la controversia (3). 

Dal sistema di tutta la normativa in materia di opere pubbliche, 
si desume che lo scopo fondamentale delle disposizioni riguardanti la 
contabilizzazione dei lavori, � costituito dall'esigenza di permettere all'Amministrazione 
committente di esplicare un continuo ed efficiente 
controllo della spesa. Nel quadro di questa volontd legislativa, volta 
ad assicurare la registrazione analitica e tempestiva di ogni fatto dal 
quale derivi un onere finanziario per l'Amministrazione, trova la sua 
collocazione funzionale l'onere dell'appaltatore di tradurre in riserve 
le pretese a compensi maggiori o diversi, da quelli 1'iconosciutigli in conta.
bilitd, in relazione alle singole unitd di lavoro via via eseguite (4). 

n sistema di misurazione e determinazione del compenso globale 
dovuto all'appaltatore, si risolve nella misurazione e determinazione 
de-i prezzi convenuti per le singole unitd di lavoro. Rimane, perci�, fuori 

alla formaUt� accennata; �come addirittura alla stipulazione del contratto, 
risaliva il pagamento dell'imposta di registro da parte dell'appaltatore. 

* * * 

Di notevole interesse, invece, � la decisione della Corte di Appello 
di Roma, che per prima offre del sistema relativo aUe riserve un appagante 
inquadramento sistematico. Superato con il nuovo capitolato generale l'ostacolo 
che si opponeva ad una revisione critica della stagnante giurisprudenza 
arbitrale, in questa Rassegna (1964; I, 1179) si erano tracciate le linee 
generali della materia, ponendo l'accento su quella che sembrava la ragione 
fondamentale e giustificatrice delle preclusioni e decadenze esplicite ed 
implite nel sistema. E cio� l'esigenza della continua evidenza della spesa 
dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione dei mezzi finanziari all'uopo 
predisposti, ed invia pi�. generale, alle necessit� proprie di un 
bilancio pubblico. 

L'esigenza era stata trascurata dalla giurisprudenza arbitrale; che 
aveva individuato la ragione accennata nell'opportunit� dell'immediato controllo 
dei fatti producenti maggiori oneri, cos� limitando all'angusto ed 
improprio aspetto istruttorio (per altro di interesse .e di competenza dell'appaltatore, 
e non certo dell'Amministrazione) le finalit� dell'istituto della 
riserva. Di recente, non sono mancati lodi di diverso orientamento (Rassegna, 
1966, I, 233 e 244); ma � nella decisione ora pubblicata che viene 
recisamente corretto tale angolo visuale, riportando sul piano .sostanziale 
l'indagine circa il valore e significato giuridico dell'istituto. 

� Questa indagine, che reca un importante contributo all'esatta impostazione 
del tormentato problema, in primo luogo ed attraverso l'esame 
delle specifiche norme del Regolamento del 1895 e della legge sui lavori 
pubblici interpretate e connesse in armonico sistema, perviene -come si 
� notato -ad identificare la volont� legislativa dell'istituto nello scopo 
innanzi ricordato. Proseguendo con ineccepibile motivazione, coglie poi un 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 717 

simo anche nell~ ipotesi di lacerazioni e di cancellature, con la sicura 
identificazione dello stesso, oltre che quale documento che accentra 
in s� tutta la contabilizzazione dell'opera, anche quale strumento destinato 
a preparare i dati della liquidazione del compenso complessivo 
spettante all'appaltatore. 

Qualsiasi perplessit� in ordine al rilevato contrasto ed alla validit� 
dei motivi addotti dalla sentenza impugnata per giustificare il comportamento 
della Piemonte, �, peraltro, nel caso concreto, superata dalla 
individuabilit� di ragioni idonee a confermare, sia pure sulla base di 
argomentazioni parzialmente diverse, la sostanza della statuizione della 
Corte di merito e da determinare, pertanto, .sul punto, il rigetto del 
rtcorso attraverso l'assorbimento della sue censure. 

La prospettata decadenza non pu�, invero, in primo luogo, essere, 
in alcun caso, riferita alle richieste di rivalsa dell'I.G.E. e della imposta 
di registro dovute sui lavori, dal momento che, come questa Corte ha 
gi� rilevato con sentenza 18 agosto 1952, n. 2621, le annotazioni e le 
riserve da inserirsi obbligatoriamente nel registro di contabilit� debbono 
riguardare esclusivamente le partite del lavoro eseguito e le somministrazioni 
fatte dall'appaltatore, non gi� altri oggetti affatto estranei 
alla finalit�, propria del registro, di documentare cronologicamente 
l'opera nel suo iter esectuivo. -(Omissis). 

II 

FATTO 

In seguito a convenzione sipulata il 10 novembre 1956 furono 
affidati in appalto all'Impresa Labate Lorenzo, da parte dell'Amministrazione 
dei LL. PP. i lavori di costruzione del primo tronco della 
strada Valanidi -S. Giuseppe Oliveto -S. Nicola Trunca, per un importo 
presunto di L. 64.646.475, con il ribasso d'asta del 23,45 per 
cento. I lavori furono consegnati prima della stipulazione del contratto, 
in data 10 febbraio 1956. 

Durante H corso dei lavori l'Amministrazione appaltante venne 
nella determinazione di apportare all'originario progetto una variante, 
che fu accollata all'impresa con ordine di servizio, avendo questa rifiutato, 
in mancanza di un preventivo adeguamento delle condizioni contrattuali, 
l'atto di sottomissione relativo alla nuova progettazione. 

Ultimati i lavori dopo ripetute proroghe e sospensioni, l'Impresa 
Labate, assumendo che in conseguenza dell'imposta variante l'Ammini




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

718 

straziane aveva fatto ricadere su di essa il maggior costo dei favori 
stessi, divenuto assai pi� rilevante di quello valutato e previsto all'atto 
di aggiudicazione, per effetto sia della variazione del tracciato, che delle 
prolungate sospensioni e della mancanza e contraddittoriet� degli ordini 
impartiti, nonch� della disorganizzazione cui era stato sottoposto il 
cantiere, proponeva domanda di arbitrato, con atto notificato il 7 febbraio 
1963, formulando i seguenti quesiti: 

a) se spetti all'Impresa la somma di L. 22.315.954,70 per il maggior 
costo del rilevato susseguente alle variante ordinate dell'Amministrazione 
appaltante; 

b) se spetti all'Impresa la somma di L. 15.869.312 come compenso 
per scavo per apertura di sede stradale eseguito in roccia; 
c) se espetti all'Impresa l'indennizzo di L. 14.910.000, pi� altre 

L. 14.910.000, pi� altre L. 7.437.012,91 per la maggior durata dei lavori 
in 18 mesi oltre al termine convenzionale e per l'anormale svolgimento 
dei lavori stessi. 
Chiedeva pertanto la condanna dell'Amministrazione dei Lavori 
Pubblici al pagamento della somma complessiva di L. 60.332.279,61, con 
gli interessi dalla data di formulazione delle riserve. 

Esperita indagine tecnica e raccolta prova testimoniale per mezzo 
di un suo membro all'uopo delegato, il Collegio arbitrale, con lodo 
14 ottobre 1964, respinte le ecc~zioni di inammissibilit� sollevate dal1'
Amministrazione nei riguardi del secondo e terzo capo di domanda 
per tardivit� delle relative riserve, accoglieva per quanto di ragione 
la domanda dell'Impersa, condannando il Ministero dei LL. PP. a pagare 
alla medesima la somma di L. 17.803.432, con gli interessi legali 
dalla data della domanda. 

Avverso tale decisione proponeva impugnativa per nullit� il Ministero 
dei LL. PP. con atto notificato il 24 dicembre 1964, denunziando 
l'inammissibilit�, per tardivit� ed irritualit� delle relative riserve, del 
secondo e del terzo capo di domanda; il difetto e la contraddittoriet� 
di motivazione in ordine all'accoglimento del secondo capo di domanda; 
la illegittimit� della decorrenza fissata per gli interessi sulle somme 
liquidate in favore dell'Impresa. Chiedeva pertanto che, dichiarata la 
nullit� del lodo, fossero respinte perch� inammissibili ed infondate le 
domande tutte avanzate dall'Impresa. 

Si costituiva il Labate Lorenzo e resisteva all'impugnativa, chiedendo 
la conferma in ogni sua parte del lodo impugnato. 

Quindi, sulle conclusioni dei procuratori delle parti precisate come 
in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio, che all'udienza del 
15 febbraio 1966 riservava .la decisione. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 719 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il Collegio arbitrale, fissando dal d� della domanda la decorrenza 
degli interessi dovuti sulle somme liquidate in favore dell'impresa, � 
incorso nella violazione di legge denunziata dall'Amministrazione con 
il terzo motivo di gravame, in quanto, a norma sia del vecchio che del 
nuovo capitolato generale (rispettivamente art. 40, c. g. 28 maggio 1895, 
e art. 36 d. P R. 16 luglio 1962 n. 1063), gli interessi sulle somme contestate 
e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa cominciano a 
decorrere solo successivamente alla registrazione presso la Corte dei 
conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui sono state risolte 
le controversie. Per il principio della indivisibilit� del lodo, deve pertanto 
la Corte dichiarare la nullit� dell'impugnata decisione e procedere, 
in sede recissoria, all'esame del merito della domanda formulata dalla 
Impresa con la richiesta di arbitrato. 

Tale domanda muove dal presupposto che la variante, introdotta 
ed imposta dall'Amministrazione con ordine di servizio durante il corso 
dei lavori, ha comportato una radicale innovazione dell'opera inizial


mente commessa, mutandone l'individualit� ed alterando .l'equilibrio 
contrattuale. Ed infatti sostiene l'impresa mentre dall'originario progetto 
poteva desumersi la quasi totale compensazione tra il materiale 
che sarebbe stato ricavato dallo scavo di apertura della sede stradale 
ed il rilevato per formazione de1la sede medesima, in conseguenza 
invece del diverso tracciato, di cui alla variante, la quantit� di rilevato 
eccedente lo scavo per la formazione della sede stradale � stato di oltre 

35.000 metri cubi, che si sono dovuti reperire in cave di prestito. 
Inoltre, sempre per effetto della variante, si � dovuto svolgere in 
roccia uno scavo maggiore di quello previsto, cosi da far perdere ogni 
remunerativit� al prezzo medio fissato in contratto in contemplazione 
di una diversa proporzione fra scavo in roccia e scavo in terreno di 
minore consistenza. Infine assume ancora l'Impresa, la necessit� di 
studio e di accertamenti in loco inerenti alla progettazione della variante 
ed il confuso comportamento della Amministrazione hanno determinato 
il prolungamento dei lavori ben oltre il termine contrattuale. 

Su tali premesse l'Impresa ha chiesto con la domanda arbitrale: 
a) un compenso per il mag.gior costo del rilevato susseguente alle varianti 
ordinate dall'Amministrazione; b) un compenso per lo scavo per 
apertura della sede stradale eseguito in roccia; c) un indennizzo per 
la maggior durata dei lavori e per il loro anomalo svolgimento. Ed in 
tali richieste, nella misura in cui avevano trovato accoglimento nella 
decisione arbitrale ora annullata, l'Impresa sostanzialmente insiste ancora 
in questa sede, chiedendo che la Corte comunque confermi in 
ogni sua parte il lodo impugnato. 



720 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ora, mentre nessuna questione preliminare sorge in ordine alla 
prima domanda, per la cui decisione deve pertanto il Collegio disporre 
senz'altro l'indagine tecnica volta ad acquisire i necessari elementi di 
giudizio, per quanto invece concerne la seconda e la terza domanda 
l'Amministrazione ne eccepisce la inammissibilit� per �tardiva annotazione 
nel registro di contabilit� delle relative riserve; eccepisce inoltre 
la inammissibilit�, ancora, della terza domanda per l'ulteriore ragione 
che nessuna riserva � stata dall'Impresa a suo tempo inserita nei verbali 
relativi alle sospensioni e conseguenti riprese dei lavori, succedutesi 
nel corso del rapporto. 

Dall'esame di tale eccezione che, se fondata, precluderebbe la valutazione 
di merito delle domande cui si riferisce e renderebbe quindi 
superflua ogni indagine istruttoria ad esse relativa, deve il Collegio, 
come � 'ovvio, darsi prelimiriarmente carico. 

Sostiene 1'Amministrazione che la riferita eccezione di inammissibilit� 
per tardiva annotazione delle riserve nel registro di contabilit� 
non pu� essere superata, contrariamente all'opinione espressa 
nella decisione era annullata, ricorrendo ai noti principi, elaborati 
dalla giurisprudenza arbitrale al fine di limitare l'ambito di operativit� 
della decadenza per tardiva o omessa riserva, secondo i quali potrebbero 
essere avanzate in ogni momento le riserve attinenti alla generalit� 
dell'opera, all'interpretazione delle clausole contrattuali ed agli 
oneri di carattere continuativo e comunque accertabili in ogni tempo. 
Tale indirizzo giurisprudenziale, secondo l'Amministrazione, � erroneo 
in radice, in quanto, mentre dalle norme positive dettate dal regolamento 
sulla direzione, contabilit� e collaudazione delle opere pubbliche 

(r. d. 25 marzo 1895, n. 350) si ricava l'esistenza per l'appaltatore di 
un onere generale di denunzia del fatto o della situazione giuridica 
da cui egli ritenga di essere gravato e che risulti suscettibile di causare 
in suo danno conseguenze patrimoniali sfavorevoli, !la possibilit� 
di qualsiasi deroga ed eccezione rimane con ogni certezza esclusa, 
ove si consideri che la vera, e comunque principale e determinante, 
ratio della normativa sta non tanto -come opina la giurisprudenza 
arbitrale -nella necessit� di esercitare un immediato controllo sul 
fatto in contesa, per impedire che il trascorrere del tempo ne renda 
pi� difficile, se non impossibile, l'accertamento, quanto nella esigenza 
di dare all'Amministrazione un mezzo idoneo per controllare costantemente 
il costo dell'opera, allo scopo di mantenerlo nel previst,o limite 
di spesa e comunque di approntare tempestivamente le misure atte ad 
evitare scoperti finanziari. 
Non sembra al Collegio che l'esattezza delle argomentazioni di 
principio svolte dall'Amministrazione possa essere contestata. 


PARTE I, SEZ, VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 721 

La fondamentale rispondenza delle norme su1la contabilizzazione 
dei lavori per opere pubbliche, allo scopo di permettere alla p. a. committente 
di esplicare un continuo ed efficiente controllo della spesa, 
emerge con tutta evidenza dal sistema della legge. Particolarmente 
significativi al riguardo appaiono gli artt. 36 e 37 del regolamento 
citato n. 350 del 1895, il primo dei quali identifica l'oggetto della 
contabilit� nell'accertamento e nella registrazione � di tutti i fatti produttivi 
di spesa per l'esecuzione dell'opera ., mentre il secondo aggiunge 
che l'accertamento e il.a registrazione di tali fatti � devono procedere 
di pari passo al loro avvenimento � aUo scopo di assicurare, 
tra l'altro, che i � rimanenti lavori � siano eseguiti � entro i limiti delle 
somme autorizzate �, nonch� di mettere l'Amministrazione committente 
in grado � di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti 
in caso di deficienza di fondi �. Ne danno, inoltre, conferma il divieto 
di introdurre in corso di appalto, senza preventiva autorizzazione, 
varianti o aggiunte che � diano luogo ad alterazioni di prezzo � 
(art. 343 1. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F sui lavori pubblici); il 
divieto di mutare � il tracciato, la forma, le dimensioni, la qualit� 
dei lavori � (art. 20 regolamento n. 350 del 1895 citato); la responsabilit� 
personale dei funzionari, nel caso di varianti o aggiunte prive 
di autorizzazione (norma citata, ultimo comma); le modalit� per la 
determinazione dei prezzi per categorie di lavoro e materiali non previsti 
(artt. 21 e 22 regolamento citato); l'obbligo di denuncia immediata 
delle contestazioni, circa la pretesa difformit� tra prescrizioni 
della dirigenza e patti contrattuali, � la cui risoluzione possa portare 
un onere a carico dell'Amministrazione (art. 23 regolamento citato). 
Infine, ancora allo scopo cennato appare rispondente la norma dettata 
a chiusura del sistema dell'art. 345 della citata legge n. 2248, allegato 
F del 1965, che, dando facolt� dell'Amministrazione di risolvere 
in ogni tempo l'appalto con il solo pagamento dei materiali utili 
approvvigionati e del decimo dell'importo dei il.avori ancora da eseguire, 
le consente, come rimedio estremo, di bloccare l'espansione 
della spesa, non altrimenti riparabile, ponendo termine unilateralmente 
al rapporto. 

Appunto nel quadro di questa volont� legislativa, volta ad assicurare 
la registrazione analitica, e tempestiva, di ogni fatto dal quale 
derivi per la pubblica Amministrazione committente un onere finanziario 
per l'esecuzione dell'opera pubblica, deve trovare la sua collocazione 
funzionale l'onere posto a carico dell'appaltatore di tradurre 
in specifiche riserve, tempestivamente formulate, le sue pretese a compensi 
maggiori o diversi da quelli riconosciutigli in contabilit�, in 
relazione alle singole unit� di lavori via via eseguite. 



722 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

E poich� il sistema di misurazione e determinazione del ~ompenso 
globale dovuto all'appaltatore si risolve nella misurazione e determinazione 
dei prezzi convenuti per le singole unit� di lavoro, rimane 
fuori del sistema la possibilit� di configurare ragioni di compenso 
che a quell'onere siano sottratte. 

A parte, invero, i c. d. fatti continuativi -rispetto ai quali l'asserita 
accertabilit� in ogni tempo rimane ininfluente di fronte alla 
ratio legis come sopra individuata, la quale anzi, come gi� ritenne la 
Corte di Cassazione nella sentenza 29 marzo 1943, n. 719, presenta 
per essi la maggior attualit�, proprio in considerazione della loro pi� 
accentuata idoneit� ad incidere sul costo dell'opera -sembra evidente 
che tanto le questioni c. d. di interpretazione del contratto, quanto 
quelle c. d. generali si riverberano t~tte e si esauriscono, a guisa di 
un fenomeno di riflessione dell'unica immagine sulle pi� facce del 
prisma, nelle singole unit� di lavoro, sicch� soltanto attraverso la loro 
incidenza sul costo di queste vengono a determinare l'onere economico 

complessivo sopportato dall'appaltatore per l'esecuzione dell'opera. N� 
alla regola si sottraggono le ragioni di compenso che l'appaltatore fa 
valere quando chiede un indennizzo per le maggiori spese sopportate 
in dipendenza del prolungamento dei lavori, dovuto a fatto dell'Amministrazione, 
oltre il termine contrattuale; invero le voci che in tal 
caso vengono in giuoco (costo della mano d'opera e dei materiali, 
ammortamento degli impianti e del macchinario, spese per custodia e 
manutenzione del cantiere, come pure tutte le altre c. d. spese generali) 
non hanno, nel sistema di determinazione del compenso contrattuale, 
una rilevanza autonoma, ma si riflettono pur esse sui prezzi 
calcolati per le singole unit� di lavoro. 

E pertanto, � in relazione alle singole unit� di lavoro via via eseguite 
e contabilizzate che -in forza dei principi enunciati -deve 
l'appaltatore fare annotare le sue pretese a maggiori compensi per 
qualsiasi titolo. 

Ma la considerazione che, alla stregua di una retta interpretazione 
della legislazione in materia, non siano configurabili pretese dell'appaltatore 
sottratte all'onere della riserva, non esaurisce il problema, 
dovendosi ancora determinare il criterio alla stregua del quale va in 
concreto valutata la tempestivit� della riserva. 

Invero, avere posto in premessa che deve formare oggetto di registrazione, 
e conseguentemente di riserva, ogni fatto producente spesa 
non � argomento sufficiente per dedurre che la registrazione di Ciascuna 
unit� di lavoro, non accompagnata o seguita nel termine di legge 
da riserva, faccia per ci� solo venire meno al possibilit� per l'appaitatore 
di chiedere per essa un maggiore compenso a qualsiasi titolo. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 723 

Occorre invece ancora stabilire se il rapporto causale tra fatto (cui la 
riserva si riferisce) e onere finanziario (che da quello deriva) debba 
essere apprezzato ex post, con la conseguenza di ritenere preclusa 
I'opponibilit� alla p. a. di qualsiasi onere che una valutazione retrospettiva 
della vicenda contrattuale dimostri collegato casualmente a 
quel fatto pregresso, qualunque sia il moment~>, successivo al suo verificarsi, 
in cui tale valutazione si rende possibile, ovvero per contro 
ex-ante in guisa da ritenere che l'onere della riserva diventi attuale 
solo nel momento in 'Cui la rilevanza causale del fatto si rende manifesta. 
E l'alternativa non pu� essere risolta che nel secondo senso, in 
quanto se � vero che l'elemento di individuazione della fattispecie considerata 
dalla legge consiste non tanto nel fatto in s�, quanto nella 
rilevanza causale di esso rispetto alla spesa, ne consegue che l'onere 
della riserva pu� scattare solo quando tale relazione di causa ad effetto 
diventa obiettivamente apprezzabile, do� solo nel momento in cui 
diventa per l'appaltatore in concreto possibile alla stregua di una valutazione 
condotta con media diligenza e secondo buona fede, avvedersi 
della esistenza di una situazione, in rapporto alla quale sorge la necessit� 
della riserva. 

Diversamente opinando, si dovrebbe concludere che a carico dell'appaltatore 
si � voluto porre un onere impossibile e si traviserebbe 
qonseguentemente lo scopo della legge, che � quello di regolare il procedimento 
attraverso il quale l'appaltatore � ammesso a far valere 
i suoi diritti, e non gi� di impedirgliene l'esercizio nel momento stesso 
in cui gliene viene attribuita Fastratta titolarit�. 

Passando ora a fare applicazione al caso di specie dei principi 
enunciati, il Collegio, per quanto concerne la seconda domanda, osserva 
che, dato per vero l'assunto in fatto dell'Impresa, nessuna decadenza 
� ravvisabile per essere stata la riserva formulata solo dopo che un 
terzo, circa, dello scavo complessivo era stato eseguito. � ovvio infatti 
che soltanto dopo l'esecuzione di una certa quantit� di scavo, � divenuto 
per l'Impresa possibile valutare, con sufficiente approssimazione, 
quale fosse la proporzione fra le diverse qualit� di terreno offerte dal 
nuovo tracciato e quindi operare il raffronto con la proporzione prevista 
in contratto, in relazione al tracciato originario. Rimane evidentemente 
da stabilire se l'asserito mutamento di proporzione vi sia 
stato, ed in qual misura, ma ci� attiene non alla ammissibilit�, ma 
al merito della domanda, per la cui decisione si rende necessario disporre 
incombenti istruttori. 

L'eccezione di inammissibilit� � invece fondata rispetto alla terza 
domanda. 

18 



724 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Conviene al riguardo chiarire in punto di fatto che, consegnati i 
lavori all'Impresa il 10 febbraio 1956, una prima sospensione, resasi 
necessaria per consentire l'approntamento della variante decisa dall'Amministrazione, 
ebbe luogo dal 20 settembre 19'56 al 10 gennaio 
1957, per una durata di 112 giorni, mentre con l'ordine di servizio 
che imponeva la variante fu poi concessa all'Impresa, in data 1 ottobre 
1958, una proroga di sei mesi per l'esecuzione dei maggiori lavori 
da quella previsti. 

Ora, nel momento in cui il termine contrattuale originario di trenta 
mesi, aumentato di altri sei mesi per effetto della proroga cennata, 
venne a scadere (9 gennaio 1959) la quantit� dei lavori eseguiti 
-come risulta dal 30 stato di avanzamento, emesso appena quattro 
giorni prima, il 5 dello stesso mese di gennaio -era pari appena al 
45 % del totale previsto. In questa situazione. che rendeva evidente 
come il completamento dei lavori non avrebbe potuto avere luogo che ! 

don enorme ritardo rispetto al termine contrattuale, l'Impresa era gi� 
bene in grado di valutare le conseguenze dannose che da tale ritardo 
le sarebbero inevitabilmente derivate e quindi di formulare le dovute 
riserve, successivamente esplicandole, con quella progressiva specificazione 
che il volgere degli eventi avrebbe via via consentito. 

Ed invece l'Impresa firm� il registro della contabilit� in data 
26 gennaio 1959 e 9 aprile 1959 senza formulare alcuna riserva al 
riguardo. 

Ancora senza riserve firm� in data 21 luglio 1959, dopo che una 
seconda proroga di 150 giorni era stata concessa 1'8 maggio precedente, 
nonch� in data 19 settembre 1960, quando gi� era in corso la 
secbnda sospensione dei lavori, durata dal giorno 9 dello stesso mese 
di settembre al successivo 11 dicembre. 

La riserva che ne occupa fu formulata -ma ormai tardivamente, 
alla stregua dei criteri pi� sopra esposti -soltanto il 7 novembre 1960, 
in sede di chiusura della contabilit�, a 10 mesi dalla ultimazione dei 
lavori. 

La relativa domanda va quindi dichiarata inammissibile, rimanendo 
assorbita l'ulteriore ragione di inammissibilit� dall'Amministrazione 
allegata in funzione del mancato inserimento di riserve nei verbali 
di sospensione e di ripresa dei lavori. 

In conclusione, annullato il lodo impugnato, va dichiarata inammissibile 
la domanda di cui alla terza riserva, mentre va rigettata 
l'eccezione di inammissibilit� concernente la domanda di cui alla seconda 
riserva, per la quale, come pure per la domanda di cui alla prima 
riserva, vengono disposti con separata ordinanza i necessari incombenti 
istruttori, rimettendosi all'uopo le parti davanti al Consigliere istruttore. 
-(Omissis). 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 725 

LODO ARBITRALE, 19 luglio 1965, n. 60 -Pres. Roehrssen -Soc. Astaldi 
(avv. Dedin, Barra Caracciolo, Vescovini) c. Amministrazione provinciale 
di Como (avv. Guicciardi, Viola). 

Arbitrato -Appalto di opere pubbliche -Controversie in cui non sia 
parte lo Stato -Composizione del collegio -Scelta del quarto 
arbitro. 

Appalto -Opere pubbliche -Domanda di arbitrato non preceduta 
dall'esperimento della procedura amministrativa -Ipotesi di 
improponibilit� e ipotesi di proponibilit� della domanda. 

Appalto -Opere pubbliche -Domanda di arbitrato -Eccezionale proponibilit� 
prima dell'approvazione del collaudo -Rilevanza economica 
della controversia. 

Appalto -Opere pubbliche -Riserve -Obbligo della tempestivit� Eccezioni. 


Nelle vertenze relative a contratti di appalto di opere pubbliche 
stipulati da Enti diversi dallo Stato, ai quali sia applicabile il capitolato 
del Ministero dei LL. PP., l'arbitro di cui aWart. 45, lettera d), del 
capitolato del 1962 deve esser nominato dall'ente appaltante e non 
deve essere necessariamente scelto tra i funzionari del Ministero LL. PP. 

o gli avvocati dello Stato (1). 
(1) Applicabilit� dell'art. 45 lettera d) del Capitolato Generale LL.PP. 
ai procedimenti arbitrali relativi ad appalti stipulati da Enti diversi dallo 
Stato. 
1. L'art. 45 del nuovo Capitolato Generale di appalto per le opere 
pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici (D. P. R. 
16 luglio 1962, n. 1063) stabilisce che il Collegio arbitrale chiamato a 
risolvere le controversie fra l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore 
� composto: a) da un magistrato del Consiglio di Stato, nominato dal 
presidente del Consiglio stesso; b) da un magistrato giudicante della 
Corte di Appello di Rom.a, nominato dal Primo Presidente della Corte; 
e) da un componente tecnico del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, 
nominato dal Presidente; d) da un funzionario della carriera direttiva, 
amministrativa o tecnica, del Ministero dei Lavori Pubblici o da un avvocato 
dello Stato, nominato dal Ministro per i Lavori Pubblici o da un 
suo delegato; e) da un libero professionista, iscritto nel relativo albo 
professionale, nominato dall'appaltatore. 
Il Capitolato si applica, com'� noto, anche a tutta una serie di appalti 
stipulati da Enti diversi dallo Stato (cfr., in particolare, l'art. 194, 3<> com




726 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Nelle controversie relative a contratti di appalto di opere pubbliche, 
sono improponibili nel giudizio arbitrale, anche se instaurato 
in corso d'opera, le domande concernenti riserve regolarmente iscritte 
nel registro di contabilit� se per esse � mancato l'esperimento della 

ma, del T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383). Orbene, 
in questi casi, la composizione del Collegio arbitrale, come fissata dall'art. 
45, deve restare immutata? 

A quanto ci risulta, non si � finora mai dubitato dell'esattezza della 
soluzione affermativa. La decisione annotata, invece, ha ritenuto di dover 
affermare un diverso principio. 

Nella specie, come si ricava dal testo del lodo, l'Amministrazione 
appaltante (Provincia di Como) aveva nominato essa stessa l'arbitro di 
cui alla lettera d) dell'art. 45, scegliendolo al di fuori delle categorie dei 
funzionari del Ministero LL. PP. e degli avvocati dello Stato. Senza che 
fosse sorta questione tra le parti, il Collegio, sollecitato dalla stessa Amministrazione 
appaltante, ha ritenuto opportuno esaminare la legittimit� 
della propria costituzione, pervenendo alla conclusione che �il diritto 
di nominare il proprio arbitro � spettava all'ente appaltante. Con il che, 
evidentemente, si � voluto non solo escludere la competenza del Ministro 
per i lavori pubblici, ma anche affermare la piena, illimitata libert� di 
scelta dell'arbitro da parte dell'Ente appaltante. 

Non ci sembra che questa tesi possa essere approvata. 

Il ragionamento del Collegio � molto semplice. Gli arbitri di cui alle 
lettere d) ed e) dell'art. 45 �rappresentano ciascuna parte accanto ai 
giudici estranei ai contendenti �. � Parte � non � lo Stato che abbia finanziato 
l'opera, ma l'Ente appaltante. Ergo: � quest'ultimo Ente, e non lo 
Stato, che deve nominare il � proprio � arbitro, scegliendolo anche al di 
fuori delle categorie indicate dall'art. 45, lettera d). 

I vizi logici di questo sillogismo sembrano evidenti. 

Intanto, la premessa maggiore � formulata in termini certamente 
errati, se presi alla lettera (gli arbitri -� necessario dirlo? -non rappresentano 
nessuno: chiunque li abbia nominati, il loro compito di giudici 
non � assolutamente compatibile con una pretesa posizione di rappresentanti 
o patrocinatori delle parti). 

Se poi, come sembra, si � voluto soltanto dire che l'arbitro di cui alla 
lettera d) deve esser nominato dalla � parte � appaltante (senza, con ci�, 
assumere una assurda posizione di rappresentante della stessa), il ragionamento 
non pu� non apparire viziato da un'evidente petizione di principio, 
assumendosi come premessa proprio ci� che, in definitiva, andrebbe 
dimostrato, e cio� che, nei procedimenti arbitrali in cui � parte lo Stato, 
la competenza a nominare l'arbitro di cui alla lettera d) spetti al Ministro 
per i Lavori Pubblici solo in quanto organo dell'Amministrazione appaltante 
(con la conseguenza che tale competenza non avrebbe pi� ragione 
d'essere ove appaltante fosse un Ente diverso dallo Stato). 

E ancora: se anche fosse corretta l'affermazione della competenza 
degli organi dell'Ente appaltante a procedere alla nomina dell'arbitro in 
luogo del Ministro per i Lavori Pubblici, con ci� non sarebbe certo dimostrato 
che la nomina stessa possa cadere anche su persone estranee alle 
categorie indicate dall'art. 45, lettera d). Quest'ultima asserzione del lodo 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 727 

procedura amministrativa. Sono invece proponibili tutte le altre questioni, 
come queUe che riguardano la facolt� di formulare tardivamente 
riserve e di chiedere indennit� per fatti verificatisi prima della 
sottoscrizione incondizionata di stati di avanzamento (2). 

annotato (non espressa clarris verbis, ma evidentemente implicita nel 
riconoscimento della legittimit� della costituzione del Collegio) resta, 
quindi, del tutto ingiustificata. 

L'innegabile salto logico dall'affermazione della competenza dell'Ente 
appaltante a nominare l'arbitro all'affermazione della sua completa libert� 
di scelta �, in certo modo, rivelatore: � apparso evidentemente (e giustamente) 
assurdo ammettere che l'Ente appaltante avesse il potere di attribuire 
un compito (che, come vedremo, � un compito di ufficio) a funzionari 
dello Stato. Senonch�, invece di riconoscere che ci� costituiva la miglior 
prova dell'inesattezza delil.a tesi relativa alla competenza dell'Ente 
appaltante a procedere alla nomina, il Collegio ha ritenuto di poter superare 
l'ostacolo con l'ammettere (in maniera implicita e, certo, non molto 
meditata) una piena libert� di scelta dell'arbitro, che non ha nessun fondamento 
logico e nessuna base nella norma positiva dell'art. 45. 

Sar� pur vero che � l'applicabilit� del Capitolato Generale di appalto 
per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici 
anche ai contratti stipulati da un Ente diverso dallo Stato medesimo non 
importa che tutte le disposizioni contenute nel Capitolato debbano essere 
applicate senza possibilit� di adattamenti ., ma qui non si tratterebbe di 
un semplice adattamento della norma che disciplina la composizione del 
Collegio arbitrale, ma della creazione di un sistema del tutto diverso da 
quello previsto dalla norma stessa. 

Gi� a prima vista, quindi, ci sembra che la tesi affermata dal lodo 
annotato si presenti inaccettabile. 

2. -Volendo riesaminare la questione, � opportuno, anzitutto, distinguere 
chiaramente le due norme contenute nell'art. 45, lettera d), del Capitolato 
Generale: la prima, che dispone che del Collegio arbitrale faccia 
parte un funzionario della carriera direttiva, tecnica o amministrativa, del 
Ministero dei lavori pubblici ovvero un avvocato dello Stato; e la seconda, 
che attribuisce la competenza ad effettuare la nomina, nell'ambito delle 
categorie predette, al Ministro per i lavori pubblici. 
La prima norma risponde evidentemente all'intento, perseguito dal 
Capitolato Generale, di assicurare la competenza e l'indipendenza di giudizio 
dei membri del Collegio arbitrale. Accanto ai due magistrati ed al 
tecnico di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 45, anche i due cosiddetti 
arbitri di parte devono essere scelti fra persone particolarmente qualificate, 
che, secondo la valutazione del Capitolato, offrono garanzie di 
idoneit� al delicato compito. Lo stesso appaltatore non pu� nominare chi 
voglia, ma deve necessariamente designare un libero professionista iscritto 
nel relativo albo professionale. 

Se questa � la � ratio � della norma, ci sembra chiaro che essa non 
pu� non applicarsi anche nei casi in cui appaltante sia un Ente diverso 
dallo Stato. La posizione dell'Amministrazione appaltante �, evidentemente, 
del tutto irrilevante: l'esigenza di affidare il giudizio a persone 
dotate di una particolare qualificazione non pu� non valere in modo 
assoluto, a prescindere da ogni considerazione della particolare natura e 



728 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Negli appalti di opere pubbliche vige la regola che la domanda d'i 
arbitrato � proponibile dopo l'approvazione del collaudo, salvo che 
riguardi una controversia indifferibile per natura o per rilevanza economica. 
Sussiste tale secondo estremo allorch� l'impresa affermi di 

posizione delle parti. E, quindi, la valutazione di idoneit� al compito di 
arbitro operata dal Capitolato in via generale ed astratta non pu� non 
imporsi a qualunque soggetto che stipuli un contratto d'appalto regolato 
dal Capitolato stesso. 

Ben strana sarebbe, altrimenti, la situazione: l'arbitro �dell'appaltatore� 
dovrebbe esser scelto nell'ambito di una categoria determinata (i 
professionisti iscritti all'albo); l'arbitro � dell'Amministrazione� potrebbe, 
invece, esser scelto con piena ed assoluta libert�. Si avrebbe, in definitiva, 
un completo rovesciamento del sistema fissato dall'art. 45, che alla scelta 
dell'arbitro �dell'Amministrazione� ha ritenuto di porre dei limiti molto 
pi� rigorosi di quelli che valgono per l'arbitro � dell'appaltatQre �. 

Non bisogna farsi fuorviare, in questa materia, dal pregiudizio, che 
affiora anche nelle espressioni usate dal lodo annotato, che l'arbitro di cui 
alla lettera d) dell'art. 45 debba rappresentare la parte appaltante e che 
un funzionario del Ministero dei Lavori Pubblici o un avvocatQ dello 
Stato non sia in grado di assumere tale funzione rappresentativa nei confronti 
di un Ente diverso dallo Stato. 

Come abbiamo detto, gli arbitri, da chiunque siano nominati, non 
possono e non devono rappresentare nessuno. Basterebbe soltanto il riconoscimento 
del diritto delle parti di ricusare gli arbitri (art. 815 c. p. c.) 
per escludere l'ammissibilit� di una simile aberrante configurazione della 
posizione dell'arbitro c. d. e di parte �. 

La nomina dell'arbitro, quindi, anche quando proviene dalle parti, non 

� mai espressione di un incarico conferito per la tutela degli interessi 

di colui che la effettua, ma assume il carattere di una investitura in un 

ufficio (non importa qui accertare se di diritto privato o di carattere 

giurisdizionale) ordinato all'esercizio della funzione, necessariamente og


gettiva ed imparziale, di giudicare di una controversia. La parte che 

nomina l'arbitro esercita un diritto, non gi� di farsi rappresentare in seno 

al collegio giudicante, ma di valutare essa stessa la capacit� della persona 

da elevare all'ufficio. 

Ed � proprio questa valutazione che l'art. 45, lettera d), del Capito


lato Generale effettua in via preventiva ed astratta, invece di lasciarla 

all'atto concreto di nomina, dettando cos� un principio che non pu� non 

imporsi all'Amministrazione appaltante, sia essa quella dello Stato o di 

un Ente diverso. 

3. -Non sembra possibile, perci�, escludere l'applicabilit� a tutti gli 
appalti regolati dal Capitolato Generale della norma per la quale deve 
far parte del Collegio arbitrale un funzionario della carriera direttiva, 
amministrativa o tecnica, del Ministero dei Lavori Pubblici ovvero un 
avvocato dello Stato. E da ci� discende necessariamente l'applicabilit� 
anche dell'altra norma, relativa alla competenza del Ministro per i lavori 
pubblici ad effettuare, in concreto, la scelta. 
L'art. 45, disponendo che i funzionari del Ministero e gli avvocati 
dello Stato possono essere chiamati all'ufficio di arbitri, individua, evidenntemete, 
un preciso dovere funzionale inerente alla loro qualifica. Come 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 729 

vantare verso l'ente appaltante un credito che rappresenti il 29 % 
dell'importo totale dell'appalto (3). 
Nel giudizio arbitrale sono proponibili domande che non abbiano 
prima fo1�mato oggetto di riserva quando non sia stata tenuta una rego


per i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte di appello di Roma e 
per i membri tecnici del Consiglio superiore LL. PP., anche per i funzionari 
del Ministero e per gli avvocati dello Stato l'assunzione della veste 
di arbitri in virt� della norma regolamentare dell'art. 45 non costituisce 
adempimento di un incarico liberamente rifiutabile, ma rappresenta indubbiamente 
l'attuazione di un preciso dovere di ufficio. 

L'atto di nomina dell'arbitro di cui alla lettera d) (come quello degli 
arbitri di cui alle prime tre lettere dell'art. 45) assume, perci�, il valore 
di un conferimento d'incarico che specifica un dovere di ufficio di determinati 
pubblici funzionari. Ed � chiaro che un simile atto, per quanto 
riguarda i funzionari del Ministero, non pu� che essere attribuito alla 
competenza del Ministro. Competenza che, poi, resta naturalmente ferma 
anche quando la scelta cada su un avvocato dello Stato, salvo, in tal caso, 
il necessario coordinamento con l'art. 24, 1<> comma, T. U. 30 ottobre 
1933, n. 1611. 

La � ratio � dell'attribuzione al Ministro per i Lavori Pubblici della 
nomina dell'arbitro di cui alla lettera d) dell'art. 45 non sta, dunque, 
come implicitamente si assume nel lodo annotato, nella sua posizione di 
organo rappresentativo dell'Amministrazione appaltante, ma nella sua 
posizione di organo investito dei poteri necessari per attribuire ai funzionari 
del Ministero e agli avvocati dello Stato (per questi ultimi, d'intesa 
con l'Avvocato Generale) un compito rientrante nei loro doveri di ufficio. 

E da ci� discende, evidentemente, che la competenza del Ministro non 
pu� non restar ferma (allo stesso modo come resta ferma la competenza 
dei Presidenti del Consiglio di Stato, della Corte d'appello di Roma e del 
Consiglio Superiore LL. PP.) anche ove si tratti di appalti stipulati da 
Enti diversi dallo Stato, cui si applichi il Capitolato Generale dei LL. PP. 

M. CONTI 
(2) La prima parte della massima costituisce una piana ed esatta 
applicazione degli artt. 42, 43 e 46 del Capitolato Generale del 1962. 

La seconda parte non pu� essere approvata. 

La � questione che investe la facolt� di formulare tardivamente le 
riserve e di chiedere indennit� per fatti verificatisi prima della sottoscrizione 
incondizionata di precedenti stati di avanzamento � �, evidentemente, 
una questione di proponibilit� della domanda di indennit�. Essa non 
potrebbe certamente formare oggetto di un'autonoma domanda di accertamento 
rivolta agli arbitri prima dell'instaurazione del procedimento amministrativo 
di risoluzione della controvetsia: se questo procedimento deve 
precedere il giudizio arbitrale, � chiaro che non pu� ammettersi, senza 
sconvolgere il sistema, la facolt� di adire preventivamente gli arbitri al 
fine di far loro definire alcune questioni pregiudiziali con una decisione 
destinata a servire di norma per il successivo procedimento amministrativo. 


E per la stessa ragione non pu� non ritenersi assolutamente pregiudiziale 
ed assorbente, di fronte ad una domanda di indennit�, la questione 



730 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

lare contabilit�. Sono altres� proponibili domande che abbiano formato 
oggetto di una riserva tardiva se l'Amministraz~one, al momento dell'iscrizione, 
aveva la possibilit� di controllarne la fondat�zza e di controdedurre 
adeguatamente (4). 

(Omissis). -L'Amministrazione provinciale di Como ha posto in 
rilievo l'opportunit� che il Collegio esamini se sia fondata l'opinione 
secondo la quale anche nelle vertenze relative ai contratti di appalto 
stipulati da Enti diversi dallo Stato il quarto arbitro (seguendo l'ordine 
stabilito dall'art. 45 del Capitolato generale del 1962) debba essere 
scelto tra i funzionari del Ministero dei LL. PP. e gli Avvocati dello 
Stato. 

Il difensore dell'Impresa Astaldi ha, dal canto suo, rilevato che 
la questione non pu� essere risolta in questa sede, in quanto il membro 
della cui capacit� si riscute dovrebbe astenersi, rendendo cos� impossibile 
ogni decisione; ed ha ag.giunto che, se fosse consentito l'esame 
del problema, dovrebbe concludersi per la legittimit� della composizione 
del Collegio. 

Ora l'ostacolo cui accenna l'Impresa non sussiste, poich� non � 
in discussione la capacit� di uno degli arbitri, intesa in senso soggettivo, 
ma il procedimento da seguire nella scelta degli arbitri e, quindi, 
un problema generale di interpretazione di una norma giuridica. 

L'opinione cui ha accennato l'Amministrazione convenuta non pu� 
essere, tuttavia, accolta. L'applicabilit� del Capitolato Generale di appalto 
per �le opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori 
Pubblici anche ai contratti stipulati da un Ente diverso dallo Stato 
medesimo non importa certamente che tutte le disposizioni contenute 

relativa alla-sua ammissibilit� malgrado il mancato esperimento della 
procedura amministrativa L'ulteriore questione relativa alla regolarit� e 
tempestivit� delle riserve non pu� esser decisa se non dopo l'esaurimento 
della procedura amministrativa, che deve precedere il giudizio arbitrale 
rispetto a tutti gli aspetti della controversia, pregiudiziali e di merito. 

(3) La massima non sembra esatta. 
Com'� stato giustamente ritenuto dal Tribunale di Roma nella sentenza 
6 agosto 1965, n. 5646 (in questa Rassegna, 1966, I, 206), la rilevanza 
economica della controversia non pu� essere valutata soltanto sulla base 
dell'ammontare del petitum, dovendosi invece procedere, da parte degli 
arbitri, ad una sommaria delibazione circa la fondatezza delle pretese 
attrici, al fine di accertare se �effettivamente la controversia, in relazione 
all'importo totale dell'appalto, sia tale da non consentire il differimento 
della sua risoluzione. 

(4) Sulla questione cfr.: DEL GRECO, In tema di tempestivit� delle 
riserve, in questa Rassegna, 1964, I, 1179, e retro, 711. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 731 

nel Capitolato debbano essere applicate sensa possibilit� di adattamenti; 
ch�, se cos� fosse, si dovrebbe assurdamente ammettere l'impossibilit� 
di sostituire gli ingegneri del Genio Civile, ai quali il Capitolato attribuisce 
molteplici incombenze, con gli ingegneri dell'ente appaltante. 

L'art. 45 del predetto Capitolato indica nelle lettere d) ed e) del 
primo comma le persone che, come si esprime la Relazione Ministeriale 
al decreto di approvazione 16 luglio 1962, n. 1063, rappresentano ciascuna 
parte accanto ai giudici estranei ai contendenti. Ora poich� 

� parte � nel gidizio arbitrale � l'ente appaltante e non lo Stato che, 
come nel caso di specie, ha parzialmente finanziato l'opera pubblica, � 
chiaro che il diritto di nominare il proprio arbitro spetta all'ente predetto 
e non allo Stato, il quale: 1) ha solo l'alta vigilanza ai fini della 
corresponsione del contributo; 2) non � vincolato dal lodo arbitrale; 
3) ove lo ritenga opportuno, ha facolt� di intervenire nel giudizio gi� 
instaurato tra le parti principali, per la tutela dei propri interessi. 
Ci� precisato, il Collegio deve soffermarsi sulla preliminare eccezione 
di improponibilit� della domanda di arbitrato fino alla pronunzia 
in sede amministrativa� sulle riserve dell'Impresa. 

L'eccezione si ricollega agli artt. 42-43 e 46 del Capitolato Generale, 
i quali, rispettivamente, cos� dispongono: 

� Quando sorgono contestazioni fra il Direttore dei lavori e l'appaltatore 
si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, a 
norma del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, 
n. 350 .. 
� ... tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore, 
cos� durante la esecuzione come al termine del contratto, quale che sia 
la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute 
definire in via amministrativa a norma del precedente art. 42, sono 
deferite ... al giudizio di cinque arbitri �. 
� L'istanza per l'arbitrato deve essere notificata a mezzo di ufficiale 
giudiziario, nel termine di 60 giorni da quello in cui fu notificato il 
provvedimento dell'Amministrazione che ha risolto la controversia in 
sede amministrativa ai sensi del precedente art. 42 �. 
Il riferimento al regolamento del 1895 comporta che poi si debbano 
tener presenti: l'art. 22 del regolamento stesso, che concerne l'approvazione 
dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto; l'art. 23, che riguarda 
le contestazioni tra l'Amministrazione e l'appaltatore; l'art. 54 
ultimo comma, che rende applicabile il procedimento indicato dall'articolo 
23 all'esame delle riserve; e l'art. 109 che riguarda il certificato di 
collaudo. 

Dal complesso delle citate norme si desume dunque che devono 
essere preventivamente sottoposte all'esame dell'autorit� amministrativa: 
1) le contestazioni relative alla determinazione dei nuovi prezzi, 


732 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

secondo le indicazioni stabilite nell'art. 21 del regolamento; 2) quelle 
fra il direttore dei lavori e l'appaltatore in ordine alle modalit� di esecuzione 
dei lavori; 3) quelle tra il direttore dei lavori e l'appaltatore 
concernenti determinate circostanze di fatto; 4) quelle relative al certificato 
di collaudo; 5) quelle riguardanti le riserve iscritte sul registro 
di contabilit�. 

Ora � evidente che nella presente vertenza le sole contestazioni da 
tenere presenti ai fini della dedotta necessit� di una preventiva istruttoria 
amministrativa sono quelle del quinto grupJ;>,o, nei limiti fissati 
dall'art. 54 del regolamento. 

Non v'� dubbio che sia inibito al Collegio di esaminare le domande 
relative alle riserve regolarmente iscritte sul registro di contabilit� relativamente 
ai lavori compiuti dopo il quinto stato di avanzamento. Dalle 
disposizioni sopracitate, fra loro coordinate, deriva chiaramente l'obbligo 
del previo esperimento della procedura amministrativa, che, nel 
caso di specie, � certamente mancato. 

Per superare questo ostacolo l'Impresa ha opposto; a) che per le 
controversie da decidere in corso d'opera non � possibile attendere la 
definizione in via amministrativa, la quele non pu� essere compiuta se 
non molto tempo dopo l'ultimazione dei lavori; b) che ad ogni modo la 
questione ha perduto ogni rilevanza dopo che l'Amministrazione, malgrado 
l'eccitamento costituito dalla domanda di arbitrato, non solo non 
ha deciso sulle riserve ma ha espresso il suo rifiuto ad accogliere, sia 
pure parzialmente, le domande dell'Impresa. 

Il Collegio non pu� ritenere fondata n� l'una n� l'altra argomentazione. 
Non la prima, perch� non � consentito disapplicare in parte, 
in virt� di un labile rilievo, le citate norme che molto chiaramente 
subordinano la proponibilit� della domanda di arbitrato alla definizione 
in via amministrativa delle contestazioni, senza distinguere fra giudizi 
instaurati in corso d'opera e domande proposte dopo il collaudo. 

Che il rilievo sia di scarsa consistenza, � dimostrato dalla considerazione 
che ben pu� l'appaltatore provocare, mediante diffida, un comportamento 
dell'Amministrazione equiparabile a reiezione delle richieste. 

La ragione della limitazione sussiste nella sua pienezza qualunque 
sia il tempo in cui la controversia abbia origine: far s� che l'Amministrazione, 
mediante l'intervento degli organi superiori di controllo, possa 
verificare se siano legittimi ed opportuni i provvedimenti degli organi 
subordinati, e possa definire o, quanto meno, ridurre nei suoi giusti termini 
le contestazioni insorte. 

Si pu� anzi affermare che prima del collaudo l'interesse dell'Amministrazione 
di tentare di evitare un giudizio � pi� intenso avuto 
riguardo alle conseguenze dannose che durante il corso dei lavori pu� 
produrre una vertenza giuridiziale in atto. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 73_3 

Neppure la seconda argomentazione merita accoglimento. 

Posto che, come non si dubita, il previo espletamento della procedura 
amministrativa ha carattere di presupposto processuale, in 
quanto rappresenta un requisito perch� si abbia una qualsiasi pronuncia, 
favorevole o sfavorevole, � irrilevante la circostanza che, dopo 
la domanda di arbitrato, si verifichino le condizioni necessarie per la 
prononibilit� della domanda stessa. 

� infatti al momento in cui questa viene posta e non ad un momento 
successivo che bisogna avere riguardo per stabilire se possa aver luogo 
il giudizio arbitrale. 

L'impedimento di cui finora s'� parlato non sussiste invece per 
quanto concerne la cognizione da parte del Collegio del problema 
attinente alla dedotta tardivit� delle riserve: poich�, come si � accenna~o, 
l'esigenza del previo esperimento della procedura amministrativa non 
si pu� ritenere oltre i limiti stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 54 
del regolamento del 1895. Questa norma sancisce l'obbligo di istruire in 
sede amministrativa le domande regolarmente scritte sul registro di 
contabilit�, e cio�, come si desume dal terzo comma del citato articolo, 
le domande di indennit� contenenti le indicazioni delle cifre di compenso 
cui l'appaltatore crede di avere diritto e le ragioni giustificative. 

Possono invece essere portate direttamente al giudizio degli arbitri 
tutte le altre questioni, come quella che investe la facolt� di formulare 
tardivamente le riserve e di chiedere indennit� per fatti verificatesi 
prima della sottoscrizione incondizionata di precedenti stati di avanzamento. 


L'impresa ha firmato i primi cinque stati senza alcuna riserva: 
l'accertamento giudiziale del suo pretesq diritto a compensi per i maggiori 
oneri sostenuti in quel periodo di tempo non deve essere preceduto 
dal procedimento in via amministrativa, poich� la contestazione 
non riguarda domande regolarmente iscritte ma, al contrario, domande 
non iscritte ed esplicate nei termini fissati dal menzionato art. 54. 

� compito del collegio stabilire se l'iscrizione nei documenti contabili 
effettuata soltanto in occasione della firma del sesto stato di avanzamento 
possa considerarsi operante anche per il passato (nel qual caso 
dovr� riconoscere la necessit� del previo esperimento amministrativo 
dopo aver affermato la regolarit� dell'iscrizione tardiva) ovvero se 
l'impresa sia incorsa nella decadenza prevista dall'art. 54. 

Prima di espletare queste indagini occorre tuttavia occuparsi di 
un altro presupposto processuale. 

A norma dell'art. 44 del Capitolato Generale la domanda di arbitrato 
deve essere proposta dopo l'approvazione del collaudo, salvo 
che non ricorra alcuna delle situazioni particolari esplicitamente indicate 
nell'articolo stesso. Per quel che riguarda la presente vertenza, 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

734 

spetta al Collegio decidere se la controversia era indifferibile, per sua 
natura o per la rilevanza economica. 

Nell'interpretazione dell'art. 44 del Capitolato del 1895 la dottrina 
e la giurisprudenza prevalenti erano orientate nel senso che per decidere 
se la vertenza fosse tale da consigliare la immediata definizione 
occorresse avere riguardo alla sua oggettivit�, poich� la norma faceva 
riferimento, per determinare la situazione di urgenza, soltanto alla 
natura della controversia. 

Il vigente Capitolato consente di tener conto anche della rilevanza 
economica, e quindi, degli oneri finanziari e delle condizioni soggettive 
dell'appaltatore, al fine di stabilire se erano tali da pregiudicare notevolmente 
la continuazione dei lavori. 

Premesso che per decidere se sussistevano detti elementi pregiudizievoli 
occorre fare riferimento al tempo della presentazione della 
domanda di arbitrat.o e non ad un periodo di tempo anteriore o posteriore, 
rileva il Collegio che l'Impresa aveva calcolato, al momento 
della richiesta di arbitrato, un suo maggior credito di lire 385.560.000, 
in rapporto all'importo netto pattuito di lire 1.350.048.000, e doveva 
eseguire ulteriori lavori per lire 249.118.558,000. 


Basta l'enunciazione di tali cifre per ritenere senz'altro: che sussisteva 
il requisito della rilevanza economica, poich� il credito vantato 
rappresentava circa il 29 % dell'importo totale dell'appalto; e che la 
rilevanza era tale da portare notevole pregiudizio alla continuazione 
dell'opera. 

L'obbligo di proseguire i lavori per un ulteriore importo di circa 
lire 250.000.000 comportava la necessit� di reperire nuovi capitali e di 
impiegare macchine ed impianti per il maggior tempo non previsto 
al momento del contratto. Ora si deve ammettere che tali esigenze 
costituivano rilevante ostacolo alla prosecuzione dei lavori, posto che 
ogni Impresa, allorquando assume i suoi impegni, tiene conto naturalmente 
delle spese da erogare in un determinato spazio di tempo e delle 
entrate realizzabili a titolo di acconto e di finanziamenti. 

Quando la contabilizzazione esorbita in maniera sensibile dalle 
previsioni, produce certamente un disquilibrio che non pu� non ripercuotersi 
dannosamente sull'andamento dei lavori e che esige l'urgente 
chiarificazione dei rapporti fra la stazione appaltante e l'Impresa. 

Rileva I'Amministrazione che i lavori sono regolarmente continuati 
e che tanto poco sussisteva l'urgenza che l'Impresa ritard� di otto 
mesi l'enunciazione delle riserve. 

ln ordine al primo rilievo basta richiamare il principio secondo 
cui occorre tener conto della situazione esistente al momento della 
presentazione della domanda e notare altres� che non � decisiva la 
formulazione di giudizi attraverso la valutazione ex post dei fatti. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 735 

L'Impresa ha dichiarato che per non sospendere i lavori � stata 
costretta a recepire i capitali necessari sopportando gravi sacrifici anche 
in rapporto alle difficolt� del mercato finanziario negli anni 1963 e 
1964, e non vi � motivo di negarle credito per ritenere, senza il conforto 
di alcun valido elemento, che aveva capitali di riserva in tal misura da 
renderle indifferente la sopportazione di maggiori oneri dell'entit� .sopra 
specificata. 

Quanto al secondo rilievo basta notare che neppure il ritardo nella 
formulazione delle riserve costituisce un indice sicuro della mancanza 
dell'urgenza, in quanto pu� dipendere da motivi vari, non esclusi quelli 
che ha indicato l'Impresa per sostenere l'ammissibilit� della iscrizione 
delle riserve dopo il quinto stato di avanzamento. 

Non giova, infine, rilevare che l'Impresa ha chiesto il collaudo e 
che le relative operazioni sono in corso. 

Premesso che il collaudo in corso d'opera serve a puntualizzare la 
situazione senza condurre alla definizione delle vertenze, non si pu� 
affermare che l'Impresa, sollecitando il collaudo, abbia rinunziato al 
suo diritto di chiedere la risoluzione anticipata della controversia. 

Rimosso l'ostacolo del secondo presupposto processuale, deve il 
Collegio esaminare il problema della ricevibilit� delle domande ricollegabili 
alle riserve formulate ed esplicate fuori dei termini stabiliti. 

L'art. 54 del Regolamento del 1895 fa obbligo all'appaltatore che 
non accetti le registrazioni contabili, di formulare apposite riserve 
all'atto in cui il registro di contabilit� gli venga presentato per la 
firma e di darne esplicazione nei successivi 15 giorni, sotto comminatoria 
di � decadenza del diritto � di far valere in qualunque modo 
istanze ed eccezioni che si riferiscano ai dati e fatti registrati. 

La dottrina e la giurisprudenza si sono trovate d'accordo sull'intendimento 
di temperare il rigore della norma, ammettendo, in talune 
ipotesi, la possibilit� di presentare le riserve entro e non oltre la compilazione 
del conto finale. 

Si � detto anzitutto che la norma che commina la decadenza presuppone 
la sussistenza di una contabilit� regolare (cfr. Lodo 30 luglio 
1962, n. 54, in Arbitrati e Appalti, 1963, 161): poich� non i� consentito 
eccepire preclusioni quando non siano state rispettate le forme e le 
modalit� prescritte dalla stessa norma che stabilisce il tempo di iscrizione 
delle riserve sul presupposto di una regolare documentazione 
delle operazioni contabili. 

Si � affermato altres� (cfr. Lodo cit.; Lodo 17 maggio 1963, n. 42, 
ivi, 339) che non esiste l'onere della iscrizione immediata per le riserve 
che si riferiscono a fatti continuativi. 

Costituisce poi principio pacifico che non possa ravvisarsi preclusione 
in ordine alle riserve di carattere generale, a quelle cio� che 


736 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

hanno per oggetto l'opera nel suo complesso (cfr. Lodo 12 novembre 
1962, n. 60, ivi, 1964, 6; 1 marzo 1961, n. 15, ivi, 1962, 54; 15 marzo 
1961, n. 23, ivi, 1962, 133; 3 dicembre 1962, n. 65, ivi, 1963, 111). 

N� si dubita che sia vietato all'Amministrazione di eccepire la 
decadenza quando i fatti siano sempre accertabili e controllabili, 
(cfr.. Lodi 17 maggio 1963, n. 32 e 12 novembre 1962, n. 60 sopra citati). 
Si �, invero, esattamente notato che lo scopo della disposizione che commina 
la decadenza � quello di porre la stazione appaltante in condizione 
di accertare la fondatezza delle riserve, di esercitare un immediato ed 
efficace controllo; di modo che, quando si tratti di circostanze accertabili 
anche dopo la chiusura dei singoli stati di avanzamento, sarebbe sommamente 
iniquo negare all'appaltatore la possibilit� di far valere 
i propri diritti senza ingiusto danno dell'Amministrazione. 

Affermati questi principi, � agevole sostenere l'infondatezza delle 
eccezioni di decadenza formulate dall'Amministrazione stessa. 

I prezzi contrattuali degli scavi per l'apertura di nuove sedi stradali, 
riferendosi generalmente a terreni di varia natura e consistenza, 
vengono determinati quali media ponderale dei prezzi competenti agli 
scavi delle singole specie di terreno che presumibilmente si incontreranno 
nella esecuzione dei lavori, sulla base di un calcolo pure presuntivo 
dei volumi di scavo di dette specie di terreno. 

All'atto esecutivo le quantit� dei terreni delle varie specie che ven


gono scavate risultano quasi sempre alquanto diverse da quelle conside


rate nella determinazione del prezzo unitario dello scavo: tuttavia le va


riazioni relative di tali quantit� si mantengono di norma in limiti tali 

da non incidere sensibilmente sulla remunerativit� globale del prezzo 

medio contrattuale o quanto meno da non turbare nel suo insieme l'eco


nomia dell'appalto. 

Quando, come nel caso in esame, si verificano circostanze che 

aggravano notevolmente gli oneri dello scavo, � difficile stabilire esat


tamente il momento critico in cui tali circostanze arrivino al punto 

da sconvolgere le previsioni economiche dell'appalto. 

Non � infatti sufficiente che fin dai primi scavi l'impresa debba 

affrontare oneri imprevisti per la demolizione di trovanti, per consen


tirle di supporre conseguentemente che questo sfavorevole evento debba 

necessariamente ripetersi sino al termine dei lavori. 

D'altra parte, anche continuando i detti oneri, essi possono appa


rire tollerabili finch� non oltrepassano un certo peso sul totale costo 

relativo agli scavi e, pi� ancora, sul totale importo dei lavori eseguiti 

e da eseguire. 

Sul piano sostanziale sussiste dunque una valida giustificazione dei 


motivi che hanno indotto l'impresa ad avanzare le sue riserve soltanto 
all'atto di emissione del sesto stato diavanzamento. Ma occorre subito 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 737 

aggiungere, richiamando uno dei sopra citati principi dottrinali e giurisprudenziali 
tendenti ad escludere la decadenza: che manca il giornale 
dei lavori; che tutte le misure di scavi per la apertura della sede 
stradale riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilit� 
sono provvisorie; e che pertanto esse non indicano l'effettiva entit� dei 
volumi di terreno rimossi e non costituiscono accertamenti di fatti nel 
senso voluto dall'art. 54 del Regolamento, ma soltanto dati approssimativi 
dei fatti stessi, da integrare ed eventualmente da correggere 
nel momento della contabilizzazione definitiva. 

Il procedimento della contabilizzazione provvisoria viene normalmente 
adottato nella costruz~one di nuove strade, poich� l'apertura 
della nuova sede stradale si effettua di solido con lo scavo di un tracciolino 
iniziale (generalmente in corrispondenza dell'asse delle trincee) 
dhe consenta di agire con le macchine escavatrici in pi� punti e su 
fronti sufficientemente estesi. Il tracciolino viene di mano in mano 
allargato fino a raggiungere approssimativamente la sagoma definitiva 
della trincea. Infine si procede ai lavori di finitura cio� di regolarizzazione 
delle scarpate dei cigli ecc. 

� chiaro che fino a questo momento � praticamente impossibile 
procedere ad un calcolo geometrico esatto dei volumi scavati con il 
metodo delle sezioni ragguagliate, come prescritto nei capitolati di 
appalto. Soltanto quando detto calcolo sar� attuabile le quantit� contabilizzate 
potranno considerarsi definitive. 

� da aggiungere che nelle contabilizzazioni provvisorie le quantit� 
che vengono riportate negli atti contabili sono valutate non soltanto con 
sistemi sommari ma anche con criteri molto prudenziali, e quindi non 
possono in alcun modo ritenersi equivalenti a quegli accertamenti definitivi 
di fatti cui si riferisce l'art. 54 del Regolamento e sui quali l'Impresa 
� tenuta a fare valere le sue contestazioni. 

La decadenza prevista dalla citata norma si basa sul presupposto 
che l'Impresa, pur avendo tutti gli elementi per rifiutare la sottoscrizione 
del Registro di contabilit�, abbia accettato le risultanze ponendosi 
cos� in condizione di non poter sconfessare il proprio operato : il che, 
per quanto s'� detto non si � verificato nel caso di specie. 

Altro motivo di esclusione della comminatoria di decadenza risiede 

nel fatto che l'Amministrazione aveva la possibilit�, al momento della 

formulazione delle riserve al sesto stato di avanzamento, di controllarne 

la fondatezza e di controdedurre adeguatamente. 

In quel momento gli scavi erano si molto avanzati, ma non al punto 

da impedire una attendibile determinazione, sezione per sezione, (o 

meglio localit� per localit�), del volume e del tipo di trovanti presenti 

nel terreno. Ci� appare evidente se si tiene presente il sistema di 

esecuzione degli scavi descritto precedentemente: in nessun tratto della 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

strada le sezioni di scavo erano complete, e quindi sussisteva la possibilit� 
di scandagliare con precisione la composizione del terreno ancora 
da scavare. 

Uno scandaglio di questo genere sarebbe stato pi� che sufficiente, 
se si tiene presente che, in ogni caso, cio� anche se l'impresa avesse 
gi� dal giorno dell'inizio dei lavori avanzato le sue richieste, si sarebbe 
dovuto procedere a rilevamenti per campione, essendo impensabile la 
possibilt� di contare e misurare uno per uno le migliaia di trovanti 
presenti nel terreno. In altri termini gli scavi ancora da eseguire dopo 
il sesto stato di avanzamento offrivano la possibilit� di una campionatura 
pi� che sufficiente per fornire risultati attendibili. 

Dall'ispezione dei luoghi disposta dal Collegio � anzi risultato che 
anche allo stato attuale, nonostante la mancanza di annotazioni del 
giornale dei lavori e di contestazioni in contraddittorio con l'impresa, 
� possibile ricostruire contabilmente la composizione del terreno scavato 
scandagliando le scarpate delle trincee e risalendo alla composizione 
media del terreno compreso tra le due scarpate. Un calcolo siffatto 
pu� risultare ai fini contabili pi� che attendibile, in quanto, si ripete, 

I 

in ogni caso, la determinazione di quella composizione si sarebbe dovuta 
effettuare per campioni. ''. 
Quanto al volume di terra da scavare a titolo di scandaglio, si ~ 
pu� affermare che potrebbero essere sufficienti due o tre mila metri cubi. 

Si deve pertanto concludere che anche le riserve relative ai lavori 
eseguiti fino al sesto stato di avanzamento sono state regolarmente 
iscritte. L'esame in sede giudiziale delle medesime, nonch� di quelle 
formulate successivamente, �, per�, attualmente impossibile, stante la 
temporanea improponibilit� della domanda di arbitrato fino a quando 
l'amministrazione non avr� esaurito il procedimento amministrativo 
che precise norme le impongono di espletare. -(Omissis). 



SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 9 ottobre 1964, n. 6660 -Pres. 
Grieco -Rel.-Mazzei -P. M; Mosoarini (conf.) -Rie. -Odorino. 

Reato Sospensione condizionate della pena --Secon~~ concession~ 

del beneficio -Obbligo di pagare la pena pecuniaria precedente


mente illflitta -Permane anche in caso di estinzione di eietta pena. 

te. p., art. 164). 

L'adempimento della condizione del pagamento della pena pecuniaria 
inflitta con la precedente sentenza -cui � stato subordinato il 
benefi�io della sospensione �condizionale -� svincolato dalle sorti che 
pu� ave1�e $Ubito-la pena pecuniaria come tale; pertanto l'eventuale 
estinzione di essa non esclude che il condannato debba egualmente 
pagarla se intende avvalersi del beneficio (1). 

(1-5) Appunti in tema di interprepretazione delle nuove norme sulla 
sospensfone condiZionale della pena. 

La legge 24 aprile 1962, n. 191, recante modificazioni degli artt. 164 
e 165 del codice penale, stabilisce all'art. 1 che, 9ualora il beneficio della 
sospensione condizionale della pena sia stato gi� concesso con una sentenza 
di condanna a pena pecuniaria, il giudice pu� ancora applicarlo 
con una successiva sentenza di condanna a pena detentiva, a condizione 
che il condannato paghi la pena pecuniaria nel termine stabilito dal 
giudice stesso, salvo che il condannato si trovi nella impossibilit� di 
adempiervi. 

Con la prima e la terza delle quattro decisioni sopra riportate, il 
Supremo Collegio ha ritenuto che la pena pecuniaria comminata con 
la prima sentenza di condanna, rimasta condizionalmente sospesa, non 
rivive per effetto della successiva sentenza che conceda una seconda 
volta il beneficio subordinandone l'efficienza al pagamento della precedente 
pena pecuniaria, ma si tramuta in una nuova, non ben precisata 
obbligazione, del tutto svincolata dalle sorti che pu� avere subito la 
pena pecuniaria come tale, sicch� l'eventuale estinzione -di questa non 

19 



740 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 12 ottobre 1964, n. 6668 -Pres. 
Frisoli -Rel. Leone A. -P. M. Moscarini (diff.) -Rie. Sala. 

Reato -Sospensione condizionale della pena -Seconda concessione 

del beneficio -Estinzione della pena pecunaria inflitta con la pri


ma condanna -Effetti. 

(c. p., art. 164). 
n nuovo testO deU'a7't 164 c. p., quale risulta dalle modificazioni 
appo7't�te con lei legge n. 191 del "1962, pur confe7'miindo il �principio 
che la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena non possa 
ea.sere disposta pi� di una volta, prevede pe7'altro, che, ove. il p7'edetto 
benejjcio sia stato concesso in relazione ad una sentenza di condanna a 
pena pec~niaric.�, il giudice �con una sentenza successiva .possa ancora 
~ospendere condi.z�ona�mente la � pena d�tentiva inflitta~ a condizione 
per� che il condannato paghi la pena pecuniaria, sal1Jo il caso ~uttavia 
che egli si t7'ovi nella -impassibilit� di adempiere a tale obbligo (2). 

riveJ:bera .i suoi effetti sull'onere imposto all'imputato con .la ,seconda 
sentenza.. 

Potrebbe di conseguenza supporsi che la legge n. 191 del 1962 abbia 
creato una nuova specie di obbligazione, �dal� cui ad�mpimento far discendere 
la concessione, per una seconda volta, del beneficio della condizionale. 


La dottrina, cui sembrano riferirsi le due sentenze (SP1zuoco, Le 

innovazioni ci7'ca la sospensione condizionale della pena, Giust. pen., 

, 

:1963, , Il, 278; BoNINI, La sospensione condizionale dell4 pena per il se;::
� 

condo reato, Riv. pen., 1962, II, 623) non specifica, per� la natura di tale :::: 

obbligazione pecuniaria. � 

# 
#
.; 

Se si es�lude il carattere di sanzione penale, deve, peral:tro negarsi 

=* 

che si tratti di una obbligazione civile, data la mancanza di un corre~ 
lativo diritto soggettiw di natura privata. 
Non potendosi contestare che l'obbligazione di cui trattasi sia posta a 

I 

tutela di un interesse pubblico, occorre, individuare quale sia un tale ~ 

interesse, che la legge vuole soddisfatto con l'adempimento dell'obbligo. 

Se l'interesse dovesse trovar fondamento nella esigenza di non consentire 
un trattamento di favore a chi ottenga :una seconda volta il beneficio 
della condizionale rispetto a chi non pu� pi� aspirarvi, per averlo ottenuto 
in relazione ad� una condanna a pena detentiva, ci� equivar,


1

rebbe a dire che, per eliminare la possibilit� di tale sperequazione, deve 

essere soddisfatto il diritto punitivo dello Stato connesso al reato per il 

quale � stata inflitta la prima condanna. 

Alla degradazione della sanzione penale in una obbligazione di altra 
natura si oppone, d'altronde, un argomento esegetico difficilmente superabile 
dato che la legge subordina la nuova concessione del beneficio 


�1 

.-~ 


PARTE I; SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 741 

L'estinzione della pena precedente -non importa a quaie titolo 
-non rende inapplicabile il nuovo beneficio. della sosvensione condizionale 
della pena, ma rende piuttosto inefficiente l'obbligo del pagamento 
della precedente pena pecuniaria, per l'impassibilit� �giuridica 
di adempierlo. in cui � viene a trovarsi il condannato; il che realizza 
l'ipotesi prevista neWultimo inciso dell'art. 164 u. p. c. p. (3). 

III 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 15 giugno 1965 n. 1247 -Pres. Ricciardelli 
Rel. Zema -P. M. (concl. conf.) -Rie. Matte<>. 

Reato � Sospensione condizionale della pena -Seconda concessione 
del beneficio -Obblillo dipa.iare la pena pecuniaria cui tu subordinata 
la�pr~-sospensione -Sussiste anche se sia intervenuta 
una causa di estiniione della pena� 

.<c. p., art. 164). 

Nel caso in cui il giudice abbia ritenuto. di avvalersi della facolt� 
di concedere nuovamente la sospensione condizionale, il Tela't�vo �PTov


� al pagamento della predetta pena pecuniaria >, cio� proprio di � quella 
pena gi� inflitta con la precedent.e sentenza e. �rimasta condizionalmente 
1K>spesa. � � 
L'inter.pretazione letterale. appare, inoltre, in �armonia con il .principio 
dell'irrepetibilit� del beneficio della condizionale, di cui .. si dir� 
oltre. � 

Il penultimo comma dell'art. 1 della legge dispone che la � sospensione 
condizionale della pena non P\1� -essere concessa pi� di una volta�� 
Tale principio non � per� .assoluto� dato �che la .stessa legge (v. ultimo 
comma citato) consente che la condizione. venga� concessa nuovamente 
purch� venga pagata la pena pecuniaria precedentemente inftitta. Di �un 
secondo beneficio si pu� cio� fruire .nicamente dopo che, assolta la pena 
inftitta dalla precedente condanna, il condannato sia rimesso nella medesima 
situazione del soggetto che non abbia mai ottenuto il .beneficio. 

La ripetizione del beneficio � condizionata, quindi, alla inefficienza 
della precedente concessione in seguito all'esecuzione della precedente 
condanna. La non ripetibilit� della condizionale riguarda, pertanto, non 
la concessione del beneficio, ma la sua operativit��.. 

La precisazione del principio consente di confutare ulteriormente la 
tesi qui criticata. Invero, se l'obbligazione cui fa � riferimento l'ultima 



742 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

vedimento non determina il sorgere a carico del condannato dell'obbligo 
coercebite di pagare ta pena pecuniaria ma gli attribuisce la facolt� di 
Tendere operante, con il tempestivo pagamento delta pena suddetta; ta 
sospensione condizionale della pena che altrimenti deve essere revocata. 
Ne consegue che l'imposizione della condizione ha la sua origine e la 
sua causa esclusivamente nella sentenza che la applica e l'adempimento 
� del tutto svincolato dalle sorti che pu� aver subito la pena pecuniaria 
come tale, nel senso che l'eventuale estinzione di essa estingue l'obbligo 
penale ma non riverbera i suoi effetti sull'onere imposto all'imputato 
con la seconda sentenza (4). 

parte della nornt�: richiamata non coincid~sse con quella medesima pena 
pecuniaria gi� condizionalmente sospesa in occasione d'una prima condanna, 
la precedente sanzione penale rimarrebbe insoddisfatta, perch� 
coperta dal beneficiO concesSo una prima volta �, �i� n�n ostante, 11 beneficio. 
verrebbe concesso una seconda volta; con; la successiva sentenza di 

Ijconda1:lJla. . . . . . . . . . 

Dall'�rroneit� �del presupposto circa !'.anomala natura giuridica dell'obbligo 
di pagare la precedente pena pecuI�.faria discende, poi, l'erroneit� 
della conclusione cui pervengono la prima e la terza d�lle sentenze 
annotate, statuendo che l'eventuale estinzione di detta pena pecuniaria 
non esclude che il condannato, se intenda avvalersi del nuovo beneficio 
della Condizionale, debba ugualmente adempiere 'all'onere impostogli con 
la seconda sentenza. 

A questo punto � bene precisare il concetto di e impossibilit��, in 

Ipresenza della quale al giudice non � dato di imporre al condannato 
con il beneficio della condizionale l'onere del pagamento della pena pecuniaria 
precedentemente inflittagli. 

L'impossibilit� cui fa riferimento l'ultima parte dell'art. 1 della 
legge pu� essere di natura materiale (in�apacit� economica del condannato) 
ovvero di natura giuridica (avvenuta estinzione del reato per 
il quale venne comminata la pena pecuniaria). Nel diritto privato non 
si fa differenza tra impossibilit� materiale ed impossibilit� giuridica quale 
vizio della condizione apposta ad un negozio giuridico. 

Tale parificazione, vale anche per il diritto amministrativo, che, in 
materia di� condizione, recepisce i concetti fondamentali elaborati dalla 
dottrina privatistica (LUCIFREDI, L'atto amm. nei suoi elementi accidentali, 
192); si tratta dunque di un concetto proprio dell'ordinamento giuridico 
nella sua unit� e, come tale, non pu� essere assunto con un 
Significato diverso dal diritto. penale in mancanza di un'apposita norma 
derogatrice. 

Esattamente, perci� la seconda e la quarta massima hanno statuito 
che l'estinzione del reato o della pena precedenti non rende inapplicabile 
il nuove beneficio della sospensione condizionale della pena, ma 
rende inefficiente l'obbligo del pagamento della precedente pena pecuniaria 
per l'impossibilit� giuridica di adempierlo. 

La seconda massima afferma che il principio vale per ogni ipotesi 

di estinzione della pena e la quarta massima lo applica ad un'ipotesi di 


PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 743 

IV 

CORTE DI CASSAZIONE -Sez. II, 23 aprile 1965 n. 723 -Pres. Dragotto 
-ReZ. Borghese -P. M. Peluso -Rie. Marino. 

Reato -Sospensione condizionale della pena -Seconda concessione del 

beneficio -Estinzione per amnistia del reato. precedente -Ineffi


cacia della. condizione. 

(C. p., art. 164). 
La sospensione condiziona.le della pena non pu� essere subordinata 
al pagamento d�lla pena pecuniaria in:flitta all'imputato con una precedente 
se~tenza, qualora i� reato cui questa si riferisc� "risulti estinto 
per amnistia; invero, in una ipotesi siffatta lo stesso debito deve considerarsi 
inesistente (5). 

estinzione (nella specie amnistia) del precedente reato. Difatti, il diritto 
punitivci dello Stato, sorto all'atto della commissione del� reato, va : soddisfatto 
una sola volta e, se il modo normale � dal quale riceve soddisfazione 
si concreta nell'esecuzione della sanzione penale, sussistono 
peraltro forme diverse costituite da tutte le cause di estinzione del reato 
e della pena. 

Perci�, quando il reato o la pena siano estinti ed il diritto punitivo 
sia stato in tal modo soddisfatto, non pu� sorgere nuovamente il 
diritto punitivo afferente a quel medesimo reato, poich� un tale diritto 
avrebbe per oggetto l'inflizione di' una nuova pen~, che non troverebbe 
fondamento in alcuna norma incriminatrice e violerebbe� il principio 
ribadito nell'art. 25 cpv. della Carta costituzionale (nulla poena sine 
lege). 

L'obbligo di pagare la precedente pena pecuniaria non pu�, pertanto, 
essere imposto indipendentemente e malgrado l'estinzione del reato 
per il decorso del termine della sospensione. Questa eccezione dovrebbe 
ammettersi (SPxzuoco, op. cit.) perch� la legge n. 192 del 1962, non ha 
fissato alcuna condizione temporale riguardante il periodo trascorso dopo 
la prima condanna. 

Le argomentazioni sopra svolte sono sufficienti a negare la ammissibilit� 
di tale eccezione. Pu� ancora rilevarsi che il ragionamento sul 
quale si fonda la opposta opinione non tiene conto che la mancata previsione 
di una condizione . temporale nella legge del 1962 � resa superflua 
dal fatto che esiste gi� nel codice penale (art. 163 p. p.), la previsione 
di un termine, quinquennale o biennale, allo scadere del quale il reato 
si estinge. 

TULLIO DE CARLO 



744 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 17 maggio 1966, n. 3416 -Pres. Lo 
Schiavo -Rel. Conti -P. M. Barone -Rie. Ferrone. 

Antichit� e belle arti -Reati di cui alla legge speciale -Omessa trascrizione 
del vincolo notificato -Irrilevanza. 

(l. 20 giugno 19Q9, n. 364). 
Antichit� e belle arti -Reati di cui all� legge 1� giugno 1939, n. t089 Costituzione 
di parte civile della p. a . .:. .Ammiss~bilit�. 

(1. 1� giugno 1939, n. 1089). 
.. L'omessa tr.ascriz~one del vincolo archeologico; soltano notificato 
a norma della legge n. 36~ del 1909, non inficia la validit� della notifica 
s~ss.a, necessaria, ma suf}�ciente,. a sensf, .�della citata legge del 19091 .per 
integrare il presu~posto dei reati previsti.dalla stessa legge specicile (l). 

(1) In tema di repressione penale dei danneggiamenti recati al patrimonio 
storico, a~tistico ed archeologico nazionale� 
.La sentenza ~be si annota viene opportunamente� .a .�chiarificare al.;; 
cuni dei non pochi punti oscuri di un tema. scarsamente studiato in dottrina 
e raramente .deciso in .sede giudiziale. 

.La prima massima si !-"isolve nell'afferm;:izione di . un principio �che di


scende piano dal coordinamento degli artt. 2 e 71 I. 1� giugno 1939, n. 1089, 

5,I. 20 gjugno 1909, n. 364 . e 53 r. d. 30 gennaio 1913, n. 363, e che tuttavia 

�. stato pi� volte contestato dinanzi alle� magistratur,e di nierito. Fino a 

quando dunque non venga emanato. il nuovo regolamento di "esecuzione, 

previsto dalla legge del 1939, la notifica del vincol� in via ammfoistrativa, 

effettuata� a sensi della vecchia �legge e relativo regolament�, sar� P:eces


saria ma anche sufficiente ad integrare Upresupposto� dei' r�ati di 'cu~ albi 

legge si;>eC�ale, ed unica questione proponibile in tem a non potr� che atte.., 

nere al profilo psicologico del momento conoscitivo del dolo, sub specie di 

ignoranza dell'avvenuta notifica. �� 

Tale questione non �� peraltro che una �delle tante problematiche na


scenti in materia, problematiche rese quanto mai complesse da un non 

pe.rfetto coordinamento fra .le disposizioni speciali e quelle contenute nel 

codice ,penale. . . 

La normativa in esame si articola infatti in tre distinte, figur:e crimi


nose: il danneggiamento (art, 635 c. p.)., il reato di cui agli artt. 11, 12, 13, 

18, 19, 20, 21 e 59 dell� I. 1� giugno 1939, n. 1089 ed il danneggiamento di 

cosa propria (art. 733 c. p.). . 

Problem� particolari non sorgono per quanto concerne il� reato di dan


neggiamentO', che, in subiecta materia, si concretizza in genere nell'offesa 

recata ad oggetti di propriet� dello Stato, propriet� acquisita a sensi della 

citata legge del 1'939. � 

Unico profilo di qualche interesse specifico � la eventuale esistenza 

dell'aggravante di cui all'art. 635, 2� comma, n. 3, in relazione all'art. 625, 


PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 745 

La procedura amministrativa di liquidazione dei danni subiti dal 
patrimonio storico ed archeologico nazionale, prevista dall'art. 59 legge 
1 giugno 1939, n. 1089; non esclude, in capo alla p. a., il rimedio della 
azione giudiziaria, esplicabile cos� in sede civile come in sede penale, 
mediante costituzione di parte civile (2). 

(Omissis). _:. Osserva innanzitutto la Corte che il ricorso della 
parte civile � meritevole d'accoglimento. 

La �dichiarazione d'improponibilit�� della domanda di risarcimento 
dei danni proposta dalla p. a. in quanto la trasgressione commessa dall'imputato 
non darebbe luogo, a dire del Tribunale, ad un' diritto soggettivo 
della stessa Pubblica Amministrazione, contrasta� con l'art. 59 

n. 7: l'esposizione alla pubblica fede e la destinazione a pubblico servizio 
o. p.bplic~. utilit�, di~esa -o. reverenza. . 
La. que&tione �assume Jllla. notevole importanza pratica in quanto l'aggrilyante. 
�.rende. il reato� perseguibile di �ufticio. Il che;�;quando il soggetto 
passivo sia la p. a, �(Sovrintendenza alle Antichit� e Belle Arti), � quanto 
d.ire che costituisce .conpj.zione � pratica,�� di; pr.acedibllit�-dell'azione �penale; 

Nessun dubbio, ovviamente, pu� sussister.e in ordine all'inappUcabilit� 
dell'aggi:av:ante quando 0ggetto . materiale del reato sia un �reperto archeologico 
dist:r.utto nel corso di uno scavo abu,sivo .od in momento immediatamente 
successivo al ritrovamento, nello. stesso . contesto di azione, non. po-. 
tendosi logicamente c:onf�gurare per un oggetto �sepolto n� la esposizione 
alla pubblica fede n� la destinazione a pubblica utilit� (1). 

� Del pari nessun dubbip .in ordine �all'applicabilit� dell'aggravante, 
quanto meno ..sotto il profilo della destinazione a. pubblica utilit�, per le 
cose di interesse storico, archeologico, ecc., esposte in parchLo musei�. 

Qualche perplessit� .potrebbe prospettarsi inve.ce. quando oggetto materiale 
del danneggiamento siano dei ruderi. emergenti (2). Avverso il concretarsi 
dell'aggrav:ante detresposizione alla pubblica fede potrebbe opporsi 
il concetto �di "autocustodia �. � nota infatti la gi:urisprudenza che 
nega l'esposizione alla pubblica fede qualora Ja cosa sia immobile, immobilizzata 
o comunque di difficile asporto per mole, peso .od altre ragioni (3). 
�. intuitivo �peraltro,replicare che una tale elaborazione giurisprudenziale 
� nata in relazione al reato di furto; non a quello di danneggiamento, rispetto
� al quale il concetto di autocustodi.a perde ogni. sua r.agion d'essere, 
non venendo in considerazione il �problema delle difficolt� di asporto (4:). 

(1) Destinazio,ne che deve ess'i\re � immediata ed attuale �� MANZINI,. Trattato di. 
diritto pena.le ita.l~no. 4� ed., vel. IX, 294� 
. . (2) A tale propos~to �. bene sottolineare che. se� la scQper.ta dei. ruderi � .anteriore 
alla data dell'entrata in vigore..della l . .20 giugno 1909, n .. 364, gli, stessi ricadono 
i. propriet.� privata, onde non � configurabile un reato di da.nneggiamel)to commesso 
dal prciprietario 4el fondo .per difetto del :requisito di .aUruit� della cosa. 


(3) Per tutte cass. 16 maggio 1961, Vi;>lpntario,.Giw. it., 1962, .II. 91. . 
.(4) Tant.o vero che !'.aggravante in. parola. �. stata rllVVisata nella J;'ec.isiol)e. di 
a19eri piantati lungo :Wl,a .strada comunale: _Caiis. 21. :rnaggitl l,93:4, .Gi'Ul!t. pen.,: 19B5~ 
II, 230. Ci� sembrerebbe anche sufficiente .a .. superare. 1'11ltra . ppssibile obiezio.n~ 


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RASSEGNA DELL'~VVOCATURA DELLO STATO

746 

1. 1 giugno 1939, n. 1089, che oltre a prevedere sanzioni penali per il 
trasgressore, pone a carico dello stesso l'esecuzione di quei lavori che 
il Ministero della P. I. riterr� di prescrivergli per riparare ai danni da 
lui prodotti e per la riduzione in pristino della cosa, o nel caso in cui 
la riduzione non sia possibile, l'obbligo di corrispondere allo Stato una 
somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione del valore 
sub�to dalla cosa stessa per effetto della trasgressione. 
Non pu� pertanto condividersi la tesi del Tribunale, che se pure 
sostenuta e avallata da autorevole dottrina, appare resistita dalla 
formulazione letterale della norma d�;ill'art. 59 surrichiamato, oltre che 
dalla ratio della norma stessa. 

� noto che con l'imposizione d~l vincolo artistico sulla cosa si 
instaura un rapporto di natura pubblicistica tra il privato e la p. a., 

Parimenti ravvisabile sembra doversi ritenere il profilo di aggravante 
della destinazione a pubblica utUit�. Tale aggravante, infatti, richiede per 
il suo concr!!t&ni l'aituale destinazione della cosa ad un �PUbblfoo �vantaggio, 
-di-ta1ch� chiunque ne possa profittare. E questa � giustappunto la situazion� 
di uno. scavo archeologico, che quisque de populo pu� recarsi a studiare, -o, 
pi� semplicemente, ad ammirare. 

Non sembra invece che possa ravvisarsi l'aggravante in parola sott� 
il profilo della destinazione a pubblica reverenza. Perch� se � vero che 
accanto ad una reverenza religiosa (qui ;fuori questione) esiste anche una 
referenza � civile ., vero � anche che quest'ultima ha pur sempre una colorazione 
� sacrale � di venerazione, incompatibile con il profilo � culturale � 
che invece impronta di s� il reperto archeologico, in cui anche l'eventuale 
remoto valore sacrale (come ad es. per un antico tempio) viene assorbito e 
superato dall'attuale valutazione, che lo colloca sotto altra luce (quella 
storico-culturale), incompatibile con il sentimento di venerazione necessario 
perch� possa parlarsi di pubblica reverenza. 

Assai pi� complesso, invece, il problema quando oggetto materiale del 
reato siano cose di propriet� dell'agente, perch� vengono allora in conside
�razione i rapporti fra le fattispecie criminose previste rispettivamente dalla 
legge speciale (in particolare artt. 11, 12, 59) e dall'art. 733 c. p. 

L'un reato si concretizza nella � demolizione, rimozione, modificazione 

o restaurazione �, non debitamente autorizzate, di cose in ordine alle quali 
sia stato notificato il vincolo archeologico. L'altro nel danneggiamento comunque 
arrecato a cosa propria di cui sia noto il rilevante pregio, se dal 
relativa alla � genesi � della espoaizione alla pubblica fede. Come � noto, infatti, 
dottrina e giurisprudenza richiedono che l'esposizione alla pubblica fede dipenda da 
fatto umano, ancorch� determinato dalla necessit�. Ci� per� sempre in sede specifica 
di esame 4!ell'aggravante contemplata in relazione al reato di furto. Ora, pare evidente 
che, trattandosi di danneggiamento, i concetti elaborati in quella sede non 
possano applicarsi sic et simpticiter senza violare palesemente la ratio legis. In CS60 
contrario si arriverebbe all'assurdo di negare, nel danneggiamento, la configurabilit� 
dell'aggravante in parola ogni qual volt� oggetto materiale del delitto fosse una cosa 
immobile o immobilizzata (ad es. un antico capitell� emergente in uh parco pubplico). 
Per uno spunto in tal senso, MANzm1, op. cit., voi. IX, 535. 


747

PARTE I, SEZ. vn, GIURISPRUDENZA PENALE 

con conseguenti doveri e diritti soggettivi dell'una e dell'altra parte, 
per cui il potere di giurisdizione in. materia spetta al giudice ordinario. 
Ed infatti, all'obbligo del trasfressore sancito dall'art. 59, commi 2� e 3� 
della legge succitata, corrisponde un diritto soggettivo della p. a. ad 
ottenerne l'adempimentoi diritto soggettivo che si qualifica per la sua 
natura riparatoria. Tale principio � stato ribadito da questa S. C. a Sez. 
Un. con la sentenza n. 3165 del 28 ottobre 1959, la quale ha affermato 
che il potere della p; ao di procedere direttamente all'applicazione della 
sanzione�amministrativa non. esclude il� rimedio concorrente dell'azione 


giudiziaria limitatamente al riconoscimento e all'accertament-0 della 
trasgressione da cui dipende l'irrogazione della sanzione. N� pu� essere 
d'ostacolo alla proposizione dell'azione avanti il giudice ordinario per 
il risarcimento dei danni il procedimento amministrativo e il relativo 
provvedimento ministeriale previsti dall'art. 59 della l. 1� giugno 1939, 

fatto deriva nocumento al patrimonio storico,, archeologico o artistico na~ 
zionale. 
Sembra e_vidente che le due previsioni coprono diverse . aree, in parte 
peraltro coincidenti. . 

:I: chiaro che, se si tratta di bene non vln�olato, unica norma appliclilbile 
� l'art. 733 c. p. Altrettanto chiaro che se non segue dal fatto iJ nocumento 
di cui sopra, . tini�a norma applicabile � quella della legge speciale, 
che sembra configurare un reato di pericolo, sempre che; naturalmente, ne 
sussista il presupposto, e cio� la� notifica del �vincolo (5). Ma quando g}i 
elementi di entrambe le norme incrimin�trici speciali sono presenti nella 
condotta di un soggetto, quid iuris? . . 

Non risulta che la giurisprudenza abbia avuto ancora occasione di pronunciarsi 
in materia. 
' Taluni�autori (6), pur avanzando qualche dubbio, escludono l'applicabilit� 
di entrambe le norme ad una singola fattispecie. 

Non sembra peraltro che possa �essere condivisa tale tesi, in quanto non 
si ritiene di poter ravvisare nella norma di cui sopra gli elementi che 
caratterizzano il c. d. � concorso apparente �. 

Pur senza �sottovalutare l'immensa e discordante messe di lavori scritti 
in tema di concorso fittizio di norme penali, sembra infatti lecito poter 
affermare che, alla luce del nostro diritto positivo, unico criterio valido per 
ravvisare fra due norme l'esistenza di una relazione di � concorso apparente,, 
sia il criterio di specialit�, a mente dell'art. 15 c. p. In tal senso 
infatti � sia la migliore dottrina (7) che la giurisprudenza; e parte della 

(5) A parte va considerata l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 13 della legge speciale. 
Tale norma non richiede infatti la notifica del vincolo, ma le considerazioni 
cbe seguiranno, a prescindere da tale. punto, sembrano poterst attagliare anche a 
detta norma. 
(6) GERACI, Tutela del patrimonio di Antichit� .e d'A1'te, Jovene, Napoli, 1956, 
169; MANZINI, op. cit. vol. X, 1078. 
(7) CARNELUTTI, Lezioni di diritto penate, Milano 1943, 275-276; MANzmr;� Trattato 
cit., vol. II, paragrafo 5�; ANTOLISEI, Manuale Giuffr� 1963, parte gen;, 113 e sgg. 

748 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

n. 1089, riguardando essi la deter~inazion� � de-l quantum debeatur � 
e .non .potendosi estendere all'accertamento dei fatti costitutivi della 
trasgressione e causativi della sanzione, accertamento questo demandato 
all'esclusiva competenza del giudice -Ordinario. Nella specie, la 
sanzione amministrativa si accompagnava alla condanna penale derivante 
dalrac.certata trasgl'essione, onde dovendosi ravvisare in ogni 
�aso un diritto della p. a. al,risarcimento dei danni derivanti da fatto 
illecito, non potrebbe disconoscersi la legittimit� dell'azione risarcitoria 
proposta dal Ministero della P. I. nel giudizio penale, stante l'interesse 
della stessa p. a. all'acquisizione della prova della violazione�della norma 
penale, da cui consegue l'abbligo del risarcimento del danno a norma 
dell'art. 185 capv c. p. 
,..Esattamente, quindi, il .primo .giudice riconobbe al Ministero �della 
P.� I. titolo .a costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei 
danni, poich� � noto che all'ammissibilit� della parte civile � sufficiente 

stessa dottrina tedesca, che ha fornito i diversi e discussi concetti di sussidiariet�. 
econsunzione, ha riconosciuto coine tali ci-iteri, ad un'attenta analii;
i, finiscano per risolversi in quello di specialit� (8). . � � .. 

� "Ta1e principio di specialit� postula fra le due �distinte' fattisp�de criminose 
un rapporto di ,genere a specie, implica .cio� �una contin�nza 'ii� 
tutti gli elementi della fattispecie gen�rale neUa fattispecie speciale, la 
quale inoltre deve .re~�nfare �no o pi�.i elementi �lteriori, detti e sp,�ciP,ci � 

o �sp�ciaiizzilnti �. � � �, � � � � . ' � � � � � 
. : Una horm� pertanfo '~u� r~teriersi speciale solo riel caso che: se' non 
�sistesse, 'il �aS'o ivi contemplato rientrerebbe riella hornia generale '(9). 
� � Passando' all'esame del problema specifico, vedremo ora �cotne di 'r�p-� 
porto c:l.i genere a specie non si possa parl!lr�. o, per '�ssere' pi� es�tti, come 
tale rapp�rto sia del tutto escfuso' per le condotte contemplate, che si pongono 
rispettivamente in rapporto di diversit� e non in rapi>orto di 'pi� a 
meno; e sia� quanto �m�no prpbleniatico per gli �lfri elementi d�l reati:>; che 
caratterizz~rebbero di volta in volta uri rapporto di specialit]t estremamente 
dubbi�, ed alternativamente oscillante nef due sensi (10). � 
� Chiarendo meglio il concetto : . � � � 
a) Elemento psicologico. _; Il. reato previsto dalla legg� speciale, fo 
quanto �delitto,. esige il dofo, per ciuello di c.i . all'art. 733 c. p., quale con


(8) MERKEL J{onkurrenz in Vergleichende Dorstellung, Berlino, 1908; KoHLER, 
Di~ Grenlinien 'zwischen Idealkonkurrenz und Gesetzkonkurrimz, Breslavia, 1909, 
cit. in ANTO~�SEI, Sul concorso apparente di norme, .Riv. it. dir.' pen., 1948, 1. . . , 
(9)' ANTOLISEI, op. loc. ult. cit. . 

(10) La Suprema Corte. in una recentissima sentenza, ha ribadito che per stabilire 
la. possibilit� di� concorso materiale :o formale fra. �due fattispecie criminose 
pucorre. avere riguardo a tutti gli. elementi costitutivi delle due fattispecie legali. 
Ove fra tali elementi-non vi sia identit� si avr� eventualmente. progressione cri� 
minosa, non mai concorso apparente di norme (Cass. sez. III, 28 gennaio 1966, Tic. 
Cavanna. La specie decisa riguarda la configurabilit� .del concorso formale dei reati 
di favoreggiamento della prostituzione e sfruttamento ..di prostitute, configurabilit� 
ritenuta sussistente dal Supremo Collegio sub. specie .di progressione criminosa con 
c9nseguente cumulo di pene). � 

PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 749 

che chi propone l'istanza ne 'dimostri la legittimit� formale, in�relazione 
all'esistenza del diritfo e della sua violazione, senza che occorra fornite 
la prova concreta ed effettiva di tale diritto nel suo contenuto sostanziale. 


Il ricorso va pertanto �ccoJt.o edfo applicazione dell'art. 541 c. p. p., 
dovendosi rigettare �quello dell'imputato, per' le considerazioni che; di 
seguito verranno enunciate, la� causa dev.essere rinviata al giudice 
civile competente per valore in secondo g�rado per l'ulteriore corso. 

Passando all'esame del ricorso dell'imputato si oss�rva che questo 
� destituito di qualsiasi fondamento giuridico. 

. Va rilevato, innanzitutto, relativamente ai primi quattro motivi con 
i quali si deduce: errore sull'identificazione dell'immobile soggetto ��a 
vincolo; violazione di legge e vizio di motiV�zic>ne circa� la. validit� 

travvenzion~, � inv(lce sufficiente la �olpa, Sotto il. ;limitato profilo. dell'in... 
dagine di colpevolezza potrebbe dunque ritenersi generale la norma del 
codice e speciale quella della legge sulle antichit�. 

b) Presupposti .... Per la sussistenza del r�eato di cui alla legge speciale 
� necessaria la notifica del vincolo archeologico, irrilevante invece per 
l'art. -733; Ci� potrebbe far�11ensare alla 'configtlrabilita del rapp�rto di 
genere a specie di cui sub 1(�}. Ma tal� configurabilit� cade ove si c�nsi.: 
deri che l'art. 733 richiede un diverso presupposto: la cognizione..del rile~ 
vante. valore della cosa. Nell'un caso dunque-un� presupposto di carattere 
~bbiettivo, dato dalla notifica del vincolo (che/ come � noto~ pu�� cader� 
anche su �cose di valore �non � rile'li'ante � ).� Nell'altro un presupposto' di carattere 
subbiettl'Vo; decisamente diverso anche intrinsecamente: � � � �' �� � 

Non sembra proprio che possa parlarsi di rapporto di genere a specie: 

A tutto voler con�e'dere, e forzando la logica� del discorso, �si potrebbe 

tutt'al pi� configurare, a un rapporto di �specialit� ... reciproco. 

E� cio�, guardando all'obbiettivit�-dei presupposti; la 'norma df�Iegge 

speciale sarebbe spec�es-rispetto ttl genus previsto dall'art. 733 (elemento 

specializzante: la notifica del vinc'olo), guardando irivece alla suhbiettivit�; 

la norma del codice sarebbe speciale rispetto� a quella della legge sull'anti


chit� (elemento specializzante: la coscienza del �rilevante� valore);� ' -

N� 'potrebbe dirsi che la contrapposizione di cui sopra � meramente 

formale,: perch� se � vero, da un lato, che la notifica del vincofo �deve 

essere conos�iuta dal reo, � vero anche, dall'altro,� che � cosa ben diversa 

la coscienza del vincolo dalla coscienza del rilevante valore, posto che po's


sorto essere vincolate anche cose di valore non �rilevante:> (cfr. art. 1, 5, 

35, 39; 54 legge citata; l. 31 m�gg�o 1928, n. 1240; 1. 11 giugno 1922, n. -778; 

1. 2-3 dicembre 1937, n. 2416). � 
c) Punibilit�. -Il reato di cui all'art. 59 legge speciaie � perfetto 
senza che sia necessaria la produzione di un' danno; sussiste per il-solo 
fatto di �ver illecitamente operato sulla� cosa-vincolata. Il reato di� cui al..; 
l'art. 733 c. p. � subordinato invece ad una condizione obiettiva di punibilit�: 
il n�cumento �l patrimonio archeologico od artistico {11). 

'(11) MANZINI; op. c�t. vol. X, 1075 sgg�:. 



750 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dell'atto amministrativo che sarebbe carente di motivazione; invalidit� 
della notificazione del vincolo ed inapplicabilit� del vincolo stesso sull'immobile 
per mancata trascrizione, che con essi il ricorrente non fa 
che riproporre in questa sede censure che investono precipuamente apprezzamento 
del fatto, incensurabile in sede di legittimit.�, attraverso 
l'enunciazione di tesi e argomentazioni giuridiche che non hanno alcuna 
consistenza, e che sono state, con motivazione logica esente (la errori 
di diritto, disattese dal giudice di merito. 

Ed.infatti per quanto concerne l'asserito errore sull'identificazione 
dell'immobile soggetto a vincolo la sentenza ha osservato che tutte le 
risultanze processuali, oltre che lo stesso comportamento dell'imputato, 
stavano a contraddirne l'assunto, avendo egli stesso, in occasione d'una 
:precedente causa per sfratto d'inquilinoj chiesto l'intervento della So:vrintendenza 
per ottenere dapprima il benestare per l'azione promossa 
e successivamente la dichiarazione d'urgente necessit� di lavori di 
restauro, di�hiarazione questa da far valere come causa di cessazione 
del diritto alla �proroga : e per avere, infine, sottoposto gli origin~ri 

Onde, sotto tal� J?rOfilo, il rapporto di genere . a specie, se costruibile, 
dovrebbe assumere a genus la norma di legge speciale ed a species la 
norma del codice. 

d) Condotta�. -Infine, l'argomento principe: diverse sono le condotte 
~anzionate dalle due norme. . 

J 

L'una prevede una attivit� posta ln essere sulla cosa notificata senza 
autorizzazione, ne segua o meno un danno. L'altra contempla invece un 
danno � comunque arrecato �� 

Le locuzioni esatte adottate dalla legge speciale sono � demolizione, rimozione, 
modificazione o restaurazione �. 

Nessun dubbio sul. punto che modificazione, restaurazione e rimozione 
siano condotte essenzialmente diverse dal danneggiamento. Qualche dubbio 
potrebbe sorgere per la � demolizione �. Dubbio egualmente superabile, peraltro, 
perch� il concetto di demolizione postula una condotta ordinata e, 
in certo senso, commisurata alla natura dell'oggetto che viene demolito. 
II concetto di distruzione o danneggiamento richiama invece lo . scempio 
gratuito e vandalico di una cosa. Far brillare una carica di esplosivo sotto 
un edificio significa distruggerlo. Abbatterlo pezzo a pezzo, utilizzando pietre, 
travature ed irifissi, significa demolirlo. 

Si pu� dunque distruggere senza demolire e demolire senza distruggere 

o demolire e distruggere in un tempo o in tempi diversi senza che la demolizione 
debba essere considerata come antecedente .{logioo o temporale) 
necessario della distruzione. 
Per concludere su �tale punto, sembra che il legislatore nel dettare le 
due norme in esame si sia ispirato a rationes legis del tutto differenti tra 

~~ . 

Nell'un caso ha voluto sottoporre a pena lo sprovveduto che operi senza 
le prescritte autorizzazioni su beni che costituiscono parte di �n patrimonio 
pubblico di immenso valore, con il pericolo di sottrarre, senza possibilit� 



751

PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PEN~LE 

progetti di restauro .del palazzo de quo alla approvazione della stessa 
Sovrintendenza.. Il che;� a parere del giudice di merito, bastava a fugare 
ogni suo dubbio sia sull'effettiva esistenza del vincolo1 oltre che sulla 
esatta sua� conosce:nza dell'immobile .sul quale il vincolo stessd, . da 
tempo,� insi.steva .�. 

. . . Quanto, all'altra doglianza relativa all'invalidit� � del vincolo , per 
difett<> ci.i motivazione dell'atto. d:i .notifica,. esattamente la sentenza' ha 
ril,evato. doyel,'si considerare sutJ�ciente la pur� succinta motivazione del~ 
l'at~o ntilla qtJ.ale._,c9n. ~ i'ic;b~am.i allo stile �e all'epoca -della costruzione 
deWimino"bile, fi.gur~vano chiaramente in.dicati -gli interessi artistici e 
s~ori�i Posti a bas!'!.$fel.provvediinento amministrativo. � 

Q.anto doi all'altra de>glianza� con la.� quale �si censura il decreto 
minist!i!l'iale ;per a:v:~re essP dichiarato .il .palazzo de quo d'importante 
h1tere11s~ .e. n1;>.. di � parttco~;rmente importante . interesse.�. giustamente 
itgi.djc.e di ,meri.to ha :rilevato~ che:. essendo la notifica avvenuta 
q.el 193$, q.ando;era .i vtgo1e la legge. del 909, n. 3'$4, bene fece, l'auto


' . 

di rimedio, all'esame e all'opera di uno specialista, la opportunit� di ricostruire, 
di studiare o di restaurare le vestigia di un'epoca passata. 

Nell'altro .caso ha voluto punil'e il vandalo, sordo �ai valori ideau��e 
sprovvisto di sensibilit�, che scempia.� e distrugge i propri -beni a� danno 
della collettivit�. 

Voler ravvisare un conct>rso fittizio di norme in� tale ipotesi sembra 
veramente un assurdo logico. e giuridico; .. 
Nulla autorizza a riconoscervi un rapporto di pi� a meno, un assorbi"mento, 
un'incompatibilit�, una sussidiariet�. 

La stessa natura delle pene previste, d'altronde, lo esclude inconfutabilmente. 
Da un� lato una pena detentiva in alternativa con quella pecuniaria. 
Dall'altro una pena pecuniaria. 

Il reato pi� grave dovrebbe essere quello speciale. 

E quale sarebbe . il reato pi� grave? . Il delitto perch� . tale, anche se 
punito solo con pena pecuniaria? O la contravvenzione perch� punita. con 
pena detentiva, sia pure alternativa? E dove ravvisare l'elemento� specializzante? 
Nella notifica o nella coscienza del valore? Nel danno susseguente 

o nel dolo? 
Gli interrogativi non possono avere risposta, se non quella di escludere 
che si versi in ipotesi di concorso fittizio di norme, con conseguente applicabilit� 
della disciplina sul concorso di reati. 

Da ultimo, per completar� l'esposizione, qualche parola andr� spesa sui 
concetti di reato progressivo e di progressione criminosa. Il che altro non 
�, in fondo, se non un diverso aspetto del medesimo problema (12). 

Chiaramente va esclusa la configurabilit� del reato progressivo, che si 
ha quando il reato e minore � costituisce un punto di .Passaggio obbligato 
per la consumazione del reato maggiore, che dunque � il solo punibile (13}. 

Cosi ad es. non si possono. invadere terreni (art. 633) senza realizzare 

(12) RANIERI, Reato progressivo e progressione criminosa, in Se. Pos. 1960, 309. 
(13) Cass. s. U. 4 maggio 1946, Arch. p�n. 1947, II, 36. 

752 

RASSEGNA-DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

rit� amministrativa a richiedere, in base� all'art. 5 stessa legge, come 
prei;upposto per l'imposizione :del viricolo, � l'importante interesse � � e 
n� anche il � particolarmente importante interesse � che solo dalla legg� 
attualmente bi vigore � richiesto (art. 311. lP giugno 1939, n. 1089). 

Quanto all'irregolarit� della notifica del decreto ministeriale la 
sentenza ha osserV-ato che la censura, anche se in mera ipotesi poteva 
essere mossa dall'originario destinatario della notifica che . alieg�sse 
l'ignoranza� dell'atto, e intendesse neutralizzare la. presunzione assoluta 
di conoscenza dell'atto stesso, che la legge ricollega alla � notifica a 
persona diversa dal destinatario, l'lella spede non� potrebbe mai essere 
dedotta dall'imputato, successore del destinatario della -notifica Stessa; 
dal cui comportamento traevasi la prova certa ed inequivocabile della 
sua� piena conoscenza del vincolo artistico sul Palazzo Dalla Balla. 

� Per quanto riflette la mancata tra8criiione del vincolo �stesso' ii 
giudice di merito ha disatteso la relativa doglianza, o8servando ch� 
legge del 1909, vigente la quale fu fatta la notifica in 'Parola, non 
prescriveva la formalit�. E poich� l'art. 71 della successiva legge del 

anche la meno grave fattispecie dell'ingresso abusivo su fondo altrui (articolo 
637), che va dunque esente da pena. 

Nella specie che qui interessa, con tutta evidenza, non solo si pu� 'demolire, 
rimuovere, modificare o restaurare senza danneggiare (e se qualche 
dubbio � lecito, in astratto, avanzare, �. solo per 18 � �demolizione �. Ma si 
badi: la demolizione� di un immobile antico fatiscente che stia per crollare 
pu� essere non solo un non-danno, ma anzi la prevenzione di un danno. E 
purtuttavia cot'lfigur�rebbe. la materialit� del reato). Ma ben si pu� dannegglare 
senza n� demolire, n� rimuovere, n� modificare, . n� restaurare~ 

Resta dunque da vedere se sia configurabile� la progressione criminosa, 

cio� una serie di fatti successivi posti in essere in modo continuativo. 

Indubbiamente una tale progressione potrebbe ravvisarsi nella specie, 

inquadrata nella classica bipartizione fra maggiore intento criminoso sus


seguente e fatto antecedente non punibile (14), ove sussistesse una volont� 

delittuosa inizialmente di minor gravit� e poi rafforzatasi, volgendosi a 

pi� gravi danni criminali, od un rapporto di strumentalit� non necessaria 

fra reato minore e reato maggiore. 

Sembra assorbente comunque la considerazione che la figura della pro


gressione criminosa, quale strumento per temperare i rigori del cumulo 

delle pene, se pur caldeggiata da parte della dottrina, non � stat� mai 

accettata dalla giurisprudenza (15). 

In ogni caso, dunque, sembra doversi escludere la configurabilit� del 

concorso fittizio di norme. 

(2) Il secondo principio di diritto affermato nella scia di un autorevole 
precedente del Supremo Collegio, citato in motivazione, si contrappone con 
preciso rigore giuridico ad un contrario avviso talora espresso da magistra(
14) GRISPIGNI, Dir. pen. it., voi. I, 420. 
(15) ANTOLISEI, Manuale, Giuffr� 1963, Parte generale, 401. (V. anche nota n. (9). 

PARTE I, SEZ. Vll, GIURISPRUDENZA PENALE 753 

1939, n. 1089, stabilisce� che, in via transitoria; �sino al termine �che 
sar� fissato dal regolamento (non ancora� emanato), continueranno 'ad 
avere vigore le notifiche fatte a norma della preced�ente legge del 1909, 
deve necessariamente concludersi che l'omissione d'una siffatta formalit� 
non richiesta �dalla legge del tempo, non pu� invalidare l'efficacia 
dell'atto. 

Parimenti infondato � il quinto motivo col quale il ricorrente 
denuncia difetto di motivazione in ordine all'istanza �formulata� in appello 
per la rinnovazione del dibattimento, al . fine di escutere alcuni 
testi che� avrebbero dovuto riferir� sulle indagini condotte per l'identificazione 
dell'immobile� de quo; � noto, infatti, che, rientrando la rinnovazione
� del dibattimento nell'esercizio del potere discrezionale del 
giudice di merito ,in quanto �attiene all'accertamento del �fatto e� coine 
tale irisidacabile in questa sede, non merita censura la sentenza su 
questo punto per non avere essa al �riguardo specificatamente motivato. 
Ci� in quanto la motivazione sul rifiuto di tale rinnovazione appare 
implicitamente contenuta nella sua motivazione, nel punto in cui essa 
si dilunga a dimostrare, con riferimento alle risultanze processuali, 
che l'imputato era perlettamente . consapevole quale tosse il palazzo 
su cui esisteva il vincolo storico-artistico imposto d~lla Sovrintendenza 

ture di merito (16) ed avallato da una dottrina estremamente autorevole, 
pur se non recente. 

Il Manzini (17), infatti, afferma drasticamente: � lo Stato... non ha il 
diritto di esercitare l'azione di risarcimento mediante costituzione di parte 
civile nel processo penale. Ed invero l'art. 59 della citata legge del 1939 
sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, stabilisce che, quando 
non sia possibile la riduzione della cosa in pristino, il trasgressore � obbligato 
a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta 

o alla diminuzione di valore sub�ta dalla cosa per effetto della trasgressione. 
Se il trasgressore non accetta la determinazione della somma fatta 
dal Ministro della P. I., la somma stessa � �fissata insindacabilmente. ed 
irrevocabilmente da una apposita Commissione. Questo procedimento amministrativo 
esclude l'intervento dell'Autorit� Giudiziaria, e perci� non � possibile 
l'esercizio di un'azione civile riparatrice, n� in via ordinaria, n� 
mediante costituzione di parte civile nel processo penale �. 
Ora, che l'opinione del chiaro Autore .non sia accettabile, meritando 
invece piena approvazione la contraria tesi enunciata dal Supremo Collegio, 
nella sentenza che si annota, non sembra dubbio. 

Preliminarmente si rileva infatti che la predet�ta procedura amministrativa 
� prevista solo per i reati di cui alla legge speciale e ne sembra quindi 
quanto meno discutibile la promovibilit� per il risarcimento di danni derivanti 
dai reati di cui agli artt. 635 e 733 c. p. Sostenere il conti:ario signi


(16) Cosi Trib. Treviso, 12 marzo 1963, sentenza cassata da quella che qui 
si annota. 
(17) Op. cit., vol. X, 1086. 

754 

RASSEGNA�DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ai Monumenti,� motivazione questa .che stava a dimostrare� l'inutilit� 
della richiesta rinnovazione del dibattimento. 

� Va infj.ne rigettato anche l'ultimo motivo di ricorso; col quale si 
deduce difetto di motivazione circa l'elemento psicologico del reato, 
investendo, esso la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, 
in ordine alla coscienza e volont� dell'imputato d'agire in violazione 
della legge; .sapendo che per .effetto della .esistenza del vincolo artistico 
sul Palazzo. della Balla egli non: avrebbe dovuto� eseguire i lavori di 
restauro senza la preventiva approvazione� del progetto da parte della 
Sovrintendenza ai MonuIJtenti. E poich� �di tale convincimento. il Tribunale 
.ha dato ampia e corretta . motivazione,. precisando da quali 
elementi ha desunto non solo la prova della consapevolezza nell'imputato 
�dell'esistenia di tale. vincolo; ma anche della volont� cosciente di 
violarlo, non ottemperando alle diffide e agli ordiai della stessa Sovrintendenza 
di astenersi dall'eseguire qualsiasi lavoro di restaqro, .che 

non tosse stato preventivamente autorizzato, e .dimost)."ando, .anzi, col 
suo: comportame~to �ostinato, di volere imporre le sue idee pseudo-artistiche,
� anche� tale motivo ya rigettato. --(Omissis). 

ficherebbe estendere per analogia una norma di carattere incontestabilmente 

�speciale�. 
Anche per quanto concerne i reati previsti dalla legge speciale, peraltro, 
la tesi del Manzini sembra insostenibile. 
La procedura amministrativa prevista dall'art. 59 legge speciale, infatti, 
� un peculiare �procedimento volto ad accertare il �quantum�, cio� l'ammontare 
del danno patrimoniale sopportato dallo Stato. Quindi presuppone 
l'accertamento dell'an debeatur, e poich� �tale accertamento si risolve nell'accertamento 
di un commesso reato, sembra evidente come ci� non possa 
avvenire che ad opera del magistrato. Tale procedura, oltretutto, non � 
preordinata alla 'liquidazione dei danni morali,. cui � abilitata solo l'autorit� 
giudiziaria previo accertamento della responsabilit� penale. 

Quanto meno sotto tale profilo, sembra dunque insostenibile la tesi 
dell'inammissibilit� della costituzione di parte civile. 

I. F. CARAMAZZA 
I 



PARTE SECONDA 


20 



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. 

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RASSEGNA DI DOTTRINA 


A. ALABISO, Il contratto preliminare, Giuffr�, Milano, 1966, pagg, 307� 
� I. -La concezione normativa del negozio giuridico; recentemente riproposta 
all'attenzione degli studiosi da KELSEN nella nuova� rielaborata edi"' 
zione della ~ Dottri'lia pura del di-ritto � (pubblicata nell'anno in corso in 
Italia da EINAUDI, ma gi� n�l 1960 in Austria da F. DEUTICKE) non ha 
ricevuto, com'� noto, molti consensi nella nostra dottrina privatistica e 
risulta; anzi, pressoch� ignorata nei testi istituzionali della materia. 
Sulla<scia di autorevoli cultori, italiani e stranieri, di teoria generale 
del diritto e>df diritto pubblico (SANTI ROMANO; ROMANO SALV., FERRI L.j 
Esi>osiTo C., MANIGK), l'A., con il libro in rassegna, ha inteso dichiaratamente 
procedere ad una rivalutazione del concetto di � � negoZio giuridico 
come fattispecie produttrice di diritto�, sostenendo che solo tale concetto, 
unitamente alla teoria che distingue la e fattispecie ., come concetto statico, 
dal � procedimento �, come concetto dinamico, consente di dare una soddi,. 
sfacente configurazione �giuridica al� �contratto preliminare �. �Secondo la 
tesi centrale enunciata nel volume, ferma restando la concezione normativa 
del negozio giuridico, la collocazione del e contratto preliminare � nelquadfo 
delle Hgtire prese in esame dalla scienza giuridica non pu� prescindere 
dalla considerazione del carattere �procedimentaie � � del fenomeno considerato 
nella sua interezza, perch� solo tale carattere pu� descrivere compiutamente, 
nel suo dinamismo, il� ciclo di normaZione privata che ha inizio 
col1 ilcontratto .preliminare e si conchiude con il contratto definitivo. 

Partendo da queste. premesse di teoria generale del diritto e dalla considerazfone 
delle origini storiche e dello sviluppo del concetto di. contratto 
prel�minare nelle dottrine italiana, francese e tedesca, l'A. osserva che, 
nell'esercizfo del potere� di autonomia loro� conferito dalla legge, i privati 
po8sono attuare il regolamento degli interessi meritevoli di tutela giuridica 

o attraverso un'unica pattuizione negoziale, mediante un contratto, �cio�, 
definito e uninegoZiale � ; o attraverso un pi� complesso e procedimento � 
costituito da due successive pattuizioni, il contratto preliminare ed il contratto 
definitivo. 
Nella� prima ipotesi, la volizione delle parti si concreterebbe in una 
votiZion�-aZione �(secondo la terminologia del SANTI RoMANo), in .una normaz�ohe, 
�cio�, immediatamente disciplinante gli interessi in gioco; nella 
secondo ipotesi, il fenomeno dinamico necessario alla realizzazione di una 
statUizione normativa privata si dividerebbe in due fasi ben distinte, la 
pnma, �concretantesi in una volizione-preliminare diretta a porre le norme 
di un futuro <iontratto ed iil una voli.tione-aZione; avente ad oggetto l'obbligo 
delle parti, immediatamente operati.vo, di stipulare il contratto definitivo, 
la seconda, consistente nell'emanazione della normazione concreta 
gi�. concordata (conclusione del contratto definitivo). 

Delineata la �struttura� del contratto preliminare, definito-come� una 
fase del procedimento di normazione negoziale privata consistente� nell'accordo 
di due o pi� parti di porre alcune norme costituenti semplici volizioni-
preliminari e, nel contempo, una norma costituente volizione-azione 
che vincola le parti all'emanazione. della normazione privata definitiva,. in 



134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

modo del tutto corrispondente a quella preliminare gi� concordata, l'A., 
nella successiva trattazione, concernente gli elementi del contratto preliminare, 
trova modo di affrontare e risolvere, in maniera conseguente alle 
premesse di ordine generale adottate, i pi� noti problemi agitati dalla 
dottrina nella delicata materia. 

Soluzione affermativa viene da lui proposta per la questione dell'ammissibilit� 
di contratti preliminari ad alcune categorie di contratti (consensuali, 
reali, estintivi, ad efficacia real~). Parimenti favorevole egli si dichiara 
all'ammissibilit� di contratto preliminare alla donazione ed alla fideiussione, 
mentre forti dubbi esprime in ordine alla configurabilit� di un contratto 
preliminare di transazione. 

Senza addentrarci nel vivo di tali problemi, ricordiamo che alle soluzioni 
test� riferite l'A. perviene a seguito di un approfondimento del concetto 
di causa negoziale, ottenuto mediante una nuova e suggestiva impostazione 
del problema relativo nella prospettiva della gi� ricordata concezione 
normativa del negozio. 

Allo studio del contratto preliminare come prima fase dell'iter normativo 
negoziale privato, segue, nel testo, l'analisi accurata dell'altro stadio, 
quello del contratto definitivo. Dalla considerazione che tale contratto � si 
pone come atto di esercizio di un potere e contemporaneamente come atto 

I 

di adempimento di un dovere., l'A. desume la necessit� di approfondire i:; 
il problema: della natura giuridica dell'adempimento dell'obbligo di con


I

cludere un contratto. In proposito, egli sostiene che nel contratto definitivo 
la presenza di un atto dovuto � da ritenersi pienamente compatibile con la 

. 
natura negoziale della fattispecie, perch� se � vero che il contratto preli


I 

1%1''.

minare appresta un contenuto normativo per il contratto definitivo, ci� ::; 

non vuol dire che le parti non possano arricchire la normazione dei propri 
rapporti con ulteriori libere determinazioni. Anzi -egli aggiunge -@


w 

se nel contratto preliminare, pur precisandosi il contenuto normativo necessario, 
si sia espressamente consentita una successiva precisazione normativa 
tra le parti, in ordine ad un contenuto normativo ulteriore appena 
abbozzato, v'� da dire che l'autonomia delle parti si colora di quella discrezionalit�, 
che alcuni Autori (LAUN, JELLINEK) hanno ritenuto esistente 
anche nel potere normativo dei privati. Ne deriva -secondo l'A. -che ~ 
nel contratto definitivo confluisce un atto che � ad un tempo, vincolato, . 
libero e discrezionale, a seconda dei punti di vista dai quali lo si riguarda. ' 


In perfetto parallelismo con le indagini svolte in relazione al contratto 

I

preliminare, l'A. affronta, di poi, il tema della causa del contratto definitivo 
ed il problema dell'ammissibilit� del medesimo in ordine a tutti i tipi di 
contratto menzionati sopra. 

Esaurita l'indagine sui due momenti del c. d. procedimento normativo 

I

privato, l'A. analizza compiutamente gli effetti che dispiega l'invalidit� 
del contratto preliminare su quello definitivo e quelli che, viceversa, esplica 
l'invalidit� del contratto definitivo su quello preliminare valido. Su tali 
interessanti questioni, per il carattere del presente scritto, non possiamo ,

I

soffermarci pi� a lungo cos� come dobbiamo appena far cenno all'altro lffi 
problema, forse ancora pi� delicato, relativo all'inottemperanza dell'obbligo 
di concludere il contratto definitivo. A questo proposito l'A., trattando del 
fenomeno giuridico delineato dall'articolo 2932 del nostro codice civile 
vigente (il quale, com'� noto, consente al giudice di emanare una sentenza 

I

producente gli stessi effetti del contratto non concluso volontariamente, 

i

m 

~~~~ 

E:il 

.


.

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PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA 135 

prevedendosi in tal modo una vera e propria forma di esecuzione specifica 
dell'obbligo di concludere un contratto) esprime l'avviso che la sentenza 
costitutiva di cui al citato articolo debba considerarsi un provvedimento 
di notevole complessit�, avente il triplice valore di giudicato, di atto normativo 
e di atto di esecuzione. � 

Altrettanto meritevoli di menzione sono i problemi, successivamente 
trattati nel testo, relativi alla rescissione o alla risoluzione per eccessiva 
onerosit� ed all'esercizio delle azioni revocatoria e surrogatoria; problemi 
affrontati e risolti con riferimento sia al contratto preliminare, sia al contratto 
definitivo e sia, infine, alla stessa sentenza costitutiva prevista dall'art. 
2932 c. c. 

Non si possono chiudere queste brevi note sul volume in rassegna 
senza ricordare che nell'ultimo capitolo, che costituisce una sorta d'appendice, 
ampio spazio viene dedicato all'esame del �regime fiscale del contratto 
preliminare ai fin� dell'imposta di registro. 

La novit� della soluzione suggerita dall'A. -contraria all'orient�mento, 
ben noto ai lettori di questa Rassegna, della Suprema Corte di 
Cass�zione� in materia -sta nel fatto che il problema della tassabilit� del 
contratto preliminare viene posto e risolto con riferimento a tutti i contratti 
preliminari e non gi� solo rispetto al contratto preliminare di compravendita, 
come sinora ha fatto la giurisprudenza. 

2. -Come si � gi� rilevato all'inizio della presente recensione, l'A. 
svolge le tesi relative ai vari problemi affrontati in modo sempre coerente 
con le premesse di teoria generale del diritto, adottate come punto di 
partenza dell'intera trattazione. 
Dalla lettura del libro si ricava anzi l'impressione che egli, oltre a 
proporsi lo scopo di dare una configurazione nuova ma sopratutto pi� 
soddisfacente del contratto preliminare, abbia voluto anche dimostrare la 
validit� della concezione norm�tiva del negozio giuridico attraverso una 
sua � verifica � di tipo, potremmo dire, � sperimentale � : dalla idoneit� di 
tale concezione a permettere la costruzione organica di figure giuridiche, 
non altrimenti configurabili in modo appagante, non potrebbe non dedursi 
la superiorit� della concezione medesima rispetto ad altre teorie sul negozio 
giuridico. 

Se questa considerazione � esatta, dobbiamo dire che il libro presenta 
un duplice motivo d'interesse per lo studioso, perch� se da un lato gli 
offre una soluzione veramente nuova ed originale di problemi vecchi, m� 
mai sufficientemente approfonditi dalla dottrina, quanto meno italiana, dall'altro 
lato lo stimola ad una pi� attenta meditazione su quella concezione 
normativa del negozio, che, quasi ignorata, come s'� detto, dai nostri cultori 
di diritto privato, � invece al centro di non sopiti contrasti tra i maggiori 
studiosi contemporanei di filosofia e di teoria generale del diritto. 

A questo proposito si deve, infatti, ricordare che proprio alla pi� 
recente, ed indubbiamente pi� suggestiva, formulazione Kelseniana della 
concezione normativa del negozio, sono stati mossi rilievi oltre che dalla 
tradizionale dottrina giuridica c. d. continentale anche da esponenti delle 
scienze giuridiche scandinava ed inglese. 

Da uno studioso che � stato per anni allievo del KELSEN (e che ne 
rimane per molti aspetti uno dei pi� attenti seguaci) � stato rilevato che la 
dichiarazione negoziale non pu� avere contenuto normativo, perch� essa, 



136 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

isolata dall'ordinamento giuridico che attribuisce ai negozi � forza vincolante 
�, appare soltanto come la mera formula di una � direttiva � e non 
come una �direttiva� vera e propria (Cfr. Ross, Diritto e Giustizia, pagina 
208 segg., Einaudi, 1966, recensito in questa Rassegna, 1966, II), mentre 
da altri s'� osservato che, a differenze di tutte le norme che sono definite 
comunemente giuridiche, le norme negoziali private non rispondono affatto 
a quelle finalit� di �controllo sociale�, che sembrano costituire l'essenza 
delle prime rispetto a norme di altra natura (Cfr. HART, Il concetto del 
diritto, pagg. 50-51, Einaudi, 1965, recensito in questa Rassegna, 1965, 
II, 67). 

Come si vede, dunque, le premesse da cui muove il pensiero dell'A. 
sono tutt'altro che pacifiche. Ma se ci�, indubbiamente, condiziona l'adesione 
del lettore ad alcune soluzioni, �prospettate dall'A., all'accettazione 
delle premesse medesime, certamente non infirma la validit� del libro il 
cui fine precipuo ci sembra proprio quello di indurre lo studente ad un 
ripensamento di quelle posizioni � di base � ritenute intoccabili per la forza 
della � tradizione �. 

L. MAZZELLA 
R.ALEssx, Principi di diritto amministrativo, Giuffr�, Milano, 1966, voll. 2, 
pagg. 894. 

1. -Quando l'A. pubblic� anni addietro il � Sistema istituzionale del 
diritto amministrativo italiano� per i tipi dello stesso editore GIUFFR�, il 
CARNELUTTI, nel recensire il volume sulla �Rivista di diritto processuale� 
(anno 1955, � 75) individu� i pregi maggiori dell'opera nella sua � architettura� 
e nel fatto che essa si presentasse come � frutto di un lavoro paziente 
e ponderato �. 
La medesima �architettura". (tanto lodata dall'insigne giurista recentemente 
scomparso), ispirata alla finalit� di tentare la costruzione di un 

� sistema � pubblicistico in materia amministrativa da sostituire agli schemi, 
ritenuti ormai logori, della pandettistica integrale, si ritrova in questi 
recentissimi � Principi ., anche se al� vecchio titolo, forse pi� proprio, se 
ne � sostituito uno nuovo e se molta parte della materia trattata ha sub�to 
una rielaborazione veramente notevole. 
Qualche lieve spostamento, tale, per� da non alterare la � struttura " 
dell'insieme, si riscontra qua e l� nella successione dei capitoli: nella 

�Premessa�, dopo il paragrafo dedicato alla nozione ed all'oggetto del 
diTitto amministrativo, manca quello relativo alle � fonti di produzione � ; 
sotto il titolo dell'attivit� amministrativa, e pi� precisamente sotto il capitolo 
degli atti amministrativi non costituenti provvedimento, si trova 
aggiunta un'ampia parte dedicata all'esame dei �regolamenti� (con una 
approfondita analisi del loro valore e della loro efficacia, del fondamento 
giuridico e dei limiti della potest� di emanarli) e degli �atti a contenuto 
indirettamente normativo�; il tema della responsabilit� della P. A. per 
danni da atto illecito ., che nel vecchio � Sistema � costituiva solo una 
specie di breve premessa al pi� ampio argomento dell'oggetto, del contenuto 
e degli effetti della �reazione contro l'esplicazione illecita della funzione 
amministrativa�, � trattato nei �Principi� in un titolo autonomo di 
maggiore respiro. 

PARTl: II, RASSEGNA DX DOTTRINA 137 

Ma se la cornice esterna dell'opera (rectius: la sua � architettura �) 
� rimasta pressoch� immutata � continuato invece, COD!-e si � detto, il e paziente 
e ponderato lavoro � dell' A. di revisione. ed_ aggio~namento � all'interno 
� della materia trattata. 

2. -. Gi� fin dalle prime pagine si nota che la tradiZionale tripartizione 
delle funzioni statuali� (legislazione, giurisdizione ed amministrazione) ha 
ricevuto un aprofondimento che tiene conto. delle pi� moderne vedute sull'argomento. 
Sono stati ;meglio precisati i �caratteri della funzione � normativa 
� e si sono chiariti f rapporti tra la predetta � funzione e quella 
� legi�lativa �, tra I� � nonna � e l� �legge �. Una pi� netta definizione del 
carattere � complem,ntare � � d�ll'attivit� � ammiliistrativa, rispetto a quella 
normativa, si � ott�nut� aggiungendo �. alle considerazioni gi� svolte riel 
� Sistema:� quella, ritfova; secondo . cui� ta statUfafori:� complementare, fonte 
di operativit� concreta del precetto astratto, deve rimanere � elemento 
esterno alla struttu1-a di questo�, perch�, se ci� rion avviene, si ha il diverso 
fenomeno giuridico della� ~ integraziorie strutturale �di una fattispecie normativa 
ancora incompleta, mediante una statuizione, promanante da un organo 
ammiiiistrativ�; diretta a determinare quegli elementi essenziali che 
ancora mancavano p��' perfezionare la fattispecie normativa, tal che non si 
tratta di dare operativit� C�hcreta ad un precetto astratto sibbene prop�'io 
di rendere perfetta una� fattispecie� normativa incompleta per difetto di un 
elemento essenziale ancora non espresso� (pag. 9). Le statuizioni aventi 
valore e finalit� integrative rispetto ai precetti normativi costituiti da fattispecie 
ancora incompleta sono escluse dall'A;, unitamente agli atti amministrativi 
di natura-regolamentare, dalla nozione di � funzione amministrativa 
in. senso stretto � e ricomprese in quella di e funzione amministrativa 
in senso lato �. l/A. denomina poi le predette statuizioni � atti a contenuto 
indirettamente normativo�, criticando la denominazione proposta dal SAN'
rANXELLo di � atti generati a. contenuto non normativo �, per il rilievo che 
esse, pur non contenendo un precetto, e valgono tuttavia ad integrare, sempre.
� sul piano. astratto, un precetto �, che; in loro mancanza, �pi� che inefficace 
si presenta come imperfetto � (pag. 11). 
Arricchiti di nuove osservazioni� si presentano, poi, gli argomenti della 

�personalit� dello Stato� (pag. 35) e degli� enti territoTiali � �(pag. 55). A 
proposito di questi ultimi 1'A. afferma che, a suo� giudizio, il te'l"l'itorio costituisce 
semplicemente un presupposto dell'ente ma non un elemento costitutivo 
di esso. Egli aggiunge che l'esistenza di un diritto dell'ente sul territorio, 
si pu� affermare soltanto per. lo Stato, ed anche per questo soltanto 
sul piano internazionale e .rispetto all'ordinamento internazionale, perch� 
� sul piano interno e rispetto all'ordinamento statuale n� allo Stato, n� 
tanto meno agli altri enti territoriali minori, si pu� riconoscere un diritto 
al territorio, sia pure sul piano pubblidstico � (pag. 57), L'A, conclude l'argomento 
affermando. che la rilevanza dell'elemento territoriale, rispetto agli 
enti territoriali, sta solo nel fatto che �un certo rapporto di :!;atto con il 
territorio di determinati possibili oggetti {persone o beni) di poteri giuridici, 
rampollanti dall'ordinamento dell'ente, pu� costituire. ragione di soggezione 
a tale ordinamento di soggetti estranei alla corporazione, alla quale 
l'ordinamento stesso si riferisce, ma, tuttavia, posti in relazione con i predetti 
oggetti dei poteri �. Del tutto nuova, rispetto al � Sistema �, � la distinzione 
fatta dall'A. tra �enti a carattere strumentale� ed �enti a carattere 
finale �. Tra i primi rientrerebbero i c.d. enti di gestione (es. I.R.I,), le cq.i 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

finalit� non sono autonome ma direttamente dello Stato; tra i secondi vi sarebbero 
sia gli enti pubblici tradizionali, territoriali ed istituzionali, (enti a 
finalit� coordinate con quelle d�llo Stato) e sia i c.d. enti pubblici economici 
(enti a finalit� proprie rilevanti, per�, per lo Stato), i quali, com'� noto, 
vivono ed agiscono meramente nel campo del diritto privato. 

Nel tema dell'organizzazione amministrativa, che occupa la prima parte 
dell'opera, un esame .approfondito. e ricco di spunti. nuovi ed originali � 
dedicato al problema del rapporto organico. Dopo una esauriente e chiara 
esposizione della teoria della rappresentanza e della teoria organica nelle 
sue varie e successive formulazioni, e dopo una critica serrata di entrambe, 
l'A., riproponendo ai cultori della materia la tesi affacciata nel suo lavoro 

� L'affermazione costituzionale della sovranit� popolare ed i suoi riflessi 
amministrativistici � (v. Riv. trim. dir. pubbl. 1959), afferma che la nozione 
dello Stato come ordinamento giuridico trae seco quella di potere o di 
funzione e che le nozioni di potere e di funzione, a loro volta, presuppongono 
quella di centri di potere e di funzione, predisposti per l'esplicazione 
del potere e della funzione ed attribuiti, a tal fine, a fisiche individualit�, le 
quali possono ben dirsi titolari del potere e della funzione (pag. 84). Secondo 
l'A., l'affermazione relativa alla titolarit� del potere da parte delle 
individualit� fisiche che� ne sono. investite sembra tanto maggiormente accettabile, 
in quanto che la titolarit� del potere, in s� considerata, non 
presuppone affatto la necessaria coincidenza del centro di potere, con il 
centro dei rapporti, cui l'esercizio del potere d� luogo. Persino in diritto priIvato 
--, aggiunge l'A. -pu� presentarsi il caso di siffatta mancanza di 
coincidenza (es. caso del curatore del fallimento (centro di potere) rispetto 
al patrimonio del faUito (centro di rapporti)) (pag. 84). Dalla configurazione 
degli organi dello Stato come centri di potere e di funzioni, predisposti 
dall'ordinamento, e dalla considerazione che gli effetti della esplicazione 
dei poteri e delle funzioni si producono rispetto ad un � centro di 
rapporti � (persona),. ben distinto dalle individualit� fisiche investite della 
sfera di poteri e di funzioni, l'A. fa discendere le differenze che intercorrono 
tra la sua ricostruzione del fenomeno dell'imputazione allo Stato dell'azione 
del funzionario e quelle tentate dalle teorie della rappresentanza 
e del rapporto organico. A suo giudizio, a differenza che nella rappresentanza, 
nell'ipotesi in discorso non v'� alcun spostamento di poteri dal soggetto 
che forma il centro dei rapporti al soggetto che � centro del potere, 

ma v'�, invece, costituzione permanente di centri di poteri al di fuori�del 
centro dei rapporti che ne conseguono (pag. 85). La trattazione del delicato 
argomento si conclude con la precisazione che la nozione di � centro di poteri 
e di, funzioni � si deve scindere in due distinti elementi: l'uno, oggettivo, 
costituito dal gruppo delle funzioni (ufficio), l'altro, soggettivo, rappresentato 
dalla individualit� fisica preposta all'Ufficio (funzionario). Un'altra 
n:ovit� che si riscontra nei � Principi � in rassegna, e non solo rispetto al 
vecchio � Sistema � ma anche nei confronti della maggior parte dei trattati 
istituzionali di diritto amministrativo, � costituita dall'ampia ed esauriente 
trattazione del fenomeno degli organi collegiali. Alle poche e sommarie 
nozioni contenute nel � Sistema �, fanno riscontro, nell'opera in esame, i 
numerosi paragrafi dedicati ai problemi derivanti dalla regolare costituzione 
degli organi collegiali, al chiarimento dei concetti di � quorum strutturale � 
e � quorum funzionale �, nonch� di quelli di � quorum integrale � e � quorum 
parziale., all'esposizione, infine, delle varie fasi del procedimento collegiale 
e dei possibili, peculiari vizi delle deliberazioni collegiali. 


PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA 139 

Nella seconda parte dell'opera (L'esplicazione della funzione amministrativa) 
e, pi� precisamente, nel capitolo dedicato alla teoria del provvedimento 
amministrativo, una notevole rielaborazione, rispetto al � Sistema �, 
� stata compiuta dall'A. nella materia dei comportamenti omissivi (e del 
silenzio, in ispecie) della Pubblica Amministrazione. Richiamandosi ai pi� 
recenti contributi dottrinali sull'argomento, l'A., dopo aver ricordato il potente 
impulso.1dato alla teoria del provvedimento tacito dalla giurisdisprudenza 
del Consiglio di Stato, pervenuto praticamente al risultat� di vedere 
un atto tacito di rifiuto (donde la terminologia: silenzio-rifiuto) in ogni caso 
di mero comportamento omissivo della P.A. di fronte ad una formale diffida 
a provvedere del privato, condivide le perplessit� di molti amministrativisti 
dinnanzi ad un tale orientamento giurisprudenziale, che finisce con il fare 
di un non-atto un atto, sia pure a contenuto negativo. Egli osserva, altres�, 
che la figura del silenzio-rifiuto dev'essere tenuta distinta sia dalla figura 
del silenzio avente valore legale positivo (di cui si avrebbe un esempio nell'ipotesi 
disciplinata dall'art. 44 della recente legge 5 marzo 1963, n. 246) e 
sia . da quella del provvedimento espresso di rifiuto. Rilevando, infine, che 
l'art. 5, comma sesto, della legge com.le e prov.le del 1934 riconnette al silenzio 
serbato dall'Autorit� sopraordinata �un effetto puramente procedurale: 
quello di rendere definitivo ed impugnabile con ricorso giurisdizionale 
il provvedimento dell'Autorit� sottordinata, l'A. costiene che anche il 
silenzio-rifiuto, escogitato dalla giurispruqenza (accanto al silenzio-rigetto) 
come comportamento omissivo della P.A. rispetto ad attivit� alle quali essa 
sia in qualche modo tenuta, non pu� determinare alcuna innovazione sul 
terreno sostanziale e non pu� trasformare� affatto un mero comportamento 
omissivo in un vero e proprio provvedimento amministrativo di rifiuto. Ne 
consegue -per I'A. -che esso non � idoneo a produrre alcuna lesione per 
il singolo, perch� la lesione, effettivamente esistente, deriva dal comportamento 
omissimo della P.A. rispetto all'attivit� richiesta dal privato, cui il 
rifiuto si riferisce, e non gi� dall'atto di rifiuto in s�. 

Nel capitolo dedicato agli stati patologici del provvedimento amministrativo 
un pi� ampio discorso, rispetto al �Sistema., � fatto dall'A. sia 
sul tema dell'inesistenza dell'atto amministrativo che su quello dell'eccesso 
di potere. La terza parte dell'opera, dedicata ai �Soggetti passivi della funzione 
amministrativa., presenta, a parte un'opportuna aggiunta anche sul 
delicato argomento dei piani regolatori, non sempre adeguatamente considerato 
nei testi istituzionali, un'integrale, profonda rielaborazione del 
tema della responsabilit� della P.A. da atto illecito, operata aila luce della 
surricordata teoria dell'A. degli organi dello Stato come centri di potere e di 
funzioni. 

Si tratta, indubbiamente, di una delle parti pi� interessanti dell'opera 
ma le tesi esposte nel testo non sono propriamente nuove, risultando esse 
gi� contenute, in modo, anzi, pi� ampio, nel libro � L'illecito e la responsabilit� 
civile degli enti pubblici ., pubblicato dall'editore Giuffr� nel 1964 e 
recensito ampiamente da FANELLI. in questa Rassegna (1964, II, 25). Per 
tale motivo non si ritiene necessario n� riesporre, n� commentare in questa 
sede il pensiero dell'A., rimandandosi il lettore alla gi� richiamata recensione. 


Sulla quarta parte dell'opera, relativa alla �Giustizia amministrativa., 
ben poco v'� da segnalare. Rimaneggiamenti e revisioni di trascurabile 
importanza si riscontrano di tanto in tanto nel testo, che, fondamentalmente, 
� rimasto lo stesso. Utile, per�, appare il rinvio del lettore alla parte 


140 
. 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

relativa al problema del ricorso al Consiglio di Stato diretto ad ottenere 
l'adempimento dell'obbligo dell'autorit� amministrativa di conformarsi, per 
quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali (pag. 812), dove 
l'A. espone un suo interessante punto di vista, che � in netta discordanza 
dalla opinione comune sull'argomento. 

3. -Ricordati i principali punti in cui l'opera in rassegna si discosta dal 
�Sistema istituzionale del diritto amministrativo italiano�, che l'ha preceduta, 
non resta da aggiungere altro. Il testo, di cui i � Principi di diritto 
amministrativo � in rassegna costituiscono un'utile rielaborazione ed un 
opportuno aggiornamento, � stato per anni uno dei pi� noti testi istituzionali 
di diritto amministrativo e su di esso, ovviamente, nulla si pu� aggiungere 
che non sia stato gi� detto. 
L. MAZZELLA 
c. 
CARBONE, Esecuzione dell'atto amministrativo, in � Enc. Div.�, Voi. xv, 
GIUFFR�, Milano, 1966, pagg. 412-422. 
Nello scritto in rassegna, l'A. considera l'esecutoriet� dell'atto amministrativo 
soltanto come uno dei possibili aspetti dell'imperativit�. o autoritariet� 
dell'atto medesimo, ritenendo che mentre la seconda caratteristica � 
costante in tutti gli atti amministrativi, la prima � presente solo negli atti 
che hanno bisogno di essere eseguiti. Secondo il C., per tutti gli atti amministrativi 
idonei ad operare modificazioni nel mondo giuridico esterno senza 
alcun bisogno di esecuzione (atti non negoziali, consistenti in manifestazioni 
di giudizio o di conoscenza: certificazioni, attestazioni, notificazioni, 
pareri), mentre si pu� parlare di imperativit� (perch� anche tali atti acquistano 
efficacia e la conservano, anche se invalidi, fino a quando non siano 
stati annullati dal giudice competente o dalla stessa autorit� amministrativa) 
non si pu�, invece, fondatamente parlare di esecutoriet�. 

Premessa questa necessaria delimitazione concettuale tra imperativit� 
ed esecutoriet�, l'A., prima di entrare nel vivo del tema propostosi, accenna, 
sulle orme del GIANNINI (M. S.), alle due distinte nozioni di esecutivit� ed 
eseguibilit� dell'atto amministrativo, definendo la prima come l'astratta 
possibilit� dell'atto medesimo ad essere eseguito (non sussistente negli atti 
amministrativi puramente imperativi) e la seconda come la possibilit� concreta 
di eseguire materialmente il provvedimento (donde la possibilit� di un 
atto esecutivo ma non eseguibile per impossibilit� materiale d'esecuzione). 

Individuati nell'esecutivit� e nell'eseguibilit� due aspetti diversi, l'uno 

di carattere giuridico e l'altro di carattere materiale, della esecuzione po


tenziale, l'A. affronta il tema vero e proprio della esecuzione dell'atto am


ministrativo. L'esame viene condotto distinguendo l'ipotesi in cui l'attivit� 

materiale d'esecuzione si manifesti in una sfera in cui la pubblica Ammi


nistrazione possa operare senza necessit� d'intervento dei terzi, dall'ipotesi 

in cui la cooperazione di questi ultimi sia necessaria. 

Nell'ambito della seconda ipotesi, l'analisi prosegue con la considera


zione dei vari tipi di obblighi che possono essere imposti ai privati. 

Cos�, relativamente alle obbligazioni positive di dare incombenti ai 

privati, il C. accenna agli istituti dell'espropriazione, della occupazione tem


poranea o d'urgenza e della confisca, oltre a quelli della requisizione dei 

beni mobili in propriet� ed in uso. 



PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA 141 

Viene distinta ancora l'ipotesi in cui l'obbligo positivo di dare derivi da 
un atto amministrativo adottato sulla base di una legge attributiva del relativo 
potere alla P.A., dall'ipotesi in cui l'obbligo medesimo discenda 
direttamente dalla legge, senza bisogno di dichiarazione veruna dell'autorit� 
amministrativa. 

Segue l'esame della esecuzione necessaria per le obbligazioni di fare 
e di non fare ed in questa sede, relativamente alle prestazioni di fare aventi 
carattere fungibile (oltre che alle prestazioni di dare), ampio rilievo � dato 
al tema dell'esecuzione d'ufficio, riguardata prima come esecuzione d'ufficio 
pura e semplice e, poi, come esecuzione d'ufficio in danno (se comportante 
una spesa da far gravare sul soggetto obbligato alla prestazione). 

'Dopo un accenno alla coercizione indiretta, ritenuta dall'A. estranea al 
tema dell'esecutoriet� dell'atto amministrativo, lo studio in rassegna si 
chiude con un'ampia disamina del procedimento previsto dal Testo Unico 
14 aprile 1910, n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato 
e degli Enti Pubblici. � 

A conclusione di queste brevi note possiamo aggiungere che il lavoro 
del C., test� riassunto solo nelle sue pi� grandi linee, ha come pregi essenziali 
quelli di una completezza e di una chiarezza veramente esemplari. 

Trattando la materia in modo organico e razionale l'A. pone sempre 
molta cura nel segnalare i pi� autorevoli contributi al tema dei maggiori 
cultori di diritto amministrativo di ieri e di oggi. Pienamente convincente 
appare l'affermazione secondo cui l'ingiunzione.prevista dal T. U. 14 aprile 
1910 rappresenta un aspetto particolare dell'esecutoriet� dell'atto amministrativo. 


L. MAZZELLA 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE 

-, 

Disegno di Legge n. 1668, presentato dal Ministro del Tesoro, di con-� 
certo col Ministro di Grazia e Giustizia: Nuovo ordinamento dell'Istituto 
Poligrafico dello Stato. 

Il disegno di legge in esame, gi� approvato dalla 6a Commissione 
permanente-(Finanze e Tesoro) della Camera dei Deputati nella seduta 
del 4 maggio 1966 e trasmesso dal Presidente della Camera medesima 
alla Presidenza del Senato il 12 maggio 1966, si compone di ventisette 
articoli e mira a dare al Poligrafico dello Stato, qualificato ente di diritto 
pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministro del Tesoro (art. 1) 
un nuovo assetto, pi� adeguato ai compiti dell'Istituto che vanno dalla 
produzione e fornitura di carta, carte-valori, stampati, pubblicazioni, 
prodotti cartotecnici necessari al fabbisogno delle Amministrazioni dello 
Stato, a:lla stampa ad alla gestione della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta 
Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, delle Pubblicazioni 
Ufficiali dello Stato e di pubblicazioni a carattere legislativo, alla 
edizione ed alla vendita di opere di particolare carattere artistico, letterario, 
scientifico ed in genere culturale, autorizzate secondo legge 
(art. 2). 

Il disegno attribuisce al Provveditorato generale dello Stato l'attivit� 
di controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla 
stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi 
di valori, senza per� innovare ai poteri di vigilanza e controllo 
spettanti alla Direzione Generale del Tesoro ed alla Banca d'Italia per 
la fabbricazione dei biglietti di banca commessi all'Istituto, n� al sindacato 
della Corte dei Conti in materia di carte-valori, ai sensi del r. d. I. 
7 marzo 1926, n. 412 (art. 4). 

Come organi dell'Istituto, il disegno di legge prevede: il Presidente, 
nominato con decreto del Ministro del tesoro per un quadriennio ma 
riconfermabile, il Consiglio d'Amministrazione, nominato pure con decreto 
del Ministro del tesoro per un quadriennio e composto da 13 consiglieri 
con diritto di voto oltre che dal Presidente, il Comitato Esecutivo, 
composto dal Presidente e da cinque membri con diritto di voto, 
il Collegio dei Revisori (artt. 8-16). 

La reppresentanza legale dell'Istituto spetta al Presidente (art. 13) 
e l'Avvocatura generale dello Stato � autorizzata ad assumere la difesa 
e la rappresentanza dell'Istituto medesimo davanti a qualsiasi giurisdizione 
ed a prestare la consulenza legale (art. 19). 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 143 

LEGGI E DECRETI* 

d. P. R. 15 giugno 1965, n. 1709. -Contiene il regolamento ammm1strativo-
contabile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
con norme sulla stipulazione dei contratti e sui servizi in economia 
(G. U. 25 maggio 1965, n. 127). 
d. P. R. 14 febbraio 1966, n. 253. -Istituisce gli Enti di sviluppo nelle 
Marche e nell'Umbria, con norme di organizzazione analoghe a quelle 
dettate per gli altri Enti di sviluppo con la legge 14 febbraiO 1966, 
n. 257 (G. U. 7 maggio 1966, n. 111). 
d. P. R. 14 febbraio 1966, n: 257. -Disciplina l'organizzazione e l'attivit� 
degli Enti di sviluppo (Ente Delta padano, Ente Maremma, Ente 
Fucino, Etfas, Opera Sila, Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise 
ed Ente di sviluppo in Campania) (G. U. 9 maggio 1966, n. 112). 
legge 3 maggio 1966, n. 437. -Ratifica il Trattato che istituisce il 
Consiglio della Comunit� Europea (sostituito ai Consigli delle tre Comunit� 
europee) e e la Commissione delle Comunit� Europee (sostituita 
all'Alta Autorit� della C. E. C. A. e alle Commissioni della C. E. E. e 
dell'EURATOM), e il Pr.otocollo sui privilegi e sulle immunit� delle 
Comunit� Europee, firmati a Bruxelles 1'8 aprile 1965 (G. U. 25 giugno 
1966, n. 155, Suppl.). 

legge 11 maggio 1966, n. 296. -Modifica gli artt. 589 e 5{!0 del codice 
penale, elevando le pene pecuniarie, comminando pene pi� gravi per 
i fatti commessi con violazione delle norme sulla disciplina deila circolazione 
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro e sostituendo il criterio di applicazione della pena per l'ipotesi 
di morte o lesioni di pi� persone (G. U. 23 maggio 1966, n. 125). 

legge 13 maggio 1966, n. 303. � Istituisce lAzienda di Stato per gli 
interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) con propria personalit� giuridica 
e con ordinamento e bilancio autonomi (G. U. 26 maggio 1966, 

n. 128). 
legge 26 maggio 1966, n. 372�� Consente il riscatto, ai fini del trattamento 
di quiescenza, del servizio prestato anteriormente alla nomina nei 
ruoli organici o al collocamento nei .ruoli aggiunti (G. U. 11 giuno 
1966, n. 142). 

d. P. R. 4 giugno 1966, n. 332. � Emanato in virt� della delega conferita 
con legge 3 giugno 1966, n. 331, concede, nei limiti e con le condizioni 
indicate, l'ammistia e l'indulto per reati commessi fino a tutto il giorno 
31 gennaio 1966 (G. U. 4 giugno 1966, n. 137). 
� Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse. 

144 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 8 giugno 1966, n. 424. -Abroga le norme che prevedono, a 
seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la riduzione 
o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato e degli Enti 
pubblici e consente il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, nei 
limiti del quinto, per i crediti da risarcimento del danno causato dal 
dipendente, autorizzato la trattenuta sugli importi da corrispondere 
quando i crediti siano stati accertati con sentenza passata in predicato 

(G. U. 24 giugno 1966, n. 154). 
legge 8 giugno 1966, n. 425. -Dispone che durante l'aspettativa per 
mandato parlamentare i dipendenti dello Stato che rivestono qualifica 
con coefficiente di stipendio non inferiore a 900 e gli impiegati civili 
della carriera direttiva che rivestono 'qua<lifica per la quale � previsto 
un solo posto in organico sono collocati in soprannumero alla dotazione 
organica della rispettiva qualifica, facendo salve le norme attualmente 
in vigore per i magistrati dell'Ordine giudiziario e contemplando la 
possibilit� di collocamento in soprannumero per l'ipotesi di sospensione 
dal servizio potratta per oltre sei mesi (G. U. 24 giugno 1966, n. 154). 

I


i 

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO 

I

DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE * 

I

NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

I,~ 

Codice civile, ort. 156 (Effetti della separazione), primo c�omma, nella 
parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale 
senza colpa di nessuno dei coniugi, l'obbligo di somministrare 


ID 

alla moglie tutto ci� che � necessario ai bisogni della vita, indipenden


I ~ 
" 

temente dalle condizioni economiche di costei. 

. 

Sentenza 23 maggio 1966, n. 46, G. U. 28 maggio 1966, n. 131. 

Ordinanza �di remissione 19 maggio 1965 del Tribunale di La 

Spezia, G. U. 4 settembre 1965, n. 223, e in questa Rassegna, 1965, 

II, 141. 

codice civile, art. 2948 (Prescrizione di cinque anni), n. 4; art. 2955 
(Prescrizione di un anno), n. 2; e art. 2956 (Prescrizione di tre anni), n. 1, 
limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto 
alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. 


Sentenza 10 giugno 1966, n. 63, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. :~ 
Ordinanza di remissione 16 ottobre 1964 del Tribunale di Ancona, �~ 

G. U., 3 aprile 1965, n. 85, e in questa Rassegna, 1965, II, 46. :~ 
� Fra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ai 
quali sono state proposte o decise le questioni di legittimit� costituzionale. 
l t::: 
I 
' 

:~ 

' 

' 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 145 

legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza), art. 21 (cosi come sostituito dall'art. 1 del d. 1. 
20 febbraio 1927, n. 257), terzultimo c:omina, limitatamente alla parte in 
cui dispone che il conto � � sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, 
il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, 
le parti interessate ., nonch� penultimo e ultimo c:omma: art. 30 (cos� come 
modific�to dall'art. 3 del d. 1. 20 febbraio 1927, n. 257), quinto c:omma (1). 

Sentenza 3 giugnol966, n. 55, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. 

Ordinanza �di rim�ssfone 4 maggio 1965 ,della seconda sezione giurisdizionale 
della Gorte dei conti, G. U. 4 settembre 1965, n. 223, e in 
questa i:tass~gna, UHl5, lI, 144. � 

lf!gge �25 giugno 1909, n. 372 (Modi;ficaziOni .�ed�� aggiunte �na legge 
riguardante l'�rditiamento deW�sercizi() di Stato deUe ferrovie non concesse 
ad imprese private; art. 4, per la parte in cui consente all' Amministrazione 
ferroviaria una generica e discrezionale facolt� di non comunicare 
all'autorit� giudiziaria gli atti e le relazioni� dell'inchiesta svolta 
sui singoli sinistri, che contengano accertamentidi fatto o accertamenti 
materiali, e, negli stessi limiti, art. 11, nella parte di cui estende l'efficacia 
dell'art. 4 alle ferrovie esercitate da imprese private (2). 

Sentenza 3 giugno 1966, n. 53, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. 

�Ordinanze di rimessione 26 giugno 1964 del Tribunale di Cosenza 
(G. U. 12 dicembre 1964, n. 308, e in questa Rassegna, 1964, Il, 209) 
e 20 gennaio 1965 della quarta sezione penale della Corte di cassazione 
(G. U. 30 aprile 1965, n. 109, e in questa Rassegna, 1965, Il, 47). 
r. d. 9 maggio 1912, n. 1447 (Testo unicio delle disposizioni di legge 
per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica 
e gii automobili), art. 173, per la parte in cui consente all� Amministrazioni 
ferroviarie una generica e discrezionale facolt� di non 
comunicare all'autorit� giudiziaria gli atti e le relazioni dell'inchiesta 
svolta sui singoli sinistri, che contengano accertam�nti di fatto o accertamenti 
materiali (3). 
(1) La illegittimit� costituzionale delle disposizioni, che nell'ordinanza di rimessione 
non risultano denunciate, deve ritenersi dichiarata a norma dell'art. 27 della 
legge 11 marzo 1953, n. 87. 
La sentenza precisa che la dichiarazione di illegittimit� non riguarda la giurisdizione 
della (Uunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta e i 
relativi giudizi. 

(2) L'illegittimit� costituzionale dell'art.11 � stata dichiarata a norma dell'art. 27, 
ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87; nelle due ordinanze di rimessione, 
peraltro, la questione di legittimit� costituzionale della disposizione risulta espressamente 
proposta in riferimento agli artt. 3, 24 e (nell'ordinanza della Corte di cassazione) 
113 della Costituzione. 
(2) Illegittimit� costituzionale dichiarata a norma dell'�rt. 27, ultima parte, 
della legge 11 marzo 1953, n. 87; nelle due ordinanze di rimessione, peraltro, la 
questione di legittimit� costituzionale della disposizione risulta espressamente proposta 
in riferimento agli artt. 3, 24 e (nell'ordinanza della Corte di cassazione) 113 
della Costituzione. 

146 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Sentenza 3 giugno 1966, n. 53, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. 
Ordinanze di rimessione 26 giugno 1964 del Tribunale di Cosenza 

(G. U. 12 dicembre 1964, n. 308, in questa Rassegna, 1964, Il, 209) e 
20 gennaio 1965 �iella quarta sezione penale della Corte di Cassazione 
(G. 
U. 30 aprile 1965, n. 109, e in questa Rassegna, 1965, Il, 47). 
r. d. I. 20 febbraio 1927, n. 257 (Norme pe1� l'estensione alle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa 
la revisione ed approvazione dei conti dei Comuni e delle Provincie, e 
per la definizione dei conti arretrati degli enti stessi). art. 1 (sostitutivo 
dell'art. 21 della legge 17 luglio 1890, n. 6972), terzultimo comma -limitatamente 
alla parte in cui dispone che il conto � � sottoposto al giudizio 
del Consiglio di prefettura, il quale .deve decidere entro sei mesi, 
udite, ove lo richiedano, le parti interessate � -nonch� penultimo e 
ultimo comma: art. 3 (modificativo dell'art. 30 della legge 17 luglio 
1890, n. 6972), ultimo comma; art. 5, limitatamente alla parte in cui 
dispone che i Consigli .di prefettura pronunciano sulla responsabilit� 
degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
contemplata dall'art. 3 (4). 
Sentenza 3 giugno 1966, n. 55, G. U, 11 giugno 1966, n. 143. 

Ordinanza di rimessione 4 maggio 1965 della seconda sezione giurisdizionale 
della Corte dei conti, G. U., 4 settembre 1965, n. 223, e in 
questa Rassegna, 1965, II, 144. 

r. d. 3 maggio 1934, n. 383 lTesto unico della legge comunale e provinciale), 
art. 23, secondo comma; art. 251, limitatamente alla parte in 
cui dispone che chi si ingerisca nel maneggio del danaro � � sottoposto 
alla giurisdizione amministrativa�; art. 260 (5); art. 310, quarto 
comma -limitatamente alla parte in cui dispone che il conto � � sottoposto 
al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale decide nel termine 
di sei mesi, sentite, ove lo richiedano, le parti interessate � -nonch� 
quinto e sesto comma; art. 311, limitatamente alla parte in cui dispone 
che il funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto 
� assiste alla seduta del Consiglio di prefettura con visto consultivo a 
norma 
dell'art. 23 � (6). 
Sentenza 3 giugno 1966, n. 55, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. 

{.ol) La illegittimit� costituzionale delle disposizioni, che nell'ordinanza di rimessione 
non risultano denunciate, deve ritenersi dichiarata a norma dell'art. 27 della 
legge 11 marzo 1953, n. 87. 

La sentenza precisa che la dichiarazione di illegittimit� non riguarda la giurisdizione 
della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta e i relativi 
giudizi. 

(5) In riferimento all'art. 103 della Costituzione, la questione di legittimit� 
costituzionale dell'art. 260 del r. d. 3 marzo 1934, n. 383, � stata dichiarata non 
fondata con sentenza 31 marzo 1965, n. 17. 
(6) La sentenza precisa che la dichiarazione di illegittimit� non riguarda la 
giurisdizione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta e i 
relativi giudizi. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 147 

Ordinanza di remissione 4 maggio 1965 della seconda sezione giurisdizionale 
della .Corte dei conti, G. U. 4 settembre 1965, n. 223, e in 
questa Rassegna, 1965, II, 144. 

legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale delle ferrovie 
dello Stato), art. 141, in quanto fa salvo il disposto dell'art. 4 
della legge 25 giugno 1909, n. 372 nella parte in cui consente all'Amministrazione 
ferroviaria una generica e discrezionale facolt� di non comunicare 
all'autorit� giudiziaria gli atti e le relazioni dell'inchiesta 
svolta sui singoli sinistri, che contengano accertamenti di fatto o accertamenti 
materiali (7). 

Sentenza 3 giugno 1966, n. 53, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. 
Ordinanze di rimessione 26 �giugno 1964 del Tribunale di Cosenza 

(G. U. 12 dicembre 1964, n. 308 e in questa Rassegna, 1964, II, 209) e 
20 gennaio 1965 della quarta sezione penale della Corte di cassazione 
(G. U. 30 aprile 1965, n. 109, e in questa Rassegna, 1965, II, 47). 
d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011 (Norme sui licenziamenti individuali dei 
lavoratori dipendenti daZle imprese industriali), per la sola parte in cui 
disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria. 
Sentenza 26 maggio 1966, n. 50, G. U. 28 maggio 1966, n. 131. 

Ordinanze di rimessione 5 maggio 1964 della Corte di appello di 
Napoli (G. U. 28 novembre 1964, n. 295, e in questa Rassegna, 1964, II, 
210), 24 novembre 1964 del Pretore di Milano (G. U. 3 aprile 1965, 

n. 85, e in questa Rassegna, 1965, II, 50), 23 dicembre 1964 del Tribunale 
di Milano (G. U. 27 marzo 1965, n. 78, e in questa Rassegna, 1965, 
II, 50), 27 gennaio 1965 del Tribunale di Milano (G. U. 10 luglio 1965, 
n. 171, e in questa Rassegna, 1965, II, 111) e 3 marzo 1965 del Pretore 
di Monza (G. U. 30 aprile 1965, n. 109, e in questa Rassegna, 1965, 
II, 50) (8). 
d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 (Norme sul trattamento economico e 
normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie 
ed affini), artlc:olo unico, nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes 
la clausola 56 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 
1959 (art. 76 della Costituzione) (9). 
Sentenza 23 maggio 1966, n. 45, G. U. 27 maggio 1966, n. 131. 

(7) Illegittimit� costituzionale dichiarata a norma dell'art. 27, ultima parte, 
della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
(8) Le altre questioni di legittimit� costituzionale sollevate con le ordinanze 
di rimessione sono state dichiarate non fondute; v. infra, 203. 
(9) Il d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 � stato gi� dichiarato illegittimo per la 
parte in cui rende obbligatorie erga omnes le seguenti disposizioni del contratto 
collettivo di lavoro 24 luglio 1959 : art. 34, per il riferimento alle casse edili di 
cui alla fine del terzultimo comma (sentenza 13 luglio 1963, n. 129), art. 55 (sentenza 
6 luglio 1965, n. 56), art. 61 (sentenza 9 giugno 1965, n. 43), e art. 62 (sentenza 
13 luglio 1963, n. 129). 
21 


148 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ordinanze di remissione 28 aprile 1964 della Corte di appello di 
Napoli (G. U. 12 dicembre 1964, n. 308, e in questa Rassegna, 1964, Il, 
210), 15 aprile 1965 del Pretore di Fermo ( G. U. 5 giugno 1965, n. 139, 
e in questa Rassegna, 1965, Il, 82) e 30 aprile 1965 del Tribunale di 
Fermo (G. U. 3 luglio 1965, n. 163, e in questa Rassegna, 1965, II, 111). 

d. P. R. 9 maggio 1961, n. 866 (Norme sul trattamento economico e 
normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle 
provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria), artic:olo unic:o, per 
!la paxte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso 
la Cassa edile di Reggio Calabria delle percentuali dovute per ferie, 
gratifica natalizia e festivit�, previsto dall'art. 11, ultima parte, del 
contratto collettivo per la provincia di Reggio Calabria 1� ottobre 1959 
(artt 76 e 77, primo comma della Costituzione). 
Sentenza 23 mag,gio 1966, n. 48 G. U. 28 maggio 1966, n. 131. 

Ordinanza di rimessione 26 febbraio 1965 della terza sezione 
penale della Corte di cassazione, G. U. 28 agosto 1965, n. 216, e in questa 
Rassegna, 1965, II, 112. 

legge 5 marzo 1963, n. 246 (Istituzione di una imposta sugli incrementi 
di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per 
'la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 
e al regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella 
legge 2 giugno 1939, n. 739), artt. 25, sec:ondo c:omma, 27, primo e sec:ondo 
c:omma, e 43, terzo c:omma (10). 

Sentenza 23 maggio 1966, n. 44, G. U. 28 maggio 1966, n. 131. 

Ordinanze di remissione 7 luglio 1964 del Pretore di Salerno e 
20 ottobre 1964 del Pretore di Pisa (G. U. 30 gennaio 1965, n. 26, e in 
questa Rassegna, 1965, II, 15). 

legge reg. Trentino-Alto Adige 19 settembre 1963, n. 28 (Modifiche alla 
legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, sulla composizione ed elezione degli 
organi delle Amministrazioni comunali), art. 8, nella parte in cui stabilisce 
che la carica di consigliere comunale � incompatibile con quella 
di senatore e di deputato. 

Sentenza 10 giugno 1966, n. 60, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. 
Ordinanza 18 dicembre 1964 della Giunta provinciale amministrativa 
di Trento, G. U. 13 marzo 1965, n. 65. 

legge reg. sic:, approv. 22 settembre 1965 (Modalit� per l'accertamento 

dei 'lavoratori agricoli). 

Sentenza 10 giugno 1966, n. 59, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. 

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, depositato 
1'11 ottobre 1965, G. U. 30 ottobre 1965, n. 273. 

(10} L'illegittimit� costituzionale degli artt. 27, primo e secondo comma, e 43, 
terzo comma, � stata dichiarata a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 



PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE U9 

legge reg. sic:. approv. 20 ottobre 1965 (Istituzione di un centro di 

puericoltura). 
Sentenza 26 maggio 1966, n. 51, G. U. 28 maggio 1966, n. 131. 
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, depo


sitato 1'8 novembre 1965, G. U. 13 novembre 1965, n. 284. 

legge reg. sic:. approv. 21 ottobre 1965 (Estensione delle norme delle 
leggi regronale 28 novembre 1952, n. 54, e 26 aprile 1955, n. 38 rispettivamente 
iii sanitari dipendenti dalle Amministrazioni comunali ed al 
personale dei LabOfatori di igiene e profilassi della Sicilia). 

Sentenza. 14 maggio 1966, n. 41, G. U. 21 ma�ggio 1966, n. 124. 
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, depositato 
1'8 novembre 1965, G. U. 13 novembre 1965, n. 284. 

legge reg. sic:. approv. 21 ottobre 1965 (Modifiche alla legge regionale 
13 aprile 1959, n. 15, concernente il personale optante inquadrato in soprannumero 
nei ruoli dell'Amministrazione regionale) (art. 3 e 97 della 
Costituzione). 

Sentenza 21 giugno 1966, n. 72, G. U. 25 giugno 1966, n. 156. 
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, depositata 
il 10 novembre 1965, G. U. 27 novembre 1965, n. 297. 

NORME DELLE QUALI � STATA DICHIARATA NON FONDATA 
LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 


Codice c:lvile, art. 260 (Poteri dei genitori), secondo c:omma (artt. 3 e 

29 della Costituzione). 
Sentenza 21 giugno 1966, n. 71, G. U. 25 giugno 1966, n. 156. 
Ordinanza di rimessione 15 maggio 1965 del Tribunale per mino


renni di Torino, G. U. 17 luglio 1965, n. 178, e in questa Rassegna, 1965, 
II, 106. 

c:odlc:e c:ivlle, art. 340 (Nuove nozze della madre) (artt. 3 e 29 della 

Costituzione). 
Sentenza 23 maggio 1966, n. 49, G. U. 28 maggio 1966, n. 131. 
Ordinanza di rimessione 10 luglio 1965 del Tribunale per i mino


renni di Torino, G. U. 25 settembre 1965, n. 242, e in questa Rassegna, 
1965, II, 142. 

codice civile, art. 2948 (Prescrizione di cinque anni), n. 5. 
Sentenza 10 giugno 1966, n. 63, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. 
Ordinanza di rimessione 16 ottobre 1964 del Tribunale di Ancona, 


G. U'. 3 aprile 1965, n. 85, e in questa Rassegna, 1965, II, 46. 

160 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice di procedura civile, art. 648 (Esecuzione provvisoria in pen


denza di opposizione), secondo comma (art. 24 della Costituzione). 
Sentenza 10 giugno 1966, n. 62, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. 
Ordinanza di rimessione 14 maggio 1964 del Giudice istruttore del 

Tribunale di Bologna, G. U. 13 marzo 1965, n. 65, e in questa Rassegna, 
1965, II, 46. 

codice penale, art. 196 (Obbligazione civile per le ammende inflitte 

a persona dipendente) (art. 27, primo comma, della Costituzione). 
Sentenza 14 maggio 1966, n. 40, G. U. 21 maggio 1966, n. 124. 
Ordinanza di rimessione 18 maggio 1965 del Pretore di Saluzzo, G. U. 

17 luglio 1965, n. 178, e in questa Rassegna, 1965, II, 106. 

codice dela navigazione, art. 1217 (Inosservanza di norme sulla linea di 
massimo carico), secondo comma (art. 27, primo comma, della Costituzione). 


Ordinanza di rimessione 5 gennaio 1965 del Comandante del porto 
di Trapani, G. U. 13 marzo 1965, n. 65, e in questa Rassegna, 1965, 
II, 47. 

r. d. I. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di 
avvocato 
e procuratore), artt. 5 e 6 (artt. 24 e 33 della Costituzione). 
Sentenza 3 giugno 1966, n. 54, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. 
Ordinanza di rimessione 26 giugno 1965 del Pretore di Rovato, 

G. U. 30 ottobre 1965, n. 273, e in questa Rassegna, 1965, II, 144. 
r. d. I. 4 ottobre 1935, n. 1857 (Perfezionamento e coordinamento 
legislativo della previdenza sociale), artt. 111, n. 2 e ultimo comma, 112 
(ora art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218) (art. 3, 23, 24, primo 
comma, e 53 della Costituzione). 

Sentenza 21 giugno 1966, n. 76, G. U. 25 giugno 1966, n. 156. 

Ordinanze di rimessione 19 giugno (recte: maggio) 1965 del Tribunale 
di Rovereto (G. U. 4 settembre 1965, n. 223, e in questa Rassegna, 
1965, II, 144), 24 giugno 1965 del Pretore di Civitacastellana (G. U. 31 
luglio 1965, n,. 191, e in questa Rassegna, 1965, II, 108), e 28 giugno 
1965 del Pretore di Filadelfia (G. U. 4 settembre 1965, n. 223, e in 
questa Rassegna, 1965, II, 144). � 

legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), art. 7, n. 2 (art. 42, 
secondo comma, della Costituzione} (11). 

Sentenza 14 maggio 1966, n. 38, G. U. 21 maggio 1966, n. 124. 

Ordinanze di rimessione 14 gennaio 1964 (cinque) del Consiglio 
di Giustizia amministrativa per la regione siciliana (G. U. 2 maggio 
1964, n. 108, 23 maggio 1964, n. 126, 25 luglio 1964, n. 182, e 29 agosto 
1964, n. 212, e in questa Rassegna, 1964, II, 95 e 133). 

(11) La questione di legittimit� costituzionale dell'intera legge 17 agosto 1942, 
n. 1150 � stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 16 e 42 della Costi.I 
tuzione, con sentenza 10 maggio 1963, n. 64. 
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PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 151 

legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni deZl'assicurazione 
obbligatoria per l'invalidit�, la vecchiaia e i superstiti), art. 23 
(gi� art. 111 del r. d. 1. 4 ottobre 1935, n. 1827) (artt. 3, 23, 24, primo 
comma, e 53 della Costituzione) (12). 

Sentenza 21 giugno 1966, n. 76 G. U. 25 giugno 1966, n. 156. 

Ordinanze di rimessione 19 giugno (recte: maggio) 1965 del Tribunale 
di Rovereto (G. U. 4 settembre 1965, n. 223, e in questa Rassegna, 
1965, Il, 144), 24 giugno 1965 del Pretore di Civitacastellana (G. U. 
31 luglio 1965, n. 191, e in questa Rassegna, 1965, Il, 108), e 28 giugno 
1965 del Pretore di Filadelfia (G. U. 4 settembre 1965, n. 223, e in 
questa Rassegna, 1965, Il, 144). 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti 
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralit�), 

artt. 3, ultimo c:omma, e 12, primo c:omma (artt. 2, 3, primo comma, e 32, 
primo comma, della Costituzione). 

Sentenza 21 giugno 1966, n. 75, G. U. 25 giugno 1966, n. 156. 

Ordinanza di rimessione 4 maggio 1965 del Pretore di Larino, G. U. 
28 agosto 1965, n. 216, e in questa Rassegna, 1965, II, 109. 

legge 5 gennaio 1957, n. 33 (Ordinamento e attribuzioni del Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro), art. 8 (art. 99 della Costituzione) 
<13). � 

Sentenza 23 maggio 1966, n. 44, G. U. 28 maggio 1966, n. 131. 
Ordinanza di rimessione 7 luglio 1964 del Pretore di Salerno, G. U. 
30 gennaio 1965, n. 26, e in questa Rassegna, 1965, Il, 15. 

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi suZle imposte 
dirette), 
art. 211 (art. 76 della Costituzione). 
Sentenza 10 giugno 1966, n. 64, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. 
Ordinanza di rimessione 30 marzo 1965 del Tribunale di Cremona, 

G. U. 19 giugno 1965, n. 151, e in questa Rassegna, 1965, Il, 80. 
d. P. R. 14 luglio 1960, n 1011 (Norme sui licenziamenti individuali dei 
lavoratori dipendenti dalle imprese industriali), artlc:olo unlc:o, in quanto 
rende obbligatorio erga ,omnes I'Accordo interconfederale del 18 ottobre 
1950 nella parte in cui deferisce la cognizione delle controversie a 
Collegi di conciliazione e di arbitrato (artt. 76, 77 e 102 della Costituzione) 
(14). 
(12) Questione di illegittimit� costituzionale gi� dichiarata non fondata, in 
riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, con sentenza 12 febbraio 
1966, n. 12. 
(13) Questione dichiarata inammissibile con sentenza 9 aprile 1963, n. 42, 
perch� rimessa dal pubblico ministero. 
(14) n d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, con la stessa sentenza, � stato dichiarato 
illegittimo e per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle 
organizzazioni di categoria >. 

152 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Sentenza 26 maggio 1966, n. 50, G. U. 28 maggio 1966, n. 131. 

Ordinanze di rimessione 5 maggio 1964 della Corte di Appello di 
Napoli (G. U. 28 novembre 1964, n. 295, e in questa Rassegna, 1964, II, 
210), 24 novembre 1964 del Pretore di Milano (G. U. 3 aprile 1965, 

n. 85, e in questa Rassegna, 1965, II, 50), 23 dicembre 1964 del Tribunale 
di Milano (G. U. 27 marzo 1965, n. 78, e in questa Rassegna, 1965, 
II, 50), 27 gennaio 1965 del Tribunale di Milano (G. U. 10 luglio 1965, 
n. 171, e in questa Rassegna, 1965, II, 111) e 3 marzo 1965 del Pretore 
di Monza (G. U. 30 aprile 1965, n. 109, e in questa Rassegna, 1965, 
II, 50). 
d. P. R. 9 maggio 1961, n. 777 (Norme sul trattamento economico e 
normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affi,ini delle 
provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, 
Pisa, Pistoia e Siena), articolo unico, in quanto rende obbligatorio erga 
omnes l'Accordo collettivo integrativo del 2 ottobre 1959 per la parte 
concernete le somme da accantonare nell'interesse dei lavoratori (arti� 
coli 76 e 77 della Costituzione). 
Sentenza 23 maggio 1966, n. 47, G. U. 28 maggio 1966, n. 131. 
Ordinanza di rimessione 11 maggio 1965 del Pretore di Viareggio, 

G. U. 28 agosto 1965, n. 216, e in questa Rassegna, 1965, II, 111. 
d. P. R. 9 maggio 1961, n. 803 (Norme sul trattamento economico e 
normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese della macinazione e 
della panificazione), articolo unico (art. 76 della Costituzione). 
Sentenza 10 giugno 1966, n. 67, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. 
Costituzione) (15). 
Ordinanza di rimessione 6 maggio 1965 del Pretore di Campobasso, 

G. U. 19 giugno 1965, e in questa Rassegna, 1965, II, 82. 
d. P. R. 2 gennaio 1962, n. 346 (Norme sul trattamento economico e 
normativo per i dipendenti da ristoranti, trattorie e imprese similari), 
articolo unico. 

Sentenza 10 giugno 1966, n. 67, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. 
Ordinanza di rimessione 26 aprile 1965 del Pretore di Campobasso, 

G. U. 17 luglio 1965, n. 178, e in questa Rassegna, 1965, II, 112. 
legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi 
rustici), (artt. 41, secondo e terzo comma, e 42, secondo comma, della 
Costituzione) (15). 

Sentenza 10 giugno 1966, n. 65, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. 
Ordinanza di rimessione 18 luglio 1964 del Tribunale di Bologna, 

G. U. 28 agosto 1965, n. 216, e in questa Rassegna, 1965, II, 112. 
(15) La Corte costituzionale ha gi� dichiarato non fondate la questione di 
legittimit� costituzionale delle seguenti disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567; 
artt. 1 e 7, in riferimento agli artt. 41, 42 e 101 della Costituzione (sentenza 22 
maggio 1964, n. 40); artt. 1, 2, 3 e 7, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costiituzione 
(sentenza 12 novembre 1964, n. 80). 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 153 

legge 19 gennaio 1963, n. 15 (Modifiche e integrazioni al regio decreto 
17 agosto 1935, n. 1765: �Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria 
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali > e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonch� al decreto-legge luogotenenziale 
23 agosto 1917, n. 1450: �Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro agricolo � e successive modificazioni ed 

� integrazioni), art. 4 (artt. 36 e 38 della Costituzione) (16). 
l:)entenza 21 giugno 1966, n. 74, G.. U. 25 giugno 1966, n. 156. 
Ordinanza. ,di rimessione � 28 maggio 1965 del Pretore di Cinquefrondi, 
G. U. 31 dicembre 1965, n_, 326, e in questa Rassegna, 1965, 
II, 175. 

legge 27 9ennaio 1963, n; 19 (Tutela giuridica dell'avviamento commerciai�), 
art. 4; vlfil'll,j, comma (art. 42, secondo comma, della Costituzione).
� 

Sentenza 21 giugno 1966, n. 73, G. U. 25 giugno 1966, n. 156. 
Ordinanza di rimessi.one 16 marzo 1965 del Pretore di Nard�, G. U. 
19 giugno 1965, n. 151, e in questa Rassegna, 1965, II, 82. 

legge 5 marzo 1963, n. 246 (Istituzione di una imposta sugli incrementi 
di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per 
la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, 1175 
e al regio decreto 28 novembre 1938, n. 2()00, convertito nella legge 
2 giugno 1939, n. 739) (art. 99 della Costituzione), in particolare, atff. 1, 
2, 3, 5, 6, 13, 21, 25, primo, terzo, quarto e quinto comma (17), e 42 (artt. 3, 
23, 41, 42, 53, 70 e seguenti della Costituzione). 

Sentenza 23 maggio 1966, n. 44, G. U. 28 maggio 1966, n. 131. 
Ordinanza di rimessione 7 luglio 1964 del Pretore di Salerno, G. U. 
30 gennaio 1965, n. 26, e in questa Rassegna, 1965, Il, 15. 

legge 14 luglio 1965, n. 901 (Delega del Governo per l'organizzazione 

degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attivitd). 
Sentenza 14 maggio 1966, n. 37, G. U. 21 maggio 1966, n. 124. 
Regione autonoma della Sardegna, ricorso depositato 1'8 settembre 

1965, G. U. 25 settembre 1965, n. 242, e in questa Rassegna, 1965, 
II, 146. 

NORME DELLE QUALI � STATO PROMOSSO 
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 


Codice di procedura civile, art. 522 (Compenso del custode), primo 
comma, in quanto condiziona il diritto del custode al compenso (artt. 35, 
primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). 

(16) Questione gi� dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, primo com� 
ma, 23 e 38, quarto comma della Costituzione, con sentenza 9 giugno 1965, n. 44. 
(17) Il secondo comma � stato dichiarato illegittimo con sentenza 23 maggio 
1966, n. 44. 

154 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Pretore di Viterbo, ordinanza 23 novembre 1965, G. U. 14 maggio 
1966, n. 118. 

codice penale, art. 559 (Adulterio), in quanto punisce l'adulterio 
solo della maglio (art. 3 e 29 della Costituzione) (18). 
Pretore di Biella, ordinanza 18 febbr.aio 1966, G. U. 21 maggio 
1966, n. 124. 

codice di procedura penale, art 349 (Regole per l'esame testimoniale), 
ultimo comma, nella paTte in cui stabilisce che �il giudice non pu� obbligare 
gli ufficiale ed agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi deZZe 
persone che hanno ad essi fornito notizie �, sia perch� in contrasto con 
il principio della dipendenza funzionale della polizia giudiziaria (art. 109 
della Costituzione), sia perch� pu� impedire in pratica l'esercizio della 
azione penale nei confronti di possibili rei (art. 112 della Costituzione), 
sia, in quanto differenzia la posizione degli ufficiali e degli agenti della 
polizia giudiziaria rispetto a quella di tutti gli altri cittadini, per quanto 
concerne l'obbligo di testimoniare (art. 3 della Costituzione) e rispetto 
a quella dei soggetti tenuti ad un particolare obbligo nei confronti dell'autorit� 
giudiziaria, quale l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 2 
del codice di procedura penale (art. 3 della Costituzione). 

Giudice istruttore del Tribunale di Torino, ordinanza 16 marzo 
1966, G. U. 14 maggio 1966, n. 118. 

codice di procedura penale, art. 398 (Poteri del pretore nel procedimento 
con istruzione sommaria), terzo comma, in quanto implicitamente 
consente al pretore di emettere decreto di citazione a giudizio senza che 
l'imputato sia stato interrogato (19). 

Pretore di Montichiari, ordinanza 10 aprile 1965, G. U. 14 maggio 
1966, n. 118 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). 
Tribunale di Ferrara, ordinanza 24 gennaio 1966, G. U. 11 giugno 
1966, n. 143 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). 
Pretore di Cagli, ordinanza 12 febbraio 1966, G. U. 21 maggio 1966, 

n. 
124 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Pretore di Rovigo, ordinanza 14 febbraio 1966, G. U. 21 maggio 
1966, n. 124 (art. 24 della Costituzione). 
Pretore di Benevento, ordinanza 16 febbraio 1966, G. U. 14 maggio 
1966, n. 118 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). 
Pretore di Livorno, ordinanza 24 febbraio 1966, G. U. 21 maggio 
1966, n. 124 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

codice di procedura penale, art. 503 (Atti del giudizio direttissimo), 
ultimo comma, in quanto rimette alla discrezione del giudice la conces


(18) La questione, gi� dichiarata non fondata con sentenza 28 novembre 1961, 
n. 64, � stata riproposta anche dal Tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza 13 ottobre 
1965, G. U. 29 gennaio 1966, n. 25 e t'ett'o, II, 22. 
(19) La disposizione, sotto il denunciato profilo, � stata dichiarata illegittiima 
con sentenza 28 aprile 1966, n. 33. 

\ 
o� \J� 
~" G� 
RASSli�GNA DELI/AVVOC.l\TURA DEX.LO STATO 
... 'l'rlbunale dl Roma, ordinanze 18 dicembre .1965 (quattro), G. u. 
\maggio 1966, n. 118; 
\. 
\ r. d. S lug:llo 1896, n. 314 (Regolamento per la Consulta Araidica); 
'ttic:o!ari, arH. J, �~~era 1J (?), 2~ e 'l21 in. quanto disposiz!oni relative 
�~onoScimentO di titoli nobiliari (�rt .. 3 e disp. trans. XIV della 
\~zione). � 
.\bnnale diRoma1.� ordinanze 1S dicembre1965 (quattro), G. U � .,,o 1966, n;.� 118, 
�,~:����:.�:�
I�.��\J febbrcdo 1911. �� 297 (Regolamento per. la ese.cuzione della 
'',Jiale e pr<>1rinCiale)i art. 160, e per tutti i motivi � per i quali 
,,~tuzionale, con sentenza 27 dicembre 1965, n. 931. ha dichia~ 
'ttimit� co.Stit~io11ale deg~ artt. 82, 88 e 84 deld. P .. R. 16 
\ n. 570, dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 e 
\d. P. R. 5 aprile 1951, n. 208 (artt. 24, 25, 101, 102, 103, 
\ Costituzi<>11e).(22)..�.�... 
\munale di Acerra(deliberazione 19 febbraio 1966, G; U. I� �'Jl.�118!;. 
\. 
��\.-.. . 1920, n, 1349. (Disp()sizioni rezat{ve ai. commercio 
�'\ntro gti aumenti eccessivi dei prezzi), art. 13,. nel 
\'art. 5 del r. d. 1. 11 gennaio 1923, n. 188, in quanto 
�;V.<>.ri~. delle $omme Cl.a pagare .a titolo.di oblazione 
';zi<male del.� prefetto (artt. 3 e 25, primo comma,\. . 
�~rdinanza 23 febbraio 1966, G. U. 14 maggio 
\ . 
\ 1\n. l3e (Abr<>gazione e mocUficazioni di vari.,i ai>Wo~igioname11ti e consu'ttl;i alimentari), 
\d~lla .Jegge S() settembre 1920, n .. 1349, in 
��~one. (!ella somma da pagare a titolo di 
''fezionale del Progetto (artt. 3 e 25, �primo "u.. ��.� . . . . 
'~a 23 febbraio 1966, G. U. 14 maggio 
\ 
\~~iorcUnam,ento .~. rifor~ 4ella Zegi:\ 
t(!rr.eni 'f!iOntani). se 1;1d in. quanto 
\.restali il potere di dettare norme 
., 
\_ 
.,"!:>ile, per la natura rilgolam,entare della 
\p. 92. 
';tte dal I:'retore di. Narni per l'art. '17 
.-� 18 gennato 1966; G; u. 26 marzo 1966, 
.. ,. ,et�tore di Orvieto pe;r l'art. 108, prhno com~ 
,...sa� (oJ'dinanze 5 febbraio 1966 (sei), G. v. 30 aprile 
....:O, lI, 102). ----: 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 157 

per la previsione e la repressione di reati (artt. 25, secondo comma, 70 
e 77 della Costituzione) (24). 
Pretore di Santo Stefano di Camastra, ordinanze 8 aprile 1966 
(due), G. U. 25 giugno 1966, n. 156. 

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni), 
art. 31, primo comma, in quanto pone la .presunzione iuris et de iure di 
esistenza di un predeterminato quantitativo di gioielli, denaro e mobili 
nel patrimonio ereditario ( � principi costituzionali � e art. 53 della Costituzione) 
(25). 
Corte di appello di Milano, ordinanza 22 febbraio 1966, G. U. 14 
maggio 1966, n. 118. 

' r. d. I. 23 (recte: 20) marzo 1924, n. 442 (Discrezioni per disciplinare 
l'uso di titoli od attributi nobiliari); in particolare, artt. 2, 3, 4, in quanto 
disposizioni relative al riconoscimento di titoli nobiliari (art. 3 della 
Costituzione). 

Tribunale di Roma, ordinanze 13 dicembre 1965 (quattro), G. U. 
14 maggio 1966, n. 118. 

r. d. I. 23 di�:embre 1924, n. 2337 (Modificazioni al r. d. l. 20 marzo 
1924, n. 422, contenenti norme per disciplinare l'uso dei titoli ed attributi 
nobiliari), in quanto relativo al riconoscimento di titoli nobiliari 
(art. 3 della Costituzione) (26). 
Tribunale di Roma, ordinanze 13 dicembre 1965 (quattro), G. U. 
14 maggio 1966, n. 118. 

legge 17 aprile 1925, n. 473 (Conversione in legge, con approvazione 
complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti 
diversi, emannati sino al 23 maggio 1924), per la parte in cui 
converte in legge il r. d. 1. 20 marzo 1924, n. 442, con disposizioni 

1 

relative al riconoscimento di titoli nobiliari (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale di Roma, ordinanze 13 dicembre 1965 (quattro), G. U. 
14 maggio 1966, n. 118. 


(24) Dal testo dell'ordinanza di rimessione la questione di legittimit� costituzionale 
risulta proposta per gli artt. 2, 27, primo comma, 30 e 79 delle prescrizioni 
di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo nella 
provincia di Messina. Analoga questione � stata gi� proposta, in riferimento agli 
artt. 25 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Troina con ordinanze 11 novembre 
1965 (due), GG. UU. 29 gennaio 1966, n. 25 e 12 novembre 1966, n. 64, e Tetro, 
II, 23 e 102. 
(25) Il primo ed il secondo comma dell'art. 31 del r. d. 30 dicembre 1923, 
n . .3270, � in quanto escludono te aziende agricole del tTattamento disposto per le 
aziende industriali e commerciali �, sono stati dichiarati illegittimi con sentenza 
12 luglio 1965, n. 69 . 
. (26). Dal testo delle ordinanze di rimessione, in cui il r. d. 1. 20 marzo 1924, 

n. 422 e il r. d. 1. 23 dicembre 1924, n. 2337 vengono inesattamente indicati come 
regi decreti, risulta denunciato, in particolare, per evidente errore di trascrizione, 
l'art. 127 del r. d. 1. 23 dicembre 1924, n. 2337, che consta invece di soli tre articoli.. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

158 

r. d. 16 agosto 1926, n. 1489 (Statuto delle successioni ai titoli e agli 
attributi nobiliari); in particolare, art. 1, in quanto disposizioni relative 
al riconoscimento di titoli nobiliari (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale di Roma, ordinanze 13 dicembre 1965 (quattro), G. U. 
14 maggio 1966, n. 118. 

r. d. 6 novembre 1926, n. 1848 (Approvazione del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza), art. 215, in quanto consentiva al prefetto di 
disporre lo scioglimento delle associazioni, enti e istituti svolgenti attivit� 
contraria all'ordine nazionale dello Stato (art. 18 della Costituzione) 
e di ordinare la confisca dei beni sociali . (art. 42 della Costituzione). 
Corte di cassazione, Sezioni unite, ordinanza 20 gennaio 1966, G . .U. 
21 maggio 1966, n. 124. 

r. d. 21 gennaio 1929, n. 61 (Approvazione dell'ordinamento dello 
stato nobiliare italiano); In particolare, art+. 53 e 127, in quanto disposizioni 
relative al riconoscimento di titoli nobiliari (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale di Roma, ordinanze 13 dicembre 1965 (quattro), G. U. 
14 maggio 1966, n. 118. 

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 
art. 152, in quanto consente all'autorit� amministrativa, secondo 
una discriminazione fondata sulla semplice condizione economica e in 
un ambito di discrezionalit� non sufficentemente delimitato e precisato, 
di allontanare dal nostro Paese lo straniero anche per il solo fatto che 
sia sprovvisto di mezzi (artt. 3, 10, 13 e 16 della Costituzione). 
Pretore di Roma, ordinanza 18 marzo 1966, G. U. 28 maggio 1966, 

n. 131. 
r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 
art. 156, in quanto consente una diversa disciplina per la � materia 
ecclesiastica � (art. 3 della Costituzione), condiziona la concessione 
della licenza alla valutazione discrezionale del questore (art. 3 della Costituzione) 
e preclude la possibilit� di promuovere raccolte, collette e 
questue per finalit� diverse da quelle tassativamente indicate (artt. 2, 3, 
18, 38 e. 39 della Costituzione (27). 
Pretore di Mantova, ordinanza 15 dicembre 1965, G. U. 14 maggio 
1966, n. 118 (artt. 3, 2, 18, 38 e 39 della Costituzione). 
Tribunale di Grosseto, ordinanza 7 marzo 1966, G. U. 21 maggio 
1966, n. 124 (artt. 3 e 38, ultimo comma, della Costituzione). 
Pretore di Lucera, ordinanza 14 aprile 1966, G. U. 11 giugno 1966, 

n. 143 (art. 3 della Costituzione). 
(27) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 17, 18, 19, 21, 
33, 39, 45 e 49 della Costituzione, con sentenza 26 gennaio 1957, n. 2. La questione � 
stata gi� riproposta in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21 e 49 della Costituzione; per 
le singole ordinanze di remissione v. retro, II, 103 e ivi richiami in nota. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 159 

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 
art. 210, in quanto consente al prefetto di disporre lo scioglimento 
delle associazioni, enti e istituti svolgenti attivit� contraria agli 
ordinamenti politici costituiti nello Stato '(art. 18 della Costituzione) e 
di ordinare la confisca dei beni sociali (art. 42 della Costituzione). 
Corte di cassazione, Sezioni unite, ordinanza 20 gennaio 1966, G. U. 
21 maggio 1966, n. 124. 

r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Testo unico delle leggi e delle norme 
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullo 
ordinamento dell'avvocatura dello Stato), art. 11, terzo comma, �in 
quanto commina la non sanabilit� della nullit� delle notificazioni � 
(art. 3, primo comma, della Costituzione). 
Corte di cassazione, terza sezione civile, ordinanza 24 novembre 
1965, G. U. 25 giugno 1966, n. 156 (28). 

r. d. I. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di 
avvocato e di procuratore), convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, 
art. 43, lettera cJ, in quanto la sospensione di diritto dall'esercizio della 
professione forense, commina, in difetto di discriminazioni, anche in 
ipotesi di mandato di cattura facoltativo, senza distinzione tra delitti 
comuni e delitti a sfondo o a colorazione politica e anche quando la 
esecuzione del mandato di cattura sia stata sospesa o resa praticamente 
inoperante per la concessione della libert� PJ.'.OVvisoria, si risolve 
nell'applicazione di una pena conseguenziale ad una presunzione di 
responsabilit�, con disparit� di trattamento, per le pi� gravi conseguenze 
sul piano pratico, rispetto alle altre categorie di cittadini cui 
pu� essere comminata la sospensione di diritto (artt. 27, 3 e 2 della 
Costituzione) (29). 
Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Campobasso, 
ordinanza 13 novembre 1965, G. U. 14 maggio 1966, n. 118. 

legge 22 gennaio 1934, n. 36 (Conversione in legge, con modificazioni, 
del r. d. l. 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle 
professioni di avvocato e di procuratore), articolo unico, per la parte in 
cui converte l'art. 43, lettera c), del r. d. 1. 27 novembre 1933, n. 1578, 
in quanto la sospensione di diritto dall'esercizio della professione forense, 
comminata, in difetto di discriminazioni, �anche in ipotesi di mandato 
di cattura facoltativo, senza distinzione tra delitti comuni e delitti 
a sfondo o a colorazione politica e anche quando la esecuzione del 
mandato di cattura sia stata sospesa o resa praticamente inoperante per 

(28) Nella stessa ordinanza la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente 
infondata la questione di legittimit� costituzionale del primo comma dell'art. 11, nel 
testo sostituito dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, in quanto riferibile 
anche agli atti di impugnazione. 
(29) Dal testo dell'ordinanza di rimessione la questione di legittimit� costituzionale 
risulta proposta per l'art. 43, lettera e) della legge 22 gennato 1934, n. 36. 

160 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

la concessione della libert� provvisoria, si risolve nell'applicazione di 
una pena conseguenziale ad una presunzione di responsabilit�, con disparit� 
di trattamento, per le pi� gravi conseguenze sul piano pratico, 
rispetto alle altre categorie di cittadini cui pu� essere comminata la 
sospensione di diritto (artt. 27, 3 e 2 della Costituzione) (29). 

Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Campobasso, 
ordinanza 13 novembre 1965, G. U. 14 maggio 1966, n. 118. 

r. d. 16 novembre 1939, n. 2229 (Norme per la esecuzione delle opere 
in conglomerato cementizio semplice od armato), art. 4, settimo comma, 
in quanto impone una prestazione patrim,oniale senza indicazione dei 
criteri limitativi e rimessa nella specie, per effetto dell'art. 5 della legge 
2 marzo 1949, n. 143, alla valutazione discrezionale del professionista 
creditore (art. 23 della Costituzione). 

Pretore di Massa, ordinanza 24 febbraio 1966, G. U. 14 maggio 
1966, n. 118. 

r. d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del T. U. 
18 giugno 1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza), artt. 285 e 286, 
in quanto consentono una diversa disciplina per la � materia ecclesiastica 
> (art. 3 della Costituzione), condizionano la concessione della licenza 
alla valutazione discrezionale del questore (art. 3 della Costituzione) 
e precludono la possbilit� di promuovere raccolte, collette e questue 
per finalit� diverse da quelle tassativamente indicate dall'art. 156 
del r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (art. 38, ultimo comma, della Costituzione) 
(30). 
Tribunale di Grosseto, ordinanza 7 marzo 1966, G. U. 21 maggio 
1966, n. 124. 

legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto di autore e di altri 
diritti connessi al suo esercizio), art. 180, in quanto, nel riservare alla 

S. I. A. E., in via esclusiva, il diritto di rappresentare gli autori, impedisce 
implicitamente agli autori di associarsi liberamente (art. 18 della 
Costituzione). 
Giudice conciliatore di Milano, ordinanza 21 marzo 1966, G. U. 25 
giugno 1966, n. 156. 

r. d. 7 luglio 1943, n. 651 (Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano); 
in particolare, artt. 63, 67, 72 e 73, in quanto disposizioni relative 
al riconoseimento di titoli nobiliari (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale di Roma, ordinanze 13 dicembre 1965 (quattro), G. U. 
14 maggio 1966, n. 118. 

(30) Questione dichiarata infondata, in riferimento agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 
39, 47 e 49 della Costituzione, con sentenza 26 gennaio 1957, n. 2. La questione � 
stata gi� riproposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanze 14 
giugno 1965 del Pretore di Avezzano (G. U. 28 agosto 1965, n. 216, e in questa Rassf'gna, 
1965, 11, 108) e 14 settembre 1965 del Tribunale di Brescia (G. U. 30 ottobre 
1965, n. 273 e in questa Rassegna, 1965, 11, 143). 
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PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 161 

d. l.lgt. 21 agosto 1945, n. 535 (Revoca delle concessioni di medaglie 
al valore in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria 
sicurezza nazionale e sue specialit�.), art. 1, sia perch� dispone la revoca 
delle concessioni di medaglie al valore per atti compiuti nella guerra 
civile di Spagna solo nei confronti degli appartenenti alla milizia volontaria 
sicurezza nazionale (art. 3 della Costituzione), sia in quanto la 
privazione delle decorazioni e delle relative indennit� e pensioni, prevista 
dal Codice penale militare come conseguenziale alla pena accessoria 
della degradazione, si risolve in una punizione collettiva commitata 
sul semplice presupposto dell'appartenenza alla milizia volontaria 
sicurezza nazionale, che all'epoca non costituiva fatto illecito penalmente 
sanzionato (art. 25 della Costituzione). 
Pretore di Roma, ordinanza 3 marzo 1966, G. U. 14 maggio 1966, 

n. 118. 
d. P. R. 28 giugno 1949, n. 631 (Regolamento per la navigazione interna); 
in particolare, artt. 129 e 135, sia perch� il decreto, se ed in quanto 
atto avente forza di legge, risulta emesso senza delegazione legislativa 
o comunque in base a norma delegante illegittima per mancanza di 
limitazioni temporali, sia perch�, con l'art. 129, si rinvia ulteriormente, 
e per di pi� ad un regolamento ministeriale (di dubbia ammissibilit� 
nell'attuale ordinamento), la disciplina della materia oggetto della presupposta 
delegazione legislativa (artt. 76, 77, 87 e 89 della Costituzione). 
Pretore di Venezia, ordinanza 14 febbraio 1966, G. U. 14 maggio 
1966. n. 118. 

legge 8 gennaio 1952, n. 6 (Istituzione della Cassa nazionale di previdenza 
e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori), artt. 
17, n. 3 e 22, modificati dall'art. 3 della legge 5 luglio 1965, n. 798, in 
quanto assoggettano ad obbligo contributivo persone diverse da quelle 
alle quali si riferisce l'assistenza (artt. 3 e 38 della Costituzione), e prevedono 
un'imposizione senza aver riguardo ad una effettiva pertinenza 
di servizi (art. 23 della Costituzione) e per interessi circoscritti ad una 
determinata categoria di persone (art. �53 della Costituzione). 

Pretore di Varese, ordinanza 15 febbraio 1966, G. U. 25 giugno 
1966, n.. 156. 

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette), art, 176, in quanto consente l'iscrizione a ruolo di redditi solo 
presunti (art. 53 della Costituzione) e per eccesso dai limiti della delega 
,.conferita 
con legge 5 gennaio 1956, n. 1 (artt. 76 e 77 della Costituzione), 
e art 188, in quanto limitativo della facolt� di ricorrere contro 
il ruolo (art. 113 della Costituzione). 

Commissione distrettuale delle imposte di Milano, ordinanze 15 
luglio 1965 (due), G. U. 14 maggio 1966, n. 118. 



162 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette), art. 206, in quanto consente all'esattore di procedere nell'esecuzione 
nei confronti del debitore fallito (art. 3 della Costituzione) e sottrae 
la cognizione delle relative controversie alla competenza funzionale 
del Tribunale fallimentare (artt. 25 e 102 della Costituzione). 
Pretore di Arzignano, ordinanza 30 marzo 1966, G. U. 14 maggio 
1966, n. 118. 

d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011 (Norme sui licenziamenti individuali 
dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali), articolo unico, in 
quanto rende obbligatorio erga omnes l'Accordo interconfederale del 
18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali nella parte in cui deferisce 
la cognizione delle controversie ai Collegi di conciliazione e di arbitrato, 
sia per recesso dai limiti della delega conferita con l'art. 1 della legge 
14 luglio 1959, n. 741 (art. 76 della Costituzione), sia in quanto la soggezione 
al giudizio arbitrale si risolve in una violazione del principio della 
libert� sindacale (art. 39 della Costituzione), sia perch�, infine, la norma 
consente in sostanza la istituzione di un giudice speciale (art. 102 della 
Costituzione) (31). 
Tribunale di Milano, ordinanza 13 ottobre 1965, G. U. 14 maggio 
1966, n. 118. 

d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1033 (recte: n. 1032) (Norme sul trattamento 
economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie 
edilizie ed affini), articolo unico, in quanto rende obbligatori erga 
omnes (nella parte in cui impongono il versamento di un contributo a 
favore di Enti scuola per la formazione professionale delle maestranze 
edili della provincia e l'accantonamento di fondi presso la Cassa edile), 
l'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959 
e gli artt. 7 e 10 del contratto collettivo integrativo per la provincia di 
Ascoli Piceno del 30 settembre 1959, per eccesso dai limiti della delega 
conferita con gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (art. 76 e 
77 della Costituzione) (32). 
Pretore di Fermo, ordinanza 7 febbraio 1966, G. U. 14 maggio 
1966, n. 118. 

(31) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 102 
della Costituzione, con sentenza 26 maggio 1966, n. 50, con la quale la Corte costituzionale 
ha dichiarato la illegittimit� costituzionale del d. P. R. 14 luglio 1960, 
n. 1011 e per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione deUe organizzazioni 
di categoria �. 
(32) Dal testo dell'ordinanza di rimessione la questione di legittimit� costituzione 
risulta propost� direttamene per l'art. 34 del contratto collettivo nazion�le 
24 luglio 1959 e per gli artt. 7 e 10 del contratto collettivo provinciale 30 settembre 
1959. 
Il d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 � stato gi� dichiarato illegittimo per la parte 
in cui rende obbligatorie erga omnes le seguenti disposizioni del contratto collet



tivo nazion�le 24 luglio 1959: art. 34, per il riferimento alle casse edili di cui alla 
fine del terzultimo comma (sentenza 13 luglio 1963, n. 129), art. 55 (sentenza 6 luglio 
1965, n. 56), art. 56 (sentenza 23 maggio 1966, n. 45), art. 61 (sentenza 9 giugno 
1965, n. 43) e art. 62 (sentenza 13 luglio 1966, n. 129). 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 163 

legge 13 giugno 1961, n. 257 (recte: n. 527) (Modifica dell'art. 1 del 
decreto legislativo 1� aprile 1947, n. 273, concernente la proroga dei 
contratti agrari), artlc:olo unic:o, in quanto rimette alla insindacabile valutazione 
dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura l'accertamento 
sulla attuabilit� ed utilit� del piano di trasformazfone agraria (artt. 24, 
101 e 102 dell~ Costituzione).. 

Corte di appello di Venezia, Sezione specializzata agraria, ordinanza 
4 marzo 1966, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. 

legg� 25 febbraio 1963, n. 289 (Modifiche alla legge 8 febbraio 1952, 

n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a 
favore degli avvocati e procuratori), artt. 2 e 4, modificati dall'art. 3 
della legge 5 luglio 1965, n. 798, in quanto assoggettato ad obbligo 
contributivo persone diverse da quelle alle quali si riferisce l'assistenza 
(artt. 3 e 38 della Costituzione), e prevedono un'imposizione senza 
aver riguardo ad una effettiva pertinenza di servizi (art. 23 della Costituzione) 
e per interessi circoscritti ad una determinata categoria di 
persone (art. 53 della Costituzione) (33). 
Pretore di Varese, ordinanza 15 febbraio 1966, G. U. 25 giugno 
1966, n. 156. 

dis. legge reg. sard'a approv. 14 maggio 1965 (riapprov. 20 gennaio 
1965) (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, concernente 
la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione) 
(art. 127 della Costituzione). 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato 1'11 febbraio 
1966, G. U. 12 marzo 1966, n. 64. 

legge 5 luglio 1965, n. 798 (Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, 
e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardante la previdenza e assistenza forense 
e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e 
procuratori legali), art. 3, modificativo degli artt. 17, n. 3 e 22 della 
legge 8 gennaio 1952, n. 6 e degli artt. 2 e 4 della legge 25 febbraio 
1963, n. 289, in quanto assoggetta ad obbligo contributivo persone 
diverse da quelle alle quali si riferisce l'assistenza (art. 3 e 38 della 
Costituzione), e prevede un'imposizione senza aver riguardo ad una 
effettiva pertinenza di servizi (art. 23 della Costituzione) e per interessi 
circoscritti ad una determinata categoria di persone (art. 53 della Costituzione) 
(34). 

Pretore di Varese, ordinanza 15 febbraio 1966, G. U. 25 giugno 

1966, n. 156. 

(33) Gli artt. 3, nelle parole e alla Corte cbstituzionale � e 4, nelle parole e della 
Corte costituzionale �. sono stati dichiarati illegittimi con sentenza 6 dicembre 1965, 
n. 75. La questione di illegittimit� costituzionale delle stesse disposizioni, proposte 
dal Presidente del Tribunale di Aosta, � stata dichiarata inammissibile con sentenza 
12 febbraio 1966, n. 64. 
(34) Gli liU'tt. 2, nella parola e ana Corte costituzionale � e 3, nella parola 
� della Corte costituzionale �, sono stati dichiarati illegittimi con sentenza 6 dicembre 
1965, n. 75. 
22 



164 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge reg. sic. approv. 14 dicembre 1965 (Istituzione e coordinamento 
dell'Azienda speciale dell'Autoparco regionale). 

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato 
il 13 gennaio 1966, G. U. 15 gennaio 1966, n. 12. 

legge reg. sic. approv. 22 dicembre 1965 (Norme integrative della 
legge 10 febbraio 1963, n. 11, concernente il conglobamento delle retribuzioni 
del personale dell'Amministrazione regionale). 

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato 
1'8 gennaio 1966, G. U. 29 gennaio 1966, n. 25. 

dls. legge reg. sarda rlapprov. 20 gennaio 1966 (approv. 14 maggio 
1965) (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1965, n. 5, concernente 
la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pen


sione). 
Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato 1'11 febbraio 
1966, G. U. 12 marzo 1966, n. 64. 

legge reg. Friuli-Venezia Giulia approv. 11 marzo 1966 (Contingenti 
numerici provvisori del personale regionale) (art. 127 della Costituzione). 


Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 2 aprile 
1966, G. U. 30 aprile 1966, n. 105. 

legge reg. sic. approv. 18 marzo 1966 (Interpretazione autentica dell'art. 
28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, concernente trasformazione 
dell'E.R.A.S. in E.S.A.). 

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato 
il 5 aprile 1966, G. U. 30 aprile 1966, n. 105. 

legge reg. sic. approv. 4 aprile 1966 (Modifiche alla legge regionale 
30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni concernenti; 
Norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della 
cooperazione). 

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato 
il 26 aprile � 1966, G. U. 14 maggio 1966, n. 118. 

legge reg. sic. approv. 4 aprile 1966 (Agevolazioni per l'attivit� edilizia 
in Sicilia). 
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato 
il 26 aprile 1966, G. U. 14 maggio 1966, n. 118. 

legge reg. sic. approv. 4 aprile 1966 (Stati di previsione dell'entrata 
e delta spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966). 
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato 
il 26 aprile 1966, G. U. 14 maggio 1966, n. 118. 


...... e PA.fl'l'J!: lI, llASSJ!:Gl 

legge 13 �

RASSEGNA DEWAVvo9 

decreto legisl:~~gno 1961, n. 257 
.I contratt' zvo lo apr'l . (ree

J 

� legge 11 g�nnoiit.1932, n. 18 (Co~ fazione ~:g;ari), arficolo u;I:o 1~47, l 
tembre 1931, n. 1207 che autorizza il SUlla att Spettorato CO 'in QUll 
lOl Uabilit� ed Utirt� lllParti:men

norme per la disciplina del commf! 

e 102 della Costit; . del Piano e

l'art. 1 del r. d. I. 29 settembre 19~ 

Corte d' Z!One).

(artt. 76, 77, 41, e 43 della Costi/ nanza 4 i appello d' V 
l'llarzo 1966 G l enezia, Se

Ordinanze ... 10 giugno 1966, J. 
' .. u. 11 . 

n. 143. 
! legge 25 " b . giugno
n 6 e braio 1963

Ordinanze di rimessione. 26 I 

f~vo~es~:i~~ituzione della, ;;a 289 (Modi 
della lea g z avvocati e P ssa nazio11

~~�a~~u!01:~~h;:i1!9~!rt~�d~7!~J .,.ge 5 lu 1 rocurato ')

contributi giio 1965 . rz' a 

n. 223, e in questa Rassegna, 19/ 
(artt 3 vo Persone div ' n. 798, inI aver .rig e 38 della Cos~~:f! ?a Quelle Il 

r. d. 6 maggio 1940, n. 635 a 
tuzione) uardo ad una etrett�uzione), e i;>:

18/giugno 1931, n .. 773, sulle i/ 
e Per � iva Pe t'

Persone (a t interessi cir ~ inenz~

inammissibilit�. (artt. :�>:-� :� ��... �41, . 16,'... 1:1 

.. -:..-:-. �.�.. �.�.. �.�� ; r . 53 della . coscritti ad 
Pretore di V Costituzione) (33)

l

... ��. ~~~!!~;i:i~::i!!:6aJ 966, n. 156 are.se, ord' . 

. inanza 15 fet 

27 novembre 1965, n. 297, e i~ 

dis, legge 
; 
i 196.5) (",,.od'fi reg. sorda opp

l ,.~ z che l rov. 14 

.. r.d. ~O ge�nc�lo 1'41;.n. Ui 

? concessione di a la legge regional lllaggic

comma -:r.a~ifesta infondat~ 
127 un m e 31

szone) (art assegno . n 

dicembre 1965 � (pubblicata / 
� della c . ensile ai 

Presidente d ostituzione)

Ordinanza s gi\igno 196~ hraio 1966 � el Consigli . � 
Deliberl;lzione .30 oitobr~ , G. U. 12 l'llarzo l~6!e1 Ministri, 

G. 
U. 12 marzo 1966, n. 64,/ legge 5 lu r ' n. 64. 
e 25 febbrai g �o 1965, n. 798 ( � 
. legge 17 ago~fo 1942., n. I rense e istito ~963., n. 289 r'Modzfiche alle 
restituzione degii atti per u/ P uzzone d l ' zguardant

rocuratori l . e l'assiste . e la 1 

Ordinanza 14 maggio��} legge 8 g ef!alz), arf, 3 :in ~za sanitaria ' 

1963 enna10 1952 . , odificativo d .

Ordinanze di rimessi~ , n. 289 . ' n. 6 e de 1' egli

diverse da ,-in Quanto ass g l artt. 2 e

di giu�s�pzi.�a� .a:m:rn�� ini.strativ~

... 

1964, n. 108, 23 maggio lq Costituzione?Uelle alle Quali ~gg~ta. ad ObbJ 
1964, .n.. 212, ~ in questa ! effettiva Pert'. e Prevede un'i"" r ~risce l'assi

ci'r inenza d' �.,Posizion � 

coscritti ad 1 servizi (ar e senz; 

d. P. R. ~6 11Jagglo 1960/ tuzione) (34) una determinata t. 23 ?ella Co~ 
. 
categoria d'

sizione e ta e lezione d~ 

Pretore d. V 
1 Per:

art. 15, -n. 6 ~manifesta I 

1966, n. 156. l arese, Ordinanza 15 ,,

16 dicembre 1965 � (pu~

i ---- 
iebbraio

Ordinanza 3 giugnq 

Cort (33) Gli artt. 3

Deliberllziorli � 5 mai 11e costituzi , neue Paro1 

� 75. La O?lale � sono .e � azza Corte

(G. u. 29 gennaio 19661 
�-. i ~1 Preside~~:s:;~;, ~i illegf~~~::chiarat1 IU:~~~:::i:ionai

1

febbraio 1966 r1buna1e di A C06fituzionaie d coni (34) Gli ' n. 64. osta, � stata di . elle st 
i � della Cort artt. 2, neua Ch1arata i 

(36) 
La questione dii bre 1965 e costituzionale Parola � alla e 
, �, sono .orte
n. 1150, in riferimento aii 
n. 75. stati d' costituz�
ICh1ar t� . Z(

riferimento all'art. 42, si 22 a 1 lllegittin 
non fondate, rispettivam,i 
1966, n. 38. 



PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 167 

d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 (Norme sul trattamento economico e 
normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie 
ed affini), articolo unico, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes 
l'art. 55 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 
manifesta infondatezza (37). 
Sentenza 23 maggio 1966, n. 45, G. U. 28 maggio 1966, n. 131. 

Ordinanze di rimessione 28 aprile 1964 della Corte di appello di 
Napoli (G. U. 12 dicembre 1964, n. 308, e in questa Rassegna, 1964, Il, 
210), 15 aprile 1965 del Pretore di Fermo (G. U. 5 giugno 1965, n. 139, 
e in questa Rassegna, 1965, II, 82) e 30 aprile 1965 del Tribunale di 
Fermo (G. U. 3 luglio 1965, n. 163, e in questa Rassegna, 1965, Il, 111). 

d .. P. R. 9 maggio 1961, n. 867 (Norme sul trattamento economico e 
normativo. degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini deZle 
provincie di F'l'osinone, Latina, Roma e Viterbo), articolo unico, nella 
parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 11 del contratto 
collettivo 30 settembre 1959 per la provincia di Roma, relativa alla istituzione 
della Cassa edile -manifesta infondatezza � per sopraggiunta 
inefficacia della norma ai sensi della sentenza n. 100 del 16 dicembre 
1965 � (pubblicata il 27 dicembre 1965). 

Ordinanza 3 giugno 1966, n. 57, G. U. 11 giugno 1966, n. 143. 

Ordinanza di rimessione 8 settembre 1965 del Pretore di Albano 
Laziale, G. U. 31 dicembre 1965, n. 326, e in questa Rassegna, 1965, 
II, 174. 

(37) Sotto l'indicato profilo il d. P. R. 14 luglio 1960 n. 1032 � stato gi�.dichliarato 
illegittimo con sentenza 6 luglio 1965, n. 56. 

CONSULTAZIONI 



ACQUE PUBBLIOHE. 

Canali navigabili del Po -Approvazione progetti. 

Se la competenza all'approvazione dei progetti riguardanti il canale 
navigabile Milano-Cremona-Po debba ritenersi attribuita al Magistrato per 
il Po ovvero al Ministero dei LL.PP. (n. 86). 

AMMlNISTRAZIONE PUBBLICA 

,Cantieri di lavoro -Foncfo per l'addestr.amento professionale dei lavoratori. 

Se per il recupero delle somme erogate dal' � Fondo � agli enti finanziari 
e non legittimamente spese abbia giurisdizione la Corte dei conti ovvero 
il giudice ordinario (n. 312). 

Enti fascisti in liquidazione. 

Quale sia l'Amministrazione competente a promuovere l'annullamento 
ex art. 6 r. d. 3 marzo 1934, n. 383 di un'ordinanza viziata da illegittimit� 
emessa dal curatore.:.liquidatore degli enti fascisti soppressi (n. 313). 

APPALTO 

Pubblici appalti a trattativa privata -Revisione prezzi. 

Se per la revisione dei prezzi relativa a lavori appaltati a trattativa privata 
la data iniziale di riferimento ai fini del calcolo delle variazioni debba 
essere quella della stipulazione del contratto ovvero la data della presentazione 
dell'offerta (n. 293). 

ASSICURAZIONI 

Personale dell'I.C.I. 

Se il personale dell'I.C.I., ora in liquidazione, cessato dal serv1z10 per 
effetto della soppressione dell'Ente possa pretendere sia l'integrale adempimento 
delle polizze assicurative stipulate con la Riunione Adriatica di 
Sicurt� in sostituzione della indennit� di anzianit� sia la stessa indennit� 
di anzianit� da parte dell'I.C.I. ovvero possa pretendere soltanto una di 
queste due forme previdenziali (n. 71). 

BORSA 

Titoli azionari. 

Se nel caso di contratti di borsa a termine e di riporto su titoli azionari, 
conclusi direttamente fra agenti di cambio sia obbligatorio l'impiego dei 
foglietti bollati a tre sezioni (Matrice, Madre e Figlia) o sia possibile l'impiego 
di foglietti bollati a due sezioni (Madre e Figlia) (n. 22). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 169 

COMPROMESSO ED ARBITRI 

Impugnativa del lodo -Compenso agli arbitri. 

Se possa disporsi il pagamento agli arbitri delle spese e degli onorari, 
secondo la liquidazione fatta dagli stessi arbitri, in presenza della impugnativa 
del lodo ai sensi dell'art. 828 c.p.c. in relazione agli artt. 829, n. 7 
e 816 c.p.c. (n. 23). � � 

CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO 

Clausole di revisione dei canoni di locazione. 

S'e le norme di contabilit� di Stato consentano che nei contratti di locazione 
stipulati dalla Pubblica Amministrazione possa legittimamente inserirsi 
la clausola per la quale il canone potr� variare anno per anno in 
relazione alla variazione del numero indice del costo della vita � (n. 214). 

CORTE DEI CONTI 

Recupero somme erogate per cantieri di lavoro. 

Se per il recupero delle somme erogate dal Fondo per l'addestramento 
professionale dei lavoratori agli Enti finanziati e non legittimamente spese 
abbia giurisdizione la Corte dei conti ovvero il giudice ordinario {n. 5). 

COSTITUZIONE 

Regione Siciliana -Occupazioni di urgenza. 

Se vi sia contrasto tra l'art. 42 Costituzione e l'art. 3 legge regionale 
siciliana 18 novembre 1964, n. 29 che regola le oc�upazioni di urgenza 
preordinate alle espropriazioni per p.u. (n. 35). 

DANN� DI GUERRA 

Contributi di ricostruzione -Venezia Giulia -Rimborsi. 

Se la legge 27 dicembre 1953, n. 968 si debba applicare alle. situazioni 
debitorie, eventualmente ancora pendenti alla data delal sua entrata in 
vigore nella parte della Venezia Giulia gi� amministrata dalle forze alleate, 
per i rimborsi parziali di spese stabiliti dagli ordini generali del G.M.A. 

n. 27 del 28 novembre 1945 e n. 32 del 24 novembre 1947 (n. _120) 
Indennizzo perdita naviglio mercantile. 

Sel'indennizzo conseguente alla perdita di naviglio mercantile requisito 

o noleggiato dallo �Stato per esigenze militari ovvero obbligatoriamente 
assicurato contro i rischi di guerra abbia natura di diritto� soggettiv-0 per., 
fetto come tale azionabile esclusivamente avanti l'A.G.O, (n. 121). 

170 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Reato comune come fatto di guerra. 

Se anche il reato comune, quando sia collegato ad azioni di rappresaglia, 
inserendosi nel particolare quadro storico-giuridico degli eventi bellici in 
Italia, possa riguardarsi come causa di danno risarcibile, quale fatto di 
guerra a sensi dell'art. 3 1. 27 dicembre 1953, n. 968 (n. 122). 

Riparazioni -Recupero spese -Iscrizione di ipoteca. 

Se sia ancora in vigore il disposto del terzo e quarto comma dell'art. 40 
del d.l.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261 per i quali il credito dello Stato � garantito 
da ipoteca legale ai sensi dell'art. 2817 e.e. sull'immobile riparato 
e l'ipoteca stessa iscritta a cura della competente Intendenza di Finanza 

(n. 123). 
DAZI DOGANALI 

Agevolazioni. 

Se una volta realizzata la destinazione prevista dalla 1. 1 novembre 1948, 

n. 1438 che ha concesso l'esonero dai diritti doganali per i macchinari occorrenti 
all'impianto nella parte del territorio di Gorizia, delimitata nell'art. 
1 legge citata, di stabilimenti industriali il beneficio fiscale venga meno 
nel caso di inattivit� del complesso industriale o di rimozione dei macchinari 
per subire una diversa destinazione (n. 33). 
DEMANIO 

Demanio ferroviario -Alienazione di beni da parte dell'Azienda FF.SS. 

Se per e beni pertinenti al patrimonio ferroviario� (che l'Azienda F.S. 
pu� direttamente alienare, con conseguente afflusso del relativo ricavo al 
bilancio dell'Azienda stessa, a norma dell'art. 5 n. 11 d.l. 7 maggio 1948, 

n. 598) debbano intendersi soltanto i beni aventi natura patrimoniale, od 
invece anche quelli demaniali, non pi� occorrenti per le esigenze del servizio 
ferroviario (n. 207). 
Demanio lacuale -Delimitazione dei confini -Competenza prefettizia Natura 
demanial'e delle spiagge lacuali -Criteri di delimitazione. 

Se la deliminazione dei confini del demanio lacuale ad opera del 
Prefetto ex art. 3 r.d. 1 dicembre 1895, n. 726 costituisca esplicazione di una 
funzione meramente amministrativa ed abbia natura dichiarativa (n. 208). 

Se l'emanazione di detto decreto prefettizio costituisca condizione di 
proponibilit� per l'azione giudiziaria di accertamento della demanialit� o 
meno della zona di confine (n. 208). 

Se la competenza del Prefetto in materia possa ritenersi delegata all'Ingegnere 
Capo del Genio Cicile, a sensi dell'art. 1 r.d. 11 novembre 1921, 

n. 
1688 (n. 208). 
Se le spiagge lacuali siano demaniali (n. 208). 
Se costituisca corretto criterio per la determinazione di tali spiagge 
la misurazione metrica dell'isoipsa di pieno ordinaria o se invece occorra 
aver riguardo al tratto di terreno spingentesi entro l'entroterra fino a dove 
sia necessario ai fini di pubblica utilit� onde rendere possibile il miglior 
uso delle acque (n. 208). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 171 

ELETTRICIT� ED ELETTRODOTTI 

Agevolazioni tributarie ex art. 9 i. 6 dicembre 1962, n. 1643. 

Se il beneficio . tributario previsto dall'art. 9 della 1. 6 dicembre 1962, 

n.�� 1643 per le fusioni di societ� alle quali �partecipano . societ� gi� esercenti 
imprese. elettriche, sia estensibile alle riduzioni di capitale, diverse da 
quelle contemplate nell'art 7 della legge stessa (n. 24). 
ESPROPRIAZIONE PER P.U. 

Provvidenze a favore del Vajont. 

S� l'ind�nnit� di espropriazione delle aree occorrenti per la ricostru.
zicme dei comuni� distrutti � �danneggiati dalla catastrofe del Vajont ~ebba 
�ssere<letei"minata dall'Ufficio TecniCo erarfale �nei .modi previsti dall'~rt. 3 
della 1. 15 gennaio 1885, n. 2892 (n. 220). 

Regione Siciliana -Occupazioni di urgenza. 

Se vi sia contrasto tra l'art. 42 Costituzione e l'art. 3 legge regionale 
siciliana 18 novembre 1964, n. 29 che regola le occupazioni di urgenza preordinate 
alle espropriazioni per p.u. (n. 221). 

Rinuncia all'indennit� di espropriazione. 

Se possa procedersi, in presenza di formali e regolari rinuncie dei 
proprietari interessati a conseguire l'indennit� di espropriazione, .all'emanazione 
del decreto prefettizio di esproprio senza deposito della indennit� 

(n. 222). 
FALLIMENTO 

Credito di stipendio pe1� annualit� arretrate -Applicabilit� dell'art. 46 L.F. 

Se un credito di stipendio, costituito da diverse annualit� di stipendi 
arretrati, maturate antecedentemente al fallimento del creditore, possa considerarsi 
ricompreso nella previsione di cui all'art. 46 L.F. (n. 101). 

FERROVIE 

Demanio ferroviario -Alienazione di beni da parte del'l'Azienda F.S. 

Se per �beni pertinenti al patrimonio ferroviario� (che l'Azienda F.S. 
pu� diretatmente alienare, con conseguente aftlusso del relativo ricavo al 
bilancio dell'Azienda stessa, a norma dell'art. 5 n. 11 d.1. 7 maggio 1948, 

n. 598) debbano intendersi soltanto i beni aventi natura patrimoniale, od 
invece anche quelli demaniali, non pi� occorrenti per le esigenze del servizio 
ferroviario (n. 375). 

172 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

IMPORTAZIONI-ESPORTAZIONI 

Importazione di grano a reintegro di esportazioni di paste alimentari. 

Se nel caso di importazione di grano a reintegro di esportazioni di paste 
alimentari (I. 8 ottobre 1964, n. 948) la circostanza dell'ingombro del porto 
e la conseguente: necessit� di attesa in rada per il turno di scarico possa; in 
base ai principi dell'ordinamento vigente, costituire una causa di sospensione 
o di interruzione del termine di prescrizione del diritto alla importazione 
(n. 41). 

Imposta generale sull'entrata -Reimportazione di materiali temporaneamente 
esportati -Applicabilit� al plus valore. 

Se l'I.G.E. ex art. 17 1. n. 762 del 1940 debba considerarsi imposta autonoma 
rispetto a quella prevista dall'art. 1 stessa legge (n. 42). 

Se, a norma della legge doganale, in caso di reimportazione di. materiali 
temporaneamente esportati, il plus valore acquisito con la lavorazione all'estero 
sia esente dall'imposta di cohfine e dall'I.G.E. (n. 42). 

IMPIEGO PUBBLICO 

C.N.R. -Assunzione personale. 
Se, in base all'art. 17, 50 comma, d.l.l. 1 marzo 1945, n. 82 e alla 1. 11 dicembre 
1962, n. 1683, il C.N.R. possa assumere con contratto a tempo determinato 
personale per l'esplicazione di funzioni e mansioni di carattere amministrativo 
ovvero possa assumere tale personale solo per l'esplicazione 
di funzioni e mansioni di carattere tecnico (n. 613). 

Convitto Nazionale di Roma -Indennit� per fine rapporto. 

Se per la determinazione dell'indennit� di fine rapporto spettante agli 
insegnanti delle s�cuole annesse al Convitto, nel caso in cui questi nell'ultimo 
anno abbiano avuto incarichi di insegnamento con retribuzioni ridotte 
rispetto a quelle degli anni precedenti, possa analogicamente applicarsi il 
20 comma dell'art. 2121 e.e. (n. 614). 

Genio Civile -Perizie per indennit� di espropriazione t.u. acque e impianti 
elettrici. ' 

Se ai funzionari degli uffici del Genio Civile chiamati a compilare le 
perizie per le indennit� di espropriazione ex art. 38 t.u. acque ed impianti 
elettrici, spetti la retribuzione ridotta giusta le norme del r.d. 23 ottobre 
!925, n. 26.37, ar~ 64 (n. 615). 

I.C.E. -Concorsi interni. 
Se sussista .un rapporto d'impiego tra l'I.C.E. e il personale locale 
assunto dagli uffici I.C.E. all'estero (n. 616). 
Se detto personale possa partecipare agli speciali concorsi interni indetti 
dall'I.C.E. in base all'art. 5 del d.m. 14 ottob.re 1965 (n. 616). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 173 

I.C.E. -Promozioni. 
Se possano applicarsi alle promozioni a primo segretario nell'I.C.E. gli 
artt. 176, 177 e 165 del t.u. n. 3 del 1957 sugli Statuti degli impiegati civili 
dello Stato (n. 617). 

Matrimonio rel'igioso contratto senza autorizzazione da Ufficiali delle FF.AA. 
-Successiva autorizzazione a trascrizione -Aggiunta di famiglia. 

Se, contrattosi da Ufficiale delle FF.AA. matrimonio religioso non trascritto, 
senza la previa autorizzazione, ed essendo seguita la trascrizione in 
epoca successiva, dietro concessa autorizzazione, con definitiva sanatoria 
disciplinare in epoca ancora successiva, decorrano in favore del militare 
in oggetto le quote di aggiunta di famiglia a far data dal matrimonio religioso 
od invece da data successiva (n. 618). 

P�rsonale dell'I.C.I. 

Se il personale dell'I.C.I., ora in liquidazione, cessato dal servizio per 
effetto della soppressione dell'Ente possa pretendere sia l'integrale adempimento 
delle polizze. assicurative stipulate con la Riunione Adriatica di Sicurt� 
in sostituzione della indennit� di anzianit� sia la stessa indennit� di 
anzianit� da parte dell'I.C.I. ovvero possa pret~ndere soltanto una di queste 
due forme previdenziali (n. 619). � 

Personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari. 

Se il recupero delle quote di contributi I.N.P.S. a carico del personale 
dei Gabinetti e delle Segreterie particolari tuttora in servizio, debba essere 
effettuato subito con trattenute sulla retribuzione mensile ovvero mediante 
la parziale compensazione del debito dei dipendenti con quanto eventualmente 
loro dovuto, alla cessazione del rapporto, per indennit� di fine rapporto 
(n. 620). 

Proventi sanzioni pecuniarie e violazioni alle leggi tributarie. 

Quali siano i criteri di ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie 
dovute per violazione alle leggi tributarie nei casi in cui l'accertamento 
delle violazioni sia affidato anche agli ufficiali ed agenti della polizia 
giudiziaria ordinaria (n. 621). 

IMPOSTA DI CONSUMO 

Imposta sulle costruzioni di tratti di autostrada -Interpretazione del combinato 
disposto degli artt. 7 l. 13 agosto 1959, n. 904 e articol'o unico 

l. 16 settembre 1960, n. 1013. 
Se possano i Comuni, tramite i competenti Uffici delle Imposte di 
Consumo, dopo aver in un primo tempo accertato e riscosso, con la particolare 
aliquota forfettaria prevista dall'art. 7 1. 13 agosto 1959, n. 904, 
l'imposta relativa ai materiali impiegati nella costruzione di tratti di autostrada 
appaltati anteriormente al 18 novembre 1959 (data di entrata in 
vigore della legge), rinnovare, ai sensi dell'articolo unico 1. 16 settembre 
1960, n. 1013, sostitutivo del citato art. 7 precedente legge, l'accertamento, 
per gli stessi tratti di autostrada, col sistema analitico previsto dall'art. 35, 
lett. e) del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, al fine di riscuotere le 
eventuali differenze d'impos.ta (n. 16). 

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1'74 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

IMPOSTA DI REGISTRO 

Agevolazioni tributarie art. 9 l. 6 dicembre 1962, n. 1643. 

Se il beneficio tributario previsto dall'art. 9 della 1. 6 dicembre 1962, 

n. 1643 per le fusioni di societ� alle quali partecipano societ� gi� esercenti 
imprese elettriche, sia estensibile alle riduzioni di capitale, diverse da quelle 
contemplate nell'art. 7 della legge stessa (n. 232). 
I.G.E. 
Reimportazioni di materiali temporaneamente esportati -Applicabilit� al 
plus valore. 

Se l'I.G.E. ex art. 17 1. n. 762 del 1940 debba considerarsi imposta autonoma 
rispetto a quella prevista dall'art. 1 stess� legge (n. 113). 

Se, a norma della legge doganale, in caso di reimportazione di materiali 
temporaneamente esportati, il plus valore acquisito con la lavorazione 
all'estero sia esente dall'imposta di confine e dall'I.G.E. (n. 113). 

IMPOSTE E TASSE 

Imposta fabbricazione oli minerali. 

Se la cauzione versata ai sensi dell'art. 7 d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, 
a garanzia del pagamento dell'imposta di fabbricazione oli minerali, possa, 
nell'ipotesi che a carico della ditta esercente nulla sia emerso per recupero 
d'imposta di fabbricazione, essere trattenuta a scomputo di altri debiti di 
imposta emersi a carico della ditta stessa (n. 413). 

Proventi sanzioni pecuniarie per violazioni alle leggi tributarie. 

Quali siano i criteri di ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie 
dovute per violazione alle leggi tributarie nei casi in cui l'accertamento 
delle violazioni sia affidato anche agli ufficiali ed agenti della polizia 
giudiziaria ordinaria (n. 414). 

IPOTECHE 

Ipoteche giudiziali -Titolo. 

Se costituiscano validi titoli per l'iscrizione di ipoteche giudiziali il 
decreto penale di condanna e il decreto del capo di ufficio giudiziario che 
renda esecutiva la nota delle spese prenotate a debito in materia civile 

(n. 19). 
Se costituisca valido titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale il decreto 
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo quando manchi la prova dell'avvenuta 
tempestiva notifica ai sensi dell'art.. 644 c.p.c. (n. 19). 

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PARTE II, CONSULTAZIONI 175 

LOCAZIONI 

Clausola di revisione del canone. 

Se le norme di contabilit� di Stato consentano che nei contratti di 
locazione stipulati dalla P.A. possa legittimamente inserirsi la clausola per 
la quale il canone potr� variare anno per anno in relazione alla variazione 
del numero indice del costo della vita (n. 126). 

MATRIMONIO 

Matrimonio religioso contratto senza autorizzazione da Ufj�ciale delle FF.AA. 
-Succesiva autorizzazione e trascrizione -Aggiunta di famiglia -Data 
di spettanza. 

Se, contrattosi da Ufficiale delle FF.AA. matrimonio religioso non trascritto, 
senza la previa autorizzazione, ed essendo seguita la trascrizione in 
epoca successiva, dietro concessa autorizzazione, con definitiva sanatoria 
disciplinare in epoca ancora successiva, decorrano, in favore del militare 
in oggetto le quote di aggiunta di famiglia a far data dal matrimonio religioso 
od invece da data successiva (n. 20). 

NAVE E NAVIGAZIONE 

Marittimi -Retribuzione per -i disertori -Prescrizione. 

Se alle somme depositate dal Comando di Bordo presso l'Autorit� Marittima 
a titolo di retribuzione a favore di marittimi resisi disertori all'estero, 
nel caso che tali somme non vengano chieste dall'interessato nel 
termine di due anni, si applichi la disciplina dettata dall'art. 373 co. nav. 
ovvero quella di cui all'art. 400 del Regolamento al co. nav. (n. 113). 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

Personale dei Gabinetti e delle Segreterie particol'ari. 

Se il recupero delel quote di contributi I.N.P,S. a carico del personale 
dei Gabinetti e delle Segreterie particolari tuttora in servizio debba essere 
effettuato subito con trattenute sulla retribuzione mensile ovvero mediante 
la parziale compensazione del debito dei dipendenti con quanto eventualmente 
loro dovuto, alla cessazione del rapporto, per la indennit� di fine 
rapporto (n. 53). 

PREZZI 

Indici del costo della vita. 

Se per quanto riguarda gli indici del costo della vita gli Uffici di Statistica 
dei singoli Comuni possono determinarli senza seguire i criteri metodologici 
e le direttive impartite dall'Istituto Centrale di Statistica (n. 66). 



176 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Pubblici appalti a trattativa privata -Revisione prezzi. 

Se per la revisione dei prezzi relativa a lavori appaltati a trattativa 
privata la data iniziale di riferimento ai fini del calcolo delle variazioni 
debba essere quella della stipulazione del contratto ovvero la data della 
presentazione dell'offerta (n. 67). 

REGIONI 

Regione Siciliana -Occupazione di urgenza. 

Se vi sia contrasto tra l'art. 42 Costituzione e l'art. 3 legge regionale 
siciliana 18 novembre 1964, n. 29 che regola le occupazioni di urgenza preordinat� 
alle espropriazioni per p.u. (n. 136). 

RESPONSABILIT� CIVILE 

Incidenti stradali -Onorari ai periti di controparte. 

Se, in base alla l. 12 marzo 1957, n. 146, per la determinaZione dell'ono


rario dovuto ai periti debba tenersi conto dell'importo complessivo dei 

danni periziati o del valore della cosa danneggiata (n. 226). 

Se le aliquote previste si applichino anche per perizie di valore infe


riore a L. 500.000 (n. 226). 

SOCIET� 

Agevolazioni tributarie art. 9 l. 6 dicembre 1962, n. 1643. 

Se il beneficio tributario previsto dall'art. 9 della l. 6 dicembre 1962, 

n. 1643 per le fusioni di societ� alle quali partecipano societ� gi� esercenti 
imprese elettriche, sia estensibile alle riduzioni di capitale, diverse da 
quelle contemplate nell'art. 7 della legge stessa (n. 112). 
STRADE 

Imposta di consumo -Imposta sulle costruzioni di tratti di autostrada Interpretazione 
del combinato disposto degl'i artt. 7 l. 13 agosto 1959 

n. 904 e articolo unico l. 16 settembre 1960, n. 1013. ' 
Se possano i Comuni, tramite i competenti Uffici delle Imposte di Consumo, 
dopo aver in un primo tempo accertato e riscosso, con la particolare 
aliquota forfettaria prevista dall'art. 7 I. 13 agosto 1959, n. 904, l'imposta 
relativa ai materiali impiegati nella costruzione di tratti di autostrada appaltati 
anteriormente al 18 novembre 1959 (data di entrata in vigore della 
legge), rinnovare, ai sensi dell'articolo unico 1. 16 settembre 1960, n. 1013, 
sostitutivo del citato art. 7 precedente legge, l'accertamento, per gli stessi 
tratti di autostrada, col sistema analitico previsto dall'art. 35, lett. c) del 
Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, al fine di riscuotere le eventuali differenze 
d'imposta (n. 63), 

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PARTE II, CONSULTAZIONI 177 

TRANSAZIONE 

Incidenti stradali -Onorari ai periti di controparte. 

Se, in base alla l. 12 marzo 1957, n. 146, per la determinazione dell'onorario 
dovuto ai periti debba tenersi conto dell'importo complessivo dei 
danni periziati o del valore della cosa danneggiata (n. 13). 

Se le aliquote previste si applichino anche per perizie di valore inferiore 
a L. 500.000 (n. 13). 

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI 

Accordo con la Gran Bretagna d.l. 6 marzo 1948, n. 466. 

Quale sia il tasso di cambio da applicare per il trasferimento in Gran 
Bretagna del ricavato della vendita di un immobile sito in Italia, gi� di 
propriet� di un cittadino britannico, ricavato che fu appreso dal Gov�rno 
italiano a sensi della 1. 19 dicembre 1940, n. 1944; quale bene nemico (n. 26). 

Risarcimento danni subiti dalla collettivit� italiana nel Congo. 

Quali siano i criteri da seguire per la liquidazione dei danni subiti dai 
cittadini italiani nel Congo a seguito di intervento delle truppe dell'O.N.U. 

(n. 27). 

in effetti il Giudice interno deve decidere la questione applicando una norma 
diversa (ad es. di legge interna) da quella per la quale ha avanzato richiesta 
di interpretazione, ad una sorta di obligation de politesse, espressione della 
comitas alla quale devono essere improntati i rapporti tra i Giudici nazionali 
ed il Giudice comunitario. 
L'intervento del sost. avv. gen. Luciano Tracanna � stato diretto a 
puntualizzare i limiti della funzione interpretativa della Corte, limiti che 
richiedono il controllo da parte di questa della rilevanza e della pregiudizialit� 
della questione di interpretazione, quanto meno nel senso che si debba 
trattare del riferimento di questa all'applicazione di una norma def Trattato 
e.E.E. e non di una norma diversa, ad es., di una norma interna, sia pure 
emanata in violazione del Trattato. 
L'avv. Tracanna ha rilevato l'importanza sostanziale di tale controllo 
che attiene alla osservanza dei limiti della competenza interpretativa della 
Corte di Giustizia, nei riguardi della rinuncia alla competenza interpretativa 
da parte dei sei Stati per i propri Giudici. 
Ove si trascuri o si oltrepassi tale limite, la interpretazione viene richiesta 
e viene data fuori della stessa p1�evisione normativa dell'art. 177, con 
in effetti il Giudice interno deve decidere la questione applicando una norma 
diversa (ad es. di legge interna) da quella per la quale ha avanzato richiesta 
di interpretazione, ad una sorta di obligation de politesse, espressione della 
comitas alla quale devono essere improntati i rapporti tra i Giudici nazionali 
ed il Giudice comunitario. 
L'intervento del sost. avv. gen. Luciano Tracanna � stato diretto a 
puntualizzare i limiti della funzione interpretativa della Corte, limiti che 
richiedono il controllo da parte di questa della rilevanza e della pregiudizialit� 
della questione di interpretazione, quanto meno nel senso che si debba 
trattare del riferimento di questa all'applicazione di una norma def Trattato 
e.E.E. e non di una norma diversa, ad es., di una norma interna, sia pure 
emanata in violazione del Trattato. 
L'avv. Tracanna ha rilevato l'importanza sostanziale di tale controllo 
che attiene alla osservanza dei limiti della competenza interpretativa della 
Corte di Giustizia, nei riguardi della rinuncia alla competenza interpretativa 
da parte dei sei Stati per i propri Giudici. 
Ove si trascuri o si oltrepassi tale limite, la interpretazione viene richiesta 
e viene data fuori della stessa p1�evisione normativa dell'art. 177, con 
NOTIZIARIO 


CONVEGNI DI STUDI 

Indetto dalla Associazione italiana dei giuristi europei, il giorno 4 giugno 
si � svolto a Roma, nell'Aula Magna del Consiglio Nazionale delle 
ricerche, un convegno sul tema: La competenza della Corte di Giustizia 
in materia di interpretazione dei Trattati di Roma e delle norme comunitarie 
(art. 177 del Trattato). 

Relatori sono stati l'avv. Nicola Catalano, il Consigliere di Cassazione 
Mario Berri, il Consigliere di Stato dottor Chieppa ed il Presidente della 
Corte di Giustizia della Comunit� europea prof. A. M. Donner. 

Hanno svolto interventi sul tema l'avv. Gaudet, C1apo del Servizio 
giuridico degli esecutivi europei ed il sostituto avvocato generale dello 
Stato Luciano Tracanna. 

Dal convegno � emerso, soprattutto per autorevole conferma dello stesso 
Presidente Donner,. che la Corte di Giustizia interpreta l'art. 177 lett. a) 
del Trattato C.E.E. nel senso che questo attribuisca ad essa Corte competenza 
interpretativa pregiudiziale esclusiva del Trattato, in deroga a quella 
propria dei Giudici dei sei Paesi aderenti alla Comunit�, e che questa competenza 
si possa e si debba esercitare sul semplice presupposto di una 
richiesta di interpretazione avanzata da tali Giudici, senza un effettivo 
controllo da parte della Corte di Giustizia n� della rilevanza n� della 
pregiudizialit� della questione di interpretazione in ordine alla controversia 
sottoposta all'esame del Giudice a quo. 

Si sono largamente ricordati i precedenti giurisprudenziali della Corte 
di Giustizia al riguardo, per indurne che lo orientamento sia da approvare 
e da mantenere e che esso, in �quanto basato sulla separazione tra la interpretazione 
del Trattato (che spetta alla Corte Comune) e la applicazione 

(che spetta ai singoli Giudici nazionali} corrisponda, anche nei casi in cui 


179

PARTE II, NOTIZIARIO 

pericolo di invasione di diverse competenze, quale, appunto, quella attribuita 
dagli artt. 167 e 170 dello stesso Trattato C'.E.E. 

In altri termini, la esatta delimitazione della competenza interpretativa 
dalla Corte sarebbe un problema rilevante non solo per il diritto comunitario, 
ma anche per il diritto interno, trattandosi di istituto valevole indubbiamente 
per entrambi gli ordinamenti e, quindi, non definibile compiutamente 
in base ai principi di uno solo di essi (1). 

* * * 

Nei giorni 6, 7 ed 8 ottobre 1966 si terr� a Venezia, organizzato dalla 

� Rivista delle Societ� � per celebrare, nel ricordo di Tullio Ascarelli, il decimo 
anniversario della sua fondazione, un �Convegno internazionale di 
studi sul diritto delle Societ��. 
Nel comunicato diramato dalla direzione della predetta Rivista si mettono 
in luce sia le lacune di una disciplina ritenuta non pi� rispondente alle 
esigenze dell'attuale periodo storico e sia la necessit� di riforme adeguate ai 
problemi che l'istituto delle Societ� per azioni pone ogni giorno a teorici 
e pratici dell'economia e del diritto e si rileva, altresi, che in molti paesi 
europei (e non soltanto europei) il movimento di riforma delle leggi vigenti 
in tema di societ� di capitali ha dato i suoi primi risultati. 

Il comunicato prosegue affermando che la presentazione imminente al 
Parlamento Italiano di uno schema di disegno di legge governativo pone 
nuovi problemi al giurista: problemi di interpretazione delle nuove leggi in 
relazione alla legislazione previgente, problemi di intervento per la individuazione 
di eventuali lacune dei progetti di legge che non hanno ancora 
iniziato o concluso l'iter legislativo, problemi di coordinamento tra le legislazioni 
dei diversi paesi che impongono un lavoro di comparazione, che 
mai come ora, all'interno della e.E.E., assume un valore immediato ed 
attuale. 

* * * 

Nei giorni 22-25 settembre 1966 si terr� a Menaggio, organizzato dal 

�Centro Studi Amministrativi., il dodicesimo Convegno di Studi Amministrativi 
che tratter� e La disciplina Edilizia Comunale �. 
Nel comunicato diramato dalla Direzione si pone in evidenza come 
tutto ci� che riguarda l'ordinato sviluppo delle nostre citt� viene oggi attentamente 
ed appassionatamente seguito dagli studiosi, dai politici, dagli amministratori, 
dagli operatori economici, da chiunque, si pu� dire, senta 
abbastanza vivamente certi problemi della vita sociale. Ma l'attenzione si 
� pi� spesso accentrata sul momento della pianificazione urbanistica, come 
problema di politica legislativa, e meno sul momento che, sebbene subordinato 
al primo, � del pari essenziale, perch� senza di esso la pianificazione, 
per quanto evoluta, resterebbe sostanzialmente vana: quello in cui l'azione 
capillare, assidua, vigile dell'autorit� comunale deve contenere le iniziative 
dei singoli negli argini della pianificazione, prevenire le facili insofferenze, 

(1) Per una pi� completa espos1z1one del problema che si presta ad essere 
utilmente ridiscusso, si veda in questa Rassegna: L. TRACANNA, Limiti della competenza 
de!Za Corte di Giustizia ecc. 1965, I, 629. 

180 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


reprimere gli abusi. � questo un delicatissimo settore di potest� discrezionale, 
che esige un continuo ed equilibrato contemperamento tra la tutela 
dei pubblici interessi ed il rispetto di quelli privati, e che offre, al teorico 
ed al pratico, una problematica fra le pi� vive e complesse. 

Il comunicato prosegue affermando che l'armonica fusione di varie 
esperienze, che da oltre un decennio caratterizza i convegni di studi ammi.nistrativi 
del Centro, costituir� ancora una volta l'ambiente idoneo ad una 
seria riflessione, da cui sorgano soluzioni, proposte ed indirizzi destinati 
ad avere utili frutti. 

* * * 

Nei giorni 22-25 settembre 1966 si terr� a Stresa, organizzato dall'Automobile 
Club la � XXIII Conferenza del Traffico e della Circolazione �. 

Nel comunicato diramato dal Comitato Generale si d� notizia dei Temi 
che formeranno oggetto del Convegno; il I Tema tratter�: � Gli utenti della 
strada e l'esigenza di un piano unitario della viabilit�, nel ,quadro della 
programmazione nazionale e regionale �; il II Tema : � Il processo penale 
ed il processo civile in rapporto agli incidenti della strada �. 

La scelta dei temi � stata decisa dal Comitato organizzatore, a seguito 
di una ampia indagine condotta tra Enti, pubblici amministratori e studiosi, 
interessati ai problemi della circolazione stradale. 

* * * 

Nei giorni 19-24 settembre 1966 si terr� a Lecce, organizzato dal Centro 
Nazionale di Prevenzione e Difesa sociale di Milano, in collaborazione con 
il Centro Studi Giuridici di Lecce, il VII Congresso Internazionale di difesa 
sociale. 

Dello svolgimento e delle conclusioni del Congresso si dar� notizia 
su questa Rassegna, appena possibile. 

* * * 

Nei giorni 11 e 12 ottobre 1966 si terr� a Perugia, promosso dall'Associazione 
Nazionale Imprese Assicuratrici e dal Centro Studi Assicurativi, 
con la collaborazione del Centro Internazionale Magistrati e Luigi Severini � 
di Perugia, I'VIII Convegno per la Trattazione di temi Assicurativi. 

Verranno trattati i seguenti temi: �La surroga dell'assicuratore�; �I 
sinistri cagionati con colpa grave dell'assicurato �; e L'infortunio in itinere �. 
Dello svolgimento e delle conclusioni del C'onvegno si dar� notizia su 

questa Rassegna, appena possibile.