ANNO XXXI N. 4-5 LUGLIO-OTTOBRE 1979 RASSEGNA ANNO XXXI N. 4-5 LUGLIO-OTTOBRE 1979 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA 1979 -� -- RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEllO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto� a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dall'art. 4 de11a ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.!R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine ,di dieci giorni per .proporre oppositlone in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile p, docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedali.ero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagli ospedali convem.ionati a11e universit� per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit� di ospedali convenzionati con una determinata universit� le somme versate da ~iascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a11a integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alJe universit� per fil servizio prestato da medici universitari, I~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la ;parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). INDICE P�irte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura del/'avv. Giuseppe Angelini-Rota e del/'avv. Franco Favara} . pog. 365 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Oscar Fiumara} . � 40 I Sezione terza: GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI GIURIdeltavv. Carlo Carbone) . � 425 Sezione quarta: GIURISPRUDENZ:A cato Adriano Rossi) CIVILE . (a cura dell'avvo � 450 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA de/J'avv. Raffaele Tamiozzo) � (a cura � 471 Sezione sesto: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA vocato Carlo Baf�/e) � (a cura dell'av � 482 Sezione settima: GIURISPRUDENZA APPALTI PUBBLICI toria) IN MATERIA DI ACQUE ED (a cura del/'avv. Paolo Vit � 570 Sezione .ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia Di Be/monte) � � � 594 Porte secondo: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO RASSEGNA DI DOTTRINA � pag. 115 LEGISLAZIONE � � I 19 CONSULTAZIONI � 148 Lo pubblicazione � diretto dall'avvocato: UGO GARGIULO 114 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari daLl'art. 4 della �1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.IR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:1.ione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sosJituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati � Ripartizione quote divisibile p, docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini de1 dparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedal~ero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagM ospedali convem.ionati alle universit� per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� J.e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alfa integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedaJi convenzionati alle universit� per il servizio prestato da medici universitari, 1p qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit� o siano da v.ersare allo Stato (n. 12). - ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI D1 TA~SIA, P., In tema di interesse privato in atti di ufficio . . . . . I, I 610 FAVARA, F., Il controllo sugli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni I, 371 BRAGUGLIA, I.M., Ancora sui prezzi nazionali dei prodotti agricoli . . . I, 418 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l abbia comunicato le proprie decisioni, i1 ricorso si intende respinto a tutti gli i effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera ! di servit� militari daLl'art. 4 deLla �1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dal I l'art. 15 del dJPJR.. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). I I Servit� militari � Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre I 1932, n. 1849, art. 4, 3" comma,� d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:tione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile .a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospeda1iero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). i Se le somme dovute dagli ospedali convem.ionati a!Je universit� per il serviI zio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per rea1izzare la equiparazione I del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). j Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, I art. 4). ! Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un I fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a1la integrazione del momento economico (n. 11). I Ospedali convenzionati � Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� I delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4,� d.l. 1� otto bre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedaJi convenzionati a1le universit� per H ser I vizio prestato da medici universitari, I~ quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit� o I siano da versare allo Stato (n. 12). 1' - INDICE DELLA GIURISPRUDENZA CIRCOLAZIONE STRADALE -Aree destinate al parcheggio -Norme pubblicistiche per l'uso del parcheggio -Parchimetri -Sistema per controllare l'ingresso e la sosta dei veicoli -Violazione delle norme Applicabilit� delle sanzioni -Legittimit�, 456. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Equo indennizzo -Giurisdizione della Corte dei conti quale giudice delle pensioni, 435. -Equo indennizzo -Giuisdizione esclusiva del pubblico impiego, 436. -Giurisdizione amministrativa -Competenza territoriale funzionale -Servizio di leva -Chiamata a1le armi � Diniego di esonero -Impugnativa T.A.R. Lazio -Competenza -Sussiste, 476. - Giurisdizione ordinaria ed_ amministrativa -Autorizzazioni e concessioni � Controversie fra concessionario e p.a. concedente -Cessazione anticipata di una concessione-contratto � Criteri di determinazione deUa giurisdizione nel regime previgente all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, 431. -' -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Notariato --Cassa nazionale del notariato -Indennit� di cessazione dal-servizio spettante al notaio � Domanda dei figli maggiorenni di un notaio defunto -Giurisdizione dell'A'.G.O., 429. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa --Patrimonio indisponibile dello Stato -Concessione a privato Autotutela amministrativa per il recupero del bene -Azione del privato per la conservazione del godimento del bene concesso -Giurisdizione del T.A.R., 425. -Ricorso gerarchico -Silenzio-rigetto Esclusione -Art. 20 I. 1034/1971 Questioni di costituzionalit� in rapporto all'art. 24 Costituzione -Manifesta infondatezza, 475. CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Autorizzazione alla coltivazione di cave di ghiaia e sabbia su area demaniale -Diniego di autorizzazione della Giunt� regionale -Obbligo di motivazione -Sussiste, 472. -Biologo pubblico dipendente -Direzione di laboratorio di analisi -Diniego di autorizzazione -Preclusione _ all'iscrizione aU'albo -Legittimit� del ' dinie~o -Sussiste, 477. --Fattispecie -AHoggio di servizio Finalit� di pubblico interesse -Effetti, 478. CORTE COSTITUZIONALE -Conflitto di attribuzione tra Stato e regione -Atti statali non invasivi di competenze regionali -Inammissibilit� di ricorsi ,per conflitto di attribuzione, 397. -ConfHtto di attribuzione tra Stato e regione -Deliberazione di carattere generale che contesta attribuzione statale -Ammissibilit� del conflitto con nota di-F. FAVA1m, 370. ' -Estinzione del giudizfo a quo -Impo~ sibilit� . qeHa restituzione degli atti per riesame deHa rilevanza Inammi. ssibilit� dell'incidente di costituzionalit�, 398. COMUNIT� EUROPEE -Agricoltura -Importi compensativi monetari � Perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli -Frumento duro e semola -Valutazione discrezionale della Commissione -Errore manifesto nella valutazione dei presupposti e travisamento dei fatti Insussistenza, con nota di O. FIUMARA, 402. -Agricoltura � Importi compensativi monetari -Poteri della Commissione -Sviamento -Insussistenza con nota di o. FIUMARA, 401. � -Agricoltura � Importi compensativi monetari -Poteri. deHa Commissione -Sviamento di potere -Insussistenza, con nota di O. FIUMARA, 402. -Agricoltura � Importi compensativi monetari -Prodotti trasformati non agricoli � Applicabilit� a singoli prodatti -Poteri della Commissione con nota di o. FIUMARA, 401. � -Agricoltura -Importi compensativi monetari � Prodotti trasformati non agricoli -Dolciumi -Applicabilit� Limiti, con nota di O. FIUMARA, 401. 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEllO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari daLl'art. 4 della t. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.R.. 8 giugno 1955, !Il. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3" comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per proporre opposi:t.ione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.f'.JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati � Ripartizione quote divisibile p. docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del I sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se le somme dovute da:g1i ospedali converu.ionati aLle universit� per il servi I zio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per f: l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanita:rio (n. 10). {: I I i: Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� Je somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari ! che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). I I ~ Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alJe universit� per il servizio prestato da medici universitari, lre qua1i eccedano quanto necessa:rio a ~ realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit� o I siano da versare allo Stato (n. 12). I I ~ f f f INDICE DELLA GIURISPRUDENZA -Esercizio di professione -Biologi dipendenti ospedalieri Sanitari ospedalieri -Preclusione all'esercizio -Sussiste, 477. -Esercizio di professione -Iscrizione all'albo -Preclusione -Sussiste, 477. IMPOSTA COMPLEMENTARE -Redditi da partecipazione in societ� per azioni -Accertamento di maggior reddito nei confronti della societ� Conseguente accertamento del reddito del socio -Prova della percezione -Necessit�, 562. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazione per gli impianti sportivi -Approvazione preventiva dei progetti da parte degli organi pre. posti aHo sport e del prefetto � Necessit�, 490. -Agevolazione per la costruziorie di autostrade -Supappalti � -Autorizzazione preventiva dell'Amministrazione concedente -� necessaria -Movimenti di terra consentiti dall'articolo 339 della legge sui LL.PP. Limitazione ai cottimi, 481. -Agevolazione per le opere degli enti locali -Edifici scolastici -Acquisto Esclusione, 559. -Cessione di contratto -Contratti della p.a. -� Aggiudicazione contratto perfetto -� tale -Equivale a cessione del contratto -Successiva ap �provazione -Natura, 540. -Caso d'uso -Menzione degli elementi essenziali per individuare l'atto enunziato -Si verifica, 550. -Enunciazione -Atto enunciante soggetto a registrazione solo in caso . d'uso -Tardivit� della registrazione dell'atto enunciato -Sussiste, 488. -Enunciazione -Identit� deHe parti de1l'atto .enunciante e della convenzione enunciata -Convenzione verbale -Necessit� -Atto scritto -Non necessit�, 549. -Forniture alle Amministrazioni dello Stato -Legge 23 marzo 1940, n. 283 -Natura -Disciplina autonoma e distinta -Inapplicabilit� delle norme ordinarie, 508. -Momento della nascita della obbli� gazione tributaria -Data della stipulazione -Concorso di privilegio speciale di ipoteca -Ipoteca iscrjtta dopo la stipulazione e prima deHa registraizone dell'atto -� anteriore al privilegio, 554. -Privilegio -Estensione -Stesso termine di prescrizione del diritto al tributo -Prescrizione eccezionale pi� lunga -Si applica anche al privilegio, 554. -Registrazione di ufficio -Appalto Legittimit� -Modi di acquisizione del documento -Irrilevanza, 492. -Societ�. per azioni -Emissione di nuove azioni -Opzione -Impegno dei soci a sottoscriverle -Deliberazione di assemblea -Difetto di un obbbigo assunto singolarmente dai �soci -Intassabilit�, 559. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Agevolazione per lo sviluppo dell'attivit� armatoriale nella regione siciliana -Plusvalenza conseguita con indennizzo per la perdita di nave Esclusione, 547. -Imposta sui fabbricati -Fabbricato destinato ad attivit� commerciale Fabbricato conferito in societ� di fatto -Soggezione all'imposta sui fabbricati a carico del socio -Esclusione, 489. -Istituto autonomo case popolari Redditi derivanti dalla gestione di immobili -Immobili costruiti dallo Stato -Tassabilit� -Immobili della Gestione lna-Casa -Intassabilit�, 524. -Plusvalenza -Avviamento -Cessione di quota di societ� di persone Intento speculativo -Dimostrazione -� necessaria, 531. - Plusvalenze -Mutuo per l'acquisto dei beni poi rivenduti -Interessi Computazione nel cpsto di acquisto Limiti -Societ� d� gestione immobiliare -Valgono gli stessi, principi, 526. - Plusvalenza -Percezione di un indennizzo in conseguenza della perdita del bene -Costituisce realizzo Tassabi. Iit�, 547. 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dall'art. 4 delJa t 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d;P.IR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~.IR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile p. docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario osp'edaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute da:g1i ospedali converu.ionati a1le universit� per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritaria:mente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se 1e somme versate dagli ospedali convenzionati alle universit� per H servizio prestato da medici universitari, 1p qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). INDICE DELLA -Termine per proporre opposizione Ammissione al gratuito patrocinio Ragionevolezza del termine, 394. PROCEDIMENTO PENALE -Appello -Ordinanza di rinnovazione del dibattimento -Rinvio .-Dibattimento -Diversa composizione del collegio -Irrilevanza, 594. REATO -Interesse privato in atti d'ufficio Atteggiamento di benevolenza verso il privato -Rispetto delle norme Non sussiste, con nota di P. DI TARSIA, 598. REGIONE -Commissione statale di controllo sulla Regione -Atti monocratici della Regione -Sono sottoposti a controHo, con nota di F. FAVARA, 370. -Commissione statale di controllo su11a regione -Atti regionali di controllo sugli enti amministrativi dipendenti da regione -Sono sotto- GIURISPRUDENZA Xl posti a controllo di detta commissione, con onta di F. FAVARA, 371. -Competenza in materia di turismo Guide interpreti e corrieri turistici Esami di abilitazione -Attribuzioni regionali, 390. RESPONSABILIT� CIVILE -Fatto doloso del dipendente -Attivit� in contrasto con i fini istituzionali della p.a. -Interruzione del rapporto organico, 595. -Fatto illecito commesso da informatore del S.I.D. -Responsabilit� dic retta dello Stato -Non sussiste, 595. SICUREZZA PUBBLICA -Riunione senza .preavviso -Incriminazione degli oratori -11legittimit� costituzionale, 365. SUCCESSIONE -Successioni legittime -Fratelli (e sorelle) naturali riconosciuti o dichiarati -Non inclusione nelle categorie dei suocessibili -Illegittimit� costituzionale, 393. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende resp1nto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dall'art. 4 de1la 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.R.. 8 giugno 1955, n. 1106 (i:t. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.PR. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre oppositione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.f'.JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati � Ripartizione quote divisibile �z docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute da:g1i ospedali convem.ionati a!Je universit� per il servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per rea1izzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari � Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit� di ospedali convenzionati con una determinata universit� le somme versate da ~iascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alfa integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se 1e somme versate dagli ospedali convenzionati a1le universit� per H servizio prestato da medici universitari, lj:! quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA Sez. I, 3 aprile 1979, n. 1875 . . Sez. I, 3 aprile 1979, n. 1878 . . Sez. I, 3 aprile 1979, n. 1879 . . Sez. III, 3 aprile 1979, n. 1916 . Sez. I, 4 aprile 1979, n. 1945 . . Sez. Un., 11 aprile 1979, n. 2092 . Sez. I, 24 aprile 1979, n. 2323 . Sez. I, 24 aprile 1979, n. 2324 . Sez. Un., 27 aprile 1979, n. 2424 . Sez. I, 28 aprile 1979, n. 2414 . . Sez. Un., 10 maggio 1979, n. 2669 . Sez. I, 12 luglio 1979, n. 4025 . CORTE DEI CONTI Sez. III giur., 12 febbraio 1979, n. 42221 . Sez. Riun., 2 agosto 1979, n. 106/,B . . . GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 9 gennaio 1979, n. 3 . . Sez. IV, 16 gennaio 1979, n. 9 . Sez. IV, 13 febbraio 1979, n. 79 . Sez. IV, 13 febbraio 1979, n. 81 . Sez. IV, 23 febbraio 1979, n. 125 . Sez. IV, 27 febbraio 1979, n. 157 . . Sez. IV, 27 settembre 1979, n. 738 . CONSIGLIO GIUrSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA 8 febbraio 1979, n. 25 . . . . . . . . . . . . TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Toscana, 10 novembre 1978, n. 616 . . . . . . GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 5 luglio 1976, n. 1917 . . . . . . . . . . . . . . . . CORTE D'ASSISE Catanzaro, 23 febbraio 1979 . . . . . . . . . TRIBUNALE Roma, Sez. I, 20 giugno 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . Xlll pag. 549 � 554 � 559 � 459 � 456 � 463 � 559 � 562 � 429 � 566 � 431 � 467 pag. 435 � 436 pag. 471 � 472 � 473 � 475 � 476 � 476 � 371 pag. 477 pag. 478 pag. 594 pag. 595 pag. 598 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEllO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dalJ'art. 4 della t. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.IR.. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposiilone in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sosJituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile {l docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedal~ero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dag1i ospedali convem.ionati alle universit� per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pJuraiit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� Je somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati aI!e universit� per hl servizio prestato da medici universitari, l~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). I I. . I ,' INDICE DELLE CONSULTAZIONI xv ESECUZIONE FISCALE ' -Entrate patrimoniali -Procedura coattiva -Vendite mobiliari -Affidamento all'I.V.G. -Legittimit�, 151. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� -Espropriazione per pubblica utilit� Maggiorazione dell'indennit� dovuta a1 proprietario coltivatore diretto Area con sovrastanti fabbricati Determinazione dell'indennit�, 151. -Legge sulla . edificabilit� dei suoli Nuovi criteri di determinazione dell'indennit� -Esecuzione opere pubbliche statali -AppMcabilit�, 151. IMPIEGO PUBBLICO -Impiegato dello Stato -Doveri Incompatibilit� con professione o impiego privato -Pratica professionale -Compatibilit� -Limiti, 151. -Impiego pubblico -Assegni ed altre indennit� -Termine di prescrizione Contestazione del diritto del dipendente -Irrilevanza, 152. -Universit� -Personale non insegnante -Comando presso altra amministrazione -Compenso incentivante Spettanza, 152. IMPOSTA DI CONSUMO -Riscossione coattiva delle imposte comunali di consumo -Cessazione del servizio da parte deg1i appaltatori a seguito detl'abolizione del tributo -Aggi spettanti all'esattore ed al comune, 152. IMPOSTA iDI FA13BRICAZIONE -Imposta di fabbricazione -Olii minerali -Agevolazione per i .prodotti destinati al ris�aldamento di locali Applicabilit� a loca1i utilizzati per lavorazioni industriali, 152. I!MPOSTA DI REGISTRO \ -Enunciazione -Dizione dell'art. 21, secondo comma, del d.P.R. n. 634 del 1972 -Interpretazione, 152. Sanzioni per le violazioni -Pena pecuniaria -Misura -Difformit� del testo originario deHa legge -Interpretazione, 152. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -�Esenzioni e agevolazioni -Vendite al minuto -Commeciante autorizzato al commercio all'ingrosso e al minuto � -Merce mancante -Onere della prova, 153. IMPOSTA E TASSE -Amministratori e liquidatori di societ� -Responsabilit� per mancatosoddisfacimento delle obbligazioni tributarie -Normativa applicabiler 153. Commissioni tributarie -Poteri, 153. -Contenzioso tributario -Giudizio di terzo grado avanti alla Corte di appello ovvero alla commissione tributaria centrale -Rapporto tra i due mezzi, 153. -Imposte indirette -Accertament0< impugnato solo da alcuni dei condebitori solidaH -Effetti nei confronti degli altri coobligati, 153. -Imposte indirette -Coobligati solidali d'imposta -Atto interruttiv0< della prescrizione da parte dell'ufficio -Effetti, 153. -Imposte indirette -Termini di decadenza -Notifica ad alcuni soitanto dei condebitori solidali -Effetti, 154. -Ufficio stralcio delle confederazioni. sindacaH fasciste organo dell'amministrazione statale regime fiscale delle relative operazioni -In particolare regime Invim suHe vendite immobiliari, 154. -Ufficio stralcio delle confederazioni'. sindacali fasciste -Vedite immobiliari -Applicazione dell'Invim -Agevolazioni, 154. - Vendite immobiliari .per scrittura privata di data certa non anteriore a1 1� gennaio 1973 -Regime Invim, 154. IMPOSTE VARIE -Ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste organo dell'ammi 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari daLl'art. 4 de11a J. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dal l'art. 15 del d1PJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:Uone in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile p. docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dag1i ospedali convenzionati alJe universit� per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pJuralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle universit� per H servizio prestato da medici universitari, lF! quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). \ INDICE DELLE LEGISLAZIONI RASSEGNA DI DOTTRINA T. ALIBRANDI, P. FERRI: I beni culturali e ambientali. Giuffr�, Milano 1978, pp. 682 (recensione a cura di I.F. CARAMAZZA) . . � . � � . pag. 115 C. BAFILE: Introduzione al diritto tributario. Padova, 1978, pp. 403 a cura di M. FANELLI) � � � . . . . . . . � . QUBSTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE I Norme dichfarate incostituzionali II Questioni dichiarate non fondate III Questioni proposte . . . . . . . � . . . . � 116 pag. 119 � 121 )) 123 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dalJ'art. 4 delJa J. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 de} dJP.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre oppositione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~.IR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati � Ripartizione quote divisibile p. docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaldero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se }e somme dovute dag1i ospedali convem.ionati aLle universit� per H servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se nel caso di una pluralit� di ospedali convenzionati con una determinata universit� :Le somme versate da ~iascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedaH convenzionati a1le universit� per H servizio prestato da medici universitari, l~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaJ.iero ovvero vadano incamerate dali'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). I if I I PARTE PRIMA 114 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dalJ.'art. 4 della �1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJPJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (�l. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposiz.ione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos_tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\.IR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANIT.AiRI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile p docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del I sanitario osp'eda1iero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli 1 oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se le somme dovute da:g1i ospedali converu.ionati aHe universit� per i1 servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). I I ~ Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). ~ Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata i universit� 1e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal peri �f. sonale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un I fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). I ~ Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� ~ delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). I! Se le somme versate dagli ospedali convenzionati a11e universit� per H servizio prestato da medici universitari, l~ qua1i eccedano quanto necessario a I realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'umversit� o I siano da versare allo Stato (n. 12). l I I GIURISPR�u�nENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 10 maggio 1979, n. 11 -Pres. �madei -Rel. Andrioli� -Rampella. Sicurezza pubblica � Riunione senza preavviso � Incriminazione degli oratori � Illegittimit� costituzionale. (Cost., artt. 3, 17, 21 e 27; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 18). L'art. 18, comma terzo, del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, contrasta con gli artt. 3, 17, 21 e 27 Cost. anche per la parte in cui punisce chi, in una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico non preceduta da preavviso, prende la parola pur essendo a conoscenza del mancato preavviso all'autorit� di pubblica sicurezza (1). CORTE COSTITUZIONALE, 24 maggio 1979, n. 26 -Pres. Amadei -RelPaladin -�sandri e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Chiarotti). Pena � Codice penale mUitare di pace � Equiparazione di reato tentato a reato consumato � Illegittimit� costituzionale. (Cost., artt. 3 e 27; cod. pen. mii. pace, art. 186). Il nostro sistema normativo si uniforma al criterio espresso dall'art. 56 c.p., della disciplina autonoma del tentativo; rispetto a tale (1) La sentenza, pubblicata in Foro it., 1979, I, 1105, supera il diverso orientamento espresso nella sentenza 10 giugno 1970, n. 90 (in questa Rassegna, 1970, 534, e in Giur. cost., 1970, 1130 e 1449 con note di FIORE e di PACE). Resta ferma J:a responsabilit� penale dei promotori e quella degli oratori se si dimostra il loro accordo con i promotori. Il nucleo essenziale della sentenza in esame va ravvisato nella affermazione secondo cui � l'incriminazione dei soli oratori in questione implica violazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, garantito dall'art. 21, comma primo�. Non detenrn�nante e quindi tale da giustificare qualche riserva, � invece il brano in cui si osserva che � la presunzione o la supposizione, infine, di accordo con i promotori, non solleciti di dar preavviso della riunione, 'cui conferirebbe sostanza la conoscenza, negli oratori non pi::omotori, del mancato preavviso, non equivale �di per se stessa a piena prova e, pertanto, non giova, vuoi sul piano normativo vuoi nell'area dell'istruzione probatoria, ad equiparare gli oratori consci del mancato preavviso ai promotori negligenti�. RASSEGNA DELL'AWOCAWRA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari daLl'art. 4 della �1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.IR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:�one in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~.IR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del dparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagli ospedali convem.ionati alle universit� per H servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se nel caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati� alJe universit� per H servizio prestato da medici universitari, lp quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaiiero ovvero vadano incamerate dali'U!lliversit� o siano da versare allo Stato (n. 12). I I I I I I I f . l PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE ,367 normativa. Ma le norme che assoggettano il tentativo e la consumazione allo stesso regime penale costituiscono pur semp.re alcunch� di ecce� zionale rispetto ai principi ispiriatori del diritto italiano. Il nostro sistema normativo s'informa �invece al oriterio, espresso nell'art. 56 c.p., della disciplina autonoma del tentativo nei confronti del corrispondente reato consumato: con la .conseguenza che H primo � sottoposto a quelle sanzioni pi� miti, che il legislatore ha ritenuto adeguate alla mancata verificazione dell'evento peculiare del secondo. Questo criterio � stato seguito -nell'art. 46 -anche dal codice penale mi!litare di pace. La stessa regola in particolar modo si osserva, nel diritto penale comune, quanto al delitto consistente nel tentativo di omicidio. Ce1ito � che l'art. 186 c.p.m.p. -nel primo e, in parte, nel secondo comma -ricomprende ed appiattisce in un'unica ipotesi delittuosa (quella dell'insubordinazione con violenza) distinte condotte tipiche, nettamente differenziate nei loro elementi oggettivi e soggettivi. Queste diffierenze sostanziali vengono annullate, i;issumendosi che la violenza contro il superiore, quale che sia la condotta dell'agente e indipenden� temente dall'entit� dell'offesa, �consumata o anche soltanto tentata, alla vita o all'integrit� del superiore stesso, comporterebbe una eguale lesione del rapporto di subordinazione gerarchica. Tra i due ordini di beni della cui tutela si tratta, la vita o l'integrit� fisica del superiore gerarchico, da un lato, e la disciplina miHtare, dal� l'altro, il legislatore, definendo questa figura di reato plurioffensivo nel quale i vari delitti contro la persona del superiore rappresentano l'elemento costitutivo dell'unico delitto contro la disciplina, ha operato una assoluta equiparazion~ di condotte diversissime: quali . l'omicidio volontario, il tentato omicidio, l'omicidio preterintenzionale e, se la violenza � portata contro un superiore ufficiale, le lesioni gravissime o gravi. Siffatta equiparazione di condotte diverse -e diversamente valutate dalla legge penale comune con la previsione di pene fortemente differenziate -non pu� sfuggire alle censure di irragionevolezza. :� chiaro che nel bilanciare i due Hpi di beni,. lesi dal delitto in questione, il legislatore ha operato uno stravolgimento dell'ordine dei valori messi in gioco: anteponendo la disciplina militare in tempo di pace, intesa nel senso riduttivo di obbedienza e di rispetto dell'inferiore verso il superiore, a quel bene supremo dell'ordinamento costituzionale e penale, premessa naturale di qualsiasi altra situazione soggettiva giu� ridicamente protetta, che � il diritto alla vita. Non a caso, la violenza commessa dall'inferiore viene egualmente �sanzionata con la pena edittale dell'ergastolo, sia che si tratti di omicidio (ancorch� tentato o preterin� tenzionale), sia che il reato consista -secondo l'art. 186 cpv. -in 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari da!J'art. 4 delJa �1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d;PJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari � Imposizione -Ricorsi in opposizione � Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.PR. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:�one in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario osp'eda1iero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati � Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dag1i ospedali convem.ionati a1le universit� per i1 servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'invero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per rea1izzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� Jie somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4,� d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati a11e universit� per H servizio prestato da medici universitari, 1�~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare Ja parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE trambi sanzionati con la pen~ edittale dell'ergastolo malgrado il pro~ ondo divario ohe separa l'elemento psicologico dell'uno da quello dell'altro reato, non sarebbe conciliabile con i criteri ispia:'atori dell'ordinamento penale. Ma una volta annullata la paTte della disposizione normativa Tiguardante l'omicidio tentato, il contestuale riferimento all'omicidio preterintenzionale si rivela ancor pi� sbilanciato ~ come suol dirsi nel ling�aggio dottrinale -di quanto gi� non fosse in precedenza. Considerazioni analoghe valgono anche per ci� che attiene all'art. 186 secondo comma, nella parte in cui commina la pena dell'ergastolo per l'insubordinaziol).e violenta consistente in lezioni personali gravissime o �gTavi, se commesse in danno di un ufficiale. Parificando le lesioni stesse all'omicidio, la norma in questioi:te aggrava in manieTa arbitraria il trattamento del primo reato, rispetto a quanto � previsto per la generalit� delle altre condotte del medesimo genere., sia dal codice penale comune che dal c~ice penale militare di pace; per cui la incostituzionalit� deriva in tal caso, a pi� forte ragione, dagli stessi motivi sui quali si fonda la decisione di accoglimento dell'impugnativa proposta dal�giudice a quo. Vero � ch;e l'~Megittimit� conseguenziale non coinvolge la parte residua dell'art. 186 secondo comma c.p.m;p.: sicch� le lezioni gravissime o gravi, se commesse in danno di un superiore non ufficiale, continuano ad esser sanzionat� con la reclusione da sette a quindici anni; laddove il medesimo tipo di offesa rimane sottoposto 'aUe meno severe sanzioni penali comuni proprio nell'ipotesi .che il soggetto passivo sia un ufficiale. Ma la sfasatura che transitoriamente ne discende potr� trovare rimedio in occasione della prevista riforma del codice penale�� militare di pace: sia nel senso di � eliminare la distinzione tra insub�rdinazione verso superiore ufficiale ed insubordinazione verso superiore non uffi-� ciale �, secondo l'espresso disposto dell'art. 2 n. 9 del disegno di legge n. 1255, comunicato dal Governo alla Presidenza del Senato il 13 giugno 1978; sia anche nel senso di ristabilire la disti~~iorie gi� ill atto, nella misura consentita d,all'esigenza della ragionevolezza. p.q.m. a) dichiara l'illegittimit� costituzionale dell'art. 186 primo comma � del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole �tentato o�; b) dichiara -in applicazione d�ll'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -l'illegittimit� costituzionale dell'art. 186 primo comma, limitatamente alle parole � ancorch�... preterintenzionale � e ... (omissis) dell'art. 186 secondo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole � la pena di morte con degradazione, se il superiore � un ufficiale, e�. -(Omissis). 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari da1l'art. 4 de1la ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 deE d1P.IR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per proporre opposi:t.ione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali conV1enzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli I oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagli ospedali convem.ionati alJe universit� per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per I l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione ! del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). E I! Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar,i -Ripartizione 'p delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una plura:J.it�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal per I sonale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� I delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4,-d.l. 1� otto ! bre 1973, n. 580, art. 12). Se 1e somme versate dagli ospedali convenzionati a1le universit� per H servizio prestato da medici universitari, 1e qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate daN'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 371 III CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 settembre 1979, n. 738 -Pres. Santaniello -Est. Petriccione -Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli (avv. Abbamonte) c. Commissione di controllo sugli atti della regione Campania (avv. Stato Favara). Mezzogiorno � Consorzio per area di svHuppo industriale� -~ ente amministrativo dipendente dalla regione. Regione � Commissione statale di controllo sulla regione -Atti regionali di controllo sugli enti amministrativi dipendenti da regione . Sono sottoposti a contrnllo di detta commissione. . �Sebbene l'incentivazione delle iniziative industriali costituisca funzione statale, i consorzi per area di sviluppo industriale sono divenuti, dopo la loro regionalizzazione, � enti amministrativi dipendenti� dalle � regioni. Il controllo sugli atti di tali consorzi spetta. non gi� ai comitati regionali di controllo di cui all'art. 130 Cost., ma agli organi di amministrazione attiva della regione; gli atti di indirizzo o di controllo posti in essere da detti organi sono, a loro volta, sottoposti al controllo della commissione statale di cui all'art. 125 Cost. (2). zione delle competenze attribuitale dalla Costituzione� (attribuzioni �proprie�) o .da leggi ordinarie (attribuzioni �delegate� ai sensi dell'art. 118, comma secondo, Cost.), possa � determinare quali dei suoi atti debbano essere sottoposti a controllo �. Il brano, pur accennando anche a � le deleghe e le subdeleghe previste da leggi... regionali >>, cautamente limita il di-scorso a1gli atti da imputarsi all'ente regione {�suoi atti�). Tuttavia appare abbastanza trasparente l'estendibilit� della considerazione per le �deleghe� (le quali, se disposte dalla legge regionale, concernono materia assegnata dalla Costituzione alla competenza regionale) e Je � subdeleghe � (le quali concernono materia assegnata dalla Costituzione alla competenza dello Stato .e dalla legge ordinaria statale �delegata � alla regione) ad enti locali sub-regionali; la sentenza in rassegna potrebbe quindi costituire � precedente � allorquando si dovr� decidere della legittimit� costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Considerazioni per molti versi simili sono contenute nella importante decisione n. 738 della IV Sezione del Consiglio di Stato, cui si riferisce la nota che segue. (2) Il controllo sugli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni. 1. -I consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale nei territori meridionali sono stati qualificati dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, come �enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza e tutela del 'Ministero dell'industria commercio e artigianato� (art. 21 ultimo comma); successivamente � stato specificato, con norma solo organizzatoria nel testo unico approvato con d.P.R. n. 1523 del 1967 che tale Ministero � esercita� tutela e vigilanza � attraverso un'apposita commissione... �. In sostanza, quindi, i consorzi in questione -fino all'entrata in vigore della legge n. 853 del 1971 -sono stati configurati come enti pubblici istituzionali e non territoriali, come enti cio� non inquadrati nel 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende resp1nto� a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari daLI'art. 4 della �1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dal I l'art. 15 de~ dJP.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre I 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre oppositlone in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre I 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati ~ Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del I sanitario ospedal~ero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). ! Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli j oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se le somme dovute dag1i ospedali convem,ionati a1le universit� per il servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per i l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione I del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). ! Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, I art. 4). ! Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata I universit� 1e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal per! sonale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la �loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un I i fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a1la I integrazione del momento economico (n. 11). ! Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� l delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati a1le universit� per fil servizio prestato da medici universitari, l~ quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate daH'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). I I I I 1 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 373 Contro la deliberazione 12 marzo 1974 con cui la commissione di controllo annullava la citata deliberazione 4 febbraio 1974, n. 138 della giunta regionale e i!� conseguente decreto del presidente della giunta 20 febbraio 1974, n. 498, questo ultimo proponeva conflitto di attribuzione nei confa"onti dello Stato avanti questa Corte, la quale con sentenza n. 21 del 1975 dichiarava inammissibile il ricorso per tardivit�. Il ricorso del presidente del Consiglio dei ministri appare fondato. La difesa della regione insiste suM'interpretazione dell'art. 45, primo comma, della Iegge 10 febbraio 1953, n. 62, stabilente che le �deliberazioni � degli organi regionali divengono esecutive se la commissione di controllo non ne pronunzia l'annullamento nel termine di venti giorni. Assume infatti che il termine � deliberazioni � avrebbe i�I significato lessicale di risoluzioni adottate da organi collegiali e quindi che in base alla citata norma sarebbero esclusi dal controllo di legittimit� gli atti emanati dagli organ~ monocratici della Regione: in particolare i provvedimenti dei presidenti� deHe Giunte. Tale interpretazione, che investe il problema generale del controllo di tutti gli at� monocratici delle regioni, non � da accogliersi in base a varie e convergenti considerazioni, risultando superfluo addentrarsi nel problema della compatibilit� con l'art. 125 della Costituzione di disposizioni che sottraessero al controllo specifiche categorie di atti amministrativi. partecipazione di imprecisati � enti interessati�) e per la loro Jinalit� (�fa. vocire nuove iniziative industriali � e non � provvedere a determinati servizi od opere di comune �interesse�), sono stati sottoposti ad una disciplina peculiare e diversa da quella �prevista per i consorzi fra comuni e ;provincie dal citato testo unico. � Di ci� si � reso conto il legislatore regionale della Basilicata che all'art. 1 della legge reg. 4 maggio 1973, n. 10, ha disposto: � le funzioni di controllo... gi� esercitate dal Ministero dell'industrfa ... a termini dell'art. 144 del t.u. 30 giugno 1967 n. 1523 sono esercitate, con l'osservanza delle norme che regolano le singole materie: a) dalla giunta region~le, per ,g1i atti gi� soggetti all'approvazione e al controllo degli organi centrali e peniferici dello Stato...; b) dal comitato r~ionale di controllo, per gli atti gi� soggetti al controllo di legi�imit� del prefetto �. Meno precise le altre leggi regionali ih matenia di controlli. In particolare, ;per la Campania (che qui rileva), la legge reg. 24 marzo 1972, n. 4, nulla specificamente dispone, ancorch�, in essa agli artt. 3 e 4 si ;parli rispettivamente di � consorzi a partecipazione provinciale � e di � consorzi fra comuni �. La sentenza 9 novembre 1977, n. 885, del T.A.R. per la Campania era pervenuta alla diversa conclusione di assimilare i consorzi in questione agli � enti locali �; era questa una conclusione che, pur rispondente ad apprezzabili esigenze di sistematicit�, non coglieva lo � specifico � risultante dalla normativa di cui all'art. 144 del d.P.R. n. 1523 del 1967 citato. Per giungere a siffatta conclusione occorreva superare un passaggio non facile: e cio� mtenere che la legge n. 853 del 1971, di �regionalizzazione� dei consorzi de quibus, non avesse RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dall'art. 4 del.Ja 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJPJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre oppositione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile g. docenti universitari (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali con\'enzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quel1o del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dag1i ospedali convenzionati a1le universit� per i1 servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di taJe personale sanitario (n. 10). ! Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� Je somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari I che prestino la �loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla I integrazione del momento economico (n. 11). ! Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� ~ delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alJe universit� per il serI vizio prestato da medici universitari, 1~ qua1i eccedano quanto necessario a I realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto I I vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). I I I I I I I PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIOKALE 375 e) Ma a parte i profili esegetici, motivi d'ordine logico e siste� matico portano a ricomprendere nel termine �deliberazioni� di cui al pi� volte citato art. 45 anche gli atti di organi monocratici. Come giustamente afferma l'Avvocatura dello Stato, sono infatti gli atti degli organi individuali non formati attraverso Ia dialettica propria degli atti di organi collegiali, a richiedere in misura maggiore il controllo e pertanto sarebbe incongruo escluderlo proprio per la categoria in esame. Inoltre, altrimenti opinando, la regione, attraverso la distribuzione delle competenze previste nei vari statuti, le attribuzioni di potere, le deleghe e le subdeleghe previste da leggi statali e region�li ad organi regionali individuali (sistema la cui Jegittimit� nella specie non viene in discussione), verrebbe a determinare, in certa misura, quali dei suoi atti debbano essere sottoposti a controllo. Pu� anche aggiungersi che tale inte:ripretazione porterebbe ad una non giustificata disparit� di trattamento delle regioni a statuto speciale rispetto a quelle a statuto ordinario, essendo le prime sottoposte anche per gli atti amministrativi emanati da organi individuali al con� trollo di legittimit� della Corte dei c_onti, le seconde invece esentate da ogni controllo statale per gli atti di qualsiasi natura emanati da organi monocratici. L'interpretazione restrittiva dell'art. 45 � esclusa infine anche dalle giurisprudenze amministrative. Ulteriore questione sollevata dalla difesa della Regione verte sulla legittimit� del controllo della commissione sugli atti compiuti dal pre il consorzio � sottoposto allo stesso regime -anche quanto ai controlli -cui sono sottoposti gli enti in esso consorziati (o quelli ritenuti prevalenti tra gli enti consorziati). Di qui l'inclusione di questi consor:1'J� -espressione essi pure di autogoverno locale -nel novero degli � enti locaH � agli effetti dei controlli, della possibilit� di divenire attributari di � deleghe>>, ecc. Diverso discorso deve farsi per gLi enti dipendenti o strumentali aventi struttura consortile; il regime 'di questi � definito in modo assorbente dalla relazione (di � dipendenza"' normativamente definita con l'ente � maggiore � (lo Stato o -per l'art. 117 Cost. -la regione), di cui essi sono una articolazione, differenziata (fino a>l conferimento di distinta personalit� giuridica) per meglio far fronte ad esigenze organizzative empiriche. Non quindi espressione di autogoverno, ancorch� tra i consormatd vi siano enti locali, ma espressione del livello di governo cui appartdene l'ente � mag;giore �. Ora, non pare che una norma quale l'art. 4 della legge n. 853 del 1971, ove nulla � detto al di fuori di u. trasferimento di competenze, abbia prodotto una t�anto profonda modificazione sostanziale quale � quella del passaggio dei consorzi de quibus dalla categonia degli enti strumentali dello Stato alla categoria dei consorzi fira enti locali; per inciso va a:gigiunto che nuHa di nuovo � stato disposto aLl'art. SO del nuovo testo unico sul Mezzogiorno approvato con d.P.iR. 6 marzo 1978, n. 218. Appa�re quindi preferibile ritenere che i consorzi in questione siano rimasti � enti amministrativi dipendenti�, solo sostituendosi ad una relazione di dipendenza dallo Stato una relazione di dipendenza da:lle �regioni. 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende resp1nto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dalJ'art. 4 de11a ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del diP m.. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per ;proporre opposi:t.ione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~.IR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile .a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del dparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagLt ospedali convenzionati alle universit� per H servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� �Le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati� a1le universit� per H servizio prestato da medici universitari, lj:! quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 377 1960, 40 del 1961 e 128 del 1963) e, come la Corte ha ritenuto nella richiamata decisione n. 178 del 1973, trova la sua fonte non nell'art. 130, ma negli articoli 117 e 118 della Costituzione (assistenza sanitaria e ospedaliera). Anche sotto questo profilo .risulta indubbio che l'atto compiuto dal presidente della regione in virt� dell'art. 17 della legge n. 132 del 1968 va assoggettato alla commissione di controllo. L'accertata inconsistenza dei motivi addotti dalla regione conduce all'annu11amento del telegramma del presidente della regione Puglia, in quanto espressione formale di univoca volont�, diretta a sottrarre dal controllo i provvedime~ti pi� volte citati (sent. n. 164/1963). , Questi ultimi, invece, non contenendo analoga manifestazione di volont�, e restando inefficaci fin quando .la commissione governativa di controllo non avr� esperito il suo sindacato, non possono essere oggetto del richiesto annullamento. -(Omissis). II (Omissis). -Oggetto del presente conflitto di attribuzione promosso dal presidente del Consiglio dei ministri � la delibera n. 0167 del 9 novembre 1976 della giunta regionale della Campania con al quale, richiamandosi in particolare all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, lato nei Mmiti della nozione di �.lavori pubblici di !interesse regionale� (cfr. art. 144 citato, comma primo). Cos� individuati e circoscritti i compiti dei consorzi in esame, la loro �regionalizzazione� appare consentita dal disposto dell'art. 117 Cost. * * * 3. -Una volta escluso che i consorzi in questione sono consorzi fra enti locali .e rutenuto che essi vanno assimilati agli �enti amministrativd dipendenti � dalle regioni, si pone il problema di determinare quali siano la natura e il regime di tali enti, e in particola.re quale sia il regime di � vigilanza e tutela � nei loro dguardi. Glii �enti amministrativi dipendenti� dalle regioilli. sono consentiti (e tr�attasi -si noti -di autorizzazione eccezionale in quanto in deroga al pnincipiio secondo cui solo lo Stato pu� creare soggetti pubblici) dall'art. 117 Cost., e sono dalla stessa norma costituzionale che llii consente con.figur�ati come � strutture organizzatorie alternative ed �equivalenti� agli "uffici della regione" >>. Questo dato normativo � rigidamente Vlincolante: non pu� estendersi la figura soggettiva dell' � ente amministrativo dipendente � dalle regioni oltre i" limiti imrpLicitamente pos.tii. dalla stessa norma costituzionale che -�ripetesi, con autorizza: zfone in deroga -li consente. G1i enti �amministmtivi dipendenti dalle regioni debbono quindd, per dettato costitu2lionale, essere riguardati come � semplici articolazioni fornite di soggettivit� deleente regione � cui fanno capo e 3 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dall'art. 4 della 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del diPJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma,' d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:Uone in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile �z docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaHero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dag1i ospedali convem.ionati alJe universit� per H servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� 1e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alfa integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4,-d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedaJi convenzionati a1le universit� per H servizio prestato da medici universitari, lf) quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE, I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA. COSTITUZIONALE 379 to la citata deliberazione n. 0167 del 9 novembre 1976 della giunta regionale non sarebbe atto idoneo. a dar luogo a conflitto di attribuzione fra Stato e regione. L'eccezione non � da accogliersi. Con la �sua deliberazione la regione ha esplicitamente dichiarato la volont� di sottrarre tutti gli atti di organi monocratici regionali all'esame della commissione di controLlo e di operare effettivamente in tal senso, negando allo Stato l'esercizio di un determinato potere. Nori vi � dubbio che la delibera della giunta non costituisce una semplice affermazione teorica, ma � una decisione che stabilisce una condotta negativa della regione di front~ all'organo di controllo e prevede l'immediata efficacia degli atti posti in essere dagli organi mon�cratici, senza previamente essere sottoposti al controllo. dell'organo statale preposto a questa funzione. Coi;l essa si contesta un'attribuzione assegnata da leggi ad un organo statale, e pertanto si realizzano le condizioni di ammissibilit� del conflitto di attribuzione. (Omissis) .. III (Omissis). -Occorre in primo luogo procedere alla qualificazione e classificazione del consorzio appellante, in relazione aHa sua struttura, alle funzioni amministrative esercitate ed ai fini perseguiti, secondo le disposizioni delle leggi statuali vigenti in materia. In questo quadro, poco felice ed abbisoginevole di interpretazione correttiva, appare il testo dell'art. 13 comma primo del d.P.R. n. 616 del 1977, laddove parla� di �enti pubblici locali � e attribUJisce �alle regioni, tra le altre e senza formulare le necessanie distinzioni, le funzioni che � concernono i controlli � sugli enti amministrativi di.pendenti. Ci� detto, un primo risultato appare facilmente conseguibile: � gli enti "pararegionali" non rientrano trn gld "altri enti localii". di cui all'art. 130 Cost. �, e quindi per loro la Costituzione �non� rprescrive che il controllo sugli atti sia effettuato .ad opera dei ComitaH regionali di controllo, e che tale controllo sia effettuato nei modi e nei limiti (qual1lto al controllo di merito) !indicati dal detto articolo. I limiiti stahl1iti dall'art. 130 Cost. al controllo su comuni, province ed aitri enti local!i traggono la loro giustificazione da:lla autonomia politi.ca di taili enti. Su questo specifico punto deve condividersi quanto scritto nella sentenza appenata: �una speciale posizione di "autonomia" deve ritenersi garantita [)J()n solo agli enti territoriali minori (comuni e province), ma �anche a tutte quelle altre forme associative che delle prime costi.tuliscono diretta proiezione (Cor-� te Cost., 28 novembre 1972, n. 164; Corte Cost., 26 giugno 1974, n. 186); concetto, questo, cbe � stato poi precisato da1la dottrina nel senso che � il carattere esponenziale dell'ente, e quindi la sua attitudine istituzionale ad esprimere le istanze del CO!'PO sociale cUJi � legato da un rapporto di rappresentativit� fidu 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respiinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera ! di servit� militari da11'art. 4 de11a ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dal~ I> l'art. 15 del d1P.!R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). I Se i1 termine di dieci giorni per proporre opposi:ilone in materia di impo sizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos_tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile p. docenti universitari (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di queilo del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I! Se le somme dovute da:g1i ospedali converu,ionati aHe universit� per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realJzzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal per I sonale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la �loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribudte tra tutti i medici che abbiano diritto alla l integrazione del momento economico (n. 11). I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� otto I bre 1973, n. 580, art. 12). I Se le somme versate dagli ospedali convenzionati a11e universit� per il servizio prestato da medici universitari, l~ qua1i eccedano quanto necessario a I realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto I vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 381 Sugli enti in questione era attribuito allo Stato e particolarmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un complesso di potest� non riconducibili al mero controllo sugli atti, poich� esse comportavano un'a;mpia e penetrante ingerenza nella gestione dei consorzi, e perfino Ia possibilit� di modificarne lo statuto. � Se si tiene presente che H fine precipuo dei consorzi si appunta nello sviluppo industriale (fine che sempre lo Stato ha assunto istituzionalmente come proprio), pu� affermarsi che i poteri demandati al Ministero dell'industria erano essenzialmente diretti ad assicurare -anche nelle fasi attuative -siffatta convergenza di interessi pubblici fra � amministrazione controllante � e � ente controllato �. Come � noto, quando sussiste una relazione di strumentalit�, l'ente che � in situazione di situazione di supremazia ha sostariziaimente identit� di interessi con qu~llo che ne dipende, s� da poterne fissare i programmi dell'azione da svolgere, determinarne la. condotta ed avvalersi di un adeguato sistema di controlli. Anzi, con il riferirsi ad enti che si trovano in posizione di � dipendenza � rispetto allo Stato o ad altro ente di pertinenza, fa dottrina ha sottolineato che sussiste, s�, una divisione di competenza fra lo Stato e l'ente circa la cura di un determinato interesse; tuttavia le relative competenze sono fra di loro correlate in modo che le une e Ie altre possano concorrere al perseguimento del medesimo interesse, che quindi viene ad essere comune ad entrambe le �entit�. donare H metodo finora seguito, di partire dall'esame dei controHi �sugli atti� -anzi dei controJ1i di legittimit� sugl!i atti, am'li addirittura dal �visto� della Corte dei conti -e poi estendere vd1a via i risultati dell'indagine a tutta la fenomenologia dei controHi, appor.tando solo adattamenti e correttivi alla impostazione ini:lliale. Pi� proficuo, allo stato attuale delle istituzioni, appare percorrere un cammino :inverso, ed esaminare la relazione tra due soggetti pubblici, partendo da un quadro di insieme che comprenda congiuntamente le funzioni di indirdzro e direttiva e quelle di � vdgilanza e tutela�, e che -per quanto concerne in particolare i controlli -comprende le verifiche sU1lla attivit� e suUa inattivit� rprima ancora che i controHi puntuaH sui singoli atti. Se si�. 1assume, come appare doverosO' (cfr. FAVARA, L'interesse pubblico nei controlli, in questa Rassegna, 1979, Il, fase.), questo p:i� ampio rpUIIlito di vista ci si avvede che, ne1fodierno quadro istitu:llionale, l'attivit� di�. controllo, pi� che ad impedire all'ente contro11ato �di sbagliare� nel smgolo atto ossia di porre in essere un'azione (o ina7lione) amministrativa illegittima (o, nei casi di controllo .anche di merito; inoppor.tuna), � finalizzata alla cura di interessi pubblici pi� generali, r~feribili ad una comunit� .interessi per i quali il � .centro di imputazione� deve essere ravvisato nell'ente controHante �. Ln questo quadro, � si affievolisce e scompare la contrapposizione -non fittizia ma prevalentemente formale -tra amministrazione attiva e controllo�; le norme attributive di pote:ri di �vigilanza e tutel�a � assumono signific~ti p:i� pieni, implicando: RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari da1l'art. 4 de1la ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del diP.R 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:t..ione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati � Ripartizione quote divisibile {l docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedalri convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagl~ ospedali convenzionati a1le universit� per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per real�izza:re la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se 1e somme versate dagli ospedali convenzionati a1le universit� per il servizio prestato da medici universitari, 1~ quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dal1'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). I I I ! I I I . I PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA CQSTITUZIONALE 383 L'art. 50 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ha poi riaffermato che i PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA CQSTITUZIONALE 383 L'art. 50 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ha poi riaffermato che i consorzi sono enti di diritto pubblico, �sottoposti alla vigilanza e tutela: delle regioni, che le esercitano ai sensi della legislazione vigente�. L'art. 65 del d.P.R. n. 616 del 1977, d'altra parte, aveva gi� ribadito che spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei consorzi, per le aree ed i nuolei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esereitate dallo Stato o da altri enti pubblici in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali ed aree industriali attrezzate e di realizzazione di infirastrutture per nuovi insediall}enti industriali. � d� porre in rilievo, per�, che il citato� art. 65 e.lei d.P .R. n. 616 del 1977, esclude espressamente le competenze proprie dei comi.lni e delle provincie, facendo cos� risaltare ancor pi� nitidamente che in consorzi A.S.I. non hanno funzioni analoghe a quelle degli enti loc�li territoriali che eventual�nente facesser� parte delle entit� consortile, come avviene invece per i �consorzi previsti dal t"u. 3 marzo 1934, n. ,383,� o per quelli contemplati dal testo unico delle leggi sanitarie o delle leggi �mi lavori pubblici. In tutte queste ultime evenienze in sostanza � ri:tffigurabile un ente strumentale dei comuni e delle i:>rovince ohe si. sono associate per il perseguimento di scopi che sono gi� propri e tipici degli enti territoriali locali. Non �ricorrono invece tali caratterizzanti nella morfo_: logia e nella natura dei consorzi A.S.I. enti �strumentali� ad esso facenti capo. Gli atti (autorizzazioni, approvazioni, annuLlamenti iin esito di oontrollo, sostituz.ioll!i, etc.) nci quali !li esprime la � vigilanza e tutela�, al pari degli �atti di indirizzo e diretti.va ed eventualmente degli attli di avocazione, � scino tuttli atti di amministraiJione, sottopostli al normale regime di tutti gli �altri atti della regione �, e cos� anche �al contro11� della commissione statale di cui all'art. 125, comma primo, ~st. E' -questa -una conolusione obbMigata, dal momento che, co�ne si � detto, le regioni mediante dl nicorso ra formule 011ganizzatorie, non possono sott11a.rre ambiti della loro attivit� al controLlo statale previsto dall'art. 125 Cast.; ritenere diversamente condurrebbe a fare dell'attlivi.t� degli enti ammi nistrativi dipendenti una sorta di zona franca, cli oas:i privilegiata, in contrasto con i postillati di compietezza ed organicit� dell'ordinamento. .Per ronciso, va aggiunto che, in coerenza a .tale principio, dovr� essere �attentamente esami nata .ed ove poss1b:i1le contenuta 1a tendenza dn atto in �talune regioni ad attri buire fun2lioni pubbliche a soggetti di diritto priv;ato (societ� finanziarie, et similia). In quanto a.tti di amministrazione, gli atti .regiona1i di � vigiJanza e tutela � sug!Ji enti amministrallivi ddpendenti come. quelli d:i mclirizzo e direttiva a detti enti sono d:i competenza (non dei COJRiE,CO. ma) degli organi di governo della regio'ne (,giunta e consiglio). Questo, del resto, � l'or~entamento seguito per gli enti regiona!Ji di sviluppo agricolo (ci�r. art. 5 lettera a) deLla legge 30 a.priie 1976 n. 286, e, tra ile leggi regionali, ad esempio, l'art. 20 della legge reg. �Emilia Romagna 13 maggio 1977, ill. 19); e ancora dalla stessa legisl~one campana, nel caso del:la legge istitutiva dell'ente regionale per lo sviluppo e 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dall'art. 4 della �1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJPJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per ;proporre oppositlone in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della lewge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati � Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedal!i convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di queLlo del I sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se le somme dovute dag1i ospedali convenzionati a1le universit� per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per I I I l'invero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata j universit� J.e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari ! che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un ! fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla j integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedaJi convenzionati a1le universit� per H servizio prestato da medici universitari, l~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dafl'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 385 turale � quella di enti amministrativi dipendenti dalla regione in base all'art. 117 Cost. E per effetto di tale connotato avente un rilievo predominante, l'art. 13 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, specifica che la regione esplica in siffatto settore funzioni amministrative (e legislative) concernenti l'istituzione, i controlli, la fusione, ila soppressione e l'estinzione del soggetto di diritto pubblico la cui azione abbia incidenza nell'area delle materie proprie o delegate dello Stato. Talch� gli enti ricompresi in questa categoria non fruiscono di quella particolare autonomia garantita daHa Costituzione ai comuni ed alle province, nonch� alle formazioni associative che ne costituiscono una proiezione diretta in ragione del carattere esponenziale che li lega al corpo sociale in base ad un rapporto di rappresentativit� immediata o riflessa. In questa prospettiva Goncettuale � da notare che (qualora si esamini la linea evolutiva della normativa in materia) il ~egislatore ordinario si � mantenuto aderente alla ratio informatrice dell'art. 130 C:ost. di guisa che -a voler limitarsi allo specifico settore formante oggetto del presente giudizio -pu� rilevarsi come gli enti � pararegionali � non siano in via generale da ricomprendere nello schema di controllo, di cui all'art. 130 Cost. (mirante, per sua assenza, alla 'salvaguardia delle autonomie locali), bens� soggiacciano a controlli di altro tipo. ed � autogovernati �. Le regole di tale controllo non possono essere generalizzate o comunque trasportaite fuori dall'ambito loro proprio. La � wgilanza e tutela � ed lin genere la !l'e1aliione iintersoggettiva tra regione ed ente amministrativo dipendente rimane del tutto estranea alta disciplina di cui all'art. 130 Cost. D'altro canto, come si � detto, l'attivdt� di controllo non si contrappone -in termini sostanzia!Ji -alle 1altre attivit� di amministriazione; ed anzi non facile � reperire crheri sicuri ed inoontrove!l'si per distinguere controllo da amministrazione attiva (si penSti. ad esempio agli atti regionali di approvazione di strumenti urbaJilli.stici: redatti dai comuni). La nozione di controllo �, a ben vedere, firutto 1pduttosto di dati normativi soggettivo-formali ('!'.esistenza di 011gani specii�icamente deputati ai! controllo) che di connotati sostanziali. Non v'� quindi nulla di paradossale in ci� che atti �di � vigiilainza e tutela� (sugli enti amministrativi dipendenti) posti in essere dagii origani di amministrazione attiva delle regioni si,ano sottoposti al normale controllo statale; il'esercizio di attivit� amministrativa attriaverso enti dipendenti assoggettaiti al controllo degJi O!l'gam politici della regione (oonsighlo regionale e giunta) non pu� restare sottratta ad ogni anche mediata ingerenza dello Stato in sede di controllo. E si considera che la regio.ne 1attributama 1di poteri di: or,ganizzaziione, pu� riservarJ,o ai propri �O!l'.gani politici poteri di controllo anche di meriiito ed 1 anche complessivo sull'attivit� degli �enti da ess,11 dipendenti, si perviene agevolmente al1a conclusione che la reg1ione sarebbe in grado di organizzare lo svolgimento di funzioni di amministrazione :attiva fa modo tale ,Ja sottrarsi, almeno in parte, al controHo statale. ' FlRANCO FA VARA 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dahl'art. 4 della 1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.R.. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per proporre opposiuone in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANIT.AiRI Ospedali convenzionati � Ripartizione quote divisibile ~ docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai, fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di queLlo del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alJe universit� per i1 servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se neL caso di una pJuraiJ.it�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a1la integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se 1e somme versate dagli ospedali convenzionati alJe universit� per H servizio prestato da medici universitari, I~ quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. I, IJIUPISPRUDF.NZA COSTITUZlONALE Per contro, non sussiste una norma di diritto positivo che abbia sottoposto il consorzio A.S.I. di Napoli al controllo del CO.RE.CO. della Campania. L'opinione, in tal senso, su cui si basa l� sentenza appellata del T.A.R. per la Campania si riconnette ad argomenti di una costruzione concettuale che, pur se acuta, non � confortata peraltro da principi o da precetti specifici desumibili dalla legislazione inerente al settore de quo. Si pu� pertanto affermare che le attribuzioni trasferite alla regione Campania dal terzo �omma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n.. 853, sul consorzio A.S.I. di Napoli devono essere esercitate dal consiglio re" gionale o dalla giunta regionale, secondo le rispettive competenze statutarie. Poich� alla udienza del 6 febbraio 1979 il consorzio ha depositato la deliberazione 16 giugno 1978, n. 6701, della giunta regionale della Campania (recante il � visto � della deliberazione del comitato direttivo 10 gennaio 1978, n. 2, che ha adottato la determinazione di proporre l'impugnativa al Consiglio di srato) e poich� la commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania nella seduta dell'll 'luglio 1978 ha a sua volta �vistato� l'atto regionale risulta dimostrata la sussistenza della legittimazione del consorzio stesso nel presente giudiZio di ~ppello. Diversa � invece, l� situazione giuridica inerente alla deliberazione del comitato direttivo del consorzio n. 341 dell'8 ottobre 1974, con cui � stata decisa la proposizione del ricorso di primo g1i:1...t.o. Non risulta che la deliberazione di approvazione dalla giunta regionale 3 gennaio 1975, n. 48, sia stata vist~ta dalla commissione di controllo. E, ternato presente che il T.A.R. ha dichiarato la inammissibilit� del ricorso di primo grado in relazione alla inefficacia della suddetta deliberazic.11i:: �ccorre ora esaminare se gli atti di controllo regionali riferentisi ai consorzi A.S.I. debbono essere sottoposti alla commissione di controllo sull'amministrazione della regione... L'art. 125 della Costituzione ha configurato un controllo generale di legittimit� su tutti gli atti ~mministrativi della .regione: l'unica esclusione riguarda i provvedimenti di mera esecuzione �di altri gi� adottati e perfezionati ai sensi di legge� (art. 45 della legge n. 62 del 1953). Dai lavori preparatori che condussero alla formulazione della norma, risulta che il contenuto dell'articolo fu posto in correlazione con l'esigenza del raccordo fra� gli interessi generali e unitari, di cui � portatore lo Stato, ed i rilevanti fini di cui nell'ambito delle collettivit� regionali � espressione l'ente regione, nonch� in correlazione con la necessit� di un meccanismo di riscontro mirante ad assicurare fa conformit� di tutte le attivit� pubbliche ai canoni giuridici. 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera ~ di servit� militari daLl'art. 4 della �1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJPJR.. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre II 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per proporre opposi:t.ione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\.IR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati � Ripartizione quote divisibile p, docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai �fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di que11o del sanitario osp'edaldero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se le somme dovute da:g1i ospedali convem.ionati alJe universit� per il servizio prestato da persona:1e medico universitario debba.no essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). I It Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se nel caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata % universit� le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal per~ sonale medico universitario debbano pioritariarnente essere attribuite ai sanitari E che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a1la I * I integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alJe universit� per H servizio prestato da medici universitari, l~ quali eccedano qua.nto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate daH'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). I f !f: I I lo ' '! PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 18 giugno 1979, n. 46 -Pres. Amadei -RelMalagugini -Cirrone e Fantini (n,p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Azzariti). Pensioni -Pensioni civili di riversibilit� � Anzianit� minima di servizio . Diversit� tra dipendenti civili e militari � Legittimit� costituzionale. (Cost., art. 3; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81). La pensione anche nel rapporto di pubblico impiego � da considerarsi retribuzione differita; pure il diritto dei congiunti del dipendente deceduto di conseguire una pensione di riversibilit� si basa sul rapporto di lavoro intercorso tra detto dipendente e lo Stato. Non contrasta con l'art. 3 Cast. la disposizione che richiede nei riguardi dei dipendenti� civili dello Stato una anzianit� minima di servizio maggiore di quella richiesta per i dipendenti militari. (Omissis). -Dal rapporto di impiego o di lavoro (civile o militare che sia) con lo Stato, scaturisce il diritto del dipendente o dei suoi congiunti ad un trattamento di quiescenza in tutti i casi di cessazione del rapporto stesso, sempre che sia stata superata la so~�ia minima di un anno di servizio effettivo. Peraltro, la pensione, anche nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, � da considerarsi, secondo una copiosa giurisprudenza di questa Corte, come una forma di retribuzione diff�rita, alla cui erogazione lo Stato provede con fondi tratti dal proprio bilancio, nel quale d'altronde confluiscono le contribuzioni del dipendente, le cui retribuzioni sono soggette a ritenuta a questo specifico scopo. Il diritto del dipendente statale -o dei suoi congiunti -a conseguire, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, un determinato trattamento di quiescenza � diSciplinato dalla legge in modo differenziato in relazione alla specifica attivit� prestata nonch� alla durata del rapporto. Concretamente, perch� maturi diritto a pensione, la normativa vigente richiede una anzianit� minima di servizio, e� neppure i giudici a quibus dubitano della pjena legittimit� di previsioni temporali differenziate, a questo fine, in relazione alla diversa n�tura ed ai diversi aspetti del rapporto di lavoro prestato. (Omissis). Il .sistema complessivo esprime, dunque, una scelta fogislativa, op~nabile, come qualunque scelta, ma nort irrazionale e, perci�, non censurabile sotto il profilo costituzionale. La differente disciplina normativa del trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, a seconda che essi siano civili o militari, ha visto senza dubbio affievolirsi le ragioni che la giustificano e il legislatore se ne � reso conto, dettando le nuove disposizioni di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, che, all'art. 27, fissa la anzianit� minima di servizio richiesta perch� maturi il diritto a pensione, diretta o indiretta che sia, secondo una linea che tende ad avvicinare, se non ancora ad equiparare, 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, iJ. ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dahl'art. 4 de11a �1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del diPR 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; dP.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:�one in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANIT.AiRI Ospedali convenzionati � Ripartizione quote divisibile �i docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai" fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati dehle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute da:glii ospedali converu.ionati aLle universit� per i1 servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� 1e somme versate da ciascuno di essi per H servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a11a integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati a1le universit� per H servizio prestato da medici universitari, l~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 391 all'esercizio delle professioni di guida, interprete e corrien; turistico, nonch� l'effettuazione degli esami medesimi (1). Entrambe le parti convengono, in sostanza, nel ritenere che il conflitto in esame non investa la spettanza . di tutte le funzioni pertinenti all'esercizio delle professioni di guida, interprete e �corriere turistico. Non � infatti in questione il potere di rilascio de�e licenze �riciheste dall'art. 123 secondo comma 'del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, gi� di competenza dei questori ed ora attribuito ai Cqmuni (ex art. 19, primo comma n. 2, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); ma si controverte in tema di previo accertamento della capacit� tecnica all'esercizio delle professioni stesse, da parte delle commissioni esaminatrici previste nell'art. 1 del r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448, nonch� nell'art. 236 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635. �� precisamente in tal senso, con riguard� alle � funzioni amministrative che abbiano ad oggetto esclusivo o primario valutazioni tecnico~turistiche .e che siano prive di... riflessi nel campo della sicurezza pubblica�, che Ja. nota ministeriale n. 10.12201/ 12007.A del 21 settembre 1974 � stata impugnata dal Presidente della Regione Lombardia. Ed � a questo specifico problema che si sono fondamentalpiente riferite sia le. successive deduzioni della difesa regionale, sia l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei mini-� stri e le argomentazioni svolte nell'udienza pubblica dall'Avyocatura dello Stato. Considerato in questi termini, il ricorso regionale si dimostra fondato. " Nel trasferire alle Regioni di �diritto comune � le funzioni amministrative esercitate daglLorgani c�ntrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera�, l'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio� 1972, n. 6, ha Ipuntualmente precisato -come risulta dal secondo comma, lett. i) -che � il trasferimento predetto riguarda tutte le funzioni amministrative fra le quali sono comprese quelle concernenti. .. le guide ..., i corrieri e gli intetpreti �. Ora, non � dubbio che la parte essenziale di tali funzioni sia precisamente quella regolata dal r.d.l. n. 448 del 1937 (nonch� dai corrispondenti articoli del regolamento per l'esecuzioU:e (1) La sentenza appare di notevole interesse, in quanto si basa su una valu-� tazione, potrebbe dirsi, di �prevalenza� di � esigenze di polizia amministrativa � dsp�tto ad �esigenze di salvaguardia della sicurezza pubblica� (queste ultime r;servate allo Stato). In precedem.a, �esigenze� della sicurezza pubblica avevano, invece, determinato riserve di attribuzioni statali pur nell'ambito di settori di competenza regionale (cfr. Corte cost., 24 luglio 1972, n. 142, relativa a funzioni di polizia forestale; Corte cost., 30 aprile 1973, n. 47, in tema di porto d'armi per uso di caccia; Corte cost. 25 marzo 1976, n. 58, relativa alla sicurezza di impianti e veicoli di trasporto; Corte cost., 3 agosto. 1976, n. 216, in tema di abilitazione alfa conduzione di generatori di vapore). � 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dall'art. 4 della �1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 de~ dJPJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per proporre oppositione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai� fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di que11o del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli I oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). E Se le somme dovute dagl~ ospedali convem.ionati alJe universit� per il servif. zio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per ! l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione ! del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). ! Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se ne1 caso di una pJuralit�, di ospedali convenzionati con una determinata i j universit� 1e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal per sonale medico universitario debbano pioritariamente essere attrfbuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un I fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedaJ.i convenzionati alle universit� per il servizio prestato da medici universitari, I~ quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE comm1ss1oni esaminatrici e dell'effettuazione degli esami. Da un lato, nell'art. 1 del r.d.l. n. 448 del 1937 (come pure nell'art. 236 del r.d. n. 635 del 1940) si legge che delle commissioni fa parte un solo � funzionario di P.S. quale segretario�, accanto ad una serie di rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali del settore, sotto la presidenza di un � c�nsigliere di Prefettura�. D'altro lato, � determinante che gli esami per le guide vertano -secondo l'art. 3, n. 1 del r.d.l. n. 448 del 1937 (riprodotto dall'art. 237, n. 1 del r.d.l. n. 635 del 1940) , � sulla illustrazione storico-artistica delle opere d'arte, dei monumenti, delle cose archeologiche e sulle bellezze naturali della localit� in cui il candidato aspira ad esercitare la professione di guida, nonch� su una o pi� lingue straniere indicate dal candidato�; mentre analoghe disposizioni sono dettate per i corrieri, e per gli interpreti, senza alcun riferimento alla pubblica sicurezza di competenza dello Sta,to. Se, poi si riflette che � il numero massimo di guide, interpreti e corrieri... consentito per ogni localit�� dev'esser stabilito per ciascuna singola Provincia, secondo l'art. 6 del r.d.l. cit., ne discende un'ulteriore conferma cht:) le funzioni contese� nel presente conflitto' sono rivolte alla cura di interessi turistici infraregionali, sui quali lo Stato non pu� coerentemente avanzare rivendicazioni. La Regione ricorrente dovr� tuttavia considerare, a sua volta, se in vista di un legittimo uso delle proprie attribuzioni, nel rispetto del prindpio di legalit� dell'amministrazione, sia sufficiente la previsione contenuta nell'art. 3, primo comma, n. 10, della legge lombarda 20 ottobre 1972, n. 32 (per cui � la giunta regionale esercita le funzioni, amministrative concernenti,... l'approvazione di programmi di esame e la costituzione delle commissioni per l'accertamento della capacit� tecnica all'esercizio della, professione di guida, interprete, corriere�); o se non occorra, a quest'ultimo scopo, una pi� puntuale disciplina della nuova composizione delle commissioni stesse. Ma tali problemi non attengono alla titolarit� della relativa competenza: che rappresenta l'unico tema sul quale la Corte sia stata chiamata a decidere. ' CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 1979, n. 55 -Pres. e Rel. Amadei Cipriani Avalio, (n.p.), Ministero 'delle Finanze e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato AzzaritO. Successioni -Successioni legittime -Fratelli (e sorelle) naturali riconosciuti o dichiarati -Non inclusione nelle categorie dei s�ccessibili ,Illegittimit� costituzionale. (Cost., artt. 3 e 30; e.e., art. 565). Una posizione di minore tutela del figlio nato fuori del matrimonio in tanto pu� trovare una sua giustificazione costituzionale in 'q_uantO tale condizione venga a confliggere con i diritti, dei membri della f ami 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende resp1nto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari da!J'art. 4 de1la '1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del diP.IR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi�one in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della le~ge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sosJituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANIT.AiRI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile p. docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai -fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di queilo del sanitario osp'eda1iero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagli ospedali converu.ionati aHe universit� per i1 servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitarl -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a1la integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospeda,U convenzionati alJe universit� per H servizio prestato da medici universitari, I~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate daM'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE� 395 biliti termini cos� ristretti da renderne eccessivamente difficile l'esercizio o da vanificarlo, fa relativa normativa dovrebbe esser dichiarata illegittima. Alla stregua di tale consolidato orientamento, la congruit� di un termine deve esser valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un atto per tutelare i propri diritti e interessi, quanto in relazione alla funzione ad esso assegnata nell'ambito dell'ordinamento giuridico. Sotto ,l'uno e l'altro profilo non v'� dubbio che il termine di 60 giorni, stabilito per proporre ricorso giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione, sia ragionevole e congruo per apprestare un'adeguata impugnazione, attesa l'ampiezza di esso, e l'interesse generale alla sollecita definizione dei rapporti tra privati e pubblica amministrazione. Non occorre quindi nemmeno far riferimento alla giurisprudenza di questa Corte che ha respinto analoghe censure avverso disposizioni che sancivano termini perentori di durata assai pi� breve. N� appaiono pi� consistenti le censure che si appuntano sulla pretesa necessit� di una sospensione del termine a favore dei non abbienti che siano ricorsi all'istituto del gratuito patrocinio. Invero il termine in esame � certamente sufficiente al non abbiente per provocare, in tempo utile, la pronuncia dell'apposita commissione per il gratuito patrocinio, istituita, ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 21 aprile 1973, n. 214, presso ogni tribunale amministrativo regionale o sezione distaccata di esso, la quale si riunisce, periodicamente, nei giorni prestabiliti all'inizio di ogni anno. Inoltre l'art. 29 del citato regolamento prevede espressamente che il presidente, in caso di urgenza, deve disporre convocazione straordinaria della stessa commissione. Pertanto la norma impugnata non rende eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto di. azione nemmeno nei confronti di coloro che son costretti a valersi dell'istituto del gratuito patrocinio. Che se poi la violazione delle disposizioni in esame, o eventi ecce zionali abbiano dato luogo a differenze di trattamento derivanti da cir costanze di fatto, tali inconvenienti non sono riferibili alla norma im pugnata, n� determinano, quindi, vizio di illegittimit� costituzionale, co me questa Corte ha gi� avuto occasione di affermare (sentenze nn. 109 e 209 del 1971). -(Omissis). II (Omissis). -Invero nell'ambito dei termini fissati nell'ordinamento per proporre impugnazione avverso un provvedimento di un giudice, esso si presenta come un termine ampio, laddove esistono di 15 giorni, 10 giorni o anche pi� brevi, la cui congruit� � stata dichiarata da q_uesta Corte con varie sentenze (cfr. ad es. 93/62; 114 e 159/72). D'altro canto 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende resp1nto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari daLI'art. 4 della ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJPJR.. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:�one m materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SJ\NITARI Ospedali convenzionati � Ripartizione quote divisibile p. docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai-fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto mcassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quel.lo del I !sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dag1i ospedali convem.ionati alle universit� per i1 servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione t delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I! Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata @ universit� k somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari I I f: che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un I! fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). I Se 1e somme versate dagli ospedali convenzionati alJe universit� per H servizio prestato da medici universitari, 1f'l quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto I vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). I i I I PARIB I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 397 L'assunto non pu� essere condiviso; il patrocinio a spese dello Stato, volto a consentire a tutti i cittadini la possibilit� di agire e di difendersi in giudizio, si differenzia nettamente dal beneficio del quale si discute, che prescinde dalle condizioni economiche del soggetto interessato. In vista deHa rilevanza sociale della materia previdenziale e assistenziale, il legislatore, disponendo la compensazione delle spese del giudizio in caso di soccombenza del lavoratore, ha voluto porlo al riparo dal risohio pro� cessuale, al fine di consentirgli di far valere le �sue pretese non temerarie nei confronti degli istituti di previdenza e assistenza. Il costo del processo pu� essere gravoso anche per chi non sia po� vero nei Hmiti richiesti per ottenere il patrocinio a spese dello Stato e pu� costituire, anche in tal caso, una remora a far valere le proprie fondate ragioni. A tale inconveniente, ha voluto porre rimedio la norma denunziata, prescindendo dalle condizioni economiche del lavoratore interessato, al fine di neutralizzare la sua notoria minore resistenza di fronte al rischio processuale (sent. n. 23 del 1973). -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 1979, n. 61 � Pres. Amadei � Rel. Paladin � Regione Toscana (avv. Predieri) e Presidente Consiglio . dei Ministri (avv. Stato Azzariti). Corte costituzionale � Conflftto di attribuzione tra Stato e regione � Atti statali non invasivi di competenze regionali -Inammissibilit� di ricorsi per conflitto di attribuzione. � Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione con i quali una regione non rivendica la spettanza di una competenza ma solo contesta l'uso che il Ministro competente ha fatto di una attribuzione propria dello Stato (1). (Omissis). -Con ricorsi rispettivamente notificati il 20 aprile 1977 ed il 5 aprile 1978, la regione Toscana ha proposto due consecutivi conflitti di attribuzione, impugnando i decreti 20 novemre 1976 (pubbl. in G.U. 23 febraio 1977, n. 50) ed 11 ottobre 1977 (pubbl. in G.U. 7 febbraio 1978, n. 37), mediante i quali il Ministro per il tesoro, di concerto (1) La sentenza conferma un orientamento ormai consolidato li:n ordine ad limitii del rimedio del conflitto dd attribuzione tm Stato e regione: 111on � consentito ampliare l"ambito di detto� cimedio f.ino a comprendere dn esso tutte le controversie nelle quaH una regione lamenta fi:Hegittimit� di un atto sta� tale {cfr. Cass., S.U., 20 ma1ggio �1978, n. 2492, in questa Rassegna, 1978, i, 545; Cass., S.U., 28 maggiio 1977, n. 2184, in ques�ta Rassegna, 1977, I, 396; Corte Costi:., 30 maggio 1977, n. 97, in questa Rassegna, 1977, I, 596; Corte Cost., 6 maggio 1976, n. 111, i111 questa Rassegna, 1976, I, 668). � RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dall'art. 4 della ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP JR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per ;proporre oppositione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.J'..IR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). S:ANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile .a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del. riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quel.lo del I sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). l Se le somme dovute dag1i ospedali convenzionati a1le universit� per il servizio prestato da personaie medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione I I i P.del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). ' ~ Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari I che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla I integrazione del momento economico (n. 11). I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). I Se le somme versate dagli ospedali convenzionati a1le universit� per H servizio prestato da medici universitari, 1~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto I vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit� o I siano da versare allo Stato (n. 12). I I I I I I PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 399 mazioni di specifiche attribuzioni regionali; m� tendono unicamente a contestare l'uso che il Ministro competente ha fatto quanto ad un'attribuzione propria dello Stato, come quella consistente nel ripartire il cosiddetto fondo comune, sulla base di norme legislative statali che non conferiscono alle amministrazioni regionali nessuna funzione costituzionalmente tutelata, neppure nel senso di farle concorrere al procedimento formativo dei decreti ministeriali impugnati. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 26 luglio 1979, n. 82 -Pres. Amadei -Rel. Andrioli -Rampini (n.p.). Corte costituzionale -Estinzione del giudizio � a quo � � Impossibilit� della restituzione degli atti per riesame della rilevanza � Inammissibilit� dell'incidente di costituzionalit�. E tamquam non esset ed inammissibile una questione incidentale di legittimit� costituzionale, allorquando, per sopravvenuta estinzione del giudizio .a quo, non pu� pi� aversi riesame della rilevanza delle questione stessa. CORTE COSTITUZIONALE, 26 luglio 1979, n. 85 -Pres. Amadei -Rel. Maccarone -Cal� (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Carafa). Procedimento civile � Controversie in materia di assistenza pubblica . Soccombenza dell'attore � Condanna al _pagamento di spese � onorari di causa -11legittimit� costituzionale. (Cost., art. 3; disp. att. c.p.c., art. 152). Contrasta con l'art. 3 Cost. l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nella parte in cui non include, tra coloro che possono beneficiare del particolare trattamento riguardante le spese giudiziali, i destinatari di assistenza pubblica (1). (1) La sentenza in rassegna ha manipolato H testo dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e ne ha ampliato sensibilmente la portata, facendo aipplicazione del principio di eguaiglianza, senza rper� soffermarsi -neppure di sfuggiita -nella ricerca del cosiiddetto tertium comparationis. La sentenza infatti motiva unicamente suUa sussistenza e sulla non ragionevolezza di una dive11sit� dii trattamento; nu11a essa dice -e sarebbe stato forse pre:focibile, l'art. 152 citato essendo norma � speciale � e derogatorda del principio � generaile � dettato dall'art. 91 c.p.c. -in ordine alita maggiore aderenza alla Costitumone (e in particolare all'art. 24 Cost.) di detto principio generale rispetto alla disposizione ora mainipolata. 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende resp1nto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari da1l'art. 4 de1la .1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dal ! l'art. 15 del dJP.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). I Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:t..ione 1n materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati ~ Ripartizione quote divisibile .a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai. fini deI riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario osp'edaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). i Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli I oneri dell'ospedale (1. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). ! ! Se le somme dovute dagli ospedali convemfonati alle universit� per H servi I ~ zio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se ne1 caso di una pluralit� di ospedali convenzionati con una determinata universit� Je somme versate da ~iascuno di essi per il servizio prestato dal perI sonale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla I integrazione del momento economico (n. 11). ! I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� otto I bre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati a1le universit� per il servizio prestato da medici universitari, le qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate daH'universit� o j' siano da versare allo Stato (n. 12). I l I I i I I I SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE I CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, 5 aprHe 1979, nella causa 11/78 � Pres. f.f. Mertens de Wilmars � Avv. Gen. Mayras � Repubblica Italiana (ag. Maresca, avv. Stato Braguglia) c. Commis� sione delle Comunit� europee (ag. Maestripieri). Comunit� europee � Agricoltura � Importi compensativi monetari . Poteri della Commissione � Sviamento � Insussistenza. (Regolamento e.E.E. del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 e succ. mod.; regolamenti e.E.E. della Commissione. 20 aprile 1977, n. 800 � 30 novembre 1977, n. 2657). Comunit� europee � Agricoltura � Importi� compensativi monetari � Prodotti trasformati non agricoli � Dolciumi � Applicabilit� .. Limiti. (Trattato C.E.E., art. 38, 235, e all. II; regolamenti C.E.E. del Consiglio 28 maggio 1969, n. 1059 e 12 maggio 1971, n. 974 e silcc. mod.; reg. C.E.E. della Commissione 20 aprile 1977, n. 800 e 30 novembre 1977, n. 2657). Comunit� europee � Agricoltura � importi compensativi monetari -Prodotti trasformati non agricoli � Applicabilit� a singoli prodotti � Poteri della Commissione. (Regolamento e.E.E. del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 e succ. mod.; reg. e.E.E. della Commissione 20 aprile 1977, n. 800 e 30 novembre 1977, n. 2657). L'aver fissato in un� regolamento un termine finale per la applicazione di importi compensativi monetari su determinati prodotti, con la riserva di riesaminare la situazione economica di tali prodotti allo spirare del termine, non impedisce alla Commissione di poter disporre con un nuovo regolamento il mantenimento a tempo indeterminato degli importi compensativi, anche se la situazione economica� � rimasta immutata (1). Constatata l'esistenza di una perturbazione del mercato per il prodotto agricolo di base, per giustificare l'applicazione di importi compensativi (1-6) Con le �due sentenze annotate fa Corte di Giustizia ha respinto ii ricorsti proposti dal Governo ditaliano .peir l'annullamento dei regolamenti con i quali la Commissione ha disposto l'applicazione di !importi compensativi monetari per alcuni prodotti dolciari (rprima causa) e per lil frumento, la semola e alcune paste alimentari (se�onda causa). La Corte ha .ritenuto, in entrambe le cause, che, una volta constatato iii Dischio di pertuirbaziorn del mercato per i pmdotti agricoli di base, per g�u 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari da1l'art. 4 de1la ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:t.ione m materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati � Ripartizione quote divisibile . docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto mcassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quel.lo del l sanitario osp'edaldero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). II Se le somme dovute dag1i ospedali convenzionati a!Je universit� per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione I del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). l Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione \ delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� 1e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari I che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un j fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto al.la integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle universit� per H servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 403 agricoli dall'aver constatato deviazioni di traffico consistenti: in rilevanti importazioni di frumento duro da paesi terzi in un paese membro, dove, a causa della debolezza della moneta, i prelievi espressi in unit� di conto risultavano molto meno elevati che nei paesi in cui la moneta si era apprezzata, e nella successiva riesportazione di notevoli quantitativi del frumento stesso in questi ultimi; nella presentazione all'intervento in un paese a moneta apprezzata di grano duro proveniente da un paese a moneta debole (4). Constatata l'esistenza di una perturbazione del mercato per il prodotto agricolo di base, per giustificare l'applicazione di importi compensativi monetari ai prodotti trasformati di cui alla lett. b) dell'art. 1, n. 2 del reg. C.E.E. del Consiglio n. 974/71 (nella specie paste alimentari) � sufficiente che gli importi compensativi vigenti per il prodotto di base abbiano incidenza rilevante sul prezzo dei prodotti trasformati (5). Non supera il limite del proprio potere discrezionale la Commissione allorch�, per applicare gli importi compensativi monetari ai prodotti trasformati, tiene conto non solo dell'incidenza dei provvedimenti monetari sulle esportazioni da uno Stato membro, ma altres� dell'incidenza degli importi compensativi sul prodotto di base negli scambi d~l prodotto trasformato fra gli altri Stati membri (6). I (Omissis) IN DIRITTO -1. -Con ricorso depositato il 25 gennaio 1978, la Repubblica italiana ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato C.E.E., l'annullamento del �regolamento della Commissione 30 novembre 1977, n. 2657, relativo all'applicazione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato (G.U. n. L 308, pag. 68) e del regolamento della Commissione di base abbfano incidenza .r.i!evante, secondo la valutazione della Commissione, sul prezzo dei medesimi prodotti trasformati. La Corte in precedenti sentenze aveva affermato che la Comrrtlssione, per dispor.re l'applicazione degli importi compensativ.i, ai prodotti di base e ai prodotti trasformati ind.icati nel regolamento, deve dare un igiudizio su una situazione giuridica complessa e gode iin p.roposito di un ampio potere discrezionale (fra le altre cfr. le sentenze 20 ottobre 1977, nella causa 29/77, ROOUETTE, in Racc. 1385; 25 maggio 197'8, nella causa 136/77 RAcKE, in Racc. 1245, e in Foro it. 1979, IV, 21; 25 gennaio 1979, nella causa 98/78, RACKE, in Racc. 69, e in Foro it. 1979, IV, 224). Il G-Overmo italiano non aveva contestato in linea d.i principio l'esistenza del potere . discrezionale della Commissione, n� l'applicabmt� degli importi compensativi anche ai prodotti trasformati; ma aveva .impugnato i regolamenti della Commissione per violazione dell'art. 1, n. 2 del -regolamento del Consiglio n. 974/71 (nel testo mod. con il re.g. del Consiglio n. 2746/72), per 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende resp1nto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dalJ.'art. 4 della ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del diP.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per proporre opposi:�one in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata so~tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.l~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile fl docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quel.lo del l sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli I oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se le somme dovute dagl,i ospedali convem.ionati a!Je universit� per il servi~ zio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione ~ I del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). f ! Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione ' delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� 1e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a1la integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alJe universit� per H servizio prestato da medici universitari, l~ quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 405 4. -dal 2� e dal 3� punto del preambolo del regolamento n. 800/77 risulta che, in ragione del fatto che tutti i prodotti agricoli di base dai quali derivano le suddette merci erano soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari di livello elevato, �la differenza di prezzo dei prodotti di base [era] ... divenuta eccessiva perch� non si ripercuot[esse] manifestamente sulle condizioni di concorrenza dei prodotti trasformati, tenuto conto deHe particolarit� del mercato di taluni prodotti sensibili�; 5. -il regolamento n. 800/77 stabiliva, all'art. 2, n. 2, secondo comma, che per i prodotti trasformati �gli importi compensativi monetari si applicano fino al 31 dicembre 1977 al pi� tardi�; 6. -l'adozione d� questo regolamento, che doveva applicarsi a: decorrere dal 23 maggio 1977, era stata preceduta dalla decisione della Commissione 23 marzo 1977, che autorizzava l'Irlanda a norma dell'art. 135 dell'Atto di adesione, ad attuare misure di salvaguardia per taluni prodotti agricoli trasformati e permetteva a questo Stato membro, sino al 31 dicembre 1977, di riscuotere un dazio all'importazione dal Regno Unito e di concedere un ,Premio all'esportazione, nello stesso paese, dei prodotti agricoli trasformati compresi nelle voci doganali sopra menzionate (G.U. n. L 97, pag. 29); 7. -nel preambolo di tale decisione si considerava che: � ... gli . importi compensativi riscossi o concessi ... [sui] prodotti base, ammonterebbero al 34,7 % nel caso del Regno Unito ed al 10,4 % dotti agmcoli di base. Ma questa affermazione mal sd concilia con d dati evidenziati nei ricorsi. Nella prima causa si era pur rilevato che gld importi comrpensativ:i, gi� .applicati da tempo sui .prodotti 1agricold di base (zucchero, cerieali, �latte, ecc.), erano stati estesi ai prodotti non agricoli trasformati (prodotti dolciari) in un momento successivo, e non rper una nuova valutazione in crelazfone ag,IJi scambi dei primi, quanto per H dichiarato intento di ovW.are a d!tstorsioni della concorrenza rper !� 1secondi; se, dUlllque, in .un primo tempo non si era .ritenuto di dover disporre wcunch� per ii prodotti dolciari, la !imposizione successdva su idi 1essi avrebbe potuto t:riovar ragione solo in conseguenza di una nuova valutazione a iivello dei prodotti dli base (magaJTi per essersi rilevato un aggrav:amento del rischio preesistente), e non certo con riferimento esclusivo aUa situazione dei prodotti trasfurmati. E nella seconda causa era stato evidenziato c.ome gli dm.porti compensativi fossero stara !ntrodotti sia rper il rpirodotto di base (frumento) che per d!l prodotto triasfon:nato (paste alimentari) in base ad una dupHce valutazione della turbativa degli scambi, J'una a livello del prodotto di base {p:riesunte difficolt� di mercato e dev~a:cioni di traffico), l'altra 1a livel1o del prodotto deriivato (distorsioni di concorrel!lZa): la seconda valutazione non poteva essere presa 1in corusidera:cione e rj,l r.iferimento ad essa rendeva i�llegittimo il regolamento ne11a sua totaliit�, quantomeno perch� non si aveva fa dimostrazione che senza �di essa sarebbero state adottate le stesse misure. Sa11ebbe stata opportuna una pronuncia pi� chiara e completa 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dall'art. 4 della J,. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJPJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se .il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos..tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITAiRI Ospedali convenzionati � Ripartizione quote divisibile p. docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). .Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagli ospedali converu.ionati a!Je universit� per n servizio prestato da persona:1e medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di ta1e personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se neL caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a11a integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedaJi convenzionati alle universit� per H servizio prestato da medici universitari, 1~ quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 407 cazione, anche oltre il 31 dicembre 1977, degli importi compensativi monetari ai prodotti di cui all'allegato I, parte 8", del regolamento n. 572/76 appartenenti alle sottovoci tariffarie 17.04 D, 18.06 B, 18.06 C, 19.08 B e 21.07 C; 12. -basandosi sull'art. 173 del Trattato e sull'art. 81, � l, del regolamento di procedura, disposizioni relative ai termini d'impugnazione, la Commissione contesta la ricevibilit� del ricorso nella parte in cui esso � inteso all'annullamento del regolamento n. 800/77; 13. -a suo avviso, i mezzi dedotti dal Governo italiano non riguardano la proroga in s�, n� la situazione economica esistente nel novembre 1977, ma sono invece attinenti alle ragioni che hanno determinato l'adozione del regolamento n. 800/77. 14. -Tuttavia, il ricorso concerne in realt� unkamente la situazione giuridica' esistente, a partire dal 1� gennaio 1978, in forza delle disposizioni del regolamento n. 2657 /77, che prorogavano a tempo indeterminato il regolamento n. 800/77; 15. -questo capo della domanda � perci� ricevibile. Sul mezzo relativo al regolamento n. 2657/77. 16. -Il Governo italiano sostiene che, con l'art. 2, n. 2, secondo ,comma, del regolamento n. 800/77, la Commissione ha inteso limitare essa potere deUa Commissione dii applicare o meno gli Le. sui prodotti derivati a seconda che ritenga o meno riilevante l'incidenza :degtld impor.ti fissati per il prodotto di base; presuppone sempre la regola fundamentale, per cui la finalit� degli i.e. � quella di risolvere problemi di ,politica agricola comune e non problemi �di concorrenza industriale. Infine, lacunosa appare la sentenza emessa dahla Corte netl.la seconda causa, anche nella parte in cui, in relazione alla valutazione del .risch�o di perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli di base operata dalla Commissione, non viscontra l'esistemJa del vizio denunciato di errore manifesto nella valutazione dei presupposti e travisamento dei fatti. Contestatesi nel ricorso !'.esattezza e la congruenza dei dati ritenuti dalla Commissione sintomatici della turbativa dii mercato (J)a'esunte difficolt� nelle .importazioni tin Italia di frumento; presunte deviazioni di traffico in altri Paesi comunitari), la Corte si � limitata a dire che fa Commissione non aveva valicato H limite detl. proprio potere discrezionale ponendo a fondamento della sua valutazione Ie due accertate deviazioni di t�rafifico (akune importazioni �in Germania e Benelux fatte transitore prima nel R~no Unito; akuni conferimenti di ,grano duro nel nord della Comunit�): nulla viene detto, per�, in relazione a quanto dedotto e dimostrato sulla insussistenza delle dilfficolt� di importazione in ItaHa e sulla inconsistenza de!.le operazioni per le quali si era parlato di una deviazione di traffico (esse riguardavano, infatti, solo 1'1% del mercato comunitario e una. percentuale inferiore dei conferimenti aH'intervento). Per varie altre questioni: in tema di importi compensativi monetari cfr., oltre quelle citate, ile sentenze della Corte 31 gennaio 1979, causa 127/78, SPITTA, 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende resp1nto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dahl'art. 4 de1la ~-20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d1PJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:i.lone in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos_tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile .a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario osp'edaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagLi ospedali convem.ionati alJe universit� per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). I ' p Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione I ~ delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se neL caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari I che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a1la I integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati aLle universit� per H servizio prestato da medici universitari, l~ quaLi eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto I vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit� o I siano da versare allo Stato (n. 12). l I I I I PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 21. -ammesso che si fosse verificata tale ipotesi, la validit� del regolamento n. 2657/77 non potrebbe essere messa in dubbio; 22. -in realt�, secondo Ja Commissione, essa non si trovava nell'alternativa descritta dal Governo italiano, in quanto l'indicazione di un termine significa soltanto che gli importi di cui trattasi non avrebbero potuto continuare ad essere applicati senza costituire oggetto di un nuovo regolamento; 23. -le finalit� delle disposizioni comunitarie vigenti nel settore agrimonetario e la motivazione del regolamento di cui trattasi avrebbero dovuto indurre gli interessati a ritenere che le disposizioni da adottare a fine anno -conferma, abolizione o modifica del regime contemplato dal regolamento n. 800/77 -erano necessariamente condizionate dalla situazione dei mercati valutari al momento considerato. 24. -Anche qualora avesse il significato che gli attribuisce il Governo italiano, l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 800/77 non avrebbe potuto dispensare la Commissione dal procedere ad un riesame della situazione a fine anno; 25. -al 5� punto del preambolo del regolamento n. 800/77 si considerava � che occorre riesaminare prima della fine dell'anno la situazione economica di questi prodotti... e rivedere eventualmente l'elenco di quelli soggetti agli importi compensativi monetari�; 26. -da questa considerazione non si poteva desumere che, qualora la situazione fosse rimasta immutata, l'applicazione degli importi compensativi sarebbe necessariamente cessata, mentre se ne poteva inferire che, qualora tali importi avessero dovuto continuare ad essere applicati dopo il 31 dicembre 1977, sarebbe stato necessario un nuovo regolamento; 27. -questo mezzo va quindi disatteso. Sul mezzo relativo al regolamento n. 800/77. 28. -Il Governo italiano sostiene che, nell'adottare il regolamento n. 800/77, la Commissione ha violato l'art. l, n. 3, del regolamento n. 974/71, secondo cui il n. 1 dello stesso articolo �si applica soltanto se l'applicazione delle misure monetarie di cui al [n. 1] dovesse provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli�; 29. -in forza della suddetta disposizione, per i prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato e costituenti oggetto di una normativa specifica ai sensi dell'art. 235 di quest'ultimo, gli importi compensativi avrebbero potuto essere istituiti soltanto per evitare il rischio di perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli di base (z�cchero, cereali, 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dalJ.'art. 4 delJa J. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 deE d1P.IR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre oppositione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile p. docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di queno del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagli ospedali convem.ionati alJe universit� per il� servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� J.e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar ~ Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle universit� per H servizio prestato da medici universitari, 1~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite aLI'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA B INTERNAZIONALE 38. � Il Governo italiano sostiene che la Commissione ha applicato gli importi compensativi monetari ai prodotti in questione, non gi� per far fronte agli inconvenienti che l'instabilit� monetaria poteva creare per il buon funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato, bens� per ovviare a talune difficolt�, denunciate da industrie trasformatrici irlandesi, negli scambi commerciali con il Regno Unito; 39. -l'applicazione degli importi compensativi monetari ai prodotti in questione, negli scambi fra Stati membri e coi paesi terzi, non sarebbe giustificata, data la modesta incidenza che gli scarti monetari potevano avere sui prezzi dei prodotti trasformati; 40. � tale conclusione troverebbe conferma nella circostanza che gli importi compensativi non sono stati applicati, ad esempio, al cioccolato bianco (sottovoce doganale 17.04 C) e al �pan pepato� (sottovoce doganale 19.08 A), prodotti non diversi, quanto all'incidenza su di essi del prodotto agricolo di base, �dagli altri prodotti considerati, cui, invece, gli importi compensativi sono stati applicati; 41. � in forza dell'art. 14 del regolamento n. 1059/69, il Consiglio avrebbe potuto adottare adeguate disposizioni sia per tener conto dell'eventuale incidenza, sugli scambi di merci, di misure particolari adottate nel quadro delle organizzazioni comuni per quanto riguarda i prezzi di taluni prodotti di base, sia per tener conto di una situazione particolare in , cui potrebbero trovarsi talune merci; 42. � il regolamento n. 800/77, nella parte riguardante i prodotti cui si riferisce il ricorso, violerebbe il principio di proporzionalit� in quanto, per risolvere le difficolt� incontrate dalle industrie trasformatrici .irlandesi, nel limitato settore degli scambi col Regno Unito, sarebbe stata adeguata e sufficiente una disposizione ai sensi del suddetto art. 14, mentre l'applicazione degli importi compensativi non sarebbe stata necessaria, n� proporzionata allo scopo perseguito. 43. � La Commissione dichiara che nel 1975, essa adottava una ~inea di condotta secondo cui la compensazione monetaria doveva aver luogo soltanto per i prodotti trasformati per i quali l'incidenza media massima degli importi compensativi superasse il 5%; 44. � alla data del 1� gennaio 1977, lo scarto fra i �tassi verdi� della sterlina britannica e della sterlina irlandese era dell'ordine del 24,3% il che aveva dato luogo a ripetute rimostranze del Govern� irlandese e, a seguito delle stesse, alla decisione 23 marzo 1977 che autorizzava l'Irlanda ad adottare provvedimenti di s�lvaguardia; 45. � un esame pi� approfondito della situazione economica e giuridica avrebbe rivelato che i problemi esistenti non potevano essere adeguatamente risolti con la decisione emanata per l'Irlanda; 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dalJ'art. 4 de1la ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.R.. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per ,proporre opposi:t.ione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile p, docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quel.Io del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute da:g1i ospedali convenzionati alJe universit� per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alJe universit� per hl servizio prestato da medici universitari, l~ quali eccedano quanto necessario a realizzare la ;parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). l I I I I I I I PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 413 II (Omissis). IN DIRITTO -1. -Con ricorso depositato il 25 gennaio 1978, la Repubblica italiana ohiedeva, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato C.E.E. l'annullamento del regolamento (C.E.E.) della Commissione 25 novembre 1977, n. 2604, che �istituisce importi compensativi monetari per JJ frumento duro e i prodotti da esso ottenuti � (G.U. n. legge 302, pag. 40) e, di conseguenza, del regolamento (C.E.E.) della Commissione 15 dicembre 1977, n. 2792, recante modifica del regolamento (C.E.E.) n, 2604/77 (G.U. n. legge 321, pag. 29), e del regolamento (C.E.E.) della Commissione 28 dicembre 1977, n. 2917, �relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di importi compensativi monetari per taluni prodotti del settore dei cereali� (G.U. n. legge 340, pag. 37). 2. -La controversia si riferisce all'applicazione del regime degli importi compensativi monetari, secondo quanto stabilito dall'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, �relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri � (G.U. n. legge 106, pag. 1) al frumento duro e a taluni dei prodotti da esso derivati non compresi nell'allegato II del Trattato e che sono oggetto di una normativa specifica ai sensi dell'art. 235 del Trattato; 3. -la Commissione riteneva che l'assenza di importi compensativi monetari aveva creato, durante l'estate del 1977, difficolt� tanto per il frumento duro quanto per i prodotti derivati; che si erano ~otute accertare deviazioni di traffico per il frumento duro e distorsioni della concorrenza per taluni dei prodotti derivati, e che questi problemi erano inoltre aggravati dal forte calo delle disponibilit� di frumento duro di produzione comunitaria e dall'accresciuto fabbisogno d'importazioni dai paesi terzi; 4. -col regolamento n. 2604/77, la Commissione istituiva, pertanto, importi compensativi monetari per i prodotti rispettivamente classificati nelle sottovoci doganali 10.01 B (frumento �grano� duro), 11.02 AI a) (semole, semolini di frumento duro), nonch� 19.03 A (paste alimentari contenenti uova), 19.03 BI (paste alimentari non contenenti farina o semolino di grano tenero) e 19.03 B II (paste alimentari non nominate); 5. -pochi giorni dopo, col regolamento n. 2792/77, essa aggiungeva un nuovo comma all'art. 2 del regolamento precedente, per stabilire che gli importi compensativi da questo istituiti non si applicano � alle operazioni effettuate in base a un titolo implicante fissazione anticipata della ;~ 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dal�'art. 4 deLla ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJP.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per proporre opposi:Uone in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini deL riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedali.ero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute da:g11 ospedali convem.ionati a1le universit� per i1 servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar,i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una plurailit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati a1le universit� per H servizio prestato da medici universitari, I~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 12. -a suo avviso, non esisteva e non esiste alcuna turbativa degli scambi per il frumento duro e per le semole, in quanto il mercato di questi prodotti non presenta una dimensione comunitaria, bens� regionale; le regioni del sud della Comunit� producono il frumento duro e lo trasformano e le regioni del nord si approvvigionano non gi� dal sud della Comunit�, ma da paesi terzi; i due mercati sono completamente autonomi e non possono subire interferenze reciproche; 13. -sempre secondo il Governo italiano, dato che non esiste un mercato �comunitario per il frumento duro, bens� solamente per le paste alimentari, la Commissione potrebbe tutt'al pi� parlare di perturbazioni del mercato di queste (perturbazioni che non possono costituire il necessario presupposto dell'istituzione degli importi compensativi), ma non certo di perturbazioni negli scambi di frumento. 14. -Questo mezzo riguarda l'applicazione degli importi compensativi al frumento e alle semole. 15. -La Commissione � riuscita a provare che si sono avute rifovanti importazioni di frumento duro dai paesi terzi nel Regno Unito, dove, a causa della debolezza della moneta, i prelievi, espressi in unit� di conto, risultavano molto meno elevati che nei paesi la cui moneta si era apprezzata, e che notevoli quantitativi erano stati riesportati nel Belgio, nei Paesi Bassi e nella Repubblica federale di Germania, con la conseguenza che, in questi paesi, gli importatori potevano realizzare sostanziali profitti, grazie a detti sviamenti di traffico; 16. -risulta, d'altra parte, che una partita di 3.500 tonnellate di grano duro proveniente dall'Italia veniva presentata all'intervento nel Belgio; 17. -constatando, in base alle suddette circostanze, che esisteva il rischio di deviazioni di traffico e di perturbazioni negli scambi intracomunitari per questi prodotti, la Commissione non ha superato i limiti del suo potere discrezionale; 18. -pertanto, questo mezzo non pu� essere accolto. Secondo e terza mezzo: violazione dell'art. 1, n. 3, del regolamento (C.E.E.) del Consiglio n. 974/11, e sviamento di potere. 1~. -Poich� entrambi questi mezzi riguardano l'applicazione degli importi compensativi alle paste alimentari, � opportuno esaminarli congiuntamente; 20. -secondo il Governo italiano, -le paste alimentari sono un prodotto di seconda trasformazione della materia prima e sono un tipico prodotto industriale, in cui la componente cerealicola non ha rilevanza preponderante; 0 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STAT� - abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende resp1nto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari daLl'art. 4 della �1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dP.IR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione � Ricorsi in opposizione � Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:tione m materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile �i docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario osp'eda1iero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute da:gl~ ospedali converu.ionati a1le universit� per i1 servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). ~ i: Ospedali convenzionati � Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione I !i delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� 1e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari I che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un f: fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a11a integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� I delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� otto bre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati a11e universit� per il ser I vizio prestato da medici universitari, 1ie qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 22. -L'art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71 ,nella versione risultante dal regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2746 (G.U. n. legge 291, pag. 148) subordina l'applicazione degli importi compensativi ai prodotti agricoli di _base unicamente alla condizione che le misure monetarie di cui al n. 1 (cio� l'oscillazione del tasso di cambio della moneta di uno Stato membro) provochino perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli; 23. -per quanto riguarda il prodotto trasformato, dall'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71 risulta che gli importi compensativi da applicare sono pari all'incidenza, sul prezzo del prodotto considerato, dell'applicazione dell'importo compensativo al prezzo del prodotto di base da cui esso dipende; 24. -per giustificare l'applicazione di importi compensativi a prodotti trasformati � quindi sufficiente che gli importi compensativi vigenti per il prodotto di base abbiano incidenza rilevante sul prezzo dei prodotti trasformati. 25. -Da quanto precede risulta che � incontestabile l'esistenza, all'epoca considerata, di una perturbazione del mercato per il grano duro e per il relativo prodotto di prima trasformazione (semola di grano duro); 26. -spettava alla Commissione stabilire se gli importi compensativi vigenti per il prodotto di base potessero avere incidenza rilevante sul prezzo del prodotto trasformato; 27. -la Commissione ha considerato che il prodotto di base usato per la fabbricazione delle paste alimentari incide in misura superiore alla met� sul valore finale del prodotto trasformato; 28. -gli argomenti svolti dal Governo italiano per sottolineare l'esistenza di una pi� favorevole struttura dei costi di produzione in Italia non sono atti a mettere in dubbio questa stima della Commissione, che si riferisce alla Comunit� nel suo complesso; 29. -in effetti, la Commissione doveva tener conto non solo dell'incidenza dei provvedimenti monetari sulle esportazioni dall'Italia, ma altres� dell'incidenza degli importi compensativi sul prodotto di base negli scambi del prodotto trasformato fra gli altri Stati membri; 30. -stando cos� le cose, tenuto conto della stretta relazione esistente fra il grano duro e i suoi derivati di prima e di seconda trasformazione, riconosciuta dal regolamento del Consiglio 28 maggio 1969, n. 1059, �che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli� (G.U. n. legge 141, pag. 1), si poteva logicamente ammettere che la ripercussione, sui prezzi 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO,. abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari daLl'art. 4 delJa �1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 de~ d;PJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre opposi:i.ione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos_tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANIT.AiR.I Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati deHe quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario osP'edaldero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati � Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dag1i ospedali convem.ionati alJe universit� per i1 servizio prestato da personaie medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per reaHzzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alJe universit� per H servizio prestato da medici universitari, 1~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SBZ. II, GIURIS. COMUNITARIA B INTERNAZIONALE 419 Al di fuori della sfera di applicazione del regolamento n. 2453/76, il fatto che uno Stato membro fissi unilateralmente prezzi massimi per le carni bovine congelate nella fase della vendita al consumo non � incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, purch� non siano messi in pericolo gli obiettivi o il funzionamento di tale organizzazione (2). (Omissis) IN DIRITTO. -1. -Con ordinanza 15 luglio 1978, pervenuta in cancelleria il 5 ottobre 1978, il pretore di Padova ha chiesto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato C.E.E.; di pronunziarsi �sulla compatibilit� di [un] regime di prezzi autoritativo, limitato al solo settore del commercio al minuto, �con la normativa comunitaria, tenuto conto che, in tal caso, risulterebbe non infondata la questione di legittimit� costituzionale dei provvedimenti legislativi dello Stato italiano in materia di prezzi, in relazione all'art. 3 della Costituzione repubblicana italiana�, 2. � La questione riguarda da una parte, il provvedimento n. 35/1977 emesso il 26 luglio 1977 dal Comitato Interministeriale dei Prezzi (C.I.P.) relativamente ai prezzi massimi al consumo delle carni bovine congelate (Gazzetta Ufficiale de1la Repubblica Italiana n. 207, del 29 settembre 1977) e, dall'altra, la normativa comunitaria in materia di organizzazione comune dei mevcati nel settore delle carni bovine. Essa � stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale promosso a carico del legale rappresentante di un'impresa commerciale del settore delle carni, per contravvenzione al suddetto provvedimento. 23 gennaio 1975, nella causa 31/74, GALLI, trovasi pubblicata in questa Rassegna, 1975, I, 312, con nota di MARZANO; fa sentenza 26 febbraio 1976, nelle cause 88-90/75, SADAM, ivi, 1976, I, 498; con nota di BRAGUGLIA). Occorre per� osservare che n� dal quesito proposto da paate del Pretore di Padova n� da aJtri elementi risultava pacifico che i prezzi di cui si discuteva fossero prrezzi di vendita al consumo. Ci� non di meno, ia Corte si � 'recisamente limitata a tale dpotesi, malgrado il Governo italiano (nelle osservazioni che di seguito si trascrivono, per miglior comprensione della fattispecie) avesse impostato U prob1ema della compatibilit� dei prezzi nazionali in t:ermini pi� generali: riferiti cio� a qualunque fase commerciale. Pare dunque che la Corte abbia voluto rrestmingere H suo giudizio al caso dei prezzi massimi per la vendita al consumo; e, cos� facendo, ha richiamato ila propria precedente giurisprudenza. La quale per�, almeno nelle sentenze 26 febbraio 1976 per le cause 65/75 (TASCA) e 88-90/75 (SADAM ed altri), riconosceva il potere degli Stati memhri �di imporre prezzi d'autorit� in qualunque fase commerciale, avvertendo che il ooncr�el:o esercizio di tale potere non doveva tuttavia mettere in pericolo gli obiettdvi o il funzionamento dell'origanizzazione comune, in specie del suo regime di prezzi. Con la sentenza in rassegna fa Corte sembra volersi fasciare aperta la strada per ritornare sulle posizioni che aveva probabilmente assunto nella 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO,, abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari dall'art. 4 de1la �1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJPJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se .il termine di dieci giorni per proporre oppositione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della leime 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile p, docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del ! sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli l oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dag1i ospedali convem.ionati a11e universit� per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). I I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar.i -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4). I Se ne1 caso di una pluralit� di ospedali convenzionati con una determinata I universit� 1e somme versate da ~iascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari I che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un I, fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a11a ! integrazione del momento economico (n. 11). I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� I delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� otto ! bre 1973, n. 580, art. 12). I Se le somme versate dagli ospeda1i convenzionati alJe universit� per H servizio prestato da medici universitari, l~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto ! vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dali'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 421 per i commercianti al minuto non fosse talmente ridotto da ostacolare lo smercio dei prodotti in questione. 6. -Nell'ipotesi che il provvedimento C.I.P. n. 35/1977 debba intendersi come un atto riguardante non solo le carni trasferite in Italia in forza del regolamento n. 2453/76, bens� tutte le carni congelate nella fase della vendita al consumo, la questione formulata dal Pretore di Padova solleva il problema, pi� generale, dei poteri degli Stati membri in materia di prezzi da applicare per i prodotti agricoli soggetti ad una organizzazione comune di mercato. 7. -In proposito questa Corte ha affermato, in una costante giurisprudenza -sentenza 23 gennaio 1975 (causa 31/74, GALLI, Racc. pag. 47), sentenze 26 febbraio 1976 (cause 65/75, TASCA, e 88-90/75, SADAM, Racc. pagg. 291 e 323) e sentenza 29 giugno 1978 (causa 154/77, DECHMANN, Racc. pag. 1573) -che, nei settori disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, specie quando tale organizzazione poggia su un regime comune dei prezzi, gli Stati membri non possono pi� intervenire unilateralmente con norme interne nel processo di formazione dei prezzi determinato dall'organizzazione comune. Nella suddetta giurisprudenza � stato precisato che il regolamento agricolo comunitario che instauri un regime di prezzi da applicarsi nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso lascia intatto il potere degli Stati membri -senza pregiudizio tra operatori che " ...decidono ..." di attenersi al regime stabilito e operatori che " ... reputino ... " di non esservi soggetti. �Di conseguenza, U Governo italiano limiter� le (!J['Oprie osser\Ta21�oni alla questione astratta di competenze, che appare essere la sola proposta dal pretore .di Padova. � Su tale questione il Governo italiano richiama ,anzitutto le proprie osservazioni rper ;le cause 65/75, TASCA, e 88-90/75, SADAM ed altri, definite con sentenze del 26 febbraio 1976. Osserva inoltre che -in.ella 'successiva giuvisprudenza della Corte ha trovato sempre conferma, esrpliicita od dmp1icita, il !Principio generale per cui " ...indipendentemente dalla fase commerciale considerata, la fissazione unilat~ale, da parte di uno Stato membro, dd prezzi massimi per ila vendita dello zucchero � .incompatdbile col tregolamento n. 1009/67, qualora metta in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento della suddetta organizzazione, ed in ispecie il suo regime di rprezzi " (sentenza in cause riunite 88-90/75, punto 1� del dispositivo). � Con la conseguenza che spetta ai ,giudici nazionali, sulla base anche degli elementi di ,dQritto comunitario che [oro pu� fornire fa Corte, accertare e stabilire in concreto se la fissazione unilaterale di prezzi sia tale da mettere in .pericolo gli obiettivi ed H funzionamento dell'organizza2lione comune considerata. �Gli indicati principi risultano essere stati applicati, oltre che neH'i!Potesi di rprezzi mass1mi al consumo (cause citate 65/75 e 88-90/75), nelle irpotesi di prezzi fissti (causa 13/77, INNO) e di prezzi minimi (causa 82/77, VAN TIGGELE: anche se in questa causa iil Jeiferimento era piuttosto all'art. 30 del Trattato C.E.E.). I suddetti principi sono stati infine ribaditi nella citata causa 154/77, 114 RASSEGNA DELL'AVVOCAT�RA DELLO STA'.r�"' abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari daLI'art. 4 della t. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del diP.IR.. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per .proporre opposi:�one in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legige 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITAiRI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile fl docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini de1 riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di: quanto incassato .per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario osp'edaliero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagli ospedali converu.ionati aHe universit� per i1 servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei: soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pJuraiit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� J.e somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritaria:mente essere attribuite ai sanitari che prestino la ,loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle universit� per il servizio prestato da medici universitari, l~ quaLi eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate daH'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 423 paesi terzi implica, fra l'altro, un sistema di prelievi e di restituzioni. II prelievo di base viene fissato ogni mese, separatamente, per i bovini adulti e per le carni congelate. Per il calcolo del prelievo relativo alle carni fresche o refrigerate si applicano determinati coefficienti forfettari ai prelievi vigenti per i bovini adulti. In forza di vari accordi internazionali, sono state ammesse talune deroghe a tale regime. 10. -Dalle osservazioni presentate alla Corte e dai dati statistici prodotti nel corso del procedimento risulta ohe fra le carni congelate, da un lato, e le carni fresche o refrigerate, dall'altro, non esiste, sui mercati comunitari, una concorrenza perfetta. Le preferenze dei consumatori possono avere, entro certi limiti, i'effetto di eliminare il rigido automatismo nei rapporti fra i prezzi delle due categorie di carni. Le disparit� fra i prezzi relativi ai vari tagli, con o senz'?sso, possono costituire un'ulteriore fonte d'incertezza. Queste peculiarit� dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine sono uno dei dati che il giudice nazionale pu� prendere in considerazione, insieme agli altri elementi propri di detta organizzazione, al fine di stabilire se un provvedimento nazionale metta in pericolo gli obiettivi o il funzionamento di questa. 11. -Nell'ordinanza di rinvio, il pretore di Padova ha manifestato la sua esitazione a seguire la giurisprudenza di questa Corte, l� dove si dichiara la competenza del giudice nazionale a decidere, in ogni singola fattispecie, se i prezzi massimi imposti dalle autorit� nazionali producano effetti tali da renderli incompatibili con le disposizioni comunitarie. Secondo il pretore, tale criterio non � ammissibile in sede c.d. "prezzi politici", che, pur fissati in vista di obbiettivi economici o socia.Ii, non tengano conto dei costi e dei maDgini di utile degli operatori. �Anche soltanto in base a tale giurisprudenza, dunque, j giudici dtaliani, chiamati a sindacare -sia ilrl sede penale ai fini della disapplicazione, sia in sede amministrativa ai fini deLI'annullamento -un provvedimento prezzi, dovevano procedere in indagini complesse onde accertare, sulla base soprat tutto di elementi economici, � se .il prezzo stabilito d'autorit� fosse o meno remunerativo. � Queste indagini, per quanto riguarda i prezzi agrico1i ed a seguito dell'ilrlstaurazione della politlica agricola comune, vanno ora necessariamente estese 'ad elementi di diritto comunitardo: in particolare ai prezzi comuni ed agli scambi intracomunitari. In sostanza, fa � remunerativdt� � del prezzo, va esaminata anche alla Juce di taJi elementi di diritto comunitarfo. �Trattasi dunque, in definitiva, di uno deii tanti effetti della applicabilit� immediata del diritto comunitario che, in ogni campo, pu� comportare per i giudici nazionali delle indagini rpi� ampie e pi� compresse. Ci� non significa, tuttavia, che tali dndagini siano impossibili, sicch� d giudici non possano esercitare il controHo nel senso risultante dehla giurisprudenza defila Corte. � A maggior ragione, ci� non significa che, a causa delle segnalate difficolt�, debbasi risolvere in modo diverso, da quello fin qui affermato, la 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STAf!f"� abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari da1l'art. 4 de1la ~. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del dJPJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3" comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se i1 termine di dieci giorni per proporre oppositlone in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos,tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.\.iR. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati � Ripartizione quote divisibile fl docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servlZlo presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del l sanitario ospeda1iero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). I Se le somme dovute dag1i ospedali convem.ionati a1le universit� per H servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione I ! del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). r ~ Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione ~ delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marza 1971, n. 213, art. 4). I Se nel caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata I universit� le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari i che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un ! fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto a1la ~ integrazione del momento economico (n. 11). I Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle universit� per il servizio prestato da medici universitari, l~ quali eccedano quanto necessario a realizzare la ;parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite a1l'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU .QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 marzo 1979, n. 1461 � Pres. Rossi � Est. Corasaniti -P. M. Saja (concl. conf.) � Ministero della Difesa (Avv. Stato Caramazza) c. Soc. Coop. Zootecnica Castellana r.l. (avv. Zappal�). Competenza e giurisdizione � Giurisdizione ordinarla ed amministrativa � Patrimonio indisponibile dello Stato � Concessione a privato � Auto� tutela amministrativa per il recupero del bene � Azione del privato per la conservazione del godimento del bene concesso � Giurisdizione del T.A.R. (e.e., artt. 824, 826; I. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5). L'attribuzione al privato, da parte della p.a., del godimento di un bene patrimoniale indisponibile, trova titolo in un provvedimentp di concessione quando il beneficiario sia posto in una situazione di soggezione a poteri autoritativi e discrezionali della p.a. comportanti ingerenza e controllo sull'esercizio di detto godimento e la facolt� insinda� cabile di determinarne la riduzione, sospensione o cessazione: in tali ipotesi l'intervento dell'amministrazione per il recupero della disponi� bilit� del bene integra una forma di autotutela amministrativa e l'azione del privato diretta a far valere la propria posizione giuridica di godi� mento dell'immobile configura un ricorso riguardante il rapporto di concessione di bene pubblico, come tale appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (1). (1) Va ricordato che la concessione in godimento di un bene del patri� monio indisponibi.Ie o del demanio vdene effettuata nell'esercizio del potere amministrativo, a.nche quando al provvedimento acceda un contratto destinato a :regolare gli effetti patrimoniali del rappo:rto e qualificabile come contratto di diritto pubblico (v. Cass., Sez. Un., 8 aprile 1976, n. 1225, in Giust. civ. Mass., 1976, 532). 6 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ' abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in matera di servit� militari daLl'art. 4 de11a �1. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 deE d;PJR. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41). Servit� militari -Imposizione -Ricorsi in opposizione -Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3� comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7). Se il termine di dieci giorni per proporre oppositione in materia di imposizione di servit� militare stabilito dall'art. 4, 3� comma della le~ge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sos_tituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.~JR.. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43). SANITARI Ospedali convenzionati -Ripartizione quote divisibile ~ docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ai fini del dparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedal!i conrenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quel.lo del sanitario osp'eda1iero di pari funzione ed anzianit� (n. 13). Ij Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati a11e universit� per il servizio prestato da persona:le medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per real!izzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitari -Ripartizione delle somme dovute da una pluralit� di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). Se ne1 caso di una pluralit�, di ospedali convenzionati con una determinata universit� le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano pioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la foro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11). Ospedali convenzionati -Servizio prestato da docenti universitar i-Titolariet� delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1� ottobre 1973, n. 580, art. 12). Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle universit� per H servizio prestato da medici universitari, 1~ qua1i eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dal:l'universit� o siano da versare allo Stato (n. 12). lj ii ! if .� i --~ --�-. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE zione del merito deve ragionevolmente intendersi con riferimento al giudizio in discorso. Dimodoch� l'oggetto del regolamento n. 678/76 � omogeneo a quello del regolamento n. 2760/77, concernente appunto un provvedimento d'urgenza emesso dal giudice istruttore della Sezione specializzata agraria, e in definitiva i due regolamenti coinvolgono l'intera materia dibattuta fra le parti. Tali prime conclusioni (valide anche, come � stato detto, per il comandante della Scuola militare che ag� quale organo della p.a.) danno ragione non solo della riunione dei regolamenti, ma anche dell'ammissibilit� del regolamento n. 678/76 formalmente riferito all'esecuzione, regolamento che (contrariamente a quanto sostiene la resistente) non � precluso, se � vero quanto � stato osservato circa la natura dell'ordinanza pretorile 22 dicembre 1975, da alcuna sentenza di merito. Ci� premesso, la soluzione del problema della giurisdizione discende dalla soluzione del problema concernente la natura dell'atto col quale, nel 1970, fu concesso dall'amministrazione militare alla Cooperativa Zootecnica Castellana il godimento del terreno di Passo Corese, terreno che, in quanto costituisce dotazione del Centro ;preolimpionico ippico militare ivi esistente, ed � destinato all'esercizio delle attivit� proprie del Centro, deve ritenersi bene patrimoniale indisponibile. Infatti, posto ohe in deroga al principio generale -secondo il quale gli atti concernenti l'uso anche eccezionale dei beni pubblici, ivi compresi i beni patrimoniali indisponibili, hanno carattere di concessione amministrativa (cfr. sentenza di ,queste sezioni unite n. 1604 del 1968) -sono ammessi, rispetto ai beni patrimoniali indisponibili, contratti privatistici per l'attribuzione a privati del godimento di parti secondarie o di pertinenze del bene ovvero per l'attribuzione di utilit� marginali del bene stesso, � necessario stabilire in concreto se la pubblica amministrazione abbia posto in essere una concessione amministrativa ovvero un contratto privatistico. Ed il criterio discretivo, ove non soc�orrono sicuri indici formali, strutturali, o attinenti al contenuto, � dato dalla posizione che la p.a. assume nel rapporto, posizione la quale, rispetto a quella del privato, � di preminenza nel primo caso e paritetica, invece, nel secondo (cfr. sentenza di queste sezioni unite n. 525 del 1977). Ora, nel caso concreto, l'avveramento della prima delle due ipotesi si desume con certezza: a) dal fatto che l'amministrazione si riservava ampi poteri di vigilanza e addirittura di ingerenza in ordine all'attua zione del rapporto (in ;particolare, ai sensi dell'art. 10 del capitolato generale d'oneri per concessione del pascolo, sfalcio d'erbe, scalvo di piante sui terreni demaniali in uso militare approvato con d.m. 15 mar zo 1952, richiamato nell'atto, la concessionaria era tenuta a servirsi, per le lavorazioni da eseguire nel comprensorio, di persone che fossero 428 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO di insindacabile gradimento dell'amministrazione, cui doveva comunicare preventivamente i nomi delle persone stesse; ai sensi dell'art. 11 del citato capitolato la concessionaria e i suoi dipendenti erano tenuti ad uniformarsi, per quanto concerneva l'accesso e la permanenza nei terreni, a tutte le prescrizioni che fossero per essere fissate daII'amministrazione, la quale si riservava ogni accertamento in proposito, ed ai sensi dell'art. 15 del capitolato stesso rimaneva in facolt� dell'amministrazione vietare l'accesso ai terreni in determinate ore del giorno e per brevi periodi); b) dal fatto che l'amministrazione si riservava addirittura il potere di determinare, in relazione alle proprie esigenze, valu . tate insindacabilmente, la cessazione, sospensione o riduzione del godimento del bene concesso (in particolare ai sensi dell'art. IV del capitolato speciale, pure richiamato nell'atto, l'amministrazione si riservava il potere di revocare, in tutto o in parte, la concessione con un preavviso ed eventualmente, per particolari esigenze, anche senza preavviso, salvo il solo diritto del concessionario, nel primo caso, al rimborso del canone per il periodo di privazione della concessione, e, nel secondo caso, alla riduzione del canone proporzionale alla natura del terreno sottratto alla concessione per fa durata del periodo di riduzione della concessione). Il rapporto appare, cio�, non gi� accidentalmente caratterizzato da mere limitazioni della concessa utilit� fatte dipendere da eventi preventivamente determinati o almeno obbiettivamente controllabili nella loro ricorrenza o nei loro presupposti, ma essenzialmente qualificato dalla soggezione del� concessionario a poteri di controllo e di incidenza del concedente: poteri discrezionali, codesti, che integrano appunto quella supremazia, quel governo del rapporto da parte del concedente, che sono incompatibili con la concessione privatistica e che contrassegnano invece la concessione amministrativa. Stabilito che si ,tratta di concessione amministrativa di bene pubblico, � agevole riconoscere non solo che all'amministrazione spettano poteri di autotutela per il recupero della disponibilit� del bene anche nei confronti del concessionario in relazione alla scadenza della concessione, ma che tali poteri, nei confronti del concessionario, sono riferibili alla concessione. Con la conseguenza che la controversia, introdotta e svolta dal concessionario attraverso i vari procedimenti per far accertare la perduranza del rapporto e far valere il proprio conseguente diritto al godimento del bene contro atti del concedente diretti al recupero del bene medesimo in riferimento alla cessazione del rapporto � controversia che rientra fra quelle che l'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed esula totalmente dalla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. la sentenza n. 525/77 dianzi richiamata). -(Omissis). PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 429 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. un., 27 aprile 1979, n. 2424 -Pres. Rossi - Rel. D'Orsi -P. M. Del Grosso (concl. conf.) -D'Onofrio Rossana e Francesca Maria (avv. Tirone) c. Ministero di Grazia e Giustizia (Avv. Stato Carbone) e Cassa Nazionale del Notariato (n.c.). Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Notariato -Cassa nazionale del notariato -Indennit�� di cessazione dal servizio spettante al notaio -Domanda dei figli maggiorenni di un notaio defunto -Giurisdizione dell'A.G.O. (I. 20 marz�i 1865, n. 2248, ali. E, art. 2; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26; I. 6 di- L'azione proposta dai figli maggioren:.ni di un notaio defunto diretta ad ottenere dalla Cassa nazionale del notariato l'indennit� di cessazione dal servizio prestato, rientra nella giurisdizione dell'A.G.0. (1). (Omissis). -Il presente regolamento di giurisdizione consiste nell'individuare il giudice che deve decidere sulla pretesa delle figlie maggiorenni di un notaio defunto volta ad ottenere l'indennit� di cessazione dell'esercizio delle funzioni spettante al loro genitore. Le ricorrenti, alle quali l'indennit� � stata negata dalla commissione. amministratrice della cassa del notariato sotto il profilo che in base all'art. 16 delle disposizioni deliberate dalla commissione medesima il 21 ottobre 1955 (e successive modifiche), in caso di morte di notaio in servizio, l'indennit� spetta solo alla vedova ed ai figli minori, hanno proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio chiedendo: 1) la declaratoria di illegittimit� dal detto art. 16; (1) A quanto consta non risultano precedenti in termini. Le sezioni unite hanno anzitutto deciso, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, che i diritti alle prestazioni della � Cassa� del notariato non sono inquadrabili nello schema del pubblico impiego. Tale affermazione appare del tutto corretta dal momento che H notaio non pu� essere considerato pubblico dipendente, ma che, invece, ad esso si riconosce la stabile qualificazione professionale di :incarico di una pubblica funzione (cf.r. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 aprU.e 1974, n. 312, in Foro amm., 1974, I, 2, 364). Stabilito, dunque, che i diritti alle prestazioni della suddetta �Cassa� non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le sezioni unite, interpretando il �petitum sostanziale� della domanda, hanno, poi, ravvisato la natura di diritto soggettivo nella posizione giuridica derivante da un rapporto assimilabile all"indennit� di anzianit�, conseguentemente affermando la giurisdizione dell'A.G.O. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 2) l'annullamento dei provvedimenti della commissione amministratrice e del ministro di Grazia e Giustizia e il riconoscimento che alle ricorrenti sono dovuti dalla cassa nazionale: a) l'indennit� di cessazione rapporto; b) gli interessi nella misura legale per il periodo 2 ottobre 197210 ottobre 1973 (data di presentazione della domanda respinta dalla cassa nazionale del notariato) e nella misura del 10 % annuo dal 1� ottobre 1973 al momento dell'effettivo pagamento; e) una somma da determinarsi a titolo di risarcimento del maggior danno subito dalle D'Onofrio per la diminuzione di valore del loro credito, in analogia con quanto disposto dall'art. 429 u.c. c.p.c., cos� come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Nel ricorso per regolamento di giurisdizione da loro proposto le D'Onofrio concordano con l'Avvocatura dello Stato nel senso che non si verserebbe in 1potesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; ma sostengono che la competenza di tale giudice sussisterebbe sulla base del petitum sostanziale dell'istanza principale del ricorso, con la quale era stata dedotta l'illegittimit� dell'art. 16 delle disposizioni deliberate dalla commissione amministratrice della cassa, in quanto le limitazioni contenute in tale articolo sarebbero state adottate in forza di un potere discrezionale, in contrasto con il precetto della legge che, nel precisare l'oggetto e la portata di tale potere, lo ha ci11coscritto alla determinazione della � misura e modalit� di concessione del trattamento �. Ora che il notaio non sia legato alla p.a. da un rapporto organico, ma sia un professionista stabilmente incaricato di una pubblica fun zione � principio che pu� ritenersi pacifico con la duplice conseguenza che i diritti alle prestazioni della cassa nazionale del notariato non possono considerarsi inerenti ad un rapporto di pubblico impiego e ohe le relative controversie non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ma � anche da escludere che la giurisdizione del giudice ammini strativo sussista sotto l'aspetto della sua competenza generale di le gittimit�. All'uopo conviene tener presente due distinti profili. Il primo � che le ricorrenti, allorch� deducono che la discrimina zione posta dalla commissione amministratrice della cassa tra figli mag giorenni e figli minorenni del notaio defunto sarebbe illegittima perch� l'art. 13 della legge 3 agosto 2949, n. 577, demanda alla cassa solo la facolt� di disciplinare la misura e le modalit� di concessione e non anche la possibilit� di privare taluno dei figli dell'indennit� maturata, negano, in realt�, che la commissione abbia tale potere: quindi, non si PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE allega il cattivo esercizio del potere, bens� la inesistenza in radice del potere medesimo. Il secondo profilo � dato dall'assimila:zfone fatta dai ricorrenti dell'indennit� di cessazione a quella di anzianit� e tale assimilazione, data la finalit� dell'indennit� di cessazione del servizio notarile e la sua commisurazione ai contriobuti versati pu� senz'altr essere condivisa. La conseguenza � che ha indubbio carattere di diritto soggettivo la posizione nascente da un rapporto di carattere previdenziale e che una volta negata l'esistenza del potere non � possibile, come pur le ricorrenti fanno, sostenere che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo, ravvisando nella deliberazione della commissione l'attitudine a produrre l'affievolimento del diritto in parola. Se, infatti, tale possibilit� vi fosse, sussisterebbe necessariamente anche il potere, del quale invece si contesta la sussistenza. La individuazione della situazione violata come diritto soggettivo, comporta la giurisdizione del giudice ordinario sulla base del petitum sostanziale, ancorch� siano stati richiesti la declaratoria dell'illegittimit� della disposizione regolamentare della commissione e l'annullamento dei provvedimenti della commissione e del ministro (sent. 18 gennaio 1973, n. 168; 6 aprile 1970, n. 926). Ma in verit�, dall'esame della materia dedotta nel giudizio amministrativo, appare che l'illegittimit� e l'annullamento furono richiesti come mezzo al fine della realizzazione della vera ed unica pretesa dedotta in giudizio: vale a dire il riconoscimento del diritto all'indennit� di cui si tratta con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. E la pretesa a far valere tale diritto, di natura patrimoniale, va proposta davanti al giudice ordinario. Deve, adunque, essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. un., 10 maggio 1979, n. 2669 -Pres. Rossi - Rel. Corasaniti -P. M. Gambogi (conci. conf.) -Societ� Italiana per le strade Ferrate Sovvenzionate (avv.ti Sambiagio, Pallottino) c. Ministeri Trasporti e Tesoro (avv. Stato Camerini). Competenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa � Autorizzazioni e concessioni -Controversie fra concessionario e p.a. concedente � Cessazione anticipata di una concessione-cont,ratto � Criteri di determinazione della giurisdizione nel regime previgente all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. (I. 20 marzo 1965, n. 2248, ali. E, art. 2, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26; I. 6 di� cembre 1971, n. 1034, art. 5). Nel sistema preesistente a quello introdotto con la legge istitutiva dei T.A.R., la distinzione fra cessazione della concessione-contratto per RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 432 revoca (devoluta alla cognizione del giudice amministrativo) e cessazione per decadenza causata da inadempienze contrattuali (devoluta alla cognizione del giudice ordinario), va operata con riferimento alla sostanza del concreto provvedimento emanato dalla p.a. ed astraendo dalla diversa qualificazione formale data al provvedimento stesso: pertanto deve ravvisarsi la giurisdizione del giudice amministrativo qualora il provvedimento di cessazione anticipata, pur fondato su specifiche inadempienze del concessionario e qualificato come � decadenza �, sostanzialmente si traduca in un globale apprezzamento negativo della rispondenza del regime di concessione al pubblico interesse, e, pertanto, esuli dal piano contrattuale per configurare esercizio di potest� amministrativa discrezionale (1). (Omissis). -La ricorrente Societ� italiana per le strade ferrate sovvenzionate, gi� concessionaria delle Ferrovie Cancello-Benevento, sostiene che la conti::oversia, pur da essa introdotta davanti al Consiglio di Stato -impugnando i provvedimenti con i quali era stata disposta la gestione del servizio in danno di essa concessionaria e quindi dichiarata la decadenza di essa concessionaria -rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario alla stregua delle regole di riparto applicabili (quelle anteriori alla entrata in funzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo istituita in materia di concessione con l'art. 5 della legge n. 1034 del 1971). Ci� in quanto oggetto della controversia erano diritti soggettivi inerenti al rapporto paritetico e sinallagmatico costituito con la convenzione attuativa, che a<:cedeva al provvedimento concessorio secondo il noto schema della concessione-contratto. Infatti le misure denunciate erano state adottate -sempre secondo la ricorrente sulla base di supposte inadempienze di essa concessionaria agli obblighi nascenti dalla detta convenzione attuativa, vale a dire di asserite e irregolarit� del servizio concesso. Dimodoch� -osserva la ricorrente -la contestazione non concerneva, come nel caso di revoca della concessione, l'esercizio di una potest� discrezionale dell'Amministrazione concedente avente per contenuto la valutazione dell'interesse pubblico alla conservazione o no della concessione indipendentemente dal comportamento del concessionario. La contestazione concerneva invece -sempre secondo la ricorrente -l'adozione da parte dell'Amministrazione contraente di niisure di autotutela contrattuale contro le asserite inadempienze di essa concessionaria e postulava pertanto l'accertamento, devoluto al giudice ordinario, se le adottate misure fossero giustificate, ovvero se, per essere insussistenti le inadempienze addebitate, le misure stesse, ed in particolare la dichia (1) Non risultano precedenti in termini. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE razione di decadenza (cui la disposta gestione in danno era strumentale) si risolvessero a loro volta in forme di inadempienza, di lesione del diritto soggettivo del concessionario contraente alla prosecuzione del rapporto. L'esposta tesi non � fondata. � vero che secondo l'indirizzo costante di queste sezioni unite cui si richiama la ricorrente (sentenze nn. 2209/62, 2297/62, 2187/63, 2121/64, 2705/67, 926/70) altro � la revoca, intesa come provvedimento autoritativo diretto a porre fine alla concessione per mutato apprezzamento dell'interesse pubblico anche indipendentemente dalla valutazione del comportamento del concessionario, provvedimento in ordine al quaJe sono configurabili in capo al concessionario soltanto interessi legittimi (tutelabili secondo il sistema preesistente a quello introdotto con l'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 davanti al giudice amministrativo), altro � la dichiarazione di decadenza, intesa come atto di autotutela contrattuale del concedente contro specifiche inadempienze del concessionario, atto in ordine al quale sono configurabili in capo al concessionario soltanto diritti soggettivi (difendibili secondo il cennato sistema preesistente davanti al giudice ordinario). Va tuttavia avvertito in primo luogo, come queste sezioni unite non hanno mancato di fare altra volta, che la disposta cessazione della concessione pu� risalire all'uno o all'altro tipo di fatto (sent. n. 2121/64) e che la definizione della natura dell'atto -se provvedimento autoritativo o, viceversa, misura di autotutela contrattuale -va operata in concreto, mirandosi alla sostanza di esso, senza che siano decisive al riguardo le qualificazioni formali date dal concedente (sent. n. 2705/67). Ma soprattutto, per quanto attiene al contenuto effettivo dell'indirizzo in ordine ai caratteri differenziali e agli indici di riconoscibilit� delle due figure, sono necessarie alcune precisazioni volte a far s� che la distinzione tracciata da queste sezioni unite non sia impiegata con quella rigidit� che l'interpretazione della ricorrente presta ad essa e che invece � estranea allo spirito di essa. In particolare l'affermazione, che si ritrova in alcune pronunce di queste sezioni unite, che il provvedimento autoritativo di revoca � (solo quello) informato alla valutazione dell'interesse pubblico al mantenimento o no della concessione indipendentemente dal comportamento del concessionario non va intesa nel senso che la considerazione del detto comportamento sia per necessit� bandita dal procedimento che mette capo alla revoca e che, se vi entra, snaturi l'atto. Certo, essendo la revoca espressione della potest� che l'Amministrazione concedente conserva circa il destino della concessione, in vista dell'interesse pubblico ad essa affidato e cui la stessa concessione risponde, di revoca non potr� parlarsi se l'amministrazione prescinda del tutto dalla valutazione del cennato interesse pubblico. Ma da siffatta premessa non RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATU discende che per procedere alla valutazione dell'interesse pubblico l'amministrazione non possa trarre l'occasione e prendere le mosse dalla rilevazione di un certo comportamento del concessionario. Qualora ci� avvenga, pu� darsi che l'amministrazione, oltre a muoversi dalla rilevazione del comportamento del concessionario, si limiti a valutare il comportamento stesso, che lo valuti negativamente, per il turbamento che esso ha arrecato all'equilibrio contrattuale, e che a questo turbamento essa reagisca sul piano del rapporto contrattuale anche con rimedi risolutori, come potrebbe fare qualsiasi contraente cui spettasse in virt� del contratto o ex lege un simile strumento privilegiato. Nelle descritte ipotesi l'azione dell'amministrazione si svolge ovviamente nell'orbita ed al livello del contratto, vale a dire della convenzione attuativa. Ed anzi va sottolineato che ci� accade proprio peroh� il comportamento del concessionario che viene in emersione � costituito da (� preso in esame come) fatto o pluralit� di fatti di inadempienza a specifiche obbligazioni della convenzione attuativa. Non � senza ragione che il punto di riferimento dell'indirizzo finora esaminato, quanto alla ricorrenza di misure di autotutela contrattuale del concedente idonee a ledere diritti soggettivi del concessionario, sia costituito dalla convenzione attuativa (sentenze n. 2209/62, 2197/63), giacch� proprio in relazione alle caratteristiche del rapporto da essa nascente -pariteticit�, sinallagmaticit� e dei fatti di inadempienza delle relative obbligazioni -verificabilit� ope judicis quanto alla sussistenza ed all'effetto di alterazione dell'equilibrio contrattuale -ha senso la garanzia giurisdizionale dei diritti soggettivi del concessionario in quanto contraente. Ma pu� ben darsi, per contro, che pur muovendo dalla rilevazione d:i fatti del concessionario, l'attivit� della pubblica amministrazione concedente trascenda la considerazione e il trattamento � contrattuale � di essi per attingere la valutazione complessiva dei risultati obbiettivi della gestione, al fine di stabilire se, in relazione alla diminuita efficienza del servizio, diminuita efficenza eventualmente irreversibile ovvero non eliminabile in tempi ragionevolmente brevi o con mezzi alla portata effettiva del concessionario, sia preferibile porre fine alla concessione. In tal caso l'azione dell'amministrazione si ,svolge sul piano del ponderato apprezzamento dell'interesse pubblico e delle determinazioni finali circa il destino della concessione (qui il comportamento del concessionario viene in considerazione quale elemento sintomatico dell'adeguatezza della concessione a soddisfare l'interesse pubblico cui � correlata), apprezzamento e determinazione sui quali altro sindacato giurisdizionale non � consentito che quello avente per oggetto l'esercizio di una pubblica potest� discrezionale a tutela di interessi legittimi del concessionario. Ora, delle evenienze sopra ipotizzate, proprio l'ultima si era avverata. Infatti, come si desume dalla decisione del Consiglio di Stato sul - (: @. ~~~ PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 435 merito e dagli atti, il provvedimento finale concernente la cessazione della concessione, provvedimento cui la disposta gestione in danno era strumentale, era stato adottato in ragione del deterioramento obbiettivo del servizio, deterioramento ritenuto praticamente irreversibile -cio� insuscettivo di essere eliminato in tempi di ragionevole attesa, tanto pi� che non era stato neppure apprestato un piano di ristrutturazione di esso ad opera del concessionario -e in definitiva considerato come sintomatico della obbiettiva �condizione di inidoneit� del concessionario a rendere un servizio adeguato. L'asse dell'autodeterminazione della pubblica amministrazione si era spostato in tal modo dalla rilevazione di specifiche inadempienze del concessionario, quale premessa per una proporzionata reazione sul piano contrattuale, alla valutazione della bont� dell'operazione concessionale considerata, anche se alla luce dell'esito, nel suo complesso, e cio� della sua attuale e futura rispondenza al pubblico interesse: sicch� l'azione nella quale l'autodeterminazione si era concretata appare chiaramente espressione della potest� discrezionale del concedente in ordine al destino della concessione. Il sindacato sulle violazioni di legge, vale a dire sulle scorrettezze nelle quali l'amministrazione fosse incorsa nell'esercizio della detta potest� -cos� come d'altronde denunciate spettava, secondo la normativa sulla giurisdizione applicabile, al giudice amministrativo, il quale pertanto, decidendo in proposito, non esorbit� dal suo potere. -(Omissis). I CORTE DEI CONTI, Sez. III giur., 12 febbraio 1979, n. 42221 -Pres. ed Est. Saraceno -P.G. Lucente -Alvino c. Ministero PP.TT. Competenza e giurisdizione -Equo indennizzo -Giurisdizione della Corte dei conti quale giudice delle pensioni. La quiescenza e la previdenza rientrano in un unico quadro sistematico, per cui esiste un collegamento interrelazionale tra gli istituti dell'equo indennizza ed il trattamento di quiescenza; pertanto spetta alla Corte dei conti, quale giudice delle pensioni, la giurisdizione in materia di equo indennizza, che costituisce itn rapporto di natura previdenziale (1). Sembra profilarsi un contrasto giurisprudenziale sulla giurisdizione in materia di equo indennizzo, analo1go a quanto verificatosi in materia di indennit� di buonuscita per i dipendenti statali. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO II CORTE DEI CONTI, Sez. Riun., 2 agosto 1979, n. 106/B -Pres. Faggiani Est. Pomponio -Bernaschi c. Presidente Consiglio Ministri. Competenza e giurisdizione � Equo indennizzo -Giurisdizione esclusiva del pubblico impiego. L'equo indennizzo � un diritto che trae il suo fondamento nella disciplina del rapporto di impiego ed � estraneo al trattamento di quiescenza; pertanto le controversie relative all'equo indennizzo rientrano nella giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato in generale e, per eccezione, in quella della Corte dei conti a sezioni riunite, limitatamente al personale da essa dipendente, essendo il giudice amministrativo competente a conoscere, in via esclusiva, delle questioni del pubblico impiego (2). I (Omissis). -1. -Il p.m. d'udienza, nel manifestare le sue molte perplessit� sulla vigente giurisprudenza declinatoria di questa Corte in materia di equo indennizzo, ha giustamente osservato che il problema sulla competenza non pu� essere affrontato e risolto semplicisticamente avendo come modulo ermeneutico la posizione di stato del ricorrente, ch�, se cos� fosse, il problema stesso non si porrebbe, bens� sottoponendo a vaglio critico, in radice, l'istituto in parola, sulla scorta della sua struttura normativa. Il collegio non pu� non condividere tale lineare impostazione la quale, del resto, risponde alla fondamentale categoria logica del ragionamento, applicabile ad ogni processo speculativo; � necessario, cio�, accertare la natura e, quindi, la classificazione giuridica dell'equo indennizzo e vedere a quale delle due specie -rapporti di lavoro e rapporti previdenziali -esso appartenga e, eventualmente, in quale sub-specie sia riconducibile. Pertanto, la tematica sulla giurisdizione (rectius, sulla competenza) perde il carattere di priorit� per assumerne uno di conseguenzialit�, dando vita ad una sillepsi concettuale, in quanto la discordanza che potrebbe essere intravista tra fatto processuale e fatto sostanziale � soltanto apparente, dacch� la concordanza va ricercata nell'ambito del sistema e si riferisce logicamente al significato di concetti uniti tra loro in concatenazione sillogistica, 'in una vera e propria sorite razionale. 2. -L'.equo indennizzo, istituto anteriormente ignoto all'ordinamento, � stato introdotto dal d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68, ottavo comma. PubbHchiamo pertanto ile sue decisioni, che espongono gli opposti orientamenti suHa questione. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 437 La disposizione afferma testualmente: �Per l'infermit� riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altres�, a carico dell'amministrazione, le spese di cura, comprese quelle per ricoveri sanitari e per protesi, nonch� un equo indennizzo per la perdita dell'integrit� fisica eventualmente subita dall'impiegato �. Dal testo si evince che, per la realizzazione dell'ipotesi normativa, debbono concorrere i seguenti elementi: a) un rapporto d'impiego pubblico; b) un'infermit� od una lesione contratta in servizio e per causa di esso; e) il riconoscimento della dipendenza, in quanto il rapporto causale apparente potrebbe essere stato interrotto da colpa grave dell'impiegato; d) la perdita totale o parziale dell'integrit� fisica (ovviamente permanente, stante il significato ablativo del termine). � evidente che la caratterizzazione giuridica dell'istituto non � data dal rapporto d'impiego, presupposto necessario di ogni altro trattamento del genere (indennit� �una tantum� e trattamento privilegiato), bens� dalla qualificazione dell'indennizzo. Gi� sin d'ora si pu� affermare che esso non ha carattere retributivo, non possiede cio� gli stessi elementi dello stipendio e degli altri assegni corrisposti in attivit� di servizio, dacch� per la sua determinazione si tiene conto esclusivamente di criteri riferiti quoad valitudinem (danno effettivo e qualit� della prestazione lavorativa), al di fuori di vincoli interrelazionali con la posizione di status, di carriere e di progressione economica raggiunta nel rapporto di pubblico impiego. Poich� nei rapporti pubblici non possono esistere specie atipiche, essendo tutte riconducibili quanto meno a categorie di carattere generale, � pacifico che la soluzione va ricercata oltre i confini del rapporto di lavoro, difettando la causa genetica fondamentale di tipo retributivo. La ricerca scientifica ha avuto tormento ricognitivo analogo allorch� si � trattato di analizzare istituti i quali hanno radici comuni, come il trattamento privilegiato ordinario e di guerra. Per quest'ultimo, anzi, le difficolt� sono state maggiori quando il legislatore ha inteso concedere la pensione di guerra a sogetti i quali non solo non avevano militato nelle FF.AA. dello Stato ma, dato ancora pi� vistoso, avevano militato sotto le bandiere di un governo avversario di quello legittimo (es., conferimento della pensione di guerra agli ex combattenti invalidi della R.S.I.). La soluzione � stata trovata nella pi� autorevole dottrina pubblicistica, la quale ha riconosciuto che lo Stato non � tenuto al privilegio in forza di un rapporto giuridico pubblico che spesso non esiste, bens� in virt� della .persistente presenza, nell'ordinamento, del principio della responsabilit� per atti legittimi il quale consente il sacrificio di diritti soggettivi anche perfetti nell'interesse generale salvo indennizzo. Dato che lo Stato � un'entit� socio-politica unitaria, cronologicamente indefinita, che riassume ed assorbe in s� esperienze contingenti e regola RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 438 i rapporti con i propri cittadini in base alle leggi vigenti che i cittadini stessi non possono contestare se non con mezzi giuridici -quando ci� � consentito dall'ordinamento -ne consegue che, ove il cittadino tragga un danno per atti che lo Stato pone in essere, dev'essere risarcito. Il principio della responsabilit� per atti legittimi � una recentissima conquista della vigente legislazione previdenziale pubblica, per effetto della quale gl'istituti di grazia sono stati sostituiti da quelli di diritto con garanzie che l'evoluzione giuridica ha collocato al vertice delle fonti, nella Costituzione stessa. V'� un caso, anzi, in cui il legislatore ha espressamente riconosciuto la derivazione del privilegio dal principio in parola: esso � rinvenibile nell'art. 83 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, con il quale si afferma. � Con le norme emanate in materia di pensione di guerra, si intende regolato qualsiasi diritto verso Io Stato di tutti coloro che, per causa di guerra o attinente alla guerra o per fatto di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermit� ovvero, in caso di morte, qualsiasi diritto dei rispettivi viventi a carico, degli eredi o di terzi �. Si � in presenza, quindi, di un tipo del tutto nuovo di responsabilit� oggettiva, le cui conseguenze (valutazione e risarcimento del danno) sono regolate con istituti di natura e carattere previdenziale. Anche in materia di privilegio ricorrono gli stessi elementi costitu tivi dell'equo indennizzo gi� individuati; se si esamina il privilegio ordinario l'identit� � assoluta. Soltanto gli effetti economici variano in rapporto all'entit� del danno, potendo consistere in un vitalizio capita lizzato o in una rendita vitalizia; ci� si spiega con il fatto che mentre l'equo indennizzo risarcisce immediatamente la perdita dell'integrit� fi sica, il privilegio ordinario integra quel maggior trattamento di pen sione che l'interessato avrebbe avuto se avesse prestato ulteriormente servizio ove non ne fosse stato impedito dall'evento dannoso e, perci�, occorre tenere conto anche della posizione economica e giuridica ac quistata. La funzione tipicamente previdenziale dell'equo indennizzo � sotto lineata dal contesto del citato art. 68, ottavo comma, del d.P.R. n. 3/1957, in quanto l'istituto � inquadrato tra le altre provvidenze, di evidente natura assicurativa, previste dal legislatore. Sull'inserimento dell'istitu to tra i rapporti previdenziali si � favorevolmente espresso, in definitiva -anche se implicitamente -lo stesso Consiglio di Stato (commis sione speciale, parere 11 giugno 1959, n. 1093), quando ha autorevol mente ammesso che � l'equo indennizzo trova la sua giustificazione nel c.d. rischio professionale, che costituisce il fondamento giuridico delle assicurazioni sociali obbligatorie �. 3.. II Consiglio di Stato (sezione adunanza plenaria) con decisione 28 novembre 1969/10 aprile 1970, n. 2, su rie. Esposito Mario c. Ministro r1111a111r11111j11r1111111u11rr111r11111111111111111&f111111r1� PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE per l'interno, afferm� che il riconoscimento da causa di servizio ed il riconoscimento del diritto aJl'equo indennizzo � costituiscono distinte sitauzioni giuridiche che poggiano su distinti presupposti e richiedono procedure diverse �, di talch� � l'interessato, dal riconosciment� dell'infermit� da causa di servizio che non produca anche una menomazione dell'integrit� fisica, trarr� i benefici che la legge gli riconosce, ma non trarr� anche l'ulteriore beneficio della concessione dell'equo indennizzo�. Di conseguenza, qualora dall'infermit� sia derivata una perdita dell'integrit� fisica, il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie _(C.P.P.O.) non potr� � nell'autonomo procedimento relativo all'accertamento se la malattia abbia prodotto anche una menomazione dell'integrit� fisica, riesaminare il procedimento di riconoscimento della malattia come dipendente da causa di servizio �. L'argomentazione del supremo Consesso ha pregio e va condiviso qualora l'equo indennizzo sia considerato avulso da tutta la normativa sistemativa vigente perch� rientrante tra i rapporti di lavoro e sia ritenuto disciplinato, perci�, unicamente dal d.P.R. n. 3/1957 e dal regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; invece, dev'essere oggetto di rimeditazione ove si giunga ad opposte conclusioni, come vi � pervenuta questa giustizia. Sia il nono comma dell'art. 68 del t.u. n. 3/1957, sia tutto il Titolo V del regolamento sopra citato enunciano una serie di procedure e di organi, direttamente mutuati dalla legislazione pensionistica privilegiata, ordinaria e di guerra, cui � fatto esplicito riferimento; tale richiamo dimostra come intendimento del legislatore non sia soltanto quello di servirsi di strutture esistenti -le quali, per altro, male si adatterebbero ad un istituto che fosse estraneo alla materia pensionistica -quanto di servirsi di esse intenzionalmente, dato che la coincidenza d'istituti omogenei semplifica i tempi operativi e l'economia di un procedimento che pu� portare in seguito, per la medesima causa, alla concessione del trattamento privilegiato. E ci� � tanto vero che lo stesso legislatore con l'art. 163, secondo comma, del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, ha riconosciuto vincolativit� e definitivit�, juris et de jure, al giudizio emesso sulla dipendenza d'infermit� e lesioni in costanza di servizio, giudizio che, in tal caso, � il comune necessario presupposto dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. Poich� v'� esplicito riferimento tra gli altri, nel Titolo V del d.P.R. n. 686/1957 citato, al massimo organo consultivo di specie, il C.P.P.O., previsto dall'art. 6 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703, data l'unit� sostanziale del procedimento, al di l� dei suoi aspetti procedurali formali e meramente cronologici, proprio l'attrazione per materia, stante anche l'assenza di una specifica volont� normativa esclusiva, induce a ritenere che il parere sulla causa di servizio in punto di privilegio -di compe RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 440 tenza del C.P.P.O. -debba essere espresso, altres�, in sede di equo indennizzo e, precisamente, sul presupposto di esso, la causa di servizio. Non avrebbe significato, cio�, discriminare la richiesta . di un parere, che ha per oggetto un elemento causale � comune � ad istituti di genesi identica (la dipendenza), in base a criteri procedurali senza tenere conto di pi� validi motivi di natura sostanziale che riguardano una causa unica con pi� effetti iterativi in una stessa sorite razionale (causa di servizio equo indennizzo e/o indennit� per una volta tanto e/o assegno rinnovabile e/o pensione privilegiata ordinaria per infermit� dipendente da causa di servizio). 4. -Per quanto � stato detto finora, l'equo indennizzo dev'essere riguardato nella sua unit� concettuale comprendente la causa di servizio e la menomazione dell'integrit� fisica, non avendo giustificazione, sul piano ontologico, l'esposta dicotomia procedurale; sarebbe come volerlo paragonare ad un cristallo dicroico. L'attrazione dell'equo indennizzo, nella sub-specie del privilegio, � ulteriormente dimostrata dalla revisione che il giudizio quoad valitudinem pu� sttbire in caso di aggravamento, al pari di quanto accade, ad esempio, in materia di pensioni privilegiate spettante agli ex appartenenti ai Corpi armati dello Stato. La sostanziale omogeneit� dei due trattamenti -equo indennizzo e privilegio -� sottolineata ancora dalla loro parziale non cumulabilit�, il che comprova -come ha arguito la difesa di parte attrice -che si tratta di uguali addendi. Ci� � corroborato dagli artt. 60 del d.P.R. n. 686/1957 e 144 del d.P.R. n. 1092/1973, i quali stabiliscono -nell'ipotesi di concessione della pensione privilegiata per la stessa causa per la quale fu liquidato l'equo indennizzo che la ritenuta di recupero sia effettuata sulla pensione con un'aliquota inferiore al normale recupero dei crediti, tale da coincidere ed avvicinarsi al recupero progressivo di quel particolare tipo di vitalizio capitalizzato che � l'equo indennizzo, cos� come lo � l'indennit� una tantum in luogo di pensione. 5. -Come la sezione ha avuto modo di precisare all'esordio della parte motiva, l'individuazione del giudice competente a conoscere vertenze aventi per oggetto l'istituto dell'equo indennizzo nella sua significazione integrale (dipendenza e menomazione dell'integrit� fisica) non discende dal momento di collegamento tra beneficio e posizione di status, bens� da motivi d'intrinseca natura dell'istituto, che l'analisi eseguita ha accertato di chiara ed inconfondibile genesi e collocazione previdenziale e, pertanto, inseribile nella sistematica di cui all'art. 442 c.p.c. La difesa ha osservato giustamente che la Corte di cassazione, con costante indirizzo di massima, ha fissato il momento discriminante della competenza -tra il giudice ordinario da una parte ed i T.A.R. -Consiglio di Stato dall'altra -nel principio dell'attrazione per materia; 1111111111111r1111rr111111111&�11111r11111tr1111111111r11111:1rr1r111� PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE essa ha sostanzialmente ritenuto di competenza dei T.A.R. -Consiglio di Stato le questione sinteticamente rientranti nell'art. 409 c.p.c., mentre ha considerato di competenza del giudice ordinario (rispetto al suddetto giudice amministrativo) quelle di cui all'art. 442 c.p.c. Il principio della competenza per materia porta ad escludere, perci�, la giurisdizione dei T.A.R. -Consiglio di Stato nelle .vertenze aventi per oggetto l'equo indennizzo, di guisa che il problema consiste nel vedere se tale giurisdizione spetti all'A.G.O. ovvero alla Corte dei conti. In vero, la Corte dei conti ha anche essa competenza -esclusiva e non concorrenziale -in materia previdenziale pubblica per riserva espressa del legislatore ordinario e costituente (art. 103, secondo comma, Cost.). Tale competenza non � generalizzata appunto perch� non concorrenziale rispetto a quella dell'A.G.O., bens� strettamente specialistica e si manifesta, in difetto da norme attributive espresse, ogni qualvolta uno dei soggetti sia lo Stato od un Ente diverso dallo Stato e l'erogazione sia a carico totale o parziale dell'erario. In ogni altro caso, data la specialit� della riserva in favore di un .organo della giustizia amministrativa, la cognizione rimane all'A.G.O. non potendo essere trasferita ad altro giudice amministrativo. Il procuratore generale ha negato, con l'atto scritto, la competenza della Corte dei conti sulle questioni attinenti all'equo indennizzo poich� detta giurisdizione, a suo avviso, sarebbe limitata alla mera materia pensionistica. Si sarebbe nell'ambito della stretta interpretazione letterale, perch� la competenza sarebbe definita e limitata da leggi speciali insuscettibili d'interpretazione analogica. La sezione ha ampiamente illustrato, con la dee. 16/22 febbraio 1977, n. 38917, Marchi Rosetta c. E.N.P.A.S., i criteri ermeneutici che presidiano la lettura e l'interpretazione degli artt. 13 e 63 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, attributivi della competenza alla Corte dei conti dei giudizi in materia pensionistica ed ha chiarito il significato e la portata del lemma �pensione�, sicch� appare superfluo rip~tere argomentazioni gi� svolte. Il collegio giudicante ritiene opportuno, comunque, per completezza espositiva, aggiungere due tessere decodificanti ad un mosaico giuri,. dico -per altro abbastanza in chiaro -affidato alla suddetta decisione, cui per il resto rinvia. La prima vuol dare una risposta all'obiezione del requirente sulla presunta insuscettibilit� interpretativa di norme di carattere speciale. Indubbiamente la competenza della Corte, nella c.d. materia pensionistica, proviene da disposizioni di carattere speciale, ma ci� non equivale alla negazione di una loro lettura alla luce della realt� sociale e giuridica esistente al momento in cui debbono essere applicate; tutte le disposizioni sono previsioni statiche ed astratte ma, allorch� debbono RASSEGNA DEtl.'AVVOCATURA DhJ.LO STATO 442 essere applicate, si trasformano in norme viventi le quali sono, per loro natura, dinamiche ed ultrattive. Proprio qui sta H grande magistero dell'interprete: saper adattare ad una realt� nuoya norme e sistemi spesso ingialliti dal tempo, evitando, cos�, prima la sclerosi e, poi, la paralisi della societ� e dell'ordinamento. La Corte di cassazione (26 marzo 1953, n. 788), nella consapevolezza di tali fondamentali esigenze della vita sociale, ha affermato, in .contrario avviso con il procuratore generale, che � sempre possibile l'interpretazione estensiva sia per la normativa speciale sia per quella eccezionale. La seconda tessera serve a completare il discorso introdotto con la prima. L'incessante progresso in materia di previdenza e di assicurazione generale obl:>ligatoria ha radicalmente innovato prospettazioni valide f�no al primo cinquantennio di questo secolo; oggi la quiescenza e la previdenza rientrano in un unico quadr� sistematico dove sono .insertati molti altri istituti analoghi. Esiste, infatti, un collegamento interrelazionale tra istituti .quali l'indennizzo, l'indennit� di fine rapporto ed il trattamento di, quiescenza, di talch� appare anacronistico, s.l piano giuridico e sociale, parlare ancora di pensioni, assegni ed indennit� come di monadi vaganti in altrettanti sistemi galattici. Essi sono certamente istituti con propria individualit�, altrettante sub-specie riconducibili ad unit� concettuale categorica, il rapporto previdenziale. Poich�, dunque, l'equo indennizzo � un rapporto previdenziale che d� luogo alla concessione di un beneficio da parte di un soggetto pubblico, beneficio la cui erogazione fa carico all'erario, � palese ed incontrovertibile la competenza di questa Corte in materia rispetto all'autorit� giudiziaria ordinaria. 6. -Sebbene l'argomento non attenga strettamente alla questione sulla giurisdizione, appare opportuno -per altro -porre in luce le precipue garanzie offerte dalla giurisdizione speciale sia all'interesse individuale sia a quello collettivo. . L'esigenza di affidare ad un magistrato tecnicamente qualificato la cognizione di rapporti giuridici di rilevante valore sociale (v., sezioni agrarie, tribunali delle acque, giudici del lavoro, giudici tributari, ecc.) nasce dalla sterminata moltitudine di interessi gestiti dallo Stato moderno, al contrario dello Stato liberale che si occupava soltanto di iuteressi essenziali quali la difesa, l'ordine pubblico e cos� via. Lo Stato, oggi, presentandosi come .una colossale impresa, se intende sopravvivere deve organizzarsi mutuando concetti imprenditoriali, quali la specializzazione .e la divisione del lavoro e ci� deve verific�rsi soprattuttto� nella , giurisdizione sulla quale si riflettono gli aspetti conflittuali della societ�. La particolare specializzazione della Corte dei conti, in una materia nella quale essa ha giurisdizione piena ed esclusiva, risponde a PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE . 443. quell'esigenza; inoltre, la verifica del giudice amministrativo, estendendosi all'intero rappor:to sigilla definitivamente, con la certezza della pronuncia, questioni che, altrimenti, dovrebbero essere sottoposte alla cognizione di giudici diversi con ev�dente dispendio di tempo e di procedure. Ed ancora, poich� la verifica giurisdizionale � piena ed esclusiva, viene attuato il principio dettato dall'art. 113 Cost., unificandosi l'aspirazione alla legalit� formale con quella alla giustizia sostanziale. La tutela della Corte obbedisce, per la sua articolazione strutturale conferitale dal sistema normativo, al principio. dell'isotropismo garantisti�o, abbracciando essa sia l'interesse individuale sia quello collettivo, in quanto giudice dell'amministrazione � presidio degli interessi dell'erario e, contestualmente, offre al ricorrente quella pienezza di tutela, in fatto ed in diritto, che il giudice della legittimit� � tenuto a limitare al solo aspetto procedimentale senza operare un sindacato di merito. Per concludere sul particolare aspetto che � stato preso in. esame, questa giustizia osserva, da ultimo, che essendosi in presenza di controversie in mat�ria di previdenza, le quali hanno una propria disciplina � processuale di carattere generale in virt4 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ed operando l'art. 26 del r~golamento di procedura della Corte dei conti tl.n rinvio alle disposizioni del c,p.c., ove non sia diversamente previsto, � possibile la mut.uazione di prind:pi propr� del processo del lavoro, ma con le garanzie particolari che il giudice speciale stricto sens. pu� offrire. -(Omissis). II (Omissis). -Preliminarmente � _da rilevare che, nella pubblica udienza odierna, la difesa, pur riportandosi all'atto introduttivo del giudizio per confermarne doglianze e deduzioni, sia in ordine alla sollevata questione di legittimit� costituzionale dell'art. 65 del testo unico approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, che, nella fattispecie, in relazione agli allegati vizi di legittimit� del provvedimento amministrativo impugnato, si � anche genericamente richiamata, per eventuali favorevoli riflessi indiretti sulle prospettazioni di parte, ad una recente decisione della sezione terza giurisdizionale di questa Corte (n. 42221 del 12-21 febbraio 1979), nella quale si afferma la competenza della sezione stessa a conoscere in materia di equo indennizzo, in. contrasto con la uniforme e consolidata giurisprudenza, iri base al preminente rilievo che .tale istituto si riferisce ad un rapporto previdenziale, che per sostanziale omogeneit� con la pensione privilegiata, viene attratta nella competenza del giudice delle pensioni. Non pu�, pertanto, questo collegio, in ordine alla natura della presente controversia, non proporsi di esporre le ragioni, per le quali ri RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 444 tiene cli non doversi discostare dal riconoscimento fin qui incontrastato, � in armonia con la giurisprudenza del Consiglio di Stato e pi� recentemente dei Tri.bunali amministrativi regionali, della competenza giucrisdizionale esclusiva del giudice amministrativo e, nella specie, delle sezioni riunite di questa Corte. Anteriormente all'istituzione dell'equo indennizzo (art. 58, �sesto. com ma, d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17, e art. 68, ottavo comma, del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) il d. luog.le 21 ottobre 1915, n. 1558, stabiliva che con le disposizioni contenute nel testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, delle leggi sulle pensioni, e con �le norme successivamente emanate in materia di pensioni privilegiate, s'intendeva completamente regolato qualsiasi diritto dell'impiegato che, nell'esercizio o in occasione delle sue funzioni, avesse riportato ferite o contratto infermit�, che lo rendessero inabile ad ulteriore servizio, nonch� degli aventi diritti in caso di morte dell'impiegato, qualunque fosse stata la causa dell'infortunio. Successivamente il principio fu confermato dall'art. 1 del r.d.L 6 feb braio 1936, n. 313 (convertito nella legge 21 maggio 1936, n. 1126), con maggior rigore, precludendosi qualsiasi azione per l'indennizzo del dan no dinanzi al giudice ordinario, anche nei casi di metiomazione fisiche meno gravi che non comportassero �l'inabilit� ad ulteriore servizio e, quindi, la cessazione di questo. Sia 1e. disposizioni del d. luog.le 1915 che quelle del r.d.I. 1936 fu rono abrogate con la legge 6 marzo 1950, n. 104, perch� ritenute inique, prive di giustificazione, anche dal punto di vista sistematico, in quanto con esse si confondevano due concetti giuridici distinti: l'indennizzo conseguente all'infortunio subito e il diritto a pensione. L'iniquit� e la carenza di giustificazione delle norme abr.ogate risul tavano evidenti, ove si tenesse conto delle conseguenze aberranti del sistema, come in appresso indicate nella relazione al Presidente della Repubblica sullo statuto degli�impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gen naio 1957, n. 3): a) l'impiegato non aveva diritto ad alcuna forma privilegiata di aspettativa rispetto alle comuni infermit�; e, quindi, la durata e il trat tamento economico erano gli stessi della normale aspettativa per in fermit�; b) se era in grado, al termine della malattia, di riprendere ser vizio, non aveva diritto ad alcun riconoscimento particolare di carattere economico n� per l'infermit� contratta n� per le possibili conseguenze di carattere permanente; � e) se era stato reso inabile a prestare ulteriormente serv1z10 era collocato a riposo, con diritto a pensione privilegiata, qualunque fosse l'et� e la durata dei suoi servizi, ma senza alcun ulteriore diritto a ri PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 445 sarcimento, anche nell'ipotesi che la pensione cos� riconosciutagli non coprisse per intero il danno subito. Le suddette norme abrogate furono ex post dichiarate incostituzionali, per contrasto con l'art. 28 della Costituzione, che sancisce il principio sulla responsabilit� civile dello Stato e degli enti pubblici applicabile nei confronti di tutti i cittadini, aniche se dipendenti statali (Corte costituzionale 20 gennaio 1962, n. 1), trovando le conseguenze inc:U.cate nella relazione di cui sopra puntuale ed autorevole riscontro nelle considerazioru che diedero luogo alla declaratoria di incostituzionalit�. Dall'avvenuta abrogazione e dalla dichiarata illegittimit� costituzionale delle norme in argomento derivava l'affermazione del diritto dei dipendenti � statali ad ottenere dall'amministrazione, in aggiunta alla pensione privilegiata o al trattamento di attivit�, l'integrale risarcimento dei danni subiti iri conseguenza di infermit� o lesioni riportate per eventi di servizio. L'esercizio di tale diritto, per�, in quanto regolato dalle norme e dai principi generali vigenti in tema di responsabilit� civile per fatti illeciti, comportava posizioni di svantaggio dei dipendenti pubblici, rispetto a quelli privati assistiti dall'assicurazione obbligatoria, specialmente a causa dell'onere della prova, non sempre agevole, che incombeva sul pubblico dipendente in ordine al nesso di causalit� dell'evento dannoso con un comportamento colposo dell'amministrazione. In secondo luogo siffatta azione per l'indennizzo del danno consentiva il risarcimento dei soli danni patrimoniali, non chiaramente provabili, quando la lesione non avesse rivestito carattere di illecito penale. Inoltre rimanevano non indennizzabili i danni riportati in dipendenza di causa di servizio non riferibile a una vera co1pa dell'amministrazione. L'istituto dell'equo indennizzo, come � stato posto in evidenza dal Consiglio di Stato (comm. spec., parere 11 giugno 1959, n. 1093), trova la sua causa genetica nell'esigenza di colmare le lacune del sistema conse� guente all'abrogazione delle norme di cui al d. luog.le 1915 e al r.dJ. 1936 con l'assicurare all'impiegato, anche nell'assenza di responsabilit� dell'amministrazione, un pi� agevole ristoro dei pregiudizi subiti a cagione del serwzio in dipendenza di lesioni o infermit� contratte per causa di servizio, che abbiano comportato la � perdita dell'integrit� fisica� (articolo 68 del testo unico), o meglio �una menomazione della integrit� fisica� (art. 48 del regolamento di esecuziol).e approvato con d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686). In detto parere, per�, si fa riferimento a menomazioni che non incidano sulla capacit� di lavoro (quali uno sfregio, una deformazione ecc.); inoltre l'ipotesi di menomazioni che si manifestino dopo la cessazione del rapporto d'impiego, di cui all'art. 51, secondo comma, del RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO regolamento, � considerata di carattere eccezionale, in quanto nella specie �si ammette ad indennizzo invalidit� di chi non abbia pi�. lo status d'impiegato statale �. Ad una prima interpretazione� restmttiva delle norme, alla luce di detto parere, per cui la corresponsione dell'equo indennizzo fu ritenuta fondata sul presupposto che fosse possibile all'impiegato, nonostante la menomazione, continuare ad esplicare il suo' servizio, segu� un orientamento favorevole alla concessione del benefioio all'impiegato stesso . anche nei casi di menomazioni gravi al punto da determinarne l'immediata cessazione dal servizio, ed ai superstiti in caso di infortunio seguito da morte (Consiglio di Stato: Ad. gen. 6 luglio 1962, n. 1014; IV Sez., 11 luglio 1972, n. 689; I Sez., parere 294/75 del 5 marzo 1976). L'indagine fin qui svolta sui precedenti legislativi e sulle cause giu stificative dell'equo indennizzo fornisce validi e signi:filcativi elementi per determ�narne la natura, i presupposti e le finalit�, che sono tipici del l'istituto e divergono dalle carattemstiche proprie del trattamento di pensione, sia privilegiato che normale. La natura dell'equo indennizzo e quella della pensione privilegiata sono divers�, come diversi sono i presupposti e le finalit�; Il pvimo trova la sua giustificazione nel cosiddetto rischio professionale, escluso, per�, di regola ogni onere assicurativo; consiste in una I ~ riparazione dei riflessi dannosi che la menomazione fisica, dipendente ' da causa di servizio, pu� avere, da un punto di vista materiale e morale, nell'ulteriore vita di relazione e, quindi, anche eventualmente nell'ulteriore svolgimento del rapporto d'impiego, per cui non � indispensabile presupposto della concessione la continuazione del rapporto stesso (cfr., per quest'ultimo arrgomento, Cqnsiglio di Stato, VI Sez., 17 ottobre 1962, n. 683); ha la sua logica e giuridica collocazione nel complesso delle I norme_ che riguardano posizioni e diritti derivanti �dallo status di im' I* � piegati, quali la aspettativa per infermit�, il diritto� ad assegni di attivit� e a cure santarie a carico dell'Amministrazione, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e protesi; nella determinazione della misura dell'indennizzo concorrono, secondo criteri di equit� e sulla base dei pa I rametri fissati dalla legge, oltre all'entit� della menomazione dell'integrit� fisica ed all'et�, anche elementi relativi allo status dell'impiegato. I Il .Consiglio di Stato (IV Sez., 17 giugno 1964, n. 785), in ordine all'elemento teleologico dell'istituto, ha affermato che � l'equo indennizzo ~ �1~.�., � stato introdotto con la duplice finalit�, di confel1111are l'abrogazione, < :: gi� disposta con la legge 6 marzo 1950, n. 104, dene norme anteriori c_he =' negavano qualsiasi diritto ad ulteriore risarcimento all'impiegato cui !i! fosse stato concesso il trattamento previsto dalle norme regolatrici del 1�1 rapporto di servizio o della quiescenza, per menomazione prodotta in 1, servizio e a causa di esso, e di dare, alla pretesa del dipendente di es-f: .. I f. ~j PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE sere risarcito un fondamento obiettivo, analogo a quello che infol1IIla la legislazione sulle assicurazioni sociali obbligatorie, svincolato dalla difficile prova nel nesso causale tra l'evento dannoso e un comportamento colposo della p�bbi�ca amministrazione �. La pensione privilegiata, prescindendo dalla natura e . dalla durata del servizio, consiste nel particolare diritto soggettivo,� con contenuto patrimoniale, che la cessazione del rapporto d'impiego o di servizio fa sorgere nel soggetto, qualunque sia la sua. et�, quando causa: della risoluzione del rapporto sia. una invalidit� cagionata da eventi � di servizio, di tale natura ed entit� da rendere il soggetto stesso del tutto inabile a continuare il servizio. Il diritto dell'equo indennizzo sorge, invece, indipendentemente dall'eventuale effetto inabilitante dell'infermit� o della lesione,. per cui � corrisposto, sempre allo stesso titolo di ristoro dei danni conseguenti a menomazioni .fisich� attribuibili a causa di servizio, sia in costanza del rapporto di impiego . e perdurando lo stesso, come anche nell'ipotesi in cui questo venga a cessare; ;nel primo caso in aggiunta al trattamento economico di attivit� con diritto a cure e ricoveri in istituti sanitari a carico dell'amministrazione, nel secondo, quando la menomazione dipenda da un medesimo evento dannoso, in concorso con la pensione privilegiata, la quale, per�, .al disopra di ogni condizione che operi nell'ambito del rapporto d'impiego, ricerca la� sua origine nell'effetto inabilitante dell'infermit� o lesione dipendente da .causa o da concausa efficiente e determinante di servizio (art. 64 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092). Palesemente diversa dalla natura dell'equo indennizzo � quella della pensione normale di riposo, che ha a� suo fondamento il servizio inteso n�lla sua durata, ha carattere di retribu;i;ione differita, � diritto autonomo che sorge nell'impiegato all'atto della costituzione del rapporto d'impiego, ma che si perfeziona al momento in cui si realizzano tutte le condizfoni di legge. Concludendo, nel vigente ordinamento, l'equo indennizzo � un diritto che trae il suo fondamento nella disciplina del rapporto d'impiego, nel quale ha titolo immediato e diretto, particolarmente evidente e incontrastabile nell'ipotesi di menomazioni che consentono la continuazione del rapporto stesso; � estraneo al trattamento di quiescenza, con il quale � in contrapposizione iconcettuale� e teleologica, anche se con la p~nsione privilegiata sussistono relazioni, come il rapporto di compatibilit� sia pure paTziale (artt. SO e 60 del regolamento di esecuzione pi� volte citato); il che �onfenna la diversit� del titolo e le caratteristiche differenziali e qualificanti dei due istituti. Le controversie relative all'equo indennizzo, in considerazione della natura di questo, rientrano, pertanto, nella. giurisdizione dei tribunali RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 448 amministrativi regionali e del Consiglio di Stato (art. 7, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 29, n. l, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054) in generale e, per eccezione, in queHa della Corte dei. conti in sezioni riunite, limitatamente al personale da essa dipendente (art. 65 del testo unico n. 1214 del 1934), essendo il giudice amministrativo competente a conoscere, in via esclusiva, delle questioni del pubblico impiego. La competenza delle sezioni terza e quarta giurisdizionali ordinarie � limitata dagli artt. 13 e 62 del testo unico n. 1214 del 1934 ai ricorsi contro provvedimenti definitivi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti (anche casse pensioni di istituti di previdenza) designati espressamente dalla legge. La pensione � istituto pubblicistico autonomo, anche se qualche elemento apparentemente la rende affine ad altri benefici, nella sfera dei rapporti previdenziali ed assistenziali, comune essendo la esigenza previdenziale che essi soddisfano. E, laddove il citato art. 62 parla di �assegni� ed �indennit��, � chiaro che essi non possono che riferirsi sempre al trattamento di quiescenza che, com'� noto, comprende, oltre alla pensione, anche assegni ed indennit�. Queste sezioni riunite hanno gi� avuto occasi.one, in diversa fattispecie, di affermare che il ~oncetto di pensione non va definito alla luce di classificazione teoriche o astratte, ma va desunto dal linguaggio e dall'intendimento legislativi (Corte dei conti, sez. riun., 11 maggio 1977 n..79/B). La competenza giurisdizionale � tassativa e viene attribuita espressamente dalla legge e, nel vigente ordinamento giuridico, manca una norma espressa che attribuisce alla Corte dei conti, quale giudice delle pensioni, la giurisdizione in materia di equo indennizzo. Ne consegue che a determinare la competenza giurisdizionale dell'anzidetto organo devono 'concorrere due elementi fondamentali: la natura pensionistica delle controversie e l'appartenenza dell'ente erogatore alle categorie espressamente indicate dalla legge. Dell'equo indennizzo � stata ampiamente illustrata la natura, diversa da quella pensionistica novmale e privilegiata, e in nessun modo ad essa riconducibile per le ragioni sopra esposte; quindi, ai fini in questione nessuna rilevanza pu� assumere l'eventuale inserimento dell'istituto fra i rapporti cosiddetti previdenziali, perch� tale rilevanza potrebbe emergere solo se nell'ambito di questi l'equo indennizzo trovasse collocazione in un rapporto specifico pensionistico, l'unico con effetto caratterizzante e decisivo per la devoluzione della controversia alla competenza giurisdizionale in argomento; il che non si verifica per la eterogeneit� degli istituti. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU. QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 449 Rimangono, pertanto, fra equo indennizzo e trattamenti di diversa natura (assicurazioni sociali obbligatorie, rapporti previdenziali e assistenziali) � analogia � e � affinit� � nei s~nsi e nei limiti di cui pi� sopra si � detto. Ed infine, non sembra priva di significato, ad ulteriore conferma dell'autoriomia degli istituti, la riduzione ad unit� organica delle vigenti norme sul trattamento di quiescenza e di quelle suHe prestazioni previdenziali dei dipendenti dello Stato in due distinti testi unici, rispettivamente approvati con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e d.P.R. n. 1032 toei,di pari�data, mentre l'equo indennizzo ha la sua sedes materiale. unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e relativo regolamento). -(Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 marzo 1979, n. 1833 -Pres. Mirabelli � Rel. Carnevale -P.. M. Raja -A.N.A.S. (avv. Stato D'Avanzo) c. Cermenise (avv. Monterini). Espropriazione rper p.u. -Indennit� ex art. 46. -Condizioni -Criterio di valutazione. � Espropriazione per p.u. -Indennit� ex art. 46 -Svalutazione monetaria successiva alla sentenza di I grado -Richiesta in appello -Ammissibilit�. Il diritto all'indennit�, prevista dall'art. 46 legge 25 giugno 1865, n. 2359 (ipotesi tipica di responsabilit� per atti legittimi) per i danni permanenti derivanti dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto conseguente all'esecuzione di un'opera pubblica, spetta col concorso di tre condizioni: 1) attivit� lecita deUa p.a. conseguente alla esecuzione di un'opera di p.u.;� 2) produzione di �n danno permanente che si concreta nella perdita o nella diminuzione di un diritto~ 3) nesso di causalit� tra esecuzione dell'opera e danno, con la conseguenza che la prima condizione non trov� applicazione quando la esecuzione dell'opera costituisca fatto illecito (mancata emanazione del decreto di esproprio), versandosi in tale ipotesi in tema di responsabilit� per attivit� illecita disciplinata dall'art. 2043 e.e. che d� luogo al riconoscimento di tutti i danni (danno emergente e lucro cessante); la seconda condizione � rapportata al danno effettivamente e oggettivamente cagionato, anche se non perpetuo, ma transitorio in rapporto alla durata eguale a quella della situazione di fatto creata dall'opera pubblica,� la terza condizione si riferisce e comprende solo il danno cagionato dall'opera, nella differenza fra il valore del fonqo prima e dopo la interclusione (1). La richiesta di rivalutazione dell'indennit� in conseguenza della svalutazione verificatasi dopo la sentenza di I grado pu� essere formulata, anche per la primq volta, nel�giudiz,io di appello (2). (Omissis). -Con il primo motivo -denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nonch� (1-2) Sulla prima massima, che risolv�e ~nteressanti questioni di principio sulla indennit� ex art. 46, cfr. Cass., 29 novembre 1977 :n. 5177, retro, I, 444. Sulla seconda, cfr. Cass., 4 mag.gio � 1978, n: 2038, retro, I. 338. PARTE I, saz. IV,. GIURISPRUDENZA CIVILE il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia l'A. NA.S. si duole che la Corte del merito abbia ricollegato l'evento dannoso consistente nell'interclusione del residuo fondo. dell'Armenise al decreto di occupazione temporanea emesso in suo favore il 10 gennaio 1963 anzich all'espropriazion_~ pronun�iata con decreto del 18 novembre dello stesso anno. in favore del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di B�ri, omettendo di dimostrare che la costruzione della circonvallaanzich� all'espropriazione pronunciata con decreto del 18 novembre delto ha ritenuto sufficiente, con ci� incorrendo nell'erronea applicazione dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 e nel difetto di motivazione su punto decisivo da essa denunciati, l'avvenuta emanazione del decreto di occupazione, dalla cui ~secuzione sarebbero potuti derivare danni contingenti di altra natur~, ma non il danno permanente, conseipiente alla diminuzione di un diritto reale, preso in considerazione dalla norma erroneamente applicata. Il motivo � infondato. La responsabilit� della p.a. per le servit� imposte e per i danni permanenti derivanti dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto in conseguenza dell'esecuzione di un'opera di pubblica utilit� -prevista dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, quale ipotesi tipica di respcmsabilit� per atti leciti -ha come suo presupposto, necessario e insieme sufficiente, che il danno, in relazione al quale il proprietario del fondo pre_giudicato dall'esecuzione di un'opera pubblica chiede il riconoscimento di una indennit�, sia ricollegabile alla detta esecuzione con nesso di causalit� materiale. � invece irrilevante che l'area -distinta dal fondo asservito o .permanentemente danneggiato -sulla quale la Qpera stessa � stata eseguita sia, in virt� di un provvedimento espropriativo emesso in suo favore o di altro titolo, di propriet� della p.a. che l'ha realizzata, dal momento che l'eventuale illeceit� dell'occupazione della detta area -se costituisce, nei confronti del proprietario �di questa, un fatto illecito produttivo di un danno risarcibile a norma deH'art. 2043 e.e. -non vale ad escludere che l'esecuzione dell'opera pubblica su di essa realizzata possa porsi come causa di un pregiudizio di carattere permanente per altri fondi, ai proprietari dei quali non pu� quindi disconoscersi il diritto all'indennit� ex art. 46 della citata legge n. 2359 del 1865. Conseguentemente, una volta accertato che la costruzione della strada pubblica ad opera dell'A.N.A.S., realizzata in parte sul fondo di propriet� della Laudati gravato di servit� di passaggio a vantaggio del fondo di propriet� dell'Armenise, aveva determinato l'interclusione as �soluta del fondo dominante, la circostanza che l'esecuzione dell'opera pubblica fosse avvenuta durante l'occupazione d'urgenza del fondo serv�nte e, quindi, prima dell'emanazione del provvedimento di espropria-� 452 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione dello stesso fondo era del tutto ininfluente al fine di escludere che il diritto all'indennit� per il danno derivato dall'interclusione cagionata dall'esecuzione dell'opera pubblica fosse sorto, in favore del proprietario del fondo rimasto intercluso e nei confronti dell'A.N.A.S., nel momento in cui. la trasformazione �del fondo servente conseguente all'esecuzione dell'opera aveva impedito la continuazione dell'esevcizio della servit� di passaggio e comportata, .come ulteriore e necessaria conseguenza, l'in- terclusione assoluta del fondo dominante. Al riguardo � opportuno precisare che la Corte del merito -con trariamente a quanto sostiene l'A.N.A.S. -non ha ritenuto che il danno permanente per il fondo dell'Armenise sia derivato dall'esecuzione del provvedimento con cui era stata autorizzata l'occupazione d'urgenza, da parte della�stessa azienda, tra l'altro, del fondo servente per Ja costruzione della circonvallazione di _Bari, ma ha accertato, con un apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimit�, che la costruzione della detta opera pubblica, avvenuta in seguito all'occupazione d'urgenza e anteriormente all'espropriazione di parte del fondo dell'Armenise in fa vore del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari, aveva ca gionato l'interclusione assoluta dello stesso fondo, essendo stato utiliz zato per la realizzazione dell'opera pubblica, tra l'altro, il terreno distinto con la particella 58 del mappale 18 del catasto rustico di Bari sul quale gravava la servit� di passaggio che consentiva l'accesso dal fondo del- l'Armenise alla strada provinciale di Bitonto. Di fronte a questo accertamento risulta -anzitutto -privo di base l'addebito, mosso dall'A.N.A.S. alla Corte del merito, di avere omesso di dimostrare che la costruzione della circonvallazione di Bari fosse stata eseguita prima della espropriazione parziale del fondo dell'Armenise. Il vizio denunciato di difetto di motivazione su un punto decisivo non � infatti configurabile nella specie, dal momento che i giudici del merito � hanno preso in esame il punto suindicato, pervenendo alla conclusione sorretta da una motivazione adeguata, anche se succinta, contro la quale la ricorrente non ha mosso alcuna delle censure consentite di insufficienza o di contraddittoriet� -che la circonvallazione, nella parte che aveva determinato l'interclusione assoluta del fondo dell'Armenise, era stata eseguita prima dell'espropriazione parziale dello stesso fondo in favore del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari, Anche l'altro ad�:lebito, di avere erroneamente applicato l'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, risulta mancante del suo presupposto di fatto, giacch� la Co;t� del merito ha ricollegato il danno conseguente all'interclusione assoluta del fondo dell'Armenise non gi� all'occupazione di urgenza del fondo servente, ma alla costruzione dell'opera pubblica eseguita su di esso. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE !!, fondata invece la censura contenuta n�l secondo motivo del ricorso, con il quale l'A.N.A.S. -denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dei princ�pi generali in materia di valut�zione del danno ai fini della stessa norma nonch� il difetto di motivazione -si duole che la Corte del merito abbia determinato l'indennit� spettante all'Armenise. in base alla diminuzione di valore subita dal suo fondo, laddove, consistendo l'evento dannoso ricollegabile all'esecuzione della circonvallazione di Bari esclusivamente nella eliminazione di una servit� di passaggio, la stessa indennit�� non avrebbe potuto non essere ragguagliata alla spesa occorrente per ripristinare la servit� di passaggio cui il proprietario del fondo intercluso ha diritto nei confronti di uno dei suoi confinanti ai sensi degli artt. 11051 e segg. e.e. Il diritto all'indennit� prevista dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 postula, per il suo sorgere, il concorso di tre condizioni: a) una attivit� lecita della pubblica ammi.nistrazione consistente nell'esecuzione di un'opera di pubblica utilit�; b) l'imposizione di una servit� o la produzione di un danno, di carattere permanente, che si concreti nella perdita o nella diminuzione di un diritto; e) il nesso di causalit� tra la esecuzione dell'opera pubblica e il danno. Con riferimento alla prima condizione, la norma in esame non pu� trovare applicazione nell'ipotesi in cui l'esecuzione dell'opera pubblica costituisca un fatto iHecito, o perch� l'opera stessa sia stata realizzata su un'area sulla quale la p.a. non aveva, in virt� di titolo riconosciuto idoneo a tal fine dall'ordinamentQ, la facolt� di costruirla o perch�, nel realizzarla, la p.a. sia inc�rsa in colpa. In tale ipotesi infatti, si versa in tema di responsabilit� della p.a. per attivit� iUecita disciplinata dall'art. 2043 e.e., con la conseguenza che il danneggiato -se ha, da un �lato, diritto al risarcimento che, a differenza dell'indennit� _la cui misura trova il suo invalicabile limite oggettivo nel valore effettivo ed attuale del b�ne oggetto del diritto sacrificato, si estende a tutti i danni, nel duplice aspetto del danno emergente e del lucro cessante, legati al fatto illecito da un nesso di causalit� materiale e che ne siano la conseguenza immediata e diretta -ha tuttavia :l'onere di provare fa colpa della p.a. Con riferimento alla seconda condizione il danno permanente, in particolare, � soltanto quello effettivamente ed oggettivamente cagionato al fondo dall'esecuzione dell'opera pubblica; va inteso non gi� nel senso che deve essere perpetuo ed irreparabile, ma in quello che deve essere non transitorio, e cio� che deve avere una durata uguale a quella della situazione di fatto creata dall'opera pubblica; e deve consistere non gi� nella perdita di una mera utilit� economica, ma nella p�rdita o nella diminuzione di un diritto, il che si verifica sia nel caso in cui un fondo, rustico o urbano, oggetto di un diritto, sia materialmente danneggiato, sia nel caso in cui risulti soppressa o compromessa una condizione di 454 . RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO fatto essenziale per il godimento. o l'utilizzazione del fondo, sia, infine, nel caso in cui, pur in mancanza di un danneggiamento mat(_:!tiale del fondo, venga meno o sia menomato nelle sue possibilit� di esercizio un diritto inerente al fondo che ne renda possibile o ne accresca il godi mento o l'utilizzazione. Con riferimento alla terza condizione, infine, la indennit� comprende esclusivamente il danno che trovi la sua causa nell'esecuzione dell'opera pubblica; con la conseguenza che -ove il fondo subisca una molteplicit� di danni, anche se della stessa natura, per effetto di diverse serie causali tra loro autonome ed indipendenti -mentre l'�sistenza di altre . �ause produttive di clarino non esclude. l'applicabilit� dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, ri. 2359, l'indennit� dovuta al proprietario del fondo a norma dello stesso articolo comprende soltanto quel danno che sia stato cagionato dall'esecuzione deH'opera pubblica. In relazione . alla seconda condizione, una volta che il danno pro dotto al fondo dell'Armenise dalla costruzione della strada pubblica con sisteva nella perdita della servit� di passaggio che lo stesso Armenise aveva il diritto di esercitare sul fondo di propriet� della Laudati sul quale l'opera pubblica era stata in parte realizzata, l'indennit� non avrebbe potuto essere � commisurata senz'altro, come ha erroneamente �fatto la Corte del merito, alla differenza tra il valore del fondo dell'Armenise prima della sua interclusione conseguente al venir meno della servit�. di passaggio necessaria per accedere alla via pubblica e quello attuale, ma. avrebbe dovuto consist�re nell'equivalente economico del diritto perduto e, quindi nella somma occorrente per. la costituzione di una servit� coattiva di passaggio che l'Armenise, quale proprietario di un fondo assolutamente intercluso, aveva il diritto potestativo di ottenere,. ai sensi dell'art. 1051 e.e., su uno o su pi� dei fondi vicini. La determinazione dell'indennit� avrebbe potuto essere riferita alla differenza tra i due valori suindicati soltanto neH'ipotesi in cui la somma corrispondente alla detta differenza fosse stata minore di quella neces saria per la costituzione di -una nuova servit� di passaggio, in quanto� l'indennit� dovuta dalla p.a. per i danni cagionati dall'esecuzione di un'opera pubblica trova il suo limite. invalicabile nella diminuzione di valore subita dal . fondo dan_neggiato dall'esecuzione della detta opera.. In relazione alla terza condizione non avrebbe dovuto tenersi conto, ai fini della determinazione dell'indennit� dovuta dall'A.N.A.S., della diminuzione di valore del fondo dell'Armenise conseguente alla ridu zione della sua estensione odginaria, che ne rendeva meno conveniente la conduzione, per effetto dell'espropriazione parziale di esso in favore del Consorzio per l'area industriale di Bari. La diminuzione di valore della parte residua del fondo parzialmente espropriato -correlata alla sua non conveniente utilizzabilit� come entit� produttiva autonoma� -� stata infatti cagionata non dalla ese-� PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE cuzione della circonvallazione di Bari e dalla conseguente perdita della servit� attiva di passaggio, ma esclusivamente �da�I'espropriazi�ne par ziale, per cui di ess.a avrebbe potuto tenersi conto nella determinazione soltanto dell'indennit� di espropriazione dovuta dal consorzio per l'area industriale di Bari e non anche dell'indennit� dovuta dall'A.N.A.S. ai sensi deU'art. 46. della legge n. 2359 del 1865. La Corte di Bari, nel determinare la detta indennit�, � incorsa quindi nel duplice errore di averla commisurata senz'altro alla diminuzione di valore subita dal fondo dell'Armenise e di aver t~nuto conto anche di una diminuzione di valore dello stesso fondo che aveva la propria causa es.elusiva nell'espropriazione parziale di esso e non gi� nell'esecuzione dell'opera pubblica. �L'accoglimento� del secoQdo motivo comporta l'assorbimento del ter zo motivo, con il quale -denunciando. il difetto di motivazione sulla motivazione del danno -l'A.N.A.S. censura la sentenza impugnata per avere la Corte del me_!ito omessa ogni motivazione in ordine alla deter minazione della diminuzione di valore subita dal fondo dell'Armenise, in quanto il giudic� dl rinvio dovr� procedere alla determinazione del l'indennit� dovuta a quest'ultimo in_. base a criteri diversi da quelli seguiti d�i giudici d'appello e alla stregua dei quali gli stessi giudici hanno fissato la stessa indennit� nella misura criticata d�).lla ricorrente. L'assorbimento non si estende invece anche al quarto motivo, nella parte in cui l'A.N.A.S. -denunciando la violazione degli artt. 345 c,p~c. e 46 della legge .25 giugno 1865, n. 2359 -si duole che la Cort� del merito abbia accolta la richiesta di �rivalutazione dell'indennit� in con seguenza della svalutazione monetari�, formulata dall'Armenise soltanto nel giudizio di appello, oltre i -limiti. della svalutazione verificatisi sue-. cessivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado. La censura investe infatti uri principio di diritto del quale dovr� � fare applicazione anche il giudice di rinvio e che, contrariamente all'assunto della ricorrente, � assolutamente ineccepibile. La richiesta di adeguament� in relazione all'incidenza della svaluta zione monetaria -per quanto concerne i debiti di valore, tra i quali � compre!�o anche queUo concernente l'indennit� dovuta dalla p.a. ai sensi dell'art. 46 della kgge 25 giugno 1865 n. 2359 -non integra, infatti, una modificazione della domanda e, ancor meno, la proposizione di una do manda nuova, ma tende a consegu,ire, attraverso una aestimatio che tenga conto dell'effettivo valore della moneta, lo stesso petitum origi nario, e pu� essere formulata, quindi, anche per la prima volt�, nel giudizio di appello, concretandosi sostanzialmente in una sollecitazione� rivolta al giudice ad esercitare il suo potere di tener conto, nel prov vedere sulla domanda, della sopravvenuta svalutazione monetaria fino al momento della liquidazione. -(Omissis). 456 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 aprile 1979, n. l945 -Pres. Jannuzzi Est. Caccavale -P.M. Minetti -Prefettura di Torino (avv. Stato Fienga) c. Strafforello e Comune di Torino (u.c.). Circolazione stradale -Aree destinate al parcheggio � Norme pubblicistiche per l'uso. del parcheggio -Parchimetri -Sistema per controllare l'ingresso e la sosta dei veicoli -Violazione delle nonne � Applicabilit� delle sanzioni -Legittimit�. Ai sensi dell'art. 4, comma quinto, d.P.R. 15 giugno 1959, n, 393, i comuni possono destinare a fini di interesse' pubblico, per una pi� adeguata disciplina della circolazione, nell'ambito dei centri abitati, aree nei luoghi pi� idonei da usare per il 'parcheggio dei veicoli, dando cos� luogo ad una situazione che si sdoppia in un duplice profilo, quello pubblicistico che attiene all'osservanza di norme di interesse pubblico dettate per l'uso del parcheggio (parchimetri) e quello privatistico che si instaura per l'affidamento in custodia dell'autoveicolo tra il privato ed il concessionario gestore del servizio, con la conseguenza che la sosta del veicolo senza la poss'ibilit� di controllarne l'ingresso (nell'area destinata al. parcheggio) e la durata rende legittima l'applicazione della sanzione (1). (Omissis). -li ricorso della Prefettura di Torino � fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata. Successivamente alla soppressione, per effetto del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, della potest� regolamentare prima riconosciuta ai comuni in materia di circolazione urbana (come per la circolazione silenziosa, per le segnalazioni semaforiche, per i divieti di sosta, ecc.) appartiene (1) In tal senso cfr. Cass., 4 marzo 1978, n. 1077; in Giust. civ. 1978, I, 1080. Sul Ticorso proposto nell'interesse della Prefettura si era rilevato: Vero � che nel �parcheggio con custodia, alla regolamentazione pubblidstica della sosta, si affianca l'offerta di un servizio che �rea rapporti meramente negoziali tra l'utente e l'esercente, determinando a favore di quest'ultimo un'� entrata d:i ,cJdiritto privato �. Va per� subito rilevato in proposito che nel parcheggio con custodia 1a :p1,esenza � cohlat:wale � di .tali ["apporti negoziali tra utente ed esercente non snatura affatto il distinto e fondamentale rapporto posto in essere dalla premessa di provvedimenti autoritativi di disciplina del traffico, .rapporto intercorrente t:J;"a cittadino e �pubblica amministrazione. Ci� anche perch� il servizio di custodia, purr essendo gestit� in l'egime di dkitto privato, assume finalit� �ed importanza di pubb1ico �interesse, tanto .da poter essere esercitato solo dai comuni o su � concessione� dei comuni medesimi (art. 4, comma quinto, cod. str.), come il traspmto pubbHco, reD:"oga zione dell'acqua, del .gas, ecc. Collegando alla regolamentazione della sosta l'istituzione di un servizio di custodia, il comune non perde dunque la posizione di supremazia che gli PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 457 tuttavia ancora a quegli enti un potere di regolamentazione locale della materia, in considerazione delle particolari esigenze che di luogo in luogo possono imporsi per ragioni topografiche o demografiche. Cos� � rimasto nei poteri dei comurii (art. 4 d.P.R. n. 393 del _1959, comma quinto, lettere a) e e) stabilire con ordinanza del sindaco aree stille quali � autorizzato il parcheggio dei veicoli e dare in concessione tali aree, destinate a parcheggio co~ custodia, con deliberazione del consiglio comunale, fissando le relative condizioni, di preferenza (comma sesto) agli Automobile Clubs, per la �gestione del servizio di custodia. Per il combinato disposto deHe �disposizioni contenute alle lettere a) e e) del c�mma quinto dell'art. 4 del citato d.P.R., i comuni possono quindi destinare, a fini di interesse pubblico, riconoscibili in una pi� adeguata disciplina della circolazione, nell'ambito territoriale. dei centri abitati (art. 4, comma primo) aree nei luoghi pi� acconci da usare per il parcheggio dei veicoli ed in parrticolare per il parcheggio con custodia dei veicoli (con facolt� di affidarne la gestione a terzi, preferibilmente all'A.C.I.), adibendo anche a parcheggio non custodito porzioni della stessa area o �altra area posta nelle immediate vicinanze�. Nel primo caso, quello del.la istituzione di parcheggio con custodia di veicoli, � pacifico che la situazione si sdoppia in un duplice profilo~ quello pubblicistico che attiene . aN'osservanza � di norme di interesse pubblico che possono essere dettate per l'uso del parcheggio (quale che sia l'interprretazione dell'inciso � fissando le. relative condizioni � che si legge all'art. 4, comma quinto, lettera e), a proposito della concessione in gestione dei parcheggi) e quello pdva:tistico che si instaura per l'affidamento e l'assunzione in custodia dell'autoveicolo fra il privato ed il concessionario gest�re del servizio. compete nei 'l'apporti di diritto pubblico disciplinati da:l codfce della strada; cos� manterr� dl potere di sanzionare, attraverso gli accertamenti deHa vigilanza urbana, la v�iolazione alla .stessa regolamentazione temporanea de1la sosta, conservando .nel contempo, come esercente del serv�izio di custodia, le r<'l'gioni av�enti titolo ll1el rapporto negoziale con l'utente. I due elementi (limitazione della sosta e contratto di custodia), pur talora connessi, conservano natura ed effetti giuridici diversi: il .pnimo elemento s.i pone nell'ambito dei rapporti di diritto pubblico dmprontati al potere di supremazia della pubblica amministrazione; il .secoihdo elemento 1s!i colloca nell'ambito dei ;rapporti di diritto privato .instaurati nella gestione di servizi di generale dnteresse. Donde l'dndubbia esistenza, nella specie, di una violazione al divieto di sosta nell'area a parchimetro a cagione deH'omesso pagamento della tariffa, secondo la ~egittima regolamentazione della sosta adottata dal comune di Torino, e l'assoluta inconferenza del richiamo aH'art. 23 dehla Costituzione di cui alla sentenza del pr.et�re, �articolo questo che, nella specie, per le ragioni sues�poste, nulla ha a che vedere con il caso -in esame. GUIDO FIENGA 8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 458 II primo rapporto, che � quello sottoposto all'esame della Suprema Corte nella presente causa (e rion � la prima volta, posto che gi� di recente essa ha avuto occasione di occuparsene con sentenza n. 1017 del 1978, la quale ha affermato la legittimit� della sanzione irrogata all'automobilista il quale fruisca del parcheggio senza azionare il relativo� meccanismo di controllo) ha per contenuto il godimento del suolo pubblico da parte del rprivato nei limiti in oui, sempre a prescindere dal rapporto privatistico parallelo con il gestore del servizio di custodia,. esso � compatibile con "ia disponibilit� dello stesso suolo ed alle finalit� cui esso � destinato, da rparte di altri soggetti: ed a garantire tale finalit� si collocano le disposizioni che dall'ente pubblico � opportuno siano dettate onde evitare un eccessivo prolungarsi della sosta del veicolo nell'area di parcheggio e conseguente compressione del possibile godimento della stessa opportunit� da parte di altri conduttori di autoveicoli. Si inseriscono in tal modo nel rapporto le norme intese a stabilfre orari di sosta, �collegati a volte con tarfffe differenziate devolute al custode del veicolo nel rapporto di carattere privato, ma per le considerazioni ora accennate, da queste tariffe i11dipendenti nell'ordine delle finalit� di interesse generale e, coerentemente, si determina la necessit�. ,tecnica di un sistema di controllo del rperiodo di durata della sosta del veicolo sull'area di parcheggio, la quale postula quindi la registrazione, in qualche modo, dell'ora nella quale avviene l'ingresso del veicolo nell'area medesima. Non � dubbio che tutto ci� rientri nei poteri dell'ente, tutta volta che attiene alla disciplina dell'uso da parte di soggetti privati di aree pubbliche, le quali non cessano di esser tali anche nei casi di concessione a terzi della gestione della custodia. I parchimetri sono appunto quelle apparecchiature dotate di mecca. nismi idonei a soddisfare le esigenze . di controllo cui dianzi si faceva cenno, i quali messi in movimento mediante l'introduzione di una. moneta, la quale peraltro � destinata a costitiure la base del compenso. per un tempo minimo di sosta alla custodia, registrano i tempi successivi di permanenza del veicolo sull'area. Escluso che la moneta abbia alcuno scopo ricollegabile alla sua funzione di mezzo di pagamento all'interno del rapporto pubblkistico, alle cui finalit� giova unicamente per la materiale attivit� di propulsione del meccanismo di registrazione dei tempi di sosta, funzione l"al~ra che assume invece soltanto nell'ambito del rapporto privatisti�o cui ine-� risce il servizio� di custodia al quale provvede il concessionario gestore� e del quale la moneta costituisce il corrispettivo, non si vede come possa attribuirsi �effetto impositivo da parte del Comune . ad una mera esigenza di messa in funzione del meccanismo di registrazione dei tempi di sosta in funzione della disciplina della durata della sosta medesima, PARTE I, SEZ. IV; GIURISPRUDENZA CIVILE quando l'obbligo del. pagamento di una somma, la quale pu� corrispondere, a seconda del tempo, ad una o pi� monete metalliche �di un determinato valore nummario, discende uni.camente dall'adesione dell'automobilista al contratto di custodia del veicolo, adesione che interviene per iil fatto stesso della sua introduzione nell'area delimitata del parcheggio nella consapevolezza delle clausole che disciplinano il rapporto, clausole rese note al pubblico normalmente attraverso avvisi collocati sulle stesse colonnine dei parchimetri o nelle il.oro immediate vicinanze. � a questo rapporto ed a corrispettivo di questo servizio che la moneta o le monete sono destinate e '1a loro idoneit�. come disco metallico a mettere in funzione le apparecchiature predisposte a registrare i tempi di sosta ai fini di regolarne non soltanto il compenso della custodia, ma pure a determinarne e limitarne, in definitiva, la durata al fine, di interesse generale, della Hberazione dello spazio pubblico entro termini congrui di tempo, non vale ad alterare �l'autonomia deHa duplice destinazione dell'oggetto impiegato, n� a creare interferenza fra l'una e l'altra funzione. Lo svolgimento novmale su vie parallele dei due rapporti esclude ogni commistione di finalit� .o sovrapposizione di obblighi. � necessario pensare ad ipotesi p�tologiche e quindi anormaili del rapporto privatistico fuori della previsione, per cos� dire, del suo svolgimento fisiologico, per ipotizzare un obbligo di introduzione della moneta indipendente dalla sua finalit� essenziale di corrispettivo della custodia, trasferito cos� a livello di tributo. In tal caso comunque si ha pure una impossibilit� di controHo dell'ingresso del veicolo nell'area. di parcheggio e della durata della sosta e legittima risulta quindi la sanzione irrogata all'automobilista il quale lasci il suo veicolo in tali condizioni. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale, rimane assorbito ne1l'annullamento della sentenza !impugnata quello condizionatamente proposto in via incidentale della sig.ra Straffarello in punto di inidoneit� della segnaletica esistente in :loco ad' imporre l'uso del parchimetro. Il giudice del merito, pervenuto alla decisione della illegittimit� dell'ordinanza prefettizia, non ha neppure esaminato tale eccezione nella precedente fase: essa potr� essere. conosciuta ora, in sede di rinvio, dal nuovo giudice del merito. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 3 aprile 1979, n. 1916 e Pres. Moscone - Rel. Meo -P.M. Gambogi -Del Re (avv. Cianfrocca) c. Ministero Grazia � e Giustizia (avv. Stato G. Azzariti). Ordinamento giudiziario -Responsabilit� dei giudici -Limiti. La responsabilit� del giudice � limitata alle ipotesi previste dagli . artt. 55 e 74 c.p.c. (e nello stesso senso va limitata la responsabilit� della RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA,TO p.a. dalla quale egli dipende), perch� solo in ta�i ipotesi il giudice attua non la volont� della legge ma la propria ingiusta volont�, mentre in ogni altro caso egli, essendo super partes ed attuando nel giudizio non la sua personale volont� n� quella dell� p.a. da cui dipende, ma la volont� della legge, non compie un'attivit� in cui possa ravvisarsi un comportamento suo proprio, onde i suoi legittimi provvedimenti, in quanto viz~ati da (frrori in procedendo o in iudicando, potranno essere riformati, revocati o annullati, ma non considerati alla stregua di fatti illeciti fonte per esso giudice di responsabilit� (1). (Omissis). -Con l'unico mezzo il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il dolo del giudice costituisca presupposto indispensabile per la proposizione dell'azione di responsabilit� della pubblica amministrazione in ordine ai danni cagionati dall'espletamento dell'attivit� giudiziaria, ed al r1guavdo assum� che tale responsabilit� trasce~de quella penale del giudice, sussistendo per qualsiasi attivit� dell'organo giudicante suscettibile di essere autonomamente perseguita, anche quando il difetto del dolo escluderebbe l'azione penale nei coni�ronti del giudke. Deduce poi, che, contrariamente a quanto ha affermato la Corte di appello, nell'atto di citazione erano stati specificamente indicati fatti commissivi ed omissivi ben identificati e colpevolmente reiterati ]Jel tempo, fatti ch'erano da ritenere �dolosi in senso lato� per l'omissione di indagini in oui erano incorsi i giudicanti relativamente agli elementi assunti a base del convincimento, onde non si trattava nella specie di svolgere un'attivit� inquisitoria in ordine a fatti dolosi n�n dedotti, ma di compiere un'attivit� di valutazione in ordine a fatti singolarmente denunciati con l'atto introduttivo del giudizio: valutazione attraverso la quale la Corte di merito avrebbe dovuto formare il proprio convincimento sulle violazioni denunciate da esso Del Re in ordine all'ammissibilit� della domanda, e ci� con particolare rifer�-� mento alla suddetta omissione di indagini, concretantesi in un'attivit� negativa avente una sua sostanziale autonomia produttiva, sia direttamente che indirettamente, di effetti giuridici in senso Iato, la quale, ove .non si fosse potuto o voluto qualificare come dolosa, andava peraltro considerata per un non liquet in o~dine alla doman.da proposta dal .querelante. La censura � priva di fondamento. A n�rma degli artt.. 55 e 74 c.p.c., che prevedono la responsabilit� dei giudici e .dei magistrati del pubblico ministero per i danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, tale responsabilit� � limitata alle sole (1) Si tratta di un principio pacifico: cfr. Corte Cost., 14 marzo 1968, n. 2, in Foro it., 1968, I, 585 e Cass., Sez. Un., 6 novembre 1975, n. 3719, in Foro it., 1976, I, 2868, con nota. � PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 461 ipotesi di dolo, frode e concussione o di rifiuto, omissione o ritardo ingiustificati di atti d'ufficio. Le sezioni unite di questa Corte Suprema, nell'affermare che la responsabilit� del giudice � esclusa a! di fuori delle ipotesi anzidette (cfr. sent. 6 novembre 1975, n. 3719), hanno ravvisato la ratio de11e citate disposizioni nella singolarit� della funzione da questo esercitata, nella natu:m dei suoi provvedimenti e nella sua posizione rispetto alle �parti, rilevando che solo nei casi sopra menzionati il giudice attua .non la volont� della legge ma la propria ingiusta volont�, mentre in ogni altro caso egli, essendo super partes ed attuando nel giudizio non la sua personale volont� n� quella dell'Amministrazione da cui dipende, ma quella della legge da lui appdicata, non compie un'attivit� in cui possa ravvisarsi un comportamento suo proprio, onde i suoi legittimi provvedimenti; in quanto viziati da errori in procedendo o in iudicando, potranno essere riformati, revocati o annullati, ma non considerati alla stregua di fatti illeciti, fonte per esso giudice di responsabilit�. D'altro canto, le stesse sezioni unite con l'anzidetta decisione hanno ritenuto, conformemente al giudizio espresso in precedenza dalla Corte costituzionale (cfr. sent. 14 marzo 1968, n. 2), che la limitazione delle responsabi1it� ai soli casi sopra richiamati opera anche nei confronti della Amministrazione della quale il giudice dipende, e ci� sia perch� la volont� attuata nel giudizio non � n� quella personale del giudice n� quella dell'amministrazione di Grazia e Giustizia, ma quella che il giudice ritiene essere la volont� della legge, allf!. quale soltanto egli � soggetto nell'esercizio della funzione giurisdizoinale, sia inoltre perch� all'infuori delle ipotesi previste dall'art. 55 c,p.c. non pu� porsi la resipon-� sabilit� dello Stato in mancanza di qualsiasi nonna che autorizzi una estensione della responsabi[it� oitre :la sfora iil cui si pu� ipotizzare quella dell'autore effettivo del fatto: norma che rion � ravvi!labile neppure nel disposto dell'art. 28 Cost., il quaie, ne11'estendere allo Stato e agli enti pubblici .la responsabilit� civile per gli atti compiuti dai funzionari . e dipendenti in violazione di diritti, fissa, come presupposto di tale estensione, quello che sussista la responsabilit� di costoro secondo le leggi penali, civili e amministrative, onde in virt� di tale disposto.� la pubblica amministrazione � responsabile solo nei casi in cui lo sono i suoi agenti. Ora, a tali rprindpi. si � pienamente attenuta la Corte di appello nel ritenere nella specie insussistenti, in base a quanot dedotto dall'attore, i presupposti per l'insOJigenza della resiponsabilit� de11a pubblica amministrazione. Essa ha, infatti, rilevato che, secondo ,l'esposizione dei fatti contenuti nella citazione, nessuno dei magistrati operanti nei vari processi penali poteva considerarsi imputabile di dolo, frode o concussione o di i;nancat~ compimento di un atto del suo ministero,� sicch� RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 462 rettamente ha escluso che in tali fatti potessero ravvisarsi gli estremi di una responsabilit� oivile di detti magistrati e, quindi, della pubblica amministrazione. Questa, infatti, come si � visto, non pu� essere chiamata a rispondere dei danni cagionati dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni se non nei limiti in cui pu� essere affermata la responsabilit� di costoro, sicch� privo di pregio appare l'assunto del ricorrente secondo cui 1a responsabilit� � dello Stato pei danni anzidetti sussisterebbe anche quando il difetto di dolo nel giudice escluderebbe l'azione penaJJ.e. Infatti, poich� la concussione e l'omissione od il rifiuto di atti di ufficio sono delitti per la cui configurabilit� � richiesto il dolo deH'agente, e poich� all'infuori di tali ipotesi di reato, la responsabilit� del giudice pu� essere affermata solo quando l'attivit� del medesimo sia qualificata dall'elemento psicologico del dolo, senza il quale non potrebbe sussistere neppure l'ipotesi della frode, deve ritenersi che la mancanza di siffatto elemento escluda in ogni caso detta responsabilit�, .non potendo questa, per espressa disposizione di legge, essere svhi.colata da1lo specifico presupposto del dolo; con la conseguenza che, ove manchi tale presupposto, va esclusa anche '1a responsabilit� dello Stato. Il che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, impedisce di ravvisare la responsabilit� in rparola nel provvedimento del giudice che si risolva in un non liquet quando questi abbia ritenuto senza dolo (pur se colposamente) di non poter decidere sulla domanda, giacch� anche l'ipotesi di cui al n. 2 dell'art. 55 c.p.c. (quella cio� del giudice che senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti, e, in generaJJ.e di compiere un atto del suo ministero); nella quale dovrebbe farsi appunto rientrare il prov vedimento anzidetto, presuppone, per fa sua sussistenza, la mala fede dei giudice, ricorrendo solo nel caso che l'azione o l'omissione in essa contemplata rivesta gli estremi del delitto previsto dall'art. 328 c.p., come chiaramente si desume. da:l capoverso� di quest'ultimo articolo, secondo cui nei confronti del magistrato, il reato sussiste quando con corrono le condizioni stabilite dalla legge per esercitare contro di lui l'azione civile. Ma a prescindere da tali considerazioni, � comunque da rilevare che nella specie, secondo l'incensurabile accertamento compiuto dalla Corte di merito, il contenuto della citazione introduttiva non consente in alcun modo di ravvisare nei fatti ivi esposti gli estremi di un rifiuto, di un'omissione o di un ritardo di provvedimenti o di atti da parte dei magistrati cui tali fatti si riferiscono. Come, invero, si afferma nena sentenza impugnata con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede, Ie. critiche mosse nella citazione a detti magistrati concernono esclusivamente ipotesi di errori commessi per negligenza nello esame e nella valutazione di deduzioni e documenti processuali; ed � appunto PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 463 in relazione a tale esame e valutazi�ne che nell'atto intiroduttivo si . parla di omissioni per avere i giudici trascurato, nella formazione del loro convincimento, di prendere in considerazione elementi di prova �offerti dal Del Re o risultanti dagli atti, ci� che pu� solo configurarsi � <:ome un errore in procedendo costituito da difetto .di attivit� del giudice (non quindi, di omissione di provvedimento), il quaile si concreta in un vizio del procedimento del tutto estraneo a1le ipotesi previste dall'art. 55, primo comma, c.p.c., e in particolare a queHe di cui al n. 2 dell'articolo stesso. Rettamente, pertanto, la Corte di appello ha concluso che, quand'an. che fosse stato possibile acclarare quanto dedotto dall'attore ne1l'atto introdu~tivo del giudizio, non sarebbero comunque sussistiti i presupposti per la declaratoria di responsabilit� della pubblica amministrazione, essendo pervenuta a tale conclusione dopo avere escluso che il Del Re con le sue deduzioni avesse inteso riferirsi alle 1potesi di dolo, frode o concussione o di omissione o rifiuto di atti di ufficio. Convincimento, questo, basato su una va~lutazione del contenuto della citazione che contrariamente a quanto assume il ricorrente,. la Corte di Roma ha compiutamente effettuato con riferimento ai fatti ivi allegati, per cui � da ritenere insussistente l'asserito difetto di attivit� del giudice di merito in ordine a detta valutazione, la quale pertanto si sottrae al sindacato di 1legittimit� di questa Corte Suprema, senza che abbia alcuna rilevanza il mancato accertamento diretto a stabilire se detti fatti potessero qualificarsi �dolosi �in senso lato�, come sostenuto dal Del Re. Tale qualificazione, infatti, non tmva alcun riscontro nella legge, 1a quale limita la responsabilit� del magis�trato alle ipotesi anzidette, il cui carattere tassativo esclude la possibilit� di equiparare al dolo in senso tecnico (qual � quello' cui s� riferisce la citata norma) situa zioni psicologiche diverse, come fa colpa grave. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 11 aprile 1979, n. 2092 -Pres. Ferrnti -Rel. Renda -P. M. Pelace -Inadel (avv. Sansone) c. Ospedali degli Infermi di Pavullo nel Frignano (avv. Cavasola) e Ministero del Tesoro (avv. Stato D'Amato). Lavoro -Contributi previdenziali -Contenzioso -Foro competente -Giudice del lavoro � Criteri. Ai senis dell'art. 444 c.p.c. (come modificato dalla legge n. 533 del 1973: � competentr il pretore �del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente �), il contenzioso relativo alla contribuzione previdenziale si concentra s'itl luogo in cui esiste l'apparato organizzatorio mediante il quale l'ente creditore accerta o riscuote i contributi, con la conseguenza che 464 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO presupposto per la sua applicazione � che non solo esista un ufficio dell'ente, ma che questo, in base� a regole di normazione primaria (legge) o secondaria (regolamenti), risulti preposto a detto settore di attivit� (e non sia, invece, unicamente erogatore di assistenza sanitaria) (1). (Omissis). -Con la proposta istanz� di regolamento di competenza, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'ari. 444 c.p.c., e degli artt. 4 del r.d.l. 23 1uglio 1925, n. 1605, 19, 33, 34 e 36 del r.d. 20 dicem_ bre 1928, n. 3239, 27 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, si sostiene che nessun compito inerente all'accertamento e alla riscossione dei contributi ri�ntra nelle. attribuzioni delle sedi periferiche dell'istituto, non rilevando la distinzione fra accertamento e riscossione evidenziata dal pretore, e la coincidenza fra uffici provincia.ili dell'l.N.A.D.E.L. e tesorerie provinciali, che, anche se curano la riscossione, non sono uffici periferici dell'ist�tuto, il quale � e rimane titolare del credito contributivo. L'istanza � fondata. L'art. 444 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dalla legge n. 533 del 1973, attribuisce la competenza a conoscere delrle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria relative agli obblighi dei datori di favoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempi I ~ mento di tali obblighi, al pretore, in funzione di giudice del lavoro, �del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente�. I I ~� La ratio .. di tale disposizione � ana!loga .a quella che presiede. alle norme sul foro eraria!le (art. 25 cp.c.), in quanto volta ad agevolare la. 1:: ~:: gestione delle. controversie da parte dell'ente pubblico, che disponga ~~ all'uopo di uffici decentrati, concentrando i fori territoriali generali in '!'~< I ~ qtie1lo del luogo in cui ha sede detto ufficio decentrato. ~== Se, dunque, la norma in esame � v6lta a fars� che il contenzioso relativo alla c�ntribuzione previdep.ziale si concentri nel luogo in cui esiste l'apparato organizzatorio mediante il quale l'ente creditore accerta I I ~i e/o riscuote i contributi dovuti~li, presupposto per la sua applicazione � che non solo esista un ufficio dell'ente, ma che questo, in base a regole di norma~ione primaria (legge) o secondaria (regc;Mamenti che l'ente pu� darsi in base al potere; spettantegli come ad ogni altro ente pubblico, di autonomia) o comunque in base ad un obbiettirvo modo di essere dell'assetto organizzativo che l'ente si sia dato in base_ ai suoi poteri di autarchia o autoorganizzazione, esternamente rilevabile, risulti preposto a detto settore di attivit� (e non sia, invece, ad esempio, unica Ij mente erogatore di assistenza sanitaria). Deve, insomma trattarsi non di una qualunque articolazione dell'ente I a livello periferico, bens� di un apparato organizzatorio qualificabile come I I 1:!� f (1) Cfr. Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 1977, n. 1693. v.::: --11� PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE o:rgan�, vale a dire centro di imputazione di rapporti, !legittimato in base a specifica competenza per materia (ovvero dotato di competenza generale), e per territorio, in modo che sia possibiJe individuare in virt� di criteri predeterminati se l'affare di cui si controverte rientri o meno nelle attribuzioni dell'ufficio-organo. . � � quanto, in sostanza, ritenuto da.autorevole dottrina, la quale i.dentifica il foro territoriale con la sede dell'ufficio d~ll'ente, che promuove il .giudizio per l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'applicazione d~lle relative sanzioni; si deve, cio�, ravvisare detto foro con riguardo ad un ufficio dell'ente che risulti, non caso per caso, bens� alla stregua di norme di portata generale ed atte quindi ad assicurare uniformit�, costanza, e certezza di criteri, che fra le attribuzioni deH.e sedi periferiche sia compresa anche la gestione contributiva; onde non possono �accettarsi i prospettati criteri, secondo cui la competenza territoriale potrebbe essere collegata a:l luogo in cui un qualche ufficio deM'ente previdenziale gestisca in concreto almeno. una parte del rapporto assi curativo, ovvero della mancanza di distinzione, all'interno dell' � ufficio �, di <J,Uanto attiene a!lla gestione del rapporto fra ente e datore di lavoro da quanto attiene alla gestione di quello fra assicurato eci ente, asse~ rendosi bastare fa non estraneit� deMa sede focale al rapporto previ denziale in controversia. Invero, criteri cos� vari e generici, in base ai quali si dovesse rite nere sufficiente, per radicare la competenza territoriale, la mera pre senza di un ufficio dell'ente, indipendentemente da una sua competenza ammiriistr~tiva (per materia e per territorio) in ordine all'accertamento e alla riscossione dei contributi, sarebbe inidoneo a rendere possibile l'identificazione del foro competente, atteso che ques.to potrebbe coin cidere con ciascuna e tutte le sedi periferiche dell'ente, non potendosi d'altra parte in alcun modo valorizzare il criterio della residenza o sede l'obbligato, del tutto estraneo alla previsione :q.ormativa di cui all'ultimo comma dell'art. 444. Orbene, nella spe~ie, pur essendo pacifico fra le parti che l'I.N.A.D.E.L. dispone di una organizzazione rperiferica su base provinciale, altrettanto certo � che la gestione contributiva non sia ricompresa �fra i compiti delle sedi provinciali. Invero, � aa stessa legge che, trattandosi di contributi dovuti esclu sivamente da enti pubblici, (comuni, provincie, istituzioni pubbliche di assistenza o benef�cienza, ecc.) ha, sin da!lla jstituzione dell'ente preposto all'assicurazione obbligatoria dei relativi dipendenti, regolato !l'accerta mento e la riscossione dei contributi con l'affidaTe i relat�ivi servizi di cassa e di tesoreria a strutture g�i esistenti (cassa depositi e prestiti, tesorerie provi:q.ciali: art. 5 del r.d.l. 23 luglio 1925, n. 1605, istitutivo del l'ente; art. 12-22 del regolamento approvato con r.d. 20 dicembre 1928 466 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n. 3239), all'evidente scopo di non appesantire la strutture organizzativa dell'istituto, e di renderne pi� econ�mica -la gestione. In particolare, quanto ai contributi dovuti dai comuni e dalle provincie, l'accertamento avviene mediante le specifiche comunicazioni che . gli enti datori di lavoro 'SODO tenuti ad effettuare annualmente alJ'istituto, (art. 33 del regolamento), e la compilazione .da parte di questo di elenchi, parimenti annuali, dei contributi dovuti (artt. 34 e 35), mentre la riscossione avveniva, inizialmente, per trattenuta diretta su certi proventi (poi aboliti), dovuti' ai comuni (art. 36, prima proposizione). Invece, per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (quali erano gli ospedali, fino a che la nuova legge sanitaria -12 febbraio 1968, n. 132 -non ne ha previsto la costituzione in enti ospedalieri) erano richiamate le norme in vigore per la cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti focali (allora, r.d;I. 15 aprile 1925, n. 1605; ora, r.d.I. 3 marzo 1938, n. 680), sicch� a torto fa difesa dello stesso istituto addebita al pretore di aver fatto confusione fra I.N.A.D.E.L. e C.P.D.E.L.) alla stregua delle quali (art. 27 del r.d.I. ult. cit.) gli enti, invece che all'istituto, sono tenuti a com.nicare annualmente l'elenco degli impiegati e relative variazioni alla prefettura, la quale provvede a compilare gli elenchi generali dei contributi e a trasmetterli alla Cassa depositi e prestiti, e, indi, a compilare, tenuto conto delle eventuali rettifiche da questa disposte, i relativi ruoli di riscossio11e; che poi trasmette all'ufficio provinciale del tesoro per la riscossione a mezzo della (sezione di) tesoreria provinciale, trasmettendone nel contempo un estratto agli enti interessati. Trattasi, non di una delega ex lege da parte dell'i,stituto a farvore del quale il servizio di accertamento e riscossione ~iene reso, bens� di competenza propria attribuita all'atto stesso in cui l'Istituto fu costituito, agli �enti o organi cui detto servizio � stato affidato, sicch� appare ben diffidle qualificare questi (come invece ha �'itenuto il pretore) uffici periferici dehl'I.N.A.D.E.L., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 444 c.p.c. Tanto pi� che, per quanto attiene all'accertamento dei contributi � previsto uno specifico contenzioso, in sede amministrativa prima, in sede giurisdizionale dopo (art. 38 del r.d. n. 3239/28; art. 28 del r.d.I. n. 680/38), con attribuzione della competenza giurisdi2iionale in proposito agli organi della giustizia amministrativa (da ritenersi, peraltro, secondo i princ�pi, limitata alla tutela delle posizioni di interesse legittimo; Cass., 16 igugno 1975, n. 2414); ed anche ci�. non consente, di trarre dal sistema amministrativo di accertamento argomenti per l'interpretazione della no11ma relativa alla competenza territoriale del giudice ordinario. Nel caso, dunque, in cui l'istituto, allo scopo di riscuotere i contributi dovuti sulla base di dichiarazione della tesoreria provinciale (per PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVIl.E non avere questa potuto riscuotere i ruoli ad essa rimessi, o per avere ritenuto di avvalersi del sistema di riscossione coattiva previsto per i crediti dello Stato) ricorra al giudice :per la realizzazione dei suoi crediti insoluti, deve ritenersi ormai superata la fase amministrativa rimessa agli uffici pubblici, in parte centrali, quali la cassa depositi e prestiti, in parte locali, quali le prefetture e Ie tesorerie provinciaili, onde non pu� da tale (oltretutto parziale) decentramento amministrativo avgomentarsi, come ha fatto il Pretore, a .favore del preteso decentramento in sede giudiziaria ordinaria. E, d'aHra parte, poich� non risulta, come gi� si � detto, attribuita competenza alcuna agli uffici provinciali deU'I.N.A.D.E.L. in ordine alla riscossione dei contributi, questa spetta alla sede centraile dell'istituto (la quale, appunto, nella specie, si � resa promotrice del procedimento ingiuntivo): ed essa soltanto, quindi, pu� essere identificata nell'� ufficio � dell'ente atto a far individuare il foro territorialmente competente; foro da ravvisarsi, dunque, in queillo di Roma, sede� dell'ente medesimo, come del resto gi� ritenuto da:lla Sezione Lavoro di questa Corte con sent. 4 febbraio 1977, n. 1693. Irl ricorso va dunque accolto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 luglio 1979, n. 4025 -Pres. Vigorita Est. Carnevale -P. M. Minetti -Lloyd Adriatico -Societ� di assicurazione (avv. Villa) c. Sterpetti (avv. Narti). Assicurazione -Assicurazione per responsabilit� civile -Responsabilit� dell'assicuratore per la cattiva gestione della lite � Configurabilit� Danno arrecato all'assicuratore oltre li limiti del massimale -Responsabilit� dell'assicuratore � Sussiste. La responsabilit� dell'assicuratore della responsabilit� civile per la cattiva gestione della lite pu� configurarsi non solo nel caso in cui 'l'assicuratore, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca a mezzo di un legale da [ui incaric,ato al quale l'assicurato abbia conferito la procura a resistere in giudizio alle pretese di risarcimento del danneggiato in modo da arrecare� pregiudizio all'a.Ssicurato per la eccessiva cura dei propri interessi o in quello in cui egli, bench� posto tempestivamente in grado di gestire la lite, se ne disinteressi in modo da pregiudicare gli interessi dell'assicurato, ma anche nel caso in cui l'assicuratore rifiuti, senza apprezzabile motivo da valutarsi fino al limite .della colpa lieve, di aderire ad una proposta di transazione con il terzo danneggiato che, al momento in cui il rifiuto fu espresso, presentava i caratteri della ragionevolezza e della vantaggiosit�: in ciascuno dei suin 468 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dicati casi l'assicuratore � tenuto a rispondere anche oltre il limite del massimale, del danno che � arrecato all'assicurato con la sua condotta colposa e che si identifica con la maggiore somma (rispetto a quella del massimale) che lo stesso assicurato � tenuto a corrispondere al terzo danneggiato (1). (Omissis). ,-Gli ultimi �tre motivi ....:. i quali attengono tutti alla responsabilit� dell'assicuratore affermata dai giudici del merito per la negligente gestione della controversia. relativa �l risarcimento del danno cagionato ai coniugi Muzi dalla circolazione dell'autocarro -possono essere presi in considerazione congiuntamente. Con il sesto motivo .-denundando la .violazione degli artt. 1362, 1363. e 1917 e.e. e degli art~. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. -la societ� ricorrente si duo'le. che la Corte del merito non abbia ,considerato che, in forza dell'art. 11 delle condizioni generali di polizza, la gestione della lite da parte de11'assicuratore aveva come presupposto necessario il conferimento, nella specie mai avvenuto, di un mandato dall'.assicurato a favore dell'assicuratore o, comunque, un'attivit� dell'assicuratore volta a porre l'assicurato in grado di svolgere ogni difesa a nome e per conto dello stesso assicurato. Con il settimo motivo -denunciando la violazione degli artt. 1218, 1223, 1224, 1227, 2043 'e 2056 e.e. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c . .la societ� ricorrente si duole che la Corte del merito l'abbia ritenuta responsabile di cattiva gestione della lite, nonost~te che fosse stato accertato che essa -lungi dall'aver tenuto all'oscuro delle vicende della lite il proprio assicurato aveva costantemente richiamato la sua attenzione sugli aspetti sfavorevoli della situazione, i quali dovevano peraltro essergli ben noti per sua costante partecipazione al giudizio di' risarcimento del danno promosso dai terzi danneggiati. Con l'ottavo motivo, infine, la societ� ricorrente -denunciando la violazione degli artt. 112, 115 e 116 �.p.c. in ~elazione all'art. 360, nn. 3 e 5, dello stesso codice -addebita alla Corte del merito di non avere svolta alcuna attivit� istruttoria, nonostante che essa ricorrente avesse prodotto numerosi documenti e formulato una richiesta di prova testimoniale; �e di avere fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle allegazioni difensive dello Sterpetti. Nessuna delle censure prospettate dalla ricorrente coglie nel segno. (1) P1rinoipio di particolare interesse affermato dalla Corte di cassazione in tema di responsabilit� dell'assicuratore. La cattiva gestione defila lite fa venir meno i limiti del massimale e quindi fa sorgere la responsabilit� dell'assicuratqre del danno arrecato all'assiicurato, senza alcun� limite. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE In proposito � opportuno precisare .:_ anzitutto -che la Corte trie-. stina ha� ritenuto che la responsabilit� della compagnia assicuratrice per la colposa gestione della controversia in sede stragiudiziale e giudiziale (gestione che la stessa compagnia assicuratrice si era riservata con la clausola n. 11 del contratto di assicurazione) emergesse: a) dal rifiuto di una transazione per L. 5.000.000, proposta dai danneggiati fin dalla fine del 1959, pur conoscendo appieno le modalit� dell'incidente e l'entit� dei danni; b) dalla mancata accettazione, nel maggio 1962, di un'altra proposta di transazione per L. .7.000.000; e) dall'ulteriore mancata accettazione di una proposta di transazione per L. 8.500.000; d) dall'assunzione di un atteggiamento irragionevole che aveva d~to luogo ad un lungo,� inutile e dannoso iter giudiziario, nonostante la consapevolezza della grav� colpa dell'assicurato dell'entit� dei danni e del progressivo aumento dell'importo del risarcimento e dei relativi interessi. Per dimostrare l'inconsistenza della tesi sostenuta dalla ricorrente con i primi due motivi in esame, deve aggiungersi che la responsabilit� dell'assicuratore della responsabilit� civile per la cattiva gestione dell� lite pu� configurarsi �non solo nel caso in cui l'assicuratore, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca, a mezzo di un legale da lui incaricato al quale l'assicurato abbia conferito la procura a resistere in giudizio alla pretesa di risarcimento del danneggiato, in modo da arrecare pregiudizio all'assicurato per l'eccessiva cura dei propri interessi o in quello in cui egli, bench� posto tempestivamente in grado di gestire la lite, se ne disinteressi in modo da pregiudicare gli interessi dell'assicurato, ma anche nel .caso in cui l'assicuratore -come, secondo l'accertamento dei giudici del merito, � accaduto nella vicenda in esame rifiuti, senza un apprezzabile �rtJ,otivo da valutarsi fino al limite della colpa lieve, di aderire ad una proposta di transazione con il terzo danneggiato che, alla stregua degli elementi valutabili, al momento in cui il rifiuto fu espresso, presentava i caratt~ri della ragionevolezza e della vantaggiosit�. ~n ciascuno. dei casi suindicati, l'assicuratore � tenuto a rispondere, anche oltre il limite d.el massimale, del danno arrecato. all'assicurato con ~a sua condotta colposa; danno eh~ si identifica con la maggior somma, rispetto a quella risultante dal massimale, che il medesimo assicurato � tenuto a corrispondere al terzo danneggiato. L'accertamento del carattere colposo del comportamento dell'assicu ratore e del nesso d� .causalit� tra il detto comportamento e il danno subito dall'assicurato, involgendo la valutazione di elementi di fatto, � rimesso al giudice del merito, e 'il relativo apprezzamento si sottrae al sindacato di legittimit�, sempre che sia corretto da una motivazione congr�a �d esente da vizi logici o errori di diritto. 470 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO j ~ In base ai .princ�pi avanti iichiamati � evidente che -avendo la i i Corte del merito fondata la propria decisione, nel punto relativo alla I responsabilit� della� ricorrente per la mala gestio della lite, esclusivai mente sull'irragionevole e reiterato rifiuto, da parte della� compagnia ! assicuratrice, di proposte transattive ragionevoli e vantaggiose, -l'indagine, fa cui mancanza si addebita alla Corte triestina, circa il man i cato conferimento, da parte dell'i;issicurato, di un mandato a gestire la lite o il mancato svoJgimento, da parte dello stesso assicurato, di un'at J tivit� equivalente idonea a porre l'assicuratore in grado di gestire la i f lite (sesto motivo) o le informazioni che l'assicuratore avrebbe dato all'assicurato negli aspetti sfavorevoli della situazione (settimo motivo) si presentava assolutamente irrilevante, per cui la sua omissione non pu� giustificare alcuna utile censura. -(Omissis). SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA �CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 gennaio 1979, n. 3 -Pres. Mezzanotte Est. Giovannini -Soc. Portoverde (avv.ti Sorrentino e Paolu�ci) e, Comune di Misano Adriatico (avv. Rossi) e Regione Emilia-Romagna (n.c.} -Appello avverso T.A.R. Emilia-Romagna 11 novembre 1976, n. 542. Edilizia -Licenza. di costruzione � Termine di ultimazione dei lavori Sopravvenienza di nuov~ regolamento edilizio -Effetti -Decorrenza Data di entrata in vigore del nuovo regolamento -Rilevanza. La sopravve11ienza di un nuovo regolamento edilizio successivamente Yl<ll'inizio di lavori autorizzati con licenza edilizia determina l'applicabilit� immediata dei nuovi termini massimi di durata in esso contenuti con la conseguenziale attribuzione al periodo di tempo in parola di un valore giuridico peculiare, consistente nella suscettibilit� di determinare, in concorso con la mancata tempestiva ultimazione dei lavori, l'arrestarsi degli effetti autorizzatori connessi alla licenza; peraltro, non potendosi configurare un pregiudizio nei confronti del titolare della licenza per un ritardo nella esecuzione dei lavori occorso in epoca in cui tale ritardo era privo di rilevanza giuridica nonch� di sanzione, il computo del nuovo termine. ai fini della decadenza della licenza va fat~o solo con riferimento alla data di entrata in vigore della nuova norma regolamentare, non gi� a quella anteriore di effettivo inizio dei lavori (1). (1) Peculiare, esatta applicazione del consolidato prinap10 della i.;nmediata applicabilit� delJo jus superveniens ai rapporti socti a!llteriiormente aLla emanazione dehla nuova discipltina, e i cui effetti non siano ancora esauriti (cfr. in termini Oass., 1� ottobre 1976, n. 3202; Cass., 29 gennaio 1973, n. 271, in Giust. Civ. Mass., rispettivamente 1976, 1358 e 1973, 134 con richiami). Il �principio del particolare computo dei termini trova applicazione per le licenze edilizie rHasciate posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, che -come � noto -ha fra l'altro modificato e integrato l'art. 31 deUa legge 17 agosto 1942, n. 1150 (per ~ichiami, anche in .ordine aHe cause di interruzione del decorso del termine in questione Sez. V, 19 ottobre 1971, n. 881, in Il Consiglio di Stato 1971, I, 1795; Sez. V, 24 ottobre 1972, n. 709, ivi 1972, I, 1688; :Sez. V, 1� febbraio 1974, n. 60, ivi 1974, I, 228; Sez. V, 17 giugno 1977, n. 633, ivi 1977, I, 1019; Sez. V, 15 luglio 1977, n. 786, ivi 1977, I, 1207). 472 RASSEGr<A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16 gennaio 1979, n. 9 -Pres. Mezzanotte Est. Trotta -Regione Veneto (avv.ti Viola, Pagnes e Panerino) c. Soc. Brenta Superiore ed altri (avv.ti Benvenuti, Prandistraller e Marafioti), Soc. I.E.L.C. (avv. Bellotti) e Borgomin (avv.ti Capriolo e Pontrarollo) -Appello T.A.R. Veneto 19 luglio 1977, n. 662. Giustizia amministrativa � Giudizio di appello � Identit� di ricorsi decisi �congiuntamente in primo grado � Notificazione di un solo atto di appello � Ammissibilit� dell'appello � Sussiste. Giustizia. amministrativa � Giudizio di appello � Vizio di ultrapetizione nella sentenza di primo grado � Censure non chiaramente espresse nel ricorso in primo grado -Irrilevanza. Concessioni amministrative -Autorizzazione alla coltiv~one di cave di ghiaia e sabbia su area demaniale � Diniego di autorizzazione della Giunta regionale -Obbligo di motivazione -Sussiste. Qualora il T.A.R. abbia pronunciato un'unica sentenza su due ricorsi �identici, anc.he se distinti e .autonomi,_ l'appello � pienamente ammissibile anche se proposto con atto formalmente unico ma contenente motivi che investono l'intero contenuto precettivo della sentenza di primo grado che abbia deciso su ~ntrambi i ricorsi proposti; in tal caso, infatti, l'impugnazione si riferisce a ciascuna delle pronunce idealmente scindibili nella decisione del T.A.R. nei confronti di tutti i provvedimenti impugnati e pertanto, per la sua ammissibilit�, � sufficiente che essa venga n�tificata dalla parte soccombente a tutti i vincitori ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, fermo il principio della notificazione dell'atto di appello in unica� copia qualora in primo grado il destinatario sia stato in giudizio in due vesti diverse, ovvero nella stessa veste abbia proposto due autonome e distinte domande (1). Non ~ussiste il vizio di ultrapetizione nella sentenza del T.A.R. che abbia valutato un motivo di ricorso riconoscendo, ad esempio, la sussi. stenza del vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, senza che la relativa censura fosse stata chiaramente ed espressamente denun (1-3) La prima massima costituisce una ulterioce conferma de1la applica� bilit� al giudizio amministrativo di norme e priil;icipi da tempo applicati al processo civile (cfr. ad es. sul rapporto tra art. 28, secondo comma, legge 1034/1971 e l'art. 330 c.p.c. in tema di criteri di dn:diwduaziolile del luogo di � notificazione del ricorso in appehlo al Consiglio di Stato, Sez. V, 25 marzo 1977, n. 248, in Il Consiglio di Stato, 1977, I, 347; sulla insmdacabilit� d.a parte del giud}oe �ii appello della riunione di ricorsi per ragioni di connessi.one Sez. V, 22 aprile 1976, n. 669, in questa Rassegna, 1976, I, 779 con nota di commento; sull'esame della questione di giurisdizione da parte del. Consiglio di Staio, Sez. IV, 3 febbraio 1Q76, n. 48, ivi, 1976, I, 596; sulla appiLioabilit� della disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e sulla PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 473 ciata nel ricorso, e ci� in quanto in linea di principio i motivi di impugnativa possono essere desunti dal contesto dell'intero ricorso, ivi compresa l'esposizione dei fatti di causa (2). V a pronunciata la illegittimit� di un provvedimento di diniego alla ulteriore coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia in area demaniale ove sussista la impossibilit� di individuare, non solo nel provvedimento impugnato, ma altres� negli atti presupposti al medesimo (interventi, rapporti e pareri), una motivazione valida e plausibile, sia pure ob rela tionem (3). inapplicabilit� del1a disciplina della riassunzione ex art. SO c.p.c. Sez. V, 1� aprile 1977, n. 270, ivi, 1977, I, 848). Si ricordi che -l'appel1o ai! Consig1io dd Stato � improcedibile ove noo risulti depositata nei termini stabiJ.iti dall'art. 36, ultimo comma, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, presso la segreteria della sez. del Consiglio di Stato, la� impugnata .decisione del T.A.R., e ci� per effetto del rinvio generale disposto dall'art. 29, comma primo, legge 1034/1971 (cfr. Sez. IV, 21 gitl!gno 1977, n. 626, in questa Rassegna, 1978, I, 106). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 13 febbraio 1979, n. 79 -Pres. Mezzanotte -Est. Trotta -Sapio ed altro (avv.ti G. e L. Marotta) c. Ministero lavori pubbllci ed altro (avv. Stato Ferri), Comune di Napoli (avv.ti Gleijeses e Peccerillo), Soc. Infrasud (avv. Ferrari) e Ministero lavoro ed altro (n.c.). Esproprbzi.one per p.u. -Occupazione -Autostrade -Variante di svincolo A. ppmvazione con rinvio all'attivit� tecnica comunale -Legittimit� Sussiste. Giustizia amministrativa -Ricorso -Motivi -Inammissibilit� di motivi concernenti atto diverso. Espropriazione per p.u. -Occupazione -Occupazione d'urgenza -Strade e autostrade -Redazione dello stato di consistenza da parte dell'A . .N.A.S Sufficienza. Csp:;:opriazione per p.u. -Occupazione -Occupazione d'urgenza -Autostrade Redazione dello stato di consistenza -Formalit� -Esigenza del contraddittorio -Limiti � Irrilevanza della mancata partecipazione del proprietario � Effetti. Espropriazione per p.u. � Occupazione -Occupazione d'urgenza -Autostrade � Espletamento procedure espropriative -Legittimazione attiva del concessionario Sussiste. Il rinvio alla successiva attivit� del comune, sia dell'aggiornamento dei grafici di un progetto di costruzione di uno svincolo autostradale che della relativa pubblicazione, non comporta -ai sensi dell'art. 3 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 474 legge 6 agosto 1967, n. 765 -alcuna illegittimit� del decreto di approvazione di una variante al progetto stesso. In sede di ricorso giurisdizionale amministrativo vanno dichiarati inammissibili i motivi che riguardano atti diversi da quello impugnato (1). Poich� l'art. 34 legge 7 febbraio 1961, n. 59, autorizza direttamente i tecnici dell'A.N.A.S. -in deroga al regime generale previsto per le espropriazioni -a provvedere alla redazione della perizia indicata nell'art. 32 legge 25 giugno 1865, n. 2359, la mancanza di un decreto prefettizio che autorizzi la redazione dello stato di consistenza non infirma la legittimit� della occupazione di urgenza di un'area destinata alla costruzione di una strada statale {2). � necessario e sufficiente, per la legittimit� del provvedimento di formazione dello stato di consistenza, che la competente Amministra zione abbia svolto tutti gli adempimenti per legge previsti al fine di assicurare il contraddittorio con il proprietario del fondo cui deve essere inoltrato il rituale invito; pertanto -ove detti adempimenti siano stati rispettati -la mancata partecipazione del proprietario stesso non infirma la regolarit� delle operazioni che risultino assicurate dall'intervento del pubblico funzionario e rafforzate dalla presenza di testimoni, capaci a tutti gli effetti anche se analfabeti. Considerato che il sistema della concessione per la costruzione di strade e autostrade implica che il concessionario assuma tutti i poteri e le facolt� inerenti ali' espletamento delle procedure espropriative allo scopo di acquisire le aree necessarie alla realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 34 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (secondo cui per i lavori da eseguirsi dall'A.N.A.S., sia direttamente sia per concessione, anche se accessori, complementari o di parziale variazione di opere, gi� ricono sciute di pubblica utilit� o preesistenti, l'approvazione dei relativi pro getti equivale a dichiarazione di pubblica utilit�) deve ritenersi attri (1) Cfr. in termini Sez. IV, 15 febbraio 1977, in Il Consiglio di Stato, 1977, I, 35; Sez. V, 7 luglio 1978, 111. 842, ivi, 1978, J, 1126 in tema di censure dirette nei confronti di atti ;presupposti. (2-3) Sul carattere derogatorio deH'art. 34 della legge 59/1961 (rispetto a:l principio secondo cui i tecnici autorizzati a iredigere lo stato di consistenza non debbono essere dipendenti dall'ente in cui favore la occupazione tempo ranea � stata richiesta) cfr. Sez. IV, 15 settembre 1971, n. 839, ivi, 1971, I, 1585. Sulla legittimit� della societ� concessionaria ad eseguire direttamente k espropriazioni e le occupazioni cfr. Sez. IV, 22 giugno 1976, n. 496, ivi, 1976, il, 371. Su!lla legittimit� delJa proroga, ex 1art. 11 legge 24 luglio 1961, n. 729, del l'occupazione d'urgenza di terreni destinati alla realizzazione di un',autostrada anche quando essa rriguardi parti non interessate a varianti del tracciato auto stradale cfr. Sez. IV, 24 ottobre 1978, n. 906, ivi, 1978, I, 1392. Si ricordi, infine, che va ritenuta la legittimit� dcl decreto �di occupazione anche nel caso in cui I'avviso per la redazione dello stato di consistenza sia I I i f 1: f f f f [ I' PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 475 buita direttamente alla societ� concessionaria per la costruzione di una strada statale la legittimazione ad eseguire le procedure di espropriazione ed occupazione (3). stato notificato �soltanto a taluno dei propr.ietari dell'immobile (cfr. Sez. IV, 22 gennaio 1974, n. 91, ivi, 1974, I, 38; T.A.R. Abruzzo, 17 dicembre 1975, n. 252, in I Tribunali Regionali Amministrativi, 1976, I, 628). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 13 febbraio 1979, n. 81 -Pres. Mezzanotte -Est. Agresti Vincenzo -Todesohini ed altri (avv. Selvaggi) c. Ministero tesoro ed altro (avv. Stato Ferri). Danni di guerra � Indennizzo � Criteri di determinazione -Commissione tecnico-amministrativa centrale � Mancata audizione . Irrilevanza. Danni di guerra � Indennizzo � Criteri di determinazione � Riferimento induttivo agli accertamenti di polizia tributaria � Sufficienza. Competenza e giurisdizione � Ricorso gerarchico � Silenzio-rigetto � Successivo ricorso giurisdizionale � Giurisdizione di merito � Esclusione � Art. 20 I. 1034/1971 � Questione di costituzionalit� in rapporto all'art. 24 Costituzione � Manifesta infondatezza. Deve ritenersi legittima, ex art. 17 legge 27 dicembre 1953, n. 968 e successive modificazioni, la determinazione di un indennizza per danni di guerra anche se non sia preventivamente intervenuta l'audizione della commissione tecnico-amministrativa centrale, il cui parere per i risarcimenti di importo superiore a L. 50.000 secondo i prezzi al 30 giugno 1943 � richiesto solo per le decisioni ministeriali su ricorso gerarchico, non gi� per le determinazioni effettuate dall'Intendente di Finanza. Costituisce valida motivazione del provvedimento di determinazione di un indennizzo per danni di guerra, in presenza di elementi di perplessit� e incertezza collegati alla scarsa attendibilit� della documentazione fornita dall'interessato, il riferimento induttivo agli accertamenti di polizia tributaria. L'art. 24, comma primo, della Costituzione, garantisce al cittadino la tutela giurisdizionale di legittimit�, laddove la tutela di merito resta attuabile solo nei limiti stabiliti dal legislatore ordinario e pertanto va ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 20 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sotto il profilo che tale norma non attribuirebbe al Consiglio di Stato anche la giurisdizione di merito nel caso di impugnativa di un provvedimento gi� gravato da ricorso gerarchico non deciso dall'Amministrazione nel termine di 90 giorni (1). (1) Cfr. Ad. PI., 7 febbraio 1978, n. 4, in Il Consiglio di Stato, 1978, I, 142. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 23 febbraio 1979, n. 125 -Pres. Mezzanotte -Est. Delfino -Ministero difesa (avv. Stato Bruno) c. Minervino (avv.ti Silvis e Ambrosino) -(Regolamento di competenza). Competenza e giurisdizione -Giurisdizione amministrativa -Competenza territoriale funzionale -Servizio di leva -Chiamata alle armi -Diniego di esonero -Impugnativa -T.A.R. Lazio -Competenza -Sussiste. Solo al tribunale amministrativo regionale del Lazio pu� ritenersi attribuita la competenza -ai sensi dell'art. 3, comma terzo, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 -per i ricorsi avverso il diniego di esonero dagli obblighi di leva, trattandosi di impugnativa di un provvedimento la cui efficacia non � limitata ad una data circoscrizione territoriale, ma si <!_stende a tutto il territorio nazionale, in quanto l'efficacia soggettiva rj,ell'atto in relazione all'ubicazione d_el soggetto destinatario non individua .una d_imensione spaziale limitata, comportando la prestazione del servizio milit�re,. l'obbligo di aden:zpimento dovunque si trovi il soggetto destinatario (1). (1) La propos.1z1one di ricorso innanzi aid un T.A!R. che non sia quello del Lazio legittima l'amministraztone a proporre ricorso .per regolamento preventivo di competenza ex art. 3il legge 1034/1971, e ci� in relazione al fatto che, con l'impugnativa in questione, non si impugna un provvedimento dguardante pubblico impiego, ma un p:rovvedimento deLI'amministrazione centrale .xd efficacia non limitata ad una determinata circoscrizione territoriale (cfr. in termini Sez. IV, 30 marzo 1976, n. 233, in Foro Amm.vo, 1976, I, 2, 658; 11 Juglio 1978, n. 707, in Il Consiglio di Stato, 1978, I, 1053; 30 agosto 1978, n. 824, ivi, 1978, I, 1319; 5 dicembre 1978, n. 1114, ivi, 1978, I, 687; in dottrina, fusius, sulla competenza del T.AR. del Lazio cfr. NIGRO, La legge istitutiva dei T.A.R., in Il Consiglio di Stato, 1972, II, 138 e sgg.; VIRGA, La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, Milano, 1976, 293 e sgg.; LUCIFREDICAIANIELLO, I Tribunali Amministrativi Regionali, Torino, 1972, 128; ANDREANI, La competenza per territorio dei T.A.R., Milano, 1974, 101 e sgg.). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 febbraio 1979, n. 157 -Pres. Mezzanotte -Est. Agresti Vincenzo -Soc. S.A.R.O. (avv. Zammit) c. Comune di Roma (n.c.) e Regione Lazio (n.c.). Giustizia amministrativa -Esecuzione di giudicato � Giudizio di ottemp2ranza -Adempimenti della p.a. -Termine -Natura -Scadenza Effetti. Giustizia amministrativa -Esecuzione di giudicato -Giudizio di ottemperanza -Nuovi provvedimenti -Impugnazione -Ricorso ordinario. In considerazione della natura meramente sollecitatoria del termine fissato dal giudice amministrativo in sede di decisione di ricorso per PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 477 ottemperanza di giudicato, l'amministrazione conserva il dovere-potere cli provvedere anche successivamente alla scadenza del termine stesso, finch� non risulti nominato il commissario ad acta, non potendosi ritenere estensibili al giudizio cli ottemperanza i diversi criteri fissati dall'art. 6 d.P.R. 1199/1971 per la decisione del ricorso gerarchico (1). Qualora l'amministrazione, motivando adeguatamente con riferimento a situazioni oggettive e all'interesse pubblico, emani in relazione al giudicato di annull�mento nuovi provvedimenti che non siano semplicemente elusivi del giudicato, tali provvedimenti sono suscettibili di impugnativa a�tonoma con ricorso ordinario, non gi� con quello per ottemperanza contemplato dall'art. 27 n. 4 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 (2). (1-2) Cfr., per riferimenti, Ad. PI., 7 febbraio 1978, n. 4, tin Il Foro Amm.vo, 1978, I, 23; Se:i;. V, 27 gennaio 1978, n. 103, in Il Consiglio di Stato, 1978, I, 72; T.A:R. Campania, 22 novembre 1978, n. 1007, in I Tribunali Amm.vi Regionali, 1979, I, 255. CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA, 8 febbraio 1979, n. 25 -Pres. Granito -Est. Coraggio -Medico provincial. e .di Palermo (avv. Stato Mancuso) c. Ferrara (avv. Russo) e Ordine m~zionale biologi (n.c.) -Appello T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, 20 dicembre 1977, n. 698. Impiego pubblico -Esercizio di professione -Iscrizione all'albo -Preclusione -Sussiste. Concessioni amministrative -Biologo pubblico dipendente -Direzione di labi;>ratorio di analisi -Diniego di autorizzazione " Preclusione all'iscrizione all'albo -Legittimit� del diniego � Sussiste. Impiego pubblico -Esercizio di professione -Biologi dipendenti ospedalieri -Sanitari ospedalieri -Preclusione all'esercizio -Sussiste. Condizione indispensabile per poter esercitare la professione di biologo � l'iscrizione al relativo albo professionale, iscrizione che non � consentita ai biologi pubblici dipendenti (1). Legittimamente l'Autorit� sanitaria competente (medico provinciale) nega l'autorizzazione a gestire in proprio un gabinetto di analisi ad un (l-3) Chiara e .puntuale applicazione del prinoipio che vieta l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della libera professione -salvi i casi tassativamente �ed espressamente previsti -ai pubblici impiegat�i e funzionari ai quaili -come � noto -� consentito solo di svolgere le funzioni di perito e di arbitro, previa autorizzazione dell'amministrazione di appa.rtenenza, con iscrizione -a loro richiesta -.in un elenco speciale ex art. 61 t.u. n. 3/1957 e RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 478 biologo che presti servizio quale sanitario ospedaliero e pertanto si trovi nella posizione di impiegato pubblico {2). Poich� il d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, uniformandosi ai criteri dettati dalla legge-delega n. 132 del 1968 (c.d. legge Mariotti) ha consentito di esercitare la libera professione all'esterno dell'ospedale solo ai medici con funzioni di diagnosi e cura (assistenti, aiuti, primari) che abbiano optato per il servizio � a tempo definito �, non pu� ritenersi apportata alla predetta normativa -con riguardo agli altri sanitari ospedalieri (ivi compresi i biologi addetti ai laboratori di analisi ex art. 16, sesto comma, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128) e al personale amministrativo alcuna deroga al principio generale secondo cui ai pubblici dipendenti non � consentito di regola l'esercizio della libera professione (3). legge 396/1967 (cfr. fa termini Sez. VI, 8 novembre 1977, n. 815, in Il Consiglio di Stato, 1977, I, 1723; Sez. IV, 16 novembre 1976, n. 1079, ivi, 1976, I, 1182; T.A.R. Sardegna 3 maggio 1977, n. 191, in I Tribunali Amministrativi Regionali, 1977, I, 2496). Ha �recentemente r.ibadito che i biologi irivestono fa qualit� di dipendenti pubblici da un ente pubblico non economico (quale � per l'appunto l'ente ospedaliero) -con conseguente inapplicabili.t� de1la disoipltna dello statuto dei lavorator.i -il pretore di Montevarchi, respingendo con provvedimento 7 mairzo 1979 (causa di Javoro R.G. 21/79) un <ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla FederbiolQgi nei confironti dell'ente ospedaliero del Valdarno, deMa iregione Toscana e dei ministeri del Lavoro e della Sanit�, per ottenere fa equiparazione ai medici analisti ospedaliier.i dei biologi in servizio presso enti ospedalieri e addetti ai laboratori di analisi. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA, 10 novembre 1978, n. 616 -Pres. Benvenuto -Est. Tosti -Bigazzi (avv.ti Nidiaci e Ulivi) c. Amministrazione monopoli di Stato (avv. Stato De Paola). Concessioni amministrative -Fattispecie -Alloggi di servizio -Finalit� di pubblico mteresse -Effetti. Impiego pubblico -Alloggi di servizio -Natura -Effetti in punto giurisdizione -Giurisdizione amministrativa -Sussiste. Impiego pubblico -Alloggi di servizio -Cessazione del rapporto di impiego -Effetti -Esercizio di autotutela per il rilascio -Legittimit�. Impiego pubblico -Alloggi di servizio -Rapporto di concessione -Erronea qualificazione come � fitto � -�Irrilevanza ai fini del rilascio in via di autotutela � Conseguenze. L'assegnazione di un immobile della p.a. ad un pubblico impiegato induce a presumere l'esistenza di un rapporto di concessione ammini PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 479 strativa, volto a meglio realizzare, con l'agevolazione concessa al pubblico dipendente, il pubblico interesse (1). Poich� sono compresi nel patrimonio indisponibile dello Stato anche gli alloggi concessi in locazione ai dipendenti del Ministero delle Finanze, le relative controversie in tema di rilascio coattivo rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di provvedimenti emanati nell'esercizio del potere di autotutela (2). In considerazione della subordinazione della concessione di un alloggio di servizio da parte della p.a. alla esistenza di un rapporto di impiego pubblico, il venir meno di tale rapporto legittima l'amministrazione alla pronuncia in via di autotutela dell'ordine di rilascio coattivo dell'alloggio stesso (3). In considerazione della loro natura di beni patrimoniali indisponibili, gli alloggi di servizio sono idonei a formare solo oggetto di provvedimenti concessori disciplinati dal diritto pubblico, con conseguente (1-4) Esatta e interessante decisione che conferma, con chiaira motivazione, la .giurisprudenza sia della giurisdizione ordina!ria che amministrativa in tema di concessione di alloggi a pubblici dipendenti. Viene imJ.anzitutto ribadito che trattasi di belli utilizzati per un pubblico serviizio ai sensi dell'art. 826 terzo comma e.e. in relazione a1la qualit� cli pubblico dipendente del concessionario, aLla qualffi.cazione dell'atto al momento del conferimento dell'alloggio (�concessione dn godimento�), alla esiguit�, infine, del canone relativo. Siffatta natUll'a, conferendo al bene il carattere di bene patrimoniale dndisponib1le, legittima l'uso dei poteri di autotutela per il rilascio, poteri che, espressamente attribuiti dal codice oivHe per i beni del demanio pubblico, sono da :ritenersi propri anche dei beni patrimoniali indisponibili destinati ad una pubblica fun7J:ione o ad un pubblico servizio, con la ulteriore conseguenza che il carattere autoritativo deH'ovdine di :rilascio fa rientrare le relative controversie nell'ambito della giurisdizione amministrativa. In giurisprudenza cfr.: a) sull'esercizio del potere di autotutela Cass., Sez. Un., 4 ottobre 1955, n. 2790, in Mass. Foro It., 1955, .I, 600; Cons. Stato, IV Sez., 30 luglio 1974, n. 561, dn Il Consiglio di Stato, 1974, I, 314; Sez. IV, 13 dicembre 1977, n. 1191, ivi 1977, I, 1875; T.AJR. Lazio, :III Sez., 18 ottobre 1976, n. 437, in I Tribunali Amministrativi Regionali, 1976, I, 3616; b) sulla esistenza del :rapporto concessorio e sulla relativa giurisdizione del .giudke amministrativo Cass., Sez. Un., 20 ,gennafo 1965, n. 115, in Mass. Giur. lt., 1965, 23; Cass., 20 maggio 1955, n. 1473; in Mass. Foro It., 1955, I, 318; Cass., 12 febbvaio 1953, n. 349, ivi, 1953, I, 84; Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 1973, n. 670, in Il Consiglio di Stato, 1973, I, 1317; T.AJR. Lazio, I Sez., 8 settembre 1976, n. 538, ill1 I T.A.R., 1976, I, 3250; Cons. Stato, Sez. V, 25 ottobre 11966, n. 1272, in Il Consiglio di Stato, 1966, I, 1745; Cass., Sez. Un., 4 ottobre 1955, n. 2790, in Mass. Foro lt., 1955, 'I, 601; Cass., Sez. Un., 9 .giugno 1969, n. 2008, dn Mass. Foro lt., 1969, 601; e) sulla cessazione del raipporto conoessorio con il venir meno del rapporto di .impiego pubblico, senza che sussista la possibillit� di ritenere che fa circostanza che l'amministrazione 1abbia tollerato l'ulteriore occupazione del bene anche successivamente alla cessazione , del mpporto di pubbMco impiego sia idonea a 480 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO possibilit� e legittimazione per l'amministrazione alla emanazione di provvedimenti di rilascio in via di autotutela, a nulla rilevando la eventuale, erronea qualificazione come � fitto � del rapporto di concessione ad essi relativo (4). trasformare il rapporto in 1ocazfone di diritto privato dr. citata Cass., Sez. Un., n. 115(1965; Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 1955, n. '1262, in Il Consiglio di Stato, 1955, I, 1101; Sez. VI, 9 febbraio 1955, n. 40, ivi, 1955, I, 199; Sez. IV, 28 aprile 1950, h. �232, ivi, 1950, I, 137; 19 aprile 1950, n. 202, ivi 1950, I, 120. SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 novembre 1978, n. 5397 -Pres. Gra nata -Est; Corda -P. M. Raja (conf.). -Soc. Gen. Lavor� e pubblica utilit� c. Ministero delle Finanze (avv. Stato D'Amico). Imposta di registro -Agevolazione per la costruzione di autostrade Subappalti -Autorizzazione preventiva dell'Amministrazione concedente -� necessaria -Movimenti di terra consentiti dall'art. 339 della legge sui LL.PP. -Limitazione ai cottimi. (I. 24 luglio 1961, n.-729, art. 8; I. 20 marzo 1865, n. 2248, ali. F, art. 339). Ai fini dell'estensione ai subappalti della agevolazione dell'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la costruzione di autostrade � sempre necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, anche quando il subappalto riguarda esecuzione di movimenti. di terra; infatti �rart. 339 della� frigge sui lavori pubblici consente che siano stipulati per moviinenti di terra cottimi, in senso proprio, non subappalt� (1). (Omissis). -Col primo motivo, la ricorrente S.p.A. Sogene denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e. falsa applicazione dell'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, in relazione all'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, deducendo che la Corte di appello avrebbe escluso in modo erroneo che l'esenzione dall'imposta di registro fosse applicabile al contratto di subappalto stipulato con la impresa Tinarelli e Bacelli. In tale errore la Corte triestina sarebbe incorsa -ad avviso della ricorrente -per non avere considerato che, nel caso concreto, ricorreva l'ipotesi prevista dal secondo comma del citato art. 339, secondo cui � sono permessi i cottimi per l'esecuzione dei movimenti di terra sotto la responsabilit� dell'appaltante �, La censura � infondata. Nel caso concreto �, invero, pacifico che il contratto intercorso fra la ricorrente e l'impresa Tinarelli e Bacelli era un contratto di � subap (1) Conformi sono le sentenze 17 novembre 1978, n. 5348 e 21 novembre 1978, n. 5404. Un ulteriore chiarimento sul:la tormentata materia e un ulteriore responso negativo al tentativo di sottrarre il subappalto alla autorizzazione. Sul problema generale, v. da ultimo, Cass., 25 g.ennaio 1979, n. 551, in questa Rassegna, 1979, I, 326. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 482 palto � e non un contratto di � cottimo �. Non basta, infatti, per rientrare nella previsione di cui al secondo comma del citato art. 339, che il contratto abbia ad oggetto dei � movimenti di terra �, posto che quelJ'att! vit� di � movimento � pu� formare oggetto non solo dei contratti di cottimo, ma anche di quelli di appalto e subappalto. Ed ovvia conseguenza di questa altrettanto ovvia premessa � che, se l'approvazione della stazione appaltante non occorre in relazione a quei subappalti che qui specificamente interessano, proprio perch� gli stessi non sono affatto menzionati (ai fini dell'esonero dall'approvazione) dalla norma in esame. La Corte di appello, del resto, non ha neppure posto in dubbio che, nel caso concreto, il contratto dovesse essere qualificato come subappalto (e non come �cottimo�): e ci� non solo perch� cos� lo avevano denominato le parti, ma altres� perch� ha tenuto presente che l'impresa Tinarelli e Bacelli, ai fini dell'esecuzione del lavoro assunto, si era servita della propria organizzazione imprenditoriale. Ed � palese, in base a questa risultanza, che il contratto non avrebbe potuto essere qualifi I cato come � cottimo �, giacch� questo ultimo � contrassegnato, nella :sua normale accezione, oltre che dal modo di commisurazione della ~ ~ ?: mercede, la quale � rapportata alla quantit� di lavoro prestata, anche ~: dalla mancanza di autonomia nell'espletamento del lavoro predetto, in i;f.: quanto il cottimista presta solo l'energia del lavoro occorrente per il ti compimento dell'opera e non assume n� il rischio organizzativo n� H ri~! sultato economico, ohe concorrono invece nell'appalto (cfr. Cass., 27 ot~: tobre 1960, n. 2922). ' .' ' N� varrebbe osservare in contrario che nel linguaggio del legislatore del 1865 i �cottimi� potevano essere �anche� quei piccoli appalti (o subappalti) che, proprio per il loro contenuto di mera esecuzione, assu I i:: mevano un ben scarso rilievo economico-giuridico, tanto che la stazione appaltante (�l'autorit� competente�) veniva esonerata dal prestare ad essi una qualsiasi preventiva considerazione. A una siffatta osservazione, invero, � senz'altro agevole contrapporre che nell'odierno sistema eco-I nomico, e correlativamente nel linguaggio giuridico, i cottimi e i subap~ palti rappresentano� fattispecie legali nettamente distinte; l'interpretazione di un contratto oggi stipulato come � subappalto �, pertanto, deve I tener conto dell'� odierno� linguaggio normativo, e giuridico in genere, ~ non essendo il mondo giuridico avulso da una realt�, economica e so dale che, in particolare nell'attuale momento, tiene conto soprattutto i I ~~: {in subiecta materia) dell'innegabile necessit� di raggruppare sotto l'egi 1:: da di una organizzazione imprenditoriale la confluenza del potenziale lavorativo di una certa dimensione. Nel mondo attuale, infatti, la necessit� della distinzione tra un amorfo lavoro autonomo prestato col sistema del cottimo e quello pi� qualificato e produttivo prestato con -� It~ ~ PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 483 l'approntamento di un'organizzazione imprenditoriale non pu� certo essere ignorata per il fatto accidentale che l'oggetto della prestazione lavorativa, in entrambi i casi, pu� trovare un'unica definizione nella generica locuzione di � movimenti di terra �. Che, poi, se si dovesse portare l'interpretazione della norma sul piano della semplice letteralit�, resterebbe ancora da osservare che il contratto del quale si discute non aveva ad oggetto i semplici �movimenti di terra�, ma altres� lo �scavo di fondazioni� che sicuramente, dal lato tecnico, � qualcosa di pi� complesso del semplice � sterrazzamento � considerato dal legislatore del 1865. Ed � ovvio ohe, anche sotto questo aspetto, sarebbe sempre valida l'osservazione che in concreto si verteva su una fattispecie assolutamente diversa da quella ipotizzata dal secondo comma dell'art. 339 della legge sui lavori pubblici. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 novembre 1978, n. 5489 -Pres. La Torre -Est. Sensale -P. M. Ferraiolo (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Del Greco) c. Masconale ed altro. Imposte e tasse in genere � Imposte dirette � Societ� di capitali � Scioglimento � Permanenza di crediti tributari insoddisfatti � Azione della Amministrazione contro la societ� e contro !i soci per la dichia� razione di nullit� della ripartizione dei beni sociali e l'adempimento dei crediti tributari � Ammissibilit�. (e.e., art. 1418, 2280, 2456). Dopo lo scioglimento di una societ� per azioni e la sua cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta malgrado la preesistenza di crediti rimasti insoddisfatti, i creditori sociali hanno azione diretta contro la societ�, che � autonoma rispetto a quella pur ammissibiie contro i .soci ex art. 2456 e.e., allo scopo di far valere nei confronti della societ� i loro crediti rimasti insoddisfatti 'e di far dichiarare la nullit� della ripartizione fra i soci dei beni sociali operata dal liquidatore in violazione della norma impeditiva dettata dal primo comma dell'art. 2280 e.e. e sanzionata dal primo comma dell'art. 1418 (1). (1) Applicazione ai crediti tributari del principio, costantemente affermato (Cass., 19 giugno 1975, n. 2464, in Foro It., 1975, I, 2737) che la liquidazione aippaI'ente non opera a danno dei terzi l'effetto della estinzione della societ� (che conserva la sua capacit� e aegittimazione passivia), con l'ulteriore precisazione che sono nulli (e non semplicemente annullabili), in quanto contrari a norma imperativa, gli atti di assegnazione ai soci dei beni sociali. Naturalmente per i crediti tributari con l'obbligazione della societ� e dei soci, nei limiti delle :somme riscosse, concorre anche la :responsabilit� personale del [iquidatore ex art. 265 detl t.u. delle imposte di:rette ,e oggi ex art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 484 (Omissis). -Il ricorso principale dell'amminis_trazione finanziaria dello Stato ed i ricorsi incidentali del Masconale, quale liquidatore della S.p.A. � Agricola Villalba �, e dal Matarazzo, gi� socio della stessa, vanno preliminarmente riuniti, in quanto proposti contro la stessa sentenza della Corte d'appello di Venezia, pronunziata in data 27 maggio 1974. I due motivi di ricorso principale devono essere esaminati congiuntamente: con entrambi, infatti, si deduce che l'azione proposta dall'amministrazione finanziaria allo scopo di conseguire dalla societ� il pagamento dell'imposta, previo accertamento della nullit� dell'assegnazione dei 'beni sociali ai soci, operata' con atto notarile dal liquidatore in esecuzione di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci medesi mi, � azione autonoma e distinta rispetto a quella proponibile nei confronti dei soci, precisandosi ulteriormente, nel secondo motivo, che quest'ultima (eventuale) azione non � configurabile come surrogatoria e che, ove tale qualificazione fosse stata possibile, la domanda avrebbe dovuto trovare accoglimento sia perch� a tal fine, contrariamente a quanto � affermato nella sentenza impugnata, � irrilevante che l'inerzia del debitore sia, o meno, colposa (o addirittura dolosa), sia perch�, nel caso concreto, la colpa del liquidatore � fuori discussione. iii iii Dalla sentenza impugnata risulta insindacabilmente accertato che, !1 in pendenza di una controversia tributaria, relativa alla determinazione dell'imposta di ricohezza mobile dovuta dalla societ� sul ricavato della ' ' 1 r:' vendita di alcuni immobili ed a conoscenza del liquidatore, l'assemblea m dei soci, in data 10 aprile 1956, deliber� l'assegnazione ai soci medi:;simi i::: dei beni della societ� e che il liquidatore diede esecuzione a tale deli ' berazione stipulando un atto notarile con il quale a ciascuno dei soci fu l. trasferita. �una quota dei beni sociali con conseguente scioglimento e cancellazione �della societ�. Dalla sentenza impugnata risulta, inoltre, che successivamente l'amministrazione finanziaria convenne in giudizio ~i sia la societ�, in persona del liquidatore, sia il Matarazzo (il quale, es-' sendo il maggiore azionista, aveva ricevuto la quota pi� cospicua dei ' l' beni sociali), proponendo contro gli anzidetti soggetti una domanda prin-~a !% cipale, tesa ad ottenere, previa declaratoria di nullit� della ripartizione rn dei beni sociali, la condanna della societ� al pagamento dell'imposta, I frattanto accertata definitivamente nella somma di L. 18.333.376; e nei rn confronti del Matarazzo una domanda subordinata di condanna al pa- I gamento della stessa somma o del diverso importo corrispondente aI . ' valore della quota. II La Corte di Venezia, riformando la sentenza del tribunale (che aveva accolto la domanda principale anche per la parte relativa alla dichiarazione di nullit� del riparto dei beni sociali), dopo avere affermato la legittimazione processuale del liquidatore a rappresentare la societ�, gi� sciolta, e la legittimazione sostanziale di questa a rispondere nei I tr . 1~1 - PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA confronti del creditore insoddisfatto, ha esaminato la domanda diretta .a far dichiarare la nullit� del riparto con riguardo al socio Matarazzo (nei cui confronti era stata proposta in via subordinata la domanda ex .art. 2456, secondo comma, e.e.) e -non anche nei confronti della societ�; e l'ha configurata come azione surrogatoria (che l'amministrazione finanziaria nemmeno in via subordinata aveva proposto in questi termini), �quale azione ese:t'citata in via sostitutiva di quella cui, secondo la Corte di merito, era legittimato il liquidatore nei confronti dei soci, al fine della ricostituzione del patrimonio sociale, rigettando, peraltro, la domanda per avere ritenuto la mancanza di inerzia colpevole da parte del liquidatore. In tal modo la sentenza impugnata � incorsa nei denunziati errori giuridici d'impostazione, obliterando l'azione autonoma proposta dall'amministrazione finanziaria, che trova la sua base normativa nell'art. 1418, primo comma, e.e. in relazione all'art. 2280, primo comma, richiamato per le societ� azionarie dall'art. 2452 e.e. Perci� il ricorso, per quanto di ragione (e cio� nei termini anzidetti, che superano ogni altra cen-. sura, prospettata con i due motivi di ricorso), � fondata. Nella ipotesi di cancellazione della societ� dal registro delle. imprese, a seguito della chiusura delle operazioni di liquidazione, e -malgrado ci�, ---: di soprayvivenza di contestazioni con uno o pi� creditori, in corso al �momento della cancellazione formale, si determina una no:p. corrispondenza t.ra la� situazione formale e la realt� obiettiva, poich� l'apparente cessazfone dell'attivit� sociale e impedita dal fatto che un rapporto facente capo alla societ� non � ancora definito. �n tal caso la cancellazione formale non produce le conseguenze sostanziali che le vengono assegnate dalla legge e la ripartizione dei beni sociali, che i liquidatori avessero effettuato, sarebbe in violazione dell'art. 228� e.e., �he vieta siffatte ripartizioni, anche parziali finch� non siano pagati i creditori della societ� o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli. Ne consegue che il soggetto creditore di un rapporto ancora in contestazione al momento della cancellazi�ne della societ� ha azione contro di questa, in persona dei suoi organi costituiti anteriormente alla �cancellazione. Quest'azione non contrasta con la disposizione del secondo comma �dell'art. 2456 e.e. in forza della quale, dopo la cancellazione della societ� i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei �confronti dei soci, fino alla concorrenza delle� somme di questi riscosse in base al bilancio di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori per: sonalmente, se il mancato pagamento � dipeso da loro colpa. Nella norma dell'art. 2456, secondo comma e.e., infatti, da ravvisare, �coerentemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (secondo cui RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 486 la cancellazione della societ� dal registro delle imprese non ne determina l'estinzione se e fino a quando permangano debiti sociali), una modificazione del rapporto obbligatorio dal lato passivo, per la quale all'obbligazione della societ� si aggiunge, pro parte, quella dei singoli soci e quella del liquidatore in colpa. La legge vuole rimediare alla difficolt� di realizzazione dei crediti conseguente alla liquidazione del patrimonio� sociale ed accorda ai creditori insoddisfatti un'ulteriore garanzia, decretando la responsabilit� anche dei soci oltre che dei liquidatori colpevoli, per le obbligazioni sociali non assolte, limitatamente alla parte da ciascuno conseguita nella distribuzione dell'attivo. Trattandosi di una garanzia ulteriore, per nulla incompatibile con la permanenza in vita della societ�, per la quale � data ai creditori la scelta fra l'agire verso i soci e l'agire verso la societ� non ancora estinta o anche la possibilit� di agire in via principale contro la societ� ed in via subordinata contro i soci (cfr., in argomento, la decisione di questa Corte n. 3879 del 20 novembre 1975, con la quale si critica l'orientamento espresso con la precedente decisione n. 2747 del 1963, che aveva affermato l'improponibilit� dell'azione contro i soci fino a quando la societ�, per la pe:rnnanenza dei debiti sociali, non avesse ancora cessato di esistere). L'azione proposta dall'amministrazione finanziaria in via principale si caratterizza, nel caso concreto, in relazione alla domanda -strumentale rispetto a quella di pagamento dell'imposta ed alla concreta realizzazione del credito -di accertamento della nullit� dell'atto per mezzo del quale il liquidatore �distribu� fra i soci l'intero patrimonio sociale, �in quanto contrario al divieto posto dall'art. 2280, primo comma e.e. Trattasi di azione di nullit�, autonoma e distinta rispetto a quella proponibile nei confronti dei soci e non configurabile come azione surrogatoria, poich� con essa il creditore fa valere in via diretta un proprio diritto, e che risulta in concreto proposta nei confronti dei contraddittori necessari e sufficienti (la societ� ed uno dei soci attributari delle quote), in virt� del principio pi� volte affermato da questa Corte, per cui l'azione di nullit�, in quanto tende ad una pronunzia meramente dichiarativa dell'inidoneit� dell'atto a produrre effetti nei rapporti fra i litiganti ed � suscettibile di attuazione solo nell'ambito di tali rapporti, non deve necessariamente svolgersi nei confronti di tutti i soggetti partecipi dell'atto di cui si chiede accertarsi la nullit�. A proporre tale azione l'Amministrazione finanziaria � legittimata,. dato che la nullit�, salvo diversa disposizione di legge, pu� essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e che, prospettandosi la norma di cui all'art. 2280 come dettata a tutela dei creditori, l'interesse dell'amministrazione non pu� essere posto in discussione. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA In ordine alla configurabilit� di una ipotesi di nullit�, derivante dalla trasgressione del divieto posto dall'art. 2280 e.e., si osserva che l'articolo 1418, primo comma c..c., commina tale sanzione ai contratti contrari a norme imperative, s� che, se la norma ohe detta il precetto non contiene una sanzione propria, questa va ricercata nella norma generale contenuta nell'articolo citato, formulata in modo da coprire l'intera area sanzionatoria dei contratti contrari a norme imperative, prive di sanzione specifica, una delle quali si rinviene nell'art. 2280. Se, invero, le norme imperative sono quelle non suscettibili di deroga da parte di coloro che sono chiamati ad osservarle e cio� quelle inderogabili; e se in materia negoziale tali sono le norme sottratte alla competenza dell'autonomia privata (le norme cui gli autori del negozio devono uniformare il regolamento dei loro interessi senza nessun margine di discrezionalit�), non pu� non riconoscersi carattere imperative> alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 2280 e.e., sia per la sua formulazione testuale, espressa in un assoluto divieto, sia per la tutela degl'interessi che essa ha di mira (con sicuri riflessi nella vita economica, interessata al sano funzionamento, fino al momento della loro estinzione, degli enti societari a base capitalistica, che costituiscono la massima espressione soggettiva dell'attivit� produttiva), che non sono quelli delle parti dell'attivit� negoziale di ripartizione dei beni sociali (s� che queste possano derogare in tutto o in parte alla disciplina nor mativa), ma, nella loro generalit�, quelli dei terzi estranei a tale atti vit� negoziale, che da questa potrebbero rimanere pregiudicati. Ne discende che erroneamente la Corte di merito ha impost~t<> la propria decisione sulla qualificazione dell'azione proposta dal credi tore insoddisfatto come azione surrogatoria, laddove trattavasi di azio ne diretta ed autonoma proposta dal creditore in virt� di una legitti mazione propria a far dichiarare nei confronti della societ� e del socie> Matarazzo la nullit� del riparto delle quote operata dal liquidatore, al fine di conseguire dalla prima -e subordinatamente dal secondo in base all'art. 2456 e.e. -il pagamento dell'imposta definitivamente accer tata prima� della cancellazione della societ�. Il ricorso principale va, pertanto, accolto per quanto di ragione ed in relazione ad esso la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna, la quale si uniformer� al se guente principio di diritto: � Dopo lo scioglimento di una societ� per azioni e la sua cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta mal grado la preesistenza di crediti rimasti insoddisfatti, i creditori sociali hanno azione diretta contro la societ� in persona del liquidatore (azione autonoma rispetto a quella concessa dall'art. 2456, secondo comma e.e., e con essa compatibile), allo scopo di far valere nei confronti della so RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ciet� i loro crediti rimasti insoddisfatti e di far dichiarare la nullit� della ripartizione fra i soci dei beni sociali, operata dal liquidatore in violazione della norma imperativa dettata' dal primo comma dell'art. 2880 e.e. e sanzionata dal primo comma dell'art. 1418 dello stesso codice�. (Omissis). CORTE .DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 gennaio 1979, n. 642 -Pres. Iannuzzi Est. Santosuosso -P. M. Silocohi (conf.) -Nicol� c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Mercatali). Imposta di registro -Enunciazione -Atto. enunciante soggetto a registrazione solo in caso d'uso -Tardivit� della registrazione dell'atto enunciato � Sussiste. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 62). La registrazione dell'atto enunciato � da considerare tardiva quando sia tardiva la registrazione dell'atto enunciante, anche se questo � soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso (1). (Omissis). -Il ricorrente ripropone in questa sede la sua tesi, se condo cui la registrazione tardiva dell'atto enunciante non pu� far .di venire tardiva anche la registrazione dell'atto enunciato, se questo non era soggetto a registrazione fin dall'origine. La tesi va disattesa. Come � stato rilevato nella sentenza impugnata, la convenzione ver bale enunciata in un altro atto scritto resta soggetta anch'essa all'im posta quando di essa si faccia uso; e questa evenienza si verifica al momento dell'enunciazione. Ne deriva �he detta convenzione sconta l'im posta di registro nel momento in cui l'atto enunciante avrebbe dovuto essere registrato e non quando di fatto questa registrazione sia tardi vamente operata dal contribuente. In questo secondo caso, quindi, an che la registrazione dell'atto enunciato deve ritenersi tardiva. Bd invero, il � caso d'uso � di cui parla la legge di registro non si identifica con l'enunciazione in un atto che sia �presentato� alla regi strazione, bens� con l'enunciazione in un atto �soggetto� a registra zione. -(Omissis). t ~:: (1) Decisione di evidente esattezza. Non constano precedenti specifici. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 489 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 febbraio 1979, n. 941 -Pres. Mirabelli Est. Martinelli -P. M. Dettori (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Tanin) c. Sechi. Imposta di ricchezza mobile e sui fabbricati -Fabbricato destinato ad attivit� commerciale � Fabbricato conferito in societ� di fatto -Soggezione all'imposta sul fabbricati a carico del socio -Esclusione. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 72). La non soggezione all'imposta sui fabbricati di immobili destinati ad attivit� commerciale si verifica anche quando l'immobile di propriet� del socio sia conferito, anche in godimento, ad una societ� di fatto che esercita attivit� commerciale (1). (Omissis). -Con l'unico motivo l'amministrazione delle Finanze dello Stato, lamentando la violazione dell'art. 73 t.u. n. 645 del 1958, cen� sura l'impugnata sentenza per aver omesso di considerare che la con� cessione dell'agevolazione in esame presuppone che il possessore del� l'immobile sia lo stesso soggetto titolare dell'impresa commerciale nella quale viene utilizzato il bene. In proposito rileva che dagli atti non ri� sulterebbe che il Secchi sia titolare della licenza. commerciale riguardante tale impresa (atteso che la medesima risulta esclusivamente intestata alla Minieri); e che mai quest'ultimo ha dichiarato alcun reddito derivante da attivit� commerciale. La censura � destituita di fondamento. Infatti, l'art. 72 t.u. n. 645 del 1958, non ipu� non trovare applica� zione -in base al principio dell'ubi eadem ratio ibi eadem dispositio anohe nell'ipotesi in cui il bene immobii.le sia stato conferito in godimento ad una societ� di persone (nella specie: societ� di fatto) dai soci (o da uno di essi) che di tale bene siano possessori a titolo di propriet� a di altro diritto reale di godimento; sempre che, di fatto, i me� desimi -come in subietta materia -partecipino all'attivit� commerciale. Invero, la societ� di persone, pur avendo un'autonomia patrimo� niale, e costituendo per la pregressa legislazione (ma non per quella attualmente in vigore, in base ad uno ius singulare, subi�cto autonomo di obblighi tributari (ex art. 8 t.u. cit.), � indubbiamente un ente sprovvisto di personalit� giuridica. Questa Corte ha, gi� in precedenza affermato che l'art. 72 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, il quale stabiliisce che non si fa luogo ad impo {1) H principio potrebbe essere .accettato ma occorrerebbe una maggior chiarezza sul confedmento e sull'esclusione che il conferente riceva un corrispettivo per l'uso dell'immobile e la societ� detragga dal suo reddito di ricchezza mobile il costo dell'uso medesimo. 10 ~ 490 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ~ ~ 1 I ~ sizione sul reddito dei fabbricati, quando il possessore �lell'immobile eserciti direttamente nel medesimo l'attivit� commerciale, cui la costruzione � speoificatamente destinata, non concretizza una norma di stretta f i' interpretazione, ma va intesa come una disposizione diretta, in conforI ;; ~ i: mit� con i princ�pi generali di cui agli artt. 69 e 70 t.u. cit., ad evitare che il reddito della costruzione, allorch� contribuisca alla produzione del reddito commerciale -come tale assoggettato nella sua totalit� all'imposta di ricchezza mobile -sia, inoltre, autonomamente colpito, ~ senza che tale imposizione corrisponda ad una autonoma entrata del i contribuente. A tale fine l'intestazione della licenza commerciale ad una sola persona fisica non � elemento sufficiente per escludere l'esistenza di una societ� di fatto, e di conseguenza la possibilit� di applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 72 t.u. cit. nel caso in cui il bene immobile sia conferito in godimento per l'esercizio commerciale da altro socio, I non intestatario della licenza (cfr. Cass., sent. 29 novembre 1977, n. 5182). Nella subiecta materia la commissione centrale, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, in quanto congruamente moti-. vato ed immune da vizi logici, ha accertato che il Secchi, cointestatario I ~ dei beni immobili, utilizzati nell'impresa commerciale, era socio di fatto della medesima, unitamente alla Minieri. -(Omissis). ili ~: lii f CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 febbraio 1979, n. 945 -Pres. Aliotta Est. Caturani -P. M. Caristo (conf.) -Comune di Perugia c. Ministero *1:., ' delle Finanze (avv. St_ato Freni). �=� i:~ Imposta di registro � Agevolazione per ,gli impianti sportivi � Approva� [,li zione preventiva dei progetti da parte degli organi preposti allo sport e del prefetto � Necessit�. (I. 2 febbraio 1939, n. 302, art. 1 e 3). Il parere della commissione sportiva del C.O.N.J. e l'approvazione del progetto da parte del prefetto, ambedue preventivi, sono condizione I[ per l'applicabilit� dell'agevolazione per la costruzione, l'acquisto, l'adat ~ .tamento e il restauro di impianti sportivi (1). m rn (Omissis). -La questione sottoposta all'esame del collegio con l'uni-m co motivo del ricorso proposto dal comune di Perugia, � stata risolta {; I ~ da questo S,C. nel senso che la esenzione da ogni tassa sugli affari pre (1) Massima esattissima che pu� considerarsi ormai consolidata (Cass.,. 5 ottobre 1973, n. 2488 e 19 aprile 1977, n. 1449, in Riv. leg. Fisc., 1974, 250 e V g 1977, 1503. lii' -� ;I';, . . Wl#tliflJ.�~l-l'�IMlw�tJ?Efff�t11'1'#W#faikillfffi'ef!&:tWf~,q: PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA vista da:ll'art. 32 d.l. 2 febbraio 1939, n. 302, � applicabile alle opere contemplate nel precedente art. 1 (costruzione, acquisto, adattamento, restauro, modifiche di impianti sportivi) soltanto se la idoneit� degli impianti a soddisfare il pubblico interesse sia stata accertata dagli organi amministrativi preposti allo sport secondo il procedimento all'uopo prescritto che comprende anche l'approvazione prefettizia dei progetti, la quale quindi si pone come un presupposto per concedere l'agevolazione (Cass., 3 ottobre 1973, n. 2488; 28 febbraio 1977, n. 1449). Tale indirizzo che si discosta da quello seguito dalla sentenza 13 lugli 1971, n. 2276, che con!!ider� non necessaria, a fini della agevolazione in esame, la preventiva approvazione prevista dall'art. 1 della legge, deve essere ribadito in questa sede. Il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 302, sostiene che l'approv~ione dei progetti � necessaria come atto del procedimento di espropriazione per pubblica utilit� non invece ai fini dell'esenzione tributaria, la quale sarebbe dalla legge collegata alla sola destinazione oggettiva dell'opera, all'infuori di ogni accertamento preventivo da parte dell'amministrazione l'effettivit� della destinazione a scopi sportivi potrebbe invece essere controllata dagli uffici finanziari a posteriori ed il suo difetto determinerebbe la decadenza dei benefici fiscali. La censura non � fondata. Come gi� sottolineato nei precedenti di cui sopra, la legge (art. 3 d.l. 2 febbraio 1939, n. 302) accorda l'esenzione tributaria da ogni tassa sugli affari agli atti necessari non per l'esecuzione di ogni impianto sportivo, ma degli impianti idonei a soddisfare il pubblico interesse l'accertamento di tale idoneit� deve essere compiuto dagli organi amministrativi preposti allo sport, non dagli organi all'amministrazione finanziania. Ci� � sufficiente -poich� � previsto soltanto un esame preventivo da parte della commissione del Comitato Olimpico Nazionale (art. 1 dal d.l. 2 febbraio 1939, n. 302) -per negare la possibilit� di un riscontro a posteriori, come � confermato dal fatto che non � nella specie ipotizzabile una decadenza dall'agevolazione fiscale (i cui presupposti devono perci� essere necessariamente accertati in via preventiva) per il fatto stesso che non � -imposto un termine entro cui l'opera deb�a essere compiuta o il preteso controllo del suo carattere sportivo debba essere eseguito. E ohe il parere della commissione sportiva e l'approvazione del progetto non siano previsti per servire a soli fini della espropriazione risulta confermato dal rilievo che essi non sono imposti soltanto per la costruzione o modificazione di impianti sportivi, ma anche per il loro acquisto o restauro, vale a dire in relazione a casi in cui non occorre far luogo alla espropriazione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEllO STATO 492 In conclusione, la sentenza impugnata avendo ritenuto fondata la pretesa della finanza basata sul presupposto (non contestato) che nella specie era mancata l'approvazione dell'opera da parte del prefetto, non merita la censura formulata col ricorso che pertanto deve essere respinto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 febbraio 1979, n. 1035 -Pres. Mirabelli Est. Cantillo -P.M. Morozzo della Rocca (conf.). -Soc. Clamor (avv. Varvesi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Pagano). Imposta di registro � Registrazione di ufficio � Appalto � Legittimit� � Modi di acquisizione del documento � Irrilevanza. (r.d. 30 dicembre 1933, n. 3269, art. 18, d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, art. 6). L'amministrazione, che ha il potere (in mancanza di registrazione o di denunzia di contratto verbale) di procedere di ufficio alla registrazione dei contratti di appalto in base alla semplice notizia della loro esistenza, legittimamente applica l'imposta a contratti la cui esistenza sia stata accertata in sede di ispezione eseguita in base alla legge 7 gennaio 1929, n. 4; � pertanto irrilevante ogni questione sul legittimo possesso dei contratti, sul fatto che fossero o meno sequestrabili perch� non conformi al bollo, sul potere dell'amministrazione di verificare il normale assolvimento dell'imposta di registro (1). (Omissis). -La societ� ricorrente, con il primo motivo di ricorso, denunzia la violazione degli artt. 16, 18 e 73 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 11, 15 e 16 del regolamento approvato con decreto ministeriale 16 luglio 1926, in relazione al r.d. 3 gennai.o 1926, n. 63, nonch� omessa motivazione su punto decisivo, e censura la decisione impugnata per avere erroneamente ritenuto legittimo l'accertamento eseguito dalla polizia tributaria. Si sostiene che questa, in materfa di imposta di registro, in cui vige il principio di spontaneit� della registrazione, non ha poteri di accesso e di verifica presso il contribuente per la ricerca di atti da sottoporre alla formalit�, essendole eccezionalmente consentito dall'art. 16 del regol. cit. soltanto di attingere, di propria iniziativa, notizie ed elementi per l'accertamento presuntivo dei contratti tassativamente indi (1) Giurisprudenza <pacifica (Cass., 22 novembre 1973, n .. 3159, in Riv. leg. fisc., 1974, 959). Utile � comunque la esatta distinzione esposta tra registrazione di �atto � venuto legittimamente ~n possesso deil'amministrazione e registrazione di � negozio� di cui si abbia comunque prova dell'esistenza. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA cati dall'art. 18 della legge di registro, tra i quali non � compreso l'appalto; inoltre -si aggiunge dalla ricorrente -anche quando svolge, ai sensi dell'art. 35 della legge 7 gennaio 1919, n. 4, accertamenti finalizzati all'osservanza dell'I.G.E. e dell'imposta di bollo, la polizia tributaria � legittimata a procedere al sequestro di documenti -che potranno, poi, essere registrati ex officio -sempre che siano irregolari agli effetti di tali tributi. E da questa premessa si fa discendere la conseguenza che la finanza non poteva utilizzare, ai fini della registrazione degli appalti e delle locazioni in questione, documenti acquisiti dalla polizia tributaria in violazione delle norme suddette, posto che nessuna irregolarit� er� stata riscontrata in riferimento ad altri tributi. La censura � priva di fondamento. Essa muove anzitutto da un'erronea individuazione della normativa applicabile alla concreta vicenda. Occorre precisare, infatti, che �tanto nella precedente disciplina della legge di registro (artt. 18 e 73 legge n. 3269 del 1923 e succ. modif.) quanto in quella vigente (art. 15 d.P.R. 25 ottobre 1972, n. 634), l'istituto della � registrazione di ufficio � -in forza del quale, in deroga alla regola ordinaria per cui la formalit� deve essere eseguita a richiesta dei soggetti obbligati o che vi abbiano interesse, � concesso all'amministrazione finanziaria di provvedervi coattivamente -comprende due distinti gruppi di fattispecie, che si diversificano in relazione ai presupposti e al contenuto del potere attribuito alla finanza. Il primo gruppo riguarda gli atti pubblici e le scritture private (ancorch� non autenticate) che di per s� documentano negozi o atti assoggettabili al tributo, in relazione ai quali la registrazione di ufficio � consentita a condizione che detti documenti siano conservati o depositati presso pubblici ufficiali ovvero che siano venuti � legittimamente in possesso � dell'amministrazione, la quale ipotesi si verifica (secondo l'elaborazione giurisprudenziale della precedente disciplina, recepita nella nuova legge) quando l'atto sia stato sequestrato perch� irregolare agli �ffetti di una legge che ne consenta l'acquisizione, come la legge sul bollo e quella sull'I.G.E. (oggi sull'I.V.A.). Il potere di registrazione, ci��, � relazionato alla esistenza di precedenti situazioni di disponibilit� (in senso lato) del documento, sicch� � precluso all'ufficio di disporre accessi o verifiche specificamente diretti ad acquisire documenti (non registrati) per sottoporli ex officio alla formalit� (il principio � stato pi� volte ribadito da questa Corte Suprema: sent. n. 3259 del 22 novembre 1973, n. 1352 del 22 maggio 1963). Il secondo gruppo di fattispecie, invece, � circoscritto da alcuni tipi di negozi, tassativamente nominati (pi� numerosi nella precedente normativa, che comprendeva anche gli appalti e i trasferimenti immobiliari), in relazione ai quali � attribuito dall'amministrazione -al fine di regi 494 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO strarli coattivamente -sia il potere di ricercare i documenti che li comprovano e sia di accertare aliunde la stipulazione di tali negozi, avvalendosi all'uopo anche di prove indirette. Ora, nella vicenda in esame risulta dalla sentenza impugnata -e sul punto non v'� contestazione tra le parti -che l'ufficio non sottopose a registrazione direttamente i documenti rinvenuti dalla polizia tributaria nel corso della verifica compiuta negli uffici dell'azienda (quasi tutte schede contabili, di per s� insuscettibili di formare oggetto della formalit�), ma utilizz� il contenuto dei documenti medesimi, trasfuso nel verbale di constatazione, per presumere, ai sensi di legge, la stipulazione di contratti di appalto e di locazione non denunciati dalla societ�. Esula perci� dalla presente controversia la problematica -sulla quale inutilmente indugia la ricorrente -relativa ai modi attraverso. i quali la finanza pu� ottenere il legittimo possesso di un documento da sottoporre al registro, giacch� la fattispecie non rientra nel primo, ma nel secondo dei due gruppi sopra considerati. Poich� � del pari pacifico, poi, che l'ispezione fu eseguita a norma dell'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, allo scopo di accertare se l'impresa avesse osservato le prescrizioni di legge in materia di I.G.E. e di imposta sul bollo, e non per raccogliere elementi e notizie in ordine dell'eventuale esistenza di contratti non registrati, neppure interessa qui stabilire se il potere di iniziativa attribuito alla polizia tributaria dall'art. 16 del regolamento d.m. 16 luglio 1926, sicuramente riguardante i negozi di cui all'art. 18 della legge di registro del 1923 (quindi anche i contratti di locazione), dovesse ritenersi esteso ai contratti di appalto. Pertanto l'unico quesito da risolvere � se, nel vigore della passata normativa dell'imposta di registro (dalla quale � disciplinata la fattispecie in esame), l'amministrazione potesse procedere all'accertamento presuntivo di detti negozi anche in base a documenti o, in genere, ad elementi riscontrati d~lla polizia tributaria nel corso di indagini legittimamente compiute per finalit� diversa da quella di controllare l'applicazione della legge di registro. Al quesito questa Corte Suprema ha altre volte dato risposta affermativa (sent. n. 3159 del 22 novembre 1973; n. 1200 del 17 aprile 1972; n. 2580 del 7 dicembre 1970); e non v'� ragione di discostarsi da questo orientamento, che riposa direttamente sulle disposizioni disciplinanti quel potere di accertamento dell'amministrazione. Infatti l'art. 18 cit. (che, si ripete, riguardava anche le locazioni) e l'art. 6 lett. b) della legge 15 novembre 1937, n. 1924, concernente gli appalti, autorizzavano l'amministrazione a ritenere l'esistenza del contratto anche sulla base di fatti, atti o scritti inerenti all'esecuzione del rapporto e perci� idonei a far presumere la stipulazione del relativo PARTE I, SEZ. VI, 'iIURISPRUDENZA TRIBUTARIA negozio; anzi l'art. 6 estendeva la previsione ad � ogni altro elemento informativo adeguato �. Sicch� queste norme venivano pacificamente interpretate nel senso che, secondo il principio della libert� della prova, l'amministrazione potesse avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, diretta o indiretta, ed anche di elementi presuntivi diversi da quelli espressamente indicati, purch� idonei ad evidenziare i soggetti e l'oggetto della convenzione (cfr. S.U., 28 aprile 1973, n. 1170; Cass., 7 settembre 1970, n. 1249; 9 settembre 1968, n. 2913); e, covrelativamente, si riconosceva uguale latitudine alla prova del contribuente diretta a vincere la presumptio hominis di esistenza del rapporto "{compresa la prova testimoniale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 128 del 12 luglio 1972). Alla stregua di questa disciplina, che non prevedeva alcuna limitazione neppure quanto alle modalit� di acquisizione degli elementi probatori (� sintomatica la locuzione ((qualsiasi altra informativa adeguata �), non poteva essere negato alla finanza il diritto di porre a base dell'accertamento presuntivo del rapporto le circostanze di fatto e gli elementi documentali accertati dalla polizia tributaria nel corso di indagini svolte nell'esercizio dei suoi poteri istituzionali. E ci� anche quando non fossero emerse infrazioni afferenti i tributi per i quali era stata disposta la verifica, dal momento che tale circostanza poteva costituire ostacolo, come si � detto, all'impossessamento di documenti fiscalmente regolari e alla loro registrazione di ufficio (nei casi in cui non era consentito l'accertamento presuntivo), ma era del tutto irrilevante quando il documento venisse utilizzato, in relazione al suo contenuto, quale fonte di prova della conclusione di un negozio occultato dal contribuente. Nella specie, la ricorrente non contesta che la polizia tributaria, avuto riguardo alle finalit� della verifica, avesse il potere di esaminare i documenti contabili dell'azienda (fra i quali quelli poi assunti a prova dell'infrazione contestata alla societ�), e la Corte di merito ha altres� accertato, con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede, che la medesima polizia tributaria non sottopose a sequestro i documenti in questione, ma si limit� a riportarne il contenuto nel verbale di constatazione, senza affatto travalicare, quindi, i limiti dei suoi poteri di indagine. In conseguenza, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto legittimo l'operato della polizia tributaria e �quello dell'ufficio, che utilizz� quei dati documentati per presumere la conclusione dei contratti di locazione e di appalto in questione, e giova rilevare che non fanno oggetto di censura il giudizio della Corte di appello circa l'idoneit� di detti elementi a giustificare la presunzione di esistenza di tali contratti. (Omissis). 496 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 febbraio 1979, n. 1075 -Pres. La Farina -Est. Falcone -P.M. Cammarota (diff.) -Ginori (avv. Saviane) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salimei). Imposte e tasse in genere � Nuovo contenzioso tributario � Giudizio di terzo grado � Estimazione complessa � Accertamento dell'intento speculativo � Vi rientra. (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81 e 100). Nel giudizio di terza grado i poteri della commissione centrale comprendono, come gi� nel passato ordinamento, l'apprezzamento delle questioni di fatto realizzant~ ipotesi di estimazione complessa; rientra fra queste questioni conoscibili dalla Commissione centrale l'accertamento dell'intento speculativo presupposto per la tassazione delle plusvalenze (1). (Omissis). -Con il secondo motivo il ricorrente, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 48, secondo comma del r.d. 24 agosto 1877, n. 4021, in relazione all'art. 2729 e.e. e 360 n. 3 e n. 5, c.p.c., addebita alla decisione impugnata di non avere preliminarmente esaminato se la pronuncia della commissione provinciale fosse inficiata da vizi logico-giuridici e di essere, quindi, trascorsa all'esame dell'impugnazione, espressamente diretta ad ottenere una mera rivalutazione degli elementi di fatto. Anche questa seconda censura, sulla quale il ricorrente non ha insistito n� nella memoria n� nella discussione orale, non merita accoglimento. Alla stregua della norma dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sulla disciplina del contenzioso tributario, la cognizione della commissione centrale � estesa alle violazioni di legge ed alle questioni di fatto, escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniai;ie, e non pu� dubitarsi ohe nell'ambito di detta norma (applicabile, in quanto regolante i poteri del giudice .al momento della decisione della controversia, anche se introdotta nel regime previgente), rientra la questione della qualificabilit� come operazioni speculative delle (1) Ancorn una conferma delta linea tracciata con fa sent. 22 novembre 1977, n. 5086 (in questa Rassegna, 1977, 874) gi� ribadita con le sent. 19 settembre 1978, n. 4195 e 26 settembre 1978, n. 4321 (ivi, 1979, I, ...). Sul punto specifico dell'.accertamento dell'intento speculativo, in senso contrario, Cass., 15 luglio 1975, n. 1926 (ivi, 1975, I, 747); ed in realt� sembra assai dubbio che un apprezzamento di mero fatto, implicante soltanto la valutazione . de1la prova, possa rientrare nell'estimazione complessa. It �:: PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 497 vendite stipulate dal contribuente, ai fini della imponibilit�, a norma dell'art. 81 del r.d. 29 gennaio 1958, n. 645, delle plusvalenze realizzate. Ma, in realt�, anche secondo la disciplina del contenzioso tributario ora abrogata, la questione non era sottratta alla cognizione della Commissione Centrale. � ben nota, infatti, la giurisprudenza formatasi, non senza incertezze, sulla individuazione delle controversie appartenenti, secondo tale normativa, alla cognizione della commissione centrale; e sono note, altres�, le conclusioni raggiunte, nel senso che erano comprese tra esse anche le controversie di fatto che non fossero di semplice estimazione. Nel deliberare, con conclusione negativa, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. n. 636 del 1972, sollevata sotto il profilo dell'eccesso .di delega, in considerazione delle difformit� testuali che si riscontrano tra l'art. 10 n. 14, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 (ricorso proponibile per soli motivi di legittimit�), e le corrispondenti disposizioni del decreto delegato relative alla definizione dell'area di competenza della commissione centrale. (motivi di legittimit� e questioni di fatto, escluse quelle relative a valutazione estimativa ...) questa Corte ha avuto occasione di ribadire che, �sulla base di norme che, stando al mero elemento letterale si presentavano come dirette a circoscrivere i poteri cognitivi di detta commissione alle sole questioni di diritto, al pari della norma ricordata, contenuta nella legge delega (art. 48 t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di R.M. �ricorsi che riguardino l'applicazione della legge�; art. 29 del r.d1. 7 agosto 1936, n. 1639, in materia di controversie d'imposte indirette, relative all'applicazione della legge; art. 284 bis del r.d.l. 26 dicembre .1936, n. 2394, in materia di finanza locale �per soli motivi di legittimit��), la giurisprudenza di questa Corte si era consolidata nel senso che i poteri della commissione centrale comprendessero non solo le questioni di diritto, ma anche le questioni di fatto realizzanti ipotesi di estimazione complessa (Cass., 22 novembre 1977, n. 5086). Questa nozione, poi, veniva contrapposta a quella di estimazione semplice, e, mentre quest'ultima era intesa come individuante i giudizi circoscritti ad accertamenti che comportavano indagini di mero fatto od empiriche, sia sulla determinazione quantitativa della materia imponibile, sia sui presupposti del tributo attinenti a tale materia (Cass., 8 luglio 1973, n. 2094; 17 febbraio 1972, n. 426; 17 maggio 1975, n. 1926; 28 giugno 1976, n. 2624), nell'ampia nozione di estimazione complessa, invece, si facevano confluire non soltanto le questioni attinenti all'estimazione (cos� intesa) che fossero connesse alle questioni di diritto o da risolvere con criteri giuridici (comportanti un giudizio di valore), ma anche le altre che richiedevano l'interpretazione, pur se agevole, di una norma di legge o, comunque, costituivano il presupposto strumen 498 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tale per l'applicazione di leggi (Cass., 18 luglio 1972, n. 2286; 10 marzo 1976, n. 815; 28 giugno 1976, n. 2424). Orbene, non sembra fondatamente contestabile che la questione di cui trattasi, esigendo, per la sua definizione, un'indagine ermeneutica circa i criteri normativi sta:biliti per delineare la fattispecie astratta dell'operazione speculativa produttiva di plusvalenze, nonch� la conseguente qualificazione, con riferimento al concreto, dei fatti accertati, correttamente � stata presa in esame dalla commissione centrale che, dopo avere rilevato, sia pure con un accenno parentetico, il vizio di motivazione della decisione della commissione provinciale, � pervenuta alla decisione ora impugnata (Cass., 20 febbraio 1969, n. 569). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 febbraio 1979, n. 1112 -Pres. Falcone -Est. Vfrgilio -P.M. Grimaldi (diff.). -Ministero delle Finanze (avv. Stato Pagano) c. Galizzi (avv. Uckmar). Imposte e tasse in genere -Condono � Provvedimento amministrativo che lo accorda -Estinzione del giudizio -Poteri del giudice -Verifica della conformit� alla legge -Esclusione. (d.!. 7 novembre 1973, n. 660, convertito nella legge 19 novembre 1973, n. 823, art. 11). Il condono tributario del 1973 � concepito in modo che con l'accoglimento dell'istanza e la conseguente iscrizione a ruolo o liquidazione o pagamento del tributo si produce ope legis l'estinzione del giudizio; il giudice innanzi al quale il giudizio pende deve prendere atto della gi� prodotta estinzione senza poter controllare se la controversia sia definibile per condono e se il provvedimento amministrativo sia conforme a legge (1). (1) La 'sentenza rappresenta un mutamento, pi� deciso di quanto essa lasci intendere, su un or.ientamento che si eva omnai bene assestato. Con le sentenze 10 marzo 1976, n. 824 e 12 aprile 1976, n. 1271 (in questa Rassegna, 1976, I, 415) era ,gi� stato affermato che spetta sempre ail ,giudice verificare fo condizioni della estinzione del ,giudizfo si che esso pu� non 1sosipendere il ,giudizio o non dichiarare il'estinzione e decidere H merito, non ostante la presentazione e l'accoglimento dehl.a domanda, ove la controversia per sua natoca non rientri nehla previsione del condono come pure pu� decidere sulla spettanza del con� dono non riconosciuto in sede amminist�rativa, anche nel caso che il contribuente abbia .gi� adito fa commissione. Ci� fa S.C. ha brevemente o implicitamente riaffermato le molte volte in cui ha escluso fa condonabilit� deHe controversie, quali quelle di soli interessi o di sole soprattasse 03 ottobrn 1975, n. 3276, ivi, 1976, I, 1106 molte volte confermata); corollario di ci� era che il giudice potesse verificare la conformit� del provvedimento amministrativo alla legige e tutte le pa�rti potessero PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 499 (Omissis). -Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 10 e 11 del d.P.R. 5 novembre 1973, n. 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, 112 c;p.c., 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, ali. E, 1 e segg. t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, 8 de1 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., e sostiene che il giudice dinanzi al quale U processo � in corso non pu� prescindere, prima di emettere il provvedimento di estinzione, dall'ac certamento sulla e:f�fettiva sussistenza dei presupposti di applicabilit� nella fattispecie concreta, delle disposizioni sul cosiddetto condono fiscale. In base a tale premessa la ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare la questione della sussistenza degli indicati presupposti, anche perch� la questione stessa era stata sollevata dalla difesa dell'amministrazione finanziaria con la comparsa conclusionale, ed avrebbl;! conseguentemente dovuto negare la operativit� -nel caso in esame -delle disposizioni speciali di cui al decreto n. 660 del 1973. Per l'esatta impostazione e soluzione del problema proposto dalla ricorrente � indispensabile premettere alcune considerazioni d'ordine generale sulla natura e sulla portata del d.P.R. 5 novembre 1973, n. 660. � stato gi� posto in evidenza da questa Corte Suprema (da ultimo, Cass., 23 febbraio 1978, n. 895) che il detto provvedimento legislativo reca nel titolo (�Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria�) la chiara indicazione delle sue peculiari finaliit�, miranti a facilitare la eliminazione delle pendenze e delle controversie tributarie ed a consentire all'erario l'immediata riscossione dei tributi, sia pure in Inisura ridotta. Nell'intento di conseguire la menzionata duplice finalit� il legislatore ha predisposto un rigido sistema che, in funzione sostitutiva rispetto al normale iter di determinazione dei tributi, in sede amministrativa ovvero in sede contenziosa, costituisce un rapido ed eccezionale � stru domandare una tai1e verifica. .Ed infatti con Ja 1recente sentenza 7 novembre 1978, n. 5064 (ivi, 1979, I, 203) le sezioni unite puntualmente affermarono che pur dopo che il contribuente abbia chiesto ed ottenuto il ;provvedimento di condono, il giudice pu� disappJicar1o se non conforme a legge e decidere la controv, e1rsia nel merito. Ora si nega al .giudice qualunque potere ,di verifica, affermando H valore vincolante del provvedimento amministrativo. Le ragioni invero non persuadono: per quanto incisiva voglia essere 1a norma di condono nel suo intendimento di definire le controversie, � ben difficile ammettere che la decisione sulla spettanza del condono, e quindi sulla estinzione del giudizio, debba esse1re presa soltanto dail:l'uffioio tributario e che questa sia vincolante per H giudice che deve prenderne atto. Non � ,consistente la considerazione che il controllo dell'esatta applicazione de1l� norme sul condono pu� comportare la risoluzione di questioni anche di 500 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mento� di definizione (questo termine, pi� volte ripetuto nel provvedimento in esame, esprime appunto la ferma volont� della legge di eliminare nella misura pi� ampia possibile le pendenze ancora insolute) dei rapporti tributari controversi, sicch� � del tutto spiegabile che le disposizioni contenute nel provvedimento stesso siano nettamente improntate al criterio della semplicit� e dell'automaticit�. Sono stati perci� fissati parametri obbiettivi per la determinazione in concreto dell'imposta dovuta dal contribuente, con conseguente determinazione del �limite�, nelle diverse ipotesi, cui doveva ritenersi ridotta la pretesa fiscale. Sempre nel quadro della finalit� di facilitare la eliminazione delle pendenze tributarie e di consentire, nello stesso tempo, la sollecita riscossione dei tributi ancora non corrisposti, il legislatore ha -tra l'altro -disciplinato anche l'incidenza dell'applicazione delle disposizioni speciali contenute nel d.P.R. n. 660 del 1973 sui giudizi in corso, ed a tal fine ha previsto (art. 11) prima la loro sospensione -in seguito alla documentata presentazione dell'istanza di condono -e poi la estinzione � per effetto dell'iscrizione a ruolo, della liquidazione o del pagamento dei tributi dovuti�, con compensazione delle spese. Con il secondo comma della stessa norma � stato altres� disposto che � le definizioni intervenute non possono essere modificate dall'ufficio o contestate dal contribuente se non per errore materiale o per violazione delle norme del presente decreto �. Dal coordinamento logico-giuridico delle disposizioni di cui si compone l'art. 11 risulta che la fattispecie estintiva dei giudizi in corso, prevista e disciplinata nel primo comma, costituisce un'automatica conseguenza dell'avvenuta definizione della controversia, e si realizza nella sua interezza, producendo gli effetti che da essa conseguono (e cio� la natura tecnico-contabile dn contrasto con il fine di .troncare Je pendenze, giacch� non � >il contro1lo dell'esatta misura del tributo. dovuto per effetto del condono che influisce sull'estinzione (a ci� si potr� pi� opportunamente P\{'ovvedere secondo quanto dispone il capov. dell'art. 11), ma la condonabilit� (I'an) dell'imposta oggetto di controversia. Ma soprattutto � proprio :il trasferire ogni �possibile controversia sulla condonabilit� alilo �strumento di salvaguardia� previsto dal capov. dell'art. 11 che � finirebbe col frustrare uno degli scopi fondamentali della eccezionale normativa del 1973 e cio� quello di troncare ile pendenze tributarie�. Dichiarata immancabilmente l'estinzione del giudizio, che aveva gi� importato una pi� o meno lunga attivit� processuale (molti .gtudizi erano pendenti innanzi alla Corte di cassazione), se viene modificato il provvedimento di condono per violazione delle norme che lo disciplinano, si dovr� iintrodurre una nuova 1controversia dal principio (con trioorso al:la commis1sione di primo grado) prima per decidere sull'an della condonabHit� e poi, rin caso negativo, PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 501 estinzione del giudizio e la compensazione delle spese), con il verificarsi di una delle tre situazioni elencate nella norma, ossia con l'iscrizione a ruolo, la liquidazione o il pagamento del tributo dovuto in applicazione del decreto n. 660 del 1973. L'effetto �processuale� che il legislatore ha ricollegato in via automatica ad una delle indicate situazioni sostanziali (purch� queste risultino, ovviamente, comprovate mediante atti formalmente regolari) si produce dunque ope legis (nell'art. 11 � testualmente detto: �i giudizi si estinguono... restando compensate le spese�) a causa dell'avvenuta definizione della controversia tributaria con il sistema speciale previsto dal decreto n. 660 del 1973, definizione che sia stata richiesta dal contribuente e ritenuta attuabile dalla finanza. Il giudice dinanzi al quale � in corso il procedimento relativo alla vertenza tributaria � definita � secondo il sistema anzidetto non pu� che prenderne atto, limitandosi a dichiarare l'estinzione del giudizio a norma del primo comma dell'art. 11. La operativit� dell'effetto che, sul piano processuale, il legislatore ha voluto riconnettere a quella definizione non pu� ritenersi subordinata, come sostiene l'amministrazione ricorrente, anche al controllo della conformit� della definizione stessa alle regole e condizioni stabilite nel decreto n. 660 del 1973, con la conseguenza -secondo la tesi prospettata -che soltanto in caso di riscontrata ricorrenza di tutti i requisiti indispensabili, il giudice sarebbe tenuto a dichiarare la estinzione del giudizio, mentre questo dovrebbe invece proseguire ad ogni effetto, pur di fronte all'avvenuta definizione del rapporto tra la finanza e il contribuente, nell'ipotesi in cui fosse ritenuto non conforme a legge il provvedimento amministrativo di applicazione del decreto del 1973. per riprendere la stessa controversia di merito che era stata ogigetto del giudizio estinto; con ci� non solo si 1getta alile ortiche tutta l'attivit� processuale gi� svolta con molto onere per gli ufifici giudiziari e per ile parti che hanno subito l'estinzione con compensazione �di spese, ma si costriingono le parti a riproporre ila controversia innanzi ad una ;giurisdizione (le commissioni) eventualmente diversa da quella precedentemente adita e che al tempo costituiva il giudice naturale. � vero che una tale eventualit� � prevista daJ legislatore nell'art. 11 e pu� sempre verificarsi quando l'estinzione sia stata dichiarata de plano e suc cessijt.amente il'ufficio ['itenga di dover modLficare il provvedimento che assume contrario a legge. Ma ill'on sembra conveniente ['endere necessaria questa even tualit�, anche quando tempestivamente, prima che l'estinzione sia dichiarata, venga so!J.ecitata la verifica della spettanza .del condono. DoV1rebbe ;pe!'ci� !ritenersi, pi� corretto e pi� utile, come nelle precedenti pronun:zJie, verificare subito e �definitivamente� ~e fa controversia � definibile per condono, lasciarrldo i:! minore spazio possibile al procedimento di rettifica del capov. dell'art. 11. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 502 Il tenore letterale della norma, considerato anche in relazione alla ratio dello speciale provvedimento sulla definizione delle controversie ancora pendenti (tale ratio -giova ribadirlo -consiste nell'intento, tra l'altro, di agevolare la eliminazione del. contenzioso tributario arretrato), esclude la possibilit�, da parte del giudice dinanzi al quale il procedimento � in corso, di esercitare, in questo caso particolare, il normale potere-dovere di controllo sui requisiti di legittimit� intrinseca, oltre che estrinseca, del provvedimento ammissivo del beneficio del condono. Il particolare vigore con cui il legislatore ha inteso di promuovere il fenomeno della estinzione dei giudizi, disciplinando perfino la regolamentazione delle spese, non consente di configurare la possibilit� -di fronte all'avvenuta definizione della controversia in sede amministrativa di un controllo cos� penetrante, sulla sostanza della definizione stessa, da esplicarsi rispetto a tutte le molteplici questioni connesse all'applicazione delle norme contenute nel decreto n. 660 del 1973. Un siffatto controllo, che di volta in volta implicherebbe la soluzione di problemi non solo giuridici ma anche di natura tecnica e contabile, come quelli riguardanti i parametri della misura dei tributi nelle varie ipotesi, finirebbe col frustrare uno degli scopi fondamentali della eccezionale normativa del 1973, e cio� quello di troncare le pendenze tributarie, anche in vista della intervenuta riforma del contenzioso in questo settore (come � stato osservato nella citata sentenza n. 895 del 1978 di questa Corte Suprema). La interpretazione, nel senso avanti indicato, delle disposizioni di cui all'art. 11, primo comma, del decreto n. 660 del 1973 -per quanto riguarda l'estinzione dei giudizi in corso -� avvalorata dalla considerazione che il legislatore, nella seconda parte dello stesso articolo, ha previsto e disciplinato la possibilit� di �modifica�, .da parte dell'amministrazione finanziaria, o di contestazione, da parte del contribuente, della intervenuta definizione del rapporto tributario in caso di errore materiale o di violazione delle norme contenute nel decreto. In tali ipotesi, e soltanto in tali ipotesi eccezionali, � stato apprestato uno strumento di salvaguardia, sia a tutela dell'amministrazione che del contribuente, che deve trovare attuazione in modo autonomo, e cio� in separata sede, in via amministrativa ed eventualmente giudiziaria, affinch� l'errore commesso possa essere corretto, ovvero eliminata -con tutte le conseguenze -la violazione delle norm� contenute nel decreto del 1973. Ma proprio la previsione di tale eventualit� -non preclusa in conseguenza dell'avvenuta estinzione del giudizio . che era in corso -conferma che il legislatore ha inteso di collegare la operativit� della fattispecie estintiva soltanto alla sussistenza dei presupposti enunciati nella :, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 503 . .irto comma dell'art. 11) senza possibilit�, in quella fase, -dtti:gare l'indagine nei termini avanti specificati, essendo possibile una contestazione sulla conformit� sostanziale dell'atto amministrativo di definizione del rapporto ai principi del provvedimento legislativo del 1973 soltanto in �via autonoma� rispetto al procedimento destinato ad estinguersi ed estintosi per effetto del verificarsi degli eventi contemplati nel primo comma dell'art. 11. Si deve quindi concludere che la tesi sostenuta dalla ricorrente si rivela inconciliabile, sul piano sistematico e su quello concettuale, con le disposizioni contenute nella norma speciale in esame. Alla stregua di tutte le considerazioni esposte deve concludersi che, intervenuta la definizione della controversia tributaria in sede amministrativa, e verificatasi la fattispecie estintiva prevista nel primo comma dell'art. 11 del decreto n. 660 del 1973, non � possibile che il giudice dinanzi al quale il processo � in corso allarghi la sua indagine oltre il riscontro della sussistenza degli elementi costitutivi della suddetta fattispecie estintiva (iscrizione a ruolo, liquidazione o pagamento dell'imposta), per cui il giudice stesso � tenuto, in caso di documentata dimostrazione di uno degli elementi indicati, ad emettere declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese. A conforto della propria tesi la ricorrente ha richiamato la giuri I sprudenza di questa Corte Suprema secondo cui, ai fini della sospensione del giudizio dopo fa presentazione della domanda di condono, il l ~ giudice dinanzi al quale il processo � pendente pu� accertare la riconducibilit� della controversia tra quelle per le quali � previsto il cosid~ 11 . I .detto crondono fiscale (Cass., 13 febbraio 1978, n. 651). Qua�che decisione di questa Corte (Cass., 20 novembre 1976, n. 4370) ' ha ritenuto applicabile il medesimo principio anche nell'ipotesi in cui ' alla domanda di condono sia seguita la definizione della controversia ~ I~ in sede amministrativa, in quanto il giudice dovrebbe egualmente veri . ficare la rispondneza del provvedimento applicativo del condono a tutti i requisiti prescritti, disapplicandolo in caso di riscontrata illegittimit�, con conseguente diniego della declaratoria di estinzione del giudizio. I I ~:� I ~ Questo orientamento estensivo non pu� essere confermato perch� le considerazioni e gli inconvenienti avanti esposti pongono in risalto -dopo l'esame dei molteplici aspetti della questione sollevata dalla ricor rente nel presente giudizio -che di fronte alla realizzazione della fat tispecie estintiva di cui all'art. 11, non resta spazio per ulteriori indagini e controlli in quella fase, salva -come si � precisato avanti -la pos sibilit� di far valere in separata sede i diritti connessi alle situazioni contemplate nell'ultimo �comma dell'art. 11. Il ricorso va, pertanto, rigettato. -(Omissis). I I w.~ fp;~ r..::.~::.~.:.-;.:;.;:-". - RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 febbraio 1979, n. 1216 � Pres. Mirabelli . Est. Sandulli . P. M. Commarota (conf.) -Cassata (avv. Mittiga) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini). Imposte e tasse in genere � Imposte :indirette � Prescrizione � lnterru� zione � Azione del contribuente in via giurisdizionale � Ricorso inam missibile contro decisione � Conservazione dell'effetto interruttivo. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 89). La prescrizione interrotta con ricorso del contribuente a norma dell'art. 89 dell'abrogata legge sulle successioni (o dell'art. 140 della legge di registro) con domanda in sede giurisdizionale, che non corre finch� dura il giudizio, non riprende il suo corso dopo la pronuncia definitiva che sia stata impugnata con ricorso inammissibile (nella specie ricorso alla commissione centrale contro decisione di commissione provinciale di valutazione) (1). (Omissis). -Con l'unico motivo, le ricorrenti -denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 86 e 89 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 e 29 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 -sostengono che -prescrivendosi, a norma dei citati articoli, l'azione della Finanza per richiedere il pagamento dell'imposta di successione con il decorso del termine (1) Decisione da �condividere. Giova ric~dare che, sempre con riferimento aill'ipotesi del ricorso <inammissibile o perch� :non ammesso nel sistema processuale o perch� proposto fuori termine, � stato sempre affermato che il rricorso non salva (per chi Jo propone) il termine per la proposizione di altra impugnazione e non impedisce Ja definitivit� del:la prOl!lunzia contro la quale il ricorso � inutilmente rivolto; il giudizio di impugnazione che si instaura si conclude infatui con una pronunzia, meramente dichiarativa, �di una gi� verificatasi preclusione (Cass., 12 Juglio 1978, n. 3515, in questa Rassegna, 1978, I, 744, con richiami, nehla quale si precisa che <l'impugnazione produce d suoi normali effetti di prolungamento dehla pendenza del .giudizio quando sia <in se proponibile ma sia stata dichiarata inammissibile rper ragioni diverse che abbiano impedito l'�esame del merito). Opposto criterio � stato ora affermato agli effetti del prolungamento della pendenza del giudizio, come situazione che impedisce alla prescrizione interrotta di ripTendere il suo corso. Ci� appare corretto non tanto per la ragione che pu� esser difficoltoso verificare se il rricorso alla commissione oentrale fosse o meno ammis�sibile (valendo al riguardo il dato formale della natura della decisione da .impugn31re, di primo grado su quest1oni di diritto o di appello di mera valutazione), ma per la �ragione che ai fini della prescrizione la pendenza del giudizio va COl!lsiderata in senso soltanto formale, anche perch� ~li effetti della inammissibilit� deHa impugnazione sono diversi per la parte che l'ha proposta (che non pu� giovarsene) e pe.r Ja parte resistente (che non ne pu� rioevere dailiilo). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA di tre anni dalla presentazione della denunzia e rimanendo interrotta, con l'azione diretta a promuovere la stima dei beni ereditari in contrasto con l'accertamento di valore della base imponibile da parte dell'ufficio, la prescrizione, la quale si compie con il decorso di un nuovo termine triennale -nel caso di specie, il termine prescrizionale, avendo ripreso a decorrere dal giorno dell'intervento deHa decisione definitiva, emessa in sede di impugnazione dalla sezione di valutazione della commissione provinciale (18 giugno 1960), ed essendo stato interrotto dall'ingiunzione dell'ufficio del 30 agosto 1961, fosse ampiamente decorso al momento in cui l'amministrazione finanziaria aveva notificato la nuova ingiunzione del 31 marzo 1966, in quanto il giudizio promosso innanzi alla commissione centrale con il ricorso irritualmente proposto a detta commissione contro la decisione definitiva di valutazione della commissione provinciale non avrebbe avuto efficacia sospensiva della prescrizione. La censura � infondata. Il problema che si pone � se, in tema d'imposta dovuta per una successione ereditaria apertasi nel vigore del regime giuridico previgente (anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637), il ricorso alla commissione centrale delle imposte proposto contro la decisione della commissione provinciale resa in sede di valutazione (su gravame avverso la pronuncia della commissione distrettuale) valga a prc.trarre l'interruzione della prescrizione triennale ex art. 86 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, del diritto di credito d'imposta, intervenuta con Ia proposizione del ricorso avverso l'accertamento del valore della base imponibile da parte dell'ufficio, o se la prescrizione riprenda a decorrere dopo che, nel giudizio promosso con la domanda diretta a promuovere la . stima dei beni caduti in successione, sia intervenuta la decisione della commissione provinciale emessa in sede di estimazione, e cio� se il giudizio promosso (innanzi alla Commissione distrettuale) contro l'accertamento dell'ufficio debba considerarsi definito ex art. 89 del cit. r.d. n. 3270 del 1923 con la decisione della commissione provinciale o se Io stesso prosegua innanzi alla commissione centrale (con l'implicazione della prosecuzione della sospensione della prescrizione), quando contro la decisione della sezione di valutazione della commissione provinciale sia stata proposta impugnativa alla commissione centrale. Ai fini della disamina del tema, occorre muovere dai principi giuridici e dai dati normativi che regolano la materia sul piano sostanziale e su quello processuale. Sul piano del diritto sostanziale, va ricordato, che, per l'art. 86 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, legge tributaria sulle successioni (applicabile, nel caso di specie, afferendo il tributo dovuto ad una successione ereditaria apertasi nel 1956), il diritto di credito tributario della finanza, Il RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 506 avente ad oggetto il pagamento delle imposte (principali e complementari), si prescrive con il de.corso di tre anni dalla presentazione della denuncia di successione; che, per il primo comma del successivo art. 89, il corso della prescrizione � interrotto dalla notificazione (dell'ingiunzione) della domanda giudiziale, volta ad ottenere il pagamento dell'imposta od a promuovere la stima dei beni trasferiti; e che, per il secondo comma dell'art. 89, la prescrizione interrotta mediante la domanda giudiziale rimane sospesa finch� dura il giudizio promosso con essa. Sotto l'aspetto processuale, va, poi, richiamato che -secondo il regime giuridico, desunto (dalla costante giurisprudenza della Corte Suprema) dal sistema del contenzioso tributario, vigente all'epoca dell'apertura della successione (anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario) -la ripartizione delle competenze fra le commissioni tributarie va operata nel senso che la cognizione di una questione pregiudiziale spetti alla commissione provinciale (sezione di valutazione), se si risolva in un accertamento di mero fatto, ed a quella della commissione provinciale (sezione di diritto) ed, in secondo grado, della commissione centrale, se implichi la risoluzione di un profilo giuridico, s� che -ove una questione di diritto si ponga come pregiudiziale rispetto ad una questione di valutazione si produce uno sdoppiamento delle competenze fra le due sezioni della commissione provinciale, con la conseguenza che il giudizio di estimazione, introdotto innanzi alla seziQne di valutazione, deve rimanere sospeso fino alla risoluzione in via definitiva della questione giuridica da parte della sezione di diritto o, in caso d'impugnativa, da parte della commissione centrale. Delineato in tal modo il quadro della disciplina normativa, � alla luce dei principi giuridici su enunciati che va risolto il quesito su la prescrizione del diritto di credito tributario, derivante da una successone ereditaria apertasi nel regime previgente, riin.anga (o meno) sospesa durante il corso del giudizio promosso innanzi alla commissione centrale delle imposte avverso una decisione emessa dalla commissione provinciale in sede di valutazione. Nel caso di specie, dopo la denuncia di successione e la comunicazione, da parte dell'ufficio, dell'accertamento del maggior valore della base imponibile, il decorso della prescrizione � stato interrotto dalla proposizione, da parte degli eredi, del ricorso alla commissione distrettuale delle imposte per la determinazione giudiziale del valore dei beni ereditari; e la interruzione in tal modo causata si � protratta ininter� rottamente nelle fasi processuali del giudizio di valutazione svoltesi innanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado. Il problema da risolvere �, quindi, se la protrazione della interru zione della prescrizione del credito d'imposta si abbia anche nel corso PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA del giudizio, promosso innanzi alla commissione centrale contro la decisione della commissione provinciale resa in sede di valutazione e definito con la deolaratoria d'inammissibilit� della impugnazione. Al questio deve darsi risposta positiva. Invero, al ricorso proposto innanzi alla commissione centrale contro la decisione resa dalla commissione provinciale in sede di valutazione, che sia stato dichiarato inammissibile, non pu� disconoscersi l'efficacia di protrarre la sospensione del corso della prescrizione del credito tributario, in quanto -indipendentemente dal preliminare ed assorbente rilievo che l'inammissibilit� del ricorso, non valendo ad integrare l'inesistenza giuridica dell'atto di impugnazione, la quale soltanto potrebbe comportarne la irrilevanza giuridica, d� luogo ad una situazione (di fatto e giuridica) di effettiva pendenza del procedimento attinente alla determinazione del valore tassabile, alla quale ex lege � riconosciuto il valore interruttivo della prescrizione -va considerato come -potendosi, nel sistema del contenzioso tributario previsto dal r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, comportante lo sdoppiamento delle competenze fra la sezione di valutazione e quella di diritto della commissione provinciale, adire la commissione centrale contro le decisioni rese sulle questioni di diritto (sostanziale o formale) pregiudiziali alla valutazione ed essendo la commissione provinciale in sede di valutazione competente a conoscere definitivamente come giudice di secondo grado delle questioni pregiudiziali che si risolvano in accertamento di mero fatto debba ritenersi che -stante la particolare difficolt� tecnico-giuridica di distinguere le questioni pregiudiziali di mero fatto da quelle di diritto, per l'intima compenetrazione e correlazione sussistente il pi� delle volte fra esse, s� che un ricorso alla commissione centrale debba considerarsi ritualmente proposto tutte le volte che la commissione provinciale in sede di valutazione abbia pronunciato su questioni pregiudiziali che risultino di mero fatto soltanto dopo un attento esame -il ricorso proposto dagli eredi alla commissione centrale avverso la pronuncia della commissione provinciale, la quale, in sede di valutazione, abbia pronunciato sulla domanda del contribuente tesa a contrastare l'accertamento del valore della base imponibile da parte dell'ufficio e ad ottenere la giusta stima di esso, valga a determinare la prosecuzione della pendenza del giudizio di estimazione ed a fare conseguentemente proseguire la sospensione del corso della prescrizione del credito d'imposta fino alla definizione del giudizio instaurato innanzi alla commissione centrale, anche se lo stesso venga concluso con la declaratoria di inammissibilit� dell'impugnativa. L'unico motivo �, quindi, da disattendere. In conclusione, il ricorso va rigettato. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 508 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 febbraio 1979, n. 1280 -Pres. Mira belli -Est. Gualtieri -P.M. Del Grosso (diff.) -Soc. Maimini (avv. Tornei) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini). Imposta di registro -Forniture alle Amministrazioni dello Stato -Legge 23 marzo 1940, n. 283 � Natura � Disciplina autonoma e distinta � Inap� plicabilit� delle norme ordinarie. (I. 23 marzo 1940, n. 283, art. 3; I. 19 luglio 1941, n. 771, art. 1; I. 6 agosto 1954, n. 603, art. 33; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 94, tariffa A art. 52 e tabella D art. 45). Con l'art. 3 della legge 23 marzo 1940, n. 283, si � inteso creare per i contratti di fornitura di merci, derrate ed altre cose mobili stipulati dai privati con le amministrazioni dello Stato una disciplina autonoma e distinta, completamente svincolata dal regime ordinario per gli analoghi contratti di fornitura fra privati; di conseguenza, indipendentemente dalla natura giuridica dei contratti (di vendita o di appalto) assume rilevanza ai fini tributari il mero fatto della cessione alle amministrazioni dello Stato, si che non pu� mai trovare applicazione l'art. 45 tabella D nel caso di fornitura di merci, macchina e prodotti industriali che nel commercio esercitato dal venditore siano destinate alla rivendita (1). (Omissis). -Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 45 tabella all. D alla legge di registro del 1923, nonch� dell'art. 3 legge 23 marzo 1940, n. 283, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la societ� ricorrente critica la sentenza impugnata per avere la Corte del merito errato nel ritenere applicabile al negozio in questione l'aliquota del 2 % prevista dalla legge n. 283 del 1940, anzich� quella dello 0,50 % di cui all'art. 45 della tariffa ali. D alla legge di registro, in base al rilievo che il suindicato art. 3 avrebbe stabilito autonomamente e direttamente una specifica aliquota di imposta per i contratti di fornitura di merci, derrate ed altre cose mobili interve� nuti fra i privati e lo Staito o enti ad esso equiparati, e che, pertanto, il legislatore avrebbe inteso creare per tali contratti una disciplina propria, vale a dire distinta e svincolata dal regime istituito dalla legge di registro per gli analoghi contratti stipulati fra i privarti. (1) Con questa sentenza e la precedente 23 settembre 1976, n. 3161 (Riv. leg. 'fisc., 1977, 258) si modifica .radicalmente, pur clopo l'abrogazione, l'interpre� tazione della norma dell'art. 3 della fogige 23 marzo 1940, n. 283, anteriormente intesa nel senso che istituiva un regime :particolare, ma non eccezionale, compatibi� le con le norme ordinarie (Cass., 15 maggio 1972, n. 1447, in questa Rassegna, 1972, I, 692). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Secondo Ia ricorrente, l'art. 3 legge n. 283 del 1940 dev'essere interpretato nel s�nso che con tale norma furono fissati due principi generali tra loro autonomi; con il primo, in deroga all'art. 94 legge di registro, fu posta una nuova regola circa il carico dell'onere fiscale relativamente ai contratti di compravendita tra i privati e amministrazioni dello Stato, addossandolo al venditore anzich� all'acquirente; con H secondo principio si stabil� che tali negozi erano assoggettati, quanto a tassazione, alla stessa aliquota prevista per i contratti d'appalto (all'epoca del 2 %), salve restando le agevolazioni (aliquota dello 0,50 %) per i negozi di cui all'art. 45 tabella all. D. Tale norma non � stata derogata e ben sopravvive alla legge n. 283 del 1940 come norma eccezionale, chiaramente dettata dal legislatore per favorire gli imprenditori commerciali, stimolando sia la produzione sia il commercio. Pertanto, � erronea l'apodittica affermazione della Corte veneziana relativa alla � speciaiit� � della norma dell'art. 3 e alla conseguente abrogazione dell'art. 45 per quanto riguarda i contratti di fornitura di merci stipulati tra i privati e lo Stato. La complessa censura � infondata. Per meglio puntualizzare i termini del problema della determinazione dell'aliquota di imposta proporzionale di registro da applicare ai contratti di fornitura di merci, derrate e altre cose mobili che le amministrazioni dello stato o assimilate stipulano con i privati, � necessario procedere alla ricostruzione della legislazione intervenuta al riguardo successivamente all'entrata in vigore della legge organica di registro del 1923. Detta legge, all'art. 94, aveva distinto tra vendite e appalti, stabilendo che nelle vendite l'imposta era a carico dell'acquirente, con la conseguenza che quando acquirente era lo Stato (o una delle amministrazioni ad esso assimilate) nessuna imposta era dovuta e ci� in virt� dell'art. 1 della tariffa all. C, secondo cui la registrazione era gratuita quando l'imposta doveva essere sopportata dallo Stato o da una delle amministrazioni anzidette. Invece, negli appalti in cui lo Stato (o amministrazioni assimilate) era committente, l'imposta era dovuta per intero dal solo appaltatore. La stessa legge, all'art. 52 delLa tariffa all. A, aveva fissato, quale che fosse stata la qualit� dei contraenti, l'aliquota del 2 % per gli appalti e all'art. 45 della tariffa all. D l'aliquota dell'l % per la vendita di merci. Una prima modifica a detto sistema fu introdotta dall'art. 1 legge 3 luglio 1930, n. 940, con cui vennero assoggettati allo stesso trattamento tributario degli appalti i contratti con i quali le amministrazioni dello Stato o assimilate si provvedevano di merci, derrate o altre cose mobili RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 510 non individuate, e fu stabilito, al tempo stesso, che l'imposta era a carico dei fornitori. Una seconda modifica fu introdotta dalla legge 23 marzo 1940, n. 283, che all'art. 3, equiparando espressamente le vendite agli appalti, rese applicabile il regime degli appalti anche ai contratti di fornitura allo Stato di merci, derrate e altre cose mobili, fissando nel 2 % l'aliquota dell'imposta e disponendo altres� che questa era in ogni caso a carico del privato contraente e che qualunque patto diretto a derogare a tale disposizione era da considerare come non apposto. L'equiparazione anzidetta tra vendite e appalti fu sancita dalla legge 19 luglio 1941, n. 771, anche per le convenzioni stipulate tra privati aventi ad oggetto somministrazioni periodiche o approvvigionamenti a tratto continuativo e l'assuntore avesse dovuto produrre le cose promesse o comunque procurarsele posteriormente al contratto (art. 1, comma terzo). I Con la legge 4 aprile 1953, n. 261, la misura della imposta proporzionale di registro, dovuta sugli atti contemplati nell'art. 52 tariffa I all. A, fu ridotta all'l % (art. 4). La legge 6 agosto 1954, n. 603, fiss� nell'art. 33, l'aliquota dell'l % I in sostituzione di quella del 2 % portata dall'art. 3 della citata legge ~ f: del 1940, n. 283. I ~: Con la legge 28 luglio 1961, n. 828, l'aliquota della imposta stabilita all'art. 52 dell� tariffa all. A fu elevata al 2 % (art. 1). Infine, la legge 9 giugno 1941, n. 1771 (art. 5) ridusse allo 0,50 % I M l'aliquota dell'imposta (relativa a scritture private di vendita di merci, macchine, ecc. o a scritture analoghe, anche tra non commercianti, quando si trattava di vendita di bestiame o prodotti dell'industria agraria o armentizia) di cui all'art. 45 tlella citata tariffa all. D. ili= ; Tutta la normativa sopra indicata � stata abrogata in seguito all'entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, concernente �Disciplina � I ' I dell'imposta di registro� (art. 80). Tanto premesso, devesi ritenere (diversamente da quanto affermato da questa Corte Suprema con le decisioni 15 maggio 1972, n. 1447, 24 ottobre 1970, n. 2136, 4 giugno 1968, n. 1691, ed altre, e in armonia con la recente sentenza 25 settembre 1976, n. 3161), che con la legge n. 283 del 1940, si intese -creare per i contratti di fornitura di merci, derrate o altre cose mobili, stipulati dai privati con le amministrazioni dello II Stato o a queste equiparate, una disciplina autonoma e distinta, completamente svincolata dal regime istituito dalla legge organica di registro per gli analoghi �ontratti di fornitura stipulati tra privati, e, quindi, una disciplina uniforme nei confronti dei primi, con la conseguenza IJJJ ,.''.�'. che, indipendentemente dalla natura giuridica (vendite o appalti) dei F contratti in virt� dei quali il trasferimento delle merci, derrate o aire ~!: cose mobili avveniva, assumeva rilevanza, ai fini tributari, soltanto il [ ~ - j 11111rt1r1ri1r111111111s1r11r1filrr11r~r1111r101r1r1rai11tr&tr1r111tr~ PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA mero fatto della loro cessione alle amministrazioni dello Stato o assimilate. Con tale nuova disciplina, che consentiva l'identificazione in maniera autosufficiente dei soggetti, dell'oggetto e dell'aliquota dell'imposta, nonche la ripartizione dell'onere tributario, si intese equiparare le vendite agli appalti, assoggettando le une e gli altri alla aliquota del 2 %, direttamente e specificamente stabilita per i contratti di fornitura in parola. Lo scopo perseguito dal legislatore fu di evitare le difficolt� di discriminazione, che in pratica si presentavano con sempre maggiore frequenza, tra le due forme negoziati a causa delle contrastanti pretese avanzate rispettivamente dagli uffici finanziari e dai fornitori privati, discriminazione che determinava una disparit� di trattamento proprio perch� ai sensi dell'art. 94 legge di registro, i contratti di vendita di beni mobili (e quindi anche quelli di fornitura qualificabili come vendita), quando le amministrazioni dello Stato o assimilate si rendevano acquirenti, non andavano soggetti al pagamento dell'imposta in virt� della gratuit� della registrazione prevista a loro favore dall'art. 1 della tariffa all. C, mentre invece i contratti di appalto (e quindi di forniture qualificabili come appalti), stipulati dai privati con le amministrazioni anzidette, erano soggetti all'imposta nella misura del 2 % (art. 52 della tariffa all. A), interamente a carico degli appaltatori, con la conseguenza che i fornitori avevano un evidente interesse a sostenere che i contratti di fornitura fossero qualificati come vendite anzich� come appalti. Ulteriore scopo della legge n. 283 del 1940 fu di sopprimere quel requisito della �non individuazione della cosa� che era stato posto dalla legge n. 940 del 1930 come condizione per l'applicabilit� del trattamento tributario degli appalti ai _contratti di fornitura di � altre cose mobili� diverse dalle merci e dalle derrate (art. 1). Infine va sottolineato che l'art. 3 della legge n. 283 del 1940 stabil� la nuova disciplina espressamente � in deroga all'art. 94 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 �, disponendo altres� che l'imposta, nella specifica misura del 2 %, era in ogni caso a carico del privato contraente. Orbene, secondo la tesi della societ� ricorrente, lo scopo perseguito dalla legge suindicata fu di porre l'imposta sempre a carico del privato contraente, sia che si fosse trattato di vendita sia che si fosse trattato di appalto, e di stabilire che i contratti di fornitura tra privati e ammi nistrazioni dello Stato o assimilate, aventi ad oggetto merci, derrate o altre cose mobili, erano assoggettati all'imposta con la stessa aliquota prevista all'epoca per i contratti di appalto, ma non anche di creare una disciplina propria ed autonoma per tali contratti di fornitura, del tutto svincolata dal regime istituito dalla legge di registro per gli analoghi contratti di fornitura stipulati tra privati, con la conseguenza che resterebbero salve le agevolazioni (aliquota dello 0,50 %) previste 512 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO per i negozi di cui all'art. 45 tariffa all. D, non solo con riguardo ai contratti di fornitura intervenuti fra privati, ma pure a quelli intercorsi fra i privati e le amministrazioni dello Stato o assimilate. Tale opinione non pu� essere condivisa. Non si vede, infatti, quale altro significato si debba attribuire, tenuto conto della legislazione anteriore e successiva alla legge n. 283 del 1940, all'art. 3 della stessa laddove fu sancita la parificazione delle due forme negoziali astrattamente configurabili in ordine ai contratti di fornitura stipulati dai privati con le amministrazioni dello Stato o assimilate, se non il loro assoggettamento all'impo~ta di registro in base ad un'unica aliquota, direttamente ed autonomamente stabilita (quella del 2 %), per cui la misura di detta aliquota, pur essendo uguale a quella prevista dall'art. 52 della tariffa all. A per i contratti di appalto, avrebbe potuto tuttavia essere fissata dal legislatore in misura diversa, proprio in virt� della rilevata autonomia della disciplina dei contratti di fornitura menzionati. N� vale obiettare, come fa la ricorrente, che il citato art. 3 non pu� avere efficacia derogativa anche rispetto all'art. 45 della tariffa all. D, non contenendo alcun esplicito riferimento alle voci delle tariffe allegate alla legge organica di registro, poich� proprio la mancanza di tale riferimento sta invece ad indicare l'autonomia e la specialit� del regime tributario stabilito dalla legge n. 283 del 1940 per i contratti di fornitura in oggetto e la conseguente efficacia derogativa dell'art. 3 di questa legge rispetto all'art. 45 della legge generale. Inoltre la rilevata finalit� di perequazione del trattamento tributario (intimamente connessa con la suindicata equiparazione) per entrambe le forme negoziali che potevano assumere tali contratti non avrebbe avuto alcun senso se si dovesse negare la peculiarit� e l'autonomia della nuova disciplina. A conferma della tesi accolta va rieordato che con la legge 19 luglio 1941, n. 771 (art. 1, comma terzo) la equiparazione delle vendite agli appalti fu sancita anche per talune convenzioni stipulate tra privati, cio� quando si fosse trattato di somministrazioni periodiche o di approvvigionamenti a tratto continuativo e l'assuntore avesse dovuto produrre le cose promese o comunque procurarsele posteriormente al contratto, e ci� allo scopo evidente di evitare la difficolt� di discriminazioni che, ai fini fiscali, in pratica si presentavano pure nei casi di forniture periodiche stipulate tra privati. � quindi evidente che la possibilit�, sostenuta dalla ricorrente, di applicare l'art. 45 tariffa all. D, relativa a � scritture private di vendita... per ambe le parti, se il contratto ha per oggetto merci, macchine, ecc.... �, si pone in aperto contrasto con il tenore letterale e lo spirito di tutta la complessa normativa sopra illustrata, in quanto tale applicazione PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA comporterebbe nuovamente la necessit� di quella indagine sulla esatta natura giuridica dei contratti di fornitura in discorso (vendite o appalti) che il legislatore aveva invece inteso superare proprio allo scopo di ovviare alle difficolt� di discriminazione che in pratica si presentavano con sempre maggior frequenza tra le due forme negoziali, scopo che, del resto, � stato sempre riconosciuto dagli stessi avversari della tesi ora accolta. N� ha pregio l'argomento� addotto dalla ricorrente secondo cui la legge n. 283 del 1940 non intese regolare ex novo e con autonoma disciplina l'intera materia dei contratti in parola, svincolandola da ogni precedente regolamentazione e che, pertanto, la norma dell'art. 45 si pone in una relazione di eccezionalit� rispetto al contenuto normativo della legge n. 603 del 1954, comportante la riduzione all'1% dell'aliquota prevista per i contratti considerati nell'art. 3 della legge n. 283 del 1940. Al riguardo, devesi rilevare che la precedente legge 4 aprile 1953, n. 26 aveva ridotto, all'art. 4, l'aliquota stabilita all'art. 52 della tariffa all. A dal 2% all'l% e che se si dovesse negare l'assoggettamento dei contratti in questione al regime tributario speciale e autonomo sopra d~lineato non vi sarebbe stata ragione, in vigenza della norma di cui al citato art. 4, di sancire con l'art. 33 legge n. 603 del 1954 una espressa modifica della aliquota prevista per la registrazione dei contratti indicati nel citato art. 3. N� vi sarebbe stata ragione di stabilire con l'art. 1 legge 28 luglio 1961, n. 828 che � l'imposta proporzionale sugli atti contemplati all'art. 52 della tariffa all. A al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e sui contratti con i quali le amministrazioni si riforniscono mediante compravendite oppure mediante appalti di merci, derrate e altre cose mobili � dovuta nella misura del 2% �. Evidentemente con tale normativa il legislatore volle ribadire in termini inequivocabili la specialit� e l'autonomia del regime dei contratti in parola. Neppure vale obiettare che non pu� avere alcuna giustificazione l'assoggettamento di questi ad una imposta pi� elevata, e quindi pi� onerosa, rispetto a quella gravante sugli analoghi contratti stipulati tra privati, con la conseguenza che tale disparit� di trattamento potrebbe costituire, per gli operatori commerciali, una remora ad effettuare forniture alle amministrazioni dello Stato e assimilate. Ed invero, dette forniture, proprio in considerazione della garanzia di solvibilit� e di regolarit� dei pagamenti che la pubblica amministrazione pu� offrire nella materia in esame, incontrano in genere il favore degli operatori commerciali, i quali hanno la possibilit� di compensare con tali vantaggi il maggiore onere tributario cui sono assoggettati i relativi contratti. In conclusione, la sentenza impugnata, essendosi sostanzialmente attenuta ai suesposti principi, non merita censura. -(Omissis). 514 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 marzo 1979, n. 1361 -Pres. Granata Est. Caturani -P. M. Morozzo della Rocca (conf.) -Marrigo (avv. Cotti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato D'Avanzo). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Prescrizione -Ricorso del contribuente -Estensione degli effetti interruttivi al condebitore solidale -Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 141; e.e. art. 1310). L'estensione dell'effetto interruttivo della� prescrizione in pregiudizio di tutti i debitori solidali a norma dell'art. 1310 e.e. si produce soltanto quando l'atto interruttivo proviene dal creditore e non opera quindi quando l'effetto interruttivo � prodotto da un atto del debitore, quale il ricorso del contribuente ex art. 141 dell'abrogata legge di registro (1). (Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso principale Arturo Marigo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1310 e 2941 ss. e.e. e degli artt. 140 e .141 della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269); carenza di motivazione su di un punto decisivo della contro� versia e critica la sentenza impugnata per avere ritenuto implicitamente ammessa l'estensibilit� della norma contenuta nell'art. 1310, comma primo, e.e. -che riguarda la efficacia della interruzione della prescrizione da parte del creditore nei confronti di un condebitore solidale rispetto agli altri debitori -nelle ipotesi in cui l'atto interruttivo (atto di cita� zione) sia stato posto in essere non gi� dal creditore (amministrazione finanziaria) ma dal debitore (contribuente). La censura � fondata. Il probelma della estensione di efficacia agli altri condebitori solidali della domanda giudiziale che interrompe la prescrizione contro uno di essi (art. 1310, comma primo, e.e.) ha dato adito, nella meno recente giurisprudenza di questo S.C. a pronunce divergenti (cfr. sent. 14 giugno 1972, n. 1873, secondo cui l'effetto estensivo � limitato alla interruzione istantanea della prescrizione, mentre non si verificano nei confronti dei (1) Si conferma la massima� dehla sentenza 16 aprile 1975, n. 1444 (in questa Rassegna, 1975, I, 735, c001 nota di C. BAFILE) ma, anche questa volta, non si considera affatto H problema della combinazione degli effetti .interruttivi dell'atto del ol!editore (accertamento, ingiunzione, ordinanza) che precede il ricorso del contribuente. La questione � oggi Ln .g.ran parte superata a seguito della riforma non soltanto perch� per i tributi rpi� importanti alla prescrizione j del diritto dell'amministrazione � stata sostituita Ja decadenza, ma anche per-I I ! I I PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 515 condebitori solidali gli ulteriori effetti previsti dall'art. 2945, comma secondo, e.e.; sent. 3 ottobre 1972, n. 2833; 11 maggio 1973, n. 1267, che hanno ritenuto invece che l'interruzione della prescrizione operata mediante domanda giudiziale spiega !l suo effetto permanente per tutta la durata del processo nei confronti dei condebitori che non vi abbiano partecipato, fino al passaggio in giudicato della sentenza). La divergenza accennata � stata poi composta dalla sentenza 10 novembre 1973, n. 2970, resa a sezioni unite, la quale ha sottolineato, facendo proprio l'indirizzo gi� accolto dalle pi� recenti sentenze sopra citate, che in seguito alla proposizione di domanda giudiziale ed in pendenza del processo con essa instaurato, non si verificano n� trasformazione dell'interruzione della prescrizione in sospensione, n� aggiunta di un periodo di sospensione all'interruzione, bens� una interruzione permanente della prescrizione medesima. Nel presente giudizio il tema del dibattito riflette un profilo dell'accennato problema che attiene alla giuridica possibilit� di estendere il principio dianzi richiamato alla fattispecie prevista dall'art. 141 della abrogata legge di registro, secondo cui � la domanda del contribuente in via amministrativa sia per rimborso di tassa sia per opposizione a richiesta di tassa complementare o suppletiva, interrompe la prescrizione in favore di ambo le parti. La prescrizione rimane sospesa fino a che l'amministrazione finanziaria non abbia notificato al ricorrente la propria decisione �. Trattasi cio� di stabilire se il ricorso alle commissioni tributarie proposto da uno dei condebitori solidali di imposta valga o meno ad interrompere il corso della prescrizione del credito tributario anche nei confronti degli altri condebitori. Le sezioni unite con la sentenza sopra ricordata (seguita da Cass., 16 aprile 1975, n. 1444; 27 giugno 1975, n. 2519) dettero al quesito una soluzione negativa che va anche in questa occasione adottata, non essendo stati prospettati argomenti che inducano la Corte a rivedere l'accennato indirizzo. Esso si fonda sul rilievo che la estensione degli effetti interruttivi della prescrizione in pregiudizio degli altri condebitori solidali � prevista dall'art. 1310, comma primo, e.e., in relazione alla ipotesi che l'interruzione derivi da un atto del creditore (nella solidariet� passiva), onde ch� si � generalizzata la regola della irretrattabilit� degli atti di accertamento (in senso lato) non impugnati nel termine perentorio (art. 16 d.P,R. n. 636/ 1972); di conseguenza contro il debitore che non ha proposto ricorso si definisce in modo irretrattabile l'obbligazione tributaria che non sa:r� pi� influenzata dall'iniziativa di altri debitori, si che l'amministrazione creditrice non ha ragione di ritardare la soddisfazione di tliil suo credito certo. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO identica efficacia non potrebbe essere riconosciuta al comportamento dal condebitore (che ha assunto la iniziativa del giudizio) se non in virt� di una estensione analogica alla materia tributaria della disposizione contenuta nell'art. 1310, comma primo, e.e. Questa norma infatti -limitatamente alla solidariet� passiva che qui soltanto viene in discussione -prevede un atto col quale il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido ed estende l'efficacia dell'atto interruttivo agli altri debitori. L'art. 141 della abrogata legge di registro invece prevede un atto interruttivo, parimente pregiudizievole al debitore, ma proveniente dal debitore medesimo. Non si rinviene, tuttavia, alcuna identit� della ratio legis a fondamento delle due normative. Infatti, l'art. 1310, comma primo, e.e., presupponendo un atto proveniente dal creditore nell'estendere l'efficacia dell'atto interruttivo in danno degli altri debitori, trova il suo fondamento logico-giuridico nel rilievo che non pu� non considerarsi inerte in relazione all'obbligazione solidale vista unitariamente quel creditore il quale faccia comunque valere il diritto nella sua obiettivit� indipendentemente dall'essersi egli rivolto all'uno o all'altro dei soggetti passivi del rapporto. L'art. 141 invece � del tutto estraneo a quel presupposto e poggia su di una ratio affatto diversa (inerzia giustificata dalla inopportunit� per l'amministrazione di compiere atti diretti all'attuazione del diritto controverso mentre � pendente il processo tributario). Ora questa ratio non ha alcun senso nei confronti dei condebitori che non parteciparono al giudizio, per cui non si giustificherebbe in tal caso la efficacia estensiva (nei loro confronti) dell'atto interruttivo. Infine non pu� omettersi il conclusivo rilievo -gi� posto in luce dalle Sezioni Unite nel precedente accennato -che ove si ricorresse nel caso esaminato alla applicazione analogica, si introdurrebbe nel nostro ordinamento una regola che urterebbe in maniera decisa ed inequivoca con un principio che impronta tutto il sistema della solidariet� (art. 1304, comma primo; 1305, 1309 e 1310, ultimo comma, e.e.), per cui l'attivit� compiuta da uno dei debitori in solid,o non pu� mai ritorcersi in danno degli altri condebitori solidali. Avendo ritenuto la efficacia estensiva nei confronti del ricorrente, condebitore solidale d'imposta, della interruzione conseguente al ricorso proposto da Delia Porr�. alla commissione distrettuale, in base all'art. 1310, comma primo, e.e., senza neppure porsi il problema accennato, la sentenza resa dalla Corte di Cagliari merita la censura contenuta nel ricorso principale che pertanto deve essere accolto. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 517 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 marzo 1979, n. 1371 -Pres. Aliotta Est. Virgilio -P. M. Ferraiolo (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Pagano) c. Soc. Esso Italiana. Imposta generale sull'entrata -Concessioni di beni demaniali per l'espletamento di un servizio -Corrispettivo -Costituisce entrata imponibile -Entrata a titolo di capitale come corrispettivo di alienazione di immobili -Esclusione. (I. 19 giugno 1940, n. 762, art. 1). La concessione di beni demaniali non da luogo a trasferimento di diritti reali, si che il relativo canone, non costituendo entrata a titolo di capitale, da luogo ad entrata imponibile (1). (Omissis). -Con l'unico motivo l'amministrazione ricorrente (denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, primo e terzo comma, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762; 822, secondo comma; 823, 1362, 1363, 1364, 1369 e.e.; 692, lett. a, e 694 cod. nav.; 113, primo comma e 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto di poter assimilare alle alienazioni immobiliari previste dall'art. 1, terzo comma, lett. a, del r.d. n. 2 del 1940 -ai fini dell'esenzione dell'imposta generale sull'entrata l'uso del bene demaniale concesso dalla pubblica amministrazione alla soc. Esso Italiana per l'espletamento del servizio di rifornimento di carburante nell'interno di taluni aeroporti, mentre la fattispecie concreta, non inquadrabile nello schema della disposizione indicata, doveva essere considerata assoggettabile alla regola generale del pagamento dell'imposta sancita nell'art. 1, primo comma del citato r.d. n. 2 del 1940. La censura � fondata. Va premesso che il provvedimento legislativo istitutivo dell'I.G.E. (ora abrogato) enunciava il principio fondamentale in base al quale era soggetta al tributo ogni entrata in danaro o con mezzi di pagamento sostitutivi del danaro � conseguita da persone fisiche, da persone giuridiche e da enti di ogni specie, in corrispondenza di cessioni di beni o di prestazioni di servi~i �. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha avuto occasione di precisare che il suddetto principio costituiva il necessario punto di riferimento per l'applicabilit� del tributo, e che nel sistema della normativa abrogata si verificava entrata imponibile in tutti i casi nei (1) Massima di evidente esattezza. Per applicazione a situazioni analoghe v. Cass., 5 lt.Jiglio 1977, n. 2932 {in questa Rassegna, 1977, I, 690); 17 giugno 1976, n. 1742 (in Riv. leg, fisc., 1976, 1799). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 518 quali avveniva un'attribuzione patrimoniale (non avente carattere di mera liberalit�) sorretta da una 9-ualsiasi causa giuridica, fondata su atto negoziale o su novma giuridica o comunque su altro atto vincolante, purch� l'entrata avesse diretta origine da un servizio o da una cessione di beni. La giurisprudenza di questa Corte ha anche precisato che l'espressione � in corrispondenza � di cessione di beni o di prestazioni di servizi, contenuta nel r.d. n. 2 del 1940, aveva una portata pi� ampia del termine � corrispettivo �, e significava che doveva cons1derarsi sufficiente, agli effetti del tributo, che l'entrata fosse in rapporto di derivazione o di occasionalit� con la prestazione di servizi o la cessione di beni. In definitiva, sia per il tenore testuale del citato art. l, sia per l'interpretazione data alla norma dalla giurisprudenza, il concetto di entrata tassabile, ricorreva, nella normativa in esame, ogni qualvolta si realizzava un passaggio di denaro, da un soggetto ad un altro, che trovasse la sua causa giuridica in un rapporto economico nel quale l'entrata si ponesse, per l'accipiens, sul piano della �corrispettivit�� in senso lato. Sullo specifico tema del pagamento del tributo per i canoni dovuti a causa di concessioni amministrative, questa Corte Suprema (Cass., 17 giugno 1976, n. 1742) in fattispecie analoga a quella ora in esame, ha ritenuto che nella concessione traslativa, qualora sia prevista, in favore dell'Ente pubblico concedente, una partecipazione agli utili della gestione del concessionario, e in tale partecipazione possa ravvisarsi una forma di corrispettivo della concessione, ricorre l'estremo dell'entrata in danaro secondo l'art. 1 della legge 19 giugno 1940, n. 762, come presupposto dal pagamento dell'I.G.E. Il bene strumentale al servizio -� stato altres� affermato -rimane di pertinenza dell'ente concedente, con conseguenza che il corrispettivo dell'uso del bene demaniale non pu� costituire somma introitata a titolo di capitale, secondo la lettera a del terzo comma dell'art. 1 citato (ai fini della esenzione dal tributo). Alla stregua dei principi avanti denunciati (che hanno trovato conferma anche in altra sentenza di questa stessa Corte Suprema, nella quale � stata ravvisata la sussistenza degli estremi dell'entrata tassabile con riferimento ad un corrispettivo globale stabilito in una concessione di costruzione; Cass., 5 luglio 1977, n. 2932) risulta evidente che la Corte del merito non avrebbe potuto, nella fatt�specie in decisione, ritenere applicabile l'esenzione tributaria alla quota di corrispettivo (globalmente pattuito nella misura di L. 0,35 per ogni litro di lubrificante o di altri prodotti petroliferi venduto dalla societ� concessionaria all'interno degli aeroporti) riferentesi all'uso dell'area aereoportuale strettamente necessaria per l'esplicazione del servizio con impianti fissi e con mezzi mobili. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Non ha considerato la Corte che il detto uso, per il suo carattere meramente strumentale rispetto all'oggetto della concessione amministrativa (come questa risulta delineata nella stessa decisione impugnata), escludeva che per l'uso medesimo potesse configurarsi un trattamento tributario differenziato nei confronti del servizio di rifornimento di carburante nell'interno degli aereoporti, il quale rappresentava il contenuto principale, dell'atto di concessione. I giudici di secondo grado hanno valorizzato gli aspetti peculiari dell'uso � eccezionale � dei beni demaniali, per dedurne una sostanziale equiparazione di tali aspetti -anche dal punto di vista del tributo in discussione -a quelli connaturali alla categoria dei diritti reali su cosa altrui, ed hanno inoltre affermato che i menzionati connotati tipologici della fattispecie, concreta comportano'l'inquadramento del canone correlato all'uso dell'area demaniale nel concetto di �somme costituenti corrispettivo di alienazione di immobili � espresso nella disposizione di esenzione. Tutto l'iter logico-giuridico della decisione della Corte di appello � fuorviato dalla considerazione di base posta a sostegno dello sviluppo argomentativo. Le osservazioni sulla possibilit� di assimilare le concessioni di uso eccezionale del demanio, almeno sotto taluni aspetti, ai diritti reali su cosa altrui (con i caratteri dell'assolutezza propri di quest'ultimi, nei confronti dei terzi estranei al rapporto tra la pubblica amministrazione concedente e il concessionario), non sono pertinenti nel caso in esame, perch� -pur prescindendo da quanto � stato gi� avanti rilevato sulla strumentalit� dell'uso del sedime aereoportuale rispetto all'oggetto della concessione, e da quanto la ricorrente ha sottolineato sulla revocabilit� in ogni momento della concessione medesima -va rilevato che la norma di esenzione tributaria in discussione, per il suo chiaro tenore testuale, non consente di annoverare nel suo ambito anche il caso particolare di cui si tratta. La lettera a del terzo comma, dell'art. 1 della legge n. 762 del 1940 (somme introitate a titolo di capitale, comprese le somme costituenti corrispettivo di alienazione di immobili, di aziende, di titoli pubblici e privati ovvero dipendenti da accensione o da estinzione di debiti) si riferisce alle entrate derivanti, per quanto qui interessa precisare, dalle � alienazioni � e costituenti corrispettivo di capitale, sicch� la previsione legislativa (come � stato ritenuto con la sentenza di questa Corte n. 1742 del 1976) tendeva ad escludere il presupposto imponibile nelle operazioni di semplice mutamento patrimoniale o di mera conversione di un bene in altra forma di ricchezza, con la conseguenza che non possono considerarsi � introiti a titolo di capitale � le somme destinate alla pubblica amministrazione quale quota di compartecipazione agli utili 520 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO derivanti dall'espletamento di un servizio affidato in concessione, e neppure quelle relative all'uso di beni demaniali connesso con l'espletamento del detto servizio, giacch� manca, sotto quest'ultimo profilo, il presupposto del �trasferimento� di un bene, nel senso richiesto della norma tributaria di esenzione. Deve quindi essere accolto il ricorso, con rinvio, della causa in sede di appello per nuovo esame, secondo i principi enunciati. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 marzo 1979, n. 1475 -Pres. Aliotta Est. Sensale -P. M. Del Grosso (diff.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato D'Amico) c. Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania (avv. Ciannadei). Imposte e tasse in genere � Nuovo contenzioso tributario � Comunicazione della decisione all'ufficio -Data apposta sull'elenco di trasmissione -� l'unica rilevante � Ricezione della comunicazione in data anteriore Irrilevanza. (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 32). Imposte e tasse in genere � Imposte dirette � Riscossione � Iscrizione a ruolo non preceduta da accertamento � Ipotesi ammesse -Rettifica solo in punto di diritto della dichiarazione -Legittimit�. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 17, 19, 25, 31, 123, 142, 188). La data della comunicazione della decisione all'ufficio rilevante ai fini dell'impugnazione, �, fino a querela di falso, soltanto quella risultante dall'elenco di trasmissione, si che � irrilevante la individuazione di data anteriore nella quale il plico sia stato consegnato dall'ufficio postale (1). L'ufficio pu� procedere direttamente all'iscrizione a ruolo senza preventiva notifica dell'accertamento, oltre che nei casi di omessa dichiarazione (in base all'imponibile dell'anno precedente) e di iscrizione a ruolo provvisoria, anche nel caso in cui sulla base di dati dichiarati dal contribuente o dal sostituto di imposta liquidi l'imposta in difformit� dall'assunto del dichiarante su un punto di applicazione della legge (2). (1-2) La prima massima merita completa adesione. La comunicazione della decisione, che per l'ufficio equivale a notifica, non pu� risultare (art. 32, ult. comma, d.P1R. n. 636/1972) che dall'elenco di trasmissione, non potendosi mai attribuke valore di notificazione ad una mera spedizione per posta, se pure raccomandata. La secci.nda massima risolve, per l'ab11ogato ordinamento, la questione sempre assai dibattuta sul potere delil'Ufficio di apportare alla dichiarazione, mantenendo fermi i dati di fatto, correzioni sulla esattezza delle liquidazioni dell'imposta e in genere sulla applicazione della legge. La soluzione adottata si PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 521 (Omissis). -Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione d'inammissibilit� del ricorso sollevata dalla controricorrente, � salvo rigorosa prova documentale da farsi valere solo con idonea certificazione postale sulla data dell'effettivo ricevimento del dispositivo da parte dell'ufficio �. Sostiene, do�, la controricorrente che, ai fini del computo del termine per proporre il ricorso per cassazione contro la decisione della commissione tributaria centrale, quando il dispositivo di essa sia stato comunicato all'ufficio per mezzo del servizio postale, non deve assumersi, come dies a quo, la data che l'ufficio finanziario ricevente � tenuto ad apporre, ai sensi dell'art. 38, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sul duplicato della nota di trasmissione del dispositlivo, da restituire alla segreteria della commissione, bens� la data di consegna del plico quale risulta dalla documentazione dell'amministrazione postale. Secondo l'assunto della controricorrente, peraltro contrastato dalla difesa erariale, la data di consegna, nel caso concreto, sarebbe quella del 19 gennaio 1976 invece di quella, attestata dall'ufficio finanziario, del 21 gennaio, con la conseguenza che il ricorso sarebbe tardivo, rispetto alla prima, e tempestivo, rispetto alla seconda, considerato che il mese di febbraio del 1976 contava ventlinove giorni e che il dies ad quem (21 marzo) cadeva di domenica ed �ra, quindi, prorogato al giorno successivo, in cui avvenne la notificazione del ricorso. Comunque, sarebbe onere dell'amministrazione fornire la prova della data di effettiva consegna in base alle risultanze postali. La tesi della controricorrente � priva di fondamento. L'art. 32 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, stabilisce che le comunicazioni siano fatte mediante avviso, che, a cura della segreteria � consegnato alle parti (le quali ne rilasciano ricevuta) o � rimesso per posta tin piego raccomandato. La legge, quindi, non prescrivendo che la comunicazione sia data mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed essendo estranea al nostro ordinamento l'attribuzione alla ricevuta di raccomandata semplice ogni efficacia probatoria della data di rticezione, riconosce tale efficacia all'attestazione che hl funzionario ricevente appone, con la propria firma, sul duplicato dell'avviso da restituire alla segreteria della commissione e che dev'essere tenuto a disposiztione del contribuente giustifica, oltre che con le norme xicordate in materia, anche con l'art. 174 che prevede l'iscrizione a ruolo definitiva non gi� delle imposte che il dichiarante riconosce .dovute ma di quelle �corrispondenti agli imponibili dichiarati �; e poich� la liquidazione dell'imposta corrispondente spettava sempre aU'uff�cio, doveva ad esso riconoscersi il potere .di correggere fa dichiarazione in �punto di diritto senza procedere a formale accertamento. Oggi il problema � legislativamente risolto con l'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recentemente modificato con fil d.P.R. 27 settembre 1979, Il. 506. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO appunto perch� ne tragga la prova dell'avvenuta comunicazione e della data di essa. Resta escluso, con ci�, che una maggiore efficacia probatoria possa riconoscersi all'attestazione di consegna del plico da parte dell'incaricato postale. L'apposizione della data, da parte del funzionario ricevente, costituisce, infatti, un atto amministrativo di accertamento, avente contenuto di attestazione e, come tale, facente fede fino ad ~mpugnazione di falso sia della sua formazione e provenie:gza dal funzionario che l'ha sottoscritta e sia della veridicit� del suo contenuto, si che non solo l'amministrazione non ha alcun altro onere probatorio circa la data di ricezione della raccomandata, ma la parte contro interessata non potrebbe inficiarne la efficacia probatoria con la semplice deduzione di una prova contraria. L'eccezione d'inammissibilit� del ricorso, sollevata dalla controricorrente, dev'essere, perci� respinta. -(Omissis). Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 188 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con il d.p. 29 gennaio 1958, n. 645, per avere -la commissione -erroneamente ritenuto l'inesistenza dell'obbligazione tributaria in difetto di accertamento, senza tener conto del fatto che non sempre, ai ,sensi del citato art. 188, lett. e, la mancanza di accertamento determina l'inesistenza del debito tributario. Sostiene la ricorrente che ci� accade proprio sul caso di specie in cui tutti gli elementi del reddito da accertare sono contenuti nella denunzia dei redditi. L'assunto dell'amministrazione, secondo la quale dall'art. 188, lett. e, si trarrebbe l'argomento testuaile per negare che la mancanza dell'accer tamento renda -di regola -illegittima la iscrizione a ruolo dell'im posta, non pu� essere condiviso. La norma in esame va coordinata con le altre, contenute nello stesso testo unico (art. 31 e ss.), in cui � affermato il dovere dell'amministra zione finanziaria di procedere all'accertamento in rettifica degli imponi bili dichiarati ed all'accertamento di ufficio di quelli omessi; � limitato nel tempo il potere di accertamento; sono regolati fa competenza, la forma ed il contenuto dell'atto, rle modalit� della no1Jificazione ecc. L'art. 188, lettera e, quindi, ha il solo significato che non pu� proporsi ricorso contro la iscrizione a ruolo per inesistenza dell'obbJigazione tributaria quando l'ufficio abbia proceduto all'accertamento, perch� in tail caso il contribuente avrebbe dovuto impugnare quest'ultimo al fine di impedire che diventasse definitivo. Essa, cio�, ha una portata generale nel senso di consentire la proposizione del ricorso contro il ruolo, sia quando si contesti l'esistenza dell'obbligazione tributaria proprio perch� -l'iscrizione a ruolo non � stata preceduta dall'accertamento, sia, PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA quando, non essendovi nel caso particolare l'obbligo dell'accertamento, la obbligazione tributaria sia oggetto di contestazione per ragioni intrinseche alla stessa. E che questa situazione possa verificarsi si evince daille norme che consentono l'applicazione dell'imposta sul reddito non dichiarato per il periodo in corso, nel qual caso l'imposizione avviene lin base all'imponibile dell'anno precedente e l'accertamento � dovuto solo per il maggior reddito (v. ad es., artt. 123 e 142 del t.u. citato); o ohe prevedono la iscrizione provvisoria a ruolo nel caso in culi l'accertamento non sia divenuto definitivo; o, anche, nella ipotesi in cui, come si vedr� esaminando .il terzo motivo, l'Ufficio, accettando glli elementi di fatto della base imponibile dichiarati dal contribuente e non essendo in tal caso tenuto a procedere all'accertamento, ritenga la tassabilit� dei ridditi dichiarati, difformemente dalJ'assunto del contribuente. Quest'ultimo rilievo conduce all'esame del terzo motivo, con il quale si denunzia la violazione dell'art. 25 del t.u. n. 645 del 1958 per avere la commissione -ritenuto necessario l'accertamento, senza considerare che il reddito era stato denunziato dalla contribuente, sia pure deducendone la intassabil�t� (deduzione che costituiva una riserva di cui l'Ufficio non era obbligato a tenere contro). La censura � fondata. L'art. 17 del citato t.u. stabilisce l'obbligo deUa dichiarazione annuale a carico di chiunque possegga �redditi� o �patrimoni� (astrattamente) assoggettabili ad imposta e 1'art. 19 pone lo stesso obbligo a carico di coloro che corrispondono � redditi � tassabili in via di rivalsa o soggetti a ritenuta d'acconto. In particolare, nella dichiarazione dei redditi altrui di lavoro subordinato, il dichiarante � tenuto ad indicare l'ammontare delle retribuzioni corrisposte, distinguendo le quote esenti, le quote soggette a ritenute nonch� l'ammontare complessivo dei contributi a carico del datore di lavoro e compilando una distinta di tutti gli aitri pagamenti sui quali non � stata effettuata la ritenuta (art. 25 del t.u.). Dalle norme surrichiamate si desume -in particolare per la de nunzia dei redditi altrui -che i1l dichiarante deve includere nelJa dichia razione i necessari elementi di fatto, indipendentemente dal fatto che essi -in concreto -concorrano, o meno, a formare la base imponi bile. Conseguentemente, oggetto di accertamento sono quegli stessi eile menti di fatto, in quanto esso verte sulla identificazione e sulla entit� di tali elementi e non gi� sulla soluzione giuridica del problema relativo alla tassabiilit�, o meno, di taluni cespiti sulla cui identificazione e sulla cui entit� non vi sia dissenso. Pertanto, se nella dichiarazione annuale dei redditi (nel caso: dei redditi altrui tassabili in via di rivalsa o soggetti a ritenute d'acconto) vengono esposti i necessari dati di fatto in tutte le loro componenti, con la sola riserva sulla questione deHa tassabilit�, o meno, dei redditi .. 524 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dichiarati (nel caso: dei conguagli per variazioni di scala mobHe sugli assegni familiari, corrisposti dall'istituto di credito ai loro dipendenti), ove l'ufficio dissenta datlla soluzione giuridica prospettata dal contribuente, ma accetti gli elementi obiettivi indicati, pu� iscrivere a ruolo le imposte corrispondenti agl'imponibili dichiarati, potendo ovviamente, il contribuente, insistere sulla tesi della intassabilit� nelle sedi opportune. In detta ipotesi, infatti, non si versa in nessuno dei due casi in cui la legge prescrive l'avviso di accertamento: quello di rettifica degl'imponibHi dichiarati o di sostituzione deM'ufficio per omissione degli stessi. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 marzo 1979, n. 1479 . Pres. Falletti . Est. Battimelli � P.M. Leo (conf.) � l.A.C.P. Pescara (avv. Irti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato D'Avanzo). Imposte e tasse in genere � Nuovo contenzioso tributario . Procedimento innanzi alla commissione centrale � Rinvio o continuazione della decisione � Comunicazione alle parti � Esclusione. (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 27 e 28). Imposta di ricchezza mobile � Istituto autonomo case popolari . Redditi derivanti dalla gestione di immobili � Immobili costruiti dallo Stato . Tassabilit� � Immobili della Gestione Ina-Casa � Intassabilit�. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 81; d.!. 10 aprile 1947, n. 261, art. 55; I. 28 febbraio 1949, n. 43, art. 19). Il provvedimento con il quale la commissione centrale anzich� decidere nella data dell'udienza stabilisce di rinviare o continuare la decisione (art. 28 d.P.R. n. 636/1972) � un atto interno del collegio che non deve essere comunicato alle parti (1). Sulla premessa che gli enti pubblici non economici sono capaci di produrre un reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile a meno che per vincolo di legge gli introiti non debbono 'necessariamente corrispondere ai costi, gli Istituti autonomi per le case popolari mentre possono produrre reddito con l'attivit� di gestione di case popolari costruite dallo (1-2) La prima massima � di evidente esattezza. Solo la data dell'udienza deve essere comunicata alle parti che, oltre a presentare memorie, possono proporre istanza di ricusazione; una volta che il ricorso � stato ritenuto per la decisione, resta un fatto interno alla camera di consiglio che la decisione sia rinviata ad altro giorno. La seconda massima partendo da premessa esatta ed ormai fermissima, ricerca una verifica in materia di gestione da parte degli l.A.C.P. di fabbricati non propri. La distinzione che si fa tra immobili dello Stato e immobili delI'Ina- Casa attiene in vero pi� all'esistenza del reddito che alla sua tassabilit�. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 525 Stato, secondo quanto dispone l'art. 55 del d.l. 10 aprile 1947, n. 261, non possono invece produrre reddito tassabile con la gestione degli immobili costruiti dall'Ina-Casa, in quanto l'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, dispone che ogni avanzo di gestione deve essere versato annualmente all'ente proprietario (2). (Omissis). -Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione dei diritti di difesa innanzi alla commissione centrale in conseguenza del rinvio della decisione, senza comunicazione alla parte della nuova data fissata, � infondato. Ed infatti, l'obbligo della comunicazione alla parte della data fissata per la decisione del ricorso (che avviene in camera di consiglio, senza discussione e senza la presenza delle parti, essendo previsto solo un contradittorio scritto), � fissato nell'art. 27 del d.P.R. n. 636 del 1972 soilo in relazione al diritto delle parti di presentare memorie e repliche entro certi termini, cos� come il diritto delle parti di conoscere la composizione della commissione � previsto allo scopo di consentire la proposizione di una istanza di ricusazione fino ad un giorno prima della data stessa; ma tale obbligo non � ripetuto nell'art. 28, che abilita il collegio a rinviare o continuare l'esame del ricorso in altro giorno; e la mancata previsione di una comunicazione in tal caso � pienamente giustificata. Non pu� ritenersi, infatti, ohe le parti, per il solo fatto del prosieguo o del rinvio della decisione, costituente fatto interno del collegio, dovuto esclusivamente a necessit� del collegio stesso, e non conseguente ad alcuna attivit� di parte, possano per ci� solo essere abilitate a depositare nuove memorie o rep!iche, che non sarebbero giustificate n� occasionate da alcuna concreta necessit� difensiva. E neppure pu� ritenersi che il rinvio passa far sorgere la necessit� di una istanza di ricusazione, posto che Ja decisione, anche in caso di rinvio, viene presa dal medesimo collegio, che avrebbe dovuto prenderla alla data fissata, con la medesima composizione di componenti, per cui se una istanza di ricusazione, non sia stata proposta nel termine di decadenza di cui al penultimo comma dell'art. 27, essa non pu� essere pi� proposta successivamente. Nell'uno e nelfa.Jtrn caso gli I.A:C.P. riscuotono un canone di affitto che � commisurato anche agli oneri di amministrazione (solitamente calcolati in una percentuale). Se dunque gli I.A.C.P. con tale gestione producono una utilit� questa deve ritenersi tassabHe; se tale utilit� non esiste, sia pure :peo:ch� ogni provento deve essere rimesso aJ.I'Ina�Casa, non vi sar� 1reddito in senso oggettivo; ma la norma deWart. 19 della legge n. 43 del 1949 non � di per s� incompatibile con la realizzazione di una utilit� da parte degli I.A.C.P. (gli avanzi di .gestione si intendono cio� al netto di un compenso che � corrisposto a.gli istituti). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 526 N�, in concreto, il ricorrente denuncia che si sia avuta una diversa composizione del coLlegio giudicante rispetto a queHa del giorno in cui la decisione avrebbe dovuto essere presa la prima volta, e neppure denuncia fesiste:qza di alcun motivo di ricusazione, per cui, non avendo subito, sotto questo profilo, alcun pregiudizio concreto, e non potendo lamentare pregiudizi sulla base di un preteso inesistente diritto a presentare nuovi scritti difensivi, non � ravvisabile alcun interesse concreto alla proposizione del ricorso sotto questo profilo, che, anche per tale considerazione, va disatteso. -(Omissis). � fondato, invece, quanto meno in parte, il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la decisione impugnata per aver ritenuto tassabili con l'imposta di R.M. i redditi in questione. In proposito, infatti, va tenuto presente che costituisce giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui solo nell'ipotesi di un vincolo di [egge che ancori interamente gli introiti di enti pubblici non economici, derivanti dalla loro attivit� istituzionale, alla copertura delle spese di tale attivit� all'esercizio successivo o ailla riduzione dei costi (sent. n. 3352 del 9 ottobre 1976); principio questo affermato nella stessa decisione impugnata come risulta dalla narrativa precedente, non esiste possibilit� di tassazione agli effetti dell'imposta di R.M., mentre invece, qualora la disciplina di detti enti non imponga una indefettibile corrispondenza fra costi e ricavi e non preveda una specifica concreta destinazione degli avanzi di gestione (come in particolare � stato affermato, proprio in relazione agli Istituti autonomi delle case popolari, da1la sentenza n. 4248 del 22 settembre 1978), la tassazione � possibile. Ci� perch� nulla importa che trattisi di enti non aventi scopo di lucro, dato che il presupposto dell'imposta di R.M., a sensi del primo comma dell'art. 81 del t.u. del 1958, era unicamente la produzione di un reddito di qualsiasi specie, non espressamente tassabile con altra imposta diretta, concetto questo che nella sua ampiezza comprende anche i redditi in questione; n� il fine di lucro � previsto (salvo che per introiti non costituenti veri e propri redditi periodici, come i proventi una tantum di operazioni speculative di cui al secondo comma deLlo stesso art. 81) come presupposto dell'imposta, che non � intesa affatto a colpire sempre un reddito derivante dall'esercizio di una impresa, in quanto le previsioni dell'art. 85 hanno esclusivamente carattere esemplificativo e non tassativo. Ci� posto, ne discende che la decisione impugnata non merita censura per la parte in cui ha ritenuto assoggettabile ad imposta (beninteso, al netto della quota di interessi dello 0,50% da versarsi al Tesoro dello Stato) i'l reddito derivante dai canoni di locazione dei fabbricati costruiti dallo Stato per alloggi ai senza tetto e dati in consegna agli I.A.C.P. per la gestione: ci� in quanto l'art. 55 del d.l. C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261, stabilisce che il canone di locazione, riscosso dagli istituti e PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 527 di loro spettanza, va determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma non impone ailcun vincolo di specifica immediata destinazione improduttiva all'eventuale supero del gettito dei canoni rispetto alle spese eventualmente preventivate in eccedenza alla loro concreta successiva erogazione, sicch� gli istituti ben possono trovarsi nel possesso di somme costituenti un utile, liberamente disponibiJe e come tali assoggettabili all'imposta di R.M. Al contrario, per quanto attiene al reddito derivante dalla gestione di alloggi per conto dell'Ina-Casa, i proventi costituenti l'avanzo netto della gestione sono indisponibili, essendo previsto dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che l'avanzo deve essere versato annuaJmente dall'ente amministratore alla Gestione Ina-Casa, per cui nessuna somma resta nella disponibilit� degli istituti e nessun reddito tassabile viene a concretizzarsi. La decisione impugnata, pertanto, � inficiata da evidente contraddittoriet� di motivazione per avere affermato il principio generale della intassabilit� dei proventi indisponibili, e per aver poi disatteso il principio stesso, ritenendo tassabili i redditi in questione, con una motivazione errata: non pu� infatti farsi questione dell'eventua'le inottemperanza da parte degli istituti all'obbligo del versamento dell'avanzo di gestione alla Gestione Ina-Casa, non potendo i rapporti interni fra i due enti influire sulla disciplina legale delle somme, l'unica a cui occorre far riferimento ai fini della tassabilit�, n� potendosi interpretare la norma nel senso ohe per ricavo netto si intenda il reddito decurtato dell'imposta, in quanto la norma disciplina unicamente fa vera e propria gestione degli alloggi, su cui possono al massimo incidere le imposte indirette attinenti alla gestione stessa, non anche l'imposta di R.M. che attiene a1la tassazione diretta della ricchezza prodotta dall'ente gerente, che non pu� essere tassato per produzione di un reddito non proprio. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 marzo 1979, n. 1529 -Pres. Mirabelli Est. Zapputli -P.M. Valente (conf.) -Soc. SOGIM (avv. Granelli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano). Imposta di ricchezza mobile -Plusvalenze -Mutuo per l'acquisto dei beni poi rivenduti -Interessi -Computazione nel costo di acquisto -Limiti Societ� di gestione immobiliare -Valgono gli stessi principi. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 91 e 100; e.e. art. 2425; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 58). Ai fini della determinazione della plusvalenza gli interessi pagati per un mutuo contratto per l'acquisto dei beni relativi alla impresa sono im ' ' ! �~���,1wrr�,c��trmf:Ef&f:f&tillffil'&mrmIT!l'ffi�.-t���1~ RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 528 putati in aumento del costo soltanto fino all'esercizio in cui i beni � entrano in reddito� (sono o possono essere utilizzati); successivamente gli interessi sopportati rientrano nelle spese di ciascun esercizio. Ci� vale per qualunque impresa ed anche per le societ� che compiono attivit� di sola gestione immobiliare (1). (Omissis). -La societ� ricorrente ha censurato la decisione impugnata, con l'unico motivo del ricorso, per violazione degli artt. 81, 91, 98, 100, 106 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette approvate con d.p. 29 gennaio 1958, n. 645, e deM'art. 2425 e.e. e di princ�pi generali di diritto, nonch� per difetto di motivazione su punto decisivo, deducendo che erroneamente la commissione tributaria centrale ha ritenuto che gli interessi da essa corrisposti per il mutuo concesso per la costruzione degli immobili acquistati e rivenduti dalla stessa societ� non potessero essere calcolati in aumento del costo, comprensivo del prezzo pagato, al fine di ridurre la plusvalenza realizzata con la successiva rivendita. Ha precisato la ricorrente che quegli interessi, dei quali era stato ingiustamente negato i:l carattere di � spese incrementative �, costituivano, invece, parte integrante del �costo storico del cespite realizzato� al quale erano da aggiungere come passivit� inerenti. Il motivo � infondato. Invero, come posto in rilievo nella impugnata decisione, l'art. 91 del citato Lu., compreso tra le norme generali sull'imposta di ricchezza mobile, statuiva che il reddito netto imponibile � costituito dalla differenza tra l'ammontare del ricavo lordo e quello delle spese e passivit� inerenti alla sua produzione, .ientre �il successhro art. 100, relativo alle imprese commerciali, pre�isava che concorrono nel reddito imponibile le plusvalenze � derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa ad un (1) Decisione esatta. Il primo termine di raffironto per la determinazione deHa plusvalenza (costo non ammortizzato o ultimo valore riconosciuto ai fini de11a determinazione del reddito) deve essere iJl prezw di acquisto (articolo 2425 e.e.) che entra in ammortamento. Ove rper l'acquisto del bene sia stato contratto un mutuo, le ["ate di interessi incrementano il costo solo fino al momento in cui il bene acquistato � (o pu� essfile) utilizzato o, come suol dirsi, �entra in reddito�; da questo momento il bene � in ammortamento ed il suo valore noo. pu� pi� subire aumenti (,ii[ valore di ammortamento, o costo non ammortizzato, sar� sempre il termine di raffronto per 1a determinazione della plusvalenza). Lo stesso criterio vale natll["almente anche per i beni non ammortizzabili per i quali il valore riconosciuto ai fini .della determinazione del reddito non pu� acc,rescersi nel tempo. La logica di tutto ci� � che fiino a quando il bene non � utilizzato e non produce reddito gli interessi sopportati non rpossono entrare nd conto economico di esercizio come costi di produzione, mentre dal PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 529 prezzo superiore al costo non ammortizzato o, se diverso, all'ulteriore valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito �. Dall'esame congiunto di questa norma si evince l'esattezza del principio, espressamente riconosciuto anche dalla ricorrente in linea generale nella nota difensiva, secondo il quale gli interessi di mutui stipll!lati per la produzione o l'acquisto di beni, come per i finanziamenti immobiliari, costituivano, nell'applicazione della legislazione tributaria anteriore al d.p. 29 settembre 1973, n. 597, costi patrimoniali solo fino all'esercizio in cui, come suol dirsi con frase corrente, quei beni entravano in reddito, mentre successivamente a tale utilizzazione, rientravano nelle spese relative a ciascun esercizio. Pertanto fino a quel termine, e solo fino al medesimo, essi concorrono alla formazione del costo storico ammortizzabile, posto quale elemento iniziale dell'accertamento e della valutazione del plusvalore. � evidente, d'altra parte, che, dovendosi fare il raffronto al fine delle citate plusvalenze, tra due termini temporali precisi, sarebbe incompatibile con tale paragone considerare come � incrementative � e valutare nel costo iniziale le periodiche spese successive, quali i suddetti interessi, che non producono un corrispondente e successivo aumento del valore del bene e che sono dovute ad un mero fatto soggettivo del contribuente quale ~'obbligazione anteriormente contratta. Una volta riconosciuto il principio condiviso dalla societ� ricorrente nella citata nota, della computibilit� di quegli interessi nel costo del bene solo fino alla � entrata in reddito� del medesimo, non pu�, invece, accogliersi la tesi sostenuta dalla stessa secondo fa quale tale limitazione � applicabile nei suoi confronti per avere avuto oggetto della sua attivit� solo la gestione degli immobili acquistati, senza alcun reddito di impresa: ha sostenuto, al riguardo, la ricorrente che essa conseguiva un momento in cm l'lllZla l'utilizzazfone e quindi Ja produzione del reddito g.li interessi non possono pi� incrementare il costo patrimoniale. Tutto questo risulta oggi chiaramente disciplinato nell'art. 58 del d.P.R. 597/1973 ma si ricavava egualmente nel sistema del 1958. Questi principi valgono ovviamente per tutte le imprese e, maggiormente, per tutte le societ� per le quali tutt� i beni posseduti sono capaci di plusvailenze (art. 106). Nessun particolare o differenziata applicazione della regola pu� aversi per le societ� immobiliari per le quali si avr� egualmente un costo patrimoniale, anteriore all'utilizzo e un costo di esercizio. Si deve solo osservare, per queste societ�, che allorch� nell'oggetto dell'impresa sia compresa non soltanto la gestione ma anche l'acquisto e la costruzione di immobili con fo scopo di rivenderli, il reddito rea1fa:zato con vendita degli immobili non costituisce pi� plusvalenza ma ricavo per la cessione di beni alla cui produzione e al cui scambio � diretta ,l'attivit� dell'impresa (Cass., 22 settembre 1978, n. 4248, in questa Rassegna, 1979, I, 193). RASSEGNA DELL'AVVOCATUR.\ DELLO STATO 530 mero reddito fondiario, al quale erano applicabili esclusivamente le detrazioni di �cui all'art. 75 (sull'imposta fabbricati) del t.u. del 1958. Al riguardo, � facile osservare che iI citato art. 100, nello stabilire la tassabilit� delle plusvalenze dei beni dell'impresa non poneva distinzioni n� per il genere delle attivit� della stessa n� per la natura dei beni per i quali si era accertata !la plusvalenza medesima, onde la distinzione suddetta non trova ragione d'essere. Oggetto di quella tassazione non era il reddito periodicamente conseguito attraverso l'utilizzazione del bene nei vari esercizi, ma la menzionata differenza una tantum conseguita e valutata la quale era indipendente, in linea generale, da esistenza, specie ed entit� dei cennati redditi periodici e delle loro rispettive forme di tassazione. Non vi � alcun collegamento, normalmente, tra il genere dell'attivit� dell'impresa, con la conseguente tassabilit� periodica, e la imposizione sulle plusvalenze, da effettuarsi su tutti i beni compresi nel patrimonio dell'impresa, compresi quelli strumentali, tanto che � stato espressa mente indicato tra quelli assoggettati all'imposta per il relativo aumento anche l'avviamento. Inoltre, la irrilevanza degli interessi successivi alla cosiddetta entrata in reddito dei beni � confermata dal richiamo dello stesso art. 100 del t.u. all'ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito. N� � da trascurare, per l'unicit� deUa materia, che l'art. 2425 n.c.c., relativo alla valutazione degli elementi attivi del bilancio, statuisce che gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili, non possono esservi iscritti per un valore superiore al prezzo di costo. Queste norme confermano che il legislatore ha dato sempre la prevalenza agli elementi oggettivi di valutazione con riferimento alla situazione del mercato, rispetto a quelli soggettivi ed eventuali costituiti da obbligazioni assunte dall'imprenditore per i singoli beni compresi nel patrimonio dell'impresa. Sarebbe stato, poi, contrario ai princ�pi di uguaglianza dei contribuenti ridurre o escludere, addirittura le plusvalenze secondo che per i beni valutati, all'atto della loro entrata in reddito siano state contratte obbligazioni specifiche produttive di interessi diverse da quelle genericamente assunte dall'impresa, mentre, in ogni caso, quegli interessi avrebbero finito per essere calcolati due volte in detrazione nei redditi dei singoli esercizi e nella successiva valutazione delle plusvalenze. Per completezza di indagine giova, poi, rilevare pur senza valore decisivo, che il legislatore con l'art. 58 del successivo d.p. 29 settembre 1973, n. 597, ha espressamente limitato, per le suddette plusvalenze, al periodo anteriore a quello � in cui si � o pu� essere iniziata l'utilizzaI �~ ' zione � l'imputabHit� ad aumento del costo per gli interessi passivi su prestiti contratti per l'acquisizione o la costruzione di beni relativi all'impresa. -(Omissis). . r PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 531 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 marzo 1979, n. 1537 -Pres. Granata Est. Battimelli -P.M. Morozzo della Rocca (conf.) -Montaldo (avv. Natoli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Rossi). Imposta di ricchezza mobile -Plusvalenza -Avviamento -Cessione di quota di societ� di persone -Intento speculativo -Dimostrazione � necessaria. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81, 100 e 106). Il realizzo del maggior valore in conseguenza della cessione di quota di societ� di persone pu� dar luogo a plusvalenza tassabile ove sia dimostrato l'intento speculativo, ma non � nel caso invocabile la presunzione dell'art. 100 del t.u. sulle imposte dirette (1). (Omissis). -Il ricorso � fondato. Premesso che, per quanto attiene al primo motivo, con cui si denuncia omessa motivazione sulle ragioni giuridiche a sostegno della decisione, la censura seppure astrattamente inammissibile, non lo � peraltro nel caso concreto, avendo la decisione impugnata fondato il proprio con-. vincimento sull'adesione a precedente decisione della Commissione centrale, che riguardava un caso di specie diverso da quello 'in esame (cessione di quota sociale ad altro socio nelle cui mani era venuta a consolidarsi l'intera azienda, con conseguente scioglimento della societ�, mentre nel caso di specie la cessione, come � pacifico, era avvenuta a favore di un estraneo alla societ�, che aveva quindi continuato ad esistere), si osserva che, sotto quest'ultimo profilo, il primo motivo di ricorso va deciso congiuntamente al secondo, col quale appunto si sostiene l'intassabilit�, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, di un realizzo di avviamento sul presupposto di una pura e semplice cessione di quota sociale da una persona all'altra, per il solo fatto della cessione. Cos� delineato il thema decidendum, che la decisione impugnata non ha in sostanza affrontato n� risolto, deve riconoscersi la fondatezza del ricorso, non apparendo corretta la soluzione del problema della tassa (1) La pronunzia, che si � a lungo soffermata sull'ovvia distinzione tra la soggettivit� tributa.ria delila societ� e quella del socio, sembra aver eluso il vero problema: se H partecipare ad una societ� di persone sia per il socio una attivit� presunta di speculazione riconducibile all'art. 100 del t.u. delle imposte dirette, se cio� il conferire un capitale neHa soaiet� sia oggettivamente una attivit� nella quale l'intento di speculazione e in re ipsa, sia in relazione aMa divisione degli utiili sia in relazione alla cessione (o anche alla liquidazione) della quota sociale. Sembra doversi dare risposta affermativa. La costituzione di una societ� � di per s� una attivit� commerciale (art. 2247 e.e.); in particolare nella societ� in nome cohlettivo la immedesimazione dei soci nella societ� (Cass., 28 apri RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 532 bilit� in senso positivo, quale conseguenza della pura e semplice cessione di quota sociale, sia pure di una societ� di persone. Ed infatti, posto che anche in materia di societ� di persone resta fermo che la tassabilit� degli eventi relativi aHa societ� va tenuta distinta da quella delle mutazioni delle situazioni economiche dei soci, che costituiscono, per l'autonomia del patrimonio e dell'attivit� sociale, soggetti di imposta diversi della societ� (il che si � verificato appunto nel caso di specie, in cui la tassazione ha colpito non la societ�, ma il Montaldo quale autonomo soggetto passivo della pretesa tributaria), deve concludersi che il reddito in discussione (realizzo di un maggior valore in conseguenza di trasferimento di quota sociale) non poteva essere sottoposta ad imposizione per R.M. n� ai sensi dell'art. 100, n�, a maggior ragione, dell'art. 106 del t.u. delle imposte dirette del 1958, norme entrambe richiamate nel secondo comma deH'art. 81 dello stesso t.u. su cui appare fondata, nel caso di specie, la pretesa tributaria. Esclusa infatti l'applicabilit� dell'art. 106 (che disciplina la tassazione delle plusvalenze dei beni appartenenti a soggetti tassabili in base a bilancio, nella cui categoria non rientra, per il disposto dell'art. 8 dello stesso t.u. una societ� in nome collettivo, quale era quella di cui era socio il ricorrente), deve riconoscersi che neppure appare applicabile l'art. 100, il quale consente la tassazione dell'avviamento, quale plusvalenza, derivante dal realizzo di beni relativi all'impresa; ed infatti il realizzo del valore dell'avviamento (sempre che ricorrano i presupposti di cui al primo comma del suddetto art. 100) pu� aversi solo nel caso in cui venga a cessare la societ� con sostituzione nell'impresa di un soggetto diverso, mediante trasferimento dell'intera azienda da parte le 1977, n. 1516 e 17 gennaio 1978, n. 196, in questa Rassegna, 1977, I, 457 e 1978, I, 379) fa dei singoli soci altrettant:I� iu:np,renditori. Senza affrontare la complessa problematica civilistica sulla condizione del socio (che ha diritto di amministrare la societ� ed � travolto dal fallimento di essa), � facile constatare sul piano tributario che il reddito prodotto con la partecipazione nella societ� � un reddito di impresa; oggi � addirittura necessario concepire l'attivit� socia�le come attivit� per quota del socio (artt. 5 e 51, ultimo comma, d.P.R. 597/1973) e non esiste pi� agli effetti dell'IRP1EF I'autonomia pat�rimoniale ,della societ�. Nel sistema privi.gente era bens� riconosciuta l'autonomia patrimoniale della societ�, che era il sQggetto passivo delil'imposta di Tlicchezza mobile, ma il socio era pur sempre considerato come un imprenditore nel caso, sia pure infrequente, che il �reddito si formasse in suo favore. Se i� socio, eccezionalmente, realizza H suo profitto al di fuori della societ� si da diventare il soggetto passivo dell'imposta, si avr� un reddito .di impresa (o di categoria B); ci� si verifica essenzialmente quando iJ socio, perdendo ta�e sua qualit�, realizza un plusvalore rispetto al capitale conferito, cosa che pu� avvenire sia in caso di scioglimento della societ�, sia in caso di Hquidazione di quota a seguito di scioglimento limitato ad un socio, sia nel caso di cessione di quota. PARTE I, SEZ. \'I, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 533 della societ� ad altra societ� o ad altro imprenditore individuale, oppure mediante concentrazione delle quote sociali nella persona di un unico socio, con conseguente scioglimento della societ� (vedi in questi sensi le sentenze di questa Corte n. 2645 del 23 settembre 1971 e n. 900 del 23 febbraio 1978). Solo in questi casi, infatti, la societ� come esercente l'impresa commerciale e, quindi, come soggetto distinto dai soci ed autonomamente tassabile ai fini dell'imposta sul reddito di R.M., effettua un � realizzo � di beni sociali, ossia cessa di disporre di detti beni in contropartita di una certa somma di danaro e di altra utilit�, qualora invece, ferma restando l'esistenza in vita della societ� e fermo restando l'esercizio da parte di essa dell'impresa sociale, venga a mutare uno dei soggetti costitutivi della societ�, autonomo e distinto soggetto del rapporto di imposta, non si ha alcun realizzo, da parte della societ� di beni sociali, bens� si ha realizzo da parte di uno dei soci, del valore della quota sociale, della cui titolarit� il soggetto si spoglia in contropartita di una certa somma di danaro o di altra utilit�. In altri termini, ci� che muta, in tal caso, � la posizione patrimoniale di un socio, ma non si ha realizzo di beni sociali (in quanto appartenenti direttamente alla societ�, quanto meno ai fini fiscali), n�, di conseguenza, pu� aversi realizzo deH'avviamento, come invece si verifica allorch� la societ� si scioglie o allorch� avvenga il trapasso della azienda ad un soggetto diverso, il quale, in cambio, corrisponda alla societ� un determinato prezzo, comprensivo anche del valore dell'avviamento, se esistente. Ragionando diversamente, dovrebbe concludersi (con un ragionamento opposto a quello sviluppato dall'amministrazione nel suo, controricorso) Non sembra possa dubitarsi, e �lo riconosce la stessa sentenza in esame, che all'atto dello sciogilimento della societ� (in .particolare per l'avviamento connesso alla cessazione dell'impresa) si debbano tassare [e plusvalenze dei beni �Liquidati o .restituiti ai soci (Cass., 16 febb.ra1o 19~8, n. 725, in questa Rassegna, 1978, I, 384). Per le stesse ragioni sembra incontestabile la tassazione deMa plusvalenza quando a seguito di scioglimento limitato ad un socio, slia ad esso :l.iquidata la quota in somma superiore al valo.re di conferimento. Allo stesso modo la plusvalenza va tassata sul plusvalore realizzato con la cessione di quota, giacch� si realizza egualmente un guadagno con il confer�mento di un capitale nella societ�. Se i�I conferimento (come ogni investimento di capitale) � un'operazione commerciale per l'ipotesi ordinaria di produzione di un reddito dii esercizio {nel caso utili �sociali che danno luogo ad un reddito di impresa, poco importa se tassato in capo aHa societ�, come un tempo, o ai soci, come oggi), lo � anche per l'ipotesi eccezionale di realizzazione di un profitto mediante l'alienazione del cespite produttivo (nel caso quota sociale). Se cos� non fosse vi sarebbe un salto di limposta, erroneamente negato nella sentenza in nota: se infatti ordinariamente vi � una plusvalenza da calcolare tra i due momenti del conferimento e dello scioglimento, ove vi sia stata una cessione per un valore intermedio, questo plusvalore va colpito nei confronti del cedente al momento della cessione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 534 non gi� che si renda impossibile la tassazione di un plusvalore realizzato e non pi� tassabile in futuro, ma che, al contrario, l'avviamento, per il solo fatto del mutamento soggettivo nella costituione della societ�, verrebbe ad essere colpito due volte; una volta, parzialmente, all'atto della cessione della quota, e una seconda volta, per intero, nel caso di scioglimento della societ� o di trasferimento ad altro soggetto dell'impresa sociale; il che, peraltro, ben pu� essere possibile, ma non in applicazione dell'art. 100 del t.u., in forza del quale sono tassabili solo le plusvalenze realizzate dalla societ� o � nella societ� �, non anche quelie realizzate da soggetto diverso �fuori della societ��, come avviene in caso di cessione di quota ad estraneo con conseguente mutamento della composizione sociale, ma senza alcun riflesso quanto alla titolarit� dell'avviamento nella societ� stessa. Ci� non significa, peraltro, che in ogni caso H plusvalore conseguente al trasferimento di una quota sociale non possa essere sottoposto a tassazione nei confronti del socio cedente, ma comporta unicamente che il detto plusvalore, seppure tassabile a sensi dell'art. 81, c.p.v., del t.u. del 1958, lo � in quanto ricorra un'ipotesi diversa da quella prospettata nel richiamo fatto, dal capovers_o dell'art. 81, agli artt. 100 e 106, del t.u.; esclusa pertanto la tassabilit� a sensi delle due suddette norme, deve esaminarsi, in relazione al singolo caso di specie, se ricorra in concreto un'altra delle ipotesi di cui al capoverso dell'art. 81, ossia se si sia in presenza di una plusvalenza realizzata in conseguenza di una operazione speculativa; con conseguente necessit� di una indagine di fatto, intesa ad accertare se la cessione della quota sociale possa essere qualificata come un mero fatto di realizzo patrimoniale da parte del socio cedente, oppure come una vera e propria attivit� di speculazione (il che del resto appare pacifico nella stessa giurisprudenza della commissione centrale, le cui precedenti decisioni -n. 11896 del 13 ottobre 1975, n. 1248'8 del 26 0ttobre 1976, n. 468 del 2 aprile 1977 -appaiono orientate in tal senso). Una indagine del genere � del tutto carente nella decisione impugnata, n� pu� ritenersi, come sostiene l'amministrazione controricorrente, che essa non fosse necessaria in quanto le operazioni commerciali (quale appunto la conduzione di una azienda da parte di una societ�) sono sempre per loro natura speculativa. Con una affermazione del genere, infatti, si cade nella confusione, innanzi evidenziata, fra operazioni riconducibili direttamente alla societ� ed operazioni proprie del socio, non potendosi dubitare che la cessione della quota sociale, in se e per s�, in quanto del tutto estranea al concreto esercizio dell'azienda sociale come tale, non rientra certo nell'attivit� sociale, la quale soltanto pu� presumersi speculativa. Nel caso di specie, pertanto, la decisione impugnata ha omesso del tutto l'esame di un fatto decisivo, quale PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 535 la natura speculativa o meno dell'atto di cessione della quota sociale da parte del Montaldo, (sempre, s'intende, che anche sotto tale profilo l'atto di cessione potesse ritenersi tassabile in base all'accertamento di ufficio), di conseguenza, la decisione v.a cassata e 1e parti vanno rimesse innanzi alla stessa commissione centrale, ohe decider� in conformit� ai principi innanzi enunciati e nei limiti (il cui accertamento sfugge, allo stato, all'indagine da effettuarsi in questa sede) derivanti dall'accertamento e delle precedenti fasi del giudizio. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 mario 1979, n. 1587 -Pres. Santosuosso -Est. Virgilio -P.M. Pedace (diff.) -Sardo (avv. Grutta) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini). Imposta di successione -Beneficio di inventario -Procedura per la liquidazione dell'eredit� -� opponibile all'amministrazione -Impugnazioni ammesse. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45; e.e., art. 498). Il risultato della procedura di liquidazione dell'eredit� beneficiata di cui all'art. 498 e.e. � opponibile all'amministrazione finanziaria anche se l'accertamento dei debiti non � stato eseguito con i criteri stabiliti nell'art. 45 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, salvo il potere dell'amministrazione di far accertare, attraverso il reclamo, l'insussistenza dei debiti riconosciuti nello stato di graduazione (1). (Omissis). -Con due motivi strettamente connessi i ricorrenti deducono che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 45 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, escludono in ogni caso la possibilit� di deduzione dall'asse ereditario, agli effetti della determinazione della base imponibile, dei debiti del de cuius risultanti dalla procedura di liquidazione dell'eredit� effettuata a norma degli artt. 498 e seguenti del codice civile. Sostengono, invece, i ricorrenti che il passivo dell'eredit�, a�certato in tal procedimento speciale non pu� esser disconosciuto dall'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che il valore dell'asse sul quale l'erede � tenuto a corrispondere l'imposta di successione deve essere calcolato al � netto � dei debiti definitivamente accertati nel procedimento medesimo qualora l'amministrazione stessa non abbia ritenuto di contestare '1e risultanze di tale accertamento. (1) Viene confermato 'l'orientamento gi� avviato con la sent. 26 luglio 1971, n. 2490 (in questa Rassegna, 1971, I, 1453). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 536 Rilevano al riguardo che lo svolgimento e le modalit� del menzionato particolare modo di valutazione del passivo offrono le stesse garanzie -sulla esistenza dei debiti da ammettere in deduzione dallo asse -di quelle derivanti dalle situazioni probatorie tipiche previste dall'art. 45 del r.d. n. 3270 del 1923. La questione prospettata dai ricorrenti ha gi� costituito oggetto di numerose decisioni di questa Corte Suprema, sia per quanto riguarda la fattispecie specifica di cui si discute, sia con riferimento ad altre ipotesi simili od analoghe. Il problema consisteva (e consiste) nello stabilire come possa conciliarsi la disposizione del citato art. 45, secondo la quale sono ammessi in deduzione dall'asse soltanto i debiti risultanti nei modi elencati nella norma, con la regolamentazione di altre situazioni considerata dall'ordinamento giuridico, per le quali � previsto un diverso accertamento delle passivit� ereditarie, anch'esso fornito di un grado di attendibilit� che sostanzialmente si pone sul medesimo piano di quello che deriva dagli atti indicati nell'art. 45. Per risolvere il suddetto problema, indubbiamente complesso e delicato, deve aversi riguardo -per quanto qui interessa -esclusivamente alla normativa .dell'abrogato r.d. n. 3270 del 1923 (applicabile nella fattispecie concreta), non potendo la nuova disciplina di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, offrire validi ed efficaci elementi interpretativi rispetto alla legislazione precedente, che era -peraltro diversa, sotto alcuni aspetti, proprio nelle disposizioni incidenti sulla soluzione del problema in esame. Precisato ci�, � utile ed opportuno premettere, nel quadro di una visione generale delle questioni che dal problema stesso derivano, che la giurisprudenza relativa al r.d. n. 3270 del 1923 si � decisamente orientata, dopo alcune oscillazioni, nel senso che in caso di fallimento post mortem l'obbligo dell'imposta di successione a carico dell'erede colpisce il trapasso mortis causa del patrimonio ereditario nella misura in cui esso sia effettivamente avvenuto, e che pertanto il diritto della finanza alla percezione della imposta di successione non pu� essere esercitato a danno della massa fallimentare, ma soltanto sull'eventuale �residuo� della liquidazione spettante all'erede, quale soggetto passivo del rapporto tributario (v. Cass., 24 marzo 1975, n. 1101; 13 marzo 1961, n. 560; 19 ottobre e 5 novembre 1959, nn. 2966 e 3282). E stato osservato, a sostegno del principio suddetto (v. in particolare sent. nn. 1101 del 1975 e 3282 del 1959), che l'imposta di successione presuppone concettualmente un trapasso di ricchezza concretamente avvenuto, mentre la dichiarazione di fallimento post mortem (anche se non munita di efficacia retroattiva), privando l'erede della disponibilit� dei beni caduti in successione a profitto della massa dei creditori del de PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA cuius, impedisce l'acquisto di un vero diritto attuale sui detti beni, escludendo conseguentemente un effettivo accrescimento di ricchezza in favore dell'erede stesso, il quale arricchimento si verifica invece solo nella misura del supero attivo eventualmente pervenutogli dopo la ripartizione in sede fallimentare. Nel quadro delle medesime considerazioni, questa Corte ha anche ritenuto (Cass., 11 marzo 1972, n. 695) che la sentenza omologativa del concordato preventivo � valida, agli effetti della detrazione dei debiti dall'asse ereditario, come dichiarazione dei debitori sulla sussistenza dei debiti, ancorch� nel procedimento di concordato preventivo l'accertamento dei singoli crediti non avvenga per mezzo di un provvedimento equiparabile alle sentenze di cui all'art. 45, primo comma, del r.d. n. 3270 del 1923. Ha rilevato la Corte che la ratio di tale norma, consistente nella esigenza della rigorosa documentazione delle passivit� ammesse in de� duzione dall'asse, al fine di impedire possibili evasioni tributarie, consente di attribuire rilevanza anche alla verifica dei debiti eseguita nella procedura di concordato preventivo a cura del commissario giudiziario, pubblico ufficiale, in quanto essa � discussa in contraddittorio di tutti gli interessati ed � suscettibile di contestazione sui singoli crediti concorrenti da cparte di ciascuno dei detti interessati, per cui la sentenza omologativa, pur non avendo i requisiti richiesti dall'art. 45, costituisce valido elemento probatorio della esistenza delle passivit� da ammettere in deduzione. Infine, sulla specifica questione ora in esame, questa Corte (Cass., 16 ottobre 1967, n. 2471 e 26 luglio 1971, n. 2490) ha ritenuto la validit� sempre ai fini della prova dell'esistenza delle passivit� ammesse in deduzione dall'asse ereditario -dello stato di graduazione dei crediti effettuato secondo le disposizioni degli artt. 498 e seguenti del codice civile, salva la facolt� della finanza di contestare i crediti ~ompresi nello stato di graduazione di provocare su di essi l'accertamento giudiziale, al fine di evitare evasioni fiscali. Nelle due sentenze citate la Corte ha sostanzialmente valorizzato -nel quadro dell'esigenza di salvaguardare, da un lato, l'amministrazione finanziaria da possibili frodi, e, dall'altro, l'interesse dell'erede a non sopportare un carico fiscale superiore a quello correlato e commisurato all'effettivo arricchimento derivatogli dal fenomeno successorio gli aspetti peculiari di talune procedure previste e disciplinare dall'ordinamento con modalit� tali da renderne particolarmente attendibili (certamente in misura non inferiore all'attendibilit� richiesta dalle disposizioni dell'art. 45 del r.d. n. 3270 del 1923) i risultati sullo stato passivo dell'eredit�. � stato osservato che 1'accertamento della reale esistenza delle passivit� deducibHi pu� avvenire in sede amministrativa (nel qual caso la RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO .538 prova dei debiti, da parte dell'erede, deve essere fornita esclusivamente nei modi previsti dall'art. 45), ovvero pu� costituire l'effetto della procedura prevista dall'art. 498 e seguenti e.e., la quale -sebbene preordinata ad altri fini -si svolge tuttavia con criteri improntati a marcato rigore formale e sostanziale e si realizza con ['intervento di un pubblico ufficiale (notaio) e nel contraddittorio dei creditori del de cuius, portatori di interessi contrapposti rispetto al riconoscimento delle reciproche ragioni e dei rispettivi diritti di prelazione, con la conseguenza che un siffatto accertamento presenta gi� per questo motivo carattere di sufficiente attendibilit�. Va aggiunto che il notaio � tenuto a dare avviso ai creditori e ai lagatari dello stato di graduazione formato nella suindicata procedura secondo i diritti di prelazione dei creditori, ed a curarne la pubblicazione � per estratto nel foglio degli annunzi legali, e che il documento diventa definitivo (con obbligo, per l'erede, di soddisfare i creditori e i lagatari) se non vi sono reclami nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'estratto, ovvero, nel caso di reclami, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sui reclami stessi. La procedura di Equidazione s'incentra sulla redazione di un docu mento (stato di graduazione) che per il meccanismo e fo modalit� ora ricordati offre di per s� garanzia di certezza (sul passivo ereditario) in misura non inferiore a quella derivante dai documenti menzionati nel l'art. 45, ed assicura in ogni caso la possibilit�, attraverso i reclami previsti dall'art. 501 e.e., dell'acc�rtamento giudiziale sui crediti compresi nello stato di graduazione, sulla loro entit� e sui diritti di prelazione vantati dai creditori. Si tratta, dunque, di una procedura suscettibile di concludersi -su richiesta degli interessati -con una pronuncia del giudice. Nell'ambito di questa previsione, per quanto concerne la cont�sta �zione dei crediti graduati e dei relativi privilegi, l'amministrazione finan. ziaria, pur non potendo essere considerata creditrice del de cuius (per ch� il soggetto passivo del rapporto tributario derivante dalla succes sione � l'erede), ha certamente interesse e legittimazione a provocare l'accertamento giudiziale sulla esistenza dei crediti e delle prelazioni risultanti dallo stato di graduazione, in quanto da tale accertamento pu� dipendere il concreto esercizio del privilegio che spetta allo Stato, secondo le norme stabilite dal codice civile, per '1a riscossione dell'im posta di successione, sui mobili ed immobili cui la tassa si riferisce (art. 68 del r.d. n. 3270 del 1923). Il suindicato interesse della finanza risulta particolarmente evidente ove si consideri, tra l'altro, che a norma degli artt. 2758, secondo comma, e 2772, ultimo comma, e.e., il privilegio dello Stato per l'imposta di suc cessione non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli deH'erede. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 539 In questo caso (v. Cass., 5 ottobre 1960, n. 2571) � intuitivo l'interesse della finanza a contestare non solo i diritti di prelazione anteposti dalle citate norme a quello dello Stato, ma anche ~'esistenza stessa c:tei crediti assistiti da prelazione, perch� dalla esclusfone di essi pu� dipendere, in relazione alla �capienza� dell'attivo ereditario, l'esercizio della prelazione in favore dello Stato. E ci� quanto meno per quei debiti ereditari che, risultando nei modi previsti dall'art. 45, non potrebbero giammai essere disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, n� al fine dell'esercizio del privilegio, n� per la determinazione della base imponibile. Questo rilievo dimostra, in definitiva, come la procedura di liquidazione prevista dall'art. 498, che comporta una situazione analoga a quella derivante dalla separazione dei beni (art. 512 e ss. e.e.), non possa considerarsi del tutto indipendente -anche in vista dei collegamenti che la graduazione dei debiti ereditari richiede con le norme che regolano la operativit� e l'ordine dei privilegi (artt. 2758, 2772 e 2778 in particolare) -rispetto alla posizione della finanza quale creditrice della imposta di successione, sicch� la procedura stessa offre all'amministrazione finanziaria possibilit� di adeguata tutela anche ai fini del controllo sulla reale sussistenza e consistenza di tutto il passivo ereditario. Da ci� discende, secondo la linea argomentativa avanti esposta, che �la situazione comprovata dallo stato di graduazione � divenuto defini tivo� nella procedura di cui all'art. 498 e.e. (come nelle ipotesi di falli mento post mortem e di concordato preventivo) non pu� essere disco nosciuta ai fini della determinazione della base imponibile, giacch� le risultanze di questa procedura diventano opponibili anche alla finanza, cui incombe l'onere -se intende contestare la verit� dei crediti inclusi nello stato di graduazione -di provocare gli accertamenti giudiziali sui crediti contestati. Questa conclusione non contrasta con il principio della tassativit� delle prove legali previste dall'art. 45 del r.d. n. 3270 del 1923, ai fini della deduzione dall'asse dei debiti ereditari, perch� il detto principio si riferisce al normale procedimento amministrativo di determinazione della base imponibile, e non pu� essere considerato preclusivo, in via assoluta, della efficacia probatoria derivante da altre particolari pro cedure, egualmente previste dall'ordinamento, anch'esse preordinate al l'accertamento del passivo dell'eredit�. Di fronte a tali procedure, ed alle loro risultanze, si verifica una situazione giuridica assimilabile, come � stato gi� rilevato con le sen tenze nn. 2471 del 1967 e 2490 del 1971 di questa Corte, a quella cui fa riferimento la prima parte dell'art. 45, per cui non pu� essere disconosciuto il diritto dell'erede di opporre alla finanza una tale situazione, che produce i suoi effetti anche con riguardo alla determinazione della base RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 540 imponibile, a meno che l'amro.inistrazione finanziaria non ritenga di sperimentare le opportune azioni volte a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle risultanze dello stato passivo invocato dall'erede. In conclusione, l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema va confermato, con conseguente accoglimento del ricorso. (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 marzo 1979, n. 1695 -Pres. Granata Est. Caturani -P.M. Morozzo della Rocca (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Feroldi. Imposta di registro -Cessione di contratto -Contratti della p.a. -Aggiudicazione in sede di gara -Contratto perfetto -i:. tale -Ces~ione dell'aggiudicazione -Equivale a cessione del contratto -Successiva approvazione -Natura. (r.d. 19 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 19; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 88; I. 20 marzo 1865, n. 2248, ali. F, artt. 232, 234 e 239). Poich� la aggiudicazione pronunciata nei procedimenti di gara per l'asta pubblica e la licitazione privata equivale alla stipulazione di un contratto perfetto, ove l'aggiudicatario abbia ottenuto che, con il consenso dell'amministrazione, il contratto sia stipulato con un soggetto diverso, si sar� realizzata una cessione del contratto e non gi� la cessione di una proposta irrevocabile; la successiva approvazione non influisce sulla perfezione del contratto principale e di quello di cessione (1). (Omissis). -Con i due motivi del ricorso che prospettando la stessa questione -quella centrale della causa -possono esaminarsi congiuntamente, l'amministrazione finanziaria deduce: a) che l'aggiudicazione dell'appalto di opera pubblica nelle forme della licitazione privata non pu� qualificarsi come proposta irrevocabile nei confronti dell'aggiudicatario giacch� il vincolo contrattuale si perfeziona di gi� in quella sede tra le parti, onde la cessione della posizione dell'aggiudicatario, nello (1) La deciSlione pur conforme a pacifico orientamento (.da ultimo Cass., 22 aprile 1976, n. 11442, in questa Rassegna, 1976, I, 785), merita dii essere segnalata per la ricchezza della motivazione, anche irn :relazione a profili in parte nuovi dehla nota questione. Con ,giusta fermezza la S.C. ha escluso che possa <ravvisarsi una contradittoriet� tra le norme deila Jegge di contabilit� e quelle della legge sUJi LL.PP. (eliminando con ci� ogni sospetto di un differenziato regime deg;li appalti J:"ispetto agli altri contr;atti), maffermando che l'aggiudicazione non sarebbe tale se l'amministrazione conservasse ancora il potere di accettate o no l'offerta. l j l l � I f i PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA stadio compreso tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto, integra una cessione di contratto soggetta alla imposta di registro (art. 52 della tariffa all. A, legge del 1923); b) in seguito alla approvazione del contratto di appalto in favore della ditta Feroldi la p.a. aveva implicitamente approvato anche l'aggiudicazione avvenuta in favore della societ� Unione, cedente. Le censure sono fondate nei limiti che risultano dalle considerazioni seguenti: Giova premettere che quanto deduce l'amministrazione ricorrente circa l'approvazione implicita della aggiudicazione in favore della societ� Unione in seguito alla approvazione del contratto di appalto nei confronti della cessionaria ditta Feroldi trova puntuale riscontro nella motivazione della impugnata sentenza, la quale ha sul punto messo in chiara evidenza il principio di diritto affermato da questo S.C. a sezioni unite, con la sentenza 30 marzo 1968, n. 975. In realt�, la Corte del rito � pervenuta alla soluzione del problema di fondo sottoposto al suo esame (che pu� riassumersi nella qualificazione del verbale di aggiudicazione definitiva nei contratti di pubblico appalto conclusi dalla p.a. nelle forme della licitazione privata): in base ad una ratio decidendi del tutto autonoma che riconosce esatta la premessa fatta propria della sentenza impugnata -secondo cui deve ritenersi che l'aggiudicazione dell'appalto alla societ� Unione fu approvata per implicito, poich� per il rapporto genetico e di presupposizione giuridica tra quest'ultima ed il contratto dipendente, concluso con la cessionaria ditta Feroldi, che consegu� l'approvazione, tale approvazione non pu� sussistere se non presupponendo anche la approvazione della aggiudicazione (S.U., 30 marzo 1968, n. 975). Infatti -ha osservato la sentenza -solo sul presupposto di tale aggiudicazione � stato possibile all'amministrazione stipulare il contratto con l'impresa Feroldi quantunque non prescelta da una nuova gara di appalto. E proprio su tale premessa si � svolta poi la ulteriore motivazione, (che riguarda in modo specifico l'oggetto della cessione intervenuta tra le parti), la quale si � conclusa nel senso che non tratterebbesi di una cessione di contratto, ma di cessione di una mera proposta irrevocabile. Ci� premesso, il punto centrale della causa riguarda il controllo del risultato raggiunto dalla sentenza impugnata su questa specifica questione di diritto. A tal fine deve essere sottolineato che l'indirizzo accolto da questo S.C. con una ormai costante giurisprudenza � saldamente ancorato al principio secondo cui nei contratti conclusi con la p.a. il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale per ogni effetto legale al contratto, s� da riuscire senz'altro e immediatamente vincolante per l'amministrazione stessa, a meno che dall'interpretazione di quel verbale RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 542 non emerga il suo intento di rinviare la costituzione del vincolo al momento successivo della stipulazione del contratto. In caso diverso -ove cio� non emerga una tale volont� -la stipulazione rappresenta una mera formalit� non influente sul vinculum juris gi� posto in essere con il verbale di aggiudicazione il quale costituisce atto conclusivo in pari tempo del procedimento di gara e dell'accordo delle parti contraenti (sent. 7 dicembre 1977, n. 5295; 9 novembre 1977, n. 4781; 19 giugno 1974, n. 1805; 12 marzo 1974, n. 663; 15 novembre 1973, n. 3037; 25 ottobre 1972, n. 3227; 9 agosto 1972, n. 2656; 20 gennaio 1971, n. 115; 16 luglio 1969, n. 2611; 3 febbraio 1968, n. 349). Nella fattispecie la Corte del merito ha dato atto che nel verbale di aggiudicazione non risultava l'intento della p.a. di riportare la costituzione del vincolo contrattuale al successivo moment� della stipulazione del contratto; tuttavia la Corte ha ritenuto, discostandosi dal suddetto indirizzo, che la normativa che regola il procedimento di formazione dei contratti di pubblico appalto consenta di pervenire alla conclusione secondo cui, ove sia prevista la successiva stipulazione del contratto (art. 325 della legge sui lavori pubblici del 1865), il vincolo giuridico riflettente l'appalto sorge da quest'ulti~o e non gi� dalla precedente aggiudicazione ove si sia proceduto seguendo le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata. In tal caso il deliberatario resterebbe vincolato alla sua proposta (che quindi sarebbe irrevocabile) dal momento in cui -in sede di aggiudicazione -essa � stata accertata e dichiarata come la pi� vantaggiosa, mentre la p.a. sarebbe libera di accettare o meno l'offerta di contratto ivi contenuta. Nel precedente accennato (S.U., 30 marzo 1968, n. 975), questa Corte Suprema ebbe ad affermare in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, che agli effetti della imposta di registro, sono tassabili sia il contratto primario ceduto (che riguardava un verbale di aggiudicazione di appalto a seguito di licitazione privata) sia il negozio di cessione (art. 52, della tarffa all. A, legge di registro del 1923); non ebbero modo tuttavia le sezioni unite in quella occasione di esaminare ex professo il problema specifico proposto in questa sede, perch� non rientrava tra i motivi del ricorso ~ d'altra parte costitu� allora un dato pacifico -perch� non rimesso in discussione dalle parti -che il verbale di aggiudicazione dell'appalto a seguito di licitazione privata dovesse essere considerato, anche agli effetti della cessione delle posizioni dell'aggiudicatario, come un vero e proprio contratto. Prima di procedere all'esame dei singoli argomenti addotti dalla Corte del merito a sostegno della tesi accolta, giova considerare che nei contratti conclusi ad asta pubblica ovvero nelle forme della licitazione privata, la p.a. di regola procede unilateralmente alla determinazione del contenuto del. contratto, onde il privato contraente, attraverso PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA la propria offerta, non pu� che aderire al relativo regolamento di interessi. Si spiega in tal modo perch� il verbale di aggiudicazione� contenga, per principio, soltanto l'accertamento della offerta che risulti in concreto pi� vantaggiosa per la pubblica amministrazione e come non si ponga in quella sede la esigenza (puramente formale) di una accettazione esplicita dell'offerta da parte dell'autorit� amministrativa. Essa � considerata implicita nella stessa redazione del verbale di aggiudicazione, a meno che non risulti (dovendo ad esempio precisarsi ancora alcuni punti del regolamento di interessi) che la p.a. abbia inteso rimandare la costituzione del vincolo in sede di stipula del contratto. Osserva in primo luogo la sentenza impugnata che l'art. 16 del r.d. 18 novembre 1923., n. 2440 (che contiene le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilit� generale dello Stato), statuendo nel quarto comma che i pro�essi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incauti pubblici o a privata licitazione, equivalgono per ogni legale effetto al contratto, lungi dal rafforzare la tesi prevalente, ne costituisce una testuale smentita. Infatti da tale norma non solo risulterebbe confermato che 4 'nel verbale di aggiudicazione l'ufficiale delegato alla direzione della gara, si limita ad accertare la proposta pi� vantaggiosa per la p.a., non disponendo che l'autorit� amministrativa manifesti in quella sede la sua accettazione ma ancor pi� risulterebbe riconoscibile l'intento legislativo di equiparare soltanto l'aggiudicazione al contratto nel senso di ricollegare alla prima (ritenuta pertanto di natura non contrattuale) gli effetti che scaturiscono dal contratto di appalto e di instaurare fra le parti senz'altro il rapporto di appalto senza che sia necessario che si concluda un normale contratto, non appena sia intervenuta l'approvazione da parte dell'autorit� amministrativa competente. In realt�, anche se la Corte del merito non ha mancato di sottolineare il carattere estrinseco dell'atto di approvazione rispetto alla fattispecie costitutiva del vincolo giuridico, ha poi trascurato del tutto di applicare il suddetto principio, quando ha ricollegato all'atto di approvazione amministrativa del verbale di aggiudicazione (che di per s� vincolerebbe soltanto l'aggiudicatario: proposta irrevocabile) il momento conclusivo della costituzione inter partes del rapporto di appalto. Senonch�, a parte l'accennata contraddizione, non pu� seguirsi la sentenza impugnata in ordine alla interpretazione dell'art. 16 legge cont. Stato. Se la legge attribuisce, di regola -tranne i casi dianzj accennati al verbale di aggiudicazione una giuridica equipollenza al contratto per ogni effetto legale, vuol dire che, sia pure in base ad un procedimento RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che diverge da quello ordinario, fondato sulla dicotomia: propostaaccettazione, si realizza pur sempre l'effetto giuridico che caratterizza la conclusione di un contratto, vale a dire -a prescindere dalla sua eventuale successiva efficacia ove si tratti di contratto sottoposto a condizione sospensiva -la irrevocabilit� del consenso manifestato da entrambi i contraenti (art. 1372 e.e.). Ci� dimostra che la stessa equipollenza del verbale di aggiudicazione al contratto impedisce di considerare la posizione dell'aggiudicatario analoga a quella di chi ha formulato una proposta irrevocabile di contratto, perch� quest'ultima si inserisce nell'iter formativo del contratto, lasciando libero l'altro contraente di accettarla o meno, �perfezionando in tal modo il rapporto (art. 1329 e.e.), mentre la accennata equipollenza, del verbale di aggiudicazione al contratto dimostra che per legge l'aggiudicazione produce, di regola, l'effetto tipico del contratto (vale a dire la irretrattabilit� del consenso per entrambi i contraenti) e quindi una situazione giuridica che coincide perfettamente con quella che deriva dalla stipula di un contratto. La sentenza impugnata, nello sforzo di isolare la posizione dell'aggiudicatario rispetto a quella della p.a. nella ricostruzione della vicenda contrattuale, � stata fuorviata dalla formulazione per la verit� non perspicua dei testi di legge di data ormai remota ed in particolare da quanto statuisce l'art. 19 della legge di contabilit� dello Stato, secondo cui gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti non sono obbligatori per l'amministrazione finch� non sono approvati dal ministro o dall'ufficiale all'uopo delegato e non sono eseguibili che dopo l'approvazione. Senonch�, la giurisprudenza e la dottrina pi� avveduta hanno ormai chiarito che la norma non ha rimesso in discussione il principio, attualmente non pi� discutibile -del resto accolto expressis verbis dalla sentenza impugnata -secondo cui l'atto di approvazione amministrativa presuppone che il vincolo giuridico derivante dal contratto sia ormai perfetto e di per s� non revocabile per iniziativa di uno solo dei contraenti e quindi anche della pubblica amministrazione. Nell'ambito del rapporto contrattuale le parti sono entrambe su di un piede di assoluta parit� e cos� come l'aggiudicatario non pu� unilateralmente recedere, parimenti la p.a. non potrebbe disconoscere la giuridica validit� del verbale di aggiudicazione che consacra l'offerta da essa riconosciuta pi� favorevole. Da questo verbale pertanto -non � superfluo precisare -derivano inter partes situazioni di diritto soggettivo e non di mero interesse legittimo, non potendo confondersi il rapporto contrattuale ormai definito dal punto di vista della perfezione della relativa fattispecie, con la sua successiva (eventuale) efficacia, la quale � connessa e dipendente dall'esito di un giudizio di adeguatezza espressa dall'autorit� amministrativa PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 545 competente nell'ambito di un diverso rapporto giuridico (di diritto amministrativo nel quale confluiscono interessi diversi da quelli propri dei contraenti) di cui sono soggetti l'autorit� controllante e l'autorit� controllata. Soltanto rispetto a questo rapporto ben distinto dal primo possono profilarsi situazioni di interesse legittimo dell'altro contraente, eventualmente lese da un provvedimento che rifiuti in concreto l'approvazione del contratto. Devesi quindi ribadire in questa sede che il verbale di aggiudicazione, di regola, perfeziona il vincolo contrattuale per entrambe le parti e che, trovandosi il contratto prima dell'approvazione in stato di pendenza si producono tra le parti i diritti e gli obblighi che sono propri di ogni contratto sottoposto a condicio juris. In questa prospettiva, ad esempio, se la p.a. contraente negasse l'aggiudicazione a chi l'ha conseguita, non vi � dubbio che costui sarebbe leso, in un diritto soggettivo e potrebbe per la relativa tutela, rivolgersi al giudice ordinario. N� alcun sussidio in favore della tesi criticata pu� trarsi dall'art. 88 del regolamento sulla contabilit� di Stato (r.d. 23 maggio 1924, n. 827); secondo cui, avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel pi� breve termine alla stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo del contratto, giacch� la norma regolamentare -la quale deve, essere interpretata alla luce della disciplina dettata dalla norma primaria e non gi� in contrasto con essa -si riferisce ai casi in cui la sola aggiudicazione � insufficiente a far sorgere un rapporto contrattuale completo tra le parti, il che -come si � premesso -pu� verificarsi quando della interpretazione del verbale di aggiudicazione risulti l'intento dell'autorit� amministrativa di rinviare la costituzione del vincolo ad un momento successivo, in sede di formale stipulazione del contratto, (ipotesi pacificamente non ricorrente nella fattispecie), ove ad esempio non si sia ancora raggiunto l'accordo su alcuni punti del regolamento di interessi che la legge rimetta all'autonomia privata, come nel caso in cui l'aggiudicatario debba adempiere talune obbligazioni ovvero prestare una garanzia reale o personale. A sostegno della tesi accolta la Corte bolognese afferma inoltre che, mentre l'art. 334 della legge sui lavori pubblici consente al deliberatario, nell'atto della stipulazione del contratto definitivo, di cedere il suo appalto ad altro imprenditore, con diritto della p.a. di rifiutarsi soltanto se il nuovo appaltatore non riunisce i requisiti che lo avrebbero fatto ammettere all'asta per la medesima impresa, il successivo art. 339 vieta all'appaltatore di cedere in tutto o in parte l'opera assunta senza l'approvazione dell'autorit� competente a pena di rescissione (rectius risoluzione) del contratto. Senonch� la diversit� di disciplina delle due fattispecie trova nelle due norme il suo razionale fondamento nel rilievo che prima che sia ' ! -�::m�trc~'9f1ar��11�si:'9fl'tlllr1f'ltf�&� RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO data esecuzione al contratto di appalto (fattispecie prevista dall'art. 334) non � privo di importanza per l'interesse pubblico che il contratto sia eseguito da un'impresa la quale non soltanto deve aver dimostrato (in sede di gara) di possedere i requisiti richiesti, ma deve conservarne il possesso anche successivamente, in guisa da essere in condizioni di eseguire adeguatamente, il contratto. Si spiega in tal modo perch� sia data all'appaltatore la possibilit� di cedere l'appalto ad altra impresa idonea, posto che da� un canto non � indifferente per l'interesse pubblico che l'opera sia eseguita da un appaltatore che abbia la concreta idoneit� ad affrontare i lavori oggetto dell'appalto, e dall'altro non esplica alcuna apprezzabile influenza sulla tutela dell'interesse pubblico che l'appalto sia poi eseguito da altra impresa, quando questa sia in possesso dei requisiti che l'avrebbero fatta ammettere alla gara per il medesimo oggetto. Un analogo discorso non potrebbe ripetersi ove l'indagine si sposti alla fattispecie prevista dal successivo art. 339, il quale -� opportuno sottolineare -� compreso nel capo III del titolo IV della legge che riguarda � la esecuzione dei contratti � e presuppone l'avvenuta consegna dei lavori all'originario appaltatore (art. 338). In queste condizioni non opera pi� la ratio che si � individuata a proposito della interpretazione dell'art. 334 e si comprende come la disciplina sia improntata in materia -in aderenza ai principi propri della cessione del contratto (art. 1406 ss. e.e.) alla regola secondo cui la cessione non opera senza il consenso del contraente ceduto. Infatti in tal caso, poich� si � dato inizio alla esecuzione del contratto non � indifferente per l'interesse pubblico che l'opera sia poi proseguita dallo stesso o da diverso appaltatore. Quanto precede dimostra infine che nessun valido argomento pu� trarsi in favore della tesi accolta dalla sentenza impugnata, neppure dall'art. 332 della stessa legge, il cui dettato normativo -ponendo sem-' pre in evidenza la tutela degli interessi pubblici che ineriscono alla conclusione dei contratti di pubblico appalto -si �limita ad adottare una disciplina di favore per l'appaltatore il quale, pur essendo rimasto aggiudicatario dei lavori, non sia poi in condizioni di affrontarne il relativo onere. In tal caso infatti l'amministrazione � autorizzata a procedere a nuovo incanto a spese dell'aggiudicatario, il quale perder� soltanto la somma che avr� depositata come cauzione, mentre nessuna diversa responsabilit� contrattuale potr� essergli imputata. In conclusione, poich� la ser1.tenza impugnata ha erroneamente escluso che tra la societ� Unione, la ditta Feroldi e la p.a. si sia verificata in concreto una cessione di contratto nello stadio compreso tra l'aggiudic�zione e la successiva formale stipulazione, il ricorso deve essere accolto. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 547 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 aprile 1979, n. 1874 -Pres. La Farina Est. Falletti -P.M. La Valva (conf.) -Soc. Sicula Oceanica (avv. Paratore) c. Ministerp delle Finanze (avv. Stato Rossi). Imposta di ricchezza mobile -Plusvale~ -Percezione di t.in indennizzo in conseguenza della perdita del bene � Costituisce realizzo -Tassabilit�. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 100 e 106).. Imposta di ricchezza mobile -Agevolazione per lo sviluppo dell'attivit� armatoriale nella regione siciliana � Plusvalenza conseguita con indennizzo per la perdita di nave -Esclusione. (l. reg. Sicilia 26 gennaio 1953, n. 1). La percezione di un indennizzo assicurativo per la perdita di un bene relativo all'impresa (nella specie una nave) in misura superiore al costo non ammortizzato del bene equivalente a realizzo che da luogo a plusvalenza tassabile (1). L'agevolazione della legge reg. Sicilia 26 gennaio 1953, n. l, per lo sviluppo dell'attivit� armatoriale riguarda i redditi prodotti con la gestione delle navi e non comprende le plusvalenze realizzate in conseguenza della perdita di navi (2). (Omissis). -Con il primo motivo la societ� ricorrente, denunciando difetto di motivazione e violazione degli artt. 81, 100 e 106 del t.u. numero 645/1958 lamenta che erroneamente la commissione centrale ha ritenuto non rilevante, per la tassabilit� dell'indennizzo relativo �alla perdita della motonave, l'inesistenza di uno scopo speculativo, e sufficiente l'esistenza di un incremento del conto economico: viceversa l'intento :speculativo � condizione necessaria generale perch� vi sia un reddito tassabile, e infatti nel testo della legge il �realizzo� e il �prezzo� del bene sono nozioni che radicalmente contrastano con l'ipotesi della sua distruzione per causa involontari�; n� la commissione ha rilevato che nella specie l'indennizzo rappresentava soltanto una plusvalenza nominale, dovuta all'inflazione monetaria; la norma, altrimenti, sarebbe in contrasto con l'art. 53 della Costituzione,.la quale sanziona il principio della capacit� contributiva. Le censure non sono fondate. Secondo accertamento pacifico, la plusvalenza in questione riguarda la differenza �tra l'indennizzo percepito dalla societ� per la perdita della (1-2) La prima massima � di evidente esattezza. � ormai pacifico che iJl realiizzo non � .costituito soltanto dalla vendita {Cass., 16 febbraio 1978, n. 725; 2 febbraio 1978, n. 462, in questa Rassegna, 1978, I, 384 e 476); notevole � la predsazione che si ha ;plusvalenza quando si verifica mutamento del bene in un conispettivo di maggior valore con conseguente .rettificazion� di un valore numerico che aveva gi� concorso a formare il conto profitti e perdite dell'impresa. Sulla seconda massima non constaino precedenti specifici. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sua motonave ed il costo non ammortizzato della motonave stessa iscritto in bilancio. Il � realizzo del bene � ad un prezzo superiore al costo non ammortizzato� e l'oggettivo rilievo della sua iscrizione in bilancio, cio� appunto la definizione legislativa delle plusvalenze imponibili, come previste dagli aitt. 100 e 106 del t.u. n. 645/1958, sono nella specie evidenti: per il medesimo bene, all'importo anteriore del costo residuo si � sostituito l'importo pi� elevato dell'indennizzo assicurativo. Realizzo e prezzo non restringono il concetto normativo all'ipotesi intrinsecamente letterale della vendita o dell'aliena:zJione speculativa, ma significano, anche nel limite pi� semplice dell'iscrizione in bilancio, il mutamento o l'espressione economica del bene nel corrispettivo di un maggior importo, da cui si rivela la rettificazione di un valore numerico che gi� concorse, nello stesso periodo d'imposta e in periodi antecedenti, a formare il conto perdite e profitti della gestione dell'impresa (cfr. Cass., 1973, n. 2101; 1978, n. 725). N� occorre, nei riguardi di una societ� commerciale, che il realizzo abbia intento o specifico carattere di lucro, perch� ques�ta, sempre ed essenzialmente, � la funzione che la legge assegna agH atti di tali soggetti (art. 2247 e.e.); e perch� l'art. 106 del t.u. unicamente si richiama .al fatto del realizzo, non ai motivi che possono averlo determinato. Falsa, peraltro, � l'idea di un realizzo che non potrebbe consistere nella distruzione accidentale del bene (naufragio della motonave) anzich� nella volontaria ed apprezzata disposizione del medesimo: � vero che il bene and� perduto, ma la plusvalenza di cui trattasi attiene alla consistenza equivalente di un altro elemento, quello dell'indennizzo assicurativo che positivamente ne prese il luogo e che, raffrontato con il valore attuale di costo, ha posto in rilievo una differenza attiva (circa L. 1 miliardo) che giustifica cos� la propria tassabilit�. Questi dati e l'omegenit�, anche temporale ed economicit� oltrech� normativa, del loro riferimento, contradd.icono pure, gi� nel suo presupposto espositivo, la tesi di una differenza meramente nominale, soltanto dovuta alla svalutazione monetaria. La motonave, quanto al suo valore non ammortizzato, era iscritta in bilancio per una certa somma: questa posta, perduta la motonave e percepito l'indennizzo, fu sostituita in bilancio con una posta maggiore, che tale non sarebbe stata, nella sua entit� e graduale consecuzione, se appunto non fossero intervenuti l'evento sostituito e il maggior realizzo dell'indennit� corrispettiva. E dunque manca, parimenti, anche il presupposto obiettivo della questione di legittimit� costituzionale, come sopra sollevata (a parte la manifesta infondatezza che pur. in termini di giuridica pertinenza non ne avrebbe consentito il rilievo, cfr. Cass., 1971, n. 1705). Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la plusvalenza in oggetto, se pur fosse un reddito tassabile a norma del .t.u. n. 645/1958, PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 549 sarebbe tuttavia esente da imposta a norma della legge regionale sici liana 26 gennaio 1953, n. 1. Anche questa tesi non � fondata. Ferma la premessa, ora non pi�' controversa, che il supero del rea lizzo assicurativo costituiva per propria natura una plusvalenza, e quindi un reddito tassabile a norma del t.u. citato, � facile rilevare, secondo le considerazioni gi� esposte nella decisione impugnata, che tale reddito, in quanto prodotto a favore della societ� non dalla gestione ma dalla perdita della motonave, cio� da un evento estraneo e perfino antitetico, non pu� rientrare nell'ambito dell'esenzione invocata. Che non possa trattarsi, come sostiene la ricorrente, di qualsiasi reddito o provento comunque e soltanto relativo alla nave, in senso meramente statico ed oggettivo, ma debba invece essere un reddito proveniente dalla gest�one della nave, risu1ta con indubbia ragione e dizione dal testo e dal fine della legge, che riguarda � provvedimenti: per lo sviluppo dell'attivit� armatoriale nella regione�, che esenta dall'imposta i redditi � prodotti dalle navi �, conseguiti cio� dal loro attivo esercizio, che impone precisi requisiti ed obblighi alle imprese esentate, affinch�, essendone appunto agevolati l'impianto, il finanziamento e lo sviluppo, la loro attivit� si svolga mediante l'utilizzazione delle strutture locali {porti, scali, impianti) e mediante l'impiego di equipaggi iscritti in appositi turni di collocamento. Non quindi le navi, per s�, sono esentate ma le imprese che le gestiscono, nel limite e sotto le condizioni di un esercizio (armatoriale) positivamente previsto e, in quanto tale, produttivamente condotto. La nave va pertanto considerata nel momento e quale strumento della particolare attivit� che produce il reddito, non quale oggetto immediato e concluso, prodotto essa stessa, d'una qualunque attivit� industriale o commerciale (cfr. in fattispecie analoga, Cass., 1972, n. 2940). Non � dunque reddito prodotto dalla nave secondo il tenore essenziale della legge, una plusvalenza che non mediante la gestione della nave, ma che a causa della sua perdita ne realizzi la societ� proprietaria, mevc� l'indennizzo assicurativo maggiore del suo costo non ammortizzato. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 aprile 1979, n. 1875 -Pres. Aliotta Est. Gualtieri -P. M. Raja (conf.) -Soc. SACA c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Viola). Imposta di registro � Enunciazione -Identit� delle parti dell'atto enun� ciante e della convenzione enunciata � Convenzione verbale -Necessit� � Atto scritto � Non necessita. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 62; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 21). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 550 Imposta di registro -Caso d'uso -Menzione degli elementi essenziali per individuare l'atto enunziato -Si verifica. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 2). Le necessit� che l'enunciazione provenga dalle stesse parti che hanno stipulato la_ convenzione enunciata sussiste solo nel caso di enunciazione di convenzione verbale nella quale l'atto enunciante ha valore di prova (confessione) e di titolo d_ella convenzione enunciata; quando invece venga inserito e enunciato un atto scritto, a differenza di quanto dispone oggi l'art. 21 del d.P.R. n. 634/1972, non � necessaria la identit� dei soggetti (1). Perch� si abbia caso d'uso ai fini dell'art. 2, n. 2, dell'abrogata legge di registro � sufficiente che in un atto soggetto a registrazione sia fatta menzione degli elementi essenziali per l'individuazione di altro atto, non essendo richiesto un particolare rapporto di effetti tra atto enunziato ed atto enunciante (2). (Omissis). -Con il primo motivo, denunziando erronea interpretazione dell'art. 7 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, la societ� ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto priva di giuridiche conseguenze l'errata qualificazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dell'imposta di registro come principale anzich� come suppletiva, non potendo la stessa imposta principale, gi� assolta al momento della registrazione, essere corrisposta una seconda volta, per cui l'ufficio del registro avrebbe . do:vut<? riaprire la procedura di tassazione con una nuova richiesta di imposta suppletiva, anzich� insistere . nel richiedere nuovamente la medesima imposta principale. La censura � infondata. Premesso che l'art. 7 legge di registro, ora abrogata, era una norma classificatoria, la cui funzione si concretava nella differenziazione catego riale dell'imposta di registro e la sua rilevanza precettiva si manife.stava nel momento attuativo della norma a fattispecie astratta, devesi rite nere che, attesa l'oggettivit� della qualificazione giuridica e della natura dell'imposta suppletiva, l'inesatta qualificazione di essa, contenuta nell'in (1-2) Decisione esattissima che mette nella giusta evidenza il particolare carattere dehla enunciazione di atto scrdtto. P.i� in generale si potrebbe dire che Ja riproduzione o inserzione o menzione dii un atto scritto (art. 62, primo comma) non � nemmeno una enunciazione, ma un mero caso d'uso di un atto (art. 2, n. 2) che per ci� s�lo comporta fobbl1go dell'imposta e parallelamente per i pubblici uffiai il divieto di riprodurre atti non registrati (art. 118); in tal caso non � ,richiesta 111essuna delle condizioni che caratterizzano l'enunciazione della convenzione verbale: 111� Ja connessione tra atto enunciante ed atto enunciato, n� la sussistenza della convenzione enunziata dopo l'enunciazione, n� la identit� dei soggetti. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 551 giunzione fiscale, che fosse in contrasto con la definizione legale, era priva di qualsiasi effetto invalidante (cfr. sent. 20 giugno 1958, n. 2146; 12 marzo 1958, n. 831): D'altra parte, l'art. 144 legge registro del 1923 non richiedeva, per la validit� dell'ingiunzione, l'esatta definizione della natura dell'imposta, ma unicamente, a prescindere dalla legittimazione ad emettere l'atto, l'indicazione, sia pure sintetica, della c�usa del credito e del suo ammontare. Con i motivi secondo e quarto, i quali vanno esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, la societ� ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 62 legge di registro del 1923 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, concernente la nuova disciplina dell'imposta di registro, critica la sentenza impugnata, per avere la Corte del merito errato nel ritenere, ai fini dell'assoggettamento a registrazione, la rion necessit� della identit� soggettiva fra le parti del contratto enunciato e le parti di quello enunciante, attribuendo cos� valore innovativo, rispetto all'art. 62 legge registro del 1923, all'art. 21 legge registro del 1972, il quale stabilisce che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. La censura � priva di fondamento. Secondo l'ordinamento dell'imposta di registro previsto dall'abrogata legge del 1923, si doveva tener conto non soltanto delle convenzioni poste in essere con l'atto presentato alla registrazione, ma anche di quelle (sia scritte, sia verbali) in esse inserite o enunciate. Il criterio della enunciazione, previsto anche dal successivo art. 72, traeva il suo fondamento dal principio (che era espressamente formale nell'art. 1318 e.e. del 1865, sotto il cui impero fu emanata' la legge di registro del 1923), secondo il quale l'atto pubblico o la scrittura privata fornivano la prova anche della convenzione verbale in essi enunciata. Le enunciazioni erano considerate alla stregua di una confessione che i contraenti -nel procedere con atto pubblico o con scrittura pri vata alla formazione di un negozio giuridico -facevano in ordine all'esi stenza di altro negozio tra essi formato, il quale era provato dalla sud detta confessione, documentata dallo stesso atto pubblico o dalla scrit tura privata, anche se questi ultimi erano destinati a provare altra convenzione. L'enunciazione doveva, dal punto di vista soggettivo, provenire dalle stesse persone che avevano stipulato la convenzione enunciata e, dal punto di vista oggettivo, doveva consentire di poter desumere, attra verso l'atto enunciante, gli elementi riguardanti i soggetti contraenti, il contenuto oggettivo e la reale portata della convenzione enunciata, non essendo sufficiente che di quest'ultima l'atto enunciante facesse pre RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 552 sumere l'esistenza (cfr. sent. 9 luglio 1971, n. 2192; 15 febbraio 1965, n. 232); e ci� in armonia con il pi� generale principio in base al quale, per l'applicazione dell'imposta di �registro, l'ufficio finanziario doveva attenersi alle risultanze scritte e non poteva ricavare aliunde o presumere, quanto le parti avessero taciuto o voluto al di fuori di ci� che risultava dal testo dell'atto registrato. Inoltre l'art. 62, sempre con riferimento alla convenzione verbale enunciata nell'atto presentato alla registrazione e non registrata, richiedeva, ai fini del suo assoggettamento alla imposta di registro, l'esistenza di una connessione diretta della stessa convenzione con la disposizione dell'atto in cui era enunciata (secondo comma), nonch� la sussistenza della convenzione anche dopo l'enunciazione, a condizione per� che non si trattasse di convenzione soggetta a registrazione a termine fisso; in caso contrario, se 11;1. registrazione non era stata eseguita, si applicavano la tassa e la sopratassa di omessa registrazione (terzo comma). Tanto premesso, devesi ritenere che la sussistenza del requisito, per cui l'enunciazione della convenzione doveva provenire dalle stesse parti che avevano stipulato la convenzione enunciata, era richiesta dall'art. 62 soltanto per la convenzione enunciata stipulata verbalmente e non anche per quella inserita o enunciata stipulata con atto scritto. Al riguardo � sufficiente rilevare che il principio secondo il quale le enunciazioni devono essere considerate alla stregua di una confessione che i contraenti -nel procedere con atto pubblico o con scrittura privata alla formazione di un negozio giuridico -fanno in ordine all'esistenza di altro negozio tra essi formato, il quale � provato dalla suddetta confessione, documentata dallo stesso atto pubblico o dalla scrittura privata, poteva avere senso e valore soltanto se l'enunciazione si riferiva ad una convenzione verbale poich� solo riguardo a questa essa, essendo considerata alla stregua di una confessione, esercitava necessariamente la funzione tipica di tale mezzo probatorio; invece, nel caso di inserzione o enunciazione di convenzione stipulata con atto scritto, la confessione si appalesava del tutto superflua proprio perch� l'atto scritto era di per s� idoneo e sufficiente a fornire la prova della convenzione enunciata. E poich� 1a confessione � la dichiarazione che una parte fa della verit� di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte e pu� attribuirsi valore confessorio alla dichiarazione solo in relazione alla sua provenienza (contribuente) e in relazione al soggetto favorito (Finanza), era necessario, affinch� si producesse � efficacia probatoria della confessione, che le parti dell'atto enunciante fossero le stesse della convenzione stipulata verbalmente, con la conseguenza che una enunciazione, fatta da soggtti diversi dalle parti ed estranei alla convenzione anzidetta, era priva di valore probatorio. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 553 Ma la necessit� della identit� delle parti non ricorreva nell'ipotesi di convenzione enunciata, stipulata con atto scritto, appunto per la rilevata superfluit� della confessione. � b~ vero che l'art. 21 della nuova legge di registro stabilisce che le parti intervenute nell'atto che contien~ l'enunciazione devono essere le stesse che hanno posto in essere sia gli atti scritti sia i contratti verbali enunciati; ma a tale norma devesi attribuire valore innovativo e non interpretativo, in quanto la nuova normativa dall'imposta di registro, inserendosi nel pi� ampio contesto della riforma tributaria, ha profondamente modificato la disciplina contenuta nella legge del 1923, ed ha, in partiColare, innovat� il sistema delle enunciazioni di cui all'art. 62 di detta legge, accogliendo, tra l'altro, il criterio della conoscenza legale delle convenzioni enunciate. Nella fattispecie in esame, la Corte del merito, dopo aver precisato che, ai sensi dell'art 62, quarto comma, gli atti formati all'estero, non soggetti a registrazioni in termine fisso, erano sottoposti all'obbligo della registrazione anche quando le disposizioni in essi contenute fossero state riportate in tutto o in parte un atto formato in Italia, e che la stessa societ� ricorrente. aveva riconosciuto che la menzione contenuta nei rogiti, della cui tassazione si discute, non era di convenzioni verbali, ma di atti scritti, ha rilevato che i contratti di fornitura stipulati all'estero dalla S.A.C.A. a mezzo del consorzio forniture industriali in data 17 aprile 1956 e 29 giugno 1956 erano stati richiamati nei due rogiti per notar Greco in data 8 maggio .1956 e 7 febbraio 1957, con i quali la stessa S.A.C.A. confer� al Banco di Napoli procura irrevocabile per l'incasso di tutti i mandati che sarebbero stati emessi in dipendenza delle forniture suindicate, ed ha, pertanto, esattamente escluso la necessit� . della identit� soggettiva tra le parti del contratto enunciato e di quelle del contratto enunciante. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 2 legge di re gistro del 1923, in relazione all'art. 48, tabella all. D, la ricorrente deduce che la Corte del merito ha errato nel ritenere che degli atti esteri ri chiamati nei rogiti anzidetti si era fatto uso solo perch� la menzione dei loro estremi forniva la" prova dei contratti di fornitura e integrava i presupp.osti dell'uso; la Corte avrebbe, invece, dovuto considerare che, se l'atto sia riportato o inserito come mero presupposto di altro atto fra altri soggetti, ordinato alla produzione di diversi effetti, in tal caso, non poteva parlarsi di uso, �occorrendo, perch� ci� avvenisse, che l'atto pubblico o la scrittura privata, contenente l'atto enunciato, fosse ordi nato alla produzione, modificazione o estinzione degli effetti suoi propri. La cer�sura � infondata. Ed invero, perch� si abbia uso dell'atto agli effetti della legge di registro, ai sensi dell'art. 2, n. 2 della stessa, � sufficiente la semplice 14 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 554 menzione degli elementi essenziali individuatori dell'atto pubblico o pri-. vato enunciato, soggetto a registrazione, e ci� indipendentemente da qualsiasi rapporto con le disposizioni dell'atto enunciante (cfr. sent. 18 giugno 1968, n. 2007). Orbene, nella specie, la Corte del merito ha esattamente applicato tale principio, avendo accertato che l'enunciazione nei registri sopra menzionati dei contratti di fornitura conclusi all'estero dalla stessa soc. S.A.C.A. era avvenuta mediante la specifica indicazione di tutti gli elementi essenziali dei contratti stessi (data, soggetti, oggetti),_ di cui erano sostanzialmente riprodotte le disposizioni, col richiamo del relativo contenuto normativo. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 aprile 19.79, n. 1878 -Pres. Aliotta Est. Virgilio -P. M. La Valva (conf.) -Istituto di Credito Agrario per la Toscan� (avv. Ciantelli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tarin). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Privilegio speciale -Concorso con ipoteca anteriormente iscritta -Prevalenza dell'ipoteca. (e.e., artt. 2741, 2748, 2772, 2808, 2836). Imposta di registro � Momento della nascita della obbligazione tributaria ~ Data della stipulazione -Concorso di privilegio speciale e di ipoteca � Ipoteca iscritta dopo la stipulazione e prima della registrazione dell'atto -~ anteriore al privilegio. Imposta di registro -Privilegio -Estensione -Stesso termine di prescrizione del diritto al tributo -Prescrizione eccezionale pi� lunga Si applica anche al privilegio. {r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 97 e 136; I. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7). L'ipoteca, che va definita come un diritto reale, � ricompresa nella previsione del primo comma, seconda parte, dell'art. 2772 c;c. che pone una deroga alla regola generale dell'art. 2748; di conseguenza il privilegio speciale dello Stato per tributi indiretti non pu� essere esercitato in pregiudizio dell'ipoteca acquistata anteriormente sull'immobile trasferito al quale il privilegio si riferisce (1). Il credito dello Stato per imposta di registro (anche quando si tratti di imposta dovuta in misura ordinaria a seguito di decadenza da agevo (1-3) La prima e la seconda massima confermano l'importante statuizione 1:leUa sent. 11 maggio 1978, n. 2294 (in questa Rassegna, 1978, I, 621). Sulla seconda massima v. Cass., 12 ottobre 1973, n. 2573, in Foro it., 1974, I, 1463. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA lazioni) nasce, in una con �il privilegio speciale immobiliare di cui al-� l'art. 2772 e.e., al momento e per effetto della confezione dell'atto e non al momento della successiva registrazione, s� che l'ipoteca iscritta dopo la stipulazione, se pure prima della registrazione, cede al privilegio sorto anteriormente (2). Jl privilegio speciale che assiste il credito per imposta di registro si estingue (art,_ 97, r.d. 30 dicembre l923, n. 3269) con il decorso dello stesso termine stabilito per domandare il pagamento dell'imposta e se questo � eccezionalmente pi� lungo di quello triennale dell'art. 136 anche il privilegio ha pi� lunga validit� (3). (Omissis). -Con tre motivi il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto questi profili: a) perch� la Corte di appello, con motivazione insufficiente e contraddittoria, ha erroneamente ritenuto che la garanzia ipotecaria non � compresa tra �i diritti reali spettanti ai terzi, rispetto ai quali (se acquistati sugli immobili �anteriormente�) il privilegio dello Stato non pu� essere esercitato, mentre l'ipoteca deve intendersi sicuramente rientrante nella categoria dei diritti reali richiamata dalla norma; b) perch� la Corte, sulla base del principio da essa affermato, ha ritenuto superflua l'indagine sul momento in cui doveva considerarsi sorto il privilegio fiscale, mentre una siffatta indagine era determinant~ ai fini �lella decisione, perch� dall'esa):Ile delle circostanze di fatto, in relazione ai principi generali, sarebbe risultata la � posteriorit� � del suddetto momento (e cio� del momento in cui si verific� la decadenza dai benefici fiscali concessi) � rispetto all'iscrizione ipotecaria; e) perch� la Corte .ha infine erroneamente affermato, peraltro con motivazione insufficiente e contraddittoria, che la durata del privilegio � correlata allo stesso termine previsto per la tassa cui afferisce (venti anni nella fattispecie), mentre per il combinato disposto degli artt. 97 e 136 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, doveva ritenersi applicabile il termine di decadenza di tre anni. Le censure prospettate dal ricorrente con i primi due motivi sono sostanzialmente fondate, in quanto l'impostazione giuridica data al problema dalla Corte di appello � sicuramente erronea; ma poich� il dispositivo della sentenza impugnata � conforme al diritto, � sufficiente la correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. Va premesso che sulle questioni costituenti oggetto dei suddetti due motivi questa Corte Suprema ha gi� avuto occasione di pronunciarsi con la sentenza n. 2294 dell'll maggio 1978, relativa ad altra controversia di identico contenuto tra le medesime parti (Istituto Federale di Credito Agrario per �1a Toscana ed amministrazione delle Finanze dello Stato). Nella citata sentenza sono stati enunciati alcuni principi che vanno qui richiamati perch� riguardavano specificamente le questioni dibattute anche in questo giudizio. 556 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO � stato affermato che in deroga. alla generale prevalenza accordata al privilegio speciale immobiliare sull'ipoteca, qualunque sia la sequenza cronologica dell'uno rispetto all'altra, il privilegio accordato ai crediti dello Stato per tributi indiretti non pu� esercitarsi in pregiudizio della ipoteca da terzi acquistata anteriormente sull'immobile oggetto del trasferimento tassato. A tale conclusione �la Corte pervenne dopo approfondita analisi del problema interpretativo della disposizione contenuta nell'art. 2772, primo comma, .e.e., ponendo in evidenza -attraverso un excl,lrsus dell'evoluzione storica della � lettera � della norma, e mediante i necessari collegamenti concettuali e sistematici di essa con altre di analogo significato _:_ I la volont� del legislatore. di considerare, nell'ambito dei �diritti,, anteriormente acquistati . dai terzi sugli immobili (al fine di stabilirne la prevalenza sul privilegio dello Stato per i crediti derivanti da tributo indiretto) anche l'ipoteca, essendo .questa sicuramente compresa, secondo I.a classificazione tradizionale recepita nel nostro ordinamento, sulla categoria dei �diritti reali� (sia pure con funzione di garanzia), alla quale ha riguardo la disposizione in esame. Sulla base di tutte le argomentazioni addotte nella menzionata sentenza di questa Corte, ancorate a puntuali riferimenti testuali e sistematici, risulta che la disposizione del _primo comma dell'art. 2772 e.e. ha in effetti inteso di accordare preferenza, nei confronti del privilegio dello Stato, a �tutti� i diritti reali acquistati anteriormente dai terzi sugli immobili ai quali il tributo si riferisce, in qm,mto al termine �diritti� (usato neHa disposizione in vigore), non � stato attribuito, sul quadro del sist�ma normativo che regola la materia, un significato pi� ristretto di quello che aveva l'espressione "diritti reali di ogni genere� dell'art. 1962 del codice del 1865, nella quale categoria era compresa anche l'ipoteca, per la sua natura di diritto reale di garanzia. Una convalida dell'esattezza dell'interpretazione della norma nel senso indicato � desumibile, come � stato sottolinea_to dalla sentenza avanti menzionata, dagli artt. 2747 e 2748 e.e., compresi tra le disposizioni generali (Sez. I) del Capo II (dei privilegi), nei quali si parla soltanto di � diritti � �per indicare, come emerge dai lavori preparatori e secondo l'opinione della dottrina, la stessa categoria di diritti, ossia tutti i diritti reali. Per le ragioni esposte (la difesa dell'amministrazione resistente ha genericamente sostenuto, nel controricorso, la prevalenza del privilegio dello Stato anche nei confronti dell'ipoteca anteriormente costituita sull'immobile, richiamando a tale fine una precedente sentenza di questa Corte in data 14 dicembre 1971, n. 3637, ma non ha addotto nessun argomento idoneo a contestare l'esattezza del principio affermato con la recente sentenza ;n. 2294 del 1978) la Corte del merito avrebbe dovuto f: I ~ PARTE I; SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 557 procedere all'indagine volta a stabilire l'anteriorit�� o meno dell'ipoteca iscritta sull'imm�bile rispetto alla data in cui era sorto il privilegio dello Stato per il pagamento dell'imposta di registro, a seguito di decadenza dai benefici fiscali concessi a norma della legge 6 agosto 1954, n. 604, in quanto dalla detta indagine �dipendeva -in base ai principi di diritto avanti enunciati -la preferenza da accertare, nella collocazione dei crediti, a quello ipotecario o privilegiato. Su questo punto il ricorrente ha dunqu� giustamente censurato la decisione dei giudici di appello per avere ritenuto superflua la suddetta indagine, ma an�he a tale omissione pu� provvedere questa Corte Su~ prema in base all'art. 384 c.p.c. perch� si tratta soltanto di correggere la motivazione della sentenza impugnata mediante � sostituzione � dell'erronea argomentazione sulla superfluit� dell'indagine indicata, con altra argomentazione che -muovendo da presupposti di fatto emergenti dagli atti e pacifici in causa -necessariamente importa l'inclusione, sul piano giuridico, che nella fattispecie concreta il privilegio dello Stato era anteriqre all'iscrizione ipotecaria. Anche su ta.le specifico punto, e sui criteri da seguire nell'individuazione del momento in cui sorge il privilegio dello Stato, questa Corte Suprema, con la sentenza n. 2294 del 1978, ha affermato un principio che va richiamato perch� riguarda la specifica questione qui �dibattuta. � stato ritenuto� che il credito dello Stato per imposta di registro -anche quando si tratta di imposta dovuta in misura ordinaria a seguito di decadenza da agevo_lazioni applicate all'atto della registrazione nasce, insieme con il connesso privilegio immobiliare di cui all'art. 2772 e.e., al momento e per effetto della confezione dell'atto soggetto a tributo, con la conseguenza che quel privilegio prevale, indipendentemente dalla data di registrazione dell'atto, sulle ipoteche dei terzi iscritte sullo stesso immobile successivamente alla � confezione � dell'atto soggetto a regi strazione. Sulla base di elementi interpretativi desunti anche in questo caso dal sistema,_ nella menzionata sentenza sono ampiamente spiegate le ra gioni del principio accolto, ed � stato in particolar modo sottolineato che il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria, e con essa il privilegio immobiliare, necessariamente coincide con il momento� della confezione dell'atto tassato, come peraltro gi� ritenuto con altre decisioni (9 ago sto 1973, n. 2293; 6 ottobre 1972, n. 2856; 5 maggio 1969, n. 1508; 19 otto bre 1968, n. 3371; 17 marzo 1964, n. 610), in quanto il diritto positivo offre indicazioni testuali che sarebbero inconciliabili con il principio contrario: e cio� la commisurazione della base imponibile al valore venale in comune commercio al giorno del trasferimento, che non avrebbe senso se l'obbli gazione tributaria sorgesse solo successivamente, sul momento della regi strazione; la decorrenza degli interessi dal giorno in cui l'imposta sarebbe RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 558 stata dovuta, qualora sia omessa la registrazione (secondo l'art. 3 della legge 26 gennaio 1961, n. 29) ecc. Sulla base delle ragioni anzidette, e dell'altro principio, pi� volte affermato da questa Suprema Corte, secondo il quale il debito d'imposta, in caso di decadenza da benefici fiscali si intende sorto nello stesso momento, in cui sarebbe sorto -se non fossero state richieste le agevolazioni tributarie previste dalla legge nelle diverse ipotesi -l'obbligo del pagamento dell'imposta in misura normale, deve in definitiva concludersi che nel caso di specie, essendo stato l'atto stipulato il 28 giugno 1967, e l'ipoteca iscritta in data 7 luglio 1967 (come risulta dai dati emergenti dalla stessa decisione qui impugnata), il privilegio dello Stato era certamente anteriore all'iscrizione ipotecaria, e come tale esattamente il relativo eredit� era stato anteposto, in sede di graduazione, a quello derivante dal mutuo assistito da garanzia immobiliare. Corretta, in punto di diritto, la motivazione della sentenza impugnata, pu� passarsi all'esame della censura prospettata con il terzo motivo. Essa � priva di fondamento. La tesi secondo cui l'estinzione dell'azione relativa al privilegio concesso per la riscossione delle imposte di registro si verifica con il maturare del termine triennale previsto dall'art. 136 del r.d. n. 3269 del 1923 � stata gi� ritenuta giuridicamente infondata da questa Suprema Corte (Cass., 12 ottobre 1973, n. 2573). Secondo il principio affermato con tale sentenza, l'art. 97 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nello stabilire che l'azione relativa al privilegio si estingue nei termini fissati dalla legge di registro per domandare il pagamento della tassa o del supplemento, ha inteso stabilire un costante parallelismo tra l'azione privilegiata e. quella personale verso gli autori dell'atto, di guisa che, quando per l'azione personale, in luogo della prescrizione triennale, � previsto un -termine diverso, questo si intende riferito anche alla corrispondente azione privilegiata. Vi � quindi, in base ad un criterio interpretativo fondato su elementi letterali e logici, una stretta interdipendenza tra termine di prescrizio_ne per l'azione personale e termine di decadenza_ per l'azione esecutiva privilegiata, con la conseguenza che la disciplina di entrambe� risulta assoggettata, quanto al periodo di durata, al medesimo regime. Da ci� deriva che per accertare, nei singoli casi, il termine di decadenza dell'azione privilegiata occorre aver riguardo al termine di prescrizione stabilito dalla legge per la riscossione del tributo. Poich� nella fattispecie in esame tale termine � di venti anni (art. 7 della legge n. 604 del 1954) esattamente la Corte del merito ha ritenuto che il diritto della finanza di esercitare il privilegio non era colpito da decadenza. In conclusione, il ricorso va rigettato. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GllTRISPRUDENZA TRIBUTARIA 559 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 aprile 1979, n. 1879 -Pres. Al�otta Est. Virgilio -P. M. La Valva (diff.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani) c. Comune di Forl� (avv. Mesiano). Imposta di registro � Agevolazione per le opere degli enti locali. -Edifici scolastici � Acquisto � Esclusione. (I. 3 agosto 1949, n. 589, artt. 8, 14 e 18). L'agevol�zione prevista per la costruzione, l'ampliamento e il riattivamento degli edifici scolastici a carico degli enti locali non pu� essere estesa all'acquisto di edifici gi� costruiti (1). (1) Decisione di evidente esattezza. L'~ntera legge 3 agosto 1949, n. 589, � nella sua interezza uno strumento c�i intervento (per �['esecuzione � di op�re pubbliche, che come tale ha avuto un enorme sviluppo nell'ambito del Ministero dei LL.P.P., basato sulla concessione di contributi statali per ila rea:lizza: zfone di progetti approvati dallo Stato; a ci� � totalmente estranea la compra: vendita di manufatt[ finiti. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 aprile 1979, n. 2323 -Pres. Mirabelli Est. Zappulli -P. M. Pedace (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Societ� Terminoss Acciai Inossidabili (avv. Cogliati Dezza). Imposta di registro -Societ� per azioni � Emissione di nuove azioni Opzione -Impegno dei soci a sottoscriverle -Deliberazione di assemblea -Difetto di un obbligo assunto singolarmente dai soci -Intassabilit�. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 28; e.e., art. 2441). La deliberazione di assemblea della societ� per azioni che, nel disporre l'emissione di nuove azioni con relativo sovrapprezzo, prevede l'obbligo dei soci di sottoscrivere tutte le azioni, non pu� essere tassata agli effetti dell'art. 28, tariffa A, dell'abrogata legge di registro come convenzione obbligatoria, qualora da essa non risulti l'impegno dei soci uti singuli a sottoscrivere le azioni (1). (Omissis). -L'amministrazione finanziaria, con l'unico motivo del ricorso, ha censurato la sentenza impugnata per violazione degli artt. 28, (1) La decisione desta serie perplessit�. � chiaro che � determinante il contenuto della deliberazione, la cui interpretazione costituisce apprezzamento di fatto; ma evidentemente se la questione � sorta, doveva pur esservi una deliiberazione che non prevedeva semplicemente la facolt� di opzione, gi� contenuta nella !legge (art.� 2441) ma anche robbLigo dei soci di sottoscrivere tutte le nuove azioni. Ipotesi questa non rara che risponde all'interesse degli azio RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 560 tariffa all. A), del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3169, e 7 del d.l. 12 febbraio 1942, n. 33, nonch� per difetto di motivazione, per avere ritenuto la corte di merito che l'applicazione dell'imposta proporzionale prevista dall'art. 28 della citata tariffa sul sovrapprezzo delle azioni debba avere luogo solo quando vi �sia stato da parte dei sqci un impegno di versarlo e non quando, in assenza di tale impegno, il pagamento avvenga in data successiva contestualmente alla sottoscrizione delle azioni. Questo versamento, secondo la ricorrente, avviene in forza di �un obbligo imposto ai soci sottoscrittori nella deliberazione sociale�, onde nel momento della sottoscrizione delle azioni diventa operativo l'obbligo assunto in precedenza, e correlativamente va applicata l'imposta di cui all'art. 28 menzionato retroagendo all'atto della deliberazione, cos� come da quel momento � dovuto il pagamento dell'impost~ sul prezzo delle nuove azioni di cui all'art.' 85 della stessa tariffa. Il motivo � infondato. Invero, vanno tenuti presenti i due principi fondamentali secondo i quali: 1) l'imposta di registro � imposta d'atto, e cio� collegata necessariamente ed esclusivamente al contenuto del negozio giuridico, scritto o orale, ad essa sottoposto senza che possano avere rilevanza elementi estranei e successivi movimenti di ricchezza, i quali possono anche mancare; 2) ogni imposta, per il suo carattere oneroso, pu� essere applicata solo nei casi previsti dalla legge pur se, attraverso incompletezze e lacune .del sistema legislativo, possano verificarsi casi di atti che sfuggano, ingiustificatamente ma secondo legge, alla stessa . e ad ogni analoga imposizione. Incombe al legislatore, e non al giudice, eliminare queste lacune .e disarmonie del sistema tributario nell'attuazione di una politica legislativa conforme ai principi di eguaglianza e di adeguamento alla capacit� contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Al riguardo, va posto in particolare rilievo, pur se si tratta di osser vazione ovvia, che il citato art. 28, nell'indicare i negozi giuridici soggetti all'imposta da esso prevista, pone per prime � le obbligazioni di somme di denaro � ed enumera successivamente le promesse di pagamento, pre nisti a mantenere il ~ominio esclusivo dell'assemblea. Quando questo obbligo viene assunto, non sembr;i dubbtio .che esso sia tassabile ex art. 28, tariffa A, dell'abrogata iegge di ;registro, come ha J:itenuto Ja sent. 29 settembre 1976, n. 4494 (in questa Rassegna, 1977, I, 183), che ha precisato che tale obbligo. pu� essere assunto � implicitamente o esplicitamente � nello stesso verbale di assemblea o comunque in esso enunciato; non sembra ;pertanto che il richiamo di questa sentenza sia conferente alla decisione odierna. Quest'ultima infatti ritiene necessario un atto esplicito dei singoli soci, che potr� essere contenuto nelilo stesso verbale di assemblea, avente non solo contenuto ma anche forma di personale obbligazione, non potendo valere come negozio tassabile ex ar.t..28 l'dmposizione unilaterale dehl'assemblea quale organo sovrano. Il punto � se questo obbligo esiste oppure no: se esiste esso � PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRiffQTA~IA 561 stiti, aperture di credito, ricognizioni di debiti ed in genere �tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di� somme e valori senza liberalit� s'econdo certe condizioni, manifestando, quindi, di avere posto a base di tutta la categoria l'elemento volontario dell'assunzione del relativo obbligo �. Non � concepibile; pertanto, l'applicazione di quella imposta per un fatto giuridieo costituito dalla deliberazione dell'assemblea sociale senza un contestuale impegno che sia assunto da parte degli acquirenti delle azioni, soci o non soci, che, da parte dei primi, dovrebbe essere espresso non come partecipanti all'assemblea, ma, uti singti.li, anche se nello stesso verbale di adunanza. Tale contrapposizione appare pure dalle ' deduzioni dell'amministrazione ricorrente, la quale, nel ricorso, ha rilevato che il successivo .pagamento avvenne in forza di un obbligo. imposto �ai sottoscrittori� e che l'obbligo di pagare il.sovrapprezzo � stato.� imposto nelle deliberazioni �: � evidente che l'imposizione unilaterale dell'assemblea stessa, quale organo sovrano della societ�, non pu� di per s� dare luogo ad una assunzione negoziale di ob.blighi da parte di altri soggetti, quali i soci. Non possono aversi poi n� un effetto retroattivo n� un necessario collegamento in unico negozio della deliberazione e d!'!lla .successiva sottoscrizione perch�, salva espress� diversa pattuizione, � quest'ultima che fa sorgere l'obbligo del pagamento, contestuale o no, del' sottoscrittore, mentre la delibera costituisce solo un presupposto di legge di essa e dei relativi pagamenti. Ancor meno l'applicazione dell'imposta . ai menzionati sovrapprezzi pu� essere fondata sulla partecipazione del socio all'assemblea e sulla mera approvazione della relativa delibera, quando la stessa non sia accompagnata da un'espressa assunzione di o!>bligazioni quale singolo, che pu� avere �luogo nelle varie fattispecie per una maggiore garanzia della societ� e reciproca dei soci o .per altri motivi. Infatti, vanno distinte la. manifestazione della volont� del socio come tale, �quale componente dell'organo della societ�, l'assemblea, diretta alla formazione della volont� sociale espressa dalla stessa nella delibera, e quella dello stesso come singolo, contrapposto alla societ�, al pari di ogni estraneo. stato assunto dai �soci o con esipressione diretta, se pure implicita, di consenso o per effetto della deliberazione maggioritaria (ammesso che un tale obbligo possa essere -imposto a maggtloranza) che ha egualmente valore negoziale di assunzione di obbligazione. Certo � che se nell'assemblea i soci hanno assunto l'obbligo di sottoscrizione (successivamente adempiuto), trasformando fa facolt� di opzione in impeigno a sottosccivere, si � stipulata una convenzione di cui il verbale documenta quanto meno Ja enunciazione. Non sembra che ~'obbl:�igo di non far entrare nuovi soci . neLla compagine sociale possa sottmrsi all'imposta dell'art. 28 con i:! facile espediente di farlo risultare come � imposizione unilaterale dell'�ss�mblea sovrana �: o questa imposizione non � obbligatoria, o se lo .�. � tassibile. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 562 In tale materia, gi� questa Suprema Corte, nel confermare l'inapplicabilit~ dell'art. 85 della tariffa al sovrapprezzo delle azioni, ha precisato che per l'applicazione a quest'ultimo dell'imposta .di cui all'art. 28, occorre che l'att() enunciante il relativo obbligo di pagamento consenta di identificare la convenzione enunciata in ordine ai soggetti, al contenuto oggettivo ed.alla sua reale portata, in guisa da fornire non .solo la prova della sua esistenza, ma addirittura il preciso titolo, e che, in particolare, lo stabilire se in un verbale di delibera di aumento del capitale sociale risulti enunciato un obbligo assunto dagli azionisti di sottoscrivere le nuove azioni e di pagarne il sovrapprezzo costituisce un accertamento . di fatto insindacabile in cassazione, se congruamente motivato in base alle risultanze processuali (Cass., 7 ottobre 1967, n. 2291). Dalla st�ssa Suprema Corte � stato, poi, analogamente affermato, in una simile controversia, che, se da un lato l'art. 2441 e.e. attribuisce un diritto ai soci a ricevere l'offerta delle nuove azioni in opzione, d'altra parte sussiste un.a loro facolt� di accertarle o meno, e non un loro obbligo, salva espressa pattuizione, onde nelle relative delibere di aumento del capitale non pu� ravvisarsi sempre e necessariamente un impegn� dei soci al loro acquisto, che sia tassabile ex art. 28). �, invece, indispensabil� che tale impegno sia stato assunto, sia pure implicitamente: perci�, il verbale di assemblea, a questo riguardo, va interpretato tenendo conto delle espressioni usate nel medesimo, secondo che manifestino, o no, la volont� di soci di impegnarsi uti singuli alla relativa sottoscrizione delle nuov� azioni (Cass., 29 novembre 1976, n. 4494). �, perci�, da concludere, per l'assenza di un negozio unitario e in mancanza del menzionato impegno espresso, che non sussiste un'ipotesi di negozio sottoposto a condizione, quando ~ come precisato nella sentenza impugnata con accertamento congruamente motivato in riferimento al citato art. 2441 e.e. s�lle opzioni e al significato letterale e logico della deliberazione -manchi l'espressione di quell'impegno dei soci uti singuli, il quale, per le caratteristiche dell'imposta di registro, non pu� essere desunto da elementi estranei all'atto. -(Omissis). CORTE DI �CASSAZIONE, Sez. I, 24 aprile 1979, n. 2324 -Pres. Mirabell� Est. Carnevale -P. M. Valente (conf.) -Bergamini (avv. Zoppis) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano). Imposta complementare � Redditi da partecipazione :in societ� per azioni � Accertamento .di maggior reddito nei confronti della societ� . Conse� guente accertamento del reddito del socio � Prova della percezione � Necessit�. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 135, lett. d). Ai fini dell'imposta complementare, il reddito derivante dalla partecipazione in societ� per azioni concorre a formare il reddito complessivo PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 563 del socio in misura pari all'ammontare degli utili percepiti; di conseguenza, nel caso sia stato definitivamente accertato a carico della societ� un reddito superiore a quello risultante dal bilancio, non pu� essere com-. preso nel reddito complessivo del socio la corrispondente quota di partecipazione se non sia data la prova, anche con presunzioni .gravi precise e concordanti, dell'effettiva percezione (1). (Omissis). -Gli altri tre motivi -prospett~ndosi con esso, sia pure sotto diversi profili, un'unica questione -debbono essere esaminati congiuntamente. Con essi il ricorrente -denunciando la violazione dell'art. 135, secondo comma, lett. ti), del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. 2729, primo comma, e.e., nonch� l'omissione, l'insufficienza e la contraddittoriet� della motivazione -addebita alla commissione tributaria centrale di aver ritenuto sufficiente a far presumere la distribuzione di utili da parte delle societ� di capitali di cui egli e la moglie erano soci e la percezione degli stessi utili da parte dei soci la circostanza che, in sede di concordato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dov�ta dalle societ�, fossero state considerate tassabili spese contabilizzate in bilancio ma effettivamente non sostem~te, omettendo di prendere in esame, per confutarli, gli argori:mti contrari e gli elementi di fatto contenuti nelle decisioni della commissione distrettuale e della commissione provinciale. Le censur� proposte colgono nel segno. Ai fini dell'imposta complementare sul reddito, l'art. 135, secondo comma, del t.u. delle leggi sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, distingueva, agli effetti della valutazione dei singoli redditi cumulabili per la determinazione del reddito complessivo imponibile, i redditi derivanti da partecipazione in societ� semplici, in (il) La decisione affronta un delicato problema che risolve solo parzialmente. � dndubbiamente esatta fa premessa che per formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare, mentre si tiene conto per intero dei ["edditi derivanti dahla partecipazione in .societ� di persone che si presumono sempre totalmente distribuiti (art. 135, lett. e, del t.u. del 1958), si deve tener conto soltanto degli utili concretamente percepiti quando essi derivano da!Ja partecipazione in societ� .di capitaH (art. �135, lett. d). Ci� perch� spetta � insindacabi.lmente � all'assemblea deldberare� la distribuzione totale o parziale (o anche nessuna distribuzione) degli utili re�lizzati dalla societ� nel periodo di imposta (art. 2433� e.e.). Ma questo presuppone che ,gli utili non distribuiti in que11'esercizio, e che restano nel patrimonio defila .societ� sotto forma di riserva o in qualunque altro modo, potranno essere distribuiti in seguito, e in quel momento tassati, sotto forma di distribuzione deHa �riserva o dei fondi iscritti in bilancio che s>iano suscettibili di riduzione, di riduzione di capitale, di �realizzo di plusvalenze o, al limite, al momento dello scioglimento della societ�. La sentenza in nota opportunamente ricorda, secondo costante giurisprudenza, che l'utHe, nel concetto tributario dell'art. 135, ha un significato 564 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO SIATO nome collettivo e iri accomandita semplice da quelli derivanti dalla partecipazione in societ� per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilit� limitat� e a cooperative. Mentre i primi venivano, infatti, valutati in misura pari all'ammontare dei redditi netti� delle societ� proporzionalmente alla quota per la quale il contribuente aveva il diritto di partecipare agli utili sociali, dovendo ritenersi che il reddito netto accertato in capo alla societ� fosse stato ripartito tra i soci; i secondi erano valutati in misura pari all'ammontare degli utili�a qualunque titolo' o in qualsiasi forma percepiti dal contribuente, dovendosi ammettere che solo con la ripartizione degli utili si verificava il trasferimento del reddito dalla societ� di capitali al socio. Riguardo ai secondi, in particolare, se doveva riconoscersi, avuto� riguardo all'ampia formulazione della norma contenuta nell'art. 135, secondo comma, lett. d), del testo unico citato, che la nozione fiscale di utile, .assunta dalla legge tributaria, come elemento di riferimento per la valutazione del reddito, aveva un ambito e un significato pi� vasto di quello di dividendo -cio� di utile distribuito in base ad una deliberazione, adottata dall'assemblea sociale in occasione dell'approvazione del bilancio annuale, con cui l'utile netto da questo risultante viene ripartito tra i soci, comprendendo qualunque incremento verificatosi nella sfera patrimoniale del socio in dipendenza della sua partecipazione alla societ�, quali che fossero la forma e il titolo dell'attribuzione; tuttavia, in tanto poteva configurarsi un reddito del. socio, quale presupposto dell'imposta complementare sul reddito complessivo, in quanto una parte della ricchezza della societ� fosse stata da questa distribuita ed effettivamente percepita dai soci (v. sent. 25 luglio 1975, n. 2902). Ai fini della valutazione dei redditi derivanti dalla partecipazione a societ� di capitali costituiva quindi elemento essenziale ed imprescindi pi� ampio del dividendo distribuito annualmente in base aHa deliberazione di assemblea che approva il bifancio. :E> chiaro dthilque che la non inclusione nel reddito complessivo dell'imposta complementare degli utiili prodotti dalla s�ciet� (ed in capo ad essa tassati con l'imposta di ricchezza mobile) e non distribuiti, presuppone che questi (( figurino nel bilancio )) e se ne possa se .guire la sorte nei bilanci futuri. � Nel caso di specie avveniva che a carico dellia societ� era stato definiti vamente accertato un ieddito di ricchezza mobile superiore a quei11o dichia rato e risultante dal biJancio. La senteinza in nota ha quindi osservato che anche in questo caso il maggior reddito societario pu� formare il reddito com plessivo de1 socio solo se effettivamente percepito, pur ammettendo che la percezione, che ovviiamente non risulta daJla deliberazione che approva il bilan cio, pu� essere dimostrata anche con presunzioni; il maggior reddito prodotto dal:la societ� potrebbe infatti aver formato riserve occulte senza essere perce pito dai soci. Ma qui si pone il probfoma, eluso della senteinza in esame, se il reddito accertato� a carico della societ� possa, in conseguenza dell'accertamento tribu PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 565 bile l'effettiva percezione, da parte del socio, del dividendo o di altra utilit� attribuitigli dalla societ�, la cui prova poteva esser~' fornita o attraverso le risultanze del l:>ilancio annuale approvato dall'assemblea dei soci o -nel caso in cui queste fossero state disattese e si fosse proceduto in via induttiva all'accertamento dell'imponibile della societ� ai fini dell'imposta di ricchezza mobile o dell'imposta sulle societ� -mediante presunzioni, purch� rispondenti ai requisiti, prescritti dall'art. 2779, primo comma, e.e., della gravit�, della precisione� e della concordanza. In questa seconda ipotesi, il fatto ignoto della� percezione di utili da parte dei soci-, pur� non dovendo apparire come l'unica conseguenza possibile dei fatti noti sui quali la presunzione veniva fondata, in 'base . ad un nesso di conseguenzialit� assoluta ed esclusiva, doveva essere tuttavia univocamente deducibile dal fatto o. dai fatti noti attraverso un procedimento logico basato sul criterio ,dell'id quod plerumque accidit. Con la conseguenza che, se il fatto noto (come ad esempio l'occultamento di utili realizzati dalla societ� mediante la contabilizzazione in bilancio di spese non sostenute) poteva giustificare, in base alle regole della comune esperienza, l'alternativa inferenza di pi� fatti ignoti (come, ad esempio, sia la distribuzione degli utili occultati ai s~ci sia la formazione di riserve occulte), nessuno di questi poteva essere presunto a preferenza degli altri, giacch� ciascuno qi essi era ugualmente accettabile o ugualmente contestabile. Alla stregua dei principi suesposti la cir�::�stanza che il reddito della societ�. ai fini dell'imposta di ricchezza mobile fosse stato definito in misura superiore a quella indicata in bilancio non poteva quindi ritenersi sufficiente, dq sola, a far presumere che una parte di tale maggior reddito della societ�, in proporzione della sua quota di partecipazione, costit.uisse tario, rientrare nel bilancio e realizzare quella condizione, di cui si � detto, che pu� consentire la non !inclusione nel reddito complessivo del socio. Sembra doversi dare rfaposta negativa. Come spetta insindacabilmente all'assemblea deliberare la distribuzione degili utHi, cos� spetta ad .essa soltanto approvare il bifancio e dare alla parte degli utili non dlistribuiti una destinazione con la collocazione in una posta del bilancio. L'Ufficio finanziario che accerta un maggior reddito non solo non si .deve preoccupare di aggiustare il bilancio ma non ha sicuramente il potere di dare una coHocazione al maggior utrile accertato e meno che mai pu� sostituirsi aJl'assemblea nel deliberare di non distribuire in tutto o in parte gli utili (o i maggiori utili). Non esistendo per Ja parte del maggior reddito accertato a carico della societ� la deliberazion� dell'art. 2433 e.e., questo maggior reddito non pu� non considerarsi distribuito. Ci� non. tanto perch� ila distribuzione occulta � la sorte pi� probabile che pu� 'avere avuto il reddito non iscritto in bilancio, ma perch� la distribuzione si deve necessariamente presumere, per evitare un vuoto di imposizione, quando :manchi la deliberazione di non distl'ibuzione e contestu�le coHocazione in bilancio della somma non distribuita. L'art. 135, lett. d, nel prevedere che for - RASSEGNA.DELL1AWOCATURA DELLO STATO 566 reddito di ogni sin~olo socio, da includere nel reddito complessivo imponibile agli effetti dell'imposta complementare sui redditi. La commissione tributaria centrale, invece -trascurando per di pi� di riesaminare, come era nei suoi poteri ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (v. sent. 19 settembre 1978, n. 4195), gli elementi di fatto utilizzati dalla commissione provinciale per escludere che le�sodet� di capitali alle quali partecipavano il ricorrente e la moglie potessero considerarsi. come societ� di comodo o a ristretta base familiare e di esaminare gli altri elementi di fatto prospettati in proposito dall'attuale ricorrente -ha sostanzialmente fondata la presunzione dell'avve �nuta percezione di utili da parte dei soci sulla sola circostanza che i redditi delle dette societ� erano stati definiti in sede di concordato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile in misura superiore a quella indicata nei bilanci per l'avvenuto recupero alla tassazione di poste contabilizzate in bilancio come spese risultate come non effettivamente sostenute, oltre che sull'affermazione, assolutamente mancante di motivazione, che le medesime societ� fossero societ� di comodo. -(Omissis). mino il reddito complessivo solo gli utHi percepiti, si basa sull'ipotesi regolare che esista una deliberazione che approva un bilancio veritiero; ma in realt� la regola naturale � che gli utili siano distribuiti, a meno che non sia espressamente deliberato il contrario. Il problema si ripresenta tale quale anche nell'attuale sistema delle imposte dirette. Atlfa formazione del reddito complessivo soggetto dell'IRPEF con. corrono i redditi di capitale derivati daJ�,a partecipazione in soceit� (art. 41, lett. e, d.P.R. n. 597/1973) nel periodo di imposta nel g.uale sono stati percepiti (art. 42) e nella misura risultante dai relativi titoli (art. 43); ma � ancor pi� esplicitamente riaffermato (arg. art. 45) che ogni ripartizione di riserve o altri fondi iscritti in bilancio costituite con utm, anche in precedenti periodi di imposta, concorre a formare H reddito complessivo. Pertanto gli utili della societ� che non siano distribuiti (soggetti immediat�mente all'IRPEG) devono figurare comunque in bilancio, altrimenti essi non possono non formare il reddito. complessivo del socio ai fini dell'IRPEF. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 aprile 1979, n. 2414 -Pres. Mirabelli � Est. Sensale -P. M. Berri (conf.) -Marini (avv. !annetti Del Grande) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Concordato -Natura Oggetto -Interessi � Non sono materia di concordato. Il concordato, quale atto unilaterale di accertamento compiuto con la collaborazione del contribuente che diventa definitivo per ambedue le parti producendo effetti uguali a quelli dell'accertamento non impugnato, PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 567 ha per oggetto, nelle imposte indirette, esclusivamente la base imponibile e non pu� estendersi ad altri elementi del rapporto di imposta e tanto meno all'applicazione della norma tributaria alla situazione di fatto accertata; di conseguenza, il concordato non pu� pregiudicare l'obbligazione di interessi regolata dalla legge in relazione al ritardato adempimento (1). (Omissis). -Passando all'esame dei motivi di ricorso, si rileva che con il primo i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 14 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, e di ogni altra norma sul concordato fiscale, nonch� delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, e 28 marzo 1962, n. 147, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata nel punto, in cui ha negato che il concordato, intervenuto a seguito del secondo atto di accertamento dell'imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta (complementare) di successione, abbia assorbito e precluso ogni questione attinente agl'interessi moratori. La preclusione, invece, secondo i ricorrenti, deriva dal difetto di autonomia dell'obbligazione degl'interessi rispetto a quella principale, con la quale � in un rapporto di accessoriet�, non dissimile da quello intercorrente fra il debito d'interessi regolato dal codice civile e il debito principale, e dalla considerazione che il problema se gli'nteressi fossero dovuti costituiva una quaestio facti, che non poteva non rimanere coperta dal concordato. Comunque -proseguono i ricorrenti, denunziando con il� secondo motivo la violazione delle citate leggi 29/1961 e 147/1962 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. -la Corte di merito avrebbe dovuto far decorrere gl'interessi dalla data in cui il complesso procedimento di accer-. tamento, anche attraverso revisioni e correzioni dello stesso Ufficio, si era concluso con la determinazione concordataria della base imponibile. Ed in ogni caso -essi aggiungono, denunziando con il terzo motivo la violazione degli artt. 5 e 86 del r.d.l. 3270 del 1923 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. -ove fosse esatta la qualificazione del debito d'inter.essi come obbligazione autonoma e, quindi, non interessata dal concordato, esso avrebbe formato oggetto di una imposizione suppletiva soggetta a prescrizione triennale e, quindi, nel caso prescritta. Nessuna di tali censure � fondata. {1) Decisione esatta e conforme a ormai ferma giurisprudenza che opportunamente ricorda che nel!Ie Jmposte indirette il concordato pu� avere per oggetto soltanto la valutazione deHa base imponibile, anzi soltanto la valutazione dei beni soggetti a revisione di congruit� secondo ii valore in comun commercio e mai l'applicazione della legge, nemmeno quando fa legge definisce i valori di taluni oggett>i che concorrono a formare la base imponibHe (terreni soggetti a valutazione automatica, beni il cui valore � determinato presuntivamente o in base a valori nominali, ecc.); in tal senso v. Cass., 14 febbraio 1974, n. 425 e 12 foglio 1974, n. 2085, in Riv. leg. fisc., 1974, 1382 e 1975, 210. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO All'accoglimento dell'assunto, secondo cui il concordato tributario assorbe ogni questione relativa agl'interessi, sono di ostacolo la natura giuridica, l'oggetto e lo scopo di, quest'istituto qual era previsto dalla legislazione fiscale anteriore alla riforma tributaria. Negato ogni fondamento transattivo o pi� generalmente contrattuale al concordato, ostandovi l'illdisponibilit� dei diritti di credito nascenti a favore dell'amministrazione finanziaria dall'esatta applicazione della legge tributaria e l'impossibilit� di. sostituire un regolamento contrattuale al regolamento legale del rapporto ,esso, com'� reso palese da talune disposizioni legislative che hanno esplicitamente parlato al riguardo di � dichiarazione di rettifica del contribuente>>, s'intende previamente concordata con l'ufficio (legge 11 gennaio 1951, n. 25), o di �definizione dell'im, ponibile con !~adesione del contribuente� (legge 5 gennaio 1956, n. 1, e t.u. 29 gennaio 1958, n. 645), costituiva una forma� di accertamento compiuto con la collaborazione del contribuente, facendosi constare che questi concordava con l'Ufficio nella valutazione della situazione di fatto, 'S� che da un lato l'autorit� finanziaria doveva prendere a base del suo provve-, dimento gli elementi di fatto del presupposto e della base imponibile su cui era caduto l'accordo, dall'altro ,il, contribu~nte non poteva reclamare in contrasto con l'adesione prestata. Ponendosi in essere, con il concordato, un accertamento definitivo, derivante da un atto unilaterale dell'amministrazione rispetto al quale l'adesione del contribuente costituiva la condizione perch� quell'atto po-, tesse essere emanato in quel momento e con gli effetti indicati circa la determinazione della base immobile , (v., sul punto, Coss., S.U., 25 no vembre 1969, n. 3821), e non potendo l'accordo estendersi su altri ele menti del rapporto d'imposta (e tanto meno sull'applicazione della norma tributaria alla situazione di fatto debitamente accertata), gli effetti del concordato non differiscono da quelli di ogni accertamento divenuto defi nitivo o perch� la valutazione dell'ufficio sia conforme alla denunzia del debitore o perch� questi non abbia impugnato il difforme accertamento dell'ufficio. Dalla delineata figura del concordato tributario discende che il de bito d'interessi non ne rimane pregiudicafo sia perch�, come esattamente ha detto la Corte di merito, esso non incide sulle questioni relative ad , elementi del. rapporto d'imposta diversi dalle situazioni di fatto. considerate per la determinazione della base imponibile, che costituisce l'oggetto ed esaurisce lo scopo del concordato, e tanto meno pu� esonerare l'amministrazione finanziaria dall'applicazione dell� norme che regolano il rapporto (fra cui quelle relative agl'interessi) o vincolarla �ad una non corretta interpretazione di esse; sia perch� � proprio in conseguenza di un accertamento, che elevi il valore imp�nibile rispetto a quello dichiarato dal contribuente, che l'obbligazione degl'interessi nasce ed � disciplinata dalla legge, in conseguenza del ritardo, presuntivamente addebi PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA tabile al contribuente, con cui l'imposta complementare pu� essere liquidata. Di qui l'ulteriore conseguenza che il concorda~o, in quanto atto di accertamento, come non esclude il diritto dall'amministrazione finanziaria a percepire gl'interessi moratori, cos� non incide sulla loro decorrenza, dovendosi applicare la disciplina normativa (art. 3 della legge 29/1961, autenticamente interpretata dalla legge 28 marzo 1962, n. 147), secondo cui gl'interessi sulle imposte indirette sugli affari, che non poterono essere liquidate integralmente al momento della liquidazione principale per mancanza o insufficienza degli elementi a tal fine occorrenti, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, � dovuto il tributo principale, salvo che la mancanza o insufficienza non � dipesa da fatto imputabile al contribuente, nel qual solo caso gl'interessi decorrono dal giorno in cui � avvenuta la liquidazione del tributo complementare. -(Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 gennaio 1979, n. 162 -Pres. Novelli - Rel. Cochetti -P. M. Gentili (conf.) -Soc. I.ME.R. Industrie Meccaniche Riunite $.p.A. (avv. Giordano e Marletta) c. Amministrazione dei lavori pubblici (avv. Stato Del Greco). Appalto -Appalto di opere pubbliche � Onere della riserva . Limiti Contabilit� informe ed irricostruibile -Nozione. Appalto -Appalto di opere pubbliche -Maggiore durata dei lavori . Pretesa di risarcimento dei danni � Riserva -Nel certificato di collaudo Intempestivit� -Mancata redazione del verbale � di consegna -Irrilevanza. (I. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 338; r.d. 25 maggio 1895, n. 650, artt. 9, 10, 52, 53, 54, 63, 65, 99 e 107; d.P.R. 16 lugHo 1962, n. 1063, art. 10). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Onere della riserva -Limiti -Mancata allegazione del verbale di consegna agli atti contabili -Contabilit� informe -Insussistenza. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 63 e 65). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Onere della riserva � Limiti -Riferimento al verbale di consegna -Mancata redazione -Contabilit� informe � Insussistenza. Nei contratti di appalto con la pubblica amministrazione, per contabilit� informe ed irricostruibile, in presenza della quale viene meno l'obbligo della presentazione tempestiva della riserva, deve intendersi la contabilit� che non dia modo all'appaltatore di rendersi conto dei motivi del suo dissenso, e non anche quella che contenga manchevolezze o irregolarit� (1). La riserva volta a far valere una pretesa al risarcimento �dei danni derivati da una maggior durata dei lavori � tardivamente formulata ne[ corso delle operazioni di collaudo, n� vale ad impedire la decadenza la circostanza che non sia stato redatto il verbale di consegna dei lavori, giacch� la mancanza di questo non .impedisce all'appaltatore di formulare la riserva quantomeno in sede di sottoscrizi�ne del verbale di ultimazione dei lavori e del registro di contabilit� (2). (14) In tema di onere della riserva e di contabilit� provvisoria o informe, cfr. Cass., 9 luglio 1976, n. 2613; 10 gennaio 1974, n. 78 e 5 maggio 1972, n. 1355, in questa Rassegna, 1976, I, 818; 1974, I, 259 e 1972, I, 508. f.j PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI . La mancata allegazione del verbale di consegna ai documenti contabili redatti dall'amministrazione � irrilevante in rapporto all'onere della riserva, perch� il verbale di consegna � prescritto sia allegato alle relazioni del direttore drd lavori e dell'ingegnere capo sul conto finale; che non costituiscono atti contabili (3). Il riferimento ad una consegna dei lavori ~n realt� ndh avvenuta non d� luogo ad una qualificazione del registro di contabilit� e dei conto finale in termini di contabilit� informe e perci� non esonera l'appaltatore dall'onere di far valere una pretesa che pretenda di trarre fondamento dalla mancata consegna (4). (Omissis). -Con l'unico mezzo del ricorso la societ� I.ME.R., denunciando violazione dell'art. 338 legge 20 marzo 1865, n. 2248; degli artt. 9, 10, 52, 53, 54, 63, 65, 99 r.d. 25 maggio 1895, n. 350 e dell'art. 10 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, censura la sentenza impugnata per avere. ritenuto improponibile la richiesta di risarcimento dei danni per maggiore durata dei lavori, per tardiva formulazione della riserva, sostenendo che -poich� la consegna delle aree in cui dovevano sorgere le opere era avvenuta senza la redazione del prescritto verbale, tutti i documenti contabili redatti dall'amministrazione appaltant~ dovevano ritenersi invalidi, per. mancata indicazione o allegazione del predetto verbale, talch� l'appaltatore non aveva alcun onere di iscrivere e di esplicare le proprie riserve in documenti fGr:malmcnte irregolari. La censura � infondata. L'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di-questa Corte (Cass., 26 �narzo '1975, n. 1148; 12 marzo 1973, n. 677; S.U., 20 luglio 1972, n. 1960) � nel senso che nella esecuzione delle opere pubbliche l'onere della riserva che incombe sull'appaltatore ha carattere generale, al fine di realizzare, in armonia con le esigenze del bilancio pubblico, la continua evidenza delle spese dell'opera in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonch� alle altre possibili determinazioni dell'amministrazione, le quali possono risiedere, fra l'altro, nella potest� di risoluzione unilaterale del contratto di appalto (art. 345, legge 20 marzo 1865, n. 2248). A parte le deroghe al principio della generalit� e della tempestivit� delle riserve in casi ec�ezionali (per fatti estranei all'oggetto dell'appalto, per comportamenti dolosi o� gravemente colposi della p.a. nell'eseguire adempimenti amministrativi o pe_r fatti c.d. continuativi) che non interessano nell'economia della motivazione, questa Corte Suprema ha gi� avuto occasione di affermare il principio secondo cui nei contratti di appalto con la pubblica amministrazione l'obbligo della presentazione tempestiva della riserva viene men9 in caso di contabilit� informe e irricostruibile, nel senso che n0n dia modo all'appaltatore di rendersi conto dei motivi del suo dissenso, in_ relazione a quanto viene contabilizzato, 572 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e che al di fuori di tali ipotesi l'appaltatore � tenuto, sotto pena di decadenza, a sollevare le sue riserve, non appena dalla contabilit�, non ostante talune manchevolezze o irregolarit�, risultino dati di qualunque specie contrari alle pretese che egli intende far valere (Cass., n. 2613 del 1976; n. 78 del 1974; n. 1355 del 1972). La sentenza impugnata si � uniformata a tali principi, in quanto dopo avere premesso che il lodo arbitrale aveva accertato in punto di fatto che la richiesta di danni per maggiore durata dei lavori era stata sollevata dall'impresa soltanto in occasione della visita di collaudo -mentre ai sensi dell'art. 107 del r.d. n. 350 del 1895, le uniche riserve proponibili in .sede di probatio operis sono quelle relative alle operazioni di collaudo -ha respinto l'impugnazione dell'impresa, osservand~, con congrua e logica motivazione, che nessun nesso di causalit� sussisteva fra la mancata redazione del verbale di consegna dei lavori e i fatti oggetto della riserva, ben potendo l'aggravio economico per la maggiore durata dell'appalto essere percepito e calcolato nel quantum dall'appaltatore in epoca di gran lunga anteriore, e cio� in sede di sottoscrizione del verbale ��= I w di ultimazione dei lavori e df sottoscrizione del registro di contabilit�. ~ N� vale osservare, come fa l'odierna ricorrente, che la contabilit� i faceva riferimento ad una consegna non avvenuta ~ che i documenti conI{:,. f.:: tabili redatti dall'amministrazione non contenevano l'allegazione del ver[:: ~~: bale di consegna dei lavori. Invero, esclusa pacificamente l'ipotesi della contabilit� irricostruibile, � da osservare che l'allegazione del verbale di i' consegna � prescritta dagli artt. 63 e 65 del r.d. n. 350 del 1895 a proposito !@ delle relazioni del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo sul conto ~:: finale, relazioni che non sono atti contabili e che non assumono perci� : . I. . rilevanza ai fini che qui interessano, mentre le dedotte inesattezze dei <.:: riferimenti contenuti nelle scritture contabili che nella specie vengono ~,:~ "' in considerazione (registro di contabilit� e conto finale) non esoneravano ~ : l'impresa dall'onere della riserva, rendendo anzi chiara la divergenza fra . i dati assunti dall'amministrazione e i diritti vantati dall'appaltatore. . (Omissis). I rn IB ~~ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 gennaio 1979, n. 387 -Pres. Ferrati -t Rel. Ruperto -P. M. Berri (conf.) -Sandrini e Consorzio di bonifica rn. del Rio Pieve e Serae (avv. Geremia e Zilioli) c. Amministrazione dei I lavori pubblici (avv. Stato Albisinni) e� Comune di Manerbe (avv. Romanelli e Bonomi). ~~ jllj Acque pubbliche ed elettricit� -Giudizio e procedimento � Tribunale superiore delle �acque -Decisioni d'appello -Ricorso per cassazione -1�� Motivi -Difetto di motivazione -V'� compreso. L ~�:� (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1755, art. 200; c.p.c., art. 360 n. 5; Cost., art. 111). fo ;.:-: .. I L ~' �--�'' ' ,~::i 1t1111111rififffillfirrrm!!~1;rg;;rr~~!11;~mr:~1rrtt11rmifrfilr111rr~!r1~rtiltitillilri1m1w1~ri~1rm1rrrr� PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 573 Acque pubbliche ed elettricit� -Giudizio e procedimento -Tribunale superiore delle acque -Decisioni -.Ricorso per cassazione -Termine. (c.p.c. 1865, art. 518; t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 202). Acque pubbliche ed elettricit� -Sorgenti � Sorgente che d� luogo a corso d'acqua pubblica -� pubblica. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1). Le decisioni del tribunale superiore delle acque pubbliche rese in grado di appello sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per i motivi indicati nell'art. 200 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, anche per violazione di legge, sia sostanziale sia processuale, compreso il difetto di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (1). Il terinine per il ricorso per cassazione avverso le decisioni del tribunale superiore� delle acque pubbliche � quello di 45 giorni dalla notificazione det dispositivo della sentenza, risultante dalla riduzione a met�, disposta dall'art. 202 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, del termine di 90 giorni previsto dall'art. 518 del c.p.c. 1865 (2). La natura demaniale di un'acqua pubblica, rivelata dalla sua attitudine ad usi pubblici di generale interesse, si estende alla sorgente che ne costituisce il capo, ancorch� la sorgente non figuri iscritta negli elenchi in uno al corso d'acqua che ne scaturisce (3). (1) Giurisprudenza costante: da ultimo, .in .tal senso, Cass., 8 novembre 1976, n. 4076 e 19 luglio 1976, n. 2847, in Giust. civ. Mass., 1976, 1676 e 1208. (2) Giurisprudenza costante. Tra le pi� recenti decisioni in tal senso, Cass., 20 novembre 1976 n. 4362, in Giust. civ. Mass., 1976, 1803; Cass., 21 febbraio 1976, n. 576, in questa Rassegna, 1976, I, 280. (3) Nello stesso senso, fa sentenza 1� ottobre 1974, n. 16, del tribunale superiore, confermata dalla Corte, pubblicata in questa Rassegna, 1974, I, 599, con mota di nichiami. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 gennaio 1979, n. 394 -Pres. La Farina -Rel. Lipari -P. M. Minetti (conf.) -Assessorato per i lavori pubblici della Regione siciliana (avv. Stato Del Greco) c. Societ� Anonima Italiana Lavori Edili Marittimi -S,A.I.L.E.M. (avv. Giordano). Arbitrato � Impugnazione per nullit� -Inosservanza di regole di diritto Estensione del motivo -Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. (c.p.c., artt. 360 n. 3 e 829, comma secondo). Arbitrato � Impugnazione per nullit� -Riserva -Accertamento del tempo dell'iscrizione � Questioni di fatto -Valutazione della tempestivit� dell'iscrizione � Questione di diritto -Condizioni. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA UELLO STl\TO 574 Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserva � Onere -Fatti continuativi � Sussiste. Appalto � Appalto di opere pubbliche -Riserva � Fatti continuativi Tempo dell'iscrizione � Permanenza del fatto � Normale frrilevanza Manifestarsi dell'onerosit� � Rilevanza. L'impugaazione per nullit� della sentenza arbitrale proposta per inosservanza di regole di diritto a norma dell'art. 829, comma secondo, c.p.�., delimita il potere di controllo del giudice dell'impugnazione nello stesso ambito segnato nel giudizio di cassazione dal motivo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto previsto dall'art. 360 n. 3 c.p.c., onde aon l'impugnazione pu� essere riproposta la tesi, prospettata al giudice arbitrale e da questo rrspinta, dell'applicabilit� o meno di una disposizione normativa ad una data fattispecie (1). Stabilire se l'appaltatore dovesse nel cqso concreto sottostare all'onere della riserva e se l'onere sia stato tempestivamente osservato, dipende dalla norma di riferimento che si assume a parametro di valutazi01:ze ed in questo ambito costituisce questione di diritto e non di fatto, rientrando perci� nell'ambito dell'impugnazione per nullit� del lodo proposta a norma dell'art. 829 comma secondo, c.p.c. (2). L'onere della riserva sussiste -nei contratti di appalto di opere pubbliche -non solo rispetto ai fatti transeunti, ma anche per quelli continuativi i quali presentano, anzi, una pi� accentuata idoneit� a riflettersi sul costo dell'opera. La circostanza che il fatto non abbia carattere istantaneo, ma consista in una situazione il cui svolgimento si protragga nel tempo, si riflette solo nell'individuazione del momento in cui l'onere sorge nella duplice forma dell'iscrizione e della traduzione in cifre delle pretese (3). Rispetto ai fatti continuativi, l'ambito temporale stabilito dalla legge per la iscrizione della riserva non coincide necessariamente con il protrarsi della continuazione, ma � da identificare con il momento del manifestarsi della rilevanza causale del fatto medesimo alla stregua di una (1) Sulla coincidenza della estensione del sindacato permesso al giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale dal motivo di inosservanza di regole di diritto (art. 829, comma .secondo, c.p.c.) ed alla cassazione del motivo di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.), la giurisprudenza � costante: cft. tra ile decisioni pi� recenti, Cass., 29 dicembre 1977, n. 5190, in Giust. civ. Mass:, 1977, 2085; Cass., 26 marzo 1975, n. 1148, in Giust. civ. Mass., 1975, 5B; Cass., 20 giugno 1972, n. 1960, in Riv. giur. edil., 1973, I, 323. (2-4) Con riguardo alfa regola di diritto sull'onere dehla riserva rispetto ai fatti continuativi, fa decisione contiene un'.interessante puntuailizzazione sull'ambito del giudizio di fatto {rilevazione del momento di iscrizione deliJa �riserva e sua inserzione cronologica nello svolgimento dei lavori e della loro contabilizzazione) e sugli aspetti di ,giudizio .di diritto insiti nella valutazione di tempestivit� dell'iscr.izione della riserva, dacch� questa valutazione dipende neces PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 575 valutazione condotta con media diligenza e buona fede. L'appaltatore .decade, pertanto, dal diritto a maggiori compensi o indennizzi se non �provveda all'iscrizione della riserva non appena la situazione di maggior onere sia obiettivamente riscontrabile, salvo poi a precisare l'entit� nelle successive registrazioni di chiusura del conto finale (4). (Omissis). -1. -Il lodo � stato impugnato davanti alla Corte d'appello deducendo la nullit� della sentenza arbitrale �ai sensi dell'ul timo comma dell'art. 829, comma secondo, c.p.c. � per inosservanza delle regole di diritto dettate in tema di tempestivit� delle riserve nei pubblici appalti e delle norme che disciplinano l'attribuzione degli interessi nella suddetta materia. Come � noto, ai sensi del citato comma, i poteri del giudice adito, in sede di impugnazione per nullit� della sentenza arbitrale, si limitano ad un sindacato di legittimit� inteso ad accertare se sussista o meno violazione o falsa applicazione delle regole del diritto, sicch� tale impu gnazione va intesa nello stesso senso della violazione o falsa applica zione delle norme di diritto di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. E comprende, quindi, le ipotesi di ritenuta ap.plicabilit� od inapplicabilit� di una data disposizione normativa ad una data fattispecie, ben potendo la censura riproporre le medesime tesi gi� prospettate e non accolte nella sen� tenza arbitrale. La questione di fondo dibattuta davanti agli arbitri ed in sede di impugnazione del lodo era una questione di diritto, trattandosi di stabilire se la pretesa dell'appaltatore dovesse . sottostare all'onere della riserva e se detto onere fosse stato tempestivamente osservato. La tempestivit� � stata ritenuta dalla sentenza arbitrale alla stregua di un ragionamento che applicava ad un accertamento di fatto una qualificazione giuridica sariamente dal contenuto �che si d� alfa regola sull'onere de1la riserva per i fatti continuativi. Le sentenze richiamate -in motivazione, vertenti sij].:la individuazione del tempo delJa riserva nei fatto continuativo, [pOssono leggersi, Cass., 16 febbraio 1978, n. 726, in questa Rassegna, 1978, I, 134; Cass., 15 aprile 1976, n. 1337 e 5 gennaio 1976, n. 8, in questa Rassegna, 1976, I, 619 e 125 (escludenti la ricondu cibilit� delila sospensione dei lavori ad ipotesi di fatto continuativo); Cass., 27 novembre 1975, n. 3958, in Cons. Stato, 1976, II, 158 e Cass., 18 luglio 1975, n. 2841, in questa Rassegna, 1975, I, 911 (confomJ.i a!Je precedenti); Cass., 18 aprile 1975, n. 1458 e 10 genOJaio 1974, n. 78, in questa Rassegna, 1975, I, 447 e 1974, I, 259 (relative a casi di c.d. sorpresa geologica); Cass., 26 marzo 1975, n. 1148, in Giust. civ., 11975, I, 1131; Cass., 3 ottobre 1973, n. 2486 �e 25 luglio 1973, n. 2168, in questa Rassegna, 1973, I, 979 con nota di MARzANo, �L'onere della tempestiva riserva per i danni da sospensione dei lavori, con richiami dei precedenti dottrinali e giurisprudenziali; Cass., 25 maggio 1973, n. 1527, in Foro amm., 1974, I, 1, 124; Cass., 12 marzo 1973, n. 677 e Cass., 20 1giugno 1972, n. 1960, in questa Rassegna, 1973, I, 458 e 1972, I, 862. 576 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO RTATO non accettata dall'amministrazione, donde l'impugnazione, rispettosa dei limiti del relativo giudizio. Ma la Corte d'appello ha ritenuto di poter prescindere daj profili di interpretazione giuridica delle norme, sostenendo che la questione sulla tempestivit� delle riserve era mera questione di fatto risolta dagli �arbitri con apprezzamento insuscettibile di impugnazione, perch� esorbitante dai limiti segnati dall'art. 829, ultimo comma,� c.p.c., anche se non ha sviluppato coerentemente questa impostazione che doveva portarla a ritenere inammissibile l'impugnazione sul punto, e non semplicemente a disattenderla. Nel censurare questa statuizione, acutamente la difesa della stazione appaltante rileva che la riduzione della proposta censura alla contestazione di un mero accertamento di fatto � erronea e che i punti di diritto che sostanziavano la decisione arbitrale non potevano essere elusi, rappresentando il necessario tramite per decidere la questione, squisitamente giuridica, dell'individuazione dell'ambito di operativit�, e dei termini di iscrizione ed esplicazione, delle riserve, sicch� il problema controverso doveva farsi rientrare, attraverso la sottolineatura dell'errore commesso dai giudici, nell'ambito puntuale della censura di diritto. L'errar in procedendo della Corte d'appello si risolve secondo i ricorrenti nel disconoscere l'errar in iudicando in tema di riserve, negando il profilo di diritto implicato dalle censure mosse contro la sentenza arbitrale, e, pertanto, il ricorso diretto ad evidenziarla � pienamente ammissibile, facendo riemergere il problema della tempestivit� delle riserve nelle sue essenziali connotazioni giuridiche. 2. -Con il primo mezzo di ricorso, si addebita -infatti -alla sentenza di avere ritenuto che le riserve (per asseriti maggiori oneri di scavo) correttamente erano apparse tempestive al Collegio arbitrale, mediante una valutazione di fatto, insindacabile in sede di impugnazione del lodo (recte: insuscettibile di impugnazione circoscritta ai vizi in iudicando). Il lodo -osserva il ricorrente -era stato impugnato perch� muoveva da una inaccettabile nozione di continuit� riferita al tipo dell'opera (lo scavo ancora in corso) anzich� agli oneri derivanti dall'iniziale e persistente presenza di natanti nello specchio d'acqua che impediva l'utilizzazione del mezzo predisposto che si era manifestata con immediata evidenza sin dall'inizio dei lavori, sicch� le riserve si sarebbero dovutt: formulare gi� all'atto della prima registrazione contabile del 6 settembre 1966, mentre la terza annotazione, alla quale era seguita l'iscrizione della riserva, risultava temporalmente staccata di circa 10 mesi dalla seconda (19 luglio 1977 rispetto al 27 ottobre 1966). Non valeva opporre la interpretazione del lodo effettuata dalla Corte, la quale non spostava i tempi e le date suindicate, postulando una continuit� contabile e cronologica, per desumerne che la tempestivit� accertata . ..-. i PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI in punto di fatto dal collegio arbitrale era insuscettibile di sindacato per vizi in iudicando, poich� l'affermata tempestivit� non � riconducibile sic et simpliciter ad un mero accertamento di fatto, ma si risolve in un giudizio logico giuridico, suscettibile di controllo alla stregua della nozione di continuit� riferita all'onere e non gi� all'opera, erroneamente basata sull'assunto che, nel caso di pi� partite relative allo stesso tipo di lavoro omogeneo, solo al termine di questo l'appaltatore � in grado (ed � tenuto) ad esporre le riserve. Il motivo -che si inquadra, come si � accennato, nell'ambito dell'impugnazione del lodo per vizi in iudicando -� giuridicamente fondato. La pretesa della sentenza impugnata di ancorare la tempestivit� della riserva all'accertamento di fatto che si assume espresso dal Collegio arbitrale � infici�ta dalla confusione concettuale tra rilevazione dell'elemento fattuale e relativa valutazione critica, dalla sovrapposizione, cio�, delle nozioni di �fatto� e di �giudizio sul fatto� alla stregua di un dato sistema normativo. Un fatto � tempestivo rispetto ad una data fattispecie giuridica quando � posto in essere entro i termini fissati astrattamente dalla medesima (giusta l'esatta ricostruzione esegetica che sia stata compiuta all'uopo dall'interprete). La ricognizione del fatto concreto e la sua collocazione temporale rientrano indubbiamente negli -incensurabili poteri del giudice di merito (e, quindi dell'arbitro rituale); e quello di legittimit� (e, quindi, il giudice dell'impugnazione del lodo) non pu� non prenderne atto. Ma il fatto accertato non �, e non pu� essere, la � tempestivit� � della riserva, restando circoscritto alla constatazione della circostanza che una certa annotazione di un dato tenore � stata effettuata nel registro in un dato momento temporale. Tale elemento di fatto, cos� incensurabilmente accertato, deve essere posto a base di un giudizio critico concernente appunto la verifica se il fatto considerato, in quanto accaduto in quel momento, rientra nello spatium temporis fissato dalla legge; -e tale verifica importa il raffronto del fatto medesimo con elementi squisitamente normativi desunti dalla funzione della riserva in generale e dalia nozione e disciplina del fatto continuativo. � di tutta evidenza che, rispetto al fatto accertato (formulazione della riserva in un certo momento) il giudizio di tempestivit� pu� variare a seconda che si ritenga necessaria una riserva, e che si configuri in un certo senso il fatto continuativo, e si ricolleghi l'obbligo dell'iscrizione al momento della cessazione della continuit� ovvero alla oggettiva apprezzabilit� della rilevanza causale del fatto rispetto al maggior onere finanziario da parte dell'appaltatore alla stregua di una valutazione condotta con media diligenza e secondo buona fede (per indicare le posizioni successivamente assunte dalla giurisprudenza di questo Supremo Collegio). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 578 3. -Per accertare la tempestivit� della riserva occorre risolvere un problema giuridico e non basta individuare in concreto il momento in cui la riserva � stata fatta. Al riguardo viene anzitutto in consider<;zione il principio della generalit� della riserva e dell'individuazione delle eventuali deroghe; ed ulteriormente occorre puntualizzare l'ipotesi del fatto continuativo, costi� tuito dalla protrazione dei lavori dovuta, asseritamente, al fatto dell'amministrazione. Nel caso in esame, rispetto ad un appalto relativo a lavori di escavazione dei fondali dello specchio d'acqua del porto si sosteneva che detto scavo era risultato particolarmente (ed imprevedibilmente) pi� oneroso a causa del minore rendimento di una draga, il cui ottimale funzionamento sarebbe stato impedito dalla presenza di natanti che non -consentivano una libera ed efficace manovra; ne sarebbe ~onseguita la .maggior durata dei lavori, comportante l'aumento delle spese generali. Punto fermo della giUrisprudenza di questo S.C. � l'affermazione del carattere generale dell'istituto della riserva nel senso che la necessit� della relativa formulazione e della successiva quantificazione nel registro di contabilit�, sussiste per tutte le pretese che siano tali da incidere sul <:ompenso complessivo spettante all:appaltatore, quali che siano le componenti ed i titoli delle medesime (Cass., 719/43, 262/62; 2290/67; 2393 e 4046/69; 316, 1384, 1962/71; 1355, 1960, 2861/72; 212 e 1527/73; 1148, 2841/75; 2613/76, ecc.). L'istituto della riserva risponde alla duplice finalit� di consentire da un lato all'amministrazione appaltante la verifica. di quei fatti su cui la �riserva si fonda con immediatezza, onde renderne pi� sicuro e meno dispendioso l'accertamento, e di tenere in evidenza dall'altro la spesa dell'opera in itinere in maniera che l'amministrazione, nel quadro generale delle esigenze di bilancio, possa eventualmente provvedere alle integrazioni necessarie, inducendosi, se del caso, ad esercitare� la potest� di risoluzione unilaterale; donde la necessit� della riserva ogni qualvolta venga in esame una situazione suscettibile di risolversi in danno, o comunque, in aumento di spesa. L'onere della riserva sussiste non soJo rispetto ai fatti transeunti, ma anche per quelli continuativi i quali presentano, anzi, una pi� accentuata idoneit� a riflettersi sul costo dell'opera. La circostanza che il fatto non abbia carattere istantaneo, ma consista in una situazione il cui svolgimento si protragga nel tempo, si riflette solo sull'individuazione del momento in cui l'onere sorge nella duplice forma dell'iscrizione e della traduzione in cifre delle pretese. Al riguardo, come si � accennato, lo svolgimento della giurisprudenza non � stato lineare. Met1tre in un primo momento la tempestivit�� della . riserva � stata agganciata alla cessazione della continuazione (cfr. ad esempio Cass., 830/72, 717/73), se non addirittura al termine dei lavori (Cass., 2699/67), ha finito per prevalere l'orientamento che fa capo alla mani PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI festazione della rilevanza causale del fatto generatore della situazione .dannosa, eventualmente anteriore alla cessazione medesima (salva la� pos sibilit� di ulteriore integrazione dell'importo del compenso richiesto, alla stregua dei sopravvenuti definitivi elementi di calcolo); occorre, cio�, avere riguardo alla possibilit� per l'appaltatore di trarre dal ripetersi degli episodi per lui pregiudizievoli la percezione della loro incidenza �economica (Cass., 1960/72; 677, 1527, 2168, 2486/73; 78/74, 1148, 1458, 2221, 2841, 3958/75; 8/76; 726/78). �, quindi, tempestiva la riserva che venga formulata:, ed approssima tivamente determinata, non appena l'aggravio economico possa -secondo canoni di media diligenza -essere avvertito d�ll'appaltatore. Rispetto al fatto continuativo (al fatto, cio�, eguale nelle modalit� di accadimento e prodotto da cause costanti di cui � sempre possibile l'accertamento lungo tutto il corso del loro operare, compreso il momento finale: Cass., 1527/73) l'onere della riserva diventa attuale solo nel momento in cui la rile. vanza causale del medesimo, rispetto alle maggiori spese cui va incontro l'appaltatore, si rende manifesta �ed obbiettivamente apprezzabile alla stregua di una valutazione condotta con media diligenza, e secondo la buona fede. Pertanto, � errato ritenere che la formulazione della riserva sia in ogni caso tempestiva allorch� si riferisca ad un unico genere di opera .che si svolge con carattere di continuit�, pur venendo ad essere registrata in diverse partite, �come ha affermato la sentenza arbitrale secondo cui solo allorch� le partite iscritte a registro appaiono definitive l'appaltatore pu� essere in condizione di indicare con esattezza le proprie perdite e conseguentemente le proprie pretese, poich� solo in tale momento pu� .considerarsi obbiettivamente apprezzata l'incidenza economica sul costo delle singole unit� del lavoro. Non � da escludere a priori che, in casi particolari, la rilevanza <:ausale del fatto continuativo venga in evidenza solo al momento del suo esaurirsi; ma non � vera la reciproca, che finch� il fatto � in itinere sia .sempre impossibile rilevare l'incidenza negativa sul costo dell'opera. Con molta chiarezza questa puntualizzazione si ricava dalle decisioni -nn. 2841, 1148 del 1975 e n. 78 del 1974. Il fatto continuativo non d� luogo ad una ipotesi di deroga al prin cipio della generalit� della riserva, ma si riflette solo sul momento in cui l'onere di iscrizione e di esplicazione si manifesta, nel senso che il momento iniziale coincide con quello in cui dal ripetersi degli episodi pregiudizievoli l'appaltafore avrebbe dovuto trarre -con ordinaria dili genza -la percezione della loro incidenza economica, mentre la definitiva quantificazione va ricollegata quantomeno alla cassazione della conti nuazione. Alla base della tesi del Collegio arbitrale vi � la confusione fra onere dell'iscrizione ed onere di esplicazione ed integrazione delle riserve. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO ST\TO 580 La difficolt� (o impossibilit�) di determinazione del quantum si riflette sull'onere di precisazione relativo, ma non costituisce ragionevole remora all'inserimento di tempestiva riserva nel registro di contabilit�. Ne consegue che il Collegio arbitrale non ha operato con corretti strumenti giuridici nell'esaminare l'eccezione dell'amministrazione circa la intempestivit� della riserva, avendo avuto riguardo alla continuit�. (ed unitariet�) dell'opera anzich� alla continuit� del fatto causativo del danno lamentato (presenza di natanti' nello specchio d'acqua del porto che intralciavano i movimenti della draga; e che, con il loro stazionare in rada, rendevano manifesto il nesso causale con il ritardo nell'esecuzione dei lavori di scavo) che si era palesato, per ammissione dell'impresa medesima, sin dall'inizio, facendo conseguentemente scattare, attesa l'agevole percezione di riflessi economici negativi, l'onere di iscrizione delle riserve che, alla stregua dei principi che si sono venuti richiamando, doveva essere effettuata. non appena fosse risultato apprezzabile l'aggravio per l'impresa (momento, questo, da determinare attraverso appropriato giudizio di fatto). La stazione appaltante aveva, quindi, interesse a contestare la correttezza del ragionamento svolto per affermare la tempestivit� della riserva. La Corte �d'appello ha ritenuto di potersi sottrarre ad una disamina delle � pur pregevoli� notazioni del lodo in tema di tempestivit�, facendo leva sull'accertata diretta continuazione fra l'iscrizione delle riserve e le annotazioni delle due partite precedenti riguardanti la stessa opera; ma il preteso aggancio all'insindacabilit� del giudizio di fatto presta il fianco alla critica, come risulta dalle precedenti considerazioni. Di conseguenza, il primo motivo del ricorso deve essere accolto con il correlativo assorbimento del secondo mezzo logicamente subordinato e che d� per ammessa quella tempestivit� delle riserve che formava il nucleo della contestazione d�l committente dell'opera pubblica davanti agli arbitri e dell'impugnazione davanti alla Corte d'appello; ed, invero, solo superato il vaglio della tempestivit� pu� porsi in tema della liquidazione del compenso e pi� specificamente quello della decorrenza degli interessi sulle somme integrative dovute. -n giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della medesima Corte d'appello di Roma, si uniformer� al seguente principio di diritto: � La tempestivit� delle riserve, nei contratti di appalto di opere pubbliche, non pu� essere stabilita alla stregua di un mero accertamento di fatto volto all'individuazione dell'esatto momento in cui l'appaltatore ne ha effettuato l'iscrizione nel registro di contabilit�, dovendosi ulteriormente determinare se il tempo dell'iscrizione (insindacabilmente fissato dal collegio arbitrale) rientri nell'ambito temporale s_tabilito dalla legge, non coincidente necessariamente, rispetto ai fatti continuativi,� con il protrarsi della continuazione, ma da identificare con il momento del PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 581 manifestarsi della rilevanza causale del fatto medesimo alla stregua di una valutazione condotta con media diligenza e secondo buona fede. L'appaltatore, pertanto, decade dal diritto a maggiori compensi od indennizzi riguardo alle pretese che traggono origine da fatti di natura continuativa se non provveda all'iscrizione non appena la situazione generatrice del maggior onere sia obbiettivamente riscontrabile, salvo poi a precisare l'entit� nelle successive registrazioni di chiusura del conto finale'" -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 gennaio 1979, n. 400 -Pres. Falletti - Rel. Cochetti -P. M. Pedace (conf.). -~ssessorato ai lavori pubblici della regione siciliana (avv. Stato Del Greco) c. Adorno (n.c.). Arbitrato � Clausola compromissoria � Competenza arbitrale -Derogabilit� � Domanda proposta a giudice ordinario � Eccezione di incompetenza -Legittimazione esclusiva del convenuto. (c.p.c., art. 38 ult. comma). Se l'arbitrato ha carattere facoltativo, la competenza arbitrale � relativa e derogabile, onde l'incompetenza del giudice ordinario per essere la competenza devoluta agli arbitri pu� solo formare oggetto di eccezione da parte del convenuto, da proporsi, a pena di decadenza, con la prima difesa. Ne deriva che l'appaltatore, il quale, proposta domanda d'arbitrato dopo la declinatoria della competenza arbitrale da parte dell'amministrazione, adisca il giudice ordinario, non � legittimato a dedurre la incompetenza di questo per essere la controversia devoluta agli arbitri senza possibilit� di declinatoria (1). (Omissis). -Il ricorrente ha formulato tre motivi di censura contro la declinatoria di competenza del Tribunale di Palermo, sostenendo: a) il richiamo del capitolato speciale di appalto non era indirizzato ad una disciplina determinata, come quella del capitolato generale del 1895, ma rinviava in generale alla disciplina concernente l'esecuzione dei lavori pubblici per conto dello Stato. Sicch�, sopravvenuto il� capitolato generale del 1962 -che, a differenza dal capitolato del 1895, prevede un arbitrato facoltativo -legittimamente l'Assessorato si era avvalso della facolt� di declinare la competenza arbitrale; b) in ogni caso, poich� ai sensi dell'art. 9 della legge regionale siciliana 26 maggio 1973, n. 21, il capitolato generale del 1962 ha acquistato carattere normativo anche per gli appalti stipulati dagli organi dell'amministrazione regionale, la nuova normativa si applica, sovrap (1) NeHo stesso senso, richiamata 'in motivazione, la decisione Cass., 28 giugno 1975, n. 2565, in Foro it., 1976, I, 9:1, con osserv. di C.M. BARONE. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ponendosi con efficacia cogente alla volont� dei contraenti, anche ai rapporti sorti anteriormente; e) l'eccezione di competenza arbitrale avendo carattere relativo pu� essere proposta soltanto dal convenuto e non anche dall'attore. Osserva la Corte che nella soluzione del quesito di competenza � preliminare l'esame del terzo� motivo di censura, che ha carattere assorbente ed � manifestamente fondato. Premesso, infatti, che l'arbitrato de quo non potrebbe che avere carattere pattizio, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le norme del capitolato generale delle 00.PP. dello Stato del 1895, se richiamate in contratti posti in essere fra privati ed enti diversi dallo Stato assumono la natura di clausole contrattuali, propria di quelle cne le richiamano (v. fra le pi� recenti: Cass., sent. n. 5147, 3679, 3239 del 1977; n. 2395 del 1976, ecc.) trova applicazione nella specie il principio, anch'esso� ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., .n. 2565 del 1975; n. 544 del 1973; 3276 del 1972) per il quale essendo la competenza arbitrale relativa e derogabile, l'incompetenza del giudice ordinario, per .essere la controversia devoluta agli arbitri, deve formare oggetto di un'eccezione da parte del convenuto, da proporsi a pena di decadenza, con la comparsa di risposta, o in genere, con il pri.mo atto difensivo del giudizio di primo grado, secondo la regola dettata dall'art. 38, ultimo comma, c.p.c., in tema di competenza per territorio derogabile. Ne consegue che proposta la domanda davanti al tribunale di Palermo, l'Adorno si trovava definitivamente preclusa la possibilit� 'di dedurre I'iJ?-competenza del giudice ordinario che egli stesso aveva adito (cfr. Cass., 28 giugno 1975, n. 2565). Accogliendosi, pertanto, l'istanza di regolamento deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Palermo. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 gennaio 1979, n. 653 -Pres. Mirabelli -Rel. Lipari -P. M. Morozzo Della Rocca (conf.). -S.p.A. ASTER, Associ~te Carbonafta Termoimpianti (avv. Carboni Corner, Cutrera e Dragoni) c. Amministrazione dei lavori pubblici (avv. Stato D'Amato). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Domanda di rivalsa dall'I.G.E. Onere della riserva � Esclusione. (r.d. 25 maggio 1895, n. 250, artt. 53 e 54; r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, art. 6). Appalto -Appalto di opere pubbliche � Prezzo dei lavori--Pagamento con trattenuta di I.G.E. -Pretesa al pagamento al netto di I.G.E. -Interpretazione di clausola contrattuale -Onere della riserva -Soggezione. La domanda di rivalsa dall'I.G.E., basata sul disposto dell'art. 6 del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, non soggiace all'onere della riserva, di generale: PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 58} applicazione in tema di appalti di opere pubbliche. La relativa pretesa non si riflette infatti sul corrispettivo e la dedotta obbligazione ex lege� di carattere tr.ibutario rimane estranea al rapporto instaurato a seguito della stipulazione dell'appalto (1). L'onere della riserva in materia di appalti pubblici, attesa la sua generalit�, viene in considerazione anche quando si controverta tra appaltatore ed appaltante della interpretazione di clausole contrattuali suscettibili di riflettersi sull'ammontare del corrispettivo, giacch� esso inerisce ad ogni pretesa che incida sul costo dell'opera. Vi � perci� soggetta la pretesa dell'appaltatore che, sulla base di 4na clausola negoziale, pretenda il pagamento del corrispettiv.o senza la decurtazione dell'importo corrispondente al tributo per J.G.E., configurandosi la pretesa come volta non all'esercizio della �rivalsa, ma al conseguimento dell'intero corrispettivo dell'appalto al netto dell'eventuale imposta (2). (Omissis). -1. -Nel contratto di appalto in esame � contenuta una clausola (n. 10) del seguente t.estuale tenore � Il contratto verr� registrato a tassa fissa e vi sar� esenzione dall'I.G.E. Nella determinazione dei prezzi e dei corrispettivi � stato tenuto conto del minor onere fiscale �. L'appaltatore, lamentando che in violazione di tale clausola l'amministrazione avesse trattenuto sulle somme volta a volta corrisposte gli importi dell'l.G.E., in sedt; di corito finale aveva tra l'altro chiesto la restituzione di tali importi sostenendo di avere diritto al pagamento integrale del prezzo d'appalto pattuito� al netto del tributo. (1-2) La Cassazione, attraverso un .riesame critico delle proprie precedenti pronunzie swll'argomento, � p�rvenuta a ribadire J:a sottrazione alfonere della riserva della domanda di rivalsa dall'I.G.E., giudicandovi per� soggetta la domanda in questione, correttamente considerata come vertente sull'interpretazione di una clausola contrattuale. AHa riconferma del proiprio precedente indirizzo in tema di rivalsa dall'I. G.E. fa Cassazione � .giunta dopo aver considerato soggette ahl'onere deHa riserva le pretese dell'appaltatore tali da incidere sul compenso complessivo� spettantegli. Va segnalato che, nella motivazione, fa sentenza elenca tra i casi pacifici di eccezione all'onere del!la riserva quello dei fatti dolosi o gravemente colposi di organi della ,stazione appaltante. Al !riguardo va per� sottolineato che secondo la giurisprudenza della Corte �l'esistenza di tale deroga � subordinata alla condizione che ta1i fatti non incidano direttamente sull'esecuzione de!I'opera e siano, perci�, indifferenti agli effetti delle riserve�: in tal s~so, Cass,. 15 aprile 1976, n. 1337, in questa Rassegna, 1976, I, 627. Le decisioni richiamate in �motivazione in tema di rivalsa possono leg gersi: Cass., 18 !ug!fo 1975, n. 2841, in questa Rassegna, 1975, I, 911; Cass., 3 ot tobre 1973, n. 2846, ivi, �1973, ,J, 979; Cass., 9 novembre 1972, n. 3351, in Giust. civ. Mass., 1972; Cass., 28 ottobre 1965, n. 2290, in Foro it., 1966, I, 666 e Rass. Avv. Stato, 1966, I, 711, con nota di DEL GRECO, Osservazioni sulla funzione del registro di contabilit� e sulla tempestivit� delle riserve. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'amministrazione replicava che la domanda relativa all'I.G.E. era improponibile per tardivit� della riserva. Il tribunale disattendeva l'eccezione, ma la Corte d'appello, qualificando la domanda come pretesa di rimborso delle somme trattenute a titolo di I.G.E. dall'appaltante sui corrispettivi, riteneva che anche rispetto ad essa operasse l'onere della tem pestiva riserva. Osservavano i giudici di secondo grado che la cognizione di tale domanda comportava l'interpretazione della clausola n. 10 che secondo l'amministrazione sarebbe stata nulla perch� prometteva l'esenzione in senso tecnico dell'imposta e secondo l'appaltatore vincolava l'appaltante a tenerlo indenne dall'I.G.E. (a prescindere dalla sussistenza o meno nell'ordinamento giuridico di una norma di esenzione). Il riflettersi della questione di interpretazione negoziale sul denitivo ammontare del corrispettivo (esponendo l'amministrazione dei lavori pubblici all'esborso non solo del prezzo d'appalto pattuito, ma anche dell'importo dell'I.G.E. versata) portava necessariamente ad includere la pretesa fra quelle soggette all'onere della riserva che opera rispetto ad ogni domanda che a qualunque titolo, anche a seguito di interpretazione delle clausole del contratto d'appalto, incida sul costo dell'opera. E poich� sin dall'effettuazione del primo pagamento in acconto era stata operata la trattenuta per I.G.E. in quel momento avrebbe dovuto essere for,!Jlulata la riserva che invece tardivamente venne dedotta nel conto finale. La Corte d'appello si � data pure carico dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la domanda di rivalsa dell'I.G.E. a favore dell'appaltatore di opere pubbliche non deve essere preceduta dalla tempestiva riserva nei registri di contabilit� ed ha ritenuto di poterla disattendere quale espressione . del precedente restrittivo indirizzo giurisprudenziale circa l'ambito di estensione dell'onere di detta riserva e perch� non sarebbe esatto riten~re la pretesa alla �rivalsa�, sulla quale si era puntualmente formata l'invocato orientamento giurisprudenziale, (sic), con la questione di estraneit� del �rimborso� alla stregua di una pattuizione negoziale e non si � avveduta che il proprio ragionamento si poteva reggere senza investire quell'orientamento per disattenderlo. Questo equivoco si riflette sull'impostazione del primo motivo del ricorso. La societ�, infatti, avendo rilevato che la giurisprudenza in tema di rivalsa I.G.E. � stata riaffermata da questa Suprema Corte, ritiene che la propria domanda, riconducibile al novero delle questioni di rivalsa, debba sottrarsi, come riconosciuta eccezione all'onere della riserva. Con il primo motivo si sostiene, appunto, che la domanda di � rimborso � avanzata nel presupposto pacifico (ribadito del resto nella formulazione del terzo motivo) che si tratti di parte del prezzo dell'appalto, convenuto asseritamente al netto' del tributo per I.G.E., al pari della domanda di � rivalsa � non soggiace all'onere della riserva. Obietta l'Avvocatura dello Stato che l'orientamento giurisprudenziale richiamato, il quale peraltro risentirebbe tralaticiamente di prese di posi PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 585 zione relative ad una pi� angusta ed ormai superata visione dell'istituto della riserva, mantiene a tutto concedere la sua validit� soltanto con riguardo alla questione di rivalsa in senso stretto fondata sull'art. 6 del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (convertito nella legge n. 762), e non esercitabile peraltro nei confronti dello Stato, ma non pu� ritenersi operante nella specie rispetto ad una pretesa contrattuale che trova la sua misura. di riferimento in quello che sarebbe stato in astratto il tributo dell'I.G.E., pur senza assumere i connotati della rivalsa vera e propria. Cos� puntualizzata, nel suo nucleo fondamentale, la tesi dell'ammi nistrazione appare giuridicamente fondata e l'impugnata sentenza resiste alla censura che contro di essa si muove pur ess�ndo necessario rettificare alcune affermazioni della motivazione. Non si tratta, quindi, di revocar� in dubbio l'esattezza dell'orienta mento giurisprudenziale secondo cU:i la domanda di rivalsa dall'I.G.E. �a favore d�ll'appaltatore dell'opera pubblica non deve essere procedut� dalla tempestiva riserva, ribadito anche alla stregua d�ll'operato allargamento dell'ambito di incidenza dell'onere di tale riserva, ma di tenere distinta, dissipando l'equivoco in cui � incorsa� la Corte d'appello e sull� sua scia la difesa del ricorrente (persistendovi nella discussione orale, e nelle stesse note di .udienza),� la richiesta di rivalsa ex art. 6 legge I.G.E. dalla domanda di reintegrazione di corrispettivi, a fondamento esclusivamente negoziale, rispetto �alla quale l'ammontare deU'imposta sull'entrata rappresenta un mero parametro di riferimento numerico, a prescindere dalla sussistenza dell'obbligo. e dal suo effettivo adempimento. La pretesa tributaria si colloca fu�ri dal campo di incidenza della riserva per quanto latamente lo si voglia intendere, come bene ha visto la giurisprudenza di questo S.C.; la pretesa negoziale, ove la riserva sia intesa in senso lato, come il pi� recente indirizzo la intende, ricade invece puntualmente nella previsione di legge. 2. -Della delineata distinzione occorre dare la giustificazione muovendo da un duplice ordine di premesse attinenti da un lato all'istituto della rivalsa, dall'altro all'istituto della riserva, passando attraverso la ricognizione delle pronunce eccettuative dell'onere della rivalsa I.G.E., la cui portata va circoscritta -come � ovvio -ai profili tributari. Ai sensi dell'art. 6 della legge fondamentale sull'I.G.E. l'imposta � dovuta allo Stato da colui a cui favore si verifica l'entrata, con diritto di rivalsa su chi esegue il versamento dei compensi o corrispettivi costituenti l'entrata medesima; tale diritto non compete per� nei confronti delle amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, nonch� di quegli enti che per legge siano in tutto equiparati ad ogni effetto fiscale alle amministrazioni dello Stato (fra cui si annovera, secondo indirizzo giurisprudenziale ormai costantissimo, dopo qualche iniziale oscillazione, anche la Regione siciliana). 16 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 586 In linea di principio nei contratti di appalto � dunque l'appaltatore che paga l'I.G.E. sul corrispettivo, salva la risalva nei confronti della stazione appaltante. Ma per i pagamenti effettuati dalle amministrazioni dello Stato in dipendenza di contratti di appalto l'imposta si riscuote a cura dell'amministrazione medesima mediante ritenuta sui corrispettivi spettanti agli appaltatori che vengono ad essi versati decurtati dalla perce11tuale per I.G.E. (cfr. art. 45 del reg. 26 gennaio 1940, n. 10). D'altra parte nei confronti dello Stato, e degli enti equiparati, non � esperibile la rivalsa dell'I.G.E. (Cass., 1740/76, 117/73) giusta il chiaro dettato della legge. ' Una pretesa siffatta di rivalsa nei confronti dello Stato, anche se non soggiace all'onere della tempestiva deduzione non potrebbe quindi essere accolta (cfr. puntualmente Cass., 2841/75). La rivalsa compete per il solo fatto che l'imposta sia stata pagata ed in quanto fosse dovuta (Cass., 378/70). Per sottrarsi all'onere della rivalsa chi ha effettuato il versamento gravato dell'I.G.E. deve dare la dimostrazione dell'esistenza di una causa di esenzione, provando che l'imposta non era dovuta e quindi risultava malamente pagata. Correlativamente il contribuente di diritto che abbia effettuato un pagamento per I.G.E. non dovuta � legittimato ad esperire l'azione di ripetizione di .indebito ancorch� abbia eseguito la rivalsa nei confronti del contribuente di fatto (Cass., 2608/78). � possibile l'esclusione contrattuale del diritto di rivalsa che nel con tratto d'appalto resta definitivamente a carico dell'appaltatore. Ma una clausola contrattuale siffatta non avrebbe senso nella ipotesi in cui la rivalsa stessa non � ammessa per legge. All'opposto � ipotizzabile un regolamento negoziale volto a stabilire, in deroga alla previsione legislativa, che il corrispettivo dell'appalto sia calcolato al netto della eventuale 'imposta (la quale, se dovuta, sar� corrisposta a carico esclusivo dell'appaltante). Ed � evidente che in questa ipotesi .il carico globale dell'appalto sar� costituito dal corrispettivo pi� l'ammontare dell'imposta. Nel caso in esame la tesi dell'appaltatore � appunto questa: essere stato pattuito il corrispettivo di appalto al netto dell'I.G.E. (dovuta o non dovuta che fosse) egli avrebbe pertanto diritto a ricevere tale corrispettivo nella sua interezza, e senza alcuna decurtazione. L'appaltatore non ha mai parlato di �rivalsa� ben sapendo che una tale pretesa, sul piano normativo non avrebbe potuto essere accolta. Correlativamente all'amministrazione appaltante non importa versare una quota del corrispettivo pattuito all'erario anzich� all'appaltatore; ma � ovvio che se a questo corrispettivo, cos� come contrattualmente fissato, dovesse aggiungersi anche l'importo dell'I.G.E.: la previsione di spesa globale ne verrebbe accresciuta, rappresentando detto importo non gi� una mera componente del prezzo globale convenuto, ma un quid plllris. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 3. -L'evoluzione giurisprudenziale sulla latitudine dell'onere della riserva segna dei punti fermi sui quali vi � convergenza nella sentenza, nel ricorso e nel controricorso. Si accetta, cio�, l'indirizzo secondo cui l'appaltatore deve, sotto pena di decadenza, iscrivere riserva non solo per le domande e le contestazioni relative alle singole partite contabilizzate, ma per tutte quelle che creda di proporre nelle varie fasi ed operazioni nella quali si articola l'iter esecutivo dell'appalto, dalla consegna dei lavori al conto finale ed al collaudo e che si risolvano in pretese tali da incidere sul compenso complessivo spettantegli, quali che siano le componenti ed i titoli di esse (Cass., S.U., n. 1960 del 1972 e 2168 del 1973 ed altre successive numerose decisioni conformi); vengono �n considerazione cio� tutti ,i profili suscettibili di comportare una spesa ulteriore, e quindi, specificamente anche quelli attinenti alla interpretazione di clausole contrattuali ogni qualvolta la risoluzione del problema esegetico possa riflettersi sulla entit� globale della spesa pubblica. Tale orientamento giurisprudenziale si � manifestato con tale uniformit� che appare superfluo ribadirlo in maniera argomentata ed � sufficiente assumerlo come costante giurisprudenziale. Postulata la generalit� del principio si tratta di stabilire quali siano le eccezioni. Talune enunciazioni giurisprudenziali al riguardo non sono impeccabili nel disegno concettuale. Si annoverano, infatti, generalmente, fra le deroghe le pretese ricollegabili ai c.d. fatti continuativi (ai fatti cio� prodotti da cause costanti, eguali nelle modalit� di accadimento, rispetto ai quali, di solito -ma non sempre -la rilevanza onerosa si manifesta soltanto per effetto della ripetizione degli episodi). Ma, a ben vedere, rispetto a detti fatti non vi � eccezione al principio dell'onere della riserva, prevedendosi soltanto una particolare configurazione del criterio della tempe stivit� in quanto il tempo utile per la formulazione della riserva, attesa la possibile non immediata rilevanza causale dei fatti stessi, non va necessariamente agganciata al primo manifestarsi di essi, correlandosi, secondo un primo orientamento (poi ripudiato) al momento della cessazione della continuit�, ovvero, secondo la tesi successivamente prevalsa nella giurisprudenza di questo S.C. al momento della manifestazione di detta rilevanza causale, avvertibile dall'appaltatore di media diligenza. L'onere della riserva opera, quindi, sia pure con uno scorrimento in avanti del momento di deduzione, anche rispetto ai fatti continuativi. Una vera e propria eccezione deve -invece -pacificamente ravvisarsi in ordine a pretese derivanti da fatti dolosi o gravemente colposi di organi della stazione appaltante. Nelle pronunce di questa S.C. si fa poi riferimento -per escluderli dal campo delle riserve -a fatti estranei all'� oggetto� dell'appalto. (cfr. Cass., 2613/76, 1478/75, 78/74). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 588 E nell'esemplificare le ipotesi di estraneit� all'oggetto del contratto si menziona accanto agli interessi di mora, la rivalsa dell'I.G.E. A favore di questa esclusione potrebbe osservarsi da un lato che la domanda di rivalsa non si ricollega direttamente al contratto, non trova in esso la sua fonte immediata, trattandosi di pretesa fondata sulla legge e che quindi si risolve in un onere economico di chiara prevedibilit� e determinazione non attinente alle modalit� di esecuzione dell'opera e non influenzato dalle sue vicende, ma imposto dal diritto obiettivo. Peraltro nelle decis!oni pi� recenti tale estraneit� � postulata pi� che dimostrata senza che nemmeno sia dato in.tendere quale configurazione concettuale di oggetto del� contratto sia stata accolta nelle singole decisioni (l'ur trattandosi di nozione non univoca nella dottrina). Al riguardo il riferimento pi� ovvio, stando alla lettera delle disposizioni del� codice civile (cfr. specialmente agli artt. 1347-1349) appare quello alle �prestazioni �, contrapponendosi nell'appalto in nesso sinallagmatico l'opus ed il corrispettivo ed essendo evidente che la pretesa per rivalsa I.G.E. non attiene al corrispettivo, non ne rappresenta una parte, ma costituisce lo stmmento di regolamentazione legale della incidenza dell'onere tributario considerato. Cos� puntualizzata la estraneit� all'oggetto del contratto della domanda di. rivalsa per I.G.E. non vi sono difficolt� a riconoscere che� l'eccezione pu� restare ferma, nonoi;;tante l'intervenuta dilatazione dell'ambito dell'incidenia dell'onere della riserva perch� si colloca con tutta evidenza fuori del. campo di incidenza degli ulteriori aggravi in termini di corrispettivo; mentre hanno perduto validit� le giustificazioni originarie che tale onere escludevano richiamandosi alle finalit� dei registri di contabilit� dell'appaltatore, in cui tali riserve avrebbero dovuto iscriversi, di documentazione cronologica dell'iter esecutivo rispecchianti la originaria concezione r.estrittiva circa le ipotesi in cui occorreva cautelarsi con le riserve.. 4. -L'attitudine della pretesa per rivalsa dell'I.G.E. in senso stretto a sfuggire dall'onere delle riserve sia ristretto -secondo il vecchio orientamento -sia generalizz�to va pertanto ribadita attraverso il riesame critico della giurisprudenza di questa S.C. sul punto. La prima decisione che si rinviene in materia � la sentenza 8 agosto 1952, n. 2621. Recita la massima ufficiale: � �.� le annotazioni e le riserve che debbono farsi nel registr:o di contabilit� riguardano esclusivamente le partite del lavoro eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore e non altri "oggetti" del tutto estranei alle citate disposizioni di legge (vale a dire le disposizioni precedentemente richiamate che impongono l'onere delle riserve) quale se spetti o meno all'appaltatore il diritto di rivalsa verso l'amministrazione appaltatrice dell'I.G.E. corrisposta sull'importo dei lavori �. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 589 Ma la lettura della motivazione della sentenza consente anzitutto di rilevare che si tratta di un obiter dictum. La Corte riconosce che si tratta di questione nuova, e quindi_ inammissibile, ma ritiene � a parte l'inammissibilit� � di esaminarla egualmente osservando che l'oggetto della pretesa di rivalsa era del tutto distinto dalle misurazione dei lav9ri e delle somministrazioni fatte dall'appaltatore. Ne risulta da un lato l'adesione alla concezione restrittiva circa l'estensione dell'onere (in conformit� dell'indirizzo giurisprudenziale del tempo) e dall'altra l'uso improprio del termine � oggetto � non gi� in riferimento alle prestazioni contrattuali, ma al contenuto della domanda (non ricollegabile a misurazioni di lavori ed a somministrazioni dell'appaltatore). Su questo pseudo-precedente si innesta una pronuncia decisoria, la sentenza 28 ottobre 1965, n. 2290, in cui si legge testualmente �le annotazioni e le riserve da inserirsi obbligatoriamente nel registro di contabilit� debbono riguardare esclusivamente le partite del lavoro eseguito e le somministrazioni fatte dall'appaltatore, non gi� altri oggetti affatto es_tranei alle finalit� proprie del registro di documentare cronologicamente l'opera nel suo iter esecutivo � e l'estraneit� viene riconosciuta rispetto all'ipotesi di rivalsa I.G.E di imposta di registro, e di. decorrenza degli interessi di mora. La decisione � emblematica perch� l'estraneit� � riconosciuta ancora una volta alla stregua dell'� oggetto � della riserva e n:on dell'� oggetto� del contratto. Non vanno iscritti i fatti che non consistono in partite di lavoro o somministrazioni. La sentenza n. 2290 del 1965 � recepita, senza alcun approfondimento, nelle sentenze 6 ottobre 1972, n. 2861 e 9 novembre 1972, n. 3351, in cui resta fermo il riferimento all'� oggetto � in termini di estraneit� alla finalit� di documentare -cronologicamente l'opera nel suo iter esecutivo. Si � cos� verificato un scoordinamento fra il mutamento di indirizzo circa il contenuto dell'onere della riserva e la puntualizzazione delle ipotesi eccettuative. Stante l'allargamento operatosi in materia di r.iserva, _necessaria ogni qualvolta si possa determinare un increm~nto della spesa cli realizzazione dell'opera prevista; punto di riferimento non pu� che esser� il corrispettivo, la prestazione dell'appaltante. L'estraneit� ani� oggetto�. per restare valido criterio discriminativo, non va verificata con riferimento a misurazione dei lavori ed a somministrazioni, ovvero alla documentazione cronologica dell'iter esecutivo dell'opera, ma deve essere riferita alle prestazioni contratuali e fondamentalmente al corrispettivo. Ma se la motivazione di questa decisione risulta inappagante la conclusione � senz'altro giuridicamente corretta. Non pu� seriamente dubitarsi, invero, della esattezza dell'affermazione giurisprudenziale che esclude la necessit� della riserva rispetto alla domanda di rivalsa (cfr. da ultimo Cass., 3 ottobre 1973, n. 2486, 18 luglio 1975, n. 2841) anche se sarebbe stata auspicabile un adeguato svolgimento argomentativo, non bastando RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 590 il richiamo a precedenti viziati nelle nozioni di �riserva� e di �oggetto� da cui muovevano. E' certo, infatti, che la domanda di � rivalsa �, come si � messo in luce, non si riflette direttamente ed immediatamente sul corrispettivo. 5. -Fermo restando che anche alla stregua dell'attuale giurisprudenza sul contenuto generale dell'onere della riserva le pretese di rivalsa dell'I. G.E. sfuggono a tale prescrizione normativa, e non potendosi quindi seguire la Corte d'appello nel tentativo di sovvertire tale orientamento (inutilmente compiuto per non avere valorizzato fino in fondo la distinzione tra l'ipotesi su cui era chiamata a giudicare e quella rispetto alla quale si � formato l'indirizzo del S.C.) si deve porre in evidenza che a seguito della generalizzazione di tale onere prende fondamentale rilievo la circostanza che nella specie l'appaltatore non chiedeva la rivalsa di un tributo, non sollevava alcuna questione tributaria sul regime fiscale del negozio, ma sosteneva che in forza di una clausola del negozio medesimo il corrispettivo doveva essergli versato al netto dell'eventuale importo dell'I. G.E. A seguito del pagamento del corrispettivo decurtato da tale ammontare l'appaltatore veniva a conoscere che secondo l'amministrazione, il prezzo dell'appaltato risultava gravato del tributo, e poich� tale decurtazione rappresentava a suo avviso (e non importa, se a ragione o a torto) la violazione di una clausola contrattuale, la relativa pretesa che era una pretesa riflettendosi immediatamente e direttamente sul carico globale dell'appalto, non poteva sfuggire, alla stregua dei principi generali sulla portata dell'istituto della riserva, all'onere della relativa iscrizione. Mentre la vicenda della rivalsa I.G.E. si svolge sul piano tributario ed alla stregua di disposizioni normative, e comporta un nesso con il contratto meramente occasionale, riguardando un'onere predeterminabile a priori con assoluta certezza, la vicenda interpretativa di una clausola contrattuale che, secondo l'assunto della parte, le assicura un certo corrispettivo al netto dell'(eventuale) carico tributario, pone l'ente appaltante di fronte ad un fatto nuovo ed imprevedibile, donde la necessit� della riserva posto che indubbiamente, la tesi dello appaltatore se accolta determinerebbe un aggravio di prezzo. 6. -In questi termini, e con le precisazioni che precedono, deve ritenersi che la Corte d'appello abbia esattamente giudicato negando ingresso alla pretesa di rimborso di una parte del prezzo (corrispondente all'am� montare dell'I.G.E.) che l'appaltatore assumeva indeb~tamente trattenuta, invocando una clausola contrattuale. Non giova osservare contro l'operativit� dell'onere della riserva rispetto alla domanda di pagamento di parte del corrispettivo (indebitamente trattenuto) che la decadenza dall'esercizio di un diritto pu� essere stabilita sol PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI tanto dalla legge o dal contratto, perch� le considerazioni svolte sono dirette proprio ad accertare la portata della iegge nel senso di inchidervi la situazione di specie. N� all'intempestivit� della riserva si potrebbe ovviare, richiamando il riconoscimento dell'amministrazione dei LL.PP. che la trattenuta operata a titolo di I.G.E. era indebita ed invocando il principio di diritto per cui rispetto ai termini stabiliti da una norma di legge relativa a diritti disponibili la decadenza � impedita dal riconoscimento del diritto (art. 2966 c_.c.). Al riguardo la societ� ASTER formula un motivo (il secondo) incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2964 e 2966 e.e. per violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5, ma non lamenta che la Corte abbia trascurato una deduzione difensiva basata sul disposto della lettera 2 luglio 1963; sorge quindi un primo problema di ammissibilit� della censura sotto il profilo giuridico agganciato all'esame di documenti di contestata decisivit�. Ed in verit� non sembra che la lettera del Provveditorato delle opere pubbliche costituisse un riconoscimento del diritto dell'appaltatore ad ottenere il rimborso. Anzi poich� in detta lettera si attribuiva al Ministero dell� finanze la competenza a dirimere la questione tributaria circa la spettanza dell'esenzione rispetto a quel determinato contratto, ne risultava implicitamente, ma sicuramente, che l'amministrazione dei lavori pubblici si rifiutava di interpretare la clausola del contratto nel senso preteso dell'appaltatore di avere diritto all'intero corrispettivo a prescindere dalle vicende tributarie di debenza (ed eventuale rivalsa) del tributo. Sotto altro profilo poi non � ammissibile che verificatasi gi� la decadenza, il diritto possa risorgere. N� nel caso di specie tale decadenza si sarebbe potuta impedire attraverso un valido riconoscimento del diritto. Deve osservarsi in contrario che il sistema delle riserve nei pubblici appalti non d� luogo a diritti disponibili, trattandosi di disposizioni dettate dal legislatore a tutela degli interessi evidenziati dalla gurisprudenza di questo S.C. nel mettere in luce le caratteristiche e l'estensione del relativo onere. 7. -In fine il terzo motivo di ricorso, nel cogliere una esatta dimensione della fattispecie, non ne trae corrette implicazioni giuridiche. Effettivamente la clausola negoziale era suscettibile di essere interpretata nel senso che il prezzo dell'appalto doveva essere corrisposto al netto dell'eventuale versamento per I.G.E. e la societ� ASTER sia all'atto della formulazione tardiva della riserva, sia nell'impostazione dell'azione giudiziaria deduceva la violazione dell'obbligo negoziale di pagare l'intero prezzo. Ma si tratta appunto degli elementi differenziali che valgono a distinguere l'ipotesi in esame da quella riguardante puramente e semplicemente la pretesa di rivalsa dell'I.G.E. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 592 Nel sistema del diritto comune il giudice non avrebbe potuto negare preliminarmente ingresso alle domande, ma nel caso di specie in cui la Corte bolognese non ha respinto la domanda ma ne ha ribadito la sottoponibilit� al regime della tempestiva riserva, escludendo la tempestivit� della deduzione nel. conto finaJe, mentre la ragione di maggior credito era gi� puntualmente emersa sia dal primo versamento (decurtato appunto dell'importo dell'I.G.E.) il punto in discussione non � la fondatezza della pretesa, basata su una certa interpretazione della clausola (e pi� in generale del contratto di pubblico appalto, globalmente considerato) ma la riconducibilit�, o meno, della questione interpretativa del contratto medesimo all'ambito di operativit� del (generale) principio dell'onere di (tempestiva) riserva. 8. -Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato dell'amministrazione (con il quale, deducendosi la violazione degli artt. 6 e 47 della legge n. 762 del 1940, e 49 del r.d. 827 del 1924 e 1418 e.e. si sostiene che la clausola non poteva essere interpretata n� nel senso di prevedere l'esonero convenzionale del pagamento di. una imposta, n� in quello di ammettere la rivalsa per I.G.E verso l'amministrazione statale poich� l'una e l'altra pattuizione, comportando la violazione di norme imperative di legge, si sarebbero dovute dichiarare nulle; essa avrebbe, cio� un valore meramente dichiarativo nel senso di consentire all'impresa di chiedere il rimbor-so all'amministrazione finanziaria ove fosse risultata la spettanza dell'esenzione per I.G.E.; cos� int�rpretata la clausola l'appaltatore non potrebbe pretendere sotto forma di adeguamento del corrispettivo il rimborso deil'imposta. che er� a suo carico, e rispetto alle quali non avere comunque fatto valere nell'opportuna sede il diritto all'esenzione). 9. -In conclusione il ricorso deve 'essere respinto essendo pervenuta la Corte del merito ad una esatta soluzione giuridica, sia pure attraverso una non impeccabile motivazione che va rettificata in conformit� del seguente principio di diritto: Anche alla stregua della riconosciuta generalit�' dell'onere della riserva in tema di appalti di opere pubbliche, la domanda di rivalsa dall'I.G.E. (basata sul disposto dell'art. 6 del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762) non deve essere preceduta dalla tempestiva annotazione nei registri di contabilit� dell'appaltatore, non riflettendosi la relativa pretesa sulla entit� del corrispettivo e rimanendo estranea la dedotta obbligazione ex lege, di carattere tributario, al rapporto instauratosi a seguito della stipulazione dell'appalto. La rivalsa non si inserisce nel sinallagma del contratto di pubblico app.alto, ma si ricollega ~ll'esecuzione del pagamento dell'I.G.E. dipendente dalla percezione di una somma di cui la stipula del negozio costituisce un mero presupposto estrinseco. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 59} L'onere della riserva in materia di pubblico appalto che, attesa la sua generalit�, viene in considerazione �nche quando si controverta fra appaltatore ed appaltante della interpretazione di clausole contrattuali suscettibili di riflettersi sull'ammontare del corrispettivo (inerendo ad ogni pretesa che incida sul costo dell'opera) deve essere osservato -invece nel caso in cui, sulla base di una clausola negoziale, l'appaltatore pretende il pagamento del corrispettivo senza la decurtazione dell'importo sorrisppndente al tributo per I.G.E. (a prescindere dalla spettanza nella specie di esenzione tributaria). La relativa pretesa non si identifica~ infatti, COJ:),la domanda di rivalsa ex art. 6 legge n. 762 del 1962, essendo diretta non� ad ottenere il rimborso dell'imposta pagata, ma a conseguire l'intero corrispettivo dell'appalto al netto dell'eventuale imposta. Ogni contestazione suscettibile� di riflettersi su tale prezzo, comportando la possibilit� di un maggiore esborso per la p.a., di cui questa va tempestivamente edotta, deve essere, infatti, evidenziata nei registri di contabilit� non appena all'appaltatore risulti la divergenza interpretativa riflettendosi sull'ammontare del corrispettivo cui � contrattualmente obbligato. La novit� della questione e l'equivoco cui � incorsa la sentenza nella rilevazione della portata dell'indirizzo giurisprudenziale in materia di I.G.E. inducono il Collegio a disporre la compensazione integrale delle spese (Omissis). SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 5 luglio 1976, n. 1917 -Pres. Muscolo Est. Jannaccone -P. M. (concl. conf.) Antonucci -Rie. Grandi -Ministero Finanze p.c. (avv. Stato Stipo). Procedimento penale -Appello -Ordinanza di �rinnovazione del dibattimento -Rinvio -Dibattimento -Diversa composizione del collegio Irrilevanza. (c.p.p., artt. 432, 472, 520). Il principio dell'identi� del giudice non include l'identit� del giudice che abbia adottato provvedimenti di rinvio o di propulsione del processo ed in particolare disposto in appello la rinnovazione del dibattimento concludendo una fase del medesimo, con il giudice della nuova fase, preceduta da nuovo decreto di citazione a giudizio (1). (Omissis), -Il ricorso � infondato. V� innanzi tutto precisato che la Corte di rinvio, uniformandosi a quanto aveva gi� disposto nel precedente giudizio la seconda sezione della stessa Corte, la cui sentenza era stata annullata, emise nuova ordinanza di rinnovazione parziale del dibattimento, �ritenuta l'opportunit� di sentire a chiarimenti il verbalizzante Cortese Mario, il brig. Sanna Angelo, nonch� un rappresentante dell'UTIF �. Dall'udienza in cui l'ordinanza fu emessa (30 settembre 1974) prese l'avvio una serie di rinvii a nuovo ruolo del processo, fino a che all'udienza del 23 dicembre 1975, l'ordinanza pot� trovare regolare esecuzione, allorch� fu riesaminato il Cortese che era gi� stato esaminato dalla Corte in diversa composizione e furono esaminati per la prima volta il Sanna ed il rappresentante dell'UTIF nella persona di Giacobone Ottavio. Sull'escussione di quest'ultimo teste la difesa dell'imputato espresse il suo consenso, pur insistendo, anche in sede di conclusioni finali, nella richiesta che fosse riesaminato il teste La Face, altro rappresentante dell'UTIF, gi� esaminato dalla Corte in diversa composizione. Su tale richiesta la Corte si riserv� di decidere, ma non sciolse la riserva e deliber� la sentenza, nella motivazione della quale la ragione della reiezione della richiesta stessa � attribuita al fatto che il teste La Face era stato gi� escusso ed aveva reso la sua deposizione. Fatta tale precisazione, occorre rilevare che le censure mosse dal ricorrente alla sentenza non possono trovare accoglimento. Non sussiste in {1) La sentenza � correttamente motivata, tenuto conto dell'd,nteresse, protetto dalla norma di cui a11'art. 472 C.iP�P� che .� queMo di imporre l'identit� del giudice �che ha partecipato al dibattimento �. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE fatti violazione dell'art. 520 c.p.p. in relazione all'art. 432 c.p.p. perch� i testi escussi all'udienza del 23 dicembre 1975 erano stati citati proprio per dare esecuzione all'ordinanza del 30 settembre 1974 e non occorreva pertanto l'emissione di una nuova ordinanza per legittimarne l'assunzione. D'altro canto non ha rilevanza il fatto che l'ordinanza originaria (30 settembre 1974) era stata emessa dalla Corte in composizione diversa da quella che vi diede esecuzione perch� il principio della immediatezza e continuit� del dibattimento davanti allo stesso giudice postula, a norma dell'art. 472 c.p.p., c}J.e la deliberazione della sentenza sia compiuta dallo stesso giudice (e, trattandosi di giudice collegiale, dagli stessi componenti del Collegio) che presenzi� a tutte le attivit� svoltesi nella fase dibattimentale del giudizio, ma non include l'identit� del giudice che abbia adottato provvedimenti di rinvio o di propulsione del processo ed in particolare disposto in appello la rinnovazione del dibattimento concludendo una fase del medesimo, con il giudice della nuova fase, preceduta da nuovo decreto di citazione a giudizio, fase nella quale detto giudice come ha il potere di revocare l'ordinanza di rinnovazione del dibattimento che trova gi� emessa, ha anche quello di confermarne tacitamente la immanenza e validit�, procedendo al compimento degli atti gi� disposti, nell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli dall'�rt. 520 c.p.p. N� pu� nella specie affermarsi che il principio di continuit� del dibattimento davanti allo stesso giudice sia stato violato a causa della menzione fatta in sentenza del teste, gi� esaminato in una fase dibattimentale caducata d�l rinvio a nuovo ruolo, perch� la Corte, lungi dall'utilizzarne il deposito, col che sarebbe effettivamente incorsa nella violazione degli artt. 472 e 475 c.p.p., si � limitata, con formulazione in verit� ellittica, a scioglierle la riserva di decidere sulla richiesta difensiva della riassunzione del medesimo, affer:rp.ando sostanzialmente l'inutilit� di un nuovo esame. (Omissis). CORTE D'ASSISE DI CATANZARO, 23 febraio 1979 -Pres. Scuteri -Rel. Antonini -P. M. Lombardi -Imp. Pietro Valpreda ed altri (resp. civ. Ministero della Difesa, avv. Stato di Tarsia di Belmonte). Responsabilit� civile -Fatto illecito commesso da informatore del S.I.D. Responsabilit� diretta dello Stato -Non sussiste. (Cost., art. 28; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 22). Responsabilit� civile -Fatto doloso del dipendente -Attivit� in contrasto con i fini istituzionali della p.a. -Interruzione del rapporto organico. (Cost., art. 28; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 22). Presupposto perch�, a norma degli artt. 28 Cast. e 22 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sorga la responsabilit� diretta dell'amministrazione statale 596 RASSEGNA DELL'iWVOCATURA DELLO f'fi\TO per un fatto commesso da una persona fisica, � che vi sia una relazione di identit� soggettiva fra il .prestatore di lavoro e lo Stato. Tale responsabilit� quindi non sussiste quando, come nel caso di un informatore del S.I.D., vi sia stato fra questi e l'amministrazione della Difesa un rapporto di lavoro autonomo (1). La responsabilit� diretta della p.a. per un fatto illecito commesso da un suo dipendente non ricorre quando fra la attivit� delittuosa del dipendente e i fini istituzionali dell'amministrazione vi sia un netto contrasto (2). (Omissis). -Resta da esaminare la richiesta di condanna, avanzata dall'avv. Vincenzo Azzariti Bova nella qualit� sopra indicata, del Ministero della Difesa quale responsabile civile per i reati commessi dall'imputato Guido Giannettini. Ritiene la Corte che la suddetta domanda deve essere rigettata per un duplice ordine di considerazioni. Il primo e decisivo rilievo muove dal tipo di rapporto che legava iI Giannettini al S.I.D. e che non era certamente di pubblico impiego. Risulta � ampiamente dagli atti del Servizio acquisiti e dalle testimonianze dei suoi ufficiali che il suddetto Giannettini fu sempre un collaboratore esterno del Servizio stesso. Si � gi� detto come egli fu posto finanziariamente a carico del S.I.D. nel quadro di una campagna promossa dal comando di stato maggiore della Difesa e diretta a compensare vari giornalisti per alcuni loro interventi in favore di una parte delle alte sfere militari. Segu� il suo passaggio� dall'uffieio � R � (ricerche all'estero), ove era stato inizialmente assegnato, all'ufficio � D � che si interessava del contro-. spionaggio; ma nessun atto di nomina formale od implicito ne determin� la collocazione fra i pubblici dipendenti. Continu� a svolgere la sua attivit� professionale di giornalista e le sue prestazioni lavorative non vennero mai da lui effettuate esclusivamente o prevalentemente per lo Stato; al quale ebbe a destinare un certo tipo di �collaborazione informativa� daWesterno, avvalendosi di una propria organizzazione, con libera .scelta di orari e di luoghi di lavoro, al di fuori di ogni controll� di carattere gerarchico. Il compenso corrispostogli dal S.I.D., non sempre periodicamente, fu comunque collegato alla sua concreta produttivit�: tanto che in alcuni periodi venne sospeso. (1-2) La sentenza della Corte d'assise di Catanzaro � stata' impugnata su questo punto della decisione; ma essa merita di essere segnaJata per l'importanza del pr.inc�Jpio affermato e per l'affermazione dell'intel'rllzione del rapporto organico quando il pubblico dipendente abbia agito per fini che non sono qudli istituzionali deLla p.a. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE Da tutti gli elementi sopra indicati appare� evidente che il rapporto intercorso tra Guido Giannettini e l'amministrazione della Difesa fu di lavoro autonomo. Mancarono i caratteri tipici della subordinazione e non si instaur� ak�na relazione di identit� soggettiva fra prestatore di lavoro e Stato. Pertanto la pubblica amministrazione, la cui responsabilit� per fatto illecito si configura solo direttamente --attraverso gli organi per mezzo dei quali .agisce -in base ai principi dettati dall'art. 28 della Costituzione e dall'art. 22 dello statuto degli impiegati statali: non pu� essere chiamata a rispondere dei fatti del Giannettini; il quale ebbe ad agire completamente al di fuori di ogni rapporto di immedesimazione organica con la stessa. Un secondo ordine di� considerazioni conduce all'esclusione della responsabilit� civile del Mi~istero della Difesa anche nell'ipotesi prospettata dalla parte civile istante: ossia anche qualora Guido Gian,nettini fosse stato un pubblico dipendente. � noto che la responsabilit� diretta dalla pubblica amministrazione per gli illeciti commessi dai propri organi trova un limite preciso -come costantemente ha insegnato la Corte di cassazione -quando il funzionario abbia agito per fini di parte ed estranei a quelli istituzionali dell'ente rappresentato. In qu~sti casi si verifica una frattura del pur esistente rapporto organico, perch� il dipendente agisce arbitrariamente come privato realizzando un'attivit� non riferibile all'Ente suddetto: il quale, di conseguenza, non pu� risponderne civilmente. (Fra le tante decisioni conformi, sul punto, � basilare quella n. 2980 del 20 dicembre 1967 emessa dalle sezioni unite della Corte di cassazione: �In tanto l'attivit� del dipendente pu� essere riferita all'ente pubblico e costituire fonte di responsabilit� diretta, in: quanto sia e si manifesti come esplicazione dell'attivit� dell'ente stesso, cio� sia diretta al conseguimento dei suoi fini istituzionali�; in Foro it., 1968, I, 1012). Orbene la condotta del Giannettini, se egli fosse stato un pubblico dipendente, avrebbe dato vita proprio ad uno di tali casi. Infatti la sua attivit� delittuosa, di carattere sovversivo e terroristico, fu certamente non solo estranea, �ma addirittura in netto contrasto con le finalit� istituzionali del S.I.D.; al quale erano demandati, invece, dall'ordinamento giuridico compiti di tutela della sicurezza dello Stato. N� pu� aver valore, per agganciare la responsabilit� civile del Ministero citato in giudizio, l'obiezione -fatta dal difensore di parte civile -che i propositi eversivi del Giannettini maturarono nell'ambito di segreti accordi con autorevoli personaggi investiti di pubblici poteri nell'ambiente politico-militare..Invero l'enunciato principio della non riferibilit� di siffatte delittuose imprese allo Stato, .inteso quest'ultimo come entit� astratta delineata dalla Costituzione della Repubblica e -come tale -interessato innanzi tutto a perseguire il fine della propria conservazione, vale per la condotta di ogni titolare di pubbliche funzioni a qualsiasi livello. (Omissis). 598 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO TRIBUNALE DI ROMA, Sez. I, 20 giugno 1979 -Pres. De Sena Plumkett Est. Greco -P. M. Mineo -Imp. Celletti ed altri (avv. Stato Di Tarsia Di Belmonte). Reato � Interesse privato in atti d'ufficio � Atteggiamento di benevolenza verso il privato � Rispetto delle norme � Non sussiste. (c.p. art. 324). �Un generico atteggiamento di favore da parte del pubblico ufficiale nei confronti di privati concorrenti ad un appalto di servizio quando non si sia violato il principio della par condicio non integra il reato di interesse privato in atti d'ufficio (1). (Omissis). -L'imputato Pravetone Antonio � deceduto nel giugno 197& e pertanto nei suoi confronti va dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato. Quanto agli altri imputati valgono le considerazioni che seguono. La vicenda che ha portato alla aggiudicazione del servizio di trasporto alla � Soc. Veloce 73 �, per quanto accuratamente esaminata, non presenta profili penalisticamente rilevanti n� in particolare vi si riscontrano gli estremi del reato contestato di interesse privato in atti d'ufficio. Il servizio di trasporto veniva concesso annualmente dalla Cassa per il Mezzogiorno, ente pubblico, ad una ditta privata, con un contratto di carattere privato. Nella scelta del contraente la Cassa non era vincolata, per legge o regolamento, a seguire determinate formalit�. Poteva procedere a trattativa privata o indire una gara di carattere ufficioso, purch�, come ente pubblico, avesse avuto garantito un buon servizio, al minimo costo possibile. Se si esamina il rapporto trilaterale tra la �Cassa�, la �Corsica Industriale � e la �Veloce 73 �, l'unico appunto giuridicamente rilevante che pu� sollevarsi � al comportamento degli autisti dipendenti della �Corsica�, i quali, mentre perdurava il loro rapporto di lavoro con la societ�, avevano occultamente manovrato per costituirsi in societ� a loro volta e soffiare l'appalto del servizio alla � Corsica �. Questo comportamento viola l'obbligo di fedelt� previsto dall'art. 2105 del cod. civile, concretizzando un'ipotesi di concorrenza sleale, e potrebbe dar luogo ad una azione civile per danni, oltrech� all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal In tema di interesse privato in atti d'ufficio. (1) La sentenza, anche se ha affrontato un caso di specie, merita di essere segnalata per la deteI1minazione dei Limiti del comportamento penalmente� � sanzionato nell'ipotesi del reato di interesse !Privato in atti d'ufficio. Non v'� dubbio infatti che il reato previsto e punito dall'art. 3~ c.p. sia un reato a contorni incerti, resi ancor pi� incerti dall'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo H quale, come � noto, H profitto per l'agente PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 599 successivo art. 2106, e.e. e dai contratti collettivi di lavoro. Per quanto riguarda invece il comportamento dei funzionari della Cassa, dal cui ope rato deriva poi il reato di interesse privato contestato a tutti gli imputati, va osservato, riallacciandosi a quanto detto sopra, che l'ampia discrezio nalit� della Pubblica amministrazione nella scelta del contraente privato non consente, nella fattispecie, di ravvisare gli estremi del reato di in teresse privato. Va precisato, in punto di fatto, che la �Corsica Industriale� nel giu gno del 1973, un mese prima circa della scadenza del servizio,era rimasta ferma alla cifra richiesta di L. 590.000 mensili per autovettura, e non aveva aderito a quella offerta dalla Cassa di L. 490.000 (f. 78). A questo punto, la Cassa, dopo avere, data 14 giugno 1973, dato di sdetta per il contratto, era libera di rivolgersi ad altra ditta e magari dare� un esplicito consenso al gruppo di autisti della � Corsica �, che di fronte alla ricorrente minaccia annuale del licenziamento, si stavano attivando .per costituirsi in societ� e rilevare il servizio di trasporto. Ma i funzionari della Cassa, che avevano gi� avuto fatte proposte in questo senso da parte degli autisti (la prima lettera della �Veloce 73 � per partecipare alla gara � del 3 luglio 1973, f .. 184), preferirono sondare il mercato ed indire una gara, nonostante non ne fossero obbligati. Con lettera circolare del 6 luglio 1973, furono invitate otto ditte, tra cui la �Corsica� e la �Veloce 73 �, a fare pervenire le loro offerte entro il 20 luglio successivo (f. 126). Il 13 luglio gli autisti della �Corsica�, che il 9 luglio precedente ave vano dato vita alla societ� a responsabilit� limitata �La Veloce 73 � fe cero la loro offerta di L. 450.000 mensili. Il 18 luglio successivo fece la sua offerta il rappresentante della � Corsica �, che -si richiam� alla cifra. di L. 490.000 mensili, prima rion accettata. o per il terzo e i1l danno per la p.a. possono anche essere meramente morali (v. Cass., 18 luglio 1978, n. 11387, mass. n. 139.780) e ci� nonostante che in dottrina sia stata tentata una interpretazione restrittiva. Il BETTIOL infatti, dopo� aver individuato l'oggettivit� del reato nella lesione degli interessi collegati co1 rispetto della par condicio civium, affermava che il delitto sussiste solo quando ricot�re una parzialit� che abbia favorito un interesse privato, violando la par condicio con danno patrimoniaile della p.a. La tesi era in realt� diffidlmente sostenibile, tenuto conto sia del contenuto lettwale della norma incriminatrice, sia della sua collocazione nel titolo dei reati contro la pubblica amministrazione, rispetto ai quali come � ben noto si nega in genere che iI bene protetto sia un interesse patrimoniale, anche avendo irigua:rdo al reato di peculato -nonostante '1'origine storica di questo (pecunia ablata). Peraltro, accettato H contenuto pi� Iato della norma inariminatrice, accettato che il reato sia reato di pericolo, che il bene protetto sia l'imparzialit� dell'attivit� amministrativa, che il reato sussista anche quando l'interesse privato non contrasti, ma coincida con quello pubblico realizzandone addirittura gli effetti (Cass., 10 gennaio 1978, n. 16, mass. 138.073), � pur necessario rintracciare un RASSEGNA DELL'AVVOCALURA DELLO STATO Dunque, la � Corsica � non fu esclusa dalla gara, ma fu l'ultima tra le sole due societ� partecipanti alla gara (�la Corsica� e la �Veloce� 73�), a fare� la sua offerta, che teoricamente avrebbe potuto essere inferiore alle L. 450.000 offerte dalla �Veloce 73 �, con conseguente aggiudicazione dell'appalto. Se questo fu l'iter della gara, non si vede come i funzionari della Cassa abbiano inteso favorire gli autisti della �Corsica�. L'appunto che da parte dell'accusa si fa ai suddetti funzionari � quello di avere favorito gli imputati perch�, al momento in cui la � Veloce. 73 � fu invitata alla gara, questa societ� giuri.dicamente non esisteva, essendosi -costituita per atto notarile tre giorni dopo ed iscritta nella Camera di �commercio solo in data 9 agosto 1973 (f. 70). Orbene, ammesso che i funzionari sapessero che la �Veloce 73 � era in via di costituzione; ammesso che vi sia stata benevolenza verso autisti che si conoscevano personalmente e che si erano raccomandati e consigliati con i dirigenti da loro trasportati, non per questo pu� affermarsi che nella scelta del privato contraente gli imputati pubblici ufficiali siano stati guidati dall'interesse privato. Essi -si ripete _;; 'avrebbero potuto tranquillamente, una volta arenatesi le trattative per il rinnovo del contratto con la �Corsica�, affidarsi ad un nuovo soggetto giuridico,� fosse esso un privato, una societ� o un gruppo di fatto, �:ton essendo vincolati da obblighi derivanti da leggi o regolamenti, purch� vi fosse la garanzia di un servizio efficiente. La circostanza quindi che la �Veloce 73 � .nor:i fosse ancora formalmente costituita alla data del 6 luglio 1973, in cui -su sua sollecitazione -fu invitata alla gara, non � rilevante ai fini penali, poich� non � necessariamente 1'indizio di interesse privato penalmente valutabile. limite distintivo fra condotta cnm1nosa e condotta non punibile, ad evitare i tipici effetti da �estrema conseguenza�, Si rischia altrimenti -per assurdo di veder incriminato per interesse privato in atti d'ufficio anche lo zelo personale e fo scrupoloso ademp1mento dell'attivit� nella quale il p.u. tragga soddisf.azioni morali! FortWlatamente, la Suprema Corte, accanto ad affermazioni del tipo di quelle citate e secondo le quali fa commistione fra interesse pubblico e interesse privato Tealizza i!l reato, a nulla rilevando che l'atto pubblko non sia illegittimo, n� iiHecito finteresse !p['�vato che si intende raggiungere (Cass., 10 gennaio 1978, cit.) offre i criteri corretti per definire la condotta criminosa, quando statuisce che, perch� rioona il reato di cui all'art. 324, occorre che l'attivit� funzionale de1 P.U. sia fuorviata dallo scopo di pubblico interesse e sia quindi �strumentalizzata� ad un interesse privato (Cass., 12 dicembre 1977, n. 2681, mass. 137.570; 11 aprile 11978, n. 790, mass. 139.544). Non basta quindi �na mera coincidenza di interessi, sembrerebbe potersi arguire, ma occorre anche uno � sttavoLgimento � dei fini e dell'interesse della p.a. A questo corretto criterio si � evidentemente ispirata la sentenza del tribunale di Roma. P.D.T. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE C'� infatti da osservare che la �Veloce 73 �, costituitasi in societ� una volta indetta la gara e quindi prima di fare la propria offerta, offr� una cifra economicamente pi� vantaggiosa di quella offerta dalla �Corsica�. Ci� ovviamente era dovuto al fatto, che gestendo in proprio il servizio, gli autisti venivano ad eliminare il compenso spettante al datore di lavoro. La Cassa quindi, affidando il servizio alla neo-societ�, venne a risparmiare la cifra mensile di circa L. 30.000 per autovettura. Ci� vuol .dire che, se anche atteggiamento di favore vi fosse stato verso gli autisti, i funzionari della Cassa non avevano perso di vista l'interesse pubblico, sotto il profilo qualificante del risparmio economico. In queste condizioni, non � possibile parlare di parzialit� dei pubblici funzionari, di una ingerenza privata profittatrice in un atto della pubblica amministrazione. Il comportamento dei funzionari della Cassa � da ritenersi corretto, perch� non � stata violata la �par condicio� tra la �Veloce 73 � e le altre ditte interessate alla gara. Se scorrettezza vi � stata questa � da imputare ai dipendenti della �Corsica�, che avrebbero dovuto prima dimettersi e poi partecipare alla gara. Ma il loro comportamento non pu� riflettersi negativamente sui funzionari imputati, a meno che non si pretenda che costoro fossero obbligati a controllare preventivamente i requisiti delle ditte da invitare alla gara e magari ad avvisare ufficiosamente la � Corsica � delle iniziative dei suoi dipendenti. Poich� quest'obbligo non gravava sui funzionari, � da ritenersi che essi non sono venuti meno al loro dovere di obiettivit� verso tutti i concorrenti e, tutto sommato, abbiano fatto l'interesse economico dell'ente da cui dipendevano. Tutti gli imputati.-escluso il defunto Pravetone -vanno quindi assolti perch� il fatto non costituisce reato. (Omissis). PARTE SECONDA I ~ I & w I I . I i RASSEGNA DI DOTTRINA T. ALIBRANDI, P. FERRI: I beni culturali e ambientali. Giuffr�, Milano, 1978, pp. 682. Si tratta di una rimarchevole trattazione che viene a colmare, con perfetta scelta di tempo una lacuna ormai annosa della nostra letteratura giuridica. Gli ultimi studi sistematici della materia erano, infatti, vecchi di un quarto di secolo ed apparivano superati non solo -e non tanto -dal mutamento intervenuto nella specifica normativa quanto dalle diverse -e ben pi� rilevanti -dimensioni che la relativa problematica ha assunto nella coscienza sociale e, quindi nel � diritto vivente �. GH autori hanno affrontato il problema della trattazione del patrimonio culturale ed ambientale rifuggendo da ogni facile sistematica di impostazione traslatizia ed adottando, invece una tecnica di approccio complessa, articolata neUa triplice e concorrente ottica del momento statico deLla qualificazione dei beni, di quello dinamico delila loro utilizzazione ed, infine di quello organizzativo. analizzato attraverso la descrizione degli apparati pubblici deputati ai relativi compiti. I sistemi di studio dell'argomento si completano poi, con una attenta analisi del sistema sanzionatorio e con un tratteggio dei temi svolti nel quadro di pi� ampio respiro della storia delle istituzioni. Il ,risultato dello sforzo affrontato appare veramente importante: ci troviamo, infatti, di fronte alla sistemazione completa ed organica di una materia squisitamente poliedrica. Gi� questo basterebbe a qualificare il libro come opera di consultazione indispensabile per il pratico ed utilissima per ~l teorico. Va aggiunto, poi, che questo grosso volume sfata anche due affermazioni ricorrenti relative alla difficolt� di lettura delle opere di consultazione ed alla disomogeneit� dei lavori � a quattro mani �. La lunga serie degli argomenti trattati �, infatti, affrontata con l'asciutta scorrevolezza di una bella prosa italiana di gradevole lettura, quale raramente � dato ritrovare negli scritti giuridici. Al lettore viene risparmiata ogni superflua citazione ed ogni inutile appesantimento dottrinario senza per� che ci�, intacchi la completezza deHe indicazioni di dottrina e gurisprudenza. Quando si da il caso, anzi, gli Autori non esitano neppure a riportare con scrupoloso rigore, interi squarci di moti� vazioni di sentenze o di reliazioni di commissioni laddove le semplici massime delle prime o brevi sunti delle seconde rischiano, come tanto spesso accade, di essere fuorvianti o imprecisi. L'interesse dei temi trattati, d'altronde anche quando l'argomento specifico appare squisitamente specialistico, non cala mai di tono in virt� della consapevolezza -maturata negli Autori e comunicata al lettore -della sua connessione con i vari rami dell'ordinamento. La materia dei beni culturali cd ambien� tali risulta, infatti, tipicamente pluridimensionale ed interdisciplinare ed appare variamente regolata ed interessata cos� dal costitu2lionale come daI civile, dall'internazionale -e segnatamente dal comunitario -come dall'amministrativo e dal penale. Fra tutte queste diverse branche dello scibile giuridico, gli Autori si muovono con la sicurezza dei giuristi di razza, forti anche della loro multi� forme esperienza professionale, operando analisi e sintesi delle varie angolazioni ed inquadrando ogni singola problematica nel pi� ampio respiro di un riferimento storico sempre puntuale e mai fine a se stesso. I1 dato unificatore del lavoro consiste quindi, in definitiva, nel comune patrimonio di consapevolezza del fatto che ognuno dei temi affrontati non pu� essere compiutamente risolto se non ricorrendo alle indicazioni fornite da tutti 116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO � rami del diritto con esso interferenti e neJ.la altrettanto comune acuta perce> zione della norma come dato storico-sociologico, condizionato dai tempi e dalle strutture; momento di un divenire la cui analisi non pu� prescindere n� dallo studio del passato n� da quello dei mutamenti della societ� civile e della relativa coscienza. Basti citare, al riguardo, l'ampio risalto dato al profilo dell'interferenza fra regime dei beni e problematica degli strumenti urbanistici dato indicativo -insieme con mol-ti altri analoghi -del1a linea di lavoro seguita dagli Autori, attenti sempre pi� che al momento astratto e statico della norma a quello concreto e dinamico del divenire del �diritto vivente�. I. F. CARAMAZZA C. BAFILE: Introduzione al diritto tributario. Padova, 1978, pp. 403. Lo studio del diritto tributario � di sempre vivo, anzi crescente, interesse, in particolare in relazione alle incisive profonde recenti modificazioni del sistema impositivo, ed un'opera istituzionale in materia, quindi, non pu� non richiamare l'attenzio;ne dello studioso, in genere, e, pi� specialmente, di chi, nella quotidiana pratica professionale, si trova ad affrontare problemi che, nel considerato settore, non mancano di presentarsi con profiH spesso delicati, e, comunque, imp1icanti un coordinato armonico esame dei principi e della particolare disciplina positiva. Orbene, il Bafile, pur dichiarando di non voler offrire, come studio sui problemi generali del diritto tributario, pi� che una � prima lettura ordinata delle norme della recente riforma,, (e soggiungendo di avere, perci�, anche evitato le indicazioni bibliografiche e limitato alle essenziali quelle giurisprudenziali). affronta proprio il difficile compito della sistemazione organica della materia esaminata, seguendo di questa la classica ripartizione, e cos� prima inquadrando la materia stessa nell'ambito dei principi generali (prima parte dell'opera), e poi svolgendo l'indagine pi� specifica� con riguardo al-rapporto giuridico d'imposta (seconda parte), al procedimento amministrativo (quarta parte). Nella prima parte, dopo una premessa metodologica, nella quale � sottolineata la singo1are posizione del diritto tributario come studio specializzato, che non sempre ha consentito elaborazioni dogmatiche generali, e che ha visto, anche per tale ragione, esaltato il ruolo della giurisprudenza, l'Autore passa alla definizione dei tributi ed alla loro classificazione, tenendo conto, naturalmente, dei nuovi tributi e della nuova discip1ina di quelli preesistenti, e dedicando, poi, una particolare attenzione ai principi costituzionali, aHa cui luce tutto il sistema va riguardato. Nella trattazione relativa al rapporto giuridico di imposta vengono pun tualizzate la natura e la struttura deH'obbligazione tributaria, con gli oppor tuni cenni suU'attivit� amministrativa tributaria e con particolare riguardo, poi, al rapporto giuddico formale. La terza parte si pone come naturale svolgimento delle premesse, per l'inquadramento sistematico della fase procedimentale, con riguardo precipuo all'accertamento e con la considerazione, poi, dell'obbligazione tributaria nella sua fase satisfattiva (con il separato esame del procedimento esecutivo per le imposte dirette e di que1lo per le indirette) ed in quella sanzionatoria. Il volume si chiude, come accennato, con la parte dedicata al contenzioso, nella quale sono trattati sia i ricorsi amministrativi che quelli giurisdizionali, questi ultimi considerati vuoi negli aspetti generali che, per quanto concerne PARTE SECONDA, RASSEGNA DI DOTTRINA la giurisdizione speciale tributaria, con riferimento alla disciplina specifica del procedimento dinanzi alle commissioni e delle relative impugnazioni. Questa indicazione, pur necessariamente sintetica, degli argomenti trattati pu� gi� consentire di rilevare la compiutezza dell'opera, che, al di l� di quanto l'Autore avverte, consente ben pi� di un primo approccio all'ordinato studio de1Ia materia, quale si presenta dopo le radicali recenti. innovazioni legislative. La riforma, peraltro, non � fatta oggetto autonomo di una nozionistica illustrazione, sulla base dei dati normativi, ma � considerata non soltanto con un immediato inquadramento nei principi, bens� pure nel suo modo di atteggiarsi rispetto al sistema previgente, sicch� la sistemazione per quest'ultimo raggiunta viene saggiata, e, in un certo senso, filtrata ed attualizzata alla luce delle nuove disposizioni. Cos�, nel1a parte relativa al rapporto giuridico d'imposta, lo studio delle vicende deU'obbligazione tributaria non omette di considerare, ad esempio, la innovazione costituita dall'introduzione, per molti tributi, del regime della decadenza, in luogo di quello tradizionale della prescrizione, con le implicazioni che ci� comporta; consente di valutare\ in qual modo la riforma abbia considerato il tema deHa solidariet� (con un interessante spunto per una ipotesi di solidariet� processuale collegata ad una mutua rappresentanza � facoltativa � dei coobbligati); indirizza ad una completa indagine sul tema degli interessi, che, partendo dai risultati giurisprudenziali raggiunti in rferimento alla fondamentale normativa del 1961, con la esposizione anche di motivi di dissenso, si sviluppa attraverso l'esame delle specifiche nuove disposizioni per i vari tributi, la cui indicazione non � meramente informativa, ma razionalmente espressa con la segnalazione de1 criterio informatore unitario della relativa disciplina. Ancora, e per limitare le notazioni, pu� segnalarsi la trattazione del proce� dimento amministrativo di accertamento. L'argomento, come � noto, ha sempre impegnato la dottrina, e la sua trattazione non pu� prescindere, ovviamente, da una comparata analisi sulla base delle teorie elaborate in ordine all'accertamento in genere, nel diritto 'sostanziale ed in quello processuale,. e con riferimento, in partico1are, ai problemi che si pongono nel campo del diritto amministrativo, ed a quelli ai quali, in materia di tributi, occorre avere specifico riguardo secondo la disciplina positiva. Orbene, nel lavoro in rassegna l'indagine segue lo schema accennato, e, suHa base dei principi, diventa via via pi� specifica, consentendo quella completa analisi, che l'importanza dell'argomento richiede. E va notato che l'Autore, che accoglie la tesi della natura dichiarativa deH'accertamento, riconosciuta valida anche in sede giurisprudenziale, non manca di considerare, pur con le limitazioni imposte daJ.l'inteso carattere introduttivo dell'opera, gli argomenti addotti da quella parte della dottrina che aderisce all'opposta teoria costifutiva, e ci� fa sempre con il riscontro anche del dato positivo delle nuove leggi, le quali, richiamate nelle singole disposizioni rilevanti al fine considerato, vengono, per�, con questa occasione, ampiamente illustrate anche negli altri loro aspetti salienti (e, spesso, anche in quelle pi� particolari): sicch� il lettore, mentre verifica l'a sistemazione dogmatica del tema generale dell'accertamento, si trova ad essere informato -senza, come accennato, che ne risulti una esposizione meramente pedagogica -delle disposizioni sulla dichiarazione, sul procedimento di liquidazione dell'imposta, sulla prova, sulla forma e motivazione dell'atto di accertamento, sui limiti di modificabilit� della dichiarazione e dell'accertamento dell'ufficio, sulle notificazioni, e cos� via. Particolarmente interessante, infine, � la parte relativa al contenzioso, che, per la sua ampiezza e per l'approfondimento dei singoli temi trattati, ben pu� 118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO considerarsi un autonomo lavoro monografico, pi� che una sezione di un libro istituzionale di diritto tributario. La trattazione, investe, in primo luogo i ricorsi amministrativi, muovendo dai concetti generali del diritto pubblico per svilupparsi, poi, sui temi specifici del1a materia trattata, che vengono svolti, senza che si pe:rida mai di vista l'impostazione teorica, con il richiamo ai dati normativi del vecchio e del nuovo ordinamento, di guisa che ne risulta una completa ragionata esposizione dei vari rimedi previsti, considerati anche nella loro funzione di raccordo con i rimedi giurisdizionali. Naturale passaggio al1'ulteriore svolgimento � l'esame dei problemi sulla c.d. giurisdizione condizionata, che introduce allo studio del vero e proprio processo giurisdizionale, in relazione al quale sono organicamente trattati, in primo luogo, i problemi generali (cos�, ad es., in ordine alle azioni di mero accertamento, aHa legittimazione attiva e passiva, all'interesse ad agire, ecc.), che la materia propone, e che non vengono perduti di vista, poi, nella successiva analitica trattazione: sulla giurisdizione speciale tributaria nei suoi aspetti di fondo (� affermata ia natura generle, che ora de~e riconoscersi, della giurisdizione deHe commissioni, e sono particolarmente studiati i problemi di competenza e quelli re1ativi alla individuazione del provvedimento impugnabile, in relazione al quale ultimo, peraltro, ,]'Autore avverte, prendendo specifica meditata posizione, che il processo tributario non � di impugnazione-annullamento, ma di accertamento del rapporto, ovvero di impugnazione-merito), sul procedimento dinanzi alle commissioni (con la individuazione -e con la indiI cazione di soluzioni, o di spunti per la soluzione -dei problemi che le singole disposizioni presentano); sulla giurisdizione del giudice ordinario, e, infine, su 1 quella de1 giudice amministrativo. Nello svolgimento di ciascuno degli accennati argomenti si ritrova la carat teristica, gi� innanzi segnalata, e che � propria di tutta l'opera, di un discorso composito, nel corso del quale mentre dalle norme si risa1e ai principi, per l un corretto inquadramento degli specifici temi esaminati, contemporaneamente si trae occasione dalla ,sistemazione teorica per una illustrazione sistematica I delle disposizioni di legge relative sia agli aspetti generali che ai singoli tributi. i L'opera, cos�, d� non soltanto pi� di quanto l'Autore promette, come prima ~ si � notato, ma anche pi� di quanto la lettura dell'indice sommario farebbe pensare, giacch� ogni capitolo costituisce per il lettore una scoperta (agevolata, I per�, da un completo indice analitico) di temi ulteriori non preannunciati dall'epigrafe, e pur essi, invece, fatti oggetto di approfondimento o almeno enunciati con La indicazione di una prima problematica e con l'invito, quindi, implicito o esplicito, a quelle ulteriori meditazioni, che la stessa materia, I radicalmente innovata dalla riforma, deve necessariamente comportare, sia per problemi originati dalle nuove leggi che per vecchi problemi da rivisitare alla luce deila nuova normativa. MARIO FANELLI LEGISLAZIONE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codice civHe, art. 454 (artt. 2 e 24 della Costituzione). Sentenza 1� agosto1 1979, n. 98, G. V. 8 agosto 1979, n. 217. codice civHe, art. 565, neHa parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati aHa successione legittima, in mancanza di altri suscettibili; e prima dello Stato, i frateLli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati. Sentenza 4 lug1io 1979, n. 55, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. codice di procedura civile, art. 251, secondo ~omma, nella parte in cui dopo le parole � il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa... � e dopo Ie parole � consapevole della responsabilit� che con il giuramento assumete davanti a Dio... � non � contento l'inciso � se credente�. Sentenza 10 ottobre 1979, n. 117, G. V. 17 ottobre 1979, n. 284. codice dii procedura civile, disposizioni di attuazione, art. 152 [sost. da legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 9] nena parte in cui non include, tra coloro che possono beneficiare del particolare trattamento riguardante le spese giudiziali, i destinatari di assistenza pubblica. Sentenza 26 luglio 1979, n. 85, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. cod,ice penale, art. 147, comma primo, n. 2 nella parte in cui attribuisce al Ministro della giustizia il potere di sospendere l'esecuzione della pena, quando l'ordine di carcerazione del condannato sia gi� stato eseguito. Sentenza 6 agosto 1979, n. 114, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. codice di procedura penale, art. 108, primo comma nella parte in cui non consente, durante la fase degii atti preliminari al giudizio nei procedimenti che siano stati condotti con istf\uzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si richieda l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 900. Sentenza 6 agosto 1979, n. 116, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. codice di procedura penale, art. 142, prim�o comma nella parte in cui dopo le paro1e � del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio... � non � contenuto l'inciso � se credente �. Sentenza 10 ottobre 1979, n. 117, G. U. 17 ottobre 1979, n. 284. c:odice di procedura penale, artt. 316, secondo comma, 329, primo comma e 449, seco,ndo comma nella parte in cui dopo le parole � il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa... � e dopo le parole � con 120 RASSEGNA DELL'AVVOC'ATURA DELLO STATO sapevole della responsabiHt� che con il giuramento assumete davanti a Dio... � non � contenuto l'inciso � se credente�. Sentenza 10 ottobre 1979, n. 117, G. V. 17 ottobre 1979, n. 284. codice di .procedura �penale, art. 512, n. 2, nella parte in tui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione a seguito della concessione di circostanze attenuanti. Sentenza 16 1uglio 1979, n. 72, G. V. 25 luglio 1979, 11. 203. codice di procedura penale, art. 513, n. 2 nella parte in cui esclude il diritto de1l'imputato di proporre appello avverso la sentenza di tribunale che l'abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione a seguito della concessione di circostanze attenuanti. Sentenza 16 luglio 1979, n. 72, G. V. 25 lugHo 1979, n. 203. legge 20 marzo 18'65, n. 2248, art. 378, terzo comma. Sentenza 26 1uglio 1979, n. 84, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. d.P.R. 21 febbraio 1892, n. 70, art. 184, c�ommi secondo e terzo. Sentenza 26 luglio 1979, n. 83, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 10, second�o e terzo comma [mod. da legge 633 del 19271 a) nella parte in cui dispone l'improponibilit� e rion la improcedibilit� dell'azione giudiziaria in caso di tardiva o mancata presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della quaHfica; ' b) nella parte in cui dispone l'improponibilit� e non la improcedibilit� dell'azione giudiziaria in caso di tardiva o mancata presentazione del ricorso in via gerarchica nelle controversie aventi in oggetto 1'accertmento di ogni altro diritto � non esclusivamente patrimoniale �, diverso da quello indicato sub a), inerente al rapporto di lavoro. Sentenza 26 luglio 1979, n. 93, G. U. 1� agosto 1979,,n. 210. r.d.I. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 24, comma secondo [conv. in legge 27 mag� gio 1935, n. 835, mod. con r.d.I. 15 novembre 1939, n. 18021 neHa parte in cui non .provvede, nel caso di minore residente all'estero, Ja competenza del Tribunale per i minorenni deI luogo in cui il minore ha avuto la sua ultima dimora abituale prima di trasferirsi all'estero. Sentenza 26 luglio 1979, n. 95, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. legge 14 marzo 1961, n. 132, art. 1 nella parte in cui non prevede l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali venuti a trovarsi neHe condizioni di cui aH'art. 84 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e IIJilitari dello Stato, approvato con decreto del Presid�nte deHa Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Sentenza 16 luglio 1979, n. 76, G. U. 25 luglio 1979, n. 203. PARTE Il, LEGISLAZIONE legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennit� premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi indicato, collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto. Sentenza 6 agosto 1979, n. 115, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. d.P.R. 26 ottobre 1'972, n. 6'39, art. 12, limitatamente alla parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di pubblicit� ideologica effettuata con veicoli, a cura diretta deg1i interessati, senza motivi di lucro. Sentenza 26 luglio 1979, n. 89, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. legge 20 n�ovembre 1975 della regione Umbria. Sentenza 4 luglio 1979, n. 63, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. legge 8 agosto 1977, n. 584, art. 1. terzo comma, limitatamente aHa parte in cui la disposizione statuisce �ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione �. � Sentenza 26 luglio 1979, n. 86, G. U. 1" agosfo 1979, n. 210. QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE codice civile, art. 284 (artt. 3, 29 e 30 della Costituzione). Sentenza 1� agosto 1979, n. 97, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. codice civile, art. 314/12, primo comma (art. 24 della Costituzione).� Sentenza 15 giugno 1979, n. 57, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. codice civile, art. 314/12, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 4 luglio 1979, n. 58, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. codice civile, art. 2043 (artt. 3, 24 e 32 della Costituzione). Sentenza 26 luglio 1979, n. 88, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. codice civile, art. 2059 (artt. 3 e 24 deila Costituzione). Sentenza 26 luglio 1979, n. 87, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. codice di procedura civile, disposizioni di attuazione art. 152 (art. 24, primo e terzo comma, della Costituzione). Sentenza 4 luglio 1979, n. 60, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. codice penale, artt. 423 e 449 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 16 luglio 1979, n. 71, G. U. 25 luglio 1979, n. 203. 122 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO ETATO codice di .procedura penale, artt. 125 e 128 (artt. 2 e 24 della Costituzione). Sentenza 10 ottobre 1979, n. 125, G. U. 17 ottobre 1979, n. 284. codice di procedura penale, art. 275 (artt. 3 e 27 della Costituzione). Sentenza 4 luglio 1979, n. 59, G. V. 11 1uglio 1979, n. 189. codice di procedura penale, art. 512, Sentenza 10 ottobre 1979, n. 118, G. U. n. 2 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 17 ottobre_J979, n. 284. r.d. 13 maggio 1929, n. 92-8, art. comma, della Costituzione). Sentenza 4 luglio 1979, n. 65, G. V. 13 (artt. 38, secondo comma, 11 luglio 1979, n. 189. e 3, primo r.d.I. 20 lugfi.o '1934, n. 1404, art. 24 commi secondo e quarto [conv. in legge 27 maggio 1935, n. 83.5 e mod. con r.d.I. 15 novembre 19311, n. 1802] (art. 3 deUa Costituzion�). Sentenza 26 luglio 1979, n. 95, G. V. 1� agosto 1979, n. 210. legge 6 luglio 193�9, n. 1035, art. 26, lettera d) (art. 3 della Costituzione). Sentenza 10 ottobre 1979, n. 119, G. U. 17 ottobre 1979, n. 284. r.d.I. 9 luglio 193'9, n. 1238, artt. 165 e 167 (artt. 2 e 24 della Costituzione). Sentenza 1� agosto 1979, n. 98, G. V. 8 agosto 1979, n. 217. legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 7, secondo comma tuzione). Sentenza 16 luglio 1979, n. 73, G. U. 25 luglio 1979, n. 203. (art. 3 della Costilegge 30 aprile 1962, n. 283, artt. 5, lettera f), e 6 (art. 3 dei.la zione). Sentenza 1" agosto 1979, n. 99, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. Costitulegge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21 (art. 24, primo e terzo comma, della Costituzione). Sentenza 3 luglio 1979, n. 56, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, artt. 1 e 28, commi primo e quarto (artt. 21, comma primo, e 53, comma primo, della Costituzione). Sentenza 26 luglio 1979, n. 89, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. e d.P.R. 26 ottobre 197,2, n. 639, artt. 1, 28, commi primo, secondo 51 (artt. 21 e 53, comma primo della Costituzione). Sentenza 26 lugiio 1979, n. 89, G. U. F agosto 1979, n. 210. e quarto, r: ~ PARTE II, LEGISLAZIONE d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, artt. 11 e 16 (artt. 3, 21 e 53, comma primo, della Costituzione). Sentenza 26 luglio 1979, n. 89, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1032, artt. 16, 17 e 18 (artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 76 e 102, primo comma, della Costituzione). Sentenza l� agosto 1979, n. 100, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 11, secondo comma (art. 21, commi secondo, terzo, quarto e �sesto de1la Costituzione). Sentenza 26 luglfo 1979, n. 92, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. d.I. 24 luglio 1973, n. 427, art. 1 O [conv. con modif. legge 4 agosto 1973, n. 496] (art. 41 della Costituzione). Sentenza 16 luglio 1979, n. 70, G. U. 25 luglio 1979, n. 203. legge reg. Toscana 4 luglio 1974, n. 35, artt. 22 e 51 (artt. 3, 5, 24, 25, secondo comma, e 117 della Costituzione). Sentenza 4 1uglio 1979, n. 62, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. legge 10 maggio 1976, n. 352; art. 2 (artt. 116, 117, 118 e 126 della Costituzione, artt. 24, 48 dello statuto della regione Val d'Aosta; 3, comma terzo, 8, n. 21, 16, 26, 33, 38, 49, 51 e 84 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento e Bolzano; 3, lettera d), 6, 27, 31, 32, 34, 37 e 5 dello statuto della regione Sardegna). Sentenza 26 luglio 1979, n. 81, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. d.P.R. 15 giugno 1979, n. 393, art. 79, primo comma, lettera gl (art. 3 della Costituzione). Sentenza 26 luglio 1979, n. 90, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, art. 202, primo comma, ultima ipotesi (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Caltagirone, ordinanza 14 aprile 1977, n. 439/1979, G. U. 25 luglio 1979, n. 203. codice di procedura civile, art. 367, primo comma (art. 24, primo comma, della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 22 dicembre 19788, n. 427/1979, G. U. 25 luglio 1979, n. 203. 124 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice dr procedura civile, art. 373 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Bassano del Grappa: ordinanza 23 novembre 1978, n. 416/1979, G. V. 18 luglio 1979, n. 196. codice .penale, art. 158, primo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Chieri, ordinanza 18 novembre 1978, n. 405/1979, G. V. 18 luglio 1979, n. 196. codice penale, art. 169 (artt. 2 e 3 de11a Gostituzione). Tribunale per i minorenni di Perugia, ordinanza S dicembre 1978, n. 401/1979, G. V. 18 luglio 1979, n. 196. codice penale ,art. 206 (artt. 3 e 27 della Costituzione). Giudice istruttore .presso il Tribunale di Bologna, ordinanza 5 febbraio 1979, n. 404, G. V. 18 Luglio 1979, n. 196. codice penale, artt. 2115 e 222 (artt. 3, primo comma, e 32, della Costituzione). Sezione di sorveglianza di Bologna, ordinanza 7 dicembre 1978, n. 372/1979, G. V. 11 luglio 1979, n. 189. codice penale, art. 348 (art. 25 c.p. della Costituzione). Pretore di Orvieto, ordinanze (due) 20 e 28 aprile 1979, nn. 519 e 520, G. V. 29 agosto 1979, n. 237. codice penale, art. 504 (artt. 3 e 40 della Costituzione). Pretore di Enna, ordinanza 23 aprile 1979, n. 517, G. V. 29 agosto 1979, n. 237. codice penale, art. 570 (art. 29, primo comma, della Costituzione). Pretore di Avellino, ordinanze (du�) 28 febbraio 1Q79, n. 458 e 459, G. V. 8 agosto 1979, n. 217. codice penale, art. 584 (art. 3 della Costituzione). Corte d'assise di Cagliari, ordinanza 12 marzo 1979, n. 375, G. V. 11 luglio 1979, n. 189. codice penale, art. 688 (artt. 3 e 32 della Costituzione). Pretore di Viadana, ordinanza 3 aprile 1979, n. 544, G. V. 19 settembre 1979, n. 258. codice di procedura penale, art. 88 (artt. 3 e 27 della Costituzione)'. Giudice istruttore presso H Tribunale di Bologna, ordinanza 5 febbraio 1979, n. 404, G. V. 18 luglio 1979, n. 196. Pretore di Omegna, ordinanza 15 maggio 1979, n. 527, G. V. 12 settembre 1979, n. 251. PARTE II, LEGISLAZIONE 125 codice clii procedura penale, artt. 125, comma prim�o, e 128, comma primo (artt. 2 e 24, comma secondo, deHa Costituzione). Corte d'assiste di Cuneo, ordinanza 10 aprile 1979, n. 447, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. codice di .procedura penale, artt. 125, comma primo, e 128, comma primo (artt. 24, comma secondo, e 3 delila Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 5 aprile 1979, n. 454, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. codice di procedura penale, art. 128 (artt. 2, 3, 10, 11, 21 e 24 della Costituzione). Giudice istruttore presso il Tribunale di Monza, ordinanza 14 marzo 1979, n. 430, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. codice di procedura penale, disposizioni di attuazione, art. 23 (art. 24, comma primo, della Costituzione). � Tribunale di Napoli, ordinanza 29 settembre 1978, n. 557/1979, G. U. 19 settembre 1979, n. 258. codice penale militare di pace, artt. da 277 a 282 e da 415 a 432 (artt. 101, comma secondo, 102, comma secondo, prima parte, 104, comma primo, 108, cpv., e 112 della Costituzione). Giudice istruttore presso i( Tribunale militare territoriale di Bari, ordinanza 15 maggio 1979, n. 525, G. U. 12 settembre 1979, n. 251. codice penale militare di guerra ,art. 286 (artt. 101, comma secondo, 102, comma secondo, prima parte, 104, comma primo, 108, cpv., e 112 della Costituzione). Giudice i!!truttore presso il Tribunale miHtare territoriale di Bari, ordinanza 15 maggio 1979, n. 525, G. U. 12 settembre 1979, n. 251. legge 17 luglio 1890, n. 6972, art. 1 (art. 38, ultimo comma, deUa Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanze (due) 22 marzo 1979, nn. 558 e 559, G. U. 26 settembre 1979, n. 265. legge 17 luglio 1890, n. 6972, art. 30, primo c:�omma (art. 103, comma secondo, della Costituzione). Corte. dei Conti, sezione prima giurisdizionale, ordinanza 1� dicembre 1978, n. 335/1979, G. U. 4 luglio 1979, n. 182. d.1.. luogotenenziale 6 aprile 11119, n. 495, art. 9 (art. 3 della Costituzione). Tribunale� Amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ordinanza 19 dicembre 1978, n. 391/1979, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. 126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 30 dicembre 1923, ,n, 3267, artt. 1 e seguenti (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione). Pretore di Sorgono, ordinanza 1� febbraio 1979, n. 437, G. V. 1� agosto 1979, n. 210. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art+. 93, n. 1 (artt. 3, 24 e 53 della Co- stituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, ordinanza 22 maggio 1978, n. 429/1979, G. V. 25 luglio 1979, n. 203. r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, artt. 4 e 7 (art. 3 della Costituzione). Consiglio nazionale dei geometri, ordinanza 1� febbraio 1979, n. 491, G. V. 29 agosto 1979, n. 237. r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 52 (artt. 3, 54, 97 della Costituzione). Corte dei Conti, sezi�ne seconda giurisdizionale, ordinanza 18 ottobre 1978, n. 410/1979, G. V. 18 luglio 1979, n. 196. r.d.I. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 57, 5,9, 59, 60, 6�1 (artt. 1, comma secondo; 2, 3, 24, commi primo, secondo, terzo; 25, comma primo; 41, 101, 1~ comma primo della Costituzione). Pretore di Carpi, ordinanza 20 settembre 1978, n. 40:</1979, G. V. 18 lu. glio 1979, n. 196. legge 2,2 gennaio 1934, n. 36 (artt. 1, comma secondo; 2, 3, 24, commi primo, secondo, terzo; 25 comma primo; 41, 101, 104, comma primo, della Costituzione). Pretore di Carpi, ordinanza 20 settembre 1978, n. 403/1979, G. V. 18 luglio 1979, n. 196. r.d. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 24, commi secondo e quarto [modlf. con r.d. l 5 novembre 1938, n. 1802, art. 41 (art. 3 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Perugia, ordinanza 18 magglo 1979, n. 532, G. V. 12 settembre 1979, n. 251. r.d.I. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2 (art. 3 della Costituzione). Consigiio di Stato, sezione sesta, ordinanza 26 gennaio 1979, n. 494, G. V. 29 agosto 1979, n. 237. Tribunale amministrativo dell'Umbria, ordinanza 23 marzo 1979, n. 498, G. V. 29 agosto 1979, n. 237. r.d.I. 14 a.prile 1939, n. 636, tabella A (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 18 aprile 1979, n. 569, G. V. 26 settembre 1979, n. 265. PARTE II, LEGISLAZIONE r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, artt. da 2'8 a 38 (artt. 101, comma secondo, 102, comma secondo, prima parte, 104, comma primo, 108, cpv., e 112 della Costituzione). Giudice istruttore presso il Tribunale militare territoriale di Bari, ordinanza 15 maggio J979, n. 525, G. V. 12 settembre 1979, n. 251. legge 15 febbra,io '1942, n. 26, artt. 2 e 3, n. 4 (art. 11 della Costituzione). Giudice istruttore presso il Tribunale di Salerno, ordinanza. 9 marzo 1979, n. 399, G. V. 18 luglio 1979, n. 196. r.d. 30 marzo 1942, n. 327, art. 352 (artt. 3, n. 1, e 36, n. 1 della Costituzione). Pretore di Napoli, ordinanza 17 aprile 1979, n. 480, G. V. 8 agosto 1979, n. 217. legge 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 7, n. 2, 3 e 4, 34, 36 e 40' (artt. 3, 41, primo, secondo e terzo comma, 42, primo, secondo e terzo comma, �47, secondo comma, 97, primo comma, della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale deH'Umbria, ordinanza 7 novembre 1978, n. 339/1979, G. V. 4 luglio 1979, n. 182. d.l.luogot.le 18 gennaio 1945, n. 39, art. 3 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Brescia, ordinanza 2 maggio 1979, n. 492, G. V. 29 agosto 1979, n. 237. d.l.luogot.le 21 novembre 1945, n. 722, artt. 2 e 4 (artt. 3, 29, 30 e 36 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 24 gennaio 1979, n. 509, G. U. 29 agosto ~979, n. 237. d.l.luogot..le 22 febbraio 1946, n. 170, art. 3 (artt. l, comma secondo; 2, 3, 24, commi primo, secondo, terzo; 25 comma primo; 41, 101, 104, comma primo, della Costituzione). Pretore di Carpi, ordinanza 20 settembre 1978, n. 403/1979, G. V. 18 luglio 1979, n. 196. d.I. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, quarto comma (art. 36 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 22 novembre 1978, n. 595, G. V. 31 ottobre 1979, n. 298. d.I. 11 febbrai�o 1948, n. 50,. art. 2 (artt. 2, 3, 10, 14 e 2~ della Costituzione). Pretore di Trento, ordinanza 18 maggio 1979, n. 514, G. V. 5 settembre 1979, n. 244. legge 29 a�prlle 1949, n. 264, artt. 7, 8, 11, 13, 14 e 18 (artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanze (due) 18 maggio 1979, nn. 540 e .541, G. V. 19 settembre 1979, n. 258. 128 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO �legge 2�9 aprile 1949, n. 264, art. 14, comma primo (artt. 3 e 4 della Costituzione). Pretore di Monza, ordinanza 22 marzo 1979, n. 471, G. U. 22 agosto 1979, n. 230. legge 2 luglio 1949, n. 408, art. 20 (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di secondb grado di Napoli, ordinanza 22 maggio 1978, n. 429/1979, G. U. 25 lugLio 1979, n. 203. legge 3 agosto 1949, n. 536, art. 1 (artt. l, comma secondo; 2, 3, 24, commi primo, secondo, terzo; 25, comma primo; 41, 101, 105, comma primo della Costituzione). Pretore di Carpi, ordinanza 20 settembre 1978, n. 403/1979, G. U. 18 luglio 1979, n. 1%. legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 1, comma quarto, prima parte (art. 3, comma primo, della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 18 gennaio 1979, n. 465, G. U. 22 agosto 1979, n. 230. d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 1 (art. 25 cpv, della Costituzione). Pretore di Orvieto, ordinanze (due) 20 e 28 aprile 1979, nn. 519 e 520, G. U. 29 agosto 1979, n. 237. d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, artt. 3 e 6 (artt. 3 e 29 della Costituzione). Pretore dt Arezzo, ordinanza 24 marzo 1979, n. 449, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. legge 9 novembre 1955, n. 1122, art. 1 (artt. 3, 24 e 29 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 15 febbraio 1979, n. 448, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. legge 12 novembre 195�5, n. 1137, artt. 49, lettera bJ, secondo comma, e 54 (artt. 3, 97 e 113 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanze (due) 15 e. 29 novembre 1978, nn. 359 e 360/1979, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. legge 12 novembre 19�55, n. 1137, art. 54 (artt. 3, 97 e 113 della Costituzione). Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ordinanza 15 novembre 1978, n. 443/1979, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. legge 1� dicembre '1956, n. 1426, artt. 2, 3 e 4 (artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). Giudice istruttore presso il Tribunale di Monza, ordinanza 2 marzo 1979, n. 468, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. PARTE li, LEGISLAZIONE d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 119 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Casoria, ordinanza 28 maggio 1979, n. 523, G. U. 12 settembre 1979, n. 251. d.I. 5 maggio 1957, n. 271, art. 15 (art. 3 della Costituzione). Corte d'appello di Torino, ordinanza 6 febbraio 1979, n. 478, G. U. 22 agosto 1979, n. 230. legge 2 luglio 1957, n. 474, art. 15 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Piacenza, ordinanza 20 marzo 1979, n. 377, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. legge 7 novembre 1957, n. 1051 (artt. 1, comma secondo, 2, 3, 24, commi primo, secondo, terzo; 25, comma primo; 41, 101, 104, comma primo, della Costituzione) . .Pretore di Carpi, ordinanza 20 settembre 1978, n. 403/1979, G. U. 18 lugHo 1979, n. 196. legge 4 marzo 1958, n. 174, art. 8 (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di 2� grado di Ravenna, ordinanza 31 gennaio 1979, n. 381, G. U. 7 novembre 1979, n. 189. d.P.R. 15 g�iugno 1959, n. 393, art. 121 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Codogno, ordinanza � 30 gennaio 1979, n. 3%, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. Pretore di Codogno, ordinanza 26 aprile 1979, n. 462, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. Pretore di Castelfranco Veneto, ordinanza 4 maggio 1979, n. 495, G. U. 5 settembre 1979, n. 244. Pretore di Codogno, ordinanza 14 marzo 1978, n. 388/1979, G. U. 11 novembre 1979, n. 189. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 121 (artt. 3 e 27 della Costituzione). �Pretore di Trento, ordinanza 11 maggio 1979, n. 518, G. U. 29 agosto 1979, n.. 237. Pretore di Trento, ordinanza 11 maggio 1979, n. 589, G. U. 24 ottobre 1979, n. 291. d.P.R. 15 giugno 19-59, n. 393, art. 121 (artt. 3, primo comma, 27, t�rzo comma, della Costituzione). Pretore di Cento, ordinanza 17 gennaio 1979, n. 567, G. U. 17 ottobre 1979, n. 284. d.P.R. 15 giugDo 1959, n. 393, art. 121, comma terzo (artt. 3 e 27 della Costituzione). Pretore di Trento, oiidinanza 8 marzo 1979, n. 395, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. Pretore di Pergine Valsugana, ordinanza 3 marzo 1979, n. 389, G. U. 11 novembre 1979, n. 189. HO RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. '121, comma terzo ,e quarto (artt. 3 e 102 della Costituzione). Pretore di Empoli, ordinanza 24 aprile 1979, n. 469, G. V. 22 agosto 1979, n. 230. ,legge 12 agosto 1962, n. U38, art. 2, secondo comma, lettera aJ (art. 3 della Costituzione). Pretore di Rovigo, ordinanza 13 marzo 1979, n. 376, G. V. 11 luglio 1979, n. 189. Pretore di Ancona, ordinanza 6 aprile 1979, n. 483, G. V. 29 agosto 1979, n. 237. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, comma secondo, lettera aJ (artt. 3 e 38, primo comma della Costituzione). Pretore di Trani, ordinanza 29 marzo 1979, n. 435, G. V. 25 luglio 1979, n. 203. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, comma sec,ondo, lettera Al (artt. 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Brescia, ordinanza 10 aprile 1979, n. 470, G. V. 1� agosto J979, n. 210. Pretore di Brescia, ordinanza 9 marzo 1979, n. 453, G. V. 1� agosto 1979, n. 210. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13 (artt. 3, 35, 36, 38, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanze (quattro) 30 novembre 1978, nn. 116, 117, 118 e 119, 1979, G. U. 4 luglio 1979, n. 182. legge 12 Ggosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma (art. 3 de11a Costituzione). Pretore di Prato, ordinanza 27 aprile 1979, n. 521, G. U. 5 settembre 1979, n. 244. legge 10 maggio 1964, n. 336, art. 6 (art. 3 della Costituzione). Consi:glio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, ordinanza 6 aprile 1979, n. 560, G. U. 26 settembre 1979, n. 265. d.P.R. 30 giugno 1965, n. M 24, artt. 1 e 4 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Genova, oDdinanza 30 aprile 1979, n. 524, G. U. 12 settembre 1979, n. 251. d.P.R. 30 giugno 1965, n. '1124, artt. 10 e 11 (art. 24 della Costituzione). Pretore di Venezia, ordinanza 16 settembre 1977, n. 497, G. V. 29 agosto 1979, n. 237. Pretore di Cagliari, ordinanza 17 maggio 1979, n. 566, G. U. 26 settembre 1979, n. 265. PARTE II, LEGISLAZIONE d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art+. 10 e 11 (artt. 24, 3, primo e secondo comma, e 27 deHa Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 26 marzo 1979, n. 423, G. U. 18 luglio 1979, n. 196. cf.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, primo coma (art, 38, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di AscoH Piceno, ordinanza 6 aprile 1979, n. 450, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22. (art. 3, primo comma, de11a Costituzione). Pretore di Parma, ordinanza 25 maggio 1979, n. 591, G. U. 31 ottobre 1979, n. 298. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11 (artt. 3, 4, 37 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 17 ottobre 1978, n. 592/1979, G. U. 24 ottobre 1979, n. 291. legge 3 maggi�o 1967, n. 317, art. 9 (artt. 3, 24, 97, 102 e 113 deIIa Costituzione). Pretore di Nard�, ordinanza 15 marzo 1979, n. 452, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 2 (art. 3 deIIa Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 16 giugno 1978, n. 598/1979, G. U. 31 ottobre 1979, n. 298. legge 8 marzo 1968�, n. 162, art. 3, second'o comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale amrninistrativo regionale per fa Lomb�rdia, sezione staccata di Brescia, ordinanza 13 ottobre 1978, n. 585/1979, G. U. 17 ottobre 1979, n. 284. legge 2 a.prile 1968, n. 482, artt. 1, 8 e 9 (art. 3 deH:a Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 15 marzo 1979, n. 419, G. U. � 25 luglio 1979, n. 203. d.P.R..27 aprile 1968, n. 488, art. 5 (artt. 3, 36, e 53 della Costittizione). Pretore di Milano, ordinanza 18 aprile 1979, n. 569, G. U. 26 settembre 1979, n. 265. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 14, sesto comma (artt. 3, 36, 38 e 53 deIIa Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 18 aprHe 1979, n. 569, G. U. 26 settembre 1979, n. 265. 112 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23. (artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione). Pretore di Trani, ordinanza 29 marzo 1979, n. 435, G. U. 25 luglfo 1979, n. 203. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 126 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Sa1a Consilina, ordinanza 3 aprile 1978, n. 390/1979, G. U. 11 lu. glio 1979, n. 189. legge 20 maggio 1979, n. 300, art. 33 (artt. 3 e 4 della Costituzione). � Pretore di Monza, ordinanza 22 marzo 1979, n. 471, G. U. 22 agosto 1979, n. 230. I legge 20. maggio 1970, n. 300, artt. 33 e 34 (artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione). I Pretore di Genova, ordinanze (due) 18 maggio 1979, � nn. 540 e 541, G. U. 19 settembre 1979, n. 258. Ii legge 128 ottobre 1970, n. 775, artt. 228, terzo comma, e 26 (art. 36 della Costituzione). Tribunal� amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 23 no I vembre 1977, n. 561/1979, G. U. 26 settembre 1979, n. 265. i: ~: ~~ fil legge 30 dicembre 1970, n. 1239, articolo unico, tab. annessa lettera EJ ~= I f: (art. 11 deHa Costituzione). f: Tribunale di Firenze, ordinanza 6 marzo 1979, n. 486, G. U. 29 agosto 1979, n. 237. legge 30 marzo 1911, n. �118, artt. 12 e 13 (art. 3 della Costituzione). I Pret.ore di Sala �onsiLina, ordinanza 3 aprile 1978, n. 390/1979, G. U. 11 lu glio 1979, n. 189. fil legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11, comma prim�o, e 16 (art. 42, comma I terzo della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 24 gennaio 1979, n. 577, G. U. 17 ottobre 1979, n. 284. legge 22 ottobre 1.9711, n. 865, art. 12, primo comma (art. 3 della Cos ti tuzione) . Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 24 gennaio 1979, n. 577, G. U. 17 ottobre 1979, n. 284. legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 15 e 16 (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione). Corte d'appello di Genova, ordinanze (due) 15 febbraio e 8 febbraio 1979, nn. 386 e 387, G. U. 11 lug1io 1979, n. 189. PARTE II, LEGISLAZIONE 1H legge 22 ottobre '1971, n. 865, art. 16, comma terzo (artt. 42, comma terzo e 3, comma primo, della Costituzione). Tribunale di Firenze, ordinanza 19 febbraio 1979, n. 482, G. U. 22 agosto 1979, n. 230. legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 19 [mod. da legge 28 gennaio 1977, n. 10] (artt. 3, 24 e 42 della Costituzione). Corte d'appeHo di Napoli, ordinanza 19 gennaio 1979, n. 478, G. U. 29 agosto 1979, n. 237. legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tri:bunale di Brescia, ordinanza 31 maggio 1978, n. 364/1979, G. U. 4 luglio 1979, n. 182. d.P.R. 24 novembre 1'971, n. 1179, art. 1O; c�omma primo (artt. 3, 24 e 113 deHa Costituzione). , Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, ordinanze (due) 9 dicembre 1977, nn. 407 e 408/1979, G. U. 18 luglio 1979, n. 196. ' legge 6 d�lcembre� '1971, n. 1034, artt. 9, .primo e terzo comma, 13, primo, secondo e terzo comma, 15, 16, 17, 49, primo comma (artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, 107, primo e terzo comma, 108, secondo comma, della Costituzione). I Tribunale amministrativo dell'Umbria, ordinanza 3 aprile 1979, n. 580, G. U. 24 ott,obre 1979, n. 291. Tribunale amministrativo regionale per il Molise, ordinanza 24 aprile 1979, n. 485, G. U. 29 agosto 1979, n. 237. legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17 capover5o (artt. 3, comma primo, 31 e 37 deLla Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 26 aprile 1979, n. 479, G. U. 22 agosto 1979, n. 230. d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, artt. 4 e 7 (art. 3, comma primo, della Costituzione). Pretore di Reggio Emilia, ordinanze (due) 28 febbraio 1979~ nn. 425 e 426; G. U. 25 luglio 1979, n. 203. d.I. 1 O giugno 1972, n. 267, art. 5 [conv. �in legge 1'1 agosto 1972, n. 485l (art. 3, primo comma della Costituzione). Pretore di Parma, ordinanza 25 maggio 1979, n. 591, G. U. 31 ottobre 1979, n. 298. d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 50 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 22 mar" zo 1979, n. 594, G. U. 24 ottobre 1979, n. 291. 134 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO d.P.. R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 43, quinto comma (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Gorizia, ordinanza 30 novembre 1978, n. 445, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58 (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di 1� $rado di Aosta, ordinanza 11 giugno 1977, n. 499/1979, G. U. 29 agosto 1979, n. 237. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma (art. 3 della Costituzio~ e). Commissione tributaria di secondo grado di Imperia, ordinanze (due) 16 novembre 1978, nn. 368 e 369/1979, G. U. 4 luglio 1979, n. 182. legge 26 ottobre 1972, n. 636, art. 17 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Commissione tributaria di 1� grado di Lucera, ordinanza 9 febbraio 1979, n. 501, G. U. 5 settembre 1979, n. 244. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 17 (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Pisa, ordinanza 19 febbraio 1979, n. 534, G. U. 19 settembre 1979, n. 258. d.P.R. 26 ottobre 1'972, n. 636, art. 38 (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, ordinanza 3 febbraio 1979, n. 355, G. U. 4 luglio 1979, n. 182. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Milano, ordinanza 25 novembre 1977, n. 539/1979, G. U. 19 settembre 1979, n. 258. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 2 e 3 (artt. 42 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Pisa, ordinanza 13 novembre 19?8, n. 538, G.JJ. 12 settembre 1979, n. 251. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art+. 2, 3 e 6 (artt. 3, 42 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Pisa, ordinanze (due) 29 gennaio 1979, nn. 535 e 536, G. U. 19 settembre 1979, n. 258. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 2, 3, 6 e 14 (artt. 3, 42 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Cremona, ordinanza 12 dicembre 1978, n. 600, G. U, 31 ottobre 1979, n. 298. PARTE II, LEGISLAZIONE 13J d.P.R. 26 maggio 1972, n. 643, art. 3 (art. 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Imperia, ordinanze (tre) 15 marzo 1979, nn. 563, 564 e 565, G. U. 19 settembre 1979, n. 258. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, ordinanza 28 febbraio 1979, n. 607, G. U. 31 ottobre 1979, n. 298. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (art. 53, primo comma, della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Brindisi, ordinanza 13 dicembre 1978, n. 493/1979, G. U. 29 agosto 1979, n. 237. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (artt. 3, 42 e 52 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, ordinanza 19 maggio 1979, n. 572, G. U. 17 ottobre 1979, n. 284. d.P.R. 26 ottobre H72, n. 643, art+. 6 e 14 (artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Boliano, ordinanza 9 novembre 1978, n. 440/1979, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e '14 (artt. 53 e 3 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo gria�f~ di Ravenna, ordinanze (tre) 6 febbraio 1979 e 14 novembre 1978, nn. 365, 366 e 367/1979, G. U. 4 luglio 1979, n. 182. Commissione tributaria di primo grado di Cuneo, ordinanza 15 .dicembre 1978, n. 384/1979, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, ordinanza 14 novembre 1978, n. 385/1979, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, ordinanze (due) 6 e 20 febbraio 1979, nn. 417 e 418, G. U. 18 luglio 1979, n. 196. Commissione tributaria di secondo grado di Livorno, ordinanza 13 febbraio 1979, n. 422, G. U. 18 luglio 1979, n. 196. Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, ordinanza 3 aprile 1979, n. 444, G. U. 1� agosto .1979, n. 210. Commissione tributaria di primo grado di Cuneo, ordinanza 19 gennaio 1979, n. 488, G. U. 29 agosto 1979, n. 237. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (art. 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Lecco, ordinanze (due) 25 gennaio 1979, nn. 382 e 383, G. U. 11 �luglio 1979, n. 189. Commissione tributaria di primo grado di Chiavari, ordinanza 13 marzo 1979, n. 573, G. U. 17 ottobre 1979, n. 284. 116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (art. 53, primo comma, della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di . Chiavari, ordinanza 20 marzo 1979, n. 590, G. V. 24 ottobre 1979, n. 291. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6, 14, 15 (artt. 3, 53 e 42 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Milano, ordinanza 21 marzo 1979, n. 530, G. V. 12 settembre 1979, n. 251. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6, comma secondo, 14 e 15 (artt. 3, 42 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, ordinanza 31 marzo 1979, n. 531, G. V. 12 settembre 1979, n. 251. ,d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, ultimo comma (art. 76 della Costi~ tuzione). Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, ordinanza 3 febbraio 1979, n. 411, G. V. 18 luglio 1979, n. 196. legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 11 (artt. 103, capoverso secondo, e 25, primo comma, de1la Costituzione). Tribunale supremo militare, ordinanze (due) 19 gennaio 1979, nn. 373 e 374, G. V. 4 luglio 1979, n. 182. d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 11 (art. 102 della Costituzione). Pretore di Voltri, ordinanza 6 febbraio 1979, n. 362, G. V. 4 luglio 1979, n. 182. d.P.,R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 17 (artt. 76, 3, 24, primo comma, 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione). Pretore di Brescia, ordinanza 15 marzo 1979, n. 436, G. V. 25 luglio 1979, n. 203. legge prov. Trento 26 luglio 1973, n. 18, art. 6 (artt. 13 e 14 deHa Costituzione). � Pretore di Trento, ordinanza 16 maggio 1979, n. 510, G. U. 5 settembre 1979, n. 244. legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 9 (art. 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Parma, ordinanza 25 maggio 1979, n. 591, ~� U. 31 ottobre 1979, n. 298. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1, comma primo, lettera aJ (artt. 3, 35 e 53 della Cos~ituzione). Commissione tributaria di primo grado di Chiavari, ordinanza 22 marzo 1979, n. 597, G. U. 24 ottobre 1979, n. 291. PARTE II, LEGISLAZIONE 137 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, artt. 1, prim�o comma, lettera aJ e 7 {artt. 3, 35, primo comma, e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Palermo, ordinanza 9 aprile 1979, n. 579, G. U. 17 ottobre 1979, n. 284. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1, secondo comma, lettera al (artt. 3, 35 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, ordinanza 12 aprile 1979, n. 456, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. d.P.R. 29 settembre 1973', n. 599, artt. 1 ,comma secondo, lettera al e art. 7, commi primo, secondo e quarto (artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione). Commissione tributa:ria di primo grado di Pisa, ordinanza 25 gennaio 1979, n. 537,. G. U. 19 settembre 1979, n. 258. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 7 (art. 76 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Bassano 'del Grappa, ordinanza 12 aprile 1979, n. 456 G. U. 1� agosto 1979, n. 210. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 46, 47 e 55 (artt. 76, 77 e 3 della Costituzione). Commissione tributaria di priyno grado di Bolzano, ordinanza 15 dicembre 1978, n. 441/1979, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34 (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, ordinanza 9 ottobre 1978, n. 455/1979, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 7 (artt. 3 e 34 della Costituzione). Tribunale di Chieti, ordinanza 30 aprile 1979, n. 475, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. legge 18 dicembre 1973, n. 877 (artt. 70, 72 e 73 deHa Costituzione). Pretore di Pistoia, ordinanza 21 marzo 1970, n. 438, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. legge 18 dicembre 1973, n. 877, art. 13, secondo comma (artt. 2, 3, 35, � primo comma, 36, 38, secondo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Orvieto, ordinanza. 13 giugno 1979, n. 599, G. U. 31 ottobre 1979, n. 298. I d.I. 2 marzo 1974, n. 30, artt. 4 e 15 [c:onv. in legge 16 aprile 1974, n. 1141 (art. 3, primo comma, deHa Costituzione). I Pretore di Parma, ordinanza 25 maggio 1979, n. 591, G. U. 31 ottobre 1979, n. 298. i I 1J8 RASSEGNA DELL1AWOCATURA DELLO STATO d.I. 2 marzo 1974, n. 30, art. 8 (art. 3' della Costituzione). Pretore di Sala Consilina, ordinanza 3 aprile 1978, n. 390/1979, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. legge 16 aprile 1974, n. 114, art. 2 quinquies, comma terzo (art. 3, comma primo de1la Costituzione). Pretore di Reggio Emilia, ordinanza 2 marzo 1979, n. 424, G. U. 25 lu� glio 1979, n. 203. d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 26, lettera al (art. 3 del1a Costituzione). Tribunale amministrativo regionale della Calabria, ordinanza 16 marzo 1979, n. 568, G. U. 26 settembre 1979, n. 265. d.P.R. 31 maggio 1974, n. 4,20, artt. 24 e 29, sesto comma (artt. 3 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per l� Lombardia, ordinanza 22 marzo 1979, n. 596, G. U. 31 ottobre 1979, n. 298. legge reg. Toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 51, comma quarto (art. 117 deHa Costituzione). Pretore di Cecina, ordinanza 20 novembre 1978, n. 542/1979, G. U. 19 settembre 1979, n. 258. legge reg. Lombard,ia 19 ag,osto 1974, n. 48, art. 14 (art. 117 della Costituzione). Pretore di Voghera, ordinanza 10 maggio 1979, n. 528, G. U. 12 settembre' 1979, n. 251. legge reg. Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, art. 14, primo comma (art. 117 de1la Costituzione). Pretore di Pavia, ordinanza 2 marzo 1979, n. 398, G. U. 18 luglio 1979, n. 196. legge reg. Veneto ,9 settembre 1974, n. 48, art. 1 (artt. 23 e 119 della Costituzione). Pretore di Portogruaro, ordinanza 9 dicembre 1978, n. 581/1979, G. U. 24 ottobre 1979, n. 291. legge della prov1nc1a di Trento 7 ottobre 1974, n. 27, art. 2, secondo comma (artt. 5 e 9, n. 3 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 41 della Costituzione). Sentenza 1� agosto 1979, n. 102, .G. U. 8 agosto 1979, n. 217. legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 13 (art. 3 della Costituzione)., Pretore di Roma, ordinanza 16 giugno 1978, n. 598, G. U. 31 ottobre 1979, n. 298. PARTE II, LEGISLAZIONE 139 legge reg. Emilia-Romagna, 24 marzo 1975, n. 18, art. 8 (artt. 117, comma secondo, 118, comma primo, e 128 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per 'l'Emilia-Romagna, ordinanza 24 gennaio 1979, n. 577, G. V. 17 ottobre 1979, n. 284. legge 19 aprile 1975, n. 11 O, art. 2, comma terzo (art. 101 della Costituzione). � Tribunale di Pisa, ordinanze (due) 7 e 21 febbraio 1979, nn. 370 e 371/1979, G. V. 4 lugJ.io 1979, n. 182. Tribunale di Pisa, ordinanza 21 marzo 1979, n. 571, G. U. 26 settembre 1979, n. 265. �legge reg. Emilia-Romagna 14 maggio 1975, n. 30, art. 15 (artt. 24, 3, 117 della Costituzione). � Pretore di Rimini, ordinanza 17 aprile 1979, n. 575, G. V. 17 ottobre 1979, n. 284. legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 7 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Sala Consilina, ordinanza 3 aprile 1978, n. 390/1979, G. V. Il luglio 1978, n. 189. legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 27 (art. 3 deila Costituzione). ' Pretore di Palermo, ordinanza 3 aprile 1979, n. 431, G. V. 25 luglio 1979, n. 203. legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 27 (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 18 aprile 1979, n. 569, G. V. 26 settembre 1979, n. 265. legge 22 luglio 1'975, n. 382, art. 4 (artt. 117, comma secondo, 118, comma primo, e 125 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per l'EmiHa-Romagna, ordinanza 24 gennaio 1979, n. 577, G. V. 17 ottobre 1979, n. 284. legge 24 dkembre 1975, n. 706, art. 8 (artt. 3, 24, 97, 102 e 113 della Costituzione). Pretore di Nard�, ordinanza 4 marzo 1979, :n. 452, G. V. 1� agosto 1979, n. 210. legge reg. Emilia-Romagna 8 marzo 1976, n. 1O, art. 5 (principio di irretroattivit� delle leggi regional,i). Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanze (due) 25 marzo 1977, nn. 473 e 474/1979, G. V. 22 agosto 1979, n. 230. � legge 4 maggio 1976, n. 313, art. 5 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Gemona det Friuli, ordinanza 10 febbraio 1979, n. 397, G. V. Il luglio 1979, n. 189. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 140 Pretore di Novara, ordinanza 8 marzo 1979, n. 433, G. U. 25 luglio 1979, n. 203. Pretore di Massa, ordinanza 8 marzo 1979, n. 490, G. U. 29 agosto 1979, n. 237. Pretore di Grumello del Monte, ordinanze (quattro) 10 aprile 1979, nn. 502, 503, 504 e 505, G. U. 5 settembre 1979, n.�244. Pretore di �Piacenza, ordinanza 11 aprile 1979, n. 555, G. U. 19 settembre 1979, n. 258. Pretore di Piacenza, ordinanze (nove) 12 febbraio e 29 marzo 1979, nn. da 546 a 554, G. U. 19 settembre 1979, n. 258. �Pretore di Finale Ligure, ordinanza 5 aprile 1979, n. 586, G. U. 24 ottobre 1979, n. 291. Pretore di Grumello del Monte, ordinanze (due) 10 aprile 1979, nn. 587 e 588, G. U. 24 ottobre 1979, n. 291. le9ge 5 maggio 1976, n. 3113, art. 5, terzo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Piombino, ordinanza 20 marzo 1979, n. 432, G. U. 25 luglio 1979, n. 203. legge 1 O maggio 1976, n. 319, art. 1 O capoverso (art. 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 18 aprile 1979, ri. 466, G. U. 22 agosto 1979, n. 230. legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21 (artt. 3 e 32 della Costituzione). Pretore di Nocera Inferiore, ordinanza 21 apri1e 1979, n. 489, G. U. 22 agosto 1979, n. 230. legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 22 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 23 febbraio 1979, n. 415, G. U. 18 luglio 1979, n. 196. legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 25 (artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione). Pretore di Voghera, ordinanza 10 maggio .1979, n. 528, G. U. 12 settembre 1979, n. 251. legge 16 maggio 1976, n. 322, art. 1 (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ordinanza 19 dicembre 1978, n. 391/1979, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. legge reg. Marche 9 agosto 1976, n. 22, art. '1 O (art. 119 deUa Costituzione). Pretore di Ancona, ordinanza 28 febbraio 1979, n. 477, G. U. 22 agosto 1979, n. 230. legge 8 ottobre 1976, n. 690, art. 1-quater (art. 3 della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 23 febbraio 1979, n. 415, G. U. 18 luglio 1979, n. 196. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 12 novembre 1976, n. 751, art. �1 (artt. 3, 29 e 53 de1Ia Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Brindisi, ordinanza 28 febbraio 1978, n. 496/1979, G. U. 5 settembre 1979, n. 244: legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1,, ultimo comma (artt. 2, 3, 29, 31, 53 deLla Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di La Spezia, ordinanza 10 maggio 1979, n. 593, G. U. 24 ottobre 1979, n. 291. legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 4 (art. 136 de1la Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Milano, ordinanza 12 maggio 1978, n. 378, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 4, comma terzo (artt. 3 e 136 della Costituzione). � Commissione tributaria di primo grado di Trani, ordinanza 24 novembre 1978, n. 413/1979, G. U. 18 lugJ.io 1979, n. 196. legge 28 gen.naio 1977, n. 10, artt. 1, 3, 4, 6, 11, 12 e 13 (artt. 3, 41, primo, secondo e terzo comma, e 42, primo, secondo e terzo comma, 47, secondo comma, 97, primo comma, deUa Costituzione). Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, ordinanza 7 novembre 1978, n. 339/1979, G. U. 4 1uglio 1979, n. 182. legge 28 gennaio 1977, n. 1O, art. 14 (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione). Corte d'appello di Genova, ordinanze (due) 15 febbraio e 8 febbraio 1979, nn. 386 e 387, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. Corte di appello di Campobasso, ordinanza 4 aprile 1979, n. 583, G. U. 24 ottobre 1979, n. 291. legge 28 gennaio 1977, n. 1O, art. 14 (artt. 42, comma terzo e 36 della Costituzione). Corte d'appe1Io di Campobasso, ordinanza 28 febbraio 1979, n. 533, G.U. 12 settembre 1979, n. 251. legge 28 gennaio 1977, n. 10, �rt. 14, comma quarto (art. 42, comma terzo, della Costituzione). Tribunale amministrativo regiona1e per l'Emilia-Romagna, ordinanza 24 gennaio 1979, n. 577, G. U. 17 ottobre 1979, n. 284. legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 19 (art. 3 della Costituzione). Tribunale~amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 24 gennaio 1979, n. 577, G. U. 17 ottobre 1979, n. 284. 142 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO le99e 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5-bis (artt. 3 e 24 deHa Costituzione). Tribunale di Salerno, ordinanza 28 giugno 1978, n. 363/1979, G. U. 4 luglio 1979, n. 182. d.P.R. 24 lu91io 1977, n. 616, art. 25, comma quinto (artt. 76, 77, comma primo, 117 e 118, 38, ultimo comma, della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanze (due) 22 marzo 1979, nn. 558 e 559, G. U. 26 settembre 1979, n. 265. le99e 8 afJosto 1977, n. 513, artt. 27 e 28 (art. 3, comma primo, della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanze (due) 1� marzo 1979, nn. 463 e 464, G. U. 1� agosto 1979, n. 210. le99e 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8 (artt. 3, 42 e 52 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, ordinanza 19 maggio 1979, n. 572, G. U. 17 ottobre 1979, n. 284. le99e 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Cuneo, ordinanza 15 dicembre 1978, n. 384/1979, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. Commissione tributaria di primo grado �di Cuneo, ordinanza 19 gennaio 1979, n. 488, G. U. 29 agosto 1979, n. 237. le99e 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8 (art. 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Lecco, ordinanze (due) 25 gennaio 1979, nn. 382 e 383, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. le99e 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8, comma primo (artt. 3, 42 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, ordinanza 31 marzo 1979, n. 531, G. U. 12 settembre 1979, n. 251. le99e 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8, primo e secondo comma (artt. 53 e 3 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo. grado di Ravenna, ordinanze (tre) 6 febbraio 1979 e 14 novembre 1978, nn. 365, 366 e 367/1979, G. U. 4 luglio 1979, Il. 182. Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, ordinanza 14 novembre 1978, n. 385/1979, G. V. 11 luglio 1979, n. 189. Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, ordinanze (due) 6 e 20 febbraio 1979, nn. 417 e 418, G. U. 18 luglio 1979, n. 196. Commissione tributaria di secondo grado di Livorno, ordinanza 13 febbraio 1979, n. 422, G. V. 18 luglio 1979, n. 196. PARTE II, LEGISLAZIONE 14] legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8, .primo e secondo comma (artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado d� Bo1zano, ordinanza 9 novembre 1978, n. 440/1979, G. U. 1" agosto 1979, n. 210. legge 1� febbraio 1978, n. 30, art. 1, secondo comma (artt. 3 e 35 della Costituzione). Pretore di Napoli, ordinanza 21 febbraio 1979, .n. 380, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. legge 1O maggio 1978, n. 170, artt. 4, 8 e 26, ultimo c�omma (artt. 90 e 96 della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 30 maggio 1979, 11. 576, G. U. 17 ottobre 1979, 11. 284. legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4 e 12 (artt. 2 e 31 della Costituzione). Giudice tute1are di Cuneo, ordinanza 2 maggio 1979, n. 481, G. U. 29 agosto .1979, n. 237. legge 22 maggio 1978, n. 1'94, artt. 4, 5, 19 ,.primo e secondo comma (artt. 32 e 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 23 gennaio 1979, n. 361, G. U. 4 luglio 1979, n. 182. legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 5, 8 e 19, primo, secondo e sesto comma (artt. 2, 3, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione). Giudice istruttore presso il tribunale di Salerno, ordinanza 13 febbraio 1979, 11. 400, G. U. 18 luglio 1979, n. 196. legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12, secondo comma (art. 3, secondo comma, della Costituzione). Giudice tutelare di Torino, ordinanza 24 maggio 1979, 11. 508, G. U. 5 settembre 1979, n. 244. legge 22 maggio 1'978, n. 194, art. 17 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Prato, ordinanza 9 maggio 1979, n. 522, G. U. 29 agosto 1979, n. 237. legge 2.2 maggio 1978, n. 194, art. 22 (artt. 3 e 25 della Costituzione). Giudice istruttore presso il tribunale di Trieste, ordinanza 14 dicembre 1978, n. 392/1979, G. U. 18 luglio 1979, n. 196. legge 26 maggi�o 1978, n. 215, art. 1, primo e terzo comma (artt. 1, 2, 3, 4, primo comma, 35, 36, primo comma, 41, secondo comma, del1a Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 8 febbraio 1979, n. 570, G. U. 26 settembre 1979, n. 265. 19 144 RASSEGNA DEU.'AVVOCATURA DELLO STATO legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 30 e 46 (artt. 3 e 24, comma primo, della Costituzione). Pretore di Carpi, ordinanza 7 marzo 1979, n. 409, G. U. 4 luglio 1979, n. 182. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 34 (artt. 3, 41, 42 e 47 della Costituzione). Giudice conciliatore di Caltanissetta, ordinanza 28 maggio 1979, n. 526, G. U. 12 settembre 1979, n. 251. legge 27 luglio 1979, n. 392, art. 56 (artt. Y. 24, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione). Pretore di Carpi, ordinanza 20 dicembre 1978, n. 402/79, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. legge 27 lugUo 197�8, n. 392, art. 57, ultimo comma (artt. 3, 35 e 36 deUa Costituzione). Giudice conciliatore di Caltanissetta, ordinanza 28 maggio 1979, n. 526, G. U. 12 settembre 1979, n. 251. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 58 (art. 42 deHa Costituzione). Pretore di Carpi, ordinanza 20 dicembre 1978, n. 402/1979, G. U. 11 luglio 1979, n. 515, G. U. 5 settembre 1979, n. 244. legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 58 e 59� (art. 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Ferrara, ordinanza 23 marzo 1979, n. 414, G. U. 4 luglio 1979, n. 182. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 59 (art. 3 della Costituzione). Giudice conciliatore di Mirabello, ordinanza 27 marzo 1979, n. 420, G. U. 4 luglio 1979, n. 182. Pretore di Carpi, ordinanza 7 marzo 1979, n. 409, G. U. 4 luglio 1979, n. 182. Giudice conciliatore di Mediglia, ordinanza 2 febbraio 1979, n. 428, G. U. 4 1uglio 1979, n. 182. Giudice conciliatore di Novara, OI'dinanza 16 febbraio 1979, n. 412, G.U. l�: 4 luglio 1979, n. 182. Giudice conciliatore di Collegno, ordinanza 25 gennaio 1979, n. 342, G.U. 11 luglio 1979, n. 189. Giudice conciliatore di Genova-Sestri Ponente, ordinanze (due) 20 gennaio 1979, nn. 393 e 394, G. U. 11 luglio 1979, n. 189. Giudice conciliatore di Lodi, ordinanza 15 marzo 1979, n. 467, G. U. � 1� agosto 1979, n. 210. � Giudice concHiatore di Banchette, ordinanza 5 marzo 1979, n. 472, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. I Pretore di Cosenza, ordinanza 5 aprile 1979, n. 506, G. U. 29 agosto 1979, n. 237. I . �-� . . J ll�ll-lltit�Bl!lilrllllfillfllfllrrllfflllllll�r'~ill�[lall.ll1x@dtJ PARTE II, LEGISLAZIONE 145 Giudice conciliatore di Castelgoffredo, ordinanza 17 aprile 1979, n. 513, G. U. 5 settembre 1979, n. 244. Giudice conciliatore di Mirabello, ordinanza 14 aprile 1979, n. 543, G. U. 12 settembre 1979, n. 251. G�udice conciliatore di Scandicci, ordinanza 4 maggio 1979, n. 556, G. U. 26 settembre 1979, n. 265. Giudice conciliatore di Busto Arsizio, ordinanza 7 giugno 1979, n. 574, G. U. 17 ottobre 1979, n. 284. Giudice conciliatore di Torino, ordinanza 28 marzo � 1979, n. 578, G. U. 24 ottobre 1979, n. 291. Pretore di Pizzo, ordinanza 13 giugno 1979, n. 606, G. U. 31 ottobre 1979, n. 298. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 59 (artt. 3 e 42 deJ.la Costituzione). Pretore di Parma, ordinanza 14 maggio 1979, n. 512, G. U. 5 settembre 1979, n. 244. legge 27 luglio 1978 ,n. 392, art. 59 (artt. 3 e 42 della Costituzione). Pretore di Parma, ordinanza 23 marzo 1979, n. 461, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. legge 2�7 luglio 1978, n. 392, art. 5�9, comma primo (art. 3 della Costituzione). Giudice conciliatore di Ariccia, ordinanza 13 giugno 1979, n. 584, G. U. 24 ottobre 1979, n. 291. Giudice conciliatore di Bari, �'rdinanza 14 marzo 1979, n. 603, G. U. 31 ottobre 1979, n. 298. legge 27 luglio 1978, n. 392, art+. 59 e 65 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Potenza, ordinanza 4 aprile 1979, n. 451, G. U. 4 luglio 1979, n. 182. Pretore di Trento, ordinanza 16 maggio 1979, n. 511, G. U. 29 agosto 1979, n. 237. legge 27 luglio 1978, n. 392, art+. 59 e 65 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Giudice conciliatore di Mantova, ordinanza 24 marzo 1979, n. 421, G. U. 4 luglio 1979, n. 182. legge 27 lugU.o 1978, n. 392, art. 65. (art. 3 della Costituzione). Giudice conci1iatore di Legnano, ordinanza 4 aprile 1979, n. 446, G. U. 4 luglio 1979, n. 182. �Giudice conciliatore di Potenza, ordinanza 7 aprile 1979, n. 460, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. Pretore di Torino, ordinanza 19 a'pri!e 1979, n. 476, G. U. 22 agosto 1979, n. 230. Giudice conciliatore di Sorrento, ordinanza 2 aprile 1979, n. 516, G. U. 5 settembre 1979, n. 244. 146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Giudice conciliatore di Milano, ordinanza 12 maggio 1979, n. ~29, G. U. 12 settembre 1979, n. 251. Pretore di Venezia, ordinanza 6 dicembre 1978, n. 545/1979, G. U. 19 settembre 1979, n. 258. Giudice conciliatore di Ravenna, ordinanza 24 maggio 1979, n. 562, G. V. 17 ottobre 1979, n. 284. legge 27 lugHo 1978, n. 392, art. 65 (artt. 3 e 42 deHa Costituzione). Tribunale di Pescara, ordinanza 30 maggio 1979, n. 582, G. U. 24 ottobre 1979, n. 291. Giudice conciliatore di Udine, ordinanza 5 aprile 1979, n. 605, G. U. 31 ottobre 1979, n. 298. legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 73 e altri in esso richiamati (art. 3 deHa Costituzione). Giudice conciliatore di Meda, 011dinanza 19 dicembre 1978, n. 457/1979, G. U. 22 agosto 1979, n. 230. legge 27 luglio 1978, .n. 39'2, artt. 73 e altri in esso richiamati (artt. 35 e 41 della Costituzione). Pretore di Trieste, ordinanza 28 marzo 1979, n. 442, G. U. 4 luglio 1979, n. 182. legge 3 agosto 1978, n. 405, art. 2 (artt. 3, comma primo, 79 e 101 della Costituzione). Pretore di Cane1li, ordinanza 9 aprile 1979, n. 507, G. U. 5 settembre 1979, n. 244. d.P.R. 4 agosto 197'88, n. 4'13, art. 2, lettera a I (art. 3 deHa Costituzione). Pretore di Chieri, ordinanza 23 settembre 1978, n. 406/1979, G. U. 18 luglio 1979, n. 196. d.P.R. 4 agosto 1978, .n. 413, art. 2, lettera cl n. 1 (artt. 3, comma primo, 79, 101 della Costituzione). Pretore di Canelli, ordinanza 9 aprile 1979, n. 507, G. U. 5 settembre 197~, n. 244. legge 3 agosto 1978, n. 405, art. 11 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Monza, ordinanza 4 dicembre 1978, n. 434/1979, G. U. 25 luglio 1979, n. 203. d.I. 13 dicembre 1978, n. 795 (art. �77, capoverso della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 9 gennaio 1979, n. 484, G. U. 22 agosto 1979, n. 230. d.I. 13 d.icembre 197:8, n. 795, artt. 1, 3, 4 e 8 (artt. 3, 4 e 41 della .Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 9 gennaio 1979, n. 484, G. U. 22 agosto 1979, n. 230. PARTE II, LEGISLAZIONE d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, art. 58, comma quarto (art. 3 della Costituzione) .. Commissione tributaria di primo grado di Rovigo, ordinanza 23 marzo 1979, n. 500, G. U. 29 agosto 1979, n. 237. d.I. 26 maggio 1979, n. 156 (artt. 77, 115, 117 e 118 della Costituzione). Presidente deHa giunta regionale della Toscana, ricorso 28 giugno 1979, n. 14, G. U. 4 lug1io 1979, n. 182. d.P.R. 1� giugno 1979, n. 191 (artt. 65, 4 e 5 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige). Presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige, ricorso 27 luglio 1979, n. 15, G. U. 8 agosto 1979, n. 217.. legge reg. Valle Aosta 12 luglio 1979 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso 17 agosto 1979, n. 21, G. U. 5 settembre 1979, n. 244. legge reg. siciliana 12 luglio 1979 (artt. 81, comma quarto, della Costituzione e 38 dello statuto speciale per la regione siciliana). Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso 27 luglio 1979, n. 16, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. legge reg. siciliana 19 luglio 1979, art. 16 (art. 65 della Costituzione). Commissario deHo Stato per la regione siciliana, ricorso 31 luglio 1979, n. 17, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. legge reg. siciliana 19 luglio 1979, art. 24 (art. 51 della Costituzione). Commissario dello :Stato .presso fa regione siciliana, ricorso 31 luglio 1979, n. 17, G. U. 8 agosto 1979, n. 217. 'legge reg. siciliana appr. U 31 luglio 1979, artt. 8, lettera bi e 10 (artt. 17, lettere b) e e), dello statuto speciale della regione siciliana). Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso 13 agosto 1979, n. 19, G. U. 22 agosto 1979, n. 230. legge reg. siciliana appr. il 31 luglio 1979, art. 21, commi terzo, quarto e quinto (artt. 14, lettera o), e 15 dellp statuto speciale de11a regione siciliana). Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso 13 agosto 1979, n. 18, G. U. 22 agosto 1979, n. 230. 1legge reg. siciliana appr. il 3 agosto 1979, artt. 1 e 4, secondo comma (~rt. 81, comma quarto, della Costituzione). Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso 13 agosto 1979, n. 20, G. U. 22 agosto 1979, n. 230. CONSULTAZIONI ACQUE PUBBlJICHE Concessione � Concessione di grande derivazione � Sovracanoni � Amministra� zioni statali titolari � Soggezione esclusione (legge 27 dicembre 1953, n. 959, art. 1, ottavo comma � r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 52). Se le amministrazioni statali, titolari di impianti idroelettrici, siano tenute ail pagamento del sovra.canone previsto dall'art'. 1, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, a carico dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione -di forza motrice (n. 130). AERONAUTICA E AEROMOBILI �Aeromobile � Alienazione a stranieri . Dismissione di bandiera � Cancellazione dal registro � Procedura � Subordinazione a fideiussione bancaria � Ammissibilit� � Limiti (cod. nav., artt. 758, 759. 760). Se, in caso di alienazione a stranieri di aeromobili, fa cancellazione del~ l'aeromobile iscritto in registro nazionale, prescritta e disciplinata dagli arti� coli 758, 759 e 760 cod. nav., possa essere subord~nata anzich� alla decorrenza del termine di 60 giorni senza opposizione al rilascio di apposita fideiussione bancaria (n. 32). AIMMINIS'IIRAZIONE PUBBLICA Enti pubblici � Soppressione � Devoluzione immobili � Credito ipotecario � Inerenza � Esclusione (legge 18 novembre 1975, n. 764, art. 2, settimo comma � legge 4 dicembre 1956, n. 1404, art. 9, secondo comma). Se un credito garantito da ipoteca sugli immobili di un ente successivamente soppresso (nella specie Giovent� Italiana) possa dirsi inerente agli immobili stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma settimo, della legge 18 no-. vembre 1975, n. 764, con conseguente trasferimento del debito a carico deJil'ente cui gli immobili siano stati per effetto della stessa .Jeg.ge devoluti (n. 442). Enti pubblici � Soppressione . Liquidazione � Procedura � Debiti pecuniari -Interessi .-Sospensione (legge 18 novembre 1975, n. 764, art. 2 � legge 4 dicembre 1956, n. 1404, art. 9 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 55 � cod. civ., art. 30). Se in ordine ai debiti pecuniari chirografari di un ente soppresso (nella specie: Giovent� Italiana) possa sostenersi che l'inizio deHa procedura di� liquidazione determini sospensione del corso degli interessi 1legali o convenzionaili (anche moratori o corrispettivi) (n. 444). APPALTO Revisione prezzi � Oneri salariali dipendenti da contratti collettivi aziendali (e.e. art. 1664 � d.l.c.p.s. 6 dicembre 1947, n. 1501, art 1 � legge 21 giugno 1964, n. 463, art. 1 � d.l. 13 giugno 1940, n. 901, art. 1). Se per la revisione dei prezzi contrattuali (ne11a specie: di un a:ppailto) si -possa tener conto del maggior costo della mano d'opera dipendente da contratti collettivi aziendali (n. 421). PARTE II, CONSULTAZIONI 149 CkMBI E VA:LU'I1E Aeromobili -Navi o natanti -Importazione temporanea in franchigia -Infrazione valutaria -Sanatoria -Imputazione di contrabbando -Effetti (legge 30 aprile 1976, n. l59, art. 2 lett. D -legge 8 ottobre 1976, n. 689, art. 3 -Conv. Ginevra 18 maggio 1956, art. 2 -legge 3 novembre 1961, n. 1553 -d.PR. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 216, secondo comma). 1 Se, verificatasi sanatoria ai sensi della vigente legislazione in materia di infrazioni valutarie, e in ;particolare dell'art. 2 lett. D) della [eg:ge 30 aprile 1976, n. 159, quatle sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, in tema di aeromobili, n.avi o natanti battenti �bandiera ombra '" siano ina:pplicabiili le sanzioni previste per il reato di contrabbando di cui agli artt. 2 Convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con ilegge 3 novembre 1961, n. 1553, e 216, secondo comma del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, a carico del cittadino residente, effettivo proprietario di imbarcazione battente �bandiera estera� introdotta in Italia col beneficio deHa importazione temporanea in franchigia (n. 27). Infrazioni valutarie -Accertamenti -Irrogazione di sanzione amministrativa Giudizio dinanzi all'A.G.0. -Sanatoria di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 159 Inapplicabilit� (legge 30 aprile 1976, n. 159, art. 2, secondo comma -r.d.l. 5 dicembre 1938, n. 1928). Se la sanatoria prevista dail.l.'art. 2 della <legge 30 aprile 1976, n. 159, per chi dichiara i crediti esteri e li faccia rientrare in Italia -e cio� la non punibfilit� e la non applicabilit� delle sanzioni valutarie amministrative -possa ritenersi estesa anche a coloro nei cui confronti si sia concluso il procedimento amministrativo sanzionatorio (n. 29). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE Agevolazioni fiscali per trasferimento di concessioni di trasporto -Trasferimento delle attrezzature e degli impianti relativi -Concessione di filovie -Applicazione (legge 19 giugno 1940, n. 840). Se :il trasferimento delle attrezzature e degli impianti delle filovie in concessione, come negozio necessariamente concesso a queL!o avente per oggetto il trasferimento della concessione filoviaria, goda del trattamento fiscale age volato ptrevisto dalla legge 19 giugno 1940, n. 840 (n. 144). CONTENZIOSO TRIBUTARIO Accertamento doganale -Impugnazione -Procedimento amministrativo -Eme1" genza di violazioni -Fattispecie penali -Sospensione del procedimento Esclusione (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 65 -legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 22 -c.p.p., art. 3). Se, nel caso che nello svolgimento del procedimento di impugnazione e revisione dell'accertamento doganale, regolato dall'art. 65 e segg. del testo unico approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, emergano fatti per i quali debba ritenersi ipotizzabili non la semplice violazione petr infedele dichiarazione (articolo 303 dei! t.u.), ma fattispecie pi� gravi di reato (falso, indebito uso di merci importate con agevolazioni, infrazioni valutarie), iJ procedimento amministrativo in corso debba essere sospeso (n, 25). 150 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Contenzioso tributario -Giudizio di terzo grado avanti alla Corte di appello ovvero alla commissione tributaria centrale -Rapporto tra i due mezzi (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ari. 40). Se, nel nuovo sistema del contenzioso tributario delineato d�l!I d.P.R. 2 ottobre 1972, n. 636, in modo indifferenziato per le imposte dirette e per le imposte indirette, i due mezzi di impugnazione di terzo grado (avanti al[a commissione centrale ovvero alla Corte di appello) alternativamente esperibili abbiano identit� di sostanza e di contenuto (n. 27). Commissioni tributarie -Poteri (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 35). Se le commissioni tributaria nell'esercizio dei loro poteri inerenti all'istruttoria, 1possano convocare funzionari de1l'amministrazione finanziaria diversi dal rappresentante dell'ufficio titolare del tributo oggetto del ricorso (nel caso particolare funzionari dell'U.T.E.) per avere da essi delucidazioni sull'accertamento (n. 26). CONTRABBANDO Aeromobili -Navi o natanti -Importazione temporanea in franchigia -Infrazione valutaria -Sanatoria -Imputazione di contrabbando -Effetti (legge 30 aprile 1976, n. 159, art. 2 lett. D -legge 8 ottobre 1976, n. 689, art. 3 - Conv. Ginevra 18 maggio 1956, art. 2 -legge 3 novembre 1961, n. 1553 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 216, secondo comma). Se, verificatasi sanatoria ai sensi ddla vigente -legislazione in materia di infrazioni valutarie, e in particoiare dell'art. 2 lett. D) della legge 30 aprile 1976, n. 159, quale sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, in tema di aeromobili, navi o natanti battenti �bandiera ombra�, siano inapplicabili le sa111zioni previste per il :reato di contrabbando di cui agili artt. 2 Convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge 3 novembre. 1961, n. 1553, e 216, secondo comma del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, a carico del cittadino residente, effettivo proprietario di imbarcazione battente bandiera estera introdotta in Italia col beneficio della importazione temporanea in franchigia (III.. 63). COSE GIUDICATE Giudicato nei confronti di una p.a. -Ottemperanza -Nomina di commissario ad acta -Poteri del giudice amministrativo (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27, n. 4). Se, in sede di giudizio di ottemperanza al giudicato, il .giudice ammdnii,. strativo possa, anzich� nominare direttamente un commissario ad acta, ordinare ad una autorit� amministrativa di provvedere a tale nomina (n. 2). DAZI DOGANALI Accertamento doganale -Impugnazione -Procedimento amministrativo -Emergenza di violazioni -Fattispecie penali -Sospensione del procedimento Esclusione (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 65 -legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 22 -c.p.p., art. 3). Se, ner caso che nello svolgimento del procedimento di impugnazione e revisione dell'accertamento doganale, regolato dall'art. 65 e segg. del testo unico approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, emergano fatti per i quali debba 1,~ Il ~ I I ~~ PARTE II, CONSULTAZIONI 151 ritenersi ipotizzabili non Ja semplice violazione per infedele dichiarazione (articolo 303 del t.u.), ma fattispecie rpi� gravi di reato (falso, indebito uso di merci importate con agevolazioni, in frazioni valutarie), il procedimento amministrativo in corso debba essere sospeso (n. 109), EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Edilizia economica e popolare cessione in propriet� dell'alloggio -Presupposti (art. 3 legge 27 aprile 1962, n. 231 -art. 31 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 -art. 4 ,d,P.R. 23 maggio 1964, n. 655). Se H diritto alla cessione in propriet� di alloggi economici e popolari spetti agli assegnatari che siano tali in base ad una formale assegnazione legittima aborigine (n. 300). ESECUZIONE FISCALE Entrate patrimoniali -Procedura coattiva -Vendite mobiliari -Affidamento all'IVG -Legittimit� (r.d. 14 aprile 1910, n. 639). Se l'affidamento agli istituti vendite giudiziarie del>le vendite mobiliari disposte dagli uffici finanziari nell'espletamento delle procedure esecutive promosse ai sensi del testo unico 14 aprHe 1910, n. 639, suHe entrate patrimoniali dello Stato rientri nell'ambito di attivit�: che detti istituti possono legittimamente svolgere (n. 92). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' Espropriazione p�r pubblica utilit� -Maggiorazione dell'indennit� dovuta al proprietario coltivatore diretto -Area con sovrastanti fabbricati -Determinazione dell'indennit� (art. 17 legge 22 ottobre 1971, n. 865). Se, nell'ipotesi di espropriazione di terreno agricolo con sovrastanti fabbricati appartenenti a 'Coltivatore diretto, oggetto della maggiorazione (raddoppio) dell'indennit�, di cui all'art. 17 comma primo della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. legge sulla casa), sia anche ~'importo della indennit�-base relativo ai fabbricati (n. 472). Legge sulla edificabilit� dei suoli -Nuovi criteri di determinazione dell'indennit� -Esecuzione opere pubbliche statali -Applicabilit� (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14 -legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 12, 15, 16 e 17 -legge 27 giugno 1974, n. 247). Se 1e modificazioni introdotte con l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ai criteri di determinazione dell'indennit� di espropriazione fissati dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 siano applicabili anche alle procedure espropriative per la realizzazione di opere pubbliche stata1i (n. 473). IMPIEGO PUBBLICO Impiegato dello Stato -Doveri -Incompatibilit� con professione o impiego privato -Pratica professionale -Compatibilit� -Limiti (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 60 e 63). Se l'impiegato dello Stato che svolga; neJ.le ore non di ufficio pratica, professionale non retribuita presso studi privati, possa incorrere nei provvedimenti previsti dalil'art. 63 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 in relazione al divieto o incompatibilit� di cui all'art. 60 dello stesso t.u. (n. 881). ~ 152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Impiego pubblico -Assegni ed altre indennit� -Termine di prescrizione -Contestazione del diritto del dipendente -Irrilevanza (art. 2 r.d. 19 gennaio 1939, n. 295). Se, in caso di contestazione del diritto del dipendente statale a percepire un ass~o od altra indennit�, ~l relativo credito sia soggetto alla prescrizione biennale di cui aM'art. 2 r.d. 19 gennaio 1939, n. 295, ovvero a quello ordinario (n. 876). Universit� -Personale non insegnante -Comando presso altra amministrazione Compenso incentivante -Spettanza (legge 25 novembre 1971, n. 1042, art. 2). Se al personale non insegnante delle universit� destinato, .per comando, presso altre amministrazioni possa essere concesso il premio di incentivazione stabHito da11'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1042 (n. 880). IMPOSTA DI CONSUMO Riscossione coattiva delle imposte comunali di consumo -Cessazione �del servizio da parte degli appaltatori a seguito dell'abolizione del tributo -Aggi spettanti all'esattore ed al comune (d.P.R. 26 ottobre 1972, �n. 649, art. 2 r.d. 30 aprile 1936, n. 1138 -artt. 324 e 328 -t.u.f.l. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 78 -d.m. Finanze 14 marzo 1974). Quali siano e come debbano essere calbolati gli aggi spettanti rispettivamente al coni.une e aM'ex appaltatore del servizio di riscossione del!le abolite imposte di consumo per i tributi accertati al 31 dicembre 1972, gi� riscossi e presumibilmente da riscuotersi a carico di contribuenti morosi (n. 35). IMPOSTA DI FABBRICAZIONE Imposta di fabbricazione -Dlii� minerali -Agevolazione per i prodotti destinati al riscaldamento di focali -Applicabilit� a locali utilizzati per lavorazioni industriali (legge 23 gennaio 1970, n. 9, art. 1). Se la riduzione dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali direttamente impiegati come combustibile per il riscaldamento di focali competa neM'ipotesi di locali destinati ad ospitare fasi di lavorazione industriale di prodotti (essiccatoi, seme ecc.) (n. 34). IMPOSTA DI REGISTRO Enunciazione -Dizione dell'art. 21, secondo comma, del d.P.R. n. 634 del 1972 Interpretazione (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 21, secondo comma). Se nell'art. 21, secondo comma, del d.P,R. 26 ottobre 1972, n. 634, le paro1e � atto enunciato � debbano essere lette in sede di interpretazione, � atto enunciante � (n. 502). Sanzioni per le violazioni -Pena pecunzarza -Misura -Difformit� dal testo originario della legge -Interpretazione (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 69, � secondo comma). Se al!l'art. 69, secondo comma, del d.P1R. 26 ottobre 1972, n. 634, le parole � un sesto del medesimo � vadano lette come � un sesto del massimo >>, in conformit� al testo originale della legge, custodito presso l'archivio centrale deLlo Stato (n. 503). PARTE II, CONSULTAZIONI 1.fJ IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Esenzioni e agevolazioni -Vendite al minuto -Commerciante autorizzato al commercio all'ingrosso e. al minuto -Merce mancante -Onere della prova (legge 19 giugno 1940, n. 742, art. 27 -Legge 16 dicembre 1959, n. 1070, art. 1). Se, ai fini della esenzione daM'IGE di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, debba �ssere fornita dal commerciante autorizzato al commercio , all'ingrosso e al commercio al minuto la prova che la merce mancante in ma gazzino sia stata venduta al minuto e non all'ingrosso (n. 179). IMPOSTE E TASSE Amministratori e liquidatori di societ� � R~sponsabilit� per mancato soddisfacimento delle obbligazioni tributarie -Normativa applicabile (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36). Se, il'art. 36', d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 -che disciplina la responsabilit� degli-amministratori e dei liquidatori per mancato soddisfacimento, nell'esercizio delle foro funzioni, delle obbligazioni tributarie deHa societ� trovi immediata applicaz�one in relazione a fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore del d.P.R. anzidetto solo per quanto concerne l'aspetto procedimentale, mentre per fa verifica dei presupposti sostanziali delle responsabilit� debba farsi riferimento alle norme disciplinatrici deHa materia al moment� di verificazione dei fatti addebitati (n. 644). Commissioni tributarie -Poteri (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 35). Se le commissioni tributarie nell'esercizio dei loro poteri inerenti alla ist�ruttoria, possano convocare funzionari dell'amministrazione finanziaria diversi dal rappresentante deH'ufficio titolare del tributo oggetto del ricmso (nel caso particolare funzionari delil'TE) per avere da essi delucidazioni sull'accertamento (n. 642). � Contenzioso tributario � GiudiziG di terzo grado avanti alla Corte di Appello ovvero alla commissione tributaria centrale -Rapporto tra i due mezzi (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26 � d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 40). Se, nel nuovo sistema del contenzioso tributario delineato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n 636, in modo indifferenziato per le imposte dirette e per le in�poste indirette, i due mezzi di impugnazione di terzo .grado (avanti alla commissione centrale ovvero alla Corte di AppeHo) alternativamente esperibili abbiano identit� di sostanza e di contenuto (n. 648). Imposte indirette � Accertamento impugnato solo da alcuni dei condebitori solidaii -Effetti nei confronti degli altri coobbligati (d.p. 26 ottobre 1972, n. 634 -d.p. 26 ottobre 1972, n. 636 -26 ottobre 1972, n. 637). Se l'accertamento impugnato solo da taluno dei condebitori solidali, diventi definitivo nei confronti dei coobbligati notificati che non hanno proposto tempestiva impugnazione ed escluda quindi per questi ultimi la possibilit�: di giovarsi del giudicato favorevole eventualmente ottenuto dai pirimi (n. 659). Imposte indirette -Coobbligati solidali d'imposta -Atto interruttivo della prescrizione da parte dell'ufficio � Effetti (d.p. 26 ottobre 1972, n. 634 � d.p. 26 ottobre 1972, n. 636 -cod. civ., art. 1310 -d.p. 26 ottobre 1972, n. 637). Se 'l'atto interruttivo della prescrizione proveniente dall'ufficio interrompe la prescrizione per l'intera materia tassabile nei confronti di tutti i debitori anche non notificati (n. 656)._ 154 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO ST!\TO Imposte indirette -Termini di decadenza -Notifica ad alcuni soltanto dei condebitori solidali -Effetti (d.p, 26 ottobre 1972, n. 634, art. 74 -d.p. 26 ottobre 1972, n. 636 -d.p. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 34). Se il corso deHa decadenza (in particolare per la notifica del!'accertamentb di valore e per fa richiesta di imposta in materia di imposte di registro, successione, ipotecarie, Invim) possa essere impedito nei confronti di tutti i condebitori solidali d'imposta in virt� dell'atto notificato ad alcuni soltanto di essi (n. 658). Ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste organo dell'amministrazione statale regime fiscale delle relative operazioni -In particolare regime Invim sulle vendite immobiliari (d.l.c.p.s, 1� dicembre 1947, n. 1611 -d.P.R. ' 26 ottobre 1972, n. 643 -d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 5 -legge 22 dicembre 1975, n. 694, art. 3). Se per le vendite immobiliari operate dall'ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste sia applicabile l'esenzione dall':Invim prevista per lo Stato, ovvero siano assog.gettate a1l'Invim secondo le aliquote ordinarie (n. 645). Ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste -Vendite immobiliari Applicazione dell'Invim -Agevolazioni (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3 d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, art. 1 -legge 22 dicembre 1975, n. 694, art. 1). Se gli immobili appartenenti alle disciolte comederazioni sindacali rientrino tra� quelli assoggettati all'Invim, per decorso decennio, nella misura ridotta del 50 per cento secondo le previsioni dell'art. 3, comma sesto, 'lettera A), della legge 22 dicembre 1975, n. 694, concernenti gli immobili appartenenti agli enti ed. non commerciali non destinati direttamente al'l'esercizio delle attivit� istituzionali (n. 647). Vendite immobiliari per scrittura privata di data certa non anteriore al 1� gennaio 1973 -Regime Invim (d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, art. 1 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2). Se le vendite immobiliari per atto pubblico riproduttive di scritture private di vendite anteriori al 1� gennaio 1973, non aventi peraltro data certa debbano essere assoggettate aH'Invim con riferimento, per il valore iniziale, alla data anzidetta (n. 646). IMPOSTE VARIE Ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste organo dell'amministrazione statale regime fiscale delle relative. operazioni -In particolare regime Invim sulle vendite immobiliari (d.l.c.p.s. 1� dicembre 1947, n. 1611 -d.P.R. 26 otttobre 1972, n. 643 -d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 5 -legge 22 dicembre 1.975, n. 694, art. 3). Se per le vendite immobiliari operate dall'ufficio strailcio delle confederazioni sindacali fasciste sia applicabile l'esenzione dabl'Invim prevista per lo Stato, ovvero siano assoggettate all'nvim secondo le aliquote ordinarie (n. 113). Ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste -Vendite immobiliari Applicazione dell'Invim -Agevolazioni (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3 d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, art. 1 -legge 22 dicembre 1975, n. 694, art. 1). Se gli immobhli appartenenti alle disciolte confederazioni sindacali rientrino tra quelli assoggettati alPinvim, per decorso decennio, nelfa misura ?: PARTE II, CONSULTAZIONI 155 ridotta de1 50 per cento secondo le previsioni dell'art. 3, comma sesto, Jett~ ra A) della degge 22 dicembre 1975, n. 694, cOJlcernenti .gli immobili appartenenti agli enti ed. non commerciali non destinati -direttamente all'esercizio delle atttivit� istituzionali (n. 115). Vendite immobiliari per scrittura privata di data certa non anteriore al 1� gennaio 1973 -Regime Invim (d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688~ art. 1 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2). Se le vendite immobiliari per atto pubblico riproduttive di scritture private di vendite anteriori al 1� gennaio 1973, non aventi peraltro data certa debbano essere assoggettate all'Invim con riferimento, per il valore iniziale, ailla data anzidetta (n. 114). INTERESSI Enti pubblici -Soppressione -Liquidazione -Procedura -Debiti pecuniari Interessi -Sospensione (legge 18 novembre 1975, n. 764, art. 2 -legge 4 dicembre 1956, n. 1404, art. 9 -r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 55 -cod. civ., art. 30). Se in ordine ai debiti pecuniari chirografari di un ente sop,presso (nella specie: giovent� italiana) possa sostenersi che l'inizio della procedura di liquidazione determini sospensione del corso degli interessi legali o convenzionali (anche moratori o corrispettivi) (n. 15). IPOTECHE Enti pubblici -Soppressione -Devoluzione immobili -Credito ipotecario Inerenza -Esclusione (legge 18 novembre 1975, n. 764, art. 2, 7� comma legge 4 dicembre 1956, n. 1404, art. 9, secondo comma). Se un credito garantito da ipoteca sugli immobili di un ente successivamente soppresso (nelle specie: giovent� italiana) possa dirsi inerente agli immobili stessi ai �sensi e per gli . effetti dell'art. 2, comma settimo, delJa legge 18 novembre 1975, n. 764, con conseguente trasfer1mento del debito a �arico dell'ente cui 1g!i immobili siano stati per effetto della stessa legge devoluti (n. 22). MEZZOGIORNO Ingegneri e architetti -Tariffe -Emissioni -Inderogabilit� -Cassa per il Mezzogiorno -Facolt� riduttiva -Sussistenza (legge 5 maggio 1976, n. 340 d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 19, terzo comma -cod. civ., art. 2233). Se la inderogabilit� dei minimi di tariffa professionale per gli ingegneri e architetti, sancito daHa legge 5 maggio 1976, n. 340, abbia comportato Ja soppressione della facolt� .riduttiva prevista dall'art. 19, terzo comma, del diP.R. 30 giugno 1967, n. 1523, contenente il testo unico �delle leggi sul Mezzogiorno (n. 77). OPERE PUBBLICHE Revisione prezzi -Oneri salariali dipendenti da contratti collettivi aziendali (art. 1664, e.e. -d.l.c.p.s. 6 dicembre 1947, n. 1501, art. 1 -legge 21 giugno 1964, n. 463, art. 1 -d.l. 3 giugno 1940, n. 901, art. 1). 1Se per la revisione dei prezzi contrattuali (nella specie: di un appalto) si possa tener conto del maggior costo della mano d~opera dipendente da contratti coMettivi aziendali (n. 181). ;-::--� RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PROCEDIMENTO CIVILE Controversia di lavoro -Patrocinio a spese dello Stato -Prenotazioni a debito di compensi ed onorari �-Modalit� (legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 14). Se vada effettuata sui registri del campione civi!le la prenotazione a debito delle srpese, compensi ed onorari liquidati a favore di chi abbia prestato la propria opera in giudizio a favoire della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (n. 61). Controversia di lavoro -Patrocinio a spese dello Stato -Spese anticipate al difensore della parte non abbinata -Ripetibilit� nei confronti del soccombente (legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 14). Se possano ripetersi, nei confronti della parte soccombente condannata a!lle spese del giudizio (oltre agli onorari) le spese anticipate d�ll'erario al difensore della parte non abbiente ammessa ai! patrocinio a spese dello Stato (n. 60). PROFESSIONI Ingegneri e architetti -Tariffe -Emissioni -Inderogabilit� -Cassa per il Mezzogiorno -Facolt� riduttiva -Sussistenza (legge 5 maggio 1976, n. 340 d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 19, terzo comma -cod. civ., art. 2233). Se fa inderogabilit� dei minimi di tariffa professionale per gli ingegneri e architetti sancito dalla legge 5 maggio 1976, n. 340, abbia comrportato la soppressione della facolt� riduttiva prevista dall'art. 19, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, contenente il testo unico delle leggi su1 Mezzogiorno (n. 14). Professioni -Ingegneri � architetti -Inderogabilit� dei minimi di tariffe Limiti (cod. civ., art. 2233 -legge 5 maggio 1976, n. 340 � legge 1� gennaio 1977, n. 404, art. 6). Se :l'inderogabilit� dei mintmi di tariffa pmfessionale sancita per gli ingegneri ed architetti della legge 5 maggio 1976, n. 340, cos� come autenticamente interpretata daH'art. 6 legge 7 luglio 1977, n. 404, sia da ritenersi ino-� perante, oltre che nei contratti stipulati da amministrazioni statali ed enti pubblici anche in quehli stipulati da soggetti finali che agiscono in qualit� di concessionari di pubbliche amministrazioni per la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche (n. 17). RISCOSSIONE Entrate patrimoniali -Procedura coattiva -Vendite mobiliari -Affidamento all'IVG -Legittimit� (r.d. 14 aprile 1910, n. 639). Se l'affidamento agli istituti vendite giudiziarie delle vendite mobiliari disposte dagli uffici finanziari nell'espletamento del~e procedure esecutive promosse ai sensi del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, su1le entrate patrimoniali dello stato rientri nell'ambito di attivit�: che detti istituti possono legittimamente svol!gere (n. 39). PARTE II, CONSULTAZIONI 157 SOOIBTA'. Amministratori e liquidatori di societ� -Responsabilit� per mancato soddisfacimento delle obbligazioni tributarie -Normativa� applicabile (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36). Se, l'arrt. 36 d.PJR. 29 settembre 1973, n. 602 -che .disciplina la responsabilit� deg:li amministratori e dei liquidatori per mancato soddisfacimento, nell'esercizio delle loro funzioni, delle obhligazioni tributairie della societ� -trovi immediata applicazione in relazione a fatti verificatisi prima delJ'entrata in vigore del d.PiR. anzidetto solo per quanto concerne l'aspetto rprocedimentale,; mentre per la verifica dei presupposti sostanziali delle responsabilit� debb� farsi riferimento aHe norme disciplinatrici della materia al momento di verificazione dei fatti addebitati (n. 142). SPESE GIUDIZIALI Controversia di lavoro -Patrocinio a spese dello Stato -Prenotazioni a debito di compensi ed onorari -Modalit� (legge 1 agosto 1973, n. 533, art. 14). Se vada efil:ettuata sui registri del campione civile la prenotazione a debito del!le spese, compensi ed onorari liquidati a favore di chi abbia prestato la propria opera in ,giudizio a favore del.la parte ammessa al patrocinio a spese .dello Stato (n. 35). Controversia di lavoro -Patrocinio a spese dello Stato -Spese anticipate al difensore della parte non abbinata -Ripetibilit� nei confronti del soccombente (legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 14). Se possano r1petersi, nei confronti della parte soccombente condannata alle spese del giudizio (oltre agli onorari) le spese anticipate daU'erario al .difensore della parte non abbiente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (n. 34). TRASPORTO Agevolazioni fiscali per trasferimento di concessioni di trasporto -Trasferimento delle attrezzature e degli impianti relativi -Concessione di filovie Applicazione (legge 19 giugno 1940, n. 840). Se il trasferimento delle attrezzature e degli impianti delle filovie in concessione, come negozio necessariamente connesso a quello avente rper oggetto H trasferimento della concessione filoviaria, goda del trattamento fiscale agevolato previsto dalla legge 19 giugno 1940, n. 840 (n. 87). TRJBU11I LOCALI Riscossione coattiva delle imposte comunali di consumo -Cessazione del servizio da parte degli appaltatori a seguito dell'abolizione del tributo -Aggi spettanti all'esattore ed al comune (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, art. 2 r.d. 30 aprile 1936, n. 1138, artt. 324 e 328 -t.u.f. legge 14 settembre 1931, n. 1175, art. 78 -d.m. finanze, 4 marzo 974). Quali siano e come debbano essere calcolati gli aggi spettanti �rispettivamente al comune e alJl'ex appaltatore del servizio di riscossione .delle abolite imposte di consumo per i tributi accertati al 31 dicembre 1972, gi� riscossi e presumibi1lmente da riscuotersi a carico di contribuenti morosi (n. 17).