ANNO XXVI -N. 4 LUGLIO -AGOSTO 1974 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1974 ' ABBONAMENTI ANNo L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO ������������������ � 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 � ROMA e/e postale 1/2640 Stampato in ltalia � Printed in ltaty Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 ludlo 196<> (4219072) Roma, 1974 -Istituto Poligrafico d~llo Stato P.V. Sezione prima: Sezione seconda: Sezione terza: Sezione quarta: Sezione quinta: Sezione sesta: Sezione settima: Sezione ottava: INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese) � r � � � � � pag. 767 I i � � GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura de//'avv. Arturo Marzano) � 856 GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura� de//'avv. Benedetto Baccari) � 892 GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avvocato Pietro De Francisci) � . , . . , . . . � � � � 921 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/'avv. Ugo Gargiulo) . ' . I � � r � � � ' � � � 961 GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) � 966 GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura dell'avv. Arturo Marzano) . . , . , � . , . . . � .. , . � � . . � 1021 GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo Di Tarsia di Be/monte) . , . � , . . . . , . . � 1032 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE pag. 91 CONSULTAZIONI � 100 INDICE BIBLIOGRAFICO � i. � ro8 La pubblicazione � diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco. Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MARmzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLo, Caltanissetta; Giovanni VAcmcA, Catania; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GuICCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABiso, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHis, Trento; Paolo ScoTTI, Trieste; Giancarlo MAND�, Venezia ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI MARZANO A., Le presta2lioni previdenziali e assistenziali come e vantaggi sociali> ai sensi dell'art. 7, n. 2 del regolamento del Consiglio CEE 15 ottobre 1968, n. 1612 � � � . � � . , � � I, 864 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ADOZIONE -Adozione specdale -Stato di le. ~t�-Eisclumooe perr lo st8Jto di abbandono da forza magigiore -Illegittimit� oostituzionaile E1scliusiJOne, 774. A.BPA:LTO -.Aippalto 1dii operre pubib!Liche -Capito! l.arto speciale di ~paWto -Natura contrattuale -Vioilazione o faLsa atpplicazione -Deduzione !in sede di legiittimit� -Esclusione, 1025. -.AlppaJmo di opooe rpubblfohe -Documenrm contabili.i -Firrma de!ll'aprpaJ. tatore -Onerre della riserva, 1021. -AppaWto di opere pubbldche Maggiori oneri -RJequisito dell'dmpirevedibil1iit� Riferilbilit� alle sOO.e ciroo,stanze considerarte 11."filev:anti dalla.e parti contraenti, 1025. -Alppalto di opooe [plllbbiltiche -Riserve dell'�appaltatore -Fatto continuaitilv: o e (P['ovvisorilet� deille registrazioni contabiilii -Deducdbilit� ne[ giluclizio di oaJSsazdone Esol! Ulsione, 1024. -AlppaWto dd opere pubbliche -Riserve dell'atppaltatore -Fondatezza -lnteressi -Decorrenza, 1021. APPROVVIGIONAMENTO E CONSUMI -Dilsciplina .sulla ilavo!l.'azione e commercio dei prodotti della :llarina -IniteJ."Vlento del medico ip!rOvinciale -EJ.egdittimit� costituzionale -Esclusione, 807. -Pubbilici �esel'cizi -Chiusura set II itilmanale -Violazione del!La il.ilberrt� dii !iniziativa economica -ln. sussilstenza, 817. 1 ATTO AMMINISTRATIVO -Ordinanza prefettizia di rimessione in pristino del demanio stradaile -� atto definitivo, 964. AVVOCATI E PROCURATORI -Transazione delle paxti -Solidariet� perr .gild onooari ai difensori -E.'legiittimLt� costirtuzionale Eso1usirone, 835. CIRCOLAZIONE STRADALE -Ordinanza sanzionatoria emessa da iparte del Vice Pitlefetto -Le �lPittimLt�, 933. -Sanzioni depenalizzate -SamJi.oni pr~iste daLla legge 1� gdiugno 1966, n. 416 -A:pplicabfilt�, 934. -Violazione connessa a reato - Sanmoni e pena -Aissorbilmeinto dell'una 111elil'altra -Esclusione lllilegiitttmiit� costituzionale -Non � fondata, 830. COMPETENZA E GIURISiDIZIONE -AntfohiLt� e belle ooti -Espol'tazione o dmpossilhllit� dii rint!l.'accim< e cose di iruterresse artistico o storico -Sanzione ammin1istrati' Vla -lndip1endenza dalia sanzione penale -Posizione di diritto soggetti'V'o del itra:sgiressore -Giurisdiziione del girud]oe ordiillario, 914. INDICE VII -Co:m.istati antimalarici -Sono organi dei!. Ministero della Samt� - ContrQIVersie con i 1dlipendenti dei Comitati -GiurisdiJZione -Spetta al ,g.iudJice amministrativo, 961. -Contabilit� publbldica -.Aigente contabile -G�lll!t'isdwone della Corie dei Contti, 907. -Conrtirovoosie in mateda di quote inesigibi!li di imposte -Ricorso dell'eme dmpositO:re -Giurisdiziooe della Corte dei conti, 892. -Giudriice ronminilstrativo -Decisione di merito in �caso di giurisdizione di ilegirttimit�: difetto di ,iiurisdizilcmie, 89.6. -Imiposte e tasse in genere -Ingiunzione fiscale -Sospensione dell'iesecuzione -Lnammissibfilt�, 911. -Questione di costi<buzionalit� so\1.leviaita in sede di regolamento di giruriJSdizione -Umiti di rilevaaizia, 8'96. -Regd.Lamento preventivo di giul'~ sdizione -Initervento -IinammiJssibdlliit� -Fattispeci1e, 901. -Regolamento plt'evemitivo dd giurisdizdone -Legittimazione, 900. -'11riibunali 1ammi.nistrativi iregionali -Passaggio ai T .A.R. dei prrocedirmenti ,gi� pendeniti dav(l[1ti al Ccmisi1glio di 1Stato -EsiJstenza di decisione interloC1Utoria -Spostamento 'di :competenza -Non si verifica, 9161. COMUNE -Comitato di controifilo Enti locali - OontroiLlo di merito -Contenuto - Uzrati, 963. -Comitato di Oo:ntrol\l.o Enti !l.oca1li -Richiesta di nuo1vo esame - Deltberazione def�n1tiva -� quella adottata in segui,to al riesame, 9164. COMUNITA EUROPEE �-Iistituziond �Comunirtair~e -Com~ ssione 1dellle Comunit� europee -Competemre -Esercizio Interesse aid agire m giJUdizio Necessit� di prova -�sclusione, .. 856. - Lavoratoci mi:granrti -Frevidenza sociale -A100011di pir0'\1'Wisori dii Parigi delil.'11 dicemblre 19>53 Rappo. rto 1con la n<Y.m1:ativa comunditaria pi� fav011evo1e all'avente diritto, con nota di A. MARZANO, 864. - Lawratoll'i a:nigranti -Previden ,za sociale -Sussidi di invalidit� contemplati da disposizdollli di dimto interino -Coistituilscono prestazioni previdenziali, con nota di A. MARZANO, 863. -Ubert� di 1stabilimenito -Alttivit� indipendenti -ATtt. 52 del trattato CEE -Effilcad.a diiretta, 881. -Ubert� di :stabilimento -Aittivit� dndiipendenrfli -Eccezione -Pa:rtecilpazione rul'esercizio dei !Prtllbblici poteri -Estremi -Proifes1sione forense -Oonsuilenza !legale e rap.presentanm lin giJUdizio Non oostittuiscon-0 !Par1Jecipaziooe ail!l'esevcizio di pubibiLici po.teri, 881. -Obblighi degl�, Stati memblri Mancata modifica di disposizione dil dliritto interno incompatiibH.e con la noirmativa comunitaria Pu� costiltuill'e trasgressione, 856. - TIN\lsporti -'11raisipovti mar1ttimi ed aerei -Alpplioabilit� deMe noirme sulla libera cfu:colazione dellil.e persone, 85<6. OONTABILITA GENERALE DELLO STATO -Coo::uiJll'atti dclila P. A. -CJ.ausolla .ohe prevede il'esecuzione del contll'atto prima dell'approvazione - Nullilt�, 936. CONTRABBANDO -Connessione con altro delttto conrflll'o ila fede pubbMca o la P. A. - Bunizione pi� grrave -Legittimit� costituzionale -Esclusione, 843. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO VIII -~untbilit� del cootraibba.ndo tenta, to come ii c<mtraibbaindo coosumaito -IHegittimit� costirtuzionale -Esclusione, 844. CON'l'RATI'I AGRARI -P!rOll."Oga legale -Cessazione per 1"adfoali traJSfO!l'mamoni agrarie Abrogazione della norma -Ilil.egi< btimit� costi:tuziona!le -Dilriitto del colono ad iruiermi.zzo, 809. COSTITUZlONE DE�LLA REPUBBLICA -Decreti il.egiSLati'V'i 00iteriord al primo Parlamento -Sottoposizi.o ne a ratit�ca -I�J.legiJttimit� oostiituziooale -Esclusione, 784. DEMANIO E PATRI!lV[ONIO -Demanio stradale -Ordinanza di sgombero ooottata dorpo un anno dallo spogLi:o -illegtttim:i.1t�, 964. -Demainio stradale -Potere di ordinanm del Prefetto e del Sindaco -� tutella possessoria juris publici, 964. EDILIZJA -NOII'ttne per l'edili:zi:ia antilSi:smica Poteri di accertamemi tecmci delJ.' Iin~gnere Oapo del Genio Oiviile -Iihlegdittimiit� oostiituzionale Esclusione, 847. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA ' -Su:benitro in alloggio cooperativo -Spese e miglioramenti -Deteraninazdone del co!Llaudatore e del Genio Oiv:ile -lllegittimLt� costituzionale, 843. ELEZIONI AMIMINISTRATIVE E POLITICHE -Reati elettorali -Impedimento di riunioni elettoria[i -Previsione con pena sperequata -Ilil.egiittimit� costituziionaie -Esclusione, 830. ENTI PUBBLICI -OSPEDALI -stato giurid!Lco del perisonaile Pil" imo inquad1'amento del perso, nale ammimstraitivo -Riequilsito della lall'l'ea -I1legittimit� costi-. tuzionale -Escil.usi:one, 834. ESECUZIONE FffiCALE -Esattorda -Autonomia dell'esecuzione esattoriale -Illegittimit� costituzionale -Eaclusione, 767. ESBROPRIAZIONE PER P. U. -Aininuil.lannenito decreto di espropriaztone -Effetti, 930. -Indenmt� -EdificabiJliit� del suolo -OriJterd per la detenninazione, 93�1. FILIAZIONE -Dichiarazione giudiziale di paterndit� -Procedimento di ammiissibiilit� delil'azione -!Megittimit� costitumonale -Esclusione, 839. -Filiazione natma[e -Obbliigo di iprest!l!l'e gli alimenti agili ascendenti -Miancaita previsione -Illegtttimit� costituziooale, 777. -Filiiazdone naturale -Richiesta di , ail.menti verso il�genitore -E:Sc1usione del mantenimento, educazione e is1IDuzione -lliegittimiit� oosUtuzionale -;E>.aitl'iia potest� a fa'Vore del genitore -Escil.U:Sione, 823. -Filiamone natur'ale -Rilchiesta di �alimenti verso d1l genitore -I.D.mitazione del!le ]ipotesi di cui al[' art. 279 e.e. -I1legittimit� costituzdonale -Esclusione, 822. GIUSTIZIA AMMIN'lSTRATIVA -Ricorso conrtro decreto dii esproprio -Competenza del Consiglllo di Stato ex art. 38 1. 6 dicembre 1971, n. 1034 -~atiJva ail. INDICE lX T .A.R. del diniego per il proprietario di costruire direttamente sul ,proprio terreno suooessivarmeIIJte espropriato -Sospensione del procedimento -Necessit� -Sussiiste, 962. IMPIEGO PUBBLICO -Sailadati stail;a[i rimmessi nei ruoli anteriormente alla legge 5 marrzo 1961, n. 90 -Subentro dello Stato nei diriitti dei sldMiati -mil. egittimirt� oostiltuzionail!e, 8-22. IMPOSTA DI REGISTRO -.Agevolazioni per l'ind'UIStrializza2Jione del !Mezzogiomo -Fusione e ,concentrazione di a2Jiende -Limite. territoriale, 1014. -Ageviolazioni per ile case di abiitaziione non di lusso -AcquLsto di a!l:"ea -.Acquisto successivo aJ.il.' illlizio della costruzione -.Appaltatoo: e dei lavoo:i di costrruzdone -Esclusione de11'agevolazdone, 977. - Agevolazioni per le oose di abitazione non di lusso -Donazione di a!l:"ea -Si applicano, 993. -Ag,ev:()llazioni per le caise di abitazione non di lusso -Vendita di lastrico solarre dli abitazione non ultimata -Decadenza de!Ul'agevoLazione in pe11centuail.e ailla parte non coslIDuiita, 1011. -Ag�evolazioni perr le O�pere di interesse degH enti ilocail.i -Strade �comuna[i esterne agli abiitaiti -Ciililndrratura e bitumatura -Esclusione, 97(1. -Agevolaziioni per !Le opere di inte! l'lesse de~enti locali -Strade comunali interne agli abitati -Acqui. sto cli arrea per la costruzione di una piazza -Esclusione, Q75. -AgevdlaziOllli per ile straide comunalii obbligaitorrie -Li.mditi, 995. -AgevOllaziOllli per l'acquisto da parte di ,comuni di imrnobilti di initeresse ipaesiJstico -Vincdlo di destinaziione ad uso pubblico Deve !l'itsuiLtare dal contratto, 1007. -Coobbligati solidali al pagamento dell'imposta -Litisconsor2'lio necessario. -Non sussiste, 930. -MUJtuo fondiatrio in cairteUe -Acconto :Ln contanti -Connessione ,con il mUJtuo ammesso al !regime di abbonamento �delil'arl. 27 del rr.d. 16 Luglio 1905, n. 646 -Tassazione autonoma -Esclusione, 998. - Mutuo foncliarrio in cartelle -Acconto in contanti -Non � comlpil'eso ineli'abbonaimento p!revisto nell'a~t. 2'1 del r.d. 16 lug'lio 1905, n. 646 -Ta:ssazione autonoma, 997. -Societ� -S'Ociet� di persone Cessione di quotai -Beni immobili sociali -Coma:niisurazione delfimposta al valore venaiile aJ. netto delle passivilt�, 991. -Termine -Decadenza agevoil.a2'lioni -Co.ntratti con gli enti IPUbbllcl -Deposito deHa somma necessaria per La registraziOlllJe lnadempienm del rappresentante deilla Amtnindstra2lione -Non esclude l'obbligazione tribUJtaria del �conitrraente ip!l"ivato, 966. .....,.. Termillle per la !l'eg,iJstrazione � Vel'lbale di ag,gtudioo.zione -Tiene luogo di contratto -Necessit� di successivi �atti pe!r ill !l'eiperimenito di mezzi di finanziamento -Lrrilevanza, 1017. - Trains82:i1one ope!ra\llite rinuncia ail dirirtto di rp!ropriet� �su beni occupati temporaneamente dietro cor! l'ispettivo di un prezzo -Natura kaislia:tiva, 930. IMPOSTA DI R]CCHEZZA MOBILE -.Aigievolazioni pe!l' l'industll'iailizzazione del Mezzogiorno -Sitabilimenti ilndustrria1i -Oasa di cura Si estende, 966. -Piresurpposto deil tributo -Entrate degli enti pubbildcl -Ospedali pubbllici -Utili di gestione -Non tassabi!lit�, 986. -Presupposto del tributo -E:nt!l'aite di �coIJJSOO'.zio fu-a produttori Av: ainzi dii �gestione -Tassabiilit�, 1004. :.x RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO liMPOSTA DI. SUCCESSIONE -Deduzione dacrl'attivo dell'mrposta sul via:loil'e globale -Deducibilit� della sola imposta in concreto comsposta, 983. -P!t'ivdiegio speciale -Causa estinitiva autonoma -Inesi~a, 974. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Entil'aita ilmponibile -Interessi sui mutui concessi a comuni e !(>i'Ovincie -Esclusione, 1004. -Istitmi eserC'ffilJti il. credito -De. cisione delila sezione speciale !POC le imposte di negoziazione della Commiissione proviinciaile -Azione ordinaria -Termine di sei mesi, 1003. IMPOSTA SULLE SOCIET� -Opa-e pie -Gestione d!i azienda con fini di ilucvo -Fairmacia Non � soggetta ai111.'imposta, 1009. ]M'POSTE E TASSE IN GENERE -Imposta di successione -Privile, gio verso i; terzi possessori -Mancaita pil'evisione dell'estinzione col tributo -Leglittimit� costirtuzionaLe, 841. -Imposte dirette -Azione m:dinaria -Necessit� del rpirevientivo ricol'ISo a!Iile commi;ssioni -Ta-zo acquill'ente di a.zienda clle ha sti! plUJ..ato il coI11cordato -Impugnazione del conCOl"dato -Sussiste, 979. - Imposte <'lirette -Maggliooa.zione ipoc !l'liitairdata iscri2lione a ruolo Infedele dichiarazione -Concetto -Apilicazione sanzioni -Eg'uiawe concetto di dichiarazione im.fedele, 975. -Imposte indirertte -Azione in sede o'!'ldi;nalcia -Termine -Fallimento del oonrtribuente -Deoortrenza nei suoi confronti -Sussiste, 982. zicme SUJPpilettiva .fil vailore in sede 'contenziosa dmanzi al.ie Commissioni -Elimina !l.'obbliigo degli in. teressi, 967. -Legigi di dele.ga per la rifocma til'ibUJbaria -Decreto delegato sull'accertamento del!l.e imposte sui r�Sddiiti -Abolizdone delle deroghe ailila nominativit� dei titoli aziona'!' li -Ill:egittimit� costituziona il.e -Esclusione, 850. - Violazione -iRerpiressione -Poteri dd 1perqudsizione del'la Polizia tributaria -Iillegittimiit� costi,tuzionale -Esclusione, 827. LAVORO -RinIU1ncie e transa2lioni -Imprug1naitive -Te'!'lmine di decadenza -Elegi1(timit� costituzionale Esclusione, 775. LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI -Regolament� -Visto e xegdistil'azione deilia Corte dei conti -AiPpilicazione delia !!lOrnlJa ll'e~olamentare in dimetto di registil'azio: ne -Illegli.ttiJmit�, 963. MATRLMONIO -Separa2lione consensuaile -Obbli, go della fedelt� -]]Jegtttimit� costi11uzionale, 798. MliLITARE -Uffkia!l.e di P. S. -Norme sul' l'avanzamento degli ufficiaili di P. S. -Oomando effettivo di reparto -Illegilttimiit� costitumonale -Esclusione, 771. �NAVE E NAVIGAZIONE -Oause peil' sinistri marittimi Consulente tecnico -Partecipazi. O!lle alla Camera di Consiglio -~osteindirette Interessi- Imposta complementare -DichiJIM'aIlJ.. egittimirt� co,stirtiuzli.onall.e -Eolusione, 827. INDICE XI OBBUGAZIONI E CONTRATTI -Clauso[e nulle -Sostituzione automatiJca coo nonne jmperattve - Limiiti, 9136. -Fddeiussione -Onere a carico del .credirt;ore ex ru.-t. 1957 -Rinunzia Ammissibilit� (ood. 1civ. art. 1957), 946. - Fideiussione ,soil.didale -Azdone del ooeditore nel ter.milne di sei mesi cOOlltro M solo fideiussore -Decadenza -Non sussiste, 946. ORDINI iPROFESSIONALI -Ragioniere e perito commereiale -Le~ge di delegazione e decreto de1e~aito -lllegittianilt� costituzionale -Esclusione, 777. PENA -Misure di �SLCIUTezm -Facolt� di revoca atttribuilta a[ Miniistro .guardasigilli -Iill.egittimiit� costi �tuzJ.onale -Violazione del diiritto di difesa -E1scLusione, 817. PENSIONI -Pensioni per atti terroristicil Esclusione dei congi'Ul!l!ti per ev�enti .passati -I11eg.ittimit� Costituziooaile, 771. PORTI -Genova -Consorzio del porto Provvedimenti amministratilvi - Porteri giurisdizionali del !{lTesidente -lill.egilttimit� costirtuzionail. e, 831. PRESCRIZIONE -Danno prodotto da:lla circolazione di vekoli il!l corncomiltanza con altre circostanze -Prescrizione biennale -Si applica, 953. -Diritto al risarcimento del danno -Decorrere dail:la data dell'evento dannoso, 921. -El"l'onea citazione in apipel!lo di sog.getto costirtudrto parte civiile nel processo dii primo grado estinto .per amnistia -Effetto interruttivo -Non sussiste, 921. PREVIDENZA E A:SISISTENZA -.Ail"l'uolamento marittimo -Limitazione ail.la pi.gnorabiliit� e se �questralb11it� degli assegirui -Ilfogilttimit� oostiltuzioinaLe -Esclusione, 800. -Cassa nazionaile del notarriato J; mpi-gnooabilltt� ed insequestiriabiilit� de.gli asse~i -Illegittimit� �costituzionale -E�sclusione, 800. -Omesso veoosamento dei contributi -:Pagamento di una somma aggiunit: Lva -Illegittimit� costituzionatl. e -Escliusione, 784. -Tardivo versamento ded corntrdbruti -Pagamento di somma aggiuntiva o deglli interessi di mora -Ilileg,ittimirt� costituzionaile - Esdusione, 797. PROCEDIMENTO CIVILE -Consulenza tecmca -Funziione Accertamento dei :fatti -Ammis. siibiliit� e limiti, 931. -Esecuzione mobiliare -Pignoraibi: Lit� stipendi e salLa:ri -Omessa esclusione di minimo viitaJle -Illegittimit� costituzionale -E;sclJ.usione, 801. -<Giudizio di cassazione -Censut'a che investe una sola delle di�stinte ed iindipe.ndenti ragioni sulle quali � fondata a deciisione impugnata -Inammissilbi1iot�, 1025. -Giudizio �di ,cassazione -Mortivd di ricorso -Questioni nuove -Im1proponibi: lilt�, 1024. -RicOO'So rper Cassazdone -Difetto di motivazione -Riflette unicamente !J."aiccertaimento e ila valutazione ded fatti, 931. -Termini processuali -Sospensione feriaile -Illegittittniit� costiltuzionale -Esdusi.one, 832. XII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PROCEDIMENTO PENALE mit� costituzionale -Esclusi001Je, 781. -Esecuzione -Incidenti -Impu -lstigazioni rul'odio :fira le classi gnazioni -Sospensione dell'esecu Sooiaili -Genericit� del :precetto zione -IniCidente relativo alla re Contirasto con [a libert� di :pen s1Mu7Jione delle cose sequestrate, sieiro -I:llegi:ttimilt� costituzi0 in ipenden7Ja di riooMo contro or nai1.e, 813. dinanza che prQIVVede sulle cose stesse -Decreto ex art. 631, comma terzo cod. proc. pen. -Inop� pugnabfilit�, 1035. � REGIONE -:Imputato fermato o arrestato --Pairteciipazione dei '.Presidenti rule Impossilbi:lit� di fornire prove a sedute del Consiglio dei Minidiscariico alfa polizia giudiziaria stri -Interesse ri!levante e diif -� Elegittimit� costiltuzionai1e :lierenziato -Provvedimenti di Esclusione, 806. �c!ll'attere legilSlativo -Esclusione, 850. -Incidente di esecuzione -Esecutoriet� dei :provvedimenti mai1.grado impugnazione -Facolt� sospensiva concessa ai1. Giudice a RiESPONSABILITA' CIVILE quo -Illegittimit� costituziona -Dipendente statale dilStacooto le -Esclusione, 81.9. presso ila Regione stciiliana -Dan- Istruttoria fortm.ai1.e -Conclusioni ni :provocati dal 1dtrpendente del P .M.. -Omessa prefissione di Responsabfilirt� dello Stato . un :termine -megi:ttimi..t� costiEsclusione, 934. tuzionale -Esclrusione, 792. -NO!l'Illie che estendono la r�espon- PevqWsimone domicfiliai:re -OmessaJbilit� a .persone 1diverse dal so pl["eavviso e assistenza del disoggetto agente -Non modificano fensooe -Casi urgenti -lllegittiiii ti.to[o della responsabfildt�, 921. miit� costiituzionai1.e -EscluSio -Responsab~lit� da sinistri stra ne, 829. dlrli -Colpa -ln genere -Noirme -Rtoonoscimento delle sentenze di comportamento -~ocevia : penali straniere -Condizioni -Segnali di stop o equivalenti ' Dassll!tivit� dell.'elencazione con]] legittima collocazione del cairtenuta nel!l'aa"t. l2 �COd. ipen. -Vintello -Mancata 1concessione delia �colo defila �C01D.tiD1Uazione -Non � precedenza -ReSPonsabiilit� rper uin effetto penale della condan! l'evento colp-0so -Ravvisabfilit�, na -Art. 81, comma secondo 1033. cod. pein. -Alppldmbillt� :fu:1a ireaiti -Responsaibilit� della P .A. rper commessi al!l.'1esteiro e reati com :liatto dei piropri 1dilpendenti -Re messi in Italia -Condizioni, 1034. sponsabmt� ditretta, 921. -Untca .condotta produttiva di danni a persone dWverse -Awto REATI MILITARI nomia di ciascun evento dannoso -Conseguenze in materia di -.Libert� provvisor:fa -.Airt. 322 prescrizione, 921. cod. pen. mfil. pace -Divieto nel caso di mandato di cattura obbligatorio -IUegdittiimit� costituzbmale, 770. SENTENZA . -Sentenza penale -Inteiressi ciREATO vili -!PrOIVVii.sioo:l!ai1.e -Determioo.zione -Criteri -Reato colposo - Diffamazione -e Exceptio ve!l.iConcoirso di colpa della peirsona tatis � -DilSCII'ezionalit� dell'ofoffesa -Criteri peir la detelrlllifeso nel concedE!!'la -11legitti-nazione della provvisionale, 1033. INDICE XIII SICILIA -AssilStenm Sanitaria ed ospedalie." a -Inelegigiibiilit� ad amministratore di Ente Ospedailiero Illegi; troimirt� Costituzionale -Fondaltezza IPa" il. consiglieri regionali -Imondaitezza per i dipendenti regionali ed altri, 772. -Competenza legislativa concOll"rente .. Osservanza dei principi delle ileggi dello Stato -listruztione wrtistica -Legge regiona!e di strutturazione -llllegiittimit� costiituzioinale :pairziaile, 787. -Dipendenti regionali -Legge regiona[ e iSUll'impiego presso :la CEE o Statti esteri -illegittimit� costituzionale, 793. -Licenza per fochino -Attrdibuzione ai Pit-efutti -Violazione delilo Statuto speciiafle -Estensione, 849. -Potest� tributaria -E�senzioni :lliscaili per� le costruzioni edilizie -Lindtazdone agilii aippari;amenti -Ill.egilttimit� costirtuzionatle -Esclusione, 796. SIOUREZZA PUBBLICA -Espulsione di straniero indesil.derabile -Impossibilit� di rientro !in Italia per difendersi -Ill.egi<ttimiit� costiltuziJonale -Esclusione, 816. -Riunioni e assembramenti -Diritto dd rdiunione -Ubert� di manifestazione del pensiero -Differenza, 1032. -Riunioni e assembramenti -Riunioni milruogo puibblico -Promotori -Nozione -Pubblici cortei senza !preavviso -Responsa.biil!it� penaile dei promotori e dei. direttori -Equiparazione, 1032. ST.AiMPA -Giomialisti -Iscrizione all'ai);bo dei ,giornalisti -Tirocinio dei praticanti -I!llegittimiit� costituzionale -Esclusione, 820. -Reato di omessa rettifica -Pit-o-. .cedibiliit� dli U:fficio -Illegittimit� costituzionaile -Escilusione, 837. SUCCESSIONE -Sm:icessioni ~egilttime -UsuErutto del coniluge supeTStite in ooncooso con figld -FacoU� di commutazione -megittimirt� costituzi~ ale -Esclusione, 780. -Successioni ilegilttime e concooso tra figli na1ltmlli ed ascendenti Limitazioni nei ,confronti dei primi -Iil1egittimit� costitumonaile, 776. TRENTINO-ALTO ADIGE -Elezioni: lt"egionaiJ;i -Concessione di una indennit� agli elettori emi �gmti -Illegittimit� costituzionaie -Esclusione, 785. VIOLAZIONE DELLE LEGGI FINANZIARIE E VALUTARIE -Licenza di hnporit..expoir.t -Inesecuzione dell'esPortazione -Sanzione peoundmia -Legittimit�, 956. - Licenza import-ex,port -Inesecuzione dell'esportazione P0ll" limpossiibilit� di coFlocare te merci - Vfoilazione delle norme vruutarie -Sussiste, 956. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 13 mm:"ZO �1974, n. 67 . ' . . ' . r . ' � I � I � � I � I � I � I � I � I � I � ' � ' � � pag. 7�67 13 ffiM�ZO 1974, l!li, 68 , , , �i,'�,� i� I� I� i� I, , , �, �\�I�� I� 770 20 ffi!i['ZQ 19174, lll. 72 , , , , � , � � 1 � I � � , ' , ' � , , i , 1 , , . I � , � I � � , 771 20 marzo 19�74, n. 74 . I � � ' � I � I � ' � ' � ' � I � I � I � I � I � I � I. ' � ' � ' � ' > 771 20 marz.o 1974, n. 75 . ' . ' . . ' � I � ' � I � I � I � I � I � ' � ' � I � I � I � I � ' � ' 772 20 IIllia!l'ZO 1974, Il. 7�6 . , , , , , . , , 1 � , � \ , J � � , \ � ! , � � ! , 1 . I , I � � � � 774 20 mmzo 19�74, n. 77 .. I. I. I �� '.'.i. I. I. I. I. I. I �� I �� '. > 775 27 !mla!l"ZO 1974, lll, 82 , ; , � I � 1 � � \ � I � i , 1 � I , I � , , � , , . � � � I � I � > 776 27 matl"ZO 1974, ll, 83 � , , , , 1 , , , � I � , , 1 , I � I , , � , I , 1 , , 1 � r , > 777 27 ililJalrOO 1974, ill, 84 , , � I , r , I � � , r , I , I , I , ", , , ' � i , ' , i � r � , > 780 27 mM"ZQ 1974, ll, 86 , � r , , �, �, , r � , i , r , , , I� i, i� I� � r � , , � r > 78.J 27 marzo 1974, n. 87 . ' . ' � ' � � I � I � I � I � � ' � � . � ' � ' � I � I � ' � I � > 7'84 27 ~o1974, n. 88 . . I � � I � ' � ' � I � I � I � ' � � I � I � � ' � ' � � ' � ' > 784 27 marzo 1974, n. 90. . I �� '.I. I. I. I.!.' ��� '.I. I. I. I. I > 785 27 m!m'ZO lr974, ill, 91 � , , , r � I � � 1 , , � . � I � � I � r � I � I , , � I � � 787 27 marzo 1974, n. 93 . , ... , � � , � , � , . , . . , ... , . , . , . , � , . , . 792 27 IIlia!l'ZO 1974, lll. 96 . , , : , � � . , , , . I � ! � � � , � � , � � ' � , > 793 1 1 � 18 aiprile 1974, n. 9�7 . � . . . , . , . 1 � , , � , � , , � , � 796 18 'aip!l'riile 1974, n. 98 . . I � I � � � ; � : � I � I � ' � I � I � � ' � ' 797 1�8 aip!l'ile 1974, n. 991 . , . , . , � , . , . , . , . , � , . , . , . , . . , . , . 798 18 aprile 1974, n. 100 . ' . . ' . ' . � I � ' � � I � ' � I � I � � I � I � 800 18 aprile 1974, n.' 101 . . . . . . . , . . . 800 18 aprile 19�74, n. 102 . , � , . , . , . , � , � , . , . , � , . , � , . , . , . > 801 18 aip!l'ile 1974, n. 103 . , . . . . , . , � , . , . , . > 806 18 �aipil.'lile 1974, n. 104 . . . ' �.� ' � . ' . ' � . I I ' � � ' � ' I 8017 � � I � � � 23 aip!l'i[e 1974, Il, 107 , , , , , , , , , , , , , I , I , , , r � � , � , 809 23 arpriile 1974, n. 108 . , . , . � . , . , . , . . . . . , . , � , . , . > 813 23 aiprii!Le 19o74, n. 109 . . I � I � I � I � I � ' � ' � I � > 816 23 aipriil.e 1974, n. 110 . ' . . ' � ' � I I � � � I I � I > 817 � � I I � � � � � 23 ap.ril�e 1974, n. 111 . � I � � ' � � I � : � ' � I � � ' � � I � I � ' � I � � � 817 23 aiprile 1974, ill, 112 , , , ; , , � i � , , ; , I , ' � : , � ' , � � ; � , , , , � > 819 i i � � 23 �arprd�l.e 1974, n. 113 . . ' . . . I � I � I � � I � � I � ' � ' � ' � ' � 820 8 maggio 19�74, n. 117 . . . � I. � I. ' � ' � ' � I � I � I � ' � : � I � � ' � ' 82~ 8 magigio 1974, n. 118 . . ' � ' � I � ' �.� ' � ' � I � I � I � I � � I � I � I � ' ' ' 822 8 mag.gio 1974, n. 119 . I � I � ' � ' � ' � I � � ' � ' � I � I � I � I � I � I � I � I � 827 8 mag�gio 1974, n. 121 . ' . . ' �.. I � I � I � I � ' � I � I � I � � � � � ' � � 823 8 maggio 1974, n. 122 . ' . I � ' � ' � I � I � ' � I � I � I � � � � I � I � ' � I � I > 827 8 mag.gio 1974, n. 123 . . I � I � I � ' � � I �.� I � ' � � � � 829 8 mag.gio 1974, n. 124 . � , � , �.. , .... , � , .. , � , � 830 8 maggio 1974, n. 125 . � .� , �.� , . , . , ... , . , . , � 830 15 ma!ggio 1974, n. 128 . � , � , � , � . . , � , . , . 8311 15 maggio 1974, n. 130 . . , . , � , . . , . . � . , . , > 832 J.5 maggio 19174, n. 131 ; . , . , � , . . > 834 15 ma.ggio 1974, n. 132 . � , . , . , � , 835 15 maggio 1974, n. 133 � � � � � � � 837 INDICE XV 22 maggio 1974, n. 140 . . . � , . . , . , ..... , . , . . . . . . . . . pag. 839 22 maggio 1974, n. 141 . . ' . ' . ' � � I � I � I � ' � ' � I � I � , � I � > 841 22 maggio 1974, :n. 142 � . . . I � I � ' � I � I � ' � I � I � I � I � ' � 843 22 maggio 1974, n. 143 � I � I � I � I � I � I � I � ' � I � I � I � ' � I � I � ' � -, � ' � ' > 843 22 llllaJggli.0 1974, Il. 144 , I , I , I , 1 , 1 , I , I , , , , , : , I , , , I , , I , I � , 844 � 22 maggio 1974, n. 145 . , � , � � . � . � . � . � . . . � � , � � , � , � , � , � , > 847 I � ' I � ' � � � � 22 maggio 1974, n. 146 � ' . . ' � I � � ' � � ' � ' I I � 849 29 m~o1974, n. 151 . '.I ��� '.'.I. I.'. I. I. I. I. I. I. � � 000 COR'l'E DI GIUSTI.ZIA DELLE COMUN11TA EUROPEE 4 apritle 1974, nelila causa 167173, . , � , � , �.� , � , � , � pag. 856 28 maiggio 1974, nella causa 187/73 � , � , � � , . , � , � 863 21 ~iugno 1974, nellia �Causa 2/74 . . . . . , � , � . . 'I' > 881 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI C.A!SSAZIDNE Sez. Un., 4 luglio 1973, n. 1866 ... , � , � � , � , � , � � �.. � pag. 892 sez. III, 27 novemlbre 1973, n. 3245 � ' � ' � � I > 921 � I � I � � Sez. I, 11 dicembre 1973, 111. 3358 � , � � , � 1 . , � , . , � , � : > 930 Sez. Un., 7 1gennaio 19�74, �n. 18 �.� , � , ..� , � , � , . , � , � 896 Sez. I, 22 .gennaio 1974, n. 172 . . .. , � , . , ..� , ..� , . � > 93�1 Sez. III, 25 ~aio 19'74, n. 209., .� : � , � , �. , ��.. 933 Sez. III, 25 1genniado 19�74, n. 210 . � , � , � , . , � , � � , � , � 1 ��� , � > 934 Sez. I, 7 febbraio 1974, n. 3�26 . , � , � � � � .. 1 , � , , � , , � > 966 Sez. I, 7 febbraio 19174, n. 330 � , . , � , � , � , � , . 1 � , , , � , � 934 � � 1 � � �� Sez. I, 7 :liebbraio 1974, n. 340 ...... , . 1.,. : , . , . , . , . 966 Sez. U111., 12 febbraio 1974, n. 404 . , � , . , � , . . . , � � . , � , . > 967 Sez. I, 14 febbraio 1974, n. 420 ... , � , � , � , . . . , �.� , . , . , . , . 93,5 Sez. I, 14 febbriaio 1974, n. 428 . . , . , � , � , . , � , . . , . � . , . . , . , 974 Sez. I, 21 :liebl>Taio 1974, n. 461 . � , � , . , � , � , � , . , � � , � , . , � � , � > 975 Sez. Un., 21 febl>Taio 19'74, n. 495 �.� , � � , � � � , � , . � � � > 900 Sez. I, 25 :liebbmdo 1974, n. 546 . , . , ..� , . . , . � , . , � , � , . , � , . . > 975 Sez. I, 25 f�ebb:raio 11974, n. f!48 . . � . .. , . . ... , . , � , . . . 977 Sez. I, 25 febbraio 19�74, n. 554 . . � . .. , . , . 1. , . . , . , . . .. , . > 979 Sez. I, 27 febbraio 1974, n. 56'2 . , . , . , . �, . , . � � , . � . , . . � . � > 982 Sez. Un., 4 matt'ZO 19�74, n. 592 . . . . , � , . , .�. , . , � , � , . , . 983 Sez. Un., 4 marzo 1974, n. 594 . . . . , . 1.,.,.,., .� 986 Sez. I, 6 mairzo 1974, 111. 603 . . , . . � , . . . > 976 Sez. Un., 25 mairzo 1974, 111. 817 . . . . , . , > 901 Sez. Un., 28 mll["ZO 1974, n. 846 . � , � , � , . , . , � , � , . , �.. 907 Sez. I, 29 mairzo 1974, n. 886 . . . 946 Sez. III, 2 aprfile 19�74, n. 9131 . � .. 953 Sez. Un., 3 aprille 1974, n. 940 . , � 911 Sez. I, 18 apir1Ie 1974, n. 1055 . . 956 ' lIXVI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -~ Sez, Un., 3 maggio 1974, n. 1235 . . , � . . , . , . . . . . . . . . . pag. 914 ~� Sez. I, 7 maggio 1974, n. 1~7 . . � , . , � . , . , . , . , . � ... , . , . , � > ~� 991 f.� i Sez. I, 10 maggio 1974, n. 1340 ....� , � , � , . , � . , . � , � , � . �.. , > 993 Sez. I, 10 maggio 1974, n. 1,342 . , � , � , �.. , . , � , . , �.� , ..�.. , � , . > 995 fil,.. Sez. I, 10 maggio 1974, n. 1345 ... , . � . , � , � , � , . , � , . , . , � , � , �. > 997 ~ Sez. I, 10 maggio 1974, n. 1347 . . , � '�', � , . . . . , . � , . 1003 Sez. I, 17 maggio 1974, n. 1445 . , . , . , . � , . , . , ..... , �... > 1004 Sez. I, 29 magigio 1974, n. 1536 . � , � , . , . , . , . , � � , . . . . > 998 Sez. I, 29 maggio 1974, n. 1537 . . � . . � .. , � . � . . � , . . > 1007 Sez. I, 29 maggio 1974, n. 1539 . , . , � , � , . , . , ... , . , � . .� > 1009 Sez. I, 6 .giugno 1974, n. 165J) . . , � . . � . . . . .� , . . 1011 I Sez. I, 11 �giu:gno 1974, n. 1728 . . . , . , � , . , . , . � .. , . , .. > 1014 Sez. I, 19 giugno 1974, n. 1805 . , � , . , . , . , . , . , . , � , . , . . . . . . ... > 1017 Sez. I, 21 giugno 1974, n. 1830 . ' : . ' � � . . I ' � ' ' � ' � ' ' � > 1021 Sez. I, 12 :Luglio 1974, n. 2082 . , . � , � , . , . , � , ......� , . � . . > 1024 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONiSlGLIO DI STATO Aid. plen. 8 febbraio 1974, n. 1 ..�. rpag. 961 Sez. IV, 12 marzo 1974, n. 221 . > . 96�1 Sez. IV, 12 marzo 1974, n. 222 . � > 900 Sez. IV, 26 mairzo 1974, n. 277 � . > 963 Sez. V, 1� mairzo 1974, n. 202 . , . , . , �. > 963 Sez. V, 1� marzo 1974, n. 209 . , .... > 964 GIURISDIZIONI PENALI I ~ CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 21 :mairzo 1973, n. 564 . . � � . pag. 1032 Sez. IV, 3 maggio 1973, n. 1057 . , . , �.. , � , . . > 1033 Sez. IV, 17 maggio 1973, n. 1205 . > 1003 I Sez. II, 18 giJugno 1973, n. l302 .. > 1034 Sez. II; 9 novembre 1973, n. 2234 �. > 1036 I I I i PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI APPALTO -Appa]Jto di 00.PP. -.Aitti aggiuntivi e di sottomissioni -CooTispettivi da !Pagal'e dopo il 31 dicembre 1972 -Revisione -Ius superveniens -Applicabilit� ('d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89, 1. 20 marzo 186�5, n. 2248 all.. F, aa.itt. 342, 343 e 344; r.d. 25 maggio 1895, n. 350, a!t'ltt. 20 e 21; !l'.d. 1'8 novem~e 1923, n. 2440; a!l't. 11; !I'.d. 23 maggio 1924, n. 8127, a!l'�ticoli: 112, 119 e 120; d.P.R. 16 luglio 1962, 19,63, artt. 13 e 16; !l'.d. 17 marzo 1932, n. 3,55, a!l'tt. 3,9, 38 e 40; r.d. 17 matrzo 1932, n. 366, atl'ltt. 17, 18 e 19), 100, - Awalto di 00.PP. -Ool'rislpettivi da pagare dopo ii.I 31 dicembre 1972 -Reviisione -Ius supeTveniens -Applicabilit� (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89; legge 9 ottob!l'e 1971, n. 825, art. 15, terzo comma), 100�. ARCHIVI DI STATO -Documenti pxivati di interesse storico -Inademp1ienza del proprietario -Depo.sito ooattivo p:resso ,gLi atl'lchtvi di Staito ( d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 36, 43), 100. ...,.. Documenti privati �di interesse .storico -1inademp1iellZa del pro! Prieta:rio -Deposii.to coattivo pres' so 'gld 'archiivi di Stato -Esecuzione del provvedimento (d.P;R. 30 settembre 1'963, n. 1409, arritioolo 43), 100. ATTO AMMINISTRATIVO -DoCUllllenti priv�ati di interesse storico -Inademptenza de[ ipropri �etarlo -Deposiito coatttvo pl'esso gli aa:cmvi di Staito (d.P.R. 30 .settembil'e 19613, n. 1409, arti coli 316, 43), 101. -Documenti privati di inrteresse storico -Inademptenza de[ proprietaa: io -Deposii.to .coattivo presso gLi ,arrchiVli di Stato -Esecuzione del provvedimento (d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1400, ail'ticofo 43), 101. COMUNITA ECONOMliCA J):UROPEA -Oil'ganizzazione comuni di meir �OOti nel settore dell.e carni suine Definizione di � carcassa della .specie bov,ina domestica > -Modifica !retroattiva della defindzione -Aipplioozione -Effetti (Regolame'! llti C.E.E. 27 gennaio 1968, n. 805; 22 '.lugldo 1968, n. 1025; ,5 ottobre 1969, n. 1972; 4 febbrafo 1970, n. 206; 2 ma!l'zo le70, n. 392), 101. - Prelievii -Richieste di maggiori - pr~eV'i doVUJti per effetto de11a modificazione retroattiva de<lila definizione di � oa!l'cassa della specile hoviina domestica � -T&mine (l. 25 settembre 1940, nu.mero 1424, arrt. 27; d.P.R. 2 febbll'aio 1970, n. 62, 'arrt. 6,; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 74, quarto comma, e 84 primo comma), 101 � OONTABILFI'� GENERALE DELLO STATO -,Aippa1to di 00.PP. -Atti aggirum.ti: vi e di sottomissioni -Corrispettivi da pagare dopo H 311 dicemb!' e 1972 -Revisione -Ius superveniens -AppUcabiliJt� (d.P.R. 26 ottopll'e 1972, n. 6313, arrt. 89, 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, artt. 342, 343 e 344; r.d. 25 maggJ. o 1855, n. 350, arlt. 20 e 21; r.d. 18 novembre 1003, n. 2440, arrt. H; XVIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il'.d. 23 maig:gio 1924, n. 827, arrtico[ i 11~, 119 e 120; d.P.R. 16 lu. gJio 1962, n. 1063, a!l'ttt. 13 e 14; T.d. 17 maTzo 193�2, n. 365, all'tt. 3,9, 38 e 40; 11'.d. 17 maxzo 1932, n. 3166, a!l'tt. 17, 18 e 19), 102. -A1P1pa11Jto di 00.BP. -Corrispeittirvi da ipaigaire dopo il 3�1 dioembTe 1972 -Revisione -Ius superveniem -Alpplicabfilit� (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, arrt .. 89; il. 9� otrf�obiDe li971, n. 825, arrt. 15, terzo comma), 102. -Dazi doganali -E.sportazione - MeTce resp�inta -Reintroduzione in :flrarnchlgd�a -Ammiissibil:tt� Art. 15 disp. xwel. alla Taciffa Doganale, 102. � - 0!l'ganizzaZ�ione .comnini di meooaiti nel settore de!lle oMmi suine -Definizione di �caI'lCassa delila � caircassa della specie bovina domestfoa � -Modifica retroattiva deilla de:llinizione -.Aipplicazione -Effetti (Regolamernti C.E.E. 27 gennaio 19'68, n. 805; 22 luglio 1968, n. 1025; 6 ottob!l'e 1969, n. 1972; 4 febbraio 1970, n. 206; 2 ma!l'zo 1970, n. 392), 102. - Prelievi -RicMeste di maggiori IM"elievi dovuti peT effetto del'la modificazione '.l'etll'oattirva dellla definizlione di �carcassa deilil:a specie borvina doonestiioa � -Termine (1. 25 settemb!l'e 1940, nu-� mero 1424, arrt. �21; d.IP.R. 2 febbraio 1970, n. 62, art. 6; d.P.R. 23 g:enD!aio 1973, n. 43, ami. 74, quarto COl!IUlla, e 84 lJT'imo coonma), 102. ESECUZIONE FISCALE -Oaitrnione Esatto1riale -Esp�ropriazione -Buoni Postali Fruttiferi - ProcedUTa (arrt. 616 d.P.R. 15 maggio 19<63, n. 858), 1(}3. -Tesoll'i:eTe Comunaile -Cauzione E. spropria~ione -Pll'ocedUII'a (iarticolo 66 d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858), 103. FALLiiMENTO -Fallimento -Nuovo 011dme dei privilegi -Ius superveniens Procedimenti in corso -Incostituzionalit� -Conseguenze (1. 30 apll'il.e 1969, n. 153, a!Dt. 66, comma quinto), 103. mvIPOSTA DI RiiCCHEZZA MOBILE - Imposte dirette -Imposte di R.M. -Imposte sul1e societ� Detel1minaziione del rieddito -Gestioni esenti -Pwdite -Gestioni tassabili -UrtiJ..i -Compensabilirt� (d.P.R. 22 .genl!laio 19518, n. 645, a!l'tt. 9�1, 95, 96� e 112; L 5 gennaio 1'956, n. 1, �art. 23; d.P.R. 30 .grugno 1967, n. 152�3, aTt. 106), 103. -Imposte dirette -Imposte di R.M. -Imposte sulle societ� Detel1minazli. Ollle dell veddito -Gestioni esenti -Utili -Gestioni itaissabi.u -Pe1rdite -Compensabiiiliit� (d.P.R. 25 gennaio 1958, numero 645, a1rtt. 415 segg.), 103. - '!1rlbuti locali -Imposta comunale sull'ind'Ulstria, a!Dte o �pro:fiessione Gestione esenti e tassabili -Utili e pe'.l'dite -Con1seguenze (r,d. 14 settemb!l'e 19311, n. 1175, art. 161), 103. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Imposta di successione -Obbliig:azioni -Consoczio di credifo 00.BP. -Assogge.ttabfilirt� (arl. 5 d.i. 2 .settembre 1919, n. 1627), 104. IMPOSTE DIRETTE - Imposte dirette -Imposte di R.M. -Imposte sulle societ�� Determinazione del reddito -Gestioni esenti -PeTdite -Gestioni tassabili -UtiU -CompensabiUt� (d.P.iR. 22 genna;i,o 1958, n. 645, a['tt. 91, 95, 96 e 112; 1. 5 gennaio 1956, n. 1, a!l't. 23; d.P.R. 30 giugno 1967, n. 15�23, art. 106), 104. - Imposte di1rette -Imposte di R.M. -Imposta sulle soci.et� -DeterminaziOllle del reddito -Gestioni esenti -utm -Gestioni tassa:biiLi -Perdiite -Compensabilit� (d.P.R. 25 gerunaio 19�58, numero 645, artt. 45 segg.), 104. - Trib'Ulti locaili -Imposta comunale sull'indrustrm, arte o professione Gestione esenti e tassabili -Utili INDICE XIX e perdite -Conseguenze (rr.d. 14 settembre 19311, n. 1175, ait"t. 161), 104. OPERE PUBBLICHE -.Aippa1to d.i 00.PP. -Atti aggiuntivi e di sottomissioni -Corrispettivi da pagare dopo il 31 dilcembre 1972 -Revisione -Ius superveniens -Applicabilit� (d.P.R. 26 ottoooe 1972, n. 633, ait"t. 89, !I.. 20 mar:ro 1865, n. 2248, ali.. F, aTtt. 342, 343 e 344; r.d. 25 maggio 1855, n. 350, artt. 20 e 2!1; rid. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11; rid. 23 maggio 1924, n. 827, ait"t. 112, 119 e 20; d.P.R. 16 lluglio 1962, n. 1063, airtt. 13 e 14; :r.d. 17 marzo 1932, n. 365, a!l'ltt. 3�9, 38 e 40; rr.d. 17 marzo 193'2, n. 366, artt.. 17, 1:8 e 19), 105. -Aprpailto di 00.PP. -CO!l'!lispettivi da pagare dopo i:l 31 dicembre 19'72 -Rev;ision1e -Ius superveniens -.Aipplicabilit� (id.P.R. 2!6� ottob'l'e 1972, n. 633, art. 89; i1egge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 15, terzo comma), 105. PREVIDENZA E .AJSSISTENZA -Assicurrazione obbligatoria i.v.a. Esclusione rperr retribuzioni superiori a dati maissimaili, salvo preeISiistelllte posizione assfoUJI"aithra Onere di acce!t"t>amento del datore di la:vOO'o -Dli.chiarazione dell'interressaito -Rilevanza (d.L 14 aprile 1939�, n. 636, �art. 5; legge 12 agosto 1'9:62, n. 1338, art. 13, art. 211�6, secondo comma, cod. civ.), 105. -AssiCUTazione obbligatori�a i.v.a. Omessa contribuzione -A:ziione di ri1sarcimento dannd -Prescrizione -DecOI"l'enza (ait"t. 2116, secondo comma, cod. civ.; art. 2935 cod. civ.), 105. -Assiicurazione obbligatOO'ia i.v.a. Omessa contribuzione -Regolarizzazione mediante costituziooe� di rendita -Effetti (1. 12 agosto 196�2, n. 1338, art. 13; art. 2116, secondo comma, cod. civ.), 106. -Failillimelllto -Nuovo Ol'd:ine dei privilegi -Ius superveniens Pl'ocedimelllti in corso -Incosti:.tuziornaliit� -Conseguenze (legge 30 aiprile 19'69, n. 1�53', air:t. 66, coonma 5), 106. POSSESSO -TirtOlli di credito -Al iporitartcxre Proveruenz �a furtiva -Buona fede dell'acquirente -Deruuncia di sottrazione -Conseguenze (.cod. civ. aT'tt. 1994, 2006., 1153 segg.), 106. STRADE -Strade -Costruzd-Ollli -Distanze - Trasgressironi -Poteri di aiutotutela -Competenza (ait"t. 1 r .�d. 8 dicembre 1933, n. 1740; ait"t. 19 il. 6 agosto 19167, n. 765), 106. TITOLI DI CREDITO -Titoli di 1credito -Al rpoit"taitore - Provenfonza fU!l"ti'Vla -Buona fede delJ.'acquirente -Denuncia di sottrazione -Conseguenre (cod. civ. artt. 1994, 2006, 1153 segg.), 107. TRIBUTI LOCALI -Imposte dirette -Imposte. di R.M. -Imposte Sll!lle societ� Determinazione del reddito -Gestioni esenti -Perdite -Gestioni tassab1li -Utili -Coonpensabilit� (d.P.R. 22 gennaio 1958, n. 645, artt. 91, 95, 916 e 112; 1. 5 genniaiio 1956, n. 1, iart. 23; d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, aTt. 106), 107. -Imposte dirette -Imrposte di R.M. -Imposta srulle societ� Dete: rnndnazione del reddito -Gestioni eselllti -Utiili -Gestioni tassabiil.i -Poodite -Compensabilit� (d.P.R. 25 gennaio 1958, numero 645, artt. 45 segg.), 107. -Tr~buti loca1i -Imposta comunale su11'industria, a!l"te o p!l'ofessione Gestione eselllti e tassabili -Utili e peTidite -Conseguenze (r.d. 14 settembre 1931, n. 11175, artico. io 161), 107. xx RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE pag. 91 I. -Norme dichiarate incostituzionali � II. Questioni dichiarate non fondate . , . . � � � . . � � � 93 III. -Questioni proposte . , . , � . .. , � � � . . � , � � � � 1 � , � 96 108 INDICE BIDLIOGRAiFICO . . . . . � . � � . � . . . . � � � � -I PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (*) CORTE COSTITUZIONALE, 13 mairzo 1974, n. 67 -Pres. Bol11irllado - Rel. Ros1si -Esattoria comunale di Cittadella (avv. Centanini), Amministrazione delle Finanze dello Stato e Bresidente Consi,glio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. Stato Sa.va.rese). Esecuzione fiscale -Esattoria -Autonomia dell'esecuzione esattoriale Ille~ ittimit� costituzionale -Esclusione. (Cast. artt. 3, 24, 25 e 102; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645,. artt. 206, 208, 209 e 227). Non sono fondate, con riferimento ai principi di uguaglianza, di difesa, �1 precosVituzione cLel giudice e di riserva di giuris�Lizione a favore del giudice ordinario, le questiolfl,i di legittimit� costituzionale cLegU arvt. 206, primo comma, 208, 2�09 e 227 del t.u. sulle imposte dirette che consentono all'esattore di effettuare atti di espropriazione quando � gi� in corso una procedura faU.imentare e dettano no'l'me specia.li per detta espropriazione (1). (Omissis). -2. -La questione soUevaita dal pretore di OittadeLla c001C'eme ila 1comipatibilit�, o mooo, con hl diritto di dliesa, con hl rprincilpio deJ. .giudice naturaJ.e �e con J,a riserva dii! giiurisdizio111e a favOO'e del .giudice Oirdinario, delle disposizioni che da.Tilllo dilriitto aiH'esattore di effettua.ire atti d'esrpropriazio111e qua.nido � gi� in 1col'IS0 attra pmC'edura esec111tiva innanzi l'�aiutorit� 1giudizia.IJ'.'ia. Si :dubita infatti che in ta.J. rmodo le d~siposizi!oni impugnate (erroneamente mdirviiduate negli a�rticoJ.i da 2<31 a 242 del t.u. ISUJLle :irnpoote dirette n. 645 del 1958, ma ipi� coNettamente ravvisabiJli negli aiI'ltt. 205 e 206, primo comma, stesso testo. ll.lll1ico) possa.1110 determina.ire sottrazioru di �COltll(petenza a.J. tribu111a.J.e, giudice natura.ile deH'eseooziOllle immobiliare, e menomazione delta tutela gturisdizionale >degli altrd. 1clt'editori nell'ambito dell'esecuzione esattoriale che si 1svoJ;ge, sosta.111zia.�1mente, in via aJ:Il!miniistra.tiva. (1) ln dottrdna, suili!Je piaJI'ltiicolJSIDiit� deillLa procecliulria esattordJailie : AzzoLINA, Il fallimento e le aitre procedure concorsuati, 1�961, 11.20; PROVINCIALI, Manuale di diritto fallimentare, 19>62, 699 e ScANDALE, La riscossione delle imposte dirette, 19160, 622. (*) .AllJlJa !I'edia.zi0I1Je :dietlilie maissime e delilie IIll01Je di que~ Seztooie ha coliliabOII'laito alllchie !l.'Avv. CARLO SALIMEI. 768 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Altra questione � quella rrelativa aUa compatibilit� 'con gli artt. 3, prrimo comma, e 2.5, pirimo comma, della Costituzione� degli artt. 51. del T.d. 16 marzo 1942, n. 267, e 206, primo comma, del d.P.R. 2,9 gennaio 19i58, n. 645, nelle parti in cui, derogando al divieto deUe azioni esecutive individuali, autorrzzano l'esattoce a procedere �alJ.'esprorpiriaziO! lle anche �in rcostanza di fallimento. H giudice delegato al fa.Uimelll.lto presso fil trribunale di Marsa�la ha rprospetta.to� il dubbio che i poteri delJ.'esattoire costiltu.iiscano run privilegio mgiustificato e rche la sottra-' zioo.e della vendita dei beni �agli organi fallimentari violi il principio del ,giudice naturrale. Questa Corte deve infu:J.e decidere se .contrastino o meno con ,g:U artt. 3 e 24 della Costituzione gli artt. 206, 208, 209 e 2127 rdel d.P.iR. 29 .gennaio 19�58, n. 645, nella parte in cui, consentendo alJ.'esattore di agire eseicrutivamente in ipendenza di fallimento del debitrnre, aipprestano strumenti di liqutdazione non par-if1cabili, sotto iJ. rpmfi.lo dell'idonei, t� pratica, a quelli .propri defila liquidazione farllimentaire, n� co11J.Sentono a'l fallimento una valida tUJteJ.a rcorntro i rp,iJg:noramenti eisa,tto, riali 11lleigj,ttimi, paralizzanti, a ~olte, lo svolgimento del processo lfaJiliimentare. La normativa citata attrribuirebbe all'e1sattore, secondo l'ordinanza del trihuina.Je di Venezia, 1llil. ingiustificato privilegio con COl.llJSeguen�te cacrenza di tutela girurrisdiziona1e degH ai1trri soggetti nei sruoi 1cotndlronti. 3. -Occorre in via prreUminaire �dichiarare non :fondata l'eccezione di difetto di legittimazione del pretore� a prorporrre queistioni di: leg,ittimit� 1costituzionaJ.e, formuJ.ata dalla difes�a dell'esattoria di .Cittade1la, sotto il 1profilo �c:he �egli inteT'V'~ene nell'esecuzione esa.ttoiriarle �in veste sostanzialmente amministrativa. Basta crichiamare in �propos.ito quanto gi� ipi� voJ.te affermato da questa Corte d11ca la isu.ffidenza �che la questione venga 'Sollevata nel como di un procedimento comrpi1UJto sotto la dilrezione del titolare di cl�unziO!Ili giurisdizi�inaH perc:h� si realizzi il presupposto processuaJ.e rri,chiesto dagli artt. 1 deHa legge crn'1'bituzio~ inaie n. 1 dei 1948 e 23 della.legge n. 87 del 1953 (sentenza n. 83 del 1966 1concemernte un identico caso). 4. � -Semprre in rito va invee.e accolta l'eccezione idi inammissiibilit�, per difetto di rilevanza, della questione attine111te 1l'airt. 51 della legge :faLJ.imentarre, secondo crui non rientrano nel divieto 'di azioni esecutive individuali in coeta,nza di :fatllimento Je eccezioni ,gi� 1pre~ vilSlte da altre disposizioni di legge. Invero, ove venisse iclichiaraita la illegittimit� del citato art. 51, sarebbero travolti casi di deroga non deducibili neJ.1a specie, come espressamente iriconosce Jo stesso g.iudi1ce a quo. N� si giustifi�cherebbe un esame parziaJe della norma, posto . . . I PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Cihe il'ecicezione aJ. divieto d'azione indiviiduale � staibdtlita dall'art. 206, primo c1omma, del citato t.u. n. 645 del 1958, � illmrma parimenti im !()il.lignata. 15. -Nel merito tutte le questiollli proopetta'te soillo inifondate o manifestamente infondate. Giova r.icol'daire che secondo ila costalllfte gilurispruderu:a di questa Cmte l'esecuzione esattoriaJ:e � Tegolata come un procedimento nel quale si manifesta, sia pure pi� enel'gi>camente che iin altri casi, il principio della esecru.tociet� delJ.'atto amministrativo. La legge speciaJ.e, che asisiicill!m la sollecita riscossiooe delile imposte, d� iluo1go ad 'llill sistema volto a tutelait'e iJ. .preminente interesse, colSltituziooalmente r'i<conoscdiufo, di ga.ranfue il �regolaire svoJ.igimento della vita :f�nanziairia deillo Stato (1sent~a n. 87 del 196t2). Tale interesise gi'UJSti:f�ca quindi La particolare procedura esa�ttorirue, che � �colll:f�,gurata .come iprevaloote, entro 1certi limiti, non solo nei co!lldirol!lJti del.Pesecuzfone oirdilllrurta, ma a:QChe dsrpe�tto a quella COi!lJCUil'ISlUale fa.Uimentare �e a quella istabilita a :liavoire degli enti che esereitano iJ. 1ciredito fondiario. , Questa Come, nelle sentenze 95� del 1970, 115 del 1967, 138 1del 1968 ed 187 del 1962, ha 1gi� esciliuso� 1che le norme ora nuovamente impugnate contrastino �con gli .airtt. 3, primo comma, 24, 2,5, rprimo comma, e 102, rp�rimo comma, de11a Costdituzione. Le Tela.tive questioni, noi!l soirirette da aC1:1gomenti nuovi, vanno quindi 1dichi'a�rate manifestamente infondate. 6. -Occoit'l'e tuttavia esamtnaire queille censure che sono parzialmente nuove .per il loro oggetto o per i nuovi profiU che presentano. Armhe in pr~o�sito, tuttavia, e con riferimento alla questioille fo�rmulata dal rbri:bunale �di Venezia, non pu� ignora.rsi che questa Co�l'te ha gi� dconosduto la piena le�gittimi<t� costituzionafo del pri:ncipio secondo oui, nella procediura in esame, Je normaU opposizioni aU'esecuzione sono sostituite da.Ua successiva azione di irtsarcimento danllli (1sentenza n. 13.S del 1968). Pel'tanito, ricooosciuta la legittimit� del suddetto principio -semrpire sul ,:presupposto della pal'ticoJ.are 1gairanzia costituzionale dell'inteiressie aLla it'apida �riscossione delle impoote non ha v:alore dii rtlievo cihe I'azione iri:sarei:toria, diffeirita nel tempo, non produce gli �stesSii effetti delle opposizioni giudiziali, espressamente precluse dall'impugnato art. 209 citato t.u. Invero il 1differimento nel tempo � uina conseguenza ineluttabile. del ..p:i;i:ncilpio criticato, ma non viola il diritto di azione e di difesa garantiti dall'art. 24 della Costituzione. D'altronde va rilevato che la normativa impugnata predisrpooe i:n via primaria, proprio al fine di assiouil'are la 1egaJit� dell'esecuzione esattoriale, il 1ricorso al:l'Intendente �di finanza, confoirmemente a11la natuira pairticoJ.a.re dell'espropriazione in esame. Il reclamo concesso RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 770 agU iinteressati mette in moto UIIl procedimooto contenzioso amm1mstra �tivo ohe �costringe 1'!1I1tendente �a. provvedere motivatame1I1te sulla ll'ilchiesta di 1sospensione, -rimuCYVendo, �se del caso, gili atti esecutivi impugnati. Contro il suo provvedimento possono essere poi esperiti i comuni rimedi propri della giiuir.iisdizione amministmtiva (sentenz,a 1 n. 93 del 1964). 7. � -Per quanto attiene, infine, ailla censura concernente fa possibilit� 1che i beni mobili iinveinduti dopo due incanti vetrl!gam.o c0011Segnati al sirnidaico iper la vendita a trattartiva privata 'a quaJisiasi prezzo, va 0S1Servato quanto segue. L'art. 227 del icitato t.u. detta UJlla diJsdplilila ,generale per la vendita di tutti i beni mobili: .turttavia dail 1complesso, delle 1I101rme che immediatamente lo precedono (all'tt. 12119 ss.) irisUJ1ta che le con.crete modalit� di vendita sono adeguate ai1l'efferttiva rJ.J.eva1I1za. dei be1ni, iJ. cui prezzo ibase � vaa:iamente de1termiinato (atl"ticoll. o 2.215 citato t.u.). Alila vendita a:d opera del sindaco -clle quail:e 011gam.o pubblico off.re ,gara1I1zia di .imparz.ialit� -si addiviene isoli.o dopo iehe siano andati deserti d�e pubblici: incanti i quali SOIIlo iprec, eduti da cOIIlgrue forme pubblicitarie, come ll"iSJUlta dalla facolt� conferita a:l privato di chiedere ail pretore la ipredisposizio1I1e di iUJLterfoiri mezzi: di !PUJbblkit� commerciale (art. 2123 cita,to t.u.). Pertanto nolil pu� dirsi �che il tSistema impugnato, visto alla luce dei principi che lo inrfoo:imalllo, dia luogo ad itngfa1stificati ;priviJ.egi ll"iJsipetto alle a11ta:e procedrtm"e esecutive. -(Omissis). CORT1E OOSTITUZIONALE, 13 marzo 1974, n. 68 -Pres. Bonifacio Rei. CapaJozza -Ciuffa(['ldi (a'V'V. Me1li1Ili). Reati militari -Libert� provvisoria -Art. 322 cod. pen. mil. pace Divieto nel caso di mandato di cattura obbli~atorio -Ille~ittimit� costitudonale. (Cost. art. 3; c.p. mil. pace art. 322, c.p. art. 277). � costituziQlnaLmente iitegittimo, per vio,laz,ione dei principio d,i uguagLianza, l'art. 322, secondo comma, deL codice penale militare di pace, nena parte in cui non consente, a differenza di 'quanto previsto daLl'art. 277 del codice penale modificato coo Legge 15 diicembre 1972, n. 773, che sia concessa ia Libert� provvisoria nei caso di mandato di cattura obbtigatorio (1). (1) Sui iMP!Poriti tira Ila llllOl'lllllalbva del c.rp.m.[P. e quehlia dei codici pende e dd procedmia pena11Je: Corte cosi:. 26 aip;rdi]Je 1971 n. 83 1e 14 1geiliillaio 1974 n. 4 in questa Rassegna 1971, I, 5�42 e 1974, I, 288. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 20 ImllrZiO 1974, n. 72 -Pres. BoodrfaciLo - Rel. V,erzii -OimLno (n.'c.) Pensioni -Pensioni per atti terroristici -Esclusione dei congiunti per eventi passati -Illegittimit� costituzionale. (Cost. art. 3; 1. 17 ottobre 1967, n. 974, art. 2, comma secondo). � costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, nu mero 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipen,denti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), in quanto esclude i congiunti d<:;i militari di carriera dal beneficio concesso per eventi veri �ficatisi anteriormente alla cessazione della guerra 1940-1945. CORTE COSTITUZIONALE, 20 mairzio 1'974, n. 74 -Pres. Bond:llareiio - Rel. GLonfu.iLda -Messineo (1avv. Mesrbro) e Presiiide1111tie Oonsruglillo dreli MiiJ.nJiisilmi. (Sost. Avv. gen. delL1o StartJo T�er:r1anlO'va). Militare -Ufficiale di P. S. -Norme sull'avanzamento degli ufficiali di P. S. -Comando effettivo di reparto -Illegittimit� costituzio nale -Esclusione. (Cost. artt. 3, 97; 1. 13 dicembre 1965, n. 1366, art. 127, comma primo e 28, ultima parte). Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di buon andamento della p.a., la questione di legittimit� costituzionale degli articoli 27, comma primo, e 28, ultima parte, della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, per la parte in cui prevedono, per l'ammissione di avanzamento degli uf.ficiali di P.S., il requisito del periodo di comando effettivo di reparto. (Omissis). -2. -La que1stii10l!le � priiV!a dli fondamento. Ed, 1Lnvie110 -a1strazfo1111e :liacend!o d:a1la 1CJonsiidemzilo1111e che Ja vallu taZiL01111e d1el1'1kLcmeirt� .dJeJl sog,getto, iche � 1ai1J1a base deJ. oonfie['dme11111Jo del com8Jll1do, eV11de1111temelD:te non po1Jvebbe 1ccmctlli1a[':Sli 1con un siLsifleroa di tuxnli meccaa1foamente 'e r1ig1daimente po:ed!Lsposto -~esta �l'ultell.'lioll'e ed asiso[' bente rdiliLevio :che lia ddis1C!l'e:zJLonai1Lt� d�!Jl'AmmLntstirazLooe (quiaile ne[aa spec1e ,eff�eitti>vamellJite ed opportunamente Sii r.Lnvtene) il'IJOO � senza con tro�Wi n� II'1med:i. � :liatta, iirnnero, 1semprie �salva, per ['!Lntwessato, [a faco[t� de[ ['1ilco!I'so ail giiudJLce iatmmmilstrativio, OVJe sussilstaino posizli!oo:tl �analLoghe oon 01.litll.'li 772 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dii:pendlenti, 0VV1e1I10 J.'aff.idamelnto deIJl'dinlcrurdico I�ltl. ooncireto opeirallo non dsuLti 1oonforme a 1orirtJerd dli �logfoa 1e bu001'~aziLone e, qumdd, devii.i dail. bIDaxiro iOOtroo oUli l.'a:zJ�Jone aanmiln!iJslll'tiw. rosrtJrunitemen!lle � tenuta a rdma!tlJelt'e 10ll"1ein1Jartla peTch� IIlJOIIl ne !l.'lels1Ji mter.l'Olti1Jo l'li.mpresciJniddbHe '<:io1J1iegiairnenrto 1000 :hl publ:ilico wteirosse. N essun1a vdiolazilooe, peiritainrto �sussLsrtJe dci preioottii cos1Jil1Juzdiona:Li. sopra indLcaitl. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 20 mairzo 1974, n. 75 -Pres. BonJitfacio - Rel. Gfon:lirida -Commiissari:o d1eiL10 Stato pelt' La HegtiJone Sdictiilliiruna <Sost. Avv. gen. dleino Srtarbo Savairese) c. Preistdente RJegli!001e Si1CI�l1ia (avv. De Fin:a). Sicilia -Assistenza sanitaria ed ospedaliera -Ineleggibilit� ad amministratore di Ente Ospedaliero -Illegittimit� costituzionale Fondatezza per i consiglieri regionali -Infondatezza per i dipendenti regionali ed altri. (St. Reg. Sic. art. 17 lett. E; 1. 12 febbraio 1968, n. 132, art. 9; 1. reg. 6 dicembre 1973). � costituzionalmente iLlegittima, per violazione dell'art. 17 lett. e) dello Statuto ,,.egionale, in reiazione aU'art. 9 della legge nazionale ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132, la 7,egge regionale siciliana 6 dicembre 1973,. netla parte da cui omette di considerare ineleggibili od ammilnistratori di enti ospedalieri i consiglieri regionali; mentre non � fondata la stessa questione per quanto attiene ai dipendenti della Regioin.e o dii istituti previdenziaii o mutual?Jstici (1). (Omissis). -2. -La questione � fotndarta. V:a pil'emesso 1ohe 11a ddisposiZILone (i.JJ:npil.JtciLta) deLla iLegwe i�llnpugJnJata, che consente l'elieiggitbihldit� dieii depUJtati delll'Aissemblea 11e,gu,ornai1e ISliJC!ilLana. a memblt'i 1del �COiillsigliJo dd .arrn.mtlinliJstaziione di ente osipedalldiero -�contra1damente ailil'aissu:rubo difernshno dielila RJeigiOIJ:lJe -rn001 � 1t11cmma che esClluiSliviamenJte I�IIrell:'I�isce aJl 1Set1J01re deilllia iliegi�JSILazLone eil;eJbtOlrail1e, in quanto � evitden1Je ohe essa -neillLa milSUJm fun 1CllL� pone UIIJJa lt'legoilia pell' la :liorma2l1oil11e ,dJi 'll'Il oogano d1eilil'oisipeidia:Le e, q'lllitnidi, raicichiJUJdJe Ulll pll'liln( 1) C:fir. �e~ OoSt. 19 giiugno 19'73, n. 88, in questa Rassegna, 1973, I, 1034. i: ~1141118F~ PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 773 ci(pio orgianizzatorio 1relativo all'ente ~edali&o -interessa il settore, aippunrtJo, dlelllla � 1aissilSltlenza 1salilliitariila ., dli oui ailll'art. 17, !l!ett. e, de!Elo Statuto speciaflJe deUIJJa Reg.tcmie siidilhllana. Oi� posto, dliisoende, poli, diaililla illlatura 0011Joortreniie dieiLIJa poibest� Legd/slliai1Jirva 1iln �ta:Le 1settorie attriibwiita ailila RegtlJOllle lia lllleceisstt� deil II1�lspetto -lllleilil'eiseirietiizio dli deitta potest� -dei pJ.1�Jlllidilpi giooooailii. culi si liiirlloirma la t1eg.ts�iazitonie nazitOOJalle. Ora, come. qUJe1sta Corte ha .~� avuto modo di affermaire con sentenZJa !Il. 88 d1�il 1973, �oostttudJsce effettivameilllite � prd!ncipiio gooeraiLe ... llliO!Il dJell"Oiglaibi!Le dailiJJa �1e.gtlis1aZltOlllie regtlJQil!lJaflJe � .qu,eiliLo sec011Jdo ieui � li. 1000siigilii dli aimmfuliiistrazJtOlllie (de1glii iellllti ospedJailJ~eri) isOillo ormali dd 1compOISliZliiorne dii 1ilnte1ressi etierogemiei..., li q'l.llailii devOillo pemci� 1esS1ervd 1JUJ1Jtli :rarppoosootaiti � � Di taflJe rp111iinoilpdo, rriapprieseini1Ja un dimmedliiaito 1corolillmdio ed una puntuiaile apl)1]oaZI�JOille wa dJiJspOS�lZI�JQIIle deillla ilieg~e lll�zdiOlllJa1e 1ohe :t�a dli'Vdieito dli 1soolita d!eglli .ammJilnJtstratorli ospedJallJ1eirti trria persOlil!e aipipartelllleini1J1 aJl OQilllis�igillto fl"legltQillliallie. Ill ,dJi~iieto -1ethe :Si rriivo\Lge, �come gii� detto, 1a1We :so1lie dipoitesi ,dJi :liOII"maZJiiolllle ,dJi 1cCl'JJJS1giliiJo 1ammiaJJiJsrbl'athno ,dJi � 1ellllte .oom.proodente aiLmenio urn osiped1af1Je 1Vegitooalie � : m �OUJi tlia 1soell.ita diegtlii eliiigielllldJi � affida;ta dJll. mainliera priepandeira1I11te pmprto aJ. COlllsigtlito :reg1ii0Illallie ex comma prdmo 1t1. 1, art. 9 lliegg;e 1'9�68 �Clitaita (ed allllaf1Jogameini1Je 1C01I1 "prepondeiirrunZJa ainOOffa pi� accen:buaita, all'Assemblea regionali.e siciJ.iaina, ex art. 5 legige 1regionaile 21 marrzo i'973 � Norme m materia sia:ruiJtarda � q'Uat1e msuilita a �se.gud.to deilJJa paa:-zilat1e dedlaratoriia di jJ]i(ieg.iltt:imdlt� 1dJi 1C!Uli ailiJJa selllltenza ,dJi q1.:ue1sita Oomte !Il. 8:8 ideil 19<73) -mtria, ,iJnfaibtli, ad 1evwarrie iche iill d1etto ,pOitJerie dli e1ettooaito aitttvo artrtmibul.Lto ailil'oirgiathio !l'e.g1ii01I11alie, JiJn 1Vagliio1I1Je a!pP'Ulllto .dJeiJ.Wa SUJa OOlllisiJstenza, viada allliche 1a �COillgiiltmgeirsi e 1oumui!Ja1I1sii CIO!Il il'ieiliettmiartJo paissivo. Da questa '�COdnioiidenza im:viwo rpOiboobbe, ewdeir:JJ1Jeme1r11Je, dell'iVla'l'le urn meooandi.simo SUJsoottibiWe di 101r.iiellllilaire e pdllair~ il'oirgiallllo elliettivo Vlett'SO rni.':undioa :liaisicia 1dJi .iJn1Jeressft ( qUelilii XlalJ;llplI"lesentaiti ed dJll.rtrodoitJ1Ji dlailiJJa RegtQilllle), riimallllelllldio, 1in tal modo, 1cOltll1iraddeitta ~'afliecrmafa esig�eruia dli 1eterog1enedJt� dlegtlii iillllteresst da l'lap.p1resentairie 001l'1001Je osipediai!Jtero. La 1oosi :oomproviata natura 1dJi � � prdllllotpiio � .dJe11a nOII"ma llllaiZJtOIIllallie (arrt. 9, comma �quarto, weggie 1968, n. 13'2), iche jJmpOille ilia soeWta dieg1i ammmtswatori anzidetti tra peirsOlllie 1e1srbl'anee ailil'�Oll"gaino reg1i!o1IJJaUie, lim po~a, quiiin.dJi, 1l'j,11egiittimiJt� di�tlila Legge :siiioiiliiialllla dmpuginaita, peT �lia parr1Je, aippurlibo, 1iin �cui a 1lai1e prmoi:pto omette di UlllJifOfrlII1arrsi. 3. -Altm ooosuira (per vea:o, ailquanto gieineirtcamente fma:nuiliai1la) che i:1i rivolge alJ1a iJ..egge �si1cilliiiana 1iin d1ilsCUJss1orne -sotto iill pirofhlo, come mnanzi e:;;posito, dieil contraisto coo il"art. 3 de1l1a Cos1tit:uzi1one� -.iinv�!Sltie 774 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO JiJl. !Il. 5 deilil.'1all't. 1 pecr' l:a pall'lte ilil ,cUJi Vii msuLta omesisa ilia pll'evliisiiOIIle dieil.l" meiLeggiiibi.lliiit� : a) d1ei dli1peind!enil:d ri.rn genere de11.'.Ammiindistraziiooe regiiJOIIlal1e; b) dei 1diip1oodiootrl. di ti1stliJ1Ju1Ji iprev�idlel!lZliJall:i, aissilstenzdiaild o mutualiiistlilcd ,che 1aibbiiano iiaippoot�. diiiretitli. OOIIl il.'ente iospedaiiliieiro. La qruestiione cosi ip1I101S1petroai1la � destJiJtruLilta ,di :l�o1t1diamein1Jo. � :iminanziiJtiutto 1ell'l1cmeo, peir q1U1a1t11lo 1atitdieine al!l:a 1caitegoT'iila di sog geitt�. 1sub b), a:'liJtiel�leire 1Che Wa 1Jiegge .impug11I1a11Ja IJJJe 1ClOlt1SIOO�a fa IIlle>mma ad aimmilruiisrta:iartoa:ii 1dieWl'1oote ospediaiiliiea:io. 'I1rl�li��aisli, 1ii1Ilfairtti, di 1soggetrti, 1sila pur 1ilmpiliiiciltamente, x!iicornpll"esi neill', e1l.Je1I1Jcazlilcxnie 1dieil. 1S1UJooossivo !Il. 8 deililo istesso 1all'lt. 1 ( � ooil.oa:io i quiaiLi dli.i.retrtame1I1<1le od di!Ildliia:ietitamenrtJe haJII1lI1Jo pall'ite liin 1Seirv'iz!i, elsiazdiolilli. ,dJi di11iit: IJi, 1somm:ilnliis1ll1~iioni ed appallbi 1I11eilil'ilI1Jtea:ie1sse del!l'1e1rnbe �): �:mi, pe;rtanto, sii. 1esteinde diii. dli.vdieito dli �LeggliJbilliiit� ri.vli 1stabiil.iito. Quaruto, poi, ai soggetrtli srub a), il.':iimpliiicil1la aa:nmiissione deilila loiro ere1gg!ibd1Lilt� 1eviiidelllJrtemente JJJOIIl del�elt'mi.a:m aiJJCIUltlla � ruspall'Lilt� dli 1lraittamelI1JOO � (1e quimdli 1t101I1 111eaiiliizza :La doounzlilaim vtoil.aziiione delll'~t. 3 del'la Oostituzdiol!lle): 1ii1Il quianito, iilI1V1e1ce, ,ta:iatrtaisli di 1sitUJaziiJolI1Je dli.soiipil.mruta in malillilem 1oOIIldio1I1ffie ad pmnc�pi deilila iLegilsiliaziion1e a:mziiJcmaJe, iilI1 ,CIUJi il'iacoe1sso ad 1oo'gaJ1I1i eilietitivd 1I1J01I1 ll'liis11.1wta 1iJIIldlilscirimin:ataime1t1te pireclruso ai soggetti ,dJiJpoodienti da 101!11ti 1supooiiori r�.sipetillo a quello .ooi appiruritliJel!lle l'orgw: l!o .eia 1oos1lirtUJiil1e. -(Omissis) . CORTE COSTITUZIONALE, 20 mall'ZJo 1974, n. 76 -Pres. Bolilli.dlaioiio - Rel. Ogg1ooi -.A.l'otdli.aicooo (n.1c.) e P1res1dente Consiigiliiio ded Mililli.stri (Sost. Arvv. gen. deJlo Stato Oaraifa). Adozione -Adozione speciale -Stato di legittimit� -Esclusione per lo stato di abbandono da forza maggiore -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. artt. 3, 30; e.e. art. 314, quarto comma). Non � fondata, con riferimento ai pr.incipi di eguaglianza e della tutela dei minori, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 314, quarto comma, e.e., nella parte in cui esclude la possibilit� della dichiarazione deUo stato di adottabiLit� del minore privo di assistenza per causa di forza maggiore (1). (1) Cfr. Corte Cost., 6 luglio 1971, n. 158, in questa Rassegna, 1971, I, 999. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE '�75 CORTE COSTITUZLONALE, 20 ma:rzo 1974, n. 77 -Pres. BondJfado . Rel. Aistwf:Ji -Mo�!lftoni (n.c.) e P11esklienite CO!llsig1io <lie1i Miln.iisrtri (Sost. 1avv. Gen. <lietli1o stato OairaJla). Lavoro -Rinuncie e transazioni -Impu~native -Termine di decadenza -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. 'artt. 3, 4, 36; e.e. art. 2113, secondo comma). Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di tutela del lavoro, la quesbione di legittimit� c9,siituzionale dell'art. 2113, secondo comma, e.e., che fissa un breve termine perentorio per impugnare le rinuncie e transazioni in materia di rappo<rto di lavo<ro (1). (Omissis). -1. -Oon l'oll'ldiman:zia di 1r.imesstoine vii1ene 1so11e'V'aitia d'uf ficiiio Jia quiestiiOille dii 1liegiltt�miit� ,oostiitu:zii01nailie diell'alrt. 2113, seioo:ndo comma, e.e., in l1ifer.i!IIlle!lllto 1ag1]Ji 'air<tt. 3, 4 'e 3i6 dieWl:a Costiitu:ziiio!IlJe. La stJartrudi:ziiiooe di Ulll b:tieV'e ,teirmiiille dli idleoaidelllZla p& l'ii.mpugn1az1iioo:JJe deill1e riiillU!llziie e wansa:ziiio1111i aV'enti ad oggetto dilrtiJtfil dlel. !IJ["lestatoo~ dli ilia'V'Olro der.iV1a1111ti dia dii;sposi:zii01111i 1mderiogabdilii dli 1eggie ,svuoterebbe di 1effioa1cda priaitiioa ilia die1olial!'laitm:iia dii in'V'ail!kl1irt� ,o01111tJoourba nel pll'imo comma detHo stesso art. 2'113, oflIDendo UI11a tute�ia meno Jlavoa:ievoi1e dli queiliLa irdislU.1tante 1da�. ,oomulil!e iiegime dli rprr1esord.zliloine d1ed 1ooediitd pelt"liodiiicli, 1e dieteirminando UIIJJa ,dJiJspW'tiit� di imaittamento, dtn 1oodliine all. dliirliitto iail.i1a gl�IUJSitla rieWiibuziiOOJJe, ,s1eooindo che ,siJa dlllltervl�ln.uta o rneinio, iailiLa fi1n1e del criaippoirfo, UJ:na semplice dtchiarazione lib&atoda, ovveiro uina diohia1ra:ziione transaittiiV'a o abdliioa1liva dieli diiriiltti maituiratii:. 2. -La questiiOOJJe lilJOltl. � foodata. La piioopettata d:iispa!l'lilt� d:i rtirattame1111to, 1ohe ddipoo,deirebibe dailiLa dliverisa diUJ:ralta dei teirm.ini dli pirreSICLl.'ii.w z;iioine e 'di <lie1oaidleinza � Li.in roodliio:JJe 1a Ulil medesimo ddiriiltlto �. ln!Oill ISIUJSiSliiste' peiioh� non � ,possiib1le tstiltUJiire Ulil iiaffir.onto .tra Jlattiisipe1oiie 1essooztiialmeinite dJiverise, ,come queilwe 1dliisicipilli.inJalte dailiLa :norma denunzdiaita e dail.-� l'airrt. 2i948, n. 4, 1c.1c. L'all't. 21113, sec10!I1Jdo -0omma, ln!Oill ,concell'll1le il.'azdo1111e ~mcm.data a tutelli~ del dimiitto aililJa II'embuZJiicme, d!imirtlto dli 1ooerdiito soggetto, ,dJi rriegol1a, 1ail. 1teirmme qrui.lnquieninOOe dii 'Pll'lesorizfoo:JJe :staibillJiJto dail.l" airt. 2948, n. 4, be1111s� iJ.',impugm,azdrone degli artltli ,dli drusposli:zi10111Je dli ta1l1e cred1to, li1beramenite 1oompiurlli. da�. LavoiiartlOO'e dopo La TliJ.sioilruzliiOOJJe del!. rapporto d''iimpiego; atti ovviiiamenite non compairabii.Li, peir contenuto e V1ar1o1re, ailil1e sempliiioi ,diJcMairia21iiond. dli quiietanza. Appare pertanto lling'iu (1) Cfr. Corte Cost. 28 gennaio 1970, n. 10, in questa Rassegna, 1970, I, 28, con nota di richiami. 776 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stlilficartio dil ,rtiJchJ1aano ,a:file IIlJ�lme cooOOI'tlllelllltl Jia prescri.zdione diei dlmtti, per cOilltesilare ILa ILeptIDnit� diella normativa 1s1Jabiil�rtla dailil'iart. 2il13 1c.c., che saa:JJC�ISlce l'dinviailitditt� dei niegoz:i ,dJi ,dJ~sposizliiOIIle dii ,dlia:'1rtJtd gi� acqudsiti, assoggiettan:do itiutroav1a Wa. l'eliartll'Via azruo!Ilie dii 1ami.JU!liliamenito ad .un teirmilIJJe dli deoodienzJa. L'ordmainm :lia richdlamo 1aJlll',aJVt. 316 d1ell!IJa Oostirtruzikme, 1ohe rdioornosce fil d:imiitroo dell .IJa'V'orarbore ad UJDJa gtliuJsta ootirliJbuzJ]one: ma ilia gamrnzda oostirbuziLCllllJaiLe dJi questo dltl'Hito ,patrilrnJoo::l�ia, iPUil' limpl!Lcalllldo Jia llllUlllit� d1i ogini rdi!!lJU1I1ZJi1a pl'eV'ernbhna aiLJJa l1e1milbuZJiolllle, inoo 1comporta tUJttav�Ja Ulllla aislsioourt;a 1ilIJJdlilspolllJLbilllilt�, 1e ,come ,non 1escWUide lLa p!llescr11tfilibilliiit� del ,dJtrJttto, cosi DJon dmpeditsce ,aiJ. ILeg�i~oo:e ,dJi dtscipldi:mwe we :tiorme e d: modit dli esercii.zio d1ell potere dli impugJnaz:iooe degt]Ji: aitroi ,dJi diiJspOlsd:z:iOlllle evienrua1menrbe 1oompilurtli dail 1av;011atore, sotto pena di decadi~a. SOllllo ovvd1e �Le �eisigenZJe dli 1001'1lezza giiluridiiica che g1iiusfillficaa:JJo 1ia ,oOIIllimmaibOII'dia dle~La dieciadi~a 1e llJa 1COIIllllJelSS1a 1staJ1luiiiZJiooe dii Wl JJimilte teimpomlLe : 1aJd finii dielWa 1eg,Wbtmilt� ,costttUZJilonlallJe dimpoirita s0!11Janto ,ch:e ,sta effeittliviamenrte ,giainm1Jtta 1ail. ILaVooratore '1:a ,coocreta posSiJbfillit� dii ricorso a!li1a tu-� tela gd'lJl11isdiiJ:zi1ooai1e. Non 1si pu� ditre che un te:rmillle dli we mesi sia cos� breve ~da '.l1endiere� liillLusOII'da tall!e posstbil1ilt�; 1aJ. 1c01I1trario, esso 1a1prparre congruo �e ,suffio]en.lJte, tairnbo pi� 'OOlllisLdieiiaa:JJdo 1ohe ,dJecOll1l'le �dai!li1a diata dii 11]so1u:zi~Olllle del !11apporito, o da quei1Wa ,deJ.i1a !11ilIJJunziia o triatilSla:Zdiolllie successivamente !inter'V'enurba, �cOlsitcch� J:'i]SJUJLta 1aJSWQU['artla 1a:nche ila ipdiena J.i bert�� idi aziiooe 1del1Jl'�nteressartio. La ,s1Jessa dJLsdiipl]Jililia niormaitiv:a 1conitoo.uta llllei pirdmi dlue ,commrl. del~ l',a!11t. 2113 � 1staita� deil ['esto ogg,etroo dli !11ecoot� ,oonvell"ma ieon 1r,airt. �6 dieil:La Legg:e 11 aig:osto 1973, 111. 53~, che hia poiritartio da �tre a ~ei me1sd 1 ill rberm�lrlle dii limpuigJnazilJOlllle, :lierma cr1]mainoodo twbtavdia ILa 'SallZliiOIIle dellia diecaden:zia. 3. -L'ordmam2a di rcimessio1ne :lia g;enerLco tr1i:fe:rdme1I11Jo aii.11chie ailr, 00-t. 4 del1a OosrtJirtm:ziione: ma iill TlicMamo � pl'I�'V'O di fondiamelJ:llto, pelI'. ch� l'art. 4 !11�lco:nof?Ce a rbutti 1i odittacfillllli'dJI dliroiJtto al iLavo1110, ISlenZJa pooailrtiro liJillctdeme <iliiroetroaaneUJJte ISU[ ['eg:OILamerutio n011maiti:v:o dei xa:prpOII'iti d:i 'i!Ja1V000 n� 1sul I"egiim�e del:1e vetmbuzldO!IJ!i. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 27 mair2io 1974, n. 812 -Pre�s. BOIIldi:liado Rei. Benedetti -Aa:icierd (n.c.). Successione -Successioni legittime e concorso tra figli naturali ed ascendenti -Limitazioni nei confronti dei primi -Illegittimit� costituzionale. (Cost. art. 3; e.e. art. 575). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 777 Filiazione -Filiazione naturale -Obbligo di prestare gli alimenti agli ascendenti -Mancata previsione -Illegittimit� costituzionale (Cost. art. 3; 1..11 marzo 1953, n. 87, art. 27; e.e. art. 435). � costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di e.guagtianza, l'art. 575 codice civiLe netia parte in cui, in mancanza di figii legittimi e del coniuge del genito'l'e, ammette un concorso tm i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti de�l genitore (1). Per ille�gittimit� costituzionale derivata, � costituzionalmente illegittimo l'art. 435 codice civile nella parte in cui non prevede l'obbligo per i figli natumli riconosciuti o dichiarati di presta.re gl.i alimenti agli ascendenti legittimi de�l proprio genitore (2). (1:-2) Cfr. Coo:te Oost. 14 aprile 1969, n. W, in questa Rassegna, 1969, ,I, 423; 28 dicembre 1970, n. 205, ivi, 1971, I, 30; 30 aprile 1973, n. 50, ivi, 1973, I, 800. CORTE COSTITUZIONAL1E, 27 mairzo 1'974, in. 83 -Pres. BOtilddiacdro - Rel. Reallie -Oailic:Lera (n.c.) ,e PveskLenroe OooJsd:gilliio det Mmilsitrd (S01Srt. A vv. gien. de1Lo Stato Sav:aoose). Ordini professionali -Ragioniere e perito commerciale -Legge di delegazione e decreto delegato -Illegittimit� costituzionale Esclusione. (Cost. artt. 81, 73, 3, 4; 1. 28 dicembre 1952, n . .3060; d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068; l. 15 luglio 1906, n. 327, art. 2, secondo comma, ~ett..d). ,Non sono fondate le seguenti questioni di legittimit� costituzionale delle leggi sull'ordinamento delle professioni di ragioniere e perito comme1' Ciale: -art. unico della legge 28 dicembre 19152, n. 3060, e decreto delegato 27 ottobre 1953, n. 1068, con riferimento all'obbligo della copertura finanziaria; -il citato decreto delegato 27 ottobre 1953, n. 1068, con riferimento alla tempestivit� delia sua pubblicazione; -l'art. 2, secondo comma, lett. id della legge 15 luglio 1906, numero 327, con riferimento al principio di eguaglianza ed alla tutela del lavoro (1). (1) Cfr. Corte Cost. 12 mano 1972, n. 43,, Foro it. 19172, I, 867, con nota; v. anche PREDIERI, norta in Giuris. Cost., 1964, 7,55, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 778 (Om~ssis). -1. -La Oon1Je � ,ohiJamaitia ia dectlide:rie, .imlianm rutto, se ['.airrbiJcoilio UJilJ�Jco diellWa Leggie d:i 1dele1ga 218 d1tcemblre. 19i5�2; n. 3060, e, OOIIllsegruenteimoote, thl �decir1eito :1Jeg,ilsllia1liV'o deiliegiaito 27 ottobire 1953, l!lJUmeiro 1o68, 1c01I11oeirnooite .g�ii ordtnamooiti 1del1We !J;llrloJ�essdiolllli dm ragiilomeire e peritto 1commeire1ilall.e, 1ciootriastmo ooo ll.'1airt. ~lil. Ulltimo comma, Oom., per 1ormessa :mdltcazJilooe idei mezz:i rper :l�at :lirOl!lrlJe ja�!Le :nuJOiv1e e maiggiiloird. spese, ohe Jia ll'li~cmma 1degJ.i 1oird:ilnamooiti piro:l�essiiona;]Ji 1suddet'tli awebbe coa:npoir1laito. La q'lllemdJOIIlle llllon � :l�oodaita. L'1airt. 81, ru:lrtllmo �comma, ll'liicMeide 1che ogtnJiJ ,lJeggie �Che li.JmJpoirtli lll'lllO;ve spe1se 1devie 1ilndilca1r1e iii mezz:i iper :l�arrvti :fuiOlllte. Que1sita Ooirte ha II'liltOOJUJto, i�iil pmecedierr:uti de1cilsi!onli, che devooo necessail1ilaime:nte 1esseir1e ip111edie1teirmmaiti i me~i diestmartrl. 1aililia icopeirituira am.iche quando aie nuove 1dilsposiziiOIIlli 1ilmpoir1lil!!Jo peir J.'Eirar:to oneirti maggiiiomi dii .quelffii deo:ii'\11Ml11lt dlaflilia i!Jegilslia2ltooe .pll'leesilstooite (1se!!Jt. n. 616 del!. 1959); red ha pll'lecisrato, 1nol1tire, che 1se 1I1Jel1Wa illegig1e maillcihli ogtnli .mdliiciazd.olllle ,deffilia 1cop1erituima., 11JJ0111 rsd. ,dJeivie, maggiiioa:-01I1Jeire, do'Vendio la mai1I1Jcall'.lZ1a di impld1ciaz:iJ011JJe finranZlia!riia ersseTe derunta daill'oggeibto diellllia Legge e diail contenuto di es1sa (ls1e:nt. n. 30 del 19159). Ma aippunto !�IIl applticaz1ilrnne �dli q'Ulesrti plrlil!!Jc�pd deve e1sclude1r1sd. che, nel �ooso di ispeciile, lJa deilJUll'.lZdiaita vd.01l1azd.o:ne de1l'axt. 81, ultimo comma, Cost. rsussiisrba, artteso che lJa iLegge dii deLegaziiione dlell 195�2 ed fil ooccers- siV'o diecrerto il!egiilslaitiivo del 195�3 n1on contengono a::Lcunra norma che que !t1Jon aviooiti �oiperlua:-a e ll'lilsconta:-o nellllia aurbo1I1Jomda fi1I1Janzruarrdia rircono1sc< iwta ail. Ooli:Legio prro:fessruo1I1Jale dled :ragiro!!Jd.reirli e degli es1el!'lce1t11li d!n eco 2.. -Del parrli tim.forndaita � �lia se1ecmda. questdorne coo ila qUJaile si prospetta fil cornrtir1asto 'con l'�airt. 73, uJ.tiimo comma, detlia Cositirtuz!Lone de1l dt'l1oreto legii1sil!arbivo deJ.1eig1aito n. 1068, co:ntll'laisto dieirivan1Je dal!. :l�aitto che, sebbene emainato li.il 27 o1Jtobire 19'53 e cio� ne1l termil!!Je di nove mesi dalla �ootll'laita dm. viig.orre delli1a J1egge �di delega come da erslsia ~sorii, tto, d[l suddetto de1crr1eto � rsrtaito pubbaii1caito n�lllia Gazzetta Ufficia.le n. 34 defil'll :l�ebbll'lai~o 19<54, con .�oll.ita:-e tir1e mesi dii rditarrdo. Questa Oorle, peir vero, ha gi� affe1r1maito, con isenitenza n. 3,9 del 1959, che i1l rrita1I1do nellil1a .pubbLLeaZliolllJe di 'UlllJa iLegg.e diei!Jegarta, q'Ula;ndio questa sia stalla ema[lfaita �'11Jtro hl teirmil!!Je russato dall1a iLegge di deLegaZlione, non dertermi!IJJa l'illegiiJttimiirt� cositiltuZJ~ooaLe dellllia lliegge mede PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE sima, essetndo !La pubbWiicam001e sellllll?illilce ,co1ndii2licme d'�efficaroa e non anche requdislirtJo di vialrlidii.lt�. Ed ,iJn efl�ertrtli dia u1na .cCJiIU"lel1:rtla 100.allliisi dieililie finalliit� de�l'arit. 73 delJJJJa Cosrtiiitumooe, Sii triaie dJ. �cOIIlvdtnicimenito ,CJhe fa mosservianZJa dell. 1teirmilne lllJOIIl dietemmiin1a un vlii:zlio dii 11eg�rtitllimlit� oootitUZJ1cmall. 1e diefil'aitrbo Le1giisiliaiti.vo dieiliegiaito, !Pil.lJl' se derllta diillo1sseirvialllZla pu� comporitaire 'U!Illa ireispoosabiillit� d1etl Goveir.mo ,SUJl ,pialllJO poiLiJtilco ed eVle\11twalim~ e 1atnJche 1colllJseg1U1ooze giiiUJr1fa:llilche, ailiLotrquando Ja vioilaZJiloillle dell. p:l'edetto obbJJigio 1aibooa �C�llU:ilato !La il.1eisiolllle, dli isileire dli oomptelllZla �costlituziilooaflmelllite1 garellllti1Je. 3. -Nellll'o!l"diilniairwa s:i ptr01s1petta, dJnfiJn.Je, :ill dubbd:o che l'art. 2, secoodo (lomma, iletit. d, diel!La 1Le1gg,e l5 ilrugiLilo 1906, n. 327 (a noirma diell. qwawe per faire pai!�te deLI. coiLLegtiJo dei ragiiJOlllliled � niecessairfuo -:lira il'ailtro -1a\71ell"e, dopo ottenwto dii. dipJJoma, :llatto piratica pires1so un rag�oIll1er �e d'UII1ante ialmooo due allllilli ed ave1r1e isupemato . Ulil esame plr'a�t1tco), co[)Jtll"asti 1con 1l'1M"t. 3 delilia CosrtJi.ltumOlllle :per La diispai:rdt� di rtll"aittamellllto tra dipiliomaiti abbiJe[JJti e IliOlll abb1ellllti, e oOIIl l'airt. 4 dieiliLa CostlirtJuzliJone, per l'ostacol1o dJJe La cO!IldiiziJOlllle pa:ieviiista co1sti.ltwwebbe aJil.'esercizilo dieili! Ja piro:lie1ssiio1I1Je. La qrUJestilolllle noo � :lioodiata 1so1tto ailcun ptroffio. Lnviecrio, tiJl 1S1Uperamento die11l;e1s1aime ptra1Jilco ed dil petrlliodio dii pir1artliica biiel11111aiLe 1sCIDo dimposti dindiisrtd[Jltiam~te 1a tUJtiti 1cOllotro che aspilrano alilo esercizto dieWLa pirio:lieisstone dii :ragiiull11er1e. Anche se LL'assolviiimellllto dii tal!e OOJer�e pu� iP'l'e1s1~aire -liJn :liatto -maggt1ooi d1ifficowt� petr i 1sogigerttd che ver1siino ill1 sfu1JUJa2l1ond che iimpol!lJglaino un Jimmediiarbo SV'oiLg,imooto dii aitti:vliit� retr11bwirbe, ct� illlOIIl cO!Illpo['ta La vitolliamo[]Je die1l pi:rlil!lJcdJpdio di ug1Ulagiliiainza, po1iich� ,ttrattaisli dli rucooverne1I1Jti 1che non p'�'ssono 1e1s1seire dell. twtto ,e]JiJmil!lJati, per l'esiigelllZla di pubb!Ltco .iinteresse di 1siuboir1diilniare, secondo ilio ,spdir1ito d1etlJl'a!flt. 33 defila CostiltUZJiJOillle, ali. rprevielllltiJvo 'Clompdmento dii Ulil per1odo dii p!flartli.100 (r,iisu!Ltallllte �dia aprp101sfube 1at1lesrtazdo!Ili) e iailila ve:rtl:f�ca d�eLlia prepall"az1olllle rbeooiica, l'.ammiis1s1ooe 1ailJl',esie111c:iZJiio deillia pro: liessiiO!Ile. Ed � 1appelllJa dii. 1caso 1dii osseirviaire che JJa g1atra1I1Z1i:a detl ,dJill"iJtto 'al �iaV'O[' O di cwi afil',art. 4 delWa OosrtlirtJuzlio[]Je non deve essere 1iintesa .come Ulil wLmilte �che IlJOIIl. �CQ[]Jsenta 'aill. 11e1gLs11aitore ord1illllairliio di 1impolf'I'e, illletll'ilntereisse deliLa ,collettivtt�, pairtliic.o1atri condi1zdio[]Ji dii �accesso �ailil�e ,siJngoJJe pI'o:liess101D1i. TaiLe diisposimOOJe ,iin:liatti va �cooirdiinarba con l'all"t. 33, qUJiin,to comma, delil1a Cosrtilituz,iiooe, ,sowa ciitato, Le CUii fiiniaihlit� 1s10IlJo ptro1p[iiJO queil.le di real:dell'e posstbiil.1e ed ,efferJ:,tivo un ,51er1o ed ogg,erbtdV'o .accerta~ . mento de1i rieqwsL1Ji 1aittii1JUJdi1r1ail1i e tecIJJLci di chi aisa;idil'a 'all'eiseircdzliio delle procl�ess1ooi suddette (seinrt. n. 43 dieil. 1972). -(Omissis). 780 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 27 marr:oo Rel. '11rtiJmaJI1cihli -OailJelstanii (n.c.). 1'974, lll. 84 -Pres. BODJ�:fiaicdo - Successione -Successioni legittime -Usufrutto del coniuge superstite in concorso con figli -Facolt� di conunutazione -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; e.e. art. 581, ultimo �omma e 547). Non � fondata, con riferimen~o al principio di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale degli articoli 581; uitimo comma, e 547 e.e., che prevedono la fa.colt� di commutazione dei d�ritti suU'eredit� del coniuge superstite in concorso con figLi Legittimi e natumli (1). (Omissis). -1. -Ad aVV!iJso del itr:1burniarlle dii San Remo (ordlITTam:a del 30 1apriilie 1971) 11a !IllO[Ulla dleg1lii 1airitit. 5�81, ul11Jilmo �comma, 1e 547 e.e., l"eiliaitdvia 1a1i modi .i.o:J. 1cuii po1sso!IlJo 1esiseire 1soddiJs:llartlti 1i ,diJrliltJfil del conduge nellilJe 1SUJooessiJo!Illi wegi~ilme ed dl!l ca1so di 1ciO!IlJooir1so colll .figtl:i 11eg1Ltt.limi e lllaitulriaJLi, vli1oih~mebbe ll':airt. 3 de111la Cos1JiJ1Juz,iJO!Ille perch� diaiir1elbbe luioigo ad Uil1Ja imJg:iiuJs1JiifioaJta d1iJsp1aiiriJt� dJ� 1JI1aitta1meilllbo deil de1Jto Cloali�IUgle 1S�/a ir:iJspetto agllii 1a�r1mi partecipanti 1al]!lia 1co1mUltll�IO!Ille 1eired1iitaria, �che nei colllfrolllti dello stesso oolll�IUgie 1siuperrsttte o dii og:ni 1aJ1tm ,soggetto 1es1lirallleo 1ali1a :llamigrl.ia deil testaitOlre �Ohe 1sila destilllaitaiiriio di UJil iLegato idi ruisu:fu:'Ultto. La qiuestiJOil!e 1ciosi [pl'oposta Il!Olll � follld!ata. 2 . -PUJr 1essood!o tlia :liaicollit� dli soddiiis:liax1e 1e iI'aJg1iond. 1eire1d1taiiriie dl!l uno dei mo�dii prewsti datlil'airit. �5147, 1cmnma pll"lilmo, iI'jjoO!IlJosaruta sollo ag1lii �ell"ledi e inOl!l ~che ail �ClOI11iugie uiSIU.frruitltuaruiJo ex lege, c'� dia telllJelre pl'esellllbe cbie gllii 1eiredii. e il.'usu:liiriuttuario IIllOlll IEli �WovaJlllo ii.In IUl!la 1SI�!tiuaziollle di :liaitto 1e 1giu:riidliiaa �Jde!IlltLaa o 1aissilmif1ail:)fil1e :neihla 100!IlJS1idea:iaz:i!O!Ille noimniathna: 1ill 1coiniiug1e 1siupe1rs11i.rtJe, .matti, 1bJa d1wiltto 1aJ1l'uisu:liruJtlto ,dJi IUl!la .qUJota dli 1eiredlilt�, 1e a ,dJi:ffe!I"1eo:u1a di quieil. che 1si ha per gli 1ereidli lllOIIl gl.IJi � quliinidii deV1o1U1Ja Uillla iqiuoitia detlil'1eoodl1t� m plliooa o IIllUda prorpxliJeit�. Le IIllOII'mJe, in �oud rbailie 1diiJsciJpillilnla � 1cion;sa1Cll'aita, e che 1sO!Illo fil ll'I�lfile1sso 1dli dlerbeirmJ�IIliarfle ;riag~Ol11i ,dJi potliiitfuoa ilieg!i.JSLaitivia, ll!Olll 1c01SltiJtUJiJsoolllO oggiei1Jto ,dJetlilia rpreselll!fle im:pug1I11aitivia. A.ppaiire per cd� dieil r1Jutto iLogioo e 1ClOlll!SeglU!ellllZJ~aJlie, e comunquie IIllOl!l di:tirazJilonalie, 1che iatl:Le poisizIDOllli .g�roJriooche diegi]Ji ooe1d!i e dleil oOill~ugie 1suip1eirstiite, pruir nelJl'ambiito deiLlla 1ste1ssia 1001In'UliliiOl!le limddielllrtlaJLe dli 1god!ilmellllbo, 111~spettiV1a1moo1Je ,si aicoompaiginJi. o mwo iLa 1s:pei1JtialnizJa del detto dliir~tto 1dii oorrumu1JaJZ�IOlllle. Giiol\71a, pOli, iall rig1UJairdlo, dmnaire che iJ1. (1) Cfr, su1lla natura del diritto spettante al comiug,e siuperstite, Cass. 10 novembre 1971, n. 3177, Foro it. Rep., 1971, voce Suooessiollli, n. 127. ~ ~ f.i ~ PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 781 cOIIllilU�e nei �cmi 1~possa essere o vengia opell:'lata t1a commuitaziiooe, din lsostanza IIllOil � cOIS1ll'leltto 1ai sUJbWre 1allicmn 1darn1Ilio pai1Jrfum!OIIlliJa[e, non porbel!lJdio :i ,diiJ:rtiJtl1ji 1cl:re, d'raiooord10 o 1giirudiJzJilallme!tll1le, ,gi]Ji >SOl!lJO irliioOl!lJOsoiiUJti 1111on essere 001I1siidie:rati equJi:V1ailJen1li aJ1. ,dlilrdlt1Jo ail.ll.'1UJs:udirtult1lo dli UJilJa quota dli ooedrlit� spet1laniileg1lii �OII'l1gliinm.iiame1111te [pler legge. 3. -Nion 111iloOII'll'le, d'atlJta.ia pairlle, l'1aisserdita 1seooinda ~aig�lonie dli C0111tria1s1lo roon ll'1airit. 3. � 1ii1Il11Ilieg1a1blille, posto 1ohe raigl]Ji ooedli ll1JOil rspetfua lJa :liarooiLt� dii coonmut~ iiOIIlle de qua IIlleli �oor:nl�ron1li dei iliegiartiacr:d 1dli 'UISU:fu:utto (ioOIIlliuge o pelt'-: SOIIlla restrOOJea ailila ,:liamiigllriJa), ooe dll �OOII1liJugie ruJsufu'rutburaiirdio ex Lege rsiia diestilniartiall1ilo idi 11ma diiJsoilplhllilla lJegiiisiLaitivra dJiff.errreinrte. SelillOIIllch� din �ci� 111101I1 pu� xiavvtilsalt'Si 1llllla mgiiiustirfiioata e !lliOIIl :ria:zJiiOIIllailie dispairdit� dli tmat1lam> e[ll1;o .giiiur:tdliioo. Baista rall J:1iguiallt'dio trlkfall'tsi a�JJa ratio ,dellJe diiistiil!lJte e dtV1e11se :noo:me messe �a �oorntfl'Oll!lJto 1e �sop!1aittUJtto nio1larre 1che m Uiil. calso (suiooessiiOIIlle lie~irtJ1filma) � 1111elJlJa iLeg,gie i!Ja dlwert:Jtia 1ed 1esellruiSd.vra :li001te dleill'raittriiibuzdiOIIlle pai1:;ilimcmiJae (1iln usu:lirutto) din ;llaV1ore dleil roOll'lliiuge suipeirstllite, e .che 1111elll'lailltl10 �caso (1suicoossilOIIlle �telstaimell11flarrli) tla IIlJOlt'ma 1mova l'!.iJsoootro IIlleilllJa rspOIIll1Janiea e V1aJiiida v;olliOIIllt� del de cuius e questa, ISlempre che IlJCllil V1aidia 1001I11tro li dilrditti lt'l.iJsell"V1altii ra dJaiti ,soggeitrtJii ed ialliLe illlorme che lii! 1gairnmt.iJsooino, mel'liJta di lt'I�oevtelt'e pliielilla a<trtru:aziiiOII1le�. Ed ap[plaJI'le per' >Cd� Jiogi.iJco 1che IIlJeil plI'liimo 1oaiso crie lt'lagriJOl!llli �~'usu:lil1u1Jtulairlilo ex Lege po1slS1aino essere 1Soddlilsfaltte, 1se1rna 1suo idiaa:lll1o part;irJilmOIDlilaile, IIlJeli modi mdl.iJoati i[Jjeif.1' all'lt. 5 4 7, e �Ohe IIlleil rseOOl!lJdiO >OalSO ialllia V1ol1olillt� 1Jes1Jamen.1Jalt'I�a LS/iia .fl'.iJOOl[JjQSOMO v>alOlt'e Plt'emilillelilJte. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 27 mairro H:174, n. 86 -Pres. BrOIIllitflaio.ilo Rei. 'I1:rlimallt'cm -Omilnz (r.n.ic.). Reato -Diffamazione -� Exceptio veritatis � -Discrezionalit� dell'offeso nel concederla -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. (Oost. artt. 3, 24; c.p. art. 596, comma primo). Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, La questione di Legittimit� costituzionale dell'art. 596 c.p., che affida alta d~screzionaiit� dell'offeso quereiante la facolt� di concedere, o meno, la prova Liberatoria dell' � ieooooptiilo V1eri.iJta1Jiis � (1). (1) Cfr. Corte Cost., 14 luglio 1971, n. 175, in .questa RW!segna, 1971, I, 1298, con nota e FfYl'o it., 1971, I, 2453, con nota. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 782 (Omiss~s). -1. -fil pretoiro dli ",Striad�lllia, con ~�ovdd!nanza dinid!Lciaita i.in. epiigiriafu, soililievia lia questiJOIIlJe dli iliegiJttim:iJt� 1oosti.lbum0I1Jailie dieilll'iart. 596, commi primo e terzo ;n. 3, c.p., in !riferimento agli aritt. 3, comma primo, 21, comma primo, e 24 della Cooitituzione. 2. -La Corte ihia 1giL� a'VIUlto modo di '\llailJUJtarr-e dlafl pUIIlllJo dli wsita deililta 1ccm1i0tl'lmlit� 1a Oo1s1JiltuzilOIIlle iailiCIUIIld aispel1J1Ji ,dJeffi1e l!lJoome 1delrllUITTlcdlaite. 0011:1 JJa .senit~a 11:1. 175 1e 1con llia 1succiessi'\11a ovdd!nainza !!l. 18'8 diel 1'971, ;i.in. 1sede dli esaime 1dlellJlJa llie~:iJt� 1ciosrt:JiituziJOIIlla!Le d!ell pirdmo 1ciomma delll'a!rt. 596 I�IIl 111idie!rilmento 1allil'alt't. 211, 1cOlffilIIla prilmo; ide�llia Oositil1ruzdiOl!lJe, ha ,!'liJtenuto, a rp111Q1Po1si1Jo 1dellll'iipo1Jesi dii di.filaimazd!OIIlle 1Cloil. mez2lo dlelilia stampa, ooe il'esemciimo de:l diirditto dli dinfuirmaztiJolllle pone!S\Sle liJl. 1glilomaildista irn' 1co1111d!imcm1e dlii I�II1V101oaJ:r1e J.'1esilmen1Je pre'1!ils:ba 1dalfil'arrt. 51 dreil 1C.[p�. 1e chie quiilndli :lioSISle lllleli dli iJJuJi 1ooinfriointd I�IIllOpell1al!lJ1Je filL dlivfueito de<lllJa rpil10rvia illiberarbOII1ila. E 1(l0Il !La 1senit~a II1. 103 del 1973., Wimisbai1iarmen1Je ru dl�l�Osto delJ.' 1aivt. 5196, 100lffilIIla ter2lo n. 3, ha esci1Jus1o 1che 1SUJSsiJsrtJels1se dll dieniu:nied1aito COIIlJWaisto 1con gl!Ji 1airtbt. 3 1e 24, 1cioimma 1S1eC101I1do, ,�;eilllia Oo1sit1iltuziiloo�e, a1J1Jeso che 1'1ecce1zilol!lle ail prdinJcliipd!o 1c01I11saiooai1Jo ineil prlirroo 1cioanma deillio istesso all11Jiiool!Jo, �e oomponban1Je uina diffierielliZla � 1dli �dilscip(lliJna 1lle!�. 100![L:fivo1I1JtlL dd limpiutarbi .dli eguailli :rieati, aippai11i'\11a 1girustifi1cata, 1ed till dlilriirb1Jo dii dilllelsta, dlll. relliazfol!lJe aililia rp111ovia liberatorila, lllieililla :marbell1�la ideli de!�il1J1Ji ,contro il'1oinore e dei irielarbiv& [plI'ocessi:, irliisuilrtJavia 1ampliilaito nie!IJJa rua pirra1tJiJoa pioritata. 3. -fil thema decidendum, ova, 1coonpiriende per� piUJnitt e p:r,iolfiJIJi !lliOO . oopierrbi dlailil!e p:r,iecedleniti 1ed 10l'la II'I�IClOII'da1Je pirionUJnoo. Vii � 1an2liltut1Jo da ird�ieviare 1che ilia pirieselllli1le dem.mcia si II'li:lielI'lilsce 1sip1eoiificameinltle 1ailll',airit. 15�96, ocxmma plI'lilmo, 1e 1che questa iillor:ma, piur coSJ1Ji1ruJendo oggie1J1Jo ide�llia qiuest~oine 1sioililJeviarlla 1con il'olI'ldlilnanm del 27 ma:glgli!o 1970 id1el �WilbUJl!lJallie di l\/LiJ.a!l1io, !l1ion � 1s1larba valliutata 1su:l itiemeno dlelllla liegl�l1J1Jilmilt� 1costi.lbum01I11allie dia .qQJJ~.51�a Ooll11le 1con il':ilnd1aa1la sell11Jen.za n. 175 del! 1971, perClh� � 1s1lai1la 1001I1Jsiiderarba, 1aome 1si � detto, moperan1Je dli :limnte aililJa fuooilJt� 1clJi :PT'OVla II'I�ICOIIlJOSdilUJta 1spel1J1JanrtJe 1ail gWorrinailiiJsrtJa dJl!l iorclJiJne :aJ. :liarb1Jo 1diVUJLgarbo, lanJCOII'lch� dJiff1amatoriJo; e iche, i�IIlOilJWe, qiuella nomma non � ,s1Jarba d1emm;cia1la 1coin !Le 1oodilnai1Il2le idii II'lilmelSSI�Joine 1a1lilie, qQJJaJd � 1segiudta Jia 1Cl�1Jaita 1sen1JeruJa II1. 103 del! 119�73. Ed ii.in. 1secOl!lJclio iliUJogio Via osservraitio 1chie llia quiesrt:Jilooo � 1palI'liimeniti nu0V1a per ci� iehe iliairit. 211, 1ciOlffilIIla prdimo, � 1aJSSUJlllito coone dlilsposiizliioltlle di TaffcrOIIlrbo iJn UJna marberila 1ets1lirainea 1ail ,clJ�JII1:iJtto di d!l!l:liorma2liione. 4. -Oi� pl'emesso, non essendo 1stai1Ji iaidottarbi 1nsuovi 1air.giomeo::iJtli a sosteg'1llo 1dleilLa demm;ciiia di :iiIJLegiJttim:iJt� 1costirtJUzilollliailie delil.'arrt. {51916, com~ PART;E I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE ma rterZJo, 'Il. 3, xilcoa:;rono we {lOilldizliioni pea:icih� dlel!La ireiLartli'V'a qUJestiJOIIle, gii� idiichilaa:iartJa IIlOIIl :liondlaita, irliJsuilJbi lia manii:ilesta 1mood1arbezza. A pll'lopOlstilto, iPOI�, dle(fJ1'1assemito 1cOIIlfbria1srtio 1dielll'1airrt. '5196, 1c01mma iprciano, cCJlll ii 1cirtlarlli axrtt. 3, 21 1e 24 de(l1J.la 001s11liltuzilo[]Je, a.ta Omrlle � dieilll.'1aVVI�lsto che 1esso IDIOIIl estilsita. Q�ea.tlia nooma []JOIIl 1illDJciide .illDJg�IUisrtimciameme 1siuil. diirrdrtrbo idi ma1I1ifustall'e a.ltbell'lamenrlle 1ill. p!I10ip!I1iio '.P1eins.iJell'o, 1e []JOl!l []Jeg1a n� �JiJmliltla o osrtiacoffia il'esea:idilz1i10 1del �diirliJtrfJo dli di:l�esta 1e dli 1contsegueinza []JOIIl viilolia il. i(Jll'I�IDIClilpilo di 1eguia:gJlii�lnZla. Non, '.PfU� 1so1stle1DJE!ll'ISL, 1siiocame dl!l'V'ecie alstsuime riJ. g�IUidiice a quo, che )J:'8Jll'rt. 21 � turtlelliaiDJdio ltllel modio p1� 1a1mpto :La wiberit� dli 1espll'lessiio1D1e., po1oo strui!Ja -dimp1iiciltame[li1Je ma ([]e1cessaill'lilamoo'1Je -1che 1dorq1U1alllldo ti.l dliil'liltto dli: maltlliifusrtiazilooe del peinsilero ,elllJima :illll .cOllllfLiltto 1coll dlirrtiltto 1all.rbriud a:l ll'lilspetto dieililia plt'op1rdJa ll'eipu1Jazil0111e ed 10I1JOII'l8Jb:illllit�, s:ia 1C10illJce1ssa all 'dincoll:pa1Jo l'mco111Jdli.zJilonia1Ja :llaico�rt� dill p1rm11aiire la ve1rirt� dieillJJe ISIUle 1aflie!rmaz; iJoltlli �. La p!I1eWSiiOlllie 1cosrtil1JuzilOIIlaile d1eil d:io:fotrto di: 1m8111lidle1stalt'e 1iJJ. ;pll'opdo peinsiiiwo !l]Ol!l' 1mtegi!1a WJJa tu1Jella :iJI1JcOlllldl1ziio[]jaJ1la ed j.[IJIJim'irbartJa ,dJellilia libert� idi maillJil�e1stazdJ01D1e .d:eil :peinsi1emo, gfamcih�, 18J[liZJ�, 1a qUJe1stia 1SJO[]JQ plQISJtli limiit:i dleiriV18iil'.lrti diailllla rtiutelia idei!. bu!oo ,costume o� dall.il'1es1�lstle1!1Za �,dJi ibeillli o 1imltwessi divwsli che 1sdJano paill'limoohl 1giaa:ialtll1Jil1Ji o p1r1ortJertmi. d1allla Oolsibituz; hme (�cOlme quesrtra. Ooll'1Je ha plt'ecilsato dJl!l viaa:iile o:coasdiOIIJJi 1e dia uf!Jtimo COIIl 1Jia 1seilll1lenl!�a n. 20 dJell ieOll'll'e1rJJte 1anllll0). E itria 1codesti beni 1ed 1iiltlJte1re1sstt, 1ed lilll paill'l1Jitcoi1aiire rtira qUJeflilie liinvdlo ilJabtlii, dJl!l quiaillJto 1essetn.2Jitail.meilll1le �conltllessi 1con wa ipe!rsOltlla '11!lll'alna, � il.'10f[li0 r1e (cmnpi!1ellllsivo del dJecorrio e deililia xiepillfba:ziiio1I11e1) che tlroV'a iditl�esa inelLle pll'W!iisdJoll1li dleg1lii 1airrtt. 5194 ie '51915 del 1codlitce penialLe. Ne coosegue, 1illll :11e~itoJ:JJe 011 1001so �dii 1collllflliJtto !l:Jra dlirritihl dportiizz1artio nelil'oll'dJilnianz;a 1e iso.pll'a !rliicoa:darto, 1'1a1ssenZJa dii rngtlioillli iLogLche o gliwridd che per 1C1UJi possa diill'si che 1spet1li 1all.il':iinicoil.piai1Jo 11.ia :llaoollt� ,dJi ip!roV'are !I.a vei.1tt� d!eililie 1rue 1a:ffie!rmaZJiiOltlli 1a[]JCJOII'Clh� liingi�IUill'I�IOise o ddffiamartJmliie. D'>ailt!ra .p�lll'tle, 1esdlru1so 1ci�, iDJOIIl pu� 1dlirr,si 1C1he Uia illJO!l'ttnla de qua sdJa illll cOllll1JriaiSlto con iJ.'.8Jll'rt. 24 1d!ellilia Cosl1Jiltuzitone. L':incoilipaito dli dJl!lgliJuria o dii ,difllaimamooe, ,dJi: ll'leg�owa, !IllOIIl �, ovvdl~e, tirtloiLaiire dli !Ulll. dlirrlilllfJo di mg.tooita111e O d.i dJifliam8Jll'e, QVVle!rO, 1sec0I1Jd!O qUJaltll1Jo sl�I � pireic:i1sarflo 1001!1 11.ia citata 1sootenza l!l. 1715 idei!. 1971, 1C1ome !iil. 1giilOII'lllail.dJsrtia, .1egittilmal1lo ad dl!ldlo1rmai! 1e 1iJl!l 0111c;1iilne 1a :liartti o 1e1illl'coisrtianze che 1staillJo ll'liltein1U1Ji :lie1sdvi id!elll'10illloire e della reputazione altrui; e qumd:i ha :Ll diritto di diifende!l'SI� alla stessa s1ll1egua dli op 1ail.rtJ!ro 1sog1ge1lto a 1C1UJi 1sia 1ilmpuiba1Jo un quaiLsdJa/811 111eal1lo ~e che, wa il'1ailrt:!I'o, lrJJOIIl possa 1itnV'01C18ilt'e U'1esitmeltll1Je dieilll.'1811l'rt. 51 dia! <CIOdi:ce perniailie), ma !l]OIIl IPIU� Plt'etoodwe <dli pil'OV18ill'e lii dlaltrlliJ dJngii'llJI'liiOISI�: o idiJffamatOI"! i. E per 1ci� �SUJbilsce UJDJa !llitmi1JaZJil<me. QuietsrtJa lllCJlll � ipe!I"�� dirmziionaiil.e, pe!rc:h� 1iJJ. belllie p111ortlei1:ito ICIOl!l gllii mitt. 15194 e 591'5 � l1'10lllOII'le diell 1dillrtlaidiilno 1e 784 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO i!Ja tuteilJa dli: esso � ampdia ed a '1lall pwrubo ,cbJe <allll.'offoso � iliascilaito di sceg(IJLerie, isull 1Je111VefllJO deilila ccmcreta dlll�esa, i1Jria J.'101Illorre :liOII"mare e qucllo SOISl1Jan.7JLailie� .AJJJla a;:iirie.vtllsLcme di 1q'lllelStla. 1scelta � coomessa o 1ccmseg:ue q'lllelilia deffila aimpLezm e deil. rccm1JenJui1Jo de1llia piiovia. NierJJlJa rsperoe, ilJa dre!llJUJiliroa deiJJl'irurrt. 1519'6, ooma:nra prrd1m.0i, e, iperr rriela2Jicme, dleil rllerrzo 1COltllllllla derJJlJo stesrso iarritdicdlio � :liaitta irn rrd.:lierrtimel!llto ail'irurrt. 3, ,OilJlme 1che ailil'arrt. 24:. Ma re iqruielllle 1due 1norrme, ~oiliairrmeinite o0111sLdleriaite, n:cm lJJedlcmo, 111� fJJimirtl8J!IlJO o Oisltraiooillaino l'eserrici!Zlilo dletl dli:rrdJtito dli did�esa, 1e 1g1iruis1la qru:antto rSi � orra r:rdJJ.eviaito, sri. l'lidletrlLsccmo. 1aid raispetlbi o modi dli esserie dh11erisi dlerJJlJo stesso bene ~cmorre dleillLa pemooa), ma111001110 l1e prremeisse perrich� lsii abblila IUll1la lirrirazdioinrailie ed mgri.Justifi�caita ddisparrtiJt� di 1ma1Jtarrnrenrtlo. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 21'7 mairrzo 1974, 1n. 87 -Pres. Bcmi:liaroo - Rel. RerarLe -1Spazilaind (1n.1c.). Costituzione della Repubblica -Decreti legislativi anteriori al primo Parlamento -Sottoposizione a ratifica :. Illegittimit� costitu zionale -Esclusione. (Cost. art. 70; d.l. 22 gennaio 1948, n. 66; d.l. lt. 16 marzo 1946, n. 98, art. 6). I decreti legislativi emanati in base aU'art. 6 del d.t.lg..16 marzo 1946, n. 98, dovevano essere sottoposti a ratifica de�i primo Parlamento deHa Repubbtica entro un anno dal suo insediamento: pertanto non � fondata la questione di legittimitd costituzionale del d.l. 22 gennaio 1948, n. 66, sottoposto a ratifica entro il termine predetto � ratificato con legge 5 gennaio 19i53, n. 32 (1). (1) Cfr., Corrte Cost. 26 giugno 1969, n. 104, d:n questa Rassegna, 1969, I, 783, �con nota di richiami. CORTE COSTITUZIONALE, 27 mairrzro 1974, n. 88 -Pres .Bondfu.1cdo - Rel. &oociliertM -'I1alt'tragildrrui (avv. R1orscruooi, Cochietm) e PreiskLerrute OcmsLg()Ji:o d�ei Miimliistri (Sost. avv. gielll. d�eillJJo Staito A1bilsrilnlni). 1 Previdenza e assistenza -Omesso versamento dei contributi -Pa gamento di una somma aggiuntiva -Illegittimit� costituzionale Esclusione. (Cost. artt. 3, 23, 24, 27; 1. 4 aprile 1952, n. 218, art. 23; d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 82; d.l. l. 9 novembre 1945, n. 788, art. 16). Non sono fondate, con riferimento al principio di eguaglianza, a quello di difesa, a quello della 'riserva di legge ed a quello della per PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 785 sonalit� detta pena, le questioni di legittimitd costituzionale delle seguenti norme sull'INPS, che prevedono, a carico del datOTe di lavo'l'o inadempiente, il pagamento di una somma aggiunt.iva di impos.ta pari ai contributi omessi: -art. 23 l. 4 aprile 1952, n. 218; -art. 82 d.P.R. 30 maggio 19.55, n. 797; -art. 16 d.l.l.. 9 novembre 1945, n. 788 (1).. ~1) �Cfr., Corte Cost., 21 giiugno 1966, in. 7'6, in .questa Rassegna, 1966, I, 974, ,COltJ. nota. CORTE COSTITUZIONALE, 27 marzo 1974, rn. 90 -Pres. BOIIlli:llacio - Rel. .De l\/LaII'ioo -Presddielrute OonisdglLio diedi Miinliisrhrd. (Sosit. Avv. giein, de1lo Sltaito Saviaoosie1) �C. F.:residente Reg1�IOOJe Trenitirno-AIJ.rto Adlige ~avv. rna�lllilliinJi). Trentino-Alto Adige -Elezioni regionali -Concessione di una indennit� agli elettori emigrati -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 25; I. reg. 14 settembre 1973). Non � fondata, con riferimento aLl'art. 25 dello Statuto Speciale per ii Trentino-Alto Adige, la questione di legittimitd costituzionale della legge reg?ionale 14 Settembre 1973, che concede una indennitd forfetta'l" iia agl.i elettori per la consul.tazione elettomle regionale del 1973, rientrati dall'estero per esercitare il diritto di voto (1). (Omissis). -Ooll 1rd1corso di OUJi din ep&grn:fie Jia Corte � chiamam a diecddere 1se iJJa iJJeggie ~eglii01I11alle Trentim.o-.Ailrtlo .Aidigie del 14 settemb['e �1973 -1ahe p['evede ll'a1rtmiibuzfone di 'UJI1'1iirndermit� di iJJiire 20.000 ad cittadJiJnd emiJ~artJi ailil.'1estetro li quaili 1abbiJaJDJO paxitiecdparto ahlJe ere~ilornd :rie~OIIllalli ide!lll'1aiuiturnrno 1973 -cOIIll'braisiti o mooo 1cOlll .~ atl"bt. 4, 5, 6 e . 215 diellllo Start'Ulto, peil' aV'ere esOII"biltaito �dailiJJa compe1~a 1l!eg.iJslJJaltiva regiiOIIllalle. L'IDegiilttimiit� idernU1I1Zilata non sussdslle. 1 Va 1ilrmanziltultto dli1chiJail'liartla J.'estl'aineiit� ,d�J.lla ncxrma wpligin!artla ail~ l'ambilto di a;pp]Jiicazlil()IIlle degiJJi Mtt. 4, 5 e 6 1deilJLo Sta,tJuto (IIliel 1Jeslto r]Sultarrutie dall d.P.R. 31 a:~oislto 197,2,, n. 670), �come ric01I11osciJwto eiS1plre!Ssamernrte 1ainohe diail!la Re~01ne 1e 1come 1emerge idaiJJle chJiiaire aibtrliibuzJiJom di 1compert~a :fiOll'IIlllUllalte dm dette pl'eviisilcmi. Ill con:ferri:meinito ,aJliJJa Reg11orne delWa ipoltest� iJJegiisllia!bi:va ��l!l maltffi'!iia elettooaile ir:iisuJ/ba mveice diiisci (1) C:fr., Corte Oost. 12 aprile 1973, n. 39, in questa Rassegna, 1973, I, 659. 786 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO piliilna;to dlailll'al'lt. 215 ,dleJJLo StartJu1lo. Tulle dlilsposliaJilolnie, menillre fissia I�. plt'liln. . clpi :ficmdiamenitlailii dehlie 1eiLezillOlnl�. II'leg1ooailli � (silslJeima plt'iQlp1oirzfo1rmllie, lsruffu'laigi] o runJi.V1�1I'saiLe dJiIDetlJo, e 1seg1I"1e1Jo, r�.pt�lllt'lll1zl�'OIIlle ideil :beirTiJbOII'dJO IDleLi. ooe ooililJegi plt'Ovri!ncdia�li, IDIUmJelt'o deli 1cO!IJJsilglli1ell'li, eioc.), iriitl.wa peir dil iI1esrtJo aiUJJa pi� detta:gillilarba !I1egiolmmellllrbaZJ~cme dia ema0Jalt'1sli � 1001I1 . Jiegge :riegfoiDJallie � . � 1pur viero 1che ml d.P.R. 10 :l�ebbrawo 19713, !Il. 50, 1ocm1Jooelllllle diilsposlizillood peir i':a:ttm1azill01I11e de111Lo Starbufo, regoilla !1.'1e1selt'lcdziJo dJeil dlilrdltJ1Jo di violbo ddsailpilimatnJdJo 1esaiurlile0Jrtlemellllrbe llia maitieirdi~ m esame. Ci� :1JJon esclude wttaviila IJJa porbest� dellLa RJeg�J()[rue di lstaibilliire ulJIJemOlt'li llJJOII'IIIlle, idi o�l1I'1811Jtielt'e m1Jegr1ait1vo, 1eseir1cil1Jaitia, 1oorme llllelilla ispecie, 1001I1 lfil 1d]segmi0 dli l1egge dmpru-gllJJaibo. Que1st'u1Ltiiimo appaire m w:-mollllila i00n ml poocij;Jilio cosrtJ]tuzliioirmile che prociliama � d1QlVlelt'1e dviioo � 1l'ese111cli:Z�l0 �deil dliiriltto di vioito (alt'rt. 48 Cosrt.), 1e 1oolll ilie Vlalt'ile ilieggli ,dJellLo 1S1Jaitio 1chie 1ail :fillJJe dli :l�aiei�Jiltall'e il'1e:ffietlt�rva pairteiailpaZ!�lone dli. wtrtLi li. llJa:viOII'aitiOll'li ailll'1orgiaOJJizzlaz,ilollJJ� poiliiitdJoa ,dJeil Plaiese hairmo rpmeviilsto :IJJOrb~oili :l�aictilllilta2fo0Jd 1dli V�Jaigg.io a :l�arvooe .dJe1gllii 1ea:nlilglt'art:i peir mo1hlrvii di lliavQII'lo . �che lt"irmipartmiJain!o peir 1ese[1CI�l1Jall1e dli. dilrditrtJo 1dli 'V10ito (<airt. U7 d.P.R. 30 anairzio 1957, lll �.3161, 1esteso aiUJJe �elliez:iornli lt'legiil01DJai1i: ed ammmils1ll1ait1vie 1000 ileggie 26 maggiilo 1'9�69, IIl. 241). Uw1Jelt'diOII'li 1a1giev10lliaZJ] om 1a t�J1JollJo di WllJJdielilOJJiz:zio o dii 1S\llslsiidillo 1sooo 1s11Jaitie 1aidottaibe da�!l:a iLegige diellJJa RJegfolil1e �SairdegllJJa 7 maggi�lo 19<6<5�, !Il. 14, 1a :ilaviOlt'le degillii 1ellietto1rd. sairdli 1eim1g<['lairti peir 11:1a:giilolllli dli 11ravioll10. In ,tJailre collllllesto 1t101I1ma:hlvo 1si 1ilnlseiriisoe ilia lliegig�e 11:1egiilcmallie furnprugnata, 10()[JJoedoo�Lo U1I1'1illldelDIIllilt� :lior:fietba11:1�la 1seoo1t1do 11:1egio1Je giooeraillii -ohe dmpedltscOl'. llo q~alrsilaisi 1rusorimm.zdJ01DJe. N� 1oootraisrta 1oolll fil d:ivruelbo, sitabiJJJtto da11We lliegigii 1diellllio Staitio e ;pooa�mellllrbe 1S1!lllllzJiJOl'.llaito, di 1eiLairg1ilre idiellllalt'O o 1ailwi belllli :n1e11La giilOII'1DJ_arba 1e1Je1Jrtolt'laiLe 1e 1t1ell�la 1setbiimatnJa 1ahe wa rpa:1eoede. Lnvei110 l'1ailt'llliooilo 95 deil icditato t.u. n. 3�61 dell }!91517, 1SU!coes1siV1amellllrbe 1esrteso 1a1lllie oooSU!llitaz1ornli 1e�iettQII'lallii 1aimtnlms1ll1arl:liive, 1aisso1lV1e 1a llrultt'1alrtra :fumZJ�IOllJJe, 1essoodo d.wertruo 1ad dmpediwe 1ogmli. I�lliJJecdrta pressdJOllJJe ,SIUlllJJa llJiJbera violliOIIlrt� idielll'e�lettOlt'le, e ll1ilma1D1e p1elDlamelllllle '01Periarni1Je 1a1t1che ()JJellilre e�lezioom !'eg1]()[JJa�Ji del TrelOltmo-Mto Ad:Lg.e. ~all'ft.. 54 deililJa 1Le1g.gie iregjJOIIlallie 18 geruniadio 1964, in. 213). Ber �qruallllllo 1omrneirllJJe .irn�n.1e Jia 1sellllrbeil1zia dli quesrta ColI'ibe n. 319 dJell. 1�973, 1cOlll Jia qua�le � 1s1Jaltia d1cMairaitia il'Lilhleigdittdmlilt� oosrtt1JuZJ10TI1allie dellLa ilieggie ,dJeiLJJa RJegilo!Ille Pugllii1a, il"eoalll�1Je illJQJl�!Ille 1suili1Ja alsisilsrtJ~a aru lliavOlt'laitiord pugilile1si lt'I�lelll.Waitii 11ll oacais1cme deJ1a collllSIU�l1laZJil�e eLert1Joll"allie de[ 7-8 maiggliJo 1972, � 1suffioiloo1Je lt'lill!evlWe 1ohe queilllia iLeggie oipwavia liJn 'lllil campo ben dliveiiso, moildi~do 1suilJ1ia dilsailpili�IDla deilllre ellieZliom po!ldihlc:hie, JJn. 1ordJ�IDJe ali1e quailii � IDleSISUllJJa po1Je1st� Ieg1Lsllaith11a o aimmi!I1ils1ll1aiti'V1a 1spert1la 1aliL~ Riegiiooi �. Pu,r iruittaV1ila dlll. tale occaisiolllle ila OOII'l1Je �ebbe 1ad 1aiuspiiJoall'e 1che l'iillldilrizzo diilretto a faviorwe gl1ii 1emdig:ria1Ji ;peir (l1aJgiilollJJi dli lliav,oiro portesse e\Ssere a1J1Jua1Jo l!lieffilia m�ISUTa ma:ssima .possibillie, s'illlltellJJdJe idia palt'lte ,dJeg1i Olt'lglaOJi oompetemrti 1t1eilll'<alll1bdito 1dellllie lt'lilspetbive porbest�. -(Omiiss~s). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 787 CORTE COSTITUZIONALE, 27 mair:w 11974, n. 91 -Pres. Bonitflaicilo - Rel. Trimarchi -Ooimmilssao:fo deili1o staito per 11ia Regiiione Siiic�lLfama (,sost. iaivv. giein. deillllo Silaito Azzairiiiti) c. Priesideinte Reg'jJOIIlle SiicdJJila.LJJJa (aivv. Sa.LJJJSOIIlle). Sicilia -Competenza legislativa concorrente -Osservanza dei prin cipi delle le~l;\i dello Stato -Istruzione artistica -Leg~e regionale di strutturazione -Illegittimit� costituzionale parziale. (St. reg. Sic. art. 17; I. 30 luglio 1973, n. 477; 1. reg. 21 dicembre l973, artt. 5, 23, 24, 25, 6, 7, 27). NeU'esercizio delLa competenza legislativa concorrente la Regione Siciliana � tenuta all'osservanza dei principi deHe leggi deUo Stato immediatamente applicabiU, e non di quelli risultanti da leggi di delegazione non ancora integrate dall'atto di ese1�cizio deUa delega: conseguentemente, sono costituzionalmente itlegittimi gli articoli 5, 23, 24 e 25 detta legge regionale 21 dicembre 1973 recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'istituto tecnico femminiie di Catania; mentre non sono fondate le questioni relative agli articoli 6, 7 e 27 della stessa legge (1). (Omissis). -1. -Co:n il r1coriso indiica<to in naITativa, H Commilssario dre1li10 Staito per wa RegiiolD.le �s1oiilJilana 1chileide che 1sia d:Lchilaa:-a1Ja l'i!B.egiiittimiit� cici1SllJirbuziilooaWe .per VJilo.llaztooe rdeflil.'1airt. 17 rdeli1o Silart:Juto di quehlia R!eg1iio1DJe, dehlia wegg.e aip~r101V1aiba daJlll'Assemhlea II'egii.ooatlie 1siicdiliilana n1eill1a 1seduta dJe[ 21 1dliicembr.1e 19�73, II'eoainiie � Plvo1VV1edimelDJ1li (pletr gl1i Isbiituti :regiiornal!Ji d'iairrbe <e p1err-�l'fa;tiituito teCIIlliloo :lieo:nm~nifile dli Ca1anlila �. AisSIUme che 1ciode1s11Ja cCJltlltir<air.i1et� 'lli1o()I1I1a a ;pl1~os1to dei1JlJe IIliOII'ffie c01ntenute neg<lJi 1airitt. 5 (sulJlia c'Om.posizdlooe �dlel 1ooosig]iio ,dJi dli1sc:iJpma peir iJ1 �pems011JaiLe 1soo11as1foo), �6 (slU�!l1a �coimp01s1i:zdione del 1coosdgJi:i10 d"armmi-. nistriazr0<ne demiistiituto d'1arte, �sruJ.l!a paa.~teciipazL01ne a detto �CloosliiglLiio d�l. diilt1etto1r1e deilll.'1iisil~tuto e .sui!J]ja 1soelttJa 1e 1nJ()miina dle[ :pll'e1stdenr!Je dJell 1coos1g�1to d'�aimn:JJia"'lilis1J:mzti1ooe), 7 (1sul!lia :posd:ztilOIIlie deil dimettooe deilll'iiisti.JIJuito, q11ail.1e '0[1glano re1sp1()[JJElaibliJl1ie deilll'1arllbuiazilooe dei!J1e defLi!bell'azitonli. del cOIIlsigildlo d'aimmnstriaZJi101DJe), e 231, 24, 2�5� 1e 27 ~che, dliisciilplLma.LJJJdo lin vlila triarr:Ls1~toirdla, tlie modailiitt� 11eilJaitiv�e llifhl.'ais~ilooe 1iin riuo1o del peirsOt:t11a[e docoote che p!'esrba 1aittuia1m~e 1setrV1izto IIliegllii distirbutli (['legti1ollllailii m qlll!e;sttol! JJe, Il:Olll preV1edJ0111JO rtma I� II'eqUJ�JsiJti :liOIIlldJaimenrt:iailJi per J.'dmmJ~SS�I0111J� iJn ;riuo11o, 1i�l. possesso ,dJe[ tiliJO�lo dli rabiilJiJilaizJiiooe iailll'neg1Ilame111Jto, ()IVle triisuilitJi. p!'etsooirtJ1m per dietieirmJinlailJe maiberd1e idail. wgeo::We 1oodJilnameinto sciolaisitiico). (1) Cfr., sui criteri direttivi dell'art. 76 Cost., MoRTATI, Ist. dir. pubblico, 1969, II, 719. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 788 Riltiletne rCihle nelllie 1!1Jorme dindfooolte :ill il!egiiJS1JaitOII'le ireg�Joooille 1!1JOOl awebbe 1osservrarto i ilimfulli dei prmcilpi ed ilnitell'lelSSi .gtelllelmilJi ia OOJi Sii: liiruliorma lia il:eg�JsliazJilOlllle diellJlJo Staito ed fil pri01VV1edlilmerulJo iim.p!Ugl[)Jaito IIliOOl isaa:ebbe rii<voilito a 1soddJils:Jlame iLe 1COl!lJdJiZJiJolrui ~coilia!l'li e lJe esigenze proprie rdelliLa regliiOl!lJe. Ed dinfu1e precisa 1che (la 1!1Jormait�IVia de qua mn 1stl. ail.illirnea 1a i1Jail:U1I1i prece1Jtli foll1dlaimenrbafhli oppure traviailliJca li illimi1li! posti d!aITllia iLeggie 3O iLuglliiio W73, n. 477 (che stlaJhlJJilsoe li iJJilnieamenti gmeriailli ed li 1crilte!l'li a rClUli dlOVII'� U!llliiformamsi iLa i!J~iislazJiione ISIJartJallie dtn. maiteiriiia idii rustiriuzillooo 1eilement! l!re .1secondJam ed rairrtdisitiica), e, a proposi/bo de�lJ.',airrt. r5r, aniche daililia legtsLazJiJOlllle startia�e dtn. maiteiriiJa; e rohe gllii 1aa1Jt. 23' 214, 2:5 e 217 vianno contl'o i rprtilncipi rdeilila Jieg�JSliamOlllle .sitartJaWe 1in maiterdia ~iimmiissiiOl!lJe ri.Jn ruo1 o) dli perso1!1iailie docerulJe 1all dJi fuiooi ,dJeilile lpil'IOCredlume COl!1JCoo:IS1Uialli. 2. -Nelle deduzioni ed in sede di ddiscUJsisione orale della caUJsa, lia rdi:fiesa deililia RJegiilone 1so1si1Jiletne rche ilie 1!1JOIJ.1me deill1a aiegge rdJi d1eiLega n. 477 ideil 1973, 1in base ali. rdlilsposto d1eJtl'1airrt. 19, comma rsecondlo dii 1esisa, non smo appliiicabi.llJi raid essa Reg:i!Olrlle m .q~al!1Jto a.ieg11one a 1s1ta;t;uto speciale; che l'a[prplkabilit� di quelle no['iffie sia idei ipwi esclusa perch� gli Statuti in oggetto sono regionali e pareggiati; e che in definitiva e comUIIlJqUJe, 1!1Jellila rliegge �dli .dJe[ega 1!1JOn rS� pOISsaillO MVOOI�lre O da essa non possa11:JJ0 esswe rtmaJtiti (e 1sino a q~aJndio, 1in art:rbuiamone delilia 1stessa lllJOO silanio 1emessi i 1dleooeti �de1egiarti) li rprlilnc1pi 1ed funJte:ressi 'l'egiiloniali rdli 1CrUI� ailil.'1air1;, 17 rdJell.ll.o S1Jaitu1lo. Le rime 1consiidea.iazJiiOl!1J� rsooo 1in modo revifa:l�ell!1Jte 1COm1Jesse e qu:ilndJi 1!1ie � p01ssiibiilie una 'VlaJliuitaZJ~cme 1comp]Jessiva. Posto che si � in presenza dr una attivit� [egiisilativa treg:iooaJ.e a svoiLgimento di comipetenza colrlJCO(('(lente sta:tutariao:nente garanilia (art. 17 ilertt. d) (e quindi non dorvrebbe riJ.eva,re la naturra gruriidica degli istituti di istl'IUZJione artiistirc� e media ai quaJ.i la legige si riferi1S1ce), e che il rkonente non si riiipor!lta a sostegno de1la denuncia di incoistituziooialit�, a norme della legge n. 477 del 1973 ritenute immediatarmente opera tive e de.stinarte alla generalit� dei cittadini (e quindi ana detta ~egige di delliega:~ilooe qUJale artrtio di ipa.iodJu~Lone giilua.iiidl�lca), ia rpa.ioposilto idJeM'uillbima osservaZJ~one c'� 1solio da liLCO'l'di!lll'!e .che, ainche ,se I�lndiubbiilamerulJe �CrOlll ilia !regge dli rdeaiegia rhl Barlamento �dJell.I�lbea.ia ed esprliime Ul11la I�lndiLcamOlllle di piie1�e11:1errwe, di rimitwessi, dli I�lndJill'lizzJi, un1a iLeggie rdell ,giene:re � ooHialillto fOl!1Jte di un potere goV1e1r11:mr1Ji'V10, ha viail1ooe pire[irmi.nJM"e e 1!1Je1ce1ssliJt� dli essea.ie mtegrrata ,dJarlll'atto dli eswcdmo detlWa rdeiliegiazlLooe Gsenitenzra n. 111 dJe[ 1972) 1e per 1ci� I�ln ressa, e IIlleffilla speCI�le, lrlJellilia 1cdltaita iL~ge n. 477 dlerl 1973, lrlJOn pOISSOrlJO 11.i�n.Vlel!ll�lr:SI� :liiimilti allllra 1compieltelll2la llegiisliaitJivia OOlrllCO!rl'IOOrbe dii 1culi ail['\!lll'lt. 17 dei11o Staturflo rdell.ll.a RegliJOl!1ie rsdiciJJiJaoo. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 789 Perbamito, mootrie ,si 1devle il'I�llievitmie ,eme, iaippeirua sall'alll!D.o ,eimeslSli e d~�lll'llilJo opeooantbi t dieooel1:li dlei1Je1giartii, ilJa wegi~slraz.ilone regliioioo!l.Je, 1Sliccome llia is1Jessa dlil:lleisa 1d.e1La oosilstiente ;noin maJilica dd d1aire 1at1Jo, dOIVli� aitboo&1si iaJi pr:fillicliipli 1c:hie 1call"ailltJeo:i~rurmo 1q1UJeJl1ia 1s1Jaltia!.Le, II'iilsuiJJtaino lllJOIIl :llo!nd1arlle llie dooUflllce iI1eilJartliw 1allJ]Je niorime 1chie, secorndo liil. dcoll'lre!llil:.e�, sarebbea: io din 1cCJIIll1maisto Ullliicarmoo:1Je 1corn i prirncirpi 1ed ilniteil1eJSIS1i gierne['rui a Clllli 1si 1iln1JOll'llllerebbe l!Ja l!Jegigie dli d1elliegiaizdiorne de qua. 'l1allie 1co1I1cliUJSiio:nie viaile pel[' 1lie :impugirnarllirve 1coil1lcerrneinrtti gild 1airrt:it. 6 1e 7 deiIJllJa !lJeggie il1eg1iJorna!lJe. Ed 1fnJiatmi, 1sec0il1Jdo jJJ, OommiJssardJO d1e�10 Stato, l'art. 6 sa!rebbe costituzionailmente il:legittimo sofo iperoh� pl'evede per i oornsilgilii idi 1aimmiJniiJsrtlraziiJorne ideglii i�lstJirtrurtlli d '1airte '1.lfllla composiz1orne diversa dia quiellilia istaibhllirba, pel[' ii 1oornsi:g11i dlei 1cOII'TlilsporndJen1Ji jjst1Jil1ruibi l'llllatali, con l'articoilo 6 deilla leg,ge rn. 477; e l'art. 7 soilo ;pell1cih� stabilisce che dil dlilrel1:ltore dleilil'dis11iJ1ruito � li.'orgarnio 'l.1espornsaibfile dlei111'1at1Juiazdlorne dleillle dleiIJiJbell1aZJiJoni del 1oonsi:gilJiJo 1di aanmilnistramorne, e llJa rdipert;IUJ1Ja ::Leggie 1Slba1Jalie affida aie medesiJme aittribuzJioni iad ailJtrio or:giarno dli gioviemo 1deill'ii1stdrlru1Jo ,e pveelhsaimente Mlia giiW111la eseCIUJtii.via, 1a sua volliba 1elietma diail oOIIllSligiliho� d'1hstitu1Jo e pr:esiiedlllita dlail dlhrel1:ltme dl�!dat1Ji1co o dai! rpire1siJde. 3. -Resta da valuta['e se sia foil1ldata o meno l'i:mpiugnativa rivolta :niei 1corndi:r'10in1li dehle iallitre JJJOO'IIIlle. a) A proposhto d1ei1Jl'1airt. 5 llia Ooil'l1le osserva, a �pve1e1i1saz:ione dli quiarn1Jo 1sopra 'eSJP01sto, 1che, 1secorndo dJl rriiic0ll'lt1en1Je, 1ailJ]Ja 'composizi�ICme dJell. cornsigil!Jio dli dhscip�drnia pel[' �hl pecrisornail1e 1sool!Ja1Srtliico (dlilrerbti'Vo, ihnise1g1![)Jamroe e l!lJOlll 1hnsieg1![)Jamroe) 1s1labiiliiJta dia tali.e :nQ['ffia l!llOlll comdisipOi!lJdol!llo !Iliorn soilio qUJehla p['lev.iJsta dJai]1'1airt. 8, 1co:rnma itler:l'lo, dellilJa JJegge in. 477, ma n1eppUiI1e, siccome 1speoliiicato l!lJelLlia memoll'ha, il.1e strutturazliiorni ,cJihs;poste da 'Wl[''�e Jieggii 1delwo Starllo iper a�J1Jl'li ,cornSli1glii deiLlo istesso .ge!!llell'1e. Ed � delll'aivvl�lsO che, P'U[' 1dovendosi ovviiamente pveschndere dlallilo 1$pecif:Lco 1cO!llJten1uto diel!Jle possiWlli IIlQ['ffie dli ll'affil1oi!lJ1Jo, d1affilia iJJegliisliaziiOl!1e 1sibarllallie viigei!lJ1Je !Si p:o:ssia itr~ :fil .pi:ihncip.iJo gerneo:iall.1e 1che ilia maiggliiorarn:l'la dei 1CClflll!PIOl!llEmJti dJei 1consitgilJi di 1d.iJscilp1lifillia � dli ['legollia 1costirtruill1Ja �dia Tlappvesel!li1Ja111tli dlel poosona1lie '.!Jarllamente 1oorns:tdieo:iarllo, dli ,CIUI�. :llrurmo :pairte li dJilpei!lldelllltd. 1aiS1Sloggel1: ltaWlii 1a ghudi:zho. Ed d1n:llarll1li 1ail ['IMglUJairdo bas1J� ll'liipm1Jall'si 1ai1La wegge 19 maigg.iJo 11955, in. 160, all'tt. 6 e 16, 1dJel 'd.P.R. 10 1geil1Jil1Jaliio 19'517, in. 3, all'lt. 148, 1e affilia 1leggie ,5 marr-:l'lo 19:611, in. 90, 1airlt. 48. D'1ru1tl'a pairte 1ill ll'iil!evaibo 1p!1mcilpdio g�1!lierall.e � .cioerei!lJte 1coin 'Ul!lla dJif: llusia l�JS1Jal!lJ:l'la che 11Jr0Va 1aJnChe ['l~SIClon1Jro nielJ.'1a:ffiermazli!o:nie dlellJLa e 1s1Je1ssa dii::iiesa de~a Regii!orne, 1seci0il1Jdo �cui (!Ja logli!ca �.iJnJ1Jeil1Ila dJe!l SI�Js1Jema 1compC! rta l'.enUJcLeaziiiOi!lJe dJeil p11filliciipiio diellla p11:idi1ezdiorne n�ltl'orgialllJo, deg[i dinteiressi di tUJtte we �Caibegmtiie 1aihle qUJaild � mviolltto. Il 1c0il1Jsigllio �dli dlLscipl!Jhna prv1iis1lo dallil'ar,t. 5 dellilia J.eggie liimpugllllJaltia, ilnviece, COlmPI'ende IUl!l. :solo oompornernr�le ,su 1cilnq1UJe dm mJp1Presern1larnza RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO del pe111so!Illai'.lie d1imeit1Ji.'Vo mseginiaintte e !IllOOJ. I�IIl!seginianite, e quilllidli. noo rdfletrbe ilie 1esiJgie1I1ZJe idi tiu1Jellia, ,cioo d�. 111ilspetrbo idei pa:iilllirop!i .df eff1e~va 1I1a!PpreselJ: ll1JartJivdrt� 1e �demo1arai1Jilcilt�, diellle 1compOII1Jeliliti .dlel pe111sonailJe scoilJas1Jiico per 1cuii 1esso 1cOIJ:llS1i:g�fo � predirsipos1Jo. E pell11Jaintto Uip. n01I1ID1a de qua ll"tiJsUJ'.li1Ja vii:2Jilai1Ja <da lilli00gfu1itlimilt� 001Sl1Ji b) A pl'Oposwo idegUii 1airtbt. 23, 24 e 251 ic:l:re .sii po:iesrtiainio 1ad esseir1e va1lutati curufariamente peroh� cr:ifeirentisi, e l� ove si ritfeiriscono, a1l persOIJ:llaiLe msegilllainte 1ill1Jcar11cartJo 1a 1Jemp10 I�IIllde1Jermiiniato nie1g'lii fusrt;1i11Ju'lii iregiio! Illa�li d'oote, 11.1!eil.We 1scmoille mediJe 1aill.1!llesse e IIlleilll'disrtllituito 1JeCIIlJ�Jco :fielIDilllinillie dii OartJalilliJa, iP'ffi" ,i::ruJi � po:ievilsitia Jia !Illomii:tm dJn irilllolo a dlomainidJa a Le ,CO[]dJiziiolilli per1ch� id!i dle~ 1airtilcoUii 1e !rielllie parrt:Ji 1aippre1sso 1ilndilcaite viengia d1tchilairaita [l'1iili1egjjttimiJt� oosrtJil1JumO!Ill~e. iJn 1ruoilli ordillliairi, pelr aia peJ:IJJllainienza dJn Ir1Uoilii 1specilaJJi, peir i!Ja no111 lliiice111ziilaibilLiJt� e per wa 1sta.bil1iiit� del pieriso[ljai1e 1illliseg!llJal!l1Je 1I1Jo111 ,dJi. ir1UJ0Jio" �l!l que1sto dopo guemra, siia stato idi megioilla ird1cMesto dJl rposseisso 1deil. tiJtoilio COS�, ISIO!IllO 1ChJiJairame!IlJte 1ill1JdiJCartJiV1i dJl 1diecre1to wemiJsilJa1Ji'V10 7 maJg1gWO 1948, n. U27, Jie il!e1gigi 3 1~0Sl1Jo 19157, 111. 744, 12 1aigioS11Jo 1957, !Il. 799, 28 Lugl1iio 1'9<61, !Il. S.311, 31 diiicembl:ie 1962,, 1r1. l181519, 27 diiicembme 1!9164, !Il. 1105, 219 mairzo 119615, n. 3~6, 25 '.liugiliio 19616, 111. 603, 2.0 matr2lo 196�8, n. 327, 7 ottobre 1969, n. 74'8 (mod:ificartJa 1dailil'airrbiJcolLo IUJiliico idelELa 1eg,ge 216 :Luglli10 1970, n. 571), d.l. 19 g1rugno 1'970, 111. 366 ~cOl!lveintirtlo 11.1!elLlia iLe:gge n. 571 �deil 1'970), 1e weggie 6 ,dJiJcembire 1971, In. 1074. fil possesso ,dJeiJ.il'1abliJJirbaZJ�IOIJ:lle non � (o ll.1!0l!l � solrt:Janrtio.)-:r!i!ch!Lesto a.ii fini deil.l'msegnamento, siibbene (e fondamentalmente) a que1li dell'm trave111so UJn 1esame dli Srbai1Jo o medilaintte icv111si 1aibilliiJ1JaJillti o ecicezdoiillai1mente 10001 un corso 1SfP1eoilaile, 1co1Sl1JirbUJilsoo, 1martiti, IUJil piroiba!Illte a1t1le1staito, dmca :ii1 .grado diell�Ja 1S1UJa rpa:-epairaziiloo1e poxxl�e1ssiiiOIJ:llalie ~coilt�IDale e dlfa:iiattiica), md1s1pensabdilie pecr:1ch� 1S�la .gairai!Illt�lto 'l.llil. 1coriret1Jo 1SV10tlgime!Illto dlell�Je fuln- ZILOIJ:lli. Nonosrbainite d�, puir Ditllecr"endosi aia iriich!Les1Ja deil poss1esso dle1l itiJtoilo dii 1abi11irbaziiio[]Je ailil'1illlise1ginamenrbo aid un eilemento 1esseuziiiale dieilila :fiait1Jispecile costiJ1Juti'V1a del maippor1lo di ci.mp�!eigio de quo, niel1a iLe,ggie re1gfuonale iimpuginata, e Illel1le ,deitte il110lll"me, maJillca ogini pirevii!s1iJo[]Je aJ. rigUJa;rdJo. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE N� pu� cliimsi che lbailie omiJssilone 1~a giiJusdJid�,cata o .che 1comU!C1q1U1e non 111iJlevd 1ad finii dieW1a lIJII1ommtom 1suJlilla a'V'ainzialba idoma!ll!clia dii dlfohliJrumzi: cme dli .iJ111Jegii\1J1JiJmJirt� 1costiJtuziilcmaU!e. ]]l req1U1ilsiJ1Jo IIIJO!Il 1si po:ie1slba, 1i1nfartibi, ad esseo:ie co1I11S11der1a1Jo IIllon nieoossair'tilo, 1cliato lhl tiipio dii sooowe (pell." .ooi l!Jo sii. it11cMedeo:iebbe, o'V'\"eiro impo1ssilblillie, 1daito 1che dil 1c01I1JSeguiimenroo diei1l'aibi[)Ji.itaziloine llJJOU sao:iebbe ccmseint1to peir detetmn1i!IIJart:e maibell'li1e, e pell." ailrtme, .dJa iarrmi, ard esso gi]Ji a\sipimaintti. ma1lerriilailmenlbe IIIJOID. 1siaxiebbeo:io potuti pell'V1e1Iliill."e. In 11e1ailit�, ]n q1U1este ossell'V1aziloltlli 1c'� de[ Vlwo, pell." ci� iehie pell" a[ooltlJi tnsegnaimelillti 1che vieingio111Jo d:mpairtlii1:Ji nJe,g[i 11s1ti.itlUlti e sooot!Je a ll."fulierlimelillto, anche pell' [ '1ecJC1eZ1iJ0111Jailie 1s1peci1alliirt� deil 1setib01I1i liJn 1Clllli 1la:lune di �q'llteiste disiti.tuzi: ooi opeQiaino, !ll!on � liJn fartroo 1soot1to li.il bilsogino 1e ll'eal!Jizzabdi!Je il:a poss1biJLit� di fLllil iaippll."'Od:oodiiJmelillto del.Wa malbeirdia 1a liviell.il'o di 1a:bdilfutazd1on,e, e peirch� 1giiluri~dJfa)amenlbe, e 1semp!t'e pell' 1ailicultlli dliliSleg!namenti, !ll!Olll � po:ievdJsto li.il 1coi111segUJiJmeni1Jo die!l 1Jilt0�lo. P& i� 111ilma1I1Jein1Ji 1ilnseg1111aime111Jtd, ,iJnviece, Sii � aVIUlta ila possiLbiJIJirt� gdu: ritd1ca 1e maiteo:iilallie (a111Jche 1se pell' li.il 1pell.'ls0011a�le doceinlbe1deg11Ji distilturtli d'airt1Je stalbaLi 1e o:ieg1iJ0011ailii, ,iJn modo 111Jorn pilooo 1ed �illlco111Jdiizdioinalbo) di ess1ere ]n possesso .dJe[ o:ie1Jart:dvio 1Ji1JOl1o. E Pell' 1ct�, 1eirll1wo lbaM iliilmilti, lia ma1I1Jcaiba po:ievdlSlilolille dei!. ll"illpetiuJto ['leq1U1iJsilto IIllon pu� IIllO!Il ll.'liilieV'�l!l'le ai finii clie�. 'ip['1esmte giJudizdio. Un pir1illlcli.pdo g.enwaile (e lbailie 1mdubMamelillte idevie �dilll."1sd �qUJei]Lo sopra en.'UJc[eaito .dJail.Jla legiiJs[a:ziicme 1stailba[e) norn ll'liisuWta 101sserviart:o 1dal 1le1giils[aitore iie1g1i101I11ailie ico11.1 ilia 1egigie ilmpug1111alba. Da �c1� 1co!Illsegiuie 1che. 1gi1Ji aJI'ltt. 23, 214 1e 25 delll1a 11eggie regdion1aille d.mpugrnata sono 1co1slb1tuz.i101I1Jailme1111te !i.�iliegiJtltiJmi !Illehle pall'tli dm cui 1sd esc[,uclie che aii fini.i: deEba !Illomil!lla liJn ruolo pll'eviilslba dal .pil1imo eomma die�il.'1all."t. 2,3 e .dJall'1aJI1t. 2J4, ,e de111Ja 1iJnC11usdio1I11e in 1go:iadlUlaibo['liJe tr'e1g1i'Oniald. dli ieud ai!. .prdmo comma ,c1Je1l11'1ao:'ft. 215�, � irtilchi1e1sto e ,dJe'V'e esselt'1e .accertato 1t1Jei confiroil1ti de!l petrlE10!Ilal1e 1i!IIJsegna!Ilite hl ipossessio dell rflitowo di abdil.itaziione alJ.['dJniseg1111ameITTJto, 0V1e quesito mi1suJlbi pll.'esCll.'lirtto p& .dJe1Jeirmiln1aite �mateiriie da[ V11giente 1oocliilnamenroo 1scoiliast1oo. e) AJl1ie l!lJDll.'lme 1colillteintU1ie nelJ1'1art. 27, 1Cl0111JcWl!1J'einti. lla liimmdJssi10111Je fili UJ:n. lt'ruo[o 1sp1ecmrLe 1ad 1eisaurdmernto de1gl]Ji di!Ilsetg1l11alillti 1che si 1JroV1iJno i111eillle pall'ttcot1ar'i 1cOll1idizdorui dinddcate nieWlio ,sdJe1sso 1airtdicoJ.o, sostainzdia�imente ll:lJOIIl si rrife111ilsce 1~a delillUl!lJcila Tivo11ba �dal Coimm~Elsall'io dello Stato 0011.1 !ill prulll.to 4) del 111ilaOII'so. E oi� peo:ich� a base di 1essa ista llia preoccupaziiolille che all'1ilnsegniamento dii date matwila sila .dJestilllaito, po:ieviia 1immdiss:1o1t1Je 111Jei ruowi, ipemsona11e non 1abd[Liltaito, e 1ne[['iioprte1si 'che �ooa si 'constdell"a, dinviereie, il .pwsoITTJa[e dli �CIUli 1si rfma,1Jta � de1stilna1lo 1ad 1aittiviirt� parr1ascoi!Jas1Jiche ed ilntegrialbirvie de1l.Wa scuoLa. La delllUIIlcila. quilndli non apparre fondata. 792 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 4. -Da11.e considerazioni che rprecedolllo discende � 'ohe solllo da difa:ihi:aa:ar,e 1oOIStlirtJuzJiJOlllailmelnJte :ilhliegiititdlmi il'1aa"t. ,5 e gfli altltt. 23�, 214 e 215 neJilia pall'l1le ISQpra mdiiloartla, 1e lllOlll 1l'diru1Jerla UJeg.ge. NOl!llostal!llte 1che J.'1impugina11i:V'a �siia dlOII'tll1iallimeilll1Je TiiV!dlrlla 1ailJ1Ja l!Jegge 111eil 1suo 1oomp�lesso, !Le 1aioCUJse ,dJi ,moosttiltUJZilo1IJJailiilt� tinvero isi ll".irlleirdisoono, � ihrlliartrtii, 1a �diartli 1~ooiLi o 1a ,dJaJ1le noimre, e rpoi il'1i.11J1Jeglilttdmlilt� 1o01S1:illtuziiOl!llaiLe a �cui !sii perv:ilelllle, llllOl!l � 1Ja1lie ida imp0ll'1Jao:ie .qUJeililla diel!Jl.':iJnltera legigie, 1g'Odiellldo J:e lli�lm81111elllti pall'l1li dii essa dieilila illleoossairdla autonomia e ;pOltellldo iil. JiegilslJartiore regi!Ollllai1e, 1m itema 1dli 1000Dipl0isiziliollle diell ,oonsiiglliio d� �diiisoipliillla !Per ti 1pe�'sonailie 1sooliaistiioo, 1aidJOltll811.'le >suooessdivo e iseipa111ato piro~diiimooto. -(Om�ssis). CORTE COSTITUZIONALE, 27 marzo 1974, m.. 93 -Pres. Bonid:acio - Rel. Rea�ie -P1aissolnmgo (n..c.). Procedimento penale -Istruttoria formale -Conclusioni del P. M. Omessa prefissione di un termine -Ille~ittimit� c.ostituzionale Esclusione. ' Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 369 Codice di procedura penale, sulla parte in cui, a differenza dell'art. 372 per i difensori delle parti private, non assegna alcun termine al P. M. per formulare le conclusioni al termine dell'Istruttoria formale (1). (Omissis). -1. -La questione di J.e,gittimit� costltuzd.ooaile soJ.lieV! artla 1000 ['ordiiilllalllZa 1m epdJgracfe 1dial gitudliice 1iis1lrut1JOII'e 1deil t1rdibU1I11ailie di MiiL81111o 1mvie1ste l'1airt. 3�69 1c.p.p., 1che lllOlll 1aissegina allcrun ~mme ail pubbl.Jiico miil!ldstecvo ;per rpveselllJ1Jaire l!Je p!1CJlp!I'lile 111eqUJilsdl1Jo!I'lile :aill!Ja fine de1ll'istru1Jtorta fovmailie. La Co:rite � ,cbJiJamaita a decidere �se l!Ja m81llioata previisiJ0111e idii rbailie termine si 111ilsOll.via il!l 'lIDa viiiol1a21iion:e degfld 1aJrrtt. 3, 24 e 112 delilJa OostiJtuz]Ollle, alllche dJn 1cOlllsiideriaz~Ollle ideJ. :l�aitto che :ad dlifoo �sOI'I� de111e 1paitrbi 1prhnarbe � mviece iasseginaito dal!Jl'1airt. 372 c.p.p. till 1lermiine di 1oiinqa.J1e .g]orini, 1SUsoe1Jhlbil!Je dii prwoga, e dleooroernte ,dailllJa [)J01lmoa d1e1l 1dieipoisilto dieg1lti ,artrtJi 1e idiooomellllti. ,compresa ilia :1.1e,qwsilbo!I'lila ,dJeJ. p.m., per wa p!1eiserni1lazilOl!le 'dii memOII'ile 1e distainzJe. (1) Con l:a ,coieva sentenza n. 92, la Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di rileV'anza la medesima questione, proposta prima della trasmissione degli 1atti al P.M. Cfr. 16 dicembre 1970, n. 190, Foro it., 1971, I, 8, con nota. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 793 2. -La questione non � fondata sotto a'Lc'lun profilo. Per ci� 1che ie01DJc~ l1Ja dielnluln.maroa vrot~del priirncitPiJo d1i ugiuiag�. iiiaa:i,zJa via a:iiiblaidJirbo 1che JJa pooUJLilarre posizliicme dtstliitluzOOniallle e ilia fun: lliicme ta1ssegtlllaroa all p.m. Gda ll]Oll 00lllside:ra1r1Si tallilQ stregua di IUlilJa parte .privata, pell"!cih� a:gi.15ice esclusivamente a tutela dli interessd generali nelil'lalIIllbirbo d1eil.il.'101SServiarua dJeill1Ja Jieggie) !plOSISOllJO gtliujstid�:oao:e, iailJmeocuo li.in i!Jruea .~eniea.iaJLe, un a:egUme diiverJSo dia q'lllellllio 1s1la:biilJiJto per \IJe paa:ttdi prli.Vlal1le 1e per ii liO\l'lo d:1:fenisoiri (1s~. 1n. 1'90 del 1970). Pairtendo da talli premeS\Sle � stata riitenuta la razionalit� dell'airticollio 1919 C.(p.(p.' cllie 'ClOOOOde ia!1l'limpilllttaJto ed all p.m. 1leranlilnli dJiV1&1si per 'Pl"oporil'le dmpuglnia:lliicme (:sent. !Il. 136 dJeil. 1�971) .e dlevie aria afliernJJail:"IS!i la razional.it� della noirma in esame, poicih� anche in questo ca:so la ddispa:trirt� dli 1lrlaittamemo 1chie da eissa diiscende iflI'la accusa e pa:irti 1P1"1iVlal1le, menrbrie ([)jOll dinic�ide 1suilil'eseo::cdizJiJo dJeil. dltrl.i.1lto dii diirllesa, � d'ailltira parte innegia1b:�lmente fon1dlata sulle 1Partiic.olam Mratteiriisrt�icihe Oll:'lganizzatilve dell'ufficio 1del :p.m., ieihe [possono l'lenldiere non agevole la ifis1sal!' Jii01DJe dli 1]fu:nm rtlempOII'laflJ.i tad omilli ISl]a aJtjji.v.iJt�. Quanto poi all'a1s1se1I1ito �contra:sio ieon gli airtt. 214, seCOI11do comima, e 112 della Cositituzione (in base all'a'Slsrunto 1ohe, a 1causa della mancata prefis1stione dli un termine, per la fo:mnulazione delle 1reqwstitoaie, il p;rocesso siaireblbe irime1S1s10 alla mevc� 1del rp.im.) � sufficiente osts1ervaire che �ci� cliie maggl�IOll'IIllleJillte diff,eo::e!ll:lliia ilia iposil!'Jione del p.m. da� quelill.a diell1e parti pr!i"Vlatie (�cihe possono raigl�Jre iseoondo dJl metro dieililia prop!I'lita coillvenienza) � il &atto ,cihe il p.m. ese!'cita :pote:ri-dovetri connes1sti alla SUJa :fulinl!'J�icme, JJa rcuJ.i 1ossell'Vla00a: IIllOlll � esoote dia ocmittroililii (�cosi, a ptaJritJe la noirma geneirale dell'art. 154 1C.1P.1P., quelLi 1che in materia dii. istrul!' li!one si !I'ILClOilllleitrl�OII]Q 'all di�Jsposto die�ll'ia:rrt. 2918 IC.rp.[p.) ed � moiLfu:\e giamlll.tita, !Prell" i ClaJS�i dli inattivit� ingiustificata, dia OIP!Portune sanzioni. Onidle non :Sii pu� afferr:ma1'1e �cihe. lo svolglio:nento del ..piroces1s10 sii.a in defindtilva vilmeSISIO ailiJJa dlioorezlilcme dieiJ. pubbildoo lllllindlstero. -(Omissis). CORTE COS:I'ITUZIONALE, 27 mavzo 1974, n. 96. -Pres. Bonifa:c:io Rei. Volterira -Corrnmi:s1sairio d1ello Stato ipe1r 1a Regione Sk1iliana (sost. avv. gen. dello Stato Azzairiti) c. Rresiidlente. Regione S:iiciliana (1aivv. V1�irgia.). Sicilia -Dipendenti regionali -Le~ge re~ionale sull'impiego presso la CEE o Stati esteri -Illegittimit� costituzionale. � costituzionalmente illegittima, per violazione del limite territoriale detta Regione, la legge regionale siciliana 21 dricembre 1913, sulla 4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 794 disciplina de:Lla posizione giuridica ed economica dei dipendenti regionali autorizzati ad assumere un impiego press~ enti od OT'ganismi deHa CEE o ad esercitare funzioni presso Stati esteri (1). (Omissis). -1. -La legige della Regione siciiliana 21 dicembre 19 7 3 a:ieoainite � D~sciJPlllITTa dJelilla posWi!OilJe �gWurr.idlicia e�d ecOI110iinJiloa dieli dtpendJooti regi]O'Illailii aurtioa:iizziartii ad .assumere Ulll furnpliegio pa:iesso ooiti o orgaini~smi dJelllia CEE o ad esea:iClirtlrure :lluiooiJOIIlli. presso Starti esteri � � stata ilmjpugnata dJal Cornmd.sisario dello Stato !Per )a Regione sdicti.liana. con .dcoa:iso 218 .dJ]cembrle 1973 din balse aid Ulll lbrtiipliiJce Oll'd!ine dJi moitivi. 1) In quanto la Regione, ai sensi dell'art. 14 del sruo Statuto non ha la potest� di ddsiporire in materia �degli uffici e del IPeTsonale oltre il lfu:nli.te naturale e non iSIUperabile del territorio 1della Regione, �salvo il ca1so di aiccorid.i 1con altre Regioni o 1con lo Stato IP�er la 1P'l'eddislPosti.: ztiJ0I1Je di (pa:iOg:raimmi dJniterregiJOilJaJlli. 2) In qUJal!lito .La Jeggie <impuginartia ha V1iiollJartio il'airt. 97 diellflla Costitu: ziilone g.iJacch� lill collil:ooamenfo :liuior1i ll"\lJOIJJo 1dieti dliipendJenitd a:iegtlJQl!llaiIJi ism pUII"e !llJeil 11JJUJinero rbaissartiWo dli 50 �si r:rlifLetrtJe .in'. 1seI11so inegaitliw LSU!lJJJa !llunzi0I1Jaililt� .stesso idJegilli uffici cregliooaill~. lill �CUii lr'Uldlo die'V'e aviere Ulll.'OOJt�lt� costainltemenJte 1adegiuartia 1ail 1l/Ulll1etro e de .quiaillilt� deilJJe 1arti1Jll'libuzdiolnli dlegld uffici 1Cud 1Sli ~il:f�11'1]ScOIIl!O. 3) In q1UJaJDJto it'l]sulrtla vildliartio (L'iairt. 8�1, �uilJtiJmo 1comma, deillla Oosfiltuzitonie, ma([)Jcaindo oolilia lieglgle iimpuginartia il'1i!llJdJ]oamone delilia wevrusiJone delilia 1copea:ituira dJeilllJa maggilore 1spesa dooilviainte drul'd([ljevtiJ'babtiJLe oneire peir :iii. :r.iJtoirino liJn iI"l\lJOWo din 1sopa:iaJillillUlIIlJeo d:ell pea:is0I1Jafle gi� �cdlilocartio fuoll'li a:iruolio, 'lllilla violrta 1ce:ssaitli g1lii 1i!l1Joall'lichi e lJJe :liulnzliJODJi ad esso 1coinfenWi 1ailll'iels1Jerio. 2. -Il ricorso � fondato e merita �accoglimento. La J.e1g.ge impug! llJartla dlilliarti1liJ, d<iispcmie:ndJo 1ai1l'1airt. 1 1che ~i i:J:npilegiaiti d!i iruoiLo dJeililia Regiione 1si�cillifama (posscmo, previila 1aiuitoriz2lamone dell Premdeinite dlellllia R!egiJOille, �senl'bwo 1'Aisseissooe �Compel'be:nrtle, iaisSUillllEl!I"e un li:rnpdiego pa:iesso enl'bi od �oirglainiJsmi dlelhlla Oomuin.ilt� e1conomiloa euiropea, ([ljQ([ljCh� eseiricdtaire :fluinzioru 1ainche �dli �oainartitea:ie 1c�IWiJnuarbiv:o p1r1esso Staitli estea:ii,. ha srtJatruillto oiltre 1i confini fissaiti dlailll' all'lt. 14 d:effi1o Srbaiturto deli1a Regii.Jooo srtJessa. Se( 1) Cfr., Corte Cost. 1 marzo 1972, n. 37, in questa Rassegna, I, 181. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE oonido li iPI"IDCI�.lpi tfilssaiti 1daiL1Ja Oorte :neilWa ,sua 1seintenm n. 37 de1I. 1'9172, lia pO!beist� dli iliegiitlletr1aire dieili1Je Regfamli 1:Jl1()1Vla per ognd, maibell'iila e qlllJindli a!Iliche per ['ordiilillaimenltlo degilii ufficti e del pielI'ScmaWe ad essi addetto fil ill�lnllitbe llllal1Jultiaille ed ilnisupeiraibille diellil'1ambi1Jo itemlbcmilaJie d1eil11Ja RiegiiJO!Ille. La d1iise1ilpillina deli 111aipporrtiii e d1eilllle piresbazJ�!oni 1I1e[ai1Jirve agild iimplie. giartli 1e dliJpeindielill1Ji 111eg1iJOIIllailJi idieistilillaiti 1a IS\7IOi1glefl"lsi: e ad effettua111Si fuOII"li. dli .quiesti i1imi1Ji lllO\Il 111ien'llm1 nell�La poitlelllt� ileglisJiaittvia dleil.ilJa Riegtlonie. Lia llllorirn.aihlvia 1deil1'1lm"lt. 1 dJeilJIJa [Legige iregiiJOllllailie ~gniruta Qilltreipia1S1s:a l'1amblirtlo rterniiltOII"ilaille ,dJeilJlia Riegiiione ed dtnioiide []jeiJ. 1Clampo dleli lra(ppOII"rtli. �JJ:ll1Jell'IlJOllllailli 1siJa IIlleli 1con.:fu:ionrti �deil.illa CE�E 1sila nei: colr1iirollllbi dli Srbait:i estefl.'li, 1ciio� dn IU!ll 1caan:po 1che � ll'l1sel!:'V1aito allil'escl.'lllsiiva (lOIIIlpefJenm dtelllo Staito. 3. -Non � ida accogliersi l'eccezione avainza.ta dalla diifesa della RegliiO!Ille 1siic:iildi811llla neilllle iproprtie diedruizilom, ,ciJo� 1che ilJa ileggie ireg1iJOIIllail.e irrnpugniata sa.lt'ebbe 1compl1Jemero.i1Jall'le 1e dni1Jeg1l"artlivia dJi queilila staitailie niecr seniso 1Clhe lt'tegiolie!l1ebbe ilio staito .gitua:"ltdiiJco deil. persOIIllalLe 111egliiOllllallJe che usu:fruiisce dieil.llJe idiispo1siziiiOIIll� idelllia wegge 1s1Jaitaiille n. 1114 deil. 196,2. L 'iiJnd�Oilidlatezm di questa ecooZJilOIIlle 10ilJtire 1a qfUlainto si � detrto 1slUilJ.'ilncoonpertenm 1dielllia Reg1iione ,<]i lt'tegloWrure Ila llll8iterliia, ri'Sllllr1Ja e:vii:dielnite 1oonsiidierandio ,che ilJa ll!egge 1ciltaita escllrude cl1e essa possa ~plldicall1S� 1a !Petl'SOIIllailie IIllOIIl iSl1Jaitaille e �che �taWe pell'lsOllllail.e possa essere dieLSltiiinato a [pll'leSl1Jaire srvti:ziiio presso Startli 1es1Jerli. talillto � viero 1Clhe fissa 'l1l:l1 �ClOIJJmgelillte rilgli.do dli d�i.Jpetn:dellll1Ji 1s1JartJal1i liJl qruaille [)JOIIl .pu� dlrtl:repBISS�l["le lill llllU!llllell'O dli 5O. La stessa �diiisposizliJone ,dJeiJ.cr 'arit. 1 1dieil.illa 'legge lt'eg1iJQ[]JailJe timpugtnJaJta mollltra come .qfLllesta IIllO\Il posisia 1cOllllSiJdeiI1a111si dn tail.ClUi!n modo 'ClOIIlllplemelll:trure ed liirutegiraithna dii qUlellll!a is1J811Jrule, iJn .qUJanlbo dliJ.spOlllle che ['alSISUIIlZdiolille degilii I�lmlP�legarti di !VUJOOO 0dieil.cra Hegi�IOlllle 1skliili1a!Ilia prtesso ell1lbi od oll'.'1goodismi 4ellllia CEE o presso SrfJartli iesteri 1aivvengia previila ilia .soila auitCJII"lizzazlilOtlllle del Presiidlelnite diellJlJa RiegliOlllle 1setnJ1Jilto il.'Aisselssore 1coan,pel;ell1Jte, :S1e1I1za che sliia r1Cihiesta l'autorizzazione del Presidente del Cons1glio e ISleI12la che siano sentilti. 1iil Mrllillilstro 1c01II1pertente e 1iil M11nfusttr1o idegJd estera, aitrbi quiestli. che i1Ja !legge 1staiball!e n. 1U4 dei!. 1962 richli.edie illBlssaitiivamenite per ['ai$SIWn ZJii01I1e diegilli limpilegiaiti civiild dii lI'UloLo dieliJ.o SrlJaito e� .dJeglli ufficiilall!i e SIOlttufficilall! i 1iin 1sel!:'V1ilZJilo :permaine1Il11Je effertJti'Vlo rpresso �emi od orgtalildJsmi iiltl1lertn1aZJ01I11ail. i o percih� eserctiJtino fuinziilolilli presso St�llti estera. 4. -L'aiccogJ.fanento del iprimo motivo del rLcooso dell CommiissaTI�IO delilo .S1Jaito per i!Ja Rieg1iione s1cililalilla � .�lJSlsorbentbe de1gt1Ji aill1Jrli. due ed � .superfluo a.1l1J81l'diall'IS� :11Jelil'esame �dieil.cre re1albi'Vle quesitiom. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 796 CORTE COSTITUZIONALE, 18 aipr1illie 1974, n. 97 -Pres. Bolnlitflacio - Rel. Rocchetti. -Berbretrtia (n.ic.) -Mlind:sit~o dehle Fiinanoo delli1o Staito (1sost. 181V'V. ~. deililio Starllo, .AilibdJSi!DJiti,) e Poosdldentie Reglioo.e SiJciili�lalllla (1avv. Ma1ZJ2Jot1ii). Sicilia -Potest� tributaria -Esenzioni fiscali per le costruzioni edilizie� Limitazione agli appartamenti -Illegittimit� costituzionale Esclusione. (St. reg. sic. artt. 17, 34; 1. reg. 28 aprile 1954, n. 11, art. 6). Non � fondata, con riferimento al limite dei principi statu,iti da�e analoghe leggi dello Stato, la questione di legittimit� costituzionale d�iZ'art. 6 della legge regionale siciliana 28 aprite 1954, n. 11, nella parte in cui prevede agevolazioni tributarie per la vendita di appartamenti e non pure di negozi (1). (Omissis). -Ma rtai1e qUJelSihlJOIIlle IIllOll � :llOIIlldata. La potest� lieigliisil!ativ,a 1c0Illconrenrtle, 1ohe ['aiI"it. 36� dei!Jio Starlluto speoiJai1e �COllllCede 1aill1Ja Bieg.10Ille siJdillJiiaina dlll. marflerJia mblUfbaria (senite111Za ill. 9 diell 19157 1sirno ;ailiJ.'rui1tdma 158 �del 1973), obbJJiJgia il.a stessa, m oOIOlfuirmiJt� diei]Jl'1a!l'lt. 1 7 idei! 1dertito Srllat1Uto, a x:iJspe1Jtalre :i. priilntcitpd e gilJi lilll.1Jeressd gieneralli 1CIUI� ,Sii dtntforma la Iegi.iJsil!a21iJOlllle delllio Srllarllo I�.lil. mat&Jia,, ma ltlQIIl ile :Ila 1afftarllto iobbiliiigo d:i riperteme pediJsseqwalllllenrte ile IIllOrme, iailile qwaiJJi. ila RegiJOIIlle pu� e deve introdurre qUJeiliLe VlrurtiJazdlo:rui 1Urtli.11i ad 1adarlltare le il:eggii ~iJOIIllalii iaillle 1S/l)eicdlaili necessiJt� diell ;SUO teri:rfutoirJio. Neil. ohe � la tr1agitone, Jia 1poir1laiba �e fil IJJiimite della 1s1lessa le,glisilazlOOine co1I1COirrellllte. La noirma d~ben poitevia 1peirta1Il11lo, nel ,coocedeire esielllZli:oni filscail:li, JiimiJtaire l'iambd.rto di esse, ,]n .:rieffiazJiiooe a�. pll'lilmo rtiras:feirdmenito, ai sOllii aippairrllaimEmti, :sooz;a estenidierilia aJI11chie 1ai iDlegoizli, gilusi1la qUJan1lo pire viedie liJnviece il.'ainJa[oga IIllOll'llllla dJeiJJlia le~ge lllazJ�JOll!lailie. N� �talle m�Jl!lOre iambiJto deil. benieficiio pu� esseire oeoouiriarto sotto fil pl1ofi:lio .dJeWI'egroogiLiJaI!ll21a e 1dieilila �oaipaiciJt� oOIIllti:rfubiUtirva, tr1iispetti'V'a.me1Illte 1rurtJeiliaiti 1diagllii 1rurt1lt. 3 e 53 Cositirbtll21�Jone, 1CIUI� i'ocdilnianza :Ila pure :rlitllell'li:meruto, peiroh� !lllOll!l malllloaltlJO !l1a:zi.OIIllailli motivi per giiru1s:tMicrure iLa dlifferenm. dlii viaiJJutaz,iJCJlltli . 1che, :neilll:a dJiJsooezJilOlltlalldJt� dei1 po'beire a cdrais1cUJI10 spettainrte, hanno I�.lil. materm d!spia:1aito �lie IIlloirme delfilo Starllo e queililre dleillla RegiiJOlllle. QUJesta, 1escluidendo ,dJa.WLo 1sgira'Vliro rtir~butairio, :Ln occalSiro!llle dcl (1) Ofr. suNa potest� legislativa OOillCOOTenrte attirilbui�ta alla RegWnie Siciliana in materia tributarla, e, in partiooliare IIle1 oiJt. arrt. 6 il. reg, n. 11 del 1954, Corte Cast. 21novemb:re1.973 n. 158, in questa Rassegna, 1974, I, 42. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 797 loro p:nimo triaisrerhnenito, ambienti teiri:rianei destmati a negooi, deve suippOI'ISL iaibblila &nitleso oOIIlCOOl1n'lare lia :fuJJwiJcme dinioon,tiva!Illfle del benJeficio a~ aippairrtiaimeni1, e cilo� de ahl1lai2Jtond, ,a'V'Ul1lo rcOD.Jflo, defila a:liJsoo:nJtlra maiggi!OO."e neoossilt� dlii ailitoggii e delilia lliooo maigigli.iooe idloneilt� ai!. !l,lli� liimmedi: arto appaigaimetnlto dii bilsogni ISOciiJailii. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 118 apriille 1974, n. 98 -Pres. ~aicio - Rel. Bociohettii -M~sisiil'iollii (n.ic.), INP:S (avv. Gli!orgd, Tu-aver-so) e Rresidente Consiglio dlei Miniisitri. (sost. avv. ,gen. diello Stato Ca riar.Ila). Previdenza e assistenza -Tardivo versamento dei contributi -Paga mento di somma aggiuntiva o degli interessi di mora -Illegitti mit� costituzionale -Esclusione. (C{)st. artt. 3, 23; r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 53, primo comma). Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di riserva di legge, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 53, primo comma, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul pagamento, a favore �dell'INPS, di una somma aggiuntiva e degli interessi di mora, sui con tributi previdenzmti non tempestivamente versati (1). (Omissis). -L'art. 53 ,dieinU1I1zdiartlo, iche 1saincIDsloo ll.'obblii.go di~il. paga mento d!eg\lli dinteressd �di mora, :lllon aiutiooiizzla d11mque ineissunia soellita, ma nie preSU!ptpOIIle u:nJa, fria hl. dioverisi o no paigirure ~a somma agglirunibiva, che � :stai1Ja gii� Oipell'laita, in forzia d!eJil',axit;, 111, daiil. Coorlitato ~cmtJi.rvo. E, �enne 1si >teingia 1coll'.lfl:I~ dlle gti �lnrtleressi dd mora sooo do'V'Ultli dn :liorza dieil. diLspolsto diel1Jl'acr:t. 11:2,4 del codlLce oivdllie, si o01I1Jo1udeir� ohe ll.'art. �53 esprime I�IIl dlornJja dimpropriiamenite positi'Vla un oonootto sosillalnizlilaiJmeinte niegiai1Jirvio, e 1cilo� ,che gilii itnteoossti; idi moira (dii CUI�. allil'art. U2t4 e.e.) non soino dlovuti qruiainidlo IS}. � ~1all ;pagamento (perch� liil OomiJttaJIJo eise outiiJvo, dtn :lloll"ZJa d!e!JJl'a.rit. 111, ,cOIS�. ha dliisposllo) detlilia somma a:ggiilUinltiva, in qu:afllmsi milsurrla. Lia :lllortm.a dteinlutn.2'Jilartla ha d1unqrUJe un oOlllltein'Ulto 1dii'Vell'ISIO da qrUJelfilo artrtn�Jbulirtlogl]Ji dlail. gl�IU!diLce a quo ed ali. quatle � i$llalta ll'I�Jfe!l:I�lt ila qlUielSlbitoale dii 1costJiJtU2liJolnlai1iJt�. Queslla dmne pell'ltainto . essere diilchiamta noo. Ifuind:a ta. -(Omissis). (1) air., SUlllli'iall'lt. 111 de'l :r.d. n. 1827 dei!: 1935, Ocwtle Cost. 21 ~gno 1966, n. 76, in questa Rassegna, 1966, I, 974, con nota. 798 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 1'8 iaip:ri�l]Je 1'974, in. 99 -Pres. e Rel. Booi: llaioilo -ZdJgill�lo (n..c.). Matrimonio -Separazione consensuale -Obbligo della fedelt� -Ille gittimit� costituzionale. (Cost. art. 3; e.e. art. 156, primo comma). E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto col principio di eguagiianza, l'art. 156, primo comma, codice civile. (Omissis). -2. -L'ari. 156, primo comma, del codice cirviJ.e � stato denunziato -con espressa limitazione a,I!la sola iiporte.si di e separazione coo,seD.1SJUa.le � -nella parte in cui esso dispone che i coniugi sepalM. ti debbano osisea:vare J.'obbl1Jgo della fedelt� 1coniugale. Ad avviso del tribunale di Goirizia e delJa Corte di appel!lo di Genova, il'imposizione di un siffatto, identico dovere ai coniugi non sepa�rati (per i quali vi:gono altre.si ,gli obblighi della 1coabitaziooe e de11'as:sistenza) ed ai cooiugi sepaa:-ati (per ii: quali coabitazione ed assistenza ven.gooo meno) davebbe !Luogo 1aid ruJilla drlisoipliitna dden11Jiioa per s~tuaizdJOIIli nertrtamenrte d:iverise e dii 1ooinseguenzia �cc:miJrlasteriebbe con !L'art. 3 delJLa �OoSl1Jil1Juziiiole. 3. -Secondo la cosrtante interipretazione dei ,giudici oodmairi, dailla quaile questa Oorite IIlion hia l'laigi101I1Je dit diiisoostairtsii, 'in :lloirzia d!elll.'iairt. 156, pr1imo commia, ,cod. 1o1v. d�. dloverie dii 1CliJaisCUlll iconiiJuge idii oisserva1re ilia :liedeil{t� �c01I1J~ugaile pel'lmaine, linailiteriaito 1I1Jeil. SUJO 1oontenu1Jo, pUJr idopo ila sepaira!lliiooo pemsonailie : ;siJcch� 'esatta � ilia p!I'1�!messa d!aihlia qualle lllllUlovono >Le 1oirdiinan2le dii rimessiione, e d~o� 1c:ilie de iwre condito un rndieinltliloo obhli:go idi :liedeLt� viilooe 1wposto aii 1c01I1J�JUgli IIl!Oitl sepal'a.fil 1ed ali ,ool!ll�IUJgi separati. Pu� ;aiggiilungerjzli che nel viilgienrtie 011dilniaimento ailil'd.dein1tJirt� dielil'obb1ilgio ,cCJ1Irisp01D.de UIIl.la piena, 'aissoLu1Ja 1ilden1lilt� ,dJi 1sialll!2'J~01I1Je. Ed tin! llaitti -venrurtia meilJo (peir ,effietto d!efl:Le 1sentt. in. 12:6 del 1968 e� in. H7 dJel 19619 dii questa eOll'te) il1a diilseliipildina pe1111ai11Jst1cia dehl'adWteri~o. ila quaile �pil'levedeva, mspeitto aii coo::idiugii non S1�1Parmti, wn. .t:vaitta:mein,1Jo diffeIOOD.: zJilaito per fil 100IIJ.liiugie sepairat!Jo peir coilpa deilll'ai1Jtl'o cOIIlJiiuge (IIl!On p/UJUltOOLiit�: arit. 561, 1sec01I1Jdio comma, 1c.p.) e .peir :hl �contuge sepruraito peir Coopa rpl'IOIP!l'Jila, p1ea.' 1ooilipa dd entrambi O ipeir mu1Juo OOIIlJSef!lJSIO (dlirrnfunuzione d!ehlia pena: 1oiJt. '�lll"t. 5r61, u1t~o comma) -�!a wol�aZli!cme deililia :lledlelLt� neililia quaJLe 1~a diilJcoirso rill 'ClO!lliluge, lsiepairaito o 111on 1sepairat!Jo 1che sta, d� luogo ahlia .stessa 1s!IJD.!lJ1one : 1l'adU11teir1ilo � 1caiusa dli � separNWi.1one peir 1cQLpa � 0 di IClOID.'VerJSiOD.e iJn < �Sep�lll'lamOIIlie rpielr ClOOpa � �dii Wl ;pireeSlislJenrtJe istaito 'di 1S1epamazJilone consenSUJaile o dii sepairal2rliOiD.Je per ICIOlpa diel-_ I'ailtl'lo OOIIltiJuge. PARTE I, SEZ; I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 799 4. -Per accertare se la constatata, iinidubbia identit� di obbligo per i 1cOIIlliruig1L IIJJO!Il 1seipall"artli e per di 1cOll1iiJl.lJgli ICIOIIllseinJSUallmen;be sepairaiti cOIIllbraisbi o l!lllelilJO 1ccm :J.'1aa:it. 3 Cost. occcmre vieirdifilelall"e se, sotto �fil !plrlOf�ilJo che quJ1 viiene dm. 1eiv.ii~a. we id1ue ,si11JuiaZJilOIIll�I gti.JurrlildiiJche meisse a, mffirollllto prieselilltmo o meltlJO qrueil miJrJJilmo dli omo1geneilt� �:lhe possa ragl�IOIIlJel\1'0[mente g1UJStiific&re un trattamento 'in:differenz,1afo. A 1la11 pri01posiJ1lo tlia iCOlrfte :riiiti!ooe ,che 1gld obbilillghi dierd.'Vlalntli dail ma1ll'I�lmornJilo, 1c01Si 1001me 1satn1cirti IIlcll'ar.t. 143 ed !itn!dJiJrertltamoote IIllelhl'art. 151 cod. dv., debbano es1seir valutati in un quaidiro Uilli.tairio o nella loiro s1ll'letba corirei1azlilo�lJJe; e, dm. parntilcotliall"e, irliil.Jeva 1C!hie i'obbl1tgo dii :lledeil.it�, �m. .qUJallllto 1si traidruica iln id10V10I1e 1clii iaisbeinsilolnle dia ogm l.1aiWJ!01r!�lo oosSUJail.e con 1JerZJL, non pu� non esserie 100ll!liegiartio OOIIl ill dliritibo-dovieire cihe iha ad ogigietto ilia ,clJiJspo(rlJiibitliiJt� fisilca 1clieilll'1Ulll ooniru:gie net ICIOlllfuiOOJJ1Ji dleilil'alLtioo. Sarebbe 1con1�lrarniio 1at1Jla n:artiuria ideil�!e cose ed a�illa 1sbeS1S1a ratio ohe �iisp1iJra nel 1suo compll!esisto dJl vegiiJine .giiUJriiidiilco clieil !l'~10lrfto maltrdttncmiia!Le llllelgaire che fuia ,clJiJriiltbo allH1e [pfrestaZJilOIIlli 1sesSUJailii ,dJelJl'a�rtJrio 1cOlnltuge e dJQ1Veir1e dd aistene1r1s1i iclia 'alttii 1clii aidwteriiJo 1c0l'l'a Ulll 1r1aippoirto' 1C101s� streitto dia giiJustliifi081l'e '.lia �ccmctliusiolllle IClhe 1IDa1t1Jaisi di due a1spetbi di 11ma �iinscililldfubiiJl.e dlilslclip�Jma :gti.Jurrliidiilca. Oi� posbo, cr1iJsuil!1la ev.iidenlbe 1che, U!!lla vio�rtla che 1cOIIl. la IS1elpa['arzrnoll1e siJa VeI11UJta meno ilia 1co1aibdJtaZJilcme 16011 1i 1cOlll�lJJe1S1si iclii!rlilt:ti e diOIVlerli, llia peirmM11enzia 1clieilil'obbld1gio �clii a:ssoiliuta :lieclieillt�, ohe litn .qruei1lla 1lrloviava dil suo raigliiolillevOllie pr1esupp101sbo, si rfIDaiduce 1iJn IUIIl egiuail tra1rtlamellllto g�lurid�iioo di 1sirtua.ZJtOIIlli g,iiurdicliiJcamente id1iffie1rern2lilaite 1e 1coon.p0l'ta dii 1colillSegiUJeln.2a, sooOIIllclio ii primci!Pi 1costarntemenlte ,afferimaitii ,dJa q1UJesba Corite, ilia vrnoilia,ztoo1e 1dJeilJl':aa:it. 3 dellllia Oos1lil1JuzliJcme. 5. -Quainto fin qui si � detto non girustifica ruttavi-a UIIl integrale acmogliiJme1IJJto 1clieililia q1UJesbi10lllle 1cos� �Come P110!POISl1la daifile due ordilillaJnirzie. Via iJn:liartmi 1cCJlllsidieriartio 1che :liria 1gffii �Obhlilghii dmpOISlti da[ mail:lrli.Jmotn.lio a �cilaiscmn 1cOIIlliJugie 1c'� q1UJellillo dii .aisbooerisi dia coo:nipOlr!�laimeniti cihe cosrta1ruliis0attllo dngliJUJria giriavie ailll'1ailitro 1cond1Ugie (:aa:it. 151 1ood. 1civ.) e ,che sif: liaitto id10Vlelrle !lllOIIl pu� iDIOill pel1llllarnwe idlopo lia sepairn.mOIIlle, a!�ll�leso ohe esso IIllon iSIOll!o � ,pliJenaimenJte 1compait~bille 1co!l !l1Jll!OVO aislsetto dei irappoiritd. :fria 1i 1c01IJJiJUlgii ma � 1c01essen2liJalle a[ VI�JllllooWO che 1CO!llll:dn1.l!a a iliegiairil.Ji. Oir-� booe, 1sr ,dJeve pm II'lill!evi81l'e 1che :ait1li ,cliiJ �iiIJJ:liedlellJt� 1C1Cmtugaoo (plOSSOIIJJO oostii.tuiir �e, per lill 1col!llcooso di 1collllcr1ete �cilrcoiStattllrze, dlngilurliia griave ailil'allitlro cornuge: I�lpO!�leSli 1coerie1Ilite 'COll !Le 1sbesse viailJUltai:IJi:o!llJL ;llat1Je daJl ll!egdJslla:i1:lore, ill qUJ<ill!e neilil'm1Lgimarn]o 1Jesto 1dieilJ1'1ail'lt. 1'51 (dil CUii 1secOllldo ooonma fu dia questa Corte dfohiarato illegitj;imo -sent. n. 127 del 1968 -soilo pwch� follllte di 1ilrligiiJus1lifiica11la 1diilspalrl�iit� ,clJi rfIDatbamento :fria mairl�JtlO e mog�die) 'ClOlllSlilderarvia l'1ad1uwt:eo:1ilo ,come mgti.JurrliJa gmvie se ed iln qiUJallllto ooncoriressero 1ciirico~e atte -aid iaJJ1Jegriarn]Ja. 800 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In baise a 1sifl1altta 1c~cme1si idJevie gl�JUlll.gere da CIOllliCIJJusdoine che .la dJilsposii2rlicmie limpugn.aita � iil1!1JegU/fltiJma, illleil lliilmitiato COllltemlJto oggietto dlel: prie!Sei:nrtie gl�!UJdiiimo, ISOlamenJfJe i:ne1llla pairrte mi cui, lin lllema dli fedellit� ,cOIIl�!UgaiLe ed din. ::rdfurtiJmenrlJo .aJl :rleilia.1li.vo obbilJiJgo, essa dimpcme ail cOllll�IU~ IClonJS�1IllSUiallmeni1le sepa11:1aito 'imche quei oompor:IJameirubt chie l!llOIIl s�laJDJo l~dOl!llEli a �icoStillJuiirie liingt�IUrdia g11'\aVle allfl'a!l:ti110 icOlllli1Uge. -(OmiiSsis). I CORTE COSTITUZLONALE, l<8 1a.prtillie 11974, !Il. 100 -Pres. BOIIlliWaci~) - ReZ. TulimruriClh�: -Zfuto (n.,c.) ie Presidente OolillSiig1lliio dei MlilnlilsrtJri (1sost. avv. 1gtetll. d:elilJo Stlaito Az2m11ti). Previdenza e assistenza -Cassa nazionale del notariato -Impignorabillt� ed insequestrabilit� degli assegni -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; r.d.l. 27 maggio 1923, art. 12). Non � fondata, con riferimento aZ principio di eguagZianza, Za questione di Zegittimitd costituzionaZe deU'art. 12 r.d.Z. 27 maggio 1923, n. 1324, che dichiara non pignorabiZi, n� !Sequestrabili Ze pensioni e gZi assegni dovuti daZZa Cassa nazionale deZ Notariato ai propri iscritti (1). II CORTE COSTITUZLONALE, 18 .ap!1illie 1974, n. 101 -Pres. Bonifacio - ReZ. 'Tui~cllli -Mia.ggtioa:iilnlo (n.�c.) �C. P:re~de!llite� OoniSilglJliJo diedi MiDliistirli (1sost. arvv. ~. dJeilllo Silaito AllJbiiJSilrulit). Previdenza e assistenza -Arruolamento marittimo -Limitazione alla pignorabilit� e sequestrabilit� degli assegni -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; cod. nav. art. 369, prima parte). Non � fondata, con riferimento aZ principio di eguaglianza, Za questione di Zegittimitd costituzionaZe delZ'art. 369, prima parte, del Codice deZZa navigazione, che Zimita Za pignorab1'litd e Za sequestrabiiitd delle retribuzioni dovute daU'armatore a favore del personale arruo�Zato al servizio della nave (1). (1-3) Cfr. :suMa impi�gn()['ab1ilit� degli stipendi dei dipendenti da pubbliche .Ammini:strazioni, Coo:te Cost. 8 grugno 1963, n. 88, Foro it., 1963, I, v. amiche .MoRTATI, lst. dir. pubbt., 1962, 523. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 801 III CORTE COSTITUZIONALE, li8 aipr!ii!Je 1974, n, 102 -Pres. BondfuciJo - Rel. '.Drlirmairlchii! -.AnzJailicxtlle (nJc.). Procedimento civile -Esecuzione mobiliare -Pignorabilit� stipendi e salari -Omessa esclusione di minimo vitale -Illegittimit� costi tuzionale -Esclusione. (Cost. artt. 3, 31; c.p.c. art. 545). Non � fondata, con riferimento ai principio di eguaglianza ed aUa tutela della famigtia, la questione di legittimit� costiituzionale deU'articoLo 545 Cod. Proc. Civile, in quanto non fa salva daLla pignorabilit� e sequestrabilit� una parte degli stipendi e salari che si debba ritenere indispensabile per ii debitore e la sua famiglia (3). I (Omissis). -2. -Chiamato a proinUfllJCia'1"Si suWl'amo,ggettabilit� a S8QJUes1Jro �ClOII1ServiaJ1li'V'O !POOiaiLe dJeilllJe ISOllllllile idJOIVIU1Je, a il:Jiitlolo dii IDd�ea:mdit� dii 1oossa2Jilcme dJa([['eseroilzliio deililJe '.liuinzJiJOIIlli, �lallilia Cassa lllJaZ~OIIlaile deil. notainilarto ad wn notaliio .soitJtopOISto a p:tiooed�ilmenroo pena!Le, dll .grudliloe a quo, a pir<OplOlsiJtO dJetl cil1JaJto afl'lt. 12 dJell T.d.l. !Il. 1324 id�ell 1923 ~per >ClUi e le quote d'iintegraZJi.Joo1e, !llicmch� :l!e peinsiOIIlli e gli raissegni ISUi :fiO!llldli dJeli1a Oassa llliaZJilcmailie dell lll01lairliJaito non 1scmo ood�ibiilii n� sogge1Jti a seqll.lJ�!SJtiro O 'pi�Jg'IliOl'lameal/1Jo �), 1rd11JiJooe �ohe Wa iDIOmJJa, l!llellil!a prut1Je :in oud. dJicllilall"a noo lsog~ertrtrl. a seqilJJest:rio �gl]ii assegni (e ifn:ia qu~sti l'lilen!lJoorebbe 11.'iru:lieninirt� idi �oossamcme dlaililie :fiul!lmOIIlli), pOl!lga dinigiisu1stificatamenite, liin V�IOlllaZJLone 1d�etl !pl'IIDCJiJpl�!o tdli eguaigidlanm, i noflalt :il!l. Ulllla siitulal2li.Joo1e gli.wrliidJiica pi� favorevole di quella rlcornosciuta dalle SOfPl'adta�te norme di legge :rd1spertrtrl.'Vlamernte ali 1dliperndetn1ft daili1e pubhliiohe iarmm~. agili av-� viooartii 1e �p:t10Cllllra1Jord, ali geomeimi ed 1ali 11Javio:rai1Jord SUJbo:rdJirnlait:i. La COl'lte � a tail riguaocidio dii �oonrlll'lairlilo aV'Vlilso. Rd11Jilooe 'che 1001I1 La dooU1I11ciJa 1si �tenda raid U1I11a tdleollall"raitoo:tila dli jplafrZJilailie lilllLegdrbtJiimit� 1oostJirlru:ZJ10l!lail:e 1d�el l'liipetuJOO' arrit. 12, dell r .d.il. 13124 die[ 11923 e probaibillrmenite afil'1afferma7Jilone die:J.ilJa seqruestJ:r!abifildlt� dei detJtli � aissegni � lllielilJa milsu:ra dii un quiilnito a garria~ila dd c:redlitii. ddrvel'ISli d!a RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO quielli per 1C!ll1.llS1a dii aJiiment1Ji o per 1miibulbiJ dimnu1li aililio Staito, ailJLe ipll'Ovd1nce e 1ad. 10Clllll!l.mli; �che rill d.P.R. rn. 180 1del 1'9:50, 1con 1ill !OOliartllJvo fl'legiolllame'lll1lo d'1esecm2lilOD1e, a 1ooi TlirnviilaJillo i'iiwt. 47 delli1a lllegigie rn. 6 diell 1'952 (per grli aivvoC'ai1Ji. e prorcmmtoo:li) e 11'1all'lt. 37 dielllJa liegigie rn. 990 del 1955 (per ti geow metrd.), norrn prevedie per li dlipendienrtfi dlaililJe pubbldiche aim.mdnliJs1maiZJiJOIIlli, e ,SUJl 1pUIIllto :irn q1U1estruo:nie, 'Ulllla dli:so~plima dliflieoonzdratta ill'eli co:rufironlti dri quelliLa �delttal1la �per J. IllotaJi, IP& 1di� ch:e per ti ooedJirti, isoggertl1liV1aanemibe ed ogigettiv:amente coinsiderati, iper cui � consentito il sequestro coinservartiivo ipenallle, noo ISOilJO .seques1Jl'labiilIJi .gilii stipendliJ, ri 1sallia!l1i: e iLe pensilornd dei dli:p�ndJeintJ1 daill1e. pubbli1cl::Jie ammmstrooiiornd; �e 1che lmvooo 1cod�ista possilbliJldJt� dii seq1U1elsi1rr"o lllleilila miJSUJm dii llllll qUJmto <SUJSsilsrlle, rper dJl lr'.iinvilo �iontoouto lllJe!lll'ruilitJimo iiirlicilso dieiLl'airt. 671 dl�ll. �codlilce dli IPl"IOOedJUJra d,viillie 1e 1per l'iappilllicabiffiiJt� dli 001diesta lllJOtrma allllche aiLl'lipotesi dli 1sequestro �ClOlliservaifil.vo ipellllallie, a ~ila dli q1UJarlsiaisi 1criedilto 1e 1sOfP11a Le isoonme dJOIVIUlte per iLe ICll:irulsailli I�IIlldl�JcaJte neil ibelrzo comma d1eilil'1acrit. 1545 del ooidi1ce dii procedura millie. Ber 1ci�, Jia Ooo:ite 1cons1dieria priva dii baise ilia :p1I1ospettaitJa vdOllrazdloine diell. prmcirpliJo 1dli 1egiuia,gwilrunza 1a proporSilto d!ellllla nocma1hlvia 1derbtalta pieir [ notad., messa a ll"laffuionto �COllll que]lia viaili1dla 1per i rdliJpenderuti 1dialhle pubbliiJche 1ammJiJDJiJs1Jl'laiziiioni (ed aJillche per ~\i. a'V'viocati 1e !Pfl'IOCUJratmd, e peir i gieometll"li) e 111eliativia 1ailila sequestirabiJliJt� dJelWe somme� ard essd. dOVIUte a .irlrtJo]io Lato sensu !l1etll"liJb:utJivio, viailUJtata dn IOOlliazdJone raJ]La c00111JrorveirSILa. E 1a piioposi'llo dJe]JJa 1dii:ff1eren:za che � 1diato dJ. irliileJVlail:1e tira !La !llloirma delllJIUlllroata 1e l'1acrit. 5,45 d!el 1cod:iJce idli ,procediuxla oiJvillie, !l1eplllta '.[),Ollll SUISJsilsteinrtJe una all'hltirairria io JiJDJg1uistifiioata 1diilsplllI'iJt� 1� 1IDailltamento, 1sembnmdo siiccome �� osservi~o daiLl'A VVJOcatma 1generail!e deliilo StaitJo -� contiraJrliio a quialllsilaisi 1Clll"l1teirrio iLogi1oo pOl11l"e 1su�lllo istesso piano, ai finii dieliila viailiutaziiJooe del ~iJDJoifP!iJo di eguagiliilamJa, �diei IJJiJbell'i !pll'ofessiomsti, quallli SOllllO i <notali, 1e j, dtpoodienti !Pfl'I�JVartli � . La .q1UJes1fi:OD1e <come 1sopra soli1eviai1Ja devie per1JaJl!llto diti.i.Si !Il!orrn :l�Ollldarta. A 1Jailie 1col!llciluisiJOlllle isi perv:1ooe 1soprattu1J1Jo airgomentaJilldio diailJlia disc: meZ1il0I1Ja�dit� �Piel iLegiiJsLatore 1DJeliila 1spec�ifiJcla materlila, dieililia pliglDJorabdiliiJt� e 1sequiesrllraibrilliiJt� dei bernd del 1diebil1Jore, e dlarlllJa :norrn iiltmaziiJollllailiJt� deilJlJe scelite da iLUJi :l�atte. Ma 1si iaf\7Vlell11Je dll �brilsogno 1ohe 1aid 1essa lsi iaicoompagind. !l'Wspdcio che llJelilJa dleibirtla 1sedie ilia .clJiJsciipl]JiJnJa J.egiilsl!ativa 1dii 1q1UJeililJa matell"lila, oh:e, ooosilderaita llllel 1suo msileme, ISli .pl1esenta .o()llll(posita e viairtaanemlbe arritilooilJartla, sia lt"esa d.rnttmamente :pi� coerente e venga armonizzata nel rispetto e coin iiJl 1contelmperamento, per 1alitro, idiegl]ji funiteiressi gienerailii e delliile esigeilJZle 1propll"lile idei sqoLi 1oompd dii aippliilaa:ziiooo. -(Omissis) . ( ( PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE II (Omissis). -1. -Secoodo iJ. pretore di Trieste ohe ha sollevato lia questitOIJJe >C.lOIIl 10ll'ldiilniaaula 1dlell 9 mairz,o 11973, J.'art. 3,5,9, ipr:irrna prurite, dlell 1ooidlice 1dlel1Wa IIllaJVJ�lg~ilOIJJe 1smiebbe 1oOISfilltluzdlOIIllalla:nente d\hlJeg,iMllimo, per COIIlllrpais1lo 1COl!l il.'IWt. 3 ideli1a Costi1Juzlioine, perrch� � :menrtme ile rembulJ�IOIIll� 1pea:icep.ii1Je dm. vdivt� dli qllllailisivio~ia 111aippcm1Jo di !Lavoro su:boll'ddniato a 1Calt'ai1J1Jea:ie !Pl'li'V'ai1lilstilco 1poss0lllo esswe p]grnOllI'lai1Je, ex IWt. 545 c.;p.c., :niei11a milsun:ia dli 1/5 per ioglnii 1e qUJaillsiaisi ,Cll'edliJtio, que()JlJe doivute dallll'mmaitoire illl 100IJJseguietima dieil �100llll1lrai1Jto idli aimiuo!Lamenito 1p~s1sooo essere [pdigno1m.te., semprie nie!LlJa� stessa milsura, isolJamente per all!iimellll1Ji idiOIV'Ultd iper 1Legg1e o per debiti certi, liquidi ed esig:ibili verso l'armatore, dipendenti dal serviwo 1deilllla llllavie �. 2. -Non. ipu� dirsi che le dilSposizioni de1'l'arl. 369 del codice deLla naviga~iJOIIlle, ora ll'lilo0111diai1Je, 1C111eilno � aritificdJ01saimelill1Je ed i�JilglilUJSMcai1Jamente UJDJa posiZJiiOIJJe di w1111J1Jagigilo �dell. priestaitoce dli iLa'Vloo:o diipoodellllte da1hl'aIDIIllat011e 1niei 1con:lirollll1Ji di ,chi � 1invece ilieg~o a dai1JOI1i dlii iliaivo.ro che esplliichilno idiViell'!51a a1ltivdJt� iecmLomilco-1commerci.talie �. Ainzii biisog1n1a !l'I�C0111Josce11e che ricOII'll'Ollillo serie e v1aUJdie ragionli a g:mstMica@one deli1a ,speciaJlie dilsoipliillla dii ,CIUJi a�llia niOII'IIDa so1sipetitiaita di mcostitu:ziionailiirt�. Via ,in 1pr1imo l1uogq osservato che la norma Jia qua!Le ipa:ievedie ilia sequestriabilhlit� e ilia ipdignorabilliirt�, fiJ!lJo ad UJn quiJnJ1Jo� idiell. '110110 ammontall'e, deli1e re1Jl1ibu:zitond e 1mdiell1Jn�Jt� degJii ariruolaiti � iper ia�Jimernrtli. dol\TIUltJi. piell' liegig�e � �tro\71a mso0111J1IDo, relai1JW.a:me:ni1Je aii 1credlirtli iper aiLime!l1tti. v01Il/1Jaiti nei 1oon:liriOl!llti di ,dipendJelllJtd dia prhnaiti, nelil'IWt. �54'5,, 'oomma iflell'Zo, in 11ei1azione aWl'art. 6171, idell. 1oodlioe dli prooedillll1a ci1V1illie (1che de��le sollllme dioVlUJte per 1ill. .11appoirito idii J!a\7100:0 o dii dimpti.ego ammette� 1Ja ,pi�Jg[IJOllI'labdildJt� e 1seques1mabiiliit� � nielWa m~SIUJI'la aut011ilzzata idail 1PI1etoo:e �) e, qlUJailiora tenuti per llJa ,stessa ,caJUJsaiLe 1siiaino dipendeniti dlaJlile !Pll'bbillilcihe' ammilruis1JII'laziiOIIlli, ne!Ll'1all1t. 2 deil d.P.R. 5 gOOIIllal�IO 1950, n. 180 0che ddicmrura sogg;etti 1a sequestro ed a piig:noramellllto gild 1stiipendii, li 'Sai1aJl'l1, llie pienS�JOIIll� 1ed a�sbrli 1emoiLume111Jti � fiJ!lJo ,a,1J1a ,COIIllcOl!l'lren:zia idi 1UJI1 lberzo vaiLutaito 'al lllJetto 1dii mtooute � ) ; 1e che per 1a nioo:ma de qua lllJelhl.'oodlirnianm dii ll'limesstOIJJe si d� aitto 1che � 1apparie .Logdico ed OiplplOll'!tlUJo 1che ila llJeggie oodiilnairtia tute!Li 1ClOl!l ,pairi1iiicoiLmie effiooc:iJa 1coiLIUli dll. qUiaJlie agdisce :p~ il. l'lil(lU(perio dii ,crediti di naitun:ia ailiimem.tarrie, e tle lt"aiglioo.'i gtiiuJsitillciarbriLci dli taJLe diisposi:ziione sOIJJo perrmo ovvr~e �. E 1anicooa lllJoh isi .pu� non ,cOIIlJside111aire 1che llJa i!llOII'IIllJa diell.IL'aa'it. 35,9 :niehla prurite i�IIl 1oui ilia seques1ma:bill;irt� 1e llia p�lglniOllI'labi!Lirt� dli IC'Ui si pall'il.a, 804 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO scmo ,prevtliste e per 1debiiti 1cal'l1li, l~�lqruilidli ed esiglii'bdlll.i veriso il'airmaitore, dliJpendeniti idall ~odiet111Ja nave �, IIliOIIllOslmllfle che d!l gwddJCle a quo COIIl i!Je !SUie 1osserviazrl:01DJ�I iflooda 1a me1rtleme liln e:vlildenm il.'limic01stJiJtuzdoolail�ilt�, non � iiJn 1sos1Jainm oggietto de/fila denru1noila. Se il.e cose ll.1JOIIl s1leisse!ro iJn. codestli. 1lettm:lim, din:liaitrtii, IIllOIIl sdllo ilJa �qlUlestIOOtne ilil 1re11JalZliJooe a q.weOOla pairite deli!Ja IIllOll."mJa :rdJSUllrtlea.'lebbe IIllOil !l'!iJJJevialillte, IIIlla ooche l'aSSIUlllito deiL pootore non setl"Vlilrebbe a sostelillere f'umca ed effetti'Vla tleisi da il'llli a'V'8lll2Jaita, e cio� �che 11.'aa:it. 369 � oOIS1liJlluzJilOIIllalLme:nte. di1Jlegiiltl1llimo pe!l'lch� 1111on 1001I11sernte per ogini 1e �qUJallsilasi IOI'edilito ilJa 1seqUJeStrabfil!irt� e il.a pdig1I11oo:ail)iillirt;� deillle re1mibumonli die~i l8ll.'ll'IUIOl1Jarlii. Da .qiueslJiiooe � per rci� 1da V'ailiutarnsi ;sorlrtJo codesto prof�illo: e cosi mtesa, atPPaJl'le IIllon fullldarua. E' 1a itall 111�lgua11."1dio dJJ. 1caiso di itener ip!t"etsernte qUJeil. .che ila Ooirte ha gli� �aVl1.lJ1Jo Wa. .poSISI�lbdJJJilt� dli aff�etrmafl'le liln aIDbria oooaisiollle ~senitenza n. 88 deil 19.63) e cio� 1ohe e � pa:iirnicip�IO geineriaille che i]Ja d~mooedleli. belllli 1ohe possOIIllo :Il~ogigetto dii elSlprr'~ furzailla, ed li illimW. dieilll'1esprQpl'I�laizJ�looe stessa, dieviotno essere il'�ISerV'aitd arnLa soeil.1la dlE!ll iLegdsliatore, ed evien1ruiaillme1Illte 1dieiL .gliJUJdJioo �. E ohe � 1dell ituitto IOOiliSlelg,uJenmawe q!U�IIlJd� dJl ICaJillOIIlle metoidolJOgliioO per IClUJii, in S'Ubiecta materia, quiaJJOll." a m ordii.ne ad Ulll!a idial1la 1111orma per dJJ. ,glirudroe a quo S�la dubbia ilia JJegiirtrllilm�lt� oost�lttwiJOIIllalle, sii 1debba dalfilla OOll."te 0001troil11iare diail. piUllllto di V'iJsta dlellilia 111azliJ01I11alliJt� Jia 1sce11Jta. 1opetl'a!lla dal ilegdi~al1lore. Ed dora :rdisllil.ta i!Jo!gl�lco e cOlea'elillte CQI1 1i:l siistema che� ile retrdib~ degi)Ji iarn'1UloilJal1li s�lalillo sequesbriabfili e piiglillocaiblillii., n�11l1Ja milsurra dli un qUI�ll1i1lo, dia pa'l'ite dlii chii agliJsca per ilia ooallfuzzazl�IOIIlle o a ~aranzJiia dei Clredi�lti specirfiicarmente mdiloal1li niet1l'all'lt. 369, comma iprriilmo, deiL oodi�lce dieill1ia 1:11avt�lgiazruone e IIllon 1anche, sila pU!r'e ine11a !S1Jessa m:ilsruira, da pairite dii �Oglnl� ailrtrio 1oredilitooe. 'I1ai!Je aTI�l�looil.o, cliJe '.tlleil. 1suo conitei!lJUillo esseneiiaJe ha ripirodotto 1l'all'lt. 15�45 dieil. 1codtoe dli.1cOOll!IIIJerioilo1, costliJtluliisloe l'espressl�lcme� e la t~eil.a idi es�lgeJ.112Je COlllllllesse ail fa!llto 1de1Jla IIlla'VI�lgiaizJ�JOIIlle ed affil'ambtie1111te di:n culi �si 1svoilgie d[ ['!apporto dti iruriruoJiaanento, ed a'V'Vlerlli.ille cO!r!retbameirutie diaJ. JegrnSIJiaitoire. Ed drnfaittli, di :lil"OIIllte ;aJ1l'1ilnitell"iesse delil':a11."111Uoil.albo aid Oilltenere, dJn marnlilera dinrbegirar1e, l'iademplimernito delil.'obblliigiazJ�IOIIlle dlel1illa lrel1ri~ bumo11JJe 1ed a q1UJeilllJo dei �suoi �coodilitooi ad aviere aissicm-a1la iLa respOIIllsabi: ldit� ipii� armpiia dlell. debiltooe, 1oon 11Ja norm1a1 dm. esame se IIlle � 100llllsegiudito un equJiWibll1aito 1co~amelllto, �che d� �allil'acr.iruioil.arto 1ohe ililwoira e vii.ve di:n urn. 1diato e 1soilio 1aanblienrtle, i mezzli. ISUffiomiti aid aissliiCIWrure a iJJud ed ai1ilJa sua :llami~m U111Ja esilsllernm ldibe1ra ;e dl�lglnl�ltosa e dli OOIIlWO iliiJmiiJtJa liln oonoreto IJ.'ammOIIlltalll'le dJei]J]Ja I"eltrl�lbuZJ�IOIIlle I�ln m'VIOO"e dli dJaJ1li. sogget1Ji OOe SOIIllO l'lazJ�IOllllaJ1melillte presceiLti a cagliiooe deil 1lilto1Jo 1dieil il.ooo credlilto e CI�IO� dn quallllto .aibbliaino 1diill1irtrllo alil.a IClOII'IOOSfPOllllS�IOIIlle 1degild. ailliimooti, O silano airmatooi che �VlaJilltmo 1orediiti 1001'\1Ji, ldiqrui~di. ed eSiigli.biil.li, idiipe!llldeniti dail servi: zi'O deililJa �naive. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 805 III (OmissiJs). -3. -La �qruestiJOille �Clome rSOlpm pil'loposta non � :lioodtartia. Nron !PU� :rrlitetnerisi 1chle �silallllO v�ioliartll rgllii. 1ait'ltrt. 3' comma [pltiimo, e 31 dteli1a OostiltmiJOllle per dll :llai1rtio �che lill 1citaito tall'lt. 5451, comma q,uiairito, llliOIIl avrebbe 1dti1Clhiiiaa:iartio dimpiig100111aJbii1Je q1UJelilla (plWfle delille �somme dJv1i. lilnidttcaite ohe 1Si rdtebba lt'lirbenere dinidliisprelllisabiiLe !Per fili. rdiebirtlome ed J. componenti. dteli1a . sua :liamiil�ldJa, a rdlifll~a d:i .quainrbo .cllilspOllle, rper l'esp:rioprnazJiiOllle mobiliilwe, ll'raa:it. 514 (specie dopo ila modtirfiica dli ,CIUJi da Legge 8 maigigl�!o 1971, n. 302) �etill1cia lie �oose mobi�li aissoLurtiamenrtle da:n];)tgniooai1:mlli. Nion ll'lilccmre il.'laisserito coortIDa!sto 1cion liil prlilnic�jpdlo dli: eguiaigli~ainza. perch� :Le normartllV!e dli 1ooi agJd raJI'ltt. 545 �e 5�1,4, ll'I�lspe1l1lirvramoote, inron statnllllo a :limnite rdti 1dUJe ,dliJs1Jilllte situaziiJOllli 1eguaild. o aissilmillrabiiLi de qua1H irazlioIJJal1meinitle dovrebbe dlarr ll'liisconrtiro U!Illa unlilca o omogenea dliJsoiJpliiina gliiu: riildlilca. Nei d!Ue lall'ltlilcoild, rche dlatnllllo ipairrlle, 1ill rpll'I�lmO, deil mpo ll'leillaithno ai1 �.e~Oiprl�la:2rllOIIlle pll'lesso rllerZJi ed fili. 1sec0illid!o, dii queil:Lo :reliartll'VIO ailil'espr10pr1il�llW01Dre mobiiliiiaire rpiOOSSO Jil 1diebiltor1e, dJl JJegiitsLartJO!l'le :lia :rdtlieNmelnrllor a due siituiaziiiOOlli .dtei benJi fucenrtli pairrlle rdieil paito:liimOllliiJo, tdtel dehltor1e esecJUJtiaito, chie dln modio eviiid!enrtle LSOIIlO 1dtiiv:ell'ISe, 1�lll 1q!Ulainr1Jo ai1rtieng00110 a cose mobrill� ovvie:rio a �ooediiti; e llle 1dliJsCI�IPi]ilna 1li01gilcamenrtle I�IIl �termililli. dliffeoonm. Lo stesso iliegifaj]Jai1Jome, per�, !llle�rl'1eS1eJ:1C1�l:zJiio rdleil potere 1Clhe glli � 1rdJSelrV!aito, dii determilnaire IL booi �che poLSS()lllJO :li0ll'1lliaire 1ogigetrto di esipll'O!Pil'I�Jaizdroinre fo1rZJaita ed i limiti della eS!plropriaZJione stessa (sientenza n. 88 del 1963), non manca, 1m 1sede 1dii 1cOIOllJempeo:iamenrtlo rdie1lil'1ilntell'lesse deil ooediirbore 1con q11.1Jeill1Jo del debitore, di 1contenere in limiti 1sostanzialmente angusti le somme (�cilt. sentenza n. 20 rdeil 1968) ovvell'lo 1i: 1coodiiiti piiginorabillJi. E llllOIIl gi!Ji rSi pu� per 1eti� m1110V1ell'le d�. ll'liiliiieV!o di non, ia'\llere nieilllJa dliJsoipWiina ex all.'rt: 545, termto pvesoote 11.'liiporlles.t !�lll 1cmi, per 1eiff1erllto dieil ptlignooaimento e IOJOlllOLStainrbe li 1llimlilti 1dli dimpltginombilllilt� �che ISIOlllO filssaitii, ilia II'let:ritbooiione sceilllda ail di 1sotto 1dii un 1dietell'lmilnaito iliilV1elJLo 1e inoo aissiJClllll'I� a.il debirtlorre rill mlinlimo mdtilsipetDJsabi�le per V!i'V'ell'le. Resta 1ill :liai1rtio ilD. s�, ed � ben rposstbliJLe clre esso LSi varlirficihii specie quando :Ila ll'letll'lilbuZJilone sia .bassa, ma itmrlltaisi. rdti: lUJil tiJnJcoov:eniLeinite Clhe, per q111anlto !SOlciJallmenrlle doiliOI'IOISO, l1i0ill d� il'UJOlgJO a�J.'liillliegitt1JimiJt� oosrtdlbu2JiJOlllaille rdieililla niorrmartlirva de qua. Del Testo possolliO ll'I�!Scontmrsli artit:enuazlL() lllJi dl1 q111eilil'moonV1en1ilentte 1sdllo 1cilie LSi 100ill!S1deri ohe dil debdttioire irliispOlllide deilil'1adempilmenrtJo 1delille obbLilgiaziLOllli 1con turllti ti. rSUIO'i belilli. rpreisenilli e :fuJitru!l'li, e 1che !�IIl ioalso 1di1 �ClOOliClOI'lso rdti rdue o pi� cllc:mme dli esp!'1Qpll'I�l~i0llle e nei ilii.Jmi.rbi .iJn ,CIUJi 1Cti� !Sia lilll tCl()lllJClll'le1JO 1Cl()lllJSlenrtJirtlo, dJl miJnimo dli culi pairila hl gii!Udiloe a quo, anidrebbe il'I�IClell'IOaito I�IIl :rielLaziiione ail roomrpiliesso died benli ~ilmmobdlld, mobiili, oredlil1li) 1og,giertito deil prrocesso �dli eseooiJiJone; e ohe spesso il'obbliilgiaziiooe dli CllUJi si owca liil 1sodtdliis:liaiclimento, � ool1'IOOIJarta ad un 1iincroemenrtlo dieil rpartJrliim01I11iJo deil 1debiltior1e. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 806 CORTE COSTITUZIONALE, 18 iaprifile 11974, n. 103 -Pres. Bo1111i1Jaicdo - Rel. Caipailioz�zia -DO�lce (n;c.). Procedimento penale -Imputato fermato o arrestato -Impossibilit� di fornire prove a discarico alla polizia giudiziaria -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; c.p.p. art. 225, secondo comma). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit� cootituzionale deil'art. 225, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non consente l'interrogatorio deit'imputato fermato o arrestato da parte della polizia giudiziaria e la pro,duzione immediata di prove a discarico (1). (Omissiis). -2. -La quieslliJ0111e llllOlll � :JlOlllldiaJfJa. � dia prie!Il1lelt1Jee che non � esatto �m� 1Cihie Sii iliegge llllelhl'011~a dii riiimessilOlllle, rcfo� 1Cihie, perr-lill rdli~tetio rd1elJl.'1airit. 2215, iseC1001dlo comma., SI�lalllo preclUJsi alilla poiliiizJiJa igiiudltZJt811'1ila gJii �aJ1rtll ils1Jriwttorti din gierneralie, diaiprpodJcih� dieitto dliviieto riiguiairrda escJJuSiJvlaimenite hl oommacr:dio� lilllltenrrogaitorio, oilJt!re lie !I'ILcogindtzJiJOlllli �dii peirlsOlllla ed \i �ClcmtirlOllllti, 1Cihie fumpoo:-it�JJllJO ilia [Xt"esenZJa diel1' arl'lestato o del :lierr:maito. � L'riinteirvogaitortio (sommamiJo IO :JlOI'lmaJlie 1c:bie1 ISl.iia) � UIIl rdel.iiJcaitiissiimo atto die��la vi.iicentdia procesSUJawe, il)emcih� pairtecd1Pa 1deililia !!llaitulra dii mezzo dii �PI'OV!a re di resp�foazilOlllle dii l�ll1lth11iit� dJi:flentS�IVa (per1S10l!lJai!Je), rSiJCICJh� la Cocrrte (1soo1lel!lJza n. 190 rdlel 1970) Jio ha .mtmil1Jo dli riilgi011ose giair<anzile aJl. if�illle di rllJSsiJClUII'lall'll1ie J,a gleilllUiJniiJt� dieil. IClOlllltenUJto e Wa :JledJellit� dJei1le riiJsuiJJtJanze : tl'la J.'�ailibro, ha aimmesso la pre1soo:zia del dlidielllisore teooile10 all.tl.'liinrtlelrtrogatooio ainche opemaito diaJililia ipOllma gmdimairlila. Ma :porucih� 1JailJe rpl'leSOOZa llllOlll � obbliigaitoirliia. . (obbliiig1aiflorruo � p:olI'II'e liin gl'lado hl dii:lioosOII'le dli aissilstffi'VI�: aJrit. 3 04 bis, modificato rdlail cditaJto rde creto-Wegige n. 2, dlel 1.971, �COlllVle!l'itltto :neililia Jieigigie, 111. 62 dehlo sllesso al!lll1o, e all't. 304 ter, ralllJche 1iln !I'lelia:zJilOlllle �aJlil"llJ!I'lt. 319�2 c.p.p.: senitenm 111. 6:2 diel 1971; .si viediaino ainche ilJe 1sell1tenZJe n. 52 rdell 19615 e 111. 8'6 diell 1'968), liJl :Legilsiliaitooe ha 100I1I'lettameinite .imlterp!I'leitato e ooddliis:llaJtto l!e es~ge1l112le d>itllelll sivre col!l ilio �Sltaitutre �Che, �aJ1looch� l'liindiilZJilato sila din iistaiflo dli arrmeisito o dii fermo (all'tt. 235, 236, 238, 2�41 �c.p.p.), � aJl.il'werirogiartJordlo deve [IWovve dwe sOILtaa:JJto 1hl Bro1ClUJI'laifJO!I'le dieilila Repubbillioa o till. plI'1ertoo:-e, e cd� dopo La tl'laidiu:zi~oine :iln 1Clall'ce111e prevrilsta diaihl'am. 2318 �. (1) Sull'interrogatorio e su:J.le garanzie di cui 1� munito, cm-. Cwte Cost. 16 diicembre 1970, n. 190, liin questa Rassegna, 1971, I, 14. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 807 OVbooe, :nioo wo!lia li(l pr1ilnclilpiio idi 1eg!UaigiIJiJainm (e llispond!e a IUlil criterio idi pdena ragionevolezza) l'avere ,dJifferenz.iato il raJ;J1Poirto con la poillizJiJa giirUJdliJzdiairliia 1deilil'dinqumo dJn 1111berrit� (1cbJe, per ilo pii�, piu� ~merrute (lcm:fiea:I�lre 1Cl()([l Ulll 1(l0Illsu/]Jeiru1Je gliurrddJiloo o cru ditflelniso:re) e dieilil.'dJnqllliisiito m �ilstaito dli �arr"l'lesto 10 dli :liermo. Sli.ltwwiJOltlli dlh11e11se posituilru:ro 111ocma1lh11e dJiJverise. 3.. -La nOII'ma'flilva dJn 1esame rfIDova �la tS1UR !linitlegJ:1~0IIlle g1�IUJrdddicocostiJtuzJfamaile e ilog1ilcio-1gtliullidl~cia llllelhl'obbiJ.Ji.igo tdle!Lla poliizia giw:lWilalrl�Ja dJd powe iP11oirulJaa:nenite IL'all'trelSittaJto e dil. :llermarbo a diiisipo1sdzruOD1e dielfil'autorit� giiUJdii:zJilamiia (1�lll'it. 13, rterr-w 1c:oonma, OOlst.; all'it. 213�8, modiilfilcarbo� dallil'airit. 6 defila �legig!e 5 idliici~bire 19<69, n. 932, 1e all'it. 2�44 1c.;p.p.) e lllie�ll'obbillilg10 dJt CJ,ll!esta idi pll'ovvedletre 1se111Za 1ilndugdio a�J.':i.Jn.itewogiaitarliJo (ail"tJt. 2.38, motddftm11to, e 245 1c.p.p.): -cii.� nieilJl'il:niteoosse de�J'dJntdJiJz;iJaito e dlehla stessa gdiusrtiizda sOstainzJilal1ie. 4. -fil giirUJdliice a quo .si 1prreOciOU1Pa �Che ILa 1111oo:ma fumpugniata sii.a wscettivia 1dli !l'liitOII'OOII'sli iln. preglirUJdiwo idelil'lindlizWarboi, che sia g1i� dall pirtimo moonecnito in gvado dl1 tforndme [pll'lovie 1iido:nie1e a .dJilm:oSll�ID�llll'e ilia 1S1U1a iilnnoce~ a o, .q1UJainito meno, rcaptaieli dli �aittelilJUl�lIDe ila /sua ll'lelS[)OIIlisabfildlt� : pil'OVe che un rhll�llll'do po1lll'ebbe ffi�l!llidiaJII'e ipen:'liurlle. � ll�isaptJJto, p1er altro, 1che aifil'amresta1lo e ail . funnaito � COl!lSleirutJiJOO� dli fOII'iniiill'e alLWa !POlliiiZi�la 1gldJUdliizJirairdJ eliemeirutJi a dliisciaa:'ltoo oo pll'lopll'ti.la ii.Jndtzliaitiiiva e dii 1spoiru1Janea viollonit� e di :llwe r:1chilerste dii aiooea:i1lameniti e ll'disool!lltri u:rgieirutJi: e in tailre se1111S10 � la g1iJUII'dspll'ludie1nza deilll.a CassazJio!le. (Omissis). CORTE COSTITUZ1IONALE, 18 aJpl'ile 1974, n. 104 -Prof. Bondrfacio - Rel. Capalozza -Alglhisi (n.c.) e Bresidente Consliglio diei Minisrtri (Sosit. avv. gien. dellil!o Stato Owad�a). Approvvigionamento e consumi -Disciplina sulla lavorazione e com mercio dei prodotti della farina -Intervento del medico provin ciale -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (cost. art. 112; I. 4 luglio 1967, n. 580, art. 42, settimo comma, e 45). Non � fondata, con riferimento al principio dell'obbligatoriet� dell'azione penale, La questione di legittimit� Costituzionale degli artt. 42, 808 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO settimo com'"'11-e 45 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla diiscipliilna per la lavarazicme e commercio degli sfarinati, deL pane e delle paste ali~ mentari, nella parte in cui prevede la possibiLit� di conciliazione amministrativa a cura del medico provinciale {1). (Omissn). -3. -Da 100I11sooa mcissa 1aigild: arritt. 42, seiti1limo coonma, e I 45 deilllla iliegige !Il. �580 dJell, 1967, 1i1Il a:tiillea:lilmeiruflo ailll'airit. 112 CIOISlt., IIliOlll � :llOIIldartia. I IindlaitlJi, � giiluirliispr!Uldm.:zJa dli quiesta Ooo:ite Clhe fil [Jll'I�tO.loiipdio dleilll'obbliiJg, artJomet� d:elJJ.'aizi!Olllle pe!IlJalLe llJOlll escliuide ooe l'IQlrdliJniameinrtio staibiillilsca determitnaite 1c01I1Jdlil2liloni !Pffi' iii priomov'�lmeiruflo o ilia prioselOOZ:iJ()lllle dli essa, allllche I�lil ,conJsidemzJilODJe dlegilJi iilI1JtEll.1esSi rpubbllilci. ;pet1Seguiii1li dlalll'ammdin.is1Ir: azJilolne idellllio 1Staltlo (1selil.ifJelI17Ja in. 105� dell 1'967). Del 11.iesto, i.l.ia. 1c01I1JcdllliiamOIJ1e 1illl viila 1ammiilniiJstlraitfuvia � un iistiituto itiriad�i2JiJQIIlla�rmeini1Je e iliau:giamenite aiccoLto IIlleil IIll~stro 1dlilniltrtio> 1speclile liln martJEll.1ile dli 1cairiartJteire rbeCIIl�loo (piell'smo per 1diellilt1li (pUIIl.lilbiilli IClOlll la soilla peinia dellilJa mu�rba: all.it. 141 diellJlla Weg'gie 25 1set1Jemib1Iie 1940, n: 1424; airt. 110 dieillIJa , iliegge 17 iliugi]Jilo li9'4l2b n. 907, modiificartJo daflil.'1all.it. 10 dellJlJa !IJeg~e 3 gennaiilo 19i51, in. 27), .q1U1ailie � a1I11che .quiro!lia dtn esame (per llie ~acrallliZl�Je dl.i::liensiV1e in tema di reviilsilOlllle, vedlaisi 1lia senten..m n. 146 dleil 1'970). D'aill1IDa piairite, ila liiporbi;z2Jabill.dlt�, [1.1iJspet1Jo aililia !liegge lin esame, dli una :fu;ode 1i1Il 1comme11.icio1 (art. '511'5 .c.p.) �, !Pffi' Vlel1o, aissaii lr'emota, 1sol che sii: teiniglal!l!o 1PJ.1eseniti llia martJeirdiaJIJilt� deil 111eartJo ~cOIIlJSeglilla d'i 'lliilla cooa mobile per urn'la[trla, ovverio. di iUIIlJa oosa mobillJe, !Per orligdne, priovellllilelllza, quaJJiJt� io ,qiuarnrtlilt�, 1dli'V1et1sa da quiellJlJa xi!ohilesta io parll1JulirtJa) e li ll\i.imli<tli. dii aippll!i.cazJilo1I1Je dleilllla liegge in. :580 del 1967, qQJJaJl.d. 111iisuiLtarnJo dla[[a sua diertJtiaigllJiJarta normartJilVla e idla[lia milniUJta 1dilsoilp]JilI1Ja 1dlellJlJe moidlalUt� eseicurtiilvie dlellJlJe I�lnl.fu'a2Jiolilli; 1e quel rreartJo �, per ,dJi plir�, deil rbutto elSll:IDalilleo alilJa rego]aroetnrt:iamone de(IJ]Ja 1cOIJ1cdi1dJaizdJ01I1Je I�lil Vita �ammllinJiis1maiti'Vla del dienluJMilartJo 1art. 45, che aittiJooe 1aJli[e flartJtilspeoie �cOII1JtriaVV1emJiJOlllaffii, ipurni�lbillJi COlll wa solia pOOJa diell.il.' 1aanmenidJa ('(ii rper s� g1ii� ammesse 1ailil'ioblialzJ10llle: arit. 162. 1c.ip.), elencalbe neil 1po:ieoedienlte airit. 44, li1l qua!lie, 1aili1mesi, fu sailiVli I�lil modo espresso ii. ClalSd m 1cui 11 :l�aitfJi oostil1luiilsoaLOJo p!L� ~a'Vli :rieaitJi. E. 1che ISi1la ia SiJgnJLfioare 1che ogniilquiail:v1olli1Ja. 1Pffi"Vlelll.1ga aJ. lp!Ubbldioo min1i: s1Jerio io aJ. pretore iLa 1notii:2'Jila dli 'l.1ear1Ji ddiverisi dia quiellllli: prevliJsl1li e d'escriltti 1ne1J1Ja llegge n. 580 dell 1'967, l'azd!OIIlle peiDlaiJJe pu� (e deve) essere liilbevamenlbe ed obblhligaitor:ilamelllte priamtjssa. -(Omissis). (1) SiuilJJe condizioni cui � subordiinato il proo:nov.imenito o [a prosecu: Zlione dell'azione 1penale, Ooo:ite Oost. 12 luglio 1967, n. 105, m questa Rassegna, 1967, I, 712. � PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 809 CORTE COSTITUZIONALE, 23 aprile 1974, n. 107 -Pres. Bonifacio - Rel. Rocchetti -Viva:relli.ed altri (avv. Barile, Sor.rentino, Astorri), Gonnelli ed altri (avv. Giorgianni, Romagnoli, Di Stefano) e P�resiidente Con:sdiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Contratti agrari -Proroga legale -Cessazione per radicali trasforma zioni agrarie -Abrogazione della norma -Illegittimit� costitu zionale -Dirjtto del colono ad indennizzo. (Cost., artt. 41, 44; 1. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32; 1. 4 agosto 1971, n. 592, art. 5 ter; 1. 13 giugno 1961, n. 527, art. unico d.l.c.p.s. 1' aprile 1947, n. 273, art. �1). � costituzionalmente illegittimo, con riferimento ai 'IYl"incipi della iniziativa economica e a quelli disciplinanti la propriet� terriera, l'articolo 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, mod. dall'art. 5 ter della legge 4 agosto 1971, n. 592, abrogativo dell'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 528 e dell'art. 1 d.l.c.p.s. l� aprile 1947, n. 273, che escludeva dalla proroga legale i contratti agrari allorch� il conce\dente volesse compiere radicali trasformazioni sul fondo; peraltro, per effetto deUa riviviscenza, le suddette norme sonp costituzionalmente illegittime nella parte in cui non prevedono che al concessionario cessato dalla proroga sia dovuto un equo indennizzo (1). (Omissis). -2. -La ,proroga dei contratti agrari, che � stata da ultimo disciplinata dall'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, dura ormai da oltre trenta anni e, nella noTll'.Ila anzidetta, � srtata ora pil'evista debba �continuare � fino a nuova disiPosizione �. Si � inteso in tal modo a:ssicuraire stabilit� al lavoratore sul fondo a lui concesso e dal quale e1gli ritrae i mezzi di sussistenza, nel mentre, con altre noll'III1e, si � provveduto a migliorarne la posizione in ordine alla ripartizione dei prodotti ed ai poteri di iniziativa. Il tutto in conformit� dei pil:'incip� costituzionali che p:rivilegiano il lavoro e autorizzano l'imposizione di obblighi e vincoli alla propriet� terriera privata, al fine di stabilire equi rap1Porti sociali. In cor.relazione, sono rimasti limitati i poteri del proprietario-concedente, ed a tutela della sua posizione contrattuale, in luogo del suo antico rpotere di recesso, sono state introdotte caus�e di esclusione dalla prOToga, �configurabili 1come .giuste cause o giustificati motivi autorizzanti lo scioglimento del rap1Porto. (1) Sru1ll1a initer,prvetazl�i()ne dreilll'airit. 32, di1chi,airaiflo hl:Legj,ttirmo, cfr. Oass., Sez. Un. 8 noviembll'e 1971 in. 31151, Foro It., 1,972, I, 640, con inorba dd JETTI, ed ivi riohitami. 810 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Lasciando da !Parte quanto in tal senso � stato previsto a favore dei proprietari-concedenti che siano o siano stati coltivatori diretti, e la cui poisizione qui non interessa, ,si osserva che, a tutela dei proprietariconcedenti senza altra qualificazione, sono state previste due sole cause di ;cessazione. La prima, concernente l'inadema;iimento ,g"J:"ave da )pa!I'te del concessionario in ordine alle obbligazioni nascenti dal contratto, e la seconda, relativa all'intento del concedente di .compiere nel fondio trasformazioni agrarie, la cui esecuzione s�.a incompatibile con la continuazione del rap1Porto. 3. -Alli'nteresse del prnp!!'ietario-concedente, in esito a tale seconda ]potesi, c001r:Ls1Ponide (in base all'ultima e ;pi� precisa formula di cui alla legge 13 giwgno 1961, n. 527) un diritto esercitabile solo in concomo di condizioni attinenti il pubblico inte;resse e sotto il controllo dell'autorit� amminiisrtrativa. Ed infatti, secondo il disposto dell'articolo unico della detta le~ge, la (proroga non � ammessa � se il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformaioni agrarie, la cui esecuzione si.a inCOID1Patibile .con la 'continuazione del contratto, e il cui piano sia gi� stato dJ.chiarato attuahile ed� utile -tenuto conto dell'interesse generale della [produzione ag"J:"aria e delle esigenze della occupazione della manodio1Pera -.dall'I1spettorato compartimentale dell'agr:Lcoltura, il quale fisisa il termine entro il quale devono essere coffiiPiute le opere di trasformazione�.. E l'articolo termina prevedendo che, 1contro il rprovvedimento dell'I~ ettorato, � ammesso ricomo gerarcMco al Ministero dell'agricoltUI'a e foreste, il quale provvede con decreto, ovviamente soggetto ai comuni rimedi giuriisdizionali. 4. -Per effetto delle norme abroga1Jrki di �cui agli artt. 32 della legge n febbraio 1971, n. 11, e 5 ter della legge 4 agosto 1971, n. 592, tale potere del prop!l'�etario-concedente � :stato ora eliminato, rimanendo cos� preclusa ogni sua iniziativa volta a una sostanziale trasformazione e al miglior X'endimento del fondo. Contro qu,.esta ulteriore limitazione dei poteri del proprietario-concedente, risultante dalle gi� indtcate norme abrogatrici, sono insorte nei giudizi a quo le parti attrici che avevano !P!J:'O!POSto, prima dell'entrata in vigore di esse, azione di cessazione della proroga, e, su loro eccezione, le ordinanze indicate in epi.g:rafe hanno sollevato le questioni di costituzionalit� delle norme innanzi indicate, con riferimento agli articoli 41, 42, 44 e 3 e 4 della Costituzione. Per il caso che esse venissero dlichfarate non fondate, le ordinanze hanno poi sollevato anche que PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE stione dell'aa:t. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, che dd.sJPone la proroga dei 1contratti a�grari, e d� in riferiimento agli stessi articoli dlella Costituzione. 5. -Non vi � dubbio che le diiS1Posizioni impugnate, valutate nel qua:dlro del descritto sistema vincolisOco dei contratti agr~i. costituiscono un'ulteriOil'e grave liimitazione del diritto diel concedente: ed infatti l'esclUJSfone della 1cessazione della iJ.)l"oroga, nell'ipotesi in cui costui voglia diislpOiI'trE: del fondo per operarvi raid1~ali ed �lmmediate trasformazioni, incide sulla 1sua (Posizione soggettiva.con un limite del quale occorre valutare la legittimit� 1costituzi~nale. A tal fine la Corte ritiene di poter affermare 1che l'art. 44 Cost. -il quale 1consente, 1certo, in tema dli pro-� priet� terriera inte['venti legislativi pi� penetranti di quelli amm~ssi dall'art. 42 -richiede che le limitazioni siano finalizzate non solo alla instaurazione di � equi il'apiporti sociali ., ma anche alla realizzazione di' condizioni 1che consentano � il razionale sfruttamento del suolo �: e ci� in vista dii una finalit� 1che, unitamente all'interesse dei singoli, vuol sodldisfare quello della societ�. Diiscende ella questo principio 1che le limitazioni im(Poste dal legislatQ['e contrastino con l'art. 44 Cost. tutte le volte in �cui, iper il loro contenuto, non favoriscano, o addirittura, come nel caiso, ostacolino, il 1conseguimento di quelle finalit�. 6. -� 1sulla 1base di questa premessa �che la questione proposta in via principale a.pipare fondata. Va in (Pil'oiposito 0S1Servato 1che la legge 527 del 1961 (e le pll'ecedenti in essa richiamate), a:ssrnnendo come causa di �cessazione della pr()["oga l']potesi in ,cui il �concedente voglia 1compiere radicali trasformazioni agraa:ie, consentiva che con la rpiroroga convivesise uno strumento (cessazione di essa) essenziale per impedire che il regiime di proroga confU,ggeS1Se con l'esige:Q.za, c01SrtituzionaLniente rilevante, di un � razionale sErtittamento del suolo �. Alla base della 1ce1ssazione della (Ptroroga, nel caso di cui sopra, vi � infatti una finalit� che trascende l'interesse del concedente. Il che � dimostrato dalla necessit� di un controllo pubblico, esevcitato dal competente organo tecnic:o-amrninistra.tivo dello Stato, quale l'Is!Pettorato agrario ,com(Piartiimentale, su~le opere e sulla loro utilit�, in funzione �dell'interesse generale della piI'oduzione agraria � e �della esigenza della occupazione della manod~pera �. Dal .che pu� tral'lsi la conclusione che, se la gi� prevista ipotesi di cesisazione della proroga serviva ad iffiipedire 1che il regime da esso instaurato ostacolasse un fine pubblico quale il � ['azionale sfruttamento del suolo . ., l'eliminazione dall'ordinamento di tale !POSSibile cessazionE> viene a 1collidetre 1con l'art. 44 della Costituzione. 812 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 7. -Ma l'a'broigazione della norma che esclude, sempre con triferimento al 1caso idei lavori di trasfOIUllazione da compiere, la pa:-oroga del contratto agirario, non soddisfa, ed anzi contrasta, anche il secondo degli scQIPi 1che l'art. 44 1configura 1come validi a rendere legittimi gli obblighi e i vincoli 1che possono essiere i.mjpooti alla iPII'Qpiriet� terriera, e cio� il fine di stabilire � equi ll'aru>01rti sociali �. In pro,posito va osservato �che tale finalit� non coincide con quella pi� generica e~eSJSa dall'art. 42, 1che assegna alla pa:-QJpiI'iet� una � funzione sociale �. Questa, �considerati gli scopi perseguiti dalla nonna denunziata, rpu� riconoscevsi 1coIJJseguibile anche mediante l'attuazione incondizionata rdel regime di .piroroga, COime idoneo a �consoliidare la rposizione del concessionario del fondo, �coltivatore manuale della terra. M� per staJbilire � equi tl"lljp!POilti sociali � � ovvio che non ibasti !IJSISicUrare la tutela 'di una sola dielle rdue !P!liTti del rlljp(porto, anche 1se 1si ttratti di �quella 1contrattualmente pi� debole. Occorre invece un equo temrperamento degli interessi �di entrambe: il che non pu� diirsi si verifichi quando al ,prOIPll'ietairio concederente (non a[plpartenente alla cate,goria dei coltivatori-diretti) � ,ptl."eclusa l'unica (possibilit�, !Pl'ima .concessagli, di rientr!IJTe in possesso del fondo al fine dli operarvi traisformaZioni radicali, :su �piani lllPIPirOvati, impiegando caipitali spesso ,cosipicui ed effettuando i Lrelativi lavori entro termini iprestabiliti che assicmino l'effettivo comp1imento di essi. Anche sotto questo profilo l'art. 44 deve pertanto considerarsi violato. Ne consegue 1che deve esisere quindi dichiarata la illegittimit� costituzionale dell'art. 32 d1ella leg,ge 11 febbraio 1971, n. 11, e dell'ultimo comma dell'art. 5 ter della legge 4 agosto 1971, n. 592. 8. -Per effetto delle predette istatuizioni ridiventano QIPetl."anti le nom.ne abrogate dalle disposizioni dicihaLrate illegittime. Ma � dovere della Corte controllare se quelle norme, in base alle stesse consi:deirazioni che hanno portato alla d!ichiarazione di illegittimit� della loiro abrogazione, non presentino aisipetti di parziale illegittimit�. Ove ci� si verifichi (non essendo 1conctWibile che, !Per effetto di una sentenza di questa Corte, 1col ces1sare del vigore di disposizioni costit'Uzionalmente illegittirrne -airt. 136 Cost. -, diventino aippUcabili alttre norme, a loro volta confliggenti con [priillciipi cstituzionali) � ovvio debba esercitarsi il potere rptrevisto dall'art. 27 della legge 11 maLrzo 1953, n. 87. Deve ammettersi infatti 'che quel potere sussiste tutte le volte in cui, fra la pronunzia di illegittimit� d~lle norme oggetto del ,giudizio e la pronunzia di illegittimit� di altre disiposizioni, vi sia un nesso di �conseguenzalit�. Ci� premesso, e richiamato il ,punto 7 della !Ptl."0Sente sentenza, nel quale si � affennato che uno dei !Ptl."ofili di illegittimit� afferenti la nol'll:na PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE denunciata era rappresentato dal contrasto 'col fine perseguito dall'articolo 44 della COJStituzione, mirante alla instaurazione di equi rap1Porti sociali, deve qui rilevarsi che anche le norme rip!I'istinate offrono il fianco ad analoghe considerazioni mitiche, nella !Parte ,in 'cui omettono di p;reved&e qua1siasi indennizzo a favore del lavoratore manuale della terra, 'che lascia il fondo non per sua scelta, ma 1Pel"ch� la sua permanenza non � ivi COill(patiJbile 1con i lavori di trasformazione agraria che il conced!ente intende, essendovi stato autorizzato, di compiere su di esso. La Corte 1considera anzi essenziale, prOIPI'iO ai fini d!el irispetto dell'art. 44, 1che al concessionario sia riconosciuto e corr�!S!Pos:to, allovch� egli � 1costretto ad abbandonare il fondo, un equo indennizzo, dovendosi ritenere 1�os.tituzionalmente illegittima una diisciplina che non preveda uri simile ristoro in favore di .chi beneficiava di un d1ritto dli !Proroga che viene fatto cessare in vilsta di un interesse del concedente e della collettivit�. Tale indennizzo, ove le parti non si accwdino, sar� ovviamente liquidato ad Q!Pera del giudice, il quale, nel determinarne l'ammontare, terra 'conto dell'iroiporto del canone, del reddito del fondo, delll). durata d!el rapporto, e di tutti gli altri elementi di .giudizio ricorrenti nella S\I)ecie. Al riguaro non sar� inutile rkOtl'ldare infine che il princi!Pfo non � ignoto al nostro ordinamento -anche all'infuori del rapporto di lavoro -ed � �JJ!PPli!cato, bench� su presU!P!POsti sostanzialmente divefl'Si, ma con finalit� non del tutto estranee, nella legge 27 gennaio 1963, n. 19, in tema di tutela giurridica dell'avviamento coomnerciale. Da quanto SO!Plt'a esposto, deriva pertanto che anc:he le n011llle ripristinate vanno dichiarate illegittime, bench� solo parzialmente, e ci� ai sensi d~ll'art. 27, ultima 1Parte ,della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto la 10!1"0 illegittimit� deriva coone conseguenza dei ;principi affermati nella decisione adottata. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 23 aprile 1974, n. 108 -Pres. Bonifacio -Rel. Volterra -Torire (n..c.). Reato -Istigazione all'odio fra le classi sociali -Genericit� del pre cetto -Contrasto con la libert� di pensiero -Illegittimit� costi tuzionale. (Cost., art. 21; c.p., art. 415). � costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio della libertd di pensiero, l'art. 415 c.p. riguardante l'istigazione all'odio fra 814 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO le classi sociali, neZZa parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquiZZit� (1). (Omissis). -2. -Con la sentenza n. 142 del 1973 la Coo:te ha re51Pinto l'eccezione idi illegittimit� dlell'art. 415 c.p. ipros.pettata sotto il profilo di un'incongruenza della misura della tpena ivi prevista ris!Petto a quelle di cui a1gli artt. 266, 270, 272 e 305 1c.rp. In tale pronunzia, la Corte ha consliderato la disposizione nel suo complesso, mentre nel IPLresente giudizio l'esame di costituzionalit� � dreosciritto alla ;parte concernente chiunque istiga � all'odio fra le 'classi sociali �, dii:;,iposizione che il legislatore ha nettamente separato con la disgiunzione ovvero dalla iprecedlente e che pertanto non pu� 1comprendere casi di � istigazione alla disobbedienza a leggi di oirdine ipubblico �. Devesi tparimenti escludere 'Che nella dizione istigazione � all'odio :lira le clais1si sociali � possano comprendel'ISi i casi di pirO[paganda e apologia sovversiva e antinazionale 1conte~lati nel primo 1comma dell'articolo 272 �C.1P. aventi quale oggetto l'instaurazione violenta della dittatura di una claisse sociale 1sulle altre; la ISCJ!Ppressione violenta di una cla:sse sociale ;il 1sovvertimento violento degli 011dinamenti economici o sociali costituiti nello Stato; la PLr01P1aganda ;peLr la distruzione di ogni ordinamento ;politico e giuriidi!co della 1societ�, 1coonma questo che la Corte .con la sentenza n. 87 del 1966 ha ritenuto costituzionalmente legittimo. N� nella mediesima dizione !PU� comprendeiisi l'istigazione a commettere ireati, fatti:;,ipecie questa iprevista e repressa dall'art. 414 c.p., in relazione al quale la relativa questione di legittimit� � stata dichiarata infondata con sentenza n. 65 del 1970. 3. -� indubbio che la norma nella sua foirmulazione attuale, in quant� non inruca come oggetto dell'istigazione un fatto 1ciriminoso s[pecif�! co o un'attivit� diretta <contro l'ordine !PUbbUco o vel'!so la disobbedienza alle le~gi, .ma l'ingeneirare un sentimento senza nel contemtPo irichiedlere che le modalit� con le quali d� si attui siano tali da costituire tPeiricolo all'ordine pubblico e alla pub'bHca tranquillit�, non esclude che essa possa co]Jpire la sempl.ice manifestazione ed incitamento alla persuasione della verit� di una dottrina ed ideologia rpolitica o filosofica della necessit� di un 1contraisto e di una lotta :lira portatori di opposti interessi economici e sociali. Ci� 1si 1diesume anche �dal ,confronto dell'artkolo in esame con la dizione usata dall'art. 247 del 1cessato 1codice penale del 1888 ( � Chiunque, (1) Cfir., su1Jlo stesso all'!t. 415 sotto ill profilLo delita moongruoom dJel1llia misUM dell1a pe.n.a ll'dspetllo 1a queMJa degli iarit. 266, 270, 272 ood. IPeil�� cdir. Corte COISt., 18 i~io 1973, n. 142, mquesta Rassegna, 1974, I, 29. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE pubblicamente, fa a1Pologia di un fatto 'che la legge prevede coone delitto e incita alla diisobbedienza alla legge, ovvero incita all'odio fra le varie classi isociali in modo !Pericoloso (per la pubblica tranquillit� � ). La sQP1PTeS1Sione dell'inciiso � in modio pericoloso per la pubblica tranquillit� � e comunque la non r.r�iplroduzione di esso nell'articolo impugnato del vigente codice d�l 1930 ha 'certamente esteso, riS1Petto al codice penale del 1888, la portata della norma, in guisa da non escludoce che essa 1possa 1coltpire anche la semplice attivit� diretta a manifestaxe e ad! inculcare in altri una ideologia rpolit~ca o filosooca basata sulla lotta e il ,contrasto fra le classi sociali. Va rilevato che con l'entrata in vigore della Costituzione � stato immediatamente avvertito il 1contrasto� dell'art. 415 1con i nuovi (pr.rinciipi costituzionali, tanto 1che un'autorevole dottrina ebbe a sostenere che dowebbe intendersi tacitamente abrogata la seconda :fatti:sipecie dell'articolo 415 e.p. 4. -L'esame della legittimit� costituzionale della normativa rispetfo alla seconda fattiS1Pecie �Contemplata nell'art. 415 c.p. va eond!otta in base ai cdteri indi�ati dalla Corte nella sua sentenza n. 87 del 1966. Le teorie della necessit� �del 1contrasto e della lotta tra le �classi sociali sono dottrine �che sorgendo e :svilU1P1Pandosi nell'intimo della coscienza e �lelle 1concezioni e convinzioni ipolitiiche, sociali e filosofiiche dell'individuo a(ppair.rtengono al mondo del pensier.ro e dell'ideologia. L'attivit� di esternazione e di diffusione di queste ottrine, 1che non susciti di per s� violente reazioni 1contro l'ord!ine pubblico o non sia attuata in modo !Pericoloso per la pubblica tranquillit�, non hanno finalit� contr.rastanti con� interessi primari costituzionalmente garantiti e pertanto qualsiasi r.repr.ressione o limitazione di essa viola la libert� consacrata nell'articolo 21 della Costituzione. Di coI11Seguenza, la norma impugnata, nella sua indeterminatezza, aware in 1contrasto 1con l'art. 21 della Costituzione in quanto non !Precisa le modalit� con cui deve attuax:si l'istigazione ivi (plrevista perch� questa possa considerarisi 1diversa dalla manifestazione e diffusione della persuasione di ideologie e di dottri!le politiche, sociali, filosofiche od! economiche, e quini, 1Pena1mente pemegutbile senza violare il \l)lrecetto costituzionale dell'art. 21. 5. -Devesi pertanto dichiarare in r.riferimento all'art. 21 della COIStituzione l'illegittimit� costituzionale dell'art. 415 c.p. nella parte in cui punisce ehiunque pubblicamente istiga all'odio fra le classi sociali, in quanto il medesimo articolo non 191pecifica 1che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la !Pubblica tranquillit�. -(Omissis). 816 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 23 ~le 1974, n. 109 -Pres. Bonifacio - Rel. Verzi -Zidouni (n.1c.) e Pt-esidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Cail.'afa). Sicurezza pubblica -Espulsione di straniero indesiderabile -Impos sibilit� di rientro in Italia per difendersi -Illegittimit� costitu zionale -Esciusione. (Cost., Ord. 3, 24; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 150, 151). Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimit� costituzionale degli artt. 150 e 151 t.u. delle leggi di P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) che prevedono l'espulsione dello straniero indesiderabile e possono limitarne il suo 'rientro in Italia, ancorch� debba difendersi come imputato in un giudizio penale (1). (Omissis). -La questione non � fondata. L'esevcizi� del diritto di difesa non � ostacolato, n� comunque menomato dalle n()[['me iffiiPugnate, le quali dl:sciiplinano la posizione giuridiica degli ISltranieri indesiderabili, 'co]ipiti da rprovvedimenti di eS1Pulsione dal territorio dello Stato. Il divieto di rientrare in Italia, che � collegato e conseguente al provvedimento di cui all'art. 150 del t.u. delle leggi di rp.s. pwch� vale a rendere effettiva la espulsione, non � asso- Iuto; viene a cessare, infatti, allOil.'quand!o intervenga l'autoriz�zazione della ipubbliica amministrazione, che deve di volta in volta valutare i motivi per cui lo straniero eS1Pulso chiede di rientraire in Italia e predisporre, eventualmente, 1controlli onde evitare che egli �Continui a tenere quella condotta che ha dato luogo al provvedimento di esrpu1sione. � vero che l'autorizzazione � affidata alla d.iiseirezionalit� dell'amministrazione, ma essa trova !PUJr sempre un limite nel ris;petto delle esigenze della ,giustizia, sicch� non rpu� esseTe negata allorquando l'espulso 1si trovi nella necessit� di 'comparire davanti al giudice per difendevsi da una im1Putazione. Soltanto quindi un provvedimento illegittimo -come bene osserVa l'Avivocatura dello Stato -rpotrebbe vulnerare il diritt.o di difesa costituzionalmente garantito; ma 'contro siffatto provvedimento � ben ammesso il sindacato giurilSldizionale. N� ha alcun fondamento l'argomento addotto dalla ordinanza di rimessione 'Che le nOI'l!lle in questione vengono a potte lo straniero espulso in condizione ingiustamente deteriore riJS1Petto a tutti gli altri soggetti dal momento �che l'autorizzazione non viene concessa di ufficio ma � subordlinata all'esrpletamento �di una srpeciale attivit� dell'interessato. Ed invero, lo straniero esrpulso non pu� vantrure una parit� sostanziale di (1) cm-. Ooote Cost. 28 1g,iu'gno 1'969, n. 104, in q'l.11esta Rassegna 1969, I, 783, ed i'l>i nota. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 817 posizione col <Cittadino italiano imputato, 1perd1� non pu� escludersi in via generale 'che :lira cittadino e strani&o, ancoreh� uguali nella titolarit� di 'certi diritti, eg,:iJstano diffeirenze di situazioni che possano giustificare un loro divemo trattamento (sent. n. 104 del 1969); e -nel caso in esame -l'esipu1:sione dello straniero dal territorio dello Stato cirea per lo stesso una posizione giuridica diversa ,che giustifica l'adozione di palli;icolari ;pa:-ovvedimenti, i quali non como;>romettono, per le iragioni suindicate, l'esericizio del diritto di difesa, pur richiedendo l'adeffi!Pimento di detel'lll1inati oneri. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 23 aprile 1974, n. 110 -Pres. Bonifacio - Rel. Reale -Gil"aziani (n.c.) e Piresidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Pena -Misure di sicurezza -Facolt� di revoca attribuita al Ministro guardasigilli -Illegittimit� costituzionale -Violazione del diritto di difesa -Esclusione. (Cost., ord. 102, 110, c.p., art. 207; c.p., art. 635 segg.), � costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli artt. 102 e 11 O Cost. l'art. 207 c.p., nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia, anzich� al Giudice di sorveglianza, il potere di revocare le misure di sicurezza; sono infondate le altre questioni di legittimit�, costituzionale relative all'istituto delle misure di sicurezza ed al suo procedimento applicativo (1). (1) C:f�r. su:lllo stesso potere mmtsteriia:le di lt"ev<ooa anitiiciipaita de'liLe norme di stcurezza, Coirrte Clost. ~ gienrnaiio 1970, n. 11, irn questa Rassegna, 1970, I, 29. L'ordiinanzia di irimessione diell Tr.ibUltlJallre di Pisa � pu1bblioota in Foro It. 1972, II, 155, con llliota. CORTE COSTITUZIONALE, 23 aprile 1974, n. 111 -Pres. Boniifacio - Rel. Amadei -Petru.zzi (n:c.) e Presidente Consiglio dei Min~stri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Approvvigionamenti e consumi -Pubblici esercizi -Chiusura settimanale -Violazione della libert� di iniziativa economica -Insussistenza. (Cost., art. 41, l. 1 giugno 1971, n. 425, artt. 1, 5, 8). Non � fondata, con riferimento alla libert�, di iniziativa economica, la questione di legittimit�, costituzionale degli artt. 1, 5 e 8 della legge 818 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ili 1� giugno 1971, n. 425, sulLa chiusura settimanale dei pubblici eserilif: cizi (1). V Il (Omissis). -2. -Gli elementi di dubbio 1sulla costituzionalit� delle norme �lmlPUgnate rp.r'OS1Pettati dai piroiponenti si basano su considerazioni che non IPOSSOno essere 1condivise. Si .assume, in sostanza, che la disciplina d'i�Osta con la legge n. 425 d!el 1971 sottoiporirebbe la libera iniziativa economica, �costituzionalmente tutelata dall'art. 41, a non ragionevoli o �comunque ingiustificaibili limitazioni e la svierebbe da uno dei fini che Ile 1sono rp.ropri, �corrispondere, cio�, nel senso pi� aJm!PiO, alla utilit� sociale, intesa, anche, 1come possibilit� massiima e generalizata !Pelr i cittadini di poter usufruire dei beni prodotti o dei se.r:vizi offerti. I " 3. -Vale ;premettere 1che questa Corte, p�i� volte investita di questioni di legittimit� 1costituzionale in riferiimento all'art. 41 d!ella Costituzione, ha ripetutamente affertmato, in linea generale, che la libert� d'�ll'iniziativa economica [ptrivata non esclude l'intervento del legislatoo-e per far s� �Che siano realizzate nel miglior modo le finalit� alle quali la norma costituzionale ha inteso indiirizzarla. La Corte ha altresi iPrecisato che ,le finalit� di cui soiprr-a vanno 1considerate nel loro insieme, cooTdinate :lira loro, in modo 1che la stessia libera inizi�tiva economica privata si svilUiPIP� in armonia con tutte le fondaimentali esigenze esipresse nel contesto dello stesso art. 41 (1sent~nze nn. 29, 33, 50, 129 del 1957; 47, 52, 78 del 1958; 32 del 1959; 54 del 1962). In senso sipecifiico la Corte ha, infine, ritenuto che non .contrastino con il coI11Cetto costituzionale di Ubera iniziativa privata le mism-e restrittive che. le~gi varie impongono in tema di obbligo di licenza, di limitazione d'oirari, dii disciplina dei rp.rezzi, dli :conferimenti obbligatori, di 1concorrenza nella, vendita di medicinali, di tutela della salute ecc. 'Drattasi di limitazioni tutte dettate al fine di indirizzare e coOl'dinare l'attivit� economica ad esigenze di ordine sociale generale, di salva1guardare la ,sicurezza, la libert� e la dignit� umana. Non pu� disconosiceocfil che ,per quanto in !Particolaire riguarda le limitazioni imposte dalla leg,ge n. 425 del 1971 ai gestori dei pubbliJci esercizi, � certo �che esse conrispondono alle esigenze di tutela di interessi cont�1Ill1Plati nell'art. 41 della Costituzione. Invero, il 'campo oiperativo dei 1concetti di � dignit� umana �, di � libert� �, di � utilit� 1sociale �, di � fini sociali �, ai quali si riferiscono il secondo e il terzo �comma dell'art. 41, � quanto mai vasto e tale da (1) C.fu:-. 1sugli interventi. del J,egisliatooe per drusciipliniare la iliberit� dell'in�. zilaltiJva ecOillomi:ca pri~ata, Oeirte Oost. 14 giugno 1962, n. '54, Foro It., 1962, I, 1074 e Riv. it. dir. proc. pen., 1962, 787, oon nota di NEPPI MODONA. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 819 ci..ricosorivere il �concetto di'� libeira iniziativa econoontca privata � estP�resso dal primo comma. Per effetto del richiamo, i valori ind1cati nell'art. 41, secondo e terzo co:rruma, trovano nello stes:so � artkolo la loro (piena tutela costituzionale nei confronti dell'im(prenditore. Anche la tutela del diritto del lavoratore al ti[poso settimanale costituisce una delle ll"agioni dli finalit� sociale e di salvaguardia della dignit� rumana 1posrte a limite della libera iniizativa econoonica !P!rivata. N� vale distinguere tra lavoa:-atore dirpendlente e lavoratoLre in rproI �"io, coone 1si fa ii:J.. una delle ordinanze. La legge, ovviamente, ha inteso tutelare anche il lavocatore in prO(prio meando, attraveriso l'obbligo della chiusura, il pLresuwosto logko.,giuridico iPerch� anch'egli possa usu:flruire del riposo setHmanale. Sotto questo iprofilo, pertanto, la scelta operata dal legtslatore aipipare ragionevole e iimprontata ad un oriterio di equit� e di equi(parazione delle condizioni. Non rpu�, d'altra parte, sottacersi la cil"costanza che l'imptresa-esercizio pubbHco viene a trova111si, ;per tragioni di skurezza, in una :posizione (particolare di fu-onte alle altre imprese �s� da assumere anche un particofare carattere per i criteri e le �regole di 1condotta a cui deve sottostare, per le ispezioni e i controlli a cui � sottoposta da [parte dell'autorit� .amministrativa. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 23 aprile 1974, n. 112 -Pres. Bonifacio - Rel. Astuti -Ceravolo (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (So.st. avv. gen. dlello Stato Azza.riti). Procedimento penale -Incidente di esecuzione -Esecutoriet� dei prov vedimenti malgrado impugnazione -Facolt� sospensiva concessa al Giudice a quo -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., artt. 3, 13, 24; c.p.p., art. 631, ultimo comma). Non � fon.data, co.n riferimento ai principi di eguaglianza, di difesa e di tutela della libert� personale, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 631, ultimo comma, codice procedura penale, che concede al giudice dell'esecuzione penale di sospendere i propri provvedimenti in materia di incidenti di esecuzione, pendente l'impugnazione del P.M. o della parte (1). (1) Crr. Oorte Cost. 8 l~o 1967, n. 92 �ln questa Rassegna, 1967 I, 514, oon noita. 820 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 23 aprile 1974, n. 113 -Pres. Bonifacio - Rel. De Mal"co -Buttiglione (n.c.) e Bresidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv..gen. dello Stato Azzariti). Stampa -Giornalisti -Iscrizione all'albo dei giornalisti -Tirocinio dei praticanti -Illegi~t� costituzionale -Esclusione. (Cost.� art. 4, 21; .1. 3 febbraio 1963, n. 69, art. 34). Non ~ fondata, con riferimento alla tutela del lavoro ed alla libert� 1di pensiero, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 34, comma primo della legge 3 febbraio 1963, n. 69, che prescrive il tirocinio obbligatorio per i praticanti giornalisti, ai fini della loro iscrizione all'albo (1). (Omissis). -1. -Il {Primo comma diell'rurt. 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, :sull'ordinamento della IP!rofessione di 1giornalista, dispone che la pratica giornalistica deve svolgersi piresso un quotidiano o presso il servizio .giornalistico della radio e della televisione, o iPII"esBO un'agenzia quotidiana di stan1ipa a diffusione nazionale e con almeno 4 ,giornalisti ([lll"ofesisioniisti redattori ordinari, o ipres:so un p�riodico a diffusione nazionale e con almeno 6 gioi:rnalisti 1Procfessionisti redatto;ri oi:rdinari. Secondo l'ordinanza di rinvio, iPlll' non intendendosi contestare, in via gene!rale, la legittimit� 1costituzionale della disci(plina dell'ese!l"Cizio profesisionale, del resto gi� affermata dalla sentenza di questa Corte 21 marzo 1968, n. 11, seri dubbi sussisterebbero in oi:rdine alla ragionevolezza del Ciriterio, in base al quale viene determinata l'abilitazione dei giornali allo svolgimento del tirocinio giornali.stico, ossia quello del nUIIIle!l"o di giornalisti iprofessioniisti addetti alle riS1Pettive redazioni. Dall'asserita mancanza di ragionevolezza di quel criterio discenderebbero le violazioni delle seguenti norme .coistituzionali: a) dell'art. 3, in quanto a JPai:rit� di lavoro prestato, si farebbe discendere una grave diisparit� di trattaimento, quale l'esclusione dalla iscirizione sul registro dei pratiicanti e 1conseguente preclusione della possibilit� di 1conseguire l'abilitazione all'ese~cizio jp!rofessionale, soltanto (1) Cfr. Clorte Cast. 23 ma:rzo 1968 n. 11, in qlllJelsta Rassegna, 1968, I, 152, con nota. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE in base al �criterio aJl'lbitrario ed irtrazionale del numero d!ei giornalisti professioni:sti adldetti alla redazione del giornale o dell'agenzia p['e1sso i quali quel �servizio sia stato prestato; b) dell'art. 4, in quanto, sempre in base ad un criterio ail"bitrario ed ilrlrazionale, si limiterebbe la libert� di �scelta del (piroprio lavoro; e) dell'art. 21, in quanto, !Per le istesse ragioni, si porrebbe un Umite incong1ruo alla libert� dell'attivit� giornalistica. 2. -Come iSCJIPra si � posto in rilievo, �Con l'a.rdinanza di rinvio non si �contesta la legittimit� della discla;>lina dell'es.ericizio d!ella professione di giornalista, �cosi 1come attuata 1con la legge 3 febbraio 1963, n. 69, in conformit� con i princla;>i affermati dalla sentenza di questa Corte n. 11 del 1968. In conseguenza non si contesta, in astratto, la legittimit� delle nomne di tale legige relative al tirocinio necessaxio !Per l'amrmssione agli esami [per l'abilitazione all'esercizio di quella professione, ma sd censura in 1concireto, afferrnando �che sia al'lbitrario, [p<I"etestuoso, artifidoso, comunque irrazionale, il �criterio adottato dal legislatore, con la nol'lffia d'enunziata, per determinare i requisiti necessari pel1ch� un giornale o una agenzia giornalistiica possano essere iritenuti idonei peir un utile tirocinio. Da questo presuo;>1Posto, poi, si fa diiscendeire la illegittimit� costituzionale di detto .criterio sotto i tre [p<I"ofili sopra esposti. La materia del contendere, quindi, si concentra nell'accertamento della esattezza dd tale ipresum>osto. Al iriguardo si rileva che la detemninazione dei requisiti necessari o meramente sufficienti perich� un gioirnale o una 3;genzia giornalistica possano essere ritenuti idonei ad assicuirare un tirocinio utile per la prepairazione all'esercizio di una pirofessione delicata ed iIIl[portante, anche sotto il proiflo dell'inte!l"esse ipubblico, quale quella giornalistica, implica appirezzamentia e valutazioni che sicuramente rientrano nella potest� di scelta aP1Partenente al legi:slatore, non sindacabile se non sotto il profilo dell'alS'Soluta irragionevolezza. Una tale il'.1fagionevolezza non ipu� evidlentemente deswmersi da semplici affermazioni aipod1tt1che, non .confortate da alcuna considerazione 1concreta, quali quelle .contenute nell'ordinanza di rinvio. N� � d:esum~bile dalla realt� effettuale poich�, anzi, dall'ampiezza e dalla strutturazione delle redazioni pu� logicamente dedursi che la pratica professionale abbia a svolgwsi in modb pi� efficace e coillljpleto. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 822 CORTE COSTITUZIONALE, 8 im.agigio 1974, n. 117 -Pres. Bonifacio - Rel. Caipalozza -Colida (n.'c.), INPS (avv. Rossi Do'l'ia) c. Presi �dente Consiiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Impiego pubblico -Salariati statali immessi nei ruoli anteriormente alla legge 5 marzo 1961, n. 90 -Subentro dello Stato nei diritti dei salariati -Illegittimit� costituzionale. (Cost., art. 3; d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, art. 10, commi secondo e terzo). E' costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 10, commi secondo e terzo, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, nella parte in cui nei confronti dei salariati statali immessi nei ruoli anteriormente all'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90,� e per il tempo di cessazione dal servizio, dispone il subingresso dello Stato nei diritti dei salariati stessi e delle loro vedove e orfani alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria invalidit�, ve�chiaia e superstiti per i servizi resi dal 1� gennaio 1926, con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati anche per la pensione statale (1). (1) C:ftr. Corte Cast. 2 apri.e 1964! n. ~. in Giu'J'.. cost., 1964, 241. I CORTE COSTITUZIONALE, 8 magigio 1974, n. 118 -Pres. Bonifacio - Rel. TrimaJJchi -Bartolone (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost .avv. gen. dello Stato Azzariti). Filiazione -Filiazione naturale. -Richiesta di alimenti verso il genitore -Limitazione delle ipotesi di cui all'art. 279 cod. civile -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 30; e.e., art. 279). Non � fondata, con riferimento alla tutela della prole naturale, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 279 codice civile che PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 823 limita alle ipotesi ivi previste la possibilit� di richiesta degli alimenti del figlio naturale (1). II CORTE COSTITUZIONALE, 8 maggio 1974, n. 121 -Pres. Bonifacio - Rel. Gion:l�rida -Demeri (n.c.). Filiazione -Filiazione naturale -Richiest~ di alimenti verso il geni tore -Esclusione del mantenimento, educazione e istruzione Illegittimit� costituzionale -Patria potest� a favore del genitore Esclusione. (Cost., art. 30; e.e. artt. 279, 260). � fondata, con riferimento alla tutela della prole naturale, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 279 codice civile che, nelle ipotesi ivi considerate, non riconosce al figlio naturale, oltre gli alimenti, anche il mantenimento, l'educazione e l'istruzione; mentre non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 260 codice civile che, per le ipotesi considerate, esclude la patria potest� del genitore (2). I (Omissis). -3. -Ad avviso del giudice a quo susisisterebbe il denunciato contrasto 1Pe:reh� il primo comma dell'aa:t. 30 :sanciS1Ce l'obbliigo d!ei genitori di mantenere i figli nati anche fuori del matrimonio � senza limiti di sorta � e � �co'n una f011IIlulazione ampia, che esclude ogni disciriminazione :l�ra le diverse categorie 1di figli �; !Pel'ICh� il divieto di provare la paternit� nei casi e fuori delle ijpotesi di cui all'art. 279 non � legittimato nel quadro della riserva legislativ. <prevista nel quarto comma dell'aa:t. 30, e pel"Ch� codesta disciplina, relativa all'oibbligazione di mantenimento, potrebeb valere anche p1er quella alimentatre. Pur �convenendo dr.ca l'ultimo punto, �che agli alimenti di cui si (1-2) Sull:l'�efficada immediaitamente JP['ecettiva delll'art. 30, I comma Cost., e qumdi ab!mgiante 11.'aa:t. 279 cic., c:l�r. AP!P� Miiliano, 21 settembre 1971, Giur. merito, 1972, I, 257, coo nota di STOLFI e RonoT�. 824 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO occua>a l'art. 279, per estensione e per quanto consentito, sia a;p1Plica-� bile la normativa vigente in tema di condizioni di ammissibilit� e di esevcizio dell'azione idi mantenimento, la Corte ritiene 1che, dal combi nato di~osto dei 1coorumi primo e quarto dell'art. 30 della Cos.tituzione, non discenda ilmmediatamente e direttamente la possibilit� giuridica 1Per il figlio adulterino 1Per il quale non iricorra una delle ipotesi previste d!ai numeri da 1 a 3 dell'art. 279, di provare la paternit�, sia IPUra, all'effetto di ottenere dlal preteso padre il mantenimento o almeno gli alimenti. All'accoglimento delle tesi int0l'!Pl'etative del iPll"imo comma dell'art. 30, secondo le quali dalla relativa di~osizione, tra l'altro, lo stesiso art. 279 :sarebbe stato, sul rpunto, abrogato, o .a1m.eno sarebbero stati s~�erati i limiti alla ricerca della paternit� nel processo promOSISO allo sCOIPO di ottenere il mantenimento, sono di osrta<colo vari dati e con. siderazioni. Nonostante il tenore letterale d!el primo comma dell'art. 30, non sembra 1che il dovere-diritto dei genitori di mantenere (istruire ed edu care) i figli anche se nati fuori del matrimonio sia posto .in manie;ra illimitata ed indiscriminata. Il relativo diritto non � attribuito ai figli � nati fuori 1del matrimonio � solo in quanto concep.iti da dati genitori e nei confronti degli stessi, e do� <come effetto giuridico :ricollegato alla pu:ra e semplice veriificazione dell'indicata fattiJSlpecie e subordinatamente alla nascita del figlio. Dal Costituente si � voluto, invece, attribuire quel diritto ai figli naturali �che (non riconosciuti o non legittimati) IPOSsono, secondo la legislazione vigente, giudizia1m.ente ed a tutti i consentiti fini prova;re la iPaternit� o la maternit�. In tal modo, si � innovato nei confronti del sistema in quanto si � data la ;possilbilit� giuridica ai figli, nei �Casi e per le ipotesi di �Cui all'art. 279, di ottenere il mantenimento nei confronti dei genitori, ma non si � a_ndati oltre. Sostenere �che �con l'entrata in viigore <della Costituzione ed in for za del di~osto dell'art. 30, 1comma iprimo, 1siano state abrogate o siano divenute illegittime, sia pme al limitato effetto della 1S1Pettanza del pi� volte indicato diritto al mantenimento, le norme che <comunque limi tano o !Pil"ecludono l'accertamento e la lichiarazione giudiziale della pa ternit� o della maternit� naturale, non � d'altronde consentito rolo che si tenga presente la funzione �che nel ra(pporto giuridico di manteni. mento ha l'individuazione dei soggetti. Riguairdo tale ra:JP!Porto dal punto d!i vista dei genitori, quali soggetti tenuti al mantenimento, per l'imputazione sia del fatto che dell'effetto necessita che sii.ano deteJ.'llllinati i genitori (di un dato figlio). Di tale esigenza, invero, il Costituente non pu� non aver avuto sicura consapevolezza. Ed allora, almeno, non � pensabile che esso abbia voluto far so11gere il diritto prima ancora �che con il riconoscimento o con PARTE I, SE.Z. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 825 la legittimazione, ovvero �con un accertamento giudiziale, siano determinati e .cio� individuati i igenitoit'�. Il primo comma dell'art. 30,. (per d�, non ricollega direttamente ed immediatamente al fatto della nascita l'attr1buzione del detto diiritto ai figli naturali. Codesta interpretazione, IPOi, si armonizza con il disposto del qua;rto cormma dello stesso art. 30. Questo non si IJ['esta ad essere inteso nel senso che la riserva legislativa attinente ai limiti alla ricerca della jpaternit� valga per le azioni di stato e (per quelle \relative alla costituzione o all'accertamento d'.i situazioni giuridiche soggettive d:ive;rse dal diritto al mantenimento, ma va inte~etato nel senso pi� ampio e onnicomprensdvo. Fe;rmo restando per altro 1che quel .comma non dov; rebbe escludere la !PO:Sls1bilit� che il legislatoire, senza annullare o snaturare nstituto ,detti nuove norme 1che regolino la ricerca della jpateirnit� e ne defin1scano i limiti. Ed infine non dovrebbe 1costituire oggetto d'i dubbio che la normativa dell'art. 30, espres1sa nei suoi commi maggiormente significativi, cOillle si 1collega variamente ed! inscindtbi:Lmente al precedente a;rt, 29, -cos� denuncia un'intima �com;plementarit� e coerenza. Le sue articolazioni, da inte11Pretans:i le une per mezzo delle altre, conducono pertanto ad escludere, da �un lato, �che l� ove 1si [parla di doveri-diritti dei genitori nei coruironti dei figli, si sia andati oltre i confini segnati in altra [parte dello stesso articolo; e dall'altro, e !Per iei� solo, che si siano voluti modifica.re o rende;re incoffi!Patibili per quanto necessario le norrme ed i limiti 1Per la ricerca della !Paternit�. Tutto ci� porta a il'itenere 1che, a proposito dell'azione (per ottenere gli alimenti ex art. 279 (pe;r il collegamento che nel sistema essa ha con quella di mantenimento), l'art. 30, comma 1Prilmo, non ha abrogato il divieto dell'art. 279 1per cui 1s[ contende nel giudizio a quo, o d1sposto in modo tale 1che di 1codesto divieto si debba dichiarare l'illegittimit� costituzionale. La normativa in atto vigente, quindi, consente che, (pur trovantesi nei �c�:si indicati nella p;rima iparte dell'art. 279, il ifglio naturale solo nelle tre i[potesi di �cui alla seconda [parte dello stesso .articolo, JPO&'la agi;re per ottenere gli alimenti. -(Omissis). II (Omissis). -2. -La questione di legittimit� costituzione dell'art. 279 1cod. dv. � fondata. Questa Corte, con sentenza n. 118 di pari data, 1PUr dichiarando non fondata la questione di legittimit� �costituzionale dell'art. 279 cod. 6 826 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO civ. sollevata con ordinanza del tribunale di Messina, il quale aveva ritenuto che tale noro:na ,contrastasse 1con l'art. 30, primo comma, della Costituzione in quanto l�illlita alle tre. ilPotesi in eSISa previste il diritto agli alimenti, ha 1gi� rilevato che e la normativa dell'art. 30, espressa nei suoi commi maggiormente significatiivi... denuncia un'intima complementarit� e ,coerenza� e� ne ha desunto che il costituente ha voluto attriibuire il diiritto al mantenimento, alla edUJcazione e alla iistru.zione � ai figli naturali che (non J:"iconosciuti o non legittimati) possono, secondo la legislazione vigente, giudizialmente ed a tutti i corusentiti fini provare la !Paternit� o la maternit� �, osservando che in tal modo �,si � innovato nei 'confronti del sistema in quanto si � data la possibilit. � giuridica ai tfigli, ;nei 1casi e per le ilPotesi di cui all'art. 279, di ottenere il mantenimento nei confronti dei genitori �. Pertanto l'art. 279 � illegittimo nella iparte in 1cui al figlio adulterino, nelle tre ipotesi di cui allo stesso re:-ticolo, non a:'iiconooce il diritto al manten�illlento, alla educazione e alla ~struzione. Tuttavia, prOjprio per l'esigenza di armonico coordinamento tra loro dei vari ,commi dell'art. 30 della Costituzione, in concreto non pu� non rilevare la tutela degli interessi facenti caipo ai membri della famiglia legitUma e 1costituzionalmente tutelati, tra i quali quello inerente al rispetto dlella ipemonalit� (art. 30, comma terzo, e art. 2 della Costituzione). 3. -Non fondata invece aippare la questione pirosu>'ettata concernente l'art. 260 del cod!1ce civile. Di :lironte al diritto al mantenimento, alla educazione e alla istruzione, di cui sopra 1si � detto, sta certamente una corrispondente situazione giuridica passiva, 1che, secondo il disposto dell'art. 30, primo comma, della Costituzione, si a;iresta ad essere qualificata � diritto-dovere �. Senonch� da d� non pu� assolutamente dedunsi quanto assUJme il giudice a quo, e do� 1che al genitore adulterino, sia pure tenuta a mantenere, educare ed istruire il figlio, spetti la patria potest� nei con: llronti ,di questo (in ,guisa da escluderisi, nel caso conoceto, la necessit� della nomina del tutore). Il presU1P1Posto su 1cui si basa 1'011dinanza � palesemente erroneo. L'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole non � inseparabile dalla !Patria !Potest�, n� la piresupa;ione necessariamente. Basta considerare che esso, nella'mbito della filiazione legittima, quando i� genitori non hanno mezzi sufficienti, � 1carico degli altri ascendenti (art. 148 �Cpv. cod. dv.), e che l'obbligo predetto non viene certamente meno nella ipotesi di decadenza del genitore legittimo o natll!rale dalla patria potest� a norma dell'art. 330 e dell'art. 260, comma secondo, del codice -'.�. civile. \: f:r.: ~ -� . ~ PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 827 Il vero � 'che la ;patria potest� del genitore nei con:lironti del figlio naturale non riconosciuto non ipu� 1s0l'gere se non per effetto (art. 277 cod. civ.) della dichiarazione di paternit� o maternit� naturale, in diiPendenza dell'esercizio dell'azione 11.'ispettivamente prevista dagli artt. 269 e 272 �Cod. civ., la quale, come :gi� rilevato nella predetta decisione di questa Corte; � ben diverisa, !Per P!"e8UiPiPOLSti ed oggetto, dall'azione di �cui all'art. 279, anche se questa, in d�!Pendenza della !Parziale dichiarazione di illegittimit� costituzionale dsultante da questa stessa !Pll.'0nuncia, pu� essere diretta al soddisfa:cimento del diritto al mantenimento, alla educazione e alla istruzione. CORTE COSTITUZIONALE ,8 maggio 1974, n. 119 -Pres. Bonifacio Rei. Gionfrid� -Coral Shilp Um.iter (avv. Foil."tino). Nave e navigazione -Cause per sinistri marittimi -Consulente tecni co -Partecipazione alla Camera di Consiglio -Illegittimit� costi tuzionale -Esclusione. (Oost., artt, 3, 24; cod. nav., art. 600, comma primo). Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di di- fesa, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 600, comma primo, del codice della Navigazione, nella parte in cui si ammette il Consulente tecnico ad essere presente in Camera di Consiglio, esclusa la fase deliberativa della sentenza (1). (1) C:fir. Corte Oost., 4 :liebbrado 1970, n. 16, in questa Rassegna, 1970, I, 175. CORTE COS.TITUZIONALE, 8 maggio 1924, n. 122 -Pres. Bonifacio - Rel. Roochetti -Muller (n.c.). Imposte e tasse in genere -Violazione -Repressione -Poteri di perqui sizione della polizia � tributaria -Illegittimit� costituzionale Esclusione. (Cost., artt. 3, 24; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 35). Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 35 della legge RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 828 7 gennaio 1929, n. 4, che abilita la polizia tributaria investigativa a perquisizione domiciliare (1). (Omissis). -2. -Per l'esatta identificazione dei tel'IIIlini della questione � la Coirte iritiene 'che la di~osizione impugnata vada esaminata nel contesto, sostanzialmente unitario, ,costituito dallo stesso art. 35 e dai due articoli ,che lo !Precedono. !Illseriti nella legge n. 4 sotto il capo II, del titolo secondo, relativo alle n~e di !Pll"OCedura, essi� diisciplinano i !Poteri ,conferiti alla polizia tributaria per la :rE1Pll"essione delle violazioni alle leggi finanziarie, differenziandoli a seconda che le violazioni stesse costituiscano reato o abbiano invece natura di meri illeciti amminisrtrativi. Per quelle costituenti reato (anzi solo determinati reati, elencati nel :secondo comma), l'art. 33 abilita gli ufficiali della polizia tributaria a pir0 cedere .a � [perquisizione domtcili�re � qualora abtbano notizia o fond!ato sospetto che essi siano stati compiuti. Invece, per le violazioni che, alla stregua dell'art. 34, non ,costituiscono reato, l'art. 35 abilita non solo gli ufncilali, ma anche gli agenti, della polizia tdbutaria ad accedere in qualunque ora negli ese11cizi pubbUci e in ogni locale adibito ad un'azienda industiriale o 1commerciale, iper eseguirvi �verificazioni e ricerche �. Per tali O[perazioni, come � detto nell'articolo 205 del Regolamento di 1servizio della Guardia di finanza, � inibito agli ufficiali ed agenti p:rocedenti l'aipe:rtura di borse, valigie, casseforti e 1POrte ,chiuse, che in 'contribuente o 'Chi per esso si rifiuta di apriire. In sootanza, la ipolizia tributaria ha la facolt� di ricercare tutto il materiale documentario relativo all'attivit� delle aziende industriali e commerciali in materia fiscale, mediante l'esame o il controllo di documenti, iregistri o di eventuali apapirecchiature idonee a fornire dati utili ai fini qositivi. 3. -Le considerazioni che precedono consentono quindi di stabilire �che, quando ,gli uffiiciali della [polizia tributaria operano ai fini della ;perisecuzione dei reati e ,coffi[piono perquisizioni, essi agiscono come ufficiali di [polizia 1giud!iziaria e devono tri~ettare tutta la normativa relativa alle ;perquisizioni domiciliairi ,compresa nel capo V del titolo II, del libiro II del ,codice di ,pirocedura penale, con le ga:ranize di cui agli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso codice. Quando invece gli ufficiali ed: agenti della polizia tributaria operano per accertare violazioni delle norme ,contenute nelle leggi finan (1) C'lir. Cocte Cost. 28 dicem~e 19'70 n. 200 e 2 fe):>braio 1971 n. 10, in questa Rassegna 1'971, I, 23 e 226. 829 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE ziarie le quali non costituiscono reato, ed a tale scopo effettuano nelle aziende verificazioni e rlceriche, essi svolgono funzioni di polizia amministrativa che si risolvono nel rpotere di 'controllo e di vigilanza della attivit� [p(rivata 1spettante istituzionalmente alla (pubblica .Ammini: strazione. Ocr:a, la mancata pirevisione, nelle leggi, di garanzie atte ad aBISicurare che, durante le O(perazioni pcr:eviiste dal denunziato art. 35, il contribuente inquisito debba essere assistito dal difensore, non !PU� importacr: e viol�zione dell'art. 24, 1secondo �comma, della Costituzione, iperch� la garanzia di dife.sa, �Come la Corte ha ritenuto (pi�: volte (cfr., da ultiimo, sentenze n. 200 del 1970, n. 10 dlel 1971), � limitata al' [p(rocedirnento .giurisdizionale, e a quei procedimenti istruttori o pcr:eistrutto:ri strettamente connessi e p�reordinati alla attivit� giurisdizionale, mentre non si estende alla attivit� amministrativa diretta ad accertare l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge. Per le 1stesse ragioni' deve anche escludersi che possa, nel caso, (parlal'ISi di violazione dell'art. 3, secondo comma, !Perch� risultano oggettivamente ben differenziate :lira loro le istuazipni cui danno ris(pettivamente luogo le due forme di attivit� dei pubblici poteri, quella amministrativa e quella .giurisdizionale. Le proposte questioni devono essere rpertanto dichiarate non fondate. -(Omissis). COHTE COSTITUZIONALE, 8 maggio 1974, n. 123 -Pres. Bonifacio - Rel. Rocichetti -Innamorato (n.c.). Procedimento penale -Perquisizi�ne domiciliare-Omesso preavviso e assistenza del difensore -Casi urgenti -Illegittimit� costitu zionale -Esclusione. (Cost., art. 24, 14; � c.p.p., artt. 334, 304 ter, commi terzo e quarto). Non � fondata, con riferimento al diritto di difesa, la questione di legittimit� costituzionale degli articoli 334 e 304 ter, commi terzo e quarto, Codice di procedura penale, che prevede, in casi urgenti, la possibilit� di perquisizioni domicilari senza avviso o assistenza del difensore (1). (1) C:lir. .iin dottrina, FERRANTE, Reato accertato nel corso di perquisizione personale illegittimamente disposta Giust. pen., 1970, nI, 280, e Caiss., 21 :febbraio 1970, Cass. pen. mass. 1970, 393 (m). 830 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 8 maggio 1974, n. 124 -Pres. Bonifacio - Rel. Rossi -Melairaigno (n.'c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato, Giovgio Azzariti). Circolazione stradale -Violazione connessa a reato -Sanzioni e pena - Assorbiment� dell'una nell'altra -Esclusione -Illegittimit� costituzionale -Non � fondata. (cod. sWad., art. 138; legge 3 maggio 1967, n. 317, artt. 1 e segg.; cod. pen., art. 589, secOIIldo comma). Non � fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimitd costituzionale degli art. 139 cod. strad. e degli art. 1 e segg., legge 3 maggio 1967, n. -317 e 589 cod. pen., nella parte in cui affermano che le somme proposte a titolo di conciliazione amministrativa sono escluse dall'assorbimento nella pena pi� grave (1). (1) N oo riJsWtano p1recedenre speci:f�.che. CORTE COSTITUZIONALE, 8 maggio 1974, n. 125 -Pres. Bonifacio - Rel. Rosisi -Bortelloni (n.c.) e Presidente. Consiglio dei Minisrtri (Sost. avv. gen. dello Stato A:zzariti). Elezioni amministrative e politiche -Reati elettorali -Impedimento di riunioni elettorali -Previsione con pena sperequata -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3; d.P.R. 30 marzi> 1957, ri. 361, art. 99, comma primo). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimitd costituzionale ,dell'art. 99 t.u. 30 marzo 1957, numero 361, per l'elezione della Camera dei Deputati, che colpisce con una stessa pena sia l'impedimento che la turbativa di una riunione elettorale (1). (Omissis). -1. -La Corte � 'chiamata a decidere se l'art. 99, primo comma, del d.P.R. 30 ma:rzo 1957, n. 361, secondo cui � !PUnito con la reclusione da uno a tre anni, oltre che con la multa, sia chi imlPedi: sce una criunione elettClll'ale, isia chi ne tur:ba lo svolgimento, contrasti (1) Cilir. Corie Cost., 23 febbraio 1970, n. 26, F<Yro It., 1970, I, 1002, con nota. 831 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE o meno con il principio .costituzionale d'egua.glianza equiparando, quoad poenam, due fattispecie oggettivamente diverse per giravit�. La questione � infondata. � vero 1che l'impedimento della riunione elettorale costituisce fatto !Plll grave della semplice turtbativa in ordine al bene direttamente tutelato, raJPiPII"esentato dal regolare svolgimento della competizione elettorale. Va [peraltro osservato ,che la turlbativa dei 'comizi � un ervento assai pericoloso per la sicurezza [pubblica, tale da giustificare, sotto questo profilo, la previsione di pene edittali altrettanto 1gravi e rpari a q�elle previisrte !Per l'ipotesi d'imrpedillllento. Il legislatore, nell'esereizio della sua disCll'ezionalit� politica, non ha quindi operato al'lbitrariamente, sicch� non sUJS1Siislte l'illegittimit� denunziata. N� pu� ignorami ,che la norma Lmrpugnata viene a:ro;>liicata dal giudice nell'esercizio ,di un potere discrezionale di graduazione della pena, per effetto del quale potr� wogare una sanzione congirua rilstPetto al!' effettiva g.ravit� della condotta. CORTE COSTITUZIONALE, 15 mag,gio 1974, n. 128 -Pres. Bonifacio -Rel. Verzi -Soc. Falfmare (n.1c.). Porti -Genova -Consorzio del porto -Provvedimenti amministrativi Poteri ~iurisdizionali del presidente -Ille~ittimit� costituzionale. (Cost., art. 101 e 108; r.d. 16 gennaio 1936, n. 801, art. 7; cod. nav., art. 1317). � fondata, con riferimento ai principi ,dell'imparzialit� del giudice, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 7, commi sesto e settimo, del testo unico 1delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato �con r.d. 16 gennaio 1936, n .801; dell'art. 6 bd:s, quarto e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50 (Costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova), introdotto con l'art. 1, punto IX, commi quarto e quinto, 1del r.d.l. 28 dicembre 1924, numero 2285/203, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; e dell'art. 1317 del codice della navigazione, nella parte in cui consentono che il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova decida sulla legittimit� di provvedimenti amministrativi adottati dall'ent� di cui lo stesso presidente � a capo (1). (1) La C10trte ha fartto applicazione dei princilpi �gi� enunoil8Jti ne1le Pflecedenrt;i �Sentenze 3 aprile 1969, n. 60 e 9 :Luglio 1970, n. 121 m questa Rassegna 1969, I, 400 ed ivi 1970, I, 732. 832 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 15 maggio 1974, n. 130 -Pres. Bonifacio -Rel. Oggioni -Sestili (n.1c�.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Procedimento civile -Termini processuali -Sospensione feriale Illegittimit� costituzionale -Es.elusione. (Oost., art. 3; 1. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 2). - Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza,' ta questione di legittimit� costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione feriale dei termini processuali civili (1). (Omissis). -1. -Con l'ordinanza di rinvio, il giudice conciliatore� di La Spezia, solleva questione dli legittimit� �Costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla SOSiP�en:sione diel deconso dei termini processuali duirante il periodo feriale 1<> agosto-15 settembre. Si assume in ;primo luogo 'che l'illegittimit�, in :relazione all'art. 3 Cost. �colllSlisterebbe in �ci� �che la legge ha [per oggetto i soli termini iP!l"Ocessuali (gi� identificati negli artt. 152 cocl!. [proc. civ. e 180 cod. proc. pen. �Come quelli diretti � al compimento degli atti del {Plrocesso �) e non anche i termini di diritto sostanziale (vuoi, per esempio, di ~escrizione, vuoi di decadenza, �come il terimine per esercit!N:'e l'azione di dilsconoscimento di !Paternit� ex art. 244 cod. civ.). In ci� dovrebbe ravvisarsi un~ ilirrazionale differenza di trattBIIIlento di situazioni giuiriidiche da 1conisiderairisi, invece, omogenee ri.S!P�etto allo ~cO(po per cui la .sospensione 1stessa � dettata, cio� la .garanzia di un periodo globale di riposo a favore degli avvocati e p;rocuratori legali. 2. -La questione non � fondlata. � da rilevare che se, indubbiamente, lo scopo della dtata legge � quello ora indicato, � anche vero che il legislatocre ha inteso venire incontro alle aipprezzabili es$genze di detti prod:essionilsti non in modo totalitario e incondizionato, ma tenendo invece conto, come ll"isrulta anche dai lavori preparatori, dli. non sacrific�are a tali fini anohe quelle. situazioni, che avrebbero pi� gravemente inciso nella sfera dei dliiritti d!elle jpairti, ieio� le :situazioni collegate al decorso dei termini di diritto (1) Sul1la nozione di :termine processuaile: TARZIA, La sospensione dsi termini processuali nel periodo feriale, in Riv. diT. proc. 1965, 602 e Una nuO'Va legge sull.a sospe.nsione dei termini processuali, in Riv. dir. proc. 1970, 93; REGONATI, Brevi considerazioni sull'art. 1 della legge 7 ottobre 19'00 n. 742 in Temi, 1.972, 115. � (:.. f ~ . .. !, !' PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE sostanziale, le quali situazioni, a(p!punto, per tale ma~giore iI11Ciisivit� di conseguenze, sono state escluse dalla disci!Plina in esame. L'illegittimit� lamentata, pertanto, nori ,sussiste, trovando la denunziata divoosit� dli. diisciiplina, adeguata giusrtif:Lcazione nella obbiettiva d:We11sit� delle ipotesi ir�golate. Ci�, indipendentemente dJal [pil'Oblema intel'IPI"etativo dl'loa l'inclusione nell'una o nell'altra categoria dei termini da consideralI'e ai fini dell'aa;irp.Ucazione della di:scjplina in esame, il 1che � ovviamente di cOlll{Petenza del giudice ordinario e non incide sulla II'azionalit� della no:mna. 3. -Per analoghi motivi, � anche non fondato l'altro profilo di illegittimit�,. pro51Pettato in relazione alla (pll'esunta esclusione della so51Pensione di quei temnini, <che, 1Pur essendo � legati al processo �, non vi siaa:-elbbero formalmente inseriti. L'ordinanza fa in prO[posito l'esernP: io del termine dli novanta :giorni dalla notifica del precetto per eseguiJ:' e il pignoramento 1che sarebbe non so~getto alla sospensione perch� non processuale, diverisamente dal termine di novanta giorni ;per chied&e la vendita del bene pignorato. Aniche in questi casi, iPUJr se si volesse riiconoscere attendibile una categoria del 1genere suindicato, la individuazione dei terttnini da considerare o meno 1soggetti alla disciplina in esame" alla stregua dei cri~ teri distintivi 'cosi !PII'OSIPettati, costituirebbe, invece, in ogni caso, questione di �COlll{Petenza del giudice del merito e, come tale, non coinvolge p!l"oblemi di legittimit� costituzionale. 4. -�, infine, non fondata la censura peil' diversit� irrazionale di trattamento, II'iguaJ:'dante l'art. 3 della stessa legge n. 742 del 1969, cellJSU!l'a che l'or:d:inanza solleva per sostenere che anche nelle i!Potesi pairticolaTi ivi contemplate (diverse da quelle dell'art. 1 in quanto vi domina il !Pf�'�nclpio, opposto, della non aprplicabilit� della SO!SIPensiione dei termini processuali) vi isail'ebbero motivi di illegittimit�. La .censura si siostanzia, al fine di fair veniil'e meno l'intero sistema della legge, espil'esiso nel suo duplice ~etto rprospettato secondo gli articoli 1 e 3, nella IPII'etesia esclusione della facolt� del giudice d� frure eccezione alla regola della 1sospensione dei termini nei casi indicati dall'airt. 3 la �cui trattazione nel !Periodo f~ale � tassativamente disiposta dall'art. 92, primo comma, dell'Ovdinamento ,giudiziario (ir.d. n. 12 del 1941), in contraipiposizione alla ammissione di tale facolt� che sd r~scontreTebibe, nel 'caso dei 1Pirovvedimenti genericamente urgenti previsti dal secondo 1comma del citato art. 92, senza 1che tale d:ivertsit� dd trattamento trovi, rsecondo il giudice a quo, adeguata giustificazione. Invero, .secondo il siistema ap!Pl'estato dal legislatore attraveirso lo impugnato art. 3 della legge, la sospensione � non si a'.PIPlica � alla to 834 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO talit� dei caisi. !Previsti dall'art. 92 dell'011dinamento giudiziario e dagli �llrtt. 429 e 459 del 1codlice di procedura !Civile. La diJSciplina. ian{pugnata si traduce, cio�, nella 01Perativit� della esclusione della sospelliSI�.one in tutte le i.ipotesi 1c0Jne sqpra pll'eviste, giusta il ori.terio unitariamente ivi .sancito, che d!i~one la tratta:ziione nel periodo feriale tanto delle cause indicate 1coo:ne wigenti in funzione del loro oggetto, in lbase ad una ira1gionevole presun:ziione del leg�ISilatore (!Cio� di quelle relative ad alimenti, a ~orti di lavoro, alle controversie in materia di assiisltenza e !Pll'evi:denza obbligatoria, ai procedimenti 1cautelari, dli sfratto, d1 o(pposizione �all'esecuzione, di diichia~azione e irevoca di fallilmenti), quanto dli quelle solo genericamente p;reviiste ,coo:ne� urgenti, in relazione alla molteplice realt� dei iraa;>iPorti, che O'Vviamente esclude la previistione analiticamente coonpleta di tutte le possilbili ipotesi. La sola differenza risiede nella d[['lcostanza 'che, per queste ultime, oocol'll'e una 0S!Pll'essa . diichiairazione del 1giudiice �che riconosce l'wgenza. La nonnativa in esame non pone, cio�, l'obbligatoriet� della tratta�zione delle cause del primo gruppo in contraa;>iPosto ad una mera facolt� di trattazione di quelle del 1secondo 1gJrlllPpO, ma prevede soltanto modalit� diverse del generale obbligo di trattazione, in funzione della diversa natura del' l'urgenza delle �Cause, presunta nel !PII'imO 1caso, da a.ocertail"Si dal giu dice nel. seconcI:o. Ci� esclude la ISIUJSSistenza della lamentata differenziazione dli di sciplina e d� 1comunque sufficiente ragione del sd.stema adottato, esclu dendo cosi il lamentato c~ntrasto con il principio di eguaglianza che, come � costante giu;riS[p!l'Udenza dli questa Corte, in tanto pu� sussd stere in quanto a 1situazioni omogenee venga applicato, senza :ragionevole motivo, un trattamento differente. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 15 ma.gigio 1974, n. 131 -Pres. Bonifacio - Rel. Crisafulli -Sedda (avv. Luci:fredi). Enti pubblici -Ospedali -Stato giuridico del personale -Primo in quadramento del personale amministrativo -Requisito della laurea -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., artt. 76, 3 e 97; d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, artt. 104 e 128). Non � fondata, con riferimento ai limiti della delega, nonch� ai principi di eguaglianza e di buon andamento della P.A., la questione di legittimit� costituzionale degli articoli 104 e 130 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, nella parte in cui escludono che in via transitoria i posti della carriera direttiva del personale amministrativo degli ospedali pos PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 835 sano essere assegnati mediante concorsi interni agli impiegati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa anteriore, ancorch� sforniti del diploma di laurea (1). (1) La quesUone era stata :lJT'oposta dail Oonsil~o di Stato Sez. V, con oodiinanze 17 novembre 1972 in Giur. Cost. 1'973, 1619 e 1978. CORTE COSTITUZIONALE, 15 illlaigJgio 1974, n. 132 -Pres. Bonifacio - Rel. Rocchetti -Di Calrlo (avv. Lener) e Presidlente Corusriglio dei Min~stri (Sost. IWV. gen. dello Stato Carafa). Avvocati e procuratori -Transazione delle parti -Solidariet� per gli onorari ai difensori -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost_., art. .3; r.d. 1. 27 novembre 1933, n. 1578; art. 68). Non � fondata, con riferimento al principio 1di eguagl_ianza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 68 della legge professionale forense (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) che pone a carico delle parti: nel caso di transazione, l'onere solidale degli onorari ai difensori (1). (Omissis). -L'art. 68 del r.di.1. 27 novembire 1933, n. 1578, di �One che, quando un giudlizio � definitivo con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono obbli:gate al [pagamento degli onorari e al r�!mborso delle �ese di cui gli avvocati ed i 1Pll"01curatori che hanno parteciipato al .giUJdizio negli ult�!mi tre anni fossero tuttora Cireclitori. Secondo il prr-etore .di Benevento, tale dillsposizione sal'eblbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione pe11ch� Cll"eerebbe a favore di quei professionisti una 1siituazione di [privilegio nei confronti di tutti gli altri prestatori d'O[pera intellettuale i quali, [per il pagamento di quanto loro dovuto, ipossono rivolgersi :soltanto ai pl'OIPri committenti, in� base al irap[porto negoziale. La questione non � fonidiata. Peir esaminare� il piroblema nei suoi termini conoceti, occorre muoVeire dalla considerazione che il 1oceidito degli avvocati e dei IP!l.'OCUd'atoiri per le loro IPirestaz.ioni :giudiziali si 1ocea gradua1!mente nel C011'13P e, ;peir cosi dire, in seno allo istesso giudizio e, alla fine di questo, si consolida, poc il difeillsore della 1Parte vittoriiOISa, 1SUl1''ianiPorto delle spese e degli onorari di difesa cui, a norma dell'axt. 91 1c.p.1c., la parte soccombente dev�e eS/Sell'e :condannata. La il'elativa somma :costituisce un apporto ;patrittnoniaLe :che di regola gli spetta dii diritto, pwch� la (1) Per la giur.i.sprudenza cui fa riferimento ila sentenza, cfr. Cass., 10 ottobre 1968 n. 3207 in Giust. civ. 11969, I, 1573. 836 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO parte che la r�ISlcuote � obbligata a versairgliela; ma pu� �etta;rgli anche di dti.ritto nel 'caiso che egli, ai sensi d'ell'.art. 93 c.p.c., abbia chiesto la distrazione delle Sjpes:e in suo favore. In tal caiso, e limitatamente al suo interesse, viene a areail'ISl�. un ll'atPPorto !Pll'ocess.ale diretto fra il difensore e la parte contraria, con conseguente condizionate alla soccombenza rdii. quest'ultima (sent. n. 31 del 1973). Tale rapporto, allo, rch� la soccombenza si sia verificata, ;pu� peirfino divenire autonomo, essendo amanesso 1che il difeI11Sore [pOSISa esperire giravaimi relativamente al 1caipo che concerne la sua richiesta di di.Sltrazione delle spese e l'hnporto della lOll'o �iquidazione. Tutto ci� !Premesso, �l1W)are ovvio che l'aspettativa del difensore a soddisfami lSl\llle spese di soccombenza deve ricevere una sua tutela anche nel caso che le p�rti tronchino la lite addivenendo ad uria transazione; tanto pi� che questa deve normalmente coprire tutta l'area della 1controiversia e, pe1rici�, sorto che sia il giudizio, COII!lPll'ende:re anche il regolamento delle spese e degli onorari dovuti ai patroni delle parti. . Se l'aacwdo :Era queste non comprendesse anche tali rapporti, alla cui dlefinizione sono interessati i difensori, � Ol\TVio che costoiro 1POtrebbell'o esserne danneggiati. Ed � IPl'O!Pl'iO p& piI'evenire ogni peir1colo dli danno 1che la nomna denunciata pone, in caso di transazione della lite, a 1car1co di tutte le parti, 'con vincolo di soltdariet�, l'obbligo del 1Pargamento delle spese e degli onorari, dlerogand!o al !Principio contrattuale che il comp1enso � dovuto solo dalla (parte che Sii avvale della pll."estazione d'opeira intellettuale del difeI11Sore. La .giur1spll'udenza ha esattamente individuato il carattere ec�cezionale dell'art. 68 d!el r.d!. n. 1578 del 1933, traendone le necessarie conseguenze sul piano della interpretazione: tuttavia, la natura di jus singulare della norima impugnata non ianiplica 1che essa non sia fondata su !PII"incipi :di razionalit� e di ,giustizia. Nel 1caso in esame, i~atti, a1Ppare eividente 'Che l'art. 68, lUillgi -dal 'areare un ingiUJSto !PII"ivilegio, si limita a garantire i professionisti legali da un evento, quello di un accwdo :liva le (parti, che possa lascia;rli insodldisfatti dei compensi lOll."o dovuti. In questa ipotesi si verilicherebbe un danno ingiusto S01Prattutto �per i difensori delle 1Pairti meno abbienti i quali, IPll."O!PII"iO a causa della transazione, potrebebro incontrare notevoli difficolt� nel recU1Pell'o dei loro rci:rediti ptrofe.ssionali. Pu� .concluderisi, in base alle ragioni esposte, che la situazione degli avvocati e dei (pll."OcuratOll'i, per ci� che concerne il (pa.gaimento dei 1compensi per le loro !Pll'estazioni in 1S10dle 1giuc1iziale, ha aspetti dli peculiarit� .che ogigettivamente la differenziano dalla Slituazione di tutti gli altri (pll."estatOll."i ld'opell'a intellettuale in ordine alla corresponsione della l"emunerazione foro dovuta. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 837 CORTE COSTITUZIONALE, 15 ma,gigio 1974, n. 133 -Pr�s. Bonifacio - Rel. Verzl -Angiolillo (n.1c.) e Presidente Consiglio dei Minisitri. (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Stampa -Reato di omessa rettifica -Procedibilit� di ufficio -Ille~it timit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3; 1. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit� costit~zionale dell'art. 8 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, nella parte in cui prevede la procedibilit� di ufficio del reato di omessa rettifica di notizie (1). (Omissis). -1. -Il pretore di Roma :ritiene che l'art. 8 della legge. 8 febbraio 1948, n. 47, che {Punisce il di:rettore iresiponsabile del giornale quando omette di pubblicare la rettifica dli .una notizia falsa o lesiva :della dignit� o reputazione altrui, violi il principio di uguaglianza in quanto dil$one 1che, {Per tale reato, si P�!'OCede di uffkio, mentre per f reati commessi a mezzo della 1stam1Pa la procedibilit� � SIUJbordinata alla rpresentazione della querela. Questa differenziata disciplina processuale� sarebbe i:m-azionale, non ;potendosi giustificare l'ingerenza statuale in una 1situazione �identica ad altre per le quali l'eseIDcizio dell'azione penale � invece subox:dinato alla manifestazione di volont� dell'offeso. Anche ise la 1condotta oonislSi.va d�l direttore reS{PoDJSahi.le va inquadlrata nella !Pi� ampfa attivit� di infonmazione, la quale � oggetto d~ particolare interesse da [parte dello Stato, essa costituirebbe tuttavia � un incidente �che riguarda esclusivamente il rrap[porto fra sogigetto attivo del reato e parte offesa �, il cui interesse privato assumerebbe un'im(poirtanza primaria ed assorbente si da poNe in secondo [p.iano la pretesa punitiva dello Stato. 2. -La questione non � fondata. Non sussiste invero quella identit� di situazioni soggettive ed oggettive che il giudice a quo ;pone a fondamento della tesi 1che il 1Pirin (1) Sulla natura del reato previsto dall'art. 8 ,della !legge sulla stampa, in giurisprndletnZa: Cass., Sez. I, 4 diioembire 1962 dn Cass. pen. mass. annot., 1963, 295 e Cass. Siez. III 28 marzo 1968, Alti chieri, lin Temi, 1�970, 457; in dottrina: GRosso. Osservazioni sulla natura giuridica del reato previsto dall'art. 8 della legge 8 febbrai� 19~8 n. 47 in Temi 1970, 457. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 838 c:i1pio di uguaglianza sia violato dal trattamento pll'ocessuale differenziato sop.raindliicato. Non si !PU� condivtdere l'ou;>,inione ,che la IPll'OCedibilit� dei reati com:meSJsi a mezzo d!ella stampa sia, in via .generale, 'condizionata all'eserdzio della querela d!a a;>airte della persona offesa. Trattasti infatti di opinione non 1confortata dialla legislazione positiva. L'ol1dinanza si sofferma :sui l"eati dii 1diffamazione ed ingiuria, ma trascura il vilip,endio, le pubblicazioni oscene, ed altri reati pe;r1seguibili di uf:licio: e richiama, inoltre, l'art. 21 della legge n. 47 dl�l 1948, non tenendo conto, per� che questo, trattando >del procedimento per i reati commessi a mezzo della sta~. fa un eS[pil"esso riichiamo � alla !Presentazione dli querela o denuncia �. � da considerare, invece, come essendo 1POS>sibile che a mezzo della statm{P'a Stiano Commessi :reati di varia indole, consegue 1che 1Per essi la proceclibilit� sia diversamente disciplinata -d'uffido opipure a querela -a �seconda della natUI"a dei beni offesi, alcuni d;ei quali rkadono nella sfelra :i;n-ivata della persona, ed altri attengono ad intell'essi di car�ttere pubibltco. 3. -L'Qugnato art. 8 non jpl"evede, ipoi, un ll'eato commesso a mezzo della stam1pa, perch� \Punisce l'inosservanza di un obbligo cihe � �IDIPosto dalla legge, d!i:sciplinante l'esericizio della attivit� di stampa e d'ella !'elativa diffl.l!SI�one, ed imposto a tutela del 11;mibbliico intell'esse e della obbiettivit� della informazione. Nei reati commessi a mezzo della stampa, invece, questa 1costitui:sce il mezzo, lo strumento adoperato pell' aggreilil"e beni, come l'onore, la reputazione, etc.; e trattasi di strumento non neceS1Sario in quanto il bene tutelato pu� essere offeso anche con m�zzi diversi. Non 1sti pu� quindi fare confusione :lira tali reati e quello IPll'evtsto d�all'art. 8. A nulla giova l'a11gomento che il reato di dlif:l�amaztione a mezzo Sltam{Pa, jpl"ocedibile a querela, � spesso abbinato a quello previsto dall'art. 8 in esame. Ci� infatti non esclude che si tratta di due reati lesivi di interessi dli.versi, privato l'uno e pubbliico l'altro. Il pll'etore ritconosce che la 'condotta omissiva del direttore l"~onsabile si inquadra indubbiamente nella sua pi� ampia attivit� di informazione, la quale per la sua incilsiva influenza sulla �pubbHca opinione assume ll'ilevanza prianaria; rileva tuttavia che, nel caso in esame l'interesse prevalente � quello individuale della persona lesa, che nei confronti di quello generale della informazione ha una importanza assorbente s� da � porre in secondo IP'�ano la pll'etesa . punitiva dello Stato �. Ma la Corte ritiene che siffatta graduazione non � attendibile, perch� non sor,retta da convincenti argomentazioni. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 839 CORTE COSTITUZIONALE, 22 o:naggio 1974, n. 140 -Pres. Bonifacio - Rel. Gionfrida -Pichel (n.c.). Filiazione -Dichiarazione giudiziale di paternit� -Procediment� di ammissibilit� dell'azione -Illegittimit� costituzionale -Esclusione (Cost., artt. 24 e �o; e.e., art. 274 e 275). Non � fondata, con riferimento al diritto di difesa ed alla tutela della prole naturale, la questione di legittimitd costituzionale degli articoli 274 e 275 Co,dice civile, che prescrivono il previo giudizio di ammissibilitd dell'azione di dichiarazione di paternitd (1). (Omissis). -1. -Pos:to �che la Corte 1si � gi� IPII"Onunciata �sulla legittimit� costituzionale del giudizio di delilbazione ex art. 274 cod. civ. -ritenendo (�con la riicoirdata sentenza n. 70 del 1965) .che esso, tra l'altro, assolve all'esdigenza di � salvaguaxdlaire, in materia tanto delicata, i fondamentali diritti della peirsona dai pericoli di una iPerlsecuzione in giudizio temeraria e vesisato1ria�� -� da vedere se l'ordinanza dli irinvio, nel ri1Pr01Porire il dubbio di le1gittimit� del procedimento sopra indlicato, adduca, in concreto, nuoivi ai'gomenti od, invece, si risolva in una mera richiesta di riesam~. � Ora, !Pell" quanto attiene al primo 011dine di rilievi svolti dal giudice a quo, deve, senz'altiro, escludlelrsene ogni carattere di novit�, in quanto l'affermazione che il giudizio di deUbazione concreti un limite pirocessuale alla rice11ca della !Paternit�, non consentito dall'art. 30, ultiimo comma, della Costituzione ed, inoltre, confilgigente con il IPII"incipio di libert� dell'azione, non va al ,di l� di una (immotivata) Cll"itica alla sentenza n. 70 del 1965 citata. La quale, sul punto, ha, in effetti, gi� in contrario ritenuto che la previsione legislativa contenuta nell'art. 274 codi. civ. � non contrasta con il p1rinci1pio che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, n� col riconoscimento del diritto di azione per la ricerea della paternit� contenuto nell'art. 30 della Costituzione �. 2. -Resta, �pe1rtanto, da vedere della fondatezza del successivo rilievo che, avendo, secondo il giudice a quo, la Corte � fondato il giudizio di legittimit� della norma sul piresuooosto che la procedura ex art. 274 (1) La precedente sentenza 12 luglio 1965 n. 70 cui la C01rte si � richiamata � pubbUcata in questa Rassegna 1965, I, 886 Sullo speciale procedimento, in dottrina: CHIARLONI, Diritto di azione e diritto di difesa nel procedimento preliminare per ta dicMarazione giudiziak di paternitd o: materntd naturale in Giur. cost. 1965, 805 e SGROI, Sul procedimento 'di ammissibilitd per ta dichiarazione del rapporto di filiazione naturale dopo la sentenza n. 70 del 1965 in Giust. civ. 1970, I, 602. 840 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cod. civ. rientraisse tra� quelle di -&olontairia giurisdizione �, la :relativa statuizione rillnarrebbe priva del suo piresUiPPosto giUJStirficativo, poich� la giuris(prndenza ordinaria saxebbe, ora, piuttosto orientata nel senso di riten&e la natura contenziosa del ipa:-ocediimento ui questione: e ci� ipa:-oprio sulla baise degli interventi correttivi op&ati sull'all"t. 274 citato, dalla Corte stessa �con la sentenza n. 70 del 1965 (pi� volte menzionata (poi. recepiti nella legge 23. novembre 1971, n. 1047, � Proroga dei tel'llilini p& la diichiairazione .di paternit� e modifi�cazione dell'art. 274 cod. civ. � ), in merito alla � necessruriet� del contraddittorio, necessit� della motivazione, reclama:bilit� del provvedimento � ed eliminazione dlel requisito della segretezza. Il rilievo � privo di consiiJStenza. Che la Corte a:bbia fatto d~end&e la legittimit� del ipa:-ocedimento ex art. 274 cod. civ. dalla sua natura di � volontaria giurisdizione � � affermazione certamente inesatta: in quanto, invece, nella sentenza anzidetta, la Corte ha' eSJPil'essamente p!I'ecisato di {Poter, in effetti, � 1PreS1Cindere dalla natuira del procedimento �. In Tealt�, il IP'unto �cardine della senten,za n. 70 del 1965 -1Per cui, dati gli �iJ:n!Posti requisiti (contraddittocio, motivazione del provvedimento ecc.), �si ritenne di mantenere in vigore il JPil'Ocedimento delibativo in questone -� chia!l'amente rappresentato dalla considerazione della � r~trO{Ponibilit� �, in ogni 1caoo, � in base a nuovi elementi �, della domanda volta ad ottenere la dichiarazione giudliziale di paternit�. Ora, tale � riJPirOJPOnibilit� � rper novit� degli elementi off&ti non � punto contradJdetta dalla giurisJp!l'Udenza ordinaria, anche quando, dalla affermazione della natura �contenziosa del giudizio di delibazione, questa ritenga di inferiil'e la fonnazione di un � .giudicato � : � 1che, in ogni ca;so, trovasi eS1Pit"esso come un ~ giudi�cato limitato � o � giudicato sulle questioni di rito � o, comunque, � allo stato degli atti �. Restano, quindli, 1senz'altro ferme le 1considerazioni a .suo tempo svolte dalla Corte. 3. -N�, a SUiI>erare la �conclusione che da tali considerazioni � stata tratta, vale l'ultimo rilievo dell'ordinanza di it"invio, in merito alla .assunta violazione dell'art. 24 della Costituzione, �per la � sommariet� � del JPTOcediimento delibativo. Il ivero �, infatti, che i cennati requisiti di � contradd!ittorio ., � reclamabilit� del ;p;rovvedimento � e � riprqponibilit� della domanda in base ad elementi nuovi � costituiscono altTettanti canali attravooso i quali il � diritto di ddfesa � ha modo di�trovare mgresso e sviluppo nel giudizio preliminare ex art. 274 cod. civ., sia pur cmnpatibilmente con la struttura peculiare del giudizio stesiso e con le esigenze che questo � volto a cautelare. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 84~ CORTE COSTITUZIONALE, 22 maggio 1974, n. 141 -Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti -Cavill� (n.ic.) 1c. Presidente Consiglio dei Ministri e Amministrazione Finanze dello Stato (sost. avv. ge;n. dello Stato Afbisinni). Imposte e tasse in genere -Imposta di successione -Privilegio verso i terzi possessori -Mancata previsione dell'estinzione col tributo -Legittimit� co~tituzionale. (Cost., art. 3; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 18). � costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 68 del r.d. 30 �dicembre 1923, n. 3270, che ap!p!rova l� legge tributaria sulle successioni, nella parte in cui non ,dispone che l'azione a garanzia del 'privilegio spettante allo Stato per la riscossione dell'imposta si estingue nei termini. stabiliti dalla legge per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento (1). (Omissis). -2. -Ai fini della soluzione della iprO\POSta questione � d'UOiPO trico:ridare che pcr:-J.ma di essere autonomamente regolata col r.d. n. 3270 del 1923 l'illllPOsta di succeSISiione era consliderata come a[p!partenente alla categoria del trLbuto di registro e !perci� dLsrciiplinata da disiposizioni in parte comuni comprese nel medesLmo testo legislativo. Per quanto �concerne in ipairtLcolM"e il privilegio fiscale, rper entrambi i tributi vigeva la :regola di cui all'art. 89 della legge 13 settemhre 1874, n. 2076, sulle tasse di registro -rimasto tale nel titolo III del suc1cessivo t.u. dlelle leggi sulle tasse <li re1gLstro approvato 1con ir.d. 20 maggio 1897, n. 217 -il quale nei suoi due commi testualmente diSjponeva: � Lo Stato a'Vlr� pll"ivilegio JPer la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili co]Jpiti da �!!Ilposrta secondo le norme stabilite d'alla legge civile. L'azione si estingue nei termini stabiliti dalla presente legge p& domaIJJdaire il pagallll.ento della tassa o del suo SU!P!Plemento �. Con la rifo:mna del 1923 il legislatore dava una nuova sistemazione alla materia raccogliendo in due 1coevi ma distinti testi le norme riguardanti risrpettiJvamente l'iirn!Posta dli. registro e quella di rucicessione (regi decrreti 30 ddicembrre 1923, n. 3269 e n. 3270). I due 1commi dell'art. 89 del vecchio t.u. del 1897, re1golanti il privilegio fiJScale, venivano trasfusi, (1) Per la giwrlisrprudenza sulla naturra di termine di decadenza, e non di presccizi.Oi!lJe, del termme fissato daJJI'art. 97 della legge di registro del 1923 per farr valerre ill ipriviilegio: Cbrte di Cass., Sez. Unite 18 settembre 1970, n. 1552 in Giust. civ. 1970, I, 2, 1556. Sul iprincip.io che il privilegio, quale accessorrdo del �credito, in Linea g.eneraile, salve le vicende che clguarrdano i1e cose oggetto dei privilegi sp.eci�ali, S011ge con il credito e oon esso si estingue: GAETANO, I privilegi, Torino, 1956. 842 RASSEGNA �DELL'AVVOCATURA DELLO STATO . in un testo letterale preS1Soch� identico, nell'art. 97 relativo all'imposta d:i registro; nell'art. 68, concernente l'imposta di sucicessione, veniva invece ripirodotto soltanto il primo comma e non anche il secondo giusta il quale l'azione 1Per poter recuperare l'imposta nei confronti del terzo possessore si estingueva nel termine stabilito dalla legge per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento. Questa differenziazione normativa, che ha dato ov1gme all'odierna questione di legittimit� costituzionale, non figura !Pi� nella nuova disciplina delle due imposte in esame recentemente adottata dal legiislatore. In questa, anzi, la riscossione coattiva e il privilegio dei due tributi hanno avuto identico trattamento es1sendosi, a.1Punto, disposto che il privilegio si estingue nel termine di cinque anni decorrente dalle date rispettivamente indicate nell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre .1972, n. 634, per !'.imposta di registro, e 45 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, per l'imposta di successione. 3. -Ci� premesso, venendo all'esame della proposta questione, la Corte ritiene �Che, in ordine allo ~mco.punto, qui in considerazione, concernente il termine per l'esercizio del privilegio fiscale, non slU'ssiste tra i due tributi diver:sita di situazione �che valga a giustificare un loro diverso trattamento legislativo. L'a1sserita differenza della natura e del �campo di applicazione delle due i:m!Poste non � di per s� sufficiente ,per �Considerare ragionevole e legittima l'adozione di un differenziato trattamento del terzo possessore di un ibene a seconda che questo abbia formato oggetto di trastferimento per atto tra vivi o mortis causa. Le :ragioni �di �certezza del diritto, sicurezza nella �circolazione dei beni e di tutela del terzo acquirente del bene che hanno indotto il legislatore a .circoscrivere in un termine rigoroso e :risitretto l'azione esecutiva .posta a ga:ranzia del privilegio fiscale in tema di imposta di tl'egistro sussilStono e sono valide anche per l'ipotesi, sostanzialmente identica, dell'azione reale �Che assiste il privilegio gravante su bene caduto in 1suaceS1Sione e trasferito ad un t&zo. Ne � ri\prova il fatto, innanzi evidenziato, che in origine e nuovamente ora nella ;pi� recente diisciiplina le due azioni privilegiate he.ano avuto unicit� di trattamento !Per quanto attiene alla prefi,ssione di un termine entro il quale l'azione deve essere ese:r\Citata a (pena di decadenza. Va conseguentemente dkhiarata l'incostituzionalit� della norma denunciata, rper violazione del pirinci'.Pio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., nella parte in cui non dispone -analogamente a quanto stabilito per l'imposta di registro -che il pdvilegio spettante allo Stato per la riscossione dell'imposta di succes�sione si estingue nei termini stabiliti dalla legge per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento. -(Omissis). � PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 843 CORTE COSTITUZIONALE, 22 maggio 1974, n. 142 -Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti -Ciolfi. (avv. Gioirgi), Molinaro (avv. Lubrano). � Edilizia popolare ed economica -Subentro in alloggio cooperativo Spese e miglioramenti .,. Determinazione' del collaudatore e del Genio Civile -Illegittimit� costituzionale. (Cost. art. 24; r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, art. 109). � costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di difesa, l'art. 109, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, neila parte in cui -dispone che � �insindacabile� il giudizio rimesso al collaudatore ovvero al funzionario del Genio civile per l'accertamento della somma da rimborsarsi da colui che subentra ad un precedente assegnatario di alloggio cooperativo per spese e miglioramenti da quest'ultimo effettuati (1). �c1) Per ima aooiliogia prronillllJctila di ililJegtittimtt� oostiJmmomiLe: senteinzJa 22 dicembre 1961 n. 70 in Giur. cost. 1961, 1282 con note di CAPPELLETTI, Diritto di azione e di difesa e funzione con�retizzatrice detla .giurisprudenza costituzionale. � I CORTE COSTITUZIONALE, 22 maggio 1974, n. 143 -Pres. Bonifacio - Rel. Oggioni -Giacomini (n.c.) e Presidente Consiglio dei Mini:stri avrv..gen. dello Stato A:zzarti.ti). Contrabbando -Connessione con.altro delitto contro la fede pubblica o la P.A. -Punizione pi� grave -Legittimit� costituzionale Esclusione. {Oost., art; 3; l. 25 sette:.i.bre 1940, n. 1424, art. 110, secondo comma, lett. e). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 11 O, secondo comma, lettera c, della legge doganale 25 settembre 1940. n. 1424. che punisce con pena pi� grave rispetto all'ipotesi semplice il contrabbando connesso con altro delitto �ontro la fede pubblica o la pubblica Amministrazione (1). (1-2) Sui limiti di silll!dacabilit� della valutazione fatta dal legislatore deUa congruenza ixa reato e pena, cfr., tra le pi� recenti decisioni della 844 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO, STATO II CORTE COSTITUZIONALE, 22 maggio 1974, n. 144 -Pres. Bonifacio - Rel. Ogjgioni -Gaeti (n.c.) e Presidente Con'Siiglio dei Miniisrtri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Contrabbando -Punibilit� del contrabbando tentato come il contrab bando consumato -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, (Cost., art. 3; 1. 25 settemblle 1940, n. 1424, art. 108; 1. 17 luglio 1942, n. 907, art. 74). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 108 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 e dell'art. 74 della legge 17 luglio 1942, n. 907, che puniscono con le pene del delitto consumato il tentativo di contrabbando doganale e del monopolio (2). I (Omissis). -1. -L'ol1dinanza 7 a;pirile 1972 del tribunale .di Sondrio, dato atto che circostanza aggravante del reato di .contrabbando � la sua ,connessione con altro delitto contro la fede [pubblica o contro la pwbbl1ca amministr�zione, come indkato nell'art. 110 'C\P'V� lett. e, ~Ila legge doganale n. 1424 del 1940, ha 1sollevato questione di legittimit� costituzionale di detta norma nei limiti della maggior misura della [pena infliggenda, ivi sancita nell'ipotesi che rkol'lra la [predetta circostanza aggravante. Si assume 1che detta pena (multa pi� reclusione) sarebbe comminata in modo S[perequato nelle sue dimensioni e, come tale, sarebbe in contrasto con il principio di una razionale adeguatezza di trattamento 1con il reato di contrabbando semplice, [punito con la sola multa (art. 3 Cost.), nonch� con il principio 'che le [pene, [per esisere efficaci, debbono essere proporzionate ed .improntate a finalit� umane e rieducative e non meramente affiittive (art. 27, secondo C[pv., Cost.). Cm-te, le sentenze 10 luglio 1973 n. 119 e n. 122 in Giur. cost. 1973, 1303 e 1315. Sull'equi[par~ione de(l[a samz:ione idel conrorabbando tentato e del con trabbando consumarto, in dofJtrma: Dr LoRENzo, Il contrabbando e gli altri delitti doganali, Padova 1964; AZZALI, C01_1,trabbando doganale in Enc. di diritto. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 845 2. -La questione non � fondata. Secondo i criteri di pcrinci(pfo, gi� enunciati da questa Corte in tema di .congruenza tra reato e pena, nel maggior rigore della misura delle sanzioni deve scorgersi il riflesso della discrezionale valutazione politica del legislat()["e ciirtca la gravit� di un reato (sent. n. 45 del 1970), salvo il limite della ragionevolezza del relativo 8!PIPrezzamento (rent. n. 64 del 1971). Ci� premesso, � da considerare che il contrabbando si piresenta cOl!lle reato la cui fase di esecuzione !Palesa peculiari caratteristiche di fraudolenza, tencfenti alla evasione fi.s1cale, cio� alla lesione di un inteil'esse pulbblko di pa:rtkolare rilievo. Nel tener conto di cwcostanze aggravanti, come quelle in esame, e con lo stabiliire l'aumento della iI'elativa sanzione punitiva in confronto a quella infliggenda .per �contrabbando semplice, il legislatore ha valutato il maggior !Pericolo 1che deriva per l'intereS1Se plt'otetto dal fatto che il reato di contrabbando sia �conneS1So, nei termini sostanziali e formali di cui agli artt. 61, n. 2, cod. pen. e 45, n. 2, cod. a;i�roc. a;ien., pea:-altro reato contro la fedle pubblica o contro la pubblica amministrazione, costituente mezzo al fine dell'evasione fiscale. Nella dinam1ca del reato, questo vincolo �di natura teleologica e conseguenziale, rende agevole e proficua la consumazione del reato stesso e costituisce un ulteriore e valido strumnto di insidia all'interesse ~otetto. Ne consegue la !l'azionale giustificazione dell'aggravamento del reato e, cons1e�guentemente, della maggior latitudine della pena edittale, stabilita con valutazione disc:rezionale dal legislatore. L'aa.-t. 3 della Costituzione non !PU� quindi essere invocato e ritenuto violato, pokh�, dato che, come si � detto, l'tpotesi di contrabbando aggravato, nei .sensi di .cui rsqp:ra, costitutsce un quid pluris riS1Petto all'i(potesi di 1contrabibando 1sempltce, dando luogo a situazioni diversificate nella loro sostanza e proporzione, la legittimit� di un separato e adeguatamente pi� gll'ave trattamento sanzionatorio a1Prpare evidente.. 3. -Per quanto riguarda l'altro profilo di illegittimit� della no;rma hnpugnata, prospettato in :relazione all'art. 27, secondo capoverso, della Costituzione, basta rilevare che, rtsultando, �come si � sopra dimostrato, che la entit� della pena nella fattispecie in esame � stata dete!l'minata in base ,ad una scelta di rpolitka criminale, le.gittimamente eseil'citata, esula altiI'es� �dall'ambito del controllo in questa sede la sua efficacia rieducativa, la quale, coirnunque, � da porre in relazione soprattutto col regime di esecuzione (vedi sent. n. 22 del 1971) che, nel caso, non viene in 1considerazione. -(Omissis). B47 l), Isa b.. Ij j r.: 848 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -2. -Nelle ordiinanze di rinvio si 'deduce che l'art. 29 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, contrasterebbe 1con gli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione perch� confe 1 risce all',ingegnere capo del genio civile (che ha il compito di raccogliere e di tra:smettere, all'autorit� giudiziaria, con le sue deduzioni, < I le denunzie in materia di violazfone di norme antisismiche) la :facolt� di effettuare, se ne ravvisa la necessit�, �ulteriori accertamenti di carattere tecnico ., senza assicurare all'indiziato di reato le garanzie di difesa previste negli artt. 390 bis, ter e quater del 1codice di procedura penale. 3. -La questione non � fondata. Ritiene la Corte che le premesse da cui muovono le ordinanz.e di rimessione debbano essere senz'altro condivise: non pu� invero du:bitan~ i 1che, nel 1comcr;iiere gli accertamenti di 1carattere tecnico (pll'evis:ti dal citato art. 29, l'ingegn&e ca:po del genio civile agisca come ufficiale di polizia giudiziaria (art. 221, ultimo comma c.1P.tp.), e che in tale qualit� �gli sia tenuto ad 0S1Servare nei confronti dell'indiziato di 1reato tutte le gaTanzie difensive a quest'ultimo sipettanti in sede di ind~gini preliminari della polizia giudiziaria. Da tali pl'emesse, tuttavia, non pu� dedursi la illegittimit� costituzionale della norma denunziata per il solo fatto 1che essa sii limita ad attribuire al predetto funzion.ario il potere di compiere determinati atti istruttori, nulla prescrivendo in merito alla disciplina [P'l'ocessuale da attuare per assicurare il risipetto di quelle garanzie. � evidente, infatti, che quando una norma di una legge speciale attT'ibuiisce a taluno il potere di procedere all'accertamento di fatti costituenti reato, senza stabilire le modalit� di ese!l'cizio di tale potere, i relativi atti processuali vanno effettuati appUcando le di:Slposizioni generali che, secondo la tipologia per essi prevista, 1sono stabilite dal codiice di procedura penale, anche per d� �che concerne la tutela dei diritti d� libert� assicurati dalla Costituzione. Deve, pertanto, affermarsi, con riferimento alla norma i.mpugnata, che � gli accertamenti di carattere tecnico ., cui � autorizzato l'ingegnere �capo del genio civile, vanno oomcr;iiuti col rispetto delle norime sancite per l'istruzione formale, e quindi con tutte le garanzie del� diritto di difesa, secondo quanto risulta dall'art. 225 c.[p.[p. (nel testo di 1cui alla legge 18 marzo 1971, n. 62) e dall'art. 223 dello stesso 1codice, nella forimulazione risultante dopo la sentenza dii questa Corte n. 148 dell'anno 1969. -(Omissis). 1Jamenti � tecnico-scientifici di polizia e i diritti della difesa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1970, 1182 e MENCARELLI, Atti di polizia e procedimento in Giust. pen. 1971, ID, 7. 848 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -2. -Nelle ordinanze di rinvio si tleduce che l'art. 29 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, 1contrasterebbe con gli artt. 24, secondo comma, e 3, prilmo comma, della Costituzione pe11ch� conferisce all',ingegnere capo del genio civile (che ha il 1compito d!i raccogliere e di trasmettere, all'autorit� giudiziaria, con le sue deduzioni, le denunzie in materia di violazfone di norme antisismiche) la facolt� di effettuare, se ne ravv~sa la necessit�, � ulteriori accertamenti di carattere tecnico >, senza assicurare all'indiziato di reato le gairanzie di difesa p!I"e\Tiste negli artt. 390 bis, ter e quater del 1cod.ice di proced;ura penale. 3. -La questione non � fondata. Ritiene la Corte che le premesse da cui muovono le ordinanze di rimessione debbano essere senz'altro condivise: non pu� invero d:wbitansd che, nel 1compiere gli accertamenti di carattere tecnico IPII'evisti dal citato art. 29, l'ingegnere caipo del genio civile agisca 1come ufficiale di poliz.ia giudiziaria (art. 221, ultimo comma c.JP4).), e che in tale qualit� �gli sia tenuto ad osservare nei confronti dell'indiziato di 1reato tutte le garanzie difensive a quest'ultimo .spettanti in sede di ind~gini preliminari della polizia giudiziatria. Da tali premesse, tuttavia, non pu� dedursi la illegittimit� cosrti.tuzionale della norma denunziata per il solo fatto che essa sii limita ad attribuire al :ptredetto funzion.ario il potere di compiere determinati atti istruttori, nulla piresarivendo in merito alla disciplina processruale da attuare per ass1curare il ri51petto di quelle garanzie. � evidente, infatti, c:he quando una norma di una legge speciale attribuisce a taluno il potere di procedere all'accertamento di fatti costituenti reato, senza stabilire le modalit� di ese!l"cizio di tale potere, i relativi atti processuali vanno effettuati ap.pliicando le di51posizioni generali che, secondo la tipologia per essi prevista, sono stabilite dal codiice di procedura penale, anche per ci� �che concerne la tutela dei diritti di Ubert� assicurati dalla COlstituzione. Deve, ipertanto, affermwsi, con rife!l"�lmento alla nomna im\pugnata, che � gli accertamenti di carattere tecnico ., cui � autorizzato l'ingegnere capo del genio civile, vanno oompiuti col risipetto delle norme sancite per l'istruzione formale, e quindi con tutte le garanzie del� diritto idi difesa, secondo quanto risulta dall'art. 225 C.IP�!P� (nel testo di 1cui alla legige 18 marzo 1971, n. 62) e dall'art. 223 dello stesso 1codice, nella formulazione !Iisultante dqpo la sentenza di questa Corte n. 148 dell'anno 1969. -(Omissis). fu.menti > tecnico-scientifici di polizia e i diritti della difesa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1970, 1182 e MENCARELLI, Atti di polizia e procedimento in Giust. pen. 1971, III, 7. 45 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 845 a questione non � fondata. do i ,criteri di !Pa:'inci(pfo, gi� enunciati da questa Corte in tema mza tra reato e pena, nel maggior rigore della misura delle eve scoogersi il riflesso della discrezionale valutazione IPOlitica ,too:-e droca la gravit� di un reato (sent. n. 45 del 1970), salvo della ragionevolezza del irelativo aipiprezzamen'to ~sent. n. 64 1!l"emesiso, � da considerare che il contrabbando si presenta come !Ui fase di esecuzione !Palesa peculiari �caratteri:stkhe di frautendenti alla evasione fi.Slcale, cio� alla lesione di un intocesse di pa:rtkolall"e rilievo. tener conto di cii'costanze ag.gravanti, come quelle in esame, e ;abmre l'aw:nento della relativa sanzione punitiva in confronto infl.tggenda per 'contrabbando sempliic.e, il legislatore ha valutato .oc pericolo 1che deriva per l'interesse !Pll"Otetto dal fatto che il contrabbando 'sia connesso, nei termini sootanziali e formali di artt. 61, n. 2, �cod. pen. e 45, n. 2, cod. a;>roc. a;>en., IPell" altro 1ntro la fedie pubblica o contro la pubblica amministrazione, coe mezzo al fine .dell'evasione fi.S1Cale. lla dinamica del reato, questo vincolo 'di natura teleologica e coniale, rende agevole e piroficua la �consumazione del reato stesso , tuisce un ulteriore e valido strumnto di inisidia all'interesse ). 'con:segue la 1razionale giustificazione dell'aggravamento del reato :eguentemente, della maggior latitudine della pena edittale, sta: on valutazione discrezionale dal legislatoire. art. 3 della Costituzione non !PU� quindi. essere invocato e ritenuto >, poich�, dato ,che, �come si � detto, l'ipotesi di contrabbando aggra 1ei sensi di ;cui 1soipxa, costituisce un quid plmis risiPetto all'ipotesi itrabbando 1semplice, dando luogo a situazioni diversificate nella o:stanza e proporzione, la legittimit� di un separato e adeguata? pi� girave trattamento sanzionatorio a[p(pare evidente. I. -Per quanto riguarda l'altro profilo di illegittimit� della norma gnata, !PI"OSlpettato in 1relazione all'art. 27, secondo ca.pove1rso, della tuzione, basta rilevare che, risultando, 'come si � sopra dimostrato, .a entit� della pena nella fattispecie in esame � stata determinata ase .ad una scelta di politica Cil.'iminale, le.gittimamente esercitata, t altresl dall'ambito del controllo in questa sede I~ sua efficacia ucativa, la quale, �comunque, � da porre in relazione soprattutto col me di esecuzione (vedi sent. n. 22 del 1971) che, nel caso, non .e in considerazione. -(Omissis). :: (e degli h forza ~slativa ~vvalsa � degli ~o alla !au. In \teressli lrrebbe ~a, la Oll"ga. 1nza a dello < ~. con P!t"'essii >;ecenilmetotro- e ido icom pio ~nto )Re ! �mte !dei t di ~ f21), ~ J J ' ile !ti ..... ; --�-� ....... _._....__.,._._..._.__ -�------=�-�..-:-.-.. _.. _ PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 851 le Regioni stesse deve escludersi quando queste non vantino un interesse giuridicamente rilevante e ,differenziato, e comunque non pu� considerarsi prescritta anche per atti legislativi o comunque ricollegantisi quali presupposti al procedimento legislativo vero e proprio (1). Non sono fondate, con riferimento alle singole disposizioni degli Statuti Speciali delle Regioni Trentino Alto Adige (e delle due Provincie auton0me di Trento e Bolzano), della Sardegna e ,della Sicilia, le questioni di legittimitd costituzionale dell'art. 10, n. 13, della legre di delega per"la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 94 del decreto delegato 29 settembre 1973, n. � 600, recante norme� sull'accertamento delle imposte sui reidditi, nella parte in cui dispongono l'abolizione delle deroghe alla nominativitd obbligatoria dei titoli azionari (2). (Omissis). -3. -Vanno disattese le censure mosse all'art. 10, secondo comma, n. 13, de�la legge 9 ottobre 1971, n. 825, e all'art. 74 d'el d.P.R. 29 ,settembre 1973, n. 600, per violazione degli artt. 34, secondo comma, dello Statuto del Trentino-Alto Adige (011a 40 del relativo testo unico), 21, ultimo comma, dello Statuto della Regione sdciliana e 47, caipoV'erso, dello Statuto della Re�gione della Sar:degna, tper il mancato invito ai Presidenti delle Regioni e Provincie ricorrenti a parteciJpare alle 1sedute in cui il Consiglio dei ministri ebbe ad aip[pro-� vare, in un primo momento, il testo del disegno di legge contenente la delega alla rifollma tributaria, nonch�, in un secondo momento, il testo del decreto legislativo in base ad essa adottato. A prescindere dal rilievo che, come si dir� subito a.PiPresoo. al pun to 5 esaminando il merito dei ricorsi, nella specie le Regioni e le Ptro vincie non 1POtevano vantare, semmai, che un mero interesse di fatto, ma non quell'interesse giuridicamente rilevante e differenziato che si richiede dalle invocate norme statutarie (cos�" come questa Corte ha ritenuto con le sentenze n. 4 del 1966 e n. 1 del 1968), � certo, in linea pi� generale, che l'intervento dei Presidenti regionali e provin ciali non pu� considerarsi prescritto anche per atti legislativi o co munque ricollegantisi quali preSU(p[pOSti al iproce.dimento legislativo �Vero (1-2) Per la definizione de:Ll'interesse in vista del quale � IPQ'.'evista ila partecipazione de[ Presidenti delle Regioni a statuto speciale 8lle sedute del Consiglio dei Ministri: senten2'Ja 14 marzo 1968 n. 1 in Giur. cost., 1968, 273, con nJQita dii GnoTTANELLI DE' SANTI, Interesse regionale e partecipazione del Presidente regionale al Consiglio dei Ministri. ]jn dottrina, sul probi!ema della dwetta incidenza della iegge statale sullla ilieg!gle iregioniail.e ~ncompartibiilie: MAzzioTTI: Studi� sulla potestd legisla tiva deLle regioni, Milano 1961 e GIZZI, Manuale di diritto regionale, Mi lano, 1971. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e .proprio. Bais:ta a convincerne l'equiparazione, quanto alla � forza � o � valore � ad essi riconosciuti, dei decreti legislativi e dei decreti legge alle leggi formali e, con particolare riguardo a queste ultime, alla fungibilit� ed equipollenza di effetti tra le varie forme di iniziativa [previste dalla'rt. 71 della Costituzione: che logicamente non consente di riservare un trattamento diverso a quella governativa, nella quale, ricorrendo in ipotesi l'interesse qualillcato delle Regioni, questo avrebbe ingresso nella fase della deliberazione consiliare, mentre un tale inserimento 1SaTebbe escluso nelle altre, che pur potrebbero ave're ad oggetto identica materia. A ritenere altrimenti, si [perver.rebbe alla coI11Seguenza di far dipendere la possibilit� per le Regioni di influi.Te, in modo pi� o meno incisivo, sui 1contenuti della legislazione statale che indirettamente le concerna, dalla forma di volta in volta prescelta per legiferare. D'altronde, sia pure limitatamente alle Regioni, l'ordinamento appresta altri mezzi utili a dare ingresso ai loro particolari interesisi nello svolgimento della funzione legislativa S{Pettante allo Stato nelle materie di sua competenza: le Regioni, hanno, infatti, l'iniziativa legi~ slativa e possono formulare voti (cfr. art. 121 Cost., art. 51 alinea St. sardo, art. 18 St. s.ic., art. 35 t.�. St. T.-A.A., art. 26 St. F.-V.G.), a tacere anche, per quanto riguarda la Regione della Sardegna, dello speciale strumento previsto dall'art. 51 cipv., del relativo Statuto, cui si richiama ad altro fine, la difesa della Regione, e del quale si di1r� appresso al punto 8. 4. -Passando alle censure che investono nella loro sostanza precettiva l'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge del 1971, che delega il Governo a disporre la � abolizione delle deroghe ~l (pTincijpio della nominativit� obbligatotria dei titoli azionari [previste nelle leggi di Regioni a statuto speciale ., e l'art. 74 del decreto delegato, dov'� stabilito che � le azioni di tutte le societ� aventi sede nel territorio dello Stato devono essere nominative �, aggiungendosi [poi una partiicolatreggiata dfa;dplina transitoria in ordine alle azioni anteriomnente emesse, vanno diphiarate inammissibili in questa sede, conformemente alla costante giuriS(pTUdenza della Corte, quelle aventi ad oggetto asserite violazioni di disposizioni costituzionali insuscettibili di 1concretare invasioni di competenze statutariamente spettanti alle Regioni e alle Provincie ricon'enti. 5. -Le rimanenti censure si riassumono, per la maggior rparte, nella questione concernente l'ammissibilit� o meno che leggi statali dispongano l'abTogazione di leggi tregionali, 1come nella specie si � yeri: fiicato nei confronti della legge regionale sicilia:qa 8 luglio 1948, n. 32, della legge regionale sarda 12 aprile 1957, n. 10, e della legge della PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 853 Regione del Trentino-Alto Adiige 8 agosto 1959, n. 10 (tutte autorizzanti l'emissione .di azioni al portatore), in forza del 1combinato di:sposto del rammentato n. 13 dell'art. 10 della le~ge di delega e dell'art. 74 del decreto presidenziale n. 600 pure citato. La ri�osta affermativa e la conseguente non fondlatezza della questione discendono ipienamente dai princilpi che � pre,stiedono alla rilpairtizione della potest� legislativa tra lo Stato e le Regioni (e le Provincie autonome di Trento e Bolzano): semipre �circoscritta a partkolari materie quest'ultima; residuale, e quindi 1generale, la prima. Dove una materia non � espressamente attribuita alla competenza regionale, si afferma, perci�, e si espande nella sua pienezza la ;potest� legislativa dello Stato. Persino S1Ulle materie di competenza i:regionale, ove questa sia bipartita o concorrente, per.mane una comipetenza statale, limitatamente alla IPQSizione e successiva mod:ifica2lione dei [princilpi; ed in ogni caso, anche trattandosi di materie devolute a cOlll[petenze regionali di tilpo primario, resta pur sem[M'e allo Stato il [potere dli dettare le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e di dar� attuazione legislativa agli obblighi internazionalmente assunti. Ora, anon pu� dubitarsi che le disposizioni denunciate nella S{Pecie siano espressione di una potest� legislativa sp�ettante unicamente allo Stato. Tanto il principio del n. 13 dell'art. 10 della legge, quanto l'art. 74 del decreto delegato n. 600, infatti, hanno 1specifiico r'iferimento al regime legale delle societ� e delle azioni che queste sono autorizzate ad em_ettere, come risulta confermato dalla 1stesisa rubrka del <l!etto art. 74, che 1s1. intitola �nominativit� obbliigatoria dei titoli azionari �. E, come questa Corte ebbe gi� ad affermare nella sent. n. 66 del 1961, �la disciplina delle 'societ� non riguarda i ,soggetti di questa o quella attivit� economica, ma riguai:rda, in generale, le forme di ese:rdzio collettivo dell'impresa�, e pertanto non pu� non avere quel �carattere unitario, che soltanto l'essere posta dalla legislazione statale � in grado di conferirle. A identica conclusione si perverrebbe ancihe a considerare la nm-mativa specificamente rivolta al regime delle azioni societarie, che forma oggetto dei ricorsi, nel suo nesiso di strumentalit� �con i fini della riforma tributaria (ceirtarmente n� il'!razionale n� pretestuoso, a prescindere da ogni valutazione di [politka economica e finanziaria estr-anea a questa sede) perch�, corme finiscono per ammettere alcuni tra gli scritti di causa delle difese regionali, soltanto la legislazione statale poteva validamente riformare il sistema tributario, che d'altronde deve essere, almeno tendenzialmente, uniforme in tutto il territorio nazionale. 854 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sotto l'uno come sotto l'altro punto .di viista, durique, sussiste la coma;ietenza della legge istatale: alla forza della. quale inerisce la idoneit� ad abrogare, eSjpreSiSamente od hnpUcitamente, qualsialSli norma che su quella materia fosse per l'innanzi in vigore (non i:mpOlt"ta se validamente o meno), fatta eccezione delle norme di grado costituzionale ed entro i limiti_:_ beninteso -da queste ultime eventualmente stabiliti p& determinate ipotesi. Conseguentemente diventano anche manifestamente irrilevanti le questioni ,di legittimit� costituzionale delle leggi della Regione siciliana, della Regione 1sarda e della Re.gione Tuentino-Alto Adige, prospettate -in linea, d'altronde, subordlinata -dalla di:fe:sa dello Stato. 6. -Privo di fondamento � l'argOIIllento, addotto dalle di:fese Tegionali, di un preteso riconoscimento che lo Stato avrebbe.~ffettuato della difforme anteri01re legislazione regionale in tema di azioni societarie, con il farvi riferimento in una serie di �provvedlimenti legiJSJ.ativi successivamente adottati, nonch�, da ultimo, nello stesso art. 10, n. 13, della legge di delega alla riforma tributaria. Giacch�, in primo luogo, ove pure un siffatto riconoscimento fosse davvero intervenuto e quelle disposizioni a suo teffilPO emanate dalle Regioni fossero state in qualche modo convalidate, ci� non sarebbe stato di ostacolo alla loro abrogazione (l'effetto ablrogatiyo vernkandosti. indipendentemente dalla validit� o invalidit� delle norme isu cui incide); mentre � comunque certo, in secondo luogo, che sem1Plici leggi ordinarie non. avrebbero potuto legittimamente sanare i vizi di incostituzionalit� delle leggi regionali !Preesistenti, operando _addirittura uno S{Postamento di competenze nomiative dallo Stato alle Regioni. N� vale. oip:porre il !PI"etesto � giud!icato � che sarebbe costifoito dalla pronuncia, con la quale l'Alta Corte ,per la Regione si:ciliana ebbe a .rit~nere non incostituzionale la legge regionale sti.ciliana del 1948, in precedenza ricordata, allora impugnata dal Commissario dello Stato, pe11ch� le sentenz.e -costituzionali che dichiarano la non fondatezza di una questione non producono effetti che trascendano quel determinato rapporto processuale in ,cui sono intervenute: non conferiscono alcun crisma di legittimit� alle disposizioni �che ne formavano l'oggetto, e perci� non precludono la riproposizione della medesima questione, n� impediscono alla Corte, ove d� avvenga, di riprenderla in esame, pervenendo a diverse conclusioni. 7. � -Anche non fondata � la censura all'art. 74 del d.P.R. n. 600, in :r;iforimento agli artt. 76 e 77 Cost., ed all'aTt. 10 della legge di delega, per avere disposto l'immediata abrogazione della disci'.Plina derogatoria di fonte regionale, laddove -secondo l'assunto -la diS1Posizione dele PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE gante dovrebbe intendersi come rivolta semplicemente all'emanazione di norme che realizzassero un adattamento della leg1slazione regionale al p!rinci;pio di nominativit�, �salva sempre la competenza legislativa delle Regioni � . A parte che questa as:serita CO!llJiPetenza non suiss:iste, per quanto si � fin qui venuti dicendo, un semplice raffronto tra la dizione dell'aTticolo 10, secondo comma, n. 13, della legge e quella dell'art. 74 del decreto, oltre alla stessa ratio cui l'una e l'altra diS1Posizione sono informate, bastano ad escludere il proS1Pettato eccesso d'i. delega invasivo della sfera regionale. Risulta chiaro, infatti, che l'intento del legislatore, nel conferire la delega al Governo, � stato proprio quello di far cessare la esistenza e ci11colazione nel territorio nazionale di azioni al IPOrtatore emesse da societ� aventi in esso la loro ,sede; ed � anzi da rileva!re che il irichiamato n. 13 dell'art. 10 non tanto pada di � abrogazione � delle de;roghe stabilite dalle leggi regionali, quanto di � a:bolizione �, � che � parola esiprrfilnente un concetto rpi� forte. Cade con ci� .stesso ed in base alle medesime considerazioni l'altra censura all'art. 74 del decreto delegato, sempre per eccesso di delega, a causa della cosiddetta retroattivit� conferita alla abrogazione disposta. 8. -Prwe di fondamento Sii rivelano, nfine, le 1Pi� !Particolari questioni rpro1Poste dalla Regione della Sardegna, con S1Pecillco riguardo a nonne del proprio Statuto. Ci� dicasi di quella di violazione dell'art. 4 (:peraltro non chiaramente precisata), non venendo in considerazione, nella presente controve11sia, prroblemi attinenti ai .raiP{Porti t:r:a [principi di fonte statale e normativa :regionale, dal momento che, come si � 'sopra accertato .al punto 4, la materia disciplinata dalle disposizioni impugnate era ed � di esclusiva ~ettanza dello Stato. Ci� va altresi ribadito in ordine a quella che si vorrebbe wgomentare dall'art. 51, !Perch� la circostanza che questo preveda un singolare st.rumento 'che permette alla Regione di �provocare l'eventuale sos1Pensione di leggi statali in materia economica o finanziaria, la cui a1P1PHcazione sia � manifestamente dannosa all'isola � . (strumento al quale la Regione comunque non ha fatto ricol1So) � del tutto inconferente ai fini delle valutazioni che la Corte � oggi chiamata a comipere. -(Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 4 arprile 1974, nella causa 167/73 -Pres. Lecourt -Rel. Mertens De Wilmars - Avv. gen. Reis1chl -Commissione delle Comunit� europee (ag. Sohier) c. RepubbliJCa francese (aig. Luc). Comunit� europee -Istituzioni comunitarie -Commissione delle Comunit� europee -Competenze -Esercizio -Interesse ad agire in giudizio -Necessit� di prova -Esclusione. (Trattato CEE, artt. 2, 84, n. 2, e 48-51). Comunit� europee -Trasporti -Trasporti marittimi ed aerei -Applicabilit� delle norme sulla libera circolazione delle persone (Trattato CEE, artt. 48-51; regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, Comunit� europee -Obblighi degli Stati membri -Mancata modifica di disposizione di diritto interno incompatibile con la normativa comunitaria -Pu� costituire trasgressione. (Trattato CEE, artt. 48 e 169; regolamento del ConsigD.io 15 ottobre 1968, n. 1612, art. 4; codice francese del lavoro marittimo, art. 3, secondo comma). La Commissione delle Comunit� europee, nell'esercizio delle competenze di cui � investita in forza degli artt. 155 e 169 del trattato C.E.E., non deve dimostrare il proprio interesse ad agire in quanto, nell'interesse generale, essa � tenuta d'ufficio a vigilare sull'applicazione delle disposizioni del Trattato da parte degli Stati membri ed a fa,,r accertare, al fine della loro abolizione, la sussistenza di eventuali trasgressioni degli obbl.ighi che ne derivano (1). Per quanto i trasporti marittimi e aerei siano sottratU, ai sensi dell'art. 84, n. 2, del trattata C.E.E., e fin quando il Consiglio non avr� deciso altrimenti, ai canoni del titolo IV della seconda parte del Trattato, essi restano soggetti, come gli altri tipi di trasporto, ai pTincip'� generali del Trattato. e ad essi si awlicano, quindi, gli aTtt. 48-51 del TTattato (2). (1-3) Lineari ed ineccepibili le rprime due massime, s�lla cui esaittezza. non possono suss~stere dubbi. La teTza massima invece, estrartta daill''llllitima parte della motivazione, per quanto efficaceme[)Jte motivarta (per il rllierimento, in parti�oolarre, aJ. fatto ohe la inoo:ma incirm;naila savebbe stata in PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 857 La mancata modifica di una disposizione di diritto interno incompatibile con� la normativa comunitaria, determinando uno stato di incertezza circa la possibilit�, per gli interessati, di far appello al diritto comunitario, e quindi un ostacolo alla sua applicazione, costituisce trasgressione agli obblighi imposti dalle norme comunitarie (3). (Omissis). -Diritto. Con atto depositato in cancelleria il 14 settembre 1973, la Commis;sione ha prro1Po1sto, in forza dell'art. 169 del Trattato CEE, un rtcorso diiretto a far a,ccertrure che la Repubbl:Uca francese, non SOIPIP'l'imendo, in relazione ai cittadini degli altri Stati membri, l'art. 3, n. 2, della legge 13 dkembre 1926 (relativa al cod1ce del lavoro marittimo emendato con ordinanza 27 dicembre 1958, n. 58-1358), � venuta o:neno agli obblighi impostile dal Trattato CEE,. relativi alla libera circolazione dei lavoratori ed, in ,particolare, dagli artt. 1, 4 e 7 del regolamento" del Consiglio 15 o.ttobre 1968, n. 1612 (G. U. 19 ottobre 1968, L 257, pag. 2), relativo alla libera civcolazione dei lavoratori all'interno della Comunit�. In forza dell'art. 3, secondo comma, della legge summenzionata, l'equi1Paggio di una nave, nella IPirOporzione staibilita dal decreto del effetti ugualmente �pplicata, o comunque non aipp[ice.ta ,soilo in via disooezdona1e}, appare meno convincenrtie, almeno come soluzione di dill'liitto. La qruestione non � 1I1uova, ,e merirteriebbe uno studio approfondi'to che non ll'isullrta invece finora compiuto, almeno con ri:llerimento COlll!Prurativo ai diff,ererJJti � ordtnamenti costituzionali dei vari Stati membri. Se � v<eTO, infatti, che la norma comumitrur1a comporla automaticamenrtie l'abrogazione delle :norme di diritto interno con essa irnioompartibiJ.e, 'UIIl � inadempimento � deililo Stato membro per !La mancata specifica abrogaziornie o modifica delle contvastan.ti disposizioni dd diritto irniterrno non dov;rebibe potersi 'IlJemmeno ipotizzare, proprio per il i()['OOedimento di li;nrl;egrazione della no=a comunitarfa nel diritto inteTno e per ILa superfiWt�, quindi, di un'abrogazione o urna modifica gi� inecessariame'IlJte corniseguenrtii alla dirretta ed ID>..mediata efficacia della norma comrunitaria. E ilo stesso dowebbe anzd 1dirsi, per 1gli wdinamenti nei quali si ri1tiene consentita iLa � disapplicazione � della legge, anche il"eiLativamenrtie alle nOTme di dirWto inteTno successive, (['imainendo l'applicazdone deLla 'lJJW:'llllia OOIIlllUil1�1Jaria ugualmente garantita, nelfindicaita .prospettiva, in iraigione della SUJa prevalenza ratione materiae. Nella specie, oltretutto, la SUJPerliuit� ,di runa specifica modifica di dirritto interno 'appariva il'ibadita dalil'art. 4 del regol�rrnento del Oornisiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, che esclude eSPJ:'essamenrtie (integrando in tal senso, in forza della �sua iimmediaita e diTetta aipp1icabilirt�, le norimartive rnazionaili) l'aippldioabmt�, rnei ccmdiro!Illbi dei 1Clirttadlind degilii aWtrd Srtaiti membrrd, dlellile disposizioni Legislative, !l'egolamootari ed ammini,strative che ~iitano il numero o la percentuale deglli stranieri oooorpaiti. L':indioato ,C!l'li,1Jett'lto di rpriJncipio � stai1Jo del ll'lesto 1espresso, neifilla molbiv~ Olne, OOJChe dlatlJLa Corte dd ~<uJStizlia, che ha ritell1urto dd dover turlrtlarvia u 858 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ministero della marina mwcantile, dev'essere 'costituito da cittadini francesi. Con deC1reto ministeriale 21 novembre 1960 (J.O.R.F. 1� dicembre 1960, pag. 10770), modificato dal decreto ministeriale 12 giugno 1969 (J.O.R.F. 13 giugno 1969, pag. 5293), � stato stabilito che, sulle navi mercantili, da pesca o da di�porto, battenti bandiera francese, salvo deroghe d'indole pevsonale rkonoisciute dalle autoTit� amministrative competenti per� territOTio, i [posti di fPOnte, di mac1china e del servizio radio-elettrico, nonch� i tre quarti dei posti del servizio generale di bordo, sono riservati a cittadini francesi. La Coma:nissione sostiene che l'art. 3, �secondo comma, nella misura in cui riguarda i-cittadini d�igli altri Stati membri, � incompatibile con l'art. 48 del Trattato, in base al quale la libera circolazione dei lavoratori all'intemo della Comunit� implica l'a}?oli:zione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalit�, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. La mancata abrogazione delle d~sposizioni censurate sarebbe altresi incompatibile con il regolamento n. 1612/68 e, pi� precisamente, con l'art. 4, secondo cui le diSfPOSizioni legtslative, :regolamentari ed amministrative degli Stati membri che limitano, per impresa, per ramo d'attivit�, per regioni o su scala nazionale, il numero o la percentuale degli stranieri occUfPati, non si IPOSsono applicare nei confronti dei cittadini degli altri Stati memmi. ravvisare gli .estremi �di Wla rtraisg.vessiooe agli oibb!Lighi comwniltari per la e incertezza � derivallite dalla mancata abro�~azione o modifica della l!lOO"ma di diriitto i1nrterno. Una volita affermaita i!Ja esartrtiezza idlell oriillerdo dii (plI1imiciJpdo, periaiLtro, non sembra che una dlivieirsa sOilruzion:e possa giiiusflificiwsi, mddri1lllo, oon ri�guarrdo ailta e incertezza� rim. cui .~ liinrtleoossaiti possono di :fiatto veiruiire a troviwsi dJn mancanza �di una fOO'IIIlalie, specifica �ed espressa abrogaziooe o modi.fica de!l.La n~ di dirl�tto mterno (mcertezza determinata, olJtr,etuJtto, solo dalla scarsa diffusiooe e oOiliOIScenm del!Wa !!llO!l'maltdiv oomundtaIDila), tratta!llJdoSli. di fattore al quaile non sembra potersi artitribuirie ri!Leivanza g.iJurldica, e del quale, maitti, !IlJessun .conJto vi�ene ~enuto ne~i oridtnameniti :iltlterni; e se pUII" utilLe ed oppootu:nia potrebbe !l'dsulrtlaire uina tai!Je speciificazi<>ne, itl!OOl sarebbe certo agevole ipotizza.Te l'obbligo del legislatoire, qUJlmte volrte dichiari abrogate, �con g�inerica formula, tuJ1Jte !Le dilsposizioni :iltloompatibiili con un determi!llJaito pT'oivv�edimento .tegislarti:vo, di procedere invece ad ainalitica iindi.cazione deille nOO'IIIle da dcntendersi ahrogaite. 1il pri,ncipffio affermato dailJla 1COrte 1seimbria riso!llva-si, � �ill defindltii:via, !in una particolare forma di tutela dei possibili beneficiari dellla :nioil"IIl!lltiva comunitruria; ma � una tuteli.a che manca, i.nv,ece, quanto aiL1e norme di didtto 1-DJterno, e che non vi 1sarebbe comunque ragione di assicurare se della normativa comuniitada venisse 1di fatto gaxaintita, anche con una maggioll"e diffusione, una miglliore �conoscenza da parte dei possibili beneficiari. i I ~= I" ............~~ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 859 La Re,pUJbbHca francese assume in iprirno luogo che non sussdste da parte della CommLssione un interesse ad agire, in quanto, malgirado i termini della legige in questione, non viene opf'll'ata, di fatto, alcuna disCLriminazione nei 1colllfronti dei ,c[ttadi:ni degli altri Stati membri, giacch� le direttive impartite ve11balmente ai responsabili dei servizi marittimi �m!Pongono loro di � trattare i cittadini della Comunit� nello stesso modo dei 'Cittadini :lirancesi ., di guisa rche l'assunzione dei primi, in deroga alla legge vigente, non � condiizonata n� all'espletamento di pratiche s[peciali, n� � 1soggetta a more eccezionali per questo motivo. La Repubbli!ca francese sostiene cionondimeno di non RPtPrlicare il trattamento diverso, di cui alla legige summenzionata, 'ai cittadini degli Stati membri, ;pur non essendovi tenuta dalle disposizioni del Trattato. Le norme del Trattato in materia di li:bera circolazione dei lavorato! l'i non si atp[plicherebbero infatti nel settore dei trai:iporti ed, in ogni caso, nel settore dei tra1:1POrti marittimi, finch� il Consiglio non albbia adottato una decisione in tal senso, in 1confo(t'lffiit� all'art. 84, n. 2, del Trattato. Dall'esame degli arrtt. 3; lettera e) e 74 del Tuattato, si evincerebbe che le norme stesse, relative al �COlll(plesso delle attivita economiche da esso �conteiniPfate, e !Particolarmente gli artt. 48-51, trovano aJPtPlicazione nel settore dei tras[pOrti solo se inquadrati nell'ambito di una politica comune. Spetterebbe in via esclusiva al Consiglio di decidere reirca l'applicazione �di tale politica in conformit� alla procedura pa:-evista, a tal fine, dall'art. 75. Ci� 1sarebbe tanto !Pi� vero nel settore dei trasporti mM"ittimi in quanto, in forza dell'art. 84, n. 2, essi sarebbero sottratti all'apa:iUcazione degli artt. 74-84 del 'Tirattato, in quanto il sruddettO n. 2 dispone soltanto 1che il Consiglio, con deliberazione unanime, iPOtr� decidere se, in quale misura e con quali ipirocedure [potranno venir adottate disposizioni adeguate per la navigazione marittima e aerea. Infine, le 'peculiarit� prOfP!l'ie dei trai:iporrti, di cui l'art. 75 :pa:-es1CLrive di tener conto, xendlerebbero inapplicabili molte disiposizioni del Trattato relative al COlll(plesso delle attivit� economiche, ai trasporti e, a fortiori, ai trai:ipoxti maxittimi ed aerei. a) Sulla ricevibilit�. La Repubblica francese eccepisce l'insussistenza di un interesse ad agixe da parte della Commissione. Tale mezzo pu� venir considerato, sia 1come attinente alla ricevi bilit� del ricorso, 1sia come inteso a contestare che l'asserita trasgres sione sussista. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 860 La Co:mmiSISione, nell'esoocizio delle COID[petenze di 'cui � investita in forza degli artt. 155 e 169 del Trattato, non d!eve dimostrare il proprio interesse ad aigilre in quanto, nell'interesse generale delia Comunit�, essa � tenuta d'ufficio a: vi:gila:re sull'appUcazione d!elle disposizioni del Trattato da parte degli Stati membri ed a far aiccertare, al fine della loro abolizione, la SUSIS.iisstenza' di eventuali trasgressioni degli obblighi che ne derivano. La domanda � quindi :ricevibile. b) Sull'interplf'etazione dell'ari. 84, n. 2 del. Tmttato. Per stabilire se, nel settore dei trasporti, gli Stati membri debbano osservare gli obbiighi di cui agli a:rtt. �48-51 del Trattato, occorre inquadrare il titolo IV della seconda parte del Trattato, reiativo ai tira- sporti, nel sistema generale di quest'ultimo e l'art. 84, n. 2, in dietto titolo. A norma dell'art. 2 del Trattato, collocato nella !Parte prima relativa ai p:rinciip1 �generali che lo :regolano; la Comunit� ha il comJPito di promuovere, mediante l'irustawrazione di un mercato 1comune ed il giraduale ravvicinamento delle JPOlitiche economiche degli Stati membri, lo svilU[p\po amnonico delle attivit� economiche nell'irusieme della Comunit�. L'instaurazione .del mericato comune comprende quindi l'inJSieme delle attivit� economiche della Comunit�. La �Seconda Parte� d�l Trattato, dedicata ai fondamenti della Comunit�, ha per ogigetto preciipuamente di stabilire le strutture di que sto mel'cato comune, e cio�, in pi.rimo luogo la libera ciricolazione delle merci (Titolo I) ed, in secondo luogo, la libera crncolazione delle per sone, dei .servizi e dei capitali (Titolo III). In quanto 'concepiti per venire applicati all'insieme delle attivit� economkhe, questi 'canoni fondamentaii !Possono essere tenuti in non cale solo in forza di esJPresse 1clausole del Trattato. Tale deroga costitui:s1ce, in particolare, l'oggetto del n. 2 dell'arti colo 38, 1secondo cui le no:rane previste per l'instaurazione del mer�ato comune si awHcano ai pirodotti agriJColi, salvo ~osizioni contlr'arie del Titolo II di questa stessa parte. In materia di trasporti, oggetto del Titolo IV <l:i tale parte, occorre quindi a'ccertare, inquadlrando l'art. 84, n. 2, nell'ambito di tale Titolo, se le 1disiposizioni di quest'ultimo 1oomportino una deroga analoga. Nel menziona:re gli obiettivi del 'I1rattato, l'art. 74.rinvia agli aa:-ti coli 2 e 3, alla �cui attuazione concorrono in primo luogo i canoni fon- da:mentali da a,p1Plicarisi all'insieme dell'attivit� economica. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 861 Le norme irelatiJve alla politica comune dei tiraspoirti, lungi dal mettere in non 1cale questi 1canoni fondamentali, hanno [per ogigetto di a[r;>!Plicarli e' di completarli grazie ad azioni concertate dii comune aoco:rdO. Quindi, nei limiti in cui questi obiettivi 1POSSono venir perseguiti con i suddetti canoni generali, questi ultimi devono trovare a[r;>pHcazione. Dato che i trasporti fil �Concretano rprecipuamente in pa:-estazioni di sewizi, � stato ritenuto necessario, in considerazione degli aspetti S[peciali di questo ramo d'attivit�, ,di sottoporli in tal ,gui:sa ad un regime particolaa:e. ' A tal fine, una 'deroga esipressa � contenuta nell'art. 61, n. 1, secondo cui la libera dr1colazione dci servizi, in materia di trasporti � � regolata id.alle disposizioni del titolo relativo ai traS[pOrti >, il che conferma 1Pure 1che, nei limiti in ,cui non sono state pireviste d~oghe, i canoni generali del Tr~ttato devono trovare ap[pl�!Cazione. L'art. 84, n. 1, stalbilisce �che le di51Posizioni' del Titolo relativo ai traS[porti IS�. a[p!Pl.icano ai traisporti ferroviari, su strada e ipeir via naviigabile. Lo stesso 'articolo, al n. 2, rprescri~e che, [per quanto riguarda i traS[porti mairittimi, il Co111s,iglio potr� decidere re, in quale misura e con quale procedlura, [potranno venir adottate disiposizioni adeguate. Detto artkolo, lungi dal porre in non cale l'a<pjplicazione del Trattato in tali settori, stabiliS1Ce soltanto che le dispos1izioni IS[peCifitche del Titolo relativo ai trasporti non troveranno a[r;>IP<licazione ipso jure. Bench� quindi, in forza d'ell'art. 84, n. 2, i tra1S[porti marittimi e aerei filano, fintantoch� il Consiglio non avr� dedso altrimenti, sottratti ai canoni del Titolo IV della .seconda paa:te del Trattato, relativa alla politica 1comune dei trasporti, essti restano, alla stessa guisa degli altri mezzi, dli trasiporto, soggetti ai ipirmcipi generali del Trattato. Ne 1consegue che l'ap[pilicazione al settore dei traS[porti marittimi degli artt. 48-51 'costituisce IPeir gli altri Stati membri, non una facolt�, ma un obbligo. c) Sulla sussistenza d'una trasgr.essione. La Repubblica francese, sostenendo la mancanza di interesse ad agire da rparte della Coonmissdone, ha altresi inteso negare che cos:ti tuiisca traSlglressione il 1seIDir;>lice fatto che nell'ordinamento .giuridico in terno sia 1cons:ervata la disposizione dli cui � causa, a rprescindere dalla sua a1P1Pilicazione [pratica. Una conretta valutazione della situazione giuridica awebbe dovuto condurre le autorit� francesi alla <Constatazione che -dato che l'alI'ti 862 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO colo 48 del Trattato e il regolamento n. 1612/68 sono direttamente efficaci nell'ordinamento giuridico dii 1ciascuno Stato membro e che il diritto comunitario prevale sul diritto nazionale -queste dilsposizioni attribuiscono agli interessati dei d1ritti che le autorit� nazionali devono rispettare e tutela:re e che, quindi, ogni Clliisiposizione contraria di dkitto interno, per questo motivo, � divenuta inapplicabile nei loro confronti. In riscontro ad una lettera di intimazione, in conformit� all'articolo 169, rprimo comma, del Trattato, diretta in data 8 ottobre 1971 dalla Commissione alla Repubblica francese, quest'ultima ha ri�cwdato, in una lettera del 30 novemlbre 1971, di aver gi� a IP�i� 1rip1rese manifestato l'intenzione dii (procedere alla revisione dell'art. 3, n. 2,, id.e! Code du travail maritime. Con la istessa lettera, la RepUJbblica francese Sii � tdiichiarata clilsposta a d�ositare il progetto di legge ad hoc nella russ.eguente sessione !Pfil'lamentare 1972-1973. A seguito del pa1rere motivato della COllllIIDslSdone in data 15 oocembre 1972, la Repwbiblica francese ha 1reso noto che il (plt'ogetto di fogge in questione era stato depositato in Paxlamento e che da parte sua si sarebbe adoperata con sollecitudine (per la sua attua-zione. Dalla relazione al disegno di le~ge, tPlfesentato all'Assembl�e Nationale in data 7 dicembre 1972, sii desume 1che il Governo francese � diesidera ... modificare il Code du travail maritime al fine d1 elimina1re 1e discri.mfuazlioni eslisteinti a danno dei cittadini degli Stati membri della Comunit� �. Dalle discussioni innanzi alla Corte e dalle opinioni eS(presse durante i dibattiti parlamentari, ,discende che, rebus sic stantibus, la li:bera circolazione dei lavoratori nel sett01re dli cui trattasi continua a veni:r considerata dalle autorit� francesi non come dovuta, ma 1come dipendente dalla loro volont� unilaterale. Ne consegue 1che, se � vero che la 1situazione giuridica obiettiva � chiara, nel senso che l'art. 48 ed il regolamento n. 1612/68 sono direttamente e:ffi�aci nel territorio della Reputbblica francese, ci� non toglie che la mancata modlifiic. del testo del Code �u travail maritime determini, con il mantenere uno stato di incertezza ci11ca la possibilit� di far a.prpello al diritto comtmitario, una slituazione di fatto ambigua per gli interessati. Tale incertezza non pu� 1che essere accresciuta dal carattere interno e ver:bale delle istruzioni semplicemente amministrative che porrebbero in non 1cale l'aiprplicazione della legge nazionale. La liibera ci11colazione delle peil1sone ed, in particolare, dei lavoratoriratori costituisce, come risulta sia dall'art. 3, lett. e) del Trattato, sia dalla �Collocazione degli artt. 48 -51 nella seconda parte di quest'ultimo, uno dei fondamenti della Comunit�. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 863 Essa implica, secondo l'art. 48, n. 2, l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalit�, a (IJQ'escindere dalla sua natura e dalla sua gravit�, tra lavoratori degli Stati membri, [per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. L'indeTogabilit� di tale divieto comporta !Peraltro l'effetto, non soltanto di oif:frke in ciascuno Stato ai 'cittadini degli altri Stati membri un'analoga !Possibilit� di assunzione all'impiego, ma altresi, in conformit� all'obiettivo pel'ISeguito dall'art. 117 del Trattato, di garantire che i .cittadini nazionali non subiscano le conseguenze sfavocevoli che potrebbero risultare dall'offerta o dall'accettazione, da 1Parte dei cittadini di altri Stati membri, di 1condizioni di imp[e,go o di retribuzione meno vantaggiose di quelle contem{Plate dal proiprio diritto nazionale, in quanto simili offerte o aocettazioni 1sono vietate. In tal guisa risulta dal ,caTattere generale del divieto di discll'irninazioni di cui all'art. 48 e dall'obiettivo [pel'lseguito con la loro a;�b['ogazione, cih'esse sono vietate anche qualora costituiscano un ostacolo di scal'lsa entit� ai fini della parit� dell'ammissione all'impiego e delle altre condizioni di� lavoro. L'incertezza detel'lminata dalla mancata modifica dell'art. 3 del Code du t1�avail maritime costituiSlce un ostacolo d:el genere. Ne consegue �che non modificando, per quanto riguairda i citta dini degli altri Stati memJbri, le prescrizioni di cui all'art. 3, secondo comma, del Code du travail mm�itime, la Re1Puibblica :francese � venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 48 del Trattato e dall'art. 4 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612. -(Omissis). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 28 maggio 1974, nella causa 187/73 -Pres. Lecourt -Rel. Monaco -Avv. gen. Reischl -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Tournai nella causa Callemeyn c. Stato belga (Donis) - Interv.: Commissione d�lle Comunit� euroipee (ag. Larisen e avv. Jonezy) e Governo italiano (ag. Maresca e avv. Stato Marzano). Comunit� europee -Lavoratori migranti -Previdenza sociale -Sussidi di invalidit� contemplati da disposizioni di diritto interno -Costituiscono prestazioni previdenziali (Trattato CEE, artt. 48-51; regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, art. 4; legge belga 27 giugno 1969). 864 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Comunit� europee -Lavoratori migranti -Previdenza sociale -Ac cordi provvisori di Parigi dell'll dicembre 1953 -Rapporto con la normativa comunitaria pi� favorevole all'avente diri:tto. (Trattato CEE, artt. 48-51; accordi provvisori di Parigi dell'll dicembre 1953, art. 5; regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, art. 7, n. 1). Le ptrestazioni di cui all'art. 4, n. 1, lettera b, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, includono quelle previste dalle legislazioni nazionali sui sussidi a favore dei minorati fisici nella mi sura in cui tali disposizioni concernono i lavoratori ai sensi dell'art. 1, lettera a del sud.detto regolamento ed attribuiscono loro un diritto, legalmente tu~elato, a tali prestazioni (1). Nella sfera di applicazione ratione pe!'lsonae e ,ratione materiae, il regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, si sostituisce all' Accordo provvisorio concernente i regimi previdenziali contro la vecchiaia, l'invalidit� ed a favore dei superstiti, stipulato a Parigi l'11 dicembre 1953, e contemplato all'art. 7, n. 1, lettera b, del regolamento, qualora risulti pi� favorevole all'avente diritto (2). (Omissis). -In diritto. Con provvedime7:J.to 27 novembre 1973, pervenuto in cancelleria il 7 dicemba:'e 1973, il Tribunale del lavoro di Tournai ha derferito alla Co1rte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, re (1-2) A commelll1Jo delle questiorni di princirpio decise con 'I.a sentenza in :l'assegna aprpSl'e utile pubbiliiCM"e Le osseTVazioni presentate dal Governo italiiano ai sensi delil.'art. 20 deJ. ProtocoUo suiLlo .Statuto del:1a Coo:ite di giustizta, segnalandosi che lllella motivazione dellla sentenza � l'aipplicabilliot� in favore dei lavoratori migranti delle norrme di diritto intoono di pootaita genemle che contempilino il'erogazione di sussidi ai minorarti fisici � il"ibadita, in "aderenza alla soiluzione indkata dail. Governo iitaliano, con il.'esplicito riconoscimento che e D'altronde, l'art. 7 nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circotazione dei l�voratori all'interno della Comunit� (G. U. 1968, l. 257), stabilisce che il lavorotore cittadino di uno Stato membro gode negli altri Stati membri e degli stessi vanita:ggi sociali e fiscali di cui fruiscono i 'ilavoratori nazionail.i >. Le prestazioni previdenziali e assistenziali come ccvantaggi sociali� ai sensi dell'art. 7. n. 2 del regolamento del Consiglio CEE 15 ottobre 1968, n. 1612. I 1. -Con istanza presentata fil 2 mrurzo 1973 l'aittri�oe nella causa prrmcipaJ, e, ciittadina f!Nwcese coll!iugata con un cittadino belga, e Tesidente m Belgio dall 24 agosto 1957, ha chiesto al tribtma[e del Laivoro di TOUll'\tlali. PARTE I, SEZ.,II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 865 lativo all'aippliJcazione dei regimi di siCUII'em::a sociale ai lavoratori subordinati ed ai lOII'o familiari che si apostano all'interno della Comunit� (G.U. 1971, L 149). L�a causa di merito � stata originata dal rifiuto dello Stato belga di accordare all'attrice -dttadina francese, coniugata l'annullameillto della decisforne con 1a quaiLe :La competente aimmitnistrazione beLga ha rigettato 1a domanda rivolta ad ottenere i sussidi Oll'dmari concessi daiLla iLegige belga 27 giugno 1969 a tutti i miinoraiti cihe abbiano ila ci>ttadioonza belrga e risi,edano in Belgio. Ll WibunaiIJe del [Javotro di '110IUl1UlJlld ha iI'dilievaito 'che Jia domalll!da � staita disattesa, in sede �amm.imsrtrartiva, nooi per il dilietto dei reqmsi:ti richiesti dalla J:eg.ge nazio;naile (non in ragione, do�, della cittadin~a francese deil.ila parte istante), ma in appil.icazione dell1e norme oontenuite nell'Accordo provvisorio di Parigi dell'll dicembre 1953, conce.rine:nrte i regimi di sicurezza sociale relativi alla vecchiaia, aill'invail.iclit� ed ai superstilti. 2. -A norma dell'art. 2 di tale Accoodo (applicabilLe m Belgio, secondo quanto pTecisato nell'alL I, ainche 11elativiamente a& ilegis1azfone nazi�ooaile concel'IIleillte e le's allocaticms sp�ciales aux estropi�s, mutil�s, infirmes cong�nitaux, sowrds et muets � ), i cittadirn.i di uno Stato cootraeillte hamlo diritto di ottenere da un altro Stato il.e tJ['estazioni d'mvail.idit�, purch� abbiano stabiJlilto in tale aart:ro Stato ilia il.oiro normail.e residenza e avant le premi�re constatation medicale de la maladie qui est � l'origine de l'invalidit� � e, per quanto concerne ile pr.estaziO!lli contemplate da ' un 11egime non contributivo, purch� abbiano avuto la l1esidenm !Il!ell'ailtro Stato, dorpo dl �COmrpimento dei veillti anni, rper almeno quindici amii complessivi, vi risiedano, ail momento della domanda, da almeno cinque anni irni.Illterrottamente, e conrtinmno a risiedervi. Ed � sulla hase di tali disposizioni �che la domanda attrice, rper quanito coosta dail rprovvediimento di rimessione, � stata disattesa �iin sede ammimistrativa, per ii1 difetto, cio�, alla data idel 1� .aprile 1972, del Tleqwsito dei quindici anni di residenza lffi;Sltw.iaiti dopo il. compiimeillto del ventesimo anno idi et�, e, con riferimento alla data del 1� settembire 1972 (quando cio� 1erano invece matiwati i quindici :anni di residenza), per essere stata ila residenZJa stabilita nel Belgio ,successivamente a[ primo accertamento medico della mailattia che ha causato l'mrvaliclit�. 3. -Iii. ,tribunal�e del ilavoro di Tournai ha condiviso' i[ 1ciriiterio in ba:se al quai1e la competente amministrll7..ione ha :liartito prevailere la disciplina stabilita dall'Accordo b:iiternazionale su quelffia conitemtpla:ta nella iLegge nazionale, ma ha rilevato 'che [,e rprestazioni deJiLe quali si discute potrebbero essere compTese neH'ambito di operativit� del re.go1amento 14 giiu-' gno 1971, n. 1408 de[ Consiglio, 1conceIDilente 'l'app.Ucazione dei regimi di stcooezza soci1ale ai lavoratori migranti. , Considerato 1che tale regOll.ame!llto, per quamito disposto all'art. 7, n. 1, � non pregiudica gti obblighi derivanti dagli acco'l'di provvisori europei dell'll dicembre 1953 �, il giudice belga si � qruind.i chiesto se 'La discirpilina comunirtail'ia non debba invece ugualmente appil.icarsi in fOll'za dell'art. 5 866 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO con un 'Cittadino belga e residente in Belgio -i benefici 1P1"evisti dalla legge bel.ga 27 giugno 1969 sui sussidi a favore dei minOTati. La motivazione addotta � che l'interessata non piresenta tutti i requisiti stabiliti :sia da tale legge, sia dall'Aocordo [plI'ovviJSOrio europeo dell'll dkembre 1953, concernente i !regimi di (previdenza sociale� contro la vecchiaia, l'invalidit�, ed a favore dei superstiti. delil.'AccOII'.do !(>l'ovvisoll:1io di PalI'iigi, che a sua voilita fa salve ile disposizioni nazionali e mternaziooiali !Pi� :liavmevoli ail.il.'afVlalite diritto. Il giudfoe .bel:ga ha :osservato, >Cio�, che tra ile pi� :liavorevoli disposizi�ni che non ooino derogate, per q'll81Ilto disposto dafil'alI't. 5, dail.il.e norme dell'Accordo provvisorio di PalI'j,gi dow:ebbexo incilrudersi, in .quanto pi� :liavorevoli all'avente diritto, anche �quelle del regoiLamento com11.miJtaTio numero 1408/71. 4. -Con sentenza 27 :novernb!l1e 1973, qruJruti, dl itrib1.male deil. ilarvOII'o di 'l'loumai ha domandato a!lla Ciocie di giustizia di pronruncialI'si sulile seguenti questioni: 1) Se it regime di sussidi di ?tnvatidit�, istituito dalla te�gge 27 giugno 1969, rientri, nella misura in cui esso COllWerne i lavorrato'l'i, nella sfera d'U!PPlicazione del regotamernto CEE del COlnSigtio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo aU'apptioazione dei regimi di previdenza sociale ai lavol!'atori dipendenti e ai lO'l'o familiari che si spostano aLt'inte.rno deitta Comunit�. In aitre pOJrdile se i vantaggi com.cessi daU'art. 4 det regotaime11tto CEE n. 1408/71 includano te provvidenze previste �a una legge nazionale a favore degli invalidi, nelLa misura in cui tali provvidenze concernono i lavoratori; 2) Se il rego�tamento del Consiglio n. 1408/71 si sostituisca alt'AccO'l'do provvisorio europeo concernente i regimi previdenziali contro la vecchiaia, l'invalidit� ed a favore dei superstiti, stipulato a Parigi l'11 dicembre .1953, e menzionato aU'arrt. 7 aelto stesso regolamento, quando risulti pi�' favorevole a.U'avente diritto. II 1. -Dal provvedimenrto di rinvio risulta che il gjiudice nazionaile ha gi� accertato che la pal!'te attrke � una tavO'l'atrice ai sensi deilil'SII't. 1, leflt. a del :regoLaa:nenrto n. 1408/71, e deve staibiliire se ad essa competano gli assegni �OII'�dinalI'i concessi dall'art. 4, n. 1 deilla le,gge belga 27 giu~o 1969, nelil.a ricorrenza di prestabfilite condiziOilli, a tutti i minorati belgi che il"ifsiiedano nel Beilgio. L'alI't. 4, n. 1, a.ett. b del regoLarmenrto del COII1Siglio 14 giu~o 1971, n. 1408, r:elaitivo alil.'iaipplicazione dei ireg.ilmi di sictwezza socia:J.e ai il:a�voirartorri �submdinarti e ai ilOII'O fam.diliad �che si sposif;arno alil'interno della Comumt�, include nella normativa comunitaria anche i!l !l'egime di sdicurezza sociJa[.e concernente te prestazioni d'inva;li.ditd; e quanto aill'apipJfoaibilit�, nelila specie, di tale normativa, si poorebbe, secondo il'.ilm!Postazione seguita dail giudice belga, u.na questione d'mt~azione, in iraigione del irichiaa:no, nel Tegoilamento �comunitario n. 1408/71, all'.Acoo!l1do provviSOII'io di PalI'igi, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 867 Con la prima questione si chiede ,se i vanta,ggi conces1si dall'art. 4 del regolamento CEE n. 1408/71 includano le !Pl'Ovvidenze previste da una legge nazionale a favore degli invalidi, nella misura in cui tali provvidenze concernono i lavoratori. Il regolamento n. 1408/71, a notrma dell'art. 4, n. 1, si awlica a tutte le legislazioni. relative ai 1settori previdenziali, cos� come sono definite in tale disrposizione. Dal canto suo, il n. 4 dello stesso articolo e del II"�!nvio, neill'art. 5 di ta:le Accordo, alle <lisposizioni 1Pi� farvOII"evoli aill'a:vente diritto. L'ar�t. 7, n. 2 del vegoi1amento dei! Cbnsigli9� 15 ottob1r1e 1968, n. 1612, relativo al1a� libera ciIDcmazione dei laV101ratod all'.initemo della Comunit�, staibwce, d'rutra ipaa:te, .che diL cdittaddrno di uno Sl1Ja1:o membro gode, nie[ terrltotrio degli aJlJtni S~membri, .dieig(IJi stessi e vantaggi sociali > dei i!Javoratoci naziollla!li. 2. -La qruestioo:JJe di fondo soiL1evata nella causa P!I"IDcirpaJe, concernente viertenza analogia, nel merito, a quella esaminaita nella oarusa 51/73 (1), pu� quindi essere �esamiJilJata �e risolLta secondo una duplice plI"osrpeittiva, e con so]Juzioni non necessariamente a!lternaitive. Pu� esser�e valutato, cilo�, �se le provvidenz,e P!I"eviste dalla legis[azione di uno Stato membro, con norme di ca1I"atte1I"e genfil"aJe, in faVOII"e dei minorati debbano essetre considerate come prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 4, n. 1 e n. 2 del TegoLamento del Consi~o 14 giugno 19i71, n. 1408. Pu� esseir�e accertato, inoiJ.tre, e 1con inda-gilne deJ. tutto autonoma, se ila concessioo:JJe dd tallii 1SlllSISiidd costdtudsca un �vantaggio sociale> ai sensi deill'art. 7, n. 2, diet1 re1gl0(1Jamen1Jo dJeil Oonsi@.do 15 ottobre 1968, llli. 16i12. 3. -Nella causa 76;72, !l'elativa a11e p!l.'e.stazioni oontempiLate daifile 1e1gislazioni� n;;izionali peir J.a II"iqua!lifkazione 1SOCiaJ.e dei m.inOII"ati, la rilevanza dellla normativa comunitaria � stata prospettata e ;riconoscill.llta con riferimento ailll.'oot. 7 del regolLamenito n. 1612/68 (2); e lllellilia qualliif�oae.iiooe deilJIJe indifoaite p11estaziorni .come � vantaggi sociali > � !l'imia'Siba 1assolt'b[l1Ja, ma non ![)Jecessar1amente compromessa, iLa possilb~lit� di !t"'kondurre le 1Pl'estazioni nell'ambifo di un regime di S��C'U['ezza sociale, secondo l'ampia portata aittribuita �a tale concetto dalla gi:ua:isrprrudenza deiU.a Colrte di giustizia e dailla riconosciuta necessit� di i1nterpretaxe in senso l'estrittivo le limiitaziom stabHite dagli arlt. 2, n. 3 del !l.'egolamenito n. 3 e 4, n. 4 del regoll.amenito n. 1408/71. . Net1lLa �causa 1/72, un'aJilJaiLo~a queistiomie, IOOlllJ�ea.menite dil. � reddito garantito � contemp(Lato dia nonne di ddrirtto i1Il11letr1no I�.IIl. :ll8JVIOl.OO 1deJil,e !Peit1S001e anzli.lane, 1era �stal1Ja proposta dal gu,iddc:e 1111az~cmai!Je �0011 (l'ifel"limenito sia '8!Ll'art. 7 del 1regolamento n. t.612/68 sia all'art. 2, n. 1, lett. c del regoilamento n. 3 (sostitutto poi �con iJ vigeo:JJte regaliamento n. 1408/71); e la questione � stata decisa con esclrusivo :riferweo:JJto aJl'.:wt. 2, n. 1 :Lett. e deJ. il"egoLarmeo:JJto n. 3, quaild.f�oam.dosi �cio� dii. � reddito garwntito � oome � prestazione di vecchiaia � (1) Sentenza 7 novembre 1973, Racc., 1973, 1213. (2) Sentenza 11 aprile 1973. Racc., 1973, 457. 868 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dilSlpone 1che il regolamento. non si aipplica � all'assistenza sociale e medica >. Q(["a, mentre pu� sembrare auspka!bile, sul rpiano dell'attua:zione del iregolamento, lo stabilire una netta diistinzione fra i iregimi legisilativi che rtgual'dano la .previdenza e, rispettivamente, l'assistenza so. ciale, non si pu� escludere l'eventualit� che, in ragione del campo di applicazione so�ggettivo, degli scog;>i perseguiti e delle modalit� d'attuazione, talune legislazioni possano rientrare al tema;>o stesso nell'una e nell'altra �categoiria, sfuggendo cos� a qualsiasi classificazione generale. e II'imaIIllEl\tldo oosl 181SSOOb!ita llia IIllOOessdlt� di Vlai1Ju1la1re se liiL godimento, pe;r le p&soi:ne arnzitaine, di 'lllil treddiiflo .gamnitiito costdtwiisca o lllO un � vantaggio sociale � 1ali seinisi dell'art. 7 deil re@iliamento n. 1612/68 (1). �Tenuto conto deHa particoiare natura delLa prestazione di cui trattasi, -ha OSSelt'V�to, infatti, (la Corte di giustizia -� opportuno prendere in esame innanzitutto ia seconda questiooe, in quanto l'indagine circa la riqualificazione del "r�eddito ga1ran.tirto" rispetto aZ.Za no�zione di "vatnitaggi sociali" di cui atl'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 interverr� eventualmentJe qualora sia accertato che non si tratti di ii.na prestazione di previdenza soc~ale, ai sensi del regotannento n. 3 � (!Paig. 464). 4. -Analogo Ct"iterio dow:ebbe esswe quindi adorttaito aniche nella specie �in esame, tanto pd� che fa questiooe di inltell'!P\t'etlaziOl!le � staita proposta dal giudice belga solo con ri:fierimento ail regolamenito n. 1408/71. Si rit~ene tuttaiv.iia di dover segnaiLaire !La oppoTltuniit� di valutalt'e la questione :proposta aincfue nelil'ambito della n01rtrX1aitiva del regolamento n. 1612/68, sia perch� il'indagtne :sulla qualificazione degli a1S1segni ai minorati, risp�etto alla noziooe di vantaggi socia.ii, potrebbe risu11la1re assorbente e risolutiva (r:endendo .surpiooaita, olwetutto, ogni questione sui ;raiprpo!I"ti >tra il iregoilamento n. 1408/71 e l'Accordo provviisorio di Parigi deill'll di,cembre 1953, e La stessa necessiit� di stabilire se iil :regime in discrussione sia assistenziale o previdenziate), sia, ,e rsopirattutto, per ila :parlicdLa1re. e maggiore :riileviamza dlii una ,pirOiillUlnZila d.ntooprebatiiva. ,dielfila Coirte che p.recdsi. fil significato �e la porrtaita da ,atrtribuive a<ll'iM't:7, n. 2 del ll"ego1amenito n. 1612/68, ad ilnitegrazione di quainto gi� afl�ermato neil decidere :i.e cause 15/69, 44/72 e 76/72 (2). In via rdi principio, del ll'esto, la possibcj,lit�, e ila opporturut�, della mdircata ima;>ostazione semblt'ano ,confermate dal ll'ilievo 'che una soluzione per ipotesi niegativa delle �due questioni rprrog;>oste con il p!l'ovvedimento di rinvio potrebbe indurire il giudi,oe nazionale a disa<ttendere ila domanda della parte art�trdice itlleilfla ca'll!Sla pirinciJpailie, senzia itlleanrmJelllO OOllllS�dlefriae llia possibile lt'IL1eva=a delll'uJiteriore drusci:pma deittaita, con iiJ. irego!ameinrtio n. 161.2/68, e �quinrdi con rostanzia1le rprregi'll!dizio di fo1I1Jdamenitaili principi di dirirtto comunitairio; e gd� in alitre occa~ond, inv;e1ro, !La Coote di �giustizia, secondo (1) Sentenza 22 giugno 1972, Racc., 457. i. (2) Sentenze 15 ottobre 1969, Racc., 363; 13 dicembre 1972, Racc., 1243; e 11 aprile 1973, Racc., 457. . !~ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 869 In base a 'certe ,caratteristiche,� una legge sui ISlliSSidi ai minorati fisid � affine alle norme sull'assdiS!tenza isociale (in particolare, perch� considera� lo stato di .bisogno come criterio essenziale d'appJ.icazione e �prescinde da qualsiasi condizione relativa a determinati periodi di criterio ,cbJe consentioobbe di priescindere, lllleiliLa specie, dalla specifica impo... stazione adottaita dal ,g11.1Jclice nazionale, ha ravvisato Ja poosibil:it� di enuolerure daJ.la �questione�de.fe.rti.rtale i profili di initerp.retazione rirlevatnrti (1) e di � fornire al giudice nazionale elementi d'interpretazione di diritto comunitario, che potranno guidarlo nella valutazione degli effetti della norma interna � (2). � 5. -Nel merirto, noo sembra ipossa negair,si che iLar 0<mcessione di asse~ previista dalla legislazione di uno Stato membro, con �nonm.a di caa:-arfltere geneir.aLe, in favoire de.ii minor.arti costiltuisca rum vianita:gigio sociale ai sensi deill.'arrt. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. La pairit� di <traittame!llto tra lavoratoci comumii:taci 1e iLalvoirarfloiri naziona�: i, disposta da rtaile IIliOlmla, costiltuisce, imfatti, a111.che se i CO!D!sidm-and.o del vegolamemto fami.o 'specifico xi:lim-imenito all'al'lt. 49 del Trattato, espressione del fondrarrnentale jpirlrnc0ipio stabilito dail.l'airrt. 7 del traittarto dii Roma, che vieta og.ni discrimi'l1azione .basata sulla nazionailirt�. � Tale p1dncirpio costituisce invero, come � isottoil.imea:to drall1a sua stessa ooilJiocadJooe tira li � Principi � delL Tratllaito, Ulll principio-cardine dellil.'ooxidlnamento ,c00111Unitario. Gli stessi arlt. 48-51 del Tooitta:to ne rappiiesemtano la prima 'concreta 0esplkazio\[lle ed attuazione in tema di lib�[1B. ciircollarz:ione delle rpeirsone; e i!I. irlchiiamo, nei 'consideiralilld.o del regollame!llto n. 1612/68, a:1 � trattato. istitutivo �eU.a Comunit� economica europea, in particolare l'art. 49 �, non �esclude, ,qruindi, che fondiaanemito deUe disiposiz:km.i resti p11.1r semp!lle iJ. principio di non discximirnazione stabilito diarJl'al't. 7. 6. -fu effettli, alll!che iLe preistazioni p111evidenziaa.i con:sideirarfle ne[ 1regolamemitd n. 3 e lll. 1408/71 ['l~e!lltamo, dmdubbliamemte, �vantaggi sociali� peir iii. iLavO!l'afto['e, e non convince, llnvwo, il.a difEerrernte soluzione (aJ.ibre volte .sostemut.a, in piairrticolaa:-e, dalla Oorrumissdone) seCOl!ldo cui i il"egimi di sicuirezzia �SOCI�� rSa['lebbeiro del r1Ju1Jto esWalillei iaJi1a IDIOZI�OilJe di e vantaggi sociali� . .se' � vero, im:farttii, 'che lLe lllOtr:me �comunitarie sui iregimi di stcurezm sociale e quelle sulla parit� di wattamenfo ciconoscima a.i iLavoratoiri migrra! llti sono state emainaite lin attua2'!i0Ille di diffeire!llti dirsposizioni del Tirarttamento, va rflurtJtavia temuto presente che rta:le diiffierente fonte (esrpiressio[]Je, oltretutto, dell'unico principio stabilito dall'art. 7 deil Ttraittato) pu� ~ solo a pOO're ile ooe carbegorie di nol'lllle irn rr~orto di speciatit�, ma lllOlll ooonpoo:rta, necessariamente, che si debba ,fil esse discutere iicn t&mini di! (1) Sentenza 22 marzo 1972, resa nella causa 80/71, Racc., 1972, pag. 175; in particolare, cfr. sentenza 27 novembre 1973, nella causa 130/73, e le conclusioni per tale causa presentate dall'Avvocato generale, Racc., 1329 e 1337. (2) Sentenze 22 giugno 1972, nella causa 1/72, Racc., 1972, 457; 16 novembre 1972, (tre), nelle cause 14/72, 15/72 e 16/72, Racc., 1105, 1127 e 1141; e 11 aprile 1973, nella causa 76/72, Racc., 457. 870 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l attivit� lavorrativa, d'iscrizione o di contribuzione). D'alt~a parte, detta leg.ge pu� assimilarsi alla previdenza sociale, in quanto, abbandonato ~ il principio della valutazione individuale, caratteristico dell'�isisistenza, essa pone i destinatari in una situazione giuddica ben definita. Data I Miterinativirt� o di reciproca esclusione; n� iplU� assumea:-e !rilevanza, in conwado, il solo :liaitto �ch� arnche nel precedente regolamento 25 marzo 1964, n. 38, lial incluisiooe, !!lJei varntaggi aoc0il1dati ai ilav<>lraltori migranti, delle IJ['estaziom di sicmezza sociale non fosse esp.ressamelllte precisait�. V:a in arrgome!IJJto �CO!IJJsi~a�to, inolrhre, che fa esigenza deMa specifica dtscilplina corutemplaita nei rego1ameruti n. 3 e n. 1408/71 � staita ravvisata non tanito ne!l proposito di idettaire un'aruroonoma n-0rmaitiva comuniJtairia (ostacoilata, come � noto, dalle 1divergeruti impostazi-Oni dei vari. siJstemi di sicurezza .sociale applicati nei vari! Stati membri), quant-0 pi'IJJttosto ail fine di OOO["ldinare ed armonizzal'e ile diverse leg�i.slazd-Ollli nazionali m materia di sicuir�ezza soC�lltle, e di riso�lvere questiloni che niea:nmeno si ipO!lgono, oltretutto, rper i lavOII'atori nazio!IJJali; �e anche tame osservazione concorre a fur rittenere che 1a specifica normativa comundtarfa in maiter.iia di siCIW:'ezza sociale non comporta, di per s�, iLa neoossilt� dd. escludere le prestazioni previdenziali �ed assistenziaili dail novea:-o dei vallltaggi sociali rico!!lJosciuti ai ilavoraitori migranti, .specialmente quando �si consildieri che la necessit� di garantire il rispetto �del principio di non disCtiminazione � staito espressamente ribadi-to nel quarto consideranido dello stesso regolameillto n. 1408/71, nel quale si rileva � che ie norme di coordinamento delle legislazioni nazionali suita sicurez;za sociaie si inseriscono nei quadro della libera circoazione dei lavoratori degli Stati membri e devono perci� contribuire ail mi~iioramento .del foro tenore di vita e �condizioni di ilavoiro, garantendo an'interno della Comunit�, da un lato, a tutti i cittadini degli Stati membri la parit� di trrattaimenito di fronte alle 1diverse il.egislazio!IJJi e, daU'altro�, ai . lavoratori e �i loro rispettivi aventi diritto il beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale, qualunque sia ii luogo di occupazione o di residenza �. Del il'esto, � se la possibilit� di usufruire dei regimi di sicurrezza sociaile dovesse considerairsi �estranea ailJ1Ja IIllozi()IIlJe di � vantaggi sociali �, da stessa conclusione dovirebbe pervenirrsi q1UJanto aHe !Prestazioni assistenziali, della cui possibile qualificazione come vantaggi sociali, invece, :.emmeno si dubita. Se anche si discute normalmente, iln arrgomento, di prestazioni pTevidenziali, occorre tener presente, infatti, che ti ire.golaimelllti n. 3 e n. 1408(71 l!lJOO concernono la soila materia della previdenza 1sociale, ma si riferiscono, pi� �esattamente, alla sicurezza sociale, e cio� a �Concetto �ben pi� vasto, e che coonprende sia la. pirevidenza sodale �che l'iassistenza sodale; tant'� vero che per escludere dall'ambito dd appUcazione dei regolamenti determinate pTestazioni assistenziali � stata ravvisata ila necessit� di specifiche disposizioni (art. 4, n. 4), di una norma, cio�, che sarrebbe staita evidentemente superflua se le pre:stazioni assistenziali si fossero dOVUJte gil� a priori ritenere non considerate dalla normativa comuniitarria. Non pu� sostenersi, perci�, che il go,dimento dei regimi di sioorezza �Sociale non costituisce vantaggio sociale e, al tempo stesso, che 11e prestazioni assistenziali, in quanto escluse dall'applicazione dei regolamenti n. 3 e n. 140<8/71, possono esser�e considerate, invece, come vantaggi sociali. Assistenza sociale �e rpr�eVlidenza sociaile sono due aspetti della stouirezza sociale; e, se i regimi di sicurezza sociale :liosseiro estranei alla noziooe PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 871 1'81Ill{Pie:ziza della cerichia dei destinatari, una legge del genere assolve in pratica una duplice funzione, consistente nel garantire sia un minimo di mezzi di sussistenza a persone che non siano affatto coperte dal sistema della previdenza sociale, sia un reddito complementare ai be- di vantaggi sociali, alla stessa nozione d-OIVI'ebbea:-o considerarsi estranee ainche Le rprestaziOllli assistenzdali, che rientrano neil. concetto di sicrurezza sociale, prop.rio perch� una differente quarli:fiicazione .non potrebbe giustificarsi, sotto il profilo !Logico, ,solo per esSE![1e rflali !pl'estaziOIIl:� escluse dailla aippUcazione dei regoiLameniti n. 3 e n. 1408/71. Anailogiaimelllte, perci�, se vantaggi sono il.e prestazioni! assistenziali, non !P'll� La stessa qualif�caziOllle negarsi alle ');lOC\estazioni previdenzia!li, 1soil.o ipetrch� risultano ccmsideraite in a'llJton()(tna disciplina. In definitiva, ile prestazioni di rcui i JavocatoriJ usufruiSOO!llO nefil'ambito di Uill regime di sicur�ez:zia sociaile non possono qualifi~ o no vantaggi sociali a seconda 1Che non 1siaino O siano ad esse aiprpJ.dieabiliJ i!Je norme dei l'egolamenti n. 3 e lll. 1408/71; re siccome non si contesta che :le pq-estazioni assistenziali possono, eventualmente, esswe consideraite come vallltaggi sociali, ali.a 1stessa conclusione deve perveni!rsi anche per qualllto concerne le ailtre prestazioni dei rl"egimi di stcwrezza rsociale, risolvendosi i 1N11PProo.'ti tra le varie nm-me comuniitairie solo in termini di specialit�. In via di principio !Perci�, milla osta 1a 1che una p1t1estazione esclusa, aii sensi del[',axt. 4, n. 4, daJ:J.a 1discip1ina deil. il.'egoil.amenrto n. 1408/71 sila comunque dovuta a[ !llavooarflolre mignmte come � vantaggio sociale > ad sensi deil.l'axt. 7, n. 2 tdeil. !l'egolameillto n. 1'612/68; e :la vialidit� di ta1e ipotesi apprare con:llermata dalilo stesso �C!l'iterio 1di valutarzione adottato nella sentenza resa nella oousa l/72, nella qurue, come si � ricmdaito, la nooessi�t� di qualifi 1 oaire il. reddito garantito irispetto alla !IlJO.zione di vantaggi sociali � staita esdl.usa solo per avie1:1e ilia COil.'te considerato ]l reddito garantito come e prestazioni di vecchiaia> ad. senJsi deli1'1ail.'t, 2, n. 1, iliett. e del regO!Lamenito n. 1408/71, e per essere tail.e qualificazione sufficiente ai fini deil.1a decisiOllle della causa pirincipale. 7. -S.empil'e sotto iil lpt'ofilo in esame, non pu� illOl!l essere tellillllio p!resenrte 1che, nelrla causa 1/72, � stato sostenJUto che ila possibilit� stessa di usu:firuilre dei vantaggi sociali contemplaiti nel !l'egolamento n. 1612/6:8 sarebbe ri:lieribiiLe solitanto 1a:i Jia'VIOll"altorli in attivit�, sall'ebbe, cio�, neoossaa:iamenite coomessa aill1'1esel'oizdo, attuale, di Ulll'aittivit� iLavoo:-aitiva. T1aLe retritbivia iill:Jitea:"pil.'etrumone delJilla nozdone di e vantaggi sociali > IIlOlll pu�, perailtro, esswe condivisa. Anche a prescindere dal 1Con1lrasto in cui tale interpTetazione sembra pOll1si con lii1 :lionJdlamenita[e principio di noo dd.scrimiJniamone, via dn:flarflti e~ siderato che i vantaggi sociali di oui gode il1 lavoratore nazion!de, e di oui deve poter godeTe, a parit� di condiziiond, anche il \Lavoratore comunitario, non possono conC!l'etarsi ed esaurirsi nei soli tra�tta1rnenti connessi rulo svol gimento del!l'.attiv1t� ilavoiraitiva, ma d�evono comprendere anche quelle prov videnze ed agevolazioni di cui i cittardi.ni ,di uno stato membro Possono godere, in quanito laivoiratori!, dopo la �cessazione dell'attiviit� il.avocativa. Solo con taie interpretazione, invero, viene ad essere garantita l'osservaina, din 1ooncreto, deil. princlipio dii IIlJOlll diisCll'I�IIlliltll~one; e la necessit� di intendere il!l rflail senso wa nozione di e vantaggi sociali > arppa!l'e cOOllfoirtarta 872 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO neficiail"i di !Presitazioni previdenziali insufficienti, affetti da incapacit� lavorativa permanente. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, b), il regolamento n. 1408/71 si ap!Pil:iica a tutte � le prestazioni d'invalLdit�, coonprese quelle dirette a conservare o migliorare la 1caa;iacit� di iguadagno �. Secondo l'art. 1, lettell'a di8111a senitenza 21 maggio [1971, !l'esa nellla caru:sa 80/70 (1), coo. ila quaile la �Ooote di giiusflizdia, ~o\li'~o~ espressiJoore e vantaggi � CIOltlillenuta IIlleilil'art. 119, iseoondlo comma; del rt:iriaJ1Jtato di Rorm.a, ha twooi.Slalto che li vanitaggli dli culi dlevie ,godJere dJl JiavOl'larflom (irueil.�lJa specie, a call'lico de[ datoll'e di il!aJvOll'o) sono ainche queilllli futuTi. Ulteriore cm11fieirm.a deLLa indic�ta intelrpll.'etazione �si desume, inolitre, dallo stesso art. 7, n. 2 del ;regoliamento n. 116,12/00, che considera COOlltestUJaiLmelillbe Vl�mJtaggli e sociali � e vanitaggli e ;/�Bcat.i>. Secondo la. ~va terp!l:1etazi0\tlle SO{PIM rti.Cloirdata d~bbe~lt'li.ltem!trsi che il.'ev:enituale iflralttamenito agevolato riselt'V'alllo da una ilegdSLazli.one mWiom.ailJe ali redditi ilaivomtivi �satt'ebbe ritfer1bile ai isoli redditi pevcerpHli duranibe Ilo svoligi,mento dell'artltiviit� Lavoo-aitiva, e non 8.!p!Pil.i;ca:bi.J.e ai redditi godlUlti, .\n 11.'agione del raprpOll.'to di !lavoro, dopo 1a cessazione dehl'aititiv:Lt�; dovrebbe iritenersi,. cio�, se � vantaggi fiscaU � dovesseiro 1considerall.'si solo queil.llli. OOID.ID.essi alao svoil.glimento, aittuale, di un'aittirvdlt� !la'VOll'aibiva, cihe \Le agervollaite a:l:iquorte di itaJSSazione per �ipotesi �contemrp;iate nella il.egislazione di ilm� Srlialto1membro per le rpensi<mi sa;vebbero applicabili 1aifile sole pensi<mi dei lavocartxxrli nazionali, � �non a queale dei lavoll'atori oomrunitari; come piUlre dovrebbe meneirs:i, coo rigu!Wdo al!l'analoga eqmparazfone <lisrposita oon il.'art, 9, n. 1 dello stesso regolamento n. 1612/68, .che i iLaviooatori milgranti illl pe1D.sionre noo potrebbe! l'o usu:firu:Lre di 'UIDJa il.eigge nazionale che COlllltemplaisse IPil'OVVidenze peir la casa ai rpensionati. Ed � quindi la �stessa manifesta ell.'ll.'Olllleit� di tali conclusioni (pur neceSISa!l.'liamenite conse~enziali ad una ll'leStrirtltiva illlterPl'etazione delle n<>rine comUlll:�tarie) a dimostll'are che iii. J.egi.siliatore comunitrurio, nel ga:rantire 1ai lavoraitori migranti gli stessi va.nita~gi :filScali. e di alloggio goduti dai lavoratori nazionail.i, h~ �avuto rigururdo non ai so!ld. Vl�mJtag �gi .coomessi aill'esevcilzio de\ll'a<ttivit� 1lavorativa, ma anche �a quelli di cui la 1porpolazione aittiv:a nazionale pu� usufll'Wre dopo 'la cessazione delfil'atitivit� lavocrativa; ed � evideme �che lo �stesso criterio deve valere al!lche peir quanto concerne i vantaggi sociali .contestualmente collliSiderati ncll'a:rt. 7, n. 2 del 11egolamenito n. 1612/68. N� la vail.idilt� di ta!l�e conclusione aipipall'e compromessa, :iJnveiro, dail.la coliliocazione deJila nmma tra le disposiziOl!li relatilvie a.lll'e Esercizio deU'impiego e parit� di trattamento � ' rpoitetndo :iJn CIOO!Jtrairio ruervairs:i. che nel!le stesse �disrpos:izdo:ndi � .conitemp!ato 8.llliChe ii .godimenito, a prurli.t� di condizd.Ollli, e di tutti i diritti e vantaggi,. accofl"dati aii tav<Yratoll'i nazionali per quanto riguarda t'aitoggio � (ari. 9, n. 1). La D!ecessit� di SVI�ID.Colare {La nmione di e vantaggi sociati � dait'attuatit� della ipll'estazione ,di lavoro � OO!lllfermata, illlifine, daifil'art. 48, n. 3 ILe�tt. d, del trattato di Roma, ed :iJn iparlicola11e dal il."egoiLamento della Commissione 29 .g1ugno 1970, rn. 1251, ll'elativo 1al diriJtto dei LavOII'atod di rimanere nel (1) Racc., 1971, 445, v. pag. 451. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 873 t), dello stesso re.golamento, il ternnine �prestazioni � va inteso nel senso pi� a.tntPio; esso designa qualisiasi tipo di jpllestazione � com1P:resi tutti 1gli elementi a carico dei fondi J;JUbblici, le llla!ggiorazioni di rivalutazone o �gli assegni S1UiP1Plernentari, fatte salve le di51Posizioni del titolo III �. terriltorio di uno Stato membro, a t~tolo permanerne, dopo avier oooupafo un limpie.go. Gi� in .via di principio, inv-ero, con il :riicon:oscimento di ta!le ili:riltto ai il.avo;ratori mig:raillti 1sao:-.ebbe evtdentememe inoompatbi1e ogni disc:riminazione che .consentisse �ai isoli ex 1avo:r.aitori 1IJJazionali e non aigli ex iLavovaitoil" i imig:raniti ,fil usu:frui!J:'e ,fil :determiniate provvidenze e vanrtaggL, n001 potendo �Certo negarsi che se �Si riconosce al lavio:ratoive mig:r�a1IJJte iii. di:riltto di rimanere neHo Stato anche dopo ila cessazione deld'attivit� ilavo:rati'Va, tale permanenza deve essere disctplinata e ga;raruti.ta in coerenza oon il principio che vieta discri.miJnazioni basate sulla nazminaHt�. La ri1eV1anza deil richiamo irisul:ta a maggior :ra1gioine eviderute, quindi, quando si consider~ che l'art. 7 :del regolameillto n. 1251/70 dispo1I1Je esp:ressamente �che � i beneficiari del presente regolamento .coilltililJuano a fruire del diritto ana parit� di trattamento previsto dal regolamento n. 1612/68 del Consiglio �; e gi� :nella causa 1/72, invero, la �stessa Comm:i�ssione ha sostanrialxruente ricono1scinxto �1a ri1levanza risolutiva di tale disposizione, limirta:ndosi a dubitare, nella specie, della �sua aipplicabiliit� !in conc:reito. . . 8. -Quanto ,aJ.Wa ipossibili�t�, nel me:rito, di quaillficare H godimeruto di assegni �COillicessi da una legge nazionaile all.1e persone :rnilllJo:rate come vantaggio sociale non semb["a possano sussiste'l:le dubbi. La Co:rte di giustizia ha gi� .av;uto occasione di rpT�eci1sare, infatti, ohe � la disciplina comunitaria in materia sociale � basaVa sul principio che il diritto di ciascuno Stato membro deve ga'l'antire ai cittadini degli altri Stati membri, occupati nel suo territorio, il complesso dei vantaggi attribuiti ai propri cittadini�, e che �il divieto di discriminazioni stabilito dall'art. 48 riguarda pure la. speciale tutela eventualmente concessa dalle le�ggi di uno Stato membro, per motivi di carattere sociale, a determinate categorie di persone � (1). N� alil.a mclrusione, tira li. � vantaggi sociaii � degli assegni di :�lllJValidit� in questione pu� naturalmente �esse:l'e di osta.colo il faitto che taili SU1Ssidi siano contemplati con norme dli carattere gene:ra:le, che ip'l:lescitndoino dall'esistenm di un !f.aippo:rito di lavoa:-o, .essendo evidente che 1se ai Ll:avoraitori a:nig:rainti dov�esse:ro aippilicall'si il.e sole dLsposizLoni naziOIIlJali concelI'IIJJenti espressamente i ilaivoratori, 1Sa[1ebbe agevole 0e1udere La 1rii1evanza della n�rmativa comuruLtao:-ia, .geneTaJ.izziando in favore di tutti i cittadind, ad e1sempio, qua~siasi re1gime di sicurezza sociale. . Ai! fini in esame :deve considerarsi wff!i.ciente, invece, �Che delle norme nazionali possano uswf:ruire (anche) i lavorato:ri nazionaili; �e ta'1e possibilit� deve compoTtare, indipendeillltemente d�1l"eveilltua1e maggior ambito di operativit� deHe norme, che deille inorme stesse possano usufruire a parit� di (1) Sentenza 13 dicembre 1972, nella causa 44/72, Racc., 1972, 1243, pag. 1248, n. 4. 874 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Cosi, nei confronti di un lavoratore 1subordinato o assimilato, che fruisca in uno Stato membro di una [pensione d'invalidit�, una ler~ge che 1gairanUsice ai minorati fisici un diritto -tutelato legalmente agli � assegni � rientra, per quanto :riguar!d'.a tali categorie� �di lavoratori, nell'ambito della IPI"evidenza sociale, disciplinata dall'art. 51 del condilziioni, ipe:r il divieto> di d:LsCll'i:mIDazione stabilito dailil'a!Iit. 7 del t:raittaito di Roma, ainche i cittadini �degili ralltr:i rStaiti membri che :forniscano o abbiano fOII'lllilto pirestaziOl!li di lavo:ro nello stato. 9. -In via prl:ndpale', quindi, siJ i>ropone di :risolvere 1e questioill!i pirospettate con il rpTovvedimento di riltlvio statuendosi che gli assegni previsti in favorre dei minorati da norme di carattere gener:ale di uno Stato membrol vanno consider:ati come e vantaggi sociali"� ai sensi deU'art. 7, n. 2 del regolamento n. 1612/68. III 1. -Anche se la impostazione 1sOrpTa sostenuta aippaire aissoobelllte e risoluti"Va rispetto rad Ogi!lli 1alrt;ra �questione, 1COnvire:nie esami-rull'e aniche :Le specifiche domande l'ivolte, secondo differente ,e 1Pi� Umirtaita rpTosipettiva, dal gliudice nazionale be1ga. Va pemJ.tro esaminata anzitutto la rseconda quesUone, che � pregliudizi �ale, sortto il P!l:"ofilo J.orgico, rispetto ,al primo quersirto. Con la seconda questione, indiaitti, ;il giiudllice belga ha �Chiesto di conoscere se -iiJ. rregoJ.amelllto :n. 1408/71 rsi 1sostirtuisca, quando risulti pi� fa'V'O.:. revoLe all'aiv�ente diiritto, ahl'Accoa:ido provvisorio di Plarig~ deLl'll dicemb! rie 19<53; ed � �evd;dente che una eventuale soluzi:one ne1~tiva del quesdfo renderebbe superfluo a.ccertaire se fil oogi:me :iistituirto rdaliLa �legge belLg:a 27 giugno 1969 sia compveso o no llleli1e iprestazio�ni cOilltemJpLate dal !l."�egrolLamenito n. 1408/71. 2. -C'osi come rpTOpo�sta e motivata nel provvredilmento di rinvio ila questione investe, in reffetti, lLa portata dell'airt. 5 dell'Aocorido provvi:soo:-io di Parigi, la cui inter<pl"etarzione lllon rientra nella �CO!llllPetenza. delfila Co:rite di giustizia. Per affe:rimaire tale competenza, �tuttavia, � suffidente .irnitender.e il quesito come :rivoJ.to a �Conoscere, ne11'.ambtto della impostazior:ne rpTospettaita dal giudfoe nazionale, se ciii richiamo .agli Ac~ordi iprovviisori di Parigi del1' 11 dooembve 19-~3, conve:nu1to nel!l'art. 7, n. 1 del :reg:oJ.aimento n. 1408/71, abbia cairatteTe formale o recettizio e, quindi, se sia o no idoneo, attraverso l'airt. 5 dell'Acco!rido di Pairirgi, a Tendere applicabiili ILe disposizioni dehlo srtesso regolamento n. 1408/71 quando :risultino !Pi� favorrevoJ.il aliJ.'a.V'ente diritto. La questi-one, pera:i.tro, non ha nemmeno :ragione rdi essere, e per molteplid motivi. 3. -Ll giudice be1gia ha premesso, i:nV'ero, che ILa l!lec�essit� di far ricorso aiHa :normativa dell'Accordo di Pa!l."�lgi � imposta da1iJ.a pir.evraLe:nza di tale normativa su quella ;stabilita dailila lLegge nazionale 27 �giugno 1969. Lo ste:sso provvedimento di :rinvio dco:rda, pre:ra�ltro, che l'art. 5 delil.'Accorrdo spe PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 875 Tll'attato e dalle nOlUll.e di attuazione di questo articolo, anche se la stes1sa qualificazione non pu� essere valida per altre categorie di beneficiari. Le eventuali difficolt� -connesse all'li!PlPlicazione della normativa comunitaria a tali disposizioni -non possono \P['egiudicare i diritti cifica, �esp11essaimoote, che le nomne de1l'Accwdo �ne d�rogent pas aux dispositions des lois et r�glements nationaux... qui sont plus favorable pour l'ayant droit �; �e ilrJ. queste pi� :liarvo11evoli dii~osizicmi potrebbero cOIIl(prem.dersi quelle ste�sse del�lca 1eg~ nazionale 27 giugno 1969', che aSSIUIITlerebbero quindi 1JJ1UJovamente rili.eivo, senza pTegiudizio, ed 1anzd ilI1 coerenza con i�l. princi[>io della prevaileruza del diTitto internazilona�l.e (ia:ffiermafo in Belgio con ri:lieTimento non alla sola narmartivia ieomuniitaria ma anche aliLe ~e internazionali in senso ;prolJ.lll'iO). Nell'amb]to di questa Pl!'QSPettiva, perci�, rilmaTrebbe riilevante 1soJ.o ila pa:-ima delLe due questicmi rproposte dail giudiiee nazdona1e ( quehla do� sulla possib:hlit� :di qrualificare J.e prestazioni in :liavore dei minorati agli �effetti del regolamento n. 1408/71), e al so.io fine di esC'ludere '1a necesstt� ine�l.la specie, .de1l'u1teriore :requisilto deLfa c~ttadinanza richiesto dalla lLeg,ge 27 giugno 1969 per dil godimento� de1gli assegni ad minoTati: �esclusione 1che deri'Verebbe, de plano, dal pdncipio secQ[[J;do cui ill richiamo delle nocme comunitarie ail:Le J.egislazioni llliaZiorna�l.i dev�e initendm: si merito � aile dispb�sizioni legislative nazionali integrate mediante la applicazione detle nor.me di diritto comunitario e, in partico�lare, del principio detla non disC'l'iminazione tra i cittadini di Stati membri� (1). 4. -Anche a pTescilnde1re dalle <Uiliterio!l'i, differenti p1mspe1;ti.ve che savebbe poss:Lbile dedU!J'.1I'le quanto ai ;riapipoTti tra legge nazionale, accoirdo internazionai1e e l'egoJ.amento comunitario, � ev:Ldernte, comrunque, che H richi1amo del vegoJ.amenito n. 1408/71 agli Accordi di Parigi non pu� nemmeno essere in:teso nel senso ipotizzato (ed invero solo ipotizzaito) ne�l. [provvedimento di <rinvio, nel senso do� di far 1sailive Le diflierell'.llti norme CO'llitem. plarte dall'Acewdo; �ed � ovvio che soJ.o attribuendos[ aLla rnomi.a taile significato rpotrebbe giustificarsi iLa necessit� di accertare se iLe diJsposizioni del TegoJ.amento n. 1408/71 possano essere ituttavia applicabili per quanto disposto daLl'art. 5 delLl'Accordo di Padgi. L'art. 7, n. 1 del regolamento n. 1408/71, indlartti, non richiama le nonne dell'Accordo di Pari1gi, ma si limita a precisare che iJ. 11:1egoJ.amenito �non pregiudica gli obblighi derivanti... b) dagli accordi provvisori europei dell' 11 dicembre 1953 concernenti la sicurezza sociale, conclusi tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa�. Come ilo ,stesso giudice nazionaiLe ha esattamente osservato, la disposizdone va riferita, cio�, ai soli obblighi derivalillti da11'Accoil'do di Parigi �e non ai diritti dei beneficiari; e tale limitata ipoTtaita della nonna, olrtlre ad essere ,coerernte con il. 1corn1lenuto e ila natura stessa de.gli Accordi di Pari:gi (v.inco1a!Illti �anche rnei coinfronti di Paesi non aderenti1 alle Coonunit� �eul'Opee e conclusi nell'ambito dell'o1rdinamento i1!1ternazi- 0nall�e in senso proprio, di cui i singoli non sono soggetti), � conrliermata dalla differente terminologia adottata nel n. 2 de11o stesso art. 7, secondo cui �rimangono applicabili� taLunie norme dd ail.tri aiccoTdi internazionali. (1) Sentenza 7 :p.ovembre 1973, resa nella causa 51/73, Racc., 1213. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 876 spettanti ai lavoratori di cui all'art. 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 in forza dei (pl"inci(pi della legislazione sociale della Comunit�. Ci� si verifica ;senz'altro qualora un lavoratore ai sensi del sruddetto art. 1, lettera a), sia gi� coperto, in !base ad umi precedente attivit� lavorativa, dal regime previdenziale dello Stato membro di cui 5. -Quando pUTe volesse la norma iintmJidiersi nei!. �senso ipotizzaito nel provvediimento .di rinvio (e preSUJpposto, inecessariamerute, nei!. secondo qu~si- to rivoilto �alla Corte), non vi 1sarrebbe �ooonurnque nessun motiJvo per escil.ude: iie la riferibi<Ut� dell'art. 5 dell'Acooa:do .di Parigi �aille stesse nonne dei!. regolamento n. 1408/71, se pi� favorevoli ail.l'avenrte di!l'itto, tanito pi� che al oriterio di rende!I"e applicabHi, in ipotesi di 1diffe:iierute .disciJpli:nia, le disposizioni. pi� :llavoceVToilli al beneficiario delle prestaz.icmi � ispfa�ata, come ll'iswta draill"art. 46, n. 4 deililo �stesso !l'egoil.ametlllto :n. 1408/71, rutJJche la no!I"maltiva comunitaria. IV 1. -RiJmane da .esaminare ill p!I"imo quesirto proposto con iii. p!I"ovvedimento .di �rinvio, queillo, <Cio�, :rii<V<oMo a conosooce � se il regime di assegni ai minorati, istituito dalla legge 27 giugno 1969, nella misura in cui esso concerne i lavoratori, rientri neUa sfera di applicazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loll"o fammari che si spostano all'intell"no d�lla Comunit�., e a �oonosoere, �in altre parole, se i vantaggi concessi dall'art. 4 del IJ"egolamento n. 1408/71 includano le provvidenze pll"eviste da una legge nazlionale a favore dei minOIJ"ati, nella misura in cui tali pll"ovvi�enze conc�rnono i lavoratori �. Per sostenere la 1so1uzdone positiva del quesito s:webbe sufficternte !t'� chiiama:re quanto dedotto dalle parti nell'ainiail.oga �Causa 1/72 e l'ampia , disamirna svoll.rta nelle .concil.'UiS�oni dell'Arvvooaito gene!l'ail.e, tamito pi� che lo stesso rapporto in quella 00001sione evidenzdato tra ila iLegge 1� aprile 1969 e la if.egge 12 febb!I"aio 19'63 �sembiia potersi ipotizza!l'e, nella specie, itra la :Legge 27 giugno 1969 �e la il.e~e 9 'agosto 1963, Le cui prolVVidenze sono starte .gi� !riconosciute, .come !I"�ISUJlta dal provV!edimento di rinvio, alla parte attrice della ca'USa prlncipa1le. � 1stata gi� ail.tre volite considwaita, invero, Jia difficoil.t� di mdividuare un risolutivo �criterio �di di.:sorilrninazicme .che consenta di distinguere, !!JJcl l'1arrnbito dielil.a sdJcwezza sociail.e, Le prestazioni previdenziali da qruelif.e assi stenziali, e deJila stessa � siicurezza_ sociale �, in effetti, mrunca tuttora una defindzione ohe ne �esaux1i:sca lliill�!tariamenrte i moltepldd aspetti e risulti! sod disfacente rispetto ai vari e diversi sistemi adottati in ciascun wdinamento. Le formule de1l.e dkhlairazioni e delle comnenzioni inrteamazionaU, condiz~ o'lllalte dalla diVTerrgenza dei va!I"i sistemi, non forn:isccmo, in g�enere, adeguati �criteri per individuare fil contenuto� specifico del concetto di siCUTezza sociale e, soprattutto, lasciano .iimpregiudioaita fa soluzfone del problema deHa identificazione degli stxrumentii a1JtraVTelt'so i quail.i gli obiettivi da realizza! I"e devono �essoce perseguiti, mentre � pirop!I"io nella �scelta degli stru PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 877 si invoca la legislazione che garantisce dei sussidli a favore dei minorati fisici. D'altronde, l'art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1969, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori �llo melliti che si 1espUca, in conweto, il concetto di si.1C11Wezza sociale (1). E anche la :no!l'mativa comunitaria, del <l"esto, noo 1sembira forni.re, iln wgometllto, deteTIIlinaniti elemetllti di Va'lUJtaztone, alll!Che rperoh� il.'impegno di cooroinctmento ed armonizzazione al quale � jispiraita, conoome in pit"evail.enza, come � stato pi� sopra osservato, il.'estensione sog~ettiva ed ogg,ettdva defila tutela da ll"eail.izzaire, e 'll!Oil 1gJi strumenti peit" La reaMzzaziooe d�. tail.e Melia (2) . . 2. -Oerto �, comunque, che dal rappO/r!to Beverldge in JPoi, e runcora p<l"ima dail Socia! Security Act del 14 ag,Olsto 193,5 e dail.la coistituzioine, nel 1933, deil'American Association for Socrial Secwrity, Pidea delila sicurezza sociail.e, in coooenza con fa. modema ,concezione defilo Stato, � in costame evolrtlzione, 1secoooo umo sviluppo caratterilzzato, cOfffie La C'ommtssione ha avuto occasione dli. :rileV'ail.'e, da drue tendeme: � generalizZJazione dei destinatari e ricerca dell'efficienza > (3). Neg.Ji mmi 1969-1970, in rpwticolaire, si �sono 1aivui1Je, nel Belgio come in Itailia ed iln :ail.tri Stati membri, sostamiali iml.orvazioni []Jei vegimi di sic:mvezza �sociale, con provv.erumenti LLeg�islativi che hanno svinicoilato il god!i.mento di determinate prestazioni 1sia dai! ,crlrterio .cointributivo o assfourativo, .sia dailil.'appairteine:nza dei benef�dairi a pail.'ttcolarri categoriie di ci1Jtaldini; e tale fenomeno, come dimosttiano le stesse quesUoni 1gi� discusse nelle cause 1/7'2 e 76/72, non ha mancato di avooe i suoi riflessi a li.velfo oo�nunitairio. Come llllaiturale conseguenza di questa costante evoluzione, l'ambi�to di operativit� dell'assistenza 1socilale, iniziale ,espiressione �di 1so1lidariet� sociail.e, � v.enuto main mano riducendosi, 1con H rprogvessivo mooemento delle pi� evoilllite soiluzioni del pirobLema riassunfo., 'll!ella Carta atlantica del 1941, nella nota formula e freedom from wants �. Pvestaizioni idi odginiairio contenuto assistenziale son venute assumendo, quilndi, carattere inlV'ece essenziaiJ.m0[]J1;e rprerviidenziaJ.e, con doonoscimenrto ai possibili beneficiari di posizioni soggettivie tutelabili in sede g:udiziaria, in coell"eruia con la difller~e :funzione srvolita �iin a1r:giomento dalle autorilt� competentQ. ' lil. carraittere di:ff.e11enziaile delle ~estazioni rprevidemiali via in definitiva individuato, pEroci�, non rpi� nieI contenruto dei vantaggi arotribuiti ai bene-, (1) Generiche definizioni sono ,contenute nella risoluzione adottata, nel 1942, dalla r Conferenza interamericana per la sicurezza sociale, e nella Convenzione: n. 102 del 28 giugno 1952 dell'Organizzazione internazionale dell lavoro. Una definizione del concetto di sicurezza sociale manca, invece, negli Accordi provvisori di Parigi dell'll dicembre 1953 e nella Carta sociale europea (cfr. artt. 12 e 13), mentre la sola e assistenza � � definita dall'art. 2 della Convenzione europea di assistenza sociale e medica, dell'll dicembre 1953. (2) Sulla difficolt� di una definizione cfr.: PERSIANI, Sicurezza sociale, in Nuovissimo Digesto Italiano, vol. XVII, 1970, pag. 300 ss.; ampiius, GIORDANO, Assistenza e sicurezza sociale, Prev. soc., 1971, 1761, ss. �� (3) Cfr.: Orientamenti preliminari per un programma di politica sociale comunitaria, del 17 m= 1971, BoU. C.E., suppl. 2/71, pag. 34. 878 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO interno della Comwnit� (G.U. 1968, L 257), stabilis1ce 1che il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode negli altri Stati membri, � degli stessi vantaggi sociali e fisicali di cui fruiscono i larvoratori nazionali �. Alla prima questione si d!eve quindi dspondlere che le (pll'estazioni di cui all'ari. 4, n. 1, lettera b), del regolamento CEE del Consiglio 1 ficiairi o l!llelJLe folllti di :fiinanziamento, ma proprio neLLa consistenza della posizione 1giuridica idei .soggetti ,che possono u:sufu'uilr:e delle rprestazfuni, l!llei senso, do�, che il riconoscimento di un ,diJriitto a!l:1e prestazioini deve riteneirsi sufficiente a q'l.lall:ificaire il!e prestazJilo:nli. stesse come � vrevidenziali �. 3. -Le bre,;"i 1conis.tdeirazioni 1sv0Lte inducono quindi ad affermare che il r,egime ,contemplato ne11a iLegge belga 27 igiiugno 19691 siJa di car-aittere previdenziarLe, ed a ip['oporre, qruiindi, la soluzLOlllie positiva dei quesilto rivo\l.to con il (pll'ovvedimenito di rinvio. La Legge 27 gi,ug;no 19'69, inifiatti, secondo i�. Clrirerio di .g;ene:raJ.izzazione, adottato anche ilrl 1a11lri settOO'!i. della 1sLc'\ll'ezza sociarLe, attribuisce assegni ordilrum-i, comp1emenrtarrd. 1e speciali (a seconda dellLe .ipotesi oon:sideraite) a tUJ1Jti i minorati che �abbiano' La dttadiniainza belga e il'is.iedarno nel Belgio, aibbi1ano 1com;pduto i �quaitto!l'dici 1aruni (o i ventkil!llque per gli assegni speciali), abbiano U!rlia il!llv:aiUdit� del 30 % ,aJ.meno, e 1dispongano di !l'isoirse in aimmontaire inferiore 1ad un rpl'estabilito il:imiite (all'tt. 4, 7 e 10). La -concessione degli assegnil � condizdonaita alla sola COIIJCOl!'['1enza deille condizdond previste daU� ilegge (artt. 1 e 14), e non a 1diiscrezionali valutazioni delila comp1etente aiutorilt�; 1ahl'istruttol!'iia delle domande ed ai11e decisioni pl!'ovvede il Mmi.stero della vrevidenza sociale (a!l'tt . .15 e lQ); il provV" ediimento negativo pu� essere impugnato con ricolI'so �ad una Commissione di aipipello (art. 28); contro il diniego de11e pll1es1Jazi,Olllli � consenttto all' 1avente diritto di l!'icOII'lrere ,ail.J.'autom� 1giudiziairia, e ila cormpe.tenza a conoscere delle controversie � ayant pour objet des droits resultant de la pr�sente loi � � riiser"V'ata ai tirib'l.l!lJ!ale del iavaro (air-t. 29). Per 1affermare 1ohe :gli assegni 1ai mLnoiraiti sono, nella !1.1eggie m esame, espll'essione di un 1regime di simwezza 1sociaJ.e a cairattel'e vrevidenziale, e non assi!stenziail!e, e ,che tale ,cairaJttere 'P!"evidenziaile deve essere di -oooseguenza it"iconoscdiu.to alle rpll1estazioini 1garal!lltite 1con il proivvedimenrto, � su:l�fidente, quindi, consdidooare fa qualificazione del'le autorit� armmind:Strative e giudiziarie competenti (Milnistero della pll'evidenza sociale e tribunarLe del lavoro) e, soprattutto1, !l'esplicito rioonoscimen:to che la Jegge attirihuisce ai singold diritti soggettivi SUJsoettibili di! tutela dmanzi all'a�UJtorit� giudiziaria; e utiild elementi a con!forlo di taile v.alutazdlOne possono desua:nerisi (specdail-. mente per quanto conoe!l'llle irl ,criterio adottato nelila irn.te!flP['etazioole di ll'egoliamenti oomunitari in materia di sicurezza 1sociale) dall1a stessa gitirlsplI'udenza delrla Corte di ,gi:ustizia, 1ed in pairticoJ!llrie dalie senteI1JZe l'ese !Il!elle cause 1/7.2, 14/72, 15/72 e 16/712 (1). (1) Rispettivamente, sentenze� 22 giugno 1972, Racc., 457; e 16 novembre 1972 (tre), Racc., 1105, 1127 e 1141. Utili precedenti si rinvengono anche nelle sentenze 13 giugno 1966, nella causa 4/66, Racc., 579; 30 novembre 1967, nella causa 22/67, Racc., 379; 19 dicembre 1968, nella causa 19/68, Racc., 627; e 17 giugno 1970, nella causa 3/70, Racc., 415. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 879 14 giugno 1971, n. 1408, inciudono quelle [�re:vJ.ste dalle legisfazioni nazionali sui sussidi a favore dei minorati fisid nella miSUTa in cui tali disposizioni .concernono i lavoratori ai isenisi dell'art. 1, lettera a), del suddetto regolamento, ed attribuiscono loro un diritto, legalmente tutelato, a tali prestazioni. Con la seconda questione ,si chiede se il regolamento CEE del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408 si sostituisca all'.AJccm:do provvisorio europeo 1concernente i regimi previdenziali contro la vecchiaia, l'invalidit� ed a farvore dei LSUJPerstiti, stipulato a Pa1riigi 1'11 dicembre 1953, La natura previdenziale del.ile 1~estazionl. lle 1rfoonduce quillldi neill'ambito di aippliicazione del regolamento n. 1408/71; ed � sinitomaitico che nell'art. 4, n. 1, lett. b di tale ll:'legolaimenrbo 1si siia precisato che nelle ipll"estazioni dii i!llvalidit� vamno �comprese (~che) que1tle dirette a conservare o migliorare la capacit� di guadagno �. N� potrebbe assumjere rilliev:o, in �conrbrairio1, la .evEmJtuiaLe mancata notifica d1el rprovvedimenrbo ai sensi dell'art. 3, :n. 2 del il1egooamento n. 3 e dell'art. 5 del Teigol:ame:nto n. 1408/71, atV'e[}dO la Corrte �di giUJstizia gi� precisato, e fin dalle ipir.ime 1sentenze :l'ese in materia di previdenza ,sociaiLe, che le legisliazioni applicabiilil ai sensi dei regolrumeniti comunitari sul�l.a si=ezza sociale dei lavoraitori migranti 1sono anche quellie per le quaili non sia stato rprrovveduto afil.a pvescritta inotif�cazdone (1). 4. -Oli airtt. 7, primo comma, 48, n. 2 e 51 dcl trarbtato di Roma, del resto, �e glii stesS:i. !l"egoliameniti. emanarti dJn attu~di tali norme, impongono idi aissicuirail'e ai lavoiratori m:Lgralllti ilo stesso traittamento garantito ai lavoraitcri dello Stato membro; 1ed a gaxiarntme W1Ja �eff,efbtivia e1quipamzione dei J.avoratoci ffii..grenti ai cittad.ilni idelilo Stato ospitanite � ;appll'll!to orriJentata la �CO�stante attiviit� deJ.1e competelllti lsiliuzioni oomunirbarie, ed in pia:l'tico1are della Commissione (2). ln aderenza a tale fondamentale rprd.ncipio, .qu.ilndi, 1se plll' ipOSSO!llO negarsi ail. laVOTaitove mi1gramJte prestazioni llJemmeno oootemplaite daiJWa iLegis] Jazfone ,cteJJ.o Stato ospitamite (3), non devono essergl]i rdif�rurflate prestaziollli di cui tuitti i dttaidini deHo Stato o�spiltante, e quindi ai:nche i <Lavoratori, possono invece uSU!f~Te. Certamente, � �auspicabile, come si augurava il.'Avvio1carbo .gienera:le nelile conclusioni presentaite per ila 1caiusa 1/72, .che possa rpll'esto co11:egarsi aJ1 soJ.o (1) Sentenze 15 luglio 1964, nella causa 100/63, Racc., 1091; 2 dicembre 1964, nella causa 24/64, Racc., 1241. (2)' Cfr.: Lineamenti di un programma di azione sociate, presentati al Consiglio il 19 aprile 1973, BoU. C.E., -suppi. 4/73. In argomento, cfr. ampUus, FENIZI, L'evoluzione della situazione sociale nei Paesi detia Comunit� europea nel 1970, Prev. soc., 1971, 1475 e segg.; id., L'evoluzione della situazione sociale nella Comunit� europea nel 1971, ivi, 1972, 1055. e segg. (3) Sentenza 11 ottobre 1973, resa nella causa 35/73, Ra.cc., 1025. 880 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e menzionato all'art. 7 dello stesso regolamento, qualora riisulti pi� favorevole all'avente diritto. Il iregolamento n. 1408/71, secondo l'rurt. 6, lettera a), sostituisce, �nel quadro del 1carrnjpo di afPIPHcazione quanto alle (persone e del campo di appUcazione quanto alle materie, fatte salve le disposizioni degli artt. 7, 8 e 46, n. 4, qualsiasi ,convenzione di sicurezza sociale che vin�ola esclusivamentE? diue o pi� Stati inembri �. Il regolamento, inoltre (art. 7, n. 1, lb), non'rpregiudka gli obblighi derivanti dagli accordi provvisiori europei dlell'll dicembre 1953 in mateda previdenziale, stipulati :lira 'gli Stati membri del Consj,glio d'Eurqpa. D'altra rparte, l'rurt. 5 degli .Aiaccwdi [p!l'OiV'Visori. eurqpei dispone che quesiti non 'demgano alle diSlposizioni delle legigi e dei regolamenti nazionali, delle 1convenzioni internazionali o degli accordi bilaterali o multilaterali che risultino 1Pi� favorevoli argli aventi dia:-itto. Pertanto, 1'8\P!PUcazione del regolamento n. 1408/71, in sositituzione degli accordi provviisori euroip�ei, nella miJs1UJra in cui ersisa :rirsulta rpi� favorevole allo avente diritto, non viola gli obblighi derivanti dagli am:ordi stessi e quindi non trasgired!irsice all'art. 7, n. 1, lettera b), del regolamento. Ci� premesso, sli avguisce che, nella sfera d'afPIPlicazione ratione personae e ratione materiae, il regolamento n. 1408/71 si sostituisce all'Accordo provvisorio eurqpeo 1concernente i regimi previdehziali contro la vecchiaia, l'invalidit� ed a favore dei rsupellstiti, stipulato a Parigi 1'11 clfoemb:ve 1953, qualora risulti rpi� favorevole all'avente diritto. -(Omissis). :liartto ideLla residenza ila possibilit� di usufruWe iJn quarLsiarsi Stato membro dielJ.o stesso trarttamento riserV13Jto ai ocittadini. deillo Srtaito; corsi come � a'll1Stpioobi1e che �si pervenga col tempo 1ard un undrtairio sistema di siouirezza sociale, ohe possa gll['antire unilformirt� di trarttamento lin tutt� il rflen.r.iJtorio deUe Comunit�, 'e preveni!l"le ila posrsihhlit� di sp.ostarmenti soLo Uftili.taristid. ArlJ.o stato,� oomurnque, ila 111oo:ma:tivia comuni:tada .gi� C0111rSente di contestave e di escludere ,che d. soli favoratoiril naziol!llalli, e .llllOil quelli comunitari, possano usulir<Uire delle rprestaziorii d'invalidj,t� :riconosciute, oon n()["fllle di cwarttere g.enerale, in faivorre di tutta la porpoilazione. 5. -Per rl.'irpotesi che rnoo si :riitenga iassorbeme la valutazionie delle questioni! rproposte ,con H ptrovvedimeillto di tri!nvio 1sotto il1 prolfiilo deill'arrt. 7, n. 2 del 11egoilamernto 1d:el C'cmsiglio 15 ottobre 1968, in. 1612, si propone, quindi, di :risolvere i due quesiti rivolti dail g\i'IJldice belga affe!l"lmaa::idosi che le presrtazioni previs.te da noirme di carattere generale che attribuiscano ai minorati residenti il diritto ad assegni d'inv,ali�itd, vanno considerate come prestazioni p'l"evidenziali non contributive ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408. (A. M.) ! !: ~~~ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 881 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 21 giugno 1974, nella causa 2/74 -Pres. LecoUJrt -Rel. Pescatore -Avv. gen. Mayira:s -Domanda di (P!ronunicia pregiudiziale [lll'oposta dal Consiglio di Stato belga nella causa Reyneris (avv. Veldekenis) c. Stato belga (ag. Delrv'aux e av:v. Helffions), con l'intervento dtell'O~d!ine nazionale degli avvocati del Belgio (avv. Caimbier. e Van C~ernolle) -Intew.: CoonmiSISione delle Comunit� europee (ag. Leleux), Governo tedesco (ag. Bulow), Governo inglese (ag. Godwin e avv. Gibson), Governo i.rlandese (ag. Lyi$aight e avv. Cook), Governo luissembul'ghese (aig. Molitoir e avv. Biever e Bonn), e Governo olandese (a:g. Schifi). Comunit� europee -Libert� di stabilimento -Attivit� indipendenti Art. 52 del trattato CEE -Efficacia diretta. (Trattato CEE, artt. 52, 54, n. 2, e 57, n. 1). Comunit� europee -Libert� di stabilimento -Attivit� indipendenti Eccezione -Partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri -Estremi -Professione forense -Consulenza legale e rappresentanza in giudizio -Non costituiscono partecipazione all'esercizio di pubblici poteri. (Trattato CEE, art. 55, primo comma). Dalla. fine del periodo transitorio l'art. 52 del trattato CEE � una norma direttamente efficace, nonostante la mancata adozione, in un determinato settore, delle direttive contemplate dagli artt. 54, n. 2, 1 e 57, n. 1, del Trattato (1). L'eccezione alla libert� di stabilimento di cui all'art. 55, primo comma, del trattato CEE deve essere limitata a quelle fra le �zttivit� contemplate dall'art. 52 che, di per s�, implicano la partecipazione diretta e specifica all'esercizio. dei pubblici poteri; nell'ambito di una professione come quella di avvocato, non si poss�no considerare come tali le attivit� quali la consulenza e l'assistenza legali, o la rappresentanza e la difesa in giudizio, neppure se l'esercizio di tali attivit� costituisce oggetto di un obbligo o di una esclusiva voluti dalla legge (2). (Omissis). -In diritto. Con sentenza 21 rucembre 1973, registrata in cancelleiria il 9 gennaio 1974, il Conseil d'Etat de Belgique ha sotto (1-'2) La impo<.rttam:�a della decisione non ha bisogno di essere evidalziata; basti ccmisideraire che al ip(l'oceddme!l11to d:im.anzi ailla Coote di giusrtitllia hanno pairtecipato, oltire alla parte attrice deilla caiuisa principail.e, al Consiglio naz.ioi!JJale forense �ed alfa Commissione delle Comunit� Europee, i 882 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO posto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE., due questioni vertenti sull'interpa:-etazione degli airtt. 52 e 55 del Trattato CEE, concernenti il di.ritto di stabilimento, in relazione con l'ese11cizio della rprofessione for1ense. Le questioni sono sorte nell'ambito di una causa intentata da un ,~ttadifu:J.o olandese, in possesso di un diploma dli Stato che atbiLita nel Be}gio all'esercizio dlella [professione fQI'leillse, il quale si vede ;preiclusa la rpro:l1essione 1stesisa in ragione della sua cittad:iinanza, [per effetto del il'egio decreto 24 agosto 1970 relativo al titolo ed all'esercizio della p1rofessione dii avvocato (Moniteur belge, 1970, [pag. 9060). Sull'interpretazione dell'art. 52 del Trattato C.E.E. Il Consiglio di Stato �chiede se l'ai:rt. 52 del Tirattato CEE costituisca, dalla fine del periodo transitorio, una � norma direttamente efficace �, nonostante la mancata adozione delle direttive contempilate dagli aa:-tt. 54, n. 2 e 57, n. 1, del Tirattato. I Governi belga e irlandese sostengono, per motivi arrl\Piamente concordati, rche non si !PU� riconoscere tale efficacia all'aa:-t. 52. Considerato nel contesto del C3J!PO relativo al diritto di stabili.mento, cui esso eS[pressamente rinvia �con i terimini � nel qua�Lro delle dis1Posizioni che seguono ., detto articolo costituirebbe, in considerazione della ,collljplessit� della materia, rsoltanto l'enunciazione di un sem!P'lice princ~pio, la cui attuazione sai:rebbe necessariamente subordinata ad un Govern:i di sei Stati membll"i (BieLgiio, Germania, Inghiilrterira, LrLanda, LJussemb~ go �ed Or1aocuda), ,con una pwteci,piazione ooraile, cio�, di CJUi man001I10 prec.edenti di tanto rilievo. Con J.a decisi<me, la Coote di gh11stizia ha esaminiarto, per J.a prima voLta, questioni .coneernenrti' la sopipOC"essione rdeJil.e restrizioni aLla libert� di stabilimento di coloco che eseOC'citano 11e il.ibere rprofessiam. Niella causa rprincipaile si discuteva della possibilit� per un cittadino olandese, vissuto e laiureatosi m Belgio, di essere iscrtlit1Jo ailil'Mbo degili avvocati! e di esercitall'\e 11a,rp�l'odlessione forense dn Bel1gio: possibilit� contestaita, in conoreto, rp:er esseOC'e fa deroga al requiisiito deJila cittad1n8JI12)a conterrnplaita, neil diritto beiliga, a condizioni' di reciprocit�, condizionata, cio�, ad una il"ecirprocit� non pvevirsta, inviece, nel diiritto oi!Jaindese (che richiede il 11equisito della cittadinaocuza olandese ,come ccmditio sine qwa non per la iscri'zione aJl'A!lbo degli aivvioooti). Con .ciCOII'lso aJ. Clonsiigilio dd. Stato 1a rprairte interessata 'chi�edeva aillooia il'anrtllllllam�nrto, per incompaitibdlirt� con �gli arocoli 52, 54, 55 e 57 del rtrattaito CEE, ,deli1a norma che pa:-e1V1edeva la C<mJdizione di ireciprocilt� (~. 1, 1ier:zio ,oomma, deil r.d. 24 ag:osto 1970, adottato ai ,sensi delil'art. 428, secondo comma, delJ.'ood:fo:i1amento giudiziari'<> beJ.ga). Si trattav�a quindi di accootlwe, secondo il'oll'dine ilo.gioo evidenziato nella 'i"" ! decisiooie, se alil'art. '52 deil Tirattato dovesse rico~si, per essere decorso ii! rterminle stabilito rp.er iLa sua attuazione, efficacia dirietta ed :immediata PARTE I, .SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 883 i111Sieme di di:s!Posizioni 1com1P'lementad, 1sia comunitarie, sia interne, contemiplate daigli artt. 54 e 57. La forma scelta dal Tlrattato [per tali proivvedimenti di attuazione -dete:mninazione di un � p!l"ogramma generale � dia attuarsii a 1sua volta mediante un 1cOIIll{Plesso di direttive -confemnerelbbe che l'art. 52 non ha efficacia diretta. Non 1s1petterebibe al giudice di esel'citaire un potere discrezionale riservato agli orrigani legislativi della Comunit� e degli Stati memlbiri. Questo punto di vista � sostanzialmente condiviso dai Governi britannico e luisseimbUl'lghese, nonch� dall'Ordline nazionale degli avvocati (Consiglio nazionale forense) del Belgio, interveniente nella causa p1rinci\pale. L'attwe nel1a 1cauisa pirinciijpale, dal 1canto 1s<Uo, osseI1Va che, nel suo caro, Sii tratta 1soltanto di una discriminazione (per motivi di cittadinanza, dato 1ch'egli � soggetto a condizioni per l'ammissione all'eseiicizio della profesisione forense 1che non valgono 1Per i cittadini belgi. In p!l"Oposito, l'art. 52 1costituirebbe una diS[posizione chiara e coinJpleta, atta ad avere efficada dliretta. Il Governo tedesco -spalleggiato in sostanza dal Governo olandese 1che richiama la sentenza di questa Corte 16 ,giugno 1966 nella causa 57/65, Lilttkke (Racc. 1966, pag. 219) -II'itiene che le dis,po (Ldoneit�, cio�, ad attribuire ai singoli dil'itti soggettivi suscettibili di tutela giurilsdizionale), e, inoJitre, se la professione 'di avvocato, implicando aittiviit� che paa:tecipano dehl'esercizio di pubblici pote1ri, doV'esse oonisidlera["si esdliusa daill'ambilto dii operatiwt� deilile IIliorme ~su:ma liberl� di stalbillimento, in base alla de1roga per tali no'l'IIIle contemplata dall'art. 55 dei!. Tirattato. Su �0'.l!trambe l!e questioini si � avuto ditnainzi alla Cor:te di grustizia U1I1 elevato �battito, oon sviolgimento idi llllUmerose argomentazioni a faivore del!l'una o dell'altra soluzione. L'attore della causa Prlnciipa~e sosteneva l'efficacia diretta dell'a!l.'t. 5'2 del Trattato, almeno per quanto .concerne ile discri'lllililiazioni fOIIl!daite sulla cittadinanza, e contestava che 1La prof.essione forense potesse consi~deraiisi interamente disciplinata da1'l'arrt. 55. Il GovieTnJo belga, rpur escludendo l� riferibiJ:i,t� delil'arrt. 55 alla pirofessione idi avvocato nel suo oo!ITllp1lesso, 1rirtenerva l"effi1cacia d~l'art. 52 necessariamente co1ndizioinarta alla emanazdone d!ei provvedimenti pir1evisti dagli airtt. 54, n. 2, e 57, n. 1. Al .ccmtrario, iil Gorvcerno tedesco sosteneva che ailil'a1rt. 52 dovesse !I"�co noscersi efficacia d.iiretta �e immediata 1dalla fine del periodo 1JraJilJsirtorio, ma assumeva (pur rifeQ"lendo la norma .aille � arttivirt� � e 'Ill()ITT; ~e � proifessioini' �) che �l'.eccezione tp'l'evista dall'art. 55 dov.eva conS�ideriairsi rilevante per la lPlrO fessione fOTense, �!n coerenza com la ClO!lnU\IlJe mte1nzio1D1e de1gili �autoiri del 'llrattato e per 1a iJnscindiJbiile connessione deHa ipl('iO:fiessione :Le1gaiLe, almeno per l'atti'vit� giudiziaria, con il'esercizio dei pubblici poteri. Il GoveTno ollandese, d:nvece, indii.'V'iduaindo ia ratio de!l:l'art. 55 i1n UJna eccezione per attivit� idi camrttere ufficiale iii. 'cui esercizio richieda, in consi derazione deglii interessi che vi SOl.tlJO coiLlegarti, fil pos~sso della cittadi.IIl!anza 'RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sizioni che im(pongono agli Stati melmibri wn dbibliJ~ che questi devono ad�empiere entro un dato termine, divengono direttamente efficaci all�rrquando, allo scadere di tale tel'IIU�ne, l'obbltgo non � stato adernpiiuto. Al termine del 1Perio�io .transitorio, gli Stati membri non awebibero quindi pi� la possl�lbilit� di manteneire in vigore restrizioni della Ubert� di stabilimento, in quanto l'art. 52 a !Partire da tale idiata assume il carattere di una diisposi:zione di per s� com1Pleta e giuridicamente !Perfetta. Ci� 1Piremesso, il � programma generale � e le direttive contempJ. i;ite dall'art. 54 avrebbero avuto rilevanza soltanto per il peiriodo transitorio, dato 1che la libert� di stabilimento � realizzata in pfono alla fine di tale periodo. La Commissione, malgrado i dubbi ,ch'essa nutre nei confronti dell'efficacia dh-'etta della dis1Pm<>izione da interpretarsi -sia in considerazione del riichiaimo, contenuto nel Trattato, al � programma generale � ed alle direttilve d'attuazione, sia in ragione del contenuto d!i talune diirettilve di Hberalizzazione gi� adottate, che non raggiungerebbero in tutti i punti una (perfetta paa::it� di trattamento -ritiene tuttavia 'che l'art. 52 abbia, perlom.eno, un'efficacia diretta !Parziale, nella parte in cui proibisce in maniera so;i'ecifica le diiscrillTiinazioni per motivi di cittad!inanza. L'art. 7 del Tu-attato, che f~ parte dei � (prindpi � della Comunit�, dispone che, nel campo di applicazione del Tirattato e senza piregiudizio delle diS1Posizioni (particolari nello stesso contenute, � � vietata ogni delJo Stato iillteireasaito, ed escludendo che una ,com str,etta coruruessioore con una deterrrninaita cittadinanza possa ravvisairs:i cneHia� professione forense, sosteneva !l'.aipplicab:hldJt� dell'ecceziOIDJe stabilita con il'art. 55 del Trattato aiL1e sole att~virt� de11'aivvocato che parteoiipano alil'ese:ricizio dei� pupbilici poteri, e non ,aiLLLa normale aittiJvirt� pro:fless:io:naile; e ila stessa soiliuziicme vemva sootenruta dal Goviea:mo iingi1ese, per LL'a:ffermata necessiit� di initerpretaire il'eocezi001Je in senso !restrittivo. Ampia traittazione V'eni:Va svo11Ja 'SU� probil�etmi :in discussione dal Governo lussemburghese, �Che 'contestava lLa possibiiliitt� di attribuire aill'a!l'lt. 52 del Trattato efficacia 1dir,erf;ta e sottolineava, 1comunque, ila neoe.ssiit� di escludere l'attivit� deli'avvocato, lin virl� dell'iaa:rt. 55 deil Tu-attaito, ,e senza possibilit� di diisoriminazi'olllii, dall'appilicazione deliLe oonne suli1a libert� di stabilimento, m confoirmit� dielil.a soluzilone ristu1tanite dati laivOlt'li preparatori deil Trattato e per ila impossibd:liit� idi scindere attivit� strettamen<fle connesse; ed anailogihe ar.gomentazioni ,erano svolte, ne1la fase orale, dal Con.siglio nazi-O!Illale forense be1ga, che segnailava, iooil.rtre, la necessit�, per c001Sent:iire e disciplinare !l'accesso di 1stranieri al!l'esercizio della prodiess:io!llie forense, ,fil un �ptr()IV'Vedimen:to 1egiis1Ja,tivo irliecessalt'iamenifle riservato, alilo staito del- 1'011diinamento comunitario, aiL ilegislatore naziOnale. I1l Governo irlandese aderiva .alla �nter:preitazione rest:rii1Jtiva delil'alrit. 55 (iriferendo cio� Pecoez:ione aUe so1e attivit� che paT'teciipano, neliL"ambUo della ptrofessione fOO'ense, aJl'eserdz~o dei prubbililci poteri), ma e<mtestava ;E'ARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 885 disariminazfone effettuata in base alla nazionalit� �. L'art. 52 garanttsce l'aP1PUcazione dii tale disposizione generale nel settore cparticolaTe del dilritto dli stabilimento. Con l'~iressione �nel quaid!ro delle disposizioni che ,seguono ., esso si richiama all'intero capo relativo al diritto dii stabilimento e chiede, perci�, di venir inte11pretato in questo amibito generale. DOIPO aver stabilito 'che � le restrizioni alla libert� di sta;bilimento dei dttadini di uno Stato memlbro nel tel1ritorio di un altro Stato membiro vengono gradata;mente sOP.Press'e durante il cperiodo transito!l'io �, l'art. 52 enun1cia il p!l'indpio cardine della materia, disponendo che la 11bext� di stabilimento ~Uca l'accesso alle attivit� indipendenti ed al foro eseridzio , � alle condizioni definite ,dalla legislazione del paese di staibilimento nei confronti dei tP'rop:ri 'Cittadini �. Al fine della giradluale realize:azione di tale oibiettivo nel corso d'el [periodo transdto!l'io, l'art. 54 contempla l'elaboirazione, da parte d!el CoillsigJJio, idi un � iPil'Ogramma geneirale � e, peir l'attuazione di tale rprogiraunma, direttive destinate a realiz:zaire la Ubert� di stabilimento (Per le varie attivit�. Oltre a tali misure di liberalizzazione, l'art. 57 conteIIliPla diTettive destinate a garantiTe il iriconoscimento recil[>iroco dei d'.iiplomi, certificati ed altri titoli e, in generale, il cool"dinamento delle legislazioni in materia 'di ,stabilimento e d'esiercizio delle attivit� indiipendenti. Da quanto rprecede discende che, nell'economia del capo rektivo al diritto di staibiUmento, il �programma generale � e le direttive contemiplate d!al Trattato sono destinate ad adeJlliPiere due funzioni, la la idcmeit� dielil.'iairt. 52 del Tirattato a ip['!OdiuTre effetti immediati nei INl!Pporti <tra g1li S:taiti memblri ed i tl:oro dJttadini, e quindi ad attrilb�ire ai singoli diritti suscettibili di turte1a gim~sdizionale. La Coa:nm.iJssiOIJJe dehle Comunit� emorpee, �ln!f�nJe, !PrUr datIJJdo atto defila riLeva:nza delle aTgomentazioIJJi deducibhl:i in senso Oipiposto (con m."iferimenito, m 'I�airtiicolaire, ail maxigine .di discreziolilJaJlilt� :rdiseirvarto datl:tl:'arrt. 54 del Tmittato ali!Je istituzioni coonumdJtmrle), assumeva cllie dovesse p1t1evatl:eire iJ.',.tillterP1I1etazi01IJJe che ,aJttribuisce atl:l'iairt. 52, in quanto lrlJoirma chfara ed inooind:izionata, efficada dwetta dalJ.a scadenza del !Pil''estabilito termine, quaJillto meno l1etl:a�tivrumeme al dilVieto di 1discrirr:ninazionli :lioOOaite SIU!lla cHitadi'.!llai:;tza, ed 'eSC!ludeva anzi fa l!lecessit� istessa, 1!ioipo ila fimie dieil. periodo tratIJJsirtorio, di un .t11Jterv,ento delle istituzioni oomumtarie (divi0Il1Uto 1SUJperfiuo peT la scadenz1a del teil'mine ru1tilmo fissato); quanto a:ll'all'lt. 55 del Trattato, la Ooimmissione ne sosteneva ilia ri:lleribnlirt� ,a11e s()ll,e aittivirt� che paTrted[pan.o, eV'entualmeIJJte neWambito di una professio!Ille, atl:il.'eseirciz:io dei rpubbikii poteri, solllecitando una defrnizione l:'estrittiva della nozione di rpubbilict poteri e conte,stando fa uthlizzabiJ.it�, ai fini della opposta soluzio!Ille, dei i!Javori prepail'atoil'i del Trattato. Molto iinteTessaIJJti ,anche !le conclus~oIJJi dei11'aivv. ,gen. May!ras, con una completa disamina dei vBTi profili �di disciwssione e fa richlesita di ;rfoonosoere l'art. 52 del Tirattato, in quanto norma � sufficientemente chiara e pre 886 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO prima � quella di abolire, durante il periodo transitorio: gli ostacoli alla trealizzazione della libert� di stabilimento; la seconda 1consiste nell'introdUJI're, nella legisil.azione degli Stati membri, un cCXffilPfosso di diJ~pos[zioni dirette a facilitare l'esericizio effetttvo di tale liibert�, al fine dli favo:rire l'int~azione economica e sociale nell'aimbito della Comunit� nel settore delle attivit� indilpendenti. E' questo secondo obiettivo che :periseguono, in ptri:mo luogo, talune disiposizioni diell'art. 54, n. 3, relative, fra l'altro, alla collaibOll'azione ttra le amministtrazioni nazionali 1co;m[Jetenti e l'adattamento dei ptrocedimenti e delle !Pil'assi amministrative e, in ,secondo luogo, il 1complesso delle dii~osizioni dNl'art. 57. L'efficada delle diisiposizioni dell'art. 52 va determinata nell'ambito di tale sistema. La nortma del trattamento nazionale costituiJsice una delle disiposizioni giuridiche fondamentali della Comunit�. In quanto dchiamo ad un 'C~lesso di diJsipQ;Sizioni legislative effettivamente applicate dai paes:i di stabilimento ai ptr~tri ,cittadini, tale norma �, rper eccelenza, atta ad ess&e fatta valere direttaimente dai >Cittadini di tutti gli altri Stati membri. Staibilendlo alla fine del 1petriod�o transitorio la realizrzazione 1d\ella liibert� d� staibilimento, l'art. 52 [Jtresctrive quindi un oblbligo di risultato rprecilso, il 1cui adempimento doveva essere facilitato, ma non 1condizionato, dlall'attuazione di un programma di misure graduali; il fatto 'che questa ,gradualit�' non ,sia stata osservata laiscia intatto l'obb1iigo stesso, una volta 1scaduto il termine stabilito per il suo adempimento. cisa ., � incondizionat(l � e � autosufficiente ., diirettamenite eiffioaoe dalla scadenza de1l periodo transitorio, e l'mrt. 55 ridieriibi1e non aillle professioni nel loco ,complesso rma soltanto ailille attivit� che plWtecipano, nell'ambito di una tpll'ofessione, aill'esell'cdzio d1ei pUibbliioi 1po1teri: 1oonolUJSiOIJJe, quest'uil.tima, motiva<ta con anaJ:iltico commenito 1delile vatriie attivit� dell'aivvocato (che e non deve tutelare illl primis il pubblico interesse � ), ed un a;ccenno alla differente rposiz[one degli �avvocati dello Stato in Italia� (ri1condotta lllJelLa diviersa ,ed arutonoma 1eccez[one 1contemp1aita all'art. 48, n. 4, del Ttratta1to). Oon ll:a decisione illl rassegna, la Cioirte di giustizia ha affelt'ffiato che dalla fine del pe:riodo itransiitorio l�'arit. 52 d~ Trattato CEE � una disposizi, one di!vettalmente efficace .lllonostante il:a 1evientruaiLe mancatrlZa, in un determ. iiniato settooe, deHe d~ettive di ,cui agli airtt. 54, n. 2, e 57, lll. 1, del Ttrattato; ed a tai1e coinolusione � pervenuta in applicazione de1lo stesso criterio gi� ado;ttato neli'li.lli1lE!['tp'retazione ,d[ alrlwe d:LsipoSlizioillli. diel T:rarttato, ~n base al rprincipfo, do�, 1secondo cui 1e dilSposizioillli. che contemplano wn obbligo che gli Stati membri o ile Istituzioni comurutariie devono ademp[ere entro 'lllil rp!I'estatbilito termine 1divengono direttamente effioac~ allorquando, aLla scadenza diel terrnirne, l'obbligo non ,Sfia 1staito ademcr;>duto (cfr: 'P'e!I' l'articolo 53: sent. 15 lugilio 1964, nella .causa 6/64, CosTA, Racc., 1127-; per l'a!l'ili.co1o 95, ip!I1imo 1c01II1Jma: sellit. rn girugno 11966, ne1la causa 57/6,5, Lti"TTICHE, Racc., 219 'e Fo'l'o it., 196,6, IV, 185, con nota di CATALANO; p'er gli ail'tt. 9 e 13, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 887 Tale intel'!Pretazione � conforme all'art. 8, n. 7, del Trattato, a termini :del quale la scadenza del periodo transitorio costituisce il termine ultimo per l'entrata in viigore del coonplesso delle norme contemplate dal Trattato e rper l'attuazione dell'insieme dielle realizzazioni che <COffitPOII'ta l'instaurazione del mercato comune. Non � dato invocare, 1contro tale efficacia, la circostanza che il Consiglio non ha adottato le direttive rp;reviiste dagli artt. 54 e 57, opplllre il fatto che talune direttive effettivamente adottate non hanno pienaimente realizzato l'obiettivo di non-discriminazione di cui all'art. 52. In effetti, dopo la fine del iPeriodo transitorio, le direttive contemplate dal capitolo relativo al d!.iritto di insediamento sono dlivenute S'lflPerflue rper l'attuazione della nomna del ti.rattamento nazionale, diato che quest'ultima � omnai 1sancita, .icon efficacia diretta, dal Trattato stesso. Tali direttive non hanno tuttavia perduto ogni interesse, in quanto �conservano un campo di �llPIPlicazione importante nel settore delle misure a favorire ed! a facilitare l'e:frfettiivo esercizio del diritto di libero stabilimento. Si deve quindi risolvere la questione 1sottoposta a questa Corte nel senso che, dalla fine del periodo transitorio, l'art. 52 del 'Drattato � n. 2: sent. 17 dicembre 1970, n�11a caooa 33/70, SACE, Racc., 1233; Foro it., 1.971, IV, 97; Foro pad., 1971, IV, 3, �COOJ. nota di CORTESE RIVA PALAZZI; Dir. pmt. ilr'ib., 1971, II, 255, COOl l!lJOta di MURATORI; Riv. giur. idroc., 1971, 193, cooi. ~tadi GOTTI PoRCINARI; rpoc gli 0.!I'tt. 9 e 1'6: �serut. 26 ottobre 1971, ineilla causa 18/711, EuNOMIA, Racc., 811; Dir. scambi intern., 1971, 487; Foro it., 1972, IV, 162; Foro pa,d., 1972, IV, '1; .poc J.'airrt. 13; n. 2: serut. 19 giiugino 1973, nelfa, causa 77/72, CAPOLONGO, Racc., 611 e Foro it., 1973, IV, 132). Quanto aiLl.'interp!t"etazd'()(!le delll'airt. 55, rprimo comma, del Trattato, la Corte idi giu:stizia, sottDlinie&JJdo la necessit� di inrflenrderie Le deroghe al pril!llcirp1i10 �suliJ.a libert� idi stabilimento in senso re�strirflrflivo, ed escludendo che le attivit� che pa!rtecdpamo aLl'esoocizio dei pubblici poteTi costituiscano, nelil'1ambito della rp:mfessiioine forense, un �e1eme1nto mscindibHe daJ.il'insieme dell'.aittilvit� p1mf5essiO!rJJaiLe, ha 1a:ffiermato �che il'oocezione allla ltiibert� di stabi ilimento stabilita 1c001 J.'airt. 55, primo� 1comma, del Trattato va limitata a quelile, wa 1e attivit� del!l'1avvocato, che implicano, di per s�, ila parteci pazio1ne dli'l:'etta e specifica �a�liJ.'esercizio dei pubblid poteri, ed ha negato che taJ.il �estremi possano raivviiswsi nell'arttivi,t� di consuJl.enza ed assistenza 1egaU o di :raq::>p!l'eserntanza e difesa in giudizio. Certamente, fa soluzdone delile compJesse queistion.i. di!sCU1Sse � stata age volata (1e irisu1ta, in particolare dalle osse!t"vazioni della paTte attrfoe della causa priincipaJ.1e �e delila Clommissione) dal fatto che si di1scuteva, ne1la causa di merito, delJ.e so1e restrizioni concernienti i:l 'l'equi1sito de1La oiittadirnanz�, e quil!lidi di una dtiJscrimiinazi~e �che dev;e in vlia di principio ritenersi vi!etata, avuto anche ri�gua!l'do agli artt. 7 �e 8, n. 7, del Trattato, daifila fine del periodo transifo!rio. Va rilevato, comu.!lJqiue, �che li.a Oorile dd giustizi<a non ha dato seguito alla 'l'i<chiesta delll'arfltor:e de<Hca 1carusa principale, deJilla Commiissione e delllo 888 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO una ddisposiziione d11rettamente efficace e ci� nonostante la maillcanza eventuale, in un >Cl!eternninato settoo:-e, delle dtrettive di cui agli artt. 54, n. 2 e 57, n. 1, del Trattato. Sull'interpretazione dell'art. 55, ptrimo comma, del Trattato CEE Il ColllStliglio d:i Stato chiede inoltre che venga \I)lrecisato cosa si deve inteilldere, nell'art. 55, priirno comma, iP& � attivit� che in uno Stato partecti.Jpino, sia 1PUrre. occasionaLmente, all'eseiicizio dei pubblici poteri .. Si tratta ili accertare, iPi� \I)lrecisamente, se nell'ambito d:i una professione come quella foreI11se, 1siano esc:Luse dall'a(Plpllicazione del capo relativo al dilritto di stabilimento le sole attivit� inerenti a tale profesisione 1che partec�(pano all'esevcizio dei pubblici (Poteri, ovvero tale profeS1Sione vada esc'lusa nel suo compleSISO, in �COI11Siid!erazione del fatto ch'eSJSa com1prende attivit� �che parteciipano all'esevcizio di tali poterr-i. Il Governo lussembur,ghese e l'Orldine nazionale degli avvocati (Conisd:glio nazionale forense) del �Belgio, ritengono che la 1profestSJione forens:e �, nel suo COJll\Plles1S-0, s-0ttratta alle norme del Trattato in materia di diritto di 1Sltabiliirnento per il fatto ch'eSJSa \Partecipa in maniera organica all'amminiis:trazione della ,giustizia. Tale situazione si desumerebbe tanto diall'o11ganizzazione legale 1d!el1a pirofessione, che imipUca un comiplesso d1 irequistiti per l'ammissione e una disciplina rigida, stesso avvo,cato �generaile, rivolta a faoc-eSIPl1'�essaimenl1le merire ila prollllIDCia al diviJeto di discriiminaziom fondate suilila cd:ttadinllllillZa; ed � COIIllSeu:J.rtito di pr�ev:edere, anche per fil �dilfetto di una talle JiimLtazione :rJJelle statutiziond deil.ila Corte, che l:a decisione dar� run iri1ev:ainite impullso aiLla soluzione; im. conooeto, deil.1e varie diffkolit� d~e 0Sltaco1ano l"efllettiva attuazione del principio della 1ibe11t� di sta:biillimento iper le aittivit� inldilpendem, e ainiche per quanto ooncerne La queisti-OillJe del !!'.�JConoscirmenito dei tiltoli. La deci�sione deliLa Cocille interviene a :risolvere, :invero, questioni che si trascinano da ammd, e delle quali resistenze di varia natura hanno dli faitto proC!!'aistinato La ;possiib11e soLuztione. P.er quanto 1conoerne, lin particolare, la pr0if>essilo1ne di 1avvocato, si era finora arvuta (1dQ1Po fil programma generali.e stab1lito, ,ne[ 1961, aii senisi deJ.l'art. 54, n. 1, del Trattato) soiliamenite una proposta di dd!!'eittiva, rpTesentata al Consiglio il 17 apirihlie 1969 (GucE, 20 giugno 1969, n. C 78) e suil!la quale avevano esp!!'esso il il.oro rpaoc-erie, sosta~ialmente favoirevo<Le, se pur con proposte di modifiche, ii' Coimiitato economico e sociale nella :sessione deil 25 e 26 f.ebbirai~o 1970 (GucE, 28 maoc-zo 1970, n. C 316) ed il PiaT1amenito eur01peo nella seduta del 21 settembre 1972 (GucE, 5 ottobre 19>72, n. ci 103); e quanto IStia determinante e dsolutiv;a 1a pronunci1a della Co!l'1Je riisuilita IP'M'�ticolaaimente 1evidenite quando si consideri che nella proposta dli 'direttilv:a (conoeirnenite, oltretutto, ile modalit� di attuazione della li!be!!'a IP!!'eistazdlone di 1servizi rpecr ta,lune aittivit� dell'avvocato) veu:J.tiva e:spressamoote precisa>to -dorpo ila ipl'lemessa �che l'attuazione del PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 889 quanto dalle funzioni elSIP~etate dall'avvocato nell'ambito del plI'ocedimento giudiziario, �cui la sua ;partecipazione siarebbe, in ailll\Pia mislura, obbligatocia. Tali attivit�, che fairebbero dell'avvocato un ausiliario inddsperu;a1bile della giUSltizia, coistituirebibern un tutto coerente, i cui elementi non si 1POtreblbero scindell."e. L'attoll'e nella �causa principale, da [parte srue, fa jpresente che tutt'al [pi� determinate attivit� della !Pll'ofessione forense (partecipano allo esercizio dei ;prubblirci poteri e rche esse soltanto rientll."ano quind!i nel1' eocezione di �cui all'art. 55 al iPrindpio della liibert� di stabilimento. Secondo i Governi tedesco, belga, britannico, irlandese ed olandese, nonch� !Secondo la Comrni:sisione, l'eccezione di rcui all'art. 55 si limita alle sole attivit�, nell'ambito delle varie professioni, che parteciiIJano effettiviamente all'esercizio dei pubblici (poteri, a �ondizione che esse LSiano scindibili dall'esr&cizio normale della professione. Divergenze sussistono tuttayia tra i Govell'Ili menzionati per quanto riguarda la natura delle attiviit� cos� escluse dal (Principio della libert� di :sta:bilimento, tenuto conto delle diff&enze ooganizzative della professione forense dia uno Stato memblI'o all'altll."o. In parttcolare, il Governo tedesco sottolinea �che, in 1colllsiid&azione della partecipazione obbligatoria dell'avvocato a taluni p!I'ocedimenti giudiziari, in i!S1Pecie in materia penale o di diritto iPUbblico, la professione forense e l'eserciZlio del (Potere .giudiziario sono cosi intimamente connessi che si devono esiclU1dere dalla li'b&alizzazione, (Per lo meno, ampi settOTi di tale IPII'OfeSISione. diritto di stabilimento, per essere effettiva, presuppone che, paraUelamente alla soppll'essione deUe restll'izioni, siano prese misure di coor�dinamento e di reciproco riconoscimento dei diplomi �, e e che l'eilabor'azione di tali misure richiede una preparaznone pi� lung.a -� che � pertanto necessario rinviare l'attuazione del diritto di stabilimento a direitive successive �,�con UJna tenninolo: gia, .cio�, che sembooiva cond:iziJonall'e J.',efficaciia del!l'ax.t. 5'2 :del TTattaito aiLLa emanazione rde1lie di!rettive 0contemprlaite agli a.11."tt. 54, n. 2, e 57, n. 1. P�er quanto concerne il reciproco riiconoscimento dei titoli accademici e pro:fiessicmali, oomrunque, inessuna �COI1C11eta dln:i:ziiativa � sta1la finoira adottata, �essendo tlllttora allo studio una �serie cli proposte di rdill"ettive presentate dalla Oommssione peT il.'1attuazione rdii tale ipOOcipio. Si tratta invero di questione cli notevole portata, resa complessa daihla difficolt� di compai: rai:re differenrti procedimenti di :formazione p1mliessiornaiLe. Iii. ~orblema dowebbe pre.senitare paTUcolare difficolt� di s�Wuziooe, anzi, !l;FOIPr.io pell." qurunito �concerne la professione :forense, dato che iJ. conseguimento dei ti!toili richiesti per �l'�esercizio di tale professione, a �differenza di quanto pu� di!rsi per ailtre rusciipwe (.oome ad resem(pfo per iLa meclicilna), .gall'alltisere una prepa:razione e una cono.scetl!Za 11."iferilte, di noironra, aid uin de1leirmlillJa1Jo O'.t'ldilnamento .giuriidiico nazional�e; .ed � .si.g1nificaitivo, in �axgomento, che J.a stessa ColI'lte di gdustizia abbia avuto occasione di afiermare, decidendo un:a causa coocerinente, tra il.'aaitro, li.a Jiegilttimit� di un baillldo di concocso che IO 890 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO A ternnini dell'art. 55, primo comma, sono esclusi dall'applicazione delle dils1Pooizioni del capo :relativo al diritto Oli stabilimento, �per quanto il"iguarda lo Stato membro interessato, le attivit� ohe in tale Stato partecipino, siia pure occasionalmente, all'eS!e11cizio diei pubblici [poteri �. In considerazione del carattere :fondamentale, nel sistema del Trattato, dlella li!bert� d1 srta1bilimento e della nooima d'el txattamento nazionale, le deroghe 1consentite dall'art. 55, 1Primo comma, non (possono assumere una rilevanza 1che vada oltre il fine :per 'cui questa clausola ec1cezionale .� �stata inserita nel Trattato stesso. L'art. 55, n. 1, deve consentire agli Stati me1;nibr1, nell'ipotesi in cui dete1l'l!Ilinate funzioni che iffi!PUcano l'esericizio dei IPU'bblici 1Poteri sooo connesse ad una delle attivit� indipendenti di cui all'art. 52, di precludeTe ai dttaid'ini l'accesso a tali funzioni. Tale esigenza � (pienamente sodidlisfatta dal momento in cui l'esclusione dli tali perisone � limitata a quelle attivit� che, considerate in re steSIS'e, 1costituiiscono una partecipazione diretta e S(pecifica all'esel"Cizio dei pubblici poteri. L'estensione della 1dle:roga di 1cui all'art. 55 ad una intera !Pl'Ofessione � possibile soltanto nell'ipotesi in cui le attivit� riS(pondenti a tali �caratteristiche vi si t1'ovano connesse in tal guisa che la 1concessione della Ubert� di sta'bilimento avrebbe l'effetto d'imporJ:' le, allo Stato membro inter�eSJSato, l'Oibbligo di 1c~msentiire l'ese:ricizio, sia IPUI'e ocicasionale, dia parte di non cittadini, di funzioni che rientrano nei puibb!Lci [poteri. Non si pu�, viceverisa, ammettere tale estensione laddove, nell'ambito dli una professione indipendente, le attivit� che ipartecipano all'esercizio dei pubblici (poteri 1costituiscono un elemento �scinrubile dall'illlsieme dell'attivit� pq-ofessionale. In mallJcanza dii qualsli�i!si direttiva adottata in forza dell'airt. 57 al fine di airmruirazare le diiS1Pofilzioilli interne relative, in iparticol�i!re, Con�te!IlJ;lllava tra i requiisiti di ammissione ia � conoscenza teorica e pratica del diritto olandese �, .che � Bench� lo Statuto vieti di riservare posti ai cittadini di un determinato Stato membro, l'autorit� che ha il potere di nomina pu� legittimamente subordinare la sua scelta, trattandosi deil'assunzione di un dipendente, alla condizione che il candidato sia in possesso di nozioni teoriche e pratiche relativamente ad un determinato ordinamento giuridico nazionale� (sent. 4 aprile 19�74, nelJa causa 115/73, SERIO; v. pure, in ainalogo senso, :sea:it. 28 marzo 1'968, !Dleil1a oarusa 33/617, KuRRER, Racc., 170). � auspkabil�, comunque, che la decisiol!lie in irassegn;a determi!DJi, anche per quanito �concerne iii p!reVentivato :ricooosoimento veciipirooo dei tiltoli, un efftciace i'l'.llCll'emenrto degli studi ]n �corso, a'l'.llche per evitwe ,che le notevoli affetrmazicmi 1di principio contenute nella senrtenza, risolutir\'e nel caso in cui, come nie11a .specie dectsa, il cittadino straruero abbia conseguito iJ. titolo 111iecessarlo IIllello Stato membro in C1W intenda esevcitiwe la pl'ofessiorne, vengano ad esseire idi fatto intese, per gli iailtri casi, come fOI":lruM.i quanto sterili riconoscimenti di 'Pl'incip.io. PARTE I, SEZ. II, GIUJ.'lIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 891 alla pirofesfilone foirense, l'esereizio di questa resta diisci:plinato dal di ritto dei vari Stati membri. L'.eventuale aJP1Plicazione delle irestrizioni del1a libert� di stabilimento dli 1cui all'art. 55, 1Pirimo 1comrna, va quindi valutata separatamente, per ciascuno Stato membro, tenuto conto delle wspo1Swoni interne afferenti all'organizzazione ed all'eswcizio di tale JP!t'ofesisdone. Tale valutazione deve tuttavia tener conto del cairattere comunitario dei limiti ;posti .dall'art. 55 alle deroghe consentite al pirin c.i(pfo della libert� di stabilimento, al fine di evitare che l'effetto utile del Trattato non veng.a eiscluso da d~osizioni unilaterali degli Stati membri. Le prestazioni !P!t'Otfessionali che imipliicano contatti, anche regolari ed O['lgantci, 1con i tribunali, ovvero la parteci!Pazione, sia pUII"e obbligatoria, al loro funzionamento, non costituilS1cono partecipazione allo e.sea:icizio dei 1P1Ubblici poteri. In. particola.ire, non IPOISISOno venir considerate come partecipazione a tali poteri le attivit� !Pi� tipiche della ipirofessi.one forense, quali la 1conisulenza e l'assistenza giuridica, come . pure la lra[p!plresentanza e la difesa dlelle !Parti in giudizio, neplPure quando il ministero o l'assistenza dell'avvocato � obbligatorio o costituisce oggetto idi una escluisiva voluta dalla legge. In effetti, l'esercizio di tali attivit� lascia intatti la valutazione dell'autorit� giudiziaria e il libero eseil"cizio della funzione giurisdizonale. Si deve quindi risolvere la questione sottoposta a questa Corte nel senso 1che l'eccezione alla libert� �di stabilimento di cui all'art. 55, piri mo 1comma, va limitata a quelle, :lira le attivit� contemplate dall'art. 52, 1che, di iper i.s�, implicano la partecipazione diretta e ~ecifica allo esevcizio dei iPUJbblici poteri. Comunque, neH'ambito di una libera piro fei.slSione quale quella dell'avvocato, non s:i poS1Sono consideraa-e come tali le attivit� quali la collSIUlenza e l'aStSistenza legali, o la rapp1re sentanza e la difesa �delle parti in .giudizio, nepjp�ure 1se l'esercizio di tali attivit� costituisce oggetto di un obbligo o dli una esclusiva voluti dalla legge. -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) OOiRTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 luglio 1973, n. 1866 -Pres. Pece -Rel. Montanari Visco -P. M. Tavolaro (conf.) -SeT'Vizio per i contributi agiricoli untfi.cati (avv. Sorrentino e Sequi) c. As:seSISorato alle finanze della Regione skiliana (avv. dello Stato Albisinni e Calderone). Competenza e giurisdizione -Controversie in materia di quote inesigibili di imposte -Ricorso dell'ente impositore -Giurisdizione della Corte dei conti. Le vertenze fra ente impositore ed esattore relative al rimborso di quote inesigibili si riferiscono a materia di pubblica contabilit�; per esse sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche quando la lite sia iniziata dall'ente impositore e non dall'esattore (1). (Omissis). -Con decreto 8 novembre 1968 l'A.ssessor'e delle Finanze della Regione siciliana res!Pingeva il il"icomo gerarichko !Proposto in data 1 aiprile 1967 al Ministero delle Finanze (e da questo, rimesso per 1competenza al piredetto .AJsseSISore) dal Servizio contributi agricoli untficati avvemo la decisione con la quale l'Intendenza di Finanza di Agrigento aveva -in data 24 febbraio 1967 -accolto tred!id domande di rimbooso per inesdigibilit�, relati<ve a quote per contributi (1) 'Sull'�:mpmitante questLOfllle so~oposta ailil.'1esame del.Le SS. UU. non � dato 11.invenire, a quanto consta, specifici !PII'ecedenti .giurisprudenziali, anche se \la sentenza applica un principio OII'IIIlai consolidato (dopo una !PII'onuncia difforme deHe sezioni unite, SO novembre 1966, n. 2611, in questa Rassegna, 195,7, I, 54). Non pu� dubitairsi dell.'esaittezza del pr:imicipio iflest� aflietrtm.alto mdioaito suJl'i.nitetrpTetazione d�:u'art. 103. Costiitumone 1coooettamente ~ qiuaile norma avi�nte eiffica:cia iimmediaita iinmoVlaltiva e iprecettiva. Cwca il.',estensione della gilllJI"isd:izione appartenente aifilia Ooirte dei conti in ma:te:ria di 'contabilit� pubblica c:lir. Cass. SS. UU. 20 il.uglio 1968 n. 2616 imi Giust. civ. 1968, I, 17,6:7; Cass. SS. UU. 5 feblt"baio l9i69 l!ll. 3163 mForo it., 1969, I, 2962; BuscEMA, 00flllseguenz�e 1deil!l'aisso1g~amento degli enti pubbldici ilst1tuzi001:ail.izzaiti. aiLLa �giiurisdizi0I1Je con:babile, in Fo'T"o amm.vo, 1969, II, 124 e, pelt" quanto xiiguaarla La dec:isiJone ,sottoiposta a regoil.amento prie �venti.vo, BuscEMA, Competenza della� Sezione 1giiuclsdiziicmaile pelt" ila Regioo:re siciliana nei 1confronti degli agenti conitabiili ,df enti !Parificati, in Dir. e pratica trib. 1970, II, 1008. (*) Afla ll'edazione deilllie massime e del[e note di questa Sezione ha collaborato anche l'Avv. CARLO CARBONE. f,~ i:: PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 89~ unificati, piI"odotte t:ra il 25 :giugno 1957 e 1'11 magigio 1960 dall'Esattore :delle !Imposte di l\/Iontallegro, Calderone Teodoro. Contro il decreto dell'Assessore il Presidente della Commissione centrale del Servizio 1contributi agir!Lcoli unificati !PlrotPoneva vicooso in dlata 14 feibblraio 1969 alla Corte dei Conti. Lo stesso Servizio contributi unificati Pit'OIPOneva anche iricoTlso al Consiglio di giustizia ammini: strativa ~per la Regione siciliana ed alla Sezione giurisdizionale della Corte idei conti (p�ll" la Regil)ne siciliana. Con decisione 16 gennaio -17 febbraio 1970 la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale, dichiarava la proipiria incompetenza a pronunciarsi sul lt'icorso, trattandosi d!i 1controvelrsia rientrante nella com1petenza della Sezione giurisdizionale della Corte per la Regione siciliana. La Corte dei conti osserva in motivazione: a) ,che doveva esaminansi, 1con carattere di !Priorit� ri:sipetto alle altre questioni, se in cmdine al rairoiorto per 1cui &a .causa' LS1US1Sistesse la giurisdizione del magistrato contabile e, nell'ambito di questa, la 1C01II11Petenza del giudice adlito; b) che la materia del contendere e l'oggetto della causa erano ricomprese nell'ampio � .genus � della conta;bilit� pubbUoo, .giacch� -analogaanente a quanto si verifica nei giudizi instaurati dagli esattori !Per ottenere il rimb011so di quote inesigibili dii qoste, negato da1gli enti impositori e dalle autorit� ammintstratve aid!ite in via gerarichica si trattava della regolarizzazione di una !Partita di conto in contestazione tra un agente 1contabile e l'ente :publbUco illl!Positore, materia nella quale essa Corte aveva gilllriisdizione piena ed esclusiva, di legittimit� e di merito; c) che il giudizio rimane nell'amibito della giurisdizione contabile, tanto nel 1caso in cui il rappoo:to IP'rocessuale sia instaurato dall'esattore, al quale in 1sede amrninistlrativa sia stato negato il rimbor. so, quanto nell'ijpotesi in 1cui detto ra!Ppo;rto sia instaurato dall'ente iin1Positme che intenda fait' educare la decisione amministrativa favorevole all'esattore; d) �che la Regione siciliana, in forza della fogge regionale 20 marzo 1950, n. 28, deve 1conf�igura~ come soggetto attivo della riscossione di tutti i tributi e contrilhuti indlicati dalla rp.redetta legge, indipendentemente id:al potere Qos1tivo e di:spositivo in ordine a �ciascuno dei proventi, potere 1che, per alcuni di essi, � certamente dello Stato o di altro ente destinatario; e) che a noil'lffia dell'art. 3, n. 2, del d.1. 6 maggio 1948, n. 655, sono attribuiti, con formula amjpia, alla com[petenza della Sezione giurisdizionale 'della Corte idei conti per la Regione. siciliana tutti i .giudizi in materia contaJbile interessanti la Regione stessa; f) d1e, pertanto, l'esame e la !Pronuncia sul merito del ricovso (e quindi anche :sull'ammissilbilit� del rkoirso stesso) rientravano nella �COIJ:rl!Petenza dell'anzidetta Sezione giurisdizionale IPet" la Regione s1iiciliana. 894 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il Serviizio per i 1contrilbuti agricoli unificati ha \Pfl"OIPOSto ricomo per a:-egolamento pll."eventivo di giul"i:sdizJi.one. Resiste con controriool1SIO l'Assessore alle finanze della Regione siciliana. Il 1controriicorrente ha !Pll'esentato memoo.-ia. Motivi della decisione Il rkorrente assume che la controvemia di cui trattasi, (pure afferendo alla materia della 1contabilit� [pUJbbUca, si distinguerebbe dal � giudizio di conto ;per la 1diverisit� del 1suo oggetto. Non vi sarebbe necessit� di esame sulla regofall"it� di alcun conto in quanto la legge, attribuendo all'esattore la responsalbilit� del non riscosso !Pel:I' riscoSJSo, renld!e 'SU{Perfl.ua la presentazione dei 1conti .giudiziali degli esattori. SusSiisterebbe U!Ila differenza, sostanziale tra il giudizio sulle domande di rimbo1100, iniziato dall'esattoa:-e, e quello prop.osto su iniziativa dell'ente itnjpositore, 1che investe la regolarit� -formale e� sostanziale -del procedimento am�ministrativo: quest'ultima materia sarebbe regolata I non dall'art. 92 bensd dall'art. 154 del t.u. delle leggi sulla riscossione ( ~! delle iim[poste del 1963. ~~ Nella 1sipecie la com1Petenm sarebbe [pe:rici� del ,giudice amministrati< vo. Il ricorrente a1g1giunge che qualora si ammettesse la giurisdizione ri della Corte dei conti; la 1controve11sia non IPOtrebbe essere inquadrata w tra i 1giudizi dli conto veri e iprOIPl:I'i ma nella giurisdizione contalbile di carattere generale. I Va premesso �che nell'esattore si rinvengono le qualit� richieste J per la 1confi,gurazione di un contabile e cio� di un agente incaricato, ; ; ~~ p�r �concessione-1contratto, di riscuotere 1dienaro di S[pettanza dello Stato o di enti rpuibblici e del quale l'agente stesso ha il maneggio nel periOdo ,cli temjpo intercorrente tra la riscOISSlione ed il versamento. � vero che l'esattore, essendo tenuto all'obbligo del non riscosso 1Per :riscosso, non � tenuto -�Come ,gli altri agenti contabili -alla resa del conto per ottenwe il diiscariico: a chiusura dell'esercizio egli non viene, inI fatti, a trovami nella posizione di debitore del carico cOI'll"iS\Pondente f~ all'ammontare delle �iIIl[poste iscritte nei ruoli ,in quanto ha gi� 1Prov I veduto a vel'lsare, nel 1corso d'ell'esel'lcizio, alle ;pit"eis1critte scadenze, nelle ~ casse degli enti iPUbbHci i.m[positori rammontaire .delle somme stesse. m In tal modo l'ente i;mposihxre � soddisfatto e nulla pu� pretendere dal- I ~f: l'e�sattore. Pu� a�ccaidere, rper�, che sia l'esattore a trova11si �~reditore [:: e ci� avviene quando la riscossione di alcune delle quote anticipate i:: non sia 1stata all'esattore possibile, nonoisita:nte egli abbia ademjpiuto (�" r~olammente a tutte le 1cure della riscossione. L'esattore ha allora di-\:: ritto al -borao di tali quote, che dkorni ines;gibili ed il relativo giu PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 895 dizio pu� essere dia lui [pl'omosso innanzi a quell'autmit� che normalmente giudica della r~nsabilit� contabile. Raiv:visata nell'esattore la figura dli agente �contabile, nonostante la IP:resentazione dei 1conti ,giudli:ziali sii.a jper gli es~ttori SUIJerfiua, per le partkolari ragioni soipra esp9ste; deve rilevaTISli che dall'art. 92 del t.u. delle le.gigi sui servizi della riscoSISlione delle im1Poste dirette (d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858) � JPTevista contro il provvedimento dii rigetto da jparte dell'intendente di finanza 1della diomanda diretta ad ottenere il rimbomo delle quote inesigibili, la pOISIS:iJbilit� di presentaire ricomo al Ministro delle finanze e, contro la deciiisi.one di ri1getto di tale Ministro, la :ptl"qponibilit� di un dcorso alla Corte dei conti, nel tertm.ine di 90 giorni dalla notificazione della. decisione stessa. La pred!etta normativa, �Come quella del t.u. delle leggi .sulla Corte dei 1conti (appr<YVato con :r.d. 12 luglio 1934, n. 1214) non IP!revedono, inv�ece, il caso inverso a quello del rifiuto del rimoo.11so delle quote inesigibili e cio� il caso in cui, accolta la domanda 1dli rimbor:so, Sii.a l'ente impositore (diverso dallo Stato) a voler 1PT01Porre ricOII'ISo :giurisdli.zionale contro la decilsione amministrativa ad SSIS!O sfavorevole. Non ipu� invocarsi, al dguard!o, l'aipplicaibilit� -come deduce il ricorrente -dell'art. 154 del t.u. delle leg,gi sui servizi dlella riscossione .delle ~oste diirette. Tale d.i.'1Posizione concerne unicamente la definizione in via amminilstrativa 1delle �controvers~e tra gli agenti della riscossione e .gli enti iimp.ositmi, �che iPOS1sono insorgere in p�ndenza del raipiporto d:i geStione esattoriale, e -avendo una iPOrtata .generale non trova a!PIPlicazione nell'i.tpotesi del rimborso delle quot~ inesigilbili, per la quale deve valere la disciiplina specifi1ca dettata negli artt. 90, 91 e 92 dello stesso testo unico. Va os1servato, invece, che anche quando sii.a l'ente imipositore a volere :instauraTe il craipporto contenzioso contcro l'esattore, che abbia ottenuto iin sede wna:ninistrativa un rpTOV'Vedio:nento a s� favorebole suila istanza di [["im'b-011so dlelle quote inesigiibili, i tel'llllini o~gettivi della conilrover1Sia restano sostanzialmente identici a quelli del giudizio ad istanza di parte esjpressam.ente jp[["eviisto: non mutano la natura e l'oggetto della lite, che -al [pari di quella ,promoSISla a seguito del ricorso giurisdizionale dell'esattore -si rpropone di definire la icontestazione sorta 'SIU una partita di �conto e 1cio� sulle ragioni di 1C[["edito a debito fra l'esattore e l'ente irrupositore. Che la controverisia na,scente d!al :r:ifi.uto di rimbol'so di quote inesigilbili attenga alla materia contalbile non pu� es1sere dubbio ed � anzi legislativamente !Pl'evisto, ,gia1c1ch� il t.u. <l!elle le~gi sulla Corte dei conti esiplkitamen.te l'include tra i .giudizi in materia icontaibile (sezione seconda del capo quinto relativo alle attrilbuzioni .giurisdizionali della Corte). 896 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Da tale 1Premessa consegue che la gurisdizione sulla controversia di 'cui trattasi 1sipetta alla maigiJStratura contabile. Invero, in virt� della norma di cui all'art. 103 della Costituzione, avente efficacia innovativa e IPI"ecettiva (c:fr. sentenze di questo sUJpremo collegio nn; 2616/68 e 363/69), la Corte dlei conti ha acquiJStato una com[petenza generale sulle � materie di contahilit� !Pllllbiblka. La nozione di contabilit� pubblica si individua sul concorso di due elementi, l'uno sogigettivo, attinente alla natura pubblica dell'ente e l'altro oggettivo, riflettendo la qualiLficaZlione pUJbbUca del denao:-o o del bene oggetto della gestione. Pertanto la ,giurisdizione contabile deve esiten:d'e~si a tutti i ra!IJIPorti inerenti alla gestione .finanziaria o patrimoniale svolta dall'.Ammin~strazione dello Stato o di qualsiasi ente pubblico. Il ricorso va, perci�, rigettato, dovendosi dichiaraa:-e la ,giurisdizione della Corte dei conti. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 gennaio 1974, n. 18 -Pres. Flore -Rel. Sgroi -P. M. Ped!ace (con:f.) -Comune di Cortemaggiore (avv. Vitale e De Monti) 1c. Ministero Interno (avv. Stato Azzariti). Competenza e giurisdizione -Giudice amministrativo -Decisione di merito in caso di giurisdizione di legittimit�: difetto di giurisdizione. Competenza e giurisdizione -Questione di costituzionalit� sollevata in sede di regolamento di giurisdizione -Limiti di rilevanza, La decisione del giudice amministrativo che invada la sfera di giurisdizione di merito in un'ipotesi in cui la legge prevede soltanto it sindacato di legittimit� � viziata da eccesso di potere giurisdizionale; ci� peraltro non si verifica quando l'organo giudicante non abbia espresso una volont� che si sostituisca a quella della P. A., e si risolva, cos�, in una sostanziale riforma dell'atto impugnato. La questioni di costituzionalit� possono essere sollevate nei giudizi di cassazione vertenti in materia di giurisdizione solo quando abbiano rilevanza sulla risoluzione della questione di giurisdizione (1). (1) mpooito oooitraJLe delll.'tintooessante ~sda~steva nelll'esamm~ e se, ad fini delil.'aipjpllimmone delil'aa:ii;. 99 OOll�lma 4 della !Leggie bainoma, iii ,criJterio dieil.JJa ,e<mJVemenza ecooomi:ca cod.nioidesse, so!Lo, 11'.lleilJ.a !lidtu.zione deLl'agigio oftierta daill'aispilrante assurnore del,serivi.zio. La risposta negaitiva; del Consiig!lio di Stato ooa sostanziaJlmente baisaita sull'avviso che il citato criterio di 1convenienza dorvesse proiettarsi in ll.1ll campo pi� vasto di quell.o che compootasse il paragone di due cifre di ridu PARTE I, SEZ. n;I, GIURIS. su QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 897 (Omi~sis). -Ai sensi dell'art. 99 1d!ella legige bancari.a il Comune di Cortemaggiore invit� i dlue soli istituti di IC[["edito aventi sede in quel Comune (e 'Cio� la Cassa di Risparmio e la Banca di Piac.enza) a presentare entro il 20 rucembre 1963 le offerte iP�er l'espletamento del servizio di tesoreria comunale !Per il decennio 1964-1973. Non essendo state presentate offerte ad <>tp�ra dei ipredetti istituti, il Consi,glio comunale chiese di ess'ere autorizzato ad affidare all'esattore 1consorziale, Giovanni Del Sante, il servizio di tesoreria, per il COl!lltpenso annuo dello 0,80 % sull~ entrate; ma la Banca d'Italia non concesse il :presicritto benestare sotto il riflesso che non ricorreva nella specie il caso speciale irpotizzato 'dall'art. 99, comma quarto, della legge bancaria dato che, 'con lettera [Pertvenuta al Coo:niune il 28 dicembre 1963, la CalSISa di Rispairmio 1si era dichiarata idl�!sposta ad assumere il servizio per il coorupenso cllello 0,85 % . Con atto del 21 febOO-aio 1964, n. 22, il Comune :deliber� nuovamente di affidare il servizio al Del Sante, che aveva ridotto la richiesta di COII11penso allo 0,60 % ; ma ancora una volta la Banca ,d'Italia ne,g� il IPr'Q!P'Tio benestare e la G.P.A., nella seduta del 25 settembre 1964, riifiut� l'a\pprovazione della ipredetta deliberazione consiliare. Il ricorso gerarchico IPII'OIPOSto 1cllal Comune avveriso tale iprovvedimento fu rigettato dal Ministero dell'Interno con decreto del 19 aprile 1966. Del decreto ministeriale il Comune chiese l'annullamento per violazione dell'art. 99 citato e rper illogicit� manifesta, ma, con la decisione ora denunciata, il Consi,glio dli Stato ha respinto il ri:conso, rilevando che i �casi speciali -in piresenza dei quali il servizio d!i tesoreria comunale [PU� essere affidato a :privati gestori delle esattorie comunali se non si esauriscono nella inesistenza in loco di aziende di credito e nel rifiuto, dia [Parte �di quelli esistenti, di assumere il servizio, vanno determinati con 1c:riterio restrittivo, sicch� deve escludersi �Che il Comune abbia il potere. di 1scelta sulla baes del calcolo di convenienza economica; e ove si volesse ammettere la rilevanza del fattore economico, 1si dovrebbe fail'e riferimento (come IS:� � esattamente sostenuto nel decreto ministeriale im[Pugnato), non soltanto alla mi:sura del com zi.Ollle delil'ag;gto, dov�endosi vitceverisa faire merimento anche ad ailitril ~SUIPposti, anch'essi inditspensabili ipeir la delimiJtlazd.olne de1l.'amzidetto pirkicipio economiico. Le sis. UU., 'oot'!t"ettamenite, hamlo esclluso che sifl'aitroo ragiOilllmlOO!to COlllooeta:sse un'indagme dli merito: esso esprimevia un oonrviincimento giruddziaile, e conseguentemente, non poteva essere C0I1Jsiderato ailla stregua di una ccmoreta vutlutazione di oonv~. Per li. preoodenrtii. ,c:flr. in pcwtiicolwe Oass. Sez. Un., 15 imar.ro 19'72, n. 745 in questa RCL88e'gna, 19'72, 1, II, 211; Caiss. Sez. Un., 17 :llebbil'1'81ilo 1972 n. 429 in Giust. civ. Mass. 1972, III, 35. 898 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO penso, ma ad un COIIIl!Plesso di elementi, quali l'oil'ganizzazione aziendale, la ~esenza di peI1Sonale 1S1Pecializzato e simili, senza contare che la differenza tra i due icOill[pensi era nella specie d!i entit� molto modesta. Contro questa decisione il Comune di Cortemaggiore ha proposto riJcOl'!So per cassazione, sulla lbase �di un unico motivo. Resiste con 1controricorso il Ministero dell'Interno. Motivi della decisione . \ Secondo il Comune ricor.rente, il Consiglio dli Stato, nel motivare la :propria diecisione in wd!ine all'�lm[)Ugnazione proposta contro il decreto ministeriale di rigetto del rlcoil"so gena11chico, avrel:fue COIIllP�iuto un inammissd:bile esame dii merito sul !Ill"ovvedimento impugnato, esiorbitando, 1c01sil., dai lniti dei propri 1POteri giuriJSd:izionali, in quanto awebbe isvolto u nautonomo a(pprrezzamento, precluso al ,giud!i.ce di legitt:L:rnit�.. AggiUll!ge il rkOI'll"ente 1che, seguendo l'inte11pretazione restrittiva accolta dal Consiiglio dii :Stato, l'art. 99, 1coonma secondo e quM'to, della legge ban1carria �contrasterebbe con l'art. 41 della Costituzione: e a tale dguar,dio solleva questione 1dli legittimit� costituzionale. Il ric01Tso non iPU� essere accolto. La decisione del giudice amministrativo che invade la sfera della giuriJSdizione di merito in una ipotesi (come quella qui considerata) in cui la legge !Prevede il 1solo sin1dla:cato di legittimit� � senza dubbio viziata 1dii eccesso dli potere 1giurisd:izionale ed � perci� sindaicabile da queste sezioni unite. Senonch� il denunziato d!ifetto di ,giurisdizione, nella specie, non SU!Ssiste. Pel"ch� si abbia invasione nel caill!PO della giurisdlizione di merito occorre -!Pell" orientamento ciostante della S.C. -che il giudice amminiistrativo della legittiimit�, quale che sia il diispositivo della sua �decisione, decisa in base ad una dilretta valutazione dell'interesse pubblico relativo all'atto �Jill!Pugnativo, sotto il prrofilo dell'opportunit� o 1della convenienza dell'atto stesso, ovvero, sostituendosi all'Aitllministrazione, !Ill"OCeda direttamente, e con efficacia immediata e vincol~nte, a quegli apprezzamenti che sono demandati all'Aanmini:strazione stessa. Occorre, insomma, che il [p!l'ovvediimento decisorio finale, IPUT nel formale ri:s(petto della fo!l'IInula dell'annullamento, eiSJPdrna una volont� dell"organo giudtcante cil.e si sostituisca a quella dell'Amrninis�trazione, risolvendOtSi cosi in� una �sootanziale riforma dell'atto �IIllPUgnato (c:fr. Cass., 15 marzo 1972, ri. 745; Cass., 13 aprile 1970, n. 1012; Cass., 5 marzo 1969, n. 694; Casis., 6 aprile 1963, n. 895; Caiss., 12 febbraio 1963, n. 359). PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 89!) PrQPonendOISd come unico :pirofilo di indaigine la rtcerica della detemninazione dei � 'casi r.sipeciali � di �cui all'arrt. 99, comma quarto, della legge hanicarria, il Consiglio di Stato ha accolto in prQPosito una interpretazione della 1citata norma, 'che coincide 1con quella seguita d~l Minilstero 1dlell'interno nel LSUO rprovved.iimento di rigetto del rtcorso gerar.:. cihico. Lungi da s01StituiTe, quinld'i, il rpro[prio dilretto ed autonomo aiptpiI'ezz:amento ,dli <>tPIPOrtunit� o idli convenienza a quello �coIIl[)duto dalla P.A., il .Consiglio di <Stato, nell'esaiminare il ricorso prQPosto contro l'atto negativo di 1controllo, s� � mantenuto rigorosamente nella sfel'a del sindaicato di legittimit� sul provvedlimento minissteriale. l'l :riferimento alla 1convenienza economica si S!Piega agevolmente nel senso che il Consiglio di Stato ha ritenuto che il criterio della !r.iiduZJione dell'agigio non possa assUJinere un ruo'lo decisivo e, tanto meno, esclusivo in relazione alla valutazione della convenienza, �che [pure ha giud'kato rilevante �i fini dell'applicazione dell'art. 99, �comma quarto, citato. In altri temnini, nella ,dJeciStione im!Pugnata non si afferma 1a convenienza idi adottarre una certa detemninazione, ma isi esprime l'avv.iiso che il ,criterio dli convenienza, �che assume rilievo nella d:tsc�[plina de qua, non pu� esauri.lrs:i in �un mero confronto di due cifre (limitato, cio�, alla constatazione della dirvel"sa misura del COIIl[)enJSo :richiesto da <ciascuno .dJegli offerenti), ma deve 01Perare in una pi� lwga fPl"Osipettiva ,atta a daire un contenuto concreto, nel suo riferimento a fattori divel"si e .concowenti, al criterio istesso. In tal modo si !Pil'Opende per una delle due diverse interpretazioni della disciplina nomnativa che il Comune e, rispettivamente, l'autorit� tutoria hanno �creduto fondata; il che rende manifesto da una parte 1che si � in presenza non gi� di una rvalutazione di convenienza in concreto, ma della motivazione del convincimento del giudice in 011dine alla '.Portata della noTmativa vigente e, dall'altra parte, che la censura iproposta� dal II'icorrente si risolve nella inaimmissibile denunzia di un errore in iudicando. Se, !POi, il Comune ha inteso addebitare al Ministero l'errore di aver dato alla mancata !liJ.J'P�rovazione della deliberazione comunale una giustificazione non addotta dalla G.P.A., 1si tratterebbe, 1PUr sell[pre, di una critica svolta sul piano della violazione di legge, in quanto attinente ai limiti. dei poteri �spettanti all'autorit� investita del ricorso gerarchico e, llJTectsamente,, alla questione dell'attribuzione o meno al Ministero di poteri sostitutivi, nell'indicazione delle iragioni giustifi>ca-. trici del provvedimento della G.P.A., in sede di decisione di quel ricorso. Inutiln;iente, infine, il ricOTrente !Solleva la questione di illegittimit� costituzionale delle norme di cui ai 1comma secondo e quarto dell'art. 99 pi� volte icitato, deduoeilldio che, se interpiretare nel senso che il Comune non disporrebbe di non potere discrezionale dli scelta dell'a:sSJUn 900 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tore <d!el sewizdo 'dli tesoreria� neprpure nel caso cli offerte :pi� vantaggiose da parte del 1Priivato, tali no:mne sarebbero fu contrasto con l'articolo 4, comma ;primo e terzo, Cost., in quanto escluderebbero la ILbera iniziativa economLca senza essere intese al conseguimento di una utilit� sociale e senza contenere entro pq-ecilsi limiti le iil>otesi in cui quella iniziativa 1pu� essere saCll1ficata. La questione � palesemente i.Tirilevante in questa sede. Per vero, quando il rko'.l1SIO verte in materia di �d!ifetto <fil giurisdizione, le questioni di legittimit� costituzionale possono e1ssere sollevate solo in quanto abbiano iinddenza o rilevanza sulla risoluzione del giudke relativo alia giurisdizione (dir. Cass., 17 febbraio 1972, n. 429; Ca:ss., 28 settembre 1968, n. 2993). Una 1situazione 1sim.ile non si .realizza nella S1Pecde, dato che l'eventuale declaratoria di illegittimit� delle norme, nei cui a:iiguardi i lrilcoirrente eleva il sospetto di incoistituzionalit�, non !Potendo mai tradursi nel riconoscimento dli una diveirsa consistenza, alla :posizione sog1gettiva fatta valere dal Comune, non �comporterebbe la devoluzione della controversia de qua alla 'competenza giurisdizionale di un giudice dive!I'So dal Consiglio di Stato. � ~ena il 1caso di agg,iungere che la (lamentata, ma inesistente) UJSUll'lpazione, da paxte del Consiglio di Stato, del potere discxezionale di .scelta 1S1Pettante all'Ammdni:stra:zione comunale, �l'esel'lcizio cio� della giurisdizione di meirdto in luogo dli quella generale di legittimit�, non si dconnette &ettamente all'una o all'altra inteTpretazione della normativa ex art. 99, commi secondo e quarto, della legge bancaria, come rkonosce lo stesso 'ricorrente, alloo:icl:i� sd limita a sostenere che tale normativa, nell'interpretazione accolta dal Ministero e ritenuta 'corretta dal Consiglio di Stato, non garantirebbe una adeguata tutela della libert� dell'iniziativa economica 1PII'livata. ( Omissis). I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. un., 21 febbraio 1974, n. 495 -Pres. Flore -Rel. Sgroi -P. M. Tavolaro (.conf.) -Istituto Ktrner (avv.ti Cocchetti e Roscione) contro Ministero della Pubbliica Istruzione (avv. Stato Carafa) e Locant()(["e (n..c.). Competenza e giurisdizione -Regolamento preventivo di giurisdizione -Legittimazione. (c.p.c., art. 411). Agli effetti del regolamento di giurisdizione occorre aver riguardo, ~;= anche per stabilire la legittimazione attiva e passiva, alla pretesa con 1:: PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 901 cretamente dedotta in giudizio, mediante citazione, con riferimento sia al petitum sia alla causa petendi (1). Il CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25 marzo 1974, n. 817 -Pres. Flore -Rei. Brancaiccio -P. M. Tavolaro (diff.) -De Musis ed altri (avv.ti Barile e Clrurizia) c. PLl'esidema del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti (avv. Stato Giorgio .Azzariti) ed! altri (n.rc.). Competenza e giurisdizione -Regolamento preventivo di giurisdizione -Intervento -Inammissibilit� -Fattispecie. (c.p.c., art. 41). � inammissibile l'intervento nel procedimento relativo al regolamento preventivo di giurisdizione da parte di soggetto estraneo (al momento della proposizione idel regolamento) al giudizio nel corso del quale il regolamento � stato proposto (2). I (Omissis). -Per sostenere .che la 1controversia instaurata dal Locantore appartiene alla competenza giurisdizionale del giudice _amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, nell'istanza dli regolamento si ricorda che l'Lstituto GiuseplPe Kirner � un ente di diritto iPUbblico che provvede all'assistenza in favore dei profesisori delle �scuole secondarie e delle loro famiglie (1. 28 marzo 1968, n. 370 e, iper quanto concerne gli incaricati a tempo indeterminato, L 13 giugno 1969, n. 282, art. 6), assolvendo, quindi, mediante i contributi Ve�t'Sati da coloco che vi 1sono obbligatoriamente iscritti, una funzione di schietta indole iPUbblica; e 1si rileva �che l'iscrizione all'Istituto e il conseguerrte oibhligo contributivo � .si atteggiano �come 'conseguenza necessaria del r�l!P{Porto (1-2) Le due sentenze, oil!bre a.fila sentem:a n. 818 detl 1974 (identica allLa ' coevia sentenza n. 817), rdisolvono interessanti questioni in tema di procedimeillto II"e1ativo ,aJ. 11.1egalamento rpirevooitivo di giJurci:sdizdonie. NeJJ1a prima in pall"tico1a;re si riaff1erma la iinammissibiilit� dei!. vegoil.ame! llto ip;reV1entivo idi giu:risdiziOIIle proposto da 1chd ([]JO!Il sia stato parte in causa nel g.iiucllzio di merito e si perviene aililia stessa conclusiO'Ile per n l"egoliamento p;rciposto nei cO!IllfrOillti di chi IIlOil sia stato parle in quel giudizio. Nel1a stessa sentenza, ipea.iailJflro" si riaflieirmarno o si pa.1eci.sa!Ill0 altri 902 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I di io:npiego �che lega gli in:segnanti allo Stato, IPOirch� la ritenuta (me diante la quale viene pagato il contributo) viene applicata sullo stipendio e solo nei con:fironti del 1P�msonale impiegato .: I Il� ricor:so. � non � fondato. !:: Va prerneS'So �che la COllllPetenza del giudirce amministrativo viene dal rilcorirente rsostenuta in relazione alla materia controversa (il:"apporto di pubbl1co imipiego), con riguardo alla quale � irrrilevante, ai fini della giurisdizione, la distinzione fra diritti rperfetti e interessi legittilllli; e si deve precisare, correlativamente, come lo stesso ricorirente non contesti �che la posizione fatta valere dal Locantoce ha oggettivamente la Iconsistenza di diritto soggettivo. ~on viene qui in discussione la lPJ:'etesa al� �conseguimento di prestazioni assistenziali, di:screzionalrmente soonmintstrabili da 1Parte dello Lstituto Kirner, ma la ben diversa tpretesa ad ottenere il rillllbol'lso dei 1contributi 1coattivamente versati in veste di iscritto, e d� sulla :base della asserita illegittimit� costituzionale delle nOII'lll1e che statuiscono l'iscrizione obbligatoria e sulla base della conseguente rimozione (a seguito di lpil"onunoia di illegittimit� di tali norme, emananda dalla Corte Costituzionale, alla quale si sollecita la rillllerssione della questione) della qualit� di isCII'itto. Ne consegue che l'unilca via per sottrarre la domanda de qua al .giudice ocdinario � quella imboccata dal xkOit"Tente, allo11:1ch� include la :relativa controvwsia fra quelle direttamente riconnesse al� �rapporto di !Pubblico impiego. Per indirizzo costarite di questa S.C. la .giurisdizione esclusiva del Consiglio rd!i Stato in matel'ia di pubblico io:npiego Sii estendle a tutte le 1controvensie attinenti a situazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, comiprese quelle aventi �Contenuto patrimoniale; e sussiste ogni qualvolta vi sia un collegamento causale fra il rapporto di pubbHco impiego e la lpiI"etesa dedotta in giud!izio; il che Sii verifica quando tale rap1Porto, nella rsua �consistenza e nel suo svolgimento, operi quale momento .genetico, diretto e immediato, della ipretesa stessa, quando cio� si �controverta sulla sussistenza di tale :raworto, sulla sua estensione o su diritti da esso derivanti, che si assume non essere stati in tutto o in parte rkonosciuti al dlipendlente (dr. Caiss. 8 luglio 1972, n. 2297; Caiss. 15 luglio 1972, n. 2350). Nella 1S1Pecie il collegamento :llra la domanda (J;)Q"orposta dal Locantore e il TalPIPOrto. di iPUbblLco impiego �senza dubbio sussiste in linea mera- principi anche in materia di pubblico impiego onde se ne ritiene QP!POrtuna la i1n1Jegu:-ail1e p:ubblicazio~e. � Dellia seiconda sentenza si ri.tieTJJe poi opipmiflunra la inrtegrraile pubbiLicaZliooe m quanto nel!la stessa si riesamina funditus la specifica questione, di cui si tra�tta, pervenendosi oon chiara e �strimigata motivazfonre a conciliusiond diverse ida quelllie gi� adottate in pa.-e~a da:lile stesse seZlioni un.ite �. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 903 mente formale, mentre sul [piano giuridiico la domanda stessa si presenta ,come sostanzialimente autonoma rispetto a quel Taipporto. � ibensi vero ,che l'iscrizione obbligatoria all'Istituto diipende, sotto il [Pll"O:filo genetico, dalla qualit� di soggetto legato allo Stato da un il"a1P1Porto di impiego, ma questo rrupporto funziona da semplice antecedente della iptretesa dedotta in giudiizo, la quale assume una propria autonoma rilevanza nel quadro dell'unico raiPtPorto 'controverso, che � quella sorgente dalla (predetta iscrizione, mentre il (distinto) <raiprporto d'i pubiblico impiego non � investito da alcuna rcontestazione. Si aggiunge -a conferma del 1carattere <remoto del ,collegamento :flra quest'ultimo rapiporto e la p!I'etesa del Lorcantore -che la domailida giudiziale � stata iproposta nei confronti dell'Istituto Kirner, do� di un soggetto (dlotato di [Personalit� ,giuridica), estraneo al rapporto di pubblico impiego, la cui .sussistenza e i cui [peculiarri effetti possono e debbono essere (posti in discussione -'come tali -soltanto in r�ontraddittorio 'con lo Stato. Della questione di legittimit� costituzionale delle no:mne che [Pll"evedono l'tscrizione oblbligatoria all'Istituto Kirner, queste S.U., in sede d'i regolamento prev<entivo di .giurisdizione, non debbono oocuiparisli, non incidendo essa sulla risoluzione della questione di giurisdizione (cfr. Cass. 17 febbraio 1972, n. 4219, Caiss. 28 settembre 1969, n. 2,993), dato che gi� si � qualificata come diritto la situazione soggettiva dedotta dall'iscritto che chieda il rimborso dei 1contributi pagati dato che, ove mai quella normativa dovesse essere travolta da una pronuncia di illegittimit� 'costituzionale, la predetta situazione non ne (potrebbe usciil"e certo degradata. A iben vedere, anzi, solo in questa seconda ipotesi la pretesa dell'iscritto ipotrebbe 1conseguire co::i:cretamente quella tutela che il vigore attuale dielle norme .suU'iscrizione obbHgatoria 1condanna ad un inesorabile <rigetto. Ci� ha �ben inteso l'attore, allo11ch�, come mezzo al fine di ottenere il rimborso, ha sollecitato la rimessione degli atti alla Corte Costitu�ornale pooch� cfacc:ia luogo alla declairatoria dli illegittimit� ,costituzionale di quelle noome. L'Istituto ricorrente ha proposto l'istanza di regolamento anche nei con:Lronti del Miniisteiro della Pubblica Istruzione, assumendo che a quest'ultimo spetterebbe la legittimazione [passiva rispetto alla domanda del Locantore, !Posto ohe il pagamento del 'contributo dovuto dagli islCXitti viene assolto mediante ritenuta sullo stipendio con deposito delle solilllffie tr~ttenute presso la Cassa DD.PP. in un conto intestato all'Irstituto, �il quale avrebbe, per'Ci�, la semplice veste di soggetto contro-interessato, in quanto beneficiario dei contributi imposti mediante la normativa la cui legittimit� 'costituzionale si contesta. A sostegno di tale assunto il ricorrente invoca una sentenza di questa S.C. (Cass. 11 luglio� 1967, n. 1710) 'che, in ca\90 di applicazione di imposta di R.M. operata iPe<r ritenuta, ha riconosciuto all'Ammintstrra RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione :Statale (dliverisa da quella delle Finanze) che aibbia proceduto alla ritenuta la legittimazione passiva a resistere nel giudizio in cui ne sia dedotta l'illeggitimit�; e !ricorda cihe la verifica della integrit� del contraddittorio � pregiudiziale il'iispetto alla risoluzione della questione di gimisdizione. Eisattamente il Ministero eocepisce la inammi:Ssibilit�, nei !Pil"O!Pri confronti, drel 1Pr01Posto regolaim.ento di giurisdizione. Non si tratta, qui, di osservail"e un ordine delle questioni a iPI"CJ!POiSI�.to del quale i pirecedenti di questa S.C. sono nel senso che il 1controllo relativo alla II"egolare 1costituzi�ne del rapjpOrto processuale (CaisS. 30 marzo 1972, n. 1010; Cass. 30 im.a.rzo 1966, n. 1410) e alla integrit� del contradidittorio (Cass. 16 febraio 1960, n. 252; Cass. 17 ottobre 1959, n. 2920) deve !Pil'ecedere la irisoluzione drella questione di giuri:sdizione; si tratta, invece, di stabilire se al proced'im.ento di 1cUi all'art. 41 c.[pi.c. possano essere chiamati a parteci[(>aire soggetti divel1Si rispetto alle parti del giudizio a quo. La risposta negativa che la 8.C. ha rgi� dato al quesito in una precedente occasione (cr:lir. Caiss. 27 maggio 1964, n. 1329) merita conferma, in quanto si ricollega alle peculiarit� del regolamento ;preventivo di giurisdizione e, in particolare, al rsuo rcarattere incidentale (c:flr. Cass. 20 :gennaio 1969, n .130), mentire deve ritenersi eccezionale la diJSjposizione dell'art. 41 c.[p.v., rsecondlo cui la P.A. che non � jpao:te in causa ipu� 1chiedere in ogni stato e gil'ado del processo 1che queste Sezioni Unite riiconoscano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a causa dei IPOteri attl'i:buiti alla Amminis:tJrazione steS1Sa, finch� la giurisdizione non sia stata afferirnata 1con sentenza passata in 1giud!tcato. L'ina:rrunissibilit�, per mancanza di legittimazione, dell'istanza di regolamento \Pil"OIPOsta da 1chi non sia stato parte in 1causa nel giudizio di merito � gi� :Stata Tiipetutamente affermata� da questa S.C. (cfr. Cass. 13 dicembre 1971, n. 3621; Cass. 18 ottdbre 1971, n. 2927). Nonostante l'innegabile differenza fra tale ipotesi e quella qui esaminata, entrambe possono ricondmisi, almeno sotto uno dei !Pl"Ofili essenziali, ad un comune denominatore. Infatti, anche nel rcaso in cui soggetti estranei al giudizio a quo non prendano l'iniZiativa del regolamento, ma siano 1chiarmati a partecipare al JProcedimeto incidentale 1che 1consegue all'altirui iniziativa, alterandosi i termini .soggetti<vi ed oggettivi del contrad��ittorio, la materia controversa viene ad acquistare un assetto che sposta ineluttabilmente i liimiti del thema decidendi sottCJ!POSto al giudice di merito, in raiP!Porto al quale soltanto deve, invece, essere definita la questione di ,giurisdizione. Agli effetti del rregolaim.ento di giurisdizione, oocol'll"e, cio�, aver iriguM"!do alla ipretesa concretaim.ente rd:edlotta in giudizio, mediante la citazione, in relazione sia al petitum sia alla causa petendi (c:f,r. Cass. 19 giugno 1968, n. 2028; Cass. 4 aprile 1963, n. 853; Casrs. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 905 28 luglio 1960, n. 2198). Per di pi�, il ,giudice di regolamento, IPirOIPirio al fine di deliminatare il quid novi introdotto nella controversia per effetto della partecipazione dei predetti estranei, non potrebbe esimersi, dal 1sindacare l'esistenza dei presupposti e la tempsetivit� della chiamata di 'COstO!t'o, invadendo in tal modo una sfera riservata al giudice di merito. Non vi � quindi, ragione d!i occupall'lsi del problema se nella controvezis. ia de qua la legittimazione passiva 1spetti al Ministero ovvern all'Istituto; mentre � �certo che, nel giud!izio suc,ceSlSivo dinanzi al giudice, del quale viene affermata la competenza giurisdizionale, il convenuto non incontra alcuna preclusione nell'ecceipire il (pll'Opil'io difetto di legittimazione passiva (cfr. Cass.,'20 maggio 1967, n. 1097), ch�, anzi, -una volta definita la questione di gimisdizione -a quel giudke � devoluta la dec1sione di tutte le altre questioni di rito e di meil'ito, comprese quelle relative alla 1suSISistenza delle condizioni dell'azione (dr. Cass., 28 apirile 1964, n. 1017; Casis. 5 agosto 1946, n. 1076). Dichiarata, pertanto, la .giurisdizione d!el giudice Ol'dinario relativamente alla domanda proposta da.I Locantore e di1chiairata, altresil., la inammissibilit� del rkorso nei confronti del Ministero della P.I., il ricorrente va condannato sia al pagamento delle spese (a favore di questo ultimo 'soltanto, considerato che il Locantoil'e non si � difeso in sede di il'egolamento) sia alla perdita del deiposito. -(Omissis). II (Omissis). -Va ~eliminar:mente esaminata la questione se sia ammiss:i!bile l'intervento che il dott. Ferrucdo e gli altri magistrati a lui associati in questa iniziativa hanno effettuato nella piresente fase di regolamento dlella giurisdizione. La questione conc;reta richiama quella di principio dell'ammissi bilit� dell'intervento, nel pirocedimento relativo al regolamento [Pireven tivo della giurisdizione, da parte di soggetto estraneo al giudizio nel co:rso del quale il regolamento � stato chiesto. Queste Sezioni Unite, .con sentenza del 21 .giugno 1967, n. 1472, hanno risolto codesta questione in senso affermativo, per la considera zione che il regolamento preventivo di giu:risdizione non costituisce un mezzo d'impugnazione; ma solo una deviazione incidentale del pro cesso nel quale l'istanza di regolamento viene pil'oiposta e !P&tanto in esso non funziona la :regola del divieto di ingresso nel giudizio innanzi alla Cocte di Cassazione di soggetti diversi da quelli che hanno parte cipato al giudizio di m&ito. Questo orientamento non pu� essere mantenuto fermo. li RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La ragione �che lo 1s10N"egge non � decisiva: se � esatto che il regolamento preventivo non � un mezzo d'impugnazione, ma solo un !Pil"Ocedimento incidentale, ci� non � sufficiente per ritenere legittimo che ad esso partecipino soggetti estranei al giudizio a quo, dappoich� una tale partecipazione :si potil"ebbe dovere escludere per motivi !Peculiari al tipo di p;roceclimento conside;rato. Ed in realt� � proiprio per motivi di flUesto genere che la soluzione �corir�tta� ag;>1Pare essere quella negativa. Il pirocedimento incidentale ha per definizione una funzione strumentale riisg;ietto a quello principale, ond'� che il giudizio �che vi si svolge si caratterizza !Per una delimitazione del suo oggetto negli stretti confini .richiesti IPetr l'assolvimento di �codesta funzione. Ne risulta che i lr81PPOrti fra le �COITl!Petenze del giudice del processo incidentale e quelle del giudice del proceSISO principale si coo�rdinano in base ad un 1siistema che non tollera confusioni e sowap1Posizioni di poteri, epperci� le prime si qualificano in relazione alla verifica dei soli (pll"eSupposti e �Condizioni �dell'incidente, con esclusione di qual:stiasi inge;renza nell'ambito proprio delle seconde. Ci� posto, il giudice dell'incidente, per quanto riguarda l'estensione del contraddittOTio innanzi a s�, pu� solo a�ccertare se esso si sia costituito :llra le stesse parti della causa principale, perch� dal punto di vista qui �considerato questo � l'unico piresupposto, necessario e sufficiente, dell'incidente stesso: egli non ha poteri per consentire l'ingresso nel processo d!i altri eventuali int&es:sati, in quanto codesto ingresso comporterebbe un giudizio sulle condizioni che lo legittimerebbero, tra le quali l'interesse a stare in causa, e questo giudizio esulando dalla mera questione di giwrisdizione � rLservato alla competenza ,esclusiva del giudice che deve conoscere la causa nella sua interezza. � awena il caso di aggiungere che questa soluzione della questione til"ova conforto ulteriore nella sua coerenza col quadro giurisprudenziale raplPII'esentato dalle 1precedenti decisioni con cui questa Suprema Corte ha negato che in sede di regolamento preventivo di giurisdizione si pos1sa chiamare in causa un terzo (cfr. S.U. 27 maggio 1964, n. 1329) e che un terzo �che non sia stato parte del giudizio di merito possa proporife istanza di regolamento di giurisdizione (cfr. S.U. 10 ottobre 1971, n. 2927), de cisioni che trovano adeguata giustificazione anche nel principio qui enun ciato della delimitazione delle competenze del giudice dell'incidente ri spetto a quelle del giudice della causa principale. Dalla soluzione data alla questione, posta in termini astratti, scatu risce palesemente che l'intervento del dott. FeITuocio e dei suoi colleghi nel pTesente procedimento � inammis1sibile. Questa conclusione non. potrebbe essere contestata, col sostenecre che fra la questione astratta e quella concreta non sussisterebbe pun PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE tuale coITispondenza, perch� gli interventi in sede d:i regolamento della giurisdizione, anche s.e successivi alla ;prCJtPosizione della relativa istanza, sono stati qui �contestuali alla 1costituzione degli interessati innanzi al Consiglio di Stato. Invero la situazione giuridicamente :rilevante, agli effetti della �costituzione del �contrad!dittorio innanzi a questa Supirema Corte, � quella che Sii riscontra al momento della !P!I"OtPOsizione del regolamento; anche se il procedimento relativo a questo ha carattere incidentale, ci� non sLgnif�ca, che esso sia assolutamente. condizionato dallo svoLgimento �che dopo la sua proposizione ha il p�rocedimento principale: questo condizionamento ,susstste nei limiti in cui � il.'ichiesto dal rapporto di strumentalit� del p'l'ia:no rispetto al secondo, come accade nella ipotesi in cui, �Cessata tn quest'ulttmo la materia del contendere, viene meno la [["agione �d!ella pronuncia sulla giuri1sdizione; ma, al di fuori di ipotesi di questo tipo, il lpiroced!imento conc&nente il regolamento non pu� non COil!servare una �sua autonoonia che I.o 1SVincola dalla vlcenda del giudizio di merito. Ment:re con la presente decisione viene dichiarata l'inammissibilit� degli interventi di cui si � discusso, si provvede con separata ordinanza con riguardo alle parti che restano in causa. Gli intervenuti vanno condannati in solido alle spese di questa fase del giudizio, in favoire dei controricorrenti. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 marzo 1974, n. 846 -Pres. Flo:re - Rel. Baccani -P. M. Tavolairo (conf.) -Istituto per la bonifica edilizia di Palermo (avv. Aula e Caropardo) c. Assessorato al bilan�io della Regfone siciliana (avv. Stato M3taloni). Competenza e giurisdizione -Contabilit� pubblica -Agente contabile Giurisdizione della Corte dei Conti. ' (Cost., art. 103, secondo comma; r.d. 18 novembre 192,3, n. 2440, artt. 73 e 74; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 178, 227, 228, 237, 238, 239 e 620; r.d. 26 giugno 1924, n. 2054, artt. 27 e segg.; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 44 e segg.; d.l.C.p.S. 6 maggio 1948, n. 655, ar.t. 3 e 5). I provvedimenti con i quali l'ente pubblico applica la sanzione per il ritardo .nei versamenti a carico degli agenti contabili (la cui figura ricorre tutte le volte che un soggetto gestisca comunque beni o danaro dello Stato o di altro ente pubblico) si collocano nell'ambito della contabilit� pubblica, onde le relative impugnazioni appartengono alla giurisdizione esclusiva e generale della Corte dei Conti (1). (1) La sentenza, da cui � stata estratta la massima suestesa, appaire di notevole ihteTesse non sofo per il cas.o di specie al quai.e si rifeTisce, �ma soprattutto per 1a chiaTa p�recisazione dei IJ["incipi che regolano la materia. Se ne pubblicano. quindi. per esteso i motivi della decisione. V., sulla nozione di contabilit� pubblica e sulla conseguente competenza della Corte dei Conti, Sez. Un. 4 luglio 1973, n. 186�6, retro, I, 892. 908 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con il pirlrn.o motivo, l'Istituto ricocrente, denunziando la violazione d'egli artt. 73 e 74 del r.d. 18 novemhre 1923, n. 2440, e degli airtt. 178 e 610 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, contesta di possedere la qualifica di agente contabile della Regione, attribuitagli dal Consiglio di Giustizia Amministrativa e posta a l;>ase della pronunzia declinatoria della giurisdizione. Sostiene, in prQPosito, ,che il contratto stilpulato con la Regione siciliana prevede la prestazione di vari servizi, in 'corrispettivo di un compenso in dana,ro, ml:! non ,comiporta, n� l'obbligo di versare giornalmente alla Tesoreria dell'ente le somm.e riscosiS'e, n� l'appli:cazione delle speciali formalit� prescritte per le quietanze degli agenti delle il"iiscossioni, n� una sua dilpendenza dall'Amministrazione alla quale apiparten� gono le entrate, con il correlativo aS1Soggettamento ad eventuali misure di rigore. Tutte queste caratteristiche regolate dagli artt. 227, 238, 239, 237 del iregolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilit� ,generale dello Stato (r.d. 23 maggio 1924, n. 827) sarebbero essenziali per la sussistenza della figura dell'agente 'contabile; e altrettanto I essenziale sarebbe l'obbligo di prestare .cauzione, tassativamente imposto ~ n dall'art. 73, ultimo comma, del ir.d. 18 novembre 1923, n. 2440, per gli t agenti contabili che .siano estranei all'Amministrazione, mentre ad esso . Istituto, non ,solo non � stata imiposta alicuna cauzione, ma sono state 11 addirittura affidate in deposito quelle ve11sate dagli assegnatari degli immobili. Con il secondo motivo, dedotto in via subocdinata, il ricorrente lii denunzia la violazione degli artt. 44 e seguenti del t.u. delle leggi sulla Corte dei Conti (r.d. 12 luglio 1934, n. J214), degli artt. 27 e s1eguenti I del relativo regolamento di procedma (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054) e il dell'art. 5 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, in relazione I�~: all'art. 360, n. 1, ,cod. iproc ..�iv., ed afferma che, se �anche fosise esatta la qualificazione attribuitagli di agente contabile, da essa non deriverebbe necessariamente l'appartenenza della controversia alla giurisdizione della Corte dei Conti. Questa, infatti, riguarderebbe soltanto i particolari giudizi regolati dal Capo V del t.u. n. 1214 del 1934, i quali preSU1Pipongono la piresentazione del �conto (nella specie non richiesta e non effettuata) e, fuori dei casi [previsti dagli <Mtt. 56 (impugnativa del provvedimento dell'Intendente di finanza che rifiuti il rimborso delle quote inesigibili agli esattori comunali e ai ricevitori [p!Tovincia.li), 57 (impugnativa dei iProvveclimenti di addebito per danni, emessi a carico degli agenti delle Fer:rovie dello Stato) e 58 (impugnativa dei p;rovvedimenti di ritenuta sugli stipendi degli impiegati) non possono essere instaurati ad� istanza di parte. Perci�, dato che l'Amministrazione iregionale, anzich� invitall'e l'Istituto a rendere il ,conto (sul quale avrebbe poi potuto aprirsi eventual PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 909 mente il giudizio), ha emesso senz'altro un atto autocitativo, l'unico rimedio esperibile era il ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa, per denunziare l'illegittimit� ed ottenere l'annullamento di quell'attO. Il ricomo � infondato. Risulta con chiarezza dalle disposizioni legi.Silative in materia (con particolare iriguardo agli artt. 74 del r,d. 18 novembire 1923, n. 2440, 178 e 610 del 11".d. 23 llll.a1ggio 1924, n. 827) ed � stato costantemente riconosciuto dalla giuriisiprudenza, che la figura dell'agente contabile ricorre tutte le volte che un soggetto gest1sca comunque beni o danaro dello Stato o di altro ente pubblico. Gli elementi necessari e sufficienti per l'attribuzione della qualifica che l'Istituto ricoril'ente contesta di possedere, sono dunque, la natUira iPUbbHca dell'ente ;per il quale il soggetto agisce, e quella, parim..enti pubblica, del denaro o del bene oggetto della gestione. ' Non hanno, invece, alcun rilievo n� il titolo in base al quale la gestione viene svolta (che pu� consistere in un raipporto di pubblico impiego o di servizio, in una 'concessione amministrativa, in un contratto -a11gomento ex airt. 228 Regolaimento -e pu� (perfino mancaire del tutto), n� il modo in �cui sii atteggia in �conCll"eto il ir3JP!POCto, che pu� modellars.i sugli schemi (p!l:evisti e disciplinati in via generale dalla legge, ma pu� anche discostarisene in tutto o in pa,rte, senza mutare peil' questo la sua natura, 1se ricorrono gli elementi essenz.iali di cui si � detto. Pertanto la fonte contrattuale del rapporto, la mancanza di determinati obblighi o soggezioni, ed il fatto che non sia stata imposta la cauzione ,prevista per i sog,getti estranei all'Amministrazione ed incaricati della gestione: tutti i pirofili, insomma, di cui il ricorrente rileva la mancanza, sono caratteristiche 'contingenti e particolari del caso singolo, le quali, pernno se dovessero determinare l'ir!l:egolarit� o l'illegittimit� del rap1Porto costituito tra la Regione siciliana e la societ� ricorrente, non ne altererebbero la natura, pereh� non si pu� dubitare che l'Lstituto, incaricato di riscuotere le .somm.e dovute dagli assegnatari degli immobili alla Regione, e di versarle nelle casse dell'ente al netto delle sue IS(pettanze aibbia la gestione ed il mane�ggio di danaro pubblico. Una volta riconosciuto all'Lstituto la qualifica di agente contabile della Regione ,siciliana, il difetto di giurisdizione del Consiglio di Giustizia Amministrativa e l'apipartenenza di essa alla Corte dei Conti, non possono ess&e disconosciuti 'con il:Lgua:rdo all'oggetto Sl)ecifico del giudizio di cui si tratta: che, secondo il ricoa:irente, non rientrerebbe tra quelli previsti dal C311Po V del t.u. delle leggi sulla Corte dei Conti e dal relativo regolamento di iPil'Ocedura. Vengono, infatti, in questione i provvedimenti �con .cui l'ente pubblico ha applicato la 1sanzione per il ritardo nei versaimenti, comminata dall'art. 228 del r.d. 23 maggio 1924, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 910 n. 827, a �cal'ilco degli agenti contabili, e, cio�, [provveddimenti strettamente inerenti al rapiporto di gestione del denaro pubiblico, �che lo presUJPpongono e ne sono diretta conseguenza, collocandosi cosi, con ogni evidenza, nell'amibito della materia della contabilit� :pubblica. Ora, che questa materia sia attribuita alla giurisdizione della Corte dei Conti, emerigeva gi� dal sistema delineato delle leggi sulla contabilit� pubblica e dal t.u. n. 1214 del 1934 e comunque non pu� [pd� essere messo in dubbio dopo l'entrata in vigore dell'art. 103, comma secondo, della Costituzione di cui queste Sezioni Unite hanno avuto ocicasione di riconoscere la portata parzialmente innovativa. e l'immediata :pirecettivit� (dr. la sentenza 20 luglio 1968, n. 2616, e la sentenza n. 369 del 1969). Si tratta di una giurisdizione, non solo esclusiva (cio� riguardante tanto la materia degli interessi legittimi che quella dei diritti soggettivi) ma anche generale: cio� estesa a tutti i Ta[plporti inquadirabili nella �categoria della contabilit� pubblica, cosi da comprendere, oltre ai giudizi di �onto in senso stretto, anche quelli di responsabilit� e quelli connessi alla gestione finanziaria e patrimoniale della Pubblica Amministrazione. Ci�, del resto, � riconosciuto in modo eStpiI"esso dall'art. 3 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (iJstitutivo delle sezioni di controllo e giurisdizionale della Coil'te dei Conti, per la Regione skiliana) che -usando una fommla al tempo stesso pi� ampia e pi� specifica di quella che figura nell'art. 44 del t.u. n. 1215 del 1934, evidentemente armonizzata con il pTecetto costituzionale sO[pra !richiamato -demanda alla cognizione della sezione giurisdizionale, sia i e giudizi sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili d~lla Regione �, sia quelli � di responsabilit� a �carico degli amministratori, funzionari ed agenti �, sia tutti � gli altri giudiz~ in materia contabile interessanti la Regione stessa�. Il fatto, .poi, �Che il pirocedimento usato dalla Regione possa esseit"e illegittimo, e �che manchi nel t.u. n. 1214 del 1934 e nel regolamento di pcrocedura una es[pll'essa regolamentazione dello specifico tipo di giudizio di cui qui si tratta, non pu� incidere sull'apipail'tenenza alla Corte dei Conti della giurisdizione. L'illegittimit� deve essere ovviamente fa,tta valere davanti all'organo competente a conoscerne; e se nel regolamento processuale che lo concerne n1.anca un a;piposlito strumento pirocessuale, non .per questo la giurisdizione rpu� essere attribuita ad �n organo diverso o venire da questo assunta. L'art. 113 d'ella. Costituzione, garantendo in ogni caso la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, contro gli atti della Pubblica Amministrazione, davanti agli organi della giustizia &dinaria o amministrativa, da un lato impedisce che l'oil'gano al quale, per la materia di 1cui si tratta, la giurisdi~ione appartiene, possa declinarla per la mera mancanza di una specifica previsione pro PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 911 cessuale (mancanza 'che, se del caso, dovrebbe indurlo a solleivaTe una questibrne di fogittimit� costituzionale della nomnativa vigente) e, dall'altro, impone all'interes1sato di richiedere la tutela awunto all'organo competente, e non ad un altro qua1siasi, scelto secondo i suoi !Personali criteri. Il rico11so va, dunque, resipinto e deve essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 3 aJ)rlle 1974, n. 940 -Pres. Pece - Rel. L,eone -P. M. Pedaice ('conf.) -Nizzi (avv. Crisafulli) c. Amministrazione dlelle finanze (avv. Stato Savarese)., Competenza e giurisdizione -Imposte e tasse in genere -. IngiunzioQ.e fiscale -Sospensione dell'esecuzione -Inammissibilit�. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 4 e 5; t.u. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3.1). Il giudice ordinario difetta di giurisdizione sulla domanda diretta alla sospensione dell'esecuzione di un'ingiunzione fiscale (1). (Omissis). -L�a COII't~ osserva anzitutto cihe nell'istanza di regolamento di giurisdi2lione sono trattate, senza ordine logico, questioni di mell'lito (;preclusione da giudi.cato, efficacia normativa della legge 25 febbraio 1971, n. 110, Ti:spetto alla fattispecie, costituzionalit� o meno di detta legge ecc.) e questioni ili giurisdizione. Queste ultime, secondo il petitum d�l piro;posto regolamento riguardano, nel loro rc01II1plesso, le domande piroposte dal Nizzi con la citazione 2.4 luglio 1971, in esse coma;xresa la domanda di SO!Spensione del p1rocedimento coattivo p1romosso con le ingiunzioni opposte; ma la 1Pa:rte motiva dell'istanza di regolamento � rcentrata quasri. esclu:sivaim.ente sul punto della giuri:sdiizione a rpiroyvedere su tale domanda incidentale dli sospenSlione in ordine alla quale ISi ~ avuta 1a decdrsione rdel PTelSidente del tribunale dichiarativa del dlifetto di giurisdizione. O:rrbene, per quanto riguarda la giurisdizione in ordine all'optposi zione contro le ingiunzioni, il Nizzi proipone un'indagine priva di reale intere.sse, perch� n� l'Amministrazione ha messo in dubbio la giuriisdi (1) Le sezioni unite rubadisoono, questa voloo oon rifer,imento alla riscossione di tributi dogana[i, il:a i!ll!ammissibiilit� della sospensiooe per la riscossione di tJibUlti riaffermando con estrema �chlarezza '.le ragioni di ana taJie inammissibilit�, OIJJde si rit1ene opporturnia la pubb1ioazirooe mtegirale deill~ imporloote sentenza, di �Cui si tratta. 912 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione del trilbunale adito, n� gli organi di detto tribunale hanno dato manifestazioni di perplessit� al J:"iguardo; anzi, il !Tesidente del tribunale, nel provvedimento con cui ha deciso la richiesta di sospensione del ipiroceSISo coattivo, ha esplicitamente esip(t'es:sa l'opinione che sulla opposizione bene � stata invocata la giuriisdizione del giudice ordina.irio civile. In effetti nessun dubbio si legittima riguardo a tale domanda, concernente la tutela del diritto del cittadino a non essere assoggettato a pa:eteise tr1butarie ohe non trovino il loro fondamento nella legge. Per quanto concerne la giurisdizione in O!l."dine alla domanda di sospensione del procedimento esecutivo l'istanza di regolamento pu� ritenetl'ISi. proponibile, in quanto indubbiamente � relativa alla sussistenza del potere del giudice di stabilire la concreta volont� della legge applicabile alla tutela, sia pure interinale, del �Cennato diritto soggettivo del cittadino; trattasi, cio�, di istanza relativa di giurisdizione. D'altra parte, la decisione e.spressa su tale punto dal Presidente del tribunale � stata data con un pirovvedimento non 1suscettibile del giudicato in senso tecnico e neppure idoneo a [pil'odurire preclusione, potendo la domanda di sospensione essere dpro!Posta nel medesimo iprocediimento di O[pposizione, a tutela interteintPO!l."ale del medesimo diritto soggettivo : sicch� si !Ptresenta tuttora attuale l'esigenza di stabilire se il giucfi.ce civile ordinario abbia il potere di 0trdinare la SOSl!Pensione del [ptrocedirnento coattivo promosso dall'amministrazione doganale. Ammissibile in rito, l'istanza di regolamento di giurisdizione � pe raltro infondata, [pevch� il potere oca detto non sussiste. Il ptrincipio �Che il giudice investito del potere di provved&e sulla domanda di tutela di un diritto soggettivo possa, se richiesto, attuare una tutela P!l."Ovvisoiria del diritto stesso, ordinando che le situazioni giu ridiche restino invariate nel tempo necessario per la composizione della lite a mezzo della decisione del .giudice, !PU� ritenersi 1SUS1S.istente (artt. 670 e seg., 700 e seg. c.p.c.) nei giudizi relativi a pretese non particolarmente qualificate come esecutive dall'ordinamento giuridico: invero, in presenza di un titolo esecutivo formalmente valido, l'oil'dina mento giuridico che al titolo attribuisce efficacia deve coerentemente appil'estare i mezzi di attuazione, non di im1peclimento dell'effi.,cacia me desima. Sicch� i casi di sospensione dell'effi.,cacia esecutiva del titolo o del pTocedimento coattivo ad opera del giudice investito dall'impugna zione del titolo stesso sono da �considerare tassativi e non suscettibili di BiPPlicazione analogica. Questa pros1pettazione acquista linee di rigore maggiore quando il procedimento coattivo � relativo alla realizzazione di un atto ammini strativo, in quanto in tale caso all'argomento sistematko ora S1Volto si aggiunge ed anzi 1si sovrappone quello fondato sulle disposizioni degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, secondo cui, di ~ 1: f: i: i: ~~ ......,.,~ PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 913 fronte ad una ,contestazione 1che cada sqpra un diritto che si presume leso da un atto dell'autorit� amministrativa, il giudice wdinario deve limitarsi a ,conoscere degli effetti dell'atto in relazione all'ogigetto dedotto in giudizio, disapplicando l'atto che non slia conforme a legge, senza !Per� poterlo revocare o modillcare. Orbene SOS1Pendere il IIJ<rOcedimento ,coattivo !Pl'Omosso ,per l'esecuzione di un atto amministrativo significa modificare, sia pure in via mediata e temporanea, l'efficacia dell'atto amministrativo (Cass. SS.UU. 5 maggio 1962, n. 903). Ci� posto in via di principio, deve rilevarsi che in tema specifico di riscossione di :diritti doganali la legge 25 settembre 1940, n. 1224, stabilisce che i diritti dovuti e non pagati sono riscossi con le norme stabilite dal t.u. 14 ap,rile 1910, n. 639; aggiunge ,che l'ingiunzione .pu� essere opiposta con atto di dtazione da notifical'ISi. entro quindici giorni dalla notificazione dell'ingiunzione. La legge doganale 1suind~cata, quindi, non prevede diirettaimente il potere del giudice dell'OiIJposiz.ione di sospendere il [procedimento coattivo; e ci�, come OPIIJortunamente ha rilevato il Presidente del trilbunale di Roma nel provvedimento impugnato, � in linea anche con i !Pll'ecedenti legislativi regolanti la materia, i quali eSlplressamente escludevano che l'oipiposiz!one all'ingiunzione avesse effetto sospensivo dell'obibligo di pagare all'Amministrazione i diritti per i quali era stata emessa l'ingiunz;ione e neppure regolavano la soS1Pensione del procedimento coattivo ad opera del .giudice. Sostiene il ricoorente 'che nella specie dowebbe trovare awlicazione il disiPosto dell'art. 3, comma secondo, del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, per effetto del richiamo a tale t.u., fatto in via generale con l'art. 24 della legge doganale del 1940. Ma la tesi, a:rorr:>iamente confutata dal Presidente del tribunale nel provvedimento impugnato, non tiene 1conto che il potere del giudice dell'opposizione (avveriso l'ingiunzione) di sospendere il procedimento coattivo � stabilito, nel dtato t.u., esclusivamente quanto all'opposizione alla ingiunzione emessa per la riscossione delle entrate (patrimoniali dello Stato e degli altri �Crediti elencati nell'art. 1 del t.u. medesimo, non alle opposizioni avverso �e ingiunzioni iriguardanti la riscossione dei tributi. L'art. 31 del t.u., infatti, regolando il procedimento esecutivo per la riscossione delle tasse sugli affari, esclude l'applicazione degli artt. 1 e 4 del t.u. e ribadisce tale ina~licabilit� allorch� d:iS1Pone che il successivo art. 5 � applicabile ai detti procedli:menti esecutivi � esclusa la parte concernente il richiamo agli artt. 3 e 4 �. Ritenuto, dunque, che il procedimento esecutivo per la riscossione dei diritti doganali ha natura tributaria e che nel t.u. del 1910 i processi esecutivi di natura tributaria ,sono regolati, secondo il disposto del l'art. 31, .dalle dilsposizioni deg.Li artt. 5 a 29 dello srtesso t.u., con espressa 914 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO esclusione dell'appHcabilit� dell'art. 3, resta conseguentemente esrclusa, per sipecifica volont� di legge, il potere del giudtce dell'opposizione di sospendere il iProcedimento coattivo, iniziato con l'ingiunzione per -la riscossione di diritti doganali. Del resto non si potrebbe spiegM"e pe11ch�, in tema di riscoS1Sione di diritti doganali, J:isultanti da accertamenti foil'IIlalmente validi, dovrebbe essere consentito al giudtce dvile il 1Potere di sospen1Sione, che non gli � attri:bl.lito di regola n� dalle leggi relative alle imposte indi1rette 1sugli affari (Cass. 7 maggio 1969, n. 1543), n� da quelle relative alle iirna;>oste dirette, leggi che attiribuiiscono solo all'autOirit� finanziaria la facolt� di �diSIPONe la temiporanea sospensione .della riscossione delle imo;>�ste dirette iscritte a ruolo (art. 188, t.u. n. 645 del 1958). Il rtcorso, (pertanto, dev'essere r~into, con conseguente condanna del ricOI'lrente alla pwdlita del d$osito. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 3 ma:ggio 1974, n. 1235 -Pres. Pece -Rel. Sgroi -P. M. Pedaice (<conf.) -Miniistero della !PUbblica istruzione (avv. Stato Gozzi) c. Vassallo (avv.ti Revel e Viola). Competenza e giurisdizione -Antichit� e belle arti -Esportazione o impossibilit� di rintracciare cose di i.nteresse artistico o storico Sanzione amministrativa -Indipendenza dalla sanzione penale Posizione di diritto sogge.ttivo del trasgressore -Giurisdizione del giudice ordinario. (1. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 64). La irrogazione della sanzione amministrativa prevista per la tutela delle cose di interesse a.rtistico 'o storico, quando queste non si possono pi� rintracciare o risultino �esportate, non dipende ;da'lla previa condanna penale d�l trasgressore, ii cui interesse in conflitto con il relativo potere della pubblica Amministrazione deve qualificarsi come diritto soggettivo con il conseguente riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario (1). (Omissis). -Con decreto del 17 ottobre 1970 il Ministro della P.I. dichiarava Paolo Vassallo tenuto a corrispondere allo Stato la somma (1) ~ sen11Jeo:J1Za dii ctud si traitta iriveste graru:Le mtooesse sia peir l'Autori�t� dra cui promana ~a per (La impmOO.nza d:e1ile q'lllesti.Olllii. traitoo.te � e iriisolite oon l'affeirmazfonie di !pll"mciipi che in U'l)Ja mailleria 'fr.mto delicaita f~ ~~~ PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 915 di L. 100 milioni, pari al valore di due quadri, raffiguranti � vedute d1 Venezia ., di Francesco Guardi, ,che il Vassallo -dQ\PO averli clandestinamente esportati in Svizzera -sosteneva di aver perduto in Francia, all'aeroporto di Orly. Nelle premesse del decreto si precisava ch� il Tribunale di grallde istanza di Corbeil, con pronuncia di non luogo a procede;re del 29 ma.ggio 1967, aveva dlkhiarato ;che era :rtima:sto i1gnoto l'autore del furto, del quale non era stata neiwiure accertata: la materialit�; che il Tribunale di Roma, con sentenza del 5 luglio 1968, a~llata dal P .. M., aveva assolto il Vasisallo dal reato di esportazione senza "licenza previsto e punito dall'art. 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089; che i d'ue dipinti in questione erano stati assi.curati per 90.000 dolla1ri dascuno (p{l'esso i Lloydls di Londra, che avevano liqutdato il danno denunciato. Contro tale decreto il Va1S1Sallo prQ\Poneva r:iico11so al Consiglio di Stato, con atto del 17 dicembre 1970, deducendo la violazione degli artt. 1, 3, 30, 35, 64 e 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, in relazione anche agli artt. 25, 27 e 28 c.ip.p. e. l'eccesso di potere [peil'" difetto dei ,p;reslliPIPOsti e travisamento dei fatti. La declaratoria di illegittimit� del provvedimento ministeTiale veniva � ri:chiesta sotto il ~iflesiso che il Ministero, costituitosi parte ,civile nel procedimento penale, era vincolato all'esit� di questo; che non era vero il ;p;resupposto del riconoscimento da parte del Vassallo dell'avvenuta esiportazione; che il comq;>etente uffi.do si era rifiutato di attestare l'autenticit� dei dipinti, in o!l'dine ai quali era mancata non solo la notifica di cui all'art. 3 della citata legge n. 1089 del 1939, ma anche l'accertamento sia dell'interesse particolarmente i.:m1Portante (ex art. 35) ,sia dello intereS1Se arttstico (ex art. 1 stessa legge); che l'indennit� assicurativa era stata cOIU'i.slPosta [per la perdita di altri oggetti; che era se:tn[)lidstiica la valutazione �data ai dipinti. Il Ministero della P.I. ha proposto istanza [per regolamento preventivo di giur1sdizione, chiedendo �che sia affermata la ,giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il 1potere di irrogare la sanzione amministrativa in parola costituirebbe l'esercizio di un diritto sogigettivo della P.A., lesivo in tpotesi della sfera giuridi:ca pienamente ;pro~etta del privato in presenza di norme di relazione e in quanto, inoltre, il Vassallo contesterebbe in radice l'esistenza stessa del potere sanzionatorio. Resiste con controricorso il Vassallo. vanno a[ di l� a:nche del!la intoopretazione deliLa norma aippliicabdle ncl caso <'li specie. La sentenza stessa si pubblkia quindi per esteso. 916 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Motivi della decisione Ai sensi dell'art. 64, comma primo, della legge 1 giugno 1939, n. 1089, :Sulla tutela delle cose d'interesse arr-tiistico o storico, � senza pregiudizio 'di quanto � d:iisposto �con l'art. 66 (il quale [puniisce come reato l'esportazione abusiva, anche soltanto tentata, delle cose [pirevisrte dalla stessa legge), se (per effetto della violazione degli artt. 4, 23, 27, 28, 29 e 30 la 1cosa non si pu� rrintracciare e ;rilsulti esportata dal Regno, il tra1sgressore � tenuto a 'Co11r:Lspondere allo Stato una somma pari al valore della cosa �. L'istanza di regolamento di giurisdizione in esaime iprO[pone il [pil"Oblema se il Vassallo -che in forza di 'decreto ministeriale, emesso a norma del �citato a'rt. 64, � 1stato condannato a 'corriispondere allo Stato la somma di L. 100 milioni, equivalente a.I rpireswnibile prezzo dei due quadri 1che si asSU!ffiono abusivamente esportati -.per 'contestare �1a legittimit� di tale sanzione debba adiire il giudice ordinario ovvero il giudlic.e amminiistrativo. Sia questa S.C. (cfr. Cass. 28 ottobre 1959, n. 3165) -pur in ra\1)porto ad una fatttspecie. che p1resenta soltanto 1connotati affini a quelli che contrassegnano il ,caso qui considerato -sia il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 1965, n. 128) -esaminando in via meramente incidentale l'ipotesi di ,controversia riguardante il p1ro;vvedimento ex art. 64 -si sono espressi a favore della giurts.dizione del- l'autorit� giudiziaria ordinaria; e tale soluzione deve essere aocolta, in conformit� dell'assunto del Minist&o ricorrente. In linea 1pireliminare, va identificata la natura della sanzione [pecu niaria de qua, alla quale -1senza necessit� di apiprofondime la finalit� da taluno indicata ,come iriparataTia del 1pregiudizio subito dialla collet tivit� nel suo patrimonio artiistico -ben si attaglia la definizione come sanzione amministrativa, irrogata per la violazione di un dovere (non sorgente da un preesistente e 1specifiico ra\l)[porto giuridico tra P .A. e privato ma discendente da un rapiporto di sUJ;lil'emazia ,generale e, come tale, facente carico a tutti i membri della collettivit� in quanto piro pirietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo delle �cose indicate dal l'art. 1 della legge n. 1089 del 1939 (si veda, infatti, la potest� di vigi lanza attribuita dall'art. 6 della legge alla P.A.). In questa pTecisazione � chiaro il rifiuto dell'01pinione, sostenuta dalla difesa del Vassallo, secondo 'cui la sanzione [potrebbe esse�re iirrogata ,solo in quanto la cosa esportata avesse previamente formato oggetto della notifica dell'interesse particolarmente ianportante di cui all'art. 3 della legge. � vano invocare a suffragio il disposto dell'art. 35 ~che vieta l'esportazione delle cose indicate nell'art. 1 � quando presentino tale interesse che la loro esportazione costituisca un ingente danno ;per il PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 917 patrimonio nazionale tutelato � dalla 1citata legge) o il disposto dell'art. 39 (che attribuisce al Minis:tro la facolt� di acquistare iper il valore dichiarato nella denuncia dell'intenzione di e>q>ortazione � le cose che presentino i,In!Portante interesse per il !Patrimonio nazionale tutelato � dalla stessa leg,ge). L'interesse [partiicolaa"mente qualificato, cui si riferiscono le richiamate nocme, fonda nel 1P1rimo caso il divieto as1soluto di e,sportazione e nel secondo 1caso il conferimento alla P.A. del diritto di acquisrta:re coattiv�mente la ,cosa, mentre l'art. 36 pone a carico di � �chiunque intenda esportare cose di cui all'art. 1 � l'obbligo di � fare denunzia e ipiresentare all'ufficio dh~aj)ortazione le cose che intende esportare, dichiarando iper ciascuna di esse il valore venale � allo scopo di ottenere la licenza al cui rilascio l'esportazione � subordinata. In mancanza d� contrarie specificazioni (che .pur sarebbero state necessarie peir ricollegare la .sanzione amministrativa all'accertamento della presenza di un qualificato interesse artistico della cosa aibusivamente esiportata) aipipunto perich� l'atto autorizzativo � :pirescritto dall'art. 36 ind1scriminatamente 1per tutte le cose indicate nell'art. 1, risulta logico inferirne che l'airt. 64 abbia un ambito di ajp(pUcazione corrispondente a quello dell'art. 36, essendo diretto a sanzionare, in via amministrativa, prorpirio l'esportazione non autorizzata. Per vero, nonostante la infeliice costruzione sintattica del primo comma dell'art. 64 non pu� sostenersi che la sanzione iriguaridi i soli casi in cui la ,cosa � risulti esportata � per effetto della violazione degli artt. 4, 23, 27, 28, 29 e 30: sono, quelle citate, norme che con l'es[poirtazione non presentano akun nesso logico e la cui violazione non !PU�, quindi, coerentemente !POl'si in fatto come causa (o anche come ocicasione determinante) dell'esportazione. Ne consegue che le predette violazioni sono previiste come fattori causativi dell'im1Possibilit� di rintracciare la cosa (prima ipotesi sanzionata dall'art. 64), mentre la seconda ipotesi (esportazione) -nonostante la contrairia aipiparenza che si potrebbe ricavare dalla formulazione -risulta affatto LndLpendente. �, inoltre, da precisare che l'irrogazione della sanzione amministrativa de qua non presuppone l'avvenuto accertamento, ad opera del giudice penale, del xeato (previsto e punito dall'art. 66. Questa pirecisazione �, nella 1presente 1sede, necessaria per un duplice Oirdine dii ragioni: in primo luogo, pevch� il Vassallo sostiene che la �Costituzione del MinLsteiro come parte civile nel processo� penale ,che lo vedeva imputato del piredetto reato, e, poi, la aissoluzione (sia pure con sentenza impugnata dal P. M.) pronunciata dal Tribunale di Roma nei suoi confronti precluderebbero l'ese:I"cizio del !Potere sanzionatorio dli 1cui all'art. 64; in secondo luogo (e pirincipa1mente) perch�, se fosse esatto l'asserito collegamento fra la fattispecie delittuosa e quella delineata dall'art. 64, il previo accertamento del reato costituirebbe un [presuiprposto oggettivamente de 918 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO terminato, chiamato a delimitare l'ambito di quel [potere 'con la conseguenza che la rilevazione della sua mancanza potrebbe condurre alla configurazione di una ipotesi di inesiStenza del potere stesso, che, dunque, sarebbe fondatamente contestato in radice, dal destinatario del provvedimento ministeriale. Ora, a parte il rilievo della incoerenza di una sirrnile im(postazione rispetto all'assunto -sostenuto dal Vassallo nel �controricorso -della competenza gimisdizionale diel giudice amministrativo, sii deve escludere che la sanzione ama:niniistrativa possa essere irrogata soltanto a seguito della �condanna [penale. Induce vel'isO questa soluzione, intanto, il testo della norma, la locuzione � 1senza pregiudizio di quanto � diJS[posto con l'art. 66 � non avendo sul piano lessicale significato dive11so dia quello della affermazione esiplicita dell'autonomia della sanzione amministrativa rispetto a quella penale, mentre sru-ebbe assai arduo ritenerla equivalente ad una formula idonea ad esprimere non gi� la salvezza di questo secondo tiipo di sanzione (quella amministrativa potendo non esaurire le �conseguenze giuridiche della esportazione abusiva), sibbene il 1conco�l':so necessario delle due� sanzioni. Non � questo, d'altronde, l'unico caso ,di indilpendenza della sanzione a:rnmin1strativa dall'azione penale, potendovitSi.; al contrario, affiancare i due casi previsti negli artt. 58, co:rnma secondo, e 60, comma secondo, inseriti nello stesso capo VIII della legge, dedicato alle � sanzioiai �. Vi �, inoltre, da rimarcare la collocazione delle due norme, ordinate ~n una sequenza che mal.si armonizza con l'i:dea che l'art. 64 sia destinato ad entrare in funzione isolo in quanto sia stato acicertato il reato di esportazione albuisiva. Ma a parte l'argomento testuale e quello desunto dalla topog,rafia delle due disposizioni, si rileva che l'ultimo comma dell'art. 66 stabilisce l'ap[plicabilit� della norma dell'art. 64 ove non sia possibile recuperare la cosa : questo richiamo risulta indubbiamente singolare e difficilmente spiegabile da parte di 1chi sostenga la tesi del necessario conc011so delle due sanzioni, anche in rap[porto ad una disciplina che non brilla p& estrema precisione di dettato e per perfezione di tecnica legiSlativa. Il segnalato rinvio -subordinando l'applicazione delle disposizioni dell'art. 64 all'esistenza di una condizione non prevista nel contesto dello stesso artiicolo (la� irrecuperabilit� della cosa) -mette in luce e:x1pressis verbis l'aufonomia, quanto meno parziale, delle due previsioni. Per vero, anche se di fatto la cosa esportata diventa perci� stesso irrecll(I:lerabile (o almeno difficilmente recuperabile), non si pu� negare che, ai fini dell'art. 64, questa particolare conseguenza dell'esportazione � taciuta e, com.e tale, iril:ilevante. S.otto il profilo sistematico, poi, si osserva, �che l'art. 65 p�"evede una sanzione, ugualmente commisurata al valore della 1cosa, per il caso di mancata reimportazione, nel termine pres1ciritto, della cosa tem[poraneamente esportata. Si tratta di una violazione della legge n. 1089 \fel 1939 non PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 919 sanzionata penalmente, che senza dubbio pTesenta una gravit� minore il"isipetto al fatto puro e 1semplice della. esiportazione abusiva ~come attesta, d'altron��e, la mancanza della sanzione penale): ed allora, poich� la mancata reim,portazione nel termine, in concreto, pu� al massimo dar luogo allo stesso 1pregiudizio ,che la �collettivit� subisce per effetto dell'abusiva e51Portazione, non sd potrebbe giudicare razionale un sistema che 1sanzionasse in via amministrativa la prima (e meno grave) ipotesi e non, invece, la seconda (e pi� grave), se non a condizione che ricorressero gli estremi del .reato, il cui accertamento implica particolari ind;agini, specie in ordine all'elemento soggettivo. Su questo primo .punto pu�, pertanto, conduderisi nel senso 1che l'mrogazione della rsanzione amministrativa, ex art. 64, non dipende dalla previa condanna penale del trasgressore ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 della stessa legge. Resta, cos�, assodato che non [p'U� condividersi l'assunto del Vassallo (contraddittorio rispetto alla richiesta di rigetto dell'iistanza di regolamento, come si � gi� rilevato), 1secondo cui la P.A. avrebbe esercitato il potere sanzionatorio, del quale � indubbiamente titolare, in una situazione non inquadrabile nella fattisipecie legale contemplata dall'art. 64, peir l'asserita insussistenza di presupposti o inos~ ervanza di limiti che, pur non riferendosi all'attribuzione o configurazione di quel potere, tuttavia ne condizionerebbero in modo assoluto la pOISISii.bilit� di esercizio, anzich� inerire soltanto alle modalit� formali e sostanziali relative al concreto esercizio del potere stesso. Devesi, tuttavia, ugualmente affermare la giurisdizione del giudice ordinario; per vero, le disiposizioni dell'art. 64 vanno incluse nelle categorie delle norttne di relazione, in quanto, oltre a disciplinare l'esericizio del potere della P.A. 1sono poste a gaJranzia di soggetti estranei a questa, che vi ritrovano la tutela divetta ed immediata della loro sfera patrimoniale. A fondamento razionale dell'attribuzione del potere de quo sta senza dubbio ~'esigenza, squisitamente pubblicistica, di 1salvaguardare il patrimonio artistico e culturale tutelato dalla legge n. 1089 del 1939; ma ci� non significa che per effetto dell'esercizio di tale potere, la posizione del soggetto colpito dalla sanzione amministrativa esca degradata, tramutandosi in interesse legittimo: al 'contrario, di fronte al potere sanzionatorio sta, in situazione di conflitto, ma, autonoonamente rilevante e direttamente protetto, l'inte.resse di quel sog;getto alla integrit� della propll'ia sfera patrimoniale, che costituisce il contenuto della posizione soggettiva fatta valere in giudizio. Nessuno dei momenti rilevanti ai fini dell'irrogazione della sanzione costituisce estrinsecazione di poteri discrezionali: infatti, oltre all'accertan;i.ento del fatto storico dell'avvenuta esportazione abusiva, � richiesta la manifestazione di un giudizio intorno al carattere peculiare e alla misura del valore della cosa espor ' 920 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I ~ tata ai fini della 1sua dassificaibilit� fra quelle coD1Siderate dall'art. 1 della legge n. 1089 del 1939 e rispettivamente della determinazione quantitativa della 1sanzione; si registra icio�, la presenza di una tip!Lca figura di di:socezionalit� tecntca. Sotto entrambi i [pTOfi.li all'autorrit� .giudiziaria oirdlinaria non efu� essere pOC"ecluso il sinda1cato pieno. L'attivit� vincolata della P.A., mette �Ca(pO all'imputazione della viola, zi.one di un dovere generale, ri~etto alla quale il ([preteso) trasgres Isore deve poter frutre, essendo in gioco la lesione di un suo diritto soggettivo, delle garanzie assicurategli dal giudizio dinanzi al giudice ordinario. Come �si � costantemente ritenuto nell'analoga materia delle contiro versie sulla legitttmit� del !Provvedimento ministeriale con il quale viene inflitta una !Pena 1Pecuniru-ia IPe.t' una tras~essione valutaria (cfr. Cass. 26 luglio 1960, n. 2160; Cass. 5 ottobre 1959, n. 2683; Cass. 21 ottobre 1957, n. 4019; CaiSIS. 30 luglio 1953, n. 2594), anche la contestazione in or:dline alla legittimit� della sanzione [pecuniaria, irrogata a norma del- l'art. 64 [pi� volte citato dal Ministro della P.I. all'esportazione aibusiva di cose d'arte, deve, quindi, essere portata alla cognizione del giudtce ordinario e non del .giudice allll!llinistrativo. Per vero l'oggetto della con testazione � solo formalmente .la legittimit� del provvedimento mini steriale, mentire nella sostan~a la controversia cade sulla intangilbilit� del patrimonio del (ipreteso) trasgressore, inciso dalla sanzione dei cui presU1PPosti questi contesta l'esistenza alla stregua della dlisci.plina nor mativa: 1si ripete cosi nelle linee essenziali l'ordinard.o modulo della opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa dlalla P.A. All'acicoglimento del riconso consegue la 1condanna del Vasisallo al paga:mento �lelle ~ese. -(Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27 norvembre 1973, n. 31245, Pres. La Fatrina Est. I<Hceto -P. M. Pas:calino (diff.). Aissessorarto regio. naJ:e de11'.&gricoltura e Foreste della Regione siciliana (avv. Stato VitaJ.iarni) 1c. Giacata!ro (avv. Costa). Responsabilit� civile -Responsabilit� della P. A. per fatto dei propri dipendenti -Responsabilit� diretta. (Cost. art. 28; e.e. art. 2049). Responsabilit� civile -Norme che estendono la responsabilit� a persone diverse dal soggetto agente -N�n modificano il titolo della responsabilit�. (e.e. artt. 2048 e 2049). Prescrizione -Diritto al risarcimento del danno -Decorre dalla data dell'evento dannoso. (e.e. art. 2947). Prescrizione -Erronea citazione in appello di soggetto costituito parte civile nel processo di primo grado estinto per amnistia -Effetto interruttivo -Non sussiste. (e.e. art. 2947 e e.p.p. art. 92). Responsabilit� civile -Unica condotta produttiva di danni a persone diverse -Autonomia di ciascun evento dannoso -Conseguenze in materia di prescrizione. (e.e. artt. 2043 e 2947). La responsabilit� della P. A. per fatto dei suoi dipendenti che abbiano agito nell'ambito dei compiti ad essi affidati e non per fini propri, � una responsabilit� diretta. Tale principio � rinias.to fermo anche dopo l'entrata in vigore deLl'art. 28 Cost. (1). (1-5) La sentenza che si arunorta ri'V'este notevole irnrtm-esse iperch� costituisce una iplt'ecisa ed 1esatta puntualizzazione di aicuini importanti prmcipi in tema di responsail:)il1i.t� dei ;pubhlici dipendenti e di prescrizione di da!rlillo da reato. 1in o!l'dine . alil!a prima massima v. in senso confO!l'me da ultimo Class. 9 1apirile 1973, n. 997, in questa Rq,ssegna, 1973, I, lQ.88 1con :nota di A. Rossx, In tema di responsabilit� dei pubblici dipendenti. La 1second:a massima, su cui non �constano precedenti editi (quelli ll'icl�amati nel testo della 1sente~a riflettono ,situazioni diva-se) iraippresenta 12 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 922 Le norme degii artt. 2048 e 2049 cod. civ. che estendo!M 1.e respoinsabil. it� per fatto iUecito a soggetti che non hanno di/rettamente prodotto l'evento dannoso non mutano il titolo per cui questi ultimi sono tenuti a risarcire il danno, con 1.a conseguenza che 1.a pr~crizione del diritto al risarcimento � regol.ata dalla norma generatrice della responsabitit� dell'agente (2). n diritto al risarcimento s<Yrge nel momento in cui viene a determinarsi La lesione della sfera giuridica del soggetto e l'azione si esaurisce. Da tale momento ha inizio il corso della prescrizione (3). L'erronea citJazione in giudizio penale di appello della parte civile costituitasi per un reato dichiarato estinto dal giudice di primo grado non ha effetto interruttivo della prescrizione (4). Nel caso di un'unica condotta lesiva di pi� distinti soggett~ (c.d. concorso formale di reati), il diritto al risarcimento del danno spettante a ciascuno dei soggetti lesi si prescrive nel termine rispetbivamente stabilito per ci.scun autmiomo reato (5). (Omissis). -Com il primo motivo' del !ricorso principa1le l'AsseS!SOrato Regionale dell'Agricootura e �Foreste della Regiorne Siciliana denunzia violazione e fal;s1a a1pplicaziorne dell'art. 2049 cod. civ., in relazione all'art. 28 della Costituzione ed ai princd.pi geneil1ali sulla resrpornsaibilit� deJJa P .A. 1per fatto illecito dei propri diipendernti, per essere la Corte di merito iincoma in evidente errore di dkitto 111el riternere applilcaibiJ. e l'art. 2049 del codice dvdle ed i principi della respornsabiJ.it� indketta della P.A. per il 1comrpor:tamento illecito dei propri diipendenti, previista anche dall'art. 28 della Costituziorne, laddove, irnvece, la responsabilit� degli Enti pubblici per fa.tto ilJ.ecito dei propri diipenidenti si configura come res:p0111sabilit� diiretta, quiaJ.e che sfa 1a mai!llSiorne espletata dal diipendente (di 1oorncetto o di ordine, io:itellettuaile o materiale) com ila conseguenza che .trattandosi di: fatto illecito �diipende111te daJ!la cir l'esatta applicazione in materia di p1rescrr1z10111e del princip10 discendente dalla natura iindiiretta delila resiponsabfilit� comminarta dall'art. 2049 e.e. Pmch�, iln!llatti., detta rnorma rappresenta l'estensione (o � rpropagaQdonie > secondo la terminologia usata dn dottrina da BARBERO) dellla !l.'esiponsabilit� ad un soggetto diverso daltl.'auto'.I'e dell'illecito, la diisciip1lina di detta '.I'esponsabilit� deve essere la rstessa rche r�egoJ.a i'artlltooe de!ll'iillecito, ivi compresa :la p<rescriziOille. Sulla terza massitma v. in senso �conf. Oass. 12 rocembr�e 19�70, n. 2650, in questa Rassegna, 1971, I, 67 ove !l.'ichiami a ,cui adde Cass. 14 ottobre 1970, n. 2017, in Arch. giur. circot. e sinistri, 1972, 509; e per qualche ulteriore riferimento, Cass. 12 gennaio 1972, n. 74, in Forro It., 1972, I, 2956. Con la quarta massima viene esattamente risolto un rsingolare caso di .specie, ,SU cui non constano p'.I'eoedenti editi, lritenendo.sd che I).a citazione , iin apprello .di un 1sog.getto costituitosi parte civille in primo g11ado, quando PARTE I, SEZ~ IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 923 coJ.azione dei veicoli andavano aippil.icate le no~e di crui agli artt. 2054 e 2947 cod. civ., la quale rultima, nel secondo comma, prevede in tali casi la rpreoorizfone �biennale del diritto al risaooimento del damw. La dogJ.ianza � fondata. Ha ritenuto J.a Corte di merito che avendo i!l Giacataro cl�esito [a condanna solidale del co1nducente ;delJ.'auto e delJ.a Regione Siciliana, proprietarfa dell'aiutCJ1Veicoilo, al risail'cimento dei danni, non soilo ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., ma anche ai sensi degli artt. 2043 e 2049 cod. ciiv. nonch� dell'art. 28 de11a Costituzione, il �diritto al lt"isareimen to del dall'.lll'.lo 1si prescriveva nelJ.a speciie in cinque ~ni. Tale test va disattesa. Questa Suprema Corte ha gi� affermato che la lt"espcmsa1biJ.it� de1la P.A. per fatto illecito dei suoi dipendenti non trae fo1ndamento diaJ.la norma dell'art. 2049 del ,codice civile, J.a quale prevede la ;respcmsabiUt� ilndketta dei padroni e committenti per fatto i:l.J.ectto dei propri ddipendenti 1suJ.ila 1pres1unzione dii una culpa in eligendo o in vigilando in 'quanfo ,1a P.A. presceglie i propri dipendenti con la cautela predisposta 1dal!la le1gge. (Cass. 7 lugi1io 1964, n. 1777; 12 Luglio 1965, n. 1440). La responsabilit� delJ.a P.A. per fatti dei suoi �dipendenti, i quali abbiano agito nell'ambito dei compiti ad essi affidati e non per fini propri, � una re&pomabhldt� diretta in quanto gli o:rigani, attraveris:o i quali 1o Stato e 1gli Enti pubblici minorf agiscono, si identificano nei fun zionari e d.iJpedenti, onde la loll"o azione � azione deiLl'Ente, che ne rr.i.. sponde in modo immediato e diretto. TaJ.e plrincipio � rima1sto fermo anche dopo la entrata in vi.gorre della Costituzione, il cui art. 28 non ha inteso snaturare la resporusabilit� diretta deHa P.A. e sanzionare il principio deLla respo1I11Sabilit� indiretta, ma ha vo1uto soltanto sancixe, accanito 'aJ.J.a respo1I11Sabilit� delila P.A., anche quella de�i funzfonari e diipendenti, autoiri del fatto dannoso, che, in precedenza, era 1r.itenuto assorbito da11a respomabiJ.it� deLlo Stato o in genere daLl'Ente pubblico. (Cass. Sez. Un. 4 gennaio 1964, n. 3; 30 maggio 1966, n. 1448; 21 febbraio 1966, n. 5'51). H. reato per cui 'era avvenuta ila costituzione di parte .civile .sia stato dichiarato in primo .grado estinto per ammstiia, non instaura un valido rapporto processuale e quindi non produce J.'1effetto inteTrUttivo. Con iil principio ,en'lllllciato nella quinta massima il S.C., res melius perpensa, capovolge comp1letamente l'intexpretazione accolta neilla precedente sentenza 14 �aipriJ.e 197'2, n. 119'3 (in questa Rassegna 1972, I, 403 ove richiami). V'� d'augurarsi che l'inte~pretazione qui accolta, che � conforme anche all'indirizzo giurisprudenzia[e pi� affermato (secondo l'e.spressione usata in sentenza) si consolidi, come parrebbe potersi dedurre anche daHa decisione 10 iuglio 1973, n. 1991, in Giur. it. 1974, I, 1, 925 che � stata stesa daJ..lo stesso magistrato che aveva redatta la sentenza n. 1193/72, e che invece � .conforme a[l'indirizzo della sentenza qui annotata. 924 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Alla stregua di taii principi appare .pertanto evidente J.'erroce in oui � irncoosa la Corte �i merito nelJ.'affermall."e che la RegiO!lle Siciliana d01Vesse 11."ispodere ai sensi dell'art. 2049 e.e. iper i danni oobiti daJ. Giacataro 111ell'inJCiidente stradale, con ritferimento �al princiipio del neminam ieadere di oui all'art. 2043, e noo per resipoMahllit� diretta per un !fatto i1lecirto specifico, quale 'Lo scontro tra due aut01VeicoJ.i, prevista dalJ.' axrt. 2054 e.e., coo la c001Seguente applicazione, per quanto concerne 1a prescrizione, delJ.e no:rune com:tenute nell.'art. 2947, 2� coo:nma, e.e. Ugiualmente fondato � iiJ. secondo mo.tivo del rico�rso p:clinicipa[e, con a quale si denunzia la violazoine de1l'all."t. 2054 e.e. e dell'all."t. 2947, secom: do comma, e.e., per fa.Isa appJ.icaziooe degli artit. 2043 e 2949 e.e., per avere la impugnaita sentenza, disattendendo hl. iprind.pio generale per cui la [egge speciale deroga aihl.a leg�ge generale, applicato nella specie la no:r<:t�l:a .generale di cui aill'art. 2043 e.e., con il C�OIIllSeguente regruamento della prescriziooe quilllqruennale, e nO!ll quella :pa1rrtico.JaTe di oui all'art. 2054 e.e., con cO!llSeguente appli:cazione deJ.l'arrt. 2947, secom:do comma, e.e. , Infatti, mentre l'art. 2043 e.e. prevede l'ipotesi generale di risarci!; ll!ento del danno per fatto i1lecito, l'art. 2054 e.e. ne regoJ.a un settoll."e specifico e cio� il risarcimento per danno prodotto da fatto illecito commesso con la �circolazione dei veicoli, ponendosi, pertanto, come norma "-lPecl.ale rispetto alla nocma generale di cui all'art. 2043. Dal ohe consegue 1che, ove il caso 1conC1I"eto rientri nella fattispecie astratta prevista dall'airt. 2054 e.e., deve applica~si, per il princiipio della specialit�, la nOI'IIlla speciale. E ci� anche se il soggetto passivo sia tenuto per fatto altrui (artt. 2048 e 201'1:9 e.e.) e cio� a titolo di responsabilit� indiretta perch� la responsabilit� tragga origine da colpa extracontrattuale, cio� da fatto illecito. Le norme degli artt. 2048 e 2049 sono infatti norme che nell'ambito della rel!lponsabilit� per fatto illecito estendono a soggetti, che non hanno prodotto l'evento dannoso, la responsabilit� per i danni, ma non mutano il titolo per cui �Si � tenuti a risarcire il danno, che rimane se:rnpcr:e quello prodotto dalla� responsabilit� aquiliana, e pertanto non derogano alla sua normativa. Ne deriva che quale che siano i soggetti tenuti al risarcimento del danno (.conducente, responsabile civile, proprietario dell'autovei:colo) il fatto dannoso, derivante dalla ci:rcolazione stradale da 1S1contro tra veicoli, � regolato dalla norma che prevede tale ipotesi (l'art. 2054 �C.�c.) e dalla dilsciiplina della presCII"izione che in tale ipotesi si appltca. A tale iriguardo questa Suprema Corte ha costantemente affermato che il termine biennale di prescrizione al rilsarcimento del danno deri vante dalla .circolazione di veicoli di ogni specie, �P[l"evisto dal secondo comma dell'art. 2'9_47 e.e. si apiplica a tutte le ipotesi di danni :prodotti PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE da fatti illeciti strettamente connessi alla ciirrcolazione dei veiicoli, senza che possa avel"isi ll'iguardo alla particolare causa generatrice del danno, n� alla !situazione in �cui si trovi il danneggiato nei con:fironti del veicolo del danneggiante (Cass., 11 1settembre 1966, n. 2731; Cass., 27 ottome 1965, n. 22.59). Sostiene, con il primo motivo del iricorso incidentale condizionato, il Giacatairo 1che egli aveva comunque ecicepito ohe il termine di prescrizione, anche 1se biennale, indipendentemente dalle vicende penali e dalle connesse �Conseguenze intem-uttive della prescrizione, iniziava a decoirrere dalla data in cui v�nnero accertate le effettive conseguenze dannose derivate dall'inddente e non dal momento in cui 1si verific� l'evento dannoso (13 giugno 1962). E ipowh� tale accertamento si ebbe i1l 14 giugno 1965 � da quella daifia �Che deve iritenersi abbfa commciato a decoirirere [il termine iprescrizto1nale. Ci� in base ail p1rdn.cipio che ila pirescirizione del dk-itto decoirre dal moonento in cui i). darnno si � verificafo e non dal momento in cli.li :J�u posto in essere l'atto che ne :liu la causa determinrunte. Tail.e ,tesi � erironea perch� 1con essa 1si confonde il momento della produzione del .dainno .con quello del \SIUO piredso aicceirtamento. Essa, infatti, � in collltrasto co!Il il preciso di:sposto deill'airt. 2947 del codice dviJ.e, rper il. quale il diritto al ~isarcimento deil. da[J:!IlQ si prescrive ilil cmque airmi dal �giorno in cui iJ fatto si � verificato e con il princiipio, rdipetutamente affermato da questa SU1prema Corte, secondo il quale il diritto al risaircimento sorge nel moonento in .cui viene a determinarsi la il.esione delila sfera giurddiica del soggetto e J.'azione sii esauriS1Ce, di guisa che al fine delil.a decorrenza del termine di prescirizione non ha iriilevanza (La d11costanza �di un successivo ai~gravamento del dann.o, il quaile incide soil.tanto sul quantum risarcitoirio e non comporta fo spostamento de1l dies a quo deUa .prescrizione (Cass., 14 ottobre 1970, n. 2017; Cass., 6 marzo 1970, n. 569). Da dJsattende11Si �, poi, J;a tesi prospettata con il secoindo motivo del rlcooso illlddentale, con i1 quale il Giacataro, denunziaindo violaziO! lle degli artt. 2043, 2049, 2054, 2947 cod. civ. e 912 cod. ipioc. pen., in relazione aill'arl. 360 n. 3 e 5 cod. ,proc. dv., sosili:ene ohe, essendo stalto egli erron_eamerite dtato a comparire anche nel secO!lldo grado del processo penale nei confroniti del co!IJJducente PaolLino Lipani, il te:mnine di prescrizione mcominciava a deco.rirere dal mc;imento in cui dive!lllile definitiva per manieanza di ricorso rp1er .cassazio!Ile \la sente1I1za penale di secondo 1graido, contenente l'accertamento grudizd.aile dt'.ll'errore in cllli eTa ,iJncoa:-so il ~esideltlte delila Co:rite Penai1e di arpipello citandolo ilil giudizio, quantunque la sua presenza non fosse riichiesta perch� estraneo a tail.e fase del giudizio. 926 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEL~O STATO Esarttamente, infartti, \la sentenza impugnata� ha afferma,to aJ. ri~ a1rdo clle tale citazione del Giacatarro nel giudizi.o penale idi appello, d0V1Uto a mero errorre, � del tutto irTfilev,ante ai fini del ipamaig.gio in giudicato della sentenza del Tribunale Penale II'elativo ,a1J.'app1icazione dell'amndistia, in quanto � ;pur verro, come sostiene hl. iricorrente mcidenrtale, che gli atti fo(['llllali possono ancihe sU1SSisrtere ed esplicarre valMa azi01D.e :processuaile, itnidiipendentemente da una posizion�e di diritto sostanziale, ma d� solo in vfa generaJ.e e non nel caso di specie, poocih� 1se da un fato vi fu J.a citazione (erronea) del Giaicataro quale ipall'�te civili.e :per il reato di 1lesioni coLpose .gi� dicihia11ato amnistiato, da.ilJ.'a.iltro non vi :fu nel processo di appello un imputato per quel.ilo .stesso rreato, darto che l'1imputazi01D.e era 1caduta con la pronlll[lZJi:a del T1ribunale che aveva applicato l'amnistia e .'che era :pa!Sl.Sata in ,giudicato. Ccmseg.uentemente, se non vi fu la in1stallLI'azione di 1t1n r�aworto processuale :lira rparte -lesa ed impiutato (peT diverno (['eafo), ,che avesse ad og.getto hl raipiporto 1giuriidtco sostanzia,le del (l'isareimento del danno iper lesiOIIl�, non si verific� la pretesa estensione del!l'ecffetto interll'IUJ1Jtwo derivalllite dalla costituzione di pall'lte civile, ohe in effetti non vi fu, non avendo i1l G1acataro :partecipato al 1giudizio idi apipelilo. Nella memoo-,ia illwstll'arthna e nelfa disc1UJS1Sione oo-a,le, hl d.icfen1sol'e del .r.iJcorrente incidentale ha iprospetta-to una 11.llterfore ,argomentazione a sosteg.no della tesi sostenuta ne~ secondo motivo del ricoo:so ciirrca il momento indziaJ.e di: decorrenza della prescrizione e si � (['iircih.iamato ad 'l.lill rrecente prolllU[lziarto di questa srteS1Sa Corte, ila 1senten2'la n. 1193 del 14 aprile 1972, con J..a quale questo Supremo CoiLJ.egio, diiscosrtalllidoisi da'l prrecedente inid.'izzo gim-iisprudenziale rprevalente nelil'diportesi di eventi plurimi costituenti reati in dalillllO 'di persone diverse e rtcClll.1egaindosi a quaJ.che isolato rprecedente, iha ritenuto clle qll.l!alora fil ifatrto abbia dafo orrigia1e �a pll'ocedimento penale ed uno ,dei reati 1concm:- . renti �sia stato dichiarato estinto per amnistia, la :prescrizioine del ,diritto al risarctmenrto del dainno per taJ.e sp�ecifko fatto IIlOIIl 1decorre dalla data di estinzione del reato, ma daUa data in cui � divenu.ta jrrrevocaibHe la sentenza che defililisce il.'intero procediinelJ:lJto., essendo drrilevante ai fini della decorrenza del termine di presccrizdoine fa pregressa diclliarazione di es1J�!11zione di uno dei reati p,er cui ISi � :proceduto e dal quale consegue hl dirritto aJ. risarcimento del danno. A -tale statuizione la succitata sentenza � pervenuta rilevando che, diversamente da quanto a0caide per il 'concoriso martell'iaile di reati (che si verifica quando ,si procede contro la stessa persona per pi� reati ontologicamente distinti in tutti i iloro elementi, coJ.legati 1so.Uanto per J.a :identit� dell'autore) -nel qual caso il decorso defila prescrizione del diritto al rrjisa(l'CiJmento conseguente a dascun reato � de.il tutto indiip�endente dal decm'.1so della :prescrizione per j,l r�JSa(['cimento (['elativo agli altri reaiti concorrooti, sicch� l'estinzione per amnistia di uno dei PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE reati rper cui si rprocede imporla ila decoirirenza, alfa data del decireto di clemenza, del teTIIDine di prescrizione dell'aziOIIle risa11citoria relativo a1l medesimo fatto� -ci� nOIIl si verifica nel C�Olllcoirso foil.'lnarle di reati (quando cio� con una soJa azione od omi.ssione J.'a1gente viola diverse �diJSpois[zioni di legige o commette pi� vioJ.azioni della medesima disposizione di J.egige) in quanto in tale dipotesi i irea.ti 1concorrenti halillllo in comune 1a c01I1do1tta dell'agente, cio� que11l'e1emEmto cihe �COstiltuisce il :farbto iillectto, in senso civi!listico. E po1icih�, secOIIldo� la terminologia del �codice civile, div&gente su questo rpunto da que1lo del codice pena1]e, nella �struttUlt'a del � fartto � doloso o �colposo cOIIlS[de11ato 1dall'articolo 2043 cod. civile notn � compreso l'evenito, essendo iil dalillllo estraneo al fatto SJtesiso �e colllJSLderato come u:n effetto d.1: esso, i reati, 1Cihe sono colllJcorrenti ai SelllJSi dell'art. 81, prima parte, del codice pen.afe, integrano ai fini de1l'art. 2947, .terzo comma, SJtesso codice civile, nOIIl gi� una �pLuraJ.Lt� di fatti, ma un fatto illecito. solSltanziaJ.mente UIIl�tario, quale esso � ne11la cOlllJCreta realt� storica, aniche se ne deriva una pLUiralit� di effetti divetr!Si e quilI11di Ullla pi1U111aJ.it� di sanzi�oni penali. Questo Co1legio, riesamililafa la questione, ritiene di non �discostarsi da�Ll'originario e ,pi� affffi'ffiato indirizzo gimisprudenziale (sent. 1340, 27 aprile 1968; n. 1436, 12 lsugiLi:o 19615; n. 806, 9 aprile 1964; n. 2'540, 3. novembre l9o61) rper �le segiuetnti 1cOII1SideraZlioni: li.'art. 21947 cod. icivile, per quanto �CoiD.<Ceme l'inizio delila decoirirenza del termine di prescrizione, appUca il principio idi OiI'ldilile �generale, stahiJ.endo che il quinquennio o il biennio (per i!l tdiritto al risa!r'cimenito del danno prodotto dalla cwcoJ.amone dei veicoli) si computa daJ. giorno in cui il fatto si � verificafo. E per fartto .generatore della oibbUgazione, ai sensi de1l'ar.t. 2947 cod. civ., ll1.0ll1 deve intenderai, 1come 1costanrtemente ritenuto in 1giurisprudenza ed affermato ilil dottrilila, la 1sempliice azione od omissi:one del 1colpevoile, ma tutto J.'evelllito lesivo �COtnsiderato nel suo �complesso, e cio� 1comiprensivo IIlOIIl solo del comporlamooito doloso o colposo dell'agente, ma aiillcihe del verificarmi dell'evento. Tali �termini idi presc1rizione breve hail1Tio, come � noto, Uiila diversa dimata ove il fatto sia previsto daJla J.egige come cr.-eato e per esso venga ista'bi1ita uina prescrizione pi� lUtnga (aiI'lt. 29�47, terzo comma, ieodilce civiile). In ta.l caso quest'ultimo .termirn� si aippliica anche a1l'azione civile; ma se iJ. rea�to 1Si1a dichiarato estinto per causa diversa dailla p1rescrizione o sia dntervenuta .sentenza ktrevocabi1le suJ. giudizio penarle, iil diritto arl risarcimento del danno si prescrive nei termini indica.ti nei rprim� due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o darl1a data in cui la �sentenza � �divenuta irrevocarbile. L'uni:ficazione defila pret.esa primitiva dello Stato �e de1l'azione risar:reitoria del dannegig: iarto attinge ila �sua e raitio � dalla esiogenza di una pi� efficac.e 928 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tutela del privato e di evitare il pericolo che il diritto al ri.sa1rcimento del d.amw (possa conistmnal'ISi in attesa defila defi!llizione del processo penale e 1'esperimenito dell'azi:001e clviii.e rimanere precluso. .~a, ai fini dell'esatta interpretazione del citato comma �terzo dell'art. 2947, occoore esaminare quale sia l'esatto signifi�a.to dell'espres 1 siooe � se iJ. iliatto � conisidera.to dalla legge come reato � per stabilire se esso debba esLSere inteso con trii:ferimento all'azi001e od oonissi:ooe di og111i stngoJ.o soggetto ovvero rigua11darto nel compil;esso delila Silla determinaziooe e qui�ndi nella moJ.teplLcit� degli eventi cihe ad esso eventua: lmente si ricollegano; :Ll cihe ha una pail'ticola'.t'e (l.'filevanza in tema di scontro tra autorve�i,coli, :Ln cui uno stesso fa,tfo � spesso generatore di eventi pJ.ur:Lmi, rtaiora ancihe di s(pecie divei"sa e addebitabfuli a pi� persone o in dainno �di pi� pe111sone (Cass., sent. 27 apri.le 1968, n. 1340). Il. problema � stato 1gi� altre volte sottoposito all'esame �di questa Suprema Co:r<te, fa quaJ.e ha quasi costantemente aderito ana soluzione pi� tl'estriittiva e ritenuto, nel concomo di 1pi� eventi, J.'autonomia delllia aziOIIle e defila prescriziOIIle rper ciasCIUj!lo di essi sia nel �caso di: danni arrec1ati contempo:raneamente al patr:Lmolllio ed alla integrit� fisfoa delle ipersone (sent. 4 J.ugUo 1960, n. 1922; 13 luglio 1964, n. 1'870) e sia m ireJ.azi001e a pi� cfatti 1i1leciti, previsti dalla J.egge come reato1 ma , non tutti rpeT1seguibili, ess1endo per taJ.iuno di ess[ l'azione penaJ.e esc1lusa o :prec1UJSa (sen.t. 3 novembtl'e 1961, n. 2544; 12 luglio 1965, n. 1436). TaJ.e soluzione non solo aderisce meglio aUo sipirito della nonna del citato terzo� comma dehl'art. 2947, ma trorva .g:LUJSti:ficazione neJ. concetto e nella struittum del :liatto generatore del diritto al �r.iJsaooimento del danno, coitnprenisivo non solo della condotta, ma anche deJ.l'ervento. Ott'a � pu1r vero che nell'ipotes[ idi co111como fomnaJ.e idi reati unica � ila c0111Jdotta che prod1uce fa pJ.uraJJt� delle �lesioni giilllr.tdiche, ma nOIIl per questo viene meno l'autonomia delle specifiche ccm:figurazionJ. delittuosie origil!laif;e da taJ.e condotta, perseiguite con 1distinte sanzioni� (art. 81 iprima :parte, 71 e 1segg. cod. penale) e, iper quanto concerne la preSCtl'iziooe, soggette ciascuna alla .propria .pairlicoll.atl'e reigolamentaziooe per qu.anfo riflette fa durata del termme necessario ail verifi 1 OOJ:"S� deJ.J.a prescriziOIIle (ar,t. 1�57, cod. penale). Lo stesso c!riterio, per quanto concerne la durata deJ.la pr�scrizione da 1arppJ.ica'l'ISi. in forza deil:l'airl. 2947, comma terzo del co:dice civiJ.e, wle nel OOJSO che daJfo stesso fatto derivino pi� eventi costituenti oiLtre cihe il:leciiti civili altrettanto i1leciti peiri.�ili. In tail.e ipotesi ad ognUl!lo di es1si: ,si aprpJ.ica, ai fini della prescrizione, fo specifico termine della prescriziooe pena�le ri.;spettivamente �Ptl'evista sempre cihe per taile fatto ha staibilito Ullla presiciri:zio111:e pi� 1UJ11:1ga 1di quehl�a previ.Sita ned primi due commi deil:l'airt. 2947. Ne consegue che, quando neHa 1srua ulti.'11.a parte il suddetto articolo stabilisce cihe se il reato � estinto pe!l' causa diversa PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 929 dalla !Pl'escriziooe o � .intervenuta �sentenza iJ!Tevocabile nel ;giJUdizio penale, il. d!itt:itto a:l risaTcimento del danno si prescrive nei .termini mdiica:ti nei primi due commi, <COlll decorrenza dalla data di estinzione del reato o 1dal1a data in cui ila :senterrna � divenuta irrevocabile, tale norma noo pu� 1che .rifeirimi �ail fatto illecito specifiico :penalmente aJScritto all'imputarto e che nel contempo �Costituisce iJ. presupposto delil'aziOllle dli rd:saT.cimento conlJ["o lo stesso. NOlll sussiste pertantc� 1n .tal caso a1cuna ragiooe cihe consenta lo spostamento del �termine di decorrenza dehla prescrizione ad un successd'Vo diverso momento, OOlll ailrterazione defila specifica ireg�1amentaziooe. pirevis.ta dalla ilegige. L"esattezza di tale 1ntel'lpretazione della norma aippaire maggioirmente evtdenrte nella specie, se 1si considera �che i soggertti 1passivi dei due ireati cO�llcorrenti : \lesioni ed omiddio 1colposo -;per 'cui vi � srta.to procedimenrto penale nei conrfrooti deLl'mivestitore sono diversi, J.'attlllaile ricO!lirente mcidentale, Gfacatairo, per il .reato di les.iOllle, e GarcxfaJ. o ViillCenzo per J.'omiiddio colposo, e cihe, 1per il rearto di �lesione, la sentenza del Tribunale, che aveva applicato J'amnistia, era passata in giudicato per ma:ncanza di impugnazione, mentre H p1rocedimen�to prosegiul m appello per il reato di omicidio co,Iiposo a seguito dell'impugnazione dell'imputato e del P.M. avverso tale capo della sentenza. In tale sipecifica situazione non � neppure ravvi1sabiJe, invero, l'esistenza de11la esigenza di quella maggiore tutefa presa in considerazdone dal JegislatoTe con la norma dell'art. 2947 ter.zo comma cod. dvile, mira111te ad autoTizzare il danneggiaito a .stare fil .prudente attesa nella pendenza del giudizi:o rpenale, ponendolo al riparo dell'eventuale prescrizioil1e, in quanto rper il Gfacataro il procedimento penaile per il� reato di lesfoni, 1presUJpposto per .u risarcimento del danno subl.to e per il .quale si �era co1stituirto pa1rte ciV'ile, era stato definirto con la sentenza che aveva appil.kato J'amnistia, pa1ssafa in giudicato su te:' caipo e pertail1to non er1a profilabile una remoira ;pe1r 1'1nizio de1la dee __renza da quel momento del t�rmine di prescrizione biennale. N� vale obiettare che essendo ancora suli iudice in sede penale la co1I1Jdotta de11'imP1Utato iper il ireato di � omickl�o colliposo, riguatrlante aJtro soggetto ,pa1ssivo, 1oon cOIIllSeguenti irilfilessi SIUJJ"esistenza del fotto generatore della resiponsa:bilit� civile (nella sipecie anche :nei 1c0lllf, ronti del Giacataro, soggetto passivo del coillicooirenrte reato di .JesiOllle), una diversa (['icoistruziooe dei fatti materiali nel rproseguimenrto del giudizio penale in 1sede di appello di omicidio co1poso avrebbe potuto poirtaire �IIl ]potesi ad una 1contraiddittoriet� di gwdicati .tra la sentenza �civile e quella .penaile dlil quanito taile eventualit� awebbe potuto riflettersi sull'esito del giudizio civiie, eyentuaUt� dall'altra pa!I'lte ovviabi�e con la TLchiesta di Sospensione del proce1dimenfo ex articoJ.o 2195 cod. iproc. civile da parte dell'inrteress1ato, ma nesSl\li[la illlcidenza 930 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pu� avere ai fimi dehl.a decornenza del termine di rprescrizfone della aziOllle civiJ.e di rlsa11eimenfo. I ll ricocso rprinc�tpale va pertanto accolto e rigettato iJ. ricorso incidentale corndizionato. -(Omissis). i ICORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 dtcembre 1973, n. 3358 -Pres. Capocaso -Est. Vhigilio -P. M .. Caccioppoll.i (�conf.) -1S.ip.A. SIH, .S.p.A . .S.I.F.A., S ..p.A. Sartdox, S.p.A. Offidne di Porito Toores (avv. IemoJ.o) c. Ministero delle Finalll2le (Avv. Stato Del Greco). I Espropriazione per p. u. -Annullamento decreto di espropriazione Effetti. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, al't. 51 e 1. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26). Imposta di registro -Transazione operante rinuncia al diritto di propriet� su beni occupati temporaneamente dietro corrispettivo di un prezzo -Natura traslativa. (r.d. 31 dicembre 1923, n. 3269, artt. 60, 63 e Tab. All. A art. 64). Imposta di registro -Coobbligati solidali al pagamento dell'imposta Litisconsorzio necessario -Non sussiste. (r.d. 31 dicembre 1923, n. 3269, art. 93; c.p.c. artt. 102 e 331). Salva l'ipotesii den'imposs.ibiiit� della restituzione de�l bene a causa dell'avvenuta esecuzione dell'opera, l'annullamento� del decreto di esproprio, anche se dis.posto per v�izi formali inerenti a.i procedi mento, rii.pristina la situazione giuridiica pree'Sistente all'atto annulla to, sicch� il proprietario del bene espropria.to dev�e riternersi come mai priv.ato della mtolarit� del dominio (1). L'atto di transazione co.n cui, dopo l'annullamento del decreto di es.proprio, il proprietario espropriato rinunzia alla propriet� del bene a favoll"e �dei soggettJi che hanno occupato il terreno in fo'rza de�l prov vedimento annulLato ha natura traslativa deUa propriet� e va assog gettato all'~mposta sui trasferimenti (2). (1-3) Sul piricncipio affermato riel1a !Prima massima, olrtre le pmnU1I1Zie richiamate m sentenm, v. afr. Cons. Stato, 1Sez. IV, 23 febb!l"aio 19165, n. 116, in Cons. Stato 1966, I, 246; Cons. Stato, Sez. IV, 1� ddcembre 1965, n. 749, ivi 1965, i; 2071. Osserva fil VmGA, La tutela giurisdizionale nei confronti della P.A., Mflano, 1966, ip. 387 che e vi 1sono alclUllle 1decisioni che si possono qrualif�ca!l'e "autoesecuiti.V1e ", ilil CUli la soddis:liazdone �defila posi: zii.one giuridica lesa si !l'eailizza per il semp1Uce eff.etto ,distruttivo deLla sentenza, senza che 'sia d'.uopo 'La emanazione cli un successivo artto da parle PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 931 n vincolo della solidariet� tra pi� soggetti tenuti a.l pagamento di un tiributo ncm fa sorgere un mpporto unico ed inscin,dibiie, ma -al pwri di quanto avviene nel campo del diritto comune -importa una pluraLit� di obbUgazioni di identico contenuto rette da unica causa, ocm conseguente inapplicabilit� deti~art. 331 cod. proc. civ. che regola l'ipotesi del litlisconsorzio nece~ario (3). delil.'Ammin:istrazd.ooe. Ci� av-Wene in tutti quei oasi in cui il provvedimento im:PUgnato avieva eflietto di comprimere '1a sfera .giuridica del pri<Vato �. Oooseguenziale alfa :i;n-emessa ,conten'Ulta nella !P~ima :massima � l'affermazione de11a natUJl'a traJSlativa, a seilJSi. de1ll'ail't. 60 dellla (Legge di registro del 1923, dell'atto �con cui [a p:wte, che ha ottenuto fa [plI'onUJIJ.Zia di airunullamento del decreto �di e!ij;llroprio, ed ha promosso il giudizio per ottenere la restituzione del!l'area ormai abusivamente occupata dall'avente causa dell'espr~riante, e rinunzia � alla sua pretesa dietro pagamento �di un un prezzo. In realt� con detto atto la parte fa irientrare nel patrimonio dell'e! ij;llt'Qpriante queJ. ddritto che era uscito per effetto deJ.1'1annuilll.amenito del decreto ablatorio ipronunzjato dal .gi:ucJd,ce 'ammini,strativo (peir qualche riferimento v. Caiss. 13 aprile 1972, n. 1158, in questa Rassegna 1972, I, 659). ,Sui1J.a teirza massima in senso conforme da ultimo Cass. 23 novembre 1973, n. 31221, in questa Rassegna 11974, I, 4!62 ove richiami!. CORTE iDI CASSAZIONE, Sez. I, 22 gerunaio 1974, n. 172 -Pres. Giannattasio -Est. Llpatl -P. M. Del Grosso (com.) -Ammini straziOllle Lavori pubblici (Avv. Staito Carafa) 'C. F�arad. e P�a:sciiuta (Ayv. Greco). Procedimento civile -Ricorso per Cassazione -Difetto di motivazione Riflette unicamente l'accertamento e la valutazione dei fatti. (c.p.c. art. 360, n. 5). Procedimento civile -Consulenza tecnica -Funzione -Accertamento dei fatti -Ammissibilit� e limiti. (c.p.c. artt. 62 e 194). Espropriazione per p. u. -Indennit� -E difiabilit� del suolo -Criteri per la determinazione. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e 1. 6 agosto 1967, n. 765, artt. 8 e 17). n vizio di motivazione costibwisce motivo di ricorso pel/" cassazione solo per quanto attiene all'accertament~ ed alla v,alutazicme dei fatti rilevanti per la decisione, e non anche per quel che concerne la 932 , RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO apptic~one di norme di diritto e la so�luzione di questioni giuridiche (1). Funzione deUa consulenza tlecnioa � quella di fornire al giudice deUe valutazioni in quei campi dello scibiie in cui egLi ritenga necesswrio integrare ie sue cognizioni. A tal fine il consulente pu� svolgere accertamenti dei fatti, purch� si tratti di circostanze intimamente coUegate con la indagine tecnica e sic:ino dedotte daUa parte (2). (1-3) SIUll principio affermato neJllia prima massima in senso confro:me, olitre (le decisioni gi� :richiamate nella semenza, v. Cass. 15 maggio 19'71, n. 1421; Cass. 11 rgiiugm.o 1971, n. 1762. Esso si giustifica .con fil :rilievo� che, OV!e i:I diletto di motirviaziooe 1si rldva dn .UJ!l1 erirOII"e di dlixdltto, quesit'Wit:imo deve essm:-e denunziato diretrtamenrte rienitrando nell'ambito del sindacato di legittimit� della Coll"rte regolaitrice. Con il rpll"incipio II"iasS'Wlto ne1la seconda massima la S.C. ;p:rende in esame re :risolve pe:r la pll"ima volta m modo espresso il delicato ;p:roblema delila funzione della .consullenza tecnica nel giudizio �di oprpos:izione alla < I i.; stima deWindemlit� di espropriazione �riconoscendo ad �essa il .compito non sofo di forinire �al giudiioo delile cognizioni �tecniche, ma anche di fungere da mezzo di prO'V'a in OII"dine aill'accertamento dei fatti in :iielazione ai quald si svo!Lgono J.e indag:iini commesse (v. in 1senso .conf. G1un1CEANDREA, Conili �: suJ.ente tecnico (dir. proc. civ.) in Enc. dir. vol. IX p. 532). Malg:rado l'ampia elaborazione non �semb\rS, che l'annotata decisione ); fornisca una 1sicura risposta a tutti i ,dubbi ,che sono stati 1soillevati (v. MA.Ri~ ~:: ZANo, Sull'inammissibilit� della c. d. consuienza tecnica neUe cause di risarm cimento di danni da occupazione iHegittiima ptromosse per la determinar. �: i==:. zione giudiziale dell'indennit� di espropriazione, in questa Rassegna, 1970, I, 572 in nota Trib. Napoli 27 giugno 1970), iLn m'dine aiID.'uso (e spesso deli1~ ~� l'�abuso) delJ.a consulenza tecnica come unico mezzo di prova� nel giudizio r,~1 :relativo all'opposizione alla stima del bene esprorprfato. ;::In 1Partico1are non semb:ra possa ammetrtersi che al consuilente tecnico r.~ possa essere demandato i!l �compito di accerlarie, sulla base defila semplice deduzione dell'attore, attravm:-so il metodo .comparativo, ii valore di un fondo, affidando in tal modo 1al ,consulente il compUo di accmarre se i prezzi indfoati dalle ipa:rti 1si1ano quelli it'ieali o peggio aincOII"a, di accertare, media!!llte indagini (?) i !PII"ezzi prratlcati nel!la zona. � evidente .che in tal modo iii. consulente si sostituisce non solo alla parte nell'onere ,di pxovare iJ. proprio assunto, ma anche ,aJ giudice� nella ~ I funzione esc1usiva di raccogiliere e vaJ.utlM.'e ii. mezzi di prova. In defintiva, se pu� ammettersi che il consulente possa sostituirsi al giudice nell'accerta:re se iJ. bene da valutarre rivesta o meno certe cruratrte 'r~j " .riistiche, � sicurramente da escludere che il� consulente possa sostiturrsi alla ' parte delil'onere di ,filmostrarre quaiLi siano i prezzi realmente praticati ' nella zona. Con 1a terza massima si conferma il principio secondo cui i:l OOII"attere -=~. ~: dell'edificaibilit� di un suolo pru� ricavarsi 1anche da indici. indiretti ~cfr. da �� I ultimo sent. 19 rnovembre 1973, n. 3098, m'questa Rassegna 1974, I, 632, OIV'e ulteriori rfohiami). Pm:-altro ia S.C'. non ha esaminato (rilevando iLa tall"div1a proposizione f:1 della questione in quel giudizio) se detto criterio sia oggi compatibile con i principi �cliscendenti dagli artt. 8 e 17 de1la legg,e 6 agosto 1967, n. 765. f ' li _______,..........,J PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 933 La natura edificatoria di un suolo pu� risultare o dii'rettamente dall' ess,ere lo stesso compreso in un piano -nego,latore o indirettamente da un complesso di elementi cerbi ed obbiettivi (ubkazione, accessibilit�, sviluppo edilizio della zona, coliegamento viario, emstenza dd. servizi pubblici vari ecc.) (3). Come � noto ilil forza della !Citata normaitiva :liuori �del perime>tro del centro ab�J1Ja,to le possibilit� di edificazione se>no pra1ticamente nulle (UIIl decimo ~di metro ,cubo per ogni metro qruadrrato ,edificabile). Aippaa:e �::osi estea:m.ameillte difficile porter sostenere, 1saJ.vo l'ipote.si che si si.ano gd� !r,eaJ.iizzate a:lit!re costruziOIIl:i, !La nartura ,edifi-cartOiI'ia di aa:-ee in � taJ. modo vincolate. CORTE DI CASSAZIONE, 1Sez. III, 25 .gennaio 1974, n. �209 -Pres. Boccia -Est. Mine!rbi -P. M. Cariato (.conf.) -Pll'efetto Getn.Q/Va (AV'V. Stato Ga(['lgiuil.o) c. Anse1m.i. Circolazione stradale -Ordinanza sanzionatoria emessa da parte del Vice Prefetto -Legittimit�. (1. 3 maggio 1967, n. 317, art. 9). � legitrtima l'ordinanza sanzionatoria ex art. 9 l. 3 maggio 1967, n. 317 emessa dal Vice prefetto, in caso di ass.enza, imped'/Kmento o temporanea mancanza del Prefetto; n� occorre che nel provvedimento sia itncUcata la ragione� dell'impedimento o dielLa SJostituz~one (1). (1) La prOllJUIIlZia meriita una p�arlicolare �arttenzione e costituisce UIIla esatta applicazione dei (principi ,elaborati daMa dortrtrina in materia di rappmti organi.z2latiVli nell.'1ambdto delil:a P.A. Pe!r qualche rifedmento v. Cass., 26 aprfl,e 19'68, n. 12'80, in Foro it., 1969, I, 194 con nota dli F. SATTA. In quest'ultima decisione si trova l'affermazione che ila delega �deve esse.re esclusa per ile funziom .che siano esipil.icazione di una attivit� giu:riisdiziona1le mentre � ammessa per l'attivit� amministrativa. ln dortrtrina per la distinzione tra delega di firma e 'supplenm M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, J.970, !P� 303 �ss.; SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 19169, ip. 144 1ss.; A. E. GRANELLI, Sottoscrizione illeggibile di atto amministlrativo per deleg.a interna, in Giur. it., 1970, I, 1, 1127, ove ulteriori richiami. Sulla supplenza � aneora f01I1damenta1e lo studio idi CIANFLONE, La supplenza nelle funzioni amministtrative, in Riv. ttrim. dir. pubbl., 1955, 774ss. Sulla �distinzione wa delega di firma � (o iilltrawganioa) <e dele�ga-I C ziOIIle (ir:uterocg�anica o inte11soggettiva) oltre .agli AA. citati, v. FRANCHINI, La delegazione amministrativa, Milano, 19-59, pag. 210 ss.; CoLZI, Delegazione, in Nuovissimo dig. it., vol. V, 3�51 .ss. MIELE, De�lega (dir. amm.), in Enc. dir., vol. XI, p. 907; CARUSI, In tema di delegazione amministrativa, in questa Rassegna, 1964, I, 700, ove ricbiial!Ili.. 934 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI C.A!SSAZIONE, Sez. III, 25 gennaio 1974, n. 210 -Pre'S. Boccia -Est. Milnerbi -P. M. Caristo (ronf.) -Pcrefetto Messilna (iavrv. Stato Gal'giUlo) c. Smdoru. Circolazione stradale -Sanzioni depenalizzate -Sanzioni previste dalla legge 1� giugno 1966, n. 416 -Applicabilit�. AUe sanzioni previste daLla legge 1� giugno� 1966 n. 416, con:ten, einte nuove ZimitJazioni in oT1dJine al traspMto di perso111,e sughi autoveicoli, � appLicabiie Z'effetvo depenalizzamtJe disceooente daWart. 1 Legge 3 maggio 1967 n. 317 (1). (1) Clonfonrumdosi ali.l'iridirlzzo 1delle sezioni penali, in essa citate, la sentenza in II"asse~, con puntuale motivazione estend1e alle saru:ioni contenute nelil.ra Leg~e n. 416 del 1966 ila depenaJ.izziazione pr,evista dalla !Legge !Il. 317 del 1967. Nel senso che la le~ge n. 416 del 11966 costituisca una integrazione del1l'a1I"t. 122 del codice della stll"ada del 1959; v. Oaiss., 8 ]Jugli.o 1971, n. 2174, CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 febbraio 1974, .n. 330 -Preis. leardi -Est. Zucconi Ga11i Foruseca ' -P. M. Carlsto (iconf.) -Assessoil'ato dell'agriicoltura e Foreste della Regione siiciltana (avv. Del Castillo) 'c. Milnistero Agricoltura e Foreste (avv. Stato Ricci) ed altri. Responsabilit� civile -Dipendente statale distaccato presso la Regione siciliana -Danni provocati dal dipendente -Responsabilit� dello Stato -Esclusione. (Cost., art. 28; e.e. art. 2043; legge Regione siciliana, 1.3 maggio 1953, n. 34, art. 19). Per la riferibilit� di un atto illecito ad una perso111,a giuridica pubblica 1w111, � s.ufficiente n� necessario che l'agente sia inquad.m.to nei ruoli de,l personale deLl'ente; � invece rilevante che abbia agito nell'ambito delie mansio11ti affidategli per il soddisfa.cimento deil'interesse pubblico perseguito .dall'ente (nella specie � statla e'8clusa ia responsabilit� dello Stato per l'illecito commesso da un suo dipeniLente mentre si tT1ovava in pomzio1J1,e dJi disicacco presso la Region.e si.cilLiana ed agiva per essa) (1). (1) Trattasi di questione, per quanto consta, nuova ed. esattamente r1so1ta. Per quanto rifilette ilia necessit� di un 1r:aipporto dii dipendenza, anche occasionale, per l'ap!Iilioabiliit� defila ~esponsabilit� ex art. 2049, cod. civ., v. Oass. la giu~o 1968, n. 1992, in Foro it. 1969, I, 147. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 935 (Omissis). -La sentenza !impugnata, muovendo da1l'osservazi:one cihe, per effetto del d.l.(p. 7 ma1ggio 1948, n. 797, e della legge regionale 8 lrugilio 1948, n. 35, tutti i servizi ed uffici del min1srtero de1l'a1girico1tura e foreste nel :territorio sLciiLiano isono divenuti servizi ed uffici dell'assessorato iregionatl.e, ha 1giurucato cihe Ila po1siz.ione di dipendente del ministero dell'aigrico1tura cOl!llServata daJ. Li Pani matl.graido iJ. srilo distacco ipeir servizio rpresso la Regione (non avendo �egli orptato per iJ. rpa.ssarggio 111ei ruoli cregionali, ai 1sensi delle leggi regionaili 13 maggio 1953, n. 34. e 11 luglio 1953, 111. 41) non era sufficiente a dar luorgo alla respOl!llSahiJ.it� dello rStato .per i dal!lllli co1IJJSeguenti al rsin;ilstl'o. Ha invece affermato la respOl!llSabiJ.Lt� (diretta) dell'�amministrazione regionaJ. e, dopo aver accertato che H fatto 1cO'lposo era 1stato 1cormrpruto nell'espUcazione del servizio cui l'autista Li Parni (cihe �conduceva un automezzo di (propriet� della stessa ammtnistirazione) era stato addetto. � Con l'urnco motivo di ricorso l'assessoirato regionale denuncia ila violaziooe degli a~. 28 Costi1tuzdrone, 1 .e 2 d.l.rp. 7 ma1gigiio1 1948, n. 789, 2049 1cod. dv,., noncih� dirfetto di moti~azim:1e ISIU punto decisivo, iproopettando in sostanza .tre .censme: a) la isentenza impugnata avrebbe airpplioato erroneamente (se (pUre implicitamente) la notrma deLl'a:rit. 2049 cod. dv., che nel caiso non poteva wovaire appl.ic�azione pereih� la presunz�one di .colpa in et~gerndo o in vigilando, cui esrsa si ispiira, non i� applicaibile alla pubblica am:mirnistrazione; b) �1a rsentenza avrrebbe omesso di �acce:ritare 1a rposizione del Li Pani, autista legato con raP1Porrto di impiego aJ. mindrstero deli'aigriico1tura e foireste; e) la sentenza avrebbe er.rato nel non r.i!conorscere cihe l'artto iillecito del dipendente di un ente pUJbblic.o, 1distacca.to a iprestare servizio iprersoo altro ente, � pur sempre (["iferibile all'ente� con cui intevcorre iJ. rapporito di impiego, il quale pertanto deve dsiponderne. LI primo e fil secondo addebito non trovano alcun riscontro nella < motivazione criticata, posto rche da un \lato la corte d'appello non ha affatto applicato Ll.'art. 2049 1c.c., ma anzi ha espressamente definito diretta la resporusabiltt� della Regiooe, e d',altro lato ha ipllilltualmente preso in considerazione la porsizione rdi impiegato dello Sfato deJ. Li Pani. Sul prrincipio �che :la l"esponsabdlit� rper l'illecito (occupazione a,busiva di iSUolo) ricade 1SUJ1.il'�ente 1che ha 't'ealizzato l'opera, anche se rsi � avvalso di uffici ed oo-gani di �altro ente (v. Cass. 11 luglio 1966, n. 1829, in questa Rassegna, rn66, I, 862, �con mota di Crurusi Sostituzione nell'esecuzione di oPera pubblica, ocC1J,paziooe abusiva di suolo alieno e legittimazione passiva nel giudizio promosso dal proprietario a tutela de�l proprio diritto leso. Sulla responsabilit� diretta dello Stato, v. da Ultimo Oass. 27 nov.embre 1973, n. 32415, in questa Rassegna, 1974, I, 9�21. 936 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1i1 .terzo addebiito � infoodato. La :responisaibiJit� deilJ.o Stato e degli enti pubblici per 1gili atti dei loro agenti si �<basa matti sulla oibiettiva inerenza dell'atto J.esivo alle funzioni o ai servtl:zi dell:la rpubbliJca am mia:UIS1Jra2liooe -0 alle atti'Vi,t� materiaili cihe iservooo a[ peirse1giuimento dei tSUOi fiini. In a.Ltiri teronini, ai :f�tnJi deIJ.a rueribiJit� deihl.'aitto illecito ad una rpe11sona .giuddiiea pubblica noo � sufficiente, in� necesisario, clhe il'agente sia inq�a:drato nei iruoU deJ. rpemonale 'del:l'ente; � invece :ri ileV'ante che �egli abbia agito nell'ambito di manisiooi affidategli per i1 sod:disllooimento delJ.'dinteress'e pubblico dall'ente pe:risegiuito. Nel!la ispecie, avendo la corte d'appello accoofa.tQ cihe auto:re del l'atto ilJ.ecito fu un so1gigetto cihe, pur ccmtiniua1ndo ad essere impiegato dello iStaito, isvolgeva fil . 1prorpri-O laivoro aMe d�lpendenze deMa Regione Sichliaiina, ~e cihe J.'atto compiuto nell'espiletame111to di oo'attivit� a <Lui affidata rper tiini p1ulbblici rientiralllti :neiLla competenza delJ.a Re1giooe, l'aippilicaziooe del pirililcrnpio so!p'l'a enunciato do'V1eva co1r11durre all'af fermaziooe della respollllSaibilLt� del:l'assessO!l'ato 1'egfonale. -(Omissis). OOiRTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 febbraio 1974, n.. 420 .-Pres. Gianinattaisio -Est. Lipari -P. M. Del GroS1So� (icOlrllf.) -Soc. p�. a.z. Moka Ter:mIDi (avv.iti Ga11giuilo e Leone) c. Assessora�to Finanze e Demanio .e rper ilo svilruprpo economico deRa Regione siciliana ed altl1i (a:vv. Stato� 1Sava:rese). Contabilit� generale dello Stato -Contratti della P. A. -Clausola che prevede l'esecuzione �del contratto prima dell'approvazione Nullit�. (r.d. 18 novembre 1923, n. 2448, art. 19; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 117). Obbligazioni e contratti -Clausole nulle -Sostituzione automatica con norme imperative -Limitj, (e.e., artt. 1339 e 1419). � nuiia la clauso�la �contrattuale, inserita in un c01ntratto in C.Ui sia parte una P. A., che preveda l'ooecuzione �egii impegnd, assunti dal privato prima �eUa approvazione prevista dall'art. 19 cLella le�gge sutia , contabititd generale �eilo Stato (1). (1-2) La sentenza che si annota appare sotto taluni 1a:spetti davvero singolare: esamina con profondit� !llJume:rose questioni di specie in materia .contrattuale tenendo conto 1ainche delJ.e pi� recenti opinioni doittrinaili, mentre 111.on motiva sufficientemente Sllll principio .conitenuto 111.eilila prima massima, che noo sembra possa ricavarsi de plano da�lla :lettera della legge. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 937 Uinserziione automatica ,delte norme imperative in luogo de1Ue clausole contrattuaLi affetbe da nuLlit� pu� verifiiicarsi, ,a selTl.sii deitl'articolo 1419, secondo comma, cod. civ., solo quando, la sostituzione debba avvenire � di diritto � in fo1�za di espressa disposizione di legge, la quale imponga la sostitumone di determim,ate norme alle clausole contrattuali ad essa difformi (2). (Omissis). -DaM'illl(po,stazione data aJ. !rkOT1So riisJU1ta diU01que cihe la sodet� muorve daiH'-accettazi01I1e dell'interpa'.'eitaziOIIle effettuata da1La Corte del merito e deLla qualificaziOIIle in itern:i;ini di iJ:JJU!11it� per contrasto con nOirma 'iJ.miperativa de1la 1pattuizione di un 'termine cihe attribuiva �efficada al contratto non ancora aipprovat0 nei condironti rde11a pa,rte 1prirvata contraente con J.a P.A. AJ. riguardo, attesi i limiti della !imipt:u~azi01I1e, 1si � fo!rmata iperlanto una ipred.usione p1roces1S1Ua1le �e il.'aittaoco ail.la sentenza di secondo grado viene portato sulla operata estensiOIIle de1la nuil.lit� ipairZJi:aile ,aiil'mrtero ne1gozio, mediante iUil1 itriplice approccio: facendo leva 1srul. nesso :lira art. 19 della 1le1gge SIUlla contabilit� e art. 22 de1la legige iregiona-le-; contestando J.'operativit� dei preisupipositi della estensione della ;nullit� ex art. 1419 !p!rimo comma, cod. 1civ.; e affe!rma!llJdo, llldiine la .possibiUt� di sostituzione deilila clausola nulla in ibaise aigli artt. 1419, secondo comma e 1339 cod. civiJ.e . .A!c1cantonata Ja problematica de1l'approvazione come condiiicio iuris dei �contratti deil.J.a P.A. e dell'interp!retazione in te:rmiru di effetto negoziaJ. e oivvero idi �effetto finale da ida!re alla dizione deiH'art. ,19 della legge di contabilit�, :secondo cui con l'a1ggiudicazione o ila stipulazione, il 'COIIl,tra:IJto � obbil.iga.to!rio p.er tl 1privato, mentre non lo � rper J.'amminiJsrtrazione fincih� non 1sia approvato (cfr. Cass., 29 1gennaio 1972, 1nu Infatti l'atrt. 19 deliLa l'e,g,ge �sulla �COntaibdilirt� g,enel'laiLe dello Stato, appJ.: icabiLe ancihe afila Regione siciliana, testualrmente afferma che � gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti, anche se stipUJLati per 'co!ITispondenza .ai sensi del �precedente art. 17, non :sono obbiligarto!ri per l'amministrazione, fincih� non sono ap!P!I"ov:ati dal '.Illiiitldistero o daill'ufficia<le de1egaito e non sono eseguibili che dopo l'aipipirorvazione �. A 1sua volta il.'art. 117 del regoil.amenrto su1la oontabilit� gene:raLe dello Stato dispone. che � alloo-�ch� i contratti 1s0010 stati approvati ,e, ove p1t1esciritto, iregistrati aHa Corte dei .conti, l'amministraziome provvede alla <loro esecuzione �. ]l cOimbtnato disposto delle triasciritte norme !legittima il dubbio se la meseguibilit� del 1coniratto (salvo .casi eccezionali previsti 'espressameilllte dalla legge: v. art. 10 l. �contabi.J.i.t�) rinette entvambi i contraeruti o sol tanto, come parrebbe in baise da �.Lettera della iLegge, La isoLa P .A. E ci� specie :se ai tie1ne presente J.'interpT>etazione .giurlsprudenzi.ale dchiamaita an che nella sentenza in rasse~a, .secondo cui � l'approvazione dell'autorit�. tutoiria nei contratti di diritto p!rivato degli enti pubblici costitui�sce Ulllf8. condicio iuris, cui � subordinata l'obbligatoriet� del contratto, e la sua mancanza �pu� essere adottata solo daill'Amm.ne e non anche dalla parte Ili RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 938 mero 244; n. 1061 rdeil 1970; n. 3887 del 1969; n. 2037 del 1967 ecc.), fa iipotesi in base a111.a quale occoil'lre procedere a.Ma iva1utazi.Ollle dei motivi del ricomo � quella 1della []U[lit� rde1l'obbi.Li!go rdel. priva,to 1contraente COl!l la P.A. rdi rpoirtrure ad esecuzione !il contratto (prima rdehla � I a!PIPI"oivazi.one, q.ualllldo l!lOlll .rlcol"ll'la, rcome ine1la specie, 1Ull1a �spll'esrsa previsione J.egiislaitirva che a!Utoll'izzi l'esecuzione a1nticiipata. Ma aMa mreg1Ua �di tale presupposto i coro.filari che la Corte rp'a I ~ J:wmirtaina ne iha itratto, e cihe sono i soli ard �essere mvesrtiti dal it"LcOO"SO, arppaiono !rigorosamente �esatti, ,a1nche rse espressi in tenm.ini rdi esitreima sirntetidt�. J!ld 111 primo mezzo iclie 1si prO(pone di mettere in !lruice la cOllltraddittooi!et� deilla motivazione, che avrebbe sQl\7lrarpposrto e C�Olll: liuiso J.e fattispecie inocmative rde1l'aTlt. 22 della legge (['egiOlllaile n. 30 del 1953 e rde'11l.'airt. 19 della legge statale, iriisulta rul'orp!POlSito esso stesso iITTrficiarto da 1Ull1a distorta lettura derhla sentenza imprug;nata. La J.eg:ge it"egiOlllale lll. 30 del 1953 contenente � Piroivvedimenti rper il rpo,tenziamento rde1la viaibiJ.tt�, dell'ediili~i:a popolare e dell'�economia della Sicilia � cOllltempla al titofo VI la � Costituzione o rpotenztamel!llto di ZOllle ,i.rnJdrustrriaJ.i �. Si specifica all'art. 22, secondo comma, cthe � le aree �rdificatorie dehle zone iindustrri:aU (di r.iisUJlta dorpo 'la rcreazio[)Je delle irnrfraistrutture necessarie) SOlllO riseirvate ad d.mpianti il!lldustrriaJ.i e reilatiive pertinenze ed accessori � ; ed ,aH'1uO(po queste all'ee vengono alienate a privcati ad IUll1 prezzo determirnato rsecorndo specificati pail'ametri (commi terzo e quall'to) per � essere utilizmte d:irrettamente da1gJ.i acquirenti entro Ultl termine da st!JJbiiliirrsi nell'aitto rdi 'Vendita � (quinto comma).� Nel 1caso1 m cui !'�acquirente non pro'V'Veda entro 111 limirte stabilito, per qualLsiasi motiv;o a1l'utilizzaziorne deill'airea in conformit� pricviaita 1a quale � immediatamente vincolata dal contratto. (cosi sent. 28 g:enlllaio 1917;2, n. 244. Sul punto iLa critica di M. s. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano 1970, vol. I, p. 719 secondo iil quale � il.'errore di riteneTe che il �co!llltrai1Jto, prima deM'1approvaziooe " vincoli dil privato e non 1'.Arnrm.ne!', 1si riscontra in giUJrisp.rudenza ,cOlll girande :lirequenza, e vi sono �anzi giudici pi� �coscienziosi �che eLabocano Lambiccati argomenti per di!ll'e un senrso all'art. 19 1. cont. Si avveT'ta ,che altro � dke �che {P["ima delil.' arpprrovazione H 'corntmente pirirviaito non ha 'diritti -e anche se ha 'eseguito non per .ci� tali 1dilt'itti sono sorti -, altro � iii.vece dire che esso -semprre prima dell'approvazione -ha 1soil:o obblighi. In irealt�, essendo n contratto prima de1l'aq;i;pirovazione deilla condizione oggettiva 'di pendenza, non vi sOlllo n� diritti n� obblighi, per �le ip!la'ti, se non quel:li propri dei contratti pendenti � ). D'altro cain1to l'.eseC1UZione del contratto non a1ncora�aprproviato da parte del pirivato � espressamente ammessa rin dottritna (v. SEPE, Contratto (dir. amm.), Enc. dir., vo[. IV, 1U15; com. DI RIENzo, I contratti della Pub blica Amministrazione, Milano 1969, p. 149). E se si considera ilo ,scopo della norma, che � sicuramente quel!lo dd assicUil"aT'e a:ll'Amm.ne un con trollo 1sul1a ,conformit� de1l �Contratto aJJ.'iinterresse rpiubblJico (v. SEPE, op. cit., ip. 1010, ov�e cichiami ,giUil"isrprudenziaM) non sembra possa rLtenersi I� PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 939 del!l.'atto, la veindita si ha 1come 1non �avve1I1uta, �ed iJ. u;n-ezzo paigato viene .incamerato ... neJ:la miisura del 50 % � (sesto rcomma). A questo pa:radigma ileg�ilSlLativo si r� und:foo-mato il contr.atto in esame fissa[]Jdo Wl. .termine, come ila J.egge tm(poneva, ma fac�en.doilo1 decoir: rere (seco[)Jdo qual!lto han1no �accertato i :giudici di merito) dalla darta della 1stipula, anzkh� da quella delrla aipp:rorv;azione, �e 1cos� violando la norma imperativa dell'art. 19 del r.d. n: 2440 del 1923 ( pllIDto lllOlll pi� in di:sc'lllssione in questa sede)..La ritenuta nullit� de�Lla rcla111srua :reLativa alila decoIU"enza �qel iteamti.ne non ha operato soJ:ta1nfo sruhl'elemooto � decOinrenza ., ma ha �tit'avo1to il.'intera cilausola relativa in quanto ila decm-�renza � un modo d'essere esilstenziale rdi questo, non essendo logicame1nte ipotizzabile uno 1srpazio itempoiraile senz,a un inizio e una fine. U termine con decorrenza co<ntm Legem resta cad111cato radicalmente salvo <Cilie non sia la l~gige stessa .a comentire ila sosrtitruzione di una decol'il'enza convenziona�le con una deco1ITenza inormativa (e di rci� � perfettamente consarpevo~e lo 1srtesso !rkorirente, rcihe S1U tale a1SS1LIDto fo[)Jda jil. terzo mezzo.). Ne ICO[)Jsegue che ila nJUllit� deillla decoir: renza comporta la nu1il.it� 1gloibail.e rdel!la elarusola srulla arprposdzione del ternnine, essenziale neilil.o schema legis1ativo dei!Jla prorvvista di aree a privati iIJJe.Ue zorne rimduisitriali: sita perch� la fisrsazione rd!i cli.etto termillle � esrpressamente imposta; sia rpevcrh� essa il:"ispo!tllde aJ.ila ratio di faVO!ri!re rla tempestiva diunzionaUt� de1la z,ona. La Corte 1pailffi'ttllitana dO!veva qfll!indi verificare se entrambe ile parti awebbero potuto e vo iLuto po!rre in essere un contratto rche lllOlll rprevedesse rpi� a1c'llllll ter mirne per la rcost:rruzione delil.o stabilimento (e non un rcontratto con il �termine agga!tllci:ato alla daita rdi aipp:rorvazione, come 1CQ!ll iJnJsosteni bile impostazione u;n-etenderebbe la rsodet� ricorrrente). in contrasto COill tale finalit� la rpirevisicone oonwattuaile �di un impegno da p~te de[ rprnvato di eseg!Uli!l'e immediatamente il �Conwatto, anche prima dell'approvazione. , E' certo, comunque, che, in l'e1azione al!la normativa richiamata ed ari problemi �Che essa porne, il'affemazione contenuta nel:la massirma che si commenta :richi�edeva ailmeno una giustificazione. La seconda massima �COnf�erma tl'Lnsegnamenrto griurisrprudenziale con tenuto nelLa 1sentenz1a 12 Iu,grlio 19<6'5, n. 1404, in Giur. it. 196.S, I, 1, 1154 con nota rdi CR1scuoLI, Clausola illecita, scindibilit� oggettiva del regola mento negoziale, essenzialit� soggettiva della parte nulla, mancanza uni laterale di volont� ed automatica inserzione sostitutiva di norme impera tive nel contratto secondo la disciplina della nullit� parziale, o'V'e richia mi. Nello stesso senso adde MESSINEO, Contratto (dir. priv.), in Encl. dir., vol. IX, rp. 942 seg. La tesi, :riassunta in motivazione, che li:mifa la portata dell'art. 1339, in l'e1aziorne �aifil'art. 1419, secondo �oomttna, � di RonoT�, Le fonti di integra zione del contratto, MiLano, 19,69. Per una posizione diversa v. BARCELLONA, Intevento statale ed autonomia privata nella disciplina dei rapporti econo mici, Milano, 1969. 912 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO seguita dal negozio 1con idgua!'ldo ahl'intenzicm.e delle pa!l'lti (seco1DJdo La ipcr.-01S1Petti1va iricostrruttiiva che appm-e rpi� conisona a.H'inquadramenito deilil'aUJtcm.omia rpriv:ata neilila noll'lma costituzionale dell'al'lt. 41) deve escludersi che !la P.A. �rportesse assumere 'lllil determinato COIIlteniuto negoziaile (senza ipcr.-efissione 1di itelI'mine) non irtcooo'lLdbiJe a1la farttisrpecie noa:matiJv,a dell'1ail'lt. 22 de1la !legge il"egicm.ale. Di 1c0011Seguenza alllJooe il 1seconido motivo non a~are centrrato e J.a so1uzfone a1C1Colta dai 1gruruci rpaJ.erimitall'IJi, in 1coerenza. 1con ipreswp~ posti ncm. 1contestati, �resiiste a1hle 1cirittooe della societ�. lllJlcenisuxabHmenite i ,giudilci idi 1seccmdo gll'ado hanno esteso La nuJ.il. iit� tdehla da~o1a sul rterimine aill'dinrtero ne1gozio che, venenido meno il.'.essenziaile prefissicm.e dei temrpd. 1di wtimazione, non era :pi� rispoodente ail pairadigima del dtato a:r:t. 22. Pu� 1coinvenii:rsi 1cihe la motiivazione al a.-iguardo' de11a Coll'rte � elil: iittica e sitrimgata ma deve escliudersi che i 1giuruci palermitani mano iinc�rlSi nei vizi den'UIIlciati con d: primi due motivi di x.icomo che muovono dall'errooea valruitazicme deilla po!l'ltata della dichiairazione idi nrullit� della clausola sul termine 1cihe compisce il'oibbligo di costrruzione 1 in 'UIIl rtemrpo prefisso e noo ila sola prorposizii:one iprecettiiv'a reilativa alla decorrenza deil termine convenuto. 11 contratto de qu.o non rpu� spiegare effetti perch� la 1cilausola �riguardante l'iu1ti1mazi:one entro runa cel'lta data noo � una mera clausola accessoit"ia opzionale, ma IUIIlO degli elementi rpo!l'ltanti del rparadigma noomativo deille alienazioni di aree r.icadentf nelle zone mdUJStriaili istciliane. La sentenza impugnata ha quindi rucLdamente collegato la irmhlit� della cilarusoila 1ex art. 19 de1la legge idi contabilit� con ila nullit� sorpmvivenuta dehl'mtero ico!lllbraitto ex 1art. 22 1. reg.; ed ha giustamente omeis1so idi ccmdderare ila c�o10Jvergenza dei co1IJJSensi rispetto a un contratto rprivo� di termine (peircih� un negozio siffatto 1sarebbe sta.to esso rpruire siCIUJl'amen1te contra le�gem e qumdi imrpirodrutrtivo 1di effetti. Non <pu.� farsi 1carico, iperei�, ailil.a Corte 1di non e1ssersi soffermata SJUll"inrtenzioine � deilla societ�, ohe <perdeva o~ !rilevanza di fronte alla COl!lstataziooe de1la rperststente V'rolaziooe dclla norma imperativa deU'arrt. 22 della legge !l'egicm.aile. Va. comunque, .sottoilineato c~e il r~co!l'lrente � in eocoire qull!Illdo rpo1stulla, in ogni 1caso, che l'indagine debba �eslSere effettuaita rispetto a tutti i contraenti, avendo questa Corte rpreci:sato che, ai fini dell'arpipltcaziio!ne dell'art. 1419, rprimo comma, e.e., � sufficiente a�ccerfaxe che uina sola delle parti non avrebbe co10Jc,luso i:1 contratto senza la dauso1la 1collipita da nulJit� (Cass., 12 Luglio 1965, n. 1464). Neimmeno il terzo motivo del r.iJcomo me.rUa o:ni1gilirnre so�rrte. Pretende il �rkoocente cihe la clausoila, mrl:la perch� 1poneva 'l1lil obbligo a 1cait"ico del contraente ipcr.-ivato (di 'U!ltimazione deilila 1costrruziooe entro <tllll certo rtempo) c�on decorrenza dalla data della Sltilpula, anzich� da quella dell'aipprovaziooe del negozio, doveva essere auto- I . ! PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE maticamente so~tuilta da quella stabilita dall'art. 19 del rr.d. 111.. 2440 dru 1923, :facendosi iperei� rMerimento �alla 1data di arpiprova2li:one. AJ. rr1guardo viellle Tiicih.iamata d:oornailmente ~l sofo art. 1339 e.e.; . ma � �evidente, come Tisulta da[ !Contesto del motivo, che la so1stituzione � invocata per evitare ila nuHit� d.i rttlfbto il. contratto, srocih� J.a diiscirplina da considerarre � quella dell'all'lt. 1419, 1secondo comma, 1c.c. r.tcoilileg:ato all'art. 1339 c.1c, Per coniruta(l'e J.',aissurnto della lSociet� non � necessario dam 1carico delle complesse questioni 1cui d� iLuogo J.a tematica della mtlilirt� e sostiltuzione di claiuiSole contrratlJuali, ma ibastano ibTevi ipUJThtuailizz1azioni. La illoll'ffia dehl'airrt. 1339 1c.c. iha li.a !liunzione di �escludere l'applicazione dell'art. 1419, primo comma, e.e. (ovvero seco!Illdo recenti orientamenti dottrinali, rispetto ai quaili 111on � qui iii. 1caiso Idi prendere posizione, degli arrtt. 141.8, rp1"imo e secondo 1co:mma, e 1419, primo com~ ma, c ..c. a seconda che si .�tratti rispettivamente di dausoile pri!Illcirpaili attilllenti ai rrequisiti :tirpiici del 111.egozio, o di c1aru:soile seco1ndarrie) e di c01I1Servare il eoil1tl"a�tto aS1Siicma1ndone fa rp1rodu.zione Idi effetti igiurid. tci, mediail1te fa so1stiituzione (idi 1diriitto) deilila cilaiUJsola eonrvenzionale, l!IJU!11a co111 qruelila ilegaile 1dettata da ino['ffie ilmperative. Essa � stata il"iicondotta, runirtrumente ail1e a�1tre nomne sostitutive, alla 1cartegoria delle nomne colll\Servative che rrealizza1110 iii. <p['�lllcipio dehla coooervazione del cont1ra1tto attrarvceriso il'ilnserzione neJ. i00111testo negozitaile ail rposto deilJ.a cilarusola ipoota !Illullamoote dalle rpair:ti, �di qruel!la imperati'V!amente dettata dailila �legge. Vanno, cio�, �tenute 1c�oncettuahnente 1clisiti1Illte le 111.omne conservative, clle prervedono ila Sostituzione, da queiLle idi 1Cara1Jtere ICO�gente clle dettano fil rregoilame111.to ileg:aile eh si sov:riaiprpone idi dirritto a quello pattizio inficiato idi niullit�, consenrte111do al 111.ego2l~o idi ispiegarre i suoi �effetti lfilnali sia (PUI'e mediante IUJil certo assetto� idi interessi non comddente con quello 1cihe i isog.getti si erano ~eifi:ssi:. L'art. 1339 e.e. stabilisce arptpUllllto clle i <p['ecetti normativi crui esso si :rii;ferisce sono di diritto inseriti i1'1eil coil'1tratto � in soisrtiuzti.one deil:le 1cilaUJSo1e difformi apposite da1llle 1Pa�I"ti >. Nena indivk1uazfotne idi .tali 1Pl'e1cetH ila 1g.turisrprudenza idi queSJta Corte ha ,affermato �che l'ilillserzione 1arutom.aiW0a delle no:mne ilIIllJ;lierative, m 1uoigo delle claUJSole cO!Illtrattuail.i affette da IIllUJiltt� !PU� veri.fica: risi, ai sensi dell'art. 1419, secollldo comma, e.e. solo qrua1I1Jdo ila sostituzione debba avvenire � di diritto � in :(orza �di UIIl.'esipressa diJsposizJ. one di legge Ja quale impo1I1Jga ila 1sostituzione di deterimin.ate norrane alle claooole colll!trattuali da esse dJiff()(t'ffii (Cass., 12 lLug.lio 1965, n. 1464; 5 ottobre 1953, n. 3179). Questo orie!Illtamelllto non iha trovfito unaniimi conse111si in dottrina. Fermo rresta!Illdo 1che deve trattarrsi di norme coigenti in quanto -si rusisume -il'elllderebibe iJ.',aJrt. 1339 del tutto i!Illutile rpen:ih� se la sostituzione ilegale � _iprevtiista specilficamente da a\l)lposita noo:ima � a qrueista RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 944 e nO!ll aJ.il'a!l'lt. 1339 ohe essa v:a rico[}Jdotta. Si � sost'�llluto aJ.il'owosto � che fil suddetto alt'lticolo prevede la sootituziO!lle delle claooole legali a quelle convenziO!llali in via ,generail.e, sicch� tale sostituzione opererebbe �ancihe se non COllltemrpil.ata espiressamente 1purch� il.a difformit� sussista e lLa sostituzione non risWti vietata. Ma ai fini deH'emanainda dec.iJsione, crune cSi � aocennato, non occorre (plrendere posizione su1la delicata questione rpea.icih� vi � converigenza di oipinioru nel senso che il.'.axt. 1339 lllOlll riguarda twtte le norme cogenti ,che dicSciiplinano i contratti; sono sicuramente estira:nee ,afila :(:attiispecie della sostituzione quelle irigua�1'fdanti il contiratto in 1generale o 1ca,tegoirie 1conitirattuaili ohe non COID!POrtano l'imposiziO!lle idi claU1Sole e iprezz.i, e, iper la il.oro messa natura, sono msuscetti:bili di veniire inserite nel contratto; ainaloigamente non possono veniire �in co!lllsiderazione le disposiziollli attinenti ai singoli 'contiraitti tipici che sanciscono irequisiti per la il.oiro vaH1d.it� ed �efficacia sicch� l'ambito di maissima <possibile estenisdone det1l'articolo 1339, va limita,to a.lii.e materie 1sos:tantivamente �co!lllglobate negli schemi dei singoJi contratti (nominati o i!lllnominati �Che siano). Ci� posrto, senza bisog1Ilo di scoodere ad 'Ulteriori .a[plplroforuiimenti, � sufficiente 1conisrtaitall"e, con :rii!guardo al caso dd specie, cihe H ricooc-rente i�In!Pos:ta iii. suo discomo con iriferimento alla (iriconosciurta) contirairiet� defila decorrenza del tertmine de1l'obbiliigo di 1cosrtr:uke, riferita alla data della stiipula, rispetto aHa noil"llla 1del pi� volte ricoll'ldato art. 19 idelil.a legge di contabilit�, ma non ~�emide nemmeno UJna parola rper dimostrare che tail.e norma, nel disporre che � gili a'iiti di ag,giudicazione defirutiva �ed i c01111tratti... non seno obbliigatoiri rper �l'amminisitirazioitie finch� non sono approvati... e non sono es1eguibillii. 1se :non dorpo �l'approvazione � si rp1resenti come nOII'lma cogente 1che imrpo1nga llllla olaiusola di un determinato contenuto riferita all'oggetto � decotrr. enza dei terimini delle obbligazioni nascenti da contratti milp'Llllati: 1con la P.A. �. Ed in verit� isatrebbe stato iben alt'lduo escogitare rplaiusihlli raigiOllli 1girurr1diche rper derpotenziJare a nO['roa proibitiva relativa a.ila materia disciplinata del con�tratto in esame. (che � �l'ambito residuale a cui fare triferimento rp& l'eventuale arpipUcazione deLLl'art. 1339 e.e.) wna di!Sposizdone fo!llldamenta1le e dJi 1cairaittere .generale cihe focca il'effi, caicia dei 1cotrubratti di dir1tto priva.io delil.a P.A., 1riflettendos1i suJ.ile possibilit� che a1l smgofo negozio si iricol,leglhino �gli: effetti ad esso iptrorpri. Om, senza necessit� di irigotrosamente quailificare il contiratto stirp'Ll111a< to� con 'la f);l'Ubbliica 1ammini1strazion.e in ipende[lza dell'aptpll"ovazione, pare evidente che una nOII'lma cihe attiene ab extra ail.la determinazione del regime 1giuriidico di un'intera categoria di negozi non ha alcuna attitudine a pomi come clamoJ.a che tooga �luogo dli 1al1ira iSrpecifi,ca olausola n'Llllila 1perch� 1rigua1rda H calll!Po degli effetti del negozio in generale la 1cui dicSciplina an,cihe se SUiScettibi!le di iriveriberail1Si neMe {.I~ � PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE smgole erlausole, non rpu� rico1nd1umi aihlo mrumento rsootitutivo che poobu1a !PreviJSioni :pWlJtuali e lllCll!l. ,~obaili. (E ci� naturailmente, a pirescmdere da11l'rulteriore tritlievo SlUJ. quale 1!101!1 si � voluto far ll.eva :per nol!l rpregirudkare UIIla ;ricostru.ziOl!le della portata del:le l!lorme cogenti rela.rtive a ma�terie idei siingoili cOl!l1matti, che l!lon � dato rmvenilre all.c1UJI1a espressa statuiziol!le rche i!m(pooga li.a sostitruziol!le). Si suole, in definitiva affexma1re che la sootituziol!le di diritto preSUJppone UIIla corr�ISlpolilidenza biunivoca tflra la darusoJ.a 1COl!lVe1I1ZiOl!la1le e la !UOiI"Ina srubentvante, 1sic1ch� J.addove taile noo:-ma 1miperativa attiene all'efficacia del tipo l!legoziaJ.e, e l!lOl!l ai rcontEmtiti sruscettiibili di essere e.afa.ti :nello sohema del disposto regoll.amooto, l!lon rpu� ipotizzarsi l'adeguamento delle smg_ole cla!USoJ.e 1che deroghino aUa disc]pliina di efficacia pireWsta per J.'atto. Altro �, oivviamente, H (problema dehl'hlflruenza che la c()IThs1;ataziOl! le di UJna rcerta diisciiplina della catego1ria contrattuale rpu� spiegare sruJ. rpieno della interpretazione l!legozilale. Ma UIIl diiscorso siffatto esula dai li.imiti della p1reselI1Jte iimPUJgt�laziol!le iin cui l!lOl!l viene colllltestata li.a ri,tuaJ:it� della inter1pretaziol!le coo:cretamel!lte 1compiiuta della ola!USoila sull.J.a decorrenza del term1ne che ne ha dete1rmiinato� la 1COl!ltradidizd:ol!le coo il regime degili effetti dei contratti sottoposti ad afP!Provazione. Essendo risuJ.tati iin:fOIIlida�ti itutti e tire i motivi dedotti il ricorso priincilparle deve essere respiiinto. A questo punto rpu� prendersi. iin esame il ricovso iinciden:tarle de�gli Aissessori Fiinanze e rDemanio della Regiol!le siciliana, dovendosi disattender. e J.'iistanza �di �trattazione in via pregiudiziali.e del medesimo' per una ragiooe di carattere assoil'bente cihe si riflette srulla reieziol!le deJ. 1 medesimo, COO!llPOrtalillte ila coorfutaziol!le specifica deJ.l'al'lgomelillto sru cui la p1retesa pri:orit� si cfOIIlida e che si sostanzia l!lell. riilievo che iJ. profilo di nrull.iit�, rilevabile d'ufficio prevali.e necessariamente su quelli.o della risoiLuziooe :per iinadempimento di un negozio valido ed efficace. Esattamente l!lella diiscu1ssione orale fa difesa dehle ammi:niistrazioni J:egiooali ha distinto rl'irpotesi din esame da quehla scfocialillte neJ.la di~hiarazione idi �illatmmissibilit� per ditfe1tto di initeresse, lamelilitando gll:i Asseissmrati, vdttorioisi l�JIJ. grado idi .a1prpe(J.ilo, l'fanpilicita reiezione delJ.a tesi giuridica deJ.la J:isoLuziOl!le deJ. colilltra-tto per inadempimento, norn esamilllaita ipwcih� ila Corte ha r1tenruto fa rnlllit� del contratto medesimo 1che iha comrportafo la mera restituzione deJ.la quota dr prezzo v�ensarto dailil.'acqmrente, laddorve ila riso1lruzione fa sall.vo ancihe il irisa! l1cdmento del daliliilo. Non pu�, quindi, essere utiJ.mente .invocata la igiurisrprudenza di questa Corte coSltante nel ritenere iinammis:sibile il ricorso incidentaile anche se condiziooato (e ne11a specie l!lon fo. era) ,con cui IUJila parte pienamente vittoriosa iin gTado di apipe1lo denUill.Zi l'omesso esame di 'llllla tesi giuridka ivi non esaminata, che <risulti a1S1Sorbifa dalJ.'aoco 946 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giliane�1to di un'a�ltra tesi e che, pertanto, ipotr� essere riprorpooita arvanti. al igiudice di :rin'Vio, neilil'tipotesi di 1caissazione della sentenza �iltn(puginata (�gilurrispIDude:nza costaltl!te: Cass., :n. 123 del 1973; ll�rn. 3557, 3164, 3052, 946, 316 del 1972; i!l:n. 3269, 1221, 1113, 850, 594, 528, 56 del 1971). E ci� iperoh� il.a vittoria non poteva d:imi � rpiena � essendo ipotizzabile UlI1a soouzione ancm." ;pi� favwevcile per i xicOlt"reniti illlcidootail.i ~e �i pr010Juncia fosse stata (["esa irn ternnmi' di (["isoJ.uziorne�. Tuttavia l'mte-. (["esse all'io:npuga:iaziorne incldernrtaile non pu�, 111e1la specie, tradursi � in uitile esperimento del �~avame medesimo attesa la rprevalenza ,gi� evidenziata del 1prolfilo deUa 1111UJJ.it� 1S1U quello della :rdiso11uzione. R:iiconosciiute l,e llllllililtt� origilllarie dehl'mtero 1negozio, che dol\7evano eS1Sere aipp(["ezzate >C1on pa:iiomt� fog:iJco~gilU.TliJdica, alll�Che d'ufficio, mdirpoodootemente della proposiziOllle m via suboodilllata della rparte, non vi .� pi� un rappor.to negoziale .:rispetto �aJ. quale everiltuailmente rendere ope! l'alllte ilo 1s;triumento idehla niJSoLuzfone rper inadlemipimento. Ln cOlllciLusdone entrambe le imrpuginaziom (principale ed illlciidentale) nOill 1po1S1Sono trova.re accogilimooto. -(Omiss�is). CORTE DI CASSAZIONE , Sez. I, 29 marzo 1974, n. 886 -Pres. Saja -Est. La Tor(["e -P. M. Antoci �(pairz. coni.) Min. Tesoro (avv. Stato Ca:rusi) 1c. Bencina ed altri (avv. Che11si e Lanctner) non:cih� Cassa dli R~acrmio di Trieste (avv. De Luca). Obbligazioni e contratti -Fideiussione solidale -Azione del creditore nel termine di sei mesi contro il solo fideiussore -Decadenza Non sussiste. (cod. civ., artt. 1954 e 1957). Obbligazioni e contratti -Fid�iussione -Onere a carico del creditore ex art. 1957 -Rinunzia -Ammissibilit�. (cod. civ., art. \1.957). L'art. 1957 e.e., che impone al creditore l'onere di richiedere giudizialmente entro sei mesi l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, pena la ,decadenza del suo diritto verso quest'ultimo, si riferisce sia alla fideiussione semplice che a quella solidale, ma diverso, nelle due ipotesi, � (o pu� essere) il soggetto passivo dell..'azione. Questa, nel primo caso, � da ricollegare anche all'onere della preventiva escussione del debitore principale, contro il quale perci� va esclusivamente proposta e diligentemente continuata; nel secondo caso, invece, tende solo ad evitare che un ritardato esercizio del diritto di credito piregiudichi le ragioni del fideiussore verso il debitore pirin PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 947 cipale, onde la giudiziale istanza pu� essere indifferentemente rivolta, a scelta del cre,ditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori soli dali e con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (1). Il fideiussore nell'assumere l'obbligazione pu� validamente rinun ziare ad avvalersi, anche prima del verificarsi, della deca,,denza del cre ditore a norma dell'art. 1957 cod. civ. (2). , (Omissis). -Contro la sentenza della Coo'te triestina, che ha di chiarato non dovuta la somma ingiunta ai garanti td!el debitole fallito per la deca:denza d!alla fiJdeiUJSsione in cui sarebbe incoTlsa la creditrice Almminisitrazione del Tesoro (a norma dell'art. 1957 1c.,c.), quest'ultima pr01Pone cinque motivi di riic'orso, con i quali -denunziando violazio ne di leg;ge e di.Tetto. d!i. motivazione -deduce quanto segue: 1) essa rico["!I'ente, avendo prqposto l'azione direttamente contro i fideiussori entro i sei mesi dalla dichiaTazione di fallimento del debi tore prinJCiipale, non aveva ;:i.Lcun onere di agire anChe contro quest'ul tim.o; il che peraltro non aveva mancato di fare, !Per acc�esso di dili genza, presentando temipestiva e motivata istanza di illlsinuazione del credito, con iprivileigio, al :passivo fallimentme; 2) il relativo dec["eto del giud1ce delegato, che a tal credito an tepose quello dei dipendenti della ditta fallita, intervenne quando il presente giudizio era gi� in co["so: 1gli i:ruforimati fideiussori, quindi, erano ben in ,grado di fu:na;mgnare quel decreto, se ritenuto ingiusto e lesivo dei loro �interessi, cui !!JeTlci� nessun pregiudizio aveva Mrecato il mancato reclamo da parte dell'acquetata.si creditrice; (1-2) L'art. 1944 cod. civ. p['evede due div<eTse figure ,di fideiussione, que1la soilidai1e e queilla c.d. 1semplioe: [(]Je11a prima il. :f�derussore � tem:tto solidaillmente 1oon iil debi1iore principale a:l IP'agamooto del debito; nella seconda il fideiussore che v;enga 1conv;enuto in giudizio dal cremtare, pu� costringeT1o ad agitre contro :il deb.ttQJl'e rp:r.tncipale d!ndicarrJJdo i band di quest'UJltimo che possono formaTe oggetto, di eseouzdJone ~b0[(lJ6flcio di esoUJSSione). La !Pll"ia:na (iso11dale) � l'ipotesi normale; la seconda (semplice) richiede una espressa pattuizione (v. 1suil punto FRAGALI, Fideiussione, in Commeliltario del Codice CivilLe a cUTa di Scialoja ,e BTainca, BoJ.ogilli8.-Roma, 1'9'5,7, 266 segg. RAVAZZONI, Fideiussione, ,in Nuovissimo dJig,esto ditai1iarrJJO, val. VII, p. 284 segg.). T,enendo presente 1Ja1le dirv1erso aspetto ohe pu� assumere la obbligazione fideiussoda, la s,c. ,c<>n l'a:DlllJotata decisione si � posta iiL lp['oblema � dell'aippli,caziOIIle de1l':wt. 1957 1cod. dv. l:tlleilJle due dh~erse situaziOIIli tpossib!iili. Ii1 p:rinicirpio enuincilato nella . prfu:na massima 11.1appresen1Ja il'mdirizzo ormai !IJll"evalente nella �giurispruidenm. In :senso 1collif. Mldiatti Cass. 9 novembre 1973, n. 2945; Oaiss. 26 giugno 1'9731, n. lr851 mF0tro it. 1973, I, 2741; 948 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 3) essa, �Comunque, non era tenuta a tanto, !Pell'Ch� il dovere di proporre e 1continuare l'istanza contro il debitore, iehe l'art. 1957 IPOne a carico del ,creditore, non prescrive che questi, dopo aver chiesto e ottenuto la decisione �giudiziale, debba necessariamente im!Pugnarla, an che a 1cooto di espoT1si ad una � defatigatoria e forrse infondata lite per tutti e tre i gradi di giurisdlizione >; cipale esercitata mediante rituale istanza di insinuazione al passivo del suo fallimento -il solo fatto di avere il ciredito1re agito direttamente contro i fideiussori (quali oh'bligati in solido col mutuatario), entro il � terimine prescritto dall'art. 1957, sia o no sruffd!Ciente a collJServarigli il diritto di garanzia e impedirne la decadenza. La questione non � nuova nella giur1~enza di questa SU!Pll'OOla Corte, 1che l'ha semip1re risolta in senso affermativo: �talora in base ;:illa tesi 1rad!~cale -ma non seim1pre seguita -che nega l'~lioobilit� del citato art. 1957 al caso ~come quello in esame) della fideiussione solidale; pi� SjpeSso -e senza contrasti -in base alla 1cons.i!derazione che, Tkoil"rellldlo tale ipotesi, l'onere del ~ollecito ese11cizio del diritto, che la le~ge io:n{pone al ,credito1re, bens� � assolto tanto se egli fa valere la sua istanza nei 1confronti del debitore ;principale, quanto se le rivolge dir.ettarnente (e solamente) contro il fideiussore. Tale solu zione -si � detto -� la sola che si aocwdi con i !Princi[>i della solidariet� passiva (cui ripugna che il [persistere dell'obbligazione fi deiuS1Soria resti 1condizionata all'azione ;per l'adempimento di quella principale, 1che alla pirima � congiunta dal vincolo solkliale, senza con ci� contrastare, ma anzi assecondando, la ratio legis della norma in esame (intesa a evitaire �Che una ca1colata inerzia del 1creditore si risolva in una piregiudlizdevole ince�rtezza del fideiussore circa le sorti e gli effetti della sua oblbli!gazione) : infatti, mentre il vincolo della solida riet� imfped;Lsce al fideiussore di jprocrastinare o condizionare il paga- Cass. 21 novembre 1970, n. 2471, in Banca, Borsa e titoU cred. 1971, II, 205, nonch� we decisioni 1rkmamarte nelil'aa:motaita s~a. Ln �senso conrtriario Oass., 26 aprtLe 1.972, n. 1305, m Giust. Civ., 1972, I, 1225; Caiss., 13 novembre 1969, n. 3702, :hn Foro it., 1970, I, 217,6; Cass., 4 ottobre 1.968, n. 3117; Cass., 23 settemb!l'e 1966, n. 2386, mForo it., 1966, I, 1660 con nota di NOVELLA. L'O!plindOl!l.e idottr.iJnal;e che Jia .sentenza esamina e conmuta al dichiall'ato fine ,fil e �COlllSO!Lid~ � il':inddrlzzo gli'UrispTudenziaiLe aOOOILto � di FRAGALI, Commentario cit., p. 477 e soprattutto L'inerzia del creditore nena fideiussione solidale, ilil Riv. trim. dir. proc. civ., 1'96,6, 458. Ber quaiLche cenno v. dello stesso A. Ancora sul comportamentO omissivo del creditore verso il debitore garantito, in Banca, borsa ecc., 1971, I, 161. SuLl.a seconda massima in senso cornifo:mne, oltre !Le decisioni ivi citaite Cass., 13 aprrilie 1964, n. 871 e in dottrina, FRAGALI, Fideiussicme (diir. priv.), in Enc. dir., vol. XVII, rp. 380 ove ulteriori ll'icbiami. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE mento del debito garantito, l'immediata azione contro di lui promossa lo mette al ripairo del paventato pregiudizio, 1Pe.11ch� vale in pari te:tntPO a :renderlo avvertito dell'atteggiamento aSISUnto dal cre.dlitoxe e a IPOirlo quindi in 1grado di tutelare le pirorprie ragioni nei confronti del debitoxe ;princijpale (c:llr. CaSIS., n. 3125 del 1956; n. 2344 e 3341 del 1956; n. 432 del 1961; n. 182 e 877 del 1965; n. 2310 del 1966; n. 2393 e . 3433 del 1968; n. 2471 del 1970). Riesaminato il l);lll"Obl�lna, questa Corte non ravviJSa fondate le ragioni per mutare giurlspocudenza; ma il'itiene 01P1Portuno, (per consolidarla, dar:si carico dlelle critiche rivoltele. Le resistenze 1che questa giUJI'istp[rudenza ha incontrato e incontra IPII'esso una 1Parte della dottil'ina, d!erivano, sostanzialmente, da un trip�liice o!lldine di ll'aigioni, dilstinte nel 1PresUiP{l;Josto ma tutte convergenti nel :riJs:ultato di ritenere �Che al creditOII"e incomba l'onere di lY.l"OIPOrre le sue i.Istanze � contro il debitore � e non altri: a) (perch� questa � la �dizione letterale dell'a!l't. 1957; b) !Perch� un onere prescritto a 1Pena di decadenza non ammette equipollenti; c) perch� tale onere gairanti:s1ce il carattere sussidiario dell'obbligazione fideiusso11ia, sia Sem(pliice che solidale; 4) ma, a !PII'escindere dai su esposti motivi, non 1POteva nella SPecie ailidebitarisd alla creditrice Amministrazione alcun onere legale, perich� la dilsc31P.Una degli artt. 1957 e 1955 e.e. era stata convenzionalmente derogata: infatti dall'art. 9 del contro.tto, da cui .dJe:riva l'obbliigo dei ftdeiu:sSIOri, risulta che costoxo � non solo avevano e:;ipiressamente rinunziato al termine dell'art. 1957 e.e., ma anche avevan� accettato rche la fideiussione rimanesse semp1re ferma e valida quali che fossero le vicend!e del �credito �. E questo punto, beilich� d!iscUJS1so dlalle pa:rt� e decdsivo della causa, � stato del tutto obliterato dalla denunziata senten.za; . 5) 1con il quinto motivo, che si riallaccia al terzo, la ricorrente illustra le :ragioni giurid1che pe:r le quali il motivato provvedimento del giudllice rdlelegato �� ap11<arso all'Amministrazione fondato e comun que difficilmente contestabile � (avuto r:iguardo alla t;ipeciale no:rmativa sui IPlrivilegi a quell'eipoca vigenti nel territorio di Trieste (per effetto della legisilaziione emessa d:al IPO!� cessato Goveirno militaire alleato: come del resto rilconoscduto dalla sentenza di primo 'grado). Del su riaS1Sunto il"ic011so 1sono fondati il primo e il quarto mezzo che, per dilS.tinte vie (n. 3 e n. 5 dlell'airt. 360 c.1P.c.) coillducono allo annullamento dell'i!Il[pugnata .sentenza. Gli altri motivi (2�, 3� e 50) restano asso:rbiti nell'aiacog'limento dlel [plrimo, risiPetto al quale sii pre sentano in posizione logicamente e giuridicamente sub011dinata. All'esame della questione di di:ritto .prospettata nel primo mezzo, conviene premettere i dati di fatto accertati nel giud��o di meirito RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e noJ;l �controversi fra le [parti: la IS.[p.a. Cantiere navale FeL~egi in forza d!i. un 1contratto 1dli mutuo ipotecario stipulato il 30 aprile 1958 e gaa-antito dalla soLidlale fideiussione di Giwanni Bencina e altri, era alllcolt'la debitrice di L. 131.986.133 Velt'iso il mutuante Miniistero del Te. soro (�Fondo di rotazione :per iniziativa economiche nel territorio di Trieste e della Provincia dd Gorizia �: F.R.I.E.) allOO"ch� il 31 gennaio 1968 fu 1diiichiarata fallita. Il etreditore Ministero -oltre a (plresentare rituale istanza dli aimmiissione al palSISivo fallimentare e memoria illustrativa all'adunanza del 21 mall'zo 1968, fissata (per la verificazione dello 1stato !Passivo -ha agito giwc�iizia1mente contro i fideiusSOII'i; per il pagamento del sudldletto im1Porto con decireto ingiuntivo 1chie!Sto il 14 ma1rzo 1968, colllcesso dall'adito giUldliice il giorno successivo, notificato il 6 a,prile e OiPIPOSto dlagli ingiunti con dt~zione del 23 a(pl'li.le 1968: il tutto entro sei mesi dalla dichiarazione del afllimento. Orlbene, poich� � questa la data in cui deve iconsidera:risi s1caduta l'obbUgazione p1rincijpale (art. 55, secondo c. 1. fall.) aI11che agli effetti del decorso del tel'lffiine :semestrale dli cui all'art. 1957 e.e. (cfr. Cass., 10 luglio 1968, n. 2393) il problema che si [pone � divede1re se -indi[ p�ellldentemente dalla pur tem:pestiva �zione contro il debitore prin- Ma sono CII'itkhe 1che peirdono viigore di fronte a questa alternativa: o � veil'O ~he il citato art. 1957 � dettato isolo IP& la fideiussione semplice, e allora quella /Solidale (che qui interessa) irimB.ne estranea alla nonma e la queestione non s:orge ne1P1Pure; o � vero -1come sembra senz~altro pi�-attendl�bile -che il testo legislativo enuncia in formula sintetica un [plredetto aidlattaibile a entrambi i t~�i idi fidedussione, sienza peir� alternarne le rispettive carattedstiiche e quindi co:rnpati:bi1mente con esse, ed allora quella foo:mula unitaria deive essere sciolta e inteTpretata in modo 1che, enucleatane la iregola 1comune, il ;resto s'intende riferito a ci� che � s[pecifico di una for1ma di fideiussione (sem:pUce), ma inconciliabile 1con l'altra (solidale) e viceve11sa. �Or � chiaro che la iregola 1coonune a entrambe sta tutta nell'inciiso : � ... !Purch� il creditore entro sei mesd. abbia pxoposto le sue istanze �..., in ci� :risiedellldlo l'essenza dell'onere posto a carico del titolare del� diritto e tendente a !P'rovoc1arne quel sollecito ,esercizio il cui ritardo ;potrebbe altrimenti �COirl!PII'omettere, nell'incertezza d� una (plrolungata attesa, la posizione del ftdeiussoire: sem[piUce o solidale �che sia. Ma il seguito della proposd.zione, � ... 1contro il debitoire e le abbia con diligenza continuate �, mentre P,a un senso 1se lo sri ricollega all'onere della pireventiva escussione (ex a�rt. 1944, secondo comma), di cui appunto seil've a determinare il tem:po e le modalit� di adempimento, non ne ha invece alcuno ,e sarebbe anZi contraddittorio, se riferito alla fideiussione s:olidale (ex art,. 1944, pirimo comma). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE Infatti l'ammettere che, senza avex [pl"i.i:m.a convenuto e diligentemente 1Pemeguito il debitore princijpale, il IC(I'editore non rpu� util.ni.ente aigigredli:re il patrilIIlonio del fideiussore, che pull'e � � obbHgato in solido... al pagamento del debito � (comma ora cit.) significa rinnegare . il vialore di questa ncmma e, con essa, il prioci!Pio che � l'olYbligazione � in sol1do quanto !P�� debitori s'OiJlo obbliigati tutti 1Per la medesima prestazione in o:nodo 1che cias1cuno pu� essere costretto all'adempim.ento per la totalit� � (airt. 1292 c.1c.). N�, a voler conciliare quell'onere con questa nozione, IIJ<eTSIUade l'aiccoo:nodante rilievo d:i chi, coordinand!o l'art. 1957 col iprimo 1comma dell'art. 1944, ne inferi,sce che la solidariet� fideiUJSsoria .� diversa e pi� attenuata di quella nortrnale: se cosi fosse -a tacer d'altro -la fideiussione solidale verirebbe in prra'tica equ.Jiparata a quella 'serniplilce (<con beneficio di escussione), mentre l'airt. 1944 ha cura d!i tenerle nettamente distinte cosi nella definizione come nella 1di:sciplina giuridica; onde la sudldetta �contraddizione, men che elimdnata, ri:sultereblbe aggravata. E, meno ancora, convince il richiamo all'a:ss1erito carattere sUSISiidiairio, 1che si rdiice (pll'oiprrio di ogni Olbbligazione cui accede, 1si pu� ibe!1Sil. idi.re essere sempre �accessoria � (aTlg. ex art. 1936, 1939 e 1941), ma non gi� � sUJS1si:diaria �, cio� rubo:rd! inata alla (preventiva esclusione del debitore principale, questo carattere -coime sii � detto -essendo esc1lusivo della fideiussione semplice e non pure d:i quella solidale, che proprio in ei� si distingue dall'altra. Antinomia invece non c'�, nel sistema della legige,. intel'IP:retando l'art. 1957 nel seilJSo SIU indicato; 'Che � il solo idoneo a coniciliare, nell'unit� del contesto normativo, lo ISCOIPO dli IPOI"re un limite cronologico � oltre il quale il fi!deiussocre non [pU� essere pi� chiamato a rispondere <del debito ,gairantito, verso U creditore, con la� necess:ait� di regolare l'azione di quest'ultimo in modo conforme alla diversa struttura delle due fOll'tllle di fildleiussione: 1semiplice e solidale. Ed � ooltanto alla prima 1che !PU� riferirsii l'inciso in questione, ( � ... contro il debitore e le ablbia con diligenza continuate�), 1com'� soltanto ipecr eS1S1a che deve ritener1Si dettato l'ultimo 1comma dell'art. 1957: invero, 1con riguaTdo alla fideiusslione soUdale, questo. comma 1sarebibe un'inutile ri!Petizione di quanto gi� diS1pone l'art. 1310, mentve quell'ill!ciso IPOI'II'eibbe in iilJSanaibile ed inspiegaibile 1contrasto tanto <con la :regola della soliqariet� pa:ssiva (a�ccolta. dall'art. 1944), 1che :r�IIIlette al 1cTeditore la scelta del �condebitore da pe:rseguiire, quanto con la istess1a ratio della norma in esame (art. 1957), 1che, iJmiponeilldo l'onere ,e.fil un !P�i�. sollecito eseocizio del .diritto di 1garanzia nei confronti del fideiussore, indica proprio in costui il naturale destinatario dell'attivit� giuidiziale di cui s:i fa carico al creditore. Il quale, dal ieanto suo, non pu� essere [pl"eviamente costretto a !PfI'O[pOII're� e continuare le sue ~stanze �Contro il debitore p1rin 952 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ci.pale, quando � 'certo che il fideiuSISOI"e, a �cagione della solidale responsabilit�, � incondizionatamente tenuto, entro i sei mesi dalla scadenza, all'aidlem!Pimento dell'obbliigazione .garantita e, quindi, immediatamente es1Posto all'azione d:i!retta del Cll'1editore. Tale intel'fPil'etazione, del resto, trova significativa conferrma nei lavori pirepairatori del yigente codice civile, dove, ad illustrazione dell'art. 1957, 1si legge: � Se il 'CTeditore ha il diritto di agke per realizzare il :suo 1credito, tale diritto, 'Con l'inerente facolt�, diventa un dovere nei rapporti del garante... Natural:mente il dovere del oreditme non orea nel fiideiusso'l'le il clli:ritto alla p["evia escussione del debitore; il creditore !PU� ,seII11Pre, ris(pettando i te:ranini :staibiliti, rivolgersi al fideiussore !Piuttosto che al debitme, se non esiste un dovere 1conbrattuale di escussione del debitore � (Relazione al Re, n. 234). Ebbene, pur essendo, nel caso in esaime, pacifica l'inesistenza di un siffatto dovere, la Corte triestina lo ha 1P<Ysto ugualmente a fonda mento dlella :sua decisione, ritenendo 1che la oreditdce Amministrazione foS!Se tenuta ad agire preventivamente 1contro il debitore jpll"incipale (ed a 1coltivaire l'azione ancOI'lch� parzialmente rigettata in !P'l'ime 1cwre) in ottemiperanza all'on&e legale imposto dall'airt. 1957. Co.si statuendo, rper�, essa non solo � incoil�Sa nella violazione e ifa1sa appUcaziooe di tale no:rana giuridka (d!onde l'accoglimento del pir:Lmo mezzo di ri!corso e l'asso11bimento del secondo, terzo e quinto), ma ha altres� omesso di motivare su un (punto della 1causa 1che, sotto altro �l!~etto, era del IP'airi decisi'Vo e che l'.AJrnminiSJt["azione non aveva 1trurnJcato di ,prospettare, col sussidio di motivata e documentata .difesa, come ulteriore e alternativo ar:gomento 1contro l'arvverisa tesi: vale a dire che i fideiussori, nell'assurn~si la ,garanzia, avevano (Pll'omesso cli manteneirla incondizionataimente, � quali che tfossero le vicende del 'credito ., con esipressa rinunzia al temnine di liberazione ,di 1cui all'art. 1957 e, quindi, ad eccepire l'estinzione della fideiussione anche a no:rana dell'art. 1955 (art. 9 dell'atto). Ed � �certo 1che la Corte d:'a'P(Pello non 1POteva esimelI'ISi dal verificare, attraverso una. !Puntuale d�:samina del punto controvel'lso (che invece ha ignorato), se il'eal:mente questa fos.s.e la volont� contrattuale. In �caiso affermativo, irufatti, la sua decisione -,g~� per altro verso el'IT'ata -non avrebbe comunque resistito al rilievo che n� la decadenza di 'cui all'art. 1957, n� la �sanzione ex art. 1955 (1che peraltro non pu� deriv:are dalla sempliice inazione del oreditore, quand'egli non abbia assunto :per (Patto eS(P!resso l'obbligo di agire �contro il debitore 1Princitp�ale), jpOSSOnO O/P&all"e a 'Cail"�CO del e'.l'editore e [Privarlo del diritto alla gail'anzia verro il fi:deiusiso['e, ove costui abbia rinunziato alle accezioni -li!be[''amente disjponibili -relatiive alla decadenza o alla estinzione della fideiUS1Siooe (dx. Cass. n. 3169 del 1954; n. 380, 2811 j~ -. .- �1~~-: -: -: PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 953 e 3192 del 1960; n. 1840 del 1963; n. 2831 del 1972). E in tali sensi va [pure accolto il quarto mezzo del ricorso. La sentenza [pertanto deve es1S1ere cassata, 1con Tinvio. della causa (anche peT le �ese di questa fa:se) ad altro giudice dli pari ~ado, il quale, iI� relazione al primo mezzo, dovr� uniforma�rsi al su illustrato iprinciipi.o di diritto, che !PU� cosi enunciarsi: � L'art. 1957 �e.e., che �ilmtpone al medlitore l'onere di richiedere giudizialmente entro un �certo termine l'ade'ITllPimento dell'obbligazion'.e garantita dal ifLdeiuSisore, :pena la decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, si riferisce sia alla fideiussione semiplice che a quella solidale; ma dirveI1so, nelle due i[potesi, � (o pu� esseTe) il soggetto {Pas1sivo dell'azione. Questa, nel pri:mo �caso, � da TiJcolieigare anche all'onere della [pll'eventiva escussione 1del debitore prindpale, contro il quale 1Per1Ci� va escluisivamente proposta e diligentemente �continuata; nel secondo caso, invece, tende solo ad evitare che un ritaJI'ldato esericizio del diritto di 1cxedito pregiudichi le ragioni del fideiuiS1SOre verso il debitore JP["inci[ pale, onde la igiud!iziale istanza ipu� essere indifferentemente rwolta, a scelta del 1cireditcwe, contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiuSISione >, -(Omissis). � CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 2 aprile 1974, n. 931 -Pres. La Porta -Est. Mineroi -P. M., Caristo (conf.) -SciJmia (avv. Cuzzi) c. Ferrovie dello Stato (avv. Stato Gentile). Prescrizione -Danno prodotto dalla circolazione di veicoli in concomitanza con altre circostanze -Prescrizione biennale -Si applica. (cod. civ., art. 2947, comma secondo). Ai fini dell'applicazione della prescrizione breve prevista dal secon~ o comma dell'.art. 2947 cod. civ. non � necessario che si tratti di danni derivati dalla circolazione nel senso del puro 'l'apporto di causa ad effetto, ma � sufficiente che vi sia un rapporto di ;dipendenza per il quale l'evento si colleghi nel determinismo alla circolazione dei veicoli (1). (1) n principio conte.niuito nelll'ainootaita decisiooe si :irniquadra ne:ma giwri~ denza costante iche ll'ilporta ne11l'ambito de[]a, iplI"escrdzione bi:enamil.e iplI"eviJSta �daJ. secondo oo:mma deli'atrt. 2947 ood. civ. -tu1Jte li.e pretese risarcitorie che 11rag.gono cOillJUnque origine dalla circolazione di veicoli: nel senso che si corusidera danno derivante dalla .circolazione quello nei quale la ' 954 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con 1citazione 20 a{Prile 1967, Benito Scim.ia conveniva dinnanzi al tribunale di Milano il Ministero dei trasiporti, ed es1Poneiva iche il 20 magigio 1962 il IPI"QPrio fi:gilfo Raffaele, di anni sei, era iStato inivestito da un convoglio idelle Ferrovie dello Stato in localit� Certosa .di San Donato Milanese, 1decedendo, e 1che, nel tratto in cui eira avvenuta la 1scia;gura, I'Aim:mini!stra:zione delle Ferirorvie non averva curato la manutenzione dello sbarramento dii filo sip�inato che separava la .sede ferirovial'1ia dalla zona abitata, [presentando detta recinzione un ainl\PiO ,pa:ssagigio attraverso il quale il bambino si era JPOII"tato sulla strada ferrata. Ci� IPI'emesso, �chiederva la condanna del Ministero 1convenuto al risail'c1mento dei danni. L'.Amm:liintstmz:ione delle Ferrovie dello Stato, icostituita1si in giuddzio, contestava la dumand'a, asstimendo iche il [liroicedirnento penale erasi chiuso �con dec.ireto di aJrichiviazione del 3 agosto 1962 peir improponibilit� dell'azione, non essendo ernerisa dal fatto iresipoll!Sabilit� d!i terzd.. Es1Pletata la !PI'OV'a peir testi dedotta dall'attore, il Trilbunale di Milano, con sentenza pubblicata il 17 aprile 1969, aiccorgliendo la domanda, condannava I'Amrrninistrazione al rpagamento in favore dell'attore della somma dii L. 6.000.000. Consl�lderava il tribunale ohe l'Amrninisitrazione delle Fenrovie, avendo 1creduto d:i dover provvedere alla recinzione di filo sipinato della ,sede feriroviaria, pur sen2la esservi tenuta iPer leg1ge, aveva anche l'oib�biltgo di curarne l'adeguata manutenzione, ed avendo mancato al SJUO oblbligo, doveva essere affermata la sua resiponsabilit� nel sinistro. La decisione, �in[pU:gnata dall'Amministrazione :ferrovia:ria, veniva riformata dalla Corte d'Arriipello di Milano, la quale, con la sentenza denunciata in questa sede, rigettava la domanda, osservando iche il diiritto al riS'ail'cimento dei danni era prescritto a nomma dell'art. 2947, secondo �coo:nima, e.e., per essere stata !P�roposta l'azione oltre il biennio dalla data dli aI'chiviazione del 1Procedtmento penale. Arvverno tale sentenza lo Scimia ha iproiposto I'ko11so per Ca:s~sazione sulla baise dli tre mezzi di annullamento: resiste il Ministero dei Tu:asiporti ieon 1controiricol'so e memoria. Con il prio:no motivo il ricoirrente denuncia la violazione e la falsa aiprpUcazione dtelle norme sul concomo di causa (airtt. 2043 �e.e. e 40, 41 1c.ip.), 1sostenendo l'inaipipli!c1a1bilit� delle disposizioni dell'art. 2947 e.e., �Ciirco1l1azdone dei v�eioofo si illlser.isca �qua11e elemento nelila seTie causale che ha determinato 1l'ev�ento dannoso (cfr. Cass., 27 novembt1e 1973, n. 3245, in questa Rassegna, 1974, I, 921; Cass., 22 luglio 1971, n. 2425; Cass., 13 settembre 1966, n. 2371, in questa Rassegna, 1966, I, 1269; Cass., 27 ottobre 19�65, n. 2259, in questa Rassegna, 19<65, I, 1192; Caiss., 11 ilugldo 1964, I, 1829, in questa Ra$egna, 1964, I, 892 ove uliterdoci :ricl:tiami. f' PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE [poich� la �causa rconcC>TTente del sdni:stro era rcootituita da un fatto diveriso �dalla �cdtrcolazione di veeicoli e precisamente dalla deficiente recinzione della sede feirioviairia, e comunque, dalla mancanza di manutenzione. Con il 1secondo motivo il ricorlI"ente dedUJce la violazione delle norme sull'efficacia del 1giudi!cato penale (art. 2947, COIIrlJilla terzo e.e.), asisumendo �che erroneamente la Corte di merito aveva fatto decoITere il periodo di J;Jll'escrri.zione rbiennale dalla data del decil"eto di aiichiviazione del !Pll'Ocedimento penale, riguardante i conduttori del treno: esisendo emer.sd. attraverso l'iisrtruzione della causa dvile elementi probatori a carico del SiOI"V'egliante delle Ferrovie nel tratto Milano-Rogoredo, il giudice rciviile [poteva riqualifilcall'e il fatto dlal IP�unto di visita criminoso e nell'ipotesi previs:ta dlall'airt. 2947 comma terzo a(p(p.Ji.care la prescrizione (penale !Pi� lunga di quella civile. Con il terzo motivo lo Sdmia lamenta la violazione e la falsa applicazione delle norme sulla prescxizione (art. 2947 commi !PI'innO e secondo e.e.), sostenendo �che la !Pil'esrcirizione lbiennale era invocabile in relazione all'O[perato del ma.cchinista, ma non a quello degli addetti alla manutenzione d!ella �l.'ete di re'Cinzione, la cui responsabilit� ha carattere autonomo. La Corte orsrserva : Il rico!l"rente ootica nel primo motivo la sentenza iimipugnata [per aver a:itenuto 1che una soltanto, e cio� l'urto del loicomotore, sia stata la �causa dell'evento mortale, mentre in esso ebbero a conco11rere altre cause dirette e indirette o mediate, indi.pendenti dalla circolazione dei convogli fel'll"oviari, tra 1cui in partiicolare la mancata chiUJsura del varco �liP'erto da ignoti nella barriera di filo s[pinato che recingeva la sede fel'll"oviaria: ma il rilievo sembra inconferente ai fini della decisdone. Per verit�, i su:dldetti princi\Pi accolti dagli airtt. 40 e 41 c.(p. in :relazione alla im1Puta'bilit� e� alla responsabilit� penale, vengono contraddetti ove si assuma, come assume il 1riiconrente, che si dowebbe scindere l'evento � dannoso.. inalzato nella sua configurazione unitaria, nelle sue componenti causali ai fini di rsnstenere che ad ogni fattoire caUJsale debba a[J�p1i! crursi il comri'l!pondente teit'!Illine di .prescrizione: se nella (p1roduzione dell'evento danno1so non � !Possibile un frazionamento della causalit�, tale frazionamento non pu� esseire operato neppure ai fini della [pirescrizione rcivile dell'azione di danni. Le considerazioni 1che pll'ecedono giustificano il rigetto, oltre che del primo mezzo, anche del secondo, e del terzo. <::orrettamente la sentenza i:m(pugnata ha considerato 1che (per l'app'.Ucabilit� della [prescrizione breve non � necesisario che si tratti di danni che siano de1rivati dalla dreolac:z;ione nel senso del .puro rapporto di causa ad effetto, ma 962 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO conseguentemente, essere ripetuta dai giudice di 1� grado cui sia attribuito per ragioni di competenza i'esame. ideUa materia dei contendere (1).. (1) Nella ifatti:spec~e in esame, arv'ente ad oggetto la disc!riminazione di competenza �tra Ooosig.ld.o di Stato e '11cibu.nali ll."legiJonali amrndnistrativi, da attuami in via transirtoda suMa base dell.'art. 42 della 1. 6 dicembre 1971, n. 1034, !La SeziJooo ha mdilviidluartio netLl'aivvenuta discussiODJe de[ ir.�icoirso, aswattameIJJte idotnea a def�Jil:i[['e ill. .giudizio, Ulll liimite ianpillicilto ma .s'.Lcm-o a1La ditsposiziiooe �sumdicata, che dtspooe in vfa gieneriaile iJ. passaggio dei piroceddimenti ai oompete.nrti T.A.R. dopo lia data del iloro I�IIllSediiamento avvenuito iil 1� gennaio 1974; e oil� a!llche se, mve�ce ideiLl.a decis:iooe definitiva, risulrti emessa una mera pronUllllcia ,parziiaile o initeclocrutocia. Niella �stessa :rnartieria si :i-annime:ruta che ila Sez. V (dir. otrd. 15 febbraio 1974 n. 116 ne Il ConsigHo di Stato, 1974, I, 255) coo. amp.:iia ed aa:11aJI�Jtica oodilllarwa ha rimesso la decisione talll'Adunainz!a plenatrlJa.: ail riguCl!ll."ldo, dopo arv:oc ll"i�chiamato J,a giurisprudenza deli1a 1Siu(pirema Corte din materia di ilmllillediata apipmazione dellie nuove inotnme su.Ha gdltwiisdicziooe e sulila coonpeiteirwa (1cfr. Cass. Sez. III 19 germailo 1972, n. 137, Foro It., 1972,I, 3559; Oass. Sez. I, 24 apcriil.e 1972, n. 1340, Giust. civ. 1972, I, 1215; Oass. Sez. II, 4 maggio 1972, n. 1350, Foro It. 1972, I, 2917), nooch� Jia 1ci!l."co1starnza che, m via g.ene!rale, iii1 legi.is1atolt'e ha spesso �cl.WettamenrtJe 1<lisci:pilinato ta.ili probtLemi di dii.Tiitto rtranisirflorio, ila SeZ�tooe ha osse:i-vato, tuittavlJa., a sostegno dcl. mantenimooto della competenza .come il .gienelt'alissirmo principa;o deLl'economiia. dei �mezzii. processuali lllOtll sembra �consenitirrie so~mone diversa, avuto rigiuardo aniche al fatto che ilil ogni caiso il:a decisiODJe viene resa da gcludice SU1Periooo !iin grado. La pil'O!tllUillJcia detLl'Adiunalnza rpLooatriia l!lJOn ooosta, allo stato, esse!re stata depositata. II .CONSIGLIO DI STATO, Sez. ~V, 12 marzo 1974, n. 222 -Pres. Uccellatoo: e -Est. !annotta -Soc. Romana Gesrtione Immobiliare (avvocati Sep�e e Lavitola) c. Prefetto di Roma. Giustizia amministrativa -Ricorso contro decreto di esproprio Competenza del Consiglio di Stato ex art. 38 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 -Impugnativa al T.A.R. del diniego per il proprietario di costruire dfrettamente sul proprio terreno successivamente espropriato -Sospensione del procedimento -Necessit� -Sussiste (1. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 38). In materia di impugnazione dei decreto di espropriazione per pub. biica utiHt�, rientrante nena competenza in unico grado dei Consigiio 1" di Stato in base aU'art. 38 deHa L. 6 dicembre 1971, n. 1034, va dispo i l.;�;;-. . f,� � W:m.yff!IF�=�-rx ..'iWm.g.�ffiW~41BJJr4mt'.?m.~�Jilt4"$��nrf1m�� zy�...� .'.flF?J1ffeiffitm�=wr-m;,,.-311g ffi?&Wrn � . � .. w~ittfefff:iW.W..fMP-wz:::::;{@frfi.ffi{@lF'&ft ffil� � .. 41htw~.. ....x ... x ..xc.:r.&Y&m %� �::xWill /t=JI ..;,rlln(;.. m;g;;;,,,,....llll&f1tt:..ll%0"wN&:/~==�IIlwz.."&x�:==Mtr~u=;,m,�=�=f;�=�M PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 953 e 3192 del 1960; n. 1840 del 1963; n. 2831 d'el 1972). E in tali sensi va (pure accolto il quarto mezzo del ricorso. La sentenza pertanto deve essere 1cassata, icon rinvio. della causa (a:nche per le 1�ese d:i questa fa:se) ad altro giudice dli pari g1rado, il quale, irl relazione al !Primo mezzo, dovr� uniformal'ISi al su illustrato ~inciipio di diritto, che !PU� cos� enunciarsi: �L'art. 1957 e.e., 1che 'iJmipone al 1ciredlitore l'onere di r~chiedere giudizialmente entro un 1certo termine l'adem[>imento dell'obbligazion'.e garantita dal ndeiuS.Sore, pena la decadenza dal suo diritto vea:iso quest'ultimo, si rifedsce sia alla ndeiUS!Sione �sem(plice che a quella solidale; ma d:ivemo, nelle due ijpotesi, � (o pu� essere) il soggetto (pa'ssivo dell'azione. Questa, nel primo oaso, � da rilcoliegare anche all'onere della preventiva escussione !del debitore princiipale, contro il quale !Perci� va esclUISdvarmente proposta e diligentemente �continuata; nel secondo caso, invece, tende solo ad evitare che un ritairldato eser�cizio del diritto d:i 1credlito :p!l"egiumchi le ;ragioni del fideiussore verso il debitore 1Princ~ ale, onde la giudliziale istanza pu� essere indifferentemente riivolta, a 1scelta del 1oreditOO"e, 1contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e 1con effetti ugualJinente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione�. -(Omissis). � CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 2 aprile 1974, n. 931 -Pres. La Po;rta -Es-t. Miner'bi -P. M., Cariisto (�conf.) -Scimia (avv. Cuzzi) c. Feil'To;vie d'eUo Stato (avv. Stato Gentile). Prescrizione -Danno prodotto dalla circolazione di veicoli in conco mitanza con altre circostanze -Prescrizione biennale -Si applica. (cod. civ., art. 2947, comma secondo). Ai fini dell'applicazione della prescrizione breve prevista dal second, o comma dell'art. 2947 cod. civ. non � necessario che si tratti di danni derivati dalla circolazione nei senso del puro rapporto di caus.a ad effetto, ma � sufficiente che vi sia un rapporto di ;d,ipendenza per il quale l'evento si colleghi nel determinismo alla circolazione dei veicoli (1). (1) n principio COil!tenruito ne1Jl'ammotaita decisilOlne si mquaidra ine1lta girurisp! l."Udenza costalllte che !l'iiporta ne1Jl'ambdto delLa ~esc!l.'lizione bi:enniaile prevista dal 1sec00ido ccxmma 1deli'all."t. 2947 ood. civ. ituiflte 11.e pretese risarcitorie che trag.gono comunque origine dalla cwcolazione di veicoli: nel senso che si considera danno derivante dalla ~circolazione quello nei quale la !14 954 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con citazione 20 a{Prile 1967, Benito Sdmia conveniva dinnanzi al tribunale di Milano il Ministero dei trasiporti, ed esiponeva rche il 20 magigio 1962 il 1PI"01Prio fi:glliio Raffaele, di anni sei, era rS1Jato investito da un rconvoglio d!elle FerrOIVie dello Stato in localit� Certosra ,di San Donato Milanese, 1decedendo, e 1che, nel tratto in cui eira avvenuta la 1soia;gura, I'.Aim:ministrazione delle Ferrorvie non aveva 1cmato la manutenzione dello sbarramento dli filo sip1inato che se'.t)arava la sede fe'.l'll"ovia11ia dalla zona abitata, presentando detta recinzione un armipio ,passragigio attraverso il quale il bambino si era tpoctato sulla strada ferrata. Ci� !Pl'etnesso, chiederva la condanna del Ministero 1convenuto al risarcimento dei danni. L'Ammintstrazione delle Ferrovie dello Stato, rcostituitarsi in giudlizio, contestava la domanda, asst�:mendo che il tpll"ocedimento !Penale erasi chiuso con dec.reto di arrehiviazione del 3 agosto 1962 per iiJ:n!Pr01Poni 1 bilit� dell'azione, non essendo emel'ISa dal fatto iresiponsabilit� dii terzi. Es!Pletata la [prov� per testi dedotta 1dall'attocre, il Trilbunale di Milano, con sentenza puibiblicata il 17 �llPrile 1969, accogliendo la domanda, condannava I'Amiminisrtrazione al !Pagarmento in favore dell'attore della somma dli L. 6.000.000. Conrsdlderava il tdbunale che l'Amminisitrazione delle Ferirovie, avendo 1creduto di d!over p!'ovvedere alla recinzione di filo spinato della 1sede fe:riroviaria, pur rsenza esservi tenuta per le1gge, aveva anche l'obibll1go ,di curarne l'adeguata manutenzione, ed avendo mancato al 1sJUo oblbUgo, dioverva essere affermata la :sua resiponsabilit� nel sinistro. La decisione, im1pugiiata dall'Amministrazione fel"l'ovia:ria, veniva riformata dalla Corte d'AiP!Pello d'i Milano, la quale, con la sentenza denunciata in questa sede, rigettava la domanda, osservando che il diritto� al risarcimento dei danni era iprescritto a nOII'lma dell'art. 2947, secondo comma, 1c.c�., per es:sere stata 1proposta l'azione oltre il biennio dalla data dli a:richivia.zione del tprocedimento penale. Arvve!I'So tale sentenza lo Sc1mia ha (pl"Oposto r]conso per Cas:sazione sulla rbars1e dli tre mezzi di annullamento: resiste il Ministero dei Tlrasiporn 1con 1contro1rioorso e memoria. Con il priimo motivo il riicoirrente denuncia la violazione e la falsa aa>IPUcazione dielle norme :sul concoil'ISo d'.i causa (airtt. 2043 1C.c. e 40, 41 1c.ip.), rSostenend'o l'ina1P1plfo1a1bilit� delle dlisposlizioni dell'art. 2947 e.e., �Circoilazdone dei v,efoolo si inserisca ,quale elemento nelJ.a serie causale che ha determinato 1l'ev�enrt:o dainnorso (cfr. Cass., 27 novemb'.r~e 1973, n. 3245, in questa Rassegna, 1974, I, 921; Cass., 22 luglio 1971, n. 2425; Cass., 13 settembre 1966, n. 2371, in questa Rassegna, 1966, I, 1269; Cass., 27 ottobre 1965, n. 2259, in questa Rassegna, 1965, I, 1192; Cass., 11 ilugLio 1964, I, 1829, i:n questa Rassegna, 1964, I, 892 ove uliterdoci rlchiami. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE !POicili� la �causa concorrente del Slini:stro era icootituita d!a un fatto diverso �dalla �circolazione di veeicoli e preciJSlamente dalla d'eficieinte recinzione d'.ella sede fea:Toviairia, e comunque, dalla mall!canzia. di manutenzione. Con il is~mondo motivo il rlcom"ente deduce la violazione delle norme sull'efficacia del igiudicato !Penale (art. 2947, c�o1mrria terzo e.e.), asisumendo che erroneamente la Corte di merito aveva fatto deco[["rere il periodo di iIJ(["escrri.zione ibiennale dalla data del deel'eto di arichiviazione del p!I'ocedimento penale, riguaridante i conduttori del treno: essendo emersi attraveris:o l'iJStruzione della causa dvile elementi !Probatori a carico del S<WVegliante delle Fe.rtrovie nel tratto Milano-Rogoredo, il giudtce 1ciV'ile !Poteva riqualifilcail'e il fatto dlal !Punto d� vtsta criminoso e nell'iiPotesli. prevista qall'art. 2947 �comma terzo ajpjplicare la prescrizione jpenale !Pi� lunga di quella civile. Con il terzo motivo lo Sctmia lamenta la violazione e la falsa aa;:>!Plicazione delle norme sulla pil'escrizione (art. 2947 �commi prtmo e secondo c..c.), sostenendo �che la [plresicrrizione 1biennale era invocabile in relazione all'otPerato del macchinista, ma non a quello degli addetti alla manutenzione diella il"ete di recinzione, la cui responsabilit� ha caratteire autonom(). La Corte 01SServa: Il ricoll'irente Clritiica nel primo motivo la sentenza �lmlPugnata [per aver ritenuto che una soltanto, e cio� l'urto del locomotOil'e, sia stata la causa dell'evento mortale, mentre in esso ebbero a concoT!rere altre caure dirette e indirette o mediate, indipendenti dalla ci:I1colazione dei convogli ferll."oviari, tra 1cui in particolare la imancata chiuisura del varco apieirto da ignoti nella barriera di filo !S[pinato che recingeva la sede ferll."ovi:aria: ma il rilievo sembra ill!conf&ente ai fini della decisiione. Peir verit�, i su:dldetti princiiPi accolti dagli artt. 40 e 41 c.p. in :relazione alla tmputabilit� e alla responsabilit� penale, vell!gono 1contraddetti ove si as:suana, �come aS1SIU!Ille il :rico1'1l'ente, �Che si dowebbe scindere l'evento � dannoso. inalzato nella sua 1confrgurazione unitaria, nelle sue COlllliPOnenti causali ai fini di sostenere 1che ad ogni fattoce cauisale debiba aip�plicaa:' Si il com.i;ipondente termine di prescdzione: se nella produzione dell'evento dannooo non � possibile un frazionamento della causalit�, tale :frazionamento non !PU� eS1Sell'e op�erato neppure ai fini della 1P11."escrizione 1civile dell'azione .di danni. Le consiiderazioni clle precedono gJustifrcano il rigetto, oltre che del iprimo mezzo, anche del secondo, e del terzo. C::orrettamente la sentenza irm1pugnata ha considerato �che per l'applicabilit� della [prescrizione breve non � necessario che si tratti di danni che siano derivati dalla drcolazione nel .senso del puro rapporto di causa ad effetto, ma 956 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO � sufficiente rche vi 19.i.a un rajppOrlo di dJiipendenza, per il quale l'evento si colleghi nel determinismo alla ciricolazione dei veicoli. Cosi ritenendo, la Corte di m�rlto si � attenuta alle (precedenti statuizioni 'di questo S.C., secondo le quali ad integrare l'i(potesii. lt'e.golata dalla nol'lffia dell'art. 2947, secondo 1comma 1c.c., � suffidente ,che il danno tragga origine da qualunque fatto illecito, rehe sia strettamente connesso con la ctrcolazione dei veicoli (Ca.$. 11 luglio 1964, n. 1829; 13 agosto 1962, n. 2577; 15 luglio 1960, n. 1029). Nel ooso di 51Pecie, la recinzione della strada ferrata era stata plI'eddJsposta dall'AmminiJstlt"azione in vista e in funzione della ciricola:zione dei convogli ferroviari ed era, quindi, immediatamente. collegata con la circolazione stessa. Se coLSI�. �, la trascurata manutenzione dello sbaNamento dii rf�lo SiPinato integrava un'omissione colposa, di 1cui l'Amrmini:strazdone [poteva essere chiamata a ri:sipondere 1crune !Per altri fatto rcolposi derivati dlalla circolazione o ad essa strettamente collegati, cOISicch� la il"elativa azdone di responsabilit� doveva iret�ailllente considera'.l'ISii. soggetta alla prescrizione biennale, di cui al 1s1econdo rciomma rdlell'alt't. 21947 C.1c.. -(Omissis). CORTE DI CASS.AZIONE, Sez. I, 18 81Pl"ile 1974, n. 1055 -Pres. Leone -Est. Pajairdi -P. M. Cutrupia (rconf.) -Soc. ,p. Az. Interstrade e Paloni (avv. Ozzola) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Zagari). Violazione delle leggi finanziarie e valutarie -Licenza import-export - Inesecuzione dell'esportazione -Sanzione pecuniaria -Legittimit�. (r.d. 5 dicembre 1938, n. 1928, art. 2; d.l. 6 giugno 1956, n. 476, mt. 2). Violazione delle leggi finanziarie e valutarie -Licenza import-export - Inesecuzione dell'esportazione per impossibilit� di collocare le merci -Violazione delle norme valutarie -Sussiste. (d.l. 6 giugno 1956, n. 476, art. 2). In caso di licenza bilanciata per importazione-esportazione verso un paese estero, la mancata esecuzione dell'esportazione costituisce violazione valutaria e legittima l'irrogazione da parte del Ministero del Tesoro deZZe sanzioni pecuniarie (1). La circostanza che la mancata esportazione possa essere dovuta ad obbiettive difficolt� di coZZocamento deZZa merce sul mercato estero non costituisce esonero daZZa sanzione pecuniaria (2). (1-2) Secondo l'all't. 2 deliLa ilegge n. 4716 del 1956 ai residenti (sul ~fica1Jo di t�le :Locuzione v. !l'1arrt. 1 .stessa !legge) � fatto divdeto di effettuall'e esportazdioni ed importazioni di mere.i se non iprevia �liceooa del com PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 957 (Omissis). -Con decxieto del 12 dicembre 1964, notificato il 25 gennaio 1965, il MiniJStero del Tesoro infliggeva alla Societ� per Azioni Intwstrade e al su� amministratoce uniico Enzo Paloni, la pena pecuniaria di L. 2.500.000 in via solidale !Per trasgressione valutaria ai sensi dell'art. 2 del d.l. 6 giugno 1956, n. 476, sul rilievo che due liicenze per scambi bilaillciati 1col GiaipJPone �concesse alla predetta Societ� erano state utilizzate per la sola i.imtportazione, mentre non erano state effettuate le prescritte esiportazioni a pareggio. Avverso tale provvedimento insOl"gevano la Societ� ed il Paloni convenendo in giudlimo avanti il Trrilbunale di Roma con atto di citazione noti.ficato il 13 febbraio 1965 il Ministero del Tesoro e chiedendo dichiararsi che neSISUlla trasglresisione valutaria IPOteva essere loiro attrilbuita. L'Amministrazione si .costituiva e resisteva. Il Trilbunale di Roma con sentenza 12 ottobre 1967 irigettava tutte le istanze attrici. La Corte d'A!Pu;>ello di Roma, su impugnazione della Interstrade e del Paloni confermava la sentenza hn1Pugnata; Osservava la Corte che le autorizzazioni ministeriali di eSIJ;lortazione di mence, 1con 1cui si attua dallo. Stato il monopolio dei mezzi di pagamento all'estero a' fini dd politka valutairia, dovevano essere utilizzate dal privato titolare nei modi limiti e termini ifiJssati dalla Pubhlica Amministrazione. Nel caso sjpeciale !POi di scambi bilanciati, cio� per la petente Milndistero del cornmercdo .oon �l'estero (d'intesa con qlUlellio dellie fiJillanze). Le ilfoenze ccmcesse po.sSOIIIO 1riflettere UIIla soiLa de11e' due operazioni (impootaziooo o esportazione) OJPPlllre ~edere che le importazioni biilancino esattamente le~. Pokh� tuttavia, ai sensi dell'art. 8 deili1a ,stessa [egge i !tle.sidienti hanno l'obbtUgo di cedere Le divise estere all'ufficio italiano dei cambi (attraverso .cui lLo Staito eserciita fil controllo ed il monopoldo suililie ddiv1se estere), ncl prdmo �OOISO (quel!lo cio� �che iLa licenza rifletta iurna soiLa dlel.Lle due opeiraziooi su1ilie mel'cd), si posscmo� verificare due ddistiinte situ~om:il: o con lo stato straniell'o destiniaitario de11'operazione cornmeiiciaile sussiste un acccmio e �cleairing � (o c1i scambi biilaltlJCiaiti), non limporta se biilatell'ale o p!LuriiLateraJie (con itali accordi, aittravevso una cassa COllll\PenlSaziolllli si regolano ~ scambi tra paesi esteri senza �trasferimento di div1se: v. FRANCESCHELLI, Scambi internazionali e diritto commerciale interno, in Riv. dir. comm., 1950, I, I e spec. 24 seg. BIGIAVI, I regolamenti intrnazioinali me,diante compensazione (cleall'ing), Roma 1942, passim; L. RossI, Esportazione e importazione, ilD. N111ovd:ssimo d!ig. iit., vol. VI, IP� 860 segg.), ed m W caso il.'imporita.toire (o l'esportaire) venser� (o rispettivamente ricevoc�) id CO!t'll'\iislpettivo trami:te l'ufftcio .cambi del proprio paese, oppuIDe lllOil esistono accordii con il.'aiLtro stato 'ed in tail caso si riioorr:e all!1a cid. compenisazicme privata (detta anche � �comprivaita � ). Si tratta di Ulll accordo rbriaJ un importaitooe ed Wl espoctatore naz1onail.e in modo ohe iLe due pairtiite (que1la iln enrtrata e quelia m usciita) si compensino tm :Loro (nel .senso che l'impocrtartore paga d:irettamenJte il'espoo:itaitore) evitamdo �iJ. trasferimento di moneta nazioome (su taiLe 958 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO autorizzazione <data jpell' due qperazioni commwciali, una di e51Portazione e l'altria di i:mtportazione tra loro 1connesse, il privato era tenuto, non solo a ll"isipettare la presciritta priorit� e i lt'elativi termini di validli.t� della licenza, ma 1sqprattutto ad effettuarle entrambe; costituendo tale Hcenza un'autorizzazJione unica condizionata al compimento d'i entrambe le qperazioni, ed attuandosi con la mancanza di una di queste un movimento di valuta in violazione idlel monqpolio statuale �circa i mezzi di !Pagamento all'estero. Concludevano i giudk1i di secondo grado deducendo che l'escluisdone della priorit� della esportazione da parte della Pubblka Amministirazione non i:mtportava la cessazione del vincolo del collegalll1ento funzionale :liva le due Ojperazioni di commel'cio, ed inoltre affermavano 1che la tresn;>onsaJbilit� per la .parziale utili:zzazione di tale liJcenza non richiedeva la [prova dli un danno rper l'economia nazionale, considerando 1che qua1sdasi atto idoneo a violare il monqpolio statale costituiva una trasgreSISione valutaria indipendentemente dalla !Prova di un concreto danno economico. Eguale 1sorte negativa la Corte irilsenvava alla tesi della impos1sibilit� IP& forza :ma1ggiore di 1collocaire La me11ce italiana di 1cui alla liJcenza di esiportazione sul mel'lcato giapponese, 1ribadendo che tale fatto non poteva �colllfiigurare un'i!Potesi esonerante. Contro tale :sentenza la Societ� Inte11strade e il Paloni prqponevano ricorso !Pelt' Cassazione. Resdisteva l'AmminiJSltrazione. operazione V. Caiss., 14 febW-aii.o 1964, m questa Rassegna, 1'964, I, 3.SO e ilil dot1mima FRANCESCHELLI, op. cit., pag. 19 e .seg.; LOJACONO, Licenza minis.teriale ed� operazioni export-import in compensazione privata, mBanca, borsa, ecc., 1957, 33; PROVINCIALI, Il c.d. �affare di reciprocitd � e le compravendite in esportazione, icn Foro it., 1951, I, 1497; AscARELLI, Compensazione privata valutaria e cambio traiettizio, :in Riv. trim. dir. proc. civ., 1951, 303. A1loirch� rlcoirire La see0I1Jda lipotesi (e cio� quarndo ila licenza mimsteII'iaile artJtrilbruita ad un sogigietto ~evieda ~a il'aiuitorizzadcme alll'impootaziom.e ohe ai11'1esportazione) biLanci:arndosi �le due QIPetrazioni, il. problema, teortcamenite, � moiLto semp1ificato. Poich� non si dO!Virebbe Q1Peralt'e t:rasferime.nrto dli vailuta, ma sollo di meT1ci, non v'� neeessiit� idi a1CIJJll reg-Oilamento va!lutario (n� iin olearing n� .illl comp1ensazione privata). Le ,cose per� 'si complkano, soprattutto sotto fil profilo :pubblicistico, quando 'UtlJa delle due OlpleTazioni (impoirt o e:xzport) rimatnJe iinaittuaita. � drla:ro 1che in tail 1caiso si reailizza ISellliP[1e uina �llllfu'lazlione V'a1UJtaria, poiieh�, ove si v'eri.fichi l'1esrpoirtazione :senza impoc,taziione, si ha necessariamente una �COIStituzJ.OQJJe di deposito di vaiLuta estera a :l�avore di !l'eS1demite italiana (1conf. '!1rib. Roma 2 febmaii.o 1959, in Foro it. rep., 1959 voce Esportazione- impo�t'tazione in. 6) e nel �caso cont:rMdo (iimrportazi0I1Je senza esportaiziooe) pelt'ch� neeessarilamoote 1si verifica un !Pagiamento di mooce st:ramera con divi:sa nazfonale. � ,quest'ultimo, appunto, dJ. 1caso esaminaito dalila annotata decisione che ha esattamente lcitemiuto 1che i!ll rta1e situaz1one ll'icorra iindlrazione valu 959 PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di tricoD:'so, 1si invoca violazione e falsa ap1Plicazione della richiamata legge del 1956, noillch� degli artt. 1 e 2 del r.d. 5 dicembre 1938, n. 1928. I riiconrenti lamentano l'erroneit� idell'affetrma2lione cil'ca l'unicit� dell'autorizzazione. Il motivo � infondato. � Esattaimente i giudici di merito hanno indivtduato la ratio deHa autorizzazione contenuta nelle due dlicrenze (per scambi bilanciati sfocome provvediimento idoneo aipipunto nella sua unicit� indefettihile a realizzare una prec.iJsa politica valutaria ilm[ledendo spostamenti di valuta ritenuti dannosi (Per l'economia nazionale. La frantumazione di tale pir0VV10dimento riduce ed elimina la sua funzione, che non r� meramente teettlica �di diritto ammini:strativo, ma realizza nella sua p:recri;s:a funzionalit� i fini piredetti di politica economica nazionale in (prosipettiva internazionale. Va anzi [p:reso atto che in quesrta 1sede non viene [Pi� avanzata la tesi della intervenuta modifica dell'autorizza:zlione originaria, e del resto tale modifica dguardlava pacificamente soltanto la eliminazione della priorit� della esportazione di merci in GialP(pone !rispetto alla im!Poirtazione, �s:u d'i �che esattamente i giudici di merito hanno osservato che, pur �SO'P!P!reslla la priorit�, la esporta:zlione awebibe dovuto comunque intervenire. Con il oocondo motivo di rico'l:ISo, si invoca vriolazione e fa1s;a apprlicazione delle 1Sltessie norme SO(pra citate noncih� omessa motivazione su tairia peirch� � il duetto in concreto dil mterscaimbiio ha .oomportaito forzataimeillJte �che H pagamea:JJj;o ideRa merce hnpoirtata ma aivvoouto con valUJta ., con diamlo all.'initel'esse l!JJazdccmale (y. in .seillJSo conf. Cass. 11 drtcembire 1967, n. 2906, in Foro it., 1968, I, 1018 ov1e nota di riichi:aimo). Di notevoJ.e 1nteresse 1e ,certaimel!JJte .esatto � rpure i:l ,priniciipilo elllUC1eaito nella 1secolJ'.lJda massima. StamJte lia stretta ueirdipendeIJJZa dellle due opeiraziOIJJi dii :irrnJport-exproir:t, il'impossibilit� so!P['aV'Vlenuta (anche se obiettiva) dii UJna idi esse non vende iLegittirmo iporire� m essere soJroanito iJ.'aWtra, pereih� m tail caso si pornebbe d,n essere uno .spostaimento di valuta m CODJtrasto con il priincipio del monopoilio 1statale in materia. N� ip!U� iltlvoca!l'si ila mancanza di rcoilpa, perch� essel!JJdo iLe due operazriioni strettamente mterdtpelJ'.lldenti, l'opeirato:re nOltl ipu� IPOII'lre irn essere una di esse sea:JJZa essersii. prima aiooextaito di poter 11eail;izzaire il'inltera 0rpe11a:Zliicme. L'operartore economico �, qumdi ,vincolato aill'ailternartiva: o esegui.ire entrambe 1e operazioni autorizzate, oppure ritnunziaD:'e ad entrambe. Quest'uiltima soluzione si �impone poi �qualJ'.lJdo urna deil.J.e due operaziooi sia pe:r quaJ.siaisi motivo :iimpossibile. Jin generale suJ.lia iLegislaz�OIJ'.lJe vailiutairia v. SALVATI, La viorlazione della legge valutaria, iin Banca, in borsa ecc., 1966, I, 75. 960 .RASSEGNA 'DELL'AVVOCATURA DELLO STATO un ipunto decisivo <lena controvell'sia i nrelazione alla affermata esclusione della sussistenza del danno, di :l�ronte alla quale i giudici di merito avrebbero erroneamente affemnato che il danno � in re ipsa in qualunque violazione del mono1Polio statale in questa materia. Anche questo motivo � infondato. � ,del tutto ovvio ,che � �lm(poSISibile identificare un danno specifico e fornirne la JPll"OV'a, ma il danno non pu� non JPresumei:isi ogni qualvolta lo Stato, nel suo libero e d!ils1crezionale detemninarsi in � proSJPettirva di politica valutaria, adotti provvedimentj. generali nell'interesse della 'economia nazionale, e ogni qualvolta di fronte a ci� si verifichi una tll"asgressione delle norme impartite. Sostenere il contrario significherebbe �erare un illecito sindacato sulla politica economica dello Stato, ed affermaire 1che essa si � in concreto iisipirata a criteri erll."oneaimente ritenuti vantaggiosi per il Paese, talch� la violazione dd essi ha comportato non 1soltanto una mancanza dd danno, ma addiirittura un vantagigio. Del resto � assolutamente agevole 1consruderare che 11 difetto in concreto di interscambio ha �comportato fOll"zatamente �Che il !Pagamento della mell'ICe imiportata sia avvenuto con valuta anzich� con l'equivalente accreditabile della meI'ce che avrebbe dovuto essere eSJPOrtata. Col terzo motivo di ricomo 1Si invpca violazione delle stes1Se norme sotto il profilo della censura delle affei:imazionl della Corte 1ciJ:ica l'iimpossi: bilit� dell'�!1Poll"tazione in GiaPJPone, sostenendosi che la incollocalbilit� delle mel"ci avreblbe dlovuto essere esattamente configurato come un caso d!i forza ma~giore. Anche questo motivo � infondato. La Societ� Interstrade e il Paloni erano riusciti ad ottenere dal MiniJStero 1comipetente la eliminaZJione della JPII'iorit� cronologiica della eSJPortazione TLSJP�etto alla desidlerata �J:n!Portazione. Ci� comportava jpeir gli istessi l'assunzione JPII'ecisa della responsabilit� di fronte a difficolt� risolte alla successiva eSJPortazione. Ma ici� non poteva non tradlursi in un l�ro !Pl'eoi!So ris�hio di :lironte al regiime rigoroso delle nwme in tema di valuta. Riibadita infatti la necessaria intemittJendenza delle O!P'emzioni di i�mtPOrtazione e d!i e5JP0rtazione, ogni difficolt�, ed al limite ogni �JmiPOSSibilit�, riSJPetto ad una delle dlue OIP'eraZJioni non poteva non com1Poll" taire <1'�!1Ponsabilmente per il so~getto inteTessato la irinun1cia totale alla utilizzazione delle due Hcenze lbilanoiate, gia1och� questo era l'unko modo per evitare un legittimo Sjp-Ostamento di valuta. -(Omissis). SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA(*) CONSIGLIO DI STATO, Ad.. plen. 8 febocaio 1974, n. 1 -Pres. Vetran�> -Est. Pezzana -Romeo (avv.ti Gentile e Valen:siise) c. Ministeiro Sanit� (avv. Stato Azzairiiti) e Coonitato antianaladco Reggio calabria (avv. SoT\l"entino). Competenza e giurisdizione -Comitati antimalarici -Sono organi del Ministero della Sanit� -Controversie con i dipendenti dei Comitati -Giurisdizione -Spetta al giudice amministrativo. I Comitati antimalarici non hanno personalit� giuridica, ma vanno considerati quali organi periferici del Ministero della Sanit�; spettano in conseguenza alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controver~ ie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti di detti Comitati. I CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 marzo 1974, n. 221 -Pres. De Capua -Est. Paleologo -Ursi (avv. Sorrentino) c. Comune dli Poirtici (avv. Salvia), Prefetto di Napoli (avv. Stato Bruno) e S.M.E.C. (avv.ti Pfocwci e Gava). Competenza e giurisdizione -Tribunali amministrativi regionali Passaggio ai T.A.R. dei procedimenti gi� pendenti davanti al Consiglio di Stato -Esistenza di decisione interlocutoria -Spostamento di competenza -Non si verifica. (1. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 42). Lo spostamento di competenza in favore dei Tribunali amministrativi regionali non riguarda i procedimenti gi� assunti. in decisione dal Consiglio ,di Stato, ancorch� quest'ultimo abbia emesso una decisione parziale o interlocutoria e non quella definitiva: in tale ipotesi, infatti, risponde a criteri di logica e di economia processuale evitare che la valutazione gi� compiuta dal collegio giudicante sia interrotta e debba (*) Alla redazione deifile massime e delile mote di questa Sezione ha collJJab<>lrarto anche l'Avv. FRANCESCO MARIUZZO. I . I 962 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO conseguentemente, essere ripetuta dal giudice di l� grado cui sia at tribuito per ragioni di competenza l'esame. della materia del conten dere (1).. (1) Nella fattispecie in esame, aivente ad oggetto la discriminazione di cmnpetenza 1Jra COltlJSligJiio di Stato e TtribunaJ.i 1t1egilcmJaM amministrativi, da attuarsi in via transiitoria suiLla base dell'art. 4!2 della 1. 6 dicembre 1971, n. 1034, !La Sezione ha dnid:iJviJdluaito 111eiLl'aivv0IllUita discussione del ricOll"So, as1IDattamenite idonea a 1defiinWe iJl ,giJudizio, un Limite iimpWicirto ma s:tcurro a:11a di.isposizd.onie �suiinclicata, che dispone in via .~il pa<SSag;gio dei proceddmenti ai oompeiten<ti T .A.R. dopo :JJa data del iloco msediiamento avven< UJto :i!l 1� �giet1DJaio 1974; e oil� atn1che se, mvece della decis:iione definitiva, risuJiti emessa lllil!a mell.'la <plI"Onunciia parziiailie o iillltecloootocia. Niella �stessa materia si rammenta che il.a Sez. V (cfir. md. 15 febbraio 1974 n. 116 :ne Il Consiglio di Stato, 1974, I, 255) con ampia ed atnJall�ltica oodiina.nz;a ha rimesso la decisione all'AdUnJa111Za plenarila: ail riguaroo, dopo aiveir richiamato JJa giurisprudenza �dehla 18ru{prema Corte mmateria di immediata aippJiicazione delLe nuove inOII'lll1e sulla gdm-.iisdizione e suiLla comp~ a (icfr. Cass. Sez. III 19 germai10 1'972, n. 137, Foro It., 1972,I, 3559; Oass. Sez. I, 24 apriLe 1972, n. 1340, Giust. civ. 1972, .I, 1215; Oass. Sez. II, 4 maggio 1972, 111. 1350, Foro It. 1972, I, 2917), nonch� JJa icWcostanza che, !iJn via g;enera�le, iJI. legi1slatooe ha spesso ,diil'ettamenite d:iisciPJin'ato taili problemi di 'diriJIJto <trans:iitorio, aia Semone ha ossell'Vaito, tuttaivila, a sostegno del mantetndmento ,della competenza ,come il g;enooaliissimo principio deLl'ecoill!omia dei mezzd. processuali IIlOn sembra conseniti!re isoluzjione diversa, avuto rigiururdo anche al fatto che iln ogni �Caso JJa decisione viene :resa da gdiudfoe suiperiooo in grado. La prOIW1DJcia deM'AcliuinialrLza <plenaria 1I10n consta, allo staito, essere stata depositata. II CONSIGLIO DI STA'IIO, Sez. ~V, 12 marzo 1974, n. 222 -Pres. Uc' cellatore -Est. !annotta -Soc. Romana Gestione Immobdliare (avvocati Sep�e e Lavitola) c. Prefetto di Roma. Giustizia amministrativa -Ricorso contro decreto di esproprio Competenza del Consiglio di Stato ex art. 38 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 -Impugnativa al T.A.R. del diniego per il proprietario di costruire dfrettamente sul proprio terreno successivamente espropriato -Sospensione del procedimento -Necessit� -Sussiste (1. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 38). In materia di impugnazione del decreto di espropriazione per pub. blica utilit�, rientrante nella competenza in unico grado del Consiglio di Stato in base all'art. 38 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, va dispo PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 963 sta la sospensione del procedimento relativo fino a quando non sia stata emessa decisione inoppugnabile sul ricorso proposto al T.A.R. dal proprietario del terreno espropriato avverso il diniego di costruzione diretta sull'area in questione (1). (1) Decisione da raipproviare in quanrto appldoozioine di !pll'incitp[ gene- 1'\ali m matema ipll'OcessuaiLe. I CONSIGLIO DI STATO; Sez. IV, 26 marzo 1974, n. 277 -Pres. Meregazzi -Est. Della Nesta -Sabatini (avv. Adani) e Cifarelli (avv. D'Abbiero) c. Istituto Centrale idi stattstiica (avv. Stato Cosentino). Leggi, decreti e regolamenti -Regolamento -Visto e registrazione della Corte dei conti -Applicazione della norma regolamentare in difetto di registrazione -Illegittimit�. Il visto di legittimit� e la conseguente registrazione della Corte dei Conti si configurano come atti di controllo preventivo rispetto al nuovo regolamento emanato dall'Amministrazione ed influiscono, quindi, direttamente sulla sua. efficacia; illegittimamente, pertanto, l'Istituto Centrale di Statistica procede alla promozione di propri funzionari sulla base ,di una norma di reqolamento gi� emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma non ancora vistato e registrato dalla Corte dei Conti (1). (1) Ofr. C.sJ. 13 marzo 1970, n. 96 ne Il Consiglio di Stato 1970, I, 53'2. Il CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 1� marzo 1974, n. 202 -Pres. Lugo Est. Chieppa -Impresa Arturo Meriigo (avv.ti Dore e Jemolo) c. Comitato di 'controllo Enti locali di Nuoro (avv. Stato Mataloni) e Impresa De Frand:sci (avv.ti Caredda e Carbone) . Comune -Comitato di controllo Enti locali -Controllo di merito Contenuto -Limiti. (art. 130, secondo comma Cost.). 964 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Comune .. Comitato di Controllo Enti locali -Richiesta di nuovo esame � Deliberazione definitiva -E' quella adottata in seguito al riesame. La maggiore autonomia degli Enti iocali dipendente idalla introduzione dell'ordinamento regionale e dall'applicazione del sistema di controllo di merito previsto dall'art. 130, sec�ndo comma della Costituzione comporta che quest'ultimo, ove eseT'citato 1dall'organo di controllo, pu� portare alla semplice motivata richiesta di riesame dell'atto, restando il definitivo apprezzamento attribuito al Comune, alla Provincia o all'Ente locale (1). Agli atti amministrativi posti in essere dagli Enti locali non pu� essere riconosciuta efficacia sino a quando non venga 1?ositivamente espletato il procedimento di controllo; in caso di riscontrato vizio di merito ha, quindi, valore di atto definitivo soltanto la nuova determinazione emanata dall'Ente locale in sede di riesame di merito del precedente provvedimento (2). (1-'2) Cfr. sull'ocgomento SANDULLI A. M.: I cootrotli S'U!lli enti territoriali nella Costituzione in Riv. 1Jrim. dir. pubbl. 1972, 575 .. CONSIGLIO DI STATO -Sez. V, 1� marzo 1974, n. 209 -Pres. Lugo Est. Lo Jacono -Quattrone (avv. Lomba!l."di Coonite) �c. Prefetto di Regigio Calabria (avv. Stato Onufrio). Atto amministrativo -Ordinanza prefettizia di rimessione in pristino del demanio stradale -E' atto definitivo. (1..20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 378): Demanio e patrimonio -Demanio stradale -Potere di ordin3;nza del Prefetto e del Sindaco -E' tutela possessoria iuris publici. Demanio e patrimonio -Demanio stradale -Ordinanza di sgombero adottata dopo ~anno dallo spoglio -Illegittimit�. Le 011dinanze di rimessione in pristino adottate per la tutela del demanio stradale sono atti definitivi sia che siano emesse dal Prefetto che dal Sindaco (1). (1) Cfr. Sez. V 21 rnovembre 1972, n. 9.25 ne Il Consiglio di Stato 1972, I, 2037. . PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 965 n potere di O'l"dinanza attribuito ai Prefetto e ai Sindaco daZl'art. 378 deZZa Z. 20 marzo 1865, n. 2248, aZZ. F. si configura come potere di autotutela possessoria 1di diritto pubblico diretto al fine di reintegrare la collettivit� del godimento del bene demaniale (2). Il potere di O'l"dinanza di sgombero di area di propriet� comunale va configurato a somiglianza dell'azione possessoria di diritto comune e come quest'ultima, pertanto, non pu� essere esercitato dopo l'anno del ritenuto spoglio (3). (2) Giwisprudenza consolidata: .cfr. Sez. V 15 1giiu~o 1971, n. 553, ivi 1971, I, 1092; Sez. V 16 ottobre 197-0, n. 746, ivi, 1970, I, 1646. (3) Oonfr. Sez. V. 26 ottobve 1973, n. 722, ivi, I, 1353 e Sez. V 8 maggiio 1973, n. 477, ivi, I, 742. lllir��1~miliflllftlrffi%iii�ilfKfiirflftlUifF@fill�ITillillf�lftrf~'Bf~ � I SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 :llelbbtrialio 1974, n. 326 -Pres. Bossi Est. Scam:;a:no -P. M. Raja (icon:f.) -Mtni~S11mio deilllJe ffiilnlalilZ�e (Avv. Starbo Galfilealnli) c. Bonomo. Imposta di ricchezza mobile -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno -Stabilimenti industriali -Casa di cura -Si estende. (d.1. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 3). L'agevolazione dell'a1�t. 3 del d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, sugii stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nell'Italia meridionale e insuLare, si estende alte case di cura compiutamente attrezzate e capaci di fornire tutte le prestazioni inerenti alla degenza degli ammalati e l'utilizzazione di tutti i presidi tecnico-scientifici; richiesti datla moderna arte sanitariia (1). . (1) Questione nuova. Per l'applicabilit� della agevo:J.azione agli alb~ghi v. Cass., 24 maggio 1967, n. 1134, in que,sta Rassegna, 1967, I, 1033. CORTE DI CASSAZIONE, Serz. I, 7 :liebb111a1i10 H�74, n. 340 -Pres. Rossii Est. MazziaiOOIDle -P. M. Pedace (,ccmf.) -Gragl]JiJa c. Mtniilsrtlooo dei1llie F'mainzie (Avv. Staito Sopil'laino). Imposta di registro -Termine -Decadenza dalle agevolazioni -Contratti con gli enti pubblici -Deposito della somma necessaria per la registrazione -Inadempienza del rappresentante dell'Amministrazione -Non esclude l'obbligazione tributaria del contraente privato. (r.d. 30 dtcembre 1923, n. 3269, artt. 80, 9.3, 110). La parte contraente risponde sempre delle conseguenze delLa ritardata registmzione anche quando abbia provveduto a depositare presso il rappresentante di un'Amministrazione pubbtica la somma necessaria PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 967 per le spese contrattuali, compre:nsiva della spesa di registrraz:ione, e la ritardata registrozione sia a questo imputabile (1). (1) Decisione da condivideTe pienamente. In proposito sii pu� rileva!'e che nel caso pri� fr,equente del ,corntriatto in forma pubblica amrnirustrativa l'Ufficia.Le iro�gante �svolge fidenttcia funzii.one del nOtado e non potrebbe nemmeno pensarsii. che la rparte contraente possa sottrarsii. alle conseguenze della ritardata registrazione dmputa:bile al notaio. QUJando, come nella speci-e, trattasi di scrittura privata e U :l�unzi0tnario linte.rviene come :mpipresentainte dell'Amministrazione, � ancor pi� evidente la posizione diJ parit� delle parti conttiaenti e quindi l'obbligo di tutte di pTovved�eTe alla registraziione, anche �se, per accoodo f!'a esse o per disposizione di regolamento, una delle due sia in�caricat�a di riichfodere l!a l'egistrazfone. CORTE .DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 :l�ebiooawo 1974, n. 404 -Pres. Pece -Est. De BiJasii. -P. M. Di Magio (100!llff.) -MilnWsteoo dellllie FliilllaJUZJe (Avv. S1laJto Ave'Ll!a) 1c. Bosoaireil[lii. (iaJVV. OwOilllaiS). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Interessi -Imposta complementare -Dichiarazione supplettiva di valore in sede contenziosa dinanzi alle Commissioni -Elimina l'obbligo degli interessi (1. 26 gelllrulio �1961, n. 29, artt. 1 e 2; I. 28 marzo 1962, n. 147, art. unico). La rettifica di infedele dichiarazione con offert.a integrativa di valore pu� essere validamente espressa anche in sede di ricorso aile Commissioni di primo e di ulteriore grado ed essa, ove sia univoca, non condizionata e vincolante, fa ce�ssare daLla sua data, anche se non accettata dall'Amministrazione, il corso degU intere�ssi moratori relativi al tributo complementare da liquidarsi sul maggior valore cosi offerto (1). (Omissis). -H Giiudi1ce dli appeilJfo hia ipll'lermesso, oon prcmunioiJa di :llatto .nion censUJl18Jta SUil prunrbo daill'Amrnillnlilstriamo1rue fiinainz.i:arda : ,che la C.D. dli Poirticd, giUJdliicanido su ll"�icovso dei icontrii.buenti avvenso l'avviso dli aciceirtaimento di o:n,a,g,gior valore, con decisione 25 novembre 1955 determin� detto valoire in lire 22.350.000; chie questa dec~stone, appelWata diaili'Uffioio, fu OOIIlJUJLliata dallllia Commilsstone P.tio'Vlilillciatlie iP& wOILaizl�JOOJJe deilJl'all'ft. 31 del ir.d. 7 aigiosto 193�6, n. 163�9, dn ,terma di ll'ogatwia; chie nel 1collll1maippeiLIJO 31 J-ugLiJO ig,57 allila 1steissa Coo:nmiissiJon1e Proviniciia1e 1i cointntbuierr:llbi rarvevrano diichiiJairato dli aiccetitarrie ill. maggiloir valore (1) Bisogna prendere atto della autorevOlle pronuncia, ma non possono non esprimer,si alcuni dubbi. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 968 dli !IdJrle 2!0.750.000 ('liiJre 1.7�50.000 + li~ 12.600.000, V!aWord det1lelrminarti diailllia OommiisS�lcme DiJswettUJaiLe per di bel!'IJ�J Poo:itiioi e Mau:Wg1liiJooo + 11.dJre 6.400.000, pall'li: 1ailJ1'80 % 1del via�ioce 18JC1Cierllaillo diallll'Ufficiio �m illire 8.000.000, per ii bellJi m ~SClolialtllcilainJO); che 1oOIIl llllUJOVla dieciiS�looe del 9 !IllOIVlelllibre 19i6'5, dli'Vle!Illl.llfla defunJi.tilv: a 'Per moocarbe 1~iiolnit, il:a Oc:xrnmilisS�looe DiistiretbuJafLe dii P011'11Jiici, liln 1sede dii II"mwo 1daililia Commilsstcme priOVI�l!IllcilaiLe, dieiternl:in� liJn JJire 20 milldJo!Illi 100.000 liJl viaJ.IOII'e controvienso e 1SU questo &In.porto il'A.F. llliqudd� l'dimposta COltll!PiLemenlbare �di 1sucoessiiolnie llmllgl~0111a1D1d!o1ia dit iilnitleiressi moratord a decOI'!I'lere dail marzo 19'61. QuiiindJi ilio .stesso Gi!Udice idi �a:ppeWL� hia osserviaillo liJn dlilrdrtrtio: A) 1chie G.'dlniii2lilafLe 1comportaimenrtio ~dicodJei oo:nitribulen.td, d. q1UJai]i ICOIIl l 'din:fudJelie 1dielnnmcila di SUICICeiSS�IO!Ille del dilceimb:rie l9�5�2 a'V'e'V'alllO diichdla:va1Jo dJ rbellllUJe viaa.ore dJi. wilre 6.050.000, cess� neil J.ug[liiio 1191517, qUJalllldo essii, dm 1sede idi 100llltiriatPiPe[Wo 1alilia CommJiJsS�IOOJe PtroWncia!le dtL N apoilii, dilchiiiatra111000, 1oome gli� 1debto, dii aoceitltali'e dJl maiggJiior vailJore dii ilJilre 20 mii]iicmi 7150.000, 11'1�isui11Jarto po.i. SIUJpell'liloce a queilllJo m s:e�giud!to die:f�n!�ltO, m IDiil"e 20.100.000, �CIOlll 1deCI�ISilODJe m �sede dii irlinwo dleilllJa Ooonmdislsliloin Dlts1rretitUJai1e dii Rorittlici, !IllOl!l d.mpUig1Ilial1J; B) che da q,111elllia daita,. ossila diail Wug[IJi:o 1'957, 11.'ullitlell'I�loce mairdio neWlia Jiilquiidai:lliJOllle dieiLl'dmpOist1la o~dilvenlne lilmjpuitaibdile ail.1' Ammiiniistrazltone finlain:zJilall'lila per 1110lll arvier questa aiccei1J1Jaillo Il'offierrtla di maggior viail:011e dei oonitr:iibuelllti e !Peil" aMetre IJ.)lrerJielrd,to, lilnvece, rlJiJ ~ stere 1suillla. ~tiesia dlL �IUlll vruore m11c011a 1SU1pell'I�lore dmaniealldo,, perai!Jtiro, soccombente isu quest'uilltl1ma ipretesa misede ocm1ci1usiJva dell. g1�JUd��2lilO OOIIlteni2Jiioso. A 10011ISUJl"a dli qruesba duiPfilice affurirnla:lliJ 1de1Jl'dmpuigttllai1Ja sOOJ1Jenm l'Ammiinilstrruzdooe fiJJ.lJalllziiatrila rfoOII'll'IEllllte, a gti:ulsbilfiicail'ne 11.'eccepdrtla JiJJ.iLe giilttJilmilt�, 1COO 1'Ul!Ill�ICIO motJilvio dli lt'liJCO!.'ISO, dledluce : che liiL rditJaJl'ldJo nea. pagaimenroo diell. tmi.lburllo oomp{lemeillitaJ11e � sempll"e imputabiie iail 1c~ilb'Uleltllte QVle .questi 111enda UIIlla ddicl:JdooalZliione fundizdail.e imdledeLe neill'a:ssolviimelll1Jo della obb1i�ga~ilooe itirdibutaria, � a prescmde!re dallllia durata del :priooodliimenrtlo �di viaiLu.ta:z:JilOllle che segua i'acceiriba.merntto ~ru:fficio .e dalile dnizdatirve illl questo pvese dal coo.tl"ibuenste medesimo�; 1chie 1iJl. momento 1ail quaiLe occOl"l'le aveir (!.'liiguarrdio per de1Jeirmilnare il!a 1Clom:p~erbezzJa 1e l!a riledeilit� deilllia �J�IClhJ�laJI'la2l]Qllle mbu1Jall'I�la � � sempire e 1soLo queWLo 1dell.llJa die111UllllcliJa e illiOlll qlUlailJsiJaJsi iaiLtmo mome!Ill1Jo liJniteirmedd!o del �pl'Ooodlilmento di a:cOOI'!bamenrllo � ; 1chie, [pel1'1JainJ1lo, il'offierta dli maiggliioc vail.Olre IJ.'l�isa, neilllJa ~cile, dlad oooredil D'Meslsooooo (dami 1CJaJU1sa deg!Ut 1arbt1Uia�ii ll'I�ICO!.'ll'lerufll) m sede dli cOlll.Waipipell.lo rulJa Oommilssilooe P:rOV�illlClilaf!Je !IlJOlll pu� ~valida ret tifica dei rvalori d.ichiaxati i.in denUJnci:a idi rucicessione e come fa1le, lll.Olll potevia 1de1JermiinaJ11e �l'obbi!Jiigo, niell'.AmmliJnliJskiazd!Oltlle, di ilii.qu:iJdJaJ11e �dil tD'.'1ir PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 969 buiflo �compJiamealrtiaire SIUll maig:giilor Vlailioll1e come oopim retrtJilfi.(laito dlaii oontrdtbu�en1Ji. I..1a 1cenisU!l"ia e Ie tesi idli rd:�l:rliltto 1che ilia dmitegiranJo nioo poosono esiseire COilldJi~e. Questo 1Sulpcriemo Ool1Weg1ilo ha gi� aVJU.1Jo ocaa/slilOIIle dli a:ffienniaire, a Sezilcmii Un:ilte (1serubemia 21 ago1srtio 1972,, n. 2169�5) e 001I1 costBIIli'be gli.ruirdisiplldie11I1zia 1a .sezitOIIle sem:pJJiJo� (!serubenz1e 16 maiggiilo 1>973, n. 1397; 19 seittembr� e 19�72, :n. 21759; 23 nO'Vlerrnbre 1971, IIl. 31396; 7 1nmnembre 19-70, n. 2274; 23 ottoooe 1'9�67, :n. 2612), 1ainahe ,il:n aiderelllZla 1aihl'1ilndJilrizzio espresso con sentenza 6 giugno 1968, n. 48 dalla COII"te Costituzionale in tema dli legiiJ1ltrlmilt� �CoistiltuzliJcmial1e idieilile lieggd n. 219 del 1961 e n. 147 dJeil 196.2; 1ahe, 1a .nJoom:a ideg�Ji 1a!D1Jt. 51 1dieil ['.d. 30 dliJoembre 19213, :n. 32.70 e 15 del d.L 7 1a:gosto 1'936, n. 163'9, dJl 00llll1ll"ilbuerube1 ha !I.'obbl:ilgo dii off['liire neilllla delllurmila ,dJi ,SiUJc�aeslsJiJone non saio !1.'limdilcaZ1il01I1e di tutiti ri benii costituenti l'aisse eredita['iO, con una desc:rizione particolareggiata delle 10110 ica['atteIDilstilch:e obiertitive dli �esis:tein.za, 1erubilt� e nai1lul'.1a, ma aitres� Ja diJcma['azJilone 1dJel lLooo vailo['1e �nelllJaile dn 1comune 1oommelI'cJiJo 1dia 'd:eillerimi.-� nBll'lst secOIIldJo 1i �Cll'lirtell1i p1Iie1cilsartii dailiLo LSteisso liegilsiliaJ1Joll1e wilbrutall'ro; �che rtiaiLe �nailooe .cosrt:Jiltiudlsce �mdrubbilamenrte umio deglli � elementd oocorrienti 1aililia liiqrutdJa~iJO!llJe �dJeil wilbuto �COiffi1Pliementa1I1e � meatz1iJollllarti neJ seo01I1Jdo 1comma ,dJeJl1'1alI1tliJcol10 UI11i100 idlelhlla J.1egge 2.S matrzo 19�6�21 n. 147-e f�omessa .od Jimdieidelie siuia di1CJhiiJarr1WJiJ01I11e determ1ililla a �CalI'JiJco dell co1t111mibue1I1te .co�ipe'VoiLe ll'ob�blld:gio deig�li 1iJnilleJiie1sS1i m0111art01I1i �sruiliLo stesso lf:a'dbuto co1:mpl!emen1Ja1I1e 1a deaoll'II'elt'e da1li1a �data m cud. p& e1ss&1e � soo::to lill ll'aipp01rillo rtil1ibu1JBII'~O, � dovuto il 1Jr1buto piI'I�IIl!oiJpalle � ; 1ohe detti :ilnteressli. hail1ll1Jo niatllll"a ~;:lll'ietrbame1Il11Je molI'1ait101I'JiJa, .aon esrtma.neliit� di oglnd priofhlio dli 1sa!l'.l2Jiione am:mJiJniiJsrbriativa pro[pll'l�Jo deilJlle s~II'ailla1ss1e e pene pecumair1iie, dii cruii a.ga.d. ialI'itt. 43 e 712 d!eil ['.rd.ll. 2,3 dliioemb!l1e 1923 n. 3270, � ,illlJdJiip1endmtemelill1Je � �da�llie qllllallii (cornei 1dJiJspone 11e1srtuia!lmenille il.',acrft. 4 deilJlla l1egge 2~6 ge1n[]Jad10 1961, n. 2:9) es1sli :soilllo dOVUJtd., cion i!Ja dieCOIIT'enZJa 1su ,iJndiJoailla, p& .effotto ideil. soi!Jo� II111JBII'do illlelllla illiiqu:iidJazdio1ne e pagamento del �1lI1iJbuto ieomp1ementacr.1e; ll1iillall'1do �che wl 1egrusllailJOII'e !imputa sempl"e, �COiil p1IiesumzliJ01I1Je iuris tantum, a diatto dioooso o 1Coil1P101So ideil oontl" �lbuenille �Pell' J.'ornlilssdicme od imd�edelle l'edJaiZI�J001e dJeiliLa denuilllaila dii rucce1sS1il01I11e; che ove, pell'�, qf(]Jesto fatto so1giget1Jiiv1aim:enite liimpiutaibfu�e� 11:ton sussiJsta, l ':obhligo ,dJeg1lii JiJltltere1ssi mooailloll1i :n:oo isoll':gie per 1carrelllJZa dei!. pireSUP1P01srto di 1sUJa iliegiirtJtima:ziJooe : 1e 1ohe diaitto non JiJmputatbiilJe ail. conif:n:'i�bueirute deve gemp1I1e rliJscOllll1lI1a1I1si :nJeill]Je 1iJp1oiteisi :in 1ClUJi Ja dliiv&genza tra vafove dkihiarato �e v;aJ.o!I1e definito si coll1cll"eti <iJn 'lllil modesto diva1mo tra i 1riispettiv:i 1tmporilli ovviooo d1iJpe111idJa da rag1il01I11e�nolle dJilveirso a1P11me1zzame1I1to degJJi 1e]JemerutJi laJSlSlUIIl'ti� 1dJaJlila Jl!egge ad lilllJdl�IO� lO ror:iJtell1io dli de1Je!l.'mJiJna~ :zJ�IOIIle de[ via(Lore 1dJei beni id:i �CUi rtuJtte i!Je �OalI'laJtJtell'JiJsltliJchJ� obJteij;Jti�ne' stiJalillO 15 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 970 sta.te mdiiciate i.in dienJtmClia.: e ci� ipericth� nelil.a vaJiutaziorne dei beni concm'l!' le sea:npr1e '1.llllla 1c~1I11eflll!Je sog;gietrt;iivia si!a dia pairrte deilll.'Ufficilo filsicaile cthe da pall'ile diell 1cOllllbrliibuJeflll!Je; �che 1a1I1Jche IIlleifil'!i(plorllesi 1cthe �suissiJsta UIIl ~alle :llaitrtio dmputbaibli.We ail OO!!lltlrtilbUJoote, quelsitli IPOrbr� eliildiea:inJe, (lOllJ. iefficiaicila ex nunc, il'effic�lefllJZla ~netilca dli lin'1Jell:'lelSlsi mo!rlal1Jcxrli 1con un'offoota dii V1aillore �mp01I11�iblillle chie� SI�la sosttturtJiV1a 1dellill.a dlelilllllllcila 1omeissa od d!ni1Jeigll:'la!1Ji'Vla dieililia diellJJUilJcdla liJJJjedielie; ofllerrba dli irettiffica 1cthe, pemn1etrllendo <all11'AmimilnllistiriazJtOIIlle dlL illi V1ailicme :rel1rtl�if�Jcai1Jo, esOIIlleria 1iil 1cOIIllrbr.iibuieflll!Je dlailll.'onerie idei: ireilJaittl'Vli: dinrtleressi moratolI'i a dlecoirrere dlalla d!ata dell'avvenuta irettillca, anche se questa non 1sila 1s1Jata aiccoillba dlaJ11'1~iJ01I1Je stessa. E 1ci� !Perich� [l'offerita dli 1II118Jg1glilor valliore � iserwa du:bblilo I�idJol!JJea, dii per ls�, .ia i!Jogi]J~erre qlUe�l 1ca.mbt:elre dli ~iildii!cilt� l!l!ellila oolilldotma del cOIIll1milbuoote 1che, i:r1endendo a lud iil:nipurt:laibdiJJe !ill II'iiital'do neililJa ildqruiiJdia~lio tereSSi moll'lalflOI'li. Per 1quel 1cfue ;airtJilen1e, ipOO, da :llorima ed iail itlempo rdJi prlelsenitl~OIIlle dJEille re1Jrfjilf�iche lod 1offierr1Je 1supiplieti'V1e dli: maggl]or vallicme, wa iprlima Se- ZJ�IOIIlle ,dJi qruieslla OOII'tle, 1corn senrflenze 6 e 9 Olbtobrie 197,2, llm. 21865 e 2,9149, ha 1affiemniartlo 1che 11.'offeirrtia ,imitetgiriarti'Vla 1dii VlaiLore, per avere efficacia eili1Si'Vla dieilll'.obbllliJg;o 1dleg11Ji li.1I1tereSISi mo!rlal1Jorli iSUll trlilbmflo IClomtP]emeni1J�llOO, dievie 1esserie rdJillI'etto ia/Ill'!Uffid�Jo fiJscaffie, liln :lloirmJa dli dlilchilarraelione o dlelilJuilillcliia supipil:etWa, idieve esserie o:iegi~ p!'lilIIlla diellffia lslcadlen.zia dJel tioomilille pire pr1ilma 1dieil1La rpropomilOIIlle ,dlelJ. irliiooir:so ailJlJa CommiLssli.looJe iflrliibutairiila dli. pirii.mo 1g11adio; dJl tmflto a ll'.lifJlillllla dlegildi all'ltlt. 431-72 diell 11.".ld. 30 dliloembo:ie 1192�3, n. 3270 nOlllcih� 1dell'art. 12, terzo comma, defila legige 12 ,gilUJg1no 1930, n. 742. La ,stessa 1pirliima seZJione, petr�, �Con SUJccessiJva lsloo1Je!IWa in. 21804 diel 30 1otlbobre 1973', idio1po aimpdJo ed a~Ollldiiltlo� esame ooonipamtivo dli dertte 111:orme 1dd Jieggie, �dii que�!lie 111egoiliaJnrtJi dJl p!l'IOIClediilmenillo IClOiillllelnzfuoi m- ed 1iimposte 1iJndwe�tte swgi]Ji ,aff,al'li 1dii IIllai1JulI'a comp1emeinl1Jao:ie � , hia aft'e11:maitio �che i1Ja �~ecilf�ica diilsicipi]Jilna �iEille oopi:riaitaisse e 1pe1I1Je ipeC'1.lllll�lalrie IIllOltl pu� 1essere ielsllesa 1all. diverso d1stitmflo deg(JJi lliruteressi moo:aitorli fiJsciaillt e cthe i !l'ltCOII'lsli 1p11eserutai1Ji ra/lllie OommilssiOIIlli rbriifburtairiile, Vlenlell'.lidio sempre a oon01scenza ide�ll'uffioilo liimpo1silflOII'le, dieviollllo ool!JJsiJdierairlsli .dJi!I'ei1Jti. alllche a q'll& sto, �quailie -contriaddlttooe ne1cessa1r1iJo dei!. Pt!'Oloediimeruto 1Cl01l111le1IJJZilo1so; OOll."; i:ieLaitiviarrnoo,te ha 1diilchli�1111ai1lo we~tdma ed operial!JJte (qlll!airuto ailll'effetflo efld- si'Vo, ex nunc, .dJe{IJ[l'obb1'i,g1o rdJegilli 1iJn'flerelssi morialtlo!l'li:) ll'offeirrtla iilnltle1gll:'la!1Jiva PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 971 silooe mbu1Jair.iia dli pa:timo �giradlo avverlSO arvvr.�so dii aiooorillaim~to diii impo\ SiJa 1ooonpl1emeinrtlaire tellllJeS.so ,dJailil'uffiJCI�Jo fisciaille. Queste SezJiJom U!J:lliJtJe (['I�Jileingiono ohe dll !llil.llovo dinidiriz2lo glirurispll.'!UldielnZJilallie, 1oome diruniainzii emmcia1tio daWlia seinrtlel!l2la delll'ot1Jobre 1973, viada oonlieirimartio. Ed, 1iinviea:o, isullllia r.iilievaita dlilviarsilt� rbrla ll'liistdtui!Jo1 deillle sOlpa."albtlaisse e penie !Peou:nila(['!�e e queilllio 1degl]d Jinrtea:le1ssi morrtart:oll'ti � IOIP!P01r1tmnio (['liJooo:rliaire, dm. 1adierrie1I1ZJa anche a�JLa mem.iiomirt:ia se1r11Jooza 6 gt�ugno 1'9'618, n. 48 de�JIJa OOII'l1Je Oos1Jirtnraii01I1ai1e, che ila 'SIOJPII'laititlaissa (1oome ila rpena peCllllldiM'.iJa) ha fil oaQ'ai1J1Jea:e dli �1satnzlio1t1e 1rumimmstll'laitliivia delila m�liltloartla od din.1lede�ie dlichilairazJiimre �di vialliore deilll'1a1S1se 1elJ.'leddi1Jall'tiJO (1airt. 712, a:.d. 30 diiJoembre 1923,, n. 3,270) e .presC�ID.de da 'UJ!l dliIDetto r.idierdmento ail pa:egliJudliJZJilo oon.segrufuto ailll'A.mmilnds1JratZlil01I1e fiill�lililZ�Jairdia delllo Staitio diail a:d.tan:'ldio neilllJa peroozd!Olltle dell r1Jr1buto ooJ!lliP]Jemeinrtlare .menrtre, al 100II1r1Jra(['liio, gl]d nea:eJSISli moimtoa:d hJamltlo !Pell' filI1Je diIDetllo quieihlo dli a:isaricd!re il'Ammdtndisr1Jraiziiorne deil pregfuu~ ilo 1subii1Jo da d1eltto ll'lil1Jaia:do, SOltltO :riaigguaigliiiartii alhlla diurt"artia deiL II'lttaa:dlo sfleisso e SOllllo 1oolllliegai1Ji ad lllJilla pelt"SliistJelte ,oontdJ011J1Ja ainitliig1ilurdidiiica deil oonr1JrilbuelI11Je, 1oo!Lpevrole -1oome 1gli� �ohiiail'liito -dli aveir omesso Ila denulr1cia di oocoessiOIIle o idi avex'la 11esia iinrfed!elmente; come tali, a;pipUJ1I1.to, essi � 1s01I10 dovuti dinid!iJpen,deltltemenite d1ailil'0lP{Pl]dJOOZlilOlne dii ognd [peltllailJiJt� o sopriaitlfJaiSISla previiis1Ja daiLLe silllgiolie ilieggii r1Jrilbu1Jaa:lie � (irurit. 4 il!eiggie n. 29 dJel 196;1). E tallii mnsidera2'Ji.om rdiispe1I11saino le stesse Sezliiom U1I11ii1Je dla�Jl'etsaminaire i!Ja q11JJestilone subl()([1d!i.Jna1Ja 1solliliev1arlla II1lel1ilJa dlilslC!UJSISldiOIIle oml!Je dla!l dliflligiente 1di:foosore dei Tesilstenrt:d suiL 1se U!Illa ioottM�Joa dli valoce elS1PII'e1ssa lin sede idi 11ilcOII'ISlo a Commilsstolllle r1Jribl1JJ1Jaa:dia, aVVle!t'lso avvdso dli aiooea:tamento pea: dmp01sila 1aomp1emen<taa:e, debba rriJ1Jellllen:1Si ddOIIlea ad esrt:dllliguea:e aJI11che 1l'o1I11eiI"e dellile 'SOJPll'la.1JtaSlse e 1pe1t1e peCIUllldiall'lile CJOIIllse1g:uen<tli a�ilia oimdsSlilOlllle od dindled!eilt� dli denlllJilJCliia 1sucoosool!"m; e 1oi� a IIllO:rtma dleilil'arrt. 2, r.d. 13 gelillillaiiio 1936, ltl. 2313 iche aVT1ebbe modiifiaaito ti rpreood!einrtld arribiloolli 2 dleillJJa \le,g�gie 12 ,giJUJgno 1930, :n. 742 e 43-72, dell ir.d. 30 diiiciernhre� 19213, ltl. 3270. l!noil!ta:1e daigl]d 1alI"1Jicolli 43 del d.11. 7 agosto 1936, e 213 dieiL r.d. 8 JJugilio 1937, n. 1516, nolll!oh� da aiLtre iDJOfl:irne dettate da questi rprorvvedimeinrtli i!Jeg�iJsliaihlvi IPE?r regiOll!Jaa:e diL pr!OloodlimJelillbo oolillbenZJilOJSJO diavaniti alle Oommilssilolilli r1Jrilbu1Jarrtie ed i ll'laJppOIJ.'f1i r1Jra detrtJi organi dli gl�l\lJS&dia e gilJi uffic1i imposi.tori, sii desume ifllJC<OIIlltestab1Hmente ohe sia i ricorsi miziiaU ohe 1i 1S1UJOC1eS1sivti 1sCIJ.'lil1J1Ji diidiensi'Vli (dir. iaa:t. 214, 1Jell'lzo e quacrito COlllllll0 r.d. HH6 dieil 1'9i37) 1pr1esen1Jaiti dali 1cOIIll1Jrtbuelllltli dlirierlltameillJte ailll!e Oom:miissdoni 1S01D.O, 1da1i irilspe1J1JiVli :litm?Jilolill�liJ.'d dli 1se1gire.tell'liia, r1JraismesS1i agli Uffici fiscailli accertanti, ]iJ1Jilsoomoa:rt:i IIlleCJSsisiaird dei! rproC1edlimeinrtlo contiem.z1iioso ed efiet1lhni d1es1Jiirmrtiaa:d ,dJeilJlie irelbfil,fi1che di VJaiLoa:e �'Vlen1Juailmelillile oooiten1UJ1Je nei meiil2liiooa1Ji atti rpiriocesisua1ld; �donde il!a poSISiibdildt� pea: g111i uffici sileSISI�. 972 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I i di Wnieir oOlllto di qlllleste ioot11�!fiohe e procedere., ll1l�li i!Jimiifli. dJi, �1S1Se, a liiquiJdiarie li: rlrr!iiburtJi ,oOIIIlipLemenrfJBII'li. Cwoa, poi, 1hl p111ob1ema dli :l�ondio -(1effettli dJeililJa iddtohlila!riazrnooo m1legtrlal'( Jifvia dli viaJLcme 1SUJ1 1owso idieg1]Ji lilnrbelr'eSSd. dlii mom) -ad una soll.iuf f ztone ditviersa da quieihlla ,gii� 1aidottaita 1dia questo Sup1remo Conoosso 00111 f ilia 100I11s00itdiatia ,gii:u:rtiJsp!I'UJdiein:za riilaisSUllllta IIleli!a ipalt'te indziale deilll.a mo I ifli'viooiJ01IJJe 1iin 1dwil1lto dell1ia ,prieselIJJte pron'l.llillcfua, IIJJOIIl aidldiUJce il'a1rgomelllJ!Jo ElSpiI'leSSO 1Qll'lai1Jm61111'1Je I�ln 'UWOOJml ,djaJl idJ�l:l�elllSCJire delJ1'.A:mm:iJndisrt:ma~OIIle Jr�loor! I Iierube 1I1Jel 1S611llso 1obie .questa lllJOIIl a;bbila il'obbilJiJgio idii 1pr10oedeiie ad il.lll!a Mqu: ildia~iOille. 'immediilaitia idiel 1miburtlo� 1oo:rniplJea:nietlllltlaire 1SIUilil'liimipOC'to �dii ma,gg, ior viailOll'le offermo l�IIl il1et1liffica dail 1oootrdlb1Uiente :pO!tenidio essta, i�ID.'Vleoe, rlitooere dii suo 1iJntwe1sse liilllsi:stwe IIl:elJLa 1oOIIlrhr!oviemila per il'aicqudLSlizrnooo� dii un maggiilor .triburto 1cOIIIJiplieme1I1tall'e ooc[1iJsp01I1Jdienitie ail. maggdioc viailoire aiooe1!11larllo. ll"iltoogia -II'�lpetesi -1che 'lia dJecfulillzl�IOille dii qruesta ilie consentia llIDl�l successivia fullaile i!JiqUJidia~cme idiel tll'iJbuto 1srllesso i�ID. mi1S1UJr1a ma1ggliioire. Ovv:ilamente il' Ammtnil&W~iJOIIl:e potr� 1�l1Ilche i'llOn ip!rocedieire a q1U1es:ta e finlaile dJeil rtmilbuto 1oompLem1e1rntair1e, ma dil. ma1I1Joato eiseroimo deili1a :l�acolit� idi 1antilciJp1aQ1e illa iliiq1J1idiaziooe pairziilaJLe ed Wmimediilata 11'.lJOlll idie'Vle riflettersi cnegiati'Vlamernte ,SUll toOIIlttrdbuernte perch�, 1eld � q1J1esrllo iJl prunito essenzi1ailie del tema I�ll111esame, dal momernto dJell1a ofl�erta mtegir1artiiva vm- oolia!IJJte red mco1I1diiziionata vrilenie metlll'o, IIlieti tliilmilti del maiggiiJorr� Vl�li1oir1e of: tierto, .quelJil!a 'ooodio1Jta :antigirurrudlica dei!Ji1o istesso 001I11:1I'ibruenrlle che -secondo tlJa ~eittera 1e llia ll"artiio rdieililJe tlJeggii 1s1pre1CI�laJLi n. 2�9 rdel 1961 e !Il. 147 chre 1si ;all"tiicoLa de die in diem. N� .tale conolusione � in crnntras:to con l'a(l'rt. 1181 c.1c. cihre, aruto1riz ZJa1I1Jdiolo, tlJegllittilma 1i11 rM�.1UJto dli 'Ul!l aidiempdmelIJJto pair�ztiJaile � al!lJohe se [' ob blJiigilWiJOllle � divrisiibiilie � rperch�, a ip!reS1CI�lllldie1r1e rdia aillt:re co1Ilis1dieirazdiollli, queisitia IIliormia, dli ,c�lll1aittere giooeraiLe ed aipipil1�ioa1bii1e setmp!re che � llJa iLe.g ge o .g�ii 1U1Sli i!lJ()llll 1diisipOIIllgla111JO idi viersarmente � , IIllOO'.l aippaive colllS01IJJa ail sli stema deJILa lLegilisliaZliJOille 1sipeoilai1e fisoaile. Detto 1Silstema, icn:l�artJti, ilil ireilaZI�IOille iail tema 1obie nie oc1CU{pa, � carat teriz21arto .da t11e riilevralIJJti iPI1ofiilli: 1) l'iarcceil11laimernto 1dieill1e obWiigia:zJiJolllJi rllrfubutaJrlile e ilia iLilquirdia~ooe deil lioro �aimmorntaire 1arvvet111gl()llll'O 1i1Il generale arlltrarverso flllil piroere1diimenrllo c:om PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 973 pLesso !lllel qrwail.e 1si li1r:utreooilanio e �si dirufJegll'�l!llo, lllleilJl'iambdito dii un ben delllilniea1Jo 1scihiema dli .dJir.i!tto isolsta1111Z��la'.Le e iJIDOOOSSllllailie, ile diiiethdialrazliooJi. diell�le ipairifJi lpl1iviaite, ll.'1JmpuiLso dell'Uffioiio filSlcailie acoeirtall1te e llie pmirum.cie 1diehle 001IlLtllJiissiJooii .troburoall"liie, a vioillte 10001. setm(pilliJce :furn.ziione pmpll.1.ils�IVla �dli 1~ooeJrltai:tnJeruto. 'I1ra queste 1C10IIIl!Potlleruti, ilia dJ1ohiiairia.zJ~ dieil �Ooottribuieinitle SV'OJ.ge Uiil ruoiJJo pJr1eimiinente �ohe, fua 11.'ia~WO, 10QtllOOll"lre a gdiusitfuficare, se non a diel1Jwm�IIllare, lia 1diiJstiilrumiooe 1ma rtniiibufo (pirdiruclipialle e ocxrnp(l1emen1laire� (Cass. 21 mlairZO 1<963., lll. 6�82); 2) quaWuin;que ISlia iJ cara.t1Jere (iclicihda.ra.tivo o cositi11wtivo) cihe vogl] iia ait1ro1buii.Jrlsi 1a1Jl'aiocetrltametnJto fiisooiLe e ;per qUJalillto vogiliiJa diiil1aJ1JaJr1Sd :il COIIllCletto me 'fil tritbuto compiLetmentaa:ie il'appJr1�1setruUa l.1lila lllnJtie1giraz:i.0111e di. quel!lo iprilllc.i!paJ.e, deve a:rrunettersi 1ohe, ove slia so�~o un [p<roicediJmento oon1len2liioso, � 1soillaJmerute c001. :JJa dletmi~ diL qU1esto cllie ISli peirV\iie!ne a�!La �Col!lioreta lli1quliidiaz:iJOl!le del!l'iammoo1laire� oeirto dietl. triibuto com'.PiLemelll taa:ie dOVl'l�lbo dail oonrt:ll"liibuenroe. Rertal!li1lo, ise, l!liotliOsitan1Je 1oi�, .le nom:nie speciJa�Ji del 196:1 e 19�6~ russano !La 1diecoo:il"'el!lza deg�Ji il!lteressi moo:ialborJi 1SIU!l tirliJbiufo CCJl.ffi.ll"le e InJeill1o s1le!S1SIO �g1orno dJn 1cU1i � dovuto dJ. tJrdibuto pJrlil!liciipaiLe �, qu:esita diiiS1Po1Sizliollle :riaippreseruta 1UJna 1illldiubbiia d!evd1aziiJOllle aJ.:JJa 1regiolla ge1I1emLe dli. diirliltlto ciV1iI1e che :lia dJeor011e1re Li. lllOl"l!llla!lJ lilllrtlooessi dli moca tnJOlll pirdma dJeiLia cooseguitta 1oor1Jezzia 1e lli1quliidiit� dell �orediiito: in iiiiquidis non fit mora; 3) IJJa 1srOOSSa nartuJra m011ator\i:a .dii dietti dirufJeresisii f�ISIClaiLi ed IilJ. OOirO coil.Jiegameruto a � :liaJ1Jto dimputabiJlie � del. 1ccm1ro1buJeinite dmpoingolllO, perrallitiro, oh'1essi diebbooo 1cessaa:ie in CIQl!1/ClomiJ1Jal!1:2la ooo il.'dinvelI"ISilolne :dii ooodotrt:ia de!l cOl!litribuente medesiimo che, espirimendo una diicihial"az:ione .i!nte1grativa dli V1a:l:ore, tnJelll'ambtto di questa 0 Ir1endie llllOOl ~� limpi.:111laibillie a S1UO :l�atto e �colpa il'ui1terdiore eV1entwaiLe rditalt'do nieailla ll"liiscOISSLi.0111e dei!. 001rll."l.�Jsipoodioote ibirlibuto compilemen1Jar.e e, 1coo:ire�Jativiame!!ll1le, elliJdie till. suppOir:to d:eil!l1a m011a. Orbel!lie 'iil. �COIIllCO!J."ISIO idii qU1esti tre (plI"Oifi�Ji. 1oaimt1le:riizzanti liil s!istema illnpos1t�IVlo i1rn1bu1Jairlio mdiUJce 11'maitllernidiilbliillilt� d.e11.a illelsd ohe il'A.mmind s1mazlicme possa, dnV1oca1111dio ia pil"lop:r1iio :llaV1011e ll.'1art. 11.81 e.e., dliJSIClollllOlsceJre ad ogni ,effetto e, qU1illldii, m11che aii :f�lllJJi idietlllia cessazione dlegl]Ji dir:ufieireslSi moraitOO"I�, wa TlilleVl�lmla deLLa diichiilaa:iazliOl!lJe Li.l!litegi:riativia dli: vailiooe re1sa diall. COlllfJriiibuenite !lllel ICOII"SO idi un procedlimeruto cOl!llt1el!lSdoSIO dli ~ dii illriJbuto 1comp1Lemootame 1SUJC1cessOl'i�lo. '.I1aJ.e OotllcilJUJs10llJJe, 1oi1J1roe lflutto, elJiim�IIlla wa piOsSilb!i�Jit� dii 'llillJa \S!�ltU1a ZJ�OIIle--:ailiSpe1reqiU1azLi.otlle tira �i oont:riibuetnJti e 1dii IUilla I�lllamlllllilSiibli.ILe iltiim:i tazione del diJritto di d:iiesa per i 1contJ:1ibuenti meno abbienti, evitando a questi ull.tiimi il'ailtemiatiw di 11.'�nu.nizlilatre ail p1rooedlimooto colllftelilzliloso o 974 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dli 1SUJbiire, dJn cr:iel1aizme iaWLa mtetria e llllon 1sempre breve duriata cli queSlto, iJl magig�lor onooe idegl]Ji. da:JJtwessi mooatOll'li: 1SUJlilJe ,somme pl\llr dia essli rlieo~ IlJOlsoiurtie 1dioVIU!te, 1a tiJIJolio idi rbrtibl.llto !COIIllipliemeinrtiare, allil'dJnii:zJ�Jo e 11.1Je'l 001r1S10 dlel pvoceddmellll1Jo istesso. 1Si 1eviirba rciio� iil !Pe!I'lilcdlio idi quehle ll'laig�ltmi di: oOIIll1JMs1lo OOIIl i.. (pll1�lnoirpli 1dii ,cui rag.lii 1artit. 3, 24 e 113 delllia OostirtluzdJOIIlle ooe, come � noto, halilJtlJo d:el1Jermimarto, a suo rtempo, :La decliaa"ator:ila dli lilll1eglilttiroilt� del precetto 1dlel � soive et repete � (<sentenziai in. 61 dell 1961 �lelllia Oorite Costitru: monail.e). Tutto 1oi� ip(N?DDeisso, 'iin 1aidetre1DiZa a q1UJa1nto g1il� sta1ru:irllo dia qruesta 1 OOll'lte SUJPl1ema 1con Jia melll.ZJiJOIIllaita sen~a 21804 dlell 119713, deVie 1rlilaifferma111si dll (p!l'liJniciJpio 1che Wa IOOttiJfiJca dii funtlledJeilJe dJenunciJa �Ji SUICC0Slsl�.IOIIle, con offrerita dinrteg111athna di v:ailOll'e, ipu� 1e1ss011e V1aillidiaim1e1nte espire/ssa allllche I�lil isede ,dJi \t1ilcOI'ISo ailJle 1cCJIIIlIIll1ssi!OIIlli ,1JI1iJbu1larrtile 1dii (p!l'lilmo od 'U!l!bel1iore glr'a!dio ed 1essa, t0V1e 1sila Ullllivioca, nOIIl 1oondii21iOIIlla1la e viiln:cOlltaiDJte, fa cessare: dlallilia sua data, ailllche llllon aiccettata dailll'.A!mmiJnlhstmaizJixme fillllainzJiJair.iJa, JiJl oomo dieg!lii 1ilnteressi mora1JOII1i 111el�aitivd all tl1ilbutflo oomplemellllta111e dia illiqudJdlaa:"si sul magglilor viailOIOO oosi 1o:f�e!I'i1Jo. -(OmiS1sis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 :febbraio 1974, n. 428 -Pres. Ca-, [poraiso -Est. Montanari ViSICO -P. M . .Valente (tconf.) -Call"li ed altri (avv. Melani) c. MinilSltero delle. Finanze (avv. Stato S~ano). Imposta di succ;essione -Privilegio speciale -Causa estintiva autonoma -Inesistenza. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68). n privilegio deHo Stato sui beni ai quaH ia tassa .di successione si riferisce deve seguire ia sorte ,dei credito tributario che esso assiste, senza possibiiit� di individuare per esso una propria causa estintiva (1). (1) Decisi-0ne ,esatta, basata su una Tetta mterp11etazione il.etterailie. Deve peTalJtro 1segnal&-si clle la Ooote costituzicxnaile, con la successiva sentenza 22 maggio 1974, n. 141 (in Gazzetta Ufficiale in. 139 del 29 maggi.o 1974) ha dichiarato la illegittimit� costituzionale dell'art. 68 del r.d. 30 dfoembre 1923, n. 3270 nelJ1a pm"te I�ln cui non dilspolllle che il.'azionie a gattiamzia del privilegio �spettante .ano 1Starto ,pm-a.a ri,scossione delil.'imposta si estingue nei termini stabiliti dalla ll.egge rper domandare il paig:amenito del!la tassa o del ~emento, e ci� pm-violazione del �Pl'.incipio di uguaigilianm enunciato daill'au:t. 3 Clost. PARTE I, ~EZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 975 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 211:liebb!ra!Lo1'974, n. 461 -Pres. Siaj1a Est. Ariemo -P. M. �Miirnetti (conf.) -Soc. Sihe11. (aviv. Caroleo) c. Miinistero del'le Finanze (aviv. 1Stato Toma1skcihi:o). Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Maggiorazione per ritardata iscrizione a ruolo -Infedele dichiarazione -Concetto -Applicazione delle sanzioni -Eguale concetto di dichiarazione infedele. (t.u. 29 genrnaio 1938, n. 645, artt. 184 bis e 245). n concetto di infedele dichiarazione di cui aLl'art. 184 bis del t.u. sulle imposte dirette, che prevede una maggiorazione di aliquota per le imposte o la parte di esse iscritte a ruolo con ritaT1do, � identico a quello deli'art. 245 che prevede l'applicazione di una sopTlattassa; nell'uno e neWaitro caso la dichiarazione � infedeLe quando indica un imponibile inferiore almeno di un quarto di quelio definitivamente accertato (1). (1) Identiche sono !le pronunzie in paxi data n. 462-466. Si conferma la decisione 14 luglio 1972, n. 2392 (in questa Rassegna, 1973, I, 204), con espUcito ri'.QUdio del precedente orientamento (23 aprile 1970 n. 1171, ivi, 1970, I, 641). I CORTE DI C.A!SSAZlONE, Sez. I, 25 febbr.ado 1974, in. 546 -Pres. Giannart1JaJSiio -Est. Sipa.d.airo -P. M. �SeCICIO ('Cloruf.) -Coo:mme dii Oanieililii c. Mi:!IlLsterio dellilie Flilnialr:t.2le (avv. S1Jartio Caiscfunlo). Imposta di registro -Agevolazioni per le opere di interesse degli enti locali -Strade comunali interne agli abitati -Acquisto di area per la costruzione di una piazza -Esclusione. (1. 3 agosto 1949, n. 589, artt. 2 e 18; I. 15 febbraio 1953, n. 184, art. 2). L'agevolazione di cui all'art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 589 modificato con l'art. 2 deLla legge 15 febbraio 1953 n. 184 � riferita alle opere di costruzione e completamento di strade di allacciamento, con determinate caratteristiche, esterne agli abitati ed aLle opere di sistemazione 976 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO straordinaria di strade gi� esistenti interne agli abitati. Conseguentemente entro gli abitati non pu� ammettersi all'agevolazione l'acquisto di un'area destinata aiza costruzione di una nuova pi;azza e non alla sistemazione straordinaria di una strada esistente (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6� rom~o 1974, 111.. 603 -Pres. G~a!lJilJatrtasio -Est. BoselJ:i -P. M. rSbTooca (.conf.) -Milniistero dehle Ffunanze (a'V'V. rStartlo Del Gooco) 'c. OomUlllle Cli LOlll.iruflo (aivv. Zli!lliJo!l!L). Imposta di registro -Agevolazioni per le opere di interesse degli enti locali -Strade comunali esterne agli abitati -Cilindratura e bitumatura -Esclusione. (1. 3 agosto 1949, n. 589,artt. 2 e 18; I. 15 febbraio 1953, n. 184, artt. 2 e 3). L'agevolazione di cui aU'art. 2 delta legge 3 agosto 1949 n. 589 e agli artt. 2 e 3 della legge 15 febbraio 1953 n. 184 relativamente alla sistemazione straordinari;a delle strade comunali comprende la cilindratura e bitumatura soltanto per queUe intern� agli abitati, mentre per quelle e�sterne ia sistemazione con cilindratura e bitumatura resta esclusa dalla agevolazione (2). (1 -2) Con due esattissime pronunzde si puntualizzano nuovi aspetti della questione della 1ag.evo1azione del1e opel'e inerenti alle strade comurnald. Ooo iLe senrt. 27 1genrnrad.o 1971 n. 204 e 205 (m questa Rassegna, 1971, I, 423 �e 595) fu delineata chdaramenite l!a distinzione tra .costruzione o coonp1etamento e sistema2lione straordinairia, p11edsandosi che la sistemazione straordinaria, consistente nella riparazione o nel miglioramento di una stvada gi� esistente e compiuta, va tenuta distinta dal completamento che costituisce la fase ultima e di:ffierita della costruziooe. Con la prima sentenza si p11edsa �che per l!e made interne agli abitati !'�agevolazione � data soJ:tanto per la sistemazione straordinaria e non per la costru2lione o compl.etamento, con la conseguenza che l'acquisto di un'area per la �cr�erazione di Una piazza non ancol'la �esistente non pu� concilial'lsi con la .sistemazione �strao['dinari�a. La seconda sentenza, inverce, rileva che, come emerge chiaro dail confronto tra gli artt. 2 n. 3 e 3 della :Legige n. 184 del 1953, nell'ambito della sistemazione straordinaria la cilindratura e bitumatura � ricompresa nell'agevolazione soltanto per le strade interne agli abirtati mentre � esclusa ~er le altil:'e strade comunaJ.i. � PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 977 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 febbrafo 1974, n. 548 -Pres. !cardi -Est. D'Omi -P. M. Sbrocca (�ccxnrf.) -Ba!IiLetta ed allltrii (avv. Barii11Waa: io) 1c. Mi.niiistwo dellLe Fiinai:n:ze (iavv. Stato Sailrllilllii). Imposta di registro -Agevolazioni per le case di �bitazione non di lusso -Acquisto di area -Acquisto successivo all'inizio della costruzione -Appaltatore dei lavori di costruzione -Esclusione dell'agevolazione. (1. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14). n principio riconosciuto daila giurisprudenza che l'agevolazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 spetta anche nell'ipotesi in cui la costruzione gi� esistente al momento del trasferimento dell'area, sia eseguita dallo stesso acquirente, con deroga anche della regola dell'accessione, non � applicabile nel caso che l'appaltatore che ha eseguito per conto di altri la c�struzione acquisti successivamente l'area con la costruzione in tutto o in parte gi� eseguita (1). (Omissis). -Le oe.nJS!lJll'le sub c) e d) ooil.Jpillsiocmo dil vero rplU!Illbo ceint: riaJie dellLa IOaitlJSla. Indlat~i, �COiilJSliideraito cl1ie questa OCJII'lte hia mccm01S1CliJuto la spettanza del benefido di cui all'airt. 14 della legge n. 408 del 1949 ainiche nellil'lipotesi I�lll .cmi ila cootrnz.iJcme, gri� esiistenite ali. momeruto del traisfurimenrtJo d1elll'~ea siia ,SJtaita ese1giuiiita diailll'1aicq1U1itrente deilil'amea medesima 1iin V'~sta deil :futUJl'o 1a1cquisto (Ca1ss. 2.4 ottobre 1970, n. 21140; 2�2 settembre 1'970, n. 1683; 21. nov.embre 1969, n. 3789; 30 g1ilugill!o 1969, n. 2404) e �ohe ha, del 1Pari, ammesso il beneficio anche per l'acquilsto dii d!iriitti di supertficrie o sopu:-.aielevazdioine (qu.ail.1e queWJ.o di spe1clie) (Caiss. 219 orttoibr1e 1970, lll. 212'218; 6 iliug:�iio 19>618, n. 2297) ilJa quiesitdione clre questa Cor:fJe � "'Mamaita 1a diec1diecre �OOllllsiiste nelilo \Sltabi�liire ise poislsa :liall"'sii (1) Decisione di evidente esattezza. Dando per ius receptum la regola che l'acquisto dell'area stipulato dopo !'.esecuzione della costruzione esprime un risultato identico a quello che si produce con !'�acquisto dell'area e La successiva costruzione su di essa (Cass. 22 giugno 1969, n. 2404, in questa Rassegna, 1969, I, 890), ooc()[Te pur sempire verifi�care, come si rilevava gi� nella nota alla citata sentenza, che vi sia assoluta identit� tra acquirente dell'area e autore della costruzione; sie la �costruzione sia stata eseguita da altro soggetto, (il proprietairio dell'area o un precedente acqui!I'ente) non vi sarebbe pi� un identico riSUJ1tato, ma vi sarebbe invece un trasferimento in pi�. Ed � appunto questo .U caiso deciso: il proprietario dell'area che al'V'eva gi� iniziato la costruzione per suo conto dru:ldo1a �lll appalto, ha poi venduto all'appaltatoTe l'area e il diritto di soprael�ev:are 978 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO COlffiPI'eindere ;ne1lila 1fattispeicie iaig:evofata a1DJcihe queWLa de1l'aipipaJ,tatO!re .,� ohe, dm 'OOII'ISIO dir eseoozi]oore de11l'opeiria, iacqrudishl .il.'iarrea su CIUi ilia costiru- I 2'liloore � s()[1ta e, ,qurlJnidli, .aiillchie Iie pairrt:Jii 1dli I�lmmobiilld: dia Wud. edlifiiclarbe. l Ma ilJa rlilsposta idevie essere Illegiarttlvia. i i Lia g:turi~sipo:mdioo2'la di qrtresta Oort:e 1larvlOO"'eviOl1e� iailll'esrtleirusilO!Ille dell bei nefiicdo nei caisi ~a IJ:'licordiati trova la sua ratio nel fatto che la fiinaflliJt� 1deill1Ja Jieggie dlii ag:eviol!aroe 1chii 1aicqrulilsti: UIIl'aiooa p:er edid�icaroe 11'.lfUJOVle a:birbaz'.iO!Illi � ugu1allimente :rag:g1ilunJta, 1lallll1Jo re ilia 1oosi1Jru:moore, VIOOlg1a liindizfata doipo ila stiiipulaZliOIIlre del rogi,to, quallllto se veltllga, .illllvecie, cominoiJaita !Pl"funa, lilll vliista dieil. cliutiull1o 1aoqruJiisto. Si Vlell'lirfiioa, cdio�, Jrlilspetmo ailJlJa tiipilca prieyliistonie d~a il:lJOOma, UIIlla dirnv1&1SiiJOllle dii itermpli, illerma restrunrlo !1Ja ISOlstOOJZia. Nel 'caiso, iper�, dii viwdiirba 1rucce1SSiva ailll'd!n�lzJjJo deilllla cOIStmlzJilO!Ille, ci� che ll:iiilJeva nion � 1sol!o il.'eseClU2'Jilone marlJell:iilaJle iaid opera dli colliu:i cllie aicquiista il.'1aroeia; ma :hl. ,1JL-bolo e Jia finia11iit� 1dJelil.'esegruiita 1coSillruJ2'lilonie. E liJn i11eailit�, ,ClhJi, nieil. pivopri1o dinteresse, 1iJnJil2'Jia 11ia 1COOltruzJtoore l!l!ellilJe mOII'e dell per:lleziOll!l!amen1lo dJei111'1acqUl�ls1lo d1elil'ia111eia, iha d!l ip01ssesso diellJl'iairea medlesiima ed eserioirba rbaJle poS!oosso uti dominus (iainiooe se rbail.e airt1001111a no111 �), col COOISe!lllSO 1del viero titollare del dirotto. LnoLtre se iper a~�entura . iil rbras:fertilmenito 1dielfil'm-ea llllO!ll doviesse ia'Vlelr ipii� ILuJOg:o, per q1U1allli1Jo JI'liguiaroda :iie QPere esegiu:j,te, 1cd ISi tbro'Vler0bbe .g:elilJerlaiLmoo:lle dli illriollllte ad U111 caso pa111ttcoila111e 1dli accessfone (ar.t. 936, .quarto coonmia, 1cod. civ.) con il'obhlilg:o 1dell P111op;riietairiiJo dli (P3iga111e a lSUla sce!Lta dJl ,costo del1illa o01sbiiu2' JilOllle o ll'1aiumenito ,dli vruorie diel :l�wdo (iaill1t. ,93,5, seccilnido comma, ood. civ.). Nel 1Cl8Jso d1clll'appail.itaitooe (1che <Sii 111ellda sucooSSiviamente aicqUJiJrelrutle d:e1Jl'1airea e deJil'edif�lcdio da Iuli icostrrudito, o din ooriso dii oostruzfilone) la situam0111e � diiviersa. Delll'1aroea IJ.',aippailltiatiorrie nJOlll ha in� 'lllll ipOISSelsso liJIJ1 seiniso !lJIV01P1r:ilo, 111� una die1Jen2'JLOll!l!e alllltoooma o qu;aJlMilcaita. E,gld hia soaio ilma derbell12'Jil0llle sulla parte cli edificio gi� innalzato. E' evidente che l'appailtatoll"e, quale esecutor�e materiale dei liavoc,i, non pu� 'esseve considerato il tirto1are della oostruzione. Ci� vale 1n ogni �caiso: quando debbasf stabilire se l'acquirente dell'area abbia realizZ'ato la costruzione, non si tiene 1conto delle modald.t� (.esecuzione diretta, appalto, �ecc.) della materiale costruzione, ma solo della titoJ.airit� della costrilMone. L'appaltatore che 1cos1lru.iisce per conto � un terzo rispetto al titolare delll'edifi.cio. La stessa regol:a enunciata nella massima vale �ev1dimtemente anche quando �colui che � gi� di fatto (e .IJTesumibilrnente in forza di compromesso) in possesso dell'area uti dominus 1abbia iniziato la �costruzione dan.:. dola in appalto, ed abb:i!a poi riv,enduto il tutto all'appaltatove ili quaiLe stipuler� l'acquisto dell'area direttamente con il <prQlp!rie�tario; l'esistenza di un appalto rivela� l'inserimento di un iterzo soggetto estraneo all'atto di acquisto dell'area per il quale si invoca l',aigevolazione. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA sempi]dice !Petr'. 1po1Je1r aidiem:pkIDe ile sue iobbilliigiaz:iJOIIll� e llllon viaini�a aiLCIUl!l dliirlhllto pe1rsOIIllai1e 1Slli1l.'�a1rea n� Vieir\SO� d�. 1commiJtrtlellli1Je, n� v;e1r;so li ibell."Zli.. Deil pairi Jia .costrruziiiolllle 1dielil"ediifiicio Vlilelllle dia (fui eflleit1mlartla dn eseouzti1cme dli un 111aipipoirrtJo pe1rsOIIllailJe e ilia 1P1roprdJeit� dleUIJ.'ed1ilfilcJilo (emeit1Jo la !POSSilbille 1iiportiesi -iehie llllon ll'lilcorire lllleillLa specliie -m cui ltlleil cOIIllta:0ltto ~ila 1dli~e1rsrutnleiillbe 1stabiiliiito) !PaJSSa all '.Pll"OprliJetario dietl �suoillo pe!ir dfurliltJfJo di aceessioo1e man mano ohe iprocede ila co1stiruz1one e �i materiali veng10llllO 1mc001P.0111a1Ji all 1suoi10; � 1dieil 11'1Ss1Jo aillli1Jilca regOllia 1ccxm1ll!le dli ocigiir.�e 1Voo:na1D.Jilstliica che ineg(hl. 1appalL1Ji iirmmobhlliJall'lt, 1allllohe ise li maitleirliJailiii sono sommilnlilstriaihl <dialLl'iappai11Jat001e, l'1ope1rQ niaisce d1iirletrtiamellllte d!i !Pll'IOIPlrliiert:� dieil 1coonm1rt:1Jellllte. E li 111a!PPoirrtJi t:va iaippa!L1lai1lOll'le e icommiJtrtlenrt:ie ltlJOn so111Jo 11egOllia<lli ,dJa pir:mciipi 1aviellll1Ji .ca1rart:1lel1i dli 1Veooilt�, bellllsi da ltliOlrU:lle coMirattuiailli. Per1Jalnrto lllleil momenrt:io liJll 1cuii liJl Bairilert:tJa e llia Ba!l1alJ:leiIJLo dlil00ilara11ollllo ,dJi var:lidiere Il'atrea 1SOV1I1astallli1Je all pr.imo pii!allJ:lO iLuin..gi dal prorviaire con 1JalLe �dilchitwooi!01D.e IChie �llllOO <si erra V<ell'lifi.1ca1Ja J.'aicooS1sii01nJe, lill1 realLt� V�1Il!detJ1Jero iaITTJche wa costriuiiilooe hni gii� edliif�icart:ia (dir. art. 47 ir. decireto 30 dicembre 1923, n. 3269) e il iraipporto di cnaiJura pel1Soo.aJ.e m base M quail1e 1hl. Vi�lgLilOID.e aveva e1di.ifiicart:o Jia oostiruz:ilol!lle mediesirmra ilo !P<Ols<e, ll'lispetrtio a questa in Ull1Ja pos1ziJooe dii estlmnleit�, ohe ltlJOIJ:l c01D.secn.1Je ilia pa'll'liJfiJcaizJilOlllle ialLl'diportJesi ilin cUJi l'aicqiUI�irelni1Je dell�.'wea abbiJa lilllli2liiato a oostJriulilre priiima iaITTJCO!l1a del iflrais:flerdtm.eltlJto delil.'area. Quieist'uillbiimo ll'i)spOl!llde ail!l!e finalirt� delil1a l!egige ed anm le :lia'V'ooilsce aicceiliera1ndo li. templi. dli reaLilzzaz1t01nJe �delil'opell."la; il.'appalitJatore li.Jnv1ece dia Uitlla mutata siituam~ dli fatto 1e di dJ�!l1il1Jto (aicquilsto dei1l'ope!I1a lillllcomplert:ia da 1l'llli eiLeviart:ia come aippaiL1JatJ01re) t1Jern�1Ja di trm"!'e unia mdebiitJa siJtt.lJazitolllle dii Viallli1Jaiggtlio aii filllli fiscailli. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Se!Z. I, 25 fobbmdio 1974, n. 554 -Pres. Icru.-di -Est. Mont.anm-i VilSJco -P. M. Valente (con:f.) -Soc. Belsana (a'V'V. Filiaiu1Ji) �c. Mimilstero de]lie F1iinainzie (<avv. siiato Saillbind). Imposte e tasse in genere -�Imposte dirette -Azione ordinaria -Necessit� del preventivo ricorso alle commissioni -Terzo acquirente di azienda che ha ~ipulato il concordato -Impugnazione del concordato -Sussiste. (t.u. 29 gennaio 1958, n. ,645, artt. 31 e 34; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22). Le no1�me sulla giurisdizione condizionata del giudice ordinario al preventivo esperimento dei ricorsi aUe Commissioni, valgono anche nei confronti del sogge.tto che si .sia rico.nosci.to erroneamente contribuente e che intenda impugnare gli atti in detta qualit� compiuti (applicazione 980 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nell'ipotesi del terzo acquirente di azienda che abbia stipulato un concordato suWimposta a carico del suo dante causa e che voglia impugnare il concordato) (1). (Omissis). -Coin dJJ. iprdmo motivo ilia r1ooo:irerute iLalmen1Ja !lia woliaziilone e :lia�Jsia aipp1]~002Jto1IJJe delll'rair.t. 22. ll".d.il. 7 aigo1srtlo 1036, in. 153,9 liin veLazdone ailil'iairt. 214 deilJ1Ja OosmtuZJ�IOille, aissumeinido � che ll'iaimpldiame111J1Jo della 1s:fleva d:i 1aippiL~oazikme dielil'airt. 2'2 cil1Jar1Jo, effo1J1Jular1Jo diailJJa Oo!l"1Je d'A.ppeiliLo, � dlli1egiilttimo; l("li:fe:re111Jdosi Jia ilegge esciLUISlivamea:JJte ed espressameinte al�J 1c0111J1J:rdJbuealiti e IIJJOlrl glii� a tutti co1wo che, per qUJaJ1siiaisi motlivo, abbiJamo aV'lltO a 1clre :liaire rcon liJl il'appooito dii dmpoo1Ja ded. oOillllJrliibUJeir:utli.. Un ampl:iame11:uto d�lilia 001I1Jdie;L01IJJe dmpolsrtla peir adii.ire 11.'autonilt� gi'lll~aria sairebbe �alllJohe din cooitrasto rCOlrl J.'airt. 2,4 dlelli1a Oositiituzitoine. LI motivo IIIJOlrl � :liOIIJJdato. Per ilJe 1conistderiaizJ�J01IJJi gt� esposrtle nelll'esame dleil paieoedelllJte mezzo riJglUJairdio aJ. potwe dli il"alplpll"esenitainzia deil ]U,gall'li 1I1Jei coin:lironi1Ji deilllla soc. BieLsana, quiest'ui11liiinla avieva ICl�ll'lflaanene plall"tecdiPaito a Uin c0111Jcoodai1Jo con l'Ufficio fiJsoallie, 1adell"endo aiLla defi:niizito1I1Je 1delil'dmpOrD1ibille per qUJalllJto coincemeva il.'1imposta 1s1lmo1n:limamila SUJl paitll'imODlto di 1CUJi in:'laittaisd. La Jr:dioor (1) Decisione cli molto inter.esse. Quando si sia formato un aitto del procedimento aanmirustrativo (parlicolatrtm:ente denuncia o concoodato) col qua1e un sogg.etto, �si.a pure ell'lroneamente, assume la veSlte �di contribuente, l'azione consentita sia per contestare successivamente la qualit� di c01I1tribuen1Je .sm ipell' 1CODJtesta!l"e 11.'obbliisgaizd.Oillle itr:ilbutariJa, � quieJ.la di limplUJglnazione dell'aitto fOiI'lmaito, IIIJei modi e nei termini del contenzioso trd.bUJtario. Pii� specificamente chi erroneamente abbia sottoscritto il conco!l"dato senza essere il contribuente, ha il solo rimedio della dmpugnazione� del concordato a norma delle disposiziioni relativie al contenzioso tributario (.articoli 31 e 34 del t.u. sul1e imposte di!l"e1lte) e quindi deve acli;re, inei modi e nei termini, la commissione di primo grado, ma non pu� proporre direttamente l'azione ordinaria. CoroJ:lario di ci� � �Che chi abbia pagato una imposta senza esservi obbligaito, deve domandarne il rimborso, sempre nei modi previsti dalle l'egol�e del contenzioso, ma non rpu� proporre l'azione di indebito soggettivo in sede orclinariia. Unico limite a questa regola � quello del manifesto erro11e riconosciuto dall'Ufficio, che pu� dair luogo allo sgravio a norma dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1970, n. 801. A questo punto � necessa!l"ia una precisazione di cui la sentenza in nota fornisce l'occasione. E' stato sempre sostenuto �e talvolta rkonosciuto dalla giurisprudenza che� i soggetti diveI1Si. dal contribuente (i coobbligati, secondo l'espressione dell'iart. 201 del t.u. �Che si distinguono dai .condebitori che unitamente ad altri sono ,soggetti passivi del rapporto tributario) obhligarbi all. ipag;amooto de1J.'dmposta (1'esponsalbili d'imposta) ed anCOll" pi� coloro che sono tenuti a subire !'.esecuzione su beni de1Jennitna1li. (terzo possessore di bene gravato di privilegio), dn quanto estranei al 11aipp�orto tributario, non possono contesta!l"e 1a fondatezzia del!la pr.etesa tributaria (non possono impugnare l'.acceTtamento che non � fatto nei loro confronti o la decisione della commissione alla quale sono estranei), ma 1 I ! f PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRmUTARIA 981 :rente iha pvoposto UIIl':imipugtOJaifliJva dli ifJaile cooooOOaito, a\SsU!nl.endo -n l"aill1Jro -.chJe essa, piUir 1avelllldio u.n dilirliitto dii linitervento 11.1Jel1. ipl'loooddmenroo oooteiwioso d:i 1aiocffi'lbaimooto 1milburtiaa:iilo, non era lie~ilttimaita a oooooodi~ e �che �soli1Janto per enrooe si era a ci� dieitleirlmdlnla. Poilch�, per�, soi'.Ltanto dil 1contriibuente (e non dil iteirzo) ipu� dmpugnia11e liil :CODJCordaflo, Wa 1so1ciJet� Bieilisana (.cihe lllleiOOSSairtliamooJte m Veste dii oOlill1Jrlibuenrlle raveva ia!dea:iiito 1aililia defilnl�IZlilooe dleilll'dtrnpooiibiiJJe) non rpiu� non sottostare, peir dll ll'lelg1�Jme dellilJa pvedetta dmpll.llgll1laltJhna, 001.te 11.1JOO"me ohe coI11Ce:rtn01I10 in ,genel'ale ogni 1cornb:1ihuen.te e quindi arlle ip1artkofari ddsposizliOIIlli. sui! o01I1tenzdolso 1Jrlibutia!I'liio, oompvese qu��IJ.1e rche pon::t~o11.1Jo quallie rpresupposto deLl.'a~iOl!lle g1iudlilzimdia oodlilna!I'liia -ihl 1pveviell.1Jtivo ricorso ai~lie OommilssiJOIIlli. Trd:buita1rii1e e ll'esil~en:zJa dii U11.1Ja idiecilsiooe dlefini1li'\" a da paa:ite dii ailmeilJJo ;(wa dii dette OornmilssiJOIIlli. (iairt. 22,, UJlJtiimo comma, dell r.d. 7 agosto 1936, !Il. 1639). Gi� 1q1UJesta SlJIP!I'lema Corrite ha 1affieirmato Gsent. 111. 3499/68) che il'e viell'.lJtuail.e errore che abbia pootato dJl o01I1in:l1buel!lJte a r.ilcono1sceirsi tiailie e a icOl!lJcorda!I'le 11 V1al011e rilmpOI11Lbiilie, menrllre l!lJOIIl e11a !Soggetto OOJ.':imp01stia, o eV1&1Jtllllallii ail1Jrle img<iloni di dili1egirttilmiit� idieill':aicooritamooto COII1teDIUlto neil ooncordiaito, debbOl!lJo essere dedotti dail rcootriiibuente 'COIIl azliOl!lle dii 1�im.p1u~ aitivia deilil'iaiccffi'lbamento medesimo. possono isolo �Contestooe il Utolo della iloro responsabilit� (ad es. ii! socio illimitatamente r�esponsabi1e pu� contesta;re �1a sua qualit� di socio e la sua personale � resp01I1sabilit� ma non il debito di imposta deli1a societ�; il terzo possessore deil. ibe:n:e gravato ,di Plt'ivilegio pu� eccepire la validit� del privilegio ma non la fondatezz�a della prete�sa tributaria vantata verso il ,COIIlltriJbuenrte); C011.1JSeguentememite iLe oprposizliarui. propoodibili dai coobbligati o dad terzi non daillllO luogo a ,CO!ll1Jr0V1ell1Slie di lirrnposta e SO�110 qrumdi svincolate dalile i'ego11e del contenzioso triibutarfo� (Cass. 28 marzo 197�3, n. 824; in questa Rassegna, 1973, I, 712, con ampia nota di richiami). Questa � la regoia generale. Pu� accad�ere pero che uno di questi soggetti (o anche un tfilzo del tutto estraneo) spontaneamente asSIUma degli obblighi maggiori di quelli che ha peT a:egge. Il l'esponsabile di imposta pu� riconoscersi debitoxe .peir somma superiore a quella che � sar.ebbe a 1SUO carico (ad esempdo il cessionar,to dii azienda pu� liberamente assumere l'obbligo di pagia;re i tributi del dame causa oltre i limiti temporali stabiliti dall'art. 19 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, ,accettando anche di assumere la qualit� di parte nell'acciertame:n:to dei tributi non ancora definiti; il terzo Plt'OIPirietario del bene .graviato di privilegio pu� non solo subire l'esecuzione sul bene ma pagare l'intera imposta anche se da esso non dovuta (ad es. l'imposta suppletiva di registro); infine chiunque potrebbe adempiere l'obbhlgaziO!lle tributaria altrui (art. 1180 e.e.). Quando ci� sia avvenuto, non � evidentemente possibile liberaa:si degli effetti normali dell'atto compiuto con la .semplice dichiarazione di non essere obbligati per legge; sar� necessaria l'impugnazdone dell'atto costitutivo dell'obbligo, E se sar� stato formato un atto rilevante del proc.edimento tributario, l'impugnazione dell'atto dovr� seguke le regole del RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 982 OooseglUlelilternenitie (ie:lir. srot. in. 103/70) debbono Vlalieire i pr.incdpi diesUJmJilbi.�li rdlaWl.'rurrt. 3,4, ,gecondo 'collllltnla e diaIDI'oot. 3'1, secOIIlJdio com.ma diell �Testo Ulnliico 1aipprr"oviaito coo D.P.R. 2'9 ~eilinJaiilo 1958, n. 645, secoodio cui l'dmpugi!J.iariOl.tle del 1CO!IlJC()ll'ld:aito ibr�ibu1lalr'�io, (per vliizilo dli :liOll':mJa o co munque !Per vizi di iLeg1ttimit�, inoin !PU� esserie cooogiur:ata cihe quaiLe imprugnazione a1VVer1so uin accerritamoo,to di.hl.eg1ttirno, da iptro(ponsi., iper:rtain to, [[]Je1l :riislpeitto dlehle nomne del contoozfoso tributario e cio� meidiiante r:tcOO'so 1ailllie Ooonmilslsikmi Trdibutatrre. Qua1I11Jo ailllia qiUJestJio[[]Je dli li.incostttuzdli:xniailiiJt� posta dailllia :rii:ccmrente il!l II"�liaizillOinle awl'all"lt. 24 dieilJLa CostifbuzJilOIDJe, per (l'1lLJJ~tti.ma estelilJSione ' che Sii :ilaa:iebbe d'eilit'airrt. 22 diell R.D. �n. 161319 del 1936 a ibu1rti colmo ohe, sebbroe niOIIl cootribuenti, aibbilaino 1cOII'lrl�lspos1Jo Ulll'dtmposta o ooonU1t1quie aibbiialllo a'VUl1Jo a 1cihe :liaire COIIl gJJi ruffici. f�nlallllZJilal, via OISSelt'VaiilO chie ila q'll!estilooe Il!OID. � rlil~evainte, essrodo etnrolilleo 'l'a!Sls1.llnl1Jo 1S1U cui si baisa ila dcOlrlrelnte 1s1Jessa. Iinviero, La so1c. Belllsania, oome .SOlpil'la si � Ttilte111JUto, avev� neciessairdiamenrte iaigiilto -1sila [[]Jel1!'iadieirdire iaililia di~ilone diel!l'IDllPolnliiWLe, sila .il1ielhl':impug1Illaire dll mezro dli aicmell1taimento oostilbuiilto dia.Il COIIl!coodiaito qUJaWe 1c01nrllrtilbuente. -(Omissis). contenzioso tributario: e cosi il concordato che sia ,stato stipulato dovr� essere impugnato nei modi previsti �innanzi a11a Commissione; del p,aga mento eseguito dovr� d01mandarsi '.i!l irimboc,so nelle forme ,e nei termini. il 'quillldd assai importante ila decisione m msse~ :nel !pUJllto in cui, rdichiiaima1I1dosi ad un liiso!Lato ipl'eoodenrte ~Caiss. 25 ~e1968, n. 3499, Riv. Leg. jisc., 1969, 368), afferma ,che � l',ev.entuiale errore che abbia po:r tato il co:ntribu~te a riconoscersi tale e a ,conco11da!I"e il valo:re imponibile mentre non ara sogg.etto all'imposta, o ev;entua1i altre ragioni di illegiiltti mit� dell'accertamento contenuto nel ,ooncovdato, debbono esser-e dedotti dal contribuente con azione di impugtrlativa deLl'accertaimeIJ!to med~o�. Questo enunciato apporta un notevole ehiru-imento al molto discusso pro blema delle azioni dli accertamento negativo non so�ggette alla giw:isdi zione condizdonata. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 :liebbraiio 1974, n. 562 -Pres. Sarja Est. Sipada:ro -P. M. SbroCICa ~conf.) -Zaiccwdii (avv. Caimiber) c. Imposte e tasse in, genere -Imposte indirette -Azione in sede ordinaria -Termine -Fallimento del contribuente -Decorrenza nei suoi confronti -Sussiste. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. -43). La perdita della capacit�, processuale che consegue alla dichiarazione di fallimento non � assoluta, si che iL famto conserva La capacit� J'ARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 983 processuale rispetto ai diritti non acquisibili alta massa o in concreto non rientranti in essa per essersi gli organi fallimentari disinteressati delta loro tutela. Di conseguenza la decisione della Commissione che sia stata notificata al faiiito pu� essere da esso impugnata, ove la curatela sia rimasta inerte, nel termine di sei mesi delt'art. 146 de'lla legge di registro (1). (1) Decisione di ev.idente esattezza oonforme aid U!ll :liniclirizzo genell'ale costanite (Cass. 19 gennaio 1970 n. 100, in questa Rassegna, 1970, I, 43). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 ~o1974, n. 5192 -Pre-s. FiLore Est. Saj1a -P. M. Peda100 (co1mf.) -Miln.iJstero diedilie FtiinaJnzie (avv. Staito '11atrdm.) c. Pemrui. ' Imposta di successione -Deduzione dall'attivo dell'imposta sul valore globale -Deducibilit� della sola imposta in concreto corrisposta. (d.l. 8 marzo 1945, n. 9, artt. 8 e 13). L'imposta sul valore globale deducibile dall'asse imponibile della imposta di successione � quella in concreto pagata e 11,on quella astrattamente dovuta; quindi nel caso di imposta sul valore globale ridotta, anche se la riduzione riguarda alcuni soltanto dei successori, � solo l'imposta ridotta che pu� essere ammessa in deduzione (1). (Omissis). -OO!Il il.'unioo mo1Jiivio :liOI'IIIlllllLato, !La rliicorn."eillte AmmdIJJ~ s1:irazliooJe, d'OOIUlil:Zliialllldio la VliioiLaizruorr:ue e :liaihsa aipjp([dloaZliiOl!lJe idieg:Li arrifit. 8 e 13 d.�.. J.gt. 8 marzo 19'45, n. 90, sost�lel!lle 'che, l!lJeil. oaiso lin CIUI� l'dimpoisrta sul vaiLolt'e g!Loba:le dleiLl'1asse eredrutrurlio � coll'llisiposlla dln miisUII"a II'lidotta, la detrazione, aii finii della deterrnina:cione diell'ilrnpombile per l'iiJn::ilPosta dli suooossdione, via effie,tfJuarba ,g011tal!lJto ipe<l' quial!lJto effuililii'Vlameirulle vemaito e '.Il!Olll gi� pell' quainto si sarvebbe do'VUl1lo paigiaire se llllOIIl vii :lio1sse stata l'a1DJZidetta aigevOOooiiOIIlle. La oetilJSlll1a � f()(ll!daita. I ltr1aisfeirimernlti dli r�iochez:z;a a 1oaiusa dii mor:te sono sog,getti, seoolllJdo La dl~soilp(!Jilllla Tlid�ell'libhle a.il 100SO I�ln esaime (moddfroarfia m sedie dli ritllo1rma tlributall'ria dal deca-eto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aippi.lfoaibi!lJe ailile sucoossiOIJJi :aiperite posteirlilOll'mente ail 31 dliicembre 1972), a due dd!stillllte dmpOlste [pl'IOg:riessiJve e ooWLega1Je itiria ilicwo: il'llirn( 1) Viene conf.ermato anche da1Le Sezioni Unite l'indirizzo gi� seguite: Cass. 24 marzo 19'71, in. 820', in questa Rassegna, 1971, I, 682, con richiami. 984 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO p0tsta SUJl. viailolie gll:oba.ilie d1elll'1asse 1eredirtJaa:�lo che 1aolipdisae rtai1e aisse e ia normallie drmposta dli 00iaaelssiJ011Je 1che 1aoiLpilsce J!e sinigolie quote elt'ediibalroie e i iLegaiti. L'drrnposta tSl1.lil. viailore glioba1Le 1si iI'lisOllvie ,sos,~ila�.tmernte dm :un pireLievio di 111itcchezzia, dii. qUJai1e vileo:lJe e:ffiettlllaf1lo una tantum prdma cilJe ila devol1uzi1011Je. ai SU1coossott'li ope:rii rin 10011Jooerllo !i suoi eff,erll1Ji 1cOIIl J.'aitltirtiJbuzion1e a ciJaismmo dli qrua1Ili1Jo aid essi rspetta. Essa � COlt'rdisposrta :niecessalt'I�.iamenrte da[ oocoossooi, ma � 1dorvurtJa 1dai medeisdcmli. :come un debdi1Jo dte1ll' 1eil'lediirt;�, a dliff1erenza della normai1e d1mposta di suicce1ssdicme rcl.ite 1coiLpils1c1e 1e .quote 1e 1i iliergati dn 1C'lti J.' er<eidtt� vi1ooe a :lil'aziioJWJrsii. Alppunto pwci� (.peI1ch� 11Jm1Jtaisi ,dJi un rdeblito dieilll'erediirt;�) il.'all'lt. 13 cit. d.il. wgt. diJspcme 1ahe, ad :tmi delil'aippJ!kiazlliolille d1eilJ1a !l'llOlt'maWe :impolsta di ooccessilooe, deve essell'le dedotto ,dJailJl'1irmpo-.:ilbiWe l'ammo1Ili1Ja111e dieiill'imp0tsta 1sul viailiOlt'e gtLobtailie 1diell'aisse 1eved:1t�llll'do. La 11iJLev�ll1la IIllatUll'a. deilil'dimposta 1SUl1 v:ailJooe g'JJobalie il10i!l drrnpedlisce saimente do1V1reibibero d1s1cendlere. Cos� l'art. 7 d.l. lgt. prevede alcuni oasi ,dJi 1esenzdJcme (1a :llaviore di 1enti mooailii, milllittaa:"i 1caduti dJn g:uerra., ec~c.), stabilendo ailitres� Jia !11Lduzi:011Je �lllwa met� neri. ocm:lil'Oillti degli aisae1r:1Jdeinti e .diiJscemdlenti :�ln 1lJi1r:1Jea 111erllta IIllOlr:IJcrh� del �conli.ug:e dell de cuius. Oo1s�, anoooa, 1ill ooooessi,vo 1all1t. 8, ;per riJl caiso di 10011Jcooso di pi� ooooessoit'li, dlispOIIlle 'ohe il'drrnp01srta 1si IJJ1qu1da ISIUJJI'.mteilo 1aisse ooediitairiilo e J.'arrnmointa1re � miJp1aivtifo :llva glii eredii e 1i 1liegasba111i 1iJn mllisUII'a p1roporzilonawe aJl viai!Jore de1Le II'.�ispet1Jiive quote di wediirt;� e deli .Legati, prieciiisalllldio 1aJ.tr,es� 1che � ila quota protpOII'ZI�IOIIllaWe attrabuirt;a a 1Cl�latsou:n iell"ede o iliegaitaa:"1o vli.ene infine e1iimiina1Ja o ;riiido1Jta qlll!aindo 10011Jcovvono ile coindlizdiolilli per il'esenzl�!one o La ll11duzitone deilll '1irmposta � . Da taLe 1dliispo1si:zW01I1Je rrtSUILta evide1Il11le 1oome gli effetti d!e11'1.'ese11:1ziom.e e ,de11Ja mdiumon'JJe 1oonoevncmo esclusiviaime1r:1Jte d. soggetti destiJnaJtari dii esse, i quali, ristpe,ttivamente, sono e1sentati datl pa1gamento de1l'impoisrta 1 P1duziione, 1sre TliOl!l gtioviaino aigtlii 1ailt:r1i S1UcoessOII'li, IIllOill possono d1Ilitudrtl1va mente neppl\lll'le nuo1cere ad essi pe1roh� La !Loro pos1zlLOIIlle � aissrolliuit:arme1Il11le indiiff1e1rel)lte, prodiucoodo1si 11e iconlseguenzie deJJ.'esonel'o o delilia wirmtta z1on11e dell'obbligo 1IDiiburtaiv1o diirettamente ed esclliUisivaim�1Ilite m ll'lalp!pOlt'ibo a11o Staito, �ll quailie n:oo tpeilcepiJsoe :La par.te dii liimposta che dli. cont;ri buenrte awebbe 1dovruto 100II'll'lilspcmdeil'le se noin moOII'resse alkttIDa causa di esetnzJ101r:1Je o dli r1dUZJiio111e. Bevtaiinto, IllOlll :sembra rpoterisi 1dubiitairie ,CJhe, quando dJl 1I1i!ooll'idiaito a1rti coilio 13 d.tl.. lgt. dtaito, ipreviede; 1aii fini �die11.'aiP1P1lJiiaazliJoine dieWLa lr:IJOII'male imposta di ooocessiione, La .dJetvazitone .dJaJ.l'irmpolilliibhl!e � deilil':iimposta isruJ. viaJiove gLobaLe .deilJl'aissie evedlilta1rio �, IIliOl!l pu� lll!Oln :rii:l�ell1ill'si 1che a[JJl'irn posta ,effietbiviaimente 100II1I'li:sposrt�. Oi� v:a1le dtIJ. og'Illi caso an�he se vi silalillo PARTE I, s:tz. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA. pm 1SUJcoosisOII'li e 1per awcuni dli essi l'1100l'II'lalDlo caiuse dli eseil7l�IOll:le o dii rdidluzme, IIllOID. ipOillmdosi gfammad 1aimmebtare una dietiria:zJiJOIIlle irelaif:d'Vlammte 1alil'imposta cllie dJl oonimiibuenite 1awebbe idiO'V'Ul1lo iteoricarmenite cor11ilsipondare re IIllon vii :liossie IS1laifJo 1fil 1cOIIlJcOII'lso dli qwallJcmnra de!lilie predette oaiuise. L~iJmpu.g1nJartia dlooisiiOiilJe hia trl11lel!liUJto 1che l'opposta 1conciliUJs)Jolllie sia iimp01s1la dia 1el.sdig00:2le Jog1co-~idiiche, iJn qUJalllJto, se si: tenesse oollli1lo ai finii del�ia derlIDazdiOilie idi qruia1111Jo oooCl'etaimente Vle!l'ISartlo a 1JiitoiLo� dli I�lmlPOIS1Ja SUJl v:alLoiie gwobailie, liJ oOilitribuenroe, avienite diJrdltto �ailll'esenzliicme ovvero aillJa rliidlu2liione ISi. V1ewebbe a tirovwe 1iJn 'llllilia &ittula2liiOllllie pi� sfa'V'orevioiJ.e 1t1iispetto aglli aW1ll1i sucoosswi, d �quailii niOIIl. ha1111no ddir1tto ad esenzliiolne o i1iduZliionie iafllCIUillla, perich�, rpOillendo �goderie dli UJilla milillore detrae.i~Ollle., doVJl.' lebbe SUJbire wn dimpicmdibfile rpi� el.leV1a'to ali. fiJnJii dielilia niormalLe dimp01S1Ja di 1suiccesisliione. L'equi'\lloco � per� 1eviiideiIJJ1le: I�ln:llatti, talLe \PIL� eil!eVlalto iJmpOIDJ�!bihle dmpOll.'lta rumia mag,giwa:zdiooe 1detlilla 111oomal1e liimpcisrta dli SUJcoesSilonie (che., del TlelSl1Jo, � dliJstma da qUJelll1Ja gtloibaiLe) I�ln mdsuim esitreman: nente modesta 1chie, IIllOlll solLo IIllon !l.llliillUllfL, ma 1111eippiure scaiLfisce lllleilllla suia isostaooi.la1e 1c0Ilisiisrb~a 11! beineficilo dii 1ooi hia god'u!to dil suicioosisoire aV1e1I1te diil1iltto 1aifil'1e!S1~ilone o 1al1lia T�iiduzliiOIIlle. .Ail fondo dcl !I1illlilevio die!ll" ilrnpUJgnJadJa deCJilsiionJe Vii � wn'ero:-Oiliea �iidie1111JilfiiciaZJiOille tra iiJm!P'olllliJbdll.le e 1miJbuto, li 1qruial1i 1cos1Jilturusicono, '.ilnviece, come � 11110!1lo,. :i!stliitiUJfil ip!l:loilionidamenroe 1dihnerrsi, re puire .coliliegaiti, �Silcch� ,fil iriJOOl.'ldiaito beinrefiicio corn;tmua a permalillere m11chie 1S1e il'impcmdJbhlie :l"ei1ai1Jirv1aimentie ail!l'orninarfu. iilmp1ooita di ISUCOOSsiiOlllle ;r;iJSUIJJbi pi� elieviartJo. Pier 1Comp1etez:m di dndag1iJrre,. ia�. fine dJd mdii'V1iJdiuia:1:1e esaittameinite tiJJ. priilllllClijp�io dii diilrliitto l�llpplliilcabiilie, oooOl.'l:l"e, 1indlirre, aicicermaire ailil.'opi.rndiorne, affiOll.'la1Ja rp81111JiicioiLail'lmenl1Je I�II1 aWCIU!!lJe ideCJils:tond d!eWlia Oomml~ssdiOlllle Centrailre (dee. 11 ma:ggjjo 11971, lll. 65193; 11 :liebb!I1ailo 119�72., n. 2167) seconido la qrualLe IIlleil. ClaJSO ,dJd l(lOIIlCIOII1SO d:i pi� ISUJ(lOOSSorlii iavernti requdisilti dli'VleM, per culi :soil!taJ!!lJto rai:Loom h8illlino dli!I1iit1Jo ailil'e~iiolllle o a un:a !riiduii:tOllllJe, si dovrebbe considerare ai fini della detrazione soiprra ricordata quanto teOll.'liic�llIIlie1I11Je 1dloiVIUlto 'SenZJa .teniere 1CIOl!!lJto de!lil'el~OOZJicme o rrtLdiuzdJone: e 1ci� rpoocih�, 1se :!l!Olll 1Si 1e:ffiet:tUJaisse ila idetl.'lairiOIIlle ,secOl!!lJdo� il'ernurnciarto Cl.'lilterii�, dil ibenefilcilo spet1laill1te ad 1ail!ClUJilli die!i SUJcoossorli. si !l.'liJS<JiLvieirelbibe :i!ll 'llltl pi:oogiiiudliZJiio pier grlli! a:11mi. 'l1all.le qp1ind101I1Je rtirorvia. ila sua c~e in quiaiIJJ1lo 1SUJPert�IOl11Illellli1le � stato osserviato ci!I1ca dil pro1cediiimeiIJJ1lo co1I1JOOI'! Il.ellllte ilia i�l:etel.'lffima2Jilcme :lira Vl811.'1� 1SU1cce!S1sooi: dell.1'dmpos1Ja sUil VlalLoire globawe, per ouJi qruiaiIJJ1lo IIllOlll pagiartio rdia 1C1dLOll.'IO adi quall:t spetta il.'eselllZi�IOrne o la rldruzione J1m~ta i sruori effotti tra 1costom e Jo. Sfato .e noin :si rprodetta milniilIIll�llIIliente IIllei II181ppO!l'ti IO()([]. glii rallrtmi ISUICIOOSSO!l'I� : dii OOIIllSegUJelll.Za llllOn pu� maii vel'lific811.'1si la 1sirtrua:Z1iione, 1diar111Ja .qualLe il'qpillllione suddetta doVTebbe 1mM1!'e iLa giilUJstillioaZJiOIIlle. 986 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ocmcifrudlenidio, qrtretsfia Ocmte S�iprema, 1C101I1dlenrnaindo la Silla precedente 1giiruiriiispruderrwa (1o:lir. iS1eI1Jtenzia 13 �diilceanblie 19619, n. 31950; 24 mairzo 1971, n. 820; 6 lllugllJiio 1972,, n. 22.34), llllOOl Pill� lllJQ(l'l oOIIldieirmare fil prl�inicipiJo, par 1cmi il'tall'lt. 13 d.il. ilJgrt. � 8 mairno 19<45, n. 90, iSlJabdlienrllo Clhe, aii filllli deilll'1aippl:iJc!il2l�lorne d1e([!l'10II'ldiiinlamila iimposta SIUillie SUJcceSSI�IOm, deve esseire dertIDaroto d1ailll'drrnponlihilLe ['1ammcm1larte deJil'droposta sru� va!Lore gilobaiJie, hia liinlteso 1rtitllerd1r1si tin 1og1lld 1caiso a qrtJJalllito eflietttvamenile coirirliJsipOISlto e llJQ(ll gi� 1a �qUJatnlto te01'!iJcaim1�1D11le 1si sairebbe dovuto oO!rlrliispOl!lrliere se nOIIl :vd :liOlsse stata UJI11a 1ctaiusa dli es�1llziiicme o di lrl�Jduzli:olllle. -(Omissis). COR'I1E DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 imarzio 1974, n. 594 -Pres. Wore Est. LeOlne -P. M . .S1JellJ1a RJilchtetr (1ctcmf.) -Osipedaie dii Rovd.1g10� (avv. Imposta di ricchezza mobile -Presupposto del tributo -Entrate degli enti pubblici -Ospedali pubbli<:i -Utili di gestione -Non tassa bilit�. Presupposto dell'imposta di ricchezza mobile � la percezione di un reddito mobiiiare netto produttivo di ricchezza nuova, anche se realizzato da enti pubblici con attivit� non avente scopo di lucro. Tuttavia i proventi degli ospedali pubblici in quanto soggetti ad un vincolo legale di destinazione nella realizzazione continuativa delta attivit� o�srpedaliera considerata necessaria e indefettibile secondo la concezione delta societ� moderna e quindi priva del carattere di ricchezza autonoma destinabile a processi produttivi nuovi e diversi, non costituiscono reddUo. tassabile (1). (1) Sulla prima parte della massima la giurisprudenza pu� dirsi pacifica (Cass. 27 luglio 1972, n. 2566 m questa Rassegna, 1972, I, 1166). Non del tutto convinoonte � invece la seconda parte. La destinazione del provento ad un fine istituzionale pubblico, che � caratteristica di tutte le entrate degli enti pubbUci, nQ(ll pu� �essere posta a base della affermazione di tntassabilit�. Si cerca allora di individurure un pd� specifico vin. colo di destinazione emergente da norme particolari. Gi� in pasisato si era affermato (Cass. 11 giugno 1971, n. 1745, e 28 luglio 1972, n. 2578, in questa Rassegna, 1971, I, 1157 e 1972, I, 1175) che i p.roventi che d Comuni di San Remo e di Chiandano riicevono dalle societ� concessionarie della .casa dia gioco e delle teTme non sono soggetti all'imposta perch� destinati all'esecuzione di opere pubbliche comunali; ora si dce!"ca nell'oll'dinamento samtrurio la destinazione dei residui attivi della gestione ospedalieria a beneficio dei fini istituzionali dell'ente e in special modo della riduzione delle rette pe�r i ricov�eri di urg�enza. Ma non si r.Iesce a pe!"cepwe la diffie!'enza tll'a una tale (abbastanza viaga) de�stdnazione specifi.ca che oltre .tutto, come PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 987 (Omissis). -Nieil fl)!r'.imo mo1liV'O dli il'I�IClOII'ISO (L'Eni1Je Ospedlallie ci'Vlille di Rovigo sositiene rche la COII"te d'Appello ha errato quando ha S'U[P!POIStO un 1contenuto novativo del t.u.. n. 645 del rns8 r�JSipetto alla legislazione p!'eoodioote fun �tema rdi :iimpos1Ja dli l'lilcchezm. moibli!lie e !re(Larti'Vlamenitie aMa eS�!gieillZla 1Clhe .hl. rrredJdiiJto 1JaissaibiilJe 1S�1a 1fil 1'1�JS�ilJtla1to dli aitJtiiVfit� aivietnJte fine dii ilJuiCJrO, qU1es1JO rCJOIIlJtlelillUJto DIOV'artJi.VIO rCJhe ISairebbe coo:JJtrairtiJo 0!11100e ad limi1Ji dJeilJJa :Jiegg;e rdJe:Lega ffieg1s1Jaitiva iper lJa illormalZ�!O!llJe dieil. detto' rt.u. lllCllll SUISSiJs1Je; rdJi IClOIIllseg1UenZJa, 1(lQrl"letlta r1Jal]ie rel'!rlCJttliela opindicme, fil 11.1aiglitooJamelllito sviollrto rda(L(La Ooote rd'AppeililJo odowiebbe ipoll'ilal!"e ailil'affieirmaZI�Jooe ooe fil reddJilto rdJeil(L'OspedJallie, rplI"lodotito rCJOfll atitivtllt� IO.Ol!l aviernte. fiJne dli illUlciro, non � 1sogg;e1Jto 1aid dimpdsrtla rdJi r.m. (VI�IOilJaJZJiJOIIlle e failJsa iaippliilc. iaa:tt. 3 e segig. ir.d. 24 aigios1Jo 11877, l!l. 40211, 81 �e 85 t.u. l!l. 6'45 del 195.S, iin a:eillaiz. aiglJi all'l1lt. 63 1e 20 1dJeililia !IJelg,ge 5 g1eirlJlllaiilo l9r516�, l!l. 1, 'Vlizli dli motlivazliooo). La 1oonSIUlOO � Lt�\pirlelSa 1ain1Clhe dailil'Amrnlmiis1Jirarzdlo1111e filnlaa::tzfuaia, che rpell"� osserva essere irirrilevante l'aic1cennato errore dli prosipettazione in cui � caduta la Oorte d'Aip1pellll:o, 1m quia:nto �l'�e!l'lroire medJe1sdmo ilJion sip1ilega a[ClUJna 1ilnifl'lllenza 1sufila appilJilca:ziiJ01I1Je ailJLa 1spe1Cl�le drell t.u. del 18'7 7; [pirojpirlio� perch�, :secondo wa Coirte .dJi meirilto, �ilrl ta1le t.u. IllOl!l era rpil'e'VI�lsto 1ch:e dil reddlito tassabile doviess�e essere [pl"odotto da attivit� sipeculativa. In efl�erbtt qUJesta Ooote ha avuito modo dli sitabiilillre pi� volite che iil t.ru. 214 .agiosto 1877, :n. 4021, nieilJl'd!nidiiloore li :lia1tfil ecooomiJCli e giWrlidlicd si :riconosce, non assicura �la reale attiuaziOOJJe della destinazione stabdlita � e la generrailissima destinJazione a fini istituzionali di tutte le entrate di tutti gli enti pubblici. In sostanzia se nella .massima �Si �enuncia la regola della imponibilit� e -l'eccezione per le enrtir.ate a derstinazio�ne vincolata, 1 non si spiega quale sia la ragione della eccezione. Nemmeno sembra esatto che la soluzione adottata sia sullo stesso piano di quella che si deteirmin� per gld avaruii di gestione degli enti di consumo (28 maggio 1966 n. 1397, ivi, 1966, I, 1082), dei mercati i.ittici comunali (27 ottobre 1965, n. 2272, e 26 aprile 1969, n. 1346, ivi, 1965, I, 1285 e 1969, I, 520) e del servizio dei 100Illtcibulti undifica:ti. aigiriooli (3 feibbraio 1969 n. 312, ivi, 1969, I, 109); in tutti questi oasi non si � messo in dubbio che questi prov�enti potessetro dar luogo ad un reddito tassabile, ma si � inv;ece II"iltenuito .che, 1dovendo iper ipr.esc::rizione di tLegge 1gli aivalllJZd di ' gestione �essere riassO!rbiti negli esercizi futuri, non poteva pair1arsi della esistenza di un reddito. Ora invece si dice di pi� p& � escludere dailla nozione tributaria di reddiito mobiliare imponibile i proventi �dii attiv�t� che realizz1ano servizi continuativi di pubblico interesse�. Che in tutte le g�stiollli pubbliche senza fine .di luciro vi sia una co,tncddenza tra :il pirovento dell'attivit� e 1e rsperse occorrenti per l'e1sel'cizio, � un fatto evidente che vale per tutti i soggetti pubblici. Ma se tuttavia tale coincidenza non �si l'ealizza a pieno pe[> rparticolaiiri ragiond o perch� essa � assunta dalla legge come fine tendenzia1e ma non assolutameint~ necessario o perch� un aV'al!lZo si � in concreto l'ealizzato sia pure con violazione di legge, non � pi� giustificabile l'ecceZJione :alla l'eigoil!a generale de1l'imponibilit�. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pr1odiw1rtl�IVli 1dii redditto 1tassaib~Le 1oon 1ilmposlla mobilliiiall'le, si T'ifell"liva ~eniell'! icamente aii TeddlirtJi. piiocedenitii dia 1ilndUJstirlie, 1oomimocicd, limpdieg<hi e !Pll"O: llessiOill�I 1esemirtlaiti neiliLo S.taito Gairrt. 3 liett. d) e \PI�� iliaitamenitie ad ogini !l'ledidirtlo nOIIl fcmdila!rlio piiodotllo IDJ�ILLo Stato o 1dJov;uto da persooe dlomioiltate o ll'lesid'elillti IIlelliLo .Stato (Lett. f 18ll'lt. 1ailt.), tarlllche re viaill'liaibdllie o eveintuallie, 1c01I1 rbal1i JiotlUZJilooi llJOIIl 1si pOIIlevia un Tlidierdtmetnrto iLi.milttati.V10 ailllJe ai1rbtvtt� 100l!lllIIlJe11."roailii o tirn.idUJs1roiJailii aCVlelllti firnte sipec�illaitivo (Oai:sis. 27 J.ugJJro 11972, n. 25616, 27 maiggilo 19318, n. 1808) ma si mchdiaima'V'a ti.il. ooo.ootto 1c<he reddliJto lflatssabille 1cal :fll'liibUJto mobhliiiaill"e eira llia 11.'iilcche~:z;a nruova che fosse 1s1Jaita ip110dot1la da riicohei:rna 1pr1eesiSl1leni1Je dJa oaipirtJailie o da lLavioll'o o 1iilllsieme ,dJafLl''IIDo 1e J.'rutro :llaitt01re, e 1che :llosse, viailiutabd!Le come etnl1Jiit� eoOIIllomiica autonoma; 001DJootto ,che 1identiifiica ifil piiesupposto deli'dmposta di 11".m. anche tSeocmdlo dll wgente t.u. lll. 645 del 195,3,, iper !ill quailie ta1Je pvesu~polsto � 1oos1JirtJUJirtlo 1daililla .prodJUZJione di un il1eddiiJto netto, dJn dteniaivo o ,iJn llllaitUJra, �cOllll1Jiinuiaitivo o occaisiiooailie, 1diell.'I�IVlaillllte da caipirtialie o da liaVOllI'o o dall conCOll'so idi 1capiJ1Jai!Je e iltavooo 1ovvero idiell"liV1ame da quiail'SlitalSi aW1lrta dlonte e tnOIIl aissoggiettaibi!L� 1aid :ailioona d!el.hlle :imposte prev�,ste per ii i1eddliti di 1Jeweni e idi :llaibbll.'lilcaiti (1airrt. 8'1). Mia ll.'li!oonosclilUJto l"evll'Oll'e ideihlia Ooll'1ie d'AippeiliLo iillelll1a ll'dicOIS'b:uzti(ITTe dleililta ieviOilJu.:lJilOIIlle stOII'iloa :gilUJvildiica 1dlel 1ClOl!lJcetto di reddito, rllaissal:ille OOIIl imposta 1dii rr.m., 1questo S.C. deve a:ffie:ranaill'e, d'alrtrra pall."te, che dletto eI'lll'Oll."le non ha aVIUto iaiLOUilla mlievian2la lllietl mgiionaa:nentto S'Vlo�.rllo dial!Wa COII'te 1dli Viene.zJita, 1che hia dOVIUllJo aipp]Jitcave dil t.111. dell 1'877 (llliOIIl quie!Llo del 19>58) 1e ll'ha 1aJPIPl]iilcaito 1c0ll'rreit1Jamenite, esciLudiendio1 che elsso aissoggiettasse a :r:::iJocheZ2la mobtiil.e isolo ti ll'eddiiti piiodottlii 1000 aiiltiVll�t� :iJsptitrarbe a fine dli Jruicvo. Nel 1seoondo motivio 1dli nicOII'so il'Ospediail:e civii!Le, d!i RJOIV'igto ClelIJJSIUa:'a iJJa 1s�t:nitetnza rilmpuginaita inel pum:to !in 1oui ha diemso SiU111lJa quie~sttione pd.� sill'ettamenitie di meriiito 1001I1coonen1Je 1lia rtJassabiilliJt� diel�I iresidUJi aittiv:i. dellla giestilone dsipedlatllilooa e isos1Jilene 1che 1Jailii 1residUli nOIIl possono a:SSUllllelre ;Jia II1laitUlra dli :veddiiito, pooch� :sono 1sotllvatrll1Ji �ailllia disponiibillJilt� dieil. rtJiJto.lia: ve; drn.'.l�aitti !DJOIIl isoi!Jo il'Ospedlail:e 1dievie deviolvieire !l.'1inrbooo rreddliito dieilJJ.e SUJe priestaiiiJOlllli, 1ec1cedenrte ill 1costo; 1aii 'l'liJcOVlell.'I� d'l.lJI'lglen2la, ma es:so � obbiLLgiaito 1a :vitpOITTtare m btliainmo, nelll'1esell'lmzidio successi~, il.'evellll1Juail.e aV1atn:lJO dii .giesttiOlllle idlei1:1'1eswci2Jilo precedenitie, potendo dJ comUlllli irtiivailerSli delille l.>'pese d.i :spedlatliilt� aid essi 1iillllcombelnti, rsugilii even1JUJafJ.d avanzi di gies1lilone deililie 10ipell"e pie rooailii (Vlildli~. idiegilti mitt. 3 e segg., ir.d. 24 ago 1 .sto 1877, n. 402'1, 81 e 8i5 t.u. n. 645 1dlel H~58, din irel!azilooe agilJi airtit. 811 e 84 rr.d. 30 1seitrbembve 1'938, lll. 16311, 78/A e 78/D d.ll. 17 iLugJfo, 18'90, n. 6972, modifilcato COIIl 1. 30 ,�!Jicembll"e 1923, n. 2841). All'uqpo il rricorrrenite 11."ii!chdiatma i!Ja 1gtiturlilspll'IUdlen2la allllc<he idi qlUlelSrba OOII'te di Oaissaziolne in 'Oil'diiilllle all tmrt1larmenitio .fiscaiLe dei ll'esi!diuli. dlii g1elStJilooe ,dJi tailuni enti PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 989 pubblJiJoi (metrloaitJi lirtJfillci, �iI1ib�-1Cloiffiuniai1Ji. dJ1 OOlllJSllllJJO, serrvtizdo dei CoMriJ: ruti '1JIIld1�JcartJii dn IBiglI�looilrbura ecc.). suawa qoost:dJOl!le ispecMica IIlOl!l il'lilsuilitano .precederutli g:iJUJrli:SpI"UJdieJnzliailJi d:i .quieste .Seziilcm.i U111irtle, che IliOl!l ��nOJ:l�mo oome il.a queisitiornie sflelSISla SJia s1lartia decdlsa pi� volrtle rdaililia Oomm1iiss1onie OeinrbraWe !Pleit" ilie dtmpo1Sllle neB. seJlllSo ideihla tassaibdlliirt� idei oodddrt;i illlet1li rdeglJii K)S!PedJaili~ CJi.vdlli. EsaimJi1111aindo IJJa quiestionie, illleihlJa ~�lspet1Jiva �lilliche deffil'iim:oog1albliffle e\lloiluzliJoJnJe 1deill1Ja pi� !l.'ecoote :legtiislia:zii01I1Je lSUllll'alSS1�l9telilim Samitaria oome servti.ililo 1pubblilloo essenzJilaiLe lpeir l'ord1Ille ed liJl benessere deilllia soCJileit� mod&lnla, We SezJil0!111i Uniille 1sOIIlio d'aVViilso 1Clhe i ];llI'O'Vle!ll.ti illlet1Ji de1g\lli ospe~ diaJlJi 1C�IV1iild illJOlll ll'I�lellll1lrla!llO :nie�J]Ja DJOZJiJOIJJe dli ireddiito ;lJa;ssabiJlie COl!l mtpoiSrl:Ja di 1r1ilcche2l2la mobille. BUJr i1Jirait1JaindJOJS�J di >�lllltl1oil1li 1ccmtiirmartlirv1i 1001!1Jsegudrti oon ilia .pirodurzdlonie e 1La pirestaZJfame dJii 1serviiZJi per ii. qUJaJlJi � pire1dJilsposta tllil'Oll"giainti.zZ1a2JiJ0111Je dii benii e di aittivtiJt�, mal!lJca IOOi. pvoV'ooti deilil'OiSipiediaiJJe fil caira1JteJre di aUJbonomila 1eccmOIIlll�Joo, illlecessatrdio pe!l'ch� essi .posSattLo asSUIIlJJeire IDlailiu!m dli (("ledJdliillo .1Jaissaibillle 1oon imposta dii :r.m. E i1JallJe oairaitteire esseJllJZli.Jailie dii: lieitta peirch� 1i prOV1ellliti deihl'Ospediail!e �civtllle o mppvesea::utaoo� soiLo iill � ClQS11lo deJ. II1�lcoviero 'e deilJLe 1spese ll:'litli�JI'l�Jllltiis1 aillLe ii.111Jdiag1ilnd. ed allfle, mirre illlecessatrdie ., ,come � 1dieti1Jo nie1U'1alrlt. Hl 1dieil. !!.".d. 30 setteo:nhre 1938, 111. 1631, che dilsC�lp]Jmava 1ailll'iepooo de~i 1aicmeirtamerutli !Per CIUliJ � 1ca1UJsa g\lJi rns1lirtlu1Ji di 1euria dipe00�Jlll1Ji da 1pirovliJnice, comunli. 1e da ailrflirii. �0Cll!li, OOl!l rlilguairdo a�ilie dilairiile 1~bdillirtle per i mailiaiti nOl!l 1abbierulli e pieir d. 11.'iiJcoiveirli. diilspoSJtii. dai~ �IIllbi mu1JUJailliist:dioi, .opprurie pircmeng0111Jo ,dJaii. >OO~enisi dolV'Ul1li rdad. maLaiti pagalllhl, seCOIIlldlo ,,1Jariffe 1che d0V1eVla1DJ01 001l11Se1Ild:iie un mairgme oltre i �costi; mamg�lllJe 1che peir� .dJovieV!a 1essere devoouto a beinJeficdo ded. find. ii~iJ0111Jailii :diell'e~ ed 1ill!l :spec�lail modio ailiJJa ird.dumiooo dielli1e !l'lel1JtJe peir i rucovieiri d'mgenza (art. 83 r.d. Cl�lt.). NeiliLa dl~$1ClipllIDa nOO'IIlllaithna Oil�a II1�lchi�laimartia � mvvdisabliilJe, tpeirci�, 1.l!Il vimcolio iliegaile 1dli des1JilDJa2liiol!lJe dei pirOV'erulli degi.ld OspedJailii di!Peo:idleinti da .oo1Ji, pubbldJci WmicOllio 1che, se,pPUJl'le I110lll. <lll'�aniiiz~aito dlll. modo specd!ticaimel! lJ1Je I�ldi01I1Jeo ad 1aissiJClUlral'e lLa rea�ie 1ai1ltuamone deiJJlia deslJilJ::liar.zliJone stabilldrtJa., rflo~ile ad. p!1o'Vl�Jlll1Jii dlll. geill1�1I'e deli det1Ji OspedJa[(i .!fil 1caim1lterre di riiJcchezza 18iUJboooma, 1dles1lmahl1e �a iprocessi pvodiuit1Jiivli. IQIUOV1� ed eventuailmeilll1Je dli'V'eirsd e iait1Jirdibuii.1Sce 1aid 1eJSS� q1UJeilJ1o idi mezm finlatn2Jiairli limpeglllialbi obbllilglaitOlll."jmnen,lJe niehlla reailiizimziJOlllle 100lllJtiinJuJaJva die!lil1a me~ a1lti'V'i1l�, cOl!lSliidi�Jl'lai1Ja nelClelsisairi~a �ed :mdclerlltilbliil.e isecOl!ldlo Il.a roollllCleZik>oo deilila soicieit� modielrlillla, aMJivliit� 1che ;pir�JSIUlpp01111e la iStlabiiJJirt� ideiJJl'ocglaillliZZJaZJiJ01I1Je ospedlalllieira; opelJ:'la!lll1Je, �peralli1Jiro, :sotto ilia Vli.lgliilJanm. e secOIIlldo� iLe diiriettive 1dleifil'l8ilUJ1Joirfut� armmJ�illJ�Js1Jriai1Jilva, lSJ;lOOie qruooldo l'or:gaJill�IZZJaizl�Ollle :fa capo 1aid �enrfliJ �puhbil.li.ldi. :!JeirriitOll'I�JaJ]Ji. Allil'obieziilonie che, dn. geniere, illJeilllla CJIUJailiiifi~ dli un !Pil"O'V'�il1Jto qua�ie ll"�JddJil1Jo rtaJssaibdJLe OOlll !imposta dii T.m. llliOl!l WeJnie i�!ll OOllllSidemzdJoine 990 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO JJa diestilniaiZJiOOJJe diell <red:ddlto prodotto, bellls� lii! futlto rClhe un oodd�ilto � proidoillto, 1pu� oppoosd: rappwnlbo, >COllllie s'� dietto, rche rla �Coosiidieirrarz:diorne deililJa rdiel~one 101bbill�iglartorrdra pe;r 1Legge 1dleli prO'V'erntri. dli. Ulll'ra:ttli~� !Pll'Oduttivia dli rserrrvtlizd. ll.'lillJeviain:t� sooiJailmente IIlJOltl ibende a dliJscrrirmilnilllll'e rerddirtli mobiil!irari, >bernsi ad 1esc<liudlell'e ;dJailiLa :noZlilone rtJ:r:iibuJtaa:tira d!i. ll'ledidiilllo mobiillilalll'e di:mpOIIlliJbil1Je ti ~prO\lleniti dli rartth11iJt� rche rrealldrlmnio Sell'Vlizii co1111tdlnuratiMi idi piublb�liJoo dinrtleriesse; � Ulllla 1COiliS�ldJetr!aeJilcme >che sta a mo111J1:Je dleifilra qUJa�lilicmooe 1lrtiibutaill'<�la diell 111edid:ilto, iJn Vlill'lt� delliLa q'U!allie fil l'I�ISIUlltraito lrucrrathno ra.1J1Jilvo 1dielhl'1aitrtiv:ilt� iaJssume 1aispet1Jo (peouarua!I'e ed esCil'lislivo dJi mezzo dli fi1111ainmamelllto ed 1everu1Juailimelllte dJi SVtiiliuJppo diell Slell"VliJzlio dJi pubbilliJco I�l!lJteriesse. :Ua 1cOI11siJdJemZJi01111e ,espressa I�IIlll1aJD.zri illJon � s~iailLtnie!tlibe diveirna dia ,quellia clJJe ha pOII11Jarto .questa OOll'ltJe SU(pll'leltnla ad esCIJJuidiere lill c1onoot1Jo rdii oodidiito ibaissaibilLe 111Jei �oaisi ,iJn 10UJi iper dieteraniiln~iJOillJe :LeglisilJartWa. Vii rsiJa 1coiJ111cliJdenm 1!1Jeoessairiila ibm 1ill priovieruto dli UJlJJa aittd'Vl1t� dii pwbWco dinrllerresse re aie IS1Pese 1ocoOll'll"ernrfJi pe<r rill suo erseirtcizdio� (Ca,ss. 4 ottobll'e 19�71, n. 2696, 27 ottobre 1965, n. 2272). ln .sostainrla, llra ides1JilnaaJilcme, filssata dailWa aieg,gie, ,dJei rpll'10viem ideg[li. Ospediaild d1iJpendernibi d:a (pil"ovtll!lJce 1comUJ!lli: 1ed 1a�l1lrtii 1�1Il11lil aii finJi: iistdltuzdiooa:li d:ell'�erute ed iJn pall'l1Jioola!I'e raillJJa ~ildiUJZI�IOilie delliLe 111eitite (pElll' d. ll'J�l<loveirri. di urge!l12Ja, Ull1ra. volta preciJsarto rche tali f�IIl/L .:i1stiibUiZJi01111aUd sono cootziJ!Jw.iJtd dail manteniJrnento e d:al1o sviilUl(p!po dell'organizzazione ospedalie;ra, com1POirta aippwnto 1clre i !pll'lovieruti stessi v:ooigOilio a idlovim" co!l'll"JiapOillJdell'e allJie spese inecetsslllll'ile per 1i:l ,serrviiizilo ospediaililero. Ocm rill 1che: ll'liimane ISiOddiilsdlatta aJIJJche l'esilgerma ~aQ'JLOIJia!le di 1001even2la e di airmcmdra detl silstema gdiuri 1 dli:oo ll'leLativro ailWa marteriila 1iln resaime, >essendo iClell'l1lo dliffilcii!Le sp-iegtarsti !Perch� IlJOIIl ,si debba 100lll\silderare (l'letddirbo itaissarbilLe iiJl iresildiuo dJi gleiSlf;liiol[], p& esemptio, dleli mevoar1iii d.ib1Jilci cOIIllUJiliailii o diegllii 0l1ltr:i 1comuniaild. di 1consumo ,e 1si debba I�IIl.vrece tassaJll'e d�. ooeSidwo dii iges1Ji0Ille dii un ospedale oomunraLe o priovdinlciJa!le. Dev:e aggrungersi rohe ,la 1d�sciJpL�llla normartliiva degffili ospedali, secondo rill :nruovio 011dilname;n,1Jo di�sposto con wa >Legge 12 :liebb:tia!�lo 1968, n. 13�2, s'� 1ev:Ollrurtia ,con Jl'>aiccenibua.zii:one defillJa 1COillJS~dieriazli0111e pubb1ilcdistJ�l<la dei 1s1erv;iJ:tJi osrpediailie:rri, anche l!1Jei 1'1ilguaJll'dii it:�'tilbuwi, eissoodo sllarl:[i eqUJi~ plllll'ai1Ji a ibail1i 1e:ffieil1Ji gi!Ji enti ospeda�iileri aUJLe ammJ�l!1�strrazJiJo1111i dJeililJo Stlaoo ; e 1Lo Stato ill!cm pu� >essere 100111sildiera!1lo sogget1J1Jo paissi'V'O delJ.'ifu:nrposd!ll�lorne trobu1JaJll'iJa, iJn palll'ltiooLaJll'e ,qwall11to alhl'ii1mpos1Ja di rilcchezJza mobilre (Oass. 12 magg:ilo 1973, lll. 12194, 9 gmgno 1972, lll. 1804, 22 1rUJgililo 1938, n. 2672). 'Ila!le evoilJuzJiJ01111e 1cmU�eirtma ovviilaimente ila 1o0111silderiaZl�0111e di base, am.ra-� iLoga ma meno 1a;ssoLuiba, I�IIl. vti11:1t� della qwa!le laillJOhie nell ISiiistema lllJOI'IIIllativio prieoediente 1ai1Wa 1CJemlJata :lieggie del 19618, li p110V'e111Jili degili olS1PedJaild gestiti ida erutli 1pU1bbilliJcri illlon emno dia Tlii1leilllerst oOllllJ!pll'lesi lll!eallra noZliOl!lJe 1Jrilbutaxia di re.ddlito. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 991 CORTE DI CASSAZIONE, Sez.. I, 7 maggio 1974, n. 1277 -Pres. Pascasio -Est. Longo -P. M. Valente (<conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiulo) c. Gallerio (avv. Bartolini). Imposta di registro -Societ� -Societ� di persone -Cessione di quota Beni immobili sociali -Commisurazione dell'imposta al valore venale al netto delle passivit�. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 27 e 43 e tariffa A artt. 81 e 88). Nella cessione di quote di societ� di persone, anche se comprendente beni immobili, l'imposta deve essere commisurata al valore venale 'della quota al netto delle passivit� sociali (1). (Omi~sis). -Con l'unico motivo d:i ;dcorso; nel denunziare la violazione e la falsa 8iPJPlicazione degli airtt. 27, comma terzo, e 43 del r.d. 30 dicembre 1923, �n. 3269 con riferimento agli artt. 81 ed 8�8 .della relativa Tariffa all. A ed all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p..c., la :ricoo:rente censura la 'sentenza impugnata 1per aver ritenuto che ai fini dell'�lm(posta , di registro 1S1Ulla cessione dlelle quote della societ� piredetta il comspettivo d1ella �ceS1Sione del:IDa essere ragguagliato al valore netto anz:iich� a quello lordo del rpatr11rnonio sociale. Secondo la ricorrente, rpoicb:� in cforza dell'art. 27 1.1r. le quote di partecijpazi~:me nelle�societ� in nome collettivo debbono considierarsd mobili o immdbili �secondo la natura dei ibeni 1costituenti il patrimonio sociale, andrebbe 8iPJPlkato anche al trais:ferimento delle quote s:teisse, 1Peir quanto gi� 1detto d.ntese nel senso dii trasferimento d'i beni, il criterio cfiissato dal sucicesisirvio art. 43 secondo cui la tassazione <di un trasferimento oneroso di diritti reali su questi ultiimi va ragig,uagUatq. ai prez:zi ed agli al1ll"i �corrisrpettivi convenuti fra le parti, �� � ,compresi gli oneri che [passano a �carco dell'acquirente o cessionario �� Si agigiUillge poi nel ricorso: 1che, data la specialit� dei IP'l"incijpi di sciplinanti la materia dell'imposta de qua, non !Potrebbe inVQcairsli in (1) Neglld. stessi termini, .con motiviazli-Ollie ll".iiassu~a, � il'aM!I'a sentema 5 giiugno 1974, n. 1'648 di cui si omette La puJbbliioazione. Vdiene .confermato iJl principio a:Hiermato �COil ll.ia sOOJt. 10 rmall"zo 1971, n. 681 e ripeturflo con ila .sent. 15 febbraio 1973, n. 470 (i�ln questa Rassegna, 1971, I, 648 e 1973, I, 440, ambedue con nota di C. BAFILE), nonostante che qualche eslitazione fusse emell"sa con ila sent. 10 nov;embre 1971 IIli. 3�184, (ivi, 1972, I, 101). Tale giJurdsprudenzia pu� oosl .cons1dell"aa.isi. oonisolidaita, pur se le xiagiond addotte .daW!a S.C. noo soddi.isllano tutte ile :peirip!LessiJt�. g:i� d!liLustrate. 992"\ nAsSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO contrario l'auton~ia patrimoniale propria anche delle societ� in nciime collettivo, ~ :Ga1Ia quale l'impugnata sentenza ha derivato la considerazione secondo cui gli oneri rimangono, anche dopo la cessione in esame, a carLco del patrimonio rociale senza potersi ritenere tr~s:feriti pro quota dal cedente al �cessionario; che ai fini fh>cali invece, in base al criterio del citato art. 27, le quote cedute vanno considerate come quote di comprop;riet� del patrimonio sociale, trasferite con i T"eiativi oneri; che una conferma di !Ci� Sii rinverrebbe nell'art. 81 della Tariffa All. a) della leg,ge, ragguagliante la tassazione S1Ui .conferimenti al valore loll'rlb dei lbeni �conferiti, e nel suc�cessivo art. 88 della Tariffa medesima, secondo 1cui le assegnazioni di beni ;per scioglimento della societ�, se operate a favore dello :stesso socio conferente, �sarebbero tassate come divisione, iei� �che confemnerebe, agli effetti fiscali, la predetta configull'azione di una [pJ:"ecedente compa-opriet� dei beni, i quali andrebibeTo valutati al lordo. La questione �Crune sopra sollevata dalla r1covrente non � nuova alla giuri~denza di questa� supll."ema Co1rte, che l'ha gi� p~� volte af:frontata decidendola in senJSo contrario a quello sostenuto dall'AlmrniniJStrazione Finanziaria (Cass., S.U. 22 mcembll."e 1937, n. 3316 e 31 gennaio 1948, n. 146; sez. I, 10 marzo 1971, n. 681 e 121 dicembll."e 1972,, n. 3�568). Siffatta soluzione, accolta .nelle tpi� �recenti, mdlicate. pronunzie, questo S.C. ha deisunta, fra l'altro: a) dalla ricordata autonomia !Patrimoniale della societ� in nome �collettivo la quale, ancorich� priva di personalit� giuridi;ca, � disci!Pilinata in modo tale da �det&minaxet 1per le obbligazioni sociali, una X'eS!Ponsabilit� (primaria ed autonoma che incide esclusivamente .sul patrimonio della societ�, mentre la responsabilit� dei� singoli soci, anoorich� solidale ed illimitata, ha solo call."attere SUJSJSidiiario, non potendb essti venire escUJSISi per obbligazioni della societ�, se pon dopo infruttuosa escussione diel patrimonio sociale (art. 2.304 .c.1c.); b) dalla 1conSJidexiazione che in caso di cessione di �quota e scioglimento della Societ� limitatamente al socio cedente senza acicollo dii particolari oneri da parte diel �cesstionario, mentre il nuovo socio :rdsipondie anche per le obbligazioni sociali anteriori al suo ing,res1so nella societ� (art. �22619 �e.e.), il vecchio resta responsabile (art. 2,2,93 in T"elazione all'art. 2,290 �e.e.) verso i terzi delle obbligazioni della societ� fino allo scioglimento, fermo rimanendo che la rei:q>onsabilit� sda del primo, sia diel secondo ~ caratterizza come sussidiaria riJSpetto a quella principale che investe il patrimonio sociale; e) dal fatto 1che, in conseguenza, non pu� configurarsi, nella descritta ipotesi, un caso dJi � oneri che 1pas.sano a carico 1dell'acquirente o cessionario �, crune tali assoggettabili ad imposta dii traisferiim�nto a sensi dell'all."t. 43 della legge di PARTE I, SEZ. VI, GIURISPR�DENZA TRIBUTARIA 993 registro, giacch� responsabile delle obbliigazioni sociali era e rimane, in pratica, la 1societ�, mentre anche se tali oneri volessero indlividuars:i nella reS)ponsabilit� dei soci, non se ne .potrebbe 11.'avvisaire un trasfe rimento _:_ il vecchio oocio rimanendo responsabile -, tanto meno in corrispondenza dell'entit� della quota, dato il call.'attere :solidale ed illi mitato di siffatta responsabilit�. Considerato tale indixizzo giuxis1prudenziale, come dianzi precisato nelle recenti sentenze .citate, questa S.C. non ritiene che siano state ora dedott� nuove e .decisi.ve ra:gioni per discostM\Sene. Ai rilievi di cui SOIPI"a, invero, non vale OIPPOITe n� gli speciali orite.I1i alla cui ISlfiregua dleve �cons:ideral1si la quota secondo l'art. 27 l.r., giaoch� la ratio di tale nol'IIl1a ben pu� configura:risi in senso tale da non �collidere 1con la soluzion<: adottata (come :precisato nelle citate sen tenze n. 146/48 e n. 35�68/72), n�, iPer analoghe ragioni, le dis1pooizioni degli artt. 81 ed 8.8 della Tariffa, �discjplinati i ;particolari caisi, ll'islPet tivamente, dei conferimenti .per la �costituzione della societ�, e dell'as segnazione di beni a seguito idti. �scioglimento della medesima. Per le LSuesiposte �considerazioni, anche il �caso di cui all'attuale con troversia, l."iguardante la cessione, da parte dli un socio a �consoci di una societ� in nome collettivo, della ipropria quota di� pairtecipazione, va rilsolto riconfexmandosi H principio secondo 1cui il valore della quota deve esisere calcolato, ai fini �dlell'�iin{posta di registro, al netto delle passivit�. -(Omissis). CORTE Dr CASSAZIONE, Sez. I, 10 maggio 1974, n. 1340 -Pres. Iicardi -Est. Arienzo -P. M. Sbrocca (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella) c. De Baoci. Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Donazione di area -Si applicano. (I. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14). L'agevolazione dell'art. 14 della legge ~ luglio 1949, n. 408, per . gli acquisti di aree edificabili si awlica all'imposta di registro sul contratto di donazione mentre � esclusa per l'imposta sul valore globale (1). (1) V. Cass. 21 lugldo 1'971, n. 2373 dn questa Rassegna, 19171, I, 1445. 994 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con i due motivi di ricOTSo l'.Aimministrazione delle Finanze, ,sotto iJ. (pirofilo <della violazione e diella faLsa applicazion� dell'art. 14 1. 2 luglio 1949, n. 408, 'con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 C.\P.'C., (plremesso cihe, nel 'caso in eswne diebba reonsidera:risi l'ogigetto del beneficio e non la natu:ra dell'atto -, ,cellSl\.IJI'a la :sentenza ilm\pugnata per aver ;ritenuto a[W)lica'bile agli atti dii liberalit� l'agevolazione di cui all'art. 14 1. 2 luglio 194,9, n. 408, dieducendo: 1) che la nomna citata prevede l'aigevolaz!ooe filscale per l'imposta di registro e tale non potrebbe qualificairsi quella 1che 1colipdisce i trasferimenti a titolo ,gratuito; 2) che nella .donazione dli area edlificabile il costruttore risulta gi� agevolato per 1cui la 1conc,essione del beneficio fiscale non 1sarebbe giUJstificato; 3) 1che il tertmi.ne � acquisti ,. 1contenuto nell'art. 14 ieit. dowebbe essere riferito unicamente agli atti ooerosi non anche a quelli gratuiti. La doglianza � infondata. La sentenza impugnata ha ritenuto che i benefici fiscali previsti nell'art. 14 1. 2 luglio 1949, n. 408, sono airu>Ucabili anche alle donazioni non oistando a tale conclusione n� la natura di tali atti, n� la ratio della legge, mirante �ad inicrementare le ,costruzioni ed'ilizie, n� la 1cwcostama 1che il beneficio non si estende agli acquisti mortis causa, i quali sono sog;getti all'imposta dli sueicessione che non � hnfposta dli registro. In particolare, ha 1consi.derato che l'io:niposta sui traSlferimenti a titolo .gratuito IP& atto inter vivos � imposta dd regi1Stro, tuttora dilsciplinata dall'art. 44 1. 30 dicembre 1923, n. 3269, avendo il d.1. 8 marzo 1945; n. 90 e la 1. 12 maggio 1949, n. 206, modificato soprattutto g'li artt. 13i8, 1319 e 140 della tariffa all. A e istituita l'imposta globale, e che il diverso t:l~attamento .di quest'ultima, la quale non fruisce della agevolazione, � giustificato dalla dd:f:ferente natura delle due imiposte. Ed ha agigiunto 1che nel termine acquisti dell'art. 14 1. 408 del 1949 rientrano anche quelli a titolo gratuito e che la destinazione dell'area in ,questione all'ediftcazione, nei terlmini e alle condizioni della legge citata, &a :stata data dal donante e il donatario, accettando la donazione, non 1Poteva che far ;propria anche la destinazione. Quanto alle civcostanze di fatto, non censiurabili m questa sede, � stato accertato, e non :SUSISdste 'contestazione, 'che con il 1cont:riatto, sottoposto a regiistrazione, era ,stato donato e :costituito in dote, un diritto di comp1ropriet� e di ,sUiPerficie 1con l'onere idi erigervi una 1costruzione di civile abitazione. Su tali rpremesse sono esatte le conseguenze giull."idiche alle quali � pervenuta la sentenza impugnata a;piplicando i S1Uddetti principi. Infatti, anche a non volex attrtbuire al termine �acquisti ., cui sono ,connessi i 1benefici fiscali dell'airt. 14 I. n. 408 del 1949, il significato tecntco che ricomprende tutti i modi trasla~vi della proprieta, non pu� utilmente sasitenersi che nell'articolo citato il termine sud PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 995 detto ricomprenda solo i trasfer1menti, letterali e logici, che giustificano tale limitazione di 'contenuto. Elementi di mag;giore affidamento per la soluzione Idei problema dielbbono rke111cami con rifer�lmento alle finalit� ideUa legge e all'oggetto del benefiicio. Quanto alle rprilllle � ll"lilsaputo che la legige tende ad a1;1sicurare l'incremento edilizio mediante agevolazioni fiiscali :sulle 1costruzioni e il 'Caiso in esame, per il fine e�ressamente d!ichiarato nell'atto ed aiSSicurato mediante l'onere, a carico del donatall'io, di 'Costruire una caisa di civile a:bitazione, il"ientra nella fattispecie legale della no:mna agevolati.va; quanto, poi, all'oggetto del ibeneficio questo Sii d�ava dall'art. 14 cit. che concede il beneficio dell'imposta fis1sa dii � regiistro � e !della riduzione al quairto dell'�im\Posta � ijpotecaria �. La pretesa tr:i!butaria in oggetto � dliretta a conseguire non l'imiposta globale pirogres:siva sulle donazioni, -che nella previsione legislativa (:r. d. 1. 8 marzo 1945, n. 90 e 1. 12 magigio 1949, n. 206) � strettamente coordinata con l'�im\Posta di succes:sione e presenta, sotto l'as,petto formale e 1so:stanziale, prqpri caratteri, differenziatori dall'1mposta di registro e, 'come tale, non ricom1Pil."esa nei benefici fiscali (Cass. 21 luglio 1971, n. 2376) -, bens� l'imposta nomnale sulle donazioni disciplinate dallo art. 44 r.d. 30-12-192:3, n. 3,2,69 e assoggettate alla tassa progressiva stabilita nella :parte terw della ta1riffa allegata alla legg,e stessa di registro. In conseguenza, non iPOtendosi non qualificare l'imposta normale sulle donazioni, parallela all'imposta sui trasferimenti come im1Posta dii registro con riguardo alla previsione, al contenuto e all'applicaz:ione, deve concludersi nel caso in esame. � che i henefici fiscali, previsti dallo art. 14. 1. 2-7-1949 n. 408 e relativi all'imposta di regi:stro e a quella ipotecaria, vanno appUcati all'imposta nomnale sulla donazione, contenuta in un atto di costituzione in d'ote del diritto dii comprol)'1"iet� e d� supreriicie con l'oneie �di ,costruirvi una casa di civile abitazione. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 ma.gigio 1974, n. 1342 -Pres. Giannattasio -Est. Brancac1cio -P. M. De Marco (conf.) -MinLstero delle Finanze (avv. Stato SO\P['ano) c. Gondolfi. Imposta di registro -Agevolazioni per le strade comunali obbligatorie -Limiti. (I. 30 agosto 1868, n. 4613, artt. 1 e 10; 1. 8 luglio 1903, n. 3,12, artt. 1 e 3). L'agevolazione degli artt. 1 e 10 della legge 30 agosto 1868 n. 4613 sulle strade comunali obbligatorie, � ormai limitata agli atti e contratti RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 996 inerenti alla costruzione delle sole strade di accesso dal Comune alla stazione ferroviaria omonima o viciniore o all'approdo del piroscafo postale (1). (Omissis). -Con l'unico motivo di J:"icorso� l'.Allllministrazione delle Finanze dello Stato -deducendo la violazione degli airtt. 1 e 3 e 10 1. 30 agoisto 1868, n. 46rn, 1 e isegg. 1. 8 luglio 1903, n. 312 e 7 1. 6 gliugino 1913, n. 764, nonch� della legge 19 luglio 1964 n. 338, in :relazione all'airt. 360 n. 3 e 5 cpc sostiene che la Corte di qppello abbia eil."J.'oneamente a[p!p].icato nella �ecie l'agevolazione fiiscale [pl"evista dall'art. 10 della leg;ge n. 4613 d'el 1868 (;registrazione del contratto dii aipjpalto con imposta fissa), [pevch� questa agevolazione, 1Per quanto !I"iguarda i contratti di aiwalto relativi alla costruzione di strade che, come quella che qui viene in considerazione, sono necessarie perr mettere in .comunicazione una :frazione al Comune a cui essa �appartiene, fu sospesa dalla legge 19 luglio 1894 n. 338 e ripristinata dalla legge n. 312 del 1903 limitatamente all'i(potesi di �completamento dli strade la �cui costruzione fosise rimasta incompiuta !Per effetto della legge del 1894, ipotesi ;pacificamente estranea al caso in diS1CuSlsione. La �C�enS!Ura � fondata. Questa Corte '8U\Pirema Sii � gi� pi� volte pironunziata sulla questione con tale 1cen:S1Ura IPlrO!POsta dall'Amministrazione rircoil."J.'ente e ha stabilito 1che l'agevolazione fiSlcale (registrazione con :imposta fissa) concessa con l'art. 10 1. 30 agosto 1868 n. 4613 !Per tutti ,gli atti e contratti conrc~nenti la costruzione e la siistema;;ione di stradle comunali obbligatoiriie, :lira le quali war10 quelle' per le comunicazioni fra le frazioni e il centiro capoluogo del 1comune, dopo esse;re stata sospesa con legge 19 IUglio 1894 n. 338, ricevette una nuova regolamentazione 1con l'art. 6 della legige 8 luglio 1903 n. 3�12 (e relativo regolamento a,ppirovato con 11'.c,t. 13 dliicembre 1903, n. 351): questa d�JS!POSizione conteffiiP'l� l'agevolazione IPelr gli atti e 1contratti relatwi alla costruzione, oltre che di strade di allacciamento dei magigioiri centri id!i (?O!POlazione di un comune con stazioni feirrovi�. rte o porti dii apjpll'odo di 1Piroiscafi postali, anche delle altre sitxade oibbligatorie �cui all'airt. 1 della legge n. 4613 del 1868, pmch� la cOS!tJruzione dii queste ultime avesse gi� avuto inizio nel periodo intercorrente tra l'entrata �in vigore 1di tale leg;ge e l'emanazione della legge n. 338 del 1894 e non fosse stata cOIIJiPiuta in conseguenza della sospensione (1) Viene opportunamente ri.cOlnfua:mato J.'orientamenito gi� seguito con la sent. 15 marzo 1973, n. 744 iLn questa Rassegna, 1973, I, 612. PARTE I, SEZ. VI, GIURISP.RUDENZA TRIBUTARIA delle condlizioni dli favore previlSlte da quest'ultirma legge; ne consegue pertanto che per la detta di!S1Posizione l'agevolazione l'esta esclusa quando si tratta della �costruzione di strade che non so1didfus:fano a questa condizione ~ctlX. da ultimo la sentenza 15 mat'IZO 1973, n. 744, �Che riguarda un �caso analogo a quello in esame dlella 1costruzione di stradla di allacciaimento al 1capoluogo 1dii pi� :llrazioni dii un comune, e le sentenze ivi ri!chiam.a te). � Questa intmpretazione della legislazione vtgente nella materia deve essere �confel'ffiata nella decisione della presente causa, in quanto non SUJssi:stooo ragioni per msattendere l'a{PIPrmond:ita e convincente motivazione �con 1cui essa � s.tata giUJstiftcata nelle !PQ"eCedenti pronunzie. Alla stregua di essa � manifesto l'errore in cui � incorsa la Cocte di merito, illi{pipoicih� questa ha �ritenuto aiwlfoaibile l'agevolazione ad un contratto d!i a1P1palto che pacificamente riguardava la costruzione d!i una nuova strada IP& alla.ccli.are la tfrazione di Putzu Mu al Comune dli San vero Milis, .costruzione �Che certaimente era iniziata successivamente alla legge del 1894, e questa situazione, 1oome si � vi.sto, era affatto al di fuori dei. limiti di al!;l!PHcazione della agevolazione stessa. -(Omissis). I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 maggio 1974 n. 1345 -Pres. Giannattasio -Est. Santo1suooso -P. M. De Manco (1conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella) c. Musmeci (avv. Filetti). Imposta di registro -Mutuo fondiario in cartelle -Acconto in contan ti -Non � compreso nell'abbonamento previsto nell'art. 27 del r. d. 16 luglio 1905, n. 646 -Tassazione autonoma. (r.d. 16 luglio 1905, n. 646, art. 27; r.d. 30 <ilcembre 1923, n. 3269, tabella B, art. 46). La corresponsione di un acconto in denaro contante al momento della stipulazione del contratto condizionato di mutuo fondiario prima della iscrizione dell'ipoteca, non rientra direttamente nel regime di abbonamento di cui all'art. 27 del r.,d. 16 luglio 1905 n. 646, n� pu� considerarsi un atto connesso col contratto di mutuo o necessariamente dipen,dente, perch� una tale connessione, bench� meno rigida di quella definita nell'art. 9 della legge di registro, richiede pur sempre che uno dei negozi si trovi in connessione strumentale rispetto all'altro, che cio� sia stato 998 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stipulato per concludere, completare o eseguire il secon,do negozio, cosa che non pu� dirsi per l'anticipazione in danaro che � meramente eventuale rispetto all'ordinario mutuo in cartelle (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maig~ 1974, n. 153�6 -Pres. L�eone Est. Alibrandi -P. M. Mi1ilotti (diff.) -Ministero dielle Finanze (avv. Stato Arvella) c. Morino (avv, Voltaggio). Imposta di registro -Mutuo fondiario in cartelle -Acconto in contanti -Connessione con il mutuo ammesso al regime di abbonamento dell'art. 27 del r. d. 16 luglio 1905, n. 646 -Tassazione autonoma Esclusione. (r.d. 16 luglio 1905, 111.. 646, artt. 5, 16 e 27; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tabella B, art. 46). La corresponsione di un acconto in danaro contante al momento della stipulazione del contratto condizionato di mutuo fondiario prima della iscrizione dell'ipoteca si trova in connessione strumentale con il contratto di mutuo fondiario ed � quindi ricompresa nel reaime di abbonamento di cui all'art. 27 r.d. 16 luglio 1905 n. 646 (2). I (Omissis).. -L'unico mezzo di rkorao censura la sentenza dimpugnata sotto il dll[)1Hce profilo in cui si articola la motivazione: JPeT aver, cio�, ravvisato nell'acconto di L. 60.000.000 un'anttciipata e parziiale esecuzione del �contratto d!i mutuo fondiario e per ave:r ritenuto che fra i due negozi vi foS1Se connessione. Il motivo � fondato, nei l:iimiti dli quanto ora si dli:r�. Alla Corte di aipip1ello di Catania � <Sembrato � indubitabile che la coxresiponsione di un acconto, malgrado n.on espressamente [pil'evista dalla legge 16 luglio 19015, n. 646 srul ciredito fondiario, poSISa rient:raire, restandone assorbita, nella struttura d!ell'o:perazione di credito fondiario �. Si tratterebbe di � un'anticipata, parziale esecuzione del contratto defin� (1-2) La diff:LcoJ.t� di trovaa:.e una so1uz.done 131liJ.a questiO!lle dibattruta neLLe due seilltenze si fa sempre pi� evidente; il'imbairazzo ide(bLa Coote il1egoLartJrLce �emerge evLdente dailll'ultima parte deihl.a seoonda 1sentenza cllie v1alllJamente si sfoo:za di cercare una differenza fil1a :liattispecie .che SOIIJJO in :iieail.t� PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 999 tivo. dli mutuo fondiario >; e d� per il motivo che � non sussiste alcuna inc~,atibilit� :fra la correr~onsione dell'acconto in contanti e la stipulazione del mutuo :Ln cartelle, srbante la funzione meramente strumentale dii queste, dlelstinate ad eisseT'e convertite in danairo dallo steiSso istituto mutuante�. Tale i{Potesti. -di qualificare l'ac1conto in dlanaro contante come anticipata, parziale esecuzione .del mutuo fondiario in cartelle -� stata pi� volte ritenuta destituita di fondiamento da questa Corte Sup:rema (sent. 2,0 marzo 1972, n. 842; 15 ~ile 1971, n. 1056); sia iperich� diversi sono l'ogJgetto e le modalit� tdlelle operazioni contenute nei due distinti negozi, sia �Pel'lch� le norme sul ,credito fondiario (art. 16 t.u. 16 luglio 1905, n. 646 e legge 3 febbraio 1961, n. 39) non prevedono la IPOsslibilit� dli acconti in dian.aro contante ,ed ,anteriormente all'iiscrizione della ipoteca. Le stesse ipTonunce ora 'citate hanno, tuttavia, affermato che le agevolazioni tributarie previste per il contratto condizionato di mutuo fondiario sono estensibili alla dlisposizione negoziale di versamento al mutuatario dli acconti in danaro contante solo nel caso in cui eSISa sia collegata al contratto di mutuo da nesso ,strumentale di mezzo al fille. E ai� !Per effett� della nooma pire'V'ista 1n1ell'art. 27 della dtata legge n. 646 del 1905, iri:badita nell'airt. 46 della tabeHa ali. B della legge organica dli reg~stiro. Non :sussistendo alcun motivo ,per discostarsi dai principi gi� indiicati dia questa Corte, in cause .r:iguardanti proprio mutui fond'iairi concesisi in Sicilia, non resta ,che esaminare il secondo profilo della questione, quello relativo alla connessione :llra il 'contratto di mutuo fondiario e la �concessione dell"acconto in danaro contante. !identiche. L'escl.usiolDle delilia connessiQiil!e tira� aice<mto m �denaro conitainte e mutuo fondiiario era sta11Ja variie volte affermata anche :Ln rtempo ~ecente (Cass. 9 iagosto 1973 n. 2286, in questa Rassegna, 1973, I, 966; 15 apiriiLe 1971 n. 1056, ivi, 1971, I, 85!2; 20 marzo 1972 n. 842, dtn Riv. leg. fisc., 1972, 2130). Ma, SUJl ,pire.supposto :che !L'aooell.'ltamento delhlia ,gusSl�!Stenza deilila coomessione di mezro ,ai], fine � rimesso ai1 1~udd:ce dii meriito, !IJa S.C. si mostra dinoaparce di ci.durre OOll'omogieneit� i1e ipil"Olllil.ILllJZie sUJLLe identiche questioni. Probabillmente :l':attegig[ameinto defila ,s.c. � troppo irilinunci'a,1JaxtLo; la connessione andtoobbe vertlficata sW1a base de!llLa rbipfoirt� dei negozi, pd1UJttosto che delll1e modailiit� di fa11Jto, .si ohe i�!l mairgn deil siOOacato di ltegitti:miit� potrebbe 'essere pi� 811lllpio. lil piroblematwo ,concetto dii 1connessione di mezzo alL fine dovrebbe poi esserie �def�!nJito 1con maggiior priecisiooo 1l!asciaindo mi.noir campo alla oasistica deil .pa!l'tLcQl1are. Su questo punto mer.tta d� ,esse1t1e segna!lata 1a p.rilllla deltlie senterwe sopira riportarne. E' vero che ila �COI1IJ1essi�one di cui si par1a 1atlil'�airt. 27 del ir.d. 16 'luglio 1905 n. 646 ~uina ,connessione spieclificamente �Conisiderata daltLa norma) � �diviersa ida queil.La de:funlirta !llieilil'airt. 9 del]J1a .Jegige di ireg.tstro; ma ideve pur sempre traittairsli di UIIlia dlerivazioltlle necessaria o di u:na connessione tale che uno diei negozi abbia la fun 1000 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Esattamente la Corte d'appello .dii. Catania, nel precisare il tipo di rapporto di 1connessione prev1sto dall'art. 27 del citato t.u. del 1905 e dall'art. 46 della tabella all. B della legge organica di :vegi:stro; chiarlsice ch� esso � diverso da quello dell'art. 9 della stessa le~ge idi :registro, in quanto quest'ultima esige che :lira le <liue disposizioni suss1sta il du plice requi.Slito della necessaria connessione e della necessaria deriva zione di una dall'altra, mentre le citate nomne l'lelative al credito fon diario richiedono soltanto, disgiuntamente, o un rapporto di connessfone, senza a1cuna qualifica di necessaxiet�, oppure un iraworto dii necessaria derivazione. Ques.ta differenza era stata gi� affemnata dalla SuJ)["ema Corte (sentenze 11 luglio 1966 n. 1820; 3 aprile 1971 n." 944) la quale ne aveva tratto l'ovvia conseguenza che le noll"l!lle speciali �contenute nelle citate disposizioni prevalgono su quella dli carattere generale plI'evista nell'art. 9 della legge. Non altrettanto esattamente la Corte di Catania indica, in linea di , principio, in �che 1cosa .consiste il �vapporto dli connessione fra il mutuo fondiario e la cOlllcesslione �di un'anti!cipata somma in contanti; n� la moti vazione della sientellllZa �, su detta questione, immune da affea.imazioni in congrue e contradiddttorie. Anzitutto, in pi� punti della motivazione, la sentenza impugnata mette in luce la funzione strumentale, non del ve11sam:~nto antici.pato in dlanaro �Contante :risa;>etto al mutuo lfondial'io, ma del contrario e clio� dlel l'acqu1sto delle cartelle fondiarie risipetto al ve!l"samento in danaTo con tante. Poi afferma che la concessione dell'acconto �non costituiva altro che una parziale, anticipata esecuzione del contratto di mutuo fondiario ed era, quindi, quale mezzo al fine, in stretta corirelazione con l'atto che godeva dell'agevolazione�. Dalla quale frase sembra �che la Corte d'aa;>tPello raVV!isi il rapporto di connessione nel fatto che la �concessione dell'anticipato ve~samento in contanti non sia altro che una parziale esecuzione del contratto dli mu ziionie .strumentaJie dd 1C001Jd1udiere, 1complietaa:-e o eseguire un 001Iro negozdo. La 1coomessione �dunque va vierificata soilo in reilJazione ailil:a fu!lllzione che un negozio compde ll'I�Jspertto �181Ll'ailtro, ovvemsia atl <illietto di aiuitonmrua del negozio medesimo. E' questa Wla definizione molto !P'l"ecisa ehe dovrebbe esse.re uti:lizzata ogni volta ehe II'iaffiora, anche in altre materie, iJl. problema dellia �C'Ol!ltllessione di mezzo .ail. rfimie. Ci� siignd:f�.ca che, dive:nsamenrte da questo si � pi� vOilJte afl'erniato per estendere �tailune .aigevoliazioni, la comiessi!one 1liOln � dete:rimiinarta dail fin.e della norma e dalla utiliit� del negozio per !La ll'eailizzaziione dd quel filne; si �esclude infatti ben espiliicitamenrte �che Ja ooninessione possa ricavarsi �iail :liartto che la antd�cdpazi:one mcOIIlil�ami rperiSegue iLo stesso scopo del mutuo dd venire dncontiro .ai], bdisogno di denru-o idel '.PII'QPrietairdo fondiario; non � �iuinque con �r:i:ferdmenrflo ial fine che peirsegue Ila nonna ~iinOOilltirvante) di ageV'Olazdone che deve 1rfoercarsi d:l rapporto di cormesstOIIlie, ma uJillicamente � nella :fumziiooe strumenitaile (polwemmo dire serviiLe) che iUl1l negozio ha ri PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1001 tuo, mentre la ricerica della connessione strumentale fra due negozi ovviamente � inconciliabile con la tesi dell'unicit� del contratto; onde questa tesi, peraltro infond'ata, non pu� 1ceTto costituire motivo ;peir dimostrare il rapporto cli connessione. Questo rapporto viene, infine, ravvisato dalla Corte d'aa;ip,ello considerando che l'atto che godeva dell'agevolazione fi!Scale � non adempie tper nulla alla funlzlione d'imp,iego di 'capitali nell'aicquisto di titoli di rendita (cartelle fondiarie) ma � destinato unkamente a venire incontro al hlsogno di danaro da parte :di prO(Prietari fondiari e aid evitaTe nel contempo, attraverso 1Particolari agevolazioni, eccessivi pesi alla rpTopriet� fondiaria �. Da questo ragionamento sembra doversi diedUil'Te che la connessione fra il IP�rimo versamento in contanti ed il mutuo fondiard.o conslista nel fatto 1che entrambi sono diretti a fOTniil'e danaro ,contante al IPTOprietario dei te:rireni. Ma nemmeno il 1criterio dell'analogia degli scopi dei due negozi !PU� ritenerrs[ sufficiente a dimostrare il rapporto d[ connessione strumentale fra di essi. Per dimostrare l'esistenza di questo nesso finaUstico del primo rispetto al secondo, non basta che entrambi i negozi costituiscano operazioni di credito dirette al conseguimento dei fini del mutuatario, ma deve dimostrarsi che un negozio si trovi in posizione strumentale ri�etto all'altro, e cio� sia istato posto in essere per concludere, completare o eseguire il secondo negozio. -(Omissis). II (Omissis). -Con l'unico motivo del iricorrso l'Amministrazione delle Finanze, denunziando violazione e falsa airpplicazione degli artt. 27 t.u. 16 luglio 1905, n. 646, 46 tab. B all. T.d. 30 dJicemblre 1923, n. 3269; 4 e 5 legge 29 luglio 1949, n. 474 nonch� dell'articolo unico legge 3 febbraio spetto 1a ,quello 'agieivolLaito; iJ. negozio s&V'ile, oome 1iaLe mancanite di una SUia funzlione aiutonoma, devie 1essere ,crreaito aJJl'unicu scopo di conc:ludeie, completaroe o eseguive 11 !tlJeg.ozio oggetto de11a agevoil.aziO!tlJe. Oosl posta ilJa questiOtlle � �evidente che 1l'anrtiicipazione in �C9Ilftanti � 1semipre un negozio autcmomo, 1dell itutto eventuale, n� necessario n� utile per -0onc:Ludeire, completar. e o eseguire il mutuo fo!tlJdiado, �sii ,ohe, qruaLe che possa essere la motivazione del giudice di meTito, la ,connessione strumentale non pu� mad ravviisarrsi. La seconda senrtJeru:ia segue tutt'aiiltira strrada e in defini:td.via T100!!1Jduce iLa connessione ailllo 'SCOPO 1socio~econoonico dell1La !tlJ()['IIna di � facdJdtaire iii finianz.ia:meIJJto dell.'op,em di pubbfilco d!ntooesse �; ma un taile .cxiiiterio !i.!!ll1;er preitativo, capace ,dJi 1este!t1Jde11e fino a limiti mco'Illtrio!liLabhli ilia portata deilLe aigevoJ.aziond (v. Relazione Avv. Stata, 19'616-70, II, 450 1e s.) r.n:on pu� essooe aiccettaito e sembra ormai ripudiato anche diaJl!l1a pi� recente ~denza dielLla S.C. (15 febb\vado 1973 n. 478 Mi questa Rassegna, 1973, I, 449). 17 1002 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO del 1961, n. 39, in .relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.(p.C., si duole che la Corte d!el merito aibbia ritenuto a(W)Hca�bile il beneficio tributario anche all'acconto accor:cfuto in 'contanti dall'ente mutuante al Marino. Sostiene �Che non estste aLcuna connessdone, al :di fuori di quella d!el tutto estrinseca ed occasionale, :lira il 'contratto di mutuo fondiario in cartelle e l'acconto in contanti da antici;parsi sull'iID1Porto del mutuo. AggiuDJge la ri,corrente 'che la possibilit� di ,concedere acconti in ,contanti non � prevista n� nel t.u. del 1905, n� nella legge del 1949 n�, infine, in quella del 1961; n� pu� 1coDJsidleral1Si esecuzione anticipata dell'obbligo d!i dare una deteriminata cosa (cartelle fondiall'�e), la cons1egna di un 1certo quantitativo rdi cosa diversa (dlenaro contante). Deduce, inoltre, la ricorrente che loperazione d!i acconto non 1consente al 1mutuatario di usufruire in modo pi� sollecito dli una parte della somma mutuata, fine che viene, invece, realizzato mediante i diver:si strumenti nomnativi ![n'eviisti nelle citate leggi del 1949 e del 1961. Pertanto -conclude la ricorrente l'acconto in contanti 1che viene in �considerazione nel 'caso in esame non pu� ricondur:sii. in alcuna delle ipotesi per le quali � prevista l'agevolazione fiscale. Il motivo non � fondato. J;,'art. 27, comma temo, del t.u. delle leggi S!Ul 1cr�dito fond!iario, approvato con :r.d. 16 luglio 1905, n. 646, (prevede, II'�S'.Petto alle tassie dri registro, di bollo e ipotecarie, il regime tributario dell'abbonamento_ non solo per gli atti, sipecific,amente indicati, relativi ad operazioni di credito fondiario, ma anche per �tutti gli atti che siano connes1si col contratto o da esso necessariamente dipendenti �. E questa Corte supoc-ema. ha avuto occasione di precisare, in wdine al carattere della connessli.one richiesta dal citato airt. 27, comma terzo, ultima parte, 'che deve trattarsi di un nesso dli mezzo a fine, nel senso che l'acconto vevsato in contanti al mutuatario � O(perazione che in tanto iPU� beneficiare del trattamento agevolato, in quanto riJSulti collegata con un vincolo a ,carattere s1Jrumentale al contratto di mutuo fondiario, 1cui � applicabile il re1gime tributario deJI'abbonamento (sent. 15 aprile 1971, n. 1056 e LSient. 20 mairzo 1972, n. 842). Nel �caso di sipecie, rileva1si 1che la Corte del merito ha esattamente inteso il concetto di connessione dianzi precisato e dalla compiuta interpretazione degli atti negoziali intwcomi tra l'ente mutuante ed il Marino, ha accertato la sussistenza del menziionato neS\So di mezzo a fine tra l'acconto in contanti edU contratto di mutuo fondiario, dando al suo apprezzamento di f�tto una motivazione adeguata, priva di errori fogicogiuridici e, quindi, non suscettibile .di censura in questa sede di legittimit�. La Corte d'aoo1ello, infatti, do!Po avere appropriatamente conisdderato ,che la connessfone di un acconto in contanti al mutuatario costitu�sce un'operazione che non ha fine a s� stes1sa, ma carattere strumentale, PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA avendo la.!PI'ecisa fUW'Jione di :facilitare il finanziamento dell'qpera di pubblico interesse, al quale mira la legige nell'agevolare l'attivit� c:reditizia, ponendo il mutuatario in condizione dii utilizzare in modo sollecito una parte della somma mutuata, ha motivato il p.rqpit'io convincimento in ordine alla sussii:stenza della connesJSione di cui al citato airt. 27, con il du,pliice rilievo �che l'acconto � operazione che si :realizza nell'ambito del 1contratto di mutuo fondiarrio e che l'utilizzazione della somma antictpata al mutuatait'io � subo:rdiinata alle .garanzie previste dall'art. 16 del citato t.u. del 1905, somma peraltro depositata [plresso il Banco di Sicilia e che poteva essere svincolata soltanto dOIPO la dimostrata esecuzione degli adem[pd.menti prreviisti dal contratto e pirO[porzionalmente all'avanzamento dei lavori. Inoltre, la Corte del merito si � data carico di' dimostrare l'insufficienza dell'argomento difensivo addotto dJall'aippellante per contestare l'applicabilit� del beneficio fiscale, osservando, correttamente, �che la emissione delle cartelle altro non costituisce che il mezzo col quale si d� esecuzione al mutuo il cui contratto ha ad oggetto, al [palri dell'acconto, una quantit� di danaro, tanto vero �che il mutuatario � tenuto a restitu:tre all'istituto mediante danaro e non cartelle. Corretti, infine, si ravvisano a!lllche rgli ulteriori argomenti che la Corte d'atppello ha tratto sia dagli airtt. 3 e 4 della legge n. 474 del 1949, sia dall'art. 5' del menzionato t.u. del 1905, che confermano la stretta connessione dell'acconto con il mutuo fondiario. N� possono indurre a diversa �conclusione gli argomenti fondati dalla ricorrente su due precedenti p:ronunzie di questa Corte SupTema (sent. n. 1056 del 1971 e rsent. n. 842 del 1972). Infatti, essendo mancato in quei giudizi un esauriente accertamento da parte dei giudici di merito in ordine alla 1cotmessione tra �contratto di mutuo ed acconto, nel senso dianzi rprecisato, resta agevole rilevare che le menzionate �Sentenze, per emere intervenute in fattisipecie concrete diveT!Se da quella per cui' � la p:resente lite, non cosrtituiscono precedenti di giuris;p:rudenza. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 ma~gio 1974, n. 1347 -Pres. Saya -Est. Carnevale -P. M. Minetti (conf.). -Monte di c:redito su pegno di Parma (avv. Costa) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota). Imposta generale sull'entrata -Istituti eserce-nti il credito -Decisione della sezione speciale per le impostP di nE>-goziazione della Commissione provinciale -Azio11P orrHnaria -TPrmine di sei mesi. (1. 19 giqgno 1940, n. 762, artt. 51 e 52). 1004 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposta generale sull'entrata -Entrata imponibile -Interessi sui mutui concessi a comuni e provincie -Esclusione. (1. 19 giuglllO 1940, n. 762, art. 1, lett. f, art. 3, lett. e). Il termine per la proposizione dell'azione ordinaria dopo la decisione della Sezione speciale per l'imposta di negoziazione della Commissione Provinciale delle imposte in materia di valutazione delle entrate derivanti dalle operazioni degli istituti esercenti ii credito (art. 51 l. 19 giugno 1940, n. 762) � quello di sei mesi, avente portata generale, e non. quello .di 60 giorni di cui all'art. 52 (1). Gli interessi sui mutui concessi ai Comuni e alle Provincie non danno luogo ad entrate imponibili in quanto sono da considerare astrattamente qualificabili nella categoria A del reddito di ricchezza mobile, a norma dell'art. 3 lett. c) della legge 19 giugno 1940, n. 762 (2). (1-2) Con 1a presente senrtenza, e con altra dellla stessa data n.. 1348, 1a Cmte di Oaissazione, dopo la �PTec1edenite analogia pironuncia del 5 luglio 1973, n. 1879 :flra 1e stesse parti, ha I11Uovaa:nenrtie con:fiermaito le statuizioni di cui ailila SellJtenza 22 ,giuglllo 1971, n. 1968, in questa Rassegna, 1971, I, 1395, ov,e, manifestamido diisselllsi. in m�cline alli1a seccmda massima, si era preannUillciata la r~posizione della questione all'esame della Suprema Coil'te. CORTE DI CASSAZIONE, Sez; I, 17 maggio 1974, n. 1445 -Pres. kar. di -Est. Miele -P. M. Sbrocca (conf.) -Consorzio Conduttori Stazione di Monta Tauriina dii Fr'osinone (a'V'V. Pagliai} c. Miniisteiro delle Finanze (avv. Stato Cascino). Imposta di ricchezza mobile -Presupposto del tributo -Entrate di consorzio fra produttori '.' Avanzi di gestione -Tassabilit�. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 81). Presupposto dell'imposta di ricchezza mobile � un incremento di valore (ricchezza nuova) che valga a pareggiare le spese sostenute per la sua produzione o che serva a reintegrare una perdita subita, anche se realizzato con attivit� non avente scopo di lucro. Sono pertanto redditi tassabili gli avanzi di gestione di un consorzio fra produttori, anche se tali avanzi per disposizione statutaria (ma non per norma di legge vin PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1005 colante) sono destinati ad essere riassorbiti negli esercizi futuri con eventuale diminuzione dei contributi dei soci (1). (Omissis). -Con il pa:-imo motivo si deduce la violazione degli artfcoli Hl, 91 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 e si afferma che la Commissione centvale ha el'lroneamente qualifiiciato redd!ito � l'avanzo di gestione � che, invece, deve considera:rsi solo come iparte del capitale dell'ente fomnato dai contributi dei soci, non essendo i contributi conseguiti in seguito ad una attivit� dell'ente, di cui il contributo sia CO!l'riisipettivo, n� .pe11seguendo l'ente srtesso fini. di lwetro. La censura � infondata. Presupposto dell'imposta di ricchezza mobile � un reddito netto, continuativo o oc.casionale, derivante da capitale o lavoro o dal concorso di capitale e lavoro ovvero da qualsias:i altra fonte, fPUrch� ess:o non sia assogigettabile ad imposta 1sui tel1reni, srul reddito agrario o srui fabbricati (art. 81, t.u. 29 gennaio 1958). Pertanto oggetto dell'im1Posizione � un incremento di valore (ricchez@ nuo~a) e non il semplice introito pecuniario, il quale valga a .pareggiare le spese sostenute per la sua produzione oppure �che serva a reinte~are una perdita subita. Alla nozione di reddito � estranea la finalit� dell'attivit� produttiva del reddito che icio� abbia owur no SCOfPO di luc:ro e neppure ha rilievo la destinazione �che a tale aumento di ricchezza' sii debba o si voglia dare (1salvo che tale destinazione non sia contemiplata espressamente dalla legge ad un qualche fine) e d� in quanto il legislatore tiene conto solo del momento in �cui detta nuova ricchezza si acquisisce al patrimonio. Alla stregua �hl questi criteri non pu� duhitarsi che il cd. � avanzo di gestione � sia da riguandansi come reddito netto dell'ente che lo ha realizzato. Invero i contributi �che i soci versano ad un ente, o, comunque, associazione, per pemnettere lo svolgimento dell'attivit� !Propria dell'ente a pro dei socii, danno sicuramente luogo ad un introito, il quale, depurato delle SIP�ese, �costituisce un reddito, aggiungendosi, incrementandOlo, all'eventuale patrimonio dell'ente. Tali contributi hanno poi causa nell'attivit� economica dell'ente sia pure eventualmente limitata a pro dei soci; ed essendo destinat'.. (1) ldenti.che :sooo le diecdtsiooii in pari data n. 1446-1450. Decisione di �evidente 1esaittezza. Sullila questione iiin generale e suil1e viarie �eocezionii per Le 'emitl'laite di �enti pubbilIDci coo destimiaziione vincoiLata (ospedaiLi, comurni, �enti di consumo, mwcarbi d.rttiic.i. .comutllaild. e simil:i) v. Cass. 4 marzo 1974 n. 5,94 mquesta Ra.ssegna, 1974, I, 966, con richiami). 1006 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO all'impiego diretto ed immediato nell'attivit� dell'ente, non IPU� ritener: si che essi costituiscano capitale dell'ente. Non ha rilievo, per la pretesa esclu:Sli.one del carattere dli reddito di tale avanzo dli gestione, 1che l'attivit� venga svolta non a fine di lucro. Non ha n�1P!Pur rilievo che esso, in quanto ormai acquiislito come inaremento di ricchezza dell'ente, �deibba essere destinato, 1statutacr:-iamente, allo stesso 1SCOIPO per l'esell.'clizio successivo, con eventuale d:iminuzione della �Contrilbuzione del socio, oppure all'acquisto rdli beni a pro dell'ente, giacch� d� riguarda periodi .dJi imposta succeSISlivi e non quello rispetto al quale si � verificato il reddito. Non � inutile ricordare �che in talune ipotesi il legislatore tiene conto della destinazione del creddii.to, ma non per escludere tale qualificazione ma solo per esentarlo dall'tmiPosta 1come nel caso ad es. dell'art. 112 o nel 1caso dell'art. 83 lett. e), del t.u. 1958, 1cit. D'altronde nell'art. 84 lett. i si qualiificano �come redditi anche quelli �realizzati da coO(perative o da asso~ ciazioni, in cui esula il fine di lucro e 1si ha una destinazione particolare del reddito, stabilendosii .solo la esenzione dalla imposta e non la esdusiooe della caratteriisflica di reddito. A sostegno della censura proposta non !PU� farsi utilmente rif�riment~ alla giurispT'udenza di questa Corte, in cui �si � escluso la srussiistenza di un reddJito nel 1caso di avanzi di gestione �di alcuni enti pubbU~i (sent. caiss. 4 ottobre 1971, n. 2696; 26 apcrile 1969, n. 1346; � 23 aprile 1969, n. 1310; 2.0 gennaio 1969, n. 136; 4 marzo 1974, n. 594). Invero nelle fattispecie esaminate in dette sentenze � stata esclusa la natura di redd�to di tali differenze attive, in quanto in quei caisl�. per legge, in modo espcresso o iimrpl.icito, esse sono sottoposte ad un vincolo legale di desitinazione ai fini dell'ente, -per cui esse non vanno ad in1crementffi'e, incoriporandoviisi, il patrdmonio dell'ente, dian!do luogo ad un incremento di ricchezza, ma, dovendo in via imimediata esisere impiegate per gli stessi 1scop.i di' legge, esrse differenze attive sono soltanto gestite dall'ente in via puramente contabile, senza alcuna d:is{pombilit� di esse. In questi casi, quindi, viene a mancare il reddito nel senso preci:sato. Se invece il vincolo dii �d!estinazione non derivi da volont� legislativa, ma .sia effetto .della volont� del perdpiente, � in tal caso lo stesso perci1Piente che, nella Silla libera determinazione, destina quell'introito a determinati fini e d� esso fa prop:rio in quanto ha la disponibilit� di esso e, d'altronde, come pone il vincolo di desrtinazione cosi pu� toglierlo, il �che esclude che rsia una ca:ratteristka sua propria, quanto piuttosto una caratteristica contingente. In tali ipotesi viene in ,considerazione solo la� fase suc�essiva alla acquisizione al patrimonio della nuova riochezza; fase �che, pe:r legge, non ha rilevanza, come 1si � osservato, ai fini di escludere la nozione di reddito. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1007 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maggio 1974, n. 1537 -Pres. Giannattasio -Est. Alibrandi -P. M. Silocchi (conf.) -MiniisteTo delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. Comune cli .AJScoli Piceno (avv. Viglione). Imposta di re~istro -A~evolazioni per l'acquisto da parte di comunJ di immobili di int~resse paesistico -Vincolo di destinazione ad uso pubblico -Deve risultare dal contratto. (I. 15 luglio 1950, n. 592, articolo unico). L'agevolazione della legge 15 luglio 1950, n. 592, per l'acq�isto da parte dei Comuni. di ville, parchi, giardini e altri immobili di interesse paesistico o di, importanza storica, � subordinata ad una manifestazione ,di volont� di chi ha i poteri di rappresentanza del comune avente contenuto impegnativo ed espressa nel testo dell'atto circa la destinazione dell'immobile ad un uso pubblico che ne implichi la conservazione permanente come parte del patrimonio comunale. Non � pertanto idonea a tal fine una dichiarazione del sindaco contenuta in atto separato e successivo al contratto (1). (Omissis). -Con 11 p;rirrno motivo� del riicor:s10 si denunzia violazione ed erronea aip[plicazione dell'articolo unieo legge 15 luglio 1950, 592 e violazione dell'art. 12 delle preleggi sulla intel'{Pretazione della legge, omessa o insufficiente motivazione su IP'unto decisivo della controvensia prospettato dalle parti e violazione dell'art. 151 n. 4 t.u. legge comunale e [pll'ovinciale e comunque dei principi d1e iregolano le manifestazioni cli volont� degli enti iPUbbUci in generale e dei comuni in particolare, violazione degli artt. 1, 2 e 7 legge 2,9 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 23, legge 1� giugno 1939, n. 1089 in relazione all'art. 3,60, n.ri 3 e 5 c.p.c. Si duole il ricorrente �che la Corte del merito aibibia iritenuto che non fosse stata soddiisfatta l'esigenza posta dall'articolo unico della legg� 5 luglio 1950, n. 592, quando, al contrario, la permanente destinazione ad uso pubblico dei beni acquistati risultava sia dal contratto di permuta e COIIlJPI'avendli.ta, sia dalle allegate .deliberazioni del Consdglio Comunale e della Giunta Municipale, sia dal vincolo !P�lesaggistico imposto nella zona, sia dalla e~lidta dichiarazione iiffi[pegnativa aipiposta dal sindaco in calce all'originale del :J:1ogito di acquisto e permuta. Il motivo non � fondato. L'articolo unico della legge 15 luglio 1950, n. 592 (esenzione dal l'i:m,posta di registro di alcuni �contratti di acquisto di immobili da (1) Decisione di .evidente esattezza. Presurppo.sto deJJJ.'agevoffiazione � l'assunz�cme idellL'obbiLigo sostanziraille del .comune di idesrtmazicme all'uso pubb1ico e �di .cooservaztlone peirmanoo.te dieW1'immobfile 1acqu:iistato; e cd� solo se :&mna parle initegirarnte deliL'iatto cli acquisto d� 11.ruo/?io iad un vero e proprio obbligo vmcOl1anite (e t:I"a:scrivibdi!Je). I . I 1008 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO parte dei Comuni) � diel seguente tenore: � I contratti di acquisto da tpairte dei Comuni, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, di ville, (parichi, giardini ed altri immobili aventi interesse paesistico o di imIPOrtanza storica, che i Comuni stessi destinino ad uso ;pubbUco che ne impUchi la conservazione pemnanente �come parte del patrimonio comunale giusta �clausola impegnativa che deve risultare dal contesto dell'atto, 1sono 1soggetti all'impoota :liislsa di registro �. Il senso ptrecettivo della nOl'Illa, quale 1chiaramente r~sulta dalla sua dizione letterale, � inequivoco: la �concessione del beneficio tributario (1mposta ftssa di registtro) � subordinata ad una manifestazione di volont� di chi ha .poteri dd rawresentanza del 1comune, espreS!Sa in aiP!POsita clausola, avente contenuto impegnativo ed inserita nel tesito dell'atto. Si tratta di uno specifico e rtgoroso requisito formale che deve neceisisariamente aocoIIl{Pagnare l'accennata manifestazione dii volont�, requisito che, data la tassativa [previsione della legige agevolativa, non consente fomne equipollenti. Pertanto, va escluso che possa compet&e il trattamento di favore allorquando, �come fil verifica ??-ella specie, la dichiarazione imp.egnativa del 1sindaco non 1sda contenuta nell'atto, ma a questo ag:giunta, anche se prima della sua registrazione. Obietta il ricorrente, per sU1Perare l'ostacolo :frapposto dall'accen nata condizione-irequtsii.to di �cui alla legge n. 5�92 del 1950, che la di chiarazione del sindaco, non essendo diretta alla parte v~nditrice, ma all'Amministrazione delle finanze, soggetto estraneo al contratto, ben pu� trovarsi fuori del suo contenuto pattizio. Non � possibile condi videre questo argomento, perch� esso � contrastato dalla tassativa pre scrizione di legge, diianzi menzionata. In altre parole, anche se � esatta la destinazione della dichiarazione impegnativa, cos� come prosipettata dal ricorrente, il ciriterio che questi trae dall'accennata destinazione �, per�, insufficiente per !Superare quanto esptressamente prescrive ( � contesto dell'atto �) la norma in esame, senza lasciar spazio utile per un'interipretazione che ampli la previsione dei requisiti :stabiliti per l'a,pplicabilit� della tassazione agevolata estendendola ad elementi estrin seci all'atto. N� p01SSono accogliersi le ulteriori �censure svolte dal ricorrente nel mezzo in esame. Invero, la Corte del merito, con tipico accerta mento di fatto del �contenuto negoziale della convenzione traslativa dei beni, sorretto .da adeguata motivazione, ha rilevato, � ad abundantiam � che la prospettata destinazione delfimmobile a permanente uso pub blico di parco e giardino era contraddetta dal contenuto dlello stesso rogito d'acquisto, nel quale si .dava atto sia della 1dlestinazione di una porzione dell'area alla costruzione di un albergo dia parte di societ�, sia della :possibilit� di ,sfruttare, m avvenire, �come area edificatoria altre porzioni del terreno acquistato. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRmUTARll'.A 1009 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maggio 1974, n. 1539 -Pres. Mixa: belli -Est. Mazza�cane -P. M. Valente (.conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Ospedale dli Foligno (avv. Marini). Imposta s-.:ille societ� -Opere pie -Gestione di azienda con fini di lucro -Farmacia -Non � soggetta all'imposta. (1. 6 agosto 1954, n. 603, artt, 1 e 3; I. 5 gennaio 1956, n. l, art. 24; t.u. 29 gennaio �1958, n. 645, artt. 8 e 151). Con la legge 5 gennaio 1956 n. 1, � stato intro,dotto definitivamente il regime della unicit� .della tassazione in base a bilancio ed � quind.i venuta meno ogni possibilit� di tassazione separata per aziende non aventi personalit� giuridica; .di conseguenza l'esenzione prevista per l'ente cui appartengono (nella specie opera pia) si estende ad ogni specie di azienda e quindi anche alle azien.de che svolgono a fini .di lucro e in regime di concorrenza una attivit� non istituzionale (nella specie farmacia) (1). (Omissis). -L'Almmintstrazione ric011rente, con il primo motiivo denuncia 1a violazione degli artt. 20 e 21 legige 17 giugno 1890, n. 6972, 13 1. 8 giugno 1936, n. 1231, 10 d.l. 24 agosto 1945, n. 595, 1 e 3 1. 6 agosto 1954, n. 603, 24 e 8 t.u. 5 luglio 1951, �n. 573, 24 1. 5 gennaio 1956, n. 1, 151 t.u. 29 gennaio 19-5�8, n. 645, in ;relaZJ.ione all'art. 3�60, n. 3 e n. 5�, c.p.c., sostenendo �che la Corte del merito ha errato nel ritenere esente dall'i.mJI)osta sulle societ� l'azienda farmaiceutica della QiPera Pia Ospedale San Giovanni Battista sotto il profilo che non ha personalit� giiurid:tca autonoma e ad essa si estende l'esenzione sipettante all'QiP&a Pia. Infatti l'esenzione dlall'imposta sulle :societ� a favore delle opere pie � giustificata dalla natura dei fini part1cola:ri dli tali enti ed � quindi applkabile non per tutte le loro attivit�, ma solo per quelle istituzionali. Ci� trova conferma nella osservazione che le aziende degli enti pubblici territoriali sono esenti dalla impooita solo (1) lidentica � '.lia 1senrtenza din pard data n. 1540. La deciisi-OIIlle � din netto contrasto �con fa 1sent. 8 novemb:re 1973 n. 2933 (din .questa Rassegna, 1974, I, 238). E' ben v1ero che quest'ultima decd:Sione :liaoevia riferimento alilia J.egge 6 agosto 1954 :n. 1603; illJO'.ll 1semb111a tuttavia cbie dll 1sucioessivo siistema di tassazione per unicit� di biilianClio possa dnfluiire SUJlJJa 1SOstainza deJil.1a 0esenZJ.ione; 1�l1Il!Che iJn base iaillJ.'1arrt, 151 deil. ,t,U. SUil.Le imposte dli.rette, p['0SUJppOstO idell'esenzi-OIIlle resta 1Sempre 11.'ieseivcirzlio Wn re~ di mOIIlopolito di serW:zi di iiillteresse pubbitioo l!llon a :l�iJni di 11.u:c:ro; non pu� qumdi ipotizziarsi .che un'opera pia possa 1essere 1Sempil.'le ed assolutamimte esente dd'imposta 1e che isiia irrii1evame iJl 1ti.po ,dJi attivit� che essa spi1ega, anche se mam.ife.stamente estraneo ai fini istituzd:onailii. i i 1010 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in quanto esercitate in regime di� libert� 'concorrenza. Infatti ai fini I tributai:i, � decisiva la 'considerazione della natura della attivit� eserl citata, mentre non ha rilievo che essa 1sia esercitata da un ente con finalit� pubbliche o morali. E la ricor.rente richiama, in pi:roposito, le I decisioni di questa Corte n. 1698/63 e n. 1755/63. La ,censlll!I'a � infondata. Le d!eciisioni di questa Corte richiamate dalla ricol'll'ente (sent. numero 1698/63 e n. 1755/63) si ri:lleri:scono a fattispecie anteriori alla nuova disciplina im,posta dalla legge 5 gennaio 1956, n. 1, e sono, comunque, SUjperate dalle successive decisioni di questa stes:sa Corte (s,ent. n. 2372./71, 2067 /71, 2337/68). Queste ultime decisioni hanno elaborato il concetto tributario di ente tassaibile in base a bilancio (che costituisce il �criterio risolutivo della :presente controversia) �con una interpiretazione delle disposizioni legislative 1succedutesli. in materia, dalle quali arppare un graduale spostamento dal regime della molteplicit� delle tassazioni a quello della unicit�, fino alla abolizione della distinzione tra rediditi delle aziende autonome e irediditi degli enti rproprieta:ri delle medesime. Infatti, :per l'art. 13, 1s�condo comma, della legge 8 giugno 1936, n. 1231, era sufficiente, a legittimare la separata tassazione delle aziend! e gestite dagli enti morali di ogni genere tenuti alla compilazione del bilancio, il Sein!PliCe fatto �Che l'azienda fos1se dive11sa anche se gestita in economia e non dotata di sepamta personalit�. L'applicazione della ilmposta era quindi basata sul criterio della SeffilPUce autonomia patrimoniale. Successivamente l'art. 10 del d.1.1. del 24 agosto 1945, n. 585, trasfuso nell'art. 8 del t.U:. 5 luglio 1951, n. 573, es:pressamente richiamato .dall'art. 1 della 1. 6 a.gosto 1954, n. 603, istitutiva della imposta sulle societ�, rper la ind:i.viduazli.one dei sog:getti passivi della imposta stessa, modific� sensibilmente il concetto di ente tassabile in base a bilancio nel senso che tali doves1se:ro considerarsi (in base all'art. 2 del citato testo unico d1el 1951) anche le aziende aventi finalit� [piroprie, istituite dia altri enti, bench� sfornite di personalit� giuridica, quando avevano gestione e bilanci autonomi rispetto all'ente che le aveva costituite (dir. la menzionata sent. 2337/68). La legge 5 gennaio 1956, n. 1, contenente norme integrative della 1. 2 gennaio 1951, �n. 25, sulla perequazione tvibutaria, in un dieciiso mutamento di prosipettiva, port� alle sue estreme conseguenze il pdnciipio della unicit� della dichiarazione, eliminando la distinzione fra redditi delle aziende autonome e redid�ti de.gli enti fPlrOtPrietari delle medesime. Infatti l'art. 24 della legge n. 1 del 1956, abrogando eS1Plicitamente l'art. 13 della le~ge 8 .giugno 1936, n. 1231, sulla tassazione separata delle aziende ,prive di personalit� giuridica, introdusse definitivamente il principio della unicit� della tas PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARl:IA 1011 sazione p& enti, e non (per aziende (cfr. le menzionate sent. n. 2067/71 e n. 2372/71). Pertanto le aziende delle opere pie hanno (perduto, sotto il profilo fi:scale, ogni rilievo autonomo, e, in ordine alla imposta sulle societ� � stata cosi esiclusa la possibilit� dii autonoma tassazione di aziende prive di ~sonalit� giuridica, appartenenti a soggetti tassabili in baise a bilancio (art. 8 d.P.R., 29 gennaio 1958, n. 645), con la conseguenza 1che ad esise si estende 1'esenzione (prevista per I'ente cui esse a,wartengono (art. 151, lett g. t.u. 29 gennaio 195�8, n. 645). Sono �con evidenza irrrilevanti quindi, le all"!gomentazioni svolte dalla Amministrazione rkorrerite circa la individuazione del fine perseguito dlall'azienida quale limite alla e1senzione iconces:sa all'ente, che sono ancorate e.sclUJSivamente alla no11ma di cui all'art. 3 della le.g1ge 6 agosto 1954 (abrogata 1con decorrenza dal 1� gennaio 1960 in virt� dell'art. 2188 t.u. 24 gennaio 1958, n. 645) e �che prescindono dialle innovazioni introdotte dalla s�icces1siva legislazione pi� sopra ricolI'data. ( Omissis). CO:RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 giugno 1974, n. 1655 -Pres. Maiccaa:- one -Est. Boselli -P. M. Cutruipia (.conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella) c. Straziota. Imposta di registro -A~evolazioni per le case di abitazione non di lusso -Vendita di lastrico solare di abitazione non ultimata Decadenza dall'agevolazione in percentuale alla parte non costruita. La vendita del lastrico solare di una costruzione non ultimata, allo stesso modo della rivendita dell'area non utilizzata o dell'area con costruzione iniziata e non ultimata, in quanto rende impossibile la completa utilizzazione del programma costruttivo da parte dell'acquirente, comporta la decadenza dalla agevolazione, nei limiti proporzionali alla parte di costruzione non eseguita (1). (1) V. Oa:ss. 5 dicembire 1972 n. 3505 (m questa Rassegna, 1973, I, 242) ne!Wa qua'.Le 1si precisa che per 1stab&e �Se il:a costiruzione ,siiJa o no u:litim:alta, mne dal:l'atto di acquisto lllOIIl vi1suJ.ti un pcrogramma 1edfildzd.o, decve farsi rddierdmento aiLlia iLioooire 1edfilzia. B.iisognierebbe in vero ll'lisbenie!l.1e che ra seguito deli1a vendita del iJJaistrjjco 1so1M1e di costrl\lzd.one non uil1bimata, si vrerif�chi decadenza :totaG!e delil'agevcoLazione pier Ll.'acqud.sto deliJ.'1airrea come niell �caso di 1costruzione dindzirata daJ].Ll.'acquiIDernrte �e uilitimata dia UIIl terzo ~Oass. 13 germaio 1972 :n. 102, ivi, 1972, I, 282) o ,dellJa reraildzzaziOIIle di una parrte soltanto de~ edifi.cd. su di U1I1'1axrea, anche se moilito estesa, �lcqrud.stata oon llllildico aitto (Caiss. 10 novembre 1970 n. 2316, ivi, 1.970, I, 1160). 1012 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con l'unico motivo del r.iicorso l'Amministrazione Fii nanziair:ia denunzia viola2lione e falsa a;ru>licazione degli artt. 14 e 20 I della legige 2 luglio 1949, n. 408, in relazione all'art. 360, n. 3, c.ip.c. e ~ cen:sura l'im1pugnata 1sentenza per avere ritenuto che lo acquirente del1 l'area non decade dal beneficio fiscale accoodato dalla ,citata legge quan j do abbia venduto il lastrico solare di una 1c00/truzione non !Portata a termine. I A:ssume l'Aminiinistrazione riicovrente che dalle disposizioni delle ! norme !Citate, in ll:'lelazione alle peculiari finalit� rpemeguite dal leg:iJsla i tore, discende che il beneficio fiscale concesJSo dallo art. 14 non compete qualora l'acquirente, senza effettuare la costruzione, !I"ivenda l'area ad un terzo. Se, invece, l'acquirente utilizzi solo parzia1mente l'area, la revoca dlel beneficio � parziale, os1sia il contratto viene assoggettato alla normale imposta di trasferimento in relazione alla entit� rpercentuale dell'area non utillimiata. I Nella ispecie -sempre secondo l'avviso dell'amministrazione -ri-� ~ cor-reva aipipunto questa seconda iiPotesi, essendovi parziale utilizzazione ~ non 'solo quando si lasici inedificata una parte del terreno, ma anche quando -come era avvenuto nel caso esamdnato -sia mancato l'infil tegrale :sfruttamento della !Potenzialit� edi:fieatoria dlello istesso: neslSIUlla ~: d!ifferenza essend!ovi :lira il fatto di �chi non utilizzi una porzione del- I 1:i l'area -edificabile in SIU!Perficie ed il fatto di chi utilizzi una sola ali quota della potenzialit� edificatoria (di detta area) in altezza. Ddver samente opinando, 1si verifkherebbe la duplicazione, anzi la moltiipli e-azione all'infinito della agevolazione in parola che invece il leg1slla tove (a:-elativamente ad una 1stesisa area) ha chiaramente inteso a1c1cor dare :per una sola volta. La censura � fondata. ~ D~spone l'art. 14 1cllella legge n. 408 del 1949 che �sono 1concessd il beneficio della imposta fissa d!i registro e quello diella riduzione al quarto della iimlPosta ipoteeal'I�.a per gli acquisti di aree ecllificabili e per i contratti d:i aippalto, quando abbiano ;per oggetto la costruzione delle calSJe di ,cui al iprecedente airtkolo (,case idi aibitazione che non abbiano il II carattere di abitazioni dti lusso), pul'lch� la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i tel'ffiini stabiliti dallo ,stesso art. 13 ... (omissis) ... �. La 1giUJ:"isiprudenza di questo Supremo Collegio, nella interipiretaz:io ne della norma, al lume della ratio 1cui la legige si ispira in questa particolare materia, non ha mancato idi iporre in irilievo la neceSJSJa:r'ia ~ correlazione che deve 1sussisterie -ai fini della spettanza del ibene-~?: K filC'io -non solo :flria la coltlleessione del medeslimo e l'atto di acquisto 1:. in -riferimento al quale la concessione viene II'ichiesta, ma benanco fra ~-= rllfiwl4111ll�11411il&tillllll@1fiwtwi111Blllf&fii[lllllf~11ir11llifj PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRmUTARIA 1013 l'atto dii acquisto idlell'area e l'attivitd edificatoria che l'acquirente progetta di realizzare sulla stes1sa, attribuendo alla eiS!Pl1"essione � ultimazione dellp, costruzione � a[ppunto il valore di evento dal cui veri:ficarsii dipende, nel �concomo delle altre condizioni poste dalla legige, il consolidaaisi dello tSjpeciale trattmnento fiscale accol'ld!ato al momento dello acquisto dell'area (Cass., n. 2316 dlel 1970). Secondio tale giuris[pit"udenza, l'obbligo di � ultimazli.one del fabbricato � vien fatto consistere, pi� [)lrecismnente, in quello di condurre a te:mnine la costruzione �che ha fomnato ogigetto della autorizzazione contenuta nella licenza edilizia, orssiia nella costruzione di quello stesso edificio .che l'acquirente ha �conctretamente JPlrogettato per darre esecuzione al suo pll"ograrrnma costruttivo ed in relazione al quale il beneficio � rstato richiesto ed attribuito al momento dell'acquisto (Cass., 5 dicembre 1972, n. 3505). Oribene, intuitive esigenze dii 1coerenza del lStistema iffi/Pongono di attenersi allo stesso criterio anche quando l'accertamento della avvenuta ultimaziione della .costruzione assume rilievo (ex art. 20 legge cit.) agli effetti della ,decadenza IP& la rivendita dell'area. Invero, poich� la causa della decadenza dai benefici non � la rivendita in s� bens� la mancata utilizzazione dell'area per la realizzazione del progetto cosrtruttivo in funzione del quale i benefici vennern acco11drati, assume certamente rilievo, ai fini di tale sanzione, il fatto che la .costr:uzione non rsia stata ultimata e 1che l'acquirend!e-rivenditore non sii.a pi� nella possibilit� di ultimarla. E, siccome ai fini della legge di agevolazione di cui �si discute, si ritiene COffilP["eso il�ra gli � acquisti di aree edificabili � aventi ad oggetto la costruzione di case, anc:he l'acquisto, dal iPtr0pirietario di un'area o dii un edificio, del diritto di superficie o dii solP'raelevazione (Ca:ss., 10 marzo 1970, n. 608), �si � ritenuto che le 1stess.e conseguenze che d'�lscen dono ,dalle ~potesi gi� considerate (costruzione non effettuata, costru zione effettuata od anche rsoltanto ultimata da altro sogigetto al quale l'area sia rstata trasferita) debborio trovare apa;>Uca2lione anche nel caso in cui -come nella S1.Pecie -la 11.1ivendita concerna l'area SO[plt"astante (lastrico solare) della costruzione non ultimata (Cass., n. 3505 del 1972, cit.; lid, 10-novembre 1970, n. 2316). Si rimane, invero -secondlo la testuale affermazione di questo S.C. (cfr. sentenza n. 3505 del 1972, cit.) -all'interno del CarIIliPO delimitato dalla fattisipecie astratta di decad�nza dalle agevolazioni fiscali in questione tanto :se oggetto della rivendita da parte dell'acquirente dell'area edificabile che abbia ottenuto tali benefici, sia la stesrsa area con la soprastante costruzione non ultimata, quandlo S'e oggetto di essa sia il lastrico isolare della costruzione non ultimata.. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1014 Essendosi, perci�, fondata su presupposti palesemente mu-one,i, e p!reciisamente: 1) 1su quello della aS1Serita non identilicabilit� -ai fini della spettanza (e, conseguentemente, della perdita) dei benefici in :parola della � area edli.ftcabile a [piano di �CJallllPagna � e di quella OO[pl!l'astante un edificio gi� [parzialmente costruito (lastrko solan.-e); 2) 1su quello (implicito) d:ella ineststenza �di un preciso triferimento della attivit� edificatoria dell'acquirente alla �costruzione � :risultante dall'atto. o comunque dal !P(["Ogetto ~orvato; 3) e su quello infine (pure implicito) che -sempre ai fini del consolidamento del benefilcio attribuito al momento d:ell'a�cquisto -bene po1s1sa la cOl.Sltruzione iniziata dlall'acquirente (dell'area) essere ultimata da terzi; la i.Impugnata 1sentenza -in accoglimento del motivo ora esaminato deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra Corte I d'Appello che ;pirovveder� anche sulle ~ese del piresente giudizio di fi. ' cassazione. (Omissis). I ~ li r: CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 .giugno 1974, n. 1728 -Pres. Gian-!~ nattasio -Est. Granata -P. M. Silocchi (conf.) -Soc. CEAT (avv. I Menghini) �c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio). ~ Imposta di registro -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mez-r= I~) zogiorno -Fusione e concentrazione di aziende -Limite territo riale. (I. 29 luglio 1957, n. 634, art. 38). L'agevolazione dell'art. 38 lett. d) della iegge 29 luglio 1957, n. 634, �1 si applica nel caso di fusione quando la nuova soci�t� risultante dalla fusione si insedi nel territorio del mezzogiorno e nel caso di incorpo' II razione quando la societ� incorporante sia insediata nel detto territo rio (1). (1) JJn senso 'confocme Oass. 10 novembre 1971 n. 3186, dn questa Ras- I segna, 1972, I, 106. Per vero non .sembra �logica la iLimitazione del � fa'1Jtore !:: territorio � aiLJ.a solJ.,a nuova societ� dsultante dailfLa fusione o aaita sooa so-r ciet� inco:rpocainite. Le ag1evo1azioni delJ.'a!l't. 38 vanno poste in relazione i': t:: con queB.a dell'axt. 36 non essendo ammissibtle che per iLe op�erazio!Ili sue-' cessive (aumenti di ca~taJ.e, trasformazione ecc.) siano posti ldmi.ti pd� 1: ompi di quelli 9'al>iilWti p0< 1'-aria cosOituzlone (C,.,, 12 mo.gg!o 1971 I PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIIA 1015 (Omissis). -Con l'unico, �complesso motivo di ricorso, la� Soc. � CEAT., deducendo violazione degli artt. 3,3, legge 28 giugno 1957, n. 634, e 12 delle Dis1.posizioni. sulla legge in generale, sostiene che illegittimamente la Corte del merito ha escluso, in base ad erronea intelt"pretazione della norma regolatrice, l'appltcabilit� nella fattistPecie del beneficio fiscale previsto dalla 1suc�iitata legige 28 giugno 1957 (art. 38, lett. d) per gli atti di trasfo:mnazione; ct:UJSione, concentrazione di ditte aventi 1sede e svolgenti la loro attivit� indUiStriale o commerciale nei territori dell'Italia centro-meridionale. E deduce. a soste.gno dell'assunto: a) che, in mancanza di estPlicite enunciazioni contracrie, deve ritenersi �che per la concessione dell'agevolazione, nel caso di fusione, sia sufficiente che una sola d!elle societ� abbia sede nell'Italia centro-illleridionale; b) ohe al suenunciato princi(pio nessuna limitazione pu� essere apiportata in riferimento alla sede della 1societ� mcorporahte, giacch� una siffatta limitazione non troverebbe alcuna base nel disposto legislativo; c) che, comunque, la Soc. � A.M.C. �, avente sede in Anagni e tuttora in vita al momento della registrazione dell'atto dii. fusiOne, aveva .dilritto all'applicazione del beneficio in questione. La censura � infondata; e le statuizioni della sentenza im1pugn.ata, conformi al diritto, devono Testar ferme, tPer quanto la relativa motivazione vada emandata nei selllSi che saranno precisati in appresso. Non pu� essere, invero, .condivisa l'enunciazione ptrimaria, fatta dalla Corte d'appello, secondo cui, nei 1casi di fusione dli societ�, � Selll!Pre necessario rper l'a;pplicazione del benefido fiscale di cui trattasi, che tutte le societ� interessate alla fusione abbiano sede nei territori dell'Italia �centro-meridionale. Tale interpretazione della norma non pu� essere sostenuta in base ad elementi dli ordine letterale, giacoh� l'adozione della forma ;plurale nell'espressione � atti di trasformazione, fusione, concentrazione di ditte �venti sede nei territori di cui all'art. 18 � risponde ad esigenze me n. 13�63, ivi, 1971, I, 895). Se iLa societ� pe.r :fu-uih.ie deL1a agevoJia.zdooie deil.iL'art. 36 non pu� ciistituire succmsa1i, o assumere intooessenze �e parteoipaziond ilil ail1lre 1socieit� che, �anche .so'.Lo poten2liailmente, ope!lano fuori dell. mezzogiorno (Oass. 11 ma:rzo 1972 n. 706 1e 14 iLuglliio 1972 n. 2398, ivi, 1972, 334 e 844), sembra evidente che ilia stessa societ� non possa mcocporarr: ne al1lre che in 1conc:reto, e non solo iportenzia!l.menite; operano fuori del territorio agevoilato. Inoltre non � ,,guffi�iiente che iLa �Societ� SI�.la � liinsediata. nel mezzogtorno, ma occOO:'lt'e 1che nel detto temrtorlo .svoilga ia sua attivit�; J."indllicazione ne;l ter:ritcmio del mezzogiorno dell.iLa sede deliLa itlJUOl\11a .societ� trisultainte diail.La fusione o .della societ� iitlJcompooarnte, avrebbe un via1ore p11.IDamente fo:rmaiLe; ma non � questo che richiedono 11.'art. 36 e il.'oot. 38 lett. d). 1016 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ramente grrummaticali, <come isi desume idal fatto che il plurale si riferisce anche agli atti dtl. trasformazione, 1che interessano una sola ditta. E nemmeno, a sostegno della enunciata intel'JPretazione, possono essere addotti elementi di ordine logico desum1bm dalla ratio legis, che si identifica (come la Cort� del merito ha esattamente rilevato) con l'intento ,del legislatore di favoriire (mediante la concessione di benefici tributari ed altre agevolazioni) la costituzione, l'insediamento e il !POtenziamento dii imprese industriali e 1commerciali nei ,suinclicati territori. Difatti, secondo il iPil"incipio enunciato nell'impugnata sentenza, resterebbero esclusi dal beneficio alcuni atti [per i quali la coil'l'ispondenza alle finalit� 1suenuncdate risulta marnifesrta e cio� ,gli atti di fusione che, [pur irifwendosi ad imprese in parte insediate, in [pa!l'te non insediate nei territori dell'Italia centro-meridionale, designano quale impresa incorporante quella insediata nei detti territori o !Pll'evedono l'insediamento nei territori stessi nella nuova societ�, risultante dalla fusione. Oacorre, dJUnque, adottare una diversa interpretazione, che assicuri la piena rispondenza dell'ambito dli applicazione del ibeneficio alla suenunciata ratio legis. In concreto, va pertanto 1sancito che il beneficio IPll."evisto dall'art. 38, lett. d) della legge ,suindicata � appUcabile in !riguardo agli atti di fUJSli.one di ditte, sia nell'ipotesi che tutte le ditte interessate alla fusione abbiano sede nei territori indicati nell'art. 1� della legge :stessa, sia nelnpotesi che soltanto alcune delle ditte abbiano in tali te:ro:itori la foro sede, 1purch�, in questa ultima ipotesi, sia 1stabilito l'insediamento nel- l'Itali� centro...meridionale della nuova societ� risultante dalla fusione ovvero, nel 1caiso di incorporazione, sia designata come im;presa incoxporante quella insediata nei detti territori. E si d!eve, co:ro:elativamente, escludere l'aP1Plicaibilit� del beneficio, quando la societ� risultante dalla fusione 1si insedi fuori dei detti territori. ovvero (come nella sipecie) sda insediata fuori dei territori stessi la societ� inco;rporante, giaicch� in tali ipotesi, mentre non si realizza un potenziamento e uno 1svilU1PiPO di imprese nelle zone da favorire, si verifica addirittura la soppressione di un'impresa gi� insediata in una delle dette zone. Con l'enunciazione di tali principi restano confutate le iprime due ragioni esposte dalla societ� � CEAT � a 1sostegno del ric�mso; ma anche il terzo rilievo � IPll."ivo di fondamento. Difatti, una volta accertato che l'atto di fusione, rper difetto dei requisiti dli legge, non IPU� beneficiare della agevolazione tiributaria di cui trattasi, irisulta privo di ll'ilevanza l'argomento addotto dalla :ricor rente, secondo ,cui alla data della registrazione, non essendo stata an cora iscritta la fusione nel registxo delle ima;i1rese, la Soc. � A.M.C. � doveva consiidera11si tuttoxa in vita, e 1con sede in Anagni. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURI!;PRUDENZA TRIBUTARIIA 1017 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 giugno 1974, n. 1805 -Pres. Saja Est. La Torre -P. M. Silocchi ~conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Saltini) 1c. Florio (avv. Gwgiulo). Imposta di registro -Termine per la registrazione -Verbale di aggiu dicazione -Tiene luogo di contratto -Necessit� di successivi atti per il reperimento di mezzi di finanziamento -Irrilevanza. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 80 e 110; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16). n verbale di aggiudicazione nei procedimenti di. asta pubblica e licitazione privata tiene luogo del contratto e, salva la eventuale necessit� dell'approvazione, deve .essere registrato nel termine, a meno che non risulti da espressi e particolari elementi rimessi alla valutazione del giudice di merito, l'intento della P.A. di rinviare la costituzione del vincolo contrattuale al momento successivo della stipulazione del contratto. Non hanno influenza sulla perfezione del vincolo contrattuale successivi atti diretti al reperimento dei mezzi finanziari (richiesta di finanziamento, stipulazione di mutuo), atti che attengono all'adempimento e non alla formazione del negozio (1). (Omissis). -La Corte [palermitana, dopo aver posto (ma acicantonato) l'esatta :piremessa che �� con il verlbale 'di a.!?�giudkazione che si perfeziona l'incontro di volont� fra le :parti e che dal verbale medesimo si originano gli effetti sostanziali del rapporto �, :rkonoscendo altresi che �l'aggiudicazione de qua non sia soggetta ad app1rovazione nel senso indicato dall'art. 81 della legge del registro ., � giunta IPOi alla conclUJSione che � il verbale di aggiudicazione de quo non � titolo costitutivo del sorgere dell'�llllPosta in quanto �che non pu� ritenersi atto definitivo e costitutivo a tutti gli effetti del contll'atto di appalto �. (1) Stilla ~ima� pM"te deilJla massima ILa :giwrdS[pil"Udenza � oostarnte (Cass. 20 giOOIDJaio 1971 !Il. 115, in questa Rassegna, 1971, I, 409). lin1leressanrfle � poi la rsecooda 1r>im-te; aissa� spesso avviene (ispecie in 1relazdooe ad OOl!ltlraitti eseguili da eDJti pubbl&cd per delega) che dopo ll'a:g.giudilicazdOl!le vengono compiuti atti che sono Pll'eiliimiTIJim-i �al!la eseouzd:one dcl contratto (['ente esecuto!l'e dev1e, m adermpimoo1lo di obbtldighi sta:bilditi dm ciroo[im-i o 1I1Je[['atto di deiLega richiedfil'le aai'Ammirrrlstrazfune deiLeganite o i[ comp1etame\ I!Jto di atti iTIJe!l'elIIJti a[ progetto o ail finanziiamento ovv&o a:ttoodere un beTIJesta!l'e); ma .salvo oasi eooezioinali, traittasi di artti di [1Mevainz1a interna 1ll'la deileglal!lte �e deLegato inil!lfluenti :suLLa p:eriezione dell. vinco[o oonitrattuale. Anche quando fil. deLegante si riserva di vigd!la:re suilil'opeirato del delegaito imponendo un sistema di veri1fi.che 1e di �COllltroilili .sosta1I1Ziali non previsti da :norme idi legge, non 1cambiia ila :r:i1eva1I1Za fOII'maJJe delil'atto di aggdiuclioal!lione. L'a:ggiudiicaziOIIIJe sar� qumdi da 1c0t!l:Sidiemre perletta 1018 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E ci� attraveiiso il seguente ragionamento: a) il Comune, ottenuta dal Provveditorato 00.PP. di Pale['ffio (il quale aveva aipprovato il :progetto e ,concesso un 1contributo sulla spesa prevista) l'autori!z2lazione a rinnovare ,con offeirta in aumento la gara gi� and:ata deserta, � �COn provvedimento del 2 settembre 1965 delibeT� di iprocedere a nuwa Ucitazione privata, quella aP1Punto che sii svols�e il 7 1settembre succei>sivo, nel col\So della quale i lavori furono aggiudicati all'iilllPl'esa ... con l'aumento del 35 % , e, quindli, per � una somma maggiore di quel1a di L. 50.000.000 di cui il Comune disponeva �; b) questi, !Pertanto, � per potel'!si validamente impegnare ad eseguire la sua prestazione di pagare il maggiore c�orni.spettivo dell'a(!;>palto �, si trov� nella necessit�, per un verso, di richiedere al Pil"ovved!itorato 00.PP. il maggior ,contributo 1statale e, per altro vel'lso, dli contrarxe 1con la Cas5a DD.PP. un mutuo suppletivo; e) � la fattispecie in esame, dunque, autoruzza a ritenere che era del tutto necessaria la successiva e peraltro prevista manifestazione di volont� dell'amministrazione comunale, ,conCII"etatasii nella delibera del Consiiglio 1comunale n. 72 del 21 settembre 1965, con la quale venne d:eli:berato appunto di ,chiedere al Ptrovveddtorato 00.PP. di Palerirno il maggior �contributo statale �. � questo il ragionamento che la Finanza 1cens'lllra con l'unico motivo del suo ricorso, denunziando, oltre alla violazlione e falsa awlicazione delle norme vigenti in materua, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione che inficia l'impugnata pronunzia. Deduce in iPil"O[posito la il;icorrente che, non essendosi accertata l'esistenza di a1cu.lla clausola che subordinasse l'impegno del Comune all'avvenuto ireperimento dei fondi, n� questo essendo previsto dalla legge come evento condi2:ionante dell'effiicada del vincolo contrattuale, non (poteva nella specie disapiPlkarsi il 1princiipio (ex art. 16 1. cont. Stato X'i!chiamata dall'art. 95 d.l. Pres. Reg. Sii.e. 2�9 ottolme 1965, n. 6), :secondo cui il processo verbale di aggiudicazione dlefinitiva equivale, iper ogni effetto legale, al con- quando essa � vi!noolianite per di soggietto ohe ha mdetto iLa gaira verso il.'aig~udioatario, cosa che aivv:iene 1sempire, a meno ohe netl bamido non s�i espliciJtamente ,sfJa:biUto, in deroga ailll'art. 16 deli1a ilceggie di .conJtabiliit� dd Stato, �che l':aggiudiicazdone ha valooe solo pirepairatoo:do. Nemmeno pu� rite1Dlei1si che i menzionati. atti rpreldmi:n:ari' 1ailll"eseooziione ai quaild !l'ente deliegiato pu� essere tenuto mano mconducibdili alfil'approvazione di oud alil'airtiooLo 81, giacch� questa norma fa merimento al'La approvaziione dm SE!ll1SO proprio obblligaitOll'ia per legg,e (e come ta1e rlilevante poc 1l'alitro contraente) e non ad a:litre foo::me a.ttpliiche e facoilitative di .controilil.o sostan2ltaile (Cass. 11 dicembre 1968 n. 3939, ivi, 1969, I, 287), a meno che taluno di detti atti �di .controliLo, pur lllon :previsti dai11a ilieggie, si1a assunito cOilile condizd01I1e sospensiva del contratto 1e sia per tai1e ragiiooe opiporrrlbdiLe aJ. contraente privato (v. nota a Cass. 13 dicembire 1971 n. 3610, ivi, 1'972, 130). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRmUTAMA 1019 trato, si da obliga:re senz'altro e immediatamente l'appellante Comune. La 1censuxa � fondata. Al princiipio ora rico~dato, 1che � 'costante nella giu:r�IS[p(['Udenza di questa Corte Suprema (dr. sent. n. 348 d�el 19618; 2611 del 1969; 115 del 1971; 31227 del 1972,) e la ,cui esattezza � data :per certa anche dal giudiice del m~ito, in tanto pu� negaJI"Si aro>Itcaz:ione in quanto questi, intertpretando il 1contenuto del veiribale di a:gigiudiicazione, ma ron motivazione adeguata ed esente da vizi logici o giurud, abbia aocertato l'intento della P.A. di ,rinviare la 'costituzione del vincolo contrattuale al momento successivo della sti(pula del 1contratto, che, altrimenti, ra1Ppresenta una mera fOl'IIIlalit� non influente sul vinculum iuris ~i� posto in essere col ve:ribale di aggiudicazione: atto in jpalri tempo conclwsivo del [pl'ocedtmento di gara e dell'accordo delle parti contraenti (cfr., per una fattispecie analoga alla presente, Ca:ss., 9 agooto 1972, n. 2656). Senonch� � :pro,prio con riferimento a tale ind!agine, di essenziale i.J:niportanza ai fini della solUizi.one accolta, che la ratio decidendi si rivela viziata e 1cairente. Il 1SU riassunto ragionamento, infatti, non vale a sanrure la manifesta 1Contraddizione 1Che subito emernge dal confronto fra la premeSISla e la conclusione dell'intero discorrso (art. 360, n. 5 c.p.c.). Quando, nel rpunto sulb b), si osserva dalla Corte .palermitana che, ad aggiudkazione avvenuta, il Comune 1si trov� nella necessit� di reperiire altri fondi per � eseguire la sua prestazione� di 1pagare il maggior col'tr]�ettivo dell'aP1Palto ., si indUJgia, 'cosi dlscOI'lrendo, su un rilievo che� serve in realt� ad elud&e ma non a risolvere il problema, i cui termini vengono in tal modo 1spostati: dalla fase (strutturale) della costituzione del vincolo 'contrattual�, la sola incidente sull'aspetto tributario (art. 8, 80 e 110 Lr.), alla fase (funzionale) dell'attuazione del r81P'Porto obbligatorio, riguardante invece un momento successivo e, di per s�, estraneo al thema decidendum. Ed invero, una volta 1che la stessa �Corte aveva escluso il verbale di aggiudicazione de quo dal novero degli �atti soggetti ad approvazione o che non possono avere esecuzione senza che sia trascomo un intervallo di tempo fissato dalla legge � (art. 81 l.ir.), non si vede come pote.sse poi negargli la normale ed immediata efficacia giuridica, ritenendola apoditticamente subordinata -e senza il 'Sostegno di alcuna norma di legge -alla condizione dell'acquisita provvista finanziaria da parte dell'ente awaltante: cosa che, avendo attinenza all'ade:rll[pii.mento e non gi� alla formazione del contratto, non pu� iipso iure elevarsi a condizione della validit� o efficacia del vinculum iuris, senza che ci� risulti da una espiressa manifestazione di volont� della P.A. eventualmente interessata a rinviare il suo impegno. Questo, dunque, era d� �che il giudice ,di merito doveva accertare, i()rima d:i dedurne ,che, LSUiSS~stendo per l'ente la necessit� di procurarsli RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1020 la ma:g;gicxre CotPertUJra, il vertbale dli aggiudicazione IP&des:se per ci� stesso il suo valore di atto defillJittvo ed equivalente per ogni legale effetto al >Contratto di appalto. Ma quando, nel [pUilto S'Ulb e), la Corte d'appello si dice autorizzata a ritenere 1che era ne~essaria la e S'UIOcessiva e !Peraltro prevt�lsta manifestazione di volont� dell'amministrazione 'comunale�, non fa altro che Jiquida:re, 1con quesito bveve e oscuxo inciso, l'unico argomento destinato a sorreggere l'emessa pronun.Zia: d!i 1cui, pertanto, non si riesce a ricostruire l'iter logico giuridico. E ci� pooch� un si fugace aiccenno, non !Pll"eceduto n� :seguito da alcun chiarimento, ma inseriito d!i sfuggita e ambiguamente nel contesto dii tutt'altro discorso, lt'im.ane un frammento isolato e indeciflrabile, da esso non risultando: quale fOS1Se questa manifestazlone di volont�; quale il suo 1contenuto; dove e quando e$p(l"e.ssa; a quel fine diretta; 1se, in 1Partiioo1a:re, fosse intesa a regola.re solo l'ai91Petto contabile, interno all'ammini.srtlrazione dell'ente pUJbblico, o a :riflette11Si anche sul lt'apporto esterno 1col IP!l."ivato 1contraente, e in tal guisa da .subordfinare la definitivit� dell'aggiudicazione alla stipula del successivo contratto. -(Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 igiugno 1974, n. 1830 -Pres. lic�rdi -Rel. Aliibrandi -P. M. CutrU1Pia ~conf.) -Ministero dei lavori ;pubHci (avv. Stato Tarin) c. soc.n.1c. Croce (avv. Andlreini e Cendierelli). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Documenti contabili -Firma dell'appaltatore -Onere della riserva. (R.d. 25 maggio 1895, n. 350, art. 54). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserve dell'appaltatore -Fondatezza -Interessi -Decorrenza. (D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36, quarto comma). Nell'appalto di opere pubbliche le riserve dell'appaltatore sono correlate non allo stato di avanzamento dei lavori ma a quello di una regolare contabilit�, essendo appunto questa e non altra quella che deve essere firmata dall'appaltatore. L'onere di fo1�mulare la riserva, infatti, ha per presupposto la firma dei documenti contabili, ed � in correlazione a tale adempimento che l'onere della riserva va osservato al fine di evitare la decadenza (1). (1) LI p-i:nciipio:, ms� CO(l]JsideraJto, � esatto, ma appatrte di equiivoca poirtaita se llifulrilto aMa speme decisa; in� sembra poteirsi. gj.JuJstiif�oar, m taJ.e prospettiva, peir ila esp!t'leSSa pvemessa seCOllldo oui illa ~01DJ0 del giudiice di merdlto, in qUl8illJto appil'eZ2lamenito di fatto, !DO!llJ era SUISOettiibile di riesame. � chiaro, dndlatti, che !La fiirma .a,ell1a ,OODJtaibiliJt�, arnche se c.d. !P'I'OVvdisorria, e ailJche se � fatta al solo fine d:el rilascio del primo �ertificato di pagamento ., OOill(pOlrta oomUi!llque i'oliliere dell.'appawtaitore di :lioirmuilare, a pe!IlJa di decadenza, ile !ciserve irelaitive aiJ.ilJe patr1Jiite CIOiilJta�bd:lIBzate; cosi come � 1evidelillte ohe il'aippLiicazimre di un prezzo urni;tairio diV1erso da quello aipiplioaibfilie, l!tmgi dail 001IJ1senitire di prom:aistilillaire ile riserve dell'apipalJtaitoire ailiLa definditiva, ed evenitualimenrte ,<lifDeirente .cooitabfild:zzazione, costituisce aJlllto.. nomo motivo ili riserva. A rprescimdere dail dil\neirso ed eriroineo aP'P'!'ezzamento di fatto a We IPII"O'POsiito esp!t'lesso dai .gtudlicl di aJP!PeliLo, comunque, riisuilita ��aJ�:a stessa motilvazionie sorpra irirprodoitta che la impugnata decdsionie aveva eirll"OIIlleamente escluso J.'onere della tempestiva riserva irelaiti. 1022 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'art. 36, quaTto coma, del capitolato generale di appalto appTovato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nel disporTe che �sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali 1cooninciano a decorrere 30 giorni dopo la data della registrazione alla �corte dei conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui 1sono state crisolte le controversie �, stabilisce il -termine iniziale della decorrenza degli interessi, con esclusione di ogni altro dies a quo, incluso quello che coincide con la proposizione della domanda giudi' ziale (2). (Omissis). -Con il pT'iimo motivo del ricomo I'Amin~strazione dei lavori pubblici, nel denunziare la violazione degli artt. 36 e segig., 52, 53, 54, 58, 85 e seg.g., :r.d. 25 magigio 1895, n. 350, 20, 26, 34 d.P.R. luglio 1962, n. 1063, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.1c., si duole che la Corte del merito albbia ritenuto infondata l'eccezione di decadenza della societ� a(ppaltatrice avendo considerato che questa� aveva temjpestivamente formulate le riserve. Deduce, in via di censura, la 'rkorrente che la Corte del merito nel 1Pairlaire di contabilizzazione provvisoria � caduta in equivoco, 1considerando tale quella eseguita (per partite provvisorie, mentre trattava:si di ,contabilizzazione eseguita nei regolari docUJm.enti contabili, non gi� 1su statini e blogliacd. Agigiunge che unico era 1stato il criterio di contabilizzazione, e, con la firma senza riserve del relativo allilbramento, l'impresa lo aveva accettato. Il motivo non � fondato. ~amemite ailla ccmtalbfilt� CJd. provvisoria, senza tener presente, cio�, che l'iaippaJJtaitore ha il.'cmere della tem(pestiVia !p['Oposizhme deJJ1a :r:ism-via, a pena dii decadenza; anche lllJel �caso di 100ll1Jtaibiliizzazrone iprovvdisocia dei iLavoo.i e che tale cmerie � viene meno solo in caso di contabiiit� informe e irricostruibile, che non dia modo all'appaltatore di rewciersi conto delle ragioni de1Z suo dissenso in relazi.one a quanto viene contabilizzato, cio� fatta per otfre cos� approssimate o indistinte (come in semplici appunti e brogliacci) che non consenta l'esatta individuazione deile partite di lavoiro registrate� (Cass., 10 ,g,ennMo 19'73, n. 78, retro, I, 25'9, ed ivi priecedentfli. mnota). T81Le errore, evldelllJtemente di ditr:Ltto, ,eria .stato 1aippunito deilllli!lJciato; e il.'afl1ermamooe di p['mcipfo SQIPTa massimaita non aippaire qtrl.tndi pe!l.'ltinJenJte alla :llartroiJsipecde, mche per"ch� ~msmdacaimli ~nrtidi fatto dei giudici di aipip1ello, iiJn .quanto T'ivo1ti a stab:iil.We quale dovesse considooairsi iLa comabilizzazrone defitnilti.va deiLla parata i111 comestazicme (e quindi d!Spia:-ati ad un'inidagine supedliUla, mvieoe, ai fini deilila deoisfolll!e, e .si:rutomatilca, anzd, del:l'eirirore dJi. ditrttto daI quale eDa ,co.ndizdoomto il.'iter lo~co della ip['OlllJUilci1a), 111on avrebbero doV1U1to ,essere di ostacolo 1ailil.'1aipp1icaziooe, :im :sede di ilieg�ilttirmd.t�, del prii!llcipiio di diLri1lto 01ra l'Loordato. (2) ~inciipio di 1ev'ideme esattezza, irn oodinie ail. quale lllJon constaino precede!llti in termilni della Corte di caissaziomie 1oon riferimento alil.'airt. 36, qll!M'to comma, del d.P.R. 116 il'lllglio 1962, 111. 1003. Conf.: .Arpp. Roma, a1as1&111111;1-i1i1ifti!=1:1r&r11r11=tm~::,:,;11i1;11irlirrtmrillBlfffltirr011111111�fr)1r111110 PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1023 La Corte diel merito ha disatteso la sollevata eccezione di decadenza non riconoscendo fondato l'assunto dell'apipellante incidentale secondo �cui le riserve relative ai lavori menzionati a pag. 2 del registro di contabilit�, 1sotto la ,data del 6 giugno 1963, dovevano essere formulate all'atto della firima apposta dal rawresentante dell'imprresa sul registro nella stessa data e non gi�, come si � 'V'erificato, il 25 gennaio 1964. Infatti, la Corte d'appello ha osservato che la contabilizzazione di �cui sopra � tprovvi:s-oria, 1pea:ich� fatta al solo fine dlel rilascio del primo certificato di ;pagamento in acconto. E, a �Conferma di tale aipprezzarmento, ha precisato �che l� iprovvisotiet� si estendeva anche al iPrezzo, tanto vero 1che questo, indicato peir l'art. 86 in lilre 24,.000 al ml., 1si trova invece segnato nel registro di contabilit� in L. 23.650, essendo stati disiposti tubi di diverso tiipo. Dall'acicertamento di tali circostanze, risultanti dai documenti prodotti in giudizio, la Corte d'ap!Pello ha tratto il motivato convincimento �che le riserve fatte il 25 gennaio 1964 sono teIIl[lestive, dovendosd. 1considerare contaibilizzazione definitiva, per la voce in esame, appunto quella del 23 gennaio 1964. Ora, come � agevole irilevare, si � in presenza di .un ac�certamento di fatto, condotto sulla bais:e delle risultanze documentali e :riservato al giudice del merito. Trattasi, 'Cio�, di ;punto della controversia che essendo stato ceDJsurato dalla rico'l"l!'ente soltanto sotto il profilo dell'error in judicando (art. 360, n. 3, c.1P.C.) e non anche sotto quello diel. difetto di motivazione (art. 360, n. 5, �c.ip.ic.), non � consentito riesaminare nel pre8ente giudizio di legittimit�. 29 �aiprue 196'6, ilil q1Uiesta Rassegna, 19616, I, 7112; C'otlil. acrb. Roma, 30 ortlflobre 1969�, Arb. app., 1970, 388: Coilil. atrb. Roma, 30 giugno 1967, ivi, 1969, 548. 11 .criterio si appMca, come !La Oorite di eass~O!IlJe ha gi� avwto occasione di precisall'e, a tutti i maggiori compensi e mdet!:mizzi :r�ichlesti dall'appaJitato! t'e, sia iin sede amrndmstratirvia 1sia in sede :giuddziaile, e qruin.di anche alLe somme :riconosciute a titOlo di ir:isairicimento del danno per mademp~ en~e contriattuali de1fil'.AmmiJnis1lrazione cOOlllilUlttenlt (seDJt. 9 iI!Ovembre 1971, n. 31�61, in questa Rassegna, 1971, I, ,151,3; :COIIllf.: Co11, atrb. Roma, 7 J.'1.1!glio 1970, ivi, 1970, I, 677; OoN.. atrb. Roma, 13 g1en,naio 1970, Arb app., 1970, 412; v. \PU["e, l'elarfiiviamernte al compenso l:iquidarflo !P�IJ:" ila ,cJd. socptresa geologica: COll. airb. Roma, 7 gennaio 1970, Arb. app., 1970, 306; contra, invece, Ooll. atrb. Roma, 25 marzo 1969, Arb. app., 1970, 264; Coll. al'b. Roma, 215 fubooaio 19�69, ibidem, 148; Cloil:l. airb. Roma, 21 dicembtre 1966, ibidem, 129). Nel senso che iJl ,criterio si aipprnca ai ccmtriatti stipuLati 1daiJJ1e amministrazioni dello Stato e non a quelli stipulati dagli rut:ri. enti pubblici, cf.r.: Ca:ss., 23 nov.embre 1971, n. 3398, Foro it., 1972, I, 2207; Cass., 12 rucembre 1970, n. 2647, Giust. civ., 1971, I, 7165; Oaiss., 26 ottobre 1970, n. 2162, Foro amm., 1�971, I, 1, 33; Coli. arb. 13 matrzo 1971, Arb. Clp1'.>., 1971, 218; Coill. airb. Roma, 23 maggio 1970, ibidem, 130; CoN.. iarb. Roma, 20 febbrailo 1970, ibidem, 101; OoN.. atrib. Roma, 20 ottobre 1969, ivi, 19<70, 29<1. 1024 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO N�, d'altro lato, � dato individuare il lamentato enoxe di giudizio, p011ch� 1come dottrina e giurisprudenze, ordlinaria ed a11bitrale, concoirdano, le riserve 1sono correlate non allo stato di avanzamento dei lavori, ma a quello di una regolare contabilit�, essendo appunto questa e non altra quella 1che deve essere firmata dall'al()!Paltatore (art. 54 del regoloonento 25 magigio 1895 ,n. 350). Infatti, l'onere di fonnulare la rtserva ha per pres1111pposto la firma dei dlocumenti 1contabili ed � in covrelazione a tale adem[pimento che l'onere della riserva va osservato al fine di evitare la decadenza. -(Omissis). (Omissis). -Con il terzo motivo l'.Armministrazione dei lavoiri pubblici, denunziando la violazione dell'art. 36 d.P.R: 16 luglio 1962, numero 1063, in relazione all'art. 360, n. 3, 'C�IP�'c., si duole che la Corte del merito aibbia staibilito la decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale, in violazione di quanto ruiwone il ieitato art. 36. Questo motivo � fondato. L'art. 36, quarto comma, del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nel d�IS!Porre che � sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 30 giorni dopo la data della registrazione alla Corte dei conti idel decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui sono state risolte le controversie �, stabiliS1Ce il termine ini21iale della decOI'll'enza degli interessi, con esclUJSione di ogni altro dies a quo, i!ncluso quello che coiillcide con la prCJ!POSizione della domanda giudiziale. Tale di:S1Posizione non � stata osservata dalla sentenza �Jm\Pugnata. Questa, pertanto, dev'essere cessata in relazione al motivo accolto 'con r~vio della causa, iper nuovo esame, a giudice di pairi .g;rado, che iprovveder�, sul ipunto relativo alla decovrenza degli int&essi, in �conformit� a quanto stabilisce il citato art. 36. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 luglio 1974, n. 2082 -Pres. Mac1carone -Rel. Alibrandi -P. M. Sbrocca (conf.) -Prearo (avv. E. e U. Veronesi) ic. Minilstero d!ei lavori IPUblici (avv. Stato Conti). Procedimento civile -Giudizio di cassazione -Motivi di ricorso - Questioni nuove -Improponibilit�. (Cod. proc. civ., art. 360). Appalto Appalto di opere pubbliche -Riserve dell'appaltatore Fatto continuativo e provvisoriet� delle registrazioni contabili -Deducibilit� nel giudizio di cassazione -Esclusione. (R.d. 25 maggio 1895, n. 350, art. 54; cod. proc. civ., art. 360). L ki'' 1:: ~:: ti i~ PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1025 Appalto -Appalto di opere pubbliche -Capitolato speciale di appalto -� Natura contrattuale -Violazione o falsa applicazione -Dedu zione in sede di legittimit� -Esclusione. (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, artt. 323 .e 330; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 42, secondo comma, e 45, 8eoondo comma). Procedimento civile -Giudizio di cassazione -Censura che investe una sola delle distinte ed indipendenti ragioni sulle quali � fondata la decisione impugnata -Inammissibilit�. (Cod. proc. civ., artt. 100 e 360). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Maggiori oneri -Requisito dell'imprevedibilit� -Riferibilit� alle sole circostanze considerate rilevanti dalle parti contraenti. (Cod. civ., art. 1664, secondo comma). Non � consentita la proposizione nel giudizio di cassazione di nuove questioni o di temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giu dizio di merito, la cui soluzione richiede nuove indagini ed accertamen ti di fatto (1). Non possono essere dedotti per la prima volta in cassazione, per il divieto della proposizione di questioni nuove, il carattere continua tivo dei fatti ,dedotti in riserve di appaltatore di opera pubblica e la natura provvisoria delle registrazioni contabili sottoscritte dall'appal tatore senza riserva (2). I capitolati speciali di appalto, predisposti, volta a volta, con rife rimento al �contratto che, nel singolo caso, l'Amministrazione intende stipula1�e, determinandone l'oggetto e precisandone i particolari patti, hanno natura contrattuale; la violazione o falsa applicazione delle loro clausole non pu� quindi essere de,dotta, a norma dell'art. 360, n. 3, c>.p.c., quale motivo di ricorso per cassazione (3). � inammissibile il motivo di ricorso che investe una soltanto delle distinte ed indipendenti ragioni sulle quali sia fondata la decisione im (1) Giurisprudenza costatnrbe. Da wtimo, c:fir. Oaiss., 27 .gtug:no 1974, n..1925; 9 maggio 1974, n. 1323; 20 febb!l1ado 1974, II1. 459; 20 febb~aiio 1974, n. 454; 8 :liebbirado 1974; n. 366; 14 ~ennia1o 1974, n. 101. (2) Appliicazio!I1e, :in coillC!reto, .del piiiinciipio di cui alla prima massima. (3) Ocmf.: Cass., sez. 'lllll., 8 mairzio 1958, n. 79�3, Giur. it., 1960, I, 1, 882; Oaiss., 27 genniailo 1961, n. 143, Foro .aman., 1961, II, 218; 27 �~ea.mado 1961, n. 142, Sett. cass., 11961, 225; 26 aprilie 1951, n. 1020, Res:p. oiv., 1951, 344; Co:rite dei 1conti, sez 1conrbroillLo, 25 ottob!l1e 1956, n. 81, Foro amm., 19'56�, III, I, 123). La natura coill1lrattuailie d!ei �capilbolati specdiaili � pacifiica aniche in dottrina; cfu". CIANFLONE, L'appalto di opere pubbliche, 1.971, pag. 189, ed RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1026 pu_gnata, in quanto il suo eventuale accoglimento non potrebbe comunque determinare la cassazione .della sentenza che rimarrebbe sorretta dalle argomentazioni non investite dal gravame (4). Nell'appalto di opere pubbliche il requisito della imprevedibilitd dei fatti ac:Ldotti dall'appaltatore come causa di maggiori oneri assume rilievo solo quanto si riferisce a circostanze considerate rilevanti dalle parti contraenti, mentre rimane indifferente, ed � quindi superfluo verificarne la sussistenza, quando attiene a circostanze di fatto la cui rilevanza sia esclusa dalle clausole contrattuali (5). (Omissis). -:----Con il rpll'iimo mezzo del ricor:so il Prearo denunzia la sentenza impugnata sostenendo �che questa, :rispetto alle d'ue forniture di pietrame, oggetto della 'riserva n. 1, abbia erll'oneamente ritenuto che si era verificata la .decadenza dii esse ricoNente a causa del- l'omessa formulazione� di telIJ1Pestive riserve nei documenti contabili (art. 360, n. 3, �c.(p.�c.). Deduce, al riguardo, che l'accennata o:rniJslsione non poteva deteTII'D..inare la decadenza dlell'aiP1Paltato'l'e dalla cfa.colt� di chiedere un maggior �Compenso per .i pi� �giravosi oneri LSostenuti, sia perch� quelli allegati dall'ai.P1Paltatore erano fatti �contimiativi, ;ri:sPetto ai quali, (per eSIS&e senl1Pa'e rilevabili, non pu� rparlarsi di tardivit� delle iriserve, sia perch� trattavasi di registrazioni (provvisorie in corso d'opera, rispetto alle quali non sol'lge .(per l'arprpaltatore l'onere di formulare riserva. n motivo non � fondato. Con la IPI'ima riserva, �come � .stato chiarito nell'esposizione dello svolgimento del ,processo, il Breaa.-o aveva 1sostenuto il �suo diritfo ad un pi� elevato com!P'enso stante la maggiore onerosit� della fornitura di pietrame, data l'indliS!ponilbilit�, per il traisipqrto, di grosse ba:rche, ivi richiami e .p.lieciedenti .in nota. SuilJla iDJaitura d~ oapd.lto1aito gener~e di aiprpalJto (IlJ()['OlUlltiva� nei lt'arprpOII'ti fria i rp!l'iviati e ilo Stato e gJii. enti pubblici che siano tenuti per iLegge ad iaidottario, e colrlltrattuaiLe mvecie quando sia rilchiiamaoo :Ln convenzj.oni stiipuliaite da aiLtri enJfJi pubblici} c:fu-., da wtimo, Caiss., 12 ottobre 1973, n. 2571, m questa Rassegna, 1973, I, 1189 ed ivi precedmiti mooita. �-(4) Prmcipio .coIJJsolidato. Da ultimo, dr.: Cass., 15 magigio 19'74, n. 1391; 9 o:nagg~o 1974, n. 1323; Z3 a[>'l1iile 1974, n. 1168; 2.9 marzo 1974, n. 894; 28 marzo 1974, n. 843; 22 :liebbll'aio 1974, n. 519; 14 gennaio 19174, n. 101. (5) Niehl'uiLtima ipa!l"te deliLa motivazione (dalilia q'llla1e � esWaitta la massima) vilene espressamente pvecisa1lo, riJJevlaindosi pod. Ja superfluit�, in ra PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1027 ma, ris~petto alle !Pl"ime due forniture di pietrame, contabilizzate, ri~ ettivamente, il 14 1settembre ed il 25 ottobre 1964, l'appaltatore non ha formulato teIDiPestirve riserve e la Corte del merito lo ha ritenuto decaduto, a norma dell'art. 54 del r.d. 5 maiggio 1895, n. 350. Con il motivo di iric011so 'che si esamina, il Prearo, .c:eru;,urando tale statuizione, 'solleva du!i! questioni �che sono entrambe nuove, peiich� nelle !Pl"egresse fasi di merito non � stato prospettato n� il caTattere continuativo dei fatti di cui alla prima riserva, n� la natura provvisoria delle regiJStirazioni contabili 1concernenti le (prime due forniture d!i 1Pdetrame. Ora, ,come � .gimisprudenza ,costante di questa Corte s:upll"ema, non � 1conisentita la proposizione nel .giudizio di cassazione di nuove questioni o di temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio dii merito, la 1cui soluzione richiede nuove indagini ed aocert.ament di fat~o (cosi, da ultimo, 1sent.ze n. 778 e 2000 del 1973). Nel 'caiso in esame, le due questioni nuove sollevate dal ricorrente sono inammissibili, a;p[punto 1pevch� postulando degli accertamenti dli merito in 011dine sia alla natura continuativa, oru>ur no, dei fatti che avrebbero dato luogo a pi� gravi oneri per l'apjpaltatore, siia al carattere provvisorio delle registrazioni 1contabili relative alle pll"im.e due forniture �di pietrame. Ne �consegue �che il mezzo di ricorso, aru>unto (perch� con es.so si deducono questioni il �cui esame � precluso, non pu� essere accolto. Con il secondo mezzo il ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 �C.,p.c., 1che la Corte dlel merito, sempre a !Pl"Oposito della prima riserva, � incorsa in errore nel ritenere che il mezzo di trasrporto del pietrame usato (autocar:ri o barche) non incideva sul prezzo dell'opera. Sul punto, il Prearo sostiene �che la sentenza impugnata, con .gioil.1Je di taJe a9smben1Je IJ['eclwsi0il.1Je, di niiso1LvE!!l"le iJ1. prob~ema sul:l'applicabilit� deWarr-t. 1664, d�l 1coclice civile agli apipaLtd di opere [pllbbli1che, che il a:iequisii1Jo ideLLa ~evedilbihlit� � ovviamente non pu� non essere riferito che alle sole circostanze considerate rilevamti dalle parf!i contraenti >; e la precisaziom.e � �utili.e �ed oW>orluna, peiich� spesso crie pi� onerose difficoJJt� dd esecuzio1ne vengcmo dedotte, e �a voJ.te ll."kOnOS1Cilu1Je, prorpirlo con lt"i:fe<rtU.. mento a .circostanze di fatto la cui lt"ilevarnza � escliuisa dai paitti contrattuali �e dai prezzi uni1iarr-i oonvenuti. Delil.a e:rironeit� di �1Ja1e [prospettiva �C01St]1Juisce del resto ,significaitiva espressio!Ile Lia fattispecie �Clllli si rifurisce la decisione, nella qua~e i maggiori oneri per i .quali ,si chiedeva un coonpenso 1ell."l�mo dedottd �COOJ. !l'icfecimento 1aMa mag~ooe ddstanza dclLe cave di prestito, me1r1Jtre le pvevenmvate modaliit� .eisecwtirve ed i!l rpirezzo u:niltarrio staib.llito peir i rin1ietriri conitempJiavano 1espressamenite il.a u1Ji:lizzazio1Il:e di .cave e a qualsiasi distan:zJa >. ' I I II . I ___.,~df�Ar�,.J 1028 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO motivazione insufficiente e contraddittoria, ha inesattamente affermato che la norma di cui all'art. 19 lett. c, del caipitoleato speciale � analoga a quella dell'art. 21 dell'elenco ipll"ezzi, iprevedendo entrambe il facoltativo ima;>iego della bwca o dell'autocariro per il trasporto di pietrame da annegamento. Il mezzo non si ravvisa fondato. Questa ,censura va esaminata in base alla IP!l'emessa, conforme alla giuriaprudenza di questo SUJin"emo Collegio, che mentre i 'capitolati generali di ~alto hanno natura regolamentail.'e e valo!l'e normativo, tanto vero che assumono la forma di decreti ministeriali (art. 45 !l'.d. 23 maggio 1924, n. 827), i capitolati IS{Peciali -(pll"ediStPosti, volta a volta, con riferimento al �contratto 'Cihe, nel :si.nigolo caso, l'Amministrazione intende stipulare, determinandone l'oggetto e precisandone i particolari patti -hanno natura ,contrattuale, come � del tutto incontroveTISo in dottrina. Ne ,consegue ,che l'asserita violazione o falsa 31PPilicazione di clausole del ,carp>itolato particolare d'ap1palto, non !PU� essere dedotta, a nOl'IIIla dell'art. 360, n. 3, �cod. !Proc. dv., quale motivo del iricm-:so per cassazione. Ci� ipremesso, questa Corte �S'U(prema osserva che, nella S!Pecie, lo esame dlella censura mossa dal Prearo resta limitato, per quanto dianzi si. � detto, al denurnZiiato vizio dli difetto di motivazione, (pll"osipettato sotto il dua;iUce 'i)rofilo dell'insufficienza e della contraddittoriet�. Ma neipipu:re sotto tale aspetto la celllSUra !PU� dirsi fondata. Infatti, la Co;rte dei m&ito ha preso in esame il ,contenuto dell'art. 19, lett. c, del capitolato �~ciale del 7 ottobre 1963 e quello del n. 1 dell'elenco prezzi e, rposte a <confronto le due <Clausole, ha considerato che ,con esse le parti 1contranti avevano voluto non individuare un detemninato m~zo di traStPorto da iim1Pd.e1gaire per l'esecuzione delle OIP&e, ma detexmdnare, con ri:f&imento al mezzo UJSato, le modalit� di misurazione del volume del materiale traSlPortato. E tale inte;rpretazione la Corte d'31PPello ha avvalorato ,con il rilievo ,che le stesse parti avevano (pll"eviisto l'eventualit� del trasporto eseguito �con mezzi (autocar!l'i) diversi dalle barche, il ,che dimostrava il 1carattere meramente facoltativo dell'impiego del mezzo di traS!Porto. Con tale avgomentazione, che si ravvisa adeguata e corretta, la Corte del merito, ha dato a~iamente ragione dell'acicolta interipretazione dd clausole contrattuali, onde va escluso che riCO\l"ll'a il lamentato vizio di motivazione. Con il terzo motivo, iPrroposto in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. dv., il ricorrente si duole della decisione di rigetto di quanto richiesto con la riiserva n. 3 ('Coffi!Penso per gli oneri connessi al maggior volume, riS!Petto alle previsioni, del pietrame usato per le difese). PARTE I, SEZ. VII, GIURI$. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1029 DeduC!e il riicon-ente ,che, a torto, la Corte del merito ha ritenuto atPtPlicaibile, 1sul [punto, l'art. 2 rdel CllJ[pitolato 1S1Peciale in il'elazione all'art. 14 del 1capitolato generale, mentre la [pretesa di cui alla riserva doveva essere liquidata a norima dell'art. 5 del 1caipitolato S[peciale, in relazione all'art. 13 d:i quello generale, che ipl'evede la rilevanza delle variazioni, in aumento, delle Ojpere quando ess1e siano Sllljpeil'iori al quinto in pi� delle quantit� originarie (<c.d. 'sesto quinto). Ne[prpure questo mez:w pu� essere accolto. La decisione della Crn:te di merito muove cl'alla iLllte11pretazione della clausola 1contrattuale di 1cui all'art. 2 del ,'capitolato sipeciale, 1con la quale Qgni variazione dell'�lrrlfPorto delle diverse categorie di lavori previste in 1contratto � ricondotta alla disciplina dell'art. 14 del cllJ[pitolato generale, con la 1coll1seguente esclusione ,di ogni compelllSo [per l'aiP[paltatore ov:e l'aumento non :superi il quinto dell'importo cooniplesisivo del contratto. La Corte di <mPello ha ritenuto 1che con questo patto le !Parti abbiano inteso escludere l'applicabilit�, nella S1Pecie, dell'art. 13 del CllJ[pitolato generale, secondo cui :51Petta all'a1P1Paltatore un equo compenso quand�, in conseguenza di varianti 1re1golarm.ente oodinate, sii determinino modificazioni [piregiudlizievoli delle quantit� delle varie opere, singolarnnente considerate. Ha, iPOi, aggiunto che l'art. 13 sarebbe comunque estraneo alla concreta fattisipecie. Tale norma, infatti, si rifedsce alle isole varianti, in senso stretto, ordinate dall'Aimministrazione nei modi di legge, mentre nel caso in esame, non si ebbe una variante disposta dalla 1committente, ma si verific� la diversa ipotesi della necessit� tecnica di adi()jperare una quantit� dli [pietrame maggiore di quella prevista per ottenere il risultato, penseguito dal contratto. Ora, va rilevato 1che contro questo secondo ed autonomo ar:gomento, idoneo a 1sorregigere da solo la statuizione sulla iri:serva n. 3, nessuna censura ha mosso il rkoo:-rente, onde il mezzo si it'a'V!Visa inamJmiissrubile. Infatti, come � giuriiS[prudenza costante di questa Corte suprema, l'eventuale accoglimento della mossa doglianza non potrebbe determinare la chiesta ,casisazione della sentenza, 1che riisulta IPllr sempre sorretta dall'al'lgomentazione non investita dal gravame (v. sent. n. 653 del 1970; sent. n. 541 del 1971 e sent. n. 695 del 1973). Con il quarto motivo, prOjposto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. dv., il ri!co.rirente 1si duole 1che la Corte del meil'ito a:blbia rig�ttata la richiesta di cui alla riiserva n. 4 (magigior prezzo per la ind�sipontbilit� di cave vicine alla localit� dei lavori). Deduce il Prearo che la Corte d'appello ha male interipiretato l'art. 9, lett. a), dlel 'cS{Pitolato S[)eciale, che esclude ogni comiPenso nell'ipotesi in cui l'impresa sia costretta a .prelevare materiali da cave pi� lontane. Aggiunge che la sentenza � viziata da motivazione insufficiente ed incompleta. SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 marzo 1973, n. 564 -Pres. Rosiso - Rel. P:ricolo -P. M. Siotto (:conf.) -Riic. P.M. Cianci ed altri. Sicurezza pubblica -Riunioni e assembramenti -Diritto di riunione Libert� di manifestazione del pensier'o -Differenza. (Cost., artt. 17 e 21; cod. pen., art. 51; r.d. 18 giugno 1931, n. 772, artt. 18 e 25), Sicurezza pubblica -Riunioni e assembramenti -Riunioni in luogo pubblico -Promotori -Nozione -Pubblici cortei senza preavviso -Responsabilit� penale dei promotori e dei direttori -Equiparazione. (Cost., art. 17; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 18). Il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente, con l'obbligo di darne preavviso all'autorit� in caso d� riunione in luogo pubblico, � cosa diversa dal diritto che tutti hanno di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o altro mezzo di diffusione. Pertanto, anche se una riunione pubblica o un corteo, nell'intenzione P,ei promotori, � diretto a manifestare adesione ad un'idea o protesta contro qualcuno o qualcosa, ci� non dispensa i promotori dal darne avviso all'autorit�, per evitare di commettere una infrazione alla legge di P.S. (1). Promotore di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per le pubbliche vie non � soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione prratica del progetto e al buon esito della manifestazione, partecipando alla fase preparatoria della medesima. Per i cortei pubblici, effettuati senza preavviso al Questore, promotori e direttori sono sullo stesso piano ai fini della responsabilit� penale (2). (1-2) Sullla noziOilie di rpromotorre in Cass. 12 marzo 1969, m Cass. pen. Mass. annotato, 1971, p. 538, m. 786; �,staito ll'iten'lllto iri'llllliooe in luogo ;pubblico anche iii. fatto di ooil.>Ui che, stando in (Luogo chiuso iparral, aittraveirso diffusoiri all'uopo colfocaiti, ad una moltitudtne di <Cittadini radunaiti !lllella pubblica via (Cass., 11 noviembre 1969 in Cass. Pen. Mass. a'f!.nOtato, 1971, p. 971, m. 1421). lii ln dottrina v. PANAGIA S., La radunata sediziosa nel sistema delle norme penali, in Riv. it. dir. e proc. pen., L973, p. 570. I I m ;. i I l RAssi I .otivo noni lli si artici :idata � l:a � i� � stato 4 non rilev~ ll"attual:e, d n pu� foiitj nto all'art.i wure fond'9I , al rtgu;['t~ to art. 9, ~ , � quella J idel a;ia:-ezz~ Lve. Tale Corte delj ai ipatti �c~ o l'appron~ daisi :dJistan~ ;sere prete{ ttane dli. quj ne !S� ravv~ di fatto, i~ ~ito, 1senza i on il quinti . 360, n. 3, 1 .kaibile, a fl ~chieste foj :ata �che, a nto del �cos rezzo �co~ ifeppure qU!! ~a Corte ~ testa sede, i e n. 4 1pr~ van. 1 l'el~ alla senten~ ibUit� di ~ to del conti ~esa) nota ~ Quanto alll :me i magg 1, e ne ha ej SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 marzo 1973, n. 564 -Pres. Ro$so - Rel. Pricolo -P. M. Siotto (conf.) -Riic. P.M. Cianci ed altri. Sicurezza pubblica -Riunioni e assembramenti -Diritto di riunione Libert� di manifestazione del pensiero -Differenza. (Cost., artt. 17 e 21; cod. pen., art. 51; r.d. 18 giugno 1931, n. 772, artt. 18 e 25). Sicurezza pubblica -Riunioni e assembramenti -Riunioni in luogo pubblico -Promotori -Nozione -Pubblici cortel senza preavvi so -Responsabilit� penale dei promotori e dei direttori -Equi parazione. (Oost., art. 17; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 18). Il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente, con l'obbligo di darne preavviso all'autorit� in caso di riunione in luogo pubblico, � cosa diversa dal diritto che tutti hanno di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o altro mezzo di diffusione. Pertanto, anche se una riunione pubblica o un corteo, nell'intenzione P,ei promotori, � diretto a manifestare adesione ad un'idea o protesta contro qualcuno o quq.lcosa, ci� non dispensa i promotori dal darne avviso all'autorit�, per evitare di commettere una infrazione alla legge di P.S. (1). Promotore di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per le pubbliche vie non � soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica del progetto e al buon esito della matiifestazione, partecipando alla fase preparatoria �della medesima. Per i cortei pubblici, effettuati senza preavviso al Questore, promotori e direttori sono sullo stesso piano ai fini della responsabilit� penale (2). (1-2) Sullla nozione di ipromotore in Cass. 12 marzo 1969, mCass. pen. Mass. annotato, 1971, p. 538, m. 786; �.stato 11."itenuto ll'iumiooie in luogo ;pubb< Lico anche iii. fatto di ooLui che, istaindo in !Luogo chiiwso ipM'lli, artitraverso diffuisoa.-i all'uopo coM.ocaiti., ad una mol:tlrudine di cittadini radunaiti nella pubblica via (Cass., 11 nov1embre 1969 in Cass. Pen. Mass. a~notato, 1971, p. 971, m. 1421). 1in dottrina v. PANAGIA S., La radunata sediziosa nel sistema delle norme penali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1973, p. 570. t l I l PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1029 l i j Deduce il ricorrente che, a torto, la Corte del merito ha ritenuto aipplicabile, 1sul !Punto, l'art. 2 del carpitolato il'iPeciale in irelazione all'art. 14 dlel 'capitolato generale, mentre la [pretesa di cui alla riserva doveva essere liquidata a norma dell'art. 5 del 1ca(pitolato speciale, in relazione all'art. 13 di quello generale, che !P'I'eV'ede la rilevanza delle variazioni,I in atlilllento, delle qpere quando esse siano Sllljpeiriori al quinto in pi� I I delle quantit� originarie ('c.d. �sesto quinto). Ne[ppure questo mezzo !PU� essere accolto. La decisione della Corte di merito muove dalla inte:npretazione della 1 clausola 1contrattuale di 1cui all'art. 2 del .'capUolato l'ir>eciale, con la I quale ogni variazione dell'importo delle diverse categorie di lavori pre I vtste in 1contratto � ricondotta alla disci1Plina dell'art. 14 del cap,itolato generale, 1con la 'CO'.IJJseguente esclusione di ogni c(){lllpeiliso 1Per l'aiP!Pal i' tatore ov:e l'aumento non :sU(peri il quinto dell'importo coonipleslS!i.vo dell contratto. La Corte di a[p[pello ha ritenuto 'che con questo !Patto le parti abbiaho inteso escludere l'applicabilit�, nella specie, dell'art. 13 de�l ~ ~ . carpitolato ,generale, secondo cui S(petta all'a[p[paltatore un equo com ~ ! penso quand�, in 'conseguenza di varianti !I'egolarmente ood:i.nate, Sii determinino modificazioni (piregiudlizievoli delle quantit� delle varie ope 1 \ I I re, 1singola~ente 'collJsiderate. Ha, poi, agigiunto 'che l'art. 13 sarebbe comunque estraneo alla concreta fattiS1Pecie. Tale norma, infatti, si riferisce �alle isole varianti, in 'sen:so stretto, ordinate dall'.Aimministrazione nei modi di le~e, mentre nel �caso in esame, non si ebbe una variante dil'iI>osta dalla 'coonmittente, ma si verific� la diversa tpotesi della necessit� tecnica di adio;perare una quantit� dli [pietrame maggiore di quella I I prevista per ottenere il risultato, perseguito dal contratto. Ora, va rilevato 1che contro questo secondo ed autonomo ar:gomento, I I idoneo a sovregigere da solo la statuizione sulla II'iserva n. 3, nessuna censura ha mosso il r1coirrente, onde il mezzo si il'a'VlVisa inammissli!bile. Infatti, come � giuriiS1Plt'lldenza costante ,di questa Corte sUipil"ema, l'eventuale accogltmento della mossa doglianza non !Potrebbe determinw-e la chiesta 1cassazione diella sentenza, 1che :risulta (pur sempre sorretta dall'ar: gomentazione non investita dal ~avao:ne (v. sent. n. 653 del 1970; 1sent. n. 541 !del 1971 e sent. n. 695 del 1973). Con il quarto motivo, :PTOIPOSto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. !P'roc. civ., il ri!corirente 1si duole 1che la Corte del o:neirito a:bbia rig�ttata la richiesta di cui alla riserva n. 4 (magigioir pil'ezzo 1per la indi51Poniibilit� di cave vk:ine alla localit� dei lavori). Deduce il Prearo che la Corte d'a,p!Pello ha male intel'pil'etato l'art. 9, lett. a), del �capitolato sipeciale, che esclude ogni �COIDIPenso nell'ipotesi in cui l'imrp:resa sia costretta a .prelevare materiali da cave pi� lontane. Aggiunge che la sentenza � viziata da motivazione insufficiente ed incomipleta. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1035 nali straniere nel territorio della nostra Repubblica, salvo i casi espressamente e tassativan:iente indicati dall'art. 12 co1d. pen., fra i quali non � prevista la continuazione, non potendo questa �essere considerata un effetto penale della sentenza di condanna (n. 1 del comma primo del citato artic9lo). Ci� peraltro non esclude che possa ritenersi il vincolo della continuazione fra reati commessi in Italia e reati commessi all'estero, ma perch� sia applicabile l'art. 81, comma secondo, cod. pen. � necessario che gli uni e gli altri siano giudicati in Italia ovvero che il colpevole, dopo essere stato giudicato all'estero, sia nuovamente giudicato in Italia a norma dell'art. 11 del codice predetto (1). (1) Lai sen~enm !POOaiLe sWainiem !Pill�, !pl.t'lma de[ 11.'!Lccmosoimerruto, essere isC!l'iitta nel casellario giudiziale, a norma deM'art. 606 CJP.p.; ~gli effetti deiLl'iiscrizione, v. L'iscrizione delle sentenze penali straniere nel casellario giudiziale : effetti, in I giudizi di costituzionalit� e il contenzioso de~lo Stato negli anni 1966-1970, III, p. 799. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Il, 9 novembre 1973, n. 223,4 -Pres. Erxa -Rel. De FaLco -P. M. Conf. -Riic. Randazzo ed altri. Procedimento penale -Esecuzione -Incidenti -Impugnazioni -So spensione dell'esecuzione -Incidente relativo alla restituzione delle cose sequestrate, in pendenza di ricorso contro ordinanza che provvede sulle cose stesse -Decreto ex art. 631, 'comma terzo cod. proc. pen. -Inoppugnabilit�. (cod. proc. pen., artt. 190 e 631, comma terzo). Il decreto previsto dall'art. 631, terzo comma, cod. proc. pen., emesso dal giudice dell'esecuzione in sede d'incidente relativo alla restituziOne delle cose sequestrate, in pendenza del ricorso per cassazione contro l'ordinanza che provvede sulle cose stesse, � inoppugnabile, perch� per esso nessun mezzo di gravame � previsto dalla legge (artt. 190, comma primo e comma secondo, prima ipotesi, cod. proc. pen. e 631 stesso codice); e, non trattandosi di provvedimento relativo alla libert� perso 1036 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nale, non pu� nemmeno farsi ricorso all'art. 190, comma secondo, seconda ipotesi del citato codice di rito, in relazione all'art. 111 della Costituzione (1). (1) � aff,ermazione g,i.mispl"UJcLenziaiLe 'coistanite che ~ ipTOVV�eddmooto di riestituziooe del1e 'cose 1seq1l!estrate -rptreso a .norma degli airitt. 622 e 6,24 c.p.p. -ha natuira di ptrovvedimento amministrativio �e come tale non passa in giudfoato ed � opporub.ile non .so1lo dai terzi, ma 1ainche dailile parti cOill il solo mezzo dell'incidenrte di esecuzione (v. ClaiSs., 29 novembr,e 1971, n. 2458, n. 11941) solo quando� 'sta daito da!l. gi1l!di<�::ie 1che [)X'ocede ail.l'i~orne o che procede o deve proceder�e al ,giudizio �ed ail. di :liuori di og,ni rigoroso cootr-addiittorio: pmvviedimenti 'cosidetti de plano). Iin tale 'caiso esso ha catraitterre incidentale ,e sttrumentaiLe, :nei confiro:ruti delile esigenze deil procedimento penale ,e non determina ipTeclusione alouna (v. Cass., 1� 1giug:no 1971, n. 2549, n. 119523) n� � suscettibhle di impui~one. La giurisprudenza ha talvolta affermato che anche il.'ovcline ,di vestitu~ione delle cose sequestraite cOilltelllUte in sentenza non � diverso da que1lo 'Pl'Oll'lmciato de plano ed � quindi iooppugnabdle 'e oppooibi\Le anche da ,chi � staro pan:-:te nel .giiudizdo (Cass., 22 giugno 1964 in Cass. pen. mass. annotato, 1964, rp. 990, n. 1787; Cass., 31 ottobre 1966, ivi, 1967, p. 1007, n. 1559; Caiss., 24 giiugno 1966 in Mass. Ufficiale, 1967, n. 103237), ma questa aff,etrmazione � valida per le ipotesi in cui la questiOllle non abbia ,costituito oggetto 'di ,disc1l!ssione o di impugnazione, poich� in tal caiso � stato affermato, coerentemente ail. siJStema deil dirirtto processua1e pE!\tlale, che �non 'sono tripl!)o;ponibiJ.i m sede idi esecuzione, da chi fu rpaitrte neil giudizio di cognizd!one, il.e questioni ccmcetrneltllti fil sequestro e decise in :sentenza a seguito ,di .specirfica implll!g:nazioi!lJe. La possibilit� di proporre in via mcidenta[Le questioni in ordine ail diritto ,a;lla l!)estituzione di 'cose :sequestrate pll"esuppone che rsu tale dixitto non vi sia staita �specifica contestazfone sulila ,quarLe il .giudice albbia ;proitllllnci'aito' > ~Cass. 1� marzo 19<68 in Cass. pen. mas<s. anno"bato, H!r619, p. 89,3; n. 1380). In dottrina tailiuno tritiene addi!ID~a che :U pil"ovviedimento, quando sia emanato con La sentenza, possa ,essere ilmPll.l!gnato dtanto neil caso in cui sta impugnabille la sentenza che lo contiene, senz,a distinguere, come inviece si � visto sOipTa che distingue la giuris;plt'U!dienza, fra 'l'riiPotesi della contestazfone e quella deLl'emainazione de pLano (v. MANZINI, Trattato di dir. proc. penale italiano, 1967, vo!l.. I, ;p. 441). Quando petr,ci�, il provvedimento 'di iOOStiituzione sia dato con la sentenza che chiude ril giudiZJio �ed in seg:woo ad 'espressa contestazione, ne seigue rle .sOtrti (v. Cass. 1� giugno 1971 sopm ,citata), ,ed � come tale ilmpugnabir1e e �suscettibile di acquistare forza di g:i'll!dicato. PARTE SECONDA LEGISLAZJ,QNE QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARA'l1E INCOSTITUZIONALl Codice civile, art. 284, n. 2, nella parite itn 1crui 1eisclude che \La 1egj)j;timazione rper idecveto1 del Pveisd:dente della Repubblica .possa essere colllJc1essa quando, ,esiistendo i soggetti i.ivi indicati, gtJi 'srtessi siiaino ma.ggio11enini e aibbiaino dato iii. loro a1SseD1So. 1Senten21a 17 lLug1ilo 1974, n. 2�37, G. U. 24 luglio 1974, n. 194. codice di procedura civile, art. 247. Senten21a 23 J.ug1io 1974, n. 248, G. U. 31 lugUo 1974, n. 201. codice di procedura 'penale, art. 497, primo comma, nella parte in crui non prevede come iLe~o impedimento della comrpardzione all~ udienza 1a dertenziooe all'estero. Sentenza 3 iluglio 1974, 1n. 212, G. U. 17 iluglio 1974, n. 187. legge 7 luglio 1907, n. 429, art. 56. 1Sentenza 26 giugno 1974, n. 19<2, G. U. 3 'Luglio 1974, n. 173. r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 40. Senten21a 26 1giugino 1974, n. 191, G. U. 3 foglio 1974, n. 173. . legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 58, primo comma, ultima parte, limitatamenrte a1l'i1ncfuo �e contro idi esso non � ammesso aLcun gravame�. 1Senter1Z1a 213 lugld.o 1974, :n.. 2,41, G. U. 3-1 Luglio 1974, :n.. 201. r.d. 28 maggio 1931, n. 602, art. 43 (disip. attwaz. codice dii proc�edrura penale). 1Sent�nza 4 lLugl.ILo 1974, n. 204, G. U. 10 Jiug1io 1974, IIl. 180. r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 1, l 66, 168, n. 5, 178 e 521. 1Sentooza. 10 luglio 1974, n. 2215, G. U. 17 lugi1io 1974, !Il. 187. r.d.I. 3 marzo 1938, n. 680, art. 61, primo comma. Sentenza 23 luglio 1974, n. 252, G. U. 31 Luglio 1974, n. 201. ~- 92 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 8, p:?nultimo comma, limitatamente a11a parte i.in .cui si riforisce al soggetto� che, pur avendo l'assic;urazionie, � sorpreso a caicdare rprivo dei so1i documeu::rtd dimostrativi. !Sentenzia 9 lugliio 1974, n. 218, 9. U. 17 lug1io 1974, n. 187. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 71, nella pa1rte in cui esclude l'applfoazione degili a!l'tt. 304 quater e 390 del codic1e di procedura penale. 1Sentenza 9 J.uglio 1974, n. 217, G. U. 17 1ugliio 1974, n. 187. legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 116, primo comma, nella pa!rte in cui, quanto alle cosie che servirono o fu11ono destilnate a colITli!Uettere il reato, dmpone La confisca anche nella iipotesli di aippaa:itenenza d~ �esse ,a perisone �estrianee al r.eato aihle quali non sia !Lmiputabiile un ~etto di vigilanza. Sentenza 17 1ug�.io 1974, n. 2129, G. U. 24 luglio 1974, n. 194. legge 17 lugli-o 1942, n. 907, art. 87, primo comma, l!lJella parte in cui, quianto 1aJ.1e cose che servirono o furono destinate a commettere il ve1a�to, imrpone ia confisca anche nella ilpotesi dii appartenenza dJi. esse a peiriso1I1Je 1estran,ee ail reato �a.1le quali non .sia dmputab.He un difetto di' vigii1anza. Sentenza 17 J.uglio 1974, n. 229, G. U. 24 i1ug1io 1974,. n. 194. d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, ultimo comma. Sentenza 17 luglio 1974, n. 23�6, G. U. 24 luglio 1974, n. 194. legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 76, ultimo comma, lll!eLlra parte in cui non Ticonosce il dirJi.tto 1aJ.1a pensione indirietta di guer~a alla madre passata �a nuove nozz,e m1JC1c1es.sivamente 1a1la morite del fighlo. Sie1I1Jtenz1a 9 i1ugtli1o 1974, n. 221, G. U. 17 lugilio 1974, n. 187. legge 4 gennaio 1951, n. 28, art. 3. Sentenza 23 lugilio 1974, n. 240, G. U. 31 luglio 1974, n. 201. r.d. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 38, lettera e, escilll!Sla 1a parte enunciata con 1e parolie �compreso quello previlsto dalla lettwa f �. Sentenza 2�6 g.tugno 1974, n. 189, G. U. 3 Luglio 1974, n. 173. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lettera a, nella pal'te in cui esclude 1che sia dovuto il triattamento minimo deilla p�rnsiorne diretta !per l'assicurazione obblig<a<toria I.N.P.S. iaii titolari di pensio[) ie idi drv�e!I"sibi1it� 1a c�rko idi altri fonidd o 1g:estioni spedali di previlden: zia oppuve a carfoo di amminiistrazioni dello Stato. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23, ne11a pa~te in cui esclude che sd1a doviuto i1 trattamento minimo delJ.a rp1enis�.o!l'JJe clir:eitita per l'assdcur: aziiorne obbliigatoria I.N.P.S. ai tito1am di rpernsiorne d~ riversibilit� a c1ariico di aiLtri fondi o g,estionii speciali di pl"ev.iidem.za oippwe a carico di ammini!strazioni dehlo Stato. Sem.tenza 17 lug1iio 1974, n. 230, G. U. 24 lugilio 1974, n. 194. d.P.R. 26 settembre 1972, n. 636, art. 3'2, lettera c. Sentenza 26 giugno 1974, n. 189, G. U. 3 luglio 1974, n. 173. d.P.R. 30 dicembre 1972, n. U36, art. 18, quinto comma. Seniten.za 23 luglio 1974, n. ,243, G. U. 31 lugLio 1974, n. 201. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301, primo com,ma, 111e11a ipal'te iin c1ui, qua111to a11e cose che servirorno o furono destinaite a C()[Il[lletteire il 11e1ato, !impone la corufisica 'm1che lllel1a ipotesi di arppaCt"tem.'e!IlZa di esse a persone 1estl'lanee ali. reato ali.le qualli non sia imputabfile un difetto di vigi],a1nza. 1SenteMa 17 luglio 1974, n. 229, G. U. 24 Luglio 1974, n. 194. d.P.R. 29 marzo 1973, 1n. 156, artt. 1, 183 e 195. Senitenza 10 luglio 1974, n. 2~5, G. U. 17 1ugliio 1974, n. 187. d.P.R. 29 mar2io 1973, n. 156, artt. 1, 183 e 195, IIlJeiliLe parti 11'�J1ative ai servizi di 1tell.eviisd001Je vfa .cavo. Sentenza 10 lugli.io 1974, !Il. 2216, G. U. 17 luglio 1974, n. 187. legge prov. Trento 12 ottobre 1973, nellle piar,tii 1in cui di!srpone concessioni di Pl'letsitiiti a favove dli studenti iscritti a qua[siasi a::runo di un corso per il CO!l'JJSeguimento idi 1aul'lea e 1Il!e11e parti in cui dispone impe~ ii di spesa per il perfoido ainteriore al 1� g,e!IlllJa:io 1974. Sentenza 23 luigjlio 1974, n-. 2,50, G. U. 31 lugli.io 1974, n. 201. II -QUES11IONI DICHIARATE NON FONDATE Codice cMle, a~t. 215 (art. 29 dE11La Costituzione). Sentenza 216 ,g,iugno 11974, n. 187, G. U. 3 l:uglio 1974, !Il. 173. codice civile, art. 244, nel1a rp~te in cui assog1getta aiLI. term!Lne trimestrale di decadem.za, decorrente dalla nascita o da[1a successiva conoseenza di lessa, , l'esercizio de1l'aziolilJe di disco1I1oodme1I1to di paiterni't� per 1impotenza a g1et!l'JJerare (art. 24 della Costituz,ione). Sentenza 23 lugLio 1974, n. 249, G. U. 31 lugUo 1974, n. 201. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice civile, art. 844 (airtt. 2, 3, 9, secondo comma, 3,2, primo comma, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo e .terzo comma, del,la Oostiituzlione). Senitenza 2.3 lu~o 1974, n. 247, G. U. 31 il.ugli:o 1974, n. 201. codice di procedura civile, art. 246 (artt. 3 e 24 delila CostituZlicme). 1Senit�111Za 23 J.ugilio 1'974, n. 2�48, G. U. 31 lugliio 1974, n. 201. codice penale, artt. 23, 25, 56, 132 e 624 (arl. 3 della CostditlwJiOIIle). Sentenza 4 '.liuJglio 1974, n. 208, G. U. 10 iluglio /1974, n. 180. codice penale, art. 162 (1art. 3 della Costituzione). Sentenza 4 lug)Lio 1974, n. 207, G. U. 10 luglio 1974, n. 180. codice penale, art. 542, secondo comma (art. 3 deihla CoistdltuZlione). Sen<tenza. 9 1ugl1ilo 1974, n. 216, G. U. 17 luglio� 1974, 1ri. 187. codi.ce di procedura ,penale, art. 102 (arrtt. 3 e 24 della Costituzionie). Sentenza 26 giugno 1974, n. 193, G. U. 3 luglio 1974, n. 173. codice di procedura penale, art. 170 (,a11t. 24, seco1ndo comma, delJ.a CostituZli<me). Sentenza 9 lugliio 1974, n. 2115, G. U. 17 Luglio 1974, :n. 187. codice di procedura penale, art. 185 (art. 24 della Costituzione). Sentenza 17 lulffe,o 1974, n. 12�35, G. U. 24 lugilio 1974, n. 194. codice di procedura pena�le, art. 304 quater (art. 24 della Costituzione). Senitenza 4 luglio 1974, n. 200, G. U. 10 luglio 1974, n. 180. codice di procedura penale, art. 317, penultimo comma (artt. 3 .e 24 della CostituziOille). Sentenza 4 lugJd.o 1974, n. 199, G. U. 10 iLuglio 1974, n. mo. codice di procedura penale, artt. 348, terzo comma e 465, secondo comma (�r<tt. 3 e 27, secondo comma, della Costituz.iJon:e). Sentenza 4 t1uglio 1974, n. 201, G. U. 10 lugliio 1974, n. 180. codice di procedura penale, art. 387 (arrt. 24, primo e secondo comma, della Costituzione). Sentenza 4 luglio 1974, n. 198, G. U. 10 lugilio 1974, n. 180. � PARTE II, LEGISLAZIONE 95 codice di procedura penale, ari+. 497 e 88 (art. 24, secondo comma, del!1ia Cootituzione). :Sentenza 9 luglio 1974, n. 213, G. U. 17 luglio 1974, 111. 187. r.d. 30 dicembre 1~3, n. 3269, ari. 93 (all:'lt. 2,4, primo comma, deLla Oootituzione). 1Senitenza 9 (IJuglio, 1974, n. 214, G. U. 17 ilugil.io 1974, n. 187. legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 56, second�o comma (art. 113, primo e secondo comma, deilla Cootituzione). 1Sentenza 23 Iug;llio 1974, n. 241, G. U. 31 lugil.iJ-0 1974, n. 201. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ari. 152 (artt. 3, primo comma, 16, primo comma, 24, �secoooo cOODIIllla, 215, terzo commia, e 102., primo CiOIJlllma, dellla OostituZlionie). Sentenza 23 ilug1lliio 1974, n. 2144, G. U. 31 luglio 1974, Il:� 201. r.d. 30 ottobre 1933, n. 16M, art. 44 (arlt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione). 1Simten:lla 17 1ugJd.o 1974, n. 233, G. U. 24 J.u~ 1'974, n. 194. legge 1� giugno 1939, n. 1089, art. 21, primo comma (artit. 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Coshltuzione). 1Sentenza 4 iluglio 1974, n. 202, G. U. 10 1ugllio 1974, n. 180. legge 1 O agosto 1950, n. 648, art. 76, ultimo comma (.;wt. 3 deiLLa Costituzione). Sen<tenzia 9 luglio 1974, n. 221, G. U. 17 \Luglio 1974, n. 187. legge 14 marzo 1952, n. 196, art. 3 (all"tt. 21, 41 e 43 deliLa Closti'tu2lione). <S:ent~a 10 J.ugLio 1974, n. 225, G. U. 17 1ugilio 1974, n. 187. legge 20 ottobre 1954, n. 1044, art. 1, secondo comma (arl. 3 deiLJa OostirtU2'Jione). Sentell:t'Ja 2,6 giugmo 1974, n. 185, G. U. 3 Luglio 1974, n. 173. d.P.R. 30 maggio 1~55, n. 797, art. 79 (aritt. 3 El 3:6 dieUila Costiituzione). Sentenza 17 luglio 1974, n. 2131, G. U. 24 lugJJLo 1974, n. 194. legge 16 lugUo 1962, n. 1085, art. 14 (artt. 101, secondo comma, 108, secoindo comma, e 109 della CostituziOllle). Sentenza 26 �giiugno 1'974, n. 190, G. U. 3 \luglio 1974, n. 173. 96 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 30 giugno 1963, n. 1124, artt. 3, 140, 142, 143, intero capo VIII (artt. 3, 4 1e 38 1delJLa Cositituzicme). Sentenza 4 lug1lio 1974, n. 206, G. U. 10 luglio 1974, n. 180. d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. 2, secondo comma (artt. 3 e 36, pria:no comma, della C01Srtirtruzilcme). 1Sentenm 213 ;Luglio 1974, n. 2151, G. U. 31 11 lugilio 1974, n. 2Q,1. d.P.R. 30 giugno 1965, n. H 24, art. 3 e tabella a.Uegato 4, voce n. 38 (artt. 3, 35, prdmo OOflllnLa, e 3�8, pmrno e secondo comma, della Costituzione). Sentenz.a 4 ruglio 1974, n. 206, G. U. 10 lrugl1o 1974, 111. 180. d.P.R. 30 giug110 1965, n. H24, art. 104 (1art. 38, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 17 1ug!lio 1974, n. 2134, G. U. 24 luglio 1974, n. 194. legge 20 dicembre 1966, n. 1116, art. 12, penultimo comma (art. 3 dehla Costituzione). Sentenza 17 1ugJiio 1974, n. 232, G. U. 24 il.uglio 1974, n. 194. If: legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 8 (iarlt. 1, 4, 3�5, 42, 43, 44, 46 e 47 della Costituzioillle). !~ Sentenz.a 9 lu~lio 1974, n. 2119, G. U. 17 luglio 1974, n. 187. i legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 69, ultimo comma (art. 3 deJlla Cosrtiituzione). Sentenza 9 J.ug.lio 1974, n. 221, G. u.. 17 luglio 1974, n. 187. !I d.P.R. 30 a.prile 1970, n. 639, art. 33 (artt. 76 e 77 dielhla Oostituzfone). Sienrte~a 9 ll.rug11Jio 1'974, n. 2120, G. U. 17 luglio 1974, n. 187. d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, art. 27, secondo comma, art. 2�8, quinto comma (artt. 97 e 3 diei11a Oostituziooe). Sentenza 26 giugno 1974, n. 188, G. U. 3 luglio 1974, n. 173. II III -QUESTIONI PROPOSTE m t\\ ~:~ Codice civile, art. 45, primo comma, lirn:iitatarnente a11a pa111oila �J.egalmente � (artt. 3 e 219, cpv., d�11a Costituzione). ~!! TcibUJnaJ,e dii Ra'V'enna, ordinanza 20 febbraio �974, G. U. 10 lug! lio 1974, n .. 180. ~J I p ( [: PARTE II, LEGISLAZIONE 97 codice di procedura civile, artt. 423, secondo comma, e 431, primo comma, modificati dalla legge 111 agosto 1973, n. 533 (atti. 3 deillLa Costituz~ Oille). ~etore di AV1e1Lino, ordinain:z.a 1� ap~e 1974, G. U. 31 luglio 1974, n. 201. codice di procedura civile, art. 431, secondo, terzo e quarto c�omma (art. 24 dieilla Coortituz~one). Pneto~e di Sian Gilnesio, 011d:ilnanza 19 :febbm1o� 1974, G. U. 10 lugilio 1974, n. 180. codice penale, artt. 102 e 109, primo cpv. (art. 111 dei]JLa Costituzione). 'l1!."ibU1I1al1e di Ftirenzie, ondiinanze (tre) 20 aipriJJe 1974, G. U. 10 lugilio 1974, n. 180. c:odiee penale, art.� 162 (artt. 3 .e 24 della Cost~tuziione). Pretor�e dii Dmmaz, 011dinanz,a 4 marzo 1974, G. U. 10 luglio 1974, n. 180. codice di procedura penale, art. 183 bis (a~tt. 3 e 2�4 dieiliLa Costitu2lione). Tribuna.Le di Oampobasso, ordinanz,a 26 marzo 1974, G. U. 17 lugiLio 1974, n. 187. legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (airt. 3 deLLa Cositi;tuzione). Col'te di cas1siaziomie, 011diinarnza 28 �gennaio 1974, G. U. 17 luglio 1974, n. 187. 1 T11ibunale di Flerra�r.a, ordimanz,a 15 febbriaio 1974, G. U. 24 1u gi1io 1974, n. 194. r.d. 8 gennaio 1931, 11. 148, ali. A, artt. 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma (artt. 3, 3,5 e 36 della Costiltuzione). CoOC'te d'1aipipello di Oatamiia, 011dinanm 1� 1aprtille 1974, G. U. 10 luglio 197 4, n. 1'80. r.d. 5 giugn�o 1939, n. 1016, art. 8 (art. 3 della Co1stituzione). Pretol'e 1dJi PaiLmanova, ordinanza 4 aprile 1974, G. U. 10 ilug. Lio 1974, n. 180. r.cl. 30 gcrrnalo 1941, n. 12, art. 34, primo comma (,artt. 215, primo comma, 102, p11iimo e siecondo comma, 107, ipil"imo e terzo comma, della Costituzione). Pretore di Pozzuoli, 011dinanz,a 26 :l�ebbraio 1974, G. U. 10 luglio 1974, n. 180. CONSULTAZIONI APPALTO Appalto �i 00.PP. -Atti aggiuntivi e di sottomissioll'lli -CMrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 -Revisione -luis SU!Pell"Vleniens -Applicabilit� (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, artt. 342, 343 e 344; r.d. 25 maggio 1895; n. 350, artt. 20 e 21; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 11; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 112, 119 e 120; d.P.R. 16 luglio 1962, 1963, artt. 13 e 16; r.d. 17 marzo 1932, n. 365, artt. 39, 38 e 40; r.d. 17 marzo 1932, n. 366, artt. 17, 18 e 19). Se ila :riemsioine ded. coriri.spettirvi di appailrtJo di operia pubblica ddisq;Josta daLl'art. 89 dell d.P.R. 26 ot<to1b!l'e 1972, n. 633, si aippihkhi ai co:nitrart:ti foirmaihme: nite stipu:laiti dopo fil 17 ottobre 1971, ma iliavoa:-i aggiuidiicaitii p1rlima cli 1ml1e data (n. 379). Appalto di 00.PP. -CCYrrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 Revisione -hts sup1ell:'Ventiens -Applicabitit� (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89: legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 15, terzo comma). Se la !l'eiviSliJOl!lle ded. 1comsipettivi dli app1ail.to di opem pubib1i.ca disposta diai1l'airt. 89 del d.P.R. 26 ottobl"e 1972, n. 633, sdia aprp1iieab!iil.e agili atti a,ggiuntivi e di sottomi.1sisiione di data succeSISI�<\na al 17 ottob!l'e 1971, ned. qruaJ.i Sliano richlamaiti g1li stessi patti, prezzd. e collldizli!OOlli. dei col!JJfJrattd p!dltlcip1a1i, stipuliaiti prima del 17 ottobire 1971 (n. 379). ARCHIVI DI STATO Documenti privati di interesse storico -Inadempienza del proprietario Deposito coattivo presso gl.i archivi di Stato (d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 36, 43). Se gravino su:l1'.Ammimltsrtiriaz:101ne op;pure sufi. privato propirietario, posse1ssore o detentooe �di documeruti dd1chd1M'a1rl. di notevo1e weresse storko le spese di 1loosporito per ,fil, deposito coattivo ~esso 1giLi oochiVIi di Stato dei detti documenti, rispetto aJilia OOIIlSeirvazliorne, ordliinarrnie1nfo, inventari.azione, denu:ncia dei quali i.Il priviaito si�a diniaidiemp!ie:nite (n. 4). Documenti privati di interesse storico -Inadempienza del proprietario Deposito coattivo presso gli ar!chivi di Stato -Esecuzione del provvedimento (d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 43). Se per �esegui1ve it1. piroVV1edime:nito di deposito coattivo p!I'esso gli archivi cli Stato dd documenti prdrva1li, ~etto alla oonserrvazdone dei quaili il proprtetairfo sia in.aidempi1en1Je, ed in pia!l'tico[1a1re per accedere aHa abitazione del p1rirvaito, occOII'l'la autorizZJaziol!lJe deihl'aiutoriit� .g:iiudiziiiariJa o vi si possa pirocedere ill wa di esecuzio1t1Je ammliiruLstrati'V'a (n. 4). PARTE l�, CONSULTAZIONI ATTO AM:.M!NIS'I'RATIVO Documenti privati di interesse storico -Inadempienza del proprietario - Depomto coattivo presso gli archivi di Stato -(d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 36, 43). Se .giiavino suJll.'Ammimistrazione owrure suil. prl.vaito !PII"OPriietario, possesscxre o dietenito.oo dii dooumenti dii1chtall"arfli di IllOtevoiLe initell."eSSe storico le spese .c:lii traispoo:to per iJl. depOIS�!tO ooattirvo presso gli airchrivli. di Staito dei detti dooumenti, rispetto alla conservazione, ordinamento, inventarlazio.ne, demmci-a ded qruaiLi. iil ipr.ivaiflo sia inademp!iente (n. 25). Documenti privati di interesse storico -Inadempienza del prorprietario Deposito coattivo presso gU archivi di Stato -Esecuzione del provvedimento (d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 43). Se per eseglU!�.[1e ii.il P!"Ovv;edimenrtio di depood.to coattivo presso gili arichivi di Srtiaito idi docwmenJti privasti., lt'dispertito allila 001I1JSeirv;azioine dei quaili i.1 piroprdetari. o sia dniaidemp:iJente, ed in pBlll"tioolm-e per accedere ailJlia aib:iitazione del p!rivato, oocOfl'!t'a autOll'dzwzicme die1l'aiutordit� �gi.iudiziiaria o 'Vii. si possa prooeidere in vii.a dii eseCIUZ:ionie ammililliistrativa (n. 25). COMUNIT� ECONOMICA EUROPEA Organizzazione comuni di mercati nel settore delle carni suine -Definizione di e carcassa della specie bovina d~tica� -Modifica retroattiva della definizione -AppUcazi.one -Effetti (Regolame'nti C.E.E. 27 gennaio 1968, .n. 805; 22 luglio 1968, n. 1025; 6 ottobre 1969, n. 1972; 4 febbraio 1970, n. 206; 2 marzo 1970, n. 392). Prelievi -Richieste di maggiori p'l"elievi dovuti per effetto della modificazione retroattiva della definizione di �carcassa della specie bovina domestica.I� -Termine (t 25 settembre 1940, n. 1424, art. 27; d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, art. 6; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 74, quarto comma, e 84 primo comma). Se :la ,effiicalcia ir.etroattivia del :regoliamento C.E.E. 4 febibtraio 1970, n. 206, diJsposto �con ;rego1lamento e.E.E. 2 marzo 1970, n. 392, comporti iil r<eCUJp�e<ro di mag~ori !Plt"eil.iev~ dO'V'Ultli veaiativiameinite ad op&azdolOd doganaH. eftettruaiti dopo :iJl. 20 ortitooce 1969, per caroassie delilia spooi.e bowna dornestiioa �COl!lsiid1erate oaircaisse di viiteililo SOJlo per non essere staito inc!Luso nei!. contro�L1o del peso-ilimite deii 130 chlhlogirammi, iii. peso de[ fegato (n. 13). Se aa. recupero di maggli.orri p!t'eiLievi dQIVUti per ila modificazione retroattiv; a delllia defdndziione coilll1JetnJUJIJa nelilia lllo:tne[}JCILalflura della tariffa doganaile si 1aipiplitchi il. tell'IIIlJimie semestrail� di decadenza stabfilto� dall'alt'fl;. 6 del d.P.R. 2 febbmio 1970, n. 62, o queilflo qruinqueninaile di pr1escrizdone stabilito dalil'Mlt. 27 delil.a !Legge 25 settemb!t'le 1940, n. 1424 (ooa, rispet1ltvamelllte, aa:it. 74, quarto comma e 84 del testo umco apiprorvato con d.P.R. 23 gen..; !Oladio 1973, n. 23 (n. 13). CONTABIUTA GENERALE STATO Apparto di 00.PP. -Atti aggiuntivi e di sottomi$sioni -Corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972, -Revisione -Ius supervenieIIJS .;; Applicabilit� (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89, l. 20 marzo 1865, i? 1972 -ibre 1972, ,_/iia). ~disposta )i-aitM aggiun/ nei quail.i siaino jrinclpali, stipu / ,,/ ( }roduzione in franlar. iffa Doganale. / -ente reimportaita illl merce possa chiedere . ggetto di:veriso daJll'ori / l / ' i detie carni suine -Definifocie booina domestica� -Moj) piicazione -Effetti -(Regola/ 22 lugtio 1968, n. 1025; 6 otto /; 206; 2 marzo 1970, n. 392). fi d<Wwti per effetto ciella. modifi. fe di � ca.rcassa della specie bovina _iembre 1940, n. 1424, Mt. 27; d.P.R. iP.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 74, ima). -- ki. iregoJiamenrto C.E.E. 4 febbraio 1970, i C.E.E. 2 mairzo 1970, n. 392, comporti iJ. -�~relativamente ad operaail.Oilli dogiarnail.i ,lJ69, peo.-caroasse del!lJa spede bovdnia dome.: i\riroe:liLo solo per IIliOlll essere staito ilndluso nel J. 130 chilogiriammd, iiJl peso diel :liegaito (n. 83). ,.l�ri prelievi dovuti peo.-il.a modmmZione retroait,& muta nelilta nomenioLaitua.ia dielila t~fa doganiaile ki:rnestr.aile dd decaidlenza staibiiLito diaild'airl. 6 deil ..h. 62, o quelllo qruinquem:iail.e di prescrizli.01I1Je stabi; ggie 25 settembre 1940, n. 1424 (ora, !rispettivamente, A e 84 del testo undlco app.rovaito c0111 d.P.R. 23 gien83). 103 PARTE II, CONSULTAZIONI ESECUZIONE FISCALE Cauzione Esattoriale -Espr~riazione -Buoni Postali Frutti!eri -Procedura (art. 66 d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858). Se pea:-iLa esprop:riiiazione :Eoo-zata di cauzioni esa1fodaiLi. oostiituite da tirt;olli (igieneraila:nenite bucmd posta.li firuttiferi) OC\OOI'lra procedere con la notifica dteLl'a1lto di rpi.glllOrWllenito presso terzi o se ila vendita cli detti titoli possa essere lieglittimamente disposta aid is1Jal!lza .del ricevitore interessato sulla baise deilll.'OII"dimian.za preliettlizi1a cli vendiita deliLa cauzdone (n. 90). Tesoriere Comunale -Cauzione -Espropriazione -Procedura (art. 66 d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858). Se per il.'espropri1azii01JJe deWLe cauzioni rprestarte da tesorieri comunali che siano pure esaittoo.ii si appi[J�Jchi la stessa procedura prevista dJal. testo UII�Joo ipetr ;La riscossione deiLle imposte dirette (in. 90). FALLIMENTO FaUimento -Nuovo ordine dei privilegi -rus supeirveniens -Prpcedimenti in corso -Incostituzionaiitd -Conseguenze (t 30 aprile 1969, n. 153, art. 66, comma quinto). Se a seglUJito delila ~adiefila COII"lte Costiituzioo.iaile 12 luglio 1972, n. 129, coo il.a quaile � stato ddichirurato il1Legittimo il.'rurt. 66, comma quinto, deli1a ilegige 30 ap~e 1969, n. 153, che 11.1eDJdeva aippilicaibile iii. nuovo oodine dei p1drv:iilegii OOJChe ali procedilllllemi in eotrso, detto l!llUOVO orrdiine sia inapplicabiil. e a quei procedimenti faililimenitatri nei quail.i siano scaduti i tea:-mini petr il.'filnpiu~one dei credi.ti. armmessi, ovvero se per effetto della dichia11a. zii!OI11e di illllCOISfJituziooaiLi.t� aa:JJche in quei ip["Oooddmeniti. siJa triipristinato il dia-itto di difesa dei credito:rd posposti (n. 144). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE Imposte dirette -Imposte di R.M. -Imposte sulle sOIClietd -Determinazione del reddito -Gestioni esenti -Perd�te -Gestioni tassabili -Utili - Compensabilitd (d.P.R. 22 gennaio 1958, n. 645, artt. 91, 95, 96 e 112; i. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 23; d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 106). Imposte dirette -Imposte di R.M. -Imposta sulle societd -Determinazione del reddito -Gestioni esenti -Utili -Gestioni tassabili -Perdite - Compensabilitd (d.P.R. 25 gennaio 1958, n. 645, artt. 45 segg.). Tributi locali -Imposta comunale sull'industria, arte o professione -Gestione esenti e tassabili -Utili e perdite -Conseguenze (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 161). Se, ne1l'jjpotesi di oontribuen.te che svoil:ga iLa sua attiJvilt� produttiva iJn ZOllla OV'e il.o SVOOgionento di taiiJ.e artti'V~it� � esente diail.iJ.':imposta di ricchezza mobiile e sul11.e societ�, 1e poodiite dei1Jle giestionil. esenti possono portaitrsi in dettrazione agili utili delliLe ,gestioni tassaibiili con dette imposte (n. 60). � 104 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se, ne11.'iipotesi di oontribruente che svoilga iLa sua a1itiviit� produttiva 8JillChe m ZOilie ovie J.o svolg.i:mento di taiLe attiv�,t� � esente dJaL1e imposte dli ricchezza mobfile e isuli1e societ�, g1li utili delle gestioni esenti possono essere 1ccmsiidooati l[]Jeifil:a deilJerm.itnazi:one del II'leddito delle g,estiond taissaibili con dette imposte (n. 60). � Se, ne11.'iipotesi di ocmtrlibuente che svoliga iLa sua a1itivirt� produttiva ainche in Comwni ove iLo svolgimento di ,taii!Je attivit� � esente daihla imposta di ricchezza mobilie, llia dete!rmfu:iazJione del redditto per !l'a;pp[icazione dell'imposta ,comtmll!1� S1.liJilJe indiustrire, commercio axrte o professione lll!el Comune ove ila gestiOlllle � aittiviit� debba itener cOllllto delle perdite della gestione esente svolta !in ai1tro Comwie (n. 60). IMPOSTA DI SUCCESSIONE Imposta di successione -Obbligazioni -Consorzio di credito 00.PP. - Assoggettabiiit� (art. 5 d.l. 2 settembre 1919, n. 1627). Se le obbligazioni emesse dail COltlJsoczdo di Ca:-edito per :i.e Opwe Pubbliche 1Sli!ano da comri.de'l'lax:si esel[]Jti dalil'imposta di successione (n. 88). IMPOSTE DIRETTE Imposte dirette -Imposte di R.M. -Imposte sulle societ� -Determinazione dei reddito -Gestiotni esenti -Perdite -Gestioni �tassabiti -Utili Compensabilit� (d.P.R. 22 gennaio 1958, n. 645, artt. 91, 95, 96 e 112; l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 23; d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 106). Imposte dirette -Imposte di R.M. -Imposta sulle societ� -Determinazione del reddito -Gestioni esenti -Utiii -Gestioni tassabiti -Perdite Compensabilit� (d.P..R. 25 gennaio 1958, n. 645, artt. 45 segg.). Tributi locali -Imposta comunale sull'industria, arte o professione -Gestione esenti e tassabiti -Utili e perdite -Conseguenze (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 161). Se, ne11.'iipotesi di contribuente che svoliga iLa sua a1itivit� produttiva iJn zona OV'e ilo svoogliimento di tailie aittiivihl:� � esente daihl'imposta di ricchezza mobitle e 1sulle societ�, Le ipoocli1le dieilile gestioni esenti possono portarsi in detrazione agili utili deiIJlJe gestioni tassabilli con dette imposte (n. 18). Se, ne1l'iipotesi di Qcmtribruente che svolga iLa sua a1itivit� produttiva anche m zone OV'e ilo svoilg.i:mento dii taiiLe attivit� � esente d:aWLe imposte di 11:".iicchezza mobiile e sulJ1e societ�, g1li utili deLle ge.stioni esenti possono essecre considerati l!lielil:a determinazione del II"edclito delle gestioni taissaibm con dette imposte (n. 18). Se, ne1l'iipotesi di 1ccmtri:buente, che svolga ila sua attivit� produttiva anche in Comwni ove lLo svolgimento di taiilie attivit� � esente dalla imposta di ricchezza mobile, ILa determimia2lioine del reddiito per l'applicazione dell'imposta oomrunai1e suiLiLe industrie, commercio a!I'lte o professione nel Comune ove ila gestiQl[]Je � attivit� debba itener cOllllto delle perdite della gestione esente svolta in ailtro ComrUJne (n. 18). PARTE II, CONSULTAZIONI 105 OPERE PUBBLICHE Apparto di 00.PP. -Atti aggiuntivi e di sottomissioni -Corrispettivi da pagare dopo il 31 di.cembre 1972 -Reviisione -rus supervien1ens -Ap plicabiilit� (cl.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89, legge 20 marzo 1865, n. 2248, aLl. F., artt. 342, 343 e 344; r.d. 25 maggio 1855, n. 350, artt. 2<> e 21; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11; r.d. 23 maggio 1924:, n. 827, art. li2, 119 e 20; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 13 e 14; r.d. 17 marzo 1932, n. 365, artt. 39, 38 e 40; r.d. 17 marzo 1932, n. 366, artt. 17, 18 e 19). Appalto di 00.PP. -Corrispettivi da pagare dopo it 31 dicembre 1972 Revisione -Ius supervenies -Applicabilit� (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89: l. 9 ottobre 1971, n. 825, art. 15, terzo comma). Se wa Teviisione d1ei CO!t'II'1spettiivi dli aiprpalto di opel'la pubblica disposta dall'art. 89 del d.P.R. 26 ofltolbre 1972, n. 633, si arpplitchi ad. oontra1lti formaillmen1Je 1sti!pulaiti dopo fil. 17 ottobre 1971, ma lavori 01g,giudicati pdma di tale daita (rn. 123). Se !lia revdJsione dei COII'll'ispettivi di appalto di opera pubblfoa disposta cliahl.'acrt. 89 deJ d.P.R. 26 ottobll'e 1972, n. 633, sia applicabile agli atti 01ggiun1Jivi e di sottomiissione di diaita successiva ai1 17 orttoibre 1971, nei quali silano richiamati gli stessi paitti, prezzi e .condizioni dei cootrartti principali, stiJpwlati prima del 17 ottobre 1971 (n. 123). PREVIDENZA E ASSISTENZA Assicurazione obbligatoria i.v.a. -Esclusione per retribuzioni superiori a dati massimali, salvo preesistente posizione assicurativa -Onere di accertamento del datore di lavoro -Dichiarazione dell'interessato - Rilevanzia (d.l. 14 aprile 1939, n. 636, art. 5, l. 12 agos.to 1962, n. 1338, art. 13, art. 2116, secondo comma, cod. civ.). Se, neJ vigoil'e del dJl. 14 18(pT'.i!le 1939, n. 636, che .escludeva l'obbligo assiouraitivo per i diJpenideITTJti OOlll <retribuzione superiooe ad lliil dato massimale, 1con \!.'eccezione p& i dipendenti che, iper dil medesimo o pe:r altro PT�ecedente !l'1aipporto di ilavoro, fosseiro gi� titOILari di una posizi0ine assic111rativia, La falsa ed eTiiaita d:iichi~azicme resa daiLl'interessaito che non ricoTresse nei suoi Tiguairidi una !()['eesistelllte iposiziOilJe aissicuxartiva sia rilevante al fine di escludere ogmi Olllere di aiooeriamelllto in proposito focente carico al datore di lavoiro e COlllseguellltetneaJJte ad eseiludere a carico di quest'ultimo 1a !imputabilit� deJ:l'ioodempienza contriibutiiva agli efietti dell'obib!lrugo r~sairicitO!l'1io di ,cui all'art. 2116, sec0I1Jdo laocmma, 'cod. civ., ovv&o dell'ob bligo �di !l'ego!li~izz,azione del\La posiziOllle 1oonrtl:1ibuti\na del d1pe1ndente mediante costituzione dehla rendita prevista dalil'airit. 13 dieaJ.a 1eg.ge 12.. agosto 1962, n. 1338 (n. 105). Assicurazione obbligatoria i.v.a. -Omessa contribuzione -Azione di risarcimento danni -Prescrizione -Decorrenza (art. 2116, secondo comma cod. civ. art. 2935 cod. civ.). Se, il toomillle (decennale) di presorizione dell'azione di danno da omessa oonVJ.-iibuz:ione di ,cui aill'arl. 2.116, sec0indo comma, ood. civ. decoil'll"a 106 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dall. momento deiJ. provvedimento negaitivo de1l'listituto assiouraitorre ovvero dal momento deltLa conoscenza da parle del lavoratore deil m�mioato versamento dei contributi ovvero dailila data di liquidiazione della pensione o, in malllicainm, dal raggiitmgimenrto deLl'et� alLl'uopo piiesorittia (n. 105). Assicurazione obbligatoria i.v.a.) -Omessa contribuzione -Rego�larizzazione mediante costituzione di roodita -Effetti (l. 12 agosto 1962, n. 1338, ~ art. 13; art. 2116, secondo comma cod. civ.). Se ia �sostituzione della oondilta virtlali:zia ai sensi dell'aIDt. 13 de'll.a ileg;ge 12 agosto 1962, n. 1338, debba menerai ddonea ad esaurilre ogni pretesa r.iisarcitolr!ia del dilpende!llte mteressaito, con l'escliusione ql1.llindd di evienituali I maggiori da:nm !I"iCOlillOSCiib.iWi ai sensi deilll'iart. 2116, sOOOOldo comma, cod. civ. (n. 105). I Fallimento -Nuovo ordine dei privilegi -Ius supe!l"VenlenS -ProcedimenU in corso -Inco�stituzionalitd -Conse�guenze (l. 30 aprite 1969, n. 153, I art. 66, comma 5). ~ ~ Se a se~to del!La sen~a deiLLa COII"te Costirtuzionaile 12 lugilio 1972, n. 129; am la qua!Le � staro dichiaiI"ato ili.Legittimo 11.'art. 66, comma quinto, f: della !Le�g;ge 30 0/P!l'"ile 1969, n. 153, che lrel!ldeva applicabiile ii.il lllllOVO O!I"dine fil<:; dei prirviilegi aIDJche ai procedimenti in oomo, detto nuovo OII'dine sia inap~ @ plicabfile a quei P!I"Ocedimeniti :failillinenita!I"i nei quali siano scadl\lJti. i termini per l'impugnazione dei C!l'ediiti ammessi, ovvero se per ecffetto deilla dichiaw i:: razione di inicostiituzionallit� anche in quei pirooedimenti sia ripristinato� iii. i:: diritto di difesa dei creditori posposti (n. 9). f r,i�! POSSESSO r I:~ Titoli di credito -Al portatore -Provenienza furtiva -Buona fede dell'acquirente -Denuncia di sottrazione -Conseguenze (cod. civ. articoli 1994, 2006, 1153 segg.). Se il'acquisto in buOIIlia fede di tiitoli di C!I"ediito al portatore di proveme~ a furti.V'a, ed arniche se ne sia stata denUlllciata ila sO'l�trazio!llle, valga a 1Jr.as:feri!I"e ila P!J:"opriet� in capo aiLl'aicqu.Wenite (n. 5). STRADE ~=~ I Strade -Costruzioni -Distanze -Trasgressioni -Poteri di autotutela r ;:67;:~;:;/art. 1 r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740; art. 19 l. 6 agosto l;I n. 1~~' ~~b=:~,= fg~~r:~1~:~':i76~, ~~~~=~~:~ !'i) liarmentazione deMe diistanze da rispettare pm-il.e costruzioni iLUlllgo le strade m restando pienamente vigente qualllito ddisposto dailJ.'�aIDt. 1 e dall'art. 20 del n r.d. 8 dicembl'le 1933, n. 1740, in maiteria di Sa!ll.ZiOilli per le trasg:ressiollli e t (!:'."i,';'/ompetenm del Prefetto ad emetre<e """"' di '"'""""' In p<istino I ___..,L~4111F~ PARTE II, CONSULTAZIONI 107 TITOLI DI CREDITO Titoli di credito -Al portatoire -Provenienza furtiva -Buona fede dell'acquirente -Denuncia di sottrazione -�.Conseguenze (cod. civ. artt. 1994, 2006, 1153 segg.). Se il'acquisto in buona fede di tiitoli di Ct"edito . ail portatore di provemenZJa Durtirvia, ed anche se ne sia stata denWJcialta ila sottmz.ione, valga a wasferlre !l:a propriet� in capo ailil'acquio:ente (lll. 22). TRIBUTI LOCALI Imposte dirette -Impo,ste di R.M. -Imposte sulle sOCliet� -Determinazione del reddito -Gestioni esenU -Pe'l"di.te -Gestioni tassabili -Utili Compensabilit� (d.P.R. 22 gennaio 1958, n. 645, artt. 91, 95, 96 e 112; l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 23; d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 106). Imposte dirette -Imposte di� R.M. -Imposta sulle societ� -Determinazione del reddito -Gestioni esenti -Utili -Gestioni tassabili -Perdite , Compensabilit� (d.P.R. 25 gennaio 1958, n. 645, artt. 45 segg.). Tributi locali -Imposta comunale sull'industria, arte o professione -Gestione esenti e tassabili -Utiii e perdite -Conseguenze (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 161). Se, neilil'ipotesi di contribuente che svolga ila sua attiV�lt� produttiva iln ZoOO ove ilo SV'~dli tatlJe BJtti<Viiit� � esooite daiLl'imposta di ricchezza inobide e sul[e societ�, le rpelI"diite �JeiJJ1e ,gestioni esenti possono porta: risi in detriazione a~ utili deilJ1ie gestioni tassabili con dette imposte (n. 9). S�, neLl'ipotesi di contribuente che svolga ila sua attiV�lt� produttiva anche in zooe ovie ilo svoLgimento di taile attivWt� � mente dM1e imposte di rlochezza mobile e su:LLe societ�, ~utili dellle gestioni esenti possono essere cOlllsiderati 111elila delleml.IDazione dieil ooddirto deale gestioni tassabiili �Il dette imposte (n. 9). Se, neilil'ipotesi di contribuoote che svolga ila sua attiV�lt� produttiva anche �lll ComUIIli ove ilo svolgimento di taile attivit� � esente dalla imposta di ,ricchezza mo1bdle, Ila detm'miinla2lione del reddito per il'appilicazione dell'imposta ,comunaile sullJe industrie, commercio a:rite o professione nel Comune ove la gestiJOIIlle � atti.vilt� debba 1lener conto deil1e poodiite della gestione esente svolta m alrflro Comrunie (111. 9). riff~lrwflffifBrmr&1�wrre1t�IW''��r1mBtffffflWmfffit&�rf11r1�1,1'illRttr@wriE INDICE BIBLIO,GRAFICO delle opere acquisite daUa Biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato. AGNOLI F. M., Il n~wvo processo del lavoro; Patr�n Edditore, Bodogna, 1974. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI ITALIANI, La riforma del Pubblico Mini stero (Atti del Convegno); Giuffr�, Mfil1aa:J!o, 1974. BENNATI A., Manuale di Contabilit� di Stato, (7� ,ediz.). Jovene, Napoli, 1973. BONVICINI E., La responsabiiit� civile (~omo III). Gduffr�, Miillam.o, 1973. 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