ANNO XXVI -N. 4 LUGLIO -AGOSTO 1974 


RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

1974 ' 



ABBONAMENTI 

ANNo L. 8.500 
UN NUMERO SEPARATO ������������������ � 1.500 


Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: 

LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 � ROMA 
e/e postale 1/2640 

Stampato in ltalia � Printed in ltaty 
Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 ludlo 196<> 


(4219072) Roma, 1974 -Istituto Poligrafico d~llo Stato P.V. 


Sezione prima: 

Sezione seconda: 
Sezione terza: 
Sezione quarta: 
Sezione quinta: 

Sezione sesta: 

Sezione settima: 

Sezione ottava: 

INDICE 

Parte prima: GIURISPRUDENZA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura 
dell'avv. Michele Savarese) � r � � � � � pag. 767

I i � � 

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 
(a cura de//'avv. Arturo Marzano) � 856 


GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 
(a cura� de//'avv. Benedetto Baccari) � 892 


GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avvocato 
Pietro De Francisci) � . , . . , . . . � � � � 921 


GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura 
del/'avv. Ugo Gargiulo) . ' . I � � r � � � ' � � � 961 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati 
Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) � 966 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED 

APPALTI PUBBLICI (a cura dell'avv. Arturo 

Marzano) . . , . , � . , . . . � .. , . � � . . � 1021 

GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo 
Di Tarsia di Be/monte) . , . � , . . . . , . . � 1032 


Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO 
CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 


LEGISLAZIONE pag. 91 
CONSULTAZIONI � 100 
INDICE BIBLIOGRAFICO � i. � ro8 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 



CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA 
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE 


Avvocati 

Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco. Bari; Michele DIPACE, Bologna; 
Francesco MARmzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLo, 
Caltanissetta; Giovanni VAcmcA, Catania; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL 
SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GuICCIARDI, Genova; 
Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, 
Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABiso, Napoli; Nicasio 
MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; 
Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHis, Trento; Paolo ScoTTI, 
Trieste; Giancarlo MAND�, Venezia 



ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 

MARZANO A., Le presta2lioni previdenziali e assistenziali come 

e vantaggi sociali> ai sensi dell'art. 7, n. 2 del regolamento 

del Consiglio CEE 15 ottobre 1968, n. 1612 � � � . � � . , � � I, 864 


PARTE PRIMA 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


ADOZIONE 

-Adozione specdale -Stato di le. 
~t�-Eisclumooe perr lo st8Jto 
di abbandono da forza magigiore 
-Illegittimit� oostituzionaile E1scliusiJOne, 
774. 

A.BPA:LTO 

-.Aippalto 1dii operre pubib!Liche -Capito!
l.arto speciale di ~paWto -Natura 
contrattuale -Vioilazione o 
faLsa atpplicazione -Deduzione !in 
sede di legiittimit� -Esclusione, 
1025. 

-.AlppaJmo di opooe rpubblfohe -Documenrm 
contabili.i -Firrma de!ll'aprpaJ.
tatore -Onerre della riserva, 
1021. 

-AppaWto di opere pubbldche Maggiori 
oneri -RJequisito dell'dmpirevedibil1iit� 
Riferilbilit� 
alle sOO.e ciroo,stanze considerarte 
11."filev:anti dalla.e parti contraenti, 
1025. 

-Alppalto di opooe [plllbbiltiche -Riserve 
dell'�appaltatore -Fatto continuaitilv:
o e (P['ovvisorilet� deille registrazioni 
contabiilii -Deducdbilit� 
ne[ giluclizio di oaJSsazdone Esol!
Ulsione, 1024. 

-AlppaWto dd opere pubbliche -Riserve 
dell'atppaltatore -Fondatezza 
-lnteressi -Decorrenza, 
1021. 

APPROVVIGIONAMENTO E CONSUMI 


-Dilsciplina .sulla ilavo!l.'azione e 
commercio dei prodotti della :llarina 
-IniteJ."Vlento del medico ip!rOvinciale 
-EJ.egdittimit� costituzionale 
-Esclusione, 807. 

-Pubbilici �esel'cizi -Chiusura set


II

itilmanale -Violazione del!La il.ilberrt� 
dii !iniziativa economica -ln.
sussilstenza, 817. 


1 

ATTO AMMINISTRATIVO 

-Ordinanza prefettizia di rimessione 
in pristino del demanio stradaile 
-� atto definitivo, 964. 

AVVOCATI E PROCURATORI 

-Transazione delle paxti -Solidariet� 
perr .gild onooari ai difensori 
-E.'legiittimLt� costirtuzionale Eso1usirone, 
835. 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

-Ordinanza sanzionatoria emessa 
da iparte del Vice Pitlefetto -Le
�lPittimLt�, 933. 

-Sanzioni depenalizzate -SamJi.oni 
pr~iste daLla legge 1� gdiugno 
1966, n. 416 -A:pplicabfilt�, 934. 

-Violazione connessa a reato -
Sanmoni e pena -Aissorbilmeinto 
dell'una 111elil'altra -Esclusione lllilegiitttmiit� 
costituzionale -Non 
� fondata, 830. 

COMPETENZA E GIURISiDIZIONE 

-AntfohiLt� e belle ooti -Espol'tazione 
o dmpossilhllit� dii rint!l.'accim<
e cose di iruterresse artistico o 
storico -Sanzione ammin1istrati'
Vla -lndip1endenza dalia sanzione 
penale -Posizione di diritto soggetti'V'o 
del itra:sgiressore -Giurisdiziione 
del girud]oe ordiillario, 

914. 

INDICE 
VII 

-Co:m.istati antimalarici -Sono organi 
dei!. Ministero della Samt� -
ContrQIVersie con i 1dlipendenti dei 
Comitati -GiurisdiJZione -Spetta 
al ,g.iudJice amministrativo, 961. 

-Contabilit� publbldica -.Aigente 
contabile -G�lll!t'isdwone della 
Corie dei Contti, 907. 

-Conrtirovoosie in mateda di quote 
inesigibi!li di imposte -Ricorso 
dell'eme dmpositO:re -Giurisdiziooe 
della Corte dei conti, 892. 

-Giudriice ronminilstrativo -Decisione 
di merito in �caso di giurisdizione 
di ilegirttimit�: difetto di 
,iiurisdizilcmie, 89.6. 

-Imiposte e tasse in genere -Ingiunzione 
fiscale -Sospensione 
dell'iesecuzione -Lnammissibfilt�, 
911. 

-Questione di costi<buzionalit� so\1.leviaita 
in sede di regolamento di 
giruriJSdizione -Umiti di rilevaaizia, 
8'96. 

-Regd.Lamento preventivo di giul'~
sdizione -Initervento -IinammiJssibdlliit� 
-Fattispeci1e, 901. 

-Regolamento plt'evemitivo dd giurisdizdone 
-Legittimazione, 900. 

-'11riibunali 1ammi.nistrativi iregionali 
-Passaggio ai T .A.R. dei prrocedirmenti 
,gi� pendeniti dav(l[1ti al 
Ccmisi1glio di 1Stato -EsiJstenza di 
decisione interloC1Utoria -Spostamento 
'di :competenza -Non si 
verifica, 9161. 

COMUNE 

-Comitato di controifilo Enti locali -
OontroiLlo di merito -Contenuto -
Uzrati, 963. 

-Comitato di Oo:ntrol\l.o Enti !l.oca1li 
-Richiesta di nuo1vo esame -
Deltberazione def�n1tiva -� quella 
adottata in segui,to al riesame, 
9164. 

COMUNITA EUROPEE 

�-Iistituziond �Comunirtair~e -Com~
ssione 1dellle Comunit� europee 
-Competemre -Esercizio 


Interesse aid agire m giJUdizio Necessit� 
di prova -�sclusione, .. 

856. 
- 
Lavoratoci mi:granrti -Frevidenza 
sociale -A100011di pir0'\1'Wisori dii 
Parigi delil.'11 dicemblre 19>53 Rappo.
rto 1con la n<Y.m1:ativa comunditaria 
pi� fav011evo1e all'avente 
diritto, con nota di A. MARZANO, 

864. 
- 
Lawratoll'i a:nigranti -Previden


,za sociale -Sussidi di invalidit� 
contemplati da disposizdollli di dimto 
interino -Coistituilscono prestazioni 
previdenziali, con nota 
di A. MARZANO, 863. 

-Ubert� di 1stabilimenito -Alttivit� 
indipendenti -ATtt. 52 del trattato 
CEE -Effilcad.a diiretta, 881. 

-Ubert� di :stabilimento -Aittivit� 
dndiipendenrfli -Eccezione -Pa:rtecilpazione 
rul'esercizio dei !Prtllbblici 
poteri -Estremi -Proifes1sione 
forense -Oonsuilenza !legale 
e rap.presentanm lin giJUdizio Non 
oostittuiscon-0 !Par1Jecipaziooe 
ail!l'esevcizio di pubibiLici po.teri, 

881. 
-Obblighi degl�, Stati memblri Mancata 
modifica di disposizione 
dil dliritto interno incompatiibH.e 
con la noirmativa comunitaria Pu� 
costiltuill'e trasgressione, 856. 

- 
TIN\lsporti -'11raisipovti mar1ttimi ed 
aerei -Alpplioabilit� deMe noirme 
sulla libera cfu:colazione dellil.e 
persone, 85<6. 

OONTABILITA GENERALE DELLO 
STATO 

-Coo::uiJll'atti dclila P. A. -CJ.ausolla 
.ohe prevede il'esecuzione del contll'atto 
prima dell'approvazione -
Nullilt�, 936. 

CONTRABBANDO 

-Connessione con altro delttto conrflll'o 
ila fede pubbMca o la P. A. -
Bunizione pi� grrave -Legittimit� 
costituzionale -Esclusione, 

843. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

VIII 

-~untbilit� del cootraibba.ndo tenta,
to come ii c<mtraibbaindo coosumaito 
-IHegittimit� costirtuzionale 
-Esclusione, 844. 

CON'l'RATI'I AGRARI 

-P!rOll."Oga legale -Cessazione per 
1"adfoali traJSfO!l'mamoni agrarie Abrogazione 
della norma -Ilil.egi<
btimit� costi:tuziona!le -Dilriitto 
del colono ad iruiermi.zzo, 809. 

COSTITUZlONE DE�LLA REPUBBLICA 


-Decreti il.egiSLati'V'i 00iteriord al 

primo Parlamento -Sottoposizi.o


ne a ratit�ca -I�J.legiJttimit� oostiituziooale 
-Esclusione, 784. 

DEMANIO E PATRI!lV[ONIO 

-Demanio stradale -Ordinanza di 
sgombero ooottata dorpo un anno 
dallo spogLi:o -illegtttim:i.1t�, 964. 

-Demainio stradale -Potere di ordinanm 
del Prefetto e del Sindaco 
-� tutella possessoria juris publici, 
964. 

EDILIZJA 

-NOII'ttne per l'edili:zi:ia antilSi:smica Poteri 
di accertamemi tecmci delJ.'
Iin~gnere Oapo del Genio Oiviile 
-Iihlegdittimiit� oostiituzionale Esclusione, 
847. 

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 
' 

-Su:benitro in alloggio cooperativo 
-Spese e miglioramenti -Deteraninazdone 
del co!Llaudatore e 
del Genio Oiv:ile -lllegittimLt� 
costituzionale, 843. 

ELEZIONI AMIMINISTRATIVE E 
POLITICHE 

-Reati elettorali -Impedimento di 
riunioni elettoria[i -Previsione 
con pena sperequata -Ilil.egiittimit� 
costituziionaie -Esclusione, 830. 

ENTI PUBBLICI -OSPEDALI 

-stato giurid!Lco del perisonaile Pil"
imo inquad1'amento del perso,
nale ammimstraitivo -Riequilsito 
della lall'l'ea -I1legittimit� costi-. 
tuzionale -Escil.usi:one, 834. 

ESECUZIONE FffiCALE 

-Esattorda -Autonomia dell'esecuzione 
esattoriale -Illegittimit� 
costituzionale -Eaclusione, 767. 

ESBROPRIAZIONE PER P. U. 

-Aininuil.lannenito decreto di espropriaztone 
-Effetti, 930. 

-Indenmt� -EdificabiJliit� del suolo 
-OriJterd per la detenninazione, 
93�1. 

FILIAZIONE 

-Dichiarazione giudiziale di paterndit� 
-Procedimento di ammiissibiilit� 
delil'azione -!Megittimit� 
costitumonale -Esclusione, 839. 

-Filiazione natma[e -Obbliigo di 
iprest!l!l'e gli alimenti agili ascendenti 
-Miancaita previsione -Illegtttimit� 
costituziooale, 777. 

-Filiiazdone naturale -Richiesta di 
, ail.menti verso il�genitore -E:Sc1usione 
del mantenimento, educazione 
e is1IDuzione -lliegittimiit� 
oosUtuzionale -;E>.aitl'iia potest� a 
fa'Vore del genitore -Escil.U:Sione, 

823. 
-Filiamone natur'ale -Rilchiesta di 
�alimenti verso d1l genitore -I.D.mitazione 
del!le ]ipotesi di cui al['
art. 279 e.e. -I1legittimit� costituzdonale 
-Esclusione, 822. 
GIUSTIZIA AMMIN'lSTRATIVA 

-Ricorso conrtro decreto dii esproprio 
-Competenza del Consiglllo 
di Stato ex art. 38 1. 6 dicembre 
1971, n. 1034 -~atiJva ail. 


INDICE 
lX 

T .A.R. del diniego per il proprietario 
di costruire direttamente sul 
,proprio terreno suooessivarmeIIJte 
espropriato -Sospensione del 
procedimento -Necessit� -Sussiiste, 
962. 
IMPIEGO PUBBLICO 

-Sailadati stail;a[i rimmessi nei ruoli 
anteriormente alla legge 5 marrzo 
1961, n. 90 -Subentro dello Stato 
nei diriitti dei sldMiati -mil.
egittimirt� oostiltuzionail!e, 8-22. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

-.Agevolazioni per l'ind'UIStrializza2Jione 
del !Mezzogiomo -Fusione 
e ,concentrazione di a2Jiende -Limite. 
territoriale, 1014. 

-Ageviolazioni per ile case di abiitaziione 
non di lusso -AcquLsto 
di a!l:"ea -.Acquisto successivo aJ.il.'
illlizio della costruzione -.Appaltatoo:
e dei lavoo:i di costrruzdone 
-Esclusione de11'agevolazdone, 

977. 
- 
Agevolazioni per le oose di abitazione 
non di lusso -Donazione 
di a!l:"ea -Si applicano, 993. 

-Ag,ev:()llazioni per le caise di abitazione 
non di lusso -Vendita di 
lastrico solarre dli abitazione non 
ultimata -Decadenza de!Ul'agevoLazione 
in pe11centuail.e ailla parte 
non coslIDuiita, 1011. 

-Ag�evolazioni perr le O�pere di interesse 
degH enti ilocail.i -Strade 
�comuna[i esterne agli abiitaiti -Ciililndrratura 
e bitumatura -Esclusione, 
97(1. 

-Agevolaziioni per !Le opere di inte!
l'lesse de~enti locali -Strade comunali 
interne agli abitati -Acqui.
sto cli arrea per la costruzione 
di una piazza -Esclusione, Q75. 

-AgevdlaziOllli per ile straide comunalii 
obbligaitorrie -Li.mditi, 995. 

-AgevOllaziOllli per l'acquisto da 
parte di ,comuni di imrnobilti di 
initeresse ipaesiJstico -Vincdlo di 
destinaziione ad uso pubblico Deve 
!l'itsuiLtare dal contratto, 1007. 

-Coobbligati solidali al pagamento 
dell'imposta -Litisconsor2'lio 
necessario. -Non sussiste, 930. 

-MUJtuo fondiatrio in cairteUe -Acconto 
:Ln contanti -Connessione 
,con il mUJtuo ammesso al !regime 
di abbonamento �delil'arl. 27 del 
rr.d. 16 Luglio 1905, n. 646 -Tassazione 
autonoma -Esclusione, 

998. 
- 
Mutuo foncliarrio in cartelle -Acconto 
in contanti -Non � comlpil'eso 
ineli'abbonaimento p!revisto 
nell'a~t. 2'1 del r.d. 16 lug'lio 1905, 

n. 646 -Ta:ssazione autonoma, 997. 
-Societ� -S'Ociet� di persone Cessione 
di quotai -Beni immobili 
sociali -Coma:niisurazione 
delfimposta al valore venaiile aJ. 
netto delle passivilt�, 991. 

-Termine -Decadenza agevoil.a2'lioni 
-Co.ntratti con gli enti IPUbbllcl 
-Deposito deHa somma necessaria 
per La registraziOlllJe lnadempienm 
del rappresentante 
deilla Amtnindstra2lione -Non 
esclude l'obbligazione tribUJtaria 
del �conitrraente ip!l"ivato, 966. 

.....,.. 
Termillle per la !l'eg,iJstrazione � Vel'lbale 
di ag,gtudioo.zione -Tiene 
luogo di contratto -Necessit� di 
successivi �atti pe!r ill !l'eiperimenito 
di mezzi di finanziamento -Lrrilevanza, 
1017. 

- 
Trains82:i1one ope!ra\llite rinuncia ail 
dirirtto di rp!ropriet� �su beni occupati 
temporaneamente dietro cor!
l'ispettivo di un prezzo -Natura 
kaislia:tiva, 930. 

IMPOSTA DI R]CCHEZZA MOBILE 

-.Aigievolazioni pe!l' l'industll'iailizzazione 
del Mezzogiorno -Sitabilimenti 
ilndustrria1i -Oasa di cura Si 
estende, 966. 

-Piresurpposto deil tributo -Entrate 
degli enti pubbildcl -Ospedali 
pubbllici -Utili di gestione -Non 
tassabi!lit�, 986. 

-Presupposto del tributo -E:nt!l'aite 
di �coIJJSOO'.zio fu-a produttori Av:
ainzi dii �gestione -Tassabiilit�, 
1004. 


:.x RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

liMPOSTA DI. SUCCESSIONE 

-Deduzione dacrl'attivo dell'mrposta 
sul via:loil'e globale -Deducibilit� 
della sola imposta in concreto 
comsposta, 983. 

-P!t'ivdiegio speciale -Causa estinitiva 
autonoma -Inesi~a, 974. 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 


-Entil'aita ilmponibile -Interessi sui 
mutui concessi a comuni e !(>i'Ovincie 
-Esclusione, 1004. 

-Istitmi eserC'ffilJti il. credito -De.
cisione delila sezione speciale !POC 
le imposte di negoziazione della 
Commiissione proviinciaile -Azione 
ordinaria -Termine di sei 
mesi, 1003. 

IMPOSTA SULLE SOCIET� 

-Opa-e pie -Gestione d!i azienda 
con fini di ilucvo -Fairmacia Non 
� soggetta ai111.'imposta, 1009. 

]M'POSTE E TASSE IN GENERE 

-Imposta di successione -Privile,
gio verso i; terzi possessori -Mancaita 
pil'evisione dell'estinzione col 
tributo -Leglittimit� costirtuzionaLe, 
841. 

-Imposte dirette -Azione m:dinaria 
-Necessit� del rpirevientivo ricol'ISo 
a!Iile commi;ssioni -Ta-zo acquill'ente 
di a.zienda clle ha sti!
plUJ..ato il coI11cordato -Impugnazione 
del conCOl"dato -Sussiste, 

979. 
- 
Imposte <'lirette -Maggliooa.zione 
ipoc !l'liitairdata iscri2lione a ruolo Infedele 
dichiarazione -Concetto 
-Apilicazione sanzioni -Eg'uiawe 
concetto di dichiarazione im.fedele, 
975. 

-Imposte indirertte -Azione in sede 
o'!'ldi;nalcia -Termine -Fallimento 
del oonrtribuente -Deoortrenza nei 
suoi confronti -Sussiste, 982. 

zicme SUJPpilettiva .fil vailore in sede 
'contenziosa dmanzi al.ie Commissioni 
-Elimina !l.'obbliigo degli in.
teressi, 967. 

-Legigi di dele.ga per la rifocma 
til'ibUJbaria -Decreto delegato sull'accertamento 
del!l.e imposte sui 
r�Sddiiti -Abolizdone delle deroghe 
ailila nominativit� dei titoli aziona'!'
li -Ill:egittimit� costituziona


il.e -Esclusione, 850. 
- 
Violazione -iRerpiressione -Poteri 
dd 1perqudsizione del'la Polizia tributaria 
-Iillegittimiit� costi,tuzionale 
-Esclusione, 827. 

LAVORO 

-RinIU1ncie e transa2lioni -Imprug1naitive 
-Te'!'lmine di decadenza 
-Elegi1(timit� costituzionale Esclusione, 
775. 

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI 


-Regolament� -Visto e xegdistil'azione 
deilia Corte dei conti -AiPpilicazione 
delia !!lOrnlJa ll'e~olamentare 
in dimetto di registil'azio:
ne -Illegli.ttiJmit�, 963. 

MATRLMONIO 

-Separa2lione consensuaile -Obbli,
go della fedelt� -]]Jegtttimit� costi11uzionale, 
798. 

MliLITARE 

-Uffkia!l.e di P. S. -Norme sul'
l'avanzamento degli ufficiaili di 

P. S. -Oomando effettivo di reparto 
-Illegilttimiit� costitumonale 
-Esclusione, 771. 
�NAVE E NAVIGAZIONE 

-Oause peil' sinistri marittimi Consulente 
tecnico -Partecipazi.
O!lle alla Camera di Consiglio 


-~osteindirette Interessi-
Imposta 
complementare -DichiJIM'aIlJ..
egittimirt� co,stirtiuzli.onall.e -Eolusione, 
827. 

INDICE 
XI 

OBBUGAZIONI E CONTRATTI 

-Clauso[e nulle -Sostituzione automatiJca 
coo nonne jmperattve -
Limiiti, 9136. 

-Fddeiussione -Onere a carico del 
.credirt;ore ex ru.-t. 1957 -Rinunzia Ammissibilit� 
(ood. 1civ. art. 1957), 

946. 
- 
Fideiussione ,soil.didale -Azdone del 
ooeditore nel ter.milne di sei mesi 
cOOlltro M solo fideiussore -Decadenza 
-Non sussiste, 946. 

ORDINI iPROFESSIONALI 

-Ragioniere e perito commereiale 
-Le~ge di delegazione e decreto 
de1e~aito -lllegittianilt� costituzionale 
-Esclusione, 777. 

PENA 

-Misure di �SLCIUTezm -Facolt� di 
revoca atttribuilta a[ Miniistro 
.guardasigilli -Iill.egittimiit� costi
�tuzJ.onale -Violazione del diiritto 
di difesa -E1scLusione, 817. 

PENSIONI 

-Pensioni per atti terroristicil Esclusione 
dei congi'Ul!l!ti per 
ev�enti .passati -I11eg.ittimit� Costituziooaile, 
771. 

PORTI 

-Genova -Consorzio del porto Provvedimenti 
amministratilvi -
Porteri giurisdizionali del !{lTesidente 
-lill.egilttimit� costirtuzionail.
e, 831. 

PRESCRIZIONE 

-Danno prodotto da:lla circolazione 
di vekoli il!l corncomiltanza con altre 
circostanze -Prescrizione 
biennale -Si applica, 953. 

-Diritto al risarcimento del danno 
-Decorrere dail:la data dell'evento 
dannoso, 921. 

-El"l'onea citazione in apipel!lo di 
sog.getto costirtudrto parte civiile nel 
processo dii primo grado estinto 
.per amnistia -Effetto interruttivo 
-Non sussiste, 921. 

PREVIDENZA E A:SISISTENZA 

-.Ail"l'uolamento marittimo -Limitazione 
ail.la pi.gnorabiliit� e se
�questralb11it� degli assegirui -Ilfogilttimit� 
oostiltuzioinaLe -Esclusione, 
800. 

-Cassa nazionaile del notarriato J;
mpi-gnooabilltt� ed insequestiriabiilit� 
de.gli asse~i -Illegittimit� 
�costituzionale -E�sclusione, 800. 

-Omesso veoosamento dei contributi 
-:Pagamento di una somma aggiunit:
Lva -Illegittimit� costituzionatl.
e -Escliusione, 784. 

-Tardivo versamento ded corntrdbruti 
-Pagamento di somma aggiuntiva 
o deglli interessi di mora 
-Ilileg,ittimirt� costituzionaile -
Esdusione, 797. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

-Consulenza tecmca -Funziione Accertamento 
dei :fatti -Ammis.
siibiliit� e limiti, 931. 

-Esecuzione mobiliare -Pignoraibi:
Lit� stipendi e salLa:ri -Omessa 
esclusione di minimo viitaJle -Illegittimit� 
costituzionale -E;sclJ.usione, 
801. 

-<Giudizio di cassazione -Censut'a 
che investe una sola delle di�stinte 
ed iindipe.ndenti ragioni sulle 
quali � fondata a deciisione impugnata 
-Inammissilbi1iot�, 1025. 

-Giudizio �di ,cassazione -Mortivd di 
ricorso -Questioni nuove -Im1proponibi:
lilt�, 1024. 

-RicOO'So rper Cassazdone -Difetto 
di motivazione -Riflette unicamente 
!J."aiccertaimento e ila valutazione 
ded fatti, 931. 

-Termini processuali -Sospensione 
feriaile -Illegittittniit� costiltuzionale 
-Esdusi.one, 832. 


XII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

PROCEDIMENTO PENALE mit� costituzionale -Esclusi001Je, 

781. 
-Esecuzione -Incidenti -Impu


-lstigazioni rul'odio :fira le classi

gnazioni -Sospensione dell'esecu


Sooiaili -Genericit� del :precetto 


zione -IniCidente relativo alla re


Contirasto con [a libert� di :pen


s1Mu7Jione delle cose sequestrate, 

sieiro -I:llegi:ttimilt� costituzi0


in ipenden7Ja di riooMo contro or


nai1.e, 813.

dinanza che prQIVVede sulle cose 
stesse -Decreto ex art. 631, comma 
terzo cod. proc. pen. -Inop�
pugnabfilit�, 1035. � REGIONE 


-:Imputato fermato o arrestato --Pairteciipazione dei '.Presidenti rule 

Impossilbi:lit� di fornire prove a sedute del Consiglio dei Minidiscariico 
alfa polizia giudiziaria 

stri -Interesse ri!levante e diif


-� Elegittimit� costiltuzionai1e 


:lierenziato -Provvedimenti di 
Esclusione, 806. �c!ll'attere legilSlativo -Esclusione, 
850.

-Incidente di esecuzione -Esecutoriet� 
dei :provvedimenti mai1.grado 
impugnazione -Facolt� sospensiva 
concessa ai1. Giudice a RiESPONSABILITA' CIVILE 
quo -Illegittimit� costituziona


-Dipendente statale dilStacooto

le -Esclusione, 81.9. 

presso ila Regione stciiliana -Dan-
Istruttoria fortm.ai1.e -Conclusioni ni :provocati dal 1dtrpendente del 
P .M.. -Omessa prefissione di Responsabfilirt� dello Stato 
. un :termine -megi:ttimi..t� costiEsclusione, 
934. 
tuzionale -Esclrusione, 792. 

-NO!l'Illie che estendono la r�espon-
PevqWsimone domicfiliai:re -OmessaJbilit� 
a .persone 1diverse dal 

so pl["eavviso e assistenza del disoggetto 
agente -Non modificano 
fensooe -Casi urgenti -lllegittiiii 
ti.to[o della responsabfildt�, 921. 
miit� costiituzionai1.e -EscluSio


-Responsab~lit� da sinistri stra


ne, 829. 

dlrli -Colpa -ln genere -Noirme 

-Rtoonoscimento delle sentenze di comportamento -~ocevia :
penali straniere -Condizioni -Segnali di stop o equivalenti '
Dassll!tivit� dell.'elencazione con]]
legittima collocazione del cairtenuta 
nel!l'aa"t. l2 �COd. ipen. -Vintello 
-Mancata 1concessione delia 
�colo defila �C01D.tiD1Uazione -Non � precedenza -ReSPonsabiilit� rper 
uin effetto penale della condan!
l'evento colp-0so -Ravvisabfilit�, 

na -Art. 81, comma secondo 1033. 
cod. pein. -Alppldmbillt� :fu:1a ireaiti 


-Responsaibilit� della P .A. rper

commessi al!l.'1esteiro e reati com


:liatto dei piropri 1dilpendenti -Re


messi in Italia -Condizioni, 1034. 

sponsabmt� ditretta, 921. 

-Untca .condotta produttiva di 
danni a persone dWverse -Awto


REATI MILITARI 

nomia di ciascun evento dannoso 
-Conseguenze in materia di

-.Libert� provvisor:fa -.Airt. 322 

prescrizione, 921.

cod. pen. mfil. pace -Divieto nel 
caso di mandato di cattura obbligatorio 
-IUegdittiimit� costituzbmale, 
770. SENTENZA 


. -Sentenza penale -Inteiressi ciREATO 
vili -!PrOIVVii.sioo:l!ai1.e -Determioo.zione 
-Criteri -Reato colposo -
Diffamazione -e Exceptio ve!l.iConcoirso 
di colpa della peirsona 


tatis � -DilSCII'ezionalit� dell'ofoffesa 
-Criteri peir la detelrlllifeso 
nel concedE!!'la -11legitti-nazione della provvisionale, 1033. 



INDICE 
XIII 

SICILIA 

-AssilStenm Sanitaria ed ospedalie."
a -Inelegigiibiilit� ad amministratore 
di Ente Ospedailiero Illegi;
troimirt� Costituzionale -Fondaltezza 
IPa" il. consiglieri regionali 
-Imondaitezza per i dipendenti 
regionali ed altri, 772. 

-Competenza legislativa concOll"rente 
.. Osservanza dei principi 
delle ileggi dello Stato -listruztione 
wrtistica -Legge regiona!e 
di strutturazione -llllegiittimit� 
costiituzioinale :pairziaile, 787. 

-Dipendenti regionali -Legge regiona[
e iSUll'impiego presso :la 
CEE o Statti esteri -illegittimit� 
costituzionale, 793. 

-Licenza per fochino -Attrdibuzione 
ai Pit-efutti -Violazione 
delilo Statuto speciiafle -Estensione, 
849. 

-Potest� tributaria -E�senzioni :lliscaili 
per� le costruzioni edilizie 
-Lindtazdone agilii aippari;amenti 
-Ill.egilttimit� costirtuzionatle 
-Esclusione, 796. 

SIOUREZZA PUBBLICA 

-Espulsione di straniero indesil.derabile 
-Impossibilit� di rientro 
!in Italia per difendersi -Ill.egi<ttimiit� 
costiltuziJonale -Esclusione, 
816. 

-Riunioni e assembramenti -Diritto 
dd rdiunione -Ubert� di manifestazione 
del pensiero -Differenza, 
1032. 

-Riunioni e assembramenti -Riunioni 
milruogo puibblico -Promotori 
-Nozione -Pubblici cortei 
senza !preavviso -Responsa.biil!it� 

penaile dei promotori e dei. direttori 
-Equiparazione, 1032. 

ST.AiMPA 

-Giomialisti -Iscrizione all'ai);bo 
dei ,giornalisti -Tirocinio dei praticanti 
-I!llegittimiit� costituzionale 
-Esclusione, 820. 

-Reato di omessa rettifica -Pit-o-. 
.cedibiliit� dli U:fficio -Illegittimit� 
costituzionaile -Escilusione, 837. 

SUCCESSIONE 

-Sm:icessioni ~egilttime -UsuErutto 
del coniluge supeTStite in ooncooso 
con figld -FacoU� di commutazione 
-megittimirt� costituzi~
ale -Esclusione, 780. 

-Successioni ilegilttime e concooso 
tra figli na1ltmlli ed ascendenti Limitazioni 
nei ,confronti dei primi 
-Iil1egittimit� costitumonaile, 

776. 
TRENTINO-ALTO ADIGE 

-Elezioni: lt"egionaiJ;i -Concessione 
di una indennit� agli elettori emi
�gmti -Illegittimit� costituzionaie 
-Esclusione, 785. 

VIOLAZIONE DELLE LEGGI FINANZIARIE 
E VALUTARIE 

-Licenza di hnporit..expoir.t -Inesecuzione 
dell'esPortazione -Sanzione 
peoundmia -Legittimit�, 

956. 
- 
Licenza import-ex,port -Inesecuzione 
dell'esportazione P0ll" limpossiibilit� 
di coFlocare te merci -
Vfoilazione delle norme vruutarie 
-Sussiste, 956. 


INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


CORTE COSTITUZIONALE 

13 mm:"ZO �1974, n. 67 . ' . . ' . r . ' � I � I � � I � I � I � I � I � I � I � ' � ' � � pag. 7�67 
13 ffiM�ZO 1974, l!li, 68 , , , �i,'�,� i� I� I� i� I, , , �, �\�I�� I� 770 
20 ffi!i['ZQ 19174, lll. 72 , , , , � , � � 1 � I � � , ' , ' � , , i , 1 , , . I � , � I � � , 771 
20 marzo 19�74, n. 74 . I � � ' � I � I � ' � ' � ' � I � I � I � I � I � I � I. ' � ' � ' � ' > 771 
20 marz.o 1974, n. 75 . ' . ' . . ' � I � ' � I � I � I � I � I � ' � ' � I � I � I � I � ' � ' 772 
20 IIllia!l'ZO 1974, Il. 7�6 . , , , , , . , , 1 � , � \ , J � � , \ � ! , � � ! , 1 . I , I � � � � 774 
20 mmzo 19�74, n. 77 .. I. I. I �� '.'.i. I. I. I. I. I. I �� I �� '. > 775 
27 !mla!l"ZO 1974, lll, 82 , ; , � I � 1 � � \ � I � i , 1 � I , I � , , � , , . � � � I � I � > 776 
27 matl"ZO 1974, ll, 83 � , , , , 1 , , , � I � , , 1 , I � I , , � , I , 1 , , 1 � r , > 777 
27 ililJalrOO 1974, ill, 84 , , � I , r , I � � , r , I , I , I , ", , , ' � i , ' , i � r � , > 780 
27 mM"ZQ 1974, ll, 86 , � r , , �, �, , r � , i , r , , , I� i, i� I� � r � , , � r > 78.J 
27 marzo 1974, n. 87 . ' . ' � ' � � I � I � I � I � � ' � � . � ' � ' � I � I � ' � I � > 7'84 
27 ~o1974, n. 88 . . I � � I � ' � ' � I � I � I � ' � � I � I � � ' � ' � � ' � ' > 784 
27 marzo 1974, n. 90. . I �� '.I. I. I. I.!.' ��� '.I. I. I. I. I > 785 
27 m!m'ZO lr974, ill, 91 � , , , r � I � � 1 , , � . � I � � I � r � I � I , , � I � � 787 
27 marzo 1974, n. 93 . , ... , � � , � , � , . , . . , ... , . , . , . , � , . , . 792 
27 IIlia!l'ZO 1974, lll. 96 . , , : , � � . , , , . I � ! � � � , � � , � � ' � , > 793

1 1 � 

18 aiprile 1974, n. 9�7 . � . . . , . , . 1 � , , � , � , , � , � 796 
18 'aip!l'riile 1974, n. 98 . . I � I � � � ; � : � I � I � ' � I � I � � ' � ' 797 
1�8 aip!l'ile 1974, n. 991 . , . , . , � , . , . , . , . , � , . , . , . , . . , . , . 798 
18 aprile 1974, n. 100 . ' . . ' . ' . � I � ' � � I � ' � I � I � � I � I � 800 
18 aprile 1974, n.' 101 . . . . . . . , . . . 800 
18 aprile 19�74, n. 102 . , � , . , . , . , � , � , . , . , � , . , � , . , . , . > 801 
18 aip!l'ile 1974, n. 103 . , . . . . , . , � , . , . , . > 806 
18 �aipil.'lile 1974, n. 104 . . . ' �.� ' � . ' . ' � . I I ' � � ' � ' I 8017

� � I � � � 
23 aip!l'i[e 1974, Il, 107 , , , , , , , , , , , , , I , I , , , r � � , � , 809 
23 arpriile 1974, n. 108 . , . , . � . , . , . , . . . . . , . , � , . , . > 813 

23 aiprii!Le 19o74, n. 109 . . I � I � I � I � I � ' � ' � I � > 816 

23 aipriil.e 1974, n. 110 . ' . . ' � ' � I I � � � I I � I > 817

� � I I � � � � � 
23 ap.ril�e 1974, n. 111 . � I � � ' � � I � : � ' � I � � ' � � I � I � ' � I � � � 817 

23 aiprile 1974, ill, 112 , , , ; , , � i � , , ; , I , ' � : , � ' , � � ; � , , , , � > 819

i i � � 

23 �arprd�l.e 1974, n. 113 . . ' . . . I � I � I � � I � � I � ' � ' � ' � ' � 820 
8 maggio 19�74, n. 117 . . . � I. � I. ' � ' � ' � I � I � I � ' � : � I � � ' � ' 82~ 
8 magigio 1974, n. 118 . . ' � ' � I � ' �.� ' � ' � I � I � I � I � � I � I � I � ' ' ' 822 
8 mag.gio 1974, n. 119 . I � I � ' � ' � ' � I � � ' � ' � I � I � I � I � I � I � I � I � 827 
8 mag�gio 1974, n. 121 . ' . . ' �.. I � I � I � I � ' � I � I � I � � � � � ' � � 823 
8 maggio 1974, n. 122 . ' . I � ' � ' � I � I � ' � I � I � I � � � � I � I � ' � I � I > 827 
8 mag.gio 1974, n. 123 . . I � I � I � ' � � I �.� I � ' � � � � 829 
8 mag.gio 1974, n. 124 . � , � , �.. , .... , � , .. , � , � 830 
8 maggio 1974, n. 125 . � .� , �.� , . , . , ... , . , . , � 830 
15 ma!ggio 1974, n. 128 . � , � , � , � . . , � , . , . 8311 
15 maggio 1974, n. 130 . . , . , � , . . , . . � . , . , > 832 

J.5 maggio 19174, n. 131 ; . , . , � , . . > 834 
15 ma.ggio 1974, n. 132 . � , . , . , � , 835 
15 maggio 1974, n. 133 � � � � � � � 837 

INDICE XV 

22 maggio 1974, n. 140 . . . � , . . , . , ..... , . , . . . . . . . . . pag. 839 
22 maggio 1974, n. 141 . . ' . ' . ' � � I � I � I � ' � ' � I � I � , � I � > 841 
22 maggio 1974, :n. 142 � . . . I � I � ' � I � I � ' � I � I � I � I � ' � 843 
22 maggio 1974, n. 143 � I � I � I � I � I � I � I � ' � I � I � I � ' � I � I � ' � -, � ' � ' > 843 
22 llllaJggli.0 1974, Il. 144 , I , I , I , 1 , 1 , I , I , , , , , : , I , , , I , , I , I � , 844 � 
22 maggio 1974, n. 145 . , � , � � . � . � . � . � . . . � � , � � , � , � , � , � , > 847 

I � ' I � ' � � � �

22 maggio 1974, n. 146 � ' . . ' � I � � ' � � ' � ' I I � 849 

29 m~o1974, n. 151 . '.I ��� '.'.I. I.'. I. I. I. I. I. I. � � 000 

COR'l'E DI GIUSTI.ZIA DELLE COMUN11TA EUROPEE 

4 apritle 1974, nelila causa 167173, . , � , � , �.� , � , � , � pag. 856 
28 maiggio 1974, nella causa 187/73 � , � , � � , . , � , � 863 
21 ~iugno 1974, nellia �Causa 2/74 . . . . . , � , � . . 'I' > 881 

GIURISDIZIONI CIVILI 

CORTE DI C.A!SSAZIDNE 

Sez. Un., 4 luglio 1973, n. 1866 ... , � , � � , � , � , � � �.. � pag. 892 
sez. III, 27 novemlbre 1973, n. 3245 � ' � ' � � I > 921

� I � I � � 
Sez. I, 11 dicembre 1973, 111. 3358 � , � � , � 1 . , � , . , � , � : > 930 
Sez. Un., 7 1gennaio 19�74, �n. 18 �.� , � , ..� , � , � , . , � , � 896 
Sez. I, 22 .gennaio 1974, n. 172 . . .. , � , . , ..� , ..� , . � > 93�1 
Sez. III, 25 ~aio 19'74, n. 209., .� : � , � , �. , ��.. 933 
Sez. III, 25 1genniado 19�74, n. 210 . � , � , � , . , � , � � , � , � 1 ��� , � > 934 
Sez. I, 7 febbraio 1974, n. 3�26 . , � , � � � � .. 1 , � , , � , , � > 966 
Sez. I, 7 febbraio 19174, n. 330 � , . , � , � , � , � , . 1 � , , , � , � 934

� � 1 � � �� 

Sez. I, 7 :liebbraio 1974, n. 340 ...... , . 1.,. : , . , . , . , . 966 
Sez. U111., 12 febbraio 1974, n. 404 . , � , . , � , . . . , � � . , � , . > 967 
Sez. I, 14 febbraio 1974, n. 420 ... , � , � , � , . . . , �.� , . , . , . , . 93,5 
Sez. I, 14 febbriaio 1974, n. 428 . . , . , � , � , . , � , . . , . � . , . . , . , 974 
Sez. I, 21 :liebl>Taio 1974, n. 461 . � , � , . , � , � , � , . , � � , � , . , � � , � > 975 
Sez. Un., 21 febl>Taio 19'74, n. 495 �.� , � � , � � � , � , . � � � > 900 
Sez. I, 25 :liebbmdo 1974, n. 546 . , . , ..� , . . , . � , . , � , � , . , � , . . > 975 
Sez. I, 25 f�ebb:raio 11974, n. f!48 . . � . .. , . . ... , . , � , . . . 977 
Sez. I, 25 febbraio 19�74, n. 554 . . � . .. , . , . 1. , . . , . , . . .. , . > 979 
Sez. I, 27 febbraio 1974, n. 56'2 . , . , . , . �, . , . � � , . � . , . . � . � > 982 
Sez. Un., 4 matt'ZO 19�74, n. 592 . . . . , � , . , .�. , . , � , � , . , . 983 
Sez. Un., 4 marzo 1974, n. 594 . . . . , . 1.,.,.,., .� 986 
Sez. I, 6 mairzo 1974, 111. 603 . . , . . � , . . . > 976 
Sez. Un., 25 mairzo 1974, 111. 817 . . . . , . , > 901 
Sez. Un., 28 mll["ZO 1974, n. 846 . � , � , � , . , . , � , � , . , �.. 907 
Sez. I, 29 mairzo 1974, n. 886 . . . 946 
Sez. III, 2 aprfile 19�74, n. 9131 . � .. 953 
Sez. Un., 3 aprille 1974, n. 940 . , � 911 
Sez. I, 18 apir1Ie 1974, n. 1055 . . 956 

' 


lIXVI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-~ 

Sez, Un., 3 maggio 1974, n. 1235 . . , � . . , . , . . . . . . . . . . pag. 914 

~� 

Sez. I, 7 maggio 1974, n. 1~7 . . � , . , � . , . , . , . , . � ... , . , . , � > ~�

991 f.�

i

Sez. I, 10 maggio 1974, n. 1340 ....� , � , � , . , � . , . � , � , � . �.. , > 993 
Sez. I, 10 maggio 1974, n. 1,342 . , � , � , �.. , . , � , . , �.� , ..�.. , � , . > 995 fil,.. 
Sez. I, 10 maggio 1974, n. 1345 ... , . � . , � , � , � , . , � , . , . , � , � , �. > 997 ~ 
Sez. I, 10 maggio 1974, n. 1347 . . , � '�', � , . . . . , . � , . 1003 
Sez. I, 17 maggio 1974, n. 1445 . , . , . , . � , . , . , ..... , �... > 1004 
Sez. I, 29 magigio 1974, n. 1536 . � , � , . , . , . , . , � � , . . . . > 998 
Sez. I, 29 maggio 1974, n. 1537 . . � . . � .. , � . � . . � , . . > 1007 
Sez. I, 29 maggio 1974, n. 1539 . , . , � , � , . , . , ... , . , � . .� > 1009 
Sez. I, 6 .giugno 1974, n. 165J) . . , � . . � . . . . .� , . . 1011 

I

Sez. I, 11 �giu:gno 1974, n. 1728 . . . , . , � , . , . , . � .. , . , .. > 1014 
Sez. I, 19 giugno 1974, n. 1805 . , � , . , . , . , . , . , . , � , . , . . . . . . ... > 1017 
Sez. I, 21 giugno 1974, n. 1830 . ' : . ' � � . . I ' � ' ' � ' � ' ' � > 1021 
Sez. I, 12 :Luglio 1974, n. 2082 . , . � , � , . , . , � , ......� , . � . . > 1024 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONiSlGLIO DI STATO 

Aid. plen. 8 febbraio 1974, n. 1 ..�. rpag. 961 
Sez. IV, 12 marzo 1974, n. 221 . > . 96�1 
Sez. IV, 12 marzo 1974, n. 222 . � > 900 
Sez. IV, 26 mairzo 1974, n. 277 � . > 963 
Sez. V, 1� mairzo 1974, n. 202 . , . , . , �. > 963 
Sez. V, 1� marzo 1974, n. 209 . , .... > 964 

GIURISDIZIONI PENALI 

I ~ 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. I, 21 :mairzo 1973, n. 564 . . � � . pag. 1032 
Sez. IV, 3 maggio 1973, n. 1057 . , . , �.. , � , . . > 1033 
Sez. IV, 17 maggio 1973, n. 1205 . > 1003 

I Sez. II, 18 giJugno 1973, n. l302 .. > 1034 
Sez. II; 9 novembre 1973, n. 2234 �. > 1036 

I


I 

I

i 



PARTE SECONDA 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


APPALTO 

-Appa]Jto di 00.PP. -.Aitti aggiuntivi 
e di sottomissioni -CooTispettivi 
da !Pagal'e dopo il 31 dicembre 
1972 -Revisione -Ius superveniens 
-Applicabilit� ('d.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633, art. 89, 

1. 20 marzo 186�5, n. 2248 all.. F, 
aa.itt. 342, 343 e 344; r.d. 25 maggio 
1895, n. 350, a!t'ltt. 20 e 21; !l'.d. 
1'8 novem~e 1923, n. 2440; a!l't. 11; 
!I'.d. 23 maggio 1924, n. 8127, a!l'�ticoli: 
112, 119 e 120; d.P.R. 16 luglio 
1962, 19,63, artt. 13 e 16; !l'.d. 
17 marzo 1932, n. 3,55, a!l'tt. 3,9, 38 
e 40; r.d. 17 matrzo 1932, n. 366, 
atl'ltt. 17, 18 e 19), 100, 
- 
Awalto di 00.PP. -Ool'rislpettivi 
da pagare dopo ii.I 31 dicembre 
1972 -Reviisione -Ius supeTveniens 
-Applicabilit� (d.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633, art. 89; legge 
9 ottob!l'e 1971, n. 825, art. 15, terzo 
comma), 100�. 

ARCHIVI DI STATO 

-Documenti pxivati di interesse 
storico -Inademp1ienza del proprietario 
-Depo.sito ooattivo p:resso 
,gLi atl'lchtvi di Staito ( d.P.R. 30 
settembre 1963, n. 1409, artt. 36, 
43), 100. 

...,.. Documenti privati �di interesse 
.storico -1inademp1iellZa del pro!
Prieta:rio -Deposii.to coattivo pres'
so 'gld 'archiivi di Stato -Esecuzione 
del provvedimento (d.P;R. 
30 settembre 1'963, n. 1409, arritioolo 
43), 100. 

ATTO AMMINISTRATIVO 

-DoCUllllenti priv�ati di interesse 
storico -Inademptenza de[ ipropri
�etarlo -Deposiito coatttvo pl'esso 
gli aa:cmvi di Staito (d.P.R. 

30 .settembil'e 19613, n. 1409, arti


coli 316, 43), 101. 

-Documenti privati di inrteresse 
storico -Inademptenza de[ proprietaa:
io -Deposii.to .coattivo presso 
gLi ,arrchiVli di Stato -Esecuzione 
del provvedimento (d.P.R. 
30 settembre 1963, n. 1400, ail'ticofo 
43), 101. 

COMUNITA ECONOMliCA J):UROPEA 


-Oil'ganizzazione comuni di meir
�OOti nel settore dell.e carni suine Definizione 
di � carcassa della 
.specie bov,ina domestica > -Modifica 
!retroattiva della defindzione 
-Aipplioozione -Effetti (Regolame'!
llti C.E.E. 27 gennaio 1968, 

n. 805; 22 '.lugldo 1968, n. 1025; 
,5 ottobre 1969, n. 1972; 4 febbrafo 
1970, n. 206; 2 ma!l'zo le70, 
n. 
392), 101. 
- 
Prelievii -Richieste di maggiori 

- 
pr~eV'i doVUJti per effetto de11a 
modificazione retroattiva de<lila 
definizione di � oa!l'cassa della 
specile hoviina domestica � -T&mine 
(l. 25 settembre 1940, nu.mero 
1424, arrt. 27; d.P.R. 2 febbll'aio 
1970, n. 62, 'arrt. 6,; d.P.R. 
23 gennaio 1973, n. 43, artt. 74, 
quarto comma, e 84 primo comma), 
101 � 

OONTABILFI'� GENERALE DELLO 
STATO 

-,Aippa1to di 00.PP. -Atti aggirum.ti:
vi e di sottomissioni -Corrispettivi 
da pagare dopo H 311 dicemb!'
e 1972 -Revisione -Ius superveniens 
-AppUcabiliJt� (d.P.R. 
26 ottopll'e 1972, n. 6313, arrt. 89, 

1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, 
artt. 342, 343 e 344; r.d. 25 maggJ.
o 1855, n. 350, arlt. 20 e 21; r.d. 
18 novembre 1003, n. 2440, arrt. H; 

XVIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il'.d. 23 maig:gio 1924, n. 827, arrtico[
i 11~, 119 e 120; d.P.R. 16 lu.
gJio 1962, n. 1063, a!l'ttt. 13 e 14; 

T.d. 17 maTzo 193�2, n. 365, all'tt. 3,9, 
38 e 40; 11'.d. 17 maxzo 1932, n. 3166, 
a!l'tt. 17, 18 e 19), 102. 
-A1P1pa11Jto di 00.BP. -Corrispeittirvi 
da ipaigaire dopo il 3�1 dioembTe 
1972 -Revisione -Ius superveniem 
-Alpplicabfilit� (d.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633, arrt .. 89; il. 9� otrf�obiDe 
li971, n. 825, arrt. 15, terzo 
comma), 102. 

-Dazi doganali -E.sportazione -
MeTce resp�inta -Reintroduzione 
in :flrarnchlgd�a -Ammiissibil:tt� Art. 
15 disp. xwel. alla Taciffa Doganale, 
102. � 

- 
0!l'ganizzaZ�ione .comnini di meooaiti 
nel settore de!lle oMmi suine -Definizione 
di �caI'lCassa delila � caircassa 
della specie bovina domestfoa 
� -Modifica retroattiva deilla 
de:llinizione -.Aipplicazione -Effetti 
(Regolamernti C.E.E. 27 gennaio 
19'68, n. 805; 22 luglio 1968, 

n. 1025; 6 ottob!l'e 1969, n. 1972; 
4 febbraio 1970, n. 206; 2 ma!l'zo 
1970, n. 392), 102. 
- 
Prelievi -RicMeste di maggiori 
IM"elievi dovuti peT effetto del'la 
modificazione '.l'etll'oattirva dellla 
definizlione di �carcassa deilil:a 
specie borvina doonestiioa � -Termine 
(1. 25 settemb!l'e 1940, nu-� 
mero 1424, arrt. �21; d.IP.R. 2 febbraio 
1970, n. 62, art. 6; d.P.R. 
23 g:enD!aio 1973, n. 43, ami. 74, 
quarto COl!IUlla, e 84 lJT'imo coonma), 
102. 

ESECUZIONE FISCALE 

-Oaitrnione Esatto1riale -Esp�ropriazione 
-Buoni Postali Fruttiferi -
ProcedUTa (arrt. 616 d.P.R. 15 maggio 
19<63, n. 858), 1(}3. 

-Tesoll'i:eTe Comunaile -Cauzione E.
spropria~ione -Pll'ocedUII'a (iarticolo 
66 d.P.R. 15 maggio 1963, 

n. 858), 103. 
FALLiiMENTO 

-Fallimento -Nuovo 011dme dei 
privilegi -Ius superveniens Procedimenti 
in corso -Incostituzionalit� 
-Conseguenze (1. 30 

apll'il.e 1969, n. 153, a!Dt. 66, comma 
quinto), 103. 

mvIPOSTA DI RiiCCHEZZA MOBILE 


- 
Imposte dirette -Imposte di 

R.M. -Imposte sul1e societ� Detel1minaziione 
del rieddito -Gestioni 
esenti -Pwdite -Gestioni 
tassabili -UrtiJ..i -Compensabilirt� 
(d.P.R. 22 .genl!laio 19518, n. 645, 
a!l'tt. 9�1, 95, 96� e 112; L 5 gennaio 
1'956, n. 1, �art. 23; d.P.R. 30 
.grugno 1967, n. 152�3, aTt. 106), 
103. 
-Imposte dirette -Imposte di 
R.M. -Imposte sulle societ� Detel1minazli.
Ollle dell veddito -Gestioni 
esenti -Utili -Gestioni 
itaissabi.u -Pe1rdite -Compensabiiiliit� 
(d.P.R. 25 gennaio 1958, numero 
645, a1rtt. 415 segg.), 103. 
- 
'!1rlbuti locali -Imposta comunale 
sull'ind'Ulstria, a!Dte o �pro:fiessione Gestione 
esenti e tassabili -Utili 
e pe'.l'dite -Con1seguenze (r,d. 14 
settemb!l'e 19311, n. 1175, art. 161), 

103. 
IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

-Imposta di successione -Obbliig:azioni 
-Consoczio di credifo 
00.BP. -Assogge.ttabfilirt� (arl. 5 

d.i. 2 .settembre 1919, n. 1627), 104. 
IMPOSTE DIRETTE 

- 
Imposte dirette -Imposte di 

R.M. -Imposte sulle societ�� Determinazione 
del reddito -Gestioni 
esenti -PeTdite -Gestioni 
tassabili -UtiU -CompensabiUt� 
(d.P.iR. 22 genna;i,o 1958, n. 645, 
a['tt. 91, 95, 96 e 112; 1. 5 gennaio 
1956, n. 1, a!l't. 23; d.P.R. 30 giugno 
1967, n. 15�23, art. 106), 104. 
- 
Imposte di1rette -Imposte di 

R.M. -Imposta sulle soci.et� -DeterminaziOllle 
del reddito -Gestioni 
esenti -utm -Gestioni 
tassa:biiLi -Perdiite -Compensabilit� 
(d.P.R. 25 gerunaio 19�58, numero 
645, artt. 45 segg.), 104. 
- 
Trib'Ulti locaili -Imposta comunale 
sull'indrustrm, arte o professione Gestione 
esenti e tassabili -Utili 



INDICE XIX 

e perdite -Conseguenze (rr.d. 14 
settembre 19311, n. 1175, ait"t. 161), 

104. 
OPERE PUBBLICHE 

-.Aippa1to d.i 00.PP. -Atti aggiuntivi 
e di sottomissioni -Corrispettivi 
da pagare dopo il 31 dilcembre 
1972 -Revisione -Ius superveniens 
-Applicabilit� (d.P.R. 
26 ottoooe 1972, n. 633, ait"t. 89, 
!I.. 20 mar:ro 1865, n. 2248, ali.. F, 
aTtt. 342, 343 e 344; r.d. 25 maggio 
1855, n. 350, artt. 20 e 2!1; 
rid. 18 novembre 1923, n. 2440, 
art. 11; rid. 23 maggio 1924, n. 827, 
ait"t. 112, 119 e 20; d.P.R. 16 lluglio 
1962, n. 1063, airtt. 13 e 14; 
:r.d. 17 marzo 1932, n. 365, a!l'ltt. 3�9, 
38 e 40; rr.d. 17 marzo 193'2, n. 366, 
artt.. 17, 1:8 e 19), 105. 

-Aprpailto di 00.PP. -CO!l'!lispettivi 
da pagare dopo i:l 31 dicembre 
19'72 -Rev;ision1e -Ius superveniens 
-.Aipplicabilit� (id.P.R. 2!6� ottob'l'e 
1972, n. 633, art. 89; i1egge 
9 ottobre 1971, n. 825, art. 15, 
terzo comma), 105. 

PREVIDENZA E .AJSSISTENZA 

-Assicurrazione obbligatoria i.v.a. Esclusione 
rperr retribuzioni superiori 
a dati maissimaili, salvo preeISiistelllte 
posizione assfoUJI"aithra Onere 
di acce!t"t>amento del datore 
di la:vOO'o -Dli.chiarazione dell'interressaito 
-Rilevanza (d.L 14 
aprile 1939�, n. 636, �art. 5; legge 
12 agosto 1'9:62, n. 1338, art. 13, 
art. 211�6, secondo comma, cod. 
civ.), 105. 

-AssiCUTazione obbligatori�a i.v.a. Omessa 
contribuzione -A:ziione di 
ri1sarcimento dannd -Prescrizione 
-DecOI"l'enza (ait"t. 2116, secondo 
comma, cod. civ.; art. 2935 
cod. civ.), 105. 

-Assiicurazione obbligatOO'ia i.v.a. Omessa 
contribuzione -Regolarizzazione 
mediante costituziooe� 
di rendita -Effetti (1. 12 agosto 
196�2, n. 1338, art. 13; art. 2116, 
secondo comma, cod. civ.), 106. 

-Failillimelllto -Nuovo Ol'd:ine dei 
privilegi -Ius superveniens Pl'ocedimelllti 
in corso -Incosti:.tuziornaliit� 
-Conseguenze (legge 
30 aiprile 19'69, n. 1�53', air:t. 66, 
coonma 5), 106. 

POSSESSO 

-TirtOlli di credito -Al iporitartcxre Proveruenz
�a furtiva -Buona fede 
dell'acquirente -Deruuncia di sottrazione 
-Conseguenze (.cod. civ. 
aT'tt. 1994, 2006., 1153 segg.), 106. 

STRADE 

-Strade -Costruzd-Ollli -Distanze -
Trasgressironi -Poteri di aiutotutela 
-Competenza (ait"t. 1 r .�d. 
8 dicembre 1933, n. 1740; ait"t. 19 
il. 6 agosto 19167, n. 765), 106. 

TITOLI DI CREDITO 

-Titoli di 1credito -Al rpoit"taitore -
Provenfonza fU!l"ti'Vla -Buona fede 
delJ.'acquirente -Denuncia di sottrazione 
-Conseguenre (cod. civ. 
artt. 1994, 2006, 1153 segg.), 107. 

TRIBUTI LOCALI 

-Imposte dirette -Imposte. di 

R.M. -Imposte Sll!lle societ� Determinazione 
del reddito -Gestioni 
esenti -Perdite -Gestioni 
tassab1li -Utili -Coonpensabilit� 
(d.P.R. 22 gennaio 1958, n. 645, 
artt. 91, 95, 916 e 112; 1. 5 genniaiio 
1956, n. 1, iart. 23; d.P.R. 30 giugno 
1967, n. 1523, aTt. 106), 107. 
-Imposte dirette -Imrposte di 

R.M. -Imposta srulle societ� Dete:
rnndnazione del reddito -Gestioni 
eselllti -Utiili -Gestioni 
tassabiil.i -Poodite -Compensabilit� 
(d.P.R. 25 gennaio 1958, numero 
645, artt. 45 segg.), 107. 
-Tr~buti loca1i -Imposta comunale 
su11'industria, a!l"te o p!l'ofessione Gestione 
eselllti e tassabili -Utili 
e peTidite -Conseguenze (r.d. 
14 settembre 1931, n. 11175, artico.
io 161), 107. 


xx RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

LEGISLAZIONE 

QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

pag. 91

I. -Norme dichiarate incostituzionali � 
II. Questioni dichiarate non fondate . , . . � � � . . � � � 93 
III. -Questioni proposte . , . , � . .. , � � � . . � , � � � � 1 � , � 96 
108

INDICE BIDLIOGRAiFICO . . . . . � . � � . � . . . . � � � � 

-I 




PARTE PRIMA 



GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (*) 

CORTE COSTITUZIONALE, 13 mairzo 1974, n. 67 -Pres. Bol11irllado -
Rel. Ros1si -Esattoria comunale di Cittadella (avv. Centanini), Amministrazione 
delle Finanze dello Stato e Bresidente Consi,glio dei 
Ministri (Sost. Avv. Gen. Stato Sa.va.rese). 

Esecuzione fiscale -Esattoria -Autonomia dell'esecuzione esattoriale Ille~
ittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cast. artt. 3, 24, 25 e 102; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645,. artt. 206, 208, 209 e 227). 

Non sono fondate, con riferimento ai principi di uguaglianza, di 
difesa, �1 precosVituzione cLel giudice e di riserva di giuris�Lizione a 
favore del giudice ordinario, le questiolfl,i di legittimit� costituzionale 
cLegU arvt. 206, primo comma, 208, 2�09 e 227 del t.u. sulle imposte 
dirette che consentono all'esattore di effettuare atti di espropriazione 
quando � gi� in corso una procedura faU.imentare e dettano no'l'me 
specia.li per detta espropriazione (1). 

(Omissis). -2. -La questione soUevaita dal pretore di OittadeLla 
c001C'eme ila 1comipatibilit�, o mooo, con hl diritto di dliesa, con hl rprincilpio 
deJ. .giudice naturaJ.e �e con J,a riserva dii! giiurisdizio111e a favOO'e 
del .giudice Oirdinario, delle disposizioni che da.Tilllo dilriitto aiH'esattore 
di effettua.ire atti d'esrpropriazio111e qua.nido � gi� in 1col'IS0 attra pmC'edura 
esec111tiva innanzi l'�aiutorit� 1giudizia.IJ'.'ia. Si :dubita infatti che in 
ta.J. rmodo le d~siposizi!oni impugnate (erroneamente mdirviiduate negli 
a�rticoJ.i da 2<31 a 242 del t.u. ISUJLle :irnpoote dirette n. 645 del 1958, 
ma ipi� coNettamente ravvisabiJli negli aiI'ltt. 205 e 206, primo comma, 
stesso testo. ll.lll1ico) possa.1110 determina.ire sottrazioru di �COltll(petenza a.J. 
tribu111a.J.e, giudice natura.ile deH'eseooziOllle immobiliare, e menomazione 
delta tutela gturisdizionale >degli altrd. 1clt'editori nell'ambito dell'esecuzione 
esattoriale che si 1svoJ;ge, sosta.111zia.�1mente, in via aJ:Il!miniistra.tiva. 

(1) ln dottrdna, suili!Je piaJI'ltiicolJSIDiit� deillLa procecliulria esattordJailie : AzzoLINA, 
Il fallimento e le aitre procedure concorsuati, 1�961, 11.20; PROVINCIALI, 
Manuale di diritto fallimentare, 19>62, 699 e ScANDALE, La riscossione 
delle imposte dirette, 19160, 622. 

(*) .AllJlJa !I'edia.zi0I1Je :dietlilie maissime e delilie IIll01Je di que~ Seztooie ha 
coliliabOII'laito alllchie !l.'Avv. CARLO SALIMEI. 



768 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Altra questione � quella rrelativa aUa compatibilit� 'con gli artt. 3, 
prrimo comma, e 2.5, pirimo comma, della Costituzione� degli artt. 51. 
del T.d. 16 marzo 1942, n. 267, e 206, primo comma, del d.P.R. 2,9 gennaio 
19i58, n. 645, nelle parti in cui, derogando al divieto deUe azioni 
esecutive individuali, autorrzzano l'esattoce a procedere �alJ.'esprorpiriaziO!
lle anche �in rcostanza di fallimento. H giudice delegato al fa.Uimelll.lto 
presso fil trribunale di Marsa�la ha rprospetta.to� il dubbio che i poteri 
delJ.'esattoire costiltu.iiscano run privilegio mgiustificato e rche la sottra-' 
zioo.e della vendita dei beni �agli organi fallimentari violi il principio 
del ,giudice naturrale. 

Questa Corte deve infu:J.e decidere se .contrastino o meno con ,g:U 
artt. 3 e 24 della Costituzione gli artt. 206, 208, 209 e 2127 rdel d.P.iR. 
29 .gennaio 19�58, n. 645, nella parte in cui, consentendo alJ.'esattore 

di agire eseicrutivamente in ipendenza di fallimento del debitrnre, aipprestano 
strumenti di liqutdazione non par-if1cabili, sotto iJ. rpmfi.lo dell'idonei,
t� pratica, a quelli .propri defila liquidazione farllimentaire, n� 
co11J.Sentono a'l fallimento una valida tUJteJ.a rcorntro i rp,iJg:noramenti eisa,tto,
riali 11lleigj,ttimi, paralizzanti, a ~olte, lo svolgimento del processo 
lfaJiliimentare. La normativa citata attrribuirebbe all'e1sattore, secondo 
l'ordinanza del trihuina.Je di Venezia, 1llil. ingiustificato privilegio con 
COl.llJSeguen�te cacrenza di tutela girurrisdiziona1e degH ai1trri soggetti nei 
sruoi 1cotndlronti. 

3. -Occorre in via prreUminaire �dichiarare non :fondata l'eccezione 
di difetto di legittimazione del pretore� a prorporrre queistioni di: leg,ittimit� 
1costituzionaJ.e, formuJ.ata dalla difes�a dell'esattoria di .Cittade1la, 
sotto il 1profilo �c:he �egli inteT'V'~ene nell'esecuzione esa.ttoiriarle �in veste 
sostanzialmente amministrativa. Basta crichiamare in �propos.ito quanto 
gi� ipi� voJ.te affermato da questa Corte d11ca la isu.ffidenza �che la questione 
venga 'Sollevata nel como di un procedimento comrpi1UJto sotto la 
dilrezione del titolare di cl�unziO!Ili giurisdizi�inaH perc:h� si realizzi il 
presupposto processuaJ.e rri,chiesto dagli artt. 1 deHa legge crn'1'bituzio~ 
inaie n. 1 dei 1948 e 23 della.legge n. 87 del 1953 (sentenza n. 83 del 
1966 1concemernte un identico caso). 
4. � -Semprre in rito va invee.e accolta l'eccezione idi inammissiibilit�, 
per difetto di rilevanza, della questione attine111te 1l'airt. 51 della 
legge :faLJ.imentarre, secondo crui non rientrano nel divieto 'di azioni 
esecutive individuali in coeta,nza di :fatllimento Je eccezioni ,gi� 1pre~ 
vilSlte da altre disposizioni di legge. Invero, ove venisse iclichiaraita la 
illegittimit� del citato art. 51, sarebbero travolti casi di deroga non 
deducibili neJ.1a specie, come espressamente iriconosce Jo stesso g.iudi1ce 
a quo. N� si giustifi�cherebbe un esame parziaJe della norma, posto 
. . . I 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

Cihe il'ecicezione aJ. divieto d'azione indiviiduale � staibdtlita dall'art. 206, 
primo c1omma, del citato t.u. n. 645 del 1958, � illmrma parimenti im


!()il.lignata. 

15. -Nel merito tutte le questiollli proopetta'te soillo inifondate o 
manifestamente infondate. Giova r.icol'daire che secondo ila costalllfte 
gilurispruderu:a di questa Cmte l'esecuzione esattoriaJ:e � Tegolata come 
un procedimento nel quale si manifesta, sia pure pi� enel'gi>camente 
che iin altri casi, il principio della esecru.tociet� delJ.'atto amministrativo. 
La legge speciaJ.e, che asisiicill!m la sollecita riscossiooe delile imposte, 
d� iluo1go ad 'llill sistema volto a tutelait'e iJ. .preminente interesse, 
colSltituziooalmente r'i<conoscdiufo, di ga.ranfue il �regolaire svoJ.igimento 
della vita :f�nanziairia deillo Stato (1sent~a n. 87 del 196t2). 
Tale interesise gi'UJSti:f�ca quindi La particolare procedura esa�ttorirue, 
che � �colll:f�,gurata .come iprevaloote, entro 1certi limiti, non solo 
nei co!lldirol!lJti del.Pesecuzfone oirdilllrurta, ma a:QChe dsrpe�tto a quella 
COi!lJCUil'ISlUale fa.Uimentare �e a quella istabilita a :liavoire degli enti che 
esereitano iJ. 1ciredito fondiario. 

, Questa Come, nelle sentenze 95� del 1970, 115 del 1967, 138 1del 
1968 ed 187 del 1962, ha 1gi� esciliuso� 1che le norme ora nuovamente impugnate 
contrastino �con gli .airtt. 3, primo comma, 24, 2,5, rprimo comma, 
e 102, rp�rimo comma, de11a Costdituzione. Le Tela.tive questioni, 
noi!l soirirette da aC1:1gomenti nuovi, vanno quindi 1dichi'a�rate manifestamente 
infondate. 

6. -Occoit'l'e tuttavia esamtnaire queille censure che sono parzialmente 
nuove .per il loro oggetto o per i nuovi profiU che presentano. 
Armhe in pr~o�sito, tuttavia, e con riferimento alla questioille fo�rmulata 
dal rbri:bunale �di Venezia, non pu� ignora.rsi che questa Co�l'te ha 
gi� dconosduto la piena le�gittimi<t� costituzionafo del pri:ncipio secondo 
oui, nella procediura in esame, Je normaU opposizioni aU'esecuzione 
sono sostituite da.Ua successiva azione di irtsarcimento danllli 
(1sentenza n. 13.S del 1968). Pel'tanito, ricooosciuta la legittimit� del 
suddetto principio -semrpire sul ,:presupposto della pal'ticoJ.are 1gairanzia 
costituzionale dell'inteiressie aLla it'apida �riscossione delle impoote non 
ha v:alore dii rtlievo cihe I'azione iri:sarei:toria, diffeirita nel tempo, 
non produce gli �stesSii effetti delle opposizioni giudiziali, espressamente 
precluse dall'impugnato art. 209 citato t.u. Invero il 1differimento nel 
tempo � uina conseguenza ineluttabile. del ..p:i;i:ncilpio criticato, ma non 
viola il diritto di azione e di difesa garantiti dall'art. 24 della Costituzione. 
D'altronde va rilevato che la normativa impugnata predisrpooe 
i:n via primaria, proprio al fine di assiouil'are la 1egaJit� dell'esecuzione 
esattoriale, il 1ricorso al:l'Intendente �di finanza, confoirmemente a11la 
natuira pairticoJ.a.re dell'espropriazione in esame. Il reclamo concesso 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

770 

agU iinteressati mette in moto UIIl procedimooto contenzioso amm1mstra
�tivo ohe �costringe 1'!1I1tendente �a. provvedere motivatame1I1te sulla 
ll'ilchiesta di 1sospensione, -rimuCYVendo, �se del caso, gili atti esecutivi 
impugnati. Contro il suo provvedimento possono essere poi esperiti 
i comuni rimedi propri della giiuir.iisdizione amministmtiva (sentenz,a

1

n. 93 del 1964). 
7. � -Per quanto attiene, infine, ailla censura concernente fa possibilit� 
1che i beni mobili iinveinduti dopo due incanti vetrl!gam.o c0011Segnati 
al sirnidaico iper la vendita a trattartiva privata 'a quaJisiasi prezzo, 
va 0S1Servato quanto segue. L'art. 227 del icitato t.u. detta UJlla diJsdplilila 
,generale per la vendita di tutti i beni mobili: .turttavia dail 1complesso, 
delle 1I101rme che immediatamente lo precedono (all'tt. 12119 ss.) 
irisUJ1ta che le con.crete modalit� di vendita sono adeguate ai1l'efferttiva 
rJ.J.eva1I1za. dei be1ni, iJ. cui prezzo ibase � vaa:iamente de1termiinato (atl"ticoll.
o 2.215 citato t.u.). Alila vendita a:d opera del sindaco -clle quail:e 
011gam.o pubblico off.re ,gara1I1zia di .imparz.ialit� -si addiviene isoli.o 
dopo iehe siano andati deserti d�e pubblici: incanti i quali SOIIlo iprec,
eduti da cOIIlgrue forme pubblicitarie, come ll"iSJUlta dalla facolt� conferita 
a:l privato di chiedere ail pretore la ipredisposizio1I1e di iUJLterfoiri 
mezzi: di !PUJbblkit� commerciale (art. 2123 cita,to t.u.). Pertanto nolil 
pu� dirsi �che il tSistema impugnato, visto alla luce dei principi che 
lo inrfoo:imalllo, dia luogo ad itngfa1stificati ;priviJ.egi ll"iJsipetto alle a11ta:e 
procedrtm"e esecutive. -(Omissis). 
CORT1E OOSTITUZIONALE, 13 marzo 1974, n. 68 -Pres. Bonifacio Rei. 
CapaJozza -Ciuffa(['ldi (a'V'V. Me1li1Ili). 

Reati militari -Libert� provvisoria -Art. 322 cod. pen. mil. pace Divieto 
nel caso di mandato di cattura obbli~atorio -Ille~ittimit� 

costitudonale. 
(Cost. art. 3; c.p. mil. pace art. 322, c.p. art. 277). 


� costituziQlnaLmente iitegittimo, per vio,laz,ione dei principio d,i 
uguagLianza, l'art. 322, secondo comma, deL codice penale militare di 
pace, nena parte in cui non consente, a differenza di 'quanto previsto 
daLl'art. 277 del codice penale modificato coo Legge 15 diicembre 1972, 

n. 773, che sia concessa ia Libert� provvisoria nei caso di mandato di 
cattura obbtigatorio (1). 
(1) Sui iMP!Poriti tira Ila llllOl'lllllalbva del c.rp.m.[P. e quehlia dei codici pende 
e dd procedmia pena11Je: Corte cosi:. 26 aip;rdi]Je 1971 n. 83 1e 14 1geiliillaio 1974 n. 4 
in questa Rassegna 1971, I, 5�42 e 1974, I, 288. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

CORTE COSTITUZIONALE, 20 ImllrZiO 1974, n. 72 -Pres. BoodrfaciLo -
Rel. V,erzii -OimLno (n.'c.) 

Pensioni -Pensioni per atti terroristici -Esclusione dei congiunti 
per eventi passati -Illegittimit� costituzionale. 
(Cost. art. 3; 1. 17 ottobre 1967, n. 974, art. 2, comma secondo). 

� costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di 

eguaglianza, l'art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, nu


mero 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei 

dipen,denti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose 

e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), in quanto esclude i 

congiunti d<:;i militari di carriera dal beneficio concesso per eventi veri
�ficatisi anteriormente alla cessazione della guerra 1940-1945. 

CORTE COSTITUZIONALE, 20 mairzio 1'974, n. 74 -Pres. Bond:llareiio -
Rel. GLonfu.iLda -Messineo (1avv. Mesrbro) e Presiiide1111tie Oonsruglillo dreli 
MiiJ.nJiisilmi. (Sost. Avv. gen. delL1o StartJo T�er:r1anlO'va). 

Militare -Ufficiale di P. S. -Norme sull'avanzamento degli ufficiali 

di P. S. -Comando effettivo di reparto -Illegittimit� costituzio


nale -Esclusione. 

(Cost. artt. 3, 97; 1. 13 dicembre 1965, n. 1366, art. 127, comma primo e 28, ultima 

parte). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di buon 
andamento della p.a., la questione di legittimit� costituzionale degli articoli 
27, comma primo, e 28, ultima parte, della legge 13 dicembre 1965, 

n. 1366, per la parte in cui prevedono, per l'ammissione di avanzamento 
degli uf.ficiali di P.S., il requisito del periodo di comando effettivo di 
reparto. 

(Omissis). -2. -La que1stii10l!le � priiV!a dli fondamento. 

Ed, 1Lnvie110 -a1strazfo1111e :liacend!o d:a1la 1CJonsiidemzilo1111e che Ja vallu


taZiL01111e d1el1'1kLcmeirt� .dJeJl sog,getto, iche � 1ai1J1a base deJ. oonfie['dme11111Jo del 

com8Jll1do, eV11de1111temelD:te non po1Jvebbe 1ccmctlli1a[':Sli 1con un siLsifleroa di tuxnli 

meccaa1foamente 'e r1ig1daimente po:ed!Lsposto -~esta �l'ultell.'lioll'e ed asiso['


bente rdiliLevio :che lia ddis1C!l'e:zJLonai1Lt� d�!Jl'AmmLntstirazLooe (quiaile ne[aa 

spec1e ,eff�eitti>vamellJite ed opportunamente Sii r.Lnvtene) il'IJOO � senza con


tro�Wi n� II'1med:i. 

� :liatta, iirnnero, 1semprie �salva, per ['!Lntwessato, [a faco[t� de[ ['1ilco!I'so 
ail giiudJLce iatmmmilstrativio, OVJe sussilstaino posizli!oo:tl �analLoghe oon 01.litll.'li 


772 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dii:pendlenti, 0VV1e1I10 J.'aff.idamelnto deIJl'dinlcrurdico I�ltl. ooncireto opeirallo non 
dsuLti 1oonforme a 1orirtJerd dli �logfoa 1e bu001'~aziLone e, qumdd, 
devii.i dail. bIDaxiro iOOtroo oUli l.'a:zJ�Jone aanmiln!iJslll'tiw. rosrtJrunitemen!lle � tenuta 
a rdma!tlJelt'e 10ll"1ein1Jartla peTch� IIlJOIIl ne !l.'lels1Ji mter.l'Olti1Jo l'li.mpresciJniddbHe 
'<:io1J1iegiairnenrto 1000 :hl publ:ilico wteirosse. 

N essun1a vdiolazilooe, peiritainrto �sussLsrtJe dci preioottii cos1Jil1Juzdiona:Li. sopra 
indLcaitl. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 20 mairzo 1974, n. 75 -Pres. BonJitfacio -
Rel. Gfon:lirida -Commiissari:o d1eiL10 Stato pelt' La HegtiJone Sdictiilliiruna 
<Sost. Avv. gen. dleino Srtarbo Savairese) c. Preistdente RJegli!001e Si1CI�l1ia 

(avv. De Fin:a). 

Sicilia -Assistenza sanitaria ed ospedaliera -Ineleggibilit� ad amministratore 
di Ente Ospedaliero -Illegittimit� costituzionale Fondatezza 
per i consiglieri regionali -Infondatezza per i dipendenti 
regionali ed altri. 

(St. Reg. Sic. art. 17 lett. E; 1. 12 febbraio 1968, n. 132, art. 9; 1. reg. 6 dicembre 
1973). 


� costituzionalmente iLlegittima, per violazione dell'art. 17 lett. e) 
dello Statuto ,,.egionale, in reiazione aU'art. 9 della legge nazionale ospedaliera 
12 febbraio 1968, n. 132, la 7,egge regionale siciliana 6 dicembre 
1973,. netla parte da cui omette di considerare ineleggibili od ammilnistratori 
di enti ospedalieri i consiglieri regionali; mentre non � fondata 
la stessa questione per quanto attiene ai dipendenti della Regioin.e o dii 
istituti previdenziaii o mutual?Jstici (1). 

(Omissis). -2. -La questione � fotndarta. 

V:a pil'emesso 1ohe 11a ddisposiZILone (i.JJ:npil.JtciLta) deLla iLegwe i�llnpugJnJata, 
che consente l'elieiggitbihldit� dieii depUJtati delll'Aissemblea 11e,gu,ornai1e ISliJC!ilLana. 
a memblt'i 1del �COiillsigliJo dd .arrn.mtlinliJstaziione di ente osipedalldiero 
-�contra1damente ailil'aissu:rubo difernshno dielila RJeigiOIJ:lJe -rn001 � 1t11cmma 
che esClluiSliviamenJte I�IIrell:'I�isce aJl 1Set1J01re deilllia iliegi�JSILazLone eil;eJbtOlrail1e, in 
quanto � evitden1Je ohe essa -neillLa milSUJm fun 1CllL� pone UIIJJa lt'legoilia pell' 
la :liorma2l1oil11e ,dJi 'll'Il oogano d1eilil'oisipeidia:Le e, q'lllitnidi, raicichiJUJdJe Ulll pll'liln(
1) C:fir. �e~ OoSt. 19 giiugno 19'73, n. 88, in questa Rassegna, 1973, 
I, 1034. 
i: 
~1141118F~ 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 773 

ci(pio orgianizzatorio 1relativo all'ente ~edali&o -interessa il settore, 
aippunrtJo, dlelllla � 1aissilSltlenza 1salilliitariila ., dli oui ailll'art. 17, !l!ett. e, de!Elo 
Statuto speciaflJe deUIJJa Reg.tcmie siidilhllana. 

Oi� posto, dliisoende, poli, diaililla illlatura 0011Joortreniie dieiLIJa poibest� 
Legd/slliai1Jirva 1iln �ta:Le 1settorie attriibwiita ailila RegtlJOllle lia lllleceisstt� deil II1�lspetto 
-lllleilil'eiseirietiizio dli deitta potest� -dei pJ.1�Jlllidilpi giooooailii. culi si liiirlloirma 
la t1eg.ts�iazitonie nazitOOJalle. 

Ora, come. qUJe1sta Corte ha .~� avuto modo di affermaire con sentenZJa 
!Il. 88 d1�il 1973, �oostttudJsce effettivameilllite � prd!ncipiio gooeraiLe ... 
llliO!Il dJell"Oiglaibi!Le dailiJJa �1e.gtlis1aZltOlllie regtlJQil!lJaflJe � .qu,eiliLo sec011Jdo ieui � li. 1000siigilii 
dli aimmfuliiistrazJtOlllie (de1glii iellllti ospedJailJ~eri) isOillo ormali dd 1compOISliZliiorne 
dii 1ilnte1ressi etierogemiei..., li q'l.llailii devOillo pemci� 1esS1ervd 1JUJ1Jtli :rarppoosootaiti 
� � 

Di taflJe rp111iinoilpdo, rriapprieseini1Ja un dimmedliiaito 1corolillmdio ed una puntuiaile 
apl)1]oaZI�JOille wa dJiJspOS�lZI�JQIIle deillla ilieg~e lll�zdiOlllJa1e 1ohe :t�a dli'Vdieito 
dli 1soolita d!eglli .ammJilnJtstratorli ospedJallJ1eirti trria persOlil!e aipipartelllleini1J1 aJl 
OQilllis�igillto fl"legltQillliallie. 

Ill ,dJi~iieto -1ethe :Si rriivo\Lge, �come gii� detto, 1a1We :so1lie dipoitesi ,dJi :liOII"maZJiiolllle 
,dJi 1cCl'JJJS1giliiJo 1ammiaJJiJsrbl'athno ,dJi � 1ellllte .oom.proodente aiLmenio urn 
osiped1af1Je 1Vegitooalie � : m �OUJi tlia 1soell.ita diegtlii eliiigielllldJi � affida;ta dJll. mainliera 
priepandeira1I11te pmprto aJ. COlllsigtlito :reg1ii0Illallie ex comma prdmo 1t1. 1, 
art. 9 lliegg;e 1'9�68 �Clitaita (ed allllaf1Jogameini1Je 1C01I1 "prepondeiirrunZJa ainOOffa pi� 
accen:buaita, all'Assemblea regionali.e siciJ.iaina, ex art. 5 legige 1regionaile 
21 marrzo i'973 � Norme m materia sia:ruiJtarda � q'Uat1e msuilita a �se.gud.to 
deilJJa paa:-zilat1e dedlaratoriia di jJ]i(ieg.iltt:imdlt� 1dJi 1C!Uli ailiJJa selllltenza ,dJi q1.:ue1sita 
Oomte !Il. 8:8 ideil 19<73) -mtria, ,iJnfaibtli, ad 1evwarrie iche iill d1etto ,pOitJerie dli 
e1ettooaito aitttvo artrtmibul.Lto ailil'oirgiathio !l'e.g1ii01I11alie, JiJn 1Vagliio1I1Je a!pP'Ulllto .dJeiJ.Wa 
SUJa OOlllisiJstenza, viada allliche 1a �COillgiiltmgeirsi e 1oumui!Ja1I1sii CIO!Il il'ieiliettmiartJo 
paissivo. Da questa '�COdnioiidenza im:viwo rpOiboobbe, ewdeir:JJ1Jeme1r11Je, dell'iVla'l'le 
urn meooandi.simo SUJsoottibiWe di 101r.iiellllilaire e pdllair~ il'oirgiallllo elliettivo 
Vlett'SO rni.':undioa :liaisicia 1dJi .iJn1Jeressft ( qUelilii XlalJ;llplI"lesentaiti ed dJll.rtrodoitJ1Ji 
dlailiJJa RegtQilllle), riimallllelllldio, 1in tal modo, 1cOltll1iraddeitta ~'afliecrmafa 
esig�eruia dli 1eterog1enedJt� dlegtlii iillllteresst da l'lap.p1resentairie 001l'1001Je 
osipediai!Jtero. 

La 1oosi :oomproviata natura 1dJi � � prdllllotpiio � .dJe11a nOII"ma llllaiZJtOIIllallie 

(arrt. 9, comma �quarto, weggie 1968, n. 13'2), iche jJmpOille ilia soeWta dieg1i 

ammmtswatori anzidetti tra peirsOlllie 1e1srbl'anee ailil'�Oll"gaino reg1i!o1IJJaUie, lim


po~a, quiiin.dJi, 1l'j,11egiittimiJt� di�tlila Legge :siiioiiliiialllla dmpuginaita, peT �lia parr1Je, 

aippurlibo, 1iin �cui a 1lai1e prmoi:pto omette di UlllJifOfrlII1arrsi. 

3. -Altm ooosuira (per vea:o, ailquanto gieineirtcamente fma:nuiliai1la) 
che i:1i rivolge alJ1a iJ..egge �si1cilliiiana 1iin d1ilsCUJss1orne -sotto iill pirofhlo, come 
mnanzi e:;;posito, dieil contraisto coo il"art. 3 de1l1a Cos1tit:uzi1one� -.iinv�!Sltie 

774 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

JiJl. !Il. 5 deilil.'1all't. 1 pecr' l:a pall'lte ilil ,cUJi Vii msuLta omesisa ilia pll'evliisiiOIIle dieil.l"
meiLeggiiibi.lliiit� : 

a) d1ei dli1peind!enil:d ri.rn genere de11.'.Ammiindistraziiooe regiiJOIIlal1e; 

b) dei 1diip1oodiootrl. di ti1stliJ1Ju1Ji iprev�idlel!lZliJall:i, aissilstenzdiaild o mutualiiistlilcd 
,che 1aibbiiano iiaippoot�. diiiretitli. OOIIl il.'ente iospedaiiliieiro. 
La qruestiione cosi ip1I101S1petroai1la � destJiJtruLilta ,di :l�o1t1diamein1Jo. 
� :iminanziiJtiutto 1ell'l1cmeo, peir q1U1a1t11lo 1atitdieine al!l:a 1caitegoT'iila di sog


geitt�. 1sub b), a:'liJtiel�leire 1Che Wa 1Jiegge .impug11I1a11Ja IJJJe 1ClOlt1SIOO�a fa IIlle>mma ad 
aimmilruiisrta:iartoa:ii 1dieWl'1oote ospediaiiliiea:io. 

'I1rl�li��aisli, 1ii1Ilfairtti, di 1soggetrti, 1sila pur 1ilmpiliiiciltamente, x!iicornpll"esi neill',
e1l.Je1I1Jcazlilcxnie 1dieil. 1S1UJooossivo !Il. 8 deililo istesso 1all'lt. 1 ( � ooil.oa:io i quiaiLi 
dli.i.retrtame1I1<1le od di!Ildliia:ietitamenrtJe haJII1lI1Jo pall'ite liin 1Seirv'iz!i, elsiazdiolilli. ,dJi di11iit:
IJi, 1somm:ilnliis1ll1~iioni ed appallbi 1I11eilil'ilI1Jtea:ie1sse del!l'1e1rnbe �): �:mi, pe;rtanto, 
sii. 1esteinde diii. dli.vdieito dli �LeggliJbilliiit� ri.vli 1stabiil.iito. 

Quaruto, poi, ai soggetrtli srub a), il.':iimpliiicil1la aa:nmiissione deilila loiro 
ere1gg!ibd1Lilt� 1eviiidelllJrtemente JJJOIIl del�elt'mi.a:m aiJJCIUltlla � ruspall'Lilt� dli 1lraittamelI1JOO 
� (1e quimdli 1t101I1 111eaiiliizza :La doounzlilaim vtoil.aziiione delll'~t. 3 del'la 
Oostituzdiol!lle): 1ii1Il quianito, iilI1V1e1ce, ,ta:iatrtaisli di 1sitUJaziiJolI1Je dli.soiipil.mruta in 
malillilem 1oOIIldio1I1ffie ad pmnc�pi deilila iLegilsiliaziion1e a:mziiJcmaJe, iilI1 ,CIUJi il'iacoe1sso 
ad 1oo'gaJ1I1i eilietitivd 1I1J01I1 ll'liis11.1wta 1iJIIldlilscirimin:ataime1t1te pireclruso ai soggetti 
,dJiJpoodienti da 101!11ti 1supooiiori r�.sipetillo a quello .ooi appiruritliJel!lle l'orgw:
l!o .eia 1oos1lirtUJiil1e. -(Omissis) . 

CORTE COSTITUZIONALE, 20 mall'ZJo 1974, n. 76 -Pres. Bolilli.dlaioiio -
Rel. Ogg1ooi -.A.l'otdli.aicooo (n.1c.) e P1res1dente Consiigiliiio ded Mililli.stri 
(Sost. Arvv. gen. deJlo Stato Oaraifa). 

Adozione -Adozione speciale -Stato di legittimit� -Esclusione per 
lo stato di abbandono da forza maggiore -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione. 
(Cost. artt. 3, 30; e.e. art. 314, quarto comma). 

Non � fondata, con riferimento ai pr.incipi di eguaglianza e della 
tutela dei minori, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 314, 
quarto comma, e.e., nella parte in cui esclude la possibilit� della dichiarazione 
deUo stato di adottabiLit� del minore privo di assistenza 
per causa di forza maggiore (1). 

(1) Cfr. Corte Cost., 6 luglio 1971, n. 158, in questa Rassegna, 1971, 
I, 999. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE '�75 

CORTE COSTITUZLONALE, 20 ma:rzo 1974, n. 77 -Pres. BondJfado . 
Rel. Aistwf:Ji -Mo�!lftoni (n.c.) e P11esklienite CO!llsig1io <lie1i Miln.iisrtri 
(Sost. 1avv. Gen. <lietli1o stato OairaJla). 

Lavoro -Rinuncie e transazioni -Impu~native -Termine di decadenza 
-Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost. 'artt. 3, 4, 36; e.e. art. 2113, secondo comma). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di tutela 
del lavoro, la quesbione di legittimit� c9,siituzionale dell'art. 2113, 
secondo comma, e.e., che fissa un breve termine perentorio per impugnare 
le rinuncie e transazioni in materia di rappo<rto di lavo<ro (1). 

(Omissis). -1. -Oon l'oll'ldiman:zia di 1r.imesstoine vii1ene 1so11e'V'aitia d'uf


ficiiio Jia quiestiiOille dii 1liegiltt�miit� ,oostiitu:zii01nailie diell'alrt. 2113, seioo:ndo 
comma, e.e., in l1ifer.i!IIlle!lllto 1ag1]Ji 'air<tt. 3, 4 'e 3i6 dieWl:a Costiitu:ziiio!IlJe. La 
stJartrudi:ziiiooe di Ulll b:tieV'e ,teirmiiille dli idleoaidelllZla p& l'ii.mpugn1az1iioo:JJe deill1e 
riiillU!llziie e wansa:ziiio1111i aV'enti ad oggetto dilrtiJtfil dlel. !IJ["lestatoo~ dli ilia'V'Olro 
der.iV1a1111ti dia dii;sposi:zii01111i 1mderiogabdilii dli 1eggie ,svuoterebbe di 1effioa1cda 
priaitiioa ilia die1olial!'laitm:iia dii in'V'ail!kl1irt� ,o01111tJoourba nel pll'imo comma detHo 
stesso art. 2'113, oflIDendo UI11a tute�ia meno Jlavoa:ievoi1e dli queiliLa irdislU.1tante 
1da�. ,oomulil!e iiegime dli rprr1esord.zliloine d1ed 1ooediitd pelt"liodiiicli, 1e dieteirminando 
UIIJJa ,dJiJspW'tiit� di imaittamento, dtn 1oodliine all. dliirliitto iail.i1a gl�IUJSitla 
rieWiibuziiOOJJe, ,s1eooindo che ,siJa dlllltervl�ln.uta o rneinio, iailiLa fi1n1e del criaippoirfo, 

UJ:na semplice dtchiarazione lib&atoda, ovveiro uina diohia1ra:ziione transaittiiV'a 
o abdliioa1liva dieli diiriiltti maituiratii:. 

2. -La questiiOOJJe lilJOltl. � foodata. La piioopettata d:iispa!l'lilt� d:i rtirattame1111to, 
1ohe ddipoo,deirebibe dailiLa dliverisa diUJ:ralta dei teirm.ini dli pirreSICLl.'ii.w 
z;iioine e 'di <lie1oaidleinza � Li.in roodliio:JJe 1a Ulil medesimo ddiriiltlto �. ln!Oill ISIUJSiSliiste' 
peiioh� non � ,possiib1le tstiltUJiire Ulil iiaffir.onto .tra Jlattiisipe1oiie 1essooztiialmeinite 
dJiverise, ,come queilwe 1dliisicipilli.inJalte dailiLa :norma denunzdiaita e dail.-� 
l'airrt. 2i948, n. 4, 1c.1c. L'all't. 21113, sec10!I1Jdo -0omma, ln!Oill ,concell'll1le il.'azdo1111e 
~mcm.data a tutelli~ del dimiitto aililJa II'embuZJiicme, d!imirtlto dli 1ooerdiito soggetto, 
,dJi rriegol1a, 1ail. 1teirmme qrui.lnquieninOOe dii 'Pll'lesorizfoo:JJe :staibillJiJto dail.l"
airt. 2948, n. 4, be1111s� iJ.',impugm,azdrone degli artltli ,dli drusposli:zi10111Je dli ta1l1e 
cred1to, li1beramenite 1oompiurlli. da�. LavoiiartlOO'e dopo La TliJ.sioilruzliiOOJJe del!. 

rapporto d''iimpiego; atti ovviiiamenite non compairabii.Li, peir contenuto e 
V1ar1o1re, ailil1e sempliiioi ,diJcMairia21iiond. dli quiietanza. Appare pertanto lling'iu


(1) Cfr. Corte Cost. 28 gennaio 1970, n. 10, in questa Rassegna, 1970, 
I, 28, con nota di richiami. 

776 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

stlilficartio dil ,rtiJchJ1aano ,a:file IIlJ�lme cooOOI'tlllelllltl Jia prescri.zdione diei dlmtti, 
per cOilltesilare ILa ILeptIDnit� diella normativa 1s1Jabiil�rtla dailil'iart. 2il13 1c.c., 
che saa:JJC�ISlce l'dinviailitditt� dei niegoz:i ,dJi ,dJ~sposizliiOIIle dii ,dlia:'1rtJtd gi� acqudsiti, 
assoggiettan:do itiutroav1a Wa. l'eliartll'Via azruo!Ilie dii 1ami.JU!liliamenito ad .un 
teirmilIJJe dli deoodienzJa. 

L'ordmainm :lia richdlamo 1aJlll',aJVt. 316 d1ell!IJa Oostirtruzikme, 1ohe rdioornosce 
fil d:imiitroo dell .IJa'V'orarbore ad UJDJa gtliuJsta ootirliJbuzJ]one: ma ilia gamrnzda oostirbuziLCllllJaiLe 
dJi questo dltl'Hito ,patrilrnJoo::l�ia, iPUil' limpl!Lcalllldo Jia llllUlllit� d1i 
ogini rdi!!lJU1I1ZJi1a pl'eV'ernbhna aiLJJa l1e1milbuZJiolllle, inoo 1comporta tUJttav�Ja Ulllla 
aislsioourt;a 1ilIJJdlilspolllJLbilllilt�, 1e ,come ,non 1escWUide lLa p!llescr11tfilibilliiit� del ,dJtrJttto, 
cosi DJon dmpeditsce ,aiJ. ILeg�i~oo:e ,dJi dtscipldi:mwe we :tiorme e d: modit dli 
esercii.zio d1ell potere dli impugJnaz:iooe degt]Ji: aitroi ,dJi diiJspOlsd:z:iOlllle evienrua1menrbe 
1oompilurtli dail 1av;011atore, sotto pena di decadi~a. SOllllo ovvd1e 
�Le �eisigenZJe dli 1001'1lezza giiluridiiica che g1iiusfillficaa:JJo 1ia ,oOIIllimmaibOII'dia 
dle~La dieciadi~a 1e llJa 1COIIllllJelSS1a 1staJ1luiiiZJiooe dii Wl JJimilte teimpomlLe : 1aJd 
finii dielWa 1eg,Wbtmilt� ,costttUZJilonlallJe dimpoirita s0!11Janto ,ch:e ,sta effeittliviamenrte 
,giainm1Jtta 1ail. ILaVooratore '1:a ,coocreta posSiJbfillit� dii ricorso a!li1a tu-� 
tela gd'lJl11isdiiJ:zi1ooai1e. Non 1si pu� ditre che un te:rmillle dli we mesi sia 
cos� breve ~da '.l1endiere� liillLusOII'da tall!e posstbil1ilt�; 1aJ. 1c01I1trario, esso 1a1prparre 
congruo �e ,suffio]en.lJte, tairnbo pi� 'OOlllisLdieiiaa:JJdo 1ohe ,dJecOll1l'le �dai!li1a diata dii 
11]so1u:zi~Olllle del !11apporito, o da quei1Wa ,deJ.i1a !11ilIJJunziia o triatilSla:Zdiolllie successivamente 
!inter'V'enurba, �cOlsitcch� J:'i]SJUJLta 1aJSWQU['artla 1a:nche ila ipdiena J.i


bert�� idi aziiooe 1del1Jl'�nteressartio. 

La ,s1Jessa dJLsdiipl]Jililia niormaitiv:a 1conitoo.uta llllei pirdmi dlue ,commrl. del~ 
l',a!11t. 2113 � 1staita� deil ['esto ogg,etroo dli !11ecoot� ,oonvell"ma ieon 1r,airt. �6 
dieil:La Legg:e 11 aig:osto 1973, 111. 53~, che hia poiritartio da �tre a ~ei me1sd

1

ill rberm�lrlle dii limpuigJnazilJOlllle, :lierma cr1]mainoodo twbtavdia ILa 'SallZliiOIIle dellia 
diecaden:zia. 

3. -L'ordmam2a di rcimessio1ne :lia g;enerLco tr1i:fe:rdme1I11Jo aii.11chie ailr,
00-t. 4 del1a OosrtJirtm:ziione: ma iill TlicMamo � pl'I�'V'O di fondiamelJ:llto, pelI'. 
ch� l'art. 4 !11�lco:nof?Ce a rbutti 1i odittacfillllli'dJI dliroiJtto al iLavo1110, ISlenZJa pooailrtiro 
liJillctdeme <iliiroetroaaneUJJte ISU[ ['eg:OILamerutio n011maiti:v:o dei xa:prpOII'iti d:i 'i!Ja1V000 
n� 1sul I"egiim�e del:1e vetmbuzldO!IJ!i. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 mair2io 1974, n. 812 -Pre�s. BOIIldi:liado Rei. 
Benedetti -Aa:icierd (n.c.). 

Successione -Successioni legittime e concorso tra figli naturali ed 
ascendenti -Limitazioni nei confronti dei primi -Illegittimit� 
costituzionale. 
(Cost. art. 3; e.e. art. 575). 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 777 

Filiazione -Filiazione naturale -Obbligo di prestare gli alimenti 
agli ascendenti -Mancata previsione -Illegittimit� costituzionale 
(Cost. art. 3; 1..11 marzo 1953, n. 87, art. 27; e.e. art. 435). 

� costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di e.guagtianza, 
l'art. 575 codice civiLe netia parte in cui, in mancanza di figii 
legittimi e del coniuge del genito'l'e, ammette un concorso tm i figli 
naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti de�l genitore (1). 

Per ille�gittimit� costituzionale derivata, � costituzionalmente illegittimo 
l'art. 435 codice civile nella parte in cui non prevede l'obbligo 
per i figli natumli riconosciuti o dichiarati di presta.re gl.i alimenti agli 
ascendenti legittimi de�l proprio genitore (2). 

(1:-2) Cfr. Coo:te Oost. 14 aprile 1969, n. W, in questa Rassegna, 1969, 
,I, 423; 28 dicembre 1970, n. 205, ivi, 1971, I, 30; 30 aprile 1973, n. 50, ivi, 
1973, I, 800. 

CORTE COSTITUZIONAL1E, 27 mairzo 1'974, in. 83 -Pres. BOtilddiacdro -
Rel. Reallie -Oailic:Lera (n.c.) ,e PveskLenroe OooJsd:gilliio det Mmilsitrd (S01Srt. 
A vv. gien. de1Lo Stato Sav:aoose). 

Ordini professionali -Ragioniere e perito commerciale -Legge di 
delegazione e decreto delegato -Illegittimit� costituzionale Esclusione. 


(Cost. artt. 81, 73, 3, 4; 1. 28 dicembre 1952, n . .3060; d.P.R. 27 ottobre 1953, 

n. 1068; l. 15 luglio 1906, n. 327, art. 2, secondo comma, ~ett..d). 
,Non sono fondate le seguenti questioni di legittimit� costituzionale 
delle leggi sull'ordinamento delle professioni di ragioniere e perito comme1'
Ciale: 

-art. unico della legge 28 dicembre 19152, n. 3060, e decreto delegato 
27 ottobre 1953, n. 1068, con riferimento all'obbligo della copertura 
finanziaria; 

-il citato decreto delegato 27 ottobre 1953, n. 1068, con riferimento 
alla tempestivit� delia sua pubblicazione; 

-l'art. 2, secondo comma, lett. id della legge 15 luglio 1906, numero 
327, con riferimento al principio di eguaglianza ed alla tutela del 
lavoro (1). 

(1) Cfr. Corte Cost. 12 mano 1972, n. 43,, Foro it. 19172, I, 867, con 
nota; v. anche PREDIERI, norta in Giuris. Cost., 1964, 7,55, 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

778 

(Om~ssis). -1. -La Oon1Je � ,ohiJamaitia ia dectlide:rie, .imlianm rutto, 
se ['.airrbiJcoilio UJilJ�Jco diellWa Leggie d:i 1dele1ga 218 d1tcemblre. 19i5�2; n. 3060, e, 
OOIIllsegruenteimoote, thl �decir1eito :1Jeg,ilsllia1liV'o deiliegiaito 27 ottobire 1953, l!lJUmeiro 
1o68, 1c01I11oeirnooite .g�ii ordtnamooiti 1del1We !J;llrloJ�essdiolllli dm ragiilomeire 
e peritto 1commeire1ilall.e, 1ciootriastmo ooo ll.'1airt. ~lil. Ulltimo comma, Oom., 
per 1ormessa :mdltcazJilooe idei mezz:i rper :l�at :lirOl!lrlJe ja�!Le :nuJOiv1e e maiggiiloird. 
spese, ohe Jia ll'li~cmma 1degJ.i 1oird:ilnamooiti piro:l�essiiona;]Ji 1suddet'tli awebbe 
coa:npoir1laito. 

La q'lllemdJOIIlle llllon � :l�oodaita. 

L'1airt. 81, ru:lrtllmo �comma, ll'liicMeide 1che ogtnJiJ ,lJeggie �Che li.JmJpoirtli lll'lllO;ve 
spe1se 1devie 1ilndilca1r1e iii mezz:i iper :l�arrvti :fuiOlllte. Que1sita Ooirte ha II'liltOOJUJto, 
i�iil pmecedierr:uti de1cilsi!onli, che devooo necessail1ilaime:nte 1esseir1e ip111edie1teirmmaiti 
i me~i diestmartrl. 1aililia icopeirituira am.iche quando aie nuove 1dilsposiziiOIIlli 
1ilmpoir1lil!!Jo peir J.'Eirar:to oneirti maggiiiomi dii .quelffii deo:ii'\11Ml11lt dlaflilia 
i!Jegilslia2ltooe .pll'leesilstooite (1se!!Jt. n. 616 del!. 1959); red ha pll'lecisrato, 1nol1tire, 
che 1se 1I1Jel1Wa illegig1e maillcihli ogtnli .mdliiciazd.olllle ,deffilia 1cop1erituima., 11JJ0111 rsd. ,dJeivie, 

maggiiioa:-01I1Jeire, do'Vendio la mai1I1Jcall'.lZ1a di impld1ciaz:iJ011JJe finranZlia!riia ersseTe 
derunta daill'oggeibto diellllia Legge e diail contenuto di es1sa (ls1e:nt. n. 30 
del 19159). 

Ma aippunto !�IIl applticaz1ilrnne �dli q'Ulesrti plrlil!!Jc�pd deve e1sclude1r1sd. che, 
nel �ooso di ispeciile, lJa deilJUll'.lZdiaita vd.01l1azd.o:ne de1l'axt. 81, ultimo comma, 
Cost. rsussiisrba, artteso che lJa iLegge dii deLegaziiione dlell 195�2 ed fil ooccers-
siV'o diecrerto il!egiilslaitiivo del 195�3 n1on contengono a::Lcunra norma che 

que !t1Jon aviooiti �oiperlua:-a e ll'lilsconta:-o nellllia aurbo1I1Jomda fi1I1Janzruarrdia rircono1sc<
iwta ail. Ooli:Legio prro:fessruo1I1Jale dled :ragiro!!Jd.reirli e degli es1el!'lce1t11li d!n eco


2.. -Del parrli tim.forndaita � �lia se1ecmda. questdorne coo ila qUJaile si 
prospetta fil cornrtir1asto 'con l'�airt. 73, uJ.tiimo comma, detlia Cositirtuz!Lone 
de1l dt'l1oreto legii1sil!arbivo deJ.1eig1aito n. 1068, co:ntll'laisto dieirivan1Je dal!. :l�aitto 
che, sebbene emainato li.il 27 o1Jtobire 19'53 e cio� ne1l termil!!Je di nove 
mesi dalla �ootll'laita dm. viig.orre delli1a J1egge �di delega come da erslsia ~sorii,
tto, d[l suddetto de1crr1eto � rsrtaito pubbaii1caito n�lllia Gazzetta Ufficia.le 

n. 34 defil'll :l�ebbll'lai~o 19<54, con .�oll.ita:-e tir1e mesi dii rditarrdo. 
Questa Oorle, peir vero, ha gi� affe1r1maito, con isenitenza n. 3,9 del 
1959, che i1l rrita1I1do nellil1a .pubbLLeaZliolllJe di 'UlllJa iLegg.e diei!Jegarta, q'Ula;ndio 
questa sia stalla ema[lfaita �'11Jtro hl teirmil!!Je russato dall1a iLegge di deLegaZlione, 
non dertermi!IJJa l'illegiiJttimiirt� cositiltuZJ~ooaLe dellllia lliegge mede



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

sima, essetndo !La pubbWiicam001e sellllll?illilce ,co1ndii2licme d'�efficaroa e non 
anche requdislirtJo di vialrlidii.lt�. Ed ,iJn efl�ertrtli dia u1na .cCJiIU"lel1:rtla 100.allliisi dieililie 
finalliit� de�l'arit. 73 delJJJJa Cosrtiiitumooe, Sii triaie dJ. �cOIIlvdtnicimenito ,CJhe fa 
mosservianZJa dell. 1teirmilne lllJOIIl dietemmiin1a un vlii:zlio dii 11eg�rtitllimlit� oootitUZJ1cmall.
1e diefil'aitrbo Le1giisiliaiti.vo dieiliegiaito, !Pil.lJl' se derllta diillo1sseirvialllZla pu� 
comporitaire 'U!Illa ireispoosabiillit� d1etl Goveir.mo ,SUJl ,pialllJO poiLiJtilco ed eVle\11twalim~
e 1atnJche 1colllJseg1U1ooze giiiUJr1fa:llilche, ailiLotrquando Ja vioilaZJiloillle dell. 
p:l'edetto obbJJigio 1aibooa �C�llU:ilato !La il.1eisiolllle, dli isileire dli oomptelllZla �costlituziilooaflmelllite1 
garellllti1Je. 

3. -Nellll'o!l"diilniairwa s:i ptr01s1petta, dJnfiJn.Je, :ill dubbd:o che l'art. 2, secoodo 
(lomma, iletit. d, diel!La 1Le1gg,e l5 ilrugiLilo 1906, n. 327 (a noirma diell. 
qwawe per faire pai!�te deLI. coiLLegtiJo dei ragiiJOlllliled � niecessairfuo -:lira il'ailtro 
-1a\71ell"e, dopo ottenwto dii. dipJJoma, :llatto piratica pires1so un rag�oIll1er
�e d'UII1ante ialmooo due allllilli ed ave1r1e isupemato . Ulil esame plr'a�t1tco), 
co[)Jtll"asti 1con 1l'1M"t. 3 delilia CosrtJi.ltumOlllle :per La diispai:rdt� di rtll"aittamellllto 
tra dipiliomaiti abbiJe[JJti e IliOlll abb1ellllti, e oOIIl l'airt. 4 dieiliLa CostlirtJuzliJone, 
per l'ostacol1o dJJe La cO!IldiiziJOlllle pa:ieviiista co1sti.ltwwebbe aJil.'esercizilo dieili!
Ja piro:lie1ssiio1I1Je. 
La qrUJestilolllle noo � :lioodiata 1so1tto ailcun ptroffio. 

Lnviecrio, tiJl 1S1Uperamento die11l;e1s1aime ptra1Jilco ed dil petrlliodio dii pir1artliica 
biiel11111aiLe 1sCIDo dimposti dindiisrtd[Jltiam~te 1a tUJtiti 1cOllotro che aspilrano alilo 
esercizto dieWLa pirio:lieisstone dii :ragiiull11er1e. Anche se LL'assolviiimellllto dii tal!e 
OOJer�e pu� iP'l'e1s1~aire -liJn :liatto -maggt1ooi d1ifficowt� petr i 1sogigerttd 
che ver1siino ill1 sfu1JUJa2l1ond che iimpol!lJglaino un Jimmediiarbo SV'oiLg,imooto dii 
aitti:vliit� retr11bwirbe, ct� illlOIIl cO!Illpo['ta La vitolliamo[]Je die1l pi:rlil!lJcdJpdio di ug1Ulagiliiainza, 
po1iich� ,ttrattaisli dli rucooverne1I1Jti 1che non p'�'ssono 1e1s1seire dell. 
twtto ,e]JiJmil!lJati, per l'esiigelllZla di pubb!Ltco .iinteresse di 1siuboir1diilniare, secondo 
ilio ,spdir1ito d1etlJl'a!flt. 33 defila CostiltUZJiJOillle, ali. rprevielllltiJvo 'Clompdmento 
dii Ulil per1odo dii p!flartli.100 (r,iisu!Ltallllte �dia aprp101sfube 1at1lesrtazdo!Ili) e iailila 
ve:rtl:f�ca d�eLlia prepall"az1olllle rbeooiica, l'.ammiis1s1ooe 1ailJl',esie111c:iZJiio deillia pro:
liessiiO!Ile. 

Ed � 1appelllJa dii. 1caso 1dii osseirviaire che JJa g1atra1I1Z1i:a detl ,dJill"iJtto 'al �iaV'O['
O di cwi afil',art. 4 delWa OosrtlirtJuzlio[]Je non deve essere 1iintesa .come 
Ulil wLmilte �che IlJOIIl. �CQ[]Jsenta 'aill. 11e1gLs11aitore ord1illllairliio di 1impolf'I'e, illletll'ilntereisse 
deliLa ,collettivtt�, pairtliic.o1atri condi1zdio[]Ji dii �accesso �ailil�e ,siJngoJJe 
pI'o:liess101D1i. TaiLe diisposimOOJe ,iin:liatti va �cooirdiinarba con l'all"t. 33, qUJiin,to 
comma, delil1a Cosrtilituz,iiooe, ,sowa ciitato, Le CUii fiiniaihlit� 1s10IlJo ptro1p[iiJO 
queil.le di real:dell'e posstbiil.1e ed ,efferJ:,tivo un ,51er1o ed ogg,erbtdV'o .accerta~ . 
mento de1i rieqwsL1Ji 1aittii1JUJdi1r1ail1i e tecIJJLci di chi aisa;idil'a 'all'eiseircdzliio delle 
procl�ess1ooi suddette (seinrt. n. 43 dieil. 1972). -(Omissis). 


780 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
CORTE COSTITUZIONALE, 27 marr:oo 
Rel. '11rtiJmaJI1cihli -OailJelstanii (n.c.). 
1'974, lll. 84 -Pres. BODJ�:fiaicdo -
Successione -Successioni legittime -Usufrutto del coniuge superstite 
in concorso con figli -Facolt� di conunutazione -Ille~ittimit� 
costituzionale -Esclusione. 
(Cost. art. 3; e.e. art. 581, ultimo �omma e 547). 
Non � fondata, con riferimen~o al principio di eguaglianza, la questione 
di legittimit� costituzionale degli articoli 581; uitimo comma, e 
547 e.e., che prevedono la fa.colt� di commutazione dei d�ritti suU'eredit� 
del coniuge superstite in concorso con figLi Legittimi e natumli (1). 
(Omissis). -1. -Ad aVV!iJso del itr:1burniarlle dii San Remo (ordlITTam:a 
del 30 1apriilie 1971) 11a !IllO[Ulla dleg1lii 1airitit. 5�81, ul11Jilmo �comma, 1e 547 e.e., 
l"eiliaitdvia 1a1i modi .i.o:J. 1cuii po1sso!IlJo 1esiseire 1soddiJs:llartlti 1i ,diJrliltJfil del conduge 
nellilJe 1SUJooessiJo!Illi wegi~ilme ed dl!l ca1so di 1ciO!IlJooir1so colll .figtl:i 11eg1Ltt.limi e 
lllaitulriaJLi, vli1oih~mebbe ll':airt. 3 de111la Cos1JiJ1Juz,iJO!Ille perch� diaiir1elbbe luioigo ad 
Uil1Ja imJg:iiuJs1JiifioaJta d1iJsp1aiiriJt� dJ� 1JI1aitta1meilllbo deil de1Jto Cloali�IUgle 1S�/a ir:iJspetto 
agllii 1a�r1mi partecipanti 1al]!lia 1co1mUltll�IO!Ille 1eired1iitaria, �che nei colllfrolllti dello 
stesso oolll�IUgie 1siuperrsttte o dii og:ni 1aJ1tm ,soggetto 1es1lirallleo 1ali1a :llamigrl.ia 
deil testaitOlre �Ohe 1sila destilllaitaiiriio di UJil iLegato idi ruisu:fu:'Ultto. 
La qiuestiJOil!e 1ciosi [pl'oposta Il!Olll � follld!ata. 
2 . -PUJr 1essood!o tlia :liaicollit� dli soddiiis:liax1e 1e iI'aJg1iond. 1eire1d1taiiriie dl!l 
uno dei mo�dii prewsti datlil'airit. �5147, 1cmnma pll"lilmo, iI'jjoO!IlJosaruta sollo 
ag1lii �ell"ledi e inOl!l ~che ail �ClOI11iugie uiSIU.frruitltuaruiJo ex lege, c'� dia telllJelre 
pl'esellllbe cbie gllii 1eiredii. e il.'usu:liiriuttuario IIllOlll IEli �WovaJlllo ii.In IUl!la 1SI�!tiuaziollle 
di :liaitto 1e 1giu:riidliiaa �Jde!IlltLaa o 1aissilmif1ail:)fil1e :neihla 100!IlJS1idea:iaz:i!O!Ille noimniathna: 
1ill 1coiniiug1e 1siupe1rs11i.rtJe, .matti, 1bJa d1wiltto 1aJ1l'uisu:liruJtlto ,dJi IUl!la .qUJota 
dli 1eiredlilt�, 1e a ,dJi:ffe!I"1eo:u1a di quieil. che 1si ha per gli 1ereidli lllOIIl gl.IJi � quliinidii 
deV1o1U1Ja Uillla iqiuoitia detlil'1eoodl1t� m plliooa o IIllUda prorpxliJeit�. Le IIllOII'mJe, 
in �oud rbailie 1diiJsciJpillilnla � 1cion;sa1Cll'aita, e che 1sO!Illo fil ll'I�lfile1sso 1dli dlerbeirmJ�IIliarfle 
;riag~Ol11i ,dJi potliiitfuoa ilieg!i.JSLaitivia, ll!Olll 1c01SltiJtUJiJsoolllO oggiei1Jto ,dJetlilia rpreselll!fle 
im:pug1I11aitivia. A.ppaiire per cd� dieil r1Jutto iLogioo e 1ClOlll!SeglU!ellllZJ~aJlie, e comunquie 
IIllOl!l di:tirazJilonalie, 1che iatl:Le poisizIDOllli .g�roJriooche diegi]Ji ooe1d!i e dleil 
oOill~ugie 1suip1eirstiite, pruir nelJl'ambiito deiLlla 1ste1ssia 1001In'UliliiOl!le limddielllrtlaJLe 
dli 1god!ilmellllbo, 111~spettiV1a1moo1Je ,si aicoompaiginJi. o mwo iLa 1s:pei1JtialnizJa del 
detto dliir~tto 1dii oorrumu1JaJZ�IOlllle. Giiol\71a, pOli, iall rig1UJairdlo, dmnaire che iJ1. 
(1) Cfr, su1lla natura del diritto spettante al comiug,e siuperstite, Cass. 
10 novembre 1971, n. 3177, Foro it. Rep., 1971, voce Suooessiollli, n. 127. ~ 
~ 
f.i 

~ 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 781 

cOIIllilU�e nei �cmi 1~possa essere o vengia opell:'lata t1a commuitaziiooe, 
din lsostanza IIllOil � cOIS1ll'leltto 1ai sUJbWre 1allicmn 1darn1Ilio pai1Jrfum!OIIlliJa[e, 
non porbel!lJdio :i ,diiJ:rtiJtl1ji 1cl:re, d'raiooord10 o 1giirudiJzJilallme!tll1le, ,gi]Ji >SOl!lJO irliioOl!lJOsoiiUJti 
1111on essere 001I1siidie:rati equJi:V1ailJen1li aJ1. ,dlilrdlt1Jo ail.ll.'1UJs:udirtult1lo dli UJilJa 
quota dli ooedrlit� spet1laniileg1lii �OII'l1gliinm.iiame1111te [pler legge. 

3. -Nion 111iloOII'll'le, d'atlJta.ia pairlle, l'1aisserdita 1seooinda ~aig�lonie dli C0111tria1s1lo 
roon ll'1airit. 3. 
� 1ii1Il11Ilieg1a1blille, posto 1ohe raigl]Ji ooedli ll1JOil rspetfua lJa :liarooiLt� dii coonmut~
iiOIIlle de qua IIlleli �oor:nl�ron1li dei iliegiartiacr:d 1dli 'UISU:fu:utto (ioOIIlliuge o pelt'-: 
SOIIlla restrOOJea ailila ,:liamiigllriJa), ooe dll �OOII1liJugie ruJsufu'rutburaiirdio ex Lege rsiia 
diestilniartiall1ilo idi 11ma diiJsoilplhllilla lJegiiisiLaitivra dJiff.errreinrte. SelillOIIllch� din �ci� 111101I1 
pu� xiavvtilsalt'Si 1llllla mgiiiustirfiioata e !lliOIIl :ria:zJiiOIIllailie dispairdit� dli tmat1lam>
e[ll1;o .giiiur:tdliioo. Baista rall J:1iguiallt'dio trlkfall'tsi a�JJa ratio ,dellJe diiistiil!lJte e dtV1e11se 
:noo:me messe �a �oorntfl'Oll!lJto 1e �sop!1aittUJtto nio1larre 1che m Uiil. calso 
(suiooessiiOIIlle lie~irtJ1filma) � 1111elJlJa iLeg,gie i!Ja dlwert:Jtia 1ed 1esellruiSd.vra :li001te dleill'raittriiibuzdiOIIlle 
pai1:;ilimcmiJae (1iln usu:lirutto) din ;llaV1ore dleil roOll'lliiuge suipeirstllite, 
e .che 1111elll'lailltl10 �caso (1suicoossilOIIlle �telstaimell11flarrli) tla IIlJOlt'ma 1mova 
l'!.iJsoootro IIlleilllJa rspOIIll1Janiea e V1aJiiida v;olliOIIllt� del de cuius e questa, ISlempre 
che IlJCllil V1aidia 1001I11tro li dilrditti lt'l.iJsell"V1altii ra dJaiti ,soggeitrtJii ed ialliLe illlorme che 
lii! 1gairnmt.iJsooino, mel'liJta di lt'I�oevtelt'e pliielilla a<trtru:aziiiOII1le�. Ed ap[plaJI'le per' >Cd� 
Jiogi.iJco 1che IIlJeil plI'liimo 1oaiso crie lt'lagriJOl!llli �~'usu:lil1u1Jtulairlilo ex Lege po1slS1aino 
essere 1Soddlilsfaltte, 1se1rna 1suo idiaa:lll1o part;irJilmOIDlilaile, IIlJeli modi mdl.iJoati i[Jjeif.1'
all'lt. 5 4 7, e �Ohe IIlleil rseOOl!lJdiO >OalSO ialllia V1ol1olillt� 1Jes1Jamen.1Jalt'I�a LS/iia .fl'.iJOOl[JjQSOMO 
v>alOlt'e Plt'emilillelilJte. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 mairro H:174, n. 86 -Pres. BrOIIllitflaio.ilo Rei. 
'I1:rlimallt'cm -Omilnz (r.n.ic.). 

Reato -Diffamazione -� Exceptio veritatis � -Discrezionalit� dell'offeso 
nel concederla -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Oost. artt. 3, 24; c.p. art. 596, comma primo). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, 
La questione di Legittimit� costituzionale dell'art. 596 c.p., che affida 
alta d~screzionaiit� dell'offeso quereiante la facolt� di concedere, 

o meno, la prova Liberatoria dell' � ieooooptiilo V1eri.iJta1Jiis � (1). 
(1) Cfr. Corte Cost., 14 luglio 1971, n. 175, in .questa RW!segna, 1971, 
I, 1298, con nota e FfYl'o it., 1971, I, 2453, con nota. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

782 

(Omiss~s). -1. -fil pretoiro dli ",Striad�lllia, con ~�ovdd!nanza dinid!Lciaita 
i.in. epiigiriafu, soililievia lia questiJOIIlJe dli iliegiJttim:iJt� 1oosti.lbum0I1Jailie dieilll'iart. 
596, commi primo e terzo ;n. 3, c.p., in !riferimento agli aritt. 3, comma 
primo, 21, comma primo, e 24 della Cooitituzione. 

2. -La Corte ihia 1giL� a'VIUlto modo di '\llailJUJtarr-e dlafl pUIIlllJo dli wsita 
deililta 1ccm1i0tl'lmlit� 1a Oo1s1JiltuzilOIIlle iailiCIUIIld aispel1J1Ji ,dJeffi1e l!lJoome 1delrllUITTlcdlaite. 
0011:1 JJa .senit~a 11:1. 175 1e 1con llia 1succiessi'\11a ovdd!nainza !!l. 18'8 diel 
1'971, ;i.in. 1sede dli esaime 1dlellJlJa llie~:iJt� 1ciosrt:JiituziJOIIlla!Le d!ell pirdmo 1ciomma 
delll'a!rt. 596 I�IIl 111idie!rilmento 1allil'alt't. 211, 1cOlffilIIla prilmo; ide�llia Oositil1ruzdiOl!lJe, 
ha ,!'liJtenuto, a rp111Q1Po1si1Jo 1dellll'iipo1Jesi dii di.filaimazd!OIIlle 1Cloil. mez2lo dlelilia 
stampa, ooe il'esemciimo de:l diirditto dli dinfuirmaztiJolllle pone!S\Sle liJl. 1glilomaildista 
irn' 1co1111d!imcm1e dlii I�II1V101oaJ:r1e J.'1esilmen1Je pre'1!ils:ba 1dalfil'arrt. 51 dreil 1C.[p�. 1e chie 
quiilndli :lioSISle lllleli dli iJJuJi 1ooinfriointd I�IIllOpell1al!lJ1Je filL dlivfueito de<lllJa rpil10rvia illiberarbOII1ila. 


E 1(l0Il !La 1senit~a II1. 103 del 1973., Wimisbai1iarmen1Je ru dl�l�Osto delJ.'
1aivt. 5196, 100lffilIIla ter2lo n. 3, ha esci1Jus1o 1che 1SUJSsiJsrtJels1se dll dieniu:nied1aito 
COIIlJWaisto 1con gl!Ji 1airtbt. 3 1e 24, 1cioimma 1S1eC101I1do, ,�;eilllia Oo1sit1iltuziiloo�e, a1J1Jeso 
che 1'1ecce1zilol!lle ail prdinJcliipd!o 1c01I11saiooai1Jo ineil prlirroo 1cioanma deillio istesso 
all11Jiiool!Jo, �e oomponban1Je uina diffierielliZla � 1dli �dilscip(lliJna 1lle!�. 100![L:fivo1I1JtlL dd 
limpiutarbi .dli eguailli :rieati, aippai11i'\11a 1girustifi1cata, 1ed till dlilriirb1Jo dii dilllelsta, dlll. 
relliazfol!lJe aililia rp111ovia liberatorila, lllieililla :marbell1�la ideli de!�il1J1Ji ,contro il'1oinore 
e dei irielarbiv& [plI'ocessi:, irliisuilrtJavia 1ampliilaito nie!IJJa rua pirra1tJiJoa pioritata. 

3. -fil thema decidendum, ova, 1coonpiriende per� piUJnitt e p:r,iolfiJIJi !lliOO 
. oopierrbi dlailil!e p:r,iecedleniti 1ed 10l'la II'I�IClOII'da1Je pirionUJnoo. 
Vii � 1an2liltut1Jo da ird�ieviare 1che ilia pirieselllli1le dem.mcia si II'li:lielI'lilsce 1sip1eoiificameinltle 
1ailll',airit. 15�96, ocxmma plI'lilmo, 1e 1che questa iillor:ma, piur coSJ1Ji1ruJendo 
oggie1J1Jo ide�llia qiuest~oine 1sioililJeviarlla 1con il'olI'ldlilnanm del 27 ma:glgli!o 
1970 id1el �WilbUJl!lJallie di l\/LiJ.a!l1io, !l1ion � 1s1larba valliutata 1su:l itiemeno dlelllla 
liegl�l1J1Jilmilt� 1costi.lbum01I11allie dia .qQJJ~.51�a Ooll11le 1con il':ilnd1aa1la sell11Jen.za n. 175 
del! 1971, perClh� � 1s1lai1la 1001I1Jsiiderarba, 1aome 1si � detto, moperan1Je dli 
:limnte aililJa fuooilJt� 1clJi :PT'OVla II'I�ICOIIlJOSdilUJta 1spel1J1JanrtJe 1ail gWorrinailiiJsrtJa dJl!l iorclJiJne 
:aJ. :liarb1Jo 1diVUJLgarbo, lanJCOII'lch� dJiff1amatoriJo; e iche, i�IIlOilJWe, qiuella 
nomma non � ,s1Jarba d1emm;cia1la 1coin !Le 1oodilnai1Il2le idii II'lilmelSSI�Joine 1a1lilie, qQJJaJd 
� 1segiudta Jia 1Cl�1Jaita 1sen1JeruJa II1. 103 del! 119�73. 

Ed ii.in. 1secOl!lJclio iliUJogio Via osservraitio 1chie llia quiesrt:Jilooo � 1palI'liimeniti 
nu0V1a per ci� iehe iliairit. 211, 1ciOlffilIIla prdimo, � 1aJSSUJlllito coone dlilsposiizliioltlle 
di TaffcrOIIlrbo iJn UJna marberila 1ets1lirainea 1ail ,clJ�JII1:iJtto di d!l!l:liorma2liione. 

4. -Oi� pl'emesso, non essendo 1stai1Ji iaidottarbi 1nsuovi 1air.giomeo::iJtli a 
sosteg'1llo 1dleilLa demm;ciiia di :iiIJLegiJttim:iJt� 1costirtJUzilollliailie delil.'arrt. {51916, com~ 

PART;E I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

ma rterZJo, 'Il. 3, xilcoa:;rono we {lOilldizliioni pea:icih� dlel!La ireiLartli'V'a qUJestiJOIIle, 
gii� idiichilaa:iartJa IIlOIIl :liondlaita, irliJsuilJbi lia manii:ilesta 1mood1arbezza. 

A pll'lopOlstilto, iPOI�, dle(fJ1'1assemito 1cOIIlfbria1srtio 1dielll'1airrt. '5196, 1c01mma iprciano, 
cCJlll ii 1cirtlarlli axrtt. 3, 21 1e 24 de(l1J.la 001s11liltuzilo[]Je, a.ta Omrlle � dieilll.'1aVVI�lsto 
che 1esso IDIOIIl estilsita. 

Q�ea.tlia nooma []JOIIl 1illDJciide .illDJg�IUisrtimciameme 1siuil. diirrdrtrbo idi ma1I1ifustall'e 
a.ltbell'lamenrlle 1ill. p!I10ip!I1iio '.P1eins.iJell'o, 1e []JOl!l []Jeg1a n� �JiJmliltla o osrtiacoffia 
il'esea:idilz1i10 1del �diirliJtrfJo dli di:l�esta 1e dli 1contsegueinza []JOIIl viilolia il. i(Jll'I�IDIClilpilo 
di 1eguia:gJlii�lnZla. 

Non, '.PfU� 1so1stle1DJE!ll'ISL, 1siiocame dl!l'V'ecie alstsuime riJ. g�IUidiice a quo, che 
)J:'8Jll'rt. 21 � turtlelliaiDJdio ltllel modio p1� 1a1mpto :La wiberit� dli 1espll'lessiio1D1e., po1oo 
strui!Ja -dimp1iiciltame[li1Je ma ([]e1cessaill'lilamoo'1Je -1che 1dorq1U1alllldo ti.l dliil'liltto 
dli: maltlliifusrtiazilooe del peinsilero ,elllJima :illll .cOllllfLiltto 1coll dlirrtiltto 1all.rbriud 

a:l ll'lilspetto dieililia plt'op1rdJa ll'eipu1Jazil0111e ed 10I1JOII'l8Jb:illllit�, s:ia 1C10illJce1ssa all 
'dincoll:pa1Jo l'mco111Jdli.zJilonia1Ja :llaico�rt� dill p1rm11aiire la ve1rirt� dieillJJe ISIUle 1aflie!rmaz;
iJoltlli �. 
La p!I1eWSiiOlllie 1cosrtil1JuzilOIIlaile d1eil d:io:fotrto di: 1m8111lidle1stalt'e 1iJJ. ;pll'opdo 
peinsiiiwo !l]Ol!l' 1mtegi!1a WJJa tu1Jella :iJI1JcOlllldl1ziio[]jaJ1la ed j.[IJIJim'irbartJa ,dJellilia libert� 
idi maillJil�e1stazdJ01D1e .d:eil :peinsi1emo, gfamcih�, 18J[liZJ�, 1a qUJe1stia 1SJO[]JQ plQISJtli 
limiit:i dleiriV18iil'.lrti diailllla rtiutelia idei!. bu!oo ,costume o� dall.il'1es1�lstle1!1Za �,dJi ibeillli 

o 1imltwessi divwsli che 1sdJano paill'limoohl 1giaa:ialtll1Jil1Ji o p1r1ortJertmi. d1allla Oolsibituz;
hme (�cOlme quesrtra. Ooll'1Je ha plt'ecilsato dJl!l viaa:iile o:coasdiOIIJJi 1e dia uf!Jtimo 
COIIl 1Jia 1seilll1lenl!�a n. 20 dJell ieOll'll'e1rJJte 1anllll0). 
E itria 1codesti beni 1ed 1iiltlJte1re1sstt, 1ed lilll paill'l1Jitcoi1aiire rtira qUJeflilie liinvdlo


ilJabtlii, dJl!l quiaillJto 1essetn.2Jitail.meilll1le �conltllessi 1con wa ipe!rsOltlla '11!lll'alna, � il.'10f[li0


r1e (cmnpi!1ellllsivo del dJecorrio e deililia xiepillfba:ziiio1I11e1) che tlroV'a iditl�esa inelLle 

pll'W!iisdJoll1li dleg1lii 1airrtt. 5194 ie '51915 del 1codlitce penialLe. 

Ne coosegue, 1illll :11e~itoJ:JJe 011 1001so �dii 1collllflliJtto !l:Jra dlirritihl dportiizz1artio 

nelil'oll'dJilnianz;a 1e iso.pll'a !rliicoa:darto, 1'1a1ssenZJa dii rngtlioillli iLogLche o gliwridd


che per 1C1UJi possa diill'si che 1spet1li 1all.il':iinicoil.piai1Jo 11.ia :llaoollt� ,dJi ip!roV'are !I.a 

vei.1tt� d!eililie 1rue 1a:ffie!rmaZJiiOltlli 1a[]JCJOII'Clh� liingi�IUill'I�IOise o ddffiamartJmliie. 

D'>ailt!ra .p�lll'tle, 1esdlru1so 1ci�, iDJOIIl pu� 1dlirr,si 1C1he Uia illJO!l'ttnla de qua sdJa 
illll cOllll1JriaiSlto con iJ.'.8Jll'rt. 24 1d!ellilia Cosl1Jiltuzitone. L':incoilipaito dli dJl!lgliJuria o 
dii ,difllaimamooe, ,dJi: ll'leg�owa, !IllOIIl �, ovvdl~e, tirtloiLaiire dli !Ulll. dlirrlilllfJo di 
mg.tooita111e O d.i dJifliam8Jll'e, QVVle!rO, 1sec0I1Jd!O qUJaltll1Jo sl�I � pireic:i1sarflo 1001!1 11.ia 
citata 1sootenza l!l. 1715 idei!. 1971, 1C1ome !iil. 1giilOII'lllail.dJsrtia, .1egittilmal1lo ad dl!ldlo1rmai!
1e 1iJl!l 0111c;1iilne 1a :liartti o 1e1illl'coisrtianze che 1staillJo ll'liltein1U1Ji :lie1sdvi id!elll'10illloire 
e della reputazione altrui; e qumd:i ha :Ll diritto di diifende!l'SI� alla stessa 
s1ll1egua dli op 1ail.rtJ!ro 1sog1ge1lto a 1C1UJi 1sia 1ilmpuiba1Jo un quaiLsdJa/811 111eal1lo ~e 
che, wa il'1ailrt:!I'o, lrJJOIIl possa 1itnV'01C18ilt'e U'1esitmeltll1Je dieilll.'1811l'rt. 51 dia! <CIOdi:ce 
perniailie), ma !l]OIIl IPIU� Plt'etoodwe <dli pil'OV18ill'e lii dlaltrlliJ dJngii'llJI'liiOISI�: o idiJffamatOI"!
i. E per 1ci� �SUJbilsce UJDJa !llitmi1JaZJil<me. QuietsrtJa lllCJlll � ipe!I"�� dirmziionaiil.e, 
pe!rc:h� 1iJJ. belllie p111ortlei1:ito ICIOl!l gllii mitt. 15194 e 591'5 � l1'10lllOII'le diell 1dillrtlaidiilno 1e 


784 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

i!Ja tuteilJa dli: esso � ampdia ed a '1lall pwrubo ,cbJe <allll.'offoso � iliascilaito di 
sceg(IJLerie, isull 1Je111VefllJO deilila ccmcreta dlll�esa, i1Jria J.'101Illorre :liOII"mare e qucllo 
SOISl1Jan.7JLailie� 

.AJJJla a;:iirie.vtllsLcme di 1q'lllelStla. 1scelta � coomessa o 1ccmseg:ue q'lllelilia deffila 
aimpLezm e deil. rccm1JenJui1Jo de1llia piiovia. 

NierJJlJa rsperoe, ilJa dre!llJUJiliroa deiJJl'irurrt. 1519'6, ooma:nra prrd1m.0i, e, iperr rriela2Jicme, 
dleil rllerrzo 1COltllllllla derJJlJo stesrso iarritdicdlio � :liaitta irn rrd.:lierrtimel!llto ail'irurrt. 
3, ,OilJlme 1che ailil'arrt. 24:. Ma re iqruielllle 1due 1norrme, ~oiliairrmeinite o0111sLdleriaite, 
n:cm lJJedlcmo, 111� fJJimirtl8J!IlJO o Oisltraiooillaino l'eserrici!Zlilo dletl dli:rrdJtito dli 
did�esa, 1e 1g1iruis1la qru:antto rSi � orra r:rdJJ.eviaito, sri. l'lidletrlLsccmo. 1aid raispetlbi o modi 
dli esserie dh11erisi dlerJJlJo stesso bene ~cmorre dleillLa pemooa), ma111001110 l1e 
prremeisse perrich� lsii abblila IUll1la lirrirazdioinrailie ed mgri.Justifi�caita ddisparrtiJt� di 
1ma1Jtarrnrenrtlo. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 21'7 mairrzo 1974, 1n. 87 -Pres. Bcmi:liaroo -
Rel. RerarLe -1Spazilaind (1n.1c.). 

Costituzione della Repubblica -Decreti legislativi anteriori al primo 

Parlamento -Sottoposizione a ratifica :. Illegittimit� costitu


zionale -Esclusione. 

(Cost. art. 70; d.l. 22 gennaio 1948, n. 66; d.l. lt. 16 marzo 1946, n. 98, art. 6). 

I decreti legislativi emanati in base aU'art. 6 del d.t.lg..16 marzo 
1946, n. 98, dovevano essere sottoposti a ratifica de�i primo Parlamento 
deHa Repubbtica entro un anno dal suo insediamento: pertanto non � 
fondata la questione di legittimitd costituzionale del d.l. 22 gennaio 
1948, n. 66, sottoposto a ratifica entro il termine predetto � ratificato 
con legge 5 gennaio 19i53, n. 32 (1). 

(1) Cfr., Corrte Cost. 26 giugno 1969, n. 104, d:n questa Rassegna, 1969, 
I, 783, �con nota di richiami. 
CORTE COSTITUZIONALE, 27 mairrzro 1974, n. 88 -Pres .Bondfu.1cdo -
Rel. &oociliertM -'I1alt'tragildrrui (avv. R1orscruooi, Cochietm) e PreiskLerrute 
OcmsLg()Ji:o d�ei Miimliistri (Sost. avv. gielll. d�eillJJo Staito A1bilsrilnlni). 

1

Previdenza e assistenza -Omesso versamento dei contributi -Pa


gamento di una somma aggiuntiva -Illegittimit� costituzionale 


Esclusione. 

(Cost. artt. 3, 23, 24, 27; 1. 4 aprile 1952, n. 218, art. 23; d.P.R. 30 maggio 1955, 

n. 797, art. 82; d.l. l. 9 novembre 1945, n. 788, art. 16). 
Non sono fondate, con riferimento al principio di eguaglianza, a 
quello di difesa, a quello della 'riserva di legge ed a quello della per



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 785 

sonalit� detta pena, le questioni di legittimitd costituzionale delle seguenti 
norme sull'INPS, che prevedono, a carico del datOTe di lavo'l'o 
inadempiente, il pagamento di una somma aggiunt.iva di impos.ta pari 
ai contributi omessi: 

-art. 23 l. 4 aprile 1952, n. 218; 

-art. 82 d.P.R. 30 maggio 19.55, n. 797; 

-art. 16 d.l.l.. 9 novembre 1945, n. 788 (1).. 

~1) �Cfr., Corte Cost., 21 giiugno 1966, in. 7'6, in .questa Rassegna, 1966, 
I, 974, ,COltJ. nota. 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 marzo 1974, rn. 90 -Pres. BOIIlli:llacio -
Rel. .De l\/LaII'ioo -Presddielrute OonisdglLio diedi Miinliisrhrd. (Sosit. Avv. giein, 
de1lo Sltaito Saviaoosie1) �C. F.:residente Reg1�IOOJe Trenitirno-AIJ.rto Adlige 

~avv. rna�lllilliinJi). 

Trentino-Alto Adige -Elezioni regionali -Concessione di una indennit� 
agli elettori emigrati -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 25; I. reg. 14 settembre 1973). 
Non � fondata, con riferimento aLl'art. 25 dello Statuto Speciale 
per ii Trentino-Alto Adige, la questione di legittimitd costituzionale della 
legge reg?ionale 14 Settembre 1973, che concede una indennitd forfetta'l"
iia agl.i elettori per la consul.tazione elettomle regionale del 1973, 
rientrati dall'estero per esercitare il diritto di voto (1). 

(Omissis). -Ooll 1rd1corso di OUJi din ep&grn:fie Jia Corte � chiamam 
a diecddere 1se iJJa iJJeggie ~eglii01I11alle Trentim.o-.Ailrtlo .Aidigie del 14 settemb['e 
�1973 -1ahe p['evede ll'a1rtmiibuzfone di 'UJI1'1iirndermit� di iJJiire 20.000 ad 
cittadJiJnd emiJ~artJi ailil.'1estetro li quaili 1abbiJaJDJO paxitiecdparto ahlJe ere~ilornd 
:rie~OIIllalli ide!lll'1aiuiturnrno 1973 -cOIIll'braisiti o mooo 1cOlll .~ atl"bt. 4, 5, 6 

e . 215 diellllo Start'Ulto, peil' aV'ere esOII"biltaito �dailiJJa compe1~a 1l!eg.iJslJJaltiva 
regiiOIIllalle. 
L'IDegiilttimiit� idernU1I1Zilata non sussdslle.

1

Va 1ilrmanziltultto dli1chiJail'liartla J.'estl'aineiit� ,d�J.lla ncxrma wpligin!artla ail~ 
l'ambilto di a;pp]Jiicazlil()IIlle degiJJi Mtt. 4, 5 e 6 1deilJLo Sta,tJuto (IIliel 1Jeslto 
r]Sultarrutie dall d.P.R. 31 a:~oislto 197,2,, n. 670), �come ric01I11osciJwto eiS1plre!Ssamernrte 
1ainohe diail!la Re~01ne 1e 1come 1emerge idaiJJle chJiiaire aibtrliibuzJiJom 
di 1compert~a :fiOll'IIlllUllalte dm dette pl'eviisilcmi. Ill con:ferri:meinito ,aJliJJa Reg11orne 
delWa ipoltest� iJJegiisllia!bi:va ��l!l maltffi'!iia elettooaile ir:iisuJ/ba mveice diiisci


(1) C:fr., Corte Oost. 12 aprile 1973, n. 39, in questa Rassegna, 1973, 
I, 659. 

786 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

piliilna;to dlailll'al'lt. 215 ,dleJJLo StartJu1lo. Tulle dlilsposliaJilolnie, menillre fissia I�. plt'liln.


. clpi :ficmdiamenitlailii dehlie 1eiLezillOlnl�. II'leg1ooailli � (silslJeima plt'iQlp1oirzfo1rmllie, lsruffu'laigi]
o runJi.V1�1I'saiLe dJiIDetlJo, e 1seg1I"1e1Jo, r�.pt�lllt'lll1zl�'OIIlle ideil :beirTiJbOII'dJO IDleLi. ooe 
ooililJegi plt'Ovri!ncdia�li, IDIUmJelt'o deli 1cO!IJJsilglli1ell'li, eioc.), iriitl.wa peir dil iI1esrtJo aiUJJa 
pi� detta:gillilarba !I1egiolmmellllrbaZJ~cme dia ema0Jalt'1sli � 1001I1 . Jiegge :riegfoiDJallie � . 
� 1pur viero 1che ml d.P.R. 10 :l�ebbrawo 19713, !Il. 50, 1ocm1Jooelllllle diilsposlizillood 
peir i':a:ttm1azill01I11e de111Lo Starbufo, regoilla !1.'1e1selt'lcdziJo dJeil dlilrdltJ1Jo di violbo ddsailpilimatnJdJo 
1esaiurlile0Jrtlemellllrbe llia maitieirdi~ m esame. Ci� :1JJon esclude wttaviila 
IJJa porbest� dellLa RJeg�J()[rue di lstaibilliire ulJIJemOlt'li llJJOII'IIIlle, idi o�l1I'1811Jtielt'e 
m1Jegr1ait1vo, 1eseir1cil1Jaitia, 1oorme llllelilla ispecie, 1001I1 lfil 1d]segmi0 dli l1egge dmpru-gllJJaibo. 
Que1st'u1Ltiiimo appaire m w:-mollllila i00n ml poocij;Jilio cosrtJ]tuzliioirmile 
che prociliama � d1QlVlelt'1e dviioo � 1l'ese111cli:Z�l0 �deil dliiriltto di vioito (alt'rt. 48 
Cosrt.), 1e 1oolll ilie Vlalt'ile ilieggli ,dJellLo 1S1Jaitio 1chie 1ail :fillJJe dli :l�aiei�Jiltall'e il'1e:ffietlt�rva 
pairteiailpaZ!�lone dli. wtrtLi li. llJa:viOII'aitiOll'li ailll'1orgiaOJJizzlaz,ilollJJ� poiliiitdJoa ,dJeil Plaiese 
hairmo rpmeviilsto :IJJOrb~oili :l�aictilllilta2fo0Jd 1dli V�Jaigg.io a :l�arvooe .dJe1gllii 1ea:nlilglt'art:i 
peir mo1hlrvii di lliavQII'lo . �che lt"irmipartmiJain!o peir 1ese[1CI�l1Jall1e dli. dilrditrtJo 1dli 'V10ito 
(<airt. U7 d.P.R. 30 anairzio 1957, lll �.3161, 1esteso aiUJJe �elliez:iornli lt'legiil01DJai1i: ed 
ammmils1ll1ait1vie 1000 ileggie 26 maggiilo 1'9�69, IIl. 241). Uw1Jelt'diOII'li 1a1giev10lliaZJ]
om 1a t�J1JollJo di WllJJdielilOJJiz:zio o dii 1S\llslsiidillo 1sooo 1s11Jaitie 1aidottaibe da�!l:a iLegige 
diellJJa RJegfolil1e �SairdegllJJa 7 maggi�lo 19<6<5�, !Il. 14, 1a :ilaviOlt'le degillii 1ellietto1rd. 
sairdli 1eim1g<['lairti peir 11:1a:giilolllli dli 11ravioll10. 
In ,tJailre collllllesto 1t101I1ma:hlvo 1si 1ilnlseiriisoe ilia lliegig�e 11:1egiilcmallie furnprugnata, 
10()[JJoedoo�Lo U1I1'1illldelDIIllilt� :lior:fietba11:1�la 1seoo1t1do 11:1egio1Je giooeraillii -ohe dmpedltscOl'.
llo q~alrsilaisi 1rusorimm.zdJ01DJe. N� 1oootraisrta 1oolll fil d:ivruelbo, sitabiJJJtto 
da11We lliegigii 1diellllio Staitio e ;pooa�mellllrbe 1S1!lllllzJiJOl'.llaito, di 1eiLairg1ilre idiellllalt'O 

o 1ailwi belllli :n1e11La giilOII'1DJ_arba 1e1Je1Jrtolt'laiLe 1e 1t1ell�la 1setbiimatnJa 1ahe wa rpa:1eoede. 
Lnvei110 l'1ailt'llliooilo 95 deil icditato t.u. n. 3�61 dell }!91517, 1SU!coes1siV1amellllrbe 1esrteso 
1a1lllie oooSU!llitaz1ornli 1e�iettQII'lallii 1aimtnlms1ll1arl:liive, 1aisso1lV1e 1a llrultt'1alrtra :fumZJ�IOllJJe, 
1essoodo d.wertruo 1ad dmpediwe 1ogmli. I�lliJJecdrta pressdJOllJJe ,SIUlllJJa llJiJbera 
violliOIIlrt� idielll'e�lettOlt'le, e ll1ilma1D1e p1elDlamelllllle '01Periarni1Je 1a1t1che ()JJellilre e�lezioom 
!'eg1]()[JJa�Ji del TrelOltmo-Mto Ad:Lg.e. ~all'ft.. 54 deililJa 1Le1g.gie iregjJOIIlallie 18 
geruniadio 1964, in. 213). 
Ber �qruallllllo 1omrneirllJJe .irn�n.1e Jia 1sellllrbeil1zia dli quesrta ColI'ibe n. 319 dJell. 
1�973, 1cOlll Jia qua�le � 1s1Jaltia d1cMairaitia il'Lilhleigdittdmlilt� oosrtt1JuZJ10TI1allie dellLa 
ilieggie ,dJeiLJJa RJegilo!Ille Pugllii1a, il"eoalll�1Je illJQJl�!Ille 1suili1Ja alsisilsrtJ~a aru lliavOlt'laitiord 
pugilile1si lt'I�lelll.Waitii 11ll oacais1cme deJ1a collllSIU�l1laZJil�e eLert1Joll"allie de[ 7-8 maiggliJo 
1972, � 1suffioiloo1Je lt'lill!evlWe 1ohe queilllia iLeggie oipwavia liJn 'lllil campo 
ben dliveiiso, moildi~do 1suilJ1ia dilsailpili�IDla deilllre ellieZliom po!ldihlc:hie, JJn. 1ordJ�IDJe 
ali1e quailii � IDleSISUllJJa po1Je1st� Ieg1Lsllaith11a o aimmi!I1ils1ll1aiti'V1a 1spert1la 1aliL~ Riegiiooi 
�. Pu,r iruittaV1ila dlll. tale occaisiolllle ila OOII'l1Je �ebbe 1ad 1aiuspiiJoall'e 1che 
l'iillldilrizzo diilretto a faviorwe gl1ii 1emdig:ria1Ji ;peir (l1aJgiilollJJi dli lliav,oiro portesse 
e\Ssere a1J1Jua1Jo l!lieffilia m�ISUTa ma:ssima .possibillie, s'illlltellJJdJe idia palt'lte ,dJeg1i 
Olt'lglaOJi oompetemrti 1t1eilll'<alll1bdito 1dellllie lt'lilspetbive porbest�. -(Omiiss~s). 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 787 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 mair:w 11974, n. 91 -Pres. Bonitflaicilo -
Rel. Trimarchi -Ooimmilssao:fo deili1o staito per 11ia Regiiione Siiic�lLfama 
(,sost. iaivv. giein. deillllo Silaito Azzairiiiti) c. Priesideinte Reg'jJOIIlle SiicdJJila.LJJJa 
(aivv. Sa.LJJJSOIIlle). 

Sicilia -Competenza legislativa concorrente -Osservanza dei prin


cipi delle le~l;\i dello Stato -Istruzione artistica -Leg~e regionale 

di strutturazione -Illegittimit� costituzionale parziale. 

(St. reg. Sic. art. 17; I. 30 luglio 1973, n. 477; 1. reg. 21 dicembre l973, artt. 5, 
23, 24, 25, 6, 7, 27). 

NeU'esercizio delLa competenza legislativa concorrente la Regione 
Siciliana � tenuta all'osservanza dei principi deHe leggi deUo Stato immediatamente 
applicabiU, e non di quelli risultanti da leggi di delegazione 
non ancora integrate dall'atto di ese1�cizio deUa delega: conseguentemente, 
sono costituzionalmente itlegittimi gli articoli 5, 23, 24 e 
25 detta legge regionale 21 dicembre 1973 recante provvedimenti per 
gli istituti regionali d'arte e per l'istituto tecnico femminiie di Catania; 
mentre non sono fondate le questioni relative agli articoli 6, 7 e 27 della 
stessa legge (1). 

(Omissis). -1. -Co:n il r1coriso indiica<to in naITativa, H Commilssario 
dre1li10 Staito per wa RegiiolD.le �s1oiilJilana 1chileide che 1sia d:Lchilaa:-a1Ja 
l'i!B.egiiittimiit� cici1SllJirbuziilooaWe .per VJilo.llaztooe rdeflil.'1airt. 17 rdeli1o Silart:Juto di 
quehlia R!eg1iio1DJe, dehlia wegg.e aip~r101V1aiba daJlll'Assemhlea II'egii.ooatlie 1siicdiliilana 
n1eill1a 1seduta dJe[ 21 1dliicembr.1e 19�73, II'eoainiie � Plvo1VV1edimelDJ1li (pletr gl1i 
Isbiituti :regiiornal!Ji d'iairrbe <e p1err-�l'fa;tiituito teCIIlliloo :lieo:nm~nifile dli Ca1anlila �. 

AisSIUme che 1ciode1s11Ja cCJltlltir<air.i1et� 'lli1o()I1I1a a ;pl1~os1to dei1JlJe IIliOII'ffie 
c01ntenute neg<lJi 1airitt. 5 (sulJlia c'Om.posizdlooe �dlel 1ooosig]iio ,dJi dli1sc:iJpma 
peir iJ1 �pems011JaiLe 1soo11as1foo), �6 (slU�!l1a �coimp01s1i:zdione del 1coosdgJi:i10 d"armmi-. 
nistriazr0<ne demiistiituto d'1arte, �sruJ.l!a paa.~teciipazL01ne a detto �CloosliiglLiio d�l. 
diilt1etto1r1e deilll.'1iisil~tuto e .sui!J]ja 1soelttJa 1e 1nJ()miina dle[ :pll'e1stdenr!Je dJell 1coos1g�1to 
d'�aimn:JJia"'lilis1J:mzti1ooe), 7 (1sul!lia :posd:ztilOIIlie deil dimettooe deilll'iiisti.JIJuito, 
q11ail.1e '0[1glano re1sp1()[JJElaibliJl1ie deilll'1arllbuiazilooe dei!J1e defLi!bell'azitonli. del cOIIlsigildlo 
d'aimmnstriaZJi101DJe), e 231, 24, 2�5� 1e 27 ~che, dliisciilplLma.LJJJdo lin vlila 
triarr:Ls1~toirdla, tlie modailiitt� 11eilJaitiv�e llifhl.'ais~ilooe 1iin riuo1o del peirsOt:t11a[e 
docoote che p!'esrba 1aittuia1m~e 1setrV1izto IIliegllii distirbutli (['legti1ollllailii m qlll!e;sttol!
JJe, Il:Olll preV1edJ0111JO rtma I� II'eqUJ�JsiJti :liOIIlldJaimenrt:iailJi per J.'dmmJ~SS�I0111J� iJn 
;riuo11o, 1i�l. possesso ,dJe[ tiliJO�lo dli rabiilJiJilaizJiiooe iailll'neg1Ilame111Jto, ()IVle triisuilitJi. 
p!'etsooirtJ1m per dietieirmJinlailJe maiberd1e idail. wgeo::We 1oodJilnameinto sciolaisitiico). 

(1) Cfr., sui criteri direttivi dell'art. 76 Cost., MoRTATI, Ist. dir. pubblico, 
1969, II, 719. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

788 

Riltiletne rCihle nelllie 1!1Jorme dindfooolte :ill il!egiiJS1JaitOII'le ireg�Joooille 1!1JOOl awebbe 
1osservrarto i ilimfulli dei prmcilpi ed ilnitell'lelSSi .gtelllelmilJi ia OOJi Sii: liiruliorma 
lia il:eg�JsliazJilOlllle diellJlJo Staito ed fil pri01VV1edlilmerulJo iim.p!Ugl[)Jaito IIliOOl isaa:ebbe 
rii<voilito a 1soddJils:Jlame iLe 1COl!lJdJiZJiJolrui ~coilia!l'li e lJe esigenze proprie rdelliLa 
regliiOl!lJe. 

Ed dinfu1e precisa 1che (la 1!1Jormait�IVia de qua mn 1stl. ail.illirnea 1a i1Jail:U1I1i 
prece1Jtli foll1dlaimenrbafhli oppure traviailliJca li illimi1li! posti d!aITllia iLeggie 3O iLuglliiio 
W73, n. 477 (che stlaJhlJJilsoe li iJJilnieamenti gmeriailli ed li 1crilte!l'li a rClUli 
dlOVII'� U!llliiformamsi iLa i!J~iislazJiione ISIJartJallie dtn. maiteiriiia idii rustiriuzillooo 1eilement!
l!re .1secondJam ed rairrtdisitiica), e, a proposi/bo de�lJ.',airrt. r5r, aniche daililia 
legtsLazJiJOlllle startia�e dtn. maiteiriiJa; e rohe gllii 1aa1Jt. 23' 214, 2:5 e 217 vianno 
contl'o i rprtilncipi rdeilila Jieg�JSliamOlllle .sitartJaWe 1in maiterdia ~iimmiissiiOl!lJe ri.Jn 
ruo1 o) dli perso1!1iailie docerulJe 1all dJi fuiooi ,dJeilile lpil'IOCredlume COl!1JCoo:IS1Uialli. 

2. -Nelle deduzioni ed in sede di ddiscUJsisione orale della caUJsa, 
lia rdi:fiesa deililia RJegiilone 1so1si1Jiletne rche ilie 1!1JOIJ.1me deill1a aiegge rdJi d1eiLega 
n. 477 ideil 1973, 1in base ali. rdlilsposto d1eJtl'1airrt. 19, comma rsecondlo dii 1esisa, 
non smo appliiicabi.llJi raid essa Reg:i!Olrlle m .q~al!1Jto a.ieg11one a 1s1ta;t;uto speciale; 
che l'a[prplkabilit� di quelle no['iffie sia idei ipwi esclusa perch� gli 
Statuti in oggetto sono regionali e pareggiati; e che in definitiva e comUIIlJqUJe, 
1!1Jellila rliegge �dli .dJe[ega 1!1JOn rS� pOISsaillO MVOOI�lre O da essa non 
possa11:JJ0 esswe rtmaJtiti (e 1sino a q~aJndio, 1in art:rbuiamone delilia 1stessa lllJOO 
silanio 1emessi i 1dleooeti �de1egiarti) li rprlilnc1pi 1ed funJte:ressi 'l'egiiloniali rdli 1CrUI� 
ailil.'1air1;, 17 rdJell.ll.o S1Jaitu1lo. 
Le rime 1consiidea.iazJiiOl!1J� rsooo 1in modo revifa:l�ell!1Jte 1COm1Jesse e qu:ilndJi 1!1ie 
� p01ssiibiilie una 'VlaJliuitaZJ~cme 1comp]Jessiva. 
Posto che si � in presenza dr una attivit� [egiisilativa treg:iooaJ.e a 
svoiLgimento di comipetenza colrlJCO(('(lente sta:tutariao:nente garanilia 
(art. 17 ilertt. d) (e quindi non dorvrebbe riJ.eva,re la naturra gruriidica degli 

istituti di istl'IUZJione artiistirc� e media ai quaJ.i la legige si riferi1S1ce), e che 
il rkonente non si riiipor!lta a sostegno de1la denuncia di incoistituziooialit�, 
a norme della legge n. 477 del 1973 ritenute immediatarmente opera


tive e de.stinarte alla generalit� dei cittadini (e quindi ana detta ~egige di 
delliega:~ilooe qUJale artrtio di ipa.iodJu~Lone giilua.iiidl�lca), ia rpa.ioposilto idJeM'uillbima 
osservaZJ~one c'� 1solio da liLCO'l'di!lll'!e .che, ainche ,se I�lndiubbiilamerulJe �CrOlll ilia 
!regge dli rdeaiegia rhl Barlamento �dJell.I�lbea.ia ed esprliime Ul11la I�lndiLcamOlllle di 
piie1�e11:1errwe, di rimitwessi, dli I�lndJill'lizzJi, un1a iLeggie rdell ,giene:re � ooHialillto 
fOl!1Jte di un potere goV1e1r11:mr1Ji'V10, ha viail1ooe pire[irmi.nJM"e e 1!1Je1ce1ssliJt� dli 
essea.ie mtegrrata ,dJarlll'atto dli eswcdmo detlWa rdeiliegiazlLooe Gsenitenzra n. 111 
dJe[ 1972) 1e per 1ci� I�ln ressa, e IIlleffilla speCI�le, lrlJellilia 1cdltaita iL~ge n. 477 dlerl 
1973, lrlJOn pOISSOrlJO 11.i�n.Vlel!ll�lr:SI� :liiimilti allllra 1compieltelll2la llegiisliaitJivia OOlrllCO!rl'IOOrbe 
dii 1culi ail['\!lll'lt. 17 dei11o Staturflo rdell.ll.a RegliJOl!1ie rsdiciJJiJaoo. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 789 

Perbamito, mootrie ,si 1devle il'I�llievitmie ,eme, iaippeirua sall'alll!D.o ,eimeslSli e 
d~�lll'llilJo opeooantbi t dieooel1:li dlei1Je1giartii, ilJa wegi~slraz.ilone regliioioo!l.Je, 1Sliccome 
llia is1Jessa dlil:lleisa 1d.e1La oosilstiente ;noin maJilica dd d1aire 1at1Jo, dOIVli� 
aitboo&1si iaJi pr:fillicliipli 1c:hie 1call"ailltJeo:i~rurmo 1q1UJeJl1ia 1s1Jaltia!.Le, II'iilsuiJJtaino lllJOIIl 
:llo!nd1arlle llie dooUflllce iI1eilJartliw 1allJ]Je niorime 1chie, secorndo liil. dcoll'lre!llil:.e�, sarebbea:
io din 1cCJIIll1maisto Ullliicarmoo:1Je 1corn i prirncirpi 1ed ilniteil1eJSIS1i gierne['rui 
a Clllli 1si 1iln1JOll'llllerebbe l!Ja l!Jegigie dli d1elliegiaizdiorne de qua. 

'l1allie 1co1I1cliUJSiio:nie viaile pel[' 1lie :impugirnarllirve 1coil1lcerrneinrtti gild 1airrt:it. 6 1e 7 
deiIJllJa !lJeggie il1eg1iJorna!lJe. Ed 1fnJiatmi, 1sec0il1Jdo jJJ, OommiJssardJO d1e�10 Stato, 
l'art. 6 sa!rebbe costituzionailmente il:legittimo sofo iperoh� pl'evede per 
i oornsilgilii idi 1aimmiJniiJsrtlraziiJorne ideglii i�lstJirtrurtlli d '1airte '1.lfllla composiz1orne diversa 
dia quiellilia istaibhllirba, pel[' ii 1oornsi:g11i dlei 1cOII'TlilsporndJen1Ji jjst1Jil1ruibi l'llllatali, 
con l'articoilo 6 deilla leg,ge rn. 477; e l'art. 7 soilo ;pell1cih� stabilisce 
che dil dlilrel1:ltore dleilil'dis11iJ1ruito � li.'orgarnio 'l.1espornsaibfile dlei111'1at1Juiazdlorne dleillle 
dleiIJiJbell1aZJiJoni del 1oonsi:gilJiJo 1di aanmilnistramorne, e llJa rdipert;IUJ1Ja ::Leggie 1Slba1Jalie 
affida aie medesiJme aittribuzJioni iad ailJtrio or:giarno dli gioviemo 1deill'ii1stdrlru1Jo 
,e pveelhsaimente Mlia giiW111la eseCIUJtii.via, 1a sua volliba 1elietma diail 
oOIIllSligiliho� d'1hstitu1Jo e pr:esiiedlllita dlail dlhrel1:ltme dl�!dat1Ji1co o dai! rpire1siJde. 

3. -Resta da valuta['e se sia foil1ldata o meno l'i:mpiugnativa rivolta 
:niei 1corndi:r'10in1li dehle iallitre JJJOO'IIIlle. 
a) A proposhto d1ei1Jl'1airt. 5 llia Ooil'l1le osserva, a �pve1e1i1saz:ione dli 
quiarn1Jo 1sopra 'eSJP01sto, 1che, 1secorndo dJl rriiic0ll'lt1en1Je, 1ailJ]Ja 'composizi�ICme dJell. 
cornsigil!Jio dli dhscip�drnia pel[' �hl pecrisornail1e 1sool!Ja1Srtliico (dlilrerbti'Vo, ihnise1g1![)Jamroe 

e l!lJOlll 1hnsieg1![)Jamroe) 1s1labiiliiJta dia tali.e :nQ['ffia l!llOlll comdisipOi!lJdol!llo !Iliorn soilio 
qUJehla p['lev.iJsta dJai]1'1airt. 8, 1co:rnma itler:l'lo, dellilJa JJegge in. 477, ma n1eppUiI1e, 
siccome 1speoliiicato l!lJelLlia memoll'ha, il.1e strutturazliiorni ,cJihs;poste da 'Wl[''�e 
Jieggii 1delwo Starllo iper a�J1Jl'li ,cornSli1glii deiLlo istesso .ge!!llell'1e. Ed � delll'aivvl�lsO 
che, P'U[' 1dovendosi ovviiamente pveschndere dlallilo 1$pecif:Lco 1cO!llJten1uto 
diel!Jle possiWlli IIlQ['ffie dli ll'affil1oi!lJ1Jo, d1affilia iJJegliisliaziiOl!1e 1sibarllallie viigei!lJ1Je !Si 
p:o:ssia itr~ :fil .pi:ihncip.iJo gerneo:iall.1e 1che ilia maiggliiorarn:l'la dei 1CClflll!PIOl!llEmJti 
dJei 1consitgilJi di 1d.iJscilp1lifillia � dli ['legollia 1costirtruill1Ja �dia Tlappvesel!li1Ja111tli dlel 
poosona1lie '.!Jarllamente 1oorns:tdieo:iarllo, dli ,CIUI�. :llrurmo :pairte li dJilpei!lldelllltd. 1aiS1Sloggel1:
ltaWlii 1a ghudi:zho. Ed d1n:llarll1li 1ail ['IMglUJairdo bas1J� ll'liipm1Jall'si 1ai1La wegge 
19 maigg.iJo 11955, in. 160, all'tt. 6 e 16, 1dJel 'd.P.R. 10 1geil1Jil1Jaliio 19'517, in. 3, 
all'lt. 148, 1e affilia 1leggie ,5 marr-:l'lo 19:611, in. 90, 1airlt. 48. 

D'1ru1tl'a pairte 1ill ll'iil!evaibo 1p!1mcilpdio g�1!lierall.e � .cioerei!lJte 1coin 'Ul!lla dJif:
llusia l�JS1Jal!lJ:l'la che 11Jr0Va 1aJnChe ['l~SIClon1Jro nielJ.'1a:ffiermazli!o:nie dlellJLa e 1s1Je1ssa 
dii::iiesa de~a Regii!orne, 1seci0il1Jdo �cui (!Ja logli!ca �.iJnJ1Jeil1Ila dJe!l SI�Js1Jema 1compC!
rta l'.enUJcLeaziiiOi!lJe dJeil p11filliciipiio diellla p11:idi1ezdiorne n�ltl'orgialllJo, deg[i 
dinteiressi di tUJtte we �Caibegmtiie 1aihle qUJaild � mviolltto. 

Il 1c0il1Jsigllio �dli dlLscipl!Jhna prv1iis1lo dallil'ar,t. 5 dellilia J.eggie liimpugllllJaltia, 
ilnviece, COlmPI'ende IUl!l. :solo oompornernr�le ,su 1cilnq1UJe dm mJp1Presern1larnza 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

del pe111so!Illai'.lie d1imeit1Ji.'Vo mseginiaintte e !IllOOJ. I�IIl!seginianite, e quilllidli. noo rdfletrbe 
ilie 1esiJgie1I1ZJe idi tiu1Jellia, ,cioo d�. 111ilspetrbo idei pa:iilllirop!i .df eff1e~va 1I1a!PpreselJ:
ll1JartJivdrt� 1e �demo1arai1Jilcilt�, diellle 1compOII1Jeliliti .dlel pe111sonailJe scoilJas1Jiico 
per 1cuii 1esso 1cOIJ:llS1i:g�fo � predirsipos1Jo. 

E pell11Jaintto Uip. n01I1ID1a de qua ll"tiJsUJ'.li1Ja vii:2Jilai1Ja <da lilli00gfu1itlimilt� 001Sl1Ji


b) A pl'Oposwo idegUii 1airtbt. 23, 24 e 251 ic:l:re .sii po:iesrtiainio 1ad esseir1e 
va1lutati curufariamente peroh� cr:ifeirentisi, e l� ove si ritfeiriscono, a1l 
persOIJ:llaiLe msegilllainte 1ill1Jcar11cartJo 1a 1Jemp10 I�IIllde1Jermiiniato nie1g'lii fusrt;1i11Ju'lii iregiio!
Illa�li d'oote, 11.1!eil.We 1scmoille mediJe 1aill.1!llesse e IIlleilll'disrtllituito 1JeCIIlJ�Jco :fielIDilllinillie 
dii OartJalilliJa, iP'ffi" ,i::ruJi � po:ievilsitia Jia !Illomii:tm dJn irilllolo a dlomainidJa a 

Le ,CO[]dJiziiolilli per1ch� id!i dle~ 1airtilcoUii 1e !rielllie parrt:Ji 1aippre1sso 1ilndilcaite 
viengia d1tchilairaita [l'1iili1egjjttimiJt� oosrtJil1JumO!Ill~e. 

iJn 1ruoilli ordillliairi, pelr aia peJ:IJJllainienza dJn Ir1Uoilii 1specilaJJi, peir i!Ja no111 lliiice111ziilaibilLiJt� 
e per wa 1sta.bil1iiit� del pieriso[ljai1e 1illliseg!llJal!l1Je 1I1Jo111 ,dJi. ir1UJ0Jio" �l!l 
que1sto dopo guemra, siia stato idi megioilla ird1cMesto dJl rposseisso 1deil. tiJtoilio 

COS�, ISIO!IllO 1ChJiJairame!IlJte 1ill1JdiJCartJiV1i dJl 1diecre1to wemiJsilJa1Ji'V10 7 maJg1gWO 1948, 

n. U27, Jie il!e1gigi 3 1~0Sl1Jo 19157, 111. 744, 12 1aigioS11Jo 1957, !Il. 799, 28 Lugl1iio 
1'9<61, !Il. S.311, 31 diiicembl:ie 1962,, 1r1. l181519, 27 diiicembme 1!9164, !Il. 1105, 
219 mairzo 119615, n. 3~6, 25 '.liugiliio 19616, 111. 603, 2.0 matr2lo 196�8, n. 327, 
7 ottobre 1969, n. 74'8 (mod:ificartJa 1dailil'airrbiJcolLo IUJiliico idelELa 1eg,ge 216 :Luglli10 
1970, n. 571), d.l. 19 g1rugno 1'970, 111. 366 ~cOl!lveintirtlo 11.1!elLlia iLe:gge 
n. 571 �deil 1'970), 1e weggie 6 ,dJiJcembire 1971, In. 1074. 
fil possesso ,dJeiJ.il'1abliJJirbaZJ�IOIJ:lle non � (o ll.1!0l!l � solrt:Janrtio.)-:r!i!ch!Lesto a.ii 
fini deil.l'msegnamento, siibbene (e fondamentalmente) a que1li dell'm


trave111so UJn 1esame dli Srbai1Jo o medilaintte icv111si 1aibilliiJ1JaJillti o ecicezdoiillai1mente 
10001 un corso 1SfP1eoilaile, 1co1Sl1JirbUJilsoo, 1martiti, IUJil piroiba!Illte a1t1le1staito, dmca 
:ii1 .grado diell�Ja 1S1UJa rpa:-epairaziiloo1e poxxl�e1ssiiiOIJ:llalie ~coilt�IDale e dlfa:iiattiica), 
md1s1pensabdilie pecr:1ch� 1S�la .gairai!Illt�lto 'l.llil. 1coriret1Jo 1SV10tlgime!Illto dlell�Je fuln-
ZILOIJ:lli. 

Nonosrbainite d�, puir Ditllecr"endosi aia iriich!Les1Ja deil poss1esso dle1l itiJtoilo 
dii 1abi11irbaziiio[]Je ailil'1illlise1ginamenrbo aid un eilemento 1esseuziiiale dieilila :fiait1Jispecile 
costiJ1Juti'V1a del maippor1lo di ci.mp�!eigio de quo, niel1a iLe,ggie re1gfuonale 
iimpuginata, e Illel1le ,deitte il110lll"me, maJillca ogini pirevii!s1iJo[]Je aJ. rigUJa;rdJo. 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

N� pu� cliimsi che lbailie omiJssilone 1~a giiJusdJid�,cata o .che 1comU!C1q1U1e 
non 111iJlevd 1ad finii dieW1a lIJII1ommtom 1suJlilla a'V'ainzialba idoma!ll!clia dii dlfohliJrumzi:
cme dli .iJ111Jegii\1J1JiJmJirt� 1costiJtuziilcmaU!e. 

]]l req1U1ilsiJ1Jo IIIJO!Il 1si po:ie1slba, 1i1nfartibi, ad esseo:ie co1I11S11der1a1Jo IIllon nieoossair'tilo, 
1cliato lhl tiipio dii sooowe (pell." .ooi l!Jo sii. it11cMedeo:iebbe, o'V'\"eiro impo1ssilblillie, 
1daito 1che dil 1c01I1JSeguiimenroo diei1l'aibi[)Ji.itaziloine llJJOU sao:iebbe ccmseint1to 
peir detetmn1i!IIJart:e maibell'li1e, e pell." ailrtme, .dJa iarrmi, ard esso gi]Ji a\sipimaintti. 
ma1lerriilailmenlbe IIIJOID. 1siaxiebbeo:io potuti pell'V1e1Iliill."e. 

In 11e1ailit�, ]n q1U1este ossell'V1aziloltlli 1c'� de[ Vlwo, pell." ci� iehie pell" a[ooltlJi 
tnsegnaimelillti 1che vieingio111Jo d:mpairtlii1:Ji nJe,g[i 11s1ti.itlUlti e sooot!Je a ll."fulierlimelillto, 
anche pell' [ '1ecJC1eZ1iJ0111Jailie 1s1peci1alliirt� deil 1setib01I1i liJn 1Clllli 1la:lune di �q'llteiste disiti.tuzi:
ooi opeQiaino, !ll!on � liJn fartroo 1soot1to li.il bilsogino 1e ll'eal!Jizzabdi!Je il:a poss1biJLit� 
di fLllil iaippll."'Od:oodiiJmelillto del.Wa malbeirdia 1a liviell.il'o di 1a:bdilfutazd1on,e, 
e peirch� 1giiluri~dJfa)amenlbe, e 1semp!t'e pell' 1ailicultlli dliliSleg!namenti, !ll!Olll � po:ievdJsto 
li.il 1coi111segUJiJmeni1Jo die!l 1Jilt0�lo. 

P& i� 111ilma1I1Jein1Ji 1ilnseg1111aime111Jtd, ,iJnviece, Sii � aVIUlta ila possiLbiJIJirt� gdu:
ritd1ca 1e maiteo:iilallie (a111Jche 1se pell' li.il 1pell.'ls0011a�le doceinlbe1deg11Ji distilturtli d'airt1Je 
stalbaLi 1e o:ieg1iJ0011ailii, ,iJn modo 111Jorn pilooo 1ed �illlco111Jdiizdioinalbo) di ess1ere ]n 
possesso .dJe[ o:ie1Jart:dvio 1Ji1JOl1o. 

E Pell' 1ct�, 1eirll1wo lbaM iliilmilti, lia ma1I1Jcaiba po:ievdlSlilolille dei!. ll"illpetiuJto ['leq1U1iJsilto 
IIllon pu� IIllO!Il ll.'liilieV'�l!l'le ai finii clie�. 'ip['1esmte giJudizdio. Un pir1illlcli.pdo 
g.enwaile (e lbailie 1mdubMamelillte idevie �dilll."1sd �qUJei]Lo sopra en.'UJc[eaito .dJail.Jla 
legiiJs[a:ziicme 1stailba[e) norn ll'liisuWta 101sserviart:o 1dal 1le1giils[aitore iie1g1i101I11ailie ico11.1 
ilia 1egigie ilmpug1111alba. 

Da �c1� 1co!Illsegiuie 1che. 1gi1Ji aJI'ltt. 23, 214 1e 25 delll1a 11eggie regdion1aille d.mpugrnata 
sono 1co1slb1tuz.i101I1Jailme1111te !i.�iliegiJtltiJmi !Illehle pall'tli dm cui 1sd esc[,uclie 
che aii fini.i: deEba !Illomil!lla liJn ruolo pll'eviilslba dal .pil1imo eomma die�il.'1all."t. 2,3 
e .dJall'1aJI1t. 2J4, ,e de111Ja 1iJnC11usdio1I11e in 1go:iadlUlaibo['liJe tr'e1g1i'Oniald. dli ieud ai!. .prdmo 
comma ,c1Je1l11'1ao:'ft. 215�, � irtilchi1e1sto e ,dJe'V'e esselt'1e .accertato 1t1Jei confiroil1ti 
de!l petrlE10!Ilal1e 1i!IIJsegna!Ilite hl ipossessio dell rflitowo di abdil.itaziione alJ.['dJniseg1111ameITTJto, 
0V1e quesito mi1suJlbi pll.'esCll.'lirtto p& .dJe1Jeirmiln1aite �mateiriie da[ 
V11giente 1oocliilnamenroo 1scoiliast1oo. 

e) AJl1ie l!lJDll.'lme 1colillteintU1ie nelJ1'1art. 27, 1Cl0111JcWl!1J'einti. lla liimmdJssi10111Je 
fili UJ:n. lt'ruo[o 1sp1ecmrLe 1ad 1eisaurdmernto de1gl]Ji di!Ilsetg1l11alillti 1che si 1JroV1iJno i111eillle 
pall'ttcot1ar'i 1cOll1idizdorui dinddcate nieWlio ,sdJe1sso 1airtdicoJ.o, sostainzdia�imente ll:lJOIIl 
si rrife111ilsce 1~a delillUl!lJcila Tivo11ba �dal Coimm~Elsall'io dello Stato 0011.1 !ill prulll.to 
4) del 111ilaOII'so. E oi� peo:ich� a base di 1essa ista llia preoccupaziiolille che 
all'1ilnsegniamento dii date matwila sila .dJestilllaito, po:ieviia 1immdiss:1o1t1Je 111Jei 
ruowi, ipemsona11e non 1abd[Liltaito, e 1ne[['iioprte1si 'che �ooa si 'constdell"a, dinviereie, 
il .pwsoITTJa[e dli �CIUli 1si rfma,1Jta � de1stilna1lo 1ad 1aittiviirt� parr1ascoi!Jas1Jiche ed 
ilntegrialbirvie de1l.Wa scuoLa. La delllUIIlcila. quilndli non apparre fondata. 


792 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

4. -Da11.e considerazioni che rprecedolllo discende � 'ohe solllo da 
difa:ihi:aa:ar,e 1oOIStlirtJuzJiJOlllailmelnJte :ilhliegiititdlmi il'1aa"t. ,5 e gfli altltt. 23�, 214 e 215 
neJilia pall'l1le ISQpra mdiiloartla, 1e lllOlll 1l'diru1Jerla UJeg.ge. 
NOl!llostal!llte 1che J.'1impugina11i:V'a �siia dlOII'tll1iallimeilll1Je TiiV!dlrlla 1ailJ1Ja l!Jegge 
111eil 1suo 1oomp�lesso, !Le 1aioCUJse ,dJi ,moosttiltUJZilo1IJJailiilt� tinvero isi ll".irlleirdisoono, 

� ihrlliartrtii, 1a �diartli 1~ooiLi o 1a ,dJaJ1le noimre, e rpoi il'1i.11J1Jeglilttdmlilt� 1o01S1:illtuziiOl!llaiLe 
a �cui !sii perv:ilelllle, llllOl!l � 1Ja1lie ida imp0ll'1Jao:ie .qUJeililla diel!Jl.':iJnltera legigie, 1g'Odiellldo 
J:e lli�lm81111elllti pall'l1li dii essa dieilila illleoossairdla autonomia e ;pOltellldo 
iil. JiegilslJartiore regi!Ollllai1e, 1m itema 1dli 1000Dipl0isiziliollle diell ,oonsiiglliio d� �diiisoipliillla 
!Per ti 1pe�'sonailie 1sooliaistiioo, 1aidJOltll811.'le >suooessdivo e iseipa111ato piro~diiimooto. 
-(Om�ssis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 marzo 1974, m.. 93 -Pres. Bonid:acio -
Rel. Rea�ie -P1aissolnmgo (n..c.). 

Procedimento penale -Istruttoria formale -Conclusioni del P. M. Omessa 
prefissione di un termine -Ille~ittimit� c.ostituzionale Esclusione. 
' 

Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, 
la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 369 Codice di 
procedura penale, sulla parte in cui, a differenza dell'art. 372 per i difensori 
delle parti private, non assegna alcun termine al P. M. per formulare 
le conclusioni al termine dell'Istruttoria formale (1). 

(Omissis). -1. -La questione di J.e,gittimit� costltuzd.ooaile soJ.lieV!
artla 1000 ['ordiiilllalllZa 1m epdJgracfe 1dial gitudliice 1iis1lrut1JOII'e 1deil t1rdibU1I11ailie 
di MiiL81111o 1mvie1ste l'1airt. 3�69 1c.p.p., 1che lllOlll 1aissegina allcrun ~mme ail 
pubbl.Jiico miil!ldstecvo ;per rpveselllJ1Jaire l!Je p!1CJlp!I'lile 111eqUJilsdl1Jo!I'lile :aill!Ja fine de1ll'istru1Jtorta 
fovmailie. La Co:rite � ,cbJiJamaita a decidere �se l!Ja m81llioata 
previisiJ0111e idii rbailie termine si 111ilsOll.via il!l 'lIDa viiiol1a21iion:e degfld 1aJrrtt. 3, 24 
e 112 delilJa OostiJtuz]Ollle, alllche dJn 1cOlllsiideriaz~Ollle ideJ. :l�aitto che :ad dlifoo
�sOI'I� de111e 1paitrbi 1prhnarbe � mviece iasseginaito dal!Jl'1airt. 372 c.p.p. till 1lermiine 
di 1oiinqa.J1e .g]orini, 1SUsoe1Jhlbil!Je dii prwoga, e dleooroernte ,dailllJa [)J01lmoa 
d1e1l 1dieipoisilto dieg1lti ,artrtJi 1e idiooomellllti. ,compresa ilia :1.1e,qwsilbo!I'lila ,dJeJ. 
p.m., per wa p!1eiserni1lazilOl!le 'dii memOII'ile 1e distainzJe. 

(1) Con l:a ,coieva sentenza n. 92, la Corte ha dichiarato inammissibile, 
per difetto di rileV'anza la medesima questione, proposta prima della trasmissione 
degli 1atti al P.M. Cfr. 16 dicembre 1970, n. 190, Foro it., 1971, 
I, 8, con nota. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 793 

2. -La questione non � fondata sotto a'Lc'lun profilo. 
Per ci� 1che ie01DJc~ l1Ja dielnluln.maroa vrot~del priirncitPiJo d1i ugiuiag�.
iiiaa:i,zJa via a:iiiblaidJirbo 1che JJa pooUJLilarre posizliicme dtstliitluzOOniallle e ilia fun:
lliicme ta1ssegtlllaroa all p.m. Gda ll]Oll 00lllside:ra1r1Si tallilQ stregua di IUlilJa parte 
.privata, pell"!cih� a:gi.15ice esclusivamente a tutela dli interessd generali nelil'lalIIllbirbo 
d1eil.il.'101SServiarua dJeill1Ja Jieggie) !plOSISOllJO gtliujstid�:oao:e, iailJmeocuo li.in 
i!Jruea .~eniea.iaJLe, un a:egUme diiverJSo dia q'lllellllio 1s1la:biilJiJto per \IJe paa:ttdi prli.Vlal1le 
1e per ii liO\l'lo d:1:fenisoiri (1s~. 1n. 1'90 del 1970). 

Pairtendo da talli premeS\Sle � stata riitenuta la razionalit� dell'airticollio 
1919 C.(p.(p.' cllie 'ClOOOOde ia!1l'limpilllttaJto ed all p.m. 1leranlilnli dJiV1&1si per 
'Pl"oporil'le dmpuglnia:lliicme (:sent. !Il. 136 dJeil. 1�971) .e dlevie aria afliernJJail:"IS!i 
la razional.it� della noirma in esame, poicih� anche in questo ca:so la 
ddispa:trirt� dli 1lrlaittamemo 1chie da eissa diiscende iflI'la accusa e pa:irti 1P1"1iVlal1le, 
menrbrie ([)jOll dinic�ide 1suilil'eseo::cdizJiJo dJeil. dltrl.i.1lto dii diirllesa, � d'ailltira 
parte innegia1b:�lmente fon1dlata sulle 1Partiic.olam Mratteiriisrt�icihe Oll:'lganizzatilve 
dell'ufficio 1del :p.m., ieihe [possono l'lenldiere non agevole la ifis1sal!'
Jii01DJe dli 1]fu:nm rtlempOII'laflJ.i tad omilli ISl]a aJtjji.v.iJt�. 

Quanto poi all'a1s1se1I1ito �contra:sio ieon gli airtt. 214, seCOI11do comima, 
e 112 della Cositituzione (in base all'a'Slsrunto 1ohe, a 1causa della mancata 
prefis1stione dli un termine, per la fo:mnulazione delle 1reqwstitoaie, 
il p;rocesso siaireblbe irime1S1s10 alla mevc� 1del rp.im.) � sufficiente osts1ervaire 
che �ci� cliie maggl�IOll'IIllleJillte diff,eo::e!ll:lliia ilia iposil!'Jione del p.m. da� quelill.a 
diell1e parti pr!i"Vlatie (�cihe possono raigl�Jre iseoondo dJl metro dieililia prop!I'lita 
coillvenienza) � il &atto ,cihe il p.m. ese!'cita :pote:ri-dovetri connes1sti alla 
SUJa :fulinl!'J�icme, JJa rcuJ.i 1ossell'Vla00a: IIllOlll � esoote dia ocmittroililii (�cosi, a ptaJritJe 
la noirma geneirale dell'art. 154 1C.1P.1P., quelLi 1che in materia dii. istrul!'
li!one si !I'ILClOilllleitrl�OII]Q 'all di�Jsposto die�ll'ia:rrt. 2918 IC.rp.[p.) ed � moiLfu:\e giamlll.tita, 
!Prell" i ClaJS�i dli inattivit� ingiustificata, dia OIP!Portune sanzioni. Onidle 
non :Sii pu� afferr:ma1'1e �cihe. lo svolglio:nento del ..piroces1s10 sii.a in defindtilva 
vilmeSISIO ailiJJa dlioorezlilcme dieiJ. pubbildoo lllllindlstero. -(Omissis). 

CORTE COS:I'ITUZIONALE, 27 mavzo 1974, n. 96. -Pres. Bonifa:c:io Rei. 
Volterira -Corrnmi:s1sairio d1ello Stato ipe1r 1a Regione Sk1iliana 
(sost. avv. gen. dello Stato Azzairiti) c. Rresiidlente. Regione S:iiciliana 
(1aivv. V1�irgia.). 

Sicilia -Dipendenti regionali -Le~ge re~ionale sull'impiego presso 
la CEE o Stati esteri -Illegittimit� costituzionale. 

� costituzionalmente illegittima, per violazione del limite territoriale 
detta Regione, la legge regionale siciliana 21 dricembre 1913, sulla 

4 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

794 

disciplina de:Lla posizione giuridica ed economica dei dipendenti regionali 
autorizzati ad assumere un impiego press~ enti od OT'ganismi deHa 
CEE o ad esercitare funzioni presso Stati esteri (1). 

(Omissis). -1. -La legige della Regione siciiliana 21 dicembre 
19 7 3 a:ieoainite � D~sciJPlllITTa dJelilla posWi!OilJe �gWurr.idlicia e�d ecOI110iinJiloa dieli 
dtpendJooti regi]O'Illailii aurtioa:iizziartii ad .assumere Ulll furnpliegio pa:iesso ooiti o 
orgaini~smi dJelllia CEE o ad esea:iClirtlrure :lluiooiJOIIlli. presso Starti esteri � � 
stata ilmjpugnata dJal Cornmd.sisario dello Stato !Per )a Regione sdicti.liana. 
con .dcoa:iso 218 .dJ]cembrle 1973 din balse aid Ulll lbrtiipliiJce Oll'd!ine dJi moitivi. 

1) In quanto la Regione, ai sensi dell'art. 14 del sruo Statuto non 
ha la potest� di ddsiporire in materia �degli uffici e del IPeTsonale oltre 
il lfu:nli.te naturale e non iSIUperabile del territorio 1della Regione, �salvo 
il ca1so di aiccorid.i 1con altre Regioni o 1con lo Stato IP�er la 1P'l'eddislPosti.:
ztiJ0I1Je di (pa:iOg:raimmi dJniterregiJOilJaJlli. 

2) In qUJal!lito .La Jeggie <impuginartia ha V1iiollJartio il'airt. 97 diellflla Costitu:
ziilone g.iJacch� lill collil:ooamenfo :liuior1i ll"\lJOIJJo 1dieti dliipendJenitd a:iegtlJQl!llaiIJi ism 
pUII"e !llJeil 11JJUJinero rbaissartiWo dli 50 �si r:rlifLetrtJe .in'. 1seI11so inegaitliw LSU!lJJJa !llunzi0I1Jaililt� 
.stesso idJegilli uffici cregliooaill~. lill �CUii lr'Uldlo die'V'e aviere Ulll.'OOJt�lt� 
costainltemenJte 1adegiuartia 1ail 1l/Ulll1etro e de .quiaillilt� deilJJe 1arti1Jll'libuzdiolnli dlegld 
uffici 1Cud 1Sli ~il:f�11'1]ScOIIl!O. 

3) In q1UJaJDJto it'l]sulrtla vildliartio (L'iairt. 8�1, �uilJtiJmo 1comma, deillla Oosfiltuzitonie, 
ma([)Jcaindo oolilia lieglgle iimpuginartia il'1i!llJdJ]oamone delilia wevrusiJone 
delilia 1copea:ituira dJeilllJa maggilore 1spesa dooilviainte drul'd([ljevtiJ'babtiJLe oneire 
peir :iii. :r.iJtoirino liJn iI"l\lJOWo din 1sopa:iaJillillUlIIlJeo d:ell pea:is0I1Jafle gi� �cdlilocartio 
fuoll'li a:iruolio, 'lllilla violrta 1ce:ssaitli g1lii 1i!l1Joall'lichi e lJJe :liulnzliJODJi ad esso 1coinfenWi 
1ailll'iels1Jerio. 

2. -Il ricorso � fondato e merita �accoglimento. La J.e1g.ge impug!
llJartla dlilliarti1liJ, d<iispcmie:ndJo 1ai1l'1airt. 1 1che ~i i:J:npilegiaiti d!i iruoiLo dJeililia Regiione 
1si�cillifama (posscmo, previila 1aiuitoriz2lamone dell Premdeinite dlellllia R!egiJOille, 
�senl'bwo 1'Aisseissooe �Compel'be:nrtle, iaisSUillllEl!I"e un li:rnpdiego pa:iesso enl'bi 
od �oirglainiJsmi dlelhlla Oomuin.ilt� e1conomiloa euiropea, ([ljQ([ljCh� eseiricdtaire :fluinzioru 
1ainche �dli �oainartitea:ie 1c�IWiJnuarbiv:o p1r1esso Staitli estea:ii,. ha srtJatruillto 
oiltre 1i confini fissaiti dlailll' all'lt. 14 d:effi1o Srbaiturto deli1a Regii.Jooo srtJessa. Se(
1) Cfr., Corte Cost. 1 marzo 1972, n. 37, in questa Rassegna, I, 181. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

oonido li iPI"IDCI�.lpi tfilssaiti 1daiL1Ja Oorte :neilWa ,sua 1seintenm n. 37 de1I. 1'9172, 
lia pO!beist� dli iliegiitlletr1aire dieili1Je Regfamli 1:Jl1()1Vla per ognd, maibell'iila e qlllJindli 
a!Iliche per ['ordiilillaimenltlo degilii ufficti e del pielI'ScmaWe ad essi addetto 
fil ill�lnllitbe llllal1Jultiaille ed ilnisupeiraibille diellil'1ambi1Jo itemlbcmilaJie d1eil11Ja RiegiiJO!Ille. 

La d1iise1ilpillina deli 111aipporrtiii e d1eilllle piresbazJ�!oni 1I1e[ai1Jirve agild iimplie.
giartli 1e dliJpeindielill1Ji 111eg1iJOIIllailJi idieistilillaiti 1a IS\7IOi1glefl"lsi: e ad effettua111Si fuOII"li. 
dli .quiesti i1imi1Ji lllO\Il 111ien'llm1 nell�La poitlelllt� ileglisJiaittvia dleil.ilJa Riegtlonie. 

Lia llllorirn.aihlvia 1deil1'1lm"lt. 1 dJeilJIJa [Legige iregiiJOllllailie ~gniruta Qilltreipia1S1s:a 
l'1amblirtlo rterniiltOII"ilaille ,dJeilJlia Riegiiione ed dtnioiide []jeiJ. 1Clampo dleli lra(ppOII"rtli. 
�JJ:ll1Jell'IlJOllllailli 1siJa IIlleli 1con.:fu:ionrti �deil.illa CE�E 1sila nei: colr1iirollllbi dli Srbait:i 
estefl.'li, 1ciio� dn IU!ll 1caan:po 1che � ll'l1sel!:'V1aito allil'escl.'lllsiiva (lOIIIlpefJenm dtelllo 
Staito. 

3. -Non � ida accogliersi l'eccezione avainza.ta dalla diifesa della 
RegliiO!Ille 1siic:iildi811llla neilllle iproprtie diedruizilom, ,ciJo� 1che ilJa ileggie ireg1iJOIIllail.e 
irrnpugniata sa.lt'ebbe 1compl1Jemero.i1Jall'le 1e dni1Jeg1l"artlivia dJi queilila staitailie niecr 
seniso 1Clhe lt'tegiolie!l1ebbe ilio staito .gitua:"ltdiiJco deil. persOIIllalLe 111egliiOllllallJe che 
usu:fruiisce dieil.llJe idiispo1siziiiOIIll� idelllia wegge 1s1Jaitaiille n. 1114 deil. 196,2. 
L 'iiJnd�Oilidlatezm di questa ecooZJilOIIlle 10ilJtire 1a qfUlainto si � detrto 1slUilJ.'ilncoonpertenm 
1dielllia Reg1iione ,<]i lt'tegloWrure Ila llll8iterliia, ri'Sllllr1Ja e:vii:dielnite 1oonsiidierandio 
,che ilJa ll!egge 1ciltaita escllrude cl1e essa possa ~plldicall1S� 1a !Petl'SOIIllailie 
IIllOIIl iSl1Jaitaille e �che �taWe pell'lsOllllail.e possa essere dieLSltiiinato a [pll'leSl1Jaire 
srvti:ziiio presso Startli 1es1Jerli. talillto � viero 1Clhe fissa 'l1l:l1 �ClOIJJmgelillte rilgli.do 
dli d�i.Jpetn:dellll1Ji 1s1JartJal1i liJl qruaille [)JOIIl .pu� dlrtl:repBISS�l["le lill llllU!llllell'O dli 5O. La 
stessa �diiisposizliJone ,dJeiJ.cr 'arit. 1 1dieil.illa 'legge lt'eg1iJQ[]JailJe timpugtnJaJta mollltra 
come .qfLllesta IIllO\Il posisia 1cOllllSiJdeiI1a111si dn tail.ClUi!n modo 'ClOIIlllplemelll:trure ed 
liirutegiraithna dii qUlellll!a is1J811Jrule, iJn .qUJanlbo dliJ.spOlllle che ['alSISUIIlZdiolille degilii 
I�lmlP�legarti di !VUJOOO 0dieil.cra Hegi�IOlllle 1skliili1a!Ilia prtesso ell1lbi od oll'.'1goodismi 4ellllia 
CEE o presso SrfJartli iesteri 1aivvengia previila ilia .soila auitCJII"lizzazlilOtlllle del 
Presiidlelnite diellJlJa RiegliOlllle 1setnJ1Jilto il.'Aisselssore 1coan,pel;ell1Jte, :S1e1I1za che sliia 
r1Cihiesta l'autorizzazione del Presidente del Cons1glio e ISleI12la che siano 
sentilti. 1iil Mrllillilstro 1c01II1pertente e 1iil M11nfusttr1o idegJd estera, aitrbi quiestli. che 
i1Ja !legge 1staiball!e n. 1U4 dei!. 1962 richli.edie illBlssaitiivamenite per ['ai$SIWn


ZJii01I1e diegilli limpilegiaiti civiild dii lI'UloLo dieliJ.o SrlJaito e� .dJeglli ufficiilall!i e SIOlttufficilall!
i 1iin 1sel!:'V1ilZJilo :permaine1Il11Je effertJti'Vlo rpresso �emi od orgtalildJsmi iiltl1lertn1aZJ01I11ail.
i o percih� eserctiJtino fuinziilolilli presso St�llti estera. 

4. -L'aiccogJ.fanento del iprimo motivo del rLcooso dell CommiissaTI�IO 
delilo .S1Jaito per i!Ja Rieg1iione s1cililalilla � .�lJSlsorbentbe de1gt1Ji aill1Jrli. due ed 
� .superfluo a.1l1J81l'diall'IS� :11Jelil'esame �dieil.cre re1albi'Vle quesitiom. -(Omissis). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

796 

CORTE COSTITUZIONALE, 18 aipr1illie 1974, n. 97 -Pres. Bolnlitflacio -
Rel. Rocchetti. -Berbretrtia (n.ic.) -Mlind:sit~o dehle Fiinanoo delli1o 
Staito (1sost. 181V'V. ~. deililio Starllo, .AilibdJSi!DJiti,) e Poosdldentie Reglioo.e 
SiJciili�lalllla (1avv. Ma1ZJ2Jot1ii). 

Sicilia -Potest� tributaria -Esenzioni fiscali per le costruzioni edilizie�


Limitazione agli appartamenti -Illegittimit� costituzionale 


Esclusione. 

(St. reg. sic. artt. 17, 34; 1. reg. 28 aprile 1954, n. 11, art. 6). 

Non � fondata, con riferimento al limite dei principi statu,iti da�e 
analoghe leggi dello Stato, la questione di legittimit� costituzionale d�iZ'art. 
6 della legge regionale siciliana 28 aprite 1954, n. 11, nella parte 
in cui prevede agevolazioni tributarie per la vendita di appartamenti 
e non pure di negozi (1). 

(Omissis). -Ma rtai1e qUJelSihlJOIIlle IIllOll � :llOIIlldata. 

La potest� lieigliisil!ativ,a 1c0Illconrenrtle, 1ohe ['aiI"it. 36� dei!Jio Starlluto speoiJai1e 
�COllllCede 1aill1Ja Bieg.10Ille siJdillJiiaina dlll. marflerJia mblUfbaria (senite111Za ill. 9 
diell 19157 1sirno ;ailiJ.'rui1tdma 158 �del 1973), obbJJiJgia il.a stessa, m oOIOlfuirmiJt� 
diei]Jl'1a!l'lt. 1 7 idei! 1dertito Srllat1Uto, a x:iJspe1Jtalre :i. priilntcitpd e gilJi lilll.1Jeressd gieneralli 
1CIUI� ,Sii dtntforma la Iegi.iJsil!a21iJOlllle delllio Srllarllo I�.lil. mat&Jia,, ma ltlQIIl ile 
:Ila 1afftarllto iobbiliiigo d:i riperteme pediJsseqwalllllenrte ile IIllOrme, iailile qwaiJJi. ila 
RegiJOIIlle pu� e deve introdurre qUJeiliLe VlrurtiJazdlo:rui 1Urtli.11i ad 1adarlltare le 
il:eggii ~iJOIIllalii iaillle 1S/l)eicdlaili necessiJt� diell ;SUO teri:rfutoirJio. Neil. ohe � la 
tr1agitone, Jia 1poir1laiba �e fil IJJiimite della 1s1lessa le,glisilazlOOine co1I1COirrellllte. 

La noirma d~ben poitevia 1peirta1Il11lo, nel ,coocedeire esielllZli:oni 

filscail:li, JiimiJtaire l'iambd.rto di esse, ,]n .:rieffiazJiiooe a�. pll'lilmo rtiras:feirdmenito, ai 

sOllii aippairrllaimEmti, :sooz;a estenidierilia aJI11chie 1ai iDlegoizli, gilusi1la qUJan1lo pire


viedie liJnviece il.'ainJa[oga IIllOll'llllla dJeiJJlia le~ge lllazJ�JOll!lailie. 

N� �talle m�Jl!lOre iambiJto deil. benieficiio pu� esseire oeoouiriarto sotto fil 
pl1ofi:lio .dJeWI'egroogiLiJaI!ll21a e 1dieilila �oaipaiciJt� oOIIllti:rfubiUtirva, tr1iispetti'V'a.me1Illte 
1rurtJeiliaiti 1diagllii 1rurt1lt. 3 e 53 Cositirbtll21�Jone, 1CIUI� i'ocdilnianza :Ila pure :rlitllell'li:meruto, 
peiroh� !lllOll!l malllloaltlJO !l1a:zi.OIIllailli motivi per giiru1s:tMicrure iLa dlifferenm. 
dlii viaiJJutaz,iJCJlltli . 1che, :neilll:a dJiJsooezJilOlltlalldJt� dei1 po'beire a cdrais1cUJI10 
spettainrte, hanno I�.lil. materm d!spia:1aito �lie IIlloirme delfilo Starllo e queililre dleillla 
RegiiJOlllle. QUJesta, 1escluidendo ,dJa.WLo 1sgira'Vliro rtir~butairio, :Ln occalSiro!llle dcl 

(1) Ofr. suNa potest� legislativa OOillCOOTenrte attirilbui�ta alla RegWnie 
Siciliana in materia tributarla, e, in partiooliare IIle1 oiJt. arrt. 6 il. reg, n. 11 
del 1954, Corte Cast. 21novemb:re1.973 n. 158, in questa Rassegna, 1974, I, 42. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 797 

loro p:nimo triaisrerhnenito, ambienti teiri:rianei destmati a negooi, deve 
suippOI'ISL iaibblila &nitleso oOIIlCOOl1n'lare lia :fuJJwiJcme dinioon,tiva!Illfle del benJeficio 
a~ aippairrtiaimeni1, e cilo� de ahl1lai2Jtond, ,a'V'Ul1lo rcOD.Jflo, defila a:liJsoo:nJtlra 
maiggi!OO."e neoossilt� dlii ailitoggii e delilia lliooo maigigli.iooe idloneilt� ai!. !l,lli� liimmedi:
arto appaigaimetnlto dii bilsogni ISOciiJailii. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 118 apriille 1974, n. 98 -Pres. ~aicio -
Rel. Bociohettii -M~sisiil'iollii (n.ic.), INP:S (avv. Gli!orgd, Tu-aver-so) e 

Rresidente Consiglio dlei Miniisitri. (sost. avv. ,gen. diello Stato Ca


riar.Ila). 

Previdenza e assistenza -Tardivo versamento dei contributi -Paga


mento di somma aggiuntiva o degli interessi di mora -Illegitti


mit� costituzionale -Esclusione. 

(C{)st. artt. 3, 23; r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 53, primo comma). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di riserva 
di legge, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 53, 
primo comma, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul pagamento, a favore 
�dell'INPS, di una somma aggiuntiva e degli interessi di mora, sui con


tributi previdenzmti non tempestivamente versati (1). 

(Omissis). -L'art. 53 ,dieinU1I1zdiartlo, iche 1saincIDsloo ll.'obblii.go di~il. paga


mento d!eg\lli dinteressd �di mora, :lllon aiutiooiizzla d11mque ineissunia soellita, ma 

nie preSU!ptpOIIle u:nJa, fria hl. dioverisi o no paigirure ~a somma agglirunibiva, 

che � :stai1Ja gii� Oipell'laita, in forzia d!eJil',axit;, 111, daiil. Coorlitato ~cmtJi.rvo. 

E, �enne 1si >teingia 1coll'.lfl:I~ dlle gti �lnrtleressi dd mora sooo do'V'Ultli dn :liorza 

dieil. diLspolsto diel1Jl'acr:t. 11:2,4 del codlLce oivdllie, si o01I1Jo1udeir� ohe ll.'art. �53 

esprime I�IIl dlornJja dimpropriiamenite positi'Vla un oonootto sosillalnizlilaiJmeinte 

niegiai1Jirvio, e 1cilo� ,che gilii itnteoossti; idi moira (dii CUI�. allil'art. U2t4 e.e.) non 

soino dlovuti qruiainidlo IS}. � ~1all ;pagamento (perch� liil OomiJttaJIJo eise


outiiJvo, dtn :lloll"ZJa d!e!JJl'a.rit. 111, ,cOIS�. ha dliisposllo) detlilia somma a:ggiilUinltiva, 

in qu:afllmsi milsurrla. 

Lia :lllortm.a dteinlutn.2'Jilartla ha d1unqrUJe un oOlllltein'Ulto 1dii'Vell'ISIO da qrUJelfilo 

artrtn�Jbulirtlogl]Ji dlail. gl�IU!diLce a quo ed ali. quatle � i$llalta ll'I�Jfe!l:I�lt ila qlUielSlbitoale 

dii 1costJiJtU2liJolnlai1iJt�. Queslla dmne pell'ltainto . essere diilchiamta noo. Ifuind:a


ta. -(Omissis). 

(1) air., SUlllli'iall'lt. 111 de'l :r.d. n. 1827 dei!: 1935, Ocwtle Cost. 21 ~gno 
1966, n. 76, in questa Rassegna, 1966, I, 974, con nota. 

798 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 1'8 iaip:ri�l]Je 1'974, in. 99 -Pres. e Rel. Booi:
llaioilo -ZdJgill�lo (n..c.). 

Matrimonio -Separazione consensuale -Obbligo della fedelt� -Ille


gittimit� costituzionale. 

(Cost. art. 3; e.e. art. 156, primo comma). 

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto col principio di 
eguagiianza, l'art. 156, primo comma, codice civile. 

(Omissis). -2. -L'ari. 156, primo comma, del codice cirviJ.e � 
stato denunziato -con espressa limitazione a,I!la sola iiporte.si di e separazione 
coo,seD.1SJUa.le � -nella parte in cui esso dispone che i coniugi sepalM.
ti debbano osisea:vare J.'obbl1Jgo della fedelt� 1coniugale. Ad avviso 
del tribunale di Goirizia e delJa Corte di appel!lo di Genova, il'imposizione 
di un siffatto, identico dovere ai coniugi non sepa�rati (per i quali vi:gono 
altre.si ,gli obblighi della 1coabitaziooe e de11'as:sistenza) ed ai cooiugi 
sepaa:-ati (per ii: quali coabitazione ed assistenza ven.gooo meno) davebbe 
!Luogo 1aid ruJilla drlisoipliitna dden11Jiioa per s~tuaizdJOIIli nertrtamenrte d:iverise 
e dii 1ooinseguenzia �cc:miJrlasteriebbe con !L'art. 3 delJLa �OoSl1Jil1Juziiiole. 

3. -Secondo la cosrtante interipretazione dei ,giudici oodmairi, dailla 
quaile questa Oorite IIlion hia l'laigi101I1Je dit diiisoostairtsii, 'in :lloirzia d!elll.'iairt. 156, 
pr1imo commia, ,cod. 1o1v. d�. dloverie dii 1CliJaisCUlll iconiiJuge idii oisserva1re ilia 
:liedeil{t� �c01I1J~ugaile pel'lmaine, linailiteriaito 1I1Jeil. SUJO 1oontenu1Jo, pUJr idopo ila 
sepaira!lliiooo pemsonailie : ;siJcch� 'esatta � ilia p!I'1�!messa d!aihlia qualle lllllUlovono 
>Le 1oirdiinan2le dii rimessiione, e d~o� 1c:ilie de iwre condito un rndieinltliloo 
obhli:go idi :liedeLt� viilooe 1wposto aii 1c01I1J�JUgli IIl!Oitl sepal'a.fil 1ed ali ,ool!ll�IUJgi 
separati. Pu� ;aiggiilungerjzli che nel viilgienrtie 011dilniaimento ailil'd.dein1tJirt� dielil'obb1ilgio 
,cCJ1Irisp01D.de UIIl.la piena, 'aissoLu1Ja 1ilden1lilt� ,dJi 1sialll!2'J~01I1Je. Ed tin!
llaitti -venrurtia meilJo (peir ,effietto d!efl:Le 1sentt. in. 12:6 del 1968 e� in. H7 
dJel 19619 dii questa eOll'te) il1a diilseliipildina pe1111ai11Jst1cia dehl'adWteri~o. ila 
quaile �pil'levedeva, mspeitto aii coo::idiugii non S1�1Parmti, wn. .t:vaitta:mein,1Jo diffeIOOD.:
zJilaito per fil 100IIJ.liiugie sepairat!Jo peir coilpa deilll'ai1Jtl'o cOIIlJiiuge (IIl!On p/UJUltOOLiit�: 
arit. 561, 1sec01I1Jdio comma, 1c.p.) e .peir :hl �contuge sepruraito peir 
Coopa rpl'IOIP!l'Jila, p1ea.' 1ooilipa dd entrambi O ipeir mu1Juo OOIIlJSef!lJSIO (dlirrnfunuzione 
d!ehlia pena: 1oiJt. '�lll"t. 5r61, u1t~o comma) -�!a wol�aZli!cme deililia 
:lledlelLt� neililia quaJLe 1~a diilJcoirso rill 'ClO!lliluge, lsiepairaito o 111on 1sepairat!Jo 1che 
sta, d� luogo ahlia .stessa 1s!IJD.!lJ1one : 1l'adU11teir1ilo � 1caiusa dli � separNWi.1one 
peir 1cQLpa � 0 di IClOID.'VerJSiOD.e iJn < �Sep�lll'lamOIIlie rpielr ClOOpa � �dii Wl ;pireeSlislJenrtJe 
istaito 'di 1S1epamazJilone consenSUJaile o dii sepairal2rliOiD.Je per ICIOlpa diel-_ 
I'ailtl'lo OOIIltiJuge. 

PARTE I, SEZ; I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 799 

4. -Per accertare se la constatata, iinidubbia identit� di obbligo 
per i 1cOIIlliruig1L IIJJO!Il 1seipall"artli e per di 1cOll1iiJl.lJgli ICIOIIllseinJSUallmen;be sepairaiti 
cOIIllbraisbi o l!lllelilJO 1ccm :J.'1aa:it. 3 Cost. occcmre vieirdifilelall"e se, sotto �fil !plrlOf�ilJo 
che quJ1 viiene dm. 1eiv.ii~a. we id1ue ,si11JuiaZJilOIIll�I gti.JurrlildiiJche meisse a, mffirollllto 
prieselilltmo o meltlJO qrueil miJrJJilmo dli omo1geneilt� �:lhe possa ragl�IOIIlJel\1'0[mente 
g1UJStiific&re un trattamento 'in:differenz,1afo. 
A 1la11 pri01posiJ1lo tlia iCOlrfte :riiiti!ooe ,che 1gld obbilillghi dierd.'Vlalntli dail ma1ll'I�lmornJilo, 
1c01Si 1001me 1satn1cirti IIlcll'ar.t. 143 ed !itn!dJiJrertltamoote IIllelhl'art. 151 
cod. dv., debbano es1seir valutati in un quaidiro Uilli.tairio o nella loiro 
s1ll'letba corirei1azlilo�lJJe; e, dm. parntilcotliall"e, irliil.Jeva 1C!hie i'obbl1tgo dii :lledeil.it�, 
�m. .qUJallllto 1si traidruica iln id10V10I1e 1clii iaisbeinsilolnle dia ogm l.1aiWJ!01r!�lo oosSUJail.e 
con 1JerZJL, non pu� non esserie 100ll!liegiartio OOIIl ill dliritibo-dovieire cihe iha ad 
ogigietto ilia ,clJiJspo(rlJiibitliiJt� fisilca 1clieilll'1Ulll ooniru:gie net ICIOlllfuiOOJJ1Ji dleilil'alLtioo. 
Sarebbe 1con1�lrarniio 1at1Jla n:artiuria ideil�!e cose ed a�illa 1sbeS1S1a ratio ohe �iisp1iJra 
nel 1suo compll!esisto dJl vegiiJine .giiUJriiidiilco clieil !l'~10lrfto maltrdttncmiia!Le llllelgaire 
che fuia ,clJiJriiltbo allH1e [pfrestaZJilOIIlli 1sesSUJailii ,dJelJl'a�rtJrio 1cOlnltuge e dJQ1Veir1e dd 
aistene1r1s1i iclia 'alttii 1clii aidwteriiJo 1c0l'l'a Ulll 1r1aippoirto' 1C101s� streitto dia giiJustliifi081l'e 
'.lia �ccmctliusiolllle IClhe 1IDa1t1Jaisi di due a1spetbi di 11ma �iinscililldfubiiJl.e dlilslclip�Jma 
:gti.Jurrliidiilca. 

Oi� posbo, cr1iJsuil!1la ev.iidenlbe 1che, U!!lla vio�rtla che 1cOIIl. la IS1elpa['arzrnoll1e 
siJa VeI11UJta meno ilia 1co1aibdJtaZJilcme 16011 1i 1cOlll�lJJe1S1si iclii!rlilt:ti e diOIVlerli, llia peirmM11enzia 
1clieilil'obbld1gio �clii a:ssoiliuta :lieclieillt�, ohe litn .qruei1lla 1lrloviava dil suo 
raigliiolillevOllie pr1esupp101sbo, si rfIDaiduce 1iJn IUIIl egiuail tra1rtlamellllto g�lurid�iioo 
di 1sirtua.ZJtOIIlli g,iiurdicliiJcamente id1iffie1rern2lilaite 1e 1coon.p0l'ta dii 1colillSegiUJeln.2a, 
sooOIIllclio ii primci!Pi 1costarntemenlte ,afferimaitii ,dJa q1UJesba Corite, ilia vrnoilia,ztoo1e 
1dJeilJl':aa:it. 3 dellllia Oos1lil1JuzliJcme. 

5. -Quainto fin qui si � detto non girustifica ruttavi-a UIIl integrale 
acmogliiJme1IJJto 1clieililia q1UJesbi10lllle 1cos� �Come P110!POISl1la daifile due ordilillaJnirzie. 
Via iJn:liartmi 1cCJlllsidieriartio 1che :liria 1gffii �Obhlilghii dmpOISlti da[ mail:lrli.Jmotn.lio 
a �cilaiscmn 1cOIIlliJugie 1c'� q1UJellillo dii .aisbooerisi dia coo:nipOlr!�laimeniti cihe cosrta1ruliis0attllo 
dngliJUJria giriavie ailll'1ailitro 1cond1Ugie (:aa:it. 151 1ood. 1civ.) e ,che sif:
liaitto id10Vlelrle !lllOIIl pu� iDIOill pel1llllarnwe idlopo lia sepairn.mOIIlle, a!�ll�leso ohe 
esso IIllon iSIOll!o � ,pliJenaimenJte 1compait~bille 1co!l !l1Jll!OVO aislsetto dei irappoiritd. 
:fria 1i 1c01IJJiJUlgii ma � 1c01essen2liJalle a[ VI�JllllooWO che 1CO!llll:dn1.l!a a iliegiairil.Ji. Oir-� 
booe, 1sr ,dJeve pm II'lill!evi81l'e 1che :ait1li ,cliiJ �iiIJJ:liedlellJt� 1C1Cmtugaoo (plOSSOIIJJO oostii.tuiir
�e, per lill 1col!llcooso di 1collllcr1ete �cilrcoiStattllrze, dlngilurliia griave ailil'allitlro 
cornuge: I�lpO!�leSli 1coerie1Ilite 'COll !Le 1sbesse viailJUltai:IJi:o!llJL ;llat1Je daJl ll!egdJslla:i1:lore, 
ill qUJ<ill!e neilil'm1Lgimarn]o 1Jesto 1dieilJ1'1ail'lt. 1'51 (dil CUii 1secOllldo ooonma fu dia 
questa Corte dfohiarato illegitj;imo -sent. n. 127 del 1968 -soilo 
pwch� follllte di 1ilrligiiJus1lifiica11la 1diilspalrl�iit� ,clJi rfIDatbamento :fria mairl�JtlO e 
mog�die) 'ClOlllSlilderarvia l'1ad1uwt:eo:1ilo ,come mgti.JurrliJa gmvie se ed iln qiUJallllto 
ooncoriressero 1ciirico~e atte -aid iaJJ1Jegriarn]Ja. 


800 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In baise a 1sifl1altta 1c~cme1si idJevie gl�JUlll.gere da CIOllliCIJJusdoine 
che .la dJilsposii2rlicmie limpugn.aita � iil1!1JegU/fltiJma, illleil lliilmitiato COllltemlJto oggietto 
dlel: prie!Sei:nrtie gl�!UJdiiimo, ISOlamenJfJe i:ne1llla pairrte mi cui, lin lllema dli 
fedellit� ,cOIIl�!UgaiLe ed din. ::rdfurtiJmenrlJo .aJl :rleilia.1li.vo obbilJiJgo, essa dimpcme ail 
cOllll�IU~ IClonJS�1IllSUiallmeni1le sepa11:1aito 'imche quei oompor:IJameirubt chie l!llOIIl 
s�laJDJo l~dOl!llEli a �icoStillJuiirie liingt�IUrdia g11'\aVle allfl'a!l:ti110 icOlllli1Uge. -(OmiiSsis). 

I 

CORTE COSTITUZLONALE, l<8 1a.prtillie 11974, !Il. 100 -Pres. BOIIlliWaci~) -
ReZ. TulimruriClh�: -Zfuto (n.,c.) ie Presidente OolillSiig1lliio dei MlilnlilsrtJri 
(1sost. avv. 1gtetll. d:elilJo Stlaito Az2m11ti). 

Previdenza e assistenza -Cassa nazionale del notariato -Impignorabillt� 
ed insequestrabilit� degli assegni -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione. 

(Cost. art. 3; r.d.l. 27 maggio 1923, art. 12). 

Non � fondata, con riferimento aZ principio di eguagZianza, Za questione 
di Zegittimitd costituzionaZe deU'art. 12 r.d.Z. 27 maggio 1923, 

n. 1324, che dichiara non pignorabiZi, n� !Sequestrabili Ze pensioni e gZi 
assegni dovuti daZZa Cassa nazionale deZ Notariato ai propri iscritti (1). 
II 

CORTE COSTITUZLONALE, 18 .ap!1illie 1974, n. 101 -Pres. Bonifacio -
ReZ. 'Tui~cllli -Mia.ggtioa:iilnlo (n.�c.) �C. P:re~de!llite� OoniSilglJliJo diedi MiDliistirli 
(1sost. arvv. ~. dJeilllo Silaito AllJbiiJSilrulit). 

Previdenza e assistenza -Arruolamento marittimo -Limitazione alla 
pignorabilit� e sequestrabilit� degli assegni -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione. 

(Cost. art. 3; cod. nav. art. 369, prima parte). 

Non � fondata, con riferimento aZ principio di eguaglianza, Za questione 
di Zegittimitd costituzionaZe delZ'art. 369, prima parte, del Codice 
deZZa navigazione, che Zimita Za pignorab1'litd e Za sequestrabiiitd delle 
retribuzioni dovute daU'armatore a favore del personale arruo�Zato al 
servizio della nave (1). 

(1-3) Cfr. :suMa impi�gn()['ab1ilit� degli stipendi dei dipendenti da pubbliche 
.Ammini:strazioni, Coo:te Cost. 8 grugno 1963, n. 88, Foro it., 1963, I, 

v. amiche .MoRTATI, lst. dir. pubbt., 1962, 523. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 801 

III 

CORTE COSTITUZIONALE, li8 aipr!ii!Je 1974, n, 102 -Pres. BondfuciJo -
Rel. '.Drlirmairlchii! -.AnzJailicxtlle (nJc.). 

Procedimento civile -Esecuzione mobiliare -Pignorabilit� stipendi e 

salari -Omessa esclusione di minimo vitale -Illegittimit� costi


tuzionale -Esclusione. 

(Cost. artt. 3, 31; c.p.c. art. 545). 

Non � fondata, con riferimento ai principio di eguaglianza ed aUa 
tutela della famigtia, la questione di legittimit� costiituzionale deU'articoLo 
545 Cod. Proc. Civile, in quanto non fa salva daLla pignorabilit� 
e sequestrabilit� una parte degli stipendi e salari che si debba ritenere 
indispensabile per ii debitore e la sua famiglia (3). 

I 

(Omissis). -2. -Chiamato a proinUfllJCia'1"Si suWl'amo,ggettabilit� a 
S8QJUes1Jro �ClOII1ServiaJ1li'V'O !POOiaiLe dJeilllJe ISOllllllile idJOIVIU1Je, a il:Jiitlolo dii IDd�ea:mdit� 
dii 1oossa2Jilcme dJa([['eseroilzliio deililJe '.liuinzJiJOIIlli, �lallilia Cassa lllJaZ~OIIlaile deil. notainilarto 
ad wn notaliio .soitJtopOISto a p:tiooed�ilmenroo pena!Le, dll .grudliloe a quo, 
a pir<OplOlsiJtO dJetl cil1JaJto afl'lt. 12 dJell T.d.l. !Il. 1324 id�ell 1923 ~per >ClUi e le 
quote d'iintegraZJi.Joo1e, !llicmch� :l!e peinsiOIIlli e gli raissegni ISUi :fiO!llldli dJeli1a 
Oassa llliaZJilcmailie dell lll01lairliJaito non 1scmo ood�ibiilii n� sogge1Jti a seqll.lJ�!SJtiro 
O 'pi�Jg'IliOl'lameal/1Jo �), 1rd11JiJooe �ohe Wa iDIOmJJa, l!llellil!a prut1Je :in oud. dJicllilall"a 
noo lsog~ertrtrl. a seqilJJest:rio �gl]ii assegni (e ifn:ia qu~sti l'lilen!lJoorebbe 11.'iru:lieninirt� 
idi �oossamcme dlaililie :fiul!lmOIIlli), pOl!lga dinigiisu1stificatamenite, liin V�IOlllaZJLone 
1d�etl !pl'IIDCJiJpl�!o tdli eguaigidlanm, i noflalt :il!l. Ulllla siitulal2li.Joo1e gli.wrliidJiica 
pi� favorevole di quella rlcornosciuta dalle SOfPl'adta�te norme di legge 
:rd1spertrtrl.'Vlamernte ali 1dliperndetn1ft daili1e pubhliiohe iarmm~. agili av-� 
viooartii 1e �p:t10Cllllra1Jord, ali geomeimi ed 1ali 11Javio:rai1Jord SUJbo:rdJirnlait:i. 

La COl'lte � a tail riguaocidio dii �oonrlll'lairlilo aV'Vlilso. 

Rd11Jilooe 'che 1001I1 La dooU1I11ciJa 1si �tenda raid U1I11a tdleollall"raitoo:tila dli jplafrZJilailie 
lilllLegdrbtJiimit� 1oostJirlru:ZJ10l!lail:e 1d�el l'liipetuJOO' arrit. 12, dell r .d.il. 13124 die[ 
11923 e probaibillrmenite afil'1afferma7Jilone die:J.ilJa seqruestJ:r!abifildlt� dei detJtli 

� aissegni � lllielilJa milsu:ra dii un quiilnito a garria~ila dd c:redlitii. ddrvel'ISli d!a 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

quielli per 1C!ll1.llS1a dii aJiiment1Ji o per 1miibulbiJ dimnu1li aililio Staito, ailJLe ipll'Ovd1nce 
e 1ad. 10Clllll!l.mli; 

�che rill d.P.R. rn. 180 1del 1'9:50, 1con 1ill !OOliartllJvo fl'legiolllame'lll1lo d'1esecm2lilOD1e, 
a 1ooi TlirnviilaJillo i'iiwt. 47 delli1a lllegigie rn. 6 diell 1'952 (per grli aivvoC'ai1Ji. 
e prorcmmtoo:li) e 11'1all'lt. 37 dielllJa liegigie rn. 990 del 1955 (per ti geow 
metrd.), norrn prevedie per li dlipendienrtfi dlaililJe pubbldiche aim.mdnliJs1maiZJiJOIIlli, 
e ,SUJl 1pUIIllto :irn q1U1estruo:nie, 'Ulllla dli:so~plima dliflieoonzdratta ill'eli co:rufironlti dri 
quelliLa �delttal1la �per J. IllotaJi, IP& 1di� ch:e per ti ooedJirti, isoggertl1liV1aanemibe 
ed ogigettiv:amente coinsiderati, iper cui � consentito il sequestro coinservartiivo 
ipenallle, noo ISOilJO .seques1Jl'labiilIJi .gilii stipendliJ, ri 1sallia!l1i: e iLe pensilornd 
dei dli:p�ndJeintJ1 daill1e. pubbli1cl::Jie ammmstrooiiornd; 
�e 1che lmvooo 1cod�ista possilbliJldJt� dii seq1U1elsi1rr"o lllleilila miJSUJm dii llllll 
qUJmto <SUJSsilsrlle, rper dJl lr'.iinvilo �iontoouto lllJe!lll'ruilitJimo iiirlicilso dieiLl'airt. 671 
dl�ll. �codlilce dli IPl"IOOedJUJra d,viillie 1e 1per l'iappilllicabiffiiJt� dli 001diesta lllJOtrma 
allllche aiLl'lipotesi dli 1sequestro �ClOlliservaifil.vo ipellllallie, a ~ila dli q1UJarlsiaisi 
1criedilto 1e 1sOfP11a Le isoonme dJOIVIUlte per iLe ICll:irulsailli I�IIlldl�JcaJte neil ibelrzo 
comma d1eilil'1acrit. 1545 del ooidi1ce dii procedura millie. 
Ber 1ci�, Jia Ooo:ite 1cons1dieria priva dii baise ilia :p1I1ospettaitJa vdOllrazdloine 
diell. prmcirpliJo 1dli 1egiuia,gwilrunza 1a proporSilto d!ellllla nocma1hlvia 1derbtalta pieir [ 
notad., messa a ll"laffuionto �COllll que]lia viaili1dla 1per i rdliJpenderuti 1dialhle pubbliiJche 
1ammJiJDJiJs1Jl'laiziiioni (ed aJillche per ~\i. a'V'viocati 1e !Pfl'IOCUJratmd, e peir 
i gieometll"li) e 111eliativia 1ailila sequestirabiJliJt� dJelWe somme� ard essd. dOVIUte 
a .irlrtJo]io Lato sensu !l1etll"liJb:utJivio, viailUJtata dn IOOlliazdJone raJ]La c00111JrorveirSILa. 
E 1a piioposi'llo dJe]JJa 1dii:ff1eren:za che � 1diato dJ. irliileJVlail:1e tira !La !llloirma delllJIUlllroata 
1e l'1acrit. 5,45 d!el 1cod:iJce idli ,procediuxla oiJvillie, !l1eplllta '.[),Ollll SUISJsilsteinrtJe 
una all'hltirairria io JiJDJg1uistifiioata 1diilsplllI'iJt� 1� 1IDailltamento, 1sembnmdo siiccome 
�� osservi~o daiLl'A VVJOcatma 1generail!e deliilo StaitJo -� contiraJrliio 
a quialllsilaisi 1Clll"l1teirrio iLogi1oo pOl11l"e 1su�lllo istesso piano, ai finii dieliila viailiutaziiJooe 
del ~iJDJoifP!iJo di eguagiliilamJa, �diei IJJiJbell'i !pll'ofessiomsti, quallli SOllllO 
i <notali, 1e j, dtpoodienti !Pfl'I�JVartli � . 

La .q1UJes1fi:OD1e <come 1sopra soli1eviai1Ja devie per1JaJl!llto diti.i.Si !Il!orrn :l�Ollldarta. 

A 1Jailie 1col!llciluisiJOlllle isi perv:1ooe 1soprattu1J1Jo airgomentaJilldio diailJlia disc:
meZ1il0I1Ja�dit� �Piel iLegiiJsLatore 1DJeliila 1spec�ifiJcla materlila, dieililia pliglDJorabdiliiJt� 
e 1sequiesrllraibrilliiJt� dei bernd del 1diebil1Jore, e dlarlllJa :norrn iiltmaziiJollllailiJt� deilJlJe 
scelite da iLUJi :l�atte. 

Ma 1si iaf\7Vlell11Je dll �brilsogno 1ohe 1aid 1essa lsi iaicoompagind. !l'Wspdcio che 
llJelilJa dleibirtla 1sedie ilia .clJiJsciipl]JiJnJa J.egiilsl!ativa 1dii 1q1UJeililJa matell"lila, oh:e, ooosilderaita 
llllel 1suo msileme, ISli .pl1esenta .o()llll(posita e viairtaanemlbe arritilooilJartla, 
sia lt"esa d.rnttmamente :pi� coerente e venga armonizzata nel rispetto e 
coin iiJl 1contelmperamento, per 1alitro, idiegl]ji funiteiressi gienerailii e delliile esigeilJZle 
1propll"lile idei sqoLi 1oompd dii aippliilaa:ziiooo. -(Omissis) . 

(
( 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

II 

(Omissis). -1. -Secoodo iJ. pretore di Trieste ohe ha sollevato 
lia questitOIJJe >C.lOIIl 10ll'ldiilniaaula 1dlell 9 mairz,o 11973, J.'art. 3,5,9, ipr:irrna prurite, 
dlell 1ooidlice 1dlel1Wa IIllaJVJ�lg~ilOIJJe 1smiebbe 1oOISfilltluzdlOIIllalla:nente d\hlJeg,iMllimo, per 
COIIlllrpais1lo 1COl!l il.'IWt. 3 ideli1a Costi1Juzlioine, perrch� � :menrtme ile rembulJ�IOIIll� 
1pea:icep.ii1Je dm. vdivt� dli qllllailisivio~ia 111aippcm1Jo di !Lavoro su:boll'ddniato 
a 1Calt'ai1J1Jea:ie !Pl'li'V'ai1lilstilco 1poss0lllo esswe p]grnOllI'lai1Je, ex IWt. 545 c.;p.c., :niei11a 
milsun:ia dli 1/5 per ioglnii 1e qUJaillsiaisi ,Cll'edliJtio, que()JlJe doivute dallll'mmaitoire 
illl 100IJJseguietima dieil �100llll1lrai1Jto idli aimiuo!Lamenito 1p~s1sooo essere [pdigno1m.te., 
semprie nie!LlJa� stessa milsura, isolJamente per all!iimellll1Ji idiOIV'Ultd iper 1Legg1e o 
per debiti certi, liquidi ed esig:ibili verso l'armatore, dipendenti dal 
serviwo 1deilllla llllavie �. 

2. -Non. ipu� dirsi che le dilSposizioni de1'l'arl. 369 del codice deLla 
naviga~iJOIIlle, ora ll'lilo0111diai1Je, 1C111eilno � aritificdJ01saimelill1Je ed i�JilglilUJSMcai1Jamente 
UJDJa posiZJiiOIJJe di w1111J1Jagigilo �dell. priestaitoce dli iLa'Vloo:o diipoodellllte 
da1hl'aIDIIllat011e 1niei 1con:lirollll1Ji di ,chi � 1invece ilieg~o a dai1JOI1i dlii iliaivo.ro che 
esplliichilno idiViell'!51a a1ltivdJt� iecmLomilco-1commerci.talie �. 
Ainzii biisog1n1a !l'I�C0111Josce11e che ricOII'll'Ollillo serie e v1aUJdie ragionli a 
g:mstMica@one deli1a ,speciaJlie dilsoipliillla dii ,CIUJi a�llia niOII'IIDa so1sipetitiaita di 
mcostitu:ziionailiirt�. 

Via ,in 1pr1imo l1uogq osservato che la norma Jia qua!Le ipa:ievedie ilia sequestriabilhlit� 
e ilia ipdignorabilliirt�, fiJ!lJo ad UJn quiJnJ1Jo� idiell. '110110 ammontall'e, 
deli1e re1Jl1ibu:zitond e 1mdiell1Jn�Jt� degJii ariruolaiti � iper ia�Jimernrtli. dol\TIUltJi. piell' 
liegig�e � �tro\71a mso0111J1IDo, relai1JW.a:me:ni1Je aii 1credlirtli iper aiLime!l1tti. v01Il/1Jaiti 
nei 1oon:liriOl!llti di ,dipendJelllJtd dia prhnaiti, nelil'IWt. �54'5,, 'oomma iflell'Zo, in 
11ei1azione aWl'art. 6171, idell. 1oodlioe dli prooedillll1a ci1V1illie (1che de��le sollllme 
dioVlUJte per 1ill. .11appoirito idii J!a\7100:0 o dii dimpti.ego ammette� 1Ja ,pi�Jg[IJOllI'labdildJt� 
e 1seques1mabiiliit� � nielWa m~SIUJI'la aut011ilzzata idail 1PI1etoo:e �) e, qlUJailiora 
tenuti per llJa ,stessa ,caJUJsaiLe 1siiaino dipendeniti dlaJlile !Pll'bbillilcihe' ammilruis1JII'laziiOIIlli, 
ne!Ll'1all1t. 2 deil d.P.R. 5 gOOIIllal�IO 1950, n. 180 0che ddicmrura 
sogg;etti 1a sequestro ed a piig:noramellllto gild 1stiipendii, li 'Sai1aJl'l1, llie pienS�JOIIll� 
1ed a�sbrli 1emoiLume111Jti � fiJ!lJo ,a,1J1a ,COIIllcOl!l'lren:zia idi 1UJI1 lberzo vaiLutaito 
'al lllJetto 1dii mtooute � ) ; 1e che per 1a nioo:ma de qua lllJelhl.'oodlirnianm dii 
ll'limesstOIJJe si d� aitto 1che � 1apparie .Logdico ed OiplplOll'!tlUJo 1che ila llJeggie 
oodiilnairtia tute!Li 1ClOl!l ,pairi1iiicoiLmie effiooc:iJa 1coiLIUli dll. qUiaJlie agdisce :p~ il. 
l'lil(lU(perio dii ,crediti di naitun:ia ailiimem.tarrie, e tle lt"aiglioo.'i gtiiuJsitillciarbriLci dli 
taJLe diisposi:ziione sOIJJo perrmo ovvr~e �. 

E 1anicooa lllJoh isi .pu� non ,cOIIlJside111aire 1che llJa i!llOII'IIllJa diell.IL'aa'it. 35,9 
:niehla prurite i�IIl 1oui ilia seques1ma:bill;irt� 1e llia p�lglniOllI'labi!Lirt� dli IC'Ui si pall'il.a, 


804 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

scmo ,prevtliste e per 1debiiti 1cal'l1li, l~�lqruilidli ed esiglii'bdlll.i veriso il'airmaitore, 
dliJpendeniti idall ~odiet111Ja nave �, IIliOIIllOslmllfle che d!l gwddJCle a quo 
COIIl i!Je !SUie 1osserviazrl:01DJ�I iflooda 1a me1rtleme liln e:vlildenm il.'limic01stJiJtuzdoolail�ilt�, 
non � iiJn 1sos1Jainm oggietto de/fila denru1noila. Se il.e cose ll.1JOIIl s1leisse!ro iJn. 
codestli. 1lettm:lim, din:liaitrtii, IIllOIIl sdllo ilJa �qlUlestIOOtne ilil 1re11JalZliJooe a q.weOOla pairite 
deli!Ja IIllOll."mJa :rdJSUllrtlea.'lebbe IIllOil !l'!iJJJevialillte, IIIlla ooche l'aSSIUlllito deiL pootore 
non setl"Vlilrebbe a sostelillere f'umca ed effetti'Vla tleisi da il'llli a'V'8lll2Jaita, e 
cio� �che 11.'aa:it. 369 � oOIS1liJlluzJilOIIllalLme:nte. di1Jlegiiltl1llimo pe!l'lch� 1111on 1001I11sernte 
per ogini 1e �qUJallsilasi IOI'edilito ilJa 1seqUJeStrabfil!irt� e il.a pdig1I11oo:ail)iillirt;� deillle 
re1mibumonli die~i l8ll.'ll'IUIOl1Jarlii. 

Da .qiueslJiiooe � per rci� 1da V'ailiutarnsi ;sorlrtJo codesto prof�illo: e cosi 
mtesa, atPPaJl'le IIllon fullldarua. 

E' 1a itall 111�lgua11."1dio dJJ. 1caiso di itener ip!t"etsernte qUJeil. .che ila Ooirte ha 
gli� �aVl1.lJ1Jo Wa. .poSISI�lbdJJJilt� dli aff�etrmafl'le liln aIDbria oooaisiollle ~senitenza n. 88 
deil 19.63) e cio� 1ohe e � pa:iirnicip�IO geineriaille che i]Ja d~mooedleli. 
belllli 1ohe possOIIllo :Il~ogigetto dii elSlprr'~ furzailla, ed li illimW. 
dieilll'1esprQpl'I�laizJ�looe stessa, dieviotno essere il'�ISerV'aitd arnLa soeil.1la dlE!ll iLegdsliatore, 
ed evien1ruiaillme1Illte 1dieiL .gliJUJdJioo �. E ohe � 1dell ituitto IOOiliSlelg,uJenmawe 
q!U�IIlJd� dJl ICaJillOIIlle metoidolJOgliioO per IClUJii, in S'Ubiecta materia, quiaJJOll."
a m ordii.ne ad Ulll!a idial1la 1111orma per dJJ. ,glirudroe a quo S�la dubbia ilia 
JJegiirtrllilm�lt� oost�lttwiJOIIllalle, sii 1debba dalfilla OOll."te 0001troil11iare diail. piUllllto 
di V'iJsta dlellilia 111azliJ01I11alliJt� Jia 1sce11Jta. 1opetl'a!lla dal ilegdi~al1lore. 

Ed dora :rdisllil.ta i!Jo!gl�lco e cOlea'elillte CQI1 1i:l siistema che� ile retrdib~ 
degi)Ji iarn'1UloilJal1li s�lalillo sequesbriabfili e piiglillocaiblillii., n�11l1Ja milsurra dli un 
qUI�ll1i1lo, dia pa'l'ite dlii chii agliJsca per ilia ooallfuzzazl�IOIIlle o a ~aranzJiia dei Clredi�lti 
specirfiicarmente mdiloal1li niet1l'all'lt. 369, comma iprriilmo, deiL oodi�lce dieill1ia 
1:11avt�lgiazruone e IIllon 1anche, sila pU!r'e ine11a !S1Jessa m:ilsruira, da pairite dii �Oglnl� 
ailrtrio 1oredilitooe. 'I1ai!Je aTI�l�looil.o, cliJe '.tlleil. 1suo conitei!lJUillo esseneiiaJe ha ripirodotto 
1l'all'lt. 15�45 dieil. 1codtoe dli.1cOOll!IIIJerioilo1, costliJtluliisloe l'espressl�lcme� e la 
t~eil.a idi es�lgeJ.112Je COlllllllesse ail fa!llto 1de1Jla IIlla'VI�lgiaizJ�JOIIlle ed affil'ambtie1111te di:n 
culi �si 1svoilgie d[ ['!apporto dti iruriruoJiaanento, ed a'V'Vlerlli.ille cO!r!retbameirutie 
diaJ. JegrnSIJiaitoire. Ed drnfaittli, di :lil"OIIllte ;aJ1l'1ilnitell"iesse delil':a11."111Uoil.albo aid Oilltenere, 
dJn marnlilera dinrbegirar1e, l'iademplimernito delil.'obblliigiazJ�IOIIlle dlel1illa lrel1ri~ 
bumo11JJe 1ed a q1UJeilllJo dei �suoi �coodilitooi ad aviere aissicm-a1la iLa respOIIllsabi:
ldit� ipii� armpiia dlell. debiltooe, 1oon 11Ja norm1a1 dm. esame se IIlle � 100llllsegiudito 
un equJiWibll1aito 1co~amelllto, �che d� �allil'acr.iruioil.arto 1ohe ililwoira e vii.ve 
di:n urn. 1diato e 1soilio 1aanblienrtle, i mezzli. ISUffiomiti aid aissliiCIWrure a iJJud ed ai1ilJa 
sua :llami~m U111Ja esilsllernm ldibe1ra ;e dl�lglnl�ltosa e dli OOIIlWO iliiJmiiJtJa liln oonoreto 
IJ.'ammOIIlltalll'le dJei]J]Ja I"eltrl�lbuZJ�IOIIlle I�ln m'VIOO"e dli dJaJ1li. sogget1Ji OOe SOIIllO 
l'lazJ�IOllllaJ1melillte presceiLti a cagliiooe deil 1lilto1Jo 1dieil il.ooo credlilto e CI�IO� dn 
quallllto .aibbliaino 1diill1irtrllo alil.a IClOII'IOOSfPOllllS�IOIIlle 1degild. ailliimooti, O silano airmatooi 
che �VlaJilltmo 1orediiti 1001'\1Ji, ldiqrui~di. ed eSiigli.biil.li, idiipe!llldeniti dail servi:
zi'O deililJa �naive. -(Omissis). 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 805 

III 

(OmissiJs). -3. -La �qruestiJOille �Clome rSOlpm pil'loposta non � :lioodtartia. 

Nron !PU� :rrlitetnerisi 1chle �silallllO v�ioliartll rgllii. 1ait'ltrt. 3' comma [pltiimo, e 31 
dteli1a OostiltmiJOllle per dll :llai1rtio �che lill 1citaito tall'lt. 5451, comma q,uiairito, llliOIIl 
avrebbe 1dti1Clhiiiaa:iartio dimpiig100111aJbii1Je q1UJelilla (plWfle delille �somme dJv1i. lilnidttcaite 
ohe 1Si rdtebba lt'lirbenere dinidliisprelllisabiiLe !Per fili. rdiebirtlome ed J. componenti. dteli1a 
. sua :liamiil�ldJa, a rdlifll~a d:i .quainrbo .cllilspOllle, rper l'esp:rioprnazJiiOllle mobiliilwe, 
ll'raa:it. 514 (specie dopo ila modtirfiica dli ,CIUJi da Legge 8 maigigl�!o 1971, 

n. 302) �etill1cia lie �oose mobi�li aissoLurtiamenrtle da:n];)tgniooai1:mlli. 
Nion ll'lilccmre il.'laisserito coortIDa!sto 1cion liil prlilnic�jpdlo dli: eguiaigli~ainza. perch� 
:Le normartllV!e dli 1ooi agJd raJI'ltt. 545 �e 5�1,4, ll'I�lspe1l1lirvramoote, inron statnllllo 
a :limnite rdti 1dUJe ,dliJs1Jilllte situaziiJOllli 1eguaild. o aissilmillrabiiLi de qua1H irazlioIJJal1meinitle 
dovrebbe dlarr ll'liisconrtiro U!Illa unlilca o omogenea dliJsoiJpliiina gliiu:
riildlilca. Nei d!Ue lall'ltlilcoild, rche dlatnllllo ipairrlle, 1ill rpll'I�lmO, deil mpo ll'leillaithno ai1
�.e~Oiprl�la:2rllOIIlle pll'lesso rllerZJi ed fili. 1sec0illid!o, dii queil:Lo :reliartll'VIO ailil'espr10pr1il�llW01Dre 
mobiiliiiaire rpiOOSSO Jil 1diebiltor1e, dJl JJegiitsLartJO!l'le :lia :rdtlieNmelnrllor a due 
siituiaziiiOOlli .dtei benJi fucenrtli pairrlle rdieil paito:liimOllliiJo, tdtel dehltor1e esecJUJtiaito, 
chie dln modio eviiid!enrtle LSOIIlO 1dtiiv:ell'ISe, 1�lll 1q!Ulainr1Jo ai1rtieng00110 a cose mobrill� 
ovvie:rio a �ooediiti; e llle 1dliJsCI�IPi]ilna 1li01gilcamenrtle I�IIl �termililli. dliffeoonm. Lo 
stesso iliegifaj]Jai1Jome, per�, !llle�rl'1eS1eJ:1C1�l:zJiio rdleil potere 1Clhe glli � 1rdJSelrV!aito, dii 
determilnaire IL booi �che poLSS()lllJO :li0ll'1lliaire 1ogigetrto di esipll'O!Pil'I�Jaizdroinre fo1rZJaita 
ed i limiti della eS!plropriaZJione stessa (sientenza n. 88 del 1963), non manca, 
1m 1sede 1dii 1cOIOllJempeo:iamenrtlo rdie1lil'1ilntell'lesse deil ooediirbore 1con q11.1Jeill1Jo 
del debitore, di 1contenere in limiti 1sostanzialmente angusti le somme 
(�cilt. sentenza n. 20 rdeil 1968) ovvell'lo 1i: 1coodiiiti piiginorabillJi. E llllOIIl gi!Ji rSi 
pu� per 1eti� m1110V1ell'le d�. ll'liiliiieV!o di non, ia'\llere nieilllJa dliJsoipWiina ex all.'rt: 545, 
termto pvesoote 11.'liiporlles.t !�lll 1cmi, per 1eiff1erllto dieil ptlignooaimento e IOJOlllOLStainrbe 
li 1llimlilti 1dli dimpltginombilllilt� �che ISIOlllO filssaitii, ilia II'let:ritbooiione sceilllda 
ail di 1sotto 1dii un 1dietell'lmilnaito iliilV1elJLo 1e inoo aissiJClllll'I� a.il debirtlorre rill mlinlimo 
mdtilsipetDJsabi�le per V!i'V'ell'le. 

Resta 1ill :liai1rtio ilD. s�, ed � ben rposstbliJLe clre esso LSi varlirficihii specie 
quando :Ila ll'letll'lilbuZJilone sia .bassa, ma itmrlltaisi. rdti: lUJil tiJnJcoov:eniLeinite Clhe, 
per q111anlto !SOlciJallmenrlle doiliOI'IOISO, l1i0ill d� il'UJOlgJO a�J.'liillliegitt1JimiJt� oosrtdlbu2JiJOlllaille 
rdieililla niorrmartlirva de qua. Del Testo possolliO ll'I�!Scontmrsli artit:enuazlL()
lllJi dl1 q111eilil'moonV1en1ilentte 1sdllo 1cilie LSi 100ill!S1deri ohe dil debdttioire irliispOlllide 
deilil'1adempilmenrtJo 1delille obbLilgiaziLOllli 1con turllti ti. rSUIO'i belilli. rpreisenilli e 
:fuJitru!l'li, e 1che !�IIl ioalso 1di1 �ClOOliClOI'lso rdti rdue o pi� cllc:mme dli esp!'1Qpll'I�l~i0llle e 
nei ilii.Jmi.rbi .iJn ,CIUJi 1Cti� !Sia lilll tCl()lllJClll'le1JO 1Cl()lllJSlenrtJirtlo, dJl miJnimo dli culi pairila hl 
gii!Udiloe a quo, anidrebbe il'I�IClell'IOaito I�IIl :rielLaziiione ail roomrpiliesso died benli 
~ilmmobdlld, mobiili, oredlil1li) 1og,giertito deil prrocesso �dli eseooiJiJone; e ohe 
spesso il'obbliilgiaziiooe dli CllUJi si owca liil 1sodtdliis:liaiclimento, � ool1'IOOIJarta ad 
un 1iincroemenrtlo dieil rpartJrliim01I11iJo deil 1debiltior1e. -(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

806 

CORTE COSTITUZIONALE, 18 iaprifile 11974, n. 103 -Pres. Bo1111i1Jaicdo -
Rel. Caipailioz�zia -DO�lce (n;c.). 

Procedimento penale -Imputato fermato o arrestato -Impossibilit� 

di fornire prove a discarico alla polizia giudiziaria -Illegittimit� 

costituzionale -Esclusione. 

(Cost. art. 3; c.p.p. art. 225, secondo comma). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione 
di legittimit� cootituzionale deil'art. 225, secondo comma, c.p.p., 
nella parte in cui non consente l'interrogatorio deit'imputato fermato o 
arrestato da parte della polizia giudiziaria e la pro,duzione immediata 
di prove a discarico (1). 

(Omissiis). -2. -La quieslliJ0111e llllOlll � :JlOlllldiaJfJa. 

� dia prie!Il1lelt1Jee che non � esatto �m� 1Cihie Sii iliegge llllelhl'011~a dii 
riiimessilOlllle, rcfo� 1Cihie, perr-lill rdli~tetio rd1elJl.'1airit. 2215, iseC1001dlo comma., SI�lalllo 
preclUJsi alilla poiliiizJiJa igiiudltZJt811'1ila gJii �aJ1rtll ils1Jriwttorti din gierneralie, diaiprpodJcih� 
dieitto dliviieto riiguiairrda escJJuSiJvlaimenite hl oommacr:dio� lilllltenrrogaitorio, oilJt!re 
lie !I'ILcogindtzJiJOlllli �dii peirlsOlllla ed \i �ClcmtirlOllllti, 1Cihie fumpoo:-it�JJllJO ilia [Xt"esenZJa diel1'
arl'lestato o del :lierr:maito. � 

L'riinteirvogaitortio (sommamiJo IO :JlOI'lmaJlie 1c:bie1 ISl.iia) � UIIl rdel.iiJcaitiissiimo 
atto die��la vi.iicentdia procesSUJawe, il)emcih� pairtecd1Pa 1deililia !!llaitulra dii mezzo 
dii �PI'OV!a re di resp�foazilOlllle dii l�ll1lth11iit� dJi:flentS�IVa (per1S10l!lJai!Je), rSiJCICJh� la 
Cocrrte (1soo1lel!lJza n. 190 rdlel 1970) Jio ha .mtmil1Jo dli riilgi011ose giair<anzile aJl. if�illle 
di rllJSsiJClUII'lall'll1ie J,a gleilllUiJniiJt� dieil. IClOlllltenUJto e Wa :JledJellit� dJei1le riiJsuiJJtJanze : 
tl'la J.'�ailibro, ha aimmesso la pre1soo:zia del dlidielllisore teooile10 all.tl.'liinrtlelrtrogatooio 
ainche opemaito diaJililia ipOllma gmdimairlila. 

Ma :porucih� 1JailJe rpl'leSOOZa llllOlll � obbliigaitoirliia. . (obbliiig1aiflorruo � p:olI'II'e liin 

gl'lado hl dii:lioosOII'le dli aissilstffi'VI�: aJrit. 3 04 bis, modificato rdlail cditaJto rde


creto-Wegige n. 2, dlel 1.971, �COlllVle!l'itltto :neililia Jieigigie, 111. 62 dehlo sllesso al!lll1o, 

e all't. 304 ter, ralllJche 1iln !I'lelia:zJilOlllle �aJlil"llJ!I'lt. 319�2 c.p.p.: senitenm 111. 6:2 diel 

1971; .si viediaino ainche ilJe 1sell1tenZJe n. 52 rdell 19615 e 111. 8'6 diell 1'968), liJl 

:Legilsiliaitooe ha 100I1I'lettameinite .imlterp!I'leitato e ooddliis:llaJtto l!e es~ge1l112le d>itllelll


sivre col!l ilio �Sltaitutre �Che, �aJ1looch� l'liindiilZJilato sila din iistaiflo dli arrmeisito o dii 

fermo (all'tt. 235, 236, 238, 2�41 �c.p.p.), � aJl.il'werirogiartJordlo deve [IWovve


dwe sOILtaa:JJto 1hl Bro1ClUJI'laifJO!I'le dieilila Repubbillioa o till. plI'1ertoo:-e, e cd� dopo 

La tl'laidiu:zi~oine :iln 1Clall'ce111e prevrilsta diaihl'am. 2318 �. 

(1) Sull'interrogatorio e su:J.le garanzie di cui 1� munito, cm-. Cwte 
Cost. 16 diicembre 1970, n. 190, liin questa Rassegna, 1971, I, 14. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 807 

OVbooe, :nioo wo!lia li(l pr1ilnclilpiio idi 1eg!UaigiIJiJainm (e llispond!e a IUlil criterio 
idi pdena ragionevolezza) l'avere ,dJifferenz.iato il raJ;J1Poirto con la 
poillizJiJa giirUJdliJzdiairliia 1deilil'dinqumo dJn 1111berrit� (1cbJe, per ilo pii�, piu� ~merrute 
(lcm:fiea:I�lre 1Cl()([l Ulll 1(l0Illsu/]Jeiru1Je gliurrddJiloo o cru ditflelniso:re) e dieilil.'dJnqllliisiito 
m �ilstaito dli �arr"l'lesto 10 dli :liermo. Sli.ltwwiJOltlli dlh11e11se posituilru:ro 111ocma1lh11e 
dJiJverise. 

3.. -La nOII'ma'flilva dJn 1esame rfIDova �la tS1UR !linitlegJ:1~0IIlle g1�IUJrdddicocostiJtuzJfamaile 
e ilog1ilcio-1gtliullidl~cia llllelhl'obbiJ.Ji.igo tdle!Lla poliizia giw:lWilalrl�Ja dJd 
powe iP11oirulJaa:nenite IL'all'trelSittaJto e dil. :llermarbo a diiisipo1sdzruOD1e dielfil'autorit� 
giiUJdii:zJilamiia (1�lll'it. 13, rterr-w 1c:oonma, OOlst.; all'it. 213�8, modiilfilcarbo� dallil'airit. 6 
defila �legig!e 5 idliici~bire 19<69, n. 932, 1e all'it. 2�44 1c.;p.p.) e lllie�ll'obbillilg10 dJt 
CJ,ll!esta idi pll'ovvedletre 1se111Za 1ilndugdio a�J.':i.Jn.itewogiaitarliJo (ail"tJt. 2.38, motddftm11to, 
e 245 1c.p.p.): -cii.� nieilJl'il:niteoosse de�J'dJntdJiJz;iJaito e dlehla stessa gdiusrtiizda 
sOstainzJilal1ie. 

4. -fil giirUJdliice a quo .si 1prreOciOU1Pa �Che ILa 1111oo:ma fumpugniata sii.a wscettivia 
1dli !l'liitOII'OOII'sli iln. preglirUJdiwo idelil'lindlizWarboi, che sia g1i� dall pirtimo 
moonecnito in gvado dl1 tforndme [pll'lovie 1iido:nie1e a .dJilm:oSll�ID�llll'e ilia 1S1U1a iilnnoce~
a o, .q1UJainito meno, rcaptaieli dli �aittelilJUl�lIDe ila /sua ll'lelS[)OIIlisabfildlt� : pil'OVe 
che un rhll�llll'do po1lll'ebbe ffi�l!llidiaJII'e ipen:'liurlle. 
� ll�isaptJJto, p1er altro, 1che aifil'amresta1lo e ail . funnaito � COl!lSleirutJiJOO� dli 
fOII'iniiill'e alLWa !POlliiiZi�la 1gldJUdliizJirairdJ eliemeirutJi a dliisciaa:'ltoo oo pll'lopll'ti.la ii.Jndtzliaitiiiva 
e dii 1spoiru1Janea viollonit� e di :llwe r:1chilerste dii aiooea:i1lameniti e ll'disool!lltri 
u:rgieirutJi: e in tailre se1111S10 � la g1iJUII'dspll'ludie1nza deilll.a CassazJio!le. 


(Omissis). 

CORTE COSTITUZ1IONALE, 18 aJpl'ile 1974, n. 104 -Prof. Bondrfacio -
Rel. Capalozza -Alglhisi (n.c.) e Bresidente Consliglio diei Minisrtri 
(Sosit. avv. gien. dellil!o Stato Owad�a). 

Approvvigionamento e consumi -Disciplina sulla lavorazione e com


mercio dei prodotti della farina -Intervento del medico provin


ciale -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(cost. art. 112; I. 4 luglio 1967, n. 580, art. 42, settimo comma, e 45). 

Non � fondata, con riferimento al principio dell'obbligatoriet� dell'azione 
penale, La questione di legittimit� Costituzionale degli artt. 42, 


808 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

settimo com'"'11-e 45 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla diiscipliilna per 
la lavarazicme e commercio degli sfarinati, deL pane e delle paste ali~ 
mentari, nella parte in cui prevede la possibiLit� di conciliazione amministrativa 
a cura del medico provinciale {1). 

(Omissn). -3. -Da 100I11sooa mcissa 1aigild: arritt. 42, seiti1limo coonma, e 

I 

45 deilllla iliegige !Il. �580 dJell, 1967, 1i1Il a:tiillea:lilmeiruflo ailll'airit. 112 CIOISlt., IIliOlll � 
:llOIIldartia. 

I

IindlaitlJi, � giiluirliispr!Uldm.:zJa dli quiesta Ooo:ite Clhe fil [Jll'I�tO.loiipdio dleilll'obbliiJg,
artJomet� d:elJJ.'aizi!Olllle pe!IlJalLe llJOlll escliuide ooe l'IQlrdliJniameinrtio staibiillilsca 
determitnaite 1c01I1Jdlil2liloni !Pffi' iii priomov'�lmeiruflo o ilia prioselOOZ:iJ()lllle dli essa, 
allllche I�lil ,conJsidemzJilODJe dlegilJi iilI1JtEll.1esSi rpubbllilci. ;pet1Seguiii1li dlalll'ammdin.is1Ir:
azJilolne idellllio 1Staltlo (1selil.ifJelI17Ja in. 105� dell 1'967). 

Del 11.iesto, i.l.ia. 1c01I1JcdllliiamOIJ1e 1illl viila 1ammiilniiJstlraitfuvia � un iistiituto itiriad�i2JiJQIIlla�rmeini1Je 
e iliau:giamenite aiccoLto IIlleil IIll~stro 1dlilniltrtio> 1speclile liln martJEll.1ile 
dli 1cairiartJteire rbeCIIl�loo (piell'smo per 1diellilt1li (pUIIl.lilbiilli IClOlll la soilla peinia dellilJa 
mu�rba: all.it. 141 diellJlla Weg'gie 25 1set1Jemib1Iie 1940, n: 1424; airt. 110 dieillIJa , 
iliegge 17 iliugi]Jilo li9'4l2b n. 907, modiificartJo daflil.'1all.it. 10 dellJlJa !IJeg~e 3 gennaiilo 
19i51, in. 27), .q1U1ailie � a1I11che .quiro!lia dtn esame (per llie ~acrallliZl�Je dl.i::liensiV1e 
in tema di reviilsilOlllle, vedlaisi 1lia senten..m n. 146 dleil 1'970). 

D'aill1IDa piairite, ila liiporbi;z2Jabill.dlt�, [1.1iJspet1Jo aililia !liegge lin esame, dli una 
:fu;ode 1i1Il 1comme11.icio1 (art. '511'5 .c.p.) �, !Pffi' Vlel1o, aissaii lr'emota, 1sol che sii: 
teiniglal!l!o 1PJ.1eseniti llia martJeirdiaJIJilt� deil 111eartJo ~cOIIlJSeglilla d'i 'lliilla cooa mobile 
per urn'la[trla, ovverio. di iUIIlJa oosa mobillJe, !Per orligdne, priovellllilelllza, quaJJiJt� 
io ,qiuarnrtlilt�, 1dli'V1et1sa da quiellJlJa xi!ohilesta io parll1JulirtJa) e li ll\i.imli<tli. dii aippll!i.cazJilo1I1Je 
dleilllla liegge in. :580 del 1967, qQJJaJl.d. 111iisuiLtarnJo dla[[a sua diertJtiaigllJiJarta 
normartJilVla e idla[lia milniUJta 1dilsoilp]JilI1Ja 1dlellJlJe moidlalUt� eseicurtiilvie dlellJlJe I�lnl.fu'a2Jiolilli; 
1e quel rreartJo �, per ,dJi plir�, deil rbutto elSll:IDalilleo alilJa rego]aroetnrt:iamone 
de(IJ]Ja 1cOIJ1cdi1dJaizdJ01I1Je I�lil Vita �ammllinJiis1maiti'Vla del dienluJMilartJo 1art. 45, che 
aittiJooe 1aJli[e flartJtilspeoie �cOII1JtriaVV1emJiJOlllaffii, ipurni�lbillJi COlll wa solia pOOJa diell.il.'
1aanmenidJa ('(ii rper s� g1ii� ammesse 1ailil'ioblialzJ10llle: arit. 162. 1c.ip.), elencalbe 
neil 1po:ieoedienlte airit. 44, li1l qua!lie, 1aili1mesi, fu sailiVli I�lil modo espresso ii. ClalSd 
m 1cui 11 :l�aitfJi oostil1luiilsoaLOJo p!L� ~a'Vli :rieaitJi. 

E. 1che ISi1la ia SiJgnJLfioare 1che ogniilquiail:v1olli1Ja. 1Pffi"Vlelll.1ga aJ. lp!Ubbldioo min1i:
s1Jerio io aJ. pretore iLa 1notii:2'Jila dli 'l.1ear1Ji ddiverisi dia quiellllli: prevliJsl1li e d'escriltti 
1ne1J1Ja llegge n. 580 dell 1'967, l'azd!OIIlle peiDlaiJJe pu� (e deve) essere 
liilbevamenlbe ed obblhligaitor:ilamelllte priamtjssa. -(Omissis). 
(1) SiuilJJe condizioni cui � subordiinato il proo:nov.imenito o [a prosecu:
Zlione dell'azione 1penale, Ooo:ite Oost. 12 luglio 1967, n. 105, m questa 
Rassegna, 1967, I, 712. � 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 809 

CORTE COSTITUZIONALE, 23 aprile 1974, n. 107 -Pres. Bonifacio -
Rel. Rocchetti -Viva:relli.ed altri (avv. Barile, Sor.rentino, Astorri), 
Gonnelli ed altri (avv. Giorgianni, Romagnoli, Di Stefano) e P�resiidente 
Con:sdiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Contratti agrari -Proroga legale -Cessazione per radicali trasforma


zioni agrarie -Abrogazione della norma -Illegittimit� costitu


zionale -Dirjtto del colono ad indennizzo. 

(Cost., artt. 41, 44; 1. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32; 1. 4 agosto 1971, n. 592, 
art. 5 ter; 1. 13 giugno 1961, n. 527, art. unico d.l.c.p.s. 1' aprile 1947, n. 273, 
art. �1). 

� costituzionalmente illegittimo, con riferimento ai 'IYl"incipi della 
iniziativa economica e a quelli disciplinanti la propriet� terriera, l'articolo 
32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, mod. dall'art. 5 ter della 
legge 4 agosto 1971, n. 592, abrogativo dell'articolo unico della legge 
13 giugno 1961, n. 528 e dell'art. 1 d.l.c.p.s. l� aprile 1947, n. 273, che 
escludeva dalla proroga legale i contratti agrari allorch� il conce\dente 
volesse compiere radicali trasformazioni sul fondo; peraltro, per effetto 
deUa riviviscenza, le suddette norme sonp costituzionalmente illegittime 
nella parte in cui non prevedono che al concessionario cessato dalla proroga 
sia dovuto un equo indennizzo (1). 

(Omissis). -2. -La ,proroga dei contratti agrari, che � stata da 
ultimo disciplinata dall'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, 
dura ormai da oltre trenta anni e, nella noTll'.Ila anzidetta, � srtata ora 
pil'evista debba �continuare � fino a nuova disiPosizione �. Si � inteso in 
tal modo a:ssicuraire stabilit� al lavoratore sul fondo a lui concesso e dal 
quale e1gli ritrae i mezzi di sussistenza, nel mentre, con altre noll'III1e, si 
� provveduto a migliorarne la posizione in ordine alla ripartizione dei 
prodotti ed ai poteri di iniziativa. Il tutto in conformit� dei pil:'incip� 
costituzionali che p:rivilegiano il lavoro e autorizzano l'imposizione di 
obblighi e vincoli alla propriet� terriera privata, al fine di stabilire equi 
rap1Porti sociali. 

In cor.relazione, sono rimasti limitati i poteri del proprietario-concedente, 
ed a tutela della sua posizione contrattuale, in luogo del suo 
antico rpotere di recesso, sono state introdotte caus�e di esclusione dalla 
prOToga, �configurabili 1come .giuste cause o giustificati motivi autorizzanti 
lo scioglimento del rap1Porto. 

(1) Sru1ll1a initer,prvetazl�i()ne dreilll'airit. 32, di1chi,airaiflo hl:Legj,ttirmo, cfr. Oass., 
Sez. Un. 8 noviembll'e 1971 in. 31151, Foro It., 1,972, I, 640, con inorba dd JETTI, 
ed ivi riohitami. 

810 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Lasciando da !Parte quanto in tal senso � stato previsto a favore dei 
proprietari-concedenti che siano o siano stati coltivatori diretti, e la 
cui poisizione qui non interessa, ,si osserva che, a tutela dei proprietariconcedenti 
senza altra qualificazione, sono state previste due sole cause 
di ;cessazione. La prima, concernente l'inadema;iimento ,g"J:"ave da )pa!I'te 
del concessionario in ordine alle obbligazioni nascenti dal contratto, e 
la seconda, relativa all'intento del concedente di .compiere nel fondio trasformazioni 
agrarie, la cui esecuzione s�.a incompatibile con la continuazione 
del rap1Porto. 

3. -Alli'nteresse del prnp!!'ietario-concedente, in esito a tale seconda 
]potesi, c001r:Ls1Ponide (in base all'ultima e ;pi� precisa formula di cui alla 
legge 13 giwgno 1961, n. 527) un diritto esercitabile solo in concomo di 
condizioni attinenti il pubblico inte;resse e sotto il controllo dell'autorit� 
amminiisrtrativa. 
Ed infatti, secondo il disposto dell'articolo unico della detta le~ge, 
la (proroga non � ammessa � se il concedente voglia compiere nel fondo 
radicali ed immediate trasformaioni agrarie, la cui esecuzione si.a inCOID1Patibile 
.con la 'continuazione del contratto, e il cui piano sia gi� 
stato dJ.chiarato attuahile ed� utile -tenuto conto dell'interesse generale 
della [produzione ag"J:"aria e delle esigenze della occupazione della manodio1Pera 
-.dall'I1spettorato compartimentale dell'agr:Lcoltura, il quale fisisa 
il termine entro il quale devono essere coffiiPiute le opere di trasformazione�.. 


E l'articolo termina prevedendo che, 1contro il rprovvedimento dell'I~
ettorato, � ammesso ricomo gerarcMco al Ministero dell'agricoltUI'a 
e foreste, il quale provvede con decreto, ovviamente soggetto ai comuni 
rimedi giuriisdizionali. 

4. -Per effetto delle norme abroga1Jrki di �cui agli artt. 32 della 
legge n febbraio 1971, n. 11, e 5 ter della legge 4 agosto 1971, n. 592, 
tale potere del prop!l'�etario-concedente � :stato ora eliminato, rimanendo 
cos� preclusa ogni sua iniziativa volta a una sostanziale trasformazione 
e al miglior X'endimento del fondo. 
Contro qu,.esta ulteriore limitazione dei poteri del proprietario-concedente, 
risultante dalle gi� indtcate norme abrogatrici, sono insorte nei 
giudizi a quo le parti attrici che avevano !P!J:'O!POSto, prima dell'entrata 
in vigore di esse, azione di cessazione della proroga, e, su loro eccezione, 
le ordinanze indicate in epi.g:rafe hanno sollevato le questioni di 
costituzionalit� delle norme innanzi indicate, con riferimento agli articoli 
41, 42, 44 e 3 e 4 della Costituzione. Per il caso che esse venissero 
dlichfarate non fondate, le ordinanze hanno poi sollevato anche que




PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

stione dell'aa:t. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, che dd.sJPone la 
proroga dei 1contratti a�grari, e d� in riferiimento agli stessi articoli dlella 
Costituzione. 

5. -Non vi � dubbio che le diiS1Posizioni impugnate, valutate nel 
qua:dlro del descritto sistema vincolisOco dei contratti agr~i. costituiscono 
un'ulteriOil'e grave liimitazione del diritto diel concedente: ed infatti 
l'esclUJSfone della 1cessazione della iJ.)l"oroga, nell'ipotesi in cui costui 
voglia diislpOiI'trE: del fondo per operarvi raid1~ali ed �lmmediate trasformazioni, 
incide sulla 1sua (Posizione soggettiva.con un limite del quale occorre 
valutare la legittimit� 1costituzi~nale. A tal fine la Corte ritiene di poter 
affermare 1che l'art. 44 Cost. -il quale 1consente, 1certo, in tema dli pro-� 
priet� terriera inte['venti legislativi pi� penetranti di quelli amm~ssi 
dall'art. 42 -richiede che le limitazioni siano finalizzate non solo alla 
instaurazione di � equi il'apiporti sociali ., ma anche alla realizzazione di' 
condizioni 1che consentano � il razionale sfruttamento del suolo �: e ci� 
in vista dii una finalit� 1che, unitamente all'interesse dei singoli, vuol 
sodldisfare quello della societ�. Diiscende ella questo principio 1che le limitazioni 
im(Poste dal legislatQ['e contrastino con l'art. 44 Cost. tutte le 
volte in �cui, iper il loro contenuto, non favoriscano, o addirittura, come 
nel caiso, ostacolino, il 1conseguimento di quelle finalit�. 
6. -� 1sulla 1base di questa premessa �che la questione proposta in 
via principale a.pipare fondata. 
Va in (Pil'oiposito 0S1Servato 1che la legge 527 del 1961 (e le pll'ecedenti 
in essa richiamate), a:ssrnnendo come causa di �cessazione della 
pr()["oga l']potesi in ,cui il �concedente voglia 1compiere radicali trasformazioni 
agraa:ie, consentiva che con la rpiroroga convivesise uno strumento 
(cessazione di essa) essenziale per impedire che il regiime di proroga 
confU,ggeS1Se con l'esige:Q.za, c01SrtituzionaLniente rilevante, di un � razionale 
sErtittamento del suolo �. 

Alla base della 1ce1ssazione della (Ptroroga, nel caso di cui sopra, vi 
� infatti una finalit� che trascende l'interesse del concedente. Il che � 
dimostrato dalla necessit� di un controllo pubblico, esevcitato dal competente 
organo tecnic:o-amrninistra.tivo dello Stato, quale l'Is!Pettorato 
agrario ,com(Piartiimentale, su~le opere e sulla loro utilit�, in funzione 

�dell'interesse generale della piI'oduzione agraria � e �della esigenza 
della occupazione della manod~pera �. 
Dal .che pu� tral'lsi la conclusione che, se la gi� prevista ipotesi di 
cesisazione della proroga serviva ad iffiipedire 1che il regime da esso instaurato 
ostacolasse un fine pubblico quale il � ['azionale sfruttamento 
del suolo . ., l'eliminazione dall'ordinamento di tale !POSSibile cessazionE> 
viene a 1collidetre 1con l'art. 44 della Costituzione. 


812 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

7. -Ma l'a'broigazione della norma che esclude, sempre con triferimento 
al 1caso idei lavori di trasfOIUllazione da compiere, la pa:-oroga del 
contratto agirario, non soddisfa, ed anzi contrasta, anche il secondo degli 
scQIPi 1che l'art. 44 1configura 1come validi a rendere legittimi gli obblighi 
e i vincoli 1che possono essiere i.mjpooti alla iPII'Qpiriet� terriera, e cio� il 
fine di stabilire � equi ll'aru>01rti sociali �. 
In pro,posito va osservato �che tale finalit� non coincide con quella 
pi� generica e~eSJSa dall'art. 42, 1che assegna alla pa:-QJpiI'iet� una � funzione 
sociale �. Questa, �considerati gli scopi perseguiti dalla nonna denunziata, 
rpu� riconoscevsi 1coIJJseguibile anche mediante l'attuazione incondizionata 
rdel regime di .piroroga, COime idoneo a �consoliidare la rposizione 
del concessionario del fondo, �coltivatore manuale della terra. M� 
per staJbilire � equi tl"lljp!POilti sociali � � ovvio che non ibasti !IJSISicUrare la 
tutela 'di una sola dielle rdue !P!liTti del rlljp(porto, anche 1se 1si ttratti di 

�quella 1contrattualmente pi� debole. Occorre invece un equo temrperamento 
degli interessi �di entrambe: il che non pu� diirsi si verifichi quando 
al ,prOIPll'ietairio concederente (non a[plpartenente alla cate,goria dei 
coltivatori-diretti) � ,ptl."eclusa l'unica (possibilit�, !Pl'ima .concessagli, di 
rientr!IJTe in possesso del fondo al fine dli operarvi traisformaZioni radicali, 
:su �piani lllPIPirOvati, impiegando caipitali spesso ,cosipicui ed effettuando 
i Lrelativi lavori entro termini iprestabiliti che assicmino l'effettivo 
comp1imento di essi. 

Anche sotto questo profilo l'art. 44 deve pertanto considerarsi 

violato. 

Ne consegue 1che deve esisere quindi dichiarata la illegittimit� costituzionale 
dell'art. 32 d1ella leg,ge 11 febbraio 1971, n. 11, e dell'ultimo 
comma dell'art. 5 ter della legge 4 agosto 1971, n. 592. 

8. -Per effetto delle predette istatuizioni ridiventano QIPetl."anti le 
nom.ne abrogate dalle disposizioni dicihaLrate illegittime. Ma � dovere 
della Corte controllare se quelle norme, in base alle stesse consi:deirazioni 
che hanno portato alla d!ichiarazione di illegittimit� della loiro abrogazione, 
non presentino aisipetti di parziale illegittimit�. Ove ci� si verifichi 
(non essendo 1conctWibile che, !Per effetto di una sentenza di questa 
Corte, 1col ces1sare del vigore di disposizioni costit'Uzionalmente illegittirrne 
-airt. 136 Cost. -, diventino aippUcabili alttre norme, a loro volta 
confliggenti con [priillciipi cstituzionali) � ovvio debba esercitarsi il potere 
rptrevisto dall'art. 27 della legge 11 maLrzo 1953, n. 87. Deve ammettersi 
infatti 'che quel potere sussiste tutte le volte in cui, fra la pronunzia di 
illegittimit� d~lle norme oggetto del ,giudizio e la pronunzia di illegittimit� 
di altre disiposizioni, vi sia un nesso di �conseguenzalit�. 
Ci� premesso, e richiamato il ,punto 7 della !Ptl."0Sente sentenza, nel 
quale si � affennato che uno dei !Ptl."ofili di illegittimit� afferenti la nol'll:na 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

denunciata era rappresentato dal contrasto 'col fine perseguito dall'articolo 
44 della COJStituzione, mirante alla instaurazione di equi rap1Porti 
sociali, deve qui rilevarsi che anche le norme rip!I'istinate offrono il 
fianco ad analoghe considerazioni mitiche, nella !Parte ,in 'cui omettono di 
p;reved&e qua1siasi indennizzo a favore del lavoratore manuale della 
terra, 'che lascia il fondo non per sua scelta, ma 1Pel"ch� la sua permanenza 
non � ivi COill(patiJbile 1con i lavori di trasformazione agraria che il 
conced!ente intende, essendovi stato autorizzato, di compiere su di esso. 

La Corte 1considera anzi essenziale, prOIPI'iO ai fini d!el irispetto dell'art. 
44, 1che al concessionario sia riconosciuto e corr�!S!Pos:to, allovch� 
egli � 1costretto ad abbandonare il fondo, un equo indennizzo, dovendosi 
ritenere 1�os.tituzionalmente illegittima una diisciplina che non preveda 
uri simile ristoro in favore di .chi beneficiava di un d1ritto dli !Proroga 
che viene fatto cessare in vilsta di un interesse del concedente e della 
collettivit�. 

Tale indennizzo, ove le parti non si accwdino, sar� ovviamente liquidato 
ad Q!Pera del giudice, il quale, nel determinarne l'ammontare, 
terra 'conto dell'iroiporto del canone, del reddito del fondo, delll). durata 
d!el rapporto, e di tutti gli altri elementi di .giudizio ricorrenti nella 
S\I)ecie. 

Al riguaro non sar� inutile rkOtl'ldare infine che il princi!Pfo non � 
ignoto al nostro ordinamento -anche all'infuori del rapporto di lavoro 
-ed � �JJ!PPli!cato, bench� su presU!P!POsti sostanzialmente divefl'Si, 
ma con finalit� non del tutto estranee, nella legge 27 gennaio 1963, n. 19, 
in tema di tutela giurridica dell'avviamento coomnerciale. 

Da quanto SO!Plt'a esposto, deriva pertanto che anc:he le n011llle ripristinate 
vanno dichiarate illegittime, bench� solo parzialmente, e ci� ai 
sensi d~ll'art. 27, ultima 1Parte ,della legge 11 marzo 1953, n. 87, in 
quanto la 10!1"0 illegittimit� deriva coone conseguenza dei ;principi affermati 
nella decisione adottata. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 23 aprile 1974, n. 108 -Pres. Bonifacio 
-Rel. Volterra -Torire (n..c.). 

Reato -Istigazione all'odio fra le classi sociali -Genericit� del pre


cetto -Contrasto con la libert� di pensiero -Illegittimit� costi


tuzionale. 

(Cost., art. 21; c.p., art. 415). 

� costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio della 
libertd di pensiero, l'art. 415 c.p. riguardante l'istigazione all'odio fra 


814 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

le classi sociali, neZZa parte in cui non specifica che tale istigazione deve 
essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquiZZit� (1). 

(Omissis). -2. -Con la sentenza n. 142 del 1973 la Coo:te ha re51Pinto 
l'eccezione idi illegittimit� dlell'art. 415 c.p. ipros.pettata sotto il 
profilo di un'incongruenza della misura della tpena ivi prevista ris!Petto 
a quelle di cui a1gli artt. 266, 270, 272 e 305 1c.rp. In tale pronunzia, la 
Corte ha consliderato la disposizione nel suo complesso, mentre nel IPLresente 
giudizio l'esame di costituzionalit� � dreosciritto alla ;parte concernente 
chiunque istiga � all'odio fra le 'classi sociali �, dii:;,iposizione che 
il legislatore ha nettamente separato con la disgiunzione ovvero dalla 
iprecedlente e che pertanto non pu� 1comprendere casi di � istigazione alla 
disobbedienza a leggi di oirdine ipubblico �. 

Devesi tparimenti escludere 'Che nella dizione istigazione � all'odio 
:lira le clais1si sociali � possano comprendel'ISi i casi di pirO[paganda e apologia 
sovversiva e antinazionale 1conte~lati nel primo 1comma dell'articolo 
272 �C.1P. aventi quale oggetto l'instaurazione violenta della dittatura 
di una claisse sociale 1sulle altre; la ISCJ!Ppressione violenta di una 
cla:sse sociale ;il 1sovvertimento violento degli 011dinamenti economici 

o sociali costituiti nello Stato; la PLr01P1aganda ;peLr la distruzione di ogni 
ordinamento ;politico e giuriidi!co della 1societ�, 1coonma questo che la 
Corte .con la sentenza n. 87 del 1966 ha ritenuto costituzionalmente legittimo. 
N� nella mediesima dizione !PU� comprendeiisi l'istigazione a 
commettere ireati, fatti:;,ipecie questa iprevista e repressa dall'art. 414 c.p., 
in relazione al quale la relativa questione di legittimit� � stata dichiarata 
infondata con sentenza n. 65 del 1970. 
3. -� indubbio che la norma nella sua foirmulazione attuale, in 
quant� non inruca come oggetto dell'istigazione un fatto 1ciriminoso s[pecif�!
co o un'attivit� diretta <contro l'ordine !PUbbUco o vel'!so la disobbedienza 
alle le~gi, .ma l'ingeneirare un sentimento senza nel contemtPo 
irichiedlere che le modalit� con le quali d� si attui siano tali da costituire 
tPeiricolo all'ordine pubblico e alla pub'bHca tranquillit�, non esclude 
che essa possa co]Jpire la sempl.ice manifestazione ed incitamento alla 
persuasione della verit� di una dottrina ed ideologia rpolitica o filosofica 
della necessit� di un 1contraisto e di una lotta :lira portatori di opposti interessi 
economici e sociali. 
Ci� 1si 1diesume anche �dal ,confronto dell'artkolo in esame con la dizione 
usata dall'art. 247 del 1cessato 1codice penale del 1888 ( � Chiunque, 

(1) Cfir., su1Jlo stesso all'!t. 415 sotto ill profilLo delita moongruoom dJel1llia 
misUM dell1a pe.n.a ll'dspetllo 1a queMJa degli iarit. 266, 270, 272 ood. IPeil�� cdir. 
Corte COISt., 18 i~io 1973, n. 142, mquesta Rassegna, 1974, I, 29. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

pubblicamente, fa a1Pologia di un fatto 'che la legge prevede coone delitto 
e incita alla diisobbedienza alla legge, ovvero incita all'odio fra le varie 
classi isociali in modo !Pericoloso (per la pubblica tranquillit� � ). 

La sQP1PTeS1Sione dell'inciiso � in modio pericoloso per la pubblica 
tranquillit� � e comunque la non r.r�iplroduzione di esso nell'articolo impugnato 
del vigente codice d�l 1930 ha 'certamente esteso, riS1Petto al 
codice penale del 1888, la portata della norma, in guisa da non escludoce 
che essa 1possa 1coltpire anche la semplice attivit� diretta a manifestaxe e 
ad! inculcare in altri una ideologia rpolit~ca o filosooca basata sulla lotta 
e il ,contrasto fra le classi sociali. 

Va rilevato che con l'entrata in vigore della Costituzione � stato 
immediatamente avvertito il 1contrasto� dell'art. 415 1con i nuovi (pr.rinciipi 
costituzionali, tanto 1che un'autorevole dottrina ebbe a sostenere che 
dowebbe intendersi tacitamente abrogata la seconda :fatti:sipecie dell'articolo 
415 e.p. 

4. -L'esame della legittimit� costituzionale della normativa rispetfo 
alla seconda fattiS1Pecie �Contemplata nell'art. 415 c.p. va eond!otta in 
base ai cdteri indi�ati dalla Corte nella sua sentenza n. 87 del 1966. 
Le teorie della necessit� �del 1contrasto e della lotta tra le �classi sociali 
sono dottrine �che sorgendo e :svilU1P1Pandosi nell'intimo della coscienza 
e �lelle 1concezioni e convinzioni ipolitiiche, sociali e filosofiiche 
dell'individuo a(ppair.rtengono al mondo del pensier.ro e dell'ideologia. L'attivit� 
di esternazione e di diffusione di queste ottrine, 1che non susciti di 
per s� violente reazioni 1contro l'ord!ine pubblico o non sia attuata in 
modo !Pericoloso per la pubblica tranquillit�, non hanno finalit� contr.rastanti 
con� interessi primari costituzionalmente garantiti e pertanto qualsiasi 
r.repr.ressione o limitazione di essa viola la libert� consacrata nell'articolo 
21 della Costituzione. 

Di coI11Seguenza, la norma impugnata, nella sua indeterminatezza, 
aware in 1contrasto 1con l'art. 21 della Costituzione in quanto non !Precisa 
le modalit� con cui deve attuax:si l'istigazione ivi (plrevista perch� questa 
possa considerarisi 1diversa dalla manifestazione e diffusione della persuasione 
di ideologie e di dottri!le politiche, sociali, filosofiche od! economiche, 
e quini, 1Pena1mente pemegutbile senza violare il \l)lrecetto costituzionale 
dell'art. 21. 

5. -Devesi pertanto dichiarare in r.riferimento all'art. 21 della COIStituzione 
l'illegittimit� costituzionale dell'art. 415 c.p. nella parte in cui 
punisce ehiunque pubblicamente istiga all'odio fra le classi sociali, in 
quanto il medesimo articolo non 191pecifica 1che tale istigazione deve essere 
attuata in modo pericoloso per la !Pubblica tranquillit�. -(Omissis). 

816 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 23 ~le 1974, n. 109 -Pres. Bonifacio -
Rel. Verzi -Zidouni (n.1c.) e Pt-esidente Consiglio dei Ministri (Sost. 
avv. gen. dello Stato Cail.'afa). 

Sicurezza pubblica -Espulsione di straniero indesiderabile -Impos


sibilit� di rientro in Italia per difendersi -Illegittimit� costitu


zionale -Esciusione. 

(Cost., Ord. 3, 24; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 150, 151). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, 
la questione di legittimit� costituzionale degli artt. 150 e 151 t.u. delle 
leggi di P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) che prevedono l'espulsione 
dello straniero indesiderabile e possono limitarne il suo 'rientro in Italia, 
ancorch� debba difendersi come imputato in un giudizio penale (1). 

(Omissis). -La questione non � fondata. 

L'esevcizi� del diritto di difesa non � ostacolato, n� comunque menomato 
dalle n()[['me iffiiPugnate, le quali dl:sciiplinano la posizione giuridiica 
degli ISltranieri indesiderabili, 'co]ipiti da rprovvedimenti di eS1Pulsione 
dal territorio dello Stato. Il divieto di rientrare in Italia, che � 
collegato e conseguente al provvedimento di cui all'art. 150 del t.u. delle 
leggi di rp.s. pwch� vale a rendere effettiva la espulsione, non � asso-
Iuto; viene a cessare, infatti, allOil.'quand!o intervenga l'autoriz�zazione 
della ipubbliica amministrazione, che deve di volta in volta valutare i 
motivi per cui lo straniero eS1Pulso chiede di rientraire in Italia e predisporre, 
eventualmente, 1controlli onde evitare che egli �Continui a tenere 
quella condotta che ha dato luogo al provvedimento di esrpu1sione. � 
vero che l'autorizzazione � affidata alla d.iiseirezionalit� dell'amministrazione, 
ma essa trova !PUJr sempre un limite nel ris;petto delle esigenze 
della ,giustizia, sicch� non rpu� esseTe negata allorquando l'espulso 1si trovi 
nella necessit� di 'comparire davanti al giudice per difendevsi da una 
im1Putazione. Soltanto quindi un provvedimento illegittimo -come bene 
osserVa l'Avivocatura dello Stato -rpotrebbe vulnerare il diritt.o di difesa 
costituzionalmente garantito; ma 'contro siffatto provvedimento � ben 
ammesso il sindacato giurilSldizionale. 

N� ha alcun fondamento l'argomento addotto dalla ordinanza di 
rimessione 'Che le nOI'l!lle in questione vengono a potte lo straniero espulso 
in condizione ingiustamente deteriore riJS1Petto a tutti gli altri soggetti 
dal momento �che l'autorizzazione non viene concessa di ufficio ma � 
subordlinata all'esrpletamento �di una srpeciale attivit� dell'interessato. Ed 
invero, lo straniero esrpulso non pu� vantrure una parit� sostanziale di 

(1) cm-. Ooote Cost. 28 1g,iu'gno 1'969, n. 104, in q'l.11esta Rassegna 1969, I, 
783, ed i'l>i nota. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 817 

posizione col <Cittadino italiano imputato, 1perd1� non pu� escludersi in 
via generale 'che :lira cittadino e strani&o, ancoreh� uguali nella titolarit� 
di 'certi diritti, eg,:iJstano diffeirenze di situazioni che possano giustificare 
un loro divemo trattamento (sent. n. 104 del 1969); e -nel caso 
in esame -l'esipu1:sione dello straniero dal territorio dello Stato cirea 
per lo stesso una posizione giuridica diversa ,che giustifica l'adozione di 
palli;icolari ;pa:-ovvedimenti, i quali non como;>romettono, per le iragioni 
suindicate, l'esericizio del diritto di difesa, pur richiedendo l'adeffi!Pimento 
di detel'lll1inati oneri. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 23 aprile 1974, n. 110 -Pres. Bonifacio -
Rel. Reale -Gil"aziani (n.c.) e Piresidente Consiglio dei Ministri (Sost. 
avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Pena -Misure di sicurezza -Facolt� di revoca attribuita al Ministro 
guardasigilli -Illegittimit� costituzionale -Violazione del diritto 
di difesa -Esclusione. 

(Cost., ord. 102, 110, c.p., art. 207; c.p., art. 635 segg.), 

� costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli artt. 102 e 
11 O Cost. l'art. 207 c.p., nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia 
e giustizia, anzich� al Giudice di sorveglianza, il potere di revocare 
le misure di sicurezza; sono infondate le altre questioni di legittimit�, 
costituzionale relative all'istituto delle misure di sicurezza ed al suo procedimento 
applicativo (1). 

(1) C:f�r. su:lllo stesso potere mmtsteriia:le di lt"ev<ooa anitiiciipaita de'liLe norme 
di stcurezza, Coirrte Clost. ~ gienrnaiio 1970, n. 11, irn questa Rassegna, 
1970, I, 29. 
L'ordiinanzia di irimessione diell Tr.ibUltlJallre di Pisa � pu1bblioota in Foro It. 
1972, II, 155, con llliota. 

CORTE COSTITUZIONALE, 23 aprile 1974, n. 111 -Pres. Boniifacio -
Rel. Amadei -Petru.zzi (n:c.) e Presidente Consiglio dei Min~stri 
(Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). 

Approvvigionamenti e consumi -Pubblici esercizi -Chiusura settimanale 
-Violazione della libert� di iniziativa economica -Insussistenza. 


(Cost., art. 41, l. 1 giugno 1971, n. 425, artt. 1, 5, 8). 

Non � fondata, con riferimento alla libert�, di iniziativa economica, 
la questione di legittimit�, costituzionale degli artt. 1, 5 e 8 della legge 



818 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ili 

1� giugno 1971, n. 425, sulLa chiusura settimanale dei pubblici eserilif: 
cizi (1). V 

Il

(Omissis). -2. -Gli elementi di dubbio 1sulla costituzionalit� delle 
norme �lmlPUgnate rp.r'OS1Pettati dai piroiponenti si basano su considerazioni 
che non IPOSSOno essere 1condivise. Si .assume, in sostanza, che la disciplina 
d'i�Osta con la legge n. 425 d!el 1971 sottoiporirebbe la libera iniziativa 
economica, �costituzionalmente tutelata dall'art. 41, a non ragionevoli 

o �comunque ingiustificaibili limitazioni e la svierebbe da uno dei fini che 
Ile 1sono rp.ropri, �corrispondere, cio�, nel senso pi� aJm!PiO, alla utilit� sociale, 
intesa, anche, 1come possibilit� massiima e generalizata !Pelr i cittadini 
di poter usufruire dei beni prodotti o dei se.r:vizi offerti. 

I

" 

3. -Vale ;premettere 1che questa Corte, p�i� volte investita di questioni 
di legittimit� 1costituzionale in riferiimento all'art. 41 d!ella Costituzione, 
ha ripetutamente affertmato, in linea generale, che la libert� d'�ll'iniziativa 
economica [ptrivata non esclude l'intervento del legislatoo-e 
per far s� �Che siano realizzate nel miglior modo le finalit� alle quali la 
norma costituzionale ha inteso indiirizzarla. La Corte ha altresi iPrecisato 
che ,le finalit� di cui soiprr-a vanno 1considerate nel loro insieme, cooTdinate 
:lira loro, in modo 1che la stessia libera inizi�tiva economica privata 
si svilUiPIP� in armonia con tutte le fondaimentali esigenze esipresse nel 
contesto dello stesso art. 41 (1sent~nze nn. 29, 33, 50, 129 del 1957; 47, 
52, 78 del 1958; 32 del 1959; 54 del 1962). 
In senso sipecifiico la Corte ha, infine, ritenuto che non .contrastino 
con il coI11Cetto costituzionale di Ubera iniziativa privata le mism-e restrittive 
che. le~gi varie impongono in tema di obbligo di licenza, di 
limitazione d'oirari, dii disciplina dei rp.rezzi, dli :conferimenti obbligatori, 
di 1concorrenza nella, vendita di medicinali, di tutela della salute ecc. 
'Drattasi di limitazioni tutte dettate al fine di indirizzare e coOl'dinare 
l'attivit� economica ad esigenze di ordine sociale generale, di salva1guardare 
la ,sicurezza, la libert� e la dignit� umana. Non pu� disconosiceocfil 
che ,per quanto in !Particolaire riguarda le limitazioni imposte dalla leg,ge 

n. 425 del 1971 ai gestori dei pubbliJci esercizi, � certo �che esse conrispondono 
alle esigenze di tutela di interessi cont�1Ill1Plati nell'art. 41 
della Costituzione. 
Invero, il 'campo oiperativo dei 1concetti di � dignit� umana �, di 

� libert� �, di � utilit� 1sociale �, di � fini sociali �, ai quali si riferiscono 
il secondo e il terzo �comma dell'art. 41, � quanto mai vasto e tale da 
(1) C.fu:-. 1sugli interventi. del J,egisliatooe per drusciipliniare la iliberit� dell'in�.
zilaltiJva ecOillomi:ca pri~ata, Oeirte Oost. 14 giugno 1962, n. '54, Foro It., 
1962, I, 1074 e Riv. it. dir. proc. pen., 1962, 787, oon nota di NEPPI MODONA. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 819 

ci..ricosorivere il �concetto di'� libeira iniziativa econoontca privata � estP�resso 
dal primo comma. 

Per effetto del richiamo, i valori ind1cati nell'art. 41, secondo e 
terzo co:rruma, trovano nello stes:so � artkolo la loro (piena tutela costituzionale 
nei confronti dell'im(prenditore. 

Anche la tutela del diritto del lavoratore al ti[poso settimanale costituisce 
una delle ll"agioni dli finalit� sociale e di salvaguardia della 
dignit� rumana 1posrte a limite della libera iniizativa econoonica !P!rivata. 

N� vale distinguere tra lavoa:-atore dirpendlente e lavoratoLre in rproI
�"io, coone 1si fa ii:J.. una delle ordinanze. La legge, ovviamente, ha inteso 
tutelare anche il lavocatore in prO(prio meando, attraveriso l'obbligo della 
chiusura, il pLresuwosto logko.,giuridico iPerch� anch'egli possa usu:flruire 
del riposo setHmanale. 

Sotto questo iprofilo, pertanto, la scelta operata dal legtslatore aipipare 
ragionevole e iimprontata ad un oriterio di equit� e di equi(parazione delle 
condizioni. 

Non rpu�, d'altra parte, sottacersi la cil"costanza che l'imptresa-esercizio 
pubbHco viene a trova111si, ;per tragioni di skurezza, in una :posizione 
(particolare di fu-onte alle altre imprese �s� da assumere anche un 
particofare carattere per i criteri e le �regole di 1condotta a cui deve 
sottostare, per le ispezioni e i controlli a cui � sottoposta da [parte dell'autorit� 
.amministrativa. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 23 aprile 1974, n. 112 -Pres. Bonifacio -
Rel. Astuti -Ceravolo (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(So.st. avv. gen. dlello Stato Azza.riti). 

Procedimento penale -Incidente di esecuzione -Esecutoriet� dei prov


vedimenti malgrado impugnazione -Facolt� sospensiva concessa 

al Giudice a quo -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost., artt. 3, 13, 24; c.p.p., art. 631, ultimo comma). 

Non � fon.data, co.n riferimento ai principi di eguaglianza, di difesa 
e di tutela della libert� personale, la questione di legittimit� costituzionale 
dell'art. 631, ultimo comma, codice procedura penale, che 
concede al giudice dell'esecuzione penale di sospendere i propri provvedimenti 
in materia di incidenti di esecuzione, pendente l'impugnazione 
del P.M. o della parte (1). 

(1) Crr. Oorte Cost. 8 l~o 1967, n. 92 �ln questa Rassegna, 1967 I, 
514, oon noita. 

820 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 23 aprile 1974, n. 113 -Pres. Bonifacio -
Rel. De Mal"co -Buttiglione (n.c.) e Bresidente Consiglio dei Ministri 
(Sost. avv..gen. dello Stato Azzariti). 

Stampa -Giornalisti -Iscrizione all'albo dei giornalisti -Tirocinio 

dei praticanti -Illegi~t� costituzionale -Esclusione. 

(Cost.� art. 4, 21; .1. 3 febbraio 1963, n. 69, art. 34). 

Non ~ fondata, con riferimento alla tutela del lavoro ed alla libert� 
1di pensiero, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 34, 
comma primo della legge 3 febbraio 1963, n. 69, che prescrive il tirocinio 
obbligatorio per i praticanti giornalisti, ai fini della loro iscrizione 
all'albo (1). 

(Omissis). -1. -Il {Primo comma diell'rurt. 34 della legge 3 febbraio 
1963, n. 69, :sull'ordinamento della IP!rofessione di 1giornalista, 
dispone che la pratica giornalistica deve svolgersi piresso un quotidiano 

o presso il servizio .giornalistico della radio e della televisione, o iPII"esBO 
un'agenzia quotidiana di stan1ipa a diffusione nazionale e con almeno 
4 ,giornalisti ([lll"ofesisioniisti redattori ordinari, o ipres:so un p�riodico a 
diffusione nazionale e con almeno 6 gioi:rnalisti 1Procfessionisti redatto;ri 
oi:rdinari. 
Secondo l'ordinanza di rinvio, iPlll' non intendendosi contestare, in 
via gene!rale, la legittimit� 1costituzionale della disci(plina dell'ese!l"Cizio 
profesisionale, del resto gi� affermata dalla sentenza di questa Corte 
21 marzo 1968, n. 11, seri dubbi sussisterebbero in oi:rdine alla ragionevolezza 
del Ciriterio, in base al quale viene determinata l'abilitazione 
dei giornali allo svolgimento del tirocinio giornali.stico, ossia quello 
del nUIIIle!l"o di giornalisti iprofessioniisti addetti alle riS1Pettive redazioni. 

Dall'asserita mancanza di ragionevolezza di quel criterio discenderebbero 
le violazioni delle seguenti norme .coistituzionali: 

a) dell'art. 3, in quanto a JPai:rit� di lavoro prestato, si farebbe 
discendere una grave diisparit� di trattaimento, quale l'esclusione dalla 
iscirizione sul registro dei pratiicanti e 1conseguente preclusione della 
possibilit� di 1conseguire l'abilitazione all'ese~cizio jp!rofessionale, soltanto 

(1) Cfr. Clorte Cast. 23 ma:rzo 1968 n. 11, in qlllJelsta Rassegna, 1968, I, 
152, con nota. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

in base al �criterio aJl'lbitrario ed irtrazionale del numero d!ei giornalisti 
professioni:sti adldetti alla redazione del giornale o dell'agenzia p['e1sso 
i quali quel �servizio sia stato prestato; 

b) dell'art. 4, in quanto, sempre in base ad un criterio ail"bitrario 
ed ilrlrazionale, si limiterebbe la libert� di �scelta del (piroprio 
lavoro; 

e) dell'art. 21, in quanto, !Per le istesse ragioni, si porrebbe un 
Umite incong1ruo alla libert� dell'attivit� giornalistica. 

2. -Come iSCJIPra si � posto in rilievo, �Con l'a.rdinanza di rinvio non 
si �contesta la legittimit� della discla;>lina dell'es.ericizio d!ella professione 
di giornalista, �cosi 1come attuata 1con la legge 3 febbraio 1963, 
n. 69, in conformit� con i princla;>i affermati dalla sentenza di questa 
Corte n. 11 del 1968. 
In conseguenza non si contesta, in astratto, la legittimit� delle 
nomne di tale legige relative al tirocinio necessaxio !Per l'amrmssione 
agli esami [per l'abilitazione all'esercizio di quella professione, ma sd 
censura in 1concireto, afferrnando �che sia al'lbitrario, [p<I"etestuoso, artifidoso, 
comunque irrazionale, il �criterio adottato dal legislatore, con 
la nol'lffia d'enunziata, per determinare i requisiti necessari pel1ch� un 
giornale o una agenzia giornalistiica possano essere iritenuti idonei peir 
un utile tirocinio. 

Da questo presuo;>1Posto, poi, si fa diiscendeire la illegittimit� costituzionale 
di detto .criterio sotto i tre [p<I"ofili sopra esposti. 
La materia del contendere, quindi, si concentra nell'accertamento 
della esattezza dd tale ipresum>osto. 
Al iriguardo si rileva che la detemninazione dei requisiti necessari 

o meramente sufficienti perich� un gioirnale o una 3;genzia giornalistica 
possano essere ritenuti idonei ad assicuirare un tirocinio utile per la 
prepairazione all'esercizio di una pirofessione delicata ed iIIl[portante, anche 
sotto il proiflo dell'inte!l"esse ipubblico, quale quella giornalistica, 
implica appirezzamentia e valutazioni che sicuramente rientrano nella 
potest� di scelta aP1Partenente al legi:slatore, non sindacabile se non 
sotto il profilo dell'alS'Soluta irragionevolezza. 
Una tale il'.1fagionevolezza non ipu� evidlentemente deswmersi da 
semplici affermazioni aipod1tt1che, non .confortate da alcuna considerazione 
1concreta, quali quelle .contenute nell'ordinanza di rinvio. 

N� � d:esum~bile dalla realt� effettuale poich�, anzi, dall'ampiezza 
e dalla strutturazione delle redazioni pu� logicamente dedursi che la 
pratica professionale abbia a svolgwsi in modb pi� efficace e coillljpleto. 
-(Omissis). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

822 

CORTE COSTITUZIONALE, 8 im.agigio 1974, n. 117 -Pres. Bonifacio -
Rel. Caipalozza -Colida (n.'c.), INPS (avv. Rossi Do'l'ia) c. Presi
�dente Consiiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). 

Impiego pubblico -Salariati statali immessi nei ruoli anteriormente 
alla legge 5 marzo 1961, n. 90 -Subentro dello Stato nei diritti dei 
salariati -Illegittimit� costituzionale. 

(Cost., art. 3; d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, art. 10, commi secondo e terzo). 

E' costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di 
eguaglianza, l'art. 10, commi secondo e terzo, del d.P.R. 11 gennaio 
1956, n. 20, nella parte in cui nei confronti dei salariati statali immessi 
nei ruoli anteriormente all'entrata in vigore della legge 5 marzo 
1961, n. 90,� e per il tempo di cessazione dal servizio, dispone il subingresso 
dello Stato nei diritti dei salariati stessi e delle loro vedove e 
orfani alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria 
invalidit�, ve�chiaia e superstiti per i servizi resi dal 1� gennaio 
1926, con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati 
anche per la pensione statale (1). 

(1) C:ftr. Corte Cast. 2 apri.e 1964! n. ~. in Giu'J'.. cost., 1964, 241. 
I 

CORTE COSTITUZIONALE, 8 magigio 1974, n. 118 -Pres. Bonifacio -
Rel. TrimaJJchi -Bartolone (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(Sost .avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Filiazione -Filiazione naturale. -Richiesta di alimenti verso il genitore 
-Limitazione delle ipotesi di cui all'art. 279 cod. civile -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 30; e.e., art. 279). 

Non � fondata, con riferimento alla tutela della prole naturale, la 
questione di legittimit� costituzionale dell'art. 279 codice civile che 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

823 

limita alle ipotesi ivi previste la possibilit� di richiesta degli alimenti 
del figlio naturale (1). 

II 

CORTE COSTITUZIONALE, 8 maggio 1974, n. 121 -Pres. Bonifacio -
Rel. Gion:l�rida -Demeri (n.c.). 

Filiazione -Filiazione naturale -Richiest~ di alimenti verso il geni


tore -Esclusione del mantenimento, educazione e istruzione 


Illegittimit� costituzionale -Patria potest� a favore del genitore 


Esclusione. 

(Cost., art. 30; e.e. artt. 279, 260). 

� fondata, con riferimento alla tutela della prole naturale, la questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 279 codice civile che, nelle 
ipotesi ivi considerate, non riconosce al figlio naturale, oltre gli alimenti, 
anche il mantenimento, l'educazione e l'istruzione; mentre non 
� fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 260 codice 
civile che, per le ipotesi considerate, esclude la patria potest� del genitore 
(2). 

I 

(Omissis). -3. -Ad avviso del giudice a quo susisisterebbe il denunciato 
contrasto 1Pe:reh� il primo comma dell'aa:t. 30 :sanciS1Ce l'obbliigo 
d!ei genitori di mantenere i figli nati anche fuori del matrimonio 

� senza limiti di sorta � e � �co'n una f011IIlulazione ampia, che esclude 
ogni disciriminazione :l�ra le diverse categorie 1di figli �; !Pel'ICh� il divieto 
di provare la paternit� nei casi e fuori delle ijpotesi di cui all'art. 279 
non � legittimato nel quadro della riserva legislativ. <prevista nel quarto 
comma dell'aa:t. 30, e pel"Ch� codesta disciplina, relativa all'oibbligazione 
di mantenimento, potrebeb valere anche p1er quella alimentatre. 
Pur �convenendo dr.ca l'ultimo punto, �che agli alimenti di cui si 

(1-2) Sull:l'�efficada immediaitamente JP['ecettiva delll'art. 30, I comma 
Cost., e qumdi ab!mgiante 11.'aa:t. 279 cic., c:l�r. AP!P� Miiliano, 21 settembre 1971, 
Giur. merito, 1972, I, 257, coo nota di STOLFI e RonoT�. 



824 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

occua>a l'art. 279, per estensione e per quanto consentito, sia a;p1Plica-� 

bile la normativa vigente in tema di condizioni di ammissibilit� e di 

esevcizio dell'azione idi mantenimento, la Corte ritiene 1che, dal combi


nato di~osto dei 1coorumi primo e quarto dell'art. 30 della Cos.tituzione, 

non discenda ilmmediatamente e direttamente la possibilit� giuridica 1Per 

il figlio adulterino 1Per il quale non iricorra una delle ipotesi previste 

d!ai numeri da 1 a 3 dell'art. 279, di provare la paternit�, sia IPUra, 

all'effetto di ottenere dlal preteso padre il mantenimento o almeno gli 

alimenti. 

All'accoglimento delle tesi int0l'!Pl'etative del iPll"imo comma dell'art. 

30, secondo le quali dalla relativa di~osizione, tra l'altro, lo stesiso 

art. 279 :sarebbe stato, sul rpunto, abrogato, o .a1m.eno sarebbero stati 

s~�erati i limiti alla ricerca della paternit� nel processo promOSISO allo 

sCOIPO di ottenere il mantenimento, sono di osrta<colo vari dati e con.
siderazioni. 

Nonostante il tenore letterale d!el primo comma dell'art. 30, non 

sembra 1che il dovere-diritto dei genitori di mantenere (istruire ed edu


care) i figli anche se nati fuori del matrimonio sia posto .in manie;ra 

illimitata ed indiscriminata. Il relativo diritto non � attribuito ai figli 

� nati fuori 1del matrimonio � solo in quanto concep.iti da dati genitori 
e nei confronti degli stessi, e do� <come effetto giuridico :ricollegato alla 
pu:ra e semplice veriificazione dell'indicata fattiJSlpecie e subordinatamente 
alla nascita del figlio. Dal Costituente si � voluto, invece, attribuire 
quel diritto ai figli naturali �che (non riconosciuti o non legittimati) IPOSsono, 
secondo la legislazione vigente, giudizia1m.ente ed a tutti i consentiti 
fini prova;re la iPaternit� o la maternit�. In tal modo, si � innovato 
nei confronti del sistema in quanto si � data la ;possilbilit� giuridica 
ai figli, nei �Casi e per le ipotesi di �Cui all'art. 279, di ottenere 
il mantenimento nei confronti dei genitori, ma non si � a_ndati oltre. 
Sostenere �che �con l'entrata in viigore <della Costituzione ed in for


za del di~osto dell'art. 30, 1comma iprimo, 1siano state abrogate o siano 

divenute illegittime, sia pme al limitato effetto della 1S1Pettanza del pi� 

volte indicato diritto al mantenimento, le norme che <comunque limi


tano o !Pil"ecludono l'accertamento e la lichiarazione giudiziale della pa


ternit� o della maternit� naturale, non � d'altronde consentito rolo che 

si tenga presente la funzione �che nel ra(pporto giuridico di manteni. 
mento ha l'individuazione dei soggetti. 

Riguairdo tale ra:JP!Porto dal punto d!i vista dei genitori, quali soggetti 
tenuti al mantenimento, per l'imputazione sia del fatto che dell'effetto 
necessita che sii.ano deteJ.'llllinati i genitori (di un dato figlio). 
Di tale esigenza, invero, il Costituente non pu� non aver avuto sicura 
consapevolezza. Ed allora, almeno, non � pensabile che esso abbia voluto 
far so11gere il diritto prima ancora �che con il riconoscimento o con 



PARTE I, SE.Z. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 825 

la legittimazione, ovvero �con un accertamento giudiziale, siano determinati 
e .cio� individuati i igenitoit'�. 

Il primo comma dell'art. 30,. (per d�, non ricollega direttamente 
ed immediatamente al fatto della nascita l'attr1buzione del detto diiritto 
ai figli naturali. 

Codesta interpretazione, IPOi, si armonizza con il disposto del qua;rto 
cormma dello stesso art. 30. Questo non si IJ['esta ad essere inteso 
nel senso che la riserva legislativa attinente ai limiti alla ricerca della 
jpaternit� valga per le azioni di stato e (per quelle \relative alla costituzione 
o all'accertamento d'.i situazioni giuridiche soggettive d:ive;rse 
dal diritto al mantenimento, ma va inte~etato nel senso pi� ampio e 
onnicomprensdvo. Fe;rmo restando per altro 1che quel .comma non dov;
rebbe escludere la !PO:Sls1bilit� che il legislatoire, senza annullare o snaturare 
nstituto ,detti nuove norme 1che regolino la ricerca della jpateirnit� 
e ne defin1scano i limiti. 

Ed infine non dovrebbe 1costituire oggetto d'i dubbio che la normativa 
dell'art. 30, espres1sa nei suoi commi maggiormente significativi, 
cOillle si 1collega variamente ed! inscindtbi:Lmente al precedente a;rt, 29, 

-cos� denuncia un'intima �com;plementarit� e coerenza. Le sue articolazioni, 
da inte11Pretans:i le une per mezzo delle altre, conducono pertanto 
ad escludere, da �un lato, �che l� ove 1si [parla di doveri-diritti dei genitori 
nei coruironti dei figli, si sia andati oltre i confini segnati in 
altra [parte dello stesso articolo; e dall'altro, e !Per iei� solo, che si siano 
voluti modifica.re o rende;re incoffi!Patibili per quanto necessario le norrme 
ed i limiti 1Per la ricerca della !Paternit�. 

Tutto ci� porta a il'itenere 1che, a proposito dell'azione (per ottenere 
gli alimenti ex art. 279 (pe;r il collegamento che nel sistema essa ha 
con quella di mantenimento), l'art. 30, comma 1Prilmo, non ha abrogato 
il divieto dell'art. 279 1per cui 1s[ contende nel giudizio a quo, o d1sposto 
in modo tale 1che di 1codesto divieto si debba dichiarare l'illegittimit� 
costituzionale. 

La normativa in atto vigente, quindi, consente che, (pur trovantesi 
nei �c�:si indicati nella p;rima iparte dell'art. 279, il ifglio naturale solo 
nelle tre i[potesi di �cui alla seconda [parte dello stesso .articolo, JPO&'la 
agi;re per ottenere gli alimenti. -(Omissis). 

II 

(Omissis). -2. -La questione di legittimit� costituzione dell'art. 
279 1cod. dv. � fondata. 
Questa Corte, con sentenza n. 118 di pari data, 1PUr dichiarando 
non fondata la questione di legittimit� �costituzionale dell'art. 279 cod. 

6 


826 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

civ. sollevata con ordinanza del tribunale di Messina, il quale aveva 
ritenuto che tale noro:na ,contrastasse 1con l'art. 30, primo comma, della 
Costituzione in quanto l�illlita alle tre. ilPotesi in eSISa previste il diritto 
agli alimenti, ha 1gi� rilevato che e la normativa dell'art. 30, espressa 
nei suoi commi maggiormente significatiivi... denuncia un'intima complementarit� 
e ,coerenza� e� ne ha desunto che il costituente ha voluto 
attriibuire il diiritto al mantenimento, alla edUJcazione e alla iistru.zione 
� ai figli naturali che (non J:"iconosciuti o non legittimati) possono, secondo 
la legislazione vigente, giudizialmente ed a tutti i corusentiti 
fini provare la !Paternit� o la maternit� �, osservando che in tal modo 
�,si � innovato nei 'confronti del sistema in quanto si � data la possibilit.
� giuridica ai tfigli, ;nei 1casi e per le ilPotesi di cui all'art. 279, di 
ottenere il mantenimento nei confronti dei genitori �. 
Pertanto l'art. 279 � illegittimo nella iparte in 1cui al figlio adulterino, 
nelle tre ipotesi di cui allo stesso re:-ticolo, non a:'iiconooce il diritto 
al manten�illlento, alla educazione e alla ~struzione. 

Tuttavia, prOjprio per l'esigenza di armonico coordinamento tra loro 
dei vari ,commi dell'art. 30 della Costituzione, in concreto non pu� non 
rilevare la tutela degli interessi facenti caipo ai membri della famiglia 
legitUma e 1costituzionalmente tutelati, tra i quali quello inerente 
al rispetto dlella ipemonalit� (art. 30, comma terzo, e art. 2 della Costituzione). 


3. -Non fondata invece aippare la questione pirosu>'ettata concernente 
l'art. 260 del cod!1ce civile. 
Di :lironte al diritto al mantenimento, alla educazione e alla istruzione, 
di cui sopra 1si � detto, sta certamente una corrispondente situazione 
giuridica passiva, 1che, secondo il disposto dell'art. 30, primo comma, 
della Costituzione, si a;iresta ad essere qualificata � diritto-dovere �. 
Senonch� da d� non pu� assolutamente dedunsi quanto assUJme il giudice 
a quo, e do� 1che al genitore adulterino, sia pure tenuta a mantenere, 
educare ed istruire il figlio, spetti la patria potest� nei con:
llronti ,di questo (in ,guisa da escluderisi, nel caso conoceto, la necessit� 
della nomina del tutore). 

Il presU1P1Posto su 1cui si basa 1'011dinanza � palesemente erroneo. 
L'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole non � inseparabile 
dalla !Patria !Potest�, n� la piresupa;ione necessariamente. Basta considerare 
che esso, nella'mbito della filiazione legittima, quando i� genitori 
non hanno mezzi sufficienti, � 1carico degli altri ascendenti (art. 
148 �Cpv. cod. dv.), e che l'obbligo predetto non viene certamente meno 
nella ipotesi di decadenza del genitore legittimo o natll!rale dalla patria 
potest� a norma dell'art. 330 e dell'art. 260, comma secondo, del codice -'.�. 
civile. 

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f:r.: 
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-� . ~ 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 827 

Il vero � 'che la ;patria potest� del genitore nei con:lironti del figlio 
naturale non riconosciuto non ipu� 1s0l'gere se non per effetto (art. 277 
cod. civ.) della dichiarazione di paternit� o maternit� naturale, in diiPendenza 
dell'esercizio dell'azione 11.'ispettivamente prevista dagli artt. 
269 e 272 �Cod. civ., la quale, come :gi� rilevato nella predetta decisione 
di questa Corte; � ben diverisa, !Per P!"e8UiPiPOLSti ed oggetto, dall'azione 
di �cui all'art. 279, anche se questa, in d�!Pendenza della !Parziale dichiarazione 
di illegittimit� costituzionale dsultante da questa stessa !Pll.'0nuncia, 
pu� essere diretta al soddisfa:cimento del diritto al mantenimento, 
alla educazione e alla istruzione. 

CORTE COSTITUZIONALE ,8 maggio 1974, n. 119 -Pres. Bonifacio Rei. 
Gionfrid� -Coral Shilp Um.iter (avv. Foil."tino). 

Nave e navigazione -Cause per sinistri marittimi -Consulente tecni


co -Partecipazione alla Camera di Consiglio -Illegittimit� costi


tuzionale -Esclusione. 

(Oost., artt, 3, 24; cod. nav., art. 600, comma primo). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di di-
fesa, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 600, comma primo, 
del codice della Navigazione, nella parte in cui si ammette il Consulente 
tecnico ad essere presente in Camera di Consiglio, esclusa la 
fase deliberativa della sentenza (1). 

(1) C:fir. Corte Oost., 4 :liebbrado 1970, n. 16, in questa Rassegna, 1970, 
I, 175. 
CORTE COS.TITUZIONALE, 8 maggio 1924, n. 122 -Pres. Bonifacio -
Rel. Roochetti -Muller (n.c.). 

Imposte e tasse in genere -Violazione -Repressione -Poteri di perqui


sizione della polizia � tributaria -Illegittimit� costituzionale 


Esclusione. 

(Cost., artt. 3, 24; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 35). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, 
la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 35 della legge 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

828 


7 gennaio 1929, n. 4, che abilita la polizia tributaria investigativa a perquisizione 
domiciliare (1). 

(Omissis). -2. -Per l'esatta identificazione dei tel'IIIlini della questione
� la Coirte iritiene 'che la di~osizione impugnata vada esaminata 
nel contesto, sostanzialmente unitario, ,costituito dallo stesso art. 35 e 
dai due articoli ,che lo !Precedono. !Illseriti nella legge n. 4 sotto il capo 
II, del titolo secondo, relativo alle n~e di !Pll"OCedura, essi� diisciplinano 
i !Poteri ,conferiti alla polizia tributaria per la :rE1Pll"essione delle 
violazioni alle leggi finanziarie, differenziandoli a seconda che le violazioni 
stesse costituiscano reato o abbiano invece natura di meri illeciti 
amminisrtrativi. 

Per quelle costituenti reato (anzi solo determinati reati, elencati 
nel :secondo comma), l'art. 33 abilita gli ufficiali della polizia tributaria 
a pir0 cedere .a � [perquisizione domtcili�re � qualora abtbano notizia o 
fond!ato sospetto che essi siano stati compiuti. Invece, per le violazioni 
che, alla stregua dell'art. 34, non ,costituiscono reato, l'art. 35 abilita 
non solo gli ufncilali, ma anche gli agenti, della polizia tdbutaria ad 
accedere in qualunque ora negli ese11cizi pubbUci e in ogni locale adibito 
ad un'azienda industiriale o 1commerciale, iper eseguirvi �verificazioni 
e ricerche �. Per tali O[perazioni, come � detto nell'articolo 205 
del Regolamento di 1servizio della Guardia di finanza, � inibito agli 
ufficiali ed agenti p:rocedenti l'aipe:rtura di borse, valigie, casseforti e 
1POrte ,chiuse, che in 'contribuente o 'Chi per esso si rifiuta di apriire. In 
sootanza, la ipolizia tributaria ha la facolt� di ricercare tutto il materiale 
documentario relativo all'attivit� delle aziende industriali e commerciali 
in materia fiscale, mediante l'esame o il controllo di documenti, 
iregistri o di eventuali apapirecchiature idonee a fornire dati 
utili ai fini qositivi. 

3. -Le considerazioni che precedono consentono quindi di stabilire 
�che, quando ,gli uffiiciali della [polizia tributaria operano ai fini 
della ;perisecuzione dei reati e ,coffi[piono perquisizioni, essi agiscono come 
ufficiali di [polizia 1giud!iziaria e devono tri~ettare tutta la normativa 
relativa alle ;perquisizioni domiciliairi ,compresa nel capo V del 
titolo II, del libiro II del ,codice di ,pirocedura penale, con le ga:ranize 
di cui agli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso codice. 
Quando invece gli ufficiali ed: agenti della polizia tributaria operano 
per accertare violazioni delle norme ,contenute nelle leggi finan


(1) C'lir. Cocte Cost. 28 dicem~e 19'70 n. 200 e 2 fe):>braio 1971 n. 10, in 
questa Rassegna 1'971, I, 23 e 226. 

829

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

ziarie le quali non costituiscono reato, ed a tale scopo effettuano nelle 
aziende verificazioni e rlceriche, essi svolgono funzioni di polizia amministrativa 
che si risolvono nel rpotere di 'controllo e di vigilanza 
della attivit� [p(rivata 1spettante istituzionalmente alla (pubblica .Ammini:
strazione. 

Ocr:a, la mancata pirevisione, nelle leggi, di garanzie atte ad aBISicurare 
che, durante le O(perazioni pcr:eviiste dal denunziato art. 35, il 
contribuente inquisito debba essere assistito dal difensore, non !PU� importacr:
e viol�zione dell'art. 24, 1secondo �comma, della Costituzione, iperch� 
la garanzia di dife.sa, �Come la Corte ha ritenuto (pi�: volte (cfr., da 
ultiimo, sentenze n. 200 del 1970, n. 10 dlel 1971), � limitata al' [p(rocedirnento 
.giurisdizionale, e a quei procedimenti istruttori o pcr:eistrutto:ri 
strettamente connessi e p�reordinati alla attivit� giurisdizionale, mentre 
non si estende alla attivit� amministrativa diretta ad accertare l'adempimento 
degli obblighi imposti dalla legge. 

Per le 1stesse ragioni' deve anche escludersi che possa, nel caso, (parlal'ISi 
di violazione dell'art. 3, secondo comma, !Perch� risultano oggettivamente 
ben differenziate :lira loro le istuazipni cui danno ris(pettivamente 
luogo le due forme di attivit� dei pubblici poteri, quella amministrativa 
e quella .giurisdizionale. 

Le proposte questioni devono essere rpertanto dichiarate non fondate. 
-(Omissis). 

COHTE COSTITUZIONALE, 8 maggio 1974, n. 123 -Pres. Bonifacio -
Rel. Rocichetti -Innamorato (n.c.). 

Procedimento penale -Perquisizi�ne domiciliare-Omesso preavviso 

e assistenza del difensore -Casi urgenti -Illegittimit� costitu


zionale -Esclusione. 

(Cost., art. 24, 14; � c.p.p., artt. 334, 304 ter, commi terzo e quarto). 

Non � fondata, con riferimento al diritto di difesa, la questione di 
legittimit� costituzionale degli articoli 334 e 304 ter, commi terzo e 
quarto, Codice di procedura penale, che prevede, in casi urgenti, la possibilit� 
di perquisizioni domicilari senza avviso o assistenza del difensore 
(1). 

(1) C:lir. .iin dottrina, FERRANTE, Reato accertato nel corso di perquisizione 
personale illegittimamente disposta Giust. pen., 1970, nI, 280, e Caiss., 
21 :febbraio 1970, Cass. pen. mass. 1970, 393 (m). 

830 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 8 maggio 1974, n. 124 -Pres. Bonifacio -
Rel. Rossi -Melairaigno (n.'c.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(Sost. avv. gen. dello Stato, Giovgio Azzariti). 

Circolazione stradale -Violazione connessa a reato -Sanzioni e pena -
Assorbiment� dell'una nell'altra -Esclusione -Illegittimit� costituzionale 
-Non � fondata. 

(cod. sWad., art. 138; legge 3 maggio 1967, n. 317, artt. 1 e segg.; cod. pen., 
art. 589, secOIIldo comma). 

Non � fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimitd 
costituzionale degli art. 139 cod. strad. e degli art. 1 e segg., 
legge 3 maggio 1967, n. -317 e 589 cod. pen., nella parte in cui affermano 
che le somme proposte a titolo di conciliazione amministrativa 
sono escluse dall'assorbimento nella pena pi� grave (1). 

(1) N oo riJsWtano p1recedenre speci:f�.che. 
CORTE COSTITUZIONALE, 8 maggio 1974, n. 125 -Pres. Bonifacio -
Rel. Rosisi -Bortelloni (n.c.) e Presidente. Consiglio dei Minisrtri 
(Sost. avv. gen. dello Stato A:zzariti). 

Elezioni amministrative e politiche -Reati elettorali -Impedimento 
di riunioni elettorali -Previsione con pena sperequata -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 3; d.P.R. 30 marzi> 1957, ri. 361, art. 99, comma primo). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione 
di legittimitd costituzionale ,dell'art. 99 t.u. 30 marzo 1957, numero 
361, per l'elezione della Camera dei Deputati, che colpisce con 
una stessa pena sia l'impedimento che la turbativa di una riunione elettorale 
(1). 

(Omissis). -1. -La Corte � 'chiamata a decidere se l'art. 99, primo 
comma, del d.P.R. 30 ma:rzo 1957, n. 361, secondo cui � !PUnito con 
la reclusione da uno a tre anni, oltre che con la multa, sia chi imlPedi:
sce una criunione elettClll'ale, isia chi ne tur:ba lo svolgimento, contrasti 

(1) Cilir. Corie Cost., 23 febbraio 1970, n. 26, F<Yro It., 1970, I, 1002, 
con nota. 

831

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

o meno con il principio .costituzionale d'egua.glianza equiparando, quoad 
poenam, due fattispecie oggettivamente diverse per giravit�. 

La questione � infondata. 

� vero 1che l'impedimento della riunione elettorale costituisce fatto 
!Plll grave della semplice turtbativa in ordine al bene direttamente tutelato, 
raJPiPII"esentato dal regolare svolgimento della competizione elettorale. 
Va [peraltro osservato ,che la turlbativa dei 'comizi � un ervento 
assai pericoloso per la sicurezza [pubblica, tale da giustificare, sotto 
questo profilo, la previsione di pene edittali altrettanto 1gravi e rpari a 
q�elle previisrte !Per l'ipotesi d'imrpedillllento. Il legislatore, nell'esereizio 
della sua disCll'ezionalit� politica, non ha quindi operato al'lbitrariamente, 
sicch� non sUJS1Siislte l'illegittimit� denunziata. 

N� pu� ignorami ,che la norma Lmrpugnata viene a:ro;>liicata dal giudice 
nell'esercizio ,di un potere discrezionale di graduazione della pena, 
per effetto del quale potr� wogare una sanzione congirua rilstPetto al!'
effettiva g.ravit� della condotta. 

CORTE COSTITUZIONALE, 15 mag,gio 1974, n. 128 -Pres. Bonifacio 
-Rel. Verzi -Soc. Falfmare (n.1c.). 

Porti -Genova -Consorzio del porto -Provvedimenti amministrativi 


Poteri ~iurisdizionali del presidente -Ille~ittimit� costituzionale. 

(Cost., art. 101 e 108; r.d. 16 gennaio 1936, n. 801, art. 7; cod. nav., art. 1317). 

� fondata, con riferimento ai principi ,dell'imparzialit� del giudice, 
la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 7, commi sesto e settimo, 
del testo unico 1delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione 
di un consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per 
l'esercizio del porto di Genova, approvato �con r.d. 16 gennaio 1936, 
n .801; dell'art. 6 bd:s, quarto e quinto comma, della legge 12 febbraio 
1903, n. 50 (Costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione 
delle opere e per l'esercizio del porto di Genova), introdotto con l'art. 
1, punto IX, commi quarto e quinto, 1del r.d.l. 28 dicembre 1924, numero 
2285/203, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1927, 

n. 2637; e dell'art. 1317 del codice della navigazione, nella parte in 
cui consentono che il presidente del consorzio autonomo del porto di 
Genova decida sulla legittimit� di provvedimenti amministrativi adottati 
dall'ent� di cui lo stesso presidente � a capo (1). 
(1) La C10trte ha fartto applicazione dei princilpi �gi� enunoil8Jti ne1le 
Pflecedenrt;i �Sentenze 3 aprile 1969, n. 60 e 9 :Luglio 1970, n. 121 m questa 
Rassegna 1969, I, 400 ed ivi 1970, I, 732. 

832 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
CORTE COSTITUZIONALE, 15 maggio 1974, n. 130 -Pres. Bonifacio 
-Rel. Oggioni -Sestili (n.1c�.) c. Presidente Consiglio dei Ministri 
(Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). 
Procedimento civile -Termini processuali -Sospensione feriale 
Illegittimit� costituzionale -Es.elusione. 
(Oost., art. 3; 1. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 2). 
-
Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza,' ta 
questione di legittimit� costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 
7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione feriale dei termini processuali 
civili (1). 
(Omissis). -1. -Con l'ordinanza di rinvio, il giudice conciliatore� 
di La Spezia, solleva questione dli legittimit� �Costituzionale dell'art. 1 
della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla SOSiP�en:sione diel deconso dei 
termini processuali duirante il periodo feriale 1<> agosto-15 settembre. 
Si assume in ;primo luogo 'che l'illegittimit�, in :relazione all'art. 
3 Cost. �colllSlisterebbe in �ci� �che la legge ha [per oggetto i soli termini 
iP!l"Ocessuali (gi� identificati negli artt. 152 cocl!. [proc. civ. e 180 cod. 
proc. pen. �Come quelli diretti � al compimento degli atti del {Plrocesso �) 
e non anche i termini di diritto sostanziale (vuoi, per esempio, di ~escrizione, 
vuoi di decadenza, �come il terimine per esercit!N:'e l'azione di 
dilsconoscimento di !Paternit� ex art. 244 cod. civ.). In ci� dovrebbe 
ravvisarsi un~ ilirrazionale differenza di trattBIIIlento di situazioni giuiriidiche 
da 1conisiderairisi, invece, omogenee ri.S!P�etto allo ~cO(po per cui 
la .sospensione 1stessa � dettata, cio� la .garanzia di un periodo globale 
di riposo a favore degli avvocati e p;rocuratori legali. 
2. -La questione non � fondlata. 
� da rilevare che se, indubbiamente, lo scopo della dtata legge � 
quello ora indicato, � anche vero che il legislatocre ha inteso venire 
incontro alle aipprezzabili es$genze di detti prod:essionilsti non in modo 
totalitario e incondizionato, ma tenendo invece conto, come ll"isrulta anche 
dai lavori preparatori, dli. non sacrific�are a tali fini anohe quelle. 
situazioni, che avrebbero pi� gravemente inciso nella sfera dei dliiritti 
d!elle jpairti, ieio� le :situazioni collegate al decorso dei termini di diritto 
(1) Sul1la nozione di :termine processuaile: TARZIA, La sospensione dsi 
termini processuali nel periodo feriale, in Riv. diT. proc. 1965, 602 e Una 
nuO'Va legge sull.a sospe.nsione dei termini processuali, in Riv. dir. proc. 1970, 
93; REGONATI, Brevi considerazioni sull'art. 1 della legge 7 ottobre 19'00 n. 742 
in Temi, 1.972, 115. � 
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PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

sostanziale, le quali situazioni, a(p!punto, per tale ma~giore iI11Ciisivit� 
di conseguenze, sono state escluse dalla disci!Plina in esame. 

L'illegittimit� lamentata, pertanto, nori ,sussiste, trovando la denunziata 
divoosit� dli. diisciiplina, adeguata giusrtif:Lcazione nella obbiettiva 
d:We11sit� delle ipotesi ir�golate. Ci�, indipendentemente dJal [pil'Oblema 
intel'IPI"etativo dl'loa l'inclusione nell'una o nell'altra categoria dei termini 
da consideralI'e ai fini dell'aa;irp.Ucazione della di:scjplina in esame, 
il 1che � ovviamente di cOlll{Petenza del giudice ordinario e non incide 
sulla II'azionalit� della no:mna. 

3. -Per analoghi motivi, � anche non fondato l'altro profilo di 
illegittimit�,. pro51Pettato in relazione alla (pll'esunta esclusione della so51Pensione 
di quei temnini, <che, 1Pur essendo � legati al processo �, non 
vi siaa:-elbbero formalmente inseriti. L'ordinanza fa in prO[posito l'esernP:
io del termine dli novanta :giorni dalla notifica del precetto per eseguiJ:'
e il pignoramento 1che sarebbe non so~getto alla sospensione perch� 
non processuale, diverisamente dal termine di novanta giorni ;per 
chied&e la vendita del bene pignorato. 
Aniche in questi casi, iPUJr se si volesse riiconoscere attendibile una 
categoria del 1genere suindicato, la individuazione dei terttnini da considerare 
o meno 1soggetti alla disciplina in esame" alla stregua dei cri~ 
teri distintivi 'cosi !PII'OSIPettati, costituirebbe, invece, in ogni caso, questione 
di �COlll{Petenza del giudice del merito e, come tale, non coinvolge 
p!l"oblemi di legittimit� costituzionale. 

4. -�, infine, non fondata la censura peil' diversit� irrazionale di 
trattamento, II'iguaJ:'dante l'art. 3 della stessa legge n. 742 del 1969, 
cellJSU!l'a che l'or:d:inanza solleva per sostenere che anche nelle i!Potesi 
pairticolaTi ivi contemplate (diverse da quelle dell'art. 1 in quanto vi 
domina il !Pf�'�nclpio, opposto, della non aprplicabilit� della SO!SIPensiione 
dei termini processuali) vi isail'ebbero motivi di illegittimit�. 
La .censura si siostanzia, al fine di fair veniil'e meno l'intero sistema 
della legge, espil'esiso nel suo duplice ~etto rprospettato secondo gli 
articoli 1 e 3, nella IPII'etesia esclusione della facolt� del giudice d� frure 
eccezione alla regola della 1sospensione dei termini nei casi indicati 
dall'airt. 3 la �cui trattazione nel !Periodo f~ale � tassativamente disiposta 
dall'art. 92, primo comma, dell'Ovdinamento ,giudiziario (ir.d. n. 12 
del 1941), in contraipiposizione alla ammissione di tale facolt� che sd 
r~scontreTebibe, nel 'caso dei 1Pirovvedimenti genericamente urgenti previsti 
dal secondo 1comma del citato art. 92, senza 1che tale d:ivertsit� dd 
trattamento trovi, rsecondo il giudice a quo, adeguata giustificazione. 

Invero, .secondo il siistema ap!Pl'estato dal legislatore attraveirso lo 
impugnato art. 3 della legge, la sospensione � non si a'.PIPlica � alla to



834 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

talit� dei caisi. !Previsti dall'art. 92 dell'011dinamento giudiziario e dagli 
�llrtt. 429 e 459 del 1codlice di procedura !Civile. La diJSciplina. ian{pugnata 
si traduce, cio�, nella 01Perativit� della esclusione della sospelliSI�.one in 
tutte le i.ipotesi 1c0Jne sqpra pll'eviste, giusta il ori.terio unitariamente 
ivi .sancito, che d!i~one la tratta:ziione nel periodo feriale tanto delle 
cause indicate 1coo:ne wigenti in funzione del loro oggetto, in lbase ad 
una ira1gionevole presun:ziione del leg�ISilatore (!Cio� di quelle relative ad 
alimenti, a ~orti di lavoro, alle controversie in materia di assiisltenza 
e !Pll'evi:denza obbligatoria, ai procedimenti 1cautelari, dli sfratto, d1 o(pposizione 
�all'esecuzione, di diichia~azione e irevoca di fallilmenti), quanto 
dli quelle solo genericamente p;reviiste ,coo:ne� urgenti, in relazione alla 
molteplice realt� dei iraa;>iPorti, che O'Vviamente esclude la previistione 
analiticamente coonpleta di tutte le possilbili ipotesi. La sola differenza 
risiede nella d[['lcostanza 'che, per queste ultime, oocol'll'e una 0S!Pll'essa 
. diichiairazione del 1giudiice �che riconosce l'wgenza. La nonnativa in esame 
non pone, cio�, l'obbligatoriet� della tratta�zione delle cause del 
primo gruppo in contraa;>iPosto ad una mera facolt� di trattazione di 
quelle del 1secondo 1gJrlllPpO, ma prevede soltanto modalit� diverse del 
generale obbligo di trattazione, in funzione della diversa natura del' 
l'urgenza delle �Cause, presunta nel !PII'imO 1caso, da a.ocertail"Si dal giu


dice nel. seconcI:o. 

Ci� esclude la ISIUJSSistenza della lamentata differenziazione dli di


sciplina e d� 1comunque sufficiente ragione del sd.stema adottato, esclu


dendo cosi il lamentato c~ntrasto con il principio di eguaglianza che, 

come � costante giu;riS[p!l'Udenza dli questa Corte, in tanto pu� sussd


stere in quanto a 1situazioni omogenee venga applicato, senza :ragionevole 

motivo, un trattamento differente. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 15 ma.gigio 1974, n. 131 -Pres. Bonifacio -
Rel. Crisafulli -Sedda (avv. Luci:fredi). 

Enti pubblici -Ospedali -Stato giuridico del personale -Primo in


quadramento del personale amministrativo -Requisito della 

laurea -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost., artt. 76, 3 e 97; d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, artt. 104 e 128). 

Non � fondata, con riferimento ai limiti della delega, nonch� ai 
principi di eguaglianza e di buon andamento della P.A., la questione 
di legittimit� costituzionale degli articoli 104 e 130 d.P.R. 27 marzo 
1969, n. 130, nella parte in cui escludono che in via transitoria i posti 
della carriera direttiva del personale amministrativo degli ospedali pos



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 835 

sano essere assegnati mediante concorsi interni agli impiegati in possesso 
dei requisiti previsti dalla normativa anteriore, ancorch� sforniti 
del diploma di laurea (1). 

(1) La quesUone era stata :lJT'oposta dail Oonsil~o di Stato Sez. V, con 
oodiinanze 17 novembre 1972 in Giur. Cost. 1'973, 1619 e 1978. 
CORTE COSTITUZIONALE, 15 illlaigJgio 1974, n. 132 -Pres. Bonifacio -
Rel. Rocchetti -Di Calrlo (avv. Lener) e Presidlente Corusriglio dei 
Min~stri (Sost. IWV. gen. dello Stato Carafa). 

Avvocati e procuratori -Transazione delle parti -Solidariet� per gli 

onorari ai difensori -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost_., art. .3; r.d. 1. 27 novembre 1933, n. 1578; art. 68). 

Non � fondata, con riferimento al principio 1di eguagl_ianza, la questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 68 della legge professionale 
forense (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) che pone a carico delle parti: 
nel caso di transazione, l'onere solidale degli onorari ai difensori (1). 

(Omissis). -L'art. 68 del r.di.1. 27 novembire 1933, n. 1578, di
�One che, quando un giudlizio � definitivo con transazione, tutte le 
parti che hanno transatto sono obbli:gate al [pagamento degli onorari 
e al r�!mborso delle �ese di cui gli avvocati ed i 1Pll"01curatori che hanno 
parteciipato al .giUJdizio negli ult�!mi tre anni fossero tuttora Cireclitori. 

Secondo il prr-etore .di Benevento, tale dillsposizione sal'eblbe in contrasto 
con l'art. 3 della Costituzione pe11ch� Cll"eerebbe a favore di quei 
professionisti una 1siituazione di [privilegio nei confronti di tutti gli altri 
prestatori d'O[pera intellettuale i quali, [per il pagamento di quanto loro 
dovuto, ipossono rivolgersi :soltanto ai pl'OIPri committenti, in� base al 
irap[porto negoziale. 

La questione non � fonidiata. 

Peir esaminare� il piroblema nei suoi termini conoceti, occorre muoVeire 
dalla considerazione che il 1oceidito degli avvocati e dei IP!l.'OCUd'atoiri 
per le loro IPirestaz.ioni :giudiziali si 1ocea gradua1!mente nel C011'13P e, 
;peir cosi dire, in seno allo istesso giudizio e, alla fine di questo, si 
consolida, poc il difeillsore della 1Parte vittoriiOISa, 1SUl1''ianiPorto delle 
spese e degli onorari di difesa cui, a norma dell'axt. 91 1c.p.1c., la parte 
soccombente dev�e eS/Sell'e :condannata. La il'elativa somma :costituisce 
un apporto ;patrittnoniaLe :che di regola gli spetta dii diritto, pwch� la 

(1) Per la giur.i.sprudenza cui fa riferimento ila sentenza, cfr. Cass., 
10 ottobre 1968 n. 3207 in Giust. civ. 11969, I, 1573. 

836 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

parte che la r�ISlcuote � obbligata a versairgliela; ma pu� �etta;rgli anche 
di dti.ritto nel 'caiso che egli, ai sensi d'ell'.art. 93 c.p.c., abbia chiesto la 
distrazione delle Sjpes:e in suo favore. In tal caiso, e limitatamente al 
suo interesse, viene a areail'ISl�. un ll'atPPorto !Pll'ocess.ale diretto fra il 
difensore e la parte contraria, con conseguente condizionate alla soccombenza 
rdii. quest'ultima (sent. n. 31 del 1973). Tale rapporto, allo,
rch� la soccombenza si sia verificata, ;pu� peirfino divenire autonomo, 
essendo amanesso 1che il difeI11Sore [pOSISa esperire giravaimi relativamente 
al 1caipo che concerne la sua richiesta di di.Sltrazione delle spese e l'hnporto 
della lOll'o �iquidazione. 

Tutto ci� !Premesso, �l1W)are ovvio che l'aspettativa del difensore a 
soddisfami lSl\llle spese di soccombenza deve ricevere una sua tutela 
anche nel caso che le p�rti tronchino la lite addivenendo ad uria transazione; 
tanto pi� che questa deve normalmente coprire tutta l'area 
della 1controiversia e, pe1rici�, sorto che sia il giudizio, COII!lPll'ende:re 
anche il regolamento delle spese e degli onorari dovuti ai patroni delle 
parti. 

. Se l'aacwdo :Era queste non comprendesse anche tali rapporti, alla 
cui dlefinizione sono interessati i difensori, � Ol\TVio che costoiro 1POtrebbell'o 
esserne danneggiati. Ed � IPl'O!Pl'iO p& piI'evenire ogni peir1colo dli 
danno 1che la nomna denunciata pone, in caso di transazione della lite, 
a 1car1co di tutte le parti, 'con vincolo di soltdariet�, l'obbligo del 1Pargamento 
delle spese e degli onorari, dlerogand!o al !Principio contrattuale 
che il comp1enso � dovuto solo dalla (parte che Sii avvale della pll."estazione 
d'opeira intellettuale del difeI11Sore. 

La .giur1spll'udenza ha esattamente individuato il carattere ec�cezionale 
dell'art. 68 d!el r.d!. n. 1578 del 1933, traendone le necessarie conseguenze 
sul piano della interpretazione: tuttavia, la natura di jus singulare 
della norima impugnata non ianiplica 1che essa non sia fondata 
su !PII"incipi :di razionalit� e di ,giustizia. Nel 1caso in esame, i~atti, a1Ppare 
eividente 'Che l'art. 68, lUillgi -dal 'areare un ingiUJSto !PII"ivilegio, 
si limita a garantire i professionisti legali da un evento, quello di 
un accwdo :liva le (parti, che possa lascia;rli insodldisfatti dei compensi 
lOll."o dovuti. In questa ipotesi si verilicherebbe un danno ingiusto S01Prattutto
�per i difensori delle 1Pairti meno abbienti i quali, IPll."O!PII"iO a causa 
della transazione, potrebebro incontrare notevoli difficolt� nel recU1Pell'o 
dei loro rci:rediti ptrofe.ssionali. 

Pu� .concluderisi, in base alle ragioni esposte, che la situazione degli 
avvocati e dei (pll."OcuratOll'i, per ci� che concerne il (pa.gaimento dei 
1compensi per le loro !Pll'estazioni in 1S10dle 1giuc1iziale, ha aspetti dli peculiarit� 
.che ogigettivamente la differenziano dalla Slituazione di tutti gli 
altri (pll."estatOll."i ld'opell'a intellettuale in ordine alla corresponsione della 
l"emunerazione foro dovuta. -(Omissis). 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 837 

CORTE COSTITUZIONALE, 15 ma,gigio 1974, n. 133 -Pr�s. Bonifacio -
Rel. Verzl -Angiolillo (n.1c.) e Presidente Consiglio dei Minisitri. 
(sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Stampa -Reato di omessa rettifica -Procedibilit� di ufficio -Ille~it


timit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 3; 1. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione 
di legittimit� costit~zionale dell'art. 8 della legge sulla stampa 
8 febbraio 1948, n. 47, nella parte in cui prevede la procedibilit� di 
ufficio del reato di omessa rettifica di notizie (1). 

(Omissis). -1. -Il pretore di Roma :ritiene che l'art. 8 della legge. 
8 febbraio 1948, n. 47, che {Punisce il di:rettore iresiponsabile del giornale 
quando omette di pubblicare la rettifica dli .una notizia falsa o 
lesiva :della dignit� o reputazione altrui, violi il principio di uguaglianza 
in quanto dil$one 1che, {Per tale reato, si P�!'OCede di uffkio, mentre 
per f reati commessi a mezzo della 1stam1Pa la procedibilit� � SIUJbordinata 
alla rpresentazione della querela. Questa differenziata disciplina 
processuale� sarebbe i:m-azionale, non ;potendosi giustificare l'ingerenza 
statuale in una 1situazione �identica ad altre per le quali l'eseIDcizio dell'azione 
penale � invece subox:dinato alla manifestazione di volont� 
dell'offeso. Anche ise la 1condotta oonislSi.va d�l direttore reS{PoDJSahi.le va 
inquadlrata nella !Pi� ampfa attivit� di infonmazione, la quale � oggetto 
d~ particolare interesse da [parte dello Stato, essa costituirebbe tuttavia 
� un incidente �che riguarda esclusivamente il rrap[porto fra sogigetto 
attivo del reato e parte offesa �, il cui interesse privato assumerebbe 
un'im(poirtanza primaria ed assorbente si da poNe in secondo [p.iano la 
pretesa punitiva dello Stato. 

2. -La questione non � fondata. 
Non sussiste invero quella identit� di situazioni soggettive ed oggettive 
che il giudice a quo ;pone a fondamento della tesi 1che il 1Pirin


(1) Sulla natura del reato previsto dall'art. 8 ,della !legge sulla stampa, 
in giurisprndletnZa: Cass., Sez. I, 4 diioembire 1962 dn Cass. pen. mass. annot., 
1963, 295 e Cass. Siez. III 28 marzo 1968, Alti chieri, lin Temi, 1�970, 457; in 
dottrina: GRosso. Osservazioni sulla natura giuridica del reato previsto 
dall'art. 8 della legge 8 febbrai� 19~8 n. 47 in Temi 1970, 457. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

838 

c:i1pio di uguaglianza sia violato dal trattamento pll'ocessuale differenziato 
sop.raindliicato. 

Non si !PU� condivtdere l'ou;>,inione ,che la IPll'OCedibilit� dei reati 
com:meSJsi a mezzo d!ella stampa sia, in via .generale, 'condizionata all'eserdzio 
della querela d!a a;>airte della persona offesa. Trattasti infatti 
di opinione non 1confortata dialla legislazione positiva. L'ol1dinanza si 
sofferma :sui l"eati dii 1diffamazione ed ingiuria, ma trascura il vilip,endio, 
le pubblicazioni oscene, ed altri reati pe;r1seguibili di uf:licio: e richiama, 
inoltre, l'art. 21 della legge n. 47 dl�l 1948, non tenendo conto, 
per� che questo, trattando >del procedimento per i reati commessi a 
mezzo della sta~. fa un eS[pil"esso riichiamo � alla !Presentazione dli 
querela o denuncia �. � da considerare, invece, come essendo 1POS>sibile 
che a mezzo della statm{P'a Stiano Commessi :reati di varia indole, consegue 
1che 1Per essi la proceclibilit� sia diversamente disciplinata -d'uffido 
opipure a querela -a �seconda della natUI"a dei beni offesi, alcuni 
d;ei quali rkadono nella sfelra :i;n-ivata della persona, ed altri 
attengono ad intell'essi di car�ttere pubibltco. 

3. -L'Qugnato art. 8 non jpl"evede, ipoi, un ll'eato commesso a 
mezzo della stam1pa, perch� \Punisce l'inosservanza di un obbligo cihe � 
�IDIPosto dalla legge, d!i:sciplinante l'esericizio della attivit� di stampa e 
d'ella !'elativa diffl.l!SI�one, ed imposto a tutela del 11;mibbliico intell'esse e 
della obbiettivit� della informazione. Nei reati commessi a mezzo della 
stampa, invece, questa 1costitui:sce il mezzo, lo strumento adoperato pell' 
aggreilil"e beni, come l'onore, la reputazione, etc.; e trattasi di strumento 
non neceS1Sario in quanto il bene tutelato pu� essere offeso anche 
con m�zzi diversi. Non 1sti pu� quindi fare confusione :lira tali reati 
e quello IPll'evtsto d�all'art. 8. 
A nulla giova l'a11gomento che il reato di dlif:l�amaztione a mezzo 
Sltam{Pa, jpl"ocedibile a querela, � spesso abbinato a quello previsto dall'art. 
8 in esame. Ci� infatti non esclude che si tratta di due reati 
lesivi di interessi dli.versi, privato l'uno e pubbliico l'altro. Il pll'etore 
ritconosce che la 'condotta omissiva del direttore l"~onsabile si inquadra 
indubbiamente nella sua pi� ampia attivit� di informazione, la 
quale per la sua incilsiva influenza sulla �pubbHca opinione assume 
ll'ilevanza prianaria; rileva tuttavia che, nel caso in esame l'interesse 
prevalente � quello individuale della persona lesa, che nei confronti 
di quello generale della informazione ha una importanza assorbente s� 
da � porre in secondo IP'�ano la pll'etesa . punitiva dello Stato �. Ma la 
Corte ritiene che siffatta graduazione non � attendibile, perch� non 
sor,retta da convincenti argomentazioni. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 839 

CORTE COSTITUZIONALE, 22 o:naggio 1974, n. 140 -Pres. Bonifacio -
Rel. Gionfrida -Pichel (n.c.). 

Filiazione -Dichiarazione giudiziale di paternit� -Procediment� di 

ammissibilit� dell'azione -Illegittimit� costituzionale -Esclusione 

(Cost., artt. 24 e �o; e.e., art. 274 e 275). 

Non � fondata, con riferimento al diritto di difesa ed alla tutela 
della prole naturale, la questione di legittimitd costituzionale degli articoli 
274 e 275 Co,dice civile, che prescrivono il previo giudizio di ammissibilitd 
dell'azione di dichiarazione di paternitd (1). 

(Omissis). -1. -Pos:to �che la Corte 1si � gi� IPII"Onunciata �sulla legittimit� 
costituzionale del giudizio di delilbazione ex art. 274 cod. civ. 
-ritenendo (�con la riicoirdata sentenza n. 70 del 1965) .che esso, tra 
l'altro, assolve all'esdigenza di � salvaguaxdlaire, in materia tanto delicata, 
i fondamentali diritti della peirsona dai pericoli di una iPerlsecuzione in 
giudizio temeraria e vesisato1ria�� -� da vedere se l'ordinanza dli irinvio, 
nel ri1Pr01Porire il dubbio di le1gittimit� del procedimento sopra indlicato, 
adduca, in concreto, nuoivi ai'gomenti od, invece, si risolva in una mera 
richiesta di riesam~. � 

Ora, !Pell" quanto attiene al primo 011dine di rilievi svolti dal giudice 
a quo, deve, senz'altiro, escludlelrsene ogni carattere di novit�, in quanto 
l'affermazione che il giudizio di deUbazione concreti un limite pirocessuale 
alla rice11ca della !Paternit�, non consentito dall'art. 30, ultiimo comma, 
della Costituzione ed, inoltre, confilgigente con il IPII"incipio di libert� 
dell'azione, non va al ,di l� di una (immotivata) Cll"itica alla sentenza 

n. 70 del 1965 citata. La quale, sul punto, ha, in effetti, gi� in contrario 
ritenuto che la previsione legislativa contenuta nell'art. 274 codi. civ. 
� non contrasta con il p1rinci1pio che tutti possono agire in giudizio per 
la tutela dei propri diritti, n� col riconoscimento del diritto di azione 
per la ricerea della paternit� contenuto nell'art. 30 della Costituzione �. 
2. -Resta, �pe1rtanto, da vedere della fondatezza del successivo rilievo 
che, avendo, secondo il giudice a quo, la Corte � fondato il giudizio di 
legittimit� della norma sul piresuooosto che la procedura ex art. 274 
(1) La precedente sentenza 12 luglio 1965 n. 70 cui la C01rte si � richiamata 
� pubbUcata in questa Rassegna 1965, I, 886 Sullo speciale procedimento, 
in dottrina: CHIARLONI, Diritto di azione e diritto di difesa nel 
procedimento preliminare per ta dicMarazione giudiziak di paternitd o: 
materntd naturale in Giur. cost. 1965, 805 e SGROI, Sul procedimento 'di 
ammissibilitd per ta dichiarazione del rapporto di filiazione naturale dopo 
la sentenza n. 70 del 1965 in Giust. civ. 1970, I, 602. 

840 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cod. civ. rientraisse tra� quelle di -&olontairia giurisdizione �, la :relativa 
statuizione rillnarrebbe priva del suo piresUiPPosto giUJStirficativo, poich� la 
giuris(prndenza ordinaria saxebbe, ora, piuttosto orientata nel senso di 
riten&e la natura contenziosa del ipa:-ocediimento ui questione: e ci� ipa:-oprio 
sulla baise degli interventi correttivi op&ati sull'all"t. 274 citato, dalla 
Corte stessa �con la sentenza n. 70 del 1965 (pi� volte menzionata (poi. 
recepiti nella legge 23. novembre 1971, n. 1047, � Proroga dei tel'llilini 
p& la diichiairazione .di paternit� e modifi�cazione dell'art. 274 cod. civ. � ), 
in merito alla � necessruriet� del contraddittorio, necessit� della motivazione, 
reclama:bilit� del provvedimento � ed eliminazione dlel requisito 
della segretezza. 

Il rilievo � privo di consiiJStenza. 

Che la Corte a:bbia fatto d~end&e la legittimit� del ipa:-ocedimento 
ex art. 274 cod. civ. dalla sua natura di � volontaria giurisdizione � � 
affermazione certamente inesatta: in quanto, invece, nella sentenza anzidetta, 
la Corte ha' eSJPil'essamente p!I'ecisato di {Poter, in effetti, � 1PreS1Cindere 
dalla natuira del procedimento �. 

In Tealt�, il IP'unto �cardine della senten,za n. 70 del 1965 -1Per cui, 
dati gli �iJ:n!Posti requisiti (contraddittocio, motivazione del provvedimento 
ecc.), �si ritenne di mantenere in vigore il JPil'Ocedimento delibativo 
in questone -� chia!l'amente rappresentato dalla considerazione della 

� r~trO{Ponibilit� �, in ogni 1caoo, � in base a nuovi elementi �, della domanda 
volta ad ottenere la dichiarazione giudliziale di paternit�. 
Ora, tale � riJPirOJPOnibilit� � rper novit� degli elementi off&ti non � 
punto contradJdetta dalla giurisJp!l'Udenza ordinaria, anche quando, dalla 
affermazione della natura �contenziosa del giudizio di delibazione, questa 
ritenga di inferiil'e la fonnazione di un � .giudicato � : � 1che, in ogni ca;so, 
trovasi eS1Pit"esso come un ~ giudi�cato limitato � o � giudicato sulle questioni 
di rito � o, comunque, � allo stato degli atti �. 

Restano, quindli, 1senz'altro ferme le 1considerazioni a .suo tempo svolte 
dalla Corte. 

3. -N�, a SUiI>erare la �conclusione che da tali considerazioni � stata 
tratta, vale l'ultimo rilievo dell'ordinanza di it"invio, in merito alla .assunta 
violazione dell'art. 24 della Costituzione, �per la � sommariet� � del JPTOcediimento 
delibativo. 
Il ivero �, infatti, che i cennati requisiti di � contradd!ittorio ., � reclamabilit� 
del ;p;rovvedimento � e � riprqponibilit� della domanda in base 
ad elementi nuovi � costituiscono altTettanti canali attravooso i quali il 

� diritto di ddfesa � ha modo di�trovare mgresso e sviluppo nel giudizio 
preliminare ex art. 274 cod. civ., sia pur cmnpatibilmente con la struttura 
peculiare del giudizio stesiso e con le esigenze che questo � volto a cautelare. 
-(Omissis). 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 84~ 

CORTE COSTITUZIONALE, 22 maggio 1974, n. 141 -Pres. Bonifacio -
Rel. Benedetti -Cavill� (n.ic.) 1c. Presidente Consiglio dei Ministri 
e Amministrazione Finanze dello Stato (sost. avv. ge;n. dello Stato 
Afbisinni). 

Imposte e tasse in genere -Imposta di successione -Privilegio verso 
i terzi possessori -Mancata previsione dell'estinzione col tributo 
-Legittimit� co~tituzionale. 

(Cost., art. 3; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 18). 

� costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, 
l'art. 68 del r.d. 30 �dicembre 1923, n. 3270, che ap!p!rova 
l� legge tributaria sulle successioni, nella parte in cui non ,dispone che 
l'azione a garanzia del 'privilegio spettante allo Stato per la riscossione 
dell'imposta si estingue nei termini. stabiliti dalla legge per domandare 
il pagamento della tassa o del suo supplemento (1). 

(Omissis). -2. -Ai fini della soluzione della iprO\POSta questione � 
d'UOiPO trico:ridare che pcr:-J.ma di essere autonomamente regolata col r.d. 

n. 3270 del 1923 l'illllPOsta di succeSISiione era consliderata come a[p!partenente 
alla categoria del trLbuto di registro e !perci� dLsrciiplinata da disiposizioni 
in parte comuni comprese nel medesLmo testo legislativo. 
Per quanto �concerne in ipairtLcolM"e il privilegio fiscale, rper entrambi 
i tributi vigeva la :regola di cui all'art. 89 della legge 13 settemhre 1874, 

n. 2076, sulle tasse di registro -rimasto tale nel titolo III del suc1cessivo 
t.u. dlelle leggi sulle tasse <li re1gLstro approvato 1con ir.d. 20 maggio 
1897, n. 217 -il quale nei suoi due commi testualmente diSjponeva: 
� Lo Stato a'Vlr� pll"ivilegio JPer la riscossione delle tasse sui mobili 
ed immobili co]Jpiti da �!!Ilposrta secondo le norme stabilite d'alla legge 
civile. 
L'azione si estingue nei termini stabiliti dalla presente legge p& 
domaIJJdaire il pagallll.ento della tassa o del suo SU!P!Plemento �. 

Con la rifo:mna del 1923 il legislatore dava una nuova sistemazione 
alla materia raccogliendo in due 1coevi ma distinti testi le norme riguardanti 
risrpettiJvamente l'iirn!Posta dli. registro e quella di rucicessione (regi 
decrreti 30 ddicembrre 1923, n. 3269 e n. 3270). I due 1commi dell'art. 89 
del vecchio t.u. del 1897, re1golanti il privilegio fiJScale, venivano trasfusi, 

(1) Per la giwrlisrprudenza sulla naturra di termine di decadenza, e non 
di presccizi.Oi!lJe, del termme fissato daJJI'art. 97 della legge di registro del 
1923 per farr valerre ill ipriviilegio: Cbrte di Cass., Sez. Unite 18 settembre 1970, 
n. 1552 in Giust. civ. 1970, I, 2, 1556. 
Sul iprincip.io che il privilegio, quale accessorrdo del �credito, in Linea 
g.eneraile, salve le vicende che clguarrdano i1e cose oggetto dei privilegi 
sp.eci�ali, S011ge con il credito e oon esso si estingue: GAETANO, I privilegi, 
Torino, 1956. 



842 RASSEGNA �DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

. 

in un testo letterale preS1Soch� identico, nell'art. 97 relativo all'imposta 

d:i registro; nell'art. 68, concernente l'imposta di sucicessione, veniva invece 
ripirodotto soltanto il primo comma e non anche il secondo giusta 
il quale l'azione 1Per poter recuperare l'imposta nei confronti del terzo 
possessore si estingueva nel termine stabilito dalla legge per domandare 
il pagamento della tassa o del suo supplemento. 
Questa differenziazione normativa, che ha dato ov1gme all'odierna 
questione di legittimit� costituzionale, non figura !Pi� nella nuova disciplina 
delle due imposte in esame recentemente adottata dal legiislatore. 
In questa, anzi, la riscossione coattiva e il privilegio dei due tributi 
hanno avuto identico trattamento es1sendosi, a.1Punto, disposto che il privilegio 
si estingue nel termine di cinque anni decorrente dalle date rispettivamente 
indicate nell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre .1972, n. 634, per 
!'.imposta di registro, e 45 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, per l'imposta 
di successione. 

3. -Ci� premesso, venendo all'esame della proposta questione, la 
Corte ritiene �Che, in ordine allo ~mco.punto, qui in considerazione, 
concernente il termine per l'esercizio del privilegio fiscale, non slU'ssiste 
tra i due tributi diver:sita di situazione �che valga a giustificare un loro 
diverso trattamento legislativo. 
L'a1sserita differenza della natura e del �campo di applicazione delle 
due i:m!Poste non � di per s� sufficiente ,per �Considerare ragionevole e 
legittima l'adozione di un differenziato trattamento del terzo possessore 
di un ibene a seconda che questo abbia formato oggetto di trastferimento 
per atto tra vivi o mortis causa. Le :ragioni �di �certezza del diritto, sicurezza 
nella �circolazione dei beni e di tutela del terzo acquirente del bene 
che hanno indotto il legislatore a .circoscrivere in un termine rigoroso 
e :risitretto l'azione esecutiva .posta a ga:ranzia del privilegio fiscale in 
tema di imposta di tl'egistro sussilStono e sono valide anche per l'ipotesi, 
sostanzialmente identica, dell'azione reale �Che assiste il privilegio gravante 
su bene caduto in 1suaceS1Sione e trasferito ad un t&zo. Ne � ri\prova 
il fatto, innanzi evidenziato, che in origine e nuovamente ora nella ;pi� 
recente diisciiplina le due azioni privilegiate he.ano avuto unicit� di trattamento 
!Per quanto attiene alla prefi,ssione di un termine entro il quale 
l'azione deve essere ese:r\Citata a (pena di decadenza. 

Va conseguentemente dkhiarata l'incostituzionalit� della norma denunciata, 
rper violazione del pirinci'.Pio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 
Cost., nella parte in cui non dispone -analogamente a quanto stabilito 
per l'imposta di registro -che il pdvilegio spettante allo Stato per la 
riscossione dell'imposta di succes�sione si estingue nei termini stabiliti 
dalla legge per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento. 
-(Omissis). � 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

843 

CORTE COSTITUZIONALE, 22 maggio 1974, n. 142 -Pres. Bonifacio -
Rel. Benedetti -Ciolfi. (avv. Gioirgi), Molinaro (avv. Lubrano). 

� Edilizia popolare ed economica -Subentro in alloggio cooperativo Spese 
e miglioramenti .,. Determinazione' del collaudatore e del 
Genio Civile -Illegittimit� costituzionale. 

(Cost. art. 24; r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, art. 109). 

� costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di difesa, 
l'art. 109, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni 
sull'edilizia popolare ed economica, approvato con r.d. 28 aprile 1938, 

n. 1165, neila parte in cui -dispone che � �insindacabile� il giudizio 
rimesso al collaudatore ovvero al funzionario del Genio civile per l'accertamento 
della somma da rimborsarsi da colui che subentra ad un precedente 
assegnatario di alloggio cooperativo per spese e miglioramenti da 
quest'ultimo effettuati (1). 
�c1) Per ima aooiliogia prronillllJctila di ililJegtittimtt� oostiJmmomiLe: senteinzJa 
22 dicembre 1961 n. 70 in Giur. cost. 1961, 1282 con note di CAPPELLETTI, 
Diritto di azione e di difesa e funzione con�retizzatrice detla .giurisprudenza 

costituzionale. � 

I 

CORTE COSTITUZIONALE, 22 maggio 1974, n. 143 -Pres. Bonifacio -
Rel. Oggioni -Giacomini (n.c.) e Presidente Consiglio dei Mini:stri 
avrv..gen. dello Stato A:zzarti.ti). 

Contrabbando -Connessione con.altro delitto contro la fede pubblica 

o la P.A. -Punizione pi� grave -Legittimit� costituzionale Esclusione. 
{Oost., art; 3; l. 25 sette:.i.bre 1940, n. 1424, art. 110, secondo comma, lett. e). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 11 O, secondo comma, lettera c, 
della legge doganale 25 settembre 1940. n. 1424. che punisce con pena 
pi� grave rispetto all'ipotesi semplice il contrabbando connesso con altro 
delitto �ontro la fede pubblica o la pubblica Amministrazione (1). 

(1-2) Sui limiti di silll!dacabilit� della valutazione fatta dal legislatore 
deUa congruenza ixa reato e pena, cfr., tra le pi� recenti decisioni della 



844 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO, STATO 

II 

CORTE COSTITUZIONALE, 22 maggio 1974, n. 144 -Pres. Bonifacio -

Rel. Ogjgioni -Gaeti (n.c.) e Presidente Con'Siiglio dei Miniisrtri (sost. 

avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Contrabbando -Punibilit� del contrabbando tentato come il contrab


bando consumato -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 

(Cost., art. 3; 1. 25 settemblle 1940, n. 1424, art. 108; 1. 17 luglio 1942, n. 907, 

art. 74). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 108 della legge doganale 
25 settembre 1940, n. 1424 e dell'art. 74 della legge 17 luglio 1942, 

n. 907, che puniscono con le pene del delitto consumato il tentativo di 
contrabbando doganale e del monopolio (2). 
I 

(Omissis). -1. -L'ol1dinanza 7 a;pirile 1972 del tribunale .di Sondrio, 
dato atto che circostanza aggravante del reato di .contrabbando � 
la sua ,connessione con altro delitto contro la fede [pubblica o contro la 
pwbbl1ca amministr�zione, come indkato nell'art. 110 'C\P'V� lett. e, ~Ila 
legge doganale n. 1424 del 1940, ha 1sollevato questione di legittimit� 
costituzionale di detta norma nei limiti della maggior misura della [pena 
infliggenda, ivi sancita nell'ipotesi che rkol'lra la [predetta circostanza 
aggravante. Si assume 1che detta pena (multa pi� reclusione) sarebbe 
comminata in modo S[perequato nelle sue dimensioni e, come tale, sarebbe 
in contrasto con il principio di una razionale adeguatezza di trattamento 
1con il reato di contrabbando semplice, [punito con la sola multa 
(art. 3 Cost.), nonch� con il principio 'che le [pene, [per esisere efficaci, 
debbono essere proporzionate ed .improntate a finalit� umane e rieducative 
e non meramente affiittive (art. 27, secondo C[pv., Cost.). 

Cm-te, le sentenze 10 luglio 1973 n. 119 e n. 122 in Giur. cost. 1973, 1303 

e 1315. 

Sull'equi[par~ione de(l[a samz:ione idel conrorabbando tentato e del con


trabbando consumarto, in dofJtrma: Dr LoRENzo, Il contrabbando e gli altri 

delitti doganali, Padova 1964; AZZALI, C01_1,trabbando doganale in Enc. di 

diritto. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 845 

2. -La questione non � fondata. 
Secondo i criteri di pcrinci(pfo, gi� enunciati da questa Corte in tema 
di .congruenza tra reato e pena, nel maggior rigore della misura delle 
sanzioni deve scorgersi il riflesso della discrezionale valutazione politica 
del legislat()["e ciirtca la gravit� di un reato (sent. n. 45 del 1970), salvo 
il limite della ragionevolezza del relativo 8!PIPrezzamento (rent. n. 64 
del 1971). 

Ci� premesso, � da considerare che il contrabbando si piresenta cOl!lle 
reato la cui fase di esecuzione !Palesa peculiari caratteristiche di fraudolenza, 
tencfenti alla evasione fi.s1cale, cio� alla lesione di un inteil'esse 
pulbblko di pa:rtkolare rilievo. 

Nel tener conto di cwcostanze aggravanti, come quelle in esame, e 
con lo stabiliire l'aumento della iI'elativa sanzione punitiva in confronto 
a quella infliggenda .per �contrabbando semplice, il legislatore ha valutato 
il maggior !Pericolo 1che deriva per l'intereS1Se plt'otetto dal fatto che il 
reato di contrabbando sia �conneS1So, nei termini sostanziali e formali di 
cui agli artt. 61, n. 2, cod. pen. e 45, n. 2, cod. a;i�roc. a;ien., pea:-altro 
reato contro la fedle pubblica o contro la pubblica amministrazione, costituente 
mezzo al fine dell'evasione fiscale. 

Nella dinam1ca del reato, questo vincolo �di natura teleologica e conseguenziale, 
rende agevole e proficua la consumazione del reato stesso 
e costituisce un ulteriore e valido strumnto di insidia all'interesse 
~otetto. 

Ne consegue la !l'azionale giustificazione dell'aggravamento del reato 
e, cons1e�guentemente, della maggior latitudine della pena edittale, stabilita 
con valutazione disc:rezionale dal legislatore. 

L'aa.-t. 3 della Costituzione non !PU� quindi essere invocato e ritenuto 
violato, pokh�, dato che, come si � detto, l'tpotesi di contrabbando aggravato, 
nei .sensi di .cui rsqp:ra, costitutsce un quid pluris riS1Petto all'i(potesi 
di 1contrabibando 1sempltce, dando luogo a situazioni diversificate nella 
loro sostanza e proporzione, la legittimit� di un separato e adeguatamente 
pi� gll'ave trattamento sanzionatorio a1Prpare evidente.. 

3. -Per quanto riguarda l'altro profilo di illegittimit� della no;rma 
hnpugnata, prospettato in :relazione all'art. 27, secondo capoverso, della 
Costituzione, basta rilevare che, rtsultando, �come si � sopra dimostrato, 
che la entit� della pena nella fattispecie in esame � stata dete!l'minata 
in base ,ad una scelta di rpolitka criminale, le.gittimamente eseil'citata, 
esula altiI'es� �dall'ambito del controllo in questa sede la sua efficacia 
rieducativa, la quale, coirnunque, � da porre in relazione soprattutto col 
regime di esecuzione (vedi sent. n. 22 del 1971) che, nel caso, non 
viene in 1considerazione. -(Omissis). 
B47 

l), 

Isa 

b.. 


Ij 

j r.: 


848 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -2. -Nelle ordiinanze di rinvio si 'deduce che l'art. 29 
della legge 25 novembre 1962, n. 1684, contrasterebbe 1con gli artt. 24, 
secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione perch� confe



1 
risce all',ingegnere capo del genio civile (che ha il compito di raccogliere 
e di tra:smettere, all'autorit� giudiziaria, con le sue deduzioni, <

I 
le denunzie in materia di violazfone di norme antisismiche) la :facolt� 
di effettuare, se ne ravvisa la necessit�, �ulteriori accertamenti di carattere 
tecnico ., senza assicurare all'indiziato di reato le garanzie di 
difesa previste negli artt. 390 bis, ter e quater del 1codice di procedura 
penale. 

3. -La questione non � fondata. 
Ritiene la Corte che le premesse da cui muovono le ordinanz.e di 
rimessione debbano essere senz'altro condivise: non pu� invero du:bitan~
i 1che, nel 1comcr;iiere gli accertamenti di 1carattere tecnico (pll'evis:ti 
dal citato art. 29, l'ingegn&e ca:po del genio civile agisca come ufficiale 
di polizia giudiziaria (art. 221, ultimo comma c.1P.tp.), e che in tale qualit� 
�gli sia tenuto ad 0S1Servare nei confronti dell'indiziato di 1reato 
tutte le gaTanzie difensive a quest'ultimo sipettanti in sede di ind~gini 
preliminari della polizia giudiziaria. 

Da tali pl'emesse, tuttavia, non pu� dedursi la illegittimit� costituzionale 
della norma denunziata per il solo fatto 1che essa sii limita 
ad attribuire al predetto funzion.ario il potere di compiere determinati 
atti istruttori, nulla prescrivendo in merito alla disciplina [P'l'ocessuale 
da attuare per assicurare il risipetto di quelle garanzie. � evidente, 
infatti, che quando una norma di una legge speciale attT'ibuiisce a taluno 
il potere di procedere all'accertamento di fatti costituenti reato, 
senza stabilire le modalit� di ese!l'cizio di tale potere, i relativi atti 
processuali vanno effettuati appUcando le di:Slposizioni generali che, 
secondo la tipologia per essi prevista, 1sono stabilite dal codiice di procedura 
penale, anche per d� �che concerne la tutela dei diritti d� libert� 
assicurati dalla Costituzione. Deve, pertanto, affermarsi, con riferimento 
alla norma i.mpugnata, che � gli accertamenti di carattere tecnico ., cui 
� autorizzato l'ingegnere �capo del genio civile, vanno oomcr;iiuti col rispetto 
delle norime sancite per l'istruzione formale, e quindi con tutte 
le garanzie del� diritto di difesa, secondo quanto risulta dall'art. 225 
c.[p.[p. (nel testo di 1cui alla legge 18 marzo 1971, n. 62) e dall'art. 223 
dello stesso 1codice, nella forimulazione risultante dopo la sentenza dii 
questa Corte n. 148 dell'anno 1969. -(Omissis). 

1Jamenti � tecnico-scientifici di polizia e i diritti della difesa, in Riv. it. dir. 
e proc. pen., 1970, 1182 e MENCARELLI, Atti di polizia e procedimento in 
Giust. pen. 1971, ID, 7. 



848 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -2. -Nelle ordinanze di rinvio si tleduce che l'art. 29 
della legge 25 novembre 1962, n. 1684, 1contrasterebbe con gli artt. 24, 
secondo comma, e 3, prilmo comma, della Costituzione pe11ch� conferisce 
all',ingegnere capo del genio civile (che ha il 1compito d!i raccogliere 
e di trasmettere, all'autorit� giudiziaria, con le sue deduzioni, 
le denunzie in materia di violazfone di norme antisismiche) la facolt� 
di effettuare, se ne ravv~sa la necessit�, � ulteriori accertamenti di carattere 
tecnico >, senza assicurare all'indiziato di reato le gairanzie di 
difesa p!I"e\Tiste negli artt. 390 bis, ter e quater del 1cod.ice di proced;ura 
penale. 

3. -La questione non � fondata. 
Ritiene la Corte che le premesse da cui muovono le ordinanze di 
rimessione debbano essere senz'altro condivise: non pu� invero d:wbitansd 
che, nel 1compiere gli accertamenti di carattere tecnico IPII'evisti 
dal citato art. 29, l'ingegnere caipo del genio civile agisca 1come ufficiale 
di poliz.ia giudiziaria (art. 221, ultimo comma c.JP4).), e che in tale qualit� 
�gli sia tenuto ad osservare nei confronti dell'indiziato di 1reato 
tutte le garanzie difensive a quest'ultimo .spettanti in sede di ind~gini 
preliminari della polizia giudiziatria. 

Da tali premesse, tuttavia, non pu� dedursi la illegittimit� cosrti.tuzionale 
della norma denunziata per il solo fatto che essa sii limita 
ad attribuire al :ptredetto funzion.ario il potere di compiere determinati 
atti istruttori, nulla piresarivendo in merito alla disciplina processruale 
da attuare per ass1curare il ri51petto di quelle garanzie. � evidente, 
infatti, c:he quando una norma di una legge speciale attribuisce a taluno 
il potere di procedere all'accertamento di fatti costituenti reato, 
senza stabilire le modalit� di ese!l"cizio di tale potere, i relativi atti 
processuali vanno effettuati ap.pliicando le di51posizioni generali che, 
secondo la tipologia per essi prevista, sono stabilite dal codiice di procedura 
penale, anche per ci� �che concerne la tutela dei diritti di Ubert� 
assicurati dalla COlstituzione. Deve, ipertanto, affermwsi, con rife!l"�lmento 
alla nomna im\pugnata, che � gli accertamenti di carattere tecnico ., cui 
� autorizzato l'ingegnere capo del genio civile, vanno oompiuti col risipetto 
delle norme sancite per l'istruzione formale, e quindi con tutte 
le garanzie del� diritto idi difesa, secondo quanto risulta dall'art. 225 
C.IP�!P� (nel testo di 1cui alla legige 18 marzo 1971, n. 62) e dall'art. 223 
dello stesso 1codice, nella formulazione !Iisultante dqpo la sentenza di 
questa Corte n. 148 dell'anno 1969. -(Omissis). 

fu.menti > tecnico-scientifici di polizia e i diritti della difesa, in Riv. it. dir. 
e proc. pen., 1970, 1182 e MENCARELLI, Atti di polizia e procedimento in 
Giust. pen. 1971, III, 7. 

45 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 845 

a questione non � fondata. 
do i ,criteri di !Pa:'inci(pfo, gi� enunciati da questa Corte in tema 
mza tra reato e pena, nel maggior rigore della misura delle 
eve scoogersi il riflesso della discrezionale valutazione IPOlitica 
,too:-e droca la gravit� di un reato (sent. n. 45 del 1970), salvo 

della ragionevolezza del irelativo aipiprezzamen'to ~sent. n. 64 

1!l"emesiso, � da considerare che il contrabbando si presenta come 
!Ui fase di esecuzione !Palesa peculiari �caratteri:stkhe di frautendenti 
alla evasione fi.Slcale, cio� alla lesione di un intocesse 
di pa:rtkolall"e rilievo. 
tener conto di cii'costanze ag.gravanti, come quelle in esame, e 

;abmre l'aw:nento della relativa sanzione punitiva in confronto 
infl.tggenda per 'contrabbando sempliic.e, il legislatore ha valutato 
.oc pericolo 1che deriva per l'interesse !Pll"Otetto dal fatto che il 
contrabbando 'sia connesso, nei termini sootanziali e formali di 

artt. 61, n. 2, �cod. pen. e 45, n. 2, cod. a;>roc. a;>en., IPell" altro 
1ntro la fedie pubblica o contro la pubblica amministrazione, coe 
mezzo al fine .dell'evasione fi.S1Cale. 
lla dinamica del reato, questo vincolo 'di natura teleologica e coniale, 
rende agevole e piroficua la �consumazione del reato stesso , 
tuisce un ulteriore e valido strumnto di inisidia all'interesse 

). 

'con:segue la 1razionale giustificazione dell'aggravamento del reato 
:eguentemente, della maggior latitudine della pena edittale, sta:
on valutazione discrezionale dal legislatoire. 
art. 3 della Costituzione non !PU� quindi. essere invocato e ritenuto 
>, poich�, dato ,che, �come si � detto, l'ipotesi di contrabbando aggra


1ei sensi di ;cui 1soipxa, costituisce un quid plmis risiPetto all'ipotesi 
itrabbando 1semplice, dando luogo a situazioni diversificate nella 
o:stanza e proporzione, la legittimit� di un separato e adeguata? 
pi� girave trattamento sanzionatorio a[p(pare evidente. 

I. -Per quanto riguarda l'altro profilo di illegittimit� della norma 
gnata, !PI"OSlpettato in 1relazione all'art. 27, secondo ca.pove1rso, della 
tuzione, basta rilevare che, risultando, 'come si � sopra dimostrato, 
.a entit� della pena nella fattispecie in esame � stata determinata 
ase .ad una scelta di politica Cil.'iminale, le.gittimamente esercitata, 
t altresl dall'ambito del controllo in questa sede I~ sua efficacia 
ucativa, la quale, �comunque, � da porre in relazione soprattutto col 
me di esecuzione (vedi sent. n. 22 del 1971) che, nel caso, non 
.e in considerazione. -(Omissis). 

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PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 851 

le Regioni stesse deve escludersi quando queste non vantino un interesse 
giuridicamente rilevante e ,differenziato, e comunque non pu� 
considerarsi prescritta anche per atti legislativi o comunque ricollegantisi 
quali presupposti al procedimento legislativo vero e proprio (1). 

Non sono fondate, con riferimento alle singole disposizioni degli 
Statuti Speciali delle Regioni Trentino Alto Adige (e delle due Provincie 
auton0me di Trento e Bolzano), della Sardegna e ,della Sicilia, 
le questioni di legittimitd costituzionale dell'art. 10, n. 13, della legre 
di delega per"la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 94 
del decreto delegato 29 settembre 1973, n. � 600, recante norme� sull'accertamento 
delle imposte sui reidditi, nella parte in cui dispongono 
l'abolizione delle deroghe alla nominativitd obbligatoria dei titoli azionari 
(2). 

(Omissis). -3. -Vanno disattese le censure mosse all'art. 10, 
secondo comma, n. 13, de�la legge 9 ottobre 1971, n. 825, e all'art. 74 
d'el d.P.R. 29 ,settembre 1973, n. 600, per violazione degli artt. 34, secondo 
comma, dello Statuto del Trentino-Alto Adige (011a 40 del relativo 
testo unico), 21, ultimo comma, dello Statuto della Regione sdciliana 
e 47, caipoV'erso, dello Statuto della Re�gione della Sar:degna, tper 
il mancato invito ai Presidenti delle Regioni e Provincie ricorrenti a 
parteciJpare alle 1sedute in cui il Consiglio dei ministri ebbe ad aip[pro-� 
vare, in un primo momento, il testo del disegno di legge contenente 
la delega alla rifollma tributaria, nonch�, in un secondo momento, il 
testo del decreto legislativo in base ad essa adottato. 

A prescindere dal rilievo che, come si dir� subito a.PiPresoo. al pun


to 5 esaminando il merito dei ricorsi, nella specie le Regioni e le Ptro


vincie non 1POtevano vantare, semmai, che un mero interesse di fatto, 

ma non quell'interesse giuridicamente rilevante e differenziato che si 

richiede dalle invocate norme statutarie (cos�" come questa Corte ha 

ritenuto con le sentenze n. 4 del 1966 e n. 1 del 1968), � certo, in 

linea pi� generale, che l'intervento dei Presidenti regionali e provin


ciali non pu� considerarsi prescritto anche per atti legislativi o co


munque ricollegantisi quali preSU(p[pOSti al iproce.dimento legislativo �Vero 

(1-2) Per la definizione de:Ll'interesse in vista del quale � IPQ'.'evista ila 
partecipazione de[ Presidenti delle Regioni a statuto speciale 8lle sedute 
del Consiglio dei Ministri: senten2'Ja 14 marzo 1968 n. 1 in Giur. cost., 1968, 
273, con nJQita dii GnoTTANELLI DE' SANTI, Interesse regionale e partecipazione 
del Presidente regionale al Consiglio dei Ministri. 

]jn dottrina, sul probi!ema della dwetta incidenza della iegge statale 

sullla ilieg!gle iregioniail.e ~ncompartibiilie: MAzzioTTI: Studi� sulla potestd legisla


tiva deLle regioni, Milano 1961 e GIZZI, Manuale di diritto regionale, Mi


lano, 1971. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

e .proprio. Bais:ta a convincerne l'equiparazione, quanto alla � forza � o 

� valore � ad essi riconosciuti, dei decreti legislativi e dei decreti legge 
alle leggi formali e, con particolare riguardo a queste ultime, alla fungibilit� 
ed equipollenza di effetti tra le varie forme di iniziativa [previste 
dalla'rt. 71 della Costituzione: che logicamente non consente di 
riservare un trattamento diverso a quella governativa, nella quale, ricorrendo 
in ipotesi l'interesse qualillcato delle Regioni, questo avrebbe 
ingresso nella fase della deliberazione consiliare, mentre un tale inserimento 
1SaTebbe escluso nelle altre, che pur potrebbero ave're ad oggetto 
identica materia. A ritenere altrimenti, si [perver.rebbe alla coI11Seguenza 
di far dipendere la possibilit� per le Regioni di influi.Te, in modo pi� 
o meno incisivo, sui 1contenuti della legislazione statale che indirettamente 
le concerna, dalla forma di volta in volta prescelta per legiferare. 
D'altronde, sia pure limitatamente alle Regioni, l'ordinamento 
appresta altri mezzi utili a dare ingresso ai loro particolari interesisi 
nello svolgimento della funzione legislativa S{Pettante allo Stato nelle 
materie di sua competenza: le Regioni, hanno, infatti, l'iniziativa legi~ 
slativa e possono formulare voti (cfr. art. 121 Cost., art. 51 alinea St. 
sardo, art. 18 St. s.ic., art. 35 t.�. St. T.-A.A., art. 26 St. F.-V.G.), a 
tacere anche, per quanto riguarda la Regione della Sardegna, dello 
speciale strumento previsto dall'art. 51 cipv., del relativo Statuto, cui 
si richiama ad altro fine, la difesa della Regione, e del quale si di1r� 
appresso al punto 8. 

4. -Passando alle censure che investono nella loro sostanza precettiva 
l'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge del 1971, che delega 
il Governo a disporre la � abolizione delle deroghe ~l (pTincijpio della 
nominativit� obbligatotria dei titoli azionari [previste nelle leggi di Regioni 
a statuto speciale ., e l'art. 74 del decreto delegato, dov'� stabilito 
che � le azioni di tutte le societ� aventi sede nel territorio dello 
Stato devono essere nominative �, aggiungendosi [poi una partiicolatreggiata 
dfa;dplina transitoria in ordine alle azioni anteriomnente emesse, 
vanno diphiarate inammissibili in questa sede, conformemente alla costante 
giuriS(pTUdenza della Corte, quelle aventi ad oggetto asserite violazioni 
di disposizioni costituzionali insuscettibili di 1concretare invasioni 
di competenze statutariamente spettanti alle Regioni e alle Provincie 
ricon'enti. 
5. -Le rimanenti censure si riassumono, per la maggior rparte, 
nella questione concernente l'ammissibilit� o meno che leggi statali 
dispongano l'abTogazione di leggi tregionali, 1come nella specie si � yeri:
fiicato nei confronti della legge regionale sicilia:qa 8 luglio 1948, n. 32, 
della legge regionale sarda 12 aprile 1957, n. 10, e della legge della 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 853 

Regione del Trentino-Alto Adiige 8 agosto 1959, n. 10 (tutte autorizzanti 
l'emissione .di azioni al portatore), in forza del 1combinato di:sposto 
del rammentato n. 13 dell'art. 10 della le~ge di delega e dell'art. 74 
del decreto presidenziale n. 600 pure citato. 

La ri�osta affermativa e la conseguente non fondlatezza della questione 
discendono ipienamente dai princilpi che � pre,stiedono alla rilpairtizione 
della potest� legislativa tra lo Stato e le Regioni (e le Provincie 
autonome di Trento e Bolzano): semipre �circoscritta a partkolari materie 
quest'ultima; residuale, e quindi 1generale, la prima. Dove una 
materia non � espressamente attribuita alla competenza regionale, si 
afferma, perci�, e si espande nella sua pienezza la ;potest� legislativa 
dello Stato. Persino S1Ulle materie di competenza i:regionale, ove questa 
sia bipartita o concorrente, per.mane una comipetenza statale, limitatamente 
alla IPQSizione e successiva mod:ifica2lione dei [princilpi; ed in ogni 
caso, anche trattandosi di materie devolute a cOlll[petenze regionali di 
tilpo primario, resta pur sem[M'e allo Stato il [potere dli dettare le norme 
fondamentali delle riforme economico-sociali e di dar� attuazione legislativa 
agli obblighi internazionalmente assunti. 

Ora, anon pu� dubitarsi che le disposizioni denunciate nella S{Pecie 
siano espressione di una potest� legislativa sp�ettante unicamente allo 
Stato. 

Tanto il principio del n. 13 dell'art. 10 della legge, quanto l'art. 74 
del decreto delegato n. 600, infatti, hanno 1specifiico r'iferimento al regime 
legale delle societ� e delle azioni che queste sono autorizzate ad 
em_ettere, come risulta confermato dalla 1stesisa rubrka del <l!etto art. 74, 
che 1s1. intitola �nominativit� obbliigatoria dei titoli azionari �. E, come 
questa Corte ebbe gi� ad affermare nella sent. n. 66 del 1961, �la 
disciplina delle 'societ� non riguarda i ,soggetti di questa o quella attivit� 
economica, ma riguai:rda, in generale, le forme di ese:rdzio collettivo 
dell'impresa�, e pertanto non pu� non avere quel �carattere unitario, 
che soltanto l'essere posta dalla legislazione statale � in grado 
di conferirle. 

A identica conclusione si perverrebbe ancihe a considerare la nm-mativa 
specificamente rivolta al regime delle azioni societarie, che forma 
oggetto dei ricorsi, nel suo nesiso di strumentalit� �con i fini della 
riforma tributaria (ceirtarmente n� il'!razionale n� pretestuoso, a prescindere 
da ogni valutazione di [politka economica e finanziaria estr-anea 
a questa sede) perch�, corme finiscono per ammettere alcuni tra gli 
scritti di causa delle difese regionali, soltanto la legislazione statale 
poteva validamente riformare il sistema tributario, che d'altronde deve 
essere, almeno tendenzialmente, uniforme in tutto il territorio nazionale. 



854 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Sotto l'uno come sotto l'altro punto .di viista, durique, sussiste la 
coma;ietenza della legge istatale: alla forza della. quale inerisce la idoneit� 
ad abrogare, eSjpreSiSamente od hnpUcitamente, qualsialSli norma 
che su quella materia fosse per l'innanzi in vigore (non i:mpOlt"ta se 
validamente o meno), fatta eccezione delle norme di grado costituzionale 
ed entro i limiti_:_ beninteso -da queste ultime eventualmente 
stabiliti p& determinate ipotesi. 

Conseguentemente diventano anche manifestamente irrilevanti le 
questioni ,di legittimit� costituzionale delle leggi della Regione siciliana, 
della Regione 1sarda e della Re.gione Tuentino-Alto Adige, prospettate 
-in linea, d'altronde, subordlinata -dalla di:fe:sa dello Stato. 

6. -Privo di fondamento � l'argOIIllento, addotto dalle di:fese Tegionali, 
di un preteso riconoscimento che lo Stato avrebbe.~ffettuato della 
difforme anteri01re legislazione regionale in tema di azioni societarie, 
con il farvi riferimento in una serie di �provvedlimenti legiJSJ.ativi successivamente 
adottati, nonch�, da ultimo, nello stesso art. 10, n. 13, 
della legge di delega alla riforma tributaria. Giacch�, in primo luogo, 
ove pure un siffatto riconoscimento fosse davvero intervenuto e quelle 
disposizioni a suo teffilPO emanate dalle Regioni fossero state in qualche 
modo convalidate, ci� non sarebbe stato di ostacolo alla loro abrogazione 
(l'effetto ablrogatiyo vernkandosti. indipendentemente dalla validit� 
o invalidit� delle norme isu cui incide); mentre � comunque certo, in 
secondo luogo, che sem1Plici leggi ordinarie non. avrebbero potuto legittimamente 
sanare i vizi di incostituzionalit� delle leggi regionali !Preesistenti, 
operando _addirittura uno S{Postamento di competenze nomiative 
dallo Stato alle Regioni. 
N� vale. oip:porre il !PI"etesto � giud!icato � che sarebbe costifoito dalla 
pronuncia, con la quale l'Alta Corte ,per la Regione si:ciliana ebbe a 
.rit~nere non incostituzionale la legge regionale sti.ciliana del 1948, in 
precedenza ricordata, allora impugnata dal Commissario dello Stato, 
pe11ch� le sentenz.e -costituzionali che dichiarano la non fondatezza di 
una questione non producono effetti che trascendano quel determinato 
rapporto processuale in ,cui sono intervenute: non conferiscono alcun 
crisma di legittimit� alle disposizioni �che ne formavano l'oggetto, e 
perci� non precludono la riproposizione della medesima questione, n� 
impediscono alla Corte, ove d� avvenga, di riprenderla in esame, pervenendo 
a diverse conclusioni. 

7. � -Anche non fondata � la censura all'art. 74 del d.P.R. n. 600, 
in :r;iforimento agli artt. 76 e 77 Cost., ed all'aTt. 10 della legge di delega, 
per avere disposto l'immediata abrogazione della disci'.Plina derogatoria 
di fonte regionale, laddove -secondo l'assunto -la diS1Posizione dele

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

gante dovrebbe intendersi come rivolta semplicemente all'emanazione 
di norme che realizzassero un adattamento della leg1slazione regionale 
al p!rinci;pio di nominativit�, �salva sempre la competenza legislativa 
delle Regioni � . 

A parte che questa as:serita CO!llJiPetenza non suiss:iste, per quanto si 
� fin qui venuti dicendo, un semplice raffronto tra la dizione dell'aTticolo 
10, secondo comma, n. 13, della legge e quella dell'art. 74 del 
decreto, oltre alla stessa ratio cui l'una e l'altra diS1Posizione sono informate, 
bastano ad escludere il proS1Pettato eccesso d'i. delega invasivo della 
sfera regionale. Risulta chiaro, infatti, che l'intento del legislatore, nel 
conferire la delega al Governo, � stato proprio quello di far cessare la 
esistenza e ci11colazione nel territorio nazionale di azioni al IPOrtatore 
emesse da societ� aventi in esso la loro ,sede; ed � anzi da rileva!re che 
il irichiamato n. 13 dell'art. 10 non tanto pada di � abrogazione � delle 
de;roghe stabilite dalle leggi regionali, quanto di � a:bolizione �, � che � 
parola esiprrfilnente un concetto rpi� forte. 

Cade con ci� .stesso ed in base alle medesime considerazioni l'altra 

censura all'art. 74 del decreto delegato, sempre per eccesso di delega, 

a causa della cosiddetta retroattivit� conferita alla abrogazione disposta. 

8. -Prwe di fondamento Sii rivelano, nfine, le 1Pi� !Particolari questioni 
rpro1Poste dalla Regione della Sardegna, con S1Pecillco riguardo a 
nonne del proprio Statuto. 
Ci� dicasi di quella di violazione dell'art. 4 (:peraltro non chiaramente 
precisata), non venendo in considerazione, nella presente controve11sia, 
prroblemi attinenti ai .raiP{Porti t:r:a [principi di fonte statale e 
normativa :regionale, dal momento che, come si � 'sopra accertato .al 
punto 4, la materia disciplinata dalle disposizioni impugnate era ed � 
di esclusiva ~ettanza dello Stato. 

Ci� va altresi ribadito in ordine a quella che si vorrebbe wgomentare 
dall'art. 51, !Perch� la circostanza che questo preveda un singolare 
st.rumento 'che permette alla Regione di �provocare l'eventuale sos1Pensione 
di leggi statali in materia economica o finanziaria, la cui a1P1PHcazione 
sia � manifestamente dannosa all'isola � . (strumento al quale la 
Regione comunque non ha fatto ricol1So) � del tutto inconferente ai fini 
delle valutazioni che la Corte � oggi chiamata a comipere. -(Omissis). 


SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA 
E INTERNAZIONALE 


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 4 arprile 1974, 
nella causa 167/73 -Pres. Lecourt -Rel. Mertens De Wilmars -
Avv. gen. Reis1chl -Commissione delle Comunit� europee (ag. 
Sohier) c. RepubbliJCa francese (aig. Luc). 

Comunit� europee -Istituzioni comunitarie -Commissione delle 
Comunit� europee -Competenze -Esercizio -Interesse ad agire 
in giudizio -Necessit� di prova -Esclusione. 
(Trattato CEE, artt. 2, 84, n. 2, e 48-51). 

Comunit� europee -Trasporti -Trasporti marittimi ed aerei -Applicabilit� 
delle norme sulla libera circolazione delle persone 
(Trattato CEE, artt. 48-51; regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, 

Comunit� europee -Obblighi degli Stati membri -Mancata modifica 
di disposizione di diritto interno incompatibile con la normativa 
comunitaria -Pu� costituire trasgressione. 

(Trattato CEE, artt. 48 e 169; regolamento del ConsigD.io 15 ottobre 1968, 

n. 1612, art. 4; codice francese del lavoro marittimo, art. 3, secondo comma). 
La Commissione delle Comunit� europee, nell'esercizio delle competenze 
di cui � investita in forza degli artt. 155 e 169 del trattato C.E.E., 
non deve dimostrare il proprio interesse ad agire in quanto, nell'interesse 
generale, essa � tenuta d'ufficio a vigilare sull'applicazione delle 
disposizioni del Trattato da parte degli Stati membri ed a fa,,r accertare, 
al fine della loro abolizione, la sussistenza di eventuali trasgressioni 
degli obbl.ighi che ne derivano (1). 

Per quanto i trasporti marittimi e aerei siano sottratU, ai sensi dell'art. 
84, n. 2, del trattata C.E.E., e fin quando il Consiglio non avr� 
deciso altrimenti, ai canoni del titolo IV della seconda parte del Trattato, 
essi restano soggetti, come gli altri tipi di trasporto, ai pTincip'� 
generali del Trattato. e ad essi si awlicano, quindi, gli aTtt. 48-51 del 
TTattato (2). 

(1-3) Lineari ed ineccepibili le rprime due massime, s�lla cui esaittezza. 
non possono suss~stere dubbi. La teTza massima invece, estrartta daill''llllitima 
parte della motivazione, per quanto efficaceme[)Jte motivarta (per il rllierimento, 
in parti�oolarre, aJ. fatto ohe la inoo:ma incirm;naila savebbe stata in 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 857 

La mancata modifica di una disposizione di diritto interno incompatibile 
con� la normativa comunitaria, determinando uno stato di incertezza 
circa la possibilit�, per gli interessati, di far appello al diritto comunitario, 
e quindi un ostacolo alla sua applicazione, costituisce trasgressione 
agli obblighi imposti dalle norme comunitarie (3). 

(Omissis). -Diritto. Con atto depositato in cancelleria il 14 settembre 
1973, la Commis;sione ha prro1Po1sto, in forza dell'art. 169 del Trattato 
CEE, un rtcorso diiretto a far a,ccertrure che la Repubbl:Uca francese, 
non SOIPIP'l'imendo, in relazione ai cittadini degli altri Stati membri, 
l'art. 3, n. 2, della legge 13 dkembre 1926 (relativa al cod1ce del lavoro 
marittimo emendato con ordinanza 27 dicembre 1958, n. 58-1358), � 
venuta o:neno agli obblighi impostile dal Trattato CEE,. relativi alla 
libera circolazione dei lavoratori ed, in ,particolare, dagli artt. 1, 4 e 7 
del regolamento" del Consiglio 15 o.ttobre 1968, n. 1612 (G. U. 19 ottobre 
1968, L 257, pag. 2), relativo alla libera civcolazione dei lavoratori all'interno 
della Comunit�. 

In forza dell'art. 3, secondo comma, della legge summenzionata, 
l'equi1Paggio di una nave, nella IPirOporzione staibilita dal decreto del 

effetti ugualmente �pplicata, o comunque non aipp[ice.ta ,soilo in via disooezdona1e}, 
appare meno convincenrtie, almeno come soluzione di dill'liitto. 

La qruestione non � 1I1uova, ,e merirteriebbe uno studio approfondi'to che 
non ll'isullrta invece finora compiuto, almeno con ri:llerimento COlll!Prurativo ai 
diff,ererJJti � ordtnamenti costituzionali dei vari Stati membri. 

Se � v<eTO, infatti, che la norma comumitrur1a comporla automaticamenrtie 
l'abrogazione delle :norme di diritto interno con essa irnioompartibiJ.e, 'UIIl 

� inadempimento � deililo Stato membro per !La mancata specifica abrogaziornie 
o modifica delle contvastan.ti disposizioni dd diritto irniterrno non dov;rebibe 
potersi 'IlJemmeno ipotizzare, proprio per il i()['OOedimento di li;nrl;egrazione 
della no=a comunitarfa nel diritto inteTno e per ILa superfiWt�, quindi, 
di un'abrogazione o urna modifica gi� inecessariame'IlJte corniseguenrtii alla 
dirretta ed ID>..mediata efficacia della norma comrunitaria. E ilo stesso dowebbe 
anzd 1dirsi, per 1gli wdinamenti nei quali si ri1tiene consentita iLa 
� disapplicazione � della legge, anche il"eiLativamenrtie alle nOTme di dirWto 
inteTno successive, (['imainendo l'applicazdone deLla 'lJJW:'llllia OOIIlllUil1�1Jaria ugualmente 
garantita, nelfindicaita .prospettiva, in iraigione della SUJa prevalenza 
ratione materiae. 

Nella specie, oltretutto, la SUJPerliuit� ,di runa specifica modifica di dirritto 
interno 'appariva il'ibadita dalil'art. 4 del regol�rrnento del Oornisiglio 15 ottobre 
1968, n. 1612, che esclude eSPJ:'essamenrtie (integrando in tal senso, in 
forza della �sua iimmediaita e diTetta aipp1icabilirt�, le norimartive rnazionaili) 
l'aippldioabmt�, rnei ccmdiro!Illbi dei 1Clirttadlind degilii aWtrd Srtaiti membrrd, dlellile 
disposizioni Legislative, !l'egolamootari ed ammini,strative che ~iitano il 
numero o la percentuale deglli stranieri oooorpaiti. 

L':indioato ,C!l'li,1Jett'lto di rpriJncipio � stai1Jo del ll'lesto 1espresso, neifilla molbiv~
Olne, OOJChe dlatlJLa Corte dd ~<uJStizlia, che ha ritell1urto dd dover turlrtlarvia 

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858 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ministero della marina mwcantile, dev'essere 'costituito da cittadini 
francesi. 
Con deC1reto ministeriale 21 novembre 1960 (J.O.R.F. 1� dicembre 
1960, pag. 10770), modificato dal decreto ministeriale 12 giugno 1969 

(J.O.R.F. 13 giugno 1969, pag. 5293), � stato stabilito che, sulle navi 
mercantili, da pesca o da di�porto, battenti bandiera francese, salvo 
deroghe d'indole pevsonale rkonoisciute dalle autoTit� amministrative 
competenti per� territOTio, i [posti di fPOnte, di mac1china e del servizio 
radio-elettrico, nonch� i tre quarti dei posti del servizio generale di 
bordo, sono riservati a cittadini francesi. 
La Coma:nissione sostiene che l'art. 3, �secondo comma, nella misura 
in cui riguarda i-cittadini d�igli altri Stati membri, � incompatibile con 
l'art. 48 del Trattato, in base al quale la libera circolazione dei lavoratori 
all'intemo della Comunit� implica l'a}?oli:zione di qualsiasi discriminazione, 
fondata sulla nazionalit�, per quanto riguarda l'impiego, la 
retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 

La mancata abrogazione delle d~sposizioni censurate sarebbe altresi 
incompatibile con il regolamento n. 1612/68 e, pi� precisamente, con 
l'art. 4, secondo cui le diSfPOSizioni legtslative, :regolamentari ed amministrative 
degli Stati membri che limitano, per impresa, per ramo d'attivit�, 
per regioni o su scala nazionale, il numero o la percentuale degli 
stranieri occUfPati, non si IPOSsono applicare nei confronti dei cittadini 
degli altri Stati memmi. 

ravvisare gli .estremi �di Wla rtraisg.vessiooe agli oibb!Lighi comwniltari per la 

e incertezza � derivallite dalla mancata abro�~azione o modifica della l!lOO"ma 
di diriitto i1nrterno. 

Una volita affermaita i!Ja esartrtiezza idlell oriillerdo dii (plI1imiciJpdo, periaiLtro, non 
sembra che una dlivieirsa sOilruzion:e possa giiiusflificiwsi, mddri1lllo, oon ri�guarrdo 
ailta e incertezza� rim. cui .~ liinrtleoossaiti possono di :fiatto veiruiire a troviwsi dJn 
mancanza �di una fOO'IIIlalie, specifica �ed espressa abrogaziooe o modi.fica de!l.La 
n~ di dirl�tto mterno (mcertezza determinata, olJtr,etuJtto, solo dalla 
scarsa diffusiooe e oOiliOIScenm del!Wa !!llO!l'maltdiv oomundtaIDila), tratta!llJdoSli. 
di fattore al quaile non sembra potersi artitribuirie ri!Leivanza g.iJurldica, e del 
quale, maitti, !IlJessun .conJto vi�ene ~enuto ne~i oridtnameniti :iltlterni; e se 
pUII" utilLe ed oppootu:nia potrebbe !l'dsulrtlaire uina tai!Je speciificazi<>ne, itl!OOl 
sarebbe certo agevole ipotizza.Te l'obbligo del legislatoire, qUJlmte volrte 
dichiari abrogate, �con g�inerica formula, tuJ1Jte !Le dilsposizioni :iltloompatibiili 
con un determi!llJaito pT'oivv�edimento .tegislarti:vo, di procedere invece ad ainalitica 
iindi.cazione deille nOO'IIIle da dcntendersi ahrogaite. 

1il pri,ncipffio affermato dailJla 1COrte 1seimbria riso!llva-si, � �ill defindltii:via, !in 
una particolare forma di tutela dei possibili beneficiari dellla :nioil"IIl!lltiva 
comunitruria; ma � una tuteli.a che manca, i.nv,ece, quanto aiL1e norme di 
didtto 1-DJterno, e che non vi 1sarebbe comunque ragione di assicurare se 
della normativa comuniitada venisse 1di fatto gaxaintita, anche con una 
maggioll"e diffusione, una miglliore �conoscenza da parte dei possibili beneficiari. 
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PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 859 

La Re,pUJbbHca francese assume in iprirno luogo che non sussdste da 
parte della CommLssione un interesse ad agire, in quanto, malgirado i 
termini della legige in questione, non viene opf'll'ata, di fatto, alcuna 
disCLriminazione nei 1colllfronti dei ,c[ttadi:ni degli altri Stati membri, giacch� 
le direttive impartite ve11balmente ai responsabili dei servizi marittimi 
�m!Pongono loro di � trattare i cittadini della Comunit� nello stesso 
modo dei 'Cittadini :lirancesi ., di guisa rche l'assunzione dei primi, in 
deroga alla legge vigente, non � condiizonata n� all'espletamento di 
pratiche s[peciali, n� � 1soggetta a more eccezionali per questo motivo. 

La Repubbli!ca francese sostiene cionondimeno di non RPtPrlicare il 
trattamento diverso, di cui alla legige summenzionata, 'ai cittadini degli 
Stati membri, ;pur non essendovi tenuta dalle disposizioni del Trattato. 

Le norme del Trattato in materia di li:bera circolazione dei lavorato!
l'i non si atp[plicherebbero infatti nel settore dei trai:iporti ed, in ogni 
caso, nel settore dei tra1:1POrti marittimi, finch� il Consiglio non albbia 
adottato una decisione in tal senso, in 1confo(t'lffiit� all'art. 84, n. 2, del 
Trattato. 

Dall'esame degli arrtt. 3; lettera e) e 74 del Tuattato, si evincerebbe 
che le norme stesse, relative al �COlll(plesso delle attivita economiche da 
esso �conteiniPfate, e !Particolarmente gli artt. 48-51, trovano aJPtPlicazione 
nel settore dei tras[pOrti solo se inquadrati nell'ambito di una politica 
comune. 

Spetterebbe in via esclusiva al Consiglio di decidere reirca l'applicazione 
�di tale politica in conformit� alla procedura pa:-evista, a tal fine, 
dall'art. 75. 

Ci� 1sarebbe tanto !Pi� vero nel settore dei trasporti mM"ittimi in 
quanto, in forza dell'art. 84, n. 2, essi sarebbero sottratti all'apa:iUcazione 
degli artt. 74-84 del 'Tirattato, in quanto il sruddettO n. 2 dispone 
soltanto 1che il Consiglio, con deliberazione unanime, iPOtr� decidere se, 
in quale misura e con quali ipirocedure [potranno venir adottate disposizioni 
adeguate per la navigazione marittima e aerea. 

Infine, le 'peculiarit� prOfP!l'ie dei trai:iporrti, di cui l'art. 75 :pa:-es1CLrive 
di tener conto, xendlerebbero inapplicabili molte disiposizioni del Trattato 
relative al COlll(plesso delle attivit� economiche, ai trasporti e, a 
fortiori, ai trai:ipoxti maxittimi ed aerei. 

a) Sulla ricevibilit�. 

La Repubblica francese eccepisce l'insussistenza di un interesse ad 
agixe da parte della Commissione. 

Tale mezzo pu� venir considerato, sia 1come attinente alla ricevi


bilit� del ricorso, 1sia come inteso a contestare che l'asserita trasgres


sione sussista. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

860 

La Co:mmiSISione, nell'esoocizio delle COID[petenze di 'cui � investita 
in forza degli artt. 155 e 169 del Trattato, non d!eve dimostrare il proprio 
interesse ad aigilre in quanto, nell'interesse generale delia Comunit�, 
essa � tenuta d'ufficio a: vi:gila:re sull'appUcazione d!elle disposizioni 
del Trattato da parte degli Stati membri ed a far aiccertare, al fine della 
loro abolizione, la SUSIS.iisstenza' di eventuali trasgressioni degli obblighi 
che ne derivano. 

La domanda � quindi :ricevibile. 

b) Sull'interplf'etazione dell'ari. 84, n. 2 del. Tmttato. 

Per stabilire se, nel settore dei trasporti, gli Stati membri debbano 
osservare gli obbiighi di cui agli a:rtt. �48-51 del Trattato, occorre 
inquadrare il titolo IV della seconda parte del Trattato, reiativo ai tira-
sporti, nel sistema generale di quest'ultimo e l'art. 84, n. 2, in dietto 
titolo. 

A norma dell'art. 2 del Trattato, collocato nella !Parte prima relativa 
ai p:rinciip1 �generali che lo :regolano; la Comunit� ha il comJPito di 
promuovere, mediante l'irustawrazione di un mercato 1comune ed il giraduale 
ravvicinamento delle JPOlitiche economiche degli Stati membri, 
lo svilU[p\po amnonico delle attivit� economiche nell'irusieme della Comunit�. 


L'instaurazione .del mericato comune comprende quindi l'inJSieme 
delle attivit� economiche della Comunit�. 

La �Seconda Parte� d�l Trattato, dedicata ai fondamenti della 

Comunit�, ha per ogigetto preciipuamente di stabilire le strutture di que


sto mel'cato comune, e cio�, in pi.rimo luogo la libera ciricolazione delle 

merci (Titolo I) ed, in secondo luogo, la libera crncolazione delle per


sone, dei .servizi e dei capitali (Titolo III). 

In quanto 'concepiti per venire applicati all'insieme delle attivit� 

economkhe, questi 'canoni fondamentaii !Possono essere tenuti in non 

cale solo in forza di esJPresse 1clausole del Trattato. 

Tale deroga costitui:s1ce, in particolare, l'oggetto del n. 2 dell'arti


colo 38, 1secondo cui le no:rane previste per l'instaurazione del mer�ato 

comune si awHcano ai pirodotti agriJColi, salvo ~osizioni contlr'arie 

del Titolo II di questa stessa parte. 

In materia di trasporti, oggetto del Titolo IV <l:i tale parte, occorre 

quindi a'ccertare, inquadlrando l'art. 84, n. 2, nell'ambito di tale Titolo, 

se le 1disiposizioni di quest'ultimo 1oomportino una deroga analoga. 

Nel menziona:re gli obiettivi del 'I1rattato, l'art. 74.rinvia agli aa:-ti


coli 2 e 3, alla �cui attuazione concorrono in primo luogo i canoni fon-

da:mentali da a,p1Plicarisi all'insieme dell'attivit� economica. 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 861 

Le norme irelatiJve alla politica comune dei tiraspoirti, lungi dal mettere 
in non 1cale questi 1canoni fondamentali, hanno [per ogigetto di a[r;>!Plicarli 
e' di completarli grazie ad azioni concertate dii comune aoco:rdO. 

Quindi, nei limiti in cui questi obiettivi 1POSSono venir perseguiti 
con i suddetti canoni generali, questi ultimi devono trovare a[r;>pHcazione. 


Dato che i trasporti fil �Concretano rprecipuamente in pa:-estazioni di 
sewizi, � stato ritenuto necessario, in considerazione degli aspetti S[peciali 
di questo ramo d'attivit�, ,di sottoporli in tal ,gui:sa ad un regime 
particolaa:e. ' 

A tal fine, una 'deroga esipressa � contenuta nell'art. 61, n. 1, secondo 
cui la libera dr1colazione dci servizi, in materia di trasporti � � 
regolata id.alle disposizioni del titolo relativo ai traS[pOrti >, il che conferma 
1Pure 1che, nei limiti in ,cui non sono state pireviste d~oghe, i canoni 
generali del Tr~ttato devono trovare ap[pl�!Cazione. 

L'art. 84, n. 1, stalbilisce �che le di51Posizioni' del Titolo relativo ai 
traS[porti IS�. a[p!Pl.icano ai traisporti ferroviari, su strada e ipeir via naviigabile. 


Lo stesso 'articolo, al n. 2, rprescri~e che, [per quanto riguarda i 
traS[porti mairittimi, il Co111s,iglio potr� decidere re, in quale misura e 
con quale procedlura, [potranno venir adottate disiposizioni adeguate. 

Detto artkolo, lungi dal porre in non cale l'a<pjplicazione del Trattato 
in tali settori, stabiliS1Ce soltanto che le dispos1izioni IS[peCifitche del 
Titolo relativo ai trasporti non troveranno a[r;>IP<licazione ipso jure. 

Bench� quindi, in forza d'ell'art. 84, n. 2, i tra1S[porti marittimi e 
aerei filano, fintantoch� il Consiglio non avr� dedso altrimenti, sottratti 
ai canoni del Titolo IV della .seconda paa:te del Trattato, relativa alla 
politica 1comune dei trasporti, essti restano, alla stessa guisa degli altri 
mezzi, dli trasiporto, soggetti ai ipirmcipi generali del Trattato. 

Ne 1consegue che l'ap[pilicazione al settore dei traS[porti marittimi 
degli artt. 48-51 'costituisce IPeir gli altri Stati membri, non una facolt�, 
ma un obbligo. 

c) Sulla sussistenza d'una trasgr.essione. 

La Repubblica francese, sostenendo la mancanza di interesse ad 

agire da rparte della Coonmissdone, ha altresi inteso negare che cos:ti


tuiisca traSlglressione il 1seIDir;>lice fatto che nell'ordinamento .giuridico in


terno sia 1cons:ervata la disposizione dli cui � causa, a rprescindere dalla 

sua a1P1Pilicazione [pratica. 

Una conretta valutazione della situazione giuridica awebbe dovuto 

condurre le autorit� francesi alla <Constatazione che -dato che l'alI'ti



862 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


colo 48 del Trattato e il regolamento n. 1612/68 sono direttamente efficaci 
nell'ordinamento giuridico dii 1ciascuno Stato membro e che il diritto 
comunitario prevale sul diritto nazionale -queste dilsposizioni attribuiscono 
agli interessati dei d1ritti che le autorit� nazionali devono rispettare 
e tutela:re e che, quindi, ogni Clliisiposizione contraria di dkitto 
interno, per questo motivo, � divenuta inapplicabile nei loro confronti. 

In riscontro ad una lettera di intimazione, in conformit� all'articolo 
169, rprimo comma, del Trattato, diretta in data 8 ottobre 1971 dalla 
Commissione alla Repubblica francese, quest'ultima ha ri�cwdato, in una 
lettera del 30 novemlbre 1971, di aver gi� a IP�i� 1rip1rese manifestato l'intenzione 
dii (procedere alla revisione dell'art. 3, n. 2,, id.e! Code du travail 
maritime. 

Con la istessa lettera, la RepUJbblica francese Sii � tdiichiarata clilsposta 
a d�ositare il progetto di legge ad hoc nella russ.eguente sessione !Pfil'lamentare 
1972-1973. 

A seguito del pa1rere motivato della COllllIIDslSdone in data 15 oocembre 
1972, la Repwbiblica francese ha 1reso noto che il (plt'ogetto di fogge 
in questione era stato depositato in Paxlamento e che da parte sua si 
sarebbe adoperata con sollecitudine (per la sua attua-zione. 

Dalla relazione al disegno di le~ge, tPlfesentato all'Assembl�e Nationale 
in data 7 dicembre 1972, sii desume 1che il Governo francese 

� diesidera ... modificare il Code du travail maritime al fine d1 elimina1re 
1e discri.mfuazlioni eslisteinti a danno dei cittadini degli Stati membri 
della Comunit� �. 
Dalle discussioni innanzi alla Corte e dalle opinioni eS(presse durante 
i dibattiti parlamentari, ,discende che, rebus sic stantibus, la li:bera 
circolazione dei lavoratori nel sett01re dli cui trattasi continua a veni:r 
considerata dalle autorit� francesi non come dovuta, ma 1come dipendente 
dalla loro volont� unilaterale. 

Ne consegue 1che, se � vero che la 1situazione giuridica obiettiva � 
chiara, nel senso che l'art. 48 ed il regolamento n. 1612/68 sono direttamente 
e:ffi�aci nel territorio della Reputbblica francese, ci� non toglie 
che la mancata modlifiic. del testo del Code �u travail maritime determini, 
con il mantenere uno stato di incertezza ci11ca la possibilit� di far 
a.prpello al diritto comtmitario, una slituazione di fatto ambigua per gli 
interessati. 

Tale incertezza non pu� 1che essere accresciuta dal carattere interno 
e ver:bale delle istruzioni semplicemente amministrative che porrebbero 
in non 1cale l'aiprplicazione della legge nazionale. 

La liibera ci11colazione delle peil1sone ed, in particolare, dei lavoratoriratori 
costituisce, come risulta sia dall'art. 3, lett. e) del Trattato, 
sia dalla �Collocazione degli artt. 48 -51 nella seconda parte di quest'ultimo, 
uno dei fondamenti della Comunit�. 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 863 

Essa implica, secondo l'art. 48, n. 2, l'abolizione di qualsiasi discriminazione 
fondata sulla nazionalit�, a (IJQ'escindere dalla sua natura e 
dalla sua gravit�, tra lavoratori degli Stati membri, [per quanto riguarda 
l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 

L'indeTogabilit� di tale divieto comporta !Peraltro l'effetto, non 
soltanto di oif:frke in ciascuno Stato ai 'cittadini degli altri Stati membri 
un'analoga !Possibilit� di assunzione all'impiego, ma altresi, in conformit� 
all'obiettivo pel'ISeguito dall'art. 117 del Trattato, di garantire 
che i .cittadini nazionali non subiscano le conseguenze sfavocevoli che 
potrebbero risultare dall'offerta o dall'accettazione, da 1Parte dei cittadini 
di altri Stati membri, di 1condizioni di imp[e,go o di retribuzione 
meno vantaggiose di quelle contem{Plate dal proiprio diritto nazionale, 
in quanto simili offerte o aocettazioni 1sono vietate. 

In tal guisa risulta dal ,caTattere generale del divieto di discll'irninazioni 
di cui all'art. 48 e dall'obiettivo [pel'lseguito con la loro a;�b['ogazione, 
cih'esse sono vietate anche qualora costituiscano un ostacolo 
di scal'lsa entit� ai fini della parit� dell'ammissione all'impiego e delle 
altre condizioni di� lavoro. 

L'incertezza detel'lminata dalla mancata modifica dell'art. 3 del 

Code du t1�avail maritime costituiSlce un ostacolo d:el genere. 

Ne consegue �che non modificando, per quanto riguairda i citta


dini degli altri Stati memJbri, le prescrizioni di cui all'art. 3, secondo 

comma, del Code du travail mm�itime, la Re1Puibblica :francese � venuta 

meno agli obblighi impostile dall'art. 48 del Trattato e dall'art. 4 del 

regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612. -(Omissis). 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 28 maggio 
1974, nella causa 187/73 -Pres. Lecourt -Rel. Monaco -Avv. gen. 
Reischl -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale 
di Tournai nella causa Callemeyn c. Stato belga (Donis) -
Interv.: Commissione d�lle Comunit� euroipee (ag. Larisen e avv. 
Jonezy) e Governo italiano (ag. Maresca e avv. Stato Marzano). 

Comunit� europee -Lavoratori migranti -Previdenza sociale -Sussidi 
di invalidit� contemplati da disposizioni di diritto interno -Costituiscono 
prestazioni previdenziali 

(Trattato CEE, artt. 48-51; regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, 
art. 4; legge belga 27 giugno 1969). 


864 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Comunit� europee -Lavoratori migranti -Previdenza sociale -Ac


cordi provvisori di Parigi dell'll dicembre 1953 -Rapporto con 

la normativa comunitaria pi� favorevole all'avente diri:tto. 

(Trattato CEE, artt. 48-51; accordi provvisori di Parigi dell'll dicembre 1953, 
art. 5; regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, art. 7, n. 1). 

Le ptrestazioni di cui all'art. 4, n. 1, lettera b, del regolamento 

del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, includono quelle previste dalle 

legislazioni nazionali sui sussidi a favore dei minorati fisici nella mi


sura in cui tali disposizioni concernono i lavoratori ai sensi dell'art. 

1, lettera a del sud.detto regolamento ed attribuiscono loro un diritto, 

legalmente tu~elato, a tali prestazioni (1). 

Nella sfera di applicazione ratione pe!'lsonae e ,ratione materiae, il 
regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, si sostituisce all' 
Accordo provvisorio concernente i regimi previdenziali contro la vecchiaia, 
l'invalidit� ed a favore dei superstiti, stipulato a Parigi l'11 
dicembre 1953, e contemplato all'art. 7, n. 1, lettera b, del regolamento, 
qualora risulti pi� favorevole all'avente diritto (2). 

(Omissis). -In diritto. Con provvedime7:J.to 27 novembre 1973, 
pervenuto in cancelleria il 7 dicemba:'e 1973, il Tribunale del lavoro 
di Tournai ha derferito alla Co1rte, a norma dell'art. 177 del Trattato 
CEE, due questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione di talune 
disposizioni del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, re


(1-2) A commelll1Jo delle questiorni di princirpio decise con 'I.a sentenza 
in :l'assegna aprpSl'e utile pubbiliiCM"e Le osseTVazioni presentate dal Governo 
italiiano ai sensi delil.'art. 20 deJ. ProtocoUo suiLlo .Statuto del:1a Coo:ite di 
giustizta, segnalandosi che lllella motivazione dellla sentenza � l'aipplicabilliot� 
in favore dei lavoratori migranti delle norrme di diritto intoono di pootaita 
genemle che contempilino il'erogazione di sussidi ai minorarti fisici � il"ibadita, 
in "aderenza alla soiluzione indkata dail. Governo iitaliano, con il.'esplicito 
riconoscimento che e D'altronde, l'art. 7 nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio 
15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circotazione dei l�voratori 
all'interno della Comunit� (G. U. 1968, l. 257), stabilisce che il lavorotore 
cittadino di uno Stato membro gode negli altri Stati membri e degli stessi 
vanita:ggi sociali e fiscali di cui fruiscono i 'ilavoratori nazionail.i >. 

Le prestazioni previdenziali e assistenziali come ccvantaggi sociali� ai 
sensi dell'art. 7. n. 2 del regolamento del Consiglio CEE 15 ottobre 1968, 

n. 1612. 
I 

1. -Con istanza presentata fil 2 mrurzo 1973 l'aittri�oe nella causa prrmcipaJ,
e, ciittadina f!Nwcese coll!iugata con un cittadino belga, e Tesidente m 
Belgio dall 24 agosto 1957, ha chiesto al tribtma[e del Laivoro di TOUll'\tlali. 

PARTE I, SEZ.,II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 865 

lativo all'aippliJcazione dei regimi di siCUII'em::a sociale ai lavoratori subordinati 
ed ai lOII'o familiari che si apostano all'interno della Comunit� 
(G.U. 1971, L 149). L�a causa di merito � stata originata dal rifiuto 
dello Stato belga di accordare all'attrice -dttadina francese, coniugata 

l'annullameillto della decisforne con 1a quaiLe :La competente aimmitnistrazione 
beLga ha rigettato 1a domanda rivolta ad ottenere i sussidi Oll'dmari concessi 
daiLla iLegige belga 27 giugno 1969 a tutti i miinoraiti cihe abbiano ila ci>ttadioonza 
belrga e risi,edano in Belgio. 

Ll WibunaiIJe del [Javotro di '110IUl1UlJlld ha iI'dilievaito 'che Jia domalll!da � staita 
disattesa, in sede �amm.imsrtrartiva, nooi per il dilietto dei reqmsi:ti richiesti 
dalla J:eg.ge nazio;naile (non in ragione, do�, della cittadin~a francese deil.ila 
parte istante), ma in appil.icazione dell1e norme oontenuite nell'Accordo provvisorio 
di Parigi dell'll dicembre 1953, conce.rine:nrte i regimi di sicurezza 
sociale relativi alla vecchiaia, aill'invail.iclit� ed ai superstilti. 

2. -A norma dell'art. 2 di tale Accoodo (applicabilLe m Belgio, secondo 
quanto pTecisato nell'alL I, ainche 11elativiamente a& ilegis1azfone nazi�ooaile 
concel'IIleillte e le's allocaticms sp�ciales aux estropi�s, mutil�s, infirmes 
cong�nitaux, sowrds et muets � ), i cittadirn.i di uno Stato cootraeillte hamlo 
diritto di ottenere da un altro Stato il.e tJ['estazioni d'mvail.idit�, purch� 
abbiano stabiJlilto in tale aart:ro Stato ilia il.oiro normail.e residenza e avant le 
premi�re constatation medicale de la maladie qui est � l'origine de l'invalidit� 
� e, per quanto concerne ile pr.estaziO!lli contemplate da ' un 11egime 
non contributivo, purch� abbiano avuto la l1esidenm !Il!ell'ailtro Stato, dorpo 
dl �COmrpimento dei veillti anni, rper almeno quindici amii complessivi, vi 
risiedano, ail momento della domanda, da almeno cinque anni irni.Illterrottamente, 
e conrtinmno a risiedervi. 
Ed � sulla hase di tali disposizioni �che la domanda attrice, rper quanito 
coosta dail rprovvediimento di rimessione, � stata disattesa �iin sede ammimistrativa, 
per ii1 difetto, cio�, alla data idel 1� .aprile 1972, del Tleqwsito dei 
quindici anni di residenza lffi;Sltw.iaiti dopo il. compiimeillto del ventesimo 
anno idi et�, e, con riferimento alla data del 1� settembire 1972 (quando 
cio� 1erano invece matiwati i quindici :anni di residenza), per essere stata 
ila residenZJa stabilita nel Belgio ,successivamente a[ primo accertamento 
medico della mailattia che ha causato l'mrvaliclit�. 

3. -Iii. ,tribunal�e del ilavoro di Tournai ha condiviso' i[ 1ciriiterio in ba:se 
al quai1e la competente amministrll7..ione ha :liartito prevailere la disciplina 
stabilita dall'Accordo b:iiternazionale su quelffia conitemtpla:ta nella iLegge 
nazionale, ma ha rilevato 'che [,e rprestazioni deJiLe quali si discute potrebbero 
essere compTese neH'ambito di operativit� del re.go1amento 14 giiu-' 
gno 1971, n. 1408 de[ Consiglio, 1conceIDilente 'l'app.Ucazione dei regimi di 
stcooezza soci1ale ai lavoratori migranti. , 
Considerato 1che tale regOll.ame!llto, per quamito disposto all'art. 7, n. 1, 

� non pregiudica gti obblighi derivanti dagli acco'l'di provvisori europei 
dell'll dicembre 1953 �, il giudice belga si � qruind.i chiesto se 'La discirpilina 
comunirtail'ia non debba invece ugualmente appil.icarsi in fOll'za dell'art. 5 

866 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

con un 'Cittadino belga e residente in Belgio -i benefici 1P1"evisti dalla 
legge bel.ga 27 giugno 1969 sui sussidi a favore dei minOTati. La motivazione 
addotta � che l'interessata non piresenta tutti i requisiti stabiliti 
:sia da tale legge, sia dall'Aocordo [plI'ovviJSOrio europeo dell'll 
dkembre 1953, concernente i !regimi di (previdenza sociale� contro la 
vecchiaia, l'invalidit�, ed a favore dei superstiti. 

delil.'AccOII'.do !(>l'ovvisoll:1io di PalI'iigi, che a sua voilita fa salve ile disposizioni 
nazionali e mternaziooiali !Pi� :liavmevoli ail.il.'afVlalite diritto. 

Il giudfoe .bel:ga ha :osservato, >Cio�, che tra ile pi� :liavorevoli disposizi�ni 
che non ooino derogate, per q'll81Ilto disposto dafil'alI't. 5, dail.il.e norme 
dell'Accordo provvisorio di PalI'j,gi dow:ebbexo incilrudersi, in .quanto pi� 
:liavorevoli all'avente diritto, anche �quelle del regoiLamento com11.miJtaTio numero 
1408/71. 

4. -Con sentenza 27 :novernb!l1e 1973, qruJruti, dl itrib1.male deil. ilarvOII'o di 
'l'loumai ha domandato a!lla Ciocie di giustizia di pronruncialI'si sulile seguenti 
questioni: 
1) Se it regime di sussidi di ?tnvatidit�, istituito dalla te�gge 27 giugno 
1969, rientri, nella misura in cui esso COllWerne i lavorrato'l'i, nella sfera 
d'U!PPlicazione del regotamernto CEE del COlnSigtio 14 giugno 1971, n. 1408, 
relativo aU'apptioazione dei regimi di previdenza sociale ai lavol!'atori dipendenti 
e ai lO'l'o familiari che si spostano aLt'inte.rno deitta Comunit�. In aitre 
pOJrdile se i vantaggi com.cessi daU'art. 4 det regotaime11tto CEE n. 1408/71 
includano te provvidenze previste �a una legge nazionale a favore degli 
invalidi, nelLa misura in cui tali provvidenze concernono i lavoratori; 

2) Se il rego�tamento del Consiglio n. 1408/71 si sostituisca alt'AccO'l'do 
provvisorio europeo concernente i regimi previdenziali contro la vecchiaia, 
l'invalidit� ed a favore dei superstiti, stipulato a Parigi l'11 dicembre 
.1953, e menzionato aU'arrt. 7 aelto stesso regolamento, quando risulti pi�' 
favorevole a.U'avente diritto. 

II 

1. -Dal provvedimenrto di rinvio risulta che il gjiudice nazionaile ha 
gi� accertato che la pal!'te attrke � una tavO'l'atrice ai sensi deilil'SII't. 1, leflt. a 
del :regoLaa:nenrto n. 1408/71, e deve staibiliire se ad essa competano gli 
assegni �OII'�dinalI'i concessi dall'art. 4, n. 1 deilla le,gge belga 27 giu~o 1969, 
nelil.a ricorrenza di prestabfilite condiziOilli, a tutti i minorati belgi che il"ifsiiedano 
nel Beilgio. 
L'alI't. 4, n. 1, a.ett. b del regoLarmenrto del COII1Siglio 14 giu~o 1971, 

n. 1408, r:elaitivo alil.'iaipplicazione dei ireg.ilmi di sictwezza socia:J.e ai il:a�voirartorri 
�submdinarti e ai ilOII'O fam.diliad �che si sposif;arno alil'interno della Comumt�, 
include nella normativa comunitaria anche i!l !l'egime di sdicurezza 
sociJa[.e concernente te prestazioni d'inva;li.ditd; e quanto aill'apipJfoaibilit�, 
nelila specie, di tale normativa, si poorebbe, secondo il'.ilm!Postazione seguita 
dail giudice belga, u.na questione d'mt~azione, in iraigione del irichiaa:no, 
nel Tegoilamento �comunitario n. 1408/71, all'.Acoo!l1do provviSOII'io di PalI'igi, 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 867 

Con la prima questione si chiede ,se i vanta,ggi conces1si dall'art. 
4 del regolamento CEE n. 1408/71 includano le !Pl'Ovvidenze previste 
da una legge nazionale a favore degli invalidi, nella misura in cui 
tali provvidenze concernono i lavoratori. 

Il regolamento n. 1408/71, a notrma dell'art. 4, n. 1, si awlica a 
tutte le legislazioni. relative ai 1settori previdenziali, cos� come sono 
definite in tale disrposizione. Dal canto suo, il n. 4 dello stesso articolo 

e del II"�!nvio, neill'art. 5 di ta:le Accordo, alle <lisposizioni 1Pi� farvOII"evoli 
aill'a:vente diritto. 

L'ar�t. 7, n. 2 del vegoi1amento dei! Cbnsigli9� 15 ottob1r1e 1968, n. 1612, 
relativo al1a� libera ciIDcmazione dei laV101ratod all'.initemo della Comunit�, 
staibwce, d'rutra ipaa:te, .che diL cdittaddrno di uno Sl1Ja1:o membro gode, nie[ 
terrltotrio degli aJlJtni S~membri, .dieig(IJi stessi e vantaggi sociali > dei i!Javoratoci 
naziollla!li. 

2. -La qruestioo:JJe di fondo soiL1evata nella causa P!I"IDcirpaJe, concernente 
viertenza analogia, nel merito, a quella esaminaita nella oarusa 51/73 (1), pu� 
quindi essere �esamiJilJata �e risolLta secondo una duplice plI"osrpeittiva, e con 
so]Juzioni non necessariamente a!lternaitive. 
Pu� esser�e valutato, cilo�, �se le provvidenz,e P!I"eviste dalla legis[azione 
di uno Stato membro, con norme di ca1I"atte1I"e genfil"aJe, in faVOII"e 
dei minorati debbano essetre considerate come prestazioni previdenziali ai 
sensi dell'art. 4, n. 1 e n. 2 del TegoLamento del Consi~o 14 giugno 19i71, 

n. 1408. 
Pu� esseir�e accertato, inoiJ.tre, e 1con inda-gilne deJ. tutto autonoma, se ila 
concessioo:JJe dd tallii 1SlllSISiidd costdtudsca un �vantaggio sociale> ai sensi deill'art. 
7, n. 2, diet1 re1gl0(1Jamen1Jo dJeil Oonsi@.do 15 ottobre 1968, llli. 16i12. 

3. -Nella causa 76;72, !l'elativa a11e p!l.'e.stazioni oontempiLate daifile 1e1gislazioni� 
n;;izionali peir J.a II"iqua!lifkazione 1SOCiaJ.e dei m.inOII"ati, la rilevanza 
dellla normativa comunitaria � stata prospettata e ;riconoscill.llta con riferimento 
ailll.'oot. 7 del regolLamenito n. 1612/68 (2); e lllellilia qualliif�oae.iiooe deilJIJe 
indifoaite p11estaziorni .come � vantaggi sociali > � !l'imia'Siba 1assolt'b[l1Ja, ma non ![)Jecessar1amente 
compromessa, iLa possilb~lit� di !t"'kondurre le 1Pl'estazioni nell'ambifo 
di un regime di S��C'U['ezza sociale, secondo l'ampia portata aittribuita 
�a tale concetto dalla gi:ua:isrprrudenza deiU.a Colrte di giustizia e dailla 
riconosciuta necessit� di i1nterpretaxe in senso l'estrittivo le limiitaziom stabHite 
dagli arlt. 2, n. 3 del !l.'egolamenito n. 3 e 4, n. 4 del regoll.amenito 
n. 1408/71. . 
Net1lLa �causa 1/72, un'aJilJaiLo~a queistiomie, IOOlllJ�ea.menite dil. � reddito garantito 
� contemp(Lato dia nonne di ddrirtto i1Il11letr1no I�.IIl. :ll8JVIOl.OO 1deJil,e !Peit1S001e anzli.lane, 
1era �stal1Ja proposta dal gu,iddc:e 1111az~cmai!Je �0011 (l'ifel"limenito sia '8!Ll'art. 7 del 
1regolamento n. t.612/68 sia all'art. 2, n. 1, lett. c del regoilamento n. 3 

(sostitutto poi �con iJ vigeo:JJte regaliamento n. 1408/71); e la questione � stata 
decisa con esclrusivo :riferweo:JJto aJl'.:wt. 2, n. 1 :Lett. e deJ. il"egoLarmeo:JJto n. 3, 
quaild.f�oam.dosi �cio� dii. � reddito garwntito � oome � prestazione di vecchiaia � 

(1) Sentenza 7 novembre 1973, Racc., 1973, 1213. 
(2) Sentenza 11 aprile 1973. Racc., 1973, 457. 

868 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dilSlpone 1che il regolamento. non si aipplica � all'assistenza sociale e 
medica >. 

Q(["a, mentre pu� sembrare auspka!bile, sul rpiano dell'attua:zione 
del iregolamento, lo stabilire una netta diistinzione fra i iregimi legisilativi 
che rtgual'dano la .previdenza e, rispettivamente, l'assistenza so.
ciale, non si pu� escludere l'eventualit� che, in ragione del campo di 
applicazione so�ggettivo, degli scog;>i perseguiti e delle modalit� d'attuazione, 
talune legislazioni possano rientrare al tema;>o stesso nell'una 
e nell'altra �categoiria, sfuggendo cos� a qualsiasi classificazione generale. 

e II'imaIIllEl\tldo oosl 181SSOOb!ita llia IIllOOessdlt� di Vlai1Ju1la1re se liiL godimento, pe;r le 
p&soi:ne arnzitaine, di 'lllil treddiiflo .gamnitiito costdtwiisca o lllO un � vantaggio 
sociale � 1ali seinisi dell'art. 7 deil re@iliamento n. 1612/68 (1). 

�Tenuto conto deHa particoiare natura delLa prestazione di cui trattasi, 
-ha OSSelt'V�to, infatti, (la Corte di giustizia -� opportuno prendere in 
esame innanzitutto ia seconda questiooe, in quanto l'indagine circa la riqualificazione 
del "r�eddito ga1ran.tirto" rispetto aZ.Za no�zione di "vatnitaggi sociali" 
di cui atl'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 interverr� eventualmentJe 
qualora sia accertato che non si tratti di ii.na prestazione di previdenza 
soc~ale, ai sensi del regotannento n. 3 � (!Paig. 464). 
4. -Analogo Ct"iterio dow:ebbe esswe quindi adorttaito aniche nella specie 
�in esame, tanto pd� che fa questiooe di inltell'!P\t'etlaziOl!le � staita proposta 
dal giudice belga solo con ri:fierimento ail regolamenito n. 1408/71. 
Si rit~ene tuttaiv.iia di dover segnaiLaire !La oppoTltuniit� di valutalt'e la 
questione :proposta aincfue nelil'ambito della n01rtrX1aitiva del regolamento 

n. 1612/68, sia perch� il'indagtne :sulla qualificazione degli a1S1segni ai minorati, 
risp�etto alla noziooe di vantaggi socia.ii, potrebbe risu11la1re assorbente 
e risolutiva (r:endendo .surpiooaita, olwetutto, ogni questione sui ;raiprpo!I"ti >tra 
il iregoilamento n. 1408/71 e l'Accordo provviisorio di Parigi deill'll di,cembre 
1953, e La stessa necessiit� di stabilire se iil :regime in discrussione sia 
assistenziale o previdenziate), sia, ,e rsopirattutto, per ila :parlicdLa1re. e maggiore 
:riileviamza dlii una ,pirOiillUlnZila d.ntooprebatiiva. ,dielfila Coirte che p.recdsi. fil 
significato �e la porrtaita da ,atrtribuive a<ll'iM't:7, n. 2 del ll"ego1amenito n. 1612/68, 
ad ilnitegrazione di quainto gi� afl�ermato neil decidere :i.e cause 15/69, 44/72 
e 76/72 (2). 
In via rdi principio, del ll'esto, la possibcj,lit�, e ila opporturut�, della 
mdircata ima;>ostazione semblt'ano ,confermate dal ll'ilievo 'che una soluzione 
per ipotesi niegativa delle �due questioni rprrog;>oste con il p!l'ovvedimento di 
rinvio potrebbe indurire il giudi,oe nazionale a disa<ttendere ila domanda della 
parte art�trdice itlleilfla ca'll!Sla pirinciJpailie, senzia itlleanrmJelllO OOllllS�dlefriae llia possibile 
lt'IL1eva=a delll'uJiteriore drusci:pma deittaita, con iiJ. irego!ameinrtio n. 161.2/68, 
e �quinrdi con rostanzia1le rprregi'll!dizio di fo1I1Jdamenitaili principi di dirirtto 
comunitairio; e gd� in alitre occa~ond, inv;e1ro, !La Coote di �giustizia, secondo 

(1) Sentenza 22 giugno 1972, Racc., 457. 
i.
(2) Sentenze 15 ottobre 1969, Racc., 363; 13 dicembre 1972, Racc., 1243; e 
11 aprile 1973, Racc., 457. 

. !~ 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 869 

In base a 'certe ,caratteristiche,� una legge sui ISlliSSidi ai minorati 
fisid � affine alle norme sull'assdiS!tenza isociale (in particolare, perch� 
considera� lo stato di .bisogno come criterio essenziale d'appJ.icazione 
e �prescinde da qualsiasi condizione relativa a determinati periodi di 

criterio ,cbJe consentioobbe di priescindere, lllleiliLa specie, dalla specifica impo... 
stazione adottaita dal ,g11.1Jclice nazionale, ha ravvisato Ja poosibil:it� di enuolerure 
daJ.la �questione�de.fe.rti.rtale i profili di initerp.retazione rirlevatnrti (1) e di 

� fornire al giudice nazionale elementi d'interpretazione di diritto comunitario, 
che potranno guidarlo nella valutazione degli effetti della norma 
interna � (2). � 
5. -Nel merirto, noo sembra ipossa negair,si che iLar 0<mcessione di asse~ 
previista dalla legislazione di uno Stato membro, con �nonm.a di caa:-arfltere 
geneir.aLe, in favoire de.ii minor.arti costiltuisca rum vianita:gigio sociale ai sensi 
deill.'arrt. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. 
La pairit� di <traittame!llto tra lavoratoci comumii:taci 1e iLalvoirarfloiri naziona�:
i, disposta da rtaile IIliOlmla, costiltuisce, imfatti, a111.che se i CO!D!sidm-and.o del 
vegolamemto fami.o 'specifico xi:lim-imenito all'al'lt. 49 del Trattato, espressione 
del fondrarrnentale jpirlrnc0ipio stabilito dail.l'airrt. 7 del traittarto dii Roma, che 
vieta og.ni discrimi'l1azione .basata sulla nazionailirt�. � 

Tale p1dncirpio costituisce invero, come � isottoil.imea:to drall1a sua stessa 
ooilJiocadJooe tira li � Principi � delL Tratllaito, Ulll principio-cardine dellil.'ooxidlnamento 
,c00111Unitario. Gli stessi arlt. 48-51 del Tooitta:to ne rappiiesemtano la 
prima 'concreta 0esplkazio\[lle ed attuazione in tema di lib�[1B. ciircollarz:ione 
delle rpeirsone; e i!I. irlchiiamo, nei 'consideiralilld.o del regollame!llto n. 1612/68, 

a:1 � trattato. istitutivo �eU.a Comunit� economica europea, in particolare 
l'art. 49 �, non �esclude, ,qruindi, che fondiaanemito deUe disiposiz:km.i resti p11.1r 
semp!lle iJ. principio di non discximirnazione stabilito diarJl'al't. 7. 
6. -fu effettli, alll!che iLe preistazioni p111evidenziaa.i con:sideirarfle ne[ 1regolamemitd 
n. 3 e lll. 1408/71 ['l~e!lltamo, dmdubbliamemte, �vantaggi sociali� 
peir iii. iLavO!l'afto['e, e non convince, llnvwo, il.a difEerrernte soluzione (aJ.ibre 
volte .sostemut.a, in piairrticolaa:-e, dalla Oorrumissdone) seCOl!ldo cui i il"egimi di 
sicuirezzia �SOCI�� rSa['lebbeiro del r1Ju1Jto esWalillei iaJi1a IDIOZI�OilJe di e vantaggi 
sociali� . 
.se' � vero, im:farttii, 'che lLe lllOtr:me �comunitarie sui iregimi di stcurezm 
sociale e quelle sulla parit� di wattamenfo ciconoscima a.i iLavoratoiri migrra!
llti sono state emainaite lin attua2'!i0Ille di diffeire!llti dirsposizioni del Tirarttamento, 
va rflurtJtavia temuto presente che rta:le diiffierente fonte (esrpiressio[]Je, 
oltretutto, dell'unico principio stabilito dall'art. 7 deil Ttraittato) pu� ~ 
solo a pOO're ile ooe carbegorie di nol'lllle irn rr~orto di speciatit�, ma lllOlll 
ooonpoo:rta, necessariamente, che si debba ,fil esse discutere iicn t&mini di! 

(1) Sentenza 22 marzo 1972, resa nella causa 80/71, Racc., 1972, pag. 175; 
in particolare, cfr. sentenza 27 novembre 1973, nella causa 130/73, e le conclusioni 
per tale causa presentate dall'Avvocato generale, Racc., 1329 e 1337. 
(2) Sentenze 22 giugno 1972, nella causa 1/72, Racc., 1972, 457; 16 novembre 
1972, (tre), nelle cause 14/72, 15/72 e 16/72, Racc., 1105, 1127 e 1141; e 
11 aprile 1973, nella causa 76/72, Racc., 457. 

870 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l

attivit� lavorrativa, d'iscrizione o di contribuzione). D'alt~a parte, detta 

leg.ge pu� assimilarsi alla previdenza sociale, in quanto, abbandonato ~ 
il principio della valutazione individuale, caratteristico dell'�isisistenza, 
essa pone i destinatari in una situazione giuddica ben definita. Data 


I 

Miterinativirt� o di reciproca esclusione; n� iplU� assumea:-e !rilevanza, in conwado, 
il solo :liaitto �ch� arnche nel precedente regolamento 25 marzo 1964, 


n. 38, lial incluisiooe, !!lJei varntaggi aoc0il1dati ai ilav<>lraltori migranti, delle 
IJ['estaziom di sicmezza sociale non fosse esp.ressamelllte precisait�. 
V:a in arrgome!IJJto �CO!IJJsi~a�to, inolrhre, che fa esigenza deMa specifica 
dtscilplina corutemplaita nei rego1ameruti n. 3 e n. 1408/71 � staita ravvisata 
non tanito ne!l proposito di idettaire un'aruroonoma n-0rmaitiva comuniJtairia 
(ostacoilata, come � noto, dalle 1divergeruti impostazi-Oni dei vari. siJstemi di 
sicurezza .sociale applicati nei vari! Stati membri), quant-0 pi'IJJttosto ail fine 
di OOO["ldinare ed armonizzal'e ile diverse leg�i.slazd-Ollli nazionali m materia 
di sicuir�ezza soC�lltle, e di riso�lvere questiloni che niea:nmeno si ipO!lgono, oltretutto, 
rper i lavOII'atori nazio!IJJali; �e anche tame osservazione concorre a fur 
rittenere che 1a specifica normativa comundtarfa in maiter.iia di siCIW:'ezza 
sociale non comporta, di per s�, iLa neoossilt� dd. escludere le prestazioni 
previdenziali �ed assistenziaili dail novea:-o dei vallltaggi sociali rico!!lJosciuti ai 
ilavoraitori migranti, .specialmente quando �si consildieri che la necessit� di 
garantire il rispetto �del principio di non disCtiminazione � staito espressamente 
ribadi-to nel quarto consideranido dello stesso regolameillto n. 1408/71, 
nel quale si rileva � che ie norme di coordinamento delle legislazioni nazionali 
suita sicurez;za sociaie si inseriscono nei quadro della libera circoazione 
dei lavoratori degli Stati membri e devono perci� contribuire ail 
mi~iioramento .del foro tenore di vita e �condizioni di ilavoiro, garantendo 


an'interno della Comunit�, da un lato, a tutti i cittadini degli Stati membri 
la parit� di trrattaimenito di fronte alle 1diverse il.egislazio!IJJi e, daU'altro�, ai 
. lavoratori e �i loro rispettivi aventi diritto il beneficio delle prestazioni di 
sicurezza sociale, qualunque sia ii luogo di occupazione o di residenza �. 

Del il'esto, � se la possibilit� di usufruire dei regimi di sicurrezza sociaile 
dovesse considerairsi �estranea ailJ1Ja IIllozi()IIlJe di � vantaggi sociali �, da stessa 
conclusione dovirebbe pervenirrsi q1UJanto aHe !Prestazioni assistenziali, della 
cui possibile qualificazione come vantaggi sociali, invece, :.emmeno si dubita. 


Se anche si discute normalmente, iln arrgomento, di prestazioni pTevidenziali, 
occorre tener presente, infatti, che ti ire.golaimelllti n. 3 e n. 1408(71 l!lJOO 
concernono la soila materia della previdenza 1sociale, ma si riferiscono, pi� 
�esattamente, alla sicurezza sociale, e cio� a �Concetto �ben pi� vasto, e che 
coonprende sia la. pirevidenza sodale �che l'iassistenza sodale; tant'� vero che 
per escludere dall'ambito dd appUcazione dei regolamenti determinate pTestazioni 
assistenziali � stata ravvisata ila necessit� di specifiche disposizioni 


(art. 4, n. 4), di una norma, cio�, che sarrebbe staita evidentemente superflua 
se le pre:stazioni assistenziali si fossero dOVUJte gil� a priori ritenere 
non considerate dalla normativa comuniitarria. 


Non pu� sostenersi, perci�, che il go,dimento dei regimi di sioorezza 
�Sociale non costituisce vantaggio sociale e, al tempo stesso, che 11e prestazioni 
assistenziali, in quanto escluse dall'applicazione dei regolamenti n. 3 
e n. 140<8/71, possono esser�e considerate, invece, come vantaggi sociali. 


Assistenza sociale �e rpr�eVlidenza sociaile sono due aspetti della stouirezza 
sociale; e, se i regimi di sicurezza sociale :liosseiro estranei alla noziooe 




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 871 

1'81Ill{Pie:ziza della cerichia dei destinatari, una legge del genere assolve 
in pratica una duplice funzione, consistente nel garantire sia un minimo 
di mezzi di sussistenza a persone che non siano affatto coperte dal 
sistema della previdenza sociale, sia un reddito complementare ai be-

di vantaggi sociali, alla stessa nozione d-OIVI'ebbea:-o considerarsi estranee 
ainche Le rprestaziOllli assistenzdali, che rientrano neil. concetto di sicrurezza 
sociale, prop.rio perch� una differente quarli:fiicazione .non potrebbe giustificarsi, 
sotto il profilo !Logico, ,solo per esSE![1e rflali !pl'estaziOIIl:� escluse dailla 
aippUcazione dei regoiLameniti n. 3 e n. 1408/71. Anailogiaimelllte, perci�, se 
vantaggi sono il.e prestazioni! assistenziali, non !P'll� La stessa qualif�caziOllle 
negarsi alle ');lOC\estazioni previdenzia!li, 1soil.o ipetrch� risultano ccmsideraite in 
a'llJton()(tna disciplina. 

In definitiva, ile prestazioni di rcui i JavocatoriJ usufruiSOO!llO nefil'ambito 
di Uill regime di sicur�ez:zia sociaile non possono qualifi~ o no vantaggi 
sociali a seconda 1Che non 1siaino O siano ad esse aiprpJ.dieabiliJ i!Je norme dei 
l'egolamenti n. 3 e lll. 1408/71; re siccome non si contesta che :le pq-estazioni 
assistenziali possono, eventualmente, esswe consideraite come vallltaggi sociali, 
ali.a 1stessa conclusione deve perveni!rsi anche per qualllto concerne le 
ailtre prestazioni dei rl"egimi di stcwrezza rsociale, risolvendosi i 1N11PProo.'ti tra 
le varie nm-me comuniitairie solo in termini di specialit�. 

In via di principio !Perci�, milla osta 1a 1che una p1t1estazione esclusa, aii 
sensi del[',axt. 4, n. 4, daJ:J.a 1discip1ina deil. il.'egoil.amenrto n. 1408/71 sila comunque 
dovuta a[ !llavooarflolre mignmte come � vantaggio sociale > ad sensi deil.l'axt. 
7, n. 2 tdeil. !l'egolameillto n. 1'612/68; e :la vialidit� di ta1e ipotesi apprare 
con:llermata dalilo stesso �C!l'iterio 1di valutarzione adottato nella sentenza resa 
nella oousa l/72, nella qurue, come si � ricmdaito, la nooessi�t� di qualifi


1

oaire il. reddito garantito irispetto alla !IlJO.zione di vantaggi sociali � staita 
esdl.usa solo per avie1:1e ilia COil.'te considerato ]l reddito garantito come e prestazioni 
di vecchiaia> ad. senJsi deli1'1ail.'t, 2, n. 1, iliett. e del regO!Lamenito 

n. 1408/71, e per essere tail.e qualificazione sufficiente ai fini deil.1a decisiOllle 
della causa pirincipale. 
7. -S.empil'e sotto iil lpt'ofilo in esame, non pu� illOl!l essere tellillllio p!resenrte 
1che, nelrla causa 1/72, � stato sostenJUto che ila possibilit� stessa di 
usu:firuilre dei vantaggi sociali contemplaiti nel !l'egolamento n. 1612/6:8 sarebbe 
ri:lieribiiLe solitanto 1a:i Jia'VIOll"altorli in attivit�, sall'ebbe, cio�, neoossaa:iamenite 
coomessa aill1'1esel'oizdo, attuale, di Ulll'aittivit� iLavoo:-aitiva. 
T1aLe retritbivia iill:Jitea:"pil.'etrumone delJilla nozdone di e vantaggi sociali > IIlOlll 

pu�, perailtro, esswe condivisa. 

Anche a prescindere dal 1Con1lrasto in cui tale interpTetazione sembra 

pOll1si con lii1 :lionJdlamenita[e principio di noo dd.scrimiJniamone, via dn:flarflti e~ 

siderato che i vantaggi sociali di oui gode il1 lavoratore nazion!de, e di oui 

deve poter godeTe, a parit� di condiziiond, anche il \Lavoratore comunitario, 

non possono conC!l'etarsi ed esaurirsi nei soli tra�tta1rnenti connessi rulo svol


gimento del!l'.attiv1t� ilavoiraitiva, ma d�evono comprendere anche quelle prov


videnze ed agevolazioni di cui i cittardi.ni ,di uno stato membro Possono 

godere, in quanito laivoiratori!, dopo la �cessazione dell'attiviit� il.avocativa. 

Solo con taie interpretazione, invero, viene ad essere garantita l'osservaina, 
din 1ooncreto, deil. princlipio dii IIlJOlll diisCll'I�IIlliltll~one; e la necessit� 
di intendere il!l rflail senso wa nozione di e vantaggi sociali > arppa!l'e cOOllfoirtarta 



872 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

neficiail"i di !Presitazioni previdenziali insufficienti, affetti da incapacit� 
lavorativa permanente. 

Ai sensi dell'art. 4, n. 1, b), il regolamento n. 1408/71 si ap!Pil:iica 
a tutte � le prestazioni d'invalLdit�, coonprese quelle dirette a conservare 
o migliorare la 1caa;iacit� di iguadagno �. Secondo l'art. 1, lettell'a 

di8111a senitenza 21 maggio [1971, !l'esa nellla caru:sa 80/70 (1), coo. ila quaile 
la �Ooote di giiusflizdia, ~o\li'~o~ espressiJoore e vantaggi � CIOltlillenuta 
IIlleilil'art. 119, iseoondlo comma; del rt:iriaJ1Jtato di Rorm.a, ha twooi.Slalto che li 
vanitaggli dli culi dlevie ,godJere dJl JiavOl'larflom (irueil.�lJa specie, a call'lico de[ datoll'e 
di il!aJvOll'o) sono ainche queilllli futuTi. 

Ulteriore cm11fieirm.a deLLa indic�ta intelrpll.'etazione �si desume, inolitre, 
dallo stesso art. 7, n. 2 del ;regoliamento n. 116,12/00, che considera COOlltestUJaiLmelillbe 
Vl�mJtaggli e sociali � e vanitaggli e ;/�Bcat.i>. Secondo la. ~va 
terp!l:1etazi0\tlle SO{PIM rti.Cloirdata d~bbe~lt'li.ltem!trsi che il.'ev:enituale iflralttamenito 
agevolato riselt'V'alllo da una ilegdSLazli.one mWiom.ailJe ali redditi ilaivomtivi 
�satt'ebbe ritfer1bile ai isoli redditi pevcerpHli duranibe Ilo svoligi,mento dell'artltiviit� 
Lavoo-aitiva, e non 8.!p!Pil.i;ca:bi.J.e ai redditi godlUlti, .\n 11.'agione del 
raprpOll.'to di !lavoro, dopo 1a cessazione dehl'aititiv:Lt�; dovrebbe iritenersi,. cio�, 
se � vantaggi fiscaU � dovesseiro 1considerall.'si solo queil.llli. OOID.ID.essi alao svoil.glimento, 
aittuale, di un'aittirvdlt� !la'VOll'aibiva, cihe \Le agervollaite a:l:iquorte di itaJSSazione 
per �ipotesi �contemrp;iate nella il.egislazione di ilm� Srlialto1membro per 
le rpensi<mi sa;vebbero applicabili 1aifile sole pensi<mi dei lavocartxxrli nazionali, 
� �non a queale dei lavoll'atori oomrunitari; come piUlre dovrebbe meneirs:i, coo 
rigu!Wdo al!l'analoga eqmparazfone <lisrposita oon il.'art, 9, n. 1 dello stesso 
regolamento n. 1612/68, .che i iLaviooatori milgranti illl pe1D.sionre noo potrebbe!
l'o usu:firu:Lre di 'UIDJa il.eigge nazionale che COlllltemplaisse IPil'OVVidenze peir 
la casa ai rpensionati. Ed � quindi la �stessa manifesta ell.'ll.'Olllleit� di tali 
conclusioni (pur neceSISa!l.'liamenite conse~enziali ad una ll'leStrirtltiva illlterPl'etazione 
delle n<>rine comUlll:�tarie) a dimostll'are che iii. J.egi.siliatore comunitrurio, 
nel ga:rantire 1ai lavoraitori migranti gli stessi va.nita~gi :filScali. e di 
alloggio goduti dai lavoratori nazionail.i, h~ �avuto rigururdo non ai so!ld. Vl�mJtag
�gi .coomessi aill'esevcilzio de\ll'a<ttivit� 1lavorativa, ma anche �a quelli di cui 
la 1porpolazione aittiv:a nazionale pu� usufll'Wre dopo 'la cessazione delfil'atitivit� 
lavocrativa; ed � evideme �che lo �stesso criterio deve valere al!lche peir 
quanto concerne i vantaggi sociali .contestualmente collliSiderati ncll'a:rt. 7, 

n. 2 del 11egolamenito n. 1612/68. 
N� la vail.idilt� di ta!l�e conclusione aipipall'e compromessa, :iJnveiro, dail.la 
coliliocazione deJila nmma tra le disposiziOl!li relatilvie a.lll'e Esercizio deU'impiego 
e parit� di trattamento � ' rpoitetndo :iJn CIOO!Jtrairio ruervairs:i. che nel!le 
stesse �disrpos:izdo:ndi � .conitemp!ato 8.llliChe ii .godimenito, a prurli.t� di condizd.Ollli, 
e di tutti i diritti e vantaggi,. accofl"dati aii tav<Yratoll'i nazionali per quanto riguarda 
t'aitoggio � (ari. 9, n. 1). 

La D!ecessit� di SVI�ID.Colare {La nmione di e vantaggi sociati � dait'attuatit� 
della ipll'estazione ,di lavoro � OO!lllfermata, illlifine, daifil'art. 48, n. 3 ILe�tt. d, del 
trattato di Roma, ed :iJn iparlicola11e dal il."egoiLamento della Commissione 
29 .g1ugno 1970, rn. 1251, ll'elativo 1al diriJtto dei LavOII'atod di rimanere nel 

(1) Racc., 1971, 445, v. pag. 451. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 873 

t), dello stesso re.golamento, il ternnine �prestazioni � va inteso nel 
senso pi� a.tntPio; esso designa qualisiasi tipo di jpllestazione � com1P:resi 
tutti 1gli elementi a carico dei fondi J;JUbblici, le llla!ggiorazioni di rivalutazone 
o �gli assegni S1UiP1Plernentari, fatte salve le di51Posizioni del 
titolo III �. 

terriltorio di uno Stato membro, a t~tolo permanerne, dopo avier oooupafo 
un limpie.go. 

Gi� in .via di principio, inv-ero, con il :riicon:oscimento di ta!le ili:riltto 
ai il.avo;ratori mig:raillti 1sao:-.ebbe evtdentememe inoompatbi1e ogni disc:riminazione 
che .consentisse �ai isoli ex 1avo:r.aitori 1IJJazionali e non aigli ex iLavovaitoil"
i imig:raniti ,fil usu:frui!J:'e ,fil :determiniate provvidenze e vanrtaggL, n001 
potendo �Certo negarsi che se �Si riconosce al lavio:ratoive mig:r�a1IJJte iii. di:riltto 
di rimanere neHo Stato anche dopo ila cessazione deld'attivit� ilavo:rati'Va, 
tale permanenza deve essere disctplinata e ga;raruti.ta in coerenza oon il 
principio che vieta discri.miJnazioni basate sulla nazminaHt�. 

La ri1eV1anza deil richiamo irisul:ta a maggior :ra1gioine eviderute, quindi, 
quando si consider~ che l'art. 7 :del regolameillto n. 1251/70 dispo1I1Je esp:ressamente 
�che � i beneficiari del presente regolamento .coilltililJuano a fruire del 
diritto ana parit� di trattamento previsto dal regolamento n. 1612/68 del 
Consiglio �; e gi� :nella causa 1/72, invero, la �stessa Comm:i�ssione ha sostanrialxruente 
ricono1scinxto �1a ri1levanza risolutiva di tale disposizione, limirta:ndosi 
a dubitare, nella specie, della �sua aipplicabiliit� !in conc:reito. 

. . 

8. -Quanto ,aJ.Wa ipossibili�t�, nel me:rito, di quaillficare H godimeruto di 
assegni �COillicessi da una legge nazionaile all.1e persone :rnilllJo:rate come vantaggio 
sociale non semb["a possano sussiste'l:le dubbi. 
La Co:rte di giustizia ha gi� .av;uto occasione di rpT�eci1sare, infatti, ohe 

� la disciplina comunitaria in materia sociale � basaVa sul principio che il 
diritto di ciascuno Stato membro deve ga'l'antire ai cittadini degli altri Stati 
membri, occupati nel suo territorio, il complesso dei vantaggi attribuiti ai 
propri cittadini�, e che �il divieto di discriminazioni stabilito dall'art. 48 
riguarda pure la. speciale tutela eventualmente concessa dalle le�ggi di uno 
Stato membro, per motivi di carattere sociale, a determinate categorie di 
persone � (1). N� 
alil.a mclrusione, tira li. � vantaggi sociaii � degli assegni di :�lllJValidit� in 
questione pu� naturalmente �esse:l'e di osta.colo il faitto che taili SU1Ssidi siano 
contemplati con norme dli carattere gene:ra:le, che ip'l:lescitndoino dall'esistenm 
di un !f.aippo:rito di lavoa:-o, .essendo evidente che 1se ai Ll:avoraitori a:nig:rainti 
dov�esse:ro aippilicall'si il.e sole dLsposizLoni naziOIIlJali concelI'IIJJenti espressamente 
i ilaivoratori, 1Sa[1ebbe agevole 0e1udere La 1rii1evanza della n�rmativa 
comuruLtao:-ia, .geneTaJ.izziando in favore di tutti i cittadind, ad e1sempio, qua~siasi 
re1gime di sicurezza sociale. 

. Ai! fini in esame :deve considerarsi wff!i.ciente, invece, �Che delle norme 
nazionali possano uswf:ruire (anche) i lavorato:ri nazionaili; �e ta'1e possibilit� 
deve compoTtare, indipendeillltemente d�1l"eveilltua1e maggior ambito di operativit� 
deHe norme, che deille inorme stesse possano usufruire a parit� di 

(1) Sentenza 13 dicembre 1972, nella causa 44/72, Racc., 1972, 1243, pag. 1248, 
n. 4. 

874 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Cosi, nei confronti di un lavoratore 1subordinato o assimilato, che 
fruisca in uno Stato membro di una [pensione d'invalidit�, una ler~ge 
che 1gairanUsice ai minorati fisici un diritto -tutelato legalmente agli 
� assegni � rientra, per quanto :riguar!d'.a tali categorie� �di lavoratori, 
nell'ambito della IPI"evidenza sociale, disciplinata dall'art. 51 del 

condilziioni, ipe:r il divieto> di d:LsCll'i:mIDazione stabilito dailil'a!Iit. 7 del t:raittaito 
di Roma, ainche i cittadini �degili ralltr:i rStaiti membri che :forniscano o abbiano 
fOII'lllilto pirestaziOl!li di lavo:ro nello stato. 

9. -In via prl:ndpale', quindi, siJ i>ropone di :risolvere 1e questioill!i pirospettate 
con il rpTovvedimento di riltlvio statuendosi che gli assegni previsti in 
favorre dei minorati da norme di carattere gener:ale di uno Stato membrol 
vanno consider:ati come e vantaggi sociali"� ai sensi deU'art. 7, n. 2 del regolamento 
n. 1612/68. 
III 

1. -Anche se la impostazione 1sOrpTa sostenuta aippaire aissoobelllte e 
risoluti"Va rispetto rad Ogi!lli 1alrt;ra �questione, 1COnvire:nie esami-rull'e aniche :Le 
specifiche domande l'ivolte, secondo differente ,e 1Pi� Umirtaita rpTosipettiva, 
dal gliudice nazionale be1ga. 
Va pemJ.tro esaminata anzitutto la rseconda quesUone, che � pregliudizi
�ale, sortto il P!l:"ofilo J.orgico, rispetto ,al primo quersirto. 

Con la seconda questione, indiaitti, ;il giiudllice belga ha �Chiesto di conoscere 
se -iiJ. rregoJ.amelllto :n. 1408/71 rsi 1sostirtuisca, quando risulti pi� fa'V'O.:. 
revoLe all'aiv�ente diiritto, ahl'Accoa:ido provvisorio di Plarig~ deLl'll dicemb!
rie 19<53; ed � �evd;dente che una eventuale soluzi:one ne1~tiva del quesdfo 
renderebbe superfluo a.ccertaire se fil oogi:me :iistituirto rdaliLa �legge belLg:a 27 giugno 
1969 sia compveso o no llleli1e iprestazio�ni cOilltemJpLate dal !l."�egrolLamenito 

n. 1408/71. 
2. -C'osi come rpTOpo�sta e motivata nel provvredilmento di rinvio ila 
questione investe, in reffetti, lLa portata dell'airt. 5 dell'Aocorido provvi:soo:-io 
di Parigi, la cui inter<pl"etarzione lllon rientra nella �CO!llllPetenza. delfila Co:rite 
di giustizia. 
Per affe:rimaire tale competenza, �tuttavia, � suffidente .irnitender.e il quesito 
come :rivoJ.to a �Conoscere, ne11'.ambtto della impostazior:ne rpTospettaita 
dal giudfoe nazionale, se ciii richiamo .agli Ac~ordi iprovviisori di Parigi del1'
11 dooembve 19-~3, conve:nu1to nel!l'art. 7, n. 1 del :reg:oJ.aimento n. 1408/71, 
abbia cairatteTe formale o recettizio e, quindi, se sia o no idoneo, attraverso 
l'airt. 5 dell'Acco!rido di Pairirgi, a Tendere applicabiili ILe disposizioni dehlo 
srtesso regolamento n. 1408/71 quando :risultino !Pi� favorrevoJ.il aliJ.'a.V'ente 
diritto. 

La questi-one, pera:i.tro, non ha nemmeno :ragione rdi essere, e per molteplid 
motivi. 

3. -Ll giudice be1gia ha premesso, i:nV'ero, che ILa l!lec�essit� di far ricorso 
aiHa :normativa dell'Accordo di Pa!l."�lgi � imposta da1iJ.a pir.evraLe:nza di tale 
normativa su quella ;stabilita dailila lLegge nazionale 27 �giugno 1969. Lo ste:sso 
provvedimento di :rinvio dco:rda, pre:ra�ltro, che l'art. 5 delil.'Accorrdo spe

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 875 

Tll'attato e dalle nOlUll.e di attuazione di questo articolo, anche se la 
stes1sa qualificazione non pu� essere valida per altre categorie di beneficiari. 


Le eventuali difficolt� -connesse all'li!PlPlicazione della normativa 
comunitaria a tali disposizioni -non possono \P['egiudicare i diritti 

cifica, �esp11essaimoote, che le nomne de1l'Accwdo �ne d�rogent pas aux 
dispositions des lois et r�glements nationaux... qui sont plus favorable pour 
l'ayant droit �; �e ilrJ. queste pi� :liarvo11evoli dii~osizicmi potrebbero cOIIl(prem.dersi 
quelle ste�sse del�lca 1eg~ nazionale 27 giugno 1969', che aSSIUIITlerebbero 
quindi 1JJ1UJovamente rili.eivo, senza pTegiudizio, ed 1anzd ilI1 coerenza con i�l. 
princi[>io della prevaileruza del diTitto internazilona�l.e (ia:ffiermafo in Belgio 
con ri:lieTimento non alla sola narmartivia ieomuniitaria ma anche aliLe ~e 
internazionali in senso ;prolJ.lll'iO). Nell'amb]to di questa Pl!'QSPettiva, perci�, 
rilmaTrebbe riilevante 1soJ.o ila pa:-ima delLe due questicmi rproposte dail giudiiee 
nazdona1e ( quehla do� sulla possib:hlit� :di qrualificare J.e prestazioni in :liavore 
dei minorati agli �effetti del regolamento n. 1408/71), e al so.io fine di esC'ludere 
'1a necesstt� ine�l.la specie, .de1l'u1teriore :requisilto deLfa c~ttadinanza 
richiesto dalla lLeg,ge 27 giugno 1969 per dil godimento� de1gli assegni ad 
minoTati: �esclusione 1che deri'Verebbe, de plano, dal pdncipio secQ[[J;do cui 
ill richiamo delle nocme comunitarie ail:Le J.egislazioni llliaZiorna�l.i dev�e initendm:
si merito � aile dispb�sizioni legislative nazionali integrate mediante la 
applicazione detle nor.me di diritto comunitario e, in partico�lare, del principio 
detla non disC'l'iminazione tra i cittadini di Stati membri� (1). 

4. -Anche a pTescilnde1re dalle <Uiliterio!l'i, differenti p1mspe1;ti.ve che savebbe 
poss:Lbile dedU!J'.1I'le quanto ai ;riapipoTti tra legge nazionale, accoirdo 
internazionai1e e l'egoJ.amento comunitario, � ev:Ldernte, comrunque, che H 
richi1amo del vegoJ.amenito n. 1408/71 agli Accordi di Parigi non pu� nemmeno 
essere in:teso nel senso ipotizzato (ed invero solo ipotizzaito) ne�l. [provvedimento 
di <rinvio, nel senso do� di far 1sailive Le diflierell'.llti norme CO'llitem.
plarte dall'Acewdo; �ed � ovvio che soJ.o attribuendos[ aLla rnomi.a taile 
significato rpotrebbe giustificarsi iLa necessit� di accertare se iLe diJsposizioni 
del TegoJ.amento n. 1408/71 possano essere ituttavia applicabili per quanto 
disposto daLl'art. 5 delLl'Accordo di Padgi. 
L'art. 7, n. 1 del regolamento n. 1408/71, indlartti, non richiama le nonne 
dell'Accordo di Pari1gi, ma si limita a precisare che iJ. 11:1egoJ.amenito �non 
pregiudica gli obblighi derivanti... b) dagli accordi provvisori europei dell'
11 dicembre 1953 concernenti la sicurezza sociale, conclusi tra gli Stati 
membri del Consiglio d'Europa�. Come ilo ,stesso giudice nazionaiLe ha esattamente 
osservato, la disposizdone va riferita, cio�, ai soli obblighi derivalillti 
da11'Accoil'do di Parigi �e non ai diritti dei beneficiari; e tale limitata ipoTtaita 
della nonna, olrtlre ad essere ,coerernte con il. 1corn1lenuto e ila natura 
stessa de.gli Accordi di Pari:gi (v.inco1a!Illti �anche rnei coinfronti di Paesi non 
aderenti1 alle Coonunit� �eul'Opee e conclusi nell'ambito dell'o1rdinamento i1!1ternazi-
0nall�e in senso proprio, di cui i singoli non sono soggetti), � conrliermata 
dalla differente terminologia adottata nel n. 2 de11o stesso art. 7, secondo 
cui �rimangono applicabili� taLunie norme dd ail.tri aiccoTdi internazionali. 

(1) Sentenza 7 :p.ovembre 1973, resa nella causa 51/73, Racc., 1213. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

876 

spettanti ai lavoratori di cui all'art. 1, lettera a), del regolamento 

n. 1408/71 in forza dei (pl"inci(pi della legislazione sociale della Comunit�. 
Ci� si verifica ;senz'altro qualora un lavoratore ai sensi del sruddetto 
art. 1, lettera a), sia gi� coperto, in !base ad umi precedente 
attivit� lavorativa, dal regime previdenziale dello Stato membro di cui 

5. -Quando pUTe volesse la norma iintmJidiersi nei!. �senso ipotizzaito nel 
provvediimento .di rinvio (e preSUJpposto, inecessariamerute, nei!. secondo qu~si-
to rivoilto �alla Corte), non vi 1sarrebbe �ooonurnque nessun motiJvo per escil.ude:
iie la riferibi<Ut� dell'art. 5 dell'Acooa:do .di Parigi �aille stesse nonne dei!. 
regolamento n. 1408/71, se pi� favorevoli ail.l'avenrte di!l'itto, tanito pi� che 
al oriterio di rende!I"e applicabHi, in ipotesi di 1diffe:iierute .disciJpli:nia, le disposizioni. 
pi� :llavoceVToilli al beneficiario delle prestaz.icmi � ispfa�ata, come ll'iswta 
draill"art. 46, n. 4 deililo �stesso !l'egoil.ametlllto :n. 1408/71, rutJJche la no!I"maltiva 
comunitaria. 
IV 

1. -RiJmane da .esaminare ill p!I"imo quesirto proposto con iii. p!I"ovvedimento 
.di �rinvio, queillo, <Cio�, :rii<V<oMo a conosooce � se il regime di assegni 
ai minorati, istituito dalla legge 27 giugno 1969, nella misura in cui esso 
concerne i lavoratori, rientri neUa sfera di applicazione del regolamento del 
Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di 
previdenza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loll"o fammari che si spostano 
all'intell"no d�lla Comunit�., e a �oonosoere, �in altre parole, se i vantaggi 
concessi dall'art. 4 del IJ"egolamento n. 1408/71 includano le provvidenze 
pll"eviste da una legge nazlionale a favore dei minOIJ"ati, nella misura 
in cui tali pll"ovvi�enze conc�rnono i lavoratori �. 
Per sostenere la 1so1uzdone positiva del quesito s:webbe sufficternte !t'�


chiiama:re quanto dedotto dalle parti nell'ainiail.oga �Causa 1/72 e l'ampia , 

disamirna svoll.rta nelle .concil.'UiS�oni dell'Arvvooaito gene!l'ail.e, tamito pi� che lo 

stesso rapporto in quella 00001sione evidenzdato tra ila iLegge 1� aprile 1969 

e la if.egge 12 febb!I"aio 19'63 �sembiia potersi ipotizza!l'e, nella specie, itra la 

:Legge 27 giugno 1969 �e la il.e~e 9 'agosto 1963, Le cui prolVVidenze sono 

starte .gi� !riconosciute, .come !I"�ISUJlta dal provV!edimento di rinvio, alla parte 

attrice della ca'USa prlncipa1le. 

� 1stata gi� ail.tre volite considwaita, invero, Jia difficoil.t� di mdividuare 

un risolutivo �criterio �di di.:sorilrninazicme .che consenta di distinguere, !!JJcl


l'1arrnbito dielil.a sdJcwezza sociail.e, Le prestazioni previdenziali da qruelif.e assi


stenziali, e deJila stessa � siicurezza_ sociale �, in effetti, mrunca tuttora una 

defindzione ohe ne �esaux1i:sca lliill�!tariamenrte i moltepldd aspetti e risulti! sod


disfacente rispetto ai vari e diversi sistemi adottati in ciascun wdinamento. 

Le formule de1l.e dkhlairazioni e delle comnenzioni inrteamazionaU, condiz~
o'lllalte dalla diVTerrgenza dei va!I"i sistemi, non forn:isccmo, in g�enere, adeguati 
�criteri per individuare fil contenuto� specifico del concetto di siCUTezza 
sociale e, soprattutto, lasciano .iimpregiudioaita fa soluzfone del problema 
deHa identificazione degli stxrumentii a1JtraVTelt'so i quail.i gli obiettivi da realizza!
I"e devono �essoce perseguiti, mentre � pirop!I"io nella �scelta degli stru




PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 877 

si invoca la legislazione che garantisce dei sussidli a favore dei minorati 
fisici. 
D'altronde, l'art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 
1969, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori �llo 

melliti che si 1espUca, in conweto, il concetto di si.1C11Wezza sociale (1). E anche 
la :no!l'mativa comunitaria, del <l"esto, noo 1sembira forni.re, iln wgometllto, 
deteTIIlinaniti elemetllti di Va'lUJtaztone, alll!Che rperoh� il.'impegno di cooroinctmento 
ed armonizzazione al quale � jispiraita, conoome in pit"evail.enza, come 
� stato pi� sopra osservato, il.'estensione sog~ettiva ed ogg,ettdva defila tutela 
da ll"eail.izzaire, e 'll!Oil 1gJi strumenti peit" La reaMzzaziooe d�. tail.e Melia (2) . 

. 2. -Oerto �, comunque, che dal rappO/r!to Beverldge in JPoi, e runcora 
p<l"ima dail Socia! Security Act del 14 ag,Olsto 193,5 e dail.la coistituzioine, nel 
1933, deil'American Association for Socrial Secwrity, Pidea delila sicurezza 
sociail.e, in coooenza con fa. modema ,concezione defilo Stato, � in costame 
evolrtlzione, 1secoooo umo sviluppo caratterilzzato, cOfffie La C'ommtssione ha 
avuto occasione dli. :rileV'ail.'e, da drue tendeme: � generalizZJazione dei destinatari 
e ricerca dell'efficienza > (3). 

Neg.Ji mmi 1969-1970, in rpwticolaire, si �sono 1aivui1Je, nel Belgio come in 
Itailia ed iln :ail.tri Stati membri, sostamiali iml.orvazioni []Jei vegimi di sic:mvezza 
�sociale, con provv.erumenti LLeg�islativi che hanno svinicoilato il god!i.mento 
di determinate prestazioni 1sia dai! ,crlrterio .cointributivo o assfourativo, 
.sia dailil.'appairteine:nza dei benef�dairi a pail.'ttcolarri categoriie di ci1Jtaldini; 
e tale fenomeno, come dimosttiano le stesse quesUoni 1gi� discusse nelle 
cause 1/7'2 e 76/72, non ha mancato di avooe i suoi riflessi a li.velfo oo�nunitairio. 


Come llllaiturale conseguenza di questa costante evoluzione, l'ambi�to di 
operativit� dell'assistenza 1socilale, iniziale ,espiressione �di 1so1lidariet� sociail.e, 
� v.enuto main mano riducendosi, 1con H rprogvessivo mooemento delle pi� 
evoilllite soiluzioni del pirobLema riassunfo., 'll!ella Carta atlantica del 1941, 
nella nota formula e freedom from wants �. 

Pvestaizioni idi odginiairio contenuto assistenziale son venute assumendo, 
quilndi, carattere inlV'ece essenziaiJ.m0[]J1;e rprerviidenziaJ.e, con doonoscimenrto 
ai possibili beneficiari di posizioni soggettivie tutelabili in sede g:udiziaria, 
in coell"eruia con la difller~e :funzione srvolita �iin a1r:giomento dalle autorilt� 
competentQ. ' 

lil. carraittere di:ff.e11enziaile delle ~estazioni rprevidemiali via in definitiva 
individuato, pEroci�, non rpi� nieI contenruto dei vantaggi arotribuiti ai bene-, 

(1) Generiche definizioni sono ,contenute nella risoluzione adottata, nel 1942, 
dalla r Conferenza interamericana per la sicurezza sociale, e nella Convenzione: 
n. 102 del 28 giugno 1952 dell'Organizzazione internazionale dell lavoro. Una definizione 
del concetto di sicurezza sociale manca, invece, negli Accordi provvisori 
di Parigi dell'll dicembre 1953 e nella Carta sociale europea (cfr. artt. 12 e 13), 
mentre la sola e assistenza � � definita dall'art. 2 della Convenzione europea di 
assistenza sociale e medica, dell'll dicembre 1953. 
(2) Sulla difficolt� di una definizione cfr.: PERSIANI, Sicurezza sociale, in Nuovissimo 
Digesto Italiano, vol. XVII, 1970, pag. 300 ss.; ampiius, GIORDANO, Assistenza 
e sicurezza sociale, Prev. soc., 1971, 1761, ss. �� 
(3) Cfr.: Orientamenti preliminari per un programma di politica sociale comunitaria, 
del 17 m= 1971, BoU. C.E., suppl. 2/71, pag. 34. 

878 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

interno della Comwnit� (G.U. 1968, L 257), stabilis1ce 1che il lavoratore 
cittadino di uno Stato membro gode negli altri Stati membri, � degli 
stessi vantaggi sociali e fisicali di cui fruiscono i larvoratori nazionali �. 

Alla prima questione si d!eve quindi dspondlere che le (pll'estazioni 
di cui all'ari. 4, n. 1, lettera b), del regolamento CEE del Consiglio 

1

ficiairi o l!llelJLe folllti di :fiinanziamento, ma proprio neLLa consistenza della 

posizione 1giuridica idei .soggetti ,che possono u:sufu'uilr:e delle rprestazfuni, l!llei 
senso, do�, che il riconoscimento di un ,diJriitto a!l:1e prestazioini deve riteneirsi 
sufficiente a q'l.lall:ificaire il!e prestazJilo:nli. stesse come � vrevidenziali �. 

3. -Le bre,;"i 1conis.tdeirazioni 1sv0Lte inducono quindi ad affermare che il 
r,egime ,contemplato ne11a iLegge belga 27 igiiugno 19691 siJa di car-aittere previdenziarLe, 
ed a ip['oporre, qruiindi, la soluzLOlllie positiva dei quesilto rivo\l.to 
con il (pll'ovvedimenito di rinvio. 
La Legge 27 gi,ug;no 19'69, inifiatti, secondo i�. Clrirerio di .g;ene:raJ.izzazione, 
adottato anche ilrl 1a11lri settOO'!i. della 1sLc'\ll'ezza sociarLe, attribuisce assegni 
ordilrum-i, comp1emenrtarrd. 1e speciali (a seconda dellLe .ipotesi oon:sideraite) 
a tUJ1Jti i minorati che �abbiano' La dttadiniainza belga e il'is.iedarno nel Belgio, 
aibbi1ano 1com;pduto i �quaitto!l'dici 1aruni (o i ventkil!llque per gli assegni speciali), 
abbiano U!rlia il!llv:aiUdit� del 30 % ,aJ.meno, e 1dispongano di !l'isoirse in 
aimmontaire inferiore 1ad un rpl'estabilito il:imiite (all'tt. 4, 7 e 10). 

La -concessione degli assegnil � condizdonaita alla sola COIIJCOl!'['1enza deille 
condizdond previste daU� ilegge (artt. 1 e 14), e non a 1diiscrezionali valutazioni 
delila comp1etente aiutorilt�; 1ahl'istruttol!'iia delle domande ed ai11e decisioni 
pl!'ovvede il Mmi.stero della vrevidenza sociale (a!l'tt . .15 e lQ); il provV"
ediimento negativo pu� essere impugnato con ricolI'so �ad una Commissione 
di aipipello (art. 28); contro il diniego de11e pll1es1Jazi,Olllli � consenttto all'
1avente diritto di l!'icOII'lrere ,ail.J.'autom� 1giudiziairia, e ila cormpe.tenza a conoscere 
delle controversie � ayant pour objet des droits resultant de la 
pr�sente loi � � riiser"V'ata ai tirib'l.l!lJ!ale del iavaro (air-t. 29). 

Per 1affermare 1ohe :gli assegni 1ai mLnoiraiti sono, nella !1.1eggie m esame, 
espll'essione di un 1regime di simwezza 1sociaJ.e a cairattel'e vrevidenziale, e 
non assi!stenziail!e, e ,che tale ,cairaJttere 'P!"evidenziaile deve essere di -oooseguenza 
it"iconoscdiu.to alle rpll1estazioini 1garal!lltite 1con il proivvedimenrto, � su:l�fidente, 
quindi, consdidooare fa qualificazione del'le autorit� armmind:Strative 
e giudiziarie competenti (Milnistero della pll'evidenza sociale e tribunarLe del 
lavoro) e, soprattutto1, !l'esplicito rioonoscimen:to che la Jegge attirihuisce ai 
singold diritti soggettivi SUJsoettibili di! tutela dmanzi all'a�UJtorit� giudiziaria; 
e utiild elementi a con!forlo di taile v.alutazdlOne possono desua:nerisi (specdail-. 
mente per quanto conoe!l'llle irl ,criterio adottato nelila irn.te!flP['etazioole di ll'egoliamenti 
oomunitari in materia di sicurezza 1sociale) dall1a stessa gitirlsplI'udenza 
delrla Corte di ,gi:ustizia, 1ed in pairticoJ!llrie dalie senteI1JZe l'ese !Il!elle 
cause 1/7.2, 14/72, 15/72 e 16/712 (1). 

(1) Rispettivamente, sentenze� 22 giugno 1972, Racc., 457; e 16 novembre 1972 
(tre), Racc., 1105, 1127 e 1141. Utili precedenti si rinvengono anche nelle sentenze 
13 giugno 1966, nella causa 4/66, Racc., 579; 30 novembre 1967, nella causa 22/67, 
Racc., 379; 19 dicembre 1968, nella causa 19/68, Racc., 627; e 17 giugno 1970, 
nella causa 3/70, Racc., 415. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 879 

14 giugno 1971, n. 1408, inciudono quelle [�re:vJ.ste dalle legisfazioni 
nazionali sui sussidi a favore dei minorati fisid nella miSUTa in cui 
tali disposizioni .concernono i lavoratori ai isenisi dell'art. 1, lettera a), 
del suddetto regolamento, ed attribuiscono loro un diritto, legalmente 
tutelato, a tali prestazioni. 

Con la seconda questione ,si chiede se il regolamento CEE del Consiglio 
14 giugno 1971 n. 1408 si sostituisca all'.AJccm:do provvisorio 
europeo 1concernente i regimi previdenziali contro la vecchiaia, l'invalidit� 
ed a farvore dei LSUJPerstiti, stipulato a Pa1riigi 1'11 dicembre 1953, 

La natura previdenziale del.ile 1~estazionl. lle 1rfoonduce quillldi neill'ambito 
di aippliicazione del regolamento n. 1408/71; ed � sinitomaitico che nell'art. 
4, n. 1, lett. b di tale ll:'legolaimenrbo 1si siia precisato che nelle ipll"estazioni 
dii i!llvalidit� vamno �comprese (~che) que1tle dirette a conservare o migliorare 
la capacit� di guadagno �. 

N� potrebbe assumjere rilliev:o, in �conrbrairio1, la .evEmJtuiaLe mancata 
notifica d1el rprovvedimenrbo ai sensi dell'art. 3, :n. 2 del il1egooamento n. 3 
e dell'art. 5 del Teigol:ame:nto n. 1408/71, atV'e[}dO la Corrte �di giUJstizia gi� 
precisato, e fin dalle ipir.ime 1sentenze :l'ese in materia di previdenza ,sociaiLe, 
che le legisliazioni applicabiilil ai sensi dei regolrumeniti comunitari sul�l.a 
si=ezza sociale dei lavoraitori migranti 1sono anche quellie per le quaili non 
sia stato rprrovveduto afil.a pvescritta inotif�cazdone (1). 

4. -Oli airtt. 7, primo comma, 48, n. 2 e 51 dcl trarbtato di Roma, del 
resto, �e glii stesS:i. !l"egoliameniti. emanarti dJn attu~di tali norme, impongono 
idi aissicuirail'e ai lavoiratori m:Lgralllti ilo stesso traittamento garantito ai 
lavoraitcri dello Stato membro; 1ed a gaxiarntme W1Ja �eff,efbtivia e1quipamzione 
dei J.avoratoci ffii..grenti ai cittad.ilni idelilo Stato ospitanite � ;appll'll!to orriJentata 
la �CO�stante attiviit� deJ.1e competelllti lsiliuzioni oomunirbarie, ed in pia:l'tico1are 
della Commissione (2). 
ln aderenza a tale fondamentale rprd.ncipio, .qu.ilndi, 1se plll' ipOSSO!llO negarsi 
ail. laVOTaitove mi1gramJte prestazioni llJemmeno oootemplaite daiJWa iLegis]
Jazfone ,cteJJ.o Stato ospitamite (3), non devono essergl]i rdif�rurflate prestaziollli 
di cui tuitti i dttaidini deHo Stato o�spiltante, e quindi ai:nche i <Lavoratori, 
possono invece uSU!f~Te. 

Certamente, � �auspicabile, come si augurava il.'Avvio1carbo .gienera:le nelile 
conclusioni presentaite per ila 1caiusa 1/72, .che possa rpll'esto co11:egarsi aJ1 soJ.o 

(1) Sentenze 15 luglio 1964, nella causa 100/63, Racc., 1091; 2 dicembre 1964, 
nella causa 24/64, Racc., 1241. 
(2)' Cfr.: Lineamenti di un programma di azione sociate, presentati al Consiglio 
il 19 aprile 1973, BoU. C.E., -suppi. 4/73. In argomento, cfr. ampUus, FENIZI, 
L'evoluzione della situazione sociale nei Paesi detia Comunit� europea nel 1970, 
Prev. soc., 1971, 1475 e segg.; id., L'evoluzione della situazione sociale nella Comunit� 
europea nel 1971, ivi, 1972, 1055. e segg. 

(3) Sentenza 11 ottobre 1973, resa nella causa 35/73, Ra.cc., 1025. 

880 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

e menzionato all'art. 7 dello stesso regolamento, qualora riisulti pi� 
favorevole all'avente diritto. 
Il iregolamento n. 1408/71, secondo l'rurt. 6, lettera a), sostituisce, 

�nel quadro del 1carrnjpo di afPIPHcazione quanto alle (persone e del campo 
di appUcazione quanto alle materie, fatte salve le disposizioni degli 
artt. 7, 8 e 46, n. 4, qualsiasi ,convenzione di sicurezza sociale che 
vin�ola esclusivamentE? diue o pi� Stati inembri �. Il regolamento, inoltre 
(art. 7, n. 1, lb), non'rpregiudka gli obblighi derivanti dagli accordi 
provvisiori europei dlell'll dicembre 1953 in mateda previdenziale, stipulati 
:lira 'gli Stati membri del Consj,glio d'Eurqpa. 
D'altra rparte, l'rurt. 5 degli .Aiaccwdi [p!l'OiV'Visori. eurqpei dispone 
che quesiti non 'demgano alle diSlposizioni delle legigi e dei regolamenti 
nazionali, delle 1convenzioni internazionali o degli accordi bilaterali 

o multilaterali che risultino 1Pi� favorevoli argli aventi dia:-itto. Pertanto, 
1'8\P!PUcazione del regolamento n. 1408/71, in sositituzione degli accordi 
provviisori euroip�ei, nella miJs1UJra in cui ersisa :rirsulta rpi� favorevole allo 
avente diritto, non viola gli obblighi derivanti dagli am:ordi stessi e 
quindi non trasgired!irsice all'art. 7, n. 1, lettera b), del regolamento. 
Ci� premesso, sli avguisce che, nella sfera d'afPIPlicazione ratione 
personae e ratione materiae, il regolamento n. 1408/71 si sostituisce 
all'Accordo provvisorio eurqpeo 1concernente i regimi previdehziali contro 
la vecchiaia, l'invalidit� ed a favore dei rsupellstiti, stipulato a Parigi 
1'11 clfoemb:ve 1953, qualora risulti rpi� favorevole all'avente diritto. 
-(Omissis). 

:liartto ideLla residenza ila possibilit� di usufruWe iJn quarLsiarsi Stato membro 
dielJ.o stesso trarttamento riserV13Jto ai ocittadini. deillo Srtaito; corsi come � a'll1Stpioobi1e 
che �si pervenga col tempo 1ard un undrtairio sistema di siouirezza sociale, 
ohe possa gll['antire unilformirt� di trarttamento lin tutt� il rflen.r.iJtorio deUe 
Comunit�, 'e preveni!l"le ila posrsihhlit� di sp.ostarmenti soLo Uftili.taristid. 

ArlJ.o stato,� oomurnque, ila 111oo:ma:tivia comuni:tada .gi� C0111rSente di contestave 
e di escludere ,che d. soli favoratoiril naziol!llalli, e .llllOil quelli comunitari, 
possano usulir<Uire delle rprestaziorii d'invalidj,t� :riconosciute, oon n()["fllle di 
cwarttere g.enerale, in faivorre di tutta la porpoilazione. 

5. -Per rl.'irpotesi che rnoo si :riitenga iassorbeme la valutazionie delle questioni! 
rproposte ,con H ptrovvedimeillto di tri!nvio 1sotto il1 prolfiilo deill'arrt. 7, 
n. 2 del 11egoilamernto 1d:el C'cmsiglio 15 ottobre 1968, in. 1612, si propone, 
quindi, di :risolvere i due quesiti rivolti dail g\i'IJldice belga affe!l"lmaa::idosi che 
le presrtazioni previs.te da noirme di carattere generale che attribuiscano ai 


minorati residenti il diritto ad assegni d'inv,ali�itd, vanno considerate come 
prestazioni p'l"evidenziali non contributive ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento 
del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408. 
(A. M.) 
! 
!: 

~~~ 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 881 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 21 giugno 
1974, nella causa 2/74 -Pres. LecoUJrt -Rel. Pescatore -Avv. gen. 
Mayira:s -Domanda di (P!ronunicia pregiudiziale [lll'oposta dal Consiglio 
di Stato belga nella causa Reyneris (avv. Veldekenis) c. Stato 
belga (ag. Delrv'aux e av:v. Helffions), con l'intervento dtell'O~d!ine 
nazionale degli avvocati del Belgio (avv. Caimbier. e Van C~ernolle) 
-Intew.: CoonmiSISione delle Comunit� europee (ag. Leleux), 
Governo tedesco (ag. Bulow), Governo inglese (ag. Godwin e avv. 
Gibson), Governo i.rlandese (ag. Lyi$aight e avv. Cook), Governo 
luissembul'ghese (aig. Molitoir e avv. Biever e Bonn), e Governo 
olandese (a:g. Schifi). 

Comunit� europee -Libert� di stabilimento -Attivit� indipendenti Art. 
52 del trattato CEE -Efficacia diretta. 

(Trattato CEE, artt. 52, 54, n. 2, e 57, n. 1). 

Comunit� europee -Libert� di stabilimento -Attivit� indipendenti Eccezione 
-Partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri -Estremi 
-Professione forense -Consulenza legale e rappresentanza 
in giudizio -Non costituiscono partecipazione all'esercizio di 
pubblici poteri. 

(Trattato CEE, art. 55, primo comma). 

Dalla. fine del periodo transitorio l'art. 52 del trattato CEE � una 
norma direttamente efficace, nonostante la mancata adozione, in un 
determinato settore, delle direttive contemplate dagli artt. 54, n. 2,

1

e 57, n. 1, del Trattato (1). 

L'eccezione alla libert� di stabilimento di cui all'art. 55, primo 
comma, del trattato CEE deve essere limitata a quelle fra le �zttivit� 
contemplate dall'art. 52 che, di per s�, implicano la partecipazione diretta 
e specifica all'esercizio. dei pubblici poteri; nell'ambito di una 
professione come quella di avvocato, non si poss�no considerare come 
tali le attivit� quali la consulenza e l'assistenza legali, o la rappresentanza 
e la difesa in giudizio, neppure se l'esercizio di tali attivit� 
costituisce oggetto di un obbligo o di una esclusiva voluti dalla legge (2). 

(Omissis). -In diritto. Con sentenza 21 rucembre 1973, registrata 
in cancelleiria il 9 gennaio 1974, il Conseil d'Etat de Belgique ha sotto


(1-'2) La impo<.rttam:�a della decisione non ha bisogno di essere evidalziata; 
basti ccmisideraire che al ip(l'oceddme!l11to d:im.anzi ailla Coote di giusrtitllia 
hanno pairtecipato, oltire alla parte attrice deilla caiuisa principail.e, al Consiglio 
naz.ioi!JJale forense �ed alfa Commissione delle Comunit� Europee, i 



882 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
posto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE., due questioni 
vertenti sull'interpa:-etazione degli airtt. 52 e 55 del Trattato CEE, 
concernenti il di.ritto di stabilimento, in relazione con l'ese11cizio della 
rprofessione for1ense. Le questioni sono sorte nell'ambito di una causa 
intentata da un ,~ttadifu:J.o olandese, in possesso di un diploma dli Stato 
che atbiLita nel Be}gio all'esercizio dlella [professione fQI'leillse, il quale 
si vede ;preiclusa la rpro:l1essione 1stesisa in ragione della sua cittad:iinanza, 
[per effetto del il'egio decreto 24 agosto 1970 relativo al titolo ed all'esercizio 
della p1rofessione dii avvocato (Moniteur belge, 1970, [pag. 9060). 
Sull'interpretazione dell'art. 52 del Trattato C.E.E. 
Il Consiglio di Stato �chiede se l'ai:rt. 52 del Tirattato CEE costituisca, 
dalla fine del periodo transitorio, una � norma direttamente efficace 
�, nonostante la mancata adozione delle direttive contempilate 
dagli aa:-tt. 54, n. 2 e 57, n. 1, del Tirattato. 
I Governi belga e irlandese sostengono, per motivi arrl\Piamente 
concordati, rche non si !PU� riconoscere tale efficacia all'aa:-t. 52. 
Considerato nel contesto del C3J!PO relativo al diritto di stabili.mento, 
cui esso eS[pressamente rinvia �con i terimini � nel qua�Lro delle dis1Posizioni 
che seguono ., detto articolo costituirebbe, in considerazione della 
,collljplessit� della materia, rsoltanto l'enunciazione di un sem!P'lice 
princ~pio, la cui attuazione sai:rebbe necessariamente subordinata ad un 
Govern:i di sei Stati membll"i (BieLgiio, Germania, Inghiilrterira, LrLanda, LJussemb~
go �ed Or1aocuda), ,con una pwteci,piazione ooraile, cio�, di CJUi man001I10 
prec.edenti di tanto rilievo. 
Con J.a decisi<me, la Coote di gh11stizia ha esaminiarto, per J.a prima voLta, 
questioni .coneernenrti' la sopipOC"essione rdeJil.e restrizioni aLla libert� di stabilimento 
di coloco che eseOC'citano 11e il.ibere rprofessiam. 
Niella causa rprincipaile si discuteva della possibilit� per un cittadino 
olandese, vissuto e laiureatosi m Belgio, di essere iscrtlit1Jo ailil'Mbo degili 
avvocati! e di esercitall'\e 11a,rp�l'odlessione forense dn Bel1gio: possibilit� contestaita, 
in conoreto, rp:er esseOC'e fa deroga al requiisiito deJila cittad1n8JI12)a conterrnplaita, 
neil diritto beiliga, a condizioni' di reciprocit�, condizionata, cio�, 
ad una il"ecirprocit� non pvevirsta, inviece, nel diiritto oi!Jaindese (che richiede 
il 11equisito della cittadinaocuza olandese ,come ccmditio sine qwa non per la 
iscri'zione aJl'A!lbo degli aivvioooti). Con .ciCOII'lso aJ. Clonsiigilio dd. Stato 1a rprairte 
interessata 'chi�edeva aillooia il'anrtllllllam�nrto, per incompaitibdlirt� con �gli arocoli 
52, 54, 55 e 57 del rtrattaito CEE, ,deli1a norma che pa:-e1V1edeva la C<mJdizione 
di ireciprocilt� (~. 1, 1ier:zio ,oomma, deil r.d. 24 ag:osto 1970, adottato 
ai ,sensi delil'art. 428, secondo comma, delJ.'ood:fo:i1amento giudiziari'<> beJ.ga). 
Si trattav�a quindi di accootlwe, secondo il'oll'dine ilo.gioo evidenziato nella 'i"" 
! 
decisiooie, se alil'art. '52 deil Tirattato dovesse rico~si, per essere decorso 
ii! rterminle stabilito rp.er iLa sua attuazione, efficacia dirietta ed :immediata 


PARTE I, .SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 883 

i111Sieme di di:s!Posizioni 1com1P'lementad, 1sia comunitarie, sia interne, contemiplate 
daigli artt. 54 e 57. La forma scelta dal Tlrattato [per tali proivvedimenti 
di attuazione -dete:mninazione di un � p!l"ogramma generale 
� dia attuarsii a 1sua volta mediante un 1cOIIll{Plesso di direttive -confemnerelbbe 
che l'art. 52 non ha efficacia diretta. Non 1s1petterebibe al 
giudice di esel'citaire un potere discrezionale riservato agli orrigani legislativi 
della Comunit� e degli Stati memlbiri. 

Questo punto di vista � sostanzialmente condiviso dai Governi britannico 
e luisseimbUl'lghese, nonch� dall'Ordline nazionale degli avvocati 
(Consiglio nazionale forense) del Belgio, interveniente nella causa 
p1rinci\pale. 

L'attwe nel1a 1cauisa pirinciijpale, dal 1canto 1s<Uo, osseI1Va che, nel suo 
caro, Sii tratta 1soltanto di una discriminazione (per motivi di cittadinanza, 
dato 1ch'egli � soggetto a condizioni per l'ammissione all'eseiicizio 
della profesisione forense 1che non valgono 1Per i cittadini belgi. In p!l"Oposito, 
l'art. 52 1costituirebbe una diS[posizione chiara e coinJpleta, atta 
ad avere efficada dliretta. 

Il Governo tedesco -spalleggiato in sostanza dal Governo olandese 
1che richiama la sentenza di questa Corte 16 ,giugno 1966 nella 
causa 57/65, Lilttkke (Racc. 1966, pag. 219) -II'itiene che le dis,po


(Ldoneit�, cio�, ad attribuire ai singoli dil'itti soggettivi suscettibili di tutela 
giurilsdizionale), e, inoJitre, se la professione 'di avvocato, implicando aittiviit� 
che paa:tecipano dehl'esercizio di pubblici pote1ri, doV'esse oonisidlera["si esdliusa 
daill'ambilto dii operatiwt� deilile IIliorme ~su:ma liberl� di stalbillimento, in base 
alla de1roga per tali no'l'IIIle contemplata dall'art. 55 dei!. Tirattato. 

Su �0'.l!trambe l!e questioini si � avuto ditnainzi alla Cor:te di grustizia U1I1 
elevato �battito, oon sviolgimento idi llllUmerose argomentazioni a faivore 
del!l'una o dell'altra soluzione. 

L'attore della causa Prlnciipa~e sosteneva l'efficacia diretta dell'a!l.'t. 5'2 
del Trattato, almeno per quanto .concerne ile discri'lllililiazioni fOIIl!daite sulla 
cittadinanza, e contestava che 1La prof.essione forense potesse consi~deraiisi 
interamente disciplinata da1'l'arrt. 55. 

Il GovieTnJo belga, rpur escludendo l� riferibiJ:i,t� delil'arrt. 55 alla pirofessione 
idi avvocato nel suo oo!ITllp1lesso, 1rirtenerva l"effi1cacia d~l'art. 52 necessariamente 
co1ndizioinarta alla emanazdone d!ei provvedimenti pir1evisti dagli 
airtt. 54, n. 2, e 57, n. 1. 

Al .ccmtrario, iil Gorvcerno tedesco sosteneva che ailil'a1rt. 52 dovesse !I"�co


noscersi efficacia d.iiretta �e immediata 1dalla fine del periodo 1JraJilJsirtorio, ma 

assumeva (pur rifeQ"lendo la norma .aille � arttivirt� � e 'Ill()ITT; ~e � proifessioini' �) 

che �l'.eccezione tp'l'evista dall'art. 55 dov.eva conS�ideriairsi rilevante per la lPlrO


fessione fOTense, �!n coerenza com la ClO!lnU\IlJe mte1nzio1D1e de1gili �autoiri del 

'llrattato e per 1a iJnscindiJbiile connessione deHa ipl('iO:fiessione :Le1gaiLe, almeno 

per l'atti'vit� giudiziaria, con il'esercizio dei pubblici poteri. 

Il GoveTno ollandese, d:nvece, indii.'V'iduaindo ia ratio de!l:l'art. 55 i1n UJna 

eccezione per attivit� idi camrttere ufficiale iii. 'cui esercizio richieda, in consi


derazione deglii interessi che vi SOl.tlJO coiLlegarti, fil pos~sso della cittadi.IIl!anza 



'RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sizioni che im(pongono agli Stati melmibri wn dbibliJ~ che questi devono 
ad�empiere entro un dato termine, divengono direttamente efficaci all�rrquando, 
allo scadere di tale tel'IIU�ne, l'obbltgo non � stato adernpiiuto. 
Al termine del 1Perio�io .transitorio, gli Stati membri non awebibero 
quindi pi� la possl�lbilit� di manteneire in vigore restrizioni della Ubert� 
di stabilimento, in quanto l'art. 52 a !Partire da tale idiata assume il 
carattere di una diisposi:zione di per s� com1Pleta e giuridicamente !Perfetta. 
Ci� 1Piremesso, il � programma generale � e le direttive contempJ.
i;ite dall'art. 54 avrebbero avuto rilevanza soltanto per il peiriodo 
transitorio, dato 1che la libert� di stabilimento � realizzata in pfono 
alla fine di tale periodo. 

La Commissione, malgrado i dubbi ,ch'essa nutre nei confronti dell'efficacia 
dh-'etta della dis1Pm<>izione da interpretarsi -sia in considerazione 
del riichiaimo, contenuto nel Trattato, al � programma generale 
� ed alle direttilve d'attuazione, sia in ragione del contenuto d!i 
talune diirettilve di Hberalizzazione gi� adottate, che non raggiungerebbero 
in tutti i punti una (perfetta paa::it� di trattamento -ritiene tuttavia 
'che l'art. 52 abbia, perlom.eno, un'efficacia diretta !Parziale, nella 
parte in cui proibisce in maniera so;i'ecifica le diiscrillTiinazioni per motivi 
di cittad!inanza. 

L'art. 7 del Tu-attato, che f~ parte dei � (prindpi � della Comunit�, 
dispone che, nel campo di applicazione del Tirattato e senza piregiudizio 
delle diS1Posizioni (particolari nello stesso contenute, � � vietata ogni 

delJo Stato iillteireasaito, ed escludendo che una ,com str,etta coruruessioore con 
una deterrrninaita cittadinanza possa ravvisairs:i cneHia� professione forense, 
sosteneva !l'.aipplicab:hldJt� dell'ecceziOIDJe stabilita con il'art. 55 del Trattato aiL1e 
sole att~virt� de11'aivvocato che parteoiipano alil'ese:ricizio dei� pupbilici poteri, 
e non ,aiLLLa normale aittiJvirt� pro:fless:io:naile; e ila stessa soiliuziicme vemva sootenruta 
dal Goviea:mo iingi1ese, per LL'a:ffermata necessiit� di initerpretaire il'eocezi001Je 
in senso !restrittivo. 

Ampia traittazione V'eni:Va svo11Ja 'SU� probil�etmi :in discussione dal Governo 
lussemburghese, �Che 'contestava lLa possibiiliitt� di attribuire aill'a!l'lt. 52 del 
Trattato efficacia 1dir,erf;ta e sottolineava, 1comunque, ila neoe.ssiit� di escludere 
l'attivit� deli'avvocato, lin virl� dell'iaa:rt. 55 deil Tu-attaito, ,e senza possibilit� 
di diisoriminazi'olllii, dall'appilicazione deliLe oonne suli1a libert� di stabilimento, 
m confoirmit� dielil.a soluzilone ristu1tanite dati laivOlt'li preparatori deil 
Trattato e per ila impossibd:liit� idi scindere attivit� strettamen<fle connesse; 
ed anailogihe ar.gomentazioni ,erano svolte, ne1la fase orale, dal Con.siglio 
nazi-O!Illale forense be1ga, che segnailava, iooil.rtre, la necessit�, per c001Sent:iire 
e disciplinare !l'accesso di 1stranieri al!l'esercizio della prodiess:io!llie forense, 
,fil un �ptr()IV'Vedimen:to 1egiis1Ja,tivo irliecessalt'iamenifle riservato, alilo staito del-
1'011diinamento comunitario, aiL ilegislatore naziOnale. 

I1l Governo irlandese aderiva .alla �nter:preitazione rest:rii1Jtiva delil'alrit. 55 
(iriferendo cio� Pecoez:ione aUe so1e attivit� che paT'teciipano, neliL"ambUo 
della ptrofessione fOO'ense, aJl'eserdz~o dei prubbililci poteri), ma e<mtestava 


;E'ARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 885 

disariminazfone effettuata in base alla nazionalit� �. L'art. 52 garanttsce 
l'aP1PUcazione dii tale disposizione generale nel settore cparticolaTe 
del dilritto dli stabilimento. Con l'~iressione �nel quaid!ro delle disposizioni 
che ,seguono ., esso si richiama all'intero capo relativo al diritto 
dii stabilimento e chiede, perci�, di venir inte11pretato in questo 
amibito generale. 

DOIPO aver stabilito 'che � le restrizioni alla libert� di sta;bilimento 
dei dttadini di uno Stato memlbro nel tel1ritorio di un altro Stato membiro 
vengono gradata;mente sOP.Press'e durante il cperiodo transito!l'io �, 
l'art. 52 enun1cia il p!l'indpio cardine della materia, disponendo che 
la 11bext� di stabilimento ~Uca l'accesso alle attivit� indipendenti ed 
al foro eseridzio , � alle condizioni definite ,dalla legislazione del paese 
di staibilimento nei confronti dei tP'rop:ri 'Cittadini �. Al fine della giradluale 
realize:azione di tale oibiettivo nel corso d'el [periodo transdto!l'io, 
l'art. 54 contempla l'elaboirazione, da parte d!el CoillsigJJio, idi un � iPil'Ogramma 
geneirale � e, peir l'attuazione di tale rprogiraunma, direttive 
destinate a realiz:zaire la Ubert� di stabilimento (Per le varie attivit�. 
Oltre a tali misure di liberalizzazione, l'art. 57 conteIIliPla diTettive 
destinate a garantiTe il iriconoscimento recil[>iroco dei d'.iiplomi, certificati 
ed altri titoli e, in generale, il cool"dinamento delle legislazioni in materia 
'di ,stabilimento e d'esiercizio delle attivit� indiipendenti. 

Da quanto rprecede discende che, nell'economia del capo rektivo 
al diritto di staibiUmento, il �programma generale � e le direttive contemiplate 
d!al Trattato sono destinate ad adeJlliPiere due funzioni, la 

la idcmeit� dielil.'iairt. 52 del Tirattato a ip['!OdiuTre effetti immediati nei INl!Pporti 
<tra g1li S:taiti memblri ed i tl:oro dJttadini, e quindi ad attrilb�ire ai singoli 
diritti suscettibili di turte1a gim~sdizionale. 

La Coa:nm.iJssiOIJJe dehle Comunit� emorpee, �ln!f�nJe, !PrUr datIJJdo atto defila 
riLeva:nza delle aTgomentazioIJJi deducibhl:i in senso Oipiposto (con m."iferimenito, 
m 'I�airtiicolaire, ail maxigine .di discreziolilJaJlilt� :rdiseirvarto datl:tl:'arrt. 54 del Tmittato 
ali!Je istituzioni coonumdJtmrle), assumeva cllie dovesse p1t1evatl:eire iJ.',.tillterP1I1etazi01IJJe 
che ,aJttribuisce atl:l'iairt. 52, in quanto lrlJoirma chfara ed inooind:izionata, 
efficada dwetta dalJ.a scadenza del !Pil''estabilito termine, quaJillto 
meno l1etl:a�tivrumeme al dilVieto di 1discrirr:ninazionli :lioOOaite SIU!lla cHitadi'.!llai:;tza, 
ed 'eSC!ludeva anzi fa l!lecessit� istessa, 1!ioipo ila fimie dieil. periodo tratIJJsirtorio, 
di un .t11Jterv,ento delle istituzioni oomumtarie (divi0Il1Uto 1SUJperfiuo peT la 
scadenz1a del teil'mine ru1tilmo fissato); quanto a:ll'all'lt. 55 del Trattato, la 
Ooimmissione ne sosteneva ilia ri:lleribnlirt� ,a11e s()ll,e aittivirt� che paTrted[pan.o, 
eV'entualmeIJJte neWambito di una professio!Ille, atl:il.'eseirciz:io dei rpubbikii poteri, 
solllecitando una defrnizione l:'estrittiva della nozione di rpubbilict poteri 
e conte,stando fa uthlizzabiJ.it�, ai fini della opposta soluzio!Ille, dei i!Javori 
prepail'atoil'i del Trattato. 

Molto iinteTessaIJJti ,anche !le conclus~oIJJi dei11'aivv. ,gen. May!ras, con una 
completa disamina dei vBTi profili �di disciwssione e fa richlesita di ;rfoonosoere 
l'art. 52 del Tirattato, in quanto norma � sufficientemente chiara e pre




886 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

prima � quella di abolire, durante il periodo transitorio: gli ostacoli 
alla trealizzazione della libert� di stabilimento; la seconda 1consiste nell'introdUJI're, 
nella legisil.azione degli Stati membri, un cCXffilPfosso di 
diJ~pos[zioni dirette a facilitare l'esericizio effetttvo di tale liibert�, al 
fine dli favo:rire l'int~azione economica e sociale nell'aimbito della 
Comunit� nel settore delle attivit� indilpendenti. E' questo secondo 
obiettivo che :periseguono, in ptri:mo luogo, talune disiposizioni diell'art. 
54, n. 3, relative, fra l'altro, alla collaibOll'azione ttra le amministtrazioni 
nazionali 1co;m[Jetenti e l'adattamento dei ptrocedimenti e delle !Pil'assi 
amministrative e, in ,secondo luogo, il 1complesso delle dii~osizioni dNl'art. 
57. L'efficada delle diisiposizioni dell'art. 52 va determinata nell'ambito 
di tale sistema. 

La nortma del trattamento nazionale costituiJsice una delle disiposizioni 
giuridiche fondamentali della Comunit�. In quanto dchiamo ad 
un 'C~lesso di diJsipQ;Sizioni legislative effettivamente applicate dai 
paes:i di stabilimento ai ptr~tri ,cittadini, tale norma �, rper eccelenza, 
atta ad ess&e fatta valere direttaimente dai >Cittadini di tutti gli altri 
Stati membri. Staibilendlo alla fine del 1petriod�o transitorio la realizrzazione 
1d\ella liibert� d� staibilimento, l'art. 52 [Jtresctrive quindi un oblbligo 
di risultato rprecilso, il 1cui adempimento doveva essere facilitato, ma 
non 1condizionato, dlall'attuazione di un programma di misure graduali; 
il fatto 'che questa ,gradualit�' non ,sia stata osservata laiscia intatto l'obb1iigo 
stesso, una volta 1scaduto il termine stabilito per il suo adempimento. 


cisa ., � incondizionat(l � e � autosufficiente ., diirettamenite eiffioaoe dalla scadenza 
de1l periodo transitorio, e l'mrt. 55 ridieriibi1e non aillle professioni nel 
loco ,complesso rma soltanto ailille attivit� che plWtecipano, nell'ambito di una 
tpll'ofessione, aill'esell'cdzio d1ei pUibbliioi 1po1teri: 1oonolUJSiOIJJe, quest'uil.tima, 
motiva<ta con anaJ:iltico commenito 1delile vatriie attivit� dell'aivvocato (che 
e non deve tutelare illl primis il pubblico interesse � ), ed un a;ccenno alla differente 
rposiz[one degli �avvocati dello Stato in Italia� (ri1condotta lllJelLa 
diviersa ,ed arutonoma 1eccez[one 1contemp1aita all'art. 48, n. 4, del Ttratta1to). 

Oon ll:a decisione illl rassegna, la Cioirte di giustizia ha affelt'ffiato che 
dalla fine del pe:riodo itransiitorio l�'arit. 52 d~ Trattato CEE � una disposizi,
one di!vettalmente efficace .lllonostante il:a 1evientruaiLe mancatrlZa, in un determ.
iiniato settooe, deHe d~ettive di ,cui agli airtt. 54, n. 2, e 57, lll. 1, del 
Ttrattato; ed a tai1e coinolusione � pervenuta in applicazione de1lo stesso 
criterio gi� ado;ttato neli'li.lli1lE!['tp'retazione ,d[ alrlwe d:LsipoSlizioillli. diel T:rarttato, 
~n base al rprincipfo, do�, 1secondo cui 1e dilSposizioillli. che contemplano wn 
obbligo che gli Stati membri o ile Istituzioni comurutariie devono ademp[ere 
entro 'lllil rp!I'estatbilito termine 1divengono direttamente effioac~ allorquando, 
aLla scadenza diel terrnirne, l'obbligo non ,Sfia 1staito ademcr;>duto (cfr: 'P'e!I' l'articolo 
53: sent. 15 lugilio 1964, nella .causa 6/64, CosTA, Racc., 1127-; per l'a!l'ili.co1o 
95, ip!I1imo 1c01II1Jma: sellit. rn girugno 11966, ne1la causa 57/6,5, Lti"TTICHE, 
Racc., 219 'e Fo'l'o it., 196,6, IV, 185, con nota di CATALANO; p'er gli ail'tt. 9 e 13, 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 887 

Tale intel'!Pretazione � conforme all'art. 8, n. 7, del Trattato, a 
termini :del quale la scadenza del periodo transitorio costituisce il termine 
ultimo per l'entrata in viigore del coonplesso delle norme contemplate 
dal Trattato e rper l'attuazione dell'insieme dielle realizzazioni 
che <COffitPOII'ta l'instaurazione del mercato comune. 

Non � dato invocare, 1contro tale efficacia, la circostanza che il 
Consiglio non ha adottato le direttive rp;reviiste dagli artt. 54 e 57, opplllre 
il fatto che talune direttive effettivamente adottate non hanno 
pienaimente realizzato l'obiettivo di non-discriminazione di cui all'art. 

52. In effetti, dopo la fine del iPeriodo transitorio, le direttive contemplate 
dal capitolo relativo al d!.iritto di insediamento sono dlivenute 
S'lflPerflue rper l'attuazione della nomna del ti.rattamento nazionale, diato 
che quest'ultima � omnai 1sancita, .icon efficacia diretta, dal Trattato 
stesso. Tali direttive non hanno tuttavia perduto ogni interesse, in quanto 
�conservano un campo di �llPIPlicazione importante nel settore delle 
misure a favorire ed! a facilitare l'e:frfettiivo esercizio del diritto di libero 
stabilimento. 
Si deve quindi risolvere la questione 1sottoposta a questa Corte nel 
senso che, dalla fine del periodo transitorio, l'art. 52 del 'Drattato � 

n. 2: sent. 17 dicembre 1970, n�11a caooa 33/70, SACE, Racc., 1233; Foro it., 
1.971, IV, 97; Foro pad., 1971, IV, 3, �COOJ. nota di CORTESE RIVA PALAZZI; Dir. 
pmt. ilr'ib., 1971, II, 255, COOl l!lJOta di MURATORI; Riv. giur. idroc., 1971, 193, 
cooi. ~tadi GOTTI PoRCINARI; rpoc gli 0.!I'tt. 9 e 1'6: �serut. 26 ottobre 1971, ineilla 
causa 18/711, EuNOMIA, Racc., 811; Dir. scambi intern., 1971, 487; Foro it., 
1972, IV, 162; Foro pa,d., 1972, IV, '1; .poc J.'airrt. 13; n. 2: serut. 19 giiugino 1973, 
nelfa, causa 77/72, CAPOLONGO, Racc., 611 e Foro it., 1973, IV, 132). 
Quanto aiLl.'interp!t"etazd'()(!le delll'airt. 55, rprimo comma, del Trattato, la 

Corte idi giu:stizia, sottDlinie&JJdo la necessit� di inrflenrderie Le deroghe al 

pril!llcirp1i10 �suliJ.a libert� idi stabilimento in senso re�strirflrflivo, ed escludendo 

che le attivit� che pa!rtecdpamo aLl'esoocizio dei pubblici poteTi costituiscano, 

nelil'1ambito della rp:mfessiioine forense, un �e1eme1nto mscindibHe daJ.il'insieme 

dell'.aittilvit� p1mf5essiO!rJJaiLe, ha 1a:ffiermato �che il'oocezione allla ltiibert� di stabi


ilimento stabilita 1c001 J.'airt. 55, primo� 1comma, del Trattato va limitata a 

quelile, wa 1e attivit� del!l'1avvocato, che implicano, di per s�, ila parteci


pazio1ne dli'l:'etta e specifica �a�liJ.'esercizio dei pubblid poteri, ed ha negato che 

taJ.il �estremi possano raivviiswsi nell'arttivi,t� di consuJl.enza ed assistenza 

1egaU o di :raq::>p!l'eserntanza e difesa in giudizio. 

Certamente, fa soluzdone delile compJesse queistion.i. di!sCU1Sse � stata age


volata (1e irisu1ta, in particolare dalle osse!t"vazioni della paTte attrfoe della 

causa priincipaJ.1e �e delila Clommissione) dal fatto che si di1scuteva, ne1la causa 

di merito, delJ.e so1e restrizioni concernienti i:l 'l'equi1sito de1La oiittadirnanz�, 

e quil!lidi di una dtiJscrimiinazi~e �che dev;e in vlia di principio ritenersi vi!etata, 

avuto anche ri�gua!l'do agli artt. 7 �e 8, n. 7, del Trattato, daifila fine del 

periodo transifo!rio. 

Va rilevato, comu.!lJqiue, �che li.a Oorile dd giustizi<a non ha dato seguito 
alla 'l'i<chiesta delll'arfltor:e de<Hca 1carusa principale, deJilla Commiissione e delllo 



888 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
una ddisposiziione d11rettamente efficace e ci� nonostante la maillcanza 
eventuale, in un >Cl!eternninato settoo:-e, delle dtrettive di cui agli artt. 54, 
n. 2 e 57, n. 1, del Trattato. 
Sull'interpretazione dell'art. 55, ptrimo comma, del Trattato CEE 
Il ColllStliglio d:i Stato chiede inoltre che venga \I)lrecisato cosa si 
deve inteilldere, nell'art. 55, priirno comma, iP& � attivit� che in uno 
Stato partecti.Jpino, sia 1PUrre. occasionaLmente, all'eseiicizio dei pubblici 
poteri .. Si tratta ili accertare, iPi� \I)lrecisamente, se nell'ambito d:i una 
professione come quella foreI11se, 1siano esc:Luse dall'a(Plpllicazione del capo 
relativo al dilritto di stabilimento le sole attivit� inerenti a tale 
profesisione 1che partec�(pano all'esevcizio dei pubblici (Poteri, ovvero tale 
profeS1Sione vada esc'lusa nel suo compleSISO, in �COI11Siid!erazione del fatto 
ch'eSJSa com1prende attivit� �che parteciipano all'esevcizio di tali poterr-i. 
Il Governo lussembur,ghese e l'Orldine nazionale degli avvocati 
(Conisd:glio nazionale forense) del �Belgio, ritengono che la 1profestSJione 
forens:e �, nel suo COJll\Plles1S-0, s-0ttratta alle norme del Trattato in materia 
di diritto di 1Sltabiliirnento per il fatto ch'eSJSa \Partecipa in maniera 
organica all'amminiis:trazione della ,giustizia. Tale situazione si desumerebbe 
tanto diall'o11ganizzazione legale 1d!el1a pirofessione, che imipUca 
un comiplesso d1 irequistiti per l'ammissione e una disciplina rigida, 
stesso avvo,cato �generaile, rivolta a faoc-eSIPl1'�essaimenl1le merire ila prollllIDCia 
al diviJeto di discriiminaziom fondate suilila cd:ttadinllllillZa; ed � COIIllSeu:J.rtito di 
pr�ev:edere, anche per fil �dilfetto di una talle JiimLtazione :rJJelle statutiziond deil.ila 
Corte, che l:a decisione dar� run iri1ev:ainite impullso aiLla soluzione; im. conooeto, 
deil.1e varie diffkolit� d~e 0Sltaco1ano l"efllettiva attuazione del principio della 
1ibe11t� di sta:biillimento iper le aittivit� inldilpendem, e ainiche per quanto ooncerne 
La queisti-OillJe del !!'.�JConoscirmenito dei tiltoli. 
La deci�sione deliLa Cocille interviene a :risolvere, :invero, questioni che si 
trascinano da ammd, e delle quali resistenze di varia natura hanno dli faitto 
proC!!'aistinato La ;possiib11e soLuztione. P.er quanto 1conoerne, lin particolare, la 
pr0if>essilo1ne di 1avvocato, si era finora arvuta (1dQ1Po fil programma generali.e 
stab1lito, ,ne[ 1961, aii senisi deJ.l'art. 54, n. 1, del Trattato) soiliamenite una 
proposta di dd!!'eittiva, rpTesentata al Consiglio il 17 apirihlie 1969 (GucE, 20 giugno 
1969, n. C 78) e suil!la quale avevano esp!!'esso il il.oro rpaoc-erie, sosta~ialmente 
favoirevo<Le, se pur con proposte di modifiche, ii' Coimiitato economico 
e sociale nella :sessione deil 25 e 26 f.ebbirai~o 1970 (GucE, 28 maoc-zo 1970, 
n. C 316) ed il PiaT1amenito eur01peo nella seduta del 21 settembre 1972 (GucE, 
5 ottobre 19>72, n. ci 103); e quanto IStia determinante e dsolutiv;a 1a pronunci1a 
della Co!l'1Je riisuilita IP'M'�ticolaaimente 1evidenite quando si consideri che 
nella proposta dli 'direttilv:a (conoeirnenite, oltretutto, ile modalit� di attuazione 
della li!be!!'a IP!!'eistazdlone di 1servizi rpecr ta,lune aittivit� dell'avvocato) 
veu:J.tiva e:spressamoote precisa>to -dorpo ila ipl'lemessa �che l'attuazione del 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 889 

quanto dalle funzioni elSIP~etate dall'avvocato nell'ambito del plI'ocedimento 
giudiziario, �cui la sua ;partecipazione siarebbe, in ailll\Pia mislura, 
obbligatocia. Tali attivit�, che fairebbero dell'avvocato un ausiliario 
inddsperu;a1bile della giUSltizia, coistituirebibern un tutto coerente, i cui 
elementi non si 1POtreblbero scindell."e. 

L'attoll'e nella �causa principale, da [parte srue, fa jpresente che tutt'al 
[pi� determinate attivit� della !Pll'ofessione forense (partecipano allo 
esercizio dei ;prubblirci poteri e rche esse soltanto rientll."ano quind!i nel1'
eocezione di �cui all'art. 55 al iPrindpio della liibert� di stabilimento. 

Secondo i Governi tedesco, belga, britannico, irlandese ed olandese, 
nonch� !Secondo la Comrni:sisione, l'eccezione di rcui all'art. 55 si 
limita alle sole attivit�, nell'ambito delle varie professioni, che parteciiIJano 
effettiviamente all'esercizio dei pubblici (poteri, a �ondizione 
che esse LSiano scindibili dall'esr&cizio normale della professione. Divergenze 
sussistono tuttayia tra i Govell'Ili menzionati per quanto riguarda 
la natura delle attiviit� cos� escluse dal (Principio della libert� 
di :sta:bilimento, tenuto conto delle diff&enze ooganizzative della professione 
forense dia uno Stato memblI'o all'altll."o. In parttcolare, il Governo 
tedesco sottolinea �che, in 1colllsiid&azione della partecipazione obbligatoria 
dell'avvocato a taluni p!I'ocedimenti giudiziari, in i!S1Pecie in 
materia penale o di diritto iPUbblico, la professione forense e l'eserciZlio 
del (Potere .giudiziario sono cosi intimamente connessi che si devono 
esiclU1dere dalla li'b&alizzazione, (Per lo meno, ampi settOTi di tale IPII'OfeSISione. 


diritto di stabilimento, per essere effettiva, presuppone che, paraUelamente 
alla soppll'essione deUe restll'izioni, siano prese misure di coor�dinamento e di 
reciproco riconoscimento dei diplomi �, e e che l'eilabor'azione di tali misure 
richiede una preparaznone pi� lung.a -� che � pertanto necessario rinviare 
l'attuazione del diritto di stabilimento a direitive successive �,�con UJna tenninolo:
gia, .cio�, che sembooiva cond:iziJonall'e J.',efficaciia del!l'ax.t. 5'2 :del TTattaito 
aiLLa emanazione rde1lie di!rettive 0contemprlaite agli a.11."tt. 54, n. 2, e 57, n. 1. 

P�er quanto concerne il reciproco riiconoscimento dei titoli accademici 
e pro:fiessicmali, oomrunque, inessuna �COI1C11eta dln:i:ziiativa � sta1la finoira adottata, 
�essendo tlllttora allo studio una �serie cli proposte di rdill"ettive presentate 
dalla Oommssione peT il.'1attuazione rdii tale ipOOcipio. Si tratta invero 
di questione cli notevole portata, resa complessa daihla difficolt� di compai:
rai:re differenrti procedimenti di :formazione p1mliessiornaiLe. Iii. ~orblema dowebbe 
pre.senitare paTUcolare difficolt� di s�Wuziooe, anzi, !l;FOIPr.io pell." 
qurunito �concerne la professione :forense, dato che iJ. conseguimento dei ti!toili 
richiesti per �l'�esercizio di tale professione, a �differenza di quanto pu� di!rsi 
per ailtre rusciipwe (.oome ad resem(pfo per iLa meclicilna), .gall'alltisere una 
prepa:razione e una cono.scetl!Za 11."iferilte, di noironra, aid uin de1leirmlillJa1Jo 
O'.t'ldilnamento .giuriidiico nazional�e; .ed � .si.g1nificaitivo, in �axgomento, che J.a 
stessa ColI'lte di gdustizia abbia avuto occasione di afiermare, decidendo un:a 
causa coocerinente, tra il.'aaitro, li.a Jiegilttimit� di un baillldo di concocso che 

IO 



890 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

A ternnini dell'art. 55, primo comma, sono esclusi dall'applicazione 
delle dils1Pooizioni del capo :relativo al diritto Oli stabilimento, �per quanto 
il"iguarda lo Stato membro interessato, le attivit� ohe in tale Stato 
partecipino, siia pure occasionalmente, all'eS!e11cizio diei pubblici [poteri �. 
In considerazione del carattere :fondamentale, nel sistema del Trattato, 
dlella li!bert� d1 srta1bilimento e della nooima d'el txattamento nazionale, 
le deroghe 1consentite dall'art. 55, 1Primo comma, non (possono assumere 
una rilevanza 1che vada oltre il fine :per 'cui questa clausola ec1cezionale 
.� �stata inserita nel Trattato stesso. L'art. 55, n. 1, deve consentire 
agli Stati me1;nibr1, nell'ipotesi in cui dete1l'l!Ilinate funzioni che iffi!PUcano 
l'esericizio dei IPU'bblici 1Poteri sooo connesse ad una delle attivit� 
indipendenti di cui all'art. 52, di precludeTe ai dttaid'ini l'accesso a 
tali funzioni. 

Tale esigenza � (pienamente sodidlisfatta dal momento in cui l'esclusione 
dli tali perisone � limitata a quelle attivit� che, considerate in re 
steSIS'e, 1costituiiscono una partecipazione diretta e S(pecifica all'esel"Cizio 
dei pubblici poteri. L'estensione della 1dle:roga di 1cui all'art. 55 ad una 
intera !Pl'Ofessione � possibile soltanto nell'ipotesi in cui le attivit� 
riS(pondenti a tali �caratteristiche vi si t1'ovano connesse in tal guisa 
che la 1concessione della Ubert� di sta'bilimento avrebbe l'effetto d'imporJ:'
le, allo Stato membro inter�eSJSato, l'Oibbligo di 1c~msentiire l'ese:ricizio, 
sia IPUI'e ocicasionale, dia parte di non cittadini, di funzioni che rientrano 
nei puibb!Lci [poteri. Non si pu�, viceverisa, ammettere tale estensione 
laddove, nell'ambito dli una professione indipendente, le attivit� 
che ipartecipano all'esercizio dei pubblici (poteri 1costituiscono un elemento 
�scinrubile dall'illlsieme dell'attivit� pq-ofessionale. 

In mallJcanza dii qualsli�i!si direttiva adottata in forza dell'airt. 57 
al fine di airmruirazare le diiS1Pofilzioilli interne relative, in iparticol�i!re, 

Con�te!IlJ;lllava tra i requiisiti di ammissione ia � conoscenza teorica e pratica 
del diritto olandese �, .che � Bench� lo Statuto vieti di riservare posti ai 
cittadini di un determinato Stato membro, l'autorit� che ha il potere di 
nomina pu� legittimamente subordinare la sua scelta, trattandosi deil'assunzione 
di un dipendente, alla condizione che il candidato sia in possesso di 
nozioni teoriche e pratiche relativamente ad un determinato ordinamento 
giuridico nazionale� (sent. 4 aprile 19�74, nelJa causa 115/73, SERIO; v. pure, 
in ainalogo senso, :sea:it. 28 marzo 1'968, !Dleil1a oarusa 33/617, KuRRER, Racc., 170). 

� auspkabil�, comunque, che la decisiol!lie in irassegn;a determi!DJi, anche 
per quanito �concerne iii p!reVentivato :ricooosoimento veciipirooo dei tiltoli, un 
efftciace i'l'.llCll'emenrto degli studi ]n �corso, a'l'.llche per evitwe ,che le notevoli 
affetrmazicmi 1di principio contenute nella senrtenza, risolutir\'e nel caso in 
cui, come nie11a .specie dectsa, il cittadino straruero abbia conseguito iJ. 
titolo 111iecessarlo IIllello Stato membro in C1W intenda esevcitiwe la pl'ofessiorne, 
vengano ad esseire idi fatto intese, per gli iailtri casi, come fOI":lruM.i 
quanto sterili riconoscimenti di 'Pl'incip.io. 


PARTE I, SEZ. II, GIUJ.'lIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 891 

alla pirofesfilone foirense, l'esereizio di questa resta diisci:plinato dal di


ritto dei vari Stati membri. L'.eventuale aJP1Plicazione delle irestrizioni 

del1a libert� di stabilimento dli 1cui all'art. 55, 1Pirimo 1comrna, va quindi 

valutata separatamente, per ciascuno Stato membro, tenuto conto delle 

wspo1Swoni interne afferenti all'organizzazione ed all'eswcizio di tale 

JP!t'ofesisdone. Tale valutazione deve tuttavia tener conto del cairattere 

comunitario dei limiti ;posti .dall'art. 55 alle deroghe consentite al pirin


c.i(pfo della libert� di stabilimento, al fine di evitare che l'effetto utile 

del Trattato non veng.a eiscluso da d~osizioni unilaterali degli Stati 

membri. 

Le prestazioni !P!t'Otfessionali che imipliicano contatti, anche regolari 
ed O['lgantci, 1con i tribunali, ovvero la parteci!Pazione, sia pUII"e obbligatoria, 
al loro funzionamento, non costituilS1cono partecipazione allo 
e.sea:icizio dei 1P1Ubblici poteri. In. particola.ire, non IPOISISOno venir considerate 
come partecipazione a tali poteri le attivit� !Pi� tipiche della 
ipirofessi.one forense, quali la 1conisulenza e l'assistenza giuridica, come 
. pure la lra[p!plresentanza e la difesa dlelle !Parti in giudizio, neplPure 
quando il ministero o l'assistenza dell'avvocato � obbligatorio o costituisce 
oggetto idi una escluisiva voluta dalla legge. In effetti, l'esercizio 
di tali attivit� lascia intatti la valutazione dell'autorit� giudiziaria e il 

libero eseil"cizio della funzione giurisdizonale. 

Si deve quindi risolvere la questione sottoposta a questa Corte nel 

senso 1che l'eccezione alla libert� �di stabilimento di cui all'art. 55, piri


mo 1comma, va limitata a quelle, :lira le attivit� contemplate dall'art. 

52, 1che, di iper i.s�, implicano la partecipazione diretta e ~ecifica allo 

esevcizio dei iPUJbblici poteri. Comunque, neH'ambito di una libera piro


fei.slSione quale quella dell'avvocato, non s:i poS1Sono consideraa-e come 

tali le attivit� quali la collSIUlenza e l'aStSistenza legali, o la rapp1re


sentanza e la difesa �delle parti in .giudizio, nepjp�ure 1se l'esercizio di 

tali attivit� costituisce oggetto di un obbligo o dli una esclusiva voluti 

dalla legge. -(Omissis). 


SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) 


OOiRTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 luglio 1973, n. 1866 -Pres. 
Pece -Rel. Montanari Visco -P. M. Tavolaro (conf.) -SeT'Vizio 
per i contributi agiricoli untfi.cati (avv. Sorrentino e Sequi) c. As:seSISorato 
alle finanze della Regione skiliana (avv. dello Stato Albisinni 
e Calderone). 

Competenza e giurisdizione -Controversie in materia di quote inesigibili 
di imposte -Ricorso dell'ente impositore -Giurisdizione 
della Corte dei conti. 

Le vertenze fra ente impositore ed esattore relative al rimborso 
di quote inesigibili si riferiscono a materia di pubblica contabilit�; per 
esse sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche quando la lite 
sia iniziata dall'ente impositore e non dall'esattore (1). 

(Omissis). -Con decreto 8 novembre 1968 l'A.ssessor'e delle Finanze 
della Regione siciliana res!Pingeva il il"icomo gerarichko !Proposto 
in data 1 aiprile 1967 al Ministero delle Finanze (e da questo, rimesso 
per 1competenza al piredetto .AJsseSISore) dal Servizio contributi agricoli 
untficati avvemo la decisione con la quale l'Intendenza di Finanza di 
Agrigento aveva -in data 24 febbraio 1967 -accolto tred!id domande 
di rimbooso per inesdigibilit�, relati<ve a quote per contributi 

(1) 'Sull'�:mpmitante questLOfllle so~oposta ailil.'1esame del.Le SS. UU. non 
� dato 11.invenire, a quanto consta, specifici !PII'ecedenti .giurisprudenziali, 
anche se \la sentenza applica un principio OII'IIIlai consolidato (dopo una 
!PII'onuncia difforme deHe sezioni unite, SO novembre 1966, n. 2611, in questa 
Rassegna, 195,7, I, 54). 
Non pu� dubitairsi dell.'esaittezza del pr:imicipio iflest� aflietrtm.alto mdioaito 
suJl'i.nitetrpTetazione d�:u'art. 103. Costiitumone 1coooettamente ~ 
qiuaile norma avi�nte eiffica:cia iimmediaita iinmoVlaltiva e iprecettiva. 

Cwca il.',estensione della gilllJI"isd:izione appartenente aifilia Ooirte dei conti 
in ma:te:ria di 'contabilit� pubblica c:lir. Cass. SS. UU. 20 il.uglio 1968 n. 2616 
imi Giust. civ. 1968, I, 17,6:7; Cass. SS. UU. 5 feblt"baio l9i69 l!ll. 3163 mForo it., 
1969, I, 2962; BuscEMA, 00flllseguenz�e 1deil!l'aisso1g~amento degli enti pubbldici 
ilst1tuzi001:ail.izzaiti. aiLLa �giiurisdizi0I1Je con:babile, in Fo'T"o amm.vo, 1969, 
II, 124 e, pelt" quanto xiiguaarla La dec:isiJone ,sottoiposta a regoil.amento prie
�venti.vo, BuscEMA, Competenza della� Sezione 1giiuclsdiziicmaile pelt" ila Regioo:re 
siciliana nei 1confronti degli agenti conitabiili ,df enti !Parificati, in Dir. e 
pratica trib. 1970, II, 1008. 

(*) Afla ll'edazione deilllie massime e del[e note di questa Sezione ha 
collaborato anche l'Avv. CARLO CARBONE. 

f,~ 


i:: 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 89~ 

unificati, piI"odotte t:ra il 25 :giugno 1957 e 1'11 magigio 1960 dall'Esattore 
:delle !Imposte di l\/Iontallegro, Calderone Teodoro. 

Contro il decreto dell'Assessore il Presidente della Commissione 
centrale del Servizio 1contributi agir!Lcoli unificati !PlrotPoneva vicooso in 
dlata 14 feibblraio 1969 alla Corte dei Conti. Lo stesso Servizio contributi 
unificati Pit'OIPOneva anche iricoTlso al Consiglio di giustizia ammini:
strativa ~per la Regione siciliana ed alla Sezione giurisdizionale della 
Corte idei conti (p�ll" la Regil)ne siciliana. 

Con decisione 16 gennaio -17 febbraio 1970 la Corte dei conti, 
Sezione seconda giurisdizionale, dichiarava la proipiria incompetenza a 
pronunciarsi sul lt'icorso, trattandosi d!i 1controvelrsia rientrante nella 
com1petenza della Sezione giurisdizionale della Corte per la Regione 
siciliana. 

La Corte dei conti osserva in motivazione: a) ,che doveva esaminansi, 
1con carattere di !Priorit� ri:sipetto alle altre questioni, se in cmdine 
al rairoiorto per 1cui &a .causa' LS1US1Sistesse la giurisdizione del magistrato 
contabile e, nell'ambito di questa, la 1C01II11Petenza del giudice adlito; 
b) che la materia del contendere e l'oggetto della causa erano ricomprese 
nell'ampio � .genus � della conta;bilit� pubbUoo, .giacch� -analogaanente 
a quanto si verifica nei giudizi instaurati dagli esattori !Per 
ottenere il rimb011so di quote inesigibili dii qoste, negato da1gli enti 
impositori e dalle autorit� ammintstratve aid!ite in via gerarichica si 
trattava della regolarizzazione di una !Partita di conto in contestazione 
tra un agente 1contabile e l'ente :publbUco illl!Positore, materia nella 
quale essa Corte aveva gilllriisdizione piena ed esclusiva, di legittimit� 
e di merito; c) che il giudizio rimane nell'amibito della giurisdizione 
contabile, tanto nel 1caso in cui il rappoo:to IP'rocessuale sia instaurato 
dall'esattore, al quale in 1sede amrninistlrativa sia stato negato il rimbor.
so, quanto nell'ijpotesi in 1cui detto ra!Ppo;rto sia instaurato dall'ente 
iin1Positme che intenda fait' educare la decisione amministrativa favorevole 
all'esattore; d) �che la Regione siciliana, in forza della fogge 
regionale 20 marzo 1950, n. 28, deve 1conf�igura~ come soggetto attivo 
della riscossione di tutti i tributi e contrilhuti indlicati dalla rp.redetta 
legge, indipendentemente id:al potere Qos1tivo e di:spositivo in ordine 
a �ciascuno dei proventi, potere 1che, per alcuni di essi, � certamente 
dello Stato o di altro ente destinatario; e) che a noil'lffia dell'art. 3, n. 2, 
del d.1. 6 maggio 1948, n. 655, sono attribuiti, con formula amjpia, alla 
com[petenza della Sezione giurisdizionale 'della Corte idei conti per la 
Regione. siciliana tutti i .giudizi in materia contaJbile interessanti la 
Regione stessa; f) d1e, pertanto, l'esame e la !Pronuncia sul merito del 
ricovso (e quindi anche :sull'ammissilbilit� del rkoirso stesso) rientravano 
nella �COIJ:rl!Petenza dell'anzidetta Sezione giurisdizionale IPet" la Regione 
s1iiciliana. 


894 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il Serviizio per i 1contrilbuti agricoli unificati ha \Pfl"OIPOSto ricomo 
per a:-egolamento pll."eventivo di giul"i:sdizJi.one. 
Resiste con controriool1SIO l'Assessore alle finanze della Regione 
siciliana. 
Il 1controriicorrente ha !Pll'esentato memoo.-ia. 


Motivi della decisione 

Il rkorrente assume che la controvemia di cui trattasi, (pure afferendo 
alla materia della 1contabilit� [pUJbbUca, si distinguerebbe dal 


� giudizio di conto ;per la 1diverisit� del 1suo oggetto. Non vi sarebbe necessit� 
di esame sulla regofall"it� di alcun conto in quanto la legge, 
attribuendo all'esattore la responsalbilit� del non riscosso !Pel:I' riscoSJSo, 
renld!e 'SU{Perfl.ua la presentazione dei 1conti .giudiziali degli esattori. SusSiisterebbe 
U!Ila differenza, sostanziale tra il giudizio sulle domande di 
rimbo1100, iniziato dall'esattoa:-e, e quello prop.osto su iniziativa dell'ente 
itnjpositore, 1che investe la regolarit� -formale e� sostanziale -del 
procedimento am�ministrativo: quest'ultima materia sarebbe regolata 

I

non dall'art. 92 bensd dall'art. 154 del t.u. delle leggi sulla riscossione ( 

~!

delle iim[poste del 1963. 

~~ 

Nella 1sipecie la com1Petenm sarebbe [pe:rici� del ,giudice amministrati<
vo. Il ricorrente a1g1giunge che qualora si ammettesse la giurisdizione ri 
della Corte dei conti; la 1controve11sia non IPOtrebbe essere inquadrata w 
tra i 1giudizi dli conto veri e iprOIPl:I'i ma nella giurisdizione contalbile di 
carattere generale. 

I

Va premesso �che nell'esattore si rinvengono le qualit� richieste J 
per la 1confi,gurazione di un contabile e cio� di un agente incaricato, 

; 
; 
~~ 

p�r �concessione-1contratto, di riscuotere 1dienaro di S[pettanza dello Stato 

o di enti rpuibblici e del quale l'agente stesso ha il maneggio nel periOdo 
,cli temjpo intercorrente tra la riscOISSlione ed il versamento. � vero 
che l'esattore, essendo tenuto all'obbligo del non riscosso 1Per :riscosso, 
non � tenuto -�Come ,gli altri agenti contabili -alla resa del conto 
per ottenwe il diiscariico: a chiusura dell'esercizio egli non viene, inI


fatti, a trovami nella posizione di debitore del carico cOI'll"iS\Pondente f~ 
all'ammontare delle �iIIl[poste iscritte nei ruoli ,in quanto ha gi� 1Prov


I 

veduto a vel'lsare, nel 1corso d'ell'esel'lcizio, alle ;pit"eis1critte scadenze, nelle 

~ 

casse degli enti iPUbbHci i.m[positori rammontaire .delle somme stesse. 

m 

In tal modo l'ente i;mposihxre � soddisfatto e nulla pu� pretendere dal-

I ~f: 

l'e�sattore. Pu� a�ccaidere, rper�, che sia l'esattore a trova11si �~reditore [:: 
e ci� avviene quando la riscossione di alcune delle quote anticipate 
i::


non sia 1stata all'esattore possibile, nonoisita:nte egli abbia ademjpiuto 

(�"

r~olammente a tutte le 1cure della riscossione. L'esattore ha allora di-\:: 
ritto al -borao di tali quote, che dkorni ines;gibili ed il relativo giu



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 895 

dizio pu� essere dia lui [pl'omosso innanzi a quell'autmit� che normalmente 
giudica della r~nsabilit� contabile. 

Raiv:visata nell'esattore la figura dli agente �contabile, nonostante la 
IP:resentazione dei 1conti ,giudli:ziali sii.a jper gli es~ttori SUIJerfiua, per le 
partkolari ragioni soipra esp9ste; deve rilevaTISli che dall'art. 92 del t.u. 
delle le.gigi sui servizi della riscoSISlione delle im1Poste dirette (d.P.R. 
15 maggio 1963, n. 858) � JPTevista contro il provvedimento dii rigetto 
da jparte dell'intendente di finanza 1della diomanda diretta ad ottenere 
il rimbomo delle quote inesigibili, la pOISIS:iJbilit� di presentaire ricomo 
al Ministro delle finanze e, contro la deciiisi.one di ri1getto di tale Ministro, 
la :ptl"qponibilit� di un dcorso alla Corte dei conti, nel tertm.ine di 
90 giorni dalla notificazione della. decisione stessa. La pred!etta normativa, 
�Come quella del t.u. delle leggi .sulla Corte dei 1conti (appr<YVato 
con :r.d. 12 luglio 1934, n. 1214) non IP!revedono, inv�ece, il caso inverso 
a quello del rifiuto del rimoo.11so delle quote inesigibili e cio� il caso 
in cui, accolta la domanda 1dli rimbor:so, Sii.a l'ente impositore (diverso 
dallo Stato) a voler 1PT01Porre ricOII'ISo :giurisdli.zionale contro la decilsione 
amministrativa ad SSIS!O sfavorevole. 

Non ipu� invocarsi, al dguard!o, l'aipplicaibilit� -come deduce il 
ricorrente -dell'art. 154 del t.u. delle leg,gi sui servizi dlella riscossione 
.delle ~oste diirette. Tale d.i.'1Posizione concerne unicamente la 
definizione in via amminilstrativa 1delle �controvers~e tra gli agenti della 
riscossione e .gli enti iimp.ositmi, �che iPOS1sono insorgere in p�ndenza 
del raipiporto d:i geStione esattoriale, e -avendo una iPOrtata .generale non 
trova a!PIPlicazione nell'i.tpotesi del rimborso delle quot~ inesigilbili, 
per la quale deve valere la disciiplina specifi1ca dettata negli artt. 90, 
91 e 92 dello stesso testo unico. 

Va os1servato, invece, che anche quando sii.a l'ente imipositore a volere 
:instauraTe il craipporto contenzioso contcro l'esattore, che abbia ottenuto 
iin sede wna:ninistrativa un rpTOV'Vedio:nento a s� favorebole suila 
istanza di [["im'b-011so dlelle quote inesigiibili, i tel'llllini o~gettivi della 
conilrover1Sia restano sostanzialmente identici a quelli del giudizio ad 
istanza di parte esjpressam.ente jp[["eviisto: non mutano la natura e l'oggetto 
della lite, che -al [pari di quella ,promoSISla a seguito del ricorso 
giurisdizionale dell'esattore -si rpropone di definire la icontestazione 
sorta 'SIU una partita di �conto e 1cio� sulle ragioni di 1C[["edito a debito 
fra l'esattore e l'ente irrupositore. 

Che la controverisia na,scente d!al :r:ifi.uto di rimbol'so di quote inesigilbili 
attenga alla materia contalbile non pu� es1sere dubbio ed � anzi 
legislativamente !Pl'evisto, ,gia1c1ch� il t.u. <l!elle le~gi sulla Corte dei conti 
esiplkitamen.te l'include tra i .giudizi in materia icontaibile (sezione seconda 
del capo quinto relativo alle attrilbuzioni .giurisdizionali della 
Corte). 


896 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Da tale 1Premessa consegue che la gurisdizione sulla controversia 
di 'cui trattasi 1sipetta alla maigiJStratura contabile. Invero, in virt� della 
norma di cui all'art. 103 della Costituzione, avente efficacia innovativa 
e IPI"ecettiva (c:fr. sentenze di questo sUJpremo collegio nn; 2616/68 e 
363/69), la Corte dlei conti ha acquiJStato una com[petenza generale sulle 

� materie di contahilit� !Pllllbiblka. La nozione di contabilit� pubblica si 
individua sul concorso di due elementi, l'uno sogigettivo, attinente alla 
natura pubblica dell'ente e l'altro oggettivo, riflettendo la qualiLficaZlione 
pUJbbUca del denao:-o o del bene oggetto della gestione. Pertanto 
la ,giurisdizione contabile deve esiten:d'e~si a tutti i ra!IJIPorti inerenti alla 
gestione .finanziaria o patrimoniale svolta dall'.Ammin~strazione dello 
Stato o di qualsiasi ente pubblico. 
Il ricorso va, perci�, rigettato, dovendosi dichiaraa:-e la ,giurisdizione 
della Corte dei conti. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 gennaio 1974, n. 18 -Pres. 
Flore -Rel. Sgroi -P. M. Ped!ace (con:f.) -Comune di Cortemaggiore 
(avv. Vitale e De Monti) 1c. Ministero Interno (avv. Stato 
Azzariti). 

Competenza e giurisdizione -Giudice amministrativo -Decisione di 
merito in caso di giurisdizione di legittimit�: difetto di giurisdizione. 


Competenza e giurisdizione -Questione di costituzionalit� sollevata 
in sede di regolamento di giurisdizione -Limiti di rilevanza, 

La decisione del giudice amministrativo che invada la sfera di giurisdizione 
di merito in un'ipotesi in cui la legge prevede soltanto it 
sindacato di legittimit� � viziata da eccesso di potere giurisdizionale; 
ci� peraltro non si verifica quando l'organo giudicante non abbia espresso 
una volont� che si sostituisca a quella della P. A., e si risolva, cos�, 
in una sostanziale riforma dell'atto impugnato. 

La questioni di costituzionalit� possono essere sollevate nei giudizi 
di cassazione vertenti in materia di giurisdizione solo quando abbiano 
rilevanza sulla risoluzione della questione di giurisdizione (1). 

(1) mpooito oooitraJLe delll.'tintooessante ~sda~steva nelll'esamm~
e se, ad fini delil.'aipjpllimmone delil'aa:ii;. 99 OOll�lma 4 della !Leggie bainoma, 
iii ,criJterio dieil.JJa ,e<mJVemenza ecooomi:ca cod.nioidesse, so!Lo, 11'.lleilJ.a !lidtu.zione 
deLl'agigio oftierta daill'aispilrante assurnore del,serivi.zio. 
La risposta negaitiva; del Consiig!lio di Stato ooa sostanziaJlmente baisaita 
sull'avviso che il citato criterio di 1convenienza dorvesse proiettarsi in ll.1ll 
campo pi� vasto di quell.o che compootasse il paragone di due cifre di ridu



PARTE I, SEZ. n;I, GIURIS. su QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 897 

(Omi~sis). -Ai sensi dell'art. 99 1d!ella legige bancari.a il Comune 
di Cortemaggiore invit� i dlue soli istituti di IC[["edito aventi sede in 
quel Comune (e 'Cio� la Cassa di Risparmio e la Banca di Piac.enza) a 
presentare entro il 20 rucembre 1963 le offerte iP�er l'espletamento del 
servizio di tesoreria comunale !Per il decennio 1964-1973. 

Non essendo state presentate offerte ad <>tp�ra dei ipredetti istituti, 
il Consi,glio comunale chiese di ess'ere autorizzato ad affidare all'esattore 
1consorziale, Giovanni Del Sante, il servizio di tesoreria, per il 
COl!lltpenso annuo dello 0,80 % sull~ entrate; ma la Banca d'Italia non 
concesse il :presicritto benestare sotto il riflesso che non ricorreva nella 
specie il caso speciale irpotizzato 'dall'art. 99, comma quarto, della legge 
bancaria dato che, 'con lettera [Pertvenuta al Coo:niune il 28 dicembre 1963, 
la CalSISa di Rispairmio 1si era dichiarata idl�!sposta ad assumere il servizio 
per il coorupenso cllello 0,85 % . 

Con atto del 21 febOO-aio 1964, n. 22, il Comune :deliber� nuovamente 
di affidare il servizio al Del Sante, che aveva ridotto la richiesta 
di COII11penso allo 0,60 % ; ma ancora una volta la Banca ,d'Italia ne,g� 
il IPr'Q!P'Tio benestare e la G.P.A., nella seduta del 25 settembre 1964, 
riifiut� l'a\pprovazione della ipredetta deliberazione consiliare. 

Il ricorso gerarchico IPII'OIPOSto 1cllal Comune avveriso tale iprovvedimento 
fu rigettato dal Ministero dell'Interno con decreto del 19 aprile 
1966. 

Del decreto ministeriale il Comune chiese l'annullamento per violazione 
dell'art. 99 citato e rper illogicit� manifesta, ma, con la decisione 
ora denunciata, il Consi,glio dli Stato ha respinto il ri:conso, rilevando 
che i �casi speciali -in piresenza dei quali il servizio d!i tesoreria 
comunale [PU� essere affidato a :privati gestori delle esattorie comunali se 
non si esauriscono nella inesistenza in loco di aziende di credito e 
nel rifiuto, dia [Parte �di quelli esistenti, di assumere il servizio, vanno 
determinati con 1c:riterio restrittivo, sicch� deve escludersi �Che il Comune 
abbia il potere. di 1scelta sulla baes del calcolo di convenienza 
economica; e ove si volesse ammettere la rilevanza del fattore economico, 
1si dovrebbe fail'e riferimento (come IS:� � esattamente sostenuto 
nel decreto ministeriale im[Pugnato), non soltanto alla mi:sura del com


zi.Ollle delil'ag;gto, dov�endosi vitceverisa faire merimento anche ad ailitril ~SUIPposti, 
anch'essi inditspensabili ipeir la delimiJtlazd.olne de1l.'amzidetto pirkicipio 
economiico. 

Le sis. UU., 'oot'!t"ettamenite, hamlo esclluso che sifl'aitroo ragiOilllmlOO!to 
COlllooeta:sse un'indagme dli merito: esso esprimevia un oonrviincimento giruddziaile, 
e conseguentemente, non poteva essere C0I1Jsiderato ailla stregua di 
una ccmoreta vutlutazione di oonv~. 

Per li. preoodenrtii. ,c:flr. in pcwtiicolwe Oass. Sez. Un., 15 imar.ro 19'72, n. 745 
in questa RCL88e'gna, 19'72, 1, II, 211; Caiss. Sez. Un., 17 :llebbil'1'81ilo 1972 n. 429 
in Giust. civ. Mass. 1972, III, 35. 



898 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


penso, ma ad un COIIIl!Plesso di elementi, quali l'oil'ganizzazione aziendale, 
la ~esenza di peI1Sonale 1S1Pecializzato e simili, senza contare che 
la differenza tra i due icOill[pensi era nella specie d!i entit� molto 
modesta. 

Contro questa decisione il Comune di Cortemaggiore ha proposto 
riJcOl'!So per cassazione, sulla lbase �di un unico motivo. 
Resiste con 1controricorso il Ministero dell'Interno. 

Motivi della decisione 

. \ 

Secondo il Comune ricor.rente, il Consiglio dli Stato, nel motivare 
la :propria diecisione in wd!ine all'�lm[)Ugnazione proposta contro il decreto 
ministeriale di rigetto del rlcoil"so gena11chico, avrel:fue COIIllP�iuto 
un inammissd:bile esame dii merito sul !Ill"ovvedimento impugnato, esiorbitando, 
1c01sil., dai lniti dei propri 1POteri giuriJSd:izionali, in quanto 
awebbe isvolto u nautonomo a(pprrezzamento, precluso al ,giud!i.ce di 
legitt:L:rnit�.. 

AggiUll!ge il rkOI'll"ente 1che, seguendo l'inte11pretazione restrittiva 
accolta dal Consiiglio dii :Stato, l'art. 99, 1coonma secondo e quM'to, della 
legge ban1carria �contrasterebbe con l'art. 41 della Costituzione: e a tale 
dguar,dio solleva questione 1dli legittimit� costituzionale. 

Il ric01Tso non iPU� essere accolto. 

La decisione del giudice amministrativo che invade la sfera della 
giuriJSdizione di merito in una ipotesi (come quella qui considerata) 
in cui la legge !Prevede il 1solo sin1dla:cato di legittimit� � senza dubbio 
viziata 1dii eccesso dli potere 1giurisd:izionale ed � perci� sindaicabile da 
queste sezioni unite. 

Senonch� il denunziato d!ifetto di ,giurisdizione, nella specie, non 
SU!Ssiste. Pel"ch� si abbia invasione nel caill!PO della giurisdlizione di 
merito occorre -!Pell" orientamento ciostante della S.C. -che il giudice 
amminiistrativo della legittiimit�, quale che sia il diispositivo della 
sua �decisione, decisa in base ad una dilretta valutazione dell'interesse 
pubblico relativo all'atto �Jill!Pugnativo, sotto il prrofilo dell'opportunit� 

o 1della convenienza dell'atto stesso, ovvero, sostituendosi all'Aitllministrazione, 
!Ill"OCeda direttamente, e con efficacia immediata e vincol~nte, 
a quegli apprezzamenti che sono demandati all'Aanmini:strazione stessa. 
Occorre, insomma, che il [p!l'ovvediimento decisorio finale, IPUT nel formale 
ri:s(petto della fo!l'IInula dell'annullamento, eiSJPdrna una volont� 
dell"organo giudtcante cil.e si sostituisca a quella dell'Amrninis�trazione, 
risolvendOtSi cosi in� una �sootanziale riforma dell'atto �IIllPUgnato (c:fr. 
Cass., 15 marzo 1972, ri. 745; Cass., 13 aprile 1970, n. 1012; Cass., 
5 marzo 1969, n. 694; Casis., 6 aprile 1963, n. 895; Caiss., 12 febbraio 
1963, n. 359). 

PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 89!) 

PrQPonendOISd come unico :pirofilo di indaigine la rtcerica della detemninazione 
dei � 'casi r.sipeciali � di �cui all'arrt. 99, comma quarto, della 
legge hanicarria, il Consiglio di Stato ha accolto in prQPosito una interpretazione 
della 1citata norma, 'che coincide 1con quella seguita d~l Minilstero 
1dlell'interno nel LSUO rprovved.iimento di rigetto del rtcorso gerar.:. 
cihico. Lungi da s01StituiTe, quinld'i, il rpro[prio dilretto ed autonomo 
aiptpiI'ezz:amento ,dli <>tPIPOrtunit� o idli convenienza a quello �coIIl[)duto dalla 
P.A., il .Consiglio di <Stato, nell'esaiminare il ricorso prQPosto contro 
l'atto negativo di 1controllo, s� � mantenuto rigorosamente nella sfel'a 
del sindaicato di legittimit� sul provvedlimento minissteriale. l'l :riferimento 
alla 1convenienza economica si S!Piega agevolmente nel senso che 
il Consiglio di Stato ha ritenuto che il criterio della !r.iiduZJione dell'agigio 
non possa assUJinere un ruo'lo decisivo e, tanto meno, esclusivo in relazione 
alla valutazione della convenienza, �che [pure ha giud'kato rilevante 
�i fini dell'applicazione dell'art. 99, �comma quarto, citato. 

In altri temnini, nella ,dJeciStione im!Pugnata non si afferma 1a convenienza 
idi adottarre una certa detemninazione, ma isi esprime l'avv.iiso 
che il ,criterio dli convenienza, �che assume rilievo nella d:tsc�[plina de 
qua, non pu� esauri.lrs:i in �un mero confronto di due cifre (limitato, 
cio�, alla constatazione della dirvel"sa misura del COIIl[)enJSo :richiesto 
da <ciascuno .dJegli offerenti), ma deve 01Perare in una pi� lwga fPl"Osipettiva 
,atta a daire un contenuto concreto, nel suo riferimento a fattori 
divel"si e .concowenti, al criterio istesso. In tal modo si !Pil'Opende 
per una delle due diverse interpretazioni della disciplina nomnativa 
che il Comune e, rispettivamente, l'autorit� tutoria hanno �creduto fondata; 
il che rende manifesto da una parte 1che si � in presenza non 
gi� di una rvalutazione di convenienza in concreto, ma della motivazione 
del convincimento del giudice in 011dine alla '.Portata della noTmativa 
vigente e, dall'altra parte, che la censura iproposta� dal II'icorrente 
si risolve nella inaimmissibile denunzia di un errore in iudicando. 
Se, !POi, il Comune ha inteso addebitare al Ministero l'errore di aver 
dato alla mancata !liJ.J'P�rovazione della deliberazione comunale una giustificazione 
non addotta dalla G.P.A., 1si tratterebbe, 1PUr sell[pre, di 
una critica svolta sul piano della violazione di legge, in quanto attinente 
ai limiti. dei poteri �spettanti all'autorit� investita del ricorso 
gerarchico e, llJTectsamente,, alla questione dell'attribuzione o meno al 
Ministero di poteri sostitutivi, nell'indicazione delle iragioni giustifi>ca-. 
trici del provvedimento della G.P.A., in sede di decisione di quel ricorso. 


Inutiln;iente, infine, il ricOTrente !Solleva la questione di illegittimit� 
costituzionale delle norme di cui ai 1comma secondo e quarto dell'art. 99 
pi� volte icitato, deduoeilldio che, se interpiretare nel senso che il Comune 
non disporrebbe di non potere discrezionale dli scelta dell'a:sSJUn



900 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tore <d!el sewizdo 'dli tesoreria� neprpure nel caso cli offerte :pi� vantaggiose 
da parte del 1Priivato, tali no:mne sarebbero fu contrasto con l'articolo 
4, comma ;primo e terzo, Cost., in quanto escluderebbero la ILbera 
iniziativa economLca senza essere intese al conseguimento di una utilit� 
sociale e senza contenere entro pq-ecilsi limiti le iil>otesi in cui quella 
iniziativa 1pu� essere saCll1ficata. 

La questione � palesemente i.Tirilevante in questa sede. Per vero, 
quando il rko'.l1SIO verte in materia di �d!ifetto <fil giurisdizione, le questioni 
di legittimit� costituzionale possono e1ssere sollevate solo in quanto 
abbiano iinddenza o rilevanza sulla risoluzione del giudke relativo 
alia giurisdizione (dir. Cass., 17 febbraio 1972, n. 429; Ca:ss., 28 settembre 
1968, n. 2993). 


Una 1situazione 1sim.ile non si .realizza nella S1Pecde, dato che l'eventuale 
declaratoria di illegittimit� delle norme, nei cui a:iiguardi i lrilcoirrente 
eleva il sospetto di incoistituzionalit�, non !Potendo mai tradursi 
nel riconoscimento dli una diveirsa consistenza, alla :posizione sog1gettiva 
fatta valere dal Comune, non �comporterebbe la devoluzione della controversia 
de qua alla 'competenza giurisdizionale di un giudice dive!I'So 
dal Consiglio di Stato. � ~ena il 1caso di agg,iungere che la (lamentata, 
ma inesistente) UJSUll'lpazione, da paxte del Consiglio di Stato, del 
potere discxezionale di .scelta 1S1Pettante all'Ammdni:stra:zione comunale, 


�l'esel'lcizio cio� della giurisdizione di meirdto in luogo dli quella generale 
di legittimit�, non si dconnette &ettamente all'una o all'altra inteTpretazione 
della normativa ex art. 99, commi secondo e quarto, della 
legge bancaria, come rkonosce lo stesso 'ricorrente, alloo:icl:i� sd limita 
a sostenere che tale normativa, nell'interpretazione accolta dal Ministero 
e ritenuta 'corretta dal Consiglio di Stato, non garantirebbe una 
adeguata tutela della libert� dell'iniziativa economica 1PII'livata. (
Omissis). 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. un., 21 febbraio 1974, n. 495 -Pres. 
Flore -Rel. Sgroi -P. M. Tavolaro (.conf.) -Istituto Ktrner (avv.ti 
Cocchetti e Roscione) contro Ministero della Pubbliica Istruzione 
(avv. Stato Carafa) e Locant()(["e (n..c.). 


Competenza e giurisdizione -Regolamento preventivo di giurisdizione 
-Legittimazione. 
(c.p.c., art. 411). 


Agli effetti del regolamento di giurisdizione occorre aver riguardo, 
~;= 
anche per stabilire la legittimazione attiva e passiva, alla pretesa con


1:: 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 901 

cretamente dedotta in giudizio, mediante citazione, con riferimento sia 

al petitum sia alla causa petendi (1). 

Il 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25 marzo 1974, n. 817 -Pres. 
Flore -Rei. Brancaiccio -P. M. Tavolaro (diff.) -De Musis ed altri 
(avv.ti Barile e Clrurizia) c. PLl'esidema del Consiglio dei Ministri, 
Corte dei Conti (avv. Stato Giorgio .Azzariti) ed! altri (n.rc.). 

Competenza e giurisdizione -Regolamento preventivo di giurisdizione 
-Intervento -Inammissibilit� -Fattispecie. 
(c.p.c., art. 41). 

� inammissibile l'intervento nel procedimento relativo al regolamento 
preventivo di giurisdizione da parte di soggetto estraneo (al momento 
della proposizione idel regolamento) al giudizio nel corso del quale 
il regolamento � stato proposto (2). 

I 

(Omissis). -Per sostenere .che la 1controversia instaurata dal Locantore 
appartiene alla competenza giurisdizionale del giudice _amministrativo 
in sede di giurisdizione esclusiva, nell'istanza dli regolamento 
si ricorda che l'Lstituto GiuseplPe Kirner � un ente di diritto iPUbblico 
che provvede all'assistenza in favore dei profesisori delle �scuole secondarie 
e delle loro famiglie (1. 28 marzo 1968, n. 370 e, iper quanto concerne 
gli incaricati a tempo indeterminato, L 13 giugno 1969, n. 282, 
art. 6), assolvendo, quindi, mediante i contributi Ve�t'Sati da coloco che 
vi 1sono obbligatoriamente iscritti, una funzione di schietta indole iPUbblica; 
e 1si rileva �che l'iscrizione all'Istituto e il conseguerrte oibhligo 
contributivo � .si atteggiano �come 'conseguenza necessaria del r�l!P{Porto 

(1-2) Le due sentenze, oil!bre a.fila sentem:a n. 818 detl 1974 (identica allLa ' 
coevia sentenza n. 817), rdisolvono interessanti questioni in tema di procedimeillto 
II"e1ativo ,aJ. 11.1egalamento rpirevooitivo di giJurci:sdizdonie. 

NeJJ1a prima in pall"tico1a;re si riaff1erma la iinammissibiilit� dei!. vegoil.ame!
llto ip;reV1entivo idi giu:risdiziOIIle proposto da 1chd ([]JO!Il sia stato parte in 
causa nel g.iiucllzio di merito e si perviene aililia stessa conclusiO'Ile per n 
l"egoliamento p;rciposto nei cO!IllfrOillti di chi IIlOil sia stato parle in quel 
giudizio. Nel1a stessa sentenza, ipea.iailJflro" si riaflieirmarno o si pa.1eci.sa!Ill0 altri 



902 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I

di io:npiego �che lega gli in:segnanti allo Stato, IPOirch� la ritenuta (me


diante la quale viene pagato il contributo) viene applicata sullo stipendio 
e solo nei con:fironti del 1P�msonale impiegato .: 

I 

Il� ricor:so. � non � fondato. !:: 

Va prerneS'So �che la COllllPetenza del giudirce amministrativo viene 
dal rilcorirente rsostenuta in relazione alla materia controversa (il:"apporto 
di pubbl1co imipiego), con riguardo alla quale � irrrilevante, ai fini della 
giurisdizione, la distinzione fra diritti rperfetti e interessi legittilllli; e 
si deve precisare, correlativamente, come lo stesso ricorirente non contesti 
�che la posizione fatta valere dal Locantoce ha oggettivamente la 

Iconsistenza di diritto soggettivo. ~on viene qui in discussione la lPJ:'etesa 
al� �conseguimento di prestazioni assistenziali, di:screzionalrmente 
soonmintstrabili da 1Parte dello Lstituto Kirner, ma la ben diversa tpretesa 
ad ottenere il rillllbol'lso dei 1contributi 1coattivamente versati in 
veste di iscritto, e d� sulla :base della asserita illegittimit� costituzionale 
delle nOII'lll1e che statuiscono l'iscrizione obbligatoria e sulla base 
della conseguente rimozione (a seguito di lpil"onunoia di illegittimit� 
di tali norme, emananda dalla Corte Costituzionale, alla quale si sollecita 
la rillllerssione della questione) della qualit� di isCII'itto. Ne consegue 
che l'unilca via per sottrarre la domanda de qua al .giudice ocdinario 
� quella imboccata dal xkOit"Tente, allo11:1ch� include la :relativa 
controvwsia fra quelle direttamente riconnesse al� �rapporto di !Pubblico 
impiego. 

Per indirizzo costarite di questa S.C. la .giurisdizione esclusiva del 
Consiglio rd!i Stato in matel'ia di pubblico io:npiego Sii estendle a tutte 
le 1controvensie attinenti a situazione di diritto soggettivo o di interesse 
legittimo, comiprese quelle aventi �Contenuto patrimoniale; e sussiste 
ogni qualvolta vi sia un collegamento causale fra il rapporto di 
pubbHco impiego e la lpiI"etesa dedotta in giud!izio; il che Sii verifica 
quando tale rap1Porto, nella rsua �consistenza e nel suo svolgimento, operi 
quale momento .genetico, diretto e immediato, della ipretesa stessa, 
quando cio� si �controverta sulla sussistenza di tale :raworto, sulla sua 
estensione o su diritti da esso derivanti, che si assume non essere stati 
in tutto o in parte rkonosciuti al dlipendlente (dr. Caiss. 8 luglio 1972, 

n. 2297; Caiss. 15 luglio 1972, n. 2350). 
Nella 1S1Pecie il collegamento :llra la domanda (J;)Q"orposta dal Locantore 
e il TalPIPOrto. di iPUbblLco impiego �senza dubbio sussiste in linea mera-

principi anche in materia di pubblico impiego onde se ne ritiene QP!POrtuna 
la i1n1Jegu:-ail1e p:ubblicazio~e. � 

Dellia seiconda sentenza si ri.tieTJJe poi opipmiflunra la inrtegrraile pubbiLicaZliooe 
m quanto nel!la stessa si riesamina funditus la specifica questione, 
di cui si tra�tta, pervenendosi oon chiara e �strimigata motivazfonre a conciliusiond 
diverse ida quelllie gi� adottate in pa.-e~a da:lile stesse seZlioni un.ite �. 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 903 

mente formale, mentre sul [piano giuridiico la domanda stessa si presenta 
,come sostanzialimente autonoma rispetto a quel Taipporto. � ibensi 
vero ,che l'iscrizione obbligatoria all'Istituto diipende, sotto il [Pll"O:filo 
genetico, dalla qualit� di soggetto legato allo Stato da un il"a1P1Porto di 
impiego, ma questo rrupporto funziona da semplice antecedente della 
iptretesa dedotta in giudiizo, la quale assume una propria autonoma rilevanza 
nel quadro dell'unico raiPtPorto 'controverso, che � quella sorgente 
dalla (predetta iscrizione, mentre il (distinto) <raiprporto d'i pubiblico impiego 
non � investito da alcuna rcontestazione. Si aggiunge -a conferma 
del 1carattere <remoto del ,collegamento :flra quest'ultimo rapiporto 
e la p!I'etesa del Lorcantore -che la domailida giudiziale � stata iproposta 
nei confronti dell'Istituto Kirner, do� di un soggetto (dlotato di 
[Personalit� ,giuridica), estraneo al rapporto di pubblico impiego, la cui 
.sussistenza e i cui [peculiarri effetti possono e debbono essere (posti in 
discussione -'come tali -soltanto in r�ontraddittorio 'con lo Stato. 

Della questione di legittimit� costituzionale delle no:mne che [Pll"evedono 
l'tscrizione oblbligatoria all'Istituto Kirner, queste S.U., in sede 
d'i regolamento prev<entivo di .giurisdizione, non debbono oocuiparisli, non 
incidendo essa sulla risoluzione della questione di giurisdizione (cfr. 
Cass. 17 febbraio 1972, n. 4219, Caiss. 28 settembre 1969, n. 2,993), dato 
che gi� si � qualificata come diritto la situazione soggettiva dedotta 
dall'iscritto che chieda il rimborso dei 1contributi pagati dato che, ove 
mai quella normativa dovesse essere travolta da una pronuncia di illegittimit� 
'costituzionale, la predetta situazione non ne (potrebbe usciil"e 
certo degradata. A iben vedere, anzi, solo in questa seconda ipotesi la 
pretesa dell'iscritto ipotrebbe 1conseguire co::i:cretamente quella tutela che 
il vigore attuale dielle norme .suU'iscrizione obbHgatoria 1condanna ad un 
inesorabile <rigetto. Ci� ha �ben inteso l'attore, allo11ch�, come mezzo al 
fine di ottenere il rimborso, ha sollecitato la rimessione degli atti alla 
Corte Costitu�ornale pooch� cfacc:ia luogo alla declairatoria dli illegittimit� 
,costituzionale di quelle noome. 

L'Istituto ricorrente ha proposto l'istanza di regolamento anche nei 
con:Lronti del Miniisteiro della Pubblica Istruzione, assumendo che a quest'ultimo 
spetterebbe la legittimazione [passiva rispetto alla domanda del 
Locantore, !Posto ohe il pagamento del 'contributo dovuto dagli islCXitti 
viene assolto mediante ritenuta sullo stipendio con deposito delle solilllffie 
tr~ttenute presso la Cassa DD.PP. in un conto intestato all'Irstituto, �il 
quale avrebbe, per'Ci�, la semplice veste di soggetto contro-interessato, 
in quanto beneficiario dei contributi imposti mediante la normativa la 
cui legittimit� 'costituzionale si contesta. 

A sostegno di tale assunto il ricorrente invoca una sentenza di questa 
S.C. (Cass. 11 luglio� 1967, n. 1710) 'che, in ca\90 di applicazione di 
imposta di R.M. operata iPe<r ritenuta, ha riconosciuto all'Ammintstrra



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione :Statale (dliverisa da quella delle Finanze) che aibbia proceduto alla 
ritenuta la legittimazione passiva a resistere nel giudizio in cui ne sia 
dedotta l'illeggitimit�; e !ricorda cihe la verifica della integrit� del contraddittorio 
� pregiudiziale il'iispetto alla risoluzione della questione di 
gimisdizione. 

Eisattamente il Ministero eocepisce la inammi:Ssibilit�, nei !Pil"O!Pri 
confronti, drel 1Pr01Posto regolaim.ento di giurisdizione. Non si tratta, qui, 
di osservail"e un ordine delle questioni a iPI"CJ!POiSI�.to del quale i pirecedenti 
di questa S.C. sono nel senso che il 1controllo relativo alla II"egolare 
1costituzi�ne del rapjpOrto processuale (CaisS. 30 marzo 1972, n. 1010; 
Cass. 30 im.a.rzo 1966, n. 1410) e alla integrit� del contradidittorio (Cass. 
16 febraio 1960, n. 252; Cass. 17 ottobre 1959, n. 2920) deve !Pil'ecedere 
la irisoluzione drella questione di giuri:sdizione; si tratta, invece, di stabilire 
se al proced'im.ento di 1cUi all'art. 41 c.[pi.c. possano essere chiamati 
a parteci[(>aire soggetti divel1Si rispetto alle parti del giudizio a 
quo. La risposta negativa che la 8.C. ha rgi� dato al quesito in una 
precedente occasione (cr:lir. Caiss. 27 maggio 1964, n. 1329) merita conferma, 
in quanto si ricollega alle peculiarit� del regolamento ;preventivo 
di giurisdizione e, in particolare, al rsuo rcarattere incidentale (c:flr. 
Cass. 20 :gennaio 1969, n .130), mentire deve ritenersi eccezionale la 
diJSjposizione dell'art. 41 c.[p.v., rsecondlo cui la P.A. che non � jpao:te in 
causa ipu� 1chiedere in ogni stato e gil'ado del processo 1che queste Sezioni 
Unite riiconoscano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a 
causa dei IPOteri attl'i:buiti alla Amminis:tJrazione steS1Sa, finch� la giurisdizione 
non sia stata afferirnata 1con sentenza passata in 1giud!tcato. 

L'ina:rrunissibilit�, per mancanza di legittimazione, dell'istanza di regolamento 
\Pil"OIPOsta da 1chi non sia stato parte in 1causa nel giudizio di 
merito � gi� :Stata Tiipetutamente affermata� da questa S.C. (cfr. Cass. 
13 dicembre 1971, n. 3621; Cass. 18 ottdbre 1971, n. 2927). 

Nonostante l'innegabile differenza fra tale ipotesi e quella qui esaminata, 
entrambe possono ricondmisi, almeno sotto uno dei !Pl"Ofili essenziali, 
ad un comune denominatore. 

Infatti, anche nel rcaso in cui soggetti estranei al giudizio a quo 
non prendano l'iniZiativa del regolamento, ma siano 1chiarmati a partecipare 
al JProcedimeto incidentale 1che 1consegue all'altirui iniziativa, 
alterandosi i termini .soggetti<vi ed oggettivi del contrad��ittorio, la materia 
controversa viene ad acquistare un assetto che sposta ineluttabilmente 
i liimiti del thema decidendi sottCJ!POSto al giudice di merito, 
in raiP!Porto al quale soltanto deve, invece, essere definita la questione 
di ,giurisdizione. Agli effetti del rregolaim.ento di giurisdizione, oocol'll"e, 
cio�, aver iriguM"!do alla ipretesa concretaim.ente rd:edlotta in giudizio, mediante 
la citazione, in relazione sia al petitum sia alla causa petendi 
(c:f,r. Cass. 19 giugno 1968, n. 2028; Cass. 4 aprile 1963, n. 853; Casrs. 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 905 

28 luglio 1960, n. 2198). Per di pi�, il ,giudice di regolamento, IPirOIPirio 
al fine di deliminatare il quid novi introdotto nella controversia per 
effetto della partecipazione dei predetti estranei, non potrebbe esimersi, 
dal 1sindacare l'esistenza dei presupposti e la tempsetivit� della chiamata 
di 'COstO!t'o, invadendo in tal modo una sfera riservata al giudice 
di merito. 

Non vi � quindi, ragione d!i occupall'lsi del problema se nella controvezis.
ia de qua la legittimazione passiva 1spetti al Ministero ovvern 
all'Istituto; mentre � �certo che, nel giud!izio suc,ceSlSivo dinanzi al giudice, 
del quale viene affermata la competenza giurisdizionale, il convenuto 
non incontra alcuna preclusione nell'ecceipire il (pll'Opil'io difetto 
di legittimazione passiva (cfr. Cass.,'20 maggio 1967, n. 1097), ch�, anzi, 
-una volta definita la questione di gimisdizione -a quel giudke � 
devoluta la dec1sione di tutte le altre questioni di rito e di meil'ito, 
comprese quelle relative alla 1suSISistenza delle condizioni dell'azione 
(dr. Cass., 28 apirile 1964, n. 1017; Casis. 5 agosto 1946, n. 1076). 

Dichiarata, pertanto, la .giurisdizione d!el giudice Ol'dinario relativamente 
alla domanda proposta da.I Locantore e di1chiairata, altresil., la 
inammissibilit� del rkorso nei confronti del Ministero della P.I., il ricorrente 
va condannato sia al pagamento delle spese (a favore di questo 
ultimo 'soltanto, considerato che il Locantoil'e non si � difeso in 
sede di il'egolamento) sia alla perdita del deiposito. -(Omissis). 

II 

(Omissis). -Va ~eliminar:mente esaminata la questione se sia 

ammiss:i!bile l'intervento che il dott. Ferrucdo e gli altri magistrati a 

lui associati in questa iniziativa hanno effettuato nella piresente fase 

di regolamento dlella giurisdizione. 

La questione conc;reta richiama quella di principio dell'ammissi


bilit� dell'intervento, nel pirocedimento relativo al regolamento [Pireven


tivo della giurisdizione, da parte di soggetto estraneo al giudizio nel 

co:rso del quale il regolamento � stato chiesto. 

Queste Sezioni Unite, .con sentenza del 21 .giugno 1967, n. 1472, 

hanno risolto codesta questione in senso affermativo, per la considera


zione che il regolamento preventivo di giu:risdizione non costituisce 

un mezzo d'impugnazione; ma solo una deviazione incidentale del pro


cesso nel quale l'istanza di regolamento viene pil'oiposta e !P&tanto in 

esso non funziona la :regola del divieto di ingresso nel giudizio innanzi 

alla Cocte di Cassazione di soggetti diversi da quelli che hanno parte


cipato al giudizio di m&ito. 

Questo orientamento non pu� essere mantenuto fermo. 

li 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La ragione �che lo 1s10N"egge non � decisiva: se � esatto che il regolamento 
preventivo non � un mezzo d'impugnazione, ma solo un !Pil"Ocedimento 
incidentale, ci� non � sufficiente per ritenere legittimo che 
ad esso partecipino soggetti estranei al giudizio a quo, dappoich� una 
tale partecipazione :si potil"ebbe dovere escludere per motivi !Peculiari 
al tipo di p;roceclimento conside;rato. 

Ed in realt� � proiprio per motivi di flUesto genere che la soluzione 
�corir�tta� ag;>1Pare essere quella negativa. 

Il pirocedimento incidentale ha per definizione una funzione strumentale 
riisg;ietto a quello principale, ond'� che il giudizio �che vi si 
svolge si caratterizza !Per una delimitazione del suo oggetto negli stretti 
confini .richiesti IPetr l'assolvimento di �codesta funzione. 

Ne risulta che i lr81PPOrti fra le �COITl!Petenze del giudice del processo 
incidentale e quelle del giudice del proceSISO principale si coo�rdinano 
in base ad un 1siistema che non tollera confusioni e sowap1Posizioni 
di poteri, epperci� le prime si qualificano in relazione alla verifica dei 
soli (pll"eSupposti e �Condizioni �dell'incidente, con esclusione di qual:stiasi 
inge;renza nell'ambito proprio delle seconde. 

Ci� posto, il giudice dell'incidente, per quanto riguarda l'estensione 
del contraddittOTio innanzi a s�, pu� solo a�ccertare se esso si sia costituito 
:llra le stesse parti della causa principale, perch� dal punto di vista 
qui �considerato questo � l'unico piresupposto, necessario e sufficiente, 
dell'incidente stesso: egli non ha poteri per consentire l'ingresso nel 
processo d!i altri eventuali int&es:sati, in quanto codesto ingresso comporterebbe 
un giudizio sulle condizioni che lo legittimerebbero, tra le 
quali l'interesse a stare in causa, e questo giudizio esulando dalla mera 
questione di giwrisdizione � rLservato alla competenza ,esclusiva del giudice 
che deve conoscere la causa nella sua interezza. 

� awena il caso di aggiungere che questa soluzione della questione 

til"ova conforto ulteriore nella sua coerenza col quadro giurisprudenziale 

raplPII'esentato dalle 1precedenti decisioni con cui questa Suprema Corte 

ha negato che in sede di regolamento preventivo di giurisdizione si pos1sa 

chiamare in causa un terzo (cfr. S.U. 27 maggio 1964, n. 1329) e che un 

terzo �che non sia stato parte del giudizio di merito possa proporife istanza 

di regolamento di giurisdizione (cfr. S.U. 10 ottobre 1971, n. 2927), de


cisioni che trovano adeguata giustificazione anche nel principio qui enun


ciato della delimitazione delle competenze del giudice dell'incidente ri


spetto a quelle del giudice della causa principale. 

Dalla soluzione data alla questione, posta in termini astratti, scatu


risce palesemente che l'intervento del dott. FeITuocio e dei suoi colleghi 

nel pTesente procedimento � inammis1sibile. 

Questa conclusione non. potrebbe essere contestata, col sostenecre 

che fra la questione astratta e quella concreta non sussisterebbe pun



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

tuale coITispondenza, perch� gli interventi in sede d:i regolamento della 
giurisdizione, anche s.e successivi alla ;prCJtPosizione della relativa istanza, 
sono stati qui �contestuali alla 1costituzione degli interessati innanzi al 
Consiglio di Stato. Invero la situazione giuridicamente :rilevante, agli 
effetti della �costituzione del �contrad!dittorio innanzi a questa Supirema 
Corte, � quella che Sii riscontra al momento della !P!I"OtPOsizione del regolamento; 
anche se il procedimento relativo a questo ha carattere incidentale, 
ci� non sLgnif�ca, che esso sia assolutamente. condizionato dallo 
svoLgimento �che dopo la sua proposizione ha il p�rocedimento principale: 
questo condizionamento ,susstste nei limiti in cui � il.'ichiesto dal rapporto 
di strumentalit� del p'l'ia:no rispetto al secondo, come accade nella ipotesi 
in cui, �Cessata tn quest'ulttmo la materia del contendere, viene meno 
la [["agione �d!ella pronuncia sulla giuri1sdizione; ma, al di fuori di ipotesi 
di questo tipo, il lpiroced!imento conc&nente il regolamento non pu� non 
COil!servare una �sua autonoonia che I.o 1SVincola dalla vlcenda del giudizio 
di merito. 

Ment:re con la presente decisione viene dichiarata l'inammissibilit� 

degli interventi di cui si � discusso, si provvede con separata ordinanza 

con riguardo alle parti che restano in causa. 

Gli intervenuti vanno condannati in solido alle spese di questa fase 

del giudizio, in favoire dei controricorrenti. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 marzo 1974, n. 846 -Pres. Flo:re -
Rel. Baccani -P. M. Tavolairo (conf.) -Istituto per la bonifica edilizia 
di Palermo (avv. Aula e Caropardo) c. Assessorato al bilan�io 
della Regfone siciliana (avv. Stato M3taloni). 

Competenza e giurisdizione -Contabilit� pubblica -Agente contabile 


Giurisdizione della Corte dei Conti. ' 

(Cost., art. 103, secondo comma; r.d. 18 novembre 192,3, n. 2440, artt. 73 e 74; 

r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 178, 227, 228, 237, 238, 239 e 620; r.d. 26 giugno 
1924, n. 2054, artt. 27 e segg.; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 44 e segg.; 
d.l.C.p.S. 6 maggio 1948, n. 655, ar.t. 3 e 5). 
I provvedimenti con i quali l'ente pubblico applica la sanzione per 
il ritardo .nei versamenti a carico degli agenti contabili (la cui figura 
ricorre tutte le volte che un soggetto gestisca comunque beni o danaro 
dello Stato o di altro ente pubblico) si collocano nell'ambito della contabilit� 
pubblica, onde le relative impugnazioni appartengono alla giurisdizione 
esclusiva e generale della Corte dei Conti (1). 

(1) La sentenza, da cui � stata estratta la massima suestesa, appaire 
di notevole ihteTesse non sofo per il cas.o di specie al quai.e si rifeTisce, 
�ma soprattutto per 1a chiaTa p�recisazione dei IJ["incipi che regolano la 
materia. Se ne pubblicano. quindi. per esteso i motivi della decisione. 
V., sulla nozione di contabilit� pubblica e sulla conseguente competenza 
della Corte dei Conti, Sez. Un. 4 luglio 1973, n. 186�6, retro, I, 892. 


908 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Con il pirlrn.o motivo, l'Istituto ricocrente, denunziando 
la violazione d'egli artt. 73 e 74 del r.d. 18 novemhre 1923, n. 2440, e 
degli airtt. 178 e 610 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, contesta di possedere 
la qualifica di agente contabile della Regione, attribuitagli dal 
Consiglio di Giustizia Amministrativa e posta a l;>ase della pronunzia 
declinatoria della giurisdizione. 

Sostiene, in prQPosito, ,che il contratto stilpulato con la Regione 
siciliana prevede la prestazione di vari servizi, in 'corrispettivo di un 
compenso in dana,ro, ml:! non ,comiporta, n� l'obbligo di versare giornalmente 
alla Tesoreria dell'ente le somm.e riscosiS'e, n� l'appli:cazione delle 
speciali formalit� prescritte per le quietanze degli agenti delle il"iiscossioni, 
n� una sua dilpendenza dall'Amministrazione alla quale apiparten� 
gono le entrate, con il correlativo aS1Soggettamento ad eventuali misure 
di rigore. Tutte queste caratteristiche regolate dagli artt. 227, 238, 239, 
237 del iregolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilit� 
,generale dello Stato (r.d. 23 maggio 1924, n. 827) sarebbero essenziali 
per la sussistenza della figura dell'agente 'contabile; e altrettanto 

I

essenziale sarebbe l'obbligo di prestare .cauzione, tassativamente imposto ~ 

n

dall'art. 73, ultimo comma, del ir.d. 18 novembre 1923, n. 2440, per gli 

t 

agenti contabili che .siano estranei all'Amministrazione, mentre ad esso . 
Istituto, non ,solo non � stata imiposta alicuna cauzione, ma sono state 

11

addirittura affidate in deposito quelle ve11sate dagli assegnatari degli 
immobili. 
Con il secondo motivo, dedotto in via subocdinata, il ricorrente lii 

denunzia la violazione degli artt. 44 e seguenti del t.u. delle leggi sulla 
Corte dei Conti (r.d. 12 luglio 1934, n. J214), degli artt. 27 e s1eguenti 

I 

del relativo regolamento di procedma (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054) e 

il

dell'art. 5 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, in relazione 

I�~: 

all'art. 360, n. 1, ,cod. iproc ..�iv., ed afferma che, se �anche fosise esatta 
la qualificazione attribuitagli di agente contabile, da essa non deriverebbe 
necessariamente l'appartenenza della controversia alla giurisdizione 
della Corte dei Conti. Questa, infatti, riguarderebbe soltanto i particolari 
giudizi regolati dal Capo V del t.u. n. 1214 del 1934, i quali 
preSU1Pipongono la piresentazione del �conto (nella specie non richiesta e 
non effettuata) e, fuori dei casi [previsti dagli <Mtt. 56 (impugnativa del 
provvedimento dell'Intendente di finanza che rifiuti il rimborso delle 
quote inesigibili agli esattori comunali e ai ricevitori [p!Tovincia.li), 57 

(impugnativa dei iProvveclimenti di addebito per danni, emessi a carico 
degli agenti delle Fer:rovie dello Stato) e 58 (impugnativa dei p;rovvedimenti 
di ritenuta sugli stipendi degli impiegati) non possono essere 
instaurati ad� istanza di parte. 

Perci�, dato che l'Amministrazione iregionale, anzich� invitall'e l'Istituto 
a rendere il ,conto (sul quale avrebbe poi potuto aprirsi eventual



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 909 

mente il giudizio), ha emesso senz'altro un atto autocitativo, l'unico 
rimedio esperibile era il ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa, 
per denunziare l'illegittimit� ed ottenere l'annullamento di quell'attO. 


Il ricomo � infondato. 

Risulta con chiarezza dalle disposizioni legi.Silative in materia (con 
particolare iriguardo agli artt. 74 del r,d. 18 novembire 1923, n. 2440, 178 
e 610 del 11".d. 23 llll.a1ggio 1924, n. 827) ed � stato costantemente riconosciuto 
dalla giuriisiprudenza, che la figura dell'agente contabile ricorre 
tutte le volte che un soggetto gest1sca comunque beni o danaro dello 
Stato o di altro ente pubblico. Gli elementi necessari e sufficienti per 
l'attribuzione della qualifica che l'Istituto ricoril'ente contesta di possedere, 
sono dunque, la natUira iPUbbHca dell'ente ;per il quale il soggetto 
agisce, e quella, parim..enti pubblica, del denaro o del bene oggetto della 

gestione. ' 
Non hanno, invece, alcun rilievo n� il titolo in base al quale la 
gestione viene svolta (che pu� consistere in un raipporto di pubblico 
impiego o di servizio, in una 'concessione amministrativa, in un contratto 
-a11gomento ex airt. 228 Regolaimento -e pu� (perfino mancaire del 
tutto), n� il modo in �cui sii atteggia in �conCll"eto il ir3JP!POCto, che pu� 
modellars.i sugli schemi (p!l:evisti e disciplinati in via generale dalla legge, 
ma pu� anche discostarisene in tutto o in pa,rte, senza mutare peil' questo 
la sua natura, 1se ricorrono gli elementi essenz.iali di cui si � detto. 
Pertanto la fonte contrattuale del rapporto, la mancanza di determinati 
obblighi o soggezioni, ed il fatto che non sia stata imposta la 
cauzione ,prevista per i sog,getti estranei all'Amministrazione ed incaricati 
della gestione: tutti i pirofili, insomma, di cui il ricorrente rileva 
la mancanza, sono caratteristiche 'contingenti e particolari del caso singolo, 
le quali, pernno se dovessero determinare l'ir!l:egolarit� o l'illegittimit� 
del rap1Porto costituito tra la Regione siciliana e la societ� 
ricorrente, non ne altererebbero la natura, pereh� non si pu� dubitare 
che l'Lstituto, incaricato di riscuotere le .somm.e dovute dagli assegnatari 
degli immobili alla Regione, e di versarle nelle casse dell'ente al netto 
delle sue IS(pettanze aibbia la gestione ed il mane�ggio di danaro pubblico. 
Una volta riconosciuto all'Lstituto la qualifica di agente contabile 
della Regione ,siciliana, il difetto di giurisdizione del Consiglio di Giustizia 
Amministrativa e l'apipartenenza di essa alla Corte dei Conti, non 
possono ess&e disconosciuti 'con il:Lgua:rdo all'oggetto Sl)ecifico del giudizio 
di cui si tratta: che, secondo il ricoa:irente, non rientrerebbe tra 
quelli previsti dal C311Po V del t.u. delle leggi sulla Corte dei Conti e 
dal relativo regolamento di iPil'Ocedura. Vengono, infatti, in questione i 
provvedimenti �con .cui l'ente pubblico ha applicato la 1sanzione per il 
ritardo nei versaimenti, comminata dall'art. 228 del r.d. 23 maggio 1924, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

910 

n. 827, a �cal'ilco degli agenti contabili, e, cio�, [provveddimenti strettamente 
inerenti al rapiporto di gestione del denaro pubiblico, �che lo presUJPpongono 
e ne sono diretta conseguenza, collocandosi cosi, con ogni evidenza, 
nell'amibito della materia della contabilit� :pubblica. 
Ora, che questa materia sia attribuita alla giurisdizione della Corte 
dei Conti, emerigeva gi� dal sistema delineato delle leggi sulla contabilit� 
pubblica e dal t.u. n. 1214 del 1934 e comunque non pu� [pd� essere 
messo in dubbio dopo l'entrata in vigore dell'art. 103, comma secondo, 
della Costituzione di cui queste Sezioni Unite hanno avuto ocicasione 
di riconoscere la portata parzialmente innovativa. e l'immediata :pirecettivit� 
(dr. la sentenza 20 luglio 1968, n. 2616, e la sentenza n. 369 del 
1969). Si tratta di una giurisdizione, non solo esclusiva (cio� riguardante 
tanto la materia degli interessi legittimi che quella dei diritti 
soggettivi) ma anche generale: cio� estesa a tutti i Ta[plporti inquadirabili 
nella �categoria della contabilit� pubblica, cosi da comprendere, 
oltre ai giudizi di �onto in senso stretto, anche quelli di responsabilit� 
e quelli connessi alla gestione finanziaria e patrimoniale della Pubblica 
Amministrazione. 

Ci�, del resto, � riconosciuto in modo eStpiI"esso dall'art. 3 del decreto 
legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (iJstitutivo delle sezioni di controllo 
e giurisdizionale della Coil'te dei Conti, per la Regione skiliana) 
che -usando una fommla al tempo stesso pi� ampia e pi� specifica 
di quella che figura nell'art. 44 del t.u. n. 1215 del 1934, evidentemente 
armonizzata con il pTecetto costituzionale sO[pra !richiamato -demanda 
alla cognizione della sezione giurisdizionale, sia i e giudizi sui conti dei 
tesorieri e degli altri agenti contabili d~lla Regione �, sia quelli � di 
responsabilit� a �carico degli amministratori, funzionari ed agenti �, sia 
tutti � gli altri giudiz~ in materia contabile interessanti la Regione 
stessa�. 

Il fatto, .poi, �Che il pirocedimento usato dalla Regione possa esseit"e 
illegittimo, e �che manchi nel t.u. n. 1214 del 1934 e nel regolamento 
di pcrocedura una es[pll'essa regolamentazione dello specifico tipo di giudizio 
di cui qui si tratta, non pu� incidere sull'apipail'tenenza alla Corte 
dei Conti della giurisdizione. L'illegittimit� deve essere ovviamente fa,tta 
valere davanti all'organo competente a conoscerne; e se nel regolamento 
processuale che lo concerne n1.anca un a;piposlito strumento pirocessuale, 
non .per questo la giurisdizione rpu� essere attribuita ad �n organo diverso 
o venire da questo assunta. L'art. 113 d'ella. Costituzione, garantendo 
in ogni caso la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, 
contro gli atti della Pubblica Amministrazione, davanti agli organi della 
giustizia &dinaria o amministrativa, da un lato impedisce che l'oil'gano 
al quale, per la materia di 1cui si tratta, la giurisdi~ione appartiene, 
possa declinarla per la mera mancanza di una specifica previsione pro



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 911 

cessuale (mancanza 'che, se del caso, dovrebbe indurlo a solleivaTe una 
questibrne di fogittimit� costituzionale della nomnativa vigente) e, dall'altro, 
impone all'interes1sato di richiedere la tutela awunto all'organo 
competente, e non ad un altro qua1siasi, scelto secondo i suoi !Personali 
criteri. 

Il rico11so va, dunque, resipinto e deve essere dichiarata la giurisdizione 
della Corte dei Conti. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 3 aJ)rlle 1974, n. 940 -Pres. Pece -
Rel. L,eone -P. M. Pedaice ('conf.) -Nizzi (avv. Crisafulli) c. Amministrazione 
dlelle finanze (avv. Stato Savarese)., 

Competenza e giurisdizione -Imposte e tasse in genere -. IngiunzioQ.e 
fiscale -Sospensione dell'esecuzione -Inammissibilit�. 

(1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 4 e 5; t.u. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3.1). 
Il giudice ordinario difetta di giurisdizione sulla domanda diretta 
alla sospensione dell'esecuzione di un'ingiunzione fiscale (1). 

(Omissis). -L�a COII't~ osserva anzitutto cihe nell'istanza di regolamento 
di giurisdi2lione sono trattate, senza ordine logico, questioni di 
mell'lito (;preclusione da giudi.cato, efficacia normativa della legge 25 febbraio 
1971, n. 110, Ti:spetto alla fattispecie, costituzionalit� o meno di 
detta legge ecc.) e questioni ili giurisdizione. 

Queste ultime, secondo il petitum d�l piro;posto regolamento riguardano, 
nel loro rc01II1plesso, le domande piroposte dal Nizzi con la citazione 
2.4 luglio 1971, in esse coma;xresa la domanda di SO!Spensione del 
p1rocedimento coattivo p1romosso con le ingiunzioni opposte; ma la 1Pa:rte 
motiva dell'istanza di regolamento � rcentrata quasri. esclu:sivaim.ente sul 
punto della giuri:sdiizione a rpiroyvedere su tale domanda incidentale dli 
sospenSlione in ordine alla quale ISi ~ avuta 1a decdrsione rdel PTelSidente 
del tribunale dichiarativa del dlifetto di giurisdizione. 

O:rrbene, per quanto riguarda la giurisdizione in ordine all'optposi


zione contro le ingiunzioni, il Nizzi proipone un'indagine priva di reale 

intere.sse, perch� n� l'Amministrazione ha messo in dubbio la giuriisdi


(1) Le sezioni unite rubadisoono, questa voloo oon rifer,imento alla riscossione 
di tributi dogana[i, il:a i!ll!ammissibiilit� della sospensiooe per la 
riscossione di tJibUlti riaffermando con estrema �chlarezza '.le ragioni di 
ana taJie inammissibilit�, OIJJde si rit1ene opporturnia la pubb1ioazirooe mtegirale 
deill~ imporloote sentenza, di �Cui si tratta. 

912 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione del trilbunale adito, n� gli organi di detto tribunale hanno dato 
manifestazioni di perplessit� al J:"iguardo; anzi, il !Tesidente del tribunale, 
nel provvedimento con cui ha deciso la richiesta di sospensione 
del ipiroceSISo coattivo, ha esplicitamente esip(t'es:sa l'opinione che sulla 
opposizione bene � stata invocata la giuriisdizione del giudice ordina.irio 
civile. In effetti nessun dubbio si legittima riguardo a tale domanda, 
concernente la tutela del diritto del cittadino a non essere assoggettato 
a pa:eteise tr1butarie ohe non trovino il loro fondamento nella legge. 

Per quanto concerne la giurisdizione in O!l."dine alla domanda di 
sospensione del procedimento esecutivo l'istanza di regolamento pu� 
ritenetl'ISi. proponibile, in quanto indubbiamente � relativa alla sussistenza 
del potere del giudice di stabilire la concreta volont� della legge applicabile 
alla tutela, sia pure interinale, del �Cennato diritto soggettivo del 
cittadino; trattasi, cio�, di istanza relativa di giurisdizione. D'altra parte, 
la decisione e.spressa su tale punto dal Presidente del tribunale � stata 
data con un pirovvedimento non 1suscettibile del giudicato in senso tecnico 
e neppure idoneo a [pil'odurire preclusione, potendo la domanda di 
sospensione essere dpro!Posta nel medesimo iprocediimento di O[pposizione, 
a tutela interteintPO!l."ale del medesimo diritto soggettivo : sicch� si !Ptresenta 
tuttora attuale l'esigenza di stabilire se il giucfi.ce civile ordinario 
abbia il potere di 0trdinare la SOSl!Pensione del [ptrocedirnento coattivo 
promosso dall'amministrazione doganale. 

Ammissibile in rito, l'istanza di regolamento di giurisdizione � pe


raltro infondata, [pevch� il potere oca detto non sussiste. 

Il ptrincipio �Che il giudice investito del potere di provved&e sulla 

domanda di tutela di un diritto soggettivo possa, se richiesto, attuare 

una tutela P!l."Ovvisoiria del diritto stesso, ordinando che le situazioni giu


ridiche restino invariate nel tempo necessario per la composizione della 

lite a mezzo della decisione del .giudice, !PU� ritenersi 1SUS1S.istente 

(artt. 670 e seg., 700 e seg. c.p.c.) nei giudizi relativi a pretese non 

particolarmente qualificate come esecutive dall'ordinamento giuridico: 

invero, in presenza di un titolo esecutivo formalmente valido, l'oil'dina


mento giuridico che al titolo attribuisce efficacia deve coerentemente 

appil'estare i mezzi di attuazione, non di im1peclimento dell'effi.,cacia me


desima. Sicch� i casi di sospensione dell'effi.,cacia esecutiva del titolo o 

del pTocedimento coattivo ad opera del giudice investito dall'impugna


zione del titolo stesso sono da �considerare tassativi e non suscettibili 

di BiPPlicazione analogica. 

Questa pros1pettazione acquista linee di rigore maggiore quando il 

procedimento coattivo � relativo alla realizzazione di un atto ammini


strativo, in quanto in tale caso all'argomento sistematko ora S1Volto si 

aggiunge ed anzi 1si sovrappone quello fondato sulle disposizioni degli 

artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, secondo cui, di ~ 

1: 
f: 
i: 
i: 
~~ 

......,.,~ 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 913 

fronte ad una ,contestazione 1che cada sqpra un diritto che si presume 
leso da un atto dell'autorit� amministrativa, il giudice wdinario deve 
limitarsi a ,conoscere degli effetti dell'atto in relazione all'ogigetto dedotto 
in giudizio, disapplicando l'atto che non slia conforme a legge, 
senza !Per� poterlo revocare o modillcare. Orbene SOS1Pendere il IIJ<rOcedimento 
,coattivo !Pl'Omosso ,per l'esecuzione di un atto amministrativo 
significa modificare, sia pure in via mediata e temporanea, l'efficacia 
dell'atto amministrativo (Cass. SS.UU. 5 maggio 1962, n. 903). 

Ci� posto in via di principio, deve rilevarsi che in tema specifico 
di riscossione di :diritti doganali la legge 25 settembre 1940, n. 1224, 
stabilisce che i diritti dovuti e non pagati sono riscossi con le norme 
stabilite dal t.u. 14 ap,rile 1910, n. 639; aggiunge ,che l'ingiunzione .pu� 
essere opiposta con atto di dtazione da notifical'ISi. entro quindici giorni 
dalla notificazione dell'ingiunzione. 

La legge doganale 1suind~cata, quindi, non prevede diirettaimente il 
potere del giudice dell'OiIJposiz.ione di sospendere il [procedimento coattivo; 
e ci�, come OPIIJortunamente ha rilevato il Presidente del trilbunale 
di Roma nel provvedimento impugnato, � in linea anche con i !Pll'ecedenti 
legislativi regolanti la materia, i quali eSlplressamente escludevano 
che l'oipiposiz!one all'ingiunzione avesse effetto sospensivo dell'obibligo 
di pagare all'Amministrazione i diritti per i quali era stata emessa 
l'ingiunz;ione e neppure regolavano la soS1Pensione del procedimento 
coattivo ad opera del .giudice. 

Sostiene il ricoorente 'che nella specie dowebbe trovare awlicazione 
il disiPosto dell'art. 3, comma secondo, del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, 
per effetto del richiamo a tale t.u., fatto in via generale con l'art. 24 
della legge doganale del 1940. 

Ma la tesi, a:rorr:>iamente confutata dal Presidente del tribunale nel 
provvedimento impugnato, non tiene 1conto che il potere del giudice 
dell'opposizione (avveriso l'ingiunzione) di sospendere il procedimento 
coattivo � stabilito, nel dtato t.u., esclusivamente quanto all'opposizione 
alla ingiunzione emessa per la riscossione delle entrate (patrimoniali dello 
Stato e degli altri �Crediti elencati nell'art. 1 del t.u. medesimo, non alle 
opposizioni avverso �e ingiunzioni iriguardanti la riscossione dei tributi. 
L'art. 31 del t.u., infatti, regolando il procedimento esecutivo per la 
riscossione delle tasse sugli affari, esclude l'applicazione degli artt. 1 e 4 
del t.u. e ribadisce tale ina~licabilit� allorch� d:iS1Pone che il successivo 
art. 5 � applicabile ai detti procedli:menti esecutivi � esclusa la 
parte concernente il richiamo agli artt. 3 e 4 �. 

Ritenuto, dunque, che il procedimento esecutivo per la riscossione 

dei diritti doganali ha natura tributaria e che nel t.u. del 1910 i processi 

esecutivi di natura tributaria ,sono regolati, secondo il disposto del


l'art. 31, .dalle dilsposizioni deg.Li artt. 5 a 29 dello srtesso t.u., con espressa 


914 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

esclusione dell'appHcabilit� dell'art. 3, resta conseguentemente esrclusa, 
per sipecifica volont� di legge, il potere del giudtce dell'opposizione di 
sospendere il iProcedimento coattivo, iniziato con l'ingiunzione per -la 
riscossione di diritti doganali. 

Del resto non si potrebbe spiegM"e pe11ch�, in tema di riscoS1Sione 
di diritti doganali, J:isultanti da accertamenti foil'IIlalmente validi, dovrebbe 
essere consentito al giudtce dvile il 1Potere di sospen1Sione, che 
non gli � attri:bl.lito di regola n� dalle leggi relative alle imposte indi1rette 
1sugli affari (Cass. 7 maggio 1969, n. 1543), n� da quelle relative 
alle iirna;>oste dirette, leggi che attiribuiiscono solo all'autOirit� finanziaria 
la facolt� di �diSIPONe la temiporanea sospensione .della riscossione delle 
imo;>�ste dirette iscritte a ruolo (art. 188, t.u. n. 645 del 1958). 

Il rtcorso, (pertanto, dev'essere r~into, con conseguente condanna 
del ricOI'lrente alla pwdlita del d$osito. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 3 ma:ggio 1974, n. 1235 -Pres. 
Pece -Rel. Sgroi -P. M. Pedaice (<conf.) -Miniistero della !PUbblica 
istruzione (avv. Stato Gozzi) c. Vassallo (avv.ti Revel e Viola). 

Competenza e giurisdizione -Antichit� e belle arti -Esportazione o 
impossibilit� di rintracciare cose di i.nteresse artistico o storico Sanzione 
amministrativa -Indipendenza dalla sanzione penale Posizione 
di diritto sogge.ttivo del trasgressore -Giurisdizione del 
giudice ordinario. 

(1. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 64). 
La irrogazione della sanzione amministrativa prevista per la tutela 
delle cose di interesse a.rtistico 'o storico, quando queste non si possono 
pi� rintracciare o risultino �esportate, non dipende ;da'lla previa condanna 
penale d�l trasgressore, ii cui interesse in conflitto con il relativo 
potere della pubblica Amministrazione deve qualificarsi come diritto 
soggettivo con il conseguente riconoscimento della giurisdizione del giudice 
ordinario (1). 

(Omissis). -Con decreto del 17 ottobre 1970 il Ministro della P.I. 
dichiarava Paolo Vassallo tenuto a corrispondere allo Stato la somma 

(1) ~ sen11Jeo:J1Za dii ctud si traitta iriveste graru:Le mtooesse sia peir 
l'Autori�t� dra cui promana ~a per (La impmOO.nza d:e1ile q'lllesti.Olllii. traitoo.te � 
e iriisolite oon l'affeirmazfonie di !pll"mciipi che in U'l)Ja mailleria 'fr.mto delicaita 
f~ 


~~~ 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 915 

di L. 100 milioni, pari al valore di due quadri, raffiguranti � vedute d1 
Venezia ., di Francesco Guardi, ,che il Vassallo -dQ\PO averli clandestinamente 
esportati in Svizzera -sosteneva di aver perduto in Francia, 
all'aeroporto di Orly. 

Nelle premesse del decreto si precisava ch� il Tribunale di grallde 
istanza di Corbeil, con pronuncia di non luogo a procede;re del 29 ma.ggio 
1967, aveva dlkhiarato ;che era :rtima:sto i1gnoto l'autore del furto, del 
quale non era stata neiwiure accertata: la materialit�; che il Tribunale 
di Roma, con sentenza del 5 luglio 1968, a~llata dal P .. M., aveva 
assolto il Vasisallo dal reato di esportazione senza "licenza previsto e punito 
dall'art. 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089; che i d'ue dipinti 
in questione erano stati assi.curati per 90.000 dolla1ri dascuno (p{l'esso i 
Lloydls di Londra, che avevano liqutdato il danno denunciato. 

Contro tale decreto il Va1S1Sallo prQ\Poneva r:iico11so al Consiglio di 
Stato, con atto del 17 dicembre 1970, deducendo la violazione degli 
artt. 1, 3, 30, 35, 64 e 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, in relazione 
anche agli artt. 25, 27 e 28 c.ip.p. e. l'eccesso di potere [peil'" difetto 
dei ,p;reslliPIPOsti e travisamento dei fatti. La declaratoria di illegittimit� 
del provvedimento ministeTiale veniva � ri:chiesta sotto il ~iflesiso che il 
Ministero, costituitosi parte ,civile nel procedimento penale, era vincolato 
all'esit� di questo; che non era vero il ;p;resupposto del riconoscimento 
da parte del Vassallo dell'avvenuta esiportazione; che il comq;>etente 
uffi.do si era rifiutato di attestare l'autenticit� dei dipinti, in o!l'dine 
ai quali era mancata non solo la notifica di cui all'art. 3 della citata 
legge n. 1089 del 1939, ma anche l'accertamento sia dell'interesse particolarmente 
i.:m1Portante (ex art. 35) ,sia dello intereS1Se arttstico (ex art. 1 
stessa legge); che l'indennit� assicurativa era stata cOIU'i.slPosta [per la 
perdita di altri oggetti; che era se:tn[)lidstiica la valutazione �data ai 
dipinti. 

Il Ministero della P.I. ha proposto istanza [per regolamento preventivo 
di giur1sdizione, chiedendo �che sia affermata la ,giurisdizione del 
giudice ordinario, in quanto il 1potere di irrogare la sanzione amministrativa 
in parola costituirebbe l'esercizio di un diritto sogigettivo della 
P.A., lesivo in tpotesi della sfera giuridi:ca pienamente ;pro~etta del privato 
in presenza di norme di relazione e in quanto, inoltre, il Vassallo 
contesterebbe in radice l'esistenza stessa del potere sanzionatorio. 

Resiste con controricorso il Vassallo. 

vanno a[ di l� a:nche del!la intoopretazione deliLa norma aippliicabdle ncl 
caso <'li specie. 

La sentenza stessa si pubblkia quindi per esteso. 



916 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Motivi della decisione 

Ai sensi dell'art. 64, comma primo, della legge 1 giugno 1939, 

n. 1089, :Sulla tutela delle cose d'interesse arr-tiistico o storico, � senza 
pregiudizio 'di quanto � d:iisposto �con l'art. 66 (il quale [puniisce come 
reato l'esportazione abusiva, anche soltanto tentata, delle cose [pirevisrte 
dalla stessa legge), se (per effetto della violazione degli artt. 4, 23, 27, 
28, 29 e 30 la 1cosa non si pu� rrintracciare e ;rilsulti esportata dal Regno, 
il tra1sgressore � tenuto a 'Co11r:Lspondere allo Stato una somma pari al 
valore della cosa �. 
L'istanza di regolamento di giurisdizione in esaime iprO[pone il [pil"Oblema 
se il Vassallo -che in forza di 'decreto ministeriale, emesso a 
norma del �citato a'rt. 64, � 1stato condannato a 'corriispondere allo Stato 
la somma di L. 100 milioni, equivalente a.I rpireswnibile prezzo dei due 
quadri 1che si asSU!ffiono abusivamente esportati -.per 'contestare �1a 
legittimit� di tale sanzione debba adiire il giudice ordinario ovvero il 
giudlic.e amminiistrativo. 

Sia questa S.C. (cfr. Cass. 28 ottobre 1959, n. 3165) -pur in ra\1)porto 
ad una fatttspecie. che p1resenta soltanto 1connotati affini a quelli 
che contrassegnano il ,caso qui considerato -sia il Consiglio di Stato 
(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 1965, n. 128) -esaminando in via 
meramente incidentale l'ipotesi di ,controversia riguardante il p1ro;vvedimento 
ex art. 64 -si sono espressi a favore della giurts.dizione del-
l'autorit� giudiziaria ordinaria; e tale soluzione deve essere aocolta, in 
conformit� dell'assunto del Minist&o ricorrente. 

In linea 1pireliminare, va identificata la natura della sanzione [pecu


niaria de qua, alla quale -1senza necessit� di apiprofondime la finalit� 

da taluno indicata ,come iriparataTia del 1pregiudizio subito dialla collet


tivit� nel suo patrimonio artiistico -ben si attaglia la definizione come 

sanzione amministrativa, irrogata per la violazione di un dovere (non 

sorgente da un preesistente e 1specifiico ra\l)[porto giuridico tra P .A. e 

privato ma discendente da un rapiporto di sUJ;lil'emazia ,generale e, come 

tale, facente carico a tutti i membri della collettivit� in quanto piro


pirietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo delle �cose indicate dal


l'art. 1 della legge n. 1089 del 1939 (si veda, infatti, la potest� di vigi


lanza attribuita dall'art. 6 della legge alla P.A.). 

In questa pTecisazione � chiaro il rifiuto dell'01pinione, sostenuta 
dalla difesa del Vassallo, secondo 'cui la sanzione [potrebbe esse�re iirrogata 
,solo in quanto la cosa esportata avesse previamente formato oggetto 
della notifica dell'interesse particolarmente ianportante di cui all'art. 3 
della legge. � vano invocare a suffragio il disposto dell'art. 35 ~che vieta 
l'esportazione delle cose indicate nell'art. 1 � quando presentino tale 
interesse che la loro esportazione costituisca un ingente danno ;per il 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 917 

patrimonio nazionale tutelato � dalla 1citata legge) o il disposto dell'art. 
39 (che attribuisce al Minis:tro la facolt� di acquistare iper il valore 
dichiarato nella denuncia dell'intenzione di e>q>ortazione � le cose 
che presentino i,In!Portante interesse per il !Patrimonio nazionale tutelato 
� dalla stessa leg,ge). L'interesse [partiicolaa"mente qualificato, cui si 
riferiscono le richiamate nocme, fonda nel 1P1rimo caso il divieto as1soluto 
di e,sportazione e nel secondo 1caso il conferimento alla P.A. del 
diritto di acquisrta:re coattiv�mente la ,cosa, mentre l'art. 36 pone a carico 
di � �chiunque intenda esportare cose di cui all'art. 1 � l'obbligo di 

� fare denunzia e ipiresentare all'ufficio dh~aj)ortazione le cose che intende 
esportare, dichiarando iper ciascuna di esse il valore venale � allo scopo 
di ottenere la licenza al cui rilascio l'esportazione � subordinata. 
In mancanza d� contrarie specificazioni (che .pur sarebbero state 
necessarie peir ricollegare la .sanzione amministrativa all'accertamento 
della presenza di un qualificato interesse artistico della cosa aibusivamente 
esiportata) aipipunto perich� l'atto autorizzativo � :pirescritto dall'art. 
36 ind1scriminatamente 1per tutte le cose indicate nell'art. 1, risulta 
logico inferirne che l'airt. 64 abbia un ambito di ajp(pUcazione corrispondente 
a quello dell'art. 36, essendo diretto a sanzionare, in via amministrativa, 
prorpirio l'esportazione non autorizzata. 

Per vero, nonostante la infeliice costruzione sintattica del primo 
comma dell'art. 64 non pu� sostenersi che la sanzione iriguaridi i soli 
casi in cui la ,cosa � risulti esportata � per effetto della violazione degli 
artt. 4, 23, 27, 28, 29 e 30: sono, quelle citate, norme che con l'es[poirtazione 
non presentano akun nesso logico e la cui violazione non !PU�, 
quindi, coerentemente !POl'si in fatto come causa (o anche come ocicasione 
determinante) dell'esportazione. Ne consegue che le predette violazioni 
sono previiste come fattori causativi dell'im1Possibilit� di rintracciare 
la cosa (prima ipotesi sanzionata dall'art. 64), mentre la seconda 
ipotesi (esportazione) -nonostante la contrairia aipiparenza che si potrebbe 
ricavare dalla formulazione -risulta affatto LndLpendente. 

�, inoltre, da precisare che l'irrogazione della sanzione amministrativa 
de qua non presuppone l'avvenuto accertamento, ad opera del giudice 
penale, del xeato (previsto e punito dall'art. 66. Questa pirecisazione 
�, nella 1presente 1sede, necessaria per un duplice Oirdine dii ragioni: in 
primo luogo, pevch� il Vassallo sostiene che la �Costituzione del MinLsteiro 
come parte civile nel processo� penale ,che lo vedeva imputato del piredetto 
reato, e, poi, la aissoluzione (sia pure con sentenza impugnata dal 

P. M.) pronunciata dal Tribunale di Roma nei suoi confronti precluderebbero 
l'ese:I"cizio del !Potere sanzionatorio dli 1cui all'art. 64; in secondo 
luogo (e pirincipa1mente) perch�, se fosse esatto l'asserito collegamento 
fra la fattispecie delittuosa e quella delineata dall'art. 64, il previo 
accertamento del reato costituirebbe un [presuiprposto oggettivamente de

918 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

terminato, chiamato a delimitare l'ambito di quel [potere 'con la conseguenza 
che la rilevazione della sua mancanza potrebbe condurre alla 
configurazione di una ipotesi di inesiStenza del potere stesso, che, dunque, 
sarebbe fondatamente contestato in radice, dal destinatario del 
provvedimento ministeriale. Ora, a parte il rilievo della incoerenza di 
una sirrnile im(postazione rispetto all'assunto -sostenuto dal Vassallo 
nel �controricorso -della competenza gimisdizionale diel giudice amministrativo, 
sii deve escludere che la sanzione ama:niniistrativa possa essere 
irrogata soltanto a seguito della �condanna [penale. 

Induce vel'isO questa soluzione, intanto, il testo della norma, la locuzione 
� 1senza pregiudizio di quanto � diJS[posto con l'art. 66 � non avendo 
sul piano lessicale significato dive11so dia quello della affermazione esiplicita 
dell'autonomia della sanzione amministrativa rispetto a quella penale, 
mentre sru-ebbe assai arduo ritenerla equivalente ad una formula 
idonea ad esprimere non gi� la salvezza di questo secondo tiipo di sanzione 
(quella amministrativa potendo non esaurire le �conseguenze giuridiche 
della esportazione abusiva), sibbene il 1conco�l':so necessario delle 
due� sanzioni. Non � questo, d'altronde, l'unico caso ,di indilpendenza 
della sanzione a:rnmin1strativa dall'azione penale, potendovitSi.; al contrario, 
affiancare i due casi previsti negli artt. 58, co:rnma secondo, e 60, 
comma secondo, inseriti nello stesso capo VIII della legge, dedicato alle 

� sanzioiai �. Vi �, inoltre, da rimarcare la collocazione delle due norme, 
ordinate ~n una sequenza che mal.si armonizza con l'i:dea che l'art. 64 
sia destinato ad entrare in funzione isolo in quanto sia stato acicertato 
il reato di esportazione albuisiva. Ma a parte l'argomento testuale e quello 
desunto dalla topog,rafia delle due disposizioni, si rileva che l'ultimo 
comma dell'art. 66 stabilisce l'ap[plicabilit� della norma dell'art. 64 ove 
non sia possibile recuperare la cosa : questo richiamo risulta indubbiamente 
singolare e difficilmente spiegabile da parte di 1chi sostenga 
la tesi del necessario conc011so delle due sanzioni, anche in rap[porto ad 
una disciplina che non brilla p& estrema precisione di dettato e per 
perfezione di tecnica legiSlativa. Il segnalato rinvio -subordinando 
l'applicazione delle disposizioni dell'art. 64 all'esistenza di una condizione 
non prevista nel contesto dello stesso artiicolo (la� irrecuperabilit� 
della cosa) -mette in luce e:x1pressis verbis l'aufonomia, quanto meno 
parziale, delle due previsioni. Per vero, anche se di fatto la cosa esportata 
diventa perci� stesso irrecll(I:lerabile (o almeno difficilmente recuperabile), 
non si pu� negare che, ai fini dell'art. 64, questa particolare 
conseguenza dell'esportazione � taciuta e, com.e tale, iril:ilevante. S.otto 
il profilo sistematico, poi, si osserva, �che l'art. 65 p�"evede una sanzione, 
ugualmente commisurata al valore della 1cosa, per il caso di mancata 
reimportazione, nel termine pres1ciritto, della cosa tem[poraneamente 
esportata. Si tratta di una violazione della legge n. 1089 \fel 1939 non 

PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 919 

sanzionata penalmente, che senza dubbio pTesenta una gravit� minore 
il"isipetto al fatto puro e 1semplice della. esiportazione abusiva ~come attesta, 
d'altron��e, la mancanza della sanzione penale): ed allora, poich� la 
mancata reim,portazione nel termine, in concreto, pu� al massimo dar 
luogo allo stesso 1pregiudizio ,che la �collettivit� subisce per effetto dell'abusiva 
e51Portazione, non sd potrebbe giudicare razionale un sistema 
che 1sanzionasse in via amministrativa la prima (e meno grave) ipotesi 
e non, invece, la seconda (e pi� grave), se non a condizione che ricorressero 
gli estremi del .reato, il cui accertamento implica particolari 
ind;agini, specie in ordine all'elemento soggettivo. 

Su questo primo .punto pu�, pertanto, conduderisi nel senso 1che l'mrogazione 
della rsanzione amministrativa, ex art. 64, non dipende dalla previa 
condanna penale del trasgressore ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 
della stessa legge. Resta, cos�, assodato che non [p'U� condividersi l'assunto 
del Vassallo (contraddittorio rispetto alla richiesta di rigetto dell'iistanza 
di regolamento, come si � gi� rilevato), 1secondo cui la P.A. 
avrebbe esercitato il potere sanzionatorio, del quale � indubbiamente 
titolare, in una situazione non inquadrabile nella fattisipecie legale contemplata 
dall'art. 64, peir l'asserita insussistenza di presupposti o inos~
ervanza di limiti che, pur non riferendosi all'attribuzione o configurazione 
di quel potere, tuttavia ne condizionerebbero in modo assoluto la 
pOISISii.bilit� di esercizio, anzich� inerire soltanto alle modalit� formali e 
sostanziali relative al concreto esercizio del potere stesso. 

Devesi, tuttavia, ugualmente affermare la giurisdizione del giudice 
ordinario; per vero, le disiposizioni dell'art. 64 vanno incluse nelle categorie 
delle norttne di relazione, in quanto, oltre a disciplinare l'esericizio 
del potere della P.A. 1sono poste a gaJranzia di soggetti estranei a questa, 
che vi ritrovano la tutela divetta ed immediata della loro sfera patrimoniale. 


A fondamento razionale dell'attribuzione del potere de quo sta senza 
dubbio ~'esigenza, squisitamente pubblicistica, di 1salvaguardare il patrimonio 
artistico e culturale tutelato dalla legge n. 1089 del 1939; ma ci� 
non significa che per effetto dell'esercizio di tale potere, la posizione del 
soggetto colpito dalla sanzione amministrativa esca degradata, tramutandosi 
in interesse legittimo: al 'contrario, di fronte al potere sanzionatorio 
sta, in situazione di conflitto, ma, autonoonamente rilevante e 
direttamente protetto, l'inte.resse di quel sog;getto alla integrit� della 
propll'ia sfera patrimoniale, che costituisce il contenuto della posizione 
soggettiva fatta valere in giudizio. Nessuno dei momenti rilevanti ai 
fini dell'irrogazione della sanzione costituisce estrinsecazione di poteri 
discrezionali: infatti, oltre all'accertan;i.ento del fatto storico dell'avvenuta 
esportazione abusiva, � richiesta la manifestazione di un giudizio 
intorno al carattere peculiare e alla misura del valore della cosa espor



' 

920 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I ~ 

tata ai fini della 1sua dassificaibilit� fra quelle coD1Siderate dall'art. 1 
della legge n. 1089 del 1939 e rispettivamente della determinazione 
quantitativa della 1sanzione; si registra icio�, la presenza di una tip!Lca 
figura di di:socezionalit� tecntca. Sotto entrambi i [pTOfi.li all'autorrit� .giudiziaria 
oirdlinaria non efu� essere pOC"ecluso il sinda1cato pieno. 

L'attivit� vincolata della P.A., mette �Ca(pO all'imputazione della viola,
zi.one di un dovere generale, ri~etto alla quale il ([preteso) trasgres


Isore deve poter frutre, essendo in gioco la lesione di un suo diritto soggettivo, 
delle garanzie assicurategli dal giudizio dinanzi al giudice 
ordinario. 

Come �si � costantemente ritenuto nell'analoga materia delle contiro


versie sulla legitttmit� del !Provvedimento ministeriale con il quale viene 

inflitta una !Pena 1Pecuniru-ia IPe.t' una tras~essione valutaria (cfr. Cass. 

26 luglio 1960, n. 2160; Cass. 5 ottobre 1959, n. 2683; Cass. 21 ottobre 

1957, n. 4019; CaiSIS. 30 luglio 1953, n. 2594), anche la contestazione in 

or:dline alla legittimit� della sanzione [pecuniaria, irrogata a norma del-

l'art. 64 [pi� volte citato dal Ministro della P.I. all'esportazione aibusiva 

di cose d'arte, deve, quindi, essere portata alla cognizione del giudtce 

ordinario e non del .giudice allll!llinistrativo. Per vero l'oggetto della con


testazione � solo formalmente .la legittimit� del provvedimento mini


steriale, mentire nella sostan~a la controversia cade sulla intangilbilit� 

del patrimonio del (ipreteso) trasgressore, inciso dalla sanzione dei cui 

presU1PPosti questi contesta l'esistenza alla stregua della dlisci.plina nor


mativa: 1si ripete cosi nelle linee essenziali l'ordinard.o modulo della 

opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa dlalla P.A. 

All'acicoglimento del riconso consegue la 1condanna del Vasisallo al 

paga:mento �lelle ~ese. -(Omissis). 


SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27 norvembre 1973, n. 31245, Pres. 
La Fatrina Est. I<Hceto -P. M. Pas:calino (diff.). Aissessorarto regio. 
naJ:e de11'.&gricoltura e Foreste della Regione siciliana (avv. Stato 

VitaJ.iarni) 1c. Giacata!ro (avv. Costa). 

Responsabilit� civile -Responsabilit� della P. A. per fatto dei propri 
dipendenti -Responsabilit� diretta. 
(Cost. art. 28; e.e. art. 2049). 

Responsabilit� civile -Norme che estendono la responsabilit� a persone 
diverse dal soggetto agente -N�n modificano il titolo della 
responsabilit�. 

(e.e. artt. 2048 e 2049). 
Prescrizione -Diritto al risarcimento del danno -Decorre dalla data 
dell'evento dannoso. 

(e.e. art. 2947). 
Prescrizione -Erronea citazione in appello di soggetto costituito parte 
civile nel processo di primo grado estinto per amnistia -Effetto 
interruttivo -Non sussiste. 

(e.e. art. 2947 e e.p.p. art. 92). 
Responsabilit� civile -Unica condotta produttiva di danni a persone 
diverse -Autonomia di ciascun evento dannoso -Conseguenze 
in materia di prescrizione. 

(e.e. artt. 2043 e 2947). 
La responsabilit� della P. A. per fatto dei suoi dipendenti che abbiano 
agito nell'ambito dei compiti ad essi affidati e non per fini propri, 
� una responsabilit� diretta. Tale principio � rinias.to fermo anche dopo 
l'entrata in vigore deLl'art. 28 Cost. (1). 

(1-5) La sentenza che si arunorta ri'V'este notevole irnrtm-esse iperch� 
costituisce una iplt'ecisa ed 1esatta puntualizzazione di aicuini importanti 
prmcipi in tema di responsail:)il1i.t� dei ;pubhlici dipendenti e di prescrizione 
di da!rlillo da reato. 

1in o!l'dine . alil!a prima massima v. in senso confO!l'me da ultimo Class. 
9 1apirile 1973, n. 997, in questa Rq,ssegna, 1973, I, lQ.88 1con :nota di A. Rossx, 
In tema di responsabilit� dei pubblici dipendenti. 

La 1second:a massima, su cui non �constano precedenti editi (quelli ll'icl�amati 
nel testo della 1sente~a riflettono ,situazioni diva-se) iraippresenta 

12 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

922 

Le norme degii artt. 2048 e 2049 cod. civ. che estendo!M 1.e respoinsabil.
it� per fatto iUecito a soggetti che non hanno di/rettamente prodotto 
l'evento dannoso non mutano il titolo per cui questi ultimi sono tenuti 
a risarcire il danno, con 1.a conseguenza che 1.a pr~crizione del diritto 
al risarcimento � regol.ata dalla norma generatrice della responsabitit� 
dell'agente (2). 

n diritto al risarcimento s<Yrge nel momento in cui viene a determinarsi 
La lesione della sfera giuridica del soggetto e l'azione si esaurisce. 
Da tale momento ha inizio il corso della prescrizione (3). 

L'erronea citJazione in giudizio penale di appello della parte civile 
costituitasi per un reato dichiarato estinto dal giudice di primo grado 
non ha effetto interruttivo della prescrizione (4). 

Nel caso di un'unica condotta lesiva di pi� distinti soggett~ (c.d. 
concorso formale di reati), il diritto al risarcimento del danno spettante 
a ciascuno dei soggetti lesi si prescrive nel termine rispetbivamente 
stabilito per ci.scun autmiomo reato (5). 

(Omissis). -Com il primo motivo' del !ricorso principa1le l'AsseS!SOrato 
Regionale dell'Agricootura e �Foreste della Regiorne Siciliana denunzia 
violazione e fal;s1a a1pplicaziorne dell'art. 2049 cod. civ., in relazione 
all'art. 28 della Costituzione ed ai princd.pi geneil1ali sulla resrpornsaibilit� 
deJJa P .A. 1per fatto illecito dei propri diipendernti, per essere 
la Corte di merito iincoma in evidente errore di dkitto 111el riternere applilcaibiJ.
e l'art. 2049 del codice dvdle ed i principi della respornsabiJ.it� 
indketta della P.A. per il 1comrpor:tamento illecito dei propri diipendenti, 
previista anche dall'art. 28 della Costituziorne, laddove, irnvece, la responsabilit� 
degli Enti pubblici per fa.tto ilJ.ecito dei propri diipenidenti 
si configura come res:p0111sabilit� diiretta, quiaJ.e che sfa 1a mai!llSiorne espletata 
dal diipendente (di 1oorncetto o di ordine, io:itellettuaile o materiale) 
com ila conseguenza che .trattandosi di: fatto illecito �diipende111te daJ!la cir


l'esatta applicazione in materia di p1rescrr1z10111e del princip10 discendente 
dalla natura iindiiretta delila resiponsabfilit� comminarta dall'art. 2049 e.e. 
Pmch�, iln!llatti., detta rnorma rappresenta l'estensione (o � rpropagaQdonie > 
secondo la terminologia usata dn dottrina da BARBERO) dellla !l.'esiponsabilit� 
ad un soggetto diverso daltl.'auto'.I'e dell'illecito, la diisciip1lina di detta '.I'esponsabilit� 
deve essere la rstessa rche r�egoJ.a i'artlltooe de!ll'iillecito, ivi compresa 
:la p<rescriziOille. 

Sulla terza massitma v. in senso �conf. Oass. 12 rocembr�e 19�70, n. 2650, 
in questa Rassegna, 1971, I, 67 ove !l.'ichiami a ,cui adde Cass. 14 ottobre 
1970, n. 2017, in Arch. giur. circot. e sinistri, 1972, 509; e per qualche ulteriore 
riferimento, Cass. 12 gennaio 1972, n. 74, in Forro It., 1972, I, 2956. 
Con la quarta massima viene esattamente risolto un rsingolare caso 
di .specie, ,SU cui non constano p'.I'eoedenti editi, lritenendo.sd che I).a citazione 
, iin apprello .di un 1sog.getto costituitosi parte civille in primo g11ado, quando 


PARTE I, SEZ~ IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 923 

coJ.azione dei veicoli andavano aippil.icate le no~e di crui agli artt. 2054 

e 2947 cod. civ., la quale rultima, nel secondo comma, prevede in tali 

casi la rpreoorizfone �biennale del diritto al risaooimento del damw. 

La dogJ.ianza � fondata. 

Ha ritenuto J.a Corte di merito che avendo i!l Giacataro cl�esito [a 

condanna solidale del co1nducente ;delJ.'auto e delJ.a Regione Siciliana, 

proprietarfa dell'aiutCJ1Veicoilo, al risail'cimento dei danni, non soilo ai 

sensi dell'art. 2054 cod. civ., ma anche ai sensi degli artt. 2043 e 2049 

cod. ciiv. nonch� dell'art. 28 de11a Costituzione, il �diritto al lt"isareimen


to del dall'.lll'.lo 1si prescriveva nelJ.a speciie in cinque ~ni. 

Tale test va disattesa. 

Questa Suprema Corte ha gi� affermato che la lt"espcmsa1biJ.it� de1la 

P.A. per fatto illecito dei suoi dipendenti non trae fo1ndamento diaJ.la 
norma dell'art. 2049 del ,codice civile, J.a quale prevede la ;respcmsabiUt� 
ilndketta dei padroni e committenti per fatto i:l.J.ectto dei propri 
ddipendenti 1suJ.ila 1pres1unzione dii una culpa in eligendo o in vigilando 
in 'quanfo ,1a P.A. presceglie i propri dipendenti con la cautela predisposta 
1dal!la le1gge. (Cass. 7 lugi1io 1964, n. 1777; 12 Luglio 1965, n. 1440). 
La responsabilit� delJ.a P.A. per fatti dei suoi �dipendenti, i quali 
abbiano agito nell'ambito dei compiti ad essi affidati e non per fini 

propri, � una re&pomabhldt� diretta in quanto gli o:rigani, attraveris:o i 

quali 1o Stato e 1gli Enti pubblici minorf agiscono, si identificano nei fun


zionari e d.iJpedenti, onde la loll"o azione � azione deiLl'Ente, che ne rr.i.. 
sponde in modo immediato e diretto. 

TaJ.e plrincipio � rima1sto fermo anche dopo la entrata in vi.gorre 
della Costituzione, il cui art. 28 non ha inteso snaturare la resporusabilit� 
diretta deHa P.A. e sanzionare il principio deLla respo1I11Sabilit� 
indiretta, ma ha vo1uto soltanto sancixe, accanito 'aJ.J.a respo1I11Sabilit� 
delila P.A., anche quella de�i funzfonari e diipendenti, autoiri del fatto 
dannoso, che, in precedenza, era 1r.itenuto assorbito da11a respomabiJ.it� 
deLlo Stato o in genere daLl'Ente pubblico. (Cass. Sez. Un. 4 gennaio 
1964, n. 3; 30 maggio 1966, n. 1448; 21 febbraio 1966, n. 5'51). 

H. reato per cui 'era avvenuta ila costituzione di parte .civile .sia stato dichiarato 
in primo .grado estinto per ammstiia, non instaura un valido rapporto 
processuale e quindi non produce J.'1effetto inteTrUttivo. 
Con iil principio ,en'lllllciato nella quinta massima il S.C., res melius 
perpensa, capovolge comp1letamente l'intexpretazione accolta neilla precedente 
sentenza 14 �aipriJ.e 197'2, n. 119'3 (in questa Rassegna 1972, I, 403 
ove richiami). 

V'� d'augurarsi che l'inte~pretazione qui accolta, che � conforme anche 
all'indirizzo giurisprudenzia[e pi� affermato (secondo l'e.spressione usata 
in sentenza) si consolidi, come parrebbe potersi dedurre anche daHa decisione 
10 iuglio 1973, n. 1991, in Giur. it. 1974, I, 1, 925 che � stata stesa 
daJ..lo stesso magistrato che aveva redatta la sentenza n. 1193/72, e che 
invece � .conforme a[l'indirizzo della sentenza qui annotata. 



924 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Alla stregua di taii principi appare .pertanto evidente J.'erroce in 
oui � irncoosa la Corte �i merito nelJ.'affermall."e che la RegiO!lle Siciliana 
d01Vesse 11."ispodere ai sensi dell'art. 2049 e.e. iper i danni oobiti daJ. Giacataro 
111ell'inJCiidente stradale, con ritferimento �al princiipio del neminam 
ieadere di oui all'art. 2043, e noo per resipoMahllit� diretta per un 
!fatto i1lecirto specifico, quale 'Lo scontro tra due aut01VeicoJ.i, prevista dalJ.'
axrt. 2054 e.e., coo la c001Seguente applicazione, per quanto concerne 
1a prescrizione, delJ.e no:rune com:tenute nell.'art. 2947, 2� coo:nma, e.e. 

Ugiualmente fondato � iiJ. secondo mo.tivo del rico�rso p:clinicipa[e, con 
a quale si denunzia la violazoine de1l'all."t. 2054 e.e. e dell'all."t. 2947, secom:
do comma, e.e., per fa.Isa appJ.icaziooe degli artit. 2043 e 2949 e.e., 
per avere la impugnaita sentenza, disattendendo hl. iprind.pio generale 
per cui la [egge speciale deroga aihl.a leg�ge generale, applicato nella 
specie la no:r<:t�l:a .generale di cui aill'art. 2043 e.e., con il C�OIIllSeguente regruamento 
della prescriziooe quilllqruennale, e nO!ll quella :pa1rrtico.JaTe 
di oui all'art. 2054 e.e., con cO!llSeguente appli:cazione deJ.l'arrt. 2947, 
secom:do comma, e.e. 

, Infatti, mentre l'art. 2043 e.e. prevede l'ipotesi generale di risarci!;
ll!ento del danno per fatto i1lecito, l'art. 2054 e.e. ne regoJ.a un settoll."e 
specifico e cio� il risarcimento per danno prodotto da fatto illecito commesso 
con la �circolazione dei veicoli, ponendosi, pertanto, come norma 
"-lPecl.ale rispetto alla nocma generale di cui all'art. 2043. Dal ohe consegue 
1che, ove il caso 1conC1I"eto rientri nella fattispecie astratta prevista 
dall'airt. 2054 e.e., deve applica~si, per il princiipio della specialit�, la 
nOI'IIlla speciale. E ci� anche se il soggetto passivo sia tenuto per fatto 
altrui (artt. 2048 e 201'1:9 e.e.) e cio� a titolo di responsabilit� indiretta 
perch� la responsabilit� tragga origine da colpa extracontrattuale, cio� 
da fatto illecito. 

Le norme degli artt. 2048 e 2049 sono infatti norme che nell'ambito 
della rel!lponsabilit� per fatto illecito estendono a soggetti, che non hanno 
prodotto l'evento dannoso, la responsabilit� per i danni, ma non mutano 
il titolo per cui �Si � tenuti a risarcire il danno, che rimane se:rnpcr:e 
quello prodotto dalla� responsabilit� aquiliana, e pertanto non derogano 
alla sua normativa. Ne deriva che quale che siano i soggetti tenuti al 
risarcimento del danno (.conducente, responsabile civile, proprietario 
dell'autovei:colo) il fatto dannoso, derivante dalla ci:rcolazione stradale 
da 1S1contro tra veicoli, � regolato dalla norma che prevede tale ipotesi 

(l'art. 2054 �C.�c.) e dalla dilsciiplina della presCII"izione che in tale ipotesi 

si appltca. 

A tale iriguardo questa Suprema Corte ha costantemente affermato 

che il termine biennale di prescrizione al rilsarcimento del danno deri


vante dalla .circolazione di veicoli di ogni specie, �P[l"evisto dal secondo 

comma dell'art. 2'9_47 e.e. si apiplica a tutte le ipotesi di danni :prodotti 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

da fatti illeciti strettamente connessi alla ciirrcolazione dei veiicoli, senza 
che possa avel"isi ll'iguardo alla particolare causa generatrice del danno, 
n� alla !situazione in �cui si trovi il danneggiato nei con:fironti del veicolo 
del danneggiante (Cass., 11 1settembre 1966, n. 2731; Cass., 27 ottome 
1965, n. 22.59). 

Sostiene, con il primo motivo del iricorso incidentale condizionato, 
il Giacatairo 1che egli aveva comunque ecicepito ohe il termine di prescrizione, 
anche 1se biennale, indipendentemente dalle vicende penali e dalle 
connesse �Conseguenze intem-uttive della prescrizione, iniziava a decoirrere 
dalla data in cui v�nnero accertate le effettive conseguenze dannose 
derivate dall'inddente e non dal momento in cui 1si verific� l'evento 
dannoso (13 giugno 1962). 

E ipowh� tale accertamento si ebbe i1l 14 giugno 1965 � da quella 

daifia �Che deve iritenersi abbfa commciato a decoirirere [il termine iprescrizto1nale. 
Ci� in base ail p1rdn.cipio che ila pirescirizione del dk-itto 
decoirre dal moonento in cui i). darnno si � verificafo e non dal momento 
in cli.li :J�u posto in essere l'atto che ne :liu la causa determinrunte. 

Tail.e ,tesi � erironea perch� 1con essa 1si confonde il momento della 
produzione del .dainno .con quello del \SIUO piredso aicceirtamento. Essa, 
infatti, � in collltrasto co!Il il preciso di:sposto deill'airt. 2947 del codice 
dviJ.e, rper il. quale il diritto al ~isarcimento deil. da[J:!IlQ si prescrive ilil 
cmque airmi dal �giorno in cui iJ fatto si � verificato e con il princiipio, 
rdipetutamente affermato da questa SU1prema Corte, secondo il quale il 
diritto al risaircimento sorge nel moonento in .cui viene a determinarsi 
la il.esione delila sfera giurddiica del soggetto e J.'azione sii esauriS1Ce, di 
guisa che al fine delil.a decorrenza del termine di prescirizione non ha 
iriilevanza (La d11costanza �di un successivo ai~gravamento del dann.o, il 
quaile incide soil.tanto sul quantum risarcitoirio e non comporta fo spostamento 
de1l dies a quo deUa .prescrizione (Cass., 14 ottobre 1970, 

n. 2017; Cass., 6 marzo 1970, n. 569). 
Da dJsattende11Si �, poi, J;a tesi prospettata con il secoindo motivo 
del rlcooso illlddentale, con i1 quale il Giacataro, denunziaindo violaziO!
lle degli artt. 2043, 2049, 2054, 2947 cod. civ. e 912 cod. ipioc. pen., 
in relazione aill'arl. 360 n. 3 e 5 cod. ,proc. dv., sosili:ene ohe, essendo 
stalto egli erron_eamerite dtato a comparire anche nel secO!lldo grado 
del processo penale nei confroniti del co!IJJducente PaolLino Lipani, il 
te:mnine di prescrizione mcominciava a deco.rirere dal mc;imento in cui 
dive!lllile definitiva per manieanza di ricorso rp1er .cassazio!Ile \la sente1I1za 
penale di secondo 1graido, contenente l'accertamento grudizd.aile dt'.ll'errore 
in cllli eTa ,iJncoa:-so il ~esideltlte delila Co:rite Penai1e di arpipello 
citandolo ilil giudizio, quantunque la sua presenza non fosse riichiesta 
perch� estraneo a tail.e fase del giudizio. 


926 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEL~O STATO 

Esarttamente, infartti, \la sentenza impugnata� ha afferma,to aJ. ri~
a1rdo clle tale citazione del Giacatarro nel giudizi.o penale idi appello, 
d0V1Uto a mero errorre, � del tutto irTfilev,ante ai fini del ipamaig.gio in 
giudicato della sentenza del Tribunale Penale II'elativo ,a1J.'app1icazione 
dell'amndistia, in quanto � ;pur verro, come sostiene hl. iricorrente 
mcidenrtale, che gli atti fo(['llllali possono ancihe sU1SSisrtere ed esplicarre 
valMa azi01D.e :processuaile, itnidiipendentemente da una posizion�e di diritto 
sostanziale, ma d� solo in vfa generaJ.e e non nel caso di specie, 
poocih� 1se da un fato vi fu J.a citazione (erronea) del Giaicataro quale 
ipall'�te civili.e :per il reato di 1lesioni coLpose .gi� dicihia11ato amnistiato, 
da.ilJ.'a.iltro non vi :fu nel processo di appello un imputato per quel.ilo 

.stesso rreato, darto che l'1imputazi01D.e era 1caduta con la pronlll[lZJi:a del 
T1ribunale che aveva applicato l'amnistia e .'che era :pa!Sl.Sata in ,giudicato. 
Ccmseg.uentemente, se non vi fu la in1stallLI'azione di 1t1n r�aworto 
processuale :lira rparte -lesa ed impiutato (peT diverno (['eafo), ,che avesse 
ad og.getto hl raipiporto 1giuriidtco sostanzia,le del (l'isareimento del danno 
iper lesiOIIl�, non si verific� la pretesa estensione del!l'ecffetto interll'IUJ1Jtwo 
derivalllite dalla costituzione di pall'lte civile, ohe in effetti non 
vi fu, non avendo i1l G1acataro :partecipato al 1giudizio idi apipelilo. 

Nella memoo-,ia illwstll'arthna e nelfa disc1UJS1Sione oo-a,le, hl d.icfen1sol'e 
del .r.iJcorrente incidentale ha iprospetta-to una 11.llterfore ,argomentazione 
a sosteg.no della tesi sostenuta ne~ secondo motivo del ricoo:so ciirrca 
il momento indziaJ.e di: decorrenza della prescrizione e si � (['iircih.iamato 
ad 'l.lill rrecente prolllU[lziarto di questa srteS1Sa Corte, ila 1senten2'la n. 1193 
del 14 aprile 1972, con J..a quale questo Supremo CoiLJ.egio, diiscosrtalllidoisi 
da'l prrecedente inid.'izzo gim-iisprudenziale rprevalente nelil'diportesi di 
eventi plurimi costituenti reati in dalillllO 'di persone diverse e rtcClll.1egaindosi 
a quaJ.che isolato rprecedente, iha ritenuto clle qll.l!alora fil ifatrto 
abbia dafo orrigia1e �a pll'ocedimento penale ed uno ,dei reati 1concm:-


. 
renti �sia stato dichiarato estinto per amnistia, la :prescrizioine del ,diritto 
al risarctmenrto del dainno per taJ.e sp�ecifko fatto IIlOIIl 1decorre 
dalla data di estinzione del reato, ma daUa data in cui � divenu.ta jrrrevocaibHe 
la sentenza che defililisce il.'intero procediinelJ:lJto., essendo 
drrilevante ai fini della decorrenza del termine di presccrizdoine fa pregressa 
diclliarazione di es1J�!11zione di uno dei reati p,er cui ISi � :proceduto 
e dal quale consegue hl dirritto aJ. risarcimento del danno. 

A -tale statuizione la succitata sentenza � pervenuta rilevando che, 
diversamente da quanto a0caide per il 'concoriso martell'iaile di reati (che 
si verifica quando ,si procede contro la stessa persona per pi� reati ontologicamente 
distinti in tutti i iloro elementi, coJ.legati 1so.Uanto per J.a 
:identit� dell'autore) -nel qual caso il decorso defila prescrizione del 
diritto al rrjisa(l'CiJmento conseguente a dascun reato � de.il tutto indiip�endente 
dal decm'.1so della :prescrizione per j,l r�JSa(['cimento (['elativo agli 
altri reaiti concorrooti, sicch� l'estinzione per amnistia di uno dei 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

reati rper cui si rprocede imporla ila decoirirenza, alfa data del decireto 
di clemenza, del teTIIDine di prescrizione dell'aziOIIle risa11citoria relativo 
a1l medesimo fatto� -ci� nOIIl si verifica nel C�Olllcoirso foil.'lnarle di 
reati (quando cio� con una soJa azione od omi.ssione J.'a1gente viola diverse 
�diJSpois[zioni di legige o commette pi� vioJ.azioni della medesima 
disposizione di J.egige) in quanto in tale dipotesi i irea.ti 1concorrenti 
halillllo in comune 1a c01I1do1tta dell'agente, cio� que11l'e1emEmto cihe �COstiltuisce 
il :farbto iillectto, in senso civi!listico. E po1icih�, secOIIldo� la terminologia 
del �codice civile, div&gente su questo rpunto da que1lo del 
codice pena1]e, nella �struttUlt'a del � fartto � doloso o �colposo cOIIlS[de11ato 
1dall'articolo 2043 cod. civile notn � compreso l'evenito, essendo 
iil dalillllo estraneo al fatto SJtesiso �e colllJSLderato come u:n effetto d.1: esso, 
i reati, 1Cihe sono colllJcorrenti ai SelllJSi dell'art. 81, prima parte, del codice 
pen.afe, integrano ai fini de1l'art. 2947, .terzo comma, SJtesso codice 
civile, nOIIl gi� una �pLuraJ.Lt� di fatti, ma un fatto illecito. solSltanziaJ.mente 
UIIl�tario, quale esso � ne11la cOlllJCreta realt� storica, aniche se 
ne deriva una pLUiralit� di effetti divetr!Si e quilI11di Ullla pi1U111aJ.it� di sanzi�oni 
penali. 

Questo Co1legio, riesamililafa la questione, ritiene di non �discostarsi 
da�Ll'originario e ,pi� affffi'ffiato indirizzo gimisprudenziale (sent. 
1340, 27 aprile 1968; n. 1436, 12 lsugiLi:o 19615; n. 806, 9 aprile 1964; 

n. 2'540, 3. novembre l9o61) rper �le segiuetnti 1cOII1SideraZlioni: li.'art. 21947 
cod. icivile, per quanto �CoiD.<Ceme l'inizio delila decoirirenza del termine 
di prescrizione, appUca il principio idi OiI'ldilile �generale, stahiJ.endo che 
il quinquennio o il biennio (per i!l tdiritto al risa!r'cimenito del danno 
prodotto dalla cwcoJ.amone dei veicoli) si computa daJ. giorno in cui 
il fatto si � verificafo. E per fartto .generatore della oibbUgazione, ai 
sensi de1l'ar.t. 2947 cod. civ., ll1.0ll1 deve intenderai, 1come 1costanrtemente 
ritenuto in 1giurisprudenza ed affermato ilil dottrilila, la 1sempliice azione 
od omissi:one del 1colpevoile, ma tutto J.'evelllito lesivo �COtnsiderato 
nel suo �complesso, e cio� 1comiprensivo IIlOIIl solo del comporlamooito 
doloso o colposo dell'agente, ma aiillcihe del verificarmi dell'evento. 
Tali �termini idi presc1rizione breve hail1Tio, come � noto, Uiila diversa 
dimata ove il fatto sia previsto daJla J.egige come cr.-eato e per 
esso venga ista'bi1ita uina prescrizione pi� lUtnga (aiI'lt. 29�47, terzo comma, 
ieodilce civiile). 

In ta.l caso quest'ultimo .termirn� si aippliica anche a1l'azione civile; 
ma se iJ. rea�to 1Si1a dichiarato estinto per causa diversa dailla p1rescrizione 
o sia dntervenuta .sentenza ktrevocabi1le suJ. giudizio penarle, iil 
diritto arl risarcimento del danno si prescrive nei termini indica.ti nei 
rprim� due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o 
darl1a data in cui la �sentenza � �divenuta irrevocarbile. L'uni:ficazione 
defila pret.esa primitiva dello Stato �e de1l'azione risar:reitoria del dannegig:
iarto attinge ila �sua e raitio � dalla esiogenza di una pi� efficac.e 


928 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tutela del privato e di evitare il pericolo che il diritto al ri.sa1rcimento 
del d.amw (possa conistmnal'ISi in attesa defila defi!llizione del processo 
penale e 1'esperimenito dell'azi:001e clviii.e rimanere precluso. 

.~a, ai fini dell'esatta interpretazione del citato comma �terzo dell'art. 
2947, occoore esaminare quale sia l'esatto signifi�a.to dell'espres


1

siooe � se iJ. iliatto � conisidera.to dalla legge come reato � per stabilire 
se esso debba esLSere inteso con trii:ferimento all'azi001e od oonissi:ooe di 
og111i stngoJ.o soggetto ovvero rigua11darto nel compil;esso delila Silla determinaziooe 
e qui�ndi nella moJ.teplLcit� degli eventi cihe ad esso eventua:
lmente si ricollegano; :Ll cihe ha una pail'ticola'.t'e (l.'filevanza in tema 
di scontro tra autorve�i,coli, :Ln cui uno stesso fa,tfo � spesso generatore 
di eventi pJ.ur:Lmi, rtaiora ancihe di s(pecie divei"sa e addebitabfuli a pi� 
persone o in dainno �di pi� pe111sone (Cass., sent. 27 apri.le 1968, n. 1340). 

Il. problema � stato 1gi� altre volte sottoposito all'esame �di questa 
Suprema Co:r<te, fa quaJ.e ha quasi costantemente aderito ana soluzione 
pi� tl'estriittiva e ritenuto, nel concomo di 1pi� eventi, J.'autonomia delllia 
aziOIIle e defila prescriziOIIle rper ciasCIUj!lo di essi sia nel �caso di: danni 
arrec1ati contempo:raneamente al patr:Lmolllio ed alla integrit� fisfoa 
delle ipersone (sent. 4 J.ugUo 1960, n. 1922; 13 luglio 1964, n. 1'870) e 
sia m ireJ.azi001e a pi� cfatti 1i1leciti, previsti dalla J.egge come reato1 ma

, 

non tutti rpeT1seguibili, ess1endo per taJ.iuno di ess[ l'azione penaJ.e esc1lusa 
o :prec1UJSa (sen.t. 3 novembtl'e 1961, n. 2544; 12 luglio 1965, n. 1436). 

TaJ.e soluzione non solo aderisce meglio aUo sipirito della nonna 
del citato terzo� comma dehl'art. 2947, ma trorva .g:LUJSti:ficazione neJ. concetto 
e nella struittum del :liatto generatore del diritto al �r.iJsaooimento 
del danno, coitnprenisivo non solo della condotta, ma anche deJ.l'ervento. 

Ott'a � pu1r vero che nell'ipotes[ idi co111como fomnaJ.e idi reati unica 
� ila c0111Jdotta che prod1uce fa pJ.uraJJt� delle �lesioni giilllr.tdiche, ma 
nOIIl per questo viene meno l'autonomia delle specifiche ccm:figurazionJ. 
delittuosie origil!laif;e da taJ.e condotta, perseiguite con 1distinte sanzioni� 
(art. 81 iprima :parte, 71 e 1segg. cod. penale) e, iper quanto concerne 
la preSCtl'iziooe, soggette ciascuna alla .propria .pairlicoll.atl'e reigolamentaziooe 
per qu.anfo riflette fa durata del termme necessario ail verifi


1

OOJ:"S� deJ.J.a prescriziOIIle (ar,t. 1�57, cod. penale). 

Lo stesso c!riterio, per quanto concerne la durata deJ.la pr�scrizione 
da 1arppJ.ica'l'ISi. in forza deil:l'airl. 2947, comma terzo del co:dice civiJ.e, 
wle nel OOJSO che daJfo stesso fatto derivino pi� eventi costituenti oiLtre 
cihe il:leciiti civili altrettanto i1leciti peiri.�ili. In tail.e ipotesi ad ognUl!lo 
di es1si: ,si aprpJ.ica, ai fini della prescrizione, fo specifico termine della 
prescriziooe pena�le ri.;spettivamente �Ptl'evista sempre cihe per taile fatto 
ha staibilito Ullla presiciri:zio111:e pi� 1UJ11:1ga 1di quehl�a previ.Sita ned primi due 
commi deil:l'airt. 2947. Ne consegue che, quando neHa 1srua ulti.'11.a parte 
il suddetto articolo stabilisce cihe se il reato � estinto pe!l' causa diversa 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 929 

dalla !Pl'escriziooe o � .intervenuta �sentenza iJ!Tevocabile nel ;giJUdizio 
penale, il. d!itt:itto a:l risaTcimento del danno si prescrive nei .termini 
mdiica:ti nei primi due commi, <COlll decorrenza dalla data di estinzione 
del reato o 1dal1a data in cui ila :senterrna � divenuta irrevocabile, tale 
norma noo pu� 1che .rifeirimi �ail fatto illecito specifiico :penalmente 
aJScritto all'imputarto e che nel contempo �Costituisce iJ. presupposto delil'aziOllle 
dli rd:saT.cimento conlJ["o lo stesso. 

NOlll sussiste pertantc� 1n .tal caso a1cuna ragiooe cihe consenta lo 
spostamento del �termine di decorrenza dehla prescrizione ad un successd'Vo 
diverso momento, OOlll ailrterazione defila specifica ireg�1amentaziooe. 
pirevis.ta dalla ilegige. 

L"esattezza di tale 1ntel'lpretazione della norma aippaire maggioirmente 
evtdenrte nella specie, se 1si considera �che i soggertti 1passivi dei 
due ireati cO�llcorrenti : \lesioni ed omiddio 1colposo -;per 'cui vi � srta.to 
procedimenrto penale nei conrfrooti deLl'mivestitore sono diversi, J.'attlllaile 
ricO!lirente mcidentale, Gfacatairo, per il .reato di les.iOllle, e GarcxfaJ.
o ViillCenzo per J.'omiiddio colposo, e cihe, 1per il rearto di �lesione, 
la sentenza del Tribunale, che aveva applicato J'amnistia, era passata 
in giudicato per ma:ncanza di impugnazione, mentre H p1rocedimen�to 
prosegiul m appello per il reato di omicidio co,Iiposo a seguito dell'impugnazione 
dell'imputato e del P.M. avverso tale capo della sentenza. 
In tale sipecifica situazione non � neppure ravvi1sabiJe, invero, l'esistenza 
de11la esigenza di quella maggiore tutefa presa in considerazdone 
dal JegislatoTe con la norma dell'art. 2947 ter.zo comma cod. dvile, 
mira111te ad autoTizzare il danneggiaito a .stare fil .prudente attesa nella 
pendenza del giudizi:o rpenale, ponendolo al riparo dell'eventuale prescrizioil1e, 
in quanto rper il Gfacataro il procedimento penaile per il� 
reato di lesfoni, 1presUJpposto per .u risarcimento del danno subl.to e 
per il .quale si �era co1stituirto pa1rte ciV'ile, era stato definirto con la sentenza 
che aveva appil.kato J'amnistia, pa1ssafa in giudicato su te:' caipo 
e pertail1to non er1a profilabile una remoira ;pe1r 1'1nizio de1la dee __renza 
da quel momento del t�rmine di prescrizione biennale. 

N� vale obiettare che essendo ancora suli iudice in sede penale 
la co1I1Jdotta de11'imP1Utato iper il ireato di � omickl�o colliposo, riguatrlante 
aJtro soggetto ,pa1ssivo, 1oon cOIIllSeguenti irilfilessi SIUJJ"esistenza del fotto 
generatore della resiponsa:bilit� civile (nella sipecie anche :nei 1c0lllf,
ronti del Giacataro, soggetto passivo del coillicooirenrte reato di .JesiOllle), 
una diversa (['icoistruziooe dei fatti materiali nel rproseguimenrto 
del giudizio penale in 1sede di appello di omicidio co1poso avrebbe 
potuto poirtaire �IIl ]potesi ad una 1contraiddittoriet� di gwdicati .tra la 
sentenza �civile e quella .penaile dlil quanito taile eventualit� awebbe potuto 
riflettersi sull'esito del giudizio civiie, eyentuaUt� dall'altra pa!I'lte 
ovviabi�e con la TLchiesta di Sospensione del proce1dimenfo ex articoJ.o 
2195 cod. iproc. civile da parte dell'inrteress1ato, ma nesSl\li[la illlcidenza 


930 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

pu� avere ai fimi dehl.a decornenza del termine di rprescrizfone della 
aziOllle civiJ.e di rlsa11eimenfo. 


I 

ll ricocso rprinc�tpale va pertanto accolto e rigettato iJ. ricorso incidentale 
corndizionato. -(Omissis). 

i 

ICORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 dtcembre 1973, n. 3358 -Pres. 

Capocaso -Est. Vhigilio -P. M .. Caccioppoll.i (�conf.) -1S.ip.A. SIH, 

.S.p.A . .S.I.F.A., S ..p.A. Sartdox, S.p.A. Offidne di Porito Toores (avv. 

IemoJ.o) c. Ministero delle Finalll2le (Avv. Stato Del Greco). 

I 

Espropriazione per p. u. -Annullamento decreto di espropriazione Effetti. 


(1. 25 giugno 1865, n. 2359, al't. 51 e 1. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26). 
Imposta di registro -Transazione operante rinuncia al diritto di propriet� 
su beni occupati temporaneamente dietro corrispettivo di 
un prezzo -Natura traslativa. 

(r.d. 31 dicembre 1923, n. 3269, artt. 60, 63 e Tab. All. A art. 64). 
Imposta di registro -Coobbligati solidali al pagamento dell'imposta Litisconsorzio 
necessario -Non sussiste. 

(r.d. 31 dicembre 1923, n. 3269, art. 93; c.p.c. artt. 102 e 331). 
Salva l'ipotesii den'imposs.ibiiit� della restituzione de�l bene a 

causa dell'avvenuta esecuzione dell'opera, l'annullamento� del decreto 

di esproprio, anche se dis.posto per v�izi formali inerenti a.i procedi


mento, rii.pristina la situazione giuridiica pree'Sistente all'atto annulla


to, sicch� il proprietario del bene espropria.to dev�e riternersi come mai 

priv.ato della mtolarit� del dominio (1). 

L'atto di transazione co.n cui, dopo l'annullamento del decreto di 

es.proprio, il proprietario espropriato rinunzia alla propriet� del bene 

a favoll"e �dei soggettJi che hanno occupato il terreno in fo'rza de�l prov


vedimento annulLato ha natura traslativa deUa propriet� e va assog


gettato all'~mposta sui trasferimenti (2). 

(1-3) Sul piricncipio affermato riel1a !Prima massima, olrtre le pmnU1I1Zie 
richiamate m sentenm, v. afr. Cons. Stato, 1Sez. IV, 23 febb!l"aio 19165, 


n. 116, in Cons. Stato 1966, I, 246; Cons. Stato, Sez. IV, 1� ddcembre 1965, 
n. 749, ivi 1965, i; 2071. Osserva fil VmGA, La tutela giurisdizionale nei 
confronti della P.A., Mflano, 1966, ip. 387 che e vi 1sono alclUllle 1decisioni che 
si possono qrualif�ca!l'e "autoesecuiti.V1e ", ilil CUli la soddis:liazdone �defila posi:
zii.one giuridica lesa si !l'eailizza per il semp1Uce eff.etto ,distruttivo deLla 
sentenza, senza che 'sia d'.uopo 'La emanazione cli un successivo artto da parle 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 931 

n vincolo della solidariet� tra pi� soggetti tenuti a.l pagamento di 
un tiributo ncm fa sorgere un mpporto unico ed inscin,dibiie, ma -al 
pwri di quanto avviene nel campo del diritto comune -importa una 
pluraLit� di obbUgazioni di identico contenuto rette da unica causa, 
ocm conseguente inapplicabilit� deti~art. 331 cod. proc. civ. che regola 
l'ipotesi del litlisconsorzio nece~ario (3). 

delil.'Ammin:istrazd.ooe. Ci� av-Wene in tutti quei oasi in cui il provvedimento 
im:PUgnato avieva eflietto di comprimere '1a sfera .giuridica del 
pri<Vato �. 

Oooseguenziale alfa :i;n-emessa ,conten'Ulta nella !P~ima :massima � l'affermazione 
de11a natUJl'a traJSlativa, a seilJSi. de1ll'ail't. 60 dellla (Legge di registro 
del 1923, dell'atto �con cui [a p:wte, che ha ottenuto fa [plI'onUJIJ.Zia di airunullamento 
del decreto �di e!ij;llroprio, ed ha promosso il giudizio per ottenere 
la restituzione del!l'area ormai abusivamente occupata dall'avente causa 
dell'espr~riante, e rinunzia � alla sua pretesa dietro pagamento �di un 
un prezzo. 

In realt� con detto atto la parte fa irientrare nel patrimonio dell'e!
ij;llt'Qpriante queJ. ddritto che era uscito per effetto deJ.1'1annuilll.amenito del 
decreto ablatorio ipronunzjato dal .gi:ucJd,ce 'ammini,strativo (peir qualche riferimento 
v. Caiss. 13 aprile 1972, n. 1158, in questa Rassegna 1972, I, 659). 

,Sui1J.a teirza massima in senso conforme da ultimo Cass. 23 novembre 
1973, n. 31221, in questa Rassegna 11974, I, 4!62 ove richiami!. 

CORTE iDI CASSAZIONE, Sez. I, 22 gerunaio 1974, n. 172 -Pres. 

Giannattasio -Est. Llpatl -P. M. Del Grosso (com.) -Ammini


straziOllle Lavori pubblici (Avv. Staito Carafa) 'C. F�arad. e P�a:sciiuta 

(Ayv. Greco). 

Procedimento civile -Ricorso per Cassazione -Difetto di motivazione Riflette 
unicamente l'accertamento e la valutazione dei fatti. 

(c.p.c. art. 360, n. 5). 
Procedimento civile -Consulenza tecnica -Funzione -Accertamento 
dei fatti -Ammissibilit� e limiti. 

(c.p.c. artt. 62 e 194). 
Espropriazione per p. u. -Indennit� -E difiabilit� del suolo -Criteri 
per la determinazione. 

(1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e 1. 6 agosto 1967, n. 765, artt. 8 e 17). 
n vizio di motivazione costibwisce motivo di ricorso pel/" cassazione 
solo per quanto attiene all'accertament~ ed alla v,alutazicme dei 
fatti rilevanti per la decisione, e non anche per quel che concerne la 



932 , RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

apptic~one di norme di diritto e la so�luzione di questioni giuridiche 
(1). 

Funzione deUa consulenza tlecnioa � quella di fornire al giudice 
deUe valutazioni in quei campi dello scibiie in cui egLi ritenga necesswrio 
integrare ie sue cognizioni. A tal fine il consulente pu� svolgere 
accertamenti dei fatti, purch� si tratti di circostanze intimamente 
coUegate con la indagine tecnica e sic:ino dedotte daUa parte (2). 

(1-3) SIUll principio affermato neJllia prima massima in senso confro:me, 
olitre (le decisioni gi� :richiamate nella semenza, v. Cass. 15 maggio 19'71, 

n. 1421; Cass. 11 rgiiugm.o 1971, n. 1762. Esso si giustifica .con fil :rilievo� che, 
OV!e i:I diletto di motirviaziooe 1si rldva dn .UJ!l1 erirOII"e di dlixdltto, quesit'Wit:imo 
deve essm:-e denunziato diretrtamenrte rienitrando nell'ambito del sindacato 
di legittimit� della Coll"rte regolaitrice. 

Con il rpll"incipio II"iasS'Wlto ne1la seconda massima la S.C. ;p:rende in 
esame re :risolve pe:r la pll"ima volta m modo espresso il delicato ;p:roblema 
delila funzione della .consullenza tecnica nel giudizio �di oprpos:izione alla < 

I i.;

stima deWindemlit� di espropriazione �riconoscendo ad �essa il .compito non 
sofo di forinire �al giudiioo delile cognizioni �tecniche, ma anche di fungere 
da mezzo di prO'V'a in OII"dine aill'accertamento dei fatti in :iielazione ai quald 
si svo!Lgono J.e indag:iini commesse (v. in 1senso .conf. G1un1CEANDREA, Conili


�: 
suJ.ente tecnico (dir. proc. civ.) in Enc. dir. vol. IX p. 532). 
Malg:rado l'ampia elaborazione non �semb\rS, che l'annotata decisione ); 
fornisca una 1sicura risposta a tutti i ,dubbi ,che sono stati 1soillevati (v. MA.Ri~ 


~:: 

ZANo, Sull'inammissibilit� della c. d. consuienza tecnica neUe cause di risarm 
cimento di danni da occupazione iHegittiima ptromosse per la determinar.
�: 

i==:.

zione giudiziale dell'indennit� di espropriazione, in questa Rassegna, 1970, 
I, 572 in nota Trib. Napoli 27 giugno 1970), iLn m'dine aiID.'uso (e spesso deli1~ 


~�

l'�abuso) delJ.a consulenza tecnica come unico mezzo di prova� nel giudizio 

r,~1

:relativo all'opposizione alla stima del bene esprorprfato. ;::In 
1Partico1are non semb:ra possa ammetrtersi che al consuilente tecnico 

r.~ 

possa essere demandato i!l �compito di accerlarie, sulla base defila semplice 
deduzione dell'attore, attravm:-so il metodo .comparativo, ii valore di un 
fondo, affidando in tal modo 1al ,consulente il compUo di accmarre se i 
prezzi indfoati dalle ipa:rti 1si1ano quelli it'ieali o peggio aincOII"a, di accertare, 
media!!llte indagini (?) i !PII"ezzi prratlcati nel!la zona. 

� evidente .che in tal modo iii. consulente si sostituisce non solo alla 
parte nell'onere ,di pxovare iJ. proprio assunto, ma anche ,aJ giudice� nella ~

I

funzione esc1usiva di raccogiliere e vaJ.utlM.'e ii. mezzi di prova. 
In defintiva, se pu� ammettersi che il consulente possa sostituirsi al 
giudice nell'accerta:re se iJ. bene da valutarre rivesta o meno certe cruratrte


'r~j 
" 
.riistiche, � sicurramente da escludere che il� consulente possa sostiturrsi alla ' 
parte delil'onere di ,filmostrarre quaiLi siano i prezzi realmente praticati 

'

nella zona. 
Con 1a terza massima si conferma il principio secondo cui i:l OOII"attere 

-=~.

~:

dell'edificaibilit� di un suolo pru� ricavarsi 1anche da indici. indiretti ~cfr. da ��

I

ultimo sent. 19 rnovembre 1973, n. 3098, m'questa Rassegna 1974, I, 632, OIV'e 
ulteriori rfohiami). 

Pm:-altro ia S.C'. non ha esaminato (rilevando iLa tall"div1a proposizione f:1 
della questione in quel giudizio) se detto criterio sia oggi compatibile con 
i principi �cliscendenti dagli artt. 8 e 17 de1la legg,e 6 agosto 1967, n. 765. 

f 

' 

li 

_______,..........,J 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 933 

La natura edificatoria di un suolo pu� risultare o dii'rettamente dall' 
ess,ere lo stesso compreso in un piano -nego,latore o indirettamente da 
un complesso di elementi cerbi ed obbiettivi (ubkazione, accessibilit�, 
sviluppo edilizio della zona, coliegamento viario, emstenza dd. servizi 
pubblici vari ecc.) (3). 

Come � noto ilil forza della !Citata normaitiva :liuori �del perime>tro del 
centro ab�J1Ja,to le possibilit� di edificazione se>no pra1ticamente nulle (UIIl 
decimo ~di metro ,cubo per ogni metro qruadrrato ,edificabile). 

Aippaa:e �::osi estea:m.ameillte difficile porter sostenere, 1saJ.vo l'ipote.si che 
si si.ano gd� !r,eaJ.iizzate a:lit!re costruziOIIl:i, !La nartura ,edifi-cartOiI'ia di aa:-ee in � 
taJ. modo vincolate. 

CORTE DI CASSAZIONE, 1Sez. III, 25 .gennaio 1974, n. �209 -Pres. 
Boccia -Est. Mine!rbi -P. M. Cariato (.conf.) -Pll'efetto Getn.Q/Va 
(AV'V. Stato Ga(['lgiuil.o) c. Anse1m.i. 

Circolazione stradale -Ordinanza sanzionatoria emessa da parte del 
Vice Prefetto -Legittimit�. 

(1. 3 maggio 1967, n. 317, art. 9). 
� legitrtima l'ordinanza sanzionatoria ex art. 9 l. 3 maggio 1967, 

n. 317 emessa dal Vice prefetto, in caso di ass.enza, imped'/Kmento o 
temporanea mancanza del Prefetto; n� occorre che nel provvedimento 
sia itncUcata la ragione� dell'impedimento o dielLa SJostituz~one (1). 
(1) La prOllJUIIlZia meriita una p�arlicolare �arttenzione e costituisce UIIla 
esatta applicazione dei (principi ,elaborati daMa dortrtrina in materia di 
rappmti organi.z2latiVli nell.'1ambdto delil:a P.A. 
Pe!r qualche rifedmento v. Cass., 26 aprfl,e 19'68, n. 12'80, in Foro it., 
1969, I, 194 con nota dli F. SATTA. In quest'ultima decisione si trova l'affermazione 
che ila delega �deve esse.re esclusa per ile funziom .che siano esipil.icazione 
di una attivit� giu:riisdiziona1le mentre � ammessa per l'attivit� 
amministrativa. 

ln dortrtrina per la distinzione tra delega di firma e 'supplenm M. S. 
GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, J.970, !P� 303 �ss.; SANDULLI, Manuale 
di diritto amministrativo, Napoli, 19169, ip. 144 1ss.; A. E. GRANELLI, 
Sottoscrizione illeggibile di atto amministlrativo per deleg.a interna, in 
Giur. it., 1970, I, 1, 1127, ove ulteriori richiami. 

Sulla supplenza � aneora f01I1damenta1e lo studio idi CIANFLONE, La 

supplenza nelle funzioni amministtrative, in Riv. ttrim. dir. pubbl., 1955, 

774ss. 

Sulla �distinzione wa delega di firma � (o iilltrawganioa) <e dele�ga-I

C 

ziOIIle (ir:uterocg�anica o inte11soggettiva) oltre .agli AA. citati, v. FRANCHINI, 
La delegazione amministrativa, Milano, 19-59, pag. 210 ss.; CoLZI, Delegazione, 
in Nuovissimo dig. it., vol. V, 3�51 .ss. MIELE, De�lega (dir. amm.), in 
Enc. dir., vol. XI, p. 907; CARUSI, In tema di delegazione amministrativa, in 
questa Rassegna, 1964, I, 700, ove ricbiial!Ili.. 



934 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI C.A!SSAZIONE, Sez. III, 25 gennaio 1974, n. 210 -Pre'S. 
Boccia -Est. Milnerbi -P. M. Caristo (ronf.) -Pcrefetto Messilna 
(iavrv. Stato Gal'giUlo) c. Smdoru. 

Circolazione stradale -Sanzioni depenalizzate -Sanzioni previste dalla 
legge 1� giugno 1966, n. 416 -Applicabilit�. 

AUe sanzioni previste daLla legge 1� giugno� 1966 n. 416, con:ten,
einte nuove ZimitJazioni in oT1dJine al traspMto di perso111,e sughi autoveicoli, 
� appLicabiie Z'effetvo depenalizzamtJe disceooente daWart. 1 
Legge 3 maggio 1967 n. 317 (1). 

(1) Clonfonrumdosi ali.l'iridirlzzo 1delle sezioni penali, in essa citate, la 
sentenza in II"asse~, con puntuale motivazione estend1e alle saru:ioni contenute 
nelil.ra Leg~e n. 416 del 1966 ila depenaJ.izziazione pr,evista dalla !Legge 
!Il. 317 del 1967. 
Nel senso che la le~ge n. 416 del 11966 costituisca una integrazione 
del1l'a1I"t. 122 del codice della stll"ada del 1959; v. Oaiss., 8 ]Jugli.o 1971, n. 2174, 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 febbraio 1974, .n. 330 -Preis. leardi 
-Est. Zucconi Ga11i Foruseca ' -P. M. Carlsto (iconf.) -Assessoil'ato 
dell'agriicoltura e Foreste della Regione siiciltana (avv. Del 
Castillo) 'c. Milnistero Agricoltura e Foreste (avv. Stato Ricci) 
ed altri. 

Responsabilit� civile -Dipendente statale distaccato presso la Regione 
siciliana -Danni provocati dal dipendente -Responsabilit� dello 
Stato -Esclusione. 

(Cost., art. 28; e.e. art. 2043; legge Regione siciliana, 1.3 maggio 1953, n. 34, 
art. 19). 

Per la riferibilit� di un atto illecito ad una perso111,a giuridica 
pubblica 1w111, � s.ufficiente n� necessario che l'agente sia inquad.m.to 
nei ruoli de,l personale deLl'ente; � invece rilevante che abbia agito 
nell'ambito delie mansio11ti affidategli per il soddisfa.cimento deil'interesse 
pubblico perseguito .dall'ente (nella specie � statla e'8clusa ia 
responsabilit� dello Stato per l'illecito commesso da un suo dipeniLente 
mentre si tT1ovava in pomzio1J1,e dJi disicacco presso la Region.e si.cilLiana 
ed agiva per essa) (1). 

(1) Trattasi di questione, per quanto consta, nuova ed. esattamente 
r1so1ta. 
Per quanto rifilette ilia necessit� di un 1r:aipporto dii dipendenza, anche 
occasionale, per l'ap!Iilioabiliit� defila ~esponsabilit� ex art. 2049, cod. civ., 

v. Oass. la giu~o 1968, n. 1992, in Foro it. 1969, I, 147. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 935 

(Omissis). -La sentenza !impugnata, muovendo da1l'osservazi:one 
cihe, per effetto del d.l.(p. 7 ma1ggio 1948, n. 797, e della legge regionale 
8 lrugilio 1948, n. 35, tutti i servizi ed uffici del min1srtero de1l'a1girico1tura 
e foreste nel :territorio sLciiLiano isono divenuti servizi ed uffici 
dell'assessorato iregionatl.e, ha 1giurucato cihe Ila po1siz.ione di dipendente 
del ministero dell'aigrico1tura cOl!llServata daJ. Li Pani matl.graido iJ. srilo 
distacco ipeir servizio rpresso la Regione (non avendo �egli orptato per iJ. 
rpa.ssarggio 111ei ruoli cregionali, ai 1sensi delle leggi regionaili 13 maggio 
1953, n. 34. e 11 luglio 1953, 111. 41) non era sufficiente a dar luorgo alla 
respOl!llSahiJ.it� dello rStato .per i dal!lllli co1IJJSeguenti al rsin;ilstl'o. Ha invece 
affermato la respOl!llSabiJ.Lt� (diretta) dell'�amministrazione regionaJ.
e, dopo aver accertato che H fatto 1cO'lposo era 1stato 1cormrpruto nell'espUcazione 
del servizio cui l'autista Li Parni (cihe �conduceva un 
automezzo di (propriet� della stessa ammtnistirazione) era stato addetto. 
� Con l'urnco motivo di ricorso l'assessoirato regionale denuncia ila 
violaziooe degli a~. 28 Costi1tuzdrone, 1 .e 2 d.l.rp. 7 ma1gigiio1 1948, 

n. 789, 2049 1cod. dv,., noncih� dirfetto di moti~azim:1e ISIU punto decisivo, 
iproopettando in sostanza .tre .censme: a) la isentenza impugnata 
avrebbe airpplioato erroneamente (se (pUre implicitamente) la notrma 
deLl'a:rit. 2049 cod. dv., che nel caiso non poteva wovaire appl.ic�azione 
pereih� la presunz�one di .colpa in et~gerndo o in vigilando, cui esrsa si 
ispiira, non i� applicaibile alla pubblica am:mirnistrazione; b) �1a rsentenza 
avrrebbe omesso di �acce:ritare 1a rposizione del Li Pani, autista legato 
con raP1Porrto di impiego aJ. mindrstero deli'aigriico1tura e foireste; e) la 
sentenza avrebbe er.rato nel non r.i!conorscere cihe l'artto iillecito del dipendente 
di un ente pUJbblic.o, 1distacca.to a iprestare servizio iprersoo 
altro ente, � pur sempre (["iferibile all'ente� con cui intevcorre iJ. rapporito 
di impiego, il quale pertanto deve dsiponderne. 
LI primo e fil secondo addebito non trovano alcun riscontro nella

< 

motivazione criticata, posto rche da un \lato la corte d'appello non ha 
affatto applicato Ll.'art. 2049 1c.c., ma anzi ha espressamente definito diretta 
la resporusabiltt� della Regiooe, e d',altro lato ha ipllilltualmente 
preso in considerazione la porsizione rdi impiegato dello Sfato deJ. 
Li Pani. 

Sul prrincipio �che :la l"esponsabdlit� rper l'illecito (occupazione a,busiva 
di iSUolo) ricade 1SUJ1.il'�ente 1che ha 't'ealizzato l'opera, anche se rsi � avvalso 
di uffici ed oo-gani di �altro ente (v. Cass. 11 luglio 1966, n. 1829, in questa 
Rassegna, rn66, I, 862, �con mota di Crurusi Sostituzione nell'esecuzione 
di oPera pubblica, ocC1J,paziooe abusiva di suolo alieno e legittimazione 
passiva nel giudizio promosso dal proprietario a tutela de�l proprio diritto 
leso. 

Sulla responsabilit� diretta dello Stato, v. da Ultimo Oass. 27 nov.embre 
1973, n. 32415, in questa Rassegna, 1974, I, 9�21. 



936 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

1i1 .terzo addebiito � infoodato. La :responisaibiJit� deilJ.o Stato e degli 

enti pubblici per 1gili atti dei loro agenti si �<basa matti sulla oibiettiva 

inerenza dell'atto J.esivo alle funzioni o ai servtl:zi dell:la rpubbliJca am


mia:UIS1Jra2liooe -0 alle atti'Vi,t� materiaili cihe iservooo a[ peirse1giuimento 

dei tSUOi fiini. In a.Ltiri teronini, ai :f�tnJi deIJ.a rueribiJit� deihl.'aitto illecito 

ad una rpe11sona .giuddiiea pubblica noo � sufficiente, in� necesisario, clhe 

il'agente sia inq�a:drato nei iruoU deJ. rpemonale 'del:l'ente; � invece :ri


ileV'ante che �egli abbia agito nell'ambito di manisiooi affidategli per i1 

sod:disllooimento delJ.'dinteress'e pubblico dall'ente pe:risegiuito. 

Nel!la ispecie, avendo la corte d'appello accoofa.tQ cihe auto:re del


l'atto ilJ.ecito fu un so1gigetto cihe, pur ccmtiniua1ndo ad essere impiegato 

dello iStaito, isvolgeva fil . 1prorpri-O laivoro aMe d�lpendenze deMa Regione 

Sichliaiina, ~e cihe J.'atto compiuto nell'espiletame111to di oo'attivit� a <Lui 

affidata rper tiini p1ulbblici rientiralllti :neiLla competenza delJ.a Re1giooe, 

l'aippilicaziooe del pirililcrnpio so!p'l'a enunciato do'V1eva co1r11durre all'af


fermaziooe della respollllSaibilLt� del:l'assessO!l'ato 1'egfonale. -(Omissis). 

OOiRTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 febbraio 1974, n.. 420 .-Pres. 
Gianinattaisio -Est. Lipari -P. M. Del GroS1So� (icOlrllf.) -Soc. p�. a.z. 
Moka Ter:mIDi (avv.iti Ga11giuilo e Leone) c. Assessora�to Finanze e 
Demanio .e rper ilo svilruprpo economico deRa Regione siciliana ed 
altl1i (a:vv. Stato� 1Sava:rese). 

Contabilit� generale dello Stato -Contratti della P. A. -Clausola che 
prevede l'esecuzione �del contratto prima dell'approvazione Nullit�. 


(r.d. 18 novembre 1923, n. 2448, art. 19; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 117). 
Obbligazioni e contratti -Clausole nulle -Sostituzione automatica 
con norme imperative -Limitj, 
(e.e., artt. 1339 e 1419). 

� nuiia la clauso�la �contrattuale, inserita in un c01ntratto in C.Ui 

sia parte una P. A., che preveda l'ooecuzione �egii impegnd, assunti dal 

privato prima �eUa approvazione prevista dall'art. 19 cLella le�gge sutia 
, contabititd generale �eilo Stato (1). 

(1-2) La sentenza che si annota appare sotto taluni 1a:spetti davvero 
singolare: esamina con profondit� !llJume:rose questioni di specie in materia 
.contrattuale tenendo conto 1ainche delJ.e pi� recenti opinioni doittrinaili, 
mentre 111.on motiva sufficientemente Sllll principio .conitenuto 111.eilila prima 
massima, che noo sembra possa ricavarsi de plano da�lla :lettera della legge. 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 937 

Uinserziione automatica ,delte norme imperative in luogo de1Ue 
clausole contrattuaLi affetbe da nuLlit� pu� verifiiicarsi, ,a selTl.sii deitl'articolo 
1419, secondo comma, cod. civ., solo quando, la sostituzione debba 
avvenire � di diritto � in fo1�za di espressa disposizione di legge, la 
quale imponga la sostitumone di determim,ate norme alle clausole contrattuali 
ad essa difformi (2). 

(Omissis). -DaM'illl(po,stazione data aJ. !rkOT1So riisJU1ta diU01que cihe 
la sodet� muorve daiH'-accettazi01I1e dell'interpa'.'eitaziOIIle effettuata da1La 
Corte del merito e deLla qualificaziOIIle in itern:i;ini di iJ:JJU!11it� per contrasto 
con nOirma 'iJ.miperativa de1la 1pattuizione di un 'termine cihe attribuiva 
�efficada al contratto non ancora aipprovat0 nei condironti rde11a 
pa,rte 1prirvata contraente con J.a P.A. AJ. riguardo, attesi i limiti della 
!imipt:u~azi01I1e, 1si � fo!rmata iperlanto una ipred.usione p1roces1S1Ua1le �e 
il.'aittaoco ail.la sentenza di secondo grado viene portato sulla operata 
estensiOIIle de1la nuil.lit� ipairZJi:aile ,aiil'mrtero ne1gozio, mediante iUil1 itriplice 
approccio: facendo leva 1srul. nesso :lira art. 19 della 1le1gge SIUlla 
contabilit� e art. 22 de1la legige iregiona-le-; contestando J.'operativit� dei 
preisupipositi della estensione della ;nullit� ex art. 1419 !p!rimo comma, 
cod. 1civ.; e affe!rma!llJdo, llldiine la .possibiUt� di sostituzione deilila clausola 
nulla in ibaise aigli artt. 1419, secondo comma e 1339 cod. civiJ.e . 

.A!c1cantonata Ja problematica de1l'approvazione come condiiicio iuris 
dei �contratti deil.J.a P.A. e dell'interp!retazione in te:rmiru di effetto negoziaJ.
e oivvero idi �effetto finale da ida!re alla dizione deiH'art. ,19 della 
legge di contabilit�, :secondo cui con l'a1ggiudicazione o ila stipulazione, 
il 'COIIl,tra:IJto � obbil.iga.to!rio p.er tl 1privato, mentre non lo � rper J.'amminiJsrtrazione 
fincih� non 1sia approvato (cfr. Cass., 29 1gennaio 1972, 1nu


Infatti l'atrt. 19 deliLa l'e,g,ge �sulla �COntaibdilirt� g,enel'laiLe dello Stato, appJ.:
icabiLe ancihe afila Regione siciliana, testualrmente afferma che � gli atti 
di aggiudicazione definitiva ed i contratti, anche se stipUJLati per 'co!ITispondenza 
.ai sensi del �precedente art. 17, non :sono obbiligarto!ri per l'amministrazione, 
fincih� non sono ap!P!I"ov:ati dal '.Illiiitldistero o daill'ufficia<le 
de1egaito e non sono eseguibili che dopo l'aipipirorvazione �. A 1sua volta 
il.'art. 117 del regoil.amenrto su1la oontabilit� gene:raLe dello Stato dispone. 
che � alloo-�ch� i contratti 1s0010 stati approvati ,e, ove p1t1esciritto, iregistrati 
aHa Corte dei .conti, l'amministraziome provvede alla <loro esecuzione �. 

]l cOimbtnato disposto delle triasciritte norme !legittima il dubbio se la 

meseguibilit� del 1coniratto (salvo .casi eccezionali previsti 'espressameilllte 

dalla legge: v. art. 10 l. �contabi.J.i.t�) rinette entvambi i contraeruti o sol


tanto, come parrebbe in baise da �.Lettera della iLegge, La isoLa P .A. E ci� 

specie :se ai tie1ne presente J.'interpT>etazione .giurlsprudenzi.ale dchiamaita an


che nella sentenza in rasse~a, .secondo cui � l'approvazione dell'autorit�. 

tutoiria nei contratti di diritto p!rivato degli enti pubblici costitui�sce Ulllf8. 

condicio iuris, cui � subordinata l'obbligatoriet� del contratto, e la sua 

mancanza �pu� essere adottata solo daill'Amm.ne e non anche dalla parte 

Ili 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

938 

mero 244; n. 1061 rdeil 1970; n. 3887 del 1969; n. 2037 del 1967 ecc.), fa 
iipotesi in base a111.a quale occoil'lre procedere a.Ma iva1utazi.Ollle dei motivi 
del ricomo � quella 1della []U[lit� rde1l'obbi.Li!go rdel. priva,to 1contraente 
COl!l la P.A. rdi rpoirtrure ad esecuzione !il contratto (prima rdehla � 

I 

a!PIPI"oivazi.one, q.ualllldo l!lOlll .rlcol"ll'la, rcome ine1la specie, 1Ull1a �spll'esrsa 
previsione J.egiislaitirva che a!Utoll'izzi l'esecuzione a1nticiipata. 
Ma aMa mreg1Ua �di tale presupposto i coro.filari che la Corte rp'a


I

~

J:wmirtaina ne iha itratto, e cihe sono i soli ard �essere mvesrtiti dal it"LcOO"SO, 
arppaiono !rigorosamente �esatti, ,a1nche rse espressi in tenm.ini rdi esitreima 
sirntetidt�. J!ld 111 primo mezzo iclie 1si prO(pone di mettere in !lruice la 
cOllltraddittooi!et� deilla motivazione, che avrebbe sQl\7lrarpposrto e C�Olll:
liuiso J.e fattispecie inocmative rde1l'aTlt. 22 della legge (['egiOlllaile n. 30 
del 1953 e rde'11l.'airt. 19 della legge statale, iriisulta rul'orp!POlSito esso stesso 
iITTrficiarto da 1Ull1a distorta lettura derhla sentenza imprug;nata. 

La J.eg:ge it"egiOlllale lll. 30 del 1953 contenente � Piroivvedimenti rper 
il rpo,tenziamento rde1la viaibiJ.tt�, dell'ediili~i:a popolare e dell'�economia 
della Sicilia � cOllltempla al titofo VI la � Costituzione o rpotenztamel!llto 
di ZOllle ,i.rnJdrustrriaJ.i �. Si specifica all'art. 22, secondo comma, cthe � le 
aree �rdificatorie dehle zone iindustrri:aU (di r.iisUJlta dorpo 'la rcreazio[)Je 
delle irnrfraistrutture necessarie) SOlllO riseirvate ad d.mpianti il!lldustrriaJ.i 
e reilatiive pertinenze ed accessori � ; ed ,aH'1uO(po queste all'ee vengono 
alienate a privcati ad IUll1 prezzo determirnato rsecorndo specificati pail'ametri 
(commi terzo e quall'to) per � essere utilizmte d:irrettamente da1gJ.i 
acquirenti entro Ultl termine da st!JJbiiliirrsi nell'aitto rdi 'Vendita � (quinto 
comma).� Nel 1caso1 m cui !'�acquirente non pro'V'Veda entro 111 limirte 
stabilito, per qualLsiasi motiv;o a1l'utilizzaziorne deill'airea in conformit� 

pricviaita 1a quale � immediatamente vincolata dal contratto. (cosi sent. 
28 g:enlllaio 1917;2, n. 244. Sul punto iLa critica di M. s. GIANNINI, Diritto 
amministrativo, Milano 1970, vol. I, p. 719 secondo iil quale � il.'errore di 
riteneTe che il �co!llltrai1Jto, prima deM'1approvaziooe " vincoli dil privato e 
non 1'.Arnrm.ne!', 1si riscontra in giUJrisp.rudenza ,cOlll girande :lirequenza, e 
vi sono �anzi giudici pi� �coscienziosi �che eLabocano Lambiccati argomenti per 
di!ll'e un senrso all'art. 19 1. cont. Si avveT'ta ,che altro � dke �che {P["ima delil.'
arpprrovazione H 'corntmente pirirviaito non ha 'diritti -e anche se ha 
'eseguito non per .ci� tali 1dilt'itti sono sorti -, altro � iii.vece dire che 
esso -semprre prima dell'approvazione -ha 1soil:o obblighi. In irealt�, 
essendo n contratto prima de1l'aq;i;pirovazione deilla condizione oggettiva 'di 
pendenza, non vi sOlllo n� diritti n� obblighi, per �le ip!la'ti, se non quel:li 

propri dei contratti pendenti � ). 

D'altro cain1to l'.eseC1UZione del contratto non a1ncora�aprproviato da parte 

del pirivato � espressamente ammessa rin dottritna (v. SEPE, Contratto (dir. 

amm.), Enc. dir., vo[. IV, 1U15; com. DI RIENzo, I contratti della Pub


blica Amministrazione, Milano 1969, p. 149). E se si considera ilo ,scopo 

della norma, che � sicuramente quel!lo dd assicUil"aT'e a:ll'Amm.ne un con


trollo 1sul1a ,conformit� de1l �Contratto aJJ.'iinterresse rpiubblJico (v. SEPE, op. 

cit., ip. 1010, ov�e cichiami ,giUil"isrprudenziaM) non sembra possa rLtenersi 

I� 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 939 

del!l.'atto, la veindita si ha 1come 1non �avve1I1uta, �ed iJ. u;n-ezzo paigato viene 
.incamerato ... neJ:la miisura del 50 % � (sesto rcomma). 

A questo pa:radigma ileg�ilSlLativo si r� und:foo-mato il contr.atto in 
esame fissa[]Jdo Wl. .termine, come ila J.egge tm(poneva, ma fac�en.doilo1 decoir:
rere (seco[)Jdo qual!lto han1no �accertato i :giudici di merito) dalla darta 
della 1stipula, anzkh� da quella delrla aipp:rorv;azione, �e 1cos� violando la 
norma imperativa dell'art. 19 del r.d. n: 2440 del 1923 ( pllIDto lllOlll pi� 
in di:sc'lllssione in questa sede)..La ritenuta nullit� de�Lla rcla111srua :reLativa 
alila decoIU"enza �qel iteamti.ne non ha operato soJ:ta1nfo sruhl'elemooto 
� decOinrenza ., ma ha �tit'avo1to il.'intera cilausola relativa in quanto 
ila decm-�renza � un modo d'essere esilstenziale rdi questo, non essendo 
logicame1nte ipotizzabile uno 1srpazio itempoiraile senz,a un inizio e una 
fine. U termine con decorrenza co<ntm Legem resta cad111cato radicalmente 
salvo <Cilie non sia la l~gige stessa .a comentire ila sosrtitruzione 
di una decol'il'enza convenziona�le con una deco1ITenza inormativa (e 
di rci� � perfettamente consarpevo~e lo 1srtesso !rkorirente, rcihe S1U tale 
a1SS1LIDto fo[)Jda jil. terzo mezzo.). Ne ICO[)Jsegue che ila nJUllit� deillla decoir:
renza comporta la nu1il.it� 1gloibail.e rdel!la elarusola srulla arprposdzione 
del ternnine, essenziale neilil.o schema legis1ativo dei!Jla prorvvista di aree 
a privati iIJJe.Ue zorne rimduisitriali: sita perch� la fisrsazione rd!i cli.etto termillle 
� esrpressamente imposta; sia rpevcrh� essa il:"ispo!tllde aJ.ila ratio di 
faVO!ri!re rla tempestiva diunzionaUt� de1la z,ona. La Corte 1pailffi'ttllitana 

dO!veva qfll!indi verificare se entrambe ile parti awebbero potuto e vo


iLuto po!rre in essere un contratto rche lllOlll rprevedesse rpi� a1c'llllll ter


mirne per la rcost:rruzione delil.o stabilimento (e non un rcontratto con 

il �termine agga!tllci:ato alla daita rdi aipp:rorvazione, come 1CQ!ll iJnJsosteni


bile impostazione u;n-etenderebbe la rsodet� ricorrrente). 

in contrasto COill tale finalit� la rpirevisicone oonwattuaile �di un impegno 

da p~te de[ rprnvato di eseg!Uli!l'e immediatamente il �Conwatto, anche prima 

dell'approvazione. , 

E' certo, comunque, che, in l'e1azione al!la normativa richiamata ed ari 

problemi �Che essa porne, il'affemazione contenuta nel:la massirma che si 

commenta :richi�edeva ailmeno una giustificazione. 

La seconda massima �COnf�erma tl'Lnsegnamenrto griurisrprudenziale con


tenuto nelLa 1sentenz1a 12 Iu,grlio 19<6'5, n. 1404, in Giur. it. 196.S, I, 1, 1154 

con nota rdi CR1scuoLI, Clausola illecita, scindibilit� oggettiva del regola


mento negoziale, essenzialit� soggettiva della parte nulla, mancanza uni


laterale di volont� ed automatica inserzione sostitutiva di norme impera


tive nel contratto secondo la disciplina della nullit� parziale, o'V'e richia


mi. Nello stesso senso adde MESSINEO, Contratto (dir. priv.), in Encl. dir., 

vol. IX, rp. 942 seg. 

La tesi, :riassunta in motivazione, che li:mifa la portata dell'art. 1339, 

in l'e1aziorne �aifil'art. 1419, secondo �oomttna, � di RonoT�, Le fonti di integra


zione del contratto, MiLano, 19,69. Per una posizione diversa v. BARCELLONA, 

Intevento statale ed autonomia privata nella disciplina dei rapporti econo


mici, Milano, 1969. 



912 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

seguita dal negozio 1con idgua!'ldo ahl'intenzicm.e delle pa!l'lti (seco1DJdo 
La ipcr.-01S1Petti1va iricostrruttiiva che appm-e rpi� conisona a.H'inquadramenito 
deilil'aUJtcm.omia rpriv:ata neilila noll'lma costituzionale dell'al'lt. 41) deve 
escludersi che !la P.A. �rportesse assumere 'lllil determinato COIIlteniuto negoziaile 
(senza ipcr.-efissione 1di itelI'mine) non irtcooo'lLdbiJe a1la farttisrpecie 
noa:matiJv,a dell'1ail'lt. 22 de1la !legge il"egicm.ale. 

Di 1c0011Seguenza alllJooe il 1seconido motivo non a~are centrrato e 

J.a so1uzfone a1C1Colta dai 1gruruci rpaJ.erimitall'IJi, in 1coerenza. 1con ipreswp~ 
posti ncm. 1contestati, �resiiste a1hle 1cirittooe della societ�. 
lllJlcenisuxabHmenite i ,giudilci idi 1seccmdo gll'ado hanno esteso La nuJ.il.
iit� tdehla da~o1a sul rterimine aill'dinrtero ne1gozio che, venenido meno 
il.'.essenziaile prefissicm.e dei temrpd. 1di wtimazione, non era :pi� rispoodente 
ail pairadigima del dtato a:r:t. 22. 

Pu� 1coinvenii:rsi 1cihe la motiivazione al a.-iguardo' de11a Coll'rte � elil:
iittica e sitrimgata ma deve escliudersi che i 1giuruci palermitani mano 
iinc�rlSi nei vizi den'UIIlciati con d: primi due motivi di x.icomo che muovono 
dall'errooea valruitazicme deilla po!l'ltata della dichiairazione idi nrullit� 
della clausola sul termine 1cihe compisce il'oibbligo di costrruzione

1

in 'UIIl rtemrpo prefisso e noo ila sola prorposizii:one iprecettiiv'a reilativa 
alla decorrenza deil termine convenuto. 11 contratto de qu.o non rpu� 
spiegare effetti perch� la 1cilausola �riguardante l'iu1ti1mazi:one entro runa 
cel'lta data noo � una mera clausola accessoit"ia opzionale, ma IUIIlO degli 
elementi rpo!l'ltanti del rparadigma noomativo deille alienazioni di aree 
r.icadentf nelle zone mdUJStriaili istciliane. La sentenza impugnata ha 
quindi rucLdamente collegato la irmhlit� della cilarusoila 1ex art. 19 de1la 
legge idi contabilit� con ila nullit� sorpmvivenuta dehl'mtero ico!lllbraitto 
ex 1art. 22 1. reg.; ed ha giustamente omeis1so idi ccmdderare ila c�o10Jvergenza 
dei co1IJJSensi rispetto a un contratto rprivo� di termine (peircih� 
un negozio siffatto 1sarebbe sta.to esso rpruire siCIUJl'amen1te contra le�gem 
e qumdi imrpirodrutrtivo 1di effetti. Non <pu.� farsi 1carico, iperei�, ailil.a 
Corte 1di non e1ssersi soffermata SJUll"inrtenzioine � deilla societ�, ohe <perdeva 
o~ !rilevanza di fronte alla COl!lstataziooe de1la rperststente V'rolaziooe 
dclla norma imperativa deU'arrt. 22 della legge !l'egicm.aile. Va. 
comunque, .sottoilineato c~e il r~co!l'lrente � in eocoire qull!Illdo rpo1stulla, 
in ogni 1caso, che l'indagine debba �eslSere effettuaita rispetto a tutti i 
contraenti, avendo questa Corte rpreci:sato che, ai fini dell'arpipltcaziio!ne 
dell'art. 1419, rprimo comma, e.e., � sufficiente a�ccerfaxe che uina sola 
delle parti non avrebbe co10Jc,luso i:1 contratto senza la dauso1la 1collipita 
da nulJit� (Cass., 12 Luglio 1965, n. 1464). 

Neimmeno il terzo motivo del r.iJcomo me.rUa o:ni1gilirnre so�rrte. 

Pretende il �rkoocente cihe la clausoila, mrl:la perch� 1poneva 'l1lil 
obbligo a 1cait"ico del contraente ipcr.-ivato (di 'U!ltimazione deilila 1costrruziooe 
entro <tllll certo rtempo) c�on decorrenza dalla data della Sltilpula, 
anzich� da quella dell'aipprovaziooe del negozio, doveva essere auto-

I 

. ! 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

maticamente so~tuilta da quella stabilita dall'art. 19 del rr.d. 111.. 2440 
dru 1923, :facendosi iperei� rMerimento �alla 1data di arpiprova2li:one. 
AJ. rr1guardo viellle Tiicih.iamata d:oornailmente ~l sofo art. 1339 e.e.; 

. ma � �evidente, come Tisulta da[ !Contesto del motivo, che la so1stituzione 
� invocata per evitare ila nuHit� d.i rttlfbto il. contratto, srocih� J.a 
diiscirplina da considerarre � quella dell'all'lt. 1419, 1secondo comma, 1c.c. 
r.tcoilileg:ato all'art. 1339 c.1c, 
Per coniruta(l'e J.',aissurnto della lSociet� non � necessario dam 1carico 
delle complesse questioni 1cui d� iLuogo J.a tematica della mtlilirt� e sostiltuzione 
di claiuiSole contrratlJuali, ma ibastano ibTevi ipUJThtuailizz1azioni. 
La illoll'ffia dehl'airrt. 1339 1c.c. iha li.a !liunzione di �escludere l'applicazione 
dell'art. 1419, primo comma, e.e. (ovvero seco!Illdo recenti orientamenti 
dottrinali, rispetto ai quaili 111on � qui iii. 1caiso Idi prendere posizione, 
degli arrtt. 141.8, rp1"imo e secondo 1co:mma, e 1419, primo com~ 
ma, c ..c. a seconda che si .�tratti rispettivamente di dausoile pri!Illcirpaili 
attilllenti ai rrequisiti :tirpiici del 111.egozio, o di c1aru:soile seco1ndarrie) e di 
c01I1Servare il eoil1tl"a�tto aS1Siicma1ndone fa rp1rodu.zione Idi effetti igiurid.
tci, mediail1te fa so1stiituzione (idi 1diriitto) deilila cilaiUJsola eonrvenzionale, 
l!IJU!11a co111 qruelila ilegaile 1dettata da ino['ffie ilmperative. Essa � stata 
il"iicondotta, runirtrumente ail1e a�1tre nomne sostitutive, alla 1cartegoria delle 
nomne colll\Servative che rrealizza1110 iii. <p['�lllcipio dehla coooervazione del 
cont1ra1tto attrarvceriso il'ilnserzione neJ. i00111testo negozitaile ail rposto deilJ.a 
cilarusola ipoota !Illullamoote dalle rpair:ti, �di qruel!la imperati'V!amente dettata 
dailila �legge. Vanno, cio�, �tenute 1c�oncettuahnente 1clisiti1Illte le 111.omne 
conservative, clle prervedono ila Sostituzione, da queiLle idi 1Cara1Jtere ICO�gente 
clle dettano fil rregoilame111.to ileg:aile eh si sov:riaiprpone idi dirritto a 
quello pattizio inficiato idi niullit�, consenrte111do al 111.ego2l~o idi ispiegarre 
i suoi �effetti lfilnali sia (PUI'e mediante IUJil certo assetto� idi interessi non 
comddente con quello 1cihe i isog.getti si erano ~eifi:ssi:. 
L'art. 1339 e.e. stabilisce arptpUllllto clle i <p['ecetti normativi crui 
esso si :rii;ferisce sono di diritto inseriti i1'1eil coil'1tratto � in soisrtiuzti.one 
deil:le 1cilaUJSo1e difformi apposite da1llle 1Pa�I"ti >. 
Nena indivk1uazfotne idi .tali 1Pl'e1cetH ila 1g.turisrprudenza idi queSJta 
Corte ha ,affermato �che l'ilillserzione 1arutom.aiW0a delle no:mne ilIIllJ;lierative, 
m 1uoigo delle claUJSole cO!Illtrattuail.i affette da IIllUJiltt� !PU� veri.fica:
risi, ai sensi dell'art. 1419, secollldo comma, e.e. solo qrua1I1Jdo ila sostituzione 
debba avvenire � di diritto � in :(orza �di UIIl.'esipressa diJsposizJ.
one di legge Ja quale impo1I1Jga ila 1sostituzione di deterimin.ate norrane 
alle claooole colll!trattuali da esse dJiff()(t'ffii (Cass., 12 lLug.lio 1965, n. 1464; 
5 ottobre 1953, n. 3179). 
Questo orie!Illtamelllto non iha trovfito unaniimi conse111si in dottrina. 
Fermo rresta!Illdo 1che deve trattarrsi di norme coigenti in quanto -si 
rusisume -il'elllderebibe iJ.',aJrt. 1339 del tutto i!Illutile rpen:ih� se la sostituzione 
ilegale � _iprevtiista specilficamente da a\l)lposita noo:ima � a qrueista 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

944 

e nO!ll aJ.il'a!l'lt. 1339 ohe essa v:a rico[}Jdotta. Si � sost'�llluto aJ.il'owosto 

� che fil suddetto alt'lticolo prevede la sootituziO!lle delle claooole legali a 
quelle convenziO!llali in via ,generail.e, sicch� tale sostituzione opererebbe 
�ancihe se non COllltemrpil.ata espiressamente 1purch� il.a difformit� 
sussista e lLa sostituzione non risWti vietata. Ma ai fini deH'emanainda 
dec.iJsione, crune cSi � aocennato, non occorre (plrendere posizione su1la 
delicata questione rpea.icih� vi � converigenza di oipinioru nel senso che 
il.'.axt. 1339 lllOlll riguarda twtte le norme cogenti ,che dicSciiplinano i 
contratti; sono sicuramente estira:nee ,afila :(:attiispecie della sostituzione 
quelle irigua�1'fdanti il contiratto in 1generale o 1ca,tegoirie 1conitirattuaili ohe 
non COID!POrtano l'imposiziO!lle idi claU1Sole e iprezz.i, e, iper la il.oro messa 
natura, sono msuscetti:bili di veniire inserite nel contratto; ainaloigamente 
non possono veniire �in co!lllsiderazione le disposiziollli attinenti 
ai singoli 'contiraitti tipici che sanciscono irequisiti per la il.oiro vaH1d.it� 
ed �efficacia sicch� l'ambito di maissima <possibile estenisdone det1l'articolo 
1339, va limita,to a.lii.e materie 1sos:tantivamente �co!lllglobate negli 
schemi dei singoJi contratti (nominati o i!lllnominati �Che siano). 

Ci� posrto, senza bisog1Ilo di scoodere ad 'Ulteriori .a[plplroforuiimenti, 
� sufficiente 1conisrtaitall"e, con :rii!guardo al caso dd specie, cihe H ricooc-rente 
i�In!Pos:ta iii. suo discomo con iriferimento alla (iriconosciurta) contirairiet� 
defila decorrenza del tertmine de1l'obbiliigo di 1cosrtr:uke, riferita 
alla data della stiipula, rispetto aHa noil"llla 1del pi� volte ricoll'ldato 
art. 19 idelil.a legge di contabilit�, ma non ~�emide nemmeno UJna parola 
rper dimostrare che tail.e norma, nel disporre che � gili a'iiti di ag,giudicazione 
defirutiva �ed i c01111tratti... non seno obbliigatoiri rper �l'amminisitirazioitie 
finch� non sono approvati... e non sono es1eguibillii. 1se :non 
dorpo �l'approvazione � si rp1resenti come nOII'lma cogente 1che imrpo1nga 
llllla olaiusola di un determinato contenuto riferita all'oggetto � decotrr.
enza dei terimini delle obbligazioni nascenti da contratti milp'Llllati: 1con 
la P.A. �. Ed in verit� isatrebbe stato iben alt'lduo escogitare rplaiusihlli 
raigiOllli 1girurr1diche rper derpotenziJare a nO['roa proibitiva relativa a.ila 
materia disciplinata del con�tratto in esame. (che � �l'ambito residuale 
a cui fare triferimento rp& l'eventuale arpipUcazione deLLl'art. 1339 e.e.) 
wna di!Sposizdone fo!llldamenta1le e dJi 1cairaittere .generale cihe focca il'effi,
caicia dei 1cotrubratti di dir1tto priva.io delil.a P.A., 1riflettendos1i suJ.ile 
possibilit� che a1l smgofo negozio si iricol,leglhino �gli: effetti ad esso 
iptrorpri. 


Om, senza necessit� di irigotrosamente quailificare il contiratto stirp'Ll111a<
to� con 'la f);l'Ubbliica 1ammini1strazion.e in ipende[lza dell'aptpll"ovazione, 
pare evidente che una nOII'lma cihe attiene ab extra ail.la determinazione 
del regime 1giuriidico di un'intera categoria di negozi non ha alcuna 
attitudine a pomi come clamoJ.a che tooga �luogo dli 1al1ira iSrpecifi,ca 
olausola n'Llllila 1perch� 1rigua1rda H calll!Po degli effetti del negozio in 
generale la 1cui dicSciplina an,cihe se SUiScettibi!le di iriveriberail1Si neMe 


{.I~ 

� 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

smgole erlausole, non rpu� rico1nd1umi aihlo mrumento rsootitutivo che 
poobu1a !PreviJSioni :pWlJtuali e lllCll!l. ,~obaili. (E ci� naturailmente, a pirescmdere 
da11l'rulteriore tritlievo SlUJ. quale 1!101!1 si � voluto far ll.eva :per 
nol!l rpregirudkare UIIla ;ricostru.ziOl!le della portata del:le l!lorme cogenti 
rela.rtive a ma�terie idei siingoili cOl!l1matti, che l!lon � dato rmvenilre all.c1UJI1a 
espressa statuiziol!le rche i!m(pooga li.a sostitruziol!le). Si suole, in 
definitiva affexma1re che la sootituziol!le di diritto preSUJppone UIIla corr�ISlpolilidenza 
biunivoca tflra la darusoJ.a 1COl!lVe1I1ZiOl!la1le e la !UOiI"Ina srubentvante, 
1sic1ch� J.addove taile noo:-ma 1miperativa attiene all'efficacia del 
tipo l!legoziaJ.e, e l!lOl!l ai rcontEmtiti sruscettiibili di essere e.afa.ti :nello 
sohema del disposto regoll.amooto, l!lon rpu� ipotizzarsi l'adeguamento 
delle smg_ole cla!USoJ.e 1che deroghino aUa disc]pliina di efficacia pireWsta 
per J.'atto. 

Altro �, oivviamente, H (problema dehl'hlflruenza che la c()IThs1;ataziOl!
le di UJna rcerta diisciiplina della catego1ria contrattuale rpu� spiegare 
sruJ. rpieno della interpretazione l!legozilale. Ma UIIl diiscorso siffatto esula 
dai li.imiti della p1reselI1Jte iimPUJgt�laziol!le iin cui l!lOl!l viene colllltestata li.a 
ri,tuaJ:it� della inter1pretaziol!le coo:cretamel!lte 1compiiuta della ola!USoila 
sull.J.a decorrenza del term1ne che ne ha dete1rmiinato� la 1COl!ltradidizd:ol!le 
coo il regime degili effetti dei contratti sottoposti ad afP!Provazione. 

Essendo risuJ.tati iin:fOIIlida�ti itutti e tire i motivi dedotti il ricorso 
priincilparle deve essere respiiinto. 

A questo punto rpu� prendersi. iin esame il ricovso iinciden:tarle de�gli 
Aissessori Fiinanze e rDemanio della Regiol!le siciliana, dovendosi disattender.
e J.'iistanza �di �trattazione in via pregiudiziali.e del medesimo' per 
una ragiooe di carattere assoil'bente cihe si riflette srulla reieziol!le deJ.

1

medesimo, COO!llPOrtalillte ila coorfutaziol!le specifica deJ.l'al'lgomelillto sru cui 
la p1retesa pri:orit� si cfOIIlida e che si sostanzia l!lell. riilievo che iJ. profilo 
di nrull.iit�, rilevabile d'ufficio prevali.e necessariamente su quelli.o della 
risoiLuziooe :per iinadempimento di un negozio valido ed efficace. 

Esattamente l!lella diiscu1ssione orale fa difesa dehle ammi:niistrazioni 
J:egiooali ha distinto rl'irpotesi din esame da quehla scfocialillte neJ.la 
di~hiarazione idi �illatmmissibilit� per ditfe1tto di initeresse, lamelilitando 
gll:i Asseissmrati, vdttorioisi l�JIJ. grado idi .a1prpe(J.ilo, l'fanpilicita reiezione delJ.a 
tesi giuridica deJ.la J:isoLuziOl!le deJ. colilltra-tto per inadempimento, norn 
esamilllaita ipwcih� ila Corte ha r1tenruto fa rnlllit� del contratto medesimo 
1che iha comrportafo la mera restituzione deJ.la quota dr prezzo 
v�ensarto dailil.'acqmrente, laddorve ila riso1lruzione fa sall.vo ancihe il irisa!
l1cdmento del daliliilo. 

Non pu�, quindi, essere utiJ.mente .invocata la igiurisrprudenza di 
questa Corte coSltante nel ritenere iinammis:sibile il ricorso incidentaile 
anche se condiziooato (e ne11a specie l!lon fo. era) ,con cui IUJila parte 
pienamente vittoriosa iin gTado di apipe1lo denUill.Zi l'omesso esame di 
'llllla tesi giuridka ivi non esaminata, che <risulti a1S1Sorbifa dalJ.'aoco



946 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

giliane�1to di un'a�ltra tesi e che, pertanto, ipotr� essere riprorpooita arvanti. 
al igiudice di :rin'Vio, neilil'tipotesi di 1caissazione della sentenza �iltn(puginata 
(�gilurrispIDude:nza costaltl!te: Cass., :n. 123 del 1973; ll�rn. 3557, 3164, 3052, 
946, 316 del 1972; i!l:n. 3269, 1221, 1113, 850, 594, 528, 56 del 1971). 
E ci� iperoh� il.a vittoria non poteva d:imi � rpiena � essendo ipotizzabile 
UlI1a soouzione ancm." ;pi� favwevcile per i xicOlt"reniti illlcidootail.i ~e �i 
pr010Juncia fosse stata (["esa irn ternnmi' di (["isoJ.uziorne�. Tuttavia l'mte-. 
(["esse all'io:npuga:iaziorne incldernrtaile non pu�, 111e1la specie, tradursi � in 
uitile esperimento del �~avame medesimo attesa la rprevalenza ,gi� evidenziata 
del 1prolfilo deUa 1111UJJ.it� 1S1U quello della :rdiso11uzione. R:iiconosciiute 
l,e llllllililtt� origilllarie dehl'mtero 1negozio, che dol\7evano eS1Sere 
aipp(["ezzate >C1on pa:iiomt� fog:iJco~gilU.TliJdica, alll�Che d'ufficio, mdirpoodootemente 
della proposiziOllle m via suboodilllata della rparte, non vi .� pi� 
un rappor.to negoziale .:rispetto �aJ. quale everiltuailmente rendere ope!
l'alllte ilo 1s;triumento idehla niJSoLuzfone rper inadlemipimento. 

Ln cOlllciLusdone entrambe le imrpuginaziom (principale ed illlciidentale) 
nOill 1po1S1Sono trova.re accogilimooto. -(Omiss�is). 

CORTE DI CASSAZIONE , Sez. I, 29 marzo 1974, n. 886 -Pres. Saja 
-Est. La Tor(["e -P. M. Antoci �(pairz. coni.) Min. Tesoro (avv. Stato 
Ca:rusi) 1c. Bencina ed altri (avv. Che11si e Lanctner) non:cih� Cassa 
dli R~acrmio di Trieste (avv. De Luca). 

Obbligazioni e contratti -Fideiussione solidale -Azione del creditore 

nel termine di sei mesi contro il solo fideiussore -Decadenza 


Non sussiste. 

(cod. civ., artt. 1954 e 1957). 

Obbligazioni e contratti -Fid�iussione -Onere a carico del creditore 
ex art. 1957 -Rinunzia -Ammissibilit�. 
(cod. civ., art. \1.957). 

L'art. 1957 e.e., che impone al creditore l'onere di richiedere giudizialmente 
entro sei mesi l'adempimento dell'obbligazione garantita 
dal fideiussore, pena la ,decadenza del suo diritto verso quest'ultimo, 
si riferisce sia alla fideiussione semplice che a quella solidale, ma diverso, 
nelle due ipotesi, � (o pu� essere) il soggetto passivo dell..'azione. 
Questa, nel primo caso, � da ricollegare anche all'onere della preventiva 
escussione del debitore principale, contro il quale perci� va 
esclusivamente proposta e diligentemente continuata; nel secondo caso, 
invece, tende solo ad evitare che un ritardato esercizio del diritto 
di credito piregiudichi le ragioni del fideiussore verso il debitore pirin



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 947 

cipale, onde la giudiziale istanza pu� essere indifferentemente rivolta, 

a scelta del cre,ditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori soli


dali e con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della 

fideiussione (1). 

Il fideiussore nell'assumere l'obbligazione pu� validamente rinun


ziare ad avvalersi, anche prima del verificarsi, della deca,,denza del cre


ditore a norma dell'art. 1957 cod. civ. (2). , 

(Omissis). -Contro la sentenza della Coo'te triestina, che ha di


chiarato non dovuta la somma ingiunta ai garanti td!el debitole fallito 

per la deca:denza d!alla fiJdeiUJSsione in cui sarebbe incoTlsa la creditrice 

Almminisitrazione del Tesoro (a norma dell'art. 1957 1c.,c.), quest'ultima 

pr01Pone cinque motivi di riic'orso, con i quali -denunziando violazio


ne di leg;ge e di.Tetto. d!i. motivazione -deduce quanto segue: 

1) essa rico["!I'ente, avendo prqposto l'azione direttamente contro 

i fideiussori entro i sei mesi dalla dichiaTazione di fallimento del debi


tore prinJCiipale, non aveva ;:i.Lcun onere di agire anChe contro quest'ul


tim.o; il che peraltro non aveva mancato di fare, !Per acc�esso di dili


genza, presentando temipestiva e motivata istanza di illlsinuazione del 

credito, con iprivileigio, al :passivo fallimentme; 

2) il relativo dec["eto del giud1ce delegato, che a tal credito an


tepose quello dei dipendenti della ditta fallita, intervenne quando il 

presente giudizio era gi� in co["so: 1gli i:ruforimati fideiussori, quindi, 

erano ben in ,grado di fu:na;mgnare quel decreto, se ritenuto ingiusto e 

lesivo dei loro �interessi, cui !!JeTlci� nessun pregiudizio aveva Mrecato 

il mancato reclamo da parte dell'acquetata.si creditrice; 

(1-2) L'art. 1944 cod. civ. p['evede due div<eTse figure ,di fideiussione, 

que1la soilidai1e e queilla c.d. 1semplioe: [(]Je11a prima il. :f�derussore � tem:tto 

solidaillmente 1oon iil debi1iore principale a:l IP'agamooto del debito; nella 

seconda il fideiussore che v;enga 1conv;enuto in giudizio dal cremtare, pu� 

costringeT1o ad agitre contro :il deb.ttQJl'e rp:r.tncipale d!ndicarrJJdo i band di 

quest'UJltimo che possono formaTe oggetto, di eseouzdJone ~b0[(lJ6flcio di 

esoUJSSione). 

La !Pll"ia:na (iso11dale) � l'ipotesi normale; la seconda (semplice) richiede 

una espressa pattuizione (v. 1suil punto FRAGALI, Fideiussione, in Commeliltario 

del Codice CivilLe a cUTa di Scialoja ,e BTainca, BoJ.ogilli8.-Roma, 1'9'5,7, 266 segg. 

RAVAZZONI, Fideiussione, ,in Nuovissimo dJig,esto ditai1iarrJJO, val. VII, p. 284 

segg.). 

T,enendo presente 1Ja1le dirv1erso aspetto ohe pu� assumere la obbligazione 
fideiussoda, la s,c. ,c<>n l'a:DlllJotata decisione si � posta iiL lp['oblema 
� dell'aippli,caziOIIle de1l':wt. 1957 1cod. dv. l:tlleilJle due dh~erse situaziOIIli tpossib!iili. 
Ii1 p:rinicirpio enuincilato nella . prfu:na massima 11.1appresen1Ja il'mdirizzo 
ormai !IJll"evalente nella �giurispruidenm. In :senso 1collif. Mldiatti Cass. 9 novembre 
1973, n. 2945; Oaiss. 26 giugno 1'9731, n. lr851 mF0tro it. 1973, I, 2741; 



948 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

3) essa, �Comunque, non era tenuta a tanto, !Pell'Ch� il dovere di 

proporre e 1continuare l'istanza contro il debitore, iehe l'art. 1957 IPOne 

a carico del ,creditore, non prescrive che questi, dopo aver chiesto e 

ottenuto la decisione �giudiziale, debba necessariamente im!Pugnarla, an


che a 1cooto di espoT1si ad una � defatigatoria e forrse infondata lite per 

tutti e tre i gradi di giurisdlizione >; 

cipale esercitata mediante rituale istanza di insinuazione al passivo del 
suo fallimento -il solo fatto di avere il ciredito1re agito direttamente 
contro i fideiussori (quali oh'bligati in solido col mutuatario), entro il 
� terimine prescritto dall'art. 1957, sia o no sruffd!Ciente a collJServarigli 

il diritto di garanzia e impedirne la decadenza. 

La questione non � nuova nella giur1~enza di questa SU!Pll'OOla 

Corte, 1che l'ha semip1re risolta in senso affermativo: �talora in base 

;:illa tesi 1rad!~cale -ma non seim1pre seguita -che nega l'~lioobilit� 

del citato art. 1957 al caso ~come quello in esame) della fideiussione 

solidale; pi� SjpeSso -e senza contrasti -in base alla 1cons.i!derazione 

che, Tkoil"rellldlo tale ipotesi, l'onere del ~ollecito ese11cizio del diritto, 

che la le~ge io:n{pone al ,credito1re, bens� � assolto tanto se egli fa 

valere la sua istanza nei 1confronti del debitore ;principale, quanto se 

le rivolge dir.ettarnente (e solamente) contro il fideiussore. Tale solu


zione -si � detto -� la sola che si aocwdi con i !Princi[>i della 

solidariet� passiva (cui ripugna che il [persistere dell'obbligazione fi


deiuS1Soria resti 1condizionata all'azione ;per l'adempimento di quella 

principale, 1che alla pirima � congiunta dal vincolo solkliale, senza con 

ci� contrastare, ma anzi assecondando, la ratio legis della norma in 

esame (intesa a evitaire �Che una ca1colata inerzia del 1creditore si risolva 

in una piregiudlizdevole ince�rtezza del fideiussore circa le sorti e gli 

effetti della sua oblbli!gazione) : infatti, mentre il vincolo della solida


riet� imfped;Lsce al fideiussore di jprocrastinare o condizionare il paga-

Cass. 21 novembre 1970, n. 2471, in Banca, Borsa e titoU cred. 1971, II, 205, 

nonch� we decisioni 1rkmamarte nelil'aa:motaita s~a. 

Ln �senso conrtriario Oass., 26 aprtLe 1.972, n. 1305, m Giust. Civ., 1972, I, 

1225; Caiss., 13 novembre 1969, n. 3702, :hn Foro it., 1970, I, 217,6; Cass., 

4 ottobre 1.968, n. 3117; Cass., 23 settemb!l'e 1966, n. 2386, mForo it., 1966, 

I, 1660 con nota di NOVELLA. 

L'O!plindOl!l.e idottr.iJnal;e che Jia .sentenza esamina e conmuta al dichiall'ato 
fine ,fil e �COlllSO!Lid~ � il':inddrlzzo gli'UrispTudenziaiLe aOOOILto � di FRAGALI, 
Commentario cit., p. 477 e soprattutto L'inerzia del creditore nena fideiussione 
solidale, ilil Riv. trim. dir. proc. civ., 1'96,6, 458. Ber quaiLche cenno 

v. dello stesso A. Ancora sul comportamentO omissivo del creditore verso il 
debitore garantito, in Banca, borsa ecc., 1971, I, 161. 
SuLl.a seconda massima in senso cornifo:mne, oltre !Le decisioni ivi citaite 
Cass., 13 aprrilie 1964, n. 871 e in dottrina, FRAGALI, Fideiussicme (diir. priv.), 
in Enc. dir., vol. XVII, rp. 380 ove ulteriori ll'icbiami. 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

mento del debito garantito, l'immediata azione contro di lui promossa 
lo mette al ripairo del paventato pregiudizio, 1Pe.11ch� vale in pari te:tntPO 
a :renderlo avvertito dell'atteggiamento aSISUnto dal cre.dlitoxe e a IPOirlo 
quindi in 1grado di tutelare le pirorprie ragioni nei confronti del debitoxe 
;princijpale (c:llr. CaSIS., n. 3125 del 1956; n. 2344 e 3341 del 1956; 

n. 432 del 1961; n. 182 e 877 del 1965; n. 2310 del 1966; n. 2393 e 
. 3433 del 1968; n. 2471 del 1970). 
Riesaminato il l);lll"Obl�lna, questa Corte non ravviJSa fondate le ragioni 
per mutare giurlspocudenza; ma il'itiene 01P1Portuno, (per consolidarla, 
dar:si carico dlelle critiche rivoltele. 

Le resistenze 1che questa giUJI'istp[rudenza ha incontrato e incontra 
IPII'esso una 1Parte della dottil'ina, d!erivano, sostanzialmente, da un trip�liice 
o!lldine di ll'aigioni, dilstinte nel 1PresUiP{l;Josto ma tutte convergenti 
nel :riJs:ultato di ritenere �Che al creditOII"e incomba l'onere di lY.l"OIPOrre 
le sue i.Istanze � contro il debitore � e non altri: a) (perch� questa � 
la �dizione letterale dell'a!l't. 1957; b) !Perch� un onere prescritto a 1Pena 
di decadenza non ammette equipollenti; c) perch� tale onere gairanti:s1ce 
il carattere sussidiario dell'obbligazione fideiusso11ia, sia Sem(pliice che 
solidale; 

4) ma, a !PII'escindere dai su esposti motivi, non 1POteva nella 
SPecie ailidebitarisd alla creditrice Amministrazione alcun onere legale, 
perich� la dilsc31P.Una degli artt. 1957 e 1955 e.e. era stata convenzionalmente 
derogata: infatti dall'art. 9 del contro.tto, da cui .dJe:riva l'obbliigo 
dei ftdeiu:sSIOri, risulta che costoxo � non solo avevano e:;ipiressamente 
rinunziato al termine dell'art. 1957 e.e., ma anche avevan� accettato 
rche la fideiussione rimanesse semp1re ferma e valida quali che 
fossero le vicend!e del �credito �. E questo punto, beilich� d!iscUJS1so dlalle 
pa:rt� e decdsivo della causa, � stato del tutto obliterato dalla denunziata 
senten.za; . 

5) 1con il quinto motivo, che si riallaccia al terzo, la ricorrente 

illustra le :ragioni giurid1che pe:r le quali il motivato provvedimento 

del giudllice rdlelegato �� ap11<arso all'Amministrazione fondato e comun


que difficilmente contestabile � (avuto r:iguardo alla t;ipeciale no:rmativa 

sui IPlrivilegi a quell'eipoca vigenti nel territorio di Trieste (per effetto 

della legisilaziione emessa d:al IPO!� cessato Goveirno militaire alleato: come 

del resto rilconoscduto dalla sentenza di primo 'grado). 

Del su riaS1Sunto il"ic011so 1sono fondati il primo e il quarto mezzo 

che, per dilS.tinte vie (n. 3 e n. 5 dlell'airt. 360 c.1P.c.) coillducono allo 

annullamento dell'i!Il[pugnata .sentenza. Gli altri motivi (2�, 3� e 50) 

restano asso:rbiti nell'aiacog'limento dlel [plrimo, risiPetto al quale sii pre


sentano in posizione logicamente e giuridicamente sub011dinata. 

All'esame della questione di di:ritto .prospettata nel primo mezzo, 
conviene premettere i dati di fatto accertati nel giud��o di meirito 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

e noJ;l �controversi fra le [parti: la IS.[p.a. Cantiere navale FeL~egi in 
forza d!i. un 1contratto 1dli mutuo ipotecario stipulato il 30 aprile 1958 e 
gaa-antito dalla soLidlale fideiussione di Giwanni Bencina e altri, era 
alllcolt'la debitrice di L. 131.986.133 Velt'iso il mutuante Miniistero del Te.
soro (�Fondo di rotazione :per iniziativa economiche nel territorio di 
Trieste e della Provincia dd Gorizia �: F.R.I.E.) allOO"ch� il 31 gennaio 
1968 fu 1diiichiarata fallita. Il etreditore Ministero -oltre a (plresentare 
rituale istanza dli aimmiissione al palSISivo fallimentare e memoria illustrativa 
all'adunanza del 21 mall'zo 1968, fissata (per la verificazione 
dello 1stato !Passivo -ha agito giwc�iizia1mente contro i fideiusSOII'i; per 
il pagamento del sudldletto im1Porto con decireto ingiuntivo 1chie!Sto il 14 
ma1rzo 1968, colllcesso dall'adito giUldliice il giorno successivo, notificato 
il 6 a,prile e OiPIPOSto dlagli ingiunti con dt~zione del 23 a(pl'li.le 1968: 

il tutto entro sei mesi dalla dichiarazione del afllimento. 

Orlbene, poich� � questa la data in cui deve iconsidera:risi s1caduta 
l'obbUgazione p1rincijpale (art. 55, secondo c. 1. fall.) aI11che agli effetti 
del decorso del tel'lffiine :semestrale dli cui all'art. 1957 e.e. (cfr. Cass., 
10 luglio 1968, n. 2393) il problema che si [pone � divede1re se -indi[
p�ellldentemente dalla pur tem:pestiva �zione contro il debitore prin-

Ma sono CII'itkhe 1che peirdono viigore di fronte a questa alternativa: 

o � veil'O ~he il citato art. 1957 � dettato isolo IP& la fideiussione semplice, 
e allora quella /Solidale (che qui interessa) irimB.ne estranea alla 
nonma e la queestione non s:orge ne1P1Pure; o � vero -1come sembra 
senz~altro pi�-attendl�bile -che il testo legislativo enuncia in formula 
sintetica un [plredetto aidlattaibile a entrambi i t~�i idi fidedussione, sienza 
peir� alternarne le rispettive carattedstiiche e quindi co:rnpati:bi1mente 
con esse, ed allora quella foo:mula unitaria deive essere sciolta e inteTpretata 
in modo 1che, enucleatane la iregola 1comune, il ;resto s'intende 
riferito a ci� che � s[pecifico di una for1ma di fideiussione (sem:pUce), 
ma inconciliabile 1con l'altra (solidale) e viceve11sa. �Or � chiaro che 
la iregola 1coonune a entrambe sta tutta nell'inciiso : � ... !Purch� il creditore 
entro sei mesd. abbia pxoposto le sue istanze �..., in ci� :risiedellldlo 
l'essenza dell'onere posto a carico del titolare del� diritto e 
tendente a !P'rovoc1arne quel sollecito ,esercizio il cui ritardo ;potrebbe 
altrimenti �COirl!PII'omettere, nell'incertezza d� una (plrolungata attesa, la 
posizione del ftdeiussoire: sem[piUce o solidale �che sia. Ma il seguito 
della proposd.zione, � ... 1contro il debitoire e le abbia con diligenza continuate 
�, mentre P,a un senso 1se lo sri ricollega all'onere della pireventiva 
escussione (ex a�rt. 1944, secondo comma), di cui appunto seil've 
a determinare il tem:po e le modalit� di adempimento, non ne ha invece 
alcuno ,e sarebbe anZi contraddittorio, se riferito alla fideiussione 
s:olidale (ex art,. 1944, pirimo comma). 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

Infatti l'ammettere che, senza avex [pl"i.i:m.a convenuto e diligentemente 
1Pemeguito il debitore princijpale, il IC(I'editore non rpu� util.ni.ente 
aigigredli:re il patrilIIlonio del fideiussore, che pull'e � � obbHgato in solido... 
al pagamento del debito � (comma ora cit.) significa rinnegare . 
il vialore di questa ncmma e, con essa, il prioci!Pio che � l'olYbligazione 
� in sol1do quanto !P�� debitori s'OiJlo obbliigati tutti 1Per la medesima 
prestazione in o:nodo 1che cias1cuno pu� essere costretto all'adempim.ento 
per la totalit� � (airt. 1292 c.1c.). N�, a voler conciliare quell'onere con 
questa nozione, IIJ<eTSIUade l'aiccoo:nodante rilievo d:i chi, coordinand!o 
l'art. 1957 col iprimo 1comma dell'art. 1944, ne inferi,sce che la solidariet� 
fideiUJSsoria .� diversa e pi� attenuata di quella nortrnale: se cosi 
fosse -a tacer d'altro -la fideiussione solidale verirebbe in prra'tica 
equ.Jiparata a quella 'serniplilce (<con beneficio di escussione), mentre 
l'airt. 1944 ha cura d!i tenerle nettamente distinte cosi nella definizione 
come nella 1di:sciplina giuridica; onde la sudldetta �contraddizione, men 
che elimdnata, ri:sultereblbe aggravata. E, meno ancora, convince il richiamo 
all'a:ss1erito carattere sUSISiidiairio, 1che si rdiice (pll'oiprrio di ogni 
Olbbligazione cui accede, 1si pu� ibe!1Sil. idi.re essere sempre �accessoria � 

(aTlg. ex art. 1936, 1939 e 1941), ma non gi� � sUJS1si:diaria �, cio� rubo:rd!
inata alla (preventiva esclusione del debitore principale, questo carattere 
-coime sii � detto -essendo esc1lusivo della fideiussione semplice 
e non pure d:i quella solidale, che proprio in ei� si distingue dall'altra. 


Antinomia invece non c'�, nel sistema della legige,. intel'IP:retando 
l'art. 1957 nel seilJSo SIU indicato; 'Che � il solo idoneo a coniciliare, 
nell'unit� del contesto normativo, lo ISCOIPO dli IPOI"re un limite cronologico
� oltre il quale il fi!deiussocre non [pU� essere pi� chiamato a rispondere 
<del debito ,gairantito, verso U creditore, con la� necess:ait� di regolare 
l'azione di quest'ultimo in modo conforme alla diversa struttura 
delle due fOll'tllle di fildleiussione: 1semiplice e solidale. Ed � ooltanto 
alla prima 1che !PU� riferirsii l'inciso in questione, ( � ... contro il debitore 
e le ablbia con diligenza continuate�), 1com'� soltanto ipecr eS1S1a che deve 
ritener1Si dettato l'ultimo 1comma dell'art. 1957: invero, 1con riguaTdo 
alla fideiusslione soUdale, questo. comma 1sarebibe un'inutile ri!Petizione 
di quanto gi� diS1pone l'art. 1310, mentve quell'ill!ciso IPOI'II'eibbe in iilJSanaibile 
ed inspiegaibile 1contrasto tanto <con la :regola della soliqariet� 
pa:ssiva (a�ccolta. dall'art. 1944), 1che :r�IIIlette al 1cTeditore la scelta del 
�condebitore da pe:rseguiire, quanto con la istess1a ratio della norma in 
esame (art. 1957), 1che, iJmiponeilldo l'onere ,e.fil un !P�i�. sollecito eseocizio 
del .diritto di 1garanzia nei confronti del fideiussore, indica proprio in 
costui il naturale destinatario dell'attivit� giuidiziale di cui s:i fa carico 
al creditore. Il quale, dal ieanto suo, non pu� essere [pl"eviamente costretto 
a !PfI'O[pOII're� e continuare le sue ~stanze �Contro il debitore p1rin



952 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ci.pale, quando � 'certo che il fideiuSISOI"e, a �cagione della solidale responsabilit�, 
� incondizionatamente tenuto, entro i sei mesi dalla scadenza, 
all'aidlem!Pimento dell'obbliigazione .garantita e, quindi, immediatamente 
es1Posto all'azione d:i!retta del Cll'1editore. 

Tale intel'fPil'etazione, del resto, trova significativa conferrma nei 
lavori pirepairatori del yigente codice civile, dove, ad illustrazione dell'art. 
1957, 1si legge: � Se il 'CTeditore ha il diritto di agke per realizzare 
il :suo 1credito, tale diritto, 'Con l'inerente facolt�, diventa un dovere 
nei rapporti del garante... Natural:mente il dovere del oreditme non 
orea nel fiideiusso'l'le il clli:ritto alla p["evia escussione del debitore; il creditore 
!PU� ,seII11Pre, ris(pettando i te:ranini :staibiliti, rivolgersi al fideiussore 
!Piuttosto che al debitme, se non esiste un dovere 1conbrattuale di 
escussione del debitore � (Relazione al Re, n. 234). 

Ebbene, pur essendo, nel caso in esaime, pacifica l'inesistenza di 
un siffatto dovere, la Corte triestina lo ha 1P<Ysto ugualmente a fonda


mento dlella :sua decisione, ritenendo 1che la oreditdce Amministrazione 
foS!Se tenuta ad agire preventivamente 1contro il debitore jpll"incipale (ed 
a 1coltivaire l'azione ancOI'lch� parzialmente rigettata in !P'l'ime 1cwre) in 
ottemiperanza all'on&e legale imposto dall'airt. 1957. Co.si statuendo, 
rper�, essa non solo � incoil�Sa nella violazione e ifa1sa appUcaziooe di 
tale no:rana giuridka (d!onde l'accoglimento del pir:Lmo mezzo di ri!corso 
e l'asso11bimento del secondo, terzo e quinto), ma ha altres� omesso di 
motivare su un (punto della 1causa 1che, sotto altro �l!~etto, era del IP'airi 
decisi'Vo e che l'.AJrnminiSJt["azione non aveva 1trurnJcato di ,prospettare, 
col sussidio di motivata e documentata .difesa, come ulteriore e alternativo 
ar:gomento 1contro l'arvverisa tesi: vale a dire che i fideiussori, 
nell'assurn~si la ,garanzia, avevano (Pll'omesso cli manteneirla incondizionataimente, 
� quali che tfossero le vicende del 'credito ., con esipressa rinunzia 
al temnine di liberazione ,di 1cui all'art. 1957 e, quindi, ad eccepire 
l'estinzione della fideiussione anche a no:rana dell'art. 1955 (art. 9 
dell'atto). Ed � �certo 1che la Corte d:'a'P(Pello non 1POteva esimelI'ISi dal 
verificare, attraverso una. !Puntuale d�:samina del punto controvel'lso (che 
invece ha ignorato), se il'eal:mente questa fos.s.e la volont� contrattuale. 
In �caiso affermativo, irufatti, la sua decisione -,g~� per altro verso 
el'IT'ata -non avrebbe comunque resistito al rilievo che n� la decadenza 
di 'cui all'art. 1957, n� la �sanzione ex art. 1955 (1che peraltro 
non pu� deriv:are dalla sempliice inazione del oreditore, quand'egli non 
abbia assunto :per (Patto eS(P!resso l'obbligo di agire �contro il debitore 
1Princitp�ale), jpOSSOnO O/P&all"e a 'Cail"�CO del e'.l'editore e [Privarlo del diritto 
alla gail'anzia verro il fi:deiusiso['e, ove costui abbia rinunziato alle 
accezioni -li!be[''amente disjponibili -relatiive alla decadenza o alla 
estinzione della fideiUS1Siooe (dx. Cass. n. 3169 del 1954; n. 380, 2811 
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PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 953 

e 3192 del 1960; n. 1840 del 1963; n. 2831 del 1972). E in tali sensi 
va [pure accolto il quarto mezzo del ricorso. 

La sentenza [pertanto deve es1S1ere cassata, 1con Tinvio. della causa 
(anche peT le �ese di questa fa:se) ad altro giudice dli pari ~ado, il 
quale, iI� relazione al primo mezzo, dovr� uniforma�rsi al su illustrato 
iprinciipi.o di diritto, che !PU� cosi enunciarsi: 

� L'art. 1957 �e.e., che �ilmtpone al medlitore l'onere di richiedere giudizialmente 
entro un �certo termine l'ade'ITllPimento dell'obbligazion'.e garantita 
dal ifLdeiuSisore, :pena la decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, 
si riferisce sia alla fideiussione semiplice che a quella solidale; 
ma dirveI1so, nelle due i[potesi, � (o pu� esseTe) il soggetto {Pas1sivo dell'azione. 
Questa, nel pri:mo �caso, � da TiJcolieigare anche all'onere della 
[pll'eventiva escussione 1del debitore prindpale, contro il quale 1Per1Ci� 
va escluisivamente proposta e diligentemente �continuata; nel secondo 
caso, invece, tende solo ad evitare che un ritaJI'ldato esericizio del diritto 
di 1cxedito pregiudichi le ragioni del fideiuiS1SOre verso il debitore JP["inci[
pale, onde la igiud!iziale istanza ipu� essere indifferentemente rwolta, 
a scelta del 1cireditcwe, contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori 
solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della 
fideiuSISione >, -(Omissis). � 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 2 aprile 1974, n. 931 -Pres. La 
Porta -Est. Mineroi -P. M., Caristo (conf.) -SciJmia (avv. Cuzzi) 

c. Ferrovie dello Stato (avv. Stato Gentile). 
Prescrizione -Danno prodotto dalla circolazione di veicoli in concomitanza 
con altre circostanze -Prescrizione biennale -Si applica. 
(cod. civ., art. 2947, comma secondo). 

Ai fini dell'applicazione della prescrizione breve prevista dal secon~
o comma dell'.art. 2947 cod. civ. non � necessario che si tratti di 
danni derivati dalla circolazione nel senso del puro 'l'apporto di causa 
ad effetto, ma � sufficiente che vi sia un rapporto di ;dipendenza per 
il quale l'evento si colleghi nel determinismo alla circolazione dei veicoli 
(1). 

(1) n principio conte.niuito nelll'ainootaita decisiooe si :irniquadra ne:ma giwri~
denza costante iche ll'ilporta ne11l'ambito de[]a, iplI"escrdzione bi:enamil.e 
iplI"eviJSta �daJ. secondo oo:mma deli'atrt. 2947 ood. civ. -tu1Jte li.e pretese risarcitorie 
che 11rag.gono cOillJUnque origine dalla circolazione di veicoli: nel 
senso che si corusidera danno derivante dalla .circolazione quello nei quale la 
' 


954 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


(Omissis). -Con 1citazione 20 a{Prile 1967, Benito Scim.ia conveniva 
dinnanzi al tribunale di Milano il Ministero dei trasiporti, ed 
es1Poneiva iche il 20 magigio 1962 il IPI"QPrio fi:gilfo Raffaele, di anni sei, 
era iStato inivestito da un convoglio idelle Ferrovie dello Stato in localit� 
Certosa .di San Donato Milanese, 1decedendo, e 1che, nel tratto in 
cui eira avvenuta la 1scia;gura, I'Aim:mini!stra:zione delle Ferirorvie non 
averva curato la manutenzione dello sbarramento dii filo sip�inato che 
separava la .sede ferirovial'1ia dalla zona abitata, [presentando detta recinzione 
un ainl\PiO ,pa:ssagigio attraverso il quale il bambino si era JPOII"tato 
sulla strada ferrata. Ci� IPI'emesso, �chiederva la condanna del Ministero 
1convenuto al risail'c1mento dei danni. 

L'.Amm:liintstmz:ione delle Ferrovie dello Stato, icostituita1si in giuddzio, 
contestava la dumand'a, asstimendo iche il [liroicedirnento penale erasi 
chiuso �con dec.ireto di aJrichiviazione del 3 agosto 1962 peir improponibilit� 
dell'azione, non essendo ernerisa dal fatto iresipoll!Sabilit� d!i terzd.. 

Es1Pletata la !PI'OV'a peir testi dedotta dall'attore, il Trilbunale di Milano, 
con sentenza pubblicata il 17 aprile 1969, aiccorgliendo la domanda, 
condannava I'Amrrninistrazione al rpagamento in favore dell'attore della 
somma dii L. 6.000.000. Consl�lderava il tribunale ohe l'Amrninisitrazione 
delle Fenrovie, avendo 1creduto d:i dover provvedere alla recinzione di 
filo sipinato della ,sede feriroviaria, pur sen2la esservi tenuta iPer leg1ge, 
aveva anche l'oib�biltgo di curarne l'adeguata manutenzione, ed avendo 
mancato al SJUO oblbligo, doveva essere affermata la sua resiponsabilit� 
nel sinistro. 

La decisione, �in[pU:gnata dall'Amministrazione :ferrovia:ria, veniva 
riformata dalla Corte d'Arriipello di Milano, la quale, con la sentenza 
denunciata in questa sede, rigettava la domanda, osservando iche il 
diiritto al riS'ail'cimento dei danni era prescritto a nomma dell'art. 2947, 
secondo �coo:nima, e.e., per essere stata !P�roposta l'azione oltre il biennio 
dalla data dli aI'chiviazione del 1Procedtmento penale. 

Arvverno tale sentenza lo Scimia ha iproiposto I'ko11so per Ca:s~sazione 
sulla baise dli tre mezzi di annullamento: resiste il Ministero dei Tu:asiporti 
ieon 1controiricol'so e memoria. 

Con il prio:no motivo il ricoirrente denuncia la violazione e la falsa 
aiprpUcazione dtelle norme sul concomo di causa (airtt. 2043 �e.e. e 40, 
41 1c.ip.), 1sostenendo l'inaipipli!c1a1bilit� delle disposizioni dell'art. 2947 e.e., 

�Ciirco1l1azdone dei v�eioofo si illlser.isca �qua11e elemento nelila seTie causale che 
ha determinato 1l'ev�ento dannoso (cfr. Cass., 27 novembt1e 1973, n. 3245, in 
questa Rassegna, 1974, I, 921; Cass., 22 luglio 1971, n. 2425; Cass., 13 settembre 
1966, n. 2371, in questa Rassegna, 1966, I, 1269; Cass., 27 ottobre 19�65, 

n. 2259, in questa Rassegna, 19<65, I, 1192; Caiss., 11 ilugldo 1964, I, 1829, in 
questa Ra$egna, 1964, I, 892 ove uliterdoci :ricl:tiami. 
f' 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

[poich� la �causa rconcC>TTente del sdni:stro era rcootituita da un fatto 
diveriso �dalla �cdtrcolazione di veeicoli e precisamente dalla deficiente 
recinzione della sede feirioviairia, e comunque, dalla mancanza di manutenzione. 


Con il 1secondo motivo il ricorlI"ente dedUJce la violazione delle norme 
sull'efficacia del 1giudi!cato penale (art. 2947, COIIrlJilla terzo e.e.), asisumendo 
�che erroneamente la Corte di merito aveva fatto decoITere il 
periodo di J;Jll'escrri.zione rbiennale dalla data del decil"eto di aiichiviazione 
del !Pll'Ocedimento penale, riguardante i conduttori del treno: esisendo 
emer.sd. attraverso l'iisrtruzione della causa dvile elementi probatori a 
carico del SiOI"V'egliante delle Ferrovie nel tratto Milano-Rogoredo, il 
giudice rciviile [poteva riqualifilcall'e il fatto dlal IP�unto di visita criminoso 
e nell'ipotesi previs:ta dlall'airt. 2947 comma terzo a(p(p.Ji.care la prescrizione 
(penale !Pi� lunga di quella civile. 

Con il terzo motivo lo Sdmia lamenta la violazione e la falsa applicazione 
delle norme sulla prescxizione (art. 2947 commi !PI'innO e secondo 
e.e.), sostenendo �che la !Pil'esrcirizione lbiennale era invocabile in 
relazione all'O[perato del ma.cchinista, ma non a quello degli addetti alla 
manutenzione d!ella �l.'ete di re'Cinzione, la cui responsabilit� ha carattere 
autonomo. 

La Corte orsrserva : 

Il rico!l"rente ootica nel primo motivo la sentenza iimipugnata [per 
aver a:itenuto 1che una soltanto, e cio� l'urto del loicomotore, sia stata 
la �causa dell'evento mortale, mentre in esso ebbero a conco11rere altre 
cause dirette e indirette o mediate, indi.pendenti dalla circolazione dei 
convogli fel'll"oviari, tra 1cui in partiicolare la mancata chiUJsura del varco 
�liP'erto da ignoti nella barriera di filo s[pinato che recingeva la sede 
fel'll"oviaria: ma il rilievo sembra inconferente ai fini della decisdone. 
Per verit�, i su:dldetti princi\Pi accolti dagli airtt. 40 e 41 c.(p. in :relazione 
alla im1Puta'bilit� e� alla responsabilit� penale, vengono contraddetti ove 
si assuma, come assume il 1riiconrente, che si dowebbe scindere l'evento � 
dannoso.. inalzato nella sua configurazione unitaria, nelle sue componenti 
causali ai fini di rsnstenere che ad ogni fattoire caUJsale debba a[J�p1i!
crursi il comri'l!pondente teit'!Illine di .prescrizione: se nella (p1roduzione 
dell'evento danno1so non � !Possibile un frazionamento della causalit�, 
tale frazionamento non pu� esseire operato neppure ai fini della [pirescrizione 
rcivile dell'azione di danni. 

Le considerazioni 1che pll'ecedono giustificano il rigetto, oltre che 
del primo mezzo, anche del secondo, e del terzo. <::orrettamente la 
sentenza i:m(pugnata ha considerato 1che (per l'app'.Ucabilit� della [prescrizione 
breve non � necesisario che si tratti di danni che siano de1rivati 
dalla dreolac:z;ione nel senso del .puro rapporto di causa ad effetto, ma 


962 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

conseguentemente, essere ripetuta dai giudice di 1� grado cui sia attribuito 
per ragioni di competenza i'esame. ideUa materia dei contendere 
(1).. 

(1) Nella ifatti:spec~e in esame, arv'ente ad oggetto la disc!riminazione 
di competenza �tra Ooosig.ld.o di Stato e '11cibu.nali ll."legiJonali amrndnistrativi, 
da attuami in via transirtoda suMa base dell.'art. 42 della 1. 6 dicembre 1971, 
n. 1034, !La SeziJooo ha mdilviidluartio netLl'aivvenuta discussiODJe de[ ir.�icoirso, 
aswattameIJJte idotnea a def�Jil:i[['e ill. .giudizio, Ulll liimite ianpillicilto ma .s'.Lcm-o 
a1La ditsposiziiooe �sumdicata, che dtspooe in vfa gieneriaile iJ. passaggio dei 
piroceddimenti ai oompete.nrti T.A.R. dopo lia data del iloro I�IIllSediiamento avvenuito 
iil 1� gennaio 1974; e oil� a!llche se, mve�ce ideiLl.a decis:iooe definitiva, 
risulrti emessa una mera pronUllllcia ,parziiaile o initeclocrutocia. 
Niella �stessa :rnartieria si :i-annime:ruta che ila Sez. V (dir. otrd. 15 febbraio 
1974 n. 116 ne Il ConsigHo di Stato, 1974, I, 255) coo. amp.:iia ed aa:11aJI�Jtica 
oodilllarwa ha rimesso la decisione talll'Adunainz!a plenatrlJa.: ail riguCl!ll."ldo, 
dopo arv:oc ll"i�chiamato J,a giurisprudenza deli1a 1Siu(pirema Corte din materia di 
ilmllillediata apipmazione dellie nuove inotnme su.Ha gdltwiisdicziooe e sulila coonpeiteirwa 
(1cfr. Cass. Sez. III 19 germailo 1972, n. 137, Foro It., 1972,I, 3559; 
Oass. Sez. I, 24 apcriil.e 1972, n. 1340, Giust. civ. 1972, I, 1215; Oass. Sez. II, 
4 maggio 1972, n. 1350, Foro It. 1972, I, 2917), nooch� Jia 1ci!l."co1starnza che, m 
via g.ene!rale, iii1 legi.is1atolt'e ha spesso �cl.WettamenrtJe 1<lisci:pilinato ta.ili probtLemi 
di dii.Tiitto rtranisirflorio, ila SeZ�tooe ha osse:i-vato, tuittavlJa., a sostegno dcl. mantenimooto 
della competenza .come il .gienelt'alissirmo principa;o deLl'economiia. 
dei �mezzii. processuali lllOtll sembra �consenitirrie so~mone diversa, avuto rigiuardo 
aniche al fatto che ilil ogni caiso il:a decisiODJe viene resa da gcludice 
SU1Periooo !iin grado. 

La pil'O!tllUillJcia detLl'Adiunalnza rpLooatriia l!lJOn ooosta, allo stato, esse!re 
stata depositata. 

II 

.CONSIGLIO DI STATO, Sez. ~V, 12 marzo 1974, n. 222 -Pres. Uccellatoo:
e -Est. !annotta -Soc. Romana Gesrtione Immobiliare (avvocati 
Sep�e e Lavitola) c. Prefetto di Roma. 

Giustizia amministrativa -Ricorso contro decreto di esproprio Competenza 
del Consiglio di Stato ex art. 38 L. 6 dicembre 1971, 

n. 1034 -Impugnativa al T.A.R. del diniego per il proprietario di 
costruire dfrettamente sul proprio terreno successivamente espropriato 
-Sospensione del procedimento -Necessit� -Sussiste 
(1. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 38). 
In materia di impugnazione dei decreto di espropriazione per pub. 
biica utiHt�, rientrante nena competenza in unico grado dei Consigiio 

1" 

di Stato in base aU'art. 38 deHa L. 6 dicembre 1971, n. 1034, va dispo


i 

l.;�;;-. . f,� � W:m.yff!IF�=�-rx ..'iWm.g.�ffiW~41BJJr4mt'.?m.~�Jilt4"$��nrf1m��

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PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 953 

e 3192 del 1960; n. 1840 del 1963; n. 2831 d'el 1972). E in tali sensi 
va (pure accolto il quarto mezzo del ricorso. 

La sentenza pertanto deve essere 1cassata, icon rinvio. della causa 
(a:nche per le 1�ese d:i questa fa:se) ad altro giudice dli pari g1rado, il 
quale, irl relazione al !Primo mezzo, dovr� uniformal'ISi al su illustrato 
~inciipio di diritto, che !PU� cos� enunciarsi: 

�L'art. 1957 e.e., 1che 'iJmipone al 1ciredlitore l'onere di r~chiedere giudizialmente 
entro un 1certo termine l'adem[>imento dell'obbligazion'.e garantita 
dal ndeiuS.Sore, pena la decadenza dal suo diritto vea:iso quest'ultimo, 
si rifedsce sia alla ndeiUS!Sione �sem(plice che a quella solidale; 
ma d:ivemo, nelle due ijpotesi, � (o pu� essere) il soggetto (pa'ssivo dell'azione. 
Questa, nel primo oaso, � da rilcoliegare anche all'onere della 
preventiva escussione !del debitore princiipale, contro il quale !Perci� 
va esclUISdvarmente proposta e diligentemente �continuata; nel secondo 
caso, invece, tende solo ad evitare che un ritairldato eser�cizio del diritto 
d:i 1credlito :p!l"egiumchi le ;ragioni del fideiussore verso il debitore 1Princ~
ale, onde la giudliziale istanza pu� essere indifferentemente riivolta, 
a 1scelta del 1oreditOO"e, 1contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori 
solidali e 1con effetti ugualJinente idonei a impedire l'estinzione della 
fideiussione�. -(Omissis). � 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 2 aprile 1974, n. 931 -Pres. La 
Po;rta -Es-t. Miner'bi -P. M., Cariisto (�conf.) -Scimia (avv. Cuzzi) 

c. Feil'To;vie d'eUo Stato (avv. Stato Gentile). 
Prescrizione -Danno prodotto dalla circolazione di veicoli in conco


mitanza con altre circostanze -Prescrizione biennale -Si applica. 

(cod. civ., art. 2947, comma secondo). 

Ai fini dell'applicazione della prescrizione breve prevista dal second,
o comma dell'art. 2947 cod. civ. non � necessario che si tratti di 
danni derivati dalla circolazione nei senso del puro rapporto di caus.a 
ad effetto, ma � sufficiente che vi sia un rapporto di ;d,ipendenza per 
il quale l'evento si colleghi nel determinismo alla circolazione dei veicoli 
(1). 

(1) n principio COil!tenruito ne1Jl'ammotaita decisilOlne si mquaidra ine1lta girurisp!
l."Udenza costalllte che !l'iiporta ne1Jl'ambdto delLa ~esc!l.'lizione bi:enniaile 
prevista dal 1sec00ido ccxmma 1deli'all."t. 2947 ood. civ. ituiflte 11.e pretese risarcitorie 
che trag.gono comunque origine dalla cwcolazione di veicoli: nel 
senso che si considera danno derivante dalla ~circolazione quello nei quale la 
!14 



954 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Con citazione 20 a{Prile 1967, Benito Sdmia conveniva 
dinnanzi al tribunale di Milano il Ministero dei trasiporti, ed 
esiponeva rche il 20 magigio 1962 il 1PI"01Prio fi:glliio Raffaele, di anni sei, 
era rS1Jato investito da un rconvoglio d!elle FerrOIVie dello Stato in localit� 
Certosra ,di San Donato Milanese, 1decedendo, e 1che, nel tratto in 
cui eira avvenuta la 1soia;gura, I'.Aim:ministrazione delle Ferrorvie non 
aveva 1cmato la manutenzione dello sbarramento dli filo sip1inato che 
se'.t)arava la sede fe'.l'll"ovia11ia dalla zona abitata, presentando detta recinzione 
un armipio ,passragigio attraverso il quale il bambino si era tpoctato 
sulla strada ferrata. Ci� !Pl'etnesso, chiederva la condanna del Ministero 
1convenuto al risarcimento dei danni. 

L'Ammintstrazione delle Ferrovie dello Stato, rcostituitarsi in giudlizio, 
contestava la domanda, asst�:mendo che il tpll"ocedimento !Penale erasi 
chiuso con dec.reto di arrehiviazione del 3 agosto 1962 per iiJ:n!Pr01Poni


1

bilit� dell'azione, non essendo emel'ISa dal fatto iresiponsabilit� dii terzi. 

Es!Pletata la [prov� per testi dedotta 1dall'attocre, il Trilbunale di Milano, 
con sentenza puibiblicata il 17 �llPrile 1969, accogliendo la domanda, 
condannava I'Amiminisrtrazione al !Pagarmento in favore dell'attore della 
somma dli L. 6.000.000. Conrsdlderava il tdbunale che l'Amminisitrazione 
delle Ferirovie, avendo 1creduto di d!over p!'ovvedere alla recinzione di 
filo spinato della 1sede fe:riroviaria, pur rsenza esservi tenuta per le1gge, 
aveva anche l'obibll1go ,di curarne l'adeguata manutenzione, ed avendo 
mancato al 1sJUo oblbUgo, dioverva essere affermata la :sua resiponsabilit� 
nel sinistro. 

La decisione, im1pugiiata dall'Amministrazione fel"l'ovia:ria, veniva 
riformata dalla Corte d'AiP!Pello d'i Milano, la quale, con la sentenza 
denunciata in questa sede, rigettava la domanda, osservando che il 
diritto� al risarcimento dei danni era iprescritto a nOII'lma dell'art. 2947, 
secondo comma, 1c.c�., per es:sere stata 1proposta l'azione oltre il biennio 
dalla data dli a:richivia.zione del tprocedimento penale. 

Arvve!I'So tale sentenza lo Sc1mia ha (pl"Oposto r]conso per Cas:sazione 
sulla rbars1e dli tre mezzi di annullamento: resiste il Ministero dei Tlrasiporn 
1con 1contro1rioorso e memoria. 

Con il priimo motivo il riicoirrente denuncia la violazione e la falsa 
aa>IPUcazione dielle norme :sul concoil'ISo d'.i causa (airtt. 2043 1C.c. e 40, 
41 1c.ip.), rSostenend'o l'ina1P1plfo1a1bilit� delle dlisposlizioni dell'art. 2947 e.e., 

�Circoilazdone dei v,efoolo si inserisca ,quale elemento nelJ.a serie causale che 
ha determinato 1l'ev�enrt:o dainnorso (cfr. Cass., 27 novemb'.r~e 1973, n. 3245, in 
questa Rassegna, 1974, I, 921; Cass., 22 luglio 1971, n. 2425; Cass., 13 settembre 
1966, n. 2371, in questa Rassegna, 1966, I, 1269; Cass., 27 ottobre 1965, 

n. 2259, in questa Rassegna, 1965, I, 1192; Cass., 11 ilugLio 1964, I, 1829, i:n 
questa Rassegna, 1964, I, 892 ove uliterdoci rlchiami. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

!POicili� la �causa concorrente del Slini:stro era icootituita d!a un fatto 
diverso �dalla �circolazione di veeicoli e preciJSlamente dalla d'eficieinte 
recinzione d'.ella sede fea:Toviairia, e comunque, dalla mall!canzia. di manutenzione. 


Con il is~mondo motivo il rlcom"ente deduce la violazione delle norme 
sull'efficacia del igiudicato !Penale (art. 2947, c�o1mrria terzo e.e.), asisumendo 
che erroneamente la Corte di merito aveva fatto deco[["rere il 
periodo di iIJ(["escrri.zione ibiennale dalla data del deel'eto di arichiviazione 
del p!I'ocedimento penale, riguaridante i conduttori del treno: essendo 
emersi attraveris:o l'iJStruzione della causa dvile elementi !Probatori a 
carico del S<WVegliante delle Fe.rtrovie nel tratto Milano-Rogoredo, il 
giudtce 1ciV'ile !Poteva riqualifilcail'e il fatto dlal !Punto d� vtsta criminoso 
e nell'iiPotesli. prevista qall'art. 2947 �comma terzo ajpjplicare la prescrizione 
jpenale !Pi� lunga di quella civile. 

Con il terzo motivo lo Sctmia lamenta la violazione e la falsa aa;:>!Plicazione 
delle norme sulla pil'escrizione (art. 2947 �commi prtmo e secondo 
c..c.), sostenendo �che la [plresicrrizione 1biennale era invocabile in 
relazione all'otPerato del macchinista, ma non a quello degli addetti alla 
manutenzione diella il"ete di recinzione, la cui responsabilit� ha caratteire 
autonom(). 

La Corte 01SServa: 

Il ricoll'irente Clritiica nel primo motivo la sentenza �lmlPugnata [per 
aver ritenuto che una soltanto, e cio� l'urto del locomotOil'e, sia stata 
la causa dell'evento mortale, mentre in esso ebbero a concoT!rere altre 
caure dirette e indirette o mediate, indipendenti dalla ci:I1colazione dei 
convogli ferll."oviari, tra 1cui in particolare la imancata chiuisura del varco 
apieirto da ignoti nella barriera di filo !S[pinato che recingeva la sede 
ferll."ovi:aria: ma il rilievo sembra ill!conf&ente ai fini della decisiione. 
Peir verit�, i su:dldetti princiiPi accolti dagli artt. 40 e 41 c.p. in :relazione 
alla tmputabilit� e alla responsabilit� penale, vell!gono 1contraddetti ove 
si as:suana, �come aS1SIU!Ille il :rico1'1l'ente, �Che si dowebbe scindere l'evento � 
dannoso. inalzato nella sua 1confrgurazione unitaria, nelle sue COlllliPOnenti 
causali ai fini di sostenere 1che ad ogni fattoce cauisale debiba aip�plicaa:'
Si il com.i;ipondente termine di prescdzione: se nella produzione 
dell'evento dannooo non � possibile un frazionamento della causalit�, 
tale :frazionamento non !PU� eS1Sell'e op�erato neppure ai fini della 1P11."escrizione 
1civile dell'azione .di danni. 

Le consiiderazioni clle precedono gJustifrcano il rigetto, oltre che 
del iprimo mezzo, anche del secondo, e del terzo. C::orrettamente la 
sentenza irm1pugnata ha considerato �che per l'applicabilit� della [prescrizione 
breve non � necessario che si tratti di danni che siano derivati 
dalla drcolazione nel .senso del puro rapporto di causa ad effetto, ma 


956 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

� sufficiente rche vi 19.i.a un rajppOrlo di dJiipendenza, per il quale l'evento 
si colleghi nel determinismo alla ciricolazione dei veicoli. 

Cosi ritenendo, la Corte di m�rlto si � attenuta alle (precedenti statuizioni 
'di questo S.C., secondo le quali ad integrare l'i(potesii. lt'e.golata 
dalla nol'lffia dell'art. 2947, secondo 1comma 1c.c., � suffidente ,che il danno 
tragga origine da qualunque fatto illecito, rehe sia strettamente connesso 
con la ctrcolazione dei veicoli (Ca.$. 11 luglio 1964, n. 1829; 
13 agosto 1962, n. 2577; 15 luglio 1960, n. 1029). Nel ooso di 51Pecie, la 
recinzione della strada ferrata era stata plI'eddJsposta dall'AmminiJstlt"azione 
in vista e in funzione della ciricola:zione dei convogli ferroviari ed 
era, quindi, immediatamente. collegata con la circolazione stessa. Se 
coLSI�. �, la trascurata manutenzione dello sbaNamento dii rf�lo SiPinato 
integrava un'omissione colposa, di 1cui l'Amrmini:strazdone [poteva essere 
chiamata a ri:sipondere 1crune !Per altri fatto rcolposi derivati dlalla circolazione 
o ad essa strettamente collegati, cOISicch� la il"elativa azdone di 
responsabilit� doveva iret�ailllente considera'.l'ISii. soggetta alla prescrizione 
biennale, di cui al 1s1econdo rciomma rdlell'alt't. 21947 C.1c.. -(Omissis). 

CORTE DI CASS.AZIONE, Sez. I, 18 81Pl"ile 1974, n. 1055 -Pres. Leone 
-Est. Pajairdi -P. M. Cutrupia (rconf.) -Soc. ,p. Az. Interstrade e Paloni 
(avv. Ozzola) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Zagari). 

Violazione delle leggi finanziarie e valutarie -Licenza import-export -
Inesecuzione dell'esportazione -Sanzione pecuniaria -Legittimit�. 


(r.d. 5 dicembre 1938, n. 1928, art. 2; d.l. 6 giugno 1956, n. 476, mt. 2). 
Violazione delle leggi finanziarie e valutarie -Licenza import-export -

Inesecuzione dell'esportazione per impossibilit� di collocare le 

merci -Violazione delle norme valutarie -Sussiste. 

(d.l. 6 giugno 1956, n. 476, art. 2). 
In caso di licenza bilanciata per importazione-esportazione verso 
un paese estero, la mancata esecuzione dell'esportazione costituisce violazione 
valutaria e legittima l'irrogazione da parte del Ministero del Tesoro 
deZZe sanzioni pecuniarie (1). 

La circostanza che la mancata esportazione possa essere dovuta ad 
obbiettive difficolt� di coZZocamento deZZa merce sul mercato estero non 
costituisce esonero daZZa sanzione pecuniaria (2). 

(1-2) Secondo l'all't. 2 deliLa ilegge n. 4716 del 1956 ai residenti (sul 
~fica1Jo di t�le :Locuzione v. !l'1arrt. 1 .stessa !legge) � fatto divdeto di effettuall'e 
esportazdioni ed importazioni di mere.i se non iprevia �liceooa del com




PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

957 

(Omissis). -Con decxieto del 12 dicembre 1964, notificato il 25 gennaio 
1965, il MiniJStero del Tesoro infliggeva alla Societ� per Azioni Intwstrade 
e al su� amministratoce uniico Enzo Paloni, la pena pecuniaria 
di L. 2.500.000 in via solidale !Per trasgressione valutaria ai sensi dell'art. 
2 del d.l. 6 giugno 1956, n. 476, sul rilievo che due liicenze per 
scambi bilaillciati 1col GiaipJPone �concesse alla predetta Societ� erano state 
utilizzate per la sola i.imtportazione, mentre non erano state effettuate 
le prescritte esiportazioni a pareggio. 

Avverso tale provvedimento insOl"gevano la Societ� ed il Paloni 
convenendo in giudlimo avanti il Trrilbunale di Roma con atto di citazione 
noti.ficato il 13 febbraio 1965 il Ministero del Tesoro e chiedendo 
dichiararsi che neSISUlla trasglresisione valutaria IPOteva essere loiro attrilbuita. 


L'Amministrazione si .costituiva e resisteva. Il Trilbunale di Roma 
con sentenza 12 ottobre 1967 irigettava tutte le istanze attrici. La Corte 
d'A!Pu;>ello di Roma, su impugnazione della Interstrade e del Paloni confermava 
la sentenza hn1Pugnata; 

Osservava la Corte che le autorizzazioni ministeriali di eSIJ;lortazione 
di mence, 1con 1cui si attua dallo. Stato il monopolio dei mezzi di 
pagamento all'estero a' fini dd politka valutairia, dovevano essere utilizzate 
dal privato titolare nei modi limiti e termini ifiJssati dalla Pubhlica 
Amministrazione. Nel caso sjpeciale !POi di scambi bilanciati, cio� per la 

petente Milndistero del cornmercdo .oon �l'estero (d'intesa con qlUlellio dellie 
fiJillanze). Le ilfoenze ccmcesse po.sSOIIIO 1riflettere UIIla soiLa de11e' due operazioni 
(impootaziooo o esportazione) OJPPlllre ~edere che le importazioni 
biilancino esattamente le~. 

Pokh� tuttavia, ai sensi dell'art. 8 deili1a ,stessa [egge i !tle.sidienti hanno 
l'obbtUgo di cedere Le divise estere all'ufficio italiano dei cambi (attraverso 
.cui lLo Staito eserciita fil controllo ed il monopoldo suililie ddiv1se estere), ncl 
prdmo �OOISO (quel!lo cio� �che iLa licenza rifletta iurna soiLa dlel.Lle due opeiraziooi 
su1ilie mel'cd), si posscmo� verificare due ddistiinte situ~om:il: o con lo stato 
straniell'o destiniaitario de11'operazione cornmeiiciaile sussiste un acccmio 
e �cleairing � (o c1i scambi biilaltlJCiaiti), non limporta se biilatell'ale o p!LuriiLateraJie 
(con itali accordi, aittravevso una cassa COllll\PenlSaziolllli si regolano ~ 
scambi tra paesi esteri senza �trasferimento di div1se: v. FRANCESCHELLI, 
Scambi internazionali e diritto commerciale interno, in Riv. dir. comm., 1950, 
I, I e spec. 24 seg. BIGIAVI, I regolamenti intrnazioinali me,diante compensazione 
(cleall'ing), Roma 1942, passim; L. RossI, Esportazione e importazione, 
ilD. N111ovd:ssimo d!ig. iit., vol. VI, IP� 860 segg.), ed m W caso il.'imporita.toire 

(o l'esportaire) venser� (o rispettivamente ricevoc�) id CO!t'll'\iislpettivo trami:te 
l'ufftcio .cambi del proprio paese, oppuIDe lllOil esistono accordii con il.'aiLtro 
stato 'ed in tail caso si riioorr:e all!1a cid. compenisazicme privata (detta anche 

� �comprivaita � ). Si tratta di Ulll accordo rbriaJ un importaitooe ed Wl espoctatore 
naz1onail.e in modo ohe iLe due pairtiite (que1la iln enrtrata e quelia m 
usciita) si compensino tm :Loro (nel .senso che l'impocrtartore paga d:irettamenJte 
il'espoo:itaitore) evitamdo �iJ. trasferimento di moneta nazioome (su taiLe 

958 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

autorizzazione <data jpell' due qperazioni commwciali, una di e51Portazione 
e l'altria di i:mtportazione tra loro 1connesse, il privato era tenuto, non 
solo a ll"isipettare la presciritta priorit� e i lt'elativi termini di validli.t� 
della licenza, ma 1sqprattutto ad effettuarle entrambe; costituendo tale 
Hcenza un'autorizzazJione unica condizionata al compimento d'i entrambe 
le qperazioni, ed attuandosi con la mancanza di una di queste un movimento 
di valuta in violazione idlel monqpolio statuale �circa i mezzi 
di !Pagamento all'estero. Concludevano i giudk1i di secondo grado deducendo 
che l'escluisdone della priorit� della esportazione da parte della 
Pubblka Amministirazione non i:mtportava la cessazione del vincolo del 
collegalll1ento funzionale :liva le due Ojperazioni di commel'cio, ed inoltre 
affermavano 1che la tresn;>onsaJbilit� per la .parziale utili:zzazione di tale 
liJcenza non richiedeva la [prova dli un danno rper l'economia nazionale, 
considerando 1che qua1sdasi atto idoneo a violare il monqpolio statale 
costituiva una trasgreSISione valutaria indipendentemente dalla !Prova di 
un concreto danno economico. 

Eguale 1sorte negativa la Corte irilsenvava alla tesi della impos1sibilit� 
IP& forza :ma1ggiore di 1collocaire La me11ce italiana di 1cui alla liJcenza 
di esiportazione sul mel'lcato giapponese, 1ribadendo che tale fatto non 
poteva �colllfiigurare un'i!Potesi esonerante. 

Contro tale :sentenza la Societ� Inte11strade e il Paloni prqponevano 
ricorso !Pelt' Cassazione. 
Resdisteva l'AmminiJSltrazione. 

operazione V. Caiss., 14 febW-aii.o 1964, m questa Rassegna, 1'964, I, 3.SO e ilil 
dot1mima FRANCESCHELLI, op. cit., pag. 19 e .seg.; LOJACONO, Licenza minis.teriale 
ed� operazioni export-import in compensazione privata, mBanca, borsa, 
ecc., 1957, 33; PROVINCIALI, Il c.d. �affare di reciprocitd � e le compravendite 
in esportazione, icn Foro it., 1951, I, 1497; AscARELLI, Compensazione 
privata valutaria e cambio traiettizio, :in Riv. trim. dir. proc. civ., 1951, 303. 

A1loirch� rlcoirire La see0I1Jda lipotesi (e cio� quarndo ila licenza mimsteII'iaile 
artJtrilbruita ad un sogigietto ~evieda ~a il'aiuitorizzadcme alll'impootaziom.e 
ohe ai11'1esportazione) biLanci:arndosi �le due QIPetrazioni, il. problema, teortcamenite, 
� moiLto semp1ificato. Poich� non si dO!Virebbe Q1Peralt'e t:rasferime.nrto 
dli vailuta, ma sollo di meT1ci, non v'� neeessiit� idi a1CIJJll reg-Oilamento va!lutario 

(n� iin olearing n� .illl comp1ensazione privata). 
Le ,cose per� 'si complkano, soprattutto sotto fil profilo :pubblicistico, 
quando 'UtlJa delle due OlpleTazioni (impoirt o e:xzport) rimatnJe iinaittuaita. 

� drla:ro 1che in tail 1caiso si reailizza ISellliP[1e uina �llllfu'lazlione V'a1UJtaria, 
poiieh�, ove si v'eri.fichi l'1esrpoirtazione :senza impoc,taziione, si ha necessariamente 
una �COIStituzJ.OQJJe di deposito di vaiLuta estera a :l�avore di !l'eS1demite 
italiana (1conf. '!1rib. Roma 2 febmaii.o 1959, in Foro it. rep., 1959 voce Esportazione-
impo�t'tazione in. 6) e nel �caso cont:rMdo (iimrportazi0I1Je senza esportaiziooe) 
pelt'ch� neeessarilamoote 1si verifica un !Pagiamento di mooce st:ramera 
con divi:sa nazfonale. 

� ,quest'ultimo, appunto, dJ. 1caso esaminaito dalila annotata decisione 
che ha esattamente lcitemiuto 1che i!ll rta1e situaz1one ll'icorra iindlrazione valu



959

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo di tricoD:'so, 1si invoca violazione e falsa ap1Plicazione 
della richiamata legge del 1956, noillch� degli artt. 1 e 2 del 

r.d. 
5 dicembre 1938, n. 1928. 
I riiconrenti lamentano l'erroneit� idell'affetrma2lione cil'ca l'unicit� 
dell'autorizzazione. Il motivo � infondato. 
� Esattaimente i giudici di merito hanno indivtduato la ratio deHa 
autorizzazione contenuta nelle due dlicrenze (per scambi bilanciati sfocome 
provvediimento idoneo aipipunto nella sua unicit� indefettihile a realizzare 
una prec.iJsa politica valutaria ilm[ledendo spostamenti di valuta 
ritenuti dannosi (Per l'economia nazionale. 

La frantumazione di tale pir0VV10dimento riduce ed elimina la sua 
funzione, che non r� meramente teettlica �di diritto ammini:strativo, ma 
realizza nella sua p:recri;s:a funzionalit� i fini piredetti di politica economica 
nazionale in (prosipettiva internazionale. 

Va anzi [p:reso atto che in quesrta 1sede non viene [Pi� avanzata la 
tesi della intervenuta modifica dell'autorizza:zlione originaria, e del resto 
tale modifica dguardlava pacificamente soltanto la eliminazione della 
priorit� della esportazione di merci in GialP(pone !rispetto alla im!Poirtazione, 
�s:u d'i �che esattamente i giudici di merito hanno osservato che, 
pur �SO'P!P!reslla la priorit�, la esporta:zlione awebibe dovuto comunque 
intervenire. 

Con il oocondo motivo di rico'l:ISo, si invoca vriolazione e fa1s;a apprlicazione 
delle 1Sltessie norme SO(pra citate noncih� omessa motivazione su 

tairia peirch� � il duetto in concreto dil mterscaimbiio ha .oomportaito forzataimeillJte 
�che H pagamea:JJj;o ideRa merce hnpoirtata ma aivvoouto con valUJta ., 
con diamlo all.'initel'esse l!JJazdccmale (y. in .seillJSo conf. Cass. 11 drtcembire 1967, 

n. 2906, in Foro it., 1968, I, 1018 ov1e nota di riichi:aimo). 
Di notevoJ.e 1nteresse 1e ,certaimel!JJte .esatto � rpure i:l ,priniciipilo elllUC1eaito 
nella 1secolJ'.lJda massima. StamJte lia stretta ueirdipendeIJJZa dellle due opeiraziOIJJi 
dii :irrnJport-exproir:t, il'impossibilit� so!P['aV'Vlenuta (anche se obiettiva) dii 
UJna idi esse non vende iLegittirmo iporire� m essere soJroanito iJ.'aWtra, pereih� m 
tail caso si pornebbe d,n essere uno .spostaimento di valuta m CODJtrasto con 
il priincipio del monopoilio 1statale in materia. N� ip!U� iltlvoca!l'si ila mancanza 
di rcoilpa, perch� essel!JJdo iLe due operazriioni strettamente mterdtpelJ'.lldenti, 
l'opeirato:re nOltl ipu� IPOII'lre irn essere una di esse sea:JJZa essersii. prima aiooextaito 
di poter 11eail;izzaire il'inltera 0rpe11a:Zliicme. 

L'operartore economico �, qumdi ,vincolato aill'ailternartiva: o esegui.ire 
entrambe 1e operazioni autorizzate, oppure ritnunziaD:'e ad entrambe. 
Quest'uiltima soluzione si �impone poi �qualJ'.lJdo urna deil.J.e due operaziooi 
sia pe:r quaJ.siaisi motivo :iimpossibile. 
Jin generale suJ.lia iLegislaz�OIJ'.lJe vailiutairia v. SALVATI, La viorlazione della 
legge valutaria, iin Banca, in borsa ecc., 1966, I, 75. 



960 .RASSEGNA 'DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

un ipunto decisivo <lena controvell'sia i nrelazione alla affermata esclusione 
della sussistenza del danno, di :l�ronte alla quale i giudici di merito 
avrebbero erroneamente affemnato che il danno � in re ipsa in qualunque 
violazione del mono1Polio statale in questa materia. Anche questo 
motivo � infondato. 

� ,del tutto ovvio ,che � �lm(poSISibile identificare un danno specifico 
e fornirne la JPll"OV'a, ma il danno non pu� non JPresumei:isi ogni qualvolta 
lo Stato, nel suo libero e d!ils1crezionale detemninarsi in � proSJPettirva di 
politica valutaria, adotti provvedimentj. generali nell'interesse della 'economia 
nazionale, e ogni qualvolta di fronte a ci� si verifichi una tll"asgressione 
delle norme impartite. Sostenere il contrario significherebbe 
�erare un illecito sindacato sulla politica economica dello Stato, ed 
affermaire 1che essa si � in concreto iisipirata a criteri erll."oneaimente ritenuti 
vantaggiosi per il Paese, talch� la violazione dd essi ha comportato 
non 1soltanto una mancanza dd danno, ma addiirittura un vantagigio. Del 
resto � assolutamente agevole 1consruderare che 11 difetto in concreto di 
interscambio ha �comportato fOll"zatamente �Che il !Pagamento della mell'ICe 
imiportata sia avvenuto con valuta anzich� con l'equivalente accreditabile 
della meI'ce che avrebbe dovuto essere eSJPOrtata. 

Col terzo motivo di ricomo 1Si invpca violazione delle stes1Se norme 
sotto il profilo della censura delle affei:imazionl della Corte 1ciJ:ica l'iimpossi:
bilit� dell'�!1Poll"tazione in GiaPJPone, sostenendosi che la incollocalbilit� 
delle mel"ci avreblbe dlovuto essere esattamente configurato come un 
caso d!i forza ma~giore. Anche questo motivo � infondato. 

La Societ� Interstrade e il Paloni erano riusciti ad ottenere dal 
MiniJStero 1comipetente la eliminaZJione della JPII'iorit� cronologiica della 
eSJPortazione TLSJP�etto alla desidlerata �J:n!Portazione. Ci� comportava jpeir 
gli istessi l'assunzione JPII'ecisa della responsabilit� di fronte a difficolt� 
risolte alla successiva eSJPortazione. Ma ici� non poteva non tradlursi in 
un l�ro !Pl'eoi!So ris�hio di :lironte al regiime rigoroso delle nwme in tema 
di valuta. Riibadita infatti la necessaria intemittJendenza delle O!P'emzioni 
di i�mtPOrtazione e d!i e5JP0rtazione, ogni difficolt�, ed al limite ogni 
�JmiPOSSibilit�, riSJPetto ad una delle dlue OIP'eraZJioni non poteva non com1Poll"
taire <1'�!1Ponsabilmente per il so~getto inteTessato la irinun1cia totale 
alla utilizzazione delle due Hcenze lbilanoiate, gia1och� questo era l'unko 
modo per evitare un legittimo Sjp-Ostamento di valuta. -(Omissis). 


SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA(*) 

CONSIGLIO DI STATO, Ad.. plen. 8 febocaio 1974, n. 1 -Pres. Vetran�> 
-Est. Pezzana -Romeo (avv.ti Gentile e Valen:siise) c. Ministeiro 
Sanit� (avv. Stato Azzairiiti) e Coonitato antianaladco Reggio calabria 
(avv. SoT\l"entino). 

Competenza e giurisdizione -Comitati antimalarici -Sono organi del 
Ministero della Sanit� -Controversie con i dipendenti dei Comitati 
-Giurisdizione -Spetta al giudice amministrativo. 

I Comitati antimalarici non hanno personalit� giuridica, ma vanno 
considerati quali organi periferici del Ministero della Sanit�; spettano 
in conseguenza alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controver~
ie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti di detti Comitati. 

I 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 marzo 1974, n. 221 -Pres. De 
Capua -Est. Paleologo -Ursi (avv. Sorrentino) c. Comune dli Poirtici 
(avv. Salvia), Prefetto di Napoli (avv. Stato Bruno) e S.M.E.C. 

(avv.ti Pfocwci e Gava). 

Competenza e giurisdizione -Tribunali amministrativi regionali Passaggio 
ai T.A.R. dei procedimenti gi� pendenti davanti al Consiglio 
di Stato -Esistenza di decisione interlocutoria -Spostamento 
di competenza -Non si verifica. 

(1. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 42). 
Lo spostamento di competenza in favore dei Tribunali amministrativi 
regionali non riguarda i procedimenti gi� assunti. in decisione dal 
Consiglio ,di Stato, ancorch� quest'ultimo abbia emesso una decisione 
parziale o interlocutoria e non quella definitiva: in tale ipotesi, infatti, 
risponde a criteri di logica e di economia processuale evitare che la 
valutazione gi� compiuta dal collegio giudicante sia interrotta e debba 

(*) Alla redazione deifile massime e delile mote di questa Sezione ha 
collJJab<>lrarto anche l'Avv. FRANCESCO MARIUZZO. 

I 
. I 


962 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

conseguentemente, essere ripetuta dal giudice di l� grado cui sia at


tribuito per ragioni di competenza l'esame. della materia del conten


dere (1).. 

(1) Nella fattispecie in esame, aivente ad oggetto la discriminazione 
di cmnpetenza 1Jra COltlJSligJiio di Stato e TtribunaJ.i 1t1egilcmJaM amministrativi, 
da attuarsi in via transiitoria suiLla base dell'art. 4!2 della 1. 6 dicembre 1971, 
n. 1034, !La Sezione ha dnid:iJviJdluaito 111eiLl'aivv0IllUita discussione del ricOll"So, 
as1IDattamenite idonea a 1defiinWe iJl ,giJudizio, un Limite iimpWicirto ma s:tcurro 
a:11a di.isposizd.onie �suiinclicata, che dispone in via .~il pa<SSag;gio dei 
proceddmenti ai oompeiten<ti T .A.R. dopo :JJa data del iloco msediiamento avven<
UJto :i!l 1� �giet1DJaio 1974; e oil� atn1che se, mvece della decis:iione definitiva, 
risuJiti emessa lllil!a mell.'la <plI"Onunciia parziiailie o iillltecloootocia. 
Niella �stessa materia si rammenta che il.a Sez. V (cfir. md. 15 febbraio 
1974 n. 116 :ne Il Consiglio di Stato, 1974, I, 255) con ampia ed atnJall�ltica 
oodiina.nz;a ha rimesso la decisione all'AdUnJa111Za plenarila: ail riguaroo, 
dopo aiveir richiamato JJa giurisprudenza �dehla 18ru{prema Corte mmateria di 
immediata aippJiicazione delLe nuove inOII'lll1e sulla gdm-.iisdizione e suiLla comp~
a (icfr. Cass. Sez. III 19 germai10 1'972, n. 137, Foro It., 1972,I, 3559; 
Oass. Sez. I, 24 apriLe 1972, n. 1340, Giust. civ. 1972, .I, 1215; Oass. Sez. II, 
4 maggio 1972, 111. 1350, Foro It. 1972, I, 2917), nonch� JJa icWcostanza che, !iJn 
via g;enera�le, iJI. legi1slatooe ha spesso ,diil'ettamenite d:iisciPJin'ato taili problemi 
di 'diriJIJto <trans:iitorio, aia Semone ha ossell'Vaito, tuttaivila, a sostegno del mantetndmento 
,della competenza ,come il g;enooaliissimo principio deLl'ecoill!omia 
dei mezzd. processuali IIlOn sembra conseniti!re isoluzjione diversa, avuto rigiururdo 
anche al fatto che iln ogni �Caso JJa decisione viene :resa da gdiudfoe 
suiperiooo in grado. 

La prOIW1DJcia deM'AcliuinialrLza <plenaria 1I10n consta, allo staito, essere 
stata depositata. 

II 

CONSIGLIO DI STA'IIO, Sez. ~V, 12 marzo 1974, n. 222 -Pres. Uc'
cellatore -Est. !annotta -Soc. Romana Gestione Immobdliare (avvocati 
Sep�e e Lavitola) c. Prefetto di Roma. 

Giustizia amministrativa -Ricorso contro decreto di esproprio Competenza 
del Consiglio di Stato ex art. 38 L. 6 dicembre 1971, 

n. 1034 -Impugnativa al T.A.R. del diniego per il proprietario di 
costruire dfrettamente sul proprio terreno successivamente espropriato 
-Sospensione del procedimento -Necessit� -Sussiste 
(1. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 38). 
In materia di impugnazione del decreto di espropriazione per pub. 
blica utilit�, rientrante nella competenza in unico grado del Consiglio 
di Stato in base all'art. 38 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, va dispo



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 963 

sta la sospensione del procedimento relativo fino a quando non sia 
stata emessa decisione inoppugnabile sul ricorso proposto al T.A.R. dal 
proprietario del terreno espropriato avverso il diniego di costruzione 
diretta sull'area in questione (1). 

(1) Decisione da raipproviare in quanrto appldoozioine di !pll'incitp[ gene-
1'\ali m matema ipll'OcessuaiLe. 
I 

CONSIGLIO DI STATO; Sez. IV, 26 marzo 1974, n. 277 -Pres. Meregazzi 
-Est. Della Nesta -Sabatini (avv. Adani) e Cifarelli (avv. 
D'Abbiero) c. Istituto Centrale idi stattstiica (avv. Stato Cosentino). 

Leggi, decreti e regolamenti -Regolamento -Visto e registrazione 
della Corte dei conti -Applicazione della norma regolamentare 
in difetto di registrazione -Illegittimit�. 

Il visto di legittimit� e la conseguente registrazione della Corte 
dei Conti si configurano come atti di controllo preventivo rispetto al 
nuovo regolamento emanato dall'Amministrazione ed influiscono, quindi, 
direttamente sulla sua. efficacia; illegittimamente, pertanto, l'Istituto 
Centrale di Statistica procede alla promozione di propri funzionari 
sulla base ,di una norma di reqolamento gi� emanato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, ma non ancora vistato e registrato 
dalla Corte dei Conti (1). 

(1) Ofr. C.sJ. 13 marzo 1970, n. 96 ne Il Consiglio di Stato 1970, I, 53'2. 
Il 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 1� marzo 1974, n. 202 -Pres. Lugo Est. 
Chieppa -Impresa Arturo Meriigo (avv.ti Dore e Jemolo) c. 
Comitato di 'controllo Enti locali di Nuoro (avv. Stato Mataloni) e 
Impresa De Frand:sci (avv.ti Caredda e Carbone) . 

Comune -Comitato di controllo Enti locali -Controllo di merito Contenuto 
-Limiti. 
(art. 130, secondo comma Cost.). 



964 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Comune .. Comitato di Controllo Enti locali -Richiesta di nuovo esame � 
Deliberazione definitiva -E' quella adottata in seguito al riesame. 

La maggiore autonomia degli Enti iocali dipendente idalla introduzione 
dell'ordinamento regionale e dall'applicazione del sistema di controllo 
di merito previsto dall'art. 130, sec�ndo comma della Costituzione 
comporta che quest'ultimo, ove eseT'citato 1dall'organo di controllo, 
pu� portare alla semplice motivata richiesta di riesame dell'atto, 
restando il definitivo apprezzamento attribuito al Comune, alla Provincia 
o all'Ente locale (1). 

Agli atti amministrativi posti in essere dagli Enti locali non pu� 
essere riconosciuta efficacia sino a quando non venga 1?ositivamente 
espletato il procedimento di controllo; in caso di riscontrato vizio di 
merito ha, quindi, valore di atto definitivo soltanto la nuova determinazione 
emanata dall'Ente locale in sede di riesame di merito del 
precedente provvedimento (2). 

(1-'2) Cfr. sull'ocgomento SANDULLI A. M.: I cootrotli S'U!lli enti territoriali 
nella Costituzione in Riv. 1Jrim. dir. pubbl. 1972, 575 .. 

CONSIGLIO DI STATO -Sez. V, 1� marzo 1974, n. 209 -Pres. Lugo Est. 
Lo Jacono -Quattrone (avv. Lomba!l."di Coonite) �c. Prefetto di 
Regigio Calabria (avv. Stato Onufrio). 

Atto amministrativo -Ordinanza prefettizia di rimessione in pristino 
del demanio stradale -E' atto definitivo. 
(1..20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 378): 

Demanio e patrimonio -Demanio stradale -Potere di ordin3;nza del 
Prefetto e del Sindaco -E' tutela possessoria iuris publici. 

Demanio e patrimonio -Demanio stradale -Ordinanza di sgombero 
adottata dopo ~anno dallo spoglio -Illegittimit�. 

Le 011dinanze di rimessione in pristino adottate per la tutela del 
demanio stradale sono atti definitivi sia che siano emesse dal Prefetto 
che dal Sindaco (1). 

(1) Cfr. Sez. V 21 rnovembre 1972, n. 9.25 ne Il Consiglio di Stato 1972, 
I, 2037. . 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 965 

n potere di O'l"dinanza attribuito ai Prefetto e ai Sindaco daZl'art. 
378 deZZa Z. 20 marzo 1865, n. 2248, aZZ. F. si configura come potere di 
autotutela possessoria 1di diritto pubblico diretto al fine di reintegrare 
la collettivit� del godimento del bene demaniale (2). 

Il potere di O'l"dinanza di sgombero di area di propriet� comunale 
va configurato a somiglianza dell'azione possessoria di diritto comune 
e come quest'ultima, pertanto, non pu� essere esercitato dopo l'anno 
del ritenuto spoglio (3). 

(2) Giwisprudenza consolidata: .cfr. Sez. V 15 1giiu~o 1971, n. 553, ivi 
1971, I, 1092; Sez. V 16 ottobre 197-0, n. 746, ivi, 1970, I, 1646. 
(3) Oonfr. Sez. V. 26 ottobve 1973, n. 722, ivi, I, 1353 e Sez. V 8 maggiio 
1973, n. 477, ivi, I, 742. 
lllir��1~miliflllftlrffi%iii�ilfKfiirflftlUifF@fill�ITillillf�lftrf~'Bf~ 


� I 

SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 :llelbbtrialio 1974, n. 326 -Pres. Bossi Est. 
Scam:;a:no -P. M. Raja (icon:f.) -Mtni~S11mio deilllJe ffiilnlalilZ�e (Avv. 
Starbo Galfilealnli) c. Bonomo. 

Imposta di ricchezza mobile -Agevolazioni per l'industrializzazione 
del Mezzogiorno -Stabilimenti industriali -Casa di cura -Si 
estende. 

(d.1. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 3). 
L'agevolazione dell'a1�t. 3 del d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, sugii 
stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nell'Italia meridionale 
e insuLare, si estende alte case di cura compiutamente attrezzate e capaci 
di fornire tutte le prestazioni inerenti alla degenza degli ammalati e 
l'utilizzazione di tutti i presidi tecnico-scientifici; richiesti datla moderna 
arte sanitariia (1). 

. (1) Questione nuova. Per l'applicabilit� della agevo:J.azione agli alb~ghi 

v. Cass., 24 maggio 1967, n. 1134, in que,sta Rassegna, 1967, I, 1033. 
CORTE DI CASSAZIONE, Serz. I, 7 :liebb111a1i10 H�74, n. 340 -Pres. Rossii Est. 
MazziaiOOIDle -P. M. Pedace (,ccmf.) -Gragl]JiJa c. Mtniilsrtlooo dei1llie 
F'mainzie (Avv. Staito Sopil'laino). 

Imposta di registro -Termine -Decadenza dalle agevolazioni -Contratti 
con gli enti pubblici -Deposito della somma necessaria per la 
registrazione -Inadempienza del rappresentante dell'Amministrazione 
-Non esclude l'obbligazione tributaria del contraente 
privato. 

(r.d. 30 dtcembre 1923, n. 3269, artt. 80, 9.3, 110). 
La parte contraente risponde sempre delle conseguenze delLa ritardata 
registmzione anche quando abbia provveduto a depositare presso 
il rappresentante di un'Amministrazione pubbtica la somma necessaria 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 967 

per le spese contrattuali, compre:nsiva della spesa di registrraz:ione, e la 
ritardata registrozione sia a questo imputabile (1). 

(1) Decisione da condivideTe pienamente. In proposito sii pu� rileva!'e 
che nel caso pri� fr,equente del ,corntriatto in forma pubblica amrnirustrativa 
l'Ufficia.Le iro�gante �svolge fidenttcia funzii.one del nOtado e non potrebbe 
nemmeno pensarsii. che la rparte contraente possa sottrarsii. alle conseguenze 
della ritardata registrazione dmputa:bile al notaio. QUJando, come nella 
speci-e, trattasi di scrittura privata e U :l�unzi0tnario linte.rviene come :mpipresentainte 
dell'Amministrazione, � ancor pi� evidente la posizione diJ parit� 
delle parti conttiaenti e quindi l'obbligo di tutte di pTovved�eTe alla registraziione, 
anche �se, per accoodo f!'a esse o per disposizione di regolamento, 
una delle due sia in�caricat�a di riichfodere l!a l'egistrazfone. 
CORTE .DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 :l�ebiooawo 1974, n. 404 -Pres. 
Pece -Est. De BiJasii. -P. M. Di Magio (100!llff.) -MilnWsteoo dellllie FliilllaJUZJe 
(Avv. S1laJto Ave'Ll!a) 1c. Bosoaireil[lii. (iaJVV. OwOilllaiS). 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Interessi -Imposta 
complementare -Dichiarazione supplettiva di valore in sede contenziosa 
dinanzi alle Commissioni -Elimina l'obbligo degli interessi 


(1. 26 gelllrulio �1961, n. 29, artt. 1 e 2; I. 28 marzo 1962, n. 147, art. unico). 
La rettifica di infedele dichiarazione con offert.a integrativa di valore 
pu� essere validamente espressa anche in sede di ricorso aile Commissioni 
di primo e di ulteriore grado ed essa, ove sia univoca, non condizionata 
e vincolante, fa ce�ssare daLla sua data, anche se non accettata 
dall'Amministrazione, il corso degU intere�ssi moratori relativi al tributo 
complementare da liquidarsi sul maggior valore cosi offerto (1). 

(Omissis). -H Giiudi1ce dli appeilJfo hia ipll'lermesso, oon prcmunioiJa di 
:llatto .nion censUJl18Jta SUil prunrbo daill'Amrnillnlilstriamo1rue fiinainz.i:arda : 

,che la C.D. dli Poirticd, giUJdliicanido su ll"�icovso dei icontrii.buenti 
avvenso l'avviso dli aciceirtaimento di o:n,a,g,gior valore, con decisione 25 novembre 
1955 determin� detto valoire in lire 22.350.000; 

chie questa dec~stone, appelWata diaili'Uffioio, fu OOIIlJUJLliata dallllia 
Commilsstone P.tio'Vlilillciatlie iP& wOILaizl�JOOJJe deilJl'all'ft. 31 del ir.d. 7 aigiosto 193�6, 

n. 163�9, dn ,terma di ll'ogatwia; 
chie nel 1collll1maippeiLIJO 31 J-ugLiJO ig,57 allila 1steissa Coo:nmiissiJon1e Proviniciia1e 
1i cointntbuierr:llbi rarvevrano diichiiJairato dli aiccetitarrie ill. maggiloir valore 

(1) Bisogna prendere atto della autorevOlle pronuncia, ma non possono 
non esprimer,si alcuni dubbi. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

968 

dli !IdJrle 2!0.750.000 ('liiJre 1.7�50.000 + li~ 12.600.000, V!aWord det1lelrminarti 
diailllia OommiisS�lcme DiJswettUJaiLe per di bel!'IJ�J Poo:itiioi e Mau:Wg1liiJooo + 11.dJre 
6.400.000, pall'li: 1ailJ1'80 % 1del via�ioce 18JC1Cierllaillo diallll'Ufficiio �m illire 8.000.000, 
per ii bellJi m ~SClolialtllcilainJO); 

che 1oOIIl llllUJOVla dieciiS�looe del 9 !IllOIVlelllibre 19i6'5, dli'Vle!Illl.llfla defunJi.tilv:
a 'Per moocarbe 1~iiolnit, il:a Oc:xrnmilisS�looe DiistiretbuJafLe dii P011'11Jiici, 
liln 1sede dii II"mwo 1daililia Commilsstcme priOVI�l!IllcilaiLe, dieiternl:in� liJn JJire 20 
milldJo!Illi 100.000 liJl viaJ.IOII'e controvienso e 1SU questo &In.porto il'A.F. llliqudd� 
l'dimposta COltll!PiLemenlbare �di 1sucoessiiolnie llmllgl~0111a1D1d!o1ia dit iilnitleiressi moratord 
a decOI'!I'lere dail marzo 19'61. 

QuiiindJi ilio .stesso Gi!Udice idi �a:ppeWL� hia osserviaillo liJn dlilrdrtrtio: 

A) 1chie G.'dlniii2lilafLe 1comportaimenrtio ~dicodJei oo:nitribulen.td, d. 
q1UJai]i ICOIIl l 'din:fudJelie 1dielnnmcila di SUICICeiSS�IO!Ille del dilceimb:rie l9�5�2 a'V'e'V'alllO 
diichdla:va1Jo dJ rbellllUJe viaa.ore dJi. wilre 6.050.000, cess� neil J.ug[liiio 1191517, qUJalllldo 
essii, dm 1sede idi 100llltiriatPiPe[Wo 1alilia CommJiJsS�IOOJe PtroWncia!le dtL N apoilii, 
dilchiiiatra111000, 1oome gli� 1debto, dii aoceitltali'e dJl maiggJiior vailJore dii ilJilre 20 
mii]iicmi 7150.000, 11'1�isui11Jarto po.i. SIUJpell'liloce a queilllJo m s:e�giud!to die:f�n!�ltO, m 
IDiil"e 20.100.000, �CIOlll 1deCI�ISilODJe m �sede dii irlinwo dleilllJa Ooonmdislsliloin Dlts1rretitUJai1e 
dii Rorittlici, !IllOl!l d.mpUig1Ilial1J; 

B) che da q,111elllia daita,. ossila diail Wug[IJi:o 1'957, 11.'ullitlell'I�loce mairdio 
neWlia Jiilquiidai:lliJOllle dieiLl'dmpOist1la o~dilvenlne lilmjpuitaibdile ail.1'
Ammiiniistrazltone finlain:zJilall'lila per 1110lll arvier questa aiccei1J1Jaillo Il'offierrtla di 
maggior viail:011e dei oonitr:iibuelllti e !Peil" aMetre IJ.)lrerJielrd,to, lilnvece, rlJiJ ~ 
stere 1suillla. ~tiesia dlL �IUlll vruore m11c011a 1SU1pell'I�lore dmaniealldo,, perai!Jtiro, 
soccombente isu quest'uilltl1ma ipretesa misede ocm1ci1usiJva dell. g1�JUd��2lilO OOIIlteni2Jiioso. 


A 10011ISUJl"a dli qruesba duiPfilice affurirnla:lliJ 1de1Jl'dmpuigttllai1Ja sOOJ1Jenm 

l'Ammiinilstrruzdooe fiJJ.lJalllziiatrila rfoOII'll'IEllllte, a gti:ulsbilfiicail'ne 11.'eccepdrtla JiJJ.iLe


giilttJilmilt�, 1COO 1'Ul!Ill�ICIO motJilvio dli lt'liJCO!.'ISO, dledluce : 

che liiL rditJaJl'ldJo nea. pagaimenroo diell. tmi.lburllo oomp{lemeillitaJ11e � sempll"e 

imputabiie iail 1c~ilb'Uleltllte QVle .questi 111enda UIIlla ddicl:JdooalZliione fundizdail.e 

imdledeLe neill'a:ssolviimelll1Jo della obb1i�ga~ilooe itirdibutaria, � a prescmde!re 

dallllia durata del :priooodliimenrtlo �di viaiLu.ta:z:JilOllle che segua i'acceiriba.merntto 

~ru:fficio .e dalile dnizdatirve illl questo pvese dal coo.tl"ibuenste medesimo�; 

1chie 1iJl. momento 1ail quaiLe occOl"l'le aveir (!.'liiguarrdio per de1Jeirmilnare 

il!a 1Clom:p~erbezzJa 1e l!a riledeilit� deilllia �J�IClhJ�laJI'la2l]Qllle mbu1Jall'I�la � � sempire 

e 1soLo queWLo 1dell.llJa die111UllllcliJa e illiOlll qlUlailJsiJaJsi iaiLtmo mome!Ill1Jo liJniteirmedd!o 

del �pl'Ooodlilmento di a:cOOI'!bamenrllo � ; 

1chie, [pel1'1JainJ1lo, il'offierta dli maiggliioc vail.Olre IJ.'l�isa, neilllJa ~cile, dlad 

oooredil D'Meslsooooo (dami 1CJaJU1sa deg!Ut 1arbt1Uia�ii ll'I�ICO!.'ll'lerufll) m sede dli 

cOlll.Waipipell.lo rulJa Oommilssilooe P:rOV�illlClilaf!Je !IlJOlll pu� ~valida ret


tifica dei rvalori d.ichiaxati i.in denUJnci:a idi rucicessione e come fa1le, lll.Olll 

potevia 1de1JermiinaJ11e �l'obbi!Jiigo, niell'.AmmliJnliJskiazd!Oltlle, di ilii.qu:iJdJaJ11e �dil tD'.'1ir



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 969 

buiflo �compJiamealrtiaire SIUll maig:giilor Vlailioll1e come oopim retrtJilfi.(laito dlaii oontrdtbu�en1Ji. 
I..1a 1cenisU!l"ia e Ie tesi idli rd:�l:rliltto 1che ilia dmitegiranJo nioo poosono esiseire 

COilldJi~e. 

Questo 1Sulpcriemo Ool1Weg1ilo ha gi� aVJU.1Jo ocaa/slilOIIle dli a:ffienniaire, a Sezilcmii 
Un:ilte (1serubemia 21 ago1srtio 1972,, n. 2169�5) e 001I1 costBIIli'be gli.ruirdisiplldie11I1zia 
1a .sezitOIIle sem:pJJiJo� (!serubenz1e 16 maiggiilo 1>973, n. 1397; 19 seittembr�
e 19�72, :n. 21759; 23 nO'Vlerrnbre 1971, IIl. 31396; 7 1nmnembre 19-70, 

n. 2274; 23 ottoooe 1'9�67, :n. 2612), 1ainahe ,il:n aiderelllZla 1aihl'1ilndJilrizzio espresso 
con sentenza 6 giugno 1968, n. 48 dalla COII"te Costituzionale in tema 
dli legiiJ1ltrlmilt� �CoistiltuzliJcmial1e idieilile lieggd n. 219 del 1961 e n. 147 dJeil 196.2; 
1ahe, 1a .nJoom:a ideg�Ji 1a!D1Jt. 51 1dieil ['.d. 30 dliJoembre 19213, :n. 32.70 e 
15 del d.L 7 1a:gosto 1'936, n. 163'9, dJl 00llll1ll"ilbuerube1 ha !I.'obbl:ilgo dii off['liire 
neilllla delllurmila ,dJi ,SiUJc�aeslsJiJone non saio !1.'limdilcaZ1il01I1e di tutiti ri benii costituenti 
l'aisse eredita['iO, con una desc:rizione particolareggiata delle 
10110 ica['atteIDilstilch:e obiertitive dli �esis:tein.za, 1erubilt� e nai1lul'.1a, ma aitres� Ja 
diJcma['azJilone 1dJel lLooo vailo['1e �nelllJaile dn 1comune 1oommelI'cJiJo 1dia 'd:eillerimi.-� 
nBll'lst secOIIldJo 1i �Cll'lirtell1i p1Iie1cilsartii dailiLo LSteisso liegilsiliaJ1Joll1e wilbrutall'ro; 

�che rtiaiLe �nailooe .cosrt:Jiltiudlsce �mdrubbilamenrte umio deglli � elementd 
oocorrienti 1aililia liiqrutdJa~iJO!llJe �dJeil wilbuto �COiffi1Pliementa1I1e � meatz1iJollllarti neJ 
seo01I1Jdo 1comma ,dJeJl1'1alI1tliJcol10 UI11i100 idlelhlla J.1egge 2.S matrzo 19�6�21 n. 147-e 
f�omessa .od Jimdieidelie siuia di1CJhiiJarr1WJiJ01I11e determ1ililla a �CalI'JiJco dell co1t111mibue1I1te 
.co�ipe'VoiLe ll'ob�blld:gio deig�li 1iJnilleJiie1sS1i m0111art01I1i �sruiliLo stesso lf:a'dbuto 
co1:mpl!emen1Ja1I1e 1a deaoll'II'elt'e da1li1a �data m cud. p& e1ss&1e � soo::to lill ll'aipp01rillo 
rtil1ibu1JBII'~O, � dovuto il 1Jr1buto piI'I�IIl!oiJpalle � ; 
1ohe detti :ilnteressli. hail1ll1Jo niatllll"a ~;:lll'ietrbame1Il11Je molI'1ait101I'JiJa, .aon esrtma.neliit� 
di oglnd priofhlio dli 1sa!l'.l2Jiione am:mJiJniiJsrbriativa pro[pll'l�Jo deilJlle s~II'ailla1ss1e 
e pene pecumair1iie, dii cruii a.ga.d. ialI'itt. 43 e 712 d!eil ['.rd.ll. 2,3 dliioemb!l1e 1923 

n. 3270, � ,illlJdJiip1endmtemelill1Je � �da�llie qllllallii (cornei 1dJiJspone 11e1srtuia!lmenille 
il.',acrft. 4 deilJlla l1egge 2~6 ge1n[]Jad10 1961, n. 2:9) es1sli :soilllo dOVUJtd., cion i!Ja dieCOIIT'enZJa 
1su ,iJndiJoailla, p& .effotto ideil. soi!Jo� II111JBII'do illlelllla illiiqu:iidJazdio1ne e 
pagamento del �1lI1iJbuto ieomp1ementacr.1e; ll1iillall'1do �che wl 1egrusllailJOII'e !imputa 
sempl"e, �COiil p1IiesumzliJ01I1Je iuris tantum, a diatto dioooso o 1Coil1P101So ideil oontl"
�lbuenille �Pell' J.'ornlilssdicme od imd�edelle l'edJaiZI�J001e dJeiliLa denuilllaila dii rucce1sS1il01I11e; 
che ove, pell'�, qf(]Jesto fatto so1giget1Jiiv1aim:enite liimpiutaibfu�e� 11:ton sussiJsta, 
l ':obhligo ,dJeg1lii JiJltltere1ssi mooailloll1i :n:oo isoll':gie per 1carrelllJZa dei!. pireSUP1P01srto 
di 1sUJa iliegiirtJtima:ziJooe : 1e 1ohe diaitto non JiJmputatbiilJe ail. conif:n:'i�bueirute 
deve gemp1I1e rliJscOllll1lI1a1I1si :nJeill]Je 1iJp1oiteisi :in 1ClUJi Ja dliiv&genza tra 
vafove dkihiarato �e v;aJ.o!I1e definito si coll1cll"eti <iJn 'lllil modesto diva1mo tra 
i 1riispettiv:i 1tmporilli ovviooo d1iJpe111idJa da rag1il01I11e�nolle dJilveirso a1P11me1zzame1I1to 
degJJi 1e]JemerutJi laJSlSlUIIl'ti� 1dJaJlila Jl!egge ad lilllJdl�IO� lO ror:iJtell1io dli de1Je!l.'mJiJna~ 
:zJ�IOIIle de[ via(Lore 1dJei beni id:i �CUi rtuJtte i!Je �OalI'laJtJtell'JiJsltliJchJ� obJteij;Jti�ne' stiJalillO 


15 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

970 


sta.te mdiiciate i.in dienJtmClia.: e ci� ipericth� nelil.a vaJiutaziorne dei beni concm'l!'
le sea:npr1e '1.llllla 1c~1I11eflll!Je sog;gietrt;iivia si!a dia pairrte deilll.'Ufficilo filsicaile 
cthe da pall'ile diell 1cOllllbrliibuJeflll!Je; 

�che 1a1I1Jche IIlleifil'!i(plorllesi 1cthe �suissiJsta UIIl ~alle :llaitrtio dmputbaibli.We ail 
OO!!lltlrtilbUJoote, quelsitli IPOrbr� eliildiea:inJe, (lOllJ. iefficiaicila ex nunc, il'effic�lefllJZla ~netilca 
dli lin'1Jell:'lelSlsi mo!rlal1Jcxrli 1con un'offoota dii V1aillore �mp01I11�iblillle chie� SI�la 
sosttturtJiV1a 1dellill.a dlelilllllllcila 1omeissa od d!ni1Jeigll:'la!1Ji'Vla dieililia diellJJUilJcdla liJJJjedielie; 
ofllerrba dli irettiffica 1cthe, pemn1etrllendo <all11'AmimilnllistiriazJtOIIlle dlL illi


V1ailicme :rel1rtl�if�Jcai1Jo, esOIIlleria 1iil 1cOIIllrbr.iibuieflll!Je dlailll.'onerie idei: ireilJaittl'Vli: dinrtleressi 
moratolI'i a dlecoirrere dlalla d!ata dell'avvenuta irettillca, anche se questa 
non 1sila 1s1Jata aiccoillba dlaJ11'1~iJ01I1Je stessa. 

E 1ci� !Perich� [l'offerita dli 1II118Jg1glilor valliore � iserwa du:bblilo I�idJol!JJea, dii 
per ls�, .ia i!Jogi]J~erre qlUe�l 1ca.mbt:elre dli ~iildii!cilt� l!l!ellila oolilldotma del 
cOIIll1milbuoote 1che, i:r1endendo a lud iil:nipurt:laibdiJJe !ill II'iiital'do neililJa ildqruiiJdia~lio


tereSSi moll'lalflOI'li. 

Per 1quel 1cfue ;airtJilen1e, ipOO, da :llorima ed iail itlempo rdJi prlelsenitl~OIIlle 
dJEille re1Jrfjilf�iche lod 1offierr1Je 1supiplieti'V1e dli: maggl]or vallicme, wa iprlima Se-
ZJ�IOIIlle ,dJi qruieslla OOII'tle, 1corn senrflenze 6 e 9 Olbtobrie 197,2, llm. 21865 e 2,9149, 
ha 1affiemniartlo 1che 11.'offeirrtia ,imitetgiriarti'Vla 1dii VlaiLore, per avere efficacia eili1Si'Vla 
dieilll'.obbllliJg;o 1dleg11Ji li.1I1tereSISi mo!rlal1Jorli iSUll trlilbmflo IClomtP]emeni1J�llOO, dievie 
1esserie rdJillI'etto ia/Ill'!Uffid�Jo fiJscaffie, liln :lloirmJa dli dlilchilarraelione o dlelilJuilillcliia 
supipil:etWa, idieve esserie o:iegi~ p!'lilIIlla diellffia lslcadlen.zia dJel tioomilille pire


pr1ilma 1dieil1La rpropomilOIIlle ,dlelJ. irliiooir:so ailJlJa CommiLssli.looJe iflrliibutairiila dli. pirii.mo 
1g11adio; dJl tmflto a ll'.lifJlillllla dlegildi all'ltlt. 431-72 diell 11.".ld. 30 dliloembo:ie 1192�3, 

n. 3270 nOlllcih� 1dell'art. 12, terzo comma, defila legige 12 ,gilUJg1no 1930, 
n. 
742. 
La ,stessa 1pirliima seZJione, petr�, �Con SUJccessiJva lsloo1Je!IWa in. 21804 diel 
30 1otlbobre 1973', idio1po aimpdJo ed a~Ollldiiltlo� esame ooonipamtivo dli dertte 
111:orme 1dd Jieggie, �dii que�!lie 111egoiliaJnrtJi dJl p!l'IOIClediilmenillo IClOiillllelnzfuoi m-

ed 1iimposte 1iJndwe�tte swgi]Ji ,aff,al'li 1dii IIllai1JulI'a comp1emeinl1Jao:ie � , hia aft'e11:maitio 
�che i1Ja �~ecilf�ica diilsicipi]Jilna �iEille oopi:riaitaisse e 1pe1I1Je ipeC'1.lllll�lalrie IIllOltl 
pu� 1essere ielsllesa 1all. diverso d1stitmflo deg(JJi lliruteressi moo:aitorli fiJsciaillt e cthe 
i !l'ltCOII'lsli 1p11eserutai1Ji ra/lllie OommilssiOIIlli rbriifburtairiile, Vlenlell'.lidio sempre a oon01scenza 
ide�ll'uffioilo liimpo1silflOII'le, dieviollllo ool!JJsiJdierairlsli .dJi!I'ei1Jti. alllche a q'll& 
sto, �quailie -contriaddlttooe ne1cessa1r1iJo dei!. Pt!'Oloediimeruto 1Cl01l111le1IJJZilo1so; OOll.";
i:ieLaitiviarrnoo,te ha 1diilchli�1111ai1lo we~tdma ed operial!JJte (qlll!airuto ailll'effetflo efld-
si'Vo, ex nunc, .dJe{IJ[l'obb1'i,g1o rdJegilli 1iJn'flerelssi morialtlo!l'li:) ll'offeirrtla iilnltle1gll:'la!1Jiva 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 971 

silooe mbu1Jair.iia dli pa:timo �giradlo avverlSO arvvr.�so dii aiooorillaim~to diii impo\
SiJa 1ooonpl1emeinrtlaire tellllJeS.so ,dJailil'uffiJCI�Jo fisciaille. 

Queste SezJiJom U!J:lliJtJe (['I�Jileingiono ohe dll !llil.llovo dinidiriz2lo glirurispll.'!UldielnZJilallie, 
1oome diruniainzii emmcia1tio daWlia seinrtlel!l2la delll'ot1Jobre 1973, viada 
oonlieirimartio. 

Ed, 1iinviea:o, isullllia r.iilievaita dlilviarsilt� rbrla ll'liistdtui!Jo1 deillle sOlpa."albtlaisse e 
penie !Peou:nila(['!�e e queilllio 1degl]d Jinrtea:le1ssi morrtart:oll'ti � IOIP!P01r1tmnio (['liJooo:rliaire, 
dm. 1adierrie1I1ZJa anche a�JLa mem.iiomirt:ia se1r11Jooza 6 gt�ugno 1'9'618, n. 48 de�JIJa 
OOII'l1Je Oos1Jirtnraii01I1ai1e, che ila 'SIOJPII'laititlaissa (1oome ila rpena peCllllldiM'.iJa) ha 
fil oaQ'ai1J1Jea:e dli �1satnzlio1t1e 1rumimmstll'laitliivia delila m�liltloartla od din.1lede�ie dlichilairazJiimre 
�di vialliore deilll'1a1S1se 1elJ.'leddi1Jall'tiJO (1airt. 712, a:.d. 30 diiJoembre 1923,, 

n. 3,270) e .presC�ID.de da 'UJ!l dliIDetto r.idierdmento ail pa:egliJudliJZJilo oon.segrufuto 
ailll'A.mmilnds1JratZlil01I1e fiill�lililZ�Jairdia delllo Staitio diail a:d.tan:'ldio neilllJa peroozd!Olltle 
dell r1Jr1buto ooJ!lliP]Jemeinrtlare .menrtre, al 100II1r1Jra(['liio, gl]d nea:eJSISli moimtoa:d 
hJamltlo !Pell' filI1Je diIDetllo quieihlo dli a:isaricd!re il'Ammdtndisr1Jraiziiorne deil pregfuu~
ilo 1subii1Jo da d1eltto ll'lil1Jaia:do, SOltltO :riaigguaigliiiartii alhlla diurt"artia deiL II'lttaa:dlo 
sfleisso e SOllllo 1oolllliegai1Ji ad lllJilla pelt"SliistJelte ,oontdJ011J1Ja ainitliig1ilurdidiiica deil oonr1JrilbuelI11Je, 
1oo!Lpevrole -1oome 1gli� �ohiiail'liito -dli aveir omesso Ila denulr1cia 
di oocoessiOIIle o idi avex'la 11esia iinrfed!elmente; come tali, a;pipUJ1I1.to, essi 
� 1s01I10 dovuti dinid!iJpen,deltltemenite d1ailil'0lP{Pl]dJOOZlilOlne dii ognd [peltllailJiJt� o 
sopriaitlfJaiSISla previiis1Ja daiLLe silllgiolie ilieggii r1Jrilbu1Jaa:lie � (irurit. 4 il!eiggie n. 29 
dJel 196;1). 
E tallii mnsidera2'Ji.om rdiispe1I11saino le stesse Sezliiom U1I11ii1Je dla�Jl'etsaminaire 
i!Ja q11JJestilone subl()([1d!i.Jna1Ja 1solliliev1arlla II1lel1ilJa dlilslC!UJSISldiOIIle oml!Je dla!l dliflligiente 
1di:foosore dei Tesilstenrt:d suiL 1se U!Illa ioottM�Joa dli valoce elS1PII'e1ssa lin 
sede idi 11ilcOII'ISlo a Commilsstolllle r1Jribl1JJ1Jaa:dia, aVVle!t'lso avvdso dli aiooea:tamento 
pea: dmp01sila 1aomp1emen<taa:e, debba rriJ1Jellllen:1Si ddOIIlea ad esrt:dllliguea:e 
aJI11che 1l'o1I11eiI"e dellile 'SOJPll'la.1JtaSlse e 1pe1t1e peCIUllldiall'lile CJOIIllse1g:uen<tli a�ilia oimdsSlilOlllle 
od dindled!eilt� dli denlllJilJCliia 1sucoosool!"m; e 1oi� a IIllO:rtma dleilil'arrt. 2, r.d. 
13 gelillillaiiio 1936, ltl. 2313 iche aVT1ebbe modiifiaaito ti rpreood!einrtld arribiloolli 
2 dleillJJa \le,g�gie 12 ,giJUJgno 1930, :n. 742 e 43-72, dell ir.d. 30 diiiciernhre� 19213, 
ltl. 3270. 

l!noil!ta:1e daigl]d 1alI"1Jicolli 43 del d.11. 7 agosto 1936, e 213 dieiL r.d. 8 JJugilio 
1937, n. 1516, nolll!oh� da aiLtre iDJOfl:irne dettate da questi rprorvvedimeinrtli 
i!Jeg�iJsliaihlvi IPE?r regiOll!Jaa:e diL pr!OloodlimJelillbo oolillbenZJilOJSJO diavaniti alle 
Oommilssilolilli r1Jrilbu1Jarrtie ed i ll'laJppOIJ.'f1i r1Jra detrtJi organi dli gl�l\lJS&dia e gilJi 
uffic1i imposi.tori, sii desume ifllJC<OIIlltestab1Hmente ohe sia i ricorsi miziiaU 
ohe 1i 1S1UJOC1eS1sivti 1sCIJ.'lil1J1Ji diidiensi'Vli (dir. iaa:t. 214, 1Jell'lzo e quacrito COlllllll0 r.d. 
HH6 dieil 1'9i37) 1pr1esen1Jaiti dali 1cOIIll1Jrtbuelllltli dlirierlltameillJte ailll!e Oom:miissdoni 
1S01D.O, 1da1i irilspe1J1JiVli :litm?Jilolill�liJ.'d dli 1se1gire.tell'liia, r1JraismesS1i agli Uffici fiscailli 
accertanti, ]iJ1Jilsoomoa:rt:i IIlleCJSsisiaird dei! rproC1edlimeinrtlo contiem.z1iioso ed 
efiet1lhni d1es1Jiirmrtiaa:d ,dJeilJlie irelbfil,fi1che di VJaiLoa:e �'Vlen1Juailmelillile oooiten1UJ1Je 
nei meiil2liiooa1Ji atti rpiriocesisua1ld; �donde il!a poSISiibdildt� pea: g111i uffici sileSISI�. 


972 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I i

di Wnieir oOlllto di qlllleste ioot11�!fiohe e procedere., ll1l�li i!Jimiifli. dJi, �1S1Se, a liiquiJdiarie 
li: rlrr!iiburtJi ,oOIIIlipLemenrfJBII'li. 
Cwoa, poi, 1hl p111ob1ema dli :l�ondio -(1effettli dJeililJa iddtohlila!riazrnooo m1legtrlal'(
Jifvia dli viaJLcme 1SUJ1 1owso idieg1]Ji lilnrbelr'eSSd. dlii mom) -ad una soll.iuf 



f 

ztone ditviersa da quieihlla ,gii� 1aidottaita 1dia questo Sup1remo Conoosso 00111 f 
ilia 100I11s00itdiatia ,gii:u:rtiJsp!I'UJdiein:za riilaisSUllllta IIleli!a ipalt'te indziale deilll.a mo


I 

ifli'viooiJ01IJJe 1iin 1dwil1lto dell1ia ,prieselIJJte pron'l.llillcfua, IIJJOIIl aidldiUJce il'a1rgomelllJ!Jo 
ElSpiI'leSSO 1Qll'lai1Jm61111'1Je I�ln 'UWOOJml ,djaJl idJ�l:l�elllSCJire delJ1'.A:mm:iJndisrt:ma~OIIle Jr�loor!


I 

Iierube 1I1Jel 1S611llso 1obie .questa lllJOIIl a;bbila il'obbilJiJgio idii 1pr10oedeiie ad il.lll!a Mqu:
ildia~iOille. 'immediilaitia idiel 1miburtlo� 1oo:rniplJea:nietlllltlaire 1SIUilil'liimipOC'to �dii ma,gg,
ior viailOll'le offermo l�IIl il1et1liffica dail 1oootrdlb1Uiente :pO!tenidio essta, i�ID.'Vleoe, rlitooere 
dii suo 1iJntwe1sse liilllsi:stwe IIl:elJLa 1oOIIlrhr!oviemila per il'aicqudLSlizrnooo� dii 
un maggiilor .triburto 1cOIIIJiplieme1I1tall'e ooc[1iJsp01I1Jdienitie ail. maggdioc viailoire 
aiooe1!11larllo. 

ll"iltoogia -II'�lpetesi -1che 'lia dJecfulillzl�IOille dii qruesta ilie consentia llIDl�l successivia 
fullaile i!JiqUJidia~cme idiel tll'iJbuto 1srllesso i�ID. mi1S1UJr1a ma1ggliioire. 
Ovv:ilamente il' Ammtnil&W~iJOIIl:e potr� 1�l1Ilche i'llOn ip!rocedieire a q1U1es:ta 

e finlaile dJeil rtmilbuto 1oompLem1e1rntair1e, ma dil. ma1I1Joato eiseroimo deili1a :l�acolit� 
idi 1antilciJp1aQ1e illa iliiq1J1idiaziooe pairziilaJLe ed Wmimediilata 11'.lJOlll idie'Vle riflettersi 
cnegiati'Vlamernte ,SUll toOIIlttrdbuernte perch�, 1eld � q1J1esrllo iJl prunito 
essenzi1ailie del tema I�ll111esame, dal momernto dJell1a ofl�erta mtegir1artiiva vm-
oolia!IJJte red mco1I1diiziionata vrilenie metlll'o, IIlieti tliilmilti del maiggiiJorr� Vl�li1oir1e of:
tierto, .quelJil!a 'ooodio1Jta :antigirurrudlica dei!Ji1o istesso 001I11:1I'ibruenrlle che -secondo 
tlJa ~eittera 1e llia ll"artiio rdieililJe tlJeggii 1s1pre1CI�laJLi n. 2�9 rdel 1961 e !Il. 147 

chre 1si ;all"tiicoLa de die in diem. 

N� .tale conolusione � in crnntras:to con l'a(l'rt. 1181 c.1c. cihre, aruto1riz


ZJa1I1Jdiolo, tlJegllittilma 1i11 rM�.1UJto dli 'Ul!l aidiempdmelIJJto pair�ztiJaile � al!lJohe se [' ob


blJiigilWiJOllle � divrisiibiilie � rperch�, a ip!reS1CI�lllldie1r1e rdia aillt:re co1Ilis1dieirazdiollli, 

queisitia IIliormia, dli ,c�lll1aittere giooeraiLe ed aipipil1�ioa1bii1e setmp!re che � llJa iLe.g


ge o .g�ii 1U1Sli i!lJ()llll 1diisipOIIllgla111JO idi viersarmente � , IIllOO'.l aippaive colllS01IJJa ail sli


stema deJILa lLegilisliaZliJOille 1sipeoilai1e fisoaile. 

Detto 1Silstema, icn:l�artJti, ilil ireilaZI�IOille iail tema 1obie nie oc1CU{pa, � carat


teriz21arto .da t11e riilevralIJJti iPI1ofiilli: 

1) l'iarcceil11laimernto 1dieill1e obWiigia:zJiJolllJi rllrfubutaJrlile e ilia iLilquirdia~ooe deil 

lioro �aimmorntaire 1arvvet111gl()llll'O 1i1Il generale arlltrarverso flllil piroere1diimenrllo c:om



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 973 

pLesso !lllel qrwail.e 1si li1r:utreooilanio e �si dirufJegll'�l!llo, lllleilJl'iambdito dii un ben 
delllilniea1Jo 1scihiema dli .dJir.i!tto isolsta1111Z��la'.Le e iJIDOOOSSllllailie, ile diiiethdialrazliooJi. 
diell�le ipairifJi lpl1iviaite, ll.'1JmpuiLso dell'Uffioiio filSlcailie acoeirtall1te e llie pmirum.cie 
1diehle 001IlLtllJiissiJooii .troburoall"liie, a vioillte 10001. setm(pilliJce :furn.ziione pmpll.1.ils�IVla 
�dli 1~ooeJrltai:tnJeruto. 

'I1ra queste 1C10IIIl!Potlleruti, ilia dJ1ohiiairia.zJ~ dieil �Ooottribuieinitle SV'OJ.ge 
Uiil ruoiJJo pJr1eimiinente �ohe, fua 11.'ia~WO, 10QtllOOll"lre a gdiusitfuficare, se non a 
diel1Jwm�IIllare, lia 1diiJstiilrumiooe 1ma rtniiibufo (pirdiruclipialle e ocxrnp(l1emen1laire� (Cass. 

21 mlairZO 1<963., lll. 6�82); 

2) quaWuin;que ISlia iJ cara.t1Jere (iclicihda.ra.tivo o cositi11wtivo) cihe vogl]
iia ait1ro1buii.Jrlsi 1a1Jl'aiocetrltametnJto fiisooiLe e ;per qUJalillto vogiliiJa diiil1aJ1JaJr1Sd :il 
COIIllCletto me 'fil tritbuto compiLetmentaa:ie il'appJr1�1setruUa l.1lila lllnJtie1giraz:i.0111e di. 
quel!lo iprilllc.i!paJ.e, deve a:rrunettersi 1ohe, ove slia so�~o un [p<roicediJmento 
oon1len2liioso, � 1soillaJmerute c001. :JJa dletmi~ diL qU1esto cllie ISli peirV\iie!ne 
a�!La �Col!lioreta lli1quliidiaz:iJOl!le del!l'iammoo1laire� oeirto dietl. triibuto com'.PiLemelll


taa:ie dOVl'l�lbo dail oonrt:ll"liibuenroe. 

Rertal!li1lo, ise, l!liotliOsitan1Je 1oi�, .le nom:nie speciJa�Ji del 196:1 e 19�6~ russano 
!La 1diecoo:il"'el!lza deg�Ji il!lteressi moo:ialborJi 1SIU!l tirliJbiufo CCJl.ffi.ll"le e InJeill1o 
s1le!S1SIO �g1orno dJn 1cU1i � dovuto dJ. tJrdibuto pJrlil!liciipaiLe �, qu:esita diiiS1Po1Sizliollle 
:riaippreseruta 1UJna 1illldiubbiia d!evd1aziiJOllle aJ.:JJa 1regiolla ge1I1emLe dli. diirliltlto ciV1iI1e 
che :lia dJeor011e1re Li. lllOl"l!llla!lJ lilllrtlooessi dli moca tnJOlll pirdma dJeiLia cooseguitta 
1oor1Jezzia 1e lli1quliidiit� dell �orediiito: in iiiiquidis non fit mora; 

3) IJJa 1srOOSSa nartuJra m011ator\i:a .dii dietti dirufJeresisii f�ISIClaiLi ed IilJ. OOirO coil.Jiegameruto 
a � :liaJ1Jto dimputabiJlie � del. 1ccm1ro1buJeinite dmpoingolllO, perrallitiro, 
oh'1essi diebbooo 1cessaa:ie in CIQl!1/ClomiJ1Jal!1:2la ooo il.'dinvelI"ISilolne :dii ooodotrt:ia de!l 
cOl!litribuente medesiimo che, espirimendo una diicihial"az:ione .i!nte1grativa 
dli V1a:l:ore, tnJelll'ambtto di questa 
0 
Ir1endie llllOOl ~� limpi.:111laibillie a S1UO :l�atto 
e �colpa il'ui1terdiore eV1entwaiLe rditalt'do nieailla ll"liiscOISSLi.0111e dei!. 001rll."l.�Jsipoodioote 
ibirlibuto compilemen1Jar.e e, 1coo:ire�Jativiame!!ll1le, elliJdie till. suppOir:to d:eil!l1a 
m011a. 

Orbel!lie 'iil. �COIIllCO!J."ISIO idii qU1esti tre (plI"Oifi�Ji. 1oaimt1le:riizzanti liil s!istema 

illnpos1t�IVlo i1rn1bu1Jairlio mdiUJce 11'maitllernidiilbliillilt� d.e11.a illelsd ohe il'A.mmind


s1mazlicme possa, dnV1oca1111dio ia pil"lop:r1iio :llaV1011e ll.'1art. 11.81 e.e., dliJSIClollllOlsceJre 

ad ogni ,effetto e, qU1illldii, m11che aii :f�lllJJi idietlllia cessazione dlegl]Ji dir:ufieireslSi 

moraitOO"I�, wa TlilleVl�lmla deLLa diichiilaa:iazliOl!lJe Li.l!litegi:riativia dli: vailiooe re1sa diall. 

COlllfJriiibuenite !lllel ICOII"SO idi un procedlimeruto cOl!llt1el!lSdoSIO dli ~ 

dii illriJbuto 1comp1Lemootame 1SUJC1cessOl'i�lo. 

'.I1aJ.e OotllcilJUJs10llJJe, 1oi1J1roe lflutto, elJiim�IIlla wa piOsSilb!i�Jit� dii 'llillJa \S!�ltU1a


ZJ�OIIle--:ailiSpe1reqiU1azLi.otlle tira �i oont:riibuetnJti e 1dii IUilla I�lllamlllllilSiibli.ILe iltiim:i


tazione del diJritto di d:iiesa per i 1contJ:1ibuenti meno abbienti, evitando 

a questi ull.tiimi il'ailtemiatiw di 11.'�nu.nizlilatre ail p1rooedlimooto colllftelilzliloso o 


974 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dli 1SUJbiire, dJn cr:iel1aizme iaWLa mtetria e llllon 1sempre breve duriata cli queSlto, 
iJl magig�lor onooe idegl]Ji. da:JJtwessi mooatOll'li: 1SUJlilJe ,somme pl\llr dia essli rlieo~ 
IlJOlsoiurtie 1dioVIU!te, 1a tiJIJolio idi rbrtibl.llto !COIIllipliemeinrtiare, allil'dJnii:zJ�Jo e 11.1Je'l 001r1S10 
dlel pvoceddmellll1Jo istesso. 

1Si 1eviirba rciio� iil !Pe!I'lilcdlio idi quehle ll'laig�ltmi di: oOIIll1JMs1lo OOIIl i.. (pll1�lnoirpli 
1dii ,cui rag.lii 1artit. 3, 24 e 113 delllia OostirtluzdJOIIlle ooe, come � noto, 
halilJtlJo d:el1Jermimarto, a suo rtempo, :La decliaa"ator:ila dli lilll1eglilttiroilt� del precetto 
1dlel � soive et repete � (<sentenziai in. 61 dell 1961 �lelllia Oorite Costitru:
monail.e). 

Tutto 1oi� ip(N?DDeisso, 'iin 1aidetre1DiZa a q1UJa1nto g1il� sta1ru:irllo dia qruesta

1

OOll'lte SUJPl1ema 1con Jia melll.ZJiJOIIllaita sen~a 21804 dlell 119713, deVie 1rlilaifferma111si 
dll (p!l'liJniciJpio 1che Wa IOOttiJfiJca dii funtlledJeilJe dJenunciJa �Ji SUICC0Slsl�.IOIIle, 
con offrerita dinrteg111athna di v:ailOll'e, ipu� 1e1ss011e V1aillidiaim1e1nte espire/ssa allllche 
I�lil isede ,dJi \t1ilcOI'ISo ailJle 1cCJIIIlIIll1ssi!OIIlli ,1JI1iJbu1larrtile 1dii (p!l'lilmo od 'U!l!bel1iore glr'a!dio 
ed 1essa, t0V1e 1sila Ullllivioca, nOIIl 1oondii21iOIIlla1la e viiln:cOlltaiDJte, fa cessare: dlallilia 
sua data, ailllche llllon aiccettata dailll'.A!mmiJnlhstmaizJixme fillllainzJiJair.iJa, JiJl oomo 
dieg!lii 1ilnteressi mora1JOII1i 111el�aitivd all tl1ilbutflo oomplemellllta111e dia illiqudJdlaa:"si 
sul magglilor viailOIOO oosi 1o:f�e!I'i1Jo. -(OmiS1sis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 :febbraio 1974, n. 428 -Pres. Ca-, 
[poraiso -Est. Montanari ViSICO -P. M . .Valente (tconf.) -Call"li ed 
altri (avv. Melani) c. MinilSltero delle. Finanze (avv. Stato S~ano). 

Imposta di succ;essione -Privilegio speciale -Causa estintiva autonoma 
-Inesistenza. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68). 
n privilegio deHo Stato sui beni ai quaH ia tassa .di successione si 
riferisce deve seguire ia sorte ,dei credito tributario che esso assiste, 
senza possibiiit� di individuare per esso una propria causa estintiva (1). 

(1) Decisi-0ne ,esatta, basata su una Tetta mterp11etazione il.etterailie. Deve 
peTalJtro 1segnal&-si clle la Ooote costituzicxnaile, con la successiva sentenza 
22 maggio 1974, n. 141 (in Gazzetta Ufficiale in. 139 del 29 maggi.o 1974) ha 
dichiarato la illegittimit� costituzionale dell'art. 68 del r.d. 30 dfoembre 
1923, n. 3270 nelJ1a pm"te I�ln cui non dilspolllle che il.'azionie a gattiamzia del privilegio 
�spettante .ano 1Starto ,pm-a.a ri,scossione delil.'imposta si estingue nei 
termini stabiliti dalla ll.egge rper domandare il paig:amenito del!la tassa o del 
~emento, e ci� pm-violazione del �Pl'.incipio di uguaigilianm enunciato 
daill'au:t. 3 Clost. 

PARTE I, ~EZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 975 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 211:liebb!ra!Lo1'974, n. 461 -Pres. Siaj1a Est. 
Ariemo -P. M. �Miirnetti (conf.) -Soc. Sihe11. (aviv. Caroleo) c. 
Miinistero del'le Finanze (aviv. 1Stato Toma1skcihi:o). 

Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Maggiorazione per ritardata 
iscrizione a ruolo -Infedele dichiarazione -Concetto -Applicazione 
delle sanzioni -Eguale concetto di dichiarazione infedele. 

(t.u. 29 genrnaio 1938, n. 645, artt. 184 bis e 245). 
n concetto di infedele dichiarazione di cui aLl'art. 184 bis del t.u. 
sulle imposte dirette, che prevede una maggiorazione di aliquota per 
le imposte o la parte di esse iscritte a ruolo con ritaT1do, � identico a 
quello deli'art. 245 che prevede l'applicazione di una sopTlattassa; nell'uno 
e neWaitro caso la dichiarazione � infedeLe quando indica un imponibile 
inferiore almeno di un quarto di quelio definitivamente accertato 
(1). 

(1) Identiche sono !le pronunzie in paxi data n. 462-466. Si conferma 
la decisione 14 luglio 1972, n. 2392 (in questa Rassegna, 1973, I, 204), con 
espUcito ri'.QUdio del precedente orientamento (23 aprile 1970 n. 1171, ivi, 
1970, I, 641). 
I 

CORTE DI C.A!SSAZlONE, Sez. I, 25 febbr.ado 1974, in. 546 -Pres. Giannart1JaJSiio 
-Est. Sipa.d.airo -P. M. �SeCICIO ('Cloruf.) -Coo:mme dii Oanieililii 

c. Mi:!IlLsterio dellilie Flilnialr:t.2le (avv. S1Jartio Caiscfunlo). 
Imposta di registro -Agevolazioni per le opere di interesse degli enti 
locali -Strade comunali interne agli abitati -Acquisto di area 
per la costruzione di una piazza -Esclusione. 

(1. 3 agosto 1949, n. 589, artt. 2 e 18; I. 15 febbraio 1953, n. 184, art. 2). 
L'agevolazione di cui all'art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 589 modificato 
con l'art. 2 deLla legge 15 febbraio 1953 n. 184 � riferita alle opere 
di costruzione e completamento di strade di allacciamento, con determinate 
caratteristiche, esterne agli abitati ed aLle opere di sistemazione 



976 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

straordinaria di strade gi� esistenti interne agli abitati. Conseguentemente 
entro gli abitati non pu� ammettersi all'agevolazione l'acquisto 
di un'area destinata aiza costruzione di una nuova pi;azza e non alla 
sistemazione straordinaria di una strada esistente (1). 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6� rom~o 1974, 111.. 603 -Pres. G~a!lJilJatrtasio 
-Est. BoselJ:i -P. M. rSbTooca (.conf.) -Milniistero dehle Ffunanze 
(a'V'V. rStartlo Del Gooco) 'c. OomUlllle Cli LOlll.iruflo (aivv. Zli!lliJo!l!L). 

Imposta di registro -Agevolazioni per le opere di interesse degli 
enti locali -Strade comunali esterne agli abitati -Cilindratura e 
bitumatura -Esclusione. 

(1. 3 agosto 1949, n. 589,artt. 2 e 18; I. 15 febbraio 1953, n. 184, artt. 2 e 3). 
L'agevolazione di cui aU'art. 2 delta legge 3 agosto 1949 n. 589 
e agli artt. 2 e 3 della legge 15 febbraio 1953 n. 184 relativamente alla 
sistemazione straordinari;a delle strade comunali comprende la cilindratura 
e bitumatura soltanto per queUe intern� agli abitati, mentre per 
quelle e�sterne ia sistemazione con cilindratura e bitumatura resta esclusa 
dalla agevolazione (2). 

(1 -2) Con due esattissime pronunzde si puntualizzano nuovi aspetti 
della questione della 1ag.evo1azione del1e opel'e inerenti alle strade comurnald. 
Ooo iLe senrt. 27 1genrnrad.o 1971 n. 204 e 205 (m questa Rassegna, 1971, 
I, 423 �e 595) fu delineata chdaramenite l!a distinzione tra .costruzione o coonp1etamento 
e sistema2lione straordinairia, p11edsandosi che la sistemazione 
straordinaria, consistente nella riparazione o nel miglioramento di una 
stvada gi� esistente e compiuta, va tenuta distinta dal completamento che 
costituisce la fase ultima e di:ffierita della costruziooe. 

Con la prima sentenza si p11edsa �che per l!e made interne agli abitati 
!'�agevolazione � data soJ:tanto per la sistemazione straordinaria e non per 
la costru2lione o compl.etamento, con la conseguenza che l'acquisto di 
un'area per la �cr�erazione di Una piazza non ancol'la �esistente non pu� concilial'lsi 
con la .sistemazione �strao['dinari�a. La seconda sentenza, inverce, rileva 
che, come emerge chiaro dail confronto tra gli artt. 2 n. 3 e 3 della :Legige 

n. 184 del 1953, nell'ambito della sistemazione straordinaria la cilindratura 
e bitumatura � ricompresa nell'agevolazione soltanto per le strade interne 
agli abirtati mentre � esclusa ~er le altil:'e strade comunaJ.i. � 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 977 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 febbrafo 1974, n. 548 -Pres. !cardi 
-Est. D'Omi -P. M. Sbrocca (�ccxnrf.) -Ba!IiLetta ed allltrii (avv. Barii11Waa:
io) 1c. Mi.niiistwo dellLe Fiinai:n:ze (iavv. Stato Sailrllilllii). 

Imposta di registro -Agevolazioni per le case di �bitazione non di 
lusso -Acquisto di area -Acquisto successivo all'inizio della costruzione 
-Appaltatore dei lavori di costruzione -Esclusione 
dell'agevolazione. 

(1. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14). 
n principio riconosciuto daila giurisprudenza che l'agevolazione dell'art. 
14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 spetta anche nell'ipotesi in cui 
la costruzione gi� esistente al momento del trasferimento dell'area, sia 
eseguita dallo stesso acquirente, con deroga anche della regola dell'accessione, 
non � applicabile nel caso che l'appaltatore che ha eseguito per 
conto di altri la c�struzione acquisti successivamente l'area con la costruzione 
in tutto o in parte gi� eseguita (1). 

(Omissis). -Le oe.nJS!lJll'le sub c) e d) ooil.Jpillsiocmo dil vero rplU!Illbo ceint:
riaJie dellLa IOaitlJSla. Indlat~i, �COiilJSliideraito cl1ie questa OCJII'lte hia mccm01S1CliJuto 
la spettanza del benefido di cui all'airt. 14 della legge n. 408 del 1949 
ainiche nellil'lipotesi I�lll .cmi ila cootrnz.iJcme, gri� esiistenite ali. momeruto del 
traisfurimenrtJo d1elll'~ea siia ,SJtaita ese1giuiiita diailll'1aicq1U1itrente deilil'amea medesima 
1iin V'~sta deil :futUJl'o 1a1cquisto (Ca1ss. 2.4 ottobre 1970, n. 21140; 2�2 
settembre 1'970, n. 1683; 21. nov.embre 1969, n. 3789; 30 g1ilugill!o 1969, 

n. 2404) e �ohe ha, del 1Pari, ammesso il beneficio anche per l'acquilsto 
dii d!iriitti di supertficrie o sopu:-.aielevazdioine (qu.ail.1e queWJ.o di spe1clie) (Caiss. 
219 orttoibr1e 1970, lll. 212'218; 6 iliug:�iio 19>618, n. 2297) ilJa quiesitdione clre questa 
Cor:fJe � "'Mamaita 1a diec1diecre �OOllllsiiste nelilo \Sltabi�liire ise poislsa :liall"'sii 
(1) Decisione di evidente esattezza. Dando per ius receptum la regola 
che l'acquisto dell'area stipulato dopo !'.esecuzione della costruzione esprime 
un risultato identico a quello che si produce con !'�acquisto dell'area 
e La successiva costruzione su di essa (Cass. 22 giugno 1969, n. 2404, in questa 
Rassegna, 1969, I, 890), ooc()[Te pur sempire verifi�care, come si rilevava 
gi� nella nota alla citata sentenza, che vi sia assoluta identit� tra acquirente 
dell'area e autore della costruzione; sie la �costruzione sia stata eseguita 
da altro soggetto, (il proprietairio dell'area o un precedente acqui!I'ente) 
non vi sarebbe pi� un identico riSUJ1tato, ma vi sarebbe invece un trasferimento 
in pi�. Ed � appunto questo .U caiso deciso: il proprietario dell'area 
che al'V'eva gi� iniziato la costruzione per suo conto dru:ldo1a �lll 
appalto, ha poi venduto all'appaltatoTe l'area e il diritto di soprael�ev:are 

978 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

COlffiPI'eindere ;ne1lila 1fattispeicie iaig:evofata a1DJcihe queWLa de1l'aipipaJ,tatO!re .,� 
ohe, dm 'OOII'ISIO dir eseoozi]oore de11l'opeiria, iacqrudishl .il.'iarrea su CIUi ilia costiru-

I

2'liloore � s()[1ta e, ,qurlJnidli, .aiillchie Iie pairrt:Jii 1dli I�lmmobiilld: dia Wud. edlifiiclarbe. 

l 

Ma ilJa rlilsposta idevie essere Illegiarttlvia. i 

i

Lia g:turi~sipo:mdioo2'la di qrtresta Oort:e 1larvlOO"'eviOl1e� iailll'esrtleirusilO!Ille dell bei 
nefiicdo nei caisi ~a IJ:'licordiati trova la sua ratio nel fatto che la 
fiinaflliJt� 1deill1Ja Jieggie dlii ag:eviol!aroe 1chii 1aicqrulilsti: UIIl'aiooa p:er edid�icaroe 11'.lfUJOVle 
a:birbaz'.iO!Illi � ugu1allimente :rag:g1ilunJta, 1lallll1Jo re ilia 1oosi1Jru:moore, VIOOlg1a liindizfata 
doipo ila stiiipulaZliOIIlre del rogi,to, quallllto se veltllga, .illllvecie, cominoiJaita 
!Pl"funa, lilll vliista dieil. cliutiull1o 1aoqruJiisto. Si Vlell'lirfiioa, cdio�, Jrlilspetmo ailJlJa 
tiipilca prieyliistonie d~a il:lJOOma, UIIlla dirnv1&1SiiJOllle dii itermpli, illerma restrunrlo 
!1Ja ISOlstOOJZia. 

Nel 'caiso, iper�, dii viwdiirba 1rucce1SSiva ailll'd!n�lzJjJo deilllla cOIStmlzJilO!Ille, ci� 
che ll:iiilJeva nion � 1sol!o il.'eseClU2'Jilone marlJell:iilaJle iaid opera dli colliu:i cllie aicquiista 
il.'1aroeia; ma :hl. ,1JL-bolo e Jia finia11iit� 1dJelil.'esegruiita 1coSillruJ2'lilonie. E liJn 
i11eailit�, ,ClhJi, nieil. pivopri1o dinteresse, 1iJnJil2'Jia 11ia 1COOltruzJtoore l!l!ellilJe mOII'e dell 
per:lleziOll!l!amen1lo dJei111'1acqUl�ls1lo d1elil'ia111eia, iha d!l ip01ssesso diellJl'iairea medlesiima 
ed eserioirba rbaJle poS!oosso uti dominus (iainiooe se rbail.e airt1001111a no111 
�), col COOISe!lllSO 1del viero titollare del dirotto. LnoLtre se iper a~�entura 


. iil rbras:fertilmenito 1dielfil'm-ea llllO!ll doviesse ia'Vlelr ipii� ILuJOg:o, per q1U1allli1Jo JI'liguiaroda 
:iie QPere esegiu:j,te, 1cd ISi tbro'Vler0bbe .g:elilJerlaiLmoo:lle dli illriollllte ad U111 
caso pa111ttcoila111e 1dli accessfone (ar.t. 936, .quarto coonmia, 1cod. civ.) con 
il'obhlilg:o 1dell P111op;riietairiiJo dli (P3iga111e a lSUla sce!Lta dJl ,costo del1illa o01sbiiu2'
JilOllle o ll'1aiumenito ,dli vruorie diel :l�wdo (iaill1t. ,93,5, seccilnido comma, ood. 
civ.). 

Nel 1Cl8Jso d1clll'appail.itaitooe (1che <Sii 111ellda sucooSSiviamente aicqUJiJrelrutle 
d:e1Jl'1airea e deJil'edif�lcdio da Iuli icostrrudito, o din ooriso dii oostruzfilone) la 
situam0111e � diiviersa. 


Delll'1aroea IJ.',aippailltiatiorrie nJOlll ha in� 'lllll ipOISSelsso liJIJ1 seiniso !lJIV01P1r:ilo, 111� 
una die1Jen2'JLOll!l!e alllltoooma o qu;aJlMilcaita. E,gld hia soaio ilma derbell12'Jil0llle 


sulla parte cli edificio gi� innalzato. E' evidente che l'appailtatoll"e, quale 
esecutor�e materiale dei liavoc,i, non pu� 'esseve considerato il tirto1are della 
oostruzione. Ci� vale 1n ogni �caiso: quando debbasf stabilire se l'acquirente 
dell'area abbia realizZ'ato la costruzione, non si tiene 1conto delle modald.t� 
(.esecuzione diretta, appalto, �ecc.) della materiale costruzione, ma solo 
della titoJ.airit� della costrilMone. L'appaltatore che 1cos1lru.iisce per conto 
� un terzo rispetto al titolare delll'edifi.cio. 


La stessa regol:a enunciata nella massima vale �ev1dimtemente anche 
quando �colui che � gi� di fatto (e .IJTesumibilrnente in forza di compromesso) 
in possesso dell'area uti dominus 1abbia iniziato la �costruzione dan.:. 
dola in appalto, ed abb:i!a poi riv,enduto il tutto all'appaltatove ili quaiLe 
stipuler� l'acquisto dell'area direttamente con il <prQlp!rie�tario; l'esistenza 
di un appalto rivela� l'inserimento di un iterzo soggetto estraneo all'atto 
di acquisto dell'area per il quale si invoca l',aigevolazione. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

sempi]dice !Petr'. 1po1Je1r aidiem:pkIDe ile sue iobbilliigiaz:iJOIIll� e llllon viaini�a aiLCIUl!l 
dliirlhllto pe1rsOIIllai1e 1Slli1l.'�a1rea n� Vieir\SO� d�. 1commiJtrtlellli1Je, n� v;e1r;so li ibell."Zli.. 

Deil pairi Jia .costrruziiiolllle 1dielil"ediifiicio Vlilelllle dia (fui eflleit1mlartla dn eseouzti1cme 
dli un 111aipipoirrtJo pe1rsOIIllailJe e ilia 1P1roprdJeit� dleUIJ.'ed1ilfilcJilo (emeit1Jo la 
!POSSilbille 1iiportiesi -iehie llllon ll'lilcorire lllleillLa specliie -m cui ltlleil cOIIllta:0ltto 
~ila 1dli~e1rsrutnleiillbe 1stabiiliiito) !PaJSSa all '.Pll"OprliJetario dietl �suoillo pe!ir dfurliltJfJo 
di aceessioo1e man mano ohe iprocede ila co1stiruz1one e �i materiali veng10llllO 
1mc001P.0111a1Ji all 1suoi10; � 1dieil 11'1Ss1Jo aillli1Jilca regOllia 1ccxm1ll!le dli ocigiir.�e 
1Voo:na1D.Jilstliica che ineg(hl. 1appalL1Ji iirmmobhlliJall'lt, 1allllohe ise li maitleirliJailiii sono 
sommilnlilstriaihl <dialLl'iappai11Jat001e, l'1ope1rQ niaisce d1iirletrtiamellllte d!i !Pll'IOIPlrliiert:� 
dieil 1coonm1rt:1Jellllte. E li 111a!PPoirrtJi t:va iaippa!L1lai1lOll'le e icommiJtrtlenrt:ie ltlJOn so111Jo 
11egOllia<lli ,dJa pir:mciipi 1aviellll1Ji .ca1rart:1lel1i dli 1Veooilt�, bellllsi da ltliOlrU:lle coMirattuiailli. 
Per1Jalnrto lllleil momenrt:io liJll 1cuii liJl Bairilert:tJa e llia Ba!l1alJ:leiIJLo dlil00ilara11ollllo 
,dJi var:lidiere Il'atrea 1SOV1I1astallli1Je all pr.imo pii!allJ:lO iLuin..gi dal prorviaire 
con 1JalLe �dilchitwooi!01D.e IChie �llllOO <si erra V<ell'lifi.1ca1Ja J.'aicooS1sii01nJe, lill1 realLt� 
V�1Il!detJ1Jero iaITTJche wa costriuiiilooe hni gii� edliif�icart:ia (dir. art. 47 ir. decireto 
30 dicembre 1923, n. 3269) e il iraipporto di cnaiJura pel1Soo.aJ.e m base M 
quail1e 1hl. Vi�lgLilOID.e aveva e1di.ifiicart:o Jia oostiruz:ilol!lle mediesirmra ilo !P<Ols<e, ll'lispetrtio 
a questa in Ull1Ja pos1ziJooe dii estlmnleit�, ohe ltlJOIJ:l c01D.secn.1Je ilia pa'll'liJfiJcaizJilOlllle 
ialLl'diportJesi ilin cUJi l'aicqiUI�irelni1Je dell�.'wea abbiJa lilllli2liiato a oostJriulilre 
priiima iaITTJCO!l1a del iflrais:flerdtm.eltlJto delil.'area. Quieist'uillbiimo ll'i)spOl!llde 
ail!l!e finalirt� delil1a l!egige ed anm le :lia'V'ooilsce aicceiliera1ndo li. templi. dli reaLilzzaz1t01nJe 
�delil'opell."la; il.'appalitJatore li.Jnv1ece dia Uitlla mutata siituam~ dli 
fatto 1e di dJ�!l1il1Jto (aicquilsto dei1l'ope!I1a lillllcomplert:ia da 1l'llli eiLeviart:ia come 
aippaiL1JatJ01re) t1Jern�1Ja di trm"!'e unia mdebiitJa siJtt.lJazitolllle dii Viallli1Jaiggtlio aii filllli 
fiscailli. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Se!Z. I, 25 fobbmdio 1974, n. 554 -Pres. Icru.-di 
-Est. Mont.anm-i VilSJco -P. M. Valente (con:f.) -Soc. Belsana (a'V'V. 
Filiaiu1Ji) �c. Mimilstero de]lie F1iinainzie (<avv. siiato Saillbind). 

Imposte e tasse in genere -�Imposte dirette -Azione ordinaria -Necessit� 
del preventivo ricorso alle commissioni -Terzo acquirente 
di azienda che ha ~ipulato il concordato -Impugnazione del 
concordato -Sussiste. 

(t.u. 29 gennaio 1958, n. ,645, artt. 31 e 34; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22). 
Le no1�me sulla giurisdizione condizionata del giudice ordinario al 
preventivo esperimento dei ricorsi aUe Commissioni, valgono anche nei 
confronti del sogge.tto che si .sia rico.nosci.to erroneamente contribuente 
e che intenda impugnare gli atti in detta qualit� compiuti (applicazione 


980 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nell'ipotesi del terzo acquirente di azienda che abbia stipulato un concordato 
suWimposta a carico del suo dante causa e che voglia impugnare 
il concordato) (1). 

(Omissis). -Coin dJJ. iprdmo motivo ilia r1ooo:irerute iLalmen1Ja !lia woliaziilone 
e :lia�Jsia aipp1]~002Jto1IJJe delll'rair.t. 22. ll".d.il. 7 aigo1srtlo 1036, in. 153,9 liin 
veLazdone ailil'iairt. 214 deilJ1Ja OosmtuZJ�IOille, aissumeinido � che ll'iaimpldiame111J1Jo 
della 1s:fleva d:i 1aippiL~oazikme dielil'airt. 2'2 cil1Jar1Jo, effo1J1Jular1Jo diailJJa Oo!l"1Je d'A.ppeiliLo, 
� dlli1egiilttimo; l("li:fe:re111Jdosi Jia ilegge esciLUISlivamea:JJte ed espressameinte 
al�J 1c0111J1J:rdJbuealiti e IIJJOlrl glii� a tutti co1wo che, per qUJaJ1siiaisi motlivo, abbiJamo 
aV'lltO a 1clre :liaire rcon liJl il'appooito dii dmpoo1Ja ded. oOillllJrliibUJeir:utli.. Un 
ampl:iame11:uto d�lilia 001I1Jdie;L01IJJe dmpolsrtla peir adii.ire 11.'autonilt� gi'lll~aria 
sairebbe �alllJohe din cooitrasto rCOlrl J.'airt. 2,4 dlelli1a Oositiituzitoine. 

LI motivo IIIJOlrl � :liOIIJJdato. 

Per ilJe 1conistderiaizJ�J01IJJi gt� esposrtle nelll'esame dleil paieoedelllJte mezzo 
riJglUJairdio aJ. potwe dli il"alplpll"esenitainzia deil ]U,gall'li 1I1Jei coin:lironi1Ji deilllla soc. 
BieLsana, quiest'ui11liiinla avieva ICl�ll'lflaanene plall"tecdiPaito a Uin c0111Jcoodai1Jo con 
l'Ufficio fiJsoallie, 1adell"endo aiLla defi:niizito1I1Je 1delil'dmpOrD1ibille per qUJalllJto coincemeva 
il.'1imposta 1s1lmo1n:limamila SUJl paitll'imODlto di 1CUJi in:'laittaisd. La Jr:dioor


(1) Decisione cli molto inter.esse. Quando si sia formato un aitto del 
procedimento aanmirustrativo (parlicolatrtm:ente denuncia o concoodato) col 
qua1e un sogg.etto, �si.a pure ell'lroneamente, assume la veSlte �di contribuente, 
l'azione consentita sia per contestare successivamente la qualit� di c01I1tribuen1Je 
.sm ipell' 1CODJtesta!l"e 11.'obbliisgaizd.Oillle itr:ilbutariJa, � quieJ.la di limplUJglnazione 
dell'aitto fOiI'lmaito, IIIJei modi e nei termini del contenzioso trd.bUJtario. 
Pii� specificamente chi erroneamente abbia sottoscritto il conco!l"dato senza 
essere il contribuente, ha il solo rimedio della dmpugnazione� del concordato 
a norma delle disposiziioni relativie al contenzioso tributario (.articoli 
31 e 34 del t.u. sul1e imposte di!l"e1lte) e quindi deve acli;re, inei modi 
e nei termini, la commissione di primo grado, ma non pu� proporre direttamente 
l'azione ordinaria. CoroJ:lario di ci� � �Che chi abbia pagato una 
imposta senza esservi obbligaito, deve domandarne il rimborso, sempre 
nei modi previsti dalle l'egol�e del contenzioso, ma non rpu� proporre l'azione 
di indebito soggettivo in sede orclinariia. Unico limite a questa regola 
� quello del manifesto erro11e riconosciuto dall'Ufficio, che pu� dair luogo 
allo sgravio a norma dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1970, n. 801. 
A questo punto � necessa!l"ia una precisazione di cui la sentenza in 
nota fornisce l'occasione. E' stato sempre sostenuto �e talvolta rkonosciuto 
dalla giurisprudenza che� i soggetti diveI1Si. dal contribuente (i coobbligati, 
secondo l'espressione dell'iart. 201 del t.u. �Che si distinguono dai .condebitori 
che unitamente ad altri sono ,soggetti passivi del rapporto tributario) 
obhligarbi all. ipag;amooto de1J.'dmposta (1'esponsalbili d'imposta) ed 
anCOll" pi� coloro che sono tenuti a subire !'.esecuzione su beni de1Jennitna1li. 

(terzo possessore di bene gravato di privilegio), dn quanto estranei al 
11aipp�orto tributario, non possono contesta!l"e 1a fondatezzia del!la pr.etesa 
tributaria (non possono impugnare l'.acceTtamento che non � fatto nei loro 
confronti o la decisione della commissione alla quale sono estranei), ma 

1 


I


!


f 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRmUTARIA 981 

:rente iha pvoposto UIIl':imipugtOJaifliJva dli ifJaile cooooOOaito, a\SsU!nl.endo -n 
l"aill1Jro -.chJe essa, piUir 1avelllldio u.n dilirliitto dii linitervento 11.1Jel1. ipl'loooddmenroo 
oooteiwioso d:i 1aiocffi'lbaimooto 1milburtiaa:iilo, non era lie~ilttimaita a oooooodi~ 
e �che �soli1Janto per enrooe si era a ci� dieitleirlmdlnla. 

Poilch�, per�, soi'.Ltanto dil 1contriibuente (e non dil iteirzo) ipu� dmpugnia11e 
liil :CODJCordaflo, Wa 1so1ciJet� Bieilisana (.cihe lllleiOOSSairtliamooJte m Veste dii 
oOlill1Jrlibuenrlle raveva ia!dea:iiito 1aililia defilnl�IZlilooe dleilll'dtrnpooiibiiJJe) non rpiu� non 
sottostare, peir dll ll'lelg1�Jme dellilJa pvedetta dmpll.llgll1laltJhna, 001.te 11.1JOO"me ohe 
coI11Ce:rtn01I10 in ,genel'ale ogni 1cornb:1ihuen.te e quindi arlle ip1artkofari ddsposizliOIIlli. 
sui! o01I1tenzdolso 1Jrlibutia!I'liio, oompvese qu��IJ.1e rche pon::t~o11.1Jo quallie 
rpresupposto deLl.'a~iOl!lle g1iudlilzimdia oodlilna!I'liia -ihl 1pveviell.1Jtivo ricorso 
ai~lie OommilssiJOIIlli. Trd:buita1rii1e e ll'esil~en:zJa dii U11.1Ja idiecilsiooe dlefini1li'\"
a da paa:ite dii ailmeilJJo ;(wa dii dette OornmilssiJOIIlli. (iairt. 22,, UJlJtiimo comma, 
dell r.d. 7 agosto 1936, !Il. 1639). 

Gi� 1q1UJesta SlJIP!I'lema Corrite ha 1affieirmato Gsent. 111. 3499/68) che il'e


viell'.lJtuail.e errore che abbia pootato dJl o01I1in:l1buel!lJte a r.ilcono1sceirsi tiailie e 

a icOl!lJcorda!I'le 11 V1al011e rilmpOI11Lbiilie, menrllre l!lJOIIl e11a !Soggetto OOJ.':imp01stia, 

o eV1&1Jtllllallii ail1Jrle img<iloni di dili1egirttilmiit� idieill':aicooritamooto COII1teDIUlto neil 
ooncordiaito, debbOl!lJo essere dedotti dail rcootriiibuente 'COIIl azliOl!lle dii 1�im.p1u~
aitivia deilil'iaiccffi'lbamento medesimo. 
possono isolo �Contestooe il Utolo della iloro responsabilit� (ad es. ii! socio 
illimitatamente r�esponsabi1e pu� contesta;re �1a sua qualit� di socio e la 
sua personale � resp01I1sabilit� ma non il debito di imposta deli1a societ�; 
il terzo possessore deil. ibe:n:e gravato ,di Plt'ivilegio pu� eccepire la validit� 
del privilegio ma non la fondatezz�a della prete�sa tributaria vantata verso 
il ,COIIlltriJbuenrte); C011.1JSeguentememite iLe oprposizliarui. propoodibili dai coobbligati 
o dad terzi non daillllO luogo a ,CO!ll1Jr0V1ell1Slie di lirrnposta e SO�110 qrumdi 
svincolate dalile i'ego11e del contenzioso triibutarfo� (Cass. 28 marzo 197�3, 

n. 824; in questa Rassegna, 1973, I, 712, con ampia nota di richiami). 
Questa � la regoia generale. Pu� accad�ere pero che uno di questi 
soggetti (o anche un tfilzo del tutto estraneo) spontaneamente asSIUma 
degli obblighi maggiori di quelli che ha peT a:egge. Il l'esponsabile di 
imposta pu� riconoscersi debitoxe .peir somma superiore a quella che 

� sar.ebbe 
a 1SUO carico (ad esempdo il cessionar,to dii azienda pu� liberamente 
assumere l'obbligo di pagia;re i tributi del dame causa oltre i limiti 
temporali stabiliti dall'art. 19 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, ,accettando 
anche di assumere la qualit� di parte nell'acciertame:n:to dei tributi non 
ancora definiti; il terzo Plt'OIPirietario del bene .graviato di privilegio pu� 
non solo subire l'esecuzione sul bene ma pagare l'intera imposta anche se 
da esso non dovuta (ad es. l'imposta suppletiva di registro); infine chiunque 
potrebbe adempiere l'obbhlgaziO!lle tributaria altrui (art. 1180 e.e.). 
Quando ci� sia avvenuto, non � evidentemente possibile liberaa:si degli 
effetti normali dell'atto compiuto con la .semplice dichiarazione di non 
essere obbligati per legge; sar� necessaria l'impugnazdone dell'atto costitutivo 
dell'obbligo, E se sar� stato formato un atto rilevante del proc.edimento 
tributario, l'impugnazione dell'atto dovr� seguke le regole del 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

982 


OooseglUlelilternenitie (ie:lir. srot. in. 103/70) debbono Vlalieire i pr.incdpi 

diesUJmJilbi.�li rdlaWl.'rurrt. 3,4, ,gecondo 'collllltnla e diaIDI'oot. 3'1, secOIIlJdio com.ma 

diell �Testo Ulnliico 1aipprr"oviaito coo D.P.R. 2'9 ~eilinJaiilo 1958, n. 645, secoodio 

cui l'dmpugi!J.iariOl.tle del 1CO!IlJC()ll'ld:aito ibr�ibu1lalr'�io, (per vliizilo dli :liOll':mJa o co


munque !Per vizi di iLeg1ttimit�, inoin !PU� esserie cooogiur:ata cihe quaiLe 

imprugnazione a1VVer1so uin accerritamoo,to di.hl.eg1ttirno, da iptro(ponsi., iper:rtain


to, [[]Je1l :riislpeitto dlehle nomne del contoozfoso tributario e cio� meidiiante 

r:tcOO'so 1ailllie Ooonmilslsikmi Trdibutatrre. 

Qua1I11Jo ailllia qiUJestJio[[]Je dli li.incostttuzdli:xniailiiJt� posta dailllia :rii:ccmrente 
il!l II"�liaizillOinle awl'all"lt. 24 dieilJLa CostifbuzJilOIDJe, per (l'1lLJJ~tti.ma estelilJSione 
' che Sii :ilaa:iebbe d'eilit'airrt. 22 diell R.D. �n. 161319 del 1936 a ibu1rti colmo ohe, 
sebbroe niOIIl cootribuenti, aibbilaino 1cOII'lrl�lspos1Jo Ulll'dtmposta o ooonU1t1quie 

aibbiialllo a'VUl1Jo a 1cihe :liaire COIIl gJJi ruffici. f�nlallllZJilal, via OISSelt'VaiilO chie ila 
q'll!estilooe Il!OID. � rlil~evainte, essrodo etnrolilleo 'l'a!Sls1.llnl1Jo 1S1U cui si baisa ila 
dcOlrlrelnte 1s1Jessa. Iinviero, La so1c. Belllsania, oome .SOlpil'la si � Ttilte111JUto, avev� 
neciessairdiamenrte iaigiilto -1sila [[]Jel1!'iadieirdire iaililia di~ilone diel!l'IDllPolnliiWLe, 
sila .il1ielhl':impug1Illaire dll mezro dli aicmell1taimento oostilbuiilto dia.Il COIIl!coodiaito qUJaWe 
1c01nrllrtilbuente. -(Omissis). 

contenzioso tributario: e cosi il concordato che sia ,stato stipulato dovr� 

essere impugnato nei modi previsti �innanzi a11a Commissione; del p,aga


mento eseguito dovr� d01mandarsi '.i!l irimboc,so nelle forme ,e nei termini. 

il 'quillldd assai importante ila decisione m msse~ :nel !pUJllto in cui, 

rdichiiaima1I1dosi ad un liiso!Lato ipl'eoodenrte ~Caiss. 25 ~e1968, n. 3499, 

Riv. Leg. jisc., 1969, 368), afferma ,che � l',ev.entuiale errore che abbia po:r


tato il co:ntribu~te a riconoscersi tale e a ,conco11da!I"e il valo:re imponibile 

mentre non ara sogg.etto all'imposta, o ev;entua1i altre ragioni di illegiiltti


mit� dell'accertamento contenuto nel ,ooncovdato, debbono esser-e dedotti 

dal contribuente con azione di impugtrlativa deLl'accertaimeIJ!to med~o�. 

Questo enunciato apporta un notevole ehiru-imento al molto discusso pro


blema delle azioni dli accertamento negativo non so�ggette alla giw:isdi


zione condizdonata. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 :liebbraiio 1974, n. 562 -Pres. Sarja Est. 
Sipada:ro -P. M. SbroCICa ~conf.) -Zaiccwdii (avv. Caimiber) c. 

Imposte e tasse in, genere -Imposte indirette -Azione in sede ordinaria 
-Termine -Fallimento del contribuente -Decorrenza nei suoi 
confronti -Sussiste. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. -43). 
La perdita della capacit�, processuale che consegue alla dichiarazione 
di fallimento non � assoluta, si che iL famto conserva La capacit� 


J'ARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 983 

processuale rispetto ai diritti non acquisibili alta massa o in concreto 
non rientranti in essa per essersi gli organi fallimentari disinteressati 
delta loro tutela. Di conseguenza la decisione della Commissione che 
sia stata notificata al faiiito pu� essere da esso impugnata, ove la curatela 
sia rimasta inerte, nel termine di sei mesi delt'art. 146 de'lla legge 
di registro (1). 

(1) Decisione di ev.idente esattezza oonforme aid U!ll :liniclirizzo genell'ale 
costanite (Cass. 19 gennaio 1970 n. 100, in questa Rassegna, 1970, I, 43). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 ~o1974, n. 5192 -Pre-s. FiLore Est. 
Saj1a -P. M. Peda100 (co1mf.) -Miln.iJstero diedilie FtiinaJnzie (avv. 
Staito '11atrdm.) c. Pemrui. ' 

Imposta di successione -Deduzione dall'attivo dell'imposta sul valore 
globale -Deducibilit� della sola imposta in concreto corrisposta. 

(d.l. 8 marzo 1945, n. 9, artt. 8 e 13). 
L'imposta sul valore globale deducibile dall'asse imponibile della 
imposta di successione � quella in concreto pagata e 11,on quella astrattamente 
dovuta; quindi nel caso di imposta sul valore globale ridotta, 
anche se la riduzione riguarda alcuni soltanto dei successori, � solo 
l'imposta ridotta che pu� essere ammessa in deduzione (1). 

(Omissis). -OO!Il il.'unioo mo1Jiivio :liOI'IIIlllllLato, !La rliicorn."eillte AmmdIJJ~
s1:irazliooJe, d'OOIUlil:Zliialllldio la VliioiLaizruorr:ue e :liaihsa aipjp([dloaZliiOl!lJe idieg:Li arrifit. 8 
e 13 d.�.. J.gt. 8 marzo 19'45, n. 90, sost�lel!lle 'che, l!lJeil. oaiso lin CIUI� l'dimpoisrta 
sul vaiLolt'e g!Loba:le dleiLl'1asse eredrutrurlio � coll'llisiposlla dln miisUII"a II'lidotta, 
la detrazione, aii finii della deterrnina:cione diell'ilrnpombile per l'iiJn::ilPosta dli 
suooossdione, via effie,tfJuarba ,g011tal!lJto ipe<l' quial!lJto effuililii'Vlameirulle vemaito e 
'.Il!Olll gi� pell' quainto si sarvebbe do'VUl1lo paigiaire se llllOIIl vii :lio1sse stata l'a1DJZidetta 
aigevOOooiiOIIlle. 

La oetilJSlll1a � f()(ll!daita. 

I ltr1aisfeirimernlti dli r�iochez:z;a a 1oaiusa dii mor:te sono sog,getti, seoolllJdo 
La dl~soilp(!Jilllla Tlid�ell'libhle a.il 100SO I�ln esaime (moddfroarfia m sedie dli ritllo1rma 
tlributall'ria dal deca-eto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 

n. 637, aippi.lfoaibi!lJe ailile sucoossiOIJJi :aiperite posteirlilOll'mente ail 31 dliicembre 
1972), a due dd!stillllte dmpOlste [pl'IOg:riessiJve e ooWLega1Je itiria ilicwo: il'llirn(
1) Viene conf.ermato anche da1Le Sezioni Unite l'indirizzo gi� seguite: 
Cass. 24 marzo 19'71, in. 820', in questa Rassegna, 1971, I, 682, con richiami. 

984 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


p0tsta SUJl. viailolie gll:oba.ilie d1elll'1asse 1eredirtJaa:�lo che 1aolipdisae rtai1e aisse e ia 

normallie drmposta dli 00iaaelssiJ011Je 1che 1aoiLpilsce J!e sinigolie quote elt'ediibalroie 
e i iLegaiti. 

L'drrnposta tSl1.lil. viailore glioba1Le 1si iI'lisOllvie ,sos,~ila�.tmernte dm :un pireLievio 
di 111itcchezzia, dii. qUJai1e vileo:lJe e:ffiettlllaf1lo una tantum prdma cilJe ila 
devol1uzi1011Je. ai SU1coossott'li ope:rii rin 10011Jooerllo !i suoi eff,erll1Ji 1cOIIl J.'aitltirtiJbuzion1e 
a ciJaismmo dli qrua1Ili1Jo aid essi rspetta. Essa � COlt'rdisposrta :niecessalt'I�.iamenrte 
da[ oocoossooi, ma � 1dorvurtJa 1dai medeisdcmli. :come un debdi1Jo dte1ll'
1eil'lediirt;�, a dliff1erenza della normai1e d1mposta di suicce1ssdicme rcl.ite 1coiLpils1c1e 
1e .quote 1e 1i iliergati dn 1C'lti J.' er<eidtt� vi1ooe a :lil'aziioJWJrsii. 

Alppunto pwci� (.peI1ch� 11Jm1Jtaisi ,dJi un rdeblito dieilll'erediirt;�) il.'all'lt. 13 
cit. d.il. wgt. diJspcme 1ahe, ad :tmi delil'aippJ!kiazlliolille d1eilJ1a !l'llOlt'maWe :impolsta 
di ooccessilooe, deve essell'le dedotto ,dJailJl'1irmpo-.:ilbiWe l'ammo1Ili1Ja111e dieiill'imp0tsta 
1sul viailiOlt'e gtLobtailie 1diell'aisse 1eved:1t�llll'do. 

La 11iJLev�ll1la IIllatUll'a. deilil'dimposta 1SUl1 v:ailJooe g'JJobalie il10i!l drrnpedlisce 

saimente do1V1reibibero d1s1cendlere. Cos� l'art. 7 d.l. lgt. prevede alcuni 
oasi ,dJi 1esenzdJcme (1a :llaviore di 1enti mooailii, milllittaa:"i 1caduti dJn g:uerra., ec~c.), 
stabilendo ailitres� Jia !11Lduzi:011Je �lllwa met� neri. ocm:lil'Oillti degli aisae1r:1Jdeinti 
e .diiJscemdlenti :�ln 1lJi1r:1Jea 111erllta IIllOlr:IJcrh� del �conli.ug:e dell de cuius. Oo1s�, anoooa, 
1ill ooooessi,vo 1all1t. 8, ;per riJl caiso di 10011Jcooso di pi� ooooessoit'li, dlispOIIlle 
'ohe il'drrnp01srta 1si IJJ1qu1da ISIUJJI'.mteilo 1aisse ooediitairiilo e J.'arrnmointa1re 
� miJp1aivtifo :llva glii eredii e 1i 1liegasba111i 1iJn mllisUII'a p1roporzilonawe aJl viai!Jore 
de1Le II'.�ispet1Jiive quote di wediirt;� e deli .Legati, prieciiisalllldio 1aJ.tr,es� 1che � ila 
quota protpOII'ZI�IOIIllaWe attrabuirt;a a 1Cl�latsou:n iell"ede o iliegaitaa:"1o vli.ene infine 
e1iimiina1Ja o ;riiido1Jta qlll!aindo 10011Jcovvono ile coindlizdiolilli per il'esenzl�!one o 
La ll11duzitone deilll '1irmposta � . 

Da taLe 1dliispo1si:zW01I1Je rrtSUILta evide1Il11le 1oome gli effetti d!e11'1.'ese11:1ziom.e 
e ,de11Ja mdiumon'JJe 1oonoevncmo esclusiviaime1r:1Jte d. soggetti destiJnaJtari dii 
esse, i quali, ristpe,ttivamente, sono e1sentati datl pa1gamento de1l'impoisrta 

1

P1duziione, 1sre TliOl!l gtioviaino aigtlii 1ailt:r1i S1UcoessOII'li, IIllOill possono d1Ilitudrtl1va


mente neppl\lll'le nuo1cere ad essi pe1roh� La !Loro pos1zlLOIIlle � aissrolliuit:arme1Il11le 

indiiff1e1rel)lte, prodiucoodo1si 11e iconlseguenzie deJJ.'esonel'o o delilia wirmtta


z1on11e dell'obbligo 1IDiiburtaiv1o diirettamente ed esclliUisivaim�1Ilite m ll'lalp!pOlt'ibo 

a11o Staito, �ll quailie n:oo tpeilcepiJsoe :La par.te dii liimposta che dli. cont;ri


buenrte awebbe 1dovruto 100II'll'lilspcmdeil'le se noin moOII'resse alkttIDa causa 

di esetnzJ101r:1Je o dli r1dUZJiio111e. 

Bevtaiinto, IllOlll :sembra rpoterisi 1dubiitairie ,CJhe, quando dJl 1I1i!ooll'idiaito a1rti


coilio 13 d.tl.. lgt. dtaito, ipreviede; 1aii fini �die11.'aiP1P1lJiiaazliJoine dieWLa lr:IJOII'male 

imposta di ooocessiione, La .dJetvazitone .dJaJ.l'irmpolilliibhl!e � deilil':iimposta isruJ. 

viaJiove gLobaLe .deilJl'aissie evedlilta1rio �, IIliOl!l pu� lll!Oln :rii:l�ell1ill'si 1che a[JJl'irn


posta ,effietbiviaimente 100II1I'li:sposrt�. Oi� v:a1le dtIJ. og'Illi caso an�he se vi silalillo 


PARTE I, s:tz. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA. 

pm 1SUJcoosisOII'li e 1per awcuni dli essi l'1100l'II'lalDlo caiuse dli eseil7l�IOll:le o dii 
rdidluzme, IIllOID. ipOillmdosi gfammad 1aimmebtare una dietiria:zJiJOIIlle irelaif:d'Vlammte 
1alil'imposta cllie dJl oonimiibuenite 1awebbe idiO'V'Ul1lo iteoricarmenite cor11ilsipondare 
re IIllon vii :liossie IS1laifJo 1fil 1cOIIlJcOII'lso dli qwallJcmnra de!lilie predette 
oaiuise. 

L~iJmpu.g1nJartia dlooisiiOiilJe hia trl11lel!liUJto 1che l'opposta 1conciliUJs)Jolllie sia 
iimp01s1la dia 1el.sdig00:2le Jog1co-~idiiche, iJn qUJalllJto, se si: tenesse oollli1lo ai 
finii del�ia derlIDazdiOilie idi qruia1111Jo oooCl'etaimente Vle!l'ISartlo a 1JiitoiLo� dli I�lmlPOIS1Ja 
SUJl v:alLoiie gwobailie, liJ oOilitribuenroe, avienite diJrdltto �ailll'esenzliicme ovvero 
aillJa rliidlu2liione ISi. V1ewebbe a tirovwe 1iJn 'llllilia &ittula2liiOllllie pi� sfa'V'orevioiJ.e 
1t1iispetto aglli aW1ll1i sucoosswi, d �quailii niOIIl. ha1111no ddir1tto ad esenzliiolne o 
i1iduZliionie iafllCIUillla, perich�, rpOillendo �goderie dli UJilla milillore detrae.i~Ollle., doVJl.'
lebbe SUJbire wn dimpicmdibfile rpi� el.leV1a'to ali. fiJnJii dielilia niormalLe dimp01S1Ja 
di 1suiccesisliione. L'equi'\lloco � per� 1eviiideiIJJ1le: I�ln:llatti, talLe \PIL� eil!eVlalto 
iJmpOIDJ�!bihle dmpOll.'lta rumia mag,giwa:zdiooe 1detlilla 111oomal1e liimpcisrta dli SUJcoesSilonie 
(che., del TlelSl1Jo, � dliJstma da qUJelll1Ja gtloibaiLe) I�ln mdsuim esitreman:
nente modesta 1chie, IIllOlll solLo IIllon !l.llliillUllfL, ma 1111eippiure scaiLfisce lllleilllla 
suia isostaooi.la1e 1c0Ilisiisrb~a 11! beineficilo dii 1ooi hia god'u!to dil suicioosisoire 
aV1e1I1te diil1iltto 1aifil'1e!S1~ilone o 1al1lia T�iiduzliiOIIlle. .Ail fondo dcl !I1illlilevio die!ll"
ilrnpUJgnJadJa deCJilsiionJe Vii � wn'ero:-Oiliea �iidie1111JilfiiciaZJiOille tra iiJm!P'olllliJbdll.le e 
1miJbuto, li 1qruial1i 1cos1Jilturusicono, '.ilnviece, come � 11110!1lo,. :i!stliitiUJfil ip!l:loilionidamenroe 
1dihnerrsi, re puire .coliliegaiti, �Silcch� ,fil iriJOOl.'ldiaito beinrefiicio corn;tmua 
a permalillere m11chie 1S1e il'impcmdJbhlie :l"ei1ai1Jirv1aimentie ail!l'orninarfu. iilmp1ooita 
di ISUCOOSsiiOlllle ;r;iJSUIJJbi pi� elieviartJo. 

Pier 1Comp1etez:m di dndag1iJrre,. ia�. fine dJd mdii'V1iJdiuia:1:1e esaittameinite tiJJ. 
priilllllClijp�io dii diilrliitto l�llpplliilcabiilie, oooOl.'l:l"e, 1indlirre, aicicermaire ailil.'opi.rndiorne, 
affiOll.'la1Ja rp81111JiicioiLail'lmenl1Je I�II1 aWCIU!!lJe ideCJils:tond d!eWlia Oomml~ssdiOlllle Centrailre 
(dee. 11 ma:ggjjo 11971, lll. 65193; 11 :liebb!I1ailo 119�72., n. 2167) seconido 
la qrualLe IIlleil. ClaJSO ,dJd l(lOIIlCIOII1SO d:i pi� ISUJ(lOOSSorlii iavernti requdisilti dli'VleM, 
per culi :soil!taJ!!lJto rai:Loom h8illlino dli!I1iit1Jo ailil'e~iiolllle o a un:a !riiduii:tOllllJe, 
si dovrebbe considerare ai fini della detrazione soiprra ricordata quanto 
teOll.'liic�llIIlie1I11Je 1dloiVIUlto 'SenZJa .teniere 1CIOl!!lJto de!lil'el~OOZJicme o rrtLdiuzdJone: 
e 1ci� rpoocih�, 1se :!l!Olll 1Si 1e:ffiet:tUJaisse ila idetl.'lairiOIIlle ,secOl!!lJdo� il'ernurnciarto 
Cl.'lilterii�, dil ibenefilcilo spet1laill1te ad 1ail!ClUJilli die!i SUJcoossorli. si !l.'liJS<JiLvieirelbibe 
:i!ll 'llltl pi:oogiiiudliZJiio pier grlli! a:11mi. 'l1all.le qp1ind101I1Je rtirorvia. ila sua c~e 
in quiaiIJJ1lo 1SUJPert�IOl11Illellli1le � stato osserviato ci!I1ca dil pro1cediiimeiIJJ1lo co1I1JOOI'!
Il.ellllte ilia i�l:etel.'lffima2Jilcme :lira Vl811.'1� 1SU1cce!S1sooi: dell.1'dmpos1Ja sUil VlalLoire 
globawe, per ouJi qruiaiIJJ1lo IIllOlll pagiartio rdia 1C1dLOll.'IO adi quall:t spetta il.'eselllZi�IOrne 

o la rldruzione J1m~ta i sruori effotti tra 1costom e Jo. Sfato .e noin :si rprodetta 
milniilIIll�llIIliente IIllei II181ppO!l'ti IO()([]. glii rallrtmi ISUICIOOSSO!l'I� : dii OOIIllSegUJelll.Za llllOn 
pu� maii vel'lific811.'1si la 1sirtrua:Z1iione, 1diar111Ja .qualLe il'qpillllione suddetta doVTebbe 
1mM1!'e iLa giilUJstillioaZJiOIIlle. 

986 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ocmcifrudlenidio, qrtretsfia Ocmte S�iprema, 1C101I1dlenrnaindo la Silla precedente 
1giiruiriiispruderrwa (1o:lir. iS1eI1Jtenzia 13 �diilceanblie 19619, n. 31950; 24 mairzo 
1971, n. 820; 6 lllugllJiio 1972,, n. 22.34), llllOOl Pill� lllJQ(l'l oOIIldieirmare fil 
prl�inicipiJo, par 1cmi il'tall'lt. 13 d.il. ilJgrt. � 8 mairno 19<45, n. 90, iSlJabdlienrllo Clhe, 
aii filllli deilll'1aippl:iJc!il2l�lorne d1e([!l'10II'ldiiinlamila iimposta SIUillie SUJcceSSI�IOm, deve 
esseire dertIDaroto d1ailll'drrnponlihilLe ['1ammcm1larte deJil'droposta sru� va!Lore gilobaiJie, 
hia liinlteso 1rtitllerd1r1si tin 1og1lld 1caiso a qrtJJalllito eflietttvamenile coirirliJsipOISlto 
e llJQ(ll gi� 1a �qUJatnlto te01'!iJcaim1�1D11le 1si sairebbe dovuto oO!rlrliispOl!lrliere se 
nOIIl :vd :liOlsse stata UJI11a 1ctaiusa dli es�1llziiicme o di lrl�Jduzli:olllle. -(Omissis). 

COR'I1E DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 imarzio 1974, n. 594 -Pres. Wore Est. 
LeOlne -P. M . .S1JellJ1a RJilchtetr (1ctcmf.) -Osipedaie dii Rovd.1g10� (avv. 

Imposta di ricchezza mobile -Presupposto del tributo -Entrate degli 

enti pubblici -Ospedali pubbli<:i -Utili di gestione -Non tassa


bilit�. 

Presupposto dell'imposta di ricchezza mobile � la percezione di un 
reddito mobiiiare netto produttivo di ricchezza nuova, anche se realizzato 
da enti pubblici con attivit� non avente scopo di lucro. Tuttavia 
i proventi degli ospedali pubblici in quanto soggetti ad un vincolo legale 
di destinazione nella realizzazione continuativa delta attivit� o�srpedaliera 
considerata necessaria e indefettibile secondo la concezione delta 
societ� moderna e quindi priva del carattere di ricchezza autonoma destinabile 
a processi produttivi nuovi e diversi, non costituiscono reddUo. 
tassabile (1). 

(1) Sulla prima parte della massima la giurisprudenza pu� dirsi pacifica 
(Cass. 27 luglio 1972, n. 2566 m questa Rassegna, 1972, I, 1166). Non 
del tutto convinoonte � invece la seconda parte. La destinazione del provento 
ad un fine istituzionale pubblico, che � caratteristica di tutte le 
entrate degli enti pubbUci, nQ(ll pu� �essere posta a base della affermazione 
di tntassabilit�. Si cerca allora di individurure un pd� specifico vin.
colo 
di destinazione emergente da norme particolari. Gi� in pasisato si era 
affermato (Cass. 11 giugno 1971, n. 1745, e 28 luglio 1972, n. 2578, in questa 
Rassegna, 1971, I, 1157 e 1972, I, 1175) che i p.roventi che d Comuni di San 
Remo e di Chiandano riicevono dalle societ� concessionarie della .casa dia 
gioco e delle teTme non sono soggetti all'imposta perch� destinati all'esecuzione 
di opere pubbliche comunali; ora si dce!"ca nell'oll'dinamento samtrurio 
la destinazione dei residui attivi della gestione ospedalieria a beneficio 
dei fini istituzionali dell'ente e in special modo della riduzione delle 
rette pe�r i ricov�eri di urg�enza. Ma non si r.Iesce a pe!"cepwe la diffie!'enza 
tll'a una tale (abbastanza viaga) de�stdnazione specifi.ca che oltre .tutto, come 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

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(Omissis). -Nieil fl)!r'.imo mo1liV'O dli il'I�IClOII'ISO (L'Eni1Je Ospedlallie ci'Vlille 
di Rovigo sositiene rche la COII"te d'Appello ha errato quando ha S'U[P!POIStO 
un 1contenuto novativo del t.u.. n. 645 del rns8 r�JSipetto alla legislazione 
p!'eoodioote fun �tema rdi :iimpos1Ja dli l'lilcchezm. moibli!lie e !re(Larti'Vlamenitie aMa 
eS�!gieillZla 1Clhe .hl. rrredJdiiJto 1JaissaibiilJe 1S�1a 1fil 1'1�JS�ilJtla1to dli aitJtiiVfit� aivietnJte fine 
dii ilJuiCJrO, qU1es1JO rCJOIIlJtlelillUJto DIOV'artJi.VIO rCJhe ISairebbe coo:JJtrairtiJo 0!11100e ad limi1Ji 
dJeilJJa :Jiegg;e rdJe:Lega ffieg1s1Jaitiva iper lJa illormalZ�!O!llJe dieil. detto' rt.u. lllCllll 
SUISSiJs1Je; rdJi IClOIIllseg1UenZJa, 1(lQrl"letlta r1Jal]ie rel'!rlCJttliela opindicme, fil 11.1aiglitooJamelllito 
sviollrto rda(L(La Ooote rd'AppeililJo odowiebbe ipoll'ilal!"e ailil'affieirmaZI�Jooe ooe fil 
reddJilto rdJeil(L'OspedJallie, rplI"lodotito rCJOfll atitivtllt� IO.Ol!l aviernte. fiJne dli illUlciro, 
non � 1sogg;e1Jto 1aid dimpdsrtla rdJi r.m. (VI�IOilJaJZJiJOIIlle e failJsa iaippliilc. iaa:tt. 3 e 
segig. ir.d. 24 aigios1Jo 11877, l!l. 40211, 81 �e 85 t.u. l!l. 6'45 del 195.S, iin a:eillaiz. 
aiglJi all'l1lt. 63 1e 20 1dJeililia !IJelg,ge 5 g1eirlJlllaiilo l9r516�, l!l. 1, 'Vlizli dli motlivazliooo). 
La 1oonSIUlOO � Lt�\pirlelSa 1ain1Clhe dailil'Amrnlmiis1Jirarzdlo1111e filnlaa::tzfuaia, che rpell"� 
osserva essere irirrilevante l'aic1cennato errore dli prosipettazione in cui � 
caduta la Oorte d'Aip1pellll:o, 1m quia:nto �l'�e!l'lroire medJe1sdmo ilJion sip1ilega a[ClUJna 
1ilnifl'lllenza 1sufila appilJilca:ziiJ01I1Je ailJLa 1spe1Cl�le drell t.u. del 18'7 7; [pirojpirlio� 
perch�, :secondo wa Coirte .dJi meirilto, �ilrl ta1le t.u. IllOl!l era rpil'e'VI�lsto 1ch:e dil 
reddlito tassabile doviess�e essere [pl"odotto da attivit� sipeculativa. 

In efl�erbtt qUJesta Ooote ha avuito modo dli sitabiilillre pi� volite che iil 
t.ru. 214 .agiosto 1877, :n. 4021, nieilJl'd!nidiiloore li :lia1tfil ecooomiJCli e giWrlidlicd 

si :riconosce, non assicura �la reale attiuaziOOJJe della destinazione stabdlita � 
e la generrailissima destinJazione a fini istituzionali di tutte le entrate di 
tutti gli enti pubblici. In sostanzia se nella .massima �Si �enuncia la regola 
della imponibilit� e -l'eccezione per le enrtir.ate a derstinazio�ne vincolata,

1

non si spiega quale sia la ragione della eccezione. 

Nemmeno sembra esatto che la soluzione adottata sia sullo stesso 
piano di quella che si deteirmin� per gld avaruii di gestione degli enti di 
consumo (28 maggio 1966 n. 1397, ivi, 1966, I, 1082), dei mercati i.ittici 
comunali (27 ottobre 1965, n. 2272, e 26 aprile 1969, n. 1346, ivi, 1965, I, 
1285 e 1969, I, 520) e del servizio dei 100Illtcibulti undifica:ti. aigiriooli (3 feibbraio 
1969 n. 312, ivi, 1969, I, 109); in tutti questi oasi non si � messo in 
dubbio che questi prov�enti potessetro dar luogo ad un reddito tassabile, ma 
si � inv;ece II"iltenuito .che, 1dovendo iper ipr.esc::rizione di tLegge 1gli aivalllJZd di 

' gestione �essere riassO!rbiti negli esercizi futuri, non poteva pair1arsi della 
esistenza di un reddito. Ora invece si dice di pi� p& � escludere dailla 
nozione tributaria di reddiito mobiliare imponibile i proventi �dii attiv�t� 
che realizz1ano servizi continuativi di pubblico interesse�. 
Che in tutte le g�stiollli pubbliche senza fine .di luciro vi sia una co,tncddenza 
tra :il pirovento dell'attivit� e 1e rsperse occorrenti per l'e1sel'cizio, � 
un fatto evidente che vale per tutti i soggetti pubblici. Ma se tuttavia 
tale coincidenza non �si l'ealizza a pieno pe[> rparticolaiiri ragiond o perch� 
essa � assunta dalla legge come fine tendenzia1e ma non assolutameint~ 
necessario o perch� un aV'al!lZo si � in concreto l'ealizzato sia pure con 
violazione di legge, non � pi� giustificabile l'ecceZJione :alla l'eigoil!a generale 
de1l'imponibilit�. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

pr1odiw1rtl�IVli 1dii redditto 1tassaib~Le 1oon 1ilmposlla mobilliiiall'le, si T'ifell"liva ~eniell'!
icamente aii TeddlirtJi. piiocedenitii dia 1ilndUJstirlie, 1oomimocicd, limpdieg<hi e !Pll"O:
llessiOill�I 1esemirtlaiti neiliLo S.taito Gairrt. 3 liett. d) e \PI�� iliaitamenitie ad ogini 
!l'ledidirtlo nOIIl fcmdila!rlio piiodotllo IDJ�ILLo Stato o 1dJov;uto da persooe dlomioiltate 
o ll'lesid'elillti IIlelliLo .Stato (Lett. f 18ll'lt. 1ailt.), tarlllche re viaill'liaibdllie o eveintuallie, 
1c01I1 rbal1i JiotlUZJilooi llJOIIl 1si pOIIlevia un Tlidierdtmetnrto iLi.milttati.V10 ailllJe 
ai1rbtvtt� 100l!lllIIlJe11."roailii o tirn.idUJs1roiJailii aCVlelllti firnte sipec�illaitivo (Oai:sis. 27 J.ugJJro 
11972, n. 25616, 27 maiggilo 19318, n. 1808) ma si mchdiaima'V'a ti.il. ooo.ootto 
1c<he reddliJto lflatssabille 1cal :fll'liibUJto mobhliiiaill"e eira llia 11.'iilcche~:z;a nruova 
che fosse 1s1Jaita ip110dot1la da riicohei:rna 1pr1eesiSl1leni1Je dJa oaipirtJailie o da lLavioll'o 

o 1iilllsieme ,dJafLl''IIDo 1e J.'rutro :llaitt01re, e 1che :llosse, viailiutabd!Le come etnl1Jiit� 
eoOIIllomiica autonoma; 001DJootto ,che 1identiifiica ifil piiesupposto deli'dmposta 
di 11".m. anche tSeocmdlo dll wgente t.u. lll. 645 del 195,3,, iper !ill quailie ta1Je 
pvesu~polsto � 1oos1JirtJUJirtlo 1daililla .prodJUZJione di un il1eddiiJto netto, dJn dteniaivo 
o ,iJn llllaitUJra, �cOllll1Jiinuiaitivo o occaisiiooailie, 1diell.'I�IVlaillllte da caipirtialie o da liaVOllI'o 
o dall conCOll'so idi 1capiJ1Jai!Je e iltavooo 1ovvero idiell"liV1ame da quiail'SlitalSi 
aW1lrta dlonte e tnOIIl aissoggiettaibi!L� 1aid :ailioona d!el.hlle :imposte prev�,ste per 
ii i1eddliti di 1Jeweni e idi :llaibbll.'lilcaiti (1airrt. 8'1). 
Mia ll.'li!oonosclilUJto l"evll'Oll'e ideihlia Ooll'1ie d'AippeiliLo iillelll1a ll'dicOIS'b:uzti(ITTe 
dleililta ieviOilJu.:lJilOIIlle stOII'iloa :gilUJvildiica 1dlel 1ClOl!lJcetto di reddito, rllaissal:ille OOIIl 
imposta 1dii rr.m., 1questo S.C. deve a:ffie:ranaill'e, d'alrtrra pall."te, che dletto 
eI'lll'Oll."le non ha aVIUto iaiLOUilla mlievian2la lllietl mgiionaa:nentto S'Vlo�.rllo dial!Wa 
COII'te 1dli Viene.zJita, 1che hia dOVIUllJo aipp]Jitcave dil t.111. dell 1'877 (llliOIIl quie!Llo 
del 19>58) 1e ll'ha 1aJPIPl]iilcaito 1c0ll'rreit1Jamenite, esciLudiendio1 che elsso aissoggiettasse 
a :r:::iJocheZ2la mobtiil.e isolo ti ll'eddiiti piiodottlii 1000 aiiltiVll�t� :iJsptitrarbe a 
fine dli Jruicvo. 

Nel 1seoondo motivio 1dli nicOII'so il'Ospediail:e civii!Le, d!i RJOIV'igto ClelIJJSIUa:'a 
iJJa 1s�t:nitetnza rilmpuginaita inel pum:to !in 1oui ha diemso SiU111lJa quie~sttione pd.� 
sill'ettamenitie di meriiito 1001I1coonen1Je 1lia rtJassabiilliJt� diel�I iresidUJi aittiv:i. dellla 
giestilone dsipedlatllilooa e isos1Jilene 1che 1Jailii 1residUli nOIIl possono a:SSUllllelre 
;Jia II1laitUlra dli :veddiiito, pooch� :sono 1sotllvatrll1Ji �ailllia disponiibillJilt� dieil. rtJiJto.lia:
ve; drn.'.l�aitti !DJOIIl isoi!Jo il'Ospedlail:e 1dievie deviolvieire !l.'1inrbooo rreddliito dieilJJ.e 
SUJe priestaiiiJOlllli, 1ec1cedenrte ill 1costo; 1aii 'l'liJcOVlell.'I� d'l.lJI'lglen2la, ma es:so � 
obbiLLgiaito 1a :vitpOITTtare m btliainmo, nelll'1esell'lmzidio successi~, il.'evellll1Juail.e 
aV1atn:lJO dii .giesttiOlllle idlei1:1'1eswci2Jilo precedenitie, potendo dJ comUlllli irtiivailerSli 
delille l.>'pese d.i :spedlatliilt� aid essi 1iillllcombelnti, rsugilii even1JUJafJ.d avanzi di 
gies1lilone deililie 10ipell"e pie rooailii (Vlildli~. idiegilti mitt. 3 e segg., ir.d. 24 ago


1

.sto 1877, n. 402'1, 81 e 8i5 t.u. n. 645 1dlel H~58, din irel!azilooe agilJi airtit. 811 
e 84 rr.d. 30 1seitrbembve 1'938, lll. 16311, 78/A e 78/D d.ll. 17 iLugJfo, 18'90, 

n. 6972, modifilcato COIIl 1. 30 ,�!Jicembll"e 1923, n. 2841). All'uqpo il rricorrrenite 
11."ii!chdiatma i!Ja 1gtiturlilspll'IUdlen2la allllc<he idi qlUlelSrba OOII'te di Oaissaziolne 
in 'Oil'diiilllle all tmrt1larmenitio .fiscaiLe dei ll'esi!diuli. dlii g1elStJilooe ,dJi tailuni enti 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 989 

pubblJiJoi (metrloaitJi lirtJfillci, �iI1ib�-1Cloiffiuniai1Ji. dJ1 OOlllJSllllJJO, serrvtizdo dei CoMriJ:
ruti '1JIIld1�JcartJii dn IBiglI�looilrbura ecc.). 

suawa qoost:dJOl!le ispecMica IIlOl!l il'lilsuilitano .precederutli g:iJUJrli:SpI"UJdieJnzliailJi 

d:i .quieste .Seziilcm.i U111irtle, che IliOl!l ��nOJ:l�mo oome il.a queisitiornie sflelSISla SJia 
s1lartia decdlsa pi� volrtle rdaililia Oomm1iiss1onie OeinrbraWe !Pleit" ilie dtmpo1Sllle neB. 
seJlllSo ideihla tassaibdlliirt� idei oodddrt;i illlet1li rdeglJii K)S!PedJaili~ CJi.vdlli. 
EsaimJi1111aindo IJJa quiestionie, illleihlJa ~�lspet1Jiva �lilliche deffil'iim:oog1albliffle 
e\lloiluzliJoJnJe 1deill1Ja pi� !l.'ecoote :legtiislia:zii01I1Je lSUllll'alSS1�l9telilim Samitaria oome 
servti.ililo 1pubblilloo essenzJilaiLe lpeir l'ord1Ille ed liJl benessere deilllia soCJileit� 
mod&lnla, We SezJil0!111i Uniille 1sOIIlio d'aVViilso 1Clhe i ];llI'O'Vle!ll.ti illlet1Ji de1g\lli ospe~ 
diaJlJi 1C�IV1iild illJOlll ll'I�lellll1lrla!llO :nie�J]Ja DJOZJiJOIJJe dli ireddiito ;lJa;ssabiJlie COl!l mtpoiSrl:Ja 
di 1r1ilcche2l2la mobille. 

BUJr i1Jirait1JaindJOJS�J di >�lllltl1oil1li 1ccmtiirmartlirv1i 1001!1Jsegudrti oon ilia .pirodurzdlonie 
e 1La pirestaZJfame dJii 1serviiZJi per ii. qUJaJlJi � pire1dJilsposta tllil'Oll"giainti.zZ1a2JiJ0111Je 
dii benii e di aittivtiJt�, mal!lJca IOOi. pvoV'ooti deilil'OiSipiediaiJJe fil caira1JteJre di 
aUJbonomila 1eccmOIIlll�Joo, illlecessatrdio pe!l'ch� essi .posSattLo asSUIIlJJeire IDlailiu!m 
dli (("ledJdliillo .1Jaissaibillle 1oon imposta dii :r.m. E i1JallJe oairaitteire esseJllJZli.Jailie dii:
lieitta peirch� 1i prOV1ellliti deihl'Ospediail!e �civtllle o mppvesea::utaoo� soiLo iill 

� ClQS11lo deJ. II1�lcoviero 'e deilJLe 1spese ll:'litli�JI'l�Jllltiis1 aillLe ii.111Jdiag1ilnd. ed allfle, mirre 
illlecessatrdie ., ,come � 1dieti1Jo nie1U'1alrlt. Hl 1dieil. !!.".d. 30 setteo:nhre 1938, 111. 1631, 
che dilsC�lp]Jmava 1ailll'iepooo de~i 1aicmeirtamerutli !Per CIUliJ � 1ca1UJsa g\lJi rns1lirtlu1Ji 
di 1euria dipe00�Jlll1Ji da 1pirovliJnice, comunli. 1e da ailrflirii. �0Cll!li, OOl!l rlilguairdo 
a�ilie dilairiile 1~bdillirtle per i mailiaiti nOl!l 1abbierulli e pieir d. 11.'iiJcoiveirli. diilspoSJtii. 
dai~ �IIllbi mu1JUJailliist:dioi, .opprurie pircmeng0111Jo ,dJaii. >OO~enisi dolV'Ul1li rdad. maLaiti 
pagalllhl, seCOIIlldlo ,,1Jariffe 1che d0V1eVla1DJ01 001l11Se1Ild:iie un mairgme oltre 
i �costi; mamg�lllJe 1che peir� .dJovieV!a 1essere devoouto a beinJeficdo ded. find. 
ii~iJ0111Jailii :diell'e~ ed 1ill!l :spec�lail modio ailiJJa ird.dumiooo dielli1e !l'lel1JtJe peir 
i rucovieiri d'mgenza (art. 83 r.d. Cl�lt.). 
NeiliLa dl~$1ClipllIDa nOO'IIlllaithna Oil�a II1�lchi�laimartia � mvvdisabliilJe, tpeirci�, 1.l!Il 
vimcolio iliegaile 1dli des1JilDJa2liiol!lJe dei pirOV'erulli degi.ld OspedJailii di!Peo:idleinti 
da .oo1Ji, pubbldJci WmicOllio 1che, se,pPUJl'le I110lll. <lll'�aniiiz~aito dlll. modo specd!ticaimel!
lJ1Je I�ldi01I1Jeo ad 1aissiJClUlral'e lLa rea�ie 1ai1ltuamone deiJJlia deslJilJ::liar.zliJone stabilldrtJa., 
rflo~ile ad. p!1o'Vl�Jlll1Jii dlll. geill1�1I'e deli det1Ji OspedJa[(i .!fil 1caim1lterre di 
riiJcchezza 18iUJboooma, 1dles1lmahl1e �a iprocessi pvodiuit1Jiivli. IQIUOV1� ed eventuailmeilll1Je 
dli'V'eirsd e iait1Jirdibuii.1Sce 1aid 1eJSS� q1UJeilJ1o idi mezm finlatn2Jiairli limpeglllialbi 
obbllilglaitOlll."jmnen,lJe niehlla reailiizimziJOlllle 100lllJtiinJuJaJva die!lil1a me~ 
a1lti'V'i1l�, cOl!lSliidi�Jl'lai1Ja nelClelsisairi~a �ed :mdclerlltilbliil.e isecOl!ldlo Il.a roollllCleZik>oo 
deilila soicieit� modielrlillla, aMJivliit� 1che ;pir�JSIUlpp01111e la iStlabiiJJirt� ideiJJl'ocglaillliZZJaZJiJ01I1Je 
ospedlalllieira; opelJ:'la!lll1Je, �peralli1Jiro, :sotto ilia Vli.lgliilJanm. e secOIIlldo� iLe 
diiriettive 1dleifil'l8ilUJ1Joirfut� armmJ�illJ�Js1Jriai1Jilva, lSJ;lOOie qruooldo l'or:gaJill�IZZJaizl�Ollle :fa 
capo 1aid �enrfliJ �puhbil.li.ldi. :!JeirriitOll'I�JaJ]Ji. 

Allil'obieziilonie che, dn. geniere, illJeilllla CJIUJailiiifi~ dli un !Pil"O'V'�il1Jto 
qua�ie ll"�JddJil1Jo rtaJssaibdJLe OOlll !imposta dii T.m. llliOl!l WeJnie i�!ll OOllllSidemzdJoine 


990 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

JJa diestilniaiZJiOOJJe diell <red:ddlto prodotto, bellls� lii! futlto rClhe un oodd�ilto � 
proidoillto, 1pu� oppoosd: rappwnlbo, >COllllie s'� dietto, rche rla �Coosiidieirrarz:diorne 
deililJa rdiel~one 101bbill�iglartorrdra pe;r 1Legge 1dleli prO'V'erntri. dli. Ulll'ra:ttli~� !Pll'Oduttivia 
dli rserrrvtlizd. ll.'lillJeviain:t� sooiJailmente IIlJOltl ibende a dliJscrrirmilnilllll'e rerddirtli 
mobiil!irari, >bernsi ad 1esc<liudlell'e ;dJailiLa :noZlilone rtJ:r:iibuJtaa:tira d!i. ll'ledidiilllo mobiillilalll'e 
di:mpOIIlliJbil1Je ti ~prO\lleniti dli rartth11iJt� rche rrealldrlmnio Sell'Vlizii co1111tdlnuratiMi 
idi piublb�liJoo dinrtleriesse; � Ulllla 1COiliS�ldJetr!aeJilcme >che sta a mo111J1:Je dleifilra 
qUJa�lilicmooe 1lrtiibutaill'<�la diell 111edid:ilto, iJn Vlill'lt� delliLa q'U!allie fil l'I�ISIUlltraito 
lrucrrathno ra.1J1Jilvo 1dielhl'1aitrtiv:ilt� iaJssume 1aispet1Jo (peouarua!I'e ed esCil'lislivo dJi 
mezzo dli fi1111ainmamelllto ed 1everu1Juailimelllte dJi SVtiiliuJppo diell Slell"VliJzlio dJi 
pubbilliJco I�l!lJteriesse. 

:Ua 1cOI11siJdJemZJi01111e ,espressa I�IIlll1aJD.zri illJon � s~iailLtnie!tlibe diveirna 
dia ,quellia clJJe ha pOII11Jarto .questa OOll'ltJe SU(pll'leltnla ad esCIJJuidiere lill c1onoot1Jo 
rdii oodidiito ibaissaibilLe 111Jei �oaisi ,iJn 10UJi iper dieteraniiln~iJOillJe :LeglisilJartWa. 
Vii rsiJa 1coiJ111cliJdenm 1!1Jeoessairiila ibm 1ill priovieruto dli UJlJJa aittd'Vl1t� dii pwbWco 
dinrllerresse re aie IS1Pese 1ocoOll'll"ernrfJi pe<r rill suo erseirtcizdio� (Ca,ss. 4 ottobll'e 19�71, 

n. 2696, 27 ottobre 1965, n. 2272). 
ln .sostainrla, llra ides1JilnaaJilcme, filssata dailWa aieg,gie, ,dJei rpll'10viem ideg[li. 
Ospediaild d1iJpendernibi d:a (pil"ovtll!lJce 1comUJ!lli: 1ed 1a�l1lrtii 1�1Il11lil aii finJi: iistdltuzdiooa:li 
d:ell'�erute ed iJn pall'l1Jioola!I'e raillJJa ~ildiUJZI�IOilie delliLe 111eitite (pElll' d. ll'J�l<loveirri. di 
urge!l12Ja, Ull1ra. volta preciJsarto rche tali f�IIl/L .:i1stiibUiZJi01111aUd sono cootziJ!Jw.iJtd dail 
manteniJrnento e d:al1o sviilUl(p!po dell'organizzazione ospedalie;ra, com1POirta 
aippwnto 1clre i !pll'lovieruti stessi v:ooigOilio a idlovim" co!l'll"JiapOillJdell'e allJie spese 
inecetsslllll'ile per 1i:l ,serrviiizilo ospediaililero. Ocm rill 1che: ll'liimane ISiOddiilsdlatta 
aJIJJche l'esilgerma ~aQ'JLOIJia!le di 1001even2la e di airmcmdra detl silstema gdiuri


1

dli:oo ll'leLativro ailWa marteriila 1iln resaime, >essendo iClell'l1lo dliffilcii!Le sp-iegtarsti !Perch� 
IlJOIIl ,si debba 100lll\silderare (l'letddirbo itaissarbilLe iiJl iresildiuo dJi gleiSlf;liiol[], 
p& esemptio, dleli mevoar1iii d.ib1Jilci cOIIllUJiliailii o diegllii 0l1ltr:i 1comuniaild. di 1consumo 
,e 1si debba I�IIl.vrece tassaJll'e d�. ooeSidwo dii iges1Ji0Ille dii un ospedale 
oomunraLe o priovdinlciJa!le. 

Dev:e aggrungersi rohe ,la 1d�sciJpL�llla normartliiva degffili ospedali, secondo 
rill :nruovio 011dilname;n,1Jo di�sposto con wa >Legge 12 :liebb:tia!�lo 1968, 

n. 13�2, s'� 1ev:Ollrurtia ,con Jl'>aiccenibua.zii:one defillJa 1COillJS~dieriazli0111e pubb1ilcdistJ�l<la 
dei 1s1erv;iJ:tJi osrpediailie:rri, anche l!1Jei 1'1ilguaJll'dii it:�'tilbuwi, eissoodo sllarl:[i eqUJi~ 
plllll'ai1Ji a ibail1i 1e:ffieil1Ji gi!Ji enti ospeda�iileri aUJLe ammJ�l!1�strrazJiJo1111i dJeililJo Stlaoo ; 
e 1Lo Stato ill!cm pu� >essere 100111sildiera!1lo sogget1J1Jo paissi'V'O delJ.'ifu:nrposd!ll�lorne 
trobu1JaJll'iJa, iJn palll'ltiooLaJll'e ,qwall11to alhl'ii1mpos1Ja di rilcchezJza mobilre (Oass. 
12 magg:ilo 1973, lll. 12194, 9 gmgno 1972, lll. 1804, 22 1rUJgililo 1938, n. 2672). 
'Ila!le evoilJuzJiJ01111e 1cmU�eirtma ovviilaimente ila 1o0111silderiaZl�0111e di base, am.ra-� 
iLoga ma meno 1a;ssoLuiba, I�IIl. vti11:1t� della qwa!le laillJOhie nell ISiiistema lllJOI'IIIllativio 
prieoediente 1ai1Wa 1CJemlJata :lieggie del 19618, li p110V'e111Jili degili olS1PedJaild 
gestiti ida erutli 1pU1bbilliJcri illlon emno dia Tlii1leilllerst oOllllJ!pll'lesi lll!eallra noZliOl!lJe 
1Jrilbutaxia di re.ddlito. -(Omissis). 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 991 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez.. I, 7 maggio 1974, n. 1277 -Pres. Pascasio 
-Est. Longo -P. M. Valente (<conf.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Gargiulo) c. Gallerio (avv. Bartolini). 

Imposta di registro -Societ� -Societ� di persone -Cessione di quota 


Beni immobili sociali -Commisurazione dell'imposta al valore 

venale al netto delle passivit�. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 27 e 43 e tariffa A artt. 81 e 88). 
Nella cessione di quote di societ� di persone, anche se comprendente 
beni immobili, l'imposta deve essere commisurata al valore venale 
'della quota al netto delle passivit� sociali (1). 

(Omi~sis). -Con l'unico motivo d:i ;dcorso; nel denunziare la violazione 
e la falsa 8iPJPlicazione degli airtt. 27, comma terzo, e 43 del r.d. 
30 dicembre 1923, �n. 3269 con riferimento agli artt. 81 ed 8�8 .della 
relativa Tariffa all. A ed all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p..c., la :ricoo:rente censura 
la 'sentenza impugnata 1per aver ritenuto che ai fini dell'�lm(posta , 
di registro 1S1Ulla cessione dlelle quote della societ� piredetta il comspettivo 
d1ella �ceS1Sione del:IDa essere ragguagliato al valore netto anz:iich� a 
quello lordo del rpatr11rnonio sociale. 

Secondo la ricorrente, rpoicb:� in cforza dell'art. 27 1.1r. le quote di 
partecijpazi~:me nelle�societ� in nome collettivo debbono considierarsd mobili 
o immdbili �secondo la natura dei ibeni 1costituenti il patrimonio sociale, 
andrebbe 8iPJPlkato anche al trais:ferimento delle quote s:teisse, 1Peir 
quanto gi� 1detto d.ntese nel senso dii trasferimento d'i beni, il criterio 
cfiissato dal sucicesisirvio art. 43 secondo cui la tassazione <di un trasferimento 
oneroso di diritti reali su questi ultiimi va ragig,uagUatq. ai prez:zi 
ed agli al1ll"i �corrisrpettivi convenuti fra le parti, �� � ,compresi gli oneri 
che [passano a �carco dell'acquirente o cessionario �� 

Si agigiUillge poi nel ricorso: 1che, data la specialit� dei IP'l"incijpi di


sciplinanti la materia dell'imposta de qua, non !Potrebbe inVQcairsli in 

(1) Neglld. stessi termini, .con motiviazli-Ollie ll".iiassu~a, � il'aM!I'a sentema 
5 giiugno 1974, n. 1'648 di cui si omette La puJbbliioazione. 
Vdiene .confermato iJl principio a:Hiermato �COil ll.ia sOOJt. 10 rmall"zo 1971, 

n. 681 e ripeturflo con ila .sent. 15 febbraio 1973, n. 470 (i�ln questa Rassegna, 
1971, I, 648 e 1973, I, 440, ambedue con nota di C. BAFILE), nonostante che 
qualche eslitazione fusse emell"sa con ila sent. 10 nov;embre 1971 IIli. 3�184, (ivi, 
1972, I, 101). Tale giJurdsprudenzia pu� oosl .cons1dell"aa.isi. oonisolidaita, pur se le 
xiagiond addotte .daW!a S.C. noo soddi.isllano tutte ile :peirip!LessiJt�. g:i� d!liLustrate. 

992"\ nAsSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

contrario l'auton~ia patrimoniale propria anche delle societ� in nciime 
collettivo, ~ :Ga1Ia quale l'impugnata sentenza ha derivato la considerazione 
secondo cui gli oneri rimangono, anche dopo la cessione in esame, 
a carLco del patrimonio rociale senza potersi ritenere tr~s:feriti pro quota 
dal cedente al �cessionario; che ai fini fh>cali invece, in base al criterio 
del citato art. 27, le quote cedute vanno considerate come quote di 
comprop;riet� del patrimonio sociale, trasferite con i T"eiativi oneri; che 
una conferma di !Ci� Sii rinverrebbe nell'art. 81 della Tariffa All. a) 
della leg,ge, ragguagliante la tassazione S1Ui .conferimenti al valore loll'rlb 
dei lbeni �conferiti, e nel suc�cessivo art. 88 della Tariffa medesima, secondo 
1cui le assegnazioni di beni ;per scioglimento della societ�, se operate 
a favore dello :stesso socio conferente, �sarebbero tassate come divisione, 
iei� �che confemnerebe, agli effetti fiscali, la predetta configull'azione 
di una [pJ:"ecedente compa-opriet� dei beni, i quali andrebibeTo valutati 
al lordo. 

La questione �Crune sopra sollevata dalla r1covrente non � nuova alla 
giuri~denza di questa� supll."ema Co1rte, che l'ha gi� p~� volte af:frontata 
decidendola in senJSo contrario a quello sostenuto dall'AlmrniniJStrazione 
Finanziaria (Cass., S.U. 22 mcembll."e 1937, n. 3316 e 31 gennaio 
1948, n. 146; sez. I, 10 marzo 1971, n. 681 e 121 dicembll."e 1972,, n. 3�568). 

Siffatta soluzione, accolta .nelle tpi� �recenti, mdlicate. pronunzie, questo 
S.C. ha deisunta, fra l'altro: a) dalla ricordata autonomia !Patrimoniale 
della societ� in nome �collettivo la quale, ancorich� priva di personalit� 
giuridi;ca, � disci!Pilinata in modo tale da �det&minaxet 1per le 
obbligazioni sociali, una X'eS!Ponsabilit� (primaria ed autonoma che incide 
esclusivamente .sul patrimonio della societ�, mentre la responsabilit� 
dei� singoli soci, anoorich� solidale ed illimitata, ha solo call."attere 
SUJSJSidiiario, non potendb essti venire escUJSISi per obbligazioni della societ�, 
se pon dopo infruttuosa escussione diel patrimonio sociale (art. 

2.304 .c.1c.); b) dalla 1conSJidexiazione che in caso di cessione di �quota e 
scioglimento della Societ� limitatamente al socio cedente senza acicollo 
dii particolari oneri da parte diel �cesstionario, mentre il nuovo socio :rdsipondie 
anche per le obbligazioni sociali anteriori al suo ing,res1so nella 
societ� (art. �22619 �e.e.), il vecchio resta responsabile (art. 2,2,93 in T"elazione 
all'art. 2,290 �e.e.) verso i terzi delle obbligazioni della societ� 
fino allo scioglimento, fermo rimanendo che la rei:q>onsabilit� sda del 
primo, sia diel secondo ~ caratterizza come sussidiaria riJSpetto a quella 
principale che investe il patrimonio sociale; e) dal fatto 1che, in conseguenza, 
non pu� configurarsi, nella descritta ipotesi, un caso dJi � oneri 
che 1pas.sano a carico 1dell'acquirente o cessionario �, crune tali assoggettabili 
ad imposta dii traisferiim�nto a sensi dell'all."t. 43 della legge di 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPR�DENZA TRIBUTARIA 993 

registro, giacch� responsabile delle obbliigazioni sociali era e rimane, 

in pratica, la 1societ�, mentre anche se tali oneri volessero indlividuars:i 

nella reS)ponsabilit� dei soci, non se ne .potrebbe 11.'avvisaire un trasfe


rimento _:_ il vecchio oocio rimanendo responsabile -, tanto meno in 

corrispondenza dell'entit� della quota, dato il call.'attere :solidale ed illi


mitato di siffatta responsabilit�. 

Considerato tale indixizzo giuxis1prudenziale, come dianzi precisato 

nelle recenti sentenze .citate, questa S.C. non ritiene che siano state ora 

dedott� nuove e .decisi.ve ra:gioni per discostM\Sene. 

Ai rilievi di cui SOIPI"a, invero, non vale OIPPOITe n� gli speciali 

orite.I1i alla cui ISlfiregua dleve �cons:ideral1si la quota secondo l'art. 27 l.r., 

giaoch� la ratio di tale nol'IIl1a ben pu� configura:risi in senso tale da 

non �collidere 1con la soluzion<: adottata (come :precisato nelle citate sen


tenze n. 146/48 e n. 35�68/72), n�, iPer analoghe ragioni, le dis1pooizioni 

degli artt. 81 ed 8.8 della Tariffa, �discjplinati i ;particolari caisi, ll'islPet


tivamente, dei conferimenti .per la �costituzione della societ�, e dell'as


segnazione di beni a seguito idti. �scioglimento della medesima. 

Per le LSuesiposte �considerazioni, anche il �caso di cui all'attuale con


troversia, l."iguardante la cessione, da parte dli un socio a �consoci di una 

societ� in nome collettivo, della ipropria quota di� pairtecipazione, va 

rilsolto riconfexmandosi H principio secondo 1cui il valore della quota 

deve esisere calcolato, ai fini �dlell'�iin{posta di registro, al netto delle 

passivit�. -(Omissis). 

CORTE Dr CASSAZIONE, Sez. I, 10 maggio 1974, n. 1340 -Pres. Iicardi 
-Est. Arienzo -P. M. Sbrocca (conf.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Avella) c. De Baoci. 

Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di 
lusso -Donazione di area -Si applicano. 

(I. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14). 
L'agevolazione dell'art. 14 della legge ~ luglio 1949, n. 408, per 
. gli acquisti di aree edificabili si awlica all'imposta di registro sul contratto 
di donazione mentre � esclusa per l'imposta sul valore globale (1). 

(1) V. Cass. 21 lugldo 1'971, n. 2373 dn questa Rassegna, 19171, I, 1445. 

994 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Con i due motivi di ricOTSo l'.Aimministrazione delle 
Finanze, ,sotto iJ. (pirofilo <della violazione e diella faLsa applicazion� dell'art. 
14 1. 2 luglio 1949, n. 408, 'con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 
C.\P.'C., (plremesso cihe, nel 'caso in eswne diebba reonsidera:risi l'ogigetto del 
beneficio e non la natu:ra dell'atto -, ,cellSl\.IJI'a la :sentenza ilm\pugnata 
per aver ;ritenuto a[W)lica'bile agli atti dii liberalit� l'agevolazione di cui 
all'art. 14 1. 2 luglio 194,9, n. 408, dieducendo: 1) che la nomna citata 
prevede l'aigevolaz!ooe filscale per l'imposta di registro e tale non potrebbe 
qualificairsi quella 1che 1colipdisce i trasferimenti a titolo ,gratuito; 
2) che nella .donazione dli area edlificabile il costruttore risulta gi� agevolato 
per 1cui la 1conc,essione del beneficio fiscale non 1sarebbe giUJstificato; 
3) 1che il tertmi.ne � acquisti ,. 1contenuto nell'art. 14 ieit. dowebbe 
essere riferito unicamente agli atti ooerosi non anche a quelli gratuiti. 

La doglianza � infondata. 

La sentenza impugnata ha ritenuto che i benefici fiscali previsti 
nell'art. 14 1. 2 luglio 1949, n. 408, sono airu>Ucabili anche alle donazioni 
non oistando a tale conclusione n� la natura di tali atti, n� la 
ratio della legge, mirante �ad inicrementare le ,costruzioni ed'ilizie, n� 
la 1cwcostama 1che il beneficio non si estende agli acquisti mortis causa, 
i quali sono sog;getti all'imposta dli sueicessione che non � hnfposta dli 
registro. 

In particolare, ha 1consi.derato che l'io:niposta sui traSlferimenti a titolo 
.gratuito IP& atto inter vivos � imposta dd regi1Stro, tuttora dilsciplinata 
dall'art. 44 1. 30 dicembre 1923, n. 3269, avendo il d.1. 8 marzo 
1945; n. 90 e la 1. 12 maggio 1949, n. 206, modificato soprattutto g'li 
artt. 13i8, 1319 e 140 della tariffa all. A e istituita l'imposta globale, e 
che il diverso t:l~attamento .di quest'ultima, la quale non fruisce della 
agevolazione, � giustificato dalla dd:f:ferente natura delle due imiposte. 
Ed ha agigiunto 1che nel termine acquisti dell'art. 14 1. 408 del 1949 
rientrano anche quelli a titolo gratuito e che la destinazione dell'area 
in ,questione all'ediftcazione, nei terlmini e alle condizioni della legge 
citata, &a :stata data dal donante e il donatario, accettando la donazione, 
non 1Poteva che far ;propria anche la destinazione. 

Quanto alle civcostanze di fatto, non censiurabili m questa sede, � 
stato accertato, e non :SUSISdste 'contestazione, 'che con il 1cont:riatto, sottoposto 
a regiistrazione, era ,stato donato e :costituito in dote, un diritto di 
comp1ropriet� e di ,sUiPerficie 1con l'onere idi erigervi una 1costruzione di 
civile abitazione. Su tali rpremesse sono esatte le conseguenze giull."idiche 
alle quali � pervenuta la sentenza impugnata a;piplicando i S1Uddetti 
principi. Infatti, anche a non volex attrtbuire al termine �acquisti ., 
cui sono ,connessi i 1benefici fiscali dell'airt. 14 I. n. 408 del 1949, il significato 
tecntco che ricomprende tutti i modi trasla~vi della proprieta, 
non pu� utilmente sasitenersi che nell'articolo citato il termine sud



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 995 

detto ricomprenda solo i trasfer1menti, letterali e logici, che giustificano 
tale limitazione di 'contenuto. Elementi di mag;giore affidamento per 
la soluzione Idei problema dielbbono rke111cami con rifer�lmento alle finalit� 
ideUa legge e all'oggetto del benefiicio. Quanto alle rprilllle � ll"lilsaputo 
che la legige tende ad a1;1sicurare l'incremento edilizio mediante agevolazioni 
fiiscali :sulle 1costruzioni e il 'Caiso in esame, per il fine e�ressamente 
d!ichiarato nell'atto ed aiSSicurato mediante l'onere, a carico del donatall'io, 
di 'Costruire una caisa di civile a:bitazione, il"ientra nella fattispecie legale 
della no:mna agevolati.va; quanto, poi, all'oggetto del ibeneficio 
questo Sii d�ava dall'art. 14 cit. che concede il beneficio dell'imposta fis1sa 
dii � regiistro � e !della riduzione al quairto dell'�im\Posta � ijpotecaria �. 
La pretesa tr:i!butaria in oggetto � dliretta a conseguire non l'imiposta 
globale pirogres:siva sulle donazioni, -che nella previsione legislativa 
(:r. d. 1. 8 marzo 1945, n. 90 e 1. 12 magigio 1949, n. 206) � strettamente 
coordinata con l'�im\Posta di succes:sione e presenta, sotto l'as,petto formale 
e 1so:stanziale, prqpri caratteri, differenziatori dall'1mposta di registro 
e, 'come tale, non ricom1Pil."esa nei benefici fiscali (Cass. 21 luglio 1971, 

n. 2376) -, bens� l'imposta nomnale sulle donazioni disciplinate dallo 
art. 44 r.d. 30-12-192:3, n. 3,2,69 e assoggettate alla tassa progressiva stabilita 
nella :parte terw della ta1riffa allegata alla legg,e stessa di registro. 
In conseguenza, non iPOtendosi non qualificare l'imposta normale 
sulle donazioni, parallela all'imposta sui trasferimenti come im1Posta dii 
registro con riguardo alla previsione, al contenuto e all'applicaz:ione, 
deve concludersi nel caso in esame. � che i henefici fiscali, previsti dallo 
art. 14. 1. 2-7-1949 n. 408 e relativi all'imposta di regi:stro e a quella 
ipotecaria, vanno appUcati all'imposta nomnale sulla donazione, contenuta 
in un atto di costituzione in d'ote del diritto dii comprol)'1"iet� e d� 
supreriicie con l'oneie �di ,costruirvi una casa di civile abitazione. (
Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 ma.gigio 1974, n. 1342 -Pres. Giannattasio 
-Est. Brancac1cio -P. M. De Marco (conf.) -MinLstero delle 
Finanze (avv. Stato SO\P['ano) c. Gondolfi. 

Imposta di registro -Agevolazioni per le strade comunali obbligatorie 
-Limiti. 

(I. 30 agosto 1868, n. 4613, artt. 1 e 10; 1. 8 luglio 1903, n. 3,12, artt. 1 e 3). 
L'agevolazione degli artt. 1 e 10 della legge 30 agosto 1868 n. 4613 
sulle strade comunali obbligatorie, � ormai limitata agli atti e contratti 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

996 

inerenti alla costruzione delle sole strade di accesso dal Comune alla 
stazione ferroviaria omonima o viciniore o all'approdo del piroscafo 
postale (1). 

(Omissis). -Con l'unico motivo di J:"icorso� l'.Allllministrazione delle 
Finanze dello Stato -deducendo la violazione degli airtt. 1 e 3 e 10 

1. 30 agoisto 1868, n. 46rn, 1 e isegg. 1. 8 luglio 1903, n. 312 e 7 1. 6 gliugino 
1913, n. 764, nonch� della legge 19 luglio 1964 n. 338, in :relazione 
all'airt. 360 n. 3 e 5 cpc sostiene che la Corte di qppello abbia eil."J.'oneamente 
a[p!p].icato nella �ecie l'agevolazione fiiscale [pl"evista dall'art. 10 
della leg;ge n. 4613 d'el 1868 (;registrazione del contratto dii aipjpalto con 
imposta fissa), [pevch� questa agevolazione, 1Per quanto !I"iguarda i contratti 
di aiwalto relativi alla costruzione di strade che, come quella che 
qui viene in considerazione, sono necessarie perr mettere in .comunicazione 
una :frazione al Comune a cui essa �appartiene, fu sospesa dalla legge 
19 luglio 1894 n. 338 e ripristinata dalla legge n. 312 del 1903 limitatamente 
all'i(potesi di �completamento dli strade la �cui costruzione fosise rimasta 
incompiuta !Per effetto della legge del 1894, ipotesi ;pacificamente 
estranea al caso in diS1CuSlsione. 
La �C�enS!Ura � fondata. 

Questa Corte '8U\Pirema Sii � gi� pi� volte pironunziata sulla questione 
con tale 1cen:S1Ura IPlrO!POsta dall'Amministrazione rircoil."J.'ente e ha stabilito 
1che l'agevolazione fiSlcale (registrazione con :imposta fissa) concessa 
con l'art. 10 1. 30 agosto 1868 n. 4613 !Per tutti ,gli atti e contratti conrc~nenti 
la costruzione e la siistema;;ione di stradle comunali obbligatoiriie, 
:lira le quali war10 quelle' per le comunicazioni fra le frazioni e il centiro 
capoluogo del 1comune, dopo esse;re stata sospesa con legge 19 IUglio 1894 

n. 338, ricevette una nuova regolamentazione 1con l'art. 6 della legige 8 luglio 
1903 n. 3�12 (e relativo regolamento a,ppirovato con 11'.c,t. 13 dliicembre 
1903, n. 351): questa d�JS!POSizione conteffiiP'l� l'agevolazione IPelr gli 
atti e 1contratti relatwi alla costruzione, oltre che di strade di allacciamento 
dei magigioiri centri id!i (?O!POlazione di un comune con stazioni feirrovi�.
rte o porti dii apjpll'odo di 1Piroiscafi postali, anche delle altre sitxade 
oibbligatorie �cui all'airt. 1 della legge n. 4613 del 1868, pmch� la cOS!tJruzione 
dii queste ultime avesse gi� avuto inizio nel periodo intercorrente 
tra l'entrata �in vigore 1di tale leg;ge e l'emanazione della legge n. 338 
del 1894 e non fosse stata cOIIJiPiuta in conseguenza della sospensione 
(1) Viene opportunamente ri.cOlnfua:mato J.'orientamenito gi� seguito con 
la sent. 15 marzo 1973, n. 744 iLn questa Rassegna, 1973, I, 612. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISP.RUDENZA TRIBUTARIA 

delle condlizioni dli favore previlSlte da quest'ultirma legge; ne consegue 
pertanto che per la detta di!S1Posizione l'agevolazione l'esta esclusa quando 
si tratta della �costruzione di strade che non so1didfus:fano a questa condizione 
~ctlX. da ultimo la sentenza 15 mat'IZO 1973, n. 744, �Che riguarda 
un �caso analogo a quello in esame dlella 1costruzione di stradla di allacciaimento 
al 1capoluogo 1dii pi� :llrazioni dii un comune, e le sentenze ivi 
ri!chiam.a te). � 

Questa intmpretazione della legislazione vtgente nella materia deve 
essere �confel'ffiata nella decisione della presente causa, in quanto non 
SUJssi:stooo ragioni per msattendere l'a{PIPrmond:ita e convincente motivazione 
�con 1cui essa � s.tata giUJstiftcata nelle !PQ"eCedenti pronunzie. 

Alla stregua di essa � manifesto l'errore in cui � incorsa la Cocte 
di merito, illi{pipoicih� questa ha �ritenuto aiwlfoaibile l'agevolazione ad 
un contratto d!i a1P1palto che pacificamente riguardava la costruzione d!i 
una nuova strada IP& alla.ccli.are la tfrazione di Putzu Mu al Comune dli 
San vero Milis, .costruzione �Che certaimente era iniziata successivamente 
alla legge del 1894, e questa situazione, 1oome si � vi.sto, era affatto al di 
fuori dei. limiti di al!;l!PHcazione della agevolazione stessa. -(Omissis). 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 maggio 1974 n. 1345 -Pres. Giannattasio 
-Est. Santo1suooso -P. M. De Manco (1conf.) -Ministero delle 
Finanze (avv. Stato Avella) c. Musmeci (avv. Filetti). 

Imposta di registro -Mutuo fondiario in cartelle -Acconto in contan


ti -Non � compreso nell'abbonamento previsto nell'art. 27 del r. d. 

16 luglio 1905, n. 646 -Tassazione autonoma. 

(r.d. 16 luglio 1905, n. 646, art. 27; r.d. 30 <ilcembre 1923, n. 3269, tabella B, 
art. 46). 
La corresponsione di un acconto in denaro contante al momento della 
stipulazione del contratto condizionato di mutuo fondiario prima della 
iscrizione dell'ipoteca, non rientra direttamente nel regime di abbonamento 
di cui all'art. 27 del r.,d. 16 luglio 1905 n. 646, n� pu� considerarsi 
un atto connesso col contratto di mutuo o necessariamente dipen,dente, 
perch� una tale connessione, bench� meno rigida di quella definita nell'art. 
9 della legge di registro, richiede pur sempre che uno dei negozi 
si trovi in connessione strumentale rispetto all'altro, che cio� sia stato 


998 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

stipulato per concludere, completare o eseguire il secon,do negozio, cosa 
che non pu� dirsi per l'anticipazione in danaro che � meramente eventuale 
rispetto all'ordinario mutuo in cartelle (1). 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maig~ 1974, n. 153�6 -Pres. L�eone Est. 
Alibrandi -P. M. Mi1ilotti (diff.) -Ministero dielle Finanze (avv. 
Stato Arvella) c. Morino (avv, Voltaggio). 

Imposta di registro -Mutuo fondiario in cartelle -Acconto in contanti 
-Connessione con il mutuo ammesso al regime di abbonamento 
dell'art. 27 del r. d. 16 luglio 1905, n. 646 -Tassazione autonoma Esclusione. 


(r.d. 16 luglio 1905, 111.. 646, artt. 5, 16 e 27; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 
tabella B, art. 46). 
La corresponsione di un acconto in danaro contante al momento della 
stipulazione del contratto condizionato di mutuo fondiario prima della 
iscrizione dell'ipoteca si trova in connessione strumentale con il contratto 
di mutuo fondiario ed � quindi ricompresa nel reaime di abbonamento 
di cui all'art. 27 r.d. 16 luglio 1905 n. 646 (2). 

I 

(Omissis).. -L'unico mezzo di rkorao censura la sentenza dimpugnata 
sotto il dll[)1Hce profilo in cui si articola la motivazione: JPeT aver, 
cio�, ravvisato nell'acconto di L. 60.000.000 un'anttciipata e parziiale esecuzione 
del �contratto d!i mutuo fondiario e per ave:r ritenuto che fra i 
due negozi vi foS1Se connessione. 

Il motivo � fondato, nei l:iimiti dli quanto ora si dli:r�. 

Alla Corte di aipip1ello di Catania � <Sembrato � indubitabile che la 
coxresiponsione di un acconto, malgrado n.on espressamente [pil'evista dalla 
legge 16 luglio 19015, n. 646 srul ciredito fondiario, poSISa rient:raire, restandone 
assorbita, nella struttura d!ell'o:perazione di credito fondiario �. Si 
tratterebbe di � un'anticipata, parziale esecuzione del contratto defin�


(1-2) La diff:LcoJ.t� di trovaa:.e una so1uz.done 131liJ.a questiO!lle dibattruta 
neLLe due seilltenze si fa sempre pi� evidente; il'imbairazzo ide(bLa Coote il1egoLartJrLce 
�emerge evLdente dailll'ultima parte deihl.a seoonda 1sentenza cllie v1alllJamente 
si sfoo:za di cercare una differenza fil1a :liattispecie .che SOIIJJO in :iieail.t� 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 999 

tivo. dli mutuo fondiario >; e d� per il motivo che � non sussiste alcuna 
inc~,atibilit� :fra la correr~onsione dell'acconto in contanti e la stipulazione 
del mutuo :Ln cartelle, srbante la funzione meramente strumentale 
dii queste, dlelstinate ad eisseT'e convertite in danairo dallo steiSso istituto 
mutuante�. 

Tale i{Potesti. -di qualificare l'ac1conto in dlanaro contante come anticipata, 
parziale esecuzione .del mutuo fondiario in cartelle -� stata 
pi� volte ritenuta destituita di fondiamento da questa Corte Sup:rema 
(sent. 2,0 marzo 1972, n. 842; 15 ~ile 1971, n. 1056); sia iperich� diversi 
sono l'ogJgetto e le modalit� tdlelle operazioni contenute nei due distinti 
negozi, sia �Pel'lch� le norme sul ,credito fondiario (art. 16 t.u. 16 luglio 
1905, n. 646 e legge 3 febbraio 1961, n. 39) non prevedono la IPOsslibilit� 
dli acconti in dian.aro contante ,ed ,anteriormente all'iiscrizione della 
ipoteca. 

Le stesse ipTonunce ora 'citate hanno, tuttavia, affermato che le agevolazioni 
tributarie previste per il contratto condizionato di mutuo fondiario 
sono estensibili alla dlisposizione negoziale di versamento al mutuatario 
dli acconti in danaro contante solo nel caso in cui eSISa sia collegata 
al contratto di mutuo da nesso ,strumentale di mezzo al fille. E 
ai� !Per effett� della nooma pire'V'ista 1n1ell'art. 27 della dtata legge n. 646 
del 1905, iri:badita nell'airt. 46 della tabeHa ali. B della legge organica 
dli reg~stiro. 

Non :sussistendo alcun motivo ,per discostarsi dai principi gi� indiicati 
dia questa Corte, in cause .r:iguardanti proprio mutui fond'iairi concesisi 
in Sicilia, non resta ,che esaminare il secondo profilo della questione, 
quello relativo alla connessione :llra il 'contratto di mutuo fondiario 
e la �concessione dell"acconto in danaro contante. 

!identiche. L'escl.usiolDle delilia connessiQiil!e tira� aice<mto m �denaro conitainte 
e mutuo fondiiario era sta11Ja variie volte affermata anche :Ln rtempo ~ecente 
(Cass. 9 iagosto 1973 n. 2286, in questa Rassegna, 1973, I, 966; 15 apiriiLe 
1971 n. 1056, ivi, 1971, I, 85!2; 20 marzo 1972 n. 842, dtn Riv. leg. fisc., 
1972, 2130). Ma, SUJl ,pire.supposto :che !L'aooell.'ltamento delhlia ,gusSl�!Stenza deilila 
coomessione di mezro ,ai], fine � rimesso ai1 1~udd:ce dii meriito, !IJa S.C. si 
mostra dinoaparce di ci.durre OOll'omogieneit� i1e ipil"Olllil.ILllJZie sUJLLe identiche 
questioni. Probabillmente :l':attegig[ameinto defila ,s.c. � troppo irilinunci'a,1JaxtLo; 
la connessione andtoobbe vertlficata sW1a base de!llLa rbipfoirt� dei negozi, 
pd1UJttosto che delll1e modailiit� di fa11Jto, .si ohe i�!l mairgn deil siOOacato di 
ltegitti:miit� potrebbe 'essere pi� 811lllpio. 

lil piroblematwo ,concetto dii 1connessione di mezzo alL fine dovrebbe 
poi esserie �def�!nJito 1con maggiior priecisiooo 1l!asciaindo mi.noir campo alla 
oasistica deil .pa!l'tLcQl1are. Su questo punto mer.tta d� ,esse1t1e segna!lata 1a 
p.rilllla deltlie senterwe sopira riportarne. E' vero che ila �COI1IJ1essi�one di cui si 
par1a 1atlil'�airt. 27 del ir.d. 16 'luglio 1905 n. 646 ~uina ,connessione spieclificamente 
�Conisiderata daltLa norma) � �diviersa ida queil.La de:funlirta !llieilil'airt. 9 
del]J1a .Jegige di ireg.tstro; ma ideve pur sempre traittairsli di UIIlia dlerivazioltlle 
necessaria o di u:na connessione tale che uno diei negozi abbia la fun




1000 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Esattamente la Corte d'appello .dii. Catania, nel precisare il tipo di 

rapporto di 1connessione prev1sto dall'art. 27 del citato t.u. del 1905 e 

dall'art. 46 della tabella all. B della legge organica di :vegi:stro; chiarlsice 

ch� esso � diverso da quello dell'art. 9 della stessa le~ge idi :registro, 

in quanto quest'ultima esige che :lira le <liue disposizioni suss1sta il du


plice requi.Slito della necessaria connessione e della necessaria deriva


zione di una dall'altra, mentre le citate nomne l'lelative al credito fon


diario richiedono soltanto, disgiuntamente, o un rapporto di connessfone, 

senza a1cuna qualifica di necessaxiet�, oppure un iraworto dii necessaria 

derivazione. Ques.ta differenza era stata gi� affemnata dalla SuJ)["ema 

Corte (sentenze 11 luglio 1966 n. 1820; 3 aprile 1971 n." 944) la quale ne 

aveva tratto l'ovvia conseguenza che le noll"l!lle speciali �contenute nelle 

citate disposizioni prevalgono su quella dli carattere generale plI'evista 

nell'art. 9 della legge. 

Non altrettanto esattamente la Corte di Catania indica, in linea di 
, principio, in �che 1cosa .consiste il �vapporto dli connessione fra il mutuo 

fondiario e la cOlllcesslione �di un'anti!cipata somma in contanti; n� la moti


vazione della sientellllZa �, su detta questione, immune da affea.imazioni in


congrue e contradiddttorie. 

Anzitutto, in pi� punti della motivazione, la sentenza impugnata 

mette in luce la funzione strumentale, non del ve11sam:~nto antici.pato in 

dlanaro �Contante :risa;>etto al mutuo lfondial'io, ma del contrario e clio� dlel


l'acqu1sto delle cartelle fondiarie risipetto al ve!l"samento in danaTo con


tante. Poi afferma che la concessione dell'acconto �non costituiva altro 

che una parziale, anticipata esecuzione del contratto di mutuo fondiario 

ed era, quindi, quale mezzo al fine, in stretta corirelazione con l'atto che 

godeva dell'agevolazione�. 

Dalla quale frase sembra �che la Corte d'aa;>tPello raVV!isi il rapporto 

di connessione nel fatto che la �concessione dell'anticipato ve~samento in 

contanti non sia altro che una parziale esecuzione del contratto dli mu


ziionie .strumentaJie dd 1C001Jd1udiere, 1complietaa:-e o eseguire un 001Iro negozdo. 
La 1coomessione �dunque va vierificata soilo in reilJazione ailil:a fu!lllzione che 
un negozio compde ll'I�Jspertto �181Ll'ailtro, ovvemsia atl <illietto di aiuitonmrua 
del negozio medesimo. E' questa Wla definizione molto !P'l"ecisa ehe dovrebbe 
esse.re uti:lizzata ogni volta ehe II'iaffiora, anche in altre materie, 
iJl. problema dellia �C'Ol!ltllessione di mezzo .ail. rfimie. 

Ci� siignd:f�.ca che, dive:nsamenrte da questo si � pi� vOilJte afl'erniato per 
estendere �tailune .aigevoliazioni, la comiessi!one 1liOln � dete:rimiinarta dail fin.e 
della norma e dalla utiliit� del negozio per !La ll'eailizzaziione dd quel filne; 
si �esclude infatti ben espiliicitamenrte �che Ja ooninessione possa ricavarsi 
�iail :liartto che la antd�cdpazi:one mcOIIlil�ami rperiSegue iLo stesso scopo del mutuo 
dd venire dncontiro .ai], bdisogno di denru-o idel '.PII'QPrietairdo fondiario; non � 
�iuinque con �r:i:ferdmenrflo ial fine che peirsegue Ila nonna ~iinOOilltirvante) di 
ageV'Olazdone che deve 1rfoercarsi d:l rapporto di cormesstOIIlie, ma uJillicamente � 
nella :fumziiooe strumenitaile (polwemmo dire serviiLe) che iUl1l negozio ha ri



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1001 

tuo, mentre la ricerica della connessione strumentale fra due negozi ovviamente 
� inconciliabile con la tesi dell'unicit� del contratto; onde questa 
tesi, peraltro infond'ata, non pu� 1ceTto costituire motivo ;peir dimostrare 
il rapporto cli connessione. 

Questo rapporto viene, infine, ravvisato dalla Corte d'aa;ip,ello considerando 
che l'atto che godeva dell'agevolazione fi!Scale � non adempie 
tper nulla alla funlzlione d'imp,iego di 'capitali nell'aicquisto di titoli di rendita 
(cartelle fondiarie) ma � destinato unkamente a venire incontro 
al hlsogno di danaro da parte :di prO(Prietari fondiari e aid evitaTe nel contempo, 
attraverso 1Particolari agevolazioni, eccessivi pesi alla rpTopriet� 
fondiaria �. Da questo ragionamento sembra doversi diedUil'Te che la connessione 
fra il IP�rimo versamento in contanti ed il mutuo fondiard.o conslista 
nel fatto 1che entrambi sono diretti a fOTniil'e danaro ,contante al IPTOprietario 
dei te:rireni. 

Ma nemmeno il 1criterio dell'analogia degli scopi dei due negozi !PU� 
ritenerrs[ sufficiente a dimostrare il rapporto d[ connessione strumentale 
fra di essi. Per dimostrare l'esistenza di questo nesso finaUstico del 
primo rispetto al secondo, non basta che entrambi i negozi costituiscano 
operazioni di credito dirette al conseguimento dei fini del mutuatario, 
ma deve dimostrarsi che un negozio si trovi in posizione strumentale 
ri�etto all'altro, e cio� sia istato posto in essere per concludere, completare 
o eseguire il secondo negozio. -(Omissis). 

II 

(Omissis). -Con l'unico motivo del iricorrso l'Amministrazione delle 
Finanze, denunziando violazione e falsa airpplicazione degli artt. 27 t.u. 
16 luglio 1905, n. 646, 46 tab. B all. T.d. 30 dJicemblre 1923, n. 3269; 4 e 5 
legge 29 luglio 1949, n. 474 nonch� dell'articolo unico legge 3 febbraio 

spetto 1a ,quello 'agieivolLaito; iJ. negozio s&V'ile, oome 1iaLe mancanite di una 
SUia funzlione aiutonoma, devie 1essere ,crreaito aJJl'unicu scopo di conc:ludeie, 
completaroe o eseguive 11 !tlJeg.ozio oggetto de11a agevoil.aziO!tlJe. Oosl posta 
ilJa questiOtlle � �evidente che 1l'anrtiicipazione in �C9Ilftanti � 1semipre un negozio 
autcmomo, 1dell itutto eventuale, n� necessario n� utile per -0onc:Ludeire, completar.
e o eseguire il mutuo fo!tlJdiado, �sii ,ohe, qruaLe che possa essere la 
motivazione del giudice di meTito, la ,connessione strumentale non pu� 
mad ravviisarrsi. 

La seconda senrtJeru:ia segue tutt'aiiltira strrada e in defini:td.via T100!!1Jduce 

iLa connessione ailllo 'SCOPO 1socio~econoonico dell1La !tlJ()['IIna di � facdJdtaire iii 

finianz.ia:meIJJto dell.'op,em di pubbfilco d!ntooesse �; ma un taile .cxiiiterio !i.!!ll1;er


preitativo, capace ,dJi 1este!t1Jde11e fino a limiti mco'Illtrio!liLabhli ilia portata deilLe 

aigevoJ.aziond (v. Relazione Avv. Stata, 19'616-70, II, 450 1e s.) r.n:on pu� essooe 

aiccettaito e sembra ormai ripudiato anche diaJl!l1a pi� recente ~denza 

dielLla S.C. (15 febb\vado 1973 n. 478 Mi questa Rassegna, 1973, I, 449). 

17 



1002 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

del 1961, n. 39, in .relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.(p.C., si duole che la 
Corte d!el merito aibbia ritenuto a(W)Hca�bile il beneficio tributario anche 
all'acconto accor:cfuto in 'contanti dall'ente mutuante al Marino. Sostiene 
�Che non estste aLcuna connessdone, al :di fuori di quella d!el tutto 
estrinseca ed occasionale, :lira il 'contratto di mutuo fondiario in cartelle 
e l'acconto in contanti da antici;parsi sull'iID1Porto del mutuo. AggiuDJge 
la ri,corrente 'che la possibilit� di ,concedere acconti in ,contanti non � prevista 
n� nel t.u. del 1905, n� nella legge del 1949 n�, infine, in quella 
del 1961; n� pu� 1coDJsidleral1Si esecuzione anticipata dell'obbligo d!i dare 
una deteriminata cosa (cartelle fondiall'�e), la cons1egna di un 1certo quantitativo 
rdi cosa diversa (dlenaro contante). Deduce, inoltre, la ricorrente 
che loperazione d!i acconto non 1consente al 1mutuatario di usufruire in 
modo pi� sollecito dli una parte della somma mutuata, fine che viene, 
invece, realizzato mediante i diver:si strumenti nomnativi ![n'eviisti nelle 
citate leggi del 1949 e del 1961. Pertanto -conclude la ricorrente l'acconto 
in contanti 1che viene in �considerazione nel 'caso in esame non 
pu� ricondur:sii. in alcuna delle ipotesi per le quali � prevista l'agevolazione 
fiscale. 

Il motivo non � fondato. 

J;,'art. 27, comma temo, del t.u. delle leggi S!Ul 1cr�dito fond!iario, approvato 
con :r.d. 16 luglio 1905, n. 646, (prevede, II'�S'.Petto alle tassie dri 
registro, di bollo e ipotecarie, il regime tributario dell'abbonamento_ non 
solo per gli atti, sipecific,amente indicati, relativi ad operazioni di credito 
fondiario, ma anche per �tutti gli atti che siano connes1si col contratto 
o da esso necessariamente dipendenti �. E questa Corte supoc-ema. 
ha avuto occasione di precisare, in wdine al carattere della connessli.one 
richiesta dal citato airt. 27, comma terzo, ultima parte, 'che deve trattarsi 
di un nesso dli mezzo a fine, nel senso che l'acconto vevsato in contanti 
al mutuatario � O(perazione che in tanto iPU� beneficiare del trattamento 
agevolato, in quanto riJSulti collegata con un vincolo a ,carattere s1Jrumentale 
al contratto di mutuo fondiario, 1cui � applicabile il re1gime 
tributario deJI'abbonamento (sent. 15 aprile 1971, n. 1056 e LSient. 20 mairzo 
1972, n. 842). 

Nel �caso di sipecie, rileva1si 1che la Corte del merito ha esattamente 
inteso il concetto di connessione dianzi precisato e dalla compiuta interpretazione 
degli atti negoziali intwcomi tra l'ente mutuante ed il Marino, 
ha accertato la sussistenza del menziionato neS\So di mezzo a fine 
tra l'acconto in contanti edU contratto di mutuo fondiario, dando al suo 
apprezzamento di f�tto una motivazione adeguata, priva di errori fogicogiuridici 
e, quindi, non suscettibile .di censura in questa sede di legittimit�. 
La Corte d'aoo1ello, infatti, do!Po avere appropriatamente conisdderato 
,che la connessfone di un acconto in contanti al mutuatario costitu�sce 
un'operazione che non ha fine a s� stes1sa, ma carattere strumentale, 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

avendo la.!PI'ecisa fUW'Jione di :facilitare il finanziamento dell'qpera di 
pubblico interesse, al quale mira la legige nell'agevolare l'attivit� c:reditizia, 
ponendo il mutuatario in condizione dii utilizzare in modo sollecito 
una parte della somma mutuata, ha motivato il p.rqpit'io convincimento 
in ordine alla sussii:stenza della connesJSione di cui al citato airt. 27, con 
il du,pliice rilievo �che l'acconto � operazione che si :realizza nell'ambito 
del 1contratto di mutuo fondiarrio e che l'utilizzazione della somma antictpata 
al mutuatait'io � subo:rdiinata alle .garanzie previste dall'art. 16 
del citato t.u. del 1905, somma peraltro depositata [plresso il Banco di Sicilia 
e che poteva essere svincolata soltanto dOIPO la dimostrata esecuzione 
degli adem[pd.menti prreviisti dal contratto e pirO[porzionalmente all'avanzamento 
dei lavori. 

Inoltre, la Corte del merito si � data carico di' dimostrare l'insufficienza 
dell'argomento difensivo addotto dJall'aippellante per contestare 
l'applicabilit� del beneficio fiscale, osservando, correttamente, �che la 
emissione delle cartelle altro non costituisce che il mezzo col quale si 
d� esecuzione al mutuo il cui contratto ha ad oggetto, al [palri dell'acconto, 
una quantit� di danaro, tanto vero �che il mutuatario � tenuto a 
restitu:tre all'istituto mediante danaro e non cartelle. 

Corretti, infine, si ravvisano a!lllche rgli ulteriori argomenti che la 
Corte d'atppello ha tratto sia dagli airtt. 3 e 4 della legge n. 474 del 1949, 
sia dall'art. 5' del menzionato t.u. del 1905, che confermano la stretta 
connessione dell'acconto con il mutuo fondiario. 

N� possono indurre a diversa �conclusione gli argomenti fondati dalla 
ricorrente su due precedenti p:ronunzie di questa Corte SupTema (sent. 

n. 1056 del 1971 e rsent. n. 842 del 1972). Infatti, essendo mancato in quei 
giudizi un esauriente accertamento da parte dei giudici di merito in ordine 
alla 1cotmessione tra �contratto di mutuo ed acconto, nel senso dianzi 
rprecisato, resta agevole rilevare che le menzionate �Sentenze, per emere 
intervenute in fattisipecie concrete diveT!Se da quella per cui' � la p:resente 
lite, non cosrtituiscono precedenti di giuris;p:rudenza. -(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 ma~gio 1974, n. 1347 -Pres. Saya 
-Est. Carnevale -P. M. Minetti (conf.). -Monte di c:redito su pegno 
di Parma (avv. Costa) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato 
Angelini Rota). 

Imposta generale sull'entrata -Istituti eserce-nti il credito -Decisione 
della sezione speciale per le impostP di nE>-goziazione della Commissione 
provinciale -Azio11P orrHnaria -TPrmine di sei mesi. 

(1. 19 giqgno 1940, n. 762, artt. 51 e 52). 

1004 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
Imposta generale sull'entrata -Entrata imponibile -Interessi sui 

mutui concessi a comuni e provincie -Esclusione. 

(1. 19 giuglllO 1940, n. 762, art. 1, lett. f, art. 3, lett. e). 
Il termine per la proposizione dell'azione ordinaria dopo la decisione 
della Sezione speciale per l'imposta di negoziazione della Commissione 
Provinciale delle imposte in materia di valutazione delle entrate 
derivanti dalle operazioni degli istituti esercenti ii credito (art. 
51 l. 19 giugno 1940, n. 762) � quello di sei mesi, avente portata generale, 
e non. quello .di 60 giorni di cui all'art. 52 (1). 

Gli interessi sui mutui concessi ai Comuni e alle Provincie non 
danno luogo ad entrate imponibili in quanto sono da considerare astrattamente 
qualificabili nella categoria A del reddito di ricchezza mobile, 
a norma dell'art. 3 lett. c) della legge 19 giugno 1940, n. 762 (2). 

(1-2) Con 1a presente senrtenza, e con altra dellla stessa data n.. 1348, 
1a Cmte di Oaissazione, dopo la �PTec1edenite analogia pironuncia del 5 luglio 
1973, n. 1879 :flra 1e stesse parti, ha I11Uovaa:nenrtie con:fiermaito le statuizioni di 
cui ailila SellJtenza 22 ,giuglllo 1971, n. 1968, in questa Rassegna, 1971, I, 1395, 
ov,e, manifestamido diisselllsi. in m�cline alli1a seccmda massima, si era preannUillciata 
la r~posizione della questione all'esame della Suprema Coil'te. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez; I, 17 maggio 1974, n. 1445 -Pres. kar.
di -Est. Miele -P. M. Sbrocca (conf.) -Consorzio Conduttori Stazione 
di Monta Tauriina dii Fr'osinone (a'V'V. Pagliai} c. Miniisteiro delle 
Finanze (avv. Stato Cascino). 

Imposta di ricchezza mobile -Presupposto del tributo -Entrate di consorzio 
fra produttori '.' Avanzi di gestione -Tassabilit�. 

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 81). 
Presupposto dell'imposta di ricchezza mobile � un incremento di 
valore (ricchezza nuova) che valga a pareggiare le spese sostenute per 
la sua produzione o che serva a reintegrare una perdita subita, anche se 
realizzato con attivit� non avente scopo di lucro. Sono pertanto redditi 
tassabili gli avanzi di gestione di un consorzio fra produttori, anche se 
tali avanzi per disposizione statutaria (ma non per norma di legge vin



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1005 

colante) sono destinati ad essere riassorbiti negli esercizi futuri con eventuale 
diminuzione dei contributi dei soci (1). 

(Omissis). -Con il pa:-imo motivo si deduce la violazione degli 
artfcoli Hl, 91 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 e si afferma che la Commissione 
centvale ha el'lroneamente qualifiiciato redd!ito � l'avanzo di 
gestione � che, invece, deve considera:rsi solo come iparte del capitale 
dell'ente fomnato dai contributi dei soci, non essendo i contributi conseguiti 
in seguito ad una attivit� dell'ente, di cui il contributo sia CO!l'riisipettivo, 
n� .pe11seguendo l'ente srtesso fini. di lwetro. 

La censura � infondata. 

Presupposto dell'imposta di ricchezza mobile � un reddito netto, 
continuativo o oc.casionale, derivante da capitale o lavoro o dal concorso 
di capitale e lavoro ovvero da qualsias:i altra fonte, fPUrch� ess:o 
non sia assogigettabile ad imposta 1sui tel1reni, srul reddito agrario o srui 
fabbricati (art. 81, t.u. 29 gennaio 1958). Pertanto oggetto dell'im1Posizione 
� un incremento di valore (ricchez@ nuo~a) e non il semplice 
introito pecuniario, il quale valga a .pareggiare le spese sostenute per 
la sua produzione oppure �che serva a reinte~are una perdita subita. 
Alla nozione di reddito � estranea la finalit� dell'attivit� produttiva 
del reddito che icio� abbia owur no SCOfPO di luc:ro e neppure ha rilievo 
la destinazione �che a tale aumento di ricchezza' sii debba o si voglia 
dare (1salvo che tale destinazione non sia contemiplata espressamente 
dalla legge ad un qualche fine) e d� in quanto il legislatore tiene conto 
solo del momento in �cui detta nuova ricchezza si acquisisce al patrimonio. 


Alla stregua �hl questi criteri non pu� duhitarsi che il cd. � avanzo 
di gestione � sia da riguandansi come reddito netto dell'ente che lo ha 
realizzato. Invero i contributi �che i soci versano ad un ente, o, comunque, 
associazione, per pemnettere lo svolgimento dell'attivit� !Propria 
dell'ente a pro dei socii, danno sicuramente luogo ad un introito, il 
quale, depurato delle SIP�ese, �costituisce un reddito, aggiungendosi, incrementandOlo, 
all'eventuale patrimonio dell'ente. 

Tali contributi hanno poi causa nell'attivit� economica dell'ente 
sia pure eventualmente limitata a pro dei soci; ed essendo destinat'.. 

(1) ldenti.che :sooo le diecdtsiooii in pari data n. 1446-1450. 
Decisione di �evidente 1esaittezza. Sullila questione iiin generale e suil1e 
viarie �eocezionii per Le 'emitl'laite di �enti pubbilIDci coo destimiaziione vincoiLata 
(ospedaiLi, comurni, �enti di consumo, mwcarbi d.rttiic.i. .comutllaild. e simil:i) 

v. Cass. 4 marzo 1974 n. 5,94 mquesta Ra.ssegna, 1974, I, 966, con richiami). 

1006 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

all'impiego diretto ed immediato nell'attivit� dell'ente, non IPU� ritener:
si che essi costituiscano capitale dell'ente. 

Non ha rilievo, per la pretesa esclu:Sli.one del carattere dli reddito 
di tale avanzo dli gestione, 1che l'attivit� venga svolta non a fine di 
lucro. Non ha n�1P!Pur rilievo che esso, in quanto ormai acquiislito come 
inaremento di ricchezza dell'ente, �deibba essere destinato, 1statutacr:-iamente, 
allo stesso 1SCOIPO per l'esell.'clizio successivo, con eventuale d:iminuzione 
della �Contrilbuzione del socio, oppure all'acquisto rdli beni a 
pro dell'ente, giacch� d� riguarda periodi .dJi imposta succeSISlivi e non 
quello rispetto al quale si � verificato il reddito. Non � inutile ricordare 
�che in talune ipotesi il legislatore tiene conto della destinazione 
del creddii.to, ma non per escludere tale qualificazione ma solo per esentarlo 
dall'tmiPosta 1come nel caso ad es. dell'art. 112 o nel 1caso dell'art. 
83 lett. e), del t.u. 1958, 1cit. D'altronde nell'art. 84 lett. i si qualiificano 
�come redditi anche quelli �realizzati da coO(perative o da asso~ 
ciazioni, in cui esula il fine di lucro e 1si ha una destinazione particolare 
del reddito, stabilendosii .solo la esenzione dalla imposta e non la esdusiooe 
della caratteriisflica di reddito. 

A sostegno della censura proposta non !PU� farsi utilmente rif�riment~ 
alla giurispT'udenza di questa Corte, in cui �si � escluso la srussiistenza 
di un reddJito nel 1caso di avanzi di gestione �di alcuni enti 
pubbU~i (sent. caiss. 4 ottobre 1971, n. 2696; 26 apcrile 1969, n. 1346; � 
23 aprile 1969, n. 1310; 2.0 gennaio 1969, n. 136; 4 marzo 1974, n. 594). 

Invero nelle fattispecie esaminate in dette sentenze � stata esclusa 
la natura di redd�to di tali differenze attive, in quanto in quei caisl�. per 
legge, in modo espcresso o iimrpl.icito, esse sono sottoposte ad un vincolo 
legale di desitinazione ai fini dell'ente, -per cui esse non vanno ad 
in1crementffi'e, incoriporandoviisi, il patrdmonio dell'ente, dian!do luogo ad 
un incremento di ricchezza, ma, dovendo in via imimediata esisere impiegate 
per gli stessi 1scop.i di' legge, esrse differenze attive sono soltanto 
gestite dall'ente in via puramente contabile, senza alcuna d:is{pombilit� 
di esse. In questi casi, quindi, viene a mancare il reddito nel 
senso preci:sato. Se invece il vincolo dii �d!estinazione non derivi da 
volont� legislativa, ma .sia effetto .della volont� del perdpiente, � in 
tal caso lo stesso perci1Piente che, nella Silla libera determinazione, destina 
quell'introito a determinati fini e d� esso fa prop:rio in quanto 
ha la disponibilit� di esso e, d'altronde, come pone il vincolo di desrtinazione 
cosi pu� toglierlo, il �che esclude che rsia una ca:ratteristka sua 
propria, quanto piuttosto una caratteristica contingente. 

In tali ipotesi viene in ,considerazione solo la� fase suc�essiva alla 

acquisizione al patrimonio della nuova riochezza; fase �che, pe:r legge, 

non ha rilevanza, come 1si � osservato, ai fini di escludere la nozione 

di reddito. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1007 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maggio 1974, n. 1537 -Pres. Giannattasio 
-Est. Alibrandi -P. M. Silocchi (conf.) -MiniisteTo delle 
Finanze (avv. Stato Corsini) c. Comune cli .AJScoli Piceno (avv. 
Viglione). 

Imposta di re~istro -A~evolazioni per l'acquisto da parte di comunJ 

di immobili di int~resse paesistico -Vincolo di destinazione ad 

uso pubblico -Deve risultare dal contratto. 

(I. 15 luglio 1950, n. 592, articolo unico). 
L'agevolazione della legge 15 luglio 1950, n. 592, per l'acq�isto da 
parte dei Comuni. di ville, parchi, giardini e altri immobili di interesse 
paesistico o di, importanza storica, � subordinata ad una manifestazione 
,di volont� di chi ha i poteri di rappresentanza del comune 
avente contenuto impegnativo ed espressa nel testo dell'atto circa la 
destinazione dell'immobile ad un uso pubblico che ne implichi la conservazione 
permanente come parte del patrimonio comunale. Non � 
pertanto idonea a tal fine una dichiarazione del sindaco contenuta in 
atto separato e successivo al contratto (1). 

(Omissis). -Con 11 p;rirrno motivo� del riicor:s10 si denunzia violazione 
ed erronea aip[plicazione dell'articolo unieo legge 15 luglio 1950, 
592 e violazione dell'art. 12 delle preleggi sulla intel'{Pretazione della 
legge, omessa o insufficiente motivazione su IP'unto decisivo della controvensia 
prospettato dalle parti e violazione dell'art. 151 n. 4 t.u. legge 
comunale e [pll'ovinciale e comunque dei principi d1e iregolano le manifestazioni 
cli volont� degli enti iPUbbUci in generale e dei comuni in 
particolare, violazione degli artt. 1, 2 e 7 legge 2,9 giugno 1939, n. 1497 
e dell'art. 23, legge 1� giugno 1939, n. 1089 in relazione all'art. 3,60, n.ri 3 
e 5 c.p.c. Si duole il ricorrente �che la Corte del merito aibibia iritenuto 
che non fosse stata soddiisfatta l'esigenza posta dall'articolo unico della 
legg� 5 luglio 1950, n. 592, quando, al contrario, la permanente destinazione 
ad uso pubblico dei beni acquistati risultava sia dal contratto 
di permuta e COIIlJPI'avendli.ta, sia dalle allegate .deliberazioni del Consdglio 
Comunale e della Giunta Municipale, sia dal vincolo !P�lesaggistico 
imposto nella zona, sia dalla e~lidta dichiarazione iiffi[pegnativa aipiposta 
dal sindaco in calce all'originale del :J:1ogito di acquisto e permuta. 

Il motivo non � fondato. 

L'articolo unico della legge 15 luglio 1950, n. 592 (esenzione dal


l'i:m,posta di registro di alcuni �contratti di acquisto di immobili da 

(1) Decisione di .evidente esattezza. Presurppo.sto deJJJ.'agevoffiazione � 
l'assunz�cme idellL'obbiLigo sostanziraille del .comune di idesrtmazicme all'uso 
pubb1ico e �di .cooservaztlone peirmanoo.te dieW1'immobfile 1acqu:iistato; e cd� 
solo se :&mna parle initegirarnte deliL'iatto cli acquisto d� 11.ruo/?io iad un vero 
e proprio obbligo vmcOl1anite (e t:I"a:scrivibdi!Je). 
I 

. I 


1008 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

parte dei Comuni) � diel seguente tenore: � I contratti di acquisto da 

tpairte dei Comuni, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, di ville, 
(parichi, giardini ed altri immobili aventi interesse paesistico o di imIPOrtanza 
storica, che i Comuni stessi destinino ad uso ;pubbUco che 
ne impUchi la conservazione pemnanente �come parte del patrimonio 
comunale giusta �clausola impegnativa che deve risultare dal contesto 
dell'atto, 1sono 1soggetti all'impoota :liislsa di registro �. 

Il senso ptrecettivo della nOl'Illa, quale 1chiaramente r~sulta dalla sua 
dizione letterale, � inequivoco: la �concessione del beneficio tributario 
(1mposta ftssa di registtro) � subordinata ad una manifestazione di volont� 
di chi ha .poteri dd rawresentanza del 1comune, espreS!Sa in aiP!POsita 
clausola, avente contenuto impegnativo ed inserita nel tesito dell'atto. 
Si tratta di uno specifico e rtgoroso requisito formale che deve 
neceisisariamente aocoIIl{Pagnare l'accennata manifestazione dii volont�, 
requisito che, data la tassativa [previsione della legige agevolativa, non 
consente fomne equipollenti. Pertanto, va escluso che possa compet&e 
il trattamento di favore allorquando, �come fil verifica ??-ella specie, la 
dichiarazione imp.egnativa del 1sindaco non 1sda contenuta nell'atto, ma 
a questo ag:giunta, anche se prima della sua registrazione. 

Obietta il ricorrente, per sU1Perare l'ostacolo :frapposto dall'accen


nata condizione-irequtsii.to di �cui alla legge n. 5�92 del 1950, che la di


chiarazione del sindaco, non essendo diretta alla parte v~nditrice, ma 

all'Amministrazione delle finanze, soggetto estraneo al contratto, ben 

pu� trovarsi fuori del suo contenuto pattizio. Non � possibile condi


videre questo argomento, perch� esso � contrastato dalla tassativa pre


scrizione di legge, diianzi menzionata. In altre parole, anche se � esatta 

la destinazione della dichiarazione impegnativa, cos� come prosipettata 

dal ricorrente, il ciriterio che questi trae dall'accennata destinazione 

�, per�, insufficiente per !Superare quanto esptressamente prescrive 

( � contesto dell'atto �) la norma in esame, senza lasciar spazio utile 

per un'interipretazione che ampli la previsione dei requisiti :stabiliti per 

l'a,pplicabilit� della tassazione agevolata estendendola ad elementi estrin


seci all'atto. 

N� p01SSono accogliersi le ulteriori �censure svolte dal ricorrente 

nel mezzo in esame. Invero, la Corte del merito, con tipico accerta


mento di fatto del �contenuto negoziale della convenzione traslativa dei 

beni, sorretto .da adeguata motivazione, ha rilevato, � ad abundantiam � 

che la prospettata destinazione delfimmobile a permanente uso pub


blico di parco e giardino era contraddetta dal contenuto dlello stesso 

rogito d'acquisto, nel quale si .dava atto sia della 1dlestinazione di una 

porzione dell'area alla costruzione di un albergo dia parte di societ�, 

sia della :possibilit� di ,sfruttare, m avvenire, �come area edificatoria 

altre porzioni del terreno acquistato. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRmUTARll'.A 1009 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maggio 1974, n. 1539 -Pres. Mixa:
belli -Est. Mazza�cane -P. M. Valente (.conf.) -Ministero delle 
Finanze (avv. Stato Soprano) c. Ospedale dli Foligno (avv. Marini). 

Imposta s-.:ille societ� -Opere pie -Gestione di azienda con fini di lucro 
-Farmacia -Non � soggetta all'imposta. 

(1. 6 agosto 1954, n. 603, artt, 1 e 3; I. 5 gennaio 1956, n. l, art. 24; t.u. 29 gennaio 
�1958, n. 645, artt. 8 e 151). 
Con la legge 5 gennaio 1956 n. 1, � stato intro,dotto definitivamente 
il regime della unicit� .della tassazione in base a bilancio ed � quind.i 
venuta meno ogni possibilit� di tassazione separata per aziende non 
aventi personalit� giuridica; .di conseguenza l'esenzione prevista per 
l'ente cui appartengono (nella specie opera pia) si estende ad ogni specie 
di azienda e quindi anche alle azien.de che svolgono a fini .di lucro 
e in regime di concorrenza una attivit� non istituzionale (nella specie 
farmacia) (1). 

(Omissis). -L'Almmintstrazione ric011rente, con il primo motiivo 
denuncia 1a violazione degli artt. 20 e 21 legige 17 giugno 1890, n. 6972, 

13 1. 8 giugno 1936, n. 1231, 10 d.l. 24 agosto 1945, n. 595, 1 e 3 1. 6 
agosto 1954, n. 603, 24 e 8 t.u. 5 luglio 1951, �n. 573, 24 1. 5 gennaio 
1956, n. 1, 151 t.u. 29 gennaio 19-5�8, n. 645, in ;relaZJ.ione all'art. 3�60, 
n. 3 e n. 5�, c.p.c., sostenendo �che la Corte del merito ha errato nel 
ritenere esente dall'i.mJI)osta sulle societ� l'azienda farmaiceutica della 
QiPera Pia Ospedale San Giovanni Battista sotto il profilo che non ha 
personalit� giiurid:tca autonoma e ad essa si estende l'esenzione sipettante 
all'QiP&a Pia. Infatti l'esenzione dlall'imposta sulle :societ� a favore 
delle opere pie � giustificata dalla natura dei fini part1cola:ri dli 
tali enti ed � quindi applkabile non per tutte le loro attivit�, ma solo 
per quelle istituzionali. Ci� trova conferma nella osservazione che le 
aziende degli enti pubblici territoriali sono esenti dalla impooita solo 
(1) lidentica � '.lia 1senrtenza din pard data n. 1540. 
La deciisi-OIIlle � din netto contrasto �con fa 1sent. 8 novemb:re 1973 n. 2933 
(din .questa Rassegna, 1974, I, 238). E' ben v1ero che quest'ultima decd:Sione 
:liaoevia riferimento alilia J.egge 6 agosto 1954 :n. 1603; illJO'.ll 1semb111a tuttavia 
cbie dll 1sucioessivo siistema di tassazione per unicit� di biilianClio possa dnfluiire 
SUJlJJa 1SOstainza deJil.1a 0esenZJ.ione; 1�l1Il!Che iJn base iaillJ.'1arrt, 151 deil. ,t,U. SUil.Le 
imposte dli.rette, p['0SUJppOstO idell'esenzi-OIIlle resta 1Sempre 11.'ieseivcirzlio Wn re~
di mOIIlopolito di serW:zi di iiillteresse pubbitioo l!llon a :l�iJni di 11.u:c:ro; 
non pu� qumdi ipotizziarsi .che un'opera pia possa 1essere 1Sempil.'le ed assolutamimte 
esente dd'imposta 1e che isiia irrii1evame iJl 1ti.po ,dJi attivit� che 
essa spi1ega, anche se mam.ife.stamente estraneo ai fini istituzd:onailii. 



i i 
1010 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

in quanto esercitate in regime di� libert� 'concorrenza. Infatti ai fini I 
tributai:i, � decisiva la 'considerazione della natura della attivit� eserl 
citata, mentre non ha rilievo che essa 1sia esercitata da un ente con 
finalit� pubbliche o morali. E la ricor.rente richiama, in pi:roposito, le 

I 

decisioni di questa Corte n. 1698/63 e n. 1755/63. 

La ,censlll!I'a � infondata. 

Le d!eciisioni di questa Corte richiamate dalla ricol'll'ente (sent. numero 
1698/63 e n. 1755/63) si ri:lleri:scono a fattispecie anteriori alla 
nuova disciplina im,posta dalla legge 5 gennaio 1956, n. 1, e sono, comunque, 
SUjperate dalle successive decisioni di questa stes:sa Corte (s,ent. 

n. 2372./71, 2067 /71, 2337/68). Queste ultime decisioni hanno elaborato 
il concetto tributario di ente tassaibile in base a bilancio (che costituisce 
il �criterio risolutivo della :presente controversia) �con una interpiretazione 
delle disposizioni legislative 1succedutesli. in materia, dalle quali 
arppare un graduale spostamento dal regime della molteplicit� delle 
tassazioni a quello della unicit�, fino alla abolizione della distinzione 
tra rediditi delle aziende autonome e irediditi degli enti rproprieta:ri delle 
medesime. 
Infatti, :per l'art. 13, 1s�condo comma, della legge 8 giugno 1936, 

n. 1231, era sufficiente, a legittimare la separata tassazione delle aziend!
e gestite dagli enti morali di ogni genere tenuti alla compilazione del 
bilancio, il Sein!PliCe fatto �Che l'azienda fos1se dive11sa anche se gestita 
in economia e non dotata di sepamta personalit�. 
L'applicazione della ilmposta era quindi basata sul criterio della 
SeffilPUce autonomia patrimoniale. 

Successivamente l'art. 10 del d.1.1. del 24 agosto 1945, n. 585, trasfuso 
nell'art. 8 del t.U:. 5 luglio 1951, n. 573, es:pressamente richiamato 
.dall'art. 1 della 1. 6 a.gosto 1954, n. 603, istitutiva della imposta sulle 
societ�, rper la ind:i.viduazli.one dei sog:getti passivi della imposta stessa, 
modific� sensibilmente il concetto di ente tassabile in base a bilancio 
nel senso che tali doves1se:ro considerarsi (in base all'art. 2 del citato 
testo unico d1el 1951) anche le aziende aventi finalit� [piroprie, istituite 
dia altri enti, bench� sfornite di personalit� giuridica, quando avevano 
gestione e bilanci autonomi rispetto all'ente che le aveva costituite 
(dir. la menzionata sent. 2337/68). La legge 5 gennaio 1956, n. 1, contenente 
norme integrative della 1. 2 gennaio 1951, �n. 25, sulla perequazione 
tvibutaria, in un dieciiso mutamento di prosipettiva, port� alle sue 
estreme conseguenze il pdnciipio della unicit� della dichiarazione, eliminando 
la distinzione fra redditi delle aziende autonome e redid�ti 
de.gli enti fPlrOtPrietari delle medesime. Infatti l'art. 24 della legge n. 1 
del 1956, abrogando eS1Plicitamente l'art. 13 della le~ge 8 .giugno 1936, 

n. 1231, sulla tassazione separata delle aziende ,prive di personalit� giuridica, 
introdusse definitivamente il principio della unicit� della tas

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARl:IA 1011 

sazione p& enti, e non (per aziende (cfr. le menzionate sent. n. 2067/71 
e n. 2372/71). Pertanto le aziende delle opere pie hanno (perduto, sotto 
il profilo fi:scale, ogni rilievo autonomo, e, in ordine alla imposta sulle 
societ� � stata cosi esiclusa la possibilit� dii autonoma tassazione di 
aziende prive di ~sonalit� giuridica, appartenenti a soggetti tassabili 
in baise a bilancio (art. 8 d.P.R., 29 gennaio 1958, n. 645), con la conseguenza 
1che ad esise si estende 1'esenzione (prevista per I'ente cui esse 
a,wartengono (art. 151, lett g. t.u. 29 gennaio 195�8, n. 645). 

Sono �con evidenza irrrilevanti quindi, le all"!gomentazioni svolte dalla 
Amministrazione rkorrerite circa la individuazione del fine perseguito 
dlall'azienida quale limite alla e1senzione iconces:sa all'ente, che sono 
ancorate e.sclUJSivamente alla no11ma di cui all'art. 3 della le.g1ge 6 
agosto 1954 (abrogata 1con decorrenza dal 1� gennaio 1960 in virt� dell'art. 
2188 t.u. 24 gennaio 1958, n. 645) e �che prescindono dialle innovazioni 
introdotte dalla s�icces1siva legislazione pi� sopra ricolI'data. (
Omissis). 

CO:RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 giugno 1974, n. 1655 -Pres. Maiccaa:-
one -Est. Boselli -P. M. Cutruipia (.conf.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Avella) c. Straziota. 

Imposta di registro -A~evolazioni per le case di abitazione non di 

lusso -Vendita di lastrico solare di abitazione non ultimata 


Decadenza dall'agevolazione in percentuale alla parte non costruita. 

La vendita del lastrico solare di una costruzione non ultimata, allo 
stesso modo della rivendita dell'area non utilizzata o dell'area con costruzione 
iniziata e non ultimata, in quanto rende impossibile la completa 
utilizzazione del programma costruttivo da parte dell'acquirente, 
comporta la decadenza dalla agevolazione, nei limiti proporzionali alla 
parte di costruzione non eseguita (1). 

(1) V. Oa:ss. 5 dicembire 1972 n. 3505 (m questa Rassegna, 1973, I, 242) 
ne!Wa qua'.Le 1si precisa che per 1stab&e �Se il:a costiruzione ,siiJa o no u:litim:alta, 
mne dal:l'atto di acquisto lllOIIl vi1suJ.ti un pcrogramma 1edfildzd.o, decve farsi 
rddierdmento aiLlia iLioooire 1edfilzia. B.iisognierebbe in vero ll'lisbenie!l.1e che ra seguito 
deli1a vendita del iJJaistrjjco 1so1M1e di costrl\lzd.one non uil1bimata, si 
vrerif�chi decadenza :totaG!e delil'agevcoLazione pier Ll.'acqud.sto deliJ.'1airrea come 
niell �caso di 1costruzione dindzirata daJ].Ll.'acquiIDernrte �e uilitimata dia UIIl terzo 
~Oass. 13 germaio 1972 :n. 102, ivi, 1972, I, 282) o ,dellJa reraildzzaziOIIle di 
una parrte soltanto de~ edifi.cd. su di U1I1'1axrea, anche se moilito estesa, 
�lcqrud.stata oon llllildico aitto (Caiss. 10 novembre 1970 n. 2316, ivi, 1.970, I, 1160). 



1012 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Con l'unico motivo del r.iicorso l'Amministrazione Fii 
nanziair:ia denunzia viola2lione e falsa a;ru>licazione degli artt. 14 e 20 

I

della legige 2 luglio 1949, n. 408, in relazione all'art. 360, n. 3, c.ip.c. e 

~ 

cen:sura l'im1pugnata 1sentenza per avere ritenuto che lo acquirente del1 
l'area non decade dal beneficio fiscale accoodato dalla ,citata legge quan


j

do abbia venduto il lastrico solare di una 1c00/truzione non !Portata a 
termine. 

I 

A:ssume l'Aminiinistrazione riicovrente che dalle disposizioni delle ! 
norme !Citate, in ll:'lelazione alle peculiari finalit� rpemeguite dal leg:iJsla


i 

tore, discende che il beneficio fiscale concesJSo dallo art. 14 non compete 
qualora l'acquirente, senza effettuare la costruzione, !I"ivenda l'area 
ad un terzo. Se, invece, l'acquirente utilizzi solo parzia1mente l'area, la 
revoca dlel beneficio � parziale, os1sia il contratto viene assoggettato 
alla normale imposta di trasferimento in relazione alla entit� rpercentuale 
dell'area non utillimiata. 

I

Nella ispecie -sempre secondo l'avviso dell'amministrazione -ri-� 

~ 

cor-reva aipipunto questa seconda iiPotesi, essendovi parziale utilizzazione 

~ 

non 'solo quando si lasici inedificata una parte del terreno, ma anche 
quando -come era avvenuto nel caso esamdnato -sia mancato l'infil 
tegrale :sfruttamento della !Potenzialit� edi:fieatoria dlello istesso: neslSIUlla ~: 
d!ifferenza essend!ovi :lira il fatto di �chi non utilizzi una porzione del-


I 1:i 

l'area -edificabile in SIU!Perficie ed il fatto di chi utilizzi una sola ali


quota della potenzialit� edificatoria (di detta area) in altezza. Ddver


samente opinando, 1si verifkherebbe la duplicazione, anzi la moltiipli


e-azione all'infinito della agevolazione in parola che invece il leg1slla


tove (a:-elativamente ad una 1stesisa area) ha chiaramente inteso a1c1cor


dare :per una sola volta. 

La censura � fondata. 

~ 

D~spone l'art. 14 1cllella legge n. 408 del 1949 che �sono 1concessd il 
beneficio della imposta fissa d!i registro e quello diella riduzione al quarto 
della iimlPosta ipoteeal'I�.a per gli acquisti di aree ecllificabili e per i contratti 
d:i aippalto, quando abbiano ;per oggetto la costruzione delle calSJe 
di ,cui al iprecedente airtkolo (,case idi aibitazione che non abbiano il 


II

carattere di abitazioni dti lusso), pul'lch� la costruzione sia iniziata ed 

ultimata entro i tel'ffiini stabiliti dallo ,stesso art. 13 ... (omissis) ... �. 

La 1giUJ:"isiprudenza di questo Supremo Collegio, nella interipiretaz:io


ne della norma, al lume della ratio 1cui la legige si ispira in questa 

particolare materia, non ha mancato idi iporre in irilievo la neceSJSJa:r'ia ~ 

correlazione che deve 1sussisterie -ai fini della spettanza del ibene-~?: 

K 

filC'io -non solo :flria la coltlleessione del medeslimo e l'atto di acquisto 1:. 
in -riferimento al quale la concessione viene II'ichiesta, ma benanco fra 

~-=


rllfiwl4111ll�11411il&tillllll@1fiwtwi111Blllf&fii[lllllf~11ir11llifj 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRmUTARIA 1013 

l'atto dii acquisto idlell'area e l'attivitd edificatoria che l'acquirente progetta 
di realizzare sulla stes1sa, attribuendo alla eiS!Pl1"essione � ultimazione 
dellp, costruzione � a[ppunto il valore di evento dal cui veri:ficarsii 
dipende, nel �concomo delle altre condizioni poste dalla legige, il consolidaaisi 
dello tSjpeciale trattmnento fiscale accol'ld!ato al momento dello 
acquisto dell'area (Cass., n. 2316 dlel 1970). 

Secondio tale giuris[pit"udenza, l'obbligo di � ultimazli.one del fabbricato 
� vien fatto consistere, pi� [)lrecismnente, in quello di condurre a 
te:mnine la costruzione �che ha fomnato ogigetto della autorizzazione contenuta 
nella licenza edilizia, orssiia nella costruzione di quello stesso 
edificio .che l'acquirente ha �conctretamente JPlrogettato per darre esecuzione 
al suo pll"ograrrnma costruttivo ed in relazione al quale il beneficio 
� rstato richiesto ed attribuito al momento dell'acquisto (Cass., 5 
dicembre 1972, n. 3505). 

Oribene, intuitive esigenze dii 1coerenza del lStistema iffi/Pongono di 
attenersi allo stesso criterio anche quando l'accertamento della avvenuta 
ultimaziione della .costruzione assume rilievo (ex art. 20 legge cit.) 
agli effetti della ,decadenza IP& la rivendita dell'area. 

Invero, poich� la causa della decadenza dai benefici non � la rivendita 
in s� bens� la mancata utilizzazione dell'area per la realizzazione 
del progetto cosrtruttivo in funzione del quale i benefici vennern 
acco11drati, assume certamente rilievo, ai fini di tale sanzione, il fatto 
che la .costr:uzione non rsia stata ultimata e 1che l'acquirend!e-rivenditore 
non sii.a pi� nella possibilit� di ultimarla. 

E, siccome ai fini della legge di agevolazione di cui �si discute, si 

ritiene COffilP["eso il�ra gli � acquisti di aree edificabili � aventi ad oggetto 

la costruzione di case, anc:he l'acquisto, dal iPtr0pirietario di un'area o 

dii un edificio, del diritto di superficie o dii solP'raelevazione (Ca:ss., 10 

marzo 1970, n. 608), �si � ritenuto che le 1stess.e conseguenze che d'�lscen


dono ,dalle ~potesi gi� considerate (costruzione non effettuata, costru


zione effettuata od anche rsoltanto ultimata da altro sogigetto al quale 

l'area sia rstata trasferita) debborio trovare apa;>Uca2lione anche nel caso 

in cui -come nella S1.Pecie -la 11.1ivendita concerna l'area SO[plt"astante 

(lastrico solare) della costruzione non ultimata (Cass., n. 3505 del 1972, 

cit.; lid, 10-novembre 1970, n. 2316). 

Si rimane, invero -secondlo la testuale affermazione di questo 

S.C. (cfr. sentenza n. 3505 del 1972, cit.) -all'interno del CarIIliPO delimitato 
dalla fattisipecie astratta di decad�nza dalle agevolazioni fiscali 
in questione tanto :se oggetto della rivendita da parte dell'acquirente 
dell'area edificabile che abbia ottenuto tali benefici, sia la stesrsa area 
con la soprastante costruzione non ultimata, quandlo S'e oggetto di essa 
sia il lastrico isolare della costruzione non ultimata.. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1014 

Essendosi, perci�, fondata su presupposti palesemente mu-one,i, e 
p!reciisamente: 

1) 1su quello della aS1Serita non identilicabilit� -ai fini della 
spettanza (e, conseguentemente, della perdita) dei benefici in :parola della 
� area edli.ftcabile a [piano di �CJallllPagna � e di quella OO[pl!l'astante 
un edificio gi� [parzialmente costruito (lastrko solan.-e); 

2) 1su quello (implicito) d:ella ineststenza �di un preciso triferimento 
della attivit� edificatoria dell'acquirente alla �costruzione � :risultante 
dall'atto. o comunque dal !P(["Ogetto ~orvato; 

3) e su quello infine (pure implicito) che -sempre ai fini del 
consolidamento del benefilcio attribuito al momento d:ell'a�cquisto -bene 
po1s1sa la cOl.Sltruzione iniziata dlall'acquirente (dell'area) essere ultimata 
da terzi; 
la i.Impugnata 1sentenza -in accoglimento del motivo ora esaminato deve 
essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra Corte 

I d'Appello che ;pirovveder� anche sulle ~ese del piresente giudizio di fi. ' 
cassazione. (Omissis). 

I 

~ 

li 
r: 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 .giugno 1974, n. 1728 -Pres. Gian-!~ 
nattasio -Est. Granata -P. M. Silocchi (conf.) -Soc. CEAT (avv. 

I 

Menghini) �c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio). 

~ 

Imposta di registro -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mez-r= 

I~)

zogiorno -Fusione e concentrazione di aziende -Limite territo


riale. 

(I. 29 luglio 1957, n. 634, art. 38). 
L'agevolazione dell'art. 38 lett. d) della iegge 29 luglio 1957, n. 634, 

�1 

si applica nel caso di fusione quando la nuova soci�t� risultante dalla 

fusione si insedi nel territorio del mezzogiorno e nel caso di incorpo'


II

razione quando la societ� incorporante sia insediata nel detto territo


rio (1). 

(1) JJn senso 'confocme Oass. 10 novembre 1971 n. 3186, dn questa Ras-
I 

segna, 1972, I, 106. Per vero non .sembra �logica la iLimitazione del � fa'1Jtore !:: 
territorio � aiLJ.a solJ.,a nuova societ� dsultante dailfLa fusione o aaita sooa so-r 
ciet� inco:rpocainite. Le ag1evo1azioni delJ.'a!l't. 38 vanno poste in relazione i':

t:: 

con queB.a dell'axt. 36 non essendo ammissibtle che per iLe op�erazio!Ili sue-' 
cessive (aumenti di ca~taJ.e, trasformazione ecc.) siano posti ldmi.ti pd� 1: 
ompi di quelli 9'al>iilWti p0< 1'-aria cosOituzlone (C,.,, 12 mo.gg!o 1971 

I 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIIA 1015 

(Omissis). -Con l'unico, �complesso motivo di ricorso, la� Soc. 

� CEAT., deducendo violazione degli artt. 3,3, legge 28 giugno 1957, 
n. 634, e 12 delle Dis1.posizioni. sulla legge in generale, sostiene che illegittimamente 
la Corte del merito ha escluso, in base ad erronea intelt"pretazione 
della norma regolatrice, l'appltcabilit� nella fattistPecie del 
beneficio fiscale previsto dalla 1suc�iitata legige 28 giugno 1957 (art. 38, 
lett. d) per gli atti di trasfo:mnazione; ct:UJSione, concentrazione di ditte 
aventi 1sede e svolgenti la loro attivit� indUiStriale o commerciale nei 
territori dell'Italia centro-meridionale. 
E deduce. a soste.gno dell'assunto: a) che, in mancanza di estPlicite 
enunciazioni contracrie, deve ritenersi �che per la concessione dell'agevolazione, 
nel caso di fusione, sia sufficiente che una sola d!elle 
societ� abbia sede nell'Italia centro-illleridionale; b) ohe al suenunciato 
princi(pio nessuna limitazione pu� essere apiportata in riferimento alla 
sede della 1societ� mcorporahte, giacch� una siffatta limitazione non 
troverebbe alcuna base nel disposto legislativo; c) che, comunque, la 
Soc. � A.M.C. �, avente sede in Anagni e tuttora in vita al momento 
della registrazione dell'atto dii. fusiOne, aveva .dilritto all'applicazione del 
beneficio in questione. 

La censura � infondata; e le statuizioni della sentenza im1pugn.ata, 
conformi al diritto, devono Testar ferme, tPer quanto la relativa motivazione 
vada emandata nei selllSi che saranno precisati in appresso. 

Non pu� essere, invero, .condivisa l'enunciazione ptrimaria, fatta dalla 
Corte d'appello, secondo cui, nei 1casi di fusione dli societ�, � Selll!Pre 
necessario rper l'a;pplicazione del benefido fiscale di cui trattasi, che 
tutte le societ� interessate alla fusione abbiano sede nei territori dell'Italia 
�centro-meridionale. 

Tale interpretazione della norma non pu� essere sostenuta in base 
ad elementi dli ordine letterale, giacoh� l'adozione della forma ;plurale 
nell'espressione � atti di trasformazione, fusione, concentrazione di ditte 
�venti sede nei territori di cui all'art. 18 � risponde ad esigenze me


n. 13�63, ivi, 1971, I, 895). Se iLa societ� pe.r :fu-uih.ie deL1a agevoJia.zdooie deil.iL'art. 
36 non pu� ciistituire succmsa1i, o assumere intooessenze �e parteoipaziond 
ilil ail1lre 1socieit� che, �anche .so'.Lo poten2liailmente, ope!lano fuori dell. 
mezzogiorno (Oass. 11 ma:rzo 1972 n. 706 1e 14 iLuglliio 1972 n. 2398, ivi, 
1972, 334 e 844), sembra evidente che ilia stessa societ� non possa mcocporarr:
ne al1lre che in 1conc:reto, e non solo iportenzia!l.menite; operano fuori 
del territorio agevoilato. Inoltre non � ,,guffi�iiente che iLa �Societ� SI�.la � liinsediata. 
nel mezzogtorno, ma occOO:'lt'e 1che nel detto temrtorlo .svoilga ia sua 
attivit�; J."indllicazione ne;l ter:ritcmio del mezzogiorno dell.iLa sede deliLa itlJUOl\11a 
.societ� trisultainte diail.La fusione o .della societ� iitlJcompooarnte, avrebbe un 
via1ore p11.IDamente fo:rmaiLe; ma non � questo che richiedono 11.'art. 36 e 
il.'oot. 38 lett. d). 

1016 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ramente grrummaticali, <come isi desume idal fatto che il plurale si riferisce 
anche agli atti dtl. trasformazione, 1che interessano una sola ditta. 

E nemmeno, a sostegno della enunciata intel'JPretazione, possono essere 
addotti elementi di ordine logico desum1bm dalla ratio legis, che 
si identifica (come la Cort� del merito ha esattamente rilevato) con 
l'intento ,del legislatore di favoriire (mediante la concessione di benefici 
tributari ed altre agevolazioni) la costituzione, l'insediamento e il !POtenziamento 
dii imprese industriali e 1commerciali nei ,suinclicati territori. 
Difatti, secondo il iPil"incipio enunciato nell'impugnata sentenza, 
resterebbero esclusi dal beneficio alcuni atti [per i quali la coil'l'ispondenza 
alle finalit� 1suenuncdate risulta marnifesrta e cio� ,gli atti di fusione 
che, [pur irifwendosi ad imprese in parte insediate, in [pa!l'te non 
insediate nei territori dell'Italia centro-meridionale, designano quale 
impresa incorporante quella insediata nei detti territori o !Pll'evedono 
l'insediamento nei territori stessi nella nuova societ�, risultante dalla 
fusione. 

Oacorre, dJUnque, adottare una diversa interpretazione, che assicuri 
la piena rispondenza dell'ambito dli applicazione del ibeneficio alla suenunciata 
ratio legis. 

In concreto, va pertanto 1sancito che il beneficio IPll."evisto dall'art. 
38, lett. d) della legge ,suindicata � appUcabile in !riguardo agli atti di 
fUJSli.one di ditte, sia nell'ipotesi che tutte le ditte interessate alla fusione 
abbiano sede nei territori indicati nell'art. 1� della legge :stessa, sia nelnpotesi 
che soltanto alcune delle ditte abbiano in tali te:ro:itori la foro 
sede, 1purch�, in questa ultima ipotesi, sia 1stabilito l'insediamento nel-
l'Itali� centro...meridionale della nuova societ� risultante dalla fusione 
ovvero, nel 1caiso di incorporazione, sia designata come im;presa incoxporante 
quella insediata nei detti territori. E si d!eve, co:ro:elativamente, 
escludere l'aP1Plicaibilit� del beneficio, quando la societ� risultante dalla 
fusione 1si insedi fuori dei detti territori. ovvero (come nella sipecie) sda 
insediata fuori dei territori stessi la societ� inco;rporante, giaicch� in tali 
ipotesi, mentre non si realizza un potenziamento e uno 1svilU1PiPO di 
imprese nelle zone da favorire, si verifica addirittura la soppressione di 
un'impresa gi� insediata in una delle dette zone. 

Con l'enunciazione di tali principi restano confutate le iprime due 
ragioni esposte dalla societ� � CEAT � a 1sostegno del ric�mso; ma anche 
il terzo rilievo � IPll."ivo di fondamento. 

Difatti, una volta accertato che l'atto di fusione, rper difetto dei 

requisiti dli legge, non IPU� beneficiare della agevolazione tiributaria di 

cui trattasi, irisulta privo di ll'ilevanza l'argomento addotto dalla :ricor


rente, secondo ,cui alla data della registrazione, non essendo stata an


cora iscritta la fusione nel registxo delle ima;i1rese, la Soc. � A.M.C. � 

doveva consiidera11si tuttoxa in vita, e 1con sede in Anagni. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. VI, GIURI!;PRUDENZA TRIBUTARIIA 1017 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 giugno 1974, n. 1805 -Pres. Saja Est. 
La Torre -P. M. Silocchi ~conf.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Saltini) 1c. Florio (avv. Gwgiulo). 

Imposta di registro -Termine per la registrazione -Verbale di aggiu


dicazione -Tiene luogo di contratto -Necessit� di successivi atti 

per il reperimento di mezzi di finanziamento -Irrilevanza. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 80 e 110; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, 
art. 16). 
n verbale di aggiudicazione nei procedimenti di. asta pubblica e 
licitazione privata tiene luogo del contratto e, salva la eventuale necessit� 
dell'approvazione, deve .essere registrato nel termine, a meno che 
non risulti da espressi e particolari elementi rimessi alla valutazione 
del giudice di merito, l'intento della P.A. di rinviare la costituzione 
del vincolo contrattuale al momento successivo della stipulazione del 
contratto. Non hanno influenza sulla perfezione del vincolo contrattuale 
successivi atti diretti al reperimento dei mezzi finanziari (richiesta di 
finanziamento, stipulazione di mutuo), atti che attengono all'adempimento 
e non alla formazione del negozio (1). 

(Omissis). -La Corte [palermitana, dopo aver posto (ma acicantonato) 
l'esatta :piremessa che �� con il verlbale 'di a.!?�giudkazione che si 
perfeziona l'incontro di volont� fra le :parti e che dal verbale medesimo 
si originano gli effetti sostanziali del rapporto �, :rkonoscendo altresi 
che �l'aggiudicazione de qua non sia soggetta ad app1rovazione nel senso 
indicato dall'art. 81 della legge del registro ., � giunta IPOi alla conclUJSione 
che � il verbale di aggiudicazione de quo non � titolo costitutivo 
del sorgere dell'�llllPosta in quanto �che non pu� ritenersi atto 
definitivo e costitutivo a tutti gli effetti del contll'atto di appalto �. 

(1) Stilla ~ima� pM"te deilJla massima ILa :giwrdS[pil"Udenza � oostarnte 
(Cass. 20 giOOIDJaio 1971 !Il. 115, in questa Rassegna, 1971, I, 409). lin1leressanrfle 
� poi la rsecooda 1r>im-te; aissa� spesso avviene (ispecie in 1relazdooe ad 
OOl!ltlraitti eseguili da eDJti pubbl&cd per delega) che dopo ll'a:g.giudilicazdOl!le 
vengono compiuti atti che sono Pll'eiliimiTIJim-i �al!la eseouzd:one dcl contratto 
(['ente esecuto!l'e dev1e, m adermpimoo1lo di obbtldighi sta:bilditi dm ciroo[im-i 
o 1I1Je[['atto di deiLega richiedfil'le aai'Ammirrrlstrazfune deiLeganite o i[ comp1etame\
I!Jto di atti iTIJe!l'elIIJti a[ progetto o ail finanziiamento ovv&o a:ttoodere 
un beTIJesta!l'e); ma .salvo oasi eooezioinali, traittasi di artti di [1Mevainz1a 
interna 1ll'la deileglal!lte �e deLegato inil!lfluenti :suLLa p:eriezione dell. vinco[o 
oonitrattuale. Anche quando fil. deLegante si riserva di vigd!la:re suilil'opeirato 
del delegaito imponendo un sistema di veri1fi.che 1e di �COllltroilili .sosta1I1Ziali 
non previsti da :norme idi legge, non 1cambiia ila :r:i1eva1I1Za fOII'maJJe delil'atto 
di aggdiuclioal!lione. L'a:ggiudiicaziOIIIJe sar� qumdi da 1c0t!l:Sidiemre perletta 

1018 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

E ci� attraveiiso il seguente ragionamento: 

a) il Comune, ottenuta dal Provveditorato 00.PP. di Pale['ffio (il 
quale aveva aipprovato il :progetto e ,concesso un 1contributo sulla spesa 
prevista) l'autori!z2lazione a rinnovare ,con offeirta in aumento la gara 
gi� and:ata deserta, � �COn provvedimento del 2 settembre 1965 delibeT� 
di iprocedere a nuwa Ucitazione privata, quella aP1Punto che sii svols�e 
il 7 1settembre succei>sivo, nel col\So della quale i lavori furono aggiudicati 
all'iilllPl'esa ... con l'aumento del 35 % , e, quindli, per � una somma 
maggiore di quel1a di L. 50.000.000 di cui il Comune disponeva �; 

b) questi, !Pertanto, � per potel'!si validamente impegnare ad eseguire 
la sua prestazione di pagare il maggiore c�orni.spettivo dell'a(!;>palto 
�, si trov� nella necessit�, per un verso, di richiedere al Pil"ovved!itorato 
00.PP. il maggior ,contributo 1statale e, per altro vel'lso, dli contrarxe 
1con la Cas5a DD.PP. un mutuo suppletivo; 

e) � la fattispecie in esame, dunque, autoruzza a ritenere che era 
del tutto necessaria la successiva e peraltro prevista manifestazione di 
volont� dell'amministrazione comunale, ,conCII"etatasii nella delibera del 
Consiiglio 1comunale n. 72 del 21 settembre 1965, con la quale venne 
d:eli:berato appunto di ,chiedere al Ptrovveddtorato 00.PP. di Palerirno il 
maggior �contributo statale �. 

� questo il ragionamento che la Finanza 1cens'lllra con l'unico motivo 
del suo ricorso, denunziando, oltre alla violazlione e falsa awlicazione 
delle norme vigenti in materua, l'omessa, insufficiente e contraddittoria 
motivazione che inficia l'impugnata pronunzia. Deduce in iPil"O[posito 
la il;icorrente che, non essendosi accertata l'esistenza di a1cu.lla clausola 
che subordinasse l'impegno del Comune all'avvenuto ireperimento dei 
fondi, n� questo essendo previsto dalla legge come evento condi2:ionante 
dell'effiicada del vincolo contrattuale, non (poteva nella specie disapiPlkarsi 
il 1princiipio (ex art. 16 1. cont. Stato X'i!chiamata dall'art. 95 d.l. 
Pres. Reg. Sii.e. 2�9 ottolme 1965, n. 6), :secondo cui il processo verbale 
di aggiudicazione dlefinitiva equivale, iper ogni effetto legale, al con-

quando essa � vi!noolianite per di soggietto ohe ha mdetto iLa gaira verso 
il.'aig~udioatario, cosa che aivv:iene 1sempire, a meno ohe netl bamido non s�i 
espliciJtamente ,sfJa:biUto, in deroga ailll'art. 16 deli1a ilceggie di .conJtabiliit� dd 
Stato, �che l':aggiudiicazdone ha valooe solo pirepairatoo:do. Nemmeno pu� rite1Dlei1si 
che i menzionati. atti rpreldmi:n:ari' 1ailll"eseooziione ai quaild !l'ente deliegiato 
pu� essere tenuto mano mconducibdili alfil'approvazione di oud alil'airtiooLo 
81, giacch� questa norma fa merimento al'La approvaziione dm SE!ll1SO 
proprio obblligaitOll'ia per legg,e (e come ta1e rlilevante poc 1l'alitro contraente) 
e non ad a:litre foo::me a.ttpliiche e facoilitative di .controilil.o sostan2ltaile 
(Cass. 11 dicembre 1968 n. 3939, ivi, 1969, I, 287), a meno che taluno di 
detti atti �di .controliLo, pur lllon :previsti dai11a ilieggie, si1a assunito cOilile 
condizd01I1e sospensiva del contratto 1e sia per tai1e ragiiooe opiporrrlbdiLe aJ. 
contraente privato (v. nota a Cass. 13 dicembire 1971 n. 3610, ivi, 1'972, 130). 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRmUTAMA 1019 

trato, si da obliga:re senz'altro e immediatamente l'appellante Comune. 

La 1censuxa � fondata. 

Al princiipio ora rico~dato, 1che � 'costante nella giu:r�IS[p(['Udenza di 

questa Corte Suprema (dr. sent. n. 348 d�el 19618; 2611 del 1969; 115 
del 1971; 31227 del 1972,) e la ,cui esattezza � data :per certa anche dal 
giudiice del m~ito, in tanto pu� negaJI"Si aro>Itcaz:ione in quanto questi, 
intertpretando il 1contenuto del veiribale di a:gigiudiicazione, ma ron motivazione 
adeguata ed esente da vizi logici o giurud, abbia aocertato 
l'intento della P.A. di ,rinviare la 'costituzione del vincolo contrattuale 
al momento successivo della sti(pula del 1contratto, che, altrimenti, ra1Ppresenta 
una mera fOl'IIIlalit� non influente sul vinculum iuris ~i� posto 
in essere col ve:ribale di aggiudicazione: atto in jpalri tempo conclwsivo 
del [pl'ocedtmento di gara e dell'accordo delle parti contraenti (cfr., per 
una fattispecie analoga alla presente, Ca:ss., 9 agooto 1972, n. 2656). 

Senonch� � :pro,prio con riferimento a tale ind!agine, di essenziale 
i.J:niportanza ai fini della solUizi.one accolta, che la ratio decidendi si rivela 
viziata e 1cairente. Il 1SU riassunto ragionamento, infatti, non vale 
a sanrure la manifesta 1Contraddizione 1Che subito emernge dal confronto 
fra la premeSISla e la conclusione dell'intero discorrso (art. 360, n. 5 c.p.c.). 

Quando, nel rpunto sulb b), si osserva dalla Corte .palermitana che, 
ad aggiudkazione avvenuta, il Comune 1si trov� nella necessit� di reperiire 
altri fondi per � eseguire la sua prestazione� di 1pagare il maggior 
col'tr]�ettivo dell'aP1Palto ., si indUJgia, 'cosi dlscOI'lrendo, su un rilievo 
che� serve in realt� ad elud&e ma non a risolvere il problema, i cui 
termini vengono in tal modo 1spostati: dalla fase (strutturale) della 
costituzione del vincolo 'contrattual�, la sola incidente sull'aspetto tributario 
(art. 8, 80 e 110 Lr.), alla fase (funzionale) dell'attuazione del 
r81P'Porto obbligatorio, riguardante invece un momento successivo e, di 
per s�, estraneo al thema decidendum. 

Ed invero, una volta 1che la stessa �Corte aveva escluso il verbale 
di aggiudicazione de quo dal novero degli �atti soggetti ad approvazione 
o che non possono avere esecuzione senza che sia trascomo un 
intervallo di tempo fissato dalla legge � (art. 81 l.ir.), non si vede come 
pote.sse poi negargli la normale ed immediata efficacia giuridica, ritenendola 
apoditticamente subordinata -e senza il 'Sostegno di alcuna 
norma di legge -alla condizione dell'acquisita provvista finanziaria da 
parte dell'ente awaltante: cosa che, avendo attinenza all'ade:rll[pii.mento 
e non gi� alla formazione del contratto, non pu� iipso iure elevarsi a 
condizione della validit� o efficacia del vinculum iuris, senza che ci� 
risulti da una espiressa manifestazione di volont� della P.A. eventualmente 
interessata a rinviare il suo impegno. 

Questo, dunque, era d� �che il giudice ,di merito doveva accertare, 
i()rima d:i dedurne ,che, LSUiSS~stendo per l'ente la necessit� di procurarsli 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

1020 

la ma:g;gicxre CotPertUJra, il vertbale dli aggiudicazione IP&des:se per ci� 
stesso il suo valore di atto defillJittvo ed equivalente per ogni legale 
effetto al >Contratto di appalto. 

Ma quando, nel [pUilto S'Ulb e), la Corte d'appello si dice autorizzata 
a ritenere 1che era ne~essaria la e S'UIOcessiva e !Peraltro prevt�lsta manifestazione 
di volont� dell'amministrazione 'comunale�, non fa altro che 
Jiquida:re, 1con quesito bveve e oscuxo inciso, l'unico argomento destinato 
a sorreggere l'emessa pronun.Zia: d!i 1cui, pertanto, non si riesce 
a ricostruire l'iter logico giuridico. E ci� pooch� un si fugace aiccenno, 
non !Pll"eceduto n� :seguito da alcun chiarimento, ma inseriito d!i sfuggita 
e ambiguamente nel contesto dii tutt'altro discorso, lt'im.ane un frammento 
isolato e indeciflrabile, da esso non risultando: quale fOS1Se questa 
manifestazlone di volont�; quale il suo 1contenuto; dove e quando 
e$p(l"e.ssa; a quel fine diretta; 1se, in 1Partiioo1a:re, fosse intesa a regola.re 
solo l'ai91Petto contabile, interno all'ammini.srtlrazione dell'ente pUJbblico, 

o a :riflette11Si anche sul lt'apporto esterno 1col IP!l."ivato 1contraente, e in 
tal guisa da .subordfinare la definitivit� dell'aggiudicazione alla stipula 
del successivo contratto. -(Omissis). 

SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA 
DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 igiugno 1974, n. 1830 -Pres. lic�rdi 
-Rel. Aliibrandi -P. M. CutrU1Pia ~conf.) -Ministero dei lavori 
;pubHci (avv. Stato Tarin) c. soc.n.1c. Croce (avv. Andlreini e Cendierelli). 


Appalto -Appalto di opere pubbliche -Documenti contabili -Firma 
dell'appaltatore -Onere della riserva. 

(R.d. 25 maggio 1895, n. 350, art. 54). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserve dell'appaltatore -Fondatezza 
-Interessi -Decorrenza. 

(D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36, quarto comma). 
Nell'appalto di opere pubbliche le riserve dell'appaltatore sono correlate 
non allo stato di avanzamento dei lavori ma a quello di una 
regolare contabilit�, essendo appunto questa e non altra quella che 
deve essere firmata dall'appaltatore. L'onere di fo1�mulare la riserva, 
infatti, ha per presupposto la firma dei documenti contabili, ed � in 
correlazione a tale adempimento che l'onere della riserva va osservato 
al fine di evitare la decadenza (1). 

(1) LI p-i:nciipio:, ms� CO(l]JsideraJto, � esatto, ma appatrte di equiivoca poirtaita 
se llifulrilto aMa speme decisa; in� sembra poteirsi. gj.JuJstiif�oar, m taJ.e 
prospettiva, peir ila esp!t'leSSa pvemessa seCOllldo oui illa ~01DJ0 del giudiice 
di merdlto, in qUl8illJto appil'eZ2lamenito di fatto, !DO!llJ era SUISOettiibile di 
riesame. � chiaro, dndlatti, che !La fiirma .a,ell1a ,OODJtaibiliJt�, arnche se c.d. !P'I'OVvdisorria, 
e ailJche se � fatta al solo fine d:el rilascio del primo �ertificato di 
pagamento ., OOill(pOlrta oomUi!llque i'oliliere dell.'appawtaitore di :lioirmuilare, a 
pe!IlJa di decadenza, ile !ciserve irelaitive aiJ.ilJe patr1Jiite CIOiilJta�bd:lIBzate; cosi come 
� 1evidelillte ohe il'aippLiicazimre di un prezzo urni;tairio diV1erso da quello aipiplioaibfilie, 
l!tmgi dail 001IJ1senitire di prom:aistilillaire ile riserve dell'apipalJtaitoire ailiLa 
definditiva, ed evenitualimenrte ,<lifDeirente .cooitabfild:zzazione, costituisce aJlllto.. 
nomo motivo ili riserva. A rprescimdere dail dil\neirso ed eriroineo aP'P'!'ezzamento 
di fatto a We IPII"O'POsiito esp!t'lesso dai .gtudlicl di aJP!PeliLo, comunque, 
riisuilita ��aJ�:a stessa motilvazionie sorpra irirprodoitta che la impugnata decdsionie 
aveva eirll"OIIlleamente escluso J.'onere della tempestiva riserva irelaiti.

1022 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'art. 36, quaTto coma, del capitolato generale di appalto appTovato 
con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nel disporTe che �sulle somme 
contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi 
legali 1cooninciano a decorrere 30 giorni dopo la data della registrazione 
alla �corte dei conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto 
con cui 1sono state crisolte le controversie �, stabilisce il -termine iniziale 
della decorrenza degli interessi, con esclusione di ogni altro dies a quo, 
incluso quello che coincide con la proposizione della domanda giudi'
ziale (2). 

(Omissis). -Con il pT'iimo motivo del ricomo I'Amin~strazione dei 
lavori pubblici, nel denunziare la violazione degli artt. 36 e segig., 52, 
53, 54, 58, 85 e seg.g., :r.d. 25 magigio 1895, n. 350, 20, 26, 34 d.P.R. 
luglio 1962, n. 1063, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.1c., si duole che 
la Corte del merito albbia ritenuto infondata l'eccezione di decadenza 
della societ� a(ppaltatrice avendo considerato che questa� aveva temjpestivamente 
formulate le riserve. Deduce, in via di censura, la 'rkorrente 
che la Corte del merito nel 1Pairlaire di contabilizzazione provvisoria 
� caduta in equivoco, 1considerando tale quella eseguita (per partite 
provvisorie, mentre trattava:si di ,contabilizzazione eseguita nei regolari 
docUJm.enti contabili, non gi� 1su statini e blogliacd. Agigiunge che 
unico era 1stato il criterio di contabilizzazione, e, con la firma senza 
riserve del relativo allilbramento, l'impresa lo aveva accettato. 

Il motivo non � fondato. 

~amemite ailla ccmtalbfilt� CJd. provvisoria, senza tener presente, cio�, che 
l'iaippaJJtaitore ha il.'cmere della tem(pestiVia !p['Oposizhme deJJ1a :r:ism-via, a pena 
dii decadenza; anche lllJel �caso di 100ll1Jtaibiliizzazrone iprovvdisocia dei iLavoo.i e 
che tale cmerie � viene meno solo in caso di contabiiit� informe e irricostruibile, 
che non dia modo all'appaltatore di rewciersi conto delle ragioni de1Z 
suo dissenso in relazi.one a quanto viene contabilizzato, cio� fatta per otfre 
cos� approssimate o indistinte (come in semplici appunti e brogliacci) che 
non consenta l'esatta individuazione deile partite di lavoiro registrate� (Cass., 
10 ,g,ennMo 19'73, n. 78, retro, I, 25'9, ed ivi priecedentfli. mnota). T81Le errore, 
evldelllJtemente di ditr:Ltto, ,eria .stato 1aippunito deilllli!lJciato; e il.'afl1ermamooe di 
p['mcipfo SQIPTa massimaita non aippaire qtrl.tndi pe!l.'ltinJenJte alla :llartroiJsipecde, 
mche per"ch� ~msmdacaimli ~nrtidi fatto dei giudici di aipip1ello, 
iiJn .quanto T'ivo1ti a stab:iil.We quale dovesse considooairsi iLa comabilizzazrone 
defitnilti.va deiLla parata i111 comestazicme (e quindi d!Spia:-ati ad un'inidagine 
supedliUla, mvieoe, ai fini deilila deoisfolll!e, e .si:rutomatilca, anzd, del:l'eirirore dJi. 
ditrttto daI quale eDa ,co.ndizdoomto il.'iter lo~co della ip['OlllJUilci1a), 111on avrebbero 
doV1U1to ,essere di ostacolo 1ailil.'1aipp1icaziooe, :im :sede di ilieg�ilttirmd.t�, del 

prii!llcipiio di diLri1lto 01ra l'Loordato. 

(2) ~inciipio di 1ev'ideme esattezza, irn oodinie ail. quale lllJon constaino 
precede!llti in termilni della Corte di caissaziomie 1oon riferimento alil.'airt. 36, 
qll!M'to comma, del d.P.R. 116 il'lllglio 1962, 111. 1003. Conf.: .Arpp. Roma, 
a1as1&111111;1-i1i1ifti!=1:1r&r11r11=tm~::,:,;11i1;11irlirrtmrillBlfffltirr011111111�fr)1r111110 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1023 

La Corte diel merito ha disatteso la sollevata eccezione di decadenza 
non riconoscendo fondato l'assunto dell'apipellante incidentale secondo 
�cui le riserve relative ai lavori menzionati a pag. 2 del registro 
di contabilit�, 1sotto la ,data del 6 giugno 1963, dovevano essere formulate 
all'atto della firima apposta dal rawresentante dell'imprresa sul 
registro nella stessa data e non gi�, come si � 'V'erificato, il 25 gennaio 
1964. Infatti, la Corte d'appello ha osservato che la contabilizzazione 
di �cui sopra � tprovvi:s-oria, 1pea:ich� fatta al solo fine dlel rilascio 
del primo certificato di ;pagamento in acconto. E, a �Conferma di 
tale aipprezzarmento, ha precisato �che l� iprovvisotiet� si estendeva anche 
al iPrezzo, tanto vero 1che questo, indicato peir l'art. 86 in lilre 24,.000 
al ml., 1si trova invece segnato nel registro di contabilit� in L. 23.650, 
essendo stati disiposti tubi di diverso tiipo. Dall'acicertamento di tali circostanze, 
risultanti dai documenti prodotti in giudizio, la Corte d'ap!Pello 
ha tratto il motivato convincimento �che le riserve fatte il 25 gennaio 
1964 sono teIIl[lestive, dovendosd. 1considerare contaibilizzazione definitiva, 
per la voce in esame, appunto quella del 23 gennaio 1964. Ora, 
come � agevole irilevare, si � in presenza di .un ac�certamento di fatto, 
condotto sulla bais:e delle risultanze documentali e :riservato al giudice 
del merito. Trattasi, 'Cio�, di ;punto della controversia che essendo stato 
ceDJsurato dalla rico'l"l!'ente soltanto sotto il profilo dell'error in judicando 
(art. 360, n. 3, c.1P.C.) e non anche sotto quello diel. difetto 
di motivazione (art. 360, n. 5, �c.ip.ic.), non � consentito riesaminare nel 
pre8ente giudizio di legittimit�. 

29 �aiprue 196'6, ilil q1Uiesta Rassegna, 19616, I, 7112; C'otlil. acrb. Roma, 30 ortlflobre 
1969�, Arb. app., 1970, 388: Coilil. atrb. Roma, 30 giugno 1967, ivi, 
1969, 548. 

11 .criterio si appMca, come !La Oorite di eass~O!IlJe ha gi� avwto occasione 
di precisall'e, a tutti i maggiori compensi e mdet!:mizzi :r�ichlesti dall'appaJitato!
t'e, sia iin sede amrndmstratirvia 1sia in sede :giuddziaile, e qruin.di anche 
alLe somme :riconosciute a titOlo di ir:isairicimento del danno per mademp~
en~e contriattuali de1fil'.AmmiJnis1lrazione cOOlllilUlttenlt (seDJt. 9 iI!Ovembre 
1971, n. 31�61, in questa Rassegna, 1971, I, ,151,3; :COIIllf.: Co11, atrb. Roma, 7 J.'1.1!glio 
1970, ivi, 1970, I, 677; OoN.. atrb. Roma, 13 g1en,naio 1970, Arb app., 1970, 
412; v. \PU["e, l'elarfiiviamernte al compenso l:iquidarflo !P�IJ:" ila ,cJd. socptresa geologica: 
COll. airb. Roma, 7 gennaio 1970, Arb. app., 1970, 306; contra, invece, 
Ooll. atrb. Roma, 25 marzo 1969, Arb. app., 1970, 264; Coll. al'b. Roma, 215 fubooaio 
19�69, ibidem, 148; Cloil:l. airb. Roma, 21 dicembtre 1966, ibidem, 129). 

Nel senso che iJl ,criterio si aipprnca ai ccmtriatti stipuLati 1daiJJ1e amministrazioni 
dello Stato e non a quelli stipulati dagli rut:ri. enti pubblici, cf.r.: 
Ca:ss., 23 nov.embre 1971, n. 3398, Foro it., 1972, I, 2207; Cass., 12 rucembre 
1970, n. 2647, Giust. civ., 1971, I, 7165; Oaiss., 26 ottobre 1970, n. 2162, 
Foro amm., 1�971, I, 1, 33; Coli. arb. 13 matrzo 1971, Arb. Clp1'.>., 1971, 218; 
Coill. airb. Roma, 23 maggio 1970, ibidem, 130; CoN.. iarb. Roma, 20 febbrailo 
1970, ibidem, 101; OoN.. atrib. Roma, 20 ottobre 1969, ivi, 19<70, 29<1. 



1024 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
N�, d'altro lato, � dato individuare il lamentato enoxe di giudizio, 
p011ch� 1come dottrina e giurisprudenze, ordlinaria ed a11bitrale, concoirdano, 
le riserve 1sono correlate non allo stato di avanzamento dei lavori, 
ma a quello di una regolare contabilit�, essendo appunto questa 
e non altra quella 1che deve essere firmata dall'al()!Paltatore (art. 54 del 
regoloonento 25 magigio 1895 ,n. 350). Infatti, l'onere di fonnulare la 
rtserva ha per pres1111pposto la firma dei dlocumenti 1contabili ed � in 
covrelazione a tale adem[pimento che l'onere della riserva va osservato 
al fine di evitare la decadenza. -(Omissis). 
(Omissis). -Con il terzo motivo l'.Armministrazione dei lavoiri pubblici, 
denunziando la violazione dell'art. 36 d.P.R: 16 luglio 1962, numero 
1063, in relazione all'art. 360, n. 3, 'C�IP�'c., si duole che la Corte 
del merito aibbia staibilito la decorrenza degli interessi dalla domanda 
giudiziale, in violazione di quanto ruiwone il ieitato art. 36. 
Questo motivo � fondato. 
L'art. 36, quarto comma, del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nel 
d�IS!Porre che � sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa 
o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 30 
giorni dopo la data della registrazione alla Corte dei conti idel decreto 
emesso in esecuzione dell'atto con cui sono state risolte le controversie 
�, stabiliS1Ce il termine ini21iale della decOI'll'enza degli interessi, con 
esclUJSione di ogni altro dies a quo, i!ncluso quello che coiillcide con la 
prCJ!POSizione della domanda giudiziale. Tale di:S1Posizione non � stata 
osservata dalla sentenza �Jm\Pugnata. Questa, pertanto, dev'essere cessata 
in relazione al motivo accolto 'con r~vio della causa, iper nuovo 
esame, a giudice di pairi .g;rado, che iprovveder�, sul ipunto relativo alla 
decovrenza degli int&essi, in �conformit� a quanto stabilisce il citato 
art. 36. -(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 luglio 1974, n. 2082 -Pres. Mac1carone 
-Rel. Alibrandi -P. M. Sbrocca (conf.) -Prearo (avv. E. e 
U. Veronesi) ic. Minilstero d!ei lavori IPUblici (avv. Stato Conti). 
Procedimento civile -Giudizio di cassazione -Motivi di ricorso -
Questioni nuove -Improponibilit�. 
(Cod. proc. civ., art. 360). 
Appalto Appalto 
di opere pubbliche -Riserve dell'appaltatore Fatto 
continuativo e provvisoriet� delle registrazioni contabili -Deducibilit� 
nel giudizio di cassazione -Esclusione. 
(R.d. 25 maggio 1895, n. 350, art. 54; cod. proc. civ., art. 360). 
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PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1025 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Capitolato speciale di appalto -� 

Natura contrattuale -Violazione o falsa applicazione -Dedu


zione in sede di legittimit� -Esclusione. 

(Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, artt. 323 .e 330; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, 

artt. 42, secondo comma, e 45, 8eoondo comma). 

Procedimento civile -Giudizio di cassazione -Censura che investe 

una sola delle distinte ed indipendenti ragioni sulle quali � fondata 

la decisione impugnata -Inammissibilit�. 

(Cod. proc. civ., artt. 100 e 360). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Maggiori oneri -Requisito 

dell'imprevedibilit� -Riferibilit� alle sole circostanze considerate 

rilevanti dalle parti contraenti. 

(Cod. civ., art. 1664, secondo comma). 

Non � consentita la proposizione nel giudizio di cassazione di nuove 

questioni o di temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giu


dizio di merito, la cui soluzione richiede nuove indagini ed accertamen


ti di fatto (1). 

Non possono essere dedotti per la prima volta in cassazione, per 

il divieto della proposizione di questioni nuove, il carattere continua


tivo dei fatti ,dedotti in riserve di appaltatore di opera pubblica e la 

natura provvisoria delle registrazioni contabili sottoscritte dall'appal


tatore senza riserva (2). 

I capitolati speciali di appalto, predisposti, volta a volta, con rife


rimento al �contratto che, nel singolo caso, l'Amministrazione intende 

stipula1�e, determinandone l'oggetto e precisandone i particolari patti, 

hanno natura contrattuale; la violazione o falsa applicazione delle loro 

clausole non pu� quindi essere de,dotta, a norma dell'art. 360, n. 3, 

c>.p.c., quale motivo di ricorso per cassazione (3). 

� inammissibile il motivo di ricorso che investe una soltanto delle 

distinte ed indipendenti ragioni sulle quali sia fondata la decisione im


(1) Giurisprudenza costatnrbe. Da wtimo, c:fir. Oaiss., 27 .gtug:no 1974, 
n..1925; 9 maggio 1974, n. 1323; 20 febb!l1ado 1974, II1. 459; 20 febb~aiio 1974, 
n. 454; 8 :liebbirado 1974; n. 366; 14 ~ennia1o 1974, n. 101. 
(2) Appliicazio!I1e, :in coillC!reto, .del piiiinciipio di cui alla prima massima. 
(3) Ocmf.: Cass., sez. 'lllll., 8 mairzio 1958, n. 79�3, Giur. it., 1960, I, 1, 882; 
Oaiss., 27 genniailo 1961, n. 143, Foro .aman., 1961, II, 218; 27 �~ea.mado 1961, 
n. 142, Sett. cass., 11961, 225; 26 aprilie 1951, n. 1020, Res:p. oiv., 1951, 344; 
Co:rite dei 1conti, sez 1conrbroillLo, 25 ottob!l1e 1956, n. 81, Foro amm., 19'56�, III, 
I, 123). La natura coill1lrattuailie d!ei �capilbolati specdiaili � pacifiica aniche in 
dottrina; cfu". CIANFLONE, L'appalto di opere pubbliche, 1.971, pag. 189, ed 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1026 

pu_gnata, in quanto il suo eventuale accoglimento non potrebbe comunque 
determinare la cassazione .della sentenza che rimarrebbe sorretta 
dalle argomentazioni non investite dal gravame (4). 

Nell'appalto di opere pubbliche il requisito della imprevedibilitd 
dei fatti ac:Ldotti dall'appaltatore come causa di maggiori oneri assume 
rilievo solo quanto si riferisce a circostanze considerate rilevanti dalle 
parti contraenti, mentre rimane indifferente, ed � quindi superfluo verificarne 
la sussistenza, quando attiene a circostanze di fatto la cui rilevanza 
sia esclusa dalle clausole contrattuali (5). 

(Omissis). -:----Con il rpll'iimo mezzo del ricor:so il Prearo denunzia 
la sentenza impugnata sostenendo �che questa, :rispetto alle d'ue forniture 
di pietrame, oggetto della 'riserva n. 1, abbia erll'oneamente ritenuto 
che si era verificata la .decadenza dii esse ricoNente a causa del-
l'omessa formulazione� di telIJ1Pestive riserve nei documenti contabili 
(art. 360, n. 3, �c.(p.�c.). Deduce, al riguardo, che l'accennata o:rniJslsione 
non poteva deteTII'D..inare la decadenza dlell'aiP1Paltato'l'e dalla cfa.colt� di 
chiedere un maggior �Compenso per .i pi� �giravosi oneri LSostenuti, sia 
perch� quelli allegati dall'ai.P1Paltatore erano fatti �contimiativi, ;ri:sPetto 
ai quali, (per eSIS&e senl1Pa'e rilevabili, non pu� rparlarsi di tardivit� delle 
iriserve, sia perch� trattavasi di registrazioni (provvisorie in corso 
d'opera, rispetto alle quali non sol'lge .(per l'arprpaltatore l'onere di formulare 
riserva. 

n motivo non � fondato. 

Con la IPI'ima riserva, �come � .stato chiarito nell'esposizione dello 
svolgimento del ,processo, il Breaa.-o aveva 1sostenuto il �suo diritfo ad 
un pi� elevato com!P'enso stante la maggiore onerosit� della fornitura 
di pietrame, data l'indliS!ponilbilit�, per il traisipqrto, di grosse ba:rche, 

ivi richiami e .p.lieciedenti .in nota. SuilJla iDJaitura d~ oapd.lto1aito gener~e di 
aiprpalJto (IlJ()['OlUlltiva� nei lt'arprpOII'ti fria i rp!l'iviati e ilo Stato e gJii. enti pubblici 
che siano tenuti per iLegge ad iaidottario, e colrlltrattuaiLe mvecie quando sia 
rilchiiamaoo :Ln convenzj.oni stiipuliaite da aiLtri enJfJi pubblici} c:fu-., da wtimo, 
Caiss., 12 ottobre 1973, n. 2571, m questa Rassegna, 1973, I, 1189 ed ivi 
precedmiti mooita. 

�-(4) Prmcipio .coIJJsolidato. Da ultimo, dr.: Cass., 15 magigio 19'74, n. 1391; 
9 o:nagg~o 1974, n. 1323; Z3 a[>'l1iile 1974, n. 1168; 2.9 marzo 1974, n. 894; 28 marzo 
1974, n. 843; 22 :liebbll'aio 1974, n. 519; 14 gennaio 19174, n. 101. 

(5) Niehl'uiLtima ipa!l"te deliLa motivazione (dalilia q'llla1e � esWaitta la massima) 
vilene espressamente pvecisa1lo, riJJevlaindosi pod. Ja superfluit�, in ra

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1027 

ma, ris~petto alle !Pl"ime due forniture di pietrame, contabilizzate, ri~
ettivamente, il 14 1settembre ed il 25 ottobre 1964, l'appaltatore non 
ha formulato teIDiPestirve riserve e la Corte del merito lo ha ritenuto 
decaduto, a norma dell'art. 54 del r.d. 5 maiggio 1895, n. 350. Con il 
motivo di iric011so 'che si esamina, il Prearo, .c:eru;,urando tale statuizione, 
'solleva du!i! questioni �che sono entrambe nuove, peiich� nelle 
!Pl"egresse fasi di merito non � stato prospettato n� il caTattere continuativo 
dei fatti di cui alla prima riserva, n� la natura provvisoria 
delle regiJStirazioni contabili 1concernenti le (prime due forniture d!i 1Pdetrame. 
Ora, ,come � .gimisprudenza ,costante di questa Corte s:upll"ema, 
non � 1conisentita la proposizione nel .giudizio di cassazione di nuove 
questioni o di temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio 
dii merito, la 1cui soluzione richiede nuove indagini ed aocert.ament 
di fat~o (cosi, da ultimo, 1sent.ze n. 778 e 2000 del 1973). 

Nel 'caiso in esame, le due questioni nuove sollevate dal ricorrente 
sono inammissibili, a;p[punto 1pevch� postulando degli accertamenti dli 
merito in 011dine sia alla natura continuativa, oru>ur no, dei fatti che 
avrebbero dato luogo a pi� gravi oneri per l'apjpaltatore, siia al carattere 
provvisorio delle registrazioni 1contabili relative alle pll"im.e due forniture 
�di pietrame. Ne �consegue �che il mezzo di ricorso, aru>unto (perch� 
con es.so si deducono questioni il �cui esame � precluso, non pu� 
essere accolto. 

Con il secondo mezzo il ricorrente denunzia, in relazione all'art. 
360, n. 3 e 5 �C.,p.c., 1che la Corte dlel merito, sempre a !Pl"Oposito della 
prima riserva, � incorsa in errore nel ritenere che il mezzo di trasrporto 
del pietrame usato (autocar:ri o barche) non incideva sul prezzo dell'opera. 
Sul punto, il Prearo sostiene �che la sentenza impugnata, con 

.gioil.1Je di taJe a9smben1Je IJ['eclwsi0il.1Je, di niiso1LvE!!l"le iJ1. prob~ema sul:l'applicabilit� 
deWarr-t. 1664, d�l 1coclice civile agli apipaLtd di opere [pllbbli1che, che 
il a:iequisii1Jo ideLLa ~evedilbihlit� � ovviamente non pu� non essere riferito 
che alle sole circostanze considerate rilevamti dalle parf!i contraenti >; e la 
precisaziom.e � �utili.e �ed oW>orluna, peiich� spesso crie pi� onerose difficoJJt� 
dd esecuzio1ne vengcmo dedotte, e �a voJ.te ll."kOnOS1Cilu1Je, prorpirlo con lt"i:fe<rtU.. 
mento a .circostanze di fatto la cui lt"ilevarnza � escliuisa dai paitti contrattuali 
�e dai prezzi uni1iarr-i oonvenuti. Delil.a e:rironeit� di �1Ja1e [prospettiva 

�C01St]1Juisce del resto ,significaitiva espressio!Ile Lia fattispecie �Clllli si rifurisce 
la decisione, nella qua~e i maggiori oneri per i .quali ,si chiedeva un coonpenso 
1ell."l�mo dedottd �COOJ. !l'icfecimento 1aMa mag~ooe ddstanza dclLe cave di 
prestito, me1r1Jtre le pvevenmvate modaliit� .eisecwtirve ed i!l rpirezzo u:niltarrio 
staib.llito peir i rin1ietriri conitempJiavano 1espressamenite il.a u1Ji:lizzazio1Il:e di .cave 
e a qualsiasi distan:zJa >. 
' I 
I 

II 

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___.,~df�Ar�,.J 



1028 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

motivazione insufficiente e contraddittoria, ha inesattamente affermato 
che la norma di cui all'art. 19 lett. c, del caipitoleato speciale � analoga 
a quella dell'art. 21 dell'elenco ipll"ezzi, iprevedendo entrambe il facoltativo 
ima;>iego della bwca o dell'autocariro per il trasporto di pietrame 
da annegamento. 

Il mezzo non si ravvisa fondato. 

Questa ,censura va esaminata in base alla IP!l'emessa, conforme alla 
giuriaprudenza di questo SUJin"emo Collegio, che mentre i 'capitolati generali 
di ~alto hanno natura regolamentail.'e e valo!l'e normativo, tanto 
vero che assumono la forma di decreti ministeriali (art. 45 !l'.d. 23 maggio 
1924, n. 827), i capitolati IS{Peciali -(pll"ediStPosti, volta a volta, con 
riferimento al �contratto 'Cihe, nel :si.nigolo caso, l'Amministrazione intende 
stipulare, determinandone l'oggetto e precisandone i particolari patti 
-hanno natura ,contrattuale, come � del tutto incontroveTISo in dottrina. 
Ne ,consegue ,che l'asserita violazione o falsa 31PPilicazione di clausole 
del ,carp>itolato particolare d'ap1palto, non !PU� essere dedotta, a 
nOl'IIIla dell'art. 360, n. 3, �cod. !Proc. dv., quale motivo del iricm-:so per 
cassazione. 

Ci� ipremesso, questa Corte �S'U(prema osserva che, nella S!Pecie, lo 
esame dlella censura mossa dal Prearo resta limitato, per quanto dianzi 
si. � detto, al denurnZiiato vizio dli difetto di motivazione, (pll"osipettato 
sotto il dua;iUce 'i)rofilo dell'insufficienza e della contraddittoriet�. Ma 
neipipu:re sotto tale aspetto la celllSUra !PU� dirsi fondata. Infatti, la Co;rte 
dei m&ito ha preso in esame il ,contenuto dell'art. 19, lett. c, del capitolato 
�~ciale del 7 ottobre 1963 e quello del n. 1 dell'elenco prezzi 
e, rposte a <confronto le due <Clausole, ha considerato che ,con esse le 
parti 1contranti avevano voluto non individuare un detemninato m~zo 
di traStPorto da iim1Pd.e1gaire per l'esecuzione delle OIP&e, ma detexmdnare, 
con ri:f&imento al mezzo UJSato, le modalit� di misurazione del volume 
del materiale traSlPortato. E tale inte;rpretazione la Corte d'31PPello ha 
avvalorato ,con il rilievo ,che le stesse parti avevano (pll"eviisto l'eventualit� 
del trasporto eseguito �con mezzi (autocar!l'i) diversi dalle barche, 
il ,che dimostrava il 1carattere meramente facoltativo dell'impiego 
del mezzo di traS!Porto. Con tale avgomentazione, che si ravvisa adeguata 
e corretta, la Corte del merito, ha dato a~iamente ragione dell'acicolta 
interipretazione dd clausole contrattuali, onde va escluso che riCO\l"ll'a 
il lamentato vizio di motivazione. 

Con il terzo motivo, iPrroposto in relazione all'art. 360, n. 3, cod. 
proc. dv., il ricorrente si duole della decisione di rigetto di quanto 
richiesto con la riiserva n. 3 ('Coffi!Penso per gli oneri connessi al maggior 
volume, riS!Petto alle previsioni, del pietrame usato per le difese). 


PARTE I, SEZ. VII, GIURI$. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1029 

DeduC!e il riicon-ente ,che, a torto, la Corte del merito ha ritenuto atPtPlicaibile, 
1sul [punto, l'art. 2 rdel CllJ[pitolato 1S1Peciale in il'elazione all'art. 14 
del 1capitolato generale, mentre la [pretesa di cui alla riserva doveva 
essere liquidata a norima dell'art. 5 del 1caipitolato S[peciale, in relazione 
all'art. 13 d:i quello generale, che ipl'evede la rilevanza delle variazioni, 
in aumento, delle Ojpere quando ess1e siano Sllljpeil'iori al quinto in pi� 
delle quantit� originarie (<c.d. 'sesto quinto). 

Ne[prpure questo mez:w pu� essere accolto. 

La decisione della Crn:te di merito muove cl'alla iLllte11pretazione della 
clausola 1contrattuale di 1cui all'art. 2 del ,'capitolato sipeciale, 1con la 
quale Qgni variazione dell'�lrrlfPorto delle diverse categorie di lavori previste 
in 1contratto � ricondotta alla disciplina dell'art. 14 del cllJ[pitolato 
generale, con la 1coll1seguente esclusione ,di ogni compelllSo [per l'aiP[paltatore 
ov:e l'aumento non :superi il quinto dell'importo cooniplesisivo del 
contratto. La Corte di <mPello ha ritenuto 1che con questo patto le !Parti 
abbiano inteso escludere l'applicabilit�, nella S1Pecie, dell'art. 13 del 
CllJ[pitolato generale, secondo cui :51Petta all'a1P1Paltatore un equo compenso 
quand�, in conseguenza di varianti 1re1golarm.ente oodinate, sii 
determinino modificazioni [piregiudlizievoli delle quantit� delle varie opere, 
singolarnnente considerate. Ha, iPOi, aggiunto che l'art. 13 sarebbe 
comunque estraneo alla concreta fattisipecie. Tale norma, infatti, si rifedsce 
alle isole varianti, in senso stretto, ordinate dall'Aimministrazione 
nei modi di legge, mentre nel caso in esame, non si ebbe una variante 
disposta dalla 1committente, ma si verific� la diversa ipotesi della necessit� 
tecnica di adi()jperare una quantit� dli [pietrame maggiore di quella 
prevista per ottenere il risultato, penseguito dal contratto. 

Ora, va rilevato 1che contro questo secondo ed autonomo ar:gomento, 
idoneo a 1sorregigere da solo la statuizione sulla iri:serva n. 3, nessuna 
censura ha mosso il rkoo:-rente, onde il mezzo si it'a'V!Visa inamJmiissrubile. 
Infatti, come � giuriiS[prudenza costante di questa Corte suprema, l'eventuale 
accoglimento della mossa doglianza non potrebbe determinare la 
chiesta ,casisazione della sentenza, 1che riisulta IPllr sempre sorretta dall'al'lgomentazione 
non investita dal gravame (v. sent. n. 653 del 1970; 
sent. n. 541 del 1971 e sent. n. 695 del 1973). 

Con il quarto motivo, prOjposto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, 
cod. proc. dv., il ri!co.rirente 1si duole 1che la Corte del meil'ito a:blbia 
rig�ttata la richiesta di cui alla riiserva n. 4 (magigior prezzo per la ind�sipontbilit� 
di cave vicine alla localit� dei lavori). Deduce il Prearo che 
la Corte d'appello ha male interipiretato l'art. 9, lett. a), dlel 'cS{Pitolato 
S[)eciale, che esclude ogni comiPenso nell'ipotesi in cui l'impresa sia 
costretta a .prelevare materiali da cave pi� lontane. Aggiunge che la 
sentenza � viziata da motivazione insufficiente ed incompleta. 



SEZIONE OTTAVA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 marzo 1973, n. 564 -Pres. Rosiso -
Rel. P:ricolo -P. M. Siotto (:conf.) -Riic. P.M. Cianci ed altri. 

Sicurezza pubblica -Riunioni e assembramenti -Diritto di riunione 


Libert� di manifestazione del pensier'o -Differenza. 

(Cost., artt. 17 e 21; cod. pen., art. 51; r.d. 18 giugno 1931, n. 772, artt. 18 e 25), 

Sicurezza pubblica -Riunioni e assembramenti -Riunioni in luogo 
pubblico -Promotori -Nozione -Pubblici cortei senza preavviso 
-Responsabilit� penale dei promotori e dei direttori -Equiparazione. 


(Cost., art. 17; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 18). 

Il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente, con l'obbligo di 
darne preavviso all'autorit� in caso d� riunione in luogo pubblico, � 
cosa diversa dal diritto che tutti hanno di manifestare liberamente il 
proprio pensiero con la parola, lo scritto o altro mezzo di diffusione. 
Pertanto, anche se una riunione pubblica o un corteo, nell'intenzione 
P,ei promotori, � diretto a manifestare adesione ad un'idea o protesta 
contro qualcuno o qualcosa, ci� non dispensa i promotori dal darne 
avviso all'autorit�, per evitare di commettere una infrazione alla legge 
di P.S. (1). 

Promotore di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per 
le pubbliche vie non � soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza 
la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione prratica 
del progetto e al buon esito della manifestazione, partecipando 
alla fase preparatoria della medesima. Per i cortei pubblici, effettuati 
senza preavviso al Questore, promotori e direttori sono sullo stesso 
piano ai fini della responsabilit� penale (2). 

(1-2) Sullla noziOilie di rpromotorre in Cass. 12 marzo 1969, m Cass. pen. 
Mass. annotato, 1971, p. 538, m. 786; �,staito ll'iten'lllto iri'llllliooe in luogo ;pubblico 
anche iii. fatto di ooil.>Ui che, stando in (Luogo chiuso iparral, aittraveirso 
diffusoiri all'uopo colfocaiti, ad una moltitudtne di <Cittadini radunaiti !lllella 
pubblica via (Cass., 11 noviembre 1969 in Cass. Pen. Mass. a'f!.nOtato, 1971, 

p. 971, m. 1421). lii 
ln dottrina v. PANAGIA S., La radunata sediziosa nel sistema delle norme 
penali, in Riv. it. dir. e proc. pen., L973, p. 570. 


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SEZIONE OTTAVA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 marzo 1973, n. 564 -Pres. Ro$so -
Rel. Pricolo -P. M. Siotto (conf.) -Riic. P.M. Cianci ed altri. 

Sicurezza pubblica -Riunioni e assembramenti -Diritto di riunione 


Libert� di manifestazione del pensiero -Differenza. 

(Cost., artt. 17 e 21; cod. pen., art. 51; r.d. 18 giugno 1931, n. 772, artt. 18 e 25). 

Sicurezza pubblica -Riunioni e assembramenti -Riunioni in luogo 

pubblico -Promotori -Nozione -Pubblici cortel senza preavvi


so -Responsabilit� penale dei promotori e dei direttori -Equi


parazione. 

(Oost., art. 17; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 18). 

Il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente, con l'obbligo di 
darne preavviso all'autorit� in caso di riunione in luogo pubblico, � 
cosa diversa dal diritto che tutti hanno di manifestare liberamente il 
proprio pensiero con la parola, lo scritto o altro mezzo di diffusione. 
Pertanto, anche se una riunione pubblica o un corteo, nell'intenzione 
P,ei promotori, � diretto a manifestare adesione ad un'idea o protesta 
contro qualcuno o quq.lcosa, ci� non dispensa i promotori dal darne 
avviso all'autorit�, per evitare di commettere una infrazione alla legge 
di P.S. (1). 

Promotore di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per 
le pubbliche vie non � soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza 
la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica 
del progetto e al buon esito della matiifestazione, partecipando 
alla fase preparatoria �della medesima. Per i cortei pubblici, effettuati 
senza preavviso al Questore, promotori e direttori sono sullo stesso 
piano ai fini della responsabilit� penale (2). 

(1-2) Sullla nozione di ipromotore in Cass. 12 marzo 1969, mCass. pen. 
Mass. annotato, 1971, p. 538, m. 786; �.stato 11."itenuto ll'iumiooie in luogo ;pubb<
Lico anche iii. fatto di ooLui che, istaindo in !Luogo chiiwso ipM'lli, artitraverso 
diffuisoa.-i all'uopo coM.ocaiti., ad una mol:tlrudine di cittadini radunaiti nella 
pubblica via (Cass., 11 nov1embre 1969 in Cass. Pen. Mass. a~notato, 1971, 

p. 971, m. 1421). 
1in dottrina v. PANAGIA S., La radunata sediziosa nel sistema delle norme 
penali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1973, p. 570. 


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PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1029 

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Deduce il ricorrente che, a torto, la Corte del merito ha ritenuto aipplicabile, 
1sul !Punto, l'art. 2 del carpitolato il'iPeciale in irelazione all'art. 14 
dlel 'capitolato generale, mentre la [pretesa di cui alla riserva doveva 
essere liquidata a norma dell'art. 5 del 1ca(pitolato speciale, in relazione 
all'art. 13 di quello generale, che !P'I'eV'ede la rilevanza delle variazioni,I in atlilllento, delle qpere quando esse siano Sllljpeiriori al quinto in pi� 

I 
I 
delle quantit� originarie ('c.d. �sesto quinto). 
Ne[ppure questo mezzo !PU� essere accolto. 


La decisione della Corte di merito muove dalla inte:npretazione della

1 

clausola 1contrattuale di 1cui all'art. 2 del .'capUolato l'ir>eciale, con la

I 
quale ogni variazione dell'importo delle diverse categorie di lavori pre


I 
vtste in 1contratto � ricondotta alla disci1Plina dell'art. 14 del cap,itolato 
generale, 1con la 'CO'.IJJseguente esclusione di ogni c(){lllpeiliso 1Per l'aiP!Pal


i' 

tatore ov:e l'aumento non :sU(peri il quinto dell'importo coonipleslS!i.vo dell contratto. La Corte di a[p[pello ha ritenuto 'che con questo !Patto le parti 
abbiaho inteso escludere l'applicabilit�, nella specie, dell'art. 13 de�l

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carpitolato ,generale, secondo cui S(petta all'a[p[paltatore un equo com


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penso quand�, in 'conseguenza di varianti !I'egolarmente ood:i.nate, Sii 
determinino modificazioni (piregiudlizievoli delle quantit� delle varie ope


1 
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re, 1singola~ente 'collJsiderate. Ha, poi, agigiunto 'che l'art. 13 sarebbe 
comunque estraneo alla concreta fattiS1Pecie. Tale norma, infatti, si riferisce 
�alle isole varianti, in 'sen:so stretto, ordinate dall'.Aimministrazione 
nei modi di le~e, mentre nel �caso in esame, non si ebbe una variante 
dil'iI>osta dalla 'coonmittente, ma si verific� la diversa tpotesi della necessit� 
tecnica di adio;perare una quantit� dli [pietrame maggiore di quella 

I 
I 
prevista per ottenere il risultato, perseguito dal contratto. 
Ora, va rilevato 1che contro questo secondo ed autonomo ar:gomento, 


I 
I 
idoneo a sovregigere da solo la statuizione sulla II'iserva n. 3, nessuna 

censura ha mosso il r1coirrente, onde il mezzo si il'a'VlVisa inammissli!bile. 
Infatti, come � giuriiS1Plt'lldenza costante ,di questa Corte sUipil"ema, l'eventuale 
accogltmento della mossa doglianza non !Potrebbe determinw-e la 
chiesta 1cassazione diella sentenza, 1che :risulta (pur sempre sorretta dall'ar:
gomentazione non investita dal ~avao:ne (v. sent. n. 653 del 1970; 
1sent. n. 541 !del 1971 e sent. n. 695 del 1973). 

Con il quarto motivo, :PTOIPOSto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, 
cod. !P'roc. civ., il ri!corirente 1si duole 1che la Corte del o:neirito a:bbia 
rig�ttata la richiesta di cui alla riserva n. 4 (magigioir pil'ezzo 1per la indi51Poniibilit� 
di cave vk:ine alla localit� dei lavori). Deduce il Prearo che 
la Corte d'a,p!Pello ha male intel'pil'etato l'art. 9, lett. a), del �capitolato 
sipeciale, che esclude ogni �COIDIPenso nell'ipotesi in cui l'imrp:resa sia 
costretta a .prelevare materiali da cave pi� lontane. Aggiunge che la 
sentenza � viziata da motivazione insufficiente ed incomipleta. 


PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

1035 

nali straniere nel territorio della nostra Repubblica, salvo i casi espressamente 
e tassativan:iente indicati dall'art. 12 co1d. pen., fra i quali non 
� prevista la continuazione, non potendo questa �essere considerata un 
effetto penale della sentenza di condanna (n. 1 del comma primo del 
citato artic9lo). 

Ci� peraltro non esclude che possa ritenersi il vincolo della continuazione 
fra reati commessi in Italia e reati commessi all'estero, ma 
perch� sia applicabile l'art. 81, comma secondo, cod. pen. � necessario 
che gli uni e gli altri siano giudicati in Italia ovvero che il colpevole, 
dopo essere stato giudicato all'estero, sia nuovamente giudicato in Italia 
a norma dell'art. 11 del codice predetto (1). 

(1) Lai sen~enm !POOaiLe sWainiem !Pill�, !pl.t'lma de[ 11.'!Lccmosoimerruto, essere 
isC!l'iitta nel casellario giudiziale, a norma deM'art. 606 CJP.p.; ~gli effetti 
deiLl'iiscrizione, v. L'iscrizione delle sentenze penali straniere nel casellario 
giudiziale : effetti, in I giudizi di costituzionalit� e il contenzioso de~lo Stato 
negli anni 1966-1970, III, p. 799. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Il, 9 novembre 1973, n. 223,4 -Pres. 
Erxa -Rel. De FaLco -P. M. Conf. -Riic. Randazzo ed altri. 

Procedimento penale -Esecuzione -Incidenti -Impugnazioni -So


spensione dell'esecuzione -Incidente relativo alla restituzione 

delle cose sequestrate, in pendenza di ricorso contro ordinanza 

che provvede sulle cose stesse -Decreto ex art. 631, 'comma terzo 

cod. proc. pen. -Inoppugnabilit�. 

(cod. proc. pen., artt. 190 e 631, comma terzo). 

Il decreto previsto dall'art. 631, terzo comma, cod. proc. pen., emesso 
dal giudice dell'esecuzione in sede d'incidente relativo alla restituziOne 
delle cose sequestrate, in pendenza del ricorso per cassazione 
contro l'ordinanza che provvede sulle cose stesse, � inoppugnabile, perch� 
per esso nessun mezzo di gravame � previsto dalla legge (artt. 190, comma 
primo e comma secondo, prima ipotesi, cod. proc. pen. e 631 stesso 
codice); e, non trattandosi di provvedimento relativo alla libert� perso




1036 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nale, non pu� nemmeno farsi ricorso all'art. 190, comma secondo, seconda 
ipotesi del citato codice di rito, in relazione all'art. 111 della 
Costituzione (1). 

(1) � aff,ermazione g,i.mispl"UJcLenziaiLe 'coistanite che ~ ipTOVV�eddmooto di 
riestituziooe del1e 'cose 1seq1l!estrate -rptreso a .norma degli airitt. 622 e 6,24 
c.p.p. -ha natuira di ptrovvedimento amministrativio �e come tale non passa 
in giudfoato ed � opporub.ile non .so1lo dai terzi, ma 1ainche dailile parti cOill il 
solo mezzo dell'incidenrte di esecuzione (v. ClaiSs., 29 novembr,e 1971, n. 2458, 
n. 11941) solo quando� 'sta daito da!l. gi1l!di<�::ie 1che [)X'ocede ail.l'i~orne o che 
procede o deve proceder�e al ,giudizio �ed ail. di :liuori di og,ni rigoroso cootr-addiittorio: 
pmvviedimenti 'cosidetti de plano). Iin tale 'caiso esso ha catraitterre 
incidentale ,e sttrumentaiLe, :nei confiro:ruti delile esigenze deil procedimento 
penale ,e non determina ipTeclusione alouna (v. Cass., 1� 1giug:no 1971, n. 2549, 
n. 119523) n� � suscettibhle di impui~one. La giurisprudenza ha talvolta 
affermato che anche il.'ovcline ,di vestitu~ione delle cose sequestraite cOilltelllUte 
in sentenza non � diverso da que1lo 'Pl'Oll'lmciato de plano ed � quindi iooppugnabdle 
'e oppooibi\Le anche da ,chi � staro pan:-:te nel .giiudizdo (Cass., 22 giugno 
1964 in Cass. pen. mass. annotato, 1964, rp. 990, n. 1787; Cass., 31 ottobre 
1966, ivi, 1967, p. 1007, n. 1559; Caiss., 24 giiugno 1966 in Mass. Ufficiale, 
1967, n. 103237), ma questa aff,etrmazione � valida per le ipotesi in cui la 
questiOllle non abbia ,costituito oggetto 'di ,disc1l!ssione o di impugnazione, 
poich� in tal caiso � stato affermato, coerentemente ail. siJStema deil dirirtto 
processua1e pE!\tlale, che �non 'sono tripl!)o;ponibiJ.i m sede idi esecuzione, da 
chi fu rpaitrte neil giudizio di cognizd!one, il.e questioni ccmcetrneltllti fil sequestro 
e decise in :sentenza a seguito ,di .specirfica implll!g:nazioi!lJe. La possibilit� di 
proporre in via mcidenta[Le questioni in ordine ail diritto ,a;lla l!)estituzione 
di 'cose :sequestrate pll"esuppone che rsu tale dixitto non vi sia staita �specifica 
contestazfone sulila ,quarLe il .giudice albbia ;proitllllnci'aito' > ~Cass. 1� marzo 19<68 
in Cass. pen. mas<s. anno"bato, H!r619, p. 89,3; n. 1380). 
In dottrina tailiuno tritiene addi!ID~a che :U pil"ovviedimento, quando sia 
emanato con La sentenza, possa ,essere ilmPll.l!gnato dtanto neil caso in cui 
sta impugnabille la sentenza che lo contiene, senz,a distinguere, come inviece 
si � visto sOipTa che distingue la giuris;plt'U!dienza, fra 'l'riiPotesi della contestazfone 
e quella deLl'emainazione de pLano (v. MANZINI, Trattato di dir. 
proc. penale italiano, 1967, vo!l.. I, ;p. 441). 

Quando petr,ci�, il provvedimento 'di iOOStiituzione sia dato con la sentenza 
che chiude ril giudiZJio �ed in seg:woo ad 'espressa contestazione, ne 
seigue rle .sOtrti (v. Cass. 1� giugno 1971 sopm ,citata), ,ed � come tale ilmpugnabir1e 
e �suscettibile di acquistare forza di g:i'll!dicato. 



PARTE SECONDA 



LEGISLAZJ,QNE 


QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

I -NORME DICHIARA'l1E INCOSTITUZIONALl 

Codice civile, art. 284, n. 2, nella parite itn 1crui 1eisclude che \La 1egj)j;timazione 
rper idecveto1 del Pveisd:dente della Repubblica .possa essere 
colllJc1essa quando, ,esiistendo i soggetti i.ivi indicati, gtJi 'srtessi siiaino ma.ggio11enini 
e aibbiaino dato iii. loro a1SseD1So. 

1Senten21a 17 lLug1ilo 1974, n. 2�37, G. U. 24 luglio 1974, n. 194. 

codice di procedura civile, art. 247. 

Senten21a 23 J.ug1io 1974, n. 248, G. U. 31 lugUo 1974, n. 201. 

codice di procedura 'penale, art. 497, primo comma, nella parte in crui 
non prevede come iLe~o impedimento della comrpardzione all~ 
udienza 1a dertenziooe all'estero. 

Sentenza 3 iluglio 1974, 1n. 212, G. U. 17 iluglio 1974, n. 187. 

legge 7 luglio 1907, n. 429, art. 56. 

1Sentenza 26 giugno 1974, n. 19<2, G. U. 3 'Luglio 1974, n. 173. 

r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 40. 
Senten21a 26 1giugino 1974, n. 191, G. U. 3 foglio 1974, n. 173. 
. legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 58, primo comma, ultima parte, limitatamenrte 
a1l'i1ncfuo �e contro idi esso non � ammesso aLcun gravame�. 

1Senter1Z1a 213 lugld.o 1974, :n.. 2,41, G. U. 3-1 Luglio 1974, :n.. 201. 

r.d. 28 maggio 1931, n. 602, art. 43 (disip. attwaz. codice dii proc�edrura 
penale). 
1Sent�nza 4 lLugl.ILo 1974, n. 204, G. U. 10 Jiug1io 1974, IIl. 180. 

r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 1, l 66, 168, n. 5, 178 e 521. 
1Sentooza. 10 luglio 1974, n. 2215, G. U. 17 lugi1io 1974, !Il. 187. 
r.d.I. 3 marzo 1938, n. 680, art. 61, primo comma. 
Sentenza 23 luglio 1974, n. 252, G. U. 31 Luglio 1974, n. 201. 



~-


92 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 8, p:?nultimo comma, limitatamente 
a11a parte i.in .cui si riforisce al soggetto� che, pur avendo l'assic;urazionie, 
� sorpreso a caicdare rprivo dei so1i documeu::rtd dimostrativi. 
!Sentenzia 9 lugliio 1974, n. 218, 9. U. 17 lug1io 1974, n. 187. 

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 71, nella pa1rte in cui esclude l'applfoazione 
degili a!l'tt. 304 quater e 390 del codic1e di procedura penale. 
1Sentenza 9 J.uglio 1974, n. 217, G. U. 17 1ugliio 1974, n. 187. 

legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 116, primo comma, nella pa!rte 
in cui, quanto alle cosie che servirono o fu11ono destilnate a colITli!Uettere 
il reato, dmpone La confisca anche nella iipotesli di aippaa:itenenza 
d~ �esse ,a perisone �estrianee al r.eato aihle quali non sia !Lmiputabiile un 
~etto di vigilanza. 

Sentenza 17 1ug�.io 1974, n. 2129, G. U. 24 luglio 1974, n. 194. 

legge 17 lugli-o 1942, n. 907, art. 87, primo comma, l!lJella parte in cui, 
quianto 1aJ.1e cose che servirono o furono destinate a commettere il 
ve1a�to, imrpone ia confisca anche nella ilpotesi dii appartenenza dJi. esse 
a peiriso1I1Je 1estran,ee ail reato �a.1le quali non .sia dmputab.He un difetto 
di' vigii1anza. 

Sentenza 17 J.uglio 1974, n. 229, G. U. 24 i1ug1io 1974,. n. 194. 

d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, ultimo comma. 
Sentenza 17 luglio 1974, n. 23�6, G. U. 24 luglio 1974, n. 194. 

legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 76, ultimo comma, lll!eLlra parte in cui 
non Ticonosce il dirJi.tto 1aJ.1a pensione indirietta di guer~a alla madre 
passata �a nuove nozz,e m1JC1c1es.sivamente 1a1la morite del fighlo. 

Sie1I1Jtenz1a 9 i1ugtli1o 1974, n. 221, G. U. 17 lugilio 1974, n. 187. 

legge 4 gennaio 1951, n. 28, art. 3. 

Sentenza 23 lugilio 1974, n. 240, G. U. 31 luglio 1974, n. 201. 

r.d. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 38, lettera e, escilll!Sla 1a parte enunciata 
con 1e parolie �compreso quello previlsto dalla lettwa f �. 
Sentenza 2�6 g.tugno 1974, n. 189, G. U. 3 Luglio 1974, n. 173. 

legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lettera a, nella 
pal'te in cui esclude 1che sia dovuto il triattamento minimo deilla p�rnsiorne 
diretta !per l'assicurazione obblig<a<toria I.N.P.S. iaii titolari di pensio[)
ie idi drv�e!I"sibi1it� 1a c�rko idi altri fonidd o 1g:estioni spedali di previlden:
zia oppuve a carfoo di amminiistrazioni dello Stato. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23, ne11a pa~te in cui esclude che 
sd1a doviuto i1 trattamento minimo delJ.a rp1enis�.o!l'JJe clir:eitita per l'assdcur:
aziiorne obbliigatoria I.N.P.S. ai tito1am di rpernsiorne d~ riversibilit� a 
c1ariico di aiLtri fondi o g,estionii speciali di pl"ev.iidem.za oippwe a carico 
di ammini!strazioni dehlo Stato. 

Sem.tenza 17 lug1iio 1974, n. 230, G. U. 24 lugilio 1974, n. 194. 

d.P.R. 26 settembre 1972, n. 636, art. 3'2, lettera c. 
Sentenza 26 giugno 1974, n. 189, G. U. 3 luglio 1974, n. 173. 

d.P.R. 30 dicembre 1972, n. U36, art. 18, quinto comma. 
Seniten.za 23 luglio 1974, n. ,243, G. U. 31 lugLio 1974, n. 201. 

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301, primo com,ma, 111e11a ipal'te iin c1ui, 
qua111to a11e cose che servirorno o furono destinaite a C()[Il[lletteire il 
11e1ato, !impone la corufisica 'm1che lllel1a ipotesi di arppaCt"tem.'e!IlZa di esse 
a persone 1estl'lanee ali. reato ali.le qualli non sia imputabfile un difetto 
di vigi],a1nza. 
1SenteMa 17 luglio 1974, n. 229, G. U. 24 Luglio 1974, n. 194. 

d.P.R. 29 marzo 1973, 1n. 156, artt. 1, 183 e 195. 
Senitenza 10 luglio 1974, n. 2~5, G. U. 17 1ugliio 1974, n. 187. 

d.P.R. 29 mar2io 1973, n. 156, artt. 1, 183 e 195, IIlJeiliLe parti 11'�J1ative ai 
servizi di 1tell.eviisd001Je vfa .cavo. 
Sentenza 10 lugli.io 1974, !Il. 2216, G. U. 17 luglio 1974, n. 187. 

legge prov. Trento 12 ottobre 1973, nellle piar,tii 1in cui di!srpone concessioni 
di Pl'letsitiiti a favove dli studenti iscritti a qua[siasi a::runo di un 
corso per il CO!l'JJSeguimento idi 1aul'lea e 1Il!e11e parti in cui dispone impe~
ii di spesa per il perfoido ainteriore al 1� g,e!IlllJa:io 1974. 

Sentenza 23 luigjlio 1974, n-. 2,50, G. U. 31 lugli.io 1974, n. 201. 

II -QUES11IONI DICHIARATE NON FONDATE 

Codice cMle, a~t. 215 (art. 29 dE11La Costituzione). 

Sentenza 216 ,g,iugno 11974, n. 187, G. U. 3 l:uglio 1974, !Il. 173. 

codice civile, art. 244, nel1a rp~te in cui assog1getta aiLI. term!Lne trimestrale 
di decadem.za, decorrente dalla nascita o da[1a successiva conoseenza 
di lessa, , l'esercizio de1l'aziolilJe di disco1I1oodme1I1to di paiterni't� 
per 1impotenza a g1et!l'JJerare (art. 24 della Costituz,ione). 

Sentenza 23 lugLio 1974, n. 249, G. U. 31 lugUo 1974, n. 201. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice civile, art. 844 (airtt. 2, 3, 9, secondo comma, 3,2, primo comma, 
41, secondo e terzo comma, 42, secondo e .terzo comma, del,la 
Oostiituzlione). 

Senitenza 2.3 lu~o 1974, n. 247, G. U. 31 il.ugli:o 1974, n. 201. 

codice di procedura civile, art. 246 (artt. 3 e 24 delila CostituZlicme). 
1Senit�111Za 23 J.ugilio 1'974, n. 2�48, G. U. 31 lugliio 1974, n. 201. 


codice penale, artt. 23, 25, 56, 132 e 624 (arl. 3 della CostditlwJiOIIle). 
Sentenza 4 '.liuJglio 1974, n. 208, G. U. 10 iluglio /1974, n. 180. 


codice penale, art. 162 (1art. 3 della Costituzione). 
Sentenza 4 lug)Lio 1974, n. 207, G. U. 10 luglio 1974, n. 180. 


codice penale, art. 542, secondo comma (art. 3 deihla CoistdltuZlione). 
Sen<tenza. 9 1ugl1ilo 1974, n. 216, G. U. 17 luglio� 1974, 1ri. 187. 


codi.ce di procedura ,penale, art. 102 (arrtt. 3 e 24 della Costituzionie). 
Sentenza 26 giugno 1974, n. 193, G. U. 3 luglio 1974, n. 173. 


codice di procedura penale, art. 170 (,a11t. 24, seco1ndo comma, delJ.a 
CostituZli<me). 

Sentenza 9 lugliio 1974, n. 2115, G. U. 17 Luglio 1974, :n. 187. 

codice di procedura penale, art. 185 (art. 24 della Costituzione). 
Sentenza 17 lulffe,o 1974, n. 12�35, G. U. 24 lugilio 1974, n. 194. 


codice di procedura pena�le, art. 304 quater (art. 24 della Costituzione). 
Senitenza 4 luglio 1974, n. 200, G. U. 10 luglio 1974, n. 180. 


codice di procedura penale, art. 317, penultimo comma (artt. 3 .e 24 
della CostituziOille). 

Sentenza 4 lugJd.o 1974, n. 199, G. U. 10 iLuglio 1974, n. mo. 

codice di procedura penale, artt. 348, terzo comma e 465, secondo 
comma (�r<tt. 3 e 27, secondo comma, della Costituz.iJon:e). 

Sentenza 4 t1uglio 1974, n. 201, G. U. 10 lugliio 1974, n. 180. 

codice di procedura penale, art. 387 (arrt. 24, primo e secondo comma, 
della Costituzione). 

Sentenza 4 luglio 1974, n. 198, G. U. 10 lugilio 1974, n. 180. 


� PARTE II, LEGISLAZIONE 95 

codice di procedura penale, ari+. 497 e 88 (art. 24, secondo comma, 
del!1ia Cootituzione). 

:Sentenza 9 luglio 1974, n. 213, G. U. 17 luglio 1974, 111. 187. 

r.d. 30 dicembre 1~3, n. 3269, ari. 93 (all:'lt. 2,4, primo comma, deLla 
Oootituzione). 
1Senitenza 9 (IJuglio, 1974, n. 214, G. U. 17 ilugil.io 1974, n. 187. 

legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 56, second�o comma (art. 113, primo e 
secondo comma, deilla Cootituzione). 

1Sentenza 23 Iug;llio 1974, n. 241, G. U. 31 lugil.iJ-0 1974, n. 201. 

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ari. 152 (artt. 3, primo comma, 16, primo 
comma, 24, �secoooo cOODIIllla, 215, terzo commia, e 102., primo CiOIJlllma, 
dellla OostituZlionie). 
Sentenza 23 ilug1lliio 1974, n. 2144, G. U. 31 luglio 1974, Il:� 201. 

r.d. 30 ottobre 1933, n. 16M, art. 44 (arlt. 3 e 24, secondo e terzo 
comma, della Costituzione). 
1Simten:lla 17 1ugJd.o 1974, n. 233, G. U. 24 J.u~ 1'974, n. 194. 

legge 1� giugno 1939, n. 1089, art. 21, primo comma (artit. 42, terzo 
comma, e 3, primo comma, della Coshltuzione). 

1Sentenza 4 iluglio 1974, n. 202, G. U. 10 1ugllio 1974, n. 180. 

legge 1 O agosto 1950, n. 648, art. 76, ultimo comma (.;wt. 3 deiLLa Costituzione). 


Sen<tenzia 9 luglio 1974, n. 221, G. U. 17 \Luglio 1974, n. 187. 

legge 14 marzo 1952, n. 196, art. 3 (all"tt. 21, 41 e 43 deliLa Closti'tu2lione). 


<S:ent~a 10 J.ugLio 1974, n. 225, G. U. 17 1ugilio 1974, n. 187. 

legge 20 ottobre 1954, n. 1044, art. 1, secondo comma (arl. 3 deiLJa 

OostirtU2'Jione). 

Sentell:t'Ja 2,6 giugmo 1974, n. 185, G. U. 3 Luglio 1974, n. 173. 

d.P.R. 30 maggio 1~55, n. 797, art. 79 (aritt. 3 El 3:6 dieUila Costiituzione). 
Sentenza 17 luglio 1974, n. 2131, G. U. 24 lugJJLo 1974, n. 194. 
legge 16 lugUo 1962, n. 1085, art. 14 (artt. 101, secondo comma, 108, 
secoindo comma, e 109 della CostituziOllle). 
Sentenza 26 �giiugno 1'974, n. 190, G. U. 3 \luglio 1974, n. 173. 



96 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d.P.R. 30 giugno 1963, n. 1124, artt. 3, 140, 142, 143, intero capo VIII 
(artt. 3, 4 1e 38 1delJLa Cositituzicme). 
Sentenza 4 lug1lio 1974, n. 206, G. U. 10 luglio 1974, n. 180. 

d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. 2, secondo comma (artt. 3 e 36, pria:no 
comma, della C01Srtirtruzilcme). 
1Sentenm 213 ;Luglio 1974, n. 2151, G. U. 31 
11 lugilio 1974, n. 2Q,1. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. H 24, art. 3 e tabella a.Uegato 4, voce n. 38 
(artt. 3, 35, prdmo OOflllnLa, e 3�8, pmrno e secondo comma, della Costituzione). 
Sentenz.a 4 ruglio 1974, n. 206, G. U. 10 lrugl1o 1974, 111. 180. 

d.P.R. 30 giug110 1965, n. H24, art. 104 (1art. 38, secondo comma, della 
Costituzione). 
Sentenza 17 1ug!lio 1974, n. 2134, G. U. 24 luglio 1974, n. 194. 

legge 20 dicembre 1966, n. 1116, art. 12, penultimo comma (art. 3 dehla 
Costituzione). 


Sentenza 17 1ugJiio 1974, n. 232, G. U. 24 il.uglio 1974, n. 194. 

If: 

legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 8 (iarlt. 1, 4, 3�5, 42, 43, 44, 46 e 47 
della Costituzioillle). !~ 


Sentenz.a 9 lu~lio 1974, n. 2119, G. U. 17 luglio 1974, n. 187. 

i 

legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 69, ultimo comma (art. 3 deJlla Cosrtiituzione). 


Sentenza 9 J.ug.lio 1974, n. 221, G. u.. 17 luglio 1974, n. 187. 

!I

d.P.R. 30 a.prile 1970, n. 639, art. 33 (artt. 76 e 77 dielhla Oostituzfone). 
Sienrte~a 9 ll.rug11Jio 1'974, n. 2120, G. U. 17 luglio 1974, n. 187. 
d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, art. 27, secondo comma, art. 2�8, quinto 
comma (artt. 97 e 3 diei11a Oostituziooe). 
Sentenza 26 giugno 1974, n. 188, G. U. 3 luglio 1974, n. 173. 

II 

III -QUESTIONI PROPOSTE 

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t\\

~:~ 

Codice civile, art. 45, primo comma, lirn:iitatarnente a11a pa111oila �J.egalmente 
� (artt. 3 e 219, cpv., d�11a Costituzione). ~!! 


TcibUJnaJ,e dii Ra'V'enna, ordinanza 20 febbraio �974, G. U. 10 lug!
lio 1974, n .. 180. 


~J 

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( 

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PARTE II, LEGISLAZIONE 97 

codice di procedura civile, artt. 423, secondo comma, e 431, primo 
comma, modificati dalla legge 111 agosto 1973, n. 533 (atti. 3 deillLa Costituz~
Oille). 

~etore di AV1e1Lino, ordinain:z.a 1� ap~e 1974, G. U. 31 luglio 1974, 

n. 201. 
codice di procedura civile, art. 431, secondo, terzo e quarto c�omma 
(art. 24 dieilla Coortituz~one). 

Pneto~e di Sian Gilnesio, 011d:ilnanza 19 :febbm1o� 1974, G. U. 10 lugilio 
1974, n. 180. 

codice penale, artt. 102 e 109, primo cpv. (art. 111 dei]JLa Costituzione). 

'l1!."ibU1I1al1e di Ftirenzie, ondiinanze (tre) 20 aipriJJe 1974, G. U. 10 lugilio 
1974, n. 180. 

c:odiee penale, art.� 162 (artt. 3 .e 24 della Cost~tuziione). 

Pretor�e dii Dmmaz, 011dinanz,a 4 marzo 1974, G. U. 10 luglio 1974, 

n. 180. 
codice di procedura penale, art. 183 bis (a~tt. 3 e 2�4 dieiliLa Costitu2lione). 


Tribuna.Le di Oampobasso, ordinanz,a 26 marzo 1974, G. U. 17 lugiLio 
1974, n. 187. 

legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (airt. 3 deLLa Cositi;tuzione). 

Col'te di cas1siaziomie, 011diinarnza 28 �gennaio 1974, G. U. 17 luglio 
1974, n. 187. 

1

T11ibunale di Flerra�r.a, ordimanz,a 15 febbriaio 1974, G. U. 24 1u


gi1io 1974, n. 194. 

r.d. 8 gennaio 1931, 11. 148, ali. A, artt. 26, quinto e sesto comma, e 27, 
quarto comma (artt. 3, 3,5 e 36 della Costiltuzione). 
CoOC'te d'1aipipello di Oatamiia, 011dinanm 1� 1aprtille 1974, G. U. 10 luglio 
197 4, n. 1'80. 

r.d. 5 giugn�o 1939, n. 1016, art. 8 (art. 3 della Co1stituzione). 
Pretol'e 1dJi PaiLmanova, ordinanza 4 aprile 1974, G. U. 10 ilug.
Lio 1974, n. 180. 

r.cl. 30 gcrrnalo 1941, n. 12, art. 34, primo comma (,artt. 215, primo 
comma, 102, p11iimo e siecondo comma, 107, ipil"imo e terzo comma, 
della Costituzione). 
Pretore di Pozzuoli, 011dinanz,a 26 :l�ebbraio 1974, G. U. 10 luglio 
1974, n. 180. 



CONSULTAZIONI 


APPALTO 

Appalto �i 00.PP. -Atti aggiuntivi e di sottomissioll'lli -CMrispettivi da 
pagare dopo il 31 dicembre 1972 -Revisione -luis SU!Pell"Vleniens -Applicabilit� 
(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89, l. 20 marzo 1865, 

n. 2248, all. F, artt. 342, 343 e 344; r.d. 25 maggio 1895; n. 350, artt. 20 
e 21; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 11; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, 
artt. 112, 119 e 120; d.P.R. 16 luglio 1962, 1963, artt. 13 e 16; r.d. 17 
marzo 1932, n. 365, artt. 39, 38 e 40; r.d. 17 marzo 1932, n. 366, artt. 17, 
18 e 19). 
Se ila :riemsioine ded. coriri.spettirvi di appailrtJo di operia pubblica ddisq;Josta 
daLl'art. 89 dell d.P.R. 26 ot<to1b!l'e 1972, n. 633, si aippihkhi ai co:nitrart:ti foirmaihme:
nite stipu:laiti dopo fil 17 ottobre 1971, ma iliavoa:-i aggiuidiicaitii p1rlima 
cli 1ml1e data (n. 379). 

Appalto di 00.PP. -CCYrrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 Revisione 
-hts sup1ell:'Ventiens -Applicabitit� (d.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 633, art. 89: legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 15, terzo comma). 
Se la !l'eiviSliJOl!lle ded. 1comsipettivi dli app1ail.to di opem pubib1i.ca disposta 
diai1l'airt. 89 del d.P.R. 26 ottobl"e 1972, n. 633, sdia aprp1iieab!iil.e agili atti a,ggiuntivi 
e di sottomi.1sisiione di data succeSISI�<\na al 17 ottob!l'e 1971, ned. qruaJ.i Sliano 
richlamaiti g1li stessi patti, prezzd. e collldizli!OOlli. dei col!JJfJrattd p!dltlcip1a1i, stipuliaiti 
prima del 17 ottobire 1971 (n. 379). 

ARCHIVI DI STATO 

Documenti privati di interesse storico -Inadempienza del proprietario Deposito 
coattivo presso gl.i archivi di Stato (d.P.R. 30 settembre 1963, 

n. 1409, artt. 36, 43). 
Se gravino su:l1'.Ammimltsrtiriaz:101ne op;pure sufi. privato propirietario, posse1ssore 
o detentooe �di documeruti dd1chd1M'a1rl. di notevo1e weresse storko 
le spese di 1loosporito per ,fil, deposito coattivo ~esso 1giLi oochiVIi di Stato 
dei detti documenti, rispetto aJilia OOIIlSeirvazliorne, ordliinarrnie1nfo, inventari.azione, 
denu:ncia dei quali i.Il priviaito si�a diniaidiemp!ie:nite (n. 4). 

Documenti privati di interesse storico -Inadempienza del proprietario Deposito 
coattivo presso gli ar!chivi di Stato -Esecuzione del provvedimento 
(d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 43). 

Se per �esegui1ve it1. piroVV1edime:nito di deposito coattivo p!I'esso gli archivi 
cli Stato dd documenti prdrva1li, ~etto alla oonserrvazdone dei quaili il proprtetairfo 
sia in.aidempi1en1Je, ed in pia!l'tico[1a1re per accedere aHa abitazione 
del p1rirvaito, occOII'l'la autorizZJaziol!lJe deihl'aiutoriit� .g:iiudiziiiariJa o vi si possa 
pirocedere ill wa di esecuzio1t1Je ammliiruLstrati'V'a (n. 4). 


PARTE l�, CONSULTAZIONI 

ATTO AM:.M!NIS'I'RATIVO 

Documenti privati di interesse storico -Inadempienza del proprietario -
Depomto coattivo presso gli archivi di Stato -(d.P.R. 30 settembre 1963, 

n. 1409, artt. 36, 43). 
Se .giiavino suJll.'Ammimistrazione owrure suil. prl.vaito !PII"OPriietario, possesscxre 
o dietenito.oo dii dooumenti dii1chtall"arfli di IllOtevoiLe initell."eSSe storico le 
spese .c:lii traispoo:to per iJl. depOIS�!tO ooattirvo presso gli airchrivli. di Staito dei 
detti dooumenti, rispetto alla conservazione, ordinamento, inventarlazio.ne, 
demmci-a ded qruaiLi. iil ipr.ivaiflo sia inademp!iente (n. 25). 

Documenti privati di interesse storico -Inadempienza del prorprietario Deposito 
coattivo presso gU archivi di Stato -Esecuzione del provvedimento 
(d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 43). 

Se per eseglU!�.[1e ii.il P!"Ovv;edimenrtio di depood.to coattivo presso gili arichivi 
di Srtiaito idi docwmenJti privasti., lt'dispertito allila 001I1JSeirv;azioine dei quaili i.1 piroprdetari.
o sia dniaidemp:iJente, ed in pBlll"tioolm-e per accedere ailJlia aib:iitazione 
del p!rivato, oocOfl'!t'a autOll'dzwzicme die1l'aiutordit� �gi.iudiziiaria o 'Vii. si possa 
prooeidere in vii.a dii eseCIUZ:ionie ammililliistrativa (n. 25). 

COMUNIT� ECONOMICA EUROPEA 

Organizzazione comuni di mercati nel settore delle carni suine -Definizione 
di e carcassa della specie bovina d~tica� -Modifica retroattiva 
della definizione -AppUcazi.one -Effetti (Regolame'nti C.E.E. 
27 gennaio 1968, .n. 805; 22 luglio 1968, n. 1025; 6 ottobre 1969, n. 1972; 
4 febbraio 1970, n. 206; 2 marzo 1970, n. 392). 

Prelievi -Richieste di maggiori p'l"elievi dovuti per effetto della modificazione 
retroattiva della definizione di �carcassa della specie bovina 
domestica.I� -Termine (t 25 settembre 1940, n. 1424, art. 27; d.P.R. 
2 febbraio 1970, n. 62, art. 6; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 74, 
quarto comma, e 84 primo comma). 

Se :la ,effiicalcia ir.etroattivia del :regoliamento C.E.E. 4 febibtraio 1970, 

n. 206, diJsposto �con ;rego1lamento e.E.E. 2 marzo 1970, n. 392, comporti iil 
r<eCUJp�e<ro di mag~ori !Plt"eil.iev~ dO'V'Ultli veaiativiameinite ad op&azdolOd doganaH. 
eftettruaiti dopo :iJl. 20 ortitooce 1969, per caroassie delilia spooi.e bowna dornestiioa 
�COl!lsiid1erate oaircaisse di viiteililo SOJlo per non essere staito inc!Luso nei!. 
contro�L1o del peso-ilimite deii 130 chlhlogirammi, iii. peso de[ fegato (n. 13). 
Se aa. recupero di maggli.orri p!t'eiLievi dQIVUti per ila modificazione retroattiv;
a delllia defdndziione coilll1JetnJUJIJa nelilia lllo:tne[}JCILalflura della tariffa doganaile 
si 1aipiplitchi il. tell'IIIlJimie semestrail� di decadenza stabfilto� dall'alt'fl;. 6 del 

d.P.R. 2 febbmio 1970, n. 62, o queilflo qruinqueninaile di pr1escrizdone stabilito 
dalil'Mlt. 27 delil.a !Legge 25 settemb!t'le 1940, n. 1424 (ooa, rispet1ltvamelllte, 
aa:it. 74, quarto comma e 84 del testo umco apiprorvato con d.P.R. 23 gen..; 
!Oladio 1973, n. 23 (n. 13). 
CONTABIUTA GENERALE STATO 

Apparto di 00.PP. -Atti aggiuntivi e di sottomi$sioni -Corrispettivi da 
pagare dopo il 31 dicembre 1972, -Revisione -Ius supervenieIIJS .;; 
Applicabilit� (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89, l. 20 marzo 1865, 


i? 1972 -ibre 
1972, 

,_/iia). 

~disposta

)i-aitM aggiun/
nei quail.i siaino 
jrinclpali, stipu


/ 
,,/ 

( 

}roduzione in franlar.
iffa Doganale.

/ 
-ente reimportaita illl 
merce possa chiedere 
. ggetto di:veriso daJll'ori


/ 

l 

/

'

i detie carni suine -Definifocie 
booina domestica� -Moj)
piicazione -Effetti -(Regola/
22 lugtio 1968, n. 1025; 6 otto


/; 206; 2 marzo 1970, n. 392).

fi d<Wwti per effetto ciella. modifi.
fe di � ca.rcassa della specie bovina 
_iembre 1940, n. 1424, Mt. 27; d.P.R. 
iP.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 74, 

ima). --


ki. iregoJiamenrto C.E.E. 4 febbraio 1970,
i C.E.E. 2 mairzo 1970, n. 392, comporti iJ. 
-�~relativamente ad operaail.Oilli dogiarnail.i 
,lJ69, peo.-caroasse del!lJa spede bovdnia dome.:
i\riroe:liLo solo per IIliOlll essere staito ilndluso nel 

J. 130 chilogiriammd, iiJl peso diel :liegaito (n. 83).
,.l�ri prelievi dovuti peo.-il.a modmmZione retroait,&
muta nelilta nomenioLaitua.ia dielila t~fa doganiaile 
ki:rnestr.aile dd decaidlenza staibiiLito diaild'airl. 6 deil 
..h. 62, o quelllo qruinquem:iail.e di prescrizli.01I1Je stabi;
ggie 25 settembre 1940, n. 1424 (ora, !rispettivamente,
A e 84 del testo undlco app.rovaito c0111 d.P.R. 23 gien83). 




103

PARTE II, CONSULTAZIONI 

ESECUZIONE FISCALE 

Cauzione Esattoriale -Espr~riazione -Buoni Postali Frutti!eri -Procedura 
(art. 66 d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858). 

Se pea:-iLa esprop:riiiazione :Eoo-zata di cauzioni esa1fodaiLi. oostiituite da 
tirt;olli (igieneraila:nenite bucmd posta.li firuttiferi) OC\OOI'lra procedere con la notifica 
dteLl'a1lto di rpi.glllOrWllenito presso terzi o se ila vendita cli detti titoli 
possa essere lieglittimamente disposta aid is1Jal!lza .del ricevitore interessato 
sulla baise deilll.'OII"dimian.za preliettlizi1a cli vendiita deliLa cauzdone (n. 90). 

Tesoriere Comunale -Cauzione -Espropriazione -Procedura (art. 66 d.P.R. 
15 maggio 1963, n. 858). 

Se per il.'espropri1azii01JJe deWLe cauzioni rprestarte da tesorieri comunali 
che siano pure esaittoo.ii si appi[J�Jchi la stessa procedura prevista dJal. testo 
UII�Joo ipetr ;La riscossione deiLle imposte dirette (in. 90). 

FALLIMENTO 

FaUimento -Nuovo ordine dei privilegi -rus supeirveniens -Prpcedimenti 
in corso -Incostituzionaiitd -Conseguenze (t 30 aprile 1969, n. 153, 
art. 66, comma quinto). 

Se a seglUJito delila ~adiefila COII"lte Costiituzioo.iaile 12 luglio 1972, 

n. 129, coo il.a quaile � stato ddichirurato il1Legittimo il.'rurt. 66, comma quinto, 
deli1a ilegige 30 ap~e 1969, n. 153, che 11.1eDJdeva aippilicaibile iii. nuovo oodine 
dei p1drv:iilegii OOJChe ali procedilllllemi in eotrso, detto l!llUOVO orrdiine sia inapplicabiil.
e a quei procedimenti faililimenitatri nei quail.i siano scaduti i tea:-mini 
petr il.'filnpiu~one dei credi.ti. armmessi, ovvero se per effetto della dichia11a.
zii!OI11e di illllCOISfJituziooaiLi.t� aa:JJche in quei ip["Oooddmeniti. siJa triipristinato il 
dia-itto di difesa dei credito:rd posposti (n. 144). 
IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

Imposte dirette -Imposte di R.M. -Imposte sulle sOIClietd -Determinazione 
del reddito -Gestioni esenti -Perd�te -Gestioni tassabili -Utili -
Compensabilitd (d.P.R. 22 gennaio 1958, n. 645, artt. 91, 95, 96 e 112; 

i. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 23; d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 106). 
Imposte dirette -Imposte di R.M. -Imposta sulle societd -Determinazione 
del reddito -Gestioni esenti -Utili -Gestioni tassabili -Perdite -
Compensabilitd (d.P.R. 25 gennaio 1958, n. 645, artt. 45 segg.). 

Tributi 
locali -Imposta comunale sull'industria, arte o professione -Gestione 
esenti e tassabili -Utili e perdite -Conseguenze (r.d. 14 settembre 
1931, n. 1175, art. 161). 

Se, ne1l'jjpotesi di oontribuen.te che svoil:ga iLa sua attiJvilt� produttiva 
iJn ZOllla OV'e il.o SVOOgionento di taiiJ.e artti'V~it� � esente diail.iJ.':imposta di ricchezza 
mobiile e sul11.e societ�, 1e poodiite dei1Jle giestionil. esenti possono portaitrsi 
in dettrazione agili utili delliLe ,gestioni tassaibiili con dette imposte 

(n. 
60). � 

104 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Se, ne11.'iipotesi di oontribruente che svoilga iLa sua a1itiviit� produttiva 
8JillChe m ZOilie ovie J.o svolg.i:mento di taiLe attiv�,t� � esente dJaL1e imposte 
dli ricchezza mobfile e isuli1e societ�, g1li utili delle gestioni esenti possono 
essere 1ccmsiidooati l[]Jeifil:a deilJerm.itnazi:one del II'leddito delle g,estiond taissaibili 
con dette imposte (n. 60). � 

Se, ne11.'iipotesi di ocmtrlibuente che svoliga iLa sua a1itivirt� produttiva 
ainche in Comwni ove iLo svolgimento di ,taii!Je attivit� � esente daihla imposta 
di ricchezza mobilie, llia dete!rmfu:iazJione del redditto per !l'a;pp[icazione dell'imposta 
,comtmll!1� S1.liJilJe indiustrire, commercio axrte o professione lll!el Comune 
ove ila gestiOlllle � aittiviit� debba itener cOllllto delle perdite della 
gestione esente svolta !in ai1tro Comwie (n. 60). 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

Imposta di successione -Obbligazioni -Consorzio di credito 00.PP. -
Assoggettabiiit� (art. 5 d.l. 2 settembre 1919, n. 1627). 

Se le obbligazioni emesse dail COltlJsoczdo di Ca:-edito per :i.e Opwe Pubbliche 
1Sli!ano da comri.de'l'lax:si esel[]Jti dalil'imposta di successione (n. 88). 

IMPOSTE DIRETTE 

Imposte dirette -Imposte di R.M. -Imposte sulle societ� -Determinazione 
dei reddito -Gestiotni esenti -Perdite -Gestioni �tassabiti -Utili Compensabilit� 
(d.P.R. 22 gennaio 1958, n. 645, artt. 91, 95, 96 e 112; 

l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 23; d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 106). 
Imposte dirette -Imposte di R.M. -Imposta sulle societ� -Determinazione 
del reddito -Gestioni esenti -Utiii -Gestioni tassabiti -Perdite Compensabilit� 
(d.P..R. 25 gennaio 1958, n. 645, artt. 45 segg.). 

Tributi 
locali -Imposta comunale sull'industria, arte o professione -Gestione 
esenti e tassabiti -Utili e perdite -Conseguenze (r.d. 14 settembre 
1931, n. 1175, art. 161). 

Se, ne11.'iipotesi di contribuente che svoliga iLa sua a1itivit� produttiva 
iJn zona OV'e ilo svoogliimento di tailie aittiivihl:� � esente daihl'imposta di ricchezza 
mobitle e 1sulle societ�, Le ipoocli1le dieilile gestioni esenti possono portarsi 
in detrazione agili utili deiIJlJe gestioni tassabilli con dette imposte 

(n. 18). 
Se, ne1l'iipotesi di Qcmtribruente che svolga iLa sua a1itivit� produttiva 
anche m zone OV'e ilo svoilg.i:mento dii taiiLe attivit� � esente d:aWLe imposte 
di 11:".iicchezza mobiile e sulJ1e societ�, g1li utili deLle ge.stioni esenti possono 
essecre considerati l!lielil:a determinazione del II"edclito delle gestioni taissaibm 
con dette imposte (n. 18). 

Se, ne1l'iipotesi di 1ccmtri:buente, che svolga ila sua attivit� produttiva 
anche in Comwni ove lLo svolgimento di taiilie attivit� � esente dalla imposta 
di ricchezza mobile, ILa determimia2lioine del reddiito per l'applicazione dell'imposta 
oomrunai1e suiLiLe industrie, commercio a!I'lte o professione nel Comune 
ove ila gestiQl[]Je � attivit� debba itener cOllllto delle perdite della 
gestione esente svolta in ailtro ComrUJne (n. 18). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 
105 

OPERE PUBBLICHE 

Apparto di 00.PP. -Atti aggiuntivi e di sottomissioni -Corrispettivi da 

pagare dopo il 31 di.cembre 1972 -Reviisione -rus supervien1ens -Ap


plicabiilit� (cl.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89, legge 20 marzo 1865, 

n. 2248, aLl. F., artt. 342, 343 e 344; r.d. 25 maggio 1855, n. 350, artt. 2<> 
e 21; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11; r.d. 23 maggio 1924:, n. 827, 
art. li2, 119 e 20; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 13 e 14; r.d. 
17 marzo 1932, n. 365, artt. 39, 38 e 40; r.d. 17 marzo 1932, n. 366, 
artt. 17, 18 e 19). 
Appalto 
di 00.PP. -Corrispettivi da pagare dopo it 31 dicembre 1972 Revisione 
-Ius supervenies -Applicabilit� (d.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 633, art. 89: l. 9 ottobre 1971, n. 825, art. 15, terzo comma). 
Se wa Teviisione d1ei CO!t'II'1spettiivi dli aiprpalto di opel'la pubblica disposta 
dall'art. 89 del d.P.R. 26 ofltolbre 1972, n. 633, si arpplitchi ad. oontra1lti 
formaillmen1Je 1sti!pulaiti dopo fil. 17 ottobre 1971, ma lavori 01g,giudicati pdma 
di tale daita (rn. 123). 

Se !lia revdJsione dei COII'll'ispettivi di appalto di opera pubblfoa disposta 
cliahl.'acrt. 89 deJ d.P.R. 26 ottobll'e 1972, n. 633, sia applicabile agli atti 
01ggiun1Jivi e di sottomiissione di diaita successiva ai1 17 orttoibre 1971, nei 
quali silano richiamati gli stessi paitti, prezzi e .condizioni dei cootrartti principali, 
stiJpwlati prima del 17 ottobre 1971 (n. 123). 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

Assicurazione obbligatoria i.v.a. -Esclusione per retribuzioni superiori a 
dati massimali, salvo preesistente posizione assicurativa -Onere di 
accertamento del datore di lavoro -Dichiarazione dell'interessato -
Rilevanzia (d.l. 14 aprile 1939, n. 636, art. 5, l. 12 agos.to 1962, n. 1338, 
art. 13, art. 2116, secondo comma, cod. civ.). 

Se, neJ vigoil'e del dJl. 14 18(pT'.i!le 1939, n. 636, che .escludeva l'obbligo 
assiouraitivo per i diJpenideITTJti OOlll <retribuzione superiooe ad lliil dato massimale, 
1con \!.'eccezione p& i dipendenti che, iper dil medesimo o pe:r altro 
PT�ecedente !l'1aipporto di ilavoro, fosseiro gi� titOILari di una posizi0ine assic111rativia, 
La falsa ed eTiiaita d:iichi~azicme resa daiLl'interessaito che non ricoTresse 
nei suoi Tiguairidi una !()['eesistelllte iposiziOilJe aissicuxartiva sia rilevante 
al fine di escludere ogmi Olllere di aiooeriamelllto in proposito focente carico 
al datore di lavoiro e COlllseguellltetneaJJte ad eseiludere a carico di quest'ultimo 
1a !imputabilit� deJ:l'ioodempienza contriibutiiva agli efietti dell'obib!lrugo 
r~sairicitO!l'1io di ,cui all'art. 2116, sec0I1Jdo laocmma, 'cod. civ., ovv&o dell'ob


bligo �di !l'ego!li~izz,azione del\La posiziOllle 1oonrtl:1ibuti\na del d1pe1ndente mediante 
costituzione dehla rendita prevista dalil'airit. 13 dieaJ.a 1eg.ge 12.. agosto 
1962, n. 1338 (n. 105). 

Assicurazione obbligatoria i.v.a. -Omessa contribuzione -Azione di risarcimento 
danni -Prescrizione -Decorrenza (art. 2116, secondo comma 
cod. civ. art. 2935 cod. civ.). 

Se, il toomillle (decennale) di presorizione dell'azione di danno da 
omessa oonVJ.-iibuz:ione di ,cui aill'arl. 2.116, sec0indo comma, ood. civ. decoil'll"a 



106 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dall. momento deiJ. provvedimento negaitivo de1l'listituto assiouraitorre ovvero 
dal momento deltLa conoscenza da parle del lavoratore deil m�mioato versamento 
dei contributi ovvero dailila data di liquidiazione della pensione o, in 
malllicainm, dal raggiitmgimenrto deLl'et� alLl'uopo piiesorittia (n. 105). 

Assicurazione obbligatoria i.v.a.) -Omessa contribuzione -Rego�larizzazione 
mediante costituzione di roodita -Effetti (l. 12 agosto 1962, n. 1338, ~ 
art. 13; art. 2116, secondo comma cod. civ.). 


Se ia �sostituzione della oondilta virtlali:zia ai sensi dell'aIDt. 13 de'll.a ileg;ge 
12 agosto 1962, n. 1338, debba menerai ddonea ad esaurilre ogni pretesa 
r.iisarcitolr!ia del dilpende!llte mteressaito, con l'escliusione ql1.llindd di evienituali 

I

maggiori da:nm !I"iCOlillOSCiib.iWi ai sensi deilll'iart. 2116, sOOOOldo comma, cod. 

civ. (n. 105). 
I

Fallimento -Nuovo ordine dei privilegi -Ius supe!l"VenlenS -ProcedimenU 
in corso -Inco�stituzionalitd -Conse�guenze (l. 30 aprite 1969, n. 153, I 
art. 66, comma 5). ~ 

~ 

Se a se~to del!La sen~a deiLLa COII"te Costirtuzionaile 12 lugilio 1972, 

n. 129; am la qua!Le � staro dichiaiI"ato ili.Legittimo 11.'art. 66, comma quinto, f: 
della !Le�g;ge 30 0/P!l'"ile 1969, n. 153, che lrel!ldeva applicabiile ii.il lllllOVO O!I"dine fil<:; 
dei prirviilegi aIDJche ai procedimenti in oomo, detto nuovo OII'dine sia inap~ 
@

plicabfile a quei P!I"Ocedimeniti :failillinenita!I"i nei quali siano scadl\lJti. i termini 
per l'impugnazione dei C!l'ediiti ammessi, ovvero se per ecffetto deilla dichiaw


i::

razione di inicostiituzionallit� anche in quei pirooedimenti sia ripristinato� iii. 

i:: 

diritto di difesa dei creditori posposti (n. 9). f 

r,i�! 

POSSESSO 

r

I:~ 

Titoli di credito -Al portatore -Provenienza furtiva -Buona fede dell'acquirente 
-Denuncia di sottrazione -Conseguenze (cod. civ. articoli 
1994, 2006, 1153 segg.). 

Se il'acquisto in buOIIlia fede di tiitoli di C!I"ediito al portatore di proveme~
a furti.V'a, ed arniche se ne sia stata denUlllciata ila sO'l�trazio!llle, valga 
a 1Jr.as:feri!I"e ila P!J:"opriet� in capo aiLl'aicqu.Wenite (n. 5). 

STRADE ~=~ 

I

Strade -Costruzioni -Distanze -Trasgressioni -Poteri di autotutela 


r 

;:67;:~;:;/art. 1 r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740; art. 19 l. 6 agosto l;I 

n. 1~~' ~~b=:~,= fg~~r:~1~:~':i76~, ~~~~=~~:~ !'i) 
liarmentazione deMe diistanze da rispettare pm-il.e costruzioni iLUlllgo le strade m 
restando pienamente vigente qualllito ddisposto dailJ.'�aIDt. 1 e dall'art. 20 del n 
r.d. 8 dicembl'le 1933, n. 1740, in maiteria di Sa!ll.ZiOilli per le trasg:ressiollli e t 
(!:'."i,';'/ompetenm del Prefetto ad emetre<e """"' di '"'""""' In p<istino 

I 

___..,L~4111F~ 



PARTE II, CONSULTAZIONI 
107 

TITOLI DI CREDITO 

Titoli di credito -Al portatoire -Provenienza furtiva -Buona fede dell'acquirente 
-Denuncia di sottrazione -�.Conseguenze (cod. civ. artt. 
1994, 2006, 1153 segg.). 

Se il'acquisto in buona fede di tiitoli di Ct"edito . ail portatore di provemenZJa 
Durtirvia, ed anche se ne sia stata denWJcialta ila sottmz.ione, valga a 
wasferlre !l:a propriet� in capo ailil'acquio:ente (lll. 22). 

TRIBUTI LOCALI 

Imposte dirette -Impo,ste di R.M. -Imposte sulle sOCliet� -Determinazione 
del reddito -Gestioni esenU -Pe'l"di.te -Gestioni tassabili -Utili Compensabilit� 
(d.P.R. 22 gennaio 1958, n. 645, artt. 91, 95, 96 e 112; 

l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 23; d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 106). 
Imposte dirette -Imposte di� R.M. -Imposta sulle societ� -Determinazione 
del reddito -Gestioni esenti -Utili -Gestioni tassabili -Perdite , 
Compensabilit� (d.P.R. 25 gennaio 1958, n. 645, artt. 45 segg.). 
Tributi 
locali -Imposta comunale sull'industria, arte o professione -Gestione 
esenti e tassabili -Utiii e perdite -Conseguenze (r.d. 14 settembre 
1931, n. 1175, art. 161). 

Se, neilil'ipotesi di contribuente che svolga ila sua attiV�lt� produttiva 
iln ZoOO ove ilo SV'~dli tatlJe BJtti<Viiit� � esooite daiLl'imposta di ricchezza 
inobide e sul[e societ�, le rpelI"diite �JeiJJ1e ,gestioni esenti possono porta:
risi in detriazione a~ utili deilJ1ie gestioni tassabili con dette imposte 

(n. 9). 
S�, neLl'ipotesi di contribuente che svolga ila sua attiV�lt� produttiva 
anche in zooe ovie ilo svoLgimento di taile attivWt� � mente dM1e imposte 
di rlochezza mobile e su:LLe societ�, ~utili dellle gestioni esenti possono 
essere cOlllsiderati 111elila delleml.IDazione dieil ooddirto deale gestioni tassabiili 
�Il dette imposte (n. 9). 

Se, neilil'ipotesi di contribuoote che svolga ila sua attiV�lt� produttiva 
anche �lll ComUIIli ove ilo svolgimento di taile attivit� � esente dalla imposta 
di ,ricchezza mo1bdle, Ila detm'miinla2lione del reddito per il'appilicazione dell'imposta 
,comunaile sullJe industrie, commercio a:rite o professione nel Comune 
ove la gestiJOIIlle � atti.vilt� debba 1lener conto deil1e poodiite della 
gestione esente svolta m alrflro Comrunie (111. 9). 

riff~lrwflffifBrmr&1�wrre1t�IW''��r1mBtffffflWmfffit&�rf11r1�1,1'illRttr@wriE 



INDICE BIBLIO,GRAFICO 

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