Sezione prima: Sezione seconda: Sezione terza: Sezione quarta: Sezione quinta: Sezione sesta: Sezione settima: INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Michele Savarese) pag. 641 GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI GIURIde/ J'avv. Benedetto Baccari) � 665 GIURISPRUDENZA CIVILE (a tro de Francisci) cura de/l'avv. Pie � 682 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura def/' avv. Ugo Gargiulo) . � 699 GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Baf�le) � 709 GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura del/'avv. Franco Carusi) . � 760 GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo Di Tarsia di Be/monte) . . . � 770 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO QUESTIONI pag. 91 LEGISLAZIONE � 93 INDICE BIBLIOGRAFICO � 113 CONSULTAZIONI � 114 La pubblicazione e diretta c;lall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MARIUzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, �Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta.; Giovanni VAcmcA, Catania; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco Gu1ccIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; (}iuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABiso, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo ScoTTI, Trieste; GiancarJ.o MAND�, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI ALBISINNI G., Diritti esclusivi di pesca: limiti della giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche . , . . . . . . I, 760 CAPECE MINUTOLO F., Discriminazione della giurisdizione nelle controversie di lavoro di alcuni dipendenti dello Stato e di enti pubblici . . . . . . . � . . . . . . . . � . I, 676 DONADIO G., Il reato di collusione, legittimit� costituzionale: principio di specialit� nei confronti dei reati di corruzione, malversazione, contrabbando doganale . . . . . . . . . . I, 770 FAVARA F., Tributi locali applicati su presupposti accertati da uffici statali e imposte statali � attribuite � a enti locali: situazioni soggettive degli enti locali e giurisdizione . . . . . . I, 665 INDICE VII -Clausola di revisione prezzi -Disciplina applicabile -Individua2lione in base alla clausola di revisione -Legittimit�, 700. -Clausola di revisione prezzi Norme applicabili -Disponibilit� -Non sussiste, 700. -Clausola di revisione prezzi -Rinuncia ad azione giudiziaria Proposizione di domanda in sede amministrativa -Accoglimento da parte della P .A. -Legittimit�, 700. - Clausola di revisione prezzi che rimetta il relativo giudizio alla P.A. -Discrezionalit�, 700. CORRUZIONE -Collusione, corruzione, malversazione -Aggravante di reato doganale (art. 10 legge 25 settembre 1940, n. 1424) -Concorso di reati ordinari -Principdo di specialit� con nota di G. DONADIO, 770. -Questione di legittimit� costituzionale per reato dli collusione a carico dei finanziari e correi, con nota di G. DONADIO, 770. COSA GIUDICATA -Ricorso ex art. 27, n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 -Dovere di ottemperanza -Sua individuazione temporale, 707. -Ricorso ex art. 27, n: 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 -Licenza di costruzione -Annullamento in sede giurisdizionale -Obbligo di ordinare la demolizione -Non sussiste, 708. -Ricorso ex art. 27, n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 -Licenza edilizia -Dini�ego motivato dalla normativa vigente alla data di notifica della decisione di annullamento -Cessazione della materia del contendere, 707. -Ricorso per l'esecuzione di sentenze dell'A.G.O. aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro -Ammissibilit�, 699. -Ricorso per !'�esecuzione di sentenze dell'A.G.O. aventi ad ogget to il pagamento di somme di danaro -Poteri del Consiglio di Stato -Intervento diretto concorrente con lia possibilit� di nomina di commissario ad acta, 699. -Ricorso per l'esecuzione di sentenze de1l'A.G.O. aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro -Ricorso ex art. 27, n. 4, t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 e esecuzione forzata -Concorrenza dei due mezzi, 699. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -V., Elezioni amministrative e politiche -Gratuito patrocinio Nave e navigazione -Pensioni Procedimento civile -Procedimento penale -Propriet� -Propriet� intellettuale. DEMANIO E PATRIMONIO -Vincolo storico ed artistico -Criteri e principi generali -Discrezionalit� della P.A. in ordine alla opposizione del vincolo -Non sussiste, 701. -V�incolo storico ed artistico-Criteri e principi generali -Notevole pregio del bene vincolato Non occorre, 702. EDILIZIA -Abusi -Repressione -Poteri del sindaco -Individuazione -Criteri generali, 708. -Centro storico e artistico o ambientale -Individuazione -Pre. esistenza di provvedimento di vincolo -Necessit� -Non sussi:.. ste, 702. -Centro storico e artistico o ambientale -Indivtduazione ad opera dell'autorit� comunale -Legittimit�, 702. -Centro storico e artistico o ambientale Individuazione in mancanza di strumenti urbanistici -Competenza dell'Autorit� comunale -Sussiste, 702. INDICE IX IMPOSTA DI FABBRICAZIONE -Oli minerali -Prescrizione -Frode ... Nozione, 729. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni per gLi impianti sportivi -Mutuo -E' compreso, 727. -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Acquisto con separati atti di due aree contigue -Costruzione di unico fabbricato -Valutazione unitaria al fine di verificare il rispetto dei limiti di superficie di uffici e negozi, 709. -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso -Case-albergo condominali -Esclusione, 753. -Agevolazioni per il fondo di rotazione per il territorio di Trieste di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 -Operazioni di finanziamento -Estensione a' patti accessori -Ammissibilit�, 744. - Agevolazioni previste dal r. d. 1. 2 febbraio 1939 n. 302 per la costruzione di impianti sportivi e foro accessal'i -Donazione di un terreno a favore di un Comune Applicabilit� -Difetto del procedimento amministrativo previsto dall'art. 1 -Irrilevanza, con noia di A. ARNONE, 754. IMPOSTA IPOTECARIA -Credito a medio e lungo termine -Durata minima -Inizio dell'ammortamento prima del triennio Ammissibilit� -Sopravvivenza della operazione in senso solo apparente -Esclusione del trattamento fiscale j.n abbonamento, 737. -Credito a medio e lungo termine -Risoluzione anticipata -Incompatibilit� col requisito� della durata minima -Esclusione, 737. IMPOSTE DOGANALI -Spedizione di merci da una dogana all'altra -Esenzione da visita -Determinazione della cauzio ne -Mancata presentazione delle merci alla dogana di destinazione -Conseguenze, 733. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Imposte ddrette -Responsabile di imposta -Azione di risarcimento contro l'esattore ex art. 209 del t. u. sulle imposte dirette -Cantenuto -Giurisdizione piena a conoscenza del rapporto tributario -Limitazioni di tutela gdudiziarda del responsabile di imposta -Esclusione -Illegittimit� costituzionale degli artt. 201 e 209 -Manifesta infondatezza, con nota di C. BAFILE, 712. -Imposte dirette -Responsabile di imposta -Obbligazione solidale Eseguibilit� della pretesa nei suoi confronti -Necessit� di preventivo accertamento -Esclusione, con nota di c. BAFILE, 712. - Imposte indirette -Competenza delle Commissioni -Commissioni di valutazione -Questioni di nullit� dell'accertamento -Sussiste, 747. -Imposte indirette -Solidariet� Notifica accertamento di valore Pluralit� di coobbligati -Notifica ad uno soltanto -Validit� nei confronti del soggetto notificato -Irrilevanza verso gli altri, 748. -Solidariet� tributaria -Estensione del giudica.io favorevole ad altri coobbligati -Partecipazione al giudizio -Esclusione, 723. - Violazione di leggi finanziarie e valutarie -Illegittimit� parziale del provvedimento che det-ermina la pena pecuniaria -Dichiarazione di illegittimit� totale da parte dell'A. G. O. -Nuova determinazione della pena pecuniaria in sede amministrativa, 752. IMPOSTE SUI TERRENI E SUL REDDITO AGRARIO -Ortovivaisti -Messa a dimora su fornii di compratori delle piante prodotte -Autonoma attivit� soggetta all'imposta di ricchezza mobile -Esclusione, 744. INDICE ANALITICO -ALFABETICO . DELLE QUESTIONI IMPOSTA DI REGISTRO -Atti sottoposti a preventiva approvazione -Contratto di appalto stipulato da cooperativa con contributo statale -Se pu� considerarsi sottoposto a condizione, 91. -Enunciazione di convenzione gi� registrata e tassata sul valore concordato -Valutazione, 91. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Esenzione aree depresse -Se � applicabile alle imprese che producono servizi, 91. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Denunzia di successione -Pluralit� di denunzie -Termine di cui all'art. 50 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 -Decorrenza, 91. IMPOSTA SULLE SOCIETA' -Societ� estere -Possesso di immobili esistenti in Italia -Se integra �tl requisito della stabile organizzazfone, 92. IMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI -Imposta sulla pubblicit� -Esenzione -Pubblicit� su beni dema �niali -Se sia applicabile la esenzione, 92. UFFICIALI GIUDIZIARI -Diritti percepiti ai sensi degli artt. 148 e 155 t. u. 29 settembre 1971, n. 1048 -Obbligo di versamento di una percentuale all"erario -Contrasto ipotetico con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, 92. INDICE XIlI viarie -Trasferimento alle Regioni -Diritto alla devoluzione di beni ferrovfari inutilizzabili Spettanza. (D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5, art. 1; t. u. 9 magg1io 1912 n. 1447, art. 186), 116. CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Depositi olii minerali, stazioni di servizio e apparecchL di diistribuzione automatica -Licenza di esercizio -Sospensione-per procedimento penale -Durata. (D.l. 5 maggio 1957, n. 271, art. 3; I. 2 luglio 1957, n. 474; I. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 6), 116. CONTABILITA' DELLO STATO -Appalto di servizi postali -Gara Esclusione per precedenti penali o carichi pendenti -Facolt� del!' Amministrazione. (R.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 68 e 107), 117. -Appalto -Gara di licitazione privata -Invito a presentare offerta in busta sigiJlata -Offerta in busta semplicemente incollata Conseguenze, 117. - Contratti di fornitura -Revisione prezzi -Riferimento .alle variazioni ufficiali C.I.P. -Delega del C.I.P. ai Comitati Provinciali Applicabilit� della clausola, 117. - Contratti di forniture, trasporti e lavoro -Pagamenti in conto e ritenute di garanzia -Aumento limiti originari di somme -Retroattivit�. (R.d. 18 nov�embre 1923, n. 2440, art. 48, 1� comma) 117. ' -Contratto di fornitura -Fallimento del fornitore -Subentro del curatore -Crediti per prestazioni successive -Penalit� Compensazione. (R.d.l. 16 marzo 1942, n. 267, �artt. 72, 74; condiz. gen. oneri 20 giugno 1930, art. 74), 118. -Infrazioni circolazione stradale Contributo Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori -Infruttuosa riscossione -Applicabilit� norme di contabilit�. (L. 3 maggio 1967 n. 317; I. 24 dicembre 1969 n. 991, art. 9, 2� comma; r.d. 23 maggio 1934 n. 827, art. 263), 118. CONTENZIOSO TRIBUTARIO -Opposizione ad ingiunzione doganale -Termini -Sospensioneferiale, 118. -Immobile danneggiato da eventi bellici -Compropriet� per quote indivise -Domanda di ripristino presentata da alcuni comproprietari -Nuova disciplina -Termine perentorio -Effetto sulle domande precedenti. (L. 13 luglio 1966 n. 610, art. 9; 1. 27 dicembre 1953 n. 968, art. 8, 2� comma; d.l.c.p.s. 10 aprile 1947 n. 261, art. 19), 118. - Cooperativa edilizia a contributo statale -Liquidazione coatta runmindstrativa -Commissario liquidatore -Compenso -Determinazione -Competenza -Criteri Spesa. (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, artt. 198, 213; t. u. 28 aprile 1938 n. 11651 art. 128), 118. DANNI DI GUERRA -Immobile danneggiato da eventi bellici -Compropriet� per quote indivise -Domanda di ripristino presentata da alcuni comproprietari -Nuova disciplina -Termine perentorio -Effetto sulle domande precedenti. (L. 13 luglio 1966 n. 610, art. 9; I. 27 dicembre 1953 n. 968, art. 8, 2� comma; d.l.c.p.s. 10 aprile 1947 n. 261, art. 19), 119. DEMANIO -Beni demaniali -Assegnazione ad Aziende autonome -Atto di concessione -Oanone -Azienda Autonoma F. S. -Beni costituenti la dotazione -Beni demaniali in uso -Terreni improduttivi Canone. (R.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 1; I. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, artt. 227 e 228), 119. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Servdt� militari -Immobile gravato di usufrutto -Indennizzo Titolarit�. (1. 8 marzo 1968 n. 180, art. 1; 1. 20 dicembre 1932 n. 1849, art. 3; r.d. 4 maggio 1936 n. 1388, art. 15), 120. DIFESA DELLO STATO -Istituti Statali per l'istruzione professionale -Rappresentanza e assisten:zia in giudizio -Avvocatura dello Stato (art. 9 r.d.1. 21 .settembre 1933 n. 2038), 120. EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE -Alloggi economici e popolavi Dipendente postale -Collocamento in pensione e morte -Congiunti lasciati nel godimento Diritto alla cessione in propriet�. (T. u. 28 aprile 1938 n. 1165, art. 338; d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, artt. 10 e 25 lett. b; 1. 27 arprile 1962 n. 231, art. 7, 2� comma), 120. - Alloggi economici e popolari Sgombero per demolizione e ricostruzione -Poteri degli Enti prop1rietari. (L. 27 aprile 1962 n. 231, art. 7, 2� comma; d.P.R. 23 maggio 1964 n. 655, art. 18), 120. -Cessione in propriet� degli alloggi -Atti aggiuntivi -Piano di ammortamento -Decorrenza Maggior prezzo -Interessi legali Decorrenza. (D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 6), 120. Cooperativ�e edilizie a contributo stataie -Liquidazione coatta amministvativa -Commissario liquidatore -Compenso -Determinazione -Competenze -Criteri Spese. (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 198, 213; t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 128), 121. ESECUZIONE FISCALE -Esecuzione fiscale -Convenzione con terzi per la vendita dei beni pignorati. T.u. 14 aprile 1910, n. 639), 121. -Infrazioni circolazione stradale Contributo Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori -Infruttuosa riscossione -Applicabilit� norme di contabilit�. (L. 3 maggio 1967, n. 317; 1. 24 dicembre 1969, n. 991, art. 9, 2� comma; r.d. 23 maggio 1934, n. 827, art. 263), 121. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� -Espropriazione P.U. -Opere di competenza o a carko dello Stato -Determinazione amministrativa dell'indennit� provvisoria Competenza. (L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11 e 25), 122. -Indennit� di esproprio ex legge n. 2359/1865 -Ordinanza di deposito e pagamento -Ius superveniens (legge n. 865/71) -Conseguenze circa la possibilit� di emanare il decreto di �esproprio e di proporre opposizione giudiziaria � alla stima -(L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 35 e 51; 1. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 17 e 19), 122. -L. 22 ottobre1971, n. 865 -Nuova disciplina dell'espropriazione ed applicazione all'edilizia scolastica, 122. F ALL>IMENTO -Contratto di fornitura -Fallimento del fornitore -Subentro del curatore -Crediti per prestazioni successive -Penalit� Compensazione. (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 72-74; Condiz. gen. oneri 20 giugno 1930, art. 74), 123. Cooperativa edilizia a contributo statale -Liquidazione coatta amministrativa -Commissario liquidatore -Compenso -Determinazione -Competen:zle -Criteri Spesa. (R,d. 16 marzo 1942, n. 267, all'tt. 190, 213; t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 128), 123. FERROVIE -Concessioni di pubblico serv1z10 di trasporto -Linee automobilistiche sostitutive di linee ferro INDICE xv viarie -Trasf.erimento alle Regioni -Diritto alla devoluzione di beni ferroviari inutilizzabili Spettanza. (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1; t.u. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 186), 123. -Ferrovie dello Stato -Eccessivo affollamento dei treni -Danni Responsabilit�. (R.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, conv. in 1. 4 aprite 1935, n. 911, art. 13 parag. 4), 123. IDROCARBURI -Depositi olii minerali, stazioni di servdzio e apparecchi di distribuzione automatica -Licenza di esercizio -Sospensione per procedimento penale -Durata. (D.l. 5 maggio 1957, n. 271, art. 3;. 1. 2 luglio 1957, n. 474; 1. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 6), 124. IMPIEGO PUBBLICO -Indennit� di anzianit� -Liquidazione -Se vi possa essetre computata la � speciale corresponsione temporanea � spettante ai dirigenti dell'Ente Naziona[e Casse rurali, 124. -Enti pubblici -Disciplina civilistica -Si estende solo se manca una diretta disciplina legislativa o regolamentare, 124. IMPOSTA DI CONSUMO -Edifici per coUettivit� -Costruzione -Imposta di consumo sui materiali -Ultimazione della cos\ truzlone dopo il 31 dicembre 1961 -Esenzione o agevolazione. (R.d. 21 giugno1 1938, n. 1094, conv. 1. 5 gennaio 1939, n. 35, art. 2 co. 2; 1. 19 luglio 1961, n. 659, art. 2; 1. 2 febbraio 1960, n. 35; art. 5), 124. IMPOSTA DI REGISTRO -Contratti pluriennali di locazione -Sopratassa per ritardato o omesso pagamento -Riliquidazione dell'imposta in .misura inferiore -Conseguenze. (L. 29 dicembre 1962, n. 1744, art. 5), 124. -Decisione Commissione Provinciale di valutazione -Impugnativa innanzi l'A.G.O. -Termine Sospensione feriale -Applicabilit�. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29; 3� comma. L. 7 ottobre 1969, n. 742), 125. - Edilizia -Agevolazioni -Aquisto aree fabbricabili -Rapporto arr�e:a coperta -Area scoperta -Prescrizioni urbanistiche -Ius superveniens -Applicazione retroattiva. (L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; 1. 7 febbraio 1968, n. 26, art. 6 ter; d,l. 30 giugno 1972, n. 285, conv. con mod. in 1. 8 ago.sto 1972, n. 461, art. 2), 125. - Privilegio ex art. 97 L.O.R. -Termine di esercizio -Natura -Decorrenza -Prolungamento per accertamenti tributari protratti. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 2369, art. 97), 125. - Societ� -Concentrazione mediante apporti -Agevolazione -Revoca -Libert� di concorrenza Violazione -Pena pecuniaria. (L. 18 marzo 1965, n. 170, art. 1 lett. c., 3 u.c.), 125. - Societ� cooperativa -Aumento di capitaile con emissione di nuove azioni gratuite -Agevolazioni di registro -Decadenza. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; �artt. 65, 66, 67; art. 6 all. C.), 126. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Imposta �sulle societ� -Soggetti non tassabili in base a bilancio Agevolazioni di cui agli artt. 8 e ss. d.l. 30 agosto 1968, n. 918, conv. in 1. 25 ottobre 1968, n. 1089. Trasformazione in soggetti tassabili in base a bilancio -Applicabilit�. (D.l. 30 agosto 1968, n. 918, artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 1. 25 ottobre 1968, n. 1089), 126. -Ritenuta d'acconto -COimpensi ai professionisti di enti, societ� e associazioni -Procuratori legali INDICE XVII lo sviluppo -Spesa di acquisto del terreno. (L. 25 luglio :i952, n. 991, art. 2, 1� comma), 129. OPERE PUBBLICHE. -Costruzione di edifici scolastici con il sistema della prefabbricazione -Revisionabilit� dei prezzi. (L. 23 ottobre 1963, n. 1481, art. 4), 129. PIANI REGOLATORI -Piani di ricostruzione -Durata Occupazioni d'urgenza -Efficacia. (L. 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 1, 3� c.; 1. 13 luglio 1966, n. 610, art. 20 u.c.; 1. 27 ottobre 1951, n. 1402; 1. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20), 130. PORTI -Vigilanza e sorv�eglianza antincendi -Affidamento a privati (L. 13 maggio 1940, n. 690, artt. 5, 8 lett. C e 9; d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, artt. 84 e 85), 130. PRESCRIZIONE -Dailllli alla cosa comune -Comproprietario pro indiviso -Diritto al risarcimento -Titolarit� Prescrizione -Atti interruttivi Effetto. (Cod. civ. artt. 1102, 1105 2943), 130. ' PREVIDENZA E ASSISTENZA -Addetti alla pulizia di locali dell'Amm. ne -Mancanza di un rapporto di lavoro subordinato Conseguenze. (D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, art. 26), 130. -Personale statale non di ruolo Contributi assicurativi -Tardivo versamento -Interessi -Decorrenza. (R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 53), 131. PREZZI -Contratti di fornitura -Revisione prezzi -Riferimento alle variazioni ufficiali C.I.P. -Delega del C.I.P. ai Comitati Provinciali Applicabilit� della ciausola, 131. REATO MILITARE -Energia nucleare -Impiego per scopi militar.i -Segreto -Obbligo di denuncia. (L. 31 dicembre 1962, n. 1860, art. 3 -R.d. 11 luglio 1941, n. 1161), 131. REGIONE SARDA -Enti istituiti dallo Stato -Credito Industriale Sardo Modifiche statutar.ie -Legge Regionale Ammissibilit�. (L. Reg. sarda 2 ottobre 1971, n. 77; 1. 11 aprile 1953, n. 298), 131. REGIONE SICILIA -Regione Siciliana -Opere di bonifica di competenza regional.e Concessione per la costruzione Consorzio di bonifilca -Appalto I.G.E. sui corrispettivi -Rivalsa. (L. 19 giugno 1940, n. 762, art. 6, 3� comma; 1. 24 giugno 1929, �n. 1137, art. 2), 132. REGIONI -Concessioni di pubblico serv1z10 di t:riasporto. Linee automobilistiche sostitutive di linee ferroviarie -Trasferimento alle Regioni -Diritto alla devoluzione di beni ferroviari inutilizzabili Spettanza. (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1; t.u. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 186), 132, -Espropriazione P. U. -Opere di competenza o a carico dello Stato -Determinazione amministrativa dell'indennit� provvisori<a Competenza. (L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11 e 25), 132, INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 28 marzo 1973, n. 31 pag. 641 6 aprile 1973, n. 34 643 12 aprile 1973, n. 35 647 12 aprile 1973, n. 36 649 12 aprile 1973, n. 37 651 12 aprile 1973, n. 38 655 12 aprile 1973, n. 39 659 12 aprile 1973, n. 40 662 12 apr~le 1973, n. 41 663 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un., 24 marzo H}71, n. 830 pag. 666 Sez. Un., 8 luglio 1972, n. 2286 . 665 Sez. Un., 8 luglio 1972, n. 2287 676 Sez. Un., 21 febbraio 1973, n. 514 760 Sez. I, 21 marzo 1973, n. 805 709 Sez. III, 23 m�arzo 1973, n. 817 682 Sez. Un., 28 marzo 1973, n. 824 712 Sez. I, 26 marzo 1973, n. 832 723 Sez. I, 28 marzo, 1973, n. 850 . 727 Sez. I, 3 aprile 1973, n. 907 . 729 Sez. I, 3 aprile 1973, n. 921 . 733 Sez. I, 4 aprile 1973, n. 937 . . 737 Sez. Un., 16 aprile 1973, n. 1075 744 Sez. I, 17 aprile 1973, n. 1107 . . 737 Sez. Un., 9 maggio 1973, n. 1252 688' Sez. Un., 9 maggio 1973, n. 1253 690 Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1302 . 744 Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1312 . 747 Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1318 . 752 Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1324 . 753 Sez. Un., 16 maggio 1973, n. 1387 693 Sez. I, 17 maggio 1973, n. 1409 695 CORTE DI APPELLO Napoli, Sez. I, 17 gennaio 1972, n. 1545 p�g. 754 SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE: I -Norme dichiarate incostituzionali pag. 93 II -Questioni dichiarate non fondate 94 III -Questioni proposte 98 INDICE BIBLIOGRAFICO 113 PARTE PRIMA RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n� dell'accoglimento dell'istanza stessa in sentenza, non � posto in condizione di poterla contestare mediante l'esercizio del diritto di difesa ,contro eventuali alterazioni della verit�, ocve sussistano motivi che riguardino le premesse dell'anticipazione di spese e della non riscossione di onorari. La questione, cos� posta, non � fondata. Carattere peculiare dell'istanza di� distrazione delle spese � che questa possa essere chiesta soltanto da un difensore munito di .procura, cio� munito di potere di rappresentanza della parte nel compimento di atti riguardanti il processo, tra i quali va sicuramente annoverato l'atto di cui all'art. 93 c.p.c. La sostituzione procuratoria deriva dalla volont� della parte e gli effetti che conseguono si riflettono sulla parte stessa. Il che � confermato per la notificazfone delle sentenze, che deve essere eseguita soltanto presso il procuratore costituito (art. 284 in relazione al 170 c.p.c.). Tutto ci� trova sua base nel rapporto a carattere fiduciarfo che si instaura tra cliente e suo rappresentante, e nel .presupposfo che il rapporto nasca e si svolga reciprocamente in obbedienza a canoni di lealt� e di probit�, come prescritto dall'art. 88, prima parte,.-c.p.c. Tra i quali canoni deontologici va senza dubbio compresa l'esigenza di una diligente, comune partecipazione alla conoscenza dell'iter processuale, tutelata, ove la mancanza sia da parte del difensore, dall'esercizio di ufficio del potere disciplinare di cui al secondo comma del citato art. 88. Sono bens� ipotizzabili casi di conflitto di interesse, ove si contesti dalla parte la verit� o l'esattezza dei dati posti a base della domanda di distrazione. Ma, al fine di controllo e di eventuale rettifica, il capoverso dell'art. 93 'appresta il rimedio della revoca, nelle forme per la correzione delle sentenze e, quindi, in contraddittorio. Vero che tale speciaUssimo rimedio, improntato, �come il resto dell'istituto, a rapidit� e semplicit� di mezzi, � sottoposto a un termine di decadenza �Segnato dal conseguimento del rimborso da parte del difensore, il quale momento potrebbe eventualmente rimanere estraneo all'attenzione del cliente. Ma tratterebbesi pur sempre di circostanza contingente, che, nell'interno del sistema, quale sopra delineato nei suoi presupposti, non sposta i termini della questione. Comunque, a parte l'uso del �Cennato .procedimento di revoca, il sistema non esclude l'uso, da parte del cliente, delle ordinade azioni di restituzione nei confronti del patrono, con ampia possibilit� di far valere, nella sede ordinaria, tutte le proprie ragioni. Il che basta per riconoscere, contrariamente all'assunto contenuto nell'ordinanza di rinvio, che il diritto di difesa sostanziale non viene in alcun modo compromesso. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO possono procedere ad intercettazioni telefoniche non di propria iniziativa ma solo a seguito di apposita autorizzazione dell'autorit� giudiziaria �che la rilascia con decreto motivato. Il riconoscimento di detta facolt� si ricollega evidentemente a quel dovere di prevenzione e scoperta degli illeciti penali che � compito istituzionale degli organi di polizia giudiziaria (art. 219 c.p.p.). Nel nostro sistema quindi la compressione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche, che l'intercettazione innegabilmente comporta, non resta affidata all'organo di polizia, ma si attua sotto il diretto controllo del giudice. � al magistrato che la legge riconosce il potere di disporre l'intercettazione e dalla legge stessa sono desumibili i limiti di siffatto potere. La richiesta di provvedimenti autorizzativi dell'intercettazione va valutata con cautela scrupolosa giacch� da provvedimenti del genere deriva una grave limitazione alla libert� e segretezza deJle comunicazioni. Nel compiere questa valutazione il giudice deve tendere al contemperamento dei due interessi costituzionali protetti onde impedire ch� il diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche venga ad essere sproporzionatamente sacrificato dalla necessit� di garantire un'efficace repressione degli illeciti penali. A tal fine � indispensabile che accerti se ricorrano� effettive esigenze, proprie dell'amministrazione della giustizia, che realmente legittimino simile forma di indagine e se sussistano fondati motivi per ritenere che mediante la stessa possano essere acquisiti risultati positivi per le indagini in c'orso. Del corretto uso del potere attribuitogli il giudice deve dare concreta dimostrazione con un'adeguata e specifica motivazione del provvedimento autorizzativo. Discende da quanto si � detto -vale a dire dal principio che il diritto garantito dall'art. 15 Cost. possa essere compreso solo nei limiti effettivamente richiesti da concrete, gravi esigenze di giustizia -la conseguenza che il provvedimento di autorizzazione stabt:Lisca anche la durata delle intercettazioni e che, quando una proroga si renda necessaria, se ne offra concreta, motivata giustificazione. Ma il rispetto della norma costituzionale di raffronto non trova soddisfazione solo nell'obbligo della puntuale motivazione del decreto dell'autorit� giudiziaria. Altre garanzie sono richieste: a) garanzie che attengono alla predisposizione anche materiale dei servizi tecnici necessari per le intercettazioni telefoniche, in modo che l'autorit� giudfaiaria possa esercitare anche di fatto il controllo necessario ad assicurare che si' proceda alle int~rcettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei ltmiti dell'autorizzazione; b) garanzie di ordine giuridico che attengono al controllo sull:::1 legittimit� del decreto di autorizzazione ed ai limiti entro i quali il materiale raccolto attraverso le intercettazioni sia utilizzabile nel processo. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 645 Sul primo punto la Corte osserva che il legislatore gode di un ampio margine di discrezionalit� nell'Ol'ganizzazione del servizio, ma sente il dovere di formulare l'auspicio che si realizzino opportuni interventi legislativi idonei ad attuare anche sul piano tecnico le condizioni necessarie all'effettivo controllo di cui innanzi si � detto. Sul secondo punto 'la Coorte osserva che non � necessario che le garanzie siano puntualmente poste nel testo normativo che disciplina le intercettazioni, potendo esse essere rinvenute anche in altre norme ed anche nei principi generali che disciplinano le attivit� processuali. Sulla base di questa premessa la Corte ritiene: 1) vero � che il decreto di autorizzazione non � di per se impugnabile; tuttavia il decreto � sindacabile e la sua eventuale illegittimit� pu� essere rilevata nel corso del giudizio; 2) le risultanze delle intercettazioni sono coperte dal segreto, al quale sono tenuti gli ufficiali di polizia giudiziaria e, nel corso dell'istruttoria, chiunque ne abbia preso conoscenza (artt. 230 e 307 c.p.p.); 3) nel processo pu� essere utilizzato solo il materiale rilevante per 1'4uputazione di cui si discute. Sebbene sia auspicabile che la legge predisponga un compiuto sistema -anche a garanzia di tutte le parti in causa -per l'eliminazione del materiale non pertinente, la legge processuale � gi� ispirata e dominata dal principio (connatu_ rale alla finalit� stessa del processo) secondo il quale non pu� essere acquisito agli, atti se non il materiale probatorio rilevante per il giudizio (principio del quale sono espressione varie norme specificative contenute negli artt. 463 e segg. c.p.p.); 4) l'applicazione del suddetto principio non solo garantisce la segretezza di tutte quelle comunicazioni telefoniche dell'imputato che non siano rilevanti ai fini �del relativo processo, ma garantisce altres� la segretezza delle comunicazioni non pertinenti a quel processo che terzi, allo stesso estranei, abbiano fatto attraverso l'apparecchio telefonico sottoposto a controllo di intercettazione ovve�ro in collegamento con questo. La Corte ritiene che il r~goroso rispetto di questo pri.nc1p10 sia essenziale per la puntuale osservanza degli artt. 2 e 15 della Costituzione: �violerebbe gravemente entrambe le norme costituzionali un sistema che, senza soddisfare gli interessi di .giustizia, in funzione dei quali � consentita la limitazione della libert� e della segretezza delle comunicazioni, autorizzasse la divulgazione in pubblico dibattimento del contenuto di comunicazioni telefoniche non pertinenti al processo. In definitiva la disciplina vigente sulle intercettazioni telefoniche qui in esame non si pone in contrasto con l'art. 15 della Costituzione. Dal disposto di questo articolo, che espressamente enuncia la possibi �'.-:�'.�Z�:�'.�'.�'.�'.�'.�'.�'.�'.�'.�'.�"�"�:-�.�::.�-:�'�:����-~:�:�.::�:�.�.�'.�:O:�:�.�:;z::�:::.-::;.-;.-;.-;-:.-:�Z�'.�'.�'.�'.�'.".�Z�'.�'.�'.".�'.".�'.".�Z�Z�'.�'.�Z�'.�'.�'.�'.1:���� .�.�.�.�.�.�.�.�.�-�.�.�.�.�.�r.�.�.�.�r.�.�.-r.�.�.�.-.�:.�:.-.�:.�.�r.�.�.�.�.�,�.�.�,�,�.�,�.�.�.�.�.�.��,�.�,�,�,�.�.�.�.�.�r.�.�.�.�.�.��r.�ᥥ�����������������������r���rr�r��rr��rrr�r�,.,.,.,.,,.,.,.,.,.-:.-, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO lit� di limitazioni del diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche soltanto per atto motivato dell'autorit� giudiziada con le garanzie stabilite dalla legge, � dato inferire che il principio enunciato dal primo comma della norma costituzionale sarebbe gravemente compromesso se a carico dell'interessato potessero valere, come indizi o .come prove, inte�rcettazioni telefoniche assunte illegittimamente senza previa, motivata autorizzazione dell'autorit� giudiziaria. Se ci� avvenisse, un diritto � riconosciuto e garantito � come inviolabile dalla Costituzione sarebbe davvero esposto a gravissima menomazione. A questo proposito la Corte sente il dovere di mettere nella dovuta evidenza il principio secondo il quale attivit� compiute in dispregio dei fond�mentali diritti del cittadino non possono essere assunte di per s� a giustificazione ed a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attivit� costituzionalmente illegittime abbia sub�to. Tuttavia la Corte ritiene che siffatta grave lesione dei diritti costituzionali non possa verificarsi, atteso che ~ in riferimento all'esigenza di foga~it� che presiede al processo (particolarmente quando si tratti di osservanza della Costituzione) -si deve riconoscere che l'ordinamento processuale non contiene, e specificamente in ordine alle intercettazioni illegittime, alcuna no�rma che ostacoli e menomi l'effettiva vigenza di quel principio. Ch�, anzi, pu� e deve ritenersi che tale vigenza � confermata e trova espressione in disposizioni di recente formulazione, quale � quella ora contenuta nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 304 c.p.p.: una volta ammesso che la facolt� di nomina del difensore prima dell'interrogatorio costituisce esercizio del �diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., coerentemente il legislatore -in puntuale specificazione di un principio gi� immanente nell'ordinamento -ha escluso la �utilizzabilit�� della dichiarazione resa dall'interessato prima di quella nomina. 3. -Del pari infondato � il motivo di incostituzionalit� in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Cositituzione sul quale prevalentemente si sofferma l'ordinanza di rimessione. Il richiamo della garanzia del diritto di difesa, in collegamento con la facolt� oggi riconosciuta all'imputato di serbare il silenzio dinanzi all'autorit� giudiziaria o all'ufficiale idi polizia giudiziaria interrogante (art. 78 nel testo modificato della legge n. 932 del 1969) non � affatto pertinente all'ipotesi di indagine preliminare all'istruttoria .effettuata col mezzo delle intercettazioni telefoniche che viene in considerazione. La garanzia del diritto a non rispondere all'autorit� inquirente � una recente� specificazione del diritto di difesa enunciato dalla Co RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stessa dimenticanza dei prescritti documenti, con la pena dell'ammenda il conducente dell'aut,ov.eicolo, e, sia pure in alternativa, con la pena dell'arresto quello di un natante. Entrambi i casi determinano lo stesso danno sociale, �importando per l'autorit� la stessa doverosa attivit� diretta ad accertare attraverso l'esame di pubblici registri, o altrimenti, l'esistenza dei ripetuti documenti�. 2. -Per quanto riguarda la .prima ordinanza, va osservato che l'art. 1193 cod. nav. prevede una sola ipotesi di reato: quella dell'assenza da bordo dei documenti prescritti per la navigabilit�. L'articolo 299 dello stesso codice dispone che il comandante deve curare che durante il viaggio �siano a bordo i documenti relativi aUa nave, all'equipaggio, ai passeggei-i ed al carico. Deve curar.e altresi che i libri di bordo siano tenuti regolarmente. Dell'inosservanza di tali prescrizioni risponde penalmente il comandante. Nel caso invece in cui il natante non sia abilitato alla navigazione, oppure navighi senza che siano stati rilasciati i prescritti documenti, l'art. 1216 cod. nav. punisce sia l'armatore, direttamentli? obbligato a fornire la nave della documentazione necessaria, sia il comandante della nave stessa. Ma per quest'ultimo la pena � ridotta in misura non eccedente run terzo. Non �sussiste pertanto la denunziata uguaglianza di sanziori� penale per fatti sostanzialmente differenti. Anche gli altri argomenti addotti dalla seconda ordinanza non hanno alcun pregio. La violazione delle prescrizioni �sulla tenuta dei libri di bordo, a seconda che trattisi di navi maggiori o minori, si risolve sostanzialmente nella gravit� del reato, la quale deve essere desunta, ai sensi dell'art. 133 c.p., dalle modalit� dell'azione, dall'entit� del danno o del pericolo, dall'intensit� del dolo o della colpa, ecc., e della quale deve tenere conto il giudice nell'esercizio del potere discrezionale per l'applicazione della pena entro i limiti Aninimi e massimi fissati dalla leg�ge. E la sanzione prevista dalla norma impugnata � di tale latitudine, anche nell'alternativa fra ammenda ed arresto, da consentire al giudice l'applicazione di pena congrua a seconda che l'imputato comandi una nave maggiore oppure una nave minore. � da aggiungere che la Corte ha gi� deciso che la valutazione della congruit� fra reato e pena appartiene alla politica legislativa, e su di essa nessun sindacato si rende possibile in questa sede, sempre che non ricorra il caso, non verificatosi nella specie, che la sperequa zione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da bench� mi nima giustifit!azione. In base a tale principio la Corte ritiene altresi infondato il profilo attinente alla diversa disciplina penale fra gli autoveicoli e le navi. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 653 cui il giudice (ai sensi dell'art. 530 c.p.c.) dispone la vendita dei beni pignorati, nell'ordinario procedimento di esecuzione mobiliare. Cl� posto, � innegabile che il procedimento esecutivo impugnato ha corso pi� rapido e diverge, sotto vari aspetti, da quello ordinario. Senonch�, per stabilire se importi o meno violazione sia dell'art. 3 Cost. nei riguardi di altri creditori e violazione dello stesso articolo nonch� dell'art. 24 Cost. nei riguardi del debitore esecutato, non pu� trascurarsi che il procedimento, di cui aUa normativa in questione, deve essere valutato non isolatamente, ma nel ben noto quadro, vasto e multiforme, degli interventi statali volti ad indirizzare verso finalit� generali di interesse pubblico l'attivit� produttiva agraria. E ci� con particolare riguardo alla disciplina del credito. agrario il cui ordinamento, risultante dalla citata legge del 1928 e da altre leggi e regolamenti in materia, � appunto inteso al conseguimento di fini di utilit� sociale (sent. n. 77 del 1969), in quanto tende a sottrarre l'agricoltore ai possibili abusi del credito privato, asrsicurandogli finanziamenti a basso costo e ad altre condizioni non esose anche in periodi di crisi. Ma perch� i finanziamenti possano giovare al maggior numero possibile di soggetti, occorre che le singole operazioni (specie quelle concernenti il credito agrario, di esercizio) siano a termini brevi e comportino il rapido recupero dei capitali per nuovi impieghi. � sufficiente a} riguardo ricordare che, appunto in vista delle suddette esigenze, la legge stabilisce a quali enti (e fra essi sono numerosi quelli pubblici), e con esclusione di ogni altro soggetto, � riservato istituzionalmente o pu� essere concesso l'esercizio del credito agrario come previsto dalle Ieggi speciali; li sottopone a vigilanza, ne disciplina minutamente l'attivit� creditizia, in ordine sia ai tassi di interesse (oltre, in taluni casi, l'assunzione diretta da parte dello Stato dell'onere di una quota di questi) sia alla durat1a dei mutui, normalmente breve, specie per quelli di esercizio, con disposizioni di favore per il debito.re circa l'epoca della scadenza e quella dell'eventuale vendita. Inoltre, tutti i prestiti concernenti operazioni di credito agrario di esercizio e anche taluni riguardanti operazioni di credito di miglioramento si effettuano mediante sconto di cambiale agra!l'ia indicante (a norma dell'art. 7 della legge) lo scopo del prestito, il fondo per cui � concesso, il luogo di deposito dei prodotti da utilizzare o da trasformare o queHo di custodia del bestiame, delle macchine e degli attrezzi da acquistare, e infine le garanzie, compreso il privilegio convenzionale da cui il prestito risulti assistito. In coerenza, poi, con l'oggetto del prestito il privilegio legale speciale, di cui all'art. 8, PlJ.� riguardare i frutti pendenti, quelli raccolti nell'anno della scadenza e le derrate provenienti dal fondo. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 6.55 617 c.p.c., quando il debitore contesti il diritto del creditore all'esecuzione o la regola.rit� formale del titolo es�cutivo e . dei singoli atti del procedimento : contestazione ammissibile anche a vendita avvenuta fino alla <chiusura del procedimento esecutivo. Ci� a rparte la possibilit� che l'istituto procedente incorra in responsabilit� aggravata, ove si verifichino le circostanze di cui all'art. 96 c.p.c. Parimenti infondata ~ la censura sub e), in quanto la mancata previsione della sospensione dell'esecuzione non vale ad escludere, nel procedimento in esame, l'applicabilit� degli artt. 623 e segg. c.p.c. In ordine all'ultima �censura sub f), una volta chiarito, come sopra ricordato, che il decreto, col quale il pretore autorizza la vendita dei beni oggetto di privilegfo, ha finalit� analoghe e quelle del provvedimento di cui all'art. 530 c.p.c., il fatto che la pronuncia di esso non sia preceduta dall'audizione delle parti nell'udienza appositamente fissata, non incide negativamente sull'interesse del debitore a che con la vendita forzata sia realizzato -n maggior utile possibile, onde lo stesso debitore possa trarne vantaggio mediante estinzione totale del suo debito e l'attribuzione di un eventuale residuo. D'altro canto, come gi� accennato, l'esecuzione speciale riguarda beni che, da un lato, hanno generalmente tin prezzo di mercato insuscettibile di determinazioni speculative pregiudizievoli per il debitore, e dall'altro esigono, anche nell'interesse del debitore esecutato, che si proceda alla loro alienazione nel pi� breve tempo possibile, perch� non deperiscano o comunque non importino oneri di �conservazione o di custodia. 4. -L'infondatezza infine della terza questione basata su pretesa violazione degli artt. 44, primo comma, ultima parte, e 47, secondo comma, della Costituzione emerge dai precedenti rilievi per i quali il procedimento esecutiv� speciale rientra nella generale disciplina volta a favorJ.re il credito agrario e non pu� cons~derarsi �contrastante con i precetti costituzionali di cui agli articoli predetti. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 12 aprile 1973, n. 38, -Pres. Verzl -Rel. Volterra -Battistini (avv. Schiano), Soc. �Il rinnovamento� (avv. Gaeta) Soc. � IJ Messaggero � (avv. Montefoischi), Fallarino � (avv. Di Grav~o). Propriet� intellettuale -Protezione del diritto d'autore -Azioni cautelari su materiale pubblicabile -Illegittimit� costituzionale -Esclusione� � Non � fondata, nei sensi di cui in motivazione, ia questione di Legittimit� costituzionale dell'art. 161 della legge sui diritto di autore 22 PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 657 ma come mezzo precipuo per la diffusione del pensiero manifestato e per l'esercizio dell'attivit� di informazione. Come gi� rilevato da11a Corte nelJa sentenza n. 115 de,l 195�7 e con fermato con le sentenze n. 44 del 1960, n. 159 del 1970 e n. 93 del 1972, il divieto di 'cui al comma secondo della medesima norma concerne provvedimenti della rpubbJiica autorit� diretti ad esercitare controlli o assensi preventiv.i sul contenuto delle pubblicazioni. Non contra�stano �con le norme costituzionali ed anzi mirano a tutelare e a realizzare i fini dell'art. 2 affer:mati anche negli arrtt. 3, secondo comma, e 13, primo comma, che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili deH'uomo, fra ti. qrua1i rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della .propria rispettabilit�, r1servatezza, intimit� e reputazione, sanciti eispressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, gli artt. 10 del codke civile, 96 e 97 del1a 1egrge 22 aprile 1941, n. 633, i quali del resto, come ha affermato la Corte nella richiamata sentenza :n. 122 del 1970, non attengono aila materia del sequestro preventivo. Ci� pl'emesso, risulta evidente �che la tutela dei diritti sulla propria immagine, su quelle deti. gen:itori, dei coniugi e dei figU sanciti dai citati. ariticoH e che venga eserdtata anche rispetto al'1e attivit� strumentali e alle cose le quali siano dirette e servano aJl'or1ganizzazione, predisposizione, preparaz.ione e formazione del materiale che si presume de.stinato ad essere pubblicato, non trova ostacolo nel precetto costituzionale di cui all'art. 21 della Costituzione e in rparticoJ,are ai commi secondo e terzo. 3. -Non �contrastano con la .norma costituzional,e di raf:lironto anche nella :loro applicazione rdisrpetto alle immagini che si presumano destinate ad essere pubblicate a mezzo stampa gli artt. 156 e 168 deUa legge 22. aprile 1941, n. 633, i quali statuiscono sull'UJtHizzazione economica d�l diritto di autore e di altri diritti connessi all'eserrcizio di questi. Il primo afferma la facolt� di agire in giudizio per otteneTe l'accertamento del diritto di utilizzazione economica e l'interdizione della sua violazione. H secondo estende I.e norme B:'elative all'utiUzzazione economica nei giudizi a difesa dei diritti �che si dferiscono alla paternit� e all'integrit� dell'opera. Nessuna di tali disposizioni � incompatibile con i pil'incipi e �con le norme di cui all'art. 21 della Costitu2lione. 4. -Nemmeno contrasta alla norma costituziona�le citata l'art. 161 deHa legge 22 aprile 1941, n. 633, il quale, statuendo anch'esso sud diritti di utilizzazione economica, attribuisce aU'autoTit� giudiziaria la ta RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO co1t� di ordinare, agli effetti dell'esercraio dei poteri prev~sti dagli artt. 156, 1'57, 158, 159, 160 della medesima legge, !La descrizione, l'accertamento, Ja perizia ed anche il sequestro di ci� che si ritenga costitutre violazione del d1ritto di utilizzazione ed in casi particolari;nente gravi a:nche il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto �contestato. Tali dtsposiz.i:oni tutelano l'utiilizzazione economica del diritto d'�autore e 1sono dirette ad assicurare \I.a prova e a determinare l'indisponibilit� della cosa, sia� per preservarla da distruzione o alterazione, sia pe�r assicurare l'attribuzione dell'opera all'avente diriitto, sia per limpedire ul�teriori danni derivanti da violazione del diritto di autore. Tratta.si pertanto di norma dketta alla tutela di dir.itti patrimoniali e non a rpo~e limitazioni alla Ubera estrinsecazione e manifestazione de�l pensiero, n� ad assoggettare ila stampa ad autorizzazioni o censure. L'applicazione del predetto art. 161 prescinde infatti da esami e valutazioni suil prodotto del pensiero o sul contenuto di pubbUcazioni al fine di permetterne o v;ieta.rne la diffusione in quanto siano o meno. conformi a determinati ;principi o a determinati indirizzi ideologici. 5. -Nemmeno contrasta alJa norma costitu2lionale l'applicazione dell'� art. 700 c,p.�c. quando manchi la possibiliit� di applicare misure tutelari tipiche, per la tutela richiesta dagli interessati dei diritti di cui awart. 10 �c.:c. e agU a�rtt. 96 e 97 della legge 22 apri:le 1941, n. 633, rispetto aHe immagini che !Si ri�teo::Jigono non leg.ithlmamente divulgabhli anche se si presumono destinate ad essere pubbHcate a mezzo stampa. L'applicazione in tali C�asi dell'art. 700 c.p..c. ai fini di proteggere il diritto alla riservatezza e di evUare pregiudizi imminenti e irreparabili al decoro e alla reputazione degli interessati ,e dei' loro congiunti, mentre non pu� i:dentificarsi con l'esercizio di un'attivit� di 1censura, costiituisce un mezzo efficace per attuare la protezione provv,isoria di diritti della personalit� rientranti' in quelli inviolabili che la Costituzione salvaguarda, tenuto anche conto della estrema 1mportanza di tali diritti, della g.ravit� e dell'drriversibi1it� del danno cbe la violazione di essi arreca agli interessati e che pu� incidere i�rrimediabilmente sulla loro posizione sociale e su quella dei Joro congiunti, dell'impossibilit� di ripararlo adeguatamente, dell'esig.enza di un pronto intervento ,per impedire che il pregiudizio si verifichi. Si pu�, pertanto, concludere che le norme in esame nelle parti denunziate dal giodice a quo non sono in contrasto con la norma costitu.. zionale di raffronto e che qui10Jdi le questioni di lewittimit� costituziona1le soillevate dal pretore di Roma con le ordinanze di rimessione 10 novembre 1970 e 20 dicembre 1970 devono essere dichiarate non fondate. (Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cati, senza alcuna ulteriore specificazione che possa avere un qualsiasi riferimento alle condizioni economiche dei beneficiari. Il richiamo �lla particolare tariffa ridotta porta subito l'attenzione sul decreto ministeriale 22 settembre 1954 sulle �Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato�. Tutte le concessioni contemplate in tale decreto -concessioni che vanno da riduzioni delle tariffe dal 10 al 70 % fino alla gratuit� -si riferiscono, infatti, a viaggi che direttamente o indirettamente interessano lo Stato, il quale, nella maggior parte dei casi, se ne assume l'onere col relativo rimborso alle Ferrovie. Il fondamento giuridico deHe agevolazioni accordate dalle sopra richiamate norme della legge statale va, dunque, ricercato nel secondo comma dell'art. 48 della Costituzione, che qualifica � dovere civico � l'esercizio del diritto di voto. Dovere che ha una fondamentale funzione di interesse pubblico, in quanto attiene all'esercizio della sovranit� che l'art. 1 della nostra. Costituzione dichiara appartenere al popolo. Dal che deriva, altresl, la rilevanza costituzionale delle forme ed i limiti di quell'esercizio, che trovano nell'art. 1 sopra citato la previsione e nell'art. 48, secondo comma, la specificgzione: �Il voto � personale ed eg.ale, libero e segreto�. Ne consegue che quelle concessioni, accordate a tutti indistintamente gli elettori ed a tutti indistintamente gli emigrati per ragioni di lavoro, senza riguardo alle loro condizioni economiche, hanno per fondamento giuridico il riconoscimento dell'interesse pubbHco, connesso alla sopra illustrata fondamentale funzione dell'esercizio del diritto di voto. Non solo, ma l'importanza di tale funzione e le conseguenze che dal suo non corretto esercizio potrebbero derivare nella costituzione degli organi supremi ai quali � affidato uno dei poteri essenziali dello Stato -quello legislativo -postulano, in materia, il pi� scrupoloso rispetto del principio di eguaglianza, che assicuri la par condicio dei cittadini nel momento in cui, con l'espressione del loro voto, in sostanza, danno concreto contenuto alla sovranit� popolare. 3. -Da quanto precede risulta in modo evidente che: a) in materia di disciplina delle forme e limiti dell'esercizio dell'elettorato politico attivo, unico legittimato a provvedere � lo Stato; b) lo Stato, nel provvedere in tale materia, deve attenersi al pi� rigoroso rispetto del principio di eguaglianza, onde assicurare la PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZlONALE E INTERNAZIONALE 661 par condicio di tutti gli elettori nell'esercizio del loro diritto-dovere di voto; c) nessuna potest� legislativa o amministrativa in materia spetta alle Regioni, sia a statuto speciale sia a statuto ordinario e, quindi, non � ammissibile neppure una competenza ad emettere provvedimenti integrativi di quelli statali; d) esula completamente dalle concessioni di viaggio accordate dallo Stato agli el1?ttori che debbano votare fuori dalla sede della loro residenza abituale, anche se provenienti dall'estero ove siano emigrati per ragioni di lavoro, un qualsiasi elemento che le possa far ricondurre sotto il concetto di beneficenza o assistenza pubblica. 4. -Ancorch� la Regione Puglia abbia dichiarato che, con la legge impugnata, ha inteso provvedere nell'esercizio dei poteri spettantile, in forza dell'art. 117 della Costituzione, nella materia della beneficenza ed assistenza pubblica, dal richiamo espresso � alle elezioni politiche del 7 e 8 maggio 1972 �, dalla concessione del rimborso delle spese di viaggio, per il percorso ferroviario in territorio estero, non compreso nella concessione statale di cui all'art. 117 del t.u. n. 361 del 1957 e dal fatto che la concessione stessa � accordata indistintamente a tutti � i lavoratori emigrati che gimostreranno di avere esercitato il loro diritto di elettorato attivo in uno dei Comuni della Regione Puglia � senza riguardo alle condizioni economiche di essi, chiaramente si evince che, in sostanza, con tale legge )a Regione ha voluto soltanto integrare la sopra richiamata concessione statale. Ossia, la Regione, sia pure in forma ass'eritamente integrativa, ha legiferato in quella materia della disciplina �delle forme e limiti� dell'esercizio dell'elettorato attivo, che, come sopra si � dimostrato, � di esclusiva competenza statale. � vero che, in generale, la condizione di emigrato per lavoro denota una situazione di grave disagio economico e che -per l'importanza che le elezioni politiche rivestono in un regime democratico � certamente, non solo conforme ma voluto dalla Costituzione, che la legge stabilisca tutte quelle misure, anche di ordine economico, le quali facilitino l'accesso delle masse popolari alle urne. In questo spirito, l'indirizzo diretto � favorire gli emigrati per ragioni di lavoro -gi� in parte realizzato col viaggio ~ratuito dalla frontiera -dovrebbe essere attuato nella misura massima possibile. Ma, come risulta dalle considerazioni che precedono, questo � compito esclusivo dello� Stato, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto sotto il profilo� assorbente .della violazione dell'art. 117 della Costituzione. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 663 1961 si riferisce agli incaricati triennali e la. legge n. 1077 del 1966 concerne gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato purch� assunti per un periodo non inferio�re all'anno, e non anche gli insegnanti medi non di ruolo, sia pure con incarico o supplenza per un anno. Tale normativa, considerata nel suo complesso, evidenzia una disparit� di trattamento tra impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e insegnanti non di ruolo, nonostante che sia gli uni che gli altri siano assunti per un periodo non inferiore all'anno. Le situazioni di fatto e giuridiche c�nsiderate dal legislatore nei due casi si presentano eguali o indubbiamente tali da essere considerate equivalenti, non potendo costituire, in .presenza di un rapporto di servizio alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato, sufficiente elemento di distinzione la circostanz� che il servizio sia prestato in favore di una anzich� di un'altra branca dell'organizzazione amministrativa dello Stato. � Ci� nonostante le discipline relative sono in atto differenti. Ora, nell'assenza di ra~ioni che possano fare apparire adeguatamente giustificata la disparit� di trattamento, la norma denunciata si presenta in evidente contrasto con il principio di eguaglianza e pertanto di essa nella parte sopra indicata va dichiarata l'illegittimit� costituzionale. � appena il caso di aggiungere, da un canto, che agli insegnanti non di ruolo con nomina annuale va riferita la disciplina legislativa emergente dalle leggi n. 831 del 1961 e n. 1077 del 1966 nei confronti degli insegnanti non di ruolo con nomina triennale, e dall'altro, che la rilevata disparit� di tr.attamento in violazione del principio di eguaglianza � tocca anche la disciplina legislativa specificamente riferentesi al trattamento di previdenza. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 12 aprile 1973, n. 41 -Pres. Bonifacio - Rel. De Marco -Avigo (n.c.). Pensioni -Pensioni privilegfate ordinarie -Infermi di mente -Limi tazione per la proposizione del ricorso ,. Illegittimit� costituzio nale. (Cost., art. 3; r.d. 13 agc>sto 1933, n. 1038, art. l, comma secondo). � costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 1, comma secondo, r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 677 Venuto meno, per effetto della �1egge 16 giugno 1938, n. 1303, il divieto per i dipendenti di enti pubblici economici di far parte di associazioni sindacali, con legge 2�4 febbraio 1941, n. 254, si attribui all'A.G.O. la cognizione delle controversie di lavoro dei dipendenti di enti pubblici inquadrati nelle organizzazioni sindacali corporative. La norma venne poi trasfusa nell'art. 429, n. 3 c.p.c. Immediatamente si deline� un conflitto tra Consiglio di Stato e Corte di Cassazione. Il primo ritenne infatti che, permanendo la natura publicistica dell'ente -datore di lavoro, dovessero permanere i poteri di imperio dello stesso, di fronte ai quali il dipendente poteva far valere soltanto posizioni di interesse legittimo, affermando di conseguenza la applicabilit� dei generali principi di discriminazione delle giurisdizioni (1). La Corte di Cassazione, pur riconoscendo la concorrenza di interessi legittimi, afferm� invece il carattere � esclusivo � della sua giurisdizione, con il conseguente potere di annullare, modificare o revocare l'atto amministrativo (2). La dottrina non si mostr� men divisa ed anzi, ai sostenitori dell'uno (3) � o dell'altro ( 4) indirizzo, si aggiunsero autori che sostenevano o negavano la concorrente giurisdizione del Consiglio di Stato con motivazioni diverse (5). A seguito della abolizione dell'ordinamento corporativo (6), entrambi i massimi giudici dei diritti e degli interessi iniziarono una revisone delle loro posizioni. La Corte di Cassazione dapprim� afferm� �l'abrogazione dell'art. 429, n. 3 c.p.c. (7) e successivamente ritenne la vigenza della norma stessa (8). Il Consiglio di Stato in un primo tempo ritenne anch'esso la avvenuta abrogazione della norma (9), ma quando gi� la Cassazione aveva mutato (1) Consiglio di Stato, 29 luglio 1942, n. 387. (2) Cass., Sez. Un. 6 giugno 1942, n. 1566. (3) Tra coloro che aderirono all'indirizzo del Consiglio di Stato vanno ricordati: FORTI, Inquadramento sindacale dei dip~ndenti di enti pubblici e controversie sul rapporto di impiego (Foro It., 1942, III, 201); DE VALLES, In tema di inquadramento sin�acale degli enti pubblici e controversie sul rapporto di impiiego (Foro It., 1942, I, 680); RoHERSSEN, L'Art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo ed il nuovo codice di procedura civile (Riv. pubbl. imp., 1943, II, 1). (4) La tesi della Cassazione venne condiv:isa, tra gli altri, da RANELLETTr, Gli enti di diritto pubblico e l'inquadramento sindacai.e (Riv. dir. pubbl., 1942, I, 15); NAVARRA, La giurisdizione in materia di controversie tra enti pubblici economici e loro dipendenti (Dir. lav., 1942, I, 105). (5) Il MIELE, Distinzione tra ente pubblico e privato (Riv. dir. c�mm., 1942, 88, nota), sostenne la natura esclusivamente privatistica del rapporto con ente inquadrato sindacalmente, negando addirittura la sopravvivenza di ogni potere pubblicistico dell'ente datore di lavoro nella regolamentazione del rapporto. Negli stessi sensi si sono pronunciati l'AMORTH (Riv. pubbl. imp., 1942, I, 164) e lo ZANOBINI, (Scritti varii di di'l'.itto pubblico, Giuffr�, Milano, 1955, pag. 338) . Tale tesi non sembra potersi condividere. Se � vero che difetta il potere di imperio nella regolamentazione del rapporto � altrettanto vero che l'esercizio in diverso cam_po dei poteri naturali dall'Ente Pubblico pu� incidere sul rapporto di impiego sino ad estinguerlo. (6) d.1.1. 14 settembre 1944, n. 287 e 23 novembre 1944, n. 369. (7) Sez. Un. 27 marzo 1945, n. 193. (8) Sez. Un, 4 agosto 1946, n. 1089. � (9) Cons. Stato 24 gennaio 1947, n. 15. PARTE I, SEZ. II, GIURIS.. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 679 della Costituzione o quelli attualmente esistenti, sibbene gli altri propri dell'ordinamento corporativo. Abrogato quest'ultimo, l'individuazione dei dipendenti degli enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali non pu� operarsi se non con l'illegittimo riferimento alla normativa abrogata contrastante con i princ�pi vigenti. Bert~to, v<enuto meno i'oodia:Jiamento �corporativo, la di.S1POsdzione dell'art. 429, n. 3 c.p1c. deve ritenersi abrogata. Inoltre, si aggiunge dal Consiglio di Stato, il preteso inquadramento sindacale dell'Ente non fa venir meno il potere discrezionale (18) connaturato all'essenza di ogni ente pubblico ancorch� economico. Da ci� consegue -ad avviso del Consiglio di Stato -la riconducibilit� delle controversie di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici nella -sua giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego. Eguale discordia regna ancora nella dottrina (19). La sentenza delle Sezioni Unite n. 2287, del 1972, sembra risolvere il conflitto in conformit� dei princ�pi costituzionali (art. 113) e di quelli sulla abolizione del contenzioso amministrativo e ci� in perfetta aderenza alle norme sulla successione delle leggi nel tempo. Invero in origine le controversie individuali di lavoro di dipendenti degli enti pubblici tutti, rientravano nella giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, a norma del t.u. 26 giugno 1924, n. 1056. (18) Tale argomento -senza dubbio validissimo -appare idoneo alla individuazione di una giurisdizione amministrativa ma ;non certo, come il Consiglio di Stato vorrebbe, ad affermare una giurisdizione esclusiva. (19) La giurisdizione del Consiglio di Stato � affermata da: MARCHESE sulla giurisdizione nelle controversie di lavoro di dipendenti da enti pubblici economici. Foro pad., 1953, I, 757; DE VALLES, Ancora sulla competenza in tema di rapporti d'impiego di dipendenti da enti inquadrati sindacabilmente, Foro amm., 1946, 2, 128; Id. Nota a Consiglio di Stato, Ad. PI. n. 3 del 1949, Foro ammin., 1950, I, 3, 85; CANNADA BARTOLI, Competenza sulle controversie d'impiego dei dipendenti degli enti pubblici economici, Giur. compl. cass. civ., 1946, 419; Id. Sul preteso vigore dell'art. 429 n. 3 c.p.c., Foro it., 1947, 3, 139; Id. Art. 4129 n. 3 c.p.c. e giurisdizione amministrativa, Foro amm., 1947, I, 2, 72:; ANDRIOLI, Un conflitto tra Cassazione e Consiglio di Stato, Riv. lav., 1950, 2, 83; PARACCINI, Sul rapporto d'impiego dei dipendenti da enti pubblici economci, Arch. rie. giur., 1950, 744; ScIARELLI, Gli enti pubblici economici e l'art. 429 n. 3 c.p.c., Dir. giur., 1960, 633. Sostengono invece la giurisdizione dell'autorit� giudiziaria ordinaria, SEVERINO, Rapporti tra contratto collettivo e regolamento organico degli enti pubblici economici e delle aziende municipalizzate, Temi Nap., 1958, I, 45; NAPOLITANO, Disciplir!'a privatisticla. dei rapporti di pubblico impiego e giurisdizione, Giur. agr. it., '1958, 44; PERA, Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo neite controversie di avoro �con enti pubblici economici, Dir. l�iv., 1965�, 2, 44; ARIENZO, L'art. 429 � n. 3 c.p.c. ed il contenzioso sui rapporti d'impiego presso enti� pubblici economici, Giust. civ., 1959, I, 631; Id., Giust. civ., 1958, I, 791; ARDAU, Enti pubblici economici e giurisdizione, Dir. lav., 1952, 2, 36; GrocoLr NAccr, Un nuovo proble'IJ1'a nel campo di applicazione dell'art. 429 c.p.c., Giur. compl. Cass. civ., 1953, 2, 99; PALMERINI, Sulla competenza a giudicare delle controversie tra enti pubblici inquadrati, sindacalmente e i loro dipendenti e sul sindacato giurisdizionale in ordine ai provvedimenti d'urgenza, Assicur., 1950, 2, 73; RABAGLIETTI, La competenza sulle controversie da rapporto d'impiego dei dipendenti da enti pubblici economici, Giur. compl. Cass. civ., 1950, 358. Sostengono infine la coesistenza delle giur.;isdizoni ordinaria ed amministrativa: FRAGOLA, Diritti ed interessi nel rapporto d'impiego in relazione all'art. 429 n. 3 c.p.c., Foro amm., 1948, II, l, 16; SCORZA, Diritti ed interessi ai fini della competenza nei rapporti di lavoro con gli enti pubblici economici, Dir. lov., 1948, 2, 215. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 681 operanti nel settore devono avere la stessa tutela di questi ultimi, invocando per di pi�, a sostegno di tale assunto, il principio di eguaglianza. Va ricordato infatti che a differenza degli enti pubblici le aziende private operanti in regime di concorrenza (24), non essendo titolari di pubblici poteri, non hanno l� possibilit� di incidere con l'esercizio di questi _sui diritti d�l lavorator-e degradandoli ad interessi legittimi. Negare la� tutela di tali posizioni non � poi consentito dall'art. 113 della Costituzione. Esaurito l'esame dei problemi di giurisdizione in ordine alle controversie di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici, molti dei quali godono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, sembra agevole affermare che i princ�pi cui si � aderito siano estensibili ad alcuni casi di controversie- di lavoro di dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni. Invero una controversia di lavoro devoluta alla giurisdizione dell'A. G.O. pu� intervenire anche con dipendenti delle Amministrazioni statali (25) e con dipendenti di enti pubblici anche posti in liquidazione, quando la liquidazione stessa � avooaita . al Ministero deiL Te-soro -(26). Ln tutti tali casi, ed m s:pecdail modo quando il.'ente sia posto iin liquidazione o quando la natura della prestazione richiesta � soggetta ad una valutazione discrezionale della sua utilit� e del mezzo pi� idoneo per perseguire la stessa, dovr� Tiiconosoorsd JJa concorremite gfuuirlsdizione del Consiglio di Stato per le questioni di interessi legittimi inerenti il sorgere, lo svolgersi ed il cessare del rapporto di lavoro. E tale giurisdizione trova il suo presupposto nel potere dell'Amministrazione di incidere sui diritti nascenti dal contratto di lavoro degradandoli ad interessi legittimi. F. CAPECE MINUTOLO (24) La Cass. s.u. 14 ottobve 1971, n. 2896 ha statuito che ai fini della individuazione della natura economica di un Ente Pubblico non occorre che lo stesso agisca, nel campo della produzione di beni o servizi, in regime di concorrenza essendo sufficiente lo svolgimento di attivit� produttiva. Sembrerebbe quindi che ai fini che interessano l'unico elemento individuatore della categoria sia la natura privatistica del rapporto di lavoro (Sez. Un. 14 ottobre 1971, n. 2896). La questione � stata particolarmente dibattuta a proposito dell'ENEL; la natura economica viene generalmente riconosciuta all'ENEL; cfr. TORRENTE, I rapporti di Lavoro, Parte gen. Milano, 1966. 29; LANDI, Natura giuridica deiL'ENEL, D_ir. ec., 1967, 559; GENTILE, n passaggio aU'ENEL dei rapporti, in Rass. giur. ENEL 1966, 445. Per la giurisprudenza v. Cass., Sez. Un. 10 ottobre 1966, n. 2428 e 9 luglio 1966, n. 1804, Rass. giur. ENEL, 1966, 767 e 617. Ove invece per individuarsi la natura economica dell'ente pubblico dovessero applicarsi i criteri della legge n. 1.303 del 1938 che definisce lii categoria (v. nota 13), l'ENEL non potrebbe ritenersi in essa ricompreso svolgendo la sua attivit� in regime di monopolio e peraltro provvedendo al perseguimento di fini di utilit� generale previsti anche dall'art. 43 della Costituzione. (25) Es. gestioni commissariali che agiscono direttamente per lo Stato (1. 23 dicembre 1963, n. 1855); per alcuni impiegati non di ruolo ecc. (26) Legge 4 dicembre 1956, n. 1404. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE poteva derivare dall'errata formulazione -con l'indicazione � in proprio � -dell'atto di precetto. Anche questi tre motivi -le cui strettissime interferenze reciproche impongono un esame congiunto -sono palesemente infondati. Gi� in un'occasione ormai remota questo S. C. ha affermato che l'intimazione del precetto basta a determinare il legittimo interesse dell'intimato ad opporsi, non rilevando in �contra-rio l'eventuale nuHit� del precetto (cfr. Cass., 8 maggio 1952, n. 1302); e questo principio deve essere ora ribadito. Si deve premettere che, pur volendo concedere che i vizi -dai quali, secondo il ricorrente, il precetto e la relativa notificazione sarebbero inficiati _.'... effettivamente .sussistano, non se ne potrebbe certo dedurre la conseguenza, che lo stesso ricorrente postula, del difetto di legittimazione e di interesse dell'intimato ad opporsi.. Si tratterebbe, per vero, di questioni deducibili e rilevanti solo in sede di opposizione agli atti esecutivi, mentre il Toroddo, nel proporre. l'opposizione a precetto, ha inteso negare la legittimit� di qualsiasi azione esecutiva nei suoi confronti in contrasto con la minaccia di esecuzione forzata contenuta nell'intimazione a lui diretta. � appena il caso �di sottolineare, inoltre, la singolarit� della pretesa dell'intimante di giovarsi delle (asserite) nullit�, cui egli stesso avrebbe dato comunque causa, contro la regola fondamentale dettata dall'art. 157, comma terzo, c.p.c. Si aggiunga ancora la possibilit� di far capo a quell'indirizzo giurisprudenziale che attribuisce all'opposizione un'efficacia sanante rispetto ai vizi importanti nullit� della notificazione del precetto (cfr. Cass., 12 marzo 1971, n. 700; Cass., 22 novembre 1967, n. ~806; Cass., 31 gennaio 1967, n. 284). E non pu� essere dimenticata l'esclusione della necessit� di �consegnare pi� copie di uno stesso atto, allorch� una persona ne sia destinataria in nome proprio e, nel contempo, in altra veste Ccfr. per gli atti processuali, Cass., 12 settembre 1970, n. 1388; Cass., 4 settembre 1970, n. 1210; Cass., 21 marzo 1970, n. 767). Non � dato, poi, al ricorrente di mettere utilmente in discussione l'accertamento compiuto dal giudice di merito sia sul punto che l'intimazione fu fatta anche nei confronti del Toroddo in proprio sia sul punto dell'inesistenza di qualsiasi incertezza nell'identificazione della persona fisica dello stesso Toroddo, quale soggetto destinatario della intimazione. Sotto il primo profilo deve osservarsi che .l'interprete non � chiamato ad alcuno sforzo esegetico allorch� una data espressione abbia, nell'accezione del comune lessico e del linguaggio tecnico-giuridico, un significato univoco (e tale �. indubbiamente il caso della formula �in proprio�); n� potrebbe -lo stesso interprete -leggere l'atto come se quella formula non vi fosse stata inserita al solo fine di confermarsi alle postume resipiscenze del suo autore. Sotto il .secondo profilo le �Censure del ricorrente rasentano l'assurdo, giacch� RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dal luogo in cui -del resto ritualmente -fu eseguita la notificazione pretendono di risalire alla incongrua conseguenza di cancellare la formula �in proprio >: non si avvede il ricorrente che a voler ritenere, contro l'evidenza, non scritta tale formula, non si verserebbe in tema di incertezza della persona fisica del destinatario dell'atto, sibbene ,di inesistenza dell'intimazione nei riguardi del Toroddo in proprio. Sciolto, cosi, il groviglio delle inutili complicazioni e ridotta la controversia ai suoi termini essenziali, � innegabile che, nella normalit� dei casi, la legittimazione a proporre l'opposizione all'esecuzione e, prima che questa sia iniziata, l'opposizione al precetto ex art. 615, com.ma primo, c.p.c. spetta al debitore; come tale risultante dal titolo, in corrispondenza all'indicazione in'serita nel precetto. Ma se non esiste concordanza fra il contenuto dei due atti o se il titolo esecutivo, invocato dall'intimante, non contempli il destinatario del precetto o lo contempli in una veste diversa da quella c.ui si riferisce l'intimazione di adempimento, il difetto di concordanza non pu� andare � discapito delle ragioni di difesa dell'intimato fino a privarlo del rimedio dell'opposizione al fine di rimuovere da s� quella tipica minaccia che il precetto contiene. In relazione al caso in esame, si tratta di stabilire se colui che nel precetto sia indicato come t!;!nuto ad adempiere sotto la minaccia, in mancanza di adempimento, dell'esecuzione forzata, sia per ci� stesso, legittimato ad opporsi. La risposta non pu� che essere affermativa, perch�, deducendo l'inesistenza di un qualsiasi titolo esecutivo azio nabile a suo carico, egli fa valere la pi� radicale delle ragioni di op posizione. E non risponderebbe ad un criterio di r�zionalit� un sistema che privasse del potere di opporsi proprio colui che, pi� ingiustifica tamente di ogni altro, sottoposto alla minaccia affatto arbitraria di essere aggredito in via esecutiva. Di fronte all'inesistenza ab origine del titolo esecutivo .deve ragionevolmente postularsi un trattamento per lo meno equiparato a quello previsto in rapporto ad un titolo soltanto apparente, ma in realt� destinato a .cadere per effetto del l'accoglimento dell'opposizione. Alle considerazioni sin qui svolte si pu� aggiungere -per quanto concerne pi� propriament� il terzo motivo di ricorso, imperniato sul l'assunto dell'insussistenza dell'interesse a proporre l'opposizione che (a parte la questione di principio sui limiti di un'autonoma in dagine intorno a tale specifico tema, allorch� si tratti di azioni tipiche, accordate dall'ordinamento positivo, in presenza di determinati pre supposti, a soggetti che versino in date situazioni e mirino al conse guimento di ben individuate finalit�) basti rilevare che l'interesse sca turisce, nella specie, dal potenziale pregiudizio che l'intimato-oppo nente � esposto a subire per effetto della minaccia di esecuzione. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE Se, poi, il ricorrente ha inteso aver riguardo ad una carenza sopravvenuta dell'interesse ad opporsi, come riflesso del comportamento processuale di esso opposto, si entra nell'ambito della questione sollevata col quarto motivo di ricorso. Con questo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 5, stesso codice, lamenta che la Corte di merito abbia errato nel ritenere conseguente alla ritenuta infondatezza della pretesa esecutiva la con~ danna alle spese, quando, �invece, la materia del contendente era cessata a seguito della dichiarazione fatta da1l'mtimante, fin da11a compaxsa di risposta nel giudizio di primo grado, dell'inesistenza di un qualsiasi credito verso il dott. Toroddo, in proprio, nei cui confronti egli non aveva int~o minacciare alcuna azione esecutiva. Tutti gli argomenti che ruotan� intorno alla tesi della mancanza di un precetto intimato al Toroddo in proprio sono stati gi� confutati in sede di esame dei primi tre motivi di ricorso; e non possono certo essere addotti a sostegno dell'assunto della cessazione della materia del contendere che, fra l'altro, postula la sopravvenienza di un mu tamento della situazione rispetto a quella esistente all'atto dell'instau razione del giudizio, mentre quella tesi .si riferisce, se mai, non gi� alla cessazione, ma all'inesistenza originaria della materia del con tendere. Ci� precisato, la sentenza della Corte di merito resiste anche al l'ultima critica, ove si consideri che l'avv. Andreotti Loria -lungi dal rinunciare esplicitamente al precetto con l'offerta contestuale delle spese del giudizio, al quale l'atto illegittimamente intimato aveva dato esca (cfr. Cass., 5 novembre 1971, n. 3120; Cass., 22 ottobre 1948, n. 3402) -ha persistito in un atteggiamento che � in aperto contrasto .con il riconoscimento della fondatezza dell'opposizione proposta dal Torroddo in proprio. Egli ne� ha, :per vero, invocato il rigetto nel merito (che costituisce l'esatto opposto di quel riconoscimento, estremo indispensabile per la configurabilit� della cessazione della materia del contendere), chiedendo, persino, la rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, come si legge nelle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata. Il dissenso fra le parti non avrebbe potuto essere pi� totale, non valendo in contrario il fatto che l'intimante aveva riconosciuto di non poter esercitare in concreto l'azione esecutiva nei confronti del Toroddo in proprio, se poi egli si rifiutava di �trarne le coerenti conseguenze e pretendeva, anzi, di imputare all'o.p. ponente il torto di avere iniziato un giudizio superfluo e di addebitargli l'onere delle spese processuali. Persistendo dunque, tra le parti molteplici e radicali ragioni di contrasto, non era dato ai giuaici di merito far luogo alla declaratoria di cessazione d�i?lla materia del contendere (cfr. Cass., 6 marzo 1970, n. 573; Cass., 20 gennaio 1970, n. 205). -.(Omissis). PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE proposto con atto 17 gennaio 1972, mentre la sentenza del pretore, pubblicata 1'11 giugno 1971, � stata notificata il 30 agosto 1971. Tale notificazione, infatti, non � stata validamente posta in essere e quindi non � idonea a far decorrere il termine relativamente al ricorso per cassazione, in quanto � stata effettuata direttamente al prefetto in violazione del disposto dell'art. 11, secondo comma, t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, in base al quale, invece, la notificazione della sentenza va seguita presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato in cui ha sede l'autorit� presso cui pende la causa ci che ha pronunciato la sentenza medesima. Vero � che nella formulazione originaria del suindicato t.u. vi era la norma dell'art. 12, secondo cui, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, anche in sede di opposizione ad ingiunzione, come per quelli innanzi alle giurisdizioni amministrative speciali od innanzi gli arbitri, le notificazioni dovevano essere fat~e direttamente presso la PubbUca Ammintstrazione. Ma tale norma � stata abrogata dall'.art. 2 legge 25 marzo 1958, n. 260, sicch� adesso � in vigore la ricordata regola del citato art. 11, secondo comma, e perci� la notificazione doveva essere eseguit3: nel caso in esame presso "l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale di Brescia nel cui distretto si trova la IM"etura di Mantova. (Omissis). Con il secondo motivo, deducendo,si la violazione dell'art. 11 codice stradale approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in relazione agli artt. 2~97 e.e., 112 e 360, nn. 3 e 5, c.p.c., si sostiene che il pretore ha escluso la sussistenza delle quattro violazioni dell'art. 11 codice stradale incorrendo in numerosi errori giuridici e vizi logici. La censura � pienamente fondata. Il principale errore dell'impugnata sentenza, il quale ne vizia l'intero sillogismo, consiste nella ritenuta sussistenza di una presunzione di legittimit� relativa alla collocazione dei qu�ttro cartelli pubblicitari. A parte ogni altro rilievo, che pur dovrebbe formularsi, � decisivo, invero, osservare che i predetti cartelli furono posti ai margini dell'autostrada non gi� dalla Pubblica Amministrazione, bensi della medesima societ� concessionaria, sicch� non era configurabile in proposito un atto amministrativo al quale soltanto pu� essere riferita la predetta presunzione. Il pretore ha ritenuto di potere giustificare la sussistenza della presunzione con la circostanza che presente all'installazione era il cantoniere stradale. Ma � chiaro come tale presenza non possa fare imputare alla Pubblica Amministrazione l'attivit� m questione anche perch� l'intervento del cantoniere ha il limitato scopo di accertare che le caratteristiche del cartellone, relativamente alle dimensioni, ai colori e alla dicitura corrispondano a quelle del modello RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO esibito per -ottenere la concessione. Egli ha certamente pure il dovere di vigilare e di riferire agli organi competenti in ordine all'eventuale inosservanza delle prescrizioni dell'art. 11 del codice stradale, ma l'attivit� di installazione � esclusiva del concessionario, il quale, in caso di inosservanza delle disposizioni suddette, non pu� non 'subirne le relative conseguenze di carattere sanzionatorio. Se ci� fosse stato tenuto presente, sarebbe stata certamente evitata quella strana -impostazione, logicamente e giuridicamente censurabile, per cui l'impugnata sentenza si � posta l'alternativa tra l'ipotesi, dalle parti mai formulata, secondo cui l'installazione, per effetto della presunzione di legittimit�, sarebbe stata inizialmente conforme a legge e sarebbe poi divenuta irregolare in conseguenza di un preteso mutamento del tracciato stradale, e l'altra ipotesi, sempr~ collegata alla predetta presunzione, di un comportamento incolpevole del concessionario, propendendo in definitiva, per quest'ultima e dichiarando conseguentemente l'illegittimit� dell'opposta ingiunzione. In base ai superiori rilievi � invece evidente come. la fattispecie non consentisse l'utilizzazione della presunzione di legittimit� n� l'im putazkme alla Pubblica Amministrazione di un comportamento chle era esclusivo del concessionario. Giova, comunque, aggiungere che, _se anche nell'atto di concessione � stato indicato! in violazione dell'art. 11, quarto comma, codice stradale, quale luogo dell'installazione quello in cui il cartello � stato poi effettivamente collocato, nessuna esimente potrebbe mai configurarsi per n concessionario. Invero, trattandosi, com'� non � dato dubitare, di una norma imperativa diretta �alla tutela dell'incolumit� generale, _che non consente alcun potere di deroga alla Pubbltca Amministrazione, risulta del tutto irrilevante che questa abbia autorizzato un comportamento in contrasto con la norma stessa, la quale deve in ogni caso essere osservata in conseguenza del fondamentale principio dell'obbli gatoriet� della legge. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, _Sez. Un., 9 maggio 1973, n. 1253 -Pres. Rossano -Est. Saya -P. M. Tavollli'o ('conf.) -Prefettura di Milano (avv. Stato Gargiulo) c. Richichi. Circolazione stradale -Strade -Nozione -Uso pubblico di aree aperte alla circolazione dei pedoni, animali, veicoli -Fattispecie. La �nozione � di strada va riferita non alle aree di uso collettivo destinate a soddisfare l'interesse pubbiico del coUegame.nto tm diversi RASS�GNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO espressamente richiesto dal primo comma del cit. art. 9, e quindi l'esame degli elementi di :fatto e della qu�lificazione giuridica relativi alla violazione attribuita al privato. Il risultato di detta indagine pu� portare al riconoscimento della legittimit� dell'atto impugnato e quindi al rigetto dell'opposizione ovvero all'accertamento della esistenza di vdzi, per cui il pretore deve dichiarare l'illegittimit� di essa. In proposito � opportuno precisare che il difetto di motivazione, essendo questa espressamente richiesta dalla norma suindicata, importa l'illegittimit� del provvedimento per violazione di legge. Va pure aggiunto che la motivazione deve concernere, non solo la concreta esistenza e la qualificazione giuridica della violazione, ma anche la misura della sanzione; essa inoltre deve essere sufficiente, non contraddittoria n�, comunque, logicamente o giuridicamente viziata. Dato che la mancan:z;a e i vizi della motivazione determinano, come si � detto, l'illegittimit� dell'atto per violazione di legge, il potere del pretore non risulta condizionato o limitato, ma va� esplicato in maniera penetrante al fine di accertare se il .provvedimento ii.mpugnato sia corretto tanto sotto il profilo logico quanto. sotto quello �giuridico, e :pronunciare, nel caso negativo, la sua illegittimit�. Ma, al di l� di detto sindacato, non � consentito al pretore andare ed egli non pu� quindi annullare o modificare l'atto am�ninistrativo ed in particolare ,sostituire la sanzione inflitta dal prefetto con altra _diversa, in quanto in subiecta materia vale la regola generale p�sta dall'art. 4, secondo �comma, legge 20 marzo 1865., n. 2248, ali. E sul contenzioso amministrativo. � ben v�ro che tale regola pon � assoluta e pertanto pu� subire delle deroghe per effetto di speciali disposizioni e che, peraltro, l'art. 113, ultimo comma, della Costituzione ha espressamente rimesso alla legge ordinaria il compito di determinare quali organi di giurisdizione -e quindi anche di quella ordinaria -possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e oon gli effetti previstl. dalla legge stessa. Per� la cit. legge n. 167 del 1967 non ha dnteso introdurre, come risulta da tutto il suo complesso e dagli stessi lavori preparatori, una giurisdizione di annullamento, ma ha inteso mantenere il controllo del pretore nei normali limiti del giudizio di legittimit�. Il quale, d'altro canto, � idoneo a tutelare adeguatamente il privato, dato che l'ordinanza de qua, che sotto l'aspetto ora considerato � analoga all'ingiunzione fiscale, nel caso in cui sia dichiarata illegittima deve essere disappli.cat� e quindi non potrebbe essere rposta a base di u:n pxocesso esecutivo che la Pubblica Amministrazfone intendesse iniziare o proseguire nonostante l'accertata illegittimit�. Fondata perci� ris'ulta la doglianza della Pubblica Amministrazione, avendo il pretor�, �con la modificazione dell'atto amministrativo, violato i limiti imposti dalla legge al suo potere giurisdizionale. (Omissis). PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE critiche in ordine al contenuto ed ai tempi di realizzazione dell'azione amministrativa, contenuto e modalit� di .tempo che come s'� detto, sono espressione tipica della discrezionalit� della P. A. in ordine ai problemi della viabilit� pubblica. Rettamente, pertanto, la Corte d'appello, rlsit>ettando i limiti della giurisdizione civile, ha respinto la tesi della responsabilit� ex deiicto nella specie in esame ed ha preso in esame la domanda (che ha dovuto ritenere proposta in via gradata) .di indennizzo ex art. 46 della legge generale sull'espropriazione ;per p.u. Sotto quest'ultimo profilo di diritto, infatti, non vengono in considerazione questioni di comportamento della P. A. e �di stato soggettivo degli organi che hanno agito, ma assume rilievo la mera produzione di un danno permanente a carico di propriet� aliena tin conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica, .danno che dev'essere indennizzato per ragioni di equit�, in modo che esso finisca per incidere sull'intera collettivit� che daU'opera pubblico trae vantaggio. (Omissis). Nel terzo motivo di riool'so il Regine critica poi i limiti posti dalla Corte d'appello all'indennizzo e la motivazione relativa alla asserita sussistenZa di migliorie del fondo, da calcolarsi in sede di determinazione dell'indennit�. La censura � in parte fondata. La Co�rte d'appello, stabilito che il terreno del Regine era rimasto intercluso ;per diciotto anni circa, ha osserv�ato che in tale arco di tempo il terreno stesso ha avuto esclusiva destinazione agraria. La Corte ha basato tale apprezzament~ princirpalmente su alcune locuzioni della citazione introduttiva del giudizio, nella quale il Regine aveva dedotto che a causa dei lavori condotti dall'Amministrazione per la costruzione della nuova via, egli non aveva potuto costruire la strada poderale per la migliore valorizzazione de� suo~ fondi. Il ricorrente osserva in contrario che l'indennizzo deve essere � stabilito in relazione al valore intrinseco dell'immobile ed anche al mancato reddito e 'che, per questa valutazione, la natura del suolo non pu� e non deve essere ricavata semplipemente dalla qualifica zione di esso in �itazione come � fondo �. In ordine alla questione cosi prospettata, giova ricordare che l'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 dichiara dovuta .un'in dennit� ai proprietari �di fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilit� vengono gravati di servit� o vengano a subire un danno ;permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto. Nell'intel"Pretazione di tale norma, non essendovi ragione di distinguere tra fondi rustici e terreni di diversa natura, tra aree o altri immobili, il nome � fondi � sta a significare cose immobili og RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO avanzato dall'edificio, costituito interamente da �boxes � e negozi, onde non rpu� riconoscersi a tale costruzione l'agevolazione di cui al citato art. 14. Deduce, infine, la ricorrente, che la sentenza impugnata accoglie soluzione che contrasta con il principio secondo il cui tributo di registro � imposta di atto ed � con riferimento al singolo atto che l'imposta si applica, per cui occorre tener presente, al fine di stabilire la sussistenza del diritto alle agevolazi0ni, il contenuto del singolo atto sottoposto a registrazione. Il motivo non � fondato. Indispensabile premessa all'esame della que~tione 'sollevata dalla ricorrente, � quella della destinazione delle due finitime aree acquistate dalla Soc. ImmobliliaTe Marcellino con i coevi atti pubblici regist11ati ai n.ri 38853 e 38854, quale irisulta dall'accertamento eseguito dai giudici del merLto, i quali �con apprezzamento di fatto, non censurabile in questa sede, hanno stabilito che l'odierna resistente ha realizzato sull'area complessivamente acquistata 'con i due atti (metri quadrati 2270) un unico edificio, in senso sia strutturale, sia funzionale, che comprende, nei suoi corpi avanti, autorimesse e negozi. Ci� premesso, rilevasi che la tesi sostenuta dalla ricorrente, la quale �sottolinea in particolar modo che quella di registro � imposta essenzialmente di atto, corrisponde, senza alcun dubbiO, ad esatto principio di diritto tributario. Ma da questo principio non pu� trarsi argomento che sia rilevante ai fini di risolvere il problema che viene in �considerazione nel caso di specie. Invero, il fatto giuridico che determina il sorgere del rapporto di imposta di registro �,, di regola, la stipulazione di un atto e poich� � a questo che occorre fare riferimento, indipendentemente dalla sua validit� e da tutte '1e circostanze che possano impedire la produzione dei suoi effetti (art. 12 legge organica di registro), il tributo rivela appunto la sua specifica natura di imposta di atto. Senonch�, nella specie, il problema giuridico da risolvere � diverso e la sua soluzione va ricercata nel sistema della legge agevolativa n. 408 del 1949, quale risulta dalla sistematica interpretazione delle sue norme e dall'intenzione del legislatore. La citata legge del 1949, contenente disposizioni per l'incremento edilizio, mira a favorire, anche con agevolazioni fiscali, la sollecita costruzione (o ricostruzione) di edifici per abitazione, al fine di ovviare aUa carenza V"erificatasi in questo campo a seguito delle distruzioni belliche e delle aumentate necessit� della popolazione. Per cons�guire tale fine la legge dispone, tra l'altro, l'esenzione venticinquenna: le dell'imposta sui fabbricati (art. 13); l'appUcazione dell'imposta fissa di registro e la riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili per i contratti d'appalto (art. 14); l'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile .sulle anticipazioni per PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA l'acquisto delle aree (art. 15); l'esenzione dalle imposte di consumo per i materiali impiegati (~rt. 16), e, infine, la riduzione ad un quarto delle imposte di registro ed ipotecaria per i contratti di mutuo sti pulati per le costruzioni menzionate ip precedenza o per la prima compra-vendita delle costruzioni stesse (art. 18). Il fine perseguito dalla legge n. 408 del 1949, 'che va considerata nel complesso quadro dei coevi provvedimenti legislativi, diretti ad agevolare una sollecita ripresa delle costruzioni edilizie (d.l.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399; d.l.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600; d.I. 17 aiprile 1948, n. 1029 e legge 11 gennaio 1950, n. 212), � senza ailcun dubbio quello d'incrementare le costruzioni edilizie, .rendendo meno onerosi, sotto il profilo fiscale, gli atti giuridici che direttamente si riferiscono alla costruzione, ricostruzione o ampliamento degli edifici. Ora, se alla luce di tale specifico fine perseguito dalla legge n. 408 si prende in esame la disposizione dell'art. 14, in relazione a quella del precedente art. 13, si evince che agli effetti di stabilire la sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici fiscali occorre fare riferimento all'intero edificio costruito sull'area acquistata, indipendentemente dall'unit� o dalla pluralit� degli atti di acquisto. Infatti, prevedendo la norma aigevolatrioe che i benefici spettano anche se le case di abitazione ~omprendono uffici e negozi, ne consegue che � all'intero edificio realizzato che occorre fare riferimento agli effetti delle a,gevolazioni fiscali. E di ci� pu� trarsi puntuale conferma da quanto dispone il secondo comma dell'art. 14, perch�, per accertare se sia stato rispettato, oppur non il rapporto di uno a tre fra area coperta e suolo attiguo al fabbricato, � nec�ssario, ovviamente, considerare questo nel suo ,complesso strutturale funzionale; diversamente opinando non sarebbe possibile impostare l'accennato rapporto ,di proporzione. L'analisi delle citate norme conduce, in conclusione, a ritenere che nel sistema della legge n. 408 del 1949 l'elemento che ha rilievo, ai fini del diritto alle agevolazioni, � quello che si ricollega all'opera edilizia realizzata, considerata nel suo complesso, coerentemente al fine perseguito dal legislatore, che dianzi � stato precisato. Considerato. il problema giuridico �che si esamina in questa prospettiva, che � quella aderente al sistema ed allo spirito della legge agevolatrice, ne consegue, che nel caso in esame i due atti di acquisto da parte della Soc. Immobiliare Marcellino, agli effetti di quanto ha rilevanza nella presente controversia, lungi dal presentarsi come autonomi, sono funzionalmente collegati dalla unitaria de-stillazione della complessiva area acquistata dall'odierna resistente, destinazione che, a differenza della provenienza delle due aree, � rilevante ai fini della soluzione dell'esaminato problema giuridico. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 719 ferita la sentenza impugnata, attengono non soltanto a norme, ma anche a fattispecie, diverse e non sono invocabili in relazione alla situazione, di cui qui si discute. Le norme di cui la Corte costituzionale ha dichiarato la contrariet� all:a Costituzione (artt. 20 e 21 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639) :;ancivano, nell'interpretazione e nell'applicazione che alle stesse venivano date, la giuridica impossibilit� di un soggetto, nei cui confronti viene esercitata la pretesa tributaria, a far valere l'insussistenza o Ja eccessivit� del debito; rendendo, infatti, efficace nei confronti di un contribuente l'accertamento effettuato nei ,confronti di altro contribuente, che umtamoote a lui � ,soggetto passivo del medesimo Taipporto di imposta, senza che dell'accertamento egli abbia avuto legale conoscenza e computando a suo carico il decorso del termine di decadenza ,con riferimento dalla notific� dell'accertamento all'altro condebitore, si impedisce deI tutto a tale soggetto la tutela dei propri interessi, in contrasto con il principio enunciato. nell'art. 24 della Costituzione. Nell'ipotesi prevista e regolata dal combinato disposto degli articoli 201, ultimo comma, e 209, ultimo comma, del t.u. 29 gennaio 1958, n. �645, invece, l'i.n,teresse del condebitore riceve una tutela piena, sebbene indiretta.. Tale tutela si attua, per�, solo se al giudizio che si instaura a sensi dell'ultimo comma dell'art. 209 si attribuisce il contenuto di cognizione ,piena, che la Corte di Venezia ha negato. E' appunto, come si � accennato, nell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 209 che si palesano l'erroneit� dell'impostazione adottata dalla sentenza impugnata, la parziale infondatezza della pretesa avanzata dal l'esistente, la fondatezza della tesi sostenuta dall'Amministrazione ricorrente e la manifesta infondatezza di dubbi :sulla legittimit� costituzionale della normativa che viene in considerazione. I giudici del merito non hanno scorto, infatti, che la questione principale concerne non l'efficacia dell'intimazione tributaria, ma l'efficacia che il titolo, che si fa valere da parte dell'esattore, � capace di espUcare nei confronti del coobbligato solidale. Orbene, quando il titolo consiste in un debito della societ� di cui il socio � solidalmente responsabile, non pu� essere posto in dubbio che tale titolo � efficace anche nei ,confronti del socio e che questo, come coobbligato, non pu� sottrarsi alla posizione di debitore. 1 Quando, peraltro, nel rapporto del quale il soggetto ha la posizione di coobbligato, si verificano eventi che modificano il rapporto medesimo, si applica il principio generale secondo il quale ogni modificazione che possa recare pregiudizio al coobbligato non ha efficacia nei confronti di questo, principio che ha ispirato l'intera disciplina delle obbligazioni solidali e trova chiara espressione negli articoU 1304, 13_06 e 1308 e.e. �Y�:�-�:c�����:��,�,�.�.-.;r.-:.r.�.�,zrr.�r.;c.� ������ � ᥥ� '"".".".".�'.�Z".�'.�'.�:".�Z�'.".�'.�:�Z�'.�:�:�:�:".�'.�'.�'. .�.�,�.--.�.r,�,-c,�.�,-,�,-,�,�,�,�,-,�r,�.--.rcc.�.-cc.�c.�.�.-,..,-,..�,..�,.,.�� ,.,..�� ,.,.����.�c,�,�.rcc.r.�c.�.�c.-cc.�,�.�,�r���.�.�,��:�:�.�.�.�.�.�.�:�.�.�!.�:�.�.�.�.�.�.�,�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�!!!!!.�!.�.�!.�!!.�!.�.�!.�.�.r.�.�.�cf.�.�c.�ff.�.�.� RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ma l'inefficacia dell'evento modificativo non fa venir meno la posizione di coobbligato solidale, n� la sussistenza del debito a carico di questo; dall'inefficacia della .modificazione discende soltanto che il coobbligato solidale pu� opporre al creditore ogni eccezione, senza essere pregiudicato dall'eventuale consolidamento della posizione debitoria nei riguardi dell'altro coobbligato, Se, pertanto, nei confronti della societ� si sono verificati un giudicato, una costituzione in mora, una transazione, cui il socio illimitatamente r�sponsabile sia rimasto estraneo, .tali eventi non espltcano efficacia nei confronti di detto socio, se egli non ne accetti le conseguenze, ma resta ferma, pur sempre la sua posizione di obbligato solida!~, Applicando tale principio al caso in cui la societ� sia oggetto passivo di un rapporto tributario, si ha che il socio illimitatamente responsabile � coobbligato solidale nei �confronti del fisco e non rpu� sottrarsi a questa posizione di obbligo pretendendo di essere escusso solo dopo essere stato assunto direttamente come debitore di imposta, giacch� tale posizione, come si � detto, compete non a lui, ma alla societ�, Agli atti, peraltro, attraverso i quali viene esercitato il diritto di credito del fisco si applica il principio generale della limitazione di efficacia in relazione alla possibilit� di pregiudizio�, Da ci� consegue che, ferma restando la sua responsabilit� per il debito fiscale, al socio illimitatamente responsabile non sono opi>onibili n� l'omissione di contestazione dell'accertamento da parte della societ�, n� il conco�rdato, n� il giudicato nella lite tributaria cui egli non abbia partecipato, Tale inopponibilit�, per�, non fa �Cadere il vincolo debitorio, che permane pur sempre a carico del socio coobbligato, ma soltanto abilita questi � far valere le sue ragioni nei confronti del fisco, anche quando ogni �contestazione sia preclusa alla societ�, Erronea �, dunque, la tesi, sostenuta dall'Amministrazione finanziaria nelle fasi di merito, secondo cui la sussistenza di un accertamento divenuto definitivo o, �come nella specie, �di un concordato, preclude al coobbligato solidale ogni possibilit� di sollevare eccezioni; ma erronea � anche la soluzione adottata dalla sentenza impugnata, secondo cui l'inopponibilit� dell'accertamento o del concordato al coobbligato fanno venir meno del tutto in costui fa posizione di debitore solidale, Egli rimane, invece, obbligato al pagamento dell'imposta, ed �, come tale, passivamente legittimato all'intimazione ed all'esecuzione, ma � abilitato a far valere le sue ragioni senza che possa risentire pregiudizio dalla condotta degli altri obbligatL La peculiarit� della situazione risultante dalla applicazione del combinato disposto degli artt, 201, ultimo comma, e 209 ultimo com PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ma, del t.u. sulle imposte dirette, consiste non nella posizione del coobbligato nel rapporto obbligatorio, ma nel mezzo �che a lui � offerto per far valere le sue ra~oni, e tale peculiarit� discende dalla particolare forza coattiva del credito fiscale. La riscossione coattiva del credito d'imposta non pu� essere ar 1 restata, infatti, se non in casi eccezionali, quale che sia il soggetto contro cui l'esecuzione � rivolta. Le ragioni dei soggetti interessati, che non siano tali da prO'Vocare la sospensione della esecuzione, a sensi dell'art. 209, primo e secondo comma, possono essere fatte valere attraverso la speciale azione risarcitoria prevista dall'ultimo comma dello stesso art. 209, e di tale azione si avvale, anche, come � accaduto nel caso in esame, il coobbligato assoggettato ad esecuzione nei modi previsti dall'art. 201, ultimo comma. Ma nel giudizio consegu~nte alla proposizione della domanda di risarcimento viene in discussione l'intero rapporto tra il fisco ed il soggetto sottoposto all'esecuzione, e cio� sia il rapporto di imposta, che ha dato luogo all'esecuzione, sia il rapporto in base al quale il soggetto � stato assoggettato all'esecuzione, e l'esame di tali rapporti da parte del giudice adito non trova, contr�riamente a quanto hanno ritenuto sia i primi giudici che i giudici di appello, nessuna limitazione o preclusione. Erroneamente, infatti, i giudici del merito hanno ritenuto che l'azione prevista dall'ultimo comma dell'art. 209 del t.u. n. 645 del 1958 rientri nel 1eampo di applicazione dell'art. 22 del d.l. n. 1639 del 1936. Con la domanda di risarcimento, infatti, non sono impugnati gli atti dell'Amministrazione finanziaria, ma viene dedotto che il soggetto che ha 1subiito Ja esecuzione ha ricevuto un pregiudizio mgtusto. Il giudizio su tale domanda involge, quindi, l'esame di tutte le posizioni delle parti. Nei confronti dell'istante potranno essere rilevanti, benvero, le preclusioni che si siano eventualmente verificate nell'ambito di una contestazione fiscale e che a lui siano opponibili; ma, non possono essere invocati atti che non hanno efficacia nei confronti di esso istante; costui, non pu� a sua volta ricavare da tale inefficacia la inesistenza dell'obbligo tributario a suo carico. La controversia che sorge a seguito della domanda di risarcimento non �si svolge, quindi, nel mero ambito del rapporto fiscale e non � controversia �relativa all'applicazione dell'imposta �, e pertanto non rientra nella previsione del citato art. 22, ma � controversia ordinaria; l'accertamento della sussistenza del debito fiscale e la valutazione della efficacia del titolo su cui si � fondata l'ese_cuzione costituiscono i presupposti per la soluzione della controversia e devono essere necessariamente esaminati dal giudice, ma non costituiscono l'og.getto diretto della lite; il giudice pu� conoscere, quindi, delle questioni ine PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA zioni tributarie solidali il rapporto obbligatorio sia unico ed inscindibile e che fra i condebitori solidali di impost� ricorra un rapporto di mutua rappresentanza processuale che consenta di estendere a tutti l'efficacia_ del giudicato intervenuto nei confronti di alcuni soltanto dei condebitori .al di l� dei limiti soggettivi segnati dall'art. 2909 cod. civ. Il problema della comunicabilit� agli altri condebitori solidali de~ gli effetti del giudicato intervenuto nei confronti di alcuno di essi si pone, quindi, anche in relazione alle. obbligazioni tributarie solidali, negli stessi termini in cui si presenta rispetto alle obbligazioni solidali che abbiano la loro fonte in rapporti giuridici di natura privatistica e trova Ia principale base normativa per la sua valutazione nella disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1306 cod. civ., con cui -risolvendosi il contrasto di opinioni esistente a causa della mancanza di una specifica disposizione in proposito, nel vigore del codice civile del 1865 -si � fissato il principio che la sentenza emessa nei confronti di alcuno dei condebitori solidali non estende la sua efficacia nei confronti degli aJ.tri, ma questi ultimi .possono oppoirila al creditore, salvo che sia fondata su ragioni ;personali al condebitore. Questa, Corte Suprema ha gi~ avuto occasione ,di affrontare il problema dell'estensibilit� degli effetti del giudicato favorevole intervenuto nei confronti di alcuno dei condebitori solidali rispetto ad altri condebitori 'che ~bbiano partecipato, sia pure in un solo grado, al processo -in cui � stata pronunciata la sen,tenza favorevole passata in giudicato; e lo ha costantemente risolto (sent., 4 giugno 1969, n. 1970; sent., 31 marzo 1967, n. 1771; sent., 11 giugno 1965, n. 1190) nel senso che la sentenza pronunciata fra il creditore ed uno dei debitori in solido pu� essere opposta al crediitore dagli altri cOIIlidebiitoirli, se :favorevole e non fondata su ragioni personali a�l condebitore, ma solo quando ,gli a'1rtri condebitori, che di quella sentenza vogliano giovarsi, siano rimasti estranei al giudizio. I condebitori solidali, che abbiano partecipato al processo, sia pure in un solo grado, .sono, invece, soggetti alle preclusioni derivanti dal giudicato formatosi nei propri confronti nonch� all'effi.cacia del giudicato medesimo; ci� in quanto la mancata impugnazione da parte ,di uno o di alcuni dei condebitori solidali -soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual'� quello che deriva dalla solidariet� -determina nei loro confronti il passaggio in giudicato della sentenza, ancorch� questa sia impugnata da altri condebitori e, nei riguardi di costoro, venga riformata o annullata. Ad analoga soluzione deve pervenirsi rispetto al diverso problema -che si presenta nel caso in esame -dell'estensibilit� degli effetti del giudicato .favorevole -formatosi nei confronti di alcuno dei con 726 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO debitori solidali in conseguenza della mancata proposizione dell'im pugnazione soltanto nei suoi riguardi, da parte del creditore -agli altri condebitori che .abbiano partecipato al giudizio e nei confronti dei quali il creditore abbia impugnato la sentenza sulla quale si � formato, rispetto ad alcuno dei condebitori, il giudicato di cui essi intenderebbero giovarsi. Il principio fissato nel secondo comma dell'art. 1306 cod. civ., deve, 'infatti, essere coordinato con i principi che disciplinano le impugna zioni nelle cause scindibili, nel cui ambito si collocano, in conformit� alla �costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, le cause relative ad obbligazioni solidali. Dal carattel'e di litisconsorzio facoltativo che � proprio, nelle cause scindibili, della pluralit� di parti dei rapporti processuali distinti e indipendenti, riuniti in un unico procedmento per ragioni di economia processuale, discende che la sentenza che definisce tale procedimento � unica solo formalmente, ma consta, in realt�, di tante pronunce quante sono le cause con essa decise; e che il regime delle impugna zioni � regolato autonomamente nei riguardi di ciascuna pronunzia, sicch�, a norma dell'art. 332 cod. proc. civ., l'impugnazione pu� es sere� proposta dal creditore soccombente nei confronti di alcun0 o di a:1cuni �soltmwo dei debiti so1iidali e -ov�e l'impugnazione stessa sia preclusa, per effetto dcl deooriso del termine o per acquiescenza, nei confronti degli altri condebitori -la sentenza passa in giudicato nei riguardi di quest'ultimi. Tale giudicato -essendo compatibile con la scdndibilit� delle cause l'eventualit� che, rispetto .ai singoli rapporti riuniti in unico procedimento, si abbiano, nei diversi gradi del giudizio, sentenze di contenuto contrastante passate tutte in cosa giudicata -non preclude, peraltro, l'esame dell'impugnazione n� � di ostacolo alla riforma o all'annullamento della sentenza nei confronti di quei condebitori ri spetto ai quahl l'impugnazione stessa � stata proposta dal creditore, con I.a conseguenza che costoro non �possono giovarsene. In applicazione di tale principio -dovendo riconoscersi all'azione g1udmaria, piroposta, ai :setnJsi deiLl'.aTt. 29, terzo comma, del r.d.1. 7 agosto 1936, n. 1639, contro la decisione della Commissfone provinciale delle imposte che ha determinato il valore venale del bene oggetto del trasferimento, natura di mezzo �di impugnazione -deve ritenersi che il giudicato formatosi, per effetto della mancata impugnazione nei loro confronti, nei riguardi di alcuno dei condebitori solidali di imposta non sia di ostacolo all'esercizio della detta azione �giudiziaria nei .confronti degli altri -condebitori solidali, nei riguardi dei quali soltanto, ove l'impugnazione risulti fondata, la decisione� della Commissione .provdnciale, potr� essere annullata. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 sul rinnovamento della citt� di Napoli e stabilendo che l'approvazione stessa deve contenere i termini d'inizio e di ultimazione dei lavori, all'art. 3, nel prevedere la agevolazione fiscale della �esenzione da ogni tassa sugli affari, ha esplicito riferimento, agli effetti della concessione di tale beneficio, agli atti degli enti pubblici � per la esecuzione � delle opere contemplate dall'art. 1. La stretta correlazione esistente tra le due norme mostra chiaramente che il beneficio fiscale risulta ispirato e determinato dalla rilevante, particolare utilit� sociale, �connessa dal legislatore ai compiti svolti dagli impianti sportivi nel campo della educazione sportiva della giovent� e �del promovimento del relativo spirito agonistico, e dalla conseguente finalit� di incrementare lo sviluppo di queste importanti iniziative sociali. Nell'ambito di questa finalit� va, pertanto, interpretato il testo della norma dell'art. 3, agli effetti della individuazione degli atti ai quali � applicabile il detto beneficio fiscale, e al riguardo deve rileval�Si che il riferimento d~gii atti alla esecuzione (�atti degli enti pubblid per la esenzione�) esprime, nel suo stesso significato letterale, un rapporto di collegamento strumentale necessario degli atti stessi con la esecuzione delle opere sportive, ossia di un rapporto che, in funzione della finalit�, di cui sopra, che la esecuzione stessa di queste �opere � rivolta a realizzare, si risolve anche in un collegamento strumentale necessario con tale finalit�. In sostanza, mentre questo rapporto di collegamento strumentale sta ad indicare gli atti occorrenti, e, do�, necessari, per la esecuzione delle opere, la :l�inalit�, per la quale � stato previsto il beneficio fiscale e in funzione della quale tali atti assumono rilevanza agli effetti di questo beneficio, qualifica e caratterizza il senso nel quale deve essere inteso il termine � esecuzione � usato dalla norma, inducendo cos�, sul piano logico, a ritenere, fondatamente, che con questo termine si sia voluto far riferimento alla �realizzazione delle opere�, e, cio�, alle opere finite e conseguite attraverso le operazioni previste dall'art. � 1 (attraverso la 1costruzione, l'acquisto, il restauro, l'adattamento e le modifiche) e non gi� restringere dl suo significa~o alla sola fase materiale tecnica di tali operazioni; tanto pi� che il detto termine, nel suo stesso significato letterale, si presenta ambivalente, ben potendo essere usato per esprimere sia l'uno che l'altro significato. Ne consegue che gli atti �di mutuo, con i quali gli enti pubblici acquisiscono i finanziamenti che si rendono oggettivamente necessari per la costruzdone, l'acquisto, il restauro, l'adattamento e le modifiche di impianti sportivi e loro accessori, si collocano 'in un rapporto di oggettiva strumentalit� necessaria rispetto alla realizzazione di queste iniziative, e, do�, in quel rapporto di strumentalit� che, nei termini della configurazione ad esso attribuito secondo la interpretazione della PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA norma dell'art. 3 so.pra illustrata, � richiesto da tale norma per l'ap plicazione del beneficio fisca�le. Il diverso principio della esclusione di tali atti da questo beneficio risulta enunciato nella sentenza .n. 302 del 1952 di questa Corte Suprema, ma questo prin�ipio, al quale si richiama, in sostanza, la tesi della ricorrente Amministrazione, se pu� essere considerato valido con rif�rimento a particolari situazioni di fatt0<,rispetto alle quali non � certa la sussistenza del rapporto di necessaria strumentalit� oggettiva, di cui sopra, non pu�, invece, �essere ritenuto tale in via generale. La ragione, per la quale, in base a questa decisione, gli atti di finanziamento sono stati esclusi dal beneficio fiscale, risiede, infatti, nella considera:llione che ��;>er questi atti, autonomi. e preparatori alla esecuzione, nOtU v'� l!a garama della invariiabiliit� dell1a destiinazrone dei finanziamenti, mentre per quelli che afferiscono alla esecuzione ricorre, invece, un rapporto diretto che non consenta deviaziond rispetto alla esecuzione stessa; ossia in una ragione che, mentre ricollega, in via generale� la applicabilit� di quel beneficio al rapporto di strumentalit� necessaria, diisconosce un tale rapporto per gli atti di finanziamento, sotto il profilo della carenza di efficienti garanzie alla invariabi! liJt� della [oro destinazione, e, quindi, sotto un profilo, che pooe semmai il problema di una rigorosa verifica, caso per caso, circa il contenuto e la �consistenza di quel rapporto di strumentalit�, ma che non importa, in via di principio, una esclusione della compatibilit� di un tale rapporto. E', pertanto, evidente che una tale ragione ridimen. si!ona il .principie>, enunciate> irn tale deci!siooe, 11�lpe>rtandolo nell'ambito dei termini, sopra pur:itualizzati; sicch� ben pu� dirsi che da questo stesso ambito scaturisce l'opposto principio della inclusione degli atti di mutuo, collegati da un nesso di strumentalit� oggettiva e necessaria alla realizzaz:ione degli impianti sportivi e loro accessori, tra quelli . ai quali � applicabile ali sensi dell'art. 3 del citato r.d.l. n. 302 del 1939, il beneficio fiscale. _:__ (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 aprile 1973, n. 907 -Pres. leardi Est. La Torre -P. M. Mililotti (.conf.) -Ministero delle Finanze ('avv. Stato Azzariti) c. Barl"ile. Imposta di fabbricazione -Oli minerali -Prescrizione -Frode -Nozione. (r.d. 28 febbraio 1939, n. 334, art. 19). Agli effetti dell'art. 19 del r.d. 28 febbraio 1939, n. 334, per aversi frode deve sussistere una condotta (attiva od omissiva) del contri PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA un risultato illecito, a proprio vantaggio e in pregiudizio altrui. Talora questo concetto trova pieno riscontro nel linguaggio giuridico (cfr. ad es. l'art. 640 c.p.), che altre volte, invece, lo recerpisce con gradazioni di 1signii:l�~cato i.in cui fa �sp~cco o 1'iJ.lkeit� dei!. !l.'isuiltato conseguito (cft. ad es. l'art. 1344 e.e.) o il danno ad altri arr�ecato (cfr. ad es. gli ..art. 2901 e.e. e 67 legge fall.) o la mira dell'ingiusto profitto (cfr. ad es. l'art. 642 c.p.): ma, sempre, sul rpresupposto di un comportamento attuoso che, per le circostanze oggettive o per 1e concrete modalit� nelle quali si estrinseca, sia sicuro o presunto veicolo di un intento malizioso o ingannatorio, cui appunto si lega la qualifica di �fraudolento�. Se, dunque, pu� convenirsi che la nozione g�nerica di frode non richiede necessariamente le callide macchinazioni del tipico disegno truffaldino, � pur vero che essa risulterebbe svuotata di contenuto senza quel quid pluris che, ridotto quanto si voglia, deve poter distinguere la frode dalla semrplice inosservanza di un precetto. E' questa la ragione che, di regola, impedisce di qualificare ipso i�re fraudolenta la trasgressione a un dovere giuridico quando non sia accompagnata da maliziosi espedienti o almeno dalla volont� di trarre in inganno, in ci� consistendo l'essenza della frode quale risulta dal significato proprio della parola in armonia con l'esigenza logica della distinzione concettuale e con i principi giuridici che governano i rapporti sociali. Se ne ha conferma, oltre che nel campo penale, dove la medesima infrazione pu� dar luogo a un diverso titolo di reato in assenza o in pre1senza della :fu-ode (cfr. ad es. gli a:rtt. 3,55 e 3156 c.p.), anche nella specifica materia tributaria, dove pu� trarsi esempio dalle stesse norme cui si richiama la ricorrente Finanza. Contrariamente, infatti, a quanto si assume, non � dato ricavare dal vigente sistema indici legislativti a conforto di un'asserita equirparazione tra � frode fiscale � e omessa denunzia del presupposto imponibile (che � cosa ben diversa dall'occultamento): non � a tal fine :conducente il richiamo all'art. 32 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (.sulle imposte dirette), pel'ch� il maggior termine �di un anno qui concesso all'ufficio per l'a�certamento dei redditi non dichiarati discende da una esigenza pratica per nulla legata ad una presunta frode fiscale, della quale invece si parla nel successivo art. 252 con riferimento ad attivit� fraudolente che vanno ben oltre i fatti di omessa, incompleta o infedele dichiarazione (disciplinati a parte sotto gli artt. 342, 2;44, 245 e 2150 t.u.). Con pari certezza, poi, � da escludere che la frode sia insita nel fatto stesso �di iporre in essere compOirtamooti (<commtssiv<i o omtssivli) di ev>a$one tributaria, come a torto si vorrebbe argomentare dall'art. 55 t.u. 14 settembre 1931, n. 1175 (sulla finanza locale): tale norma riporta sotto i �casi di frode il fatto di chi �mediante atti fraudolenti, si sottrae o tenta di sottrarsi al .pagamento della imposta�, quello dei trasporti di generi � fraudolentement� sprovvisti di bolletta di accampa-� PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZ,A TRIBUTARIA che il passaggio della linea doganale di merci soggette a diritti di confine fa sorgere, in favore dello Stato, il diritto all'imposta ed, a carico dei soggetti passivi del rapporto tributario doganale, la obbligazione di pagare il tributo. Nell'ipotesi in cui la merce $ia spedita da una dogana all'altra (artt. 58 e ,59 della legge doganale), mancando ancora, �ll momento del passaggio della linea doganale, una dichiarazfone di destinazione doganale della merce importata al consumo interno, l'obbligazione di pagare i diritti di confine -sia che la fattispecie si configuri come un'ipotesi di obbligazione sottoposta a condizione sospensiva, sia �che si ravvisi una fattispecie complessa a formazione progressiva -deve, per�, essere ad~mpiuta solo nel momento in cuii �si verifica la destinazione della merce al �consumo interno, mediante la corrispondente dichiarazione doganale presentata alla dogana di destinazione o attraverso il fatto cui la legge doganale attribuisce .effetti equivalenti, e, cio�, la mancata presentazione della merce alla dogana di destinazdone nel -termine stabilito nella bolletta di cauzione rilasciata dalla dogana �di partenza, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata, e, quindi, anche se dovuta a perdita della merce dipendente da una �causa non imputabile. In tale ipotesi, <Peraltro, rinunciando lo Stato temporaneamente all'eserciziio del diritto di ritenzione delle merci a gamnzia dell'adempimento dell'obbligazione doganale, il proprietario deve prestare garanzia reale o personale :per. una somma pari all'importo dei diritti gravanti sulla merce e delle pene stabilite per il �caso di mancata presentazione alla dogana dii destinazione. Nel caso di spedizione del)Ja merce in esenzione da visita, in particolare, non essendo la dogana di partenza in grado di compiere, in contraddittorio con il proprietario, le operaziioni �di identificazione e classificazione della merce necessaria ai fini dell'accertamento del valore imponibile, la liquidazione provvism:da del tributo, agli effetti della determinazione dell'importo della cauzione, deve essere .eseguita in base .al peso lordo della mevce e, precisamente, nella misura di Ure 8.000 per ogni chilogrammo di peso lordo (art. 59, secondo comma, della legge doganale). Tale sistema di tassazione provvisoria, che d� luogo all'applicazione di un dazio specifico, diventa il sistema di tassazione definitiva -anche se, in base alla tariffa, risulti applicabile un dazio ad valorem -, quando, per effetto della mancata presentazione della mevce alla dogana di destinazione, non sia pi� possibile procedere alla verificazione delle merci ed alle ulteriori operazioni necessarie per l'applicazione del dazio ad valOll"em, le quali presuppongono che il proprietario abbia dichiarato alla dogana di !lestinazione la destinazione doganale che intende dare alle merci stesse e che la detta dogana non abbia rilevato differenze in confronto alla bolletta di cau PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 739' obiettivo e straordilnario concernente Ja c.d. corsa agli sportelli e, cio�, ad un evento susoetti:bi'l'e di control1o e di accertamento arnche giudi2li! ale, siiech� 1a :l�a1colit� stessa, sussistendo soltanito nei limtti di un effettivo 1stato di rnecessit� in cui l'istituto si fosse venuto a rtrovare per un evento straord'inario, non era tale da snaituraire quelilo che � il -concetto di .fin:anziamenrto a medio e lungo termine, cos� come voluto dalla legge n. 12218 del 196.2. La cenisura della ricorrente amrn1ni:strazione, per quanito attiene alla in~etazione della clausola in esame, �, pertanto, wondata sotto �il 'profi:lo del difetto di mot]vazrone, a\l'endo i giiud1'ci di merito fornito logtca ed adeguata giustificazione del loro �convincimellito, fondato, come dispone .il richiamato arl. 8 deMa �legge di registro, sul significato obiettwo delle dtchiarrazioni del1e parti, cosi come ripor.tate 1I1e1l'atto e per que1lo �che esse �signitllicavano neLla comll!D.e aocezi:one teOOI�Jco-giuridica dei termini: usati:, �senza faire ricorso ad elementi estranei ai fini dell'accertame1DJto delila reaile volont� dei ruchi:aran1ti. P.eir quanto, pod, �atti�ene, ai presupposti ,giuridtci che hail'.mo i:nformato Ia decisione impugnata, 1a Corte di appello rnon � mcorsa nei dedotti vizi di violazione di legge, essendosi invece uniformata rettamente al principio gi� enurnciafo da questa Cor,te suprema (sentenza n. 3155 del 9 novembre 1971) �secondo il quale il parti:col�aTe itrattamento tributa. rio istabili<to per i finanzi:amenti a medio e lungo te!t'mine dahla legge n. 112,8 del 1962, �se deve essere escluso quando negli artti siiano inseriite delle 'clausole 1che rimettano al mero a!t'bitdo de�lil'1Jstiituto mutuante la risoluzi01DJe an.ti'Ciipata del contratto, deve invece trovare applicazione quando 1e clausole che a1Jtribuiiscono alfistituto stesso�la facolt� di risoluzione, sebbene diV'erse .da quelle prev1ste dalila 'Legige, silano suborddnate aH'acce!t'tamento di circostanze obiettive e, quindi, acceritabili giudizialmente. � infatiti, i:nnegabi1e �che, nella �specie, l'evento previ~:to oome didoneo a postulare l'�antiicipata r,estituziJone del oaipit~ mutuato, e, do�, una indiiscri:mi:naita �corsa agli sportelli costituisca, oltre che un avvenimento straO!t'diltlario ed impTevediMle, un fatto oggettivo �che non di1pende dalla volont� della Banca, ma consegue invece al comportamento di terzi estra!llJei �e, anzi, a fenomeni .ancora pi� vasti di ordine economico e politico. PTorpri:o per �tale ragione la cir�costanza � �suscettibile di controllo, di accertamento ed, eventua~lmente, di: corntestazione da rpa!t',te del mu . tuatairii<o e di ogni altro inter.e,ssato, e ila Banca ;nei dow� dare dimostrazione, 1oos� 1come deve dare dimostra21ione di unia qualsiasi conrlimone ri�solutiiva e di ogni aJrtro evento determinan.rte la cessazione del rapporto. V�ero � 1che la pr,evista 'situazione pu� essere determina1ta, non soltanto da gravi criJsi intei:rne O internazionali, fa!Ji da SCOilV'Qllg&e nrutero siistema baiDJcario, ma anche -come si afferma daUa rtoorrente� ammi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mstrazfone -da una �crisi partkolai"e ano stesso 1stituto mutuante conseguente ad inisuff1c1enza o incapacit� produttiva o concorrenzJale; ma anche iln. qUJest'ultima ipotesi non sussiiste un rpotere unillaterale dell'istituto di 1c11edifo di abbreviialt'e ad Hbitum la du11ata del con1matto, dovendo anche in tale �caiso il'distirturto stesso pur sempre d1mostmire, per :recede;re da.I 1conrtratto, ila ricorren.za di quella �par:tkolaire condizione dn cui si � v�enuto a trovare. Nessuna rilevanza ha poi, l'osservazfone della :ricorTente secondo cui l'evento contemplato dalila C�lausola in esame non potrebbe mai verificoosi iln � 011dine a dei finanziamenti a medio e \Lungo te~mine perch�, secondo la vigente legislazione bancada, la provvista di denaro per effettuare finanziamenti 1del genere deve provenire esclusirvamente da depositi pl'ivati vmcolarti. A parte, infatti ila 1consLder-azione che con essa si p!rospetta una questione del tutto nuova che non ha formato oggetto di: discussione nelle fa.si precedenti del giudizLo, � decisivo il rilievo che se fosse esatta l'afful1lnazione della ricol1r00rbe conseguirebbe che non si verificherebbe mai fa conruzione cui iii. contratto collega la r�estituzione ainticiparta del capi� tale e pertanto J.a condizione stessa dovrebbe considerami come non apposta, a norma della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1354 e.e., :relativa agili effetti della ooiidiziooe risolutiva impossibile. Si sostiene, dinfine, dail.ila ricorrente, nella memor1a i1lustrartirva, che nelJia l51P0Cre l'applicabilit� del pM'tioo1are trattamento mbutar]o-stabilifo dafila <legge n. 1228 del 19621, doveva essere esclusa perch� tale ageV'olazrone �spetta soltanto ~gli istituti bancari esercenti esclusivamente i1l credito a medio e >lungo termine e non anche a quelli che, come la Cassa Ri1spairmi e Depositi d1 Prato, esercitano il crediito oodmario, anche se autorizzati a w~Lg&e operazioni a medi:o e lungo termine. Senonch� fa questione deve rLtene!'ISi p!reclusa !in questa sede in quanto poggia su cirnostan.ze divel'se da queltle messe a base del mortivo del ricorso. Le memorre iillustraifiive consentite daN'arrt. 3,7s c . .p.c. non hanno, matti, alrtra :liU111zione che quella di chiari!l'e le '11agioni esposte a sostegno dei motivi enunciati nel ricorso e, quindi, :non � consentiito proporre Ln esse mortivi nuovi e nuovi pirofili di diri.-iitto che, come neil.ila specie, richied:a([lJ() acce;Dtamenti di fartto non consenrt:iltii Ln questa sede di legittEJt�. -(Omissis). II (Omissis). -Con hl primo motivo del ir~corso ptr'IDcipaie, denu:nziando v:iotLazione e fa1sa appiliicazione delil'art. 1, commi primo e secondo, della [egge 27 foglio 1:962,� n. 12'28; omessa, msuff1ciente e contraddit PARTE I, SEZ. V, GIUR,ISPRUDENZA TRIBUTARIA toriia motivaziione su un punto decisivo della cOllltroverisiia (a:rt. 360, nn. 3 e 5 c.p.1c.), l'ammini,strazione fuanziiairia 1censura, sotto un duplice pro~ :llhlo, la sentenza dmpuginaita neLla prurte in cui ha :riitenuto che hl finanziamento nella specie icOllioossa dalla Cassa diJ dsparmto aill'ospedale realizzasse i!l requi!siito oggettivo della durata noo:i m:lletr1iooe aiJ tre anni, preteso dalla citata leg~e n. 1228 del 19i6:2, per l'ammissione al godimelilto dei!. trattamento fiscale di favore da essa previ!sto. In iprdmo Juogo; secondo il.a ricorn-elilte, la durata triennale quaUfiicall11te 111 finalilZiamento come (a lungo e medio termine e quindi) idoneo a godere del beneficio tributario si J."llierdisce all'investimento -e 1si identi:flioa nel periodo di rternpo il cui jJl cred!iJtoo-,e-finall1Ztato11e 1s1 priiva dello � iirlrtero � ammOllltare della somma prestaita (cio� invieshlita), ponendola per altrettanto tempo a comple.ta disposizione del debdrtore-finanziato. Nelila previsdone della legge non � compresa quindi una operazione in cui la �somma e11ogata sia destinata a rientrare nelle 1caisse de1:1a banca, anche soltanito in parrite, priima del ibr.iea:m:io: orbene, proiprio questa evendenza, a igiiudiziio dell'ao:nmililiistrazilOllle, rk011reva nel 1casio, !Iliel quaile la 11estiituzione del capiita1e e degli mteressi 1comd!IlldaV1a a verifi!carat fm dal primo mese succeissivo alil.'operazione. Inoltre, ed a maggior ragione, prosegue \La irliooniente, hl be!Ili.efido fiscale eva nella specie ��lhappliJcabiJJe .giacch�, a rtermini di contrartto, ila .somma mutuata dovievia esse11e oostirtuiita per l'intero soJrtanto dopo 25 mesi e ipuxe ;il pagamento degliii mteresisi eva ccmilempJ.aito come mte�riam. ente e:llfettuabile iprima del itrienniio, in quanto, essendo scailari, iJ. ;toro importo non 1si avvicinava nepp�ooe alla citfra 1che awrebbe reso necessarre le uLter~wt cessioni, per diieci m:Lliiond ciascuna, occorl'enti peir poritare l'estinziione del debiirto al di 1l� del bienniJO, ,si!cch� l'unico elemenrto che II'iima!Illeva fuod ed olitre il itr1ennffio era solrtanto J.a chiusura fu~le del conto. N� varrebbe obiettare che in rteoria li.a restituzione in :favore della cassa aV!1ebbe !Potuto essere dtf:llea:iita olitre ill tr.iennio, qualom non 'si fossero resi esi~bili li. crediti 1ceduti per ef:lleittuare i rimbmsi entro il Mmite di 10 milioni, poich� dl fattore decisivo per stabilire la dw-aita de1l'investimento � dato dalla certezza del debiirtore di poter diisporxie de!l.Uia 1sornma accordatagli (per un iperiiodo determinato e peil' 1oonvemo dailil'impossibiililt�, ;per il crecittore, � chiederne fa restttuzione prima della scadenza pattudrta. Nel :suo p1rimo aispertto '1a 1censuria � drn:liondarta, 1non itrovando suffragio nella :Lettera e neilil:a ratio della lLegge la iiestr11Jti,va dnrteil'J;lireltazione proposta dailll.'am!!Ilmiist:riazionie, 1la quale, come ISi � rd:l�erirto, eil.eva ad ele~ mento essenziale della fartttspecie legale la circostanza che, per contratto, La soonma sia destinata a xdma1I1ere :nJella dilsponibiltt� del murtuartario, iper �tutto il periodo mimmo di dumta, nel suo mtero ammonfare. fuveiro, non pu� argomentarsi m tal senso dlalla :llormulaziione testuale RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'art. 1, comma 2,0, legge 27 luglio J9,62, n. 12.28, nel quate il riferimento rpUliltuale della duvata minima aHe � operamon1 � a scopo dt investimento lasc~ mtendeve chila:ramente come si sia avuto riguardo all'intero ctclo della vtceinda e1conomilca consiidea-ata, ricomprendendovi tutta la pendenza del irapporto, �he, ovviameinte, si esauriisce, pur quarndo sia p:reviiista uina reistilt~ione rateale deB:a somma mutUJa1ta, soltanto a1l momento deil. sail.do :flmUie del oapttaLe e degli anrte111essi. N� li.a previJsione di Ulila restiltuzione parziailce anche durante il periiodo minimale, e~lude la ragjj\) Ille deil.la parrbicoliarie agevolazione, tributail1ia rp1re�viista dalla noirma in � ddlsoo1rso, posto che, per un '\11eir.so, !I'lesta egua1lmenrte riealLizzata l:a possibi. ilrl:t� peir l'impireisa finial!lZiia�ta di progirammar,e 1a propria aitrbivit� per il rtriiennio a veniJre 1sulla base di una sicura e precisa distribuzione lungo il corriispondenrte arco (miJnilmo) di itempo del pilano di ammortamento deil. finanzi1ametnto :dce�vuto e 1che, per altro v1erso, � paT1me!!lJtii consenrtita aill'ienrbe mutuante 11a elaborazilone di un ,corr.eLattvo piano di mveistimenti. Sicch� pu� �concluderisi, conioirmemenrte a qua1nto, almeno per implicito, gi� r 1itenuto da questa suprema Corte (�cass. 18 febbraio 1972, n. 439; Oass. 9 novemblie 1971, n. 3155; Cass. 14 ottobr'e 1971, n. 2;891; Cass. 9 ~ugJ.dio 1971, n. 2,191), che deV1e coinstderarst fiinanzdiamento a mediio o !lungo rbermine, agli eftietti del godimento del beneficio fiscale previsto daillla citata 11.egge n. 1228 deil 1962,, arniche quello dn cui sia pre'Visto che ilia restituzione deUa somma mutuarta possa in parte effetrtuarI'ISi entro il trieruniio. � per ailrtiro' indispensa:btle, e con ci� si passa al secondo profilo della censura, che pea-contratto il rapporto sia deistinato a non esaurilrsi entro il rtrienndo, che 'Cio� nion .sta pvevista Ja estdn2liolll!e del mutuo, quanto a capttaile ed a inter,eissi, prima detl periodo mitnimo menzdonarto. Ma p~opiI1io in mgioine dehle esigenze, ail cui sodd:Lsfacimento, come si � gi� Voilsto, mtende ila pve1scrdizil0!1lle di tale requilsito di durata minima, � neicessaria La (pirev�isione conrtirattuaiLe dell~) soprav'V'ivenza di un rapporto non gd� ir.tdOl1Jto a mero dato :fhrmaile, a vuota appacr:-enZia, bens� dotato aincwa di un V'ero ed autentico contenurto e:coinomtco. Ammettere infatti 1che vealLizzi la faittilspecie ,1eg,ale a!!lJche 1ia disc:Lp1ina negoziale, che sia rtalLe da consenti'l"e alla Batnca mutuante di ridurre p111ma del!la scadenza deil. rtr:Lennio :La propria esposizione a vailioci i!llimiltatamente prossimi a:l!lo zero, 'cosi da :renderiJJa puramente nomilnaile senza peraJMo etli'minairla dei tutrto ii.in. guLsa da rtenere a!!lJcora :llormalimerJJte aperto il rarp~ porto, 1significherebbe ilntevpretare Ja norma tin un senso, nel quale essa, con hl 1conseintd.it',e ila sostanziaLe elusione deil PiI1ecertJto dafo neil. medesimo momenito Jn cui fo pone, viene a neg~e se stessa. Orbene, nella specie, alLa luce della men legis cosi indi'V'ildu:ata e prre cisaita, il'accertamelillto compiuto dalila Corte di IneTiito cir1ca H concreto PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA regoilamooto negoziale posto in essere daJ.1le parti non � suf:fildente al fine di decidere. Invero, ila Corte caitanese ha, s�, rtcoistruiito la volont� delle part:i. nel s:enso 1che, pur e1ssendo aihl:a banca consentito, a :far tempo dailla steissa erogazi10ne del fiooll1ZfameITT1to, di �r.ecupe~are la somma mutuata ailil' ospedale medianite rirtenute 1sulle !l'ette di spedat1tt� :l�ino a 10 miilioni a1l mese, twttaVlia era ailla stessa mib:Lto di :ria:nborsamsi mtemmente della soo:nma p11estata, con gli.i dnteressi, PQ"ima di un itermiine posto ail di l� deil triennio, ma norn ha aicc1ertarto (:arnche) se :fosse, o no, �prevdista una statuiz.ione negoz�iaiLe (quaile, 1ad esempio, ila fissazruone irn rpir�eJ.�iervo mensile med.io, rappwtaito aJ.l'amm01I1tare comrpiLesivo del mutuo ripartito per hl numero dei mesi compll'1eso ne11'uLwaitr."ienilJ~ durata del !11aippo!l'to, rispetto al quatte dil 1supedore Limite dci 10 miilion.i :l�osse :ragghmgibiiLe solo ail fine di 1compensall'1e evientuali preiJ..tevi precedenti rimasti al di sotto de11La media data) aitta ad escludere che l'ente ftnarnziatOll'e, uthli:zzando il massimale moosi1e consentirtoglit, avesse I�ll porfleire di dduirre ad un valoll'e pU1ramente :nomirnaile (fino aJ. il:imtte della vailutazl�!Orne �nummo uno�) la 1sua esposizoone oredirtorila gran itempo ipl'.iana de�l1a scadenza deil triennio. . N� a rta[e carenza pu� sopperirsi con ila considerraz10II1e che nella raippll'esentaefone nego\ZJ:alie delle pam1J1 \l'ammontare moosiile delle rette di spedalliit� dncamerabile da[la banca 11.1-0n era c01I1tras1segn;ato dal predicato deihl:a oeiritezza, ornde bern potevano esse avere ten'L111lo presente che non 1sempire sarebbe stato raggiungi.iJbfile fil � .terflto � dei 10 mi1Uoni di ritenuta moosl�lle. � ipa1ciftco, dtnvero, 1che in tema di agevolazdiOilli :fiiscaiLi dev<e aivell'lsi riguru'.'do agli ef:l�etti � ipotenziiali � dell'atto a prescindere dailla iloll'o maiggioroo o minore aleatorie:t� e dal ll!oro stesso veTlii:fiicarsd in concireto (Cass. n. 121191 11 del 1971 cit.) onde, ai fini che qui interessano, la 1clausolla conitrattuat1e che 1eg:iffitiimava La Caissa ad incamerare le rette di 1spedaJ.iirt�, riscosse per l'ospedail.1e, fino ai maissimo indicaroo' � suf:l�tciente, dn una aJ1a possibiiliit� che tale somma si OC,endesse: diJspQI111bd!1e, a rendere necessario H nuovo e pi� penetranite esame di fatto indicato. LI pll'1imo motiivo, quindi, va per quarnto id.i ragione accolto, con il conseguente annuililamento in parte qua delllia deoisione impugnata, enun. 1ctandosi 1fil princ�iipio di diriitto 1secondo cui non realizza: fil reqUiiisito della dumta non irn:fler.iore ail itiiienndo, agli ef:l�etm dei benefici :llilscalii pll'evtsti da[lia fogge n. 1228 del 19612, U contratto di mutuo irn cui lia rateaziione del recupero del 1capiltalJ..e e degli int011essi Sita regoiLata in modo taile: da attrii:buiire aiJ1',ente finanziatore ii potere dL ir.idm:re, ipll'lima dellia scadenza del tri.en:nto, La propria esposd,zi:one a valori .irnfiniitesimaJ:i e di renderla, cosi, pllll'amente nominale e sia:nboldca. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA soc. E. Sper�co, acqukente deUa� nave, e Ja Cassa di viisiparmio dd Trieste, �a quale si �assicurava in tail modo il recupero deJfa somma mutuata, stabiJendo le nuove. modaldit� di svolgdmento de.I rapporto. Di fronte a que�sta :llina1it� dSUJlta evidente che l'atto :ruon poteva considerar�si avulso da ogni col>Legamento con hl precedemte negoziio di :llinanziiamento, e quindi deJ �tutto estraneo ail..La p~emsiione di cui al citato art. 6 deJla il:egge n. 908 dei 195-5. Questa Corte suprema, sulla base del principio secondo il quail.e � possibile l'interpretazione eistensiva deJle norme che accordimo agevolazioni trii>butar[e, ail. fine� di oomprendere nel loro ambito >tutti i casi cui esse �si possono Tliferire secondo l'espressione 1etteraJe e ;La ratio legis (isent. n. 1614 deil. 29 maggiio 1971), ha ll1�ltenuto, ��ln :llattrnspecie leg.Lsl�ative analoghe a quelJa ora in d~scussdone, che per la conicess.ione di benefici � suff~ciente, di fro!lllte a rprevLsioni non rj,gorosamente il:Lmiitate a determinarte e ben defmte oategoriie dii nego~i e di aitti, che esd!sta una semrplke relazdone di di.pendenza od un co11egamento strume!Ultaile ifrr'a l'atto agevolato e queilo rispetto al quale b�Jsogna stabilire l'ammissibilit� o meno al godimento de�l bene:f�icio (iin tali sensi, tra Je altre, Ca~s. 16 novembr �e 1970, n. 2418, e 3 arpriJe 1971, n. 944). ' Alla. st'.l'egua deiLle considerazioni che P'.l'ecedono sun.a portata della diisposimone di cuti aiLI'art. 6 deillla legge n. 908 del 1955 (la quale pre vede, peraJtro, che gl'istituti mutuanti devono corrispondere aH'erario, in 1sos1lituz:ione delle .tasse di ogni gener.e, una quota di abbonamenito an nuo caicoLata su ogni cento !Lire di oaptta.Le mutuato), deve concludersi. che dl ne,gozj,o del 28' maggdo 1962, tra le due �societ� :dcorrernti e la Cassa di dsparrmio di T!ii1e�s�te, quaJe tiito1a~e deihla gestione del fondo di rota zione costirtuito con ila legge n. 908 deJ 1955, l'li�entra ne�lJ'ambtto deJJe agevoJazi.oni conces�se con la suindJ.caita disposh~ione. Re1sta a�ssorbito il.'u1ternm�e Rrofilo di ce�nsuria relatdvo altla possibi lit� di apI>Lkare aJ caiso Je dtsposizioni de1il.'ol'd1ne n. 380 de1l. 16 no.v.embre 1!;148 �deJ G.M.A., fa.tte sa�lve -1se pd� favorevoli -dalla legge del. 1955. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1312 -Pres. Capo. raso -Est. Pajardi -P.M. Secco (diff.) -Miimstero deilile Finanze (avv. Stato GaJieani) c. L�a Mia11ca. Imp�ste e tasse in genere -Imp�ste indirette -Competenza delle Commissioni -Commissioni di val.tazione -Questioni di nullit� dell'accertamento -Sussiste. (d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 29 e 30). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA bligato non partecipante del dsu1ta,to deJ. processo svolitosi tra H. fisco e il condebitore dli dmposta col'Pito dalla richiesta ftsoale. Anzi, tale inopponibilit� 1:1iguall'da sia i raippoirti tra il :liisco e fil condebitoil.'e di imposta non parteoi1painte, 1sia i Tla:pporti interni tra conidebitore chiamato da�I fiisco e condebiior�e pil.'eterme,sso. ALia luce di tali coinsLdera2lioni e di que:sta rklimensio:niata situaziione gh1irctdioa, aiHa base deil. :mpporr.to di imposta tra fL:sco e pi� .condebitori �solidaU, non .pu� non perven.iirsi alla ullterrdor.e. conseguenza che, come iil credito(fe di diritto comune pu� rivolgerisi liberamente a tutti o solta:ruto alcuni o infine ad uno solo dei suoi debiitori soJ.d:daiLi fu-a foro, oos� il fisco non ha l'obbU.go, quranto meno ai finii delila Vla!lidit� deil.l'aocertamento, di tradurre dn conc�reto la sua gen&i!Ca 1potest� di �Imposizione nei confronti �di tutti i soggetti che in posi2lione passiVla patl'tectpano a1l:a situaz:ione ne11a quaile si innesta n ra1pporito �di d!mposta. Tale �oondusione pu� non crtusciire deil tutto appa g.ante, se 1si tiene conto della pa<rtioolaTe posizione pubb1idstica che caratterizza J:'iammimstrazione de.ne F�inanze de1lo Stato, tutt'altro che ld,b&a, a differ.en2la deil. �So�gige.tto di diritto ptr<ivaito, di attuare attraverso una sceJ.ta oasi1stica una discre�zion.aile po.Mtica di rpe:t'Cezione delle imposte. Ma taili perp1essit� sono supeirabHi su due dive:risi pta.ni di considerazioni. An2litutto, il sist~ma wibutario, cos� come l'isulta dalle conseguenze della dedsione della Corte costituzionale, costituisce un sistema ibrido che impinge in diveme fonti di j,spkazione e che esige come tale una inte- gimzione fogiilsilati:va o una ri:liorma radooaile che comporti mila predsa armontizzazione negJ,i orientamenti di fondo. In .secondo il.uogo, pu["' 1Utel!l'attuale reg.tme 1cosi ["ti;sultante, non va dtmentkato per g1i interessi indubbiamente sussistenti deil. contribuente che ha ri:cevuto notifica d:eil.l'avv�!so di aiccertaimento e che viene indub biamente diainneggtarto daJ. fotto della prete�rm:iisstone del S!;lO condebitore di Imposta, che egli ha ben due poteru correttivii a tutela anche imme dtata di taili interessi, finanche degli mti&essi di fatto. Anz.itutto pu� prendere iniziativa per eocitair�e d: poteri deJ. :lii1sco specia1menrt,e quando la mancata notificazione de1l'avv1so di accerfamimto dipenda da una omilssione mateda.le o da un difetto tecnko .di notificazione. An~cora, il condebitore tributaxrio pu� provo�oare la �patr�teoipazi:one ail. giiudizio di im~ rpugnazione delJl'accertamento d:a parte del �condebit&e pretermesso. In terzo luogo, a �contenzioso esaurito, egli pu� �agire giudiz.ia�lmente nei confronti del proprio cond-ebirtore onde chiedergli in tutto o in patrte, secondo �le 1situa2lioni gi,Ul'�Jddche, hl riqibo'l'.lso dell'imposta pagata evocando in giudizio a1Utche 1'ammtriistraz.ione filscale, .sia pure senza il.a pretesa di opporre �ail condebitore LLa conclusione come tale de1l ptroprio rappotrto sia sostanziiale che pir�oceissuale col fisco. In conclusione, deve esser�e cassa.ta la �sentenza impugnata che ha erroneamente dicMairato nullo l'accedamento tn og.getto. -(Omissis). 753 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA tende che la Corite de1l merito, anztch� pronunciare il.a illegiittimit� detlla pena nel 1suo complesso, avrebbe dovuto indagail.'e ed aoceirtail.'e se nella specie 1l'i~tendente di F11nanz1a aveva d1nte1so facr.-e aipplfoazione del pr1mo oppur1e deT 1secondo de1i predetti orite�ri : con J:a conseguenza che -neUa prima ipote,si (cu:mulo deHe pene) -avrebbe dovuto individuare quale parte deilla pena era stata il"l'ogata in reJazione ailila cont.estazione riconosciuta fondata, di1chiairando la dlLe�giittimit� della pena in:llli!tta peil.' la parte il.'�esidua; e, 1n�lila seconda 1iipotesi (lllfrazione continuata e pena unitaria), avrebbe 1nv;ece dovuto a1sten&s1i da qua:Lsiiasi rpronunCia in ordine ' alla le1g1ttimit� deltla pena per consenttre alila F1inanza di provvedecre alfa 11iduz1one delfa medesima con cr.-iguardo alhla contestazione di cui e11a stata criiconosciuta la tnfondartezza. Ocrbene: :1a stessa eniun,ciazione di una s1mile pcr.-eteisa � suf:Mciente a denotavne la mcongroenza. Trattando& di pena pecuniaria inflitta compll.1essivamente, ossia con r.iguacr.-do ad entl1ambe fo infr�azfoni 1conite�state, 1a Corte di aippelilo� non avrebbe potuto in alicun modo (1" ipotesd) pl'Ocedere a,Ill.a individuazione e conseguente sepa11az~one dal cumulo della 1porzione (presumibilmente) irrogata in relazione alla conrtestazione r1conosoiuta fondata, senza esercitare quel rpotere di modifica dell'atto amministr,ativo che le � inibito daill'art. 4 de111a Jegge sulil'aboJ:izione deil �contenzioso amminiistrativo; e neppure (2� 1Jpotesi) aw1ebbe potuto omettere di pcronunc1atl'e su11a legittimit� della pena medesima dopo ave,re accertaito H difetto di uno dei suoi rp:r,e1suprposti (insu:ss1stenza di una deLle due infuazion.i contestate), senza violaTe La diisposizione di c.ui all'art. 112 c.1poc. Dichiavando ila iJ.il.egiittim1t� deUa inte11a pena, aippunto pecrch� gJ.obaile, 1a Co11te del merito -� opportuno smernttrlo -non ha perailtro inteso affatto escludere che l'amministrazione finanziaria, eseguito il calcolo a taJ. fine neicessario, possa appilicare !ll!uovamiente la pena pecuniaria in relazione aUa contestazione di cui d1l giudice ha Ticonosciuto la fondatezza. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1324 -Pres. Pece Est. Sposato� -P.M. Siilocchi (conf.) -Bocelili e ailtr.i c. Mindistero delle Finanze (avv. Staito Soprano). Imposta di registro -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso -Case-albergo condominiali -Esclusione. (I. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13 e 14). L'agevolazione degii artt. 13 e 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non estensibile agli alberghi, non � applicabile ai complessi residenziali PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 769 dalla procedura richiesta per l'emanazione e dalla Autortt� da cui promanano), consegue che mentre, una volta posti in eissere gli elementi costitutivi di tale fattispecie, l'incompetenza soggettiva relativa, di per s�, :non e1Lde il momento di oollegamentO, vic�evexsa quella asso'Luta impedisce lo ,stesso realizzal'lsi della fattispecie attributiva della giurisdizione speciale: sicch� l'accertamento della nullit� dell'atto-provvedimento in relazione alla liceit� del comportamento dell'Autorita da cui pl'omana, rimane devoluta al giudice ordtnario competente a verifkare gli elementi ed i presupposti che attengono, sotto il profilo soggettivo, alLl'appartenenza del potere. � appena il caso di aggiungere, infine, che esula dal presente giudizio accertare se della controversia de qua debba conoscere H giudice ordinario non spedail!izzato oppure il Tribunale regionale delle acque pubbUche (il quale appartiene alla Magistratura ordinariia), attenendo tale queistione alfa competenza (S.U., sent. 104/70). L'accogUmento del primo motivo di entrambi i ricorsi comporta l'assorbimento del secondo motivo, relativo alla decisione sul merito. ( Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ed omogenee, sono senza dubbio distinte. Ma deve, all'argomentazione dei giudici di merito, soggiungersi che la tipologia dei due reati in esame eviden~ia caratteri differenziali, veramente notevoli e risolutivi, tra i quali il pi� imponente � l'assenza completa del movente di lucro e del mercimonio, nell'economia del delitto p.p. dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383; mentre tal movente e tale elemento costituiscono (pur nell'ipotesi del1a semplice promessa di utilit�) l'anlima e,l'essenza dei delitti di corruzione. Altro argomento di censura all'impugnata decisione � il richiamo all'art. 15 del c.p.; si sostiene che tra corruzione e collusione sussista un rapporto di specialit�; seppure poi non sembri, tra i difensori, raggiunta unit� di vedute sul modo come applicare l'art. 15, perch� dalle rispettive argomentazioni sembra dedursi che taluno scorga la collusione, come disposizione speciale rispetto alla corruzione; mentre altri opina il contrario. Insomma, o si dovrebbe applicare la norma della collusione, o quella che punisce la corruzione; mai tutte �e due insieme. Ma la tesi non � attendibile. Presupposto per l'ap~licazione del principio di specialit� � che si tratti di �stessa materia �; ma, nel caso, non si tratta affatto di medesima materia, perch� le condotte tipiche, chiaramente differenziabili, come gi� si � detto, non attengono punto ad una medesima materia, essendovi nei due reati elementi specializzanti e caratteristici, che rendono infungibile e non intercambiabile l'applicazione delle due norme. Tanto che, se non fosse esistito l'art. 3 della legge speciale, il fatto di collusione tra finanzieri e privati non sar�ebbe stato punibile, di per s�, con la norma della corruzione; e viceversa. Deve dunque concludersi che esattamente i giudici di merito abbiano ritenuto nel caso la possibilit� del concorso formale fra le due norme ricordate. Con altre particolari argomentazioni (estensibili per� a tutti gli interessati) si sostiene non potersi applicare �a pena della collusione, a chi concorre con il privato colludente. Ma deve qui osservarsi che la particolare posizione dei vari interessati alla condotta punibile a titolo di collusione, � stata esaminata da<i. giudici di seconda istanza, con riferimento a situazioni di fatto, ed in esito ad un giudizio di merito che, adeguatamente motivato, non � ulteriormente in questa sede censurab<i.le; per ,cui non pu� utilmente censurarsi la decisione di quei giudici 'di considerare gli imputati colludenti �dalla parte del finanziere�, 'anzich� dalla parte del privato. Nessuno dei proposti motivi, su questo punto, pu� quindi trovare accoglimento. Altro motivo comune a parecchi imputati, e comunque estensibile, consiste nella doglianza (motivo terzo del Benedetti, sesto e settimo del Satti, secondo del Colonna, terzo del Foschi, quarto del Calandra, secondo del Furlani) dell'erronea applicazione dell'aggravante PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE dii cui all'art. 110 della legge doganale; perch� non sussisterebbe nella specie l'aggravante della connessione fra reato doganale e malversazione. Ma l'impugnata sentenza non merita la censura avendo, con giudizio di fatto adeguatamente motivato ed immune da vizi, contraddizioni e travisamenti, ritenut� la sussistenza della connessione teleologica, .e non semplicemente occasionale, fra i suddetti reati. E del resto appare evidente, alla luce dell'esperienza comune e della logica pi� elementare, che il contrabbando non costituiva condotta separata e autosufficiente, autonomamente ideata dai soggetti attivi, ma mezzo concreto .per conseguire il prodotto della malversazione; per cui, in ultima analiSi, a nulla 'approdano le disquisizioni contenute� nei motivi, per stabilire se fosse anteriore dl contrabbando o la malversazrione. Al qual proposito non � senza significato che taluno dei ricorrenti (ad es. ia difesa del Colonna nel secondo motivo) sostenga l'anteriorit� del ,contrabbando, �mentre altri (ad es. la difesa del S�tti nel sesto mezzo) sostenga al contrario l'anteriorit� della malversazione. Il giudizio di merito operato nella .specie appare del tutto adeguato, ed in questa sede incenSUI1abile. Con altro motivo comune al Cibic (quarto mezzo) e al Benedetti (secondo motivo aggiunto), ma estensibile, si sostiene non �essere concepibile concorso formale di reati fra la collusione. e la malversazione (l'argomentazione del Benedetti semb:rn. tuttaviia riferirsi in�distintamente al �reato speciale� doganal�e e al reato ordinario, nell'ambito di un'interpretazione dell'art. 84 c.p. \reietta dalla costante giurisprudenza, e dalla stessa dominante dottrina). L'argomentazione � infondata per le stesse ragioni gi� profilate, ammettendosi concorso fra collusione e contrabbando; ma qui, a fortiori, iper l'imponenza degli elementi costitutivi e strutturali di diversificazione fra reati doganali e collusione da una parte, e reato contro la pubblica Amministrazione dall'altra. Con il terzo motivo principale, il� ricorrente FogLi propone poi una questione di legittimit� costituzionale che interessa tutti i condannati per il delitto di collusione; sostiene cio� che l'art. 3 della legge 9 �dicembre 1941, n. 1383, creando una posizione particol:armente ' delicata e grave, sotto il profilo rpenalistico, aJ.la categoria degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, crea una d!isparit� con gli altri pubblici ufficiali e con gli appartenenti agli altri coripi armati dello Stato, ed alle forze dell'ordine, che contrasta con il principio generale di uguaglianza, fondato sull'art. 3 . della Costituzione. La norma dovrebbe dunque essere esaminata dalla Corte costituzionale, sotto il profilo della conformit� alla Costituzione repubblicana. Alle argomentazioni del ricorrente ha rdsposto, con particolare acume, completezza d'indagine, e pienezza d'informazione, l'Avvocatura generale dello Stato, nella memoria di P. C., nella quale si chiede, fra l'altro, di PARTE SECONDA RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposta sulle societ� -SQciet� estere -Possesso di immobili esistenti in Italia -Se integra il requisito della stabile organizzazione. Se il possesso di beni immobili in Italia sia elemento sufficiente per integrare il requisito della stabile organizzazione richiesto dall'art. 145 del t.u. 645/1958 per la assoggettab�lit� di societ� estere all'imposta sulle societ� (art. 145, t.u. 29 gennaio 1958, n. 645). (Cont. 82173; Schimmel Immobilien Anstalt c. Ministero delle Finanze; avv. Stato Biglione di Viarigi). Imposte Comunali e provinciali -Imposta sulla pubblicit� -Esenzione Pubblicit�'su beni demaniali -Se sia applicabile la esenzione. Se sia esente dall'imposta comunale sulla pubblicit� l'affissione di manifesto pubblicitario sulle pareti esterne di un cavalcavia ferroviario quando detto manifesto � visibile splo nella sottostante strada comunale (legge 18 marzo 1959, n'. 132). � (Cont. 131/73; Comune di Perugia c. Ministero dei Trasporti; avv. Stato Melelli). Ufficiali giudiziari -Diritti percepiti ai sensi degli artt. 148 e 155 t. u. 29 settembre 1971, n. 1048 -Obbligo di versai:p.ento di una percentuale all'erario -Contrasto ipotetico con gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Se le disposizioni di legge che stabiliscono l'obbligo di versamento all'erario del novanta per cento dei diritti percepiti dagli ufficiali giudiziari in eccedenza a;ll'importo dello stipend!io iniziale annuo spettante all'impiegato della carriera di concetto ammfoistrativa dello Stato avente la qualifica e la classe di stipendio imm�diatamente superiore a quella di segretario, siano in contrast� con l'art. 3 della Costituzione per disparit� di trattamento e con l'art. 36 della Costituzione per violazione del principio che la retribuzione dev'essere proporzionata alla quantit� e qualit� del lavoro prestato (Cost., artt. 3 e 36; d.P.R. 15 dicembre 1959, �n. 122, artt. 148 e 155 nel testo modificato con la legge 29 settembre 1971, n. 1048). (Cont. 357/73; Palmulli Vincenzo c. Ministero di Grazia e Giustizia; avv. Stato Argan). 96 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. 2 ottobre 1924, n. 1589, stituzione). Sentenza 5 luglio 1973, n. art. 11 (artt. 3, 24, 97 e 113 della Co110, G. U. 11 luglio 1973, n. 176. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 68, 69 e 86 (artt. 3, 4, 35 e 41 deUa Costituziohe). Sentenza 5 luglio 1973, n. 110, G. U. 11 luiglio 1973, n. 176. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 72 (art. 97 della Costituzione). Sentenza 5 luglio 1973, n. 110, G. U. 11 luglio 1973, n. 176. n. r.d.I. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con legge 5 giugno. 1939, 973, art. 86, terzo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 16 luglio 1973, n. 135, G. U. 25 luglio 1973, n. 191. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, sostituito con l'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 10 luglio 1973, n. 122, G. U. 18 luglio 1973, n. 183. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 43, primo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1973, n. 93, G. U. 4 luglio 1973, n. 169. r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 4, 31, 34, 38 e 39, nei sensi di cui in motivazione, nella .parte in cui dispone l'attribuzione al magistrato dirigente la ,pretesa delle funzioni di dirigere l'ufficio e di distribuire il lavoro fra le ,varie sezioni (artt. 3, 25, 101 e 107 della Costituzione). Sentenza 18 luiglio 1973, n. 143, G. U. 25 luglio 1973, n. 191. d.I. 22 gennaio 1948, n. 66 (XV disp. trans. della Costituzione). Sentenza 16 luglio 1973, n. 133, G. U. 25 luiglio 1973, n. 191. e d.I. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1 (artt. 3, 21 primo comma, 25, primo secondo comma,, della Costituzione). Sentenza 16 luglio 1973, n. 133, G. U. 25 luglio 1973, n. 191. legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 37 sostituito con modifiche dell'art. 4, sesto comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833, nella parte in cui la norma esclude dal beneficio di sanare definitivamente la mora il conduttore che paghi nel corso del giudizio le pigioni dovute (art. 3 della Costituzione). Sentenza 18 luglio 1973, n. 150, G. U. 25 luglio 1973, n. 191. ! ....,.,..........:.......,......,.................... �����������...-.�.�.������������,�,,�...-..�.�,�,,�,,�,�,�,�,,.,,,,, ........................................................................... I II I J PARTE li, LEGISLAZIONE 97 legge 5 gennaio 1953, n. 32, nella parte concernente la ratifica del decreto �legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (XV disp. trans. della Costituzione). �Sentenza 16 luglio 1973, n. 133, G. U.� 25 �luglio 1973, n. 191. legge 19 gennaio 1955, n. 25, art. 23 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 5 luglio 1973, n. 107, G. U. 11 luglio 1973, n. 176. d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, art. 6 (artt. 24 e 25 della Costituzione). Sentenza 10 luglio 1973, n. 117, G. U. 18 luglio 1973, n. 183. legge 30 novembre 1955, n. 1335, art. 2, nella parte in cui d� esecuzione all'art. VII, paragrafo 3, lettera e, della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (art. 25, primo comma della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1973, n. 96, G. U. 4 luglio 1973, n. 169. legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 10 luglio 1973, n. 119, G. U. 18 luglio 1973, ~� 183. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 98, primo comma, in relazione all'arti� Qolo 80, nono comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 10 luglio 1973, n. 121, G. U. 18 luglio 1973, n. 183. legge 14 luglio 1959, n. 741, a�rt, 8 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 5 luglio 1973, n. 107, G. U. 11 foglio 1973, n. 176. d.P.R. 1� marzo 1961, 11. 121, n. 76, tabeMa annessa, paragrafo IV (articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione). Sentenza 5 luglio 1973, n, 110, G. U. 11 luglio 1973, n. 176. legge 29 dicembre 1962, n. 1744, art. 5, primo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Sentenza 5 luglio 1973,. n. 109, G. U. 11 luglio 1973, n. 176. legge 14 febbraio 1963, n. 156, art. 2, primo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Sentenza 16 luglio 1973, n. 136, G. U. 25 luglio 1973, n. 191. legge 5 marzo 1963, n. 246, art. 25, terzo comma (artt. 53, primo comma, e 136, primo comma, della Costituzione). Sentenza 16 luglio 1973, n. 129, G. U. 2�5 luglio 1973, n, 191. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 15 settembre 1964. n. 756, art. 7 (artt. 2, 3, 4, secondo comma, 16, primo comma, 24, primo comma e 29, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 18 luglio 1973, n. 149, G. U. 25 luglio 1973, n. 191. legge 4 agosto 1965, n. 1103, art. 12 (artt. 3 e 18 della Costituzione). Sentenza 10 luglio 1973, n. 120, G. U. 18 luglio 1973, n. 183. legge 18 marzo 1968, n. 238, artt. 6, lettere al e bi (artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione). Sentenza 16 luglio 1973, n. 128, G. U. 25 luglio 1973, n. 191. d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, artt. 1 e 5 (artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione). Sentenza 16 luglio 1973, n. 128, G. U. 25 luglio 1973, n. 191. legge 5 aprile 1969, n. 119, art. 1, teno c:omma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 5 luglio 1973, n. 111, G. U. 11 luglio 1973, n. 176. legge 30 aprile 1969, n. 153, artt. 9, 11 e 13 (artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione). Sentenza 16 luglio 1973, n. 128, G. U. 25 luglio 1973, n. 191. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (art. 24, primo comma, della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1973, n. 97, G. U. 4 luglio 1973, n. 169. III -QUESTIONI PROPOSTE Codic:e c:ivlie, art. 156, primo comma (art. 3 della Costituzione). Corte d'appello di Genova, ordinanza 27 marzo 1973, G. U. 8 agosto 1973, n. 205. c:od�ice civile, art. 781 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Trento, ordinanza 8 marzo 1973, G. U. 8 agosto 1973, n. 205. c:�odic:e civile, art. 1052 (artt. 3 e 44 della Costituzione). Pretore di Menaggio, ordinanza 29 novembre 1972, G. U. 25 luglio 1973, n. 191. PARTE II, LEGISLAZIONE codice civile, art. 1310, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Corte di appello di Firenze, ordinanza 5 dicembre 1972, G. U. 4 luglio 1973, n. 169. codice civile, art. 1901 (artt. 3 e 41 della Costituzione). Pretore di Bojano, ordinanze 15 marzo 1973 (due), G. U. 18 luglio 1973, n. 183. Pretore di Milano, ordinanza 3 aprile 1973, G. U. 8 agosto 1973, n. 205. codice civile, art. 2120, secondo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Corte di appello di Trieste, ordinan"za 13 dicembre 1972, G. U. 1� agosto 1973, n. 198. Corte di appello di Genova, ordinanze ~9 gen:naio 1972 (G. U. 11 luglio 1973, n. 176), 12 febbraio 1973 (G. U. 4 luglio 1973, n. 169), e 26 marzo 1973 (due) (G. U. 1� e 25 luglio 1973, n. 291 e 1� agosto 1973, n. 198). ' codice civile, art. 2540 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Corte di appello di Palermo, ordinanza 16 febbraio 1973, G. U. 25 luglio 1973, n. 191. codice clv.Ile, art. 2946 (art. 3, 24 e 36 della Costituzione). Tribuna:le di Trieste, ordinanza 2 febbraio 1973, G. U. 1� agosto 1973, n. 198. codice di procedura civile, art. 247 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Martina Franca, ordinanza 20 giugno 1973, G. U. 29 agosto 1973, n. 223. codice di procedura c�lvile, art. 380 (artt. 3 e 24 della C-0stituzione). Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, ordinanze 13 gennaio 1973 (cinque), G. U. 4 luglio 1973, n. 169 e 11 luglio 1973, n. 176. codice di procedura civile, art. 545 (art. 3, primo comma, e 31 'della Costituzione). Pretore di Trieste, ordinanza 9 aprile 1973, G. U. 8 agosto 1973, n. 205. codice di procedura c�ivile, art. 665 (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Verona, ordinanza 28 febbraio 1973, G. U. 4 luglio 1973, n. 169. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 378, terzo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Bozzolo, ordinanza 12 marzo 1973, G. U. 4 luglio 1973, n. 169. legge 15 gennaio 1885, n. 2892, art. 13 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Sanremo, ordinanza 7 marzo 1973, G. U. 18 luglio 1973, n. 183. r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 53, secondo comma (artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione). Corte dei conti, terza sezione pensioni civili, ordinanza 14 dicembre 1972, G. U. 29 aigosto 1973, n. 223. r.d. 21 febbraio 1'895, n. 70, art. 186, primo comma, nel testo modificato con l'art. 11 del d.I. 13 agosto 1947, n. 833 (art. 36, primo comma, della Costituzione). Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale (pensioni militari), ordinanza 29 marzo 1971, G. U. 8 agosto 1973, n. 205. r.d. 9 maggio 1912, n. 1447, artt. 156 e 273 (art. 23 della Costituzione). Tribunale di Trento, ordinanza 5 aprile 1973, G. U. 8 agosto 1973, n. 205. r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, art. 2, nel testo modificato con l'art!� colo 2 del r.d� 30 ~icembre 1923, n. 2835 (artt. 36 e 37 della Costituzione). Corte dei conti, terza sezione pensioni civili, ordinanza 23 maggio 1972, G. U. 29 agosto 1973. r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 49 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale pensioni civili, ordinanza 18 gennaio 1972, G. U. 4 luglio 1973, n. 169. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45, quinto comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Corte di appello di Bologna, ordinanza 23 marzo 1973, G. U. 8 agosto 1973, n. ~05. r.d.-1. 8 maggio 1927, n. 7�98, art. 9, quarto comma (art. 30, terzo comma, della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 14 marzo 1973, G. U. 8 agosto 1973, n. 205. PARTE II, LEGISLAZIONE JO(j legge 7 gennal�o 1929, n. 4, art. 20 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Latina, ordinanza 28 febbraio 1973, G. U. 2�5 luglio 1973, n. 191. r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, arff. 1 e 4 (art. 33, quinto comma della Costituzione). Consiglio nazionale dei geometri, ordinanza 6 marzo 1973, G. U. 8 agosto 1973, n. 205. r.d. 1� maggio 1930, n. 680, art. 18 (art. 36, primo comma della Costituzione). Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale pensioni civili, ordinanza 11 marzo 1972, G. U. l� agosto 1973, n. 198. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 16, 18, secondo comma, e 20 (artt. 2, 14, 17 e 21 della Costituzione). Giudice istruttore del tribuna:le .d� Reggio Emilia, ordinanza 23 marzo 1973, G. U. 1� agosto 1973, n. 1'98. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 220 (artt. 13 e 3 della Costituzione). Pretore di Torino, ordtnanza 13 marzo 1973, G. U. l� agosto 1973, n. 198. legge 3 dicembre 1931, n. 1580, art. 1 (artt. 3, 23, 32 e 38 della Costituzione). Pretore di Rovi�go, ordinanza 17 maggio 1973, G. U. 8 agosto 1973, n. 205. r.d.I. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 9, secondo comma (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Trieste, ordinanza 22 �febbraio 1973, G. U. 18 luglio 1973, n. 183. r.d.I. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 17 (art. 24, primo capoverso, della Costituzione). Tribunale di Teramo, ordinanza 12 marzo 1973, G. U. 8 agosto 1973, n. 205. r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 5, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Modica, ordinanza 21 febbraio 1973, G. U. 29 agosto 1973, n. 223. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEL~O STATO r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, art+. 1, 166 e 178, n. 2 sostituito dall'arti� c�olo 1, n. 2 della legge 14 marzo 1952, n. 196 (artt. 21, 41 e 43 de];la Costituzione). Pretore di Gavirate, ordinanza 21 maggio 1973, G. U. 29 agosto 1973, n. 223. r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 1, 166 e 251 (artt. 21 e 43 della Costituzione). Pretore di Terni, ordinanza 9 marzo 1973, G. U. 4 luglio 1973, n. 169. r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 modificata con legge 14 marzo 1952, n. 296, artt. �1. 166, 278 e 251 (artt. 21 e 43 della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 12 ottobre 1972, G. U. 29 agosto 1973, n. 223. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 7 modificata dalla legge 2 agosto 1967, n. 799 (art. 3 della Costituzione). Pretore di, Montereale, ordinanza 4 aprile 1973, G. U. 1� agosto 1973, n. 198. legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15, .primo comma (art. 9, secondo comma della Costituzione). Preto�re di Muro Lucano, ordinanza 24 febbraio 1973, G. U. 1� agosto 1973, n. 198. legge 6 luglio 1939, n. 1035, art. 11 (art. 36, primo comma, della Costituzione). Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale pensioni civili, OI'ldinanza 11 marzo 1972, G. U. 1� agosto 1973, n. 198. legge 28 settembre 1939, .n. 1822, art. 36 (art. 112 della Costituzione). Pretore di Vallo della Lucania, ordinanze 8 gennaio i973 (due), G. U. 11 luglio 1973, n. 176 e 25 luglio 1973, n. 191. r.d. 6 magg�io 1940, n. 635, art. 22 (artt. 2, 14, 17 e 21 della 'Costituzjone). Giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 23 marzo 1973, G. U. 1� agosto 1973, n. 198. legge 25 settembre 1940, n. 1424, a�rt. 108 (art. 3, (primo comma, della Costituzione). Tribunale di Ferrara, ordinanza 26 giugno 1973, G. U. 29 agosto 1973, n. 223. PARTE II, LEGISLAZIONE r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 2, 196 e 202 (artt., 3 e 24 della Costituzione). Corte di appello di Palermo, ordinanza 16 febbraio 1973, G. U. 25 luglio� 1973, n. 191. legge 16 marzo 1942, n. 267, art. 10 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Civitavecchia, ordinanza 20 marzo 1973, G. ,U. 25 luglio 1973, n. 191. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 24, 98 e seguenti, 101 e 103 e seguenti (artt. 3, 24 e 25 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanze (tre) 6 maggio e 6 luglio 1972, G. U. 4 luglio 1973, n. 169. legge 17 luglio 1942, n. 907, art. 74 (artt. 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Ferrara, ordinanza 2�6 giugno 1973, G. U. 29 agosto 1973, n. 223. d.lg.lgt. 18 genna.io 1945, n. 39, art. 2, secondc:i comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Bolzano, ordinanza 9 febbraio 1973, G. U. 4 luglio 1973, n .. 169. legge 29 aprile 1949, n. 264, art. 32, lettera bi (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Novara, ordinanza 21 maggio 1973, G. U. 8 agosto 1973, n. 205. legge 10 agosto 1950, n.' 648, art. 63, primo c�omma (art. 3, primo comma, della Costituzione). Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra, ordinanza 28 febbraio 1973, G. U. 8 agosto 1973, n. 205. �legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 77 (art. 3, primo comma, della Costituzione). Corte dei conti, terza sezione pensioni di guerra, ordinanza 16 maggio 1973, G. U. 29 agosto 1973, l!l. 223. legge 14 marzo 1952, n. 196, art. 1 (artt. 21 e 43 della Costituzione). Pretore di Terni, ordinanza 9 marzo 1973, G. U. 4 luglio 1973, n. 169. legge 14 marzo 1952, n �. 196, artt. 1 e 3 (art. 21 della. Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 5 febbraio 1973, G. U. 1� agosto 1973, n. 198. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 27 novembre 1956, n. 1407, art. 5 (artt. 3 e 366, primo comma, della Costituzione). Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 4 marzo 1971, G. U. 11 luglio 1973, n. 176. d.P.R. 30 mprzo 1957, n. 361, art. 113, quinto c:omma (artt. 1� cpv., 70 e 102 della Costituzione). Pretore di Viadana, ordinanza 10 aprile 1973, G. U. 29 agosto 1973, n. 223. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 205 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Sarzana, ordinanza 24 aprile 1973, G. U. 1� agosto 1973, n. 198. legge 20 febbraio 1958, n.. 75, art. 4, n. 3 (artt. 3 e 29 della Costituzione). Corte di appello di Bologna, ordinanza 1� marzo 1973, G. U. 11 luglio 1973, n. 176. Tribunale di Pescara, �rdinanza 6 marzo 1973, G. U. 4 luglio 1973, n. 169. d.P.R. 15 giugno l959, �n. 393, art. 91, primo c:pv. (art. 16 della Costituzione). Pretore di Asti, ol'dinanza 16 febbraio 1973, G. U. 11 luglio 1973, n, 176. legge reg. Trentino-Alto Adige 8 agosto 1959, n. 10 (artt. 9, n. 8 e 8, 5 e 4 del testo unico del nuovo statuto speciale). Tribunale di Trento, ordinanza 12 aprile 1973, G. U. 8 agosto 1973, n. 205. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 3 (artt. 3 e 51 della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 30 marzo 1973, G. U. 8 agosto 1973, n. 205. legge prov. Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, art. 3.2 (art. 42, terzo comma, della Costituzione). Tribunale di Bolzano, ordinanza 22 dicembre 1972, G. U. 18 luglio 1973, n. 183. d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, articolo unlc:o (art. 76 de11a Costituzione). i � 1 Pretore di Padova, o~dinanza 14 maggio 1973, G. U. 8 agosto 1973, n. 205. I i I I I I I I I I I I I II PARTE II, LEGISLAZIONE d.P.R. 2 genna<io 1962, n. 863, articolo unico (art. 76 della Costituzione). Pretore di Ortona, ordinanza 13 marzo 1973, G. U. 1� agosto 1973, n..198. legge 22 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, �lettera a) (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 17 aprile 1973, G. U. 1� agosto 1973, n. 198. legge 25 novembre 1962, .n. 1684, art. 29, secondo comma (art. 24, primo cpv., della Costituzione). Pretore di San Giovanni in Fiore, ordinanza 1� dicembre 1972, G. U. 11 l.glio 1973, n. 176. legge 6 novembre 1963, n. 1444, artt. 1, primo e second�o comma, e 3 (artt. 42, secondo comma, e 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 8 maggio 1973, G. U. 29 agosto 1973, n. 223. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11, primo e secondo comma (art. 3 dell~ Costituzione). Tribunale di Modica, ordinanza 21 febbraio 1973, G. U. 29 agosto 1973, n. 223. legge 14 luglio 1965, n. 963, art. 26, lettera c) (art. 27, primo comma, della Costituzione). Pretore di Lanciano, ordinanza 3 novembre 1972, G. U. 25 luglio 1973, n. 191. legge 14 luglio 1965, n. 963, art. 26, �lettera c), umma parte e lettera d), limitatamente all'inciso �anche alle dipendenze altrui� (art. 27, 1primo e terzo comma, della Costituzione). Pretore di Pescara, ordinanza 22 gennaio 1973, G. U. 1.0 agosto. 1973, n. 198. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, ultimo comma (artt. 3, 4 e 35 della Costituzione). Pretore di Tagliacozzo, ordinanza .30 maggio 1973, G. U. 29 a�gosto 1973, n. 223. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10 (art. 3 della Costituzione). Corte di appello di Napoli, ordinanza 27 febbraio 1973, G. U. 29 agosto 1973, n. 223. Pretore di Terni, ordinanza 20 marZ'o 1973, G. U. 1� agosto 1973, n. 198. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 22 luglio 1966, n. 607, art. 1 (artt. 42, secondo e terzo comma, e 44, primo coonma, della Costituzione). Pretore di Priverno, ordinanza 15 febbraio 1973, G. U. 11 luglio 1973, n. 176. legge 23 dicembre 1966, n. 1139, art. 6 (artt. 23 e 53, iprimo comma, dell.a Costituzione). Corte di appello di Torino, ordinanza 30 marzo 1973, G. U. 1� agosto 1973, n. 198. legge reg. Friuli-Venezia Giulia 18 ottobre 1967, n. 22, art. 64 bis, come modificata dalla legge reg. Friuli-Venezia Giulia 14 agosto 1969, n. 29 (art. 5, n. 11, dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia). Tribunale di Gorizia, ordinanza 22 marzo 1973, G. U. 11 luglio 1973, n. 176. legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 5, quinto comma, lett. b) (artt. 3 e 51 della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 23 febbraio 1973, G. U. 11 l.glio 1973, n. 176. legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 51, primo comma, (art. 3, primo comma, della Costituzione). Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale rper le pensioni di guerra, ordinanza 28 febbraio 1973, G. U. 8 a,gosto 1973, n. 205. legge 18 marzo 1968, .n. 313, art. 75 (art. 3, primo comma, della Costituzione). Corte dei conti, terza se.zione pensioni di guerra, ordinanza 16 maggio 1973, G. U.. 29 agosto 1973, n. 223. d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, artt. 104 e 128 (artt. 4, 76, 3 e 97 della Costituzione). Consiglio di Stato, quinta sezione, ordinanze 17 novembre 1972 (due), G. U-25 luglio 1973, n. 191 e 1� agosto 1973, n. 198. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Reggio Emilia, ovdinanza 17 aprile 1973, G. U. 1� agosto 1973, n. 198. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 11, penultimo comma (artt. 2 e 3 della Costituzione). Giudice conciliatore di Salerno, ordinanza 5 marzo 1973, G. U. 1� agosto 1973, n. 198. \ ' PARTE II, LEGISLAZIONE 111 legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32 (art. 3 della Costituzione). Pret�re di Bojano, ordinanze 15 marzo 1973 (due), G. U. 18 luglio 1973, n. 183. legge 20 maggio 1970, n. 300, a�rt. 18, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Senigallia, ordinanza 9 aprile 1973, G. U. 8 agosto 1973, n. 205. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28 (artt. 3, primo e secondo comma, e 39, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 21 febbraio 1973, G. U. 8 aigosto 1973, n. 205. � legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, primo e secondo comma (artt. 3, 4, e 35, primo comma, della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 27 dicembre 1972, G. U. 1� agosto 1973, n. 198. Pretore di Portoferraio, ordinanza 26 giugno 1973, G. U. 29 agosto 1973, n. 223. Tribunale di Trani, ordinanza 3 aprile 1973, G. U. 8 agosto 1973, n. 205. d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, art. 4, n. 2, �lettera al (artt. 3; primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione). Corte di appello �di Bari, ordinanza 9 aprile 1973, G. U. 1� agosto 1973, n. 198. d.I. 26 � ottobre 1970,. n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 56, primo comma (art. 3, primo e secondo comma, dell~ Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 12 aprile 1973, G. U. 8 agosto 1973, n. 205. d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, art. 67 (artt. 2 e 3 della Costituzione). Giudice conciliatore di Salerno, ordinanza 5 marzo 1973, G. U. 1 � agosto 1973, n. 198. legge 1� dicembre 1970, n. 898, art. 2 (artt. 7 e 138 della Costituzione). Corte di appello di Napoli, ordinanza 28 febbraio 1973, G. U. 11 luglio �973, -n. 176. PARTE II, CONSULTAZIONI Legali in dipendenza dell'aprplicaziione di sanzioni amm:inistra:tive 'Per infrazioni alle norme di -OWcolazione strad!rue, l'Amministrazione, cui � demandato N. compdito di procedere al recUJpero, debba far luogo alLle a1�tiviit� necessarie :per Ila giustificazione della ma1I1cata riscossione prnviste dalle norme di �ontabiLit� per i crediti de1lo Stato (n. 72). BANCHE Enti istituiti dallo Stato -Credito Industriale Sardo -Modifiche statuta;rie Legge Regionale -Ammissibilit� (L. Reg. sarda 2 dicembre 1971, n. 77; Z. 11 aprile 1953, n. 298). Se una Regione (neJ.�l.a specie quella Sarda) possa Legittimamente legiful1aive, apportamdo modifilche miatutarie, d"ocganizzazione di un ente (neliLa specie, Tic001f<ernla deglLi ammindistraitori ed i sindaci del Ctredito Industriale Sardo) istituito dallfo Stato e retto da statuto appvovato dallo Stato (n. 16). BONIFICA Regione Siciliana -Opere di bonifica di competenza regionale -�Conces �sione per la costruzione -Consorzio di bonifica -Appalto -I.G.E. sui corrispettivi -Rivalsa. (L. 19 giugno 1940, n. 762, art. 6, terzo comma; l. 24 giugno 192$), n. 1137, art. 2). Se il Consorzio concessionario de!lla costruzione di un'opera di bonifica, di competenza della Regione 1Siciliana, sia tenuto 'a rivail.erie 1'appalta1�ore dell'LG.E. da questi pagata sui oorrisp.ettivi dell'appalto stipulato �per la costruzione dell'opera (n. 12). CATASTO Intestazioni catastali-errori materiali nella identificazione anagrafica dei soggetti -procedura di rettifica. Se anche nel!. caso di initestazioni cartastald errate nena identificazione anagrafica dei soggetti interessati aill:e volture dei beni immobili trasferiJti. debba procedersi alla rettifica soil:o mediante 1apposite note di voltura d'ufficio da redige!l'si a seguito e sUna scorta di atti di rettifica o di denuncie di successioni rettificarte a CUTa delle persone che hanno 11.'obbligo della registrazione deglli atti civili o gludizi.arii o delle deilJUllcie di successione (n. 7). COMPRAVENDITA Contratto di fornitura -Fallimento del fornitore -Subentro del curatotre Crediti per prestazioni successive -Penalit� -Compensaziane. (R.d.l. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 72-74; condiz. gen. aneri 20 giugno 1930, 1 art. 74). Se, qualora il curatOTe :llalldmentare subentri nel contratto di forndtura con l'Amministrazione, l'ammontare delle penalit� maturate ip'l'ima de!l.la sentenza �dichiarativa cli fallimento rpossa essere compensa:to oon i CTediti per prestazioni eseguite dopo �l1. :llallimento medesimo (n. 6). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO COMUNIONE E CONDOMINIO Da.nni alla cosa comune -Compr()l]Jrietario pro indiviso -Diritto al risarcimento -Titolarit� -Prescrizione -Atti interruttivi -Effetto. (Cod. cv. artt. 1102, 1105, 2943). Se il comproprietario pro indiviso sia legittimato ad agire per richiedere il.'intero risarcimenrto deil. d~.mo prodotto da un terzo alla cosa comune, ovvero soltantO< nei limiti deil.Ja quota di appartenenza (n. 4). Se gli ,8Jtti initerruttivi defila prescrizione del credito di !I"isarclmenito del danno prodotto allla cosa comune, posti in essere dal oomproprietal"io pro indiviso e riferiti &l'intera cosa comune, spie~no eff,etti $01'<> relativamente a cdlui che agisce ovvero si estendono anche agld altri compro-; prietari (n. 4). CONCESSIONI Concessioni di pubblico servizio di traspQll'to -Linee automobilistiche sostitutive di linee ferroviarie -Trasferimento alle Regioni -Diritto alla devoluzione di beni ferroviari-inutilizzabili -Spettanza. (D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5, art. l; t.u. 9 maggio 1912 n. 1447, art. 186). Se con 1a norma che attrilbuisce aUa oompetenm regionale le linee automobillistiche di servizio pubblico, anche se sostitutive di linee tran� viarie e ferrov.i.ru:-ie in concessione, devonro ritenersi trasferite alle Regioni soltanto li.e funzioni attinenti alla d!iscip'.linra del servizio automobilistico, ovvero anche i poteri reliaitivd al druritto alla devolu:zJione dei beni ferroviaTi non pi� utilizzaibili (n. 116). CONCESSIONI .AMMINISTRATIVE Depositi otii minerali, stazioni di servizio e apparecchi �di distribuzione automatica -Licenza di esercizio -Sospensione per procedimento penale -Durata. (D.l. 5 maggio 1957, n. 271, art. 3; l. 2 luglio 1957, n. 474; l. 7 gennaio 1929, 'n. 4, art. 6). Se '1a sospensione delila licenza di ,esercizio, di cui all'art. 3 d.J.. 5 maig gtio 1957, lll. 271, convett'lfJLto ll]ei!J1a le.gge 2 lugllio 1957, n. 474, per [ depositi di ollil miillell'ali, per le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzionre automatica, IPOSsa 'etSSea:'e disposta soltalil'flo nci ooo::tifT.omi di colui a orurico del quale sia .gi� pendente procedimento 'Penale per le vio1a~oni, costi tuenti delitto, previste dal citato d.L n. 271 del 1957, ovvero sia slifficrenrte la sola denuncia per tali violia:zJiond (n. 117). Se la .sospensione delila Licenza di 'esercizio di cui rul'art. 3 d.[1 5 mag gio 1957, n. 271, oonvertiito \in 1eggie 2 ll.ugMo 1957, n. 474, per i depositi dd olii mineriali, per le stazioni di servdzio e gli apparecchd. di distribuzione automatica, debba essere !limitata al termme massimo di un mese stabi lito daLl'art. 6 dellla iLegge 7 gennaio 1929, n. 4, ovvero debba essere com misurata alla durata del rprocedimenrto penrale in pendenza del quale essa sia stat� di.sposta (n. 117). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO peculiJari finiaJlit� di quest'ultima, qualora si tratti di teirrieni improduttivi destinati a11.'impianto di Linee ferroviarie e loro accessori e dipendenze, sia dovuta li.a corresponsione del ca:tlJOne di cui all'art. 1 del r.d. 18 novembre l.923, n. 2440 sulll'ammi.nistrazJione del patrimondo e sulla contabilit� generale deL1o Stato ovvero non sia dovuto alcun compenso ai sensi degli articoli 227 e 228 diehla liegge 20 marzo 1865, n. 2248 ailJl. F sui larvoll'i pubblici (n. 260). Servit� miiitari -Immobile gravato di usufrutto -Indennizzo -Titotarit�. (t. 8 marzo 1968 n. 180, art. 1; i. 20 dicembre 1932 n. 1849, art. 3; r.d. 4 maggio 1936 n. 1388, art. 15). Se, qualora l'immobifile colpito da servit� militari siia gravato da usufrutto, ['indennizzo per il.'imposizione debba essere corrisposto al proprietario ovvero all'usufruttuario (n. 261). DIFESA DELLO STATO Istituti Statali per l'istruzione professionale -Rappresentanza e assistenza in giudizio -Avvocatura dello Stato (art. 9 r.d.l. 21 settembre 1933 n. 2038). Se l'Avvocatura dellJO Staroo ai sen.SI� dell'art. 9 del r.d.l. 21 settembre 1933 n. 2038 possa assumere da. patrocinio degili Istituti Staitali per l'istruzione p�rodiessionale (n. 27). EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE Alloggi economici e popolari -Dipendente postale -Collocamento in pensione e morte -Congiunti lasciati nel godimento -Diritto alla ce11sione in propriet�. (T.u. 28 aprile 1938 n. 1165, art. 338; d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, artt. 10 e 25 lett. b; l. 27 aprile 1962 n. 231 ,art. 7, 2� comma). Se siano da ritenere titoliari del dd.ritto ial1a cessione in propriet� di un alloggio economico 1e popolare costruito per i dipendenti postali i congiuDJti. delil.'ex dipendente che, dopo il suo oofilocamento in !)�nsione e dopo la. sua morte,"<siano lascialti :nel godimetno dell'alloggio medesimo (n. 243). Alloggi economici e popolari -s�gombero per demolizione e ricostruzione Poteri degli Enti proprietari. (L. 27 aprile 1962 n. 231, art. 7, 2� comma; d.P.R. 23 maggio 1964 n. 655, art. 18). ' Se .g�1i Enti proprietairi dd alloggi economici e popoJ.ari, assegnati in lociazione e oomipresi ne[lia quota da cedere in propriet� ad sensi deH'art. 7, 2� comma, 1. 27 aprile 1962 n. 231, 1abbi.ail:w I�IIl poooce di ordinare ilo sgombero daglii alioggi medesimi degili assegnatari non oonsenzJienti., per procedere alla demoLizione e ricostruzione dei :liabbricati essendo stata giudieata diff�ooLtosa ed arntieoonoonioa ila loro ripairazdo!nie (n. 244). Cessione in prop'l'iet� degli alloggi -Atti aggiuntivi -Piano di ammortamento -Decorrenza -Maggior prezzo -Interessi legali -Decorrenza. (d. P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 6). Se, nel caso di stipula di atti :aggiuntivi a, conwatti (aipprovati o non approva.ti) di cessione in propriet� di alloggi costruiti a totale CIM'ico de!llo Stato, aHo scopo dd percepire il prezzo nella misll['a stabilita dalil'art. 6 del d.P.R. 17 geruoodo 1959, n. 2 (valoce venale con le riduzioni stabilite), il piano di ammortamento, in ciaso di pagamento ratei:W.e del prezzo, debba PARTE II, CONSUL!I'AZIONI 121 decorrere dail:1a data di stipula dell'atto aggiuntivo ovviero se, ai fini del calcolo della duraita massima V'enrbeillillal,e, si debba conteggikwe amiche il periodo di tempo maturato dalla data di stipula dell. contratto all'attualit� (n. 245). Se, nel caso di stipula di atti aggiuntivi a contratti (appil."ovati o non appirovati) di cessione in propriet� di alll.oggi costruiti a tota;te carico dello Stato, a:llo scopo di percepire il prezzo nella misura stabilita d.all'art. 6 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (valore venale con �le riduziollli stabilite), sulJlla differenza fra il maggfor prezzo convenuto con l'atto aggiuntivo e quello minore, stabilito in precedenza n�J. contratto di cessione, gli acquirenti debbano coirrispondere gli interessi del 5 % fino allla data dell. contratto inizd.aJe (n. 245). Co01)erative edilizie a contributo .statale -Liquidazione co~tta amministrativa -Commissario liquidatore -Compenso -Determinazione -Competenze -Criteri .. Spese. (R.d. 16 marzo 1942, n .. 267, artt. 198, 213; t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 128). Se, nel caso di societ� cooperiative edilizie ammesse a contributo statale e sottoposte a Mquidazione coatta amministrativa, il compenso al commissairio liquidatore vada determinato dall'autorit� che ha digposto 1a liquida: zJicme (n. 246). Se, nel caso di societ� coopeirative edilizie ammesse a contributo statale e .sottoposte a liquida~ione coatta .ammin.istrati.V'a, la spesa per il compenso al commissario liquidatore debba restare a carico dell.'aittiw realizmtio nella procedura (n. 246). Con quali criteri vada liquidato il com'.t)enso al commissario 11.iquidatoire di� societ� cooperativa edilizia ammesso a contributo ,statale e se possano essere riconosciute, oltre al compenso suddetto, Le dndennit� previste dall'art. 128 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 per i o�mmissari governativi di societ� coop~ative edilizie in gestione straordinaria (246). ESECUZIONE FISCALE Esecuzione fiscale -Convenzione con terzi per la vendita dei beni pignorati. (T.u. 14 aprile 1910, n. 639). 1Se gfil listituti. Vendite Giudiziarie, per effetto di convenmone interV'enuta ill tal senso tra l'Amministrazione fina~m-ia e l'Istituto Fliduciario Realizzi -I.F.I.R., possa essere attribuito il poteTe, in sede di esecuzione fiscale pl'omossa per il recupero di imposte indirette (nell.la specie, canoni televisivi e vadiofonici), di procedere all'aggiudicazione dei beni esecutati, alla :riscossiOille dii somme con effetto liberatorio per ~l debitore (n. 88). Infrazioni cireolazione stradale -Contributo Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori -Infruttuosa riscossione -Applicabilitd norme di contabilitd. (L. 3 maggio 1967, n. 317; l. 24 dicembre 1969, n. 991, art. 9, 2� comma; r.d. 23 maggio 1934, n. 827, art. 263). Se qualora risulti infruttuoso il recupero coattivo dei contributi dovuti alla Cassa NiazionaLe di Previdenza ed Assistenm Avvocati e Procuratori' Legali in diipenden~a dell'applicazione di sanzioni amministrative per infrazioni aille norme di circolazione stradale, l'.Amminl�l!!Wazione, CIU.i � dem�ndato il compito di procedere �al recupero, debba far luogo alle attivit� necessarie per la giustificazione della mancata riscossione previste dalle norme ,di 00D1tabill.it� per i crediti dello Stato (89). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ESPROPRIAZIONE �PER PUBBLICA UTILIT� Espropriazione P.U. -Opere di competenza o a carico dello Stato -Determinazione -amministrativa dell'indennit� provvisoria -Competenza. (L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11 e 25). Se, dopo H venir meno dei poteri temporanei delegati ail. Presidente della Giunta regionale per le opere di competenza o comunque a carico dello Stato, ill potere di determinare l'indennit� provvisoria di espropriazione per pubblica utilit� spetti a. quelle stesse autorit� amministrative statali che lo esercitavano in precedenza (n. 320). Se, dopo i\l venir meno dei poteri temporanei delegati al Presidente della Giunta regionale per 1e -opere di competenza o comunque a carico dello Stato, fili. potere di determinare l'indennit� provvisoria di espropriazione per pubblica utilit�, nei casi in cui l'indennit� veniva determinata giudizialmente, spetti all'autorit� ammnistrativa competenrte per la dichiarazione di pubblica uti.Ut� ovvero competente ad approvare l'atto cui inserisca La dichiarazione implkita di pubblica utilit� (n. 320). Indennit� di esproprio ex legge n. 2359/1865 -Ordinanza di deposito e pagamento -Ius sUJperveiniens (legge n. 865/71) -Conseguenze circa la possibilit� di emanare il decreto di esp!l"oprio e di propMTe opposizione giudiziaria alla stima -(L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 35 e 51; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 17 e 19). S-e, fissata l'indennit� di espropriazione in base alla llegge generane del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilit�, ed emessa l'ordinanza presidenZJiale di deposito e pagamento, ma, emanaita poi la Legge 22 ottobre 1971, n. 865 prima del decreto di espropriazione, si possa procedere al deposito o pagamento dell'indennit� gi� fissata, cosi da fax luogo all'exrnssione del decreto di espropriazione, ferma restando la possibilit� di p;roporre opposizione giudiziaria per la revisione dell'indennit� di espropriazione sulla base dei nuovi CII'iteri .di valutazione fissati d<a:lla 1egge 22 ottobre 1971, n. 865(n. 321). L. 22 ottobre 1971, n. 865 -Nuova disciplina dell'espropriazione ed applicazione all'edilizia scolastica. Se Le opere di edilizia scolastica, finanz�;ate con legge 9 agosto 1954, n. 645 e sruccessive modifiche (in conformit� anche alla inte!rpretazione ufficiale del Ministero della P.I. con il d.P.R. 15 germado 1972, n. 8, art. 8 lett. m) costituiscano o meno lavori pubblici direttamente connessi all'attuazione di programmi intesi ai soddisfacimento di interessi nazionali e,� quindi, se rimangano ferme le norme di espropriazione disciplinate ruilla L. 25 giugno 1965, n. 2359 (n. 322). FALLIMENTO Contratto di fornitura -Fallimento del fornitore -Subentro del curatore Crediti per prestazioni successive -Penalit� -Compensazione. (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 72-74; Condiz. gen. oneri 20 giugno 1930, art. 74). Se, qualora il curatore fallimentare subentri nel contratto di focnitura con l'Amministrazione, l'ammontare de'.t.11..e penalit� maturate prima della sentenza dichial'ativa di falJLimento possa essere compensato con i crediti per prestazioni eseguite dopo d1 :liaillimento medesimo (n. 136). PARTE II, CONSULTAZIONI Cooperativa edilizia a contributo statale -Liquidazione coatta amministrativa -Commissario liquidatore -Compenso -Determinazione -Competenze -Criteri -Spesa. (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 190, 213; t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 128). Se, nel caso dd societ� ooopera1Ji.V'e edilizie ammesse a contributo statale e sottoposte a liquidazione coatta ammimstrativa, il compenso al commissarrio liquidatore vada determinato dall'autoo:it� che ha disposto la LiquidazJi. one (n. 137). Se, nel caso dli sodet� OO'()l!>eratii.V'e edili.zie ammesse a contributo statale e sottoposte a liquidazione amministrativa, la spesa per il compenso al corruntssario liquidatore debba restiwe a cax1ko dell'attivo realizzato nella procedura (n. 137). Con qua!li criteri vada ildquidlato il compenso al commissario liquidatore di societ� cooperatiV'e .edilJiz,ie ammesse a contributo statale e se possano esseve ricoilJOsciute, oltre al compenso �suddetto, le indennit� previste dall'art. 128 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 per i commissari governativi di societ� cooperative edilizie in gestione straordinaria (n. 137). FERROVIE Concessioni di pubblico servizio di trasporto -Linee autom-0bilistiche sostitutive di linee ferroviarie -Trasferimento alle Regioni -Diritto alla devoluzione di beni ferroviari inutilizzabili -Spettanza. (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1; t.u. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 186). Se con la norma che attribuisce alla competenza l"egion:ale le linee automobilistiche di servizio pubblico, anche se sostitutive di linee tranviarie e ferroviM"ie in ooncessiOil!e, devono ritenersi tvasferite alle Regioni soiltanto l:e funzioni attinenti alila disciplina del servizio automobilistico, ovv�ero �anche i poteri reLativi al diritto alla devoluzione dei beni ferroviari non pi� utilizzabili (n. 429). Ferrovie dello Stato -Ec'cessivo affollamento dei treni -Danni -Responsabilit�. (R.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, conv. in i. 4 aprile 1935, n. 911, art. 13 parag. 4). Se l'Azienda ferroviaria possa essere ritenuta responsabile di fatti dannosi lamentati da viiaggiatori in dipendenza dell'eccessiv9 affollamento dei trieni (n. 430). IDROCARBURI Depositi olii minerali, stazioni di servizio e apparecchi di �distribuzione automatica -Licenza di esercizio -Sospensione per procedimento penale -Durata. (D.l. 5 maggio 1957, n. 271, art. 3; l. 2 luglio 1957, n. 474; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 6). Se la sospensione della licenzia dii eserci2lio, di cui aill'art. 3 d.1. 5 ma1ggio 1957, n. 271, oonverlito nella legge 2 lugld.o 1957, n. 474, per i depositi dli oLii mdneraili, iper 1e stazioni dli serviz,io e gli apparecchi di distribuzfone RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO aiutomatica, possa esset1e ddspo:Sta so!l1lan:to nied. eonrfronti di colui a carico del quaile sia ~� pendente procedimenrto penale per le violaziOtni, costituenti delitto, previiste da[ citato d11. n. 271 del 1957, o\TV!erio sia sufficiente la sola denumcia per tali vd:olaziood (n. 7). , Se la ,sospensione dellia licenza cli esercizdo, dd �cui all'art. 3 d.I. 5 maggio 1957, n. 271, convertito neffila legge 2 J.ug11Jio 1957, n. 474, per i depositi di olii mli.neralli, ipa-1e stazioni dd serrv:iziiio e gli aippareccl:rl cli distribuzione automati<ca, debba essere il.imitata al rtermme massimo di un mese stabilito daill'axt. 6 de11a leg~e 7 genm:aio 1929, n. 4, ovviero debba esser.e commdsurarta alla durata del procedimento pena!lie in pendenza del quale essa si:a stata disposlla (n. 7). IMPIEGO PUBBLICO Indennitd dii anzianitd -Liquidazione -Se vi possa essere computata la � speciale corresponsione temporanea � spettante ai dirigenti dell'Ente Nazionale Casse rurali. Se possa essere C!Ollllputato, aii filllli. delllia liquidazione dell'indenndt� di airnrl.anit� 'spettante ai dirli.genti drellJ.'Enrte NaizdOltlJaile Casse Rurali, Agrarie ed Enti Ausiliari, anche i[ compenso denomi!lllato � specialie OOI"X'esponslion:e temporanea ad funzdonari � (n. 760). Enti pubblici -Disciplina civilistica -Si estende solo se manca una diretta disciplina legislatiVa o regolamentare. Se, iirl tema di dmpiego pubblico, P�appldclazdo1n1e delle norme civilistiche possa esser consentita solro subordinatamente aillia mancanza di. 'lllna diretta disciplina legislativia e di una specifica ll"�egolamentaZJione posta daill'Ente intwessato (n. 760). IMPOSTA DI CIONSUMO Edifici per collettivit�. -Costruzione -Imposta di consumo sui materiali Ultimazione della costruzione dopo il 31 dicembre 1961 -Esenzione o agevolazione. (R.d. 21 giugno 1938, n. 1094, conv. l. 5 gennaio 1939, n. 35, art. 2, co. 2; l. 19 luglio 1961, n. 659, art. 2; Z. 2 febbraio 1960, n. 35; art. 5). Se agli edifici per 1e col:Lettivdt�, cio� quelli soo[astdoi, caserme, ospe . dati, case di cura, collegi e scuole, la cui costru:ziione sia stata ultimata dopo .fil 31 dioembl'e 1961, spetti La torta1e esenzdone dail!l'imposta di consumo 1sui materiali da c.ostll"uzione, orvvero la riduzione :n:ei Limiti previ.sta dall'art. 5 i. 2 febbraio 1960, n. 35 (ni. 24). IMPOSTA DI REGISTRO Contratti plurienn�li di locazione -Sopratassa per ritardato o omesso pagamento -Riliquidazione dell'imposta in misura inferiore -Conseguenze. (L. 29 dicembre 1962, n. 1744, art. 5). Se :La so1>ratassa per ritardato od omesso pagamento della imposta di registro sui contraittd pluri!enniaili dd locazione, prevista diall'iarrt. 5 della PARTE II, CONSULTAZIONI 1. 29 dicembre 1962, n. 1744, possa ,applicarsi anche quando l'imposta, gi� per,cetta p& i!l primo 1aJlli!lJO :aM'�atto della il'egi.Strazione del contratto di locazione, sia stata riliquidata dall'Ufficio in ~sura inferiOfre o per lo meno uguale a quella dovuta per tutta la durata della locazione, in quanto rapportata alla rendita catastale e non pd� a:l ,canone annuo (n. 390). Decisione Commissione Provinciale di valutazione -Impugnativa innanzi l'A.G.O. -Termine -Sospensione feriale -Applicabilitd. (R.d 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29; 3-0 comma. -L. 7 ottobre 1969, n. 742). Se a:l termine semestrale di cui aN'art. 146 della \Legge di registro, stabilito per la impugnativa inniatl2l� l'A.G.0. deliLe decdsioni delle Commissioni tributarie si applichi la sosipensiooe feriale di �cui ahla legge 7 ottobre 1969, n. 742 ,ariche nell caso che �si tl'atti di impugnativa di una decisione della C'ommissi~ Provinciale di mutazione ai sensi dell'art. 29, 3� oomma, r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 (n. 391). Edilizia -Agevolazioni -Acquisto aree fabbricabili -�Rapporto area coperta -Area scaperta -Prescrizioni urbanistiche -Ius superveniens -Applicazione retroattiva. (L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; l. 7 febbraio 1968, n. 26, art. 6 ter; d.l. 30 giugno 1972, n. 285, conv. con mod. in l. 8 agosto 1972, n. 461, art. 2). Se i benefici tributari in materia di imposta di registro ed ipotecaria, applicabili -in virt� de!Ll'art. 6 ter legge 7 febbrao 1968 n. 26 e nei Comuni dotati di piano regoLatore o di prog�r'amma di fabbricazione all'acquisto deH'intera area necessada a reallizziare i volumi fabbricabm stabiliti dalle n(){["ffie e l)['escrizioni urbanistiche per le zone residenziaM, siano applicabili anche agM atti stipullia.1li prima deM'entrata in vigore della legge suddetta e quruom, a que1la data, la costruzione fosse stata ultimata (n. 392). Privilegio ex art. 97 L.O.R. -Termine di �sercizio -Natura -Decorrenza Prolungamento per accertamenti tributari protratti. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 2369, art. 97). Se il termine entro cui, ai sensi de(Jl'art. 97 della legge di registro, pu� essere fatto valere daill'Anmliniistrazione delle Finanze il privillegio sug1i immobili cui l'imposta si ril�erisce abbia natura di teri:nine di decadenza (n. 393). Se il teri:nine entro cui, ai sensi dell'art. 97 dellia !legge di registro, pu� essere fatto valere dalll'Amministrazione delle Finan~e il privilegio sugli immobili cui J.a imposta si riferisce deCOfrra, senza possibilit� di proilungamento, dalla data di registr>azione dell'atto tassato anche nei casi di obiettiva iprotraz:ione degli accertamenti tributari olltre il termine stesso (n. 393). Societ� -Conc�ntrazione mediante apporti -Agevolazione -Revoca -Libert� di concorrenza -Violazione -Pena pecuniaria. (L. 18 marzo 1965, n. 170, art. 1 lett. c., 3 u.c.). Se, ove siano ,s!Jate �errOllJeamente concesse J.e ag,evolaz:ioni tributarie stabilite in materie di imposta di registro per le concentrazioni di aziende PARTE II, CONSULTAZIONI plica sull'ammootarre dei crediti, siano o no fruttiferi, debba essere appliicato ad ovediti costituiti da un notevolie numero di effetti cambiari con scadenza a il.ungo termine, o se sia possibile differire il pagamento della i~osta successoria aille singolle scadenze delle cambiali ovvero se sia possibile stabiliirne l'ammont!ll"e iin base 1al vruore attuale delle cambiali medesime (n. 80). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Regione Si.ciliana -Opere di bonifica di competenza regionale -Concessione per la costruzione -Consorzio di bonifica -Appalto -IGE ooi corrispenttivi -Rivalsa. (L. 19 giugno 1940, n. 762, art. 6, 3� c.; l. 24 giugno 1929, n. 1137, art. 2). Se il Consorzio concessionario deiJ.la costruzione di U!Il'opera di bonifica, dii competenza della Regione siciliana, sia tenuto a rivalere l'aippalta: tore .dell'I.G.E. da questi pagata sui corrispettivi dell'appalto stipulato per la costruzione delil'opera (n. 144). IMPOSTE DI FABBRICAZIONE Imposta fabbricazione -Giacenze di alcool e prodotti alcoolici -Contrassegno di Stato -Accertamenti in base a decreto legge -Mancata conversione -Regolamentazione dei. rapporti giuridici sorti. (D.l. 27 agosto 1970, n. 621, art. 11, 14; l. 18 dicembre 1970, n. 1035; Cost. art. 77, 3� c.). Se possano ritenell.'sd vialidi 'ed efficaci gli aitti di accertamento della differenm di imposta dii fabbricaziJOne per le giacenze di alcool ed altri prodotti alcolici liberi da imposta, nonch� delle differenze di prezzo sui contrassegni di Stato, 1emessi sulla base di decI"eto legge non convertito, dopo la scadenza deii termini per la conversione e qualora con legge ordinaria successhna siano �stati dichiarati validi g(li atti e provviedimentd adottati e sia startia conJferita efficacia ai :l'!apporli giuridici sorti sulla base del predetto decreto legge (n. 10). IMPOSTE E TASSE Imposta complementare -Reddito imponibile -Debiti tributari -Detrazione -Condizioni -Fondamento. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3064, art. 8 n. 2; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136, I� c., lett. b); l. 4 dicembre 1962 n. 1682, art. 5). Se, ai sensi del primo comma, lettera b) de>ll'art. 136 del t.u. sulle !imposte dirette, quat1e sostituito con l'art. 5 delJia 1. 4 dicembre 1962, n. 1682, dal reddito �oomrp11essivo assog~ettabilie alil'imposta comp1emenillare, possano portarsi illn det:l'!azione sofo le pres1Jazloni tributaTie divenute debito effettivo del contribuente ed �esigJbiili nell"anno in cui � prodotto il veddiito assog~ettabill!e al!l'.imposta stessa, ovvero !Le imposte afferenti i PARTE II, CONSULTAZIONI lNVALIDI DEL LAVORO Collocamento obbligatorio -Commissione provinciale -Provvedimenti Impugnabilit�. (L. 2 aprile 1968, n. 482, artt. 16 e 17). Se i iprovvedimenti delilia Commd:ssione' provinciale per il ooNocmnerito obb1igatord.o siano impugnabfild. in vfa gerarchica ovvero siano dlelfinitivi (n. 82). INVALIDI DI GUERRA Collocamento obbUgatorio -Commissione provinciale -Provvedimenti Impugnabilit�. (L. 2 aprile 1968, n. 482, artt. 16 e 17). Se i provvedimenti P,eilllla Oommiissione provinciale per d1 collocamento obbliigatorLo siano impugn,abfild mviia ~archica ovvero siano definitiVli (n. 31). LEGGI E DECRETI Imposta fabbricazione -Giacenze di alcool e prodotti alcoolici -Contrassegno di Stato -Accertamenti in base a decreto legge -Mancata conversione -Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti. (D.l. 27 agosto 1970, n. 621, artt. 11, 14; l. 18 dicembre 1970, n. 1035; CoiM;. art. 77, � 30 c.). Se posSJa1no :ritenier:si validii ed efficaci. gli atti dd acicertame�lltO della differenza dii imposta dii fabbricazione per 1e giacenze di alcool ed alltri prodotti alcoolici. liberi da imposta, 1nonch� deille diffooe~e di prezzo sui contrassegni di 1Stato, emessi suLla base di d.1. nion conV1ertito, dopo la scad�nza dei termini per La� oonV1ersione e qualora con legge ordinaria successiva siano stati dichiairati valddi gli atti �e provvedimenti adottati e sia stata oonfeiriita 1efmoacia ad raprporti giuridici sorti suLla base del predetto decreto legge (n. 18). MUTUO Territori montani -Aziende di trasformazione di materie prime -Mutui agevolati per l'impianto e lo sviluppo -Spesa di acquisto del terreno. (L. 25 luglio 1952, n. 991, art. 2, 10 comma). � Se, 1ai fini defila conc�ssione dei mutui agevolati per l'dmpdanto e ilo sviluppo di 1aziende tirasformatri:ci di mateirie pvime prodotte nei territori montani, previsti dall'art. 2, 10 comma, della 1. 25 luglio 1952, n. 991, possa tenersi conto anche del!la spesa 00001'\l'ente .peir il.'acquisto del teir-� reno sul quale l'opificio � stato costlr1:,l'ito (n. -11). � OPERE PUBBLICHE Costruzione di edifici scolastici con il sistema della prefabbricazione -Revisionabilit� dei prezzi. (L. 23 ottobre 1963, n. 1481, art. 4). Se i contratti per llia for.mitura e posa in opeira deUe costruzioni di e�dliziia scolastica pvefabbrioota (previsti dalla !Legge n. 47 del 1963) siano esclusi dal benefici.o defliLa revisione dei iprezzi (n. 103). PARTE II, CONSULTAZIONI delle persone addette a servizi dli !riassetto 'e puLizia dei J.ocalli, che prestano La loro opera dietro oonrispettivo in danaro o in natura alle dipen,denze di uno o pi� datori di lavoro, per finaldit� diverse dal funzionamento de1la vita famUial'e, siano applicabili al1e persone che, estranee all'Amm.ne, SV'Ollgon:o servizi di pulizia nei locali dell'Amm.ne stessa (n. 98). Personale statale non di ruolo -Contributi assicurativi -Tardivo versamento -Interessi -Decorrenza. (R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 53). Se, in caso di ~divo versamento di contrdbuti INPS per il personale non di ruolo, in servizio presso ~ uffici �statali, il pagamento de~ interessi di mClll'a, di cui all'art. 53 del :r.d.1. 4 ottobre 1935, n 1827, sia dovuto daill'Amministrazione dello Stato SOILo da quando :risulti autorizzata la spesa per i contributi. stessi ed 'emesso fil :l'elativo ordine dli pagamento (n. 99). PREZZI Contratti di fornitura -Revisione prezzi -Riferimento alle variazioni ufficiali C.I.P. -;Delega del C.I.P. ai Comitati Provinciali -Applicabilitd della clausola. � Se La Cl1ausoLa �di revisione dei prezzi inserita dn contratti di fo:rnitura, secondo La quale i rprezzd sono soggetti a l'evisione soltanto per variazioni di prezzi ufficiali del listino C.I.P. (Comitato Interministeriale Prezzi) possa trovare applicazdone nelil.'i:potesi in cui iiJ. C.I.P. �abbia, con suo provvedimento, stabilito che i prezzi di consumo a domicilio dell 0c1i1ente siano determinati dai Coonitati ProvinciaM Prezzi (n. 73). REATO MILITARE Energia nucleare -Impiego per scopi militari -Segreto -Obbligo di denuncia. (L. 31 dicembre 1962, n. 1860, art. 3 -R.d. 11 luglio 1941, n. 1161). Se gli organi dell'Amministrazione deilila Ddfesa siano tenlllti al�l'obbligo del segreto in merito �aill'impiego delll'�energia nucleare a soop-i militari e debba pertanto escludersi a caxico degli stessi l'obbligo della denuncia di cui all'art. 3 delLa Jiegge 31 dicembre 1962, n. 1860 (n. 4). REGIONE SARDA Enti istituiti dallo Stato -Credito Industriale Sardo Modifiche statutarie Legge Regionale -Ammissibilitd. (L. Reg. sarda 2 ottobre 1971, n. 77; l. 11 aprile 1953, n. 298). Se una Regione (nella specie quella Sarda) possa legittimametllte legi: llexare, apportando modifiche statutarie, sull'Olt'ganizzazione di un ente (nella specie, riconferma degli ammirnstriatori ed i sindaci del Credito IndustriaJie Sardo) istituito da.tl.Lo Stato e 1J:1etto da statuto aq;iprovato dailil.o Stato (n. 1). PARTE II, CONSULTAZIONI 133 data daJ. 1 aprHe 1972, in base all'iart. 13, i1ett. b) deil. d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, aJ1e Regioni, nell'espletamento delle funzioni delegate, sia da ritenere att.irdbui,ta anche una competenza propria, a1 sensi dell'art. 3 del citato D.P.R. 8/1972, per quanto conOOJ:IIle le espropriazioni necessarie, ivi compresa 1a determinazdone amministrativa della indennit� di esproprdo (n. 198). Trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario -Impegno di spesa precedente -Conseguenza (D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 10). Se la definizione dei Pil'Ocedimentd ammini,strativi, che abbtano comportato l'assunzone di impegnli di spesa prima del trasferimento delle funziond ail.le Regioini a sta,tuto ordinardo, sia rdmasta di competenza delilo Stato (n. 198). Trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario -Edilizia antisismica -Polizia delle acque in relazione ai corsi classificati nella terza aategoria. (D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 2 lett. e) e 8 lett. f) -Cost .art. 117). Se l'edilizia antisdsinlica rientil'i fra le materde traisfe:ci.te daJil.e funz.ioni. statali aJ1e RegiOIIli a statuto ordinario a1 sensi del d.P.R. 15 g:ennafo 1972, n. 8 (n.199). Se le aittribuziioni di po1izda deilaJe acque relative ai torrenti classificati nella terza catej;IOil'ia l"i-entrdino tra Le materie trasiferiite dalle funzdonli statali alle Regio!ll!i a statuto ordinarfo ai sensi del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (n. 199). RESPONSABILIT� CIVILE Amministrazione della Difesa Energia nucleare -Impiego per scopi militari -Incidenti nucleari -Risarcimento (L. 31 dicembre 1962, n. 1860). Se ,gli obblighi preWsti neil.1la legg,e 31 dicembre 1962, n. 1860, dire1tti a g1ar1antdrie con adeguata copertura finanzia.rii.a il dsarcimento del danno derivante da incidenti nucleari siano applicabili ned confronti deLl'Ammi.nistiiazione della Difesa in l'elazione agld impii.anti da essa gestiti nei quaJi l'energia nuc!Leare � impdegata per scopi militari (n. 264). Amministrazione dello Stato -Attivit� legittima -Indennizzo -Valutazione -Danno imprevedibile. Se, nella ipoteSJi. di responsabilit� della P.A. per attivit� Legdttlima (nelila specie: dannli causati neil. cmso di esercitazioni miilitall'li), ne!lla va'IUtazione della indennit� dovuta al proprie�tario danneggfato siano da ricomp11endere anche i danni del tutto imprevedibili aJ.l'atto della esplfoazdone dell'attivit� medesima (n. 265). 14 PARTE II, CONSULTAZIONI sentato domanda di ripristino anterformente a1l'entrata in vigore dehla !l.eggie 13 lugLio 1966, IIl. 910 -il comproprietario che tale domanda abbda pl.'eseml1lato debba reiterairla, per poter esegUI�re i 1avori, riscuotere d~ contributo statailie e contrarre ill mutuo, entro dJl termine trimestrale pl'evdsto dall'art. 9 deLla citata legge n. 910/66 (n. 23). Piani di ricostruzione -Durata -Occupazioni d'urgenza -Efficacia. -(L. 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 1, 30 comma; l. 13 luglio 1966, n. 610, art. 22 u.c.; l. 27 ottobre 1951, n. 1402; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20). Se i!l decreto prefettizio di occupazione d'urgenzia dei fondi occoc;renti per l'attuazione di lavori prevdsti dai pianti di rioostrumone perda efficacia ove l'occupazione no11r segua ,entro tr� mesi dal.da emalilaziione del decreto (n. 22). Se l'efficiaci1a dei piaill� di ricostruzione di Comuni tenuti ad adottare il :pialllo [1ego1aitore gel!lerale, pera.!Ltro non ai!lJC'()['a ap:provato, sia cessata a1la data del 31 dicembre 1970 ovvero perduri sino ~la data di entrata in vigore del piano lt'egolaitore (n. 22). RISCOSSIONE Esecuzione fiscale -Convenzione con terzi per la vendita dei beni pignorati. (T.u. 14 aprile 1910, n. 63). Se agli Istituti Vendite GiudiziariLe, per effetto di convenzione intervenuta in tal 1senso tra l'Amrnini,strazione fina.n:Haria. e l'!,stituto Fiduciairio Realizza -I.F.I.R., possa esserie aUribuito ill poterie, d:n sede di esecuzione fiscale promossa. per il recupero di imposte indilrette (nella specie, ca.noni tel1evisivi o l'adiofonici), di proceder1e all'aggiiudicazilooe dei beni esecutati, a111a riscossione di somme con effetto Liberatodo per il debitore (n. 17). S'ERVITU' Servit� militari -Immobile gravato di usufrutto -Indennizzo -Titolarit�. (L. 8 marzo 1968, n. 180, art. 1; l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 3; r.d. 4 maggio 1936, n. 1388, art. 15). Se, qu1JJLora 'l'immobile colpito da servdt� mi1itari sia gravato da usufrutto, l'indennizzo per l'imposizione debba ,essere corrisposto al proprieta. cio ovvero aWusufruttuario (n. 54).