~
.
~RASSEGNA MENSILE
, .
DELL'AVVOCATURA DELLO STA.TO
PUBBLI{)AZIONE DI SERVIZIO
Il'JDICE DELL'ANNATA 1951
MONOGRAFIE ED ARTICOLI ORIGINALI
(Secondo l'ordine di pubblicazione)
1.
La evoluzione storica dei principii della soggezione
alla giurisdizione e della difesa legale dello Stato, dell'avv.
GIUSEPPE CHICCA con cenni biografici e Schema
di massima per la R.elazione dell'Avvocatura dello
Stato. Paggi 1-37.
2.
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato e la Nuova
Costituzione, dell'avv. ENZO CIARDULLI, Pagine 39-45.
3.
I contratti della Pubblica. Amministrazione, dell'avvocatg
GIUSEPPE GuGLIELMI. Pagg. 61-65; 83-89.
4.
Un assurdo progetto di riforma del contenzioso tributario,
della Redazione. Pagg. 108-113.
5.
Il rapporto di lavoro con enti pubblici economici
e la Costituzione, dell'avv. VALENTE SIMJ. Paggine
129-132.
6.
La delegazione di pot�st� legislativa al Governo per
l'attuazione della riforma fondiaria. Pagg. 153-156.
7.
Ancora sulla legittimit� �ostituzionale delle leggi di
riforma.fondiaria. Pagg. 177-181. �
8.
I rapporti tra lo Stato e la Regione Sidliana nella giurisprudenza
dell'Alta Corte costituzionale, dell'avvocato
CESARE ARIAS. Pagg. 181-196.
NOTE DI DOTTRINA
(Recensioni critiche)
Diritto costituzionale
I.
BozzI A.: I profili costituzionali della riforma della
Pubblica Amministrazione. Relazione al 1� Convegno
di Studi sulla Pubblica Amministrazione in �Rivista
Amministrativa della Repubblica Italiana '" 1950,
529. Pagg. 90-92.
2.
ESPOSITO C.: Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalit�
delleleggi in Italia. �Rivistadidiritto processuale
�, 1950, I, 291 segg. Pagg. 93-94.
3.
DE VALLES A.: Regolamenti ministeriali e ordinanze
generali." Foro It. '" 1951, IV, 97. Pagg. 114-117.
4.
VITTA C.: Atti presidenziali .f! proposte ministeriali
nella vigente Costituzione. "Rivista Amministrativa'"
1951, 297. Pagg. 157-159.
Diritto amministrativo
1.
Raccolta completa della giurisprudenza del Consiglio
di Stato (a cura di vari Magistrati del Consiglio di
Stato). Ediz. Giuffr� Pag. 46.
2.
ALESSI :j=t.: Questioni processuali e questioni sostan.
ziali in materia di rapporto di impiego di dipendenti
da enti pubblici economici in "Rivista Amministrativa
'" 1950 I, 605, Pag. 46.
3.
FERRONE-CAPANO: La retroattivit� degli atti amministrativi.
lovene, Napoli, 1950. Pagg. 67-68.
4.
Rocco F.: La giustizia amministrativa: realizzazioni
ed aspettative. "Rivista Amministrativa'" 1951, 160.
Pagg. 133-l34.
5.
CASETTA E.: Sulle potest� di annullamento d'ufficio di
revoca e di rinunzia della Pubblica Amministrazione
di fronte al giudicato amministrativo. "Rassegna di
diritto pubblico '" 1951, I, 178. Pagg. 13~:139.
. 6. VITTA C.: Competenza giudiziaria su diniego di potere
discr�zionale in atti amministrativi. � Giur. lt. '" 1951.
I, 1, 519. Pagg. 159-161.
7.
FRAGOLA: Giustizia amministrativa nelle controversie
doganali. "Foro It. '" 1951, III, 191. Pagg. 197-200,
j
__A#YJ
Diritto tributario
I.
SALERNI A.: Le imposte straordinarie sul patrimonio
nella dottrina e nella legislazione. Ediz. Giuffr�, 1951.
Pag. 66.
2.
LINTAS F.: Commento ad alcune disposizioni generali
contenute nella legge di registro. (Lezioni per il corso di
preparazione dei volontari nell'Amministrazione delle
tasse, tenuto nel 1950). Pagg. 66-67.
3.
BERLIRI A.: Sulla natura giuridica e sulla disciplina
dell'avocazione dei profitti di regime. Nota alla sentenza
n. 152 della Cassazione in �Foro It. '" 1951,
gennaio, 426. Pagg. 177-119.
4.
FRAGOLA: Giustizia amministrativa nelle controversie
doganali.� Foro It. �, 1951, vol. III, 191. Pagg. 197200.
5.
PESENTI A.: Della natura .e della sistemq,zione giuridica
di alcune contribuzioni che nascono dalla. disciplina
dei prezzi. "Studi parmensi�, 1950. Pagg. 200-203.
Diritto processuale civile
I.
ALESSI R.: Questioni processuali e questioni sostanziali
in materia di rapporto di impiego di dipendenti
da enti pubblici. � Rivista Amministrativa �, 1950, I,
605. Pag. 46.
RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA
(Tiitte le. sentenze
ACQUE PUBBLICHE -Tribunale delle acque Gravame
-Ricorso per violazione di legge contro la
decisione del Tribunale Superiore in sede di giustizia
amministrativa -Art. 111 della Costituzione. (Corte
di Cassazione). Pagg. 162-163.
Canali demaniali -Derivazioni gratuite -Obbligo
di maniitenzione -Cessazione della gratuit� -Effetti
(Trib. Sup. Acque Pubbliche). Pag. 204.
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -Atti ammiwistrativi
-Provvedimenti del C.L.N. (Corte di Cassazion�).
Pag. 95.
Costituzione in mora -Omissione di stanzfomento
di bilancio. (Corte di Cassazione). Pag. 140.
Amministrazione dello Stato -Evocazione in giudizio
di persona del Prefetto -Mancata designazione dell'Amministrazione
convenuta. (Tribunale di Bologna).
Pagine 143-144.
Enti statali -Caratteri distintivi -Aziende portuali
mezzi meccanici -Sono enti statali. (Tribunale di
La Spezia). Pagg. 170-171.
APPALTO. -Pubblica Amministrazione -Norme del
capitolato generale Richiamo nei contratti che interessino
enti diversi dallo Stato -Natura. (Cofte di Cassazione).
Pag. 120.
APPELLO. -Notifiche-Unica copia -Rappresentanza
sostanziale di pi� parti -Inesistenza dell'atto di appello
(Corte di Appello di Trento). Pagg. 99-101.
APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Poteri
del Ministero dell'Agricoltura nel periodo di guerra Delega
dei poteri di controllo ad enti privati -Iscrizione
di quota di rimborso spese a carico dell~ ditta controllata
-Natura giuridica. (Corte di Cassazione). Pag. 47.
CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Case per
ferrovieri -Revoca di concessione di alloggio -Atto
discrezionale -Incensurabilit� -Procedura. (Corte di
Cassazione). Pagg. 95-96.
CASSAZIONE. -Termini -Anno della pubblicazione Sentenze
di giurisdizioni speciali -Commissioni requisizioni
alloggi. (Corte di Cassazione). Pag. 47.
sono annotate)
COMPETENZA E GIURISDIZIONE.
civile e penale -Carattere funzionale e
confiscate nel corso del giudizio penale
-Competenza
Cose sequestrate
-Azione civile
del terzo. (Corte di Cassazione). Pag. 69.
Mancata sottoscrizion? di uno dei componenti il
Collegio impedito di una decisione del Consiglio di
Stato-Applicabilit� dell'art. 32 u. c. C.P.C. -Inapplicabilit�
dell'art. 276 u. c. C.P.C. (Corte di Cassazione).
Pagg. 69-71.
Dir1:tto e interesse -Sindacato d1: eccesso di potere.
(Consiglio di Stato). Pagg. 47-49.
Negata iscrizione nelle matricole della gente di mare.
-Difetto di giurisdizione dell'Autorit� Giudiziaria
Ordinaria. (Tribunale di Bari). Pagg. 144-145.
Rivendica di beni immateriali (titolo e avviamento
di giornale) contro l'Amministrazione dello Stato -
Forum rei sitae -Localizzabilit� del titolo e dell'avviamento.
(art. 100 Legge 22 aprile 1961, n. 633; articolo
25 C. P. C.). (Tribunale di Roma). Pagine
208-210.
COMPROMESSO ED ARBITRI. -Appalto di opere
pubbliche -Aggiudicazione -Controversie. (Corte di
Cassazione). Pag. 120.
Capitolato generale lavori pubblici e Reg. 25 maggio
189/i, n. 350. Domanda di arbitrato anteriore alla definizione
della procedura amministrativa -Inammissibilit�.
(Lodo arbitrale). Pag. 210.
DANNI DI GUERRA. -Scoppio di depos1:to di esplosivi
-Colpa dell'Amministrazione -Applicazione
art. 2050 C. C. (Tribunale di Milano). Pagi-ne
101-102.
DEMANIO. Beni
patrimoniali indisponibili Sacchi
della sussistenza militare -Alienazioni effettuate sotto
l'imperio della r.s.i -Inefficacia assoluta. (Corte di
Cassazione). Pagg~ 120-121.
Immobile espropriato per p. u., rientra nel patrimonio.-indisponibile
-Patrimonio indisponibile, pu� essere
oggetto di rapporti di diritto privato Immobile
espro-I'.
priato per p. u. Continuazione
di precedente locazione ;
-Ammissibilit�. (Corte di Cassazione). Pagg.� 164-165. i
-
-209
diritti, come i diritti sul marchio, sul nome, sulla
ditta, che aiutano la protezione del diritto sostanziale,
�col proteggere la identificazione o individuazione
dell'esistenza e dell'oggetto del diritto medesimo. �
quindi un diritto speciale, che ha carattere di diritto
accessorio del diritto d'autor� � (cos� la Relazione
della Commissione ministeriale al progetto di legge,
cfr. PIOLA CASELLI: Codice del diritto d'autore,
cit. pag. 515). Recita, infatti, l'articolo 100 della
legge che cc il titolo dell'opera, quando individui
l'opera stessa, non pu� essere riprodotto sopra altra
opera senza il consenso dell'autore>); aggiungendo
(2� comma) che cc i.l divieto non si estende ad opere
che siano di specie o carattere cos� diverso da risultare
esclusa ogni possibilit� di confusione �. � assimilata
alla riproduzione servile del titolo, la riproduzione
della parte individualizzante di esso: titoli simili,
quei titoli cio� cc che non presentano tali diversit�
da poter distinguere l'opera sulla quale sono assunti,
dall'opera la cui identit� deve essere protetta)) (PIOLA
CASELLI, op. cit., pag. 517).
La situazione � analoga a quella dei marchi per
i quali, come � noto (v. ad es. Trib. Milano, 15 dicembre
1947, in cc Rass. Prop. Ind. n, 1948, pag. 180)
� interdetta non soltanto la servile . imitazione, ma
anche imitazione di elementi caratteristici, imitazione
che pu� essere integrata da un semplice cc avvicinamento
� concettuale all'elemento caratteristico del
marchio predetto.
La particolare tutela del titolo (se la legge italiana
ha accolto nella formulazione della norma la dottrina
che fonda una tale tutela sulla funzione differenziatrice
del titolo e non pi� sul principio della creazione)
riveste il carattere di protezione di un diritto
reale, come del resto, � dato trarre dalle parole della
Relazione sopra riportate (DE SANCTIS: Considerazioni
giuridiche sulla riforma della legge sul diritto
d'autore, cc Il diritto d'autore))' 1940, pag. 261;
Lettre d'Italie in cc Le droit d'auteur ))' 1947, pagine
128, a proposito della sentenza della Corte di
Appello di Milano 20 maggio 194'7, circa il titolo
Pinocchietto di un giornale per bambini nei confronti
del Pinocchio del Collodi ( cfr. anche STOLFI:
Il diritto d'autore, Milano, 1932, vol. II, pag. 692;
GRECO: I diritti sui beni immateriali, Corso di
diritto commerciale e ir;dustriale dell'Universit� di
Torino, Torino, 1948, pag. 272; SORDELLI: Il titolo
dell'opera dell'ingegno e la sua configurazione come
bene immateriale, in cc Il diritto d'autore n, 1950,
pag. 165). D'altro canto gi� il PoUILLET: Propri�t�
litteraire et artistique, Parigi, 1894, pag. 79, aveva
acutamente osservato che, seppure il titolo non potesse
essere assimilato a uno scritto, a una produzione
dell'ingegno nel senso legale, costituiva titttavia
cc sans aucun doute, une propri�t�, m.ais une
propri�t� d'une nature sp�cial, tout � fait analogue
� l'enseigne ou � la marque de fabrique >l.
L'azione di accertamento e la declaratoria di
appartenenza del cc titolo >l ha, dunque, evidente
contenuto reivendicatorio e la competenza a conoscere
della domanda -contro lo Stato -spetta,
dunque, al foro ove sia localizzabile questa res (forum
rei sitae) in relazione al combinato disposto
degli articoli 25 c.p.c. e 6 regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.
Le regole per tale localizzazione sono agevolmente
ricavabili dalla sentenza del Tribunale di Napoli,
la, 24 marzo-30 maggio 1950 (Lauro c. S.',FJ.111. c.
Scarfoglio, cc Il diritto d'autore� 1950, pag. 440,
per il titolo Il Mattino), la quale ha ritenuto condi
zioni per la configurabilit� stessa del diritto (di
natura reale); la concretezza e l'attualit� della fun
zione differenziatrice del titolo (contro ogni atten
tato che possa menomarne l'efficienza) ossia cc' la
effettiva sussistenza e diffusione dell'opera del
l'ingegno da differenziare ))' cc l'uso concreto del
titolo �.
Se ci� vale agli effetti sostanziali, come concepire
ai fini della competenza ratione rei sitae localizza
zione diversa del titolo dal luogo ove si crea e si
pubblica il giornale (previ gli adempimenti tutti
imposti dall'ordinamento giuridico) e onde si di
parte la sua diffusione~
Non basta.
cc. Bisogna tener conto della specialissima natura
dell'opera alla quale il titolo del giornale � premesso;
cc questa deve integrarsi tenendo conto della posizione
in cui trovasi tale editoria quotidiana o periodica,
rispetto alle esigenze sociali e guridico economiche.
cc In realt� ci si trova di fronte ad un'opera il cui
interesse di informazione, divulgativo, culturale e
politico trova sbocco nella continuit� della prestazione
oltre che in altre esigenze tutte proprie della
differente necessit� e frequenza d�lla periodicit�
della sua diffusione. Altro speciale elemento o dato
dalla variet� e complessit� degli argomenti trattati
cos� da richiederne la necessaria presenza di diversi
costanti collaboratori; si � in tal modo di fronte
ad un'opera che, agli effetti della valutazione giuridica,
risponde a questi requisiti: essere un complesso
di attivit� che determina ci� che giuridicamente
si configura come opera collettiva: essere una entit�
'che
per il continuo avvicendarsi degli argomenti e
per il loro mutevole succedersi giunge ad avere l' espressione
della sua caratteristica indicativa solo per quei
mezzi che ne mantengono evidente l'immutabile
continuit�: essi si concretano sia in forme peculiari
nell'esprimere quella particolare e determinata obiettivit�
propria al contenuto intrinseco della materia
o a quella costante esposizione di un atteggiamento
proprio di chi lo organizza e dirige, sia in quelle indicazioni
che possano essere richiamo permanente ed
individuazione certa di quello specifico complesso di
attivit� o contenuto: tali il titolo le rubriche, l'aspetto
esterno dell'opera concretato in qualsiasi sua particolarit�.
cc In alcuni casi il titolo pu� giungere ad indicare
non soltanto quel determinato giornale o periodico,
ma, in considerazione dell'ampio sviluppo organizzativo
di questo, diviene elemento di tutta quella
complessa rete di attivit� che sfocia in ima organizzazione
a s� stante; � ci� che generalmente. viene
denominata cc testata �. In tal caso si pone in luce
il maggior interesse a considerare tale titolo come
elemento centrale dell'azienda giornalistica od editoriale
� (SoRDELLI: Il titolo dell'opera .. dell'ingeno,
cit. pag. 180-182).
Sotto questo secondo profilo la questione, anche
agli effetti della competenza, viene ricollegata alla
natura di elemento aziendale riconoscibile nel titolo,
onde forum rei sitae non sarebbe con'figurabile se
-210
non net luogo ove l'azienda giornalistica ed editoriale
spieghi la propria attivit�.
A non diverse conseguenze condurrebbe la tesi
delle jus sui generis (PIOLA CASELLI: Codice del
.diritto di autore, cit. pag. 517). Varrebbero, ugualmente,
quali elementi identificanti del diritto, sia
l'esigenza di un'effettiva sussistenza e diffusione
del titolo di un uso del titolo, con carattere di pubblicit�
(v. sotto questo profilo, di nuovo, la citata sentenza
del Tribunale di Napoli 24 marzo-30 maggio
1950, Lauro e S.E.M. c. Scarfoglio), sia il necessario
collegamento con l'attivit� aziendale.
Se tali gli elementi identificanti del diritto sostanziale,
conformi anche i limiti per la sussistenza di
violazione (o pretesa violazione di esso).
2� La dichiarazione di appartenenza del titolo
e, a fortiori, quella relativa all'avviamento di un
giornale quando esso sia edito da un'azienda giornalistica,
potrebbe quali'ficarsi anche come rivendica
di elementi aziendali, come tali da considerare beni
mobili facenti, in atto, parte dell'universitas facti
(secondo la dottrina tradizionale: arg. da articoli
2555 e 816 e.e.; Corte d'Appello di Firenze, 27 febbraio
1948, in � Giur. It. �, 1950, 1, 2, pag. 169)
o, piu precisamente, dell'universitas rerum che �
l'azienda (ELIA: L'avviamento � qualit�. dell'azienda
o dell'impresa nota in cc Giur. It. n, 1950, 1, vol. I,
pag. 924) da cui si vorrebbero difftaccare.
A fortiori ci� deve ritenersi ove si segua la piu
moderna teoria che l'azienda sia un bene immateriale
unitario (FERRARA: Teoria giuridica della
azienda, Firenze, 1945, nn. 41-54; VALERI: Diritto
commerciale, Firenze, 1946,vol.II,pag. ll)o una cosa
composta funzionale (BARBERO: Sistema istituzionale
del diritto privato, Torino, 1949, vol. I, pag. 215).
E allora, competente nelle cause contro lo Stato
� il forum rei sitae ossia il Tribunale del luogo dove
si trova l'azienda tipografico editoriale cc Il Corriere
di Sicilia �.
In ogni caso, sussiste la nota vis attrattiva del
foro dello Stato, anche nel caso di piu contenuti
(art. 6 T. U. cit.).
Anche a voler ammettere che <e titolo � e cc avviamento
� siano riferibili all'impresa anzich� alla
azienda, siffatta distinzione viene in essere soltanto
per il caso di inattivit� dell'azienda, quando cc titolo
� e cc avviamento � non ci sono e trattasi di qualificare
l'azienda inerte (Cass. 24 febbraio 1946,
n. 653, in cc Foro It. �, 1947, 1, 15; 18 febbraio
1949, n. 28, in cc Giur. It. �, 1950, 1, 1, 924; comunque,
contra, Elia, nota cit.).
Tuttavia, anche se elementi dell'impresa, titolo
e avviamento resterebbero res immateriali, localizzabili
dove l'impresa agisce (sulla categoria delle
res immateriali, non si dubita, ormai, pi� in dottrina:
da FADDA e BENSA, in WINDSCHE:rD, Diritto
delle Pandette (trad.) Torino, 1925, vol. I, 1, pagina
658, al GmRoN: Studi per Vivante, Roma,
1931, pag. 507 segg.; Beni e diritti nas�enti dalla
creazione delle opere' dello ingegno, in cc.Il diritto
d'autore�, 1932, pag. 275; Corso di diritto industriale,
Roma, 1935, vol. I, pag. 251; vol. II, pagina
21; dal DE Ru'GGIERO: Istituzioni di diritto
civile, Messina, 1937, vol. I, al BARASSI: I diritti
reali nel nuovo codice civile, Milano, 1944, pag. 129;
al CARNELUTTI: Teoria generale del diritto, Roma,
2a ed. 1946, pag. 124 segg.; al MESSINA: Manuale di
diritto civile e commerciale, Milano, 1946, vol. II
pag. 118; al GRECO: Diritti sui beni immateriali,
Torino, 1948, 3; al BARBERO: Sistema istituzional�
del diritto privato italiano, Torino, 1949, vol. 1,
pag. 208; al FERRARA Fr. jr.: La teoria giuridica
dell'azienda, Firenze, 1949, pag. 123).
3� Non � da dubitare, poi, che se venisse a mancare
il forum rei sitae, dovrebbe ricercarsi il forum
o bligationis, che, alternativo per le controversie
fra i privati, diviene esclusivo per quelle contro la
p. a. Infatti il forum obligationis � competente, oltre
che pm� le cause in cui si esercitano azioni di
condanna per effetto di un'obbligazione (nel luogo
in cui � sorta o nel luogo in cui deve eseguirsi) anche
per le cause in cui si esercitano azioni di accertamento
o costitutive perch� anche queste si riconducono
a casi di violazioni di diritti (onde sorgono
obbligazioni) o a casi di statuizioni su diritti (che
garantiscono l'esecuzione di obbligazioni) (.ANDRIOLI:
Commentario: sull'art. 20, n. 4; RossI: Sull'art. 20
c. p. c., n. 2, in Commentario d'Amelio).
In definitiva � a questo che tende l'accertamento
della violazione dell'obbligo ex lege di non compiere
atti di concorrenza sleale e l'inibizione di continuare
negli atti medesimi (articoli 2598, 2599 c. c. in �
relazione all'art. 2933 c. c.).
D: A FOLIGNO
COMPROMESSO ED ARBITRI -Capitolato generale
Lavori pubblici e Reg. 25 maggio 1895, n. 350.
Domanda di arbitrato anteriore alla defi.nizione
della procedura amministrativa -Inammissibilit�.
(Lodo arbitrale 19 novembre 1951 -Pres. : Scacciatfoarafoni,
Est.: Ricciardelli -Impresa Patan� contro
Ministero Lavori pubblici).
� inammissibile, in materia di pubblico appalto,
la domanda di arbitrato proposta contro l'Amministrazione
dei Lavori pubblici, se non sia prima
interventlta la defi.nitiva determinazione ministeriale
sulle riserve e sulle contestazioni, costituenti
oggetto della vertenza.
Il Collegio ha cos� motivato:
cc ��� che l'art. 42 del Capitolato generale espressamente
stabilisce che debbano essere deferite al Collegio
arbitrale le controversie che non si siano potute
definire in via amministrativa. E poich� tale definizione,
in conformit� dei principi dell'ordinamento
amministrativo e della stessa norma positiva dello
art. 23 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, con
la quale si sono volute disciplinare le contestazioni
fra l'amministrazione e l'appaltatore, nonch� dello
art. 45 del Capitolato generale, non pu� spettare che
al Ministro, scaturisce evidente che il ricorso all'arbitrato
� ammissibile soltanto dopo che questi abbia
adottato un provvedimento definitivo sulla controversia
stessa.
E la dispos:zione dell'art. 42 trova_. la sua logica
e giuridica ragion d'essere nella opportunit� che, pri�ma ..
di aderire la via giudiziaria, sia stata in via ammi-�
nistrativa esaminata e chiarita la reciproca posizione
dei contraenti e siano stati eliminati i punti
controversi sui quali era possibile raggiungere l' accordo
fra l'amministrazione e l'appaltatore>>.
211 ,....:_
FERROVIE -Contratto di trasporto ferroviario Trasporti
a carro -Regolarit� del carico -Onere
� della prova. (Tribunale di L'Aquila, 12 dicembre 1951Pres.:
Piperno, Est. Ciocca -Ferrovie Stato contro
Massa Alfredo).
� La prescrizione di cui all'rt. 3 delle Condizioni
e Tariffe (secondo cui, in mancanza della die.hiarazione
di garanzia, � da ritenersi che l'imballaggio,
all'atto della consegna fosse esternamente regolare e
sufficiente) non si estende alla regolarit� del carico
nei trasporti a carro, dove le operazioni di c�rico
sono eseguite a cura ed a spese dello speditore, che
assume l'obbligo di eseguirlo secondo le disposizioni
del regio decreto 25 gennaio 1940, n. 9
(articolo 34). �
. .Allo speditore incombe l'onere di provare di aver
regolarmente eseguito il carico �.
La sentenza, accogliendo in pieno la tesi sostenuta
dall'Avvocatura, ha posto un principio di notevole
importanza per quanto attiene alla responsabilit� dell'Amministrazione
nell'esecuzione d�i trasporti a carro.
Le Condizioni e Tariffe disciplinano in diverso
modo, con l'art. 23 e con l'art. 34, la responsabilit�
del vettore nei trasporti delle cose, a seconda che si tratti
di trasporti a collettame o di trasporti a carro completo.
L'art. 34 stabilisce al 1� paragrafo che <<il mittente
deve, quando occorra, eseguire il carico in modo
che il peso rimanga uniformemente ripartito sul
carro e deve assicurarlo e proteggerlo con mezzi
propri in modo che resista ai rischi normali del viaggio
e non ne sorga pericolo per la sicurezza dell'esercizio �.
Per l'art. 23, invece, che si riferisce all'imballaggio
delle cose spedite, qualora il mittente non adempia
aglj, obblighi posti a suo carico, il vettore ha facolt�
di farsi rilasciare una dichiarazione di garanzia ed
� in mancanza di tale dichiarazione si presume,
fino a prova contraria, per quanto concerne l'imballaggio,
che esso, all'atto della c?nsegna, fosse esternamente
regolare e s~ff�ciente �.
Il diverso trattamento riservato dalle Condizioni e
Tariffe ai due tipi di trasporti � conseguenza della
loro diversa fisionomia e natura.
Nel trasporto di cose a collettame, infatti, il carico
� eseguito dal personale ferroviario, mentre nel tra
sporto a carro completo il caricamento � opera esclusi'Va
del mittente, senza che in tale operazione essenziale
intervenga comunque il personale delle Ferrovie.
Da ci� deriva che nessuna dichiarazione di garanzia
possa richiedersi per il carro completo; e che, qitalora
si riscontrino, successivamente � alla sped�zione,
irregolarit� nell' esecnzione del carico, incomber� al
mittente l'onere di provare di aver osservato� tutte le
prescrizioni in materia. In mancanza di tale prova,
non potr� farsi risalire ad altri che ad esso mittente
la responsabilit� per i danni che dovessero verificarsi
o comunque per le spese che l'Amministrazione
fosse costretta a sostenere a causa dell'irregolarit�
del carico.
� N �, come � ovvio -dff erma la sentenza -lo
speditore potrebbe invocare l'esonero dall'adempimento
di questa obbligazione, richiamandosi alle
norme interne di servizio dell'Amministrazione, che
impongono agli addetti alle stazioni ferroviarie di
verificare, in ogni caso, e quindi anche alle stazioni
di partenza del carico, che questo sia tale da garantire
la sicurezza dei treni, quella delle cose trasportate
e dei carri, nonch� di provvedere, quando occorra,
a richiamare lo speditore all'osservanza delle necessarie
prescrizioni e cautele. Tali norme, infatti,
dettate es�lusivamente nell'interesse del servizio, non
valgono a creare diritti soggettivi nei rapporti fra
l'Amministrazione ed i terzi �.
Nella specie l'Amministrazione ebbe a rilevare,
dnrante un trasporto di paglia a carro, che i teloni
dei carri non erano legati con corde, per cui il carico
non era assicurato nel modo prescritto: onde la necessit�
di provvedere al riconfezionamento del carro ed
il diritto dell'Amministrazione -riconosciuto dal
Tribunale -di ripetere le tasse di sosta e le spese di
riconfezionamento nei confronti del mittente.
Nello stesso senso si era in precedenza pronunziato
il Tribunale di Trieste (sent. n. 4.68/49 del 7
luglio 1949, Ferrovie dello Stato controSAIMA ind.).
La decisione conserva tutta la sua importanza anche
dopo la pubblicazione del D.P.R. 18 gennaio
1952, n. 12, che ha lasciato immutato il testo degli
articoli 23 e .34 delle C. e T. per il trasporto delle cose.
(R. R.)
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RASSEGNA DI LEGISLAZIONE
I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE
DI PUBBLICAZIONE SULLA �GAZZETTA UFFICIALE�
I.
I. Legge 18 ottobre 1951, n. 1128 (G. U., n. 254, S.A.):
Ordinamento degli ufficiali giudiziari. -Trattasi della
prima sistemazione organica di tutte le norme che
regolano lo status e la competenza degli ufficiali giudiziari,
degli aiutanti e dei commessi.
Questa legge contiene importanti innovazioni al
precedente ordinamento, che sono indicate nella
relazione ministeriale (in cc Le leggi�, 1951, 1189
e segg.)
Segnaliamo particolarmente per il rilievo che hanno
per le funzioni contenziose dell'Avvocatura dello
Stato le norme contenute nella parte seconda, sotto il
titolo cc Servizio delle notificazioni e delle esecuzioni�,
tra le quali importantissimo l'art. 88 che determina
le competenze dei vari ufficiali giudiziari.
2. Legge 27 ottobre 1951, n. 1172 (G. U., n. 264, s.o.):
Autorizzazione alla firma del Protocollo di Torquay del
21 aprile 1951, annesso all'Accordo generale sulle
tariffe dogan�li ed il commercio concluso a Ginevra il
20 ottobre 1947 ed esecuzione del Protocollo suddetto e
dell'Accordo tariffario contenuto nella lista XXVII annessa
al Protocollo medesimo. -Questi accordi doganali
hanno sostituito integralmente gli accordi di
Anneci.
Con l'entrata ir� vigore di questi accordi si � verificata
l'ipotesi prevista dall'art. 4 del c.p., 1� novembre
1951, n. 1125, portante riduzione dei dazi doganali
in vigore e nuova aggiunta alle norme temporanee per
la prima applicazione della nuova tariffa doganale.
3. D. P. 11 novembre 1951, n. 1303 (G. U., n. 283):
Revisione delle pronuncie emesse dal Tribunale italiano
delle prede. -Da segnalare l'art. 4 secondo il quale nel
procedimento di revisione il Governo italiano � rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato.
4. Legge 7 dicembre 1951, n. 1330 (G. U., n. 288):
Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e
per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte
straordinarie sul patrimonio.
II.
SENATO DELLA REPUBBLICA
I. Disegno di legge, n. 2056 (iniziativa governativa):
Costituzione e funzionamento degli organi region�li.
-� questa la legge che dovrebbe dare attuazione
alle norme della Costituzione che istituiscono le regioni,
determinando la pi� radicale trasformazione
della struttura dello Stato italiano dal tempo della
sua formazione.
Non � in sede di breve commento al disegno di legge
che pu� farsi un esame approfondito del problema.
Qui ci limiteremo ad indicare quelle norme che,
secondo noi, hanno un particolare rilievo.
Segnaliamo anzitutto l'art. 9 il quale interpreta
l'art. 117 della Costituzione nel senso che esso subordina
la potest� legislativa delle regioni alla preventiva
emanazione delle leggi della Repubblica contenenti
singolarmente, per ciascuna materia, i principi fondamentali
cui deve attenersi la legislazione regionale.
Notiamo, peraltro, che il secondo comma dell'articolo
9 attribuisce alle Regioni .la facolt� di emanare
in particolari materie, proprie leggi anche prima della
emanazione di leggi-cornice (rahmengesetze) da parte
dello Stato. Ora, o questa facolt� � data dall'art. 117
della Costituzione, ed allora non pu� essere limitata
col prima comma del'art. 9; o non � data ed allora
non pu� essere concessa col secondo comma.
L'art. 10 sar� probabilmente fonte del maggior
numero di contestazioni fra lo Stato e le Regioni,
quando si tratter� di stabilire se una determinata legge
della Repubblica avr� modificato i principi fondamentali,
o avr�, invece, abrogato una determinata legge
regionale, derivandone in questo secondo caso una
possibilit� di conflitto tra Stato e Regione, con possibile
ricorso alla Corte costituzionale.
Segnaliamo anche il titolo V del disegno di legge che
regola tutta la materia dei controlli sull'amministrazione
regionale e sugli enti locali.
Com'� noto, in base all'art. 130 della Costituzione
il controllo sugli enti locali non solo � modificato
sostanzialmente nella sua natura, ma � tolto alla Stato
ed attribuito alla Regione.
Segnaliamo infine quella che ci sembra una lacuna
del disegno di legge, il quale non si occupa affatto
degli organi di giustizia amministrativa regionali,
che pure sono un elemento essenziale per la vitalit�
ed il funzionamento di tutto l'ordinamento.
INDICE SISTEMATICO
DELLE CONSULTAZIONI
LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE.NE � STATA DATA
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Su quale
Amministrazione gravi l'obbligo di pagare una autoambulanza
che abbia trasportato all'ospedale un operaio
infortunatosi durante l'esecuzione di lavori eseguiti
in una stazione ferroviaria (n. 121). -Il) Su quale
Amministrazione gravi l'obbligo di pagare l'autoambulanza
che abbia trasportato all'ospedale viaggiatori infortunatisi
nell'ambito della stazione ferroviaria (n. 121).
APPALTO. -I) Se la disposizione dell'art. 53 de]
Capitolato generale d'appalto per le opere da eseguir~
dalle Ferrovie dello Stato. possa applicarsi anche ad un
appalto per la costruzione di una casa per conto di una
cooperativa di ferroviari, quando nel relativo contratto
si faccia richiamo appunto al detto capitolato (n. 149). II)
Se la domanda di revisione di prezzi debba agli
effetti formali considerarsi come una riserva da inserire
nel registro di contabilit� (n. 150).
CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se in base
alla legge 28 febbraio 1949, n. 43, possano assegnarsi
alloggi costruiti dalle aziende a lavoratori gi� dipendenti
da tali aziende e licenziati prima dell'assegnazione
\n. 32).
CONCESSIONI. -Quale sia l'efficacia di una ipoteca
�accesa su beni di u:n concessionario i quali alla scadenza
della concessione siano reversibili all'Amministrazione
(n. 28).
CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO. I)
Se p.er la esecuzione di lavori a cottimo fiduciario ai
sensi dell'art. 1 n. 19 del Regio decreto 6 aprile 1933,
n. 805, occorral'approvazione delMinistro come per tutti
gli altri contratti dello Stato (n. 81). -II) Se in materia
di annullamento di debiti lascia.ti insoluti da. sottufficiali
e militari di truppa che cessano dal servizio senza
diritto ad essegno, le leggi ed i regolamenti speciali contengano
una deroga alle disposizioni contenute negli articoli
263 e segg. del Regolamento di Contabilit� Generale
dello Stato (n. 82). -III) Se, in relazione all'art. 298 del
Regolamento di Contabilit� genera.le dello Stato sia
possibile pagare un mandato per un credito spettante
ad un defunto solo a quello dei suoi figli che egli abbia
indicato nel suo testamento come ~rede u~iversale,
quando vi siano altri figli ai quali il de cuius abbia lasciato
a titolo di legato altri beni (n. 83).
CONTRATTI DI GUERRA. --Se rientri nella competenza
del commissario liquidatore dei contratti di
guerra la definizione di rapporti sorti in ba>'e ad un
ordine con il quale le Autorit� militari italiane iu Albania
disposero all'atto dell'armistizio dell'8 settembr� 1943
che autoveicoli di propriet� di una ditta italiana fossero
adibiti al servizio delle Forze armate (n. 15).
FERROVIE. -Se distrutta per eventi bellici una
costruzione sorgente a distanza minore di quella prescritta
dalla linea ferroviaria debba la ricostruzione avvenire
alla distanza regolamentare (n. 137).
GUERRA. -Se possano ricuperarsi materiali di
propriet� dello Stato dei quali l'A.M.G. dispose durante
l'occupazione della Sicilia assegnandoli ad una ditta
privata per la ricostruzione di linee elettriche (n. 112).
IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se possa essere licenziato
un diurnista con effetto retroattivo (n. 278). -II) In
caso di revoca della sospensione cautelare di un dipendente
dello Stato quali emolumenti arretrati debbano
essergli corrisposti (n. 279). -111) Quali emolumenti arretrati
debbano essere corrisposti ai funzionari collocati
a riposo in base al decreto legge 11 ottobre 1944, n. 257,
�e successivamente riammessi in servizio in seguito al
l'annullamento del provvedimento sopraindicato otte
nuto in base al decreto legge 25 giugno 1946, n. 15 (n. 280).
IMPOSTE E TASSE. -I) Se l'ipoteca iscritta in
base a sentenza di condanna od altro provvedimento
giudiziale ottenuto dal creditore nei confronti del debitore
inadempiente all'obbligo di restituire le somme
mutuategli, possa c�nsierarsi iscrizione a garanzia dei
prestiti .di denaro agli effetti dell'applicazione della
legge sulle Imposte ipotecarie� (n. 166). -II) Se le infrazioni
disciplinari commesse dalle persone che attendono
alla vendita o alla distribuzione dei prodotti di
monopolio siano infrazioni tributarie (n. 167).
IPOTECHE. -Quale sia l'efficacia e la natura delle
ipoteche iscritte da concessionari di pubblici servizi su
beni immobili necessari per l'esercizio della concessione
e che sono riversibili allo Stato all'atto della scadenza
della concessione (n. 6).
LOCAZIONI. -1) Se gli aumenti dei canoni di locazione
accordati dal decreto legislativo 23 dicembre 1947,
n. 1461, e dalle leggi successive siano applicabili anche ai
contratti in corso, o� solo a quelli prorogati (n. 58 ). -II)
Quale sia la decorrenza che gli aumenti -ai fitto
stabiliti con la legge 23 maggio 1950, n. 253, quando il
locatore ne abbia fatto richiesta dopo i 60 giorni dall'entrata
in vigore della legge (n. 59).-III) Se il locatore
possa pretendere la maggiorazione consentita dall'art. 13
della legge 23 maggio 1950, n. 253, anche quando il
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subaffitto da parte dell'inquilino sia stato fatto a favore
di una cooperativa che abbia diritto al beneficio
di cui al disposto del secondo capoverso del citato articolo
13 (n. 60);
MONOPOLI. -Se le infrazioni disciplinari commesse
dalle persone che attendono alla vendita ed alla distribuzione
dei prodotti di monopolio Riano infrazioni tributarie
(n. 17). �
NAVI. -Se gli impianti fissi necessari per l'esercizio
di un servizio di navigazione lacuale in concessione,
siano in mancanza d'un esplicito patto riversibili allo
Stato al momento della scadenza della concessione.
(n. 47). -II) Se, in mancanza di apposito patto, i materiali
natanti appartenenti ad un'impresa concessionaria
di un servizio di navigazione lacuale passino allo Stato
al momento della scadenza della concessione (n. 47).
OPERE PUBBLICHE. -Se i lavori eseguiti dal
l'INA-Casa possano ritenersi lavori eseguiti per conto
dello Stato agli effetti dell'osservanza delle norme
sull'uso del conglomerato cementizio (n. 17).
PENA. -I) Selapenastabilitadall'art.18, 1�comma,
della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria
degli invalidi di guerra sia proporzionale o fissa
(n. 3). -II) Se l'aumento di pene pecuniarie stabilito
dal decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1250, si
applichi solo alle pene in vigore prima della svalutazione
monetaria (n. 3).
PENSIONI. -Se ai civili divenuti dementi per fatto
di guerra si applichi il decreto legislativo 1157 del 21
giugno 1917 secondo il quale lo Stato assutne l'onere di
spedalit� per i militari dementi per fatto di guerra (n. 48).
RAPPORTI DI LAVORO. -Se le Camere del lavoro
e le Associazioni sindacali siano responsabili penal.
men.te della infrazione delle norme relative alla cori:esponsione
degli assegni famigliari ai propri dipendenti
(n. 19).
REQUISIZIONI. -Se possano 13,pplicarsi le norme
del 1'.U. 18 agosto 1940,� n. 1741, al rapporto sorto in
seguito all'ordine col quale le Autorit� militari italiane
in Albania disposero, in occasione dell'armistizio, di
autoveicoli appartenenti ad una ditta it�liana, per esigenze
temporanee delle forze armate (n. 92).
RICORSI AMMINISTRATIVI. -Se la Corte dei
Conti possa rifiutare il visto ad un atto amministrativo
emesso in sede di accoglimento di ricorso straordinario
al Capo dello Stato (n. 2).
SINDACATI. -Quale sia la natura giuridica attuale
delle Associazioni sindacali e quali siano i riflessi di tale
natura giuridica sulla responsabilit� dei sinrlacati per
infrazioni costituenti contravvenzioni (n. 12).
SUCCESSIONI. -Se, in relazione all'art. 298 del
Regolamento di Contabilit� generale dello Stato sia
possibile pagare un mandato per un credito spettante
ad un defunto solo a quello dei suoi figli che egli abbia
indicato nel suo testamento come erede universale,
quando vi siano altri figli ai quali il de c.uius abbia
lasciato a titolo di legato altri beni (n. 29).
TELEFONI. -Se, per l'at.traversamento senza appoggio
con linee telefoniche di fiumi sia dovuta l'indennit�
o canone al demanio (n. 8).
TRATTATO DI PACE. -~e il principio della prevalenza
degli interessi ai fini di stabilire la nazionalit�
di una societ� per l'applicazione dell'art. 78 del Trattato
di Pace valga anehe per attenuare gli obblighi imposti
all'Italia con il citato art. 78 (n. 38).
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