ANNO IV -N. 1 GENNAIO 1951
RASSEGNA MENSILE
DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
PUBBLICJA.ZIONE DI SERVIZIO
LA EVOLUZIONE STORICA DEI PRINCIPll DELLA SOGGEZIONE
ALLA GIURISDIZIONE EDELLA DIFESA LEGALE DELLO STATO
In occasione del 75� annuale della istituzione dell'Avvocatura dello Stato, pubblichiamo questo
articolo del collega Chicca che espone in sintesi i principi determinanti lo sviluppo storico
dell' Istituto e le principali tappe della sua evoluzione fino all'attuale ordinamento. Facciamo seguire
a questo articolo una serie di cenni biografici di coloro che nel passato hanno onorato con
la loro opera l'Avvocatura dello Stato ed hanno contribuito ad accrescerne il prestigio. Pubb lichiamo
infine un'indice sommario ed organico delle questioni che saranno trattate nella Relazione che
riguarder� l'attivit� dell'Avvocatura per il decennio 1941-1950, la quale � attualmente in corso
di preparazione. Dall'esame di questo schema ci si potr� rendere conto dell'importanza e della
variet� dei problemi giuridici che I' Istituto ha dovuto affrontare, in questo turbinoso decennio
della vita nazionale, nell'esercizio delle sue funzioni di tutela degli interessi dello Stato.
SOMMARIO. -Premessa. -IL diritto Romano : Et� r.epuhbUcana:
a) Il 1d~ritto dei �Civse in confronto alle Magistrature;
b) La posizione .del singolo in rapporto aue
cos�e private dovute allo Stato (tributi) .e .ai beni� pubblici.
-Epoca Imperiale: H Fisco; Trai.ano; Teodosio.
L'eredil� .del Dtiritto Romano: a) 111 Medio Evo; la :Qieta
di IRoncaglia e i Glossatori; Lo Stato patrimoni1ale; b) Il
Giusnat'uralismo: gli :Stati moderni; e) L'opera di Giuseppe
Mamtellini. -L'Avvocaturn E�rairial.e del Regno
d'ltaUa. -1Suoi antec.edenti e sua istituzione. -Lo Stato
italiano contemporaneo e la sua Avvocatura.
Quando lo �Sfbato, nei rapporti coi singoli, si
sottopone alla sua. stessa giurisdizione e pa.-esta
osservanza alle relative �pronunzie, si verificano
le condizioni del giudizio vertente fra lo Stato e
i cittadini, del contradittorlo nel giudWio e dal
veri:fica.rsi delle condizioni stesse sorge il problema
dell'assistenza, della tutela e del patrocinio
legale dello Stato.
Oi� presuppone una evoluzione storica per cui
l'ordinamento giurid1co valga a segnare la distinzione
tra due sfere: in una delle quali i rapporti
giuridici tra l'ente sovrano e i singoli siano di
' mera sudditanza, nell'altra, pur osservato il differente
carattere di ciascuno, lo Stato soggetto di
diritto e il cittadino, parimenti soggetto, vengano
a trovarsi in rispettive condizioni di equipollenza
giuridica o di parit� in cospetto della legge e della
�mministrazione della giustizia; poste e curate,
a lor volta; dallo Stato.
Ai termini di una tale evoluzione degli ordinamenti
giuridici nella. storia i� pertanto necessa�
rio fare cenno per rilevare, insieme, come e sotto
q�ali riflessi abbia potuto sorgere e ricevere soluzione
il problema della assistenza e della� difesa
dello Stato, sotto il profilo legale.
1. -IL DIRITTO ROMANO
Et� repubblicana
A) IL DIRITTO DBJI CIVES
IN CONFRONTO DELLE MAGISTRATURE
1) Per quanto riguarda :il diritto Romano dell'et�
repubblicana i cennati p['esu:pposti del problema
non potevano avverarsi, ostandovi il particolare
carattere dell'imperittm.
Questa locuzione � ancora. propria della nostra
terminologia giuridica ed � adibita a significare
la sovranit� �in atto))' poich� distinguiamo, nel
concetto di sovranit�, due posizioni: una situazione
di supremazia ed un suo attualizzarsi in
ordini o precetti di cui 1� garantita la osservanza
da materiali sa;nzioni. Questa seconda ;posizione
implica il concetto del limite; essa lo ritrova nei
diritti dei. singoli e sempre nella legge che definisce
questi diritti e i modi in cui la sovranit� si
esplica.
Anche nel diritto romano della et� preimperiale
si pu� ravvisare la duplicit� fra la majestas (condizione
di supremazia) e I'imperiitm, ma diversa
� la portata e per cosi dire la intensit� dell'uno,
e diverso il termine di riferimento dell'uno e del�
l'altra.
I...a sovranit� � da noi riferita allo Stato il che
potrebbe condurci a riferire la majestas alla 1�es
pttbUca; mentre invece questa ,....., in anal6gfa alla
res familiaris __. e:ra piuttosto il substrato deglf' -
interessi comuni di quel complesso gruppo che si
inquadrava nella civitas. La majestas attribuita
al populus e alle magistrature era la stessa che
-2
emanava dagli Dei, donde lo stretto intreccio fra
lo 'ius publicum e lo ius sacrum e il principio per
cui si poneva la graduazione tra le magistrature
che si caratterizzavano come maiores (cum imperio)
o come� minore.s (currn potestate) a seconda
della diversa importanza o solennit� degli auspicia
con cui venivano assunte.
L'imperium} in quanto riferibile alle magistrature
come tali, � la disponibilit� intera. dell'intero
potere :pubblico nella sua perentoriet� di forza
militare (gladii potestas); chi ne � investito ha
la iniziativa di convocare il popolo per la mani�
festazione della volont� collettiva (lex est generale
iusswm popuU seu, plebis rngante magistratu)
e pu� porre in essere la ooeroitio, cio� rendere
astretto ogni cittadino alla osservanza dei suoi
.ordini mediante la forza e privarle> della libert�
!personale.
2) Il tagliente potere attribuito alle magistrature
cum imperio che siassidevano in una dignit�
sacrale, non implicava peraltro che, nella Roma
repubblicana, fossero inesistenti quelle che oggi
potrebbero venire definite � garanzie � opponibili
alla illimitatezza dell'imperium e al suo eventuale
trascendere.
1Sfouramente l'imperium incontrava dei limiti, in
un sistema che era in funzione della coesistenza
tra le vari� magistrat.ure e dell'eserci~io di particolari
poteri attribuiti ad alcune di esse nei confronti
delle altre, e che potremmo chiamare del
�controllo imp�ediente �. Il controllo si attuava.,
automaticamente, attrruverso la interioessio che era
la facolt� per un magistrato di fermare nella sua
esecuzione un ordine o un provvedimento che promanassero
da altro magistrato 'nell'esercizio del
l'imperium.
� Questa era tipica affezione del potere consolare
per cui un console era in grado di paralizzare
la attivit� del collega, e della potest� tribunizia
che, quantunque tale (potestas cio� e non
im.perium) pervPniva, coll'esercizio del famoso
<<veto �, di proposizione illimitata (al tribuno del.
la plebe si apparteneva altres�, eccezionalmente,
la coercitio) a impedire l'esercizio dell'attivit�
inerente all'ufficio consolare; infatti il tribunato
fu istituito a tutela dei plebei contro la prepondera.
nza dei consoli (aAtxilium a�v1ersus consules).
� Il secondo ordine di garanzie era dato dal :r>Tincipio
della responsabilit� dei magistrati; principio
operativo, per la ragione cui abbiamo accennato,
nel momento in cui il magistrato, scaduto
dall'ufficio, avesse recuperato la qualit� di soggetto
privato.
Il magistrato doveva rendere conto alla giustizia
degli illeciti posti in essere durante l'ufficio:
questo il principio generale.
Principalmente venivano in considerazione quelli
p�rpetrati contro gl'interessi pubblici (res publica).
In materia, le leges Iuliae repetundarum,
peculatus et de residuis definitivamente disciplinarono
una materia preesistente; per il crimen repetundarum
funz.ionava in Roma, fin dalla seconda
guerra �punica, un tribunale permanente (quaestio
perpetua de rep1etundis). L'imputazione de
pocu.latu riguard&va propriamente la appropriazione
di pecunia 'Pubblica, quella de repetundis
aveva pi� ampiamente tratto alle speculazioni dal
magistrato fatte sulla propria carica (cfr. MACIDR:
..... tenetur qui, 011,m .al~quam poJ<Jstatem h<.tberet
pecuniarn ob iudicandum vel non iudicandum deoernumque
aooeperit IDT VIDNULEius iSATURNINUS:
vel quo magis aut minus quid ex 0-fjJ,aio-8.U.O--flL-Oeret}
Digesto, 48/11, fraig. 3 e 4).
Per tali crimini si veniva tratti in giudizio dinanzi
al popolo romano e l'iudicium era publioum}
accusatore poteva essere qualunque cittadino;
Cicerone nelle famose orazioni pronunziate
nello iudicium contro Verre, proconsole in Sicilia,
afferma di essersi fatto lui medesimo actor.
La fase in iure, propria dei comuni procedimenti
civili, era circoscritta alla autorizzazione che il
pretore urbano doveva concedere all'accusatore e,
se gli accusatori erano pi�, egli provvedeva alla
scelta mediante la divinatio.
Ma quid iuris per gli illeciti commessi nei confronti
della res :P�rivata e dei privati? Qui occorre
distinguere tra l'uso in eccesso del potere per le
ragioni del potere, e l'abuso del potere per ragioni
private o di tornaconto pil'ivato.
Per il primo caso sono da richiamare i concetti
precedentemente esposti circa l'imperirum che �
limitabile nella sfera del diritto pubblico mediante
la �ntercessio, non mai in s� sindacabile. L'opinione
di Paolo (D. LIJm INIURIIS 47-10, frag. 33) riferisce
una tradizione :
� Quod rei pttblicae venerandae causa secundum
�onos mores fit, etiamsi ad contumeliam alicuius
pertinet.; quia tamen non ea mente magistratus
faoit ut iniuriam faoiat} sed ad 'Vindiotam maiestaUs
pubUcae respiciat, actione iniuriarum non tenetur
�.
Per il secondo caso, a ben considerare, lo .stesso
erimen repetitndarum aveva natura mistain quanto
il danno derivato dal fare o dal non fare qualcosa
per danaro poteva ripercuotersi direttamente
o indirettamente su privati, e -rper riferirsi allo
esempio pi� sopra citato -nell'iudicium contro
Verre comparvero come danneggiati i Siciliani,
sia quali componenti le citt�, sia quali privati.
Su di ~he � da-richiamare il frammento di Paolo
(D. de publicis iudiciis 48-1, fraig. 4): �Interdum
evenit ut praei1tdicium iUdioio p%blioo fiat
sicut in aotione Aquilae et furti... et interdioto
unde vi, nam in his de re familiari agitU1r �. Se
come il�Padelletti e il Oogliolo (�Storia del diritto
romano�, p. 594) opinano, i praeiudioia siano:
� da ritenere sentenze di altri giudici in casi eguali
o analoghi che non legano il giudice, ma sono recati
innan~i dalle parti per esercitare su di esso
decisiva influenza� o non piuttosto questioni preliminari
prospettate su materie in nesso di accessoriet�
con quella del giudizio principale, (publicum)
da stralciare quindi dallo stesso; appare apprezzabile
il comportamento illecito_9-E:ll magistrato
per. ragione privata, nei confronti della, r.es _
privata o familiaris altrui, alla stregua degli istituti
del diritto privato in particolare della lex
Aquilia che concerne il damnum culpa seu iniuria
datum.
rm::::::: &
l&mr i:::::::::::::: mmmamr mrn nmmrn 11 m: m""
E 2E E dl"dl &.&l&t iiill&:li&i mi t &&JtWWPi TZZTTEE
Comunque la trattazione di questo argomento �
esaurita da Ulpiano che ne riassume la maturazione
storica nel frag. 32, al Titolo � de iniuriis >>
(Digesto, 47, 10).
Non � lecito ai ma.gistrati aliquAd iniuriose faoere
(proprio in quanto : ittris emecutio non hab�et
iniuriain) ma se iniuria cio� comportamento contro
il diritto e intenzione di ledere il diritto al�
trui vi i�, allora il magistrato si conduce a guisa
di privato (1quasi privatus) e per� potest conveniri.
(Da notare che nell'aUquid ini1lrioseJ genericamente
assunto, si pu� comprendere anche l'illecito
aquiliano come Ulpiano medesimo espone nel frammento
primo del titolo: � interdum iniuriae appellatione
damnum aulpa datttm significaturJ ut in
lege Aquilia dioere .solemus ))).
E il resto � noto : � empectandum est quoad magistratu
abeat. quod s� em minoribus magistratibus
eritJ id est qui sine imperio aut potestate sint magistratiisJ
et in ipso magistratu passe eos convnniri
>>.
Il rendiiconto e il giudizfo di Tesponsabilit�
erano resi possibili dalla temporaneit�; delle ma,
gistrature. Il consolato � sine collega >> concesso a
Pompeo Ma�gno, apri la strada all'Iip.pero poichi�
fece venir'e meno la posi:iibilit� dell'intercessio;
l'Impero a sua volta, che nella 1prima fase (augustea)
signific� piuttosto la con~entra.zione in una
sola persona di tutte le principali magistrature
repubblicane, fece venir meno la possibilit� e dell'intercessio
e del giudizio di responsabilit�, per
cui l'Imperatore venne situato piuttosto che supra
iusJ .emtra ius..
3) Di conseguenza:
a) nella repubblica Romana la lesione di diritti
si dei singoli che di .gruppi sociali, ravivisabile
in talune manifestazioni deII'imperiumJ poteva
venir'e scongiurata mediante l'inter�essio. Era
questa una garanzia che operava per intervento
di altre magistrature nella sfera politico-costi
tuzionale e nell'ambito concluso del diritto p��bblico.
Contraipponeva funzioni Jrn,bbliche a funzioni
pubbliche, non gi� il privato allo. ~tato.
b) Il magistrato poteva, una 'volta. ridotto.
per effetto de1lo scadere della carica temporanea,
alla. primitiva condizione gi�ridica di civisJ. essere
chiamato arender conto e �ccusato in pubblico
giudizio degli illeciti perpetrati, durante la �arica,
contro� gl'interessi pubblici. Quanto agli illeciti
commessi con abuso della carica per m�tivi iprivati
e a privato tornaconto suo, contro la res privata
altrui, potevano i privati far valere verso
di lui le proprie ragioni.
1Ma in siffatti ca;si, era esclusivamente impe�
gnata la responsabilit� di lui privato e non gi�
.quella del popolo Romano, con che si escludeva
che iquesti dovesse ,contraddire o difendersi.
B) LA POSIZIONl!l Dl!JL SINGOI,o IN RAPPORTO ALLE
COSEJ PRIVATEJ DOVU'l'lll ALLO STATO (TRIBUTI) E AI
BENI PUBBLICI. -L'AF.JRARIUM,
4) Giuseppe Mantellini (Relazione 1876-80, Prolusione
pag: 72) a proposito dell'aerarium cosi si
espliime � i� il sacro erario custodito nel tempio di
mwt&&: &&&i&&iW3&J&&&&&&&�M&i: ::it&i&&&i& ,&JM&&Wijjf:fkiWJ: :~mrwm.mm --
Satu1�no dove colano i tributi, nervi della Repubblica
che Dio guardi a chi avesse osato recidere
>> e� riferisce le parole di Oicerone nell'orazione
�sulla legge Agraria : � ne incidant ner'vos
populi Romani, adhibea�nt man'lls t'1ectigalibus vestrisJ
irrumpant in aerariwm �.
La custodia del pubblico erario nel tempio di
Saturno imprimeva allo stesso in effetti un carattere
sacro, rendendolo partecipe del divinum ius
sottraendolo perci� al regime giuridico prroprio
delle res in genere, dal momento che la res sacra
non riceveva neanche la aestimatio (�D. de div.
rerum. iUlpianus ))' fragm. 9, n. 5) n� tanto meno,
poteva formare oggetto di pretese da ~parte di
privati, di giudizi, o venire raggiunta da procedure
esecutive. . .
L'�aerarium d'altronde non aveva quella che potremmo
definire una prop1ria personalit�, o qualit�
di soggetto; era una cassa cui �veniva preposta, per
l'amministrazione, una speciale magistratura: la
questoria ; ma, alla OensUTa ineriva in proposito
ima pi� lata potest� che si riferiva alla generale
direzione, e a-Ila formazione della sua consistenz.a
(aerarium facere).
se tale era la condizione giuridica del pubblico
tesoro alimentato dalle ricchezze prrelevate, sotto
forma di tributi, dalla economia, privata nella fase
in cui dette ricche2'Jze erano ivi confluite ; la fase
del prelevamento costituiva il punto in cui f:ra i
cittadini e lo Stato percettore dovevano legarsi
particolari rapporti giuridici, suscettjbili di regolamentazione
e di tutela.
Se al compito della p�rcezione e della esazione
avesse dovuto direttamente provvedere una maig~stratura:
in forza del generale indirizzo che abbiamo
verificato informare il diritto .pubblico romano;
il '.diritto dei singoli non avrebbe ipotuto
essere fatto valere contro la ma,gistratura stess~,
bensi nell'eventuale giudizio di responsabilit� contro
il suo ex titolare ; ma perci� non avrebl;>e potuto
ricevere n� immediatezza nP. certez,za. di tutela.
A queste esigenze l'ordinamento giuridl(fo apprest�
adatta soluzione ; non potendosi << priva�
tiz.zare >� la funzione pubblica (nella specie, cen
�soria) se ne prrivatizz� l'esercizio concedendoio iper
pubblico incanto a soggetti privati che, nello svolgersi
del munere, privati rimanevano e p~r'Ci�
potevano -privati contro privati ,,_ essere sottoposti,
'Pe.r gli atti abusivi della relativa gestione,
alla comune giurisdizione. Cos� ebbe vita l'istituto
giuridico dell'appalto della riscossione delle pubbliche
entrate, mediante i � publicani >>. I public;
mi erano riunit_i in societ� del tipo della modernac
aiccomandita, con un presidente responsabile
(m�nOerp18), soci concorrenti ai guada.gni in
proporzione dei rispettivi apporti, e un amministratore
(magister) residente in Roma. Le controversie
fra i publicani e i cittadini-cadevano
sotto la giurisdizione pretoria, l'editto del pretore
concedeva ampio giudizio contro i publicani e i
loro dipendenti, la responsabilit� deii quali in
tema di danno era stabilita con criterio assai ri�
gido, com',� riferito da Ulpiano (in� Dig ))' 39-IV;
fi'agm. 1).
--:ot 4
5) L'ager publious contrapposto all'ager mritanus
(propriet� individuale) e forse all'ager gentilicius,
fu dilatato dalle conquiste che dettero a
Roma la disponibilit� di nuovi territori, e indussero
tutto un insieme di distinzioni sul regime giuridico
della pil.'opriet� immobiliare a seconda della
sua giacenza entro o fuori determinati confini
(res in solo Italico vel emtra).
Il problema circa l'ager publicus fu della attribuzione
in principio e della assegnazione in concreto.
Risolutolo coll'attribuire in principio e sul
complesso la qualit� di dominus al popolo Romano
e col distribuirne parti di.vise aJ. oives, sorse
quello della configurazione giuridica da dare alla
situazione resulta.ntene. La conc�ezione relativa
� fissata in chiari termini da Gaio (II-74) �in eo
solo dominium est populi Romani, nos autem possessionem
tantum et ususfr'lictum habere videamur
�.
Invero, eccezione fatta pe:r quelle porzioni divise
dell'ager, cedute in propriet� quiritaria ai singoli;
in via di massima lo Stato Romano comp1arve
quale titolare di un diritto dominicale eminente e
radicale sui fondi divisi; i singoli beneficia.ri di
questi liltessi fondi, come utilisti (analogia, questa,
coll'enfiteusi; istituto di origine ellenistica).
Pertanto questi ultimi rimanevano tenuti alla
prestazione al popolo Romano di un periodico
vectigal (donde il nome di agri v�eotigales ai terreni
conceduti) che, quantunque designato colla
locuzione comune alle prestazioni tributarie, ne
differiva essenzialmente in quanto era dovuto non
a causa della condizione in chi lo erogava di membro
della collettivit� nazionale e di collaboratore
alla formazione dallo aerarium, ma in forza di un
rapporto giuridico speciale.
Alla divisione in piarti dell'ager publicus e alla
conseguente assegnazione, fu preposta una sipeciale
magistratura collegiale, specie quando l'assegnazione
si accompagnava colla deduzione di
colonie (triumviri agris dandis assignandi..s, e poi
duoviri agrarii, d�uoviri ciolonire dedu.cendre agroque
dividundo).
T'ale magistratura :Cc /riceveva l'imperium con
una lem curiata per tre o cinque anni, onde giudi-�
care e limitare I'ager privatus e il publiaus, ed
era accompagnata da ag1�imensores, scribw, architeeti,
ecc. � (LANDUCCI: �Storia dir. rom. �, pagina
4142~, note).
Appare logico inferire che questa magistratura
speciale avesse potest� di giudicare anche sulle
controversie evenibili in margine alle assegnazioni
e alla. misura del vectigal, controversie i cui soggetti
sarebbero stati, necessariamente, da un lato
l'utilista e dall'altro il titolare del dominium e
cio� il popolo romano.
D'altronde, la concezione circa le cose pub
bliche del popolo romano -che al pari di
quelle religiose e sante o delle civitates non
erano suscettibili di usucapione (D. 4-3, Gaio
fragm. 9) -appare modificarsi attraverso la in
terpretazione della PubUciana, laddove Paolo ri
tiene competerla (D. 6 2, fragm. lZ-2) a colui che
in buona fede abbia ricevuta la tradizione di agro
vectigale dal non avente diritto. Addirittura poi,
in un sep-a.rato titolo del Digesto -si ag�er veotigalis
i1dest emphiteutioarius petatur -� detto che
coloro che abbiano condotto in per�petuo ad
fruendum il fondo vectigale dai municipi, possono
quamvis non efficiantur domini sperimentare
l'actio in rem contro qualunque pt>ssessore, anche
se possesso1�i siano gli stessi municipi concedenti.
E questi ultimi, se potevano come il popolo romano
assegnare fondi vectigali, evidentemente parteci1pavano
della condicio iuris del popolo romano.
Riesce difficile lo stabilire, essendo queste proposizioni
riferite da .giureconsulti della matura
et� imperiale, �quanto nelle stesse ci sia di residuo
della prassi del periodo rep1ubblicano e quanto sia
riferibile ai tempi successivi o all'interpretazione
data in questi tempi. Peraltro la Publiciana, quantunque
resulti dall'editto perpetuo di Adriano, �
antica azione �pretoria.
6) Di conseguenza :
a) nel diritto romano preimperiale il cittadino
aveva azione in materiai tributaria, contro gli
abusi degli appaltatori della riscossione dei tri
buti ,che per� erano privati.
b) Nella dazione del fondo vectigale, ricavato
dall'ager piublicus, si ha un rapporto non pi� tra
una magistratura e il singolo ; ma fra questi e il
popolo romano, entit�. astratta e domino eminente.
Sono posti in tal modo i termini per la virtualit�
di controversie, probabilmente 1queste a�vevano
opportunit� di svolgimento dinanzi a speciali
magistrati.
Le circostanze storiche modificano in parte le
concezioni sulla qualificazione giuridica dei beni,
e l'istituto della Publfoiana in rem � tale da stabilire
la possibilit� del contraddittorio tra il cittadino
e gli enti pubblici.
1Senza alcun dubbio una regolamentaz.ione dei
rap1porti sostanziali e processuali tra la. nuova
grande Roma e i cittadini s'imponeva come necessit�,
cui doveva soddisfare l'ordine del sopra.V'Veniente
Impero.
Importante � il nota.re come, attraverso le vi
cende dell'ager publicus, si era fatto strada il con
cetto del dominio eminente dell'ente sovrano su
di una certa parte del territorio.
Tale concetto derivava dalla specialit� di una
situazione e nella medesima ritrovava il proprio
limite, ma, era suscettibile di svilup1pi nell'avve
nire storico.
Epoca imperiate
IL FISCO -TRAIANO -TEODOSIO
7) L'Impero si trov� di fronte a una duplice
necessit�,: riassumere nella persona del supremo
comandante militare (imperator) �la dignit� dj
tutte le magistrature maggiori e del populus (che
gliela delegava per legge) -e quindi di tanto pi�
accentuarne il carattere eminente �. sacrale -e
nello stesso tempo: wquare iura. Tali esigenze�-�
erano in .certo senso inconciliabili, specie in rapporto
alla funzione patrimoniale dello Stato (si
ponga mente alla gi� accennata conseguenza deri
-5
vante dalla natura vitalizia della dignit� che impediva
il rendiconto e poneva automaticamente
l'Imperatore meglio che supra, extra ius) ove non
si fosse perfezionato, pOl'tato a definitive conseguenze,
tradotto ad organizzazfone amministrativa
il principio gi� ricevuto nell'ordinamento r<3!pubblicano
e relativo al distacco dell'esercizio di funzioni
pe1�tinenti a una magistratura, dalla persona
del magistrato per investirne altri soggetti. Ma
se �questi soggetti erano privati, l'esercizio della
funzione degradava in un piano del tutto diverso,
nel mentre pur sempre immaneva sull'esercizio
stesso una ta.l �quale � spedalit� >> data dall'origine;
per converso non si �poteva ignorare che il
soggetto sovrano, esposto dal populus, non aveva
potuto non avvicinarsi ai singoli nella sfera della
iurisdiotio, specie nei rapporti scaturiti dalla sistemazfone
dell'ager publicits. �
Occorreva trovare un termine medio di conciliazione,
di contemperamento e di regolazione efficace
: questo significava propriamente wquare
�tra e la pi� notevole aeqitaUo si ebbe colla instituzione
del Fisco, che dapprima accostato come
una specie di bit.dget alla persona del principe, progressivamente
se ne distacc�, assumendo infine
carattere di soggetto autonomo e figura non consueta
al diritto romano (che ampiamente conosceva
i soggetti creati dalla consociazione di persone
fisiche) di patrimonio volto a uno scopo, di
persona giuridica della specie delle fondazioni
(cfr. BoNFANTID: � Istituz. Diritto rom. ))' p; 59).
Pure allo stesso non poteva non essere in parte
� comunicata.>> quella situazione che era propria
della dignit�, dell'Imperatore, che eccelleva sul
diritto comune. Ma di questa il Fisco partecipava
non in modo plenario, bens� per l'attribuzione cli
speciali diritti che stavano al diritto comune in
proporzione di eccezione rispetto alla regola, ed
era questo un altro aspetto della wquatio riferita
alla condizione giuridica dell'imperatore. Era
sottop:osto alla giurisdizione, ma aveva sostanziali
privilegi. I quali p['ivilegi (che furono molteplici
e di volta in volta attribuiti, ru� � qui il caso di
enumerarli, possono essere citati in via esemplifi!;
ativa: l'interesse legale delle somme dovute e nei
tardi tempi la facolt� per l'imperatore, per l'imperatrice
e il fisco di aliena.re va.Iidamente la cosa
altrui) (1) non attraeva.no il fisco al di fuori della
giurisdizione, ma nella stessa erano dedotti e fatti
valere quali diritti singolari, componendo nel 101�0
insieme un particolare jus fisci di cui la parte pi�
saliente era quella che aveva tratto alle successioni;
competendogli in pr()lposito, al pari del
fidecommissario, la h,aereditatis petitio utilis. 1Specialissima
era la successione del fisco che non era
a titolo di eredit� ma che si concretava in nna
sorta di �acquisto patrimoniale >> limitandosi alla
percezione dell'attivo o dei veri e propri �. bona >>
e per implicando il pagamento dei legati, non rendendo
esso Fisco obbligato 1atra vires haereditatis.
Parimenti al fisco si devolveva la pars C'a�twa
haeredita t�um.
(1) Cfr. BONFANTE: op. cit., p. 272.
Il fondamento giuridico di un taie trattamento
sembra debba risied_ere nel principio della legittimit�
di una sorta di � occupazione )) analoga a
quella che giustificava la apprensione !lei � bcna
vacantia )). Occup1azione che non era la stessa cui
qua1unque soggetto veniva abilitato n�i confronti
della res nullitts di diritto comune (re.~ mill,ius
erano anche le cose pubbliche, ma nel senso che
non potevano ess~re concepite come oggetto della.
propriet� �privata) ma che appellava a una preli�
minare condfoio iuris in cui lo Stato era preventivamente
costituito, per la priorit� di ascriversi le
propriet� che fossero temporaneamente sprovviste
di titolare. Questo principio che doveva nei secoli
successivi svilwpparsi nella. teoria. del diritto pubblico,
pare si sia fatto strada nei p>rimissimi tempi
dell'impero: difatti la devoluzione della pars caduca
haereditatwrn risale a disposizioni della, lew
Iulia et Papia Poppeia, ed in origine quella successione
che competeva al :fisco era stata devoluta
all'awarium. Giacch�, cosi come lo ius fisci fu il
prodotto di una evoluzione storica in costanza del
l'impero, e la struttura e la fisionomia. del fisco si
andarono col tempo p�erfezionando, il fiscus awsaris
super� ma non obliter� l'aerarium il quale
continu� a sussistere, come tesoreria e con varie
suddivisioni, fino a tardissima epoca imperiale
(sacratissimum a.erarium). Augusto anzi istitu�
l'nerariurn militare e lo aliment� colla vigesima
hnereditatum e la centesima rerum venialium.
Si operarono poi le differenziazioni tra la res
privata principis e il patriinonium principis la cui
precisa natura � �disputata. 1Si � ritenuto che i
fttndi patrimon4ales fossero le terre del IFisco
(1SAVAGNONEJ: � Le terre del ,fisco ))' 1902, p. 58)
ma pu� dirsi che per .quanto si riferisce a.ll'ag�er
pu,blious l'Imperatore -e �quindi il Fisco.-venne
ad essere sostituito nella condizione in cui anteriormente
versava il popolo romano (cui del resto
egli costituzJ.onalmente succedeva ai sensi della
lew de imperio) talch� Gaio, nel citato suo frammento,
aggiunge esattamente alla locuzione � populi
Romani>> quella: � vel Caesaris >>.
Nel momento storico in cui il Fisco raggiunge il
suo completamento di struttura si presenta come
un complesso di uffici distribuiti nelle varie pro
vincie dell'Impero (stationes fisci) e composti di
ufficiali amministrativi e di consulenti e patroni
legali -advocati fisci -tra cui tenne luogo pri
mario e degna celebrit� Papiniano, di cui furono
assessori Paolo e Ulpiano.
Degli adrocati ftsci si occupa un titolo speciale
del Oodex, riportando quattro costituz.ioni �(di
Antonino, di Valeriano e Gallieno, di Costantino,
di Valentiniano e Teodosio) che principalmente riguardano
la facolt� �per �l'avvocato del .fi.sco di
concedere la propria opera a privati, purch� non
contro il fisco.
A questo punto si attua il principio deUa. rap
p:resentanza dello Stato, come soggetto patrimo-
niale, nei giudizi civili, e �per la difesa dei di.ritti
soggettivi riconosciutigli, in via di privilegio o
meno, dall'ordinamento giuridico.
6
Una sorta di equivalen:za, agli effetti della giuri�
sdizione, tra il maggior soggetto e gli altri soggetti
di diritto deve essere sta.ta conseg.uita, per effetto
della pienezza dei tempi, della matu:rit� civile,
della hurnanitas degli imperatori, in modo felice
se Plinio il giovane (piuttosto deferente amico che
adulatore) pu� rivolgere all'imperatore Traiano
queste significative parole: � FJodem foro utuntur
principatit8 et libertas. Qu,aeque praecipua tua
gloria e.st: .sacpiu.s vincitur fi.scu.s, cuiu.s mala
cau.sa numquam e.st ni8'i .sub bono princ,ipe >>
(Oraz. 11, � XVIII).
8) L'equilibrio massimo raggiunto dalla civilt�
dell'Impero, nel senso che tutti gli abitanti furono
cittadini (Caracalla), tutte le genti che etnicamente
lo componevano non ebbero differenze, gl'Imperatori
poterono raggiungere la porpora senza. riguardo
alla nazione di provenienz� restando regola
per tutti il diritto e la tradizione romana; si alter�
e venne a perdersi per il prevalere progressivo
dell'elemento ellenistico orientale.
Da Diocleziano in poi, con pociie eccezioni, la
fi1gura dell'Imperatore and� mutandosi in quella
di un monarca assoluto appunto del tipo orientale,
e quanto pi� essa assunse lineamenti autocratici,
tanto pi� la forza dell'impero si affievol� e le istituzioni
andarono declinando e confondendosi. Dimodoch�.
gli a:ppellativi diretti a qualificare la
persona dell'Imperatore (dom'inu.s) piuttosto appaiono
soddisfare ad una enfasi cortigianesca
tendente al bizantinismo, che significare una realt�
che fosse nelle cose.
Comunque, quale che fosse la involuzione dell'impero,
il tesoro apprestato d11lla ela.borazione
plurisecolare del diritto romano non venne dissipato,
anzi si sent� il bisogno di ancorarsi al diritto
come a qualche cosa di fermo e di certo e
cos�, in tarda epoca, si ~pervenne a richia.mare, diversamente
assumendolo,, il concetto di :quello
iu-<s re.spondendi che gi� �Augusto ~ a finalit�.,
invero, politiche -aveva concesso a taluni giureconsulti
suoi amici, e che Adriano -il sistematore
dell'editto perpetuo -avev� riconosciuto a quelli
ritenuti i pi� degni.
Una celebre costituzione di Teodosio e di Valentiniano
III attribu� valore di leggi ai responsi di
Papiniano (l'advocatu.s fi.sci) di Ulpiano, di Paolo,
di Gaio e di Modestino : �. evidente che il contenuto
dei responsi che implicava a sua volta la
elaborazione e la sistemazione degli istituti, resulta.
va vincolante �per la forza. non pi� dell'opinione,
ma addirittura della legge.
L'indirizzo di Teodosio condusse alle compilazioni
(cod. theodo.sianu.s) che Giustiniano doveva
in seguito universalmente completare; ma il Diritto
gli va debitore forse di ben pi�; delle seguenti
dichiarazioni: � Digna vom e.st maje.state
regnanti.s legibu.s alligatum et principem profiteri.
Adhuc de auctoritate iuri.s no.stra pendet auctorita.
s, et revera maiu.s imperio e.st .submittere legi��
bu.s princ,ipatum �. (�In codice Iustinianeo �,
I, 14-9).
Il contenuto di questa costituzione fissa il punto
toccato dalla evoluzione del diritto :pubblico dell'impero
e ne consegna. i resultati al tempo futuro.
Se pure � vero che l'imperatore si limita ad affermare
generioc!Jlmente ,('vom); nell'1indicare ci�
che egli ritiene essere � d�ignum nuije.st<ite gi� in
primo luogo esprime un concetto che ampii.amente
si diffonder� nel medioevo circa quanto si � addice
� alla sede imperiale sotto il profilo dell'etica
; ma nella specie egli riferisce la dignit� a coscienza
giuridica, col definire �quale sia la giustificazione
dello Stato e da quali elementi dipenda
non solo 1'�� azione � ma la situazione stessa del
soggetto im~perante. Lo Stato � stato giuridico; la
sua autorit� dipende dall'autorit� del diritto e il
sottoporre lo stato alle leggi o� la pi� alta affermazione
della sovranit� (m,afu.s imperio): in quanto
lo Stato sottomette s� medesimo, e si autolimita.
Se, come abbiamo pi� avanti osservato-, la situazione
istituzionale della fase cesarea dell'impero
poneva l'imperatore extra iu.s, e in tale condicio
lo confermava indirettamente lo sviluppo storico
del Fisco, il successivo prevalere della concezione
autocra.tica va.leva dedsamente a porlo .supra itt.s.
Per cui i rapporti giuridici che si potevano stabilire
colla persona dell'imperatore potevano essere
tali soltanto a met�, nel senso che erano
sprovvisti di pra.tica sanzione.
Il concetto per cui i rapporti fra il �principe,
privata persona, e gli altri soggetti di diritto potevano
incontrarsi nella sfera di un diritto senza
sanmone, ma pur diritto in linea teorica, si
andava. cos� facendo strada come si faeeva strada
la dottrina di uno iu8 n�tura.Ie, contrapposto
allo iu.s civile (diritto positivo) per cui, ad esempio,
quantunque la schiavit� fosse giuridicamente
sussistente per lo iu.s civile; tutti gli uomini
nascevano liberi, e tali, nella sfera dello iu.s
naturale, dovevano considerarsi.
La costituzione Teodosiana contempla per implicito
la ,questione per quanto rigu�rda il principe,
e la risolve nel senso di legarlo personalmente
all'osservanza della legge comune, quindi del diritto
positivo (legibu.s alligatum et principem).
Per quanto poi riguarda l'assunto della nostra
trattazione, � da dire che Teodosio, programmando
la totale sottoposizione alle leggi del principato
e dell'imperatore (e ribadendo il principio in concreto
col prescrivere altrove: � Ood. Theod., I,
1, Contra 'iu.s re.scripta non valeant, qiwcumque
modo fu.erint irnpetrata �), pronuncia l'assoluta
parit� tra i soggetti privati e lo Stato di fronte
alla legge ; il che dovr� conseguire la sua realizzazione
negli stati moderni non per atteggiamento,
facoltativo ed eventuale, del sommo imperante;
ma per necessit� connaturata agli ordinamenti
giuridici.
9) Di conseguenza :
a) La evoluzione giuridica dell'impero romano
port�, nel suo progredire nel tem!'io, attrave1�so il
Fisco, gradualmente autonomo, a distinguere �ielfo
Stato una soggettivit� patrimoniale sostanziata di
diritti singolari e a sottoporlo in questa veste, per
i rapporti coi privati, alla giurisdizione.
m:: :::::M& ,&&JR':&Q&&W! &.&i& ::::::W HM&!,,&:: :&i&i&i ::f&&if :&&k&&&&&:::::: G&ill&@L&,
__. 7 __.
Da un tale stato di cose deriv� la creazione istituzionale
delle stationes fisci e dell'advooatus
fisci, con funzioni di consulente aU'ir�terno e di
patrono e difensore di fronte ai terzi, nei rapporti
colla giurisdizione. Gli advocati fisci erano giureconsulti,
tra i quali tenne luogo eminente Papiniano.
La situazione non cambi�, anzi si consolid� nell'estrema
fase dell'Impero� in cui presero vigore
di leggi i responsi dei giuristi, e in cui Teodosio
afferm� il principio dello Stato giuridico.
b) Dal che � destinata a prendere consistenza
nel futuro:
1� la tendenza a considerare certe potest�
dello Stato alla stregua di diritti soggettivi sovraipposti
alla sfera del diritto comune e allo stesso
facenti eccezione (privilegi);
2� la tendenza a precisa.rsi in dottrina del
fondamento di certi diritti comunica.ti a.I Fisco
dalla� posizfone giuridica, dell'Imp1eratore (quale
veniva storicamente a resultare a.nche dal trasferimento
nella di lui persona delle potest� e dei diritti
del popolti Romano) in particolare, la aoquisizione
della successione dei privati e la validit�
della alienazione della cosa altrui.
Il fondamento consisteva nell'ammettere, �potenzialmente,
una sorta di dominio eminente del popolo
romano e del principe sulle cose oggetto del
diritto dei privati. Di qui un'affermazione contenuta
in una costituzione (gTeca) del divo Antonino
: � io sono il padrone del mondo � Eyw .ev
-r:ov u6fJ.ov uvewi;, : riferita nel Digesto alla Lex
Rhodia de iactu (D. 14, 2, fragm. 9) e un'altra
di Giustiniano (C. 7. 37; nel de quadrienni praescriptione
>>: �omnia principis �) e sulle due
svolse ampio commento la Glossa.
(Invero Giustiniano a:ppare aver dato, aUa pro
pria, una portata ristretta in quanto soggiungeva:
sive a sua substantia, sive ex fiscali).
3� La tendenz.a a ritenere come esistente una
sfera giuridicoietica, superiore a quella in cui
operava il diritto dell'imperatore e nella quale
perci� anch'egli poteva essere, sotto l'aspetto pu
ramente morale, v�ncolato. Tale sfera era quella
dello ius naturale costituito con apporti di dottri
ne filosofiche e di elementi dello ius genUum, diver
so peraltro da quello ius gentium che nel diritto
romano classico, ad opera del pretore peregrino,
incorpor� nel diritto romano quiritario istituti
propri di nazioni straniere. Q'uest'ultirno era., nel
l'origine e nella traduzione, diritto positivo;
l'altro result� dalla estrazione dal diritto in ge
nere e quindi dallo stesso diritto romano, di prin
cipi generali inerenti a regole fondamentali della
convivenza civile (cfr. D. �de iustitia. et iure�, 1).
Venivano in tal modo ad essere tracciate per
sommarissime linee, quattro sfer-e giuridiche ri
s1pettivamente sovra.pposte: una del diritto co
mune (p�rivata-sociale), una del diritto statale
patrimoniale in cui si precisavano diritti sogget
tivi singolari in via di eccezione (privilegi), una
terza che riguardava, il fondamento . di tali diritti
sog1gettivi in rapporto al diritto comune e ne costi
tuiva la base; una �rjuarta. in cui il dirit~o veniva
considerato al lume di princip� etici, e questa era
� sfera di salvezza � perchi� idonea a porre limite
alle altre, influendo la forza morale dei ~principi
in esse contenuti, sulla condotta personale del
supremo imperante.
II. -L'EREDIT� DEL DIRITTO ROMANO
PREMESSA
L'Impero romano cadde materialmente e ad esso
subentrarono le nuove genti, in un primo periodo
caotico, in cui � la lotta di tutti contro tutti � fu
la maggior verit�.
Ma nel momento in cui il torrente barbarico cominci�,
come era storicamente necessario, ad �facanalarsi;
e le nuove convivenze a darsi una forma
; venne fuori il testamento col quale l'Impero
Romano ~e �quindi la compilazione bizantina avevano
benificiato le genti dell'avvenire, di tanto
diverse: il complesso delle norme giuridiche racchiuse
nel 001.,pus iuris civilis.
Se le diverse genti le compresero e lo utilizzaJ>
ono a modo loro, le norme in esso elaborate e
ricevute erano ormai acquisite all'umanit�, tanto
pi� che il principio dell'Impero non venne meno;
d'allora in poi il Sacro Rom~no Impero rimase in
vita non tanto per forza materiale propria quanto
per la forza del diritto e della tradizii.one, fino ai
tempi moderni.
Il Corpus iuris fu la legge universale s� del rSacro
Romano Impero come dei nuovi innumerevoli
aggregati e cos� come la nuova civilt� si svolgeva,
quella legge si adattava alle nuove necessit� per
via di commenti e di aggiunte marginali ad opera
dei giureconsulti del tempo~ Tale fu la Glossa:
un commento.
Occorre notare che nella, lotta che si svilupp�
dopo la caduta dell'impero romano emersero non
gi� i popoli -che in gene��e non avevano altra
fisionomia se non quella etnica -ma i caipi, a lor
volta in lotta per la supremazia di uno sugli altri
che per�, quando conseguita, non era tale da eli
minare la potenza di questi altri e di dare a quel
l'uno il potere assoluto. Costui, una volta acqui
stato il potere, ricor:r-eva al diritto .per consoli
darlo e legittimarlo, e gli altri pure ricorrevano al
diritto per legittimare e giustificare il loro.
Si a-veva una coesistenza di poteri ciascuno a
propria origine, in uno stesso territorio, tra. il
mona;eca e i suoi compagni (comites). Cos� sorse
il feudalismo che si affrett� a documentarsi dal
punto di vista legale. Il monarca o l'imperatore
sosteneva il proprio diritto soggettivo a uno sta
tus personale d�a�l quale derivavano il diritti sin
golari sovrastanti il diritto comune, e la. esclusi
vit� di comunica:re gli stessi ad altri {investiture),
per il che faceva leva sul dominio ; il feudalismo a
sua volta affermava uno status simile, preoccupan
dosi della relativa perpetua.zione ; e perci-� -caip
tava a suo vantaggio gli istituti del dominio, della
successione, dell'enfiteusi e del fidecommesso.
,n diritto pubblico de!ll'epoca era quindi la
materia del diritto privato e del diritto romano
veniva.no utiliz,zati e volti alle nuove finalit� gli
] m;
::::::i. :::&AL:: ::::fil
&& fu&&
'
-8
istituti privatistici, assunti d'altronde nella sfera
del privilegio in cui solta.nto risiedeva potenza e
libert�; d'onde l'ambizfone per gli individui ad
affermare o a costituirsi per via d'investitura lo
stato civile che condizionava il privilegio: -la
nobilt� -e per le collettivit�., aspiranti a autonomia,
le immunit�,. Il fou�a.lismo fu pianta tenace
appunto perch� i principi successori che esso
aveva 3!Cquisiti lo perpetua.rono di secolo in se,colo ;
per venir meno dovette venire meno tutta una
classe dirigente.
La storia del diritto non segue� la vicenda del
tempo in senso materiale, ma quella degli ordinamenti
giuridici e delle loro crif;i ; cio� del passaggio,
rviolento o meno, da quelli di un tipo a
quelli di un altro tipo.
A seconda degli stessi vmriano i principi attinenti
alla difesa e a.Ha assistenza legale dello
Stato. Ora di crisi importanti ce ne sono state,
dalla caduta dell'Impero romano, due; una:
quella. che si pales� nella Dieta di Roncaglia e
nella guerra condotta dagli IHohensta:ufen contro
i comuni Lombardi, che mise sul tappeto le pi�
importanti ,questioni poste dalla coesistenz,a dell'impero
fenda.le, della tradizfone roma.nistica e
della indipendenza comunale; l'altra: che si pronunci�
per l'ruffermarsi e il prevalere delle dottrine
giusnatura.Iistiche, giustificanti il sorgere
degli stati moderni. Ambedue non prescindevano
dalla eredit� del diritto romano : la prima per
premessa; la seconda poich� il diritto naturale
fu elabora.zione, in senso filosofico, di quei
principi.
A) IL MID�noovo -LA DIETA DI HoNcAGLIA
El I GLossA'rom -Lo STATO PATRIMONIALEJ
1) Il feudalismo franse il principio della unit�
d'ella giurisdizione legandola al territorio sul
quale si spiegava un diJritto reale del titolare del
feudo. Ne deriv� il problema della coesistenza e
della estensione di una giurisdizione generale in
rapporto a tali giurisdizioni p1arziali e, posto il
termine della realit� della giurisdizione, della
natura di ,quei diritti �reali che potevano ascriversi
all'Imperatore, o alla Corona, nei confronti del
feudo. Donde il principio di una controversia tanto
nel campo della politica che in quello del diritto,
e la necessit� che l'imperatore fosse assistito
da giureconsulti; anche per la elaborazione
delle norme di legge, dal momento che la iurisdictio
significava non solo la. pronunzia del diritto
nella controversia singola ma altres� la dichiarazione
del diritto come norma generale, assommandosi,
nella persona dell'imperante, anche
la funzione legislativa.
Cosicch�, in tale ~poca storica venne a deli
nearsi la figura del giureconsulto (( a latere )) in
parte consigliere, in parte difensore e in �parte
giudice, quando non addirittura legislatore, sotto
l'autorit� imperiale; fli tale natura fu lo iu,s re
spondendi attribuito dall'imperatore ai giurecon
sulti dello Studio bolognese, ben pi�, nel suo con
tenuto, sosta.nzfoso che non 1quello concesso da
Angusto e da Adriano ai giuristi romani.
21) La pi� g1�ande controversia dell'epoca si :Precis�
in occasione della Dieta di Roncaglia ed ebbe
per definitori e difensori delle opposte tesi i giureconsulti
dello Studio Bolognese : Bulgaro e Martino.
L'onorario per colui che sostenne la tesi imperiale
(:Martino) fu di un cavallo bardato d'argento.
�Ma giudice fu tutta la Glossa che sanzion�
la soluzione data dall'antag�onista (gloissa ornnis
tenet pro opinione Bulgari).
L'imperatore Federigo Barbarossa cal� in Italia,
come � noto, per sottomettere all'autorit� imperiale
i Comuni lombardi che rivendicavano l'autonomia.
Ma fu vinto e salv� il proprio prestigio
non per via delle a.rmi. Egli era rvenuto in Italia
accompagnato dai pi� potenti signori germa.nici
e la definizione della �questione che egli pose ai giurisperiti,
gli stava a cuore per i riflessi della posizione
propria non solo di fronte ai Comuni, ma
anche d� fronte ai grandi feudatari. La 1questione
ruveva base in quella parte della tradizione romanistico
~ imperiale che implicava -come gi�. abbiamo
osservato in precedenza -l'esistenz.a di un
dominio radicale dell'Imperatore sulle cose giacenti
nell'impero e che veniva confortata specificamente
dai passi delle a.vanti citate costituzioni�
Antoniniana e Giustinianea. Domanda: est irnperator
dorninus rnundi qtto ad proprietatern ? Risposta
di Martino: affermativa. Responso di Bulgaro
: M'l11ndum est snum et res in eo contenta;
sunt suae quo ad iurisdictionern et protectionern.
(Glossa ad constituz. � Omnem � proem. Digest.
Ad legem Rodia de iactu : ad const. � De quadrienni
prrosciptione � ad const.: � ad reprimendum
� liber Feudorum. Extravagantes).
L'imperatore � titolare di un di-ritto dominicale
privatistico, assoluto, implicante la dis�ponibilit�
e la rivindica del � mondo � preso nel suo
insieme, (v. Bartolo in commento successivamente
citato), ,quello che noi chiamiamo il cornplesso territoriale
dello Stato ,gfacch� il mondo, in linea di
principio, si identificava, in quei tempi materialmente
con l'Impero. Il moll'do in senso giuridico
concepito come itniversit�s rerurn. <Ma cos� come
in diritto romano (e �questo fu concetto ulteriormente
elaborato dalla Glossa e .quindi dai postglossatori)
la propriet� di una universitas rerurn
!oggetto) non implicava necessariamente anche la
propriet� delle singole cose che la componevano
(ad esempio il proprietario di un gregge rimaneva
tale � etsi peous non sit siturn � et p'er hoo pat-et cos�
annota Bartolo nel commento alla costituzione:
� A.d reprimendurn � (Emtravagentes ]l'eudoruni:
� Quornodo in laesae rnaiestatis, etc.),
quod imperator recte dicitur dorninus mundi, idest
u,niversalis, lioet singuli s�int dornini praediorurn
su.orum: il dominium delPimperatore, come iprecede
ritenuto, non implicava la !propriet� delle singole
res oontentw in irnperiurn, con che veniva
salvato il principio della propriet� dei singoli,
come stato legittimo e non come stato puramente.
3!Ccidenta.le o di fa.tto. Ma per converso la teoria
�onduceva ad affermare che le cose che non erano
dei singoli rientravano nel dominio imperiale
(confrontare la posizione dei bona vacantia e dei
r11 mnmwmm rrn:l&k&i&: Mi&J.&&P m: :::::mmmmm::::: =&:::::::::::! d&MMJ.::::: &:::Ml
-9
bona crwduca, nei riguardi del Fisco sotto l'im]Jero
Romano) donde la locuzione � dominio � a indicare
�questo speciale concetto, tradotta in �quella
di domaine dell'antico diritto francese e quindi
nella moderna di � demanio >>.
Ci� posto, rimaneva da definire quale dhitto
fosse pertinente all'mperatore nei confronti di
quelle res contentm in imperium che rientravano
nella legittima propriet�, dei singoli. Ecco la se
. conda parte del responso. Le cose erano sum quoad
�iurisdictionern et protectionem. E' da notare
che non viene detta sua la iurisdivtio e la protectio,
ma che si dicono sne le <'.ose quoad iurisdi.cit.
et proteot. (per il che si a.fferma implicitamente
competergli delle stesse la disponibilit� per necessit�
della inri8dictio e dellar prote�tio. 1Espropriaz'done
immobiUare., RequisiZI�on\e)'. 'Qui,; evidentemente,
non si sottrae la dottrina alle concezioni
feudalistiche, per le quali la giurisdfaione
era concepita come un diritto reale, inseparabile
da.Ue cose e dal territorio in cui si esercita.va;
prescindendo da un tale elemento la giurisdizione
non poteva prendere consistenza. E per questa
via la iurisdictio si a.ft'erma plenariamente su
tutte le cose contenute nelFimpero, quindi eminente
sulle giurisdiziioni parziali, dimodoch� le
concez�oni f1eudalistfohe cJ:ie ;la d,ottr~na inlfor�
mano, sono daHa stessa sotto �questo pro.filo superate.
'
Ma l'imperium del diritto il"Omano si � trasformato,
e si convertito nella protectfo, categoria
giuridico-etica.
L'imperatore tenet11r totnm mttnd�um defendere
et protegere (Glossa); ha in mano uno strumento
di forza �che deve impiegai�e secondo determinate
finalit�. Qui si ravvisa patente l'influenza\ del
� diritto naturale >> del quale si ritrovavano gi�
gli spunti nel diritto romano imperiale; e che il
Medioevo elabor� sotto l'influsso delle concez.ioni
cattoliche. I glossatori, commentando le pandette
al de htsNtia e iure, sostituiscono marginalmente
alla parola � natura � (che avrebbe � insegnato >>
il diritto natura.le a tutti gli esseri viventi) la
parola Deus. In tal modo veniva ad operare sul.
l'imperatore e al disopra del diritto, non pi� un
complesso 'di princi1pl� etico-giuridici di formazione
filosofica ma un corpo di precetti fissati nei
testi religiosi. La Glosi;:;a peraltro, intese, facendo
propria la definizione di Aw, a cumula.re insieme
questa concezione con �quelle, anche, del diritto
Romano. (Glossa D. atl, titttl. de iustitia et iure).
Item nota i1t8 naturale ...... d�icri: primo lex mosaioa,
seotmdo instinct1.1,s na.t-/trm ut hic, tertio
itt.S gentium .....
L'imperatore ,quindi, nell'eser'Cizio dei suoi altissimi
compiti, doveva praticare virt� di governante
(imperator debet e.sse olemens_, et man.suetus, qtur
quidem mansuetndo ew httmanitate ilesc�endit. In
ewtran., De Pace Oostantim) e doveva esercitare
l'imperium � in protegendo >> e cio� difendendo i
singoli contro gli abusi del feudo.
.Siffatta concezione dei compiti e dell'opera dei
Monarchi negli ordinamenti europei successivi, si
stabil� e perdur� �presso le popolaz.ioni specie in
Francia e nel Regno di Napoli, ove i sovrani per�
vennero, con questo sostegno, a subordinare a s�
stessi quando non addirittura a rendere nulla, la
potenza dei baroni.
La questione e il responso si limitano alle res
e non vi � cenno dei subiecti imperio. Il vincolo
� p�ersonale � tra l'imperator� �e i s�dd1U era di
a.Jtra natura e discendeva. dalla di lui consacra�
zione cos� come, per le grandi monarchie, discen �
deva dalla consacrazione del re.
Affine era il vincolo della fi<lelitas che legava,
all'imperatore o a.I re, i feudatari (la violaz.ione
costituiva il crimine di fellonia) e tale vincolo si
completava coll'obbligo della corres�ponsione di
prestazioni in cose, danaro o in persone (sovente
effettive, sovente simboliche) che, ricavate dal diritto
privato romano (enfiteusi, canone), erano il
riconoscimento realistico della sovranit� del beneficia.
rio.
Nella comprensi�vit� del responso di Bulgaro e
nella eonforme opinione della.Glossa, avente forza
di legislazione, era implicito il concetto che le cose
non �pertinenti ai singoli si appartenessea-o all'imperatore.
Ma questo era un principio di massima
della stessa glossa non tassativamente fissato
(Accursio, limitandosi allo stretto commento del
testo della costituzione giustinianea. De qnadrienni
prcescriptione, altrove citato. (omnia prinC'ipis)
nota: Ucet fiscaUa et patrimonialia). Occorreva
definire non negativamente, ma positivamente
e affermare quali cose corporali o incorporali fossero
non gi� � eventualmente )) ma � necessariamente
>> del principe ad esclusione di altri sog�
getti.
Veniva qui in questione il compendio dei diritti
soggettivi dell'Imperatore e la loro delimitaz.ione.
Queste le �Regalie�, che il Barbarossa consent�
� continuassero a godere >> i Comuni per la pace di
Costanza. � Quw sint regalim >> definisce la relativa
costituzione -Feudorum,. liber Secundus T.
LVI (armandice, V'�ffi publicce, fiumina nav,igabi�
Ua ... portus, ripatica, vect'igaUa, ecc.) e la dottrina
successiva le divise in maggiori e minori: le
maggiori si riferivano a quelli che chiameremmo
gli attribuiti della sovranit� (e vi fu questione sul
si potessero alienare o concedere in temporaneo
godimento) le minori comprendevano, nell'insieme,
le cose che nel diritto romano erano considerate
pubbliche nel senso che non potevano essere
oggetto di propriet� privata (vedere pi� sopra circa
lo speciale significato che prendeva qui l'espres�
sione di res nullius) e che erano considerate della
collettivit�, (univers,itas) o del popolo romano,
quindi di spettanza dell'Imperatore o del fisco
(i giusnaturalisti dell'epoca e della successiva contestarono
all'Imperatore il diritto sulle cose omnium
comune:s o amm�sero che l'uso delle stesse dovesse
intendersi comune a tutti senza limital!';ione,
a meno che l'imperatore non lo avesse vietato);
venne poi ritenuto come pacifico che le. regalie
minori si �potessero dall'imperatoa-e cedere o in ~
allodio o in usufrutto, a simiglianza di quanto
acc31deva nel diritto romano per le parti fra.zionate
dell'a,ger publicus.
E i:: ::&MI :&�&JHH H:H:!n.nn::::: :: &DiMJ
-10
Le regalie vennero riferite al concetto, formalmente
assunto dalle fonti: del diritto Romano,
della majestas (lex Iulia rnaiestaUs), e l'uso delle
cose cui esse corrispondevano implic� la corresponsione
di� un tributo (gabella), riconoscimento
della maiestas (principio feudalistico).
4) L'ordinamento che cos� si delineava, postulaiva
la difesa. dei dfritti soggettivi dinanzi la
giustizia dello stesso imperatore, difesa che era
nel� contempo affermazione di questi diritti; e
l'opera di giureconsulti. Abbia.mo verificato come
la maggior questione che atteneva allo stabilimento
dei sommi 1principi del diritto pubblico gener:ale
e che noi chiameremmo costituZJionali, fosse trattata
e discussa nella forma di un contraddittorio.
Questi principi, u:na volta stabiliti, valsero a
consolidare non gi� il Sacro Romano Impero che
aniii da qu�l tempo e progressivamente and� perdendo
effettivit� di ordinamento efficiente sino a
diventare niente pi� di un nome; ma altri tipi di
1
Stati __,le grandi monarchie europee -che subentrrurono
nella condizione dell'Imp1eratore, mentre
le repubbliche italiane aC<quistarono l'autonomia
de facto e poscia de iure in base alle dottrine
1
costruite dai postglossatori e perfezionate da Bartolo
e da Baldo da Perugia che proclamarono sibi
princeps la universitas (soggetto) in quanto per
se sufficiens et superiorem. non recognos�cens; convertendo
il problema di autonomia in un p.roblema .
di autodecisione e di possibilit�'.
Sorse quindi lo � Stato 1patrimoniale >> la cui
differenza rispetto a quella che era stata la configurazione
data, al Saciro Romano Impero, mista di
elementi feudali e di elementi apprestati dalla tradiz,
ione romanistica ; stette nella organizz,aiiione,
sempre 1pi� simile a quella degli Stati moderni; e
in una sempre pi� accurata elaborazione di leggi
e di istituti, orientata a un maggiore rafforzamento
del potere regio.
Mantenuto il principio della �pluralit� delle giurisdizioni,
si pu� affermare che la difesa delle regalie
maggiori e minori, davanti alle stesse, fu
preminente funzione del Prindpato. 1Si consolid�
iJ. fisco, istituzione avente orma,� profondissime
ra.dici nel pa.ssato e creden"'iali di legittima,zione
nelle Fonti ; ma non tanto come soggetto puramente
patrimoniale a,vente la titolarit� di determinati
diritti singolari o comuni; quanto piuttosto
come diretta manifestazione della Corona, il
che equivale a dire dello stesso :8tato. E come
tale, attraiverso i suoi difensori, comparirn di�
nanzi la giurisdizione.
Interessa.nte in proposito � il da.re uno sguar<lo,
tra le a,ltre mona.rchie europee, al reame di Na�
poli.
Il reame di Napoli a tipo accentrato aveva ac
quisito nel corso della sua storia elementi propri
di diversi regimi che in esso si er�ano avvicendati,
di quello dei Longobardi (Benevento) dei Nor
manni, degli Svevi, dei Francesi della casa d'An
gi�, degli Spagnuoli delle case di Aragona e di
Borbone. Quindi gli istituti del reame di Napoli
possono essere presi come termine medio di pa
ragone.
La ~fagna Ouria che poi si chiam� Gran Corte,
trattava gli affal'i criminali e la Regia. Camera
della Sommaria (di origine Longobardo-Normanna,
presso i Longobardi la � Camara >> era una
specie di era,rio) quelli i11 cui fos�l:e parte il fisco.
L'advoca.tus fisci, la cui istituzione pare si possa
far risalire a Guglielmo I interveniva, oltre che
presso il 'fribunale detto dell'Ammirato (Tribunale
di diritto marittimo con giurisdizione civile
e criminale) nell'uno e nell'altro: fis0i advooatit,s
adsistet tam in Magna Curia, quam in Regia Camera.
Sed postea ob oa1isarum moltUudinem ac
rarietatem cttm unus par non esse videretur, duo
creaU fii.ere, alter iit inoumberet negoti,is pub lici
patrimonii in Regia Camera .. alter criminum animadversioni
in Magna Curia. (RAPOLLA: �Commentaria
�De Iure Regni Neapolitani �, Napoli
1778, Tomo I, p. 110).
L'advocatits fisci nell'Impero romano primus
erat inter alios advocatos, unde non prohibebatur
fav'Ore privatorum postulare durnmodo controt:er�
sia non esset contra fiscum (ibid.) ma con disposizione
data, da Ferdinando I, confermata da Filippo
II, una tale facolt� fu esclusa dAtplioi ratione
-continua il trattatista -: primo quia
advocatus fiscali8 moltitudine negotiorum, ad
proprittim offi1oiu.,m speotantium. detinetur. Sec'undo
qit4a e pnblioo ,salariwm habet. Errunde V'erisimile
est evenisse ut apud nos dignitate advocatus
fisci ipsis iudicibus et magistratibus aequipararetur
et citm iisdem unum idern que collegium, S'�Ve
tribuna! constitueret (ibid).
Pertanto l'avvocato fiscale, a difesa delle regalie
maggiori e in pa.rticolare del diritto che si appa1
�tiene al principe di perseguire i rei affinch�
vengano giudicati (tale attivit� era in diritto romano
materia d�lla funzione questoria), interviene
e conclude dinanzi la giurisdizione criminale; a
difesa delle regalie minori, inte1"viene e conclude
dinanzi alla giurisdizione speciale civile nelle
cause in cui ha parte il fisco.
E' da a,ggiungere che all'avvocato :fiscale era
demandata anche un'altra funzione: quella di avvocato
dei poveri. Ci� derivava dallo speciale carattere
che era venuto ad assumere il potere del
principe (protBotio) e del quale era una delle manifestazioni
la beneficenza.
In tale stato ritrovarono l'istituto gli ordinamenti
giuridfoi moderni.
B) -IL 1GIUSNATURALISMO
Gli Stati Moderni
1) Il complesso movimento del diritto naturale
va collocato : nella sede delle opere a carattere
giuridico, che proseguivano l'indiriz,zo tr'attatistico
segnato dai postglossatori: nella sede delle
opere a spunto filosofico politico che p~tevano
essere aP'preziiate anche sotto il riflesso giuridico e
che influirono nel campo della politica, intesa
iri senso concreto, e dettero in questo campo alimento
alla crisi della rivoluzione francese.
b::::: ,J&d ~: :&&& ::J&& :::d&: ;, m,,,,, :::::Mi mmmn rmH rnmumm: !W FJ1::
'
ibldi& Miii &di &Mi& lll@:il +p iliib&MEZF "25
-11
-,
Il movimento fu di elaborazione e fu lento, dur�
per tutto il 17� e il 18� secolo. E va detto che la
� direzione degli studi si spost� dall'Italia all'Europa
centro settentrionale; alla German,ia e al1'
Austria {Wolif, Pufl'endorff, He'.inecdus), �ailla
Olanda (iGrotius, Voet) e all'Inghilterra (Hobbes)
per quanto riguardava il primo indirizzo, e per
quanto riguardava il secondo ana Francia (1Montesquieu,
Rousseau).
S'ulla base dei principi riferiti nelle Fonti a proposito
dello ius gentiurn, si intese a comporre innanzi
tutto una soda di diritto generale buono
per le relaz.ioni fra i membri di vari stati e tra i
va1i stati, ricercando nelle legislazioni dei singoli
popoli i fattori comuni ; e in tal modo veline
eretto in autonoma disciplina il diritto internazionale
che prese corpo nell'opera, fondamentale di_
Ugone Grozio.
iGi� il concetto del limite all'onnipotenza del re
si era 1posato, al tempo dei piostglossatori, di preferenza
sulla categoria dell'iu.s gentiurn, limite
che poteva essere rimosso soltanto dal ricorrere
della iumta causa. (Avverte Baldo: Irnrperator
dominia aurerre non potest' q'lkia dorninia sunt
de iure gentiurn).
Ma dalla verificazione di eguaglianze radicali e
fondamentali nel diritto dei diversi popoli, si pervenne
a concludere esserci nel diritto degli individui
situazioni-limite insopprimibili che discendeva.
no dallo stesso fatto dell'esistenro dell'uomo,
quali gli ordinamenti .giuridici positivi non potevano
disconoscere; ma, se mai, incrementare.
Nacque cos� la distinzione tra diritto naturale
assoluto e diritto naturale ipotetico, tra fisso e
variabile, il che ,riduceva tutto il diritto privato
a un coripo di norme dettate dalla scienza.
del diritto naturale. Il diritto naturale non era
pi� un assieme di precetti etico-religiosi, efficien-�
ti in una sfera superiore al diritto soggettivo del
principe, ma era il compendio dei diritti soggettivi
dell'uomo in quanto tale, diritti che erano � scritti
nel cuore dell'uomo � ,che era.no � lui �conna.
ti )) o << innati ))' che erano mezzi per l'esplicazione
dei suoi doveri.
Alla nozione e alla elaboraz.ione degli stessi
si poteva pervenire mediante la � 1pura ragione n la
� retta ragione J> ; con questi criteri direttivi si
composero trattati dove i diritti stessi, assoluti
e ipotetici, venivano formulati e illustrati.
Ma quei giureconsulti, ci� facendo, si ritrovarono
ad a.vere raizionalmente riepilogato i princi:p'i
e gli istituti del diritto romano, giustificati al
lume della retta ragione o della speculaz.ione filosofica,
e per ci�, ~frondati delle pa.rti storicamente
caduche. Con tale c�a;rattere si presentarono i tll"attati
degli elernenta iuris naturalis et gentiurn, e
il diritto romano fu ritenuto come la maggiore
esemplificazione di diritto naturale sino ad esserre
considerato, addirittura, la � ragione scritta �.
.Questo orientamento del giusnaturalismo proprio,
come abbiamo accennato, ai giur�econsulti
di nazione germanica, influ� profondamente sulle
concezioni del diritto privato; nel senso che
ebbe di mira come primo dato l'individuo in s� e
per s� considerato, col suo patrimonio di diritti
connati, e quindi come secondo dato naturale la
societ� civile, in 1quanto necessario complemento
dell'individuo, essere naturalmente fornito di appetitus
societatis (Grozio).
Si giunse a concepire la societ� addirittura
come un vivente organismo, da� Grozfo in 1prin:
cipio, e pi� che da altri da Tommaso Hobbes le
cui concezioni � organiche J> sono vive pur oggi.
Peraltro, l'orientamento non attacc� lo Stato,
quale allora si presentava, nel senso della necessit�
razionale di mutarne le basi di struttura e la
fisionomia. Si sostenpe piuttosto la necessit� di
imprimere alla sua azione e aUe sue istituz.ioni
un moto che imporrtasse le migliori garanzie, il
pi� forte rispetto p�r la personalit�. dell'uomo e
lo sviluppo delle sue naturali facolt�; e per� la
indispensabilit� delle riforme, specie nel campo
della giustizia criminale in cui la severit� e spesso
l'atrocit� delle �pene e delle procedure vulneravano
1quel principio.
Vi furorio Principi che le necessit� non disconobbero,
e che in taluni paesi si misero su questa
via; per il che lo Stato �patrimoniale assunse atteggiamenti
di libera.lit� e di paternalismo. Esempio
tipico l'Impero d'Austria, sotto Giuseppe H
(nonch� il Granducato di Toscana retto da p['incipi
della casa di Lorena) nel quale ebbe grande
credito ufficioso l'opera. del giusnaturalista Heineccins
e quindi dello Zeiller, e che in tempi �pi�
tardi quando anzi, per effetto della iniziata restaurazione,
la reazione a. certi princiipi politici
del diritto naturale dominava, nel Codice Penale
Universale della .Monarchia condiz.ion� la imputabilit�
e la responsabilit�, penale alle .possibilit�
di raziocinio, e introdusse una diminuente rimasta
famosa , quella da concedersi al reo �la cui educazione
fosse stata molto trascurata�.
2) Ben diverso fu l'orientamento francese che
influ� invece sul diritto pubblico, in modo da determinare
anzi il nuovo diritto pubblico europeo.
Il punto di vista costituzionale venne esposto
nell'Esprit dcs lois che, come � noto, fiss� in materia
definitiva, il principio della divisione dei poteri
eon che si sovvertiva ab irnis la impalcatura
degli antichi stati. Il Barone de Montesquieu, appartenente
dalla nobilt� di toga, (dal 1716 fu Presidente
del Parlamento di Bordeaux) tradusse in
una opera non fatta 1per gli sp�ecialisti ma per
tutte le persone colte, ed in modo universalmente
accessibile, il concetto �del pouvoir sottointendente
indipendenza e possibilit�, di controllo, quale
si era con secolari esperienze e con secolari lotte
con la Corona, andato precisando nella giurisprudernza
dei Pa.rlamenti e in particolare di �quello di
Parigi ; organi ,giurisdizionali.
Su altro fronte si dispieg� la offensiva filosofico-
politica contro il vecchio regime che gi� rpr�ma
del1a Rivolu~ione, erai nell'oTiinione stessa
della classe dirigente, tramontato. Si prenda per
pi� autorevole vessillifero il Rousseau. L�� dot-_
trina 1giusnaturalistica, altrove ciostr'llita., ebbe
qui la sua popolare divulgazione e fu portata alle
estreme conseguenze. L'individuo � tutto, e nello
stato di natura � perfetto ed t� buono, � lo stato
:WH!P = :::::::::: a&.f:: &i&& fr.i&:: :&& fufui&i JJ.M MMi LZL&L&
dii! +777 ''tNJill
...... 12
di societ� che comincia ad umiliarlo e a renderlo
cattivo; ed � poi lo Stato che definitivamente lo
OP'prime.
Purtuttavia tanto lo Stato che la societ� sono
necessari, nella societ� l'uomo deve comportarsi
in maniera da non ledere i diritti del s�uo vicino,
lo 1Sta.to deve limitarsi esclusi1vamente a ga.rantire
questa situazione di cm::e. Individualiti�. significa
patrimonio di diritti. naturali, societ� significa
godimento di questi diritti nel necessario
reciproco rispetto, 1Sta.to equivale a sicurezza e a
opinione di sicurezza, con che i diritti sono garantiti
e possono liberamente esplica.rsi. Al di fuori
di 1questi precisi termini, ogni ;Societ� � degenere
e ogni stato � illegittimo. Gli uomini liberi patteggiano
in questi termini la consociazione e la
sottomissione allo 1Stato.
Sotto l'effetto e l'influsso del duplice indirfazo,
si determin� la sost�tuzione di un regime ad un
altro. Mentre le teorie del contratto sociale indussero
la sovranit� 1popolare e la formazione di leggi
fondamentali in cui erano programmate le basi
della costitrnzione degli Stati e della pubblica. convivenza,
la concezione di una ristretta attivit�
dello Stato limitata al punto della sicurez,za esterna
e interna (amministrazione delle forze armate
e della giustizia, specie criminale); le dottrine del
Montesquieu, pi� vicine alla struttura dello Stato,
additarono il mutuo equilibrio e controllo, ga�
ranzia di libert�, di tre .pouvoirs condizionati
dalla legge: di quello che la legge forma (legislativo),
di quello che la legge eseguisce (esecutivo),
di quello che la legge applica in funzione di giudizio
(giudizirurio).
3) Quando si consideri la evol;uzfone storica
del diritto in rapporto al problema che ne occu1pa
e coerentemente alle premesse fatte al principio
di questa tratta.zione, e d'uopo concludere che i
presupposti per cui lo Stato 1possa diirsi effettivamente
sottoposto alla giurisdizione non ricorrono
se non quando lo Stato, come nel tipo moderno
originato dal movimento delle idee ora
espresse, attui il principio della sovranit� del potere
giudiziario. Ohecch� si possa affermare in
contrario, � insopprimibile verit� che, negli ordinamenti
del tipo precedente, lo Stato, non diviso
al vertice nei suoi poteri, non i� giudice ma parte,
cosi come il fisco non era parte, ma potenzialmente
giudice.
D'a.ltronde la limitazione dell'attivit� dello
Sta.to al mantenimento della sicurezz.a, concentra
su tale obietto tutto l'imperiulfn. PertEmto, �quando
� che, alla stregua di queste concezioni, lo Stato
potr�, trovarsi in condizioni da soggiacere alla
giurisdizione che � sovranit� ? La questione non
pu� essere r.isolta mettendo pr:imieramente in�
nanzi un cTiterio soggettivo, come poteva esser
fatto 1per i regimi anteriori. Le garanzie per il
privato non consistono pi� nella introduzione nel
concetto dell'�nperiitm di principi intrinsecamente
validi a temperarlo (protectio) o nella, posizione
di norme etico-giuridiche operative da una sfera
sovrapposta a quella del diritto comune; n� ipi�
appare esatto l'a-sserire che lo 1Stato possa in de
-
terminati rapp01'ti per cosi dire � declassarsi 1>
alla condizione di privato e ci� per volere del
supremo imperante: il carattere del pou1J�oir �
rigido iJ?. quanto fissato dalle leggi e non � pla.stico
�, e se vi sono prip.cipi d.i _<?r�line generale
che debbono ispirare il tenore delle leggi, questi
sono dati dalle norme costituzionali; nel mentre
la sovranit� dello S'tato in genere � intrinsecamente
sostenuta dal principio �della sovranit�. popola.
re, per il che gli orientamenti etico politici
del .corpo sociale sfociano di necessit� nelle leggi
positive.
Deve, perci�, essere posto primariamente avanti
un criterio obiettivo dato da quella materia che
non � afferente direttamente a.Ila sovranit� e che,
teoricamente, potrebbe gerire il soggetto che sovrano
non �.
Gi� il vfolf, giurecons�ulto giusnaturalista, poneva
l'accento su tale elemento obiettivo, nell'affermare
che : � Rex quoad aotus regios, tam quam
rex; quoad actus privatos tamquarn priv'(J;ta
persona spectandns, consequenter quoad actus
privatos non fruitur nisi iure privato �.
Con la citazione di questa prroposizione -dalla
quale si prende lo spunto per ulteriori sviluppi ha
inizio la parte specia.le di un'opera, che i� dovuta
a un giureconsulto � costruttore �. Di lui �
d'uopo immediatamente parlawe, sopratutto ,per
porre in evidenza la lucida continuit� del suo
pensiero colla storia delle idee giuridiche, prima
ancora di dare uno sguardo d'insieme a istituti
simili a quelli da lui creato in Italia, vogliamo
dire di Giuseppe Mantellini, emerito fondatOTe
della Avvocatura Erariale del Regno d'Italia.
C) -L'CiPEIRA DI GIUSEPPE .MAN'l'IDJ,LINI
GIUREJCONSUL'l'O
1) Come � stato osservato pi� sopra, l'Italia
che coi postglossatori aveva mantenuto quella direzione
degli studi del diritto, universalmente
conseguita all'epoca della Glossa insieme -allora
-all'effettivo potere che, .nel mondo imperiale,
la direzione stessa conferiva; assist� alla � emigrazione
� di tale direzfone e 1primato ad altre
zone dell'1Europa, nell'epoca in cui il diritto naturale
si afferm� come scienza e dette vita. a sistemi
filosofiei e a dottrine politiche nonch�, nella. realt�
storica, a nuovi tipi di Stati.
Si parla di direzione e di primato e con ci� non
si vuole escludere che le discipline del diritto
naturale abbiano avuto autorevoli cultori nel nostro
paese ; si pu� anzi osserva.re che un primato
venne mantenuto in un particolare ramo del diritto
: nel diritto pena.le che gli ita.Iiani originalmente
composero a scienz.a autonoma. applicando
le dottrine del diritto naturale fino ad armoni1z�
zare, nella sistem�zfone definitiva del �ProgTamma
� di Francesco Carrara., la casist!~a e gli ist.itnti
con �quei princi'p� generali.
Ma la scienza del diritto che era stata elaborata
fuori dalla patria, doveva ritorna.rvi, e innestrursi
nel vecchio tronco delle illustri tradizioni nazfonali
; in modo che quella ne ricevesse consolida
-
Z%ii&k &f..iiWWJWAi &&ikliW.k&ikiki -&iiii &ii= ,,Wif ki&2 &WZ!BiR.mlEEmt i.nnf ;;iiiiJ&@H
Wbilifili; wmsrns FR Ti z
= 'Wf5Wf5Wff &El &E E
---"'
mento e questo rinnovamento. Alla esigenza pu�
dirsi abbia soddisfatto l'opera di Giuseppe Mantellini
in epoca tarda, e cio� agli alboTi del Regno
d'Italia. L'O'pera che s'intitola 1� lo Stato e il
Codice civile� destinata a padroneggiare il nuovo
diritto pubblico (Stato) e il diritto privato (meglio
che il � Codice civile >> come nota lo stesso
autore, nella maturit� della sua mente e nella sua
italianit� di giurista -e cio� di cultore del diritto
comune ~poco partecipe di quella opinione,
alquanto semplicistica, che nella codificazione napoleonica
'l'avvisava il superamento della, tradizione
giurisprudenziale), distinti fra loro ma non
estranei, doveva ispirarsi al principio della um,it1�
del diritto e cio� alla concezione romanistica.
Pare pertanto appropriato riferire l'opera del
Mantellini giureconsulto alla cc eredit� del diritto
romano >> poich� il Mantellini, fu anzitutto, .per
preparazione e fede scientific-a, un romanista oltre
ad essere un sostenitore dell'utilit� attuale del
diritto romano. Sono da riferire in proposito le
prorposi:i~ioni contenute nella cc Prolusione >> (,�Relaz.
sulle a-vvoca.ture Erariali �, 1876-1880, n. 75).
� Oome i greci non furono superati per alcun popolo
antico o moderno nel sentimento del bello.
cos� n� prima n� dopo vi � stato popolo che pi�
del romano abbia avuto il sentimento del giusto...
Il sentimento del giusto derivava nei Romani da
quel medesimo istinto che li rese eccellenti nelle
armi e senza il quale avrebbero forse potuto conquistare,
ma non reggere il mondo ...
iSono le leggii che durano ancora, a dispetto di
filosofi e di legislatori, di filosofi che rimangono
alle astrazfoni... di legislatori che possono fare e
che fanno leggi positive, non codificare la scienza.
E' l'alfabeto della scienza, uno strumento di
precisione quello che abbiamo er�ditato dai giureconsulti
romani. I quali, definita la giurisprudenza
la cognizione delle cose divine e umane, la
scienza del giusto e dell'ingiusto, sa,pevano unire
insieme filosofia del diritto e giurisprudenza pratica.
�
Col diritto roma.no si � giureconsulti di tutti i
codici e di ogni paese, e da esso il privato, e con.
esso si apprende il diritto pubblico, come non si
riesce per altro insegnamento >>.
2) Da queste p�remesse gi� si delinea il disegno
dell'opera che accoglie e contempera i .p!rincip'�
della tradizione recente in quanto necessa,ri, e
quelli della tradizione meno recente o pi� antica
in quanto vitali.
Un primo concetto basilare che � desunto dalla
dottrina giusna.tnralistica, � quello che � a,dibito
a indicare la natumUt� dello Stato e la natur�
che gli � propria, insita ed insopprimibile, cos�
come la natura umana lo � 1per le persone fisiche.
�Non pu� lo Stato usare del diritto civile a
mo' dei priv'ati, se non compatibilmente alla sua
natura se non secondo le leggi di sua costituzfone;
o che, dove sia in lite lo Stato, � giocof&za
ricorrere ad altre leggi, che non al codice civile
per cercarvi il principio che gli si addica per temperarvi
le regole del Codice in modo da ridurle
confacienti alla nat1tra e alla costituzione di esso
3
n:mmm mm::::&&& ,&W\nn,,,,,J&
13
1Slf;ato. Poichi� col gius naturale, fra pi� stati,
si ha un'applicazione fra soggetti di eguale indole;
col gius civile si ha lo Stato che pu� aversi
per individuo ma che individuo non �, e il cittadino
che individuo lo � per d~vvero >>.[Si riporta
qui l'Autore alle considerazioni del Wolf:
� Quando si 'Vogliono alle N�azioni applicare i
doveri che la legge prescrive a ogni uomo in particolare
e i diritti che gli attribuisce affinch�
possa compiere i suoi doveri, questi diritti e questi
doveri non potendo essere se non quali la natura
dei soggetti comporta, debbono necessariamente
subire nell'a1pplicaziione un cambiamento
conveniente alla natura dei soggetti ai quali essi
si applicano�. (�Lo Stato ed il Codice civile�,
Firenze, Barbera 1880, vol. I, pag. 1 e segg).
Quale sia .questa � natura >> l'A. nella �� Teoria
dello Stato� (op. cit. � Introd. Libro I �, pag. 16
e segg.) espone: � Ente politioo per fatto naturale,
prima che giuridico, lo 1Stato � e rimane
ente politico, in ogni sua giuridica relazione.
Stato � la persona politicamente costituita in un
da,to paese. Lo Stato ha persona perch� ha sapere,
volere, potere; manca di persona la societ�
che pure ha libert� che esercita e opinione pubblica,
colla ,quale influisce sugli or.gani statuali.
� Principio vifale dello Stato � la sovranit� (ibidem,
p. 26) che ra.ppresenta il diritto del tutto;
superiore al diritto dell'individuo, come l'intero
� I>i� grande che non sia la parte. Impero e giurisdizione,
ecco i due grandi attributi della sovranit�
per lo Stato e nello Stato... ''�
� Autorit�, potest� ; e forza ordinata, ius gladii
o impero ; conosce, decreta, eseguisce. Potestas
iuris dicendi, la giurisdizione pronuncia sul diritto,
ha competenza su quanto le occorre a spiegarsi;
ed eseguisce il suo .giudicato ; ha impero
misto mli iurisdiotio inest >>,
� La prima relruzd.one giuridica dello 1Stato data
dal momento primo del suo costituirsi, per svolgersi
poi storicamente in quella legge che ne compone
l'organo sommo: il Governo, col quale lo
8'tato spiega la sua autorit� e la fa, valere >>.
� ... E' da tenere bene a mente che lo :Stato, 1tti
civitas, � governato non governa: quello che governa
� il potere, la sovranit� la quale a,gisce per
mezzo del re, di ministri, magistrati, prl:lfetti,
agenti; che sparsi nel corpo sociale come i nervi
nelle membra, eseguiscono la mente della sovra-�
nit� che � l'anima che vivifica e muov� tutto il
corpo sociale >>.
.Per l'autore lo Stato ha dunque personalit�
naturale, che non compiete invece alla societ�
(giusnaturalismo) e carattere 1politico che � permanente
e immanente (politeia) organo sommo governo
-e principio vitale -sovranit� -(teoria
naturalistico-organica� di Tommaso Hobbes).
La. sovranit� (sowverainet�. Iean Bodin) non �
pi� la maiesta.s, cio� una sorta di eondizione statica
di supremazia, ma un elemento ideale a-ttivo,
intelligibile in. quanto razionalmente lo" si sco~
pori dalla persona dello Stato, e definibile dagli
attributi che gli ineriscono che sono l'imperiurn
e la 'iitrisdfotio <fU�m imperio mimto (concezi�n� :Fomanistica),
pQ"incip'� a loro volta attivi. �
,,,, &&&UE &iA:::::
@::: '"DZF?? � MF::::
-14
La concezione dello Stato � cos� ordinata ad
unurn come lo sono gli elementi dottrinari che la
compongono (giusnaturalistici e romanistici); pi�
soddisfacentemente di quella che procede dalla
differenzdazdone dei pouvoirs) in cui mentre il
concetto parziale del pouvoir in 1quanto rife..
rito a diversi obietti dell'attivit� statale condizionata
alla legge � sicuramente segnato, meno
sicuramente lo � quello centrale o di essenza, che
appare piuttosto resultare dallo accostamento
concettuale delle nozdoni dei tre pou!Voirs.
,,
3) L'opera consta, oltre alla � Introdu~ione �,
di �quattro parti: lo stato persona o del danno
dato; la legislazione tributaria; i beni, i trasferimenti
e i contratti ; i procedimenti e la competenza.
Non � questa la sede per riepilogarne il contenuto.
Quanto ai criteri di ordine generale � da
osservare che certi principi che informano l'opera
stessa e che costituirono le somme direttive della
giurisprudenza di allora, sono attualmente supe�
rati da quella evoluzione del diritto pubblico che
ha tenuto dietro al corso della storiil!. Ma gli
stessi vanno considerati in rapporto al tempo in
cui furono formulati e al punto di progresso, che
nell'epoca, gli stessi segnarono; rilevando che al
lora la scienz,a del diritto pubblico era per cos�
dire in embrione e si nutriva di elementi pi� poli
tici e filosofici che non giuridici.
La teorica della distinzione fra. atti di impero e
atti di gestione con cui si poneva, riferendosi alla
seconda categoria, la condizione per la quale lo
Stato poteva essere sottoposto alla propria giurisdizione
in condizioni di parit� coi privati; era
come prima abbiamo accennato, implicata nella
ragione �del sistema dello Stato Moderno. E? dunque
logico che il Mantellini abbia. dedicata ad
essa la propria prevalente attenzione, facendone
il motivo conduttore dell'opera.. Ma vanno considerati
sopratutto i termini nei qua.li egli la precis�,
sottraendola ad una sorta di comune opinione
che veniva a prestare allo Stato la .qualit�
quSJsi di :privata persona in certe manifestazdoni
della'sua attivit�; il che contraddiceva al prin-�
cipio della � natura >> dello Stato che, come appunto
il Mantellini non si sta-ncava di ripetere,
non poteva essere ne mai divenire � uomo >> n�
� prestare la propria autorit� contro la. propria
autorit�>>.
All'uopo, egli anzitutto intende a ben circoscrivere
il concetto di gestione che non deve meccanicamente
venire a designare tutto quello che non
rientri nei compiti della giurisdizione e della tutela.
Perci� ha da distinguersi Govierno (autorit�,
impero e giurisdiz.ione) da Ammin�istrazione
di cui la � gestione >> � una sottospecie riserbata
a � tutto ci� che attiene >> a � ra-gioni di possesso
o contrattuali della pubblica amministrazione >> ;
il Governo-autorit�., non pu� convenirsi come per~
sona civile, � bens� nella sua gestione>>.
Di conseguenz.a se lo �S'tato �assume ragione
civile, questa non pu� essere che contingente e pedissequa
>> e << sta bene � che lo 1Stato � in quanto
contratti o possieda, usi del diritto privato, ma
a due condizioni: che usi del diritto privato a
modo dei privati e cos� subordinatamente alle leggi
e ai regola.menti fatti e da fare�, e che � l'Ente
politico si imponga sempre sulla relazione civile
o la modifichi fino a rend,erla com:gatibile con la
qualit� :pubblica dallo Stato mai perduta�.
Cio� la relazione civile o rapporto giuridico
civile, sottintende nella sostanza, dato il carat�
tere del soggetto ('Stato), un rapporto poten�ziale
di diritto pubblico che costantemente la condiziona.
Coerentemente, circa la norma da applicare, lit
regola del diritto civile si integra e completa con
la norma del diritto amministrativo.
� E' dunque vero che per lo Stato non pu�
aversi che uno speciale diritto civile ... che non .�
privilegio ispirato da odio o favor di persona. Il
privilegio � deviazione dal comune diritto, il gius
singolare ne forma parte con l'accomodare le generali
sue disposizioni a peculiari qualit�, a con
dizioni di ceti e di interessi. Sono disegua1glianze
che eguaigliano >>.
Nell'atto poi in cui lo Stato, per tali ben definiti
rapporti, � pa.rte di fronte alla giurisdizione,
non pu� sottrarsi alla condizione comune che discende
dallo stabilirsi fra i litiganti di � un quasi
co.ntratto che obbliga i contendenti a seguire le
sorti del giudizio >>.
E' questa piuttosto una necessit� dell'ordinamento
giuridico.
In conclusione quindi lo 1Sta.to, che non pu� mai
essere riguardato quale privato soggetto, aggiunge
veste civile nella gestione) se in quanto possiede)
se e in quanto contratta) se e in quanto
piatisce. E anche allora senza pr'egiudizio della
sua ragione politica (introduz:., pag. 47-48).
Lo '� Stato e il Codice civile � venne ultimato
quando era stata emanata la legge abolitrice del
Contenzioso amministrativo; da questa circostanZla
� s�piegato un orientamento .generale che men .
tre riceve le dottrine dell'epoca e le salda. alle
tradizfoni del diritto comune, ne infrena gli sviluppi
in eccesso, mirando a costituire allo Stato
-che veniva a competere, nella sede della giurisdizione
ordinaria,� a pari col patrocinio dei pri..
vati, _, solide posizioni di difesa.
Perci� l'A., nella parte speciale dell'opera, de
nega ogni responsabilit� dello Sitato per delitto o
quasi delitto, riferibili all'operato dei suoi funzionari
o agenti in quanto � il funzionario il qua.
le, n� per lo Sfato n� per s� contrae obbligazioue
per la funzione in se stessa; .piu� contrarla e per
s� la contrae, se nell'eseTcizio di essa funzione
ecceda i limiti e contravvenga alla legge, e si ren
da debitore di dolo o colpa in altrui danno. .Ma
se esce e fuorvia dalla funzione non compromette
lo Stato che non gli commise se non quella funzione;
se contravviene alla legge o al r~golamento
fa il fatto suo, non quello dello Stato.~he lo incaric�
di agire prudentemente e secondo la. legge o
il regolamento � (introduz. pag. 109).
Ammette 1' A. la responsa,bilit�i dello :Stato per
danno contrattuale � dove e in quanto lo Staw
assuma veste di persona civile � rispondendo fo
~A&fuci.&::::::::::
::::::::: i
El &fa & mB;;;WWW am wsrn
I a
-15
Stato in questa sfera di rapporti, del fatto del
p['oprio dipendente � ma non pi� o non al di l�
di quanto ne risponderebbe il p!rivato � (institoria).
Infine l'A. vuole che a �Fisco � anche nel nome,
venga sostituito � Erario >> restringendo cosi il
concetto della consistenza :riatrimoniale dello Sfa.
to a quello delle ricchez.ze date dal compendio dd
tributi.
Il rapporto fra contribuente e 1Stato, relativo
alla corresponsione degli stessi, interessa la sfera
politica, e pertanto al proposito non pu� intervenire
controversia dinanzd alla giurisdizione ordinaria.
Soltanto se si sia dato pi� di quanto dovuto,
si pu� far questione circa la restituzione
(quasi ex contractu) dell'indebitamente corrispo-�
sto e indebitamente percetto. Su di un tale principio
si fonda la re.gola del solve et repete ma qui
pli� che altrove si rende �vidente la �pubblica
ragione �, che oppone preciso limite acch�, nellit
occasione della controversia di restituzione, si
venga a dedurre in giudizio la essenza del rap�
porto tributario.
� Il debito del tributo � debito politioo, non vi
si pu� accendere lite se non dopo soddisfatto, ni�
la lite accesa pu� essere definita se non con criteri
erariali. Il giudice che discute la legge di imposta
o che nell'ap1pUcarla trascende da quei cri
teri, trascende dallo Statuto >>.
III.
-L'AVVOCATURA ERARIALE
DEL REGNO D'ITALIA
�SUOI ANTEJCEJDJDNTI ID SUA ISTITUZiIONE
1) Giuseppe Mantellini oltre aU'opera scientifica
svolse opera istituzionale in quanto fu tra
colo�ro che ~etea.'minaQ'ono nel gi01Vane Regno
cl'Itali~ la, is.tituzrone dell'Avvoca.tma, Erariale�;
la 1quale, divenuto egli il [primo Avvocato Generale
Erariale, plasmo ,e orient� verso il f.uturo colla
&ua, preparazione, colle sue teorie. e col suo illumiu,
afo criterio.
L'unit� �d'Italia, corona.yu, il Risorgimento ita-lia:
qo, e il p�rimo problema cui il nU'Orvo 1Sta.to si
trovava di fronte era certamente 1quello di llare
adeg(tmta ris1pondenza istituzionafo alle idee politiche
clhe quel grainde movimentJ01 a.vevano ispirato
; comunque i singoli 1Stati cui il nuovo succedeva,
:pur durante la Restaurazione, non avevano
potuto sottrarsi all'influsso delle ailtrei c�oncezioni
che a loro volta avevano, dopo la Rivoluzione
fo�ancese e durante il periodo naipoleonic'o, dato
luogo ad un nuovo assetto europeo.
L'Italia, sulla fine del '700, non aveva subito un
viiole1nfo� rivolgimento politico sociale e costituz.
ionale ta.l qua.fo lo aNeva subito la Franda., pe.r�
ne aveva risentito il contra.ccolrpo per via, dellai
successiva guerra di espansione della Francia, e
se era stata il campo della, battaglia combattuta
tira. 1questa e lai potenza cihe :i:ap[>re,sentava., rispetto
alla F'ranciw, il principio opposto ; aveva,, suc
cessivamente, nei prop�ri ordinamenti, risentito
l'intl usso de:gli opposti sistellili.
I�n Francia,, come � noto, era s.tata con somma
enel'gfa bandita, lai teorica dellru divisi'one dei poteri,
noz.ione ca1r'din.e dei nuovi tipi di �Stato, ma
nei positiv:i ord.iinamenti che quindi ebbe1 a darsi
<1uella Na.zione, la teorica verme�ad avere una sin
golare traduzione, che im;plic� �un potenziamento
del concetto del po'U�voir specialmente riferito ad
uno dei tre.
Qoosta tendenza, era, come g~� � sfato notato,
insita nel diritto pubblico francese nellru e[>ocia
�anteriore alla rivoluzione, cuj. spian� proprio
la via la aperta ribellione dei Parlamenti alla
Corona,, con la quale culmin� una lunga lotta
�i queilli con questa,, lottai in.tesa a sos1tenere non
,soltanto UJ!a gelosa, tutela, delle proprie, attribuzj.
oni che erall!o1 giiur1isdi~ioa:i.aJ.i, ma anche una
indebita intrusione dei Parlamenti stessi nella
sfera riserbata all'a.mministra~ione.
Oon la Rivoluzione, la Convenzione (Oostituzione
dell'anno VIII, Je1ggi del 221 Frimaio. e 2IO PioV'si:
sio dello stesso anno VIII) rovesci� il rrupporto
a favore del potere e,secutivo e dell'Amministrai.
ione, onde appare essen~ialmente giusto l'appre~zamen!
to del Tocqueville .riferito anche daillo stes
so Mantellini (op. dt. vol. II, pag. 5�1) per cui: se
la RiV'Oiluzione cacci� la giustizia. dalla sfera amministrativa,,
intruse il g/orverno nelllll sfera 11atuwle
della giustiz.ia. (Tocqueville -L'ancien regime
et la revolntion -Baroux, De empi�tenwnts
de l'auctorit� ad1ninistrative sur l'auctorit� judi
oiarie).
Naoque cosi il �Oontenz,ioso Amministrativo con
teori:ca. 1gius:tif�caziorne nella, specialit� del ra,pporto
giuridico, che si diversifica in quanto � regolato
da giits privato, da, gitus pubblico o da
legge aimm.inistra1tiva1 -a.vente per oggetto i ricor�
si basati sulla violazione delle obbligazioni impo:;
te alla amministrafilone daHe leggi 101 da.i reg\olamenti
�C'he la regola.I).o e da1i contratti che essa
scttoscrive (Vhiien), con pa.rallelis:mo della sua
g1urisdizione a q nella Ol'dinaria (cui resta devo1uta
la cognizione dei ra.pP'odi J:egolati da,l diritfo
[>l'ivruto); donde l'importanza, di quei Tribunali,
l'autorit� ~omma conseguita, dal Oonsii.glio di
Stato, sotto il Regime napoleonico ; e la sottile
elaborazione di .quei concetti fondamentali in materia
di giurisprudenza amministrativa che trova.
rono eco in tutti i srmilari ordinallilenti europei:
quali l'empietement de powvoir e il detournement
de pouvoir.
La, Francia fu fedele a, qThesto sistema, consacraoto
financo nelle legigi della Terz31 R�epubblfoa
(24 marzo 18720 in cui si dette a.I Oonsiglio di
1Stato la potest� di statuire sovranamente � s:ui
ricor:si in materiai ~o!lltenz.iosa, aimministra,tiva e
sulle �domaru.de di annullarnento per eccesso di potr:
re p['Odotte contro g�Ii atti de1le diverse. a1Utorit�
amministrative � e istituendo, colla stessa legge,
il Tribunale dei conflitti di attribuzione; �con
prevalenza., ne componenti, clell'amministraz.ione -
(Presidente il guardasigilli, membri: tre magi
i:;trati di
Oa.ss.a~ione e tr�e consigFe�ri di 1Stato, �.
La. consc1guenzia, di siffatto, statb di co!Sle i\U
Fr�ancia, �era., in rapporto-a.U'a,rgiollilenfo. cihe e.i
:::::::;; El �! bi r&ifiimfilDiWET???FZC? CTT&T?EEEd mt�iiifJl 22
-16.
interessa, questa: che la difesa deUo Stafo dina,
11zi la giurisdizione nelle cause che lo Stato
stesso interessav�no, non era pi� l'unico mez.w
afiincb� di quegli inforessi fosse predispiosta
l'adatta :tutela, dal momento che l'aiillministraz�onie
ritro,-�ava le ;pi� aissolute garanzie nella cir
costa.nza di essere essa stessa il giudice.
Non poteva quindi pi� farsi questione della
�necessit� di un particola.re patrocinio �, sibbene
della �utilit� di un comune patrocinio � della
stessa specie di 1quello usufruito dai privati.
Talch� in l!-,rancia non � sorto il problema della
istituzione di una avvocatura dello Stato.
In contl'IM'io: ~'Illlipero d'Ausfoia e anche il
Regno di Prussia (con lai costituzione del 1850
qui si distinse definitivaimente il fisco giudicabile
dai T,ribuna-li, dall'autorit� contro� cui si ricorreva
aii Oonsig�Ji di Goveirno e poi ail Consiglio dei
Ministri). Ma in rap�porlo alla situazione itaolia1na,
int�eressa, S01P�ratutto l'Austria. La quale, in
i::de epoca storica, � in netta pooi�zione di emtagonismo
con la ]!''rancia, non soltanto per i contrastanti
interessi; ma in quanto di fronte allo Stato
germinato dalla riy!o'luzione fra.ncese essa ra1PpresEnta
amzitutto i! ,vecchio tip191 di 1Stato pa.trirnoniale
col suo antico. aissetto e con la, sua, burocrazia
fiduciaria dell'Imperatore, che porta ancora le
insegne del 1Sacro Romano Impero; di fronte ai
principi della rivoluzione francese eS!Pone quelli
giusnatura1istici, ma di diversa origine e portata
. '
operativi sul potere pubblico peil' coffi dire daU'interno
e attraverso la legisla.zi!o1ne, in senso tempe.
r�afo�re e paternalistico.
In relazione a quanto gi� abbiamo avuto occasione
di esporre circa i lineamenti dello Stato patrimoniale
di cui citammo come paradigma il Reame
di Napoli, in Austria. sii co�ns1erva1va, il principio
fiscale e l'avvocato o procuratore o auditore del
flsco interveniva a difesa delle regialie maggiori
presso la giurisdizione crimina.le; e dii quelle minori
presso il for�o competente a deciderei delle
controiVersie in cui fosse IP�airte Lo 1Sta,fo nella sua
so1ggettivit� pa'tlrimoniale. O~� disting�ueva le a;ttribuzioni
di quellei due branche che furono definitivamente
bipartite, pur conservando certe. attribuzioni
a carattere misto, nella Procura di
Sfato e nella. Procura di Finanza., .den:oirninazione
che nel 1851 (ordinanza 13 a.gosto) fu adibita a
fi'Ostituire queHe dii ~< ufficio fiscale' � e � procura
cameil'a�le �. Gli uffici e le� iproc11re prima, fiscali e
p0i di finanza ave1vano compiti molteplici C)OIJlsistenti
nella di:Desa di diritti di regalia�, patrimonia.
li, di confini giuri.sdiziioua1i, di concessioni;
nt:!la consultazione eiirca. le liti da promuovere �o
da a�bbandona.re, nel promuovere gravami a� tutela
della leggje, nel difendere avainti i Tribunali il
vincolo matrimonia,Je e in gen�re a intervenire
nf:lla. diifesai giudizia.riai di pubblid interessi a
richiesta del'amrnini�stra1zio�ne.
Vai inoltre rid'erita, la. costante ,1Jendenza 1I1ell'Impero
d'Austria a tenere distinte le attribuzfoni
dell'amministrazione della. giustizia da quelle
dell'amministra,ztione aittiva, tendenza che ebbe
la sua consaicra.zione definitiva e formale nella
legge 21 dicembre 1867 che proclama.va la giustizia
e l'amministraziione separate in ogni grado
di gJiurisdizione; a.i Tribunali veniva.i dema.ndato
l'app�rezizamento, in ordine alla legittimit� delle
ordinanze anuniui�stra.ttve, mentl'.le� alla: Suprema
Corte �di Giustizia amministrativa veniva� demandato
quello intorno a.Ila legittimit� d.ei regolame1~
ti e delle ordinainze n:iinisteriali.
2) Gli Stati italiani �ella Hestauraz.ione, sui
11
qua.ii era. passata l'esperienza istitu~iona.Ie dell'assetto
dato duraTute il regime na1pioleouico a,i
popoli e.uropei; si trovavano dinanzi al problema
di accogliere o l'indirizzo francese o quello del1'
Austria, che gli aveva resistito.
Il ~istema, aiustriaco venne a,ttuato', naturalmente
nel Lombardo Veneto: con la procura camerale
di Milano e di Venezia cui fu aggiunta, nel
1841, quella di Verona; e con sostituti .fiscali nelle
provincie per le cause che non aivevano privilegio
di foro. Vi tennero posto giuristi d;i qualche rilievo
: il BeYetta a �Milano, il Tosi a Venezia.
Il s<istema dei! contenzioso amministrntivo fu
inYece adottato in pi1en:o1 nel Regno di Naipoli Qve
Ri ela1bor�, per l'Ita.Ua, la scienza, del diritto ammi11isitmtivo.
La monarchia borbonica non intese
discono:sicere l'apporto che alla organizza.zione
dello Stato aveva data la legislazione anteriore,
erl � del 26 magigio 182ll, l'�atto so:vra.J;10 sulle
nuove ba.s.i dii governo � c1he fa seguito alla legge
(�rganicai sul Contenzioso � aimministra�tivo, del
2�1 ma,rzo 1817, e a quella. sull'Amministralbione
Oi!vile (n. 570 del 12 dicembre 181'6). Il principio
venne portato, quantunque con temperamento,
alle conseguenz,e insite nello spirito del sistema
francese, per quanto aveva tratto al patrocinio
dello Stato in sede di contenzioso, pa.troc:inio
che C)onveniva, cio�, al libero fO�ro. Il temperamento
risultava dalla, considerazione della natura
speciale degli interessi che alla. cura degli esercenti
la 1Proifessione venivano aif.fidati; donde ben
si avverti lai necesSlit�, venuta meno quella. del
patrocinio p.a,rticola.re, della crea.z,i:oue di un organo
di sta.to che provvedesse aUa di1sitribuz.ione
delle ca,use1 e1 sorvegliasse in concreto l'operato di
coloro che venivano trascelti �quali patroni. Nac
quero cos� le due� agenzie del contenzioso �; l'una
pur il continente, l'altra per la Sicilia, con s.ede
rispeUiva in Na,poli e i:Q Palermo, l1e funzioni
delle quali si preci:saiva�no1 nena, (( su:p�re!Illru ispezione
sui giudizi 31t'tivi e :passivi rigua;rdanti tutte
le amministrazioni dello Stato )). L'�� Agernzfa. >>
esplic� effettiva e competente supervisione degli
affari: pot� vantare tra i suoi componenti, in Napoli,
il Manna, uno dei maiestri della, seienza ammlnistra'l:
iv,isHca iJJ. Italia.
L'istituto del Contenzioso Amministrativo
ebbe vigore a.nc1he nel Ducaito di Parma, dalla. l�egisla.
zione modello; (il Oonsigli:o, <ii -tStafo giudicava
in se~ione sulle mruterie attinenti ai C"fint"f'at~
ti di a.pp�a'1to, a.Ue espropria1zioni per pubblica uti~
itit�, agli affitti sui beni dema1niali) �e un sistema
misto fu adotta.lo negli Stati della, Ohie1sa e
nel Piemonte, in quanto in taili ,Stati si attuava
m.aai&WJ&GkL&&&i.Jifu ::::::: ,J:::::ffil o :::: ,@& ;,,,rm;,,,,,,,,::::::: :: mmmm:::::::
-17
il principio della coesistenza del contenzioso amministrativo
con organi statali, ai quali veniva
� a.f'fidato il patro,cirnio dei diritti d,ellai pubblica.
amministrazione.
Negli Stati della Ohiesa furono emanati il
12 luglio 1835 e 2 giugno 1851 gli editti sul contcnZJioso
rumministra.tivo; nel mentre, con regola.mento
15 febbrafo 1832 del Cardinale Bernetti, era
stato. istituito, alle diipendenze di un ufficio gienerale
sedente in R'oma, un uf,ficio fiscale in ogni
citt� dello Stato, composto di un procuratore
della Camera Apostolica e di un aiuto archivista,
pee ra.ppresental'e in giudizio la rev�e,renda
Camera.
In Piemonte la Oamera dei Conti fu costituita
(lf�.47) in IS.urpremo tribunale del Oontenzfoso amministra,
tivo, e l'avvoca<to pafa-"imoniale il 15 ma.rzo
1848 ehbe brevietto per rapp�resentare le amminii:
trazioni ainche dinanzi i Tribunali 10ll'dinM."i.
Oenno a pa,rte merita, infine la �Toscana. Fin
dal 1777 il1Granduca Pietro Leopoldo aveva ivi istituita
l'Avvocatura che con una certa enfasi si
chiam� � regia >> ; in quanto nel 1'691 Leo[loldo I
aveva coinceso honoris oausa 1un talei a1P�pellativo
a,~li '111.f.fic� del Granducafo. Era pr1esiedufa a1d
un regio a,vvocato il quale, compa.rendo dinanzi
ai Tribunali giuridici, doveva godere � della distinzione
del posto e sedia �.
Egli�, col s'ofo 1suo 'Viofo, consJig'lia1va1 o memo
l'insta,ura.zione o la, transa,zione del1e cause (anche
di fronte a una sentenza favorevole) e dava
pa.:reri di. ogni natura. agli �uffici e a,i dipartime\l:li
dello 1Stato. Gli erano attribuiti anche sva.riati
ill!carichi: quali la dir,ezfone e Ia, custodia dell'arclhivio
delle Riformrugioni, e dei trattati che
il piccolo stato poteva, stipulare con 1Stati stranieri;
a.ttestavru della nohilt� e deil.la cittadinanza,
informava su licenze per 1fiere e mercati e per
es�ravazione di minerali.
A paLrte tutte queste attribuzioni che venivano
concentrate nella persona di un furuzionario in
quanto retribuito. e a:v1ente di oorto la. maggior
competenzru rtecruica., si ritrova1vano nell'i,s�t\ituto
molte note p['oprie dell'ufficio che fu IPOi quello
dal procuratore di finrunza, austriaco; con in pi�
la indipendenza, la discreziona1ifa di criterio e la
p0sizione aiI v,ertice �dello 1Stato. Ma la istituzi'one
Ji ques1ta Avvoca1tura 1t1osieana coll'anda,r del tempo
si appa1les,� s�em11we pi� logica e utile in quanto
come a.fferma, il Mantellini (op. cit. vol. 3� pa,gina
165) � in Toscana epa poco intesa la differenz.a
il'!li il f�ro ed il diritto, amministrativo col f�ro
e il diritto comune, fin da 1qua.ndo Pietro Leopoldo
aholi il 'rribuna.Ie delle regalie, la came['a gTan�ucale,
i magistraH del sale, d'elle fasse di decima
�, dell'a.ntico monte comune, e i ca.pitani di
parte guelfa, l>.
<< Fino poi al 1838, al solo ma,gistrato 1Stupremo
residente in Firenze erano devolute tutte le cause
dello :Stato. E ;per la notificazione del 1839, rinviate
anche queste cause alle competenze comuni
dei Tribunali si del Oapoluogo che depa Provincia,
l'wvvocato regio ne sostenne personalmente H
patrocino dinanzi ai Tribunali tutti della capita
le, e ne prese l'indirizzo per gli altri Tribunali... �
(ib., pag. 35).
Primo R�gio avvocato fu G. B. Cellesi, ultimo
Giuseppe Mantellini.
Questo lo stato delle cose, che al suo nascere,
trov� nel paese il nuovo Regno d'Italia. Ed era
proprio il caso di � aequare iura �.
3) Il nuovo Regno inform� legislazione e istituzioni
alla legislazione e agli istituti del Piemonte,
da cui proveniva la stessa legge costituzionale
(18tatuto Albertino).
Ma \per quanto si riferi alla materia della difesa
dello Stato dinanzi le giurisdfaioni -materia
che non si ,poteva la�sciare senza regolamentazione
essendo 1stata unanimemente disciplinata con legge
in tutti gli Stati pr�eunitari -la scelta cadde,
invece, sul sistema napoletano, temper�atore di
quello francese.
Vennero cosi, con R. decreto 1)' ottobre 186�2,
n. 915, istituiti gli Uffizi del Contenzioso finanziario,
sedenti in Bologna., Firenze, Milano, ;Napoli,
'Palermo e Torino. Nel 1866 fu soppresso
quello di Bologna e il distretto venne aggregato
a Firenze, nel 1867 fu istituito l'ufficio di Venezia.
Nel 1872 l'Ufficio di Firenze venne elevato a
Direzione ,generale del Contenzioso :finanziario che
doveva coordinare l'opera dei singoli uffici.
A senso dell'art. 4 della legge, ,gli U-flfici del
Contenzioso venivano incaricati:
di dare alle varie Amministrazioni finanziarie
le consultazioni delle quali fossero richieste;
di dare il loro parere in tutti i casi in cui si
fosse trattato di promuovere o di abbandonare i
giudizi, di 'P'rodurre gravami, di iprovvedere alla
tutela legale dei diritti dell'Erario, di fare transazioni
o contratti ;
di sostenere direttamente o per mezzo di avvocati
o procuratori legali il procedimento nei
giudizi attivi o passivi interessanti il 'pubblico
E!rario;
di dirigere e vigilare il procedimento dei giudizi,
ecc.
Il sistema non dette i frutti che aveva dati il
paese d'origine, nel quale esisteva tra l'elemento
statale e quello professionale il �tratto di unione
� dato daU'appartenenza ad un comune ambiente,
da una comune mentalit�, e da comuni
1pre!parazione e tradizione giuridica.
Nel pi� va.sto Regno queste condizioni non si
verificarono, e come risultato si ebbe la contrapposizione,
il mancato armonizzarsi dei due elementi
e il non soiddisfacente andamento del servizio
; dovuto anche alla imprecisione con cui erano
stati impostati i termini della coesistenza funzionale
tra gli avvocati ed i procuratori del libero
foro e l'Ufficio, il quale ultimo aveva. facolt� di
intervenire direttamente nella trattazionE;). ~lelle.
cause, senza, che, peraltro, fossero con precisione __ _
stahilite le condizioni di un tale intervento.
Il sistema stesso, poi, veniva ad essere superato
da a.Itri e 1Joi� forti motivi di carattere istitu"
zionale. In quel iperiodo di tempo fu maturata e,
;;; rnmu,,;;&;, i:mt'tnrmoomm&;;;;;; d:::::::: :ii:: :::::::& &hii-:. ;;i&l ii&M
!i 7
-18
quindi emanata (1865) una legge fondamentale,
ancor oggi pietra angolare dell'ordinamento giuridico:
quella sull'abolizione del Contenzioso
amministrativo. Oon essa tutti i Tribunali investiti
della giurisdizione del Contenzioso amministrativo
venivano aboliti e devolute alla giurisdizione
ordinaria tutte le cause nelle quali si
:facesse questione di un diritto civile o politico,
comunque vi potesse essere interessata la pubblica
amministrazione; restando stabilito che,
qualora la contestazfone fosse caduta su di un
diritto leso da un atto dell'Autorit� amministrativa,
i Tribunali si sarebbero limitati a conoscere
degli effetti dell'atto, rilasciandosi alla competenza
dell'autorit� amministrativa l'annullamento
o la revoca dell'atto stesso, con obbligo per questa
Autorit� di conformarsi al giudicato giudiziario
per quanto riguardava il caso deciso.
Oon ci� l'Italia, lealmente ed in 1p>ieno, realizzava
i principi informatori dello -Stato moderno
attuando la effettiva divisione dei poteri, che come
abbiamo altrove rilevato, sola poteva, porre
il cittarlino in condizioni di parit� collo Stato di
fronte alla giurisdizione; sanandosi cosi quella
contraddizione in cui era caduta la Francia enunciando
quei principi in teoria, ma smentendoli
nella realt� istituzfonale col po:ne __, attraverso
il contenzioso _..,, l'A'.mministrazione nella situazione
del giudice.
N� l'equilibrio veniva turbato a vantaggio del
ipotere giudiziario il quale aveva voce sol per
Olperare la ristorazione del diritto vulnerato, in
rapporto alle conseguenze lesive dell'atto amministrativo
la cui revoca o il cui annullamento
riguardava la� competenza del potere esecutivo,
tenuto d'altronde a conformarsi al giudicati con
un comportamento, 'solo per quanto si riferiva
alla decisione di specie.
Ma con questa legge si determinava altresi una
necessit�, non insorta e non emersa vigente n
sistema :del contenzioso ap1punto 1per le opposte
raigioni : 1quella di pro~e�ere efficacemente al patrocinio
dello Stato in giudizio, nella pari lotta
col libero f�ro, in 'quanto 1questo di,venta.va l'unico
mezzo atto a garantire all'Ammini,strazione la
adatta tutela dei suoi diritti.
Sul sistema da trascegliere non poteva cader
dubbio specie dopo la esperienza rfatta cogli Uffici
del Oontenzioso, occorreva affidare lw funzioni di
difensori dello Stato a .giurisperiti inquadrati nel
suo sistema, affinch� dessero garanzia di fedelt�,
di attivit�, di speciale ip'r~parazfone, di unifor�
mit� di criteri nella condotta delle cause, rli
quella forza che � data dall'operante principio
della collegialit�.
1Si doveva in proposito elaborare una legge, e la
buona sorte volle che iGiuseppe Mantellini sedesse
in quell'epoca in Parlamento, fTa i pi� autorevoli
rrupip'.l'esentanti della Nazione.
4) Posto quindi su sicuri dati il pro,blema se
ne affacci� un altro subordinato: a quali organi
dello Stato attribuire in concreto il compito della
difesa. Giovarsi di un istituto gi� esistente o
crearne uno nuovo? Vi furono in proposito avvisi
in un senso o nell'altro, prevalse quello nel secondo
senso e ad opera precipua del Mantellini.
Nel primo senso si tendeva ad attribuire il compito
ai funzionari del pubblico Mil}istero che gi�
si 1presentava � come il ra1prpresentante del potere
esecutivo presso l'Autorit� giudiziaria�. Egli non
era pi� il difensore delle regalie e dei diritti sog�getivi
del Principe, ma soddisfaceva a un imperativo
della. legge che reclamava di essere applicata
erga omnes, e attivava il potere giudiziario nel
suo ben circoscritto compito di giudicare, promovendo
princi1palmente l'azione ipenale.
Oosi egli curava un interesse generale della collettivit�,,
del quale si faceva portatore il potere
esecutivo. Si pens� che potesse divenire, nel pubblico
interesse, anche il patrocinatore delle cause
civili.
Ma il Mantellini (Rendiconto sulle Regie Avvocature
Era.riali, Relazfone per l'anno 1876) dichfa.
ra che: '(( per quanto seppi e potei, contraddissi
a che il Ministero pubblico, pur' rimanendo
l'oratore della legge, diventaisse anche l'avvocato
delle cause dell'Erario, procuratore e notaio, nell'indirizzo
legale dei suoi affari >>.
cc L'Amministrazione non litiga se non dietro
consiglio del proprio aV'vocato, cihe delle liti cos�
consigliate assume il patrocinio �.
cc Spiegai poi come l'avvocato erariale non avesse,
secondo i dettami della buona ermeneutica da
temere il disfavore gi� riserbato alle cause fisanli;
druccht� nello Stato moderno la lotta, combattendosi
fra contribuente e �contribuente, non trova il
farvore o la preponderanza, ma sibbene e solo la
perequa,zione; non si sostiene la bilancia che a
rigoroso equilibrio �.
E altrove, nella prefa1zione allo cc ,stato e il Codice
civile�, �Egli afferma: �Avvocato erariale,
ne serbo da trentasei anni il ricordo di difensore
dei contribuenti, ai quali dell'erario non sii fa
che prestare il nome alle liti �. (prefaz. op. cit.,
p. 1, vol. I).
I. principi ca.ldeggiati dal giureconsulto ebbero
traduzione legislativa nel regolamento approvato
con R. Decreto 16 gennaio 1876, istitutivo degli
uffici dei Regi Avvocati Erariali.
I quali �Sono in numero di otto nelle sedi di
Roma, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,
Torino e Venezia. Agli uffici spettano in genere
cc la difesa, delle cause e le con,sultazioni legali
per le amministrazioni dello Stato � 1per il che
le Amministrazioni sono tenute a ricorrere per
le cause ed i pareri, esclusiivamente ai detti urffici,
e gli uffici a loro volta, per l'esercizfo delle loro
attribuzioni, richiedono da ogni Ministero, come
da ogni amminiistrazione dipendente gli schiarimenti,
i documenti e le notizie di cui abbi.sognano.
Distinte poi sono le attribuzioni degli Uffici da
quelle dell'Avvocato Generale.
I primi devono cc consigliare e dirigere � le amministrazioni
in tutti i casi di proposizione,-d�f�-sa,
abbandono o transazione di lite ; e inoltre
e< prepaTare contratti e lp�rendere provvedimenti
intorno a reclami o questioni, mos1se amminiistrativamente,
che tpQtessero dar materia di lite 1>.
E::::::::&&::: ::-:::~fii :::::::::� dii&&&&&! !L:AD! ::::dWit�.J&& 1::::::::::
;;
E ;� 12 i PfWf""' =Tff?WfWWtt?ffWWfW�J 7
--19
L'Avvocato generale a sua volta (art. 5) � fa tutte
le proposte per nomine come per ogni altro pa:"ovvedimento
riguardante il personale, a;])prova l'aJbo
dei delegati, vigila l'andamento del servizio,
sovraintende alla tratta.zione degli affari cont�}nziosi
e consultivi con generali istruzioni e norme
direttive, interloquisce nelle divergenze di parere
fra ufficio e ufficio di regio avvocato, sia fra que.
sti e gli uffici amministrativi e le diTezioni ge
nerali.
Presenta nel mese di luglio di ogni �r�ioln, reia:
Ziione prescritta al Ministero delle Finanze >> (dal
quale formalmente l'Istituto dipende).
� L'impiego negli uffici dei R�gi avvocati era
riali � incompatibile coll'esercizio di qualunque
impiego o professione >> (art. 11).
Oos� Giuseppe Mantellini pervenne a dete1~mi
nare.. la creazione di un organo collegiale al
lineato colle necessit� del paese, colle conce
zioni, colla legislazione del nuovo Stato; per ci�
originalmente diverso dalle istit!nzioni similari
gi� proprie dagli 1Stati italiani della -Restaura
zione, dei quali pur non venivano disconosciute
le esperienze. E� ci� pare possa affermarsi anche
rispetto alla, Toscana, cui l'Istituto per certe
note estrinseche e per quella della indipendenza
e discrezionalit�, 1pot� sembrare affine ; di certo
non pu� non rilevarsi l'assoluta disformit� fra
,quella ben ordinata fattoria dei principi di Lo
rena che era stato il Granducato e l'Italia coi
suoi grandi problemi e col compito di � ordinare
ad 1mu.m, >> in moderno a.ssetto, di costitu1zione e di
principi, le diverse stfopi tradizionalmente divisP
e variamente gover;nate ; n.� pu� pruragonarsi
l'ampiezza di sviluippo organfoo di una entit�
necessa.ria a un grande paese retto da ammini
strazione forte vrusta e accentrata, con l'olpera
prevalentemente personale di un giurista che ve
niva rud esse:r'e pi� che il capo di un dicastero, il
legale di fiducia in rrupporti pubblici del Sovrano
di un piccolo Stato retto �con criteri serruplici e
patriarcali.
Ma ,se a Ginsepipe Mantellini g1iur_econsulto,
nomo di Stato e legislatore, va debitore il paese
per l'opera sua trasfusa nell'ordinamento giuri
dico, andiamo debitori alla Sua memoria noi tutti
avvocati erariali per lo � stile >> da lui segnato al
la nostra attivit� e che in qua-nto mantenuto alto
� stato, in un settantacinquennio, l'onore e il
prestigio delle persone e dell'Istituto.
Richiamato quanto gi� altrove dicemmo del ro
manista e della insostituibilit� della 1p�reparazione
e della formazione in diritto romano (la prova
relativa mai i� stata soppressa nel difficile con
corso di ammissione) sono da riferire gli insegna
menti del Maestro : � Armato di questa bussola
l'avvocato erariale navigher� sicuro nel mare ma
gnum dello ius receptum, l'erudizione non gli riu
scir� pesa e sfoglier� svegliato i polverosi volumi
di trattatisti e decidenti, antichi e moderni >>.
E, altrove egli soggiunge: �Con la-toga l'av
vocato erariale non parla a �giurati, non si appella
alle passioni, le sue sono discussioni di diritto
civile privato, ma il diritto civile non manca di
una sua eloquenza ... Fu detto dell'avvocato che
non havYi ufficio, per rquanto alto, dove per coprirlo
egli abbia da salire o dal quale si trovi a discendere
per tornare avvocato. A: chi !poi ha per
cliente l'erario, cresce l'altez~a delF\u-ffieio, in
quanto noi tutti, governanti e governati, valghiamo
collettivamente pi� di un qualunque privato.
N� perci� si chiedono o si concedono preminenze,
eccezioni, favori, no. L'avvocato erariale fin dove
arriva l'assistenza legale, previene la lite; nato
il dissidio si studia di comporlo, e infine veste la
toga ; consigliere : diligenza e prudenza :otdopera
nell'indirizzo di ogni civile negozio, paciere: nella
transazione tratta fortiter in re, suaviter in modis,
e d�fensore : compete coi pi� valenti del libero
f�ro, eoco l'Ufficio dell'avvocato erariale�. (Prolusione,
pag. 74, Relaz. citata).
L'Avvocatura m�ariale adegu�, in prosieguo di
tempo, la propria alla crescente attivit� dello
Stato.
.Una prima legge del 14 luglio 1907, n. 185 aument�
irli Uffici a 12 ivi compreso quello di Roma,
pose l'Avvocatura alle dipendenze del Mini,stero
del Tesoro togliendola dalla dipendenza flel 1llni
stero delle finanze, cre� il .posto di Vice avvocato
generale, aument� gli organici: il T�egolamento
relativo provvide a viemmeglio organizzare l'ufficio
Centrale, con la istituzione del Segretarfo generale.
La successiva legge 22 giugno 1913, n. 679,
introdusse ulteriori modificazioni, miranti sopratutto
al rinnoYamento del personale.
IV.-LO STATO ITALIANO CONTEMPORANEO
E LA SUA AVVOCATURA
1) Lo Sfato italiano � moderno � si distinguf.'l
dal tipo proprio di quello � contemporaneo >> per
profonde differenze che �attengono ai cambirumenti
avvenuti nel 1suo substrato o a,Ua sua base (societ�),
e nella sua or'ganizzazfone, nonch� agli
orientamenti del diritto pubblico; l'accelerazione
del moto storico generata da due guerre mondiali,
ne � la prevalente ragione.
Il 1punto in cui tali differenze pi� convergono e
si fanno palesi, � quello che tocca i rapporti tra
lo Stato e la giurisdizione.
2) Il concepire la Societ� attuale solo in senso
� atomistico >> cio� come la somma numerica di
individui coesistenti, sarebbe del tutto improprio,
fa �societ� di oggi si presenta sempre pi� come
aggregato coerente; come una gra.nde vivente entit�
che di 1p-er �s� si organizza e che tende ad
autoregolare tale organizzazione ; per cui le dottrine
di certi giureconsulti-filosofi. dell'epoca del
diritto naturale -ad ~sempio Tommaso Hobbes si
presentano come aderenti non gi� alla realt�
dei tempi loro, bens� a quella dell'epoca oostTa.
Alla organicit� sociale fa riscontro quella-statale.
Lo Stato, a sua volta, non si pone rispetto alla
societ� nella situazione di un ente separato avente
finalit� limitate, ma, per cos� dire, vi aderisce in
rmrn a1 LIJim&
-20
ibiMdii&
estensione tendendo a captare i modi di organizzazione
SiPontanea della societ� e a tradurli nel
sistema della organiz;zazione sua propria, a convertire
i bisogni sociali in proprie finalit�.
Di conseguenza, mentre lo ,Sfato a,bbraccia le
attivit� pi� diverse e pi� complesse, le persone
fisiche per tramite delle quali esso agisce, non
sono pi� da riguardare individui che lo raprpresentino
conservando in tale qualit� la loro 31uto
nomia di soggietti .al centro di un du1p'1ice ordine
di rapporti: e verso il loro rappresentato e vers�.l
i terzi.
Una tale concezione era data, in passato, da
una giustapposizione di princi:pi di diritto privato
alla materia del diritto pubblico; dailla stessa
si !prendeva� -come � stato osservato nella
esposizione delle dottrine proprie del Mantellini e
del suo tempo -lo spunto per negare la responsabilit�,
dello Stato verso i terzi o per ammetterla
limitatamente a determinati casi o a speciali
situazioni.
Attualmente una dottrina filosofica (organica)
� divenuta dottrina giuridica immanente al diritto
pubblico e la persona fisica del funzionario
o dell'agente dello Stato non ralppresenta quest'ultimo,
ma lo esprime e si immedesima con esso
; la volont� di questa pe~sona � la volont� stessa
dell'Ente neU'�atto in cui attraverso di lei 8i
manifesta.
Lo Stato 1pertanto risente nel proprio or1ganismo
la diretta ripercussione del fatto illecito lesivo
del diritto altrui (dannum culpa seu iniuria
datum) commesso dal proprio dipendente nello
esercizio delle funzioni demandategli, e la responsabilit�
!propria di costui si comunica allo Stato
in virt� della circostanza che la persona cui �
imputabile il fatto -� �suo organo e come tale
agisce.
Questo principio, elaborato in giurisprudenza e
divenuto pacifico, ha ricevuto positiva traduzione
nella Costituzione della Repubblica italiana, nell'art.
28 della quale si enuncia che: � i funzionari
e i dipendenti dello 1Stato e degli Enti pubblici,
sono diretta.mente responsabili secondo le leggi
degli atti compiuti in vioh11zione dei diritti. In tali
casi la responsa.bilit� civile si estende allo Stato
e agli altri enti pubblici ll.
3) I nuo;vi orientamenti del diritto pubblico
hanno fatto perdere di consistenza l'insegnamento
per cui si distingueva l'attivit� dello Stato in
attivit� di impero ed in attivit�, di gestione. Bene
il Mantellini ai suoi tempi avvertiva che lo Stato
mai poteva perdere, in ogni focontro, 1quella da lui
definita � ragione politica ll e giustamente fu impostato
il problema sul dato obiettivo di una. differenza
rilevabile fra attivit� di un tipo e attivit� di
un a.Itro tipo. ,Ma in progresso dei tempi e mediante
l'uso di una facolt� spiccatamente :propria
di quelli attuali : la critica; si ,� rilevato che la
distinzione era, anche nel campo obiettivo, artificiosa,
in 1quanto operabile non fatrinsecamente,
ma .da chi si poneva ad a:pprez~are esteriormente
ed in base a criteri soggettivi, l'attivit� dello �Sta
to. Invero la stessa, la cui complessit� � fuori
di discussione, � sempre assunta e svolta dallo
Stato in �quanto il medesimo, aprpunto per assumerla
e svolgerla, ha i mez,zi idonei; ,questi mezzi
consistono fondamentalmente nella... sua autorit�t.
L'attivit� di impero e �quella di gestione pe1��
tanto, anche data per esatta teoricamente la distinzione,
sarebbero sempre necessariamente eommiste.
Seppure in virt� della norma di cui all'art. 4
della legge 1865 abolitrice del contenzioso amministrativo,
l'autorit� giudiziaria era posta in grarlo
di conoscere in genere degli effetti dell'atto amministrativo
e 1per� degU effetti di qualunque di
questi atti, la dottrina imlp�ero-gestione operava
in senso interpretativo-restrittivo dappoich�, anche
caratterizzandosi l'apprezzamento del magistrato
come limitato agli effetti dell'atto, la
cognizione ne avrebbe implicato il necessario riferimento
alla sostanza da. cui discendevano gli sviluppi
conseguenziali; con che il mrugistrato stesso
si 1sarebbe trovato a esaminare una materia afferente
all'impero in contraddizione con l'insegna
mento �dominante che (facendo anche utile richiamo
al principio della divisione dei poteri) lo
esame stesso gli precludeva. Donde la improponibilit�
delle relative domande. Sotto altro riflesso
pi� generale, poi, va osserva.to che non sempre �
agevole o possibile scindere gli effetti dell' a.tto
dalla essenza dell'atto; quando l'opera.zione dialettica,
intesa a dimostrare la inscindibilit� <'h~i
due elem1~nti risultava convincente, il magistrato
si trovava di fronte all'atto in s�, che non ave'Va
la potest� di vagliare ai fini del giudi1zio.
Infine, l'applicazione dell'art. 4 poteva venire
chiesta se ed in quanto l'atto amministrativo, nei
suoi effetti, avesse vulnerato diritti (civili o politici).
Il patrim�nio del singolo non, consisteva
tuttavia in questi soli, ma altresi n~gli interessi,
particolarmente rilevanti nell'orbita del diritto
pubblico.
4) Il 1principio della sotto1posizione dello Stato
alla giuris{lizfone era quindi nel nostro paese prima
dell'epoca contemporanea, limitatamente realizizato
; sia per il carattere della giurisdizione
(che non poteva conoscere degli interessi e che in
relaizione ai diritti soggettivi lesi poteva esercitare
un sindacato sugli effetti soltanto degli atti amministrativi,
e non sulla essenm dei medesimi) sia
per la natura degli orientamenti dottrinali e giurisrprudenzfali
che : da un lato nou ammettevano
la :responsabilit� civile diretta dello Stato e degli
Enti pubblici lper fatti illeciti determinati da
colpa dei dipendenti �-� sottraendo cosi alla giurisdizione
una rilevante somma di controve:rsie dall'altro:
parimente denegavano che l'attivit� di
impero avesse potuto cadere sotto il controllo del
potere giu1diziario.
Abbiamo in parte osservato come ,gli orientamenti
risultassero in funzione dei tempi, caduchi� .-resta
ora-da far cenno alle modificazioni del carattere
della giurisdizione.
I Testi unici approvati con le leggi Z giugno
1889, n. 6'1.�66, 7 mmrzo 19017, n. 62 e quindi 24 gi�u-
W:::::
&Jim~i&& LE 22 2FF ;;:w.w=:: &&&&� a
-21
gno 19�24, n. 1054, sistemarono la materia relativa
alla comiposizione e al funzionamento del Consiglio
di Stato al quale furono aggiunte le Sezioni
giurisdizionali per giudicare in primo luogo dei
ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazfone
di legge contro atti o provvedimenti di
una autorit�. amministrativa o di un corpo amministrativo
deliberante aventi per oggetto un interesse
di individui o di coripi morali giuridici
(legittimit�), e quindi anche nel merito in casi
tassativamente enumerati (merito). Al Consiglio
di Stato fu attribuita la giurisdizione esclusiva
in materia di pubblico impiego, con la conoscenza
di tutte le questioni attinenti a diritti: intorno ai
diritti pot� conoscere anche per le materie non
riguardanti la giurisdizione esclusiva, in quanto
la risoluzione delle questioni relativ�e, pregiudiziali
o incidentali, fosse stata necessaria per p:ronunciare
sulla questione principale.
La giuris:prudenza del Consiglio di Stato riprese,
diversamente elabora.ndoli, i concetti di
detolll!rnement e di empi�tement de pouv1oir (eccesso
di potere) .gi� sviluppati dalla giurisprudenza
francese nei tribunali del contenzioso e in
1
quel Consiglio di Stato; con ci� peraltro non si
volle resuscitare il Contenzioso abolito in Italia
con legge 1865 ferma restante per la competenza
attribuita alla autorit� giudiziaria ordina:ria,
quanto integrar�e quest'ultima competenza e dare
un giudice a controversie che non ne avevano ;
resultando in tal modo colmata un� lacuna del1'
ordinamento giuridico.
L'attivit� giurisdizionale del Consiglio di Stato
aveva 1poi ben diverso obietto da quella ordinaria
poich�, oltre a conoscere degli interessi, esplicava
un potere di annullamento degli atti o provvedimenti
amministrativi per i casi di dichiarata illegittimit�,
nel mentre, giudica.udo nel merito, sostituiva
al provvedimento della autorit� amministrativa
�quello resultante dalla propria decisione.
Tuttavia, autorevolmente in dottrina si dubit�
se quella demandata al Consiglio di 1Stato fosse
una vera e propria giurisdizione, traendosi 1p1rin
cipaJmente argomento dal disposto dell'i1rt. 4
della legge 1865 e premesso il principio che � giu
risdizione ))' in Italia, si identificasse con la atti
vit� del potere giudiziario.
Se all'autorit� giudiziaria non spetta -si os
serv� -�di operare lo annullamento di atti della
ip�Ubblica amministrazione, questa facolt�, quan
do attribuita, non pu� essere propria che di un
altro potere e cio� di quello esecutivo o dell'am
ministrazione.
Nel Consiglio di 1Stato � dunque, secondo 1queste
premesse, in sostanza l'Amministrazione che
attivata dal ricorso del singolo che ha un inte
resse in senso obiettivo da fa.re valere e un inte
resse in senso subiettivo per farlo valere -rivede
in via. contenziosa un p.roprio atto e, secondo i
casi, ne dispone lo annullamento o la modifica.
Una tale opinione viene definitivamente ripu
diata dalla Costituzione repubblkana nella quale
si prescrive (art. 113), che �contro gli atti della
pubblica amministrazione � sempre ammessa la
tutela giurisdfaionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria
o amministrativa. �.
Quella del Consiglio di Stato � dunque una giurisdizione
arnminfatrativa inquad:rata .nell'ordinamento
giuridico con carattere di autonomia, sia
rispetto all'autorit� amministrativa che alla magistratura;
e la1 Costituzione stessa, se :garantisce
la autonomia e la indipendenza della magistratura,
(a.rt. 104) dispone altres� che la legge assicura
l'indipendenza dei giudici delle giurisdiizioni
speciali (art. 108).
Da questo carattere di autonomia consacrato
nella Carta Costituzionale si pn� prendere ~rgomento
per rilevare la modifica-zione del princilpfo
tradizionale suHa divisione dei poteri. Non � che
anche questo possa dirsi superato in quanto risiede
nelle profonde fondamenta dello Stato moderno
; esso � piuttosto inteso in un senso diverso da
quello che era in pa,ssato ricevuto.
Occorre partire dalla nozione di 1sovranit� che
� il concetto nucleare della nozione di 'Stato e
--riferirla alla conc.ezione organica dello Stato contemporaneo.
Si 1pu� convenire col Mantellini sul
concetto cJ1e fa della sovranit� una sorta di principio
vitale animante l'organismo dello Stato; e
allora. pare sia dato far questione, non tanto della
distribuzione della stessa fra persone o i.stituzfo ..
ni, quanto della estrinsecazione sua attraverso gli
organi. Il potere pertanto, lo si viene a concepire
in relazione a un apprurato o sistema di organi
cui compete esip.Jicare una delle grandi funzfoni che
sono ragione di sussistenza per lo Stato. La funzione,
in cui si sostanzia l'attivit� dell'organo, �
un quid di obiettivo che viene a costituire il � dato
primo >> di considerazione, e cos� a preferenza si
parla di funzione legislativa, di funzione amministrativa,
e di funzione giurisdizionale. E' logico
e necessario che la funzione debba individuarsi,
e in tal modo �separarsi da altra funzione e che
pertanto l'organo che alla stessa presiede sia autosufficiente;
per il che si precisa il concetto di
autonomia) del quale � coroll�rio quello di indipendenza
della !persona fiska in cui l'organo ha
la propria viva espressione.
Di conseguenza non � che lo �Stato, sott01pQnendo
certe specie della propria attivit� alla giurisdizione,
venga a menomare una propria funzione
vulnerando l'a.utonomia della stessa e la indipendenz;
a dell'organo, a vantaggio di altra funzione
o di altro organo -o che, come si direbbe adoperando
la vecchia terminologia, sottoponendo la
propria attivit� di impero al vaglio della giurisdizione,
presti la propria autorit� contro la propria
autorit� -esso 1Stato integra una propria funzio�
ne con l'espUcruzione di un'altra e mediante il reciproco
cone:orso o controllo dei rispettivi organi;
in ci� non si pu� vedere quella che poteva rupparire
un tempo : una sorta di sopraffazio:q~ .di un
!potere su di un altro, mediante l'invasione da._
parte dell'uno della sfera atll'altro riservata.
Q'uesto ultimo fenomeno, nella concezione orga�
nka, si pu� riscontrare S'Otto forma di disfunzione,
e cio� quando un organo 1pretenda di svol
;1:1! ;;m&mm!: EimFf;;;;ll�Ji..WLh&&&&J.fB!t&&&J1mEJ]JJ&
IfW:YW
5%: T TE r.me mr '"*''' ma:
-22
gere una funzione ch� non sia la propria o indi
rizzj la propria a finalit� diverse da 1q;uelle ohe le
sono assegnate; e poich� l'ordinamento giuridico
definisce le funzioni e indica le finailit� delle stes
se; un tale atteggiamento � anz,itutto contraddi��
zione alla leg'ge. La 1quale appresta i rimedi designando
organi che possano annullare gli atti del1'
Amministrazione eventuailmente illegittimi o
dirimere, ove insorgano, i conflitti di attribuzioni.
iMa se � la legge suprema manirfestazione della
volont� dello 1Sttato, si pu� osservare che a mezzo
dei precetti dalla stessa, il sistema � suscettibile
di completo sorventimento, non essendo la funz.
ione le,gislativa controllabile, nel suo svolgersi,
da [parte di differenti or.gaini.
Senonch�, nel diritto italiano attuale, la legge
non i� pi� quodcumque prrincip'i, placuit, sostituendosi
alla locuzjone : � Principe >> quella : � Parlamento>>.
4-bis) La innovazione introdotta dalla Costituzione
repubblicana e che corona la concezione del
nuovo Stato, � la istituzione della Suprema Corte
Costituzionale, cui � demandato in [primo luogo
di giudicMe sulle contr�opers'ie relatfoe alla legittimit�
oostit'll$ionale delle leggi e degli atti, aJVenti
forza di legge, dello 1Stato e delle regioni (articolo
134).
Il tema della legittimit� delle leggi � stato ab
antiquo a.gitato, e in proposito � da rfare qui richiamo
a quanto � stato antecedentemente esposto
circa la operativit� dei precetti di dhitto o di
etica immanenti alla sede e ana funzione imperiale
nel diritto romano della tarda epoca e nel diritto
dell'et� di mezzo, in coerenza a questi 1p�rinci�pi
venne anche elaborato da giuristi e canonisti quel
� gius di resist�enz.a >> il cui positivo riconoscimento
sta nell'art. 61 della <e Magna Oharta Libertatum
>> inglese.
La tutela del principio, nello stato moderno,
rimaneva affidata al potere giudiziario che nell'ambito
delle proprie attribuzioni poteva. riconoscere
la rispondenza o meno, di una legge, ai
principi fondamentali della Costituzione, ma a
condizione che la questione venisse a cadere sotto
il suo esame nel corso di un giudizio; n� l�e ;potest�
del 1potere giudiziario potevano andare oltre
la decisione di specie, altrimenti questo potere
avrebbe potuto abrogare la legf!:e assumendo le
attribuzioni proprie di quello legislativo. (Per
quanto riguarda poi l'ordinamento italiano_, il
sindacato di costituzionalit� era limitato solo all'aspetto
formale).
Ma ora in esito a un vero e prOiprio giudiz~o,
con le garanzie del contraddittorio, la Corte
Costituzionale decide se una norma di legge (for�
male) o un atto av�ente forza di legge (legge sostanziale)
sia.no o meno contraddittori con altra norma
fondamentale dell'ordinamento giuridico, portata
dalla Costituzione, con la conseguenza che (articolo
136) cc quando la Corte dichiara la illeg1tt1mit�
costituzionale di una norma di legge o di
atto avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblica.zione
della decisione �.
La Corte Costituzionale � altresi il Tribunale
che deve giudicare delle accuse ;promosse contro
i Ministri (funzione, per lo Statuto Albertino, gi�
1prnpria al Senato del Regno costituito in Alta
Corte di Giustizia) e anche contFo lo stesso Oapo
dello Stato, primo Ufficiale e primo Cittadino
della Repubblica. Decide infine sui conflitti di
attribuzjoni.
I conflitti di attribuzfoni erano precedentemente
definiti dalla CDrte di Oa.ssazfone, cio� dal su\premo
consesso giudiziario, il che costituiva gi� un
notevole progresso sui sistemi altrove adottati,
ad esempio in Francia ove all'uopo funzionava un
Collegio misto con prevalenza d�egli elementi
tratti dall'amministrazione.
La Corte 1Costituzionale � un Collegio di competenti,
indipendenti sia dal Parlamento, sia dal1'
Amministrazione, sia dalla Maigistratura ordinaria
; essi sono uomini di legge la 'scelta dei
quali avviene tra i Magistrati delle giurisdizioni
superiori ordinarie e amministrative, i 1wofessori
ordinari di materie giuridiche delle Universit� e
gli avvocati che abbiano oltre venti anni di esercizio.
Al vertice dello Sfato quindi, quale vigile custode
della Costituz,ione e della retta emanazione
delle norme legislative, sta. un organo collegiale
che adempie ai suoi altissimi compiti nelle forme
e nei modi della �giurisdizione.
5) Pu� essere pertanto conclusivamente afl'el'
mato che, se negli Stati precedenti ai moderni si
manifest� da parte degli imperanti la inten!done
di sottoporre lo stato alle leggi e alla giuri1sdizi<,
ne, se negli stati di tipo moderno si posero percit'>
le basi istituzionali) ma si attu� il princi1pio rela �
tivo limitatamente, nello Stato contemporaneo
italiano il principio stesso ric'eve attuazione completa
e plenaria.
Lo Stato � sottoposto alla giurisdizione anche
per quanto riguarda la formazione delle leggi ove
queste violino i principi della Oostituzione; inoltre
tutta la sua attivifa concreta �cade sotto i I
vaglio della giurisdizfone in quanto violi diritti
soggettivi o legittimi interessi. N� � a ci� di ostacolo
il principio della divisione dei poteri, essendo
il potere attualmente inteso nel senso di fun
zione essenziale dello Stato; e lo Stato contemporaneo
non contrruppone o controbilancia potere a
o con potere ; sibbene intende ad armonizzare fun
zione con funzione. D'altronde la. stessa denominazione
di potere esecutirvo � dalla Costituzione
rapubblicanai abbandonata; aid essa � propria�
mente sostituita quella. di cc Governo >> che comprende
<e governo� in senso ristretto e cc ammini�
strazione )J (confrontare l'insegnamento del Mantellini
1qui riferito nella rubrica: cc l'opera di Giuseppe
Mantellini giureconsulto Jl).
Premesso quindi che l'autorit�, giudizfaria ordinaria
continua. a conoscere deg-li effetti di tutti gli
atti amministrativi ai fini della restaurazione dek
diritti lesi (e non � da tacere un orientamento
della recente giurispTudenza che afferma la possibilit�
anche della decla-ratoria di illegittimit� degli
atti stessi :per quanto si riferisce alla decisione
&&L :::w.m&&&&1Wl &&:: i&&: ::::& &MM &li=
dii& EL dii& EL
EEIBili&
-23
di specie); tutta l'attivit� dello Stato, anche
quella che un tempo si denominava di impero �
suscettibile di app�rezzamento e di sindaeato sotto
la condizione della lesione degli inter�essi
legittimi -da parte della giurisdizione ammini.
strativa (Consiglio di Stato) che pu� altres� procedere
all'annullamento degli atti o pro'VlVedimenti
:relativi, ove illegittimi. In proposito � anzi da
osservare che gli sviluippi necessari. della Costituzione
repubblicana condurranno a.d attribuire, in
conereto e per casi specificamente determinati,
il potere �di annullamento anche ad autorit� diverse
dal Consiglio di 1Stato, avendo sub�.to deroga
il principio per cui tale potere si aipparte
neva, in via generale ed esclusiva, alla giurisdiz.
ione del ~onsiglio stesso. Tale � il criterio 0he
chia.ramente si desume dall'ultima \parte dell'rurt.
113 della Costituzione in cui i� detto che:
� la legge determina quali organi gimisdizionali
possano annullare gli atti della :pubbliica amministrazione
nei casi e con gli effetti previsti daJla
legge stessa �.
1S~ sottrae al sindacato giurisdizionale, ai sensi
della legge sul Oonsiglio di Stato, soltanto l'atto
politico -sopratutto in vista delle conseguenze
che importerebbe, sotto il profilo degli interessi
generali, un suo a,nnullamento; e delle difficolt�
di vagliarlo ex post nella sua opportunit� bench�
l'argomento, in considerazione di quanto
� contenuto nel comma secondo del ridetto a.rticolo
113 �della Costituzione (la tutela giurisdiziona.
Ie... non pu� essere esclusa o limitata... ip�er
determinate categorie di atti) sia tutt'altro che
posto fuori discussione, (si confronti in pro~osito
in �questa Ra.ssegna. Ma.ggio 19-50, Oarbone: L'atto
politico e l'art. 113 della Costituzione).
6) Il principio per cui, sulla. doglianza del singolo,
lo iStato pu� essere plenariamente astretto
a comparire dinanzi le 1giurisdizioni, ha per corollario
quello per cui lo Stato deve p:rovvedere
alla prop�ria difesa in modo altrettanto plenario.
Donde una propo�rzionale moltiplicazione dei compiti
segnati all'organo legale. Il quale, se perci�
ha dovuto essere potenziato ed � venuto natural
mente ad ac�quistrure importanza sempre maggio.re,
non ha dovuto subire modificazioni in quel carat�
tere che gli fu impresso ad opera lp�recipua del
suo fondatore e ispiratore. Certamente il modo
col quale si presenta og:gi l'I�stituto � diverso da
quello con cui a quell'epoca si presentava, cos�
come un albero rigoglioso � differente dall'arbusto
; ma a.Ile sue tavole di fondazione si derve
l'aioquisto delle attitudini per le quali esso ha
ipotuto� fare: opportunamente fronte alle nuove
grandi necessit�: in tanto esso ha potuto corrispondervi
in 1quanto una nota di originalit� lo
estrani� sin dagli inizi, dai sistemi praticati in
altri Paesi ove l'o~gano leg�ale: o non esisteva
come entit� sepa-l'ata ma come ufficio compenetrato
nell'Amministra.zione, necessariamente ricorrente
alla collaborazione del libero foro ; o sussisteva
come organismo a s� (Austria) che per�
non era emanc:i.pato dall'Amministrazione e che
era sistemato burocraticamente, donde la man�
canza o deficienza di iniziativa o di discrezionalit�
nella condotta delle controversie e il �funzionarismo
>> dei s:uoi a.ppartenenti, piuttosto � impig
�liati >> che indirizzati dalle minuziose � istruzioni
di servizio >>. �
In Italia, non si intese creare un corpo di fnn�
zionari specializzati o una accademia di teorici
del diritto; bens� raccogliere coloro che avessero
dimostrato spiccate attitudini e solida pre�
para.zione per fare g'li (J!l}1)0oati; assuntili : specialmente
formarli avvocati erariali e tali mantenerli;
e per mantenerli tali mantenere l'Istituto
autonomo nei riguardi dell'Amministrazione ;
libero di fare pareri, ascriivendosene la responsabilit�,
libero di seguire nelle cause il \proprio indirizzo.
Per tale ragione di autonomia sostanziale,
la dipendenza,: prima dal Ministero delle finanze,
poi da �quello del Tesoro e infine dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ha potuto e pu� dirsi
niente pi� di una necessit� di inquadramento dell'Istituto
nel sistema dello Stato.
L'opera del Mantellini: � Lo 1Sfato e il Codice
Civile >> padroneggiava il diritto privato e il diritto
pubblico e l'Avvocato erariale dell'epoca, doveva
essere versato nell'uno e nell'altro e ![l�er�,
in teilllpo di codificazioni, avvicinarsi a quella che
era �stata la competenza del giurista del diritto
comune; l'avvoqato dello Stato di oggi deve tro�
varsi nelle condizioni, dato il vastissimo campo
in cui si muove, oggi, l'attivit� dello 'Stato,. di
poter sommare in si� �stesso le specializzazioni clu~
sono proprie degli esercenti nei va.ri rami della
professione legale e fare dell'esevcizi� relativo alle
specialiizzazioni stesse, materia del quotidiano
svolgimento della propria opera.. Sono, sotto
questo aspetto, ben lontani i tempi del 187�6, in
cui la massa delle cause interessanti lo Stato era
data dalle controversie tributarie. Per il che il
Mantellini poteva soggiungere, citando a:utorevoli
esempi dell'antichit�, e quasi per confortare i
giovani colleghi -specialmente i meridionali dalla
esclusione dal campo pi� suggestivo della
professione: l'arringo penale che: � il diritto civile
non mancava di una sua eloquenza ! >>.
Nei tempi attuali, l'avvocato �dello Stato deve
indossare la toga dinanzi ai giudici penali, e non
c,erto << per a�cicidente >>.
Il Testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611 gli hll
attribuito la difesa di ca.use anche penali interessanti
i funzionari ed agenti dell'Amministrazione
per ragioni di servizio; �-� questo in parte
un corollario delle dottrine organiche, e in parte
ha tratto ai riflessi che -per le no�rme del rito
penale vigente -pu� il giudicato penale assumere
nel successivo giudizio civiJ.e imlplicante la
reslponsabilit� della pubblica amministrazione.
Cos� come ai tempi del Mantellini, la locuzione 1 i
� fisco >> fu bandita, la denominazione di � avvocafo
erariale�, � stata, per la legge sue-citata,
definitivamente abbandonata e sostituita �a. �qud-=la
di � avvocato dello Stato �. Attesa la plenaria
sottoposizione di questo alla gi:urisdizione, il
patrocinio non val tanto a sostenere un ristretto
::::ML &.&&&&&& W&Ll&i :::: = rnmm :ZDL mrnm ,,,, &&GL&t &&;
-24
compendio di diri.tti patrimoniali, quanto ragioni
a 1pi� vasta ispirazione e a diverso contenuto,
sopratutto di prestigio. Nelle costituzioni di 1parte
civHe in processi penali, ad esell\pio, l'Amministrazione
fa 1questione dell'affermazione di rPsponsabiliti�,.
dei rei afi'imohi� oi�' valga, oltre che a
risaircire danni, a compensare nocumenti di natura
morale o etico-giuridica infertile dalla altrui
azione delittuosa, e che non pertanto hanno sede
in una sfera diversa da quella in cui si reclama,
attraverso l'opera del pubblico ministero, l'aplpHcazione
della legge e la soddisfazione degli interessi
della collettivit� genericamente considerata.
Ma non della sola difesa giudizi.aie dello Stiifo
si interessa la Avvocatura. Lo �Stato di oggi 'li
considera pa,rtecilp�e della vita di molti enti pubblici
la cui attivit� confluisce si nel campo sociale
da non potere v�enire dallo Stato ignorata, ancl1e
in 1quanto le �finalit� relative bene spesso lo 1Stato
medPsimo persegue mediata-mente attraverso
l'opera di tali enti. Quando non addirittura essi
siano dello 1Stato .una emanazione diretta, tanto da
potersi 1qualificare veri e propri organi suoi (in
questa Rass. Fragola, 1950, 'P� 167). Cos�, per l'articolo
43 del Testo unico citato, l'A'VVocatura,
1quando sia a.utori~z.ata da legge o da provivedimento
emanato a, me7jzo di decreto, ha facolt� di
assumere il patrocinio di enti non statali sottoposti
a tutela o anche a semplice vi,gila.nza da
pa.rte della pubblica amministrazione. Il successivo
decreto 8 giugno 1940, n. 779 enumera.va 33
di questi enti (fra i 1quali le istituzioni ipubbliche
di beneficenza nelle cause di azione popolare).
Da 1queste premesse, evidente risulta !Una conseguenza
duplice che consiste in una consta.fazione
e nella indicazione di una necessit�,. La constatazione
� quella che riguarda la moltilplicazione degli
affari conternziosi confluenti alle Avvocature
distrettuali. La necessit� : quella ohe impone una
adatta provviden7'ja legislat:i!va valevole a fornire
all'organo .legale i mezz!i per !Potere a.ttendere
alla propria opera, a dismisura aumentata; evitando
la dispersione delle cause in senso territoriale,
e realizzando in quanto possibile l'opposto
principio della oonoentraz4one delle medesime
presso autorit� �giudiZfarie determinate. Non .�
a parlare qui di una resurrezione di un fa-vor
fi,s.<Ji che induca una specialit� di foro, dappoich�
il foro � sempre il medesimo e cio� l'autorit� .giudiziaria
ordinaria; subbene dell'im[)rescindibile
cura di un pubblico interesse, da attuare nei modi
appropriati.
Di ci� non poteva non preoccuparsi il legislatore,
e se ne ipreoccup� difatti quando la necessit�
cominci� a delinearsi, e cio� nel 1923 anno
. . '
mcm, essendo stati all'Avvocatura affidati i compiti
propri del soppresso ufficio legale delle Ferrovie
dello Stato, venne l'avvocatura ad assumere
la consulenza e il patrocinio del �pi� importante
complesso statale a ti1po aziendale; ramificato,
con la sua rete e i suoi uffici, in tutto il territorio
nazionale e, per sua natura, titolare di grande
numero di controversie attive e pa.ssive, evenibili
sotto il doppio profilo della responsabilit�
contrattuale ed extra contrattuale. Con decreto
30 dicembre 1923, n. 2828 furono emanate le norme
riprodotte :poi nel Testo unico 1933, e alle �qunli
rimand� il successivo Codice di proced1Ura civile :
sul f�ro erariale. In virt� di dette norme, le cause
in cui veniva ad essere� parte uiia Amministrazione
dello Stato erano devolute alla cognizione
del Tribunale ca;poluogo della sede della Corte di
appello (a sua volta sede dell'Ufficio distrettuale
della Avvocatura) nel cui distretto si fosse trovato
il Tribunale che sarebbe stato competente
secoll'do le norme ordinarie; princiipfo, questo,
ridondante non tanto in una proroga della competenza
territoriale del magistrato collegiale,
quanto in una motlifi1cazione della di lui compe�
tenza funzionale.
Per ogni distretto di Corte di appello un Ufficio
distrettuale della Avv.ocatura. dello Stato: con
sequenziale aumento e degli Uffici (in correla7'jione
all'aumentato numero delle Corti, o per nuova
istituzione o per riipristino) e degli organici.
7) A: questo punto si esaurisce il tema delle
vicende storiche dell'Istituto, inscin1dibilmente
collegate alla evoluzione parrimente storica dello
Sfato e delle concezioni che ne informano il carattere,
in riferimento ai raipporti pi� estesi o
meno estesi dello stesso con la giurisdizione. Mu
esiste un'altra storia; quella relativa al perfezionamento
e alla modificazione dei concetti e degli
istituti giuridici cui l'Avvocatura., nell'ambito
della sua competenza, ha collaborato, sostenendo
e segnando indirizz,i, fissando principi interpretativi
della legge, determinando sovente la emanazione
di norme.
Questo lavoro, la cui origine non sta in elocubrrazioni
teoriche ma in una sensibile !percezione
dei �problemi e delle esigenze che si appalesano neJ
cor.so quotidiano delle controversie, � lavoro svolto
in profondit� e risultante dalle periodiche R.elazioni
che l'Avvocatura ha consegnato ail Paese.
Le stesse non sono soltanto una rassegna della
giurislprudenza di un dato periodo, ma sono fattori
della giuris1wudenza considerata come quella
attivit� che, elabora.udo il diritto vi�gente, :prepara
il dirritto di domani.
A 1questo proposito � da dire che nel diritto di
domani, cio� in quello che sar� per derivare dalla
germinaz.ione dei principi che la Costituzione re�
pubblicana ha proclamati, l'opera dell'Avvocatura
a.ssumer� essenziiale riliervo, attraverso il giudizio
�di costituzionalit� delle leggi. Dislpone l'ar.
ticolo 21 del progetto di leg.ge sulla Corte Oostituzionale,
c1he il Governo, parte nel suddetto giudizio,
sar�, ove non intervenga nella persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro
a ci� delegato, ratppresentato e difeso dal1'
A vvoca.to Generale dello Stato o da un s:uo Sostituto.
In tal modo l'Avvocato -Generale, .. riducen�o a
forma tecnica dinanzi a un �sommo consesso di _
giuristi, il contenuto di ra.gioni giuridiche e poli-.
tiche afferenti alla legge, in s� medesima e in rapporto
aUa Carta. fondamentale, e non in confronto
di singoli casi pratici considerata ; collaborer�
m
I
TFFEZFFF7EF~&&Mi~~
-25
istituzionalmente a tutelare quegli interessi primari
dello Stato e della collettivit� che si identificano
nella osservanza dell'ordine costituzionale.
8) In cospetto della giustizia del Paese, la voce
dei difensori dello 1Stato non lp�arte da luogo
diverso da quello che � destinato agli altri difensori
e non prende di�verso t�no. I dirfensori dello
Stato in Italia non hanno la � distinzione di posto
e sedia� che piaceva ai toscani del Granducato,
n� distintivi speciali sulla toga. 1Senza privilegi,
anche formali; in tutto pari ai patroni dei cittadini,
manifestano in ci� come sia vero che lo
Stato italiano, ascoltando dal fondo dei secoli la
digna vow dell'Imperatore Teodosio, effettivamente
e nell'atto in cui si fa a sostenere in giudizio
i propri diritti, � sotto.posto al trattamento
comune che discende dalla egmaglianza di rfronte
alle leggi.
Ma se la fra.ternit� che lega gli avvocati dello
Stato, salda come solo pu� esserlo fra coloro che
conducono una stessa �quotidiana e dura battaglia,
se lo spirito che anima un Istituto ove le stesse
funzioni direttive mai prescindono dal tono della
colleganza, sono da considerare, un privilegio :
questo, si, � privilegio da tenere caro e da conservare
con tutte le forze nelle libere istituzioni della
Democrazia italiana.
GIUSEPPE CHICCA
AVVOOATO DELLO STATO
NOTA
Non � questa la sede per una trattazione di diritto comparato,
terri.a del quale� si ~ono occupati altri autori. E
comunque, nell'esporre i lineamenti del sistema introdotto
�e vigente in 1Italia, .gi� � stato f�atto cenno degli
altri sistemi dai quali l'Italiano ebbe .ad �emanciparsi e
a profondamente differenziarsi. E' da rammentare che
con c.aratteri affini a quelli delpndirizzo .austriaco si �
presentato in Europa lo spagnolo Cuerpo dos Abogados
dei E�stado, -non senz.a far utile richiamo in pToposito
alla opinione .acc1ennata nello studio del Menestrina
(l'Avvocatma dello Stato in Italia e all'Estero in Tivista
di diritto processuale civUe vol. VIII parte 1a 1931,
Cedam Padova) per cui ambedue i sistemi, ispirati al
criterio fiscale, sarebbero stati acquisiti da parte del1'
Austria e della Spagna dagli ordinamenti del reame di
Na:poli ricollegandosi cosi, p.er tale tramite, aUa tradizione
romanistica.
Cenno a parte merita l'Inghilterra. E' stato a suo
luogo qui notato, come nel diritto medioev1ale sia comparsa
la figura del giureconsulto -;persona -".a later.
e � del monarca. Da ci� procede l'istituzione dello
Attorney Generale, consigliere giuridico della Corona
:.dal 1253) che, col volgere dei tempi � divenuto un organo
costituzional13 dello Stato, Ministro della Corona.
Oltre .che per gli interessi specialmente propri di quest'ultima,
egli �deve .agire in giudizio anche per quelli
che noi �definiremmo interessi " del pubblico '" dei quali
in Inghilterra la Corona si fa portatrice e che concernono
l'adempimento sia di un pubblico diritto che di
un pubblico dovere. L'Attorney Generale cma .anche gli
interessi di coloro che sono i destinatari della pubblica
beneficienza (confrontare .al riguardo quanto pi� sopra
esposto circa il �carattere della " protectio �, i.e direttiv�e
proprie dello Stato patrimoniale e le funzioni dell'Avvocato
dei �poveri nel reame di Napoli).
L'Atto;rney � coaidiuvato e vicariato dal SoUcitor Genera1e;
.altri Solicitors hanno in lng):Jiltema i _v~ri di�abteri.
I Solicitors sono specie di legali fissi di. fiducia:: il
pi� importante � quello della Tesoreria che si occupa
anche delle pratiche di quei dicasteri che sono sforniti
di un Solicitor proprio, e che, oltre a curare la -esazione
dei crediti di spettanz�a della Tesoreria i� l'amministr.atore
degli immobili deUa Corona. Le sue funzioni si intrecciano
con .quene del "Proctor Regis � iil quale intervi-ene
anche in cause di. divorzio quando ci sia pericolo di collusione.
Ispirato al modello inglese � l'istituto dell'Attorney
Generale negli 1Stati Uniti d'America, ch�e n.e hanno reso
pi� accentuato il carat~ere costituzionale derivandolo
dall'� Atto giudiziario � del 1789.
L'Attorney generale � il rprimo Ufficiale .della legge,
capo del �dipartimento della Giustizia, �consigliere legale
del Presidente e dei dipartimenti federali.
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RELAZIONI suUe Avvocature Erariali dal 1876 ai� 1880.
SCAVONETTI GAETANO: In nuovo digesto italiano, rulla voce:
" Avvocatura dello Stato "�
TAMBRONI: In digesto italiano, alla voce: "Avvocature
Er.ari.ali �.
& 7
=
__..: 26
CE1VNI BIOGRAFICI
AN'l'ONIO OAFARO
La nobile figura di IA.ntonio Cafaro sta fra le
pi� luminose fra quante abbiano onorato il nostro
Istituto di cui egli entr� a gar parte fin dalla
fondazione, nel 187u, costituendo il primo nucleo
di �quegli alti spiriti che si strinsero intorno a
Giuseppe Mantellini.
E in Avvocatura rimase, apprezzatissimo per
la 1sua valentia e pi� ancora venerato per le sue
alte .qualit� spirituali, per circa quaranta anni,
fino al suo collocamento a riposo nel 1915; celer
mente percorrendo i vari gradi della carriera, e
ancor giovane conseguendo la nomina a sostituto
avvocato generale e ad avvocato distrettuale di
Trani, dove rimase dal 1898 fino al 1915.
1Studioso di molti problemi di diritto, le circostanze
lo portarono ad.approfondire in modo particolare
lo studio dei rapporti patrimoniali fra lo
Stato e la Chiesa ; e la sua opera in questo campo
trascese di gran lunga quella dell'avvocato e del
difensore affermandosi nelle commissioni di studio
per la preparazione di disegni di legge volti
a regolar compiutamente la materia.
Tre fmono la note dominanti di tutta la sua
nobile esistenza: la dedizione completa e �assoluta
al dovere � la semplicit� e la modes.tia senza fine ;
la fede c~istiana vivamente e rettamente sentita
e praticata.
E quest'afflato di fede, vivificante, inform� di
s� tutta l'attivit� di Antonio Cafaro, grande avvocato
e vero cristiano. '
Ogni mattina, prestissimo, Antonio Oafaro era,
in chiesa per accostarsi a Dio. E non chiudeva la
sua giornata senza prima ritornare nella <?hi~sa
dei suoi padri a rendere conto delle sue az10m e
ad attingere l'ispirazione delle opere da compiere.
Sul .suo tavolo di lruvoro, accanto ai libri di diritto,
i libri della Fede, �senza della quale, egli
d~ceva, tutto � vano.
Poverissimo, tutto il suo elargiva ai poveri, beneficando
fino all'ultimo giorno di sua vita, chiusasi
il 7 gennaio 1919. .
La sua lunga permanenza in Avvocatura costitu�
per tutti una forza morale e un segnacolo di
spiritualit�; ed il suo ricordo vien tramandato
vivissimo, perch� ad esso ci si possa ispirare come
ad esempio luminoso di perfezione di' vita.
GI1A001VIO GIUSEPPE OOSTA
Nato a Milano nel 1833 di famiglia ligure,
Giaicomo Giuseppe Costa entr� in magistratura
nel 1860 e sia nei Tribunali che negli uffici amministrati~
i del Ministero, presso i quali fu spesso
chiamato a prestar servizio, diede prove immediate
del suo iValore.
L'ingegno eletto, la mente a.cuta, l~ do.ttrina
giuridica vastissima, la facondia ammirabile, la
dialettica stringente gli crearono in breve tempo
un'alta reputazione, ed accelerarono singolarmen
te la sua carriera di magistrato.
Segretario generale del Ministero di grazia e
giustizia col guardasigilli Vigliani nel 1873, fu
nominato nel 1874 procuratore generale di Corte
<li appello, e fu a capo degli uffici di Venezia,
Genova, Palermo, Ancona, !Bologna.
Morto nel 1885 Giuseppe Mantellini, parve ad
un subito impo8sibile la so8tituzione del creatore
del nostro I.stituto ; ma il Governo non es.it� nella
scelta di Giacomo Oosta. L'eredit� da rruccogliere
era �Singolarmente pesante ; ma in breve fu a tutti
palese che il nuovo avvocato generale era intera
mente degno del grande predecesoore, del quale
continu� con dignit�, con energia, con alto sapere
la grande opera intrapresa.
Nominato s.ubito dopo .Senatore, in qu('ll' Alto
Consesso diede immediate luminose prove della sua
grande competenza nelle pi� svariate materie, e
acquist� in breve indiscussa autorit�, per le doti
non solo dell'ingegno ma altresi della probit� e
della dirittura morale. [E famosa rimas�e la sua
Relazione 1sulla inchiesta .svolta per accertare la
responsabilit� dei magistrati che avevano preso
parte alla istruttoria del processo per i fatti della
Banca Romana: documento nobilissimo del modo
come Giacomo Costa intendeva l'altezza della
missione del magistrato.
Tradurre in atto i concetti allora esposti era la
suprema ambizione del Costa, nell'interesse del
Paesef ed egli si cred� vicino alla meta sperata
quando nel marzo 1896 fu chiamato alla carica
di Guardasigilli. E diede impulso a riforme strutturali
dell'Amministrazione della Giustizia.
Ma un male inesorabile lo prese ; ed allora si
pales� anche la tenace volont� con cui, negli ultimi
mes�i della sua vita di uomo e di ministro,
costring~va un organismo ormai in sfacelo ad obbedire
alla vigoria dello spirito, coronando con
esempio raro della fedelt� religiosa al ~overe un~
vita tutta spesa in favore della Pubblica Amministrazione:
esattamente di lui fu detto che lo
splendore della carriera fu giusto riconosciment~
degli eccezionalj suoi meriti di giurista e di
oratore.
Laureatosi gio1vanis1simo nel 1877 ~ era nato
a Napoli nel 1858 -Ernesto D'Agostino, uditore
giudiziario, fino dal 1881 fu addetto a prestare
servizio presso l'avvocatura erariale di Nii,poli;
primo graduato al concorso di Pretore, sostenuto
nel 1883, egli rimase peraltro in Avv�c�tura, _doye _
non tard� a dar luminose prove delle sue elevate � 0
qualit�.
Era, Ernesto D'Agostino, un di quei gio1vani
d'alto ingegno sfili quali il nos.tro !istituto, fin
Mi%&&&&&Wi&&ZZi:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;g
&il &&&&~
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BI 7
-27
dal suo sorgere, eseiicit� una pressoch� irresistibile
attrattiva; uno di quei giovani che potentemente
contribuirono a portare, in breve volger
d'anni, l'IA.vvocatura ad un livello altissimo, innalzandola
nel prestigio e nella estimazione generale.
E per quindici anni, Ernesto D'Agostino, diede
all'fatituto il ,suo ingegno e la sua attivit�; e ne
ritrasse quella maturazione di sicien:zia e di esperienza
indispensabili per la completezza cosi del
sapere che della personalit�.
1Si che, quando nel 1897 egli ne usci per pas,sare
al Consiglio di Stato, il giovane � addetto � del
1881 era ormai completo; l'aquilotto ruveva irrobustito
le ali. E il volo si fece sempre pi� alto; e
quando Ernesto ID'Agostino, coronando la sua
attivit�, assunz.e la !>residenza della IV sezione,
nessuno pot� dubitare che non soltanto egli avreb�
be saputo tener l'alta carica con� quella superiorit�
�morale e scientifica che gli derivava dalle sue
qualit�, ma che allZli, e proprio per 1queste, egli
anebbe rinverdito di nuovi lauri quella Presidenza.
E l'auspicio non falli.
Quindici anni : ma come Ernesto D'Agostino si
senti sempre legato all'Avvocatura, che era stata
maestra a lui ed alla sua giovinezza ; cosi l'A vvo
catura ha sem:rre ricordato, e ricorda, a suo vanto
ed onore, di aver annoverato nelle sue file 1Ernesto
D'Agostino.
SALVATORE D'AMELIO
Salvatore d'Amelio era una tipica figura rap
presentativa di un ideale di vita che diere origine
ad una sua propria aristocrazia:� la nobjlt� della
toga. �
E la toga egli onor� tutta la sua vita, da quan
do nel 1892 fece le sue prime armi quale uditore
giudiziario presso l'Avvocatura di Napoli fino
al 1928, quando, Presidente del Tribunale Supe
riore delle Acque Pubbliche, repentinamente chiu
se ancor in giovane et� la sua vita terrena.
Nel nostro Istituto Salvatore d'Amelio ebbe ben
presto modo di emergere, si che in breve ne per
corse la carriera: sostituto avvocato generale
nel 1908, avvocato distrettuale di Milano nel 1914,
si form� e si addestr� nell'Avvocatura, dove le
sue doti di agile ingegno e di prontezza nello sce
verare dal fatto complesso la norma e nell'inqua
drare questa nell'istituto in cui assurge poi ad
organica unit�, ebbero pieno agio di affinarsi e
completarsi attraverso lo studio e l'esame delle
innumeri questioni.
Si che quando nel 1914 agli pass� alla Magi
stratura aveva ormai raggiunta la piena matu
rit�. E come con nobilt� d'animo egli aveva ve
Rtito la toga del difensore, cosi con pari nobilt�
ed autorit� vesti la toga del giudice ; onde anche
in questo campo non gli vennero meno riconosci
menti, che lo portarono degnamente alla Presidenza
del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Ma il nome di Salvatore d'Amelio ha eco profonda
anche nel campo degli studi, dove egli port�
misura e chiarezza, che son_ le doti classiche
del giureconsulto.
Appassionato cultore del diritto pubblico, in
particolare, attivamente partecip� alla vita del
diritto attraverso numerosi scritti ; ma soprattutto
egli va ricordato per quella � Rivista di Diritto
Pubblico �, che era la sua creatura, e che
fin dal suo sorgere si afferm� come uno dei migliori
e pi� necessari strumenti di lavoro per i
giuristi, per i magistrati, per gli avvocati ; e attraverso
la � Rivista >> Salvatore d'Amelio esercit�
con il fervore della sua appassionata natura, un
nobile ed assiduo ministero nell'ambito degli studi
diritto pubblico, dando in tal modo mirabile
esempio di una completezza di vita, che solo a
pochi eletti � dato raggiungere.
RAFFAELLO D'ANIOONA'
Nato a Pisa nel 1864, Raffaello D'IA.ncona, nominato
uditore giudiziario nel 1890, fin dal vrimo
momento fu addetto a prestare servizio presso
l'AV1Vocatura di :B'irenze, e del nostro Istituto
entr� definitivamente a far parte nel 1893.
� Di intelletto .gagliardo, cultura lrurga e solida,
criterio acuto e profondo, il ID'Ancona non tard�
ad acquistarsi alti meriti presso la Pubblica Amministrazione,
oltre che affetto e stima nella Ouria
e nel Foro.
Vice avyocato nel 1908, nel riol'dinamentu del1'
Avvocatura seguito alla legge 22 giugno 1913,
n. 979 ebbe il riconoscimento dei suoi meriti eccezionali
con la nomina a sostituto avvocato generale.
E in �questo alto ufficio le sue benP11� l'I'Pnze molto
Ei accrebbero.
La preparazione giuridica dello studioso e del
cultore di diritto romano (di lui vanno ricordate,
fra l'altro, una monografia sul concetto di dote
nel diritto romano, e la traduzione del commentario
del Gluck alle Pandette -libri XXII, XXIV
e XXVI) si era venuta affinando con lo studio
assiduo del diritto pubblico; ed elevatissimo fu
il contributo da lui per lunghi anni prestato alla
indagine giuridica ,specialmente nel campo tributario,
sia nella sfera contenziosa che in quella
consultiva.
Dopo trenta anni di permanen:zia fra le file del
nos,tro Istituto, Raffaello D'Ancona, nel 1919,
pass� in magistratura quale consigliere della Oor�
te di casisazione.
Ed anche nell'ordine giudiziario non tard� a
dare prove delle sue qualit�, cui s~ aggiun-�gevano
una s.incera modestia e una s1quisita riser
vatezza.
Primo presidente della Corte di appello di !Ancona,
e poi presidente di sezione presso la Corte
i&&i&fu filW&& i&&fu& =@ E ftf�
-28
Suprema, le malferme condizioni di salute anzitempo
lo condussero a morte nel 1933.
Ma di lui resta un ricordo che il tempo non
scalfisce; e come Raffaello D'tAncona -vestita
la toga del magistrato -soleva � vantarsi � di
ruvere appartenuto alla Ayyocatura, cos�, a giusta
ragione, l'Avvocatura si vanta di averlo avuto
a lungo fra le sue file.
AlDRIANO DE OUPI1S
Laureato in filosofia ed in legge, Adriano De
Cupis fu tra i primi giovani funzionari amminis�
trativi che entrarono a far parte del nostro Istituto
nel 1877 ; ed a Palermo, prima, a Roma in
secondo tempo, diede fin dall'inizio prova del
brillante ed acuto ingegno, della solida e completa
preparazione sua.
Vice avvocato nel 1892, le sue notevoli qualit�
gli valsero la nomina a Consigliere di .Stato : ed
anche in quell'alto consesso amministrativo ebbe
agio di portare il contributo della sua dottrina,
non disgiunta dall'esperienza, affermandosi come
uno dei pi� apprezzati magistrati.
.Si che quando, collocato a ripos10 il Tiepolo, si
dovette provvedere alla nomina del nuovo A vvocato
Generale, unanime fu la designazione di
!Adriano De Oupis.
Per nove anni, dal 1904 al 1913, egli svolse la
sua opera appassionata per il perfezionamento e
il potenziamento del nostro Istituto, onde ren
derlo .sempre pi� rispondente agli scopi. Testi
monianza di q.uesta sua attivit� infaticabile, non
sempre piana e semplice, la legge 14 luglio 1907,
n. 485, sul riordinamento dell'IAlvvocatura; e i
successivi provvedimenti legislativi 22 giugno 1913
n. 679, 24 novembre 1913, n. 130~ e 1304, che, pur
emanati dopo il suo collocamento a riposo, furono
il frutto della opera di Adriano De Oupis.
Senatore nel 1905, port� anche nel campo della
vita pubblica e dell'attivit� legislativa la compe
tem~a che gli deriJVava dall'amore allo studio e
quella .superiore dirittura morale che era in lui
connaturata; ond'� che presfo in Senato egli ebbe
ad emergere fra le figure pi� alte e nobili.
Profondo conoscitore di ogni attivit� ammini
strativa, la sua fama di studioso -gi� nota per
taluni studi in tema di competenza e di giurisdi
zione e di espropriazione per pubblica utilit�
resta sopratutto legata a quella opera sulla Con
tabilit� di Stato) di cui egli, per il primo, seppe
dare una compiuta visione, attraver;so un'organica .
trattazione della materia, che non soltanto valse
a fissare i'principi generali in un allora ignoto
settore della aministrazione della cosa pubblica,
ma costituisce ancor oggi modello insuperato cui
si continua ad attingere senza posa.
Nell'allontanarsi dall'A VYocatura Adriano De
Oupis di s� e della �siua opera poteva dire : Non
omnis moriar ). non era iattanza la sua, ma fierezM
consapevole dell'opera compiuta con serena
coscienza del dovere, con dedizione intera al bene
pubblico, con intemerata dirittura morale.
-----,
.. I
FRANO:IDSCO DI GENNARO
E' tra noi tuttora viva e presente la inobliabile
figura di Francesco !Di Gennaro, uno dei pi� insigni
avvocati dello Stato di questi ultimi tempi.
Nato a Napoli il 5 maggio 1886, egli comp� col�
brillantemente gli .studi giuridici, conseguendo
la laurea con massimo dei voti, la lode e la pubblicazione
della sua interessante tesi sull'� Arbitramento
nel diritto romano primitivo e classico �.
1Super� �srubito il concorso per la magistratura,
attestandosi al primo posto in graduatoria, e consegu�
poco dopo anche una borsa di studio per
l'estero, recandosi a frequentare i seminari giuridici
dell'Universit� di !Berlino sotto la guida
di Giuseppe Kohler.
In magistratura rimase qualche anno, per passare
definitiivamente all'IA vvocatura dello .Stato,
ove ebbe modo di cimentare prima a Napoli e poi
a Roma le S�Ue eccezionali doti di giurista e d~
avvocato.
Non vi � stato campo del contenzioso erariale,
in cui egli non abbia portato la luce del suo intelletto,
la piena inesauribile della sua cultura, la
passione del suo spirito.
La sua �sede abituale di lavoro presso l'!Avvocatura
generale era la Biblioteca e l� sembra tuttora
di vederlo immerso nei libri e nelle carte a
redigere le �scritture di causa o i suoi preziosi
stndi disseminati nelle pi� importanti riJViste giuridiche.
L� i colleghi lo consultavano di continuo
per averne suggerimenti e consigli, che egli dava
prodigalmente con la foga della sua parola e con
la generosit� del suo animo ! Ed il suo consiglio
era particolarmente ricel'cato ed aiscoltato anche
presso i consessi amministrativi, quali il Consiglio
Su:periore dei ~L. PP., la Commissione centrale
delle Imposte, e presso le Commissioni di studio,
a cui partecipava.
Oratore impetuoso, agguerrito, tenaice, egli ha
saputo affinare nell'agone forense le armi pi� efficaici
a difesa delle ragioni dello Stato, riusicendo
fra l'altro a costruire con la esperienza dei diuturni
cimenti la sintesi pi� felice della delimitazione
dei rapporti fra la Giurisdizfone e l'Ammi_
nistrazione, che forma la parte introduttiva della
Relazione dell'Avvocatura per gli anni 1930-1941.
La sua eccezionale cultura non era soltanto
giuridica, ma umanistica e filosofica, il che gli
dava il dono di levarsi di colpo alle vette pi�
eccelse del sapere, librandosi in spazi aiccessibili
agli spiriti pi� eletti.
Egli era altresi religiosissimo e la sua fede aveva
le �sue radici oltre che nella grazia divina, nella
profonda conoscenza delle opere. religiose maggio
ri, conoscenza che egli alimentava con sempre
nuovi studi e ricerche.
Figura fulgidis1sima, dunque, a "cui le 11UQve __
generazioni di avvocati, che col loro sopraggiun-�
gere assicurano il perenne rinnovarsi dell'Istituto,
posso1;10 guardare con la certezza di trarre infiniti
motivi di perfezione e di elevazione.
-29
AiDOLFO G IAQUINTO
Nato a Potenza, in Adolfo Gia{1uinto r�1v1vono
le alte e nobili tradizioni giuridiche della sua
terra, che trovarono la loro mag~fore estrinsecazione
in Emanuele Gianturco.
Oerto quando nel 1909 egli pubblicava. i suoi
volumi su La responsabil'it� della Pubblica Arnrninistra.~
ion�e gli studiosi del diritto pubblico
videro in lui una figura di prima grandezza.
Opera rivoluzionaria, forse, la sua, nel periodo
in cui fu scritta; ma essa contiene in s� le basi
ed il fondamento delle nuove teorie sulla responsabilit�
della Pubblica Amministrazione; ed ha di
s� improntato tutti gli studi che successivamente
si sono venuti svolgendo nella materia, ponendosi
come una pietra miliare della .ginspublicistica
ifa.liana.
Docente universitado, Adolfo iGiaquinto, ha
tenuto anche per due anni l'incarico dell'insegnamento
di Diritto amministrativo nella Universit�
di Roma; e chi ha avuto la ventura di frequentarne
le Iezfoni non dimentica la lucidit�, e il rigore
dialettico di esse, temperate sempre dalla semplicit�
e dalla facilit� del dire, che rendevano accessibili
i concetti pi� ardui.
E il ma.gistra.to � stato pari al giurista.
Le tappe luminose della sua carriera attestano,
chiaramente delle sue qualit�: uditore giudiziario
nel 1902, nel 1:911 � gi� Oonsigliere di
appello; e nel 19'.27 Primo presidente di :Oorte di
Appello all'A�quila. Di 1qui passa alla Corte .Suprema
quale Avvocato generale; rpoi Procuratore
generale e Primo presidente alla Corte d'Appello
di Roma ; e degnamente corona la fulgida carriera
di magistrato con la �nomina, nel 1938, ad Avvocato
generale dello Stato, e poi a Senatore.
Nel 1945�, infine, rientrato in Ma.gistratura, �
chiamato all'alta. e delicata carica di Presidente
della C'Ommissione Oentrale delle Imposte, che
tiene tuttora. con competenza pari alJa. dignit�.
L'attivit� di Adolfo 1Giarquinto quale Oapo del
nostro Istituto appartiene aHa storia troppo
recente e viva, perch� se ne debba qui parlare; e
baster�, a suo alto titolo di merito, ricordare
come in tempi particolarmente difficili egli ha
saputo conservare integri la indipendenza ed il
patrimonio morale <lella Avvocatura, mantenendone
alto il prestigio presso le pubbliche amministrazioni
ed il Foro.
FRANOE.SOO LO BIANOO
Francesco Lo Bianco, palermitano, proveniente
dalla magistratura, entr� nel 1888 a far parte della
.Avvocatura; ed a lPalermo rimase fino al il.914,
dando fin dall'inizio prove altissime di ivigo��ia
d'ingegno e di prontez.za di intuito, segnando la
giusta via in complesse questioni giuridiche che
iegislazioni l'una all'altra sovrapponentesi rendevano
di �soluzione non semplice e non piana : e si
vuol qui fare particolare riferimento alle molteplici
vertenze allora dibattutesi in Sicilia in tema
di beni demaniali e di as1sie ecdesiastico.
Sostituto avvocato generale nel 1914, I<'rancesco
Lo Bianco fu quattro anni dopo nominato Vice
avvocato generale; e tale carica tenne per 14 anni,
fino al suo collocamento a riposo nel 1932, con
assoluta. dirittura e dignit�, con altissimo senso
di responsabilit� oltre che con capaCita, sienza
pari, lasciando di s� larga traccia nell'Istituto,
cui dedic� con abnegazione piena ogni attivit�,.
E non soltanto l'IAvvocatura si giov� della sua
opera; rice~cata invece da tutte le Pubbliche amministrazioni,
cui egli, nei pi� svariati settori,
apportava senza posa l'aus�ilio della perfetta padronanza
del diritto pubblico e privato.
Palermo lo anno1ver� per lunghi anni fra i pi�
apprezzati consiglieri comunali; chiamandolo, per
un periodo, anche all'incarico di assesisore, ch'egli,
per ragioni di ufficio, non potette tenere tanto a
lungo �quanto la fiducia dei suoi colleghi avrebbe
desiderato; e poi a Roma numerosi furono gli incarichi
a lui affidati : !Agente del governo italiano
presso i tribunali arbitrali italo-germanico e italoaustriaco,
sorti in relazione alla esecuz.ione del
trattato di paice; membro della commissione pei.�
l'esame delle vertenze sorte per la esecuzione dei
contratti di guerra e della commissione per lo
esame dei ricorsi per le controversie in tema di
requisizioni disposte durante la guerra; componente
della commissione consultiva centrale per il
ris�anamento di Napoli, vice Presidente della com
missione centrale delle imposte, membro della
commissione censuaria centrale; e via dicendo.
1E dovunque Francesco Lo Bianco port� l'altissimo
suo contributo che era materiato di studio
assiduo, di solida cultura, di esperienza diuturna,
non meno che di ivivezza di ingegno, profondit� di
sapere, sa1dezza di equilibrio.
Per questo Francesco Lo .Bianco resta una delle
maggiori figure che siano passate nel nostro
Istituto.
GIUS1EPPE 1MAN'l'ELLINI
Nato a ,Firenze nel 1816, laureato in giurisprudenza
a venti am1i, Giuseppe Mantellini si
afferm� subito nel Foro, s:� che poco appresso
venne chiamato a far parte dell'Avvocatura Regia
di Toscana, di cui divenne capo nel 18'5.1.
Direttore del contenzioso nel 1862, Oonsigliere
di Cassazio1ie nel 1865, Consigliere di :Sta.to nel
1867, univa all'amore per gli studi giuridici ed
umanistici l'amore non meno intenso e nobile
per la cosa, pubblica. Per lungo tempo, i11fatti,
fu consigliere eomunale nella. sua J.<'irenze, e per
molte legislature <leputato al Parla.mento, dove
port�, attraverso una intensa �partecipazione ai
lavori parlamentari, il suo carattere fiero, indipendente,
infiammato del bene, franco nei modi
e quasi rude talvolta, sempre volto al giusto e
al bello. -
Ferrea tempra, intemerata lealt�, inflessibile -
rettitudine : �queste le note dominanti di lui, in
uno con la rara e fine attitudine a veder retto e
presto e sicuro nella scienza del diritto.
.,.--30
GIAN OA\RLO ME!SISA
Soleva Giuseppe Mantellini dire che ogni uomo
deve prendere a mod�llo di sua vita un gTande
spirito del passato, ed a quella di lui informar
tutta la sua opera. 1Ed egli 3/Veva scelto per se
un grande modello : Papirtiano; e questo non si
stancava di raccomandare a chi gli era vicino.
E pareva davvero che in lui rivivessero i giureconsulti
dell'antica� Roma, dei 1quali el'� devoto
discepolo, non per copiarne e apiplicarne servilmente
le formule, ma per �ppropriarsene lo spirito
adottandolo ai bisogni e alle condizioni� del1'
et� nostra.
Cosi che 1quando si discusse in Parlamento della
creaz.ione di un unitario organo di consulenza e
di difesa dello 1Stato, unanime fu la clesignazione
del iVIantellini ad esserne la .guida e il Oapo.
E gu~da inarri1vabile egli fu dell'Avvoca.tura,
che avviv� col suo affetto, resse con la sua sapienza,
avvi� con sicurezza per l'arduo cammino,
ad essa trac.eia.udo con mano maestra e sicura
la via da seguire, temprando i mezz,i da usare,
additando gli scopi da raggiungere.
Egli ebbe un'alta concezione dello Stato, di
cui difese con ipa.ssione quasi mistica le preroO'ative
e gli foteressi : e non soltanto nel 1Foro ~a
anche e pi� ancora nel campo scientifico attra".
erso i suoi studi sui � Conflitti di attribuz�ione �
e su � Lo Stato e il Codice civile �.
iVfa questa sua concezione dello !Stato era.integrata
dall'a.ltra che in lui ccstituiva una seconda
insopprimibile natura: l'equit� attraverso la .ofostizia
della Pubblica Amministrazione. Gia~ch�
l'equit�. cerc� in tutto, non solo come uomo nei
suoi atti, ma come giureconsulto nei suoi scritti�
e la cercava non pur nei rapporti fra cittadin~
e dtta.dino, ma fra lo Stato e il cittadino. E la
giustizia della Pubblica Amministrazione egli non
trascurava mai di perseguire e ricercare, � Come
la giustizia. fra i privati e la verit� nel diritto 1�
la legge praticata; cosi la giustizia nella Pubblica
Amministrazione � la prudenza del buon
governo �: monito altissimo ai governanti di ogni
tempo!
.Il su~ testamento spirituale di uomo, di giu:
1st1;1,. d1 avvocato dello Stato, � in � Papiniano �,
I~ cm segn� ai suoi discepoli, con un decalogo
(11 alto contenuto morale, il cammino da percorrere
e, 1quel che pi� conta, il modo come 1percor
rerlo. �
Il 12. giu~no 1885, ancor rn~l pieno v~gore intellettuale,
Giuseppe Mantellini mori � e fu lutto
unanime della N a,zJone, che perse co~ lui uno dei
suoi uomini migliori, un uomo che, in ,Parlamento,
� nella Curia, nel Foro, dette splendore col
suo. nome, col suo ingegno, con le sue idee di
saipienz,a civile, a. tutti gli uffi.ci che tenne
Gli ~Y~~cati ~ello Stato in lui vedon~ qualcosa
d1 pm che il fondatore ed il Capo dell'Istituto;
venerano in lui il 1~faestro sempre presente
attraverso i suoi << Ricordi ii, a. vegliare e a. tute'.
la.re lAvvocatura, che essi cercano di rendere
non indegna di come egli la concep� e la volle.
Nato il 29 ottobre 1867 in Menaggio, Gian Carlo
Messa segu� le alte tradizioni famigliari, indiriz?;
andosi, dopo la laurea conseguita a Pavia
nel 1889, verso la magistratul'a,.. di cui quello
stesso anno entr� a far parte.
E in magistratura percorse i vari gradi, conseguendo
nel ~909 la nomina a 1consigliere d'appello
eser,citandone le funzioni, proprie ed equiparafo,
a Oasale prima, a Milano poi.
Intanto la sua innata acutezza e Lt sna, solida
preparazione dottrinaria venivano man mano affinandosi
e completandosi non solo attraverso l'attivit�
propria di magistrato, ma anche attn1Yerso
lo studio scientifico e dogmatico; e, ~1 tacer �'al
1
tro, ivarr�i della �Silla attivit� in quei,;ro eampo,
ricordare le varie monografie, talune di diritto
romano, altre di diritto privato. 'l'ra lfl prime
quelle siulla infamia) sulla ingeniiica3, sugli inter�
dfota). fra le altre quella sul contratto d'i mutuo)
e l'altra, ancor oggi fondamentale, sulla obblif/azione
degli interessi.
Giurista completo e nella pien::., maturit�, Gian
Carlo Messa fu quindi chiamato dalla fiducia di
Giovanni Villa a far parte del nostro Istituto,
ove rimase (salvo una breve parentesi di ritorno
in magistratura, quale cons.igliPre della Corte di
cassazione prima, Primo prMidl�nte dPJla Corte
di appello �di 'Trieste da ultimo) finP al sno collocamento
a riposo nel 1937.
E nell'Avvocatura, quale Awvocato distrettuale
di ~lilano prima, sostituto avvocato generale poi,
Vice avvocato generale infine, egli ebbe occasione
di far rifulgere tutte le s:ue alte qualit� di uomo,
di avvocato e di giurista.
Vigoria di ingegno, larghezza e solidit� di cultura,
acutezza e sicurezza di criterio giuridico,
singolare operosit� ed a,ttaccamento, alta coscien�
za dei propri doveri : queste le doti che in Gian
Oarlo Messa avevano trovato un felice punto di
fusione ed un mirabile equilibrio. E queste doti
si manifestavano non soltanto nella tratta?;ione
degli affari propri dell'IAvvoeatura, cosi in siede
consultiva che contenziosa, ma anche nei numerosi,
delicati incarichi .speciali che a lui vennero
affidati, quale membro dei tribunali arbitrali misti
italo-austriaci e italo-bulgari, della Commissione
per l'esame della graduale attuazione della riforma
delle imposte dirette, del Consiglio t:mperiore
della Magistratura, del Consiglio superiore dei
LL. P!P., ecc.
In ogni campo, ed anche nel Senato, di cui entr�
a far parte, iGian Carlo Messa lasci� traccia profonda
della 1sua operosa attiwit� e del suo alto
sapere; e l'IAvvocatura, memore, lo ricorda come
uno di coloro che pi� e meglio hanno contribuito
a tenere alto il nome del Foro e dell'Amministra�
zione.
ACHILLE NUOOI
Di famiglia di magistrati, Achille Nucei entr�
anch'egli, giovanissimo, in magistratura nel 1893
affermandosi subito per acume, sicurezza del criterio,
larghezza di cognizioni giuridiche.
WiL.i&i&&&Ji&&iUi&;;;:;;:;mmRJI !�;
-31
8i che gi� nel 19W conseguiva la nomina a consigliere
di appello con destinazione, qua1che anno
pi� tardi alla delicata carica di Presidente del
tribunale di Napoli, che egli resse con alta dignit�
e assoluto spirito di indipendenza.
Per le elette qualit� dell'ingegno, acicompagnate
da estesa cultura e profonda dottrina, Giovanni
Villa lo chiam�, con scelta felicissima, a far parte
del nostro Istituto quale Avvocato distrettuale
di Napoli. N� la scelta poteva essere migliore:
ch� la duttilit� sua, unita alle altre doti, fece
dell'alto magisitrato l'insigne avvocato, che ripetutamente
sii afferm� per la sapiente e vigorosa
di.fesa 1spiegata a tutela degli interessi della Pubblica
.Amministrazione in importanti e gravi cause.
E nuova larga estimazione gliene deriv� nella
Curia, nel Foro, presso tutte le pubbliche istituzioni.
Es1timazi0ne che non gli consenti di sottrarsi
ad assumere pubblici incarichi nella sua
Napoli per la miglior tutela e difesa degli interessi
cittadini.
Fu perci� chiamato, a far parte dell'Ente dei
consumi, che a Napoli sorse e funzion� durante
la guerra; del comitato promotore per la creazione
di un gTande Ospedale per bambini in Napoli;
del Consiglio di amministrazione del Conservatorio
di musica; fu infine assessore al Comune
nel 1920. E dovunque .Achille Nucci port� la
sua infaticabile operosit�, la conoscenza profonda
dei problemi della Pubblica Amministrazione e
'
quel suo amore iverso la esperienza sociale che
giovanissimo, gli aveva fatto dettare una mi~abil~
monografia sulla condizione morale e giuridica
della donna.
Rientrato in magistratura n�l 192:2, consegu�
nel 1929 la nomina ad IAVVO<?,ato generale pres,so
la Corte suprema di cassazione ; e dal seggio di
P. M. avanti le Sezioni Unite pronunci� mirabili
requisitorie, che restano attestazioni non soltanto
delle alte qualit� 1sue, ma costitui�scono altresi la
riprova evidente della e:ffkacia della funzione del
P. M. in sede ciivile, quando venga esei�citata con
acume e passione.
.Senatore e Vice presidente della Oommis1si:i.one
centrale delle imposte, !Achille Nucci nobilmente
spese tutta la sua vita al servizio della cosa pub-�
blica, senza che mai un'ombra sia venuta ad appannare
la sua multiforme attivit�; e l'Avvocatura
� lieta di ricordarlo e di averlo potuto annoverare
nelle sue file.
Sostituto aivvocato nel 1903, Vice avvocato nel
1914, sostituto avvocato generale nel 1919, Vice
avvocato generale nel 1'937, la figura di Angelo
Paoletti si staglia nobilissima fra quante hanno
nella prima met� di questo secolo onorato l'Avvo
catura con la forza dell'ingegno, il sapere !!'iuri
dico, la dirittura morale, la operosit� instanc~bile.
Le sue doti di carattere, non meno che le siue
qualit� di studioso e di conoscitore acuto e pro
fondo di tutti i rami del diritto rendevano la sua
opera veramente preziosa per la Pubblica Ammi
nistrazione, che �se ne avvalse a lungo, anche fuor
del campo pi� specificamente riservato agli avvocati
dello Stato.
1
Innumerevoli furono le Oommissrioni di cui !Angelo
Paoletti venne, proprio in vista delle qualit�
che in lui concorrevano e trovavano un felicis�simo
punto di incontro, chiamato a far parte: daquella
per il testo unico delle leggi e dei regolamenti per
le tasse sugli affari, a quelle per le requisizioni,
i noli e i compensi dei piroscafi durante la guerra
1915.-18 e all'altra istituita presiso l'Ufficio de�
traffico marittimo durante la guerra, dal comi-.
tato per il commercio svolto dai sudditi nemici a
quello per l'esame e la risoluzione delle questioni
economiche e finanziarie dipendenti dal Trattato
d� Pace ; dalla Commissione centrale delle imposte
al Consiglio superiore coloniale, e via via.
E sempre !Angelo Paoletti nella trattai�one delle
cause come nelle consultazioni e nell'altra multiforme
att:iivit� svolta fu un mirabile esempio del
modo come con nobilt� di intenti e con favore di
risultati debba esser concepita la funzione delllo
Avvocato dello !Stato: infies-sibile tutela dei diritti
della Pubblica Amministrazione, ed insieme
ansiosa ricerca della giustizia sostanziale cui questa
deve tendere.
In ques.to compito e per il perfezionamento
stesso dell'Istituto, Angelo Paoletti diede tutto
s� stesso; e dallo sforzo usci fiaccato anzitempo
nel fisico. E mentre ancora altri servizi avreb�e
potuto rendere allo Stato ed all'Avivocatura, dovette
abbandonare l'alta carica, in cui ancor pi�
sapeva far rifulgere la sua personalit�.
Ma di lui resta vivissimo ed affettuoso il ricordo
in quanti ebbero la ventura di avvicinarlo; e
l'esempio ai giovani che dalla sua perfezione di
vita possono trarre feconda ispirazione.
ORONZO QUARTA
Troppo nota la figura di Oronzo Quarta, insigne
giurista del secolo sicorso, perch� s�e ne deb�a qui
parlare a lungo.
Laureatosi in Napoli nel 1863, entr� in magistratura;
ma nel 1876 fu dei primi ad affiancare
il Mantellini nella creazione e formazrione della
1Av1vocatura erariale. E fu dei primi, e dei maggiori,
a levar alto, fin dai primissimi anni, il
prestigio del nostro Istituto.
!Profondo conoscitore di ogni ramo del diritto,
che padroneggiava con assoluta sicurezza nei suoi
poliedrici aspetti, studi� in particolare il diritto
tributario, che allora muoveva i primi passi; e
il suo Commento alla legge sulla Imposta di Ricchezza
Mobile � opera che non soltanto ha informato
di s� tutti gli studi di ;quel periodo in materia,
e le stesse manifestazioni giurisprudenziali,
ma che resta tuttora modello instllperato e fonte
inesauribile di esame.
N� in questo settore l'opera del Quarta si ferm�
qui; giacch� egli, chiamato a far parte -~n dal
1879 della Commissione centrale delle Imposte,
ebbe modo in quell'alto consesso di saggiare,
attraverso la pratica esperienza del giudice, la
intrinseca fondatezza delle tesi del giurista: che
rappresenta, appunto, l'optimum desiderabile fra
-32
l'astrattezza dello stu�io e la contingenza della
pratica.
Quindici anni rimase in Avvocatura il Quarta,
ehe nel 1891 rientr� in magistratura: nel 1904
Procuratore generale di Oorte di cassazione di
Roma, e senatore, raggiunse nel 1'911 la pi� alta
carica della Prima presidenza.
Ma furon 15 anni di attivit� intensa, serrata;
durante i quali il Quarta raggiunse la piena maturit�
d'intelletto e di sapere, il perfetto equilibrio
dei mezzi.
Ove si pensi quale laboriosa fucina di grandi
artieri dovesse esser la sorgente Avvocatura, sotto
la guida animatrice del Mantellini, e quale
esperienza in campi del diritto pressoch� inesplorati
dovesse formarvisi, vi � da ritenere per
fermo che se grande fu il contributo che Oronzo
Quarta apport� al nostro Istituto, che va fiero
di averlo avuto fra i suoi primi avvocati, senza
dubbio feconda dovette esser per lui la permanenza
in Avvocatura, dacch� la somma delle incessanti
esperienze, da un osservatorio che spa
ziava su di un vasto orizzonte, non potette non
contribuire potentemente non che all'affinamento
delle sue alte doti anche al completamento della
'Personalit� tutta intera.
GIUSEPPE RICCI.ARDI
Entrato in Magistratura giovanissimo nel 1871
-era nato a Fasano nel 1849 -Gius,eppe Riccardi
pass� a far parte dell'A vwocatura nel 1880
quale sostituto avvocato. Vice avvocato nel 1897
e sostituto avvocato generale nel 1908, egli fu nel
1910 designato, prima ancora che dal Governo, da
tutti i colleghi all'alta carica di wice avvocato ge
nerale.
Uomo di ingegno elettissimo, di cultura profonda,
di rara e squisita bont�, di nobilissimo carattere,
:riuniva in s� le pi� insigni qualit� del
giurista geniale ed acuto, dell'avvocato principe,
dell'animatore e dello organizzatore instancabile,
e fu in tutto degno delle funzioni conferitegli.
Dotato di una piena conoscenza del diritto pubblico
e privato, aveva saputo trarre da essa, per
la sua singolare attitudine cos� alla speculazione
scientifica che all'investigazione pratica, gli elementi
fondamentali per una sistemazione degli
istituti di diritto tributario; e non minore contribuito
aveva saputo portare in tutti gli altri
campi nei quali .si andava svolgendo la sempre
crescente attivit� dello Stato.
Oomponente di numerose commis1sioni amministrative,
la sua OP.era risult� praticolarmente feconda
nella commissione per la riforma delle tasse
sugli affari (in seno alla quale ebbe ad occuparsi
in particolare della imposrta di manomorta)
e nel Consiglio superiore dei telefoni, dove contribu�
ad impostare con chiarezza di visione i
problemi connessi con le concessioni telefoniche
alla industria privata e ad elaborare il testo unico
della leg�ge sul s.erwizio telefonico.
Ma oltre a queste, altissime benemerenze si
ac,quist� nell'Istituto Giuseppe Riooardi attmverso
la intima, feconda, affettuosa collaborazione
con Adriano De Oupis prima, e con Giovanni Vil
la poi, e che si estrinsec� nelle riforme del 1913;
dalle quali I'Avvocatura usci .maggiormente rafforzata
nella sua organica struttura e pronta a
far fronte ai sempre maggiori compiti che la attendevano.
..
Il 4 ma1�zo 1918 la sua forte fibra cedeva improvvisamente,
fiaccata dalla attiwit�, spesa tutta
in vantaggio dello Stato, e fu unanime il plebiscito
di dolore della Ouria e del Foro per la perdita
di un uomo che onor� altamente il nostro
Istituto.
iGAE>'l'ANO BOA VONEJ'l''l'I
Pu� sembrare veramente anacronistico dire agli
a.vvocati dello Stato di Gaetm10 1Scavonetti, il
cui nome � lega.to in modo luminoso e duraturo
alle fortune del nostro Istituto.
Quale sia stata la sua opera non si ricorda:
si vive giorno per giorno nella Avvocatura dello
'Stato, tuttora permeata della, sua potente per-�
sonaJit�., e modellata secondo le riforme di struttura
cla lui volute ed attuate.
'rrenta ~mni di atti'vit�. ha dato Gaetano Scavonetti
a.Ua Avvocatura; e sono stati trenta anni
di operosit�. multiforme ed instancabile. Nello
svoLgimento e nella trattazlione di numerosi e
delicatissimi affari, dapprima, mostra subito le
sue alte .qualit�. di a:vvocato ..Ma. pi� tardi meglio
e ~_li� fattivamente egli pu� estrinsecare le sue
fJnalit�t, q11ando �a Giovanni Villa -di cui � il
pi� attivo e diretto collaboratore -gli viene affidato
l'incarico di Segretario Generale dell'Istituto.
Intanto ie sue doti innate si vengono affina.udo
attraverso la diretta partecipazione alla attivit�
della Pubblica Amministrazione, in momenti particolarmente
difficili della vita della Naljione.
Capo di Gabinetto al 'Ministero dei trasporti e
poi alla. Vice presidenza del Consiglio con iGiovanni
Villa nel 1918-1�9'19, e suocessimente Capo
Gabinetto al Tesoro e Segretario capo alla Presidenza
del Consiglio con Bonomi ; Assessore del
Comune di Roma, dovunque 1Gaetano 'Scavonett�
lascia ampia orma di s� e del suo ,passaggio,
a;pportando, attraverso un vivido ingegno, aperto
alla pronta. visione dei problemi, il contributo di
.quella sicura esperienza di uomini e di cose, che
tanto gli varr�. anche quando, nel l'929', fu nominato
Senatore.
Si che quando nel 1921 si dov�, per fatalit�, di
eventi, provvedere alla sostituzione di Giovanni
Villa, la sua nomina si impose con naturalez�za,
e la sua designazione fu ispirata da uomini quali
lo stesso Villa e Lodovico Mortara.
Avvocato genera.le, Gaetano Scavonetti, mostra
appieno ,quelle doti, che devono ritenersi in lui
naturalmente congeniali, di animatore e di organizzatore,
da cui il nostro Istituto trae il pi�
ampio ed alto respiro.
La strn opera continua, equilibrata, possente,
� di tutti i giorni ; ma. resta rpi� saldamente
legata alle riforme del 192.3, che d� alla--di.fesa
degli interessi dello 1Stato un nuovo volto con la
introduzione del principio del � Foro erariale � ;
del 19'25 che porta alla. unifica.zione in unico Istituto
di tutti gli organi di consulenza e di di.fesa
delle Amministrazioni statali; del 1930, che tra
:::i::::::::: em:::::: :&&& e ::e Jki'. ;,,ez&&zzm
ll&2 W.Ybil&& D
-~33
scende il carattere formale e d�. fa v1s10ne precisa,
a tutti osteusibile, che l'Avyocatura svolge
la sua attivit� a tutela ed a vantaggio dello
S~ato, considerato nella sua organica unit�.; del
1933, infine, che pi� e meglio ribadisce la ii~gura
dell'Istituto nell'ambito della Pubblica Amministrazione
e le ipeculiari funzioni di esso.
Ben a ra.gione, e non senza una punta di legittimo
orgoglio, Gaetano Scavonetti, nell'allontanarsi
dall'Avvocatura, diceYa �i lasciare un organismo
ormai perfetto. A mantenere l'alto livello
allora raggiunto, e, se possibile, a superarlo, �
rivolta l'opera degli avvocati dello .Stato, che
vogliono con ci� rendere omaggio al loro antico
Capo.
GIIAN DOMENICO TIEPOLO
Primogenito di nobilisisima famiglia del patrizfato
veneto Gian [)omenico Tiepolo fu vera�
' '
mente un di quegli uomini che nella seconda meta
del secolo scorso onorarono degnamente la Patria
con le opere dell'ingegno e con la dirittura del
carattere, attraverso servizi resi con piena dedizione
di s�.
Giovanis1simo entr� in magistratura, ma, ascoltando
nel suo cuore le voci di libert� e di indipendenza
che correvano la Penisola, prendeva
parte alle segrete agitazfoni patriottiche, e poi,
insofferente dell'inazione, emigrava nel Piemonte
per arruolarsi coll'esercito e compiere cosi la
campagna del 59. E in seguito a Milano fu segretario
nel � Comitato di emig.razione � ; fin quando �
torn� in Magistratura, per prussare poi nel contenzioso
tributario. Di qui nel 1876 Mantellini lo
chiam� a far parte del primo nucleo che costitu�
e diede vita alla Avvocatura erariale. E ne as1cese
i pi� alti gmdini, e nel 1886 fu nominato sostituto
avvocato generale.
Passato per breive tempo al Consiglio di Stato,
nel 1897, alla morte di Giacomo Costa, Gian Domenico
Tiepolo torn� in Avvocatura, chiamato dalla
meritata fiducia del Governo, e di Luigi Luz,zati
iu specie, alla dignit� di Avvocato generale.
E la carica altissima tenne fino al collocamento
a riposo, da lui chiesto per ragioni di salute nel
Hl03 con superiore dignit�, ispirandosi sempreall'e~empio ed all'insegnamento di Giuseppe Mantellini.
Egli al lavoro, nobilmente inteso, recava potente
vigoria di ingegno, irrobustito da studi severi
e completi, e grande spirito di rettitudine e di
gius,tizia, risolvendo ogni questione ~iu1?~ica con
l'ispirarsi non soltanto alle norme d1 d1r1tto, ma
anche ad un alto e fermo sentimento di equit�; n�
mai l'astrattezza del diritto gli faceva perder di
mira la giustizia, cui anche come Avvocato indirizzava
tutta la sua opera.
I suoi scritti e le sue monografie -Commento
~Ile leggi sull'Asse ecclesiastico, Conflitti di attribuzione,
Acque pubbliche e diritti demaniali, per
citarne alcuni -�testimoniano del suo J'econdo lavoro
pur in questo campo: indagine severa, profondit�
scientifica, logica irrefutabile sono i pregi
che maggiormente lo contraddistinguono, e che
testimoniano delle sue qualit� di studioso.
La wia dei pubblici uffici egli abbracci� spinto
dalla nobile ambizione di dare tutto se stesiso per
il pubblico bene, emulo degli antichi patrizi della
Repubblica Veneta, non accontentandosi di prestare
alla Patria servizio, ma )asciandQ. imperituro
ricordo di s� nel campo dell'amministrazione
e degli studi.
GIOVIANNI VILLIA
Nell'assumere il 1 settembre �1913 la carica di
Avvocato generale, Giovanni Villa cos� salutava
l'Istituto: � guarentigia del cittadino nell'opera
consultiva ispirata al diritto e all'equit�, protezione
vigorosa contro le offese all'Erario dello
Stato da qualunque parte provengano >> ; e, aivvocato
�eminente, dichiarava: � ho ritenuto massimo
onore per l'avvocato vestire la toga in difesa dei
legittimi interessi della Pubblica amministrazione>>.
In tal modo Giovanni Villa pienamente si rial
lacciava all'insegnamento di Giuseppe Mantellini,
e si poneva nel solco della pi� alta e nobile tra
dizione.
Giovanissimo, ascese ai pi� alti fastigi nell'ar
ringo forense: parve che egli fosse nato giurista,
tanta era la rapidit� nel percepire la realt� e la
sicurezza nell'intuire, quasi spontaneamente, le
soluzioni dei pi� a11dui problemi giuridici. Ma a
questi innati pregi, altri ne univa: la dottrina
vasta, ampia, sicura; il dominio completo di una
esuberante ricchezza intellettuale, che lo portava
ad un equilibrio prodigioso, e perci� alla serena
praticit� delle soluzioni da adottare.
All'alta mente e alla vasta sapienza giuridica,
Giovanni Villa univa un forte e nobile carattere
e un operoso patriottismo, che manifest� non sol
tanto qua1e Capo del nostro Istituto, ma altres�
in Senato, di cui entr� a far parte nel 1913, e
dove immediatamente le sue qualit� gli suscita
rono intorno la stima e l'affetto di tutti.
Sorretto da una energia morale inflessibile; e
animato da una vera religione del dovere verso la
Patria, Giovanni Villa non esit� nell'ultimo pe
riodo della guerra 1915-18 e nell'immediato dopo
guerra ad as1sumere le pi� alte responsabilit�:
Ministro senza portafoglio prima, Ministro dei
trasporti poi, vice presidente del Consiglio dei
Ministri nel corso delle trattative per la pace di
Versaglia, infine, egli sacrific� ogni sua energia,
consumandola fino all'ultimo. E proprio le fati-�
che cui si era sottoposto con esemplare abnega
zione lo stroncarono nel fisico con un male senza
rimedio.
Colpito ancor giovane, venne cosi sottratto per
sempre alla vita pubblica, cui molto ancora avreb
be potuto donare e la luce radiosa del suo alto
' .
intelletto and� gradatamente spegnendosi.
Ma esempio altis1simo e luminoso egli' i'imas�e_
per tutti, e per gli av1vocati dello Stato in special
modo, che al suo monito hanno sempre ispirato,
e tuttora ispirano, la loro attivit� nella difesa
degli interessi insieme del cittadino e della iPub
blica Amministrazione.
& :: Mi :::::::::: ::::::E &� :rn&tt&& ====M:i&&&A&AM
77 ??????UE&& tm!ll!rnftfff n@illll@~
-34
REL�AZION E
I
SCHEMA DI MASSIMA PER LA PARTE ORDINARIA
PARTE GENERALE
Il nuovo (J;Ssetto costUu,zionale dello Stato.
Oarattere delle norme costituzionali -Rapporti
fra la nuova costituzione e le leggi preesistenti,
(in particolare leggi sulla stampa, leggi di P. S.,
cod. pen.) -Rapporti fra i vari poteri dello Sta
to -Legittimit� costituzionalce delle leggi -Limiti
e .forme del controllo giurisdizionale sulle leggi
nel periodo attuale (Disp. Trans. VII) -I rapporti
fra la nuova Costituziione e la potest� legislativa
derivante al Goiverno dal d. 1. 1. n. 151
del 1944 e dal d. 1. 1. n. 98 del 1946.
Le Regioni -I rapporti con lo �Stato -L'attivit�
della Oorte Costituzionale per la Regione Sici�
liana.
L'attribu.<:Ione amministrativa e&.clu18iva come
limite alla fwnzione giuri8dizionale (conflitti di
attribuzione). Impostazione del problema con riferimento
alla nuova Oostituzione.
L'attivit� prooess1tale della P. A. e i rapporti
fra le diverse giuirisd�izioni (oonfiitti di giurisdizione).
PARTE SPECIALE
8'EZION1E PRIMA
L'attivit� della P. A.
TITOLO I�
L'attivit� della P. A. sotto l'aspetto formale.
Gli atti amministrativi e il controllo giurisdizionale.
. a) L'atto amministrativo -La motivazione Il
potere di autoimpugnativa _, E1sercizio _, Limiti.
b) I ricorsi ___, Rapporti fra ricorsi amministrativi
e ricorsi giurisdizionali. La legittimazione
passiva della P. A. -I termini di impugnativa Motivi
-1Specificazione--La .sospensione delia
esecuzione dell'atto amministratiivo -I limiti
delle pronuncie degli organi della giurisdizione
amministrativa -I vari ricorsi per la mancata
esecuzione del giudicato.
TITOLO II
L'attivit� sostanzialo.
A) L'intervento dello Stato nel settore dell'eco
no mia.
1. Il debito pubblico ;
2. La cassca DD. PP.;
3. I J.'isparmi postali;
4. La regolamentazione dell'esericizio del credito
e del risparmio.
B) L'intervento dello Stato nel settore delle opere
di interesse pubblico.
1. L'espropriazione per p. u.;
2. I provvedimenti d'urgenza (Legge organica
sulle espropriazioni; art. 7 legge 23 marzo
1865, n. 2248, IA.11. E.; art. 19 T. U. Comunale
e [Pr01Viniciale ; ecc) ;
3. L'ediliz.ia sovvenzionata.
O)
L'intervento dello ,stato nel settore delle comunicazioni
e delle telecomunicazioni.
1. I trasporti :ferroviari ;
2. I trasporti marittimi ;
3. I trasporti postali ;
4. I trasporti concessi all'industria privata
(ferrovie, linee di navigazione e automobilistiche;
la gestione governatiiva delle aziende concessionarie,
ecc.) ;
5. Le telecomunicazioni.
D) L'intervento dello Stato nel settore dell'agri�
coltura.
(Ooncessioni di terre incolte ; imponibili di mano
d'opera; recupero dei contributi concessi agli
agricoltori ; i contributi agricoli unificati ; ecc.).
E)
L'intervento dello �Stato nel settore delle attivit�
professiionali e intellettuali.
1. La tutela della propriet� intellettuale;
2. iGli albi 1speciali (appaltatori oo. pp. ; appaltatori
imposte di consumo; i revisori di conti;
gli agenti di cambio, ecc).
TITOLO III
L'attivit� negoziale.
Oontabilit� dello Stato.
Appalti e forniture (con riferimento anche al
contenzioso arbitrale obbligatorio).
TITOLO IV
La responsabilit� della P. A.
A) La i�esponsabilit� di diritto pubblico:
a) per atti legittimi ;
b) per atti illegittimi.
B) La responsabilit� di diritto privato:
�C) contrattuale;
d) extracontratuale.
La responsabilit� dei funzionari.
SEZIONE 1SEOON:OA
L'organizzazione interna dei �.P; A.
Il rapporto di pu1bblico impiogo
A) Generalit� -Ooncors�i -IBandi -Oommis1sioni
di Esami -Incompatibilit�, ecc.
T
B) 1Gli impiegati di ruolo -<Stato giuridico Nomine
-Promozioni -Licenze -Licenze
coloniali -Particolari posizfoni -Pro1vvedi �
menti disciplinari -Collocamenti a riposo Trattamento
economico.
O) I salariati.
D) Il personale non di ruolo.
E) Il personale dipendente da enti particolari
(Vigili del Fuoco, ecc. Per l'ARIAR, GRIA e
simili, l'invio).
.SEZIONE TERZA
I beni e i mezzi dello Stato.
TITOLO I
Demanio e beni patrimoniali.
A) Parte generale: Natura dei beni -Divisione
-Autotutela -Concessioni -Contratto Limitazioni
legali e beni pubblici -Limiti, ecc.
B) Acque pubbliche.
O) Miniere.
D) !Demanio.
E) <Demanio marittimo.
Il) Demanio stradale.
G) Demanio ferroviario.
H) Demanio artistico ed archeologico.
I) !Demanio Forestale.
L) Usi civici.
TITOLO II
Imposte in genM'e.
Il J:apporto di imposta -I pricipi generali -Il
contenzioso processuale -Rapporti ed interfe�
renze fra le Oommissioni delle Imposte e l'autorit�
giudizfaria -Il solve et repete.
TITOLO III
Imposta di R1. M. _,Imposta sui redditi agrari Imposta
s1upplementare sul reddito -Impo.sta
sui fabbricati -Imposta sui terreni -Imposte
sul patrimonio. �
E MT
SCHEMA DI MASSIMA PER LA PART�E STRAORDINARIA
PARTE PRIMA
Questioni connesse con la trasformazione costituzionale
dello Stato
1) Attivit� legislativa del potere esecutivo. I de�
creti legislativi emanati in forza del D.L.L. 25 giugno
1944, n. 151 e del D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98.
Limiti temporali della facolt� legislativa del Governo.
Il sindacato di costituzionalit� sui predetti
decreti e sui provvedimenti legislativi a sensi della
disposizione transitoria VII della Costituzione
-Rinvio.
�1
I
I
....... 35
'TITOLO IV
Imposta di regis:tro -Imposta di successione -
Imposta� i manomorta -Imposta di negozia�
zione e �sul capitale estero -Imposte ipotecarie
e catas<talci -I. G. !E. e .Scambi -..Tassa di
bollo -Imposte e sovrimposte di fabbricazione
-Imposte doganali e diritti di licenza -Mo�
nopoli -Tasse sulle conces1sioni governative Tasse
s111lle radioaudizioni -Tasse sugli autotrasporti
:_ Diritti erariali nei pubblici spettacoli
-Lotto e lotterie.
TITOLO V
I
contributi speciali.
TITOLO VI
A) La riseossione delle entrate patrimoniali e tributarie
dello Stato.
B) La riscossione delle imposte dirette.
SEZIONE QUIARTIA
L'attivit� della P. A. nei rapporti di diritto comune.
I rapporti di diritto m'!J'ile: Cittadinanza -Locazioni
-Ritardo nella P. A. nei pagamenti e
conseguenz.e -Le disposizioni partico1ari in terna
di locazioni delle ricevitorie del lotto -Questioni
in tema fallimentare.
Gli -infortwni sul lMoro.
Dir'itto eoclesiastiao.
La procedurra civile : Il Foro dello Stato -La
notifica degli atti giudiziali alla lP. A. -Legittimazione
-Presupposti �dei ricor.si per regolamento
di competenza e di giurisdizione_ Actiones
ad exhibendum -Interrogatori e giuramenti deferiti
alla P. A. -Azione esecutiva.e riei confronti
di enti particolari (Uffido �ambi, ecc.) Provvedimenti
cautelari e di urgenza -Lodi arbitrali.
�
Diritto penale.
Procedura penale.
Il contenzioso dello 8tato italiano all'estero e
nei rapporti d�i d�iritto internazionale.
& @:&i: IH FW k i& :::::: :&
2) Acquisizione allo Stato dei beni dei Savoia La
XIII disposizione � transitoria della Costituzione.
3) I.1a soppressione del p.n.f. e la sistemazione
degli enti fascisti. La devoluzione dei beni del
p.n.f.
allo Stato.
I debiti del p.n.f. e la responsabilit� dello Stato.
L'annullamento degli atti di donazione e di
vendita
di beni al p.n.f. -La G.I.
La liquidazione delle organizzazioni sindacali
fasciste.
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z;; &i&& w TW
7
EL 77F??
-36
La fine del regime fascista in relazione al rapporto
di pubblico impiego; riammissione in servizio
e ricostruzione di carriere; revisione di concorsi
a cattedre universitarie, ecc.
4) La legislazione razziale, e la reintegrazione
degli ebrei nei diritti politici, civili, economici.
PARTE SECONDA
L'attivit� connessa con lo stato di guerra
e da questa dipendente
1) La difesa della nazione in guerra; l'attivit�
cautelare e repressiva nei confronti dei cittadini
italiani, e delle persone fisiche e giuridiche straniere
; gli ordini impartiti al naviglio in navigazione;
il sequestro e il sindacato dei beni di sudditi
nemici ; la loro gestione ; responsabilit�.
2) L'intervento dello Stato per la regolamentazione
della economia nazionale in tempo di
guerra:
A) Controllo dei prezzi e blocco delle materie
prime.
B) Regolamentazione del settore commerciale
e industriale -I rifornimenti delle forze armate
-Appalti .e forniture -Contingentamento delle
merci -Assegnazione delle stesse -Vincoli sulla
produzione industriale.
O) Regolamentazione del settore alimentare
-Approvvigionamenti e consumi -Alto Commissariato
Alimentazione -Sepral ed Enti connessi
(Ucof. -Ucefap. ecc.) -Natura giuridica Autonomia
economica,. riscossione di diritti e im� �
posizione di contributi -L'Ente della Zootecnia
e i raduni bestiame -.Ammassi e gestione relativa
-Rapporti fra lo Stato ed i gestori degli
ammassi -Variazioni di prezzo dei generi ammassati
-Azione dello Stato per il recupero delle
differenze -Casse conguaglio e compensazione ;
loro liquidazione.
3) Le requisizioni in tempo di guerra.
A) Le requisizioni disposte in forza del r.d.l.
18 agosto 1940, n. 1741 e dal T. U. 31 gennaio
1926, n. 452. I beni soggetti a requisizione -Requisizione
in uso e requisizione in propriet� -Indennizzi
-danni derivanti dalla requisizione Requisizione
di fatto -Cessazione della requisizione
-Sopravvenuta oggettiva impossibilit� dell'uso
da parte dell'autorit� requirente -Requisizioni
e danni di guerra -Rapporti.
I Comitati giurisdizionali per le requisizioni Limiti
di competenza e questioni connesse.
B) La requisizione del naviglio mercantile e
il noleggio obbligatorio.
4) La assicurazione obbligatoria contro i rischi
di guerra.
5) I danni di guerra -Natura giuridica del
cosidetto diritto ad risarcimento -Intervento
diretto dello Stato per la riparazione degli im�
mobili -Questioni circa la responsabilit� dello
Stato ad altro titolo -Natura giuridica delle
Commissioni.
6) Prigionieri di guerra -Requisiti per la qualificazione
--Le loro rimesse e le somme ad essi
dovute -Il cambio applicabile ...::_ Il recupero di
anticipazioni e sussidi erroneamente corrisposti.
7) I rapporti contrattuali dello Stato in tempo
di guerra.
A) Il R.D.L. 21 giugno 1940, n. 856.
B) I contratti di trasporto ferroviario (D.L.
L. 17
agosto 1944, n. 189).
O) Influenza dell'armistizio sui contratti in
corso.
D) Sistemazione dei contratti di guerra e loro
liquidazione.
E) Il regime vincolistico delle locazioni -Caserme
di Carabinieri e Uffici di P. S. -Case
Economiche dei Ferrovieri.
8) L'attivit� dello Stato nel settore dei lavori
pubblici per la ricostruzione edilizia -Piani di
ricostruzione -Contribuzioni di ricostruzione: a
chi spettano.
9) La guerra e il patrimonio dello Stato italiano.
Recupero di beni sottratti dopo 1'8 settembre
1943 -Preda bellica e patrimonio indisponibile.
10) I residuati di guerra -I/A.R.A.R. -Natura
giuridica -Rapporto di impiego -La alienazione
dei residuati -Le occupazioni c].ei beni
immobili da parte dell'A.R.A.R. -Rapporti contrattuali
-Le rivindiche da parte dei privati.
11) Gli aiuti alleati e la loro distribuzione: Amministrazione
Aiut.i Internazionali; l'U.N.R.R.
A. ; UNRRA-CASAS, ENDSI, ENDIMEA, ecc.
-Natura giuridica -Rapporti.
12) Le gestioni extra bilancio.
.A) Il fondo lire e la sua utilizzazione.
B) I trasporti -L'Ufficio Autotrasporti
la G.R.A., ecc.
PARTE TERZA
La R. S. I. e i C. L. N.
1) I,a R.S.I. -Natura giuridica -il d.1.1. 5 ottobre
19:!4, n. 249 e successive disposizioni; gH
atti della r .s.i. -Convalidazioni e invalidazioni
-Sindacato giurisdizionale sui provvedimenti relativi
-Responsabilit� dello Stato italiano per i
fatti illeciti commessi da organi della r.s.i. e per
i rapporti contrattuali della r.s.i. -Le requisizioni
disposte dalla r.s.i. -Disciplina. -La
guardia nazionale repubblicana -Il partito fascista
repubblicano -Rapporti col p.n.f. -Questioni
relative ai beni ed ai contratti..
2) I C.L.N. e le formazioni partigiane -Natura
giuridica dei C.L.N. -Limiti di validit�
degli atti compiuti dai C.L.N. -Assunzione da
-
parte dello Stato dei debiti delle formazioni par
tigiane -Commissione per il riconoscimento del
� le qualifiche partigiane. Natura.
PARTE QUARTA
Le occupazioni belliche
1) La occupazione italiana di territori esteri.
2) La occupazione alleata -La sovranit� dello
Stato italiano in regime di occupazione -L.A.M.
G.O.T. -La posizione degli organi dello Stato
italiano alle dipendenze degli alleati -I bandi
ed i problemi -valore giuridico -gli atti amministrativi
degli alleati in relazione al diritto interno
-Nomine e promozioni effettuate dagli alleati
-I danni derivanti da azioni non di combattimento
cagionati dagli alleati (circolazione
stradale e ferroviaria, ecc.) e la responsabilit�
dello Stato italiano -Le requisizioni alleate e
gli impianti fissi -I contratti di compravendita
e le obbligazioni dello Stato italiano. Le sentenze
dei Tribunali Militari alleati e la loro efficacia.
3) La occupazione tedesca -La occupazione
nella zona delle Prealpi e nella Venezia Giulia.
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PARTE QUINTA
Il Trattato di pace
1) Obbligazioni dello Stato italiano nascenti dal
'frattato di Pace (art. 75, 76, 78).-Le Commissioni
di Consiliazione.
Riconsegna di beni ex nemici -R,apporti contrattuali
in corso.
2) La cessazione della sovranit� italiana sui
possedimenti e sulle Colonie.
3) I beni dei cittadini italiani all'Estero -Obbligazioni
assunte dallo Stato italiano.
4) Il territorio Libero di Trieste -I rapporti
fra il T.L.T. e lo Stato italiano, con particolare
riguardo alla Amministrazione della giustizia.
PARTE SESTA
La Finanza straordinaria
1) Imposta sui maggiori utili di guerra.
2) Imposta sugli utili di contingenza.
3) La avocazione dei profitti di regime.
4) La confisca dei beni a norma del D.L.L. 27
luglio 1944, n. 159 e successive modificazioni.
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