~ 
~

...�..�. 

�.....:�:....:

< ~ 


z~ 


~ !<


~ f.~


00 '(d 

f?!'?� ~ 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 


~ 

~ 


~ 

� �l 
~~~ 


~ r:: ~ 


~~ 

~ 


Progetto grafico dell'architetto CAROLINA VACCARO. 


ANNO XL VIll -N. 1 GENNAIO -MARZO 1996 

�~A��JECGNA 
AVW(Q)CAJrtIJJRA 
IQ)JEILJLCQJ �1rA1rCOJ 


PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI SERVIZIO 

~STt.TUTO fQlJGllAJ�lC,O 13 ZECCA P~O S,TATQ 
ROMA 1996 


.�,, 

'� 

ABBONAMENTI ANNO 1996 

ANNO ........................................... L. 57.000 


UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � 15.000 

Per abbonamerdi e acquisti rivolgersi a: 

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
Dlrezione Marketing e Coniinerciale 
. Piazza G. Verdi; 10 ~ OO�OO Roma 
e/e postale n. 3870_01 

Stampato tn Italia -Printe� in Ital, 
Aucorlnazlone Tribunale di Roma Decreco n. 11089 dcl 13 IUlliio 1966 




I N IlI/C 
E 

Jul\~~ ~.&.J' A.,, ~-101.f,) t0-pv-~ ~~'"''1~_ft(cg1i)~ 

Parte prima: GIURiSPRUDENZA '. 

Sezione prima: �.GIURISPRUDENZA CQSTITUZl�>NALE (a cura de/l'avv. 
Giovanni Paolo P9/izzi} �.0 � � � . � '� ; � � � � 

Sezione seconda; 
~l!JRISPRUDENZA qOMUNITARIA E � .INTERNAZIONALE 
(a cura de/l'avv. Oscar Fiumara) , . .� 

Sezione terza: 
GIURISPRUDENZA ciVILE. GIURISDIZIONE E APPALTI 
(a cura degli avvocati Antonio Cingolo e 
Giuseppe Stipo) . ,� . . ; . . . � � . . . . . . 

Sezione quarta: 
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del-
l'avv. Raffaele Tamiozzo) , .......... . 

Sezione quinta: 
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avvocato 
Carlo Baflle) � . . . . . . . . . . . . . 

Sezione sesta: 
GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avvocato 
Paolo Di Tarsia di Be/monte) . . . . . . . 

'� ���,rV" ..,., r

rV ,,,-� .

&-"'! ;JS' ' <.-'J 
Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNA DI DOTIRINA 
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO 

�:.._, 
CONSULTAZIONI

v17 

' 

i r 

\ i QUESTIONI 
. . . . . . . . . 

,/ 

...\ RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

CONSULTAZIONI 
.....

( 
"~ RASSEGNA 01 DOTTRINA 


Comitato di redazione: Avv. F. Baslllca � Avv. G. Mangia 
Avv. P. Palmieri -Avv. F. Sclafani -Avv. L. Ventrella 

, La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 

. 

t UGO GARGIULO 

�. (���: .� 

.�J 

pag" 

I + 


, �~ 

~ 

y(3y)~( ~ 

� 

' 

, '69>4/ t. \

ii._~' / 

Cr.l1J\Jj; 

, 

Ji2(n-~) 

)vtt 
~ i 

� 

1'4(226) 


pag. 

I 

, 

20 
li 25 



ARTICOLI, NOT1$i QS$B!XVAZIONI, QUESTIONI 


G. ZAGARI, In tema di sfi41fi.~~ ~#qi:n.~~~re 4l s~ri~e>J.q ministro . I, 1 
C. BAFILE, Motivazione e prova dell'accertamento ....... . I, 134 
A. MuTARELLl, Processo ammin,istra#vo def Tribunale Superioredell<e Acque Pubbliche e tutela cautelare �dimezzala� �. . . . II, 1 
~� ORCALI, Problematiche iti diritto intertemporale in relazione 
aWart. 9, secondo comma, d, leg. 2l novemb1e .t988 n. So9 e al 
d.m. 5 febbrt;lio 1992, L'q:pzione di cu_i all'art. 3, primo comma, 
legge 29 i:li�embre fljlg(J n. �flT1 � � . . � � . . . . . . . . . . � . . . . I, 99 
U. Pmumccx, La tassazione dei viaggi-premio per agertH e f!iMenditori I, 156 


PARTE PRIMA ���� .. 

JNJ)/CE.ANALlTICO ~ALFABETICO� 
... .�.�.���.����������DELLA GIURISPRUDENZA 

.'./::;�/:'.::::�:-�::.. �.�.��.�.���.�'.-.�� ..��� 

�~ 

A::P:PE.ud�� . 

:::... tennhie �� Nbtiflc�iione della sen� 
tenza -Parte notlncarite � -Appl!cabilit�, 
us. 

AtrO ~INI.Sl'Ml'lVO. 

~~~~~~P*eiV~rg:~;riJtt~ � lmpar


'""'�. Pi"ocedfutenti� � Comunicazione di 
amo -�BseluSio:ne:� liste: elettorali 
�� � Inapplicabilit�y 130L/ 

BENr���� 

,,< .. -Beni immateriali -Diritti d'autore 


� 
Opere protette (oggetto del dirit~ 
to) -In genere � Edizione crltici� ~ 
Cara~tere . creativo -. Bs�lusione, 89. 

CQMti~trtx�� :f!ttt<O~EB. 

*!!!:~!..,~-~ 


...;. MoiiopoiiQ, �H;:i.Iial.l(). def t�bac�bl Iayo.
raH �.� SJstema di. distriJ:?uzi�ne 


�... compatibilit�. i:;on. il dhitto comunitario; 
57. � � � �. ... �� � . . . ��. � 

-Politica sociale -Tuteia. dei lavoratori 
in caso di insolvenza del datore 
di lavoro -Direttiva 80-987�CEB � 
Ambito di applicazione -Vaii.dit�, 

41. 
-Tabacchi lavorati � Imposta di consum�� 
-Bvasi�ne ;. Contr�bbando Sanzioni 
-Compatibilit� con il diritto 
comunitario, 57. 
-Violazioni del d�ritto comliliifarlo Inadempimento 
riconclucibile al legi!!
l�'tor� . :frazionale -� RespOiisabilit� 
nello � Stata � Presupposti e limiti, 

69. 
-Vi�>J,azi�ni del diritto comunitatio � 
J:.f!~c:l,~pi~ent() ��-J:iconc1;t1,cibile .�~� .legislatore 
na21ionale -Responsabilit�. delfo Stato -� Risarcinierifo � dallni,

69. . .. . . . 
._ Violazioni del diritto comunitario � 
� InademJ,>imento r�conducibiie al._ le~~~
latQi,:e nazionale -. Responsabilit� 
dello Stat� -Violazione m�i:�fes.ta e 
grave -Condotta dolosa o � �olposa 
dell'organo statale -Irrilevanza, 69. 

-Violazioni. del diritto comunitario � 
Inadempimento riconducibile al legialator� 
�nazionale -Risarcimento 
danni. -. A;�certamep.to dell'infrazione 
da .parte della Corte di giustizia Ii:
rllevanfa; 69. ' 

.-.... Violazioni del "diritto comunitario Inadempimento 
rieond.cibile al le
�.� ..ghilatore nazionale -Rlsarcimento 

:~aii��;i -E�:iti t�, 69. ' . . 

C�NTABI�TA PUBBLICA 

~-Contratti. della P.A. -Concessione 
� � clL C:omm~ttenza -Nozione, 111t 

-'coiii~attf qella P.A. �� Conce.ssione 
opera pubblica -Coi;icessione di sola 
costruzione -Nozione, 118. 

-Contratti della P.A. -Controversie Giurisdizione 
amministrativa �d ol'dinaria 
-Distinzione, 109. 

":.. <;t;>nth\tt1 :della PA. -. Stiptilazibne ; 
.� '�Ailt� Pl11fbli4a e li�it�zidrl� privata V;
�rbalf di aggiuclica_zfone . " �� Bffica


�. � cig ~ Trattativa prfv�ta e ajjpalto 
concorso � � Stiptilazion� -Modalit�, 
..100; ��.���;�


toNtru\tt� (IN G!tNE~El 

"'--dontfatti d�lla' Pi.A;' -Interesse'iilla 
;fuptigriltzione � . Cbricorre:nte escluso 
� Impugrtazforte risilltati di gara Difetto 
di interesse, 128. 


VI 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE 

-Decreto legge non convertito -Reiterazione 
e �. s~atoria degli ~ffetti Sindacato 
della: Corte -Ammissibilit�, 
34. 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 

-Ministro -Responsabilit� individuale 
-Mozione di sfiducia -Ammissibilit�, 
con nota di G; ZAGARI, 1. 

-,.. 
Mozione di sfiducia -Atto politico Sindacato 
della Corte Costituzionale 
sui�� contenuti -Inammissibilit�, 
con nota di G. ZAGARI, 1. 

-Mozione di sfiducia -Potere del 
Presidente della Repubblica di sostituzione 
del Ministro, con nota di 

G. 
ZAGARI, 1. 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Appello -Eccezioni -Divieto di jus 
novorum -Inapplicabilit�, 119. 

-Intemizione del pro�esso -Art. 24 
legge 1034 del 1971 -Soppressione e 
messa in liquidazione Ente pubblico 
-Inapplicabilit�; 130. 

-Poteri del giudke -Esame dei motivi 
-Vizio di incompetenza: -Pregiudizialit�, 
124. 

-Regolamento di competenza -Istanza 
-Omessa notifica a tutte le parti Necessit�, 
118. 

-Riunione di ricorsi -Motivo di incompetenza 
per uno dei ricorsi Estensione 
ai ricorsi connessi Esclusione, 
124. 

IMPIEGO PUBBLICO 

-Rapporto a tempo determinato '
J'rasfonnazione a tempo indeterminato 
-Legge n. 230 del 1962 -Applicabilit� 
-Condizione -Dipendenti 
enti locali -Esclusione, 129. 

-Sospensione cautelare -Facoltativa Per 
pendenza procedimento penale Art. 
91 primo comma T.U. n. 3 del 
1957 -Mancanza di richiesta rinvio 
a giudizio -Illegittimit�, i31. 

-Sospensione cautelare -Facoltativa Per 
pendenza procedimento penale Motivazione 
specifica -Necessit�, 

131. 
-Sospensione -Restitutio in integrum 
-Revoca sospensione ex art. 
96 T.U. n. 3 del 1957 -Periodo ecce.
dente sospensione -Retribuzione 


Spettanza, 131.. �. 

-Stipendi, assegni e indennit� -Equo 
indenniZzo �. -Norme applicabili Quelle 
vigenti al verificarsi della menomazione, 
130. 

-Stipendi, assegni e indennit� -Equo 
indennizzo -Rivalutazione e interessi 
-Diritto -Solo in favore degli 
eredi, 130. 

-Sipendi -Interessi e ri.valutazione Decorrenza, 
149. 

INVALIDI CIVILI E DI GUERRA 

-Assegno di invalidit� ex art. 13 legge 
118/71 � Aumento del grado di 
invalidit� ai sensi dell'art. 9 D.L. 
509/88 � Domande presentate antecendentemente 
all'entrata in vigore 
di tale norma � � Non si applica Incompatibilit� 
ex art. 3, primo 
comma legge 407/90 � Possibilit� 
di opzione . Presuppone la liquidit� 
delle prestazioni incompatibili, con 
nota di L. ORCALI, 99. 

LOCAZIONI 

-Locazioni di alloggi soggetti alla 
disciplina convenzionata -Nozione � 
Sottrazione alla disciplina delle locazioni 
per uso abitativo previste 
dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta 
sull'equo canone -Immobili 
di propriet� dell'AA.I. (Am� 
ministrazione per le attivit� assistenziali 
italiane ed internazionali) 
acquistati nel 1948 e locati ai propri 
dipendenti � Soggezione alla legge 
sull'equo canone, 87. 

REATO 

-Favoreggiamento -Causa di non punibilit� 
. Coniuge e convivente � 
Distinzione � Legittimit�, 20 

RICORSI AMMINISTRATIVI 

-Ricorso giurisdizionale � Motivi � 
Motivi aggiunti � Termine � Dies a 
quo, 119. 



INDICB ANALITICO-ALPABBTICO DELLA GIURISPRUDENZA vn 

PROCEDURA PENALE 

-Giudizio d'appello � Impugnazione 
del solo imputato condannato per 
abuso d'ufficio � Qualificazione dello 
stesso fatto come peculato � Immutazione 
del fatto � Non sussiste, 

m. 
-�Riparazione per ingiusta detenzione 
� Colpa grave � Comportamenti 
anteriori al sorgere del processo � 
Ammissibilit�, 164 

-Riparazione per ingiusta detenzione 
� colpa grave � Requisiti, 164. 

-Riparazione per ingiusta detenzione 
� Art. 314 c.p.p. � Riferimento 
sia al I che al II comma dell'art. 530 

c.p.p. � Equa riparazione � Criteri 
di valutazione: durata della custodia 
cautelare e conseguenze per. 
sonali e familiari, 165. 
REATI CONTRO LA PUBBLICA AM� 
MINISTRAZIONE 

-Peculato e abuso d'ufficio � Appropriazione 
e distrazione � Assorbi� 
.~.... ��� . mento nel reato d'abuso d'ufficio 
delle condotte di distrazione e di 
interesse privato in atti d'ufficio � 
Riforma ex lege 26 aprile 1990, 


n. 86, 171. 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 

-Regioni � Azienda speciale di trasporti 
� Competenza del direttore 
ad irrogare sanzioni � Legittimit�, 26. 

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI 

-Accertamento � Metodo induttivo � 
Gravi irregolarit� delle scritture 
contabili � Nozione, 146. 

-Reddito di impresa � Costi ed oneri 
deducibili � Somma pagata da societ� 
come riscatto per la liberazione 
di un suo dirigente sequestrato 
� Non inerenza � Indeducibi� 
lit�, 141. 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI 

-Accertamento � Motivazione -Prova 
dei fatti che giustificano il valore � 
Difetto � Apprezzamento da parte 
del giudice di terzo grado, 134. 

-Accertamento -Motivazione � Prova 
;; Onere a carico della Amministrazione 
� Giudizio di terzo grado � 
Ammissibilit� � Conseguenze, 134. 

-Imposte.ipotecarie e catastali � Base 
imponibile . Riferimento all'imposta 
di registro -Valore degli immobili 
in s� � Passivit� aziendali � Irrilevanza, 
153. 

-Tassa sulle manifestazioni a premio 
� Operazioni a premio -Rivenditori 
e agenti -Viaggi premio � 
Mancata raccolta di figurine e simili 
~ Irrilevanza -Contrasto con la 
normativa comunitaria e con la 
Costituzione � Insussistenza, con nota 
di U. PERRUCCI, 155. 

TRIBUTI IN GENERE 

-Accertamento -Contribuente fallito Notifica 
al fallito -Necessit�, 132. 

-Accertamento -Intestazione a per� 
sona defunta � Omessa comunicazione 
degli eredi � Notifica nelle 
forme ordinarie al domicilio del 
defunto � Nullit�, 149. 

-Accertamento � Notificazione � Persona 
giuridica -Domicilio fiscale � 
Art. 140 c.p.c. � �l. regolare, 139. 

-Contenzioso tributario � Giurisdizione 
delle commissioni per le imposte 
elencate nell'art. 1 del d.P.R. 
26 ottobre 1972 n. 636 � Esclusivit� � 
Azione di condanna innanzi al giu� 
dice ordinario sul presupposto di 
giudicato delle commissioni � Difetto 
di giurisdizione, 148. 

-Contenzioso tributario � Rinnovazione 
della notifica dell'atto impugnato 
� Ricorso contro il ruolo per 
irregolare notifica dell'accertamento 
� Inapplicabilit� della rinnovazione, 
149. 

-Reddito imponibile � Parere Ministero 
Finanze � Impugnativa � Difetto 
giurisdizione del giudice am� 
ministrativo, 119. 


II


I


I 




�1NtJie:s� CR�NOLOGJCO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


�qRTE COSTITUZIONALE 

fg '.gennaio 1996, n. 7 . . . 

i:8 :genrtaio 1996, n. 8 . . 
l!febbraio 1996, n. 28 . 
�Fmarto 1996, n. 84 . . . 
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE 

P:t~num, 9 novembre 1995, nella causa C479/9.3 .. 
Pi1mum, 30 novembre 1995, nella causa C-55/94 ..... . 
P.l�num, 14 dicembre 1995, nella causa C-387/93 . . . . . . 
i':if!num, 5 marzo 1996, nelle cause riunite C46/93 e C48/93 . 


CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. I, 11 luglio 1995, n. 7561 . 
Sez. I, 13 luglio 1995, n. 7654 . 
Sez. I, 24 luglio 1995, n. 8071 . 
Sez. I, 11 agosto 1995, n. 8818 . 
Sez. I, 25 agosto 1995, n. 8989 . 
~~z. I�l, 28 agosto 1995, n. 9058 . 
Sez. I, 17 ottobre 1995, n. 10823 .. 
Sez. Un., 23 novembre 1995, n. 12108 . 
Sez. I, 25 novembre 1995, n. 12210 . 
S~z. I, 29 novembre 1995, n. 12406 . . . 


GIURISDIZIONI CIVILI 

CORTE D'APPELLO DI MILANO 

Sez. I, 29 marzo 1996, n. 914 . 

TRIBUNALE DI TORINO 

Sez. I, 13 settembre 1995 . 

PRETURA DI BRESCIA 

18 gennaio 1996, n. 2217 . 

pag. 1 
> 20 
lf 26 

34

" 

pag. 41 

" 48 

� 57 
" 69 

pag. 132 
� 134 
� 139 

,. 

141 
� 134 
� 87 

,. 

146 
� 148 
� 149 
� 153 

pag. 155 

pag. 89 

pag. 99 

-



X INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA 
GIURISDIZIONI AM.MINISTRATIVE 
CONSIGLIO DI STATO 
Sez. IV, 9 gennaio 1996, n. 41 . pag. 109 
X INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA 
GIURISDIZIONI AM.MINISTRATIVE 
CONSIGLIO DI STATO 
Sez. IV, 9 gennaio 1996, n. 41 . pag. 109 
18 gennaio 1996, n. 48 . 
18 gennaio 1996, n. 54 . 
18 gennaio 1996, n. 58 . 
3 febbraio 1996, n. 92 . . 
6 marzo 1996, n. 292 . . 
12 marzo 1996, n. 310 . 
12 marzo 1996, n. 323 . . 
Sez. V, 9 gennaio 1996, n. 32. 
29 gennaio 1996, n. 106 . . . . 
29 gennaio 1996, n. 111 . . . . 
Sez. VI, 4 gennaio 1996, n. 25 . 
4 gennaio 1996, n. 26 . 
16 gennaio 1996, n. 98 . 
27 gennaio 1996, n. 137 . 

GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASSAZIONE 

IV penale, 26 agosto 1995, n. 1855 . 
IV penale, 10 giugno 1996, n. 1103 . 

CORTE DI APPELLO DI ROMA 

III penale, 13 aprile 1996, n. 2331 . 

� 118 
� 118 
� 118 
� 119 
� 119 

,. 

124 
� 128 
� 129 
� 129 
� 130 
� 130 
� 130 
� 131 

,. 

131 

pag. 165 
� 164 

" 171 



PARTE SECONDA 
QUESTIONI .......... . pag. 
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE: 
QUESTIONI DI LEGIITIMIT� COSTITUZIONALE: 
I -Norme dichiarate incostituzionali 
II -Questioni dichiarate non fondate . 
)) ,, 13 
15 
CONSULTAZIONI ..... . " 20 
RASSEGNA DI DOTTRINA: 
Recensione del libro di D. CARUSI � Contratto illecito e "soluti 
retentio",. ........................... . 25 


Al collega Franco FAVARA, cui � stato conferito l'incarico di avvocato 
&istrettuale dello Stato di Firenze e che per tanti anni ha curato la 
sezione costituzionale ctella Rassegna, la Redazione rivolge un cordiale 
saluto ed il pi� vivo ringraziamento, con l'augurio che possa continuare 
nella sua collaborazione, mtelligente e priezfo.sa. 


PARTE PRIMA 



l 


I 


~ 



G IURlSP:R UDENZA 


�. � Sl�ZIONE :PRIMA� 
�.GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

CORtE �osTITUZIONALE, 18 gennaio '1996, n. 7 ~ Pres. F~rri -~ed~ 
Vari -Mancuso (avv. Salberini, Resta e Scoca) c. Senato della Repub~ 

�blifa (avv. Guatmo � 13ari1e), Cai:nera dei Deputati (aw. Abl:��monte 
e Benvenuti), Presidente Consiglio dei Ministri e Preside:hza della 
Repubblica (Avvocato Generale dello Stato G. Zagari). 
Costituzione della Repubblica � Ministro � Responsabilit� individuale � 
.....1\lozit:>ne di sfidu~ ~.� ~sibllit�. 
(Cost., artt. 92-94-95). 

CostituZioD.~ deila R.~pu'b~Uca ~ :Moi�qne di stJducia -Atto politico -Sin, 
. � � dacato ((~Ila COrt~ costltllZioliale sui.; i:o11tel1Utl " Inanunissibnlt�. 

Costl:f.iidon~ ((ella. jt.epnb~tica � Mozio.e cli'�~fl.ducta -Potere � c;lel Presi


dent~�:d~J!~ Rep.bbll�~ di ,sostituzio11e del Ministro. 

(Cost., art. 94). 

Dall'esistenza d� una responsabilit� individu�l� del singolo Ministro 
che si affianca. alla f�ptlnsabilit� collegiate rl,el Governo ma non �si 
itJ.entifica con es5ca, disqende l(l qonfigurabi�it� di ~na $,fiducia delle Camere
� diretta., nei confronti di. un singolo Ministro, 

La mozione d� sfiducia, in q�ant� atto -politico, � sottratta al sinda� 
cato della Corte in ordine alle ragioni ed ai fini dell'iniziativa �assunta 
dalle C,am.eye.. 

Qu(ll()ra un Ministr(), pur :essendo stato destinatario .di una mozione 
di sfiducia approvata dalle; Camere, non si sia dimesso, il Presidente 
della Repubblica ha il potete, su proposta del Presidente del Consiglio, 
di s()stituirlo (1). 

(1) Pubblichiamo qui di segUito la parte pririeipale qell'atto cii costituzione 
dell'Avvocato G�nerale dello Stato nel giudi?id deciso �on lit sentenza 
massimata. � 
In . tema di�. sfiducia parlamentare al singol9 :ministro. 
(omissis) Non appare contestabile l'interesse degli organi costituzionali 
cos.tituitt con il presente atto a contraddire anche sul punta specificamente 
riguardante il Senato della Repubblica relativ� alla asserita inammissibilit� 

2 



2 

RASSEGNA AVVOCATURA DE)'..LQ STATO 

(omissis) Nel merito il ricorso deve essere respinto. 

Come gi� rilevato nell'ordinanza adottata in sede di giudizio sull'ammissibilit� 
del conflitto, gli atti che il ricorrente assume lesivi delle sue 
attribuzioni sono da individuare essenzialmente nella mozione di sfiducia 
votata d,al Senafo della Repubblica nella seduta d,el 19. ottobre 1995, 
nonch� nel decreto, in pari data, con il quale il Presidente della Repubblica, 
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ha conferito 
a quest'ultimo l'incarico di Ministro di grazia e giustizia ad interim. 

Nei confronti degli stessi, il ricorso prospetta tre ordini di censura 
generali: 

a) l'inammissibilit� della personalizzazione dell'istituto della mozione 
parlamentare di sfiducia; 
b) l'inesistenza di una responsabilit� politica (e di qualsiasi ulteriore 
responsabilit�) del Ministro da sfiduciare; 

�-..~-... 

della mozione di sfiducia individuale e alla conseguente pretesa illegittimit� 
della approvazione di tale mozione . 

.6. -L'illegittimit� di qu.esto atto del Senato � prospettata dal ricorrente 
sotto � cfu� diversi profili. Viene infatti dedotto, -innanzi tutto, che non sarebbero 
ammissibili nell;�rdinamento del Senato mozioni� di sfiducia individuale 
e, in secondo_ luogo, che, comungue,. esse sarebbero inammissibili nei confronti 
del Ministro di. grazia e gimitiz�a in relazione alle attribuzioni a lui specificamente 
attribuite -dalla Costituzione in tema di�. azidne disciplinare e di 
organizzazione dei servizi della giustizia. 

L'ammissibilit� nel nostro ordinamento di mozioni di sfiducia nei confronti 
.di un singolo ministro �, come ben not0, qmistione sulla qua!e la giuris:
P,:rudenza non ha avuto occasione di pronunciarsi. 

'binanzi a codesta sovrana Corte costituzionale riteniamo doveroso limitarci 
a ricordare sol� le considerazioni di maggior rilievo' che convincano della 
piena conformit� alla Carta costituzionale dell'istituto della sfiducia individuaj.
e, sottolineando come appaia indispensabile tenere comunque distinte le 
argoment~ioni di carattere giuri�lico costituzionale. da quelle meramente di 
opportunit� o politiche. 

Sul piano dell'esegesi dell'ordinamento costituzionale va preliminarmente 
rilevato che la questione sulla sfiducia individuale si inserisce in quella pi� 
generale relativa al rapporto tra Camere e Governo. Al riguardo � stato correttamente 
notato che il Costituente, disciplinando la relazione fiduciaria, ha s� 
introdotto la forma di governo 'parlamentare', ma ha poi lasciato tale forma 
aperta a diverse opzioni e a possibili diverse soluzioni, adottando in definitiva, 
per questo specifico aspetto, un sistema con un ragionevole margine di duttilit�, 
tanto da consentire una adattabilit� nel tempo alle concrete esigenze del 
naturale sviluppo della societ~ civile e politica. In -tale contesto di relativa 
apertura non ha akuna base sostenere che la sfiducia sia in contrasto con il 
sistema parlamentare adottato dalla Costituzione. 

Al contrario, il fondamento di tale istituto va ricercato e si trova proprio 
nella relazione che nel nostro ordinamento intercorre e deve necessariamente 
intercorrere tra J;'arlamento e Governo e che lega quest'ultimo al primo in un 
costante rapporto. Le ragioni di fondo che militano a favore della ammissibilit� 
della sfiducia individuale poggiano su entrambi gli aspetti di questa relazione, 


3 3 
. . .. 

e) la lit$io.J;).e de~i l!J:)ecifici . p()ted. � ~~ costituzionalmente competono 
al ..�Guardasi:glllt e che veng�no �� perci�>fatti .. valete sottc>< il/profilo 

dell,::. ven.fticatio :p().t~statfs,:..:� �������.����� 


�� . / .. :...�. ��. . ...: ...... . 

... ��.��.. ������ q~~-��fa�.��~l'it�.~:.�~�1j~����;r!~iliaP1#te.��~ensuf~,���.�.u �.. r1~1'.>1,J:e~t~��..�~o~tk~�..... �)le 
~ ~i ,x~~i~ftR;:f~~~~&9 .<?~m�ri~~9x~#l9 n~r~ijo ~9~i1r~~~4..nQ# ~~t~p~e 

....���. . . s~~8r~ti1l�~ei p.1 e~$rt! I?fill'2:i~JJ2;z~to, ~ p~il:li~~P~r :reY:?s~~H}k ~ ~c11.p�t<l 
� � .� �����<,t2n~... H#~t~~~~f~����~ᥥ..<,t~!l~��᥍gM$~ft1l!*��d~m:1�.. f.aj:i�ti~.4e1�.. v9t~~9r::=����.�.i���.���� 

���� .���.�ᥥ.���ᥥ. St..��.$911evll!.1,��.�i*�����1il��� mo4&�.�.it....pi;:pbl~ma 4eltai:rtmissibiJitai�.. l:t\.'lll'..o:t�lina" .mi!.9J~9sm~i?#~~JF~i,~AA~ 4~1.ri�titHw. 4~!111. .~fjfig�i~.s~~iy~4g~~1�.9_.aje 
~2fW$~~**':..4~H."��t~�J?9~!1.!?iH~~ :i:>:9I~~~P~ AA~�.. ~~~1~.��. mini~~rh������ᥥ��:��������������� .�....... �.� ..� 
.���������� ;ftjf,p.~I ~n~n;i9.�... 4~P':':��.99~W~~gne,.:.. n.... ~baf;titq.�.. �~.. ;t,i;go!:p~aj;:tP�����~ �risa


t~.te. :t:�t9.ph~. ~e. J:le lt'�ya, tra,�cja..nei� Ja.yori prepan.1;toJ:'.i. .. 

della Costitu~ 

:1#:~1~~~!~~dJ!t~tj~�;g~:!!p:S~~~:e1liu;~~~1;~i~f!~o~C1~~:t!i~ 

. �> .� ��.�.:�.: . ��.�.. � .. 

ta11tei s�.i. quello cl.ella. ficl:.c~a,. q.ant() s. quello della .correlata. responsabilit�: 
���� ;�.�:.XbG<>~eri�i:i�� .t#i���� deffutt~i\�csme���~e#ilfullt��nepenifuneilte};;�� del Pat!arrtento; 
.att$sd= ch� pefa restare in ~cadeve av~re .Ja. fidttd.ai di entrambe le .Camere, 
nel� senso��� cio��che��deve. costantemente.:�fal?'�corrl9pondere��Ja� pfopria . azione��all'lndirizzo 
� d<:l.Ua maggiorama pat'lMnentare ed.� ��> tenu.fo a rendere conto �della 
sua attivit�:i: .~ Parlamenfo; E; questo permanente raccordo con il� Parlamento 
nhn pu~ cjle;. valere tanto peit il.Governo. nel� suo insieme, � qti�lltoiper �isU:igoli 
ihlnistrk� �i � � � � � ..�..:i.. :.. ������ 
<< Va p(lt �.o:r:isi�l�rato obe la Cqst$tl1ziorie prevede esp;r~samente; accantg alla 
tespons::tbU�ta c<:lllegiale; .ru.j;clie fa ri:$p:onsabil~� mcliV�dufileo.dl;rl� ministri~ Ed 
�;. it1t;�nfuta,bile,. ~t�!sitlJa base ..(ieilavorl preparatori; {luanto i1l fQrza della 

.�� �in:terili:�tazi~��1�ttera�e::�.�e���l�.lgfoti; .detta: dispciisiziorte: costituzionale;�� ��che���: an:cihe 
<i\.l��la indi'Vidt:rale.,.:e n:on sofo .quella t:9Uegiale, �ptt� essere di .atttra polltica.� 
Mt't se � cesi; � evidente: cJ:il:i an:c:lxe 1e consesuenzif della resp6tHiabilit� politica 
individuale�. non possono essere che le stesse di quella ix>tlegiaie; Come .per. il. 
Goveri�:o � possibile in .ogni m�m�nto che il Parlamento l'evochi la fidueia ac�6J:
da,taf. COS�:..� anche � �per�:��l����singoliᥥ tilinistri nc>n�ᥥ'Vi �� motivo��:per'.�: neg�re���.tale 
revoca ~la<fidu�ia:. } �..��. �.�.�.� .....� .�.�.�..�.� . �.�.�. .�.�. �.� . 

���� O'aiti-a parte; i� rilievi clre seno stati mossi� iri d�ttrin� �contro � l'am:tnissi' 
bilit� Ciell'i~tituto non appafono. decisivi n� �� insuperabili' 
����� U:p;a obiezione .. di fondoalfistituto deUasfic.luciaal singolo ministro �.�data 
daU'a~~aZ�O�}e che esso COntl'<llddirebbe al prlneipio. COStituiioriale � che�. pi'$< 

�vede �::b~<�l r�pporto di Jldi�:~ia Vie:r:ie instatjra,t() #'� il Pai'Ironento e: il Governo' 
nel suo/.t9:inplesso;�.sl� dice;�� a tale;ᥥnsu�r4q/��cb:e� se�� si �ro:tnettesse���1a: .. possibnit�� 
di revocare la fiducia ad �un: sofo . couiponerite/si dovrebbe poter allora an:cbe 
ammettere �.�la�.. possibilit�.� per il Patlal:nento�. di discri:tnmare � tra i � ministri, 
al momento della .presentazione <del Governo per la fi;ducia� Al che � stato� 
correttamente osservato che il presupposto che porta lilla fiducia � completa~ 
mente diverso da quello che � alla base della sfiducia ad U�t sing�fo/ 
ILvoto di. fiducia al Governo rigiiarda;sl, la composizione del.Gabinetto 
nel suo complesso, nonch� il programma che �� unico e non � >certo dato 
dalla somma dei vari programmi ed unica � percio/ necessariamente, la fiducia. 

Nel >caso della sfiducia. indMduafo, irivece, � evidente �he: non � fu 
discussiOn�>il programma (se �fosse �questo il motivo;. certament�essa coinvol




4 RASSEGNA AVVOCATURA DEI..La STA'l'O 

mente sul medesimo incombente. Gi� nella Commissione Forti, istituita 
nell'ambito del Ministero per la Costituente, si discusse ampiamente 
della possibilit� di far valere la responsabilit� politica dei singoli ministri, 
pervenendo, per�, alla conclusione della inopportunit� di � enunciare 
esplicitamente che la responsabilit� politica, oltre che dell'intero 
Gabinetto, poss�. �ssere anche individuale, preferendo lasciare la questione 
a principi non scritti �. 

Che l'argomento, sia pure nella sua problematicit�, fosse presente 
nel dibattito � allora in corso, si evince anche dal progetto che venne 
sottoposto dalla �Commissione dei settantacinque� all'Assemblea costituente; 
progetto che prevedeva, in quello che poi sarebbe divenuto 
l'art. 94 della Costituzione, che la fiducia del Parlamento dovesse investire 
�primo ministro e ministri�, mentre solo in seguito il destinatario 
divenne, con formula pi� sintetica, � il Governo �. Aggiungasi che vari 
emendamenti present�ti, in tema di conseguenze di un voto contrario 

gerebbe l'intero Gabinetto, non il solo ministro) ma sono in discussione, al 
contrario, inadempienze del singolo .ministro, connesse o meno che siano, con 
il programma. Dunque, ammettere la sfiducia individuale non significa neces


I sariamente dover ammettere anche la possibilit� di discriminare tra i componenti 
del Governo all'atto della sua presentazione per la fiducia. 

I 

Altrettanto infondata appare l'osservazione che, ammettendo la sfiducia 
individuale, si dovrebbe anche ammettere la questione di fiducia individuale, 
che contrasta palesemente e insanabilmente con i principi.� della solidariet� 
governativa. In realt� l'osservazione appare mal posta atteso ch�, come � 
evidente, la mozione di sfiducia � uno strumento del Parlamento, o meglio 

' 

delle minoranze parlamentari, che� tendono alle. dimissioni dell'intero Governo 

o del singolo ministro, mentre la questione di fiducia � uno strumento del 
Governo che richiama la maggioranza che lo sostiene alle sue responsabilit� 
per l'attuazione dell'indirizzo politico. 
N� pu� essere accolta l'obiezione che il Parlamento possa determinare 
la caduta del Governo, ma non possa incidere sulla sua composizione, in 
coerenza con il principio della reciproca autonomia degli organi costituzionali, 
n� quella che, comunque, la sfiducia nei confronti di un componente chiami 
neces-sariamente in causa l'intero Governo. A parte, infatti, che non c'� una 
;;i.stratta autonomia, ma c'� per ciascun organo costituzionale quel tanto di 
autonomia che le norme, i principi e i reciproci rapporti consentono in concreto, 
si pu� aggiungere� che � solo caso per caso che pu� essere valutato se 
la sfiducia al singolo ministro attenti davvero all'autonomia dell'organo-Governo 
inteso nel suo complesso o non sia diretta, illvece, a produrre o comunque 
produca un rafforzamento e una,. maggiore coesione della compagine gover~ 
nativa. t> solo in concreto, distinguendo caso da caso, che pu� valutarsi se 
davvero la responsabilit� del singolo ministro finisca per coinvolgere la soli


I 

l 
~ 

dariet� del Governo. 

ili 

Ed � comunque certo che soltanto al Governo spetta di valutare, in defini0 
tiva, se � attentata la sua autonomia e la sua compattezza e unitariet� -e, 
in tal caso, porre la questione di fiducia sulla reiezione della mozione di 
sfiducia individuale -o se la sfiducia individuale non possa, al contrario, 
costituire proprio il mezzo, se non per rafforzare la compattezza del Governo, 

I 

i~ 

~--�fp.'c.;�:�m.r"''WE.W"'llillifillf''===~pw.rnm�:::.;:7:~;::;-�'�:���:;;;.,...:W,rup~.F~�j


rnr.�:,,:.y-i'��911!,@~.s~,vilfI.xL.�:k:JtdRfiA.,FffAfqJf~1.-J[� 


.. �.:.;. ..::::i::� :::.:<::< :::�::��:::::-::. . -: :.:�:?<::>�<�.::::::... ::: :�_.::. ��:: :::.::;.. :-:: -: .. : . . .� �. . :.::. ::: . .�-: ��.�.-.:>-::-.. �. 
~,AAS: =\�t~~�:;f:i9'V~a.tiv�i~ pr�'lt~dev~.. e~.�ssa:. ;non avrebh�: fom� 
119#�t().., Ǎ,Qm� �onseittel'.i.ta le dtttdssiotli:= .ei . Qovernp q del nlinistro 
int~~$s�:\to �:~::: �� ::-.=:��� . ;.:::: . < ,/ : .: ..ᥥ '.����.:..... � : ��:�� �:� . . ... 

����� :���� :p[~trp:,:.~itJl.t~ :iJ.��fa.tto��� dle ..�� Uistittitc>'���d.ella s.:dtt~<ᥥindivitli.uil��.�pon 
������~~i.. $:l:~~.~~!il~t9/#f�.iftli:� �~plj~~��!lrev~~dn�.� ~ilipb:rta a�farl<> :ritenere 
. ~~=4'1a~9;:~~~~t~9#~~~ i{i:)ii. iv~#~~:1'4iiem6tlia.�iM9t#~t~�tlreso; 

........ �..�� .�. ᥥ���ᥥ�����ᥥ����� iiif~~#i-YilB!~:~I� ~imW ~� ~~�#tl~ff?9~~��lsl\��� �19#����#:~l1Jl(t����~11te$O


� � �.�.���@~.�ti�~t.,:J~Jl'J.il9�it"<~tttja'i;iVe�...�p,e�. ��1it) 'f�l;'.irlla���.di�� iQveriio1' �Qst�᥍()me 
���.'iJ#fllilijli :�~+##G~i�ᥥ.#Qn~e#f.it<I'>.ᥥNe!la.�:.�1ntef'Pt~taii�~�<~lla' Costitu.zitine, 
��.�~Ptr~���~d~J�~f.\.F~�-��1~~gtj~ent9����l9~C:~s~~~t~;:.�:=�. $i ��tratta;:ᥥ�al1qta,;:��ᥥ9i. 
.�.�. �.� .�.��� .J~�~rg~ᥥ�$~�.�.�1"��=~1~~�~95UV'~~e~ =~I1(;;~ ...011�.�.. i;:9nterrip1at~ ��~Pr~sa� 
.� .��in~�lt(�h���:P~~$~,� tU.ttt,i.v~~;� !~};!t.ltal:'si ~Ieinentoᥥ�J:itrips,�<#;l�~ d~sei#'Qftiawiato 
..��...... ri.~~ *1tL9~,�~4: & 95 ~ella Costit~one; ~'Uwettil:>il�; d�. esl!�liire esptfoitato 

..�jtlkt~l~i~�i@l:llie� ~sige~��poste�� dallo }yiluppli �:Storico .�,�d'el �govert1o�partlili:
rienfate~ ... 
:::))i::}(:::-:: ...:...<<<>:.)\�� ... :-: 

::.:;-:/: :::<=:::::::::::::: ":'.:.::::/;}'.:\:;::\}~/::.:=:::�'. :::::~\{. �=:::::: ...�.� .. 


�.~W,ei9�.Pe~��.e'vitali~�l'~ne~a��'�ltii�:l't~P<tt��.ievi1:abile��c;U;~:c~si~��tr&Wone,,�q.est'uItiffi.
a;.che1;� c(>ffi.e e.. evid�rite;��d.i*1�ntere'tfb1f'Pi�: cb,e: U;tile; adl:fidttiira ~nsostituiblte/se 
si:~C(:�i;le&se:�~'a:�te~�9b.e.� ~,iii�W::#�#fiW#abiitt���nel:nos~o>()htinfu:nenti:>�.~ostituzionale 
.deUl;l..�~to~.dei=�nistti ..sit� in~a4:va d~�:Vresiden;te:.�de!..c�sig:tiQ.�dei ~stri. 
���:��.�...��rxJ;-(()!P;d�� ca~o��.�. �ene���s~.���dli:e.�$ivo� ..l'ett�jgilfuiento�.�'che ��assume����fl����.Govemo 
risulta clij~:i;~~#t~�:<Wi��p~�eueJl.ti��p;:\t""'l;ljen#(rj>����:; .. ��.=. :�=��F 
.������:ᥥ��.Nel 1~@~��pxopJilj.;pei= i#l.a �.C>:a;ip):Xe. ~=>la��AAal~�.. s Chiedevano�le��-Otn'llssioni 
.del ?d~t,:r.� ~ ~t�iia .e� i~ust~lill il: .�vefu.o,. ~steilne cl:le. X.azione del� Mmi� 
�����stfq ..�noni~oll:>. Mni�m��@����()n~t1:tQ.: c!'.>n�� I'itidirfu:o���tiWt�c�!governativo;;��ma 
{.)(!$titW:val�����.adlU#t~:ttr~Al~:at~.f$�(.)ijtJ:�.#e~'' fui~�� :pli<;>m"~~tiche��ᥥ.E la ��vicenda 

~1~:~~1!!~iieT:~~mtr:::~.t!~:!:.1r'ti~t~::~:1::~t;~d�:i:0::=: 

@c~ssa�'iti. P�t. ~fhtOnt~ i gravi :e<t ut:~nti l>robl~ della; giUstizia.;. �.�. � � � 
. > �::� .Mafoga/ (iOricluafone; C()]l: l~ap)i.l:jjjvazio:riei :. (li . una rlsoltiZione> stilla: q�ale 
il Governo 11v:eva posio la Q.ties1'ioite .di fi.ducia~ eblie't� nel 1~85 le moziontehe 
a:Ve,yang:::�� ()lllfu:nE:1.t(l,�.ᥥ�hl�� .caus;a: t~���.��'('estl(lnsabi.'.t�) .([~�::~tr�.����della;�:��PUbbn�a 
ist~9p,e,:�c�.�� .�... >::: �'��:'\ ....... ��� <:::.�::::�� � �� ><�:� 

.....� �.� ta, p~~fdinlos#a, :dun4ttefche � il Govetntt..� solo i1 'Governo, clte deeide 
in��.definl:tiv~��qu;!Ue?�atri:Ptezza �ᥥ�del)ba; �.nconos�etsi<: alla:.���respo:�abilit�;.����llOfitica 
del singolOi .ifu}s��o ChilMnai� mcausa dal Parlamento e. se �sia o .. non neces; 
satj(). <> oppf>rl�no Cl;ie li;\ sorte del G�ve.1"$ �.sia i:i:idissolubilmente .. legata a 
q;uella del ij)~~tt~) �Qi:.testa.to. ���. � . � �. .� .. �/ �� . . 

� � � < .�.. l./li!tta sefie� �lt�:�<;lbi~~(>W; Qh�:�:sj .niuo\iono��allrafufuissibili:t��nel� nostro� ot:di� 

:U:::~d==����~~~t=s~~:~n~!;o;,~~=~=~~::~~:~ticil>ato, 

�. � � � .�Si � detto{ .iAfatti;; che non � wm;;epibile ~��st\4:1Uci�. individuale hl: G<r 
verni:(laratterlzzltti c:l:a omogeneit�. pl;llitk~i cio�. a�.'ing�ese; �:~on .pot17ebbe lnfl'i.tti 
in tiilli ipotesi mliii scindersi Ja �responsabilit� politica�� del ministre) da �.quella 
dell'intero Governo; 

�� � Al .. c)le va obiettato che . non � tanto che �in � tali� casi la�� res.ponsabilit� del 
singolo.. �finisca . per� necessariamente coinvolgere�� quella .��.collegiale,: quanto, 
Piuttll$to, .. e al contrario� ..che. .essun ministro abbia. in realt�/la �pratica pnssi� 
bilit� di seguire una linea politica contrastante: c�n �quella .. c�llegiale;. qualora 

�6 RASSEGNA AVVOCATURA DELU> STATO 

La Costituzione, nel prevedere, all'art. 95, secondo' comma, la respon� 
sabilit� collegiale e la responsabilit� � individuale, conferisce sostanza 
alla responsabilit� politica dei ministri, nella duplice veste di componenti 
della compagin� governativa .da un canto e di vertici dei rispettivi 
dicaster.i dall'altro. Risulta dai lavori preparatori che, nella discussione 
relativa .alla responsabilit� del singolo ministro, . la stessa, qualificata 
in� .un primo momento come �personale �, divent� nel testo definitivo 
.�individuale�, con una modifica alla quale sarebbe ingiustificato attribuire 
solo rilievo lessicale, ignorando cos� il ben pi� sostanziale intento, 
che. � invece dato cogliere, .'di stabilire una correlazione fra le due forme 
di responsabilit� _,... collegiale ed individuale ..,._. nel comune quadro della 
responsabilit� politica. 

Nella forma di governo parlamentare, la relazione tra Parlamento e 
Governo si snoda secondo uno schema nel quale l� dove esiste indirizzo 

questa sia espressione della volont� politica di una maggioranza omogenea e 
compatta. 
Altra olaiezione �� quella�� che�.riguarda i Governi non del tutto omogenei 
politicamente, quali sono quelli di coalizione. 

In questi si verifica sovente . che l'azione politica di un mihistro o � addiiittfu'a 
.dei nilI\istrL elle sono� espressione . di una delle forze della coalizione 
possa divergere da quella collegiale: in tali casi pu� emergere la necessit� 
di far valere la responsabilit� individuale del mihistro. Peraltro, proprio la 
circostanza che il Governo sia espressione di pi� forze �politiche rende la mozione 
di sfiducia uno strumento del tutto ihidoneo a far valete la responsabilit� 
del singolo Ii:linistro �.. senza coinvolgere quella collegiale dell'intero Gabinetto. 
� infatti evidente che �la mozione df sfiducia individuale che sia 
diretta nei confronti di un ministro esponente di� una delle componenti del 
Governo di coalizione, se accolta; �difficilmente potrebbe�non tradursi �in una crisi 
governativa, atteso che, se. non la solidariet� collegiale, la sfiducia certamente 
attiverebbe la solidari�t� :della: forza 'politica di appartenenza del ministro, che 
sarebbe con ogni probabilit� indotta a ritirarsi dalla coalizione. 

'>:Dunque, anche qui noh c'�. contrasto dell'istituto e d�i suoi effetti con la 
forma di Governo ma mera inutilit� o inopportunit� di ricorrervi. In entrambi 
i casi, infatti, sia ch� si� tratti� di G�verni fortemente omogenei, espressione di 
una~>sola e� compatta forza politica, o, invece; . di Governi �di coalizione, caratterizzati 
dalla momentanea convergenza di forze politiche diverse,' l'istituto non � 
inconfigurabile, ma� rischia solo di produrre effetti non diversi da quelli della 
sfiducia all'intero Governo. 

Il che ovviamente non� sighifica che anche nelle ipotesi ora considerate di 

Governi omogenei o di Governi di. coalizione, non possano presentarsi situaziohi 

particolari, qualora, ad esempio, la sfiducia non attenga� al programma di Go


verno,� ma, anzi, a� inadempienze ad esso, oppure ad attivit� pregress� o private 

ael ministro, nelle quali la sfiducia al singolo non coinvolga la solidariet� del 

collegio o di componenti essenziali di esso e possa ;perci� raggiungere gli effetti 

suoi propri, diversi e ben meno drammatici di quelli della crisi di Governo; 

Il�he conferma che n�n si tratta mai di inconfigurabilit� o incompatibilit� 

dell'istituto della fiducia, ma solo di maggiore o minore ampiezza della sua 

eoncreta �applicabilit� e della sua idoneit� a raggiungere gli effetti suoi propri, 

diversi da quelli della crisi dell'intero Gabinetto. 



�P<>lit1(j� eSiste> res;Pohsabilita; �� n~ne due acce:tmatef' var:ianti.��e :ia :dove 
es.i~t~' �i�sponsabilit�'tton> pu��� non �S�stere��. f�pport~:tfidttCiado;�.�������'" �<<,��/, 

'1/jn(li:d:tzo politi(iOi���che���si.'�Mlloea.. '. a.1.���centto����ti:��� t�ll~���sif~M~i:t���atrtfoO" 
..�I!W�h� �di �:lia;pporn: ~�� a.s�icitirato; �� dtinqu�/ nena� �sua< attuazMne( didta 
������~&ponsa'6tl~t������'~ol}�gittt�i����e��� diUa'�ᥥrespo~al;Uit��<��tnawktuale�'�contempfate 
��������~~llra.tj.<~$���a.~11i:t�.�(!Bsdtuzi9#e:�����~~pf,>#st\~i11t�N~ne����'ifuno���cap�f��it soggetti 

... ~P~~#�,<,~ji#~i~.(:li�~ti ~m1~~, :97��~JJ~/�()stit\lzi9:6;e; vale a� dire il' Pre~~
4~*�t4#~ p&isj;gfi9 ~~i '.tl;\W�tH.�etit ndpistr�, nella-duplice�. veste �di 
���. � ~1'fu};)Qriei1# i't~:::Qov�fut) ~ diNertict dei di<:iast�:d; e tesponsabilit�, �nfine; 
~1*ᥥmt'l.~~)!flli. !14;�~~:�o.stif:t:t-zi:�11ep1l�i loro��t�rmin� � anche� tem
�p9f~f-4f,mf~rllXi�l"lt<;>i d#l~llijtaur~on~ d~ ~cantai' e dal �venir meno, 
d:a!Vidtro-;c:--~l� rapp(),J't~�#~u,qa,r�6~.) :>> .�<./:.e�;�.� 
' l.litH\i�df c�>tl~gittl~l;d~ q9v~tno. e l'attivit� 'individua.le del s�ngolo 
~~<:t��������'Wv�?g�rid�si'�:ii:i�~c>:1:d�~correlaz�on�'~� si raccordano �all'Uni� 
~ajip pg,i<:\~#v�> 4~1la r.e~~z#fone clell'lncUrizzo politico a determinare il 
4.~1e. �ol'.l,corrorib P~�at'n,(:}#to e Go\terno. Al venir meno di tale �raccordo, 

'(�, 

. . . 

-"".�""���""���""" �. �.���.�.

.............-............ .��.���� 


���� w,, ' 11 ti�-ott<tiite d��~1 ..i~i�;ti:i, rl~d:� alla sfiduoia individuale, che il 
�:resotam~nto del: $enat<.l;,; ;1:1' mffe:reriil*' f.'lk quello-della Camera, non ptevede tal 
sen�:r:~ 4i ;);llozi-O)li e �ons~pet#e~nt~f izr~a�a.bo:rdfoata�� alla �illegittimit� costi� 
t~dn�le�deW�stitut6; prospetti{ la sua/i;llajrunissibilit�/quanto meno 'per I'ordinam~
iiti'.f .�del<$ihiat�i ����'<���� �� ..... :::c... � .-z..-� ,_ �. ��� ���i: �� 1.,.-::

��. � �va_. B$seJ:Y<:~ti:fsu1 ptinto ch$dtSe:riato ha rlci)Iloseiuto� �mmissibili le �mozioni 
fodl:vidi.1.aW�d�� Stid'litcia' <hl etfo$t p:tece(;tente' alfa stessa '.modifica regolamentare 
attuata d!Ula C�ri:terli� ttfi &al t9a4/;blfattI; con deiiberazibne ciel Presidente, su 
o<>r.rftit:mif Pater���d.elJ.a���Qitintti��:per�.. ,1.��:t;eg!)Iamento~..ij���stata/disciplinata Ia pres-
�rttaiiol1:~� e ta:'VOtazione �delle'tt#'J~�rii��del'g�n�r�;'.�ppl��and:o�i:td �esse, a garanzia 
del sing6lo1: mmistto<e del Go\rethh, l� stesse. Jieg�le che ptesi�dono alle . mozioni 
di sf�clu�!� al Gov&ilof <... . . . . ' . . . . . :' < :� . . . � � e � � � � 

' 'AppiU'�� pof\')pj)�\'tm�oi pt~cls�re clie:'dagli'<atti''p�rltun�frtari� risulta: che il 

!t~f;~:1!:!:!~j~~~i..:i;:~~i~~~i::;S!a~~n~!~~S:~


siilit Eissmulabllitl!. atta mozforii!: :cti:'Sfidttda fil <aoverti�, 'tittarito:� ai teqwsitr e alla 
]1tocedura; _e �filede't?iili.~/ :t;;et�:iili.fof nori t,1tscI~fone �d~llo. Strttmehto' ~a la �sua 
introduzione: com:e.�sempliee::m-ozione�� seriia..,le �.garanzie pto:i>rie �della ��mozione 

dt'.��sfidti�fa;�:< \/�:>:�':��� .�,... �. � ��:,;....;:. �~�'���.�'' ,.�� , 

�::~r~!ii~:~r'q~::1:~�l~~~1Ei:r:~i~;:::~i~;~~t~;ri


buirle, atteso che., nell'altro ramo del Parlamento, il gruppo patlamerit~re Che 
� espt�ssfone delia m�4l�siiria. furia '�)oliti�a'hlt���;;:_... iissti'Xst�sso w 'presentato 
una mozione.: �tf sfidu�f�'�nef<c�rift�ntLdt'. un ~ingofo mihi$tto' <(M:ini~iro���dei 
trasporti caraviile)/Bd � appena. ff'.tas&;'d:F�otare che)l:n'ol>til:> .:Pbrch�sftratfa 
di un istitut��he indde sui 'p�ten ;di�ttn :altro '�rgan6 eost�tuzi6naie, � bldubhio 
�nel. regolamenti patlam'�nt�:ii noti: pl)ss�n<l avete valor�., � costitutiVo; .� ma .. solo 
meramente''dichiatativtVdeITa' estenSi�ne' dei'rlspettNi poteri ,attribuiti dalla" 
costituzfone; Sicch� l'aver :Utilizz�to� IO' strilinenfo presso tilla� delle due. Camere 
signifk� averne ricionostit.ito la 'piena legittimit�� costitttzi0nl:ile �e; toglie 'con cfo 


s RASSEGNA AVVQCATURA PJ�U.O STATO 

l'ordinamento prevede strumenti di risoluzione politica del conflitto a 
disposizione tanto: dell'esecutivo, attraverso le dimissioni dell'intero Gcr, 
vern0:,ovvero del-singolo ministro; quanto del Parlamento, attraverso la 
s:l�i<;lucia, atta ad investire; a seconda dei casi, il Governo nella i;ma collegialit� 
ovvero il �singolo ministro, per la responsabilit� politica che 
deriva_.dall'e~ercizio d,ei poteri spettantigli. 

' N� a smentire tali conclusioni pu� valere il rapporto di simmetria 
che il ricorrente tende � delineare fra mozione -di fiducia e mozione -di 
sfiducia. Ad escludere, infatti, che la sfiducia si configuri come atto 
eguale e ,contrario alla fiducia, donde una identica conseguente finalizzazione 
;all'organo nella sua collegialit�, � suffi~iente considerare -che la 
fiducia � la necessaria valutazione globale sulla composizione e sul 
programma politico del Governo al momento .della sua presentazione 
alle Camere (art�.94), mentre la sfiducia-� giudizio eventuale e successivo 

stesso ogni valore alla contestazione che la medesima forza politica faccia 
presso l'altro ramo del Parlamento. 

8. -Il ricorrente, peraltro, non-: si limita a dedurre l'inammissibilit� in 
genere della sfiducia individuale, ma aggiunge che; in ogni caso, sarebbe inammissibile 
, la, presentazione e, a maggior:. ragione, l'approvazione di una mozione 
di sfiducia .motivata sull'esercizio da: parte del .Ministro di grazia e giustizia 
delle attribuzioni a lui esplicitamente conferite dalla Costituzione.. Questa 
deduzione del ricorrent_e--va contestata sia in fatto, sia in diritto: in fatto, 
perch� non risponde al vero che-la mozione approvata dal Senato: riguardi 
esclusiva.ie]lte le atti:ib~ioni_esclusive conferite al Ministro di grazia e giustizia 
e, m: diritto, perch� il conferime.to, con:iunque, con norma costituzionale 
di attribuzioni specifiche rende queste, ovviamente, non trasferibili con legge 
ordinaria ad altri organi e. ne .rende incontestabile la titolarit�, ma non le rende 
certo insindacabili, nel modo del loro esercizio, da parte del Parlamento. 
In punto di fatto, per verificare quali siano ,stati �lavvero i contenuti della 
mozione di sfiducia, occorre muoyere dalla pr~essa .che. il 31 maggio-1995 era 
stata approvata dal Senato, con l'esplicita a�ies_ione _del Governo nella sua collegialit�. 
e senza: obiezioni da -parte .-dello stesso Ministro Guardasigilli, una 
mozione : che impegnava il Governo innanzi:tutto ad assumere come prioritaria 
la.: q~estione giustizia, sia sotto il profilo della_ funzionalit� del servizio, sia 
assicurando alle riforme di struttura -le risorse -necessarie, e, poi, ad elaborare 
indirizzi di governo in ordin� alle problematiche dell'attivit� ispettiva del 
Ministro di grazia e giustizia, per , garantire, in_ sostanza, _ che l'attivit� stessa 
fosse sempre esercitata mantenendo un equilibrato rapporto tra i poteri dello 
Stato evitando, -in_ particolare, interferenze sull'indipendente esercizio della funzione 
giudiziaria. 

La mozione di sfiducia votata -e approvata dal Senato il 19 ottobre 1995 
fa si riferimento atale precedente mozione e all'esercizio dell'attivit� amministrativa 
propria del. Ministro guardasigilli, .ia non_ si limita ad affermare che 
ci sia stata inadempienza agli in�f_i~i posti c9n la mozione stessa. 

La mozione di sfiducia, infatti, addebita al Ministro anche comportamenti 
che nulla hanno a che vedere con le specifiche attribuzioni a lui direttamente 
conferite dalla, Costituzione. In particolare, la motivazione si sofferma sulle 
posizioni che erano state pubb�c�I!le.te assunte dal Ministro e che avevano 


10 

RASSEGNA :AVVOCATURA DELLO STATO 

Se una corrispondenza sul piano logico � dato istituire, essa attiene, 
invece,-al rapporto fra responsabilit� e sfiducia, giacch� la Costituzione 
-in particolare nell'art. 95, secondo comma '--configura una responsabilit� 
politica indhiiduale che non pu� non avere correlate implicazioni 
per quanto attiene alle conseguenze.-N� v'� da temere che dall'ammissibilit� 
. dell'istituto della sfiducia individuale derivi; nel rapporto 
fra Parlamento e Governo, il rischio di una preminenza dell'organo parlamentare 
tale da amplificarne -il ruolo e tale da esporre individualmente 
i singoli componenti dell'esecutivo. ai mutevoli e contingenti orientamenti 
di maggioranze parlamentari, anche occasionali. Di fronte a mozioni 
di sfiducia .presentate nei confronti dei sirigoli ministri,. il Presidente 
del Consiglio che ne condivida l'operato pu� sempre, come del 
resto gi� -accaduto in passato; trasferire la questione della fiducia sull'intero 
Governo. 

di esercizio o sulle carenze dell'azi6ne di promozione e coordinamehto� propria 
del Presidente del Consiglio dei ministri. 

Codesta -Corte ha avuto occasione pi� vo1te di prendere in esame la peculiare 
posfaione Che�. il� Mihistro di grazia e giustizia Occupa nel nostre>. ordinamento 
costitUzionale. La -Corte ha ritenuto che �dallo specifico conferimento con 
norma costitutiohaJ.e di -determinate atfribuziohi noi1 pu� non conseguire il 
riconoscimento �di uno status -uhico tr� tutti �i mihistri -che lo iegittima ad 
essere parte nei giudizi per conflitto di attribuzione nei quali si discuta, appunto, 
della titolarit� di quelle funziohi, della loro estensione e delle eventuali menomaziohi 
all'esercizio di 'esse. Ma ia qualificazione costituzionale della titolarit� 
delle funziohi hon�esclude; anzi comporta necessariamente, che lo stesso Ministro 
debba essere riconosciuto come l'organo politicamente responsabile �li quanto 
attiene all'orgahizzazion� della giustizia e al suo fufu:ionam�nto (sentenze 168 
del 1963 e 142 del 1973). 

Quindi, proprio l'attribuzione �al Ministro guardasigilli con norm� costituzionale 
di funziohi, tipiche e proprie, lungi dal rendere l'esercizio di �queste 
esente dal controllo parlamentare, legittima seminai ancor pi� il controllo specifico 
sulla. attivit� del singolo ministro. 

Ma se � incontestabile che il Ministro di grazia e giustizia possa�-essere 
chiamato a rispondere in Parlamento del tome abbia ritenuto -�di esercitare le 
sue funzioni, deve ritenersi altrettanto incontestabile, e anche su questo la Corte 
ha avuto occasione� di pronunciarsi, non sol� che il Ministro possa portare le 
sue scelte all'esame del Consiglio dei -Ministri" -ma anche che� esse, alla pari di 
ogni altra questione di competenza di altri mihistri, possano essere rimesse dal 
Presidente del Consiglio�. dei Ministri alle decisioni del C�hsiglio 'dei -Ministri 
(sentenze 7 del 1975 e� 379 del 1992). Infatti, seppure inv�stito di funzkmi proprie, 
il Ministro di grazia e giustizia � pur sempre componente dell'organo-Governo 
e non pu� �pertanto agire se non in conformit� con� l'indirizzo politico governativo 
e in aderenza 8.1 programma governativo. 

Da sempre i programmi del G6verno presentati per l'approvazione al Par


lamento contengono anche le linee dell'attivit� che l'Esecutivo intende svolgere 

nel settore dell'orgahizzazione dei� servizi della gi�stiZia. 

Si � gi� sopra ricordato, poi, come in passato �(1980) si sia avuto un caso 

nel quale il Governo rivendic� che l'azione del Ministro non solo non era in 



11

PARTB I; SliZi Ii :GIURISPRUDBNZA COSTITUZIONALE 

A disegnare. il modello di rapporti sopra indicato concorrono anche 
le fontL-integra:tiv:e .del: testo costituzionale. A questo proposito non 
vengono qui.�in. considerazione �tanto. le convenzioni parlamentari, che il 
dco:rrente . definisce _figure non .consolidate, quanto piuttosto i regolamenti 
parlamentari e le-. prassi�� applicative, ..che;:� nel caso in esame, rapp:
r~entano Tinveramerito storico. di'principi contenuti nello schema definito 
dagU arf:t� 9Z, 94 ��e�.� 95 � della Costituzione. 

In. tal s.enso-,: -e �lJine� di assi-curare_ alla sfiducia. individuale le stesse 
garanzie<procedimentali. preViste<dalla Costituzione in via generale per 
la mozione .di sfiducia,. va considerata la modifica apportata, nel 1986, 
d.alla Camera deidep.tati al proprio regolamento (art. 115), con la quale 
si , � disposto� che .� alle mozioni con le quali� si richiedono le dimissioni 
di un ministro�, si applica la stessa disciplina della mozione di sfiducia 
al Governo�; Quanto al ,Senato. della Repubblica;.� non si rinviene analoga 
disposizione. nel relativo .regolamento, ma gli atti parlamentari testi� 

contrast-0 con l'indirizio politico governativo, ma costituiva addirittura attuazione 
delle� stte lineeprogtaminaticlie; � 

Bd anche nella vicenda che ora ha dafo luogo al conflitto si � verificato, 
da un lato; che il Parlamento ha indi�at� �un precise>' obiettivo da perseguire 
nel settore e, dall'altro, che il Governo ha pienamente convenuto sull'opportunit� 
di dare specifici indirmi per l'esercizio concreto delle funzioni del Ministro 
guardasigilli; 

Come��sopra si � accennato; infatti; il Senato il 31 maggio ha approvato 
una m�zione di indirizzo-impegnando il Governo a che in materia ispettiva 
l'eserciZio dei poteri autonomamente spettanti al Ministro di grazia e giustizia 
fosse sempre ispirato agli indirizzi generali del Governo in materia di equili� 
brato rapporto tra i poteri dello Stato.: La mozione � stata accettata dal Governo 
nella sua collegialit� e senza opposiiione da parte dello stesso Ministro guardasigilli. 
Il che significa che il Governo e lo stesso Ministro della giustizia hanno, 
senza obiezione alcuna, riconosciuto che il Senato ha il potere di dettare indirizzi 
in materia e hanno altresi rk:on�sciuto che gli indirizzi stessi erano conformi. 
�a . quelli del Governo.� e� che nessuna diversit� di vedute sussisteva al 
riguardo� con ilSenato �e all'interno stesso�: del Governo. 

Va anche osservato che�le<fimzioni attribuite dalla Carta costituzionale al 

Ministro' di grazia. e giustizia: non sono diverse, per natura e finalit�, da quelle 

che le norme ordinarie attribuiscono ad ogni Ministro nel settore di specifica 

con:ipetenza. � 

/Dai lavori preparatori , della Costituente si ricava con certezza che la spe


cifica� indicazione della facolt� di . promuovere l'azione disciplinare e la respon


sabilit� dell'organizzazione dei servizf sono state enunciate in Costituzione non 

per un loro superiore rilievo rispetto a tiltte le altre funzioni analoghe, ma solo 

perch�;��eon. l� creazione del. Consiglio superiore della magistratura e con l'af


fermazion� della indipendenza e autonomia dell'ordine . giudiziario, la magistra� 

tura� era uscita� dalla� istituzione-governo e si sarebbe �perci� anche potuto farne 

derivare la soppressione del ministero. La norma costituzionale, insomma, serve 

a delimitare, e lo fa con� la: forza �e�'l'efficacia della norma di rango superiore, 

la sfera� di competenza del� Governo da quella del Consiglio superiore della ma


gistratura, non gi�� perch� le funzio:�li siano oggettivamente diverse da tutte le 

altre amministrative. nelle identiche materie. � � 



RASSEGNA AVVOCATURA Dm.LO STATO 

moniano:;, nella prassi, il tutt'altro che isolato ricorso al medesimo istituto, 
con ihsupporto di conformi pareri della Giunta per il regolamento. 

A questielem.enti ;-quando siano in armonia con il sistema costituzionale, 
come nel caso di specie -'-' .non pu� non essere riconosciuto 
grande significato, .-perch� contribuiscono ad integrare le norme costituzionali 
scritte>.e a definire la posizione degli or'gani costituzionali, alla 
stregua di principi e regole non scritti, manifestatisi e consolidatisi attraverso 
la . ripetizione' costante di� comportamenti uniformi (o comunque 
retti da comuni criteri, in situazioni identiche o analoghe): vale a dire, 
n:ella forma: di vere e proprie consuetudini costituzionali. 

Sotto altro profilo, il ricorrente, dopo aver negato che, nei suoi 
comportamenti, 'possano ravvisarsi gli estremi di una responsabilit� 
sia politica che di qt.Ialsiasi altro tipo, lamenta che si sia fatto un 
Ullo dello. strumento della sfiducia individuale in vista di un fine diverso 
da quello proprio di�. tale mezzo, con lo scopo-di censurare iniziative 

Dalla. , costituzionalit�. delle attribuzioni deriva bens�.; come si � detto, la 
loro intrasferibilit� ad altri soggetti con legge ordinaria, ma dalla loro intrinseca 
natura di ordinaria attivit� politico-amministrativa non pu� derivare anche 
una insindacabilit� . chf:l sarebbe contratj.a al nostro ordinamento costituzionale 
fondato sul . sistema parlamentai;e. 

Anzi, a ben vedere,.. la permanenza del Minis�tro di grazia e giustizia e 
l'affermazione di sue specifiche competenze in tema di giustizia sono, appunto, 
la riaffermazione della primazia del Parlamento nel nostro ordinamento, quale 
diretta espressione , della sovranit� popolare. Il Consiglio superiore della magistratura 
� infatti, per 1a s:ua collocazj.one all'esterno dell'esecutivo; sottratto al 
diretto controllo ,del Parlamento e, pertanto, se in via di interpretazione o con 
norme ordinane fosi;e stata attnbuita al �Consiglio anche la competenza dell'organizzazione 
delle stni.tture serventi della giustizia, tutto il. settore giustizia 
sarebbe : stato escluso dal controllo parlamentare, paradossalmente anche per 
quanto attiene alle spese. Dai. lavori preparatori si ricava che proprio queste 
furono le preoccupaziol'li che indussero a formulare la norma che � poi� diventata 
l'art. 110. Iltesto votato in assemblea .conteneva la precisazione, riferita 
al Ministro di grazia e giustizia, � che ne. risponde al Parlamento �, precisazione 
poi tolta in sede di coordinamento non certo per stravolgere il significato della 
norma, ma solo perch� ntenuta superflua e gi� compresa nella posizione costituzionale 
di responsaqilit� politica del Ministro. 

Anche per la competenza in tema di azione disciplinare si ripete una situazione 
analoga. La competenza ministeriale � diversa da quella che compete 
rispetto agli ordinari pubblici dipi::ndenti percM ~a ministro e magistrati non 
c'� quel rapporto di supremazia speciale che � a.fondamento del potere disciplinare, 
. ma non � diversa nei contenuti. AnChe qui, insomma, l'affermazione della 
attribuzione con norma costituzionale deriva dalla circostanza Che, altrimenti, 
in base ai principi generali, il potere non avrebbe potuto collocarsi in capo al 
ministro, ma non perch� oggettivamente la sua azione sia diversa da tutte le 
altre in tema di disciplina. 

Il potere di promuovere l'azione disciplinare e il connesso potere strumentale 
di eseguire ispezioni attribuiti al Ministro non sono, in definitiva, che 
l'altro aspetto della responsabilit� attribuitagli per l'organizzazione e il funzionamento 
dei servizi, in attuazione del fondamentale principio democratico 

I 


Ij 

!i 

1r 

! 


I I 

I 




PARTE I, SBZ, I, GIURISPRVDBNZA COSTITUZIONALE 

13 

rientranti nellffunbito delle�. competenze�� amministrative:-� del Guarda� 
sigilli. 

L� �orte osserva che la sfiducia .:...;. quali che ne possano essere le 
varianti;: di atto indirizzato al Governo c:Mi�rb' al s�rigolo ministro .__ 
comporta un gltidiZi6 soltanto poHtico; � e;� in �ogrii caso1 clie fa�. doglianza 
con la quale n ricorrente deduce che�� si sarebbe fatt6 ricorso all'istituto 
della mozione dksfiducia �n vista di un ristiltat� improprio .;,... ind.ipendenteri:
J.ente dal fondamento o ri:J.�no delle ipotesi avanzate iri ordine a'.i 
motivi ispiratori della mozione stessa .....:.. siriSolve iri 'Uria prospettazfone 
di per s� fu.ammissibile,��perch� presuppone �la filnda�abilit� nelle fagfoni 
e nel.fine dell'.ini:i�at�va assunta dal Senato, L'atto oggetto � del ricorso 
contiene� valutazioni del Senato �he, �. ptoprih� perch�: �spr�ssione della 
politicit� �dei gitidiZi a quesf'ultiino spettanti; s:i sottraggono,� iri questa 
sede, a qualsiasi controllo attinente al profifo teleologko/N�l caso della 
mozione di sfiducia, si tratta di un atto che va annoverato fra gli sttti� 

della str��a . correlaziqne ti� responsabilit�: e potere. Il Ministro rl~ponde dell'Ol'gamzz�zibne 
e del furizionrunenfo deFs�tVizi della �giti:stb:fa(hdtj Pu� non 
essergli d�to consegU:entemehte �.il potere di accertare e di far poi�.� verifitar�; 
neimodi di legge; Se le eventuali disfunzioni siano da far risalire non alle 
carenze della sua attivit� di predisposizione dei mezzi, ma a carei:ize � di altri . 

.�Ma< proprio perch� aspetto ilis�parabile dall'atthiit� di organiZzai:ione dei 
servizi, �deiquali.�il Ministro� riSporide al P::itla:inento, anche . l'attivit� di promC>zione 
dell~azion� disciplinare non pu� essere $attratta al controllo .ili sede parlamentare, 
in quanto attivit� diretta alla stessa 'firi,hlit� di quella dell'organiz" 

zaZion�: dei servizi. .�. . . ... 
� � Confei:.tna di ci� si ha nell'espressione stess~f usata dal legislatore costituzionale 
che ha attribuito al Ministro � la facolt� � di promuovere l'azfone 
disciplinare; � � � 
Q�ellO cos�� attribuitogli � � innegab�hhente un potere discrezioria:1e; come � 
discrezionale; a�differenza dell'azione �p�n:ale, ogm azione diSctPlinare; 
Non� � fondato: quantcf affenna�.�n ffoorrerite al riguardo; sostene:ridb che 
egli abbi�' in materia:. solo la cosiddetta. discrezionalit� �tecmca �; cfo��.fa .mera 
valutazione degli. estrei:ni che integrano la. fattispecie concreta della infrazione 
disciplinare..� � ' 
Il carattere .squisitamente .politico di questa. discrezionalit�, del resto, come 
ha ticordato'alla Camera il 26 ottobre 1995.il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
� .�stato. espressamente affermato dallo stesso ricorrente, in. veste di Ministro 
della:. Giustizia,. nella relazione introduttiva al disegna di. legge stilla responsa� 
bilit� �disciplinare dei magiStra:ti da lui �elaborato e presentato~ ' 
Proprio la differenza fondamentale tra la norma incriminatrice penale, che 
descrive.in dettaglio .l'atto. punito, e la �nonna disciplinare,. che .invece. ordinariamente 
delinea solo in modo del tutto generico il genere della condotta vietata 

o solo le sue collSeguenze (il magistrato '� �incolpato se manchi asuoi, doveri, 
se si renda immeritevole di fiducia e considerazione, �se.comprometta.il .prestigio 
dell'ordine giudiziario) rende evidente . che . al Ministro �� concesso un ampio 
spazio di valutazione .delle condizioni di tempo, di luogo e stille1�modalit� e le 
cause stesse della condotta. 
Ptoprio perch� la competenza trova il suo fondamento nell'adempimento 
del dovere del� Ministro di assiq.irare il funzionamento dell'amministrazione della 



RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO 

menti funzionali al. ruolo proprio delle Camere di verificare la consonanza 
con il Governo rispetto all'indirizzo politico, il cui svolgimento 
spetta a quest'ultimo; ruolo che muove dall'approvazione del programma 
governativo e che, attraverso successive specificazioni, integrazioni ed 
anche modlfiche degli orientamenti dettati, si traduce in un apprezzamento 
continuo e costante dell'attivit� svolta. 

Per motivi. analoghi sono da disattendere le censure con le quali 
il ricorrente sostiene che l'iniziativa del Senato avrebbe il fine di dettare 
regole di buona amministrazione utilizzando un mezzo assolutamente 
non preordinato dal Costituente a tale scopo. Peraltro, poich� il ricorrente 
stesso si d� carico di precisare di agire in chiave di vindicatio 
potestatis �in ... relazione ai poteri specifici che costituzionalmente gli 
competono �, sembra opportuno chiarire che la previsione in Costitu� 
zione delle funzioni del Ministro di grazia e giustizia, specie. per quanto 
attiene all'art. 110 e ai poteri di. organizzazione ivi contemplaH, fu intro


giustizia, il Ministro non compirebbe il suo dovere, ma lo violerebbe gravemente 
se, ad esempio, dinanzi a. ritardi da parte dei magistrati nel compimento 
degli atti del loro ufficio, non valutasse se e quanto di tali ritardi sia da attribuire 
a colpevole inerzia o, invece, alla mancata predisposizione degli indispensabili 
servizi. � 

j

In conclusione, la natura stessa dell'azione disciplinare, che non � dissimile 
da ogni altra, se non per la garanzia di imparzialit� del giudice del giudizio 
disciplinare, e la funzione e la finalit� della competenza assegnata in materia 
al Ministro di grazia e giustizia convincono che di questa attivit� amministra


I tiva egli � tenuto a rispondere dinanzi al Parlamento e, correlativamente, che 
ogni Camera pu�, quindi, esprimere al riguardo, senza alcun limite, le sue 
valutazioni. � 

I

Pertanto, anche se la mozione di sfiducia fosse stata motivata -il che si 
� visto non � -con esclusivo riferim.ento al comportamento del Ministro fi~ 
nalizzato all'esercizio del suo potere di promozione dell'azione disciplinare, non I 
per questo si sarebbe potuto fondatamente sostenere l'illegittimit� del potere 
esercitato dal Senato e la correlativa menomazione di quello: del Ministro. 

I 

10. -Il ricorrente sostiene, infine, che la menomazione deriverebbe dalla 
~ 
circostanza che il Senato avrebbe dato per accertato una divergenza tra attivit� 
del Ministro e indirizzi governativi in materia ispettiva che non � stata invece 
affatto verificata. Secondo la prospettazione del ricorrente, in altri termini, la 
mozione di sfiducia e la sua approvazione si sarebbero fondate sul mero sospetto 
e sulla indimostrata supposizione che l'attivit� ministeriale si fosse 
svolta in modi non corretti o non rispondenti alle finalit� specifiche di essa e 
della politica generale del Governo. 
Sul punto, pur essendo consapevole che l'esposizione dei motivi a sostegno 
delle forme e dei contenuti dell'attivit� di controllo esercitata dal Senato sar� 
efficacemente svolta dalla difesa dello stesso organo costituzionale, qui si 
ritiene opportuno osservare che appare, comunque, incontestabile che le censure 
che sono a fondamento del �conflitto tra i poteri non possono mai finire 
per invadere la sfera di valutazioni riservata all'organo che ha emanato l'atto o 
tenuto il comportamento ritenuto lesivo. 

Nel conflitto da menomazione, in altri termini, � ben noto che il titolare 
dell'attribuzione difesa pu� contestare, in radice, la sussistenza stessa dell'altr0 



PARIB I; SJlZ; I,� Git.11U$PRlJl>BNU .COSTI'fUZIONALB 

dotta, .,a, suo: tempo, ess�nzialmente con l'intento, nel . momento in cui 
si prevedeva l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura, di 
4efiaj:re i:tncbe le competenze del Ministro della gj.stizia. 

. . ,�e, AArtanto, la ratiq delle di$pQsizioni costitw;ionali in parola � 
dL 4,elimitare il ca:i:npo ...<li int~vente> del Ministro rispetto a quello 
~i~etv~V> a1 Co..5iglio !)tJ.periore. deQ~ magistratura, il sindacato del 
'adamento, :ntj confrontL4egli atti 4etGuardasigilli; � identico a quello 
che si e$ercita nei confronti di qualsiasi componente del Governo, 
salva Ja particolare garanzia c;he circonda le relative competenze che, 
cl,i~ce.c!~c:lo q.in~ttamente cl.a.U,a .. CQs~~tuzi0ne, .non .potrebbero� .essere ca� 
g.~ate con una, legge. orcliJ;J.aria. 

, Jl c0.t:roll9 del Poadmnento, propri.o perch� Politico, non incontra 
dunquejil,lliti, investendo l'esercizio c:ljtutteJe competenze del ministro, 
�onside;rat�> che.� lo � s.tesso. �, aq�� un tempo, organo politico. e vertice del 
dicastero, e che il suo compito � quello di raccordare l'ambito delle 

Poter~ (it6.PiJ$s�);. .Pu�. contestareTestensione�di tafo potere .<<Juanturn possit) 
o, jriflM. p.� . CQntestate . sol() il.):nodo di esei'Cizio.� del . potere (Cj.,qm,odo possit). 
Ii�onfiiJfo, .Peri'.>, tanto Ile. miesfa l'esist�nza, o Ja estensione ole modalit� di 
es.ere:izio �le:(Ya�tro J?Oterf\ � pur sejupre conflitto di legittimit� enon pu� assolUtam�nte 
#~arda.re. il� n;ierito. �Non pu� � ?.nsomma investire, . �a . pena, di com� 
pfo:i:e una ii:i�uom�zfon~ opposta a quella contelltata, le ragioni per le quali 
l'aJtrO p�teri;i. Sia.� sfato esercitato ..Esula pertanto . cei:tam�ute dail'oggetto del 
conflitfo . la . contestazione mossa . dal.� riCorrente rigtiardo alla fondatezza della 
yall.ltazione espresf�a dal. Senato con. l'approvazione� della mozioue. Se davvero 
l'attivit� �� ~volta.� gat Ministro � diverga� dagli indirizzi. governativi e dalla finalit� 
della �ompetenza �lui,. attribw~a.. se davvero il comportamento <leLMinistro sia 
idoneo .a fai: vei\ir :�:ieno la fjdl,lcfa del l'arl1,m1ento, tutto ci� appartiene al 
p0tere. parlamentare di valutare �e controllare l'opera del � Goveruo; . potere so. 
V:rano e pc;rci� siess9 insinda.papile,. sc;i non insede esclusivamente politica. 

11, ....,.., Net conflitto proposto CQUtro il :!:'residente della Repub:blica e contro 
il Presidente d~ Copsiglio dei ministri, il :ricorrente, come si � sopra accennato, 
oltre a far valere i vizi che al decreto 19 ottobre 1995 deriverebbero dalla 
illeiittima attiyit� di sindacato llvolta dal Senato, deuuncia. altres� le illegittimit� 
che sono proprie dell'emanazione del provvedimento. ., �. 

Le ~ll�ilgittimit� che, .secondo la prospettazio;ne del ricorrente, inficierebbero il 
prqvvedi:QJ.!i\nto di colJferimento dell'incarico :ad interim e. i connessi atti di propoSt!'
I; e controfirma del Presid.ente del Consiglio dei ministri, deriverebbero sostanzia4r;
ieute dalla circostanza che nel}Jostro ordinamento la pronuncia della sfiducia 
n<>P comporta l'automatic<> effetto della . decadl;\:&;a dalla carica, ma comporta 
solo l'obbligo delle dimissioni. Nella specie, le dimissioni non sono state presentate 
e in tale situazione non sarebbe ipotizzabile un atto di revoca dell'incarico. 
L'atto di revocai comunq.e, non sarebbe intervenuto, ma sarebbe stato 
disposto solo il conferimento ad altri, ad interim, delle funzioni di Ministro 
di grazia e giustizia, La conseguenza sarebbe che .il ricorrente, spogliato delle 
funzioni di Ministro di grazia e giustizia, sarebbe tuttavia pur sempre rimasto 
Ministro e la menomazione subita sarebbe, per l'appunto, tale privazione delle 
funzioni, 

Illustrando sopra l'eccezione �di inammissibilit�. del ricorso, si � gi� osser 
vato quanto si dimostri assurda la tesi di un Ministro. cui a suo tempo sia 


16 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

scelte politiche con i tempi e i modi di attuazione delle stesse da parte 

dell'amministrazione~ 

A mutare una siffatta conclusione non possono valere le osservazioni 
del 'ricorrente, secondo le quali l'intervento parlamentare trove


rebbe ostacolo nell'incidenza sulla sfera di funzioni tipicamente amministrative, 
giacch� non v'� incompatibilit� fra natura� amministrativa 
delle funzioni e controllo del Parlamento, nella prospettiva propria di 
quest'ultimo;� 

N� pu� valere l'ulteriore considerazione del ricorrente secondo cui 
tin'eventu1;tle incompatibilit� tta l'indirizz� del Governo e l'azione del 
singolo ministro avrebbe dovuto trovare soluzione nell'ambito del Consiglio 
dei ministri; attraverso iniziative del Presidente. Ed invero, anche 
se detta via appare in astratto coerente con i poteri e le responsabilit� 
del Presidente del Consiglio d�i ministri, quale garante dell'Unit� cli 

stato conferito solo l'incarico di Ministro di grazia e giustizia, al quale tale 
incarico sia tolto e che, senza il conferimento di alctin altro incarico, resti 
tuttavia Ministm: E crediamo di av�r gi� dimostrato, attraverso resatlle della 
premessa del decreto presidenziale, come la pronuncia di sfiducia sia stata 
ritenuta ablativa � della condizione �essenziale e indefettibile � �della perma; 
nenza nella carica di Ministro e come, pertanto, non sia configurabile� ora la permanza 
del ticdrrente in uria mai conferitagli altra carica di Ministro; 

Ma conviene seguire lo stesso ordine dato dal ricorrente alle �sue argomentazfoni. 
� 

I 

Egli sostiene, in primo luogo, che�.� la pronuncia di sfiducia non comporta 
l'automatico effetto della decadenza dalla carica, n� per il singolo� Ministro,� n� 
per l'intero Governo. Secondo il dettato della Costituzione l'approvazione della 
moziOne di sfiducia obbliga il Governo alle dimissioni. Sull'obbligo delle dimissioni
� del Governo e, in caso di sfiducia individuale, per il Ministro, non c'� 
contestazione: � la conclusione che unanimemente la dottrina ha tratto e 
trae a contrariis. dalla formula negativa adottata dall'art. 95, quando precisa 

I 

che il voto contrario su una proposta del Governo � non � importa obbligo 
di dimissioni. Inserito in un testo �he parla esclusivamente di fiducia, il significato 
diviene chiarissimo: il voto contrario su una qualunque proposta del 
Governo, no; ma il voto negativo sulla mozione di� fiducia o �il voto positivo 
sulla mozione di sfiducia, certamente invece comporta l'obbligo� delle dimissioni. 

Ci� che va contestato della tesi del ricorrente � che le dimissioni, pur 
quando siano costituzionalmente obbligatorie, restino un atto spontaneo e una 
autonoma manifestazione di volont�: da parte dell'organo 'sfiduciato'. Laddove 
imposte dalla Costituzione, infatti, le dimissi�>ni cessano di � essere� un atto 
spontaneo e divengono certamente un atto dovuto; esse hanno perci� ben poco 
in comune con le ordinarie dimissioni volontarie, frutto -queste s� -di una 
autonoma valutmione della situazione e della opportunit� di lasciare l'incarico 
ricoperto. 

Pertanto, la mancata immediata presentazione delle dimissioni da parte 
del soggetto obbligato o, quanto meno, una sua persistenza in tale comporta� 
mento certamente lo esporrebbe alle conseguenze in sede penale per attentato 

o turbamento dell'esercizio delle attribuzioni del Presidente della Repubblica 
e del Governo, cos� come, d'altro lato; la mancata reazione all'illecito comportamento 
finirebbe per esporre addirittura il Presidente della Repubblica e il 

17

PARm I, SBZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

indirizzo del Governo, non � questa la sede per indagare sulle ragioni 
che non hanno consentito, nel caso di specie, una soluzione siffatta, 
essendo, invece, compito della Corte accertare solo se il potere di con� 
trollo del Parlamento . sia stato legittimamente esercitato, nel rispetto 
dei limiti derivanti dalle competenze spettanti ad altri poteri dello Stato. 

Restano da esaminare, a questo punto, le doglianze che riguardano 
in modo specifico il . provvedimento assunto dal Presidente della Repubblica, 
nel conferire al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 
di quest'ultimo, l'incarico ad interim di Ministro di grazia e giustizia. 

Il provvedimento viene censurato sotto un duplice profilo: sia perch� 
adottato senza nulla disporre riguardo al Ministro in carica e senza 
decretarne esplicitamente la revoca, sia perch� le dimissioni, ancorch� 
obbligatorie per effetto della pronuncia di sfiducia, costituirebbero -ad 
avviso del ricorrente -pur sempre un atto spontaneo ed una autonoma 
manifestazione di volont� da parte del titolare dell'organo. 

Presidente del Consiglio dei ministri a commettere una gravissima violazione 
della Costituzione, quand'anche non addirittura un attentato contro la Costi� 
tuzione, per mutamento� della forma di Governo. 

La dottrina costituzionale ha approfondito il tema della revoca del Gabinetto 

o del Ministro, ma mentre in maggioranza tende a non riconoscere la possibilit� 
di una revoca per cosi dire ad nutum del Ministro, quando e sol perch� insorgano 
divergenze con il Presidente del Consiglio dei ministri, ammette invece 
che possa presentarsi la necessit� di un intervento del Presidente della Repubblica 
quando il Governo non si sia presentato al Parlamento per la fiducia, 
non abbia ottenuto la fiducia o sia stato colpito da una mozione di sfiducia e 
tuttavia non adempia all'obbligo costituzionale di rassegnare immediatamente 
le dimissioni. Altrettanta necessit� di un intervento del Presidente del Consiglio 
dei ministri (sotto forma di proposta al Presidente della Repubblica), � stato 
studiato e ammesso nel caso di mancata presentazione delle dimissioni da 
parte del Ministro colpito da mozione di sfiducia individuale. 
Secondo il disegno costituzionale la cessazione dalla carica si ha con la 
presentazione delle dimissioni e con l'accettazione di esse, ma, in difetto dell'adempimento 
di tale obbligo, non � concepibile che l'ordinamento resti inerte, 
lasciando che si cdnsumi e venga portato fino alle estreme conseguenze quello 
che certamente � un attentato alla Costituzione, in quanto comportamento � 
diretto a mutare e Costituzione e forma di Governo, portando questo fuori 
dal sistema parlamentare. 

Prima della novella costituzionale del 1989 in tema di reati ministeriali, 
parte della dottrina vedeva nell'intervento della Corte costituzionale e nel 
suo potere di sospensione un mezzo idoneo a riportare la situazione entro la 
legalit� costituzionale. Ma dopo l'attribuzione della cognizione dei reati mini� 
steriali all'autorit� giudiziaria ordinaria, priva di poteri sospensivi nei confronti 
dell'autorit� amministrativa e tanto pi� di quella politica, � ancor pi� evidente 
e innegabile che competa al Presidente della Repubblica, nel caso di Ministro 
singolo su proposta del Presidente del Consiglio, di adottare i provvedimenti 
necessari, in sostituzione di quelli illegittimamente omessi, che ristabiliscano 
la legalit�. 

La dottrina ha parlato a tale proposito di potere di revoca; ma l'espres� 
sione appare equivoca, atteso che nel nostro ordinamento la revoca � preva� 

a 



RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO

18 

Anche queste doglianze non sono fondate. 

Muovendo dal secondo profilo che, per la sua portata di princ1p10, 
precede, dal punto di vista logico, l'altro, la Corte rammenta che, per 
pacifica e comune opinione in materia, la fiducia del Parlamento � il 
presupposto indefettibile per la permanenza in carica del Governo e dei 
ministri, sicch�, quando essa viene meno, le dimissioni si configurano 
come atto dovuto in base ad una regola fondamentale del regime parlamentare. 
In questo senso, l'obbligo di dimissioni del Governo, in caso 
di sfiducia, ancorch� non espressamente previsto, pu� farsi discendere 
-oltre che dal principio sancito nel primo comma dell'art. 94 -dall'argomento 
desumibile a contrario dal quarto comma di tale disposizione, 
secondo la quale �il voto contrario di una o d'entrambe le Camere 
su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni �. Se la 
fiducia vale a creare il raccordo politico tra Parlamento e Governo, la 

lentemente legata non a sopravvenuti motivi di illegittimit� ma ad una nuova 
valutazione dell'opportunit� di quel determinato assetto. Si potrebbe forse pi� 
correttamente parlare di rimozione dell'atto, che esprime, appunto, il provvedimento 
che toglie efficacia al precedente per sopravvenuta illegittimit�. 

Non manca in dottrina chi sostiene che correttamente il Presidente della 
Repubblica, accertata la mancanza della condicio sine qua non perch� un 
Gabinetto o un singolo Ministro possa costituzionalmente svolgere le sue funzioni, 
perch� non � stata chiesta o non � stata� ottenuta la fiducia o � stata 
pronuciata la sfiducia e non siano sopravvenute Ie dovute dimissioni, possa 
pur tuttavia procedere alla sostituzione, trattando il Gabinetto o il Ministro 
come dimissionari. 

Si afferma che in tali casi si verifica una ipotesi di esercizio del potere 
di controllo sostitutivo, obbligatorio per il Presidente della Repubblica, atteso 
che, altrimenti, potrebbe esporsi a concorrere nell'attentato alla Costituzione. 

Nella specie � appunto accaduto che con il decreto contestato dal ricorrente 
si � preso atto dell'intervenuta approvazione da parte del Senato della mozione 
di sfiducia e, in difetto di immediata presentazione delle dimissioni del Ministro, 
si � proceduto nel solo modo possibile per ristabilire l'ordinamento costituzionale 
violato, considerando come realmente avvenute quelle dimissioni che costituivano, 
in realt�, un adempimento dovuto non evitabile e venendo nella sostanza 
a rimuovere l'atto di nomina a Ministro del dott. Mancuso, lo si � 
sostituito nel relativo incarico ministeriale. 

Pertanto, la tesi del ricorrente che, in difetto di dimissioni, non sarebbe 
ipotizzabile un atto di revoca del Ministro e che, comunque, nella specie tale 
atto di revoca non sarebbe intervenuto, � da respingere totalmente, perch� del 
tutto priva di fondamento, in quanto, come si � visto, il provvedimento contestato 
fa constare e certifica in modo formale e inequivocabile che con la 
sfiducia parlamentare � venuta meno la condizione essenziale e indefettibile 
della permanenza del Ministro nell'incarico conferitogli col precedente provvedimento 
di nomina e conseguentemente, essendo mancate le dimissioni cui la 
mozione di sfiducia lo impegnava, provvede alla nomina del nuovo ministro. 

Il decreto contiene, dunque, proprio quel provvedimento di accertamento 

che � divenuta contro legge la permanenza nell'incarico e quel conseguente 

provvedimento di sostituzione nell'incarico che il ricorrente nega che sussistano. 



PARTE I, SilZ. �I, GlURISPRuDENZA� COSTI11'UZlONALE 

volontariet� �delle dimissioni, dopo un vot� di sfiducia; non significa, 
contrariamente . a quanto sembra ritenere. �l�.ricorrente,.� libert�. di valutazione 
in ordine al se ed al quando� 

Poicfi�>fa 'revoca delfa fidU:eia esaurisce i subi effetti nell'amb�to 
del rapporto Parlament&G�verno, :fua n<>n comporta la caduc�zfone del~ 
Pattci di noriiina; � Ja � presentazforie . delle ditn�ssforii � il norinale tramite 
per consentire al <PrliiSiderite della Repubblica di procedere alla :ribmiria 
del nuovo Governo, ovvero del nuovo ministro. Il Presidente della Repubblica, 
in tale fase, � chiamato, dunque, ad un ruolo attivo che, in 
ma11canza di dimissioni, richiecle l'(l�erc:izio di pot~ri che atteu~ono -alla 
garanzi~ costituzionale., in vista del ripristino .del corretto funzionamento 
delle istituzioni. Nel caso qui in esame, . stlila base di una presa d'atto 
della volont� del Senato che ha espresso .sfiducia nei confronti del Mi


12. -n ricorrente, che p~re ha e1en&J<:t~li atti da�1ci rii�D.l1ti ili~gittimi 
e che sono all'origine del proposto ��nflitto di attribuzi�ni (presentazione, 
messa all'ordine del giorno, votazione della n:iozione, proclam,azione del rj.sultato, 
proposta del Presidente del Consigli� �Cief�Ministri, atto del Presidente 
della .Repubblica; controfirma del Presidente del Consiglio dei� Ministri, verbale 
di consegna) ..ha t:uJtavia roancato di precisare quale ~ia con esattezza la menomazione. 
subita dall'organocMinistro di grazia e giustizia per effetto del decreto 
19 ottobre 1995: � � � � � � � �� � � � � � � � 
Da quanto esposto nel ricorso pu� dedursi che il ricorrente consideri 
menomazione delle attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia l'avvenuta 
sua sostituzione nelle ftmzioni; appunto, di Ministro di grazia e giustiiia. 
�Sopra .Si � gi� confutata� l'assurda tesi prospettata dal ricorrente �di aver� 
conservato la carica di Ministro e di essere rimasto nella compagine governativa 
in una posizione analoga a quella� dei ministri senza portafoglio. 
In realt�, all'opp�sto di quanto sostenuto d�l ricorrente, il provvedimento 
con:tesfato, accertata la situazione di illegittimit� nella quale il Ministro si � 
venuto a tro\iar� in seguito all'approvaziori:e della mozione di sfiducia: e alla 
mancata presentazione delle dimissioni, fa cessare gli effetti del precedente 
provvedimento di.� rtoiI1ina : e �lo �sostituisce nelrincarieo ministeriale; La sfiducia 
pronunciata da .una delle� Camere fa venir� meno il reqtlisito essenziale che la� 
Costituzione riehiede perch� un �Ministri:> regolartriente nomin�to pc>ss� legittimamente 
continuare a svolgere le sue .funzioni. E, dunque, allorch�, per rlstab�lire 
la legittimit� costituzi�nale;l:I Ministi'o .obbligato alle dimissioni venga 
sostituito nella carica rivestita, senza che contestualmente gli vetig�rt� conferite 
altre��e diverse fun'Zfoni, egli evidente:m.entecessa:.:da tutte� le funzioni mimstetiali. 
�.Neppure tale �essazione �da>ogni� furizionefuinisteri�i.e� pu� essere� considerata 
come illegittima invasione� della sfera -di� attribuzioni� conferita al Ministro 
di grazia e giustizia � sia dall'art/ 95 Sia:, e soprattutto, dagli articoli � 107 e 110 
della Costituzione; 
Come si �' fu.fatti gi� esposto illustrando' le questioni attinenti alla iriam� 
m�ssibilit� �del conflitto, potrebbe. �.versi trii.a menomazione �di queste� attribuzfoni 
ad� opera del decreto 19' ottobre 1995, s�lo se questo avesse avuto o 
potesse avere una qualche incidenza sulle attribuzioni stesse. Al contrario, t�le 
provvedimento non tocca minimamente le attribuzioni del Ministro di gra:iia e 
giustizia ma realizza ed esaurisce i suoi effetti in termini purament� soggettivi: 

-



20 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

nistro della giustizia, si � posto in essere un procedimento complesso, 
nell'ambito del quale � intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, 
con l'atto di iniziativa <inteso a tener conto della volont� parlamentare, 
cio� con la proposta di sostituzione, nonch� il Presidente della 
Repubblica che, una volta investito . della proposta medesima, ha adempiuto 
il ruolo suo proprio di garante della Costituzione, sollevando il 
Ministro dall'incarico, e provvedendo alla sua sostituzione in conformit�. 

CORTE COSTITUZIONALE, 18 gennaio 1996, n. 8 -Pres. Ferri -Red. 
Zagrebelsky -Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Fiumara). 


Reato -Favoreggiamento -Causa di non punibilit� -Coniuge e convivente 
-Distinzione -Legittimit�. 
(Cost., artt. 3 e 29; cod. pen., artt. 307, 378 e 384). 

Non � illegittima la previsione di una causa di non punibilit� per 
una serie di delitti contro l'amministrazione della giustizia, tra cui il 
favoreggiamento, quando siano commessi per salvare un prossimo congiunto, 
nella parte in cui non comprende il convivente more uxorio (1). 

(1) Nella commentata sentenza la Corte ribadisce alcuni concetti essenziali 
della propria valutazione sul rapporto di convivenza e sulla sua rapportabilit� 
al rapporto di coniugio. 
Giova qui sottolineare come la Corte riconduca il primo alla sola tutela 
delle formazioni sociali previste in generale dall'art. 2 Cost., mentre al secondo 
riconosce soltanto la particolare posizione di cui all'art. 29, enfatizzando 
pertanto la specialit� del concetto di famiglia in quanto anch'essa societ� naturale 
ma fondata sul matrimonio. 

Pur riconoscendosi la profonda trasformazione della coscienza e dei costumi 
sociali, si giudica eccessiva la ipotesi del giudici;: a quo di ritenere oggettivamente 
identica la posizione dei conviventi rispetto a quella dei coniugi, poich� 
in quest'ultima maggiori sono la stabilit�, certezza, reciprocit� e corrispettivit� 
di diritti e doveri e quindi maggiore il rilievo delle esigenz� obiettive della 
fi~miglia come tale. 

Ritenuta cosi infondata la questione sub specie di art. 29, la Corte non si 
sottrae ad una valutazione in chiave di art. 3 e quindi di ragionevolezza della 
distinzione, incontrando allora maggiori difficolt� nel constatare che il legame 
di solidariet� che costituisce la ratio dell'esenzione pu� valere con la stessa 
intensit� anche per i componenti della famiglia di fatto. Tuttavia la sentenza 
respinge il tentativo di incidere nel tessuto normativo rilevando che per fare 
ci� essa dovrebbe assumere un contenuto additivo nell'ambito del quale sarebbe 
necessario operare una serie di scelte tra interessi confliggenti che spettano 
solo al legislatore. 

Ma � proprio da questa fonte che derivano i problemi pi� complessi, non 
avendo il giudice remittente trascurato di segnalare la novit� verificatasi nel




(omissis) 1 . .;;.;;.;, Il Tribunale di< Torino ritiene in�ostituziOriMe la 
m:anca.taestensi�rte a.I conviVente d�lla causa di non ptiii.ibilit��� preV:ista 
nelcaso di favc:>reggiamento personale quando il fattc:V sia stato �omm.
esso essendo �Ostretti. di:Ula .�� rt�c�ssit� di .� si:dvar� il. c-Oriiuge da.� Un 
grav�ei:rtevi:ta.bile 'rioctim:entd n�llalibert� o rtell'oriore. Ineffetti, l'art. 
��384; pdmo c:omma,��>(iel�. �6dfoe<�petia.Ie <pr�\'rede��1a������m.enzitinata���� ca.usa ���di 
{ion pqn�bUit� per 00.� sede di delitti. ��ntro {!<UftmirtistraZi�ne d�lla giusdma., 
�tra >i q�all il favoregg:iamerifo p�rs0na.ltii di cui aU'art>378 del 
m�desimo �codice; qua.ndtF'ess1�� siano>stat�> commessi, nelle� ct:fo.d�:iorti 
sopra� dette �i necessit�/a. favore di un (( pfoss�1:110 congiUrit� �e questa 
nbzione � determinata in g�fietale; a�fini �della.� legge penale, �dall'art.� 307, 
� q'uarto comm:a., del eodfoe � penale; con una defi:hizi�ne che include � il 
coniuge ma esclude il convivente. Da questa mancata ec;_Uiparazione del 
conV:ivente<��al . coniuge; la� questiorie di�� legittimit�. tosdtmiortale del.��comb-
inato: disposto .. �deglLarticoli� 384i 378 e 307, �quarto comrna; del codice 
penale, per violazfone�degli:�atticoli�3;.��piirno comfua;��:c:V29> della Costi


�tlizione:. ��. ����� ;�. 
�La sollevata � questfofie non pu� essere acoolta �in rfferirn�hto ad alcuno� 
dei ;parametri invocati, per 1 �oncorrenti motivi dl ilifondat�Zza e 
di inammissibilit� . esposti�. qtii; dhseguito . 

...�.� ,.�2-.:�.,...� Per quanto.attiene i:�la censura�sollevata .in�::�riferimehto all'art. 
29 della Coi;tituzione, �a ragione rord�nartza .�del Tribunale� rimettente sottolinea:: 
�la� n�tevole diffusione della� convivenza.�di fatto,..�quale�� .rapporto 
.tra�uomoi>~>donna orinai. entrato� nell'uso e coinuneniente� accettato, 
accanto a quello fondato sul '.\tinc�lo. coniugale. Ma questa trasformaZione 
della cosclenza e dei costumi socia.li/ cui la � giurisprudenza di questa 
Corte� non �. indifferente, non autorizZa p�ra.ltro la perdita dei contorni 

l'~!:litcL 11or.rnativo �on . l'est1msi<me,. nel1'ru;:t.. ~99.... c.p,p., .. aJ c1,>n~ve11te deUa 

~~i~e~~'~W~t~~~..1J!�ct~\1~bl~:=t~11i;/rJ~lrtm~Jf!h1~i�W1~~:rat~~fo~~ 

della autorit� ctd rende� ta propria deposizione, con interferenze reciproche tra 
,norme prqcessuali e, sostanziaji; rispetto al� .quale AA�ora pi� ne�SS;.'io si 
~ppaj(esa � lU}. �nterve:i:ito . clriai:.:i�atore .a Jiv<:Jllo. le~sll;l.tjvo. . La ()qrt~. S<)tfoliriea 
inP!rettafuerite � tale.. esigenza dedu�endci.. �. di riori potere�. 64tt:art:t D.el 
mento pereh� fa questione �tovevi �ssere p�sta come� �tisciirrliriaforia�h�n fra 
soggetti distinti (coniuge e Convivente) .ma per il medesimo soggetto �a. seconda 
dell'au:t;orit� ri�event(} le . ~arazioili. �. . . � ��.. 

L'obiezione, che rimanda ad Ul1. p:r:oss.~mo intervent9, sembra a chi scrive 
rivolta a porre in risalto la problem�tica, � per 1a rlcet�a �di una soluzfone 
pi� convincente di quella prescelta dal. nuovo codice� di procedura penafo; ove 
il riferime!ltO ad Ul1a convivenza limitata nel tempo (e quindi anche minima, 
occasionale, se non di comodo), sembra Ul1 ctiterio. iroppo vago per giustUicare 
l'ast�nsione dall'obbligo di testimoniare. � � � � � � 

G.P.P. 

�RASSEGNA AVVOCATJ:Tl?A DELLO STATO 

caratteristici delle due figure in una visione unificante come quella che 
risulta dalla radicale ed eccessiva affermazione, contenuta nell'ordinanza 
di rimessione, secondo la quale la convivenza di fatto rivestirebbe oggettivamente 
connotazioni identiche a quelle che scaturiscono dal rapporto 
matrimoniale e dunque le due situazioni in nulla differirebbero, se non 
per il dato estrinseco della sanzione formale del vincolo. Questa Corte, al 
contrario, in diverse decisioni il cui orientamento non pu� che essere qui 
confermato (sentenze nn. 310 del 1989, 423 e 404 del 1988 e 45 del 1980), 
ha posto in luce la netta diversit� della convivenza di fatto, � fondata 
sull'affectio quotidiana -liberamente e in ogni istante revocabile -di 
ciascuna delle parti � rispetto al rapporto coniugale, caratterizzato da � stabilit� 
e certezza e dalla reciprocit� e corrispettivit� di diritti e doveri ... che 
nascono soltanto dal matrimonio �. 

Ma ci� che nel giudizio di legittimit� costituzionale pi� conta � che la 
Costituzione stessa ha dato delle due situazioni una valutazione differenziatrice. 
Tale valutazione esclude l'ammissibilit�, secondo un punto di vista 
giuridico-costituzionale, di affermazioni omologanti, del tipo di quella 
sopra riferita. Questa Corte, nella sentenza n. 237 del 1986 -che costituii>
ce precedente specifico per la decisione della questione in esame -, 
riconosciuta la rilevanza costituzionale del �consolidato rapporto� di 
convivenza, ancorch� rapporto di fatto, lo ha tuttavia distinto dal rapporto 
coniugale, secondo quanto impongono il dettato della Costituzione 
e gli orientamenti emergenti dai lavori preparatori. Conseguentemente, 
ha ricondotto il primo all'ambito della protezione, offerta dall'art. 2, dei 
diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali e il secondo a quello 
dell'art. .29 della Costituzione. Tenendo distinta l'una dall'altra forma 
di vita comune tra uomo e donna, si rende possibile riconoscere a entrambe 
la loro propria specifica dignit�; si evita di configurare la convivenza 
come forma minore del rapporto coniugale, riprovata o appena 
tollerata e non si innesca alcuna impropria � rincorsa � verso la disciplina 
del matrimonio da parte di coloro che abbiano scelto di liberamente 
convivere. Soprattutto �si pongono le premesse per una considerazione 
giuridica dei rapporti personali e patrimoniali di coppia nelle due diverse 
situazioni, considerazione la quale -fermi in ogni caso i doveri e i 
diritti che ne derivano' verso i figli ei terzi -tenga presente e quindi 
rispetti il maggior spazio da riconoscersi, nella convivenza, alla soggettivit� 
individuale dei conviventi; e viceversa dia, nel rapporto di coniugio, 
maggior rilievo alle esigenze obiettive della famiglia come tale, cio� 
come stabile istituzione sov.raindividuale. 

Questa valutazione costituzionale del rapporto di convivenza rispetto 
al vincolo coniugale non pu� essere contraddetta da opposte visioni 
dell'interprete. I punti di vista di principio assunti dalla Costituzione 
valgono innanzitutto come criteri vincolanti di comprensione e classifi-

I 


I 


PAJ!.'.l'I:! Ii SEZ. I:, GIURismtUDl!NZA COSTITUZIONALI! 

cazione; �e quindi . di. assimilazione 'eh differenziazione dei 'fatti sociali 
giuridicam,ente rilevanti. 

La ptetesa equiparazione della convivenza di fatto al tappotto di 
coniugio/nel� segno;della ricoilduzione di tutte e� due le �situazioni sotto 
� � fa l�led�shlla protezione dell'art; 29 della Costituzione, risulta cos� in


f�'rit(tata> / ��� 

. . .. 

} >j'.: > � ��La distinta considerazione costituzionale .. �. della convi'Venza e 
del.� I'�pportQ: coniugale; come .talk non esclude affatto;�. tuttavia, ��la ��com� 
parabiHt�: d!ilUe. discipline .riguardanti aspetti ..particolari dell'Una e del-
1'.altr(): che POSSIUlO presentare. anruogie, ai� fini del . controllo ., di�� ragionevolezza<
a��norma delfinvocato art. l>della ..Costituzione{�. un� controllo, 
gi� in passato esercitato numerose volte< dalla Cotte costituzionale; il 
quale, s�ml;ii.. lntac�ate l'essenziale diversit� delle due sit�atiOni, ha tut


.tavfa; condotto . .ti;\~ta <a �.censurare ringiustificata disparit��. di frattamenfo 
(a ���qJlrino ora� della:���fa:miglfa���di fatto;�� ora ,della �.�fan1lglia�� legittima)��.�delle 
analoghe�cortdizioni di vita che.derivano dalla convivenza e dal cCiniugio 
(sentenze nn. 559 dell989/:404 del 1988 e: 179 dehl976). 

� � ����������Nella prospettiva, � della ragionevolezza delle � � determinaziom �� legisla� 
tive, il Tribunale rimettente .fonda: la sua i'��hiesta sUlla ratiO eomurie 
alle c�use di non pUilibilit� previste dall'art. 384 del codice' penale ;.,j,.. in 
riferim�nto�a ciascuno dei titolidi reato ivi elencati .......; a favore dei� pr�si. 
simi congiunti; ratio di tutela del legame di .solidariet� tr�i componenti 

n. nucleo familiare. e. del s�ntimentO �che li �unisce. \Poicn���tale sentim�nto 
e tale legame possono valere '�on �la st�ssa �intensit� tartto per i cornp�� 
nenti della famiglia legittima quanto per quelU:dell� famiglia� df���fatto; 
non vi.�sarebbe��alcun .ragionev�le���motivo ....;_ ad�� awiscfdel Triburihle rimettente 
......;; per discriminare que!iti ultimi dall� protezi<'.ine acoofdata 
ai primi...... �,�.. �� .. ,......� 
� � Ma neppure �sotto� questa profilo .;..__ che pur si� basa � innega'bilihente 
su un. dato di.fatto� iriconfostll.blle . .......;.. fa questibne . pu� essete accblta. 
Essa infattimira, come t�sultatb, a uria d�dsiorie additiva che lnru:i�festarl:
ierite ecc�d�1 poteri della Corte costituifonrue � danno di quelli 
riservati al liegislator�. �. 

tm~J&f1~~::::~~~;s~:r~~~:....:1���::;~:����~e:~���i:r?~~~�~o1ll'~~t~��.�~:!: 

turalmente un giudizio diponderazione asoluzion~ aperta tra ragioni 
di~eise e confl�ggenti, in .primo luogo quel1e. che . sorreggono la l}orma 
generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: . un 
gi,Q.izl-0 �he �, da riconoscersi ed � stato riconosciuto da questa Corte 
appartenere primariamente al legislatore .(sentenze nn. 385, 267 e 32 del 
1992, qt.J;est'ultima in tema di cause di improcedibilit�; n. 1063 del 1988; 
�lrdinanza n. 475 del 1987; sentenza n. 241 del 1983). 


RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO

24 

Nel caso di specie, si tratterebbe di mettere a confronto l'esigenza 
della repressione di delitti contro l'amministrazione della giustizia, e 
quindi la garanzia di efficacia della funzione giudiziaria penale, da un 
lato, e la tutela di beni afferenti la vita familiare, dall'altro. Ma non � 
detto che i beni di quest'ultima natura debbano avere esattamente lo 
stesso peso, a seconda che si tratti della famiglia di fatto e della famiglia 
legittima. Per la famiglia legittima, non esiste soltanto un'esigenza di 
tutela delle relazioni affettive individuali e dei rapporti di solidariet� 
personali. A questa esigenza, pu� sommarsi quella di tutela dell'istituzione 
familiare come tale, di cui elemento essenziale e caratterizzante 
� la stabilit�, un bene che i coniugi ricercano attraverso il matrimonio, 
mentre i conviventi affidano al solo loro impegno bilaterale quotidiano. 
Posto che la posizione del convivente meriti riconoscimento, essa non 
necessariamente deve dunque coincidere con quella del coniuge dal punto 
di vista della protezione dei vincoli affettivi e solidaristici. Ci� legittima, 
nel settore dell'ordinamento penale che qui interessa, soluzioni legislative 
differenziate, della cui possibile variet� d� abbondante dimostrazione 
la comparazione tra le legislazioni di numerosi Paesi. 

In pi�, un'eventuale dichiarazione di incostituzionalit� che assumesse 
in ipotesi la pretesa identit� della posizione spirituale del convivente 
e del coniuge, rispetto all'altro convivente o all'altro coniuge, oltre a 
rappresentare la premessa di quella totale equiparazione delle due situazioni 
che -come si � detto -non corrisponde alla visione fatta propria 
dalla Costituzione, determinerebbe ricadute normative conseguenziali 
di portata generale che trascendono l'ambito del giudizio incidentale 
di legittimit� costituzionale. 

Non ci sarebbe motivo, infatti, per limitare l'equiparazione del con� 
vivente al coniuge, nell'ambito del primo comma dell'art. 384 del codice 
penale, al solo caso del favoreggiamento personale, anche perch� una 
tale limitazione determinerebbe di per s� ulteriori problemi di costituzionalit�, 
sotto il profilo dell'irrazionalit�, all'interno delle stesse fattispecie 
previste dal medesimo articolo. Ma soprattutto si dovrebbe aprire 
il problema dell'equiparazione in tutti gli altri numerosi casi di previsioni 
legislative, talora anche in malam partem (ad es. articoli 570, 577, 
ultimo _comma, 605 del codice penale), che danno rilievo, ai pi� diversi 
fini e nei pi� diversi campi del diritto, all'esistenza di rapporti di comunanza 
di vita di tipo familiare. 

Sotto il profilo dell'irragionevolezza, la dedotta questione di costituzionalit� 
� dunque inammissibile. 

4. -Le sopra esposte ragioni di infondatezza e di inammissibilit� 
conducono cos� a confermare gli orientamenti espressi nella precedente 
sentenza n. 237 del 1986 di questa Corte. Senonch�, il Tribunale rimettente 
rileva la novit� dell'ordine normativo nel quale la questione ora 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

riproposta viene a collocarsi. Tale novit� � rappresentata dalla norma 
del vigente codice di procedura penale (art. 199) che estende la facolt� 
di astensione dal prestare testimonianza (facolt� cui corrisponde il 
dovere del giudice, a pena di nullit�, di darne avviso all'interessato), 
dai prossimi congiunti (comma 1) a chi (comma 3, lettera a)), �pur 
.non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto 
con esso... �, sia pure limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato 
durante la convivenza: una disciplina applicabile altres� alle informazioni 
assunte da parte del pubblico ministero nelle indagini preliminari 
(art. 362 del. codice di procedura penale, come novellato dall'art. 5 del 
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 360, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356) 
e alle sommavie informazioni assunte a iniziativa della polizia giudiziaria 
(art. 351, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 
4 della pvedetta novella). Da tale nuova disciplina processuale, che 
prevede dunque un'ampia, anche se non totale, assimilazione del convivente 
al coniuge rispetto alle dichiarazioni rese all'autorit�, discendono 
poi conseguenze sostanziali per entrambi. L'art. 384, secondo comma, del 
codice penale prevede una causa di non punibilit� relativamente ai reati 
di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) e di false informazioni al pubblico 
ministero (art. 371-bis cod. pen.) -ma non anche relativamente alle 
false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria: comportamento non previsto 
come reato specifico ma suscettibile di integrare, in presenza degli 
altri elementi previsti dalla legge, la fattispecie del favoreggiamento personale 
-quando il soggetto richiesto di fornire informazioni o assunto 
come teste avrebbe dovuto essere avvertito della sua facolt� di astenersi; 
ipotesi, quest'ultima, che oggi, a causa della suddetta estensione operata 
dall'art. 199 del nuovo codice di procedura penale, riguarda, oltre che il 
coniuge, anche il convivente. 

Dalla descritta evoluzione dell'ordinamento nel senso dell'avvicinamento 
della posizione del convivente a quella del coniuge rispetto alla 
facolt� di astensione, nonch� rispetto all'obbligo del relativo avviso e alla 
causa di non punibilit� prevista nel caso di omesso avviso, il Tribunale 
rimettente trae ragione per ribadire l'incongruenza della disciplina riguardante 
le dichiarazioni rese dal convivente in sede di sommarie informazioni 
assunte a iniziativa della polizia giudiziaria. Il fatto materiale, infatti, 
potrebbe essere il medesimo, consistendo in false dichiarazioni, dichiarazioni 
rilevanti per� a titolo di favoreggiamento personale davanti alla 
polizia giudiziaria e a titolo di false informazioni o di falsa testimonianza 
davanti al pubblico ministero o al giudice. Ma solo in questi due ultimi 
casi e non nel primo valendo la causa di non punibilit� prevista dal secondo 
comma dell'art. 384 del codice penale, analogo comportamento 
-le false dichiarazioni nel caso di omesso avviso della facolt� di astensione 
-pu� andare esente da pena se tenuto davanti al pubblico mini



26 

RASSEGNA.AVVOCATURA DELLO STATO 

stero o al giudice, ma non se tenuto davanti alla polizia giudiziaria, pur 
nell'identit� delle norme processuali presupposte. 

Affinch� tali rilievi critici del giudice rimettente, in ordine all'accennato 
motivo di irrazionalit� della normativa vigente, possano avere accesso 
all'esame di questa Corte, dovrebbero tuttavia essere formulati nell'ambito 
di una questione di costituzionalit� essenzialmente diversa da quella 
presente, l'ipotizzata discriminazione concernendo non pi� soggetti distinti 
(il coniuge e il convivente) ma il medesimo soggetto (nella specie: un 
convivente), a seconda dell'autorit� ricevente le sue dichiarazioni, e riguardando 
una diversa causa di non punibilit�: non quella prevista nel primo, 
ma quella apprestata dal secondo comma dell'art. 384 del codice penale. 
Pertanto, se tale era l'intento del giudice rimettente, la via non poteva 
certo essere quella effettivamente percorsa della richiesta equiparazione 
del convivente al coniuge sotto il profilo del primo comma dell'art. 384 
del codice penale: una via, oltre che infondata e inammissibile per i 
motivi predetti, anche artificiosa. 

CORTE COSTITUZIONALE, 12 febbraio 1996, n. 28 -Pres. Ferri -Red. 
Zagrebelsky -Regione Emilia Romagna. 

Sanzioni amministrative � Regioni � Azienda speciale di trasporti -Compe


tenza del direttore ad irrogare sanzioni � Legittimit�. 

(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118; legge reg. Emilia Romagna 29 gennaio 1987, n. 4, artt. 4, 

5 e 6). 

Le norme di una legge regionale secondo le quali il direttore dell'azienda 
speciale che gestisce il servizio di trasporto pu� irrogare la 
sanzione amministrativa all'utente sprovvisto di titolo di viaggio non 
contrastano con i principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialit� 
amministrativa e riparto di competenze statali regionali e locali (1). 

(1) La decisione in rassegna si segnala per la duttilit� con cui la Corte 
ha valutato l'applicazione dell'art. 17 della legge 689/81, da essa stessa considerato 
principio generale della materia in una legislazione regionale. Facendo 
accedere la competenza sanzionatoria alla materia dei trasporti, la Corte ha 
ritenuto che una volta trasferite dalla Regione ad un'azienda speciale, suo ente 
strumentale, le funzioni amministrative primarie, la competenza dell'ufficio regionale 
sancita dall'art. 17, accede a quelle attribuite all'azienda senza violare 
il riparto tra organi statali regionali e locali voluto da quella norma. 
Ancora pi� liberale la visione della sentenza appare sul rispetto dei principi 
di terziet� ed imparzialit�, che per il giudice remittente non potevano essere 
garantiti dal direttore dell'azienda dei trasporti. 

La terziet� � infatti ritenuta estranea all'ambito dell'irrogazione delle sanzioni 
amministrative, che sono applicate sempre dall'Amm.ne interessata, 
mentre per assicurare l'imparzialit� si ritiene sufficiente che il titolare del 



PARTE I; SBZ. I, GlUR.18PRUDBNZA�CoSTIIUZIONALB :'47 

.(omissis). 1. .,.,.,., La .questione posta a questa Corte ().al Pretore .e dal 
,Giudice di pace di. Bologna, nell'ambito di tre giudizi di opposizione. a 
ordinanze.,ingiunzionL amministrative, .a nonna dell'.art.. 23 della legge 
24 novembre 1981; :ri. 689, � se siano. costituzionabnente legittime; rispetto 
aLprincipio dLragionevolezza .e di imparzialit� amministrativa .(articoli 
3 e. 97 della . Costituzione); nonch�. alla stregua della ripartizione costituzionale 
delle. competenze�� statali; regionali e ..�.locali (articoli. 117 e: ,118 
:della Costituzione); le norme degli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 
d�ll'Emilia'-Romagna�29 gennaio.1987, n. 4 (Applicazione di.�sanzione amministrativa 
:a carico dei viaggiatori dei servizi pubblici di .linea sprovViisti
� di�� valido.. documento> �li viaggio) secondo le quali�. il direttore deJ.. 
l'Azienda. trasporti consorziali,ATC di Bologna . ..,.._ azienda speciale. che 
gestisce il servizio di trasporto nello svolgimento. deLquale sL� avuta 
l'infrazione dell'utente, consistente nell'utilizzo del servizio di trasporto 
.p11'\JI:ilic;�i ~enza ,valic;lo titolo di viaggio -riceve il relativo rapporto ed 
el11ette, l'atto .� 9he � frr;oga �la,� sa!lzione amministrativa, �i . cui.. Pt()Ventt sono 
().evoluti alla ... me�.esima azienda .. spe�iale. .... 

2. ....:.. Le tre ordinanze pongono la medesima questione. l relativi 
giudizi possono essere riuniti, per" essere definiti con un'unica pronil.llcia . 
. .. 3. -La . difesa della Regione E111ili~:Romagna ecc~pisce preliminarn:
iente. l'irrilevanza. di entrarhbe le .� questioni . sollevate.�.�dal Pretore di 
Bologna .. In un� ��so, nel g1udizio. di opposizione. sarebbe stata accertata 
I'er;ro1rnit� dell'identificazione�. del trasgressore, do\Tllta all'esibizi�ne da 
partedi quest'ultimo di un docuniento diriconosdmento f�lso. Nell'.altro 
caso,. data la�. manca fa comparizione dell'opponente, .. non giustificata. da 
un legHtimo impedimento, n Prefore no.n avr"'bbe potuto fare altro che 
�ori:V'a!id:are� il pmvvedimento ��contestato, applicando l'art. � 23, quinto 
coll11lla, ~fo�a le$ge n'. 689 del 1981. . .�.� � . . 

N�' la .pl'i1lla, n� fa secori.da eccezione appaiono tuttavia fondate: 
non � 1a prima, �.perch� . non spetta . alla Corte costituzionale, di . fronte. a 
un'ordinanza che -come nella specie -motiva in ordine alla rilevanza 
della questfone proposta, entrare. in una valutazione sui fatti cli causa 

potere debJ>a operare per il.� persegi..mento del pubblico interesse e sia !lOtt0cpost9 
a . controlli ..da parte dell'ente. locale territoriale. 

i.a presenza della figura � del �responsabile di es.ercizio � consente alla 
Corte di considerare un problema di fatto quello degli abusi compiuti nell'ap; 
plicaziorie delle sanzioni e la destinazione dei loro prdventi alI1ai�enda, che � 
tenuta a perseguire l'obbligo del pareggio del bilancio. 
Si la!lcia pertanto alle impugnatjve dinanzi ai giudici di merito U compito 
di tutelare gli utenti contro applicazioni sanzionatorie che, legate ad una logica 
privatistica, . risultino poco sensibili alle ragioni del pubblico, che usufruisce 
di un servizio pur sempre a carattere regionale. 

G.P.P. 

28 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

che � propria del giudice rimettente; non la seconda, poich� l'esame 
della legittimit� costituzionale della norma che fonda il potere sanzionatorio 
amministrativo in questione � pregiudiziale alla pronuncia in 
ordine alla convalida del provvedimento oggetto dell'opposizione, convalida 
che non potrebbe evidentemente essere disposta per il sol fatto 
della mancata (ancorch� ingiustificata) comparizione dell'opponente se 
il potere sanzionatorio contestato venisse privato della sua base legale 
da una decisione di illegittimit� costituzionale (ipotesi evidentemente 
parallela a quella decisa da questa Corte, nella sentenza n. 534 del 1990, 
ove trattavasi di illegittimit� del provvedimento sanzionatorio risultante 
dalla documentazione allegata all'atto di opposizione, nonch� a quella 
decisa con la sentenza n. 507 del 1995, in cui si � ulteriormente ampliato 
lo spazio valutativo dell'illegittimit� dell'atto anteriormente alla convalida 
per mancata comparizione). 

4. -Nel . merito, le questioni sollevate davanti a questa Corte 
devono essere esaminate alla luce dello sviluppo della legislazione, 
rispettivamente dello Stato e della Regione Emilia-Romagna, nella materia 
principale dei trasporti pubblici locali e in quella, che alla prima 
accede, delle sanzioni amministrative connesse. Per quanto qui di interesse, 
tale sviluppo � quello descritto di seguito. 
4.t. -La legge quadro sui trasporti pubblici locali 10 aprile 1981, 
n. 151, all'art. 1, terzo comma, stabilisce che �le regioni delegano, di 
norma, agli enti locali e a loro consorzi, l'esercizio delle funzioni amministrative
� loro trasferite, in materia di trasporti pubblici. L'art. 4 della 
medesima legge prevede le forme di esercizio dei servizi di trasporto 
e, tra queste, indica le aziende speciali. 
La figura giuridica delle aziende speciali � prevista in generale, 
come modo di gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, 
dall'art. 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142 
ed � delineata dall'art. 23 della medesima legge. L'azienda speciale � 
ente strumentale dell'ente locale dotato di personalit� giuridica, di autonomia 
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio dell'ente 
locale di riferimento (comune o provincia). L'ordinamento e il 
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della 
legge, dal loro statuto e dai regolamenti. Organi dell'azienda sono il 
consiglio di amministrazione, � il presidente e il direttore, al quale compete 
la responsabilit� gestionale. Gli amministratori sono nominati e 
revocati secondo le modalit� stabilite dallo statuto. L'attivit� dell'azienda 
� informata a criteri di efficacia, efficienza ed economicit�, nonch� 
all'obbligo del pareggio di bilancio, obiettivo da perseguire attraverso 
l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. L'ente locale, 
a sua volta, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalit� e 
gli inditizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica 



PARTB I, .SBZ.� I, GIURISPRUDENZA C()STlTUZIONALB 

i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi 
sociali. 

Sulla base della predetta legislazione nazionale, la. Regione EmiliaRomagna 
ha emanato la legge regionale 16 giugno 1984, n . .33 (Adeguamento 
� della legislazione regionale concernente i trasporti pubblici locali 
alle nonne di principio poste dalla legge 10 aprile. 1981, n. 151 e riordinamento 
delle relative funzioni amministrative) . che, all'art. 1,. primo comma, 
conferma l'azienda speciale, quale modo di gestione dei servizi pubblici 
di linea per trasporto di persone di interesse regionale e locale; 
all'art. 1, settimo comma, prevede che, per i servizi gestiti mediante 
azienda speciale. di pertinenza di ente locale territoriale, l'atto deliberativo 
che istituisce. il servizio ne regolamenta contestualmente anche le 
modalit� di esercizio; all'art. 12, infine,. prevede che l'impresa .che esercita 
servizi . di trasporto pubblico di linea deve dotarsi di un responsabile 
di esercizio. 

La medesima legge, inoltre, all'art. 36 determinava le sanzfoni am.rtiinistrative 
per i viaggiatori sprovvisti di regolare documento di viaggio, 
xinviando, per l'applicazione, alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla 
normativa regionale di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza 
della Regione stessa; una disciplina, quest'ultima, successivamente 
posta con la legge regionale n. 4 del 1987 oggetto del presente 
giudizio (che ha abrogato l'art. 36 in discorso) e poi, ulteriormente, con 
la legge regionale 2 settembre 1991, n. 23 e con la legge regionale 19 
agosto 1994, n. 36. 

4.2. -La disciplina generale delle sanzioni amministrative � contenuta 
�nella suddetta legge n. 689 del 198l, anche �per quel� che riguarda le 
competenze sanzionatorie delle regioni. Rispetto alla competenza legislativa 
regionale in materia, essa opera �da legge contenente i principi 
fondamentali. 
All'art. 17 (nelle sentenze n. 115 del 1995 e nn. 375 e 60 del 1993 di 
questa Corte riconosciuto norma di principio fondamentale della materia), 
detta legge stabilisce che il rapporto del funzionario o dell'agente 
che ha accertato l'illecito amministrativo deve -salvo che vi sia connessione 
con un fatto di reato -essere indirizzato all'ufficio statale 
periferico competente ovvero al prefetto, per le violazioni in materie di 
competenza dello Stato (commi primo e secondo); all'ufficio regionale 
competente, per le violazioni in materie di competenza propria o delegata 
delle regioni (terzo comma); al presidente della giunta provinciale 

o al sindaco, per le violazioni dei regolan:ienti provinciali o comunali 
(quarto comma). L'art. 18 prevede e disciplina il potere di determinare, 
con ordinanza motivata, la somma dovuta da chi ha commesso l'illecito 
e di ingiungerne il pagamento, potere attribuito ai medesimi soggetti 
ai quali � indirizzato il rapporto, a norma dell'art. 17 predetto. 
:::i--,.�~�-��,---~wtm���..

u.,, . " _....i@f@filf@..::-:L ,, .4W"::i.@fil@f@.ff &Jma

,,.mJ!!!�MML 


30 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO 

In base alla suddetta legge dello Stato, la Regione Emilia-Romagna 
ha provveduto, con la legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, a disciplinare 
in via generale� l'applicazione delle sanzioni amministrative di sua com


I

petenza. L'art. 4, primo comma, stabilisce che l'applicazione delle sanf: 
zioni amministrative per violazioni di norme nelle materie di competenza 
regionale compete agli enti che, a norma dell'art. 118 della Costituzione, 
esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono 
e che, di conseguenza, salva diversa espressa disposizione, in caso 


Idi delega o sub-delega alle province, ai comuni e alle comunit� montane 
di determinate funzioni amministrative, si intende delegata loro anche 
l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative connesse; l'art. 5, 
poi, determina per gli enti locali suddetti, gli organi competenti e cio� 
il presidente della giunta regionale per le sanzioni direttamente applicate 
dalla regione; il sindaco e il presidente della giunta provinciale e 
della comunit� montana, per le sanzioni connesse a funzioni attribuite o 
delegate rispettivamente ai comuni, alle province e alle comunit� montane; 
l'art. 18, infine, stabilisce che la devoluzione dei proventi delle sanzioni 
amministrative segua la competenza ad irrogarle, secondo il criterio 
gi� previsto dall'art. 29 della legge statale. 

La Regione Emilia-Romagna ha infine approvato la legge regionale 
29 gennaio 1987, n. 4, relativa alla �applicazione di sanzione amministrativa 
a carico dei viaggiatori dei servizi pubblici di linea sprovvisti 
di valido titolo di viaggio�. Questa legge, che si pone come speciale 
rispetto a quella generale sopra indicata, relativa alle sanzioni amministrative 
di competenza della Regione, � quella sottoposta al vaglio di 
costituzionalit�, nei suoi articoli 4, 5 e 6. L'art. 4 prevede che il rapporto 
circa la violazione riscontrata debba essere inoltrato al direttore dell'impresa, 
pubblica o privata, che gestisce il servizio nello svolgimento 
del quale � avvenuta l'inadempienza dell'utente. L'art. 5 attribuisce la competenza 
ad emettere l'ordinanza-ingiunzione al responsabile di esercizio 
dell'impresa oppure ai direttori delle aziende speciali. L'art. 6, infine, 
stabilisce che i proventi delle sanzioni sono devoluti alle imprese, pubbliche 
o private, che gestiscono i rispettivi servizi. 

5. -I giudici rimettenti� dubitano innanzitutto che le norme da ultimo 
menzionate violino l'ordine costituzionale delle competenze statali, 
regionali e focali, come previste dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, 
secondo le indicazioni della legge n. 689 del 1981. Mentre la legge regionale 
impugnata prevede la competenza a ricevere il rapporto e a irrogare 
la sanzione del direttore dell'azienda speciale, l'art. 17, terzo 
comma, della citata legge n. 689 -norma di principio, alla stregua 
dell'art. 117 della Costituzione -con riguardo alle violazioni nelle materie 
di competenza (propria o delegata) delle regioni, affida il potere 
sanzionatorio a un �ufficio regionale competente >>, mentre la delega 

PARTE I, SBz.: I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

che la regione, .eventualmente volesse disporre potrebbe essere conferita, 
secondo l'art. 118 della Costituzione,.� oltre che alle province, a:i comuni 

o. 
� ad altri :enti locali �; 
La censura non� � fondata:. 
La legge rfr 689 del 1981 deve intendersi alla luce del princ1p10, 
numerose volte. affermato�' anche nella �giurisprudenza � di questa� Corte, 
secondo il quale la competenza sru:izionatrice rton attiene a una materia 
a s�; nia :accede alle materie sostanziali rispetto alle quali svolge una 
funzione rafforzatrice dei precetti stabiliti dal legislatore (sentenze 

n. 115 del 1995; n. 60 del 1993; nn. 401 e 123 del 1992; n. 365 del 1991; 
nn. 1034 e 740 del 1988). Per questa ragione, che riguarda la configurazione 
delle cor,npetenze tanto legislative che amministrative, � pienamente 
giustificata,� anche se non dovuta in linea generale, la scelta del 
legislatore regio!lale, che J giudici rimettenti contestano, di d,eterminare 
li:t. competen;z;a amministrativa, . (access,oria) sulle sanzioni amministrative 
consegue. ti. alla vioiazio!le . cieue . !lorme . sul trasporto pubblico in coincidenza 
C:on la competenza .all'esercizio delle funzioni di amministra-
zi'.o1'l� (principali.) relative. . . 
Pertanto, la norma dell'art.. �17, terzo comma, della legge n. 689 
del 198,l che attribuisce la competenza sanzionatoria, nel caso di materi(!. 
di .com:Pete.za propria o delegata .delle regioni, �all'ufficio regionale 
�olllpetente.�, !lOn. d,eve essere intesa in modo rigido, tale da escludere 
fa possibi�t�� di delega di tale competenza, analogamente alla delegabilit� 
-prevista dall'art. 118, terzo .comma, della Costituzione -delle 
funzioni amministrative primarie. In altri termini, la prescrizione dell'a,
rt. 17 deve intendersi �dettata per i e.asi in cui la funzione sanzionatoria 
acceda ad una funzione di ammi!listrazione esercitata dalla regione, 
mantene,ndosi cos� la corrispondenza, sul piano delle competenze, tra 
azione e sanzione: medesima corrispondenza che viene assicurata dalle 
non.e . della legge regionale impugnata, in ordine alle funzioni amministrative 
concernenti itrasporti e alle relative sanzioni. 

Quanto poi alla censura, secondo la quale -anche ammessa la 
delegabilit� delle fu1Hioni sanzionatorie in questione -la determinazione 
della delega a favore, del direttore dell'azienda speciale violerebbe 
lo schema costituzionale delineato dall'art. 118, terzo comma, della Costituzione, 
che prevede come destinatari solo i comuni, le province e gli 
altri. ,enti locali, � da rilevarsi, indipendentemente dalla disputa circa 
l'esatta determinazio:p.e della nozione di �ente locale>>, che l'azienda 
spe�iale, pur essendo entit� giuridicamente distinta dall'ente territoriale 
di riferimento, � con esso collegata -secondo le citate norme della 
legge n. 142 del 1990 nonch� del regolamento delle aziende di servizi 
dipendentidagli enti locali.� approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 da 
vincoli cos� stretti, sul piano della formazione degli organi, del 


32 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

rispetto degli indirizzi, del controllo e della vigilanza, da dover essere 
!;

I considerata elemento del sistema di amministrazione che fa capo all'ente 
territoriale (nel nostro caso, il comune). Stante questa appartenenza, 
che si manifesta attraverso gli incisivi poteri riconosciuti all'ente locale 

I

i;

territoriale, il quale resta comunque il soggetto al quale le funzioni ~j 
amministrative fanno capo e del cui esercizio esso � responsabile nei 
confronti della comunit� degli amministrati, oltre che, nel caso di azioni 

o di omissioni contrarie alla legge, di fronte agli organi di controllo e a 
quelli giurisdizionali, non si pu� dire alterato lo schema di rapporto tra 
la regione, le province, i comuni e gli altri enti locali, tracciato da].,.. 
l'art. 118 della Costituzione. 
6. -Le norme considerate della legge regionale impugnata sono 
altres� sospettate d'incostituzionalit� per violazione dei principi organizzativi 
della pubblica amministrazione di imparzialit� e buon andamento, 
previsti dall'art. 97 della Costituzione. Secondo le ordinanze dei 
giudici rimettenti, il direttore dell'azienda speciale non sarebbe collocato 
in condizione di � terziet� � e imparzialit� rispetto agli interessi 
coinvolti nella vicenda applicativa di sanzioni amministrative, terziet� 
e imparzialit� che, ad avviso dei rimettenti, derivano come conseguenza 
del precetto costituzionale invocato. Tale organo, in applicazione dell'art. 
11 della legge n. 689, in relazione all'art. 1 della legge impugnata, 
oggetto di successive modificazioni nella misura della sanzione (legge 
regionale 2 settembre 1991, n. 23 e legge regionale 19 agosto 1994, n. 36), 
� chiamato a determinare la sanzione amministrativa pecuniaria entro 
un limite minimo e uno massimo, in modo da tener conto della gravit� 
della violazione, dell'opera eventualmente svolta per eliminarne o att~ 
nuarne le conseguenze, della personalit� del trasgressore e, infine, delle 
sue condizioni economiche. Tutto ci� richiederebbe dal direttore dell'azienda 
una visione imparziale dei casi che gli sono sottoposti. Ma la 
sua posizione di parte interessata lo renderebbe istituzionalmente inidoneo 
a svolgere il compito affidatogli, tanto pi� che egli � al vertice di 
un ente, l'azienda speciale, che per legge (art. 23 della legge n. 142 
del 1990) � tenuta all'obbligo di pareggio del bilancio, da perseguire 
� attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi �. 
Anche questa prospettazione della questione d'incostituzionalit� � 
infondata. 

� nella logica della � depenalizzazione � operata con la legge n. 689 
del 1981 che le sanzioni amministrative, un tempo di natura penale e 
quindi di competenza dell'autorit� giudiziaria, essa s� collocata in posizione 
disinteressata di � terziet� >>, siano oggi di competenza dell'autorit� 
amministrativa alla quale, per definizione, non � estraneo l'interesse al 
rafforzamento, tramite l'applicazione delle sanzioni, delle prescrizioni 
alla cui osservanza essa � preposta. Il concetto stesso di � terziet� �, 



:�.��� !"AR:'t�! I>�~Il :(}l~lSl'lt:til>mtZA COmntZIONALB 

. . . . 

. . �. ��. 

tj.plcP: df;!ll~ .. pq$j~!QAe .d,el���gi.Qj~e;���non�� ����dwi4tte� bene.�l;lvo�l:UI;)� a�propo


., ......�. . ..���. �.. , ....�..:� . :: �: : :: . . .�. � �. � . .�. �: . . � . � ..1 

~:~~2~q~��-=����~��� ~=;�ad��~.. 


zfonalit� ..,... .il gi� ri.chiamato art. 12 della �legge :regionale Emilia.Roma� 
SP,~��� n~� ... ~l.9.et.J9~4.)1. q.~~.� pq~�Ye~nd..o la fig.i;:a :fltet �.responsabile di 
esereizj.? � (figura. coirtcid~.nte con< quella del dirett,ore � detrazienda� spe


li�...~j!~ftlit~~


f:attQ;/�h~ i proventi.delle sanzioni .s.ono=devi0luti �ll'atietida medesima 

!~tr~~i*lilif'1Plil~~ 


c�nsente di considerare rilevante; :�come .ricavo/il . recupero del :�prezzo 

~~~::i:~ertt6 �df viaggi� m! no1l ifpfotento de:fa s:i~~e pe�~:i~ 

Non si. nega che, ;in .pratica, possano darsi abusi;. come� quelli dertun� 
ciati nelle ordinanze di rimessione (ut�lizzazfone di routine �di docu� 
menti gi� predisposti e applicazione. tostante del massimo> p.elfa san~ 
ziop.e). �Ma questi lill?usi, per q.l.ltQ. gra~i e privi di gi.~�ifi�~i.ol,le, resta~ 


Rl\:SSEGNA AVVOCATURA' DEU.d STATO 

no comunque violazioni della legge riconducibili a comportamenti propri 
dell'autorit� agente e come tali devono essere contrastati davanti ai 
giudici, nelle forme ch,e l'ordinamento consente di attivare. Essi, costi~ 
tuendo per l'appunto vfolazioni di fatto della legge, non possono con� 
vertirsi di per s� in vizio della �legge stessa. 

CORTE COSTITUZIONALE, 21 marzo 1996, n. 84 � Pres. Ferri � Red. 
Granata � Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Mazzella): 

Corte Costituzionale � Decreto legge non convertito � Reiterazione e sanatoria 
degli effetti � Sinci.a~to della Corte � Ammissibilit�. � 

Non � inammissibile la questione di costituzionalit� riferita ad� un 
decreto legge non convertito� tempestivamente, i cui effetti siano stati 
fatti salvi da _un successivo d.l., ree-ante disposizioni di oontenuto nor~ 
mativo identico (1)'. 

(omissis) � stata sollevata questione incidentale di legittimit� costituzionale 
-in riferimento agli artt. 77, secondq comma, e 97 dell~ 
Costituzione -dell'art; 2 del decreto�legge 21 giugno 1995, n. 238 (Inter~ 
venti urgenti sul prbcesso civile e sulla disbiplina transitoria della legge 
26 novembre 1990, n. 353, relativ~ al medesimo processo), nella parte in 
cui, modificando l'art. � 8 cod. proc. civ~. prevede che� il pretore � Competente 
per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore nori supe� 

(1) L'interesse della pronuncia in rassegna � dato non dal merito della 
deci$ione -che non vierie qui pubblicato essendo limitato alla reiterazione� 
del concetto pi� vqlte .espresso dalla Corte, secondo cui l'art, 97 Cost. non �, 
un parametro di $iudizio utilizzal;)ile per valutare la legittimit� delle norme 
sull'esercizio delle funiioni giurisdizionali -ma bens� dalla decisione sulla 
questione pregiudiziale di ammissibilit� sollevata. dall'Avvo��tura. 
In questo ro.nbito la Corte dimostra di avere preso atto della prassi ormai 
invalsa, seppure da tutti a .gran. voce deprecata, di reiterazioni innl1IDerevoli 
dei'decreti legge' non convertiti in tempo utile, e con estremo realismo dichiara. 
di potere esercitare il proprio sindacato nonostante il'venir ineno della disposizione 
che era stata in origine denunciata dal giudice remittente. 

Si tratta di un'evoluzione alquanto recente, posto che la stessa Corte ri-� 
corda la propria contraria giurisprudenza affermata perentoriamente nelle. 
ordinanze 171-174/95, evoluzione nella quale brevit� tuttavia la Corte si sofferma 
ad individuare delle tappe di passaggio, indicando le pronunce nelle' 
quali, anzich� dichiarare inammissibile de plano il sindacato su d.l. non convertito, 
essa ha preferito restituire gli atti al giudice a quo segnalando le 
modifiche contenute nel d.l. reiterato. 

Si pu� comunque ora prescindere dalla progressivit� del cambiamento 
giurisprudenziale, per sottolineare l'importanza dell'affermazione secondo' cui 


l<ifa':el:trt�;:'tiutiib~ su norme, ma ptonilnbia:su dis~otl�nf'�T�>1ta� �a: ?i-ecisare 
la :nmzione seritente e : strumentale :della dispQ'Sidooe .clie." ,, ��stjttiiste solo il 
Yt:~~~9>4.!o l!l%iessq,,4e,nll'..,�wt~,f#la�:ngr:l'A~�...~~Jig~~t�<��~;q~e. mm, rilev..!l la 
s�s:ti~ttzione d~ll~, ,parte .m~teria:l.e,... q,\l,a�lt;l<t r~J.t.ltl; �prn,utlil-t9 Jl�,c;9ntenuto so


::!1:~~~~!i~~!nii~ii::ii:~~:~1!~:i~:~~~~~�~�~~~~~~~1::~~~~ 


oh~ lat:P~Q~.nqi~1~Ua C()t.te<!JPP '.ess~ adotta::ta:sema: attendere la� legge di 

!K~V~:gE~E


lllhe,:�: nella.:Jegge '�li'�.cobtV.eiiS'ione : non p:�tr�:�.non.. tenere :conto:della �pronuncia 
adottata. . .. ...� . . ��' �� � . . . .. � �.� ...,, � -: " .�,.. , 

�.��. ~Y!ll!We .9a:... Y~~f.~c~JJtf9ll)e p~lf~q~iihx:i~ 4ei�.�.J?()l:~ti ��~~ caratteri~za il 
nostro ordinamento possif' h:ifltlite l'introduzione di' ill:f sindacato sulla: legge 
�M rioli sia 'un controllo sric�essivo di � coriforftnt� �ai. patam\'itri costituzionali, 
m~ un condiziona.roento pfevel;ltivo; che� si :po.n,e �in u.na fa,\s.e intermedia tra 
nni?:iat~va legislativa (reiterata) del Governo .. e .. l'approy;:izione da parte . delle 

Cafu�re. �. � �.�� � �� � �� � � �� � � ��� � � � � � � � � 

�<�::-�.. .�.-.�.. �.� .. �e�/ G.P.P.; 


36 RASSEGNA AVVOC�TURA DBLLO STATO 
Inoltre in via pregiudiziale deve affermarsi in particolare la legittimazione 
del giudice istruttore a sollevare la questione di costituzionalit� 
dell'art. 4 citato trattandosi di una disposizione di cui egli 
deve fare diretta applicazione per adottare provvedimenti di sua competenza, 
quale � quello di fissazione della prima udienza di trattazione 
(ofr. ex plurimis ordinanza n. 436 del 1994). 
Va poi esaminata in via ulteriormente pregiudiziale l'eccezione sollevata 
dall'Avvocatura dello Stato secondo cui tutte le questioni di costi36 
RASSEGNA AVVOC�TURA DBLLO STATO 
Inoltre in via pregiudiziale deve affermarsi in particolare la legittimazione 
del giudice istruttore a sollevare la questione di costituzionalit� 
dell'art. 4 citato trattandosi di una disposizione di cui egli 
deve fare diretta applicazione per adottare provvedimenti di sua competenza, 
quale � quello di fissazione della prima udienza di trattazione 
(ofr. ex plurimis ordinanza n. 436 del 1994). 
Va poi esaminata in via ulteriormente pregiudiziale l'eccezione sollevata 
dall'Avvocatura dello Stato secondo cui tutte le questioni di costituzionalit�, 
come sopra formulate, sarebbero inammissibili atteso che il 
decreto-legge contenente le. due disposizioni censurate (decreto-legge 

n. 238 del 1995) non � stato convertito in legge, ancorch� i suoi effetti 
siano stati fatti salvi dall'art l, comma 2, della legge 20 dicembre 1995, 
n. 534 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
l& ottobre 1995, n. 432,. che, reiterando quello decaduto, reca peraltro 
disposizioni di contenuto normativo identico a quello delle disposizioni 
~usurate. 

In effetti non pu� dubitarsi che tali due disposizioni censurate abbiano 
sin dall'inizio perso efficacia ex art. 77, terzo comma, della Costituzione 
in ragione della mancata conversione in legge del decreto-legge 

n. 238 del 1995, che le .conteneva; tuttavia il comma 2 dell'art. 1 della 
medesima legge n. 534 del 1995 ha previsto (con una tipica clausola di 
salvezza) che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono 
fatti salvi gli effetti �prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei 
decreti-legge 21 aprile 1995, n. 121, 21 giugno 1995, n. 238 e 9 agosto 1995, 
n. 347. E questa Corte ha gi� affermato, in generale (sentenza n. 243 del 
1985), che �traverso la tecnica della sanatoria� �il terzo comma dell'art. 
77 della Costituzion.e abilita il legislatore a dettare una regolamen~ 
tazione retroattiva dei rapporti�, senza porre �altri limiti se non quelli 
Fappresentati dal rispetto delle altre norme e principi costituzionali �. 
Nel caso particolare, poi, in cui il contenuto precettivo (id est la norma) 
espresso dalla disposizione decaduta sia riprodotto in uno o pi� decretilegge 
successivi, !'.ultimo dei .quali convertito (cos� come nella specie), 
tale clausola di salvezza ha la funzione (ispirata alla esigenza di certezza 
dei rapporti giuridici) di� ripristinare -secondo un'opzione che � 
rimessa alla valutazione discrezionale del Parlamento -un continuum 
normativo facendo risalire nel tempo la nuova disciplina alla originaria 
disposizione decaduta e consolidandola negli effetti, cos� da assicurare 
la permanenza dei medesimi senza soluzione di continuit�. 
Da una parte, quindi, resta salvo, nel giudizio pendente innanzi al 
Pretore di Verona, l'effetto di radicare la (pi� elevata) competenza per 
valore del pretore adito quale fissata dall'art. 2 del decreto-legge n. 238 
del 1995, modificativo dell'art. 8 cod. proi:::. civ.; sicch�, pur essendo 

l'art. 2 decaduto, il giudice rimettente deve tener conto del suo contenuto 

riferimento all'atto �ffettivamente contenente quella nonna (cfr. ex 
pZurimis sentenza n. 188 =del 1994), casi nei quali � dato ravvisare; sottesa 


1 , .�� , ltAsSEGN.A AVVOC�'t"Qai\ DEI.LO� ST/\.'.FO � �. ��.� 1 

all'aspetto pm appariscente di J.ina mera operazione interpretativa dell'ordinanza 
di rimessione, anche la implicita valorizzazione della norma 
come vero oggetto del giudizio,. non di rado, invero, la Corte ha in concreto 
tenuto conto <;}.ella disciplina :normativa, gi� espressa in una disposizione 
nQn pi� in vigore, sull'esplicito rilievo che quella disciplina c�n~ 
tinuav.a ad essere. operante neWordinamento perch� riprodotta in altro 
atto :riormativ0. 

Gos). nel caso di abrogazione della disposizione impugnata in sede 
di giudizio incidentale, il cui contenuto precettivo era stato per� riformulato 
in altra disposizione sostitutiva della prima, la Corte ha ritenuto 
di dover J>:rocecJ,ere all'esame di merito della censura. In particolare 
la Corte nella sentenza n. 482 del 1995, nel rilevare che la disposizione 
censurata era stata sostituita da altra, osserva che �permane, tuttavia, 
la stessa . disciplina . sostanziale ... �; in senso conforme � anche l'ulteriore 
pronuncia di poco precedente (sentenza n. 446 del 1995) con cui la 
Corte ha ritenuto che l'abrogazione della disposizione censurata e la 
riformulazione del contenuto preq::ttivo in altra disposizione non comporta 
la restituzione degli atti al giudice rimettente, ma la censura va 
esaminata nel merito. Analogamente in altro giudizio la Corte (sentenza 

n. 482 del 1991) -nel rilevare che la disposizione impugnata � stata 
abrogata, ma che nel contempo il medesimo contenuto precettivo � 
stato riformulato in altra disposizione �che se>;stituisce la disposizione 
censurata � -affen;na che � ci� consente di esaminare le �censure nel 
merito, pur se forrp.almente proposte nei confronti della disposizione 
sostituita�, 
. Cos� di fronte alla intervenuta decadenim del decreto-legge invocato 
dal giudice a quo come tertium comparationis, la Corte .-ancora ha 
ritenuto di dover apprezzare il contenuto precettivo di quella disposizfone 
quando la norma interp_osta sia � indiscutibilmente presente 
nel�~ordinamento � in quanto riprodotta nel successivo� decreto-legge di 
rc:iiter.azione del precedente (sentenza n. 429 del 1993). Particolarmente 
sigajficativa, rispetto alla specie, . si appalesa poi la circostanza che proprio 
nella ipotesi in cui, successivamente alla decadenza del decretolegge. 
per mapcata conversione, intervenga una disposizione che ne faccia 
salvi gli effetti, egualmente la Corte ha ritenuto che il richiamo.-contenuto 
in un ricorso per conflitto di attribuzione -alla disciplina prevista 
dalla prima disposizione vigente al momento della adozione dell'atto 
oggetto del conflitto conserva efficacia proprio in forza della clausola di 
salvezza stabilita dalla seccmda disposizione.� (sentenza n. 40 del 1994). 

La Corte ritiene che la linea di tendenza emergente dalle citate pronunce 
dimostri come non sia essenziale alla attivit� della Corte, per '; 
t 

I ! f 

rendere operante la sua funzione di garanzia, la identit� formale tra la 
disposiz~one denunciata e quella successiva con riferimento alla quale 

I

I 


PARTE .I;:cs!!z;� l;<Gl111USBRUDBNZA COSTITUZIONALE 39 

NieM "resa la prnni.ici<:k di merito, ove� invariata rimanga la � norma 
(:l~l.'Wta. e ciall'W.tra esp,ressa.� 

./� ,Jn; generale .la disposizione ...-.-. della cui esatta � identificazione; � al 
momento�� delrordinanza di. rimessione;� � oner�t-0�� il giudice���rimettente 
Esentenza n.176 del 1972),:. non potendo egli limitarsi �a denunciare un 
pdncipicv(sentenza ti:� 188> del 1995)�-"-' costituisce���H necessario >veicolo 
di.�a��esso: della norma al giudizio della Corte, che si svolge sulla norma 
q:U1?-le ogge:tto del raffrontt) .con il.contenuto precettivo del parametro 
costituzionale, e rappresenta poi.parimenti il �trai:nite di �ritrasferimento 
nell'ordinaIQento .della valutazione cos� operatar a seguito di tale raf� 
ft�nto,� dalla Corte ;medesima; , la�� .quale . quindi giudica su �notme1 � ma 
pron.ncia su disposizioni. Sidisvela cos't, ii:l tal caso, la funiiom: servente 
e strumentale della disposizione rispetto alla norma,. sicch� � la immu� 
~ta persistenza di�quest'ultima.nell'ordinamento ad assicurare la'� per� 
dupante .. ammissibilit�:�. del�.giudizio di ' costituzionalit� �. sotto �il .�profilo 
dj;!ll'inalterata sussistenza,: d�l suo oggetto. (che costituisce altres�, sotto 
questo aspetto,. ragione della sua persistente rilevanza), mentre l'eventuale 
s:uccessione: di: u:na.�disposizione ad<altra rileva soltanto al fine di 
riversare :correttamented'esito deLsindacato dL costituzionalit� nelfordinapient<
k Si��M>solo1da;t sens.o figurato� pu� dirsi � trasferita � la questione 
di ~ostituzionalit�;� cbe viceversa rimane ancorata all'oggetto 
id(l,t1.tificato nell'atto introduttivo �del giudizio. 

Il giudizio di costituzionalit� -' c�si essendo strutturato il suo 
oggetto .;-;.. risulta in tal' modo assistito da tin favor per la sua effettivit� 
� �. tempestivit�, �he viceversa �sarebbero in una qualche misura frustrate 
q�ando invece: si� ritenesse necessaria -di fronte a vicende come quella 
in� esame� -l~�vriproposizione delle medesime censure nei confronti della 
medesima norma provvedendosi a denunziare ex novo la Sopravvenuta, 
diver.sa disposizione che� la contiene, inalterata nella sua portata precettiva; 
fav.or nori dissimile da quello che ha ispirato la giurisprudenza 
che�ritiemrpossibile il trasferimento del quesito referendario dalla disposizione' 
abrogata, oggetto. del quesito stesso, a quella successivamente 
introdotta di .contenuto sostanzialmente analogo (sentenza n. 68 del 
1978). Il principio dell'economia dei giudizi nel processo costituzionale 
"-�che tra l'altro costituisce anche la ragione giustificatrice della ammissibilit� 
di censure plurime, una subordinata all'altra (sentenza n. 188 
del 1995) -sottende il valore fondamentale della effettivit� e della pienezza 
del controllo demandato alla Corte, controllo tanto pi� efficace 
quanto pi� tempestivo. 

In conclusione deve affermarsi in linea di principio che la norma 

contenuta in un atto avente forza di legge vigente al momento in cui 

l'esistenza nell'ordinamento della norma stessa � rilevante ai fini di una 

utile investitura della Corte, ma non pi� in vigore nel momento in cui 


ltASSEGNA AWOCATURA DELLO. STATO

40 

essa rende la sua pronunzia, continua ad essere oggetto dello scrutinio 
alla Corte stessa demandato quando quella medesima norma permanga 
tuttora nell'ordinamento -con riferimento allo stesso spazio temporale 
rilevante per il giudizio -perch� riprodotta, nella sua espressione 
testuale o comunque nella sua identit� precettiva essenziale, da altra 
disposizione successiva, . alla quale dunque dovr� riferirsi la pronunzia. 

Nella specie si ha che la norma, introdotta dalla prima disposizione 
censurata e costituita dalla nuova regola della competenza per 
valore del pretore, individuata al momento della proposizione del giudizio, 
permane inalterata nell'ordinamento (e deve essere applicata dal 
giudice a quo), perch� il comma 2 dell'art. 1 della legge. n. 534 del 1995 
fa salvi gli effetti della disposizione decaduta, quali prodottisi nel periodo 
della sua precaria vigenza. 

Analogamente e per la stessa ragione permane la norma introdotta 
dalla seconda disposizione censurata e costituita dal precetto che impone 
al giudice istruttore in sede e all'esito della prima udienza di com� 
parizione. di fissare la prima udienza di trattazione, concedendo termine 
al convenuto per proporre le eccezioni processuali e di merito che non 
siano rilevabili d'ufficio ed astenendosi dal compiere atti istruttori. 

Il fatto che entrambe le disposizioni siano state reiterate prima nel 
decreto-legge n. 347 del 1995 e poi nel decreto-legge n. 432 del 1995, 
convertito in legge n. 534 del 1995, non muta la direzione del � trasferimento 
� della questione di costituzionalit�, direzione che � univocamente 
orientata dalle disposizioni originariamente censurate in quanto queste 
sono state utilizzate per dare corpo e contenuto alle disposizioni di salvezza 
recate dalla legge di conversione; sono quindi queste ultime che 
conservano nell'ordinamento (con riferimento ratione temporis ai rapporti 
sorti nella vigenza del decreto-legge decaduto) quelle stesse norme 
espresse dalle disposizioni censurate attraverso una tecnica sotto il 
profilo effettuale non del tutto dissimile da quella della conversione in 
legge, per la quale questa Corte ha gi� affermato il trasferimento della 
questione originariamente sollevata in riferimento alle disposizioni del 
decreto-legge (sentenze nn. 1033 e 742 del 1988; n. 70 del 1987). 

Le questioni di costituzionalit� proposte nei confronti degli artt. 2 
e 4 del decreto-legge n. 238 del 1995 vanno quindi esaminate nel merito 
in riferimento alla disposizione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 534 
del 1995 che ne fa salvi gli effetti. (omissis) 



St!ZIONE SECONDA 

. -. 

GIURI$PR�I>:&:NZA. COMt.JNlTARlA.... 
E INTERNAZIONALE� 


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, Plenum, 9 noveni� 

bre 1995, nella causa C-479/93 � Pres. Rodrigctez Iglesias� Rel. Gulmann � 

Avv. Gen, -�.. Cosma$� ��. � � Dofuancik di� � proriuriCia �.�pregiudiziale proposta 

.dal Pretore Cii Vicenza netlicahsa inn.anzi ad esso pel'idertte Frah�ovich 

c. Rep. ita:lfana; Interv.: Gcfoerifo ita:lia:i:�o (aw. Stato Fiumara e Del 
Gaizo), tedesco (ag. Roder e Kloke) ed elieniCo (ag. Georgakopoulos), 
Consig1io delle C.E. (ag.. Maganza e K.yriakqpoulou) e Commissione 
ciene �� c.:E. (ag. ou~sefri���e Jhste �Ruiz). � 
.��.�.�.<�.�....� �....�. .' �.� �.�.�.. : �:�.��.�. �< 

comurilt�. ��Euroi>ee.�.~olltica. so�i~e -Tutela dei lavoratorl hl caso di 
� ~olvenza del datore di Ia:voro ~ D~ttiva 80/987/CEE -Ambito di 
������ applicarlone �,;; Validit�:. �.. � �-� 
(Direttiva del Consigli() 20 �ttobr~ 1980, n. 80/987/CEEi decreto legislativo 27 geniiaio

1992, n. 80). � 

La direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente 
il ravvicinamerito delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela 
dei. lavora(orisubordinati :fti caso di insolvenza de( r,J,atore di lavoro, 
deve. essere interpretatg.. nel senso .�he si applica a tutti i lavoratori 
subordinati, ad eccetione delle categorie figuranti nel suo allegato, i 
cui datori di lavoro possono, secondo ii� diritto nazionale loro applicabile, 
�ssere assoggettati a pr9cediment{ riguardanti f1, loro patrimonio 
volti a soddisfare collettiva)nente i creditori. Dall'esame �della citata 
direttiva, nei limiti in cui essa tutela solo i lavoratori subordinati .dipendenti 
da datori di lavoro assoggettati a procedimenti riguardant� il loro 
patr�mdfiio volti a soddisfare collettivamente f creditori, non sono 
emersi elementi tali da infi�ia,re )a sua validit� alla luce del principio 
di paritii di .trattamento (1) �.� 

(1) La sentenza, citata in motivazione, 2 febbraio 1989, nella causa 22/87, 
con la quale la Corte ha accertato l'inadempimento dell'Italia all'obbligo di 
attuare compiutamente la direttiva 80/987/CBB, � pubbli�ata in questa Rassegna, 
1989, I, 84 con nota di FIUMARA, Sulla tutela dei lavoratoti subordinati 
in caso di insolvenza del datore di lavoro. ti seguita la sentenza 19 novembre 
1991, nelle cause riunite C6/90 e C-9/90, �1a c.d. sentenza Francovich 1, 
ibidem, 1991, I, 448, che ha statuito la responsabilit� dello Stato membro per i 
danni derivanti ai singoli dalla mancata attuaiione della suddetta direttiva. ~ 
quindi intervenuto il d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, che ha dato attllazione alla 

42 RASSEGl\!A AVVOCATURA DELLO STATO 

1. -Con ordinanza 16 dicembre 1993; pervenuta alla Corte il 24 
dicembre 1993, il. Pretore di Vicenza. ha sol\ev~to, a no.rma dell'art. 177 
del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione 
e sulla validit� dell'art. 2 della direttiva del>Consiglio 20 ottobre 1980, 
80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza 
del datore di lavoro (G.U. L 283, pag. 23; in prosieguo: la � direttiva
�). 
2. -Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia 
tra il. signor Francovich e la Repubblica italiana in ordine ad una 
domanda di risarcimento proposta contro lo. Stato a seguito della tardiva 
attuazione della direttiva. 
3. -Secondo l'art. 11, n. l, di tale direttiva, gli Stati membri erano 
tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per cpnformarsi alla direttiva entro un ter:
qtine c}J.e scadeva il 23 ottobre 1983. Poich� la Repubblica italiana non 
ha osservato tale obbligo, la Corte ha accertato il !?UO inadempimento 
con sentenza 2 febbraio 1989, causa 22/87, Commissione/Italia (Racc. 
pag. 143). 
direttiva, assicurando in particolare il pagamento,. entro certi limiti, da parte 
del Fondo di garanzia gi� costituito dalla legge 297/82, dei crediti di lavoro 
inerente determinati periodi a ridosso della constatazione di insolvenza del 
datore di lavoro e dettando altres� norme transitorie che prevedono un indennizzo 
di analoga portata per le situazioni maturatesi nel periodo di mancata 
attuazione: e in proposito, prima la Corte costituzionale, con le sentenze 
16 giugno 1993, n. 285, e 31 dicembre 1993, n. 512, e poi la Corte di Cassazione, 
con sentenza se:z:. lav. 19 luglio 1995, n. 7832, in questa Rassegna, 1995, I, 203; 
con nota di SCLAFANI, Brevi note in tema di mancata attuazione della direttiva 
CEE sulla tutela dei lavoratori in caso di, insolvenza del datore di lavoro, hanno 
ritenuto che � l'INPS e non lo Stato italiano il soggetto obbligato al pagamento 
della suddetta indennit�. 

Il signor Francovich, che pur aveva sollecitato il complesso procedimento 
che aveva portato all'auspicata tutela dei diritti dei lavoratori, si � per� visto 
respingere -ironia della sorte -la sua richiesta di indennizzo, in quanto 
il suo datore di lavoro, pur manifestamente insolvente, non era soggetto a 
procedimenti riguardanti il .proprio patrimonio volti a soddisfare collettivamente 
i creditori (fallimento o altre analoghe procedure concorsuali). La Corte 
di giustizia, adita in via pregiudiziale dallo stesso Pretore di Vicenza nell'ambito 
dello stesso procedimento che aveva provocato la sentenza Francovich I, non 
ha potuto far altro che escludere l'applicabilit� della direttiva, ritenendo, 
altres�, questa non inficiata dal denunciato vizio di disparit� di trattamento. 

Quanto all'efficacia temporale della tutela accordata dalla direttiva, cfr. 
la sentenza della Corte di giustizia 3 dicembre 1992, nelle cause riunite C-140, 
141, 278 e 279/91, in. questa Rassegna, 1992, I 435. I 

! 

I 

I 

I 

I 
I 

��11��r�111r111��J1���Jm���z�I 
I 
I 


....:. .� �.-:��:::�..� .. 

�~ie:8�>Ai<:��'*�Ai\f:~l.1~0�.. �$\l:pUo�.�-ia,tti\1ta-.Jl!yQi;'tiva�.� �~_�.<ijpe~4ente�di...�u.'iJnp~a 
<U:::o/l�~Jl.Z~.:~ "'1V.AAdo��ri~Yt.lto--�a t~~ titolQ-:sol9-accontt SPQ.l'a.�ki -sul 
pr()i;>rio _stipendio,, il signor _:F.ra!lcovi�h -�lit;:i proposto un fi,�9r:~ �liilJMl!li 
alla Pre~~il circondadale di Viceril!la. Quest'ultima ha condannato l'im����
�=��=-~=:,';dij;


.� ": . :~):(:~:::::::::;:::.::.. :~'.}'.:::;:-;::::: . . :�:�:�,� ::;::::~:::::::::~~::::�:��� :��� .� ......�.;:_:;:_.;:-. ::-:.::::�.�.:\::":'.::::'.<< :::-:::::::::::�:::=:::�:�:=::: ;'.: 

.�.� �.�.��.��-:�:����-::-�.�.�

. 

~-,l~~f�tf~~~~~~; 


!z;:�-�-�~::~~�h~!~~j�~:!~�t~:17~~i~1:a�fi:rii-��;~:~:~~i*:i!~~l~~!~~~; 

e sul diritto a risarci:rnento de.i danni subiti peF quitflfo tigtli:tr&�: fo 
4jspf.)sfafolJ,i .�l.ell;:i d�tettiNa: p.r�ve --di efficacia �ditettru-In .r.isposta-�.a tali 
q.estiow, ~.Gs:>t:te; nella sua sententa19 ~ovem~ 19911 cause.�rittnite 
C-9/~{) .-e CQ/9Q, ..Erancoyiph; ��e ~.oajfacl, e�-a. (Racc; �� pag. 1-5357)!ha dichia~ 
fatO:: .Ch~ le>d�SJ?,QsiztonJ �ella direttiva le quali� d�fi-nisc�n"Q i diritti.�-dei 
l~wr1;_1;tori=:�devonQ ~a.se.re��= lnterpretate.\nel senso ch'er:in primo:< luogo; . gli 
interessat� non possono far v�l~e:cti:ili= diritti: nti con:fxonti'-delfo Stato 
dinanzi ai giudici nazionali in mancanza di provvedimenti di attuazione 
a�l()ttati entro i termini e che, in secondo luogo, lo Stato membro � 
tenut� a .risarcire i danni derivanti ai singoli dalla fufuic�ta; afi:tiail�rie 
della dire~tiva. 

�--8/�'-...J =IF 27 gefulafo -1992;-il �governo ifalianO ha�-adottato n---decreto 
legMatiV'-0 it ' =so di=� atttfazibne delta :dif�H:i-ftf (�-61� n'. 36 � clef 13��-feb' 

oraii:f''1992)>�-�--�----=�.-_._._.---�-�����.:-..:.: --��;:.: .. �� ------��-----(�-�� ---.=-:
�~�:.-:=�� .� .. �.�.::-.��-: ��::�;.:..�:�.:,�.::;.� :'..: :-::� .�� .. 

9. -Risulta dall'ordinanza di rinvio che tale decreto legislativo,:per 
il passato, ha limitato la possibilit� di benefic�are del�_ risarcimento dei 
danni derivanti' dalla tardiv~ atfil�zforie' d'elhi''difettlva>hell'ofdinamento 
gjuddicoitaliano ai lavoratori sul:>.oxcll:n;:iti:-i c.L�latorLdi lavoro .fossero 
ass.oggettati __ a proce(iimenti .volti_ al.-i>o4disf.i;i.cimentq.. _collettivo dei--loto 
c;reditori; Invece; per il f.tqrn,. esso ba� garantito .;a;i-Javoratori .�su'\lprdi� 
nati di tutti l �l,ato:d di lavoro insolventi,. assoggettati..<). meno a proce. 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

dimenti per il soddisfacimento collettivo dei creditori, la retribuzione 
per il �1avoro da essi prestato durante gli ultimi tre mesi del loro rapporto 
di lavoro. � 

10. -Il giudice nazionale osserva inoltre che; nell'ordinamento giuridico 
italiano; esistono parecchie categorie di datori di lavoro escluse 
dai procedimenti per il soddisfacimento collettivo dei creditori. Orbene, 
il signor Francovich ha appunto lavorato per un datore di lavoro escluso 
da un procedimento del genere ma il cui stato di insolvenza � manifesto 
e risulta, tra l'altro, dal carattere infruttuoso delle procedure esecutive 
individuali intraprese a suo carico. 
11. ....,. Alla luce di quanto sopra, il Pretore di Vicenza esprime dubbi 
sull'interpretazione data all'art. 2 della direttiva da parte della Repubblica 
italiana. Esso ha pertanto sottoposto alla Corte le seguenti questioni 
pregiudiziali: 
1) L'art. 2 della direttiva 80/987/CEE deve interpretarsi nel senso 
che i lavoratori presi in considerazione e tutelati dalla direttiva sono 
solo ed esclusivamente quelli che dipendono da datori di lavro che, 
secondo gli ordinamenti nazionali di appartenenza, sono assoggettabili 
a procedimenti riguardanti il loro patrimonio volti a soddisfare collettivamente 
i creditori? 

2) In caso di risposta positiva al quesito di cui al precedente 
punto 1) -e cio� nel caso in cui la direttiva tuteli solamente i lavoratori 
dipendenti da datori di lavoro assoggettati a procedimenti riguardanti 
il loro patrimonio volti a soddisfare collettivamente i creditori -, 
deve ritenersi la validit� dell'art. 2 della direttiva alla luce del principio 
di uguaglianza e non discriminazione?�. 

Sulla prima questione. 

12. -Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice a quo 
chiede se la direttiva debba essere interpretata nel senso che si applica 
esclusivamente ai lavoratori subordinati i cui datori di lavoro possono, 
secondo il diritto nazionale loro applicabile, essere assoggettati a procedimenti 
riguardanti il loro patrimonio volti a soddisfare collettivamente 
i creditori. 
13. -Ai sensi dei primi tre ' considerando ' della direttiva, 
� ( ���) sono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati 
in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare per garantire 
loro il pagamento dei diritti non pagati tenendo conto della necessit� 
di un equilibrato sviluppo economico e sociale nella Comunit��; 


45. 
(.,.) tl'a gli Stati. � meml:nrt sussistono diffe~nze per . qu�nto riguar� 
<la .l'entit� ��slella,prote.zione.dei lavo:ra:tofi.subordinati �in.�questo. set. 
to).'.'e (,,"") oc;:con:'.~ teIJdere alla rl4.zione <U. t~ll differenze che possono 
l'lpercuot~rsi> di:n~ttamente suL fur:rafonaro.ent<>. . del� mercato� . �omune �; 

.�� .��.� � < . �.(;.,) si deve quindi incoraggiare il ravvfoinamento nel pr�gresso 
d�lle legislazfuni In m�terla; ai sensi dell'artlc�fo � 117 del � Tuattat() �i�. 

bri�-�l~�.~.. �b~~E~t~K~1iri:~~i~~~~i.�~��.1i~vi=~:���.::.i!:!irn~:

asslc.ripp a! .� Javoratori s.ljordin�ti il pagai;i;ient(l gei lor() diritti non 

~!~i!e~�~~~~~9d~~0~~~~~9:isffu~~ :rf!ata~~\i!a�~0~:t!;f!!~:~ 

15;;_ La sezione I dell� direttiva, che comprende gli artt. 1 e 2, 
riguarda l'ambito di applicazione d� tale direttiva ri�rich� taluile defi


~iotti~ . :.}�� 
� �'16::;..1fo fbrza�'d:elsuo��art. �t,�1:t;�.1;���ta (;;.) dir�ttiva sf�applica ai 
diHttfdef favorafofi stibordiriat:l deriV�.nH' da'contratti di lavoro o da 
rapporti dt lavoro.ed���eSisteritf riei� confronti dei dat()ri di l�voro che si 
trovarlo fu sfato di iri.so!Veriza af:Sensi dellrart/2, paragrafo 1 �. secondo 
quesPhlti.ma>disposizidn�/� rin datofcfdI���1avofo��5i ��considera in'stato di 
m:J<>1-V�nza! �. ; �����. � 

.� ��� � a) qt1!;\ll40 .� .. stat~ c.W(:ls.ta .. l'avertura di un pro�eqimento � previsto 
dall~ disposizioni leg�sl~ti~e� regolamentari �~ a~mlnistrative dello Stato 
membro interessato; die'riguarda il patrimonio del datore di lavoro ed 
� volto a �� sod:tlisfare ����collettivamente�� i�.� creditori � di .� quest~Ultimo e che 
permette d� prendere in consideraziOne :i<'diritti di cui alUarticolo 1, 
paragrafo h . . . 

e 

~:~~1e:~~~a:,di..lte w.pomionl I�


-o ha �9nstatato la cbiusura definitiva deU'impr~a, o dello stabilime.to 
del datore <;li Javoro1 e 1'i1l$.ftiicienza dell'attivo disponibile 
per giustific~~ l'apert.ufa d~ procedi~~�. 

. . 11:�~� Nefai'si.lkcifafa sel:ltenza� Fifilttfrvfoh� e:aoriifati e a., �punto 14, 
la Corte ha dichiarato che per stabilire se un soggetto possa essere cons.
iderato. benefic:iario della � direttiva,�. il giudice deve verificare, in primo 
luqg9,. se l'intere$sa.;to abbia lo status di lavorl:c\tore subordinato in forza 
det�liritto nazionale e $e non sia (:lscluso, a no:rma dell'art. 1, n. 2, e del 
St1o .� a1legat()i dall'ambito di applie{lZion~ della direttiva, poi, in $econdo 
lu9g9, se ci si trovi in una delle .ipotesi di stato di insolvenza di etti 
all'art. 2 della direttiva. 


46 l!As!iEGNA �. AWOCATURA � Dh'U.� 'STATC� 

18. -�Orbene, d�l tenore di quest'ultima norma risulta che, perch� 
un datore di lavoro sia consdderato in stato di insolven'Za � necessario, 
innanzi tutto, che le disposizioni legislative, regolamentari' e amministrative 
dello Stato membro interessato prevedano un procedimento che 
riguardi il patrimonio del datore di lavoro e che sia volto a soddisfare 
collettivamente i suoi creditori, in secondo luogo, che sia consentita, 
nell'ambito di tale procedimento, la presa in considerazione dei .iritti 
dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti 
di lavoro, in terzo luogo, che l'apertura del procedimento sia stata chiesta 
e, in quarto luogo, che l'autorit� competente in forza delle citat� 
disposizioni nazionali abbia deciso l'apertura del procedimento ovvero 
constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stablllmento del 
datore ~i lavoro, nonch� l'insufficienza dell'attivo disponibile per gius.
tifi�are l'apertura del procedimento. . 
19. -:B pertanto chiaro che il legislatore comunitario ha espressa" 
mente limitato l'ambito di applicazione della direttiva in maniera tale 
eh.e i diritti istituiti -da quest'ultima non poss~no essere fatti valere dai I lavoratori subordinati vincolati da un contratto o. da. un rapporto di ~ 
lavoro. nei confronti di un_ datore di lavoro che, secondo le disposizioni , 
y:igenti nello Statq membro .interessato, non pu� essere assoggettato ad 
I ' 

una procedura volta al soddisfacimento collettivo dei creditori. .Un 

I datore di lavoro del genere, infatti, non pu� trovarsi in� � stato di insoltenza 
� nel senso 'specifico che tale espressione presenta nella direttiva. 

20. ......: L'interpretazione letterale dell'art; 2 della direttiva, pur potendo 
avere come conseguenza che la tutela predisposta dalla direttiva 
I 

�l'ifferis�a da uno Stato membro all'altro a causa dei diversi regimi nazio,. 

t'.

nali di soddisfacimento collettivo dei creditori, non pu� essere .iessa jn 

~ 

discussione da argomenti tratti dall'obiettivo enunciato nel suo primo 
'~onsiderando '. Infatti, se, �da un lato, H legislatore ha consider~to in 
maniera generale che fossero necessarie disposizioni per tutelare i 
lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore' di lavoro, dall'altro 
esso ha limitato l'obiettivo concreto della sua azione �d una� riduzione 
delle differenze esistenti tra gli Stati membri quanto alla tutela dei lavoratori 
subordinati in questo ambito. Tale interpretazione letterale � pertantp 
conforme .;;tl. caratt,ere parziale dell'armonizzazione perseguita dalla 
direttiva_. � 

21. -Pertanto, la prima questione va risolta dichiarando che la 
direttiva deve essere interpretata �nel senso che si applica a� tutti i lavoratori 
subordinati, ad eccezione delle categorie figuranti nel suo allegato, 
i cui datori di lavoro possono, secondo 'il diritto nazionale loro applicabile, 
; essere -assoggettati a procedimenti riguardanti il -loro patrimonio 
volti a soddisfare collettivamente i creditori. 
� 

'. --.. I~ 

I 


PARTE I, SEZ,�Il/Gltntts. lCOMUNI.tARIA'.lfl':INTERNAZIONALE 

Sulla sMonda� questione. 

22. -Con la seconda questione, H giudice . nazionale cniede se la 
direttiva, nei limiti in cui essa tutela solo i lavoratori subordinati vincolati 
a datori' di lavoro assoggettati a procedimenti riguardanti il loro 
p�trimonio volti a soddisfare collettivamente i debitorii sia valida alla 
luce del principio di parit� dftratta:mento. 
. 23. ~.. In via .preliminare, occorre ricordare che, . s~condo un<), giurisprudenza, 
gostante, il ,principio di parit� di trattamento ~sige che 
!litlJazioni an1:1:loghe non siano tr~ttate �ILmodo differente salvo che un 
differente .tratt~u:;nento .�non a:isulti obiettivamente giustificato (v. sen~ 
tenza .13 dicembre 1994, causa� C-30P/93, SMW Winzersekt, Racc, pag. I-5555, 
punto 30). 

24; ..,,. Va parimenti .rilevato che la direttiva. �� stata adottata sulla 
basa clell 'art.:100 del;Trattato�. CEE e c.he essa ha 10c scopo di pi;omuovere 
il. ravvicinamento. delle legislazioni nazionali I;l:el prog):'.eSso, �. ai sensi lieh 
Part. 117 dello stesso Trattato. 

'~ ~... �:�/. �' �'.. / ~-�"�: . , . .. 

25: -Orbene, nell'ambito de�'esercizi~ dei poteri attribuiti alle istituzioni 
comunitarie dall'art. 100 del Trattato, oc�orre .� riconoscer� a tali 
istituzioni un margine di valutazione, in particolare per quanto riguarda 
la possibilit� di procedere ad un'armonizzazione solo per tappe, tenuto 
cqnfo delle� particofarlt�. della �ni.ateri� oggetto del coordinamento e del 
fatto che l'iiitrodtizione di siffatte norme�. di arm�riizzazione � generalmente 
tria di ostacoli ,presupponendo Infatti l'elaborazione, da parte 
delle comp�tenti istituzioni comunitarie, sulla base di norme nazionali 
�fsp�rate e complesse, di regole comuni conformi agli obiettivi sanciti 
ifa( Trattato e capaci di �ttenere l'acc�rdo unanime dei membri del 
Consiglio (v. sentenze 29 febbraio 1984, causa 37/83, Rewe-Zentrale, Racc. 
pag~ 1229, e 18 aprile .1991, causa C-63/89, Assurances du Cr�dit/Consiglio 
e Commissione; Racc. p�g. I-1799). 
�26, ..;..:;;. Dalla proposta �di direttiva presentata dalla Commissione al 
Consiglio il 13 aprile 1978 (G.U. 1978, C-135, pag. 2) risulta che, prima 
dell'adozione della direttiva, esistevano gi� in diversi Stati membri organismi 
destinati a garantire i diritti dei lavoratori in caso di insolvenza 
del datore di lavoro, con regimi per� molt� diversi, mentre invece tali 
organismi mancavano in iln c;erto numero di Stati membri. 

,, 

27. -Tenuto conto di tale situazione, l'estensione a tutti gli Stati 
membri dell'obbligo di istituire organismi destinati a garantire i diritti 
d�i' lavoratori in caso di insolv�nza del datore di lavoro, quale definita 
all'art 2, n. 1, d�lla � d�rettiva, costituisce sicuramente un progresso sulla 

48 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

via del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano 
d'opera in tutta la Comunit� come pure in quella dell'armonizzazione 
graduale delle legislazioni nella materia. 

28. -Alla luce di quanto sopra e considerate le difficolt� di elaborare 
una nozione di insolvenza in grado di applicarsi in maniera univoca 
nei vari Stati membri malgrado le notevoli differenze che esistono tra i 
loro rispettivi sistemi, � giocoforza constatare che, nell'ambito della 
tutela accordata dalla direttiva ai lavoratori subordinati, la � differenziazione 
dei lavoratori subordinati a seconda che il loro datore di lavoro 
sia sottoposto o meno ad un procedimento volto a soddisfare collettivamente 
i creditori discende da una nozione di insolvenza basata su un 
criterio di per s� obiettivo e trae la sua giustificazione dalle dette difficolt� 
di armonizzazione. 
29. -Pertanto, occorre risolvere la seconda questione nel senso che 
dall'esame della direttiva, nei limiti in cui essa tutela i lavoratori subordinati 
dipendenti da datori di lavoro assoggettati a procedimenti riguardanti 
il loro patrimonio volti a soddisfare collettivamente i creditori, non 
sono emersi elementi tali da inficiare la sua validit� alla luce del principio 
di parit� di trattamento. 
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, Plenum, 30 novembre 
1995, nella causa C-55/94 -Pres. Rodriguez Iglesias -Rel. Edward � 
Avv. Gen. L�ger -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Consiglio nazionale forense italiano nella causa dinanzi ad esso 
pendente Gebhard c. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori 
di Milano. Interv.: Governi ellenico (ag. Skondalou), spagnolo 
(ag. Navarra Gonzrues e avv. Bravo-Ferrer Delgado), francese (ag. 
Martinet), del Regno Unito (ag. Braviner) e italiano �(avv. Stato 
Ferri) e Commissione della C.E. (ag. Jonczy e Traversa). 

Comunit� Europee � Libera prestazione dei servizi � Avvocati � Possibilit� 
di aprire uno studio. 
(Trattato C.E., artt. 52 e 59). 

Il carattere temporaneo della prestazione di servizi previsto dall'art. 
60, terzo comma, del Trattato CE, si deve valutare tenendo conto 
della durata, della frequenza, della periodicit� e della continuit� della 
prestazione stessa. Il prestatore di servizi, ai sensi del Trattato, pu� 
dotarsi, nello Stato membro ospitante, dell'infrastruttura necessaria per 
il compimentio della sua prestazi�one. -Un cittadino di uno Stato membro 
che, in maniera stabile e continua, esercita un'attivit� professionale 

I 

I 

I 

I 

I

I 

I 

I 


49 

in uit altro St�t� membro in CU�i. da .un domicilw prof essi�nale, offre i 
propri serviti; tra l'altro/ ai' �ittadini di questa/ Stato~ � soggetto alte 
dispom�oni del capo .. relativo al �diritto di stabilmzento e non a quelle 
del capo relativo ai servizi; ~.�La possibilittL, per utfb�ttadinodi uno siato 
mernbfo1 di etffitditare il diritto i:/$ stab�limettfOj e le OOndiz.i'Ofti deli!�Set� 
cizi(). di questo dir�tto,. devono� essere �valutate in funzione delle attivit� 
.�he>egli intef1de. esercitare nel territorio dello Stato membro.� ospitante. 
�� �lldfch� l'accesso a uJ:cittMt� specifi�a non�� � �fottdpbsto ad �atbu.na disciplina 
nello Stata� ospiiant~/�t cittadino dtqualsiasi �attfti: Stato mem'bro 
ha �ifdir�tto di .. stabilirsi n~l territ�rib �def p'rimp Stato �e di�. esd�itafvi 
tale 4ttivit�. �DiversamiHitef�'riilorche l'aacess6 cii�� utzN.t.ttiviiii..specif�ea, oil 
suo esercizi�, �� s�bord�rfdto, titlto ��.Stato #iernbrd. dspitante, ���ti .. deterrn�~ 
nate condizioni, il cittadino diurt �ltfo Stato membro che intenda esef� 
citare .tale attivit� .�deve, .. di .regola, soddisfarle. .I . provvedimenti nazio


~1~t~i~~~!~i~~,~~t~~~~jt~ ~~'J;~tg7::d:kfd~:~~:tt::~JA/t;;~n~~~:; 


devono applicarsi in modo non discrimin�tdri�;' ' ess'ere �gliili:tfiCatt da 
motivi ivzperiosi d/ �interesse .pubblico, esser.e. idon# ~.. garantire il .. con


~~t~W~,~~1LfZ~~i1~1 


�� J, -Con ordinanza 16: dicembre ,J993; pervenuta in cancelleria 1'8 
febbraio 1994, .iL Consiglio Nazionale Forense ha sottoposto a questa 
Corte>�. ai�sensi dell'art; �.171 delTrattato CE, due� �questioni:� pregiudiziali 
relative all'interpretazione delta direttiva Q.el Consigli� 22 marzo 1977; 
77/249/CEE, intesa a facilitare l'eserdzfo effettivo d�lla libera �prestazione 
di servizi da parte degli avvocati. ((;.R L 78, pag. 17). 

2 . ..-� Tali questioni sorio sfate sollevate riell'ambitO di t1n procedimento 
disciplinare ap�rfo dili Corisiglfo dell;Orctfue degli Avvocat� e Procuratori 
di Milano (in prosieguo: �il Consiglio dell'Ordine di Milano�) 
nei confronti del i;ignor Gebh~rd, aj quaj.e � add,el>itato di e.ssere. ven~to 
(1) La prima direttiva � emanata dal�� Consiglio 'con .riferimento alla professione 
forense, 77/249/CEE, . riguarda la prestazione: df'. servizi. da parte degli 
avvocati: essa tende a�.� facilitarne l'esercizio effettivo1 �.. imponendo. �di riconoscere 
come avvocati in tutti gli Stati membri coloro che sono abilitati ad esercitare 
le proprie attivit� professionali .con. la denominazione che la stessa di� 
rettiva elenca. In Italia la direttiva� � stata attuata con la legge 9 febbraio 1982 
n. 31. Si riferiscono alla prestazione dei servi:i:i nel campo forense le sentenze 
5 



50 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della legge 9 febbraio 
1982, n. 31, relativa alla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati 
cittadini degli Stati membri delle Comunit� europee (GURI del 
12 febbraio 1982, n. 42), esercitando in Italia un'attivit� professionale a 
carattere permanente in uno studio da lui creato, ed utilizzando il titolo 
di � avvocato �. 

3. -Risulta dagli atti e dalle informazioni fornite in risposta ai 
quesiti scritti della Corte che il signor Gebhard, cittadino tedesco, � 
a.bilitato ad esercitare la professione di � Rechtsanwalt � in Gen:J1.ania 
dal 3 agosto 1977. Egli � iscritto al foro di Stoccarda, dove � �libero collaboratore
� in uno studio legale (� Biirogemeinschaft �), senza essere 
per� titolare di un proprio studio nel detto Stato. 
4. -Il signor Gebhard risiede in Italia, dove vive con la moglie, 
cit~adjna italiana, e i fre figli, dal marzo 1978, e dove tutti i suoi redditj 
sono assoggettati ad imposta. 
5. -il signor Gebhard ha esercitato un'attivit� professionale in 
Italia dal 1� marzo 1978, inizialmente con un rapporto di libera collaborazione 
�in uno studio legale associato di Milano, e in seguito, dal 
1� gennaio 1980 fino all'inizio del 1989, come associato nello stesso 
studio. Nessuna contestazione gli � mai stata mossa in relazione alle 
attivit� esercitate nell'ambito di questo st�dio. 
6. -Il 30 luglio 1989, il signor Gebhard ha aperto un proprio 
studio a Milano, .nel quale collaborano con lui avvocati e procuratori 
italiani. Il signor Gebhard ha affermato, rispondendo ad un quesito 
scritto postogli dalla Corti;!, di aver affidato loro sporadicamente delle 
~ion.i legali relatiV'e a clienti italiani in Italia. 
7. -Il signor Gebhard dichiara di esercitare in Italia un'attivit� 
~ssenzialmente stragiudi,ziale di assistenza e rappresentanza di clienti 
di lingua tedesca (attivit� che costituisce iL 65% del suo fatturato) e 
della Corte di. giustizia 25 febbraio 1988, 'nella causa 427/85, COMMISSIONE c. 
GERMANIA, in Racc., 1988 pag. 1165, e 10 luglio 1991, nella causa 284/89, CoMMIS� 
SIONE c. FRANCIA, in Racc. 1991, pag. 3613. 

La direttiva 89/48/CEB .refativa <i ad un sistema generale di riconoscimento 
dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano promozioni professionali 
di una durata minima di tre anni � chiarisce che essa si applica al professio� 
nista �stabile�, cio� a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda 
esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione regolamentata 
in uno Stato membro ospitante; T�le direttiva �. stata attuata in Italia 
con il d.lgs. 27 gennaio 1992: n� 115.; 



---;1:r�� ~ 


52 I

.RA$SBGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

di servizi faccia uso del proprio titolo professionale espresso nella lingua 

o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione 
dell'organizzazione professionale cui appartiene o dell'organo giurisdizionale 
dinanzi al quale � ammesso a patrocinare ai sensi della normativa 
di tale Stato (art. 3). 
14. -Questa direttiva opera una distinzione tra Je attivit� relative 
alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle 
autorit� pubbliche, da un lato, e tutte le altre attivit� dall'altro. 
' 

15. -Per l'esercizio delle attivit� di rappresentanza e difesa, l'avvoci,
i.to rispetta le regole professionali dello Stato membro ospitante, 
fatti salvi gli obblighi cui � soggetto nello Stato membro di provenienza 
(art. 4, n. 2). Per l'esercizio di tutte le altre attivit�, l'avvocato resta 
sottoposto alle condizioni e alle regole professionali dello Stato membro 
di: provenienza, fatto salvo. il rispetto delle norme, qualunque sia la 
ltiro fonte, che disciplinano .la professione nello Stato membro ospitante, 
in particolare di quelle riguardanti l'incompatibilit�� fra l'esercizio delle 
attivit� di avvocato e quello di altre attivit� in detto Stato, il segreto 
professionale, il carattere riservato dei rapporti tra colleghi, il divieto 
per uno stesso avvocato di assistere parti che abbiano interessi contrapposti 
e la pubblicit� (art. 4, n. 4). 
16. -L'art. 4, n. 1, della direttiva 77/249 dispone che �le attivit� 
relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi 
alle autorit� pubbliche sono esercitate in ogni Stato membro ospitante 
alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato, 
ad esclusione di ogni condizione di residenza o d'iscrizione ad un'organizzazione 
professionale nello stesso Stato �. 
17. -La direttiva 77/249 � stata attuata in Italia con legge n. 31/82, 
il cui art. 2 recita: � [I cittadini degli Stati membri delle Comunit� 
europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare l'attivit� 
di avvocato] sono ammess[i] all'esercizio delle attivit� professionali 
dell'avvocato, in sede giudiziale e . stragiudiziale, con carattere di 
temporaneit� e secondo le modalit� stabilite dal presente titolo. 
Per l'esercizio delle attivit� professionali di cui al comma precedente, 
non � consentito stabilire nel territbrio della Repubblica uno studio n� 
una sede principale o secondaria �. 

18. -Ci� considerato, il Consiglio Nazionale Forense ha sospeso il 
giudizio e ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale: 
a) Sul fatto se l'art. 2 della legge n. 31 del 9 febbraio 1982, sulla 
libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati 

i�

1:: 

I 
I
~: 
i 

l 

i 


I 


-!I

i 


53 

membri delle Com:i.u:��t�� europee� (di attuazione della direttiva CEE 22 
marza 1917)/secondo fa quale disposizione non � conseritit� � stabilire 
nel tertitOtio delfa Repubblica ono studio n� una sede priilcip�le '.o secorid�ri~ 
�; sfa compatibile cori la disciplina stabilita. nella citata direttiva, 
atteso che in questa non vi � cenno del fatto che la facolt� di 
�prfre tiri.� studid potrebbe �~sere interpretata come sintomo de1rfutendimento 
del profe~si()i:l�sta di eserditat'e attivit� fu forma non: temporanea 
n� occasionale, bens� con carattere di continuit�; 

. . � 1') sin crfre:ri da seguire per v~lutare il carattere di temporaneit�. 
fu J;"elazio:rie ali~. costania� e� alla ripetitivit� delle. prestazioni .. da. pade 
dell'awoyatO��� ~�ie. oped ��nei. regime cu�� cui. alla� menzionata direttiva�. 

�.� 19~ ."""'"'. Co11siderati i termini delle questioni pregiudiziali, si. deve 
Hcord~e che; secondo.� 1a costante giurisprudenza della Corte, questa 
.no1:i ..� c0mpetente.....a.... deci4e:re sulla. coi:npatibilit� di.. un. provvedimento 
~~f�)nate �()n il. c:U:ritto �<)oowiita:rfo. ~ssa . � tuttavia competente a forajr�
�. ai. giudi�e .. nazio~ai~ .. tuttj gli .eiem~nti �iD.teqJret~tivi.. attinenti. al 
<liftttQ .comtiiii�ario .. che possano consentirgli. di �Valutare ..qm:sta COJ:npatlbl}
it� per dirimer� Ia coritr()versia pe:r la qua.le .�� �stato� adito (v., fu 

paJ:ticolare, sentenza U agosto 199S, causa C-63/94~ Belgapoll),, Racc. 
pag. l-0000, punto 7). 

20.. '."'"" Si cieve osservare, fu primo luogo, che la situazione di un cittadine> 
coinu.nltario eh~ si.sposta in un . altro Stato membro per svolgervi 
un'attivit� eco!loi:nica Pl:l� :rientrare ]lel capo del Trattato relativo .alla 
�bera circolaiione dei lavoratori st1hordin:ati, o . fu quello relativo al 
diritto di stabilimento, o in quello relativo ai servizi, capi che si e~cludono 
reciprocamente. 

21. -Il capo relativo ai lavoratori subordinati llOn � pertinente nel 
caso di specie; esso. pu�. pertanto venire immediatamente. es�luso dall'esame 
delle�. questioni proposte, che riguardano essenzialmente le no;
lioni di � stabilimento � e di � prestazione di servizi �. 

22. -Si dev� rilevare inoltre che le. cJjsposiZioni del capo relativo 
ai servizi hanno carattere subordfuato rispetto a quelle del capo relativo 
al diritto di stabilimento, in quanto, in primo luogo, i termini dell'art. 
59, primo comma, presuppongono che il prestatore. e il destinatario 
!lei servizio in questione siano � stabiliti � in due Stati membri differenti 
e, in secondo luogo, l'art. 60, primo comma, precisa che le disposizioni 
relative ai servizi trovano applicazione solo se non si applicano 
quelle relative al diritto di stabilimento. � .quindi necessario esaminare 
l'ambito di applicazione della nozione di � stabilimento �. 

54 RASj;EGI#, ,AVVOCATURA DELLO STATO 

23. -Il diritto di stabilimento; previsto dagli artt. 52-58 del Trattato, 
� riconosciuto sia alle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 58, sia 
alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della 
Comunit�. Esso comporta, fatte salve le eccezioni e le condizioni previste, 
l'accesso, nel territorio di un altro Stato membro, a tutte le 
attivit� autonome e al loro. esercizio, nonch� la costituzione e la gestione 
di imprese e la creazione di agenzie, succursali o filiali. 
24. -Ne consegue che una persona pu� essere stabilita, ai sensi 
del Trattato, in pi� di uno Stato membro; ci� pu� avvenire, in particolare 
nel �caso delle societ�, mediante l'apertura di agenzie, succursali 
o filiali (art.' 52) e, come ha affermato la Corte nel caso dei liberi professionisti, 
mediante la creazione di un secondo domicilio professionale 
(v. sentenza 12 lugli� 1984, causa 107/83, Klopp, Racc. pag. 2971, punto 19). 
25. ....: La ndzione di stabilimento ai sensi del Trattato � quindi molto 
ampia e implica la possibilit�, per�'un cittadino comunitario, di partecipare, 
in maniera stabile e tontinuativa, alla vita economica di uno 
IJ

Stato membro diverso dal proprio Stato di �origine e di trarne vantaggio, 
favorendo cos� l'interpenetrazione economica e sociale nell'ambito 
della Comunit� nel settore delle attivit� indipendenti (v., in 'questo senso, 
sentenza 21 giugno 1974, causa 2/74, Reyners, Racc: pag. 631, p�llto 21). 

1 

26. -Diversamente, n�l caso in cui un prestatore di servfai si sposti 
in un altro Stato membro, l� disposizioni� del �capo relativo ai servizi, 
I

e, in particolare, l'art. 60, terio comma, del trattato, prevedono che n 
prestatore vi eserciti la propria attivit� in vi� temporanea. 

I 

27. -Come ha osservato l'avvocato generale, il �carattere temporaneo i 
delle attivit� considerate dev'essere valutato non soltanto in rapporto i 
alla durata della prestazion�, ma anche tenendo conto della frequenza, 
I

periodicit� o contintiit� di questa. Il carattere temporaneo della prestazione 
nori. esclude la possibilit� per il prestatore di servizi, ai sensi del 
Trattato, di dotarsi n�llo Stato membro ospitante di una determinata 
infrastruttura (ivi compreso un ufficio o uno studio), se questa infrastruttura 
� necessaria al �ompimento della prestazione di cui trattasi. 

28. -Tale situazione � tuttavia differente da 'quella del signor 
Gebhard, eittadino di uno Stato membro che esercita in maniera stabile 
e continuativa un'attivit� professionale in un altro Stato membro da 
un domicilio professionale in cui offre i suoi servizi, tra l'altro; ai cittadini 
di quest'ultimo. Stato membro. Questa persona rientra nelle disposizioni 
del capo relativo al, diritto di stabilimento, non in quello relativo 
ai servizi. 

PARm I, SBz:�u; GlUlffS. 'COMVNlTARIA" B'lNTBRNAZIONALB 

> -29. -Il Consiglio dell'O;rdine di Milano ha sostenuto che un soggetto 
quale il signor Gebhard pu� considerarsi; ai sensi del Trattato, 
come'-�~ stabilito � in uno .�Stato membro, in� questo caso l'Italia, � solo se 
fa parte deU'ordjne profe11sion-ale di. questo Stat9. o, ahneno;. svolge la 
propria attiyit� in colla"l:>P:ra~io11e () in assQciazio11e con soggetti cl;te. vi 
appartex:igo110. 

.'~ 30. :{ dt~stb argomento hon pu� essere ac�oito'. 

31. -Le disposizioni relative al diritto di stabilimento riguardano 
l'ac�eSso alle attivit� autdnoll1e e al loro �setciz�<:> (v., in particolare, sentefua 
Reyners, citata/punti <46 e 47)'. Ora, l'appartenenza a un ordine 
professionale l:'iei.ltra rief requisiti attinenti rul'acces$0 itlle attivit� e al 
loro esereizio, e rion pu� quindi essere considerata elemento costitutivo 
dello stabilimento stesso. 
. ~2~ '.""'.". ;Ne co11s.egue che Ja PossJl>ilit�: per un cittadin<> di uno Stato 
membro di esercitare .il sup . diritto di.� stabilimento e le conP.izioni dell'esercizio 
di qu�sto diritto de~ono. essere . valutate in funzione delle 

attiyit� .. che egli.. intenae ~sercitare .� p.el territorio f{ello Stato membro 
9s)?ita:p.te. 

. 33. �:__ Af sensi. delrart. 52, secondo comma, la libert� di stabilimento 
�. �s~r�it~ta alle. condizioni d�finite� "dalla legislazione del paese di sta6frim�l1toIiei 
cortfronti ciei propri cftt�dini. � .� �� 

(.': .�~,: " �. . ' ., . . . .�. . 

34, ;.;..:. Nell'ipotesi in citi le attivit� specifiche consider�te non siano 
soggette ad alcuna disciplina rtello Stafo ospitante, di modo che un Cittadino 
di questo Stato non debba possedere alcun requisito speciale 
per esercitarle, il cittadino di un qualsiasi altro Stato membro ha il 
ciititi:� di stabilirsi riel territorio del primo Statd e di esercitarvi le 
stesse attivit�. 

35. '---Ti.#tavia,l'access� acl alcune. attivit� autonome e il loro esergizi~. 
p�SSd�lo essere Stibordinati al rispetto �if determinate disposizioni 
l~gisia:ti~e, regolamentari �e anirii�iiistr�tive, g�ustificate �� d~l pubblico interesse, 
come le norme in tema di organizzazione',� d� qualificazione, di 
de�ntol�gia, di controllo e direspC>nsabilit� (v,senteriia 28 aprile 1977, 
c�usa 71/76, Thieffry, Racc. pag~ 765, punto <t2). Tali di:sposizioni possono 
prevedere, in particolare, che l'esercizio di un'attivit� specifica 
sia riservato, a seconda dei casi, ai soggetti titolari di urr diploma, certificato 
o altro titolo; �i soggetti appartenenti a un ordine professionale 
o a �quelli sottoposti a una determinata disciplina o a un determinato 
controllo. Esse possono del pari prescdvere le condizioni per l'uso dei 
titoli professionali, come quello di � avvocato �: 
-



S6 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

36. -Allorch� l'accesso a un'attivit� specifica, o l'esercizio di queiIsta, 
� subordinato, nello Stato membro ospitante, a tali condizioni, il 
cittadino di un altro Stato membro che intenda esercitare tale attivit� 
deve, di regola, soddisfarle. Per questo motivo l'art. 57 prevede che il I 
Consiglio adotti direttive, quali la citata direttiva 89/48, intese, da un ~ 
lato, al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli 
e, dall'altro, al coordinamento delle disposizioni nazionali relative all'accesso 
alle attivit� autonome e all'esercizio di queste. 

37. -Dalla giuri,sprudenza della Corte risulta tuttavia che i provvedimenti 
nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle 
libert� fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro 
condizioni: essi devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere 
giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico, essere idonei a 
garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre 
quanto necessario per il raggiungimento di questo (v. sentenza 31 marzo 
1993, causa C-19/92, Kraus, Racc. pag. 1-1663, punto 32). 
38. -Del pari, gli Stati membri non possono, nell'applicazione delle 
loro disposizioni nazionali, prescindere dalle cognizioni e dalle qualifiche 
i

0 

gi� acquisite dall'interessato in un altro Stato membro (v. sentenza ili 
7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou, Racc. pag. 1-2357, punto 15). 

! 
I Di conseguenza, essi hanno l'obbligo di tenere conto dell'equivalenza dei 
diplomi (v. sentenza Thieffry, citata, punti 19 e 27), e, se del caso, procedere 
ad un raffronto tra le cognizioni e le qualifiche richieste dalle 
proprie norme nazionali e quelle dell'interessato (v. sentenza Vlassopoulou, 
citata, punto 16). 

39. -Considerato quanto precede, le questioni sollevate dal Consiglio 
Nazionale Forense vanno risolte dichiarando che: 
-il carattere temporaneo della prestazione di servizi, previsto 
dall'art. 60, terzo comma, del Trattato CE, si deve valutare tenendo 
conto della durata, della frequenza, della periodicit� e della continuit� 
della prestazione stessa; 

-il prestatore di servizi, ai sensi del Trattato, pu� dotarsi, nello 
Stato membro ospitante, dell'infrastruttura necessaria per il compimento 
della sua prestazione. 

-un cittadino di uno Stato membro che, in maniera stabile e continua, 
esercita un'attivit� professionale in un altro Stato membro in 
cui, da un domicilio professionale, offre i propri servizi, tra l'altro, ai 
cittadini di questo Stato, � soggetto alle disposizioni del capo relativo 
al diritto di stabilimento e non a quelle del capo relativo ai servizi; 



PA;RTE I, SEZ; II; GIURXS. COMUNITARIA� B IN'IBRNAZIONALB 

� � �����;;...;.,la/possibilit�; peit un cittadino di uno Stato� membro, dLesercitare 
l� diritto di stabilimento e le.� condizioni �dell'esercizio.� di questo diritto 
devono� essere valutate in funzione delle-attivit� che. egli intende esercitare 
riel territorio dello Stato membro.� ospitante;, � 

..--�� 4--�� allbtch��l'acc-�sso a oo'attivit�. specifica notf� sottoposto ad alcuna 
diSciplina nelkK Sta'.tQ� ospitante; il tlittadino>di qualsiasi. �altro Stato 
lrl($li>l:'o b�� il diritt�:.di stabilirsi h�l territorio' del primo Stato .e. di �ser-


���-citat'\li: tale atti-Vita' Diversamente, allorch�.l'accesso a�.w:i/attivit�� specifi� 
�&;� o U��suo esereizfo/ � subordinato,� nello� Stato membro ospitante, a 
det�:nn:inate cohdizi9ni,�U; cittadino di ooaltro�Stato membro� che intenda 
es\;lrcitar� talle att,iv�t�>deve; di .regola,.soddisfarle; 
�. �~ ttittavia; ��i provvedimenti nazionali�� che posso�101 cistacolare o scoraggiare 
r�sercizio delle libert� fQDdamentali garantite dal Trattato devono 
soddfSfare quattro eondiZioni: �� essi devono applicarsi in modo non 
discntninatorio, .essef� � giustiffoati da motiviJmperiO!ii di interesse pubblico, 
essere idoneia garantire il conseguimento dello scopo perseguito 
e .non andare oltre quanto necessariO per il raggiungimento di questo; 
���� / ~del�paritgli Stati membri��hanno��l'obbligo�di tenere conto delHequivaJ.
enza dei diplomi e,. se del caso(procedere ad� un raffronto tra le 
cogri.iz�iOni� le. qualifiche richieste dalle ptQprie norme nazionali e quelle 
dell'interessato. 

CORTE DI GIUSTlZIAt>BLLE COMUNIT� EUROPEE~ Plenum, 14 dicembre 
1995, nella causa C-387/93 -Pres. Rodriguez Iglesias � Rel. Puis.
��� �. �>O�liet -� Avv. G�n; Elmer � Domanda di ptonuncia pregiudiZiale proposta 
dal Pretore di G�nova nel pr��edimento penale c. G.D. Ban.. 
cheto~ Interv.: Governi spagnolo (ag. Navarro Gonzales), francese (ag. 
� �de Salins) e italiano (avv. Stato Btaguglia) e Commissione delle e.E. 


(ag.. Ttav&sa); 

Comunit� Europee � Monopolio italiano dei tabacchi lavorati -Sistema 
di distribuzione � Compatibilit� con il diritto comunitario � 
.<rfi::11~~11to c.:e., ~~t'.)O. 31,. 86e 90;Je~e10 d\�emQro;1 1975, _n.-724). 

Com'uriit� EUi'ope~ " Tabacchi -lavorati�. Imposta di consumo -Evasione � 
Contrabbando ~� -� Smwoni.� -Co1.11patlbifft� con. U diritt6 comunitario. 
('trattato e.E., art. 30; d.PJl. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 25, 282,. 295, 296, 301 e 341).

. . . .. . . .

~ 

L'art. 37 del .Trattato CEE.non � pertinente rispetto a una normativa 
nazionale che, come quella italiana, riserva la vendita al dettaglio dei 
tabacchi lavorati a rivenditori autorizzati dalla pubblioa amministrazione, 
allorch� quttsta non interviene nelle scelte di rifornimento dei dettaglianti. 
Una normativa .nazionale oome quella italiana, che riserva la vendita al 


RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO

58 

dettaglio dei tabacchi lavorati di qualsiasi provenienza a rivenditori autorizzati, 
ma non ostacola in tal modo l'accesso al mercato nazionale del 
prodotti provenienti da altri Stati membri o non intralcia tale accesso 
pi� ai quanto intralci l'accesso dei prodotti nazionali alla rete di distribuzione, 
non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 30 del Trattato 
CEE. Gli artt. 5, 90 e 86 del Trattato CEE non ostano a che una normativa 
nazionale, come quella italiana, riiservi la vendita al dettaglio dei tabacchi 
lavorati� a rivenditori autorizzati dalla pubblica amministrazione (1). 

L'art. 30 del Trattato CEE non osta a che una legislazione nazionale, 
come quella italiana, punisca come delitto di contrabbando la detenzione 
illegaZe, da parte di un consumatore, di tabacchi lavorati provenienti da 
altri Stati membri e per i quali non sia stata pagata l'imposta di consumo 
conforme al ,diriitto comunitario, quando la vendita al dettaglio di 
t'ali prodotti, e dei prodotti nazionali dello stesso tipo, � riservata a rivenditori 
autorizzati dalla pubblica amministmzione (2). 

1. -Con ordinanza 30 luglio 1993, pervenuta. in cancelleria 1'11 agosto 
successivo, la Pretura circondariale di Genova ha sottoposto a questa 
Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali 
relative all'interpretazione degli artt. 5, 30, 37, 85, 861 90, 92 e 95 del Trattato 
CEE. 
2. -Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento 
penale intrapreso dalle autorit� italiane contro il signor Banchero 
per detenzione illegale di tabacchi lavorati di origine. estera. 
3, -Dagli atti di causa risulta che con l'entrata. in vigore della legge 
lO dicembre 1975, n. 724, recante disposizioni sull'importazione e la commercializzazione 
dei tabacchi lavorati . e modificazione alle norme sul. contrabb~
ndo di tabacchi esteri, che ha modificato l'art. 341 del � Te~to unico 
delle disposizioni legislative in materia doganale >>, adottato . con decreto 
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ai fatti di contrab


(1-2) Sul monopolio italiano dei tabacchi cfr. le sentenze della Corte, citate 
in motivazione, 3� febbraio 1976, nella causa 59/75, MANGHERA, in questa Rassegna, 
1976, I, 199, con nota di BRAGUGLIA, L'art. 37 del Trattato CEE ed il monopolio 
italiano dei tabacchi, relativa al riordinamento d.ei monopoli nazionali 
a carattere commerciale, e 7 giugno 1983, nella causa 78/82, COMMISSIONE c. 
ITALIA, ibidem, 1983, I, 476, �che ha riconosciuto la compatibilit� con il Trattato 
CEE della fissazione di margini commerciali fissi per la vendita al minuto 
(l'aggio ai rivenditori) sotto il profilo della� non discriminazione nei 'confronti 
dei prodotti "importati e del rispetto del principio. della libera circ�lazione delle 
merci. Cfr. anche le sentenze 5 giugno 1984, :p.ella causa 280/83, COMMIS.SIONE c. 
ITALIA, sulla mancata attuazione della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 
ri. 79/32, in t.ema di imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari sul consumo 
dei tabacchi inanifatturati; 16 giugno 1987, nella causa 118/85, COMMIS~ 


PARTE I, SEZ~ /li> GlURIS."<lOMUNITARIA: �B �INTERNAZIONALE 

band� aventi.per : oggetto tabac.Chi di provenieqza es.tera. si applicano 
esclusivamente le disposizioni penali della normativa dog�nal�:.italiana 
preyi~te tlal detto decreto~ 

: 4"�..._ Ai�sensi dell'art. 25, S��ondQc �o:tnm�1 dello stesso decreto, il detentOre 
idi merci estere soggette a.: d�tio doganale M deve� dimostrare �la� prO.. 
venienza legittima. Qualora rifiuti di .farlo o D.6n sia in grado di fornire 
tale dim,os~r8;Zione,. o .... q.~d() le p~ove adottatl:l .. siano< iiiattendibili, � 
ritenuto responsabile d� co.traQban�!Q, salvo che iisulti �h.e egli si trova 

...iri possesso della merce . . �... . . . . .-��.� .�. �-.� �.�.._ .. ". . .� . . . in conseguenza .di. ::>: :~ . . .� . .�.�.. � . . . .� .� altro .� . reato . ..... �. .. dii. � -~ui ...�. commesso . 

. �. :_.{: 

5. -L'art. 282, letti f); del citat� decreto n. 43 })unisce .fon la multa 
no:n :rQino;re di due e.non maggiqre di dieci volte Ldiritti cli confine dpvuti 
c~illil-que cietenga merci est�re �.� quando ricorrono .ie..�.cb:�costanze previste 
cia1 s�condo.�coinma dell'art. 25 per n delitto cii contrabbando. i:.a:i,:t. 301 
del decreto n. 43 dispone altres� che, in caso di contrabbando, sia sempre 
disposta la confisca dell'oggetto del reato. Infine, gli artt. 295 e 296 del 
4~reto prnvedpn() pene .deti:mtive i;ri cas9 di circostanze aggravanti (da 
tf� a c,inque ,armi} () Cltrecidiva (fino a u.�l ari,iio). 
6; ....;.;. Dall'ordinanza di rinvio ��isulta che al signor B�.nchero � stata 
verbaifazata la detenzione dipacchetti di sigarette pari a 2,320 kg di 
t'abaccqlavorato provenienti�� da altri Stati� membl!i; �privi del contrassegno 
dl Stato� atte$ta:rite J!avvenuto paga:tnelitd dei� diritti doganali e dei quali 
non h� potuto dirliosttate fa legittima provenienza. L'ordinanza precisa 
inoltt� che il sign6r B�nchero � imputato per il man.cato pagamento della 

si;<)NJLc; ITALIA, che ha evidenziato la: nat.Ura, ~ � impr.esa pubblica� dell'Ammi� 
~traziope italiana dei mo11opoli di Stato,.�ai.~ensi e per gli effetti d.ella diret� 
tiva della Comn�iSsiorie 25 giugno�� 1980; n. 723, s�lla trasparenza delle relazioni 
finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche; 28 aprile 1993, 
nella causa C-306/91, COMMISSIONE c. ITALIA, dove � stato ritenuto sostanzialmente 
non in contrasto con la normativa comunitaria (salvo un particolare 
prontamente poi corretto� . .con intervento normativo) il. sistema italiano di fisSazi@
e ciel prez~o dei taba,�chi)avor:ati; e 22 giugno 1993, nella causa C-222/91, 
rHn.~ J\101ws, jn qw~sta Ram~gna, 1993, l. 198, sulle avvertenze di carattere 
sanifarfo nell'etichettatura .�dei� prodotti��. del tabacco. 

'' Sugli aiuti alla produrloiie del tabacco e alle 'relative misure di� stabiliz� 
zazione/ cfr. le 'sentenze deila Corte 11 luglio 1991, nella �ausa C.368/89, CR1SPOL'.
fONl1 in questa Rassegna; 1991, !;; 238, e-S �ttobre 1994, nelle cause riunite C-133, 
~00 e 362/93, CRISPOiTONI, ibidem,. 1995,.. l,. 56, con nota di FIUMARA, Misure di stabilizzazi�ne 
nel sedare del tabacco:.� i quantitativi massimi garantiti. 

Delle altre sentenze citate �ti motivazione sono pubblicate in questa Rassegna 
le sentenze 24 novembre 1993, nelle cause riunite C-267 e 268/91, KEcK e 
MITHOUARD, e 15 dicembre 1993, nella causa C-292/92, HtiNERMUND, ivi, 1994, I, 
57, con le conclusioni dell'Avvocato gerierale .della Corte, e la sentenza 11 nov�mbr� 
1981, nell� c�us� 203/80,� CASATI, ivi 1981, I, 676, con not� di CONTI, Libera 
C�rcot�zi�ne d� C�pitali � disciplina� valutaria. . 



60 

RASSEGNA� AVVOCATURA DBU.0 STATO 

sovrimposta cli confine, di importo pari all'imposta cli consumo sui prodotti 
nazionali. 

7. -Il signor Banchero � stato anche imputato del reato di evasione 
dell'IVA, ma dall'ordina.ma cli rinvio risulta che � stato prosciolto. Egli 
rimane imputato del reato cli contrabbando di cui agli artt. 282, lett. f), 
e 341 del decreto n. 43 del Presidente della Repubblica. 
8. -Dinanzi al giudice nazionale il signor Banchero ha contestato la 
compatibilit� con il diritto comunitario del monopolio italiano dei tabacchi 
lavorati e di talune disposizioni nazionali applicabili all'importazione 
da altri Stati membni di tabacchi lavorati. (omissis) 
H. -Pertanto, il Pretore di Genova, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, 
ha nuovamente adito la Corte sottoponendole le seguenti questioni pregiudiziali: 
Prima-questione. 

Se le disposiZioni cli cui agli artt. 5, 30, 37, 85, 86, 90, 92 e 95 del 
Trattato che istituisce fa Comunit� economica europea, tutti coordinati 
tra di loro, siano compatibili con la natura e le caratteristiche normative 
di un monopolio nazionale quale � quello risultante, anche nella sua 
pratica attuazione, dalla legislazione in vigore nello Stato italiano per il 
settore dei tabacchi, in particolare per quanto riguarda i profili della 
esclusiva di produzione, di commercializzazione, vendita e distribuzione 
in generale, esclusiva attribuita al monopolio nazionale con un meccanismo 
gi� di per s� idoneo a creare discriminazioni ai sensi dell'art. 37 
del Trattato, a consentire scelte preferenziali configurabili come � misure 
di effetto equivalente � ai sensi dell'art. 30 del Trattato, a consentire 
l'abuso di posizione dominante in contrasto con gli artt. 86 e 90 del 
Trattato. 

Pi� precisamente: 
Se l'art. 30 del Trattato CEE sia compatibile con una normativa nazionale 
che riserva la distribuzione al dettaglio dei tabacchi lavorati esteri 
ad un'impresa detentrice cli un monopolio cli vendita di tali prodotti, in 
modo che l'unico circuito cli commercializzazione dei tabacchi lavorati 
esteri stessi risulta costituito dai soli rivenditori abilitati da detto monopolio; 
e se, in caso cli ravvisata incompatibilit�, la normativa nazionale 
costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa 
all'importazione contraria all'art. 30 del Trattato CEE. 

Seconda questione. 

Se l'art. 30 del Trattato CEE, alla luce dell'interpretazione data dalla 
Corte cli giustizia, sia compatibile con una legislazione nazionale che 



61 

p'Ufli$ca.�J'�vasi<;>ne dell'itnpt:>~ta di�.�.consumo:sui ��tabacchi manifatturati 
provementLda altri� Stat~:membri;;� in qualunque .quantit� essi. siano�; con 
una s.aniione ~essivaris~tto alla�gravit� delrinftaiione stessa1:in�quanto 
prevede ib .og:ni. caso, aneb.�: nelr.ipotesi: di ii:Wnim,i quantitativi di �tabacchi1sempre, 
siad'a:PPJieizio:Q;C di .tftm samion~:p�nale siada. confisct1 della 
mer~e.>�ri ca&� di.���mvvi$�ta ��in�,9ti1Patibilit�f.:s~:)ti;\1~: normativa�� nazlonale 
costi,taj.s~ tm� IJ:llsuta �dl��eff(;littb equhtalente: ae:u umrestriZ�o~:quantitathra 
ail'i:rll.portazione contraria all'art. jQ. del .Ttatt�to,�: .����� ... 

�}'~\: '. V:� 
..:..�: <���:� ."/:..:.:-�:::� : .�.. . .. �r . ��...,.


sl~ ::~=~:�~~~~=:~~~i~i�~:i:~~;~;~~~~:j~1~~f:.~;~~:! 

a~.>9-etmgI~o. <lei�.� taha��m:JaxpratL~c:boe 4i pr:9Ye.J:1�il~ll.dag~~. 11,~.-i... Stati 
n:j~!?.ri a4: .n'itttP~~~� Sf,et~ntrii:;e dJ �. im �� m,onopplj.9 di .� ;ve,ndita .. di tali 
p;q4<lJtlv~9.Jl~ ,lagqpy~. l~i.J;i;ipJ:J~s.ij,. ~tess~: pqp _tj:a;Jn:c gr~519 9i � sqddisfare 
l!i!'. q.xh~p,da..che Pf~:s~xj~ikll.. m~rcat�.~ q..~l p:i:;q@tt� �lcquin(ij)~ riserva 
y~na"-.��~ᥥ�J:�lar�,�.. .n~.Ji,W;i~~~9m~ �P�lll~�.J.i~~~ .9i:r�oIAAiR~e..�.4.eUe�.me;rci.�comu� 
rili~fi~:��~i~ alit~S.i>clt pQ$~Q~:dQ~aaje 4~~.ripr~a. d�ll mq:g.opolio �. 
<omf$:si�> .�::: : . . .�.-�._,. -: :: ::.:.:=:=:=::.�:~::�:=:::=:�:=, ::.< .:-;:-::.� :=<-:.. 

to~Ji6ᥥco~a~~.s~~~=t~~l:~~~t~:adf~~~g~11n~~;�pJ~!0j~ �~~eG:!~::io1:� 

pregiudtzfalf� �osfdtcdWriUllii�fi'fut�rpi!�ta2:Mh~'d�'g1l i.\rtt� s,� 30, 37, 86 

;ri~a~~a~:at~:;;~ ~f~~6\~=l~o~:~W~L�&td!f*~6~11::se~~:r~:n~:11~ 

l!fP~lfl~~ df).a . f PWP:~ql:>iji)� �ce>11. le Sll:lt~.~ c\i13P.()~~~i()pi d�ll .. 'J:'r~ttato di 
~sis~~ia qj disFribuziRA~ �l1e ri13erva li!: YflPc:litia aj. d,ettaglio dei tabacchi 
a rivendite autorizzate dalla pubblica ammin�strazionec{prima e terza 
questione). Egli si ch,i,ede altres� se l'art. 30 del Tratt�to �osti "ai1�applicazione 
di norme repressive emanate nell'ambito. di un tale sistema (secon
� q.estione) .. � � �. � 

ᥥᥥ� .23~ >��... ne! rJif~.�.ti.� ~a~cicolo non �()ptjeit~ �~n 9gll� caso el�menti suffi. 

dentefuente precisi pe,i;: qppsentire un 1l#le e~~J.e degli altri aspetti della 
n9rn1a.v~1u1~fo.ale �~ 9it~~#qrie; �gijj~>q.ell~}igqard~t� la. produzione, 
l'in:lporta.ZioI1e �oppl:.-e it cphf~i9tj~~#to j:tei prode>tti considerati. 

. ... . ....... ���.�.�� :� �.�.�:.;.�..::::-:� ����� .. ... . . . ... . . .. . . . . . . 


24. -Occorre �nZitutto risolvere la prima; e la terza.questione. 
Sulla prima questione. 

25. ..,,.. Il giudice nazionale duhita della legittimit�, alla luce degli 
artt. 30 e 37 del Trattato, di :un sistema di>distribuzione dei tabacchi lavorati 
quale. qU,ello discipUnato dalla normativa H.aliana. 
Sull'art,..37 del. Trattato. 



RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATa

62 

26. -L'art. 37, n. l, secondo comma, che riguarda specificamente i 
monopoli nazionali a carattere commerciale, .presuppone, come risulta 
dalla sua lettera, una situazione in cui le autorit� nazionali siano in grado 
di controllare o di dirigere gli .scambi tra gli Stati membri o di influire 
su di essi in misura rilevante, mediante un organo istituito a tale scopo o 
un monopolio delegato,: (sentenze 4 maggio 1988, causa 30/87, Bodson, 
Racc. pag. 2479, punto 13, e 27 aprile 1994, causa C-393/92, Almelo e a., 
Racc. pag. I-1477, punto 29). 
27. -Infatti, come la Corte ha affermato in speci~ nelle sentenze 
3 febbraio 1976, causa 59/75, Manghera e a. (Racc. pag. 91), 13 marzo 1979, 
causa 91/78, Hansen (R:acc. pag. 935), e 7 giugno 1983, causa 78/82, Commissione/
Italia (Racc. pag. 1955), l'art. 37 del Trattato non impone l'abolizione 
assoluta dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale, 
ma dispone .i.I loro riordino in modo da escludere qualsiasi discriminazione 
fra i cittadini -degli Stati membri per quanto riguarda le con~ 
dizioni relative all'appr�vvigion�mento e allo smercio. Tanto dal testo 
dell'art.-37, quanto daila sua collocazione nel sistema del Trattato, si 
desume ch'esso m�r� a garantire -l'osservanza del principio fondamentale 
della libera circolazione delle merci in tutto il mercato comune, in particolare 
mediante l'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure 
d'effetto equivalente negli scambi fra gli Statimembri, ed a mantenere 
in tal modo normali condi~ioni di con�orrenza fr;:t le economie dei vari 
Stati membri_ qualora, nell'uno o nell'altro di detti Stati, un determinato 
prodotto sia soggetto ad un monopolio nazionale di carattere commerciale. 
28. .::..... �Occorre anzitutto ricordare che le questioni del giudice nazionale 
riguardano solo incidentalmente la produzione e l'importazione in 
Italfa. dei tabacchi. 
29. -Inoltre; �l'art. 37 non � pertinente rispetto alle disposizioni 
nazionali che non riguardano l'esercizio del diritto di esclusiva da parte 
di un monop_olio pubblico, bens� concernono, in generale, la produzione 
ed il commercio di beni indipendentemente dal fatto che essi rientrino 
nel monopolio di cui trattasi (sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, 
Rewe-Zentral, detta � Cassis de Dijon �, Racc. pag. 649, punto 7). Per 
quanto riguarda un sistema di distribuzione -come quello oggetto delle 
questioni pregiudiziali, ei� potrebbe non valere solo s_e risultasse che le 
disposizioni di cui trattasi consentono alle autorit� nazionali di intervenire 
nelle scelte di approvvigionamento dei dettaglianti._ 
30. -A tale proposito va rilevato che la normativa italiana riserva 
l'esclusiva della vend�ta al dettaglio dei tabacchi lavorati a privati titolari 
di concessione o autorizzazion� dell'Amministrazione autonoma dei mono� 
poli di Stato (in prosieguo: l'� AAMS �). Su questo punto,-dagli atti di 

PARTE I, SEZ. II;.Glt1RIS ..COMUNITARIA E .INT$NAZIONALE 

causa non risulta che detta normativa consenta al:le autor.it� nazionali di 
intervenire attr�verso I'AAMS nella gestione. delle tabaccherie in modo da 
controllare o influenzare le scelte di rifornimento compiute dai dettaglianti, 
n� per assicurare uno Sbocco ai tabacchi prodotti dal monopolio 
(v., per un caso opposto, sentenza 13 dicembre 1990, causa C-347/88, 
Commissione/Grecia, Racc. pag, 1-4747, punti 43 e 44), n� per favorire o 
scoraggiate determinati flussi d'importazione provenienti da altri Stati 
membri; Rispondendo a. un< quesito. posto dalla Corte, il governo italiano 
ha peraltro precisato che le scelte di rifornimento sono demandate alla 
libera valutazione dei dettaglianti, in relazione alle richieste del mercato. 

31. -Occorre quindi risolvere la prima parte della prima questione 
nel senso che l'art. 37 del Trattato non � pertinente rispetto a una normativa 
nazionale che, come quella italiana, riserva la vendita al dettaglio 
dei tabacchi lavorati a rivenditori autorizzati dalla pubblica amministrazione; 
allorch� questa non interviene nelle scelte di rifornimento dei 
dettaglianti. 
Sull'art. 3Cl del Trattato. 

32: ...,... A norma dell'art. 30, sono vietate fra gli .Stati membri le restrizioni 
quantitative alJ!importazione nonch� qualsiasi -misura di effetto 
equivalente. 
33. -Secondo �una costante giurisprudenza, ogni normativa commerciale 
che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in 
potenza, gli� scambi intracomunitari .costituisce -una misura d'effetto equivalente 
a restrizioni quantitative (sentenza lLluglio 1974, causa 8/74, 
Dassonville, Racc~ pag. 837, punto 5).. 
34. -Tuttavia, come la ;Corte ha dichiarato nella sentenza 24 novembre 
1993, cause riunite C267 /91 e C-268/91, Keck e Mithouard (Racc. 
pag. 1-6097, punto 16), non pu� costituire ostacolo diretto o indiretto, attuale 
o potenziale, agli scambi commerciali tra gli Stati membri, ai sensi 
della giurisprudenza Dassonville, l'assoggettamento di prodotti provenienti 
da altri Stati membTi a disposizioni n�zional� che limitino o vietino talune 
modalit� �di vendita, semprecih� tali disposizioni valgano nei confronti di 
tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attivit� sul territorio 
nazionale e semprech� incidano iri egual misura, tanto sotto il profilo 
giuridico quanto sotto quello sost�nziale, sullo smercio dei prodotti 
sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. 
35. -Va rilevato che �nel caso di_ specie la normativa controversa possiede 
i .suddetti requisiti i:�. �-quanto riserva ai� rivenditori autorizzati la 
vendita al .. dettaglio dei' tabacchi ... 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO

64 

36. -Essa non riguarda le caratteristiche dei prodotti, ma unicamente 
le modalit� di vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati, poich� 
vieta la vendita di tali tabacchi ai consumatori fuori delle rivendite autorizzate. 
La circostanza . che essa si applichi a determinati prodotti, i tabacchi 
lavorati, e non al commercio al dettaglio . in generale, non pu� 
modificare tale giudizio (v. dn questo senso sentenze 15 dicembre 1993, 
causa C-292/92, Hilnermund e a., Racc. pag. 1-6787, e 29 giugno 1995, causa 
C-391/92, Commissione/Grecia, non ancora pubblicata nella Raccolta). 
37. -Inoltre, l'obbligo incombente a tutti gli operatori di fare distribuire 
i propri prodotti dai dettaglianti autorizzati vale a prescindere 
dall'origine dei prodotti in questione e non incide sulla messa in commercio 
dei prodotti provenienti da altri Stati membri in :misura diversa 
rispetto a quella. dei prodotti nazionali. 
38; _, Il giudice nazionale ritiene che, tenuto conto della distribuzione 
delle tabaccher.ie sul territorio italiano, dei loro orari di apertura 
e delle carenze nel loro funzionamento, come.,l'insufficiente rifornimento 
presso talune �rivendite di marche di sigarette richieste meno frequentemente 
o le occasionali interruzioni del rifornimento in conseguenza di 
scioperi, il sistema delle rivendite autorizzate di tabacchi causi restrizioni 
degli scambi in contrasto con l'art. 30 del Trattato. 

39. -Dagli atti di causa non risulta tuttavia che le autorizzazioni di 
esercizio siano limitate al punto di compromettere un rifornimento soddisfacente 
dLtabacchi nazionali o importati ai consumatori. Rispondendo 
a un quesito posto dalla Corte, il governo italiano ha precisato che la 
normativa de qua tende ad assicurare la distribuzione geografica ottimale 
dei dettaglianti, in particolare alla luce delle esigenze di pianificazione 
territoriale e di prossimit� delle rivendite ai punti di concentrazione 
del'la clientela. 
40. -In ogni caso occorre osservare che le imperfezioni che possono 
incidere sul funzionamento della rete di vendita al dettaglio non 
recano pregiudizio alla vendita dei tabacchi provenienti da altri Stati 
membri pi� che a quella dei tabacchi prodotti sul territorio nazionale. 
41. -La Commissione, richiamandosi alle sentenze 21 marzo 1991, 
causa C-369/88, Delattre (Racc. pag. 1-1487), e causa C-60/89, Monteil e Samanni 
(Racc. pag. 1-1547), sostiene che un sistema di vendita al dettaglio 
dei tabacchi come quello italiano, canalizzando la vendita dei tabacchi, � 
atto a incidere sulle possibilit� di smercio dei prodotti importati e, in 
tali condizioni, pu� costituire una misura di effetto equivalente a una 
restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato. Infatti, l'AAMS 

terrebbe sotto controllo la rete di distribuzi�ne � tale � canalizzazione centralizzata
� sarebbe rafforzata a monte dal monopolio di fatto dell'amministrazio11e 
. sul co~lllert;:ki .all'in~rosso d.i tutti i tabacch.! �l... Italia.. 

� 42/;;.., Tuttavia si <leve rilevate ehe1 come ha ricordato la stessa Com11lissi<
fu~� nelle $,.e �.os~rvazioni s:eritte, il monopolio italiano dei tabacchi 
��stato�. riQ;rgat.~atO: hl ll10d(l che� l'AAMS�� abbanddni�� la gestione�� diretta 
delie rivendite e.aidettaglianti autorizzati sia�.. garantito l'accesso diretto 
ai grossisti. La� Cofuitt�$s.ione �. ha altresk affermato che l .re�fa:rn� ad essa 
pervenuti non contengono alcun riferimento a comportamenti discrimi� 
natori del monopolio. verso i produttori comunitari. Infine, come la Corte 
ha gia i"iievat� riel .punt� 30 della presente s�ntenza, n �.gov�rno � it~l�ano 
ha dichi~Hit6 che��fdetfaglfariti deddon�liheramente i�dforrI�mento delle 
:dveni:lite � in t�iaziorie .�alla �situ�zi�rte � del riiereafo; ta�Commiss�on� � non 
ha contestato tale affermazione. 

43. _..: II f�tt6 cfhe l produttori dr' tabaechi fa~drati degli altri Stati 
==~~�~~:~tff:~;~~t~~&1~;7J!1;~.. ~~\:;P,;!!~=!~~1~~~~11:~~:fia~~; 


tata l�gge 10 dicembre 197S, ri~ �724, ri�tf auilirizza � dtetlete che fa ndr~ 
mativa< itali�11a�Mtabai�le 'Vendite di faoacchl Ia~orati�e pOssa costHuire 
Uria misuta��di effetto equivalente a una restriZi�rie quantitativa��aII'inipOr" 
.twone. ta sce1tif dit�lloper�forl pu� �ri.f�tti essere �dettata da c6ris1d�" 
razioni personali, e segnatamente da �considerazforii dfrlduzione dei' costi 

di distribuzione all'ingrosso dei tabacchi. .�

::'. :"� ��>>�>"��.:.: ���::;.,:".( .:.<:..'.~'::::~ <<::..� ;:"�::�.:: . ..'.'.::�: ::-.:::���:�>�:'.'.���.:��:.�: :�.: .. : 

�.� � 44/J;.. Da futto 'quantd pte�ed���dfsc�Hd� che una normativa na:Zionale 
come quella italiana/che riserva Ia�'\rendita � a:F dettaglfo �dei tabaechFlavtirati 
di��qu:Msiasi�ptovemenia a rivenditori aut�riizati, ma non ostackila 
in tarmodol'accessoat.mercato naziaooUfdei .pr�dotti prc>veni�riti da altri 
St�t� membri o non� intralcia tale accesso pi� di quanto intralci l'accesso 
dei��prod6ttfnazi�halfallarete di disfrib�2i&e,�non rientra �nell'ambito 
di applfoazfone demarh 3-0 del � Trattiito;�� 

45. ;:h. gi~d~�e J1az;i,onale chiede alla Cor~e �se �. gli �artt. 5, .90 e 89 
del '.!Ji:attato o~tlP.P. a una normativa nazionale che riserva la vendita 
al <iettaglio dei.tal:>ac�hi lavorati a rivenditori. autorizzati dalla pubblica 
a:tnministr;il.Zi<?~� Egli si chi.~e in particolare �. se . un sistema di distri� 
buzione cos� organizzato, il cui controllo � affidato a un'impresa detentrice 
di un monopolio di vendita di tali prodotti, non si risolva nel 
creare un abus� di posizione dominante ai sensi dell'art; 86, secondo 
comma; lett 'b); che vieta alle imprese le pratiche consistenti nel limi

66 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

tare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori. 


46. -Effettivamente, tra gli obblighi che gli Stati membri devono 
adempiere lealmente, ai sensi dell'art. 5, figura quello dell'art. 90, n. 1, 
che impone loro di non emanare n� mantenere; nei confronti delle imprese 
pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, 
alcuna misura contraria . alle norme del Trattato, specialmente a 
quelle contemplate dagli artt. 6 del Trattato CE, gi� 7 del Trattato CEE, 
e da 85 a 94 inclusi. 

47. -Va rilevato anzitutto che, diversamente da come pu� far supporre 
il testo della questione posta dal giudice a quo, l'AAMS non dispone 
di diritti esclusivi per la distribuzione di tutti i tabacchi lavorati, 
di qualsiasi provenienza. 
48. -L'art. 1 della citata legge 10 dicembre 1975 n. 724, che ha 
riorganizzato il monopolio italiano dei tabacchi, consente infatti di introdurre 
tabacchi lavorati provenienti dagli altri Stati membri della Comunit�, 
che rappresentano una quota rilevante del mercato, in depositi 
di distribuzione all'ingrosso diversi da quelli dell'AAMS. Tale disposiI


zione autorizza quindi i produttori dei detti tabacchi a istituire propri ?: 
cj.epositi all'ingrosso e a garantire cos� direttamente lo smercio dei propri 

prodotti presso i dettaglianti. 

49. -Inoltre, come la Commissione ha rilevato nelle sue osservaI


zioni scritte, l'attivit� dell'AAMS nella fase della vendita al dettaglio, 
che consiste essenzialmente nell'autorizzare l'apertura di tabaccherie e 
nel controllarne il numero, .. e la ,distribuzione sul territorio italiano, .costituisce 
l'esercizio di una prerogativa della pubblica amministrazione 

Ie non una vera e propria attivit� economica. :�: peraltro pacifico che le 
rivendite di tabacchi dello Stato gestite direttamente dal monopolio sono 
state abolite nel 1983 e non risulta che l'AAMS partecipi all'attivit� 
strettamente commerciale dei dettaglianti (v. punti 30 e 42 supra). 

50. -Certamente, l'effetto combinato dei diritti esclusivi che l'AAMS 
conserva nel campo della produzione e del commercio all'ingrosso dei 
tabacchi nazionali e della prerogativa di pubblica amministrazione di 
cui gode nella fase della vendita al dettaglio, sommato all'attivit� di 
deposito che essa esercita per tutti i tabacchi, pu� porre tale impresa 
in situazione di posizione dominante sul mercato della distribuzione dei j 
tabacchi lavorati. i 
'

f,: 

51. -Tuttavia, occorre ricordare, in ogni caso, che il semplice fatto i 
di creare una posizione dominante attraverso il riconoscimento di un ! 
. I 

.. ! 

i 

~,IJll'IJl.'@BA.P'"'~W-.Mf#'"~~."-~�<'.'']f-fJP,JC'"'�f~-IJj


..!fff.,... ...

~.A"'-:.::"Wf~-:.::..J&"'"'''""B

rum..,,..mtBmmruv~.,,..,,a~~f.b...,.....JflJ~....... vrAW11 .�4W3,%.tm 



diritto esclu$ivo ai .$ensi �dell'art; 90; n. l;��dcl.�Trattato non � di per s� 
incompatibile con l'art. 86. Infatti; uno Stato membro contravviene ai 
divieti posti da queste due disposizioni soio quando l'impresa d� cui 
trattasi � indotta, col mero esercizio dei diritti esclusivi Che le sono 
attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante (v. sentenze 
10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci Convenzionali Pqrto di 
Genova, Racc. pag. I-5889, punto 17, e 5 ottobre 1994, causa C323/93, 
Cenire d'ips�n:d:natjon �.la Crespelle, Racc. pag�.. ~~5077, .. punto 18). 

~2. ........, Orl:>el}e, ,c.ome si � rilevato al p\Jllto 43 del11:1. pi::esente sentenza, 
il fatto che i produttori di tabaccW. lavorati degli altri Stati membri 
abbiano preferito avvalersi dei depositi dell'AAMS invece di istituirne 
di propri� pu� spiegarsi� con� � considerazioni � personali di tal� operatori. 
Esso non pu� portare alla c-Onclusiorre che la normativa italiana; modifiCata 
p:roprio �per consentite �l'apertura del c�mmercio � all'ingrosso ��dei 
tabacchi provenienti da altri .Stati membri della Comunit�, induca l'AAMS 
a incanalare��Ie vendite �ai tabacchi� mamfatturati �e qUindi� a �.sfruttare 
abusivamente� la� �posizione �dominante di �ui �pu�� godere sul fuercato 
della�. distribuzione; 

S3, '.""'"' l~~ltrf:,dagli atti non dsul~a �iw il.sistema di distribuzione 
�l Q.etU:i.gl�o dei tal:>acchi cr~ato dalla d,e~ta.. .normativa, riserv~do . al~ 
l'AAMS H rihi.s�io delle autorizzazio~ per geslire' le rivendite,, conduca 
a una sit�ru;~onej1odva�a:gii interessi. dei co:iiSum.atori aisensi dell'art. 86, 
secondo C.()l)lm~. �Jeh. b), d~l �'trattato, In 9ghi <::aso, tenuto conio. in 
particolare deglf elementi gi� eviderdiati: af punto 39 4ella p:re&ente sen~ 
tenza, non pu� sostenersi �he tale sisteiria non sia m�llifestamente in 
g;r~do dt.soddisfare la domanda� dei consumatori J(v., a contrario, sentenza 
l3 ap:dle 1!1191, causll C41/90, Hofner e Elser, Racc. pag. I-1979., 
punto 3t). 

54: -Pfr c:J:uiiiit� concerpe i dettaglianti, va osservato che questi 
operatori non dispongorio�;~eisorialnient��.��di.� ~IctiI1 diritto esduslvo o 
speciaje qi riv,endi~a nel luogo, dove svolgono la lor9 attivit�. La normativa 
co.ntroversa si lil)lita infatti a disciplinare ~ loro accesso al 
l)lf)r<::at() della ye:qdita al. dett~gliq dei ta:baccrn. Cos� i 4ett.aglia:nti aut0:ri2:
2:at.i sqddisfa.ocong~.ntam,ente i bisogni df)i con~.mat~i iJ:l. l)lateria 
di . tabacchi e< sigaretteI e. ness:una rivendita dispone di un vantaggio 
p~:rt~colare: ~ui ;propri ~oncorrenti. Pertanto esse non possonq essere 
considerate imprese titolari dei diritti di cui all'art. 90, n. 1, del Trattato. 

1.: 

55. -A fortiori, non pu� ritenersi che la norl)lativa italiana istituisca 
un mosaico di monopoli territorialmente limitati a favore dei dettaglianti 
autorizzati, instaurando sul terirtorio nazionale 'tma posizione 
domin�nte ai sensi dell'art 86 del 'Trattato (sul punto v. sentenza 5 ottbbte<
1'994~ Centr�d'ins�mination de la Crespelle, citata, punto 17). 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

56. -Da quanto precede discende che gli artt. 5, 90 e 86 non ostano 
a. una normativa nazionale che, come quella italiana, riserva la vendita 
al dettaglio dei tabacchi lavorati a rivenditori autorizzati dalla pubblica 
amministrazione. 
S~lla s.econda questione. 

57. -Il giudice nazionale chiede poi alla Corte se l'art. 30 del Trattato 
osti a una normativa repressiva come quella ai sensi della quale 
il signor Banchero � perseguito penalmente. 
58. -In via di principio, la legislazione penale e le norme di procedura 
penale restano di competenza degli Stati membri. Tuttavia, da 
una costante giurisprudenza ;risulta che il diritto comunitario pone dei 
limiti per quel che concerne le misure. di controllo ch'esso consente 
agli Stati membri di mantenere in vigore nell'ambito della libera circolazione 
delle merci e delle persone. Le misure a,mministrative o repressive 
non devono esulare dai limiti di quanto � strettamente necessario, 
le modalit� di controllo non devono essere concepite in modo 
da �.�limitare la libert� voluta dal Trattato e non � lecito comminare 
sanzioni talmente sproporzionate rispetto alla gravit� dell'infrazione da 
risolversi in un ostacolo a tale libert� (sentenza 11 novembre 1981, causa 
203/80, Casati, R�cc. pag. 2595, punto 1,7; v. altres� sentenze 3 luglio 
1980, causa 157/79, Pieck, Racc. pag. 2171, punto 19, e 25 febbraio 1988, 
causa 299/86, Drexl, � Racc. pag. 1213, punto 18). 
59. -Nel caso di specie, come fa notare l'avvocato generale nei 
paragrafi 45 e 46 delle sue conclusioni, il signor Banchero in realt� non 
� accusato di importazione illegale di tabacchi lavorati, ma della detenzione 
di tabacchi per i quali non era stata pagata un'imposta di consumo, 
peraltro conforme al diritto comunitario. 
60. -Le sanzioni in cui incorre il signor Banchero non ostacolano 
in alcun modo l'importazione da altri Stati membri di tabacchi lavorati, 
ma mirano solo a dissuadere il consumatore dal rifornirsi di tabacchi 
per i quali non siano state pagate le imposte conformi al diritto comunitario, 
per mezzo di rivenditori non autorizzati, operanti anch'essi in 
violazione delle norme italiane sulla distribuzione dei tabacchi lavorati. 
61. -Di conseguenza, la severit� di tali sanzioni non � sindacabile 
con riguardo al diritto comunitario. 
62. -L'art. 30 del Trattato non osta quindi a che una normativa 
nazionale, come quella italiana, punisca come delitto di contrabbando 
la detenzione illegale, da parte di un consumatore, di tabacchi lavorati 
i 

1f 

~ 

! 

!

! 


PARTB I, SEZ. ll, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

provenienti da altri Stati membri e per i quali non sia stata pagata 
l'imposta. di coilsumo conforme al diritto comunitario, quando la vendita 
al dettaglio � di tali prodotti, e dei� prodotti nazionali� dello stesso 
tipo, � riservata a rivenditori autorizzati dalfa pubbl�ca amministrazione. 
(omissis} 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, Plenum, 5 mar� 
zo 1996, nelle cause riunite C46/93 e C-48/93 -Pres. rel. Rodriguez 
Iglesias _. Avv. Ge:n; Tesauro ~i Domande di pronuncia pregiudiziale 
proposte dtff Bund�sgerichtshof riella causa Btasserie du pecheur 

c. Rep. fed. dF Germania e dalla H�gh Court of Justice nella causa 
The Queen e~ Factorfame. Interv.: Goveri'l!i: te'desco (ag. Roder), del 
Regno Unito (ag. Collins);��danese (ag. Molde),� spagnofo (ag. Navarro 
Gonzales), fr�ncese (ag; Puissochcl)1 irlandese (ag. Btickley) e olandese 
.(ag. Bas) e Con:tmissione deUe CE. (ag~ Timmermaus). 
Comunit� EUt9Pe� � Violazioni del diritto comunitario � lnadempbilento 
riconducil;>Jle.. ~�. legislatore nazionale � RespQ~billt� dello Stato � 
Risarcbilento dalll)i. 
(Trattato C.B,, art. 5). 

Comunit� Em:opee � Vio~oni del diritto comunitario � lnadempbilento 
riconducibile al J~~slato:re nazionale � Responsabilit� dello Stato � 
Presupp()sti e lb�ilti'. � � 
(Trattato C.B., artt. 5 e 215). 

Comunit� }!:u:ropee�� �. Vfolazioni del. diritto comunitario .� lnadempbilento 
riconduclblle al legislatore nazionale � Responsabilit� �dello Stato � 
Vloladone ntamt�sta e grave ;; Condotta dolosa o colposa dell'organo 
statale � Irrilevanza. � � � 

(Trattato� C;E., artt. 5 e 215). 

Comlinit� EW'op�e �� Violazioni �del diritto �comunitario � Inadempbilento 
tjcond�cibile al legislatore nazionale � Risarcbilento danni � Entit�. 
(Trattato C.B., art. 5):. 

Comunit� Europee � �Violazioni del diritto comunitario � Inadempbilento 
riconducibile al legislatore nazionale � Risatcbilento danni � Accert�mento.�
� dell'inf:razione da parte della Corte-di giustizia �.fnilevanza. 
(Trattato C.B., art. 5); 

Il� principio in forza del quale gli Stati membri sono tenuti a risarcire 
i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario 
ad essi imputabili trova applicazione allorch� l'inadempimento contestato 
� riconducibile al legislatore nazionale. 

Nell'ipotesi in cui una violazione del diritto comunitario da parte 
di uno Stato membro sia imputabile al legislatore nazionale che o.peri 


7Q RASSEGNA. AVVOCATURA DELLO STATO 

in un .settore ne.I quale esso disponga di un ampio potere discrezionale 
in ordine alle scelte normative, i singoli lesi hanno diritto al risarcimento 
qualora la norma comunitaria violata sia preordinata ad attribuire 
loro diritti, la violazione sia manifesta e grave e ricorra un nesso 
causale diretto tra tale violazione e il danno subito dai singoli. Con. 
questa riserva, � nell'ambito delle norme del diritto nazionale relative 
alla responsabilit� che lo Stato � tenuto a riparare le conseguenze del 
danno provocato dalla violazione del diritto comunitario. ad esso imputabile, 
fermo restando che le condizioni stabilite dalla normativa naziona{
e applicabile non possono e,ssere meno . favorevoli di quelle che 
riguardano reclami analoghi di natura interna n� tali da rendere praticamente 
impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento. 

Il giudice na.;ionate non pu�, nell'ambito della normativa nazionale 
che esso applica, subordinare il risarcimento del danno all'esistenza di 
una condotta dolosa o colposa dell'organo statale al quale � -imputabile 
l'inadempimento, che si aggiunga alla violazione manifesta e grave del 
diritto comunitario. 

Il risarcimento, a carico degli Stati membri, dei danni da essi causati 
aisingoli in con�eguenza delle violazioni del diritto comunitario deve 
essere adeguato al danno subito. In mancanza di disposizioni comunitarie 
in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno 
Stato membro .�stabilire �i�� criteri che consentono di determinare l'entit� 
del risarcimento, fermo rest�ndo che essi non [Jossono essere meno 
favorevoli di quelli che riguardano reclami o azioni analoghi f andati 
sul diritto interno n� possono in alcun caso essere tali da rendere praticamente 
impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento, Non 
� conform~ al dfritto comunitario una disciplina nazionale che, in via 
generaie, �limiti il danno risarcibile ai soli danni arrecati a determinati 
beni dei singoli specialmente tutelati, escludendo il lucro cessante subito 
dai singoli . . Peraltro, una fo,rma particolare di risarcimento, quale � il 
risarciment~ � esemplare � previsto �dal ci,iritto britannico, deve poter 
essere riconosciuto nell'ambito di reclami o azioni fondati sul diritto 
comunitario, qualora possa esserlo nell'ambito di reclami o. azioni analoghi 
f andati sul diritto interno. 

L'obbligo, a carico degli Stati membri, di risarcire i danni causati 
ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili non 
pu� essere limitato ai soli danni subiti successivamente alla pronuncia 
di una sentenza della Corte che accerti l'inadempimento contestato. 

(omissis) Sulla responsabilit� dello Stato per gli atti e le omissioni 
del legislatore nazionale contrari al diritto comunitario (prima questione 
nei procedimenti C-46/93 e C-48/93). 



PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. COMUNITARIA ll INTiiRNAZIONALE 

16. -Con la loro prima questione, entrambi i giudici nazionali intendono 
accertare, in sostanza; se il principio in forza del quale gli Stati 
membri sono tenuti al risarcimento dei danni causati ai singoli dalle 
violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili sia applicabile qualora 
l'inadempimento contestato sia rieondu�ibile al legislatore nazionale. 
17. -In via preliminare, occorre �ricordare �che, nella sentenza 
19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a. (Racc. 
pag. I-5357, punto 37) la Corte ha gi� affermato che il diritto comunitario 
impone il principio secondo cui gli Stati membri sono tenuti a risarcire 
i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi 
imputabili. 
18. -Secondo i governi tedesco, irlandese e olandese, l'obbligo degli 
Stati membri di risarcire i danni cagionati ai singoli si imporrebbe solo 
in caso di violazione d� disposizioni prive cU effetto diretto. Nella citata 
sentenza Francovich e a., la Corte avrebbe semplicemente inteso colmare 
una lacuna del sistema di tutela dei diritti dei singoli. Nei limiti in cui 
una legittimazione ad agire venga ricon_osciuta nell'ordinamento nazionale 
per far valere i diritti che i singoli vantano in forza di disposizioni 
provviste di effetto diretto del diritto comunitario, non sarebbe affatto 
necessario accordare loro in aggiunta un diritto al risarcimento direttamente 
fondato sul diritto comunitario in caso di violazione di queste 
disposizioni. 
19. -Questa argomentazione non pu� essere accolta. 
20. -Invero, secondo la giurisprudenza costante, la facolt� degli 
amministrati di far valere dinanzi ai giudici nazionali disposizioni del 
Trattato aventi effetto diretto costituisce solo una garanzia minima e 
non � di per s� sufficiente ad assicurare la piena applicazione del Trattato 
(v. segnatamente sentenze 15 ottobre 1986, causa 168/85, Commissione/
Italia, Racc. pag. 2945, punto 11; 26 febbraio 1991, causa C-120/88, 
Commissione/Italia, Racc. pag.)-621, punto 10; e 26 febbraio 1991, causa 
C-119/89, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-641, punto 9). Questa facolt�, 
intesa a far prevalere l'applicazione di norme di diritto comunitario 
rispetto a quella di norme nazionali, non � idonea a garantire in ogni 
caso al singolo i diritti attribuitigli dal diritto comunitario e, in particolare, 
ad impedire il verificarsi di un danno conseguente ad una violazione 
di tale diritto imputabile ad uno Stato membro. Orbene, come si 
evince dal punto 33 della citata sentenza Francovich, la piena efficacia 
delle norme comll�litarie sarebbe messa a repentaglio se i singoli non 
avessero la possibilit� di ottenere un risarcimento ove i loro diritti fossero 
lesi da una violazione del diritto comunitario. 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO

72 

21. -Ricorre un'ipotesi di tal genere allorch� un singolo, che sia 
rimasto vittima della mancata attuazione di una direttiva e si trovi 
nell'impossibilit� di far valere direttamente dinanzi al giudice nazionale 
determinate disposizioni �di quest'ultima, .per via del loro carattere insuf� 
ficientemente preciso ed incondizionato, intenta un'azione di risarcimento 
danni contro lo Stato inadempiente per violazione dell'art. 189, 
terzo comma, del Trattato. In siffatta ipotesi, che si verificava nella 
menzioni:ita causa Francovich e a., il risarcimento � diretto a rimuovere 
le conseguenze dannose causate ai beneficiari di una direttiva dalla 
mancata attuazione di quest'ultima da parte di uno Stato membro. 
22. -Tale � inoltre il caso della lesione di un diritto direttamente 
conferito da una norma comunitaria, che i singoli possono per l'ap� 
punto invocare dinanzi ai giudici nazionali. In tale ipotesi, il diritto al 
risarcinwnto costituisce il ~oroll�rio necessario dell'effetto diretto riconosciuto 
alle norme. comunitarie la cui violaziqne ha dato origine al 
danno subito. 
23. -Nel caso di specie, � pacifico che le norme comunitarie in questione, 
vale a dire l'art. 30 del. Trattato, nel procedimento C-46/93, e 
l'art. 52, nel procedimento C-48/93, hanno effetto diretto nel senso che 
esse conferiscono ai singoli diritti che gM � stessi possono direttamente 
far valere davanti ai giudici nazionali. La violazione di tali norme pu� 
dar luogo a risarcimento. 
24. -Il governo tedesco sostiene inoltre che un diritto generale al 
risarcimento per i singoli potrebbe essere sancito solo in vfa legislativa 
e che il riconoscimento di siffatto diritto ope. judicis sarebbe incompa� 
tibile con la ripartizione delle competenze tra le istituzioni della Comunit� 
e gli Stati membri e �con l'equilibrio istituzionale risultante dal 
Trattato. 
25. -Sul punto, occorre sottolineare che la questione dell'esistenza 
e della portata della responsabilit� di uno Stato per danni scaturenti 
dalla violazione degli obblighi che gli incombono in forza del diritto 
comunitario attiene all'interpretazione del Trattato e come tale rientra 
nella competenza della Corte. 
26. -Nella fattispecie, cos� come nella causa Francovich e a. gi� 
richiamata, tale questione interpretativa � stata sottoposta alla Corte da 
giudici nazionali a norma dell'art. 177 del Trattato. 
27. ---Poich� nel Trattato mancano disposizioni che disciplinano in 
modo diretto e puntuale le conseguenze delle violazioni del diritto comu� 
nitario da parte degli Stati membri, spetta alla Corte, nell'espletamento 

PARTB l, SB2k II, GIURIS. COMPNil'ARU. B INmNAZIONALB 

deLcoq:t:pito �onferitole dall'art. 164 del Trattato di garantire l'osservanza 
del diritto nell'interpretazione e nell'applkazione del Trattato, statuire 
su tale questione avvalendosi dei canoni interpretativi generalmente 
acoolti, facendo ricorso in particolare ai .principi fondamentali dell'ordinamento 
giuridico comunitario e, se necessario, a principi generali 
comttnL agli ordinamenti giuridici <legli ��Stati.. membri. 

28....... Del resto, � ii principi geherali comuni ai. diritti degli Stati 
menib:ri che l'art. 215, secondo comma, del Trattato fa ririvio in tema 
di responsabilit� extracontrattuale della Comunit� per i danni cagio11ati 
�lalle sue istituzioni .o .dai su,oi agenti l).ell'esercizio delle.�loto .funzioni. 

�29. -Il principfo cl~lla rJ$pori~~bilit� . extfahontrattuale della Comunitil, 
che� l'art. � 215 del�.. Trattato saridsce dunque espress~mente, altro 
hon �. �se non..�un'enunciazione. del gerieral�. prin~ipio, ricoriosciuto negli 
ordinamenti gh.tridici degli Stati m�lhbri, in forza del ql1aj,e �t.Ul�~~one o 
un'omissione illegittima comporta l'obbligo della riparllz�orie del �.danno 
a,~t~91il~9~ �bles~ disposizio)l�, p()11e flltres�, in �vide:ip;a l'.o;t:>l;>ligo, incomb~
te ?tlle pupbliche autorit�, dL risarcire i<;lanni cagion,ati nell'esercizio 

delle �loro funzioni. � � � 

30. ......:. Va rilevato, del resto, che in uri gt�n numero di ordinamenti 
giuridici nazionali il regime giuridico della: responsabilit� dello Stato � 
stato elaborato, in maniera determinante, in via giurisprudenziale. 
31; Sulla: scotta di queste c6nsidera:Zioni la Corte ha gi� rilevato, 

_;i 

al punto 35 della citata sentenza Francovich e a., che il principio della 
responsabilit� dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del 
diritto comunitario ad esso imputabili � inerente al sistema del Trattato. 

'32, -N� 'Consegue che il priileipio h� vafore in riferimento a qualsiasi 
ipotesi di violazione del diritto comt:lnitario commessa da uno Stato 
triefubro/qU.alunque s:la l'organo di quest'ultiino la: cui azi�ne od omissi<:
ine ha dato'. origine 'alla trasgressione. 

33. -Oltretutto, avuto riguardo alla fondamentale esigenza dell'ordinamento 
� giuridico comunitario quale � .l'uniforme �applicazione del 
diritto comunitario {v. segnatamente sentenza 21 febbraio 1991, cause 
riunite C-143/88 e C-92/89; Zuckerfabrik, Racc. pagg. I-415, punto 26); 
l'obbligo di risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto 
comunitario non pu� dipendere da norme interne sulla ripartizione delle 
competenze tra i poteri costituzionali. 
34. -Al riguardo, si �deve rilevare, concordemente con quanto ha 
osservato l'avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, che 
nell'ordinamento giuridico internazionale lo Stato, la cui responsabilit� 

RASSEGNA AVltO�ARJRA DEl.LO STATO

74 

sorgerebbe in caso di violazione di un impegno internazionale, viene 
del pari considerato nella sua unit�, senza che rilevi la circostanza che 
la: violazione da cui ha avuto origine il danno sia imputabile al potere 
legisl�tivo, giudiziario od esecutivo. Tale principio deve valere a mag~ 
gior ragione nell'ordinamento giuridico comunitario, in quanto tutti gli 
organi dello Stato, ivi compreso il potere legislativo, sono tenuti; nell'espletamento 
dei loro compiti, all'osservanza delle prescrizioni dettate 
dal diritto comunitario e idonee a _disciplinare direttamente la situazione 
dei singoli. 

35. -Del pari, la circostanza che, per effetto delle norme interne, 
l'inadempimento contestato sia imputabile al legislatore nazionale non 
pu� compromettere le esigenze relative alla tutela dei diritti dei singoli 
che fanno valere il diritto comunitario e, nel caso di specie, il diritto 
di ottenere dinanzi ai giudici nazionali la riparazione del danno originato 
dal detto inadempimento. 
36. -�Conseguentemente, si deve rispondere ai giudici nazionali che 
il principio in forza del quale gli Stati membri sono tenuti a risarcire i 
danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi 
imputabili trova applicazione allorch� l'inadempimento contestato � 
riconducibile al legislatore nazionale. 
Sui 
presupposti della responsabilit� del_lo Stato per atti ed omissioni del 
legislatore nazionale contrari al diritto comunitario (seconda questione 
nel procedimento C-46/93 e prima questione nel procedimento 
C-48/96). 

37. -Con tali questioni i giudici nazionali chiedono alla Corte di precisare 
i presupposti ai quali, tenuto conto delle circostanze concrete, un 
diritto al risarcimento dei danni causati ai singoli da violazioni del diritto 
comunitario imputabili ad uno Stato membro sia garantito dal diritto 
comunitario. 
38, � -Sul punto, occdrre ricordare che, se la responsabilit� dello 
Stato � imposta dal diritto comunitario, le condizioni in cui essa fa 
sorgere un diritto al risarcimento dipendono dalla natura della violazione 
del diritto comunitario che � all'origine del danno provocato (sentenza 
Francovich e a.,. citata, punto 38). 

39. -Per determinare tali condizioni occorre tener conto anzitutto 
dei principi propri dell'ordinamento giuridico comunitario che costituiscono 
il fondamento per la responsabilit� dello Stato, vale a dire la 
piena efficacia delle norme comunitarie e l'effettiva tutela dei diritti da 

PARTE I, SEZ:. t:r; GlURIS. �OMUNiTARIA B lNt'ERNAZIONALE 

esse garantiti, �da�un fato, e ��l'obbligo di cooperazione>incombente agli 
Stati membri in forza dell'art. 5 del Trattato; dall'altro (sentenza Frail.� 
covich e a;; citata; punti 31-36). '� 

40. -Inolt:re, come hanno sqttqlipeat9 la Commissione e i; vari 
governi che hall.no presentato osservazioni, � pertinente il riferimento 
alla git:1dsprudetlza della Corte relativa alla responsabilit� extracontrattuale 
d'ella Comunit�; 
... 41. --Invere>, da unJato., l'art. 215, secondo CO!llma, c:lel Trattato fadnvia, in. tema di l"esponsabilit~.� ex�acontrattuale .della.� Comunit�, ai 
l?rip.frp(~eHer:�lli. cori:i~i ai... dirit.�i de~ $tati . membri; ai �quali la Corte 
ff\ del par~ r�ferimento, in mancanza .cli .orme scritte, in altri settori del 
<Uritto C()munitai;io.... 

42. _; Dall'altro, r presuppb~i( 4el sorgere cl,~lla''respop.sabilit� dello 
staio. 1JerdaD1li'.�gionati ru �.. singdifi!l c�l1s�!W~riza della violazione .del 
diritto .. comunifa:tio � non .debbono. essere. diversi, .. in ' mancanza di specifica
� giustif�caz!oile, da �qtielif che disdplinano la .�responsabilit� della 
Comunit� in df2dsta�ize artafogb.e: Infatti, I� tutela� de� diritti attribuiti 
ai .~w~oli dal dir~tto cpm.nitai;jo 11Qn pu� variare in f.nzione della 
n,aiu:ra~ Jl.az.ionale . o .�comunitaria, . dell'prgan0 .�che J1a cagionato il danno. 
� 4~>-J1 regime en:Undaio dalla Corfo alla luce �lell'art. 215 del Tratt!-
1-to,. ii� isp~�ie per�.�q.anto rigUarcl;;.i. la �r<;)sponsabilit� derivante da atti 
D.ormatf\T�, tiene segrn:li:ameni� .� ccmto. della complessit� delle situazioni 
da disdplfoare; delle difficolt~ di appllcaiione o interpretazione dei testi 
e,. pi4:)�I:l�� partic9lare, del margine. di valutazione discrezionale rimesso 
all'.a.tore d~ll'atto c:ontroverso. 
. 44. -i~ tenendo c;op.to detl'a~pi9 potere .discrezionale devoluto alle 
isti.t.zioni per l'attmizione,,c1elle pC)ifriWl~ com1lllitarie che � stata elaborata 
la gi.urispruclenza della Corte in. tema .�li responsabilit� extracontrattuale 
della Comunit�, con particolare rifel-imento agli atti normativi 
che implicavano scelte di politi�a economlca � 

.�.45. --Inyc;:ro, .. la .. eoj:l.i;:ezione �. restritt,~ya� della responsabilit� della 
CoJl1unit� de.rivante dajl'esercizio c1elle l?roprie attivit� normative si 
spiega con la. cop.siderazione che l'es.ercizio ,del potere legislativo, anche 
nei casi in cui esiste. un controllo giurisdizionale sulla legittimit� degli 
atti, non deve essere .o.st<:1,colato dalla� prospettiva di azioni risarcitorie 
ogni volta che esso debba adottare, nell'interesse generale della Comunit�, 
provvedimenti normativi che possono ledere interessi di singoli e 
che, per l'altro verso, in' un contesto normativo caratterizzato dall'esistenza 
di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l'attuazione 


76 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

di una politica comunitaria, la .responsabilit� della Comunit� pu� sussistere 
solo se l'istituzione di cui trattasi ha disconosciuto, in modo palese 
e grave, i limiti che si impongono all'esercizio dei suoi poteri (sentenza 
25 maggio 1978, cause riunite 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, HNL 
e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1209, punti 5 e 6). 

46. -Ci� premesso, si deve c�nstatare che il legislatore nazionale, 
cos� come del resto le istituzioni comunitarie, non dispone sistematicamente 
di un ampio potere discrezionale, quando si tratti di un settore 
disciplinato dal diritto comunitario. Quest'ultimo pu� imporgli obblighi 
di risultafo o d� condotta o di astensione che riducono, talvolta in maniera 
considerevole, il suo margine di valutazione. Tale � in particolare il 
caso quando, come avveniva nella fattispecie oggetto della sentenza 
Francovich e a., lo Stato membro � obbligato, in forza dell'art. 189 del 
Trattato, ad adottare entro un certo termine tutti i provvedimenti necessari 
per conseguire il risultato presc_ritto da una direttiva. In tal caso, 
la circostanza che i provvedimenti da adottare incombano al legislatore 
nazionale �, ai fini del sorgere della responsabilit� dello Stato membro 
per la mancata attuazione della direttiva, priva di pertinenza. 
47. -Diversamente, allorch� uno Stato membro opera in un settore 
nel quale dispone di un ampio potere discrezionale, paragonabile a quello 
del quale si avvalgono le istituzioni comunitarie per l'attuazione delle 
politiche comunitarie, i presupposti della sua responsabilit� debbono 
essere, in via di principio, i medesimi di quelli dai quali dipende il sorgere 
della responsabilit� della Comunit� in una situazione analoga. 
48. -Nella fattispecie della causa a quo di cui al procedimento 
C-46/93, il legislatore tedesco aveva legiferato nel settore dei prodotti 
alimentari, in particolare in quello della birra. In mancanza di armonizzazi�ne 
comunitaria, il legislatore nazionale disponeva, in tale settore, 
di un ampio p�tere discrezionale per adottare una disciplina sulla 
qualit� della birra in commercio. 
49. -Quanto alla fattispecie all'origine del procedimento C-48/93, 
il legislatore del Regno Unito disponeva del pari di un ampio potere 
discrt!zionale. Infatti, la normativa controversa concerneva, da un lato, 
l'immatricolazione dei pescherecci, settore che, tenuto conto dello stadio 
di sviluppo del diritto comunitario, rientra nella sfera di competenze 
degli Stati membri e, dall'altro, la disciplina delle attivit� di pesca, 
settore nel quale l'attuazione della politica comune consente un certo 
margine di valutazione agli Stati membri. 
50. -Risulta quindi che, in entrambe le fattispecie, i legislatori 
tedesco e del Regno Unito avevano di fronte situazioni che comporta

'17 

'vano $celte --paragonabili -�a �-quelle operate dalle --istituzioni ci>munitarie 
rtell'adozi6ne>di -atti -Mrmativi�� rientranti in una politica comunitaria. 

51. -Stando cos� le cose, un diritto al risarcimento � riconosciuto 
dal d�rittcf c:o�'iurtit�rio in--� qtia:rito siano s.oddisfatt� tre' condizioni,��� vale 
&1i.~~1i~J:!';!:~~ 


tra la .violazione dell'obbligo� incomb�riteallo -�Stato�e-�-11-�laniio subito 

g~~ ..�gg~~tti }~si. 

5tt Infatti;-iti ptimo � 1u-ogp, qUeste condizfoni�soddisfano l��esi� 
geme��� dellif piena -efficacia< delle��-. nortne c:o�l'lUnitarie >e dell'effettiv� 
tutela d�fdidtti da essega:ti:ilitit:k 

53. -In s~ondo luogo, � es~~ corrispondo~o ht sostanza ~qu~lle 
enunciate dalla COrte in ordine �ittart. 215 neU-asua giurisprlidenz��relativ�--
alla respOt:tsabilit� �della -Comunit� .per danni c:;tgioriati ai singoli�� da 
atti n�tmlitivf illegittimi! �d()ttati �ne sue istittitioni . 
�_,,._54.~>La.pdma�-condiz.ione viene manif~stamente SQdmstatta ~ll 
ngua;rdo.� _. all'art, 30 �l Trattato, �� ri�hiamato �� nel procedimento. C46/93, 
e�. all'art; ... 52 �I .Trattato;. ricbJam&.t9:�'u(�.�pt9~1ftimen-to C-48/93. Invero, 
.sebbene l'art<: 3.Q-inwo.nga;un-. diV!iet(> agl~ StatbJneml?ri1�: ci� n<:>:n:.toglie 
che. esso �attribuisce aj.: sing<;>,li �liritti. che i gi.udi@ nazionali deveno ;tUt~ 
lare (~e!J;t~a Z.~ marzo 1977>-cal!s!l 74/76, lanne.i E: Volpi, :Raoc. pag. 557, 
Punto -13). -Del pari> l'art. :-52 � del 'rt.a'f;tato.--conferisce. per deUrdzioue 4ixitti 
atstngoU (sen~enza 21_._giugno.1974,_.causa 2/74c;� Re~rs, Ra.cc, pag; 631, 
JlQ.J}tQ ~5h�; ---->-�. -::..
�::.� 

: 7 Qii~t9 alla,. seco1:1-� con~io~, sia. per 9.miAtP r.iguW:4a. )~ 
responsabilit�, della� Comunit� ai.-sen$l dell'art. ZlS _sia P.et quanto ~ttiene 

~~1rf~;~i~~~ft~~:!--�~:i!1v~a~~r~;:l~f�e;:;e�v!~f~!r:J~~~n1:1~~:~i= 

~ta .1llla.. \Tt61~_one .del diritto �~mwi.itario � q.ello. della yiolazione 

~~~~;~~.:��-~rtiit;��.:~:!i..� ~i-_~~:��i::;~�-:~~T?;k!i�-��-UI�istituzi90e 


56. -Al riguardo, fra gli elementi che il giudice ~~ID.J?~t~-rlte pu� 
eventualmente pi;endere in considerazione, vannp sottolineati il grado 
di cJ:riar<::z:za ��e di precisione della_ norma, vi()lata, l'ampiezza �lel potere 
discrezionale che tale norma riserva alle autorit� nazionali o comunitarie; 
il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o 
del danno causato, la scusabilit� o -l'inescusabilit� di un eventuale errore 
di diritto, la circostanza che i comportamenti adottati da. un'istituziorie 

PARTB I, SEZ. II, GIURIS. �.COMUNil"ARIA E. J;NTERNAZIONALE

78 


comunitaria abbiano potuto concorrere all'omissione, all'adozione o al 
mantenimento in� vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari 
al diritto comunitario. 

� 57. -In ogni caso, una violazione del diritto comunitario � manifesta 
e grave quando continua nonostante la pronuncia di una sentenza che 
ha accertato l'inadempimento contestato, di una sentenza pregiudiziale 

o �i una giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali 
risulti l'illegittimit� del comportamento in questione. 
58. -Nella specie, la Corte non pu� sostituire la propria valutazione 
a qqella dei giudici nazionali, unici competenti ad accertare i 
tatti� delle cause a quibus e a qualificare le violazioni del diritto comunitario 
di cui trattasi. Essa ritiene nondimeno utile richiamare alcune 
circostanze delle quali i giudici nazionali potrebbero tener conto. 
59; ...,... Cos�, nel procedimento C-46/93, occorre distinguere la questione 
del mantenimento in vigore, da parte del legislatore tedesco, 
delle disposizioni del Biersteuergesetz sulla genuinit� della birra,� relative 
al divieto di porre in commercio con la denominazione � Bier � 
birre importate da altri Stati membri e legalmente fabbricate secondo 
metodi differenti, da quella del mantenimento in vigore delle disposizioni
� di questa stessa legge che enunciano il divieto di importare birre 
c�ntenenti additivi. Infatti, la violazione dell'art. 30 del Trattato da parte 
della normativa tedesca, per quanto riguarda le disposizioni relative 
alla �denominazione del prodotto posto in commercio, difficilmente potrebbe 
considerarsi un errore scusabile, dal momento che l'incompati~ 
bilit� di siffatta disciplina con l'art. 30 del Trattato appare manifesta 
alla luce della giurisprudenza anteriore della Corte e, in particolare, 
delle sentenze 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, cosiddetta 
~ Cassis de Dijo:iJ. � (Racc. pag. 649), e 9 dicembre 1981, causa 193/80, 
CC>mmissione/Italia (Racc. pag. 3019). Per c�ntro, gli elementi di valutaziorte 
� a �disposizione del le�islatore nazionale, tenuto conto della giurisprudenza 
in materia; per 'risolvere la questione se il divieto di utilizzare 
additivi fosse contrario al diritto comunitario, appariva nettamente 
pi� incerto fino alla pron�ncia della sentenza 12 marzo 1987, Commissione/
Germania~ �itata; con la quale �la Corte ha dichiarato questo divieto 
incm~1patibile con l'art. 30. 

60. -Del pari, varie osservazioni possono essere formulate per 
quanto concerne la disciplina nazionale oggetto del procedimento 
C-48/93. 
, , :61. ..;... La� decisione .. del legislatore del Regno Unito di inserire nel 
Merchant Shipping Act 1988 disposizioni relative .ai requisiti per l'im




PARTE I, SEZ. II, GlUlUS .. COMVNITAR~ E INU!RNAZIONALE 

-matricolazione dei pescherecci deve essere valutata differentemente a 
seconda: che si tratti di disposizioni che assoggettano� l'immatricolazione 
ad un requisito di nazionalit�, le quali costituiscono una discriminazione 
dir-etta;. manifestazione contraria al diritto comunitario, oppure si tratti 
didisposJzioni che istituiscono requisiti di residenza e di domicilio dei 
prQpdetari e degli esercenti di pescherecci. 

<)?'. "'.'.":" La prescrizione di questi ultimi requisiti sembrava fin da 
prindpi� . incompatibile, in particolare, con l'art. 52 del Trattato, tuttavia 
il Regno Unito intendeva giustificarla alla luce degli obiettivi della 
politica comune della pesca. Nella richiamata sentenza Factortame II, 
la .Corte ha respinto questa giustificazione. 

63. -Per valutare se la violazione dell'art. 52, in tal modo commessa 
dal Regno Unito, fosse manifesta e grave, il giudice nazionale 
~?trebbe tener conto, tra l'altro, delle controversie giuridiche connesse 
alle peculiarit� della politica comune della pesca, del comportamento 
della . Commissione, la quale ha reso tempestivamente nota la propria 
posizione al Regno Unito, e delle valutazioni quanto al grado di certezza 
deL diritto comunitario formulate dai giudici nazionali nell'ambito dei 
procedimenti sommari instaurati dai soggetti lesi dall'applicazione del 
Merchant Shipping Act . 
.,._;. �64. -Infine, va parimenti presa in considerazione l'asserzione della 
Rawlings (Trawling) Ltd, trentasettesima ricorrente nel procedimento 
C-48/93, secondo la quale il Regno Unito non avrebbe adottato immediatamente 
i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla citata 
ordinanza del presidente della Corte 10 ottobre 1989, Commissione/ 
Regno Unito, circostanza che avrebbe inutilmente aggravato i danni da 
essa subiti. Tale circostanza, peraltro espressamente contestata dal governo 
del Regno Unito in udienza, dovrebbe, ove risultasse esatta, essere 
considerata dal giudice nazionale come di per s� costitutiva di una violazione 
manifesta e grave, quindi sufficientemente caratterizzata, del 
diritto comunitario. 

65. �..;_ Qu�nto alla terza condizione, spetta ai giudici nazionali verificare 
la sussistenza di lin nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo 
incombente alld Stato e il danno subito dai soggetti lesi. 
66. ~. Le tre,. QC>ndiziioni sopra richiamate sono necessarie e sufficienti 
per attribuire ai singoli un diritto al risarcimento, senza tuttavia 
escludere che la responsabilit� dello Stato possa essere accertata, a 
condizioni meno restrittive, sulla base del diritto nazionale. 
67. -Come si rileva dai punti 41-43 della sentenza Francovich e a., 
fermo restando il diritto al risarcimento che trova direttamente il suo 

80 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO 

fondamento nel diritto comunitario, purch� siano soddisfatte le con


I 

dizioni descritte in precedenza, � nell'ambito delle norme del �diritto f; 
nazionale relative alla responsabilit� che lo Stato � tenuto a riparare 

I

le conseguenze del danno provocato, restando inteso che le condizioni ~ 

f:
fissate d�lle norme nazionali in materia di risarcimento dei danni non ~ 
possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi 
di natura interna e non possono essere tali da rendere praticamente 
impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento 
(v., altres�, sentenza 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. 
pag~ 3595). 


68. -Sotto tale profilo, le restrizioni che si rinvengono negli ordinamenti 
giuridici interni in materia di responsabilit� extracontrattuale 
delle pubbliche autorit� consegue:qte all'esercizio della funzione legislativa 
possono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente 
difficile l'esercizio, da parte dei singoli, del diritto al risarcimento, 
quale � garantito dal diritto comunitario, per danni risultanti 
dalla violazione di quest'ultimo. 
69. -Nella specie di cui al procedimento C-46/93, il giudice nazionale 
si interroga in particolare sulla questione se il diritto nazionale 
I I

possa subordinare un eventuale diritto al risarciment� alle medesime 
restrizioni applicabili in. caso di violazione, operata da una legge, di 
,norme nazionali sovraordinate, ad esempio in caso di violazione del 
GG della Repubblica federale di Germania ad opera di tina legge fedeI 
rale ordinaria. 

I

70. _,_ Sul punto si deve rilevare che, pur se l'imposizione di � sif� 
fatte restrizioni appare conforme all'esigenza di non stabilire condizioni 
meno favorevoli .rispetto a quelle concernenti reclami an�loghi di natura 
interna, occorre inoltre accerta.re se tali restrizioni non rendano 
l

praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risareimento. 


71. -Orbene, la condizione posta dal diritto tedesco in caso di 
violazione di norme nazionali sovraordinate contenute in una legge, 
condizione che subordina il risarcimento al fatto che l'atto o l'omissione 
del legislatore riguardi una situazione individuale, renderebbe praticamente 
impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento effettivo 
dei danni derivanti dalla violazione del diritto comunitario, posto che 
i compiti devoluti al legislatore nazionale riguardano in via di principio 
la collettivit�, senza interessare alcuna persona o categoria di persone 
considerate individualmente. 
72. -Simile condizione, in quanto ostacola l'assolvimento dell'obbligo 
dei giudici nazionali di assicurare la piena efficacia del diritto 

comtQ.'�ta:rio P:f:ante.noo . un'effettiva. tute.la.� dei�. dirittl clei �� singolit deve 
essere escl.5a, in ipotesi c;Ji violazione del diritto comunitario imputabile 

a:l legi:sla:tore 11aziQAA1e; 
.. ��� ���� 73; .��� Axi~ogatfi�hte;��.�� i'evenfuale � c(>ni:liziorie . posta, ..� fu .�.�.:via .cli prln~ 
cipio, �Jl;\1 dititt� � b:titanni�o l'>ef �u��sorgere ciena H~s:P�risabilit�. delle J>ubQli�b~ 
~qtodt�, ossia.:.difg;rllire la., PJ:9�VI;\ .di. un �.\?t�so di� potere�nell\
e$et~~aj(') 4i11na: P~l?~l~~ ~ione (misfeasan~in public <:>ffice)~� ab.$() 
ip�q.�ep~Me in rifnJmento .. al . legislat()):'e.c ��� anch'essa di . natura..� tale 
da .rend..ete t>:rati�~ente im.Possit>ile. il risarcimento . dei . danni�.� derivanti 
dalla vio��zione Ckl diritto comunitario, ove tale :violazione> sia imputabile 
al legislatore na2:ionale . 

. . ��. �...74��. ��� < Occorr.e pert:~t~ ;risp~n!iere. alle q.estioni p;roi;pettate. diti giu. 
dici .azioll.a:il che, �nell'i.potesi � W.. �et.ti,.� 'Ql:la : V:lo#Uion:e. ..d~l diritto c<n:nu


.~*~:a1t~c~arb:~r1i~~1���� ~fi{~re~~~~al~!$:i:;::~~~�~i.�.::is::~: 
pot~re . disfreiionlle .�.iQ.�.�otdfue � aj.le �scelte�� norma:thre, i s.igoli lei;i .haimo 
di.ritto al ri~arcimentd qualc;>'.r�ia nQl'tr)� .�()J.l'.lumtaria VJ()lata sia preor� 
dinata ad attribuire loro diritti, la violazione sia manifesta e grave e 
ricorra un nesso causaie diretto tra tafo violazione e il darino subito 
dai singoli. Con quest� riserva; � nell'ambito delle norme del diritto 
nazionale. rtl�tive �alla� responsabilit�.� che lo . Stato � tenuto . a riparare 
le consegl.'l.el'lte del danno provocato dalla violazione< del diritto cotmin~
tari<>' ad��� esso imputabilet f�rmo �restando che��� 1e�� condizioni�.� stabilite 
dalla normativa nazionale applicabile non possono ess�re meno favorevoli 
di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna n� 
esseretali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente diffi. 

ci1e otten�re n rjsarcimento. . . . . . . 

Suita possibilit� di subordinare .il risarcimento all'esistenza �di una colpa 
{i�rza questibn� >n~l proqedimentb c46/93). .�� . . . 

75. -Con la terza questione, il Bundesgerichtshof intende accertare, 
in sostanza, se il giudice nazionale, nell'ambito della normativa nazioriiile 
.che � esso.. applica,. J?OS~�� suborduiare il risarcimento del . darino al� 
l'esistenza� di tfua co:i:�d.btta cfoldsa o colposa dell'organo statale al quale 
� imputabile liinadempimell.1:o. � 
76. -Si deve anzitutto rilevare che, come si evince dagli atti di 
causa, la nozione di colpa non ha il medesimo contenuto nei diversi 
ordinamenti giuridici. 
77. -Va poi ricordato che, come emerge dagli ulteriori rilievi formulati 
in risposta al quesito precedente, allorch� una violazione del 

82 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO� 'STAT� 

diritto comunitario � imputabile a uno Stato membro �he oper� in un 
settore nel� quale esso dispone di un ampio potere 'discrezionale in 
ordine alle scelte normative, il riconoscimento di un diritto� al risarcimento 
sulla base del diritto comunitario � subordinato, tra l'altro, alla 
condizione che la violazione de qua sia manifesta e grave. 

78. -Talch�, determinati �elementi obiettivi e� subiettivi riconducibili 
alla nozione di colpa nell'ambito di un ordinamento giuridico nazionale 
sono pertinenti per valutate se una violazione del diritto comu� 
nitario sia o no manifesta e grave (v. �elementi richiamafi nei precedenti 
punti 56 e 57). 
79. -Ne consegue che l'obbligo di risarcire i danni cagionati ai 
sfo.goli non pu� essere subordinato ad una condizione, ricavata dalla 
nozione di condotta imputabile per dolo o colpa, che vada oltre la 
violazione manifesta e grave del diritto comunitario. Infatti, la prescrizione 
di una simile condizione ulteriore si risolverebbe nel rimettere in 
I 
discussione il diritto al risarcimento, che trova il suo fondamento nell'ordinamento 
giuridico comunitario. 

I 

80. .,.--Conseguentemente, si deve risolvere la questione nel senso 
che il giudice nazionale non pu�, nell'ambito della nprmativa nazionale , 
I.I
che esso applica, subordinare il risarcimento del danno �all'esistenza di '

'. 
una condotta dolosa o colposa dell'organo statale al quale � imputabile 
' 
l'inadempimento, che si aggiunga alla violazione manifesta e grave del 

~ 

diritto comunitario. 

Sull'entit� materiale del risarcimento [quarta questione, sub a), nel pro� '

I

cedimento C-46/93 e seconda questione nel procedimento C-48/93]. ~ 

81. -Con tali questioni, i giudici nazionali chiedono in sostanza 
alla Corte di enunciare i criteri in base ai quali sia possibile determinare 
l'entit� del risarcimento a carico dello Stato membro al quale � 
imputabile l'inadempimento. 
I

82. -A tale riguardo, si deve sottolineare che il risarcimento dei 
~ 

danni cagionati ai singoli da violazioni del diritto comunitario deve 

essere adeguato al danno subito, cos� da garantire una tutela effettiva 

dei loro diritti. 

83. -In mancanza di norme comunitarie in materia, spetta all'ordinamento 
giuridico interno di ciascuno Stato membro fissare i criteri 
che consentono di determinare l'entit� del risarcimento, fermo restando 
che essi non possono essere meno favorevoli di quelli che riguardano 
reclami analoghi fondati sul d.iritto interno e che non possono in nessun 

PARTE I, SEZ;�;!:I; '.GIURIS. COMUNITARJA:,.I;�INTERNAZIONALE 

caso, essere tali da render~ praticamente impossibile O' eccessivamente 
difficile.� il risarcimento. 

84. -Va precisato, in particolare, che per d~~~;mil1a~~ � danno risarcibile 
il giudice nazionale pu� 'Verificare se �l soggetto leso abbia fatto 
prova di .uria ragionevole: diligenza. per �evitate :ir daliilo �o�limitarne -l'en� 
tit� e,;in particolare, se esso abbia tempestivamente esperito tutti i rimed:
igiuridici: a sua disposizione; '' 
85, """" Invero, Jn forza <;li.un princ~p10 generaie c;:omune agli <m:lina�l.
e,~ti gl\1~idici degli Stati,mellJ,l:)ri, la :persona lesa, .per .evitare di doversi 
ac;:co!lare il pregiudi~io, cl,eve dimostrare di. ayere agito con ragionevole 
djlige~ per limitare l'entiUI,: del danno (senten?a JQ marzo 1992, cause 
ritl,llite C-104/89 e �~37J90, Mulder e, 11,/Consiglio e Commissione, Ri,icc. 
pag. l,~,061; Punto 33)~ 

86, ᥥ Il Blll1desgerichtshof �hie4e se una disci;hna nazionale possa, 
in via generale, � Um�are l'obbljgo risarcitodo ai . danni .arrec11ti . a c1etermhtati 
beni dei s~!lgoii specialme1;1Je tutelati, come ad esei:npiCl quelli 
causati alla propriet�, o se cleQba parimenti ;ricomprendere il lucro. cessante 
subito dai ricorrenti. Esso puntualizza � che, nel diritto tedesco, 
le opportunit� di smercio dei prodotti originari di altri Stati membri non 
sono parte integrante delpatrimonio protetto delle imprese. 

87. -Sul punto, si deve rilevare che l'esclusione totale del lucro cessante 
dal d;mno risartjbile.� non pu� essere a~l)lessa.. in c;aso di violazione 
del diritto comunitario. Inve,ro, soprattutto ittJema di controversie di 
natura economica o co}:llmerciale,. .na tale esclusione totale del lucro 
cessante si presta a rendere di fatto impossibile il risarcimento del 
dallllQ. 
88. -Con riguardo ai vari elementi 4el danno merizionati nella seconda 
questione della Divisional Court, il diritto comunitario non prescrive 
criteri specifici; Spetta al giudice nazionale .statuire su tali elementi 
del danno in conformit� del diritto nazionale che esso applica, 
terme .restando le esigenze richiamate nel precedente punto 83.. 
B9. -Con particolare riferimento alla concessio~e di un risa.rcimentp 
�esemplare� (� exemplaires damages �), occorre precisare che questo 
criterio di riparazione nel diritto nazionale' � fondato, c0rne ha segnalato 
il giudice nazionale, sull'accertamento ohe le pubbliche autorit� interessate 
hanno operato in maniera vessatoria, atbitral'ia o incostituzionale. 
Nei .limiti in cui questi comportamenti poss�no costituire: una violazione 
di diritto. comunitario o aggravarla, il risarcimento di danni a 
titolo esemplare non pu� essere escluso nell'ambito di un reclamo o di 


84 RASSEGNA AVVOCATURA DEU.O STATO 

un'azione fondati sul diritto comunitario, qualora un risarcimento di 
questo tipo possa essere riconosciuto nell'ambito di un reclamo o di 
un'azione analoghi fondati sul diritto interno. 

90. -Si deV'e pertanto rispondere ai giudici nazionali che il risarcimento, 
a carico degli Stati membri,. dei danni da essi causati ai singoli 
in conseguenza delle violazioni del diritto comunitario deve essere adeguato 
al danno subito. In mancanza di disposizioni comunitarie in materia, 
spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro 
stabilire i criteri che consentono di determinare l'entit� del risarcimnto, 
fermo restando che essi non possono essere meno favorevoli di quelli 
�he riguardano reclami o azioni analoghi fondati sul diritto interno n� 
possono in alcun caso essere tali da rendere praticamente impossibile 
o eccessivamente difficile il risarcimnto. Non � conforme al diritto comunitario 
una disciplina nazionale che, in via generale, limiti il danno' risarcibile 
ai soli danni arrecati a determinati beni dei singoli specialmente 
tutelati, escludendo il lucro cessante subito dai singoli. Peraltro; una 
forma particolare di risarcimento, quale � il risarcimento � esemplare � 
previsto dal diritto britannico, deve poter essere riconosciuto nell'ambito 
di reclami o azioni analoghi fondati sul diritto interno. 
Sulla delimitazione del periodo coperto dal risarcimento [quarta questione, 
sub a), nel procedimento C-46/93]. 

91. -Con tale questione, il giudice nazionale chiede se il danno risarcibile 
si estenda ai danni subiti anteriormente alla pronuncia di una 
sentenza della Corte che ha constatato l'esistenza di un inadempimento. 
92. -Come si evince dalla risposta alla seconda questione, il diritto 
al risarcimento esiste sulla base del diritto comunitario, quando siano 
soddisfatte le condizioni indicate al precedente punto 51. 
93. -Una di queste condizioni � che la violazione del diritto comunitario 
sia manifesta e grave. Orbene, l'esistenza di una sentenza della Corte 
che abbia constato l'inadempimento � certo un elemento determinante, ma 
non indispensabile per verificare la sussistenza della detta condizione 
(v. supra, punti 55-57). 
94. -Ammetteve che l'obbligo di risarcimento a carico dello Stato 
membro interessato possa essere limitato ai soli danni subiti successivamente 
�alla pronuncia di una sentenza della Corte che abbia accertato 
l'inadempimento di cui trattasi equivarrebbe peraltro a rimettere in discussione 
il diritto al risarcimento riconosciuto dall'ordinamento giuridico 
comunitario. 

PARTE I, SEZ/ U;: GI:URIS. �COMUNITARIA E INTERNAZIONALE ss 

, 95, ..,....,.. Inoltre:: subordinare il risarcimento �del danno �al presupposto 
di una�� previa= con:Statazione. da parte . della. Corte, di un� inadempimento 
del diiiitto � comunitario imputabile ad uno Stato m�mbro urterebbe contro 
il principio dell'effettivit� del diritto comunitario, poich� tale presupposto 
porterebbe ad escludere qualsiasi risarcimento tutte le volte che 
il preteso inac!empimento noti abbia costituito oggetto di un ricorso proposto 
d�lla Cdmmis'sfone af sensi dei1'art.' 169 del Trattato e di una dichiarazione 
d'inadempimento pronunciata dalla Cotte. Orbene, i diritti 
conferiti ai singoli da norme comunitarie aventi effetto diretto nell'ordinamento 
interno degli Stati membri non possono dipendere dalla valutazione 
della Commissione in ordine all'opportunit� di avviare un procedimento 
ex art. 169 del Trattato nei confronti di uno Stato membro 
n� dalle eventuali sanzioni della Corte che dichiari l'inadempimento (in 
questo senso, sentenza 14 dicembre 1982, cause riunite 314/81, 315/81, 
316/81 e 83/82, Waterkeyn e a., Racc. pag. 4337, punto 16). 

96. -Occorre pertanto rispondere al giudice nazionale che l'obbligo, 
a carico degli Stati membri, di risarcire i danni causati ai singoli da violazioni 
del diritto comunitario ad essi imputabli non pu� essere limitato 
ai soli danni subiti successivamente alla pronuncia di una sentenza 
della Corte che accerti l'inadempimento contestato. 
Sulla domanda di limitazione degli effetti della sentenza nel tempo. 

97. -Il governo tedesco chiede alla Corte di limitare il danno 
risarcibile eventualmente a carico della Repubblica federale di Germania 
ai soli danni sopravvenuti dopo la pronuncia della sentenza nel 
presente procedimento, a meno che i soggetti lesi non avessero in precedenza 
esperito un'azione in giudizio o un reclamo equivalente. Esso 
ritiene che siffatta limitazione nel tempo degli effetti della sentenza sia 
necessaria, in considerazione delle ingenti conseguenze finanziarie di 
quest'ultima per la Repubblica federale. 
98. -Nell'ipotesi in cui il giudice nazionale pervenga a constatare 
che i presupposti per il sorgere delle responsabilit� della Repubblica federale 
di Germania sono soddisfatti nel caso di specie, si deve ricordare 
che � nell'ambito delle norme nazionali relative alla responsabilit� che 
incomberebbe allo Stato la riparazione delle conseguenze del danno arrecato. 
Nell'ambito delle condizioni di sostanza e di forma prescritte 
dalle varie normative nazionali in materia di risarcimento dei danni, 
pu� tenersi conto della necessit� di rispettare il principio della certezza 
del diritto. 

fil 

. mi 

-

86 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO'' STATO 

99. ..,.--Va tuttavia ricordato che tali condizioni non possono essere 
meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura in� 
terna n� essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente 
difficile ottenere il risarcimento (sentenza Francovich e a., citata, 
punto 43). 
100. -Ci� posto, non vi � motivo per limitare gli effetti nel tempo 
della presente sentenza. (omissis) 

SSZlONE TERZA 

GIURISPRUDENZA CIVILE, 
GIURISDIZIONE E APPALTI 


. . 

.. �. . . : -~ . . ' : ' 

CORTE DI CASSAZIONE, sez. III, 28 agosto .1995 n. 9058 � Pres. Taddeuc� 
ci -Rel. Preden -P.M. Iannelli -Capotondi ed altri c. Interno (avv. 
Stato Corsini). 

Locazioni " Locazioni di alloggi soggetti alla disciplina convenzionata � 
Nozione -Sottrazione alla disciplina delle locazioni per uso abitativo 
previste dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta slJ}l'equo canone Immobili 
di propriet� dell'A.A.I. -(Amministrazione per le attivit� 
assistenztall italfatie ed intern�zionali) acqfilstati nel 1948 e locati 
ai propri dipendenti -Soggezfone �alla legge sull'equo canone. 

Gli alloggi soggetti alla disoiplina dell'edilizia convenzionata, che 
l'art. 26 comma primo lett. e) delklegge 27 luglio 1978 n. 392 sottrae al regime 
delle locazioni di immobili per uso abitativo dettato dai precedenti 
articoli; sono solo quelli realizzatii sulla base di convenzi�ni (tra le quali 
rientrano quelle prev.iste dagli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10), 
oon le quali in Comuni o Oonsorzi di Comuni concedono a soggetti pubblici 
e privati oon fini edificatori, aree ricomprese nei c.d. piani di zona 
gi� espropriate� dai comuni o dai loro cons0rzi, determinando non solo le 
carattierisvvche costruttive� e tipologiche ed i termini di� inizio e di ultimazione 
dei lavo11i di costruzione degli edifici, ma anche i criteri di determina<
iione e 11evisione dei canoni d� locazione (art. 35 comma 8 legge n. 167 
del18 apriile 1962). Pertanto, non rientra nella predetta categoria e di cons�gu�rtza 
non s� sottrae alle norme della disciplina sull'equo canone, la 
locazione di immobile acquistato dall'AAT in epoca antecendente alla 
legge ,istitutiva dell'edilizia convenZiionata (1). 

(1) La Cassazione; nel ribadire quanto espressamente previsto dall'art. 26 
lett. c della legge sull'equo canone, precisa che l'oggetto dell'esclusione riguarda 
solo gli alloggi realizzati sulla base di convenzioni che presentino tutte le caratteristiche 
di cui all'art. 35 della legge �865/71, che ha introdotto la figura dell'edilizia 
convenzionata nel nostro ordinamento e dagli artt~ 7 e 8 della legge 
n. 10/77 che ne hanno esteso l'ambito (nel medesimo senso della sentenza 
qui riportata v. anche �ass. lII, 2 giugno 1992 n, 6680, �in Mass. Giust. Civ. 
1992,. fase. 6}. 
Solo agli alloggi rientranti nell'edilizia convenzionata come sopra configurata. 
� dunque applica.bile il c.d..�canone $ociale � che, come precisato dalla 
Corte Cost. 11 febbraio 1988 n. 155, nel dichiarare l'illegjttimit� costituzionale 
proprio. dell'art. 26 lett. c della legge n. 392/78, non pu� essere pi� elevato 



88 RASSEGNA AWOCATURA DBLLO STATO 

(omissis) 1.1. L'unico motivo reca denuncia di violazione e falsa applicazione 
dell'art. 26, lett. b) e e) legge n. 392/78. 

Sostengono i ricorrenti che la Corte d'appello avrebbe erroneamente 
negato l'equiparazione delle locazioni in oggetto a quelle previste dalle 
suindicate disposizioni. 

1.2. La censura va disattesa. 
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 26, Iett. b), la doglianza � 
inammissibile, in quanto la decisione del tribunale, che aveva negato 
l'applicabilit� della citata disposizione (che esclude l'applicabilit� dell'equo 
canone alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico dello 
Stato, per le quali si applica iJ. � canone sociale � determinato in base 
alla specifica disciplina di settore), non � stata oggetto di appello sotto 
tale profilo. 

Circa la pretesa riconducibilit� delle locazioni in esame nell'ambito 
dell'art. 26, 1ett. e), la soluzione negativa adottata dalla sentenza impugnata 
� conforme a1 diritto, ma va integrata nella motivazione, ai sensi 
dell'art. 384, comma 2, c.p.c. 

La Corte territoriale ha invero fondato la sua pronuncia sulla considerazione 
che gli alloggi di cui trattasi vennero assegnati in locazione ai 
dipendenti della A.A.I., e cio� ad una ristretta categoria di soggetti, individuata 
in relazione alla sussistenza di un :rapporto di lavoro, laddove 
l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 26, lett. e), tende ad assicurare 
un alloggio,. a condizioni accessibili, alla generalit� dei soggetti meno 
abbienti. 

Il rilievo � esatto, in quanto coglie, come ora si vedr�, la ratio della 
norma in esame, ma non muove da una esauriente e corretta esegesi della 
norma medesima. 

Dispone l'art. 26, lett. e), che la disciplina dettata dal capo primo 
qella �legge n. 392/78 non si applica alle locazioni relative agli alloggi soggetti 
alla disciplina dell'edilizia convenzionata (il cui canone, per effetto 
della sentenza n. 155/88 della Corte costituzionale, non pu� comunque 
essere superiore all'equo canone). 

dell'equo canone (la decisione della C. Cost. � pubblicata in questa Rassegna, 
1988, I, 34 e ss. nonch� in Foro lt. 1988, I, 1051, con nota di richiami). 

Nel caso di specie, dunque, la S.C. ha applicato tali principi affermando 
l'assoggettabilit� della disciplina sull'equo canone agli alloggi assegnati in locazione 
ai iiipendenti della AAI (Amministrazione per le attivit� assistenziali 
italiane ed internazionali) trattandosi di alloggi relativi ad immobili acquistati 
nel 1948 da detta Amministrazione e, pertanto, estranei alla figura dell'edilizia 
convenzionata, all'epoca non disciplinata. 

Sull'applicabilit� dell'art. 26 lett. b della legge 392/78 alle locazioni relative 
ad immobili costruiti a totale carico dello Stato con esclusione di quelli costruiti 
con il concorso o contributo statale, v. Cass. Ili, 4 gennaio 1992 n. 16, nonch� 
Cass. III, 18 marzo 1992 n. 3316, quest'ultima pubblicata in Foro It. 1993, 
I, 905 e ss., annotata. 

P.P. 

90 .RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO 

(omissis) 1) Si premette essere pacifico tra le parti che le rappresentazioni 
dell'It�liana in Algeri si sono svolte secondo il calendario del 
programma e non essere contestato da parte convenuta (salvo per quanto 
riguarda il basso continuo di cui si parler� pi� oltre) che nell'esecuzione 
dell'opera il direttore d'orchestra si � attenuto alla edizione critica dell'opera, 
cos� come annunciato nella rappresentazione dell'opera da parte 
del Regio. Irrilevanti dunque sono i capitoli di prova dedotti da parte 
attrice. Irrilevante pure, per quanto si dir�, il capitolo di prova dedotto 
dal Regio per quanto riguarda il basso continuo. 

2) Su1la legittimazione attiva degli attori non vi � alcuna eccezione di 
parte _c;m1venuta. 

Comunque agli atti � documentato che in data 27 luglio 1971 Corghi 
ha ceduto a Ricordi tutti i diritti di utilizzazione economica dell'edizione 
critica, ancora da completare, per il prezzo di 1.200.000 lire; che successivamente 
vi � stata regolare cessione di quel contratto a favore della fondazione 
Rossini; che infine, il 30 giugno 1980 fu stipulato un complesso 
accordo Fondazione-Ricordi per cui Ricordi assume la posizione di concessionario 
in esclusiva di diritti della Fondazione anche in specie per 
quanto riguarda l'edizione critica de L'Italiana in Algeri. 

Dunque tutti e tre gli attori hanno legittimazione ad agire, i primi 
due per l'esercizio di diritti patrimoniali aventi ad oggetto l'edizione critica, 
�orghi in quanto autore di essa, ex art. 165 legge sul diritto di autore. 

naria, nell'intento di fare emergere, nel modo pi� fedele possibile, l'opera 
cos� come originariamente concepita dal suo autore. Il curatore, dunque, non 
�crea� ma �ritrova� l'opera attraverso un'attivit� -di carattere scientifico 
a volte molto faticosa e complessa -fondata su indagini storiche e filologiche 
attraverso cui egli cerca di recuperare il testo nella sua purezza. 

Se, dunque, l'assenza del dato creativo � il carattere principale dell'edizione 
critica, la conclusione della decisione qui riportata, come anche della 
maggior parte della letteratura sul tema (tra le letture di carattere generale v. 
Autore -diritto di -voce dell'Enc. del diritto -Valerio De Sanctis); Greco 
Vercellone, I diritti sulle opere dell'ingegno, Torino, 1974), non pu� che essere 
nel senso dell'esclusione delle edizioni in parola dalla protezione accordata 
alle opere intellettuali dalla legge sul diritto d'autore. Oggetto di tutela della 
legge 633/1943, come � desumibile dal _tenore letterale dell'art. 1 (�sono protette 
le opere dell'ingegno di carattere creativo�), dell'art. 4 (�oggetto del diritto 
d'autore sono anche le elaborazioni di carattere creativo�), e, ancor pi�, 
dell'art. 6 (�il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore � costituito 
dalla creazione dell'opera quale particolare espressione del lavoro intellettua� ! 
le�) �, dunque, il dato della �creazione>>, che vale a distinguere l'opera originale, 
frutto dell'inventiva e della personalit� dell'autore, da tutto ci� che 

I 

costituisce mera opera di ricostruzione e non gi� di creazione ex novo. 

!

_Sull'oggetto del diritto d'autore in giurisprudenza: (v. Cass. 20 febbraio f 

I i

1978 n. 810, in Giust. civ. 1978, I, 1108; Cass. I, 28 giugno 1969 n. 2334; Cass. I, 
10 gennaio 1977, n. 67; Cass. I, 5 settembre 1990 n. 9139; Trib. Milano, I, 12 
novembre 1987 n. 9984). 

I 1 
I 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRTJDE!llZ.,_ CIVIJ.,E, <GIURISDIZIONE E APPALTI 

91 

3) Per quanto riguarda la. domanda principale di parte attrice fondata 
su asseriti accordi contrattuali tra Ricordi e Regio, si osserva quanto 
segue; 

a) Esiste agli atti tina lettera Ricord� a Regio del 3 ottobre 1991, 
la quale indica le condizioni per la fornitura materiali �consistenti' nella 
partitura, parti di orchestra, spartiti e parti di coro, che sar� da noi effet� 
tuata ai prezzi ed alle condizioni ql.li di segUito specificati'�; Per questo 
nolo dei materiali musicali erano previsti compensi: in� specie per quanto 
riguarda questa causa era previsto il compenso di nove J:Ililiorii �per dieci 
rappresentazioni di Rossini-Corghi Italiana in Algeri. 

Per questa parte si sa che i� materiali� furono forniti, il Regio non 
contesta di averli avuti, il compenso fu pagato. 

Nella stessa lettera Ricordi a Regio era altres� previsto che per diritti 
di rappresentazione il �Regio avrebbe dovuto versare direttament� alla 
SIAE dei compensi per le singole opere in cartellone: in specie, per quanto 
qui interessa, era previsto a favore di Ricordi il 9 % �sugli incassi con un 
minimo assicurato di L. 900.000 per ciascuna rappresentazione di Rossirii� 
Corghi Italiana in Algeri. 

Tale lettera � a tutta evidenza una proposta contrattuale di provenienza 
Ricordi cui doveva seguire una accettazione formale da parte 
Regio; 1a proposta termina infatti cori la seguente frase: � Se le condizioni 
suesposte sono di vostr'o gmdimento vogliate dichiararcelo formalmente, 
riestituendoci la qui unita copia della presente dopo averla �firmata per 
accetta<;ione �. 

Tale dichiarazione formale non oi �fu, nessun documento fu sottoscritto 
dal Regio. 

Se lo stato della legislazione impedisce la tutela della edizione critica 
che abbia i caratteri sopra descritti, resta pur sempre oggetto della protezione 
accordata dalla legge sul diritto d'autore, l'elaborazione dell'opera originale 
che, per l'apporto dato alla stesura originaria, finisca per divenire un 
quid .navi rispetto a questa. Sono pertanto da considerare tutelabili in modo 
autonomo, alla stregua della legge 633/1943, � gli arrangiamenti delle canzoni, 
favoriti dall'evoluzione della tecnica musicale ed ai quali l'arrangiatore imprime 
i segni caratteristici della propria personalit� artistica� (cos�. Cass. I, 10 
gennaiod977 n. 67); nonch�, per Cass. I, 10 marzo 1994 n. 2345, l'edizicme teatrale 
di un'opera letteraria (nel caso, si trattava di due racconti di Checov). 

Al contrario, non pu� considerarsi tutelabile il raccogliere in un volume 
alcuni scritti gi� dati alla stampa, anche se con una cronologia diversa rispetto 
a quella usata nella loro pubblicazione (Cass., I, 28 giugno 1969 n. 2334); 
n�, tantomeno,. l'intervento� di revisione di un'opera musicale consistente nel 
semplice contributo redazionale� che agevola la lettura e la comprensi�ne del 
testo (Tribunale� Milano, I, 12 novembre 1987 n. 9984). 

Sembra invece ammettere l'edizione critica quale possibile oggetto del 
diritto d'autore Cass. I, 27 aprile 1961 n. 950, che.� ammette� alla tutela dell'art. 4 
l'edizione di altra opera, elaborata per uso scolastico attraverso note di ca




92 

'.RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO 

b) Con lettere dell'11 e 25 maggio 1992 la Siae precisa e richiede 
l'importo preteso in relazione alla rappresentazione dell'Italiana in Algeri 
e il 3 giugno Regio risponde che non paga in quanto � Si ribadisce la 

posizione del Teatro Regio a Voi nota in materia di diritto di autore sulle 
T'e_visioni di opere �. 
:~ 


e) l!. dunque certo che un contratto scritto non � stato stipulato, 
come .era richiesto nella proposta e come, sia pure solo ad probationem, 
� richiesto dall'art. 110 legge sul diritto di autore, applicabile ex art. 136 
ai contratti di rappresentazione. 

d) La difesa Ricordi, per superare questo ostacolo, afferma che iJ 
contratto si � formato per fatti concludenti avendo avuto esecuzione in 
quanto i materiali sono stati forniti ed il Regio ha pagato tutto il resto 
salvo i diritti di rappresentazione per l'Italiana in Algeri, ed in quanto 
alla lettera 3 ottobre 1991 non sono seguite richieste di modifica. 

e) Ma ritiene il collegio non essere decisivo nel senso voluto da parte 
attrice il fatto che il nolo del materiale sia stato pagato al prezzo fissato 
e parimenti siano stati pagati i diritti di rappresentazione per le altre 
opere. A quel modo infatti sono state eseguite le contro prestazioni dovute 
d~ Regio in funzione di altre prestazioni Ricordi. Non � stata invece 
eseguita proprio la controprestazione relativa al diritto di rappresentazione 
dell'Italiana in Algeri, quella che qui interessa, s� che proprio i 
fatti concludenti escludono che da parte Regio si sia data esecuzione ad 
un obbligo che riguarda un rapporto giuridico a s�, ben distinto da quello 
relativo al nolo dei materiali e da quelli relativi alla rappresentazione di 
altre opere musicali di altri autori. 

D'altronde anche Ricordi non aveva da compiere alcuna prestazione, 
salvo che dare o no il consenso alla rappresentazione di quell'opera. Si 
vedr� poi se quel consenso era necessario o no, ma di sicuro non vi fu 
un accordo contrattuale sul punto, n� esplicito n� implicito. 

La domanda principale deve quindi essere respinta. 

rattere estetico, critico e storico, tagli all'opera originale ed il collegamento 
mediante l'esposizione sintetica della cronologia degli eventi tra le parti 
trascritte, in modo da far risultare integro il pensiero estetico dell'autore 
nonostante i tagli operati per ragioni didattiche. In realt�, anche se la S.C. 
si riferisce all'opera cos� realizzata come ad una edizione critica, � evidente la 
differenza con il concetto elaborato dalla dottrina (tra le voci meno recenti: 
Marrubini, Le edizioni critiche e la loro tutelabilit� sotto il riflesso del diritto 
d'autore, in Dir. Autore 1943, 194 e ss.) e ripreso dalla decisione di merito qui 
riportata. Nel caso di Cass. n. 950/1%1 infatti, l'oggetto della tutela � costituito 
dall'apparato critico in s� e per s�, dove la finalit� didattica fa assumere 
alla rielaborazione critica caratteristiche ben diverse dall'opera originaria; 
considera invece tutelabile in s� e per s� la c.d. � edizione critica � anche se non 
accompagnata da un vero e proprio apparato critico (Tribunale Milano, 22 ot� 
tobre 1953, in Dir. Autore 1954, 46). 

PAOLA PALMIERI 


4) Q.ant<t alla :domanda subordinata �(dsareimento det damio . per 
rappresentazione non consentita dell'opera), il Collegio premette quanto 

S~gtl(!� .� �.� .�� � � � .�� ��-� � . . . ... . . � � �. ���� . .-. �-� �..�� .� . �-. �-�... 
Albtbase. delle edii;ioni critiche sta ellseuz~~ente.un lavoro dtinter


~~~~Jf~.~:~~-~~


sl>~cie ,il. volmne . ~; c9xtfoi�nto .�itic~�� sU.. questo ..l'autore.� ha tutti. quei 
diritti che a lui ricon~scono ie nonne in materia di opere di quel genere: 
in primo luogo i diritti di riproduzione e di ecllzione. 

Ma �l�discorso�� uifaltro�ed �n fatto �he a queij'opera si �ccompagna 
arfohe, per evidente � �oi::ttodit�: h1a non per�. cori<:�ttuale necessit��� deil'utiHzzatdre, 
la redaifon� >~'�fi'fotera partitura di Una opera musicale; gi� 
oggetto di creazione origirtar�a cli altrt> aufore. Il curatore, in.fatti, redige 
fa. partituracfo�li()pefa. qua�e risulta da ttitt� ie indicazfoni~ptoposte che �si 
tfovai:i.fr nell'opera Iettehtria�Comnientd brl:tic6 �.����� �. . .. 

Si domanda allora se questa partitura sia di per s� �oggetto di� nu6vo 
e diverso diritto . di autore quale. opera musi�ale. e dunque in specie oggetto 
del dir�tto es.elusivo di..ra~presentaziori.~. .��... . . . . . . . . �. . . < 

d~e .� ~{questa d~mand��sj. �4~~�� J.:illP~sta :ri,egat�va l� .ccmclusiocl s.on() 
evidenti. COiui che di quella edizione critica :quale opera dell'ingegno iett�~ 
raria~sci.entifica disp~ne l~gittiJ:namente �(pe;r averpe acquilltat~. tuia . copia 
� per �verla l�gittimamel1te avuta in prestito J>er l;uso) fa �egittimaniente 

uso delle nozioni ..che da essa p~�. ricavare per una corretta rappresenta~ 
.iion~ e dunque esec.~icine .d~lla originaria opera musicale, la sola clie era 
oggetto di diritto escltisivo di rappresentazione, diritto estinto per decorso 
del tempo .. Liber~ poi, 8e si tratta di \Ul interprete, in s~cie del 
direttore d'orchestra, di far rappresentare l'opera in tutto . o in parte 
seguendo le proposte del curatore contenute nel Commento critico e che 
si ritrovano nella partitura. 

Altrettanto. �Vid�nte�ia� conclusione se� alla domanda si .�d�. risposta 
positiva. Colui che dispone del testo letterario e della partitura frutto del 
lavoro dell'autore dell'edizione critica non pu� rappresentare l'opera musicale 
quale risulta da quella partitura perch� questa sarebbe il testo di 
opera musicale nuova, seppure non originaria ma derivata, ex art. 2 n. 2 
e 4 legge sul diritto di autore. 

In effetti, seguendo questa impostazione, la partitura quaJe risulta 
dalle proposte del curatore sarebbe opera nuova in quanto non si identifica 
�compiutamente con nessuna delle partiture finora note ma �si presenta 
come un mosaico composto di diverse tessere, e cio�: 

a) Per una gran parte, il testo di base, sicuro, il quale senza dubbio 
rappresenta ci� che l'autore cre�: nel caso di specie iJ testo autografo 


RASSEGNA AVVOCATURA DBLLO STATO

94 

di Rassinii quello che il curatore indica come autografo dell'opera, abbreviato 
in A. 

b) Per altra parte, quatitativamente minore, i testi diversi (essenzialmente 
i.manoscritti div�rs.i dall'autografo, indicati a pag. 9 del Commento 
critico), della cui autenticit� il curatore si � reso certo con le 
sue indagini ele cui indicazioni il curatore ha talvolta scelto preferendole 
rispetto ad altre, che gli pirevano meno persuasive, talvolta anche rispetto 
al testo autografo nelle parti in cui appaiono evidenti � ripensamenti � 
dell'autore. 

c) Infine, per una terza parte, decisioni autonome del curatore, I1 
quale, nella ipotesi di mancanza di dati documentali sicuri tra i quali 
operare scelte, suggerisce una sua propria soluzione, da lui ritenuta coerente 
con lo stile, la grammatica e la sintassi musicale di Rossini. (Questa 
scelta autonoma, secondo la difesa di parte attrice, si sarebbe verificata 
soprattutto per quanto riguarda il c.d. basso continuo che accompagna 
i recitativi secchi). 

Sicch� in sostanza l'opera di cui alla partitura in questione non sarebbe 
pi� l'Italiana in Algeri di Gioacchino Rossini, ma una opera nuova 
dallo stesso titolo di cui sarebbe autore il curatore Azio Carghi, nella 
sua qualit� di elaboratore creativo di una opera originaria. 

Fatte q�este premesse il Collegio ritiene di dare al quesito la risposta 
negativa. 

In linea generale, come risulta proprio da alcuni passi dei �Criteri 
dell'edizione� a cura del Comitato di redazione, l'opera del c~ratore 
non � affatto, non deve essere, volta a elaborare creativamente l'opera 
musicale oggetto dell'edizione critica. 

Si afferma infatti che: 

a) Il compito del curatore � quello di � mettere ordine in questa 
partitura, �intervenire criticamente ad emendarne errori ed incertezze, 
con l'obiettivo di provvedere un testo musicale che soddisfi le esigenze 
dello studioso che lo consulta e del musicista che lo usa nella pratica 
esecutiva �. 

b) �I musicologi vogliono la certezza che il testo originario non 
abbia subito intromissioni da parte del curatore�. (vedi pag. XIII). 
Quanto .al. caso di specie, rilevanti sono le osservazioni generali, da 
accreditarsi al curatore, le quali indicano come strumenti essenziali del 
suo lavoro le fonti dell'edizione, l'autografo, le fonti manoscritte, le 
fonti a stampa. Egli infatti si preoccupa di rendere evidenti i dati storicodocumentali 
sui quali ha operato, come � logico quando si tratta non gi� 
di creare un'opera nuova, seppure derivata da altra precedente, sibbene 
di offrire una seda, documentata, proposta (non gi� una soluzione certa 



PARTE I, SEZ. III, Gl�RISPRUDENZA C:tV�l1!, G'IURISDfZIONE E APPALTI 9:5' 

e . definitiva:) ; per ��l'identificazione della .� autentica pattitura dell'0pera 
originaria . 
. Quando si tratta ..di spieg~re )e mocl~lit� segiiite ~el suo.� lavoro, egU 
precisa poi che .. � scopo.� .delrecUzione. critica di un .. melodramma non. � 
soltanto quellq d~ �ss�q~. .fe.~el~ all'prigiJia\e � (c;lunque u110 degli scopi � 
questo, non di �r�are ui:la nu�va e diversa opera), �ma anche di fornire 
un iesfo destfuato ana�tfratk� esecutiva>; (Cio� .di fornite uno stri�nento 
tecnic� per la corretta eseCU.Zfon� dell'opera originaria). �� 

. Irtfine � lui stessocl'ie &ccerina a dubbi da chiaI"ire (du.nque chiarendo 
e non creandd edanche C!ll.aiiqo parla dei problem.i pittcomplessi (sco'tnparsa 
di alcu.ni pezzi aufogtaff delia v�rsiorte ofigl:nale o intervenuti spostamertti 
e sostituzioni) usa. l'espressione <e attenta opera .di riCostruzione 
(non dLcreazione ex n:ovo) per la quale le fonti� manoscritte sono state 
prezfose;:ll curatore ha dunque essenzialmente lavorato al fine di mettere 
m lt::tce quel poco o quel tanto dell'opera. di RossmLche era rimasto non 
chiaro o addirittura falsifi�ato nel corso ed a causa di >esecuzioni superficiali 
e� dLfedazione. di .testi non sempre corretti oppure anche soltanto 
per la concisione ed a volte ambiguit� dei. segni apposti dallo stesso 
RossinL 

Va dunque negato il carattere creativo della partitura in oggetto, cio� 
del risultato del. suo lavoro, meritevole, importante, ma che . rimane nelrambito 
della alt�vh:� scientifica, nort entr� nell'ambito della attivit� di 
creazione di. opera musicale. 

:f!� bene mettere in evidenza quanto il legislatore italiano, in armonia 
con pressoch� tutte le leggi europee, insiste s�l fatto (( creazione )) come 
ii:idispe:hsabile perch� possa �parlarsi di possibile/ oggetto del diritto di 
autore. All'art. 1 si indicano come protette le opere d�ll'ingegno di carattere 
creativo, all'art. 4 si rieonosce la protezione . anche alle elaborazioni 
di carattere creativo, all'art. 6 si afferma che il titolo originario 
den'acquisto del diritto di autore � costituito dalla creazione dell'opera 
quale ptl.rticolate espress�one del lavoro intellettuale. Ora, pu� dirsi creazfone 
dell'attivit� psichka di u.n u�mo solo l'opera che sia davvero nuova 
e codesta novit� va esclusa quando sia data per certa, come nel caso in 
esame, la preesistenza di u.n'opera sostanzialmente non diversa. 

Questo postulato va applieato anche alla ipotesi di opere derivate. 
Queste mostran� ostensib�lmente la loro derivazione' da altra e precedente 
opera dell'ingegno, ma debbono tuttavia ess�re il frutto di una distinta ed 
autonoma attivit�. meritale volta a creare uh quid novi. In specie, quando 
s� tratta di opere derivate che appartengono al medesimo genere di quella 
originaria (come nel caso di specie) non � sufficiente per la loro prote~ 
zione che esistano modificazioni od aggiunte: occorre che il rifacimento 
sia, come dice la norma <i sostanziale �, che cio�, .il percipiente deve ricevere 
sensaiioni (nel ..caso sensazioni auditive) diverse sostanzialmente, ri



96 RASSEGNA AVVOCATUR! DBLL(l STATO 

spetto a quelle trasmesse dall'opera originaria. Certo non � necessario 
che le modificazioni od aggiunte siano effettuate su tutto il contenuto 
dell'opera originaria; ma � necessario che esse, anche se localizzate in 
alcuni punti, riescano a conferire all'opera un carattere di novit� che 
non rifletta dettaglJ di scarso rilievo dal punto di vista creativo. 

In applicazione di questi criteri, questo collegio ritiene: 

a) di escludere ogni carattere creativo a tutto ci� che nella parti� 
tura in questione coincide col manoscritto originario, anche laddove il 
curatore propone un significato ragionevole di segni oscuri od ambigui 
che nel :manoscritto si trovano: in questa ipotesi il curatore opera sem-� 
plicemente chiarendo l'espressione musicale dell'autore. 

b) di escludere ogni carattere creativo a tutte le scelte che il curatore 
ha fatto nell'ipotesi di pi� fonti documentali obbiettive anche solo 
in parti contrastanti. Egli infatti, in questo caso, non crea proprio niente, 
nemmeno obbiettivamente; d� conto del fatto che l'una o l'altra delle 
espressioni musicali sono state certamente gi� create da altri, (tutte 
da Rossini in tempi diversi o alcune da Rossini ed altre da altri); le 
compara tra loro come musicologo e ne suggerisce una come la pi� 
attendibile agli altri musicologi per loro scienza ed agli interpreti per la 
loro successiva azione. 

C'� poi la terza eventualit�, di inserimento nella partitura di elementi 
musicali assolutamente nuovi perch� necessari a colmare sicure lacune 
(le cosiddette crux di cui alla perizia di parte attrice a pag. 13): in questa 
ipotesi ritiene il curatore che in mancanza di dati certi, sia opportuno e 
lecito immettere elementi di sua creazione, sempre per� proponendo, 
suggerendo questa sua scelta. 

Anche qui per� il curatore deve, come si � visto, non manipolare 
l'opera originaria. 

Dunque deve non creare lui, secondo i suoi gusti, secondo la sua 
personalit� artistica, ma ricostruire, usando della sua conoscenza, scientifica, 
delle regole rossiniane, ci� che sarebbe stata, presumibilmente, la 
creazione di Rossini. E cos� ha fatto se si deve tenere fede alle parole 
da lui stesso usate nelle osservazioni generali al suo lavoro. 

Colui che di fronte ad una lacuna (una parola mancante in un testo 
breve di letteratura antica) vi fa fronte, dichiarando formalmente che 
intende riempirla cos� come � presumibile fosse stato il testo originario 
e davvero facendo cos�, non agisce imponendo o suggerendo il proprio 
stile, bens� quello che egli ritiene fosse lo stile del compositore originario. 


Si rammenta infine che n� la difesa tecnico giuridica di parte attrice 
n� i valenti musicologi che si sono schierati dalla parte del maestro 
Carghi hanno mai sostenuto che vi sia una quantit� di queste aggiunte 


PARTB I, SEZ. III, GIURISPRUDBNZA t:IVILE, GIURISDIZIONE E APPAI.TI 

tali da costituire un rifacimento sostanziale dell'opera originaria. Si 
sono lbnitate ad usare l'aggettivo � creativo � . per; qualificare l'attivit� 
del curatore, senza mai esemplificare in concreto quando, dove, per 
qua.l),te, volte, egli abbia, davvero creato una modificazione al testo. 

Questa �lldic~ione sLha�. sC)ltanto (nelle memorie di parte attrice e 
nella �<>nswenza Degraliai. no:.l �il quella presentata .alla. Corte .d'Appello 
cU Roma) per:qqantQ rlguarcla il'basso�t:onoouo, in specie .il sottofondo 
musicale ai recitativi ,!i!.e�clli�.� � 

Ma sul punto questo Collegio osserva che il basso continuo in. occa� 
sion,e lielle J:appresentazionl al Regio �. stato elaborato Ila altra persona 
(il�. Maestro. Adriano CaVicchi .. del Regio di� cui ai documenti n.� 6 �e 7). 
fa,rte !lttdce spstE!XJZialmente non .. lo contesta, �limitandosi. a negare la 
sufficienza della ptova offerta: da parte convenuta. Ma la prova � sicura 
sulla base� 4~a documentazione Qfferta1 in specie dal �. fatto che nelle �locanlime 
ri.sult~ chiaramente .�t,ale specifica. collabor~one e. che non risaj.
t; invee~ che a tale pub};}1�,it��. si. sia op:posto il Maestro Corghj �od 
~tri per lui~ C&. �questa �ert~~ di proya si l:?asa qu(llsto Collegio riteneng() 
.s.pe~.a.. Ja..:Proya Jestimoniale pure<:ifferta dal .Regio). Q:ra, se 
proprio. questa��Parte,.che pqtrepbe .. in tesi� essere .quella creativa quantitativ:
aznen.te' J;>i� rilevante, n,q..� � stata utilizzata dal Teatro Regio; sicuramente 
nemmeno sotto quest'aspetto vi � stata violazione di un diritto 
diautore di Carghi. Va qui ribll4ito ohe chiunque pu� liberamente interpretare, 
anche introducendo modificazioni, una opera ,musicale ormai 
o.adutg irt, pubb]io.o (l9mir#(): e ovvil:lmenie chiunque pu�, irltell>retarla 
~eiUep�l.q suggeflxne;g.ti e p.rqposte dj musicologi. Solo se t.i m\l.!!icologolia introdotto . per suo confo xnC>difit:azioni proprie di caratter,e creativo, 
tali da .costituire un rifacimento .sostanziale.� dell'opera orii�naria, �agli 
interpreti. � prc)ibito utilizza.re quei1e� modificazioni: ma resta�. 9}rviament~
fo:i-o i~l:>er� lii rappresent~i'~ 11opera completata o modificata� in ..niocio 
dlver~o rispetto a quello concretatosi ..in, quel precedente rifacimento 
s~s~~iale.. Irriltwante �� d.nque, da questo punto di vista, l'oss~rvazione 
della difesa Ricordi secondo cui violazione del diritto vi sarebbe stata 
per. il solo fatto dell'accettazione del noleggio. ,della edizione critica (e 
diuique anc}le della parte relativa al basso ccmtinuo) in�lipendentemente 
�lall'J!SO fattone. Violazione . del diritto ,di rapptesentazione si ha quando 
una parte . di una opera protetta (ipptizzando qui c,ome, indiscussa la 
proteggibilit�) viene rappresentata concretamente: se non � rappre


sentata, a tutta evidenza, non vi � violazione . del diritto. Solo per comple


tezza di motivazione si osserva altresl che l'eventuale creazione ex novo 

del basso continuo, per avere scelto il cu:ratore di proporne uno proprio 

anzich� uno di quelli eventualmente risultanti da fonti o tradizioni pre


cedenti; non costituirebbe comunque un rifacimento sostanziale dell'ope


ra originaria. 


9S RASSEGNA AVVOCATURA� DELLO' 'STATQ 

I recitativi secchi sono importanti perch� lo spettatore possa seguire 
.lo svolgersi degli avvenimenti della fabula. H sottofondo musicale 
che li accompagna� non ha� invece che una assai relativa importanza nello 
svolgersi della vicenda musicale. Tant'� che, come spiega il curatore, 
non erano quasi mai fatti da Rossini che ne affidava il compito ad un 
suo collaboratore. Si tratta, come si � detto, di un sottofondo musicale 
alla voce non cantante degli interpreti: la reazione emotiva dell'ascoltatore 
non � modificata da modificazioni anche percettibili di quel sottofondo. 


Resta da dire dello spartito per canto e pianoforte che, �secondo parte 
attrice, presenterebbe un apporto creativo ulteriore da parte del cu~ 
r�tore� che ha dovuto provvedere alla. riduzione della patte orchestrale 
ad un solo strumento ideando �soluzioni foniche e timbriche atte a ricreare 
i ben pi� complessi effetti, della compagine orchestrale. 

Va chiarito su questo punto che in linea generale la riduzione di un 
testo per orchestra ad un testo per pianoforte e canto pu� a certe condizioni 
essere considerata elaborazione creativa del riduttore. Ma questo 
ancora non significa che elaborazione cre�tiva vi sia quando questa riduzione, 
come gi� la partitura per orchestra, rappresenti una edizione 
critica di partiture gi� esistenti in passato ugualmente per pianoforte ed 
orchestra. 

Varranno invece in questo caso le osservazioni fin qui fatte in genere 
per le '�dizioni critiche. 

D'altronde, sicuramente, le rappresentaziorii incriminate hanno avuto 
per oggetto l'Italiana in Algeri quale opera per canto ed orchestra, non 
la riduzion.e per pianoforte e canto. 

Se,� come � probabile, gli interpreti ed in particolare il direttore 
d'orchestra Hanno fatto uso del testo Corghi in occasione della necessaria 
riflessione che precede la interpretazione od anche delle prove, 
si � rimasti nella fase della utilizzazione del testo come strumento di 
lavoro (perci� era stato noleggiato il testo), precedente alla pubblica rappresentazione. 


Accogliendo queste soluzioni, negative rispetto alle due domande proposte 
da parte attrice, rimangono dunque irrilevanti le proposte istruttorle 
sul quantum del danno. Relativamente alla richiesta di parte attrice 
per una consulenza tecnica d'ufficio che stabilisca se l'opera del maestro 
Corghi abbia o no carattere creativo, il Collegio si limita a richiamarsi 
alla propria motivazione espressa nelle pagine precedenti. D'altronde se 
sussista o no il carattere creativo nel senso indicato dalla legge � questione 
che va risolta dal giudice, non da un eventuale CTU che, come provano 
le perizie di parte in atti, non possono che affermare o negare il carattere 
creativo portando a sostegno delle soluzioni tutti gli argomenti che 
sono stati valutati da questo Collegio. (omissis) 


PRETURA DI BRESCIA, 1$ genrn;.o 199~ n, 2Z17 ""' 'P:tetore'. dc>tt,ssa Ma.ria 

, . Gt~ia Cassia ~ ~d:France~o (avv. L1.1ej;;wo<Natdinq) � l\1injstero 
.� q~Jl'.;lnte~9 (avv; Statp Otcali)~ , ....� � � � � ) ' > 
......-,;�:.��:.�::: 

tnvanm ctvm ~ df ~�Jii�. :.;. A~sesn:O df in\falfdfttt ex .rt~� ~13 t it&/71" � 
::.�.. i'A~enttt���:d.eligrad~ �aI;;���&\'~dita������ rile'7ante ����ruᥥ��� s�llsi'.deU'art~ �� 9 
��� = J>J:,;~= 509/t& ~' l>c;>�t�Qide':'J>tJ$entate.' tmteeedeiltc\mente 0alf.nU.ta in 

��� vigore<di tale: n.9J:lUaj:;. ~on si .�pp:Uca. ~�� ,lneo:rnpatibDlt�.�~.. art�3, 
, . . . J?PmO;C�lltla L. '4Q'U"Q '�" :Po�ibil.it�. 41�: op~~ne � Presuppone .Ii;i Uqt;d. 
�:\cU1' ;4ell~ ~r~~�>.~i'.fll�~'~ti)?i,li~ .........�� 

.���/� 

; : . b'a,r(, 9 </&t d.l.� ~o~j~8. ~o/i � appii�Q..IJ�~ ~~ ca.So di domanda ammininistrativa 
pt'isentata prlma dell'entrata in vigone del d.m. Sanit� 5.. feb~ 
braio 1992. 

Nelcaso di dom.artda p/;e,.sen.tatq. prima di tale d.m., l'art. 9 � inappli~ 
dtf:~if~,4r;whe ~iialt>r9 ~t�~n~ 4etff# ~o/idit,tb'!-i,.� ~ocio-economiche�legittimanti; 
sumo venute ad esistenza in'dO.ia'�d 'esso s�coessiva. 

Ii mecctJ:nismo ai irtcf;>mpat;ibili~�i~.tJpzione 'prev.isto dalllart. 3 legge 
401/91� presu[iponetche ze: pt'estazioriii' tra loto incompatt'bili siano deterrnfnate. 
nel�. guaritum, �rfmodo. da: consentire un adeguato esercizio dell'ofi~
�i)~e; tA1rpninfs.trazi6i�i:C9nverit;;:ia; va quin4i condannata al pagarn~
fa �a~~ff�s~egr,p 4{cu(4ifa~t:�,3 legge 111;71, anche in presenza di 
go.dt~~~Q~� in oapQ 41~ ri�orr~nt?, di pre~tazione-con. questa incompatibile 
(1). .�. : 


(1) Pf6l>~~at1�h~ ~ �:i#o,mterterttporale m relazione all'art. 9, s�condo com� 
.� 
�. ma, ~. leg. 23 :gq\i�nJ~ 1�.li�. 509 e ai d.m. ' febbraio 1992. L'opzione dl 
CU1 aifart. �3, .�� rimo 'ci:lmma le e 29 �dicembre 1990 n. 407.

�.. ��� ...�...�.)L �..�. , .. ���.�'� $1..� .. . 

1) Premesse 

In data 12 I!larzRJ992 � ei;itrato.. jn :vigore il DM. Sanit� 5 febbrl:�io 1992 
(che infroduce nii.ovi er~te~t di defox:j:D,lnazione del irado di irivalidit� richiesto 
ai filli delle prestaiioW:>er!)gate dal Ministero degli Interni), emanato in base 
al disposto dell'art. 2]>L. 23 novellll:>re 1988 n. 509.. . 
, � � L'art.. 9 di tale :\:llti@a legge, espressamente prevedeva l'elevazione al 74% 
della ~oglia miruma ,di ;j.llv:a!il:llt~ --rilevante ai fini dell'assegno di invalidit� 
:Pr.evistj:> � dall,'art� }3..1. Jl8)7l �.� ... d.fspo.eiido che tale elevazione entrasse in vigore 
Uni.fain�rite afs.uc�ifafo :o:~t, facendo peraltro salvi i diritti in precedenza 
acquisiti e gli accertamenti gi� effettuati. 

Tale ultima norma era tale da far nascere delicate questioni di diritto 
transitorio. 
A) L'art. 9; come si � detto;. fl;l.C�va ;salvi i diritti �cquisiti, e soprattutto gli 
a�certamenti (favorevoli ai richiedenti) gi� effettuati. 

Ci� sembrava significare .che l'aumento dell'invalidit� rilevante al 74%, 
andasse applicato a tutti gli accertamenti effettuati d�po l'entrata in vigore 
del DM., a prescindere dalla data .di presentazione della domanda, e dall'insorgenza 
dell'invalidit�. 

-



100 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

Il ricorso � fondato e merita accoglimento. 

Il CTU, le cui conclusioni, congruamente motivate ed esenti da VIZI 
logici devono condividersi, a seguito dell'esame della documentazione 
prodotta da entrambe le parti e visitato la ricorrente, ha rilevato che lo 
stesso � affetto da patologie che per natura ed _entit� ne riducono la capacit� 
di Javoro in misura superiore a due terzi .a far data dal gennaio 1992. 

Sussistono altres� i requisiti cd. extrabiologici richiesti dalla legge 
(cfr. dichiarazioni di responsabilit� ed attestato di iscrizione alle liste 
di collocamento in atti); la domanda di parte ricorrente deve pertanto 
essere accolta, ma il diritto del ricorrente alla rendita per cui � causa 
deve essere ulteriormente posticipato al novembre 1992, giacch� � solo 
a_ j>artire di tale data che risulta certificato lo stato di incollocamento al 
lavoro . 

. ~) Quim,to agli . accertamenti negativi gi� effettuati, si poneva il problema 
cli� quale dovesse esser� la normativa applicabile fu s�de cli ricorso amministrativo, 
o giurisprudenziale; 

t principi (l'applicazione della legge vigente al� momento dell'insorgere del 
rapporto) avrebbero dovuto condurre ad applicare la. normativa vigente nel momento 
in cui era stato fatto l'accertax.ento impugnato; peraltro, l'art. 9 .citato 
sembrava derogare al principio, apparendo implicitamente esclusa l'in�pplicabil� 
del �imite del 74 % a casi diversi da quelli espressamente previsti. 

:C) Quanto ai c�si in cui nessun accertamento fosse stato effettuato alla 
data df entrata in vigore del citato d.m. (e quindi d�ll'art. 9), sarebbe stata 
ipotizzabile una domanda amministrativa presentata in tempi prossimi � tale 
data; ma potrebbe anche essersi verificato, per le pi� varie ragioni, un ritardo, 
magari rilevante, da parte della competente commissione. 

Non essendo .dato alcun rilievo alla data cli presentazione della domanda, 
~arc;:J;>be _potuto avv�ni�'e cl;l.e la parte interessata, dopo aver presentato la sua 
dorhahda, ed avere atteso per lungo tempo la v�Sita, si trovasse pregiudicata dai 
tempi lunghi delle� c�rtnhfssioni, a causa dei qu�li �si sarebbe resa applicabile 
una percentuale di invalidit� rilevante, maggiore cli quella vigente al momento 
della domanda. 

� Anche in questo caso; vi sarebbero stati dei contrasti tra i principi generali 
(sia quello di cui� al punto precedente, che quello ricavabile dall'art. 13 
legge 118/71; che, facendo sorgere il diritto atl'assegno con decorrenza dal 
mese successivo alla presentazione della domanda, costituisce applicazione del 
generale principio in base al quale i tempi del procedimento amministrativo -o 
giurisdizionale -non possono andare a danno della parte interessata), e 
la norma di cui all'art. 9 citato, che faceva dipendere l'applicabilit� di una 
norma sfavorevole all'interessato -anche -dalla maggiore o minore tempestivit� 
della Commissione nel decidere. 

2) La giurisprudenza sull'art. 9. L'intervento della Corte Costituzionale. 
La giurisprudenza di merito che risulta aver esaminato la questione, � 
andata in direzione opposta a quella delineata al precedente punto, essendo 
stato ritenuto rilevante il momento di presentazione della domanda (si veda 
per riferimenti, Foro It. 1995, I, 3041, nota; si veda inoltre la stessa suestesa 
sentenza del .Pretore di Brescia, che peraltro richiama contraddittoriamente la 
sentenza della Corte Costituzionale di cui subito infra). 

-" ' 


. ..... 

��.�����p�:���.��.-:.� .. :t,�. ~.�.� ll~1:l:l*~�twn~...�...�.. .. ~.~sni:i:tomi E Al'i>ALTI

�. . .� 101 

. . .. . . 

�:�.:.. : �:...�.-:: ...-: .. ::.<:-.:::::.-:.::�.. 

��.� �/� !'i()n 118. pregi() :ilri)l(�lVp. 4fi parte convenuta del1tr ~cessit� del raggitu:i� 
gin:i.entcr d.. �p~rt~ della. rj;c()tre.nte; per l'ottenimento dell'assegno��� ex 
a;rt����..�~~��l~gge �. �il��� US/11i�����d.eUJ:tᥥ�soglia di�.mva:lidit.� .�. Qi����cui ��� ai�... d;m�.ᥥ�5��.fe~ 
'1;)~~191?9c~{#f�i 9WPS~~i()rte.~~W~t~ 9: i;{itvo 23 Ili:)vemb~ 1988/n>S09; di~ 
.9W~!~f:'��� l'.f!*~~!A~f ij~~~tP'ti:l9.��� ~1~�� ��~te�����osti~icw:aie��con����sent~ 
.; 79~/?$~ ~ iW:ij,~tU�itPPtic�.W~e # casi) di$p~fo.. :PremessoJ::tie. costituisce 
i?i~9�ii>~9 i~#~~i~��4~l~'�p~�l#e#tf>t g~l.l#4J~i� ~~� sec9~40 c!� �tla� 
�1~M~~ᥥn9l�.�'1l~i�#~ �4~��i;)e1�.. 1~a\7v~#ire��ᥥ <iirl� ���11 pteleggi).�. occ�rre��mu�vtfre 
g~t�ril�~V,j.�h:e����~ #�mrtafefulattiva .. solaxieit�� quella che1��derogandoal 
�llfil:l�~]>ie>:.. �4fi;.�lt;t;e.t:t4ittivit�j:���~pre$sim~ri,t~���s~���~ttribuisca�cq~sto��ca:tattere; 
C��; in q~w.perXordb.tamento � di regola opportuno escludere �che una 
n,�tin~k gjuri~�c~ po$$~ ~pplttf,l~$i.. ad atti, fatti, eventi o sbt�t.Zfoili veri~ 
<:'i~~r~#!ffi~ 4i}i~ $9#. ~hir~~~J# fti<?re..ri~ ~�~9~~. ftiu19-4~,��9&M ~tiop

. �.. �...�� �.�.� 


:'.::::::::/:::�:::}:;:;::.:-:-::�.�������.� . 
. �.;..�.�� ... �-: 


���ᥥ��������~ �tjtf; �~~itt~pfuti~. :.@Wio~�:a@;...3t:�ᥥik~��:i~9s):���inyei;tit���;t~iia: ;~;.

stio�;(.~a{ cMferma.tQ: �l1intelipl:'.etAA!011tl dell'art;> 9 4!ii1ineata u:telle ����premesse 
ma1, i9.lii>i4�i)rata :�ll<t,. 4isPai:it�>�...� d.i t~atta.ni�to ᥥ<>li&imtfia, �.. <J;al ��criterio�. � ad()tta;tp 
n~lt'arW~�~),)etto�.i�<tt1~0���m~fo���nella�~itj.va.�Cti.�cut��.a11a���tegge; .11s1'lt1��.su. 
tale�� J')ase�.�.:ne �ha dicblarata.��. rillt!tittifuit�,�.��~� nella Parte��in.�� eW.��. non�prevede�� che 
restitt�: sal'1i Mche .�i �diritti �i ciittl;tdinl pel': l qualidl �lic<>noscimento dell'esi� 
stemia� d~ �ieqW:siti sanitari� allfepoda .deua�.� dQmanda, presentata ��anteriormente 
ail~r Ila~ i;li c.i .al 1� �o~vsia intexvenuto;.<da parte!� della competente'. 
coromlsit91),~ W:e4i~1 po~te#pl,11lle1),t~:� t�ledata1>~ 

2) in<#~iJti4~i6ni J:~tt4 .'iiatura d.J�t�� po#~ioni s:ogg�ttlve��� ff!Jttt )azve ddzza ~ttn�

��� tenii1/itetta Carlelt.oltitiii.ionaz�./ �� �� � .��.�.�.��..�� ,. � .�.�� �.�.�.�.. ��.� �.�.�.. ������. � � ��� ��� � ��. 

����i~ ec>it~ c�Jtitti~M�lii~���~ ~alvi� ifclicitti ~ �indi~~ti nei d.isp9s#~~~ detta 
sentenzi:{ apperi� riportato. . . � � 

. :;S�pe'r1;1ltro noto Che/dai mero accertariient() della sussistenza ;del� requi.; 
sito: si,m~tario;. �~ ~iv1;1;:Jlil: concreta h1so:r.<genza di dirlttiv essendo necessaria, 
al fine tit#Yacquisizfoil.e1 del (:liritt!) . alla prestazione di c;.i all'art. 13' Jegge 
118/71;: 41.: slt8sistema di . aJ.cUlli .requisitt soci~conomi�i;('Stato. di .incoUoca� 
menio;;re4ditqal.�di< sottQ! di�. un cettO: limite1 msussistenza<di��. ptestaziQ!li 
in<!9tPPati~ill)}. sem:J;lo.��i> qulJli� .Ilessl.1lla�Pres~~fo:ne pu�� ess.~e�etogata>Wl'.m~ 
teressath; tl{al tempo. stesso eYide:nte .cll� .fa tlilrminologia utilizzata dalla�� Corte 
Costituzionale � la mectesuna u#lizz�ta dal legi$Iat(:lrer :nell!att, 9; nel far 
salvi i (<! diritti ~ .ac<iW:siti: dai sogg�tti gi� visitati con esito positivo; '. ...�. �.. � 

����� A tale stteg\ta. sembta d9ver$~. rite:neretj:Ie� 1:'4so $1 ..tliJtmme: "diritt�i>, 

nell.a����:fa.tti$P�i;:it!i.$Ut:�a:tee;l;lico,;����signifl~tj#(j,:���� d.ell:ll:� posizione�< dei�� soggetti� che, 

vi,sitatj...� �posi.~.m~t~�:P~t d.ell'entt�l~~����~~�� vJ:iot'~ d.~l .�:s:w;tc;l�:lttC>:� et~, ��� ($e~ondo

il fogiSlat�re) o in base a d�marlda pieset.i:tata pi;ima del d.m. mede11irno 

(seco11do la .Cor~ CO$titi.1q~le) s~ Jr9Ymo. neUii . .condizione ... cti avere il 

li:�ti:i.to.�. Q1lerei. d;l diroostt'wela: $Us1>i$t~a �lei soU l!'.lilQuisi~i� socio,econ.omici, 

al u.� � dell!?,�qaj$iz�one c;\~!Ill �.pre&t~zi91}�!��411 essi riclliesta, fermi restando gli 

ordiila:i:i prfn�ipi l!J rni:J.t(;!ri;l i.tertelll,porale, t~ch� non .potr� ritenersi.�� diritto 

quesito �e o �.f1;1tto i::o:tnpiut9 ~. Jii� pler�;l �. SU!l$iste~a Q.el. requisito sanitario in 

assenza dei requisiti socioeconomici; sicch� il soggetto che, alla data di entrata 

in. vig0re del D.1\1.., non. fosse in pos~esso di tutti �i requisiti per la maturazione 

del dhitto. si t:i:overebbe. �soggetto, in caso di loro successiva insorgenza, al 

disposto � deiliarf:. 9. 



1'02 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STA'ID 

fatto ricade sotto la. disciplina delle norme vigenti nel momento in cui 
si � realizzato. Nel caso di specie, l'art. 9, primo comma, citato recita 
testu�lmente: �A modifica dell'art. 13, primo comma della legge 30 
marzo 197l, n. 118, la riduzione della capacit� lavorativa indicata nella 
misura superiore ai .due terzi � elevata alla misura pari al 74 per cento 
a decornere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, 
comma primo �. A parere di questo Pretore, l'interpretazione letterale 
della norma suddetta induce a ritenere operanti gli. effetti dell'innalza:
tnento della soglia di invalidit� solamente a partire dal 12 marzo 1992, 
data di entrata in vigore del d.m. Sanit� 5 febbraio 1992 (G.U. n. 43 del 

Sembra invece da escludere la possibilit� di interpretare il sistema di 
cui �lla legge 118/71 ir� modo tale da collegare l'insorgenza del diritto alla sussistenza 
del requisito sanitario, sospensivamente o risolutivamente condizionato 
all'acquisizione o al venir meno degli altri requisiti, cos� come avviene per il 
requisito reddituale in relazione alle pensioni erogate dall'INPS. Ci�, in considerazione 
della specifica normativa vigente per l'INPS (si veda il testo in 
vigore dell'art. 10 r.dJ. 14 aprile 1939 li. 636) tale da non consentire che i 
principi affermati dalla S.C. in relaziane a tale normativa siano estensibili alla 
materia regolata dalla legge 118/71. In tal senso, espressamente, Cass. 4217/95. 

Tali argomentazioni fanno ritenere l'infondatezza della sentenza �del Pretore 
di .Brescia, nella parte in cui, a fronte della maturazione del requisito extra 
sanitario (e quindi del diritto in senso .tecnico), in data successiva all'entrata 
in vigore del d.m., d� rilievo alla data della domanda amministrativa; 
ci� in quanto, com,e ,si � detto, la sussistenza dei soli requisiti sanitari 
� in s�� irrilevante, non d� luogo al sorgere di alcun diritto nella materia di 
cui trattasi, e non � quindi fatto idoneo ad escludere l'applicabilit� deli'art. 9 
fo questione. 

4) Lo � strumento � da utilizzare per la � misu,razione � del grado di invalidit�. 
Si � detto che, dal 12 marzo 1992, � fu vigore il DM. Sanit� 5 febbraio 1992, 
in sostituzione del precedente decreto "del 25 luglio 1980. 
In base allo schema dell'art. 9 dJ. 509/88, era chiaro che, limitata la salvezza 
dei � diritti � ai soli accertamenti sanitari gi� eseguiti (in base al d.m. 
25 luglio 1980) prima dell'entrata in vigore del successivo d.m., successivamente 
(~ontemporaneamente all'entrata in: vigore del limite del 74 %) sarebbe stato 
applicabile esclusivamente il d.m. 5 febbraio �1992. 
Sopravvenuta la sentenza della Corte Costituzionale, si pone il problema 
di quale sia il d.m. applicabile agli accertamenti medici effettuati dopo l'entra


ta in vigore del d.m., in relazione a domanda: presentata in momento antecedente. 

A) Anzitutto; vanno considerati al�uni elementi di� carattere testuale, 

tratti dagli artt. 2 -5 del d.I. 509. 

Le norme�� contenute in tali articoli, nel� fare riferimento alla � nuova � 

tabella (sostitutiva della precedente,-� quindi) nel disciplinare i principi cui 

essa (e non la precedente) si deve attenere, appaibno incompatibili con la 

possibilit� della sopravvivenza (sia pure al limitato fine dell'accertamento in 

relazione alle domande precedentemente presentate) della tabella di cui al 

d.m. 25 luglio 1980. � , 
Lo stesso d.m. 5-febbraio �1992, nell'adottare le �nuove� tabelle, appare 
chiaramente volto a sostituire le precedenti, senza che sia posta la possibilit� 
di una limitata coesistenza dei due parametri di giudizio. 


PARTE I, SBZ. IIIf'GltlRISPRUDBNZA :CI\TIU!, GltlRISDIZIONB B APPALTI t03 

26 febbraio� 1992). �P�ttant� i.sdggetti.�che versa'\tan:o.in:-condizioni d� inva~ 
lid�t�. in misura superiore �ai 2/3 prima deWentrata �in vigore : della nuova 
soglia dLinvalidit� rilevante, semprech� attlvatisLal fine. di ottenere le 
provvidenze di legge tramite pr,oposizione di r.ituale domartda amministrativa 
anteriormente a detta data, non subiscon.O gli effetti� sfavorevoli�� 
cQ:p.nessLall!entxati:i in.. vigore del d.m.. 5 fe\>braio1 1992~ . La necessit�.� della 
pmpo&biione altres�: della domanda, amministrativa .. anteriormente 'all'entrata 
in vigore del clecret<:> iu;c questione discende dal fatto Che in materia 
pr:eviclenziale ed assistenziale vige� il principio per cui l'erogazione dei 
benefici di legge avviene su domanda degli interessati, previo accerta, 

Sembra quindi, gi� in base a tali osservazioni, che si debba concludere 
per l'applicabilit� del d.m. 5 febbraio 1992, anche in relazione alle domande 
presentate � ariteced'enteil1ente alla� st.ta� entrata fu vigore; � � 

:B) N6i;i sembrarfo 'poi sussiste~�~ rlspetto a taje p�ssiblut�; �D:it>ecUmenU 
di c.:1'\l'�ttete geJ!erale; �� ' '. ' , � > �. � � � � � � �.-_ .. . . ..�. . � � � � �. 

�nf�tti/ ptir a fronte di ima prlitia 'superficiale valutaziorie, in 'base alla 
quale si ten~erebbe ad applic?-re il dJI.l, vigente al moil1~1lto d.l prJ::%ntazione 
d�lle dorriand� �.. ah.ninrsfrative, iii appl.�C:azione .�� ctel.-�-priiitipio }~fnpti$ -.regita�tum, sussiStorio: � �lemeritf c:h.e' portano � c6m4IlqUe -a coricfo.SiOni di segno

Cbntr�rlo. . � -��� �-. . . � � � �� . � � 
�-. va:-�infatti �isserv�to com� il.d/tti., in. s�, non int~da su alcuno �dei presupposti' 
;n�cessar(. all'c�tt�i:iimento dei. l:>eriefid previS't� .� daj�a normativa,�� 1100 

�ss�ndo modificate da tale de�reth' n�le percentuali rilevanti di invalidit� n� 
le alir� c�ndJ:iioni cosUhitive � ��nsfderate dal leg�slatore. � ' �. _ �� � ' � .�� �-__ 
fa ril�vania propria del 'd':iri,~. sussiste nel m~l:nento , denii misurazione 
del . grado� di �iiivilid:it�; dost�tiiebdo .. esso;�� in :buon.a:� sostanza, �_ u mezzo 
attraverso il quafo tal.e Il1isurazfon� deve : essere effettuata;�. pi� precisamente, 
il d.m. ha la fulizione di accertare in via genera!~ quale.. sja il grado di inva~ 
lidit� ricollegabile alle tipiche situazioni pato1ogiche . ifa esso . �orisid�rat�; 
sembrando quindi doversi ritenere. che esso abbia. la natura di atto amministraffvo 
�di ~accertamento a carattere� 'gen�ral�, di cui dev� essere fatto poi uso negli 
sp�cif~�� accertamenti. eff�~tll�iti, dai '��fupe~�nd , organi: . '. �. . : -. --. . . : 
-. In astratto, il d.m. e le tab�U~ M . c�nte1it:1te� sc:;mbrano. qU�_ildi essere assimilabilfa 
strumenti di misurazibn�; Ctiff�tenziand�sene per11ogg�tt6 {ri�n si tra,tta di 
misurare altezze, lunghezze, grado di calore o altro, ma il grado di invalidit�), 
nonch�� per la maggiore discrezionalit� e la correlativa minore scientificit� 

insita in valutazioni aventi un siffatto oggetto. 

Ritenuto quindi che il d.m. sia volto a disciplinare delle misurazioni, sembra 
.sia propdo il momento della misurazione quello rispetto al quale pu� 
discutersi della sua efficacia tempot�le; �dovendosi �quindi concludere che esso 
andrebbe��� considerato retroattivo� laddove operasse �su .misurazioni gi� effettuate 
�(il che. pare evidentemente. da escludere); irretroattivo, invece, quando 
esso si applichi a misurazioni da . effettuare, � anche se relative a situazioni 

insorte antecedentemente, alla sua entrata in vigore. 

*"' "'��. 

Si suppone che il d.m. 5 febbraio -1992, rispetto al precedente del 25 luglio 
1980, p0ssa portare in talWli casi� a risultati meno favorevoli all'interessato, 
in taluni altri a risultati pi� favorevoli; sicch� analoghe situazioni potrebbero 
essere giudicate rilevanti ai fini degli artt. 12 e 13 legge 118/71 se valutate 



RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO

104 


mento della sussistenza dei presupposti legittimanti. � applicazione di 
questo principio la norma che, anche in materia di assegno di invalidit�, 
prevede la concessione del beneficio � con decorrenza dal primo giorno 
del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza� (cfr. art. 17, 
terzo comma legge n. 118/71). 

N� a diversa conclusione pu� pervenirsi sulla scorta del disposto del 
secondo comma dell'art. 9 in esame, il quale stabilisce che �Restano salvi 
i diritti acquisiti dai cittadini che gi� abbiano beneficiato dell'assegno 
mensile o che abbiano gi� ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento 
dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni �. 

con uno dei due decreti, irrilevanti se valutate con l'altro; quindi, soggetti 
che avessero da tempo richiesto l'accertamento del loro stato di invalidit� che 
avrebbe potuto pertanto essere valutato (in ipotesi) in modo ad essi 
favorevole in base al d.m. 25 luglio 1980 -potrebbero essere pregiudicati 
dall'applicazione del nuovo d.m. 

L'argomento, pur fondato su realistiche possibilit�, non sembra peraltro 
particolarmente convincente, considerate sia l'opposta possibilit�, che le nuove 
tabelle siano pi� favorevoli; che l'ulteriore, e ben visibile, disuguaglianza che 
potrebbe prodursi qualora, per valutazioni di casi analoghi effettuati nella 
medesima data, ma riferibili l'una ad invalidit� insorta e richiesta prima del 
d.m., l'altra ad invalidit� insorta o richiesta dopo il citato d.m., si dovesse 
giungere a difformi conclusioni; non sembrando quindi che se ne possano 
trarre conclusioni nel senso di una disuguaglianza rilevante, tale da portare 
ad una interpretazione � costituzionale � del decreto e della normativa che ne 
ha previsto l'emanazione, rispetto alla sua entrata in vigore. 

5) Sull'importanza delle tabelle. 

t> noto che, per avere diritto alle provvidenze di cui agli artt. 12 e 13 
legge 118/71, l'interessato deve dimostrare di avere un grado di invalidit� su� 
periore ai 2/3 (o al 73 %), o totale, secondo le tabelle di cui al d.m. 25 luglio 
1980 (legge 18/80), (ora d.m. 5 febbraio 1992), e non secondo altri possibili 
criteri. 

Nelle fasi giudiziarie emergono peraltr� tendenze volte a minimizzare 
l'importanza delle tabelle, sia quanto alle concrete indicazioni in esse previste, 
che relativamente all'onere probatorio. 

In particolare, quanto alla motivazione sulla sussistenza dei requisiti sanitari 
(che dovrebbe esser resa in base alla verifica della corrispondenza della 
situazione riscontrata alle situazioni tipo evidenziate nel d.m.), essa risulta 
assente nella quasi totalit� delle sentenze, per lo pi� basate sul richiamo 
alle C.T.U. e alle motivazioni ivi contenute. 

Si ritiene che non si tratti di posizioni accettabili, considerato: 
-che ogni minimizzazione viene� evidentemente a scontrarsi con l'espii� 
cito disposto del legislatore. (art. 2 legge 18/80 e art. 2 d.l. 509/88); 
-che, esistendo notoriamente pi� scuole di medicina legale, la previsione 
dei parametri tabellari appare necessaria a togliere discrezionalit� ai singoli 
consulenti; 


PARTE I, SEZ. III, GXURISPRUDENZA CIVILB, GIURISDIZIONE E APPALTI 105 

Ci� in quanto, come detto in premessa, per il disposto dell'art. 11 preleggi, 
la volont� retroattiva deve essere espressa, non potendo di conseguenza 
essere dedotta in via di interpretazione; inoltre, in quanto espressa, deve 
anche indicare esplicitamente gli ambiti dei fatti pregressi cui intende 
riferirsi. Ora, il citato secondo comma dell'art 9 d. l.vo n. 509/1988 non 
fa che ribadire l'inapplicabilit� della nuova disciplina�� della soglia di 
invalidit� rilevante rispetto ai diritti quesiti ed ai cd. fatti compiuti. Per 
contro, nel citato secondo comma non si fa parola dell'operare della 
nuova disciplina rispetto a situazioni venute ad esistenza anteriormente, 
e dunque deve concludersi nel s.enso. che con lo stesso non si � voluta 

-che la limitazione della discrezionalit� dei consulenti (e, a monte, delle 
Commissioni Mediche) appare l'unica soluzion� rispettosa dei principi di cui 
all'art. 3 Cost. (diversamente, vi sarebbe la possibilit� che situazic,mi analoghe 
vengano trattate diversamente,� a seconda del singolo consulente o dell'orientamento 
della singola Commissione); 

-che, dando per scontata (anche se ci� non risulta con completezza dai 
verbali usualmente .. utilizzati) l'applicazione delle tabelle da parte delle Commissioni, 
l'unica possibilit� di corretta revisione in sede giudiziaria dell'operato 
di queste si pu� verificare quando il criterio di valutazione sia comune all'organo 
amministrativo, al consulente del giudice, nonch� ovviamente al giudice 
stesso, -mancando per contro tale possibilit� ove i metri usati dai differenti 
organi siano essi pure diversi; . 

-in btiotla �sostanza, la prassi di cui sopra sarebbe accettabile soltanto 
ove, nelle relazioni dei C.T.U., si motivasse puntualmente sulla relazione riscontrata 
tra patologie accertate e parametri tabellari; poich� ci�, nella quasi totalit� 
dei casi, non avviene, il richiamo alle C.T.U. non pu� valere ad integrare 
una motivazione mancante nella sentenza. 

* * * 

Quanto all'onere della prova (o meglio, l'interesse alla corretta evidenziazione 
delle infermit� accertate), si ritiene sovente che, in presenza di una determinazione 
peritale del grado di invalidit�, che non indichi la sua corrispondenza 
con le tabelle, debba essere il controinteressato, nel corso del procedimento 
di primo grado o in appello, ad evidenziarne la non. corrispondenza. 

Tale impostazione pare errata, considerato: 
-il sistema legislativo fa riferimento non ad una invalidit� generica, ma 
all'invalidit� qualificata di cui ai citati DDMM.;. 

-pertanto, l'esistenza di tale invalidit� qualificata sembrerebbe avere 
n�tuta costitutiva del preteso diritto, spettando quindi all'interessato l'onere 
di fornire la relativa prova, o quantomeno l'interesse all'adeguato svolgimento 
delle operazioni peritali sul punto, in modo che la relazione del consulente 

ne dia adeguato conto; 
-l'eventuale contraria impostazione parrebbe incidere sul diritto alla difesa 
dell'Amministrazione interessata, in quanto renderebbe sempre necessaria 
la nomina di un consulente di parte, che provvedesse agli accertamenti 
omessi dal C.T.U. al fine di fornirle i lumi del caso; e la vedrebbe sempre 
penalizzata nel caso in cui questi, per una ragione o per l'altra, non fosse 
in grado di adempiere al suo incarico; mancando, a seguire tale impostazione, 



106 

RASSEGNA AVVOCATURA DaLl..O STATO 

ridimensionare la inequivoca irretroattivit� della nuova disciplina cos� 
come stabilita dal primo comma dell'art. 9 in esame. 

Opinare diversamente significherebbe rendere l'intera norma irrazionale, 
giacch� non si comprende come possa attribuirsi valore di discrimine 
temporale tra la vecchia e la nuova disciplina all'intervenuto � riconoscimento 
dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni
�, atteso che detto �riconoscimento� ha funzione ricognitiva e 
non gi� costitutiva rispetto al diritto all'assegno di invalidit� e che detta 
funzione, una volta vanamente esaurita la procedura amministrativa, 
pu� essere svolta dall'autorit� giudiziaria su ricorso dell'interessato. 

un qualsiasi adeguato dovere di moti.vazione della sentenza, che non dovrebbe 
dimostrare, seppure per relationem alla consulenza d'ufficio, la corrispondenza 
tra patologie accertate e tabelle; verrebbe quindi meno, in sostanza, il dovere 
di individuazione della . normativa applicabile alla fattispecie giudicata, 
ci� che non appare minimamente condivisibile. 

* * * 

6) L'opzione di cui all'art. 3, primo comma, legge 29 dicembre 1990 n. 407. 
_Altra interessante questione trattata nella sopraestesa sentenza del Pretore 
di Brescia, concerne l'applicazione dell'art. 3 I co. I. 29 dicembre 1990 

n. 407, che prevede l'incompatibilit� delle prestazioni erogate dal Ministero 
dell'Interno con alcune altre prestazioni. previdenziali-assistenziali, facendo 
per� salvo il diritto all'opzione per il trattamento pi� favorevole. 
* * * 
Sostiene il Pretore di Brescia che la possibilit� di opzione prevista dall'art. 
3 I. 407/90, pr�supporrebbe la previa concreta attribuzione della prestazione, 
tale da consentire la conoscenza dell'ammontare dei trattamenti tra i 
quali effettuare l'opzione; e che, in assenza di ci�, dovrebbe essere pronunciata 
sentenza di condanna anche in relazione �a prestazione incompatibile. 
Va detto al riguardo come l'ammontare della prestazione accordata dal 
Pretore, originariamente determinato legislativamente (artt. 12 e 13 I. 118/71), 
sia stato via via adeguato con successiva normativa legislativa e quindi con 
vari D.M., necessariamente conosciuti o conoscibili dall'interessato; e come, ai 
sensi del D.M. 31 ottobre 1992 n. 553 (attuativo dell'art. 3 III comma suddetto), 
la previa determinazione quantitativa' della prestazione non costituisca presupposto 
dell'opzione neppure nel �normale procedimento amministrativo; vista 
quindi la fonte normativa del trattamento di cui trattasi, e considerato il 

D.M. 
appena citato, si ritiene errato il presupposto della sentenza del Pretore. 
Va comunque detto che, anche ove tale presupposto fosse condivisibile, la 
soluzione adottata risulterebbe comunque errata. 

Ci� in quanto: 

-non vi � traccia nell'art. 3 suddetto, del meccanismo ipotizzato dal Pretore; 
tale norma prevede una serie di incompatibilit�, suscettibili di venir meno 
in base all'esercizio di un'opzione, tale comunque da escludere che possa mai 
sussistere una contemporanea attribuzione delle prestazioni incompatibili; 

-va poi considerato che l'art. 3 in questione costituisce la riformulazione 
dell'art. 9 D.L. 791 del 22 dicembre 1981, introduttivo di alcune fattispecie 
di incompatibilit�, ci� che vale a chiarire come l'aspetto su cui viene posto 



PARTE I, SEZ. III,.ctnURISPRUDENZA:'CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 1'07 

Poich� nel caso di specie la. ricorrente ha inoltrato la necessaria 
domanda amministrativa in data 31 marzo 1988 e poich� la sussistenza 
delle. condizioni di invalidit�.: in misura superiore ai due terzi viene fatta 
decorrere dal CTU a partire dal gennaio.1992, =d~ve .concludersi� nel. senso 
che la fattispecie �legale. tipica' si sia formata :nell'ambito della disciplina 
previgente.;. poich� in epoca�.anteriore al 13 febbraio 1992 �gi� stissisteva 
il/.� fatto� ..�produttivo delle. conseguenze .giuridiche di cui all'art. 13 
legg� n; 118/71 vecchio testo; fatto costituito dal concorso dei 'prescritti 
requisiti' biologici, della domanda amministrativa e del sorgere dell'obbligo 
della coni:inissione competente di attivarsi ed. operare in conformit� 
della�. vecchia dis.ciplina; ...�. 

Quanto infine all'incompa:tibilit�i eccepita dall'ente convenuto, tra 
prestaziooi richieste dal ricorrente e. la rendita . d�'' infortunio. sul lavoro 
di dui ki stesso� gi� gode; rileva questo Pretore che la :horma di fogge 
che sancisce detta incompatibilit� (art. 3 legge n. 407/90), nonch� il d.m. 
di attuazione della stessa, riconoscono all'interessato la facolt� � di optare 
per il trattamento economico pi� favorevole �, facolt� di scelta� che, a 
parere di questo: Pretore, non pu� prescindere dalla� previa conoi;cenza, 

l'i.iccento Clal legislatore sia i'incompatibilit�, e conie �.fa .f�co�t� di opzione, ove 
nor�. �or�crettrillente. esercitata nei confronti del trattrunent�. per cui � causa, 
non possa a}l'evidenza. consentire di supera~e il ~tliibipio ~�ner�le ciell'in,compatibilit� 
fissato dal l�gislatore; � � ,.. � 

. -lo schema seguito dal pretore .&i;irebbe �poi Jaie da 'no)l consentire fa 
pi�na applicabilit� delia nori:na, non intendendosi �dme possa ORer:ax;e il meecanismo 
incompatibilit�-opzione in presenza di sentenza che potrebbe passare 
in giudfoato. 

Ove ad esempio, a seguito di condanna passata in giudicato a carico del 
Ministero degli Interni, in relazione a provvidenza a carico di questo, vi fosse 
una successiva opzione per il trattamento INAIL che fosse rimasto in godimento 
nelle more, non si intende come potrebbe essere ripetuto ci� che fosse 
stato versato in base a sentenza passata in giudicato. 

La errata soluzione data al problema dal Pretore appare quindi suscettibile 
di applicazioni concrete del tutto problematiche, che confermano le 
valutazioni date sulla sua erroneit�. 

In sostanza, ad avviso di chi scrive, una domanda di condanna a prestazione 
incompatibile con altra prestazione, potrebbe essere accolta soltanto ove 
vi fosse esplicita opzione (debitamente partecipata all'ente erogante l'altra 
prestazione) per la prestazione in relazione alla quale viene svolta la domanda. 


� peraltro evidente che, ove sussista contestazione sulla sussistenza del 
diritto ad una delle prestazioni tra esse incompatibili, l'esercizio dell'opzione 
nei termini appena enunciati appare in qualche misura problematico, considerata 
la difficolt� presente nella scelta di un diritto di incerta esistenza, in 
luogo di un altro preventivamente accertato. 

Anche in tal caso, peraltro, la posizione dell'interessato non resterebbe priva 
di tutela; sembra infatti che la corretta soluzione della questione potrebbe 



RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO

108 

da parte dell'interessato, della quantificazione della prestazione percepibile 
in via alternativa cos� come operata dall'amministrazione competente 
in via amministrativa ed in ottemperanza alla sentenza di condanna. 

Per quanto sopra esposto� parte convenuta va condannata a pagare 
al ricorrente l'assegno d'invalidit� con decorrenza 1� novembre 1992, 
oltre agli interessi legali sui ratei scaduti con decorrenza dalla scadenza 
dei singoli ratei al d� del saldo. Secondo la giurisprudenza della Suprema 
Corte, infatti, in caso di invalidit� sopravvenuta nel corso del giudizio, 
gli interessi sui ratei pregressi debbono essere attribuiti con la stessa 
decorrenza della prestazione assistenziale e non gi� dal 121� giorno successivo 
a tale data, non essendo giustificata, in relazione a detta prestazione, 
attribuibile solo c;lal giudice, la moratoria prevista dall'art. 7 legge 

n. 533/73 (cfr. Cass. sent. n. 272/95, che afferma il principio di diritto 
applicabile anche in caso di prestazioni di competenza del Ministero 
dell'Interno). 
essere individuata ricorrendo ai principi affermati dalla S.C. con riferimento 
alle pensioni INPS, nell'ipotesi della sussistenza di un livello di reddito incompatibile 
con l'erogazione di tali pensioni. 

In tal caso, la S.C. afferma costantemente (9101/94; 1756/90; 3493/88) che 
non p4� pronunciarsi sentenza di condanna al pagamento della prestazione, 
mentre � pur sempre possibile ottenere una pronuncia avente carattere meramente 
dichiarativo del diritto. 

A seguito di un'eventuale sentenza di tal genere, verrebbe meno qualsiasi 
ostacolo di fatto all'esercizio del diritto di opzione, e di ci� che ne dovrebbe 
discendere, senza dare luogo agli evidenti problemi cui d� luogo la pronuncia 
di una sentenza di condanna. 

L. 0RCALI 

SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA. 

CONSIGLIO DI STATO, sez. IV; 9� gennaio 1:996 n. 41 � Pres. lannotta � 

Est. Virgilio :. ANAS (avv. Stato Di Palma) c. Soc. Impresa Pizzarot� 

ti (aw. Sanino). 

'.<,� 

Contabilit� pubblica � Contratti della PA. � Stipulazione o.:� Asta pubblica 
. e licitazione privata � Verbali di aggiu~azione � Efficacia � Trattativa 
privata e appalto concorso � Stipulazione � Modalit� �... � 

toiitilbnlt� pubblica � Contratti dena P A � .~ Controversie � ~ Gturlsdizlone 
anuntniStrativa ed ordiiiaria ~ �Distinzione~ 

In tema di stipulazione dei contratti della p.a., nelle ipotesi di 
asta pubblica o. licitazione privata1 i verbali di aggiudicazione equivalgono 
al ocmtratt�~ e perci� la stipulazt'One suc�ess�va ha funzione riproduttiva 
di un vincolo gi� assunto, mentre in caso di trattativa privata 
ed . appalto concorso la stipulazione ha valol:e � non solo formale, ma 
sostanziale, in quanto solo a seguito di essa s�rge 1:Z: vincolo� contrattuale, 
pur precisandosi che tale stipulazione pu� .avvenite sia per mezzo 
di :ufficiale rogante, sia per mezzo di corrispondenza commerciale (se 
trattasi di ditte comerciali) (1). 

In tema di controversie sorte per contratti di' appalto, sussiste la 
giurisdizione �amministrativa solo fino al momento della conctusi�n� 
del contratto, .. mentre �successivamente a tale conclusione sussiste � la 
giurisdizione ordinaria sia in sede di esecuzione del contratto, �sia in 
sede .di rescissione, come in ordine al recesso (2)� . 


Occorre preliminarmente affrontare la questione di giurisdizione . che 
la Sezione, in occasione della pronuncia sulla istanza di sospensiva, si 
era riservata di approfondire in questa sede; 

Al riguarcio risulta� dagli atti che la societ� appellata aveva avanzato 
ai competenti organi dell'Anas una domanda per l'affidamento 
a trattativa privata dei lavori in oggetto, lavori per i quali. gi� era sta� 
to redatto il progetto esecutivo dell'Amministrazione e .che, per riduzione 
di fondi,. erano stati stralciati dall'originario progetto globale 
della variante alla SS, n. 63 del valico del Cerreto (v. verbale 12 mar


(1-2) Cfr. Cass., S.U., 29 dicembre 1990, n. 12221; Cass., 17 aprile 1985, n. 2536; 
Cass., S.U., 26 luglio 1985, n. 4341; 4 dicembre 1993, n. 2. 



110 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

zo 1992 contenente il voto n. 346 del Consiglio di amministrazione 
Anas in atti). Su tale domal).~i;t il Consiglio di amministrazione dell'Anas, 
chiamato a pronunciarsi ai sensi dell'art. 14 lett. d) della� L. 7 febbraio 
1961 n. 59, ritenne possibile concludere il contratto a trattativa 
privata asserendo che nella specie si sarebbe verificata una delle ipotesi 
di cui all'art. 9 secondo comma lett. b) del D.L.vo 19 dicembre 
1991 n. 406 .(v. verbale 12 marzo 1993 dianzi citato). 


Come � noto, la disposizione dianzi richiamata disciplina uno dei 
casi in cui gli appalti di lavori pubblici possono essere affidati a trattativa 
privata senza preliminare pubblicazione di un bando di gara 

e. precisamente Ja fattispecie del c.d. esecutore determinato che consente 
di' prescindere� dalle .procedure concorsuali in quanto soltanto 
uno fra gli impr�nditori operanti sul mercato � in grado di offrire la 
prestazione richiesta. In tale ottica la norma ha fatto riferimento a 
tali.me ipotesi, per cos� dire monopolistiche, della prestazione in dipendenza 
di motivi artistici, di tutela dei diritti di privativa ed anche 
I

�a causa �l,i motivi tecnici, riferendosi ai casi in cui, pur non susshitendo 
.UJ;la privativa, in senso tecnico, tuttavia un solo imprenditore sul mercato. 
pu� Jornire un certo tipo di materiali ovvero possiede la tecnolo


I

gia necessaria o la conoscenza del procedimento di produzione. 

I ~ 

Peraltro, la formula dell'esecutore determinato per i motivi tecnici, 
gi� presente nell'art. 5 primo comma lett. b) della L. 5 agosto 1977 

n. 584 come causa di possibile eccezione al principio della gara, venne 
interpretata ricomprendendo �nel suo ambito anche la c.d. interferenza ~ 
di cantiere. Tale interferenza si verificherebbe allorch� due opere, anche 
di natura diversa, si trovano ad insistere in tutto o in parte nel 
medesimo contesto operativo e di luogo, nel senso che i lavori delle 
due opere sono tra loro connessi e si svolgono anche in tempi e 
spazi ravvicinati. 
Si � perci� sostenuto che l'affidamento dei lavori ad imprese diverse 
potrebbe risultare antieconomico potendosi spuntare prezzi inferiori 
dalla impresa gi� operante in loco che ha in parte gi� ammortizzato 
i costi fissi, ed inoltre che l'affidamento ad imprese diverse comporterebbe 
inevitabili dilazioni nella esecuzione, dovute alla compresenza 
in loco di due cantieri diversi e che renderebbe anche difficile 
individuare le eventuali responsabilit� di ciascun imprenditore specie 
nel caso di lavorazioni strettamente interconnesse. Senza entrare 
nel merito di tale esegesi (su cui v. Cons. Stato, I Sez., 13 giugno 1980 

n. 271, Corte conti, 5 giugno 1983 n. 1370; 5 giugno 1986 n. 1663; Cons. 
Stato, II Sez., 15 gennaio 1989 n. 50), va rilevato in punto di fatto come 
il Ministero dei lavori pubblici presidente dell'Anas, con nota 8 giugno 
1~92 prot. 308/709 in atti, sulla base del voto favorevole n. 346 del 
. . . 

12 marzo 1992 dianzi ricordato, si determin�, proprio per tale motivo, 


Ul 

ad~ aceogtiere: ;; la domanda delta 'Associazione tempormea, Pizzatott� 
Gima ,intesa ad ottenere l'appalto a trattativa privata per uri :'importo 
df Lire. 36.77SA26~'1!00 al netto del ribasso del� 21180% e prefissando il 
tempo di esecuzione. dei lavori �in �g�orni 660. 

Nella stessa nota veniva anche avvertito che l'appalt� era S�ttop<> 
�sto >allai.� CP:iidiziOrt� che Jlappaltator� avrebbe dOVu.to svolgerele prati.che 
necessarie �� P'er�� dmuovere . tafone interferenze> e �s�: pr�dsav�� che 
ia; tad�n.i!ia� dei pag�rilenti in conto� e��dene� comu1liCazioni>sarebb�. stata 
definitiva �successivamente, al momento� � della stipula �d�l ��contratto�� . te~ 
nendo conto della � disponibilit�. deWAna:s in�.� quel momento. 

�.�s1�� stabiliva/quindi che l'appalto�: veniva:�.���affidato alle. 'condizioni 
sopra specificate (importo; durat�; rinvio per i pagamenti ane disponibilit� 
futtire dell'Anas, rimozione delle interferenze) e che com.un~ 
que faffidamento. sarebbe. rixrtastor privo���di efficacia����qualora� non venissero�. 
accordad>daUe compe:tenti<autorit� 1� pareri ptesctittf dalle 
norme �. per l� esecuzione ��dell'opera., In. conclusione��� si t�chiedev� � che 
una. copia della nota anzidetta venisse restituita:� dafafa �e firmata dal 
titolate. dell'A;ssoeiazione �in segii() .dr� ricevuta: ; ed �a�cettazione~� 
'..Riportaindo. questa vicenda sul tetterto�� pi��� proptiameritecivilistico 
non >sembra dubbio che, trattandosi di una fattispecie d� trattativa 
privata la domanda originaria dell'Associa:liione poteva qualificarsi �ome 
proposta di contratt�> e la nota niirtisteiiaie� 8 �giugno 1992 n. 382/709 
come .controproposta ex� art. 1-326 qui:hto comma Cod. civ., poich� in 
essa venivano specificati. taluni elementi non compresi nella. proposta 
originariii,. come ad .esempio< la rimozione delle� interferenze ��� e so:p:i:'at� 
tutto la deroga al regime legale ordinario delle�. anticipazfoni e dei 
pagamenti 'in conto, oltre all'assoggettamento del �britratt� alla specifica 
condizione dell'ottenimento dei vari pareri. 

Trattandosi �di Controproposta si rendeva perci� necessario chiederne 
la restituzione firmata per� accettazi�ne. fn punto��df fatto; poi, la firma 
venne apposta in data 15 giugno 1992 e la nota venne restituita all'Anas. 
Pertanto, .conformemente ai principi generali, il contratto si doveva ritenere 
.. concluso nel momento: in� cui YAmministrazfone proponente. aveva 
ricevuto notizia dell'accettazione della controparte ex art. 1326, primo 
comma.� codi Civ.. 

Tali circostanze risultano dalla nota ministeriale citata 8 giugno 1992 

(doc.t� 3 di produzione dell'Impresa in primo grado) nori contestate 

ex adverso n� sotto il profilo della inesistenza o falsit� della data o 

della sottoscrizione, e neppure sotto il profilo della mancata o intem


pestiva restituzione. 

Peraltro, la stessa Anas, nella nota 29 marzo 1993, ha espresso riferimento 
all'avvenuto affidamento e ci�, a parte ogni considerazione (su 
cui si torner� in prosieguo) sulla portata giuridfoa dell'affermazione, di� 
mostra quanto meno in punto di fatto che l'Associazione aveva .adem



RASSEGNA AVVOCATURA DBLL() STATO

112 

piuto alla formalit� richiesta dal Ministero (firma e restituzione della 
dianzi citata nota). 

Ci� premesso, non pu� essere accolta la tesi sostenuta dall'Amministrazione 
in questa sede secondo la quale non si sarebbe concluso alcun 
vincolo contrattuale. 

Il mancato perfezionamento del rapporto -sostiene l'appellante sarebbe 
da imputare non gi� alla mancanza della sottoscrizione e/o 
della restituzione della nota ministeriale, bens� al difetto di una formale 
stipulazione del contratto, stipulazione che sarebbe indispensabile ogni 
qual volta si concluda un contratto a trattativa privata. Pertanto, la 
nota dianzi citata 29 marzo 1993, con cui l'Amministrazione dichiarava 
di revocare il precedente affidamento, avrebbe impropriamente richiamato 
l'istituto della revoca poich�, non essendo mai intervenuta una 
formale stipulazione, la fattispecie in realt� avrebbe dovuto essere qualificata 
come un mancato perfezionamento dell'affidamento. Traendo 
ultieriori corollari da tale premessa, l'appellante asserisce che, non essendosi 
ancora perfezionato il rapporto contrattuale e non essendo perci� 
ancora s,orti diritti soggetti, sarebbe .. da condividere la pronuncia del 

T.A.R. circa la giurisdizione amministrativa, mentre la decisione sarebbe 
censurabile nel capo in cui viene qualificato come atto di revoca il 
provv~imento impugnato e, di conseguenza, lo si ritiene soggetto al 
medesimo iter seguito per il provvedimento revocato. 
In questo senso la difesa dell'Amministrazione sostanzialmente ribalta 
il patrocinio impostato in prime cure laddove aveva evidenziato 
come .il ricorrente, lamentando una lesione di diritti soggettivi, avrebbe 
dovuto comunque adire il giudice ordinario. 

. A quest9 proposito, atteso che la questione di giurisdizione va esaminata 
anche indipendentemente dalle eccezioni di parte e dalla prospettazione 
fornitane (v. Csi, 2 marzo 1990, n. 23), il Collegio ritiene che la 
tesi formulata in appello dall'Amministrazione non possa essere condivisa. 


La Sezione non ignora l'insegnamento dottrinale e giurisprudenziale 
circa la necessit� che i contratti dello Stato rivestano ad substantiam 
la forma scritta con conseguente nullit� di intese verbali (v. per tutte 
da ultimo, Corte Conti, sez. contr., 7 febbraio 1990, n. 1, Cass. 20 agosto 
1992, n. 9682). 

In questa ottica � stato costantemente affermato che nelle ipotesi 
di asta pubblica o licitazione privata i verbali di aggiudicazione equivalgono 
al contratto, ex art. 16, quarto comma, r.d. 18 novembre 1923, 

n. 2440, di modo che la successiva stipulazione con l'intervento dell'ufficiale 
rogante ha funzione meramente riproduttiva del vincolo gi� assunto. 
Diversa � la situazione in caso di trattativa privata ed appalto concorso 
in cui la stipulazione ha valore non solo formale, ma sostanziale, in 
quanto solo a seguito di essa sorge il vincolo giuridico contrattuale 

�U 

~� a~~il~ti:; :,~;4)~t11to; .II.�. s~., .3� xn~ggfo ��� 199t n:' 382/91; VI s�z.; 

Ci� e indtiboia�lente esatto, nia va altres� rld:lraatfr che fa stipula~ 
zione a mezzo di u~iciale rogante non costituisce l'unico modO<d� for~ 
matione d�f ~ofittattrd:n:v1a:: Pubblka Aniin'.iriisttaziori�; Invero, l'art. 11 

tf1=~~~*e~~~~ 


della corrispondenza commerciale quando i contratti siano� conclusi.�t:on 

;~m~*:-=~:r~~=~~


c�nttoproposta chl�dendorie� la� rest�tuzi�ri� firmata per �tcettazione. < �.�. 
. :tf h�ris� ver� ch�: nella $tessa nota ministeriale si accerirta ad una 

::~~~~vtsl~~t1;-~~:i�:~:t::!~i:e:~=~~s!:~:::~,~~::::t::~c: 


rtegbzfo��� gi���. torleltiJicf��d�eventualment�"sok.i� >di� parziale>lntegrazione .di 
un>eieme�:it(t J:t()fi e$senziale;������.�..�. . . . �. ..� ,... 

�~� It�:vetoiᥥn01f>\ta dilnehtfoato che.�l'offerta�..(lelrAssodazione temp~anea 
si basava su un progetto esecutivo redatto dal , Compartimento di� Bc:Ji. 
lagna, i1. che . aveva �permesso di determinare (e@. rinvio al . voto n� 346 
f;\el 12� marzd 199'4) d'oggetto dell:opera . e le sue modalit� di .esecuzionei 
difissare ih pi;ezzo ed; il ribasso,; di� :individuare . il. tempo di esec.ziol;'l;e. e 
qitindi di .Jndicar�� cQmpiutan)ente tutti ,gli elementi��fondament~i�. d.el, 
n�goZio ex� a:rb Jais cod.. civ. �.. � ��� � � 

��L'unico elem~to in patte ri).nasto .. in.SO$peso>nella nota & gi.gn�i 
1992 e� rln:v:iato: espre$samente alla. stipula, del contratto co:ncerne. l'imp0rto 
delle anticipazioni e. �dei J?agam~tiin cont9��. /. 

� �.� Tr�ttasi di .elemento non essenziale del contratto poich� attiene �non 
alfa prestazione che; co:ni�'.tale, <ef.a gi� :predeterminata nell'ammontarei 
quanto alle modaijt� di adempimento; ed inoltre tale rinvio era previsto 
in> via� �d�l���tutto .eventuale; Invero, poich�� l'Anas, .. aL�sensi dell'art. 32 
della legge Ii. 59 del 1961/era tenuta al rispetto della legge di contabilit� 
di Stato � della nonriativa in: vigore .per il Ministero dei lavori pubblici, 
ad:�� �ss� � :risultava; applicabile il regime ordinari<>��� delle � anticipazioni e 
pagamenti iri conto: (aid esempio, art; 12 r.d. n. 2440 del 1923; artt. 33 segg. 
d;P;R. 16 luglio 1962, �. n. �1063 etc;): 

A tale disciplina la not� 8 giugno 1992 preannunciava la :possibilit� 
di derogare; ma soltanto nel caso di diffi.eolt� finanziaria della staiione 
appalt�:filte ed anche tale� clausola veniva peraltro� accettata. dall'Associazione 
temporanea sottoscrivendo la controproposta per accettazione; 

�In questa sitUazione, in cui sussisteva l'accordo delle parti sugli el&menti 
essenziali del contratto ed anche sul rinvio del tutto eventuale 
della' d�s�iplina d:i un �.elemento non essenziale, � chiaro che la stipula 


successiva non avrebbe avuto alt:i;a funzione che meramente riprodut� 
tiva degli eleme~ti essenziali gi� concordati e solo eventualmente in parte 
integrativa del contratto, il quale -ripetesi -doveva considerarsi gi� 

perfezionato. . . 

Deve quinf:j.i ritenersi che a seguito dell'accettazione della nota mini� 
sterial,<} 8-giu.gp.o i992, n. 308-/709, fosse stato concluso un regolare .con� 
trattQ a trattativa privata per l'esecuzione di lavori di, completamento 
della. variante nella: _SS. n, __ 63 tra lo svincolo di Migliora e lo svincolo 
di C� del Merlo. 

A questo punto peraltro occorre qualificare il tipo di contratto che 
era�:stato �conelu$P poicp� tale. qualifica~ione rileva_ anche ai fini della 
giurisdizione. �In proposito, la nota 8 giugno 1992 qualifica il contratto 
come. appalto eQ. il Collegio ritiene che effettivam�n:te,. anche al di l� 
del nomen juris, si tratti ,di appalto in senso tecnico. Va invero tenuta 
presente la circostanza che i lavori sono stati affidati previa redazione. 
del loro progetto esecutivo da parte del compartimento Anas di Bologna 

(v. I punto delle premesse del voto n. 346 del 1992 gi� citato). Tale reda� 
zione, come � noto, costituisce il presupposto perch� pm~sa procedersi 
all'appa)to (v. il principio generale di cui all'art. 4, p,rimo comma, r.d. 
8 febbraio 1923, n. 422). 
� Nel caso di specie quindi non si � in presenza n� di una concessione 
di esercizio e neppure di una concessione di costruzione, fattispecie in 
relazione alla quale, in determinate condizioni, � stata riconosciuta la giurisdizione 
amministrativa (v. Cass., Sez. Un., 29 dicembre 1990, n. 12221; 
3 dicembre 1991, n. 12966; Cons. Stato, V sez., 21 ottobre 1991, n. 1250), 
bens� trattasi di appalto in senso tecnico, in cui la giurisdizione amministrativa 
sussiste -solo fino al momento in cui, per effetto della conclusione 
del contratto, sorgono vere e proprie posizioni di diritto soggettivo 
tra le parti (v. Cons. Stato, V sez., 9 maggio 1985, n. 212; Csi 
6 luglio 1991, n. 323; IV Sez., 2 settembre 1992, n. 718; Cass., Sez. Un., 
22 giugno 1978, n. 3069; 17 novembre 1984, n. 5840; 17 aprile 1985, n. 2536). 

-In questa ottica � stata anche sempre affermata la giurisdizione del 
giudice ordinario in ordine all'accertamento delle posizioni delle parti 
in sede di esecuzione del contratto (Cass., Sez. Un., 26 luglio 1985, n. 4341), 
in ordine alla rescissione del contratto ex art. 340, legge 20 marzo 1865, 

n. 2248; all. F (Cass., Sez. Un,, 26 luglio 1985, n. 4342) e similmente in 
ordine al recesso ex art. 345, legge n. 2248 del 1865, all. F (Cass., Sez. Un., 
4 dicembre 1990, n. 11591; 4 gennaio 1993, n. 2). 
Pi� in generale � stato infatti asserito che le controversie nascenti 
dalla esecuzione di contratti di appalto di opere pubbliche soggetti alla 
disciplina degli appalti di competenza del Ministero dei lavori pubblici 
hanno ac;l oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali 
di natura privatistica nelle quali non hanno alcuna incidenza i 
poteri discrezionali ed autoritativi della Pubblica Amministrazione anche 


PARm I, siaz;� IV; QWRISJ?RUDBNZA AMMINISTRATIVA 

CJ:)l.@4q:~s~:�si 'ayV~ga>;<.\eUa facolt�, .. co~entaltt dalla legge; di reee�:let.e. 
dal rapp~rJp;. spett~o:algi�dice ordinarlo Haccertamento �dei� .fatti<Ie. 
~~tjp:l~~~ !!.�feR~!!<l,;.jl qualer:: n<>rk cqmporta l'espllcazk>ne �di pQteti�. pub1?.
M~i~~~ (v~.(;1:1,ss�tc~~� VP:~�'d;l nq~~~l::),re)994e:A�� 9409).:>���� 

��� Jn;~~ttj. ter!ll�l~�� ~j .~�.w~:tan:t�p:ten:te aj:f~;rP:H1,.t9cbe, .~��Y9:~t,a: ~O:tlr 
�\H~9b!L.99Pm-ittoef.��~� "�~f:tc,M,�~i:~~49 .. ~ �te�~s~qpe.�. 4#1.'Amnairri.~:t;r~~i~il~appaltarite 
di recedere h di risolverlo sia adotta.ta -G<>ll� a:tt9 ~tra' 
:t!y9f: �i� J~9ii. �os:t~tuis�e ~~pu�~~i9ne�.di 911. i>9;�r~ ~#iill�llistl'~~~rp~. m~ 
op~r~ces91l)slvainenJe �. iieitamb#o deJle .. p~rhet1<2he p}i>siz�<;>ni C;:oi:ifr~t~.~lH 

~=~~~~!~~~!!;;;:i: 


a suo ter.po '<!on .P:Htd teyc)caJ1k{o, ch� sf ~�stahifa: fa utui �rinn6V:ll.ta 
v�ititli1<5n~ deglffufof�~s:fHi$HC�nH nell'atto/e che Jfst:fo scopo � qiteno 
d1��� assibur~fe~la��� toU.fuifo���� cofrisp6ri:derii�'ct~ll'assetfo���de����rapporti��� a'ri:inii'niStr~
ttvf'�J. 'f:M.61'1mt> interesse, � 0C:co14� concludete che nena specie :non 
si verifica .~lcuno di questi presupp(fatf 

.. fnn�iizifotfo, l'atto t�voc�rido riori � stato posto in .�essere in: forza 
di aicurt�:' pot�ft� ammfoisttatiVa.�G�ova ���1n. proposito� rammentare c;h�' 
rtell� spede �rton siffatta df uria aggiudiCazlone � �ui l'Ai:rifu�rii'strazione � 
periterit:H:a ~ttravefso Jh ptocedil:rierif�i �3.mtriinisttathto; bens� di 'una�tipiea 
trattativa� pt�vata. 'Al rigUardo pefaltr�i il.eppure pu� in''ii'ocarsi l'orienta~ 
mento giurisprudenziale di questo Consiglio formatosi in tema' di trat~ 
t�tiva ��privata �in forza�del�� q�al� si rawisifanche> nella ttattativa privata, 
l� �esist�riz�: di �. atti ch� posseggono : i.� reqwisiti dell'atto-�inrtlJ.nistrativo 
a'llorche ᥥla Pubblica Amministrazione abbia� �autolimitato; specie proceduralfuei:
lte{la si�{autonomfa {il; Con$; Stato, Ap.128 gennaio 1961; n. 3, 
�, : da urtimd, vr s�z., 5 . gennaio 1990�, �n.� 28)..�� �. 

ᥥ���Nel caso in esame non� sussisteva-�alcun autovincolo;.�non���era� stata 
indetta a.k:un:a gara informa1�,�uffieiosa od esplorativa che dir si voglia, 
� fiort �rari& state sollecitate/ta�colte o valutate altre offerte. Ci� d'a'ltra 
patte risulta� di tutta evidenza d�l momento ch� l'Arii.ministrazione, come 
dianzi ricordato, � titeneva di trovarsi� di fronte al. <:.d; esecutore � deternunato 
e cfo� all'unico soggetto in gtado, per motiv�tecnici, di fornire la 
p:restaiion� richi�sta. L'Amn:drtistrazione �pertanto ha �concluso la tratta~ 
tiva senza autovincoli � di sorta e senza . .svolgere perci� 'i�lcuna ptoceduta 
che potesse far sorgere interessi legittimi in capo a terzi soggetti: Ha 
agito invece nell'ambito . della ordinaria autonomia contr1ittuale avendo 
a fronte esclusivamente posizioni di diritto soggettivo radicate in capo 
ad un unico contraente bene individuato. 

Va inoltre osservato che la c.d. revoca � stata giustificata. da'll'Anas 
�on riferimento alla circostanza che, dopo la . conclusione del contratto, 


116' RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

sarebbe venuto meno il presupposto che aveva indotto l'Amministrazione 
all'affidamento a trattativa privata e. cio� l'interferenza di cantiere. 
Infatti, nella nota 29 marzo 1993, n. 382/709, l'Amministrazione, dopo 
aver rammentato che nella nota 8 giugno 1992 si subordinava l'efficacia 

dell'affidamento all'acquisizione di vari pareri, rilevava che nel frattempo
� si erart� � modificate le condizioni che avevano determinato l'affidamenfo 
a trattativa privata �. 

l la:vori -:r>roseguiva l'Anas -~rano stati affidati perch� interferenti 
tecnicamente con quelli relativi alla costruzione di altra variante, 
pure affidati alla stessa associazione, lavori che peraltro dovevano Ulti� 
marsi a breve e' �io� il 31 luglio 1992. 

In tale situazione l'Amministrazione dichiarava che Ǐ venuto meno 
il presuppo~to dell'interferenza che ha determinato l'affidamento a trat� 
tativa privata a codesta associazione dei lavori in oggetto �. 

In considerazione di. quanto sopra l'Amministrazione, richiamandosi 
anche alle. sue difficolt� di bilancio e ad una generica necessit� di valutare 
i propri interventi, comunicava formalmente che !'.affidamento doveva 
considerarsi privo di ogni effetto. 

Appare quindi evidente che l'Amministrazione non ha predicato alcun 
vizio coevo alla conclusione del contratto n� sotto il profilo della legit� 
timit� n� del merito; ed anzi la motivazione addotta ribadisce implicitamente 
la correttezza (ed anche l'opportunit�) della scelta di procedere 
all'epoca alla trattativa privata dal momento che all'epoca l'interferenza 
sussisteva . 

. . Giova, inoltre ricordare che� in sede di esecuzione dell'appalto, a 
differenza di quanto pu� verificarsi in caso di concessioni amministrative, 
non si riscontra la compresenza di un atto provvedimentale parallelo 
al contratto e le cui vicende pubblicistiche possono influire sul rapporto 
privatistico sottostante. Nelle concessioni quindi si potrebbe perci� ipotiz� 
zare una revoca in senso tecnico quale mezzo per assicurare la costante 
corrispondenza nel tempo del rapporto concessorio con il pubblico interesse; 
nell'appalto, invece, la cui esecuzione non � condizionata dalla 

esistenza di provvedimenti a monte, ma � fondata soltanto sul vincolo 
contrattuale, una funzione analoga � assicurata da una disposizione a 
carattere non autoritativo, ma paritetico, la quale legittima il recesso 
in via generale per l'Amministrazione committente cos� come del resto 
l'ordinamento civile prevede per ogni altro soggetto appaltante (v. art. 345, 
legge n. 2248, del 1865, ed art. 1671 cod. civ.). 

Tale facolt�, peraltro, anche se esercitata per i motivi tipici sottostanti 
alla revoca in senso tecnico, non interviene, a differenza di quanto 
potrebbe verificarsi in caso di concessioni, su un provvedimento a monte 
del contratto e costantemente ad esso immanente, bens� ha un immediato 
effetto rescindente sul rapporto giuridico da cui sono sorti diritti 

,��11����,.,...........,.,,1111 



PARTE I, ��SEz. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

soggettivi perfetti e ci�, come si � accennato, ha indotto la giurisprudenza 
ad affen;nare la competenza del giudice ordinario. 

Se ci� deve ritenersi esatto nel caso di recesso da un appalto, recesso 
originato da una valutazione di un sopravvenuto difetto di corrispondenza 
dell'opera al pubblico interesse, a fortiori deve�� ritenersi nel 
caso di specie in cui' la c.d. revoca si � basata sul sopravvenuto venir 
meno dell'unico motivo che aveva determinato la trattativa privata e la 
conseguente conclusione del contratto. Va infatti ribadito che al momento 
della conclusione del contratto tale motivo era reale e che l'Amministrazione, 
nella nota 29 marzo 1993 non ne predica n� l'inesistenza e neppure 
deduce di avere allora inesattamente interpretato o applicato la disposizione 
di cui all'art. 9, secondo comma, lett. b) del d.lgs. n. 406 del 1991. 
In altri termini, dagli atti neppure risulta che l'Anas ha agito o preteso 
di agire nell'ambito di un potere autoritativo di autotutela tendente all'annullamento 
di propri atti per vizi attinenti alla formazione della propria 
volont�. 

Esclusa quindi l'esistenza di un vizio di legittimit� coevo al contratto, 
che avrebbe potuto dar luogo alla autotutela amministrativa (ad 
esempio annullando il provvedimento di approvazione del contratto), 
.Potere peraltro non invocato n� esercitato dall'Amministrazione, ed esclusa 
per quanto anzidetto la compresenza di un atto amministrativo condizionante 
il contratto di appalto durante tutta la sua esecuzione, non 
rimane che valutare la fattispecie in esame nell'ambito della vicenda 
contrattuale in cui l'Amministrazione ha ritenuto di potere recedere dal 
vincolo a suo tempo legittimamente assunto per essere venuto meno, 
successivamente alla conclusione del contratto, il motivo all'epoca determinante 
dell'accordo e ci� anche indipendt(ntemente dalle disposizioni 
dell'art. 1671. cod. civ. e de1l'art. 345, legge n. 2248, del 1865 e cio� senza 
riconoscere alcun indennizzo. 

In questa sede ed a questi fini non giova affrontare il problema 
della rilevanza dei motivi nel negozio giuridico (v. artt. 788, 1345, 1418 
cod. civ.) e neppure verificare se il motivo (fra stato inserito nel contratto 
sotto forma di condizione risolutiva ovvero era rimasto latente 
al livello di presupposizione (v. da ultimo Cass., 13 maggio 1993, n. 5640; 
28 agosto 1993, n. 9125; 9 novembre 1994, n. 9304). 

A questi fini � sufficiente riscontrare che in realt� l'Amministrazione 
non ha comunque esercitato alcun potere autoritativo, ma ha ritenuto 
che il cantx:atto di appalto in oggetto, per come si era concluso e formalizzato, 
l'autorizzasse a recedere senza alcun compenso o indennizzo a 
favore della controparte. 

Trattasi quindi di vicende a contenuto formalmente e sostanzialmente 
paritetico, direttamente influenti su posizioni di diritto soggettivo 
perfetto demandate alla cognizione del giudice ordinario. 


118 

RASSEGNA �AWOCATURA DELLO. STAfO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 48 -Pres.. Paleologo Est. 
Guida -Consorzio rifiuti solidi urbani c. Sabatini. 

Appello -�Tennine -Notificazione della sentenza -Parte notificante . 4.p


.� plicabilit�. � � 

La notificazione della sentenza determina la decorr.enza del relatiVo 
termine anche per la parte notificante (1). 

(1) Cfr. sul punto Ad. Plen., 18 luglio 1983, n. 20, in Consiglio di Stato, 
1983, I, 632. 
CONSIGLIO DI STATO,Sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 54 -Pres. Busceina Est. 
Virgilio -Soc. Travanuta Strade c. Regione Friuli-Venezia Giulia. 

Contabilit� pubblica -Contratti della P .A. -Concessione opera pubblica Concessione 
di sola costruzione -Nozione. 

Contabilit� pubblica -Contratti della P .A. -Concessione di committenza Nozione. 


La espressione � concessione di sola costruzione � contenuta nell� 
legge 8 agosto 1977, n. 584, art. 1, comma 2, in coerenza con la direttiva 
CEE 11. 305 del 1971, va interpretata n;el senso che essa individua le 
ipotesi in cui la attivit� del concessionario concerne solo la costruzione 
dell'opera e non anche la successiva gestione (1). 

La concessione di servizi (o di committenza) ha per oggetto una 
obbligazione di mezzi (e noti di risultato), e di conseguenza il concessionario 
si obbli,ga a prestare servizi (e quindi anche la possibilit� di 
esperire le procedure per la scelta dell'appaltatore); la trattativa privata 
� eccezionale, ma non realizza l'opera (e cio� il risultato) e neppure ne 
garantisce l'adempimento da parte dell'appaltatore (2). 

(1-2) La motivazione della decisione, di particolare interesse; � riportata 
nell� Rassegna del Consiglio di Stato. 

CONSlGLIO DI STATO, Sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 58 -Pres. B�scema Est. 
Biagini -Presidenza Consiglio dei Ministri (avv. Stato Di Martino) 
c. Soc. Navale Di Poli (avv. Romanelli). 

Giustizia amministrativa -Regolamento di competenza -Istanza -Omessa 
notifica a .tutte le parti -Necessit�. 

� inammissibile la istanza di regolamento di competenza che non 
sia stata notificata a tutte le parti evocate in giudizio (1). 

(1) Cfr., Ad. Plen., 16 maggio 1985, n. 15. 

'119 

CONSIGLIO DI STATO -Sez. IV, 3 febbraio 1996, n. 92 -Pres. Anelli � 
E,st. Malinconico -Ministero Finanze (avv. Stato de Figueiredo) c. 
Associazione nazionale dipendenti Societ� autbferrotranviarie ed intema:
vigaii0ne (avv.. Giannini e Sanino). 

Tributi �(ht getterale) i Reddito �itpomblle -P�rere Ministero Fillanze � 
� lmpt�gnattva � Dffetto giurisdizione del giudice amministrativ�. 

Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione in merito alla controversia 
rel�Uiva ad un [ltto col quale il Ministero delle finanze d�. una 
prqpria inte~pretazfqne �irca l'assoggettp.bilit� di un reddito ai fini del 
pagamento dell'imposta (1). 

.. . .Al) Giurisprudenza esatta: J'avvi&o espresso. dal Ministero delle Finanze 
su un quesito posto da un. contiihuente fueri.sc� sempre a una pretesa tribufaria: 
'e, come tale, � sottratto alla giurisdizione amministrativa. 

CONSIGLIO DISTATO � Sez. IV, 6 marzo 1996, n. 292 -Pres. Pezzana 
Est. Baccarini -Ministero grazia e giustizia (avv. Stato Guida). c. 
� �'.Calbi. 

Giustizia amministr11tiva � -Appello -Eccezioni -Divieto cli jus riovorum . 
� � �inapplicabilit�: � �� � 

Ricorsi , amministratjvi � Ricorso giurisd~onale . Motivi . Motivi aggiunti 
-Termine � Dies a quo. 

Il divieto di jus n<Jyorum in appello concerne le domand,e e non le 
eccezioni . 

. La scadenz,a �del termine per la costituzione in giudizio rendendo 

certi e fa�ilmente conosc.ibili il fatto dell'avv.enuta tempestiva costitu


zione e gli .atti e i documenti. depositati fa decorrere per il ricorrente 

# Jerrnii:ze per la prqposi'?,ione di motivi aggiunti, salvo che, nei casi di 

�~;tiiuz[o.,i� avvenuta' prima della sc�denza dei termini, la, parte inte


ressata. non provi, in se~ultq .a rJ.Qtificazione, scambio documentato o 

altrimeh;ti, la conoscenza.da part� del ricorrente degli atti e documenti 

in questione da data. anteriore alla scadema dei termini, mentre, .nel 

caso di costituzione tardiva, venuta m�no ia connessione tra termine 

.e conoscibilit�, il termine per �la �.proposizione. di; motivi aggiunti da �parte 

del:.' t:i<;orcr:�nt�; decorre �dall'effettiva conoscenza degli atti: e docum�ttti 

in questione, che la parte interessata ha l'onere di provare.� 

�---,-,,__,Bf"'-a'�""-�, �.

.,.-x.,,,~.,~J&i?'IAfil@filfil_"_

, JMlliK Jllillillillifil %A , , , 4 " }f, ~i.Mllifil " fil ,� . . ", Jffi 


1. -L'appello dell'Amministrazione ripropone la questione della legittimit� 
del �giudizio di inidoneit� della ricorrente a sostenere le prove 
orali del concorso a posti di uditore giudiziario. 
Con il primo motivo l'appellante deduce l'irricevibilit� del motivo 

aggiunto accolto nel merito del T.A.R. in quanto proposto in data 

19 febbraio 1994.in r~lazione ~d .n documento (il verbaJ,~ della seduta 

della �ornmissi<l.e jn c.i furon;;, esaminati g� elaborati della ricorrente) 

da essa depositato in giudizio il 20 settembre 1993. 

Il. motivo � fondato. 

2. -In� prim� luogo, va disattesa l'eccezione �di inammissibilit� del 
sti�spbsto motivo, formulata dall'appellata sul rilievo che l'eccezione�� di 
irricevibilit� non � stata formulata in primo grado. 
Va osservato, infatti, che il divieto di jus novorum in appello concerne 
le domande e non le eccezioni. 

. 

. 

N� varrebbe invocare lo jus superveniens costituito dall'art. 52 della 
legge 26 novembr~ 1990, n. 353, che ha novellato 345 cod. proc .civ., applicabile 
al processo amministrativo in mancanza di norma speciale derogatoria, 
nel senso di vietare in appello le nuove eccezioni che non 
siano rilevabili anche d'ufficio. 

In primo luogo, infatti, nel processo amministrativo le questioni 
attinenti alla regolarit� dei presupposti processuali sono rilevabili d'ufficio: 
l'eccezione di irricevibilit� di un motivo del ricorso di primo grado 
non appartiene dunque al tipo di eccezioni che non possono essere 
rilevate d'ufficio, . ancorch�. debba essere proposta sotto forma di appello 
nei casi, come quello di specie~ in cui il giudice di primo grado 
ha pronunciato espressamente sul relativo punto pregiudiziale, il che 
attiene peraltro al diverso problema della formazione del giudicato e 
del sistema delle impugnazioni. 

Inoltre, l'art. 52 sopracitato ha effetto dal 30 aprile 1995 (ai sensi 
dell'art. 92, secondo comma, della legge 26 novembre 1990, n. 353, sostituito 
dall'art. 6 del d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. dalla legge 6 dicembre 
1994, n. 673), mentre ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 
1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data (art. 90, 
primo comma, della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel testo sostituito 
dall'art. 9 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv. dalla legge 20 dicembre 

1995, n. 534). 
Ne consegue, dunque, che al presente appello si applica l'art. 345 
cod. proc. civ., nella formulazione previgente, secondo cui le parti potevano 
proporre nuove eccezioni. 

3. -L'appellata ha poi, pi� che contestato, formulato dei dubbi sul 
fatto che l'Amministrazione avesse effettivamente depositato in giudizio 
il verbale n. 157, di cui trattasi, il 20 settembre 1993, argomentando dal 

PARm I, SJ!Z. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

fatto che, in tal caso, l'ordinanza presidenziale non avrebbe disposto il 
deposito di tutti gli att�. 

� da osservare in contrario che il fatto dell'avvenuto deposito del 
predetto verbale in data 20 settembre 1993 da parte dell'Amministrazione 
deve essere considerato per certo. 

Non soltanto il predetto verbale era menzionato, come documento 
allegato, nella memoria di costituzione dell'Amministrazione depositato 
in quella data; senza che la ricorrente avesse proposto rimostranza; non 
soltanto, come si evince dalla sentenza appellata (p. 3), con l'ordinanza 
presidenziale'; era stato chiesto all'Amministrazione di esibire, oltre ai 
verbali gi� depositati in giudizio dall'Avvocatura, quelli che interessavano 
la valutazione degli elaborati scritti della ricorrente compresi quelli, 
eventuali, in cui fossero stati predisposti criteri di massima; ma la 
s�ntenza appellata ha cos�. motivato la ricevibilit� del motivo aggiunto: 
� Non � provato, n� dimostrabile, infatti, allo stato che la ricorrente 
avesse gi� avuto piena conoscenza di tale atto, anche se il relativo documento 
risulta depositato in atti dal.la difesa dell'An�ninistrazione all'atto 
della sua costituzione �. 

La sentenza di primo grado, quindi, ha accertato l'avvenuto deposito 

del documento in esame alla data (20 settembre 1993) di costituzione 

dell'Amministrazione, senza che tale statuizione pregiudiziale sia stata 

gravata da appello incidentale. 

4. -Quanto al contenuto del motivo, va ricordato che la costituzione 
delle parti diverse dal ricorrente avviene a norma dell'art. 22, 
primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, secondo cui �nel 
termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del 
ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti interessate 
possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti �; 
l'Amministrazione, inoltre �all'atto di costituirsi in giudizio deve produrre 
il provvedimento impugnato nonch�, anche in copie autentiche, 
gli atti e i documenti in base ai quali l'atto � stato emanato� (art. 21, 
quarto comma, legge n. 1034 cit.). 
Sia per il ricorrente che per le altre parti, gli atti e i documenti 
depositati si comunicano sia al giudice che alle controparti mediante 
deposito in segreteria, senza che dell'avvenuto deposito la segreteria 
debba dare avviso alle altre parti, a differenza di quanto previsto per 
l'eseguita istruttoria (art. 35, r.d. 17 agosto 1907, n. 642). 

Il profilo problematico deriva da ci�, che la giurisprudenza ha ammesso, 
in funzione riequilibratrice, che la conoscenza di atti e documenti 
depositati in giudizio, cos� come di quelli conosciuti aliunde, abilita il 
privato ad ampliare il thema decidendum presentando motivi aggiunti 
nell'ordinario termine di decadenza di sessanta giorni. 


;J21? RASSBGNA '.AWOCATURA DSLLO-STATO 

Nel contempo, peraltro, si � costantemente avvertito che il termine 
previsto per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente non � perentorio. 


Ora,. qui si tratta di adattare il criterio della comunicazione di atti 
e documenti mediante deposito in segreteria, mezzo considerato dalla 
legge generican:iente idoneo allo svolgimento del contraddittorio tra le 
part~, ad uno strumento processuale -i motivi aggiunti -che si esplica 
in termini pe:re.tori: potendo la costituzione delle parti avvenire in ogni 
tempo, il ricorrente, se i termini di proposizione dei motivi aggiunti 
ciecorressero da un evento (il deposito) incertus an et quando, potrebbe 
facilmente incorrere -.,.. o essere indotto ad incorrere ....,. in . decadenze. 

Dal~a necessit� di contemperare questi due principi in modo da non 
imporre alla parte .oneri di diligenza troppo gravosi e da non confliggere 
con il p.rincipio costituzionale secondo cui in materia di termini processuali 
il diritto .di difesa comporta l'esigenza della conoscenza delle 
situazioni obbiettive e subbie�ive cui la legge ricollega il concreto esercizio 
de� diritto stess� (Corte Cost., sent. n. 139 del 1967) si � enucleato 
wi indirizzo giurisprudenziale inteso a differenziare il dies a quo del 
termine di proposizione dei motivi aggiunti a seconda che la costituzione 
delle parti avvenga o meno nei termini di Jegge. . 

� stato quindi avvertito che: �Il termine per la proposizione dei 
motivi aggiunti di ricorso decorre dal giorno stesso del deposito in atti 
della documentazione assunta a loro base, ove il deposito sia stato effettuato 
nej termini (ancorch� non perentori) stabiliti per la .costituzione 
delle parti resistenti, non. producendo tale. effetto. il deposito, ancorch� 
ammissibile, effettuato dopo. tali termini. 

E.d. anche che: � Solo qualora il deposito della documentazione avvenga 
in camera di consiglio o in udienza, oppure sia stato effettuato 
entro il. Jermine per la presentazione del controticorso, oppure entro 
quello diverso fissato con decisione istruttoria, devesi far riferimento, 
ai fini della . decorrenza del termine per la proposizione dei motivi aggiunti, 
al giorno in cui detto deposito � avvenuto; nelle altre ipotesi 
il termine de quo decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione 
della segreteria ex art. 35 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, o dalla data 
in cui il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza dell'eseguito .deposito, 
.data quest'ultima in ordine alla cui prova l'onere incombe sulla parte 
che sollevi eccezione di tardivit��. 
Tale orientamento giurisprudenziale appare nelle sue linee generali 
condivisibile, in quanto l'osservanza del termine di costituzione, iscrivendo 
il fatto in un ambito temporale circoscritto ed adempiendo in tal 
modo �d una essenziale funzione di garanzia nei riguardi della controparte, 
assicura a. quest'ultima l'effettiva conoscibilit� di atti e documenti 
e giustifica la decorrenza del termine di impugnazione. 



PARTE I, SBZ/IV, GIUIU:Sl'RODBNZA AMMINISTRATIVA 

Va osservato, peraltro, che i termini d'impugnazione per la presentazione 
di motivi aggiunti, identici a quelli per la proposizione del ricorso 
giurisdizionale di base, devono essere salvaguardati nella loro interezza. 

Il termine per la costituzione in giudizio delle parti diverse dal ricorrente 
ha la durata virtuale di cinquanta .giorni (trenta per il deposito 
del ricorso ed� i� venti ad esso successivi); . 

Se, nei casi di costituzione in giudizio tempestiva, il termine per 
la proposizione dei motivi aggiunti decorresse, come secondo le acquisizioni 
giurisprudenziali menzionate, dal deposito degli atti o dei documenti, 
che potrebbe anche non avvenire in unica soluzione, la parte 
ricorrente; per conservare integro il termine per la proposizione di motivi 
aggiunti, avrebbe l'onere di verificare quotidianamente presso la 
segreteria quantO eventualmente depositato dalle controparti, il che 
re11�lerebb.e. l'esercizio del diritto di difesa estremamente difficile. 

� invece la scadenza del termine per la .costituzione che, rendendo 
certi e facilmente conos.cibili il fatto dell'avve11uta tempestiva costituzione 
e gli atti e idocuinenti depositati, fa decorrere per il ricorrente il termine 
per la' proposizione di motivi aggiunti, salvo che, nei casi di costituzione 
avve11uta . prima della scadenza dei termini, la parte interessata 
non provi, in seguito a 11otificazione, scambio documentato o altrimenti, 
la conos�enza da parte del ricorrente degli atti e documenti in questione 
eia. data anter,iore alla scadenza �lei termini. 

Del resto, il termine stesso per la costituzione in giudizio delle parti 
dJverse dal ricorrente .decorre non dal deposito del ricorso, ma dalla 
scadenza del termine per il medesimo (art. 22, legge n. 1034 cit.), ad ulteriore 
conferma .che. in materia di termini processuali l'esercizio del diritto 
di difesa richiede la conoscenza subbiettiva ed obbiettiva della situazione 
di fatto. 

Nel caso di costituzione tardiva, venuta meno la connessione tra termine 
e conoscibilit�, il termine per la proposizione di motivi aggiunti 
da parte del ricorrente decorre dall'effettiva conoscenza degli atti e dOcumenti 
in questione, che la parte interessata ha l'onere di provare. 

5. -Applicando i suesposti prinoipi di diritto al caso concreto, il 
termine di. cinquanta giorni per la costituzione dell'Amministrazione appellata 
nel giudizio di merito, in relazione alla notifica del ricorso avvenuta 
il 27 luglio 1993 e tenuto� conto della sospensione dei termini processuali 
nel periodo dal 1� agosto al 1.5 settembre, scadeva il 31 ottobre 
successivo. 
Atteso che la costituzione dell'Amministrazione, avvenuta il 20 settembre, 
era nei termini, dalla scadenza degH stessi -e cio� dal 31 ottobre 
..,--decorrevano per la ricorrente i termini per la proposizione di 
motivi aggiunti. 

. Il motivo notificato il 19 febbraio, quindi, era tardivo.. 


RASSEGNA, AVVOCATURA DELLO STATO 

:B appena il caso di avvertire che a nulla rileva che il verbale in 
questione sia stato nuovamente depositato. dall'Amministrazione in esecuzione 
dell'ordinanza presidenziale istruttoria, il che non vale a far 
decorrere un nuovo termine d'impugnazione. 

Pet: le suesposte considerazioni, l'appello va accolto e l'unico motivo 
ritenuto fondato dal T.A.R. va dichiarato irricevibile . 

.CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 marzo 1996, n. 310 � Pres. !annotta � 
Est. Baccarini -Reg. Sardegna (avv. Stato Clemente) c. Cugia. 

Atto ~trativo � Principio di imparzialit� � Imparzialit� dell'organo. 

Giustizia aniministrativa � Poteri del giudice � Esame dei motivi � Vizio 
di incompetenza � Pregiudizialit�. 

Giustizia amlltinistrativa � Riunione d� ricorsi � Motivo di incompetenza 
per urio -<lei ricorsi � Estensione ai ricorsi connessi � Esclusione. 

Se il principio di imparzialit� amministrativa di cui all'art. 97 Cast. 
signifiCa agire nell'interesse collettivo, non di singoli o di gruppi privilegiati 
rispetto ad altri, l'imparzialit� dell'organo � un presupposto necessario 
non soltanto degli atti di volont�, ma anche degli atti di valutazione. 


_La richiesta del ricorrente di previo esame degli altri motivi rispetto 
alla Censura di incompetenza costituisce una condizione nulla, che rende 
inammissibile per carenza d.i interesse il motivo di incompetenza proposto 
dalla parte subordinatamente agli altri motivi, con conseguente 
obbligo del giudice di esame con priorit� degli altri motivi, cui la parte 
aveva interesse prevalente. 

Nel caso di procedimenti giurisdizionali riuniti, l'efficacia assorbente 

del motivo di incompetenza opera all'interno del procedimento nel quale 

tale motivo � proposto e non si estende ai procedimenti connessi. 

4. -Con il secondo motivo, la Regione appellante principale deduce 
l'infondatezza del motivo di incompetenza degli uffici ordinari 
della Regione accolto dal primo giudice, sottolineando che le operazioni 
concorsuali non erano condotte direttamente da un organo politico e 
che la presenza di un dipendente candidato al concorso era limitata 
alle attivit� preparatorie. 
Il motivo � infondato. 

Dal provvedimento impugnato, infatti, si evince che l'organo politico 
-nella specie, l'Assessore agli affari generali ed al personale non 
ha approvato, riconosciutane la regolarit�, una graduatoria formata, 
con atto deliberativo, da altro organo decidente, ma, sulla base dei cri� 


PAlTB I, Sl!t; IV, GIURlSPlttm!NZA-AMMINISTRATIVA 

teri di legge e delle. �schede predisposte dal servizio . di organizzazione 
e metodo e del personale, ha direttamente .formato la graduat.oria. 
Il�-servizio.� predetto;.. dunque~ �ha svolto���m.erl compiti istruttori,. restando 
�fa � tase deliberativa ��interamente riservata all'organo . politico. 

�.Compiti/ istruttori sv�lti, peraltro, non da.� un ufficio straordinario 
---� una:: Conmrissione . g�udicatrice���~�� che�. fomis�a;: ��tt "l'indipendenza da 
relazfoni ��� organi.2zatorie. �d� gerarchia;.� di direzione o di :coordinamento, 
la StrutJura collegiale e l'�pporto delle opportune professionalit� tecniche{ 
�eventualmente anche: esterne all'Arnmmisfrazione,�. Ie�.�.necess�rie. ga. 
ranz�e di impavzialit� richieste � dalla nonna costituzionale, ma da un 
ttfffoio(U:tt. gruj:)po d�. lavoro istituito dal Coordinatore generale�del -Sel"!vdzio 
del personale)ifonnato senz� le nec�ssarie garanzie di terziet� (ne 
face'.\i'a parte. un candidat:O al concorso), di !indipendenza dal coordinatore 
generale e di quest'ultimo dall'autorit� politica (a.i sensi dell'art. 1, sesto 
e settimo comma della legge-reg; n; 32 del 1988; gli incarichi cli coordinatore� 
generale; conferiti . dall'assessore al personale, hanno durata.� ttiennal�i 
sono revocabili e rinnovabili) e di presenza di esperti in relazione 
alta pluralit�� deipr�fiH��professi-0nali.�da valutare,'\.)ostu:late �dal principio 
di imparzialit� amministrativa� di cui all'art.� 97-Cost. �secondo -le �acqi�.. 
sizioni di cui �lle sentenze della Corte Cost� n. 453 del 1990 e nn:~ 333 e 
416 del 1993); 
N� giova all'appellante principale argomentare dal�fatto che;.trattan� 
dosi di concorso per titoli e dunque. di'-attivit� vincolata, non verrebbe 
in considerru!iione l'imparzialit� amministrativa. : 

� da osservare in contraI'io che se il principio di imparzialit�' am� 
Jllinistrativa signdfica . agire nell'interesst}. �oll~ttivo) non disingoli o di 
gi;qppi privilegiati rispetto ad altri, Wmpar;zialit� del);'organo � un pre.$
.ppqstq necessario non soltanto degli atti cli volont�, ma a,ncl).e . degli 
atti di val.t;:iz,ione, P\!I quando Ja legge. (nella spe�ie, la. ta"bella D) an" 
nessa alla legg~ :reg. n. ~4 (iel 1989) .predetermina tassativamente i criteri 
vaj:u.tatlivi, ...�.. ,i 

L'interpretazione. degli elementi . normativi� della fattispecie e la veri� 
fic~ione,del presupposti. di fatto,. che possono comunque.�approdare ad, 
esiti di va:rio app.rezzamento, devono ess~re condotte.infatti, imparzialmenj:
p e dunquieqia un .organo formato con, le garanzie prese.ritte. 

L'appello principale va quindi respinto in quanto infondato. 

5.1. -"-Si deve ora proceder.e all'esame dell'appello dncidentale, proposto 
in forma non condraionata. 
L'appellante incidentale censura la sentenza di primo grado sotto 
il profilo che avrebbe erroneamente esaminato con priorit� cil motivo 
concernente l'incompetenza dell'organo, proposto invece in forma condizionata, 
dichiarando assorbii ti gli altri.� motivi concernenti l'attribuzione 
di punteggi, invece di conformarsi all'ordine dei motivi indicato dal ricorrente: 
chiede la rimessione della controversia al primo giuclice; � 


RASSEGNA AVVOCATURA DBU.0 STATO 

Il motivo � fondato nei limiti appresso esposti. 
Il �ricorrente in primo grado, nella memoria depositata dinanzi al 


T.A.R. il 28 gennaio 1994; aveva chiarito che anche l'ottavo ed ultimo 
motivo, concernente la mancata nomina della Commissione giudicatrice, 
cos� come i motiv.i concernenti il bando ed il contratto, doveva intendersi 
proposto subordinatamente ai motiV'i concernenti la mancata attribuzione 
di punteggi a se stesso e l'attribuzione di punteggi ad altri can� 
didati, specificando che, avendo eg1i ottenuto la nomina alla qualifica 
funzionale dirigenziale nella .seconda fase del procedimento concorsuale, 
non aveva interesse all'annullamento dell'intera procedura se non previo 
accertament.o dei presupposti ad un maggior punteggio che legittimasse 
la sua aspettativa alla retrodatazione della nomina al 1986. 
Questa istanza, comune al dott. Saiu ed agli altri ricorrenti, � stata 
disattesa dal T.A.R. sul rilievo che la censura di incompetenza deve essere 
esaminata con priorit� su ogni altra censura. 

Nel processo amministrativo, in effetti, in cui, in base alla normativa 
vigente, non � prevista alcun� forma di integrazione del contraddittorio 
nei confronti dell'organo effettivamente competente, l'annullamento 
del provvedimento amministrativo per incompetenza ha carattere assorbente, 
dovendo il giudice limitarsi a rimettere l'affare all'autorit� competente 
(art. 26, secondo comma, legge cit.), senza H contraddittorio 
della quale non pu� compiere altri accertamenti di merito: ne consegue 
che il motivo di incompetenza va esaminato con priorit�. 

In tal senso, � la giurisprudenza di gran lunga prevalente presso 
questo Consiglio. 

E l'assolutezza della regola � rimasta anche se l'originaria coerenza 
alla norma secondo cui ia legittimazione a resistere spetta all'� organo 
che ha emesso l'atto impugnato� (art. 21, legge n. 1034 del 1971) � venuta 
meno: per le amministrazioni statali con l'introduzione anche nel pro.:
esso amministrativo del sistema della notificazione dell'atto introduttivo 
del giudizio in persona del ministro in carica (art. 10, terzo comma, 
legge 3 aprile 1979, n. 103) e per le amministrazioni non statali con 
l'acquisizione giurispruden~iale secondo cui il ricorso pu� sempre essere 
validamente notificato al legale rappresentante dell'ente, unitariamente 
considerato, anzich� all'organo, in ipotesi diverso, che ha emanato 
l'atto�. 

Esattamente, quindi, il T.A.R. ha avvertito di non poter, come richiesto 
dalle parti ricorrenti, esaminare il motivo di incompetenza successivamente 
agli altri motivi proposti perch� in tal caso gli ulteriori accertamenti 
sarebbero stati compiuti senza il contraddittorio dell'autorit� 
effettivamente competente. 

Che per� il T.A.R. ne abbia dedotto il corollario di dover procedere 
all'esame prioritario del motivo di incompetenza e, riconosciutolo fondato, 
abbia poi dichiarati assorbiti gli altri motivi, non persuade.. 



PARTE I, SBZ�;lV, GLURISPRUDBNU AMMINISTRATIVA 

La parte che fa valere in giudizio una propria situazione sogg�ttiva 
ha, infatti, un potere dispositivo in ordine ai motivi di ricorso e, come 
p1iJ,� rinunciarvi-, cos� pu� graduarne discrezionalmente l'ordine di esame 
$econdo il proprio.. interesse. 

Per il motivo di incompetenza, peraltro, la condizion\:l -di tipo 
sospensivo-:-del previo esame d~ altri motivi � nulla perch� in contrasto 
con la norma imperativa dell'art. 26, secondo comma, della legge n. 1034 
del 1971, che impone l'esame prioritario del motivo dJ incompetenza e, 
in caso di riconosciuta fondatezza del medesimo, l'assorbimento degli 
altri motivi. 

In tal caso, per�, nel conflitto tra ordine legale di esame dei motivi 
e potere dispos1tivo della parte, la condizione nulla non� � soltanto inutile
� ma rende inammissibile per carenza di interesse il motivo di incom� 
petenza, proposto dalla parte subordinatamente agli altri motivi. 

Ci� non perch� si applichi, nemmeno per analogia, il principio dell'unit�
� della volont� condizionata operante per gli atti negoziali (art. 1354 

u.p. cod. civ.), cui la domanda giudiziale non � assimilabile, ma per il 
prinoipio processuale della tutela dell'interesse prevalente della parte 
che agisce in giudizio, di cui costituiscono significative applicazioni di 
specie, tra l'altro: 
-in materia di rkorso cumulativo contro atti non collegati nel processo 
amministrativo, il principio della ammissibilit� del ricorso rispetto 
all'atto o agli atti� collegati riguardo alla �mpugnai;ione dei� quali il ricorrente 
abbia� maggiore interesse (VI sez., 12 novembre 1987, n. 893; 6 giugno 
1972, n. 304); 

-in materia di domande proposte alternativamente nel processo 
civile, il principio della priorit� della domanda di condanna in solido 
di pi� convenuti su quella di condanna pro quota. 

Nello stesso senso, il nodo della necessaria alternativit� tra motivi 

di ricorso proposti cumulativamente deve essere sciolto secondo la gra


duazione di interessi indicata dalla parte. 

Il primo giudice, quindi, avrebbe dovuto risolvere il conflitto dichiarando 
inammissibile per carenza di interesse il motivo di incompetenza 
ed esaminando con priorit� i motivi relativi all'attribuzione dei punteggi, 
cui la parte aveva interesse prevalente. 

5.2. -N� ha rilevanza che, in seguito all'acquiescenza degH altri 
ricorrenti alla sentenza di primo grado ed al rigetto dell'appello principale, 
il capo relativo all'annullamento per incompetenza passi comunque 
in giudicato con la presente decisione. 
Va rHevato, infatti, che in caso di litisconsorzio nelle fasi di gravame 
l'autonomia delle parti nell'impugnazione della sentenza di primo grado 
pu� determinare esiti processuali differenziati. 


128 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

Secondo le acquisizioni della giurisprudenza � nel caso �n cui m appello 
siano stati riuniti pi� ricorsi contro decisioni di primo grado, ben 
pu� verificarsi che in talune parti si producano soluzioni divergenti, 
essendo questa inevitabile conseguenza del fatto che siano state o meno 
impugnate alcune statuizioni delle sentenze appellate e quindi del diverso 
ambito di riforma che ha potuto produrre sulle stesse la pronuncia di 
appello�. 

Pi� in particolare, essendosi determinato il litisconsorzio in seguito 
a riunione di �diversi procedimenti in primo grado, va ricordato che, 
secondo le acquisizioni giurisprudenziali � il provvedimento di riunione 
di pi� cause per ragioni di opportunit� non incide sull'autonomia dei 
singoli giudizi e sulla posizione delle parti in ciascuno di essi, sicch� 
la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo 
formalmente unica, si risolre in altrettante pronunce �. 

Nel caso di procedimenti riuniti, dunque, l'efficacia assorbente del 
motivo di inco):llpetenza opera all'interno del procedimento nel quale 
tale motivo � proposto e non si estende ai procedimenti connessi, non 
potendo l'.autonomia della parte nella proposizione dei motivi di ricorso 
essere compresa dal comportamento processuale delle parti di altri giudizi, 
riuniti al primo per ragioni di opportunit�. 

Da ci� consegue co:o;ie corollario che il passaggio in giudicato dei 
capi di sentenza recanti annullamento per incompetenza e riconducibili 
alle pronunce . concernenti i procedimenti connessi non determina l'assorbimento 
degli altri motivi che l'appellante incidentale ha interesse 
a far esaminare. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 marzb 1996, n. 323 -Pres. Pezzana � 
Est. Biagini -Frecci c. I.A.C.P. di Benevento. 

Contratti (in generale) -Contratti della P.A. � Interesse alla impugnazione 
� Concorrente escluso -Impugnazione risultati di gara -Difetto 
di interesse. 

Il soggetto escluso dalla gara di appalto non ha che un mero interesse 
di fatto, e quindi non giuridicamente tutelabile, alla correttezza 
dell'aggiudicazione ad altri concorrenti (1). 

(1) Cfr., VI sez., 6 marzo 1992, n. 159 e IV sez., 17 febbraio 1987, n. 104, in 
Rassegna Consiglio di Stato, 1992, I, 470, e 1987, I, 119. 

CONS.�GLlO DI STATO, S�zL V; 9 genll.aio 1996, n. 32 � Pres, Pezzana � 
Est. Delfa Valle Pan�ihll� ~ Barlo:riio e USL di Orvieto. � 


........�..�. GU. #Jt~resst.legei,li e.J4. rival~tag.i;ori.e. nz.orz.etari(t fi.ovuti .. ai .. ~plJlico 
dtPendeiiie Jier ia. ricon,qsCiuta spettamp. di sQmme (stipendi) ... hanno .. la 
Stessa .tJerJorrenza del Credito pf�'ticipaJe �(retribuzioni per mansione SU� 

ileriore) (1). � � � � �� � 

(1) Cfr-.1 .Consiglio di. Stato1 s~~ lVi 'J;l luglio 1987, n. 456. 
:-::::�.���� 
. ... >: ��:.; ( 

CONSIGLfo DI SfAT<l; s�t V; w��g�ririai� 1996, n'. i�1f-Pre;. Ancora Est. 
l3orioni -Comune di Modena (avv. Palmieri e. Giuffr�f ~ kitini~ 

� . st�to::�:ravortF�d altr(f (ifvv; Stat& Giordtii��) e: .J>~~�ll,tfed�� aifrf .........�..� 
_:::::::x.:::,_:.-:'.::x::;:::;;::::;:::~;:{::�:-� . ..


lmpl~o pubblico ... Rapporto � tempo detertninato � Trasformazione a 
�� teiilpo indeterminato .,. ��Legge il. 230 del�� 1962��� �Appltcabllit� � Coridl� 
zione � Dipendenti enti locali � Esclusione. 

L'art~ 2/legge 18 aptil� �1962; . n> 230, .che�� dt:sp�ne la trasformat.ibft� 
del rapporto di: lavor� a termine i'fi rapporto ��a tempo ind�termliiat�, 
i1f presenza di�. determinate��� circostante; 'tti:Wa �� appltc�zibne nel .i�itdre 
del pubblico �fipiegd �solo quando� l'AmministraZione ne r'�evit .leiitii'mazione 
da una adeguata fonte normativa che faccia proprio il principio 
affermato dalla legge, adattandolo alle finalit� ed ai liirJiti che Sono 
connessi 'iill.,JserCizlO .. della sua :potest� organit.t.ati~a; pertantp, la .pre� 

detta norma non pu� trovare applicazione nell'ipotesi <IL assu.:iztone da 
parte del Comune di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, 
in quanto siffatto rapporto riceve una completa regolamentaz,
i�ne; ��confermata ditlla tt!;gislat;ione successiva,/daWart. S, d.t.� 10 nbvembre 
1978, n/702, convertito dalla legge 8 gennaio 1979; n. 3; dal cui 
disposto emerge, fra l'altro, la preclusione ad assumere personale non 
di ruolo .a tem,po. indetermin(.l.to,. e .c!Je. sancisce la nu.1Ut4. delle assun~ 
zioni ~aotidte .in viotdzione d� .qua~iO disposta .dalla .si.essa .norma (1).

�.:. >:�.� .:� ��.:�. :.�-: . .�.. -: .��.��:.���. .. . ..� ......... 


(1) Cfr., V sez., 29 ottobre 1994, n. 1226, in Rassegna Consiglio di Stato, 
1994, I, 1371; 
10 



RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 29 gennaio 1996, n. 111 -Pres. Catallozzi Est. 
Maruotti -Nigro (avv. Longo, Verbari e De Martini) c. Provincia 
di Pordenone (avv. Pitter e Manzi). 

Atto amnrlnistrativo � Procedimento � Comunicazione di avvio � Esclu� 
sione liste elettorali � Inapplicabilit�. 

Nell'ambito del procedimento elettorale sussistono in re ipsa le particolari 
esigenze di celerit� che escludono la applicabilit� degli artt. 7 e 
8, legge 7 agosto 1990, n. 241, -in mater.ia di comunicazione dell'avvio del 
procedimento. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 4 gennaio 1996, n. 25 � Pres. Salvatore 
P. -Est. Vacirca -ESAC c. Saverino. 

Giustizia amministrativa � Interruzione del processo � Art. 24 legge 1034 
del 1971 � Soppressione e messa in liquidazione Ente pubblico � Inapplicabilit�. 


Impiego pubblico � Stipendi, assegni e indennit� � Equo indennizzo � 
Norme applicabili � Quelle vigenti al verificarsi della menomazione. 

L'art. 24, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non trova applicazione allorch� 
alla soppressione dell'Ente pubblico segua una fase di liquidazione 
(1). 

Il momento rilevante per la determinazione della normativa applicabile 
in sede di liquidazione dell'equo indennizzo non � quello in cui 
V�iene adottato il provvedimento amministrativo di riconoscimento della 
{1.ipendenza della menomazione subita da causa di servizio, che non ha 
valore costitutivo, ma quello in cui si manifesta la perdita dell'integrit� 
fisica o l'aggravamento (2). 

(1) Cfr., VI sez., 13 ottobre 1984, n. 607, in Rassegna Consiglio di Stato, 
1984, I, 1311. 
(2) Cfr., V sez., 16 ottobre 1989, n. 649, id., 1989, I, 1196. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 4 gennaio 1996, n. 26 � Pres. Laschena Est. 
Camera � Mimstero Pubblica Istruzione (avv. Stato Nucaro) c. 
Albano. 

Impiego pubblico � Stipendi, assegni e indennit� � Equo indennizzo � 
Rivalutazione e interessi � Diritto � Solo in favore degli eredi. 

Il credito del pubblico dipendente per equo indennizzo, essendo dinamicamente 
agganciato alla retribuzione e godendo di un proprio meccanismo 
sostanzialmente rivalutativo, non � soggetto a rivalutazione 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 131 

monetaria,� peraltro, quando tale credito � fatto valere dagli eredi del 
dipendente, � ir1:vece soggetto all(l !'l'l":1J8iorqz.ione con11essa alla rivalutazione 
monelatiil,: e agli interessi .le.gatl. (t). . � � � . � � 

(1) Cfr., Csi 28 dicembre 1990, n. 456, in Rassegna Consiglio di Stato, 
1990, I, 1609. 
c61:sfouo. DI STA'.(O, ~ez. VI, 16 gel}l}aiO 199Q; .., 98 �cPres. Imperatrice 
-Est. Farina -Balsano (avv. Pros,peretti, .Guarino. e Stile) c. 
Universit� degli studi di Roma (avv. Stato Bruni). 

~pipi~gq pu~b.�Q� � : S~pc:;.siot1,e cautel_are. " .. Facoltativa.�.. �.. �~er �pendenza 
. . procedimento penale � Art. 91 primo comma T.U:~ ~ adel 1957 � Man� 
canza di richiesta rinvio a giudizio � Illegittimit�. � �� � � 

Impiego pubblico � Sospensione cautelare �. Facoltativa � Per pendenza 
�� � procedimento p�rihle ~�Motivl.lzione spedfica ~ � Necessit�. 

. . :. 

� illegittimo il provvedimento che dispone la sospensfone .cautelare 
facoltativa dal servizio ai sensi dell'art. 91, primo comma, t.u. 10 genfl_(
lio 1957, n. 3, di 1,1n d~pendente n_ei cqnfronfi de( qttale pende procedimento 
penale ma 'fl,On vi � stata ancorq, richiesta <lirtnvio a giudizio. 

Il provvedimentp di sospensione cautelare f a,coltqtiva dal servizio 
d{ Un pub/Jlico dipendente, ai Sel'JS.� de}l'art, 91, primo comma, t.U. 10. gen� 
naio 1957, rL 3, deve. essere congruame,ntemotiv_ato con riferimento agli 
elementi di. gravit� d�t reato per il quale .si proced~�. avut� anche riguardo 
dlia pers.(?nal�tli de~l'impiegato, tilla. risonanl,a ambientale del fatto ascritt�gli 
ed ai compiti �i qtfali � ass�gnato (1). 

(1) Cfr., VI sez.'. 9giu~o 1994, n. 969, in iz Consig#o di Stato, 1994, I, 907. 
CONSIGLIO DI Sl'ATQ, Sez. VI, 27 ge11Daio 1996, n. 137 � Pres. Laschena Est, 
Lipari � .MiJ:liste:ro P\lbblica Istruzione e!i altro (avv; Stato Figliolia) 
c. Carrella. 

l~pi~go.p1,1bbijc;:Q .~ Sqspensione.. -Re$~itutio in.�integrum � Revo�a sqiJpensione 
e:xan�. ?6 .T.tr.. n. 3�..del 19~7 � Periodo. eceedente sospensfone � 

Retribuzione � Spettanza. ��� � ��� � � � � � 

Ai sensi dt:1U'art. 96' t,u., 10 .. gennaio 1957, n. 3,. la revoca ope legis 
della sospensione cautelare dal servizio, anche se �onnes$a a procedimento 
penale, comporta la corresponsione degli stipendi per il periodo 
di sospens.ione �cailtelitre �eccedente la� durata della sanzione disciplinare, 
con rivalutazioni� monetaria ed �interessi' (1). 

(1) Giurisprudenza pacifica. 

SEZIONE QUINTA 
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 
SEZIONE QUINTA 
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 
CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 11 luglio 1995 n. 7561 -Pres. Cantillo . 
Est. Graziadei � P.M. Di Salvo (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. 
Stato Favara) c. Pangallo. 

Tributi in genere � Accertamento � Contribuente fallito -Notifica al 
falI�tO -Necessit�. 

L;accertamento tributario, ove riferito a presupposto avverato prima 
della dichiarazione di fallimento, deve esse11e notificato sia al curatore 
che al fallito (1). 

(omissis) Con il primo motivo del ricorso, si rinnova l'affermazione 
secondo cui gli avvisi di accertamento sono stati correttamente notificati 
soltanto al Curatore, quale unico legittimato a riceverli, osservandosi che 
il Pangallo, a seguito di � spossessamento � rispetto ai rapporti patrimoniali 
indusi nel fallimento, aveva perso nell'ambito dei medesimi la 
capacit� sostani:iale e� processuale, e che nessuna norma di legge, n� previsi�ne 
di circolare (quella richiamata dalla Commissione centrale era 
in realt� una mera nota di suggerimenti impartiti da iSpettori compartimentali) 
autorizzava a considerare necessaria, come invece ritenuto 
dalla pronuncia impugnata, una � doppia notificazione �. 

Il motivo � infondato. 
L'accertamento tributario, ove inerisca ad obbligazioni i cui presuppostr 
si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento 

(1) ta decisione, a prima vista di enorme portata pratica, non precisa 
quali siano gli effetti� della mancata notifica al fallito; e certamente non pare 
che l'omissione possa essere eccepita dal curatore o possa comunque ostacolare 
il diritto alla partecipazione alla ripartizione dell'attivo fallimentare. 
La omessa notifica potrebbe essere eccepita dallo stesso fallito, ma non si 
vede a quali fini. Ai fini della responsabilit� del fallito tornato in bonis il 
credito. di imposta, al pari di ogni altro credito, accertato in sede fallimentare, 
non pu� essere disconosciuto. Rispetto alla responsabilit� penale non sono 
pi� vincolanti le risultanze dell'accertamento dell'obbligazione tributaria (art. 
13 D.L. 10 luglio 1992 n. 429 che ha eliminato la pregiudiziale tributaria). Resterebbe 
la facolt� del fallito di impugnare l'accertamento in caso di inerzia 
della curatela; ma con quale risultato utile? 

PARTE li SBZ. v, GIURISPRUDBNZA TRmmARIA 

133 

�d~ cqntribuente, ovvero :Ilel perioP.o d'imposta durante il quale tale 

cij.chiarazj,one � � stata resa, deve essere notificato tanto al curatore, 

quanto� .. a1...con~ribuente m~(ls~o. 

Detto principio, qperante, in carenza di diversa. Pl'evisione, anche per 

l'accertamento in tema d'IVA,, sia :ess0c rivolto a rettif~ca~ ~dichiarazione 

del debitore, ovvero a supplire alla sua omissione (artt. 54 e 55 del d.P.R. 

26 ottobre 1972 n. 633), discende dalle considerazioni seguenti. 

I crediti d'imposta, rondati su ti~olo, causa o situazione preesistente 

alla declaratoria del fallimento, come in genere i crediti pecuniari in 

precede�a in,sorti; .� parwcipano . al co:ncorso fallime,ntare, event�almente 

nelle forme <leU';mi,missione al passivo. con riserva (artt; .. 55.e 95 del r.d. 

16 marzo 1942 n. 267), mentre non � influente la ma.Manza alk~ stato del 

provvedimento di accertamento, il quale ha funzione meramente liquida


t,(Jrja di obblig~ioni. na,.te ()pe legis per .effetto. ed a1 mon:iento <leU'esi~ 

stel1Z~: ctei �. relati;~i requisiti. ..�. � �� �� 

I suddetti crediti, oltre a partecipare al concorso.Jallimentar�, sono 

potenzialmente idonei ad incidere sulle attivit� e sui beni acquisiti al 

fallimento; nonch� a richiedere adempimenti attinenti alfa gestione delle 

�ll{;) e� degli/altri.�� 

VaccertamentO dei� crediti stessi, quintli, non pu� non essere iridi� 

rizzato al curatore; quale organo preposto a quella gestione e�legittimat� 

a� compi�te glfattFsostahziali e processuali. all'uopo occorrenti (artt.-�42 

e 43 del citato regio decreto). 

L'apertura della procedura fallimentare, peraltro, non priva l'im� 

prenditore insolvente della qualit� di soggetto passivo del rapporto 

tributario, n�, con riferimento all'accertamento, lo esenta dai riflessi 

che� .esso. spiega anc:he ...S\l posizioni. ulteriori e diverse ... da quelle coin~ 

volte dal. concorso .det�reditori (e gestite d.atcuratote in. rappresentanza 

e nell'interesse della massa). 

L'accertamento, in particolare, acquistando definitivit�, comporta che 

U �ontl'.'.il:>tJ~PM~ una V())ta .tornato in 11oni$, r:esta dir�ttamente tenuto.�ai 

Soddi:>taciPJ,ento del debito o del residuo debito da esso risultante, ed 

inoltre, correlandosi al riscontro dell'occultamento in tutte>' od in parte 

di fatti fiscalmente rilevanti, espone il contribuente medesimo a san


zioni, pure penali (per l;IVA, artt. 41-50 del d.P.R. n; 633 del 1972). 

N� discende che al fallito deve essere necessariamente portato a co


noscenza l'accertamento tributario, con la forma all'�opo prescritta (vale 

a dire la notificazione), allo scopo di non elidere o comunque preg�u


dicare il suo irrinunciabile diritto di tutelare le indicate �ut6nohi:e 

posizioni. 

Per contrastare la conclusione raggiunta non pu� richiamarsi l'art. 43 

del r.d. n. 267 del 1942, ove attribuisce al curatore la rappresentanza 

processuale nei rapporti patrimoniali� acquisiti al fallimento, per poi 

sostenersi l'incongruenza dell'affermazione di una separata e coesistente 

:~ 


134 , . � � RASSEGNA .AVVOCATURA DEIJ..O STATO 

legittimazione del fallito; i diritti di quest'ultimo sono infatti conciliabili 
con le regole del fallimento, attraverso il riconoscimento che la sua 
facolt� d'impugnare l'accertamento non � concorrente, ma condizionata 
all'eventualit� dell'inerzia della curatela (v. � Cass. n. 3321 del 20 marzo 
1993 e n. 562 del 27 febbraio 1974). (omissis) 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 13 luglio 1995 n. 7654 -Pres. Cantillo Est. 
Salm� -P.M. Buonajuto (diff.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato 
Mangia) c. I.KP.P; 

Tributi erariali indiretti -Accertamento -Motivazione -Prova � Onere a 
carico della Amministrazione -Giudizio di terzo grado -Ammissibilit� 
-Conseguenze. 

L'aooertamento di valore che indichi soltanto il criterio S�eguito 
per la determinazione del valore non � nullo per difetto di motivazione; 
� per� necessario cfte l'ufficio in sede contenziosa dia la prova, il cui 
onere � a suo carico, dei concreti elementi di fatto che giustifichino il 
quantlJ,m. Spetta al. giudice di terzo grado accertare se sla stata fornita 
la prova (1). 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 25 agosto 1995, n.� 8989 -Pres. Cantillo Est. 
Sgroi -P.M. Buonajuto (diff.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato 
Mangia) c. I.E.P.P. 

Tributi erariali indiretti -Accertamento -Motivazione -Prova dei fatti 
che giustificano il valore -Difetto -Apprezzamento da parte del 
giudice di terzo grado. 

Se pure, alla luce .della pi� . recen,te giurisprudenza, la . semplice 
comunicazione del criterio astratto di valutazione costituisce motivazione 
sufficiente, l'ufficio ha l'onere di. dimostrare la sussistenza dei concreti 
elementi che giustificano il valore accertato; � competente -il giudice 
di terzo grado a verificare se la prova sia stata offerta (2). 

(1-2) Motivazione e prova dell'accertamento. 
Sono ormai numerose le pronunce che, attraverso la verifica della prova, 
stanno ritrattando quella giurisprudenza, che pareva saldissima, sulla motivazione 
dell'accertamento. Era stato ripetutamente affermato (fra le tante 

!


i 

! 


I 


I 
I 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 135 

I 

(omissi!s) 1. La pronuncia della Commissione tributaria centrale muove 
dalla constatazione che l'avviso di accertamento � stato motivato 
soltanto con la comunicazione. che i valori erano stati determinati �con 
riferimento ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie 
giudiziarie anteriori di non oltre tre anni dalla data dell'atto, che hanno 
avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di caratteristiche similari � 
e che era stato attribuito �per la parte abitativa il valore a vano di � 
una certa somma. 

La Commissione central� quindi constata che nell'avviso di accertamento, 
se da un lato � specificato �il criterio adottato per la determinazione 
del valore (riferimento � a precedenti trasferimenti), dall'altro 
manca l'indicazione degli specifici elementi concretamente utilizzati 
dall'ufficio del registro nell'eseguire la valutazione. 

La Commissione dichiara inoltre di adeguarsi � alla pi� recente giurisprudenza 
della Corte di cassazione -:-�dalla quale non vi � motivo di 
discostarsi � secondo cui � la semplice comunicazione al contribuente del 
criterio astratto in base al quale � stato fissato il maggior valore costituisce 
motivazione. sufficiente, ma l'ufficio in sede contenziosa ha l'onere 
di provare la sussistenza dei concreti elementi di fatto che, nel parametro 
prescelto, giustificano il quantum accertato (sentenze �ln. 5786 del 26 ot-

Cass. 14 luglio 1992 n. 8546 in questa Rassegna, 1992, I, 366) che la motivazione 
sufficiente dell'accertamento, tale da delimitare l'ambito delle contestazioni 
dell'ufficio e mettere il contribuente in grado di esercitare il diritto di difesa, 
pu� consistere nella sola enunciazione in astratto del criterio di determinazione 
del valore, criterio che pu� anche essere diverso da quelli previsti 
nella legge; ove l'accertamento superi la censura di .mllit�, seguir� il giudizio 
di merito nel quale le parti faranno valere le loro ragioni, offrendo le opportune 
prove secondo le regole generali (Cass. 7 febbraio 1992 n. 1382 in questa 
Rassegna, 1992, I, 117). 

Le commissioni, in modo prevalente, hanno inteso questo insegnamento 
nel senso che l'accertamento deve contenere, a pena di nullit�, la prova del va. 
lore preteso, facendo della prova un requisito formale dell'atto, al pari della 
motivazione. 

� appena necessario evidenziare l'erroneit� di tale proposizione. Le prove 
si producono in giudizio, non si scrivono negli atti; non sai:� certo in base 
all'atto di citazione che� pu� decidersi se la prova � stata data. � 

La questione della prova riguarda il merito della decisione e, per questo 
genere di controversia, la valutazione economica del bene. � quindi da escludere, 
fatto di grande rilievo pratico, che la decisione possa risolversi in un giudizio 
di legittimit� sulla validit� dell'accertamento; pi� verosimilmente la decisione 
non contiene un giudizio di annullamento o 'di conferma dell'accertamento, 
ma l'indicazione di un valore ritenuto congruo, per lo pi� diverso da 
quello proposto dalle parti. 

Anch� le sentenze in commento, e particolarmente la seconda, finiscono 
con il riportare la prova ad un requisito dell'accertamento; ci� fanno inevi




136 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

tobre 1988 e 3285 del 13 luglio 1989, entrambe a sezioni unite) �, E soggiunge: 
� � quindi determinante, nel caso in esame, la circostanza che 
l'ufficio non ha fornito, neppure nel corso del giudizio elementi idonei 
a integrare (nel senso indicato dalla Corte di cassazione) il criterio di 
valutazione enunciato nell'avviso, non essendo configurabili come tali 

dati descrittivi ed il valore unitario per vano abitabile �. 

2. Questa esposizione consente di respingere la prima parte del mo 
tivo di ricorso dell'amministrazione, perch� appare evidente che la 
Commissione tributaria centrale non ha affermato la nullit� di un avviso 
di accertamento in cui sia enunciato soltanto il criterio astratto sulla 
base del quale � stato contestato n valore indicato dal contribuente, ma 
anzi ha detto proprio il contrario riconoscendo esplicitamente la validit� 
dell'avviso di accertamento in questione (l'asserzione secondo cui non � 
nullo l'avviso di accertamento di valore di un immobile motivato attra� 
verso il riferimento a.I valore accertato per immobili similari, leggesi da 
ultimo nella sentenza di questa Corte n. 4686 del 13 maggio 1994). 
Nella seconda parte del motivo l'amministrazione sostiene che la 
Commissione centrale, dopo aver constatata la validit� dell'avviso avrebbe 
dovuto rimettere la controversia al giudice di secondo grado perch� procedesse 
alla concreta valutazione del bene, in quanto altro � la validit� 
formale dell'atto, altro � la prova concreta della fondatezza della pretesa 
fiscale (Cass. 7 febbraio 1992, n. 1382). 

tabilmente qu~ndp riconoscono che il giudice di terzo grado avesse il potere 
di decidere la controversia sul tema della prova. � evidente per� che non ca� 
deva in questione l'onere dell� prova, che � riconosciuto concordemente a 
carico dell'Amministrazione, ma l'apprezzamento della prova ai fini del quantum, 
cio� una tipica valutazione estimativa. 

A questo punto si pone il pi� difficile problema della prova nel processo 
tributario del valore dei beni. In termini generali l'onere della prova va conci� 
!iato con la indisponibilit� della prova quando per la dimostrazione sono �necessari 
mezzi di cui la parte non dispone; per la prova del valore dei beni non 
soccorrono documenti che le parti possono rinvenire (la indicazione di precedenti 
trasferimenti, divisioni e perizie non � una prova esauriente, ma comunque 
la valutazione deve potersi fare anche quando non esistono o non si rinvengono 
precedenti); sono necessari consulenze o altri sussidi tecnici e soprattutto ricerche 
o informazioni sugli elementi del mercato. Nel giudizio tributario che � 
di allegazione di parte ma inquisitorio nella adozione dei relativi mezzi (dispositivo 
con metodo acquisitivo), non si pu� troppo genericamente scaricare 
sull'ufficio l'onere della prova e cos� aggirare il giudizio di valutazione (BAFILE, 
Il nuovo processo tributario, Padova 1994, 1385). Il giudice deve partecipare alla 
istruttoria e se del caso ricorrere anche ad apprezzamenti equitativi. Il giudizio 
tributario sul valore non � diverso da un giudizio ordinario nel quale si discute 
del valore di un bene ai fini del risarcimento o ad altro effetto; in simili giudizi 
non si veggono mai decisioni di rigetto pieno per difetto di prova; un valore deve 
essere ricercato anche dal giudice, con la laboriosit� che questo processo comporta. 

C. BAFILI' 

PARTE I; $l!Z. y, GIURISPRI)DBNZA ~~U'.f~ 

La tesi dell'amministrazione trascura per� dl considerare che l'onere 
della prova in�ombeva sull'amministrazione stessa, attore in senso sostanziale, 
.poich�, come pi� volte affermato da questa Corte, ove il. contribuente 
contesti la legittimit�: della. pretesa fiscale, spetta all'am.ministrazione. 
finanziaria dimostrare . la congruit�:.� deL valore da. essa attribuito 
all'immobile nell'avviso di accertamento .e l� non �ongruit�: del valore 
indicato clal contribuente (cfr. da ultimo la sent~a.n. 4565 del 19 aprile 
1993)... 

. La constatazione che simile prova non era stata . otferta dal Fisco 
nelle. diverse !lilSi gel procedimento di merito r~entfa'(a indubbiamente nei 
poteri di .. acserta.iento . ill . fatto della C()mmis~lpne. centrale e, comportando. 
anche una valutazione di elementi gitirtdici, circa l'onere della 
prova, non costituiva problema di estimazione semplice. Tanto pi� che 
nel caso di specie.non si trattava.affatto di in4ivic::t:uare un qualche valore 

o reddito .nia di constatare che la prova di un ya�Qre non era stata neppure 
offerta, � � � . � � �� ��... 
� Nel caso di specie l'IEPP ha inoltre in tutt~ i graclf del giudizio sottolineato.
� eh~ l'amministrazione finanziaria i:ion ~veva .indicato nell'atto 
alci.in t~rmill,e concreto di raffront� su cui pog~fasse il valore accertato, 
non consentendo cos� in ~oncreto l'es.ercizio. ctel diritto. di difesa. Questa 
argomentazione introdqceva nel tema della discussione proprio il difetto 
di prova della. �pretesa fiscale e costituiva solleCitazione a integrare la 
documentazione, dopo di che si sarebbe. valutato se fosse consentito o 
meno fornire la prova nel corso del giudizio. (omissis) 

II 

(Omissis) Col primo motivo, l'Amministrazione denuncia la violazione 
degli artt. 48 e 49 d.P.K n. 634171; mod. dal d.P.R. n. 914 del 1977, con 
riguardo all'art. 20 d.P.R. n. 643 del 1972 ed all'art. 2697 e.e., nonch� insufficiente 
motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 3 e n. 5 c;p.c.) e 
Violazione dei principi generali in materia di motivazione negli avvisi 
di accertamento, osservando che, alla stregua della giurisprudenza di 
questa Corte, l'avviso di accertamento non era nullo, sotto il profilo 
della ���motivazione, che va distinta� dalla prova dei fatti (attinente alla 
fondatezza sostanziale della pretesa tributaria, che va verificata nel corso 
def processo) che non pu� affer�.re alfa validit� dell'avv'iso. 

L'onere probatorio, di natura processuale, nasce nel momento in cui 
il contribuente sollevi il motivo della insussistenza di quegli elementi 
di fatto o quando le Commissioni Tributarie, usando i poteri istruttori 
ed estimativ�i richiedano specifiche prove al riguardo, circostanze che 
non si erano verificate nel caso di specie. 

La C.T.C. -secondo l'Amministrazione -avrebbe dovuto annullare 
la decisione della Commissione di 11� grado e rimettere le parti ad essa, 


138 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

affinch� il giudice tributario esercitasse il potere-dovere di indagare sul 
fondamento nel merito della pretesa, mentre ha errato, sia ritenendo che 
non si � adempiuto al cennato onere probatorio (processualmente mai 
sorto, in difetto di contrarie eccezioni o di esercizio dei poteri estimativi 
dei giudici), sia nel ritenere che il presunto venir meno a tale onere potesse 
ridondare sulla validit� ab origine dell'avviso di accertamento. 

Il motivo � infondato. 

La parte in cui si critica la decisione impugnata perch� avrebbe dichiarato 
l'avviso di accertamento nullo � priva di oggetto e di interesse, 
dal momento che la C.T.C. (andando in contrario avviso rispetto al 
decisum delle Coinmissioni di merito) ha riconosciuto la sua validit�, in 
base ai corretti principi richiamati anche dalla ricorrente (Cass. n. 
4686/94, da ultimo). 

La seconda parte del motivo, pur muovendo dall'esatto presupposto 
che, in giudizio, l'onere della prova del maggior valore -rispetto a quello 
dichiarato -ricade sull'Amministrazione (v. Cass. n. 4565/93, fra le 
altre conformi), erroneamente sostiene che tale onere non era sorto a 
carico dell'Amministrazione, perch� sarebbe dipendente da uno dei fatti 
processuali indicati. Infatti (vedi, ancora Cass. n. 4565/93) non � necessario 
che il contribuente contesti (oltre la nullit� dell'avviso per difetto 
di motivazione) anche la validit� e ricorrenza in concreto degli elementi 
addotti dall'Ufficio, perch� sorga il suddetto onere probatorio. 

Invero, l'impugnazione del contribuente, sia pure con la semplice deduzione 
della nullit� per difetto o vizio di motivazione, contiene un''implicita 
affermazione che il bene non ha il valore indicato dall'Ufficio, 
che pertanto ha l'onere di provarlo in giudizio, indipendentemente anche 
da ,qualsiasi iniziativa della Commissione adita. In altri termini, I.a contestazione 
relativa alla validit� dell'avviso di accertamento, comprende 
l'afferpiazione della congruit� del valore dichiarato, e perci� l'Amministrazione 
non pu� limitarsi a dedurre che la valutazione � stata compiuta 
in conformit� ai criteri di .legge (ed indicati nell'accertamento), ma 
deve altres� provare in giudizio l'esistenza degli elementi valutativi sostenuti 
(nella specie, i trasferimenti, le divisioni e le perizie giudiziarie 
che avevano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di caratteristiche 
similari). D'altra parte, i contribuenti avevano lamentato, nel corso 
del giudizio, la mancanza dei suddetti concreti elementi di riferimento, 
ed avevano quindi eccepito anche il difetto .di prova della pretesa fiscale. 


Su tale questione (preliminare rispetto all'estimazione in concreto) 
era competente la Commissione Centrale, perch� attinente al problema 
giuridico indicato, che doveva essere affrontato (una volta risolta in senso 
favorevole alla Finanza la questione preliminare della validit� dell'avviso 
sotto il profilo della motivazione). 



PARTE 'I,� SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 139 

� � .� L'asserzfone della ricorrente, secondo cui detto problema non attene� 
va alla validit� dell'avviso �. esatta, ma non costituisce una valida censura 
alla: decisillne della C.T.C., la quale non ha affermato il contrario, 
ma :ha detto che, in :mancanza dell'indicazione dei suddetti elementi di 
pro:Y:a.. nell'.avyiso1 essLavrebbero dovuto essere forniti nel corso del giudiZio, 
i;n c()ttrom:lit� alla giurisprudenza di questa Corte gi� citata. 

�:. Pertanto; .non vi. et.a alcuna necessit� di rimettere le parti dinanzi 
alla Commissione di secondo grado, per la valutazione estimativa, .per. 
ch� si trattava di un problema non estimativo, ma attinente all'onere 
dell~..�ptova del. valore� 
<:.Giava,, jpfi.~, ossl;}.tvare, �che la motivazione conclusiva della decisione. 
(che npn costituivano elementi di prova, nel senso suddetto i dati 
desc:dttivt ed Jl valore unitario del vano abitabile), a .parte il fatto che 
J:!On. � espressi;unente impugnata, � in s� esatta, perch� neppure congruente 
con U criterio indicato nell'avviso, che esigeva la prova dei .dedotti 
elementi di comparazione. (omissis) 

CdRTE �iCASSAZIONE, sez. I, 24 luglio 1995 n. 8071 -Pres. Rossi ~. Est. 

�Crfscuofo ~ Jl}l.1. Cinque (diff.). -Ministero delle Finanze (avv. Stato 
. CfisCU()Ii} e; S()C. Vittoria. 
Trib11t[.fu gerie!e -Accertamento -Notificazione -Persona giuridica � 
��� �� :Dofuicilio fis�file ~ Art. 140 c.p.c.� E' regolare. 

(d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60). 
Poieh� l!aff.; 60 del d;P.R. n. 600/1973 stab<ilisoe un regime speciale se. 
cbndcfil quale le notifieazioni degli avvisi e degli altri atti vanno sempre 
es�gU�te al domicilio fiscale, quando in detto domicilio non � possibile 
eseguirl la notifica, si procede a norma dell'art. 140 c.p.c. s�nza che sia 
nlic�ssario eseguire ricerche anagrafiche (per le persone fisiche) o riceroare 
la persona del legale rappresentante (per le persone giuridiche), dato 
che tidn trovano appli�azione gli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 c.p.c. (1). 

(Omissis) Con tin unit� motivo I;Amministrazione ricorrente denuncia 
v�olazione delrart 60, Iett. e), del tl.P.R. n. 600/1973; falsa applicazione 
degli articoli 140 e 145 cod>proc. civ;; in Telazione all'art. 360, n. 3, cod. 
proc. civ., e specificamente: 

-erroneamente la decisione ha ritenuto che la notificazione sia stata 
effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc, civ.: nel richiamare il si


. (1) Nello stesso senso Cass; 10 luglio 1991 n. 7650, in questa Rassegna, 1991, 
I, 329. Purtroppo la giunsprndenza della S.C. non sempre � cos� lineare. 

-



140 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

sterna del codice di procedura civile in tema di notifiche l'art. 60 del 


d.P.R. n. 600/73 prevede alcune deroghe a tale normativa; 
-In materia tributaria vige il principio della notificazione � nel 
domicilio fiscale� del contribuente (art. 60, lett. c), per cui non pu� aver 
luogo la notifica al legale rappresentante, ove il domicilio di quest'ultimo 
non coincida col domicilio fiscale della persona giuridica; pertanto, allorch�� 
il messo notificatore non abbia rinvenuto nessuno in loco, la notifica 
dell'atto tributario deve essere eseguita al domicilio fiscale, ai sensi dell'art. 
140 c.p.c.; 

-il modello di notificazione di cui all'art. 60 lett. e) � una figura 
� sui generis �, che si radica sul presupposto del domicilio fiscale come 
domicilio necessario; non �, pertanto, richiesto che l'agente notificatore 
dia atto di aver effettuato ricerche; basta che dalla relazione ex art. 60 
lett. e) risulti l'assenza nel luogo indicato come domicilio fiscale della 
sede sociale. 

La doglianza merita accoglimento. 

Come questa Suprema Corte ha affermato in precedenti sentenze 
(si veda, fra tutte, Sez.I, 28 giugno 1980 n. 4086), l'art. 60 del d.P.R. n. 600 
del 1973 contiene una serie di regole costituenti � jus singulare � rispetto 
alle disposizioni di carattere generale previste nel codice di . procedura 
civile sulle notificazioni. Nella normativa tributaria �, infatti, previsto 
che tutti i contribuenti abbiano un domicilio fiscale, ai fini della notificazione 
degli avvisi o degli atti di accertamento e la riscossione delle imposte 
sul reddito (articoli 58 e59 del d.P.R. n. 600/73). 

Proprio in considerazione di tale domicilio la predetta norma prevede, 
al comma primo, lett. e), che quando nel comune nel quale deve eseguirsi 
la notificazione non vi � abitazione, ufficio o azienda del contri� 
buente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 cod. proc. civ. si af


I

f.
figge nell'albo del comune, e come necessario corollario dispone l'inap1 
plicabilit�,, per tale tipo di notificazione, delle disposizioni di cui agli 

I 

articoli 143, 146, 150 e 151 cod. proc. civ. 

I 

Da ci� consegue che, in tale ipotesi, l'Ufficio non � tenuto all'espletaI 


I!

mento di ricerche in ordine alla nuova residenza o dimora o sede legale 
del contribuente. Pertanto � del tutto irrilevante, ai fini della regolarit� 
della notifica, l'indicazione o meno delle effettuate ricerche da parte 
dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale, cos� come � prescritto 
dall'art. 148 cod. proc. civ. per la notificazione di altri atti che non siano 
quelli previsti in materia di accertamento e di riscossione di imposte 

I 
I 
r

sul reddito. 

Essendo il modello di notificazione di cui all'art. 60, lett. e, del d.P.R. 
600/73 -del quale sono fuori discussione i presupposti -del tutto 
autonomo rispetto a quello generale regolato dal codice di rito, � del 

I 

tutto erronea l'applicazi�ne dell'art. 145 cod. proc. civ. (obbligo di noti




PARTE i; $rlt. V; GXURlSPRUl>J!NZA >'l'RlBVTARIA 141 

ficafe l'atto �f rappresentante le�ale .detta.. persona giurid:lca); . si. J?u�), .� comunque, 
rilevare che, contrariatn_ente a qtiarito ritenuto nella decisione 
i:n:iptigriata, il nome del legale rappresentante non risultava affatt� nell'atto 
aa. n.otiffoafe; 

Dev~,.��pertanto, rltener~i� ch� l'ifupugnazicme ..dell'accerta:n:iento, ritual~ 
ri��nt� notlficato . e�atvenutdorttfai defihitiv�, fosse or�giriariamerite in�mfuissib�f�f1.
ie t&nsegde �cne la �de�isi�ne�imp�gnata deve ���essere cassata 

senza rinvili (�misS1is) 

. 
. . �.� � .� .. 


CORTE': DI<CASSAZIONB, s�z. 11 11 agosto 1995 n. 8818 � Pres; Cantillo . 
Est: Vignale. � P. M. Palmieri>(conf;); -.Soc. LP;M. (avv; Lovisolo) c . 
.� Ministetio� delle Finanze (avv� Stato Pavone). 

� .. �.���:-.�: .. 

'ITibutf entrluti �difetti �". keddlfo dffilipresa �~�� Costr�ed oh.eri d�d�clbill . Somma 
�p�;gata da societ� conte riscatto per la liberazione di un suo 
�� < dirigente sequestrato -�Non inerenza ~ Indeducibilit�.; �� � � � � 


��.�.��������Non � deducibile dal reddito, in quattto non inerente alla sua produriione1 
la somma .pagata . .dauna sdaiet� a.�titolo.�di �risca.tto�di �un suo�dirigente 
sequestrato (l)i; 

�.�.�;-:� 

(Omissis) Con il primo motivo di ricorso, la I.P.M. contestala validit� 
ifoll'inter.a�� impostmone���Iogid.f della� decis�one��irilJ)Ugnata. �Nega,� innanzitntto/
di. aver contravvenuto�al. diVieto di. pagamento del. riscatt�' imposto 
dru gitldi�e penale, giacch� vers� la somma esfortale, arieot prima 
ch� Hproviredimento del gi�di��.� penale venisse pr�nuricfat�, Ril�fa/.poi, 
che il danno cagfonatofo dal ricatto fu effettcfdf tl1ut>vio1enzf't;�s�reitata 
dai rapit<>d nei sti�i confronti/tal che il rlchfamo, operi:if:� dal giudice 
aquo, alle fattispecie negoziali ed a q��lle Cdhtrattualii nonch� alla consegU�nt� 
nullit� delle ste8Se, s�rebbe fuori luogc>. Osserva, aii6ora, che il 
p.rezzo pagato per la liberazione del ra:Pifo ineti'Va �alla �produzione del 
reddito/ iil quanto eta stato finalizzato a conservare l'utiliZiazione dell'attivit� 
m��un u6m6 chiave. per �1�atttiaz�orte. dei programmi aziendali �.�La 
ricorrente; insomma; equipara quell'onere econotnic� sostenuto d�lla 
soei�t� ad un mero fatto che, come l'incendio, aequ1sta rilievo ai fini 
tributari in quanto elemento incidente sulla det�rrniriai�one dell'utile 
e; quindi, fiscalmente rilevante �� in�� termini �di � dedneibilit� ex �art� 74 del 
d~PR 597 del 1973. Rileva, infine, che l'ipotesi dell'esercizio dell'azione 

(1) Questione nuova risolta con dovizia di argomentazioni. 

RASSBGNA kVVOCATURA DEU.O STATO 

di indebito oggettivo nei .confronti dei sequestratori (prospettata dalla 

C.T.C.) era, nella specie, del tutto astratta. 
. .. Con il secon,do motivo, la soc. I.P.M. sostiene che i rapitori avevano 
inteso colpire la societ� stessa e non la famiglia De Feo il cui esponente 
era .stato sequestrato, tal che l'esborso effettuato dalla societ� era certamente 
inerente alla produzione del ;reddito dell'impresa, in quanto diretto 
ad .�evitare .. che l'assenza prolungata o la minorazione fisiopsichica del� 
l'ing. De Feo influisse sull'andamento dell'esercizio in corso. 

Con il terzo motivo, la ricorrente ritorna sul concetto di inerenza 
della spesa alla produzione del reddito, osservando che il sequestro aveva 
determinato una lesione illecita del diritto di credito della societ� alla 
prestazione lavorativa del silo dipendente De Feo. L'esborso effettuato, 
perci�, non poteva essere considerato effetto di un mero atto di liberalit� 
verso i sequestratori, giacch� costituiva l'unica possibilit� concessa 
alla societ� di procurarsi le prestazioni infungibili dell'ing. De Feo. Conclude, 
quindi, cpe,. cos� come l'imprenditore pu� chiedere il risarcimento 
cJ.ei danni perle spese sostenute al fine di sostituire un dipendente impedito 
per fatto illecito altrui (trattandosi di danni incidenti sulrapporto 
di lavoro e quindi sull'attivit� dell'impresa), del pari sarebbe risarcibile 
il danno ed inerente all'esercizio dell'impresa il costo sostenuto dalla 
societ� per il pagamento del riscatto. Un onere che, nella specie, non 
poteva che . essere commisurato all'esborso necessario per riottenere la 
disponibilit� di una prestazione lavorativa infungibile. 

� opportuno esaminare congiuntamente le tre censure, data la loro 
stretta conn�ssione. 

Il ricorso � infondato, malgrado la scarsa congruenza di buona parte 
degli argomenti che nella decisione impugnata sono stati utilizzati per 
giustificare il rigetto della richiesta di rimborso. La questione posta nell'istanza 
formulata dalla societ� ricorrente si traduce nello stabilire se la 
somma dalla stessa versata a titolo di riscatto per ottenere la liberazione 
del suo dirigente sequestrato possa essere ritenuta spesa dedudbile, ai 
sensi del comb. disp. degli artt. 56, 60, 61 e 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 
(oggi, art. 75 t.u. n. 917 del 1986). A tal riguardo, la circostanza che essa 
sia stata versata in adempimento di un negozio avente causa illecita 
appare del tutto irr�levante. Ci� che d.eve essere valutato, innanzitutto, 
nella specie, � se il tipo di esborso integri una spesa deducibile ai 
fini fiscali, potendo .la questione della liceit� della causa del rapporto 
che abbia dato luogo all'esborso, avere rilievo solo in un momento 
logicamente successivo e, comunque, solo nel caso che l'illiceit� della 
causa escluda conseguenzialll1ente einerenza de1la spesa alla produzione 
del reddito. Ed alle stesse conclusioni di irrilevanza deve pervenirsi anche 
riguardo all'ulteriore assunto, utilizzato dal giudice a quo, relativo all'illiceit� 
del pagamento del riscatto, in quanto eseguito dalla societ� 
in violazione del provvedimento inibitorio emesso dal giudice penale 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

(ordine che, peraltro, secondo la ricorrente, quel� giudice al tempo del 
versamento non aveva ancora pronunciato). 

Anche l'argomento, svolto nella sentenza impugnata circa la possibilit� 
del contribuente di agire giudizialmente per ottenere la ripetizione 
dell'indebito nei confronti dei sequestratori, appare ininfluente ai fini 
della decisione, giacch� (pur a prescindere dalla questione di fondo circa 
l'inerenza della spesa alla produzione del reddito), ogni spesa, se inerente, 
deve essere computata nell'anno di competenza, salvo, poi, ad essere 
iscritta fra i crediti verso terzi o, nel caso di recupero, tra le sopravvenienze 
attive. 

Va, tuttavia, osservato, che la C.T.C. pur partendo dalle predette 
argomentazioni, ha, tuttavia, affermato che �l'effettuato pagamento (del 
riscatto) non pu� costituire un fatto giuridico da far valere nel rapporto 
tributario�; che �l'esborso � non � configurabile � come costo sostenuto 
per la produzione del reddito d'impresa � ed, infine, che � l'importo pagato 
ai rapitori ... non pu� essere considerato ai fini di eventuali detrazioni 
neppure sotto il diverso profilo di un danno ingiusto subito per 
fatto illecito del terzo�. Il giudice a quo, ha, pertanto, risposto al quesito 
posto dalla ricorrente ed �, allora, dall'indagine circa la correttezza di 
tale conclusione che pu� derivare l'accoglimento o il rigetto del ricorso. 

A tal riguardo va osservato che, ai sensi del comb. disp. degli 
artt. 56, 60, 61 e 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 (il cui contenuto � ribadito. 
con diversa e pi� organica formulazione, dall'art. 75 del t.u. n. 917 del 
1986), possono concorrere a formare il reddito d'impresa nell'esercizio 
di competenza, �i ricavi, proventi, costi e oneri ... � (art. 74, I comma). 
I costi e gli oneri sono ammessi in deduzione, a precise condizioni 
(art. 74, II comma). �Costi� sono quelli �relativi all'acquisizione dei beni 
e dei servizi dai quali traggono origine i ricavi � e � comprendono i corrispettivi 
e gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi 
passivi� (art. 56, I comma). Sono ritenuti oneri di utilit� sociale, tra 
l'altro, �le erogazioni liberali fatte a favore dei dipendenti per specifiche 
finalit� di educazione, istruzione, ecc.� (art. 60, I comma). �I costi e 
gli oneri diversi da quelli espressamente considerati ... sono deducibili 
se ed in quanto siano stati sostenuti nell'esercizio dell'impresa e si riferiscano 
ad att.ivit� e operazioni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono 
a formare il reddito di impresa� (art. 61 III comma). 

Il complesso di questi concetti � stato riportato dall'art. 75 del t.u. 

n. 917 del 1986 con le parole: �I ricavi, le spese e gli altri componenti 
positivi e negativi ... concorrono a formare il reddito nell'esercizio di 
competenza� (I comma). �Le spese e gli altri componenti negativi 
diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e 
di utilit� sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono 
ad attivit� o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono 

144 "ltASSEGNA AVVOCATURA DELL� STATO 

a formare il reddito ... � (V comma). Il precedente art. 65, I comma, infine, 
ha riprodotto sostanzialmente il concetto di oneri di utilit� sociale 
nello stesso senso di cui all'art. 60 del d.P.R. del 1973. 

A chiusura di questa ricostruzione normativa, si pu� concludere che 
le norme sulla deducibjlit�. dei costi e degli oneri hanno un ben 

~ 

preciso . e. limitato . a;mbito . di.� applicazione, nel.� senso che la. deducibilit� 
stessa � sempre condizionata ad una stretta. inerenza .. dei costi e degli 
oneri all'attivit� svolta, ossia che questi siano stati funzionali alla formazione 
del reddito o, come anche si pu� dire, si siano rapportati come 
causa ad effetto nel circuito della produzione del reddito. E1 per quanto 
si possa� estendere. la portata di questo concetto,.� non pu� accedersi alla 
tesi che la spesa costituita dal pagamento del riscatto per la liberazione di 
im dirigente, sia pure dalla capacit� imprenditoriale descritta dalla societ�, 
possa annoverarsi tra quelle funzionali alla produzione del reddito. 

Nel caso di specie, la particolare posizione assunta dal dott. De Feo 
nell'~bito della societ� non � agevolmente scindibile e distinguibile 
dalla sua condizione familiare di stretto parente degli altri soci. Ebbene, 
~i� questa particolare situazione renderebt?e difficile definire in quale 
misura il pagamento del riscatto sia stato imputabile effettivamente alla 
societ� oppure i.ndfrettamente. agli altri .soci~familiari. Ma, a prescindere 
da questa considerazione, anche se si �dovesse aver . riguardo esclusivamente 
al rapporto tra la societ� ed il suo dirigente, l'adesione alla tesi 

della. societ� ricorrente circa la deducibilit� della suddetta spesa, dovrebbe, 
per le medesime ragioni. in essa addotte, far ritenere deducibi.li 
pure tutte le spese� per cure mediche, operazioni �hirurgiche e relativa 
permanenza in istituti di c..ra (in Italia o all'estero), che, in ipotesi, 
un'impresa avesse avuto a sostenere per migliorare le condizioni di salute 
o addirittura per salvare la vita di un suo � c;J.irigente, tutte ie volte 
che l'impresa stessa deducesse di essere stata indotta a sostenerle per 
conservare l'utilizzazione delle prestazioni intellettuali di quel dirigente, 
a ragione del cospicuo contributo manageriale che quest'ultimo, J;>er 
accrescere la redditivit� . qell'impresa, aveva reso ed avrebbe potuto continuare 
a rendere nell'ambito della stessa. E questo concetto potrebbe 
ulteriormente essere dilatato, fino a ricomprendervi qualunque �spesa 
sostenuta dalla societ� per conservare le migliori condizioni psicologiche 
del suo dirigente (anch'esse, in tesi, funzionali al maggiore rendimei:tto 
economico dell'impresa), ancorch� quelle condizioni fossero collegate 
a situazioni familiari o sociali dello stesso. 

lo.vece, la legge va esattamente interpretata nel senso che la spesa 
� deducibile solo quando � collegata strettamente all'esercizio dell'impresa, 
ossia alla sua ordinaria gestione in un preciso esercizio (si pensi, 
ad es., innanzitutto alle spese di propaganda e, in genere, promozionali, 
ma anche ad altre ipotesi di minore evidenza di cui si occup� la nota del 
Min. Fin. 12 dicembre 1974 n. 2/1053). Sotto questo profilo, incongrui 


1+5 

appaiQllO ajJpra i parall@li ce::he l~�sqciet~ ricorre.t~ fa tra la .fa1;:tispecie 
in esame e quella in conseguenza della le~i1Jn:e .4j, un suq ,cljri1;to. di 
creditc,)..~,Quanto all'incendio,, s~l:>.ra,;clel..J:ut'tfh~vid<'}nte;; �he�.. ~sso c.pstituisce 
p~l'i:mp:renditor~ :m~n: :\"IM ~e.sa; ma solo .un.a:J>ertlita. ln:xellilPf;i,Qne, 
Pol a1;4am'lq da� fatto�ille;wito,. ~.pw;;Y(WJ? c\lei: second,Q:qp, pr4i@ipiq qrn}aj, 
cla temPoatl:fermato mgi!J.:r~sp.'�'de~a�:e/dqttrm~.JaJ~sjqpe�.. 4el.4iritto di 
credito cqnferisce al danneggiato titolo p�::r Jtrisarc~e,nto del danno 
nei ccmfronti dell'autore dell'illecito. Ma questo principio, applicato al 
diritto tributario, comporta che l'imprenditore titolare del credito, in 
conseguenza del .. fatto ille�ito 5u})isce. u,na perdita .. (ossil:l un ..,manc;.ato 

:atjfl0�p~~inrcf~~~~ft!;f~.t~~~:1rhit~~:i<>~a:~?~a~~dt!i~!~:. 

A tal uopo, bisogna innanzitutto rilev~ci �fi�>tl i:i~~t6ini�iito 'del danno 
per la lesione del. cliritto. di c.redito richiede in ogni casq la prova del 

:=.~J~~!e;:u:;:t!r~~~!lln~u:~~~,,~#!~~~lrr�\lii }~~~?@~rr��n:e~ 


creditore -salvi gli aspetti secorid�.ri cl~f p~oblema ...:.'.:: quand'anche, 
�9m~. 5q5tenuto 4,al:Ja ,.~oci(;}~... :ri�9r~:qte,,:,. la . ~g�ldeJta pre~tazj.pne: sia 
t1fett~Y~;i;i;.tente. ~gil>Ue~ A.::4~~. si .potrebbe.�tr~94n:'e. Jn. l#l:a rid.uzione 
ciegli.-utili. clell'jJ.l).presa1.. Il;\~. ;n9n .ia\:.i~�;\l;na,. �J.>esa~ .� se,-i.vec;e, �~ pe,rdita 
concerne una prest~i():i;t~, ~iQUe,: il�,pr~"+~iQ pa,td.ioniale. l:lt:J:bit:o 
dall'imprenditore � dato dalla spesa necessaria per la� sostituzione del 
diligente ed �,, peraltro, �.ontenutQ n.eL,ij.miti .ip. cu,i l'.es\l<m;o risu!tt maggior~ 
.o aggluntiVC>. risp~tto.a.lla. sp��s~ gi~,.,destinata'.'aL qq~rispet�\:o <;lel 
cUri~ente, ~e.quel!trato: ~k~~~e, ~L�ri�no.'~ ci~j. 9:.1:1' ��:~,sf (alle, .� �q,ueUC> 
P:rospe~ia,t.o:�. c\all:a: rtcorrep,i(}), l~;J?erc\ita,�.f.!eJl'utge, R\tr <!9e p7oviata�. rappreseI1t~
re8be COlf!,1Jllque l:m: qff~d>d,iver�o ,dall'.accezione di <{ c9~~0 � e~ 
Pertanto, .on s;geqbe ~overaqile cg.pett.$ep.te .t;ra le spese deducibili; 
nel secondo caso (elle, peraltro, non rig.ard;;i. la fattispecie in 
e~amc;i>.: l'assunzione. d~I .~9'1<> �m~ai~r poir~~~~-mve9e. cerio. rientrare 
tra .i .. cli>.~ii �cledlJ,c:ibili, .� ma 59J() .e(� uIJ:li'ti .U.l~i� ~P.esifi~~�, in. q.ua~.tQ, 
soltanto. nella. misura corrispol},d~p;te ,pqtrebbe. parl~s~ di .. costo Jnercnte 

a).l'esercizio� dell'impresa. � � � � �. � ,, �� � �� � � � �.� �� �� � . � � � �� 
'. N�, infuie, p~r res~are ne~liam~�:o della le~lo.e clel Q�ritto <dLcre


. .���� . . : ..� . . . . � . .~ �.. I., . ��. < �. -. : '.� .� ..� . : �.� ... .�. � ....; ...�. . ��. . .�..;. �. . . 

clito, ~p;pa;re ap;propriatq .. n Pal;alleici -pqsto .~al~a.. A�orr.ente.. ..,.-tra 
la . fahispecie de .q~ e . l'ipo~si.. delJ'ill~c:iio .�che .~qbi;i�. cagiqn~to .� 1~.per"

' . . . . ... �. . .�. . . . .� . . ..,. ~-.. .�. . .. . :-. . . . ...}.. ..�.-. . .. �. .. . ....~:�,� �-. .......� . .�.. .. . -. ... . . . 

dita di una prestazione diversa da qt.Jella. mtellett'"ale (la ricorrente xi-
corda il noto caso cJef danno sub�t� da una e s~ciet� di calcio per la 
morte. di un celebre,'~alciat~~e).�. Anche in.���tal cas~, infatti,�� atteso. che 

.. � .. � .� :. �'�.. : �-.:. ; ..�� : .� . �., �. ..: <.�' '.:..: .. :-�:. _., .�. � : .. 

l'attivit� imprenditoriale di. specie consisteva nell.a prestazione di 1..la 
manifestazione di carattere�. sp~rtivo, la perdita' 'sodai~ (ben~h� titolo 
per chiedere, in sede civilistica, il risarcimento del danno all'autore dell'illecito), 
consisteva sostanzialmente nella impossibiJit� di utili.zzare 
l'opera di un calciatore di particolare richiamo spettacolare e si poteva 

..........~ 



146 

RASSEGNA'AVVOCATURA DELLO STA10 


tradurre, quindi, ai fini tributari, nella perdita di un utile, ma non 

mai di un costo deducibile. 

La spesa sostenuta dalla soeiet�,� peraltro, non pu� annoverarsi concettualmente 
neppure tra gli oneri<deducibili ex art. 60 del d.P.R. n. 597 
del 1973, non rientrando tra quelli, tassativamente indicati da tale 
norma, consistenti in liberalit� fornite, per specifici scopi di utilit� sociale, 
ai dipendenti. (omissiS) 

CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 17 ottobre 1995 n. 10823 -Pres. Sgroi Est. 
Grieco -P.M. Gambardella . (conf.) -Perale c. Ministero delle 
Finanze (avv. Stato Lombardi). 

Tributi erariali diretti -Accertamento -Metodo induttivo -Gravi frre. 
golarit� delle scritture. contabili � Nozione. 

(d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39). 
Si ha la grave irregolarit�� delle scritture contabili, che consente di 
procedere all'accertamento con metodo induttivo, quando, indipendentemente 
dalla oorrettiezza formale, la abnormit� della espressione finale 
confligge con regole fondamentali di ragwnevolezza (1). 

(omissis) Con la prima censura, il ricorrente denunzia violazione 
e falsa applicazione dell'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. 600/73 
deducendo che, in presenza di scritture coritabili, l'Amministrazione finanziarla 
non ha operato,� come avrcl>be dovuto, analiticamente, contestand� 
le singole � poste �. La inesistenza di gravi irregolarit� assume 
il ricorrente -rion consentiva l'applicazione del metodo. induttivo 
ed il legittimo riferiment� alle presunzioni ed al notorio. 

Con il s_econdo motivo, si derii.tnzi� viol.aZione dell'art. 42 del d.P.R. 
600/73, in relazione all'art: 360 nn. � 3 e 5 c.p.c. insistendo non sdlo sulla 
insufficienza di motivazione degli avv'isi ma sulla sua �concreta carenza. 
Assume che la censura formulata alla Corte veneziana investiva il difetto 
di motivazi�ne quanto alla su� gra~it�, 'precisione e concordanza e che 
la norma �richiamata dall'Ufficicf impositore poneva come presupposto 
per la rettifica arialiti~he c�nt�~tazioni 'c~ntabili non il disconoscimento 
d�lla intera contabilit�~ disciplu;_ato dal ~secondo comma. C�n il terzo 
� mezzo �, il ricorrente censura la sentenza' impugnata' p~r omessa ed 
fnsufficiente motivazforte, �tteso che la � C�rte territoriale non avrebbe 
considerato l'aleatoriet� d�ll'attivit� professionale e l'assenza di para


(1) Decisione -di molto interesse sul punto del valore vincolante o meno 
delle .scritture appare:iitemente . ben tenute. 

PARTE I, SBZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

metri certi per il computo del reddito del professionista; la marginalit� 
dell'attivit� professionale del ricorrente. 

Le censure -che per essere strettamente connesse vanno esaminate 
congiuntamente -sono infondate. 

Il ricorrente dimostra di intendere la nozione di � grave irregola~ 
rit� � in termjni assolutamente riduttivi e specifici, trascurando che la 
contabilit� del contribuente ben pu� essere considerata complessivamente 
ed essenzialmente inattendibile allorch�, come nella specie, essa 
confligge, oltre che con il senso comune, con regole fondamentali di 
ragionevolezza~ 

� incontestabile che il giudizio di non affidabilit� della documentazione 
fiscale pu� essere determinato dall'abnormit� dell'espressione 
finale, rivelato o dai dati in s� -quando il reddito definitivo al netto 
delle spese, si determina, per il contribuente che operi a livello pressoch� 
individuale, al di sotto di un credibile limite, in' riferimento all'impegno 
desumibile dalle operazioni attestate dalle scritture contabili o, comunque, 
da esse ricavabili -o dalla ricorrenza del � saldo � passivo in 
consecutivi periodi fiscali. 

In tali ipotesi, la presunzione di inattendibilit� delle scritture contabili, 
pur formalmente corrette, deve considerarsi legittima, riconosciuto 
al contribuente il diritto di dimostrare la veridicit� della situazione 
esposta, sotto il rigoroso controllo dell'Amministrazione interessata. 

-Sostanzialmente queste sono state le considerazioni della Corte di 
merito che, quindi, ben a ragione ha ritenuto corretto il ricorso al 
metodo induttivo, valutando la gravH� delle irregolarit� alla stregua di 
regole di ordinaria esperienza e deducendo dalla mancata prova dell'affermazione 
secondo cui molte � fatture � rinvenute presso lo studio del 
Perale non erano state pagate dai clienti, la non attendibilit� delle 
difese della parte. Esprimendo, cos�, valutazioni di fatto che non sono 
lese da illogicit� n� inficiate da antigiurididt�. 

Quanto alla carenza di motivazione degli avvisi cii accertamento che 
la sentenza impugnata non avrebbe rilevato -� sufficiente sottolineare 
che i giudici del merito, nel menzionare le specifiche inesattezze 
e la non congruit� di alcune poste, hanno �escluso che. gli accertamenti 
avessero, per la loro inidoneit�, impedito od ostacolato le possibilit� 
di> difesa � del contribuente.. I rilievi m-ossigll erano espliciti . e tali da. 
c�nsentirgli la difesa puntu�lmente attuata, c�n riferimento sia al maggior 
reddito professionale sia alla sua entit�, ragionevolmente detertni~ 
nato ~ secondo la Corte veneta -in. almeno il 50 % in pi� di quello 
che il contribuente versava ad un suo dipendente non particolarmente 
qualificato. La logicit� della considerazione, per altro non in conflitto 
con norme di diritto, ne impedisce la censura in sede di. legHtimit�. 

(omissis) 


148 .RASSEGNA AVVO�ATURA DELLO. STATO 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez; �Un., 23 novembre. 1995 ��n. 12108 � Pres. 

Di Ci� � Est. Borr� � P.M. Aloisi (conf;} � Ministero� delle� Finanze 

(avv. Stato Criscuoli) c. Braschi. 

Tributi�in .genere ~� C�nt�nzioso tributario � Giurisdizione -Giurisdizione 

I

delle commissioni per le, imposte elencate nell'art� l d�l:d;P;.R, 26 otto. 
�� br�.�1972, n�. 63~.-� Esclusivit�.. � Azione di condanna�� innanii al giudice 
.ordinario sul presupp0$to di.�giudicato. delle conunissi()ni . � Difetto . di 


giurisd~one. 

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1). 
'La giurisdiz,lorle dette .co~missiOni t~�butarie per le if,zposte rii:omprese 
nell'art. 1 del d.P.R. n. c36/1972 � esCZusiva e ri'coniprende ogni 
controversia sia sull'accertamento. dell'obbligazione tributaria sia sul 
diritto �l �rimborso di ,SOrrzme ri.scosse, anche f:rzJotale' carenza di potere 
impositiva, e la relatiya dondanna; il giw1jce o~din~rio � privo di giuri


.. ,.� . : > �.� �. ' � ,� ,� �.'..' ~~ :. .. . ..�� ... � .-�� > r:��.�'� "< : . �.. . ' : 

sd�zione anche sulla .ai.i�ne di condanna� basata ~su giudiCato di commisston~ 
~he abbia� riconosciuto il diritto ai rimbo;so se71za emettere condanna 
(1). 

(omis$is) C.on l'unico m,otiv:o di ricorso. l'Amministrazione deduce 
difetto di giurisdizie:>ne. del giud~oe ordinario e vi9J~io~e dei principi che 
].'egolano il processo... tr~butario, assumendo che una controversia tributaria 
non perde . tale. sua_ connotazione per il fatto di eSSf�re stata .decisa 
con. efficacia di giudi_cato . dalle., Commissio:qi . tr\butarie e che.-non perci� 

I 
essa>pu� essere introdotta ctavanti al giuc;l.ice ordinario al fine di conse-: 
guire .una pronuncia c;1i co11d,anna, questa essend,o peraltro ottenibile, 
dopo la novella del 19Sl, anch~ ~.secie di contenz:ioso tri~utario. Osserva 
con�lusivamente la ricorrente che la giurisdizio11e delle Commissioni tri� 
butarie � esclusiva nel sistei:na ..di , cui al d.P.R: 636/1972 . e successive 
modificazioni, per cui {: n,ullo per PUetto di giui;isq.izione il provvedimento 
monitorip del president�. dei Tribunale che .ordina la� restituzione al contribuente 
.di tribu!i non dcnzuii, cos� �om� .Per; lo stess~ motivo � improponibile 
la relativa doznanc;l.a. . 

Il ricorso � ~qndato. .� , . . ... .. 
. Come queste sezioni unite hanno recentemente ribadito (cfr. sentenze 
2802 e 5841 del 1993), la tutela giurisdizionale del contribuente relativamente 
ai tributi di cui all'art. l !lel d.P.;R.. 26, ottobre 1972 n. 636 � affidata 
in. via esclusiva alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, sia con 
riferimento all'esistenza e all'entit� . dell'obbligazione tributaria, sia con, 

(1) Decisione da condividere pienamente che conferma principi fondamentali 
non sempre seguiti dai giudici di merito. 

ri.guar� al: tiff.to: di. dmbol'so.� di. so:mme. l'isCQSse an�:\l,e in totale ca. 
renza dipotere i;nlpositivo. 

/.Tale tutel1it~<A9ns.olo di accertamento; ma anche: dl condanna (art. lO 
d.el �,itatQ d.J,l..R.):;c!i):;non lascia spl.\ZiQacJ, .. aJ:ti::e gi.,i:isdizioni, )i.a recen.te 
pton~ia 4~Jll:I; ~c:x:p~ .(20.l7/93),, citata�. dal�9~trori<:1orrente;.i. q.a;o,to 
relativa� �ad il'otes( d.i �indebito soggettivo, estranea >all'area delrart� .1 

>del pted~tto d;P,lt.; non incrina . ma conferma il �principio, 
/ , Jn Patjjcqlar:e~ l'.assl.P.ltP. d:JW.:. c:op;t:i.;9ri�9:rrent1;1 ,se�oIJ,d.() cui,�: esaurito 
il contenzjoso: td.b.t~~o. il:i;l!\ppoi:tOl!lt19rebbe sqggetto ad una ��so:rta di 
J<:astta:z:i�ne �~, f?b~Jo st~cbeiebbe 4al:~ sua or:igi:l.la:ria, c;;w,s.a .e.�� I<!> col1o4l:
tei::ehb~ �:i tl:ilw �~t~goda r's~q,.ai~ <P: mera <ibbliga:z:icme civile, ~. frutto 
.94. ~�e:irr.C>nea �cnice~iP'lile � �tel. pr:oc;~sP >e 4~la .�osa�. 'giu�iicatai aj quaji, 
n!lll sisteUJ.~. yjgente1 ne>~ . pqp � attdbuir11i ... ~fi�ac:ia nQVl;lt~va. :U .rappo:rto,

. ..... �.

.....� .. ..... .. . . 

aW:Qr@~ P~l;l$l).tQ a.:ttr:IYeJ'.!lP il prq�e!ls9, conser:v~1a sua :l}atui:a .�e. la s.a 
�o~SiSt#J;,tZa, ~J)tetthl~h,e.. �ol1!l~MlentelJl~te1��P.etli.i.iti .. in cui }lll .lil\lOfO 
pr9ce11:w �~ia, ~()J:'~ ,pg11si:l;Jjfo,, ~d :~senll?l9: :m~r 4o:tAAnqar~t <ie>rne. nella 
spec~ei: una c()n�lani;l;;t i:q. Pf:l:lAAliew;~i,r.wn dcl.iiest.a,, qq~tj:r,luano p,�l operare 
i connotati obiettivi iIJ.c Q~se ai; qp.~Ji :va i4entifi�~ja, 111, gi.risdlzione. 
(omissis) 


.�.��.:�:;.�:�.::�;:.:��.-.� 

CORTE Df''CASSAZIONE,��'se:z:;��I, 25 novembre��1995 tL12210 � Pres. Sen
�������: �sare.~��est/Cri$cuoio� P~M. Carnevrui'(conf.) -�Minis't�ro delleFirianze 

���. (avv; StatcfCriscuoli) o. Turalo; ��� � � 
::: 
Tributi mf genere � Accertairiettt� ) lntestazione a persona deftilita � 

, �� � Oinessa< emntmicazfone degli' eredi � �. N'�ttfica nelle �forme� ordinarie 
al domfcillo del defunto � Nullit�. 

(d.P.R. 29 settembre 1973, n. 60(), artt. 60 e 65). 
'l'rlbu~iht geJwre/~ Conte~o~;.; tdb~tarto� RJ~~..Zi~n~.della n~tllrca 

dell'atto bnpugnato �� Wcorso cQ1ltro il l"1U)lo ��per irregolare notifica 
dell'accertamento .�� ���lnappllcablltt� della � rlmtovazfone. 
. . (d.P.�t 16' otiob~ 197Z�. n/ 636, art� 21>; 

i'.:;.:�::.� 

..�..... �t/acceija}#~~~~<.Pit~ ~i$<ftk yq,lt<iam.~rite int#ta$) �. ~� �P?HPna d~fl}f?ia

quando gli .eredi .non abbiano present�.to aWuf/ido ..ie cQniui�i�~ani. 
'rrrescritte dall'Mt� 65 del d;P.R;m. 60011973; tuttav.M. � nulla l� notifica 
�seguita press� it'domicilio deFdefunio nella fohrtifordinaria e non col


:letU'V.amente eiptiJersonalmdrit.~ ;(1). �� . . .�.. �. . �..�. . �. . 

:�: ~ .. 

(1-2}. Con la pri~a massima,< poc~�. ragionevolnlente, si . abbandona la linea 
seguita in Cass. 24 agosto 1994 11. �7494, in questa� Rassegna, 1994, I, 578; se :si 
ammette,. come . pare� incontestabile~ che, l'adempimento dell'art, 45. del � d.P.R. 



RASSEGNA AVVOCA'l'URA.�DELLO STA'r�

150 

La rinnovazione con effetto dJi sOJnatoria dell'atto� dell'ufficio tribuvario 
prevista nell'art. 21 del d.P.R. 636/1972 � possibile solo rispetto all'atto 
che � oggetto immediato e dirietto della impugnazione; non � di 
conseguenza oonsenvita la rinnovazione della notificazione dell'accertamento 
quando si� impugnato il ruolo in quanto non preceduto dalla 

��regolare n�tifica �dell'accertamento (2). 

(omissis) Con il primo mezzo di cassazione l'Amministrazione finanziaria 
dello Stato denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 65, 
commi secondo e quarto, del d,P.R. n. 600/1973 in relazione all'art. 360 

n. 3 c.p.c. Sostiene che la Commissione tributaria centrale avrebbe errato 
nel ritenere che gli avvisi di accertamento intestati al contribuente defunto 
fossero affetti da nullit� assoluta e insanabile, mentre dal tenore 
del suddetto art. 65 dovrebbe desumersi l'infondatezza delle doglianze 
mosse dagli eredi del contribuente, i quali� non� avevano mai fornito la 
comunicazione prevista dal medesimo art, 65, secondo comma, cit., con 
conseguente validit� del proc�dim�nto notificatorio eseguito secondo i 
crismi indicati dal successivo quarto comma. 
Il motivo non ha fondamento. 

L'art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, dopo aver posto nel primo 
comma il principio che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni 
tributarie il cui presupposto si � verificato anteriormente alla morte del 
dante causa, stabilisce nel secondo comma .che � gli eredi del contribuente 
devono comunicare all'uNicio delle imposte d~l domicilio fiscale del dante 
causa le proprie generalit� e il proprio domicilio filscale �. Il quartq 
comma, poi, aggiunge che � la notifica degli atti intestati al dante causa 
pu� essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nel-

n. 600/1973 � essenziale, bisogna coerentemente riconoscere la validit� degli 
'.atti che l'Ufficio�. compie ignorando la morte del contribuente. E come sar� 
valido l'accertamento intestato a persona defunta, cos� dovr� ritenersi valida 
la notifica del detto accertamento esegitita presso il domicilio del defunto a 
mano di uno degli eredi. Diversamente l'ufficio andrebbe incontro inesorabilmente 
alla decadenza. Peraltro quando l'accertamento viene notificato in unico 
esemplare al domicilio del defunto, ben poco rileva che esso sia intestato 
'ancora a nome del defunto o rechi la �formuletta �collettivamente e impersonalmente 
�. 
Con la seconda massima la S.C. persevera in un poco comprensibile orientamento 
che svuota completamente di contenuto l'art. 21 del d,P.R. n. 636/1972 
(Cass. 26 febbraio 1990 n. 1434, in questa Rassegna, 1990, I, 332, con nota di 

C. BAFILE). Richiamando la nota alla precedente sentenza, si' deve sottolineare 
che nel caso in esame la sentenza ha lungamente discusso della validit� della 
notifica dell'accertamento (prima massima); e poich� a tale esame non poteva 
muovere di ufficio, si deve ammettere che esisteva una domanda che-aveva per 
oggetto l'atto di accertamento (oltre che �l ruolo), domanda che non poteva 
essere decisa prima di oroinare la rinn�vazione con effetto di sanatoria. 

PARTE I, SEZ.i �v;c GXURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

l'ultimo domicilio dello stesso ed � efficace nei confronti degli eredi che, 
almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di 
cui al secondo comma �. 

Come il testuale tenore della norma ora . trascritta pone iri luce, 
l'obbligo di comunic.aziore postQ -a;c~ico degli �eredi del contribuente 
� diretto a consentire agli ufficLfinanziari di azionare direttamente nei 
lorQ confronti le obbligazioni trj'butarie il cui presupposto si � verifi�ato 

'ap.teri<:>r:rne.te alla m.orte �del di;uit� .c:ausa,. Se la comunicazione vie;ne 
eseguita, glLatti impositivi vanno notificati pe;(sonalmente e n9minativa.:
i,ent�), agli eredi nel: domicilio fiscale da �ostoro comunicato. Se irivece 
la com.unj.�azione di cui; all'art; 65; sec:gJldo comma, d.J,>.R,. n. 600/1973 
non -vi~ esegajta.�.gli uffici possono notificare gU atti intestati al dante 
_causa nell'ultimo �lomicjllodellqstesso .e diretti agli eredi oollettiva:rnente 
e � ii:ppers9~l1;pente. ��Tale notifica ..� � ~fic1:1.ce nei .confronti . degli eredi i 
. qqajii alm.eno :trent~ gie>rni prli..!l't' non�. abbiano effettuato.� la comunica


zioJ:l.~ dl cui a:l se.�ondo>comma. 

Col!lle sLyede,: quindi; l'omissione della comunicazione �.a parte degli 

eredi aute>rizza l'ufficio finanziario a mantenere l'atto intestato al dante 

causa ed a notificarlo nell'ultimo <;lo:micilio .dello stesso. La notifica, per�, 

deve essere effettuata agli eredi c0:llettivamente e impersonalmente, dei'e 

cio� essere indirizzata a costoro, div~uti L soggetti passivi dell'obbliga


zione >tr.i'butaria (non essendo pi� esistente il dante causa). E la man


canza d�lla comunicazione . di cui al secondo �. comma dell'art. 65 cit. 

non modifica tale esigenza, prevista dal ,quarto< comm;;i.. della medesima 

norma. proprio per l'ipotesi che la comUJ,'licazione non abbia avuto luogo 

(altrimenti, quando la comun:icazione sia stata eseguita, gli atti vanno 

intestati agli eredi ed a costoro notificati nel domicilio fiscale dai me


desimi indicato) . 

. ;Nel caso di specie, contrariamente a quanto asstime l'Ammiriistra


zione riCorrente, it procedimento notificatorio descritto dall'art. 65, 

quarto comma, d.P.R ... n. 600/1973 non � stato rispettato. 

Infatti, come emerge dalla decisione impugnata, gli avvisi di accer


tamento -iritestati al defun.ti;> aw; AJ,dinio e noti.fi<;ati presso il .domicilio 

di quest'.ultimo -mrono incU:tizzati al ;medesimo av:v. Aldinio e non gi� 

ai suoi eredi collettivamente e impersonalmente; come irivece. la norma 

richiamata. prescrive. 

Non si tratta di'. un dato puramente formale, perch� esso va ad inci


dere in realt� .sul momento strutturale del rapporto tributario che (come 

pone in luce la Commissione tributaria centrale) non � evidentemente 

configurabile nei confronti di un soggetto non.� pi� esistente. N� vale 

addurre che la persona cui gli avvisi di accertamento furono consegnati 

(cio� la custode dello stabile iri �ui era il domicilio del contribuente 

defunto) non cur� di comunicare al messo comtinale l'avvenuto decesso 


d�ll'avw Al�linio, perch� la circostanza non � rilevante. aL fini della pre: 
sente:controversia: non .pot�rufosi: far� carico. ai resistenti .della condotta 
della suddetta custode. 

I 

:AHa stre~a di tali considera?<ioni devono essere<condivise le conclusionidli 
s�l :P'i.lnto � p�i;vertuta la decisfone; imp�gnata. :�: I 

'Con:>ff'secondo' mez~-0.: la; :ricorrente deduce . vi<>lazione e falsa � applicazi�h� 
d�Wart.' 11 d.P;R~: n; 636/1971/ ih relazione �li'art. 360 �n; 3 c.p.c. 
�ta ComftilSsfone centrale avrebbe errato nel ritenere inapplicabile;� rtel 

ea~o de quo, il dt�t6 art. 21, stilla base del quaie -non v�rtertdosi co
�mtili:que in:utu:t iPotesr'di nttllit� assoluta edinsah.abile ........ sarebbe' �stato 
ijj6sSi6ile� � disporre W, rlhi:iOv<>� �della ri6tifl�a. � 'deli'a'Wi'so di acc�rtamenfo. 
V'ero � -'-prosegtie la riC6ttente .;.;.;.. che; se�oiido Tindinzzo di questa 
Corte; la r�titi�vazione coii �ff�tto di si:tnatoria prevista dali'art. 21 a.P.R. 
'n/636/1972 sateb�~ p6ss�bile so16 relatiVa�r�ente all'�tto impugnato, siech� 
noti : :Potrebbe �OWfiharsi il tif�tiovo d�lla notlffo)i�! dell'avviso�:'di' acd�rtamento 
quando sia stato impugnato un atto successivo del 'procedime.tito, 
.: ina l'itiiportanzit della � questione> giustificherebbe �n :riesame<e un � l'ipens~'
ento in ordme �a;; tale' indirizzo.:;: Esso) . infatti/ . svitoterebbe di conte.
nmo fa::notm��.in �.rassegna; veri�ndo a" premiare il contdbilente pi�. malizfos� 
�� che;' :invece � di far>� valere= s\.�)ito �l��vizi� di notifica) fingendo di 
nori averei avuto>coh�scenza dell'accertamento attende ilprimo atto di 
riscossione per. :far valere quello stesso '.'Vizio,. Andrebbe considerato; 'inol, 
fre, che in. tiri caso come quello in esame; il ricorso degli eredi Aldinio 
�lofl.:� Sarebbe ��diti\ltto.:soltanto' contro�'. il ruolo ��ma:anche; e soprattutto, 
contro l'accertafrtento che dutique ne ?costituirebbe l'oggetto immediato. 
<Secondo l'Amministrazione l'atto oontro �l�quale il ricorso � stato proposto 
non andrebbe concepito :fn modo esasperantemente '.formale, avuto 
riguardo (tra l'altro) allo stretto e indissolubile legam� esistente tra 
n�tificazioile delravviso� di .. accertamento.:e �iscrizione a� ruolo, legame 
.che tenderebbe impossibile. rimarcare una separazione netta tra i� due. atti. 

Le pur suggestive argomentazioni dell� .rieorrente rion possono �ssere 
�condivise.'.. "'' , � ... 
;, 'L'art., 21 del a;P.R. 26 ottobre 1972 'n. 636, sia nel testo origina':
iiio, sia nel tesfo corner sostituito dall'art, 13 d.P.R. 3 novembr.e 1981 

n. 739, �spressamente prevede la possibilit� :di rinnovazione con �sclusivo 
riferimento all'atto contro il quale H ricorso .�� stato proposto. 
La cproposizione normativai dtinque, s� riferisce alfatto impugnato davanti 
alle Commissioni tributarie, non ad atti .pregressi (Cass., 21 ottobre 
1994, n. 8648; Cass., 26 febbraio 1990, n. 1434;. Oass� 12 aprile 1984, 
I 

I�

2358).. N� giova il richiamo al legame esistente tra atto di aecertamento 
ed iscrizione a ruolo. Ogni processo. o procedimento � costituito da una 
sequenza di atti tra loro in : varia guisa . collegati e ci�: � vero anche per ~ 

<l:l contenzioso Jributario di cui .al d.P.R. n. 636 del 1972, nel 'quale il 
II 
! ~ 



PARTB �I, SBZ. V> GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 153 

processo � strutturato come� impugnazione di� .. specifici provvedimenti 
dell'Amministrazione (Cass. 17 luglio 1991, n. 7959), dai quali dunque 
non si pu� prescindere e che vanno sottoposti a ,trerifica di_ .legittimit�. 
Cqnseguentemente, se la legge limita espressamente. la possibilit� di 
riilnovazio:iw. co. efficacia sanante solo. ~a.p_otifica (eventualmente nulla) 
d,el\';,i,tto costituente oggetto imrn~diato e .diretto cleU'i:mpugnaz_ione, non� � 
d~to allfinterprete estendere-ta~e possibilit� anche agli :atti pregressi 
e presupposti, perch� ci� si qadwrebbe non gi� in un.a; operazione 
ermeneuti�a. bensi iP-un non.-con_se~tito superamento del ,dato normativo. 

_._ Nelcai;o in esame, oggetto hnxnedJato del ricorso proposto dagli 
eredi Aldin.io fu l'iscrizione a nwlo,_ ancorch� l'impugnativa di tale iscriziop.
e si;;i. stata basata sulla nu)lit� della notifica_ degli. avvisi di ac1:e:rtamento..
E ci� basta a rendere inapplicabile il citato art. 21 d.P.R. numero 
636/1972. (omis#s) . _ ,, , 

C�RT� DI 'CASSAZIONE, sez. I, 29 novembre 1995 n. 12406 -Pres. Corda '
Est. De MusiS -P~M. Nicita (conf.) ~�Ministero d�lle Finarl~e (aw. Stato 
Arena E.) c. Soc. Officine Savio. .


�;: 

-Trlbutterarlall �indiretti -lmpo�te 'ipotecarle e catastali� -Base imponi


bile ~.Riferimento all'imposta di registro � Valore degli in'.tmoblli in 

,s� � Passivit� azien�li � Irrilevm.a, 

. (d.p.R, 26 c:>ttc:>b:re 19n, n. 635, art. 3; d.P.R. 26 ottobre_ J,972, n. ()34, iirt. 2. e tariffa

artt. 2 e 4). � ---� -' �� � -� ' 

Ppic;h� le irn.poste ipotecarie e _catasta,li sono correlqte _al .valore in 
s� degli immobili desumibile dalle varie componenti strettamente inerenti, 
il rinvio alla disciplina d_ell'imp()sta di registro c()ntenuto nell'art. 3 
delA..P.R. n. 635/1972 deve in.tendersi fa.tto al vat<>re dei singoli immobili 
e non a1 vatore,Aeua azienda nezta qftale t'immobite � i~serito o>. 

(omissis) Con l'unico motivo si deduce che la Commissione tributaria 
. centrale, affermando che il valore degli immobili facenti parte 
di un'azienda sul quale applicare le imposte di trascrizione e catastale si 
determina detraendo dallo stesso le proporiiomdi passivit� dell'azienda 
� incorsa in vi�lazione e falsa applicazi�n� degli artt, 3 e 21 del d.P .R. 
26 ottobre �1972 n. 635,� in relazione agli artt..�2 del d.P.R. 26 ottobre 1972 

n. 634 e. 4 della relatiVa .tariffa, parte prima, nonch� in vizio di motivazione. 
Il valore di detti immobili ai fini dell'imposta. di registro -valore 
cla cl(ecepire per l'applicazione delle imposte di trascrizione ed ipote


(1) Questione nuova correttamente risolta. Per la analoga esclusione dalla 
base imp�rlibile dei valori mobiliari della azienda v. Cass. 23 marzo 1994 n. Z771, 
in questa Rassegna, 1994, I, 331. ' ., 

154 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

caria -difatti, non pu� che individuarsi fu quello dichiarato, nel qual 
senso depone anche la menzionata tariffa, lettere a) e b). 
Il motivo � fondato. 

Il d;P.R. 26 ottobre 1972 ri. 635 -disciplinante le imposte ipotecarie 
e catastali -dispone: a) all'art. 3: che �l'imposta di trascrizione � 
commisurata alI'ifuponibile determinato ai fini dell'imposta di registro 
(o delfimposta sulle successioni e donazioni)�; b) all'art. 21: che � l'esecuzione 
delle volture catastali � soggetta all'imposta del quattro per 
mille sul valore dei beni immobili ... accertato agli effetti delle imposte 
di registro (e di successione) o determinato a norma del predetto art. 3 �. 

Il d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 ...:.... diseiplfuante l'imposta di registro dispone: 
a) all'art. 22: che � nelle. cessioni di azienda comprensiva di 
beni immobili, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote le passivit� 
si imputano ai diversi beni in proporzione del loro rispettivo valore�; 
b) all'art. 48: che �per .gli atti che hanno per oggetto aziende ... il valore 
venale dell'azienda si intende costituito dal valore complessivo dei beni 
che lo compongono, compreso l'avviamento, ru netto delle passivit� ri


sultanti ... �. � 
La questione che questa Corte � chiamata a risolvere consiste nello 

I 
stabilire se il valore dei beni immobili facenti parte di un'azienda ceduta 
si determini, ai fini dell'applicazione delle imposte di trascrizione e catastale 
sugli immobili stessi, ai sensi del riportato art. 22, e cio� decurtando. 
dal valore venrue degli immobili le -proporzionali ad esso 


l

passivit� dell'azienda: soluzione che, come ha ritenuto la Commissione 
tributaria centrale, troverebbe il suo support� nel rinvio disposto dai 

I 

riportati artt. 3 e 21. 
La questione va risolta in senso negativo. 

I 

Le imposte ipotecarie e catastali si applicano alle f�rme di p�bbli


i

cit� concernenti beni immobili singoli: esse, pertanto, non possono 
applicarsi alle aziende. 

Consegue che la circostanza che un immobile faccia eventualmente 
parte di un'azienda globalmente ceduta � �del tutto irrilevante ai fini 
dell'applicazione di dette imposte. 

La conclusione trova supporto nella diversit� delle imposte: a) quella 
di registro � correlata al valore della operazione economica che l'atto 
esprime: e quindi � conseguente che, nel valutare il contenuto dell'atto, 
si tenga conto anche degli effetti scaturenti dall'operazione economica 
globale della quale l'atto costituisce componente; , b) quella ipotecaria 
e catastale sono correlate al valore in s� dell'immobile (valore desumibile 
dalle varie componenti, attive e passive, ad esso strettamente inerenti) 
dal momento che si applicano ad una forma di pubblicit� concernente 
unicamente l'immobile in s�. 


PARTE 'l'.;: SEZ; 'V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Da quanto sopra deve inferirsi che il rinvio che la disciplina ipotecaria 
e catastale fanno alla disciplina del registro -'--rinvio contenuto 
negli artt. 3 e 21 pi� sopra riportati -deve intendersi fatto -anche 
p�t�h� disposto in via generale -al valore del (singolo) immobile quale 
determinato se<:ondo la discipiina ordinaria del registro e non invece 
al vafote dell'immobile quale determinato dalla specifica norma di tale 
diselplma concernente l'ipotesi che l'immobHe stesso costituisca componente 
di un'azienda globalment� ceduta: ai fini dell'applicazione delle 
imposte di trascrizione e catastale, pertanto, l'imponibile di un immobile 
facenfo parte di un'azienda (globalmente) ceduta va determinato secondo 
la disciplina ordinaria del registro concernente gli immobili considerati 
in s� e �non (�nche) quali componenti di azienda (globalmente) ceduta. 

Nel senso' indicato ha peraltro gi� deciso questa Corte con sentenza 

n. 2771 del 23 marzo 1994. 
La decisione impugnata dev'essere pertanto cassata e la causa deve 
essere nuovamente decisa in base al seguente principio: l'imponibile di 
un immobile facente parte di un'azienda (globalmente) ceduta, da prendere 
a _base al fine dell'applicazione delle imposte di trascrizione e catastale 
. sulrimmobile. stesso, va determinato secondo la disciplina -ordinaria. 
-dell'imposta di registro applicabile all'immobile � in s� � e non 
secondo la disciplina -speciale -di tale imposta applicabile all'immobile 
quale componente dell'azienda (globalmente) ceduta: nella determinazione 
di detto imponibile, pertanto, non trova applicazione l'art. 22, 
ultimo comma, del d;P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, secondo il quale il valore 
dei diversi -beni �di un'azienda ceduta va determinato tenendo (proporzionalmente 
ad essi) conto delle passivit� dell'azienda stessa. (omissis) 

CORTE D'APPELLO DI MILANO, sez. I, 29 marzo 1996 n. 914 -Pres. 
Loi ~ Est. Ce�carelli -Philips c. Ministero delle Finanze (avv. Stato) . 

.. 

Tributi erarian �-indiretti --Tassa sulle manifestazioni a premio -Operazioni 
a Pre~o -Rivenditori e agenti -Viaggi premio -Mancata raccolta 
di figurine e simili � Irrilevanza -Contrasto con la normativa 
comunitaria -e con la Costitu.zione -Insussistenza. 

Sorto tassab<ili con la c-oSiddetta �tassa di licenza� prevista dall'art. 49 
della legge s' gitf.gno 1939 n. 973, anche se non autorizzate, le operazioni 
con cu_i un'impresa offriva. ai propri rivenditori ed ag�nti, al conseguimento 
di determinati liv.elli di fatturato, oggetti mobili ai quali vanno 
equiparat,i i viaggi-premio, in base ad un sistema di assegnazione preventivamente 
organizzato. -� 

Non ha rilievo il fatto che il dirWo al conseguimento dei premi fosse 
documentato, senza alcuna raccolta di punti, figurine o tagliandi, poich� 


RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO

156 

la relativa previsione di cui all'art. 44 secqndo comma lett. a) ha carattere 
meramente esemplificativo. 

La normativa sulle manifestazioni a premio di cui agli artt. da 
43 a 62 della predetta legge non � in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., 
n� con le norme e le. direttive comunitarie sul commercio, alle quali anzi 
si conforma, sia per la tutela della pubblica fede.sia per evitare artificiose 
ca,rnpagne di promozione consumistica, idonee ad incidere sul libero 
esplicar<Si del sistema concorrenziale fra tutte le imprese (1). 

(omissis) Il Tribunale .'ha ritenuto che, delle quattordici promozioni 
dedotte, una (denominata �.progresso service �)in quanto rivolta ai centri 
autorizzati di assistenza tecnica (non consumatori n� rivenditori) ed in 
furu:ione della qualit� del servizio fornito (non del fatturato) non potesse 
farsi rientrare nella previsione normativa, essendo vietata l'analogia in 
materia� tributaria. 

La decisione, su cui peraltro non � � stato proposto esplicitamente 
appello incidentale, va condivisa. 

Quanto alle altre tr�diei promozioni, � che si concretavano in un 
premio ai rivenditori che �avessero raggiunto un certo fatturato, il Tribunale 
ha ritenuto rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 43 
e 44 lett. a) r.d.l. 1933/38. 

(l) La tassazi()ne dei viaggi-premio per agenti e rivenditori. 
Con questa pregevole sentenza la Corte d'appello milanese ripercorre gran 
parte � dell:a normativa sulle manifestazioni a premio, facendone applicazione 
puntuale e motivata al caso dei cosiddetti �viaggi-premio � offerti da un'impresa 
ai propri rivenditori ed agenti. 

Com'� noto il r.d.l. 19 ottobre 1938 n. 1933, convertito nella legge 6 giugno 
1939 n. 973, Sottopone ad autorizzazione amministrativa sia i concorsi che le 
operazioni e le vendite a premio, preved~do per L primi il pagamento di una 
tassa cosiddetta di �lotteria � e per le seconde il pagamento di una tassa detta 
di � licenza �; ed obbliga l'organizzatore. a mettere in palio soltanto oggetti mobili, 
escluso il d�n�ro ed i titoli, ptibblicio privati. 

Tali premi normalmente riguardano i clienti, ma possono anche riguardare 
i rivenditori, c�me fu gi� ritenuto da Cass, 19 aprile 1971 n. 1111 (in Foro /t. 
1971, I, 2549), e pi� recentemente da Cass. 29 maggio 1992 n. 6520 (in Corr. trib. 
1992, 2225). 

Tuttavia non � .mancato chi abbia contestato detta interpretazione, sul 
presupposto che la ratio della norma sarebbe quella di tutelare il consumatore 
finale evitando forme di pubblicit� ingannevoie, e quindi non potrebbe trovare 
applicazione al di fuori di quello schema, anche a' causa della tassa che accompagna 
l'autorizzazione e che, al pari delle altre disposizioni tributarie, non consentirebbe 
un'applicazione estensiva. . 

Su questo punto la Corte non si � dilungata pi� di tanto, osservando che 
l'estensione della normativa ai premi riservati per i �rivenditori� � gi� prevista 
nell'art. 43 della legge 973/39, e che per rivenditori si intendono comunemente 
ttitti coloro che intervengono� nello scambio fra produttore e. consumatore, siano 



lb\SSBGNA AVVOCATURA l!ELLO STATO

158 

delle ca;mpagD:e-promozionali non erano consumatol'.i, non utilizzavano 
�figurine, buoni1 etichette, tagliandi�, i premi non erano oggetti (come 
espressamente previsto dal citato art, 51) ma anche viaggi o sconti sul 
fatturato a fine anno.. _ 

Vargomento non appare convincente; 

Per quantQ riguarda i destinatari delle operazioni promozionali, la 
Corte condivide pienamente l'osservazione del Tribunale che ha richiamato 
n dato testuale .del citato art. 43 e l'interpretazione giurisprudenziale 
secondo cui la normativa in questione si applica a tutte quelle manifestazioni 
che sono intese a sviluppare il giro di affari dell'impresa 
che le assume. e le organizza, attraverso l'offerta di premi sia a chi effettual'acquisto 
dei prodotti sia a chi ne incrementa lo smercio, ivi compresi 
tutti coloro che intervengono nello scambio tra produttore e consumatore, 
siano essi acquirenti-rivenditori, venditori per conto del produttore, 
COJ1(:eSSionari (acquirenti O meri depositar.i) O lor9 dipendenti (Cass. 
19 aprile 1971 n. 1111 in Foro It.1 71, I, 2549 e Cass. 29 maggio 1992 n. 6520). 

Nella fattispecie, come si ricava dalla documentazione prodotta da ~ 
Philips, i destinatari dei premi erano sia rivenditori che agenti, cio� 

I

imprenditori autonomi rispetto -alla societ� produttrice. 
Deve essere -parimenti condiviso l'argomento del Tribunale in base 
al quale la formula letterale dell'art. 44, lett. a), r.dJ. 1933, richiede � sem


I plicemente che sia previsto ed attuato un qualsiasi idoneo sistema di documentazione 
delle vendite di un determinato quantitativo di merci, 

I 

I ~ 
quale sono venuti a far parte, soprattutto negli ultimi anni, i viaggi in localit� 
prestigiose ed alla moda, al puntQ che. nel linguaggio comune si parla testual


I ~mente di �viaggi-premio �. 

:S stato cio� ritenuto che. �anche un viaggio costituisce una. utilit� econom,
ica che non presenta. carattere immobiliare e. quindi pu� rientrare nella nozione 
di premio,�; e�Ja riprova � stata rinvenuta, nel caso specifico, dalla 

" 

documentazione attestante che i viaggi-premio potevano . essere scambiati con 
oggetti di valore -�equivalente. 

A tali considerazioni,� della cui novit� e -rilevanza noli pu� esservi dubbio, 
la � Corte l:Ililanese ha. fatto seguire una diligente disamina di. altri casi solo 
apparentemente analoghi: da quello riguardante la supervalutazione delle autovetture 
usate conferite in Pennuta (parziale) -di quelle nuove, per il quale 
non ricorreva n� l'ipotesLdel concorso n� quella dell'operazione a premio, all'ipotesi 
del concorso, per cui fu ritenuto che l'abilit� dei partecipanti dovesse 
rivestke carattere � ludico�-e non solo � professionale>>, fino all'ipotesi della 
qua,nt;it� aggiuntiva di un. prodotto, peraltro rimessa non ad-un sistema preventivamente 
� organizzato, bens� alla discrezionale valutazione degli agenti di 
vendita. 

Inoltre, per la prima volta, la Corte ha disatteso una serie imponente di 
eccezioni di incostituzionalit� e di �preteso contrasto con la normativa e le 
direttive comunitarie. 

Sotto il primo degli accennati profili, era stato d('ldotto dalla parte privata � 
che l'intero titolo . V della legge 973/39 sarebbe in contrasto con glji artt. 3 e 41 


P~TB�.t)i�SSZ~'V(~Wll'!NZA!;~AIUA 

sistema eh~ nell~ ~lcje eta� mstttPn~fJriec�amsnih ste$so dell'apetazi�ne 

~t,v�~e�:I~ 



160 BASSEGNA AVVOCATURA !>El.LO STATO 

zion13, in ciifetto cli ogni p:rova in prom>sito, cleve :dtene:rsi almeno pari 
a quella scelta del viaggiq. ~ 



AIJ.aloghe consicier.azipni valgono per la: previsione, j. due campagne 
Pr<:>rn..oziqnali, della co:rrespoJ:lSione, in casi eccezionali, di un premio 

I 

� disc,re~ipil~e � consistente in .n � al;>buo110 �. o � sc()nto ext:ra. �. sui 

I

prezzii dei prodotti, in alternativa a premi in natura (cfr. alle&.. a doc. 
6 e. d<>�. }l Pb,ili:Q~~� . . ,_. ..� :.�, > : . , . .�. . . 
.. . l:p.pltrn, in qu~ffl ipotesi, l'ec.cezional~t� . della previ~ione ~. l'alterna-. 
tivit� ' alfoggetto premio . di valo:re equivalente, �. esclud,ono ch� si. possa 
ravvisare un semplice. sconto sul prezzo, .sottratto. all~ "tassa. di. licer�za 
dailiart. 107 del ~egoiki.ento n. 1077/40: .. �' ' ���� ... , �-. . � 
Per questi. .motivi laCorte ritiene che le. tredid campagne promozfo. 
na�l.. inqic~te dal tribwiale riei:itrhi()_ tutte. apien~ ti~qlo nella. prev_isione 
di cui all'art. 44 iett. a) del r.d.I. 1933/38 i.n bas� ad una interpretazione 
non analogica, . bens). ancorata� alfa. portata Stlmantica della normativa 
secondoir cclteti� ~ont�nuto nell'art. 12; prii;ri� �oiriri:ia, disposizi�ni sulla 
legge iri ge�:terai�; �. . � � � ' � �-' ' � � � ; � ' ' 
� N� ''.fa presente decisione � appare in contrasto 'con i precedenti di 
questa stessa Corte citati dalla difesa dell'appelfai:ite, che tigti!irdano f�ttispecie;-
diverse. . . . 

I

Nel primo caso (CA M�lano 15 �:1:narz� 1985 Finarize Stato/Citroen 
sopra�dtata) la dimpagna promozionale di una di�a ~roduttrice di automobiU 
consisteva���fu una valutazione �minima predeterminata dell'usato, 
in od::asi6ne dell'acquisto cli un autoveieolo nuovo; l'operazione. nori. � 
stata ritenuta riconducibil� in una delle categorie precisamente definite 
dalla normativa in questione, non potendosi qualificare n� come � concorso 
� (perch� il premio non era accordato solo ad alcuni degli acquirenti) 
n� come � operazione � a premio, perch� il � premio � rton veniva' 
offerto a coloro che 'avessero dimost:rafo Jiacq.isto di un determini;ito 
quantitativo cli merci; � stata invece ritenuta un'ipotesi particolare di 
sconto sul ,:prezzo. Nel secondo caso (C.A; -Milano; 14 settembre 1990 
rt; 1788; Pe.geot T�lbot/Finanze siato) si trattava di una campagna promozio~~
e 'aJial6g� a quella in q�es�ion,e; risp~tto alla quale per�, .con 
motivaziQ,ne sintetica, � stato escluso trattari;i cU operazione a premio. per 
la mancanza di �figurine, etichette, tagliancli od altro�, mentre � stato 
ampiamente .. esaminato se fosse inquadrabile nell'ipotesi, prospettata 
nel vetbate �di constatazione, del � conccirso 'di abilit�� di cui al primo 
comma del citato art. 44; ipotesi Clle � stata e$clusa perch� la Corte. ha 
ritenuto (ai sensi dell'art. 111 Regolamento n. 1077/40) che l'abilit� 
fosse definibile solo in relazione ad una capacit� ludica e non (come nella 
fattispecie) di tipo professionale da parte dei concessionari e venditori 
dei prodotti �della societ� promotrice. � � . 

Anche nel terzo caso (C.A. Milano, 15 luglio 1994 n. 1692, Perlier-Finanze 
Stato) si trattava di un premio (quantit� aggiuntiva di prodotto 


PARTE :r; SBZ. V; .GrORISPRUDBNZA�Tl�BUTARIA 

per un certo num�i"O di acquisti del medesimo prodotto) riconosciuto dal 
produttore ai propri rivenditori, la cui aitribuzione era per� rimessa alla 
discrezionale valutazione dell'agente di> vendita.�. della �casa produttrice: 
l'operazione� � stata ritenuta . priva degli elementi costitutivi della fattispecie
�:di cui all'art. 44, secondo �OinJna r.d.t 1933/38 perch� lo scopo 
promozionale� .non . eraraggiurito mediante �la� ��promessa ��di .. un premio 
alla totalit� dei rivenditori, ma ottenuto mediante la contrattazione. 
personale con iLsingolo rivenditore che �attraverso .:ti'Jl beneficio personalizzato 
veniva invogliato . a maggiore impegno nella commercializza� 
zione. dei. prodotti.Jn questione �. 

4) Dappellal1te sostiene che gliartt. da 43a 62~ l'art. 124 del r:d.1. 
1933/38 dovrebbero essere di.sapplicati perch� contrasterebbero con le 
nonne comunitarie ed in particolare con l'art. 3 a), f), 5, 8 n, 7, 30 e 
segg. del Trattato istitutivo C~E, nonch� co11. l'art..� 3 ��della . dfr(!ttiva 
CEE �.. 70/50 d�l . 22' dic.embre 1969� e con �� la� . disdplina. della � piibblisit� 
dettat~ dan~ direttiva 84/450 'del 10 settembre i984~ quest'ultima pero 
emanata in epoca s.ccessiva alle calllpagne pubblicitarie. in questione, 
conie ammesso in sede di distussione finale daha >'mec1esJma difesa 
appellante. 

In alternativa chiede la rimessione alia Corte di giustizia. 

~5plicitamente ammette (cfr. pag. 21 segg. conclusionale) che la 
normativa in que5tione non pone distinzionr� tra operazi�ni a premio 
concernenti prodotti nazionali e prodotti esteri� e quiridi non crea. discri~ 
minazioni per i. secondi, come ha osservato il Tribunal�. 

$ostiene tl;lttavii:>,. che q.esto sare.bbe sol~. il� pi�.. appariscente degli 
ostacoli vietati . dal Trattato CEE, e che �la normativa, pur .. non essendo 
protezi�mistica, compprterebbe comunqu�. ��restrizioni �del commercio.. n'a" 
zionale e. ,coII).unitario,-(!Ccessive ed inid~nee iispetto allo scopo perse� 
guito (tu~ela dellapubb�ca fede confroforme di pubbHcit� ingannevole) 
e perci� � contrarie al pth:tcipio di proporzionalit� prop�:io del. diritto 

comunitario. } . . . . . . . 

In ~ostanza l� n,op:p.ati-va in questione sarebbe d~i tutto arbitraria, 
poich� ri1llettendo. totalmente aila :P:A.. (sia neli'an .�che .. nel quando) 
ii potere .. di. autorizzazione, fas~~~�bbe neila c�mpleta incertezza� l'opera~ 
tore econ~mico. che volesse avvalersi di operazioni a pre~io al fine dj, 
incrementar� le vendite dei propri prod~tti, il quale si troverebbe a 
sottostare , ad una. decisione amiministrativa di~crezionale ed imp.erscrutabile, 
che gli bnpedirebbe di programmare (come: sarebbe logico e 
naturale in una economia di mercato) il momento ed il modo della pr<>'' 
mozione pubblicitaria. La tesi non merita accoglimento. 

Le argomentazioni adottate dalla difesa dell'appellante, fin qui ri� 
chiamate, e la sua esplicita esclusione dell'efficacia discriminatoria� delle 


RASSEGNA AVVOCATURA D,BLLO STATO

162 

disposi:iiioni in esam<'t', rendono evanes�ente e cpntraddittoria l'affermaz~
one di incompatibilit� con le richiamate. norme del Trattato CE.E. 

La Corte osserva che, per consentire. una val�tazione �sull'asserita 
valenza -discriminatoria della legislazione italiana; la difesa Philips avrebbe: 
dovuto fornire .llidicazioni sulla situazione -esistente, in 'relazione ad 
analoghe iniziative cpnomozfonali, negli altri paesi europei; indicazioni 
che :invece mancano totalmente; 

Quanto alla incompatibilit� della norniativa in questione con le norme 
comunitarie citate, essa appar� insussistente. 

L'art. 54 della legge 973/39 in cui il r.d.l. 1933/38 � stato convertito 
p;revede che;: l'autorizzazione deve essere negata quando non risulti gar~:
b.tita la pubblica .fede o l'operazione possa essere dannos� per il 
pubblico interesse o turbi ii normale andamento della produzione e del 
commercio nazionale. 

La ravio .della normativa, . tesa alla tittela della pubblica fede e ad 
evitar~ artifieiose ~ampagne' cli promozione' consumistica, idonee ad 
incidere negativame~t~ . sul libero esplicarsi del sistema concorrenziale 
fra tutte le imprese, sia nazionali ch� estere, va nello stesso senso della 
normativa comunitaria tesa alla realizzazione di un mercato tra gli Stati 
dove regni il libero gioco della concorrenza. 

Rispetto al sistema comunitario le norme nazionali inerenti all'esercizio 
delle attivit�-econom�he. non sono, in linea di principio, incompatibili 
(cfr. da ultimo Cort~ di Gi�stizia � 9 giugno 1994, in Foro lt., 94, 
IV, pag. 457 segg.). 

La normativa in' questione non comporta alcun divieto di foiziative 
promo21ionali, ma solo una rego!amentazipn� di esse; per altro verso 
sottopone a controlli attivit� che non sono essenziali al1'esercizio dell'impresa, 
ma oggetto di scelte c;li:scre21ionali e facoltative da parte degli 
imprenditori, nell'a:mbito della loro organizzazione commerciale. 

N� il sistema pu� definirsi sproporzionato alle predette finalit�: quello 
che la difesa dell'appellante configura co~e un mero arbitrio amministrativo, 
limitativo del libero dispiegarsi dell'iniziativa commerciale, 
altro non � che un intervento regolativo dell'�sercirio di attivit� economiche, 
rimesso alla pubblica a�nminisfrazione che deve esercitarlo in 
funzione di interessi generali e rispetto al quale, come la presente v�rtenza 
dimostra, il privato � messo in condizioni di tutelarsi. 

5) L'appellante sostiene che la normativa contrasterebbe anche con 
gli artt. 3, 41 della Costituzione per irragionevole limitazione della libert� 
di iniziativa economica. 

Da un lato perch� sottopone a tassa di licenza attivit� di carattere rigorosamente 
commerciale, quali le operazioni a premio, attuate da parte 
di imprenditori gi� muniti di licenza di commercio. 



PAllTB I, SBZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBliTAllIA 

Dall'altro perch� assogge~ta; f,14 i4~tica disciplina situazioni tra 
loro totalmente differenti: i � concorsi � e le � operazioni � a premio. 

Queste ultiI�ie,' lurt~iHliai r�iilltWeJ1�d.fg@Hil:i2:idne: di lotteria o 
altro gioco, altro non. sarebbero che <<occasioni favorevoli di acquisto� 
comp9rtando un beneficio parificabile allo sconto, sia pure offerto in 
rtatur~1 e si:l.rebbero qufud:fassin1Waoil} a!Ie vendite promozionali discipli:(:\
fl,te (:laga legge 19 1llarzo 1980 n. 80,.jnon l;\Ssoggettate ad alcuna tassa di 

�u.c;i~~i;. :....... .. . . . . ......� . . . . . . . . .. ...........�. . . .. .�-��.�. ... . �> .�� .... �.. .. .�.� . � ..�� �.� � � .�� . � � 


�� _J'J:lfirie, c�risiderafo �� �he . tutti�� F�6$ti sost�rit.tti per l'operazione a ;pre::
irifo s��lO sdgg<:lt� a riofttfaletass�zi<iJ:ie (IVA) .n~n :sarebbe �dst�tuz�6na1e 
sottoporre l'operazione. _medesima�.id tiit�ti�t�'" t~ssazfone, ��nmibdstituendo 
essa operazione man~festazione di capacit� contributiva ai sensi 
dell'art 53 d�lla costitiiifune. � � �� 

�L'eccezione � infondat�i'>=������� 
Sotto �l'ultimQ .�. profiloA�suilfi�i~nte�;@.eyl;\f~���4~Ja�:�W,$s.~.�iidi~n~~�:;<i~ 
� cUi all'aTt. 49 r.dJ, 1933/38, proprio� per tal intrinseca� natt;.'~�. costituisce 
tributo corrisposto per rimuovere un divieto sicch� il richiamo alla 
c�acit�. �ontr.iib1.H:iva appare scarsamente rilevant�; � 
� /� EerquaP,to.:riguardala..c0nco:rrenza. della�tassa di licenza con l'IVA, 
va ricordato quanto ��xecente:tllwte: affermato. d�l Supremo Collegio che, 
nel,:ribadire che l'IVA va ricompresa nelfifnponibile �della tassa medesima 
(come affermato da Cass. H marzo 1992 n. 783, 19 dicembre 1994 n. 10944, 
1~ ma:pzQ.. 1995 n.: 3061} ha rilevato che non � contrario all'ordinamento 
tdbutario che >un� tassa vada a. colpire pl:'ez2!:i in cui sono ricomprese 
a:ltre hnposte, come avviene per leimposte di fabbricazione, i dazi ed i 
ptelievt {cfr. Cass. 14 luglio 1994 n; 6607 in Rep. Foro It. 94, voce 
Lotto, n> 10). ' 
lnfine sotto il �profilo della violazione del principio della libera iniziativa 
economica, la ragionevolezza della regolamentazione appare evidente 
sulla base delle considerazioni gi� sopra svolte a proposito della 
non incompatibilit� con le norme comunitarie in materia di libero mercato . 
....... �� Con4'uiteri�te osservazione che le operazioni fl premio non possono 
es$ete �ssip:iilatf rule venwte .previste dalla sopra' citata legge n. 80/80 
avi;::ndp caiatf.�istiche t�talm~11te diverse per le modalit� di attuazione. 

: ~ �.. 


SBZIONB SESTA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV penale, 10 giugno 1996 n. 1103 � Pres. 
Scorzilli -Rel. Fattori -P. M. (conf.) Pagliarulo -Ministero del Tesoro 
(avv. Stato G. Aiello) c. Simonetti. 

Riparazione per ingiusta detenzione -Colpa grave -Comportamenti anteriori 
al sorgere del processo -Ammissibilit�. 

Riparazione per ingiusta detenzione � Colpa grave -Requisiti. 
(art. 314 c.p;p,). 

La colpa grave della quale parla l'art. 314 primo comma c.p.p. come 
fatto impeditivo alla riconoscibilit� di un equa riparazione per la custodia 
cautelare subita dall'indagato o dall'imputato, pu� essere ravvisata 
anche in comportamenti anteriori al sorgere del processo o comunque 
alla conoscenza di esso da parte dell'interessato (1). 

Il fatto che un particolare comportamento posto in essere da chi 
chiede la riparazione ex art. 314 c.p.p. sia concorso a determinare l'emissione 
del provvedimento cautelare, non significa di per s� che si possa 
parlare di colpa grave, potendo questa essere conosciuta soltanto quando 
l'azione o l'omissione di chi abbia patito ingiusta detenzione sia stata 
connotata da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza 
tali, da superare canoni di comune buon senso (2). 

(1-2-3-4) La giurisprudenza della Corte Suprema sembra ormai essersi attestata, 
dopo incertezze �iniziali, sui principi che si leggono nelle sentenze sopra 
riportate: v. anche, per quanto concerne la determinazione della colpa grave, 
Cass. Sez. IV pen. 14 giugno 95 n. 2275, Canovari, che ha stabilito che un contegno 
inerte dell'imputato o dell'indagato non sta, di per s�, a dimostrare 
malizia o negligenza, ben potendo accadere che chi sia malauguratamente incappato 
nelle maglie della giustizia, anche perch� afflitto da avvilimento, scoramento 
o panico, non sia in grado di opporre una concludente difesa. 

Un precedente indirizzo giurisprudenziale (Cass. 9 luglio 1992, n. 1018), 
facendo leva sulle differenti espressioni letterali usate nell'art. 314 e nell'art. 643 
c.p.p., aveva ritenuto che nella prima ipotesi, a differenza che in quella di 
riparazione dell'errore giudiziario, e ci� anche in considerazione della mancata 
previsione nell'art. 643 di un limite quantitativo, la custodia cautelare doveva 
essere considerata l'unico metro dell'equo indennizzo. L'interpretazione restrittiva 
che cos� veniva adottata per l'art. 314, aveva consentito a quella giurisprudenza 
di stabilire fra i due istituti indennitari una differenza strutturale operativa e 


PAR'J:'B I, SEZ. VI,. GIURISPRUDENZA PJ;!NALB 165 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV penale, 26 agosto 1995 n. 1855 -Pres. 

Lo Coca -Rel. Ferro -P. M. (conf.) -Ministero del Tesoro (avv. Stato 

Greco) c. Calabrese. 

Riparazione per ingiusta detenzione � Art. 314 c.p.p. � Riferimento sia al 
I che al II comma dell'art. p30 c.p.p. -Equa riparazione � Criteri di 
valutazione: durata della custodia cautelare e conseguenze personali 
e familiari. 
(artt. 314 e 530 c.p.p.). 

La riparazione per l'ingiusta detenzione, prevista dall'art. 314 c.p.p., 
trova luogo, quando ricorrano gli altri requisiti previsti dalla norma, sia 
nell'ipotesi di assoluzione prevista dal primo comma dell'art. 530 c.p.p. 
sia in quella di assoluzione prevista dal secondo comma dello stesso articolo 
(3). � 

Per la determinazione dell'entit� dell'equa riparazione prevista dall'art. 
314 c.p.p. non pu� farsi riferimento alla sola durata della detenzione 
subita, .ma occorre determinare anche non margina_lmente e non in termini 
�residuali, le conseguenze personali e familiari derivanti dalla privazione 
della libert�,. E pertanto valutabile qualsiasi danno patrimoniale e 
non che sia in rapporto eziologico con la ingiusta detenzione, anc.he se le 
singole voci non sono dettagliatamente indicabili, poich� non si pu� applicare 
il crlterio risarcitorio (4). 

quantitativa (l'una riferita alla limitata ampiezza dell'area dei giudizi considera� 
bili, l'altra riferita al limite .dei cento milioni previsto dal secondo comma 
dell'art. 315 c.p.p.). 

Questo indirizzo giurisprudenziale appariva troppo restrittivo, non solo 
perch�, come. d'altronde quella stessa giurisprudenza non mancava di avvertire, 
i due istituti erano concettualmente inquadrabili nell'unica categoria dell'errore 
giudiziario, ma soprattutto perch� era ben difficile fornire ilna giustificazione 
equa e ragionevole dei motivi per cui il legislatore, una volta valutata la necessit� 
di indennizzare chi avesse subito ingiustamente privazioni della libert� 
personale, avesse deciso di trattarlo diversamente a seconda del momento processuale 
in cui quelle privazioni si fossero verificate. 

Ci� posto, non v'� dubbio che. l'equa riparazione non pu� identificarsi con 
un risarcimento dell'integrale danno subito e che pur tuttavia, soprattutto alla 
luce delle affermazioni� giurisprudenziali delle Sezioni Unite riprese dalle sentenze 
che si annotano, � difficile stabilire un criterio, che non sia quantitativo 
e quindi incerto, per la determinazione del quantum dell'indennizzo: � la 
difficolt� di fronte alla quale si � trovata la seconda delle sentenze sopra ri� 
portate, che non ha potuto meglio precisare il concetto � di non scomponi� 
bilit� in singole voci e di non indicabilit� aritmetica� dei vari danni. 

P.d.T. 

166 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 


I 

(omissis) Domenico Simonetti ha chiesto. una riparazione per l'ingiusta 
detenzione da lui su]j�ta, in via preventiva, dal 12 marzo 1985 al 23 dicembre 
1989 per le seguenti imputazioni: 

a) artt. 110, 575, 576 n. 3 c.p. (concorso in omicidio volontario ai 
danni di �talSabatini); 
b)artt. tio, 56, 4Uc.p. (concorso in tentata distruzione di cadavere); 
c) artt. 110c.p. e 4 cpv e 7 legge n. 895 del 1967 (~oncorso in porto 
illegale, in luogo pubblico, di una rivoltella cal. 32); . 
d) artt. 110 c.p., 2 e 7 legge predetta (concorso in illegale detenzione 
di rivoltella); 
fatti ace. n 19 febbraio 1985. 

La Corte d'Appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha 
per� respinto l'istania �del Sitnonetti. 

La Corte di merito .ricorda ch'� divenuta irrevocabile, dopo 'una lunga 
e complessa vicenda giudiziaria, la sentenza 27 giugno 1992 della Corte 
d'Assise d'Appello d� Roma, la quale ha assolto il Simonetti da tutte le 
imputazioni di cui sopra per non aver commesso il fatto. Premesso poi 
(dopo una serie di argomentazioni in diritto) che l� colpa grave, la quale 
(ex art. 314 primo comma c.p.p.) esclude �l diritto all'equa riparazione 
per la custodia cautelare� subita, pu� consistere iii una condotta gravemente 
imprudente, negligente,' imperita o inosservante di norme e discipline, 
anche se antecedente all'attivit� difensiva strictu sensu, condotta 
che, da sola o a titolo di concorso, abbia sostanziato una condicio sine 
qua non del provvedimento cautelare, i giudici osservano che, nel caso 
concreto, �s'� applinto �verificata l'ipotesi della colpa grave dell'istante, 
che ha concorso a dar c�usa al�a detenzione�. 'In proposito, l'ordinanza 

preci~a: 

�Infatti, nello� stesso mandato� di cattura dell'll.� marzo 1985,' per� i 
delitti indicati nell'epigrafe della presente ordinanza, tra gli elementi �.i 
prova a carico � �videnziato, testUalniente, segnatamente l'Jpi,sodio oralmente 
riferiJa. agli .. inquirenti da Di Nicoia Giuseppe, pr;egiudicato per 
reati concern�nti le armi1 secondo cui' quindici o, venti giorni prima del 
delitto fu avvicinato dall'imputato Simonetti, il quale gli chiese� la fornitura 
di ;unq pist�,ta, riceyeifdone per�, a detta dlrneno llel u:sfe,' Un secco 
rifiuto. La circostanza � stata ammessa,. sostanzialmente, perfino dall'ii.putato 
Simonetti nell'interrogatorio davanti al. P. M., riferendo ;es$.O che la 
richiesta era� stata fatta scherzando, ma� che comunque il Di Nicola gli 
aveva 'risposto che non tiattq.va pi� quel genere di cose, pdich� la Polizia 
lo teneva sotto mira. La circostanz� d,i fatto predetta; viene ritenuta sussistente 
e vera dalia stessa sentenza di assoluzione divenuta giudicato 
(Corte Ass. App. Roma, 27 giugno 1992), ma � ritenuta elemento non 


RASSEGNA� AVVOCATURA DELLO� STAm � 

l\1affezzoli; sez. I. 21. aprile 1994, Rascaroli; ecc.), in tema di riparazione 
pe.r l'ingiusta detenzione, il giudice, poich.� sono in gioco interessi di 
eviciente natura pubplioistica, I;;i .cui� sorte non pu� essete affidata esclusivamente 
all'attivit� cielle parti, ha, il potere-dovere di verificare ex officio 
tutte le condizioni al cui ricorrere � subordinato l'accoglimento o 
meno � della domanda e quindi anche di accertare (indipendentemente 
da ec�ezioni che: vengano proposte e senza �he vi sia necessit� di parti


e 

colari fontestazi�ni) � se per avventura, nei singoli casi, via sia sfato, da 
parte deil'astante, dolo o �olpa grave che abbia dato causa all'ingiusta 

detenzione sub�ta. 

Fondato � .invece il secondo motivo di ricorso. Infatti, che un parti�ola:
re comp9rtamento posto in essere, a suo tempo, da chi chiede la 
riparazione sia concorso a determinare l'emissione del provvedimento 
qmtelare,. non significa ancora che si possa e si debba parlare di colpa 
gra1'1e eia parte di costui. La colpa grave pu� invero essere riconosciuta 
.(v.. s,:U. cit.) quando l'azione o l'omissione di chi abbia patito l'ingiusta 
detenzione sia stata ((connotata da macroscopica, evidente negligenza, 
imprudenza, trascuratezza ecc., tale da superare ogni canone di 
b��:rl senso� (cfr. anche sez. 1v; cc. 18 dicembre 1993, Buola: �in tema 
di cause. impeditive al �sorgere del diritto all'equa riparazione per l'in



I 

giusta detenzione, grave~ente . colposa .� deve giudicarsi ogni condotta ' 

I 

connotata da negligenza, superficialit�, imprudenza, inosservanza di leggi, & 
regolamentari e norme disciplinari, in tale elevato grado che il veri


I 

ficarsi dell'evento temuto, bench.� non voluto e neppure previsto, possa 
ritenersi prevedibile dalla generalit� delle persone di comune esperienI 
za�; v. pure sez. IV, cc. 15 marzo 1995, Sorrentino). Non ba.stava dunque 
affermare, ncl caso concreto, che il particolare comportamento del 
Simonetti (la richiesta cio� di forniti.ira di un'arma) concorse di fatto a 

I 

cagionare la. di lui . detenzione, ma occorreva . che tale comportamento 

fosse dai giudici valutato alla. luce dei principi sopra indicati. 

I

Perch� ci� venga fatto, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata, 
con 1rinvfo,. per nuovo esame, alla Corte d;Appello di Roma. ~ 
' Il giudice del rinvi.o pro~eder� anche alle spese tra le parti relatiI 
vam~nte al presente grado del giudizio; (omissis) 

I 

II 

(omissis) Calabrese Maria Rosaria, imputata di concussione, veniva 
arrestata il 1� dicembre 1987 e sottoposta a custodia cautelare in carcere da 
tale data fino al 30 dicembre 1987 e successivamente da quest'ultimo giorno 
fino al 19 aprile 1987 agli arresti domiciliari. La Calabrese veniva poi 
assolta in primo grado, dal Tribunale di Milano con sentenza 22 giugno 
1989, per insufficienza di prove, e quindi, in parziale riforma della 
sentep.za suddetta appellata da leistessa, della Corte di appello di M;ilano 


Al d{lta, .zi.�. ottp~:i;e W92, :pe:rcb� .il fatto .non St:t!lsistei. ma con esptesso 
.ri�)),ia,mq.al� $ec;ondo-. comma�. d,�ll'art. 530. c;p;p, �La sentenza della.Corte 
l'~:i;ri.~orh1le. Pas!lava iJ:l.. si.d.ica,tq, .per la �Caiaprese, il 16 marzo. 1993� 
.. > A ~e~to.di.cl<}, Calabrese Maria Rosaria�cbiedevtt�una riparazione 
perJ';ingt!lsta detenzi~~e da lek!ll.Jbiitai�Prillla �ncarcere. e poi agli arresti 
domieili�d~ inclican<:foP<e�J!am~tare nel �massimo previsto dalla> legge 
l;)4!~ :.a,��. ur.ec��.�lQQ;-OQOJ)()Q/�� S-ia��:;il�:�~siste..t���� Ministero.�.�del Tesoro,ᥥ sia �il�� Procuxatot~ 
Generale Mlla�:RcPlJ.bblita presso�la .Corte d'Appell� .di Milano, 
sulla Preinessa �d.ella non riconducibilit� alla ripararlorxe della ingiusta 
'.detendon�. Q,elle pa>rtioolati v:Oci di spesa o dLniancato guadagno specfficamente 
es.poste<daUfistantec,.e�.sukrilievo che la� Cal�:brese. aveva dato���o 
conco:rso a darc:k causa.�� al proprio���. arresta :. con .dolo o.: colpa grave o 
quanto meno con �colpa liev.e~ chiedevano in via principale � il rigetto 
della d.omand1:k e in:vii:t subo:rdiilata�la. riduzione al 'ltliwmo��:dell'entit� 
della .riparazione, ~ :riconoscersi soltanto � . in . relazione< alla effettiva 
duit~ta> deUa custodia i,n. carcere e �del succesSivo �p�riod<:J ��.�di arresti 
doml~ari;> �. 

�>: Con ot�dnama 21�23 settembre 1993 la �Corte d'Appello� .di �Milano, 
in parziale accoglimento dell'.istanza.� di.���Calal:�rese Mi;t:ria Rosaria .ha 
dc;~erniiil.ato l'imP<mQ cieUa ripi:u�azio:n;e a�Jei . dQvuta in complessive 
L.,/~.5QO.O()Q, ..� 

Avv~!lQ la su4!letta or�inanza hanno p;r�posto .:ricors0, .per cassa� 
zione;.~a'brese. Maria ~qsaria, cb:iei;lendo l'annullamento .dell'impugnato 
Pr�l.Y'll!!lcij.~ento per: ,c;irronea. interpretazione � dell'art; � 314. : c.p.p .. e per� calienza 
di . m.otivazione, .� per ess(;}re �� $;tata Jimitata .la �. Uqui.daziQne al parametro 
della�. sola d.rata, della C"Q.stpd~a�.iti �carcere e . degli. arrcstl domi� 
ciliari �sofferti.� dall!istante; U Mitdstero del tesoro in persona del Ministro 
mcartc.11, uquale denuncia �.violazione o:.erronea a,pplic;azione;dell'art.�530 
seconclQ comma c;p;p._ in relazione all'art. 645 c.p.p, � e.� 4ifetto di motivaz~
one� � .. 

. L'impugnazione del .Ministero �ciel tesoro si palesa Jn... entraml:�i. i 
suoi aspetti infondata e come tale ..va rigettata. Non pu� anzitutto essere 
coiidivisa, la t.e!li se<::o:ndo. c.Lla riparazione per ingiusta dete~ione cprevist~ 
(.}a1Jta:i;t; � 314�.p,.. ppssa e c:lebba. trovate luogo sPlo; nellajpotesi 
di �ass1:1luzione: pronunql.ata a nomnadel.p$no �comma dell'art:;. 530 C..P�P� 

e . !}on anche: nelle . ipotesi di. assolt:tzione p;�onunciata a .norma dei secondo 
comma dello stesso articolo, il quale ,completa la previsione del primo 
comma jmponendo l'assoluzione anche quando manca o �. insufficiente 
.o � contra<lcldttoria la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha 
�ommesso o. ohe.il fatto: costituisce r~ato o� che. il reato � stato commesso 
da. persona�. non imputabile:� con qUe$ta �disciplina, . infattli non vengono 
delineate due distinte categorie cli :sentenze assoJ~torie. ma ve:ngono 

1'70 RASSilGNA AV'V��ATURA Dl3LLO S\l.'AID 

equiparati� nella convergenza�. verso .fui unico sbocco deciSlionale due tipi 
di argomentazione motivazionale; non assume perci� rilevanza alcuna 
il fatto che nell'art. 314 c.p.p. non sia espressamente richiamato il contenuto 
del secondo . comma dell'art..530 c.p.p. N� potrebbe ragionevolmente 
sostenersi che il problema dell'accertamento di eventuali estremi 
di dolo o di :colpa. grave da� parte dell'imputato si� ponga in termini diversi, 
sempre e necessariamente: (a prescindere dalle situazioni concrete) 
per�il solo fatto che l'assoluzione sia stata pronunciata in base al primo 

o al secondo comma dell'art. 530 c.p. E in concreto, non pu� considerarsi 
carente la motivazione.� della Corte di merito che, in termini 
estremamente succinti, d� atto di avere affrontato la questione e . di 
averla risolta .. in� senso negativo: dovendosi tenere presente al riguardo 
che, inevitabilmente, la motivazione della constatata insussistenza del 
dolo o della colpa grave si esaurisce in un ragionamento pi� semplice 
di quello necessario a fornire la dimostrazione della situazione opposta, 
e pu� risultare particolarmente complessa .solo in funzione dell'esilgenza 
dell'analisi valutativa di determinati aspetti comportamentali dell'imputato, 
di cui nel.� caso in esame non si rinviene traccia alcuna nelle prospettaziond 
dell'amministrazione ricorrente. 
Merita invece accoglimento la censura formulata dalla Calabrese contro 
il criterio esclusivamente quantitativo adottato dalla Corte milanese 
nella determinazione dell'entit� della riparazione, con riferimento alla 
sola durata della detenzione subita sotto forma di custodia in carcere 
e di arresti domiciliari. I criteri da seguire a tal fine sono stati indicati 
dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte nel senso che nel determinare 
l'equa riparazione per Tingiusta detenzione debba procedersi con 
equit�� valutando la .durata della custodia cautelare e non marginalmente, 
non in termini residuali, le �conseguenze personali e familiari derivanti 
dalla priv�zirine della�� libert��: cos� espressamente S.U. 13 gennaio 1995 

n. 1 nella quale si precisa inoltre: che il suindicato principio s� fonda 
non.� solo 'sul diritto. positivo ma anche su� gli stessi concetti�. di persona 
e di libert� accolti nella nostra Costituzione; che i due parametri di 
riferimento che consistono nella durata della custodia cautelare e rt�lle 
conseguenze personali e familiari della privazione della libert� consentono 
df abbracciare qualsiasi danno,. patrimoniale o morale/ diretto o 
mediato/ dhe �Sia in rapporto eziologfoo con la ingiusta detenzione�; che 
essi �non sono scomponibili :in .singole voci dettagliatamente e aritmeticamente� 
fodicabili poich�, altrimenti, si ricadrebbe nel criterio proprio 
della concezione risarcitoria e non di quella riparatoria�. A questi criteri, 
ai quali nulla si ritiene di dover. aggiungere, avrebbe dovuto uniformarsi 
la Corte milanese: a questi criteri si atterr� il giudice del rinvio conseguente 
all'annullamento che qui viene pronunciato. (omissis) ' 

PARTB l, SBZ. VI; GIURISPRUDENZA� PENALE 171 

CORTE D'APPELLO 'DI ROMA, Sez. III penale, 13 aprile 1996 n. 2331 -
Pres. Pilla -Est. De Nardo -P.M. Calabrese -Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e Ministero dell'Interno (avvocati Stato di Tarsia 
di Belmonte e Giannuzzi) c. Finocchi ed altri (avv.ti Ramponi, Gianzi, 
Coppi; Giampa;�. Borzoni, � M. Rossi, Revel, Longo e LucerJ). 

R�ati contro la PUbbllca Amministrazione -Peculato e abuso d'ufficio �AppropriaZione 
e distrazione -Assorbimento nel reato d'abuso d'ufficio 
delle condotte di distraZione e di interesse privato in atti d'ufficio. 
Riforma. ex L. 26 aprile 1990, n. 86. 

(artt. :u!I!, 323 c,p, L. 26 aprile. 1990, n. 86). 

Procedura penale -GiudiZio d'appello -Impugnazione del solo imputato 
condannato per abuso d'ufficio � Qtialificazione dello stesso fatto come 
peculato � Immutazione del fatto � Non sussiste. 

(artt. .521, 595, primo comma e:;p.p.). 

A seguito delle modificazioni normative introdotte con la legge 26 
aprile 1990 n. 86, nel reato di peculato la condotta tipica � soltanto 
quella di appropriazione, mentre con la ristrutturazione legislativa del 
reato di abuso d'ufficio S�i sono incluse in questo sia le condotte di 
distrazione, caratterizzate da un elemento negativo e cio� la mancanza 
di un atto di disposizione � uti dominus �, e da un elemento positivo, 
la destinazione cio� del denaro o della cosa mobile verso uno scopo 
diverso da quello C1'ti eJ;SO doveva essere destinato (1). 

La possibilit� di dare al f�i.tto una diversa qualificazione giuridica, 
quando appellante � il s.olo imputato, rientra fra i poteri del giudice 
di secondo grado; entro i limiti indicati nel comma 1 dell'art. 597 c.p.p. 
e cio� limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i 
rnotivi proposti. Ben pu� quindi il giu{l.ice di sec.ondo grado, ferma la 
_pena inflitta, qualificare come peculato quel fatto. per il quale l'imputato 
eta stato dal Tribunale condannato per abuso d'ufficio (2). 

(1) La se~tenza ha avv~rtito esatta,m,ente la pl� saliente conseguenza derivata 
dalle mod.ifkazio;ni � ~t:�od0tte con la L. 26 aprile. 1990. n. 86 e cio� la necessi.
t� da un lato .di dare aj, ~eriPi#e <~ appro:1rriazio;1w � un signific~to esclusiva'mente 
riferito aL comportamento de~..p.u, rjle c01:npie atti di disposizione proprietaria 
sul. denaro o sulla. cosa i:pqbi�e di, ctji abbia, il possesso per ragioni di ufficio o 
servizio, _statuendo cos�,. in;tpli�itainente, ,ma univocamente l'impossibilit� di ritenere 
�pe d�<!-J?Propriazione'ijpssa parlarsi soltan~qper le ipotesi d(ap?fopriazione 
per se stesso. Nel sistema pfeced~nte,,aV!'l ri.J;orma. de~ 1990 i;nvece la..giurisprudenza 
si era andata evolvendo nel senso di ritenere che. per �distrazione� dovesse 
intendersi non gi� -come tutt~via .�a 'or�ginaria formulazione dell'art. 314 
c.p._;ivrebbe imposto--;-la destiniizi�ne del d�naro ad. uno sc0po,di~ers.o da quello 
previsto, ma pur sempre nori personale e non privato, ma appropriazione a favore 
di terzi, il che appare logicamente e giuridicamente del tutto erroneo, anche 

172 � RASSEGNA AVVOCATURA ))ELLO STATO 

(Omissis) 5: La qualificazione giuridica d.ei reati e la correlazione 
tra .. imputazioni contestate e sentenza. 

Il Tribunale, ravvisando nella erogazione da parte del prefetto Malpica 
dei c.d �. premi alla Martucci, al Finocchi e al Di Pasquale, quantificabili 
secondo le dichiara2'lioni degli stessi imputati e le ammissioni 
di Malpica, in L. 800 milioni per la Martucci ed 1 miliardo e mezzo 
ci.ascimo per Finoc�,:hi .e Di Pasqu,ale, gli estremi del delitto di abuso 
di ufficio, derubricava in tal senso in relazione a tali somme il delitto 
di peculato originariamente ascritto ai suddetti imputati ed allo stesso 
Mal pica. 

L'attuale disciplina del delitto di peculato a seguito della riforma 
intervenuta con la legge 26 aprile J990 n. 86 ha mutato notevolmente 
la configurazione giuridica di tale reato. 

A parte l'assorbimento nel delitto di .peculato della c.d. malversazione 
a danno di privati con conseguente irrilevanza, quindi, dell'appartenenza 
dell'oggetto della condotta i1lecita alla Pubblica Amministrazione 

o al privato ,a seguito della detta riforma � stata indicata unitariamente 
la stessa condotta tipica del reato la quale non prevede pi� la � distrazione
�, ma soltanto �l'appropriazione�. 
Contestualmente l'art. 13 della legge 86/1990 ristrutturava la figura 
criminosa dell'abuso �di ufficio, includendo in tal� reato -nel presup



I ~ 
posto dell'ingiustizia dei danno altrui o del vantaggio per s� o altri 
ricercato dall'autore -sia le condotte dapprima riconducibili al c.d. 
peculato per distrazione che quelle riconducibili all'abrogato art. 324 c.p. 
(delitto di interesse privato in atti di ufficio). 

I 

Il Tribunale, in applicazione dei cennati principi, generalmente accolti 
dall'interpretazione ~urisprudenziale, ha esattamente inquadrato 

I quando si intenda la distrazione come distr�zione a profitt~ altrui, con un gioco j 
di parole che svuota di contenuto i due concetti e li rende indifferenziati (v. 
per la differenza ��fra �peculato ed abuso di ufficio, Cass. Sez. VI penale 10.1.96, 
Ceccarello). 

(2) L'affermazione della Corte d'Appello di Roma � coerente con l'indirizzo 
giurisprudenziale della Corte Suprema (v. Cass. pen. Sez. II 24.11.1995, Tecchio), 
che costantemente interpreta l'art. 521 c.p.p. in funzione delle esigenze difensive: 
ove queste non siano violate, nel senso che l'imputato od il suo difensore siano 
sempre stati in grado �di conoscere i fatti dei quali � il primo � accusato e la 
sentenza� quegli stessi fatti abbia preso ih considerazione, non pu� parlarsi di 
giurisprudenziale della Corte Suprema (v. Cass. pen. Sez. II 24.11.1995, Tecchio), 
gli elementi costitutivi del fatto di reato (Condotta, nesso causale, elemento. soggettivo 
e sui caratteri .in base ai quali l'asserito fatto � individuato: tempo, 
luogo, struri:J.ento e oggetto materiale), mentre, nel cas6 esaminato dalla sentehZa 
che si annota; m�ta soltanto la valutazione giuridica. 
La seconda massima � d'altrorlde. corollario della prima, ove si d� del 
concetto di distrazione un'interpretazione restrittiva e corretta, senza che ci� 
comporti 'llll�a �mutazione della condotta posta in �.concreto in essere dall'imputato. 

P.d,T. 


t?J 

nella figura del peoul�to le: :� appropdazioni � comiliesse dagli imputati 
Broccoletti, Di Pasquale, Finocchi � Galati mediante la spartizione dei 
fQndi .. rlse:rva:td del� SISDE ed :in.. quella.dell'abusodi ufficio l'eroga2:ione 
deb c.d; premi fatta ���dal< direttore�� Mal.pica ai medesimi �bi��� Pasquale�� e 
Finocchi �nonch� ~~ $ua $egret;:iria� particolare, signora� Ma:rtu:cci; 

Sing<>larnfonte,, a cotiferm�.: tuttavfa�����di una<sosfanziale contiguit� 
c9p,cettuaj.~ d~l ~ini 1fappr�prll:lzi�ne � e (( distrazione �; i giudici. di 
J?ihno .grado molttd~�no fra � queste � ultim.e,. con. consegUente �derubricazione 
nel delitto diabuso di Ufficio della relativa c&ndotta, anche l'erogazi<
me �4L10() miliooil . fatta �da Ma1piea alla sua >segretaria per� il� pagamen.
to dell'ultima parte del prezzo di acquistcvdell'appartamento di via 
Cavour 211. 

. . Non �.paf dubbio, invece; che tale condotta integri .gli� estremi del 
d�lltto� di c.t all'art ..31,4 >C;p.; trattandosi di un'attivit� . soltanto �genericamente 
di tipo distrattiv-0;. realizzata in concarso con un terzo beneficiano 
dell'illecito, .che. sL;risolv�.tuttavia in una concertata,. consapevole 
ed effettiva appropriazione della. somma. 

~<Mill:pica1 irifattVche d� disposizioni a Broccoletti di anticipare la 
somma per l'acquisto dell'immobile in oc�asiOne> della stipula dell'atto 
di cifo1pravendita fissata per il 7 marzo 1988 (v. appunto sull'agenda 1988 
del . Broccoletti): ��Ꮵ cevidente che� .. �detta ��anticipazione;. precisata sia nei 
termini quantitativi che nel�tempi� e luoghi. �della sua�.�erogazione, non 
poteva non essere stata concordata tra il direttore e la sua segretaria, 
ilprimo avendo: poi la disponibilit� giuridi�a della somma tramite il suo 
funzionario � fiduciari�~ 

QUihdl commette tlI�bpproptfazioile e non. urta .. distrazione punibile 
ai senSi dell'ifrt. 323 c.p. sia ilpubblico ufficfale che intasca il denaro 
di cui �bbi� U po~sesso, sia il pubblico u:ffkia�e che si adoperi affinch� 
il .complice. se ne . appfopri, giacch� anche ili.. questo caso il primo . ~i 
~omPdrta arbitraria:thel:lti tome J?roprfotati6...'(Ckss. pen., Sez. VI, 25 
febbraio 1992). 

Anche� n�l secondo caso, fufatti, il soggett� attivo compie� un. atto di 

disposiZione �uti dominus �, si comporta oio� conte se il denaro f�sse 

di sua proprlet� e n�tf sflinl�t� soltanto ad indirizzarlo verso uno scopo 

diverso da� quelfo �� �rtf esso doveva essere ��destinato~ � 

Ne consegue che, ferma la pena inflitta dal Tribiiriale in mancanZa 

di appello del P.M., il fatto di cui trattasi deve essere qualificato come 

p<'icUlat�>. � � . � 

Cori:te sf vedr� pi� diffusamente trattando il motiVo di gravame 

proposto dall'intputato Malpica con riferimento alfa � immutazione del 

fatto �, la possibilit� di dare al fatto una diversa qua1ificazione giuri" 

dica, quando'. appellante, come nel nostro caso,. � il. solo imputato;. rientra 

fra i poteri del giudice di secondo grado, entro i limiti indicati nel 


174 :. RASSEGNA ~VVOCATURA DELLO.STATO 

comma 1 dell'art. 597 c.p,p. e oio� limitatamente ai punti della decisione 
ai quaj.i �si riferiscono i motivi proposti. 

Orbene, poich� l'imputato appellante ha demandato al �giudice di 
appello il vagldo<della sua condotta e del fatto nel suo complesso con 
uno specifico motivo di appello, attinente appunto alla � immutazione 
del fatt().�: (art.521 c.p.p . .), il principio del �tantum cdeyolutum quantum 
appellatum � non .risulta in alcun modo violato qualificando come pecu-. 
lato il fatto attribuito al Malpica in relazione ai 100 milfoni erogati per 
far acquistare alla Martucci la casa di via Cavour 211. 

N� rileva la successiva rinunzia al motivo da parte dell'appellante; 
in quanto -come si. avr� modo di vedere -detta rinunzJia � intervenuta 
tardivamente. 

Le. considerazioni svolte ci consentono di escludere che i�l l'ribunale 
derubricando, � quanto alle erogazioni di Malpica ai suoi dipendenti, il 
delitto di peculato in quello di abuso di� ufficio . abbia violato il principio 
di cor;relazione fra accusa contestata e sentenza di cui all'art. 521 c.p.p: 
Tale conclusione appare del tutto evidente con riferimento a1la � anticipazione 
� dei 100 milioni disposta da Malpica in favore della sua 
segretaria, trattandosi chiaramente di una condotta appropriativa attuata 
di concerto tra i due, cui non � rimasto estraneo in verit� neppure Broccoletti 
che si � giustificato assumendo di aver ritenuto che l'appartamento 
di vda Cavour 211 fosse di pertinenza del SISDE. 

I 


Ma il discorso non cambia anche con riferimento alla erogazione 
dei c.d. premi, in relazione alle quali il Tribunale ha pure ritenuto sus


I

sistere �il delitto di abuso di ufficio, cos� derubricando l'iniziale conte


stazione di peculato. V'.�, infatti, da osservare in primo luogo che, come si 

I

� gi� ayuto modo di rilevare, le catego11ie concettuali di �appropriazione� ~ 

Ii

e �distrazione� sono contigue ed anche il legislatore talvolta ~ � valso 

dell'uno o dell'altro termine per indicare in definitiva sia la condotta 

i

appropriativa che quella distrattiva (ad es .. l'art. 646 c.p. e l'art. 216 del 

i 

r.d. 16 marzo 1942 n. 267). 
Tale contiguit� ha indotto anche l'interprete a dilatare talora iJ concetto 
di appropriazione e, comunque, ad unificare le due condotte, 
ricomprendendo l'uno e l'altra in quel comportamento � uti dominus � 
che da sempre � stato ritenuto costituire la caratteristica essenziale . dell'attivit�. 
di peculato. 

Non � senza significato, a tal riguardo, rilevare che neJ nuovo progetto 
di riforma del codice penale, salva l'innovazione dell'assorbimento 
della malversazione a danno di privati nel delitto di peculato, vi � un 
sostanziale ritorno all'antico con la previsione anche della distrazione e 
profitto proprio o di altri fra le condotte peculative ed esclusa soltanto 
la distrazione del bene verso finalit� pubbliche diverse da quelle previste 
dalla legge. 


PARTE I, SBZ. VI, GIURISPRUDENZA PENALE 175 

Non pu�, quindi, parlarsi di fatto diverso da quello contestato neppure 
a proposito della erogazione dei � premi � che nella sentenza di 
primo grado sono significativamente indicati anche come � regalie �, termine, 
quanto mai appropriato ove si consideri la vera ragione per la 
quale i primi venivano concessi e la sproporzionata entit� degli stessi. 

Deve aggiungersi, poi, che secondo il costante insegnamento della 
Suprema Corte, il precetto di cui all'art. 521, primo comma c.p.p. va 
inteso non in senso meccanicistico e formale, ma in funzione della 
finalit� cui � Jspirato, e, cio�, la tutela del diritto di difesa. 

Ne consegue che la verifica dell'osservanza di detto principio non 
pu� esaurirsi in un mero confronto letterale fra imputazione e sentenza, 
occorrendo che ogni indagine in proposito venga condotta attraverso 
l'accertamento della possibi11t� per l'imputato di difendersi in relazione 
a tutte le circostanze del fatto (Cass. Sez. VI, 17 ottobre 1994). (omissis) 



PARTE SECONDA 


lll 


. . . . . PROCESSO AMMINlSTM'rIVO 

.<�c������./..�..���_.n�� 't�t~p'f~~l.~ᥥ�� $U~~~I9~~.i~J?.r~#�: ~�o�E PUBBLICHE 
����: i' f\:: Jt. 'KY'f:~J'.,~ <:;~Ul'~M~g <t:PIM:EZZATA,, 


. ::::}}. ::-:~\:);///.:::::-:;:-: .:.::~::....::: . :;:�:�:-� .. 


�.��� t/aft .14~ t.�. Jl dic�hior�1933,J.J1;s, :t~;;~~i~~e� al Tribunale Superiore 
�� a�!if.!!�����A�4tl��. l?�bhHi:fi:e� '. fa�� cognizlh~e..�����CJ.ei������ �ricorsi������ per �incompetenza, per 
"�~t~s:ii<fdi pot'ere e p�ij violazfone CJ.f legg~~ in �J:lateria di acque pubbliche. (1) 
��� �'.RitMl:atii ch� tratt�st � dt �rsa#o< df gitii-isd�Zi�rie �amministrativa dinanzi 
�~1~riTuW1ii�\6lh~~sl~�~~ff1~)7t~~e��0~:$e~~!~1�i;;=;te~!~:aP~~c:;si;;p:::~ 

nisti�tiv9;J'art. 195'. citato t.u.. p,i:'eyede che . ''il ifucirsd non ha effetto sospen.
�..�� .�. s!Y& M�~� (\ti.e �l~ ~~e#~ii:lrl� a~r.tt~W> �j a~1� t,i;rovyt\O.i1*ento pu� tuttavia essere 
� so$P�$i cori orc�llihliz~ motiVat~ 4,at� gft.lM:C~ a�te~afo;. ad . .istanza del ricor


.�r;!&r~~~a~:f1&~:;~J;!Vi~~sj~;Ji!~~�:�~er~;;t~:~:=~n~{' c~7e:;~


;ktt; . !6t e 175 t.u:~ '171511933,. ~� (l� sempre . titenut.o � sintomo . certo che (( � .da 
es�ludeiec ;;; i�n coi:lformit~ :ariette clella� ttad#ione; �. che le .ordinanze in parola 
sianCi fectamabili al Colf�gfo.~: (3);.,T!;lJ.e.� tradizione si� conservata inalterata 
riet tempo:� a:Otiora infatti con ,l!(lrdinanza1. coUegiale..� ��del.�.21 aprile 1993 il 
TriblJ.n'!t�e superiore ha .. rl'tenuto " l'inapplicabilit� nel ,giudizio� di impugnazione 
d� ~pr�vveditn.enti ii.mfu.inistrativi. :div cuL all'art.> 143 �.� t.u. 1775/1933 dell'�ttl<
��l62�� �dellti���� st~Set��#est'O'��. 't:tilicd in?r�lazione.... �alla..�. -ordinanza 4el giudice 
delegatoiisJiilll':i lsijt.~.�di $0$l?l!l~:$i<inl:i;:d~: :Pro.vvediment,i impugnati,, dichiarci;
tn�lg .iri~ss:iil:lll:ei lttepl~o jl'Ql)osto.<ll>.:i.-i;li~V'Q MUa problematica .appare 
e'\ii<�enie te#U.t&� conto cJ:iei��~~ ritenuta i:namntlssibilit~f di un reclamo� e Ja 
na;tt:wt;�k i;li gi.liWe ~c.iaUP:a~CJ.A~:: t1� .gt~i.:to~ !:l:s.c:;ll;ldp.9jn �.:radice che dinanzi 
A<Jl:Jl\i'l ����ifi)l.iu:1~e, 4~U::�:fu~~s$klegjJ<J~t\ll���:ii.:�-:VicQ~rept~.���I>Ossa.,pttenere .:u,n qui.sias� 
tipo di riesame dell'ol'clmanz�i,t c:aut~li.:e ell1es~ qajo ;tpudice delegato ai 

:::l~lil~ki:~ttll\~~~4~:i~~9~~~r~~~b,{$,~~~iBe~:k::~ 


��t~-~~~ 




RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

2 

operativo di effettivit� di giustizia, possa legittimare la revisione di tale 
orientamento il cui perdurare appare dovuto ad una sorta di tolleranza per 
un sistema normativo che tuttora consentirebbe dinanzi al Tribunale Superiore 
l'intangibilit� del provvedimento cautelare (positivo o negativo) sino 
all'esito del giudizio. 

Non � peraltro da escludere che la conservazione di tale stato di cose 
(ad onta della marcata evoluzione che la tematica della tutela cautelare ha 
subito in questi anni) sia stata agevolata dal carattere ambiguo del procedimento 
avanti ai Tribunali delle acque e (per quanto qui interessa) del 
Tribunale Superiore quale giudice in materia di interessi legittimi. 

Il procedimento da seguirsi dinanzi ai Tribunali delle Acque (Regionali 
e Superiore) � stato infatti modellato dal legislatore degli anni trenta sulla 
procedura dell'allora vigente codice di rito per i giudizi civili con alcune 
deroghe determinate dalla specialit� della materia. Deroghe pi� numerose 
per il processo dinanzi al Tribunale Superiore � in abito � di giudice in unico 
grado per gli interessi legittimi in materia di acque, attesa la natura impugnatoria 
del relativo giudizio. 

Dinanzi a tale ultimo Tribunale l'atto introduttivo va cosi proposto con 
la forma di ricorso ma con il contenuto dell'atto di citazione con invito a 
comparire ad udienza fissa dinanzi al giudice delegato designato. Risultano 
peraltro inapplicabili gli istituti della domanda di fissazione di udienza e 
della perenzione biennale tipici del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato 
cui pure rinvia -come si vedr� -l'art. 208 t.u. 1775/1933. 

Pur senza entrare nello specifico esame delle norme procedimentali 
comuni (al Tribunale Regionale ed a quello Superiore) e di quelle proprie 
dei Tribunali Regionali o del Tribunale Superiore (quale giudice di legittimit�), 
appare opportuno rammentare tra le norme di comune applicazione 
-per quanto interessa l'economia della presente indagine -in particolare 
gli artt. 162 e 175 t.u. citato che disciplinano rispettivamente l'ammissione 
di mezzi istruttori e la risoluzione delle questioni incidentali. Tali norme, 
pur riconoscendo la centralit� del ruolo del giudice delegato, prevedono 
espressamente la possibilit� di reclamo al collegio dei relativi provvedimenti. 

Per il solo Tribunale Superiore, quale giudice in unico grado, l'art. 195 
citato t.u. prevede il potere di sospensione dell'atto senza prevedere alcuna 
possibilit� di intervento di controllo del Collegio. 

Tale riferito silenzio dell'art. 195 t.u., che disciplina il potere cautelare 
del consigliere delegato, non consente per� che possano solo per questo trovare 
applicazione estensiva le norme (artt. 162 e 175 t.u. citato) che prevedono 
� l'impugnazione � dinanzi �al Collegio dei provvedimenti istruttori o di risoluzione 
di questioni incidentali emessi dal giudice delegato dovendosi, pertanto, 
escludere che possa per tale via colmarsi la relativa lacuna. Trattasi infatti 
di norme comuni la cui applicazione dinanzi al Tribunale Regionale e a 
quello Superiore costituisce espressione dell'analogia procedimentale attuata 
dal legislatore con il processo civile, mentre l'art. 195 costituisce espressione 
di una potest� cautelare derivante dall'oggetto del giudizio (impugnazione di 
provvedimenti amministrativi), propria del solo giudizio dinanzi al Tribunale 
Superiore quale giudice degli interessi. 

Deve quindi convenirsi con la indicata ordinanza del Tribunale Superiore 
delle Acque Pubbliche che non ha ritenuto utilizzabile, nella riferita prospettiva 
estensiva, l'art. 162 t.u. disciplinante � l'impugnazione � dinanzi al Collegio 
(nel termine di tre giorni) delle ordinanze concernenti l'ammissione di 
mezzi istruttori per giungere ad ammettere la reclamabilit� dell'ordinanza di 
sospensione ex art. 195 t.u. tl. peraltro sin troppo evidente che in alcun modo 



1

PARTE II, QUESTIONI 

l'�rdinanza cautelare pu� essere assimilata a quella �che decide sull'i.m:lmis


sione di mezzi istruttori. 
, 11� �N� appare altres� convincente il tentativo, pur apprezzabile per obiettivi 
~ seriet� di argomenti, operato di recente e che fa leva sull'art 175 t.u. 


1775/1933 secondo cui �.qualora sorgano controversie sull'intervento in causa 

o sulla chiamata� in garanzia o su altre-questioni incidentali, il giudic� provvede 
con ordinanza s:Oggetta ad impugnativa dinanzi al.-Tribunale a �norma 
dell'art. 162� (4). 
Non pu� infatti condividersi il percorso propostn di ricondurre il processo 
cautelare ad una questione incidentale tout-court. -Ed .infatti deve convenirsi 
che nelle �questioni incidentali -di cui al citato art. 175 devono ricom~ 
prendersi solo �le ordinanze che risolvono vicende -prodromiche o interlocli� 
torie. _necessarie per addivenire-. alla. definizione del merito della controversia. 
E tale non pu� ritenersi l'ordinanza espressione del potere cautelare riconosciuto 
dall'art. 195 .t.u. citato� (5). 

' Il riferimento � a ... controversie su altre questioni incidentali � conteilut� 
nell'art. 175 in esame rende infatti palese che la soluzione delle stesse debba 
essere idonea a incidere� sull�� svolgimento del processo per il raggiungimento 
del stlo :inerito. Senza �onsiderare-che l'art. 195 citato qualifica espressamente 
l'istanza del ricorrente come �� domanda di sospensione � lasciand� intendere 
di voler-.-potre la cautela-su-un -piano diverso da -una questione incidentale. 

Non risulta altres� risolutiva l'osservazione -secondo �ui �sembrerebbe 
dunque che con l'art; 175 il legislatore del 1933 abbia intes� affermare il 
principio del controllo --del collegio � su tutti i provvedimenti atti a preparare 
la .pronunzia di merito, tra-i quali deve essere annoverat� la� pronunzia sulla 
domanda di sospensiva che � destinata ad essere -assorbita nella sentenza 
definitiva� (6), 

_Invero la teoria generale del processo (7) ha posto -in luce l'autonomia 
dell'aZione. cautelare rispetto al processo principale ed --il carattere� meramente 
strumentale e provvisorio . del .provvedimento cautelare; intendendosi per-prov-
visoriet� la sua '�inidoneit� a dettare una disciplina definitiva del rapporto 
controverso � e per strumentalit� il carattere servente rispetto al giudizio 
pr.incipale .di cui garantisce �la fruttuosit� pratica� in funzione assicurativa 
.deija effettivit� della_ tutela giudiziale offerta dall'ordinamento .(8). 

Ci� non consente per� di ritenere che la domanda di sospensione-di un 
atto amministrativo prepari la pronunzia. di merito, �D'altronde gli� effetti del 
provvedimento cautelare non --hanno alcuna �incidenza sulla domanda principale 
essendo pacifico che l'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato 
lascia impregiudicata ogni questione inerente la proponibilit�, ammissibilit�, 
ricevibilit� e fondatezza del ricorso principale� (9). 

Anche per il processo amministrativo l'assorbimento del provvedimento 
interinale nella sentenza � un effetto proprio della sua provvisoriet� e non 
<lella sua incidentalit�, cos� come effetto della strumentalit� � la revocabilit� 
e modificabilit� dello stesso ove si verifichino mtttamenti di circostanze 

(4) G.B. CONTE, Processo cautelare amministrativo del Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche: una anomalia non giustificata, in Rass. Giur. Enel, 1995, 348. 

(5) In tal senso, REGGIO D'Acr, Il procedimento, cit., 1595. 
(6) G.B. CONTE, Processo cautelare, cit., 350, 
(7) P1mro-P1sANI, La nuova disciplina del processo civile, 1991, 302, e ss.; TARZIA, 
li nuovo processo cautelare, 1993, ed ivi ampi riferimenti. 
(8) Cosi CALAMANDREI, Introduzione allo studio dei provvedimenti cautelari, Padova,
1936, 29. 

(9) Cons, St., Sez. V,_ 19 dicembre 1959, �n. 1423; CAIANIELLO, Manuale di diritto processuale 
amministrativo, 1988, 582. 
14 



.� (~gi::it'Ptln~ipt~:� co~fi=to� nel processo civile dall'art. 669 decies c.p.c.) che 
alterino la: sit�~6rie �d� fl,\tto e siano idonei ad infirmare i .presupposti in 
.� bil.$~ �f� (}jtJU ~b~tato ~ottt\to� il .provvedimento (10). Per tali motivi la trat


��.����/ r�-~~~~~~~E. 
...�1Sif*~~E~


4elJa, gftji'i~~ziolie~ (13'}~ .Era quindi speculare alla natura amministrativa 

����:;;:;~~:.;;::;;.;:;

�.. ft"�~fii~:~~8t;~:~g:~ 


�tl;e9~: dt~~$i;i,i9J:j, i:iolJJ:ll8:til;>ile costituzion~ente con il� diritto all'azione 
.�. (~t..~ .~ ~~ (i;.Qst;.;) atte~ Jfli .centralit� della tutela; cautelare rispetto alla stessa 
.. Pfte#i~J,'� c4ell~ J.tel~ ,gjutj~d~ionale. 

:� ~ge\ToI~ il ripbl~<> alla nota sentenza 22 dicembre 1969, n., �159, con Cui 
�J~ Q9~..~qos.t:h.Zif#i~� h~ .ev$.denziato come.�la congruit� di un termine proj::,
es~.,~~��i:4el!'/es~ere:Val.ta~:tanto in rapporto alllinteresse .del soggetto �clie 

�=��-~J~i\j=io:�=~~~::�~l~~s::~=~~:t!i!:~:h.~!!..�.~~== 

~~n~~�:iX:m'J4lco'*' h� .�. � � 
: . : >;ei:~���*l't~to d;ltsi che la domanda .�di. sospensione ..ha carattere � ineid�litali_! 
~ s:oi& :On�ksei:i:sQ:= :di� la. disciplina del� processo .amministrativo non .� con� 
"~~;~'.j,~~ii~:idi ljrCl:V:YelilimEinti cautelarL:ante causam e,. quindi, in tal senso 


~~~;.~.!~:�~~:.;.-: 

:{ 

dei ririiedi co~t~o i provvedimet:tti cautelari, Padova, 

:diritto processuale amministrativo, 1988; VIR<M, Diritto 

1995. . �. . . 
�� ��'.:�=��� . .: . . . . . . . .� �IV Sezione � del Ci;insiglio di Stato con l'art. 12 

della L. 3J marzo 1989 n. 599 con disposizioni fatte proprie dall'art. 33 t.u. 2 giugno 1989 

n. <\W> (� :(ric�rsi il;l via �ontenziosa non hanno effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione 
dell'atto;> d�!\. provvedimento pu� essere sospesa per grl:\vi ragioni con decreto motivato 
dalla lV $:tizione, sopra estesa dal ricorrente �). dai successivi art. 31 t.u. 17 agosto 1907 :n. ,, .631!� �:\!:. art�i�'� .J9'.��t,uv. '26:��� gitiJ�no 1924 n. 1054�. � . . :, �� . � � �'� 

' .(13~ Rocg>, ll�,ti1rlf[d~i!J della s(lspensiqn'! d�ll'esectlzione, deg_li atti amministrativi impU� 
gnati � dinan�z�i .a.l .CC1nstg.lto df� Statoi� Scritti .in onore di Santi-Romano; Padova, 1940, II,

528. CC1me osservato in dottrina (ANDREIS, Tutela� sommaria �cautelare �e tutela cautelare 
nel �processo amministrativo, Milano, 1996, 121 e ss.) � tra<la legge istitutiva della IV Sezione 
del C(lnsiglio di Stato e l'opera� del Rocco la problematica della natura della sospensione
nel;!:�. risulta .trattata; :11;� �� professo�. � ... 

(14) Per la disamina della evoluzione storica della tutela cautelare amministrativa 
si :rinvia'..ad ,'..!\Nlill!lrs,.: Tutela:, sommaria cautela'ril; cit</ 88 . e ss. , 

� (15) GALLI, Corso di diritto amministrativo, 1996, 1005'.� 


PARTE lli QUESTIONI J 

ot>erativit�<dell'art; 28 disciplinando autonomamente il potere �autelare al successivo 
art 40. 

Ih re�lt� d�ll'accertamento dell'inesistenza di una specifica previsione 
del.la'. � impugnabilit�:�< dei provvedimenti cautelari emessi dal giudice delegato 
del T.SA.P; e �d�lla non estensibilit� del regime previsto per le ordinanze di 
cui agli artt. 162 e 175 t.u. Acque, non pu� trarsi la affrettata conclusione 
~eb:ion Xii'Y$� una disciplina applicabile che consenta l'a�spicato controllo 
dei �pfowedimenti cautelari. 

Soccorre infatti in proposito l'art. 208 t.u. 1775/33 secondo c�i �per tutto 
ci� non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme 
del � ��dice di procedura civile in quanto applicabili, nonch� per i ricorsi previsti' 
dall'art. 143 le norme del titolo III, capo Il, del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, 
delle leggi s�l Consiglio di Stato �. ' ' -' 

� La constatazione che, stante la lacuna di una specifica disciplina, nel 
capo delle leggi s�l Consiglio di Stato richiamato dall'art. 208 citato � .conten�taJa 
previsione del potere cautelare, induce intuitivamente a ritenere' che 
1a tut�ia cautelare cos� come disciplinata dinanzi al Tribunale Superiore possarisW:tare--permeabile al travaso dei ris�ltati ora pacificamente conseguiti in 
ordine: alla impugnabilit� dei provvedimenti cautelari emessi dal T .A.R 

� 'La situazione soggettiva (interesse legittimo) che costituisce oggetto del 
g�ti�'Uzio del Tribunale Superiore, quale giudice di legittimit� in_ unico grado, 
llril}�ni(fufatti che la analisi ermeneutica sia teleologicamente mirata a confi, 
guhttl'?unar'ti.tt�la �cauteiare non differenziata in termini di garanzia da quella 
attuafa nel� processo amministrativo con la conseguita appellabilit� delle ordil}!
lnze cautelari emesse ex art. 21.L. 1034/1971 (16). 

'l'ale specifica svolta nel processo amministrativo rispetto al tenore, letterale 
dell'art. 28. t.u. 1034/1971 (che prevede la sola appellabilit� delle sentenze) 
f. giustificata dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 20 gennaio 1978, n. 1) con 
riferhnento _�ll'autonomia dell'azione cautelare e del procedjmento cautelare 
�lonch� al contenuto decisorio della misura cautelare. Autonomi.a dell'azione 
e del procedimento cautelare che vengono cos� individuati dal Consiglio di 
Stato: � non vi � dubbio che il potere conferito dal legislatore di chiedere al 
giudice amministrativo di unico o di primo grado la sospensione dell'atto 
impugnato dinanzi ad esso d� luogo ad una � azione di conservazione distinta 
ed' autonoma rispetto all'azione di impugnazione [...]. Uguale autonomia e 
notevoli caratteristiche differenziali presenta, nei confronti del giudizio di 
imp.gnaziQne, il giudizio cautelare di sospensione, che � preordinato ad assicurare 
"al ricorrente -attraverso la concessione dell'invocata misura conservativa 
-una tutela �provvisoria, cio� a garantire il temporaneo mantenimento 
della situazione preesistente all'atto impugnato per rendere possibile, nell'even� 
tualit� di accoglimento del ricorso, l'esplicazione completa della efficacia ripri� 

stinatoria della sentenza� (17). 
_Non pu� pert11P-to che .condividersi l'anzidetta ricostruzione ispirata a -quei 
principi generali ritenuti ormai propri di ogni sistema processuale, in cui la 

(16) Si, tratta di principi che la dottrina processualistica ritiene propri della tutela 
cautelare in -generale. Per riferimenti: PROTO�Pl:SANI, Chiovenda e la sua-_tutela cautelare, 
ora in Scritti p_er Mario Nigro, Milano, 1991, 389. 


(17) Cons. St., Ad. Plen., 20 gennaio 1978, n. 1 (ord.) in Giur. it., 1978, III, l, 145 
con nota di SANDULLI, Svolta giurisprudenziale sull'inappellabilit� delle ordinanze dei Tri� 
bunali Amministrativi in materia di sospensione; in senso dichiaratamente favorevole a 
tal svolta CARULLO A., Il doppio grado di giurisdizione net gi~dizio cautelare amministrativo 
in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1973, 1115; PALEOLOGO E., Novit� sull'appello delle ordinanze 
cautelari dei T.A.R., in Riv. Amm. It., 1978, 12, I, 901. 



6 

RASSEGNA' 'AV'VOCA'l'URA DBU.O STATO 

funzione d�lla<.;tutela'�. cautelare viene rinven�ta nell'avvertita:.. esigenza che la. 
durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha�ragione (18}. 
. . . ;E$. Pe:rtant<:t :<l9ITetta l'affermM:ione se�onrfo cui alla luce. di tale giurispru~
lil~a � si:diiuis.�e ;�:on irlamagin:;:ire; anche pe:ir i giudizi dinanzi' al giudice ammi$
trat~vw �Qn ~st~.nia, .<U.J.U,tela �iterinale .:non mplto diverso da quello che il 
�.p,c, .�l~l J942 ba ill~o�l~ttQ~' (19), / ,. . . . . ..... �� . . . . �. . 
:;< :Qi.w.tQ : ~U~�:�~t~lik:���!!Orji;~:,::.ri@nPSci.ta,. .alla ordinanza cautelare' .. dalltt 
pred.etta sentenia n. 1/78 del Consiglio di Stato, risulta. evidente che l'affer-. 
m~pn,~.~ra s~f9~~t.14e ;�l:�J'esi,g~:p2la ,e. S:Up,erare il tenore attuale dell'a.rt. 28, 
le~~JQ~4/197l .di~ s~bilisce la .sola.appell:ill:>ilit� delle. sentenze del T.A.R. e di 
gft.i,stificar~: ac:L;�ii.. tempo. fesp~ril:>ili,t� �.del . giudizio di ottemperanza previsto 
4~\a�'.��~1� P~;:,4rr:fJ~�Lt~:ii.i.ui.io 1924, J?.� 1-054, t;on riferimento alie sole l!entenze 

passate . n giudfoafo (20); . , . / ... 
h :qii:y:e �gp:J.nl)..~..i:;~W.sti.:~si sotto. tale pro~ilo il notevole ridimensionamento 
�,~ll'#f�P*ijfone~ av~tj,d9 ~poi ,la .stessa Adl,lllanza ;Pleni:tria .. escluso Ja propo-,
1;ff!:>ilit�, .di' ~tXeU:ai.ioil.e'. af\rer~o. le ordinanze cautelari sull'esatto,, rilievo che 


�~I c9i1t~ii\ito �4eC�sciiiO: �'[ell'ordin:w.:a cautelare nori acqu,ista in�i quell'efficacia 
~~f~~i,~. �'.~; w'.9htfiii(~J .,ca.sci deciso,.. b,a :il g�udfcato � (il). Su tali premess~
ff'C6nsfgliQ�:~i;$tatp�: ';)lapce�do WJa regol~.PO�. c:i;istalli;zata ..per il proces,so. 
civile dafi�W:t. 669 duodecies' �c.p'.c.. __: ha statuito che . ~ ;illorquando l'ordinanza 
d�''scisp�iisione 1i6H 'sfa J?~r s� stessa sufficiente ~� gar�l:).tire re�:fettivit� �della 
t~te!�:� ~eti'i*�fesM: ~~'tto va~<:re dal ricorr�nte, ovv�r9 TAmJDinistr~ion,e ne 
rifiuti o . �lttdii l'ese'ctizione; l'interessato .ben ,Pu� adh:e. nuovament� Jl g\udice 
�)Ueden~�i, l'~�ii�#<>rie:'cii pr�vyedimenti ritenuti idonei per assic.rru:<'; l'es�cii~ 
zfon~ tle�fa !&si:>eitsrtiAe:,, ''<2tr~ ' . .� : � � , : , 

Dalla breve analisi condotta emerge, quindi, il progressivo avanzamento, (23) 
d.el�a:'tU:tela '�'�autelar�'; ammmistfativa . verso un 'fuodeilo di tutela .cautelare 
�oncepit� <ittlile :; ii(1>rii.ento 'centtai� ed impresdndibil� della stess� effettivit� 
d� tui�la,:giut.'iiiruzi~naie;' di;cm costituisce; profilo ess~nziate ia: possibilit� 'per 
n�;:dest'�b�tatfe�pi:tssiV�! d�lia misi.fra cautelare di. prd\iocarne H conttollo 'hnmedialri�>~
24)~ '' � ��� ' � ' ' � 

,�'� .. t 

�.. .::,:":-�:... 

.' .~ : 

:..~. ._,~� : "<�.. .�,. 

,.llsPNSS,~'cmc;;. di� .�Qhia~..m�!:ca:; chioven<liana. � Secondi> . tale autore,; infatti 
, per gua,nt()..� ppssjbile pratjc;;unente, a chi ha . un. d~ritto, tutto,

� ch~gli ha���iritto � d1 consegmre � (CHIOVENDA, Istttuz1oni di diritto 
�J=�'�n��:12l�� �� .�. � ... , �: � � , 
. � ,i�:t~ta ~a~t~lar�� in .vro.cesso rimministrativo: 9uadro sistematico 

e0'lllte6' . . . . Cclntfll1t1t0c .'al'le init;iative l~gislatzve in corso (Atti del Convegno di 
V~a, Uh2t:,'!lett~Plifl'�� ',Milano;,,19.8&, 19�; .. � . . . ~� 
. . �. (20) Su' iii�e:�� ultimo . ; .. Cnun.1.1,. La nuava. disciplina dei rimedi contro i. provve


ili~ritf\caut�tliri, :::lJildova; 6,' i>3:� �� ',... � � .� �,�� � 
'"�'..... ~t).�..Ad�. P..1�e ..�n.s���.� S~....

...n..:�1eCG 27 apri.le. 1.9.82�... n.�.'�..6.

(22) Ad. Plen.1, 'Cons. St., 27 aprile ,19.82,. n. 6. . . 
�� ��.;�23) In�'taie0� cnia\ie va� altr�sf� nguardata la 'sentenza della Corte Cast. 28 giugno 1985, 

n. 190, in Foro it., 1985, I, 1882, con nota di PRoro-PrsANj:. ed.� in. Giur. it., 1985, I,� 1, 1297, 
con c�mmento di NIGRO, L'articolo .ZOO. conquista . il. processo amministrativo. Con tale 
dec:ii;i,one :�li\:i(lo.iife {nel� dfohiiirar� lli�gi'tt�rno l'art/ n,� ultimo comma, L. 1034/71 nella parte!fl� c.LJ1on co~~nt~ .a.t.Qc.A. n~ll~ ~pn~~ver~j~ .\)llt!'i~f!iilli .<lel Pu.bblico impiego c;Ii. adottare 
i 'pr�wedlment� �d1 urgenza che appa1�no p1u Idonei) ha motivato tale statmz1one con 
l'esigenza del rispetto del � principio per il quale la durata del processo non deve andare 
a danno dell'attore che ha ragione di cui la dottrina non solo italiana fin dagli inizi del 
corrente secolo ha dimostrato la validit� desumendola e al contempo confortandola con 
richiami di disposizioni normative e provocando l'inserzione nel codice di rito del 1942 
dell:'art.... �700 �� � ...:x: �. �, �� � .. : � . � . � , 

�����: ;{2\l:}Jn.� Pl'dfoe..:.ana, disciplina.'.del processo. ci'rile. vigente fino al 31 dicembre 1991 il 
i'RoTo�PISANI, in La nuova disciplina del prcicesso civile, 1991, 325, osserva come � essa era; 
�areI\te . percjl� :>inidtmea a delil:leare una disciplina del procedimento cautelare -che 
ferma. � restando . ..la sua. sommariet� -. >fissasse eoche.. ma certe regole di gioco, qua:li 
soprattutto [..;] . .il. priI;1cipio del contraddittorio, ti coordinamento della misura cautelare 
C9n l!! cognizione. �piena !lei, senso della costante prevalenza di quest'ultima, la garanziadel dirittp � di.,di~esa del.� .destinatario passivo del1a misura cautelare, la possibilit� cio� di 

provocarne un contr�llo immediato da pwte di. un giudiee . diverso �. 

m-�'7.'"] 

....� ......� -... .. . .. .. .� .. ... ......... :-: .. .. ... ... -.... 



8 RASSEGNA�:AVVOCATURA DELLO STATO 

contiene l'enunciazione del ,� princiPid della .applicabilit� in materia delle 
norme contenute �n.el� codice di procedura civile,�� come costituenti norme generali
�risp~tt� alle nonne speciali contenute nel t.u; 1933 n. 1775 �. Legge generale 
che non pu� che essere quella in vigore al momento in cui il singolo procedimento. 
si svolg� (28)� 

�Deve � pertanto ritenersi acqUisita la conclusione che rispetto ai procedi� 
menti in. materia .di acque pubbliche il codice di rito costituisce una legge generale 
invocabile laddove non vt si.a una specifica disciplina nel t.u. 1775/1933 {29). 
Pu� pedanto prescindersi. dalla analisi della problematica se (per quanto 
concerne il solo procedimento diilanzi al Tribunale Superiore quale giudice 
di legittimit�) il rinvio dell'art. 208 citato all� norme del codic.e di procedura 
civile nonch� �a. quelle del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato determini 
una .sorta ��di gerarchia . tra� le fonti integrative di rinvio (30). 

Tale indagine non ;presenta: utilit� pratica rispetto al tema proposto, atteso 
da un lato che anche nel processo amministrativo -per quanto sopra illu; 
strato ,..... ha :trovat� �rmai pacificam�nte cittadinanza il doppio grado cautelare 
e; dall'altro; che la stessa possibilit� di integraZione del . processo amministrativo 
con le norme del �odice :di rito � stata, .oltre che elaborata in dottrina (31), 
efficacemente.;precisata in� .giurisprudenza. 

Ed infatti il Consiglio di Stato con l'Adunanza Plenaria 8 aprile 1963, n. 6, 
l'ha ritenuta consentita'quando le norme .oggetto della integrazione non abbiano 
una :funzione' e struttura tali da farle apparire dettate con esclusivo riferimento 
all'ordinario processo. civile e non contrastino con i principi propri del pr�cesso 
innanzi al. giudice ..degli interessi (32). 

In chiave sincretica pu� leggersi l'art. 669 quaterdecies c.p.c. che delinea 
l'ambito��di : operativit� . del probesso cautelare uniforme senza porre preordinati 
confini alla sua applicabilit� (33). 

. � 2 noto peraltre che la previsione del reclamo � stata salutata con favore 
daila dottrina che� ha .plaudito all'introduzione di una sorta di doppio grado 
di giurisdizione nel� processo cautelare. Si � al riguardo infatti osservato come 
anche in materia cautelare civile sia stata attuata quella possibilit� di gra� 
vame immediato �gi� prevista in altri settori dell'ordinamento -in primo 
luogo nel processo amministrativo -indispensabile ad evitare che la misura 
cautelare divenga� Ulia � incontrollabile forma di giustizia sommaria" (34). 

Del.resto dagli stessi lavori parlamentari relativi alla novella legge 353/1990 
emerge� che� il legislatore aveva considerato �indifferibili gli obiettivi relativi 
alla uniformit� d�lle norme procedimentali ed alla introduzione di idonei strumenti 
contro la misura cautelare ,. (35). 

(28) Cass., 2 febbraio 1973, n. 311, in Giust. civ., 1973, I, 560. 
(29) SATTA, voce Codice di procedura civile, Enc. dir., VII, 1960, 283. 
(30) Si rinvia in proposito a PRATIS, Tribunale Superiore, cit., 727. 
(31) :e tradizionale al riguardo il richiamo alla ricostruzione di NIGRO, Giustizia amministrativa, 
1988, 3il5-.. VERDE, Norme processuali ordinarie. � processo amministrativo, Foro �it., 
1985, V, 157, dopo ampio excursus delle norme del codice di procedura civile e dei prin�
cipi processuali di rilie'l'O costituzionale che� hanno trovato apphcazione nella giurisprudenza 
del Consiglio di Stato, osserva come sia in atto un fecondo processo di osmosi tra processo 
civile e amministrativo rispetto a cui Ǐ necessaria un'opera di penetrazione che 
rimuova . radicati pregiudizi e faccia acquisire una nuova sensibilit� arricchendo in tal 

modo il compito del processualista �� 

(32) Ad. Plen., C�nsiglio di Stato, 8 aprile 1963, n. 6, in Foro it., 1963, III, 298 ed 
ivi nota �redazionale. 

(33) Per una acuta analisi della nozione di �compatibilit��: TOMMASEO, Variazione 
sulla clausola di compatibilit�, Riv. Dir. Proc., 1993, 695 e ss. 

(34) SAI.ETTI, Appunti sulla nuova disciplina delle norme cautelari, Riv. Dir. Proc
1991, 376. .. 

(35) La relazione al d.d.l. del sen. L!l'ARI in Riv. trim. dir. proc. civ., 1986, 318� Commjssione 
Giustizia del Senato. (relatori M. Acone e N. Lipari), m Foro it., 1990, v,' n. 12, 

comma 427. 



�. :-::.:::.-:�.-:.:\:<.-::."�:-: 
:.�:.:-:__-::��:�:::::<: 


:-.��:::::=-::-.''.>-:.�.:: .�: :-.".�.:-:...-:.'.::'.�i:>:::;::. .�.�:�� .�:�...�:-.�'.-'./ .: 


J!Os!)fbilit~ cli. con1foll0 �~uri~4izio11ale 'del �prowe~to. �autel~e che �costituisd� 
odiri:atfdftitt<)~iVivent�: si~ i:fi�Kprl;icess� :ali:i:mfuistra:tivo:>di;e in�� quello 
otdi!l#�i� (38)ii'' <'+_ {.' '" � ., ,.,.,,...... �'\'� ' , �.�.��� 

~::~�::~~1pl:��.�r,~::;...� :~t~i:1!:ni7~t:tftfu;~1~~~->~!fils':~;z~.~:~~~:~~ 
=~:::r~e;~;;~~r~�-..~:~::��ᥥ:~v~~~:t:a:~~i:::~~c:::i:!::�-~~=i 

�l Tribilii�le> Superiore d�lle Acque Pubbliche . q�ale/~u.dic~\deilidntetes.si �-in 
unic<:i' gr�,dt); (39):� , , ,, , ' ,, '. � , , �., : ...,, '>' v:; .; '.() t::; �:.: 
tr�t~asi, c�)ti'~ett()}�����delf~pticii\ZiOtle 'di;_.�.u!;t: ::istttu:to��_.�;)rocessuale la �cui 
llirililisSlbiUt� dedva :(laJ:Y.�i.iesistli!hz�i l'l.l;llt t'.tt, � t.775/�1'933~�.di ��una�:�specifica�:d�scip!
ina ,9 1~ p:incipi ~~-~ es~?. i~compatibU~. �e_ la. ~~�r,itentit,~,'~~plieabilit� con


0


::: :..��>. �. :. .. �. 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

si:;nte un'integrazione . immediata e diretta con principi processuali di valenza 
generale effettivizzati .sia .nel processo amministrativo che in quello civile e 
dalla� stessa vis espansiva desumibile dall'art. 669 quaterdecies c.p.c., che appare 
consentire un giudizio di eompatibilit� parziale tra procedimento cautelare 
tmiforme e misure cautelari c.d. extravaganti (40). 

In prospettiva sintonica. con.la riconosciuta capacit� espansiva. dei principi 
a cui appare ispil::ato l'art�. 669 terdecies c.p.c. si � peraltro schierato di recente 
an�he il gi.dice contabile. P�r rilevando le indubbie divergenze che sussistono 
in�, tema di .~ssione di provvedimenti cautelari tra il procedimento c.d. contabile 
,rispetto al processo .civile (in' particolare in ordine alla circostanza che 
ex art. 5 del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modifica con legge 

1.4. gennaio 1994,; n. 19, sulla domanda di sequestro provvede il Presidente di 
Sezione s'empre � inaudita altera parte� e che non vi � identit� soggettiva 
di tale giudice con quello designato per il giudizio .di conferma del sequestro 
c.d. contabile con evidente .discrasia rispetto a quanto previsto per il processo 
civile dai comtna secondo. e terzo dell'art. 669 sexies c.p.c.), la Corte dei Conti 
con decisione a Sezioni Riunite 28 luglio 1994, n. 6/QM, sia pur incidentalmente, 
ha .statuit(!) l'applicabilit�� alla misura cautelare del sequestro co.ntabile del 
reclamo...di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. (41). 
�Trattasi peraltro di .orientamento che, seppur stimolato dalla indubbia 
pressione psicologica costituita dalla pressocch� coeva citata sentenza della 
Corte Cost. 23 giugno 1994, n. 253, ha subito successive conferme con la deci, 
sione della Corte dei Conti, Sez. I, n. 1, del 12 gennaio 1995 e con l'ord. 207 
della �Sezi:Gne Gi�risdizionale della Sardegna 22 febbraio 1995 (42) che hanno 
posto. l'accento come la dichiarata applicabilit� dell'art. 669 terdecies c.p.c. 
appare, sul piano strettamente normativo, consentita dal richiamo � dinamico.,. 
contenuto, nell'art. '26 r.d.. 13 , agosto 1933, n. 1038 (recante il regolamento di 
procedura dei giudizi che .si celebrano dinanzi alla Corte dei Conti) alle disposizioni 
del codice di procedura civile (43). 

Deve aitres� segnalarsi che .i presupposti cui il cennato richiamo (art. 26, 

r.d. 13 agosto 1933, n. 1038) subordina l'applicabilit� delle norme del processo 
civile� son� identici a quelli previsti nel richiamo contenuto nella coeva disposizione 
dell'art. 208 t.u. 1775/1933: inesistenza di una disciplina specifica ed 
estensibilit� con il limite della compatibilit� applicativa. Sicch�, anche sotto 
tale ultimo profilo, appare sempre meno giustificabile che il richiamo (altrettanto 
dinamico) dell'art. 208 t.u. 1775/1933 sia tuttora ritenuto inidoneo a consentire 
l'estensibilit� del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., espressione ormai 
di una esigenza di tutela cautelare giurisdizionalizzata ayvertita in tutti i settori 
dell'ordinamento processuale (ad eccezione ovviamente del Tribunale Superiore 
delle Acque Pubbliche). 
La riconosciuta ammissibilit� del reclamo cautelare dinanzi al T .S.A.P. 
comporta evidentemente che l'interprete debba darsi carico di dare applica


(40) Per una analisi della problematica circa la ammissibilit� della c.d. compatibilit�parziale consentita dall'art. 669 quaterdecies c.p.c. rinvio per brevit� a MUTARELLI, Processo 
cautelare e misure fiscali ex art. 26, L. 4/1929, in Corr. Giur., 1994, 1372 ed ivi riferimenti. 
(41) Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 6 del 28 luglio 1994, in Riv. Corte Conti, 
1994, fase. IV, 51. 
(42) Corte dei Conti, Sez. I, 12 gennaio 1995, n. 1, Riv. Corte dei Conti, fase. 1, 1995,
II, 109; Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Sardegna 22 febbraio 1995, n. 207, 
in Riv. Corte dei Conti, fase. 2, 1995, II, 269. Nutre perplessit�, invece, GARRI, I giudizidinanzi alla Corte dei Conti, 1995, 475 e ss. 
(43) NICOLONE, Il processo in materia di pensione, in Riv. Trim. Dir. Pubb., 1970, 
1048;. PRINZIVALLI, Contributo allo studio del rapporto processuale nei giudizi dinanzi alla 
Corte dei Conti, Nuova Rass., 1982, 1119; DBL GRASSO, Giurisdizione della Corte dei Conti: 

proc1�sso contabile e pensionistico, Amm. e cont., 1991, 132. 



:pAJl;TB Il,. QUESTIONI 

iio111:i aj ptj:p,cipjQ .de!!ll$ibile dall'art. 51 n. 4 c.p,c.� (l!lella parte in cui sancisce 
�he; il. giu(ij:�e fui; l'Qb\>ligo c:U �s~nersi ove abbia conosciuto. della cauS;! come 
.i;ll~gi.strato bi ajtrq, Pro�ess<>L l!l�� cui aPPare i8'Pirato jJ )leconclo. comma dell'art. 
~~. ~era~pi.~s .�,p.�;. l�d4ove preve4e � .l'alterit� tra�� giudice della �misura .cautelare 
~ g~iidice 9-el recl~o~. ObiettNo ere viene le!ijslativlii.rl).ente�.�g�rantito . dalla pre4etta 
:norm�;. :Pr~edendo;. che�Jl r!!l�l~o.�avverso i pi;avve!iimenti. del�� giudice 
singolo del Tribunale ~i propone .al collegio � del quale non pu� far patte il 

.:1~c�~::��!;A;::::~~titf1:~~:~~::;tl~~~i~a:a;~~=P~=���!@~~t:e~=~~~ 

4~la C9r~ l;.)hin.> man<;anza, �alla C()l'te � di .,,Appello pi� vicina i>. 
� � ..� l)(;l);lei � n<>ti i c$iibbi. :lnter:PretatM � suscitati dalla predetta� ultima �previsione 
t1~i;r>:oti:isi : di. :D;li8'J.Jra.)cautel!U".e emessa dal . Co.sigliere . istruttore. della, . Corte 
di Appello all�rch� la Corte giudichi in unico grado,: . 


In �proposito t~Uni ritengono che, �).on distinguendo la disposizione tra 
.pro\N&ntiieiito ehi.essei �da giudice singolo o d�l � collegio, fa stessa sarebbe 
applicabile anche ai provvedimenti emessi d�l giudice istruttore laddove la 
Corte sia giudice in unico gtado,. pur non sottacendosi che la prospettata 
� soll;izione pu� apparire .incongrua da un punto di vista sistematico� (44). 

$ec0,11d9 un diverso orientaniento in tale ipotesi non dovrebbe aversi riguar(
Jo &;ila �ennata previsione dovendosi applicare an�logicamente la disposizione 
rebttiva �l reclamo avverso . il provvedimento del giudice singolo del Tribun�le: 
competente sarebbe.cio� il Collegio della Corte di cui non potr� far 
p�r~ il giudice che ha� emesso il provvedimento reclamato (45). 

ln tale prospettiva si � in giurisprudenza evidenziato che la prospettata 

applicazione an�logica del dato normativo desumibile dal secondo comma del


l'art. 669 teraecies c.p.c. sottintende che il provvedimento reclamato sia stato 

pronuneiato dalla Cotte collegi�lmente, mentre �llorch� la Corte opera come 

giudice di unico grado � la pronunzia impugnata � monocratica e logica vuole 

che si applichi per an�logia la disposizione relativa �l reclamo avverso il prov


vedimenfo de1 giudice singolo del Tribun�le, essendo tale sistema gi� del tutto 

sufficiente ad assicurare la piena diversificazione dei magistrati chiamati a 

decidere sul reclamo rispetto a quello che ha pronunziato il provvedimento 

reclamato i> (46). 

Ci� premesso, si osserva che, dovendo darsi applicazione �l principio di 

imparzialit� cui appare ispirato l'art. 669 terdecies c.p.c., il reclamo avverso 

il provvedimento cautelare emesso dal giudice delegato del T.S.A.P. andr� rivolto 

�l collegio di cui q.esti non potr� far parte. 

Trattasi . evidentemente di unica soluzione possibile e compatibile con la 

particolare fisionomia di t�le giudice che giudica in unico grado (come la 

Corte di Appello in t�lune individuate ipotesi) ma che, a differenza dei Tri


bunali Region�li delle Acque, non costituisce sezione speci�lizzata della Corte 

di Appello ed � peraltro istituito solo in Roma � con sede nel P�lazzo di Giu


stizia� (come tuttora recita l'art. 139 t.u. 1775/1933). 

Qu�lora non volesse addivenirsi alla proposta lettura costituzionalmente 

adeguatrice non rimarrebbe che attendere che venga sollevata questione di 

costituzionalit� in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Incidente di costituzio


nalit� che, con ogni probabilit�, non potrebbe che riproporre la chiave erme


neutica qui illustrata. 

(44) Cos� SALETTI, Appunti sulla nuova disciplina delle misure cautelari, cit., 378; In tal 
senso anche PROTO-PISANI, La nuova disciplina, cit., 372. . . 
(45) OBERTO, Il nuovo processo cautelare, 1992, 124; ATTARDI, Le nuove disposizioni sul 
processa, civile, )991, 258; CoNS?Lo�L:w:so�$ASSA~, La, riforma del rrocesso civile, 1991, 530. 
(46) App, .Mdap.o,. 25 genm.o 1994 (ord.), �1n G1ur. it., 1994, , 2, S29. 
15 

-



12 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

Del resto il particolare rilievo dei ricorsi trattati in sede di legittimit� 
dal Tribunale Superiore direttamente incidenti sull'utilizzo e la distribuzione 
delle risorse idrogeologiche e, in definitiva, sull'assetto ambientale del territorio 
impone che l'interprete del relativo procedimento si faccia carico dell'esigenza 
di attuare un controllo delle misure cautelari adottate destinate ad incidere su 
provvedimenti della P .A. diretti a disciplinare tali settori di importanza vitale 
per il paese (47). 

Sembra, pertanto, quella prospettata la sola strada da percorrere non sembrando 
pi� sostenibile che nel giudizio sugli interessi legittimi demandato alla 
competenza del Tribunale Superiore debba essere escluso qualsiasi controllo 
da parte del giudice a composizione collegiale, nei confronti di provvedimenti 
di notevole rilievo quali sono quelli che decidono sulle domande di sospensione 
degli effetti dei provvedimenti impugnati (48). 

Avv. AooLFo MUTARELLI 

(47) PALAZZOLO, Relazione sulla giustizia del T.S.A.P., in Giur. it., 1991, IV, 353. 
(48) Cos� M. CONTE, Tribunali delle Acque Pubbliche, in Nss. Dig., 1992, 51. 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

codice penale, art. 670, primo comma. 

Sentenza 28 dicembre 1995, n. 519, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. 

codice di procedura penale, art. 23, primo comma, nella parte in cui prevede 
la trasmissione degli atti al giudice competente anzich� al pubblico ministero 
presso quest'ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza 
la propria incompetenza per territorio. 

Sentenza 15 marzo 1996, n. 70, G.U. 20 marzo 1996, n. 12. 

codice di procedura penale, art. 24, primo comma, nella parte in . cui dispone 
che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza 
per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anzich� al 
pubblico ministero presso quest'ultimo. 

Sentenza 15 marzo 1996, n. 70, G.U. 20 marzo 1996, n. 12. 

codice di procedura penale, artt. 309 e 310, nella parte in cui non prevedono 
la possibilit� di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipo/ 
tesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 

dello stesso codice. 

Sentenza 15 marzo 1996, n. 71, G.U. 20 marzo 1996, n. 12. 

codice di procedura penale, art. 516, nella parte in cui non prevede la 
facolt� dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 
e 162-bis del codice penale, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento. 


Sentenza 29 dicembre 1995, n. 530, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. 

codice di procedura penale, art. 517, nella parte in cui non prevede la 
facolt� dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 
e 162-bis del codice penale, relativamente al reato concorrente contestato in 
dibattimento. 

Sentenza 29 dicembre 1995, n. 530, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. 

codice penale militare di pace, art. 270, primo comma. 

Sentenza 28 febbraio 1996, n. 60, G.U. 6 marzo 1996, n. 10. 

codice penale militare di pace, art. 270, secondo comma. 

Sentenza 28 febbraio 1996, n. 60, G.U. 6 marzo 1996, n. 10. 



14 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO 

codice della navigazione (approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327), art. 369, 
primo comma. 

Sentenza 15 marzo 1996, n. 72, G.U. 20 marzo 1996, n. 12. 

codice della navigazione (approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327), art. 930, 
primo comma. 

Sentenza 15 marzo 1996, n. 72, G.U. 20 marzo 1996, n. 12. 

dJ. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2-novies, primo comma [convertito in legge 
16 aprile 1974, n. 114] nella parte in cui non prevede la facolt� di riscattare i 
periodi corrispondenti alla durata del corso legale degli studi per il conseguimento 
.dei diplomi di grado universitario quando il titolo sia richiesto quale 

/ condizione per lo svolgimento. di una determinata attivit�. 

Sentenza 5 �febbraio 1996, G.U. 14 febbraio 1996, n. 7. 

legge reg. Campania 27 giugno 1987, n. 35, art. 17, terzo comma, nella parte 
in cui esclude in via generale, per le costruzioni edilizie legittimamente realizzate 
nella zona territoriale 1/a, ogni intervento edilizio di manutenzione ordinaria 
e straordin�ria, e, per le costruzioni edilizie legittimamente realizzate, 
in epoca successiva al 1955, nella zona �territoriale 1/b, gli interventi di manutenzione 
straordinaria.. 

Sentenza 29 dicembre 1995, n. 529, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. 

legge reg. Lombardia 9 settembre 1989, n. 42, art. 3, ottavo e nono comma, 
nella parte in cui prevede che la � Giunta regionale si avvale di un � apposito 
gI'l,lPPO di valutaZione �. 

Sentenza 19 marzo 1996, n. 79, G.U. 27 marzo 1996, n. 13. 

legge prov. Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, art. 8, primo comma, nella parte 
in cui determina l'indennit� di espropriazione con criterio non adeguato a quello 
stabi~ito dall'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, inserito dalla 
legg� statale 8 agosto 1992, n. 359. 

Sentenza 19 marzo 1996, n. 80, G.U. 27 marzo 1996, n. 13. 

decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, art. 4-bis, primo comma [convertito 
nella legge 18 npvembre 1991, n. 363] nella parte in cui -in caso di mancato 
accordo delle parti in orc1ine alla revisione delle misure dell'alloggio, del minimo 
garantito e del canone fisso convenute nei contratti di concessione del servizio 
per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicit� e 
dei diritti sulle pubbliche affissioni -demanda la revisione stessa alla commissione 
arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito 
nella legge 9 aprile 1931, n. 460. 

Sentenza 27 febbraio 1996, n. 54, G.U. 6 marzo 1996, n. 10. 

legge reg. autonoma Valle d'Aosta riapprovata il 13 luglio 1993, artt. 3, 11, 
12 e 13. 

Sentenza 27 febbraio 1996, n. 53, G.U. 6 marzo 1996, n. 10. 

~ 

i 

!'

;

i

i 


15

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

legge 10 dicembre 1993, :n. 515, art. 15, diciassettesimo comma, nella parte 
in cui punisce il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975 n. 130 con ("' 
la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 
anzich� con la sanzione amministrativa pecuniaria da_ lire 200.000 a lire 2.00,0.000. 

Sentenza 27 febbraio 1996, n. 52, G.U. 6 marzo 1996, n. 10. 

legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 6-bis. 

Sentenza,9 gennaio 1996; n. 1, G.U. 17 gennaio 1996,,n. 3. 

legge reg. ~~ph~ riapprovata il 24 gennaio 1995. 

Sentenza 29 dicembre 1995, n. 528, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. 

�legge 24 .�febbraio� 1995, � n. 46; art. 21 �primo comma [che ha convertito,� con 
modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727], nella parte in cui non 
prevede il parere del!e.. Regioni inter~sate nel procedimento di riduzione delle 
quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino. 
Sentenza 28 dice.i!:>re 1995, n. 520, G.U. 3. gennaicrl996, n. 1. 

legge reg. V~neto'.riapprovata il 7 marzo 1995. 

Sentenza. 29� dicembre 1995, n. 527, G.U. 3 geIJ.rulio 1996, n. 1. 

legge reg. Calabria riaJ?pl'oyata 1'8 marzo lW'~� 

Sentenza 28 febbraio 1996, n. 59, G.U. 6 marzo 1996, n. 10. 

legge reg. Piemonte riapprovata 1'8 marzo 1995, art. 6, secondd' comma, 
ultimo periodo, nella parte in cui prevede il s.ilenzio-assenso ai, fini dell'appro-"J"'-. 
vazione. regionale dei programn:ii integrat� difformi dagli strumenti urbanistici .,.[_ L 
generali. ,A:) V 


Sentenza 12 febbraio 1996, n. 26, G.U. 21 febbraio 1996, n. 8. .�. , ; � / 7,,. '


,. <~~f~).

� e "'�-e., ;)1�

�;< t 4�~~ 

.. 11 :-�lffi,STIONI DicHIARATE NO~_�;:?NDA'l'� :i . c.� ''''!;V "i{;;.!
'�e r .. 

;.-"i:~.. 

combinato disposto artt. 317-bis codice civile e 38 disp. att. cod. civ. (artt. 3 
e 30 della Costituzione). , .<' 


Sentenza 5 febbraio 1996, n. 23, G.U. 14 febbraio '1996, n. 7. ~


codice di procedura civile, art. 82, terzo comma (artt. 3, 4 e 24 della Costittl,
2:ione). '� 
Sentenza 28 febbraio 1996, n. 61, G.U. 6 ri:J.�tzo 1996, D.. '10. 


codice di procedura civile, art. 122, primo comma (artt. 6 e 10 della Costituzione 
e 3 statuto sp�c. reg. Friuli-Venezia Giulia). 


Sentenza 29 gennaio 1996, n. 15, G.U. 7 febbraio 1996, n. 6'. 


16 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO 
codice di procedura civile, art. 648 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Sentenza 8 marzo 1996, n. 65, G.U. 13 marzo 1996, n. 11. 
codice penale, combinato disposto artt. 384, primo comma, 378 e 307, quarto 
comma (art. 29 della Costituzione). 
Sentenza 18 gennaio 1996, n. 8, G.U. 24 gennaio 1996, n. 4. 

codice penale, art. 670, secondo comma (artt. 3, primo comma, 13, 27, terzo 
comma e 97, primo comma, della Costituzione). 

Sentenza 28 dicembre 1995, n. 519, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. 

codice penale, art. 670, secondo comma, nella parte in cui prevede come pena 
minima un mese di arresto (artt. 3, primo comma e 27, terzo comma, della 
Costituzione). 

Sentenza 28 dicembre 1995, n. 519, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. 

codice penale, art. 705 (artt. 3 e 41 della Costituzione). 

Sentenza 29 gennaio 1996, n. 13, G.U. 7 febbraio 1996, n. 6. 

codice di procedura penale, art. 276 (artt. 3 e 24, secondo comma, della 
Costituzione). 

Sentenza 8 marzo 1996, n. 63, G.U. 13 marzo 1996, n. 11. 

codice di procedura penale, art. 495, secondo comma (artt. 3 e 24 della 
Costituzione) . 

.Seritenz.a 29 dicembre. 1995, n. 532, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. 

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 58, secondo comma, allegato A (artt. 3 e 24 
della Costituzione). 
Sentenza 8 marzo 1996, n. 62, G.U. 13 marzo 1996, n. 11. 

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17�bis, terzo comma [nel testo introdotto 
dall'art. 3 del dJgs. 13 luglio 1994, n. 480] (artt. 3 e 41 della Costituzione). 
Sentenza 29 gennaio 1996, n. 13, G.U. 7 febbraio 1996, n. 6. 

r.d.L 27 novembre 1933, n. 1578, art. 5 [convertito nella legge 22 gennaio 1934, 
n. 
36] (artt. 3, 4 e 24 della Costituzione). 
Sentenza 28 febbraio 1996, n. 61, G.U. 6 marzo 1996, n. 10. 
r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 104 [come modificato dall'art. 2 della legge 
8 novembre 1991, n. 362] (artt. 3 e 32 della Costituzione). 
Sentenza 29 dicembre 1995, n. 4, G.U. 17 gennaio 1996, n. 3. 

r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, artt. 14 e 15 (artt. 3, 9 e 41 della Costituzione). 
Sentenza 9 gennaio� 1996, n. 3, G.U. 17 gennaio 1996, n. 3. 

I'ARm II, RASSEGNA �nt LEGISLAZIONE 

legge 15 luglio. 1966, n. 604, art. 8 [cosL come modificata dall'art;. 2 .della 
l�gge U magglO 1990, n. � 1os1 (artt.. 3 �e� 24 della Costituzione). 
Sentenza 23 febbraio 1996, n. 44, G.U. 28 febbraio 1996, n. 9. 

decreto Presld. giunta prov. di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20, art. 24, secondo 
eoltllil�, s11condo periodo (artt. 4 e 8 statuto spee/ reg. Trentino-Alto Adige). 
Sentenza 9 g~o 199'6, n. 2, G;�. 17 g�:linaio 1996, n. 3. 

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 19 (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione). 
Sentenza� 19 marzo 1996, il. 82, G.U. 27 niart() W96, n. 13. 

legge 8 luglio� 1980, n.� 319, art. 4 (artt. 3 e 36. de11a Costituzione) . ..-..~--� 
Sel1te11Za 23 f~g'bniio 1996, n. 41, G.U. 28 febbraio 1996, n. 9. 


legge 29 maggio ~982, n. 297, art. 2, primo c0mma (art. 3 della Costituzione). 
Sentenza 12 febb'l'aio 1996, n. 30, G.U. 21 febbraio t996, n. 8. 

legge 18 aprile 1984, n. 80, artt. 6, quarto e quinto comma (artt. 42, terzo 
comma, 3, primo comma, 97, primo comma, e 118, primo e terzo comma della 
Costituzione). � .� 

Sentenza 28 gicembre 1995, n. 521, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. 

legge reg. Lazio 3 �gf;nuafo 1986, n. 1, art. 4 (artt. 3, primo comma, 42, terzo 
comma, e 117, primo comma, della Costituzione). 

s�lltem~ 19 tnado 1996, n. 83, d:u. 27 m~o1996, n.� 13, 

d.l. 28 febbraio 1986, n. 48; art. 1. prhno comma, n. 3 [convertito nella legge 
18 aprile 1986, n. 119) (artt. 42, terzo comma, 3, primo comma, </l, primo comma, 
e 118, primo e terzo Comma, della Costittizione). 
Sentenza 28 dicembre 1995, n. 521, G.U~ 3. ge:linaio 1996, n. 1. 

legge reg. Etnllla�J1omagna 29 ge~o 1987, n. 4, artt. 41 5 e 6 (artt. 3, 97, 
117 e 118 della Costituzioqe). � 
Sentenza 12 febbraio 1996, n. 28, G.U. 21 febbraio 1996, n. 8. 

legge 6 ~g~sto �1~. n..223,. art. 30, qul\rto equlltto comma (artt. 3 e 25 della 

0

Costituzione). . . . 
Sentenza 23 febbraio 1996, n. 42, G.U. 28 febbraio 1996, n. 9. 

d.I. 24 novembre 1990, n. 344, art. 9, terzo comma [convertito in legge 23 gen� 
naio 1991, n. 211 (artt. 3, 36 e. </l della Costituzione). 
Sentenza 29 gennaio 1996, n. 12, G.U. 7 febbraio 1996, n. 6. 

legge 23 lugllo 1991, n. 223, art. 29 (artt. 3 e .37 della Costituzione). .// 

Sentenza 8 marzo '1996, n. 641 G.U. 13 marzo .1996, �n. 11. 


18 RASSEGNA AVVOCATURA DEllO STATO 

legge� reg. Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n; 52, art. 131, decimo 
comma, lett. b) [aggiunto dall'art. 23, comma 2, della legge regionale 14 luglio 
1992, n. 19] (artt. 3, 25, secondo comma, e 116 della Costituzione). 


Sentenza 29 gennaio 1996, n. 14, G.U. 7 febbraio 1996, n. 6. 

d;lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 223, quinto comma [cos� modificato dal 
d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360) (artt. 3, 24 e 102 della Costituzione). 


Sentenza 12 febbraio 1996, n. 31, G.U. 21 febbraio 1996, n. 8. 

d.I. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7 [convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359] 
(artt. 3, 53 e 42 della Costituzione). 
Sentenza 5 febbraio 1996, n. 21, G.U. 14 febbraio 1996, n. 7. 

I 

d.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7 [come sostituito dalla legge di conversione 
8 agosto 1992, n. 359] (artt. 3, 47 e 53 della Costituzione). 
Sentenza 15 marzo 1996, n. 73, G.U. 20 marzo 1996, n. 12. 

I

!i 

d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 71, primo comma (artt. 3, 33, 36 e 76 della 
Costituzione). 


l 

Sentenza 5 febbraio 1996, n; 22, G.U. 14 febbraio 1996, n. 7. 

I 

~ 

d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 74 (artt. 76 e 77 della Costituzione). ~ 

Sentenza 29 gennaio 1996, n. 17, G.U. 7 febbraio 1996, n. 6. I 

' ' ~ 

! 

legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 1, secondo comma (artt. 3 e 53 della. Cof 
f 
stituzione). f 

!i

Sentenza 29 dicembre 1995, n. 533, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. f 

f 

d.lgs. 24 marzo 1993, n. 117, art. 11 (artt. 3, 76 e 97 della Costituzione). I

I 

Sentenza 29 dicembre 1995, n. 531, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. 

I 

legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 24, quarto comma (art. 3 della Costituzione). I! 

Sentenza 29 gennaio 1996, n. 16, G.U. 7 febbraio 1996, n. 6. 

d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 13 (artt. 3 e 41 della Costituzione). 

~--�.. 

Sentenza 29 gennaio 1996, n. 13, G.U. 7 febbraio 1996, n. 6. 

legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 38 (artt. 3, 33, 36 e 76 della 
Costituzione). 


Sentenza 5 febbraio 1996, n. 22, G.U. 14 febbraio 1996, n. 7. 

legge 24 febbraio 1995, n. 46, art. 2, primo comma, lett. O.a) e b), e comma 
2-bis, nonch� art. 2-bis (artt. 3, 5,, 11, 41, 97, 117 e 118 della Costituzione). 


Sentenza 28 dicembre 1995, n. 520, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. 

!

! 


fARTE ll, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

legge reg. Piemonte riapprovata 1'8 marzo 1995, artt. 6, terzo comma, ed 8, secondo 
comma (artt. 5, 117 e 128 della Costituzione). 

Sentenza 12 febbraio 1996, n. 26, G.U. 21 febbraio 1996, n. 8. 

legge prov. aut. Bolzano riapprovata il 5 luglio 1995, artt. 3, primo comma, 
lett. e), 6 e. 7 (artt. 5 e 11.dello statuto .spec. l'rc;i.ntino-Alto Adige e artt. 23, 
secondo comma, e 16, quinto comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223). 

Sentenza 12 febbraio 1996, n. 29, G.U. 21 febbraio 1996, n. 8. 

d.l. 10 lugijo 1995, n~ 275, artt. 1, connnl 1, 2 e 3; 2, commi 1 e 2; e 3 [convertito 
in legg� 8 agosto i995, n:. 339] (ai;tt. 3, 77, 81, 97, 117, 118 e 119 della 
Costituzione). � 
Sentenza 5 febbraio 1996, n. 25, G.U. 14 febbraio 1996, n. 7. 

legge 20 dicembre 1995, n. 534, art. 1, secondo comma, nella parte in cui 
prevede c)J.e_ r.est~o validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi 
gli effetti p:r:odottisi ed i ral')porti giuridici sorti sulla base degli artt. 2 e 4 
del d.l. 21 giQgil,o 1995, n. 238 (artt. 77, i;econdo comma, e 97 della Costituzione). 

Sentenza 21 marzo 1996, n. 84, G.U. 27 marzo 1996, n. 13 


CONSULTAZIONI 
ACQUE -Laghi -Piantagioni, opere, scavi, smovimento di terreno nei pressi delle 
sponde � Distanze da osservare. 
CONSULTAZIONI 
ACQUE -Laghi -Piantagioni, opere, scavi, smovimento di terreno nei pressi delle 
sponde � Distanze da osservare. 
Se per la piantagione di alberi e siepi, l'esecuzione di opere e di scavi, o 
lo smovimento di terreno, nei pressi delle sponde dei laghi, debbano osservarsi 
le distanze indicate nell'art. 96, primo comma, lettera F, del r.d. 523/1904 (c'i. 
7386/95). 

BILANCIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI -Amministrazione statale � Somme 
iscritte in bilancio -Pignorabilit�. 

Pignorabilit� delle somme di danaro iscritte nel bilancio preventivo dello 
Stato, in particolare di quelle per le quali sia gi� intervenuto impegno di 
spesa (es. 8729/95). 

'r.( CALAMIT� PUBBLICHE -Terremoto del 1980 -Aree danneggiate della Campania e 
Basilicata -Imprese beneficiarie di contributo ex art. 32 l. 219/81 -Art. 21, 
primo comma, d.l. 244/95 -Interpretazione (significato espressione crediti 
in contestazione). 

Interpretazione dell'art. 21, primo comma, del dl. 244/95, che prevede che 
le imprese beneficiarie del contributo ex art. 32 legge 219/81 (diretto ad incentivare 
la realizzazione di nuovi stabilimenti industriali nelle zone della Campania 
e Basilicata danneggiate dal sisma del 1980) e che si trovino in determinate 
condizioni soggettive, possano ottenere la propriet� del lotto ad esse 
provvisoriamente assegnato se -fra l'altro -accettino di ridurre, transattivamente, 
almeno al 50% l'importo dei crediti in contestazione in relazione a 
vertenze con l'Amministrazione promosse entro il 31 marzo 1995: come vada 
intesa l'espressione crediti in contestazione (es. 10401/95). 

CIRCOLAZIONE STRADALE -Infrazioni al codice della strada � Punite con sanzione 
amministrativa -Mancato ricorso al prefetto avverso il verbale di conte� 
stazione -Esperibilit� azione giudiziaria avverso l'accertamento dell'infrazione 
-Giudice che ne conosce -Termini -Amministrazione passivamente 
legittimata -Rappresentanza in giudizio di questa. 

Se colui, che non abbia impugnato davanti al Prefetto, il verbale di contestazione 
di un'infrazione (punita con sanzione amministrativa) alle norme 
dettate dal codice della strada, elevato a suo carico, possa adire le vie giudi� 
ziarie avverso l'accertamento dell'infrazione, e, nell'affermativa, quale sia il 
giudice che deve conoscere della causa, entro quale termine vada proposta la 
domanda, quale sia l'Amministrazione passivamente legittimata e quali siano 
le norme che disciplinano la rappresentanza in giudizio di quest'ultima (es. 
5232/95). 

Ricorsi amministrativi -Proposti da cittadini stranieri in lingua non italiana Irricevibilit�. 


Se siano irricevibili i ricorsi al Prefetto proposti, avverso verbali di contestazione 
di infrazioni al Codice della strada, da cittadini stranieri in lingua 
non italiana (es. 8871/95). 

FPif~M'JY~ff~F4?~1'~


_L_.,,�����~-WMfSliitlt.f.lt@K��t&ltl1tll:lt0ll0 

! 



PARTE Il, CONSULTAZIONI 21. 

COMMERCIO -Aziende produttrici di sigarette -Ricorso a forme di pubblicit� 
indiretta -Amministrazione dei Monopoli di Stato � Azioni da lei esperibili 
a sua tutela. 

Se l'impiego di forme pubblicitarie indirette (ad esempio con la promozione 
di linee di abbigliamento, la sponsorizzazione di gare sportive o manifestazioni 
culturali, ecc.) .da parte di imprese produttrici di sigarette possa 
dar luogo ad azioni risarcitorie per concorrenza sleale o quantomeno ad azioni 
inibitorie da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (es. 5123/95). 

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA . Edilizia residenziale pubblica � Commissioni provinciali 
per l'assegnazione di alloggi -Istituite presso le sedi siciliane dello 
IACP -Se siano organi della regione siciliana (e rappresentate e difese 
in giudizio dall'Avvocatura dello Stato). 

Se le Commissioni Provinciali per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica costituite presso le sedi siciliane dello IACP siano organi 
della Regione Sicilia e, quindi, siano rappresentate e difese in giudizio dall'Avvocatura 
dello Stato (es. 128/96). 

ENTI PUBBLICI -Beni donati all'ente cum onere -Sottoposizione a liquidazione ��"' 
dell'ente � Effetti sull'onere. 

Se, posto in liquidazione un ente pubblico (nel caso di specie la Cassa 
Nazionale per gli Addetti al Commercio) tra i cui beni ce ne sia alcuno desti� 
nato ad una determinata finalit�, conformemente al modus imposto da colui 
che aveva donato il bene all'ente, in sede di realizzazione dell'attivo attraverso 
la vendita dei beni, si debba tener conto di detto onere (es. 1337/95). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� � Consorzi per le aree di sviluppo industriale 
ex art. 36 l. 317/9l � Espropriazioni necessari� per realizzare le opere e le 
infrastrutture ad essi confidate � Procedimento -Art. 11 d.l. 244/95 -Interpretazione. 


Se -provvisoriamente -competa al Prefetto emanare il decreto di esproprio 
per le espropriazioni di cui all'art. 11 d.l. 244/95 c01'lv. in legge 341/95 (e 
necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture realizzate dai 
consorzi per le aree di sviluppo industriale disciplinati dall'art. 36 legge 5 ottobre 
1991 n; 317) (es. 7228/95). 

Terreni ricadenti in zana agricola -Espropriazione parziale -Offerta indennit� 
provvisoria o cessione volontaria � Maggiorazione indennit� a compenso 
deprezzamento propriet� residua -Pos_sibilit�. 

Se, nell'espropriazione di aree agricole che comporti deprezzamento della 
propriet� residua, sia possibile, in sede di offerta dell'indennit� provvisoria o 
di cessione volontaria, maggiorare l'indennit� a compenso di tale deprezzamento 
(es. 1085/96). 

GIUDIZIO CIVILE -Spese giudiziali civili -Spese prenotate a debito � Mancata 
riassunzione o prosecuzione del giudizio nei termini -Credito erariale per 
le spese prenotate a debito � Momento di esigibilit�. 

In quale momento diviene esigibile il credito per il recupero delle spese 
prenotate a debito in un giudizio non riassunto o proseguito nei termini (es. 
5727/95). 


22 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

IGIENE E SANIT� PUBBLICA -Croce Rossa Italiana -Volontari del soccorso -Erogazione 
di retribuzione per lo svolgimento di particolari attivit� -Possibilit�. 

Se la C.R.I. possa conferire incarichi retribuiti per lo svolgimento di particolari 
attivit� ai Volontari del Soccorso (es. 4694/95). 

IMPIEGO PUBBLICO -Magistrato della Corte dei Conti -Membro del collegio dei 
Commissari dei Conti della NATO in Bruxelles -Se gli spetti l'indennit� 
integrativa ex art. 189 d.P.R 18/67 o l'indennit� di servizio all'estero ex art. 
170 d.P.R. citato. 

Trattamento economico spettante ad un magistrato della Corte dei Conti, 
membro del Collegio dei Commissari dei Conti della NATO in Bruxelles; se 
gli sia dovuta l'indennit� integrativa di cui all'art. 189 d.P.R. 18/67, oppure l'in� 
dennit� di servizio all'estero di cui all'art. 170 dello stesso d.P.R. (es. 6322/95) 

Militari �. Trasferimento di autorit� -Indennit� � Mancata emanazione regolamento 
ex art 22, comma 35, legge 724/94 -Erogabilit�. 

Indennit� per il trasferimento di ufficio del personale militare (art. 1 legge 
100/87): se e con quali criteri debba essere corrisposta e determinata in mancanza 
del regolamento di cui all'art. 22 comma 35 legge 23 dicembre 1994 n. 724 
(es. 5780/95). 

Procedimento disciplinare e processo penale -Rapporti. 

Se -anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale il 
procedimento disciplinare .debba rimanere necessariamente sospeso finch� 
penda, a carico �del dipendente, sul medesimo fatto, processo penale (es. 670/95). 

ISTRUZIONE E SCUOLE -Docente universitario -Collocato in aspettativa per mandato 
parlamentare -Eleggi{Jilit� a direttore di scuola di speci~lizzazione. 

Se un professore ordinario universitario, collocato in aspettativa per mandato 
parlamentare, sia eleggibile alla carica di direttore di una Scuola di Specializzazione 
(es, 9168/95). � 

Infortunio ad alun.no -Condann.a solidale al risarcimento del danno del Ministero 
della P.I. e dell'insegnante -Pagamento da parte del MirJ,is:tero � 
Recupero da parte di questo di quanto pagato, nei confronti del dipendente 
-Azione dinanzi il giudice ordinario � Possibilit�. 

Se lAmministrazione� della Pubblica Istruzione, condannata in solido con 
l'insegnante per i danni subiti da un allievo infortunato, possa convenire in 
giudizio, dinanzi l'Autorit� giudiziaria ordinaria, l'insegnante per ottenere la 
co.danna di quest'ultimo al pagamento in suo favore di quanto (o di una parte 
di quanto) da lei pagato all'infortunato (CT. 1393/87). 

Medici � Corsi universitari di specializzazione � Medico ammesso con riserva 
dal� T AR in sede di sospensiva � Rigetto nel merito del ricorso -Rilascio 
del titolo di specializzazione � Possibilit�. 

..... 

Se sia possibile rilasciare titoli di specializzazione a favore di medici la 
cui ammissione con riserva ai relativi corsi sia stata disposta in via cautelare 
dal Tribunale Amministrativo Regionale, che poi abbia rigettato nel merito il 
ricorso (es. 9166/95). 


23

PARTE II/CONSULTAZIONY 

l.OcAzIONB -��-Locazione di unit� -immobiliare � Adeguamento dei loeati ��alle norme 

�di 
pre1�enzione 'degli incendi " Relative spese�~ Se gravino sul --condutwre o 
sul locatore. ..,_ 
Sede spese per l'adeguamento dei locali alle norme in tema di prevenzione 
d�gli-ineendigravino Sul focatore�� dell'immobile o $ul conduttore (cs.:668/95); 

�>Pmm Pili!Btrcimi (APPALT� r>rf ~ Ammin�straZiorie stiitlite " Con_trattJ "-_Appalto_ di ;-_ 

opere pubbliche -Limite di valore oltfe it quatti � necessario acqti.iiir� il 

parere del Consiglio di Stato. 

-� Se ai fini del parere obblig�torio del Consiglio di Stato per. i contratti di 
appalto.-di �opere :pubbliche,� occorra avere riguardo -ai limiti. di valore come 
stabiliti dall'art. 20 � � d;P;R; 367/94 (ci;, 2208/95). � �


Appalto -Accordo /lonfJ.r�o. suJl.e riserve' iscritte dall'appaltatore e.x _art, .31-bis 
.. legge 109[94 ~-fji,v:Ori ap:paltqti Jlrima, deti'e'fitrata in yigore della prepita,ta 

-norma � Applicabilit�. -----------. ------------. -. ; .. , _ -


Accordo bonario sulle riserve iscritte dall'appaltatore di opera pubblica, 
pr1;wisto-dall'art;. 3l~bis legge.. quad,ro -sul _lavori -)ilubblic~ se_ sia applicabile-ai 
lavori appaltati prima dell'entrata in vigore del precitato.art. 31 b~ (es. 749~/95). 

PARTE c~� 'Reati causatlvi-di danno� atrtbienta,le ~� Dover� detto 'Stato df~osti� 

.:; ,.

tuirsi parte civile -Sussistenza. 

___ Se l'Amministrazione sta:tale cl.ebl:m necessariam<i!nte procedere a costit:uzio;ne 
di parte civile nei procedimenti penali relativi_ ��a reati, cl:le al:ibian~ cagionato 
danno ambientale (es. 10476/95). --� -


:P�~�E_.-E' RAl>IoTEL�cwitimcAzioNr PUBBLICHE-.~ �Film.-_ i'idn vibta� �� at minori_ a :timi


--tatamente :~ietati -Trasinissibne -televisiva ~-Val!�aziOne della commissfone' 
ex foge "t61/62 e �valutazione operata dal gard.Yiti! per l'edito-ria �{ sensi d~ltart. 
15 Cdmma XI, iegg� 223/<Jq" Rapporti. � �� 


Se il Garante per l'Editoria possa vietare o sanzionare la trasmissione televisiva 
di film non vietati ai minori o vietati ai minori di anni 14, che egli 
ritenga che possano nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori (es. 
7727/95). 

Garante dell'editoria -Ordine di rettifica impartito ad emittente televisiva Iniziative 
giurisdizionali di questa attraverso l'ordine � Giudice munito di 
giurisdizione. 

Se sia possibile impugnare dinanzi al Giudice Amministrativo l'atto con 
il quale il Garante per l'Editoria ordina ad una emittente televisiva di rettificare 
un'informazione da questa data (es. 6477/95). 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI -EIMA -Recupero premi FEOGA corrisposti 
indebitamente � Emissione ingiunzione ex r.d. 639/1910 � Possibilit�. 

Se l'EIMA (Ente per gli interventi nel mercato agricolo) possa emettere 
ingiunzioni di pagamento ex r.d. 639/1910 per il recupero di premi FEooA corri� 
sposti indebitamente (es. 475/94). 


24 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

,_/ Reati tributari -Somme liquidate dal giudice penale all'Amministrazione delle 
Finanze costituita parte civile -Riscossione mediante ruolo (ex d.P.R. 43/88) Possibilit�. 


Se sia possibile riscuotere, per il tramite del Servizio di riscossione dei 
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, somme liquidate 
dal giudice penale (nel caso di specie a titolo di provvisionale) a favore dell'Amministrazione 
delle Finanze, costituita parte civile in un procedimento penale 
relativo a reati tributari (es. 5253/95). 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -IVA -Cooperative di produzione agricola -Che vendono 
prodotti per conto dei soci -Attivit� di manipolazione e trasformazione 
dei prodotti finalizzate alla vendita -Imponibilit�. 

Se siano assoggettabili ad IVA le attivit� di trasformazione o manipolazione 
dei prodotti agricoli, consegnati dai soci produttori, svolte -in vista della 
vendita -da una cooperativa che venda quei prodotti per conto dei soci 
(es. 3719/94). 

Tributi doganali -Riscossione -Sospensione da parte dell'Amministrazione 
finanziaria -Possibilit�. 

Se l'Amministrazione finanziaria possa disporre la sospensione della riscossione 
dei tributi doganali (es. 9979/95). 

Tributi doganali -Corrispettivo per operazioni doganali fuori orario -Rimborso 
-Contenzioso -Direttive. 

Direttive per la definizione del contenzioso relativo al rimborso dei corrispettivi 
per operazioni doganali fuori orario, con particolare riguardo alla 
questione relativa all'applicabilit� ai ridetti corrispettivi e da quale data, del 
primo comma dell'art. 29 -legge 428/90 (che prevede un termine di decadenza 
triennale per tutte le domande ed azioni esperibili per il rimborso di quanto 
pagato in relazione ad operazioni doganali) CT. 16470/94). 



RASSEGNA DI DOTTRINA 


Uot-lATO CARusr,. C9ntra�9 .. illecito �.�e � $;iut( retentio �, . Biblioteca di diritto 
.�. ptiva:tg or4�tl~ta.� cla P�. ~escigno, Jovene, Napoli, 199S. . 

~i~~-~~;tv~�!i~~~~=


in; .Riv. dfr. #,j., 1~66; .t,Jjs'.}, e nel contempo cli spi~gare per�l}�, rispetto alla 
lilPitata..�at"ea resistente� all'erosione,. la norma meriti. di.conserv.are. cittadinanza 

iier s'tst�~~. < <�.�. �� ��/ .�.���..�� ��� .... �. ��� � �. . � ......� �� � � �� � . ���ᥥ 

.�.�.�..� :Nei� pi;;4W �pa,ragr~ ~. illu~trata Ja: .tisalente prigine storica della c.d. 
isoliiti re~e#tiO �;. cl~ brocardo. ~ in pari causa turl?itudinis meli-or J;!st. condic;io 
possidentls �, di 1llatifoe r0tnruustica o alineno giustinianea, alla massima � nemo 
auditur ttu,"pitu,dinem s11~ �� allegans �, che � risalirebbe.� in:vece .al .. diritto .inter


,~~i;~~=~~t.~~::-=


e ..st�protrag~olJ'.o tJ.1ni;mi Jn Fi;anci�, circa .. l'applicabilit� e la ragionevolezza 
�le!la � r:~t�l!t:tff;� ~e J{l.f#.~~i 4i4ub.bio i:�~ora�a::vanzate .posso:p.o essel'.e r~cond0tte 

a. queste> blterr9gati.vo: .i?erche l'ordinapierito,. nel riprovare l'atto di :a'Utono:tnia 
�9n,ilq~~ .i>i itispong~ dttinasotnll)a di.danaro .o .. df attd. beni -�a si prometta 
di . pagarli -per U:iia <~causa ttirpe �, dovrebbe �.parzialmente . contradl;\
i,f$i, teP,el}d9 ferma l'at:W.il:wzi9ne fatta in esecuzione df quelratto? Nel par. 3 
4el cap. l si me>stia coiiie .una risposta SC>ddisface:nte . no:n ries.ca a trovarsi 
4uan4o si,> ~suma il Pt1llt9 dLvista �Ila prevenzforie degli accor4i illeciti,. o 
della lore> esecuzi9.e: e .si .i;n;tfoduce l~ spiegazione della norma in chiave di 
abuso della pretesa restitutoria. . � � � . � � � 
L'esame . della giurisprudenza italiana e straniera conferma tale spiegazione. 
I.'idea cenirale � che si tenda ad applicare la retentio l� dove i privati pretendano 
di istituire un programma di scambio tra una prestazione patrimoniale 
(quella appunto di cui si preclude la ripetizione) ed una controprestazione, 
che invece il diritto non ammette sia apprezzata patrimonialmente, o perch� 
di per s� illecita, o perch� ne � riprovato lo scambio. In questa situazione 
l'azione restitutoria del solvens -che ha compiuto la prestazione patrimoIiiale 
e ha raggiunto la soddisfazione del suo interesse -si presenta nella 
luce di una riprovevole � furbizia�, perch� ad essa non potreb�e corrisp�ndere 
alcuna contrapposta pretesa dell'accipiens. Si spiega cosi perch� la norma non 
vada applicata a ci� che � stato dato con mandato a farne un uso illecito; 
non alla garanzia data per un credito fondato su causa illecita; non a ci� che 
� stato pagato in eccesso rispetto a prezzi o a canoro di locazione imposti 
dalla legge; si spiega perch� non vada applicata alle cessioni o locazioni di 
immobil� in cambio di un corrispettivo in danaro, n� in genere (contrariamente 
a un diffUso pregiudizio) ai contratti nulli per illiceit� del motivo 
comune {cap. I, par. 6). 

Lo � scopo contrario al buon costume�, nell'art. 2035, andrebbe inteso 
come intento di sottoporre a scambio ci� che giuridicamente non pu� essere 
commerciato. E nell'estensione della retentio al caso del contratto eseguito 
solo dal solvens si esprimerebbe una finalit� di non incentivazione della prestazione 
promessa dall'accipiens: visto in questa luce, l'art. 2035, lungi dal 
sembrare uno � strano relitto storico �, finisce in particolare col fornire un 
�presidio alla sfera dell'incommerciabilit� della persona" (cap. I, par. 3; il 



26 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

discorso trova poi sviluppo in tutto il cap. II, incentrato sulle nuove prospettive 
di �commercializzazione� delle utilit� fornite dal corpo umano). 

Tra gli approdi praticamente pi� rilevanti del lavoro vi sono ancora: 
l'esclusione dell'azione di rivendicazione quale surrogato della ripetizione del 
solvetis (cap. I, par. 6); la deduzione, dalla ratio attribuita alla norma, di alcune 
ragioni di disapplicazione pur entro l'area dello scambio di prestazioni �non 
contabili � (impossibilit� di soddisfazione dell'interesse del solvens; particolare 
strutt�ra della prestazione promessa dall'accipiens, tale da superare il problema 
della � n�n �ncentivazione �, e da consentire perci� la ripetizione del solvens 
fin quando il contratto non sia stato eseguito bilateralmente: cap. I, par. 8); 
l'ammissione della ripetizione in presenza di cause � oggettive � o'� soggettive � 
di esclusione della riferibilit� al solvens dello � scopo contrario al buon costume 
� (c�p. III, parr. 2 e 3: causa �oggettiva� sarebbe il fatto che la prestazione 
promessa dall'accipiens consista nell'astensione da un'iniuria, cause 
� s�ggettive � sarebbero l'errore del solvens, il dolo o la violenza morale ai 
suoi danni, la sua incapacit�). 

� Aspetti di originalit� possono essere visti nell'ampia trattazione dei �profili 
sistematici � dell'applicazione dell'art. 2035 (cap. III) e, per esempio, nell'analisi 
della situazione dei creditori del solvens, col tentativo di fondare le decisi�ni 
italiane e straniere che ammett9no la ripetizione da parte del curatore falli~ 
mentare (cap. III, par. 8); inoltre, e soprattutto, nel costante riferimento ai 
profili penalistici del tema (e, per esempio, ai reati contro la P.A.): in particolare, 
nella discussione del delicato problema dei� rapporti tra l'art. 240 cod. 
pen. in tema di confisca e la disciplina civilistica delle restituzioni e della 
soluti retentio (cap. I, par. 8). 

Il lavoro del Carusi, come pu� desumersi dalle esposte considerazioni, 
presenta aspetti di originalit� nella interpretazione della soluti retentio ed 
esamina, con completezza di informazioni giurisprudenziali e dottrinali, l'evoluzione 
�dell'istituto con una indagine anche stor'ica e comparativa, che costituisce 
un notevole contributo alla sistemazione della materia. 

UGO GARGIULO