JRA��JEGNA AVV(Q)CATllJJRA DJEJLJL(Q) �TAT(Q) ISTITUTO POLIGRAFICO B ZBCCA DBLLO STATO ROMA 1995 Progetto grafico dell'architetto CAROLINA VACCARO. ANNO XL VII -N. 1 GENNAIO -MARZO 1995 . li��JECGNA AVVOCAJrlU~A 1IJ)JEJLJLCCJ) �JrAJrCCJ) PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI SERVIZIO ISTITUTO POLIGRAFICO B ZECCA DEUO ~1.ATO ROMA 1995 �. l"l "� ABBONAMENTI ANNO 1995 ANNO ........................................... L. 52.000 UN NUMERO SEPARATO � � . � � � � . � � . . . . � . . . . . . . . . . . . . � 13.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE'LLO STATO Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. ,Verdi, 10 -00100 Roma e/e postale n. 387001 Stampato in Italia -Printed in Ical, Autor!Gazionc Trib111111lc di 'Roma Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (7119�Ol)� Roril:a, 1995' ... I�tiutot Poliitafieo �~ Zecca dello� Stato P~V. r N DI e E' Parte. prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura de//' avv. Giovanni Paolo Po/izzi) . .,�, pag. 1 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Oscar Fiumara) J 44 Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE. GIURISDIZIONE E APPALTI (a cura degli avvocati Antonio Cingolo Giuseppe Stipo) e , 70 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/' avv. Raffaele Tamiozzo) � . J 91 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA vocato Carlo Bafi/e) �. (a cura dell'avJ 102 Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNA DI DOTTRINA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI QUESTIONI ........ . pag. 1 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I 10 CONSULTAZIONI ..... . I 20 Comitato di redazione: Avv. F. Basilica � Avv. G. Mangia - Avv. P. Palmieri � Avv. F. Sclafanl � Avv. L. Ventrella La pubblicazione � diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI O. F~m.~A~: Mi~u~e di stap!lizzazione nel settore del tabacco: i quantitativi massimi garantiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 56 A. MUTARELLI: Il giudizio possessorio tra nuovo rito e vecchi problemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II, t PARTE PRIMA INDICE ANALITICO-ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ARBITRATO -Rapporti tra arbitrato rituale ed irrituale � Lodo non depositato -Efficacia, 70. C�MUNITA EUROPEE .. . . . -Orgamzzazione comune di mercati � Tabacco greggio � Sistema dei quantitativi massimi garantiti -Validit� dei regolamenti CE$ nn. 1114/88 e -1738/91, con nota di O. FIUMARA, 56. ~ Trasporto marittimo ~ Libera prestazione dei servizi -Scarico in mare ' di sostani:e chimiche nocive-San �zfo~, 44. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ....,. , Conflitto di attribuzioni -Approva. zione piano territoriale paesistico Inattivit� della '.Regione � Sostituzione � d�l Ministero per i beni culturali, 22. � � -Conflitto di attribuzioni -Atti del potere giurisdizionale . Lesione competenza regionale � Ammissibilit�, 1. -Conflitto di attribuzioni -Composi: z;ione c:ommissione giudicatrice esaxne isc:rizio11e ruolo agenti affari me4iazipne � Regolamento ministeriale -Attribuzioni re;gionali in materia artigiana e . professionale � Competenza statale per disciplina unitaria, 12. - Conflitto di attribuzioni � Provvedimento di custodia cautelare -Membro della Giunta regionale � Concorso alla formazione e approvazione del disegno di legge � Comportamenti tenuti anteriormente all'avvio del procedimento legislativo, 1. for-rn DEL DIRITTO ........ Normativa comunitaria -Normativa ' regionale -Contrasto -Inapplicabi. lit� norma interna -Sindacato della Corte nel giudizio in via principale, 35. GIURISDIZIONE CIVILE ; Convenzioni stipulate dall'Ammini. strazione della Difesa con medici civili � Natura giUridica -Atto unilaterale della P A. � Esclusione -Contratto iure privatorum . Sussistenza -Titolarit� di posizioni di diritto soggettivo in capo al medico privato -Sussistenza, 80. -Smarrimenti di titoU di Stato �.Interpretazione delle leggi relative a prestiti pubblici � Giurisdizione ordinaria -Esclusione -GiUrisdizione amministrativa -Sussistenza, 87. IMPIEGO PUBBLICO -Arricchimento senza causa -Applicabilit� -Condizioni, 91. LAVORO -Tutela del lavoro all'interno della famiglia -Lavoratori extracomunitati lavoranti nel territorio nazionale, 19. PENA� ...:... � CoD:versfone pena pecuniaria � Quandficazi�ne della pena detentiva in relazfone all'importo di L. 25.000 an. zich� L. 75.000 al giorno. -Disparit� di .trattamento, 6. PROCEDIMENTO PENALE -Benefici e liberazione condizionale � Collaborazione con la giustizia -Collaborazione inesigibile � Disparit� di trattamento, 29. -Rito camerale per la decisione del �GIP sulla richiesta del P.M. di distruzione intercettazioni telefoniche contestuale ad istanza archiviazione -Disparit� di trattamento -Legittimit�, 15. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO VI REGIONI -Guarentigia ex art. 122 Cost. � Applicabilit� ai membri della Giunta � Condizioni, 1. -Legge di sanatoria -Ammissibilit� su particolari presupposti � Esclusione arbitraria sostituzione disciplinare generale � Salvaguardia indebite interferenze su funzione giurisd.izio� nale, 35. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI -Indebito (ripetizione) -Rapporti ordinanza- ingiunzione ed ingiunzione fiscale � Competenza, 76. TRASPORTI -Aziende municipalizzate e consortili � Divieto ad essere concessionarie di servizi pubblici di trasporto interregionale o internazionale, 93. -Esercizio di linee internazionali Autorizzazione e non concessione Insussistenza del diritto di esclusiva a favore di precedente esercente, 95. ~ Impresa a capitale pubblico di enti locali -Concessione di autolinee di gran turismo -Legittimazione, 93. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -Imposta sul reddito delle persone fisiche -Accertamento -Incompleta indicazione nella fattura -Accertamento induttivo -Legittimit�, 112. -Imposta sul reddito delle persone fisiche -Reddito di impresa. Accertamento di maggiori ricavi -Deduzione di costi ed oneri non imputati al conto economico -Art. 74 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 Determinazione del reddito netto, 113. -Soggetti passivi -Sostituto di imposta -Curatore del fallimento � Esclusione, 128. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Imposta di bollo -Assegno banca� rio -Mancanza dell'indicazione del luogo di emissione -Assoggettamen� to dell'imposta stabilita per le cam� biali -Indicazione sostitutiva -Requisiti, 102. -Imposta di registro � Agevolazioni � Applicazione su richiesta di un regime agevolato -Decadenza -Fruizione di altra agevolazione -Inam� missibilit�, 109. -Imposta di registro � Valutazione � Art. 52 t.u. 26 aprile 1986 n. 131 � Terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria -Perfezionamento dei piani urbanistici -Necessit�, 119. -Imposta sul valore aggiunto -Privilegio -Societ� di persone -Obbligazione s�ssidiaria del socio Estensione del privilegio, 123. -Imposte doganali � Incompatibilit� con norme comunitarie � Rimborsi Traslazione dell'onere su altri soggetti -Prova, 110.. TRIBUTI IN GENERE -Accertamento � Requisiti -Indicazione della aliquota -Necessit� -Indicazione della sola aliquota minima e massima con riferimento alla tabella di legge di non immediata applicazione -N�llit� dell'accertamento, 107. -Contenzioso tributario -Ricorso alla commissione centrale -Presentazi<>ne -Invio a segreteria di commissione diversa da quella indicata dalla legge � Validit�, 126.. TRIBUTI LOCALI -Imposta sull'incremento di valore degli immobili -Agevolazioni � Reinvestimento del prezzo ricavato � Art. 3 legge 22 aprile 1982 n. 168 � Presupposti -Stipulazione entro l'anno di contratto preliminare -Insufficienza, 121. -Imposta sull'incremento di valore dei beni immobili -Applicazioni per decorso decennio -Esenzioni Art. 25, secondo comma, lett. d) Destinazione prevista per l'intero decennio -Necessit�, 117. USI CIVICI -Commissariato per la liquidazione Trasferimento alle Regioni di funzioni amministrative -Potere del Commissario di promuovere d'uffi. cio controversie di sua competenza, 25. . I r1J�1.r1111t11111..1�w11a111111111�1~ft11111111r�� INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 6 dicembre 1994, n. 432 . 23 dicembre 1994, n. 440 . 30 dicembre 1994, n. 458 . 30 dicembre 1994, n. 463 . 19 gennaio 1995, n. 28 . 13 febbraio 1995, n. 36 . 20 febbraio 1995, n. 46 . 1� marzo 1995, n. 68 . 30 marzo 1995, n. 94 . . CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE Plenum, 14 luglio 1994, nella causa C.379/92 ........ Sez. V, 5 ottobre 1994, nelle cause riunite 133, 300 e 362/93 . GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 1� agosto 1994, n. 7156. Sez. I, 2 agosto 1994, n. 7188 . . Sez. I, 9 agosto 1994, n. 7346 . . Sez. I, 4 ottobre 1994, n. 8046 . Sez.. I, 21 ottobre 1994, n. 8647 . Sez. I, 26 ottobre 1994, n. 8764 . Sez. I, 9 novembre 1994, n. 9310 . Sez. I, 15 novembre 1994, n. 9581 . Sez. I, 18 novembre 1994, n. 9798 . Sez.. I, 3 dicembre 1994, n. 10406 . Sez. Un., 6 dicembre 1994, n. 10465 . Sez. Un., 12 dicembre 1994, n. 10594 . Sez. I, 15 dicembre 1994, n. 10719 . Sez. I, 15 dicembre 1994, n. 10734 . Sez. I, 17 dicembre 1994, n. 10876. Sez. I, 22 dicembre 1994, n. 11047 . � pag. 1 ,. 6 ,. 12 ,. 15 ,. 19 � 22 � 25 � 29 � 35 . pag. 44 ,. 56 . pag. 102 � 107 ,. 109 ,. 70 ,. 76 ,. 110 � 112 ,. 113 ,. 117 ,. 119 � 80 ,. 87 ,. 121 � 123 � 126 ,. 128 VIll RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE I I I \',; CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 12 aprile 1994, n. 476 . pag. 91 Sez. VI, 16 novembre 1994, n. 1640 . ,. 93 Sez.. VI, 5 gennaio 1995, n. 2 . . . � 9Ji TAR LAZIO I . I : ~yz. III! 4 agosto 1994, n. 1445 . � � . � � � � � � � , . � . . � � � � � � � 95 PARTE SECONDA Questioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE Questioni di legittimit� costituzionale I -Norme dichiarate incostituzionali . . . . . . . . . . . � 10 Ib -Ammissibilit� della richiesta di referendum popolare . � 13 II -Questioni dichiarate non fondate . � 14 � 20 Consultazioni . . . . . . . . . . . . . . . PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE� COR'l'E COSTITUZIONALE, 6 dicembre 1994..n. 432 � Pres. Casavola Red,< Cheli -Reg. Abruzzo (avv. Mezzanotte). c. Presidente del Con- sigliO dei Ministri (avv. Stato G;O. -Russo). Costituzione della Repubblica --Conflitto di attribuzioni � Atti del potere giurisdizionale -Lfl!sione eompetenza regionale.. � Ammissibilit�~ (�ost�� lll't. l:i4). R~gione � Guarentigia.� ex art;� 122 -Cosi. � � Applicabilit� at � membri�� della < Giunta -CO�diZiont (Cast., art. 122, comma 4). eosUtuzione d~lla Repub~Bca � eoriflttto _di attrlb~onl � Provvedhnentq -di custodia -cautelare. ~ Meriibta delta Gf1,lllta r~onal� � Concorso alla fonnaZione e appr0vaitol�e Ci~t disegno dt�legge-cothpc>rtamenti tenuti anterlonnente all'amo del prticecllinento legislativo; (Cosi.;� art~ 154). --�� B am:m#sibU.e il conflitto di attribuzione proposto da una R�gione contro un atto del. -potere.� giurisdizionale .che.� sia-ritenuto lesivo -dii-una .�ompetenza costituzionalmente garantita -d�ll'ente territo.ritth; La -.spe�iale .guarentigia previSia dal11art~ 122, comma 4 delta-Costitu,. ~ione si �applica anche ai aomjlanenti della>Giunta regionale. qitando tale 8rgtin-o eserciti� il.-1tropri.o pot.ere -statutario di. iniziativa legislativa; Spet~a allo -Stato e per essa all'organo giunsdizi�nale il potere di _adottflr'e provvediJmenti di'custodia cautelare nei confronti di un m�ml>ro della Giunta .regionale ov.e questi sia persegt.iit� per< cpmportamenti tenuti 8;nt,�1'iiormente all'avv~o del procedimento legislativo anc<>r�h� nella 'richiesta della Prdcuta. si faccia erroneamente menzione di un concorso nel~ -la formar;it:me ed approvazione �di un disegno di legge. (Omissis). Con ricorso in data 11 aprile 1994 la Regione Abruzzo h� solleva;to conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Diinistri iri relaiion� al provvedimento: restrittivo cautelare dist}ostt'), ai sensi degli artt. 284 e 285 c.p.p., dal giudice per le indagini preliminari d�l Tribunale di Pescara; cori ordinanza del 2 febbraio 1994, nei confronti del oonsigli.ere regionale Att�lfo D'Amicio �per aver concorso alla formazione del disegno di legge regionale avente ad oggetto "Misure urgenti per il 2 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO settore trasporti locali" cli cui alla delibera cli Giunta n. 1476/C del 19 mar zo 1987 �, nonch� in relazione ad ogni altro atto del relativo procedimento penale (ivi compresa la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara del 27 gennaio 1994) ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 febbraio 1994, che ha disposto per il D'Amico la sospensione dalla carica cli consigliere della Regione Abruzzo. La Regione ricorrente espone che il giudice per le indagini preliminari pres'so il� Tribunale di Pescara ha adottato nei confronti del �m�si� gliere regidnale D'Amico il provvedimento restrittivo in contestazione sul presupposto che lo stesso D'Amico avesse � preso parte alla fase dell'iniziativa legislativa e concorso alla formazione ed approvazione� del disegno <;li legge di cui sopra, predisponendo la bozza di delibera relativa ed il prospetto dimostrativo alliegato in modo difforme sia dalle disposizionj della legge statale n. 18 del 6 febbraio 1987, sia dallo stesso testo del disegno di legge regionale successivamente approvato: il tutto al fine di consentire ai titolari di concessioni del trasporto pubblico la percezione cli contributi indebiti. Secondo la Regione, l'atto. adottato dal giudice per le indagini preliminari. e� tutti 'gli altri atti in relazione ai quali viene sollevato conflitto verrebbero a violare l'art. 122 della Costituzione nonch� il principio secondo il quale l'esercizio delle funzioni legislative, connotando il livello costituzionale dell'autonomia garantita alle Regioni, non pu� essere sindacato da organi giurisdizionali. Tali atti inciderebbero, infatti, in via diretta, sulla indipendenza politico- legislativa di un organo regionale, e, in via mediata; sulla stessa posizione costit�zionale della Regione, cos� da giustificare l'ammissibilit� del conflitto, mentre, nel . merito, risultereb'Qero lesivi della garanzia costituzionale riconosciuta: ai consigli�ri regionali, in relazione all'esercizio della funzione legislativa, dal quarto comma all'art. 122 della Costituzione. L'organo giudiziario, imputando ad un consigliere regionale, membro della Giunta, di aver concorso alla formazione di una delibera concernente l'approvazione cli un. disegno cli legge regi�nale, avrebbe; pertanto, leso tale garanzia cli indipendenza e cli non interferenza da parte del potere giudiziario disposta a tutela della funzione legislativa della Regione. La ricorrente richiama, a questo proposito, la .sentenza di questa Corte n. 70 del 1985 ove la guarentigia dell'art. 122 Cost., in quanto disposta a difesa della funzione politico-legislativa, � stata riconosciuta operante �anche a favore dei consiglieri regionali che, una volta eletti componenti della Giunta, partecipino a questo titolo all'esercizio della funzione legislativa. La ricorrente ribadisce, infine, che l'esercizio del potere di iniziativa legislativa, statutariamente riconosciuto alla Giunta regionale, attiene indefettibilmente al procedimento legislativo ed �, pertanto, tutelato dalla i~ PARTE l'.(SBZ. :1, G1UkISPRUimNZ1\' costlTUZIONALB medesima g�ranziii costitW:ionale :di lns�ndacabilit� propria �della funzione 1egisl�1:ivai mentre' ai� fini�del f.~ofiflitt<i no:ri�potrebbe assttn1ete �rilievt>� il fatto che il giudice abbia ipotizzato una dliformit� fra una legge ed il ;d�se~o<di legg� approvato dalla Giunta regionale~ La Regione conclude chieden'd� ;{ qtiesta'. Chrte �. cli >\ioler �. diclij~rare :B�f;l~~~�~'!fL~~ :~uie~:~;d~ru9~11iagft'.ai1~6~;1t~!~fn:!~fo1~:h~i~s;n~~/g~:~e:!~ '?ttjS~~�);it~�. del .�9�tsig;l�o .�dei . fuiltish\ eliti .ha sospesi:> il D'Aillico .dalla carfo�; ;;,_ � .. �. .� �.�.~� �.�.: .� .�. , , < ; $i: .?! w~tit~w. ~~.. gi.e&i<>: jl J?resi4~.t~ CJ,el �on.~igtl,? .<;),#�i;ninisttj, p1p �Pi:~s.ent!;l.tQ�.e� ,�lj~es() �� 4all'Jo\:vye>�atw:a .�.dell<> Sta:tq, :cq~testa:n.4<>.. i:. p:rin:J.o .Jw,:ig1;>, l'amilll$$i1;dli:t� : <lel .c91lfliHfl; Jn .� :QJlantA J.'auwdt� giH�&4l:da... �noP .l:�'.Vtebbe ;postd:in .:ess�re atti .dLimpedi:mento� all~serc~o d~ll'.atti\!it�..}e. gislativa . della Regione., � � / � � ���Nel' merito; l!Av\roo�tura obbietta che�� rmtervento .del giudice�� penale �~fu:'ebb�' dii: Htefi�rsi legittltri� ih quanto� rivoifcf a 'sahzi�riare il coril.porta .~~~~:~fri~~~~:�tkit:si~;1:~~d~~J~;~:~=��!~~~;::to���di��aver�� c&nmess~ lajip.e, la �difesa, del.� r~sii;tel)te,:ritiene�.� ~be. ~iii� .cessatala nUl,teda � del c~t~~i:;t~:e~r:~~~~~�ᥥ;:~~i:r;~~d:~::ji~~;.;!~l~�. ~:~p~~tj:��4~~ c9As~gUere,'q~1l!~ �~ric;a, c():..se~el}te al1~.. revgc~. 4~1 Jl>!P'\lVe44t1ento restrittivo da parte dell'~\1totjt4 ~~� . . . .. . , � , .< .. �. '.:: ('Comiderata in�diritt:a) :li eonflitto sollevato dalla Regione Abruzzo nei �onfront� dello Statti investe~��a) l'ordinanza 2 �!ebbra.io 1994 del ,giudice per 'le i�id�gim prelimiinari presso� il Trlbtmal� �di Pescata, <:h� ha� disposte; nei �~orlfr&�iti del �orisigli�re regiO:b.ale 'Attilio D'Amico la misura della c�stod'.fa ;eautela~e mtelaii:ooe�ai r�ttfo di ciii ~llta~t; 323�n;��rc6d. �peri;;�b)���tutti gli atti relativi al procedimento penale, dvi compresa :la richiesta dell� �Procura: della RepubbUca di Pescara dei 27 gerinafo 1994; e) il d~creto del Pre0i; �del1te d� �bhsiglio .clei � miiiisb:f deil'S febbraio 1994 che, m conseguenza ~~~r~~d:i:~~~~s~if:/f!i~h~~ disposto t.a s~s~ensione del D'Amico �Adavviso della ricorrt'lnte tali'atti dovre�b.~J;'() considerars.i lesivi della .garanzla costituzionale 4ispesta, .a :t'11tela�della.funzione� legislativa affidata ai consiglieri regionali, dall'art. 122, q.arto coJl).ma,. CQst., dal momento 4 RASSEGNI\ AVVOCl\TVRA DEIJ..O STATO che il D'Amico sarebbe stato perseguito dal giudice penale per I�l fatto di aver concorso, in qualit� di componente della Giunta, all'approvazione di un diiiegno di legge regionale. Va preliminarmente presa in esame l'eccezione di inammissibilit� del ricorso prospettata dalla difesa statale. 4 RASSEGNI\ AVVOCl\TVRA DEIJ..O STATO che il D'Amico sarebbe stato perseguito dal giudice penale per I�l fatto di aver concorso, in qualit� di componente della Giunta, all'approvazione di un diiiegno di legge regionale. Va preliminarmente presa in esame l'eccezione di inammissibilit� del ricorso prospettata dalla difesa statale. Tale. eccezione non pil� essere accolta. Alla luce di una g�urisprudenza da tempo consolidata risulta, infatti, acquisito che � l'impiego del conflitto dd attribuzione tra Stato e Regione in relazione ad atti del potere giurisdizionale risponde a esigenza di in� tegrazione della tutela dell'.autonomia regionale contro tutte le invasivit� statali �, con la conseguenza che il conflitto di attribuzione pu� ben trarre origine da un atto giurisdizionale se ed in quanto �10 stesso sia ritenuto lesivo dd una competenza costituzionalmente garantita alla Regione, una volta considerato che � la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciasctino dei soggetti contendenti <rivendichi per s�, ma si esten� de a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sf�era di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto� (v. sentt. nn. 110 del 1970; 285 del 1990, I 99 del 1991). Situazione, questa, che ricorre pienamente in relazione alla I domanda prospettata con.il �ricorso in esame,� dove la !es.ione della sfera di autonomia connessa all'esercizio della funzione legislativa regionale I viene fatta derivare dall'asserita indebita interferenza del potere giudi� I ziario nella sfera di autonomia (immunit�) riconosciuta dalla Costitu� zione al consigliere regionale. f: !~ D'altro canto, non pu� neppure essere accolta la domanda avanzata ~ sempre dalla difesa statale in ordine alfa cessazione � della materia del &2 contendere che si sarebbe determinata in relazione al provvedimento di I sospensione dalla carica del consigli.ere D'Amico adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 '.febbraio � 1994~ I �� vero che tale provvedimento, con successivo atto in data 25 febbraio 1994, � stato revocato, ma � anche vero che la sospensione ..,.... ~il I pure per un tempo lhnitat0 .... ha potuto :in �oncreto operare e produrre I effetti suscettibili di permanere anche aldil� della revoca, preservando, �di consegueru;a, l'interesse della Regione alla domanda fo;rmulata nel ricorso. Nel merito, il .ricorso non � fondato. Ad avviso della Regione Abruzzo il provvedimento di custodia cautelare . adottato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara nei confronti del D'Amico avrebbe inciso nella sfera delle attribuzioni regionali attraverso la lesione della particolare immunit� garantita ai consiglieri regionali dall'art. 122, qu�rto comma, Cost., in base al quale gli stessi � n�n possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni �. 5 ll1PJ::()pos,jto; :vg ;i:ijl~v~tQ ch~)a,.� tjc9rr~tf; JpnAA l11. pf<>ppa dQg~ $U .� dll,~ pJiemE)~e,�. l'tlll8,: tjfetj:t:f,l .� a14l; Sfera��pi� applicaziOllE) . delJa �Il()J:W.a qq~!ituzj()J:lale. 4tv:c;i�.a~a,. ~'al~r~.. �.alJ.~.� q.aj;if#;:azipne .deJ. fattq iI1.� �9.cJ;"et9 Jil~;r;'.�~~itR:�4li\l���gi~�:ti�.e.� Ji,~~~lil.. ...... �... �....�ᥥ-� �--��-.............-.�. ..... -... � ��-�-�� @~M~:~.i/::::u::r~~~~;~;~.���:::q~~:i;9!~;~a~~~:::4;;:~~:; ~~~ii!i:!:~ii] ~~:qtigia.i>er)1 f~ito ctLav.er :pex;~guit9 .Ull,��-co11$igli!,We r~gioIJ.al~~ . niem ?:nt~~f1~:;~g!:n;i~a.:::t!ft;~~~X;:f:~:::~=~v:f<!in~��:~1:!o!t ad . una at1:ivt� identificabile con l;eserciZiO della funzione legislativa. �. . ~;~s~i~~~r~t:rl~]~i:~~ii;:~~=~~~i~f~~r;~9~:::~~=: c<>.n la ~n~e;r.;!;\ Il. 70 c,Wl 1~85 7 modifl�~ck1 l'""vvi,~o in pfect)dei.:a espres t~ :~tU:::~~~i1~:~~ta ~~~!~9j,~~~~.~~.r;~Js~:~t: destinata a coprire le attivi~ ,sja, qlili co:qsiglieri .regionali. sia tf,el _:Presidente e dei membri della Giunta regionale, � eletti, questi ultimi, tra i -consiglieri regionali e tutti partecipanti, ad uguale titolo, all'esercizio della funzione legislativa�. E questo in relazione al fa~to che tale immu ::S�;ikw���;:;~tafi;?~i��p\WJ~i1:i�-��-=am~~~~t;1J��~���~~:!t7!~a::n~ esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzional ~~~f~=fu~f::zo~~~%�:1~~~?~'~f~s~10� specit\J�: r�pp�rto �di compe netrazione tra Giunta e c~msigl~() delint;!atodalla Costitllzfone (art. 121, t�r:i� col'�ltna) -cori riferiinerito ai potere c1l iniziaH'Va legislativa at tribuito alla Giunta dalla stessa Costituzione e dallo Statuto regionale (art> '123i pnm� -. com�na, ' Costi ���e Qtt, �_ 49 �. d�llo-��stafutcf dell� Regione :A.bruii6).� Noti .pu�� essete, �-m\tece; 'coridMsa1 alla � 1uce dei fatti dedotti e docu mentati negli�tti di causa>ta seifonda�� premessa. Il fMto � che ilconsigliere IYAri'lici:)-nonostante la diziOne impro priam�nt� adottata� riella �richiesta della Pr�cili'S:della Repubblica di Pesca ra del 27 geririafo 1994 ~ �iOn � stato persegtiito d�i giudice penale per aver concorso in qualit� di membro della Giunta, alla f6rrnazforie ed all'ap provazione di un disegno di legge regionale (delibera di Giunta n. 1476/C del 19 marzo 1987), b�ns� per comportamenti tenuti anteriormente all'avvio del procedimento legislativo e concretatisi in<atdvit� che il giudice penale assume essete state realizzate, in concorso con soggetti non partecipi di tale :pr�tedim�ntd (quali il� dirigente del settor� t:r'asp�rti �della Regione� id 2 6 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO il legale investito della cura degli interessi dell'A.N.A.C.), al fine di consentire la percezione di contributi illeciti da parte di alcune imprese concessionarie. Dal che la contestazione del reato di cui all'art. 323 n. 1 cod. pen., che non si riferisce al fatto di aver approvato il disegno di legge regionale, bens� al fatto di aver precostituito, in concorso con soggetti non legittimati all'esercizio del potere legislativo, le condizioni per attribuire ad alcune imprese indebiti vantaggi a danno delle finanze regionali. La diversit� dei fatti contestati rispetto agli atti del procedimento legislativo risulta, d'altro canto, confermata dal rilievo che l'azione penale � stata attivata soltanto nei confronti del D'Amico (e degli altri soggetti non investiti di potere legislativo, ritenuti concorrenti nel reato), mentre nulla � stato contestato nei confronti degli altri componenti della Giunta, che pure hanno concorso all'approvazione del disegno di legge in questione. I comportamenti per cui il D'Amico � stato perseguito e sottoposto a misura cautelare, in quanto anteriori e differenziati da quelli specificamente inerenti all'approvazione del disegno di legge regionale da parte della Giunta, non possono, dunque, inquadrarsi nell'esercizio della funzione legislativa regionale n� ritenersi coperti dalla speciale immunit� di cui all'art. 122, quarto comma, della Costituzione. CORTE COSTITUZIONALE, 23 dicembre 1994 n. 440 -Pres. Casavola -Red. Vassalli -Presidenza del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Di Tarsia). Pena -Conversione pena pecuniaria -Quantificazione della pena detentiva in relazione all'importo di L. 25.000 anzich� L. 75.000 al giorno -Disparit� di trattamento. (Cost,, art. 3; legge 29 novembre 1981, n. 689, art. 102; c.p. art. 135; legge 5 ottobre 1993, n. 402).. Pur essendo astrattamente ragionevole che il legislatore stabilisca due distinN criteri di ragguaglio di pena pecuniaria e pena detentiva nelle ipotiesi prieviste dai codice penale ed in quella di conversione delle pene pecuniarie non eseguita per insolvibilit� del condannato, tuttavia in assenza di una chiara scelta ditf erenziatrice in proposito, spetta alla Corte costituzionale i1 compito di riadeguare il sistema caducando la pt"evisione dell'art. 102 legge 689/81 che il legislatore ha omesso di parificare all'art. 135 c.p. (Omissis) Con quattro ordinanze di identico contenuto emesse in alitrettanti procedimenti di conversione della pena della multa, non eseguita per l'insolvibilit� del condannato, n.ella sanzione sostitutiva della libert� controllata, il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha sollevato PARTI! Ii <SJ!Z� I, QIURISPRUDBNZAAXISTll'UZIONALB qp.~11tione di leg~tti:t:ajt� posti~jonal~ �. ci~ll'~rt, J0.2~�. ter~9 cori:rrna,. cteUa l~gge 44 n9vem1)re 198(,. n .. 68Q �� (Modifi�he al ~isten:ia Penale), nella parte i~ cui non stl:l,b�lil�~ T.1l1 criterio di ragg.agJio ira peAA p�c.ajru:ia e ~bert� �{,l:ltr<>Ha~.ih.e sifaccordi.� a q.eUo $ta9llito 41:!,li;~rt�. ps detcoclice penale, -~~-~i~ll~~~ conversfo.t;l) d:ena pena �. pec\lniatia. fu. iibett� controllata 9 .lEl,v()r() ~osptu~ tjyo), aj;i,->i.mto �J;ie .:iJ:l a11tri,ig9 �si POtrebl:>e fite.ere>.c1el tl,lHo ragl.ol1evole i~J\:~~~11:.~~~~:-~ 4el 1981 in .. tema d� S8,11z�oni sostitutive e pe11e �pecT.lllil;ll'ie generano in condtetb �. tfua ��disparit� cli trattamento priva. di . quaJS�f\S� gfos#ficl:lZione. Rileva, infatti, . il giuclice a�. quo cb.e. la libert� �. d>htronata; la � qhale pure &ve ritenet'Si una sanzitme sostitutiva. pi�fafflittiva della .ffeha pecu niaria; ptio divenir~ ��� nell'ipotesi cli conversione per v�.olaz.ione �� delle pre scrizioni �..;..� .� fuen6 se'ii'ei:a .della. sanzfone sostitutiva della peria pecUriia" ria; convertita a sua volta in libert�.� controllata per insolvibilit� del con' dannato ecli n�ovo cornrn�tata in: pena detentiva� per violazione ��delle pre. scrizioni �; IL tutto a clifferenzacliquant0�scatilrivadal sistema previgente, dal momento che l� stesso. stabiliva un identico criterio di ragguaglio �tra� pena pecuniaria e pena detentiva e tra pena� p�ctmiaria,elibert�controllafal ........ A co;nfq:rto. c\ella~ptta; v!<>l~i()ne�.det.p:rindpiQ. di uguaglianza, il rim�ttente 11rospetta ni;;eg.ente, cl.plice . esempio �. Q.alo;ra il giudice riten ga . di irrogare :.na pena cl�te.tjva pari a tre mesi cli reclusione e q.esta Y,el).ga convertit~ El~ ,art. 53)egge n. 689/81.. �J:l s�i 111ei;;i dilibert� controllata, nell'ipotesi ill c.i il c9n~at<:> violi .(sin dal. pri1119 giorno) le p;re~crizioni, la libert� controllata torna adessere convertita in tre mesi direclusione. Se invece il giudice. de.cide di coriv~ftlre i~.pena di tfe. mesi direcl~si.one nella pena pec\lniaria, questa s~r� pari ~ iri virt�. del nuovo criterfo di rag guaglio stabilifo dall'art. 135 c.p.p. -:-a lire 6.750'.000; in caso di insolvibilit�, p~r�, dm� essere convertita ex art. fo2 tegge n. 689/81 secondO il diverso cr�t.etio �di t�.ggua~tfo pari a lire 25.000 p�r ogni giorno di libert� con trolla fa: n� coridannatO, �atinque, dovr��� esegwre� nove mesi di. libert� controllata e, nel caso cli violaiforie . delle prescriZioni sin. dal primo giorno, la libert� controllata sar� a sua volta convertita in nove mesi cli reclu sione (art. 108 legge n. 689/81). Da quesfo esempio risulta evidente -' secondo il gi�d�ee a quo l'assurda disparit� di trattamento scaturita dalla situazione creatasi per effetto del mancato adeguamento del criterio cli ragguaglio fissato nel l'art. 102, comnia terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, al nuovo cri s RASSHGNA AVVOCArtJRA illlLLO StAto terio di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie dall'art. 135 codice penale, come modificato dalla legge 5 ottobre 1993, n. 402. Ed infatti la libert� controllata, che deve ritenersi una sanzione sostitutiva maggior� mente afflittiva rispetto alla pena pecuniaria, finisce col div:enire, nell'ipotesi patologica in cui si renda necessaria la sua conversione per violazione delle prescrizioni, meno severa della sanzione sostitutiva deHa pena pecuniaria, convertita a sua volta in libert� controllata per insolvibilit� del� condannato e di nuovo commutata in pena detentiva per violazione delle prescrizioni. NeHo spiegare intervento in giudizio, l'Avvocatura dello Stato, oltre a riportarsi alle considerazioni svolte in altro giudizio (avente pera1tro un diverso tema), ha osservato che la questione � mette in evidenza un problema effetti\'o � che tuttavia non dipende -ad avviso della difesa dello Stato -dalla norma impugnata: la questione, sostiene l'Avvocatura, sarebbe pertanto infondata. Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari solleva, invece, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimit� costituzionale della legge 5 ottobre 1992, n. 402, nella parte in cui ha omesso di modificare l'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, nel senso di prevedere che nell'ipotesi di conversione in libert� controllata o in lavoro sostitutivo delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilit� del condannato, la somma da considerare per il relativo calcolo sia rispettivamente di lire 75.000 per ogni giorno di libert� controllata e di lire 150.000 per ogni giorno di lavoro sostitutivo. Osserva il giudice a quo che la legge n. 689 del 1981, nel dettare disposizioni in materia di pene pecuniarie, aveva creato un sistema armonico stabilendo che il computo per il ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive fosse effettuato calcolando lire 25.000 o frazione di lire 25.000 per un giorno di pena detentiva, e ci� in relazione a tutti gli istituti per i quali fosse necessario operare il ragguaglio. Anche l'art. 102, terzo comma, della stessa legge indicava (forse superfluamente, rileva il giudice a quo, in quanto gi� operava la previsione dettata in via generale dall'art. 135 c.p., valida �a qualunque effetto giuridico �) la medesima somma ai fini della con\'ersione in libert� controllata delle pene pecuniarie ineseguite per insolvibilit� del condannato: il che, osserva il rimettente, consente di ritenere che la somma di lire 25.000 rispondesse alla stessa ratio e fosse ispirata al principio del favor rei. La modifica apportata all'art. 135 c.p., priva di una corrispondente elevazione degli importi stabiliti dall'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, ha cos� determinato una ingiustificata ed irrazionale disarmonia del sistema, regolando in modo diverso situazioni sostanzialmente omogenee e aggravando la posizione di diseguaglianza in danno dei. nullatenenti. In conclusione; osserva il giudice a quo, non sussiste alcunf;Lragione. logi<ia per creare una diversit� di trattamento tra un �oooannatoinsoMbile .e :un condM.nato elle �debba invece godere di altd beneficj, .nonPst~te cbe per entra:l)l.bi de'bba operarsi il ragguaglio tra penedlspecie dh:'ersa � . � �� ᥥ� Nel giudizio� .�� �.intervenuto �� .H Presidente del Consiglio �dei ministri; r�ppresenta:to �e� difeso�� dall'Av:V~atura .�. generale.�d:ello ���Stato, la quale ha �hiesto dichiararsi non fondata.. fa questione riportandosi all'atto di intervento spiegatt:Hn altro. giudizio avente peraltro t�ll diverso oggetto. (oonsidetat<> in diritto) �Put� s� riferite a fon.ti norrtiatiVe differenti, le questioni investono,� partendo da versanti fra loro posti� su di� 'iin� piano di complementarit� logica, un identico tema del decidete: i !relativi giudizi vanno pe!1tanto riulliti per essere definiti con unica �sentema. Il Magisttato di .sorveglianza �di Sassari �inptigna l'att. 102, terzo comma, deHa legge 24 �ttovefubre 1981, n. 689 (Modifiche: �ai sistema penale) nella parte in cui, st�bilendo l'ammontare della samiorie pecuniaria che d�ve �essere conteggiata per tirt ��giorno di libert� controllata�� da applicate iri sede di ce>ri'Wlrsione delle pene della multa e dell'ammenda n�n ese� guite per h'.ts'Olvibilit�: del conda:n�lato1 fissa t�ll vruore che non si rapporta al nuovo criteri� .di ragguagliO tra pena .pecunriaria e peria detentiva iridi� cato �dall'art. ,135��del codice penale,�� come modificato dalla �legge � 5 otto. breJ9931 n~ 402. A.conforto �della ded�tta violazione del principio di uguaglianza. il giudice a qua adduce l'ipotesi in cui il giudice ritenga di dover applicare�la pena pecuniaria in sostitliiione> di quella detentiva: in tal caso � ~�: correttamente �osserva il.rimettente ....., �la�.. quantificaZ:ione della pena ~cuniaria sar� effettuata alla stregua del nuovo importo di raggua. glio stabilito dall'art. 135 c.p., mentre; in ipotesi !ii insolvibilit�, tale pena deve essere convertita.in.libert~. c()ntrnllata sec9ndo. il diverso�.piec�anisll10 � cli c:ompiJto staqilito � dall'art.10~~ terzo. collllt1a, della legge n .. 689 4~11981; sicch�, ;nell'lpot~i in cuHl 99ndalll1at.o vi()li sin daj. primo .giorno ie prescrizioni ~re.ti.alla lib~.rt� coJ;ltrollata appUc~ta in sede (;ti conver~ ~ne, lo stesso, a zion:na deU'ar~. 108, primo comma, dovr�: espiare un, periodo 4i pena !fetentivaJriplo rispettc;> a q,:u.ello preso a base dal giudice nella sentenza di condanna. Dal meccanismo normativo censurato scatu� risce, dunq9e, eh.e, ove si rencia necessario convertire la libert� c:ontrollata per violazione delle prescrizioni, le conseguenze saranno diverse a sec;onda .che tale .!)anziane sia stata applicata :i:n: sostit;uzi9ne <U pene detentive ovvero :i:n: sede di co11versione dLpene ~ecqniarie, colparad()sso di vendere pi� affllttivi gli effetti in quest'ultima ipotesi malgrado la diversit� delle situaziqni di parte~a� . Considerazioni e censure di indiscutibile esattezza, quelle svolte .dal giudice a quo; .che testimoniano le profonde aporie che hanno turbato - 10 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO l'armonia del sistema a seguito della non coordinata modifica che il legislatore ha recentemente apportato all'art. 135 del codice penale. Malgrado ci�, non pu� tuttavfa non rilevarsi come la questione, per i termini in cui � stata proposta, si presenti del tutto eventuale agli effetti della decisione che il rimettente � chiamato ad adottare, giacch� la conversione della pena pecwtiaria in libert� controllata -oggetto dei giudizi a quibus -prescinde evidentemente dagli epiloghi, soltanto ipotetici, che possono scaturire dalle vicende applicative della sanzione sostitutiva e, quindi, da una eventuale conversione di questa nella pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena pecuniaria originariamente inflitta. La questione deve dunque essere dichiarata inammissibile per carenza del necessario requisito della rilevanza. Il Magistrato di sorveglianza del Tribunale per i minorenni di Cagliari ha invece sollevato questione di legittimit� costituzionale dell'articolo unico della legge 5 ottobre 1993, n. 402, nella parte in cui, aumentando da Hre venticinquemila a lire settantacinquemila il valore in base al quale effettuare il ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, ha omesso di operare l'identica variazione del corrispondente importo alla cui stregua deve essere determinato, a norma dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, il periodo di libert� controllata da applicare nell'ipotesi di conversione delle pene pecwtiarie non eseguite per insolvibilit� del condannato. Da ci� scaturisce, ad avviso del giudice a quo, un ingiustificato ed irragionevole squilibrio del sistema atto a vulnerare il principio di uguaglfanza, considerato che l'omesso coordinamento normativo finisce per generare una disparit� di trattamento fra situazioni � sostanzialmente omogenee �, aggravando la posizione dei condannati che versino in condizioni di insolvibilit�. Pur se formalmente attinta � la fonte novellatrice dell'art. 135 c.p., il petitum che il giudice a quo mostra di perseguire � chiaramente volto a sollecitare una pronuncia � riadeguatrice � dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, nel senso di raccordare il valore ivi indicato al nuovo importo che ora funge da criterio di ragguaglio fra pene detentive e pene pecwtiarie. Ricondotta in tali esatti termini, la questione � fondata. Dai favori parlamentari che hanno precedufo l'approvazione della legge n. 402 del 1993 emerge infatti con estrema chiarezza come l'unico aspetto preso in considerazione dal legislatore sia stato quello di aumentare, triplicandolo, il valore di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, nel dichiarato intento di ampliare la possibilit� di fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena nei casi di condanna a pena congiunta o anche soltanto a pena pecuniaria ma di ammontare elevato, avuto riguardo, in particolare, al diminuito valore della moneta PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE intervenuto dall'epoca in cui l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, aveva in precedenza riadeguato �l'importo posto a base dell'art. 135 c.p. (si veda, a tal proposito, la relazione al disegno di legge n. 982 presentato al Senato il 17 febbraio 1993). Una valutazione di favore, dunque, alla quale non sono state mosse obiezioni di rilievo, salvo le � riserve � espresse dal rappresentante del Governo �circa un provvedimento che altera comunque il rapporto di valori tra pene detentive e pecuniarie �, a fronte della ritenuta � esigenza di procedere congiuntamente ad un generale innalzamento delle entit� delle pene pecuniarie edittali, che pure hanno risentito dell'effetto erosivo dell'inflazione� (Commissione Giustizia del Senato, seduta del 22 aprile 1993 in sede deliberante). Tale essendo stato il circoscritto obiettivo perseguito attraverso la disposizione novellatrice dell'art. 135 c.p., ne cons�egue che il legislatore ha assunto una posizione per cos� dire amorfa rispetto agli inevitabili riverberi che dalla modifica normativa ineluttabilmente scaturivano, vuoi sul piano generale delle sanzioni sostitutive, vuoi, soprattutto, sullo specifico tema che qui rileva, vale a dire sull'ormai squilibrato valore che l'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 stabilisce agli effetti del computo della libert� controllata da applicare in sede di conversione delle pene pecuniarie. Posizione questa che se da un lato non consente di ritenere un siffatto e macroscopico squilibrio come frutto di una scelta discrezionale, dall'altro, e per converso, impedisce di pervenire ad una ragionevole ricostruzione del sistema, per essere la norma sottoposta a scrutinio ormai fortemente compromessa da un sostanziale e sopravvenuto � vuoto di fini �. Se, infatti, la determinazione del valore secondo il quale operare la conversione delle pene pecuniarie in libert� controllata fu stabilita dal legislatore del 1981 in perfetta aderenza all'importo che l'art. 135 c.p., contestualmente novellato, fissava come criterio di raggua� glio fra pene pecuniarie e pene detentive, e se, ancora, tutto ci� ebbe a ricevere veste precettiva attraverso disposizioni non soltanto topograficamente ma anche logicamente fra loro correlate (art. 102 e 101 della legge n. 689 del 1981), se ne pu� allora desumere che l'identit� degli importi indicati nelle due norme poste a raffronto non fu dovuta al caso, ma rappresent� il frutto di una precisa e coerente scelta di politica criminale, al fondo della quale stava l'avvertita esigenza -pi� volte posta in risalto da questa Corte -di non aggravare le conseguenze che derivano dalla condanna m dipendenza delle condizioni economiche del reo. Cos� ricostruita la funzione che la norma sottoposta a censura � chiamata a svolgere nell'ordinamento, ne consegue che l'immutato valore ivi indicato, in presenza delle modifiche subite dall'art. 135 del codice penale, finisce per determinare uno svuotamento delle finalit� tipiche che l'istituto della conversione deve soddisfare, con conseguente grave compromissione del 12 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO princ1p10 di uguaglianza che qui assume tutto il suo risalto per le intuibili conseguenze che quell'istituto � in grado di determinare sul piano delle libert� della persona. Pur essendo, quindi, in astratto da condividersi l'osservazione svolta dal Magistrato di sorveglianza di Sassari circa il fatto che � si potrebbe 12 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO princ1p10 di uguaglianza che qui assume tutto il suo risalto per le intuibili conseguenze che quell'istituto � in grado di determinare sul piano delle libert� della persona. Pur essendo, quindi, in astratto da condividersi l'osservazione svolta dal Magistrato di sorveglianza di Sassari circa il fatto che � si potrebbe riteneve del tutto ragionevole che il legislatore abbia precisato due differenti criteri di ragguaglio per materie fra loro eterogenee �, resta assorbente il rilievo che, in assenza di una chiara scelta innovativa su tale specifico profilo, spetta a questa Corte il compito di riadeguare il sistema -ormai incrinato -negli stessi termini e con le medes~me proporzioni che il legislatore, facendo corretto uso del proprio potere discrezionale, aveva previsto prima . della recente novella, caducando, dunque, in parte qua, l'ormai inaccettabile previsione dettata dall'art. 102, terzo comma, d,ella legge n. 689 del 1981. (omissis) CORTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1994 n. 458 -Pres. Casavola -Red. Mirabelli -Reg Lombardia (avv. Onida) c. Presidenza del Consiglio dei M<inistri {n.c.). Costituzione della Repubblica � Conflitto di attribuzioni -Composizione commissione giudicatrice esame iscrizione ruolo agenti affari media� zipne -Regolamento .Unisteriale � Attribuzioni regionali in materia artigiana e professionale -Competenza statale per disciplina unitaria. (Cost., artt. 134, 137, 117 e 118; d.P.R. 616/77, artt. 36 e 40; legge 845/1978 art. 14; d.m. 588/93). Spetta allo Stato e per esso al Ministro dell'Industria, il potere di regolamentare la composizione della commissione esaminatrice per l'iscrizione al ruolo degZiagenti di affari in mediazione, poich� l'esame in questione non costituisce il completamento di un corso di formazione prof essionale r:ientrante in quanto tale nella competenza regionale, ma attiene alla verifica di r.<na professionalit� che richiede una disciplina unitaria su tutto 1il territorio nazionale .. (Omissis) Il conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Lombardia concerne il regolamento con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito la composizione della commissione giudicatrice per . l'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacit� professionale di chi, senza essere in possesso del prescritto titolo di studio (diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche), aspira all'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione (decreto ministeriale 7 ottobre 1993, n. 589). A tale esame sono ammessi coloro che hanno prestato per almeno due anni la loro opera presso imprese esercenti l'at ::.;7~t:t1~!:fu~.0::::.~jJ;1r:ti:~j���:::::!~:��j~;;�~~:~~~~~0 ~~.fiP?P'~~~ ;U*J:lt:.� �. ffi~:.J~, <iis;t>p~iz+9~~.�.��� rng91ftmeg~~(l....� 9~BWW~lll;t~ d:P10R/n/616deL1977 e:J4dellaJegge tfr845.�del197&)� Inoltre la disposi� ~2~~~~-~~l�-5 iione hlodifi�i:i :uri id�v:et\so�i~olafuento�spe�iff�amente�aestinato � <letettnfnare �mat�rte e m6dalit�� degli� esahn prescritti ptit l!fscrizfone <al ruolo degliagentf di affarF�f mediazione (decr�tO ministel:'llii:le 21 febbraio� 1990, n>300J; r;a��dlis:Posmfone mp~eedooza annullata;>difatti/ancoravala commissl�ne � �dl �sfuiit ~ 0-iascun corso; pf�patafor�Oi~ e> la oonfig�tava quale ~lementofinal��filtemd al~orso Sf~SSd/4n qlillfilto tale comj)re$� lllell~ambito di c'Qmpetenza �region&le 1n��materia orformazione profess:fonale. Diversamente }a.. 11uova, disp~sizion,e regolam~ntare, .che oolloca la commissione giud�~trl�e chit!mata ad accertai-� l'attittidine �e la cap~it��professibnale d�ll'a$pirante all'iscrizione nel ruolo dei mediatori del tutt<> aldi fuori dell'ambito dei ooxsi; stabilendt> sessiOnbdi esami mdipenctenti �dallo svolgime. nt0: pei9orsi Pl'eParatQ;i;i: ~~l�i~i:�lecqW�\~isQM imimessiJarito coloro �h~ h~qtr~e.taW:J <;ol'si qu;mto coloro ol;le ~oma.tpito la pre~ cr~tt~ ~l?er:~ei:w;a. p:rpfes.sio:IJ.l:\~e. l~yqrM4o pJi?r .� ~m,e;nP .4'tle. apxii pre;;so im,~:rese .di.. m,ectUizione, Gli esami.....e)a,... co:q.:ajssion� c}liiam,ata a giudi. �ai;U,.. sone>. d.nq.e rifeJ:liti�.esclqsiva,.;i,ente f:ll momento della, .verij'ica dei requisiti per la iscrizione nel ruolo degl~ agentj; di affar:i)n meQj,azione. ~� RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 14 La delimitazione dei confini tra attribuzioni statali e regionali in materia di esami collegati all'istruzione ed alle attivit� pa-ofessionali segue un criterio di distinzione delle rispettive competenze collegato alle finalit� che gli esami adempiono, tenuto conto della contiguit� tra momento formativo ed accertamento della idoneit� per l'esercizio di una professione. La verifica del profitto di un corso di qualificazione � difatti cosa diversa dahl'accertamento dell'idoneit� all'esercizio di una professione (alla quale pure i corsi possono essere preordinati) mediante la iscrizione in appositi ailbi o ruoli. In caso di esami che, con l'iscrizione, consentono l'esercizio dell'attivit� sull'intero territorio nazionale, non vi � dubbio che sia necessaria una disciplina unitaria, di competenza statale, per quanto attiene alla verifica della professionalit�, anche con riferimento alla commissione destinata a valutare l'idoneit� (sentenze n. 216 del 1976; 89 del 1977; 165 del 1989; 245 del 1990; 346 del 1991; 341 del 1992; 441 del 1992 e 21 del 1994). Difatti in questo caso l'esame non costituisce il complemento e il completamento del corso di formazione profes,sionale, di competenza regionale, ma rappresenta lo S'trumento di accertamento di un requisito per l'accesso ad un albo o molo ed il presupposto per l'esercizio di una professione. Gli esami previsti per l'iscrizione nel ruolo degli agenti d'affari in mediazione costituiscono, appunto, una particolare verifica di idoneit� professionale, sostitutiva di un titolo �di studio (laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado) rilasciato dallo Stato. Non si tratta, quindi, di esami necessariamente collegati alla frequenza di un corso preparatorio, che rimane affidato alla competenza regionale: difatti � egualmente ammesso agli esami chi, non avendo frequentato alcun corso, ha tuttavia maturato per un tempo prefissato una specifica esperienza lavorativa. Inoltre l'iscrizione nel ruolo tenuto presso ciascuna camera di commercio, cui l'esame consente di accedere, abilita all'esercizio dell'atti'Vit� di mediazione su tutto il territorio nazionale (art. 3, primo comma, della legge n. 39 del 1989) e consente il trasferimento della iscrizione a seguito di variazione della residenza. Tanto basta perch� la disciplina degli esami sia compresa nelle attribuzioni dello Stato. Non pu� essere accolta l'opinione della Regione ricorrente, che ritiene la determinazione della composizione della commissione giudicatrice del tutto estranea alle � modalit� � dell'esame, la cui disciplina � demandata dalla legge ail Ministro dell'industria, giacch� la formazione delle commissioni giudicatrici rappresenta un presupposto organizzativo dell'esame stesso (cfr. sentenza n. 341 del 1992) ed in quanto tale rientra nelle sue �modalit��. (Omissis). 16 aASSEllNA AVVOCATURA DELLO STATO Vanno innanziitutto respinte le eccezioni d'inarrtmissibilirt:�. Relativamente alla prima eccezione, occorre ribadire che, per aversi una questione di legittimit� validamente posta, � sufficiente che il giudice a quo riconduca alla disposizione contestata un'interpretazione non implausibile della quale egli, a una valutazione compiuta in una fase meramente iniziale del processo, possa fare applicazione nel giudizio principale e sulla quale egli nutra dubbi non arbitrari di conformint� a determinate norme costituzionali (v. sentt. nn. 117 del 1994, 51 del 1992, 64 del 1991 e 41 del 1990). Poich� nel caso il giudice rimettente ritiene di dover applicare l'art. 269 c.p.p. nell'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione in sede di annullamento del provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari rielativo aM'�stanza del pubblico ministero per la fissazione dell'udienza camerale, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., e poich� lo stesso giudice a quo ritiene che quell'interpretazione possa contrastare con due disposizioni costituzionali puntualmente indicate nell'ol'dinanza di rimessione, tanto basta per dire che sia stata validamente sottoposta al giudizio di questa Corte una determinata questione di legittimit� costituzionale. Del tutto priva di fondamento si rivela, poi, la seconda eccezione di inammiss�bilt�, poich� dalla lettura dell'ordinanza di rimessione risulta chiaramente che l'eventuale contestualit� della richiesta di archiviazione del procedimento con l'istanza del pubblico ministero volta alla distruzione della documentazione rel�tiva alle registrazioni telefoniche viene considerata soltanto come una premessa circa l'allegata disparit� di trattamento comportata dall'art. 269 c.p.p. nell'interpretazione accolta dalla Corte di cassazione e sottoposta al giudizio di questa Corte. La questione no!l � fondata nei sensi di cui in motivazione. Innanzitutto, si deve escludere che l'art. 269 c.p.p., nella parte in cui prescrive il rito camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si ponga in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell' � eccesso di delega � rispetto alla direttiva contenuta nell'art. 2, n. 41, lettera e), della legge 16 fobb:raio 1987, n. 81, secondo la quale il legislatore delegato � tenuto a 1stabilire, oltre alla � conservazione obbligatoria, presso la stes.sa autorit� che ha disposto l'intercettazione, della documentazione integrale delle conversazioni e delle altre forme di comunicazione intercettate �, la � determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta �. Nell'attuare tale principio direttivo, il legislatore delegato, dopo aver fissato la norma secondo Ja quale, �salvo quanto previsto dall'art. 271, i comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non pi� i soggetta a impugnazione� (art. 269, comma 2, prima proposizione, c.p.p.), ! ha disposto subito dopo che � gli interessati, quando la documentazione (. ~ non � necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'inter- I I I oett~ione�. Lo Stesso gtudii:i� ....;; dispone infine l'art. 269, coinma 2, ultima proposizione� . .:.:....�. � decide Mi camera di� consiglio� a ��norma �dell'art;� 127�. nben veroch�la norm� delegata fa t�ferlmento �solamente all'ipotesi ch� siano i soggetti interessati � rkhiedere la distruzione della documenta~ Zione �relativa alle it:ttercettazioni tele.foniche c:h�� li�riguarditlo, una�. volta che �nel �corso del:> processo siano venuti a eonoscem:a� dell'esiste:nza� di tali intercettazioni . e q��ste Ultime non siario considerate necessarie per il procedimento ift�ss�; Sd �, altres\, vero cihe la distinta ipotesi che sia iI pubblico minist�i'o a richiedete fa distruzione di� quel m.ca.tertale ail'atto della jst�nZa di archiviazione del procedimento,. purfoequente nella �prassi applicativa, noh � espressamente prevista dall'art. 269i comma 21 c.p.p.. come non ha �mancato di osservare il giudice rimettente. Tuttavia -ed � ancora il. giudice a quo ad ammetterlo ,;;;.;.;.. la disposizione contestata pu� essere interpretata.....;.. �;� di fatto, � stata interpretata dalla Corte di cassazione �.;...,;. in>modo<tale�dacomportarel'applicabilit� del rlt-0 camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p/ alla decisione sttlla richiesta di distruzione del materiale doctunental� telativ� alle �intercettazronitelei'�niche artche nell'ipaiesi in cui tale richiesta sia avanzata dalpubbli�o ministero, anzich� � . dagli�� interessati~ contestualmente all'istanza di archiviamone del procedimento. Contrarfamente a quel�� che suppone il giudice a���quo, siffatta interpret�Zione; non solo non � oonttatia .alla Costituzione, ma in dipendenza del fatto che nell'ipotesi in esame vengono in considerazione valori e interessi non diversi da quelli coinvolti nell'ipotesi espressamente oontemplata nell'art~ 269; comma 2; second�<proposizionei c.p.p., � anzi l'unica compatibile con la salvaguardia dei principi costifozionald. � indubbio; infatti,. clie la>decisione giudiziale sulla richiesta, da chiunque f�rtnulata, relativa ana: distruzione del materiale documentale attinente a intercettaziohi telefoniche incide in ogni caso sopra un dirit� t� costituzionale ...:.. quello alla riservatezza delle proprie comuhicazi�hi "'che � . stato di<:hiarato pi�:. volte� da .�questa �Corte .come �un .diritto inviolabile ai semi deU'rut 2 della Costittizione e; in quanto tale, restringibile dall'autorit�: giudiziaria soltanto nella n'llsura strettamente< necessaria alle esigenze di :indagine legate al comp�to primario concernente la repressione dei reati (v. sentt; :nn~ 63 del 1994, 81 del 1993, 366 del 1991 e 34dell973}. Ect � proprio per salvaguardare tale diritto costituzionale essenziale di fronte a un inteniento fortemente intrusivo, come quello realizzato con le intercettazioni telefoniche, che il legdslatore ha stabilito �ll'art. 269, comma 2, c.p.p. due principi flra foro c�tnpletamentari, e non gi�, come pretende il giudice a quo, due norme legate da tl11 rapporto di regola (prilldpio) a eccezione (deroga): nella prima proposizione ha disposto ehe le registrazioni delle interoettaziohi ritenute necessarie per il procedi� mento debbono essere conservate fino alla sentenza non pi�i soggetta a impugnazione (regol�:, questa, la quale presuppone che le parti abbiano �RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 18 avuto la facolt� d'interloquire, durante le fasi processuali, sulla necessariet� delle intercettazioni telefoniche rispetto al procedimento); nelle restanti� proposizioni ha statuito che, per quanto riguarda le intercettazioni ritenut.e non ineoessarie per il procedimento, gli interessati possono richiederne la distruzione a tutela della loro riservatezza e, in tal caso, il giudice deve� decidere con le garanzie processuali inerenti ai diritti della difesa -in particolare quella del contraddittorio -previste, in ipotesi, nell'ambito del �rito camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. La prospettata illegittimit� costituzionale dell'applicabilit� di tale r.ito all'ipotesi relativa alla istanza di distrU21ione delle documentazioni relative a interoettaziond telefoniche, presentata dal pubblico ministero contestualmente alla richiesta di archiviazione del procedimento, pol1te. rebbe ad accostare, sotto il profilo esaminato, questa ipotesi a quella concernente la distruzione dehla documentazione non pi� soggetta a conservazione per essere divenuta non pi� impugnabile la sentenza conclusiva del relativo procedimento. Ma, in realt�, l'ipotesi qui in considerazione differisce sostanzialmente da quella da ultimo menzionata. Ribadito in via generale che, qualunque sia in concreto la motivazione addotta dal pubblico ministero per richiedere la distruzione della documentazione relativa alle interoettaZJioni telefoniche, si � comunque in presenza di ipotesi comportanti l'incisione sul diritto inviolabile alla riservatezza delle proprie comunicazioni, occorre preliminarmente rilevare che, ove non �si. applicasse ahl'ipotesi considerata il rito camerale di cui all'art. 127 c.p.p., si potrebbe verificare, come in effetti � avvenuto nel giudizio a quo, il caso di una decisione che, mentre archivia il procedimento, rigetta l'istanza di distruzione delle inte:reettazioni telefoniche: in tal caso la conservazione di un materiale probatorio, acquisito con sacrificio di un diritto personale di carattere inviolabile, verrebbe disposta con una decisione ingiustificatamente svincolata dalla valutazione in contradittorio con le.parti tanto del legame di necessariet� rispetto al procedimento delle intercettazionli. di cui � stata richiesta la distruzione, quanto dell'incidenza della decisione stessa sulle esigenze di tutela della riservatez2la degli interessati. E, invero, l'interesse delle parti ad essere sentite in relazione alla richiesta del rpubbliico mindstero di distruggere il materiale documentale relativo ad !intercettazioni telefoniche, che, a wudizio dello stesso pubblico. ministero, siano state effettuate senza esito positivo, dev'esser valutato soprattutto in rela2lione ahla natura della decisione di archiviazione del procedimento: quest'ultima, a differenza della sentenza non pi� soggetta a impugnazione, � per un verso, priva di stabilit� nei suoi effetti, i quali sono vanificabili da un eventuale provvedimento di riapertura delle indagini, e, per altro verso, costituisce l'atto conclusivo di una fase del procedimento caratterizzata dalla segretezza delle indagini eseguite. Questi elementi -considerati alla luce degli interessi costituzionali protetti, che la ��wl"~Uiyan. A~��9~te~ta. n~!l'fM1:, ~; 4~UaJ~gg~:4eJe~~� &1 4.�l l9&'7b'.a mteso sa.l:v:ag.lil;nl1:1;re ttJ�~~##:OJ.19 ir~gi0zj~0:1Inen;t~ a.. P~s~ware ~cape> ~le .partiil .@rjtt0: .<U 'l!~seJ;"e ~ptit~�. ~a:ppU�ipJe>n;~ .<:J;eU.'ar!:�...~~7. �.p.p;�. rig.fil"dq .. al� J~~~~~ .,tiUt~. 4j '009 st.Nwent!>: PrQ])atPdo, �ac9.:ui$it() c0:n; sacrificio <:J;@!ij�.l?t!'t>ff~... st~f!��U.:.fi~fy*e*iil,��~W. q\l~k�m�.� m~�f��..:m��~a.c!I<;>.� cli�.�daper. ��� �.�����tt#�:�'�~Ji:��mst.ai�#.l1t9tt~Jp~� fqiji:J�t$i~���a9~'vvisa.� deU~��P~����inec:le$1n:te1 .. tjij. ij~~~9 9t.~m �9~i~vql~f "" 1m>t>riP Y.~t~~o.>/ ..�..� > > �.. ������>������..�$gtt94#Mt0. l#99l9~.�� f:i;!.d.�..� 2�9~�.��ql);lfua. 2,� itlt~a.� �prC>J;>osW()he*���e~p.p., :inte~r~~ta #el s~*s<> dii i.!JlP~ �Ji'applfoaZion<tdel 1:dto camerale Ql.S(dpli� ~MWP~ml'.~rt.,.�1~1'9\~�~�al~l;l..�4ec,i$<i,9ne.� s~n~rt�We$tlit,�del.� p:ubWic0:��ministero, f6rinitlata.. col1tei>tu~el1'te:.aU'ist~a�...91..�ar�h.ivjazjone...e.. wlta��aUa .. <Ustru.� zione .della doctjlli~hi~&i~ telati~a ~lle j:nteycet:taz�Qni. telefQniche. effet tM~t~. ~e~I;\' ~*o ppst�iyo, AC)n ri$Ul�ta ip ~o.tr~sto. cpn I.a dir~i1ifya n. 41, ~!t,~1:1;. ~). cqn~rn�~~ ~ajiga);t. ~, ?~l~~~e 4~~ga..ilh .s.1 ciel J?~7 e. peX':' tM-~9:.,:H9l1J~<,1.~J1~t~�l~�e~~.�.9l>~~ipi:i~ .. > .. / /��..�.� ///���ᥥ./�������� ��.���������ᥥ���:ti~�.���J,)ȏ���fs..atAAj~~ei ',s:<?.~~�1~~t.�P;<'.1�~t~mr�t~a�.. zjel�.�.�D10<,\o ...�.aPJ?e l1a ~tto, It:i �At~SS:ll� np;m~ cq!J)portb :una .yi<:)tazione .4elil'art; .�. 3 ..della �9~Ft~i9p~, n@. .�� f~tj9�~lj~��r~~J:>1'e�� Wl*wg~tJ.c~tifi..:;~~.�. �<il~P11tit~. ~.� Jrat~ tan:font9 '1l'i1#~tp,o 4t:Ui~. :l�t~io~, cafogorja �di;. persone, q~Ue s:ottop~te ~4 il14~ni i:fo~M!n,i.atj, !(liiot(p.gt1.e~<;lo. irtagj,oneve>lmente l'ipoteioL�li coloro �}ie n9l1 ~Mji(i l1Qtl~ia.~ iJ{)~ gvel" s.bfto inte:re�i4W9iii. te�efon1�he, del)'., r�l#w~#p#.e 4~1 ij1'�$~fileii!9 il)1~f~t9 p~i J?ro c�~�'o;!lti, ~~ll'ipoteioi di �plqro che, eS'S:el1Cl9 �s:~~ sottQP!lsti 11d intercettazioaj . tet1:1fo:niche, vengono consegtt~te~e.i~ ,fufo~ati'~~. ~$igini ~YVenl:ite a lqrg P~ri�q e. fu.ino ~l1c:9e..Ji 1'B~si6i~~~.. a~ ~rit~r~wiwF~.�~Lri~af'd'?�ᥓv�.�11r9I><>sifr>.... ~~~.ta osser vare che� rm.asforie nena sfera: l?fivafa; tutelata �c<lme didtto �qstituzfon.l'*le inviolabile, � un elemento sufficiente a giustificare�. H diverso ira!ttamenfo <l��t! i:pot�&i. it1 chi tai� fuci~ioll.� sia avvetlluta ri~�tto �~ titi~u� in cui non si~ ~ccdrsa,. congicter~tb 6fie la differiri~t6t1e <l~r tr~t1:8.m~to � stret� f.~ri,i~#~~> tin�it~fu����~11���4~iJ$i~#1����5w���~f�<l~HJ�.�e1elri�n;t.9..�� (Onii~sis>'.. �. �. �. . . . . . . �. �()R'fE cdsrii"f.JZl()~�LE, 19 s�nimid .i.~?S n.�. 2s "p,~ei. Ca~iavola � Red. � � � .. �� Spagnoli ~� Presidente y()J:lsi~lio <}~i M#iisttj <'3oe l:lv'7� g~n. ~ta~() l1re~). l.aly~*~����~���'l'lii�~~���4~j ~~�>rt>���ap'l.;it~~~� <lell~��tJDii~~���-���1.a~orato~...~111~~ �� mumtarl � :Rfc.fongtungimei.to figli a ex:tracom:imitm lavoranti nel ter� rltorfo nazfonate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Cast.; !irtt; 29 e 30i leigdir dicembre 1986, li; 943/ lirt; 4). E: legittima Za norma che regola l'autorizzazione all'ingresso in Italia per ricongiungimento al genitore che ivi lavora in quanta essa va appli� catra anche� al ff;gZia d:i oitta<Una extracomunitaria che pnisti. nel territorio italiano tavoro casalinigo nell'ambito deUa propra famiglia. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 20 (Omissis). La questione cli legittimit� costituzionale dell'art. 4 comma pdmo della legge 30 dicembre 1986, n. 943 � stata sollevata dal Tribunale ammimstrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia nel corso di una controversia promossa da una cittadina brasiliana, cui era stata negata da parte del Ministero degli interni l'autorizzazione all'ingresso in Italia del figlio naturale, minore di et�, e residente in Brasile. La richiesta era stata avanzata dalla madre, sposata con un cittadino italiano, per consentire al filglio cli vivere con lei, presso la sua abitazione coniugale, ed era stata respinta in-quanto la richiedente, essendo casa1inga, � non svolgeva attivJt� lavorativa e pertanto non si trovava nelle condizioni di cui all'art. 4 della legge n. 943 del 1986 che consente il ricongiungimento familiaTe dei figli minori� ai �lavoratori extracomunitari residenti Jn Italia e occupati�. I giudici remittenti, accogliendo l'eccezione di incostituzionalit� sollevata dalla ricorrente, hanno ritenuto che la citata norma, escludendo la possibilit� di ricongiungimento familiare agli stranieri extracomunitari residenti e sposati in Itaiia, che svolgono l'attivit� non retrJbuita di casalinga, confliggesse con l'art. 29 della Costituzione che tutela la famiglia come societ� naturale fondata sul matrimonio e con l'art. 30 della stessa Carta che equipara i figli nati fuori del matrimonio ai figli legittimi. H giudice a quo, 'sollevando incidente sull'art. 4 della legge n. 943 del 1986, ha implicitamente respinto la ,ipotesi �nterpretativa, avanzata nei corso del giudizio dalla ricorrente, secondo la quale la sua situazione di casalinga dovrebbe essere equiparata ai fim del ricongiungimento, a quella di un lavoratore extracomunitario residente in Italia e occupato. L'esclusione di una 1siffatta ipotesi interpretativa, per�, non pu� essere condivisa da questa Corte. La normativa in parola, infatti -come del resto nota anche il giudice a quo -pur essendo ricompresa in una legge di tutela delle condizioni del lavorator�e subordinato extracomunitario, acquista una sua autonoma rilevanza nel momento in cui fa riferimento all'istituto della ricongiunzione familiare, nel quale 1si considerano e si proteggono diritti -quali quelli della famdglia ed in particolare del minore -tutelati dalla Costituzione e riconosciuti da una molteplicit� cli atti internazionali (a partire dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948). L'art. 4, primo comma, della legge n. 943 del 1986 attribuisce al lavoratore immigrato un vero e proprio diritto al ricongiungimento della sua famiglia, diritto che implica l'ammissione e il soggiorno del coniuge e dei figli minori nel territorio italiano; costoro, inoltre, una volta legalmente residenti in Italia non possono essere privati del permesso cli soggiorno nel caso in cui il lavoratore immigrato perda il posto di lavoro (art. 11 comma terzo della legge). La specificit� della legge si esprime pertanto nella garanzia di una esigenza -la convivenza del nucleo familiare -che si radica nelle norme 9?�,Ht~!il.li;tUc;t't~�~si�ur�o��\):l;'(lt!'z.i9ne ~�famxgUa�ein particolare;-nell'alll, bJt9 iU�.q.e$t~;c~ ~gU :ro-mori~ > _ .._.. � -: Xh<:li:dtt.l):�.>iJ;idov;er� di mruitenete;: )st:r:all'e ed �du<:;are t figli;� -e perci�di t.~~:tli::c�ri:~re; il'.�liritto dej genitori eidei-figlf mmotii:id una �vita co~utie���~,l���aeg49�:-,~1l'tinl*~���de~ta:��_fah)igMa�:_sono�-�infattl�-dititti fondamert --�� ~((i1:JJ~ Jll~t~cil:Jf,t:~~�t1etl:li.QcSi*-tti:UiO mviadiprlrt�ipio�ncbe �glistfa� ��tiferi��~f>:t�telll,pl~l;i�� 4aj1~-�.1egge�-�4lli� �~�--esame. � �>Nit'a}~ti#4Wi~t� diritti !Jos$tifi6 e~sere �ssisgj�ttati ai-limiti� derivanti d~l� net~ssitl :d,i.-;realiiiame �un c-orrett6 bi�ah�iametito" -con altri V::i:Jlp;d ~gfati (.li. ~tj tutela. c�s'ti-t~i<:)tlfile) oom~ del rest��a-VViene nel caso --(i�l. ~pe�i~ ii. cl.itf~g~1Jtt(�lel tl�9figj.iigitilent�i fatliili�r�-viene co11egata alla con~ione �lie lo straniero_ ~mmigrato sia in grado di assicurare ai propri familiari � � nonriali condizioni di vita �. : f�>~~.:Wffit�~~f���_l� ;@~1.i~cteJ!~�~PJ:'Pla ~e~a~~-e: i valori _cui essa ~~~:1:i~~~rbs~t~~~�,~it~~r*~~~~r-io~!~:u::m:;~~:~j;!~: del ricOI1giit:lng~mehto famrJJ�re �i soli -iriimigifati extracomunitari titolari !:~:-:~i~ttj!t:~?Q~-~t~~-~;!~;!:!ii!;~!:!~:~e~r-il suo va.I<Jre sociale ed audi.e ec<Snomico, ptib ess�r:'e iicompr.eso, sia ptite con le peC::Uiia:ri ca:ratter~stiche che lo contracktistmguooo, nella: tutela che l'art. 35 della Costi:tuiione _assicura: al :lavoro �:in tutte _le sue fonne �. _ i!LB'lltL~�:~~ ~~!;~i ~f~~II1e1ld ?1,Wi~~t~:L?~t?A~>�<o ]_." : �.. � -> --. . -~ �::: �-�p::�:-.i:i:uQ._x �,qJ;;(ia �. :ru: .e$em.p1p, ~~ ~~p lns c1e1 codice cmle che, i~~~;~~ij!~~~:lf~~e,:=1t:e~i!:7~c~;~:~~~a~~~a;:~: -. ~~BB~~,.}JiJ,?~.-~,,�y,qm~~fW_l;'f:'l'tiJJ~ l~~:14\ m;il;l�~J*) ij ~a.vq:i,:9 prestato nella f~ig];i!:),~a, 11~e~s~s~l'.~~a,Jl~l.:.lavq:rq}pr~stat9 .nell'i:rnpresa.. :m.valq~d;~~!::~aY():!;Qfl:,\:IDil~J:'e�~ stl;\tp�pqta.lll:i base~lla. nsoluzione ~~. l>,~}~~!J;tn ~'f:W.gp~. 1'3 sp!UliQ..;19$~::� della :pronunzia di qi\�sta Corte n~:-�.78: �l l-9i>:3: (c.da.:Q.Ual~ ~ .stat()./�ffert:na:tct il dirittd alla:� ri.val�tazione 4ei. qont:rib:uti y~saij perla previd�nza a favore: delle: :casalinghe:)i .mentre le��eSigenz�.di tutela idi chi pres.ta.�ilavoro famUiaretsonot~tate oggetto di ripetute iniziative parlamentari nel corso di varie' legi$latur� ccin rlferl� mento ad :aspetti-;..;.;. connessi alle prestazioni-lavorative w df natura previdenziale, infortunistica e di protezione della mateniit�; '.: In sostlinza, il rilievo asstfuto dall'attivit� lavorati-va all'interno della famiglia, non ptt� non comportare la .o�nsegnenza. che-tale� attivit~ deliba 22 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO essere assim~lata alle forme di � occupazione � che la legge qui contestata richiede per l'attivazione dell'istituto del ricongiungimento familiare. Pertanto, la disposizione impugnata, nel caso di specie, deve intendersi nel senso che anche la cittadina extracomunitaria che presti -nel nostro Paese -lavoro nella propria famiglia deve essere ricompresa nel novero dei lavoratori che hanno diritto al ricongiungimento con figli minori che risiedono alil'estero. La diversa interpretazione della norma impugnata postulata dail giudice a quo, non solo apparirebbe insostenibile alla luce delle esposte considera21ioni, ma, soprattutto, sarebbe lesiva delle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia, ai minori e ail lavoro. (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 13 febbraio 1995 n. 36 -Pres. Casavola -Red. Cheli -Regione Campania (avv. Scudiero) c. Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Ferri). Costituzione della Repubblica � Conflitto di attribuzioni � Approvazione piano territoriale paesistico � Inattivit� della Regione � Sostituzione del Ministro per i beni culturali. (Cost., art. 134, d.P.R. 15 giugno 1994). Spetta allo Stato i:l potere di disporre con d.P.R. la sostituzione della amministr;adone regionale con il Mrinistro per i beni culturali ed ambientali ai fini della redazione ed approvazione del piano territoriale pae, si:stioo, ove la Regione re~teratamente diffidata non abbia proweduto seppure il ritardo sia in parte imputabile ad un sequestro penale. (Omissis). Coo ricorso n. 21 del 1994, notificato in data 11 giugno 1994, la Regione Campania ha sollevato confilitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1994, mediante il quale � stata disposta fa sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali nel compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della stessa Regione. A seguito del rilievo prospettato dalla Corte dei conti in ordine alla insufficienza della forma di tale atto, l'atto stesso � stato ritirato dall'aro� ministraziooe statale e non ha avuto ulteriore corso. In sua sostituzione � stato poi emanato, con identico contenuto, il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994. Nei confronti del ricorso in esame va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Con successivo ricorso .n. 33 del 1994, notificato il 3 settembre 1994, fa Regiooe Campania ha sollevato un nuovo conflitto, con istanza RASSEGNA 'AVVOCATURA DELLO STATO 24 Giunta del 5 dicembre 1986, n. 200) o hanno investito soltanto aree limi, tate del territorio. regionale (come nelle ipotesi deHa legge regionale n. 35 Q,el 1987; concernente il piano urbanistico-territoriale dell'area sorrentinoamalfitana, o dei piani paesistici re1athti a determinati territori comunali adottati dalla Giunta regionale nel febbraio del 1993). ln ognJ caso si �. trattato di attivit� che non sono state in grado di $Uperare il fatto 9ggettivo dell'assenza .di un piano paesistico relativo all'intero territorio regionale a pi� di sette anni di distanza dalla scadenza del termine fi$sato dalla legge. La persistenza dell'inattivit� viene, dtu1que, in questo caso, a derivare non solo dal comportamento inadeguato ten,uto dal soggetto obbligato, ma anche dall'assenza del risultato che la legge imponeva di perseguire e� che di fatto -nonostante il tempo traliCorso ..... non � stato realizzato. N�, su questo piano, ptJ,� assumere rilievo il fatto che il ritardo nello svolgimento dell'attivit� richiesta dalla legge sia derivato anche dal seques1; ro degli� elaborati di piano disposto dal giu.dice penale: a parte il rilievo che. il sequestro � intervenuto soltanto nel 1993, resta il fatto che tale elemento, se pu� concorrere a spiegare, . non pu� certo giustificare il :ritardo nell'adempimento in cui sono incorsi gH organi regionali. E questo tanto pi� ove si consi.deri che la stessa Regione, dopo il rigetto dell'istanza di dissequestro rivoltl:I-al giudice penale ed in risposta alla prima diffida del Ministero per i beni culturali e ambientali, forniva allo stesso Ministero �formale assicurazione � che i piani paesistici della Regione Campania sarebbero �stati approv~ti .entro sei mesi dalla data .di adozione della deli�er'1 della Giunta regionale n. 6564 del 16 novembre 1993 (v. lettera -15 dicembre. 1993 del P.resklente della Regione al Ministro per i beni culturali e ambientali). D'alt~o canto, nep~ure pu� esse~e ragionevolmente contestata allo Stato .na violazione del principio di lea:le cooperazione, nei �termini in cui fo stes~p. � stato ripetutamente richiamato, anche con riferimento al settar.e in esame, nella giurisprudenza di questa Corte (v. sentt. nn. 151 e 153 del 1986). In proposito basti solo accennare ai ripetuti solleciti (quali ell1,ergono anche dalla corrispondenza prodotta in giudizio) nonch� al fatto che .la. Regione .. � stata per due volte diffidata all'adempimento, . con atti rispettivamente in data 15. settembre: 1993. e 16 febbraio. 1994, adottati a distariz~ di cinque mesi �l;un<? dall'altro. Solleciti e diffide che ponevano chiara:inente in luce sia i danni per l'economia e per l'ordinato sviluppo urbanistico conseguenti alla mancata approvazione del piano paesistico (iri re~azione al protrarsi del blocco dell'attivit� edilizia ed al dilagare dell'ab�sivismo), si� i gravi problemi di ordine pubblico collegati al mancato adempimento (segnalati dal Prefetto di Napoli con nota del 9 agosto 1993). N� si pu�, infine, condividere la censura prospettata nel ricorso, in base alla quale il riti~o del decreto del Presidente del Consiglio del 3 marzo 1994 e la sua sostituzione con il decreto del Presidente della Repub PARm I, sez. I,.QitllUSPR~ZA�COS?ITUZIONAW blica del.lS. giugno 1994 avirebbero ricJliesto una nuova istruttoria .ed una nuova diffida. In realt�, il rimiovo di ti:tli incombenti procedurrali, gi� co.Il1Pil.lt.iunente espletati,.. nqn si . presentava . in. alcun. moc!o necessario in ~la.zione ad un atto, quale il decr:eto presideriziale di. �uj, � causa, che, a . segllltC> . del rilie~C> for~l.lla~�� d~lfa. C<:>ite �d~i conti, dqveva lb:llitarsi semplicemente a. sanare, senza alcuna Il1oc;�iftca sostanziale; il vizio.forlllale dietatc> �nei.,confronti�del precedente �decreto �del Presidente dei Consiglio, come att6 �ondus�~o del ptocedtlnento. (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 20 febbraio 1995 ti. 46. Pres. Casavola. Red; Mengon� � Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Favara) c. Comune de L'Aquila (avv. D'Angelo). Usi� civici � Commilisarlato per��1a� nquidaztone .:. Trasferimento alle Regioni di funzioni amministrative�� .. Potere del Commissario di. promuovere d'uffici<:> co11troversie. di. sua competenza. (Co&t., artt. 3,. 9,. 24, 104, 108 e 97; le~e 16 giugno 1927, n.. 1766, artt. 9, 10 e 29; d.P.R. 24 luglfo 1977, il~ 616, art. 66; r.d; 26 febbraio 1928; n. 332, artt. 30 e 31). . � illegittiima ��l� ndrm� sul riordinamento degli usi civici nella parte in c�i non ammette la permanenza del potere del Commissario Uquida~ tor e di esercitar.e d'ufficio la propria giuriisdizione anche dopo il trasf eri� mento alle Regioni della relativa funzione amministrativa, che secondo la giurispruden;,a della Cassazione ha esc.lusa per qgni argano statale la possibilit� di agire iri via preveriJiya dinanzi al Ca11'Amissario per la tutela ambientale intesa come sovrapposizfone tra tutela del paesaggio e tutela ambientale e quindi integrazione tra uomo .e.. ambiente .naturale. (OmV.ssis) Con le ordinanze in epigra~e. il Commissatio per la liqui� dazion,e df:g1i usi . �iyic,i in Abr.uz:z;o ha so1levato q.esiti0ne di legittil:Qjt� costitw:iona1~: I) in riferimento agli artt. 3; 9, 24, 104 e 108 Cost.; dell'art� 29 della legge 16 giUgrio 1927; ni� 1766, come .�nterpreti:lito :dalla� Corte di cas�s~ionei a se:z;ioni unite, con .sentenza 28 gennaio 1994, n�. 858, nelle. parti in. cui: a) esolude il poter.e del commissario agli usi civici di promuovete d'ufficio le controversie di sua competenza; b) attribuisce la legittimazione ad agire davanti al commissario, perr la tutela di tali diritti, e!!clusivamente .alJ;a Regione, negandola al1e popolationi . titolari di diritti collettivi e ai Comuni che le rappresentano: II) in riferimento agli artt. 3 e 97 Cast., degili artt. 66 del d.P .R. 24 lu� glio 1977, n. 616, 9 e 10 della legge citata n. 1766 del 1927, nonch� 30 e 31 26 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO del relativo !regolamento di esecuzione approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, come interpretati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza 10 dicembre 1993, n. 12158, nella �parte in cui escludono ogni competenza del commissario nei procedimenti amministrativi di legittimazione del possesso di terreni gravati da usi civici. I giudizi introdotti dalle due ordinanze, avendo per oggetto questioni analoghe o connesse, vanno riuniti e decisi con unica sentenza. La prima questione (sub I, lett. a) � fondata. La revisione interpretativa dell'art. 29 della legge sugli usi civici, operata dalla Corte �di cassazione con la sentenza citata (e altre quattro di pari data, rm. 859, 860, 861, 862) in �relazione aJ:l'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, e confermata dalle Sezioni unite con le sentenze nn. 2131, 3690, 4394, 7913 e 9287 del 1994, � �denunciata dal giudice rimettente ai fini dello scrutinio di costituzionalit� della norma che ne risulta. Secondo tale interpretazione, nell'ordinamento della legge del 1927 � la giurisdizione officiosa del commissario era di natura esclusivamente incidentale, perch� gli derivava dall'esercizio delle funzioni amministrative � previste, anche in via di procedimento di ufficio, dal primo comma dell'art. 29. Perci� il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative alla Hqu~dazione degli usi civici, disposto dal d.P.R. n. 616 del 1977 in attuazione dell'art. 117 Cast.; ha !rimosso anche il potere del Commissario di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione, sostituendolo col potere di iniziiativa p!t"Ocessuale della Regione. Questa conclusione si fonda su una premessa che nega la legittimit� dell'interpretazione precedente l� dove riconosceva al commissario un potere di impu1so processuale non solo in via incidentale (cio� per la decisione delle opposizioni ai provvedimenti adottati nel corso dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 29, primo comma), ma anche in via principale. In contrario, la sentenza n. 133 del 1993 di questa Come aveva osservato che, nell'ordinamento attuale, la giurisdizione ufficiosa in via principale (da tempo divenuta prevalente a causa del rallentamento del programma liquidator.io degli usi civici) riceve una nuova autonoma giustificazione, non condizionata dalla connessione funzionale del secondo col priimo comma dell'art. 29, dall'i.nteresse, costituzionalmente garantito, della collettivit� generale alla conservazione dell'ambiente, a tutela del quale le zone gravate da usi civici sono state sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. l, lett. h, de1la legge 8 agosto 1985, n. 431). Questo argomento, originariamente avanzato sul piano ermeneutico, si converte ora in argomento di illegittimit� costituzionale dell'art. 29 della legge del 1927 nei termini che saranno spiegati pi� avanti. PARTE I; .SI!Z. I; GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 27 .La Cort~ ...cli .. �~~~-lilzip:q.e .. i:>\>~c;itta. che . l~�pter(;'.!�li�.e .Protett() .. dal vincolo p?:es?:ggi!�tic0 ~ si .� .cli.st.l.g:u,e .� :qett~ente .da1l'in.teres�s_e � alla conservazione d(lg}j; usi tjvi�it .iJ;l q.anto ha; .na P:I'.OPria�!'\11tonol,llia c:i ri�eve dagli organi ~titi.io:qaJi .indi,�ati .dalla legge n..���1.497 del 1939run� tutela�� specifica�, > .Va r7plkatoumz�tuttp e~l'obiezione � legata ~Ila visione fl'amrrtent~ ia 4M~a tutela del l)a~aggio ptopria della. l�gge del 1939;in� prevaleiwa .diretta ~i:(tutel?-cli sjrlgple bellezze naturali is6latamente considefatetLa legge del 1985, inve<;:e, ha introdotto�� una.tu.tela; del paesaggio improntata a integralit� eglJlbabilit�i~���(sent n.151 del 1986), sicch� ess��� �diventata sinonimo di .tutela _ambientale (cfr�.�sentenze nn;.>359 del 1985i67 del �1992; URc}~.. 1~~.3-h: $9Ho q.!\}st91 pronlPlas<;>vra:pposfaione fra tutela del.paesaggio e, tutela. qell'~n;fl:>ie:nte :;;i ri~lette in uno� �speoifico interesse unitario della �SolllWlit� nazi9na1eaUa conservazione. degli.usi. civici, in quanto e nella :1r1Jsw~-in (;:lli c9Jlcprr<>no:i1 4eterminare '1a forma del tenitorio� su cui si e~l'.�i.tiw9i .mteiia q.a1e Pl;'o�'tto . di ~UlU\ �integrazione. tra uomo e am� l?i~nt~ ):iatitrale �(~,.1~ �qhn�la. 3, 4ella legge quadro sulle aree protett�, ~ �ll�~j)reJ991;n'. 394).J:n,.()rdine.a questointeresse,.�di cui. � portatore lo $!?:tQ, .iJ;l�Q,Qfonicijbj;le <':�>l:!. gli .�nt~essiJocali. di cui sono esponenti le Re; gioni,, l'art.�. 82 cl.ella legge n��431 del 198S ha disposto solt.anto tma delega cli,at:t;ril>~ioni a qU,este :ultime, � caratterizzata dalla previsione in capo llJllQ ~ti,:1;1)(): ,4},specifici poteri; j1q:ealt� diifficil:mente riducibili a quelli spet. tanti ajio ~tat() stess() in qU;alsiasL caso� di delega �-� �(cfr, sentenza n. 359 d:el .� W8.S.. 'Oit.),. q� ai argomenta indir,ettamente. anche dall'art; � 11, .comma S, :della legge.. n. 394 cl~l 1991, clle .."�":". moc:Uficando l'assetto delle competen� z.f,\l �9.�o1me:nti cli Stato e ~egionistabilito-dall'art.� 66. del d;P.R� n. 616 del. 1977��-~-�ba :rip:tistinat~ le fw.;ioni amministrative dei commissari agli .!id ,tivi<:;iJn. qrdine i:tlla l~qui�azione dLdiritti�collettivi di caccia o �di altri prelievtfaunistici gravanti su terreni� inclusi in parchi nazionali: .�si tratta in quest9� cas() �di ..si civici incompatibili con le�� Mnadit� �di protezione della nat~a proprie dekparco nazie>nale, delle qualLil divieto di caccia. e� pesca ~ 1m mgmento� essenziale: (sentenza �n;, 10:29 del1988). � - In second� luog� va replicato che la � tutela specific~ufomita dagli �rgani�-istituzionali� preposti daiHa��~�gge��n. 1497 del 1939 all'attuazione del v�ncolo.paesaggistieo non comprende.l��legittimazione. apromuovere davanti. ai Commissari �gli u&i civici l'accertamento. giurisdizionale ~delfinsistenza di tali diritti sui terreni in questione (cio� della cid; q�alifas sdli), che � ii presupposto della costituzione (ex. lege) del vincolo paesaggistico. -� La nuova giurisprud�nza delle Sezioni unite ..;;;; sec�ndo cui l� giurisdizione d'Uffido originariamente attribuita al commissario aveva soltanto earaMere inddental� e quindi � in toto cessata per il venir meno delle funzioni amministrative da cui dipendeva -ascrive all'art. 29 un significato normativo che non ammette alcun organo statale ad�� agire in via preventiva davanti al ;commissario per la: tutela dell'interesse della ...,,_ - RASSEGNA AWOCATURA DELLO $TATo collettivit� generale sopra definito, lasciando allo Stato solo il rimedio, successivo alla consumazione dell'abuso, dell'azidne di risarcimento del danno ambientale prevista dall'art. 18, �orilmi 3 e 4, della legge 8 l~glio 1986, n. 349; rimedio oltre a tutto inutilizzabile quando l'abuso sia stato mediato da una alienazione ivregolarmente autorizzata di terre civiche a un acquirente di buona fede. Tale significato non � consono con l'art. 24 primo comma, Cost., co�rdinato con l'art. 3 Cost., nonch� con l'art. 9 Cost., che garantisce il detto interesse insieme con l'art. 32 Cost. (quest'ultimo non richiamato dal giudice a quo, ma accoppiato al primo dall'art. 1 della legge quadro citata sulla aree protette). Certo, dagli artt. 9 e 32 Cost. non discende, come soluzione costituzionalmente obbligata, l'attribuzione al commissario di un potere di im pulso processuale. Anzi la Tammentata sentenza n. 133 del 1993 ha manifestato dubbi non lievi in merito alla correttezza di questa soluzione, specialmente sotto il profilo dell'art: 24, secondo comma, Cost., ed ha sollecitato il legislatore a trovare altre soluzioni, esemplificandone alcune. Ma tra la situazione ordimamentale attuale che, violando il principio della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, non abilita alcun organo dello Stato ad agire davanti ai commissari agli usi civici per l� salvaguardia dell'interesse della comunit� nazionale alla conservazione dell'ambiente naturale nelle terre civiche soggette a vincolo paesaggistico, e la situazione ante11iore; nella quale -con incerta legittimit� dal punto d� vista dell'art. 24, secondo comma, Cost., ma in aderenza alle esigenze di tutela ambientale poste dagli artt. 9 e 32 Cost. -il potere di iniziativa processuale era attribuito agli stessi commissari, � preferibile a1lo stato la seconda, giusta un criterio di legittimit� costituzionale provvisoria pi� volte applicato da questa Corte, � in attesa del viordino generale della materia degli usi civici� preannunciato dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. La figura del commissario � stata inserita nell'ordinamento giudiziario (sentenza n. 398 del 1989) senza costituzione presso il medesimo di uno specifico ufficio del pubblico ministero (cfr. sentenza n. 133 del 1993 cit.). Tuttavia la confluenza nel giudice anche di funzioni di impulso processuale pu� essere transitoriamente giustificata in vista di una nuova disciplina legislativa improntata a una � rigorosa tutela della terziet� del giudice� (cfr. in un contesto analogo, sentenze nn. 268 del 1986 e 172 del 1987). Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimit� costituzionale dello art. 29, secondo comma, de1la legge n. 1766 del 1927, nella parte in cui non c;:onsente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni del1e funzioni amministrative previste dal primo comma �ell'articolO' medesimo. Restano assorbite le censure riferite agli artt. 104 e 108 Cost. (Omissis). PARTE I/$BZ. ((/ GIURlSPRt:iDBNZAJOOSTI'lt1ZIONALE COR'I'B< COSTITUZIO.NAt.B, .1� marzo �1995� n;; 68 ;; �Pres~ Oli.savola � � Rel. . Vassalli " Presidenza del Consiglio dei Ministri (avv; Stato N. Brtmi); . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Prqcedi~en~PeA~I(!:...~ ~ene~�i.e ~azt�>n~<cQn<\lP()mJle �� �qpabQfazfQne .�� .. ~on ~~ giJ.l~#~i~ � � CqU~f)9raz!Qne.. inesl~'l?lle � Disparit� di trat~am(;lnto. <� ��ᥥ (S(!~h ~' ~.)~lii~~ 2?. IW!Mo J975; ~� ~~. iitt;d ~ i;uc~. ffiC!?�>� �������� Son� ntegfltim� t��n<mrteche non pr�v�dona peri condannatfper i delittf indieaif nell'art. 4 bis, primo comma/legge 354/1975 la tiberai.iOne cohdit.itnilllif ed rbenefi�fanch� 'fi�ll'ipotes� M cui. slcidfveft:u.fll imp�ssibil� una .�proficua. collaborazione con la giustizia a causa dell'integrale .� ile~ �ertamento dei fdttt e delle ��responsabilit�/ jJurl::h�1 �a#tunqiiiPsiano �stati acquistti elementi tali da escludere �perduranti collegamenti con �tifcriminalit� �fganizt.d:ta;����� � � �<��� J9m4s(~) �qn 4.~.9:t4JP~ 4i ~9g9 �ont~nutl) pro:llm),ciate. rispetthr~ ni.entejlJq aprUtt ~cl ij. 13J.g}io 1994 .i1l procedim.enti z;iguardanti, il primo( .tl.ll r.e�la,m() p,rop()st<:> i,;1 tema di permesso premio a norma dell' ~� '3P~~i$ 4el�'.o:t;'4jp~ff1eqt9 Pernte.zi.adp, .. e.. U. s~ond<>.l'esame d;ella d()-, ma:tl!la . �;li lit?er;;tzi<>!le c<>l}cljzioli~e prqpo.sta.. 1c;l.aL medesimo c<>ndannato, il TrJ.:b.paje di $orv.egl);ap:u;~ qi ;R.9m:a lla sollevato q.esti<>ne di legittimit� �q~Jituz~%la.le ciell'art�. +qJs, ptim<:>: c<>mma, ciella leggei6.luglio 1975,�n. 354 (Norme sull'ordinam~11to Penite~la:do e suUa es~uzi<;>ne delle -misiu:e privatiye e limitative.4ella ij.bert�); co~.sostit.ito clall'art.15 .del decretolegge &giuglilo.J997, n,, 3Q6,J~onvertit<:>;.. con modificazipni, dalla. Iegge.7 .agostoJ992,. n�. 356, nella Part(l; i11 �.i. preyede cl1t:i t)ei � con.fronti� dei qondan: .i,iti.� Pef P,ete.p.:i.atL reatLJ�. bene.fici� pr~W.stt <fJall'ordb:\'�lm@ntQ: p~ten.z~ wdo e Ja. Jit?erazicme �ondiz.ionale (quest'.ultima in virt� del richiamo enunciato. dli!lr;:i.rt, 2 del 4.~ret~l(lgge 13 maggio 1991; n.152, convertito, �on modifj,�azioul, dalla lt:igge .12 Juglip .1991,. n� �20~.). ppssano esseJ'.e concesiii sqlo a. cO'loro cM.1iJ:bl>.ia.9 Prestato� una condotta di.. �eo:U;;i;l:>o:razicme c9n ;l;a. gi1Jsti~ta nei .tel'I!li.:tli. indiQa~ dall\i.rt�. ss~ter.� dell'ordiname1:xt9. peni� tenziario. J �..�� Rileva. ~iturtto il gi.di�e.a qtli(J inpmito �diJatto che.nei confronti ciel con4annatQ p1J� d.tenersi .accertata . l'ass.enza � di �collegamenti attuali �qn il �rimi~ o:rgwi~~at.o; ws� wme a .. risuJ.tati; ampiament~ positl:lti. ba condptto il per�grso�ri~ucativo scaturito dalla� fattiva parteciI?azi~ne del �ond.aimato medesim<>.al trattamc:into b:1tt:al,lltt.rario: un trattamento, .sog� ghmge n dmettente; del quale gli istituti del penn,esso premiQ e dc;:lla liberaz~one� condizionale _... oggetto dei pr�cedbnenti a.. quibus. -..,.;. costitu� iscono concrete. modalit� .�.volte aic:t �� ass.econdare il�reinserimento.� s.ociale. Ancorare, dunque, pregiuc:Uzialmente la QOncedibilit� dit;ali benefici nei cl:>nfronti dei condannati per taluni delitti all'esclusivo presupposto della condotta coHaborativa, determina, secondo il giudice a quo, una irtagip. nevole preclusione idonea ad eludere la funzione rieducativa della> pena 30 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO quale pi� volte delineata dalla giurisprudenza di questa Corte, non potendosi intravedere una correlazione necessaria tra scelta collaborativa ed evoluzione comportamentale del soggetto nel corso della espiazione della condanna. Sarebbero quindi vfolati, ad avviso del giudice rimettente, gli artt. 3 e 27 della Costituzione, in quanto l'uguaglianza dinanzi alla pena significa innanzi tutto proporzione della pena rispetto alle personali responsabilit� ed ahle esigenze che ne conseguono, e il trattamento penitenziario deve essere improntato, per espresso dettato normativo, ai criteri di proporzionalit� ed individualizzazione nel corso di tutta l'esecuzione della pena. La norma censurata si porrebbe poi in contrasto con il principio di irretroattivit� della legge penale sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, trattandosi di principio applicabile a tutte le norme che si riferiscono al quadro sanzionatorio, fra le quali, dunque, vanno annoverate anche quelle che disciplinano il trattamento penitenziario, in quanto incidenti sulla quantit� e qualit� in concreto deHa pena infilitta. Nei casi di specie, conclude il rimettente, le modifiche apportate dalla normativa del 1992 hanno sostanzialmente determinato una nuova valutazione del comportamento tenuto da:l condannato sulla base di parametri estranei al processo rieducativo o comunque non necessariamente a questo correlati, modificando in tal modo nei suoi aspetti fondamentali l'entit� della pena inflitta sotto forma delle relative modalit� esecutive. Nello sviluppare le considerazioni svolte dal giudice a quo, la difesa della parte privata ha posto in particolare risalto Ja circostanza che, essendo stati nel caso di specie compiutamente accertati i fatti e le responsabilit�, il condannato si trova nella oggettiva impossibilit� di prestare la condotta collaborativa prevista dall'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario; sicch�, osserva la difesa, una simile ipotesi non pu� che essere parificata a quella gi� esaminata da questa Corte nella sentenza n. 357 del 1994, con la quale � stata affermata l'applicabilit� dei benefici penitenziari anche nel caso in cui non possa essere fornita utile collabora~ione per la limitata partecipazione al fatto criminoso. Circa l'ammissibilit� della questione sollevata nel corso del procedimento promosso a norma dell'art. 30-bis dell'ordinamento penitenziario, peraltro neppure contestata dall'Avvocatura Generale dello Stato, la difesa del condannato ha ribadito le considerazioni svolte dal giudice a quo sottolineando come, alla luce del pi� recente orientamento di questa Corte (sentenze nn. 53 e 349 del 1993), debba oramai ritenersi pacificamente riconosciuta la natura giurisdizionale del procedimento in questione. Sono fin troppo note le ragioni di politica criminale che indussero il legislatore dapprima ad introdurre e poi a modificare, secondo una linea di progressivo inasprimento, 'l'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Baster�, infatti, anche un sommario esame dei lavori parlamentari che si svilupparono in sede di conversione del decreto-legge 13 maggio I: .. -1 ���,���,��������, ��� ,,��,,,. t 32 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO legislatore riteneva di poter prescindere in tutti i casi in cui fosse lo stesso condannato ad offrire prova dell'intervenuto distacco dal circuito criminale attraverso la propria condotta collaborativa. Ben diverso � lo scenario scaturito dalle modifiche apportate all'art. 4. bis della legge n. 354 del 1975 ad opera dell'art. 15 del decreto-legge n. 306 del 1992. Un primo dato � gi� offerto dalla rassegna dei delitti per i quali trova applicazione la nuova disciplina. Fra le fattispecie di reato che l'originario testo iscriveva nella prima � fascia � di condannati, scompare, infatti, il riferimento ai delitti commessi per finalit� di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, rendendo cos� subito eviI dente come lo spirito della novella, attraverso la �degradazione� delle fattispecie di tipo eversivo rispetto a quelle riconducibili alla criminalit� I organiZzata, fosse teso ad incentrare proprio su quest'ultimo fenomeno il regime di maggior rigore che si intendeva delineare. Nei confronti dei I! condannati deHa prima � fascia�, poi, v.iene stabilito che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenI I I zione, ad eccezione della liberazione anticipata, possono essere concessi solo nei casi di collaborazione con la g-iustizia, fatte salve alcune ipotesi per le quali i benefici sono applicabili anche se la collaborazione offerta I i risulti oggettivamente irrilevante e sempre che sussistano elementi tali ~ da escludere in maniera certa l'attualit� dei collegamenti con la criminali! f t� organizzata. "1 Il mutamento di prospettiva �, dunque, evidente. Pur restando infatti i f sullo sfondo, quale generale presupposto per la concessione dei benefici, I 1; f la verificata assenza di collegamenti con la criminalit� organizzata, il decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 I ha obliterato fino a dissolverli i parametri probatori alla cui stregua condurre un siffatto accertamento, per assegnare invece un risalto esclusivo ad una condotta -quelfa collaborativa -che si assume come la sola idonea a dimostrare, per facta concludentia, l'intervenuta rescissione ' Iii di quei collegamenti. Si passa, pertanto, da un sistema fondato su di un regime di prova rafforzata per accertare l'inesistenza di una condizione negativa (assenza dei collegamenti con la criminalit� organizzata), ad un modello che introduce una preclusione per certi condannati, rimuovibile soltanto attraverso una condotta qualificata (la collaborazione). Da ci� consegue, quindi, che, essendo la funzic;me rieducativa della pena valore insopprimibile che permea l'intero trattamento penitenziario, in tanto � possibile subordinare ad una determinata condotta l'applicazione di istituti che di quel trattamento sono parte integrante, in quanto la condotta che si individua come presupposto normativo risulti oggettivamente esigibile, giacch� altrimenti, residuerebbe nel sistema null'altro che una preclusione assoluta, del tutto priva di bilanciamento proprio sul piano dei valori costituzionali coinvolti. PARTE I, SBZ. I, GIURISPRUDENZA �COSTITUZIONALE Pi� volte chiamata a pronunciarsi sull'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, questa Corte ha avuto modo di -affrontare tematiche assai prossime a quelle che formano oggetto del presente giudizio. Con la sentenza n. 306 del 1993, infatti, vennero anzitutto poste in risalto, in linea generale, le �'Serie perplessit� � cui dava luogo -secondo l'originario testo che compariva nel decreto-legge n. 306 del 1992, solo in parte temperato nel'la conversione in legge -fa va'llificazione dei programmi e dei percorsi rieducativi che sarebbe conseguita alla drastica impostazione del decreto, � particolarmente nei confronti di soggetti la cui collaborazione sia incolpevolmente impossibile o priva di risultati uti1i e, comunque, per i soggetti per i quali la rottura con le organizzazioni criminali sia adeguatamente dimostrata ,;, Ma, soprattutto, si �Sottoline� come alla ipotesi della collaborazione oggettivamente irrilevante introdotta dalla legge di conversione potesse � agevolmente assimilarsi; per identit� di ratio, quella in oui un'utile coHaborazione non sia: possibile perch� fatti e responsabilit� sono gi� stati completamente ' acclarati o perch� la posizione marginale nell'organizzazione non consente d� conoscere fatti e compartecipi pertinenti al livello superiore �l Con la sentenza n. 357 del 1994, invece, questa Corte, nell'affrontare la questi-0ne della pre�lusione ai � benefici penitenziari �riguardante i condannati che; per la limitata partecipazione al fatto criminoso, non sono in grado di prestare un'utile collaborazione con la giustizia, ha affermato l'irragionevolezza di una previsione che determinava effetti discriminatori nei confronti del condannato� che � per H suo limitato pafritnonio di conoscenze di fatti o persone� non fosse in grado� di pr�stare un'utile collabo: razione con la giustizia a norma dell'art. 58-'tkr dell'ordinamento penitenziatio, ribadendosi, nella circostanza:, come alla collaborazione oggettivamente irrilevante dovesse essere interpretativamente equiparata la collaborazione .impossibile, derivante, tr� � l'altro, dalla circostanza che fatti e ��responsabilit� erano gi� stati� completamente�. acclarati. A simili conclusioni la Corte � pervenuta essenzialmente sulla base della considera~ zione che il requisito della c�llaborazion~ � riehlesto dalla disciplina in esame � qua1e dimostrazione del distacco del condannato dal mondo del~ la criminalit� organizzata�, sicch� ove un utHe contributo non possa essere offerto a causa �lellalimitata partecipazione al fatto criminoso, non possono, per ci� .. sol<;>. '.scaturirne effetti. pregiuqizievoli sul piano della ammissione ai benefici penitenziari. Ancorch� successiva alle ordinanze di rimessione, la pronuncia . .da ultimo ricordat.a appare quindi intimamente connessa ai profili che. il giudice a quo deduce, cosicch� nell'esame e nello sviluppo di questi non potr� prescindersi dai risultati cui questa Corte � da ultimo pervenuta. Gi� nella sentenza n. 306 del 1993 e, come si � detto anche nella sentenza n. 357 del 1994; questa Corte ha dunque avuto modo di evidenziare, 34 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO sia pure in un pi� generale contesto, l'equiparazione che � possibile tracciare sul piano della identit� di ratio tra la collaborazione oggettivamente irrilevante e l'ipotesi di collaborazione impossibile perch� �fatti e responsabilit� sono gi� stati completamente acclarati�, operando, tuttavia, all'interno di uno sviluppo ermeneutico dell'art. 4-bis che faceva comunque salva la necessit� che sussistessero � i requisiti legali � che la stessa norma presuppone (assenza di collegamenti con la criminalit� organizzata, risarcimento del danno ovvero applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 o 116, secondo comma, c.p.). L'ulteriore passaggio, quindi, non pu� che essere quello di condurre alle naturali conseguenze i princ�lpi gi� enunciati nella richiamata sentenza n. 357 del 1994. Una volta affermata, infatti, la necessit� di consentire l'applicazione dei benefici penitenziari al condannato che, per il suo limitato patrimonio di conoscenze 'di fatti o persone non sia in grado di prestare un'utile collaborazione con la giustizia, e ci� anche a prescindere dai casi di applicazione degli artt. 62 n. 6, 114 e 116, secondo comma, c.p., � doveroso pervenire alle medesime conclusioni, proprio per l'identit� di ratio di cui innanzi si � detto, anche nel caso in cui la collaborazione sia impossibile perch� i fatti e le responsabilit� risultano ormai integralmente accertati nella sentenza irrevocabile. Collaborazione irrilevante e collaborazione impossibile, dunque, finiscono per saldarsi all'interno di un quadro unitario 'di collaborazione oggettivamente inesigibile, che permette di infrangere lo sbarramento preclusivo previsto dalla norma proprio perch� privato, in simili casi, della funzione stessa che il legislatore ba inteso imprimergli. Introdurre, quindi, come presupposto per la applicazione di istituti funzionali alla rieducazione del condannato un comportamento che obiettivamente non pu� essere prestato perch� nulla aggiungerebbe a quanto � stato gi� accertato con la sentenza irrevocabile, equivale evidentemente ad escludere arbitrariamente una serie importante di opportunit� trattamentali, con chiara frustrazione del precetto sancito dall'art. 27 della Costituzione e senza alcuna � contropartita � sul piano delle esigenze di prevenzione generale sulle quali pure questa Corte non ha mancato di soffermarsi nelle pronunce pi� volte richiamate. � evidente, infatti, che le persone condannate prima dell'entrata in vigore deHa norma oggetto di impugnativa, in tanto possono essere indotte a serbare una condotta collaborativa, in quanto residui in concreto uno spazio per collaborare e offrire, per questa via, un tangibile segno della propria dissociazione dal crimine organizzato. Se invece tale spazio manchi, come accarde nell'ipotesi devoluta all'esame di questa Corte, gli effetti della norma sono esattamente opposti agli obiettivi che con essa si � inteso perseguire, giacch� il condannato viene ad essere posto in una condizione di sostanziale indifferenza rispetto alla scelta se recidere o meno i collegamenti con il mondo del crimine. Conseguenze, quelle appena accennate, che ancor pi� si appalesano in stridente anti PARTIS I;�. SEZ; Ir GltJRlSPRumlNZA OOStl'CUZIONALE nomia con il sistema.e con�lo stesso. principio di uguaglianza ove si consideri che le medesime finiscono in oonc:reto per scaturire da un profilo del tutto estrinseco ed occasionale, quale � quello rappresentato dalla maggiore o�� minore ampiezza ed �incisivit�� degli�� accertamenti�� compiuti e deiristtltatf�onseguiti nelcobo�delptocedimerito dal quale � derivata fa� cond�l1lla. ��� � La norma va dunque� ddcbiatata �.costituzionalmente .��megittima in pdr~e qua :Per contrasto con gli artt. 3 e 27 ��della Costituzforie,���feriria restando, peraltro, fu necessit� che siano stati acquisiti elementi tali da esch.t<;le~ in wanier�: certa l'attualit� di collegamenti con la criminalit� orgap.zati,t, �...��. La decl~at()ria di incostituzionalit� della norma per violazione degli indicati parametri esi�ne�. la Corte dal prendere in esame l'ulteriore censu: ra avanzata corf rif~imento .all'art. 25 della Costituzione . �, Caducata;;poi, la.precl.sione normativa prevista dall'art. 4-bis della legge. n. 354 del 1975~ aut()matic:i ne risultano gli effetti anche per ci� che concern~ . l'istituto delia � liberazione condizionale, considerato che tanto il grudice a qua che la giririsprudenza di legittimit� interpretano come formaledlrinvio al tnedesim9art. 4-bis enunciato dall'art. 2 del gi� citato decret�4egge. n; 152 del 1991 (v., in proposito, la sentenza n. 39 del 1994h (Qmissis). �. CO;RTfi COS'f:!'(UZJQNALEr 30 marzo 1995 n. 94 � Pres. Baldassarre � Red. Baldassarre � Commis~ario dello Stato per la regione Sicilia (avv. ~tato. Fiorilli) c~ Regione Sicilia (avv. Torre, Castaldi, Pitruzzella). Fonti .del .. diritt(> � Nonnativa comunitaria � Normativa regionale � Con� t~ast() .. llUlPPJJCa~iJit� :llC:)rma interna � Sindacato della Corte nel giu. . . ��� ~() ill, ;Wlt, pJ:il,1�ip~e~ ��� R�giom �Legge di sanatoria � Ammissibilit� su particolari presupposti � Esclusfone �� arbitliaria sostituzione disciplina generale � Salvaguardia indebite interferente su funzione giurisdizionale. Cost;; aJtt; $., 11; n e 10$~ 1~reg. sic. approvata il 4 marzo, 1994, artt. 4 e s, e 10 mag gioJ!l94; art� 1)'. . . . ��. .. Anche se il contrasto della disposizione normativa interna con un precetto comunitario va risolto nel senso dell'inapplicabilit� della prima rendendo inammissilile il giudizio costituzionale, tuttavia tale contrasto pu� essere fatto valere nel giudizio di legittimit� costituzionale instau� rato in via pr.incipale poich� l'esigenza di depurare l'ordinamento nazionale cZa norme incompatibili con quelle comunitarie � ancorata ai valori costituzionali della chiarezza normativa e della certezza del diritto. 36 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Pur non essendo precluse le leggi di sanatoria, il relativo scrutinio di costituzionalit� impone di verificare in modo rigoroso che esse non siano tali da escludere arbitrariamente la disciplina generale, da violare il principio della parit� di trattamento o la salvaguardia della funzione, giurisdizionale da indebite interferenze (in applicazione di tali principi la Corte ha dichiarato l'illegittimit� di una norma volta a fornire una copertura legale .successiva a provvedimenti amministrativi illegittimi precedentemente adottati). (Omissis) Con due distinti ricorsi il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana solleva varie questioni di legittimit� costituzionale nei confronti degli artt. 4 e 5 della delibera legislativa regionale approvata daH'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994 (Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria) e nei confronti dell'art. l della legge regionale approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994 (Integrazioni alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31 e 27 dicembre 1978, n. 70, e interpretazione autentica deH'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, concernenti la materia della pesca). Il ricorrente sospetta che i citati artt. 4 e 5 siano contrastanti con l'art. 12 dello Statuto speciale per la Sicilia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e con gli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione; mentre ritiene che il ricordato art. 1 possa violare gli artt. 3, 11, 97 e 103 della Costituzione stessa. Perch� i ricorsi prospettano questioni di costituzionalit� fra loro connesse, la loro trattazione pu� essere riunita. Occorre preventivamente esaminare l'eccezione di inammissibilit� prospettata dalla difesa della Regione Siciliana in relazione alla questione concernente l'art. l, per il profilo per il quale i:l ricorrente assume la violazione dell'art. 11 della Costituzione. Pi� precisamente, poich� il Commissario dello Stato dubita che l'articolo impugnato, nell'estendere l.'ambito dei beneficiari di � aiuti alle imprese � senza avviare il procedimento di controllo davanti alla Commissione della Comunit� Europea, si ponga in contrasto con l'art. 93 del Trattato CE, la Regione Siciliana eccepisce, innanzitutto, che, sulla base della giurisprudenza costituzionale decorrente dalla sentenza n. 170 del 1984, i conflitti tra norme interne e norme comunitarie fuoriescano dalle competenze di questa Corte, essendo materia riservata ai giudici comuni. Veccezione va respinta. Nel caso deciso con la recente sentenza n. 384 del 1994 -nel quale, come nell'ipotesi in esame, era stato prospettato il contrasto di una delibera legislativa regionale, non ancora promulgata, .con una norma comunitaria direttamente applicabile -questa Corte ha dichiarato l'illegit ~l:\t~. ~ ~-�� s�~q sist~m,_l:\i,)l!l; � pon.:apnll,�i;ib}Ut~)> qelia nol'llla �interna a f~11'9fe 4l :q.ella cqm,unitatja,; che' c()nti~l'le. �la ciisciplma _ della specie �, �Q:n,l}?OJ;'ta<c�~ ~'.evey;\tQale fQI)JJ,'il,$t{) cl!illlagjs.pos�;i:ione�, mterna rispetto a ~PfAA~tt9 c9m~#,arjp.qp~�PP~~~� a,ut�~are; .ell'anibito di una conm> ve:rsi1;1, 4.iJ:rcm.~ a(gi.<Ji�e ~fon~e, a vAAdl,\ll'lente sollevare una que costituzionale_ Instaurato in via prinCipaJ.e, �tanfo pi�. dopo che questa Corte (v; -.-sentenza th -389-del_ 1989}I qmisi ih concoin�rianz�. con la Corte di giustizia ettl'opea _� (V. sentenza 22 __ giugno _ 1989,_-iii fausa 103/88), _-ha ricon<>" sduto che vhi�ofatF�: nbn ''dare apj)licaiiozie� alle norme mte�ne confliggeriti con quelle� <:otnunitarie sono anche gli organidena pubblica amministrazi�ne, vale a >dite soggetti sforniti del poterti di dichiarazione del diritto. Proprio in quella decisione, subito dopo l'anzidetto riconoscimento, .questa Corte ha precisato che la --�hon applicazione � della norma interna confligg_ente con quella ��munitaria �non fa venir meno � l'�sigenza che gli St.ati�--membn.--apPortino le necessarie modificazioni .o .abrogazioni del proprio diritto interno .al fine di depurarlo da eventuali incompatibilit� o RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 38 disarmonie con le prevalenti norme comunitarie�, esigenza che �se, sul piano dell'ordinamento nazionale, [ ...] si collega al principio della certezza del diritto, sul piano comunitario, invece, rappresenta una garanzia cos� essenziale al principio della preva:lenza del proprio diritto su quelli nazionali da costituire l'oggetto di un preciso obbligo per gli Stati membri � (v. sentenza n. 389 del 1989, punto 4 in diritto). Con la sentenza n. 384 del 1994 la Corte costituzionale, nell'ambito di iln giudizio di costituzionalit� sollevato in via principale avverso una legge regionale, ha per la prima volta affermato che l'esigenza di depurare l'ordinamento nazionale da norme incompatibili con quelle comunitarie, essendo ancorata al valore costituzionale comportante la chiarezza normativa e la certezza nell'applicazione del diritto da parte di tutti i sottoposti alla legge, pu� essere soddisfatta anche con una dichiarazione d'illegittimit� costituzionale. Ed, invero, poich� nei giudizi di costituzionalit� in via principale l'oggetto del giudizio stesso, non � una norma in quanto applicabile, ma una norma di per s� lesiva delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni (nel caso di impugnazione di leggi statali da parte delle regioni) o ex se violatrice di norme costituzionali (nel caso di impugnazione di leggi regionali da parte dello Stato) -tanto che in tali giudizi possono essere contestate anche disposizioni di legge non ancora efficaci o ad efficacia differita (v. sentenze nn. 224 del 1990, 242 del 1989, 39 del 1971, 37 del 1966, 75 del 1957) -non si rinviene, come invece nei giudizi in via incidentale, alcun ostacolo processuale in grado di precludere alla Corte la piena salvaguardia, con proprie decisioni, del valore costituzionale della certezza e della chiarezza normativa di fronte a ipotesi di contrasto di una norma interna con una comunitaria. N� � senza significato la considerazione che, dati i ricordati caratteri del giudizio in via principale, la � non applicabilit� � della norma interna confliggente con quella comunitaria rappresenterebbe, nei casi in cui il contrasto normativo si palesasse nell'ambito di quel giudizio, una garanzia inadeguata rispetto al soddisfacimento del dovere, fondato sull'art. 5 del Trattato di Roma e sull'art. 11 della Costituzione, di dare pieno e corretto adempimento agli obblighi comunitari. Sebbene ammissibile, la questione indicata nel punto precedente � chiaramente non fondata. La censura sollevata dal Commissario dello Stato per la pretesa violazione degli obblighi derivanti dall'art. 93 del Trattato CE, con conseguente lesione dell'art. 11 della Costituzione, ignora che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea (v., ad esempio, sentenza 9 ottobre 1984, in cause 91 e 127/1983), un� volta che la Regione abbia comunicato alla Commissione della Comunit� Europea la disciplina da essa stabilita in una certa materia comportante aiuti alle imprese, i successivi interventi legislativi modificativi della predetta disciplina pos PARm I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE sono essere resi noti alla Commissione stessa anche attraverso procedure informali. E, stando agli atti prodotti nel presente giudizio, ci� � quel che � precisamente avvenuto nel caso dei provvedimenti adottati dalla Regione Siciliana in relazione al contestato � fermo biologico �. Non fondata � la questione di legittimit� costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge regionale approvata il 4 marzo 1994 per violazione dell'art. 12 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana, sollevata sul presupposto che la Commissione assembleare non abbia avuto modo di esprimere il proprio porere sulle predette disposizioni. Premesso che la questione � sicuramente ammissibile, per il semplice fatto che la Corte � chiamata a decidere sulla violazione di una norma contenuta nello Statuto speciale comportante un vizio procedurale nella formazione di disposizioni di legge regionale (v. in senso conforme, ad esempio, sentenze nn. 134 del 1969 e 57 del 1957), la non fondatezza della stessa deriva dall'erronea interpretazione che il ricorrente conferisce al menzionato art. 12 dello Statuto. Quest'ultimo, infatti, prescrive che l'elaborazione dei progetti di legge debba avvenire nell'ambito delle Commissioni assembleari, mentre la richiesta alle stesse di un parere sugli emendamenti presentati in Assemblea -richiesta, peraltro, occorsa nella specie -non ha un fondamento nel ricordato art. 12, ma lo ha in distinte norme del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana. N� spetta a questa Corte valutare l'incongruenza di richiedere il parere della Commissione competente su emendamenti dal contenuto assolutamente eterogeneo rispetto a quello del progetto di legge in discussione, riposando nei poteri del Presidente dell'Assemblea Regionale la garanzia che non siano ammessi emendamenti ritenuti eterogenei rispetto al progetto di legge cui quelli si riferiscono. Venendo all'esame dei vizi sostanziali denunziati dal Commis sario dello Stato, al fine di prooedere ad una loro corretta valutazione occorre illustrare in via di premessa la vicenda normativa nella quale gli atti impugnati si inseriscono. Dopo che la legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, all'art. 14, aveva previsto la disciplina generale del fermo temporaneo dell'attivit� di pesca � al fine di favorire l'adattamento delle possibilit� di pesca alla capacit� della flotta � e aveva dettato le condizioni per conoedere � premi di fermo temporaneo � alle imprese o alle persone che interrompono l'attivit� di pesca, l'art. 9 deHa legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, ha nuovamente fatto ricorso al medesimo fermo temporaneo dell'attivit� di pesca al di verso fine di favorire il ripopolamento ittico di alcune zone di mare ricomprese nel territorio della Regione Siciliana. Pi� precisamente, la disposizione da ultimo citata prevede il fermo temporaneo di pesca, con le connesse agevolazioni stabilite dal ricordato art. 14, per le im 40 RASSl>GNA AVVOCATURA DELLO STATO prese che, avendo sede legale nel territorio della Regione, svolgano attivit� di pesca a strascico, o con sistemi ad esso ass�milabili, servendosi di natanti iscritti in determinati compartimenti marittimi regionali (Catania, Palermo; Messina, Trapani, Augusta), in alcune fone di mare da delimitare, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,. l'artigianato e la pesca, nell'ambito di alcune aree indicate dalla stessa disposizione di legge (golfo di Catania, golfo di Patti, golfo di Castellammare); Con due decreti, datati rispettivamente 19 marzo 1992 e 28 aprile 1992, l'anzidetto Assessore regionale ha vietato, in via sperimentale, la pesca a trascico e a mezzo di reti volanti pelagiche per 150 giorni continuativi in� relazione a una zona di mare pi� ampia di quella indicata dailla precedente legge, segnatamente la zona compresa tra Capo Zafferano e Capo Calav�, accordando ai natanti iscritti nei compartimenti marittimi ricompresi nella delimitazione operata .con i decreti la facolt� di beneficiare deUe :erovvidenze e�QIJ.omche collegate al fermo temporaneo di pesca, previste dailla legge regionale n. 26. del 1987. Socondo il Commissario dello Stato, le disposizioni 'legislative impugnate sono sopravvenute a tali decreti -che, ad avviso dello stesso ricorrente, avevano illegittimamente esteso, sia nel loro riferimento territoriale, ~ia in relazione ai soggetti beneficiari, l'ambito di applicazione del fermo biologico di pesca previsto� dalla legge regionale n. 25 del 1990 al� solo fine di dare una copertura legislativa a posteriori� alle ricordate decisioni dell'Assessore. Pi� precisamente, mentre l'art. 1 della delibera legislativa approvata il 10 maggio 1994, introducendo una disposizione ritenuta dal ricorrente fa:lsamente interpretativa dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 25 del 1990, ha con effetto retroattivo ampliato l'area de1le imprese originariamente beneficiarie delle agevolazioni previste, l'art. 4 della delibera legislativa approvata il 4 marzo 1994 ha esteso, a sanatoria, per l'anno 1992 i benefici di cui all'art. 9 della legge regionale n. 25 del 1990 alle imprese e ai componenti gli equipaggi interessati al fermo temporaneo di pesca stabilito dai ricordati decreti assessorili. Sotto il primo profilo, vanno dicl�arati non fondati i dubbi di legittimit� costituzionale che il Commissario dello Stato solleva nei confronti dell'art. 1 della legge regionale approvata il 10 maggio 1994, per ess.ere quest'ultimo espressione di un uso irragionevole e arbitrario del potere di interpretazione autentica esercitato dal legislatore regionale siciliano, in violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), dei principi del buon andamento e di imparzialit� della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), nonch� del potere attribuito alla Corte dei conti di promuovere azioni di responsabilit� per danno erariale al riparo da indebite interferenze di altri poteri (art. 103 della Costituzione). Prem�sso che; secondo la consolidata giurisprudenza � oostituzfonale (v., ad esempto, sentenze rin. 397 del 1994, 455 del 1992, 233 del 1988)~nessun rilieVQ' pu� essere accordato alla a.utqqtialificazi6ne della legge . al ...........=Zs~~�~f~]:!ts;:;J~~~ii:~~\~��~�m:::r:~:~~:1~~~n;;; r�~~!$;rz~~=:fr~ ifupol'f� J;appli~M:ibn~ della variante ��� di senso� prescelta da parte �di :~f:~::~$;:;: ~f;iJ;;~u;~~t~sS~~~l;~~ ~~te~~:!:t~:;e,c~h~0~ natura di legge ihterffereti;l.~iva�� � va destt�lta eia un �rapporto fra norme -e np:n fra d11ipos:izi&ntL i�te &he il soptav~e'.Cl.ire della norma interpretante n�ii !!lit ve:rifr m�h6 ta n�rttrif �hterpreta.ta{ma l'una e l'altra si saldano �~�&1rf~~r1:g::::�,::~: c:ijfeS\l,/della .l,t~gi()nl:J ~i�ili�i.t1 .,che ;no1Jscfatpc>ssibile distinguere tra �legge iilte~pretativa ;~ e .��~�legge ]mxpy~tlva�, ppl�h�, .se.� non v'� dubbio alcuno f~;,~~i;::t~i~����~~:~~l~t~~s~e!!ro!~~ep~s;:~o:en~~ 49Yer ~1m!Ji'.~,,~�~~~~ i.n.tefP!~t;..:4>~~'.e n9A altra, non si pu� del patj 4u~~~5!:h 99@~ �!: ~ gi~ sott?U~7~t~~.�~e c;irfl:n~r~ tipico ed esclusi;o delle leggl �~nte~et(l.tWe ~ 9b,e.:1l0 s1wfiJ::!'l:tQ no1;1Il~ti.vo enucleato e. imposto "1i:inle stesseJ:eggidebba essere:.dcompresQ fta le possibilit� di senso ragiep.ev:olm�:tei asetMl?ili al t~to :d:eJla disposizione �interpretata (v., ad esempi(); sent~e nn� S.8 dek199S; 424 .�e �39 del 1993; 455, 454 e 440 del l992.; 380 e 155.;del 1990).� Sottoquest'.ult.imQ profilo;. occorre sottolineare �:lle; nella speci�yia nottnaintetpretata;. vale:.a �. dire l'art. �9 della legge regionale tk 25 del1990,. .facendo< riferbne:nto. alle., .�nprese � operanti � n:eUe aree; del~mitate daL :decreti : delF�Ssessore, usa ��un'espressione che inprittine lltVn;!bb(li potJ;tto esser.~tetpretatatantQ nel� seM<:> di .denotare le' imprese che �ffettiv�mente.: esercitano la pel!ca nelle zoiw colpite dal fermo, quanto nelse:riso diindicare le imprese i cuLnatanti sono autorizzati a esercitare fa pesca nelle stesse zone. L'intervento interpretativo d�l legislatore regionale,. che circoscrive a quest'ultimo significato il. senso da attribuire alla. norma interpretata, nonpti� esser qualificato altro �che come =<degge di.� interpretazione autentica�; =�ragionevolmente giustificata dall'esigenza di�. ovviare . a serie difficolt��. di � accertamen:t-0, ove . si ��fosse segUita� interpretativamente���l'�ltra via, e di evitare �consequenzialmente possibili disparit� di trattamento in sede di applicazione; . - RASSEGNA AVVOCATURA DEILO STATO 42 Come questa Corte ha gi� avuto modo di affermare (v., ad esempio, sentenze nn. 15 del 1995, 402 e 39 del 1993, 6 del 1988, 167 del 1986), il corretto esercizio del potere legislativo di interpretazione autentica, indipendentemente dalle intenzioni del legislatore di incidere sulla soluzione dei casi sub iudice (v. sentenza n. 397 del 1994; ordinanza n. 480 del 1992), non l�de di per s� la sfera riservata al potere giudiziario, semprech�, di norma, siano salvaguardati gli effetti derivanti da sentenze passate in giudicato, dal momento che l'attribuzione legislativa di un dato significato a una determinata disposfaione di legge non comporta alcuna illegittima interferenza sulla potestas iudicandi, muovendosi sul diverso piano delle fonti normative in ordine alla definizione e alla delimitazione della fattispecie normativa oggetto di quella potestas (v., ad esempio, sentenze nn. 397 del 1994, 402 e 39 del 1993, 155 del 1990, 754, 91 e 6 del 1988). Merita, invece, accoglimento la censura prospettata dal Commissario dello Stato nei confronti dell'art. 4 della legge regionale approvata il 4 marzo 1994, il quale stabilisce che i benefici di cui all'art. 9 della legge regionale n. 25 del 1990 sono estesi, esclusivamente per l'anno 1992, alle imprese di pesca e ai componenti gli equipaggi interessati al divieto di pesca a strascico e di pesca a mezzo di reti volanti pelagiche di cui ai decreti 19 marzo 1992 e 28 aprile 1992 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. La disposizione appena citata � indubbiamente una norma di sanatoria dei decreti �assessorili sopra indicati, i quali, nella parte in cui individuano la zona di mare ricompresa tra Capo Zafferano e Capo CaJ.av� come ambito territoriale di applicazione del � fermo biologico �, risultano sicuramente difformi rispetto alle previsioni contenute nell'art. 9 della legge regionale n. 25 del 1990, nel senso che estendono i benefici ivi stabiliti a soggetti non contemplati nella disposizione di legge posta a fondamento del potere di delimitazione riconosciuto all'Assessore. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di principio, ma trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione deve essere sottoposta a uno scrutinio di costituzionalit� estremamente rigoroso: l'intervento legislativo in sanatoria, infatti, pu� essere ragionevolmente giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le specifiche peculiarit� del caso, �tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale -originariamente applicabile -con quella eccezionale successivamente emanata� (v. sentenza n. 100 del 1987, nonch� sentenze nn. 402 del 1993, 474 del 1988). Pi� in particolare, siffatto scrutinio dev'essere svolto tanto sotto il profilo del rispetto del principio costituzional� di parit� di trattamento, quanto sotto il profilo della salvaguardia da indebite interferenze nei confronti dell'esercizio della fun. zione giurisdizionale (v. sentenza n. 346 del 1991). PARTE I, SBZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Sotto entrambi i profili la disposiziol1e di legge impugnata si rivela manchevole. Infatti, l'estensio)le della. disciplina, originariamente ristretta dalla legge regionale n; 25 del 1990 a determinati soggetti, non � sostenuta da interessi . pubblici~��Jegisfatlvaillente rifovanti, di pren1inente importanza generale, ma risulta semplicemente v�lta a fornire la copertura legale successiva a decisioni assessorili riswtanti difformi dalla previa disciplina legislativa e, come tale, si mostra unicamente diretta a esonerare l'Assessore da eventuali responsabilit� di ordine giuridico. (Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, Plenum, 14 luglio 1994, nella causa C-379/92 -Pres. f.f. Mancini -Rel. Gr�visse -Avv. Gen. Lenz -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura di Ravenna nel procedimento penale c. M. Peralta -Interv.: Governo italiano (avv. Stato Fiumara) e Commissione C.E. (ag. di Bucci). Comunit� Europee � Trasporto marittimo � Libera prestazione dei servizi � Scarico in mare di sostanze chimiche nocive � Sanzioni. (Trattato CEE, artt. 3, 7, 30, 48, 52, 59, 62, 84 e 130 R; legge 31 dicembre 1982, n. 979, art. 16). Gli artt. 3, lett. f), 7, 30, 48, 52, 59, 62, 84 e 130 R del Trattato CEE ed il regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della Ubera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, non si oppongono a che la normativa di uno Stato membro vieti a tutte le navi, senza alcuna distimzione di bandiera, lo scarico di sostanze chimiche nocivei nelle sue acque territoriali e nelle sue acque interne, a che essa imponga lo stesso divieto in alto mare alle sole navi battenti bandiera nazionale e, infine, a che, in caso di violazione, essa punisca, con la sospensione. del titolo professionale, i capitani di navi, cittadini di tale Stato membro (1). (1) L'art. 16, primo comma, della legge italiana 31 dicembre 1982, n. 979 contenente disposizioni per la difesa del mare, dispone che � nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne . . . . � fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di nazionalit�, di versare in mare . . . . sostanze nocive .... �. Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge che � del pari � fatto divieto alle navi battenti bandiera italiana di scaricare le sostanze di cui al precedente comma anche al di fuori delle acque territoriali �. L'art. 20 stabilisce le sanzioni per la violazione delle nmme suddette. Tale normativa nazionale � una diretta applicazione dei principi di diritto internazionale sul potere di governo sulle navi in ordine alla protezione dell'ambiente marino, secondo cui ad imporre divieti e a comminare sanzioni saranno lo Stato della bandiera e, nelle zone sottoposte a giurisdizione nazionale, lo Stato costiero. Lo Stato costiero, infatti, pu� esercitare in pieno la propria sovranit� territoriale sulle navi di qualsivoglia nazionalit� che solchino il proprio mare territoriale, mentre, oltre il limite di questo (salve alcune eccezioni indi� -I PARTE X, SEZ; �:t:, GIOOS. t'.ioMuNlti\ltIA if�NTilRNAZIONALI! ���(Omissis) L ;.;..;.; Con ordinanza 24 �settembre 1992; pervenuta alla Corte il 19 ottobre seguente, il Pretore di Ravenna ha proposto, ai sensi� dell'art. 177 delTrattato. CEE, sei .q,uestioni pregiudiziali .�relative all'interpr< iiafiohe degJfartt. 3,JetC fJ>t 30, 48, 52, 59; 62, g,fe t3� R d�l Trattato c:e.'�:> �.�. �.�..��.��� ..����.���� ...�.�.�..� .�..�.�.�.�.�.� �.�.�. �.�.�.�.��.���.� �..��� �.�.�.�.������� ...� . .�.�.� �..�.�..���.�.�. 2. -Tali questioni sono state sollevateneU'ambito di Urip:ro�edim�n� to penale avviato nei confront! del signor Peralta dalle autorit� italiane p�r �. \tibtMione detfa 1egg� :n dfoeriibre .� 1982;>n. � 919; �� r�famt� clisposfaioni peF la <iifesa �.� 4el. ni~te (GyRI �� n. 16 del �1s genilafo �1963, .Si:tppletttento ofWhaHo, p�g. �5>> � � �.; � �� ��� ,�� -3;.;.;;.. Ai�sensf dell'art.16della leggesoprammenzionata:� � Nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne, com~ presi i porti, ~� fatt� divieto a tutte le navi, $el1Za alcuila discrixriinazione di n.11zionalit~. di versare in mare, o. di causarne lo sversamento, idrocarburi o .miscele� �ffi. larociitbhri, n6rt�h� .� le�.�. ai&e sostanze noci% all'ambiente ?'1~.~~���~:~:ttaft~1;j~~i~��t11.:1:r:it~J~:~;:~:i;1~Jr1~~farta��di �scitr�cate le sostanze di cuiafpteced�rifo 'comme anche al di:filori delle acque terrlti:> rfali �. � � � 4. -Le violaziolli .cli queste disposizioni sono. sanzionate,.. alle condi� zioni previste dall'arL.20 della .stessa fogge, con ammende d� 500;000 LIT a lO milioni� dLLI! e con pene� detentive di�una durata massima di due anni. Queste .sanzioni penaliJiono .�ompletate cl.a ~ru:io;ni professiomtli..I� CQ!llan~ dJ;1.t1ti �4i :Qa\1~; quanck> spno �ci~tacUni italiani) sqno llSsoggettati aUa spspensi~ qel titolQ. PJ'Ofessionaje J?er t.ia.. durata rn,~sin;la di. d\le anni, Ai cpmanda.ti di .avi di nllZioJ:l11li!� nqn italiana � vietato., inv�c~,l'attl'acco viduate dallo stesso diritto internazionale e che .qui non interessano) ha un potete sU!:1e sble nav� battenti bandiera nazionale. � �. � � � � l..a �discrini�:MZiOrte � f�tt� a seconda che si tratti di navi :nazionali o di iiavFdi aiira bandiera risponde, �dW:ique, �ai principi di� diritto intemazion:aie formatisi sulla base della estensione della si:>vranit� di cfasctmo Stato, che incontra t>iecisf�� e.�fuelh1iliiabm� Jimith � �. . Un> prdblema di didtfo C�rilmntarf�, comunque, non si poneva neanche, posto �clte;se � 'Veri> che te 'disposti�om del Traittat�: CEE ri�hiamate d�l giudice di>Ravenna> impongono lm divieto� di trattamento differenziale sulla base della nazi�n�lit�1 � alti'esi iveto che esse si preoccupano� di Vietare allo Stato membro di favorire i propri cittadini a discapito dei cittadini di altri> Stati membri e non viceversa; �N� �pu��� parlarsi�di �:tllism:a equivalente�. a� restrizfone all'importazione di merci di altri Stati membri in conseguenza def costi aggiuntivi cui sarebbero esposte le navi battenti bandiera itali�lla, perch� (a prescindere dall'insussistenza � di!� una situaiione oggettivamente diversificata rispetto ai.�� costi, perch� tutte le navi di qualsNoglia �bandiera sono praticamente soggette agli stessi divieti posti o dallo Stato costiero � dalfo Stato cUi appartengono e qumdi RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 46 a porti italiani per un periodo determinato dal ministero della Marina mercantile. 5 . ..,.,.. Dal fascicolo risulta che hl signor Peralta, cittadino italiano, � comandante di una nave cisterna, battente bandiera italiana, specificamente attrezzata per il trasporto delle sostanze chimiche. L'armatore della nave. � una societ� di diritto italiano. 6. -e pacifico che, ripetutamente, nel corso del primo trimestre del 1990 il signor Peralta ha ordinato lo scarico in mare di acque utilizzate per il lavaggio delle cisterne cariche in precedenza di soda caustica, mentre si trovava al di fuori del mare territoriale italiano (nella maggior parte dei casi in una zona compresa tra 12 e 24 miglia dalle linee di base italiane). Ora, la soda caustica � una delle sostanze nocive menzionate nell'allegato A della legge ~1 dicembre 1982. (Omissis). 8. -Le questioni pregiudiziali sottoposte riguardano le norme che si applicano allo scarico in mare di idrocarburi e di sostanze nocive diverse dagli idrocarburi. � tuttavia pacifico che, nella causa principale, si tratta solo dello. scarico in mare di acque di favaggio contenenti soda caustica. Occorre quindi limitare la portata delle questioni in esame al solo scarico in mare delle sostanze nocive diverse dagli idrocarburi. 9. -Dal fascicolo risulta che il giudice nazionale chiede in sostanza alla Corte se il� diritto comunitario si opponga ad. una normativa del tipo di quella italiana, in quanto essa ostacoli l'attivit� delle imprese nazionali di trasporto marittimo, come quella che occupa il signor Peralta. Una� tale normativa� potrebbe in particolare aver per effetto di ritardare, rendere pi� � difficili o pi� onerose� di quanto non lo siano per le� navd ad oneri equivalenti) il fatto che il trasporto di una merce di importazione possa subire un certo onere riflesso � circostanza meramente occasionale del tutto irrilevante per il diritto comunitario (quantomeno, poi, se si tien conto della �ratio� della normativa in esame). Resta il dubbio sull'opportunit� di mantenere una !lOrmativa nazionale che vieti totalmente gli scarichi in ;mare di prodotti petroliferi e chimici, come la soda caustica (all. A alla legge 31 dicembre 1982, n.�979), laddove la convenzione MARPOL 73/78 (citata al punto 15 della sentenza) li consente in parte con particolari condizioni e cautele, Pur dovendosi auspicare che si rafforzi una politica comune tendente alla prevenzione dell'inquinamento ambientale piuttosto che si proceda con una riduttiva e poco efficace politica di intervento con scarsi effetti rimediali, la diversit� di trattamento fra obblighi imposti all'armamento nazionale e obblighi prescritti per l'armamento internazionale rischia di penalizzare il primo senza un reale beneficio per il bacino del Mediterraneo. Ma la scelta del legislatore nazionale, non in contrasto con la normativa internazionale e comuni� taria, non era n� poteva essere in discussione nella causa. RASSEGNA AVVQCAl'URA DELLO STATO battenti bandiera degli altri Stati membri le operazioni di pulizia delle navi cisterna che avrebbero potuto essere compiute in mare nel rispetto delle convenzioni internazionali pertinenti alle quali l'Italia ha aderito. 10, ..-.. Con le sue questioni il giudice nazionale prende in considerazione dhrersi aspetti di questi ost�col� ed indi�a le censure che potrebbero essere fatte alla normativa italiana: -il disconoscimento di � convenzioni internazionali ratificate in ambito comunitarfo �; -la violazione dell'art. 7 del Trattato a causa di discriminazione in base alla nazionalit�; ......:. l'introduzione da parte della normativa italiana di restrizioni che sarebbero incompatibili con gli artt. 3, lett. f), 30, 48, 52, 59, 62 del Trattato e; in particolare, con la libera circolazione dei servizi in materia di tra� sporti�.marittimi; -fa viola:iforte dell'art. 130 R del Trattato. Sul diritto comunitario vigente alla data dei fatti contestati nella �ausa principale. 11. -La causa principale verte sulfapplicazione di una normativa italiana che riguarda le navi e la navigazione marittima. Nella parte II del Trattato, i trasporti costituiscono oggetto di un titolo speciale, il titolo IV. 12. -In questo titolo IV, l'art. 84 stabilisce, al n. 2, che il Consiglio potr� decidere se, iri quale� misura e con quale procedura� potranno essere prese apportune disposizioni per la �navigazione maritthna. Ai sensi dell'art. 61 �del Trattato, �queste disposizioni specifiche riguardano fu particolare la � libera drcola.iione dei servizi �. 13. -Sulla base dell'art. 84, rt; 2, il Consiglio ha adottato il regolamento 22 dicembre 1986, n. 4055, �� che applica il principio della libera prestazione clei servizi ai trasporti marittimitra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1). Questo l'egolamerito � entrato in vigore il 1� gennaio 1987. Esso era quindi in vigore alla data dei fatti di cui � causa. 14. -Tuttavia, le disposizioni di questo art. 84 non escludono l'applicazione del Trattato alla materia dei trasporti e i trasporti marittimi, alla stessa stvegua degli altri tipi di trasporto, restano soggetti ai principi generali del Trattato (v. sentenza 4 aprile 1974, causa 167/73, Commissione/ Francia, Racc. pag. 359, punti 31 e 32), =~::::.%.: .<.!:~--~ . Mf.P~~~� --���"W.AW?'~ - RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 48 Sul rispetto delle convenzioni internazionali relative allo scarico in mare delle sostanz,e nocive. 15. -Bench� l'ordinanza cli rinvio non lo precisi, risulta dal fascicolo che il giudice nazionale chiede chiarimenti alla Corte sulJa compatibilit� della normativa italiana con la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, detta � convenzione Marpol � (Recueil des trait�s des Nations unies, volume 1341, n. 22484). Esso sembra ritenere che tale convenzione produca effetti nell'ordinamento giuridico comunitario. 16. -Ne1la misura in oui alla Corte vengono chiesti chiarimenti sulla compatibilit� della normativa italiana con la convenzione Marpol, � sufficiente constatare che la Comunit� non ne � parte. Inoltr�e, non sembra che in forza del Trattato CEE la Comunit� abbia assunto le competenze precedentemente esercitate dagli Stati membri nel campo d'applicazione di tale convenzione, n� che le disposizioni di quest'ultima siano vincolanti per la Comunit� (v. sentenza 12 dicembre 1972, cause riunite 21/72, 22/72, 23/72 e 24/72, International Fruit Company e a., Racc. pag. 1219, punto 18). 17. -Non spetta quindi alla Corte pronunciarsi sulla compatibilit� di una disposizione nazionale adottata da uno Stato membro con una convenzione quale la convenzione Marpol. Sull'art. 7 del Trattato. 18. -Occorre ricordare che l'art. 7 del Trattato CEE (art. 6 del Trattato CE), che sancisce il principio generale del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalit�, tende ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche cli non discriminazione (v. sentenza 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova, Racc. pag. I-5889, punto 11). Di conseguenza � avuto riguardo alle norme specifiche, che concretizzano tale principio, che occorre esaminare se una normativa del tipo di quella di cui trattasi nella causa principale sia compatibile con il Trattato. Sull'art. 3 lett. f), del Trattato. 19. -Il giudice nazionale si chiede se i principi del diritto comunitario destinati a garantire che la concorrenza non sia falsata non si oppongano ad una normativa nazionale del tipo della normativa italiana di cui � causa. A suo parere, questa normativa creerebbe distorsioni di concorrenza tra i porti e gli armatori della Comunit�. delle � importazioni di prodotti c:himid�.in Italia; � e quindi un ostacolo . vietato da tale articolo. 24. -Su tale punto � sufficiente constatare che una ncm:nativa del tipo di quella di cui � causa non opera alcuna distinzione in base al- 1,origine delle sostanze trasportate; .c}le essa non ha per oggetto di disciplinare glLscambi di merci con gli altri Stati membri e che gli effetti. re� 50 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO strittivi che essa potrebbe produrre sulla libera circolazione delle merci sono troppo aleatori e indiretti perch� l'obbligo da essa sancito possa essere considerato atto ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri (v. sentenze 7 marzo 1990, causa C-69/88, Krantz, Racc. pag. I-583, punto 11, e 13 ottobre 1993, causa C-93/92, CMC Motorradcenter, Racc. pag. I-5009. punto 12). 25. -L'art. 30 non si oppone quindi ad una normativa del tipo Gli quella nazionale di cui � causa. Sull'art. 48 del Trattato. 26. -Il giudice nazionale chiede delucidazioni sulla compatibilit� con l'art. 48 di un regime di sanzioni come quello definito dalla normativa italiana di cui � causa, il quale, prevedendo la sospensione del titolo professionale dei capitani italiani che violano il divieto dello scarico in mare delle sostanze nocive, punirebbe i capitani italiani pi� severamente dei capitani aventi un'altra nazionalit�. 27. -In conformit� ad una giurisprudenza costante, le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori non possono essere applicate a situazioni puramente interne di uno Stato membro. In particolare, il solo fatto che, in forza della normativa di uno Stato membro, un lavoratore straniero goda di una situazione pi� favorevole rispetto ad un cittadino di tale Stato membro non � sufficiente a far beneficiare tale cittadino delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori, se tutti gli elementi che caratterizzano la sua situazione si collocano all'interno di un solo Stato membro di cui egli � cittadino (v., in tal senso, sentenze 15 gennaio 1986, causa 44/84, Hurd, Racc. pag. 29, punti 55 e 56, e 28 gennaio 1992, causa C-332/90, Steen, Racc. pag. I-341, punti 5, 9 e 10). 28. -Secondo quanto risulta dagli atti di causa, il signor Peralta � cittadino italiano,� dipendente di un armatore italiano e comanda una nave battente bandiera italiana. Egli si trova quindi in una situazione puramente interna e non pu� far valere l'art. 48. 29. -Ne deriva che l'art. 48 non si oppone ad una normativa del tipo di quella italiana, che prevede che i capitani italiani che hanno violato il divieto da essa sancito sono assoggettati alla sospensione del loro titolo professionale. SuU' art. 52 del Trattato. 30. -L'ordinanza di rinvio non consente di conoscere per quali motivi il giudice nazionale chiede chiarimenti sul rapporto tra la legge di cui � si causa e l'art. 52 del Trattato. In mancanza di indicazioni ar riguardo, occorre rilevare cJle, sec;:on4o il sig.qr Peralta, tale legge priverebbe le irn fiitlllltli ~ia6t1~~Ji.!~11;C~~~;.1~!!�.1;,:1~r::trnc~~~7~i~~d~~:~a~!l'kh:a! il benef~cio delta .discipllna naz�onate dello stato in~l1ll::>ro <>si>itante, esse ostMJ:�'.parimenti ach� la Stato d'o:rigine ..ost;acolilo stabilimento. irfaltro Sfafoi fuellibro �.di 0un proprio :cittadino o diuna silciet� costituita. secondo la propda legislazione. e corrispon:clente alla definizione . dell'art. 58.. Inf~ tt;i rctifitt;f g~ta#tHi <:tawfaittt52 ~f;se@�nti $afebbefovfuiifieatfse Io �� Stato (l!origjpe :Potesse Vietate alledmprese.. .di migrat:e.. per stabmrsi in un altro Stat'() m.embro (v, sentenza 27 settembre 1988, cau$a 81/87, !.h� Q.e~/Trell;suni� �ari'1.C:ci~fs~k>nf!I:$ of lnland R~ven~~;�.. l>aily .Mail.� and Generai Trust, Racc. pag. 5483 pU.nto 16). 32; �;....... TUtt�via, una.� normativa. quale quella> italiana� n�in contiene alcuna disposiziqne: ehe possEf ostacolare lo � stabilimento dei trasportatori italiani m.uno� Stato membrotdiirerso dall'Italia;� . 33. -Occorre a11i;:.Qrlit.'.!'.'iCOr�:lit~.che,in,l;)ase al!a sentenza 25 luglio 1991, cau$a C-221/89, Factortame e a. (Racc. pag. 1-3905, punto 23), le condizioni prescir�tte per l'immatricolaiiohe di una �nave non devono creare ostacoli alla libert� �di stabilimento;� Ma uria normativa del tipo di quella di cui e causa� <non �� dgl.1�rda �l'immatricolazione: delle �.�navi. . ��� �� ~4, ..-,..�. ~el1Zi:t dubbio, .... ~� ihEWcat1Z~. . di����~rmonizzazione comunitaria, uno �stato membro p�.�, dir�ttal1lente o indi~eii�mente, imporre regole tecniche, che sono proprie ad esso e che non si ritrovano necessariamente negli altri Stati membri,. ad imprese di trasporto marittimo che, come quella che occuJ;>a. il s1gnor Peralta;. sono �stabilite i;t� suo territorio e utilizza:no :navi che 'f:>attono:Ja sua bandiera. Ma le duficolt� che possono derivain� per quest~ imprese non pregiudicano lalibert�: di stabilimento ai sen$i dell'art. 52 del. .Trattato. Infatti, queste .. difficolt� non hanno in vfa cli principiO . una natura diversa da quelle che possono avere la loro origine nelle disparit�. tra le legislazioni nazionali, relative ad esempio al costo del lavoro, agli oneri sociali o al regime fiscale. 35. _. L'art. 52 non� si oppone �quindi ad una normativa quale quella italiana. 52 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Sull'art. 59 del Trattatao. 36. -Il giudice nazionale chiede chiarimenti alla Corte relativamente ad una situazione in cui un capitano italiano, incaricato da un prestatore di nazionalit� italiana di comandare una nave battente bandiera italiana, fa valere la violazione da parte dell'Italia, cio� da parte dello Stato membro di stabilimento del prestatore, della libert� di prestazione di servizi in materia di trasporto marittimo. Per quanto riguarda la possibilit� di far valere la libert� di prestazione di servizi in materia di trasporto marittimo. 37. -Come la Corte ha precisato al punto 13 della presente sentenza, alla data dei fatti di cui � causa era in vigore il regolamento n. 4055/86. 38. -Ai sensi dell'art. 1, n. l, di questo regolamento: �La libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi � applicabile ai cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi �. 39. -Dalla formulazione stessa di questo articolo risulta che esso si applica ai trasporti marittimi tra Stati membri del tipo di quelli di cui trattasi nella causa principale. Esso definisce i beneficiari della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo in termini che sono sostan� zialmente gli stessi di quelli dell'art. 59 del Trattato. 40. -D'altra parte, in una sentenza del 17 maggio 1994, causa C-18/93, Corsica Ferries Italia (Racc. pag. I-0000, punto 30), la Corte ha dichiarato che la libera prestazione di servizi di trasporto marittimo tra Stati membri pu� essere fatta valere da un'impresa nei confronti dello Stato in cui essa � stabilita, quando i servizi sono forniti a destinatari stabiliti in un altro Stato membro. 41. -Occorre poi osservare che la Corte ha dichiarato che l'art. 59 del Trattato aveva lo scopo di eliminare le restrizioni alla libera presta� zione di servizi da parte di persone non stabilite nello Stato sul cui territorio deve essere fornita la prestazione, e le disposizioni dell'art. 59 si dovevano di conseguenza applicare in tutti i casi in cui un prestatore offre i propri servizi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale � stabilito (v. sentenza 26 febbraio 1991, causa C-154/89, Com� missione/Francia, Racc. pag. I-659, punti 9 e 10). 42. -Stando cos� le cose, dato che la nave che egli comanda esegue consegne a destinazione di altri Stati membri, il signor Peralta pu� far i i ~ I vaj:~r~ :n~J... (lpnfrgi.tti:���dell'Italia un'ass�rita; Violazione d�llalibert�� di��pre.� st~ot:t~ 4~i "e�'izi di�.tr:aspottomarittimo riconosciuta;� dal� diritto e<> munitario. r~t:� '1~tq��p~$1J4t4.t,t}l'~tSJ~t:if.: (f;f und di$Crlminazit/rte/trit E� Miii �in � � � bas~attafimfdt.~ra. �������������� � � � .,... . �:?/ .. .'.::: .)//\):>:�:::/ >:� .::-::�::::: ..-: .-: . .�. . . : �� 43~ 4-�~F~~n.sFaei'arl. 9<leFr�golairi�ntd ri::46SS-8((:che fichiatrla.il t>liric~pio di ehi artiartY7 �d�f1$attafo, a �\�q.fsifo miillfud che sFiiri.P:o�ie � i;ttf#it~ ~blffli~d'Vi�<itiMe g�e�a df?6u1�'tratfa~�:tt�1ta �ausa prlncip�tii~ dfo� essa. npn Op:e:d/ akuna <l�s()rltninazioHe l:fr 'ba$e / ai.i~ �riazfon�l�t� / ibF i� Pl:'~~1'~0?ti4 ~fYBk�~�!'i'.~~~~~!0 W:~!W.111�.'.�>� .,...�... ᥥ��.�� A~��ᥥ� �\sii�..thl~Qfq Uli~�ri2tl~#x~ aj 4u~~tB��ti~ ~949i~:f~Jr.~~~\l�M.!9�. ��.e@! �aj::M~~~~.. tjo~'.l~�~~it�fil9: p~r: 4li~!9 :d~n!~}il f~iP~~.. PPit~l.. [f~i��~~ftll't~.11 ::.:::::r ::::;{:: :.::::::.:~ :%'.}{:?/)> ��:��� .;.(: :���:�:. �:����-:���: . :: {E:::�:.�:��� . �:.:;.:: :-�� .� �.� :� .�.� .. �. ��:::::::::::::::_::/ .=: >\~::.� �....;:::: ::-::�:��:.:::.-: ::�;./~�.:-:::: ..: .::-/:�:.:~�:.��:..-�: : .: .: .....�..48�. ..,..., Il1oltr~, c9m13, .~.. stat9 affl:lr.iato dajl;\ CQrj:~ .nella $e.ttinza, �14::1..". g_ij9. i9~1~ �a,usa .tSS/80, Q~l:>el @.a,c�.. pag. ~993, pu.nio 9), :npn l!i pu� �on� sfderare compatibile con il divieto di discrimin~iqne Ka,pplicazjone di Jlna, RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO normativa nazionale per la sola circostanza che altri Stati membri applicano disposizioni meno rigorose (v. anche sentenza 13 febbraio 1969, causa 14/68, Wilhelm e a. (Racc. pag. l, punto 13). Per quanto riguarda l'esistenza di restrizioni alla libera prestazione dei serviz.i di trasporto marittimo. 49. -Il giudice nazionale osserva che la normativa italiana anche nell'ipotesi in cui non possa essere considerata discriminatoria apporta restrizioni alla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo a destinazione degli altri Stati membri. 50. -Va sottolineato che l'ostacolo all'esportazione che fa valere il signor Peralta non deriva dalla normativa di uno Stato membro sul cui territorio viene eseguita una prestazione di trasporto, ma dalla normativa dello Stato membro in cui l'impresa ha fatto immatricolare la nave comandata dall'interessato e in cui essa � stabilita, cio� l'Italia La situazione di questa impresa nei confronti del proprio Stato membro di stabilimento non pu� quindi essere equiparata a quella di un'impresa � di trasporto marittimo, stabilita in �uno Stato membro diverso dall'Italia, che operi temporan~ente in questo ultimo Stato. e che debba perci� soddisfare contemporaneamente quanto prescritto dalla normativa dello Stato membro di bandiera e quanto prescritto dalla normativa italiana. 51. -Ora, una normativa .del tipo di quella italiana, che vieta lo scarico di sostanze chimiche nocive in mare, si applica obiettivamente a tutte le navi senza distinzione, sia che esse effettuino trasporti interni all'Italia sia che effettuino trasporti a destinazione degli altri Stati membri. Essa non prevede un regime diverso per i prodotti esportati e per i prodotti messi in commercio in 1talia. Essa non assicura alcun beneficio specifico al mercato interno italiano, ai trasporti italiani o ai prodotti italiani.. �52. -I1 signor Peralta si lamenta invece dei vantaggi indiretti di cui beneficiano i trasportatori degli altri Stati m.embri che non sono assoggettati, in base a1le stesse modalit�, al divieto di scarico �in mare di residui di soda caustica. Ma, in mancanza di un'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in, tale settore, queste restrizioni sono solo la conseguenza della disciplina: nazionale del paese di stabilimento alla quale l'operatore economico rimane assoggettato. 53. -Da quanto precede deriva che il regolamento n. 4055/86, soprammenzionato, non si oppone alle disposizioni controverse di una normativa quale quella italiana relativa allo scarico in mare da parte della marina mercantile di sostanze nocive. I: f: I !i ~ ����MM�Jl�A������ᥥlraiI ! 1: PARTE I, SBZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 54. -Di conseguenza,� il riferimento fatto dal giudice nazionale all'art. 62, al quale rinvia l'art. l, n. 3, del regolamento, non richiede una soluzione distinta. Infatti, l'art. 62, che ha un carattere complementare rispetto all'art. 59, non pu� vietare restrizioni che non rientrano nel campo di applicazione di quest'ultim� articolo (v. sentenza 4 ottobre 1991, causa C-159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland, Racc. pag. 14685, punto 29). Sull'art. 130 R del Trattato. 55. -Il giudice nazionale. si chiede infine se gli artt. 130 R e seguenti si oppongano ad una normativa del tipo di quella di cui � causa, che ha per effetto di imporre alle navi italiane di far ricorso ad un sistema alternativo di trattamento delle acque di scarico, a suo parere inefficiente e in contrasto con gli obblighi internazionali che l'Italia ha sottoscritto. 56..-Su tale � punto occorre ricordare che, come gi� affermato al punto 17, non rientra. nella competenza della Corte pronunciarsi sulla compatibilit� di una dispoSizione nazionale adottata da� uno Stato membro con una convenzione quale la convenzione Marpol. Non rientra nemmeno nella sua competenza interpretare l'art. 130 R in funzione di una convenzione internazionale che non vincola fa Comunit� ed alla quale, per di pi�, non tutti gli Stati membri hanno aderito. 57. -D'altra parte,J'art. 130 R si limita a definire gli obiettivi generali della Comunit� in materia di ambiente. Il compito di decidere circa l'azione che deve essere intrapresa � affidato al Consiglio dall'art. 130 S. Vart. 130 T precisa inoltre che i provvedimenti di protezione adottati in comune in virt� dell'art.130 S non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti compatibili con il Trattato, per una protezione ancora maggiore. 58. -L'art. 130 R non sioppone quindi ad una normati.va quale quella di cui trattasi nella causa principale. 59. -Occorre pertanto risolvere le questioni. poste dal giudice nazi<>; nale nel senso che gli artt. 3, lett. f), 7; 30, 48, 52, 59, 62, 84 e 130 R del Trattato ed il regolamento n. 4055/86 non si oppongono a che la normativa di uno Stato membro vieti a tutte le navi, senza alcuna distinzione cli bandiera, lo scarico di sostanze chimiche nocive nelle sue acque territoriali e nelle sue acque interne, a che essa imponga lo stesso divieto in alto mare alle sole navi battenti bandiera nazionale e, infine, a che, in caso di violazione, essa punisca, con la sospensione del titolo professiomde, i capitani di navi, cittadini di tale Stato membro. (Omissis). 56 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 5a sez., 5 ottobre 1994, nelle cause riunite 133, 300 e 362/93 -Pres rel. Moitinho de Almei� da -Avv. Gen. Jacobs -Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dai Pretori d� Perugia e di Caserta nelle cause Crispoltoni ed altri c. �Fattoria Autonoma Tabacchi. ed altri. Interv.: Governi ellenico (ag. Kontolaimos e Dedoussi) ed italiano (avv. Stato Fiumara), Consiglio dell'U.E. (ag. Schloh e Gallas) e Commissione delle C.E. (ag. de March) Comunit� Europee � Organizzazione comune dei mercati � Tabacco greg gio -Sistema dei quantitativi massimi garantiti -Validit� dei regola menti CEE nn. 1114/88 e 1738/91. (Regolamenti CEE del Consiglio 21 aprile 1970, n. 727; 25 aprile 1988, n. 1114; 13 giugno 1991, n. 1738; 30 giugno 1992, n. 2075). Non � viziata da eccesso di pot,ere n� viola i principi di proporzionalit�, di non discriminazione e del legittimo affidamento la normativa di cui al reg. CEE del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1114, che modifica; il reg. 727/70, sull'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, e di cui ai regolamenti di attuazione del medesimo, nella parte in cui fissa, fino al raccolto 1992, ai fini dell'attribudone di un pr:emio ai t,rasf armatori-produttori di tabacco in paglia, quantitativi massimi garantiti (QMG) di produzione globale nazionale per variet� o gruppo di variet� di tabacco anzich� quote individuali per oiascuna ~mpr:esa (1). � � . (Omissis) 1. -Con ordinanza 18 marzo 1993, pervenuta alla Corte il 31 marzo successivo (procedimento C-133/93), la Pretura circondariale di (1) Misure di stabilizzazione nel settore del tabacco: i quantitativi massmi garantiti. � � Il reg. CEE del Consiglio 21 aprile 1970, n. 727/70, relativo all'attuazione di una organizzazione coi;nune di mercato nel settore del tabacco greggio, prevede fra l'altro, la concessione di un premio alle imprese che provvedono alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento del tabacco greggio, purch� il tabacco sia aquistato presso produttori comunitari. Beneficiano del premio anche i produttori singoli o associati che provvedono direttamente a dette operazioni. Al fine di limitare l'aumento della produzione di tabacco nella Comunit� (per ridurre lo squilibrio fra offerta e domanda) e �ridurre gli oneri finanziari conseguenti agli interventi di mercato, cox:i il reg. CEE del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1114/88, si � disposto che, a partire dal 1988, il Consiglio stesso stabilisca con regolamento un quantitativo massimo garantito (QM.G.) per ciascuna variet� o gruppi di variet� di tabacco prodotto nella Comunit�, in funzione delle condizioni di mercato e delle condizioni socio-economiche e agroeconomiche delle regioni interessate: allorch� per una variet� o un gruppo di variet� viene superato il QM.G., il premio di cui si � detto � corrispondentemente ridotto, con regolamento della Commissione. Per il solo raccolto 1988 la Corte di giustizia, con la sentenza 11 luglio 1991, nella causa C-368/89, Crispoltoni -in questa Rassegna 1991, I, 239 -ha dichia PARTE l, SBZ; lit. GIUIUS�.COMUNITARIA B .INil!RNAZIONALB S7 .Perugia ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiz~ale. relativa�. alla validit� del reg(}la.men:to �� (CEE) del �Consiglio 25 aprile 1988, n. 1114, che modifica il reg>Qlame,n:to> (CEE) n. 7l7/7Q, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabaci06 greggio.� (GiW L 1 lOi p�g:>35), e dei. regolamenti adottati in�� applica- Zi�h� dei sridd"�itor ���������� .�.�� �� ��� .�. .. . . . l~ .-.,, ~otdJ~e. ~a -~~rile l993 e 14 maggjo � 1993;. pervenute alla �<>rte r:ispettiya:mente il 28 .:maggjo 1993 (proce4b:nento C-3.00/93) e.. il 22 lu� glio 1993 (:procedimento C-36Z/93), la Pretura circondariale di Caserta ha ~allevato, a nor:ma dell'art. 177 del Trattato CJ!E, una questione pregiudi~ ia:let�lati'V�. rula v~li:dita del f�go1alri�rtto(CEEf aer���c6nsfg�io� 1f giugho i991/ri. 17.38; cli� fissa, pef iffaccolto<1991, i prezzi cfi-Obi�ttiv�, i j)rezifd~hteriierito bi preriifcdiicessi agli. acq�ir�rtti .di ta:baceofu: f6glfa; i l?~ez2:i d'mtervenfo deri\r~l! i;t�rtaoa:Wo in colli, �e qualitc1\'. d� riferimente>, lifzone �.ti prodlfti6ri� P,dn�h� l qjiru#itat�.vf mlillmi garafrtit:fe che� ri:iodifi" dfil regbfamerito(CEE) ii�t331/90 (GJJ. L 163; pag.13), edeiregolameriti adottati fo. applicazfoifo de1���s�dde�cc� ..... 3'. ".'."." Le qause principali riguarc:lano la i:estituziont;! '.'.""'.".in seguito alla 6()nst�,t~zic>n� da I>a~te d~ll~ Commis~ione dt:!l sl.l:Pt}#:m~nto, per il raccql!() i99l, 4ei 9J1aptit#tiv� fu~ss�rrii ga.ri:t6titi (iJ1 p~osi~~l,lo:) �QJ.V1G �). del taJ:fa.00o� hf fQ:glii\.�� d~lfa varietf!./Bright � (pr9(iedirri�nt6� C~l.33/93) .e �della ti:tffot� 13udey �t .. (procedimentf c~3od/93 .e� C.362/9.3) �� .:_ di iliia parte 4et premio anticipato agli attori nelle cause principali a nornta dell'art.� 3, rato l'invalidit� del regolamento suddetto 1114/88, in uno con il reg. CEE del � Consiglio 19 luglio 1988, n. 2268/88, che fissava, per il raccolto stesso, i prezzi di obiettivo, i prezzi di iritetvento �e i premi conc�ssi agli acquirenti di tabaceo in foglia; i prezzi! di�interventp derivatidal tabacco in colli, le ql:talit� di riferi" mento, le zone di prodmione e i Q;M;,G.; �non rispettando {�. regolamenti�. stessi), per� gli�. effetti sostanzialmente retroattivi ad essi.� ricollegabili; il .legittimo affi. da.mento.� degli interessati �i Per i rac;colti successivi; rimasta ferma la normativa comUitltaria, una folta constatatosi il superamento dei Q.M.G. stabiliti dal Consiglio di anno in anno, sQrio stati PrQporzionahilenteridotti. i prem~, per tuttii beneficiari, di .una certa percentuale, fudiperidentemente .dal superamenta��da >partedi ciascuno �della prod:\lzione�indi:viduaie��prevista<��E �ci� fino al���ta�colto�.1993/a.partite �datquale:.� mutato ilregime comUitltario: ilteg; CEB del� CQnsiglio �30 giugno 1992,� n. 2fJ75/92, hif istituito; irifatti1. un sistema di quote. indiViduali di �trasformazione o di produzione, e ci� � considerando che per. garantire il.rispetto dei limiti di garanzia occorre istituire, . per un periodo. limitato, un regime .di quote di trasforma~ zione; che spetta agli Stati membri il compito di ripartire, in.. via transitoria ed entro i limiti di garanzia stabiliti, le quote di trasformazione fra le imprese interessate e che le regole comunitarie previste a tal .fine mirano. ad un'equa ripartizione, basata sui quantitativi trasformati. iri passato, senza tuttavia tener conto �delle produzioni annuali constatate; . che saranno adottate le Il::tisure neces~ arie per l'ulteriore ripartizione delle quote fra i pr�duttori in condizioni sod� 58 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 727, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (G.U. L 94, pag. 1). 4. -Il regolamento n. 727/70 ha creato un sistema di sostegno basato su prezzi d'obiettivo e d'intervento fissati annualmente dal Consiglio pe1 il tabacco in foglia della Comunit� per il raccolto dell'anno civile succes� sivo. I piantatori potevano sia vendere la propria produzione agli enti di intervento tenuti ad acquistarla al prezzo d'intervento, sia venderla sul mercato. 5. -Per incentivare l'acquisto presso i piantatori ad un prezzo il pi� possibile vicino a quello d'obiettivo, l'art. 3, n. l, del regolamento prevedeva, a determinate condizioni, il pagamento di un premio ai soggetti che acquistano tabacco in foglia direttamente presso piantatori della Comunit� e svolgono le operazioni di prima trasformazione e confezione del prodotto acquistato. L'art. 3, n. 2, ha esteso il beneficio del premio ai piantatori che svolgono le operazioni di prima trasformazione e confeIIzione sul proprio tabacco in foglie. 6. -Il citato regolamento n. 1114/88, allo scopo di limitare qualsiasi aumento della produzione di tabacco della Comunit� e disincentivare nel contempo la produzione delle variet� che presentano difficolt� di smaltiI mento, ha aggiunto all'art. 4 del regolamento n. 727/70 un n. 5 del seguente j tenore: � 5. Il Consiglio stabilisce ogni anno, secondo la procedura prevista dall'art. 43, paragrafo 2, del Trattato, per ciascuna delle variet� o gruppi ' ' . disfacenti; che gli Stati membri che posseggono i dati necessari potranno ripar� i & tire le quote fra i produttori in base alla loro produzione degli scorsi anni �. �: Per i raccolti 1989-1992 sono sorte numerose controversie in sede nazionale in occasione della richiesta di restituzione di una parte dei premi riscossi anticipatamente dai produttori-trasformatori, fra le quali quella che ha dato origine al rinvio pregiudiziale della causa C-133/93 di cui alla sentenza annotata, nella quale il giudice nazionale ha posto in dubbio la validit� del reg. 1114/88 e di quelli adottati in sua attuazione, rilevando che proprio la omessa predetermina� zione della produzione di tabacco per ciascuna impresa di trasformazione secondo quote prestabilite (come � poi avvenuto per i raccolti successivi con il reg. 2075/92) pone il singolo tabacchicoltore in balia del comportamento degli altri, ledendo situazioni giuridicamente meritevoli di tutela (nelle altre due cause C-300 e 362/92, pur decise con la stessa sentenza della Corte, si era tentato di estendere le statuizioni della prima sentenza � Crispoltoni � sopra citata, limitate al rac� colto 1988, ai raccolti successivi: tentativo vanificato dalla pronuncia della Corte nei punti 64 e seguenti). Nella causa 133/93 non era, dunque, venuta in discussione la opportunit� della misura di stabilizzazione dettata dal Consiglio consistente nella fissazione di Q.M.G. Non si contestava al Consiglio il potere discrezionale di adottare una siffatta misura di stabilizzazione, ma si intendeva solo verificare se le mo PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 59 di variet� di tabaoco prodotto nella Comunit� per cui sono fissati i prezzi e i premi, un quantitativo massimo garantito in funzione, in particolare, delle condizioni del mercato e delle condizioni socio-economiche ed agronomiche delle regioni interessate. Il quantitativo massimo complessivo per la Comunit� � stabilito, per ciascuno dei raccolti 1988, 1989 e 1990, a 385.000 tonnellate di tabacco in foglia. Fatti salvi gli articoli 12 bis e 13, per ogni volta che una variet� o un gruppo di variet� superi il quantitativo massimo garantito dell'l%, i prezzi d'intervento, nonch� i relativi premi, sono ridotti dell'l%. Una cor rezione corrispondente alfa riduzione del premio � applicata al prezzo di obiettivo del raccolto in questione. La riduzione di cui al secondo comma non pu� comunque superare il 5% per il raccolto 1988 e il 15% per i raccolti 1989 e 1990. ( ... ) �. 7. -Secondo il disposto del primo comma del citato n. 5, nel testo modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 maggio 1990, n. 1329, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (G.U. L 132, pag. 25). �Il Consiglio stabilisce ogni anno, per il raccolto dell'anno successivo, secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, per dalit� di applicazione della misura di stabilizzazione fissate dalla norma comunitaria fossero o meno valide, al lume dei principi generali che regolano la materia: in particolare al lume del principio di proporzionalit� e del legittimo af. fidamento. E in questa angolazione il Governo italiano aveva presentato osservazioni problematiche dandosi carico di contribuire, amicus curiae, alla soluzione dei dubbi insorti. Quel di cui si discute era, in effetti, un solo punto: se sia legittima, al lume dei suddetti principi, la fissazione di quote globali nazionali per variet� o gruppo di variet� di tabacco, anzich� di quote individuali per ciascuna impresa. Il regime, valido per i primi anni di applicazione (1988-1992), della fissazione di quote globali, ha per conseguenza che lo splafonamento di esse in sede nazionale innesca un meccanismo di corresponsabilit� degli operatori, perch� l'aiuto spettante ai trasformatori viene proporzionalmente ridotto per tutti. indipendentemente dalle situazioni individuali di ciascuno, con la conseguenza che vede diminuirsi l'aiuto anche colui che non ha affatto aumentato la propria produzione o magari l'ha addirittura diminuita. E vede attribuirsi un aiuto, sia pur ridotto, anche chi ha aumentato la sua produzione. Con il regime delle quote individuali, valevole per gli anni successivi (a partire dal raccolto 1993). la responsabilit� � di ciascuno degli operatori che valichi la soglia consentitagli. La Corte, con la sentenza annotata, ha esaminato il problema sotto tutti i profili prospettati e ha risolto ogni dubbio, non riscontrando alcun elemento atto a inficiare la validit� della regolamentazione comunitaria denunciata. Le richieste di restituzione degli anticipi, versati e poi proporzionalmente ridotti per tutti in relazione al superamento dei Q.M.G., erano e sono, dunque, fondate. OSCAR FIUMARA 60 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO ciascuna delle variet� o gruppi di variet� di tabacco prodotto nella Comu I nit� per cui sono fissati li prezzi e i _premi, un quantitativo massimo garantito in funzione, in particolare, delle condizioni del mercato e delle condizioni socio.,economiche ed agronomiche delle regioni interessate. Il quan I titativo massimo garantito complessivo per la Comunit� � stabilito, per (; i raccolti dal 1988 al 1993, a 385.000 tonnellate di tabacco in foglia�, 8. -Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2075, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (G.U. L 215, pag. 70), ha sostanzialmente modificato il regime comunitario che aveva regolato il mercato fino a quel momento ed ha sostituito, all'art. 9, al sistema dei QMG un sistema di quote di trasformazione che gli Stati membri hanno il compito di distribuire, a titolo transitorio per i raccolti. 1993 e 1994, alle imprese di prima trasformazione o direttamente ai produttori, se sono in possesso delle necessarie informazioni. Procedimento C.133/93. 9 . ._ Ii signor Crispoltoni, piantatore di tabacco di Lerchi (provincia di Perugia), aveva conferito un certo quantitativo di tabacco in foglia della variet� Bright del raccolto 1991 alla Fattoria Autonoma Tabacchi di Citt� di Castello (associazione di produttori di cui era socio e che si occupa delle operazioni di prima trasformazione e confezione del tabacco in foglia, in prosieguo: la � Fattoria�). 10. -Successivamente, la Fattoria ha chiesto la restituzione di una somma corrispondente aill.a riduzione del 15% dei premi versati al signor Crispoltoni a norma dell'art. 3 del regolamento n. 727/70, dopo che la Commissione aveva constatato il superamento del QMG della variet� in questi<> ne per il raccolto 1991 con il regolamento (CEE) della Commissione 30 lu� glio 1992, n. 2178, che stabilisce, per il raccolto 1991, la produzione effettiva, nonch� d prezzi ed i premi da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti (G.U. L 217, pag. 75). 11. -Dinanzi alla Pretura circondariale di Perugia, il signor Crispoltoni contesta la legittimit� di detta pretesa, invocando l'invalidit� del regolamento n. 1114/88. 12. -Il giudice a quo osserva che indubbiamente il sistema dei QMG si ispira all'idea di ridurre gli oneri finanziari conseguenti ai provvedimenti di intervento limitando la produzione di tabacco; tuttavia questo sistema, come emerge dal caso di specie, ha la conseguenza di danneggiare situazioni giuridicamente meritevoli di tutela nel quadro del diritto comunitario, vale a dire quelle degli operatori economici in questione che non sono responsabili dell'eccedenza nella produzione di tabacco. ltiuiico mddo per p'enaliuate solo i respdnsabili della: sovrapprodw:ione sarebbe la fissazione di quote mdiW.duaJ.i; : :=e:-�. :��:-::-:�:���.��� < l?. �.,;.,-:fer:tliIDtQ1 il ConsigUo a.vrebbe 9Qll1messo u. ~�esso di potere hl,f.Qrm~�.;. .. di;. sviamento,'�.�������.n~l senso ��.-��-�� c~ ...il, sistema.� ,dei . .....�. ... QMG non . sarebbe . �.�.�.�.� �.�.��.��.�� .� ..�.��.�.�.�.�.��.�'�"<�.�'�,-�... ��...... �... .. �. . ,~4,1),il~, ~UP,~P..P9 �be si ~ntel14~J.'.ebbe ,~:n1eg.Jre.,===�. �a~r!!;��di:~:eJJ:~~1�=�~o:~df~i~~~r:t:ac~~;:;:atift&~e.P~1j~bh! Ci~rsf fu via pregiiidiiiate sulla validit� del regolamento n. 1114/88 e di qtt�iii adottati'''P�:t fa sua �:i.1'1>Iic:azi0he. (Omissis) .. � Sitl m~rito il signor CnSp�ltonf sosti�rie ch�= il regol�merifo �, n; U14/88 (�n pt6siegtio: il ({ regolamerifo �) ..� invalido perch� viziato: d�. svfa.�rtento . di pbte:re>Il gdV�i:n.:O flletiic�i coridi'tiide questa opiriforie e titierie. :lri�lfre che u:r�gofafuerito violi 1� principi di.ugtiaglfariza��e del legittimo affi�amenfo. �F ii�~efrio. �taiian6; 1riffo�, ritiene .ff�:regolamenfo contra.no� ar principio di proporzionalit�. >� =�=: 22;="-"< IL Consiglio e la Commissione contesfano ��la�. fondatezza di tali affermazioni. �. Al su.ll'#serito sviam~to di poteie.� � �� <23. ~>R signor Crispoltoni sostiene, preliminarmente, che lo svia� mento di poter� .pu�rioondursi a due ipotesi principali, .. cio� il persegui. mento di una finalit� diversa da quella che legittimamente avrebbe dovuto perseguire l'autore del provvedimento in causa, e, come nel caso di sj;>�ci�, 1a: :itl�nirest� inad�gUatezza cU un provvedimento rispetto alla finalit�: :perskgt:tita. � 24. -Al riguardo, egli osserva che non � la finalit� di limitare la produzione di tabacco che costituisce oggetto della sua doglianza, n� il sistema d� :dduzfone dei premi in caso di superamento dei QMG, ma la lacunosit� del s�stemaj in qtiarito non contempla la fissazione di quote individuali di produz~one. Infatti, il superamento dei QMG implica una penalit�: (ridu.zione dei prezzi e �l.ei premi) che colpisce tutti i produttori, compresi quelli �he� ii�n ���hanno aumentato �.�la loro produzione� e viene constatato in Un momento nel quale gi� tutto � deciso quanto alfa prodU� zione. 25. -Il signor Crispoltoni aggiunge che la recente riforma del regime del settore del tabacco mediante il citato regolamento n. 2075/92 ha per l'appunto previsto un siffatto regime di quote individuali. 62 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 26. -Anche il governo ellenico ritiene che la disciplina litigiosa sia viziata da irregolarit� che esso quaijfica come sviamento di potere. Al riguardo, esso osserva che il perseguimento degli obiettivi definiti dal regolamento, cio� la limitazione dell'aumento della produzione di tabacco .ed il suo orientamento verso variet� di facile smaltimento, non pu� � operarsi, come nel caso di specie, a danno dell'obiettivo fondamentale della politica agricola comune, indicato nell'art. 39, n. 1, lett. b), del Trattato, �ossia garantire un reddito equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura, e del principio di non discriminazione sancito da1l'art. 40, n. 3, del Trattato. 27. -Secondo la giurisprudenza della Corte, un atto � viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanre del I caso di. specie (v. in particolare sentenza 13 novembre 1990, causa C.331/88, Fedesa e a., Racc. pag. 1-4023, punto 24). I 28. -Secondo il primo 'considerando' del regolamento, il sistema IR dei QMG mira a limitare qualsiasi aumento deHa produzione di tabacco ! nella Comunit� e a disincentivare nel contempo la produzione delle variet� ' !. che presentano difficolt� di smaltimento. Il secondo 'considerando' agi i giunge che il regolamento si prefigge di perseguire una politica di orientamento de1la produzione verso le qualit� pi� richieste e di tener conto delle peculiarit� socioeconomiche e regionali della produzione I di tabacco. I 29. -Ora, non .� stato sostenuto che il sistema dei QMG persegua fini diversi da quelli in vista dei quali � stato elaborato dal Consiglio I e che sono enunciati nel preambolo del regolamento. I 30. -Per quanto attiene alla tesi del governo ellenico, secondo la quale il regolamento sarebbe dncompatibile con gli obiettivi della politica agricola comune enunciati nell'art. 39 del Trattato, essa non � fondata. 31. -Le istituzioni comunitarie hanno infatti un ampio potere discrezionale in materia di politica agricola comune, tenuto conto delle responsabilit� loro conferite dal Trattato (v. ad esempio, sentenza 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. 1-395, punto 32). 32. -Le istituZJioni comunitarie, nel perseguimento degli obiettivi della politica agricola elencati nell'art. 39 del Trattato, devono svolgere RASSEGNA AVVOCATURA DBLLO STATO 39. -Secondo il governo iitaliano, la disciplina comunitaria litigiosa ha consentito la riduzione indiscriminata e forfettaria del premio per tutti i destinatari, prescindendo dalla condotta dei singoli, talvolta anche irreprensibile, e pertanto anche per i produttori che non hanno aumentato la produzione rispetto agli anni precedenti. Un sistema del genere aveva come conseguenza una deresponsabilizzazione dei produttori e dei trasformatori e sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalit�. 40. -Prima di passare al merito di tali censure, � d'uopo richiamare taluni principi che emergono dalla giurisprudenza. 41. -Il pnindpio di proporzionalit�, che fa parte dei princ1p1 generali del diritto comunitario, richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limi1li. di ci� che � idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra pi� misure appropriate, si deve riconere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati agli scopi perseguiti (v., per esempio, sentenza Fedesa e a., citata, punto 13). 42. -Quanto al controllo giurisdizionale delle condizioni anzidette, il legislatore comunitario dispone in materia di politica agricola comune di un potere discrezionale corrispondente alle responsabilit� politiche che gli artt. 39 e 40 del Trattato gli attribuiscono. Di conseguenza, solo il carattere manifestamente linidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire, pu� inficiare la legittimit� di tale provvedimento (stessa sentenza, punto 14). 43. -La validit� di un atto comunitario non pu� dipendere da considerazioni retrospettive riguardanti i suoi risultati (sentenza 7 febbraio 1973, causa 40/72, Schroeder, Racc. pag. 125, punto 14). Quando il legislatore comunitario deve valutare, nell'emanare una normativa, i suoi effetti futuri e questi non possono esse!'e previsti con certezza, la sua valutazione pu� essere oggetto di censura solo qualora appaia manifestamente erronea alla luce degli elementi di cui disponeva al momento dell'adozione della normativa stessa (sentenza 21 febbraio 1990, cause riunite da C-267/88 a C-285/88, Wuidart e a., Racc. pag. I-435, punto 14). 44. -Nel caso di specie, da un confronto tra i QMG fissati per ciascuna variet� di tabacco dei raccolti 1989, 1990 e 1991 e le quantit� effettivamente prodotte di tali variet�, emerge che per la maggior parte delle variet� di cui trattasi i QMG non sono stati superati, e pertanto non pu� comunque sostenersi che il regime litigioso sia stato manifestamente inidoneo rispetto all'obiettivo perseguito. PARTE I, SEZ. Il, GIUlIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 45, -Infine, .come ba dimostrato l'avvocato generale nei paragrafi 4952 delle sue conclusioni; non vi sono elementi per poter affermare che all'epoca dell'istituzione del regime litigioso il legislatore comunitario abbia �� ef~ettuatQ una . valutazione patentemente erronea degli effetti di tale regime. 46. -Infatti, come l:la osservato la Commissione, il Consiglio, quando ha adottato il regolamento, ha potuto ritenere, senza incorrere in un errore di valutaz;ione manifesto, che il si!ltema dei QMG fosse per i produttori di tabacco meno gravoso di un sistema di quote individuali, poich� nel primo la pri;>duzione .� d,egli inte,l;'essati non era limitata, nel senso cbe potevanosempre vendere i loro prodotti agli organismi di intervento, anche se con un prezJ!;o o un premiQ ridotti, al massimo, del 15%, mentre nel secondo i . produttori non ricevono alcun sussidio per la parte di produzione �;lle ec.cedeJ1;1,loro qu()ta indivi4.ale. 11 solo fatto che il regime non � riS,.JJatp abbastanza effici;tce non � .sufficiente per dedurne l'invalidit� del regolamento in q~estione. . . �:� .��.:.:�: . .47. .,..-Occor11e g.lli,gi co:odu�lere, con la Commissione, che nel caso di specie il ,eo;nsigli9�ha agito non solo . nel. rispetto . del principio di proporzionalit�, non avendo scelto t:lr .� provvedimento manifestamente inidoneo in relazione allo scopo perseguito, ma anche in conformit� all'esigenza di operare gradualmente gli opportuni adattamenti, indicata dall'art. 39, n. 2, lett. b), del Trattato. 48 . ....__ .Pertanto, l'asserita:.; violazione del principio di proporzionalit� non � dimostrata. C) Sull'asserita discriminazione. 49. .:.... Il governo ellenico, per part:e .sua, ritiene che il .regime litigioso violi il principio di uguaglianza di� frcinte alla legge,� sancito dall'art. 4�, n. 3,. del Tratta:to,.in quant;o questo ha fatto. sl che. tutti i produttori e le imprese di trasformazione -indistintamente -siano stati colpiti dai p;r:ovvedimen,ti di ridQZione dei prezzi e .dei premi, dunque anche coloro che non avevano aumentato il volume della foro produzione o delle loro transazioni. Solo un regime di quote individuali avrebbe potuto evitare queste conseguenie inique. � 50. -Secondo la giurisprudenza della Corte, il divieto di discriminazione en.unciato dall'art. 40, n. 3, del Trattato �. solo una specificazione del principi<> generale di uguaglianza, che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario (v. per esempio la citata sentenza Wuidart e a., punto 13). RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 66 51. -Si ha una discriminazione non solo quando situazioni analoghe vengono trattate in man~era diversa, ma anche quando situazioni diverse sono trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obettivamente giustificato (sentenza 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28). 52. -Orbene, la Corte ha gi� avuto modo di dichiarare che il principio di non �discriminazione non ostava ad una normativa comunitaria che aveva istituito un sistema di limiti di garanzia per il mercato comunitario nel suo complesso che comportavano una riduzione dell'aiuto alla prodi.lzione degli operatori economici interessati di tutti gli Stati membri, anche se il superamento di tali limiti non era dovuto ad un aumento della produzione in tutti gli Stati. Essa ha ritenuto che, nell'ambito di un'organizzazione comune dei mercati che non conosce un sistema di quote nazionali, tutti i produttori comunitari devono, qualunque sia lo Stato membro nel quale sono stabiliti, sopportare, in modo solidale ed eguale, le conseguenze delle decisioni che le istituzioni comunitarie sono chiamate ad adottare, nell'ambito delle loro competenze, per far foonte al rischio che pu� manifestarsi sul mercato d~ uno squilibrio tra la produzione e le possibilit� di smaltimento (sentenza 24 gennaio 1991, causa C-27/90, SITPA, Racc. pag. I-133, punto 20). 53. -La stessa considerazione pu� essere applicata ad un regime comunitario quale quello del presente caso. 54. -Nemmeno l'asserita violazione dell'art. 40, n. 3, del Trattato � quindi dimostrata. D) Sull'asser:ita viola;;ione del principio del legittimo affidamento. 55. -Secondo il governo ellenico, la normativa litigiosa violerebbe anche il principio del legittimo affidamento. 36. -Innanzi tutto, una nuova disciplina non potrebbe avere lo scopo o l'effetto di mettere a repentaglio l'obiettivo fondamentale della politica agricola oomune, che consiste nel garantire un reddito equo ai produttori. 57. -Occorre ricordare che, anche se il principio del rispetto del legittimo affidamento � uno dei principi fondamentali della Comunit�, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che pu� essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie. Ci� vale in particolare in un settore, come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo impli:ca un costante adattamento in funzione 67 dei mutam�hti della situazione�conomic� (v;��mpartioolare la �i::itata>sentem�. Delacre e� a:/Commdssi:one, punto 33). .� .sK .ᥥ�� .... Ne �U.;�e.ci~ che gli pp~a.twi eoo1l()wJ�i .on p()~~qgo.far vl;l}eretW.. dirittci q.e$tt9 �~~w~~P,aii9.ri~ �di '11).. v~taggioJ9.r<l. derivante. dal� ristituiione defrorganlzzazione C:oliiune . dei .. m~r,�~ti .e del q.a.le hanno fruito ill un deten:tl4naio momento (stessa sent�nza: :Pt1Ilto 34). .. . . .... . .. �<59;~E�n1e\r�iitl.�i�� HarizMiie a�1� foro iecil:tlt&�nori pu� qti�ndi viqlare if prliidpi� d�flegiHHno all~c�afu~rito. �� �� ��� .�..� . 60~ "7': Il gove~o ellenico ritiene inoltre che.� tale principio sia � statQ violato ~.rchtS la.m~cata f~s$.!lzione di quote illdiW:duali avrebbe. impedito ai prQd.1l.ttor~ dj. tabacco. dl piandfic~l:}Ja propria produzione. �� � � .b~a~~ ~�tt~f~fuiJi ~~~j~~i1,1iel11b~~n;~rc~,t.~~:~al~J1e~i;,s4i~::: sidio g�f�htifo't>ef hfPrc::il:�GHdh�' c�ll11?1e~8Mie'd.�l.t~ tissazi�ii��ti u.n limite masshno per fa ricltliioh� dei prezti g��d:�i prerni~��sod.d.ts�a Ie esi� g!f~e�� pc>st~ 4~~ :.Prhl:~ipiq, 9e1 J,~tJiplp..~~ftdamt!J?-to...... . 62v.;:;:... Pertanto, �'assetita viol~ione del prinoipfo del legittimo af. fi(fa:fu.ento�� non :����dimostrata. : < .63�. ~Pe;11. tUt.t.i �. questj; �. mgtivi, �� .oc�9n:e ;dspondere � al .giudice. q, quo cll.e l'esame dell~" q..estt()ne ptop<:>sta non ha rivelato a.le~ elemento tale da bl&i!ll1e lavajjdit�del ;i;egola,in~to n, 1114/&a n~~ conseg.entem;c;inte, dei . ~Q~pient;i ado.t~ati, per ~a sua applicazione. Procedimentii C-300/93 e(Xf62/93; 64~ """"' 1 signori Natale .(0300/93) e Pontillo (C.362/93) gestiscono eia� scllno 'llil!impres.a �.agricola nella provincia�� di . Caserta. � Essi�� avevano �� venduto il loro raccolto 1991 di tabacco� della variet� :aurl�yl all'impresa trasformatdoe di tabacco l)onatab Stl, ubicata in Caserta (in prosieg.o: ta �Dbnatal:hW, che ha chi&st& �d oft~iit.iti.f d�:l.IPAziendi di Stafo per gli �iterventi :del��.metcat() :agiicolb � Settore tabacco (ente di illt~rvento �per if�s��tor� fu 'tj,uestfone, '. IB: pf�sregtlo: r<i AtMA �f tt vefsamehtb, �. previa costituiibne<di�. una (;atiz�bn�( del.. prem�O previsto . dall'ali~ �3.del. regola mento ri. 727/7<f . . . . . . . . . . . 65.�~�� In.�segU:ito .. alla.constatazione,�fl:\.tta .nel� citato regolamento �n. 217$/92; del superamento del QMGQ.(:')l.rl:\.ccolto:l991)per �. il 'ta'ba�co della variet� Burley. I; la Donatab ha� dovuto restituire le somme. corrispondenti alla diminuzione dell'aliquota del premio. A sua volta, essa ha chiesto ai signori Natale e Pontillo di restituirle una somma pari alla percentuale di diminitzione del premio. � RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 68 66. -Ritenendo illegittima la riduzione del premio, per invalidit� dei regolamenti relativi alla fissarione dei prezzi, dei premi e dei QMG per la campagna 1991, i signori Natale e Pontillo hanno convenuto la Donatab dinanzi alla Pretura circondariale di Caserta per far dichiarare che la riduzione in causa non doveva ripercuotersi sui loro rapporti �ommerciali con la Donatab. 67. -La Pretura circondariale di Caserta osserva che il regolamento n. 1738/91 -che ha fissato i QMG, i prezzi ed i premi per le variet� o gruppi di variet� di tabacco per il raccolto 1991 -� stato pubblicato il 26 giugno 1991, ovvero in una data posteriore, per quanto concerne la variet� Burley I, alla semina del tabacco negli appositi semenzai, avvenuta nel febbraio 1991, ed al periodo del trapianto delle piantine nel terreno, che doveva effettuarsi prima dell'aprile 1991. Alla data della pubblicazione del regolamento, i contratti con l'industria di prima trasformazione, ��che costituiscono il presupposto per la concessione del premio, erano gi� stati stipulati e registrati dall'AIMA. 68. -Di conseguenza, la fissazione del QMG del raccolto 1991 per la variet� Burley I ha avuto . effetto retroattivo in quanto verteva su una produzione che era ormai stata avviata in base a scelte irreversibili. 69. -i:l giudice a quo aggiunge che risulta peraltro dal tenore dell'art. 4, n. 5, primo comma, del regolamento n. 727/70, nel testo mddificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 3 maggio 1989, n.� 12Si (G.U. L 129, pag. 16), che il Consiglio deve stabilire ogni anno, per il raccolto dell'anno successivo, i QMG per ciascuna delle variet� o gruppi di variet� di tabacco della produzione comunitaria. 70. -Per questi motivi, la Pretura circondariale di Caserta ha deciso di sospendere il procedimento e di adire la Corte in vi.a pregiudiziale sulla validit� del regolamento n. 1738/91. 71. -Rispox;idendo all'argomento del giudice a quo, basta rilevare, come hanno sottolineato il Consiglio e la Commissione, che il QMG per il raccolto 1991 . della variet� Burley I era stato gi� fissato dali'allegato V del regolamento (CEE) del Consiglio 14 maggio 1990, n: 1331, che iissa, per il raccolto 1990, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'interv�ento derivati del tabacco in colli, le qualit� di riferimento, le zone di produzione nonch�, per il raccolto 1991, i quantitativi massimi garantiti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1252/89 (G.U. L 132, pag. 28). 72. -Infatti, � vero che l'allegato V del regolamento n. 1738/91, a norma dell'art. 4 di questo, ha sostituito nel frattempo l'allegato V del PARTE I, SBZ. II, GIURIS. COMUNITARIA B INTERNAZIONALE regolamento n. 1331/90, ma esso non ha tuttavia modificato il QMG per il raccolto 1991 della variet� Budey I. 73. -Quest'ultirtlo regolamento � .stato pubblicato :nella Gazzetta UfficiaZe delle .Comunit� europee del 23 maggi~ 1990, ossia ben prima che i piantatori di cui trattasi avessero dovuto prendere le loro decisioni sul raccolto 1991. 14.. -Conseguentemente, l'asse~lta violazione del principio del legittimo affidamento non � dimostrata. 75. -Pertanto occorre risolvere la questione proposta dichiarando che il suo esame non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validit� delregolamento :h. 1738/91 n�; consegttentemente, dei regolamenti adottati per la sua applioazione. (Omissis) SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE GIURISDIZIONE E APPALTI CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 ottobre 1994, n. 8046 -Pres. Beneforti - Rel. Vitrone -P. M. Tondi (conf.) -ANAS (avv. Stato Onufrio) c. Ing. Manfredi -Societ� per costruzioni ed esercizi industriali per azioni (avv. Greco). Arbitrato -Rapporti tra arbitrato rituale ed irrituale -Lodo non depositato � Efficacia. La differenza strutturale e funzionale tra arbitrato rituale ed irrituale � smentita dalla comune natura pattizia della loro fonte e dalla innegabile identit� della funzione che assolvono. La differenza tra le due figure sta nella maggiore o minore immediatezza del riscontro giu11isdfoionaZe offerto alle contestazioni successive alla pronuncia del lodo. Tale evoluzione trova il suo riscontm normativo nella legge n. 28 del 1983 e nella legge n. 24 del 1994. L'efficacia vincolante tra le parti del lodo non depositato va intesa nel senso che con l'ultima sottoscrizione il lodo � completo e perfetto. (1). (1) La sentenza 8046/94 della Corte di Cassazione, con un unico dictum, ribadisce alcuni consolidati principi in tema di procedure arbitrali. In primo luogo conferma la regola secondo cui il lodo arbitrale, seppure non depositato, come invece sarebbe necessario ai fini dell'exequatur pretorile, deve in ogni caso considerarsi � completo e perfetto � con l'ultima sottoscrizione. Tale � completezza � e �perfezione � rilevano innanzitutto agli effetti dell'eventuale riconoscimento del lodo da parte di ordinamenti giuridici stranieri (secondo la previsione dell'art. 828 comma 2 c.p.c. nel testo riformulato -in accoglimento di quanto san� cito dalle convenzioni internazionali di Ginevra e di New York, rispettivamente del 1927 e del 1958 -dalla legge n. 28 del 1983, ma come gi� in precedenza ritenuto dalla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte: cfr. Cass. 4167/78). Si afferma altres� nella pronuncia in esame che la � completezza � e � perfezione � del lodo sottoscritto, ma non depositato (circostanza quest'ultima che lo rende insuscettibile di impugnazione diretta per nullit�: cfr. Cass. S.U. 3855/86) comporta soprattutto la vincolativit� del regolamento di interessi in esso contenuto, e quindi l'obbligo per le parti di darvi spontanea esecuzione in osservanza di quella clausola con cui si siano in precedenza impegnate all'adempimento dei doveri nascenti a loro carico dal lodo (clausole siffatte che -vale la pena ricordarlo -ritenute in passato nulle dalla Cassazione, sono state riconosciute pienamente ammissibili per effetto della gi� ricordata riforma del 1983). Deriva infine, da tale impostazione che, ove mai non dovesse avere luogo lo spontaneo adempimento del lodo ad opera della parte che vi � obbligata � secun PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 71 Con il primo motivo l'ANAS denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 823, ultimo comma, 827 e seguenti cod. proc. civ. nel testo modificato dallalegge 9 febbraio 1983, n. 28, degli artt. 12 e 15 disp. preL cod. civ., 1362, 1363 e 1366 cod. dv., 906, 807 e 808 cod. proc. civ. e 43~51 del d,P.R; 16 luglio 1962, n. 1063, in relazione all'art. 360, nn. 2, 3 e 4 �Q<j. pr9c. civ., per ri\l~dire che; 11011oi;tante la previsione dell'efficacia vincol~ W.tra ~e Parti~ ilJ9do l'.lOn depositato non pu� trovare esecuzione nel territorio nazionale (neppure) attraverso la domanda di adempimento, se il c;leposito non sia avvenuto .nel termine di legge. Sostiene la ricorrente che l'arbitrato rituale -a differenza di quello irrituale che � istituto di diritto processuale, il quale, m mancanza di espressa previsione .delle parti contraenti, non pu� non trovare il suo compimento attraverso il completo esaurimento del procedimento che culmina .nel decreto dii esecutivit� del pretore. A differe.za dell'ar\)itrato irrituale, quello rituale non pu� avere, inoltre; effic~�ia. transattiva ed � annullabile per violazione di nonne di diritto (salva espressa autorizzazione a decidere secondo equit�). L'onere del deposito del lodo a carico della parte che intenda farlo eseguire nelterritorio della Repubblica continua ad esprimere la necessit� del deposito della pronuncia arbitrale in un termine perentorio e, n� prima del deposito, n�� dopo la scadenza del termine all'uopo :fissato, pu� esserne dum eventum litis �, sar� possibile a tale scopo l'instaurazione, ad iniziativa della parte avversa, di . un ordinario processo di cognizione. Resta, altres�, inteso che nel corso di t;�e ipotetico giudizio cognitorio, la parte che sia risultata soccombente uel procedimento arbitrale � comunque legittiinata a proporre l'azione di nullit� o quella di aunullamento per far valere una incapacit�, tanto delle parti, quanto degli stessi arbitri, ovvero i vizi della volont� in cui questi ultiini siano incorsi nella formazione della decisione (ed in particolare l'errore essenziale da costoro commesso e consistente in quella falsa rappresentazione della realt� .che pu� assumere forma, sia di mancata previsione di taluni degli . elementi di fatto della controversia, sia di fallace supposizione della loro esistenza, sia ancora di affermazione di fatti pacifici come� controversi, o vk:eversa). � :!:> invece in ogni caso preclusa qualsiasi forma di iinpugnativa per errori di giudizio e di. diritto del lodo arbitrale non depositato (n� pi� utilmente depositabile, ci� che accade quando sia invano decorso U termine all'uopo previsto dall'articolo 825 c.p.c.); ami:nettere taie impugnativa vorrebbe dire eludere tiile termine,.o comunque. decretare il sovvertimento di quel consolidato sistema (cfr. Cass. 1341/88) secondo cui il deposito del lodo nei modi .e nei tempi di legge, unitamente alla dichiarazione della sua esecutivit�, costituisce una condizione imprescindibile per l'ammissibilit� dell'azione � diretta� di� nullit�. Fin qui il discorso � de iure condito� {o meglio, valevole per le controversie arbitrali gi� pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sull'arbitrato, la n. 25 del 1994). �De iure condendo� deve invece osservarsi che alle controversie arbitrali instaurate dopo l'entrata in vigore di tale legge si applicher�. il principio secondo cui il lodo � impugnabile direttamente, prescindendo dalla formalit� del preventivo deposito (F.B.). RASSEGNA AVVOCAtuRA DELLO STATO 72 chiesto l'adempimento, sia in via diretta, sia in via indiretta, attraverso una pronuncia giudiziale. La possibilit� che il lodo non depositato sia suscettibile di esecuzione all'estero, !in coerenza con l'efficacia vincolante che esso ha tra le parti, non consente di svincolare l'esecuzione del lodo in Italia dal suo preventivo deposito, la cui �facoltativit� nell'ambito di un pi� ampio periodo temporale ha il solo scopo di garantire alla parte interessata un adeguato spatium deliberandi per eventuali altr'e opzioni (esecuzione all'estero): non si comprenderebbe, diversamente, come possa ritenersi � vincolante � fra le parti un lodo ancora suscettibile di contestazione attraverso le impugnazfoni. La irrilevanza giuridica del lodo non depositato trova un ulteriore elemento di conferma nelle disposizioni della legge di registro che, solo nel testo approvato con d.P.R. n. 131 del 1986, lo ha preso in considerazione per la prima volta, relegandolo fra gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Non �appare, poi, facilmente comprensibile come il legislatore possa rimettere alla volont� della parte l'alternativa fra la sentenza arbitrale impugnabile e un regolamento meramente negoziale ma inoppugnabile; n� si comprende perch� la parte soccombente dovrebbe provvedere al deposito del lodo per far valere il diritto alla declaratoria della sua nullit�, mentre la parte vittoriosa, con la sua inerzia, vedrebbe consolidarsi definitivamente in proprio favore la pronuncia arbitrale, con la conseguente inammissibile trasformazione di un arbitrato, nato come mtuale, in arbitrato irrituale, anche nei casi in cui, come in materia di appalto di opere pubbliche, ci� non sia consentito. Nessun argomento in senso favorevole alla efficacia negoziale del lodo non depositato potrebbe, infine trarsi dalla soppressione dell'impugnazione per nullit� del lodo reso esecutivo nonostante la tardivit� del deposito, poich� ci� comporter� solo l'individuazione di un rimedio di 01xline generale contro il decreto di esecutivit� emesso fuori dei casi previsti dalla legge. L'articolata censura della ricorrente, di cui si � dato conto nell'esposizione ohe precede, non appare meritevole di consenso. Essa si fonda sulla netta distinzione tra arbitrato irrituale, istituto sostanziale di natura negoziale, e arbitrato rituale, istituto di natura processuale, e riecheggia le teorie secondo cui, dn mancanza di espressa disciplina normativa, l'alternativa tra decisione della controversia e la sua definizione transattiva, impediva d!i ravvisare nell'arbitrato irrituale la decisione della lite affidata a terzi estranei e imponeva di ricostruirne la figura negoziale come quella di una transazione nella quale veniva rimessa a terzi arbitratori la determinazione delle reciproche concessioni, che i contraenti si obbligavano a far propria attraverso i1 preventivo rilascio di un biancosegno. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE B APPALTI Tuttavia la teoria che ravvisa una differenza ontologica e strutturale, ancor prima che funzionale, tra l'arbitrato rituale e quello libero sembra smentita sia dalla comune natura pattizia della loro fonte, sia dalla innegabile identit� della funzione che entrambi sono chiamati ad assolvere, in quanto nell'uno e nell'altro caso le parti rimettono a terzi la decisione delle reciproche concessioni che invece caratterizzano la definizione transattiva della lite; sicch� la differenza tra le due figure finisce in realt� col ridursi alla maggiore o minore immediatezza del riscontro giurisdizionale offerto alle contestazioni che possano insorgere dopo la pronuncia del lodo, poich� nel primo caso le parti possono avvalersi, attraverso il deposito del lodo e iil decreto di esecutivit� del pretore, dell'efficacia esecutiva della sentenza arbitrale, mentre, nel secondo caso, sono tenute a instaurare un ordinario giudizio di cognizione, impregiudicata restando la questione, che neHa specie non rileva, se l'azione giudiziaria possa essere proposta in pendenza del termine per il deposito del lodo. L'opzione per l'identit� di natura e funzione dell'arbitrato rituale e di quello irrituale trova, inoltre, elementi oggettivi di riscontro in una serie di previsioni normative puntualmente registrate dalla pi� attenta dottrina, che a tal fiine ha indicato l'art. 619 cod. nav. che disciplina il chirografo d'avaria ed il connesso arbitrato navale, nonch� gli artt. l, 4 e 5 de1l'Accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, recepito dal d.P.R. 15 luglio 1960, n. 1011, l'art. 7 ultimo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, richiamato dall'art. 18, ultimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dagli artt. 5 e 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, i quali evidenziano il sempre pi� frequente ricorso all'arbitrato irrituale come strumento per la definizione non transattiva di controversie su diritti soggettivi e non su meri fatti. Tale evoluzione, infine, ha trovato il suo completamento nella legge 9 febbraio 1983, n. 28, e, pi� recentemente, nella legge 5 gennaio 1994, n. 25. Alla luce di tale evoluzione normativa l'efficacia vincolante tra le parti del lodo non depositato dev'essere intesa nel senso che con l'ultima sottoscrizione degli arbitri il lodo � completo e perfetto non solo aglri effetti del suo riconoscimento da parte di ordinamenti giuridici stranieri, secondo la normativa da essi prevista -come del resto era stato affermato gi� prima della riforma del 1993 dalla giurisprudenza, che aveva ritenuto applicabile la Convenzione di New York anche agli arbitrati irrituali (SS.UU. 18 settembre 1978 n. 4167) -ma esso costituisce, altres�, strumento idoneo a concludere il procedimento attraverso la sua spontanea esecuzione, in osservanza della clausola con la quale le parti si siano eventualmente impegnate all'adempimento degli obblighi derivanti dal lodo, indipendentemente e senza il suo deposito. Detta clausola, che prima del 1983 era sanzionata di nullit� (Cass. 23 giugno 1972, n. 2090), pu� attualmente essere validamente inserita nel RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 74 compromesso o nella clausola compromissoria, essendo stato soppresso l'obb1igo del deposito del lodo a carico degli arbitri ed essendo venuta meno l'impugnazione per nullit� contro il lodo tardivamente depositato. Orbene, prescindendo dalla questione se, pur in presenza di una clausola siffatta, la parte possa pur sempre provvedere al deposito del lodo in forza della irrinunciabilit� espressamente sancita dall'impugnazione per nullit� e di quella per revocazione (artt. 829 e 831 cod. proc. civ.). la facolt� di deposito conferita alla parte che intenda far eseguire il lodo nel territorio della RepubbLica non lascia la controparte alla sua merc� come sembra prospettare la ricorrente -poich�, qualora essa ritenga di non doversi conformare al disposto degli arbitri attraverso lo spontaneo adempimento del lodo, pu� a sua volta provvedere al deposito al solo :fine di impugnare la sentenza arbitrale, previa sospensione della esecuzione al�. sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., e ci� soprattutto nei casi in cui, come nella specie, si controverte in materia di appalto di opere pubbliche e sia difficilmente ipotizzabile la definizione della controversia con un lodo avente effetti meramente negoziali (al riguardo v. Cass. 22 aprile 1989 n. 929). L'unificazione delle due figure dell'arbitrato rituale e di quello -irrituale pu� dirsi in ogni caso compiuta, de iure condito, con la legge n. 25 del 1994, la quale, in attuazione della legge delega per la riforma del Codice di procedura civile, ha esteso ad ogni suo arbitrato la regola generale del rispetto del contraddittorio ed ha reso impugnabile il lodo indipendentemente dal suo deposito, che ora ha il solo effetto di conferire al lodo l'esecutivit� e cio� natura di mero exaequatur. Tale legge, ancorch� insuscettibile di applicazione ai lodi sottoscritti prima della sua entrata in vigore, offre, comunque ineludibili elementi di interpretazione a sostegno della soluzione adottata nella decisione della controversia sottoposta all'esame di questa Corte, dei quali non pu� rifiutarsi la rilevanza. Nella specie, tuttavia, non potendo trovare applicazione immediata la disciplina sopravvenuta, deve ancora mantenersi ferma la distinzione tra la s�entenza arbitrale, suscettibile di impugnazione I�.mmediata, ed il lodo non depositato, con natura meramente negoziale (SS.UU 9 giugno 1986, n. 3835 e Cass. 29 novembre 1989, n. 5205). Questo � vincolante fra le parti non solo ai :fini della sua eventuale esecuzione fuori dal territorio nazionale, ma anche come regolamento concreto di interessi demandato a terzi incaricati all'obbldgo di risolvere le contestazioni sorte tra le parti. Ne consegue che l'adempimento del lodo, ove non avvenga spontaneamente, pu� essere chiesto attraverso la proposizione di un giudizio di cogni:ziione nell'ambito del quale la parte che sia rimasta soccombente nel giudizio arbitrale potr� proporre sia l'azione di nullit�, sia quella di annullamento, per incapacit� delle parti o degli arbitri, ovvero per vizi ���,,.,,..,.,.,,,���,,,,����� 76 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO omessa pronuncia o il vizio di extrapetizione o ultrapetizione, i quali sono assimilabili ai vizi della volont� del negozio giuridico. Le doglianze dell'ANAS formulate al riguardo restano, peraltro, del tutto generiche poich� mirano alla declaratoria di nullit� del lodo senza proporre ed illustrare una quaisiasi ricostruzione giuridica sul piano negoziale della pronuncia degli arbitri e si limitano ad un mero richiamo alle questioni sollevate nel giudizio di merito, che � del tutto insufficiente per ottenere un concreto riesame in sede di legittimit�. In conclusione, perci�, il ricorso � infondato in ognuna delle sue articolazioni e non pu� trovare accoglimento. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 ottobre 1994, n. 8647 � Pres. Beneforti - Rel. Rovelli -P. M. Lugaro (conf.) -A.I.M.A. ~avv. Stato Polizzi) c. Petti Pasquale (avv. Consolo). Riscossione delle imposte e delle entrate patrimoniali � Indebito (ripetizione) � Rapporti ordinanza-ingiunzione ed ingiunzione fiscale � Competenza. Qualora l'Amministrazione agisca per la ripetizione dell'indebito utilizzando, non lo strumento di riscossione costituito dall'ordinanzaingiun:< Jione, ma il pi� generale strumento di riscossione dei crediti erariali e delle entrate patrimoniali dello Stato, cio� l'ingiunzione fiscale (ex R.D. 639/1910) la competenza a giudicare dell'opposizione proposta non spetta fun<Jionalmente al Pretore, ma deve essere determinata secondo il criteriio di riparto per valore (1). (OmisSiis). -Con il primo motivo di ricorso, l'A.I.M.A. deduce violazione degli artt. 2, 3, 4 legge n. 898 del 1986, e dell'art. 16 legge 24 novembre 1982 n. 689. In particolare assume che il Pretore avrebbe dovuto incidere sulla competenza in base alla natura dell'atto impugnato, e che, per quanto concerne la restituzione dell'indebito, la norma non specifica la natura dello strumento ingiuntivo utilizzabile da parte dell'A.I.M.A., mentre solo per la sanzione ammillistrativa viene precisato (art. 3 commi 3 e 4 legge n. 898 del 1986) che l'Azienda provveda con ingiuzione secondo le forme della (1) La sentenza della Cassazione 8647/94 riguarda una fattispecie �peculiare� di � ordinanza ingiunzione�. Viene, infatti, in rilievo l'ipotesi in cui una pubblica amministrazione (per l'esattezza l'A.IM.A.) si sia avvalsa di tale strumento al solo fine di ottenere la ripetizione di quanto sia stato indebitamente percepito da un privato (si trattava, nel caso di specie, di un contributo comunitario alla cui erogazione il destinatario � risultato non avere diritto, secondo quanto accertato in sede penale). La P.A. � quindi ricorsa al potere di ingiunzione per RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO 78 di controllo degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva, prevede (art. 2) una fattispecie di mecito penale per l'indebita percezione di contributi ottenuta � mediante l'esposizione di dati e notizie falsi �, ed attribuisce al giudice penale che pronunzia sentenza di condanna il potere-dovere di determinare anche l'importo indebitamente percepito e di condannare il percettore alla restituzione. Indipendentemente dalla sanzione penale (che si realizza quando l'importo indebitamente percepito supera un certo valore) il percettore � tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria (pari all'importo indebitamente percepito); e l'Amministrazione competente ha il potere di determinare, in via di autotutela, e con provvedimento immediatamente esecutivo, le somme dovute dal trasgressore, sia a titolo dell'indebito che di quello di sanzione amministrativa pecuniaria. In tal caso, con la medesima ordinanza-ingiunzione l'Amministramone determini sia la somma dovuta in restituzione che la somma amministrativa, e ne ordini il pagamento. Non viene invece espressamente prevista l'ipotesi in cui l'Amministrazione determini di richiedere il solo pagamento dell'ri.ndebito. In relazione all'ipotesi preV'i:sta, si stabilisce (art. 4) che all'accertamento delle violazioni amministrativie, con riguardo agli aiuti fraudolentemente ottenuti e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica (con alcune modificazioni) il �Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689 �, Dovendos[ perailtro considerare che, nel corpo legislativo richiamato, l'ordinanza-ingi11Il2lione si applica esclusivamente per irrogare la sanzione amministrativa, eccemone fatta per l'ipotesi (art. 35) di violazione in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, in cui in caso di omissione totale o parziale del versamento, con l'ordinanza che ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, l'ente gestore ingiunge � ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive ... a titolo di sanzione civile �. In tale fattispecie normativa la garanzia giurisprudenziale si attua ancora con l'opposizione al Pretore; ma � previsto -con l'integrale rinvio al rito lavorativo -il doppio grado di giud\i.zio di merito. Quel che peraltro, qllli interessa considerare � che l'Amministratore competente, nel caso di specie, non ha inteso utilizzare lo schema previsto dalla normativa speciale -che passa attraverso l'unitario accertamento e contestuale pretesa della somma indebitamente percepita e della sanzione amministrativa pecuniaria -ma, per autonoma determinazione (che pu� astrattamente corrispondere ad una valutazione circa la certa sussistenza dell'indebita percezione, ma non della ricorrenza del mezzo fraudolento) ha richiesto la sola restituzione dell'indebito. All'uopo ha evitato di utilizzare lo strumento di riscossione costitUJito dall'ordinanza-dngiun �---~'7. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 80 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 dicembre 1994 n. 10465 � Pres. Bile - Rel. Roselli -P. M. Lanni -Ministero della Difesa (avv. Stato D'Elia) c. Crenna. Giurisdizione civile -Convenzioni stipulate dall'Amministrazione della Difesa con medici civili -Natura giuridica -Atto unilaterale della P .A. Esclusione � Contratto � iure privatorum � -Sussistenza � Titolarit� di posizioni di diritto soggettivo in capo al medico privato � Sussistenza. Le conv.enzioni stipulate dal Ministero della Difesa con medici civili, generici o specialisti ai sensi dell'art. 1 della legge 304 del 1986 determinano il sorgere di un rapporto di lavoro di natura privatistica con i caratteri propri della Zoca'Z!ione d'opera, caratterizzato daZl'assenza di una posizione subordinata e dalla collaborazione continuativa e coordinata con l'Amministrazione datrice di lavoro. La natura p11ivatistica del rapporto (pur non escludendo, in astratto, la possibilit� per l'Amministrazione di emanare atti autoritativi e discrezionali espT'essione della potest� di autoorganizzazione), comporta la titolarit� in capo al medico convenzionato di posizioni di diritto soggettivo, con la conseguente affermazione della giurisdizione ordinaria .in caso di provvedimentii incidenti in modo sfavorevole su dette posizioni (1). (Omissis) Col primo motivo di ricorso il Ministero della difesa afferma il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (art. 360, n. l, cod. proc. civ.), sostenendo che, ai sensi della legge 21 giugno 1986 n. 304, che autoriz (1) La S.C. definitivamente afferma la sussistenza della giurisdizione ordinaria per le controversie concernenti le convenzioni stipulate dall'Amministrazione della Difesa con i medici civili ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 304 (art. 1, comma 4). L'affermazione della giurisdizione ordinaria era ormai pacifica per l'analogo caso dei medici convenzionati di cui all'art. 48 della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. In tal senso si veda Cass., Sez. un., 16 febbraio 1984 n. 1155, in Giust. Civ. Mass. 1984 per la quale, motivando dall'assenza del requisito della subordinazione, le prestazioni lavorative espletate da un medico in favore di un ente pubblico non economico, in correlazione con i suoi compiti istituzionali in tema di tutela della salute, esulano dal rapporto di pubblico impiego ed integrano un rapporto di prestazione d'opera professionale, come tale devoluto alla giurisdizione del G.O... Analogamente, ma ricollegando le posizioni di diritto soggettivo in capo al medico convenzionato ai rapporti di lavoro parasubordinato (art. 409 n. 3 c.p.c.) ed all'osservanza di accordi che hanno natura contrattuale senza incidenza su poteri autoritativi dell'Amministrazione medesima, Cass., Sez. Un., 20 giugno 1987 n. 5453, in Giust. Civ. Mass. 1978, fase. 6. La parificazione dei due casi viene fatta discendere, nella sentenza in esame, sia dal richiamo, contenuto nell'art. 1 della legge 304/86, agli accordi collettivi disciplinanti i rapporti tra servizio sanitario nazionale e medici, sia dal carattere continuativo della prestazione derivante dalla mancata notifica della sca za l'Amministrazion~ a stipulare oonvenzionioon leunittt�san:itarie locali ed esperti: esterni� non sussiste acarieo �dell'AmministrMione stessa� alcun obbligo, ma soltanto un,potere.discrezionale;di concl.uderele detteconven� zioni. Ed� ~hre~~....i;l.9J?::9Ja�... �9n�~:U!>i.QA~��.Persiste:;: ~4�. l!!<vv!~o.. deh:r;icorrente, la Pi~a c).~sj;\rezi(.)1;la*~� gell'(;l1;lte � pidfb~iqQ. di far ptoseg.ire h.rapporto o ;:~~~llflWJ~t~fI~l~~ ~t~af~!fn~~~IW~!:0Ji~~l~?fwi~~~~!a1~i~; ~:!�:~!~~!.un��aiHtt��. soggettlyo��q~� !*'..V�t�te 4a.vant1�. ~l'aut�fit� gi#d.i~ �?: c61. se&,tit!tl>.iotiyo nrid:frrente~ f'i,trifuic:l9 iteiierieatneh11� �di� <t viola' ifone��d �'l'.~lsa� �pp1Mazit:>n@�ru �� ni()rme���c:U���� di:Mtt<> ~;��~fua� het1�� stls.Hfifaa tnvo:. c~do��&ieor~ᥥrart����t���legg~��304�d:el� 1~86;���sostl.eheche u��richia!rio,���M��conte. nuto, agli. accordi.� collettivi nazio11ali disciplinatiti ��i rapporti fra servfafo .��.. ~~ti;\l'~9.�.. ~~~o*~~�C!!����~9.ici~�����tj9.�.��pot~~�����Jn;�. al~.... Il)od<:>'�����estendt;:rsd al 4�1�R�-�s:��~iu~#Q, l$!87'���~i-���?>l,�� ch�:����res�: e$�e�tivo.�11:a~cordQ l:lP1Iet'tiveyvigertte �pro t�mp6refnella parte (art; 12i comma 14)in citi qualificil.va come rap.; :{>9~9 �layqrq ~ tempo indeterminato quello non� disdetto entr� tre mesi daJgit�zio: .Jllfatti.i .r~PPPrU tta ar.r.in�strazlol),e mjMtare e mec:lici �ivili pf�$~pp~fi~yifu(> $~pjpre, ~ difi~�'~bia. di .q.elii Jat�nti dpe) itl .� ilerylzi�. sarii@ io �n~ibn,11t�,. cg�t#~�.C!i��hrgatifco det�� persfai�t� propri9;��s�t�i.pf~�ti�rifu~ f� t~l#pdhth�e, Hn<l� clov~vanB W. ��.ognt tempo ritetiersi osolubi.uperesigehi� ills~~io#~Jhieni~.� :Jaj.\lta'bili &~Ii�ttfiibio coJ1lp~te11te. �. ��.� �� �� ��� Entrambi i n13iM Hg{tardaho ~ u pdrilo in t�.fth � �l secondo in parte -Ja qualificaziom:i della posizione soggettiva dedotta in giudizio denza dell!in.c�rlco,.. aua .fine. del .terzo mese. 4all'fuizio �.del rapporto; .cos� come previsto dall'art. 12, co�nma 14, del d.P.R. 291 del 1987, in G.U; 21 luglio 1987 n. 168 �(Che� rese esecutivo� l'accordo collettivo nazionale �vigente�. all'epoca dei fatti di .causa);. .�� Di:< fuag:gfore ��interesse,.. pi�� che l� ;ti�fferinazione .deUa giurisdizione �ord�� narla per te conti'Oversie .tra! medi�i �convemionati e A.niministrazione�� la �m�tivazione attraverscfIa q:uaJ.e la Corte.di Cassazione peroene ~esclusione tU un rapporto di pubblico �impiego nel caso in esame.�... A detta� della RC.., infatti, non si esclude a priori .la.. possibilit�;. per il Ministero della Difesa, tU .etnaj;i.ate atti Uililatera};idn< cOtiseg\lenza .di d$tel:'minazioni cli natura discteziOnale,purch� adegtiafamente.motivati e nel .perseg:ttimento dei fini� di �buon . and�nwnto .df <cui 11ll'art; 97< Cost; 'l'ali atti,> tuttavia; vengono dalla s.c. limitati�espressamente .ai soli. provvedimenti che. siano espressione��cli poteri cli autoorganizzazfone. dell'Amministrazione..�.(Per��la �nota distinzione; �sorta in� materia di. rapporti di lavoro alle� dipendeme �di enti pubblici economici, tra controversie appartenenti all'AGO e controversie. affidate al giudice. amministra.. tivo in qtl�nto vertenti sulla�Iegittimit�: di provvedimenti �autoorga.nizzatM� dell'ente v. SANDULLI�ManU�le di dir. amm.~ JOvene 1984, p. 1139� e la giurisprudenza ivi richiamata). La categoria di tali provvedimenti, peraltro, appare fortemente limitata se poi ~ come finisce con il concludere la Corte -'-restano esclusi dal novero di 82 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO come diritto soggettivo perfetto o come interesse legittimo, vale a dire l'appartenenza della lite alla giurisdizione ordinaria oppure a quella amministrativa, onde debbono essere esaminati insieme. Essi non sono fondati. L'art. 1 legge n. 304 del 1986 dispone, per quanto qui interessa: � Per far fronte alle esigenze della sanit� militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale medico, il Ministero della difesa pu� stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con 1e unit� sanitarie locali ... (comma 1) �. � Analoghe convenzioni possono altres� essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, ove le esigenze della sanit� militare non possano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unit� sanitarie localli ... (comma 2) �. �Le convenzioni con i medici civili devono essere stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici (comma 4) �. Il d.P.R. n. 291 del 1987, in G.U. 21 luglio 1987 n. 168, che rese esecutivo l'accordo collettivo nazionale vigente all'epoca dei fatti di causa, disponeva, nell'art. 12, comma 14, che la mancata notifica della scadenza dell'incarico alla fine del terzo mese dall'inizio del rapporto comportasse che l'incarico fosse conferito al medico a tempo indeterminato. tali atti tutti i casi di provvedimenti comunque incidenti in modo negativo sui singoli rapporti di lavoro (per gli atti di revoca dall'incarico si veda anche Cass. Sez. Un., 26 novembre 1993 n. 11714, in Giust. Civ. Mass. 1993, fase. 11; Cass. 28 gennaio 1991 n. 818). La giurisdizione ordinaria dunque -in base a tale orientamento, in cui si inserisce pienamente la sentenza in esame -viene esclusa in favore di quella amministrativa, nei limitati casi di controversie aventi per oggetto la legittimit� di provvedimenti incidenti sulle strutture organizzative dell'Amministrazione o dell'ente pubblico non economico per adeguarle alle finalit� pubbliche perseguite (per il caso dei medici convenzionati con il S.S. nazionale ad esempio, una ipotesi potrebbe ravvisarsi nell'art. 48 che impone il rispetto del rapporto ottimale tra il singolo medico ed il numero dei cittadini). In tutte le residue ipotesi (che, considerati i presupposti della distinzione, rappresenteranno la quasi totalit� dei casi), il fatto che la domanda denunci l'illegittimit� del provvedimento adottato dall'Amministrazione non varr� ad escludere la giurisdizione ordinaria se tale atto va ad incidere su singoli rapporti di lavoro e sulle posizioni di diritto soggettivo che ad esso si ricolleghino, ma dar� luogo da parte del giudice (ordinario) adito, a mera disapplicazione ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. Nel tentativo di rafforzare la tesi della giurisdizione ordinaria a fronte di atti di recesso o di revoca del rapporto di lavoro -forse nella consapevolezza che il caso dei medici convenzionati con l'Amministrazione della Difesa presenta alcune peculiarit� rispetto a quello dei rapporti ai sensi dell'art. 48 legge 833/78 PARTB I, ssz; lllt Glt1lUSPRUDBNZA .czyn;B,. iGlURISDIZIONB B APPALTI $3 . . .. ��������ᥥ�Qome�.$!�.d~o;.�jllli:co~nre,al;fine�cU�:atfednare�la��apparl$enza�dena CiQU;trover:si.a��. all~���.g:ll,:ttj.$dfzibne����arnml'rustratlva, ᥥ�no11����sosfliene� �la natura PY9f>ij9.s#<:a c:l~l.. ~al?J?qit9�.i:titer�9r~o�e9D; il� :t:llecJ,ico .non.milit$J�~.�ossia�.non ~~erJl1~�.J'es[~t~���4l�� t,j#���ri�;IP4J:ti)4i�P'-l-bb)1t~��i!m:Pi~g~��ehej��:ai�� s�nsi��d~� .1�~~��7:�l~g~ᤥ�c:li9~Jl16re��l91l��.�� $Q34,�i;:tevolv�tebbe�m�via��esob;isiva�fa ooritrO" y'r~i~ 4t t,~~~99#1~ ~1llffi~11~~ttative><r~~~9tt~l~~ > .� .�. :.:.: .��.:�� .� :::::::::::�:��: ~::<H~:$9~CMi/�.m~#~9�]!#.'~~9~1::4~(:)q~~~~ie~<A1~l:::::�r.avp~~.!~:~\~:::.:1~YriiO. �. ������������������9m1:1 P#1'9ll~'P\���4AA1~�i?~v�ii<i1��'ii1~��st.�limdta����a.� ��sdsten~r~�ᥥclie/dl����:fronte �a1 W;'gpt~9' l~C>tel'~ 9J~~~on~le�.d\<.leciil~e���in. biJ1'd, momento lo sefogu~ .� .. ffi~Pt(),il meqi��, soggett() priyaio�. sare'!1be t~tola,re 4i.1,.lll: mero interesse �. t~mb4W9i~.S�~t~~l?~~ ij~.l\l$~~~ f~#9 Ya~~J.'.~ ~91J~t9 .4fl~tj ~ gi.�ii.ce am . b:il.m~i'#~~�N#b . -. �.>? ?/:>�ᥥ��>< <�������� .� .. �� ������������������ .. � PiP �J>()~t9.1 #pr(p@ i;l.bitfitS~ cl:lf~Jl#:tpporto $9stanziale qui in e.s.ame 4~1:).l;>~ c9*~~<.tet,t�i.~9w~��4i .. t}itittll:���J:1:dyt,it~���.. ll'if~~..�.c:sf>9'� vi~��.. costittiito 'Mr~v-c:lr$,9 M��99;tti:~~tp.� (WJi .$.�Pll.Ye:rii~#e�l>:Ai�eJ~...le.ggeP�.��~P~�.. ~l..1986') �<:��� �.�tj@.~~t#~y~r~9.Yil��~#Q�~i~~l'lllle�ᥥ�di,�.�. .o#1,�~f!i��e~���~i;i..�� �~ᥥ �a.r~tterl��.della loc�ziC>ne d'opera, 1le:riia ohe fa parte privata venga inserita in un pub� �l:.l!f�e>..fflfil9 �!tt;r1,1;x~r~9'�!f~cq.is~;i��'.le..� w... w:i �PP�~�!fi..�. I'49~R..e�� 4e1~ tela.tiva ,.,)ifj�~,�᪥�.P9~~~!~tt~�~'yi;i,~~~.�~.gi��~Pl?l}~9~�:td.. .altri \lffj��. ����������� L'.a��e~a�i:.t~.��tWi�ᥥ:PO�izioAA�� sgpc.![dh~.at~.� ~.�} carattel:'i..� cf,ell1:t �� p<>Jl1:t'()9razi9pe .�pp.t~~~Y~��~ �o9.rqi;na.t?'. �. :(c~f:, ~J:t�..4Q~r�� P.~� .3,�. c<?Q-.��PfQc, .. civ>) .�. fanno �~�� sll,e ;nel tai;>.Pe>1.Zt9 ~. �q_ue�#PIJ.e dekl?fi;n9 .ra:rW,s.arsi� g1i .. elero.~w.ti cte1 2�:Qtr,~tq... ~~�� J'YPf<>. ~.~9n()ffi9�.�.~aj9gwneI1~���~�q:uaI1!<>��llY\'iene. per il rap1?: 9~9 c:f.g~ ,tpggi9 a J:'~l'.Ps>rt,p c9.ye~~onale ~.�yi.~n�~,J~)egge 23 ddcem 4 Ili; $.C.�� ricorre ad �: sffigolate<parallelo>>tra i.. ptovvedhnenti. � autoritativi adottati qa,lJ.'.A~stri;izi9n:e .et:\. in�idc;in:ti st,tl raPPOI'.t<>. con. ilme�lco civile conYe~ w:i,atq, ~.5< ~li atU aut9riti;ttiyl>t insi~ePtt sajlo ��stq,fys.. del)avoratore nei rap� :Porti �. ~ ~afatf�ri;f �ont�i:nfativO e foordimi#f all� . dipertd�nze df un committente pnvat& Ri��>;i."da l� Cotte che;� proprio ili: rela2:iorie if tSle� tiltima. fattispecie, la dQttrl:n� Ira raWis~td la sttssiste~'di (:;d�.��poteri privati.�,. a fronte dei quali s~ehl:>~.:P9ll~i9~l~���PaJ:'.Ji:ge�..di.�P9sizi,9:qt ...5ij,��� frf,t~r~s~�legittimu, ��� intendendo con ci� idetJ.ttfkare ilitel:'es$i. mdi,tet#ifu.eii1� t'�l.tei:;id: Jn. � q,u~to subordin::iti al preminente iii~tesifo de:ltfd:tg~azi�i:t�Jri�Ui �ffav'oratOre.. � fWtifoniiIMe.nte inserito. � Deve �l�Mfro H1�var51 un certo scettidsm� Ciei�ll: Clbtfrma rispetto alla possibilit� diricot:tere alfa\ffgura dell'inter�sse legittimo al di fuori del diritto ammin: istlfat~y!J...Q.aj.�he allt!J,vei�l;\(i:�� e!�el't!Pio,�.tJ.enl#lciala. ge!le*it�.� dell'espressione, <~ $�\9ne;). ~cl <!Sl!.~IY�fa :P~�i. ~cl ..a. fu:t;lzi9IJ,~ (:i�!l�~iWya. �):).<; $istematica � (testual mente D�ssmf,. lo schema della .pfonfefsa iii pub1ilico �.ed i concorsi privati, Riv. dir. civ. 1972, II, 475, nota 87). Non. vi .� dubbio; tuttavia;, che �alla . .figura� dell'interesse legittimo viene data sempre. pii:l rilevaI1Za anche_ st,tl piano strettl).mente ..privatistjco (si � occupato in mo5fospecifico d'.el p~ob�erna:. :Bt&IA,zzrdlmx,.. Osservaziont minime sui poteri priv�ti ed intefessl legittimi, Riv~ giu.r. del ltiv�ro; 1983, 259 e ss.; per la giurisprudenza si veda:, solo � titoio df esempio, Ca:ss. Sez, Un. 29 ottobre 1980, in Giust. civ.1981;:1, 524; Cass. ~e.z. Un. 5 germaio 1981; n. J; in Giust. Civ., I, 753). P. PALMIERI ---;-;"'?�� RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 84 bre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale; rapporto al quale l'art. 1, comma 4, legge n. 304 del 1986 assimila espressamente quello dei medici convenzionati con l'amministrazione della difesa e la cui natura privatistica da tempo � affermata da questa Corte (Cass. 16 febbraio 1984 n. 1155, 20 giugno 1987 n . .5453). � vero che tale natura non pu� escludere i poteri di autoorganizzaziione propri della pubb1ica amministrazione, la quale ben pu� emettere atti autoritativi anche in conseguenza di determinazioni discr.ezionali, sempre nel perseguimento dei fini di buon andamento imposti dall'art. 97 della Costituzione. Cos�, per quanto concerne i medici convenzionati col servizio sanitario nazionale, non si dubita che lo stesso servi:l!io possa adottare provvedimenti volti a soddisfare necessit� funzionali dell'unit� sanitaria locale, come la conserva:l!ione del rapporto ottimo ( � ottimale � dice l'art. 48 cit.) tra il singolo medico ed il numero dei cittadini assistibili, oppure il rispetto delle incompatibilit� e limitazioni all'esercizio della libera professione. Atti autoritativi incidenti sullo status del prestatore di lavoro subordinato, ovvero autonomo ma legato ad una collaborazione continuativa e coordinata con il committente, sono per� configurabili anche nell'ambito di rapporti puramente civilistici, rispetto ai quali la dottrina parla di �poteri privati� oon riferimento al datore di lavot'o, e di �interessi legittimi � -posizioni soggettive caratterizzate dalla realizzabilit� dell'interesse del titolare soltanto in via indiretta, ossia subordinatamente all'attuazione del preminente interesse dell'organizzazione in cui il detto titolare � inserito o a cui, come nel caso di rapporto di lavoro cosiddetto �parasubordinato�, � collegato -con riferimento al lavoratore. Tutto ci� nulla toglie alla natura privatistica del rapporto, le cui posizioni soggettive, seppure di differente natura e consistenza, debbono essere in ogni caso definite come � diritti civili � ai sensi dell'art. 2 legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, e, quanto alla giurisdizione, godere del medesimo strumento di tutela, vale a dire dell'azione davanti al giudice ordinario, allo stesso modo che, nel rapporto di pubblico impiego, diritti soggett!ivi e interessi legittimi sono tanto strettamente connessi da rendere opportuna l'attribuzione delle liti esclusivamente ad un giudice, quello amministrativo (art. 29 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 e art. 5 legge 9 ottobre 1971 Il. 1034). Quanto detto risulta da un'abbondante giurisprudenza di questa Corte, la quale, sempre con rigilardo all'art. 48 legge n. 833 del 1978, ha affermato che le relative controversie spettano alla cognizione del giudice ordinario, la cui giurisdizione non resta esclusa, in favore di quella amministrativa, per il fatto che la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei propri diritti, l'il:legittimit� dei provvedimenti adottati PARTE I, SEZ. III, Gl;UIUSl,"RUDENZA CIVILE, GIUJU[SDIZIONE E APPALTI 85: $llapt1:9blica ammin:istra,zicn;te, sjn~ca'bUi in viainci<;lentale e<;l al.Jbnitato fline ,<;tell:a> loJ,"o ci~sapplica,zione (Cf;\&s, 16 n0vembre 1992 n. 12256, :f:i(~ita ~un :pl'ovye(:limentO,; e:x art. 4 ac�<>J;'qo Q:i _ct,ti al d.P~.>28:. settembre.1990 :..,JH~ ~ irp1~W: ad opta:c;e _tra: il J;'appe>rto con. ~casa <;li cwa ptivati:l ed il rapporto con la U.S.L.; C~��:s, .78: ge,pn.ai0 1991 n� 818; con rit~mento l)l:Po ~.;reyg9a. ~ i:tl9'ttjco spe,�jaj~.st~cR <J,W.ht.tlat.o~aj.e:;-� C;:tss.� 14 J.glio 1993 11. 718$, �con riferimento _-ad .uni:i. ri.s9luzio:ue del rapport<> per raggiunti �.�....� �...�.�.�.�.� .;�.r.� ..�.�.��..�.� �.�.�.���'. �.� .-.��� ..-�.���:�����:�. ��.���� .��....... -. .. . ........ . Uroiti ..di .�et~; .�ass~-.26 n<>Vfml'bi;e W93 n �. J17141 �on .riferimento ad _:w;w. --� ........... -�� ...... .. . .. . .. . .. .. .. . . .... . ........... .. . . . . ... . . . .. r~vt;iea c}i ~ncru:ii�q, .da ~~d~e.a nlec.ticq clipenci~nt~;. �~ss. 3.-fel:)prajc) 1994 IJ.,)�4e17 J�bbtaioJ994 n.1557, entram~ riferite al rappQ)?tO qei.medici eh~ p~est~o I~ propria opera pres~~ i~C>l1~ttl~P;ri de.~ c;lissiolta q.N.J)A.q. , i �ass. Jl~-11714 ciel 1~?3 J>re�i~~ ~i.c;t:J.e Ja g~urisdizione or~a � e~lusa ~oltl;mtQ Per le co:ntir<>Yet'.S~ a,ye:iati'.,per qggettqJa _legittin1H~ dei, J?f1Q'l!Yf!ili,:~ti /get).e:rali ._-.d,L �al!l.tQOJtg~z;.i:::i-zjpn~ .� c;lell'ente-_ pg"l>:l:llioo~ .os~i~ incidenti sulle strutture _QJ;;gaJ;lj:p:atiye. };)er adeguarle ap,e fi_nali~~ ._ :i;>.,b"? l~ppe per:se~te; _w:m a.ch,e :per quelle pile, J;>}lr coJ1.~~an~osi�ai �letti provv: ifddJflenpl, .. ipcidane> P()i; st1: si,ng()llraPPOrti ...e __ su.pqsizie>.j di.diriH<> soggettivp, cbe. vi jnetjscal;),o. In 9Qnc1usione dev;essere .<:li~ttesa la tesi del Mi,nis~ )?ic<>ri;el'lte, s~ndq �aj . :Pro\';Ye(,:UrqenY~: .q!s�~:dpna,le a.4o,ttato nella: spe�~ bast~va ad escludere la giuirisdizlione ordinaria . � � � ~(.:ll,'. �qWUlto _~toti~e ~ sec():q.qo m-o1liyo qiricorsq, nella _ :&ax:te rela,tiva aj nl~fito_d(;!:i\;;i cag~a_,, <?~si~ _al!;;i Ji::gittimit~ _clel-PJ;'o'\\Vedil!le.to'. adottato, il Mi:Pis~e;ro ri�or;et).te c()J1le <s'~ (letto, sostiene li;i non. !it,ppllcabilit&. del:1'. a;t. J~, c()mlJla: 14, dell'accoJ7d9 nazi�>nale res() ~.tivo<dal d.:f.R. n. �91 Q.et 1gs1 ~.yaJt491.~rl mewc~qo..yenzionati c9tsef\liizi,o::saJl:i~rio nazi.onale* ~ ~~pporto._ intercorreJ:lte:.~r~ Amministra2;i()Il.e della <lifesa . e. x.edici �ivm. Qu~t<>.e infat~i~ a difi�rei.;a �li quello facel}te _qapc> al: ~.S-.N., sarebbe Clil:rat~rb:zatq dalla precariet�. in quan~o finali~~ato ,sqltanto a ~~far J;ronte al.ile, esJgen.ze q~lla �sanit� ajijtare che. non poss.ono essere s9<;lcUsfa4e col p:�pp:pip pgr~onale>JQ,eqiqq-(ai1;, 1~. C9Yl-1llal, legge n~ 3()4 del 'l~~6) e-..on. :w;>t:r~J;�pe ..n.ti. CC>nfi~arsi wm.e :rapporto a' te.ipo. ind,eter~t�~-~ec().do la versione dell'art. 12 d.P.R. citato. Anche .q.esta tesi; �.da disattendere. N�n sLvuole ,negare +-_ come ipotfaza il _ri�or:r~nt~ senza fon4amen~ t<J .,-+. che; : semp~dn obbecUei.a ai prb;tcipi: di _imparzi\alit� e :di buon andamento <;!ella p1ub\:>Uca amxn:ln.istrazione enunciati dall'art. 97 Cast., il Ministero della,_. difesa possa decide~ .nilaten�mente di-sciogliere U irapporto, gi� instaurato -c()l � medico _civile. attraverso un negozio giuridico convenzionale, per difetto sopravvenuto della causa; anche se la. natura "!-1r� �.��m :� Mml RASSEGNA AVVOCATURA DEllO STATO pubblicistica del soggetto committente, astretto ai detti principi di livello costituzionale, gli impone di giustificare il recesso attraverso una manifestazione dei motivi (cfr. anche l'art. 3 1. 7 agosto 1990 n. 241) non generica, ma sottomettibile al controllo di legittimit� da parte del potere giudiziario, di cui all'art. 113, primo comma, Cost. Che indeterminatezza della durata di un rapporto non equivalga ad indissolubilit� � dimostrato, nel rapporto di lavoro privatistico, dall'esistenza del potere di li.cenziamento, di regola subordinato alla sopravvenienza di una giusta causa o di un giustificato motivo (art. 1 legge 15 luglio 1966 n. 604), e dal potere di recesso ad rnutum, in particolare se trattasi ,di lavoro autonomo (art. 2227 cod. civ.). Nel caso di specie, la convenzione stipulata dall'Amministrazione della difesa e dal medico civile era a tempo indeterminato, stante il chiaro rinvio (�contenuti normativi ed economici�) dell'art. 1 legge n. 304/1986 al citato d.P.R. n. 12/1987, e quindi anche al suo art. 12. N�, su questo punto, � ravvisabile una parziale incompatibilit� tra i due testi, della legge e del decreto presidenziale, che, sola, giustificherebbe una limitazione del richiamo ed in difetto della quale non � dato aJ giudice di apportare distinzioni e limitazioni, secondo il canone ermeneutico che vieta all'dnterprete di distinguere l� dove il legislatore non distinse. Che poi l'esigenza di ricorrere, da parte di detta amministrazione e specie nei settori della psirologia e della biologia, a medici civili non dovesse essere assoggettata a previe delimitazioni temporali risulta anche da11a relazione che acoompagn� la proposta di legge n. 3009, presentata alla Camera dei deputati il 4 luglio 1985, in seguito, tradottasi nella legge n. 304 del 1986 (Atti Camera dei deputati, 9a legislatura): �A differenza delle precedenti previsioni legislative, e per evidenti motivi logici, non si � previsto alcun termine finale di applicazione della legge: ci� potr� avvenire -e avverr� di fatto -quando, in una riforma generale, saranno previsti ruoli organici per ognuna delle previste attivit�, e quando tali ruoli saranno coperti� almeno in misura tale da rendere inutile il ricorso a personale civile convenzionato �, In conclusione si rivela errata la tesi dell'Amministrazione della difesa, secondo cui il richiamo, contenuto nell'art. 1, comma 4, legge n. 304 del 1986 agli accordi collettivi del Servizio sanitario nazionale, � riguarda la disciplina del rapporto ma non la durata �, mentre esatta � l'affermazione del Tribunale che dal detto richiamo ha fatto conseguire la natura del rapporto di lavoro come � a tempo indeterminato �, Pertanto il ricorso va rigettato. ~ i: !! I,, PARTE I, SBZ. III, GIURISPRUDENZA! CIV�LB, "GlUlUSDIZIONB B APPALTI 87 CORTE DFCASSAZIONE, Sez. Un.; 12 diceriibt'e 1994, n; 1(}594 -Pres. Zucconi �Galli Fonseca � Rel. Cantillo -P; M, Mirto -Reti<Potito c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Salvatorelli); Giurisdizione eivBe� Sbiatr.im.entl di titoli�<U �� StatO � Interpretazione delle .leggi relative a prestiti .pubblici � Giurisdizione ordinarla � EsCluslo ne � Giurisdizione amministrativa � Susslstema. La devoluzione .alla giurisdizione esclusiva del G.A. delfo controversie tra lo Stato ed i suoi creditori riguardantti la interpretazione e l'applicazione delle norme su{debito pubblico operata dall'art. 61 del d.P.R. 14 feb. braio. 1963 n. JQ43 ri�hi�mato dall'art. 7 della �gge 6 <dicembre 1971 n. 1034, va intesa. nel senso che appartengono a. deiia .giurisdizione tutte le controyersie che possono insorgere tra lo Stato e i possessori dei titoli 4ef~[Jitq pybblico e eh.e abbiano per pggetto l'qpplicazione e i'esecuzione. de(r~t~#vi contratti, tanto se afferenti all'interpretai.i()ne di. questi u,Mi~i; quanto se concernenti la ricerca e i'interpretazione della disciplina nornfativa applicabile alla stregua t�el!e leggi speciali in materia (1). l. :.:.:; C�n il:pditi() m�dvo cli doorso il Potitq declu~ che erl'Oneamente la Corte di appello ha negato � 1a giurisdizione del giudice ordinarlo sulla domand� proposta .ai $ensi. dell'.art 2006, secondo comma, .cod. civ per fare acC:ert~re n�suo diritto ad ottenere, .alla scadenza del termine di prescrizione, il pagrunerito d�ll'i�np�rfo, con gli accessori di legge, dei certificati di credito del tesoro da lui acquistati e and�ti smarriti o distrutti. �{1) �La �sentenza riafferma. l'esclusione della g�urisdizione � ordinaria� in favore di. quella esclusiva del giudice amministrativo, in m.ateri� �.di controversie relative alla rimborsabilit�, da parte dell'Amministrazione, di certificati di credito del Tesoro o di buoni ordiilarLdelTesoro smarriti, iuba:ti o sottratti al creditore. L'affermazione della.. giurisdizione.. ai:nminis.trativa� discende dal combinato disposto dell'art. 291 .n. 4, del T.U..26 .giugno.1924 n. 1054, cui rimlia l'art. 7, secondo comma, . della� 1egge 6 dicembre 1971 n. 1034,. ai sensi delle quali disposizioni � le controversie tra lo Stato ed i suoi. creditori rigttardanti l'interpretazione dei.con� tratti di prestito pubblico, delle leggi relative �a tali prestiti e delle altre sul debitQ Publ?lico ,.. spettano alla giurisdizione esclusiva (e .di merito ai sensi dell'aJ't, 29, ultimo comma); del . G.A., Per .n'jnteressi:.J.t.e digressione sull'esegesi storica della,.norma vedi nota a TAR Lazio, I, 29 agosto 1989 n. U32, in Foro it., III, 423 e ss. (che ripercorre i precedenti normativi dell'attuale criterio di riparto sul debito pubblico). � Nel caso . di specie; in cui si i;Uscuteva della perdita incolpevole di venticinque certificati .di credito del Tesoro,.il creditore invorava rapplicazione della.normativa ordinaria riguardante lo smarrimento e la sottrazione dei titoli di credito di cui agli artt, 2006 e 2007 del codice civile; Dedotta, dall'Amministrazione resistente, l'inapplicabilit� di tale normativa in favore della: disciplina speciale contenuta negli artt. 28 e 51 del T.U. 14 febbraio 1963 n. 1343; il quesito sottoposto all'attenzione della S.C. diveniva, dunque, una � questione di interpretazione delle leggi sul debito pubblico ,. che, in base 88, RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO Sostiene che il riferimento all'art. 29 n. 4 del r.d. 26 giugno 1924, n.. 1054, non sja. corretto, perch� tale norma demanda alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, ma non quelle che involgano ques: tioni in.ordine alla discipliina legislativa della fattispecie secondo norme di diritto comune, quale sarebbe l'individuazione del rimedio applicabile in caso di perdita dei titoli suddetti. La censura � infondata. L'art. 29 n. 4 cit. -riprodotto nell'art. 61 del d.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1043 (t.u. delle leggi in materia del debito pubblico) e richiamato nell'art. 7, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (sui T.A.R.) attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le � controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico�; e questa disposizione, in conformit� all'enunciato testtt�le e alla sua esegesi storico sistematica (a partire dal r.d. 17 luglio 1910, n. 536), deve essere intesa nel senso che appartengono a detta giurisdizione tutte 1e controversie che possono insorgere fra Io Stato e i possessori dei titoli del debito pubblico (requisito soggettivo) e �he abbiano ad oggetto l'applicazione e l'esecuzione dei relativi contratti (vequisito oggettivo), tanto se stricto iure afferenti all;int�rpretazione di questi ultimi; quanto se concernenti la ricerca e l'interpretamone della disciplina normativa applicabile alla stregua delle leggi speciali in materia. alla norniativa sopra richiamata, � espressamente riservata al giudice . ~~ ministrativo. La Corte di Cassazione cos� come, in precedenza, alcune pronuncie del .TAR (TAR Lazio, sez. I, 27 ottobre 1978 n. 893, in Foro it., Rep. 1979, voce Debito pubblico, n . .1, nonch� TAR Lazio, sez. I, 29 agosto 1989, n. 1132 sopra citata)1 conferma l'accoglimento di una nozione pi� ampia delle controversie concer nenti � l'interpretazione dei contratti di diritto pubblico � di cui all'art. 7 della legge sui TAR, ricomprendendo in essa tutte le controversie che possono nascere in sede di applicazione. ed esecuzione dei contratti cli prestito pubblico. (in tal� senso gi� CAMMEO, I titoli del debito pubblico e la competenza sulle relative controversie, in Riv. dir.� comm. 1903, I, 108). La S.C., anzi, individua un duplice criterio di appartenenza delle contro versie alla giurisdizione amministrativa, identificato, in via cumulativa, nel requi~ sito soggettivo (controversie insorte tra lo Stato ed i possessori di titoli del debito pubblico) ovvero in un requisito cfi carattere oggettivo. (controversie at tinenti all'applica2:ione ed eseeuzione dei relativi contratti � tanto se stricto iure afferenti all'interpretazione di questi ultimi, quanto se concernenti la ricerca e l'interpretazione della disciplina applicabile� alla stregua delle leggi speciali in materia,,; Diverso il punto relativo all'applicabilit� degli artt. 2006 e 2007 codice civile (sui rimedi spettanti a chi abbia smarrito incolpevolmente o abbia subito un furto dei titoli di Stato) con conseguente esclusione della disciplina speciale contenuta negli artt. 28 e 51 del T.U. sul debito pubblico, ai sensi dei quali il rimborso dei titoli al portatore pu� avvenire � su semplice richiesta degli I I I PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDEMZA ClVlLE/ GI�IUSDIZIOME E APPALTI i39 Il delt.icato problema di cui si disc�te. nella presente �controversia consiste nell'individuare quale rimedio abbia il. possessore di c.c.t. -e, in genere; di titoli del �debito :pubblic� ..;.;.;; in caso di smarr�rile:rito;' perdita o sottrazione degli . stessi; . :in particolare, si tratta di stabilire se l'ap.. plicab:Uit� della disp�sizione di cui all'art. 2006 cod. civ., invocata dal Potito~ debba ritenersLesclusa ai sensi dell'art. 2001 e.e., che nel primo comni� dichiara operante la .disciplina codicistica dei titoli credito (Ubto tv, titoloV) sempre che non sia derogata da leggi speciali e nel secondo comma espressamente dispone che � Ltitoli del debito pubblico; li biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati d� leggi speciali �; La tesi dell'inapplicabilit�, sostenuta nelle fasi di merito dell'Amministrazione e condivis� dal Tribunale, per le fattispecie di perdita incolpevole dei c.c.t. rinviene tale diseiplin� speciale negli artt. 28 e 51 del t.ti. 14 febbraio 1963, n�. 1:343, i �quali �stabiliscono che il rimborso dei titoli al portatore pu� avvenire � su semplice richiesta� e che gl� stessi � sono a rischio e pericd. lo �di �chi li�� possiede ~; non �potendo �forniare oggetto di �. duplicaiione o sostituzione con documenti equipollenti s� �smarriti, sottratti o distrutti �: La ��questione� concerne, appunto, l'esegesi di queste norme, che secondo l'opinione contraria -non regolerebbero le fattispecie suddette, ma varrebbero soltanto ad escludere ch� in relazione ad esse Io Stato possa subire oonseguenze negative od� essere t�nuto a dar� vita� ad un nticiv6 esibitori di essi� (art. 28); comunque � i titoli stessi so110 a rischio e pericolo di chi . l� possiede � e se. � smarriti, sottratti o distrutti� non possono formare oggetto di duplicazione b sostituZione con documenti equipollenti. La soluzione al quesito va ricercata, o\lvi.amente, non gi� nella sentenza in esame -in� ragione� dell'avvenuto accoglimento dell'e�cezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione del Tesoro -bensl. nei precedenti de!Ja . giurisprudenza aJl)ministratjva .sopra richiamata. TAR. L�zio del 29 agosto 1989 n. 1132, in particolare, considerata la sostanziale ingiustizia derivante . dalla stretta applicazfone clella normativa sul debito pubblico e muovendo dal principici �generale re~epito dal� nostro ordinamento (art. 2041 cod.. civ.), del nemo lacupletari potest cum aliena iactura, conclu� de :Per.. l'applicabili~�. _della tutela :"."' al possessore del titolo sottratto b c1i$trutto� -.. di cui all'art. 2006. �codice civile. Ogniqualvolta detto possessore avr� denunciato lo smarrlmento o la distruzione o la sottrazicine all'emitten� t� e semprech� il tito�o<noll sia st�to nel frattempo incassato da altri (in tal :caso infatti lo Stato sarebbe comunque liberato, giusta la previsione degli artt. 28 e 51 del.T~U, del 1963), il Miriistero del Tesoro sar� comunque tenuto, ad �avvl,i\nuta . prescrizione Q.el � tiJoloi � al pagamento della� somma port;;ita dal ti" tolo stesso. lllterve11uta la prescrizione del titolo infatti � non � pi� ipotizzabile un pagame11to ad un possessore sine titulo e l'emitte11te � sicuro di pagare bene al soggetto che, legittimo possessore del be11e non pi� esistente . . . gli abbia, a suo tempo, denunciato l'eve11to che ha prodotto l'impossibilit� di esibire il documento cartaceo 11el quale il credito si incorporava�. P. PALMIERI RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO titolo; interpretazione, codesta, che dovrebbe accogliersi -si aggiunge anche in base ai pirincipi generali, non potendosi ammettere n� che il creditore debba essere definitivamente privato del diritto di ottenere la prestazione, cio� la vestituzione della somma versata con relativi iinteressi, per il solo fatto di essere rimasto privo del titolo, n� che lo Stato possa liberarsi dall'obbligazione e cos� conseguire un arricchimento senza causa.. Si � in presenza, dunque, di una controversia concernente l'interpretazione e l'applicazione di norme delJ.e leggi sul debito pubblico, chiaramente devoluta alla .giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come ha corvettamente affermato la Corte di appello. 3. -La conferma di ci� si trae, del resto, dal secondo motivo di ricorso, con il quale il Potito ripropone l'interpretazione restrittiva degli a.rtt. 28 e 51 cit., ora accennata, e sostiene la conseguenziale applicabi�it� dell'art. 2006 cod. oiv. (in pratica, in adesione alla tesi recepita nella sentenza n. 1132 del 1989 del T.A.R. del Lazio), lamentando che la Corte di appello non abbia in tale senso statuito sul punto. Ma anche in questa parte la sentenza impugnata deve essere condivisa, posto che, una volta affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la Corte si � correttamente astenuta dall'esame della questione, spettante alla cognizione di detto giudice. 4. -Del pari manifestamente infondato � il terzo motivo di ricorso, con cui si denunzia la viola7lione dell'art. 2041 cod. civ. e dei principi sul riparto delle giurisdizioni, e si critica la sentenza per aver ritenuto improponibile l'azione di indebito arricchimento, senza considerare che questa in ogni caso � devoluta aUa cognizione del giudice ordinario. Sennonch� la Corte di appello non ha declinato la propria giurisdizione su tale domanda subordinata e ha osservato, invece, che l'azione ex art. 2041 cod. civ., per il suo carattere residuale e sussidiario, � esperibile solo se il soggetto ingiustamente danneggiato non sia abilitato a proporre una diversa azione, sicch� nella specie era pregiudiziale l'accertamento, riservato al giudice amministrativo, sulla spettanza, o meno, al Potito del rimedio di cui all'art. 2006 cod. civ. Di conseguenza, correttamente la Corte ha negato che, allo stato, fosse proponibile detta domanda, posto che ad escludere il presupposto della sussidiariet� � sufficiente anche la mera possibilit� di esercizio di una diversa azione; ed � �evidente che in tal modo non ha affatto precluso al Potito la possibilit� di riproporre l'aiiione cli. indebito ove il giudice amministrativo accertasse, con pronuncia definitiva, l'inesistenza di un'altra azione. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. I I I I I ............ , �� ~�~�;� I ! I I SBZIONB QUARTA .-... GIURISPitJPENZ� AMMINISTRATIVA CONSIG�O oisrA��, Sez.VI, fa atirile_ 1994n. 476 -Pres.Ix.peratrice ~~!~:~}; MhlisterQ Trasporti (av\l. Stato Stipo) c. Coseijtino (avv. �Jl1p1ego pubbllco � ~bhnento senza causa � Applicabilit� � Condizioni. Pier l'rappticaztone dr!{ principi sull'arricchimento senza causa di cui agli arvt. 2041 e 2o.42 c6dioe civile, occork che l'Amministrazione abbia ricbhosCiuto� dt aver� ritratto dall'atti'i!it� det dip�ndent� --un,:ut�lit� _maggiore d{ qtiellr,i. che l� stesso dov�va. renderle neit' esercizio delle mansioni tU wmpeteni.a; -pertantp non ricorrono _gli estremi _integrattvi della. fattisp�cv� dett'�hdebiro. itrric~himeht<i da parte dell'Amministtazz'One quando manchi il risparmiO d{ sp(lsa dell'Ente con il sacrificio patrimoniale del lavofatilr� (lJ; ----------------- _ _ (Omissis) :n Tribunale �tnmiriistrativo regionale; con la sentenza impugnata, ha accolto il 1rfoorso prop�stO in ptimo"�grado, facendo riferimento ai principi civilistici sulr�vr�cchimento senza "Causa di cui agli artt. 2041 e 2042 _del Codice -Civile. Ci� sul presupposto che le prestazioni� lavorative rese da R�ffaele Cosentino; dtperidente delle Ferfovie della C�fabria, prima dcl 16 aprile 1986, data in cui ve:rine stipulato l'accordo sindadtle che ricorioscev�a la -sUi�rog�bilit� della quaHfica �cli � cap� movimento e traffico prmcipale � e quindi la corresponsione della relativa indennit� disurrogazione e degli emolufuenti connessi alfa qu�lifica di capo movimento e traffico principale (compenso fisso per lavoro straordinario e premio di iriteress�mento) fossero state esegmte, perd:�� conferite, a partite d�l 1" gennaio 1984, � a mezzo di incarico formale con frequenza periodica e predetenilinata atta ad escludere il (foro)_ �arattere �vicario �; L'esisteI:lza del suddetto presupposto � contestata dall'Amminii:str�zione, cos� come in prime cure, anche iin questa sede di appello. Contrariamente �quanfo assume il Cosentino ed. ha ritenuto il Tribunale, l':E.nte ferroviario sostiene che l;appeilato �ha sempre prestato>servtzfo in subordine ed in alternanza ... nella copertura dei turni di serviZio �; dapprima ,con Ndcola Mortoro e, poi, con Francesco Costa, entrambi rivestenti la qualifica di capo movimento e traffico principale, provvedendo alla loro sostituzione senza mai avere la responsabilit� dell'impi�nto. L'assunzione di siffatta (1) La decisfone �in rassegna fa �puntuale� a~plicazione dei principi sull'arricchimento senza causa, ponendo a carico del dipendente l'onere di dimostrare tana ingiustificata. Iocupletazione in suo danno. 92 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO responsabilit� da parte sua .....,.. e; perci�, la surrogabilit� del capo movi� mento e tniffj.co piir)�ipale d.a :parte del ca:po movimento e. traffico -� stata, invero, possibile soltanto 'dopo la stipula dell'acc�rdo sindacale gi� citato del 16 aprile 1986. Le affermazioni al riguardo dell'Amministrazione trovano un riscontro documentale. Dalla lettera della Direzione di esercizio di Catanzaro n: P3/30346 del 28 dicembre 1983, diretta a diversi dipendenti e recante disposizioni fo ordine all'organizzazione del servizio AS -Centro di CataJl2:aro. -cop. decorrenza dal 1� gennaio 1984 (lettera che � stata &positafa ill atti dal Cosen1:ino), si rileva che all'appellato non compe~ tevano :eunzioni di reggenza del servizio, ma solo di collaborazione col dirigente (capo movimento e traffico principale Nicola Mortoro). Nessun altro atto di senso contrario ris\.llta, peraltro, esibito dall'interessato. Taie essendo iii quadro organizzativo del servizio � evidente come il Cosentino non abbia, nel periodo dal 1� gennaio 1984 al 16 aprile 1986, esercitato le t.ansioni di capo movimento e traffico pr41,cipale, cui collega le. sue pre~ese economiche con rifei::imento non alla retroattivit� egli stesso ammette la irretroattivit� (v. pag. 2 della memor.ia del 30 lu� glio 1992) della norma pattizia -dell'accordo collettivo del 16 aprile 1986, :nlfl. .al disposto degli artt. 2041 e 2042 del Codioe civile. Non ricorrono di conseguenza, le condizioni per l'applicazione nel caso di specie dei principi sull'arricchimento senza ca.sa da lui invocati. Non soltanto, infatti, l'Amministrazione non ha riconosciuto, nell'ambito della propria autonomia, di aver ritratto dall'attivit� del dipen� cl:ente cJ.urante il periodo di tempo considerato un'utilit� .iaggiore .di quella che il lavoratore doveva render1e nell'eser�izio delle mansioni cii competenza, -cos� locupletando ingiustificatamente in danno del dipenden� te -ed anzi ne,ga che il medesimo abbia svolto mansioni di fatto superiori a CJ,1:1-elle connesse all~ qualifica posseduta -ma, in mancanza di prove che attestino l'esercizio delle stesse da parte del Cosentino, non si ravvisa la sussistenza nel caso in esame degli estremi integrativ�i della fattispecie legale dell'indebito arricchimento da parte dell'Amministrazione, e cio� il risparmio di �spesa d�ll'Ente con .fl sacrificio patrimoniale qel lavoratore. Le istarize dell'appellato debl;>ono essere, perci�, disattese nella loro. i,nterezza, vale a dir~.�� per quanto attiene. sia alla indennit� di surroga~ zione che W. compenso fisso per lavoro straordinario e al premio di interessamento, emolumenti questi due ultimi che sono collegati all'esercizio delle mansioni di capo movimento e traffico principale, che egli, nel periodo dal 1� gennaio 1984 al 16 aprile 1986, non risulta avere in realt� svolte. L'appello deve essere, pertanto, accolto mentre deve essere riformata la sentenza impugnata con la reiezione del ricorso di primo grado. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza. (omissis) 93 PARTE I, SEZ. IV,'GIURISPRUDENZA �AMMINISTRATIVA I CONSIGLIO DI STATO, Sez; VI, 16 novembre 1994 n. 1640 �~ Pr�s. Lasche .na -Rel. Camera -Soc. Trasporti Bucci e Soc; Autolinee Reni (avv. Zammit) c>Mm; Trasporti (a:'lfv. Stat� Stipo), Ferrovie Nord Milano e Soc: Atitastradale (avv. Montuol"i e Tanzarella); Trasporti -Impresa a capitale pubblico di enti locali ~ Concessiori� di autolinee di gran turismo � Legittimazione. Le aziende di trMMrto ~ pr�valent~ oapitate f)Ubblico di enti locali s'onb �legittimate ad'": otten�re ��.in �6tt�essibne l' eserdzio ..di�. un' autollnea e:itria1'egionale di grian turismo, purch� sia assentita alla cura di int�res' s�specifici della collett.ivit� cui � deputato l'ente, non rilevando la f,inali t.� .di valorizzazione.� (la .parte. dell'auto.linea .. di altre localit.� di destinazione u~icate al di fuori. dkt proprio ter11itorfu (1). . .. . . II CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 5 gennaio 1995 n. 2 -Pres. Salvatore ,P. - Rel. Bagarotto -Soc. Bomelli Bus (avv. Zammit) c. Min. Trasporti (avv. Sfato Stipo) e Co:i::iSOTzio lnten:>:rov:inciale Romagnolo Trasporti (avv. Tesauro). � � � Tr:asporti � Aziende municipalizzate e consortili � Divieto ad essere concessionarie di. servizi pubblici di trasporto interregionale o internazionale. . . Le aziende municipalizzate e consortili, ancorch� assumano la forma di societ� di capitali, non possono assumere la gestione di servizi pubblici di trasportio inverregionale o internazionale, perch� questi trascendono gli interessi specifici delle collettivit� comunali, provinciali o consortili alla cui realizzazione le aziende stesse sono preposte (2). '�. �. �: . (1-2) Le due decisioni in rassegna confermano l'orient~ento giurisprudenziale secondo il quale le aziende di trasporto degli enti locali possono esercitare la �loro attivit� solo all'interno del loto territorio e, in �via eccezionale, anche al di fuori del territorio quando sussista un interesse della collettivit� locale (in argomento v. Cons. Stato V, 14 dicembre 1988 n. 818, in questa Rassegna 1989, I, 244; VI, 29 novembre 1988 n. 1291, ivi, 1989, I, 243; 16 giugno 1989 n. 721, ivi, 1989, I, 246; 12 marzo 1990 n. 374, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1990, 832; 13 aprile 1992 n. 257, in Rivista giuridica defla circolazione e dei trasporti, 1992, 860). e--'/.���,'-'.. ,,-�,,�-� ..... ., �n~-:::;� ~, -.. ---:--..._ -...-:,..,. � ..-� :--..:-.. --:--.. :.:�~ =-= .,.� w~ � � RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO I (Omiss�is) Con il quarto motivo che, per la sua prospetta2iione, va esaminato preliminarmente, le appellanti Societ� eccepiscono il difetto di legittimazione della societ� Ferrovie Nord Milano Automezzi ad essere assegnataria della concessione di cui si controverte, stante la sua natura fil :: di societ� a prevalente capitale pubblico (Regione Lombardia). L'eccezione � imondata. La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne una concessione di autolinea, finalizzata a scopo turistico, che, in quanto sorge nell'ambito della Regione Lombardia, come affermato dai giudici di primo grado, � assentita alla cura di interessi specifici della collettivit� cui � deputata la Regione stessa e, pertanto, ben pu� il competente Ente territoriale, attraverso una sua partecipazione ecooomica, assolvere a tale funzione. N� rileva, al predetto fine, l'asserita finalit� di valorizzatlone da parte della autolinea di gran turismo di cui si controverte delle altre localit� di destinazione ubicate in altre Regioni, quald nel caso specifico quelle dell'Emilia Romagna e delle Marche, considerato che la legge 28 settembre 1939, n. 1822, all'art. 12 -primo comma -qualifica di �gran turismo � i servizi automobilistici aventi lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive dei luogm da 'essi collegati. Infatti la finalit� che rileva per le autolinee di gran turismo non � quella assunta dalle appellanti Societ� dal percorso delle zone attraversate, bens� quella espressamente prevista, in senso esclusivo, dal suindicato art. 12 della legge n. 1822 del 1939 ed individuata dal Ministero dei Trasporti cui � istituzionalmente riservata ex legge l'adozione del provvedimento concessorio, a norma dell'art. 85 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. (Omissis) II (omissis) Passando infine alla disamina dell'appello principale la Sezione deve premettere che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. St. Sez. V, 29 novembre 1988 n. 1291, 6 giugno i989 n. 721 e 13 aprile 1992 n. 257) le aziende municipalizzate e consortili non possono assumere la gestione di servizi pubblici di trasporto interregionale o internazionale, perch� questi trascendono gli interessi specifici delle collettivit� comunali, provinciali o consortili alla cui realizzazione le aziende stesse sono preposte. La menzionata giurisprudenza, del resto conforme ad un precedente parere del Consiglio di Stato in sede consultiva (cfr. Sez. II, 24 ottobre 1984 n. 14), ha inoltre ritenuto che le aziende anzidette non possono divenire concessionarie dei servizi pubblici in argomento, in quanto, a norma. PARTB I, $BZ�. J:v; .GIURISPRUDENZA AMMINISTRA'l'J:vA dell'art. 85 d;P.R� 24 luglio 1977 n~ 16; le lineei automobilistiche �interregfo,. nali ed . internazionali� sono riservate allo Stato~ che, nel sistema . disoipli� nato dalla legge 28 settembre 1939 n. 1822, pu� affidarne la gestione� solo a privati. E, sempre in base ai suesposti precedenti, si deve anche escludere che le aziende municipalizzate e �nsortiH possano diverlire concessio- E~:~~}~~~:-~=~-~ come quelle sopra .citate, rivestono natura pubblicistica;�� � ������:u~!~�si~~t~ri�;~1srr~!~~0i!:cat~~tliP~Jr1~;!:ci~~eti.~.~~~�.~~t~1 (ij.venire concessionario �delle � a11tolinee ~ntwv~rse, sL l?ales~ fondato ed ~ss�tl>~~t�. .. �< �����:������ᥥ . ... .::.._ ....:.���� .._:�. . . ...... :......::.:�:�::..:� ....--..::...:/:<.� : .. �.>. _.. ....�... Jiivero, Je. lw~� .auto~bili~tiche .cli out si tratta�. sicc.onie .collegate !~!;~~~~~~~= zi()l),e alla qualifici;t di. impresa ..di .trasporto, acquisita'. ai.. sensi c;lell'art. 1 d.el. decreto� del Miajstero � dci Trasporti 20 .-~icembre 1991 .ll�. 448 di. re�epiJ: Ilento delle. direttive> del Consiglio CEE .. 41 �.giugno 1989 n. 438, perch� tale. disposWi_<>n~; per iLsuo ()Ontenuto descrittivo, non pu� spiegare al� cuna incktenza �sulle Umitazioni di ordine pubblicistico. che rilevano nella disciplina della fattispecie in controversia. (omissis) TAR LAZIO, Sez. III, 4 agqsto 1994 n. 1445 � Pres. Borea -Rel. Leva �. $QC, '\TITA (avv. Jaricci) c . .Min. Trasporti (avv.. Stato Stipo) e soc. s~v<li;((aVv. Zap:iffiit). .- Trasl)ort.l ~ tsercizio di linee intem~()llali � Autorizzazione e non concessjone. � lnsusslst~�del diritto <fj. es�Justva_a favo"' di precedente eser� � �ceiite. Nella nbrmdtiV� sui tri�porti inte:~i'cmau l'esercizio di autolinea forma oggetto di autorizzazione e non di concessione, con la conseguenza che l'autorizzazione pu� essere n�g�ta neicasi tassativamente indicati dalla. normativa stessa; viene pertanto .�meno la necessit� di accertare ta pubblica utilit� del servizio e n.On sussiste alcun diritto di esclusiva, in quanto la presenza di altro vettore autorizzato sullo stesso percorso n,on pu� cqstitui:re ragione_ ostativa. al. rilasq.io di autorizzazione, la quale p~� essere legi�imament� negata -~on prowedimento motivato' -sol RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 96 tanto quando vi siano servizi offerti da una pluralit� di .imprese il cui esercizio possa essere compromesso dalla istituzione del nuovo servizio (1). I (Omissis) Ritiene utile ed opportuno :il Collegio precisare innanzitutto in fatto gli aspetti fondamentali della vicenda di cui � causa, onde cogliere nella giusta prospettiva le considerazioni in diritto che verranno success:ivamente evidenziate. Ci� anche in considerazione della complessit� della mateTia trattata e della assoluta novit�, stante l'attuale di:sdplina normativa comunitaria, deHe questioni sottoposte all'esame di questo giudice. La ricorrente VITA s.p.a. gestisce da anni un collegamento tra la Valle d'Aosta e Chambery destinato soprattutto a consentire la frequenza presso la Universit� francese a numerosi studenti valdostani, la controinteressata SAVDA s.p;a., d'altro canto, � titolare insieme con la consociata SADEM s.p.a., di una fitta rete di autolinee internazional�i colleganti il Piiemonte e la Valle d'Aosta con la Savoia, l'Alta Savoia ed il Vallese. In data 8 marzo 1990 la SAVDA presentava al Ministero dei Trasporti istanza diretta ad ottenere la concessione C.E.E., con validit� di sette anni, per l'esercizio dell'autolinea internazionale di nuova istituzione Gressoney -Pont St. Martin -St. Vincent -Cervinia -Aosta -Courmayeur - Aix Les Bains -Chamb�ry '--Hautecombe; la ricorrente VITA formulava richiesta di rilascio della concessione di una nuova autolinea internazionale Pont St. Martin -Chamb�ry. In data 5 novembre 1990 la SAVDA e la SADEM presentavano formale opposizione alla richiesta della VITA. Tali domande venivano discusse nella riunione bilaterale Italia-Francia tenutasi a Roma il 2 e 3 maggio del 1991, nel corso della quale la delegazione francese si riservava di prendere posizione dopo che la Direzione Compartimentale della Savoia avesse espresso il proprio parere. In seguito a ci� la SAVDA e la SADEM contattavano direttamente le autorit� locali francesi competenti territorialmente, le quali le invitavano a modit�icare il percorso dell'autolinea riducendolo al solo tratto Pont St. Martin -Chambery, da esercitarsi in pool con un'azienda francese e ad effettuare il collegamento per Hautecombe come servizio turistico estivo. Quindi, in data 27 settembre 1991, la SAVDA e la SADEM, dopo .avere stipulato un accordo scri.tto con la Societ� CARS GONNET di Be1ley per l'esercizio in pool della nuova autolinea Pont St. Martin -Chambery ed (1) Si segnala la sentenza, in quanto ha affrontato il problema della concorrenza tra ditte di trasporto pubblico in relazione a servizi internazionali. PARTE I, SEZ, IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA avere ottenuto il preventivo nulla-osta della Direzione Compartimentale della Savoia, presentavano al Ministero dei Trasporti regolare istanza di modifica della suindicata domanda de11'8 marzo 1990 corredata degli allegati previsti. Il Miinistero dei Trasporti, con nota del 19 maggio 1992 prendeva atto della rinuncia da parte della Societ� SJ\ VDA e SADEM al collegamento tra. Gressoney ed Hautecombe e rinviava l'esame e la discussione del nuovo servizio dalle stesse richiesto (tra Pont St. Martin e Chamb�ry) alla prossima riunione istruttoria per le autolinee internazionali di nuova istituzione. Intanto, lo stesso Ministero, con provvedimento del giugno 1992, considerato, tra l'altro, che � pur essendo stata acquisita la pubblica utilit� 9-el servizio non si � ancora pervenuti ad un sost.anziale accordo tra i Paesi interessati alla istituzione dell'a~tolinea in parola e alle sue modalit� di effettuazione �, definiva 111 senso negativo la domand;.t della Societ� VITAper la cqncessione dell'autolinea internazionale Pont St. Mar� tin-Chamb�ry. Quest'ultima allora, avvalendosi delle possibilit� derivanti dall'attuazione dtj principi comunitari (Reg. Com, 16 marzo 1992, :r;i.. 684), avanzava analoga domanda direttamente al, Ministero dei Tr11sporti Jrancese in data 3 settembre 1992. Dopo l'istruttoria compiuta da tale Dicastero, di cui il Ministero italiano era a conoscenza avendo, tra l'altro, chiesto con nota del 28 novembre 1992 una serie di accertamenti suppletivi al competente Ministero francese, quest'ultimo, esauriti gli adempimenti richlesti, eomunicati alle Aufotita italiane in d�ta 26 marzo 1993, provvedev� a rilasci�i'e alla ricorrente ffl8 giugno 1993 Pautorlzzazione al richiesto servizio interna21ionale regolare Ch�mbery -Pont St. M�rtin. Dal canto �suo la ditta controinteressata, quale concessionaria. della linea internazionale Aosta -Courmayeur -Chamonix, conferrrfata la neces sit� del trasporto degli studenti universitari che dalla Vaile d;Aosta fre quentano le varie facolt� universitarie ad Annecy e Chamb�ry, e ritenuto pi� Vantaggioso, piuttosto che istituire una nuova autolinea, modificare fautolinea esistente mediante lo spostamento del capolinea a Pont St. Martin ed a Chamb�ry e l'aumento di due coppie di corse bisettimanali, presentava,. con istanza del 13 novembre 1992; domanda in tal senso al Ministero dei Trasporti sia italiano che francese. Il Ministero francese con nota del 23 settembre 1993� emetteva � un avis favorab1e � cette demande �, sottolineando che � en effet, elle ne purrait �mettre un avis d�favorable a cette demande au motif que l'enter prise de tr�ansport VITA s.p.a. exploite d�j� cette relation conformement aux dispositions pr�vues � l'article 7 point 4 alin�a b-i du r�glement (CEE) n. 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 �. Il Ministero dei trasportri. !italiano, invece, con nota del 6 luglio 1993, rilevata l'opportunit� di affrontare in una pubblica riunione istruttoria RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO 98 ad hoc la questione delle autolinee internazionali tra la Valle d'Aosta e la Francia indiceva per il giorno 13 luglio 1993 in Roma apposita riunione al riguardo ed invitava le Societ� SAVDA, VITA, SADEM a parteciparvi. In que1la sede la Societ� ricorrente ribadiva il proprio diritto alla titolarit� del collegamento Chamb�ry-Pont St. Martin risultante dall'autorizzazione acquisita da parte del Ministero francese e sottolineava l'illegittimit� del comportamento delle Autorit� dtaliane che portavano nuovamente in discussione la possibilit� di istituire nuovi serviz�i su detta linea di traffico malgrado la piena conoscenza dell'intervenuto provvedimento delle competenti Autorit� :francesi. In esito alla riunione sopramenzionata, il Ministero dei Trasporti italiano, con provvedimento 17 novembre 1993 impugnato dalla Societ� VITA con cinque mezzi di gravame, definiva positivamente la domanda della controinte:riessata SAVDA e conseguentemente approvava le modi� fiche da essa richieste all'esercizio dell'autolinea Aosta -Chamonix trasformandola in Pont St. Martin-Chamb�ry. Oos� delineata, secondo le risultanze degli atti di causa, la complessa fattispecie di cui ci si occupa, il Collegio pu� ora molto pi� agevolmente procedere alle relative considerazioni in diritto. II Con iJ. primo motivo di ricorso, intitolato � Violazione artt. 6 e 7 Reg..CEE 16 marzo 1992, n. 684. Incompetenza. Sviamento di potere�, parte �ricorrente lamenta in buona sostanza che lo Stato Italiano non avrebbe potuto autorizzare la SAVDA ad esercitare il controverso autoservizio a ci� ostando l'autorizzazione di identica autolinea rilasciata all'esponente da altro Stato membro della Comunit� (Francia). Tale tesi, per quanto molto abilmente sostenuta ed argomentata dalla difesa di parte ricorrente, non pu� essere condivisa dal Collegio in quanto contraria sia alla ratio che alla lettera della normativa comunitaria sopra richiamata. Il nuovo regolamento comunitario per la disciplina dei servizi internazionali regolari tra Stati CEE, a proposito della presentazione delle domande di autorizzazione stabilisce all'art. 6, 1� comma, che le stesse � sono presentate alla competente Autorit� dello Stato membro sul cui territorio si trova il punto di partenza�, precisando nel comma successivo, che � nel caso di un servizio regolare, per punto cli partenza si intende uno dei capolinea del servi2lio �. Il significato di tale norma, come riconosce anche parte ricorrente, � inequivoco: in un mercato europeo aperto alla concorrenza ed alla libert� di es�ercizio dei servizi, non legato alla localizzazione territoriale delle 99 PARTE I, Sl!Z.�'IV, GltJRISPRUDBNZA 'AMMINISTRATIVA .mlpti;se; nia 'solo alla�.�loro�fui:lzionalit�� operativa;�� titolare �del potere autorizzatocio � �;qualsiasi Stafo �.interessato alla istituzione� del � � servi2lio per trovarsi �Sul suo territori() uno dei. capoMinea del collegamento r�chi�sto. Senonch� patte ridotrente sostiene� che l'effetto scaturente��dall'es�t-' ci~io di tale Pot�re da� p�~t~ .di uno degli Sta<ti interessati sia� quello d� ihib�ite Ml'attird irusti deFhil�ttesfiri.d potete sulla stessa relazione �in �Hferitif�t11# agli stesd ca:P�lin,ea. . . Per contro il Collegi& nti:�ii:e che la procedura prevista dall'art. 7 del Regolamento CElt ri: 684/1992 smentisca tale conclusione. In particolare U IV comma dell1art. 7 nell'indicare i casi in cui le d<:lmande di autorizzazione dei servizi internazionalii di trasporto di viaggiatori con autobus �sul territorio della Comunit� possono essere vespinte, contempla sub b~i)' quello in. cui il servdzio richiesto possa compromettere direttamente J'esl:st$lza dei servizi regolari gi� autorizzati, � salvo nel casQ in dui i sernz~ regolari Jn questione siano offerti da un solo vettore <J gruppo di vetti:>P.�; L'interpretazione di tale norma non pu� lasciare adito a dubbi: il nuovo Regolamento .CEE .in.. materia � ispirato alla liibert� di concorrenza (iritesa come espressione di illegittimit� di provvedimenti limitatori del diritto .di eompetiere aMe assegnazioni dei .servizi), il che costituisce un principio rondatnehtale .della. politica comune dei trasporti, con la c.ottsegu~nza.che, contrariamente a quanto si verifica nell'ambito dei trasporti nl!lZionali, viene� meno m questo caso la necessit� di accertare volta per volta la pubblica utilit� del servizio (in tal senso, vedasi la Circolare delMiniSterodeiTtasportim122 del4 f.ebbraio 1993, a pag. 5). Quindi ne� deri:Va che la �presenza di altro vettore autorizzato sullo stesso pet�otso non pu� costituire ragione ostativa al rilascio della autoriz� :tUione la �quale .pu� essere legittimamente� negata ..._ con provvedimento motivato ;.,;.;... soltanto quandO vi.�. siano servizi offerti da una pluralit� di imprese il cUJi esercizio possa essere compromesso dalla istituzione del nuovo servizio. Poich� invece nella fattispecie in �same il servizio regolare sulla ;rela� z,ione t].f!, g.ua. (Pont .�-. Martin~�ban;ib~ry e.. vi�ev~rsa) .era . assicurato solt;: l.ptP 4a .p: :vetrc:>re (Ja VITA/ s.p.a.)~ n J.\4il.~tern dei. Trasporti non avrel>be. l?OtH~ ~fiuy1i;~J'a,.taj:q;azion~ Jichjes~. dalla s~et� .SAYDA senza incorrere � .. i.n una ��n:JMl,ifesta y~plazi.qne .� ctell;:i. ciispoW;ione. dianzi ri�lri~ta (dello. �stess<> avviso peraln�o,. c:~une si � visto at .pJ;eoedente paragrafo~ � stato .. il��Ministero francese, come risulta dalla. citata nota delsettembre� 1993). Lamenta ancora parte �:ricorrente con� �n� primo. �motivo� la violazione, nella specie, dell'art; 7 del pi� volte riportato R.egofamento CEE n. 684/ 1992) paragrafo 9,Jaddove � affertnato ch�: �Dopo avere espletato la procedura prevista in. questo articolo, la autorit� competente per l'autoriz - 100 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO zazione notifica la propria decisione a tutte le. autorit� di cui al paragri.o 1, inviando, loro, se del caso, una copia dell'autonizzazione �. NeMa specie, l'Autorit� dello Stato membro interessato � la Francia, ma �abbiamo gi� visto in precedenza che quest'ultima aveva espresso il proprio diniego all'autorizzazione in favore della SAVDA. Comunque la norma invocata dalla :riicon-ente � dettata nell'inte:resse dello Stato membro e non delle imprese, per cui solo il primo potrebbe eventualmente dolersi di una presunta violazione. Il primo motivo di ricorso �, pertanto, privo di valido, effettivo fondamento giuridico in ogni airtkolazione. III Con il secondo motivo si lamenta che il Ministero dei Trasporti abbia rilasciato l'autorizzazione alla SAVDA in assenza di esigen2e di pubblico interesse ed in violazione del dii11itto di esclusivit� spettante alla �ricorr �ente, e in palese violazione deg1i artt. 97 Cost. ed 1 legge 7 agosto 1990 n. 241. Anche tale censura � priva di consistenza giuridica in quanto, come gi� avuto modo di sottolineare al precedente paragrafo II, nell'ottica del nuovo regolamento Comunitanio viene meno la necessit� di acoertare la pubblica utilit� del servizio e non sussiste alcun diritto di esclusivit� in quanto la presenza di altro vettore autorizzato sullo stesso percorso non costitusce, se non nei limiti sopra chiariti, ragione ostativa al rilascio della autorizzazione. L'istruttonia delle domande di autorizzazione all'esercizio di servizi regolari. interna2lionali deve consistere soltanto nell'accertamento della sussistenza o meno dei a:equisiti voluti dal Regolamento n. 684/1992, con particolare riguardo al disposto .dell'art. 7 del Regolamenta medesimCi> che contiene l'indicazione rigida degli elementi ostativi al rilascio delle autoriz, zazionri, elementi sussistenti nel caso di specie. IV Cori il terzo motivo la ricorrente si duole che il Ministero dei trasporti abbia omesso di considerare nella motivazione del provvedimento impugnato che sulla relazione di cui trattasi il Mmrstero dei Trasporti aveva accordato una identica autorizzazione ad essa ricorrente. L'infondatezza della doglianza discende da quanto osservato circa l'assoluta irrilevanza, per le ragioni in precedenza appunto eviden:mate, ai fini del decidere sulla domanda SAVDA, della autorizzazione in precedenza !rilasciata aLla VITA s.p.a. dallo Stato Francese. Giova qui sottolineare e ribadire che nella normativa CEE sui tra� sporti internazionali l'esercizio di autolinee forma� oggetto di autorizzazione e non di concessione, con la conseguenza che l'autorizzazione pu� f. i f I 1 ! ' PARTE Ii SBZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA essere negata nei casi tassativ;an.J,e:pte indicati dal pi� volte ripetuto caso dell'art. 7 Reg. CEE n. 684/1992: ------� .�..�.�...�-�-�.�. Con il 9;)ittf<? tjl,ottfkI #i�.l.to ~rfi~l;>I!jt�( yi~e :t:J~qli9i@>t9 eccesso di potere per violaziione di diretti\'e e norme interne, travisamento dei fatti, motdvaziQne contraddittoria. E ci� iin. quanto il Ministero aveva autorizzato l'esercizio 1c:li _un'a'UtQ]jnea identica a. quella esistente; peraltro, nella ::!~;.J:;~h~~jllt:~::=~==~!a:f!~iu:r::j:T;~;::; le fa altr.i termini, le doglianze dell'interessa~ si appuntano, principalmente sulla natura sostanziale delle moc:lificaziond di esercizio della pree ~~i~~~~r~tt= Anche yile ult~tj(:>te. motivo � giuric:licamente infondato iin 'tj_u�nto, una v~lt? ap�larate, pe{~e c?~siderazi~i J;>reg;r.~sse, la}egitt~m~t~ _e J'am ~:}!~:~::i:~:;a!~~~~=~til~~~~~ ~!~~Jt~~�:!~~;~:~;f~: bi questionef$1'.� ch� ��Id stesso venga qualiffoat�. come nuovo �U.toseiv�ii� b �Ott:l� in:adific�zione al precedente~ > / � , ' Quanto al riferi:Qlento operato dalla Societ� ricorrente alla gi�rispro� denza detConsiguQ di. Stato ed a!l~ Circolare Ministeriale. 12 lugllo W93 J;J,Jl; ~~a.iLQ�ll~giq �hei pri,ncdpi-. M��af;fer:mati att~gp110:es�lusiva� 1ll~I.l~ ajl~autqli.~ Pi":Z�())laji W..AAiPl�I:Ui\te dilllaJegg~.-~&. ~ttem}?re, 193? p,�. 182-2. e. .o. aj. ~ita;glUt110 al <;as()._ <;li specie <;liscipli,nat9 ipyece seco.do J l1"9vi criteri fi~~�ti l>~r:i seryizi J'egqlari lnt~roi":Zi<:>na:ti ~al Reg<>l~.iel1t<> cE.E: 11. :684/1992 �e da drc9Iare Miilisteriale 4 febbraio: 1993 �n. faf �~ �.�: <;<. n,:�� .�...�'. '.'��:.�:: �:;::�'.�"��::�.. �. :��.-'.<:��.'."�. :�... �. �... ���.�-:�:�-:-�.. �.�:�� .� . . :����.. . ���. �.�.-:��:-. . . :�-�.:�.�. V:l '.-��.. �.�; Co:�i�il q�into�~d td1lhno motivo di rlcorsri la Sriciet� VITA rileva che :il Miin.istero ha autorizzato la Ditta contr<>interessata ad esercitare l'~t()ltil)ea M�qtl4 PtPlmig�clOl'le 0Ja ciu(F.-,atil;}.de.Jila YeCChia; autodzza:z;iQne modificata, che a\l'rebbe dovuto invece essere limitata al periodo ancora ~~1~ f~R:R ,af.~a ~f~P.~:nz~.,!}!?rmale c1el tjt�>19; .~ c;i�. il1 palese v;iglp;i�>)le del Re1folaroento C)lt:B .� ~~4 e. eol1lJ>Qrt~49; .una disPar!t�di .� trnttaI)lentc> fra (i~zyizi in 9ti�sfiofu:~ .�. �. � � _--�-� �-�� _� �. � � � ___ � __ � . ..-: �. �' ___ _ _ :... : ..-.. .�� �----_._. � .... � � ... �-� .�..__ __ -_ . . . La censura � dnfondata stante. che il p:fQ�edhrient<> che M d�,t<> luogo l;ll1Ja .-ei:.l;Ulazipne _idel proyvec:limenfo Jmpugt_ia,t9, ancorch� avviak>. su una dchiesta di modifica <;lef pre�eciente 8,ut()$~faio, si -~ syolto C()U il pieil() rispetto delle norme previste dal Regolamento CEE e dalla Circolare 4 febbraio 1993 sia per l'istituzione di nuovi servizi che per la moc:lifica delle condizioni dei serviizi esjstenti (vedansi, in particolare, artt. 5 comma 2� ect 8, cbmma 3�, del Regolamento e Circolare mm�steriale a pag. 7); a SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 1� agosto 1994 n. 7156 -Pres. Corda. Est. Bibolim � P. M. Nocita (conf.) -Buticchi c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Pavone). Tributi erariali indiretti -Imposta di bollo -Assegno bancario � Mancanza dell'indicazione del luogo di emissione � Assoggettamento all'imposta stabilita per le cambiali � Indicazione sostitutiva � Requisiti. (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1, 2, 32, 35 e 116; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tariffa A, art. 15). Poich� elemento significante della funzione di pagamento (e della soggezione alla sola tassa fissa) dell'assegno bancario � la certezza, in base ad eZement.i cartolari, della esistenza di WJJlut.a presso il trattario, e poich� '/Jale certezza si ver>ifica con la presentazione al pagamento nei termini previsti in relaf)ione aZZe localit� di emissione e di pagamento, anche la sola mancanza di� indJWazione del luogo di .emissione pu� trasfo1'mare la funzione dell'assegno in strumento di oredito da assoggettare come tale al regime tributario della cambiale. Tuttavia l'assegno che non indica il luogo c/Ji emissione conserva la sua natura di mezza di pagamento qualora dallo stesso titolo emer~a un elemento sostitutivo che per espressa previsione di legge comporta l'emergenza di un luogo, come nel caso della indicazione di un luogo accanto al nome del traente, ex art. 2, ultimo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736; non vale peraltro a tal fine un elemento che in base alla sola risultanza cartolare non dia sufficiente conoscenza del luogo di emissione, quale il numero del conto corrente che solo dalla documentazione bancaria rivela il domicilio del correntista (1). (Omissis) Con il secondo mezzo il ricorrente deduce la v.iolazione dell'art. 2, comma 4� del r.d. 21 dicembve 1933 n. 1736, oltre a violazione e falsa applicazione dell'art. 15, lett. b) della tariffa all. A) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (art. 630 n. 3 c.p.c.). Sostiene il ricorrente che dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736/33, nonch� dalla prassi secondo cui gli assegni vengono stilati (1) Decisione importante che merita piena adesione. Non constano precedenti specifici. armai su moduli forilitf dalla banca trattaria. :con so'Vraiinpr�sso il numero di :conto ceirr�ntej st 4edtirtehbero 1:e seguenti���situazioni: � afilthtexitlhbn ha 1'9'bl:ilii6, J;>�i'fit re~~i~~ cqtri}lp�zjop~ c{(lJl'~ .... �119:i�a11~~~~�~tS~ ��������ᥥ���ᥥ�����~~i~�~!��!~~~�l~~i~a$~r~~~!~9ti~~���r:~:~jf~:~~i;~~s~~~~::~ in(licato neLcon.tratto mconto 09r:rente, clli � attributito il numero che ;f4p~~~�~~j$$~gh()~ / .� �..�... ..� .�.� ..........�.�.�..���. �..�..�.� ... � ... . ...���..� �. �:����������~b~~e~e*t~J~nt~.:��l'assegn~� �tt~tfo,��.~u.�.modi�o.�bancario, non potendo ~lW~e~~!i~~~tf~\1~i~tit~~i':s~!M~0f~~o~:::~0::~inP~~n::se:;:i;:~ .. �������*~K~$~~~If~~::!~ii~:~it~~:t~�� ~iJ~~f~:$~!~~:t:~a1i7al~~~~i~;t,d~ fy~ iJJ��~~~ ~,.f:;~!.#ᥥ.s1~/1~!��~~���f~Jaz~2Pr...~~.���iHe.. requisiti previsti dall'art. 1 n. 5 r.d>tt 1736/~3, ~li;( sola mancanza di inclicazione de11a data di emis~~? l1~~ 9}'!59 '~l'ittdJp~io.e cj!i ~1'..W. emissJone non effettiva. .�..... ��n�.. nt~r#> m~??9Jl. ~g.. Al:Q�n,(). '.autiC<lhi. deduce la violazione del ~t~~~~{~~~tl~a~~f~aana;:Jc~j~!~e: ~!:~~~~.1:; 2e ~s 6:!i ~~ M~fii:i~;e~~~J'kl~!���.J;~fa:ji~fi~.~oh~~rs~!1~:rt~~6;1~~r~:~~~ ii. 5 �� �.p.K). oHre all~ yfolAAfone dell'art. JS, l~tt.��o) della tariffa, all. A g���~!r~���i~t~~�~b~11{~~1f:��1~iil~irr~fif~~�~1&:rf:~~.a~:1!c:~:.~ dell'art: . Ricorcfancto eh~ uno degli airgoinenH portat~ a difesa dall'odierno ricorrente ncl gril:tt1��dil.��merifo; sff�iltfava suua�cons1�tehizi�ne��che 1a �ratio� della� legge� sill tfolfo fa scbntar� l'i:fu.p�st� pr�Vista per le Cambiali solo a quegU ��assegni baricari. la cui irregolare .� frae.fu:a �. itieri.e .a trasformarli di fatto; da mezZi��d��p�g�mento, :in strumenti di� credito come la cambiale; nil�vato; �in�ltre, che detta .lrnpostazione .semhrava .essere stata accolta �n linea� Cli principio Iii'fal Tribuilale cli Genova, il :dC�rrerite si duole del - 104 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO fatto che la Corte del merito, dopo avere, nella prima parte deUa sentenza, integralmente confermato la decisione del primo giudice, nel prosieguo della motivarione, con palese contraddizione, aveva sostenuto l'infondatez: z;a di tale arg�mento A seguito, poi, di una approfondita analisi delle origini storiche della norma, ora riprodotta nell'art. 15 sub b) dell'all. A della tariffa del d.P.R. n. 642/72, e dei lavori parlamentari che precedettero la sua originaria adozione, 1il ricorrente giunge � riaffen:tlare il principio, gi� espresso nelle fasi di merito; secondo �ui�la disciplina della norma in esame �corrisponde all'intenzione del legislatore di fare scontare, al titolo che no.n abbia tutti i requisiti deH'assegno, la tassa prevfaita dalla legge sul bollo secondo la reale natura giuridica che 11 documento � venuto ad assumere e che, per l'appunto, � quello della cambiale: situazione, peraltro, non richiamabile nella specie in virt� delle atgomentazioni svolte con riferimento al secondo ed al terzo motivo. � opportuna la valutazione congiunta dei tre mezzii di cassazione ora indicati, �!n quanto nella loro correlaZlione 1ogica colgono, sotto diversi e collegati profili, il punto nodale della presente controversia, gi� svolta nei precedenti gradi di me11ito. Dall'ana:lisi di detti motivi, emerge innanzi tutto l'infondatezza del terzo e del quarto motivo, nella parte in cui si deduce il vizio motivazionale, sia sotto il profilo della �arenza di motivazione, sia sotto il profilo della contraddittoriet�. La tesi svolta sui punti indicati dal ricorrente deriva dalla non esatta comprensione della sentenza di secondo grado che, nella sua essenrialit�, svolge un solo e fondamentale argomento, riassumibile in �un'unica proposizione: il dato normativo dell'art. 15 sub b), ali. A) alla tariffa del d.P.R. n. 642/72, consente con chiarezza l'inter� pretazione lessicale sull'applicabilit� dell'imposta secondo i criteri dell'art. 9 della stessa tariffa per le cambiali, in mancanza di uno qualsiasi dei requisiti previsti dai n. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1 r.d. n. 1736/33, senza necessit� di rico!1rere, in base all'art. 12 delle preleggi al e.e., al criterio sussidiario dell'interpretazione logica, ovvero secondo l'intenzione del legislatore. Questo � 1a linea logica fondamentale svolta dal giudice del merito, linea ~he veniva ribadita in via suppletiva nella sua coerenza con la disciplina penalistica de�l"art. 116 dello stesso r.d. n. 1736/33, e con la sua non incompatibilit� con l'assoggettamento dell'assegno a tassa fissa (iintesa come situazione agevolativa) �sotto la previsione condizionante del rispetto di regole di carattere generale, per cui l'equiparazione dell'imposta dovuta per l'assegno irregolare a queHa dovuta per la cambiale, non comporta necessariiamente un'�equiparazione di regime tra i due titoli, ma costituisce solo un richiamo per comodit� all'ammontare dell'imposta gi� fissata da una norma precedente. Con tale motivazione, quindi, la Corte del merito escludeva qualsiasi rilevanza al richiamo della ratio fondamentale PARTE I; SBZ; V, GIURISP!UIDENZA: 'TRIBUTARIA della norma tributaria, ed alle argomentazioni s�. di essa impostate da parte dell'appellante. '. N� � rawiSabile. contrasto tra fa supposta a�cettaifone della motiva:zione della sentenza di primo grado, e l'iter logico sopra seguito, ove si �onsid�ri che la Cotte di Genova ha espressamente rit�i:lufo � fu.or\tiante � la lettura di dett� sexft�riia a� parte. dell'allora parfu appellante, ed. ha interr> retato . detta . pronuncia nel .senso . della incontestabilit� della norma tl:ibutaiia���fo esame��nel sU:o��sign�fi�ato letterale, ihteridendo �1a.���critica da parte del '.t:dbtiflale delle argoinentaifoni svolte dall'attore come uno �scit�:p�lo � del giudice �. di primo. grado e, quindi, c�me' situazione sup pi�thia en~I1 essertziale/ . . . . . . . . . . . " ��� �. Cosl Jmposfata ed.intesa; . l� . motiVlizione . della sentenza . della Corte df G�riova nori �>sog~etfa alle doglfanze svolte dal riforrente nei motivi indicati.� sotto il profilo del vfaio motivazioriale, te ~lt:re sit�azforif prof;Ost� �in� vfa argomentativa dal ricorrerlte, sollecltani: f inrianiftilitO I'irtt,erpt~taz�Ohe det+JquiSith'd~ll'art.��f n. s�� r.d. n;�1736/33 alla l�ee dei faU&fati.forhaticamente sostitutivi disciplinati dal~ f;art; 2 della stessa legge cafubfanit. . .� . . . . . . ' in �inea diprirtcipi.6 � foridafa fa tesf del rlrofr�ht� secOrtd() cui la carenza di 006 dei reqtlisiti previsti dall'art l L.k che abbia nel titolo stessoUri sostitutivo equivalerlte~ coine fale ritenuto dalla Stes~a legge, non � irregolare, ad�riipiela�funzioo� tipica dell'ass,egno ban�arfo ��qu.a1e� mezzo di pagamento e, come ta:le � �oggetto all'imposta fissa prevista per gli ass�gI1i. P�riend� araf:fronto, �hfatti�i� due reqiiisitf :p:r�visti dail�rL 5 dell'art. � 1' L:c., dicui� il sec�rid6 � Wiridicazione del . Juogo .di emissi<irre) pu�. av�re �un sostitutivo equivalente � sedondo l'art;� 2 della�� stessa� LA., �foc�rre domandarsi quaJe sia la foro fimiiorte nella disciplina dell'assegno bancario, per� qtialie furiZione entrafubi i requisiti siano stati assunti dalla legg� sUI boll� come situazioni essenziali al f\:ine deU'aPPlicazione del bolld ad' imposta.� fissa, ed inoltre per �quare ragione la mancan2:a di uno di essi (o di � entrambi,� cosi come ��l'indicazione di�� una data di emiSsione n<>It: veri ti.era). Sia .. posta dalla l�gge � come. presupposro per i!l �passaggio al diverso regime p:rievisto dalla stessa legge tributaria per le cambiali. Il quesito deve .essere.� posto.proprio��per�valutare se: �la sussistenza. d� un requisito sostitutivo ex art. 2 L.C~ escluda J'lrregol�itit� ai fini fiscali;. �.� Velemento significante della funzione di pag�nlento dello ch�quei � ll!l certezza {e l'affidabilit� su detta certezza, iri base ad elementi cartolari, da parte dei portator� del titolo) dell'esistenza di valuta presso il trat� tario. Detta certezza, peraltro, si ha S�ltant� �Cln la presentazione dell'as� segno al pagamento nei termini di legge (art. 32 LA), termirii nei quali l'art. 35 LA. ha reso irrevocabile l'assegno bancario: termini oltre i quali il debitore � legittimato al ritiro della valuta depositata a copertura del;. l'assegno. 106 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Detti termini, peraltro, sono correlati a due elementi: a) la loro decorrenza, daHa data di emissione, quale appare sul titolo; b) la loro dUJrata, determinata dalla legge in rapporto al luogo di emissione, nella connessione con ~l luogo di pagamento. � in questo senso che la mancanza di data di emissione, ovvero l'apposizione di una data non veritiera, consentendo di conservare la valuta per periodo superiore a quello massimo previsto dalla legge, secondo i presupposti indicati, finisce per snaturare lo ch�que facendogli assumere una funzione cambiaria: � in tale hlnea logica che la sanzione penale dell'art. 116 L.A. assume la funzione di proteggere la pubblica fede in rapporto alla natura ed al regime di circolazione dell'assegno e, attraverso di essa,, l'interesse patrimoniale specifico del primo prenditore e dei giratari, nonch� l'interesse finanziario dello Stato, evitando che l'assegno, soggetto a minore imposta di bollo, finisca per assumere una funzione cambiaria; ancora nella stessa �Linea logica si pone la disciplina della norma tributaria in esame (art. 15 sub b), all. A) alla tariffa del d.P.R. n. 642/72) per la tutela diretta dell'interess1e finanmario dello Stato. Poich�, inoltre, la certezza della valuta, secondo l'apparenza cartolare, come ricordato, � limitata alla decorrenza del termine, ma anche alla sua durata in relazione al luogo di emissione, deve ritenersi che anche la mancata indicazione clii questo requisito, consentendo con successivo riempimento di sfruttare il maggior termine dell'extrapiazza e dell'extra stato, al di fuori dei presupposti di legge, finisce per fare superare al titolo la sua funzione di mezzo di pagamento e di fargli assumere una funzione cambiaria con il prolungamento possibile della valuta. Questa impostazione spiega anche il motivo per cui, mentre sono requisiti vilevanti, ai fini del regime fiscale, quelli previsti dall'art. 1 n. 5 L.A. la stessa rilevanza non assume quello deH'art. 1 n. 4, in quanto la carenza di questo requisito ha la sua previsione �sostitutiva nell'art. 2 L.A., sostituzione che � costante nella prassi con l'adozione dei moduli forniti dalle banche. Qualora, peraltro, dallo s.tesso titolo emerga un elemento sostitutivo del luogo di pagamento per espressa previsione di legge, la funzione tipica, dello ch�que viene cons�ervata, cos� come rimane tutelato l'affida mento del primo prenditore e dei giratari sulla funzione di pagamento del titolo, per cui, in tale caso, pu� ritenersi che il titolo non sia stato emesso in carenza dell'indicazione dell'art. 1 n. 5 L.A., in virt� della sussistenza dell'elemento equiv.alente ed apparente. Se, per� la soluzione � accettabile per quanto attiene all'indicazione del luogo posto accanto al nome del traente, in virt� della precisa disposizione dell'art. 2 L.A., di stretta interpretazione (nella specie, �peraltro, non vi � affermazione in causa dell'integrazione di questa fattispecie), I I ~ .1.llle .. $tl;l$$e�� �on�h,1,sih#t:non .pu�.. p.eNenirsi.Jn ordh;te..�all'elemento,.dal.�ricor S~ilr~\it:4~1!.=~s �� ..�.. ��� �... : ;: ;l) p�*ch~�:�~s~~ h�tatt! ~~ved~fi,es�)fe$futnifuteda !>rospett~ta �n~~~.:r~~~~;o!;z!: it perch�. ~1 Q.9miic;ili9. Ciel correntjsta> �orrelato. atn.m~:ro dii conto ciottente, non � elemento .cartolaTe apparente;� sul quaI:e i Portatori del e:1~;pz:a::n.~iw;il~:~!i't~!l:;~:~:~=i���::::0~:s:~:ti:1~~;~ Cl.ella ~o:tl., ~llOi Cft~/tf#~ .ct1lal~ m~o di;.pagli!inlento;; �< �� Tdbutt.bi gene,e '" Accert&inentO � Req1Jlsltt. ;;.. Indicdtone della altquota � ������..���.��� Nece~Sit��..~.�� l~di�adone della sola. aliquota� minma �. e�massbna con ri. (.fe~~t!�'.t ~@! :Ht:l)!~~���.~��l~gg~ .. (ll.~Qt\.. ~til~.....appJj.~QP~�.�~.�.. Nul� . Ut~:dell~accmamento. ... .. . . ... <~t:i,~.� 211 ~~i~~~~~ !??~. ~. 600. ~. 42)��� ��.. � �.� �� �. �� � ����� l!m i� t~qui~#i de~l'<l�b~rtamen.tcr f>t~scrit# a pe;na di 't$tllliitlJ. nell'art: 42 del d;P.R; 29 se#~t}t1.1m~ 1973 ȥ 60� V�naicaeione detfiJtiq'itotti de~e> essere tat� da cbnseitfti1'e tf.naconoscmztt .� imm�dJ:�ta �edu:g~vole the �garantisca la �tutela. difmsi~� del conttib~ente; Non risponde �tilf:esigenza ��� voluta flindioazione detlci. sola aliquota #Unima �e. massima/neppure stLcollegQ.ta alla tabelkt. allegata. ad un te$.td nO"rmativo �. mm �mrf!ediat~mente appli� cabile ~n quanto 71lo4ificata nettempo (l). (1) . Viene .confermata la .�sorprendente presa di posizione della sentema 22 gennaio 1993 n. 777, in questa Rassegna, 1993, I, 126. 108 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis) 1. Con l'unico motivo del ricorso il Ministero delle Finanze denuncia vJolazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973; dell'art. 8 d.P.R. 597/1973 (e relativa tabella allegata); degli artt. 2 e 10 I. 825/1971; nonch� difetto di motivazione. Deduce che la prescrizione normativa circa la indicazione delle aliquote applicate dovrebbe considerarsi soddisfatta con la sola indicazione dell'aliquota massima e di quella minima, in quanto, risultando tutte le aliquote da tabelle legali, il contribuente sarebbe posto in grado di verificare immediatamente se l'aliquota minima sia quella di legge e se quella massima corrisponda al suo scaglione terminale e l'imposta lorda sia, dunque, correttamente calcolata. 2 H motivo � infondato. La questione che la censura propone � gi� stata esaminata da questa Corte e risolta nel senso che viola il principio di precisione e chiarezza delle �indicazioni�, posto a base del precetto dell'art. 42 del d.P.R. 29 set~ tembre 1973 n. 600 -con la conS'eguente sanzione di nullit� prevista dal Iterzo comma dello stesso articolo -l'avviso di accertamento ai fini IRPEF, contenente la sola indicazione delle aliquote minima e massima applicate ed il generico ri�hiamo alla tabella delle aliquote allegate ad un testo I I ~ normativo non immeruatamente applicabile, in quanto modificato o variato ~ da norma successiva (Cass. 22 gennaio 1993 n. 777). Questo indirizzo va qui ribadito, in quanto, come ha sottolineato la pronuncia che si .. � richiamat�, nelta riforma entrata in vigore il 1� gennaio 1974, innovand� ampiamente il sistema previgente (t.u. d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645), sono stati indicati analiticamente i requisiti essenziali dell'avviso di accerta I mento, compren:d~:mdovi tutte le componenti, che evidenziano il collega I ~ mento dei presupposti di imposta alla determinazione in concreto e quantitath~a delllimposta netta. Nel nuovo quadro normativo il contribuente deve essere -c�o� posto ;in grado . di verificare agevolmente ed hil" i mediatamente, mediante una semplice operazione contabile, l'esattezza ~ del calcolo dell'imposta dovuta, senza �ricorrere necessariamente a complesS'e cognizioni tecnico-giuridiche. Ci� !importa che, nel caso di imposta I ad aliquote progressive secondo scagliohi di reddito, � insufficiente la sola �indicazione dell'aliquota minima e di quella massima, le quali non consentono la ricostruzione contabile di tutto l'arco delle aliquote progressive e delle determinazioni di imposta secondo gli scaglioni di reddito. N� basta a soddisfare la tutela apprestata al contribuente il generico riferimento �alla tabella allegata al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 �, contenuto, nella specie, nell'avviso notificato al Tiozzo, in quanto tale r.iferimento non potrebbe portare, di per s�, alla individuazione, in concreto, delle aliquote applicate, occorrendo, invece, la puntuale indicazione del testo normativo richiamato e vigente. nel periodo di riferimento. (Omissis) PARm -:t, SBZ. V1 -GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 109 CORTE DFCASSAZIONB1 Sez; I, 9 agosto 1994 n. 7346 " Pres. Salafia � Est; Sotgiu -P. M. Lo Cascio (conf.) � Ministero delle Finanze (avv. Stato Cingolo) c. Smania;. Tributi erariali indiretti � Imposta di registro � Agevolazioni � Applicazio ne su richiesta di un regime agevolato � Decadenza � Fruizione di altra agevolatione ;;; Inanimisslbilit�. --. Ove nel sottoporre un atto a registrazione si sia fatta applicazione di un regime. agevolato, l'interessato che da tale beneficio sia decaduto non pu� invocare liiffu�zibne d't altra agevolai.ione (1)i (Omissis) Con l'unico motivo di ricorso l'Ammini,strazione Finanziaria censura la decisione impugnata per violazione dell'art. � 1 bis tariffa allegata ali d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e 19 stesso d,P;R. . .in relazione all'art, 360 nn�. 3 e 5 c,p.c.; per non aver considerato che in caso di pluralit� di. agevoJaZioni. fiscali alternativamente applicabili allo stesso-atto, il� contribuente decaduto da. quella da;luLpresceltaed applkata, non pu� fruire di altra agevolazione sullo stesso atto. Infatti, una volta avvenuta la registrazione di un atto e concessa, in particolare, un'agevolazione, divengono irrilevanti le Vicende successive, essendosi��determinata una�-scelta --irreversibile fra. -pi� benefici fruibili. Irf tal caso, il mancato a'vveramento della condizione � fatto strettam�nte conliesso al rapporto diinapost� in cui � inserito; che d� luogo a consegu�ru:e �sue proprie, conSi-stenti, per quanto' attiene-il C�SO in esame) rtell'appli:c�ZiOrte dell'ordinario tmttamento tributario. Il ricorso � fondato. Infatti, i giudici tributari hanno inizialmente mostrato di non voler contraddire il principio secondo il qu.ale, quando un atto sia sottoposto ad un detertniri�to trattamento fiscale di favore, l'interessatO, che da tale trattamento si� decaduto, non pu� -suceessi:vamente chiedere che sia �pplicafo, in s�stittl2lione del beneficio accordatogli, altro beneficio di cui egli assume sussistere i presupposti (Cass. 4187/74; 2904/75; 6483-84), donc�rdarido c�lil'ins�gnf\mento di questa Corte (Cass: 3369/77), ai sensi del quale il fatto -che� determina la -decadellZa dai benefici fa . tivivere. �.ex tunc � l'origillaria pretesa tributaria depurata :del beneficio; ma hanno poi errato nella iindivi�lu�zfol1e del cotrt�i:n.tto � ini~iale di t�le pretesa, nonch� nel giudicare sussistenti i presupposti dell'ulteriore beneficio invocato (comportante l'applicazione dell'aliquota del1'8 %), in quanto collegati (1) Giurisprudenza costante: Cass. 10 dicembre 1984 n. 6483, in questa Rassegna, 1985, I, 313; 25 luglio 1975 n. 2904, ivi, 1975, I, 904. 110 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO alla qualit� di imprenditore agricolo principale, addotta dal contribuente all'atto dehla richiesta di un regime fiscale ancor pi� favorevole, quale quello diretto alla costituzione della piccola propriet� contailina. (Omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1994 n. 8764 Pres. Salafia -Est. Lupo -P. M. Tondi (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Favava) c. Soc. Italbell (avv. Scailzo). Tributi erariali indiretti � Imposte doganali � Incompatibilit� con norme comunitarie � Rimborsi � Traslazione dell'onere su altri soggetti Prova. (legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29; cod. civ., art. 2711). Per la dimostrazione della traslazione dell'onere tributario su altri soggetti al fine di escludere l'obbligo d� rimborso di imposte incompatibili con norme comunitarie (art. 29 della legge 29 dicembre 1990 n. 428) si pu� far ricorso validamente sia all'interrogatorio della parte sia all' ordine di ,esibiziJone di fatture (1). (Omissis) 2. -Con iJ. primo motivo del ricorso �principale �I'Amminrustrazione finanziaria deduce la V'iolazione e falsa applicazione dell'art. 29 commi 2 e 7 della llegge 29 dicembre 1990 n. 428, degli artt. 116, 118, 356 e 359 c,p.c. (questo .seq>ndo congiuntamente agli artt. 175, 191 e segg., 210, 258, 259 e 279 comma primo c.p.c.), nonch� degli artt. 2697, 2711 e 2729 cod. civ., omessa pronuncia ed omesso esame di punto decisivo, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. La rkorrente osserva che: a) in ordin� aN'istanza di.esibiri.one (delle fatture di acquisto e di rivendita de1la merce di cui si tratta), la Corte di appeHo l'ha ritenuta inammi!ssibille, osservando che l'ordine di esibizione non pu� essere emesso al solo scopo di indagare se il documento da acquiske contiene la prova del fatto controverso. Tale motivazione � erronea, perch� il confronto tra le fatture di acquisto e quelle di rivendita avrebbe permesso di accertare se vi era stata la traslazione dell'imposta; e, d'�ailtro canto, l'esito delle prove � sempre incerto, essendo le � risultanze � probatorie un posterius rispetto all'acquisizione di esse; (1) Sono ormai numerose le sentenze della S.C. che lasciano un margine di operativit� concreta all'art. 29 della legge 29 dicembre 1990 n. 498. La sentenza 12 marzo 1993, n. 3006, in questa Rassegna, 1993, I, 249' ha ritenuto valido il ricorso alla presunzione. �� /. �. l?} .gj.:terJ;og11toriC> fQJ:'mi�e :P.O'll eta pi4 gen,eri�9 Q,e:ij!a,tt() ..di citazj�.e; .��...�� />.�c)la sociret�, attrice n.Qn. aveva. D:la�. contestato espr�ssamenteUav. venuta traslazione, eccepita dal.fa convenuta; per cm. tale . cl.r<iostanZ� d<;>veva l'itenfr);i per ammessa / �.. ;jj;: �A~~ti~~ I ~�~~~�~~~tg p~f ~p;~to ~#i~~~ ~~ ~en~u;e. ~~.#:~~ ��.� �... til�$g� prevede eSl?rli!~sa.mente l'esibizfone di � fatthre ooncel'P.enti la confroversiai> (art. 2711, cpv., cod. civ.) . .. .�:ᥥ�.1*�����~1:1:~��.~~RW~~<lᥥfll;l. J;>f\11~.�. �9.~Jl'.~~U,U~~~zigp~���P:?P,�~!;'a�... l~M~ranuillt~ ~lllP.~P!;'!l\PN~~. �()ffi~ ~emkra riteAe~�.. Ja. �~t~ �ij, .f:lpp~o. J?.f.>icll.~>. essa mirava ~� come si. desmne d.ane conclusioni .fotmUJate ... davan\l� a.. detto . . .� ..� .�.� . . ��.�����.��-����� ......-.� �.� . ��.�.�.� giudice 7 a dhnostrare Wl f�l!tto. che formava oggetto di interrogatorio for' aj,e, e (;i~ ~lj.~,~i! ~~Q 9t:t~v~.cli~ ti�Wtava>s.perip~~9 alm~<? ��~wif~~will4:~?~Z~~~ii~!~:u:1i~tji~:~:.�~:~��pttgati � � ; 'rrat~asf pr&J;;tio d~lltti ttasiaiione alla quale 11art. 2~;se�p~4o <;9h1ma, della legge 29 di~:rnbrel990 n.428. ha attribuito rilevanza: E i~ prova di tflle fa'tt0: ..f�sta a' canea dell'Am:rninistraiione, che. pu� giovarsi, peraltro, de!J.a ���norma geri�t:ale, �eHta.rt> 2709cock ohh (efficacia, probatoria delle sbritture��contabill contro l'imprenditore);<�.. �. 1/ae<:iillswl�mf delle fatture �di acqt�isto e �di quelle �di tiv.endita con sentir� ~l giudice diaccertare, se del �asi:H:ried�ante l'ausilfo di Uri consu~ lente tecnico, se l'importatore abbia aumentato i prezzi di vendita delle Ill,(;lrci :ilD, misura pari (o anche inferi()~j�peiieh� non �:n~~essarlq clie la Wsliii:dn� $ia/:m.te:;gfMei� aff:ihch���sfa>:N,1eviulte)���a11~hipofto dei idfritti�� era di.t1iiric6mplittibilii cori tbrdiiriam�rit� C<)fuunifa.rl.o; / � ~.��. �� Deve, al r�guar@, ~sclud~~si ~be vi sia stata .Jla �issio~e <i~lla societ� attrice smla av~uta traslazione, �alla .luce d.el prlnc:i(pio seco:nd.o �t�i ii � fatti rulegati da t:!'Ila parte possooo�essere considerati pacifici Sol� quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte (Cass. 1~ aprile 1988 n 2979; 7 febbraio 1986 n. 773), non essendo a ci�' suffi~ iente la lP;ertt tt~e~a di corttes1;a,zipne .degli stessi ~attt (CMs~ 5 di~ c~mbre i992 n, U947). . . . . . . . . . . . . ��.. . . 112 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 3. -L'accoglimento, nei limiti precisati, del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale, relativo alla misura degli mteressi legali (primo motivo) ed alla rivalutazione per la sussistenza di un danno maggiore (secondo motivo). La cassazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del debito di restituzione a carico dell'Amministrazione rende, allo stato, irrilevanti le questioni sull'ammontare de1lo stesso debito. (Omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 novembre 1994 ,n. 9310 -Pres. Corda Est. Sgroi -P. M. Marrone (conf.). " Vinci c. Ministero delle Finanze (avv. Stato De Stefano). Tributi erariali diretti � Imposta sul reddito delle persone fisiche -Accertamento � Incompleta indicazione nelle fatture � Accertamento induttivo -Legittimit�. (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d); d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21). Ai fini della completezza delle fatture � necessaria la indicazione del peso, quando l'indica-zJione del numero delle unit� dei beni ceduti non esprime la quantit� (applicazione alle cessioni di animali da macello); la indicazione del solo numer<o delle unit� commerciate legittima l'impiego dell'accertamento induttivo (1). (Omissis) Il ricorso � infondato Invero, correggendo parzialmente la motivazione in diritto (art. 384 c.p.c.), il dispositivo della decisione (solo per quanto concerne il rigetto del ricorso dei contribuenti) � conforme a legge. C9me ammettono gli stessi ricorrenti ,e come gi� affermato in una fattispecie identica da questa Sezione con sentenza 11 giugno 1992 n. 7180, la norma da applicare -1in relazione alla fattispecie accertata -era quella dell'art. 39 comma 2� lettera d). lnV'ero, l'art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972 che impone che nella fattura debba essere indicata (fra l'altro) la quantit� dei beni, deve essere interpretato nel senso che non � sufficiente indicare il numero delle unit� dei beni acquistati, quando esso non esprime in modo adeguato le quantit�, e cio� l'elemento determinante del corrispettivo. '.� evidente che, per gli animali da� macello, l'elemento determinante per il prezzo � fil peso e non il numero; l'omissione delle quantit� (nel senso del (1) Decisione di evidente esattezza valevole ben al di l� del caso deciso; in termini Cass. 11 giugno 1992 n. 7180 in questa Rassegna, 1992, I, 354; nello stesso senso 15 dicembre 1994 n. 10739 di cui si omette la pubblicazione. �: l*l'agx=,,:,1i.W��������A,�wtr&L�l�!E,::,,,;rm�~�111tml -""~ Hl . . .. �....: ....:.:�::-. 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C()i}J'BPt��c~$A~tQNB/Se~.'.I/i~'richrerilbrei~~4fi;�~~�~.~��PreJ/Sfilafi���~ .� �..��� ?Jif#�� Pi�P�.lifia��f�J,l~�M:;t\l'Pi'��(66htjU��l\il:t#i$t~W,j�<:{~�te�l"i#!ni�i'(~\iv?�Stato -' >�F~()fil1i) Ci/Mig�1iifk ........ ����. ���� . .............�. �� �.� �. �� ��� �:;:: . ... . ;:6~~ ~:::,=:i:�~ .:;:~: l.::&;i: ;~:: ~~90,~:;;:1:11, .a; ��ᥥ:��� ditO:���<B�� iitil>r�s;~�Ac�ertame#tf:> m� ml!gjlorf rli.:iavt���;.; l)ed��torte'::ffi�costi ;. �. ed Ori�li non i�nt>t#atl il: :�fu�t�/~:fumlleo. ~ Art>'74 d;P;R;; 29 sett�m~ ... bntl9'73)1�. 5~l�P~~U~>J>n:~:C:.tel ~edt'Utl.l;~tl�<> �� ��.���.� ..................... (d.P.R;; ~9..$&t~m~t~J~13'} #t5.97Lart( 1~>� ......��� La. if11!t'i.taztq1'1!e. a1la df}tftu;ibititlt 4f'dt,$tf M��hrteri h~n irf!putafi al f:::tf~4~~1~f~t~~����~iltf'f'~~~J~�~~,~:1&4.d1:&J~:~,i4t1::JJi~r:�1��::~: trariio n.ella .ipotesi .di qccertaniento di un reddito effettivo maggiore �di qaello oompiessi'Va.4icltiii;pato�.sideve�tener-�cmita�.dei.�componenti�� negativi detfe~4ii~ fl9n ~icfi}at_i:it~ �(1).�� . �� �.� ��.� �. � .������������ .(Qffli~f~~~-_�(jil1~~9�#t?ti~9 �. (~9~$i\i ~~~#i;����~ vi(?~!~#~~ ~ij�~�-74 �QJ1lmfj. a4.1'?'.$~ 49: Si~t~l.:>J:~J97.S .n. 597t ,a,,rt. }.�Q:n� $ c.p;c,),. rAmminstra~ zion�0 fitlartzl�J:ja ��:;.;._ :dopo aver premesso che I�il legislatore delegato ha <$fr~Iiji{'CID?i\tjh~~pj()_jJelfa. �<lei�rjhjiji#~~ t:ler� recid�to in ''b�:se�ᥥamt���� ~()ri-' ~~i!li1~112rillr-@mt2~n~~,~~�11~~;~~tfbi1?-~\~p~~�il~I~ della determinazione del redditd d'in1presa su\lla.�base: c.ful ~todei pro; (1) A piccoli. passi la giutispl;'Udeuza. .. ax:rhra :i.1i sy.otateu::om.p:let$mente. l'art. 74 .. del c:t:P;R~ n; 597:/73�. Ne~. p~ced~tl. pronunzie (13. tnan;o 199:2 n/ 3083, Jn ql;Ulsta ~segtt<if1992; I,140). si diceva che .l'a!lt; 14 non trovava applicazj.on:e nelk~ aecertamento extra-contabile. Ora si afferma ebe ��l'art. 74 ..lu;l .�\lll. sjgnlfica-to �solo qu.ando .il reddito � dicbial'atQ .� (quand.Q .cio\$. l'ac�ertamentQ non si :fa), ma� la sua applicazione � non � nemmeno ipotizzabile � quaJ:td.o sJI:\ a.c�extatQ un l'~d.~ . fil] - RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 114 fitti e delle perdite e, in genere, di documenti contabili sono state poste le rigide disposizioni contenute nell'art. 74 d.P.R. n. 597 del 1973 -ha precisato che tali disposizioni, nel precetto che oneri e costi possono essere dedotti solo se effettivi e reali, tutelano l'interesse generale alla riscossione dei mente protetto, che giustifica Ja limitazione probatoria, a carico del contribuiente, al fine di prevenire facili evasioni. La ricorrente distingue, poi, l'ipotesi, in cui manchi totalmente la dichiarazione del contribuente, da quella, in cui sussista una dichiarazione del contribuente e si proceda all'accertamento con il metodo analitico, ovvero analitico-induttivo: nella prima, la finanza agisce �ex officio�, ricostruendo la posizione reddituale del contribuente, ed in essa non trova sicuramente applicazione l'art. 74 per quanto concerne la limitazione della prova degli oneri e delle spese, che debbono essere considerati ove risultino inerenti ed effottivj; nella seconda, invece, allorquando si recuperano a tassazione attivit� non esposte nel conto profitti e perdite, con l'effetto di una rettifica in danno della dichiarazione resa dal contribuente, debbono applicarsi le predette disposizioni sulla limitazione della prova degli oneni e dei costi. Infine, l'Amministrazione ricorrente ha rammentato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 186 del 1982, nella quale � stata ritenuta non fondata, con rifierimento agli artt 3, 24 e 53 Cost., la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 74 commi 2 e 3 d.P.R. n. 597 del 1973. Il ricorso non merito accoglimento. Innanzitutto, deve essere sottolineato -sul piano della ricostruzione dei fat-ti emergente in modo incontestato dalla sentenza impugnata dito maggiore di quello complessivo dichiarato, anche se il reddito non � dichiarato in parte qua; ogni volta che si accerta un maggiore reddito, anche rispetto ad una dichiarazione regolare, l'art. 74 va messo da parte, s� che in definitiva esso �si riferisce� (?) soltanto alle situazioni in cui non vi � nulla da accertare. Questa distinzione fra reddito dichiarato e, anche parzialmente, non dichiarato � del tutto arbitraria. L'art. 74 ha evidentemente un chiaro contenuto per nulla indifferente. Se solo si vogliono evitare eccessi si potr� dire che la limitazione dell'art. 74 non va osservata quando si esegua un accertamento extracontabile che, non avendo nessun riferimento alle scritture contabili deve ricostruire (ma induttivamente) il reddito netto. Quando per� si accerta tm maggiore reddito sulla base della dichiarazione .e del conto economico, quel conto economico dietro il quale il contribuente si trincera � per esso vincolante quanto ai costi e agli oneri. Non vale affidarsi alla considerazione che non tenendo conto degli elementi negativi si assoggetterebbe ad imposta un valore che reddito non � in violazione dell'art. 53 Cost. La legittimit� costituzionale dell'art. 74, secondo il suo chiaro significato, � stata riconosciuta dalla Corte Cost. (sent. n. 186/1982) e non spetta al giudice ordinario ritornare sul punto. Non � poi vero che nella menzionata pronunzia della Corte Cost. possa ritrovarsi l'embrione della distinzione tra redditi dichiarati e non dichiarati.� . ~ ! � autoprodotti �, rendere concreto il tributi, costituzional us che il tt��ggfoi tedclifo =: aQ�e�'tat� (fo; r$ede '. di ��rittoUo< d�ll� dithi~�: zi:on=e:a&l'�reaCiiti����I978;� pr�~entfita' ctal1�Mgelim;.'qutl:1e �=.titofafe ai1&presa �#�irio!'�i>,�av�nf:e�� ad oggetto attMta'.di $rua��gjooru):��a���:�atiei:>d�il'mti� mat�i eparl�� a� L}�S;?IS.OOO;' eo �st!to��imptit�to dail'Ufflcl:o ��distrettuale� 'delle 1ti{p�ste:���:dit�=tt~�=d1 �ltiijjbit�:.4�,Mit&��:a����t;; s;19s.000;ᥥ��4l.la1eᥥ�eorriS:Pettivo���eor.; ��.��#$j$$!9' 4~1� t9#tfibu~#~~� (~�=�f$@11t~��-tttt�.=�tf�#�t~>di��=��a$s~�-b=antaw; ��tr~ttj:=�g.Jij_i~:Miil~tjl��.�i�=�t~~���4f�=�~~~tj���~���~iltvei:(#t~�=�i#��=�~~~= ~i�� i~pezw~e)�=�-t>er �� aOO.iiiito ca t#~rciL~,.�qli#nfo?�i �t;; .s2o~ooo�:a tHot:6���ai �~�rtdirico* aet�10% per pt=es�n.tlit dwnmta �H.a-merce stessa; non nnv�riuta: nella sede del� l'itnl:>resa�.=it� momel'lt9���4~Uai.�i�"eriftl';:a~����� tbe� .1a.��su.$s$$tenzaᥥ.4t=�=� tale�� opera" .l!l~9~~ �oJ.l)jtWtj~~ -4 ~~\ii$fodella ll'.l.ef�~ ~ rtv~Mita dell~ st~s$a �con ti<ilit'i~c) <tc;,1 1()ci(i < � $-tata presunta :aa!h1fn6fo,�.�' olfr&;h�� � $tilla.��� base del nb.veni�:nerito di tra&::iia dei �pred�tti assegni &mcari, anche in furza d�l~ �it:c6$tMia �he l'operazione� stessa non risultava registrata; al mo :t#@lt(j<�=��liell;t�...�. :Wl"illi'el!ti�ᥥ��~����':=a;lcuna.�ᥥ� scdtfiwa.���.�=c.ontabile:=-�=�=(f�tUira,;������.r~:gistfo: lVA, �4 ~Iifo).( ' < < <�� > �< � > �, �<Ci~ posto, ifpr()blema sottoposto an:i�same �� deU� eorte pu�> cosr sin� t�tizz~$I~��:�s�:'��=���=���~~1rip~s1�in:��(:t.�=�11:�s9ggetto��titol�ie�.ru��reddit1� di��impreS� ~t'~� �b"l:>.~a l;1:�~$�ritat6 lai>ditihiat~i�in� di= cuia!Vart;��l d.P.R� n. <600 del���� 1�113�: �;�in ;sedie�di�=� c�ritroi16�����d�J:la �di4hiara.Zfone��.. stessa,���� sili� risultato oo reddito=�� effettivo�= maggi�re�'�di que110��'d�mpless1vo dicffiarato��'(rettifica), coil�g�t&�aU'accertamenfo di���riv.endifa: '�di� trtei-cl�= ulter�:dn�nspetto� a� quelle co.tabilizzate -l'ufficio ac(j�l'tartte, nel�� (d)detetnifnare �il reddito <d'im~ pr�stlii.n:lP�>nibil>e;; debl>a cafo�lare�)corn~ componente negativo> � H prezzo d'aequisfo della mer<:e predett�:i anclle nel� caso in cui� der��re1ativ6 atto di �omm�tcio noh 'risulti a�ci:ma registtaz.forte contabile; owero fa dedu~ :donesiapreclusa dal disposto dell'a:rt/74 cortima3 d.P.R. n. 597 del 1973; il quai.e ~ nel tesro ofiginatfo; appHcabHe alla fattispecie ,;;;;;; Jrti~ b1$cie -la . deduz�dne dal :feddi.tc{ imponibile di costi �. ed '�n&i; soggetti a regi~trazione obbligatoria in apposita scrittura ai fini dell1imp6sfa sul redt'fit6, ove 1<:t regisnaitone �. (<:o1lle ��.nella specl�) �sia=ᥥ stt;i.t� <>messa (il (;orit�iil:lt~ pr�dettiVo d�ifa disposiZ:�one��'� st�to sostanzia:Itnente trasfuso ii�tr�rt. 7.5 comma o d;P.R �� n. 917 aer�1986; ch� ha approvato tr t.u; delle imposte sui redditi);'��=� ���� �: >La ~~stiUn�' � �Stat�. speci$ciUriente affrontata �' dtiCisa �da � q�esta Corte rtefi~ sentenze ij.t�i5011 d~l49S9e 608:3 del 1992 ~le� cui argomentazi�rti il Collegfo Colidlv1de iritegralmente ...;;::; �. fondamento delle quali sta la distinzione' fra componenti negativi di ��redditod'ill1presa �dlichiarato,, e =componenti. negativi di reddit�<� ticcertlit� in rettifica l> (e;:�� quindi, in questo specifico senso, � non dichiarato �: cfr. arti 3$ �conirna l d.P~R. n, 600�del� 1973). :El. evident�; irifatd; che in tant-O�pu� porsi una questione df � deducibilit� df componenti� negativi del reddito; in quanto sussiste, appurtt-0, un reddito cui riferirli. Ci� posto, noti pu�> esservi dubbio che llart.> 74 comma 3 d;P~R. n. 597 del 1973, nel � sanzionare � con findedu tl6 RASSEGNA AVV!)CATURA DBU.O STATO cibilit� i componenti negativi non od drregolarmente registrati (cfr. Cass. n. 2569 del 1993), si riferisca soltanto ai redditi �dichiarati� dal contribuente, postoch� la regolare tenuta delle scritture contabili -che costitudsce la � ratio � della disposizione -� dovere ed onere del soggetto passivo dell'imposta, interessato alla deduzione (arg. anche ex art. 38 poroma 1 d.P.R. n..60(} del 1973, laddove prevede la rettifica dell'ufficio :relativamente alla insussistenza o alla non spettanza, totale o parziale, delle deduzioni dal reddito �nella dichiarazione�). Per contro, nell'ipotesi in cui sia accertato �in rettifica� un reddito effettivo maggiore di quello complessivo dichiarato -nel che consiste, appunto l'operazione di rettifica (cfr. artt. 37 comma 2 e 38 comma 1 prima parte d.P.R. n. 600 del 1973) -esiste, per definizione, un reddito �non dichiarato�, i cui componenti, ovviamente, non risultano registrati nelle scritture contabili: sicch�, in siffatti casi, il criterio della deducibilit� dei componenti negativi del reddito, a seconda della loro regolare od irregolare registrazione, non � nemmeno ipotizzabile. :a, vero, invece, che nei casi di � accertamento in rettifica � -dovendo, comunque, l'ufficio tributario procedere alla (ri)determinazione �del reddito complessivo �netto � da assoggettare ad imposta (cfr. combinato disposto degli artt. 38, 39 d.P.R. n. 600 del 1973, nelle successive formulazioni, e 52 d.P.R. n. 597 del 1973) -lo stesso non pu� non tener conto degli eventuali componenti negativi del reddito d'impresa �non dichiarato �, risultanti dagli accertamenti compiuti. E cos�, con specifico riferimento alfa fattispecie, allorquando sia accertato un atto di commercio -acquisto e rivendita di merci -non contabilizzato, � evidente, per le considerazioni svolte dianzi, che la rettifica non pu� andare oltre la differenza fra il prezzo di rivendita e quello di acquisto, dal momento che il relativo importo segna il limite massimo del profitto oonfigurabile in siffatte opemzioni (cfr. Cass. n. 3083 del 1992 cit:). Se cos� non fosse, d'altro canto -se, cio�, applicandosi estensivamente ed analogicamente l'art. 74 comma 3 d.P.R. n. 597 del 1973, si facesse coincidere, a titolo di sanzione (in relazione all'inopponibilit� di poste passive non oontabilizzate regolarmente), il profitto lordo con quello netto -si andrebbe addirittura al di l� della � ratio � sanzionatoria della disposizione, in quanto si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d'impresa, quanto, secondo lo stesso accertamento d'ufficio, reddito non �: !risultato, questo, collidente con H parametro costituzionale della �capacit� contributiva� di cui all'art. 53 comma 1 Cost. (cfr. Corte Costituzionale n. 143 del 1982). Infine -dal momento che l'amministrazione finanziaria fonda, sostanzialmente, le proprie censure su quanto statuito nella sentenza n. 186 del 1982 della Crn:te costituzionale, la quale ha dichiarato non fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., la questione di legittimit� U1 s?~i!.��~1~1J~~~;;;~���~~~~,b~~~:~�:�~1;~~/��~r~;;~� : s1ata�o;<i1fo~na) ~~:sd�/Pbtzf:(�:V.\if sditerl);���� '" ��� --- -. ���.� x L'.eSit.nzit>n<kdalt1J.NVIMdqcennate dell'arti 25~ s�condo comma/letti�d), diel d.P.E.. 26 ottx>br..e 1972 n;;-643pt:e$Upp'tJna:ch,e ta Siituazione in tal�-oorma previst"�,petdur.i inlnt'ertott�mertt~>ftt,r -1H:ntero:.:decennio,�>~.:�insuffictente Ut destinazione at �11iiDmen'tliJ della� scadenza�� del decennio �(1).-: � --- � � �� (Omfss.is) con J!unioo m�tivo� viene denun:Ciata �la viola2!ione� e�-falsa appticliziohe: de~Ua~tt/�31~� comma,� 13 f>tcomtfia e 21; derd;P.R. <26 ott�. bre 1973, �iti>64~; in mazfo~ ~l'art~ 1-oor:n/a .ood. proo(dv. e si ;sostiene iierron�ita-dell1aiffentiw�ne��secbnd6-�Cl:U�laii-�finf�de1l'esert�:ion��<trul'I;NAt:tM. decennale occorre far riferimento alla� situazione� dell'b:nmobile� �l�l furso dell'ii:i.~ro1 d~~;p9i�h� )ia:� Ia�'ie,tierar sia fa� _ratf6 _della -disciplina oontenuta n~ue:~lit n6nnatj:ve d~UJ:J�iateimpone d� far tiferinienfo aita situazi�ne dell\imtnobile alta: scadenza del<d��>lll:rl�. -/ :--: ��-�Per una chiara comprensione dei tenrii:ri� della ��qu�stione interpreta~ tiva sollevata dall!Ammi!l:listra-zion� doort�nte va ricordato t:he �il secondo connna:�diell'arti2-S del d>Pi:R; n. 643htel l972, \tiel testo novellato dairart; l ._ (� Massillla di evidente esattezza estensibile alle altre ipotesi di esenzione delrart. 25; secondo comma, lett. _d) del d.Pl<., 26 ottobre 1972 n.. 643. Nello stesso senso Cass. 6 dicembre 1994 n; 10458 di cui si omette la pubblicazione. 9 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO della legge 22 dicembre 1975, n. 94, introduce una serie di esenzioni dal- 1'1.N.V.l.M. decennale e, in particolare, prevede, alla lettera d), l'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore dei fabbricati destinati all'esercizio di attivit� commercial:i e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale . trasformazione. . . semprech� l'attivit� commerciale sia in essi esercitata direttamente qal proprietario o dall'enfiteuta. Per stabilire se l'esenmone anzidetta richieda il possesso decennale ininterrotto dell'immobile da parte del proprietario o dell'enfiteuta per l'esercizio di un'attivit� strumentale, ovvero se essa possa essere com. misurata ai periodi di effettivo impiego strumentale nel corso del decennio, non pu� tralasciarsi l'osservazione fondamentale che l'I.N,V.I.M., S!ia nella forma ordinaria, sia nella forma straordinaria, resta pur �sempre un tributo unitario, retto dal principio di continuit�, secondo cui l'incremento di valore del bene viene de1lerminato assumendo come valore iniziale quel valore che � stato accertato come valore finale in occasione della tassazione precedente, quale che sia la modalit� di applicazione del tributo, e ci� al filne di colpire con la tassazione tutto l'incremento di valore maturato dalla data dell'acquisto dell'immobile o dalla precedente tassazione. Per gli immobfili agevolati, cui �si riferisce l'art. 25, 2� comma, lett. d) d,el d.P.R. n. 643 del 1972 l'I.N.V.I.M. decenn�le non si applica fin quando persistono le c0ndi2liollli previste dalla �legge, e cio� la stabile destinazione dell'immobile ad un'attivit� commerciale e l'esercizio di tale attivit� da parte del proprietario; quando tali condi:moni vengono meno, alla scadenza del successivo decennio vii.erte tassato tutto l'incremento di valore maturato a decorrere dalla precedente tassazione. Ne consegue che, se nel corso del decennio di riferimento viene meno l'utilizzazione strumentale dell'immobile da parre del proprietario, che abbia preferito concederne l'esercizio a un terzo affittuanio, il trattamento agevolato viene meno, e ci� sia nel caso che alla scadenza del decennio il proprietario abbia ripreso l'esercizio diretto dell'attivit� commerciale, sia nel caso in cui, dopo averla esercitata per un certo periodo, l'abbia poi ceduta a tern, che si trovino immessi nel godimento dell'im� mobile alla scadenza del termine decennale. L'irrilevanza della situazione dell'immobile alla sola scadenza del termine decennale vale ad eliminare le incongruenze alle quali intendeva porre rimedio 1a decisione :impugnata, la . quale riteneva di poter commisurare l'incremento di valore tassabile ai soli periodi nei quali fosse mancata l'utfil.izzazion:e diretta e strumentale dell'immobile da parte del suo proprietario, con una conseguente tassazione frazionaria dell'incremento di valore del fabbricato. La ipotizzata tassazione frazionaria non � invece consentita poich�, diversamente Oi;>inando, si finirebbe con l'introdurre una esenzione temporanea dell'imposta che, nella specie, non � prevista dalla legge, la 119 qll�l:e non oonsen.ve::e:~�per periodi di'irersi�da quello preso � base P�r��.1a:�apPlieazione d:�iil'imposta~ eh.e,: ove tnon:tionsegua 'ad uri� trasfer,i., ~~~'4el ~t~4i1. :propfi:~t~ q Q,i ~ltro �'li:tt9� :r~.. (art� .~��� d~ d�P.R. ~i~~r~~~~~~:.~~ .. R*llW&~~ e<>nclizfone che la .4~tinazione meritevole per. la sua natura della partico lar~ a'evolazi()~~ tributaria. durasse a.I compinlenitb del decennio, da al x.e~::qt:1\9. ~$.J!'l1t� / .. . . �.. . . ... .... . :' .. : ��.�����������111a1lli~~J~ iCrt:::a:ei~~6:~=1j!!rt~=~~;~~~~~~d~���::~it~~P~o~d0o~:. bre :1972,.n. 643 in ma1:�ria di liNW;I\M~:de�ennale.�:si applica� solo agli immQbJ1U �be a)::!.b.Wl9 ri~e\'.todlili destinazione:�vkp~vista per l'.inter-0 decenni9: di ~f~mmAAt9 ~rl'~~~qMi�e g(:tl. tx;il,>.tQ� (Qmissis) .... .. . .................. .� . . ... . �.~� Tributi er.ariaU hlclifetH :~: tmpOSta :di� rejlstto .� ~ Valutazion� �� Art.� 52. t.u� .� ....... ~~�.""p.riJeJ?86 n.J~J ~/re~peJ:J qlJl.llt aJts~tiurbanistici prel{;;~\�~~~~~\ Tu~tn.e e(llt;��aforlf;\ ~. Jref:fe~onaipent() dei piani ur))a � � �� tt:J'. ~6 a~i'i1e l!isstt.:� 131; art'.52)~ � ��� �<;�' .�'.��::-.-:�.�:��� �... �.... � ... -::.::::���::::�{/ ;..�.� ��:����=---�= . �-:::-:.�����.. .. U t�oore de.Uanprma � te..rr.e:q,i. per i: quati gli #rumenti urbanistici ptJ!,y~o.n<:> .l4 q�sfi11azign.e edift9f:JJoriQ, ~:fg., .rif~r~VJ.efJi:tQ, q, ,.strumen:# urbard$ tici chie.sil:!A'W, $tf!J:Ji c..a.mplet4ti in tt1.ttf> #lgrp iter prpce4ime'!f.tale .. (1). �� .� �.. �. �� .� .� �.�..�. �. � .� ���� .�� � ���.�. ᥥ��.�.�.��.�.�.��.�� �;.�....�.�..�.� r.� . . � .�� ..� .�� � �. ~� ., �.� �ᥥ� :-v.�.�.<� �.�.�.�.� ..�> � .. �:-., .�.�.�. <: � �.� �.� ..��. �.��� .� . � '. (1) Una pronunzia di cui bisogna prendere atto>� �/. � � ,1:.J..U RASSEGNA AVVOCATURA llELLO STATO vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.), . osservando che uno strumento urbanistico concernente l'area e contenente una destinazione edificatoria era stato gi� adottato il 31 luglio 1978 dal Comune; e il PRG, anche se non ancora approvato, ha efficacia a vari effetti (per esempio, per l'operativit� delle misure di salvaguardia). D.~a:ltra parte, �l'art. 52 fo riferimento agli strumenti urbanistici, senza ulteriore specificazione, per cui va inteso come riferito ai detti strumenti, anche se adottati, specie laddove sia seguita l'approvazione degli stessi da, parte del competente organo regionale. Sul punto la Corte d'appello ha omesso di motivare, limitandosi a negare foperativit� di uno strumento urbanistico. Il motivo � infondato. Premesso che la censura inerente al preteso vizio di motivazione � inammissibile, perch� riferita all',interpretazione de1la norma e non agli elementi di fatto decisivi per fa sua applicazione, si �osserva che laddove il legislatore abbia ritenuto di dare rilievo agli strumenti urbanistici non ancora p.erfu:Zionati, non ha mancato di esprimersi in modo coerente con tale intenzione. Si faccia l'esempio dell'art. 8 comma 2�, legge n. 590 del 1965, sulla prelazione agraria, che esclude la suddetta prelazione quando i terreni siano destinati �ad utilizzazione edilizia � in base a piani regolatori, anche se� non ancora approvati ȥ Nella specie, hl tenore� della norma (� terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria �, proprio perch� non specifilca ulteriormente, non pu� che fare riferimento agli strumenti urbanistici gi� perfezionati; ~ poich� l'approvazione da parte della Regione non � mera condizione di efficacia del piano, ma � un atto che concorre con quehlo comunale di adozione, realizzando la fattispecie dell'atto complesso, la norma non pu� che riforirsi agli strumenti che siano stati completati in tutto il loro iter. (Cass. n. 391 del 1994, in motivazione) . . Quanto ag1i effetti prodromici del piano adottato e non ancora approvato, si osserva che l'art. unico della legge 3 novembre 1952 n. 1902 (e succ. mod.), in tema di misure di salvaguardia, a decorrere dalla deliberazione comunale di adozione, e per un certo periodo indicato nella legge, impone al Sindaco di � sospendere � ogni determinazione sulle domande di � licenza di costruzione � quando riconosca che tali domande siano in contrasto col piano adottato. Si tratta, di un'efficacia meramente cautelare, che consente il mantenimento dello status quo e non va in direzione del consenso all'edificazione, per cui tale disciplina sembra irrilevante ai fini dell'interpretazione della norma dell'art. 52 comma 4� del t.u. n. 131 del 1986. (Omissis) PARTE �I, .$EZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 121 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 dicembre 1994 n. 10719 -Pres. Can tiHo -Est. Finocchiaro -P. M. Lo Cascio (conf.) -Cingari c. Ministero delle Finanze (aw. Stato Fiorilli). Tributi locali -Imposta sull'incremento di valore degli immobili -Agevolazioni -Reinvestimento del prezzo ricavato -Art. 3 legge 22 aprile 1982 n. 168 -Presupposti -Stipulazione entro l'anno di contratto prelimina� re -Insufficienza. (Legge 22 aprile 1982, n. � 168, art. 3). L'agevolaziooe deU'arit. 3 della fogge 22 aprile 1982, n. 168, in materia di INVIM richiede che entro un anno dal trasferimento il prezza sia interamente reinvestito nell'acquisto, con atto avente effetto traslativo, di altro fabbricato: non pu� riconoscersi l'.esenzione se l'acquisto sia avvenuto oltne l'anno anche S�e entro il termine sia stato stipulato contratto preliminare e pagata una somma pari al prezza ricavato dalla precedente alienazione (1). (Omissis) 2. -Con il primo motivo del ricorso principale si deduce ertata: e/o falsa interpretazione ed applicazione dell'art 3, comma 2, della legge� n. 168 del 1982 per avere la�Corte d'appello� ritenuto che solo la produzione dell'atto cli acquisto avvenuto nell'arco dell'anno dalla precedente v�endita determinerebbe la concessione del beneficio da1l'esenzione dell'INVIM, con la conseguente irrilevanza di un preliminare di compravendita stipulato nei termini e malgrado '!.'intervenuto pagamento del prezzo. Con il secondo motivo si deduoe; in caso di accoglimento della tesi sostenuta dalla: Corte di. appello, una questione di legittimit� costituzio� nale dell'art. 3, comma 2, iegge n. 168 del 1982, !in riferimento all'art. 3 Cost,. per l'irrazionale disparit� di trattamento che si verifica fra il contribuente che ha dato prova dell'avvenuto effetto traslativo, ma non anche dell'avvenuto reinvestimento, ed iJ contribuente che invece ha dimostrato tale reinvestimento, ma non anche l'effetto traslativo, dal momento che solo il promo e non anche il secondo pu� beneficiare della norma fiscale di esenzione dall'INVIM. Con H terzo motivo di ricorso si deduce una ulteriore questione di legittimit� costituzionale del richiamato art. 3, comma 2, legge n. 168 del 1982, in riferimento all'art. 24 Cost. ed in relazione all'art. 116 c.p.c., ove interpretato nel senso che attribuisca esclusiva rilevanza all'atto di acquisto, impedendo dl libero apprezzamento del giudice, con gravissimo sacrificio del diritto ad un giusto processo. (1) Decisione da condividere pienamente, conforme alla tradizionale interpretazione delle norme di agevolazione. 122 RASSJlGNA AVVOCATURA DELLO STATO 3. -I tre motivii da esaminarsi congiuntamente, m. quanto logicamente connessi, sono infondati sulla base delle considerazioni che 1seguono. L'art. 3, comma 2, legge 22 aprile 1982 n. 168, misUlle fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, esenta dall'INVIM gli incrementi di valore conseguenti alle alienazioI� di fabbricati o porzioni di fabbricati, aventi determinate . caratteris.tiche, effettuate da persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di impresa, arte o professdone, a condizione che l'alienante dichiari neli'atto che il corrispettivo � destinato completamente all'acqujsto, da effettuare entro un anno dalla data del trasferimento, di altro fabbricato o porzione di fabbricato da destinare a propria abitazione, e purch�, lo stesso alienante produca, entro sessanta giorni dalla data dell'acquisto, all'ufficio che ha proceduto alla registrazione dell'atto di alienazione, copia del contratto di acqudsto. La questi.one sottoposta a questa Corte consiste nell'interpretazione del termine � acquisto � usato nella norma e cio� se, al fine di beneficiare dell'esenzione fiscale, H venditore debba, entro l'anno daHa precedente vendita, procedere alla stipulazione dell'atto di compravendita, con effetto reale acquisitivo del nuovo immobile, o se invece sia sufficiente che entro l'anno proced~ alla stipulazione e registrazione di un contratto preliminare, purch� a tale preliminare segua la stipulazione del contratto definitivo di acquisto, .da produrre nei termini fissati dalla legge all'ufficio che ha proceduto alla registrazione dell'atto. Ritiene .il Collegio che la chiarezza della formulazione della norma non. conStmta interpretazione diversa da quella adottata dalla Corte�d'appello. N� ai! fine �di giungere ad una diversa interpretazione pu� accogliersi il rilievo acutamente formulato dalla difesa dei rk:orrenti per cui -poich� scopo del legislatore � quello di agevolare H reinvestimento immobiliare del ricavato di precedenti dismissioni -il beneficio fiscale andrebbe riconosciuto ogniqualvolta si raggiunga la prova dell'intervenuto reinvestimento nei termini di legge, anche in .difetto di stipulazione di contratto di compravendita negli stessi termini. � infatti sufficiente osservare che le disposizioni agevolative iiiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese analogicamente a fattispecie non previste. Nel caso .di ispecie, il legislatore ha individuato le condizioni necessarie e sufficienti per ~a concessione dell'esenzione dalr!NVIM dell'atto di alienazione a) manifestazione, ne11'atto di vendita, della volont� del totale reinvestimento del corrispettivo nell'.aoquisto di fabbricato da destinare a p11opria abitazione; b) acquisto del nuovo fabbricato da perfezionare nell'arco di un anno dall'alienazione; e) produzione all'ufficio, che ha proceduto ahla registrazione dell'atto di alienazione, di copia del contratto di acquisto, nel termine di sessanta giorni dalla stipulazione di quest'ul PARTB �I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 123 timo), ponendole come oneri da osservare da parte dell'aspirante al beneficio. La mancata osservanza di tali oneri -individuati sulla base di scelte non arbitrarie compiute dal legislatore, per la realizzazione dei suoi scopi -comporta la decadenza dai benefici, senza che l'interprete possa arroga:risi il. potere di sostituire proprie scelte perch� ritenute pi� rispondentli alla .realizzazione degli scopi voluti da;I Iegislatore e senza che l'in� terpreta:zOOne aderente ail dato testuale si ponga in contrasto con alcuna norma costituzionale e, precisamente, n� con l'art. 3, comma l, proprio per la rilevata ragionevolezza della disciplina introdotta, n� con l'art. 24 cost., in quanto, in presenza di prove legali imposte dal legislatore per il riconosoimento di un determinato effetto sostanziale, non viola il diritto d� difiesa la negazione alla parte del potere di surrogare tali prove con altre diverse. Conoludendo, si deve quindi ritenere che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge n. 168 del 1982, l'alienante, il quale voglia beneficiare dell'esenzione dall'INVIM, deve, fra l'altro, acquistare, con atto avente effetto traslativo, entro un anno dal precedente tr�sferimento, altro fabbricato o porzione di fabbricato da destinare a propria abitazione, con la conseguenza che non ha diritto all'esenzione la parte che abbia proceduto all'acquisto, dopo il decorso di tale anno, anche se, nel predetto termine, abbia provveduto a stipulare un prelimiriar� di compravendita ed a versare al compratore una somma pari o sui:)eriore al corrispettivo ricavato dalla precedente alienazione. Tale interpretazione non pone la norma innanzi richiamata in contrasto con gli. art. 3, comma l, e 24 oost. (Omissis) CORTE DI CASSAZIONE, S�z. I, 15 dicembre 1994 n. 10734 � Pres. Benefortli -Est. Grieco -P.M. Lanni (conf.). -Vigani c. Mini.stero delle Finanze (avv. Stato Laporta). Tributi erariaD. indiretti � Imposta sul valore aggiunto � Privilegio � Societ� di persone -Obbligazione sussidiarla del socio � Estensione del privi� legio. Poich� il oredito verso la societ� ai persone e quello verso il socio illimitatamente r.esponsabite hanno la stessa causa, il privilegio che assiste 1il oneaito di imposta verso la societ� pu� essere fatto valere nei conf �ron'/Ji del socio (1). (Omissis) Con l'unica, articolata censura, la ricorrente denunzia violazione e faLsa applicazione degli articoli 2751-bis n. 1; 2745, 2746, 2740, (1) Sulla immedesimazione tra societ� e socio, a vari effetti, v. Cass. 6 agosto 1992 n. 9313; 8 gennaio 1993 n. 125; 24 giugno 1994 n. 6105, in questa Rassegna 1992, I, 495; 1993, I; 117; 1994, I, 375. 124 2741, 2304, 2268 e.e. I}onch� degHartt. 147 e 148 LF, in relazione ail.l'art ..360 n. 3 c.p.c. Afferma, in sostanza, che poich� era la societ� di fatto � Artigiana edile martinenghese � debitrice dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, in ragione del rapporto tributario, mentre Mario Tommasoni ed Antonio Galli ne erano debitorii solo in qualit� di soci, essendo estranei al rapporto tributario, iJ privile~o che era posto in rela:llione alla causa del credito non poteva essere fatto valere sui beni dei due soci. A. supporto della propria tesi -secondo cui non � ravvisabile alcuna identificazione tra Ia societ� ed i soci, neppure nella forma societaria pi� semplice cui va ricondotta la societ� di fatto, tale da comportare esten� sione del privilegio ..... afferma: a) che la societ�, acquistando diritti ed assumendo obblighi attraverso i soci e potendo stare in giudizio rappresentata dai soci, non si identifica� con essi, n� soggettivamente n� patrimonialmente, nelle relazioni con i terzi; b) che v'� chiara distinZione patrimoniale tra societ� e soci; e) che la possi])iilit� dii distin~ere tra conferimento dei beni in propriet� e confedmento dei peni in godimento, rispondendo, nel primo caso, con la garanzia del venditore e nel s�econdo, con la garanzia del locatore, conferma l'autonomia della societ� nei confronti dei soci; d) che v'� �distinzione. tra volont�. della societ� -for~tasi con criterio maggioritario -e volont� .dei singoli soci; .e) che i debiti sociali nascono in capo alla societ� mentre la respon� sabilit� dei soci, pur aggiungendosi, resta distinta; f) che la responsli\bilit� sorge dalla qualit� �di socio, tanto che chi assume il vincolo societario successivamente riisponde in quanto socio e non per una ipotetica contitolarit� della obbligapone sorta prima dell'in� gresso del nuovo socio, in capo al quale non pu� certo essere sorta Conclusivamente, la 1societ� risponde. delle proprie obbligarioni quale titolare dei rapporti mentre i soci rispondono delle obbligazioni della societ� per la loro qualit� di soci sicch� la causa dei crediti � sostanziai� mentre 'diversa La cen$ura non � fondata Questa Corte (cfr. Cass. 11512/93) si � gi� espressamente pronunziata sulla questione posta dal ricorrente ed affermando il principio che sussiste identit� di causa tra il credito privhlegiato vantato nei confronti del falhlmento della societ� di persone ed il credito fatto valere nei confronti del � fallimento � del socio illimitatamente responsabile della societ� di persone, in quanto tale credito continua ad essere assistito da privilegio, ha escluso l'esame approfondito della problematica della � novazione� sia oggettiva che soggettiva, essendo sufficiente rilevare che mentre il PARTE I, SEZ. V, GIURISPR'QDENZA TlUBUTARIA credito � il medesimo i soggetti non sono mutati rispetto a quelli che, originariamente, al)imavano il rapporto patrimoniale; In particolare, questa Corte ha sottolineato che il socio iililimitatamente responsabile. risponde non quale � fideiussore ex lege � (cfr. Cass. 196/78; 7582/83) bens� per responsabilit� diretta che gli deriva dalla natura e dal tipo di.spciet� cui ha adento nonch� dalla � effettiva partecipazione � oonsegueJ1te alla operatiivJt� .del patto . societa;rio. �, invero1� incontestabile che la responsabilit� dei soci illimitatamente responsabili �, 1in quanto tale, personale e che le due nozioni devono, nel sistema vi~nte, intendersi oome equivalenti. (Ci� comporta che mentre il socio .� a.cc�mandante 'limitatamente responsabile. risponde con i beni che gli appartengono collettivamente e non con ii beni � individualmente � suoi, l'accomandatario ha responsabilit� personale nel senso pi� ampio). L*1. particolare condizione del socio, illimitatamente responsabile, della so�iet� .di persone fallita � confermata dalla intima connessione che lo lega a1r0rganismo societario. tanto che la dichiarazione del suo fallimento (del. socio illimitatamente responsabile) non ha come necessario presupposto la esplicita dichiarazi<me dii falJimento della societ� di fatto o di pevsone potendo questa desumersi proprio dal fallimento del socio illimitatamente . responsabile. Ci� posto1 non pu� sostenersi, con suocesso, la � diversit� � di causa del credito fattQ valere nei confronti deJ � fallimento � del debitore che ha contratto formalmente �l'obbligazione (la $Ooiet� di persone) e del credito fatto valere nei <;:on.fronti del. � fallimento � del socio illimitatamente responsabile di q.ella societ� Il credito � il medesimo non essendo .intervenuta alcuna apprezzabiile modifica n� sul.piano soggettivo -ch� l'obbligazione della societ� di persone, o �di fatto, � obbligazione del socio illimitatamente responsabile -n� sul piano oggettivo ch� H credito fatto valere � sicuramente lo stesso. Nel particolare contesto dei rapporti tra la societ� di persone e di fatto ed il socio illimitatamente responsabile, l'asserito, diverso, fonda mento della responsabilit� di costui, indivliduabile nella sua partecipa zione alllente non gi� nei rapporti inerenti � allo svolgimento dell'attivit� dell'ente� � un dato non accettabile, meramente formale e pressocch� illusorio; Essendo l� l'esponsabilit� del sooio, illimitatamente responsa bile, della societ� di persone fondatii effettivamente� proprio sui rapporti sorti nello svolgimento dell'attivit� dell'ente� in considerazione del � tipo � di societ�, al di l� dell'apparente diversificazione nell'attivit� ,di soggetti diversi; che tali, in realt�, non sono. E la, per molti versi sostanziale iden ti!f.icazione tra societ� di persone ed i suoi soci illimitatamente responsa bili ha indotto, con la giurisprudenza, autorevole dottrina a ritenere, da un lato, la irrilevanza dello stato di insolvenza � di un socio � illimitata mente responsabile ai fini della dichiarazione di fallimento della societ� e, dall'altro, ad affermare che l'insolvenza �della societ� sussiste solo se 126 �RASSEGNA� AVVOCA'l'URA �DELLO� STATO la situazione debitoria non � el:iminabile con il ricoriso all'insieme dei beni societari e personali dei soci illiiilitatamente responsabili; Si confenna, cos�, che �la� � diversit� di causa � � del�� credito fatto valere nei corifroriti delfalliinento �della societ�, � tl.spetto � al credito verso il' �socio illimitatamente�. resp�risa:bHe, � rion sussiste . D'altra parte, anche dal rilievo che il socio illimitatamente responsa� bile dichiarato fallito m proprio, unitamente alla societ�, non ha diritto a :Che gli! <>rgafii f�1Himentari procedano alla vendita prima dei beni sociali e poi di quelli per.sonali (Cass. 2070/66) si arguisee che le pbSiilioni dell'ente e del socio ihlimitatamefrte responsabile sono cosi compenetrate che addurre la � diversit� di causa � del credito per la cui soddisfazione si agiste�contro la societ� e� contro il s<>cio illimitatamente responsabile � argomentazione priva �di portata concreta. N�; con tutta evidenza, potrebbe � obiettarsi che ai�ta identit��� di causa� non corrisponde, necessariamente, la conservazione del pr�Vilegi� che assiste il credito perch� se � la causa (del credito) che assictiril I�!I privilegio; la affermata permanenza della causa mantiene il credito nella situaziOrte di favore prevista dal legislatore. Tutto ci� non impedisce il riconoscimento deHa esistenza di una forma di auton�mia tra la posi~ione della societ� e quella del socfo mimitatamente responsabile. IJ patrimonio della societ� e quello dei singoli soci devono essere tenuti distinti {art. 148, comma 2� LF) perch� i creditori particolari parteci<pario s�lo al fallimento dei soci loro debitori� (art. 148, 3� comma, LF) e ciascun creditore ha diritto di oontestare i crediti dei creditori con� i quali si trova in concorso (art. � 148, ultimo comma LF). Ma� il�� credito fatto �valere nei confronti del socio illimitatamente responsabi'le della societ� di persone si presenta agli altr.i crediitori &>n tutti i suoi caratteri e/ quindi, con il privilegio che l'assiste. (Omissis) CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 17 dicembre 1994 n. 10876 -Pres. Beneforti -Est. Cicala� -P.M. Lupi� (diiff.) � Viggiano c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Arena). Tributi in genere � Contenzioso tributario � Ricorso alla commissione cen trale � Presentazione � Invio a segreteria di commisSione diversa da quella indicata dalla legge � Validit�. (d.P.R. 2(i otto)>re 1972, n. 636, art. ;!5). � valida la pres.entazione tempestiva del ricorso alla commissione tributa11ia �(nella speoie oentrale) alla segreteria di un giudice tributario diverso da quello indicato dalla legge (1) (1) Df'ci&ione generosa che ammette un illimitato� salvataggio di ricorsi malamente presentati. In passato erano state bene evidenziate le ragioni che giustificavano l'inammissibilit� del ricorso alla commissione centrale non pre (Omissis)� �La �Corte ritiene�.� di d�ver ... accogliere il� pri:i:no�� motivo ih ctfi. si decluce: � violazione delle disp0si2lioni di cui� al d.PJl. �n, 63611972 � per la �.��dichiarata� tnammi'Slsibilit�� del ricorso awerso la detisione ��dii II .grado,.�.� �/���.�� ... � . � ILr.ioortente. rostierte che la .formalit� �della presentazione del� ricorso alla segreteria del giudice a quo non �: sanzionata a pena d'dnat:tlmissi� bilit�.�� �'��. ��� .�� ................ . ���� .��. L'art;.� 25 del cl.:P;R~ 26 ottobre 1972, il. 636; ail suo� 1� comma stabiliisc� che :i:l rlcor:so aLl�> Coril:inissione Qelltrale pu�� essere proposto nel� termine di:~orni.sessanta a�deeorrere, .rispettivamente, ,clalla .notificazione o dalla comunicazione ��del diElPositivo della�.. decisione.. inipugn�ta. ���Lemodalit�;di p.resentazione del rioovs� sono�indicate dal .terzo comma del:citato arti�c:ol<> sec�ndo cui ilricorso stesso, con �allegata una copia in carta semplice, � presentato allat segreteria: della C<:>mmissione che ha emesso la<letjsjone� impugnata�� �. ������ ��.: /���� � � Questa formalit� mira a�.rendere� pi� agevoli �gli adempimenti amm..inistrativi connessi; dn quanto la segreteria della Commissione n01Jific� la copia del-ricorso: all'altra .parte;. che, nel terminedl.��sessarita gfortli da tale�� n�tif~roh�/�pu�cpresen:tare le proprie .dedw:ioni;. di cui� allega una copia> in �carta s�mpJ.icieo Le�. dedtiZiom. � non sono� inserite nel�. fascicolo fm�ll� n�nsia.,stata presentata la copi�. Nello stesso ��termine pu��� essere propdsto � .� riCQrso . incidentale. La segreteria della�� Commissione.. di .II grado. forma cos� il fascicolo che trasmette alla Commissione Tributaria Centrale.. per la .decis:ione.� La giurisprudenza di questa Corte ha affermato di. considerare tutte le modalit� di presentazione del ricorso come elemento essenziale per la tempestiva presentazione del ricorso �stesso. Ed ancora 'di recente questa p,rima sezione, :\la; ~iso che l'ar:t. 25 ;il_ suo terzo� comma .ammette solo cll.e 1il.r~rso sia preset;ttato alla segreteria 4ella Commissie:ne di II grado. Ma ha soggiunto che il cont11ibuente �he pre~ntj, il propmo ricorso alla Cbmmissione Tributaria Centrale o all'ufficio tributario si espone a!l rischio clie iiJ. ~uoc rj.�grsg. sia val..ta:to tar~jxo 9\Te: Plil~ga in ritar4o alla ~greterla �della Commissione di II grado (se~tenza n. 5369 del 6 r.Qaggio 1992). Dal che si deduce che l'errore del contribuente.. pu� essere sanato da una successiva attivit� dell'ufficio. Una ulteriore� apertura verso ile eS\igienze del contribtrente � si pu� scorgere nella sentenza n. '6046 del 29 maggio 1993 �s�condo cui ove il con~ tribuente, per uno scusabiile ewdente errore, � spedisc� direttamente alla Commissione tributaria di II grado l'atto di appello, la segreteria sentato con l'osservanza dell'art. 25 del d.P .R, n. 636/1972. La statuizione odierna presuppone il dovere immancabile (ma di chi?) di trasmettere n ricorso alla segreteria alla quale doveva essere presentato. Ma poich� tale preciso dovere non esiste n� �a carico delJ.a; segreteria � ri� �a c�rico del giudice, il �rk:orso pu� rimanere in parcheggio anche per lungo . tempo � e tuttavia� rimanere�� in �vita. UB RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO di tale Commissione deve provvedere a trasmettere la impugmmone alla Commissione di I grado; ed ove tale secondo invio avvenga prima che siano 1scaduti i termini per presentare la impugnazione, essa deve esser qualificata come tempestiva. E questa decisione ammette che un ricorso non pervenuto tempestivamente alla segreteria della Commissione indicata dalla legge, sa.a tuttavia ammissibile. Su questa linea interpretativa intende collocarsi il Collegio. La interpretazione delle norme deve infatti avvenire sulla scorta dei valori di sostanza che le norme tutelano; e non vi � dubbio che le prescrizioni circa i term.ini della impugnazione perseguono rilevanti interessi di certezza dei rapporti giuridici; questi interessi sono per� salvaguardati con la presentazione in termini del ricorso avanti alla segreteria di un giudice tributario, attenendo le ulteriori vicende solo alla sollecita comunicazione fra uffici. E appare fonte di ingiustificata disparit� fra i cittadini il fatto che la mancata presentazione all'ufficio .indicato dalla legge sia o meno sanata a seconda della maggiore o minore diligenza del funzionario della segreteria. D'altronde � pacifico che ove il ricorso si:a presentato a una commissione non competente per territorio si procede aUa traslatio judiciii (sentenza n. 210 del 16 gennaio 1986 delle Sezioni Unite della Cassazione) e il ricorso irritualmente presentato d.mpedisce la decadenza dalla impugna~ ione, persino se il ricorso venga trasmesso al giudice competente in via amministrativa dalla segreteria del giudice non competente, senza che quest'ultimo abbia ritualmente declinato la propria competenza (Cass. 14 marzo 1992, n. 3139). (Omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 dicembre 1994, n. 11047 � Pres. Rossi -Est~ Sgroi -P. M. Tondi (conf.) -Boreatti (avv. Rossi) c. Ministero � de11e Ftinanze (avv. Stato Favara). Tributi: erarialii diretti -Soggetti passivi -Sostituto di imposta � Curatore del fallimento -Esclusione. (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ilrtt. 7, 10, 23). Il curntore .deJ. f alUmento non assume mai la posizione di sostituto di imposta (e non � quindi tenuto ad eseguire la ritenuta ed a pres�entare la dichiarazione) n� quando paga corrispettivi per i quali il fallito avrebbe dovuto praticare la ritenuta, n� quando paga in sede di riparto corrispettivi insinuati nel falUmento, n� quando paga corrispettivi a titolo di spese di amministrazione del fallimento (1) (1) Viene confermato, ormai definitivamente, l'orientamento di Cass. 14 set� tembre 1991 n. 9606, in questa Rassegna 1991,, I, 582. PARm 1; SBZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (Omissis). n ricorrente denuncia la violazione degli artt. 7, 9, 10 e 23 d.P.R. n. 600 del 1973, in �relazione agli artt. 28 ss. Jegge fall. e 360 nn. 3 e 5 c.p.c., osservando che la tesi contenuta nella decisione impugnata presuppone che il curatore sia un rappresentante ex lege del fallito, che dovrebbe ritenersi obbligato a svolgere tutti gli adempimenti relativi allo status di imprenditore del. fallito ;ivi compresi quelli di operare le ritenute d'imposta e di effettuare il relativo versamento. Osserva, in contrario, il ricorrente, che la liquidazione fallimentare non costituisce continuazione dell'attivit� imprenditoriale del fallito, in quanto � volta alla liquidazione dei beni del fallito ed al soddisfacimento dei creditori; n� il curatore � rappresentante del fallito, ma organo del fallimento. L'elenco dei sostituti d'imposta di cui all'art. 23 d.P.R. n. 600/73 non ha carattere esemplificativo, sia perch� un'elencazione esemplificativa dei sostituti d'imposta contrasterebbe con il principio della tassativit� degli obblighi tributari e delle relative sanzioni, sia perch�Ja sostituzione � una modaliit� d'esazione del tributo a cui certi soggetti sono tenuti, non in virt� del rapporto che li lega al soggetto d'imposta, ma in base al particolare rapporto che 1i i1ega allo Stato. � necessario scegliere i sostituti fra i soggetti obbligati alla tenuta di una contabilit� controllabile. In queste categorie non rientra il curatore. Inoltre -osserva il ricorrente -l'obbligazione sostitutiva sorge in relazione ad un rapporto di dir�tto sostanziale (rapporto professionale) del quale il sostituto � parte aJ momento della corresponsione, il che lo obbliga alla tenuta di una precisa contabilit�; questo non � il caso del curatore, che opera per finalit� satistfattive dei cveditori concovrenti, in quanto d� attuazione al riparto disposto dal giudice. Anche l'argomentazione che si poggi sull'obbligo della dichiarazione � da contestare, perch� l'ultimo comma dell'art 10 d.P.R. n. 600/73 non � appliicabile al curato11e, in quanto riguarda la sola ipotes�i della liquidazione volontaria, sicch� il curatore � escluso dall'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9, 4� comma. Nessuna assimifazione � possibile fra liquidazione volontaria e fallimentare. 11 ricorso � fondato. Si deve, infatti, confermare�l'orientamento espresso da questa Sezione con la sentenza 14 settembre 1991 n. 9606, alle cui diffuse argomentazioni si rinvia. In questa sede, � pertanto sufficiente esaminare la tesi della difesa dell'Amministrazione non espressamente presa in �esame nel citato precedente, ma � necessario premettere che la normativa fiscale da esaminare (salve le modifiche a cui si accenner�) � stata emanata in base ad una delega contenuta nella legge 9 ottobre 1971 n. 825, che in materia di ritenute alla fonte, prevedeva soltanto l'estensione del sistema (art. 10 n. 5), senza altre precisazioni, di guisa che il legislatore delegato ben avrebbe 130 RASSEGNA AVVOCATURA DllLLO' STATO potuto � estendere � il sistema gi� vigente, senza .incorrere in eccesso dalla delega. Le norme vigenti (artt. 127, 128, 143 e 273 del t.u. n. 645 del 1958 e surc:oessive modifiche, fra cui rileva quella contenuta nell'art. 3 legge 28 ottobre 1970 n. 801, che ciguarda le �,prestazioni professionali� e la ritenuta d'acconto dell'imposta <lovuta dal soggetto percipiente i compensi per tali prestazioni) prevedevano varie ipot�si di ritenute d'acconto, identif�icando ti. soggetti tienut� ad operarle con espressiollli ben precise. A titolo di mero esempio, il. primo comma dell'art. 128 cit. indica tali soggetti nelle � imprese commerciali � (con riguardo a oerti tipi di compensi soggetti ad imposta di R.M.); il secondo comma dell'art. 128 li indica nelle �Regioni, provinoe, comuni, persone giuridiche private e pubbliche, ,societ� ed associazioni di o~ genere, imprenditori commerciali� (con �riguardo ai corrispettivi per prestazioni professionali gi� citate). La medesima tecnica � stata seguita con la riforma del 1973. L'art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973 (che sarebbe applicabile, secondo l'assunto de1l'Ammimstrazione) ti.ndica i soggetti tenuti ad operare la ritenuta d'accordo col ,richiamo al primo comma dell'art. 23, che -a sua volta -cos� li elenca: a) enti e societ� llidica:ti nell'art. 2 d.P.R n. 598/73; b) societ� e associazioni indicate nell'art. 5 d.P.R. n. 597 del 1973; e) persone fisiche che esercita.no imprese commerciali ai sensi del� l'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, Per rpoter rispondere positivamente al quesito che si pone nella presente controversia, sarebbe necessario ricomprendere il curatore ricorrente nell'ambito di una delle suddette categorie. Poich� si tratta di fallimento di un imprenditore individuale, � intuitivo che (escluse manifestamente le categorie sub a) e sub b) alla sua ricomprensione nella categoria sub e) � di ostacolo insuperabile il fatto che il curatore � organo di una procedura giudiziale e non esercita affatto un'impresa comme:riciale (resta, salva l'ipotesi dell'esercizio provvisorio, estranea alla materia �di questa causa; ipotesi, peraltro, nena quale si deve ritenere che il curatore, a cui spetta la direzione dell'esercizio provvisorio, non assume la qualifica di imprenditore). Si vuol ,dire che la legge ha riguardo alla qualificazione del soggetto che non sia persona fisica (ipotesi sub a) e sub b) ovvero all'atuvit� ilimprenditoria:le (nel senso di cui all'art. 51 d.P.R. n. 597/93, che -come � noto -non coincide col concetto civilistico di impresa) della persona fisica. In .entrambi i casi, il curatore non rientra in dette categorie, perch� ha una propria veste di organo di giustizia, con funzioni pubblicistiche, per l'esplicazione di tutte le attivit� necessarie per lo svolgimento della prooedura giudiziale di liquidazione dell'impresa fallita e di soddisfazione dei creditori, sotto la direzione del Tribunale e del giudice delegato. PARm I, SEZ�.� V, GIURISPRUDENZA TRmUTARIA Allo scopo di attrarre il curatore m~lla sfera dei soggetti tenuti alla ritenuta non � sufificiente (come ,si espr,imono. le circolari ministeriali sul� l'aI'.gomento) osservare che il curatore ha l'Amrpinistrazione del patrimonio del fallito (che -quale imprenditore commerciale -vi era soggetto) e che i suoi atti incidono su detto patrimonio (art. 31 legge fallimentare). Invero, il curatore esercita detta amministrazione neWambito di una procedura giudiziale e non di una attivit� di impresa, la quale � cessata con la dichiarazione di fal1imento. Anche l'esercizio provvisorio (art. 90 legge faH.) � esercizio di una funzione pubblica svincolata da quella che aveva fatto capo al debitore e costituisce una modalit� di trasformazione e reahizza:llione dei beni del fallito, evitando un danno per la massa. La stessa Amministrazione controrkorrente distingue tre ipotesi: 1) la prima riguarda i compensi per 13.voro autonomo corrisposti nel periodo d'dmposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o nel periodo d'imposta anteriore, se il termine per la presentazione della dichiarazione mod. 770 a detta data non � scaduto; per essi, quest'ultimo obbligo doveva essere adempiuto dal curatore, mentre l'obbligo di operare la ritenuta ex art. 25 d.P.R. n. 600/73 dovrebbe essere stato assolto dal sogget;to poi fallito. Il Collegio osserva che questa prima affermazione non pu� essere condivisa, perch� -escluso che il curatore debba operare la ritenuta, come si osserva infra -la disciplina degli obblighi di dichiarazione non gli si pu� applicare, perch� essa presuppone la qua1it� di sostituto di ,imposta (che la_ stessa Amministrazione esclude, escludendo l'obbligo della ritenuta) per cui il curatore non � soggetto all'art. 7 d.P.R. n. 600/73 (che regola la <dichiarazione dei sostituti d'imposta, e cio� dei soggetti che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, a norma del titolo III del decreto n. 600) e, conseguentemente, non � soggetto al disposto dell'art. 10 ultimo comma del decreto pi� volte richiamato (v. infra). 2) La seconda ipotesi prospettata dall'Amministrazione riguarda i compensi per lavoro autonomo non �corrisposti dal fallito, insinuati nel passivo del fallimento e soddisfatti in sede di riparto dell'atflivo. Per essi non esiste obbligo di operare la ritenuta predetta e neppure obbligo di dichiarazione col. mod. 770. Questa seconda affermazione si deve condividere, perch� conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5777/89, n. 660/82; n. 5476/86). 3) La terza ipotesi riguarda i compensi per prestazioni di lavoro autonomo richiesti dall'amministrazione del fallimento o ad essa occorrenti., e corrisposti nel quadro delle � spese � della procedura (artt. 32 e 39 legge fall.); per queste devono essere adempiuti dal curatore i due obblighi, di ritenuta e ,di dichiarazione. �. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Questa terza proposizione non pu� essere condivisa, perch� in insanabile contraddizione con la seconda. Infatti contro di essa pu� opporsi il medesimo argomento che sostiene la seconda, e cio� che il curatore non compie, neppure in questo terro caso, attivit� d'impresa, ma � un organo della procedura giudiziale fallimentare, per cui non �rcientra fra li soggetti indicati nelrart. 25 (e 23) del d.P.R. n. 600/73. Nella memoria si insiste �Sul disposto dell'art. 10 del d.P.R. n. 600, il quale, invece, non porta alcun contributo alla tes�i della�. Finanza. Esso, invece, riguarda gii obblighi del curatore di effettuare le dichiarazioni d'ii.mposta, ai s�ensi del primo, secondo e terzo comma dello stesso articolo, come dispone il quarto comma; ma dall'obbligo della dichiarazione non consegue l'obbligo della ritenuta, perch� detti c�mmi non si riferiscono alla dichiarazione del sostituto d'imposta: La diJChiarazione di cui ai primi tre commi d�ll'art. 10 � la normale dichiarazione dei redditi, a cui � tenuto il curatore, nei termini indicati dall'art. 10, quarto comma. L'art. 10, all'ultimo e quinto� comma, attraverso il richiamo al quarto comma dell'art. 9, si riferisce alla diversa dichiarazione dei sostituti d'imposta (art. 7), ma tale norma riguarda soltanto le ipotesi di Mquidazione, non fallimentare, come risulta anche testualmente dall'art. 18 d.P.R. n. 42 del 1988, che, in caso di fallimento, richiama soltanto H primo, secondo e quarto comma dell'art. 10 del d.P.R. n. 600, e non il quinto comma. In altri termini, come ha gi� osservato Cass. n. 9965 del 1991, il quinto ed ultimo comma dell'art. 10 non imp1ica l'identificazione di un sos1lituto d'imposta in tutte le ipotesi di liquidazione disciplinate dai commi preceden1li (ivi compreso il caso di liquidazione fallimentare di cui al quarto coinma); ma afferma l'obbligo della dichiarazione del sostituto (in quanto esso esista) anche i:n caso di liquidazione. E poich� il curatore non � un sostituto d'imposta che deve operare la ritenuta, a lui � inappJ.icabile detto quinto comma dell'art. 10, ma soltanto i commi precedenti (che riguardano le dichiarazioni dei redditi e non le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, ex artt. 7 e 9, quarto comma, come sostituito dall'art. 5 bis d.l. 31 ottobre 1980 n. 693). L'argomentazione tratta dall'art. 74 bis d.P.R. n. 633/72, sull'IVA, � mal1lifestamente inconferente, non avendo nulla a che vedere con la disciplina deHa ritenuta d'acconto delle imposte sui redditi. Infine, la critica alla tesi del carattere tassativo dell'elencazione contenuta nell'art. 23 (e quindi nell'art. 25), esposta nella memoria, non � convincente. Si dice che il curaitore non � contenuto nell'elenco per la stessa ragione tecnica per cui non � incluso nell'elenco, per esempio, l'amministratore delegato delle societ�; la dichiarazione di fallimento non est�ingue la societ�, ma ne modifica gli organi e lo scopo. PARm I, SBZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Si osserva, in contrario, che l'obbli:go del versamento della ritenuta � a carico della societ�, che agisce tramite i suoi organi (e, per questo, non occorreva certo indicare l'amministratore delegato della societ�); invece !il curatore non � organo della societ� fallita, ma organo della procedura giudii.ziale fallimentare, per cui su di lui possono gravare solo gli obblighi tassativamente previsti per la specifica figura (per esempio, quelli di cui ai primi tre commi dell'art. 10 d.P.R. n. 600/73) e non certo gli obblighi che stavano a carico della societ�. (Omissis) PARTE SECONDA QUESTIONI IL GIUDIZIO POSSESSORIO TRA NUOVO RITO E VECCHI PROBLEMI. Come noto l'ambiguit� -da pi� parti denunciata -del legislatore della novella processuale 26 novembre 1990, n. 353 in ordine all'inserimento siste� matico dei procedimenti possessori alla fine del primo titolo relativo ai procedimenti sommari ha dato vita ad uno dei � piccoli misteri del codice di procedura civile � (1). La novella ha abrogato gli artt. 689 e 690 c.p.c. e, conseguentemente, i commi 2� .e 3� dell'art. 703 c.p.c; sono stati sostituiti da una norma di coordinamento �apparentemente innocua � (2): �il giudice provvede ai sensi degli artt. 669 bis e ss. � con rinvio cio� alla disciplina propria dei procedimenti cautelari. In realt� l'intervento normativo �assai poco meditato� (3), abrogando il rinvit> alla disciplina� dei procedimenti nunciativi, c�ntenuto nel vecchio testo dell'art. 703 c.p.c., ha provocato un notevole disagio alla �giurisprudenza consolidata ed alla dottrina prevalente che, proprio facendo leva anche su tale aggancio normativo, avevano, prima dell'entrata in vigore della novella, costruito il procedimento possessorio. come necessariamente articolato in una fase a cognizione sommaria cui faceva seguito una fase a cognizione ordinaria. La prima fase era destinata all'adozione dei provvedimenti urgenti (c.d. interdetto possessorio); l'altra, invece, a realizzare la cognizione piena del merito possessorio con sentenza idonea al passaggio in giudicato; Il ricorso introduttiv� era pertanto idoneo a � reggere � entrambe le fasi che si susseguivano senza soluzione di continuit� ed-era .comunque chiaro che in entrambe�il thema decidendum era analogo: lo ius possessionis. Il rinvio ai procedimenti nunciativi veniva necessariamente inteso non come circoscritto alla. fase sommaria degli stessi, bensi all'intero procedimento. Qualsiasi sforzo, pur compiuto da autorevole dottrina, di costruire diversamente i procedimenti possessori non veniva neppure � problematizzato� (4) pur non mancandosi di osservare che la lunghezza dei giudizi stil merito possessorio era poco compatibile � con una serie di indici che lascia intendere che il giudizio ...... � immaginato dal legislatore come un giudizio urgente e correlativamente celere�. (5) Del resto, anche circoscritta l'esegesi al predetto argomento normativo, appare evidente che lo stesso non poteva ritenersi decisivo per la assorbente considerazione che l'oggetto della �trattazione della causa� (di cui all'abrogato art. 689 c.p.c.) nei procedimenti nunciativi � costituito da).l'accertamento dell'esistenza del diritto sottoposto. a cautela e non dalla mera conferma del provvedimento interinale accordato, come nei procedimenti possessori. (1) PRoro PISANI, Diritto sostanziale e processo nelle ragioni di Corte Cost. 3 febbraio 1992, n. 25 e nelle possibili ricadute sul processo possessorio della applicazione degli artt. 669 bis e seguenti c.p.c., in Foro lt., 1993, I, 2018. (2) PROTO PISANI, Diritto sostanziale e processo nelle ragioni di Corte Cost. 3 febbraio 1992, n. 25, cit., 2019. � (3) VERDE, in Verde -Di Nanni, Codice di procedura civile, Legge 26 novembre 1990, n. 353. Legge 21 novembre 1991, n. 374. Legge 4 dicembre 1992, n. 477, Torino 1993, n. 516. (4) I rilievo � di CHIARLONI, Note minime sui procedimenti possessori, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1994, 75, nota 14. (5) SACCO, Possesso (dir. priv.), voce dell'Enciclica del diritto, Milano, 1985, XXXIV, 501. 11 2 RASSEGNA AVVOCATUR,4. DELL() STATO Che l'argomento utilizzato non fosse a perfetta tenuta si desume anche dalla circostanza che (seppur con soluzione stravagante e comunque rimasta isolata) era stato prospettato di ritenere la cognizione del � merito possessorio � ripartita ratione valoris tra Pretore e Tribunale in ossequio formale al dettato letterale della norma di rinvio. (6) In tale prospettiva anche la pi� recente giurisprudenza aveva osservato che la disposizione dell'abrogato art. 689 c.p.c. non era applicabile ai procedimenti possessori nella sua interezza. (l) Appare �chiaro che� nell'impianto tradizionale un ruolo rilevante assumeva la configurazione del possesso come situazione giuridica di diritto soggettivo la cui tutela doveva perci� stesso essere attuata mediante una sentenza contenente un accertamento idoneo al giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 e.e. e, in ultima analisi, � il convincimento che fa parte del patrimonio pi� gelosamente custodito dal processualista � secondo. cui nella concreta esplicazione del diritto di azione per quanti strumenti deformallzzati e semplificati siano preveduti dall'ordina� mento processuale,� occorre sempre riconoscere alla parte di percorrere anche la strada maestra del processo ordinario a cognizione piena nella maest� del contraddittorio spiegato�. (8) Sis�tema.ticamente svalutati erano pertanto gli argomenti proposti dall'orientamento .dottrinario minoritario (non per mancanza di autorevolezza dei suoi autori) (9) che costruiva il procedimento possessorio come procedimento sommario a struttura non cautelare de8tinato a concludersi con un provvedimento con efficacia esecutiva e non suscettibile di giudicato, (10). Non veniva adeguatamente considerato che l'inesistenza nei procedimenti :possessori di una diversit� di oggetto tra fase a cognizione sommaria e a cognizione piena, l'inesistenza .di un'alternativa alla competenza del pretore come nei :procedimenti nunciativi, il dettato dell'art. 1168 e.e. che al 4� comma appare invo. care una tutela possessoria rapida e� .semplificata ( � la reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notoriet� del fatto senza dilazione�), avrebbero potuto gi� consentire la configurazione dei procedimenti possessori come esclu: sivamente interdittali. Appare, pertanto, chiaro il perch� del terremoto provocato dalia novella pro. cessuale che, abolendo il riferito richiamo ai procedimenti nunciativi, ha fatto venir meno la leva normativa principale che consentiva di configurare il procedi. mento possessorio come introdotto con un unico ricorso e a cognizione bifasica. (11) Si impone pertanto una verifica degli orientamenti emersi a seguito della ricordata novella per accertare in che modo abbia inciso il lapidario richiamo �operato dall'art. 703 2� comma c.p.e. agli artt. 669 bis e ss c.p.c. sulla tenuta delle (6) Tale soluzione era stata �postulata da STURIALE, La competenza del Pretore nella fase .di merito del procedimento pQss~sorio, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ. 1971 252 e ss (7) Cass., 25 gennaio 1993, n; 831, in Giust. Civ., 1993, I, 1507. ' ' � .(8) CHIARLONf, f'fon .esiste pi� (ma non sarebbe dovuto esistere neanche prima) il cd. :merito possessorio, m G1ur. lt., 1993, I, 2, 808. (9) CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile, 6" ed., Roma 1956, III, 170; nonch� .. Diritto e processo, Napoli 1958, 359 ss. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Napoli 1964, IV, 278. (10) In tal senso di recente GRECO, Sui rappQrti tra petitorio e possessorio: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, in Foro /t., 1987, I, 1635 ed ancora Appunti su diritto e processo .nella tutela possessoria, in Foro lt,, 1989, I, 2647. (11) Per riferimenti dottrinali in ordine all'orientamento tradizionale si invia a LEvoNI, La tutela del possesso, Milano 1982, p. 190, ed altresi dello stesso autore alla voce Possesso (azioni a tutela del possesso in generale), in Enc. Giur. Treccani, XXIII, Roma 1990. In giurisprudenza era ricorrente l'affermazione che �il procedimento dell'azione di reintegrazione si :svolge attraverso una duplice fase: una prima di natura sommaria ed una seconda che si risolve in un ordinario giudizio di merito diretto ad attuare nella sua pienezza la tutela :possessoria (Cass., 15 novemlm: 1982, n. 6103). 4 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Quanto alla funzione, deve osservarsi che mentre in giurisprudenza � stata univocamente affermata la natura cautelare delle azioni di nunciazione, analoga natura non � stata riconosciuta (neanche ante-novella 353/1990) alle azioni possessorie. (14) Anche la dottrina risulta divisa, affermandosi talora la natura effettivamente cautelare della fase interdittale, (15) pi� spesso configurandosi l'azione possessoria come procedimento atipico preordinato alla tutela di un mero stato di fatto che esaurisce in se stesso lo scopo al quale � finalizzato: ne cives ad arma ruant. (16) Deve comunque avvertirsi che, ai fini della qualificazione di un provvedimento come cautelare agli effetti di cui alla L. 353/90, � decisiva non solo la funzione di cautela ma anche la struttura � provvisoria � (intesa come inidoneit� al giudicato) e �strumentale� del rimedio rispetto al giudizio a cognizione piena. � infatti ricorrente in dottrina l'affermazione che il procer;limento cautelare uniforn:ie deve essere rigorosamente circoscritto a soli procedimenti aventi struttura e funzione cautelare. (17) Rispetto ai riferiti parametri ed anche volendosi riconoscere la. funzione latamente cautelare dell'interdetto possessorio deve nondimeno convenirsi sull'assenza del rapporto di strumentalit�. Orbene, esclusa la. possibilit� di. configurare una strumentalit� rispetto al giudizio petitorio, essendo !'.azione riconosciuta anche in danno del legittimo proprietario, (18) dovrebbe ipotizzarsi il rapporto di strumentalit� rispetto al merito possessorio. Senonch�, anche a voler acc<il�lere ,<i�. qu<ilsta tesi, vi � da, osservare che no1,1 � configurabile una diversit� di. oggetto tra le. due fasi n� una .diversit� ontologica tra cognizione. ordinaria e qu<iJlla sommaria poich� la �sommariet� della cognizione significa che la _fase istruttoria .� ,completamente deformalizzata �, ma non per questo costituisce � esame limitato soltanto ad alcune tra le molte questioni di fatto controverse 1>, (19) . . L'interdetto possessorio sarebbe in� realt� la cautela di se stesso. Ne consegue che non� appare possibile. riconoscere natura cautelare ai procedimenti possessori ed applicare agli stessi la disciplina cautelare uniforme. Del resto se il procedimento possessorio fosse ri�:onosciuto -come ritengono i sostenitori del merito (cautelare) possessorio -a tutela di una situazione giuridica soggettiva non sarebbe possibile configurare sulle relative domande un giudicato secundum eventum. Dalla predetta integrale assimilazione ai procedimenti cautelari conseguirebbe infatti che il procedimento possessorio potrebbe giungere al �suo �. merito solo in caso di accoglimento del ricorso e non in caso di provvedimento negativo . (art. 669 septies c.p.c.). Costituisce, pertanto, solo ulteriore elemento di verifica la osservazione che nei procedimenti cautelari � necessario l'accertamento del fumus boni iuris, viceversa non richiesto nei procedimenti possessori. I limiti emersi rispetto alla configurabilit� di� un procedimento cautelare possessorio hanno spinto parte della dottrina ,e della giurisprudenza a confermare pressoch� integralmente l'impianto interpretativo tradizionale. Non � parso (15) BETTI, Ragione ed azioni; in Riv. dir. proc. civ., 1932, 34; ZANzuccm, Diritto Processuale civile, Milano, 1930, I, 155. (16) CALAMANDREI, Introduzione allo studio sistematico dei procedimenti cautelari, Padova, 1936, 93 e ss. MoNTEL, li possesso, in Trattato di diritto civile italiano, a cura di F. Vassalli, Torino, 1962, 318; PROTETTI, Le azioni possessorie, Milano, 1989, 507. (17) TOMMASEO, Commento alla legge 353/1990, in Corr. Giur., 1991, 1, 96, nota 6; MUTARELLI, Processo cautelare e misure fiscali ex art. 26 L. 4/1929, Corr. Giur., 1994, 1371 e ss. (18) ANDRIOLI, cit., 281; CHIARLONI, Note minime sui procedimenti possessori, cit. 79 e, da ultimo, BENDIA, Il possessorio novellato, in Riv. dir. proc., 1993, 844 ed ivi ulteriori riferimenti. La strumentalit� rispetto al giudizio petitorio era stata operata da CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile, cit. 170 e ss. (19) CHIARLONI, Ancora contro il merito possesso.rio, Giur. lt., 1990, I, 2, 8. ~ I ' ~ p Ii . Ii ::.��'�"�"im~='==~n=wY==�:::-:;w~;::��===={iti=i=:;r'�"�=�=�====~f:=qirwar=====?===:l?=:0~=1=\1w�===~w.twr:&rwii?';======~ifiw.r:=i:==:~====wp=ffit'i:'-':'-''=='�'i'"'.mmw1..::1...aii �L-~a:mw��@1ir-~~�atll .. . . . .. . . . . . . . ......... ~atti.�.soste:!lihile:��c!le.ǥW:t.fu~o�.e�aer:li:1rl'.t0c�.richf~a.�"""'��cta�Patte�di��w:m��ilorma�.,..:.. l1!U'K 703 c.p;ci~���(da��s�mpr~���estranea�m�.l)f�eeqi):�1enti� catttelali���sia���per� C�llooa~ zione sia, soprattutto, per sistema agli artt, 669 bis e ss. c.p.c., possa sconvolgere ~�.-p,atl.U'a��4el.Ja�.:t.te�lit :P<:>s$e$soriic;.� Jl.on�$ofo�� �pe:r.�1a� ~eiita�s:Prof!omone tra ra��Iia!~e.. moci�sti.Et��(fe~�#to��#�:tl(),i'nl'.adv0��e�i1i�~~�tcl��ch:e�se�ne��vorrebbet�� trarre rhi;l'� anch~�.Ꮵ�.�$Qp:h,:1###6���:Perc11.�: �:P:Pare�� in.Etceettili,iile��l'alternat:Wa .. tra una...tutela .ci�ᥥs~�� ~aur~c~�nella: �����t~foe� Scifumaria>ed�un-a; .� tutef�i�� $tltunie:iltme� non� si sa ᥥil~t~~jj��~j���~~$~����~t:.!~����l'~4.~~~!,~~�~~!j;ji~;,!:~st~~do ��giudjzfo�� �di meri . Viene pe:rfa.nt� (:()liferfria# la �ollfi~azi(lne. s()Sf~atmente unitaria del proceclnnenio po$se$soifo~�����~eol)il,to,clciei��m��d�e�fa&f,�:mafsenza� soluzione di con �l!llIB�E'=:E~:;:~~ cti\t.t-te)Ie ajti~:#(iJirn~ estranee a/tale �:irnbi�:L Ne wttseg�e, sul piano della di$�lp1.ii�i�c:b:e es~eri:itli>���il�pl"\'.iciel:lixnetito�� possessl)dt'I .configt;(rato come tutela imrn<::< li~t~:!#�m~~~:iij i:$:t$ll l:lf:�#lil.l:t~~i~Wn s~o-�pt).�gl:IUJ; i}imt. 669 ter e quater ���~;)il~~~��(m.t~.i"*-:.f,ii;�:�()mti)""t~~il:)'.66ll' p;p.~~�i;jc#es�:~ ~s~:ifis��e;p.c. in quanto la Cil~#Mtti #~F~liit� #iiss~ssQ;fil:t :P~mde a:aires.lfo .Posttivo o negativo della f~s~:s!;l~~~).��ᥥ�.: :���.�. �� +A�:-�� . . ''�� �:� �/< Se cfa Wi lat()r�spett~���~ ~~oil�c�tite�1.We. del� procedimento� pOS� se$Sl'td())la1i ~:Posfaz:li.ltie:�.�c()iise:tife:�iil�� ili.lP: condfaionare��@ll'esito della fase sommariit la:~siva::fas~ d�: m�rltd, de:ite oot�dimeno:avyertirsi che non viene Fiten11tti. ial'P.�ab:ile: l'istit1lto ~�re~o�dt c.\ii�aWart. 669t:�rdecies.� c.p.c; Sotto il lJ:t'6:fiI9@;tc:!~ret~tfy1s(t<:!l'e:��ilo$�a�vie11e:iri!l:ttti.t1tenuta.. estranea.al modus proce4~ na~ kctefg�tieli�~ii.:e q.J:ncij ;i;lon� stisi>til;tiib�le ix�ltmViQ/Si osserva infatti che ~.att1:is1.t::1a.�o.inc~deriiadel�,'oggetto�delle:�due� fasi��del.gitl:dizi,d��possessorio e l'impos� si:t>Uit�:w: $eparare la s�l'.hll:lm:ix:lta dal meritri, i]; riesame <fa.parte� del giudice del reclifulO::.:fuUrebbe e(}t:i l$tk:ipaEe�U�.�gfudizfo���d�.��app~fo:: Condizionando il giudice a1 :$,om�.to dli ~etteredi:\:sentenza;con.paleire attrit�'coni principi dell'autonomia. d.ellforgano giudicant�: .e d�ld�ppio grado del giudizio �, (21) Tale opzione pur apparet.i.ckfteb.demialmente..risp.eftosa del datoletteral~della:norma di rinvio; non riesce (n� ci prova) a dimostrare su. quale dllfo� nprmafiv(qmssa costruirsi, anche dopo. l� novella �proi:;essuale:;d'esistenzlit del merito po$sessorioi ��senza soluzione di �ontjnuit� ri~pettQ.: alla fa.Se sommama��intrOdotta d1vll.n;unico atto. D'altro canto,�t~���fmpost�iione�ᥥhnponeᥥ�mevita;bil~.�ᥥ�e>P:erazioni�!.dJ;�.. ortopedia normativa .� attei;o che ....,,,. come .� stati;) .punt1la1lnerite osservato{ Ia:faiu()va disciplina degli atti fu.#oduttiil"Ldel p:r.oces~o di' cog)::iizione conde correlative preclusioni� costituisce ostacol� illStirmontabi�e a che il giudice; emMatll :Provvedimenti necessari, proceda sic et simptfciter, alla trattazione nel merito. (22) La. delil:leata divi:sio~ all'interno dello stesso schieramento favorevole alla p�i:'sisfei!Za �a~1�ro�rifo� p6$~~$$oH() .$ in.f.Uce.�si~iffo#IV� detf~.'iii>il poche difficolt� 4~!,ij-r!,1iliMe.�4;;t~!i�Uitt~~�#9liii#AA'iit~ii#i1~~'.p.c/S~�da��Qii1at6��mfatti: l'identita di��()gg�fto tra le' c{iie ~ast hoij C()ris~:tlte�di tj:conos.l';~r� ~a..� nattira cautelare del #fu#Uo ($(i~tta c;i;ienl'.in pu�. .c1frsi pert\ltro (;perata cl~ 1eSiis1atOre, che ha evitato di ricon:iprenderei�procediment1��possessori�nel1~ambifo.�di.. operativit~���ciell'art,. 669 'iiit4terde:ct:~~ c.p.(:.f da.Il~~#�Ja so�#ifol:ie Qi .. cbl#u�dt�: J?teVi:sta 4a:!l<l disciplina ca1lt~1~re�uniforme tra I� due �fasi. {cautelare e ordinali~) . toglie. ei:tft{(!.inanz� ad (20) VACCARELLA, in nota a Pretux:a Roma, ord. 7 luglio 1993, cit., in Giust. Civ., 1993, 2541. (21) Trib. Roma, ord. 25 marro 1993; in Giust; Civ./19!13; 2253; . � . �� . � . .. (22) CIVrNINI � Paoro PISANI, I procedimenti possessori, in"Foro lt./1994, I, 626~ 6 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO ogni ipotesi che imponga come necessario il carattere essenzialmente unitario del procedimento, mancando al riguardo qualsiasi pur tenue dato normativo di appoggio. Se pertanto pu� convenirsi che l'ambivalenza del rinvio non consente una interpretazione pacificante � pur vero che compito dell'interprete � quello di verificare quale delle ipotizzabili soluzioni possa presentare il massimo grado possibile di razionalit� e coerenza. In tale prospettiva va dunque verificato se il non felice intervento di novellazione consenta di trarre significativi elementi di conferma o conforto rispetto alla configurazione dei procedimenti possessori come processi sommari -semplificati -esecutivi. Secondo tale orientamento (23), l'azione possessoria non costituisce un'azione a cognizione ordinaria posta a presidio di una situazione giuridica di diritto soggettivo ma un'azione posta a tutela di una mera situazione fattuale idonea a realizzare una tutela provvisoria concretantesi in un provvedimento sommario avente efficacia esecutiva e non idoneo a costituire giudicato. Il procedimento � monofasico ed il provvedimento finale se di rigetto sar� sottoposto all'art. 669 septies c.p.c. e, se di accoglimento, non dovr� contenere il termine per l'avvio del giudizio di merito e sar� attuabile nelle forme di cui all'art. 669 duodecies c.p.c. A favore di tale impostazione milita senz'altro la considerazione che i pur ricorrenti tentativi di ricostruire il possesso come situazione di diritto sogget� tivo non sono mai riusciti a superare la decisiva obiezione circa l'inesistenza di un titolo costitutivo di un tale diritto di possesso (24). Il possesso � in definitiva una relazione di fatto e cio� -secondo quanto recita l'art. 1140 e.e. -il potere � sulla cosa che si manifesta in un'attivit� corrispondente all'esercizio del diritto di propriet� o di altro diritto reale� cui l'or� dinamento riconnette effetti sostanziali e processuali. In tale prospettiva naturale, oggetto della tutela definitiva � il diritto soggettivo reale di cui il possesso costituisce ordinaria manifestazione con tutela interinale per tale supposta coincidenza. Ci� da un lato spiega il carattere transitorio per cui � ogni tutela possessoria � destinata per sua natura a durare solo finch� non intervenga l'esercizio del diritto del proprietario � (25) prevalendo le ragioni di quest'ultimo (ove acclarate) e, dall'altro, consente di verificare se nell'ordinamento siano individuabili previsioni che escludono la stessa tutela provvisoria allorch� sia indiscutibile la non titolarit� del bene posseduto. L'esistenza di una tale previsione confermerebbe infatti la natura fattuale della tutela possessoria, consentendo di ricostruirne diversamente i limiti di tutela, anche alla luce del contributo offerto dalla sentenza della Corte Costituzionale 3 febbraio 1992, n. 25. Orbene l'art. 1145 1� comma e.e. prevede che �il possesso delle cose di cui non pub acquistarsi la propriet� � senza effetto �, Tale disposizione non riconosce (23) In giurisprudenza: Pretura L'Aquila, ord. 26 febbraio 1993, in Foro lt., 1993, I, 2011; Pretura Napoli -Castellammare, ord. 15 dicembre 1993, in Foro lt., 1994, I, 625; Pretura Monza, ord. 21 luglio 1993, in Foro lt., 1993, I, 2946; Pretura Massa Carrara, ord. 12 marzo 1993, in Foro It., 1993, I, 1691; Pretura Genova, ord. 8 luglio 1993, in Giur. merito, 1993, 1157; Pretura Massa, ord. 5 ottobre 1993, in Foro It., 1993, I, 3426; Pretura Napoli, ord. 22 settembre 1993, in Foro It., 1993, I, 3422. Per la dottrina: PRom -PISANI, Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 c.p.c., in Riv. dir. civ., 1990, I, 402, in cui si afferma (nota 19) che in questa categoria -seppur con qualche adattamento -potrebbero trovare sistemazione le azioni possessorie; ed ancora PROTO PISANI, in Diritto sostanziale e processo, cit., 2011; CIVININI -PROTO PISANI, I procedimenti possessori, cit., 626; CHIARLONI, Non esiste pi� (ma non sarebbe dovuto esistere neanche prima) il cd. merito possessorio, cit., 808; FRASCA (D'AiettiManzi- Miele), I provvedimenti cautelari, Milano, 1993, 147 e ss., nonch� BENDIA, Il possessorio novellato, cit., (che per� riconduce il procedimento possessorio nell'ambito della volontaria giurisdizione) e, da ultimo, CONSOLO, Il nuovo processo cautelare, in Riv. Trim. Dir. Proc., 1994, 309. (24) LEVONI, Il possessorio, in Enc. Treccani, cit., 2 e ss. (25) SACCO, Il possesso, cit., 283. Jiettanfo<:alcuna tu~eladd p9$s�ss<;> in te1aziorte al diVieto nom:iativo di acquisto d,(;1 benei: non v'� tutela d�l .:p�ss�sS() ove ��:PU;�� rltenent not..matiVaniente esclusa la C<)inci4enza di tale sit~01:1e.�fattuale con. la situazione di diritto s()ggettivo ~~1���~~~il~:i~~=:~~:~:z~t?7::.:~t~~~~~?:S~~=:�~;::1��::~:::arra~~ arLC~iii~ -~--~~fl!::= :1~1ain:!t:~=!~ti~~::~::i!a;~::.~:~:=:,:a~:i=:!o: imm�.� ut'!Jent~;;~ ~.(lelere ado�Qne � t�mzion�le al solleciito dispiegarsi dell'accer- tament~ ipetitotl�i ;.��.. � .�������������L� declSi.one��deHa��c:orte conttibUi$ci:!qumdinon�:POCO�a.� restrlngere..n �rilievo che,��pu�>i��es~e��ri~~�brt<���at��P�()jpiQ!��sp(Jtiatua�mtte:.�.omniac�restituendus;� e �in ult�na ~allsi...;;;; ~~�con q_Ualche fonat$-pub; rltenersi �che la stessa� sia C!:)erei;te:��r.�n��l��~~i011e� delJ:a tu~la�~s~ria:ᥥquale mera� situazione sUbiettiva :fattuate:dematai� per sua natu:n;i; aa:iederedtpa:Sso nel caso di conflitto insanabile ed ~\ietsibile eonl'interesse del proprletatio; � ���� � ��.. ᥥ�����A-ppa:re dtutCJ.U~ sostenibifo��faffetmazmne���che�� .$.!' .possessi>> quale� situazione di�fatto~:nonpub rlconosc�rsi hl tutela��~iQnaJ.e.propria dei��dirltti .e quindi che �$so sia .. wd0neo a subir� una v�rl:fica,prt>ceSsu*Ie s'iis��tti'bile di. definitivo accertamentQi (giud,~tQ:}~> ����� >>.Tale orleritamentofun.tempo age'Vohnente qualificabile come�.� minoritario �, risulta ora ru'.1Vigonto dall'� inn.acuo .~ rinvio . dell'art. 703 c.p.c. e preferibile a quello, per dir cos� tradizionale, per la maggiore co.erenza complessiva. c;onsente .. infatti...n accertamento .�elere della situuione. P()ssessoria attra ver$(j���liil� t?r9t:edll#~~t<l. .~.:cl>iri~~94~ �~*�fiii~Jij~)j#i;iJ4�\lttti.co anche ove inserito nefgiud,izi'.~ J:i~tj;to:r.fo (art' 704 c;p�c.)~ confQr,ine�airacC�rti:.nento �senza dilazion���.infri�iitfo�'dafi'an': 11~~�c#i,.~N1m#d:�c�l~�~~�~e��dita.~#e�di�.f*'buso proces suale assai frec:.i..enti nella ; pratka; :IS infatti evklente che in/tutti �l casi di scissfone �tra� �U$ f:iii#"tis:$�<Jf#s �.e m~.pqssidefi4l U pqsse!lsl>te;. ~sseri,to sj;io~Iiato, si trova . � sul piatto d'argenta l'invito a spec:utare sulle durate processuali � del medt<:> possessorfu nell'eV1~11~e.s~aiegia(:li ritat~� J\id:ed~inentil delle ragioni (26) La. $entel'.)Za della Corte Costiuzionale � pubblicata in Riv. Dir. Pr.oo., 1992, 1184, con nota dLPoTOTSCHINlG, in Foro It., 1993', I, 20111 con nota di Paoro PISANI, cit., ed ancora, in Nuove. Leggi civili commentate, 1992, 7.93; con nota CIAN, ed infine,. in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ;, 1993, 505, con n�t�l di Lsvom (significativamente appaiono le diversificate sollll!ioni interpretative che vengono offerte della decisione in commento). 8 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO del proprietario che, convenuto nel possessorio, non pu�� proporre giudizio petitorio per il divieto (ora attenuato dalla Corte Costituzionale) previsto dall'art. 705 c.p.c. (27). Nella riferita prospettiva deve peraltro riconoscersi che la recente decisione della Corte Costituzionale 23 giugno 1994 n. 253 (28), nel ritenere applicabile l'istituto del reclamo anche ai provvedimenti di rigetto, ha fatto venir meno l'obiezione (non sottovalutata neanche dagli stessi fautori del carattere sommario dei procedimenti possessori) secondo. cui, attesa l'irreclamabilit� normativamente sanciti:\ dal provvedimento di rigetto ed i limiti alla riproponibilit� del ricorso, la tutela possessoria sarebbe risultata notevolmente. diminuita in assenza della successiva fase del merito possessorio. La maggiore coerenza dell'orientamento delineato spiega perch� di recente si registri una lenta erosione del fronte favorevole alla conservazione dell' � apparente pleonl:lSmo � del merito possessorio (29). Significative al riguardo appaiono le considerazioni del Verde che, pur avallata l'impostazione tradizionale, ha successivamente precisato che � se si avesse il coraggio di. avl:lllZare per la strada aperta dai giudici costituzionali sarebbe possibile sostenere che jl giudizio possessorio si esaurisce nella fase cautelare e si conclude con provvedimenti inidonei al giudicato� (30). In tale chiave di riflessione pi� di recente anche il Consolo secondo cui appare preferibile l'opzione che jnduce a � rivedere e abbandonare le interpretazioni che del novellato art. 703 c.p.c.-.avevamo proposto all'indomani della riforma ancora per intero nel solco della tradizionale concezione del merito possessorio ... nella direzione del giudizio (che si definisce) sommario semplificato� (31). Un discorso a parte merita il tema dell'art. 669 terdecies c.p.c. su cui ricadono in buona parte gli effetti delle� scelte operate in ordine alla natura e struttura dei procedimenti possessori. Per Io pi�, infatti, mentre i fautori del processo sommario esecutivo danno. per inevitabilmente scontata la reclamabilit� del provvedimento pretorile (senza neanche tentare di offrirne una spiegazione sul piano normativo) e cos� pure coloro che sostengono l'assimilabilit� del procedimento possessorio a quello cautelare coerentemente ammettono l'applicabilit� dell'istituto, chi � favorevole all'orientamento confermativo della . struttura bifasica ed unitaria � viceversa per l'irreclamabilit� (per i motivi gi� esposti) (32). Analoga sintonia si registra pure in giurisprudenza, anche se talora qualche isolata pronuncia appare non rispondente alle opzioni ricostruttive sopra riportate (33). Si verifica infatti che talvolta venga dichiarata la irreclamabilit� indipendentemente dalla configurazione del procedimento possessorio (come sommario o a struttura unitaria) intendendosi il rinvio di cui all'art. 703 c.p.c. circoscritto alle (27)� CHIARLONI, Note minime, cit., 77. . . � . (28) Corte Cost., 23 giugno 1993, n. 253, in Co". Giur., 1994, 8, 948, con commento di TOMMASEO, Rigetto della domanda cautelare e garanzia del reclamo, cit. (29) SALEm, Appunti sulla nuova disciplina delle misure cautelari, cit., 369. (30) VERDE, Appunti ,sul procedimento cautelare, in Foro It., 199,2,. V, 443 e ss. (31) CONSOLO, Il nuovo procedimento cautelare, cit;, 313. ' I (32) In dottrina sul P.roblema dell'applicabilit� dell'art. 669 terdecie$ .c.p.c. in particolare SANTAGATA, Sono reclamabili i prowedimenti della fase sommaria del procedimento possessorio, in Giust. Civ., 1992, I, 2254 e ss. Nel senso della reclamabilit� BENDIA, Il possessorio novellato, cit., 841; CIVININI .� l'Roro PISAN�, I provvedimenti possessori, cit., 636. L'OuvmRI, I provvedimenti cautelari nel nuovo processo civile, cit., 735, pur aderendo a.I procedimento possesI sorio come essenzialmente urutario pur tuttavia � per l'applicabilit� dell'art. 669 terdecies c.p.c. ' f. (33) L'incertezza � desumibile in Pret. Monza, ord. 21 luglio 1993, cit., che pur aderendo f. f, alla configurazione del procedimento possessorio come procedimento sommario ritiene inap� r. plicabile l'istituto del reclamo in quanto l'art. 703 c.p.c. sarebbe � diretto a richiamare solo le modalit� procedimentali strictus sensu della disciplina cautelare �. Va per� precisato che il pi� delle volte vi � perfetta rispondenza tra il riconoscimento della natura � cautelare � o � sommaria � del procedimento possessorio e l'applicabilit� dell'art. 669 terdecies c.p.c. e in ipotesi in cui lo stesso viene configurato quale essenzialmente non cautelare n� sommario con !i la ritenuta inapplicabilit� del reclamo. I� ! !f f E I p PARm n, QUESTIONI , sole modalit� procedimentali strictu sensu della disciplina cautelare uniforme cui sarebbe estraneo l'istituto del reclamo. Al riguardo non si ritiene di poter condividere le perplessit� manifestate in quanto, nonostante la riconosciuta ambiguit�, il richiamo dell'art. 703 c.p.c. agli artt. 669 bis e ss. c.p.c. pu� essere unicamente inteso come necessit� che il procedimento possessorio abbia le stesse garanzie del processo cautelare. Ci� del resto (seppur con riferimento alle abrogate disposizioni) appare riconosciuto dalla Corte Costituzionale che, nella ricordata sentenza 25/92, d� atto che, nell'alveo della tradizione del diritto romano comune, il giudizio possessorio � organizzato dalla legge �come procedimento speciale con una prima fase improntata alle forme del processo cautelare�. Si consideri altres� il profondo mutamento che ha subito la tutela cautelare che da� optional della.tutela giurisdizionale � passata a strumento che ha acquista� to una dimensione di estrema rilevanza, supporto essenziale per l'effettivit� della tutela� giurisdizionale � (34). In tale prospettiva l'accesso alla tutela cautelare non pu� essere in alcun modo scorporato dal sistema di garanzie processuali costituzionali (artt. 3 e 24 Cost.) in ordine alla tutela del contraddittorio, all'obbligo di motivazione, alla parit� processuale delle parti ed alla possibilit� di controllo giurisdizionale dei provvedimenti del giudice. Si�ch� dflve convenirs~ che l'ist.ituto del reclamo diviene oggi un pilastro della giustizia cautelare quale strumento razionalmente collegato all'effettivit� della tutela giurisdizionale. il richiamo pertanto . qell'art. 703 c.p.c. non pu� ritenersi rigorosam.ente circoscritto al modus procedendi del giudice della � cautela ma viceversa idoneo a ricoi;nprendere il sistemtl complessivo di garanzie che nell'ordinamento assiste la giustizia cautelare. Diversamente la norma avrebbe rinviato al solo ru.:t� 669 sexies c.p.c. �he � l'll:Ilica disposizione. che disciplina le attribuzioni , del � giudice �. Del resto, dal p'unto di vista strettamente strutturale, il reclamo viene ritenuto rimedio generale utilizzabile sia nei confronti di provvedimenti conclusivi gi procedimenti (o fasi) sia di provvedimenti i;trumentali (quali le cautele). Apd�e sotto tale aspetto, nessuna valida obiezione pu� essere sollevata atteso che l'ammissibilit� del reclamo non implica perci� stesso il riconoscimento tout-court della natura cautelare dei procedimenti possessori, ma solo la� tendercliale assinl.il�zibn� alle forme di garanzia gii.lrisdizionale (35). Appare pertanto possibile interpretare l'incongruo reclamo dell'art. 703 c.p.c. all'art. 669 bis e ss. c.p.c. con rinvio �il sistema di. garanzie processuali preordinate ,dal legislatore della novella per garantire l'effettivit� della tutela senza che tale obiettivo comporti��la parificazione del procedimento possessorio con quello ca�' telare. Tale ultima considerazione. consente, quindi, di poter ricomprendere i procedimenti sommari -possessori nell'obiettivo del legislatore della riforma che come noto -ha considerato come � indefettibili gli obiettivi relativi all'uniformit� delle norme procedimentali ed all'introdi.lzione. di idonei strumenti contro la misura c::;iutelare � (36). , ADOLFO MUTARELLI (34) TOMMASEO, Rigetto della domanda cautelare e garanzia del reclamo, in CQrr. Giur., ~994, 952. , (35) 'Specificamente sul punto BASILICO, I rimedi nei confronti dei provvedimenti cautelari alla luce dei nuovi artt. 669 � decies � e 669 � terdecies �, in Giur. lt., 1994, IV, 27; e sul reclamo in generale GIANNOZZI, Il reclamo nel processo civile, Milano, 1968, 34 e ss. (36) Cfr. la relazione al d.d.l. del sen. Lipari, in Riv. Trim. Dir. Proo. Civ., 1986, 318; Commissione Giustizia del Senato, relatori M. Acone e N. Lipari, in Foro lt., 1990, V, 427. I RASSEGNA DI DEGISLAZIONE I I I f.i QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI codice. civile, art. 2503, .nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegUa esclusivamente al consenso espresso. o presunto, nei. modi e nel termine di cui all'art. 2499 codice civile, dei creditori della societ� di persone partecipante alla fusione. Sentenza 20 febbraio 1995, n. 47, G. U. 1� marzo 1995, n. 9. codice civile~ art. 2503 [nel testo sostituito dall'art. 10 d. lgs. 16 gennaio 1991 n. 22], nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o�� presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 codice civile, creditori della societ� di persone partecipante alla fusione. Sentenza 20 febbraio 1995, n. 47, G. U. 1� marzo 1995,. n. 9. c:qdice .di procedura civile, art. 395, prbna parte, n. 1, nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosit� che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra. Sentenza 20 febbraio 1995, n. 51 G. U. 1� marzo 1995, n. 9. codice di procedura penale, art. 34, comma 2, nella parte in cui non prevede l'incompatibilit� alla funzione �di giudizio del giudice i;>er le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversit� del fatto, sulla base di una valutazione del oomplesso delle indagini prelimfuari, abbia rigettato la domanda di oblazione. Sentenza 30 dicembre 1994, n. 453, G. U. 4 �gennaio 1995, n. 1. codice di procedura penale, art. 34, comma 2, nella parte in cui non prevede l'incompatibilit� alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale. Sentenza 30 dicembre 1994, n. 455, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. codice di procedura penale, art. 114, terzo comma, limitatamente alle parole: " del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli "� Sentenza 24 febbraio 1995 n. 59, G. U. 1� marzo 1995, n. 9, PARTE ll, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE codice di procedura penale, art. 513, primo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponga �che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziara su delega del pubblico ministero. Sentenza 24 febbraio 1995, n. 60, G. U. �1� marzo 1995, n. 9. codice di procedura penale, art. 519, secondo comma, nella parte in cui, in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 del medesimo codice, non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove. Sentenza 20 febbraio 1995, n. 50, G. U. 1� marzo 1995, n. 9. codice penale militare di pace, art. 39, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilit� dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabile. Sentenza 24 febbraio 1995, n. 61, G. U. 1� marzo 1995, n. 9. legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, secondo comma, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pure dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo. Sentenza 20 febbraio 1995, n. 46, G. U. 1� marzo 1995, n. 9. r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 60, secondo comma. Sentenza 24 febbraio 1995, n. 55, G. U. 1� marzo 1995, n. 9. legge 10 agosto 1964, n. 719, art. 1, primo comma, nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilascare titoli di studio aventi valore legale. Sentenza 30 dicembre 1994, n. 454, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 12, nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui all'art. 11 del decreto medesimo, l'esperibilit� dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. Sentenza 24 febbraio 1995, n. 56, G. U. 1� marzo 1995, n. 9. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6, .nella parte in cui esclude la responsabilit� della Societ� concessionaria del servizio telefonico per le erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'art. 25 del d.m. 11 novembre 1930. Sentenza 30 dicembre 1994, n. 456, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a) del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere 12 RASSEGNA,_ AVVQCJ\,TURA DELLO STJ\,TO concessi ap.che nel caso ,j.n caj. l'integrale accerta.n;iento 4ei fatti e delle :respon� sabilit� -operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano s:tati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualit� di collegamenti con la criminalit� organizzata. Sentenza 1� marzo 1995, n. 68. G. u. 8 marzo 1995, n. 10. . �legge 29 april� 198!;.-m .167;:.artt;. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma; nella .parte in cui prevedono l'affidamento in prova del condannato per-reati originati �da obiezione di coscienza esclusivamente ad uffici ed enti pubblici non militari individuati dal Ministro della difesa anzich� al servizio sociale ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354. Sentenza 24 febbraio 1995, n. 54, G. U. 1� marzo 1995, n. 9. legge 29�aprile 1983, n. 167, art. 1, secondo comma, nella parte in cui prevede che l'affidamento in prova � escluso � quando il condannato militare � stato in precedenza condannato :Per :rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione. dell'ordinamento costituiionale �. Sentell2'.a �zo febbrai� 1995, :ri. � 49, G. U. 1� marzo 1995, n. 9. I legge reg. Puglia 16 maggio 1985, n. 27, art. 61, nella parte in �ui .non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato I dall'ente locale territoriale, diverso dalla regione, che sia parte della controversia. Sentenza 13 febbrai� 1995, n. 33, G. U. 15 febbraio 1995, ti. -7. I legge reg. Sardegria. 4 aprile 1989, n. i2 [re�te: 6 apfile 1989, n. 13] art. 20, otti-vo comma. -� I Sentenza 30 dicembre 1994, n. 457, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. I legge reg. Sardegna 4 aprile 1989, n. 13 [recte 6 aprile 1989, n. 13], art. 20, ottavo comma. -Sent�nz�I. 6 marzo 1995, n. 76, G._U. 15 marzo 1995, n. l�. dJ. 30 dicembre 1989, n. 416, 7-bis, primo comma [convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39], nella parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsidne � che non si adopera per ottenere dalla competente autorit� diplomatica o consolare il -nl�Scio del document� di viaggio occorrente �. - Sentenza 13 febbraio 1995, n. 34, G. U. 15 febbraio 1995, n. 7. legge _ 12 giugno 1~90, n. 146, art. 4, secondo_ comma, nella . parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici di ordine patrimoniale ivi previsti avvenga su indicazione della Commissione cli cui all'art. 12. Sentenza 24 febbraio 1995, n. 57; G. U: 1� marzo 1995, n. 9. PARTii I�; RASS�GNA DI LEGISLAZIONE H legge 12 giugno 199&, fu 146, art; J:&; lett(c)/nel�ifparte>ifi cui �lo:ii prevede che la segnalazione della Commii;sio.e �. sia� effettua~a anche ai . fini .previsti�� dal comma 2 dell'art. 4. � . . . . . � . . . . . .� ~ente~ 24.JebbJ:~io ~~9~_.Jl� 5", G, U~ ).~ :qiaxzo 199~, n~ 9~ d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art~ 86, p~6c&ntffia; nelHfpatte iii Cui. obbliga il giudice a emetwre, sMza.1�~~amento. della su.ssistema ~ concreto<della pericolosit� sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine cii espulsione, esegajl;> ile a Pena espiata, .nei confrc>nti ciello. stranie.~ co~~Eito.. per .Uij.9 dei reati :PreVi$ti dagli irtt. 13, 14, 79 e g2;' c6riiriii i e 3; del lli~i;lesimo testo l#iic(). s~1lte~a l4 febb~i<> 19.9~,. ri" .$~..G. ll� l� maI'Z~ 1995, ~. 9, .�� .. . .. . . d.I. 13 maggio 1991, n. 152, art. 2, prbno comma [convertito nella legge 12 lugJiol9!J1, n. 203), ne!Ja J?i.}e _il;l �aj JlOjl p;1;ev.i;c,ie ~j C()IJ<l~a~Lper i de1ii:tf �fucl.foau �n�r comma �. f ct�n~~lic '4-t>is detta t~ifae�6 bigtfo '1915. n.; 354. possano essere ammessi alla liberazione condizforili!e �iiche' n�l caso iri cUi l'integrale accertaniento 'd�i fatti�e delle responsabilit� operM��� CO:ii sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre c.lte sia110 ..~tati acq,aj~it~ ..c:l!ementi Jali ~ ~qu4c;:i:e J'a~t.._alit� .Jli . collegamenti cori la crinunalit� org~~~ta::, ,, �.� .. �_� ........ � � � �.� � ;. .o��� �� , ����� � /X Sentenza 1� m~o ~9~5, 11� 68, (7. f!, 8 .ia,rzo 199~, n. 10, �...� d~~'. ~.-~Prjl,~.:1~~4, n., 2?1,, ~! 15~~ p~~ ~~'n~lla part~)n cui es.elude dalla � fdh:tlfofa #a�iifa .dei �. liT::irL"i:ti testo gli .aIWmf .delle. sCJl9le elemen~ari .che. a�i�ihpiOn'o iiti�oobligo scolastico .fu. hiodo di~erso dalia fr�q"Ueiii~' pr~~so sci:loie statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. � � � Sentenza 30 die�fu~~~ t994, Il.. 4s{'G: �. 4 gennai~ 1995, ~. 1. legge reg. Lazio riapprovata il 4 maggio 1994, art. 9, prbno comma, letteril a). Sentenza 13 febbraio 1995, ,n, 35, G. U. 15 febbraio 1995, n. 7. Ib � AMMISSIBILITA '()Ei::.tA RICHIESTA DI REFER�!.NDUM POPOLARE legge 11 giugno 1971, n; 426, 11,rtt. 11, 12, 14, 15, 16, .18; Umitatw:nente al comma 2; 20, 21, 22, 23, 24, commi 2 e 3; 27, comma 2; 30; 43, comma 2. Sentenza 12 gennaio 1995, n. 3, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. legge 28 luglio 1971, n. 558, artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sentenza 12 gennaio 1995, n. 4, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 54, lett. d). Sentenza 12 gennaio 1995; n. 4, G. V. 18 gennaio 1995, n. 3. 14 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO I ~ legge 20 maggio 1979, n. 300, art. 26, secondo e terzo cqmma. Sentenza 12 gennaio 1995, n. 13, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. dJ. 1� ottobre 1982, n. 697 [convertito in legge 29 novembre 1982, n. 887], art. 8 primo conuna, nel testo sostituito dall'art. 1 del dJ. 26 gennaio 1987, n. 9, convertito dalla legg~ 27 marzo 1987, n. Ul~ Sentenza 12 gennaio 1995, n. 3, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. I dJ. 1� ottobre' 1982, n. 617 [convertito nella legge l9 novembre 1982, n. 887) art. 8, quarto e quinto comma, nel testo sostituito 'dall'art. 1 del d.l. 26 gennaio 1987, n. 9, convertito dalla legge 27 inaizo 1987, n. 121. Sentenza 12 gennaio 1995, n. 4, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 2, secondo comma limitatamente alle parole � a totale partecipazione pubblica�. Sentenza 12 gennaio 1995, n. 7, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 15, primo c0mma, lett. b) e c); 8, terzo con:una, secondo periodo; 15, settimo comma, primo periodo. � Sentenza 12 gennaio 1995, n. 8, G. U. 18 gennaio 1995 ri. 3. d.I. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25 quater, nel testo Introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356 cosi come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256. Sentenza 12 gennaio 1995, n. 9, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. dJ. 19 ottobre 1992, n. 408, art. 1 [convertito nella legge 17 dicembre 1992, n. 483]. Sentenza 12 gennaio 1995, n. 7, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. legge 25 marzo 1993, n. 81, artt. 3, quinto comma; 5; 5, primo comma; 6 e 7. Sentenza 12 gennaio 1995, n. 10, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 594. Sentenza 12 gennaio 1995, n. 13, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. II � QUESTIONI DICHARATE NON FONDATE combinato disposto codice civile, art. 159, e codice di procedura civile, art. 246 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 24 febbraio 1995, n. 62, G. U. 8 marzo 1995, n. 10. ~ ~ 1: [ '~ ! ~. 1 f ~ i PARTE II, RASSEGNA �DI LEGISLAZIONB 1J codice di procedura penale, art. 14, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 20 febbraio 1995, n. 52, G. U. 1� marzo 1995, n. 9. codice di procedura penale, art. 34 (artt. 76, 77, 25, 101 e 3 della Costitu� zione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 455, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. codice di procedura penale, art. 269, comma 2, ultima proposblione, nella parte in cui impone l'applicazione del rito camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. alla decisione del giudice per. le. inch\gini preliminari sulla richiesta del pubblico ministero, avanzata contestualmente all'istanza di archiviazione, volta alla distruzione della documentazione attinente a intercettazioni telefoniche. (artt. 3 e 76 della Costituzione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 463, G. U. 4 gennaio 1995. n. 1. codice di procedura penale, art. 555, secondo comma (art. 24 della Costitu� zione). � � Sentenza 19 gennaio 1995, n. 27 G. U. 25 gennaio 1995, n. 4. codice penale :ml�.tare di pace, art. 174, primo comma, n. 3 (artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 31, G. U. 1� febbraio 1995, n. 5. legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, n. 1, sub I, lett. b) (artt. 3, 9 24, 104 e 108 della Costituzione). Sentenza 20 febbraio 1995, n. 46, G. U. 1� marzo 1995, n. 9. legge . 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 25, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 6 marzo 1995, n. 80, G. U. 15 marzo 1995, n. 11. combinato disposto r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 3, e legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2, come Integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449. (artt. 3 e 25; primo comma, della Costituzione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 460, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 169 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 471, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1995, n. 18, G. U. 25 gennaio 1995, n. 4. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO legge 31 �maggio 1965;�n. 575, art. 2, terzo comma [nel testo modificato dall'art. 22, primo comma, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 56]. (artt. 3 e 24, secondo comma, .della Costituzione). Sentenza 6 marzo 1995, n. 77, G. U. 15 marzo 1995, n. 11. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 79 e 83 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1995, n. 17, G. U. 25 gennaio 1995, n. 4. legge 20 maggio 1970, n. 3oct, art�.~ (artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione). Sentenza 17 marzo 1995, n; 89, G. U. 22 marzo 1995, n. 12. , legge 1� dicembre 1970, n. 898, art. 9, secondo comma [novellato dall'art. 13. della legge 6 marzo 1987, n. 74] (art. 3 della Costituzion�). Sentenza 17 marzo 1995; n. 87, G. U. 22 marzo 1995, n. li. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 456, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. legge 2 aprile 1980, n. 127, art. 4, quarto c?mma artt. 3 e 38 della Costituzione). Sentenza 6 marzo 1995, n. 78, G. U. 15 marzo 1995, n. 11. d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6 [convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54] (art. 3 della Costituzione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 465, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. coordinato disposto d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 9, ultimo comma [convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79] e legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 5, secondo comma e 24, prhno comma (artt. 3; 4 e 38 della Costituzione). Sentenza 17 marzo 1995, n. 86, G. U. 22 marzo 1995, n. 12. legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 4, primo comma (artt. 29 e 30 della Costituzione]. � Sentenza 19 gennaio 1995, n: 28, G. U. 25 gennaio 1995; n. 4. legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, prhno comma, lettera a) (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 20 febbraio 1995, n. 52, G. U. 1� marzo 1995, n. 9. d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 15, quinto comma (artt. 3 e 24 della Costituf zione). io Sentenza 19 gennaio 1995, n. 16, G. U. 25 gennaio 1995, n. 4. j, fo I~ f: 1: !: io PARTE Il, RASSEGNA DI J,J3GISLAZJ:ONE legge 22 giugno 1988,. n. 221, iu-t. 1 (arti. 3, 24, 36, 73, 97, .101, 102, 1Q3,J04, 108 e 113 della Costituzione). Sentenza 19.gennaio 1995, n. 15; G. U. 25 gennaio 1995, n. 4. legge 30 dicemb~ �1988, n/'5611 art. 1, tetz'� comma (art; 102 della�� Costitu zione). -�� �� Sentenza 1� marzo 1995, n. 71; G. U. 8 marzo 1995, n. 10. legge � 21 febbt�io 1989, n; 63, art. 2 (art. 97, prlmo comma, della Cbstitu� z�one). � � � � - Sentenza 30 dicembre 1994, n. 459, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. legge 12 giugn9 1990, n�� 14(;,. ~.12.. (~t�. ,3. 24 e 39,. della Costituzione). Sentenza 24 febbraio 1995, n � .5:7, G~ U. 1� marzo 1995, n .. 9 .� d.lgs. 9 novembre 1990, n. 375, artt. 1 e 2 (artt. 77, primo comma, e 102 primo e secondo compla" _g,eIJa. C<:>stit1,1.zione)~ _.�. Sentenza 6 marzo 1995, n. 79, G. U. 15 marzo 1995, -n; 11. d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 55 (art. 3 della Costituzione). -� �.-Senteriia 27 gerim�� 1995, n; 30/G,U. P f�bbraio 1995, n; 5 . .��� . . . .. . . ,. legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 9 (art. 3 della Costituzione). Sente1l7'.a 19 g~nnaio 1995, n. 14, (J. U. 25 gennaio 1995, n. 4. legge 30 dic~bre 1991, n�. 414, art. 33 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 472, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. d.P.R. 20 genwdo 1992, n. 23, art. 1, co.uul l e 2 (art. 3 della Costituzione), Sentenza 19 gennaio 1995, n;. 19, G. U. 25 gennaio 1995,. n. 4. legge reg. Molise 7 luglio 1993, n. 16, .art. 1 (artt. 3, 24, 91; 101, .104, 108 e 113 della Costituzione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 461, G. U. 4 gennaio 1995,. n. 1. dL 15 novembre 1993; n. 453, art. 1, .secondo comma [convertito con la legge 14 gennaio 1994, n. 19] (art. 38 statuto speciale reg. Valle d'Aosta). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1� febbraio 1995, n. 5. legge reg. Lombardia 22 dicembre 1993, n. 169, riapprovata il 9 man:o 1994, artt. 2 e 3 (art. 97 della Costituzione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 469, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. 18 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma (artt. 3, 24, 36, 73, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1995, n. 15, G. U. 25 gennaio 1995, n. 4. legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma (artt. 2, 3, 4, 25, secondo comma, 36, 38, 53, 101, 102, 104 della Costituzione). Sentenza 17 marzo 1995, n. 88, G. U. 22 marzo 1995, n. 12. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, primo secondo e terzo comma (artt. 3, 100 e 116 della Costituzione e 2 lett. a) ed f), 3, lett. f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 45 e 46 dello statuto Valle d'Aosta). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1� febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, quarto comma (artt. 4, n. 1 statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, e 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1� .febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, quarto coinma (art. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1� febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3., quarto comma, ultbna proposJzione (artt. 2 e 4 statuto reg. Valle d'Aosta e 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione). Sentenza 27 gepnaio 1995, n. 29, G. U. 1� febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, qUarto e quinto comma (artt. 29, 44, 45 e 46 dello statuto reg. Valle d'Aosta). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1� febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma (artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma; 119 e 125 della Costituzione). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1� febbraio 1995, n. 5. llegge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo CODl1118J (art. 117 della Costituzione). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1� febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, quarto e settimo comma (art. 43 statuto reg. Valle d'Aosta). Sentenza 27 gennaio 1995 n. 29, G. U. 1� febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, quarto e ottavo comma (art. 58 statuto reg. Friuli-Venezia Giulia). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1� febbraio 1995, n. 5. ; pf ; ~ ~ PARm II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, quinto comma (artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1� febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, sesto comma, prima proposizione (art. 125 della Costituzione). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G, U. 1� febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, sesto, ottavo e nono comtna (artt. 118 e 119 della Costituzione). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1� febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, ottavo comma (art. 43 statuto speciale reg. Valle d'Aosta). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1� febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 6, prima proposizione (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione), Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1� febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 6, seconda proposizione (artt. 2 e 4 statuto reg. Valle d'Aosta e 58 statuto reg. Friuli-Venezia Giulia). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1� febbi;aio 1995, n. 5. legge reg. Sicilia approvata li 26 maggio 1994 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Sentenza 24 febbraio 1995, n. 63, G. U. 8 marzo 1995; D.. 10; � legge 15 luglio 1994, n. 444 [dl conversione del dJ. 16 maggio 1994, n. 293] (artt. 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 464, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. CONSULTAZIONI AGRICOLTURA � Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzagiorno Soppressione � Funzioni attribuite al Ministero delle risorse agricole. Quali siano le attribuzi�ni della soppressa AGENSUD attribuite al Ministro delle Risorse Agricole con particolare riferimento all'approvazione di varianti ed al finanziamento .di opere irrigue (es. 9339/94). APPALTO (Contratto di) � Pubbliche Amministrazioni � Contratti di appalto del servizio di pulizia � Sospensione del pagamento dei corrispettivi all'appaltatore per omesso versamento di .contributi previdenziali � Omissioni rilevanti. Se la sospensione del pagamento dei corrispettivi disposta dal secondo com ma dell'art. 5 legge � 15 �gennaio � 94 n. 82 (giusta il quale �le pubbliche amministrazioni procedono al pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia, previa esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti�) operi anche quando le irregolarit� dell'impresa nel versamento dei contributi pertengano a periodi anteriori alla stipulazione del contratto di appalto (es. 8549/94). ASSICURAZIONE � Circolazione di veicolo senza copertura assicurativa -Pagamento in misura ridotta da parte dei trasgressore -Possibilit�. Se a seguito 9-ell'entrata in vigore del nuovo codice della strada sia consen� tito al trasgressore di far ricorso al pagamento in misura ridotta, nel caso sia contestata l'avvenuta cfrc�lazione del veicolo senza copertura assicurativa (es. 2249/94). ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA � Prestazioni assistenziali -Provvidenze ad invalidi civili � Requisiti socio-economici � Loro �prova in giudizio. Direttive in materia di contenzioso relativo alla pensione di inabilit� (art. 12 legge 118/71), all'assegno di assistenza (art. 13 legge 118/71) e all'indennit� di accompagnamento (art. 1 legge 18/80); con particolare riguardo ai requisiti richiesti per la concessione delle ridette prestazioni assistenziali e alla prova di questi in giudizio (es. 1084/93). COMMERCIO � Armi -Esportazione -Mancata consegna da parte dell'esportatore della documentazione comprovante l'esecuzione dell'operazione -Conseguenze penali. Esportazione di materiale di armamento: conseguenze, con particolare riferimento alle sanzioni penali, della mancata presentazione da parte dell'esportatore della documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dell'operazione I' (es. 7105/93). i ' ! I ~ ~ - PARm XI; CONSUL'FAZlONI CoN'l'ABILITA PUBBLICA -Indennit� di buonuscita 'corrispo$ta dall'INPDAP al diperttlente statale -Credito.di�risafciinentO del danno vantat� dalla P.A. nei confronti del dipendente -Fermo amministrativo -Apponibilitit sull'indennit� di buonuscita. Se l'Amministrazione statal� ~he vanti :uil credito ~arcitorio nei confronti del. proprio >dipeJ;ldente ppssa c:f\~porre.il fe).1:llo. ammi.istrativ() d~ll'ind�:o.nit� di buonuscita spettante al dipendente medesimo (es.. 105/95)" ENTI PUBBLICI -Enti locali -In stato di dissesto -Ipotesi di bilancio di previsione stabilmente rieq1,1,ilibyato. ~ Mancata appyovazione. da parte. d,el Ministero dell'Interno -Conseguenze. Se debba esser~ sci�lfo il Consiglio di un ente focale in stato di dissesto .che .abbia presentato al Ministero dell'Interno il bUancio . di previsione stabilmente riequUibrato, bilancio, per�, non approvato essendo state riscontrate viola; do11t<u legge (es, 1821/95). � Enti locali -In stato di dissesto -Ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato -Mancata presentazione nei termini -Conseguenze. Se ~ebba 'ess~re sciolt~ iJ. c~~~iglio di un ente locale, in stato di dissesto, che abbia presentato al Ministero dell'1nterno il bilancio di previsione stabil� ment�.. riequilibrato oltre il termii:te di legge~ :ma prima dell'adozione del decreto dLsci-Oglimento (es~ -1425/95h � ESECUZIONE FORZATA -Pignoramento di crediti sussistenti nei confronti di Amministrazioni 'statali'.� Indicazione iri �.modo .generico �dei crediti pignorati � Conseguenze. Atti di pignoramento di crediti �sussistenti nei coi;;ifronti di amministrazioni statali, :nei quali �i crediti sottoposti ad esecuzione siano indicati in modo generico: se siano validi ed efficaci (es. 9057/!}4)�. � ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE -Indennit� di espropriazione -Criteri di cui all'art. 5-bis legge 359/92 ~ Applicaziori� nei giudizi di opposizione a stima pendenti al 14 agosto 1992 � Effetti " Nuova valutazione da parte della Commissione provinciale espropri -N ecessit�J possibilit�. �Se l'applicazione� dei criteri di determinazione della. indennit� di esproprio ex art. 5'-bis legge 359/92, ai giudizi di opposjzj.Qne a stima pendenti alla data di entrata in Vigore della ridetta legge 359/92 (v. sentenza Corte Costituzionale 283/93) comporti che debba essere investita, per una nuova valutazione, la commissio: tre provinciale. espropri� .che .. in. sede amministrativa aveva . gi� proceduto alla determinazione dell'indennit� secondo i criteri all'epoca vigenti (es. 2908/93). FORZE ARMATE -Avvocatura dello Stato -Patrocinio ex. art. 44 r.d. !611/33 -.Militari del corpo delle Capitanerie di po/to -Amministrazione competente arichiedere il patrocinio. Richiesta di concessione del patrocinio. dell'Avvocatura dello Stato a .militare del Corpo delle �Capitanerie di Porto: se sia sempre di competenza dell'Amministrazione della Difesa o di quella attributaria della funzione nell'esercizio della quale si � verificato il fatto che ha originato il procedimento giudiziale in relazione al quale viene richiesto il suddettC� patrocinio (es. 2032/94). RASSEGNA AVVOCATURA DEU.O STATO Guardia di Finanza -Sottufficiali -Somme loro pagate, a titolo di aumento di stipendio per il periodo 1 gennaio 191!7-31 dicembre 1991, ex d.l. 5/92 -Interessi e rivalutazione monetaria -Spettanza. Se siano da conteggiare rivalutazione ed interessi sugli aumenti stipendiali (per il periodo 1 gennaio 87-31 dicembre 91) ai sottufficiali della Guardia di Finanza la cui corresponsione � stata autorizzata con dl. 7 gennaio 1992 n. 5 (conv. in legge 6 marzo 1992 n. 216) (es. 9034/94). IMPIEGO PUBBLICO -Emolumenti corrisposti al dipendente statale durante il periodo di aspettativa speciale per invalidit� ex art. 8 d.P.R. 339/82 -Risarcibilit� da parte del ter:zo che abbia cagionato la invalidit�. Se gli emolumenti corrisposti al dipendente statale durante il periodo di aspettativa speciale per invalidit� ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 339/82, possano essere recuperati dall'amministrazione nei confronti del terzo che abbia cagionato l'invalidit� (es. 10202/94). Ministero Difesa -Personale docente convenzionato -Diritti sindacali propri del personale subordinato � Spettanza. Personale docente convenzionato con il Ministero della Difesa: se debbano essergli riconosciuti i diritti sindacali propri del personale subordinato (es. 318/94). ISTRUZIONE E SCUOLE -Docenti universitari -Svolgimento di attivit� di assistenza sanitaria presso policlinici � Personale non medico -Orario di lavoro. Se i docenti universitari non medici, che svolgono attivit� assistenziale sanitaria presso i polic�.iniCi, possano optare tra �l rapporto di lavoro a tempo pieno e quello a tempo definito (es. 3417/94). LAvoRo -Personale assunto dal CNR con contratto a tempo determinato e transitato nell'ASI � Trattamento economico -(Determinazione) -Trattamento di fine rapporto ASI (decorrenza). e Personale assunto dal CNR, con contratto a tempo determinato, messo a disposizione dell'Agenzia Spaziale Italiana e poi inquadrato nei ruoli della medesima: a) se in sede di inquadramento debba essere riconosciuta allo stesso ai fini del trattamento economico un'anzianit� convenzionale pari a quella maturata alle dipendenze del CNR; b) se a questo fine si debba procedere alla sommatoria dei periodi di servizio prestato in forza di pi� contratti a tempo determinato; e) se debba essere rimborsato al CNR il trattamento di fine rapporto, corrisposto dal CNR ai dipendenti transitati nell'ASI, relativo al periodo successivo al 22 dicembre 1988 (es. 2353/94). NAVIGAZIONE -Iscrizione nelle matricole della gente di mare -Condanna per il delitto di emissione di assegno a vuoto -Se sia fatto impeditivo dell'iscrizione. Se la condanna per il delitto di emissione di assegno a vuoto impedisca l'iscrizione nelle matricole della gente di mare (es. 9802/94). ij f: ~ -i~: ~~ ( PARTE II, CONSULTAZIONI POSTE B RADIOTBUlCOMUNICAZIONI PUBBLICHE -Radiodiffusione sonora e televisiva Sentenza 420/94 Corte Costituzionale -Effetti -Quali siano. Se pur dopo la sentenza 420/94 della Corte Costituzionale, l'ufficio del Garante dell'Editoria possa procedere a verifica nel rispetto del divieto posto dal IV comma dell'art. 15 legge 223/90 (secondo il quale � le concessioni in ambito nazionale, riguardanti sia la radio diffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione, non possano superare il 25% del numero delle reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre�) (es. 1993/93). RllsPONSABILIT� PATRIMONIALE -Ministero Ambiente -Commissione di valutazione impatto ambientale -Componenti -Compensi per il periodo 2 agosto- 19 settembre 1994 -Spettanza. Se ai componenti della commissione di valutazione dell'impatto ambientale spetti il compenso anche per il periodo in cui � stata sospesa la loro attivit� a seguito del d.l. 15 luglio 1994 n. 449, poi non convertito (es. 9178/94). SocIBT� -Cooperative di produzione o di lavoro ex legge 49/85 -Soci -Composizione. Se possano essere soci delle cooperative di produzione o di lavoro di cui alla legge 27 febbraio 1985 n. 49 (cui possono partecipare gli ex dipendenti di imprese sottoposte a procedure concorsuali, o che abbiano cessato di operare, o che abbiano posto i dipendenti in cassa integrazione), anche i titolari delle imprese da cui le cooperative traggono origine (es. 7317/94). TRASPORTI -Ferrovie in concessione -Oneri maturati a carico del concessionario dopo la cessazione per riscatto della concessione ma contratti prima � Sovvenzioni di esercizio � Erogabilit�. Se le sovvenzioni di esercizio spettanti al concessionario di ferrovie possano essere concesse anche per oneri maturati a carico del concessionario in epoca successiva alla cessazione per riscatto della concessione, ma contratti durante lo svolgimento delle medesime (es. 3096/92). TRIBUTI ERARIALI DIRB'ITI -IRPEF e IRPEG -Redditi percepiti da stranieri ed enti esteri in Italia -Imponibilit� -Fattispecie (interessi ed altri frutti di depositi e conti correnti accesi da banche estere in Italia). Trattamento tributario (ai fini dell'IRPEG; d.P.R. 598/73 e d.P.R. 917/86) degli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali accesi da enti creditizi esteri in Italia (es. 8033/94). TRIBUTI ERARIALI INDIRB'ITI -Imposta di registro -Sentenze relative a cause in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato -Registrazione a debito su richiesta dell'Avvocatura dello Stato � Possibilit�. Regime dell'imposta di registro delle sentenze relative a cause in cui � parte un'Amministrazione dello Stato, con particolare riferimento alla legittimazione dell'Avvocatura a chiedere la registrazione a debito (es. 7498/93). RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 24 Somme sottoposte a sequestro per ipotizt.ato illecito valutario � Depositi in c/c infruttifero presso la B�nca d'Italia � Imposta straordinaria del 6 per mille ex d.l. 333/92 � Applicabilit�. Se siano soggetti all'imposizione straordinaria del sei per inille di cui all'art. 7 dl. 11 luglio 1992 n. 333, i depositi effettuati presso la Banca d'Italia dal Ministero del Tesoro con somme sottoposte a sequestro per contestata infrazione valutaria (es. 9732/94). TRIBUTI LOCALI -ILOR -Imprese organizzate provalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei familiari -Regime impositivo. Tassazione ai fini Ii.OR dei redditi di imprese �rganizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente �e �dei suoi familiari, in particolare nel periodo antecedente alla modifica apportata all'art. 115 t.u. n. 917/86 dall'art. 9 legge 29 dicembre 1990 n. 408 (es. 32/95). URBANISTICA -Opere edilizie abusive -Demolizione e rimessa in pristino � Uso delle forze armate da parte del P.M. -Possibilit�. Se sia legittimo l'impiego, da parte del Pubblico Ministero, delle Forze Armate per provvedere alla demolizione e alla rimessa in pristino, ai sensi dell'�rt. 7 legge 47/85, di opere edili:iie abusive (es. 6627/94). !