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ANNO XLV -N. 1 GENNAIO -MARZO 1993 

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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 

ROMA 1993 



Progetto grafico dell'architetto CAROLINA VACCARO. 



GENNAIO -MARZO 1993

ANNO XLV -N. 1 

JRA��JEGNA 
AWW([))CCAT1LJJRA 
10)JEJLJL([)) �TAT([)) 


PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI SERVIZIO 

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
ROMA 1993 



ABBONAMENTI ANNO 1993 

ANNO . . . � . � . . . . . . � . . � . � . . . . . . . . . . . . . . . . � . � . � . . . . L. 52.000 
UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . � . . � 13.500 


Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: 

JS:rITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 

Direzione Marketing e Commerciale 
Piazza G. Verdi, 10 -00100 Roma 
e/e postale n. 387001 

Stampato in Ita!ia -Printed in Italy 
Autorizzazione Tribunale di Roma Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 


(5219084) Renna, 1993 -Istituto Poligrafico e Zecca deHo Stato P.V. 



INDICE 

Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: 
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura del/'
aw. Franco Favara) . . . . . . . . �. . . . . . pag. 

Sezione seconda: 
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 
(a cura del/'avv. Oscar Fiumara) . . . � 39 

Sezione terza: 
GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 
(a cura degli avvocati Antonio Cingolo e 
Giuseppe Stipo) ll 49 

Sezione quarta: 
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/'
avv. Raffaele Tamiozzo) .. � 85 

Sezione quinta: 
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura de//'avvocato 
Carlo Bafile) .. � 100 

Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNA DI DOTTRINA 
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO 
CONSULTAZIONI 


QUESTIONI ........ . 
pag. 


))

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 
13 

CONSULTAZIONI 
..... . � 21 

Comitato di redazione: Avv. D. Del Gaizo -Avv. G. Mangia -
Avv. M. Salvatorelll -Avv. F. Sclafanl 


La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 

UGO GARGIULO 


ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 

I. 
F. CARAMAZZA e P. PALMIERI, Problemi attuativi della legge numero 
241/90 . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . II, 
O. FIUMARA, Imprese di assicurazione e amministrazione controllata I, 66 
U. PERRUCCI, L'imponibile della tassa sulle manifestazioni a premio I, 132 

I 

:PARTE I:>RlMA 

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--�fPALToccol'i�'ru\Ti'ci '.DI)<.---


..... Appaltg _-di opere pub~liche<Revi.. 
sio��.~P~zz� �_ Giurisdiziope__ ordi.a~~
ia~~/~1'.nJmstrativ~ ~� .criteri di 

antezz�i NAt<lit.\L1> 

'R.;l~il!1!ij


.. 47 -Legitt�init� costltuzi:onfile/ 32. 

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n. 122 � Istituzione zone a t:taffico 
limitato � ProV\'edimenti autorit� 
l�:>cale -Contenuto -Sindacabilit�,
8!t----��.-.�_.. --��-����>�� -.. ,-....... 

�ql\;f\'.J~if.\ J;uj:d~E~ 

::;;:.;; Ahiti _di� Stato � J3senzione IVA per 
lavori di riCostruzione zone terre
�---��� rnotate �� � LimitaziOrii;j � temporale 
��-~~~~mJi~i:li~i~e~i1~~~e~~~!~ 

<-certa Jilna4en'1PimeJito, 43. 
--._-Pdlitic� agrlcofa 6orntirie -R1conver---
�-----s�one agfarla � Aiiifo alfa ristrtittu


raiiorie; 3f --------------


�q~'tMt�1�-�-�<1N��GP:*EitE)����


-Cessione di credito � Mandato � irrevocabil� 
all'incasso----� ��Differenze . 

-Art; 1 .legge 44/1978-�-�-Configurazione�� 
di un mandato irrevocabile all'in�asso; 
49. -


.-.: Requisiti accidentali -Condizioni � 
Condizione illecita o impossibile . 
Contrariet� � all'ordine -. pubblico . 
Contrariet� al buon costume � Effetti 
-� Fattispecie, con -nota di 

V. Russo, 70. 
E~i-1�:ti8l3Lic1 

=� C~rD.wu ~ Autorizzazione a stare in 
giu4faio ~ Autorizzazione in sanato:
r�Ji-~ Fa#~~pecie -Ammissibilit�, 85. 

Q�UPI~:tQ.-...:PENALE 

/ 
PI'<)cedifuento pretorile -Persona 
6f~~S~-dal reato � Opposizione � Pro


_.-_,__ cedtifa camerale � Esclusione � Violaiforie 
dell'art. 3 della Costituzio
�� �� -�m,���;; �Insussistenza, 35. 

IMJ>IE.GO PUBBLICO 

-Riserva dei posti a favore delle ca~
gorie privilegiate -L. n. 482 del 
l9~lt � Criteri di computo � Contra-!
ltC> giurisprudenziale � Deferimento 
all'adunanza plenaria, 96. 

IMPUGNAZIONI CIVILI 

_. -Cassazione (ricorso per) � In genere 
� Impresa esercente attivit� di 
� assicurazione -Decreto del tribunale 
di --ammissione alla procedura 
di amministrazione controllata -Ricorso 
per cassazione ex art. 111 del� 
la Cost. da parte del Ministro dell'industria 
o dell'Istituto di vigilanza 
sulle assicurazioni -Inammissi� 
bilit�, con nota di O. FIUMARA, 65. 

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI 


-Radiotelevisione e servizi radioelettrici 
� Piano nazionale di assegna� 
zione delle radiofrequenze per l'emittenza 
televisiva -Localizzazione de� 
gli impianti -Previa intesa con le 
province autonome di Trento e Bolzano 
-Necessit�, 4. 


VI 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

PROCEDIMENTO PENALE 

-Avviso di cui all'art. 456 secondo 
comma c.p.p. � Imputato straniero � 
Ignoranza della lingua italiana � 
Mancata prev�sfone dell'obbl�go di 
traduzione nella Itngua � di;\;. luL com" 
presa � Violazione dell'art. 24 Cost. � 
Infondatezza della questione, 11. 

-Competenza per materia � Sentenza 
dichiarativa di incompetenza � 
Trasmissione degli atti al giudice 
competente anzich� al pubblico ministero 
� Illegittimit� costituzionale 
per violazl.one dell'art. 24 Cost., 25. 

-Competenza per territorio ~ Sentenza 
dichiarativa di incompetenza � 
Trasmissione degli atti al giudice 
competente anzich� al pubblico ministero 
� Violazione. degli artt. 102, 
primo comma .e 112 Cost. � Questio


�ne fufondata di costituzionalit�, 26. 
-Decreto di citazione a giu.dizio � 
Imputato st:r;aniero .. Ignoranza della 
lingua italiana � Mancata previsione 
dell'obbligo di traduzione nella 
lingua da lui . compresa � �Viola� 
zione degli artt. 3, 24 e 76 Cost. � 
. Infondatezza della questione; 11. 
-Giudice d�lle indagini� preliminari � 
Imputato persona non imputabile � 
Sentenza di non luogo a procedere . 
Illegittimit� costituzionale, 20. 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

...,. Assunzioni � Personale non statale � 
Prestazioni saltuarie ..Lavoro subordinato 
� Configurabilit� � Esclu. 
sione del .trattamento. previdenziale, 
di �quiescenza e fine .�.rapporto � Illegittimit�, 
29. 

REGIONI 

-Materie di competenza regionale . 
Orientamento e formazione professionale 
� Accordi con Stati esteri 
per attivit� di formazione professionale 
� Competenza regionale � 
Non sussiste, 37. 

-Potere statale di indirizzo e c�ordinamento 
su materie di competenza 
regionale � Previsione legislativa � 
Necessit� � Fattispecie in tema di 
cessione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, 1. 

TRASPORTI 

- 
Concessione di autolinea � Diritto di 

I 
I
ffi

preferenza � Concorrenzialit� della 

autolinea di nuova istituzione, 99. 

-Trasporto di merci a mezzo delle 
Ferrovie dell� Stato . Azione di responsabilit� 
nei confronti del vet� 
tore � Improponibilit� per omessa 
presentazione del preventivo recla� 
mo di cui all'art. 58 d.P .R. 30 marzo 
1961; n. 197 �.Illegittimit� costitu� 
zionale, 19. 


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI 

-Imposta sul reddito delle persone 
fisiche � Pensioni privilegiate ordinarie 
� Esenzione � Esclusione, 111. 

-. 
Imposta sul redidto delle persone 
fisiche � Societ� di. persone � .Im� 
medesimazione del socio nella� societ�, 
117. 

-Imposta sul reddito delle persone 
fisiche � Societ� di persone � Sanzioni 
per omessa o infedele dichiarazione 
� Sono a carico del socio ~ pro quota, 1�7. 

I

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI 

-Imposta di registro � Agevolazioni 
per la formazione, della piccola propriet� 
contadina � Acquisto in comune 
� Requisito soggettivo � Deve 
essere pqsi;;eduto da tutti gli acquirenti 
� Acquirenti della soJa nu� 
da propriet� � Irrilevanza, 112.� 

-Imposta di registro � Concordato 
fallimentare � Imposta proporzionale 
� Soggezione � Garanzie � Imponibilit� 
autonoma � Esclusione, 109. 

-Imposta di registro � Prova dei fatti 
presupposto della agevolazione � 
Prova testimoniale � Inammissibi~ 
lit�,. 114. 

-Imposta di successione � Maso chiuso 
� Valutazione � Deduzione del� 
l'onere da corrispondere per la 
� assunzione � � Esclusione, 136. 

-Imposta sul valore aggiunto � De� 
trazione dell'imposta a monte . Inerenza 
dei beni e dei servizi acquistati 
o importati all'esercizio dell'impresa 
arte o professione � Necessit�, 
100. 



INDICE ANALITICO-ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA vn 

-Tassa di lotteria -Manifestazioni a 
premio -Imponibile -Prezzo del 
prodotto attribuito in premio comprensivo 
dell'IVA, con nota di U. 
PBRRUCCI, 132. 

TRIBUTI IN GENERE 

-Accertamento -Notificazione -Messo 
-Sottoscrizione dell'originale da 
parte del consegnatario -Omissione 
-Conseguenze -Nullit� insanabile 
-Esclusione, 104. 

-Accertamento -Requisiti -Indicazione 
della aliquoita -Necessit� Indicazione 
della sola aliquota minima 
e massima con riferimento 
alla tabella di legge di non immediata 
applicazione -Nullit� dell'accertamento, 
126. 

-Contenzioso tributario -Art. 1 D.P .R. 
636 del 1972 e DM. 20 gennaio 1990 Revisione 
delle tariffe d'estimo delle 
unit� immobiliari urbane -Censurabilit� 
davanti al giudice tributario 
-Questione infondata di costituzionalit�, 
8. 

-Contenzioso tributario -Prova testimoniale 
-Inammissibilit� -Ricorso 
alla corte di appello -Uguale 
regime della prova, 114. 

-Decadenza -Solidariet� -Notifica 
accertamento ad alcuni condebitori 
-Impedimento della decadenza 
nei confronti di altri condebitori, 

124. 
-Norme tributarie -Norme interpretative 
-Art. 37 d.P.R. 23 gennaio 
1973 n. 43; art. 22 ter legge 22 dicembre 
1980 n. 891 -Effetto retroattivo, 
102. 
-Repressione delle violazioni delle 
leggi finanziarie -Sanzioni -Pena 
pecuniaria -Prescrizione -Art. 17 
legge 7 gennaio 1929 n. 4 -1l. sostituito 
dalla decadenza dell'art. 55 
del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 
art. 55, 141. 
-Riscossione -Fallimento -Crediti 
per i quali � pendente giudizio innanzi 
alle commissioni -Ammissione 
con riserva -Sospensione del 
giudizio di insinuazione � Esclusione, 
138. 
-Sanzioni -Elemento intenzionale Applicabilit� 
alle sanzioni tributarie 
dell'art. 2 della legge 24 novembre 
1991 n. 689 -Esclusione, 117. 
-Violazione delle leggi finanziarie Misure 
conservative -Sequestro Provvedimento 
sulla efficacia ex 
art. 683 c.p.c. -Impugnabilit� con 
ricorso per cassazione, Esclusione, 

107. 
.. --..:-:% ...

�-''''"' 


INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 

CORTE COSTITUZIONALE 

29 dicembre 1992, n. 486 . 
19 gennaio 1993, n. 6 . . 
19 gennaio 1993, n. 9 . . 
19 gennaio 1993, n. 10 . 
10 febbraio 1993, n. 40 . 
10 febbraio 1993, n. 41 . 
11 marzo 1993, n. 76 . . 
29 marzo 1993, n. 121 . 
29 marzo 1993, n. 122 . 
29 marzo 1993, n. 123 . 
29 marzo 1993, n. 124 . 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE 

Sez. VI, 14 gennaio 1993, nella causa C-190/91 . 
Sed. plen., 19 gennaio 1993, nella causa C-101/91 ..... . 


GIURISDIZIONI CIVILI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. I, 9 settembre 1992, n. 10314 . 
Sez. I, 5 ottobre 1992, n. 10919 . . 
Sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11077 . 
Sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11078 . 
Sez. I, 12 ottobre 1992, n. 11118 
Sez. I, 4 novembre 1992, n. 11967 . 
Sez. I, 10 novembre 1992, n. 12092 . 
Sez. I, 18 novembre 1992, n. 12351 . 
Sez. I, 20 novembre 1922, n. 12397 . 
Sez. Un., 8 gennaio 1993, n. 125 . 
Sez. I, 14 gennaio 1993 n. 406 . 
Sez. I, 22 gennaio 1993 n. 777 .. 
Sez. I, 23 gennaio 1993, n. 783 . . 
Sez. I, 27 gennaio 1993, n. 1013 . 


Sez. I, 1� febbraio 1993, n. 1230 . 

pag. 1 
� 4 
� 8 
� 11 
� 19 
� 20 
� 25 
� 29 
� 32 
� 35 
� 37 
� 39 
� 43 

pag. 49 
)) 100 
� 102 
)) 104 
� 107 
� 109 
� 111 
� 112 
� 114 
� 117 
)) 124 
� 126 
)) 132 
� 136 
)) 138 


X RASSEGNA AVVOCATURA DEILO STATO 

Sez. I, 2 febbraio 1993, n. 1269 ... 

� 141 
Sez. Un., 4 febbraio 1993, n. 1387 . . � 65 ,,
Sez. I Civ., 26 febbraio 1993, n. 2470 . 

� 70 i= 
Sez. Un., 8 marzo 1993, n. 2757 . . . )) 

77 

I 

I �

,, 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Ad. Plen., 6 febbraio 1993, n. 3 . 

pag. 85 
Sez. VI, Ord. 7 gennaio 1993, n. 7 . 

� 96 
Sez. VI, 26 gennaio 1993, n. 95 . . . 

� 99 



PARTE SECONDA 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE: 

Questioni di legittimit� costituzionale 
I -Norme dichiarate incostituzionali . ........... . pag. 13 
Ib -Ammissibilit� della richiesta di referendum abrogativo . " 15 
II -Questioni dichiarate non fondate . 

� 16 
� 21

Consultazioni 


I ~ 




PARTE PRIMA 



I ~ 
I 


I 




GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1992, n. 486 -Pres. Casavola -
Red. Baldassarre -Regione Liguria (avv. Zanchini), Regione Toscana 
(avv. Predieri), Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato 
Favara). 

~egioni i(a statuto ordinario) � Potere statale di indirizzo e coordina� 
mento su materie di competenia regionale � Previsione legislativa � 
Necessit� � Fattispecie in tema di cessione degli alloggi di edili� 
zia residenziale pubblica. 

(d.P.R. 14 febbraio 1992, atto di indirizzo e .coordinamento alle. regioni recante i piani 
di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). 
Non spetta allo Stato adottare un atto di indirizzo e coordinamento 
nei confronti delle regioni in mancanza di una apposita previsione in una 
norma di legge ordinaria pertanto deve essere annullato l'atto di indirizzo 
e coordinamento alle regioni recante i piani di cessione degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica adottato con il d.P.R. 14 febbraio 
1992 (1). 

(omissis) Con distinti ricorsi le regioni a statuto ordinario Liguria, 
Toscana ed Emilia-Romagna hanno sollevato conflitto di attribuzione nei 
confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente della Repub


(1) Come gi� affermato nella sentenza 25 febbraio 1988 n. 217, in Giur. cost., 
1988, 833 con nota di F. FERRARI, �Diritto alla casa� e interesse nazionale, la 
Corte ribadisce che la materia dell'edilizia residenziale pubblica -trasferita 
alle regioni dagli artt. 88 e 93 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 4 legge 
S agosto 1978, n. 457 -ha un oggetto ampio che ricomprende la disciplina 
non solo dell'assegnazione ma anche della cessione degli alloggi considerato 
che per partecipare alla cessione occorre essere assegnatari dell'alloggio e 
che la cessione stessa � finalizzata anche al reinvestimento dei ricavi per 
l'incremento del patrimonio abitativo pubblico. 
Sulla funzione statale di indirizzo e coordinamento dell'attivit� amministrativa 
delle regioni si veda da ultimo Corte Cost., 29 luglio 1992, n. 384, in 
Giur. cast., 1992, 3098, nel senso che occorre una � idonea base legislativa � 
per salvaguardare il principio di legalit� sostanziale, cio� che siano preventivamente 
emanate disposizioni legislative statali contenenti principi e criteri 
normativi idonei a vincolare e dirigere la scelta del governo. 



2 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

blica 14 febbraio 1992, dal titolo �Atto di indirizzo e coordinamento alle 
regioni recante i pia�ni di cessfone degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica�. 

Numerosi sono i profili per i quali le ricorrenti prospettano la violazione 
delle attribuzioni ad esse garantite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. 
Tutte le� indicate regioni lamentano, innanzitutto, la lesione 
delle competenze loro trasferite dagli artt. 88 e 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, 

n. 616, e dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il fatto che l'atto 
impugnato conterrebbe disposizioni di indirizzo e coordinamento in ma� 
teria di edilizia residenziale pubblica senza che il relativo potere sia 
previsto e disciplinato da previe norme di legge, come invece richiede 
il corretto esercizio di tale funzione secondo la costante giurisprudenza 
di questa Corte. 
Accanto a siffatta censura di carattere generale, le ricorrenti prospettano 
profili di lesione delle proprie competenze di natura pi� particolare. 
Segnatamente, fa tegione L�guria, oltre � lamentate la lesione delle propr�e 
atti:ibuiioni fo m'ateria di ordinament6' degli enti amministrativi da 
essa dipendenti, si duole del fatto che lo Stato, nell'adottare il decreto 
impugnato, non abbia richiesto il parere della Conferenza permanente 
per i rapporti tra Stato e regioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 
1988, n. 400. La regione Toscana, poi, prospetta l'ulteriore violazione 
degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Infine, la regione Emilia-Romagna 
lamenta tanto la lesione del principio di leale cooperazione, quanto l'illegittima 
invasione delle proprie competenze in materia di disciplina degli 
enti strumentali dell'amministrazione regionale. 

Poich� i ricorsi concernono il medesimo atto, i relativi giudizi vanno 
riuniti per essere decisi con un'unica sentenza. 

I ricorsi delle sopraindicate regioni vanno accolti, dal momento che 
l'atto impugnato lede le attribuzioni costituzionalmente assegnate alle ricorrenti 
in materia di edilizia residenziale pubblica, trattandosi di un atto 
di indirizzo e coordinamento che, nel suo complesso, non rispetta il principio 
di legalit� posto a tutela dell'integrit� delle competenze regionali. 

� appena il caso di osservare, in via preliminare, che, contrariamente 
a quanto suppone l'Avvocatura generale dello Stato, nessun rilievo pu� 
accordarsi, ai fini della ammissibilit� dei �conflitti, al fatto che in tutti 
i ricorsi manchi una formale richiesta relativamente alla spettanza del 
potere contestato. In primo luogo, infatti, occorre sottolineare che 
l'art. 39, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, considera come 
elementi essenziali del ricorso per conflitto di attribuzione soltanto l'indicazione 
delle attribuzioni costituzionali ritenute lese e quella del modo 
in cui � sorto il conflitto, oltre alla specificazione dell'atto che il ricorrente 
reputa come invasivo della sfera delle competenze costituzionali 
invocate. In secondo luogo, non va trascurato che nel caso in esame le 
regioni ricorrenti fanno valere, non gi� un'invasione delle proprie attri




PARTE I0 SBZ. I; GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE J 

bUZion!, bens� l'illegittimo esercizio .di un potere, quale la funzione ga:vernativa 
cli indidzzo e coordinamento, indiscutibilmente spettante, a giudizip 
<!elle. �stesse ricorrenti, allo Stato. 

�0\la.Ilto J1l :rneritQ: (:\eicoti.fUtti di attdb.zione sollevati, nessun� dubbio 
p.q s\lssistere, ~9:gttar~~:rn~nte ~� quel che .opinl'l.)'Avvocat.ra .. dello Stato, 
��~~i:~i~lr�i~}~:h!!@e~f~!t~::b~~;e::::~e~:i::.�ar!g~!!t�:t~ 


a#tt� ~~ e.9$4c;il 4.P:~~� f4lqgliq 1977, n.. 4~6. e.(iall'art, 4 �.ella.IE)gge.5.agosfo 
19.18, n ...�4~t. Preines�o, di~tal~�. @aiida,. come. ha gi�..avuto... modo di 
aff�r:rn#e questa Corte (v. sent. n. ZF>d~t 1988),J:ia .11!,, a:rnpiqo~etto, ri


~@!~J~h~E:~i#~tti ~i:~Ji~~i;v~e�!rtt~:~\zfd~~~~1edaeii:i;;!X:: 


degli alloggi a fa.Y.ore defl�v6rafod e 'delle fafuiglie ':tiieno abbienti, non 
si pu� negare che la cessione degli alloggi, oggetto di disciplina dell'atto 
i1tlpugnato, cqstitlJisca parte integrante dell'assegpazione degli alloggi d� 
ed:iliz:ia���l:'..($i~enzfa�;l .� pubblica,. asseg.a'Aione �che.��e�.sictirlmlertte��iscritta.� ..:nel� 
l';;l;~P.it9 ,clella materia Jn consideJ'azionlil (v� sentt~ .nn. 493 del 1970, 16 
4eh197~~J27 e)11S CielJ988), La.c;!i?ssione,degli allqggi, ~nf.atti; � indissolubil:
rnente connessa con l'assegnazione degli stessi, posto che l!'l�: qqajifica 
di assegnatario rappresenta una condizione necessaria per poter parte�ipa,:
re !Mla c(lssi.QJ.Je .di. AA: _a,llogg~9 4i ~.~zia.. ~~id:eIJ#~!e. p..];)blica.,. .�.: 
�����:' .fi�� jti.� geii@i~~~~: �9Jliiu)q~, ~i..f~~ c1elJ~ .a~os~aiim�e, 4eU'iner~nz~ 

della. �-~~sio:ne. d~gli !ilij~gi : aJl~ ,:ma~ria. ~l.Uedilizia ,, :xesidenziJ;lle ,p11b


blica, non va tr�scurat().j1 rilievo/chela. pfe�letta cessione�.�' finalizzata, 

fra l'altro, al reinvesti:rnento dei ricavi sia in direzione della acquisizione 

delle . aree edificabili . e ��della costruzione di. edifici per l'increment� del 

patrimonio abitativo pubblico; sia in direzione di urbanizzazioni social


:rnente ~leVMti per il medesi:rn<> patri:rnonio . .(v, art. 28, co:rnma 6, lettere b 

e q, <iella legge 30 dicembre 1991, n � .412), N�, del resto, pu� J:legarsi valore 

al .fattq �che� la� ces15ioJ:le deg}j .�alloggi, .la quale. ~ve.. essere effettqa ta .se


condo piani approvati dalla regione, rientra fra . i . cornpiti .. degli istituti 

autono:rni per le case popolari (IACP), co:rnunque deno:rninati o ridisci


plinati dalle leggi regionali, istituti che vanno rico:rnpresi tra gli enti 

opei:anti aWesclusivo .servi;do di f!lnziqni attribuite alle regioni (tanto che 

~ ne(pgtere pi q.este . lllti:rne a.dottare .prqvvc;ic1imenti :r:eiativic i:i.. una lorQ 

eventuale soppressione: v~ art�..93, secondo com:rna, e 13 del d.P.R. n. 616 

del 1977); 

Posto, <iunqu~, che Ia :materia disdplin�t~ rien6:it fra quelle trasfe


.rifo alla competenza .delle regioni, l'atto di indirizzo e coordina:rnento 

oggetto di i:rnpugnazione, per lllSSere: conforme ai par:a:rnetri di legitti


mit�: costituzionale precisati. da questa Corte con una giurisprudenza .da 

ternpo costante (v.; ad esempio, stmtt .. nn. 150 del 1982, 338 del 1988, 139 

'del 199Q, 37 � 359 <i~� J?91, 30 e 384 del 1992), deve avere un apposito 

supporto nella l~gisli:iziop.e i>,tf\tale, diretto a prevedere l'esercizio del 

2 


RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO

4 

potere stesso cos� come il contenuto sostanziale dell'atto da adottare, 
attraverso la predisposizione di principi e di criteri idonei 'a vincolare 
e ad orientare la discrezionalit� governativa. Ma, poich� nell'art. 28 della 
l�gge n. 412 del 1991 o in qualsiasi altra disposizione di legge non si riscontra 
il minimo cenno a un eventuale atto di indirizzo e coordinamento 
del Governo in materia, il decreto del Presidente della Repubblica 
14 febbraio 1992 oggetto di impugnazione costituisce un esercizio illegittimo 
della funzione in considerazione, avente l'effetto di menomare una 
competenza regionale costituzionalmente garantita. Il predetto atto, pertanto, 
va consequenzialmente annullato. 

Resta assorbito l'esame degli ulteriori profili di asserita lesione delle 
propr:ie attribuzioni sollevati dalle ricorrenti. (omissis) 

CORTE COSTITUZIONALE, 19 gennaio 1993, n. 6 � Pres. Borzellino � Red. 
Cheli �Provincia di Bolzano (avv. Riz e Panunzio), Provincia di Trento 
(avv. Onida), Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Braguglia). 


Poste e radiotelecomunicazioni . Radiotelevisione e servizi radioelettrici 
� Piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza 
televisiva � Localizzazione degli impianti . Previa intesa con 
le province autonome di Trento e Bolzano -Necessit�. 

Non spetta allo Stato approvare il piano nazionale di assegnazione 
delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva di cui al d.P.R. 20 gennaio 
1992 senza aver promosso, ai fini della localizzazione degli impianti, 
l'intesa con le province autonome di Bolzano e Trento ai sensi dell'art. 3, 
comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223; ci� anche se si tratta del primo 
piano di assegnazione (1). 

(1) Con la sentenza 24 gennaio 1991 n. 21 (in Giur. cast., 1991, I, 126) la 
Corte ha dichiarato l'incostituzionalit� dell'art. 3, comma 14, legge 6 agosto 1990 
n. 223 nella parte in cui non prevede l'intesa tra lo Stato e le province autonome 
sulla localizzazione degli impianti. In tale pronuncia, da un lato, si 
sottolinea la necessit� di riconoscere �una partecipazione di maggior peso � 
alle autonomie locali, dall'altro, si precisa che l'intesa non pu� per� essere 
concepita in senso � forte �, cio� che il suo mancato raggiungimento sia di 
ostacolo alla conclusione del procedimento, essendo invece sufficiente che 
� la fase attinente al contratto con le autonomie si articoli ..., attraverso una 
trattativa che superi, per la sua flessibilit� e bilateralit�, il rigido schema 
della sequenza non coordinata di atti unilaterali (invio dello schema di piano 
da parte del Ministro, parere o equipollente silenzioso, ovvero proposta da 
parte delle province) e cos� si presti ad una pi� agevole espressione delle 

PARTE I; SEZ. I, GWRISPRUDENZA� COSTITUZIONALE 

5 

(om�ssis) Le province di Bolzano e di Trento sollevano conflitto di 
attribuzione nei confronti del d.P.R. 20 gennaio 1992 (approvazione del 
piano �nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva) 
al fine di sentir dichiarare che non spetta allei Stato approvare 
il piano nazi�nale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza 
televisiva senza aver :promosso la previa intesa con'ciascuna delle due 
Prov:inte in ordine .alla .focali:zZazione. degli' impianti nell'ambito del territorio 
provinciale: .e questo in relazione all'art. 3, comma 14, della legge 
6� agosto 1990, n. 223 (disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e 
privato)1.�cosi come modificato a-� seguito della sentenza� di questa Corte 
n; 21del1991. Conseguentemente le ricorrenti chiedono l'ann�llamento 
del piano approvato con il d;P.R. 20 gemiaio 1992 per la parte relativa 
alla localizzazione degli impianti nei territori di loro spettanza. 

< � I rieorsi sono fondati.. . 

Va innanzitutto ricordato che questa Corte,. con la sent. n. 21 del 1991, 
ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale dell'art. 3, comma 14, della legge 
n. 223 del 1990, nella parte in cui prevedeva il parere anzich� �l'intesa, 
�nei sensi espressi in motivazione,. fra lo Stato e le province autonome 
di Bolzano .e di Trento�' relativamente alla: localizzazione �degli impianti 

di cui al settimo comma dello stesso art. 3.. 

Tale pronuncia ha richiamato l'esigenza di riconoscere alle Province 
autonome ,.,,,;_ in quanto titolari, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto speciale, 
di competenze esclusive nel governo del territorio e� nella tutela del paesaggio 
~-� una partecipazione di. maggior peso � rispetto . al semplice 
parere relativo alla localizzazione degli impianti (di cui all'originaria form�lazione 
dell'art. 3, comma 14) e; di conseguenza, ha indicato come ne-

esigenze dell'autonomia e ad .una pi� informata e sensibjle valutazione di 

essa da. parte del Ministro�. 

Nella � sentenza �he si annota la Corte fa api;)licaiione d� quanto affer


mato nella suddetta pronuncia rilevando che nella fattispecie l'amministra


zione� statale dopo aver. sottoposto il �piano alle province avrebbe dovuto 

promuovere contatti ulteriori e controdedurre motivatamente alle proposte 

alternative dalle stesse avanzate. Il fatto poi che si tratti del primo piano 

nazionale di assegnazione delle radiofrequenze -per il quale l'art. 34 legge 

n> 223 del 1990 detta disposizioni transitorie in cm non vi � cenno all'intesa 

con le autonomie locali -rion vuol dire, ritiene la Corte, che lo Stato 

possa prescindere dall'intesa perch� trova comunque applicazione il procedi


mento ordinario di cm all'art. 3 nella parte in cm impone come necessario 

l'intervento delle regioni e delle province autonome. 

Per una fattispecie analoga, relativa all'intesa tra Stato e Regione 

sulla classificazione delle strade, si veda Cost. 5 maggio 1988 n. 514, con nota 

di A. COSTANZO, Equivalenza tra parere ed intesa nei rapporti tra Stato e 

Regione, in Giur. cost., 1989, I, 2446. 

In dottrina si veda inoltre M. MARPILLERO, L'intesa fra Stato e Regioni 

nella formulazione del piano regolatore, in Le Regioni, 1986, 543; A. COSTANZO, 

Aspetti problematici delle intese fra Stato e Regione, in Dir. soc., 1983, 437. 

-



6 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

cessaria l'intesa tra Stato e province in ordine a tale localizzazione. Intesa 
che -ha precisato la stessa sentenza -� di fronte ai preminenti 
interessi alla sollecita approvazione e realizzazione del piano ed allo 
sfruttamento ottimale delle radiofrequenze... non pu� essere concepita 
in senso "forte", e cio� nel senso che il mancato raggiungimento di 
essa sia di ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento e 
quindi al .soddisfacimento degli interessi aznidetti �, ma che, in ogni 
caso, richiede che � la fase attinente al contatto con le autonomie si 
articoli, per quel che concerne lo specifico punto della localizzazione 
degli impianti, attraverso una trattativa che superi, per la sua flessi~ 
bilit� e bilateralit�, il rigido schema della sequenza non coordinata di 
atti unilaterali (invio dello schema di piano da parte del Ministro, parere 
o equipollente silenzioso, ovvero proposta da parte delle province), 
e cosi si presti ad una pi� agevole espressione delle esigenze dell'autonomia 
e ad una pi� informata e. sensibile valutazione di esse da parte 
del Ministro�. 

Nelle due fattispecie che formano il presupposto dei ricorsi in esame, 
tale procedimento ~ diretto a perseguire l'intesa o, quanto meno, a 
constatare, attraverso una trattativa, l'impossibilit� di raggiungerla per 
quanto avviato, non si �, di fatto, compiuto, in conseguenza del comportamento 
che gli organi del Ministero delle poste e delle telecomunic�zioni 
hahno tenuto nel corso dei contatti intrapresi con le ricorrenti 
ai fini della redazione del piano. 

Per quanto concerne la Provincia di Bolzano risulta, infatti, dagli 
a:tti di causa che, dopo la riunione tenutasi il 18 ottobre 1991 tra i rappresentanti 
dell'amministrazione statale ed i rappresentanti della Provincia 
-riunione nel corso della quale i rappresentanti provinciali avevano 
avuto modo di formulare varie proposte, motivate e documentate, 
d� modifica della bozza di piano predisposta dall'amministrazioqe statale 
-il Ministero non b,a promosso contatti ulteriori con la Provincia n� ha 
controdedotto motivatamente alle proposte alternative dalla stessa avanzate, 
limitandosi a sottoporre ad approvazione, senza alcuna variazione, 
il piano secondo la bozza originaria. 

Analoga situazione si � verificata nei confronti della Provincia di 
Trent~. che,. dopo la trasmissione dello schema di piano da parte del Ministero 
delle poste, ha inviato allo stesso Ministero (con lettera in data 
18 dicembre 1991) il parere espresso dalla Giunta provinciale con delibera 

n. 17283 del 13 dicembre 1991, dove si proponevano numerose variaJ:?-ti 
allo schema ministeriale e dove si precisava che lo stesso parere doveva 
intendersi destinato, per. quanto concerne la localizzazione degli impianti, 
� al raggiungimento dell'intesa con lo Stato, intesa necessaria ai sensi 
della sentenza della Corte costituzionale n: 21 del 1991 �. Ma, anche in 
questo caso, non sopravveniva alcun riscontro da parte dello Stato ed il 
piano veniva successivamente approvato senza variazioni rispetto allo 


PARTE I,; saz; I;:-GIUl.USPl!.'l.JilmlZA c;:osnttJZIONALB 

sciwma fuiziab:riente: trasni,es:so eseriZa afuuna !Xlotivazic>ne in6tdine�alla 

mruicata aon$iderazione delle proposte> formulate� dalla Provincia;--.-�� 
��-���>Il1~b~due kcal!i, pertanto;<U procedimento richiesto al fine di �c�n 
seguire l'irlte!ia 7 se:�ondo quant9 ]:l~evisto 4al1'.art; 3) .cc;mma 141 �� della 
tegge.n��22~��del 1990, cos� come m~dificato dall� sentenza costituzionale 

lltli11�~~~~~�~~r:t 


. L'Avvocatura dello Stato pttr� s�uza discortosceH! che -neidue casi 
.i~ .~sam~ non � .sta_t~ reflliZz(lta l'intei>a Jra .stato . e pi;oyince auton<>me 

�.������1���~::�!!!..~


r~i:liofreqJ.lenza..,.,-quale �.quello in contestazi�111�S:. riS�tfer~bbiff�golato 
in vi<t es�J�siva 4hlla ~s�.ipl~a trallsiJoria posta.. dall'.art. 34, prim<?. com� 

lll!f{iliK~~


assegnazione delle radiofrequenze sarebbe tenuto a. ricalcare, sema mar~ 
ginidi -<liversa scelta, -Ia localizzazione degli impianti censiti ai s_ensi del


=~)~~J:r~~ri~~;:j.1r.~il~ 


tanto il parere <li un'apposita commissione nominata dal Ministro delle 
p�ste e delle : tele�ornunieazionk ;: .�. 

~~~-l~E~~~;St~!:


qP:ellk gi� . esistenti e c~�isitf cf;)me � elementi � per la definizione dello 

i!~is~ ~k~~zioS:iTui!0:;fl~~tHs~Zt~1s6i~6Z!:hi�t:1t1F:l~~~!lk~~ 

statale. ~i � apporta.re vfil.iaziq11i . rispetto allo stato pre�sistente . risulta1Jte 
dal .. ce1:1.simento;i11:�-:se(:ondo,�:.l110go.-.pe:r�h�c... il�_.parere.. dell'appos1:ta. conunis� 
sion� di. cui _�all'art. 34, investendo valutazioni c?nr1esse a interessi attinenti 
al: Settore delle tel�COnlrihie~�Oni, n6fr pU� J:ifenerSI idoneo _ a Stirrogare 
l'intesa con le province: autonorne, "la cui�. n�cessit� ya, invece, giu� 
stificata con.� riferimento ruJa protezione di interessi. divt;irsi, di . natura 
urbanistica .e paesaggistica.. 

L'intesa con le province autonome ili ordine alla localizzazi�ne � degli 
impianti va, dunque, perseguita -nei. � tet'niii:� _indicati nell�. �sentenza 

n. 21 del 1991.-:-anche in sede di apprqvazione del primo piano. di� assegnazione. 
delle radiofrequenze, dal momento che non sussistono motivi 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO

8 

idonei a giustificare, in questa ipotesi, . una compressione della sfera delle 
competenze esclusive provinciali ed una deroga al procedimento� ordinario 
di cui all'art. 3, nella parte in cui impone come necessario l'intervento 
nel procedimento dei soggetti di autonomia. (omissis) 

CORTE COSTil'UZIONALE, 19 gennaio 1993, n. 9 -Pres, Casavola -Red. 
Granata -Colla Carlo (avv. Corrado Sforza Fogliani) c. Presidenza del 
. Consiglio dei Ministri (avv. Stato Favara). 

Tributi � Contenzioso tributario � Art. 1 D.P .R. 6.36 del 1972 e D.M. 20 gennaio 
1990 � Revisione delle tariffe d'estimo delle unit� immobiliari 
urbane � Ce~urabilit� davanti al giudice tributario � Questione infondata 
di costituzionalit�. 

Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 1 del 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n .. 636, in riferimento agli artt. 3 e 113 Cast., nella 
parte in cui non prevede che i possessori di immobili urbani possano ricorrere 
alle commissioni tributarie, anche in caso di mutamento della 
tendita (di ogni singola unit�) per effetto di revisione delle tariffe 
d'estimo. (1) 
(omissis) A seguito della revisione delle tariffe d'estimo delle unit� 
immobiliari urbane, disposta con d.m. 20 gennaio 1990 ed attuata con 
successivo decreto del 27 settembre 1991, in un giudizio promosso da 

(1) Per quanto riguarda la giurisprudenza delle commissioni tributarie, 
citata nella decisione in esame, che ha affermato la sindacabilit� incidenter 
tant�m dei decreti ministeriali di revisione delle tariffe d'estimo delle unit� 
immobiliari urbane davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 16, comma 
quarto, del d.P.R. n. 636 del 1972 (nel testo sostituito dall'art. 7 d.P.R. n. 739 
del 1981), cfr. Comm. Trib. Centrale, sez. XXIV, 18 maggio 1982, n. 5026, in 
Boll. Trib., 1983, 1115; Comm. trib. I grado, Venezia, sez. 11, 11 marzo 1992, 
n. 134; Comm. trib. I grado Venezia, 18 luglio 1992, in Boll. Trib., 1992, p. 1454. 
La giurisprudenza amministrativa in materia, come ricordato nella sentenza 
in esame, ha poi affermato che �con l'art. 16, comma 4, del d.P.R. 636 
del 1972, il legislatore ha, con ogni evidenza, inteso frazionare in due parti la 
tutela giurisdizionale accordata al soggetto passivo del tributo nei confronti 
degli atti generali di imposizione, attribuendo alla commissione tributaria 
il potere di disapplicarli e al giudice amministrativo il potere di annullarli 
con effetto erga omnes �: cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 29 gennaio 1987, n. 147, 
in I T.A.R., 1987, p. 470; T.A.R. Lazio, sez. II, 6 maggio 1992, n. 1184, in 
I T.A.R., 1992, p. 1802 ss. Peraltro, in tal modo -valorizzandosi il petitum � 
prospettato non un � frazionamento � ma una duplicazione della tutela 
giurisdizionale; laddove occorre invece tener fermo l'ormai ultracinquantennale 
riparto tra le giurisdizioni sulla base della causa petendi. 

Nell'ultima parte della sentenza in rassegna v'� un cenno a �pressoch� 
pacifica dottrina e giurisprudenza �. Senonch�, la Corte di cassazione non ha 


un c.9nml:luente per far dichhtl'l;l�''� Previa disapplicazione. deLriferiti atti 
generali, nulla o comunque .inefficace . li;i � maggiQr> rendita� �per l'effetto 
c()~��.lilH:dbuita .�ad ... b:nmobUi�.. �Qi,�����~qai proprief�,..�. fa.�� commissione .. tributaria 
cli l?.iaQenza :adi:41. }la negatQ di avere .po~st�, ~cisoria� in materia.... 

: .~ �ip ,,;,., coma i. n'rrativ~: ~tt�:>! ~ con riguardo al quadro delle 
qompete~e.~1�� g;iudtce���P:ibutfU'ill'.�ntema�d.i .� controver$ie catastali;. come 
d~flnito n~l1'Ulti:nlo conuna �dell'aft� J d.IMl.2 26. ottobre .. t972; .n. 636 (sulla 
re:visfo~ d~l�o4tt�~lo~o trtbu.tark>);con .. limitato riferimento, secondo 
la:Jetturlil� del gi.:Qicetl q~(); pet gli ilnmobiUur.bani.:. destinazione (abita� 
ttv'*'�<>mme~cial~l o:rd4;lf,l,l'ia (categ, A, .. B, .q alle sole vertenze concer� 
:tieutj�� J~.<~.�p.\lslste~l;\~���ed.il.�. ~�. c:)#.ss~eP.to ~���.ffattribuzione, cio�, ad ogni 
u.ft�i.'ag.�er!ati;t: :nelsuo .PossessqJ:e e nell~ sua. consistenza,. della rispettiva 
c�t\;lggtfa;.e �lasse).e; pe;t glibnmobjli a ciestinazione speciale .(categ. D) o 
p~rrticolare�(c~te~� E); a,lle vertenze sulla � attrili:>uzione di .rendita� (quale 
per e(Ss.i lWf~t~ mi:ldJAAte ilti~~kd.iretta). ....� .....� > .�.��.��� .��..�. .. . � 

>I~ t~~ pro.spettiva per� ~Sempre secQndo !!autorit� rimettente -ne 
deriverebbe� nei confronti dei ptoprietari di immobilLcl.el primo tipo, un 
itu.oto .di:~u~la. avvel':lio iprovvedimehtLdhtevisione delle tariffe di esti� 
mQ;. non. rientl:'attt~ nelnovei'q di q.eULimpugnabili ancorch� �di fatto 
indirettamente l�!Odifi!;:ativi del cla~samento �~ .����� � � 

������ .. na ci� appunto .I~ sollevata que.stion~ di costituzionalit� del citato 
art. l d;P;&. 636/1972vin. part��q~, in riferimento oltrech� all'art. 113 an� 
che:amart�..l >della Cc>s.tituzione> sotto iLprof:ilo .�del trattamento ingiustifieatamente 
deteri()re che si aasume .riservato . .aititolaridegli immobili 
in. q�.les~one .rispetto, a:i proprietari degli immobili di�� categ, D�E .che pos� 


mal avuto. �� modQ; .di pr9pt.i�farsi. in.� argoroemo; .�.e. la. dottrina 11on . ha ancora 
aPPI'()fo11dito . il. sig11ific1,1,to .dell'art. 16 terzi) comma . del d.P,R. 26 �ottobre 1972, 
ri. 636; come . sostituifo dru d.P;ll.. 3 nov�m~re l9St; n~ . 739. . Su quest� terzo 
dnrifu.a drlarlssiina iii.vece ia reiazi�ne ministecllil:e alfa novella del 1981, che 
�/dt segno opposto a���� quanto >t�putato dal >T.AR Lazio � nelle � .. menzionate 
senteuze;.. Si confida .pertanto cheJ:wtima .parte .. della s.entenza �sia CQnsiderata 
,,.,..., come � """" solo un pbiter dictum. . . .. . . > �.� ..� . � . ... 

. . . ... :Merita di .essere . s~gnalato .cii'.�, ad�r�ndo ad. un Cldentamento espresso 
anche dalla Avvocatura dello Stato, la .Corte ha:� rlcon�sciuto �1a possibilit� 
di accedere alfa gilirlsdil�ione�tribut�fria:.... perogru.�� questfone attmen:t� alla 
determinazione .delle rendlte .. fondiarie comunque. detern�nate; . e ci� . anche 
prescinde~o .dal ... sussister� .di. wi, .�� attoformale<�d. individuale .. di .. attribu� 
zione della rendita e con inte�-pretazione i11t�grativ~ dell'art. )6 comnia primo 
del predetto d.P.R. n. 636 del 1972 (come novellato nel 1981) e delle corri� 

spond�l1ti disposiZfoni t�lativ� al n:uovo processo trlbutarfo~ 

� . Sull'argomento, in dottrina,. si veda G. FERRA�, in Corriere Triu., 1992, 
p �. 3026; G. PARMllGGIAfi!I,. Ancora .problemi si�la revisione degli ..estimi cata� 
stalf, in Corriere Trib., 1992, p, 3219. � 

� � � La disciplina attualmente in vigore in tema di estimi dei fabbricati 
� contenuta nell'art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n~ 16, convertito il�lla legge 24 mar


e 

zo 1993, n. 75. 



10 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

sono viceversa adire le Commissioni tributarie avverso l'attribuzione di


retta di rendita, come per essi prevista. 

Osserva la Corte che la premessa esegetica da cui muove il giudice 
a quo -e che sia l'Avvocatura dello Stato sia la difesa della parte costi


tuita viceversa contestano eccependo sotto tale profilo l'infondatezza 
della impugnativa) -� effettivamente controversa in dottrina e nella giurisprudenza 
fino ad oggi nota del giudice tributario. 

Ci� perch� -mentre, nella sequenza ordinaria della operazione della 
formazione del catasto urbano, la � determinazione della tariffa � (per 
le � categorie � e � classi � di immobili previamente individuate attraverso 
la �qualificazione� e la �classificazione� delle unit� tipo per ogni 
zona censuaria) conclude la fase delle operazioni generali, destinate ad 
avere una ricaduta sulla posizione dei singoli proprietari in esito alle 
susseguenti operazioni individuali ed ai connessi provvedimenti di � consistenza
� e � classamento �, dichiarati espressamente impugnabili dal 
citato art. 1 d.P.R. 636/72 -nell'ipotesi invece di revisione degli estimi, 
in mancanza di una esplicita indicazione normativa al riguardo, si � 
posto il dubbio se i correlativi atti generali, contenenti i prospetti delle 
nuove tariffe, siano ' o . non censurabili innanzi �al giudice. tributario. 

Per la soluzione affermativa� si � pronunziata gran parte della giuri. 
sprudenza delle Commissioni in considerazione della attribuzione di rendita
� in concreto derivante cdalla adozione delle nuove tariffe, sia pur con 

I 
diverse . motivazioni. Talune decisioni, infatti, argomentano dalla locuzione 
normativa � attribuzione della rendita � di cui all'ultima parte del


I 
l'art. 2, primo comma, dello stesso d.P.R..�636, (peraltro concernente, secondo 
una opinione recepita dallo stesso giudice a quo, la diversa ipotesi 
della stima diretta e singolare prevista per gli immobili D ed E); talaltre, 
invece, si basano sulla considerazione che l'emanazione delle nuove tariffe 
si riso�ve �di fatto� in una moc:li'.fica. del � classamento � (donde appunto, 

la impugnabilit� davanti alla Commissione tributaria): tutte, comunque 
pervenendo -per l'una o per l'altra ragione -ad affermare la sindacabilit� 
incidenter tantum dei decreti ministeriali davanti al giudice tributario 
ai sensi dell'art. 16, comma quarto, del d.P.R. 636/72 (nel testo 
sostituito dall'art. 7 d.P.R. 739/1981). 

Peraltro, anche le decisioni giurisprudenziali che, discostandosi dal 
ricordato indirizzo, concludono per la inammissibilit� dei ricorsi del 
contribuente, a tale soluzione pervengono in consid�razione della non 
ravvisabilit� allo stato di urt provvedimento riconducib�le ad uno di quelli 
tipicamente richiesti dalla legge come � veicolo di accesso � al giudizio 
tributario, oltre che per carenza attuale dell'interesse a ricorrere, con 
ci� evidentemente non escludendo, ma anzi implicitamente ammettendo, 
la possibilit� della tutela nel momento della successiva concretizzazione 
del rapporto tributario ancorato alla rendita catastale derivante dalla ap 
plicazione dei nuovi estimi. 



li

PARTE I, Sll2i; I; Glt!RISPRVllllNZA�COSTITUZIONALll 

Ma .tali.� essendo� sul punto�. le�� opzioni interpretative� alternativamente 
formulate; � chi.ar� .allora .che� ci�� che, con rigtlardo ai �proViredim:enti di 
revisione degli estimi,. viene in discussfone � non �gi��. l'an ma�. solo .il quo~ 
modo dell'accesso alla tutela giurisdizionale avanti le commissfoni tributarie. 


� tanto basta per escluderela: violazione dei para:metri costituzionali 
invocati dalla commissione di �� Piaeenza; non dQV'endosi �� sci�gliere anticipi.
ttai::nente in questa sede un nodo interpretativo che nort � <funzionale 
alla decisione della :questione\ di costituzionalit�.. 

�� '.Per dipi�da stessa commissione rimettente sembra non�� avere cbnsi� 
d�rato che sectindo pl'essocch� pacifica dottrina e giurisprudenza il proprietari() 
degli immobili di categoria A,<B; e � legittimato ad impugnare 
i provved�:ment� generali di� revisi�ne� degli estimi per��vizi���di legittimit�, 
dawnti �aPgiud�ce �amministrativo; Il �che �d� ulteriore�� conferma della in~ 
fondatezza: dellaquestfone..�. (omisSis) 


CdRTE c6stftvz10NAta~ t9.g~~o1993�� n. 10��-Pres,.casavola -.Red. 
� l3a1dassarre �� .. Px:esideiite del .. Consiglio � dei� Ministri�. (avv�. Stato� di 

1'~~~i� di a~~m�'riie>: �� , �. ��. �� ��� 
��� � � 
���� 
�� �� �. � 

~ce~i~e11to Pe~Je �� P~ret(). di cit~o11e a�. gl\ltllzlO.� � l111putato. stra


...� ~-~~~n:.~~..i~~~~:: 


Procedbnento� penale��~ ;Av\li~ di� cui l.\ll'art�.�456 $econdo,�col11nia c,.p.p. � 

. Imiwtato sttPnleJ:o , .lgtlot'.~, deJla. .lbtgua. ltali~. � �Mancata �pJ:e


.� vi,swne< d,e:ll'<l:bblig<l di, trad.~9n,e nella Jing.a da lui compre1Ja � 

Vi()~on~ '1eii1art. �24 �,ost. ~�inf()ll'.la,tezza d~la qu~stione. 

~ infondata, in rif�rim:entoagl� aftt.J,24 e76 Cost., la quest�one 
di l�gittimit� costttuz.ional� ..d.ezz'art~ 555~ .. terzo .�.comma,. cod.. proc. pen., 
netia parte 'in cui n6n prevede che il decreto didtazione .a giudizio debba 
essere notificato all'irhputato straniero, che non conosce la lingua italiana, 
tradotfq. nella lingua da lui compresa (1). . . .. �. � 

E infondata, tn.riferimento all'art'. 24;<secondo comma, Cost;, la questiOne 
di legittimit� costituzionale del. combinato disposto. degli artt. 456, 
secondo comma, e 458, primo comma, cod. proc. pen., nelld parte in� cui 

(1�2) Dopo aver richiamato la Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo� e delle libert� fondamentali e il Patto internazionale di New York 
relativo ai diritti civili e. politici (che riconoscono ad ogni accusato il diritto 
di essere informato dell'accusa nella lingua di sua conoscenza) la Corte 
sottolinea che il collegamento tra tali norme internazionali� e l'art.. 143 

-



12 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

non prevede che l'avviso contenuto nel decreto di giudizio immediato comprensivo 
dell'indicazione .del termine entro cui richiede,re il giudizio abbreviato, 
debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato straniero 
che ignori la.lingua. italiana (2). 

(oniissis) Il pretore di Tori,no, sezione distaccata di Moncalieri, nel 
co,rso di un giudizio penale nel quale un imputato straniero aveva dichi~
ato. in udienza,. att,raverso. l'interprete nominato dal giudice all'inizio 
del dibattimento, di. aver ignorato fino ad allora il contenuto dell'imputazione 
mossagli a causa della. sua assoluta non conoscenza della 
lingua italiana, ha sollevato . questione di legittimit� costituzionale -in 
ri~e,rimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della 
Costituzio.ne r-nei confronti. dell'art. 555, terzo comma, cod .. proc. pen., 
nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a ..giudizio debba 
esser notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, 
anche nella traduzione nella lingua a lui nota. 

Il tribunale di Milano, nel corso dell'udienza di un giudizio immediato 
instaurato, a carico di un imputato straniero che non conosceva la lingua 
italiana, dopo che il Giudice per le indagini preliminari aveva tigettato la 
richiesta di giudizio abbreviato perch� intempestivamente prodotta e dopo 
che lo stesso Tribunale di Milano aveva respinto" l;istanz� di rimessione 
in termini presentata dal difensore dell'imputato, ha sollevato questione 
di legittim�t� costituzionale, in riferimento all'art. .24,� secortdo � comma, 
della Cost�tuziorte, nei co!lfroriti del combinato dis:post� formato dall;
art. 456, secondo comma, c�d. prc;ic. p�~. e daifiarL 458, primo comma, 
cod. proc. pen., nella parte in cuinon prevede ~he l'avviso contemplato 
dall'art. 456; seoondo comma; cod. proc.� pen,, contenente l'indicazione 
del termine entro cui richiedere il giudizio �abbreviato, debba esSere tradotfo 
nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua 
italiana. In via subordinata, lo stesso giudice a quo ha s�llevat� que


stione di legittimit� costituzionale, sempre in riferimento all'art. 24, secondo 
comma, della Costituzione, nei confronti dell'art. 458, primo comma 
_cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il termine di decadenza 
di sette giorni, prescritto per la richiesta del giudizio abbreviato, decorra 
dalla data della notificazione del decreto di citazione all'imputato anzich�, 
per l'imputato straniero che non conosce la lingua italiana, dalla data 
della notifica dell'avviso al difensore, quando questa si perfezioni successivamente. 


cod. proc. pen. -che sancisce il diritto dell'indagato all'assistenza gratuita 

di un interprete -consente di interpretare il suddetto articolo nel senso che 
si debba procedere, anche d'ufficio, alla nomina dell'interprete o del traduttore 
per consentire allo straniero di comprendere il contenuto sia del decreto 
di citazione a giudizio che dell'avviso relativo alla facolt� di richiedere il 
giudizio abbreviato. 


PARTE I, .SEZ. l, (!IURXSl?Rl)I)ENZA COSTITUZIONALE 

~~l?P@e �la � qqest:\pne ciL lt;igittbnit� . costituzionale sollevata �.dal pre.. 
tqre cii l'orino e< quell�i. ProPosta in via pdn�ipale dal. tribunale di Milano 
abbiano ad oggetto disposizioni diverse e sebbene i parametri inV()
CatL nell'.,.9 .e ;i,ell'.al.t);Q c:i:iso /sia.no solo parzialmente . coincidenti, 
fellil'ti:\1 git,J,�lizi yapno ;rj:tJJP.t;i.�per esse:i::e . clecisi .<::on un'unica . sentenza in 
S9:Qsicler~iOne 4el>tatt9 <::lleJn axnbedue: le i;potesl i giudici a quibus chie9:
9p.9, Pf9~.ip;ie a9@tive avel'.l.ti U.ll contenuto . artalogo. Pi� precisamente, 
taj:i :iiqdi�t, a#inch,�. sii;.:IQ salyagmtrclati i principi costituzionali invocati 
e,JlJ. .partiC()l~e. il diritte> .e. difesa, prospettano l'esigenza che nell'ordirmwer~
Jo. prqc:es5ua1epernde.sia intrqdotta una norma diretta a prescrivern 
pll,e .a,ltiptputato .gti;:~e:t'.9 che ignorala lingua italiana siano notificati, 
an�h,e n~la traduzione nella<lingua a lui nota; atti del processo penale, 
d11<LquaJt dipendono la conoscenza tempestiva. e dettagliata dell'imputaz~()
J'.le (9ec;re,tq di �itazio.e. a giudizio. dinnanzi al pretore) ovvero l'eser�iziQ 
di sig.jficatiy~ t;ijJ;itti ga:i:;antiti all'imputato dalle norme di procedura 
penate (ayyis0; CQntenutq nel decreto di citazione . a giudizio immediato, 
con�erp.el1te la facolt� (.lell'imputato . di dchiedere .il giudizio abbreviato 
ent;rq sette gi0r..i ._AA!la notifica del decreto stesso) . 

.t\01;bedue le questioni sono non fondate nei sensi indicati in motivazione. 


�._� Premesso che.l'eccezione d'inammissibilit� per irrilevanza, formulata 
dall'..i\vvoca.tura dello Statoi va respinta dal momento che, una volta che 
il giudice . rimettente abbia non irragionevolmente individuato la norma 
applicabile alla controversia pendente di fronte a se stesso, esula dai 
poteri intestati; a. questg C�rte in sede .di riesame della rilevanza sostituirsi 
al . giudice. a._quo �attraverso l'indicazione di norme diverse che, sec9n4() 
JLsuo avviso, sarebbero . risolutive del caso dedotto o, . comunque, 
influetiti sulla 4ecisione ciel4l stesso (v., ad esempio, sentt. nn. 89 del 1984 

e.189 del l986; nonc1l�, ord. n. 125 del 1987),occorre osservare che i giudici 
Il quiln,1.s dclliedono ,a quiesta �Corte addizioni. normative il cui contenuto 
sostliUlZiale � gi�.� presente� nell'ordinamento. vigente. 
Il presupposto interpretativo da cui. muovono i giudici a quibus consiste 
nella convinzione chela .regola predisposta dall'art. 143, primo comma, 
�od, . proc. pen.; .. relativa al diritto dell'imputato� di farsi assistere gratuitanienttl 
da un interprete; sia rigorosamente circoscritta agli atti orali 
e .possa, qumdi; essere estesa alla notifica2:ione di atti scritti soltanto 
in riferimento ai casi espressamente previsti come eccezioni a quella 
regola: vale a dire, la richiesta del cittadino italiano appartenente a 
una minoranza linguistica riconosciuta. di avere la traduzione nella madrelingua 
degli atti del procedimento .a lui indirizzati (art. 109, secondo 
comma, cod. proc. pen;) e. l'invito a dichiarare o a eleggere domicilio 
nel territorio dello Stato rivolto all'imputato straniero, invito che deve 
essere redatto nella lingua dell'accusato quando . dagli atti risulti che 
quest'ultimo non conosce la lingua italiana (art. 169, terzo comma, cod. 


14 
RASSEGNA AVVOCATURA DEIJ..O STATO 

proc. pen.). Tuttavia, a una considerazione complessiva dell'ordinamento 
normativo, il presupposto interpretativo appena ricordato non pu� essere 
condiviso. 

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� 
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva 
in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, stab�lisce all'art. 6, terzo comma, 
lettera a), che �ogrii accusato ha diritto (...) a essere informato, nel 
pi� breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera 
dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta�. Una disposizione 
del tutto identica �, altres�, contenuta nell'art. 14, terzo comma, 
lettera a), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 
patto che � stato firmato il 19 dicembre 1966 a New York ed � stato 
reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881. Le norme 
internazionali appena ricordate sono state introdotte nell'ordinamento 
italiano con la .forza di legge. propria degli atti contenenti i relativi ordini 
di esecuzione (v: sentt. nn. 188 del 1980, 153 del 1987 e 323 del 1989) e 
sono tuttora vigenti, non potendo, certo, esser considerate abrogate dalle 
successive disposizioni del codice di procedura penale, non tanto perch� 
queste ultime sono vincolate alla direttiva contenuta nell'art. 2 della 

I 


legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81 (�il codice di procedura penale 
deve [ ... ] adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate 

I

dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale�), quanto, 
piuttosto, perch� si tratta di norme derivanti da una fonte ricondu~ 

I 

cibile a una competenza atipica. e, come tali, insuscettibili di abrogazione 

o 
di modificazione da parte , di disposizioni di legge ordinaria. 
Grazie al collegamento delle norme ora richiamate con l'art. 143 
Icod. proc.. pen., che ad esse assicura la garanzia dell'effettivit� e dell'ap� 
plicabilit� in concreto, il diritto dell'imputato ad essere immediatamente 
e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura 

I 
e dei motivi dell'imputazione contestatagli dev'esser considerato un 
diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile (v. analogamente sent. 

n. 62 del 1992). E, poich� si tratta di un diritto la cui garanzia, ancorch� 
esplicitata da atti aventi il rango della legge ordinaria, esprime un contenuto 
di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di 
ogni uomo (cittadino o straniero),. del diritto inviolabile alla difesa 
(art. 24, secondo comma, della Costituzione), ne consegue �che, in ragione 
della natura di quest'ultimo quale principio fondamentale, ai sensi dell'art. 
2 della Costituzione, il giudice � sottoposto al vincolo interpretativo 
di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa 
in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, 
diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra 
indicato diritto dell'imputato. 
Nel disciplinare con una norma di carattere generale il diritto dell'imputato 
di farsi assistere gratuitamente da un interprete, l'art. 143 



PARTE I;� $BZ, l, GIURISPRUDENZA COSTI'f!}ZIONALB 

cqq.. prQc, pen, ha prq4otto nel sistemf;\ � processuale penale una signific,
tiva inn.qyaziQnJ:L riSJ;letto . alla dii;ciplina dello ..stesso processo contenuta 
nel cqc1ic;e pree(ldente; l)l~atti, :tn,�tre. in que$t':ultimo l'art, 326 reie>~<:
tva la f~~l'l clell'interprete in moq9 tale Cl.a ~ollocarla senza residui 
ll.ella �<ltegqria qegij. ;a.t.t$iliaridel.� gi.dice '":"'"/ ttUito che indivi.duava la 

;11~:!1if~~t~~~:�:=~


deposiZio:tli, quelle provenienti. datI'fo1putato, --,. l'art. J43 � del nuovo codice, 
in\T.~e, p.r mfl.1lt~eP,dq 11ll'illterpreteJe.t.Iizi9.i .� tipiche <ielcollaboratore 
ci�1i�autq#t� giu(ijziad~ ($ecqg4q �qn}m~); marca netta.ienteJa. differenza 
cdii '1a pr�cedente disciplina assegnando prilliarirunente ..allo .st�sso una 
co11notaz,ione. e 1lll. t'lJ.()l� ... Proptj cli .istittiti preordinati .. alfa tutela della 
C�if~si,i, t@.to . da.. cQhfigt�rare �il ricorso all'interprete come. oggetto di un 

cfall'It~lia iii ~�fri�ietia di diritti della persdri.a (v./�oltre�.agff . articoli di 
d�tte converizibhisopra fodicat�, i'art.3, terzo comma, lettera are l'art. 14, 
terzo cbrrima:, lettera f, delPatto i:nternazionale dei diritti civili e politici, 
di cuil'art. 143, primo comma, cod. prbc. pen:~ c�stituisce una riproduzfoile 
pressoch� letterale)~ ~ da siffatti:> rapporto con i suddetti principi 
aHiri�iltato dal necessarfo c6llegamerito cori i valori costituzionali attirientf 
ai d�dtli� dell��difes� (�rt. �24; secondo comma, della Costittizione), 
che�deriv�, ri�i �teri:�im pre�edenterriente prcicisaii, una�part�eolare forza 
espili:1siva dell'art. 143, primo comma,' cod/ pr�c; peri., che il giudice 
penale, in sede di interpretazion�{:rion pu� ignorare; � 

I:ti�.. corl:segueru::a:�. di' queste considerazibni. ris1.1Ita evidente . che non 
pu� essere condiviso iFpresupposto iii.terpretativo da cui 'muovono i giudici 
a quibtts.1 vale a dire l'assurtto che l'art.143,ptimo comma, cod. proc. 
p�. vada configurato.� come nonna di� stretta interpretazione; che tollera 
come uniche eccezioni alla regola dell'titilizzazione dell'interprete per� gli 
atti orali soltanto quelle espressamente previste, nell0: . stesso codice di 
procedura penale (v. artt.. 109, secondo comma, e 169, terzo comma cod. 
proc. pen.)... Al contrari.o, trattandosi di una norma che assicura una 
garanzia essenziale al godimento; di un diritto fondamentale di difesa, 
riconos�iuto . altres� dalla com:unit� internazionale come principio derivante 
da un trattato multilaterale (essendosi verificata la condizione sottoscrizione 
di almeno trentacinque membri della comunit� mondiale 
-cui l'art. 49 del Patto di New York subordinava l'eptrata i:n vigore 


RASSEGNA' AVVOCATURA DELLO ST�tO 

del Patto stesso), l'art. 143, primo comma, cod. proc. pen. va interpretato 
come una clausola generale, di ampia' �applicazione, destinata ad ' 
espandersi e a specificarsi, nell'ambito d�i fini normativamente '.riconosciuti, 
di fronte al verificarsi delle varie esigenze �concrete che lo richi�l 
dano, quali il tipo di atto cui Ia persona sottoposta al procedimento deve 
partecipare ovvero il genere di ausilio di cui la' stessa abbisogna. 


~el resto, Ia ricordata configurazione del diritto' all'assistenza di un 
interprete �, per un verso, permessa dalle stesse disposizfoni stabilite dall'art~ 
�143, primo comma, cod. proc. pen., e, per 8.Itro verso, nori � ostacolata, 
n�, tantomeno, contraddetta dalle altre disposizioni del co�lice 
che prescrivono specificamehte la traduzione di atti del processo nella 
lingua nota all'imputato. . � '" 

Sott~ il primo profilo, inf�tti, occorre osservar~che l'art. 143, primo 
comma, cod. proc. pen., definisce .signifiqttivamente �.il. contenuto dell'attivit� 
dell'interprete in dipendenza della finalita generale. di garantire 
all'imputato che non intende o non parla i~ lingua italiana di {(comprendere 
l'accusa contro di lui formulata e di . seguire il compimento 
degli ~tti cui partecipa ,;, Questa amp�a finalizzazione induce a ritenere 
che l'art. 143 sia suscettibile di un'applicazione estensibile a tutte le 
ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovarsi dell'au~ilio dell'interprete, 
sarebbe pregiudic;;tto nel suo diritto di partecipare effettivamente 
aUo svolgimento del processo penale. Inoltre, il fatto che la disciplina 
dell'istituto in questione sia contenuta nel titolo dedicato alla 

� traduzione degli atti � e il fatto che i~ processo penale, a differenza 
di quello civile, non distingue la figura del traduttore da quella dell'interprete, 
inducono a ritenere che, in via generale, il diritto all'interprete 
possa essere fatto valere e possa essere fruito, stando al tenore 
letterale dello stesso art. 143 cod. proc. pen., ogni volta che l'imputato 
abbia bisogno della traduzione nella lingua da lui conosciuta in ordine a 
tutti gli atti a lui indirizzati, sia scritti che orali. 

Sotto il profilo del rapporto con le altre disposizioni del codice di 
procedura penale che prescrivono la .traduzione di atti processuali nella 
lingua compresa dall'imputato, occorre sottolineare che il significato normativo 
da attribuire all'art. 143 cod. proc. pen � pi� ampio e non coincidente 
sia rispetto a quello proprio dell'art. 109, secondo !comma, cod. 
proc. pen., sia rispetto a quello dell'art. 169, terzo comma, cod. proc. pen. 
Infatti, mentre la garanzia apprestata dall'art. 143 cod. proc. pen. ha 
carattere generale e si estende a qualsiasi persona, di qualunque nazionalit�, 
che, essendo sottoposta a procedimento penale nel territorio dello 
Stato, risulta essere non in grado di comprendere la lingua italiana, al 
contrario le garanzie offerte dagli altri articoli sopra indicati prescindono 
dal presupposto della effettiva comprensione della lingua propria degli 
atti processuali. 



PARTE IjSE:Z. 1, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

17 

Pi� in partieofare, l'art l-091 secondo comma, cod; proc. pen. attrib�isce 
al cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica 
riconosciuta il diritto di J;iehiedere fa traduzione nella madrelingua� degli 
atti a lui indirizzati,. a prescindere. dal fatto che egli parli o comprenda 
J11.. Hng.a italiana: quella ora indicata �; infatti; una garanzia .che�i come 

lli:l. �l:lff~!J'.l;l~tO q.~Ja�Q()rte (:v, sent. n ..62 d,el199,2),�none�finalizzata << alla 
~ge~lilta: com.Prensi9ne���� c1egij�� aspetti p,:�ce$su::tli �, JI~ implica� pi� .� in 
g;~perale1 1..1a Ǎoincicien:i;a o spy;rapp95izionl:l .C()n la�tutel~�comportata 
daj riconoschnent<> �l.ei diritti> de!la cUfesa. �,. ma �, fa og;ni caso, ({ la. conse~_
ell,ffi 4k 11:na speciale. JW()teziqne p9stituzw;na:Le: a�co;rdata al ..�patrimonio 
culturale di un particolare gnipp9 etnie()~� J:)iyersai::nente, 1'.a,:t. 169, 
~erz9 �qp:ima,�od~ :prw::. pi;::n.,. C:lle pri;::sc;rive l'obbligo.(}i notificare ;;iJl'estero,
t,i:ad.otto nella Jingua. 4ell'ii::nputato � straniero, .. l'invito a dichiarare o 
a eleggere�4<n)}ic;;i�q}:lel J~rritorip dello Sta~9. impone la redazione dell';:
i.ttQ Jn .na Ung.a <diversa gg q.eUa .uf!iciale in pre$enza del mero ri(
i()fr�e de�a P.aifohalif~ sfral-ii~ra delli�nput�to, salvo elle dagli atti del 
pr�~ey$C> .gn rt$�it( ia �q.o!J~enza da. parie .de1rb1~p.~ato .. st~sso deua 

i~ri@a itaH�~� ��� � �..�.� �. �..w � � � � � � � �� � � � � �. � � � � � � 

...... Le. col1$ici~J:'~toni�. fin. CJ.Ui. sxo1te � --.e... in particolare, quelle . relative Ili .�. p~inc~i<>.jfo~ia e~~~tl;iva, :P~J;'tecip~fon� .. deWbnpuiato �.. a.110. sviluppo 
Cieil~. seqi,\enza. p,['oce�J.iii:le.f::tle, �parteCip11,ZiC>1:1e�. che �� �.. imposta all'accertamentc;> 
.4ell~ �. fondatezz;a .deiPaccusa e . che trova . il p);oprio . pre$upposto 
inci�fet�b�e n~lla.� pi�lla compi;el}si()J1e.. clegU atti�. processuali .� che quella 
sequenza. C0rhpongon6, ��:.;;_ inducoric{ a con�ludere che la . ma)JCanza di �. un 
espresso qbbligo di trad.zio.e nella lingua nota . all'imputato straniero 
sia�. cief decref�'.di citaziohe a�� ghidizio. davanti aI' pretore (art. .5.55 cod. 
prC>c. p�n.); sia dell'avviso, contenuto nel decreto di gi.dizio immediato, 
concerileD.te la facolt� di� richiedere il giudizio abbreviato (artt. 456, secondo 
co:lnina, e458, p]'.'imo comma, cod. proc. peri.), non pu� impedire 
la piena espansione d�l1ii garanzia assicurata dall'art. 143, prlmo comma 
cod. proc?peri;, irt�corifbrihit� �ai diritti �dell'imputato Bdonoscil1ti dalle 
convenzioni internazionali ratificate bi Italia e dall'art. 24 secondo com


. . . . . . 

ma, della Costituzione. . 

In:� altri termini,� interpretato alla luce dei� prindpi� appena ricordati, 
l'art. 143, primo comma, cocl. proc. peri., impon� che si proceda alla 
nomina d�ll1il1tetp:fote odel traduttore iminediatainente al verificarsi della 
circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della 
persona riei cui� confronti si procede, tanto se tale circostanza sia evidenziata 
dallo stesso interessato, quanto se, in difetto di ci�, sfa accertata 
dall'autorit� procedente. Quest'ult�ma evenienza, anzi, va riferita anche 
alla fase delle indagini preliminari, sia per effetto dell'estensione 
all'indagato di tutte le garanzie assicurate all'imputato (art. 61 cod. proc. 
pen.), sia per effetto del riferimento esplicito, contenuto nello stesso 



18 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

art. 143, terzo comma, cod. proc. pen., alla nomina dell'interprete in relazione 
alle attivit� processuali del giudice cos� come alle attivit� del 

I

pubblico ministero o dell'ufficiale di polizia giudiziaria; Pertanto, il diritto 
a farsi assistere gratuitamente da un interprete comporta, ad 

I

una corretta interpretazione dell'art. 143 cod. proc. pen., che l'attivit� ~ 
di assistenza �svolta da quest'ultimo a favore dell'indagato ricomprenda, 
fra � 11altro, la traduzione, in tutti i suoi elementi costitutivi -incluso 
l'avviso relativo alla facolt� di richiedere il giudizio abbreviato -del 
decreto di citazione a giudizio, sia se emesso dal giudice per le indagini 
preliminari (nel procedimento innanzi al tribunale), sia se adottato dal 
Pl.ibbli�o ministero (nel rito pretorile). 

Questa conclusi�ne, oltre a essere indotta da un preciso collegamento 
ermeneutico con i principi costituzionali stabiliti dall'art. 24 e con i 
diritti dell'imputato garantiti dalle sopra menzionate convenzioni internazionali 
sui �dir�tti della persona, costituisce 1.lno svolgimento coerente 
della� stessa funzio�ie che l'art. 143 cod. ptoc. pen. assegna all'interprete. 
Questi, infatti, proprio perch� assiste l'imputato (o l'indagato) al fine 
di fargli comprendere l'esatto significato dell'accusa formulata contro 
di hli e di fargli seguire il compimento degli atti cui partecipa, non pu� 
non estendete la sua opera di. collaborazione anche all'atto con il quale 

Il'imputato � messo a conoscenza della natura e dei motivi dell'imputazione, 
oltrech� delle facolt� riconosciutegli al fine di contrapporsi all'accusa; 
quale � essenzialmente il decreto di citazione a giudizio, con


II

siderato in tutti i suoi elementi costitutivi. 
L'futerpretazione nei termini appena riferiti del diritto all'assistenza 
gratuita di un interprete, basato sl.ill'art. t43 cod. proc. peri., fa venir 

I 
meno i dubbi di legittimit� costituziona.le manifestati dal pretore di 
Torino e dal tribunale di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe e 
risponde ai limiti di rilevanza propri delle questioni sottoposte a questa 

I Corte dai giudici a quibus. Sotto quest'l.ilti:mo profilo, va precisato, infatti, 
che in ambedue i casi la non conoscenza della lingua italiana da 
parte�. dell'imputato str�niero � stata ~ccertata sin dalle indagini preli


I

minari, al momento cj.ei rispettivi arrest~ e delle relative udienze di convalida. 
Sicch� � di evidente rilevanza una pronunzia comportante l'attuazione 
del diritto dell'imputato a vedersi notificato, tradotto nella 
lingua a lui nota, il decreto di citazione a giudizio innanzi al pretore, 
in un caso, e il decreto di citazione a giudizio immediato innanzi al 
tribunale competente, nell'altro caso. 

In conseguenza della decisione resa, perde ogni ragion d'essere la 
questione di legittimit� costituzionale avverso l'art. 458, primo comma, 
cod, proc. pen., sollevata in via subordinata dal Tribunale di Milano 
con la seconda delle ordinanze indicate in epigrafe. (omissis) 



PARTE I, SBZ. I; GIURISPRUDENZA.COSTITUZIONALE 

19 

CORTE COSTITUZIONALB, 10 febbraio 1993, n;.40 "Pres. Casavola -Red, 
Guizzi -Marini (avv;. Palese) e Presidente del�. Consiglio dei Ministri 
(avv. Stato Stipo). 

Trasporti.ᥥ�� Trasporto di .merci a mezzo �.delle �Ferrovie dello Stato � 

� Azione di �JZe$ponaablllt�: nei confronti.� del �vettore � Improponibilit� 

. Per om~ p~tadQne del p,,-eventivo.. reclamo di cui all'art. 58 

d.P.R, ~() in.arzo 1~1. ll� \97 � lllegit�iP!t�;.f;ostituzlonale. 

. L'art. $8 del d.P.R. 30 m,arz� �961, n. 197 (revisione delle condizioni 
per ~l .. tr'(l$porto. dette cose sulle .f~rrovie dello Statq) � illegittimo, per 
vioia,zloil,e d~gJt artt. 3, 1,4 e )13 delia Costituzione nella parte in cui non 
prevede l1e$p~ri~il�,f� deli;azione davanti agli organi della giurisdizione 
ordinaria a~che in maricanza 'del p;�ventivo reclamo in via amministrativ� 
(1): 

. . 

(o~i$sts) Il pr~tore di Lecce sottopone all'esame della Corte la questiqne 
dlJ~�i:.iit�, costituzionale dell'art. 58 del d:P.R. 30 marzo 1961, 
rt� 197,Jn relaiiOne agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in 
cjii. pr~clpd~.J'~i�ne ~iudiziaria contro l'ente :Ferrovie dello Stato ove 
prj.i.a nQn, ve.11ga prc;:sentato il reclamo in via amministrativa e l'ente 
n<Yn provveda� nel .termine cli novanta giorni. 

. . La ql.le~tione � fondata. � � . 
L;ar~. 58 ciel d.P::R. ll.197 dei 1961 subordina il promovimento delle. 
azioni basate << sulle . cop.dizioni e tariffe � del trasporto ferroviario delle 
merci al previo reclamo in via amministrativa seguito da risposta o dal


e 

~'.inutile decorso del termine di n0v�nta giorni. In qualche modo esso 
riproduce lo schema disegnato dal primo comma� dell'art. 443 del codice 
di. procedura C,iyile, con la differenza, per�, che � la definizione d� queste 
controversie implica.. un .co.piplesso di acc�rtamenti �tecnici per i quali 
gli enti pr~vid~iizjali dispongono di un�apposita organizzazione e di person~
lle sp�lcializ~ato, onde .�appare opJiortuno, n(;!iginteresse dello stesso 
assicurato, che la fase giudiziaria sia preceduta da un esame della con


(1) Questa decisione segue le orme di Corte Cost., 18 gennaio 1991, n. 15, 
in Foro it., .1991, .l. 363, cbe ba dichiarato l'illegittil)lit�, . per vioJazione degli 
artt. 3, 24, �113 Cost., dell'art: 20 del d:P.R. �29 marzo 1973, n. 156, nella parte 
in cui non prevedeva l'esperibilit� dell'azione giudiziaria nei confronti del1'
Amministrazione postale in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa. 
� 
,Nella fi;tttispecie in Par1:icolare. la privatizzazione dell'ente Ferrovie dello 
Stato, osserva la Corte, rende ingiustificato il privilegi9 lfi una �ondizione di 
procedibilit�; pertanto, secondo il modello tratteggiato� con la sentenza Corte 
Cost., 11 dicembre 1989, n. 530, va rimessa all'interessato la scelta tra il 
preventivo 'esperimento del reclamo i via amministrativa e l'immediato ricorso 
all'azione giudiziaria. 

3 



RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

troversia in sede amministrativa� (sentellZ� n; 15 d�l 1991). Mentre in 
altro tipo di controversie, come �. qtt�lla in esame, �la giurisdizione ordinaria 
si presenta ben pi� attrezzata e funzionale, dovendosi accertare 
(analogamente a quanto accade nell'Amministrazione postale) fatti di 
inadempime14:t;o,.. cio� . diS�ervizi,. .c9n la cQ:c:m'!guente reswnsabilit� per 
dartni; � Pe;r �~� qU-esto tip:o .di accertamenti il giudice. dispone di strumenti 
e?conoscenze :adeguatb mentre l'esperienza attesta la'sCarsa funzionalit�, 
come mezzo di pr�v~ione delle liti; de1ia �bn:aiziorie di ilccesso alla 
giurisdizione prescritta dalla norma impugnata� (sentenza n. 15 del 1991). 

' Si tratta, insomttria, di una condizione di proponibilit� che menoma 
fortemente �il diritto� di difesa �garantito dall'art. 24 della CostituZione. 
Ma si tratta anche di urt privilegio ingiustificato, come tale lesivo 
d�1 pdncipio dit1guaglfanza stabilito con l'art. 3 della Costituzione. 
�Il rapporto� che �si instaura con il� contratto di ��trasporto ferroviario 
delle merci � tipicamente privatistico. 

Con l'entrata in vigore della legge di riforma delle Ferrovie dello 
s.tato (17 maggiO< 1985, n. 210) �, successivament�; c�n 1a delibera del 
c1PE fii data 12� agosto l992 (adottata sulla base dell'art. 1 del decretoc 
legge 5 dicembre� 1991, Il~ 386; convertito senza modificazfoni nella legge 
29 gennaio 1992, n. 35) con fa quale l'ente Ferrovie dello Stato � stato 
tr~sformato in societ� per. azioni, tale caratteristica si � definitivam�nte 
chiarita in seguito alla diversa configurazione del . soggetto gestore del 
servizio pubblico. Le Ferrovie sono infatti passate� dall'originario modulo 
della Pubblica Amministrazione a quell� dell'Ente, prima, e della societ� 
per azioni, poi; . caratterizzato dallo svolgimento . di urt'attivita iinprendito:
t'iale 'in regime di diritto privato: 

L'adeguamento della riarma impugnafa ai principi� costituzionali, se~ 
condo quanto ampiaineilte motivato nella sentenza n. 15 del 1991, non 
pu� non seguire il niodello gi� tratteggiato con ia sentenza n. 550 del 1989, 
riirtettendo aU;�nteressato la � s��lta tra il preventivo esperimento del 

redamo in vfa amiliinistrativa (fatta salva, i:i�l coiltempo, la successiva 
tttt�vaziorie dell'impugnativa � :!nr�arizi' al � magistrato) oppure l'immediato 
ricorso all'azibne giudiziaria. (omissis) 

CORTE COS'.t�TUZIONALE, 10 febbraio l993; n. 41 -Pres. Casavbla -Red. 
Vassalli ~ Presidente �del Consiglio dei Ministri. � 

� ' � � r '��e. 
Procedimento penale . Giudice delle indagini preliminari � Imputato 
persona non imputabile -Sentenza di iton: luogo a procedere � Illegitthllit� 
costituzfonale. 

� illegittimo, per vio(aziorie degli artt. 3, 24 e 76 del.la Costituzione, 
l'art. 425 cod. proc. pen. nella parte in cui stabi�isce ch� il giudice,. delle. 



PARTE I, SEZ. I; GIURISPRUDENZA.COSTITUZIONALE 

21 

indagini.preliminari pronuncia.sentenza di non luogo a procedere quando 
risulta evidente che l'imputato � persona non imputabile (1). 

(omissis) La questione che forma oggetto del presente giudizio si 
incentra su tino dei possibili epiloghi che, alla stregua delle diverse for. 
mule con le quali il giudice � chiamato a pronunciare l� sentenza di non 
luogo a procedere, definiscono. quella particolare fase. del nuovo processo 
che � rappresentata dalla udienza preliminare. Viene; qui in discorso, infatti, 
il potere-dovere del giudice. di definire il processo con una sentenza 
che; non senza significato sul piano sistematico, � definita � di non luogo 
a procedere �j nella spec;ificadpotesi in cui, allo stato degli elementi raccolti 
nel corso � delle indagini preliminari o � della stessa udienza� preliminare, 
risulti evidente che il soggetto nei confronti del quale il pub� 
blico ministero ha formuiato la richiesta di rinvio a giudizio � persona 
non imputabile. 

Una succinta disamina� della �giurisprudenza costituzionale dalla qua� 
le ha. tratto spunto jl quesito proposto dal giudice per le indagini preliminari
� presso� il �tribunale di Reggio Emilia, costituisce l'ineludibile pre� 
messa per svelare la fondatezza del dubbio di costituzionalit� che. questa 
Corte ha ritenuto di prospettare in merito all'art. 425 del codice di procedura 
penale. 

Nella gi� ricbiamata sentenza n. 233 del 1984, infatti, si rammenta 
come l'applicazione di misure di sicurezza con la sentenza istruttoria di 
proscioglimento fosse stata gi� contestata in passato con riferimento alla 
salvaguardia del cij.ritto di difesa, sul presupposto che, �avendo il giu� 
dice istruttore il solo compito di a�quisire le prove, e non anche quello 
di . vah,1t~rle definitivamente e di accertare cos� l'esistenza .del reato, tale 
fondamentale diritto verrebbe ad essere �ompromesso. e la misura di si� 

(1) Investita della questione di legittimit� costituzionale dell'art. 426 
lett. e) Codice di procedura penaie, nella parfo in cui -in caso di sentenza 
di non' luogo a procedere per infermit� psichica. -preclude al gj~p. di tener 
conto delle .circostanze attenuantti e di effettuare il giudizio di� comparazione 
ex art. 69. cod. pen. ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero 
in ospedale psichiatrico giudiziario, la Corte ha ritenuto pregiudiziale la 
verifica della ��legittimit� costitu2:ionale. in parte qua. dell'art. 425 . cod. proc. 
pen. ed ha pertanto sollevato davanti a s� la relativa questione �di costituzionalit� 
di tale .norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost, 
La Corte si rif� alla sent. 30 luglio 1984, n. 233, in Giur. �cost., 1984, 1644 
(con� la quale � stata dichiarata la illegittimit� . costituzionale dell'art. 384, n. 2 
del cod. proc. pen. abrogato) e dopo aver sottolineato che il giudi�:e del� 
l'udienza preliminare � chiamato ad emettere un giudizio di � non evidenza � 
qell'innocenza dell'imputato, giunge alla conclusione che l'art. 425 del nuovo 
codice penale finisce per condurre alla applicazione, se del caso, di misure di 
sicurezza sulla base di un accertamento di responsabilit� fondato solo � sull'etereo 
presupposto della non evidente infondatezia dell'addebito�. 



RASSEGNA AVVOCATURA DEI.LO STATO

22 

curezza verrebbe ad essere applicata in base ad elementi di prova che, 
se relativi ad un soggetto imputabile, sarebbero idonei solo a giustificare 
il rinvio a giudizio �. La replica offerta dalla Corte nella sentenza n. 127 
del 1979 �, per ci� che qui interessa, quanto mai appropriata, essendosi 
ivi precisato che � la sentenza. di proscioglimento istruttorio, al pari di 
quella pronunciata in dibattimento, contiene un'espressa pronuncia sul 
fondamento dell'accusa; che la difesa � garantita nella fase istruttoria 
mediante il deposito degli atti e la facolt� dei difensori di presentare 
istanze e memorie, quindi anche di chiedere l'espletamento di altri 
mezzi di prova e la rinnovazione di quelli gi� espletati; che infine, il G.I. 
non pu� � ignorare le istanze della �difesa, sulle quali � obbligato a provvedere 
con ordinanza o con sentenza al fine di garantire ogni ulteriore 
rimedio giuridico �. 

Evocata, dunque, nella stessa sentenza n. 233 del 1984, �l'ampiezza 
del giudizio demandato al giudice istruttore -come al giudice del di� 
battimento ..._ �; la Corte; richiamando quanto gi� affermato nella sentenza 

n. 139 del 1982, non ha mancato di puntualizzare come in tale giudizio 
occorresse svolgere un positivo accertamento della � riferibilit� di un fat� 
to di reato ad un soggetto che al momento della commissione era inca� 
pace di intendere o di volere per infermit� psichica�, Facendo cos� leva 
sulla natura e sulla portata della deliberazione riservata al giudice 
istruttore, e nel prendere atto di come la giurisprudenza fosse ormai 
consolidata nell'�mmettere che al giudice del dibattimento fosse consentito 
di operare il giudizio di comparazione tra le circostanze ai fini della 
applicazione o della determinazione della durata minima della misura 
di sicurezza a norma dell'art. 222 del codice penale, la Corte pervenne 
allora alla conclusione di ritenere che �un criterio diverso e pi�� restrit� 
tivo nella fase istruttoria � fosse al tempo stesso lesivo � delle garanzie 
costituzionali di uguaglianza e di inviolabilit� "in ogni stato e grado del 
procedimento" del diritto di difesa�. 
Gli appena accennati p:recedenti di questa Corte, rivelano come principii 
e affermazioni coerentemente iscritti nel sistema delineato dal c�>dice 
previgente rinvengano una ben diversa chiave di lettura ove calati 
nello scenario, per certi versi antagonistico, tracciato dal nuovo codice 
di rito. Alla scomparsa del giudice iStruttore e della co:r;-rispondente fase, 
infatti, si contrappone una articolata sequenza di � segmenti � proces� 
suali (le indagini e l'udienza preliminare), fra loro profondamente diversi 
per finalit�, tipologia di atti e soggetti che li governano, e, ci� 
che pi� conta, in s� privi di quella funzione tipica di acquisizione probatoria 
che invece contraddistingueva, secondo gli ampi confini tracciati 
dall'art. 299 del codice abrogato, le attribuzioni dell'istruttore nella 
fase antecedente il giudizio e sulla cui falsariga venivano dunque a misurarsi 
anche i diritti e i poteri processuali delle parti. 



PARTE I; SBZ; I,. GIURISPRUDllNZA COSTlTUZIONALB 

ll .. ppstulato della ampiezza delibativa riservat.a al .�giudice istruttore 
,....... cbiamato ad accertare non solo la riferibilit� di un fatto cli reato 
ad un .soggetto, incapace cli intendere o cli volere, ma anche ad utilizzare
�. tutti.� gli elementi cli prova. ra<:;colti K per �.trarne �le conseguenze sul 
piano (:\e.11~. valut~ione 4eUa . gt'.avit� del fatto del� non imputabile �, cos� 
da .;i;en�,Wre ej;fettiva e> non meramente.�� teorica . � la�. pienezza del cliritto 
di..(tjfbsa .(v. $ellt�: t.l! 233 del 1984) ,....... finisce dunque per rinvenire, nel 
quadro del nuovo sistem;i processuale, ostacoli insormontabili, al punto 
da risilltarne ~toalla r~ce il fondamento stesso. Se da. un lato, in� 
fatti, 11'1. Jinalit~ <leUe in<J.agjni .. � esclusivamente quella� cli consentire al 
pul>blico �: .m~nistero cli assumere le cleterminazioni inerenti all'esercizio 
dell'azione penale (art, 326). neppure l'uclienza preliminare � sede cli acq.is~
icu1e probatoria d\\lstinata � all'accertl;lmento della verit� �, volgen4.
osi fintervento \.el gi.Pice ad apprezzare il fQndamento dell'accusa non 
in termini di positiva verifica della colpevolezza dell'imputato, ma nella 
ben. di:Xersa Prospettiva cJfscongi:.rare la celt:brazione di un dibattimento 
suPelfl.o. \(erifi�a, .. d.nquc::, cbt:.� opera ..�su.�. cli� un piano squisitamente 
prOCf)~!iul:}le, essep.cl() il giwlic:e Cbiamato .a decidere;: non sul pieno merito 
della regiudican9a, ma� sulla .a.m.�~si})ilit� o meno della domanda di 
giudizio . rivolta Cla.l pupbli<;;() minister9. }lpsto. che � non esistono, dunque, 
prove. nell'udi~a prelinli.ape � n� significativo . accertamento �dei fatti, 
�he sLprofil�ra;nno soltanto aI dibatthnento� (v. sent. 431 del 1990), ben 
si spiega non solo e nonJanto la specifica denominazione cli �non luogo 

a. Pr9�t:9ere � �he qualifica "T ren.clen4on.e evidente la peculiarit� -la 
sente.nza cl:).e. �efinisce l\tdienza prelimi~re, ma, soprattutto, la regola 
qi g~\lpizio. c!J,e sottende l'aqozj.ont: cli quella pronuncia. Attuando, infatti, 
una precisa scelta operata dal legislatore delegante, evidentemente mos� 
sa dall'intento di rim'1rcare la centralit� del dibattimento come sede fisfofogiC:
amente de~t.i!lata�all'esercizio.. ciel diritt~ alla . prova, l'art. 425 del 
nuovo codice . Chia.rria )1 giudice clell'udienza .. preiiminare a . valutare il 
merito della impf;t~ione. con esclusivo riferime!l.to ad un parametro di 
�non e~idel1zl1 �.che il fl'ltto non sus~ista, l'illJ.putatpnon lo abbia commdsso 
o che il fatto non costituis~a reato. Le conseguenze che allora 
possono trarsi aJ fini che qui rilevano, son� a questo punto chiare: il 
sistema delineato dall;art. 425 del Coclice cli pro�edU.ra penale finisce 
infatti per imporre al giudice la pr�nuncia di una sentenza cli non luogo 
a procedere per difetto cli imput�bilit�, applicando, se del caso, le misure 
di sicurezza, all'esito e sulla base cli U.n accertamento di responsabilit� 
che sffonda solo sull'etereo presupposto della non ev�.dente infondatezza 
dell'addebito, risultando in� tal modo palesemente sviliti i principi e le 
afferniazion�' che hanno sostenuto la giurisprudenza costituzionale che 
si � innanzi richiamata. 
La norma va dunque dichiarata costituzionalmente .illegittima in parte 
qua, in quanto la persona non imputabile viene ad. essere per ci� solo 


RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO 

privata -del dibatt�mento e della conseguente possibilit� di esercitare appieno 
il diritto alla prova su1�-merito della: regiudicanda, con correlativa 
irragionevole compressione del diritto di difesa che non pu� certo ritenersi 
bilanciata da contrapposte esigenze -di economia processuale. 

' N� a : sanar� :l'indicato contrasto pu� invocarsi la possibilit� che 
l'art. 419; �quinto comina~ del codice di rito riconosce all'imputato di 
� rinunciare all'udienza preliminare e richieder� il giudizio immediato �; 
giacch�, a tacer d'altroi sarebbe davvero singolare �un sistema che, per 
consentire all'imputato di esercitare il fondamentale diritto di difesa in 
ogni stato e grado del processo, gli imponesse la rinuncia -che� non a 
caso -il codice costruisce come �atto personalissimo � -ad una fase -del 
ptoci�sso destitlata proprio a consentire l'esercizio di quel diritto. 

La questione ch� �la Corte ha �ritenuto di sollevare davanti a s� � fonc 
data anche con riferimento alla dedotta violazione d�l principio di uguaglianza. 


Se da un lato, infatti, -permane attuale il rilievo secondo il quale deve 
ritenersi �priva� di ogni fondamento razionale una previsione normativa 
che riconnetta un diverso trattamento... alla circostanza, meramente casuale, 
che la s�ssisteriza dell'incapacit� di intendere o 'di volere per inf�rmit� 
psichica al rilomentd del fatto emerga gi�-nella fase istruttoria, 
ovvero sia accertata solo nelfa fase dibattimentale� (v. sent. n. 233 
del 1984), va qui posta in risalto la circostanz� che il sistema delineato 
dall'art. 425 del codice di procedura penale genera una ingiustificata disparit� 
di trattamento tra qrtanti versano nella identic� situazione di 
non imputabilit�; dal momento che per costoro la possibilit� di fruire 
dell'epilogo dibattimentale e delle conseguenti garanzie viene fatta dipendere 
esclusivamente dal modulo processuale adottato. Mentre, infatti, 
nei confronti del non imputabile a carico del quale si celebra l'udienza 
preliminare �si �determina una preclusione all'ese_rcizfo dei propri diritti 
in dibattimento, essendo il giudice chiamato a pront�nciare sentenza di 
non luogo a procedere con la corrispondente formula, una analoga preclusione 
non si realizza, invece, in tutte le altre ipotesi in cui manca, 
come nel giudizio direttissimo e nel procedimento dav~ti al pretore, 
la fas~ dell'udienza preliminare, il cui svolgimento, per di pi�, � condizionato 
dall'esistenza di una richiesta che si raccorda alle scelte sul rito 
che l'ordinamento riserva al pubblico ministero. 

Parimenti fondato deve da ultimo ritenersi il dubbio che la previsione 
di cui qui si tratta sia in contrasto anche con l'art. 76 della Costituz�ohe, 
per essere la stessa non conforme ai principi: e criteri direttivi 
al riguardo stabiliti nel numero 52), sesto periodo, dell'art. 2 della 
legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81. 

Al di l�, infatti, del dato formale rappresentato dalla mancata previsione 
-del difetto di imputabilit� -tra le cause che� legittimano la sen




PARTE I) SEZ. I/ G:WRISPRUDENZA' COSTrllJZIONALE �25 

tenza:di'.nondttogd: a procedere, �se�ondu�1a::�'rassegna' operat�"'treHa'�ift'dl. 
eata'.�dit�ttiva~'d�lhi ;:iegge.d�l�ga, ';mliitMio'''-pfi� � affipt� cim.sider&iooi di 

~~~:!s~~~h;~~�~~~;:~:A\1,~J~i::i~f~ia~:::~g~i~~l~;r~~T~!~: 


tore delegato. Se, Infatti, 1\i.<li�nza 'prelimiriate �' sede nel�a qu~le il 
in,e.rit9_� ~c~rtato s9ltanto__ �n1;ro. i circoscritti._coJJiini,d~lla_;rion, evidente 
hl.fo,gc'lat~za (je)J.'accus;;i, co~�, d~.J;rnp,edire che 1'.impu,tato,giunglil _;;il��, 00; 
,spetto del gii.;i,ciice dibi;tttimentale gi� gi:avato da.. una pronuncia. eh~ ne 
ha positivamente deli;ba.to la responsabilit� e> che sLfonda su . elementi 
di prova che l'organo del dibattimento,.neppure conosce, � <da ritenere 
che il legislatore delegante abbia voluto riservare proprio a: qU:est'�ltimo 
'organo la. delibazione deL difetto. di imputabilit�, postulando la stessa 
il necessario accertamento .di responsabilit� in ordine al fatt<�r�a\to che 
pu� compitit�mehte svolgersi solo in sede dib�ttini�ntale. 

� D'a.Itra parte; un sknri:>'indice che questa e non� altra fosse la scelfa 
operata dal' Iegislatoredelegante,��pu& agevol�hente desumersi dall'art. 3 
della stessa legge n. 81 del i98'7; l� dove, nel c6merfre' delega al Governo 
a dis�iplinare il processo penale a_ carico di imputati minorenni, _espressamente 
stab-ilisce: 'neli�: letter~. 'z),_'fa �previsione __ -che ��u. gfudfoe nena 
U.die~a prel�minare ~os~a� pros~i~glf~re �nche -per la non i~putabf1it�, 
ai sensi dell'art. 98 del codice penale�, cos� pon~ndo in evidenza come 
�l:fa ecc�Z�6nalit�.' df tate previsione; dettata dall'e~igenza di salvaguardare 
le pechliarit�. insiste nella cohdirlori� minorile; � faceia Hsco:ritro; nel 
procedimento a carico di imputati maggiorenni, l'opposta disciplina; 

Da questi ultimi' rilievi <ed' in considera:Zi�ne delle sp�dfiche c�nnotazioni 
che ca~atterjzzru;lo _'il processo__ penale miiidrile, consegue_ che -'lil 
dichiarazione--di illegittimit� costit.zionaj�. dell'ari. 425 del ~odici;i di rito 
non � produttiva di effetti quanto all'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, 

n. 448 (apJ?rovi�zfone delle disp()sjzioni sul_ process�� penale� a __ -carico-��di 
imputati minorellJ;�),. ne�a parte-in ~ui taJe� previsione, struitufahnente 
autonoma, opera un richiamo ai � casi previsti dall'art ..425 del: codice 
di procedura l'enale �. (omissis) 
CORTE COSTITUZIONALE, 11 marzo 199~, n. 76 -Pres. Casavola -}?.ed. 
� Guizzi -Presidente del Consiglio dei Ministri (aw. Stato Bruni N.). 

Proce~ento perutle . Competem~ �per materia, � Sentenza dicbii.trativa 
di incompetenza . Trasmissione degli atti al giudice competente 
anzich� al . pubblico -ministero � Illegittimit� costituzionale per violazione 
dell'art. 24 Cost. 

(Cost., art. 24; cod. proc. pen., art. 23, primo comma). 


RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO

26 


~cedimento penale � Competenza per territorio � Sentenza dichiarativa 
di incompetenza � Trasmissione degli atti al giudice competente 
andch� al pubblico ministero � Violazione degli artt. 102, primo 
comma e .112 Cost. � Questione infondata di costituzionalit�. 

(Cost., art. 102, primo comma, 112; cod. proc. pen., art. 23). 

13 illegittimo, per violazione del�art. 24 Cost., l'art. 23 primo comma, 
cod. proc. pen. nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento 
dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, 
ordina la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente anzich� 
al pubblico ministero presso quest'ultimo (1). 

� infondata la questione di legittimit�. costituzionale -in riferimento 
agli artt. 102, primo comma, e 112 Cost. e in relazione agli artt. J 
e 50, primo comma, cod. proc. pen. -dell'art. 23, primo comma, cod. 
proc. pen. nella parte in cui dispone che il giudice del dibattimento di 
prirn.o grado, quando dichiara la propria incompetenza per territorio, 
or4ina la trasmissione degli atti al giudic~ ritenuto competente anzich� 
al pul!blico. ministero presso. quest'ultimo (2); 

(omissis) Le dodici ordinanze sopra analizzate sottopongono all'attenzione. 
della Corte questioni di costituzionalit� dell'art. 23, primo comma, del 
codic� di �procedura penale: 

a) nella parte in ,sui prex-e4e che il� .giudice del . dibattimento, quando 
dicl.ara la pro:pria incompetenza per materia, ordini la trasmissione 

� (1-2) .La. trasmissione ~gli atti direttamente al giudice ritenuto competente 
anzich� al pubblico ministero rappresenta una .novit� rispetto a quanto 
era previsto dall'art.. 35 �del codice previgente e viene considerata espressione 
di un principio di economia processuale con cui si vuole evitar� la � regressione 
� del processo, per ragioni di competenza, dalla fase dibattimentale a 
quella precedente (MACCHIA, in Commentario del nuovo c9dice di procedura 
penale, a cura di Amodio e Dominioril, Milano, 1989, I, p. 133). Ma sul nuovo 
meccanismo previsto dall'art. 23, primo comma, la dottrina ha' subito evidenziato 
alc!une difficolt� interpretative (SETTE, Incompetenza dichiarata dal giudice 
del dibattimento di primo grado: problemi interpretativi ed applicativi, in 
Arch. nuova proc. pen., 1992, p. 203; CoRDERO, Procedura penale, Miiano, 1991, 

p. 152). 
La Corte, sotto la spinta di ben dodici ordinanze di rimessione, ha ritenuto 
che il nuovo sistema viola il diritto di difesa perch� la declaratoria 
di incompetenza per materia introduce un elemento di novit� nel giudizio 
dal quale sorge il. diritto dell'imputato a veder retrocedere il process� fino 
alla fase predibattimentale in modo da poter esercitare tutte le opzioni difensive. 
che la legge gli riconosce tra cui n . diritto di chiedere il rito abbreviato 
anche se�� nori richiesto o non concesso dal p.m. presso il giudice ritenutosi 
incompetente; Questo problema non si pone invece nel caso di :incompetenza 
territoriale la �quale non introduce alcuna novit� nella contestaiione dell'accusa, 
cos� come non pu� ritenersi, osserva la Corte, che vi sia una confusione 
di ruoli tra organo requirente e organo giudicante. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

27 

degli .atti al giudice ritenuto competente anzich� al pubblico ministero 
presso quest'ultimo (ordinanze del pretore di Isernia e dei tribunali di 
Udine,. Roma e Potenza, Avezzano e Torino) e; in un caso (ordinanza 
del Tribunale di Varese), anzich� al relativo giudice. per le indagini 
preliminari, variamente motivando con riferime:p.to agli art; 3, 24, 25 
e 112 della Costituzione; 

b) nell� parte in cuf prevede che il giudice del dibattimerito del 
primo grado, �. q1la11do �dichiara � 1a . propria . incompetenza .per forriforio, 
ordini la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente anzich� 
al pubblico ministero> presso quest'ultirrfo (tre ord�nanze del pretore di 
Messina; � sezione diStacdita di Ffari�avifia di Sicilfa), sempre rriotivando 
con riferlnierito agli artt. 102 e 112 della Costituzione~ 

La questione sub a) �> fondata, l� dove si duole che gli atti non 
siano trasmessf al pubblico ministero <presso il giudice ritenuto competente 
per materia in sede di applicazione dell'art. 23; primo comma, 
codice di�. procedura penale. 

�� IL discorso.�. non� pU� ..11on �prendere . le �� mosse dalla indiscutibile premessa� 
che la soluzione . ivi� delineata ��quale seguito . della ��declaratoria di 
incompetenza per materia da parte del giudice del dibattimento priva 
l'imputato della possibilit� di� richiedete. il �giudizio abbreviato in ordine 
alla situazione profondamente diversa insorta per� effetto di un errore 
in precedenza da a.J.tri commesso nella individuazione della competenza 
per materia e solo ora riscontrato dal giudice investito del.dibattimen� 
to. E� ci� tanto� nel caso in cui gli atti . vengano trasmessi dal pretore 
al .tribunale; quanto nel caso �.inverso, . entrambi �variamente riscontra� 
bili nelle vicende oggetto dei procedimenti a quibus, ma non senza la 
possibilit� ..di ampliare la visuale anche ai casi di incompetenza ravvisata 
da o verso la Corte di assise. 

La declaratoria d'incompetenza. rivela,< di per s�, l'avvenuta violazione 
delle norme penali e processuali su cui si basa la . ripartizione 
della competenza per materia: una violazione che -o dovuta ad una 
erronea applicaziOne delle disposizioni. preposte al riparto della stessa 

o dovuta a una erronea qualificazione giuridica . del fatto --.. riguarda 
non soltanto l'individuazione dell'organo chiamato in concreto a esercitare 
la . giurisdizione, ma' anche la sostanza stessa dell'azione penale. 
Quale che sia, dunque; la � fonte >? di s�ftla:tta valutazione, risulta lesivo 
del diritto di difesa il precludere alFimputato, in una situazione cos� 
modificata, la possibilit� di richiedere rispetto ad essa l'instaurazione 
di un rito che comp.orta notevoli. benefici {soprattutto in termini san� 
zionatori) qual.� il giudizio abbreviato. Un rito . ohe, certo, l'imputato 
non aveva ritenuto di attivare o che gli era stato impedito di ottenere 
dal mancato consenso del pubblico ministero ovvero dal rigetto del 
giudice per le indagini preliminari, ma ci� sulla base di un errore (v. an� 
-� 



28 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

che Fart. 21, primo coinma, codice di procedura penale) attribuibile al 
pubblico ministero. 
� indubitabile, infatti, che le valutazioni dell'imputato circa la con


I

venienza del rito speciale vengono a dipendere anzitutto dalla concreta 

I

impostazione data al� processo dal pubblico ministero, con particolare 
riguardo ai profili legati alla competenza per materia, quali l'esatta 
indivfd.azione..del correla.tivo giudice,. con importanti riflessi sulle metodofogje 
processuali .corrispondenti alle .Qiverse . competenze per mateda. 
Analogamente, la valutCJ.�:ione da parte del pubblico ministero o 
del . giudice � delle .indagini p:t'eliminari ... circa la definibilit� del processo 
allo� st~to degli atti potrebbe concludersi, in relazione alla nuova situazione 
processuale, cUversame:p.t� da quanto ritenuto relativamente alla 
situazione originaria nel . senso di non dar corso alla richiesta di giu� 
dizio abbreviato allora presentata dall'imputato; 

:Va aggiunto che la variazione presa in esame dalle ordinanze di 
rinvio a giudizio non �riguarda una evenienza per cos� dire fisiologica 
del procedimento, come quella della contestazione di un reato concorren,
te o� di una circostanza aggravante emergente dal dibattimento ai 
sensi dell'art. 517 codice �di procedura penale, fu .ordine alla quale questa 
Corte ha considerato non illegittima.; la pr�clusione dei riti speciali 
(sent. n; 593 del 1990 e ordd. mi. 213 del 1992, 515, 116 e 11 del 1991), ma, 

I

in quanto derivante da un errore, pone riparm a una � patologia � processuale 
che, proprio perch� tale, non pu� risolversi in un pregiudizio 

I

pei:. �l'imputato . di essa non responsabile. ~ 

L'art. 23, primo �comma, codice di procedura penale va dunque dichiarato 
costituzionalmente illegittimo nella parte in. cui prevede che, 
a seguito della dichiarazione di incompetenza per materia, gli atti siano 

I

trasmessi al giudice ritenuto competente, anzich� al. pubblico ministero 
presso quest'ultimo. 
Restano pertanto assorbiti gli ulteriori parametri invocati dai giudici 
a quibus. 

La questione sub b), sollevata dal Pretore di Messina, sezione distaccata 
di Francavilla di Sicilia con riguardo alla declaratoria di incompetenza 
territoriale, non �, invece, fondata. 

Nella situazione presa in considerazione dal pretore remittente 
-non riscontrandosi una novit� di contestazione dell'accusa tale da 
ledere il diritto di difesa dell'imputato in ordine alla scelta del rito, 
come implicitamente riconosce lo stesso giudice a quo, c�n il non eccepire 
�la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione -non vi � lesione 
dei due parametri invocati (artt. 102, primo comma, e 112 della 
Costituzione, in relazione agli artt. 1 e 50, primo comma, codice di procedura 
penale). Infatti, nonostante la intervenuta dichiarazione d'incomp�tenza 
per territorio, l'azione penale a carico dell'imputato, data 
l'identit� del fatto e del titolo di reato contestato, risulta esercitata 


29

PARTE 11. SBZi I, GIURISPRUDENZA: CQS'l'I'l'UZIONALB 

da un ufficio del pubblico ministero ~uiordinato; senza partecipazione 
di alcun organo giudicante alla formulazkme � cl,ell'aceusa, �con conseguente 
p:ieno rlspetto dei;�� ruQli, quali gli . artt.� .102, primo. comma,� e . 112 . della 
Costttuzione cont:rib\J.iscono a� deUrieare, trovando puntu�le rispondenza 
.esli artt, 1 � ��"'� 50;; 4~rim0' .c.01:ro:na.,. codi.ce .Qi proced\,lra penale; (omissis) 

CORTE :cosTlTUZIONALE/29' matz� 1993; ri; 121 -Pres. Casavola -Red. 
.�� Si?aiuon�� � .Presidente� deFConsigti� d~i Ministri (Il. c.) c.� Chiabbaro 
R�ta': (aw> cochetti). � � � � 

Pu'bbUCa. anniilidStrtiif�ne ~: Ass��mtrihl �� l>erso:�ale �non statale� . :Ptesta� 
ziolli saltuarie � Lavoro subordinato � �CoJifi~bill.t� � Esclusione 
det.�.trattame:Dto preVidemi�1e; di�' quiescenza�� e fitte� �rapporto . Il


legittimit�~ �. /' 
{Cost; ''artt. Le .36; �legge 23 gii:�gno. 1961, n:�.�520; art. 11). 


l/�rt~; p: legge 2,3 giugno }96J, n. 520, .contras(a con l'.art. 36 Cost. 
nella parte in cui esc.lude il diritto. al tr�tttamento previdenziale, di quiescenza 
efine rapporto, artche aJlor{luando. appUcal].ile ad incarichi aventi 
ad. qggetto .prestazioni.lJ,.i. lavoro subqrrj~nato. � 

(omissis) .Con C>:rdinanza det 3 dicembre 1991 .(pe:i;vequta il 16 lugl~
q t99Z ed iscritta al .:r.o. con il n. 422), il ConsigliQ di ~t,ato, Sezione IV, 
ha s9llevat<,>: questione. 4i legittimit� costituzionale. dell'art.-1l <;lella legge 
~3 gi.g:p(), .J961, Jl.�.520 (recante � disciplina . del >rapporto di � lavoro del 
persona!e estra,ne<:> all'A.irnministrru;ione dello StatQ assunto per le esigenze/ 
djill'attivit� spetjalizza,ta. dei servizi del turi~o .e dello spetta..
c:olo .informa~ioIJ.� e pr�>priet� iP,tellettuale >?). 

La. legge 5..ddetta pnwede � c:be .la fresidenza. del Consiglio dei ministri 
ed . il Mfuistero del turismo e... deUo .spettawio possono.� avvalersi 
<lell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, particola~
mente esperte nelle ni'aterie df ~ompetenza dei servizi deile informazioni 
e della pfopriet� .. ieiteraria, artistica e scientifica' .nonch� dei servizi 
de(tu:dsm� e dellC> spett��:�IC>. Tale persona.le si distingue in personale 
a corttrat1:o a ten:ll.ine� rinnovabile�� e perSoriale a prestazione sal� 
tuaria. lUguardo a quest'uitimo, l'impugnato art. li stabilisce che esso 
<'. non ha diritto ad alcun trattamento di previdenza e di quiescenza, n� 
ad �indennit�. di licenziamento �. 

(omiss�) Il Cortsig1io di Sfat�/ davlinti al quale la controversia era 
approdata dopo urta lungi:.. . e complessa vicertd� processuale, ha rilevato 
che il r�pporto tra la ricorrente e l'Amministrazione traeva la propria 
fonte e la propria qualificazione in una serie di atti organizzativi e 
pertanto di carattere autoritati~o -che avevano univocamente de


:-: :-: -J' -.. 


30 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

finito il rapporto stesso come �prestazione saltuaria� ai sensi dell'art. 10 
della legge 23 giugno 1961, n. 520. 

La legge suddetta prevede,� all'art. 1, che la Presidenza del Consiglio 
dei ministri ed il Ministero per il turismo e lo spettacolo, per le esigenze 
dell'attivit� specializzata relativa ai servizi delle informazioni e 
della propriet� letteraria, artistica e scientifica, nonch� di quella relativa 
ai servizi del turismo e dello spettacolo, possano avvalersi dell'opera 
di persone estranee all'Amministrazione dello Stato particolarmente 
esperte nelle materie di competenza dei servizi stessi. Tale personale 
viene distinto in due categorie: la prima � quella del �personale 
a contratto a termine rinnovabile � ed il relativo rapporto di lavoro � 
disciplinato dagli a:r;ticoli da 2 a 9 della medesima legge. La seconda 
categoria � rappres~ntata dal � perso,1:uil~, a prestazione saltuaria � ed 
il relativo rapp9rto di lavoro �, disciplinato dagli articoli da 10 a 12. 
Pi� precisamente, l'art. 10 prevede che il personale a prestazione saltuaria 
sia utilizzato per esigenze particolari e temporanee dei servizi 
e demanda a successivi decreti interministeriali la determinazione dei 
criteri concernenti le prestazioni e i relativi compens�. L'art. 11 stabilisce 
che il personale suddetto non ha diritto ad alcun trattamento 
di previdenza e di quiescenza, n� ad indennit� �di licenziamento. Per 
l'art. 12, infine, � le prestazioni rese in applicazione della presente legge 
non fanno sorgere, in ogni caso, rapporto di pubblico impiego �. 

11 Consiglio di Stato, con l'ordinanza gi� indicata in epigrafe, chiede 
a questa Corte di esaminare la legittimit� costituzionale del citato art. 11, 
che dispone� l'esclusione, per il personale a prestazione saltuaria, del 
diritto al trattamento di previdenza e di quiescenza e all'indennit� di 
licenziamento. Tale norma, secondo il giudice a quo, appare contrastare 
con gli articoli 1 e 36 della Costituzione, dovendosi considerare che la 
pensione e l'indennit� di fine rapporto hanno natura �di retribuzione 
differita, s� che la loro esclusione lede il diritto costituzionalmente garantito 
del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantit� 
e qualit� del lavoro prestat� e, in: ogni caso, suffi�iente ad assicurare 
al lavoratore st�sso �e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. 

La questione prospettata dal Consiglio di Stato presuppone che la 
sopra descritta normativa relativa al � personale a prestazione saltuaria
� sia ritenuta applicabile (anche) rispetto a rapporti di lavoro che 
presentino i caratteri oggettivi propri del lavoro subordinato. Qualora, 
infatti, la normativa stessa fosse riferibile esclusivamente a rapporti di 
lavoro autonomo, il richiamo alla garanzia costituzionale del diritto ad 
una retribuzione adeguata e comunque sufficiente non avrebbe ragion 
d'essere nel caso di conformit� del rapporto concreto alla fattispecie 
legale, mentre, nel caso di un rapporto che abbia assunto in via di mero 
fatto -ed in contrasto con l'atto che lo ha costituito -le modalit� 


31 

dk svolg4nentQ> concr:eto proprie. del rapporto �di lavoro subordinafo .�.. si 
a:yr:ebbe . invalii;lit� c:J;el . t:apporto; .� Jna iL diritto � del c:J;ipendente di met:o 
fatto �.� alle����Prestazi(Jni~��.:retdbutive.�.. e�... prev;idenziali....�sarebbe . salvaguardato 
<:laU'.ar:t,2146 cod;; ciYi (Conli~glfo�/<U Stat(),: ~�ma plenaria�. 29 feb� 
braio 1992: nn� 1 e 2 e 5 marzo .1992 nn. 5 e 6). Non vi sono motivi per 

~81ii~~~E~r@


s1J'll9t:4in.ato appar~/cP:t}Se:Qtitl1c 4~a a1>1>oluta gep,.edcit� della. defini


~;1~~6t~r~.a!lJ~ i~i~~~ti~~~::J~;~j~�~~~~-0~i:r:r~~f::!~:,tan:~ 


esse'.f.ldo tale caratt~r~. di: pey s~ �ineomp~tibil\\l con� la .configurabilit� del 

!~~--~~Es;


dator:� cli laY('.)rQ. (Cass+.� gennai,() J9$.7i . O� .SJ.; .1� settembre �.1986, n. 5363; 
ti'.~~f~9 ~9�~,, .p~j4~1.~ Awiie:r9se ~fo:e)g./. �.� �{�����/����������������������. .�..� . 
.... ����.�� N~;.~ 9J qstac9lo Ja pp,q:qi;i. �9p.te11uta ~el!~~' J~, llec()n�lo cui � Le 
prestazie>nL�rese . m.appijcazione della m%'.lesjnia legge. ngn J;mno sorgere~ 
)p. .� .. Qgaj c?:SQ; .r~PJ?-~rtor4l Publ?licQ krl,p~o: ~� �pn> tale fe>rmula, 
irlfatii,Jl�.legj.!!JatQre ha�=~te~ e~�lu4~J�~ noq; gi�kla .Pl;lturf!., su,bordinata 
4~,Ll;ll!P)?C)rtj 4;i ~yqr9 .i.li q.~ijpp~; JU~ S()}o~ J/~pp)ic.apilit~ .ai.... :tn.e~simi 


$l~Ue .P~ticpb.;i ..c:n:m~ s��~~1J:1#~lLc~e ~SiPlPiH'.1,9. Jl i;a::ppo:i;lp:. c;l.i puP.. 
pli,co jp:tp~egg: ciq ....� . reso ,ew4�11t~,.. �lel r~to,. :dal .fatt�i c;:be Ja..� norma 
~~. rif~ri~c~ ap(;~~ ~i. c;:9~tF~tt~ :~� Jenni.e tinpo~~~.i,. :p~~ t quali la qua� 
lific~iq:p,~ come rawor~ c;l.i .. Javo:ro s.gp:r�inato non p.9 .� .essere m~ssa 
i11 cfu~ssio~e. Ed � �d~ pre~is~<fc;:l}~,Jig~'sal'~bb~ cO.nWn9J1e.:c9nsentito 
al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato 
a rapporti che oggettivam�nte abbiano tale natura, ove da 


1

ci�� derivi . l'inapplicabilit~ delle�. nonne .�inderogabili. previste dall'ordina� 
mento per dare attuazforte ai principi) a.J.l� garaozie e ai diritti dettati 
dall�. C(:)stituzfon� a.��� tutela del lavoro sub�rdinato; .�.� �� � 

Gli stessi decreti interministeriali 2 luglio 1962 e 12 dicembre 1966 
con i quali sono stati stabiliti i � criteri concernenti le prestazioni saltuarie
� del personale utll:iifato per' esijiinze,>pa.rticolari � e�� temporanee dei 
serviti, dicU� alt'art.'m della le$ge 520; d�fl961 ~����no�fafrec�no specificazioni. 
rilevanti per escludere �he n�ua cat�g()rfa 'd�i . rapporti a presta 
zfon�.� srutuaria possano essere COttlpl'�si. anche . rapport( di ..�lavoro SU� 
bordinato. Vi � anzi da rilevare che vi si prevede che l'osservanza del� 
l'orario di ufficio non � richiesta in via normale: il che �lascia spazio 
ad ipotesi in cui l'osservanza di tale orario sia invece richiesta. Non 
rilevante � invece la. formulazione, contenuta in tali decreti, secondo 


32 

RASSEGNA AVVOCATURA DEU..O STATO 


cui le prestazioni del personale in questione non .fanno sorgere rapporto 
di impiego, n� pubblico� n� privato: non� rientra�infatti nei poteri 
della pubblica Amministrazione, essendo � invece. prerogativa� del legislatore, 
riel. rispetto dei limiti gi� �detti; stabilire �ia qualificazione giuridica 
dei rapporti. � � 

L'interpretazione presupposta dal� Consiglio di Stato trova�� poi�� indiretta 
conferma nella legge 20 d�eembre 19651 n. 1435, che, per la categoria 
di perst>nale in oggetto, previde che coloro che prestavano ta 
loro opera da almeno un anno potessero, a domanda, essere assunti 
con contratto a termine rinnovabile, �con ci� evidenziando la consapevolezza 
da parte del legislatore della possibile omogeneit� delle due categorie 
di personale pr�viste dall�' l�gge n. 520 del � 196i. Dalla docuinentazit>
ne che la .�Presidenza d�l Consiglio dei � ministri ha fornito a 
questa Corte risulta; del resto; che rapporti instatlrati ai sensi dell'art. 10 
della legge il. 520 del � 1961 �si �riferivano anche �a pers<ihale � l�dibito a prestare
�� servizi �>. continuativo e a pieno� tempo ��presso l'Amministrazione. 

� � Tanto premesso iri ordine all'ambito di a);ipl�caz�one della disciplina 
in esame, la questione di legittimit� costitil.zionale formulata dal Consiglio: 
di Stato � fondata; ma solo per quanto attiene all'applicabilit� 
del� derttill.ziato � art.. 11 ad� incarichi� destinati a dar luogo �a rapporti che 
presentino� i�� caratteri � oggettiv'i � ..�propri del� lavoro subordinato. Per tal 
genere di rapporti, infatti; l'esclusiO:ne del diritto al trattamento di 
previd�nza e di quiescema . e a:ll'indennit� di licenziamento costituisce 
palesemente una violaz�o'ne dell'art. 36, primo comma, della Costituzione. 
Tale vfolazione non � invece configurabile con riferimento ad incarichi 
di lavoro autontii:no, dato che il diritt~ al trattamento di fine rapport� 
e al trattamento previdenziale �' garantito dall'art. 36 solamente 
per il lavoratore subordinato. �(omissis) 

CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1993, n. 122 -Pres. Casavola -Red. 
Pescatore -SaraciJ:J.p c. Presidente Consiglio Ministri (avv. Stato 
Ferri).,. 

Bellezze ~aturali � Protezione � Vlncolo pae$istleo ed ~bientale � Ope.
re e$eguite in zona. vjru:olata. � S~oni� Rinvio� all'art. 20 legge 27 febbraio 
1985 n. 47 -LegittiJDit~ CO$tituzj.onale. 

(Cost., artt. 3, 13, 25, 27; legge 27. febbraio 1985, n. 47, art. 20; legge 8 agosto 1985, 
ri. 431, art. 1-sexies). � � � � 

� infondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 1-sexies 
della legge 8 �gosto 1985, n .. 431, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della 
Costituzione, laddove detta disposizione, nel. prevedere le sanzioni conse




PARTE I, Sli!Z;: I, GIVIUSPRU)})l!NZA COSTITUZIONALE 

33 

guenti a,lla;.propria. violazione, richiania,.l'art. W della .� legge �27 febbraio 
j985,.n. 47. (1).� �/�' ,, 

.���. � > (omissis} Viene. posta ii:l dubbiO la legittimit� costituzionale dell'articolo 
l�sexies della legge 8 agosto 1985;�. m 431, nella parte in cui. dispone 
eh~ ver la vio4tzione delle. disposizionkdi: cui alla.� stessa norma.�si .�appli. 
chino anche le sanzloni previ:ste dall'art, 20 della legge .:p:. 47 del 1985. 
'.l'aj,~ Ul.titnam.ortl:l.a contemp}a� infatJktrediversi tliattamenti punitivi. L'individq~
i.Onl'i: �dl'!lla sEmZioPe �da appUca!sL sart:ibbe d"1!lque rimessa alla 
decisione .del giudice, con vio~zi.9ne del prin�ipio. di legalit� della �pena 
e �on possil:lUi . .9isPant4J:q;agioJ\evoU.di trattame11to. 

Ris:ult,ere'Pl:le:t;o cl,i co.nsegtienzll v~olati gli artt. 3, 13, 25 e 27 della 
Cqstituzione. (om4$$�s} �� 

La questione va dichiarata infondatl'h Con ri�hia:tnf:> all'art. 25 della 
�qstitJc!zione� q'!Jest,a=�,:Ci::i.r:te h1;1. �. afff;!rmato {sentenze ma1 .. '482 del .t990; 26 
del J966} la n<:i~ss�t� c::hlf��� !l~a��� solt:aJ;JtoJa legge {od un. atto �equiparato) 
de}Jo::Stat() a�istabUlre c�n. .quale sanzioqe debba� essere .repressa la trasgressione 
dei precetti che vuole sanzionati penalmente � � 

�.Sebbene sia auspicabile�che .la.� determinazione del��Precetto�.. e della 
sanzione risulti nel modo pi�..chiato e inequivoco da norme di non di� 
sagevol~ lettura,.non�:da.� �ogni in~rt:ezza o dif�tto di rigore .formale pu� 
Perallrodestimersi la violazione�.�del��pr;incipio�di l:egalit�,� 1nf1;1.tti, anche 
in materia di comminatoria penale, quando si pres~ntino � siffatte eve-: 
nienz� � compito .d~'inte.rprete ��attuare il procedimento ordinario� di inte.
rptetaZio:ne � (sentenza n. 79 del 1982).. �� 
Ci� che conta � che neldettato normativo, pur .attravers.o un'anali;:ii 
ermeneUti�a; che pu� risultare di minwe o .. maggiore . difficolt�, siano . rin� 
venibili elementi sufficienti per l'individuazione d.el precetto e della 
sanzione, :� � � � 

.......�. Per. staxe alla questione oggetto del�. ~udizfo,.. non pu� .certamep.te �essere 
il giudice a determinare per sua scelta una sanzione che dalla .legge 
non sia: indicata;�. n~ pti� l'ordinamento�� ammettere una.condizione . di incertezza 
circa� le� conseguenze penali .dell'illecito; �.. , .. 

�'��.�Ben.: divetsac� peraltro/ la situazione<' che si presenta. qqantQ aU'arti� 
eolo l�sexies: .impugnato; La Corte di cassazione, . con� una � gi1;f;Iispr.denza 
ormai consolidata� e che �lo stesso giudice a quo definisce. tale, ha imiividuato 
come.. conseguenza sanzionatoria delle alterazioni ambientali, at� 

(1). Chiamata nuo'Vament� a pronunciarsi 0sulla legittimit� costituzionale 
dell'art, l�sexies della L. 8 agosto �1985 n. 431, la Corte conferma l'orientamento 
gi� espresso con l'ordinanza 27 novembre 1991 >Il� 431 (in Foro, it., 1992,. Jv298) 

e con la sentenza 24 febbraio 1992 n. 67 (in Foro it., 1992, I, 2061), nel .seni>.O 



RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO

34 

tuate in violazione dell'art. 1-sexies impugnato, quanto previsto dalla 
lett. e) dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985. L'affermazione si fonda sul 
rilievo che l'art. 1-sexies sottopone alcune categorie di beni a vincolo 

paesaggistico e che la lettera e) dell'art. 20 richiamato commina la pena 
ivi prevista per gli interventi attuati in variazione essenziale, in totale 
difformit� o in assenza di concessione nelle zone sottoposte � a vincolo 
storico, artistico; archeologico, paesistico, ambientale �. 

Non sta�alla� Corte� valutare� l'esattezza� degli� enunciati� della giurisprudenza 
di legittimit�; due rilievi appartengono peraltro al giudizio di conformit� 
della legge al dettato costituzionale. � �� 

Il primo � che l'operazione ermeneutica eseguita dalla� Corte di cassazfon�si 
pone all'interno di un � procedimento ordinario di interpretazione 
�, I risultati dell'operazione sono dunque pienamente e correttamente 
riferibili �alla volont� del legislatore. 

Il secondo rilievo � che la costante enunciazione di coerenti statuizioni 
da parte della stessa Corte cli cassazione fuga ogm preo�cupazione di incertezza 
circa�� le conseguenze penali � della� violazione della norma impugnata. 


Le considerazioni ora svolte valgono a dichiarare la questione infondata
� anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
Il �carattere univoco della �giurisprudenza ... elimina infatti il pericolo 

II

che la supposta �incertezza interpretativa determini disparit� di trattamento 
di casi analoghi. 

Quanto poi alla congruit� intrinseca della sanzione, che colpirebbe 
violazioni diverse l'una dall'altra, questa Corte (sentenza n. 67 del . 1992) 
ha. gi� dichiarato la questione infondata; n� vi sono motivi per discostarsi 
da tale decisione. Conviene soltanto ribadire che la statuizione si 
fonda sui� poteri attribuiti a questa Corte, cui spetta non gi� valutare 
nel merito le scelte fatte dal legislatore per la disciplina della repressione 
penale, ma considerare le medesime sotto il profilo della ragionevolezza. 


Orbene, l'accentuata severit� di trattamento, che pu� aversi in taluni 
casi per effetto del carattere non differenziato della disciplina, trova giustificazione 
nella entit� sociale dei beni protetti e nel carattere generale, 
immediato e interinale della tutela che la legge ha inteso apprestare, di 
fronte alla urgente necessit� di comprimere comportamenti tali da produrre 
all'integrit� ambientale danni gravi e talvolta irreparabili. 

della legittimit� della norma, nonostante la prev1s10ne di un'identica sanzione 
penale per condotte di diversa gravit�, ci� giustificandosi in relazione alla 
rilevanza sociale del bene-ambiente, ed all'esigenza di preservarlo da danni 
irreparabili. 



35

PARTE I, SBZ. I, G:iURISPRUDBNZA C�STITtJZIONALB 

CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo l993;�n, 123�~ Pres; Casavola � Red. 
�� � � Cheu.� -Del Com.moda c.� Presidenza Consiglio deiMinistri� (aw. �Stato 
Di Tarsia). 

~1az~tt~;�=:;:e:;J?fit~~it:r:::a.�0~:futt!et:t;;.~~~ 

d�lla Costittidone .,. Insusststenn; �� � � � 
ccost; arl/ jf d; tgs. 2s ruglio t98!)ii ii; 2'11~ iirt; 156, ci>mrlia 2, disp; att:�� �od~�proc; �pen.>. 

. � .... ~-: 

. � infondata� �la questione di legittimit� costituziOnal� dell'art. 156, 
iionfml:i. 2 del decreto�� legislativo �28 ��lugUa 1989, n. 271 in riferimento �all'art< 
3 dellaC6stituzionei laddowfhon�prevede�che in oasb dioppdsidone 
allarichiest� di archivfazi�ife presentattt al G.I.P. datPubblico�Afinisteto; 
da parte della persona offesa dal reato, le parti siano convocate in camera 

di�consiglio;<(l)/ 


(oilli'!�sis) 11. giudtdf~er.� 1l indaginipt�liminari . presso� la Pretura� di 
Pefugia dubit� ct�tla. Iegitt�~it� costUuiionale .� dell'art. 156;.. setondo . com


:~r!~:~~~fu?eteft~~~!!~uJ8alY~!~di~i9fun~;JJJ::m;e:!iejtt~&i~W~r~~ 


ill.. cui .. non. prevede dhe; .� nef~pr�~~illmenfo pretotile . ~.a . differellia. di 
quanto accade rie1��procediri:l�nto�"inrtanzi al fribuilal� -u��gitidi~e per le 
iI1dagil1i. prel�n:Iiii�rl; in. casb dro}'.i}'.io~iZiOl1e . della perso:�.a. offesa dal t�afo 
alla� richiesta. di aj'�hMazioI1e, }'.irdw.ed.a ~fsensf �lel c6inbiliato disposfo 

Si~~z~i;~40i~;~~~~~1,~:u~ 

La questione � di C:dsiitilzioI.laiit� :v�erie sollevata \bri �� riferimento� all'art. 
3 �.(!ella . Costitttzi�!le,. per ingfostifi~ata.� ili,sparlt� Cli trattamento: a) 
tra �. le . diverse. parti d�t. pr�cedfoieiitd: pretorile . e, .iil p~rt�colare, .fra la 

~rhf~ach!;ei:::�:::~:;:t~ei1!a~:~%:�?a�. s~~tt~f:~.�-.~~i~~~~~{!���:m:: 
non a.lla. secbnda sarebbe consentito .1'� acces.so �.ai. glucUce ~ediante.rattp 
di gppo~i~ione all'archl~i~Ziqne; b) .ira le Perso!le �. in,dagate nell'ap:ibito 
c;l.i. up. procedimento pr(ltc;>rii~ ~.9,uelle perseguit~ Per re~ti compresi nella 
competenza <J.el Trib.,nale. .� .. . . . .�.. . 

'La questi~ne � inf~nclata in relazione ad ambedue i profili prospettati. 

(1) La sentenza conferma rorientamento interpretativo gi� espresso nella 
prece<:lente sentenza n. 94 del 1992, per il .quale le esigenze di .� massima semplificazione 
� sottostanti alla istituzione del rito pretorile nell'attuale configu. 
razione del cod. proc. pen., giustificano l'assenza della procedura camerale ex 
art. 127 cod. proc~ pen. 
4 



36 RAS8EG~ AVVOCATURA DELLO STATO 

Come viene riqn;dato dalll.\ stessa ordinanza di rinvio, questa Corte, 
co11 la senteru;a.n. 94 del 1992, ha gi� dichiarata non fondata la questione 
di legittimit� costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, 
nei confronti dell'art. 156, secondo comma, del decreto legisli;
itivo .n, .27LcielJ9&.9. <~ JJ.el!a .parte i:p. cui 1lPl1 prevede, neLprqcedime:p.to 
pre~orlk:, il}� c~s~ .cl!..oJ?Ji9siziqne . deh~ P~sooa .o~fesa.. :l;ll!a nchiesta. di 
archiviazione, l'audizione delle parti in ca:mera. di consiglio~. . 

Tale .pronuncia ha trqvato il�suo fondamento nella considerazione che 
il procedimento pretorile soggiace alla direttiva delia � massima semplifica.
zione � (art. 2 n. 103 legge 16 febbraio 1987, n. 81) con la conseguenza 
che � 11on pu� dirsi privo di giustificazione -e quindi fonte di disparit� 
di trattamento tale da violare l'art. 3 Cost. -che il legislatore abbia r,itenuto, 
di attuare (tale direttiva) evitando l'appesantimento che l'adozione 
della complessa procedura camerale indubbiamente comporta �. 

Ora, se � vero -come rileva il giudice a quo -che' nell'ordinanza 
di rinvio che ha dato luogo a tale pronuncia la questione di costituzionalit� 
era stata. prospettata in relazione al diverso profilo della disparit� di 
trattamento tra le parti offese .nel procedimento pretorile e .n.el procedimento 
innanzi al Tribunale, � �chevero che questo non pu� c�ndurre 
ad,aj:ferJl1are eh~ la rati() decidendi espre~sa nella sentenza n. 94 del 1992 
non possa valere anche rispetto ai profili in esame. 

Per quanto concerne, infatti, il primo profilo, relativo all'asserita disparit� 
di trattamento tra le pq.rti neH'ambito del procedimento pretorile, 
basti solo considerare che � pur sempre il principio di � massima semplificazione 
� di ~ui alla direttiva n. 103 della legge di d,elegazione che conseJlte 
di giustificare, insieme ..con l'esclusione dell'uclienza preliminare, anche 
l'assenza del rito camerale nell'ipotesi.di opposizione all'archiviazione: 
ipotesi che il legislatore, in attuazione di tale pi:-indpio, ha ritenuto di 
poter regolare . prevedendo per questa fase del procedimento la sola contrapposizione 
tra due atti formali quali la richiesta di archiviazione formulata 
dal pubblico' ministero e l'opposiZ:io~e a tale richiesta avanzata 
daila' parte interessata alla prosecuzione delle indagini. Tale soluzione, 
per. quanto non obbligata, non viene certo a superare -nel quadro del 
procedimento semplificato previsto per i reati di competenza pretorile le 
soglie� della ragiOnevolezza, ove si consideri il suo riferimento alle indagini 
preliminari e ad una fase della procedura in cui il . pubblico ministero, 
mediante la richiesta di archiviazione, ha gi��� espresso il proprio 
convincimento in ordine alla infondatezza della notizia del reato. 

Ma anche per quanto concerne il secondo profilo, relativo alla disparit� 
di trattamento della persona indagata nell'ambito del rito pretorile 
rispetto a quella sottoposta al rito operante innanzi al Tribunale, 
non pu� non valere il richiamo al principio di ~< massima semplificazione � 
gi� operato nella sentenza n. 94 del 1992, dal momento che tale principio 
viene a ispirare il processo davanti al pretore nel suo complesso, indi




PARTE Ii SEZ' I, GIUR1!SPRUDENZA.'COSTITUZIONALE 

37 

pendentement� dalla considerazione della diversit� di p�sizione che, nell'ambito 
di tale. processo, risulta conferita alle singole parti. E questo 
tanto..pi� ove si consideri che la direttiva espressa al n. 1 della stessa 
legge.-� di delegazione�� fissa ..gi� il .-principio della � massima� semplificazione 
ii' del processo cori la . conseguenza che � i � criteri di massima 
seinplifieaZione � richiesti dalla direttiva n; 103 non possono che tradursi 
in una ulteriore semplificazione degli istituti e dei meccanismi 
s�tnplificad previsti in via generale.< per il procedimento concernente i 
reati di competenza cleLtribunale. (omissis) 

CORTE COSTITUZI�NALE; 29 :inarzo l993, n. �4 -Pres. Casavola -Rel. 
Cheli -Presidente Consiglio dei Ministri (Avv. Stato Salimei) c. Regione 
Puglia. 

Regioni . Materie di competenza regionale . Orientamento e formazione 
professionale � Accordi con Stati esteri per attivit� di formazione 
professionale � Competenza regionale . Non sussiste. 

(Cost., artt. 5, 117, 118). 

Non spetta alle regioni il potere di stipulare accordi con Stati esteri 
relativamente alle materie dell"orientamento, formazione professionale e 
mercato del lavoro, avendo detti accordi attinenza alla sfera delle competenze 
statali in materia di rapporti internazionali. 

(omissis) Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto 
di attribuzione nei confronti della �dichiarazione di intenti� stipulata 
a Tirana 1'11 luglio 1992 tra l'Assessore al lavoro, emigrazione e 
formazione professionale della regione Puglia ed i Ministri del lavoro 
e dell'educazione del Governo albanese, dal momento che tale atto sarebbe 
venuto a violare il potere spettante allo Stato in ordine alla 
determinazione della politica estera ed alla stipulazione di accordi con 
Stati esteri. Pi� in particolare, l'atto in questione viene impugnato in 
quanto lesivo della sfera di attribuzioni statali: a) per essere stato sottoscritto 
dai rappresentanti della Regione Puglia senza la preventiva intesa 
(o assenso) del Governo; b) per avere superato i limiti propri degli �atti 
di mero rilievo internazionale >>, in quanto stipulato non con un ente 
omologo della Regione, ma direttamente con gli organi governativi dello 
Stato albanese; c) per avere investito materie estranee alle competenze 
regionali e, comunque, non delimitate all'ambito locale; d) per avere 
previsto la costituzione di un organo permanente misto di carattere 
internazionale. Il ricorso � fondato. Indipendentemente da ogni considerazione 
in ordine alla natura della �Dichiarazione di intenti� di cui 
� causa nonch� alla riconducibilit� delle materie in essa trattate alla 

---~~ 



38 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

sfera delle attribuziom regionali, �resta il fatto che l'atto in questione � 
stato sottoscritto dai rappresentanti della regione Puglia senza avere 
acquisito preventivamente l'intesa (o l'assenso) da parte del Governo: 
intesa che il Governo ha successivamente negato per l'assoluta mancanza 
di elementi informativi in ordine alla natura della missione e per l'intempestivit� 
della richiesta, avanzata dalla regione solo alla vigilia della 
partenza della. propria delegazione. 

L'assenza di una tempestiva e completa informazione da parte della 
Regione al Governo al fine di ottenerne l'intesa (o l'assenso) risulta di 
per s� motivo sufficiente a giustificare -anche alla luce degli indirizzi 
ripetutamente espressi in materia di questa Corte (v. sentt. n. 472 del 
1992, n. 739 del 1988, n. 179 del 1987) -la lesione della sfera di attribu� 
zioni statali e l'accoglimento del ricorso. (omissis) 



�� SBZIONJ'i �SECONDA 
GlURISPRUD$NZA.COMUNITARIA 

. .. . �:E, INTERNAZIONALE 

CORTE <DI� GlUSTIZIA���:o:st:.LE� ��.COM.UNITA'. �� EUROPEE> . VI .seiione, 
�������� 14 gennaio. J993, nella causa Ct90/91 � Pres.; Murray .� Avv. Gen. Van 
���� �� perve11. ~� Don1an9:a di pronun~a pregi'QJCUii~ proposta dal l'ribunale 
atnm�;11j~trativo regional~ per il Venet() nella causa Antonio Lante 
(avv. Viscardini Don�) c. Regione Veneto -Interv.: Governo italiano 
(avv' Stato Fiumara) e Commissione delle C.Eo (ag, De March, San


t�olalla e. Cat'U(lhetti), 
��::::���� 

Q>.iJ;IPi$ ~.;.. JllolJ,~ca llgri~b\; CQQl,tQlt.� ,. .Rioonve~Jone.� agraria 


Aiuto alla ristrutturazione. 

~~~ ~rB~~;!itfx,~ns~~ ~ i,m~~ 1985, n. 797, e succ. mod.; ~g.. CEE della Commis


�L'art;. Her, n; 3, lett; a), del r'l/igolamento (CEE) .del .Consiglio. 25 aprile 
1988, n; 1094vche modifi�a i regolamenti (CEE] n. 797/85 e (CEE) 
n. 1760/87> per <tuanto riguarda� iltitirr> dei� seminativi dalla produzione 
nonch� l'estensivizzazione e la riconversione della produzibne, deve essere 
interpretato nel senso che non consente agli Stati membri, all'atto 
di�� determinare��� te cbndit.ioni�� della� concessione� dell'aiuto �destinato all'�stensivit.
za!fone della� pr�fduiione della carne bovina, � di� escludere detetmirttite 
categorie di imprese,.� come gli allevamenti zootecnici intensivi, 
dalla fruizione dell'aiuto medesimo (1). 
(1) Le ragioni che avevano ir).dotto il Governo� italiano a prospettare la 
soluzione� contraria, �derivavano dal. tim()re. che concedendo gli� aiuti.anche agli 
alleva,I)leJ;lti. ~~nza. tierri:t; .. Potesse 1;1on essere raggi1.lllto lo scopo della. normativa 
comllnita.ria, L'estensiyizzazione considerata. mira. a .. ridurre le produzioni eccedentarie, 
fra le quali la carne occupa tin ruolo di grande importanza. Nel 
settore della carne la riduZfone pu� avvenire utiliZZando il metodo quantitativo, basato 
sul eone.etto che eliminando una parte di un allevamento e continuando ad 
adottare le stesse tecniche di produzione, la quantit� di carne prodotta dal resto 
della mandria si riduce proporzionalmente, il <:lhe no:t1. acqi,de necessariamente 
negli allevamenti senza terra, cio� i centri di ingrasso o allevamenti zootecnici 
intensivi, i quali sono in grado di ridu:o"e la produzione l)olo acquistando ed 
b:lgrassando un numero minore di capi, con effetti solo eventuali sulla, riduzione 
di produzione negli allevamenti a roonte. Per ridurre effettivamente la quantit� 
di carne prodotta era sembrato fondamentale estensivizzare i settori a monte, 
cio� gli allevamenti veri� e propri, e non quelli a valle, anche per evitare il 
rischio di un doppio pagamento, agli uni e agli altri, per la medesima riduzione. 
La Corte ha adottato un'interpretazione pi� larga, fondata� sulla constatazione 
che, �bench� esistano altre possibilit�, economiche e giuridiche, per con




RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

(omissis) 1. Con ordinanza 3 maggio 1991, pervenuta alla Corte il 25 
luglio seguente, il Tril;>unale .amministrativo regionale .per il,..Veneto ha 
sollevato, a: rtorina dell'att�177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali 
relative all'interpretazione . del regolamento (CEE) del Consiglio 12 
marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture 
agrarie (G. U. L. 93, pag. 1), modificato con regolamento (CEE) del 
Consiglio 15 giugno 1987, n. 1760 (G. U. L. 167, pag. 1), entrambi modificati 
con regofatnento (CEE.) del Consigli.o 25 aprile 19881 n. 1094 (G. U. t. 106, 
pag. 28), nonch� con regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 
1988; m 4115; che stabilisce le modalit� di applicazione del regime 
d'aiuto. all'�Stensivizzazione della produzione (G. U. L. 361, pag; 13). 

2. Le questioni sono sorte in occasione di un ricorso proposto dal 
sig. A. Lante contro un provvedimento dell'Istituto regionale per l'Agricoltura 
di Verona 19 settembre 1990, con il quale � stata respinta la domanda: 
di �.. aiuto per.� l'estensivizzazidne della . produzione/presentata. dal 
sig. Lante ai sensi dei citati regolamenti. � 
3. Poich� il sig. Lante possiede un allevamento intensivo di bovini 
da macello, la regione Veneto ha respinto la sua domanda in quanto 
l'aiuto non poteva. essere versato ad un allevamento intensivo in cui il 
bestiame � alimentato con foraggi ottenuti per meno di un quarto dal 
fondo agricolo. . 
4. Ritenendo che l'interpretazione dei citati regolamenti fosse necessaria 
per risolvere la controversia, il Tribwale amministrativo regionale 
per il Veneto ha so5pe5q il procedime.nto .ecJ. ha sottoposto alla Cortt;: 
le seguenti questioni pregiudiziali: 
� 1) se il n. 3, lett. a), dell'art. 1-ter del regolamento (CEE) numero 
1094/88 vada interpretato nel senso di consentire. agli Stati membri 
-all'atto di determinare le condizioni della concessione dell'aiuto destinato 
all'eStensivizza:zione della produzione, secondo le modalit� proprie 
del rispettivo diritto �pubblico interno -di escludere determinate categorie 
di imprese, quali ad esempio gli allevamenti zootecnici cosiddetti 

seguire la riduzione degli eccedenti di carne �, il legislatore comunitario ha 
scelto il metodo della estensivizzazione della produzione, delimitando esso 
stesso la cerchia dei destinatari dell'aiuto e limitando la competenza degli 
Stati membri all'attuazione pratica del regime di aiuti, per quanto riguarda 
l'adeguamento alle situazioni locali e pi� in particolare le modalit� concrete 
di riduzione della produzione. 

In una situazione di obiettiva difficolt� interpretativa, con il rischio del 
pagamento indebito di aiuti paventato dalle autorit� nazionali per le conseguenze 
in ordine all'imputazione della .spesa al bilancio comunitario, la pronuncia 
chiarificatrice della Corte risulta pi� che opportuna. 


nintensivi "' �((!io� non effettuati in �onriessi'one �con un .� fund�i agricolo), 

dal1� ft�izione:<delraiut'<:i med�simo, nel�� presupposto��che��tale. tipo di 

aiuto sfa: rivolto �selusiv��llente alle: aziende agrici:>Ie/ ,. �� � �� � � �. ���� 

��se��tate��:frrl;erpretazif)ile��.sia� ammissibil�t�nuto��� ct;into� degli� obiettivi 
�gerietlilf. deit� �politfoa . d~lle�� sif:il:ttltrec�.agr�rie���persegriitii dal regolamerite 
(CEEX� itk 797/ij: (e sti&~e$19lve �$odificaz��fi1 e: �integm�:om) non�h� degli 
.��atti\~I(i.dfriiz~ d�lla p()litxta agrnria comune, cos� d:ime risultanti�� dalla 
.normativa cofuU11iiaria,. tenuto .altresfconto .. che daWord�namento comu


�~i~:~~�~f:ri~~~~tl:::�~~~~I~'.�,tr~�t~~\Tr~!I\~�~t���t:~~~~~. ~ 
~~tW'fl'~9~~~~~~:~~~~~v~~ 


2) ove al prec�dente �,i~a;it9.,� :dov~s~ dspondersk pQsitivamente; si 
chiede .alties� al.la �~r(� $eJi~rt. 10, n. 3, secondo trattino, del regolament� 
ctEE.Fii. 4Uli'/SS~ladtro\ie ]>teve'de che le flu:Petticf>f'oraggere restino 
destinate �}fiil�ment�iipnei>d�gli' .� ariifu�li dell'azi�rida; ..� possa essere interpf�tath 
netsen~O che glialievtifu.enti h�rquali il bestfam�' sia allevato con 
Unit� 'foraggere� 'ott�nute<pef menb di'' uif quarto . dal fdrid� hori. �possano 
heneffoia:r� deU'aiufu 'all;est�rlsi\tiz~aiione <dell� prod.liiiohe, � le etti� mod�lita 
di' applicazfon� ��� sorio state stabiltt� dal�. iri�d~sirri� regolamento 

l1>"4t'lS/88 >~. ��.� �� ..... ,. � � ....... �� � � � � .... �� ᥥ.� 


5. Per una pi� ampia Hlustrazione degli antefattt e �del contesto 
normativo della causa principale, dello svolgimento del procedimento 
nonch� ��delle�� ossefVaziOm s�ritt� depositat�.. dinanzi �alla C�rte, si fa rinvio 
� alla relazione d'udienza;� Questi �le:rhent� del f�;sc�col� �� s�no richiamati 
S�to �rtella ndsuta necessaria alla comprensione del ragionamento 
della Corte. 
�� �� �� � �k Occorre so:ttol�neare anzitutto che l� controversia � a quo riguarda 
il. moda in ctli le aut�rit� nazionali di cui � causa �pplicand 1� normativa 
cfo:nunitaria volta a ridurre�� gli �.eccedenti di � produzi�n� �� nel settore 
delle�. carni �bovine. 
7. Con le questioni pregiudiziali il giudice del rinvio . chiede in 
sostanza che� sfa accettato sel'arfr Ner, nt� 3,Iett: a); del regolamento 
(CEE) n; 1094/88 vada interpretato nel senso che consente ad uno Stato 
rriembro, all'atto di d�termi:i1are le condizioni della concessione dell'aiuto 
destinato �ll'este'iisiviizazione della produzione di carni� bovine, 
di escludere talune� cat�go'riedi irriprese, corrie gli allevamenti �zootecnici 
intensivi, dalla fruizione dell'aiut� �medesimo.� 
8. Occorre ricordare in proposito che; con regolamento n. 797/85, 
modificato da ultimo< con il citat-0 regolamento n. 1094/88, il Consiglio 

42 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

ha imposto agli Stati membti l'obbligo di istituire un regime di aiuti 
allo scopo. di promuovere l'estensivizzazione della produzione in taluni 
settori caratterizzati da eccedenti, in particolare. nel settore della carne 
bovina, precisandQ che l'estensivizzazione consiste nella riduzione pari 
almeno al. 20 o/o per un periQdo minimo di cinque anni della produzione 
del prodotto wnsiderato, senza che> aumentino le capacit� di altre produzioni 
�.eccedentarie. 

9. A norma dell'art. 1-ter, ri. 3 del citato regolamento n. 1094/88, 
gli . Stat���membri <;l.eterminano � 1e qmcijzioni . della ~oncessio.e dell'aiuto,
m � particolare le modalit� di riduzione della prodmione, l'importo dell"
a�uto, ff periodo di ri!erii:nento, secondo la produzione interessata, per 
il calcolo della riduzione, nonch�� l'impegno che il beneficiario deve sottoscrivere 
soprattutto in previsione di un controllo volto ad accertare 
che la produzione � effettivamente diminuita..� 
10. Gol cit~to ~egolam~~to n. ~U?/S~. la (;oinmissione ha stabilito 
le_ mocJ,alit� d'applicazione del regj.ie d'aiuto algeste!lsivizzazione della 
J?f9d;u~i1;me. L'art, 10, n. 3, di .questo regolamento prevede che, in caso 
cli :estensivizz?-ZiC>ne �del.l'allevamento, il .produtto:re si .. impegna a che le 
.capac;it� di prQduzie>ne .rese libere in�.~~ito all'estensivizzazione .non sian.
o ut~li~zate n� dall'imprenditore,. n� da� terzi per .incJ:'.ementare produzioni 
elencate nell'allegato I nonch� la produzione suinicola o avicola. e 
che le superfici foraggere restino destinate all'alimentazione degli animali 
-dell'azienda:. ��� 
U.. Per quel che0 riguarda i potenz~ali destinatari dell'aiuto di cui 
tr;:ittasi, occorre osservare che i regolamenti di .cui � causa non contengono 
nessuna, disposizione specifici:i. per i diversi tipi di produzione. 

12. Occorre pertanto stabilire se gli Stati membri, per determinare 
le condizioni della co.ncessione dell'aiuto, e in pi:i.rticolare le modalit� 
di � riduzione .della produzione, �abbiano� la facolt� . di escludere dall'ambito 
di applicazione. del regime di aiuti gli .alleyatori .di bovini che non 
dispongono di una sufficiente produzione di foraggi per alimentare il 
bestiame. 
13. Si deve osservare in proposito che le disposizioni comunitarie 
di cui � causa limitano la competenza degli Stati .membri alle questioni 
tecniche e non consentono loro di determinare la cerchia dei destinatari. 
Detta competenza riguarda infatti solo l'attuazione pratica del regime di 
aiuti, cio� l'adeguamento alle situazioni locali e pi� in particolare le 
modalit� concrete di riduzione della produzione. 
14. Il fatto che gli Stati membri non possono limitare la cerchia 
dei destinatari � confermato dall'art. 4, n. 3, del citato regolamento 

. .. . 

P�R'm I, SBZi lii GRIIUS�. COMUNlTARIA B, INTERNAZIONALE 

n.4115/88, 'a nor~a del q.ale-la Coi:n:missiQn�pu� autodzzaregli Stati 
meinbda fissareoondizi:olli spwi-ficbe per�-la �concessione dell'aiuto: nelle 

�dt~~;��~i~ij~;~:;:�� :~:~~~t=���::!u::n;0::::u:::~::!: 
�.���>>>>;t_r.__ 8,_�~�----�__;_�._�_,_~_._f_�-~�-.�-�-�-�-�~,�,�-�:-�,�-�-�_,,:,�,,1Ei85~_L_.i_�~-i!~.:'S

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�9~~!1~~���rJM~~~~~~jfl-[1J$~v~~~~.���;,~~~~e:~i~e~�fv~nb~~ 

Gulinann -Coi:nmissione delle C.E. (ag. Calleja y Crespo e. Gussetti) 
. c. Rep. italiaua , (avv� Stato: }?erri). 

~-~-}1!i; 


(~etU:va Collliiglio.17 maggio 1977, 11. 7'1/38&/CBE, art,_ 2; trattato CEE,. art� 92; 
~gl6s}?a: aj'.() l!lli9, n. 48; q,l, 27 aprlJ.e 19�, n, 9{),<conv; in l�gge 26 giugn9 1990, 

La Repubblica italiana � venuta men� agli obblighi impostile dall'art. 
171 del Trattato CE.E, non avendo adottato t provvedimenti necessari 
.per dare ~e�uzione alla, sentenza della Corte 21 febt>raio 1989, 


RASSEGNA AWOCATURA DELLO S;I'ATO 

nella causa 203/87, Commissione c. Italia; l'inqdempimento riguarda non 
soltanto l'omessa adozione di determinati provvedimenti diretti a dare @ 
esecuzione alla sentenza suddetta (che aveva dichiarato la trasgressi(i)ne 
da parte dell'Italia delle disposizioni della direttiva 77/388/CBE, a causa 
della proroga per il periodo J9 gennaio 1984' � 31 dicembre 1988 .dell'esenzione 
�IVA per talune operazioni .� effettuate in favore delle� vittime .del 
terremoto in Campania e in Basilicata) ma addirittura l"adozione di misure 
specifiche intese a protrarre ulteriomente (fino al 31 dicembre .1992) 
il regime di esenzione fiscale dichiarato contrario al diritto comunitario 
dalla sentenza stessa (1). 


(o.missis) 1.. .Con atto introduttivo de~ositato :presso. la cancelleria 
della Corte n 27 marzo 1991,. la. C~mmission~ delle �omw:i.it� europe~ 
ha proposto, .ai sensi dell'art.169 del Trattatp CEE, un ricorso dir~tto 
a far dichiarare che, avendo omesso di .� ad~ttare , i . prowedimenti necessari 
per dare esecuzione alla sentenza 21 febbraio 1989, CoMM1ssl:oNE/ 
/ITALIA (causa ~3/87, Ra.cc. pag; 371), la Repu�bblfoa italiana � venuta 
meno agli obblighi impostil� dall'art. 171 del Tratt�to. 

2. In deroga all'art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 
1977, 77/388/CE�, in materia di armonizzazfone delle legislazioni degli 
Stati membri relative alle imposte sulla Cifra d'affari. Sistema comune 
d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile unirorme (G. U. L. 145, 
pag. 1), il Consiglio, cori dedsiori:e 3 noverilbre 1981, 81/890/CEE (G. U. 
L. 322, pag. 40), ha autorizzato la .Repubblica H:~liaha, fino� al 31 dicembre 
1981, ad esent�re t�lune operazioni dall'imposta sul valore aggiunto, 
con rimborso delle imposte versate a rilonte, nell'ambito degli aiuti a 
favore delle vittime dei terremoti nell'Italia meridionale. 
3. Il Consiglio ha successivamente prorogato la detta autorizzazione 
fino al 31 dfoembre 1983. Con l'adozione di deereti legge annuali n�rich� 
(1) Le difese del Governo italiano, fortemente limitate dalla precedente 
sentenza della Corte, avevano sottolineato l'esigenza, ravvisata dal legislatore italiru,
w nel disporre in pi� riprese la. prc;>roga dell'esenzjone al di l� dei termini 
el)tro i quali . ess�. era. stata. autorizzata dagli orgaJ1i coi:nunhari, di . non creare 
disparit� di trattai:nenfo fra i soggetddanneggiati dagli eventi sismici. La ricostruziohe 
de1fo ar�e terremotate non era ancora completa e il. ritardo, nei suo 
complesso, non era addebitabile ai destinatari dei benefici. Se fosse cessata l'ap� 
plicazione della esenzione a ricostruzione non ancora ultimata, una parte della 
popolazione interessata sarebbe risultata oggettivamente discriminata rispetto 
a quella che aveva gi� potuto operare usufruendo dell'agevolazione. Si trattava 
quindi di ragioni di ordine sociale che, almeno sul piano dell'on;linamento interno, 
avevano una rilevanza giuridica in quanto ricollegate al principio �ostituzionale 
di uguaglianza. E si era invocato il disposto dell'art. 92, n. 2, lett. b}, del trattato 
CEE, se�ondo cui sono compatibili con il mercato comune gli interventi statali 



PARTE I, SE:t, !l; GIURIS. COMUNITARIA B � 1NTERNAZIONALE 

45 

della legge 21 gennaio 1988, n. 12, la Repubblica, italiana ha tuttavia 
mantenuto in vigore l'esenzione in parola fino al 31 dicembre 1988. 

4. �Investita del ricorso diretto a:' far accertare l'in�dem:pimento, la 
Corte, con fa suceitata: sentenza nella causa 203/87; ha dichiarato che la 
Repubblica ifa.lianai �.�avendo . concesso per�.. il periodo . compreso tra il 
1~ gennaid 1984 ed il 31 dicembre: 1988 un'esenzione dall'imposta sul valore 
aggiu.nto, cOll� rimb�rso��delle iriiposte��versate ..�a monte, per talune 
operazioni effettuate in favore delle vittime del terremoto in Camparii� 
� in Basilicata; aveva trasgredito le disposizioni dell'art. 2 della summenzionata 
� sesta direttiva; / � 
�'5. Le autorit� italiane hanll�, ciononostante, varie volte prorogato 
u controverso regime di esenzione, prima fino al 31 dicembre 1989, in 
seguito f�ilo al 31 dicembre 1992. 

\ .. �.�.. :.�;: ... � 

6. Sin dal 30 maggio 1989 fa Comn:tissione ha. richilillllato l'attenzione 
della Repubblica italiana sulla mancata esecuzione della sentenza 
ptoriunciata neH� � Qatisa 203/87, �il � �� ci�� �ravvisando u.na � violazione dell'art. 
171 del Trattato. 
7. Avendo constatato che, il. governo .italiano non le aveva comunicato 
di aver adottato le ; norme necessarie p.er rendere la . d;isciplina italiana 
conforme al diritto comunitario, la Commissione, .con:lettera di diffida 
4 dicembre 1989, ha intimato alla Repubblica �italiana, ai sensi dell'art� 
169 del Trattato,.: dLpresentarle le sue osservazioni �il merito alla 
tesi sostenuta dalla Cominissione stessa. 
8. Con lettera 1 giugno 1990, la .R;epubblica . .italiana ha confermato 
alla Commissione il manterdmento del . controverso reg.ne di esenzione, 
destinati a. porre rimedio ai d<mni arrecati. da c;aliunit� naturali, fra i q.ali ben 
avrebbe dovuto. essere ricompresa la misura dell'esenzione IVA concessa per le 
6pere di ricostruzfone cielle ione c�lpite dal� terremoto. 

La Corte, nel disattendere le tesi difensive italiane; ha colto l'occasione 
per riaffermare in via di principi�: -"' ch�. l'interesse. connesso ad �una appljtazione 
immediata ed uniforme del diritto comunitario esige che l'esecuzione di 
una sentenza della Corte che dicbiara l'inadempimento da parte di uno Stato 
membro ai suoi obblighi sia immediatamente iniziata e si concluda entro termini 
11 pi� possibile brevi; -che la declaratoria dell'inadempimento, da parte di uno 
Stato membro; degli obblighi com'unitari ad esso imposti implica, sia per le 
autorit� giudiziarie sia per quelle amministrative del medesimo Stato membro, 
per un verso, il divieto assoluto di. applicare il regime nazionale 9ichiarato incompatibil,
e e, per l'altro, l'obbligo di. adottare tutte le disposizioni intese ad 
agevolare la piena efficacia del � diritto �comunitario (la sentenza della Corte, 
citata in motivazione, 22 gi\ign() 1989, nella causa 103/88, CosTANZO, � pubblicata 
in questa Rassegna, 1989, I, 119). 



46 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

adducendo taluni argomenti, i quali non hanno determinato la Com� 
missione a mutare la propria posizione. 

I

9. Il 2 luglio 1990 la Commissione ha quindi notificato alla Repubblica 
italiana il parere motivato di cui all'art. 169 del Trattato, di


I

chiarando in esso che la mede~ima era venuta meno agli obblighi impostile 
dall'art. 171 del Trattato ed intimandole di adottare i provvedimenti 
necessari entro un mese dalla notifica del parere motivato. 

10. Non .avendo la Repubblica italiana ottemperato al detto parere 
motivato, la Commissione ha proposto il presente ricorso. 
11. Per una pi� ampia� illustrazione degli antefatti della controversia, 
dello svolgimento del procedimento nonch� dei mezzi e degli argomenti 
delle parti, si fa rinvio alla rehizione d~udienza. Questi elementi 
del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione 
del ragionamento �della Corte. � 
12. La Commissione assume .che, oltre al fatto che il termine assegnato 
alla Repubblica italiana per ottemperare alla citata .sentenza 
nella causa 203/87 � stato largamente superato, lo Stato membro interessat� 
ha� per giunta adottato misure specifiche dirette a protrarre 
l'infrazione nel tempo, anzich� eliminarla conformemente alla sentenza. 
Un simile operare sarebbe in contrasto con l'art. 171 del Trattato ed 
integrerebbe nel contempo una grave viol�Zione del dovere generale di 
cooperazione imposto a questo Stato membro dall'art. 5 del Trattato. 
13. Il governo italiano riconosce che il regime di esenzione fiscale 
in vigore fino al 31 dicembre 1992 � lo stesso sul quale si � pronunciata 
la Corte di giustizia nella causa 203/87. Tuttavia, il dispositivo della 
sentenza avrebbe circoscritto gli effetti di quest'ultima all'applicazione 
del controverso regime di esenzione durante il periodo 1� gennaio 1984 31 
dicembre 1988. Ne conseguirebbe che l'applicazione del regime de quo 
nel corso di un periodo di tempo successivo non potrebbe essere considerata 
alla stregua di una violazione dell'obbligo di dar esecuzione 
alla suddetta sentenza ai sensi dell'art. 171. 

14. L'argomento della Repubblica italiana non pu� essere accolto. 
Il dispositivo della sentenza nella causa 203/87 va infatti interpretato 
alla luce della motivazione, la quale ne costituisce il necessario supporto. 
Orbene, il punto 10 della motivazione della sentenza in parola non 
ha affatto circoscritto nel tempo l'inadempimento accertato, ma ha, al 
contrario, chiaramente precisato che la Repubblica italiana aveva . violato 
l'art. 2 della direttiva succitata, prorogando, senza esservi autorizzata 
dal Consiglio, il regime di esenzione fiscale di cui trattasi oltre la 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

data di scadenza della deroga transitoria, fissata dal Consiglio per il 
31 dicembre 1983. 

15. Il mantenimento in vigore dell'esenzione fiscale de qua oltre 
la data del 31 dicembre 1988 integra pertanto una estensione dell'iniziale 
trasgressione dell'art. 2 della citata direttiva, commessa dalla Repubblica 
italiana a far data dal 1� gennaio 1984, e che la Corte ha gi� accertato 
nella sentenza pronunciata nella causa 203/87. 
16. Il governo italiano obietta, in secondo luogo, che il controverso 
regime di esenzione, concesso per i lavori di ricostruzione delle zone 
sinistrate, non pu� costituire violazione del diritto comunitario, in quanto 
rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 2, lett. b), del 
Trattato, articolo che dichiara compatibili con il mercato comune gli 
aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamit� naturali, ai 
quali sarebbe riconducibile 11 regime di esenzione di cui trattasi. 
17. La 'Commissione ribatte che un simile argomento costituisce 
un inammissibile tentativo di riaprire� una discussione gi� conclusa dalla 
sentenza pronunciata nella causa 203/87, che ha efficacia di giudicato 
e che non ha preso in considerazione questo argomento che la Repubblica 
itali�na aveva tardivamente formulato. 
18. :�. sufficiente rilevare, al riguardo, come il dibattito processuale 
nella presente causa sia stato effettivamente limitato dalla sentenza 
pronunciata nella causa 203/87 e come il presente ricorso non possa 
essere utilizzato per rimettere in discussione una sentenza definitiva. 
19. Gli argomenti addotti dal governo italiano vanno pertanto 
respinti. 
20. Va inoltre richiamata una costante giurisprudenza (v. segnatamente 
sentenza 30 gennaio 1992, COMMISSIONE/GRECIA, punto 6 della 
motivazione, C-328/90, Racc. pag. I-425), secondo la quale, anche se l'articolo 
171 del Trattato non precisa il termine entro il quale deve essere 
data esecuzione ad una sentenza che dichiara l'inadempimento, da parte 
di uno Stato membro, dei suoi obblighi, l'interesse connesso ad una 
applicazione immediata ed uniforme del diritto comunitario esige che 
tale esecuzione sia immediatamente iniziata e si concluda entro termini 
il pi� possibile brevi. 
21. In base a tali considerazioni occorre constatare che non avendo 
adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla citata sentenza 
nella causa 203/87 la Repubblica italiana � venuta meno agli obblighi 
impostile dall'art. 171 del Trattato. 

48 

RASSEGNA AVVOCATURA DEILO STATO 

22. La Corte rileva, del resto, che l'inadempimento di cui trattasi 
riguarda non soltanto l'omessa adozione di determinati provvedimenti 
diretti a dare esecuzione ad una sentenza della Corte, ma addirittura la 
adozione di misure specifiche intese a protrarre un regime di esenzione 
fiscale dichiarato contrario al diritto comunitario da una sentenza. della 
Corte avente autorit� di cosa giudicata. 
22. Siffatto comportamento costituisce, come giustamente osserva 
la Commissione, una violazione patente ed inammissibile dell'obbligo 
imposto agli Stati membri dall'art. 5, secondo comma, del Trattato di 
astenersi da qualsiasi misura idonea a compromettere la realizzazione 
degli scopi del Trattato e conseguentemente mina le fondamenta stesse 
dell'ordinamento giuridico comunitario. 
24. Deve infine ricordarsi che, in ogni caso, la declaratoria dell'inadempimento, 
da parte di uno Stato membro, degli obblighi comunitari 
ad esso imposti implica, sia per le autorit� giudiziarie sia per quelle 
amministrative del medesimo Stato membro, per un verso, il divieto assoluto 
di applicare il regime di esenzione . fiscale dichiarato incompatibile 
e, per l'altro, l'obbligo di adottare tutte le disposizioni intese ad 
agevolare la piena efficacia del diritto comunitario (sentenze 13 luglio 
1972, COMMISSIONE/ITALIA, punto 7 della motivazione, causa 48/71, 
Racc. pag. 529, e 22 giugno 1989, FRATELLI COSTANZO, punto 33 nella motivazione, 
causa 103/88, Racc. pag. 1839). (omissis) 
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SEZIDNE TERZA 

GIURISPR�JDENZA. CIVILE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sezd; 9 settembre 1992, n. 10314 � Pres, Falco. 
ne -. Rel. Olla -P; M. Bonaiuto (conf.)� -Montefibre s.p.a. (avv. Salvucti) 
c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Tallarida). 

Contratti (in genehile) . Cessione di credito � � Mandato irrevocabile al


l'mcasso . Differenze . Art. t legge 44/1918 . Configurazione d1 un man


dato irrevocabile� all'mc�ss�. 

La cessione� di eredit�. ed .�il �mandatd �irrevocabile all'incasso �confe" 
rito tinche nell'inter~sse del �mandatario. sono figure �ritofogicamente 
diverse: la prima produce l'immediato trasferim.enfo della posizione 
attiva del rapporto obbligatorio. ad. un altro soggetto che si sostituisce 
all'originario creditore e diviene; �quindi, l'unico l�gittimato a pretendere 
la. prestazioru: de;l .debitore ceduto,: di contro, il mandato in rem propriam 
c(Jnferisce al mandatario solo la legittimazione alla riscossione del credito 
del quale resta titolare il mandante, perci� non � idoneo a r~lizzare 
direttamente agli effetti sol..tori propri della cessione del credito .. L'art. 1 
legge n. 44/1978 prevede che ['impresa ftng.nziarif:L .conferisca a favore 
delta .banca mutuante> un mandato irrevocabile ad incassare i propri 
cretJ..W '!lerso le amministrazioni e non gi� una cessione di detti crediti (1). 

(1) La sentenza in esame distingue tra cessione di credito e mandato irrevocabile 
all'incasso, conformemente alla differenziazione fatta da Cass., 22 settembre 
1990, n. 9650,. Giut'. #., 1991, I, l, p. 410 ss. e in Giurisp. Comm., 1992, II, p. 391 
ss. con�� nota di Cm~s�NI. I �due istituti, sebbene utilizzati per raggiungere le medesime 
finalit� solutorie o di garanzia (impropria), sono figure diverse e fra 
loto incompatibili,secondo .quanto �indicato in massima. In precedenza, invece, si 
era affermato (Cass., 25 luglio 1987, in Mass; Giur. it., 1987) che l'attribuzione 
di un mandato in. rem propriam aWincasso di crediti nei confronti .di un 
terzo -con il conferimento� della facolt� di. .utilizzare le somme incassate per 
restinzione totale o parziale di un debito verso il mandatario anche attraverso 
, la compensazione delle rispettive ragioni creditorie -produce effetti 
sostanzialmente analoghi alla cessione di crediti e pertanto ha, oltre uno 
scopo di garanzia, soprattutto una funzione solutoria .diretta, risolvendosi 
nella .precostituzione di un mezzo sicuro. di pagamento per il mandatario 
in ordine ai finanziamenti da effettuare. 
La questione della distinzione tra. cessione di credito e mandato irrevocabile. 
all'incasso �. stata in particolare affrontata con riferimento alle 

-



RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO

50 

(omissis) La sentenza impugnata ha accertato, in fatto, che nel 1978 
la s.p.a. Montefibre ottenne da un gruppo di istituti di credito nel cui 
nome e conto agiva la Banca Commerciale Italiana, un finanziamento 
-garantito dal Tesoro dello Stato -alle condizioni tutte previste dal 

d.l. 29 dicembre 1977, n. 947, convertito, con modificazioni, nella legge 
27 febbraio 1978, n. 44 (o, pi� brevemente, legge n 44/1978) avente ad 
oggetto Interventi a favore di imprese in difficolt� per consentire la 
continuazione della loro attivit� produttiva. 
Per quel che qui interessa .questo provvedimento legislativo, nei primi 
tre comma del suo art. 1 aveva autorizzato il Tesoro dello Stato a 
� concedere... garanzie su finanziamenti a favore di imprese private � di 
specifici settori industriali . che, .. � direttamente o tramite societ� controllate, 
o appartenenti al medesimo gruppo, vantino crediti, anche non 
ancora scaduti purch� maturino entro il 31 dicembre 1978, nei confronti 
di amministrazione ed enti pubblici�; e che non avessero integralmente 
corrisposto le retribuzioni spettanti ai propri dipendenti, od avessero 
sospeso i pagan;ienti ad imprese appaltatrici impegnate in lavori di. investimenti 
o di manutenzioni per suo conto. 

Nei successivi quinto. e sesto comma, inoltre, aveva dettato �il regime 
giuridico dell'obbligazione fideiussoria incentrato sui seguenti precetti: 

-le garanzie � assisteranno finanziamenti di durata non superiore 
a dodici mesi � � accordati da istituti di credito ricompresi nell'ambitb 
di. specifiche categorie; 

-� limitatamente ai finanziamenti ottenuti, le imprese rilasceranno 
(alle banche finanzia_trici). mandato irrevocabile all'incasso per i crediti � 
da esse vantati nei confronti delle amministrazioni ed enti pubblici; 

-'--� sui finanziamenti... la garanzia dello Stato � accordata per il 
rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere 
e spese�; 

procedure fallimentari: sul punto, oltre a Cass., 22 settembre 1990, n. 9650 
cit., v., tra le altre, Cass., 18 novembre 1989, n. 4892, in Fallimento, 1989, 402; 
Cass., 19 novembre 1987, n. 8505, ivi, 1988, 303; Cass., 19 novembre 1979, in 
Giur. lt.,. 1980, I, l, 136, con nota di RAGUSA MAGGIORE, Mandato irrevocabile, 
cessione dei crediti nel fallimento e nell'amministrazione controllata. 

La fattispecie �analizzata dalla sentenza annotata si riferisce all'art. 1 del 
dJ. 29 dicembre 1977, n. 947 (convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 
1978, n. 44) il quale autorizza il Ministero del Tesoro a prestare garanzie 
su finanziamenti a favore di imprese private nel settore industriale che van� 
tino crediti nei confronti della P.A. ed abbiano non integralmente corrisposto 
le retribuzioni ai propri dipendenti o sospeso i pagamenti alle imprese appaltatrici: 
secondo la sentenza in esame, deve ritenersi che tale disposizione 
configuri a favore della banca mutuante. non una cessione del credito delle 

imprese finanziate verso la P. A. ma una mandato irrevocabile all'incasso, che 
tale resta anche in caso di non prevista necessit� della notificazione del suo 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 

51 

-� tale garanzia diventa automaticamente operante senza obbligo 
di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione di 
inadempienza dell'obbligato�; 

-�il Tesoro dello Stato � surrogato nei diritti del creditore verso 
il debitore in conseguenza dell'operativit� della garanzia�. 

In dettaglio, secondo l'accertamento del giudice del merito, in base 
ad un contratto stipulato il 21 aprile 1978 il gruppo di banche concesse 
alla societ� Montefibre un mutuo di L. 19.200.000.000 che fu materialmente 
erogato il 31 luglio 1978, dopo che con decreto 10 luglio 1978, il Ministero 
del Tesoro aveva concesso la garanzia della quale s'� detto. 

Dal suo canto, la mutuataria s'era impegnata a restituire la somma 
entro il 31 luglio 1979; come risultava testualmente dai relativi rogiti, 
aveva conferito alla Banca Commerciale Italiana �regolari mandati, senza 
corrispettivo, ad esigere tutte le somme che la mandante dovesse riscuotere 
dagli enti..., con obbligo della mandataria alla resa dei . conti ai sensi 
dell'art. 1713 cod. civ.�; infine, aveva autorizzato la stessa mandataria 
a trattenere le somme riscosse e ad imputarle a deconto del debito per la 
restituzione del mutuo concessole. 

Peraltro, il 31 luglio 1979, data di scadenza del mutuo, il credito era 
risultato non estinto per il complessivo importo di L. 15.090.897.874, per 
cui la Banca Commerciale aveva invitato il Tesoro dello Stato ad adempiere 
la propria obbligazione di garanzia. 

Quest'adempimento era stato effettuato il 4 aprile 1984 dopo che, 
nelle more, l'importo del credito s'era ridotto a L. 6.416.575.195; imme" 
diatamente dopo, l'Amministrazione del Tesoro, dichiarando di surrogarsi 
nella posizione giuridica delle Banche finanziatrici, aveva agito nei 
confronti della� Montefibre per il recupero della detta somma. 

rilascio all'ente debit�re, con la conseguenza che l'estinzione del debito dell'impresa 
finanziata pu� verificarsi attraverso la compensazione col credito 
nei confronti del mandatario tenuto a rendere il conto e non a causa del 
semplice conferimento, mentre l'impresa rimane obbligata nonostante la 
concessione della garanzia statale, che non la esonera da responsabilit� per 
inadempimento. � 

Infine va ricordato che ai sensi dell'art. 411 delle Istruzioni generali sui 
servizi del Teroso, approvate per questa parte con decreto del Ministro del 
Tesoro 15 dicembre 1972, i titoli di spesa rilasciati a favore di creditori dello 
Stato, anche quando ci sia mandato irrevocabile all'incasso, devono essere intestati 
sempre al creditore e riscossi con quietanza di costui ovvero del procuratore: 
non si realizza quindi un effetto traslativo a favore del mandatario, 
che pu� solo intervenire nella riscossione in alternativa col mandante: viceversa 
per la cessione dei crediti, l'art. 453 del citato decreto afferma che 
l'intestazione debba essere fatta al cessionario, da cui si deduce l'avvenuto 
effetto traslativo. (F. S.) 

5 



52 

RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO 

: Con la sentenza impugnata la Corte cli Milano ha riconosciuto fondata 
ta,l pretesa e la statuizione � censurata dalla societ� .Montefibre in questa 
sede di legittimit� per due distinte ragio.i di fondo, ciascuna delle 
quali � .sorretta� da plurimi mezzi d'annullamento. 

La prima_ ragione investe l'affermazione del giudice milanese che lo 
Stato � legittimato ad esercitare il diritto di surroga previsto dalla legge 
n�. 44/1978 immediatamente dopo aver adempiuto la propria obbligazione 
di garanz�a, di natura fideiussoria. 

Secondo la ricorrente, invece, la disciplina dettata dalla legge 

n. 44/1978 prevede.. che lo Stato debba esercitare il diritto di surroga nei 
confronti dei soggetti passivi dei diritti di credito che hanno formato 
oggetto di quel negozio che la legge definisce come �mandato irrevocabile 
all'incasso �; e non dell'impresa finanziata; e che possa agire nei 
confronti di quell'impresa solo dopo aver escusso invano detti debitori. 
In una prospettiva principale, la. societ� Montefibre fonda la conclusione 
sull'affermazione che il negozio �he la legge n. 44/1978 indica 
come mandato irrevocabile all'incasso, ha una natura giuridica che non 
corrisponde alla definizione legislativa perch� si tratta, invece; d'una 
cessione di credito pro solvendo: perci�; determina congiuntamente, per 
un verso, il trasferimento immediato alla banca del diritto di credito 
gi� dell'impresa finanziata verso le amministrazioni e gli enti pubblici 

I e, per altro verso, la coeva estinzione del credito della banca verso l'impresa 
cedente per la restituzione del mutuo. 

Di conseguenza, mentre l'impresa finanziata viene estromessa dal 
rapporto, unico � debitore � della banca rimane l'amministrazione o 
l'ente ceduto, di. modo che il Tesoro dello Stato deve esercitare il proprio 
diritto di surroga nei confronti di questi . soggetti, posto che sono essi i 
� debitori � ai quali la legge fa riferimento; e pu� agire nei confronti 
dell'impresa finanziata, solo nei limiti in cui questa � responsabile nei 
confronti della banca per l'inadempimento del debitore ceduto secondo 
la previsione dell'art. 1267 cod. civ., ossia soltanto dopo l'escussione di 
questo debitore. 

Ad avviso della ricorrente, a tanto conducono l'interpretazione teleologica 
e sistematica della legge n. 44/1978; la natura di cessione di credito 
del negozio con il quale un soggetto -debitore nei confronti di un altro 
soggetto e creditore nei confronti d'un terzo -incarica il secondo di 
riscuotere il proprio credito verso il terzo e di imputare la somma 
riscossa ad estinzione del debito nei suoi confronti; il dettato letterale 
del testo normativo. 

In relazione al primo argomento ermeneutico la Montefibre attri~ 
buisce valenza decisiva al dato che il finanziamento � subordinato alla 
esistenza di crediti ciell'impresa in difficolt� nei confronti di ammini" 
strazioni ed enti pubblici. 

I 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 

A suo avviso, tanto significa che lo Stato Ǐ l'unico beneficiario del 
finanziamento � e che, perci�, in forza della legge in esame ha � finanziato 
se stesso, perch� riusc� a procrastinare il pagamento dei debiti della 
pubblica amministrazione, facendoli gravare, nell'intermedio, sul sistema 
bancario �, 

Ne trae che lo scopo della legge non � quello di intervenire in 
favore delle imprese in difficolt�, ma piuttosto quello di non gravare 
sulle scarse disponibilit� liquide delle amministrazioni pubbliche, concedendo 
� loro una moratoria legale per la durata di un intero anno �. 

Ne deduce altres� che il mandato irrevocabile all'incasso previsto dalla 
legge, da un canto � nel solo ed esclusivo interesse dell'erario, anche 
perch� per la banca erogatrice del finanziamento costituisce un 
vantaggio del tutto superfluo una volta che � �beneficiaria ex lege della 
pi� pregnante e pi� affidabile garanzia del Tesoro �; dall'altro viene 
a costituire il mezzo tecnico attraverso il quale lo Stato impone �che 
si elidessero automaticamente le reciproche posizioni creditorie e debitorie 
(gli enti pubblici debitori delle imprese dissestate e le imprese 
debitrici delle banche) attraverso uno strumento negoziale cui non si 
saprebbe riconoscere efficacia se non avesse avuto specifico effetto solutorio, 
concretando cos� una fattispecie di negozio indiretto inteso 
a porre in essere una tipica cessione di credito pro solvendo �. 

In funzione del secondo argomento interpretativo, la ricorrente, dopo 
aver ribadito che il mandato irrevocabile all'incasso quale � strutturato 
dalla legge n. 44/1978 ha un fine ulteriore e indiretto e, precisamente 
quello �di attribuire alla banca finanziatrice (e al Ministero del Tesoro 
suo garante ex lege) la restituzione della somma mutuata�, afferma 
che questo fine pu� essere realizzato esclusivamente attraverso il trasferimento 
del credito del mandante al mandatario, ossia attraverso la 
cessione alla banca dei crediti dell'impresa finanziata verso l'amministrazione 
pubblica. 

Perci�, osserva, devono essere disattese le considerazioni della sentenza 
impugnata per le quali, con riferimento al caso di specie, la configurabilit� 
della cessione di credito � esclusa perch� il testo legislativo 
si limita a far menzione del mandato irrevocabile all'incasso, e perch�, 
in ogni caso, nel contratto concretamente stipulato tra le parti, la 
banca s'era impegnata a rendere il conto dei crediti riscossi. 

Quanto al primo rilievo, perch� ai fini dell'individuazione della natura 
di un istituto giuridico l'interprete non pu� adeguarsi alle definizioni 
legislative, ma deve procedere autonomamente in base alla reale 
portata del relativo regime; quanto all'altro rilievo, perch� se � vero che 
il rendiconto � un elemento accessorio del mandato, non � men vero 
che pu� essere pattuito anche con riferimento ad altro negozio che 
comporti che su una parte ricadono gli effetti della gestione d'un rap



54 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

porto effettuata dalla controparte, quale � appunto, la situazione che 
si determina con la cessione di credito pro solvendo. 

Infine, il dato testuale emerge dalla disposizione per la quale � la garanzia 
diventa automaticamente operante senza obbligo di preventiva 
escussione del debitore, su semplice comunicazione dell'inadempienza 

I 

dell'<>bbligato �: 

Invero, la diversit� dei termini � debitore � e � obbligato � denota 
che lo schema legislativo del rapporto prevede la partecipazione di tre 
distinti soggetti: la banca finanziatrice, alla quale fa riferimento il termine 
� creditore �; l'hnpres;;i in dissesto richiamata con il termine � obbligato
�; ed il debitore verso quest'impresa indicato con il termine 
� debitore�. Il fatto, poi, . che la banca sia esentata di;ill'.obbligo della 
preventiva escussione del debitore-amministrazione o ed .ente pubblico, 
indica che questo � divenuto effettivamente soggetto passivo <;li un rapporto 
oQbligatorio con la banca; dunque, che v'� stato il ��trasferimento 
del credito verso tal soggetto alla Banca finanziatrice, ossia, che si configura 
realn;iente la cessione .del credito pro solvendo. 

Sulla base delle cOJ;\Si<;lerazioni . riassunte, la ricorrente, richiamando 
l'art. 360 n..3 e 5 cod. proc. civ., nei primi quattro motivi d'annullamento 
denuncia che, sul punto, lt. Corte territoriale, oltre a non aver 
fornito una motivazione valida, ha violato e. applicato falsamente: 

1) la legge n. 44/1978, perch� nel procedere alla sua interpretazione 
non ha tenuto �conto del sistema e dello scopo del provvedimento 
legislativo e della funzione attribuita, nel suo ambito, al negozio indicato 
come mandato irrevocabile all'incasso (primo motivo); 

I

2) gli artt. 12 (disposizioni preliminari al codice civile) in relazione 
all'art. 1 legge n. 44/1978, 1703 e ss., 1267 cod. civ., perch� nel rico


I

struire l'effettiva� natura giuridic~ del negozio indicato nella legge 

n. 44/1978 come �mandato irrevocabile all'incasso� ha considerato soltanto 
il dato letterale e non anche il regime proprio d'un siffatto mandato 
e della cessione di credito pro solvendo, dai quali discende che 
detto negozio non pu� che tipicizzar~ una cessione di credito (secondo 
motivo); 
3) gli artt. 1723 comma 2, 1713, l3p2-1371 cod. civ. in relazione all'art. 
1 legge n. 44/1978, stante l'erroneit� dell'affermato principio che il 
rendiconto costituis.ce obbligazione accessoria del solo mandato e non 
anche della cessione di credito pro solvendo, principio che nell'iter logico-
giuridico della sentenza impugnata ha assunto valenza decisiva ai 
fini della qualificazione del contratto con il quale la Montefibre ha incaricato 
la Commerciale Italiana di riscuotere i suoi debiti verso la pubblica 
amministrazione e di imputare il ricavato a deconto del mutuo 
(terzo motivo); 



PARTE l, SEZ. III, GU,!Rl:SPRUllBNZA CIVILE, GIURlSl'RUllENZA E APPALTI 

:.�... 4) g:li: artt� l coinma Si legge n.. �44/1978 e � 12 .(disposizioni sulla 
legge �iti generale% perch�; � nellac ri~os:ttuzione �del ��significato attribuito 
dall�. legge medesima ai termini� �debitdtt � :. ed . �obbligato 11/ ha disat. 
te.so il cartone interpretativo per il quale l'ado:done in un �testo�Iegisl�� 
tivo:dt .terniini diversiesclud~�che: gUstessi termini possano.� richiamare 
tut~i ij .1#~4~~~h>.Q (!,Q~()ett9 :{qUal'.tQ: �PtiVO)!, :�::X ..�.� ..� .� .�. . �� �:��� 

e 

�tfll~,.1~:~-4~;~~


cass<I �, ov� non . sussunto sottou tipo �. negoziale della . prima, �~t~bbe 
dtwut� esseri& sotto n tipo rieg�ziafo della �. s�:icond� )}; .� �. . . . . . 

~~Ji!!~!~,~~


deb�tore, a1 medesimo onere � tenuto � il �.garante ex lege del creditore, 
petche <q�esti� noti pu� far vtdete riei c�nft�hti. del .. debitore : maggiori 
d�ritt:i cli� .qt1.e1li6M comP:etevarto al����stto gafa.ntito ,,;� 

�� ᥥ� �Alla sfregtia di< questi. rllievi/ il�� quinto tilotivo ��d'annullamento de< 
nuncia�~>con��rifetiniento all'art. 360' �n. 3cod. ptoc~� civ. �..;;;;;;��the'�Ia 
Corte terrifotialet�eseludendoanche �ia eonfigurabil�tadella delegaZio:. 
necuinuiati\l� 'ha violato e� appHeato ��falsamente l'art;: 1268 cod. civ., in 
relazione aJ:tiart. l legge�n/44/1978;���.��� 
�����ᥥ l motivi, dunque, :Pongono sotto plurimi profm; l� questioni se la 
disp��sizione del qtdiito� eomm� dell'art. llegge�n. 44/1978 che �limita� 
tamente:�ai .fm�nziamentt attenuti le imprese .rifascer�iiii�� �mandati' ir� 
rev�cabili all'incasso per i crediti� da loro:�� vantati nei, .co:nfronti di 
amministrazioni ed �enti. pubblici; nonostante il �suo tenore.. letterale : pre~ 
veda U:na cessiOI:Le' pta satve'/IUl� �di> detti crediti o; in subordine; una�� de" 
legazione cumulativa ex art. 1268 cod. civ.; e se sia .Jnfie�ata da violazfone 
di.. legge. o da :vi:ikdi; tn()tivazione ia s~tuizione� della sente1lZa impugnata 
che.�ha. qu�,lif1cato> c<>me mandato :a!fincasscv(anzich� cessione 
di .�. eredit� O:/ in. . subordine; delegazione cumulativa) /il :�contratto< con il 
quale� la Montefibre 'ha dato> alla Banca Commerciale �Italiana � regola� 
re mandato .. ad esigere tutte' Je. : somme che .. la � mandante � dpvr� .. riscuo� 
tere dagli enti� specificamente indicati. 
Pertantot�i motivi.. sono,, tra loro connessi.e devono essere esaminati 
congiuntamente. 
La. cessio1:i~ di credito ed il mandato irrevocabile all'incasso conferi� 
to anche nell'interesse del mandatario, s.ono figure. che, pur potendo 


56 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

avere entrambe di mira quale risultato finale, il conseguimento di finalit� 
solutorie o di garanzia (impropria) d'un debito del cedente o 
del mandante nei confronti del cessionario o del mandatario, sul piano 
giuridico sono .ontologicamente diverse. 

La cessione del� credito produce l'immediato trasferimento� della 
posizione attiva del rapporto obbligatorio ad un altro soggetto, che si 
sostituisce all'originario creditore e diviene, quindi, l'unico legittimato a 
pretendere � l� ptestazion� del � debitore ceduto; e questo effetto traslativo 
� idoneo, di per se solo, a realizzare la finalit� solutoria o quella 
di garanzia rispetto alla quale, anzi, si riscontra un eccesso del mezzo 
rispetto al fine. 

Di contro, il mandato in rem propriam -che si configura quando 
il conferimento sia funzionale alla tutela di un diritto soggettivo del 
mandatario -conferisce a quest'ultimo soltanto la legittimazione alla 
ri.scossione. del credito del. quale resta titolare il mandante; perci� non 
� idoneo a realizzare direttamente gli effetti suddetti e si atteggia soltanto 
quale negozio-mezzo per l'attuazione di uno scopo ulteriore, senza. 
per� perdere le car.atteristiche che ne qualificano la tipicit� giuridica. 


Pertanto, quanto al rapporto fra il mandante-creditore ed il terzo


I

debitore � necessario che il mandatario venga investito nei confronti 
del secondo di una posizione giuridica che lo legittimi a pretendere 

I 

l'adempimento in nome e per conto del. primo; e questo risultato nor~ 
malmente si ottiene attraverso una procura irrevocabile alla riscossione, 
per cui il pagamento eseguito dal debitore al mandatario si deve 
intendere fatto nelle mani del medesimo creditore (art. 1188 cod. civ.). 


Quanto al rapporto tra mandante e mandatario, poi, � necessario 
che sia convenuto o, comunque, sia operante un ulteriore mezzo giuridico 
che consenta al secondo di trattenere temporaneamente (in garanzia) 
o di acquisire definitivamente (in pagamento) la somma riscossa; 
e quel risultato, normalmente, si ottiene in modo automatico attraverso 
la compensazione del precedente credito del mandatario con il suo 
debito ex mandato. 

Alla stregua di detti principi -peraltro gi� affermati da questa 
Corte� nella sentenza n. 9650 del 22 settembre 1990 -occorre concludere 
che la fonte legisl�tiva in esame prevede che l'impresa finanziata 
conferisca alla banca mutuante un tipico mandato irrevocabile ad 
incassare i propri crediti verso le amministrazioni e gli enti pubblici, e 
non gi� una cessione degli stessi crediti. 

Tant.o � imposto, innanzitutto. dalla constatazione che la norma 
nel richiamare in modo espresso e specifico il mandato irrevocabile 
all'incasso, non pu� che aver fatto riferimento al negozio giuridico 
identificato con questo termine. 



Skdeve cllsattend~, per�'i�, 'l'obietione� �h� �Ia:legge���hail��compito 
non gi� . c;li procedere a formttl� definitorie; �. ma �.di dettare specifici�.�� c<f>;. 
mandi. vincolanti per il cd;tta'�irio, e���che lostabiilit,e;� se l� formula �usata 
dal le~sll;l.t()re .11el singolo caso corrisponda a 'questo� ct quell'istituto 

g;iJt,t:~9f~R....~��9PI9PitR~eWin,te;T?p~.ete��.�e~��.<:JJ;i.mdi~����del .giudi�e, .. al��� q:uaj.e� spetta 
l�l~�.. 4ffeaj.~8i.~f(>~�� ~tu:ri~i�~.:de;t.� n~inz:ii,;l�sui:il..� .egezi<l:���aibibia.:�fatto'� r.lferimen� 
�: ~~ .i~tpt~. �llellttist>;et;ie� d:e~ �gozt() .m~c~to,:e�me� � manc:tatg �aWm~. 
casso �.. Ciel>, �non foss'a1tr9/percb� l'art� l della �l~gge... n, � 44/1918 .non 
groc~ ~~� ~zjQJte: di un negozio,. ma ne detta A tegbne con rif:
erin,M~lltO,: l;\lla4is~:Plma legale dl un~�deiernunata�� figura: contrattuale 
e;/ Pr~cisamelltc:l���d~:��m~~tq�... ajl'i�asso.�. neU'il:lteress~ ..� qel: mandatario � 
. > M'l:l :ta: �Jt~}.sJ(,ln,e;� h:np.(.lsta . anQpe~ .e soprattutto,. >da un canto; 
~Ua .c@:lStli\t~i<:>!l~ cne :nik gli elementi dnte:rpr:etativi.> indicati. dalla :�ci� 
C9H~t~~ n~.. alttj, elero,e.ti~ Jee;itt~.i~:q<>: J(affen1laii@e 9he:.U �. pre�ettQ 
:p,qt:pit~Y9�ᥥ��t?rex~4e..��l'�~#J.e~~t<>'�.�:tr~&f~~~t<> ..�..~w~ᥥ�.bAA~ai��:... f.lJtauzlatric:e 
~lla :P9s..Jti9l'.ie. ?.t.va del i;:~ppg.q ()pbligatoxiq t:rn l'in,p).'esa fm~iata 
ctle AAlJ:ajl:list.ra?igaj' 9,, gli. enti pubbUc~,. J?equi~t9 essemiale questp,. e<>: 
me �s'� detfo, perch� ne!Vattribuzione del �potere cli riscuotere il �r�\ 
~t<:>..s.i~mffie~~i:mLUI\ '~e~~() #con�l,l,l�il:lile i;t11' f~g.ra p:i:eyis!1;1 d~'art. 
1~�9. .�qq, �:.9Y+ 9~'ajtt:<>:� dall.'.W.e�~�tew:a �f# eleme:nti, � �<:>pt:i:~P.� l�I~ .. c<:>n~ 
f~W;ir~1;1#~t�. .4el *'9~~9.. �Jl �Cll1e�#Qlle ᥥcome: tiptco W.l:lJldatq. l:ln'iJl�ass(). 

��.��������� a) �f. del tutto��� iriacst!ttabHe.� 11affeI'tnazione ...;.;;. che 1.fostituisce. :U 
cardine dell'argomentci teleofogico � fnfoca:fo dalla rlcorferi.te = 'che l'ef~ 
fettivo����ftllitote del fi:tiilliZiatnento� l� stato e�� the,�attravetso'il sistema 
della legge sF realizza una moratoria teg�ie di illf mtero �anno 
dell'adempitilento' dei debiti deU'am�n.inisfraziOne pubblica. ' � � � 
If primo �omm� del�'aft. � t della L~ n; 44/1978~ riel disporre che 
�n �� Tes�fo �� dello �Stato puo d:icfo�a�re ... garanzie sU finanzfatneriti � adi�ri.pres� private� ... ;;; �te .... ql.ihli.: ..; V'antmo: crediti!/ att�he . riori.�:�ancora sea


duti purch� m�t'Urino ��entro u� 31 cllcemhr� 1978, � nei�� &>rifronti! �� cll�� am� 
fuiri�strazfoni �ed? eriti����pubblid; rende� imniecllafariiente�� palese�� �he. �il 
presupposto economico dell'intervento � favore .� delle hnpr�se � costituito 
dalla> sussistenza di� loro�� crecllti, Miche� non�� scaduti, nei � confronti della 
pubblica amtninistrazi�ne (intesfl: 1respressiori� riel senso ampio) ���e non 
gUf dalla sussisteri.za .� df'ci'!ditl scad�ti e riori: risc9ssF J>er l�. mota di 
detta debitrice; � 

Di fonsegtieri:ia; �l'intervento non .�vale ad. ovvi�r� ad una �� s�tuazibne 
di�� illiquidit� dell'irlipr�sa cllrettarherite .� c�nsegue:rit� alla maritata ri~ 
s�ossfone di 'crediti scaduti; nia a consentire alla stessa impresa di 
fruire immediatamente di fondi dei quali potrebbe disporre solo m 
epoca successiva. 

Vale� a dire; �he lo scopo della legge, non � quello di introdurre 
una moratoria�legale. di tin anno dei debiti .dello Stato verso l'impresa 


RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

58 

in difficolt�, ma � quello di consentire che le imprese sia pure attraverso 
il sistema bancario -acquisiscano in antipico rispetto alla 
data di scadenza dei loro. crediti verso le pubbliche amministrazioni la 
disponibilit� delle relative somme. 

Ci� trova conrerma, oltre che nella constatazione che non si ravvisa 
alcuna disposizione che protragga il termine di scadenza delle obbligazioni 
delle amministrazfoni od enti pubblici nei confronti dell'im� 
presa finanziata, in� tutto il sist�ma della legge. 

Da esso traspare che la normativa si riallaccia alla � situazione di 
sostanziale dissesto di talune imprese private che le aveva portate a 
sospendere il Pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti o dei 
corrispettivi ad appaltatori impegnati in lavori di investimenti o di� manutenzioni, 
situazione che comportava che dette imprese, per un verso 
avevano necessit� di finanziamenti, per altro verso non Vi potevano ac� 
cedere se iiorr ove assistite da garanzie senza che a nulla potesse vale" 
re� la sussistenza di crediti verso terzi ed anche "l'eventuale cessione d& 
gli stessi crediti ai finanziatori, potenzialmente inefficace in caso di fallimento. 


Da qui l'intervento delfo Stato --giustificato dal� suo interesse di 
natura sociale a ch� le imprese proseguissero l'attivit� pregiudifat� dal~ 
la mandmza di finanziamenti -a gatanzia di mutui da concedere alle 
i]llprese .111edesime, a condizione, . per�, che l'intervent(). non comp~rtasse 
necessariamente un esborso finanziario del Tesoro. 

Ed �. appunto per soddisfare questa esigenza, per impedire, cio�; 
che l'intervento si potesse trasformar.e nella mera erogazione di un 
contributo, la legge n. 44 del 1978 ha posto il requisito dell'esistenza 
di crediti verso l'.amministrazione pubblica ed ha disposto il conferimento 
alla , banche della procura irrevocabile per il loro incasso; a conforto, 
vale Ja. constatazione che il primo comma dell'art.. 1 in esame ri� 
chiede il requisito della sus5istenza dei crediti come condizione per la 
concession� della garanzia da parte del Tesoro e non per la concessione 
det . finanziamento da parte delle banche. 

Nello stesso :tempo~ dalla ricostruzio~e accolta discende evidente che 
la ragion d'essere del precetto. imponente che i crediti dovessero essere 
i;-iscossi dalla banca finanziatrice, non � tanto quella di consentire l'im~ 
mediata estinzione del suo credito per il finanziamento, quanto piuttosto 
quella di impedire che l'impresa utilizzi le somme riscosse per 
fini diversi dall'estinzione del finanziamento e, in tal modo, determini 
una situazione potenzialmente pregiudizievole per la garanzia del Te,. 
soro. 

Ai fini dell'appagamento di questo scopo, per�, non � necessario un 
negozio di cessione dei crediti, ma � sufficiente il tipico mandato irrevocabile 
alla banca alla riscossione dei detti crediti, il che significa 


�p,~.��:il:J~!lf$laip~1����nell'\$~xe�l~ formula;��.�p.i�volte���richiainafa:h,a� inteso 
far riferimento ai connotati �ssenziali di questo . jstituto. > ��� � � 

stat~f ottenufo.�:� �ttrihi't~tso����iriui: 
c�ss:iol!e����di��:erediti�ᥥ.������ i���� �.���������������/��� � .........��,.� .._.. .. ,.... �� 
Perci� la previsione dell'immediato . trasf�rimerito d�llttposizi�rie 
l;lttiy~. 4;�: xa?P9f~9 �<)�pqli~l;lt(.)rjo .. act altro , soggett9 clie . si..:sm;tit.isce 

~v~;;~~~~~;i9~:~�~�r:: 

e) g da escludere, poi sia che il sesto comma dell'art"' L si�riferisca, 
con il termine � debitore �, . all'impresa che ha ricevuto il finanziafu�nt� 
e/�on n termine �obbligatd �; aH'amfumisttaziOne�� od 'ente�� pubblfuo 
.. debitot� rief B�rifft}nt( ;denti niutiiafarlaf sfa; ��. di\ :conS�grl�riZa;�����che 
iI�pf~C::ettd em,i:riatQ���cqtla �aisffeis�ziong �ehe���racchiucte��r�.ctu���termih�;�.��ctebba 
essete : letto� .zi�h seiiso che la ' ~atanzia .dello . St�to �diventa automaticamente 
operante s�nza obbligo di preventiva esclissfone d�ll'hnptesa. fmanziata 
su ,semplice oomunicazione dell'madempienza ��dell'amministrazione 

o d~Wente �p4l:>'blicQ. su.or debitort ��� �� �.� ,. '.' � � 
Si deve. dire, invece, che i termini debitore ed 6bbtigato ~dent�f~cano 
Uri��� unico< soggetto � ej� precisamente;. Timpresa mutuataria;' con la :eonsegu:
enz� che: la garanzia dello Stato; diventa operant�: non appena< gli sia 
stato.��.comunicato����cheTimpresa.� mutuataria� non��� ha adempiuto>��11.obbliga� 
zfone di testituzione del finanziamento~ a prescindere dalla preventiva 
azione. della banca riei :confronti di .siffatto debitore. ����' �� �� 

La conclusione discende, in primo luogo!' dal rilievo�� che�.i due termini 
sono sil'lonimi, sicch� non essendovi alcuna ulteriore, specificazione; non 
pu� che ritenersi che essi identifichino un unico soggetto. 

:..,...�� 


� <lridi;�dalla �i.a�tiettabilit�" d~le consegu�riie delfa �.tesi� proposta dalla 
Montefibre. .. �� ������ � 
~e~~~����~~:~11:;~~:;:1::ts~~i~n;~;:;rt~~!:~0r~�-~~;~~~~t~r~~ 

dove. �dhC(llit�stahit� che ia garanzia attenga al<debito di questa impresa 
�.iai c.Q~~ton.ti 4~l�, bf.!.ca per la t:estftuziQn:~ del finanziamento. 

N:elll;(}J:ltempe> t~uto pre~rite cM ileredit� d�lrimpresa finanziata: 
V'~tSP l� pubblica ammimstrazione oggetto' del ma.ridato irrevocabile all'inc;
il;Sso potrebbe maturare prima delfa: scadenza dell'obbligo di restituzione 
del :u:tJ:tt.o ce>nc~sr( a detta imp:t'�s� ~��� �omporterebbe che la garanzia 
deUQ .$fato .potf~bbe diventare��operante>prima��.ancora della scadenza 
ijell:'�bblig~i<:lne dhtestituzione��da�.parte della mutuataria: ci�, per�, � 
siclWamente inaccettabile in quanto viola il principio di accessoriet� 
pr9pri0; deUa. fideiussione (quale �; �GOme concordano le parti, la garanzia 
dell0; ~tat() delll!lc quale si� tratta).� per il�.quale l'obbligazione di garanzia 
non pu� divehtafe .. attuale prima della scadenza di quella principale 
(v;.�ass.ijS.settembre 1974, n. 2502 secondo cuUa scadenza dell'obbligazjpne. 
fipe~1l~~ria non pu� che essere posteriore a � quella dell'obbligazj1n1e 
prlncipale, in quanto la sopravvenuta esigibilit� di quest'ultima e 
l'inadempienza del debitore principale fungono da presupposto necessario 
p~J'attuazione della garanzia). 

d) !nfine, non v'� alcun argomento che precluda la qualificazione 
c�me tipico l:r�aridato irrevocabile all'incasso dell'incarico-di riscossione 
dekcre�ifo che, shiiite il collegamento con la funzione solutoria di fatto 
operante deve ritenersi effettivamente conferito anche nell'interesse del 
mandatario . 

. In.definitiva, riJJ;l.ane iermq �he il sistema normativo non presuppone 
il. tras~eriwie.tq allie .baJ:lche finaJ:lziatrici � della titolarit� del credito dalle 
iJ:npriese .� fi.r)_an.zia,te �� ne~-�qpfronti . delle� .. ammini~trazioni ed enti pubblici. 

Quittdi, non 11ifucentra n� su unf,l cessione di detti crediti alle banche 
e .. nepp.ria su una 4elt:1gaziqne cumulativa ex. .�.art. 1268 cod. civ. (che 
"".'.'"" cc>.me ricon9sce Ja,>stessa ricorrente ~ � anch'essa contraddistinta 
dall'introduzione nel rapporto di un n.ov.o debitore) ma su un mandato 
iirrevocabile: all'.in$lsso. > 

.><Nel contempov risulta immune da vizi giuridicj o logici la conclusione 
della Corte milanese circa la qualificazione come mandato irrevoca"
bile �a:ll'inca8$0 con il connes.so potere� di trattenere le somme riscosse 
ad. estinzione del mutuo, del negozio . intercorso tra .. la. Montefibre e la 
Banca Commerciale in ordine alla� ges.tione dei crediti. della Montefibre 

verso le amministrazioni e gli enti pubblici. 
Come s'� detto, una siffatta qualificazione non contrasta. con il nostro 
sistema giuridico; 



PARTI! :t; SEZ. III, qJUQJS'PJ{l.1$t(~ Ql:'\TILE; (}IUQISPRUDENZA B APPALTI 

i-:--St� pian9': ra,zjo.n�le1 Je clau$ole ~ontrattuali valorizzate-dal: giudice 
del merito depongono tutte per .la qualificazione Mc<>ltat Tanto v!lle; in 
:pigtjc�J~re,_:lfet:J'~mpegw? d~~l>I: ijAA�a_.Commetc:.tle .m-.. rent:lere�� �onto dei 
crediti esatti a norma dell'art. 1713 cod. civ.� ossia propriq se_q<>n<i9 l(l 

!ifBRI~~s::�:::: 


elemi;mtP. yaliP.Mnel+t~ .tUi:tzaPUe in _tunzione dell'affertna;zione ch�. c:on 

liil~~!t~~!


~tp costifilen.t~ ulajy_q�ctin~ic.e<iella {)att-ui;zio.;o,e d'wia cl\ll!sione �li creqito, 

lliTt~~~~lb??~ 


debifoti. __ 
(;Qme. � notQ, la notific;:a della cessione al debitore_ ce�luto non � un 

ri:e:~rii~~~dt~f.~~:~i~a~~'-n~~:~~tX:es~-�~:~7;::~fa���~~1!~~~:~:et~ 


assic:urare.ja proya cJ.ell'a,,vyenl;l,!3, c:essiq.e e cl,t .sss.;e -Ja data ~l~.:�e_la,tiva 
�onoscenza. Consegt.lentemente, la tutela -pre_dism>sta .dall'.a.i::t..J~q4, 
<;:c>m:1:na_ l �qp,_ c;iv.�.. ri$u!ta _dett_a~a. con riguar<lo aI�'interesse d,el. cle'b~tore 
stel)S.()~ aj fixj~ cli .~metter~ Qd es�ludereJa .p()rtata �ber11.toria d~l_. paga~
xiienfo" fatto aJcei:te11te; ~icb,� al._cessionario, .nonch�-per determinare la 

P,t'.ev~~=:::~e~~! 4!~ni;iffatto�� scopo, __ per�, :n.on .-~


es�lusivo. alla cess�>
ne Q� -Cfe(ijtq e-. ~eil_-p.� __ essere �fuilZ�O!lai.e �atlche ad alt}'� negozi che 
preve4a�() l'aitril">.~9n.e ad .Un, ,tei;io_. i:tella legittimazlo1'e a -riscuotere un 
cr~dito; qt,lale ~J?l>Wito il wa.<iato irrevocabile all'incasso ai fini solutori. 

i~l'~~:c~ri!�-��Zi~:;s~..!~!v:i~!0~:ai:!�_�~ot!~fur:i~~::__ i:�.�.:1.cfil;:~:!~ 

cessione -di .credi,t<>:� ��> �. ...., � 
�� . <-�� ��. �-._._ �-.-.._ � <-. 


E che nella specie questo fosse lo scopo della nQtifi�a -~-�9aj:erwato 
4alla constat~io:rte cll!'l tal ac:t~i.piwe_nto � stato p;rescritt<;> dal Ministero 
-tra l'alt~�~ proptjo Jn rellip:i().l'.le ad lJ1l l'.tland~to itrev:ocabile all'incas.
so ..--a;U'.attp .della concessione <!ella,. g~ranzia e mirava. ad assicirrare 

che le S01llme do~te :ad estinzio:ne dei dlf!biti non venissero consegnate 

ad altri eh.e alla aanca�finanziatrice; -non tanto nel-suo interesse, quanto 

piuttosto�. di quell�.-del Tesoro, _.ad ulteriore .rafforzamento.,_ c;o~;l, .dello 


RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO 

scopo che -come si � detto -sottende alla previsione� legale del mandato 
irrevocabile all'incasso. 
Pertanto, l'omesso esame di tal dato non pu� 'concretizzare un vizio 
di motivazione. 

In definitiva, si deve escludere che la Corte territoriale sia incorsa 
nei vizi denunciati nei motivi in esame, allorch� ha affermato tanto che 
la legge n~ 44/1978 non prevede una cessione di credito od una delegazfone 
cumulativa, e che neanche in concreto la Montefibre e la Banca 
Commerciale hanno stipulato un negozio cosl qualificabile, avendo esso, 
invece, natura di mandato irrevocabile all'incasso. propedeutico e funzfonale 
all'autorizzazione alla Banca a �trattenere ie somme riscosse in 
nome e per conto della mandante ed a trattenerle definitivamente in 
estinzione del proprio credito; quanto, di conseguenza, che -in applicazione 
della disciplina generale� sul diritto di surroga del garante che 
ha adempiuto l'obbligazione principale dettata dall'art. 1949 cod. civ. 
alla quale la legge n. 44/1978 si riallaccia -il Tesoro dello Stato aveva 
il potere di agire� immediatamente nei confronti della debitrice principale 
Montefibre, senza dover pi"ima escutere le Amministrazioni o gli enti 
pubblici ancora debitori della Montefibre. 

I primi cinque motivi del ricorso, perci�, devono essere respinti. 

La seconda r�gi�ne di censura, sviluppata negli ultimi tre motivi 
d'annullamento, attiene all'affermazione della sentenza impugnata che lo 
Stato� ha diritto di :dvalersi nei confronti della garantita anche delle 
somme pagate a titolo di interessi maturati dopo che � divenuta operativa 
la propria garanzia. 

Se�ondo la ricorrente, dalla constatazione che detta garanzia diventa 
operante su semplice comunicazione dell'inadempienza dell'obbligato, 
discende non solo che lo Stato ha l'obbligo di adempiere la propria obbligazione 
di garanzia all'atto della ricezione della 'comunicazione ma, 
soprattutto, che il daniio subito dalla banca per il ritardo nella restituzione 
del proprio credito dipende esclusivamente dalla colpa del garante 
inadempiente; in altri termini, che lo� Stato nel corrispondere gli interessi 
decorrenti successivamente a tai comunicazione, ha adempiuto un proprio 
debito per il risarcimento del danno da lui direttamente cagionato 
alla mutuante con la mora nell'adempimento dell'obbligazione di garanzia, 
e non gi� un debito della garantita del quale sia responsabile in forza 
della garanzia fideiussoria. 

Pertanto, lo Stato non pu� chiedere in rivalsa questa somma, proprio 
perch� non � stata corrisposta in adempimento del debito garantito. 
N� pu� opporsi che a mente � del sesto comma d�ll'art. 1 legg� 

n. 44/1978, �la garanzia dello Stato � accordata per il rimborso del 
capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spese�; che 
questa formula assolutamente generica comporta che la garanzia si 

PARTE I, SBZ. III, GIURISPRUDENZA CIVlLB, GJirnlSPRUDBNZA E APPALTI 

estende an<;:he agli interessLmorato;ri i;i, �dunque,. anche a� quelli comunque 
maturati dopo la scadenza del mutuo; e che, pertanto, la surroga opera 
i;u1c::l:l,e per.�le somme�. versate a.� titolo . 4~ .il}teressi.� :i;noratori. mattJXati dopo 
la .t:\efta �9.:tun�c~�()J),e: i.P!aw, ~J),terP~etanc::to)a llQr.r,ria in correlazione 
aue. �o.p.�,\.si9m ip tema 41 ~mp.~l;lili:t�: det.d~o.. dsarcito. con gli interessi 
1IlMlJXa# 5.~essiyawente all'9p.e~ativit� .della��gara11zia, appare certo 
cl;le.�.. il P!i'.ecetfo nwmativofa�. :dferiment<>.. Ili�. soli .. interessi compensativi 
e.. ngii an,�he .a.� qu,eni moratori �... 

Perci�, pe>ich� nella ,specie, <.;ome era incontrovertil;>ile, la somma 
riclllestlili dal� l'esoio. aveva. ad oggetto esclusivamente glLinteressi. ,..... moratori 
-maturati in conseguenza del .ptal;'do,.nell'adempimento dell'obbligazione 
di gar~ia,Jl 'l'eso;ro non.11veva diritto alla loro rivalsa. 

In forza �U detti rilievi. la� ricorrente denuncia che la Corte milanese, 
nel riconoscere il diritto al rimborso anche di queste somme; 

I) ha violato e applkatO fals�merite l'�rt'. t legge n.. 44/1978 in 
refazforie agli artt. 1283/1224; 1815, 1219; 1203 n. 5 e 1!>49 t�d. chi; per non 
a\tert�nuto conta�� delfa d�.versa natura degliiriteressi moratori rispetto a 
quelli compensativi, ed aver affermato; cosl che per l� legge n. 44/1978, 
la gar�itZia dello Stato ed il suo d�ritt�>>di surroga riguardavano anche le 
somme versate a titolo di�interessi moratori (sesto motivo); 

hrIia vfofato ed. a'.Pi;Iicatb fllilsainent� gli artt. hs e 116 cod. proc. 

civ. e, comunque, ha omesso di motivare su un lfunto>d�cisivo -tra 
l'altro travisando !fatti cli causa:L allorquando ha escluso che le somme 
pagate d�l Tesdf6 :dg�ifrdassero � �sclus�vam�rite �gli futeressi �moratori, 
e rie ha tratto che, fn ogrifcaso, difettav�no i presupposti di fatto rilevanti 
ai fin� dell'accoglibilit� della difesa della Montefibre (settimo 
motivo);. � ' ' 
III) ha� viofato ed applicato f�lsain:ehte �i pdrtdpi �generali dell;ordmarnertfo 
..� giuridico . rlchli:\mati . dall'art .. �� 12; .� Disposizioni. preliminari al 
c6dkl d'1i:1e; in quanto l'ihterpretazfone �ccolta contraddice lo spirito 
della leg~e<e perviene � risultati tot�lmente� antinomici rispetto �lla 
volont� del legislatore (ottavo motivo) . 

.����� lnfatti; quelfi.nterpr~tazione presuppone chel'impresa finanziata abbia 
l'obbligo dl. estinguere essa stessa e con :Unmediatezza il mutuo e; quindi, 
in difetto la sua mora, mentre tal costruzione � esclusa dal sistema 
della legge dal. q.ale. emerge che dette .imprese non dovevano adempiere 
l'obbligo di restituzione; 

~ Anche questi ultiin� motivi sono tra loro connessi e devono essere 
esaminati congiuntamente .. 
L'argomentazione della dcorrente si sviluppa dalla premessa . che 
l'impresa finanziata non . ha l'obbligo di versare alla banca le somme 


64 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

�' 

necessarie per l'estinzione del mutuo, obbligo che, invece, grava sullo 
Stato. 

� Ci� sarebbe dimostrato, in primo luogo, dal dato che il c.d. mandato 
irrevocabile all'incasso realizza una cessione di crediti e, perci�, l'estromissione 
della mutuataria dal rapporto. Come � espressamente entl.nciato 
neHa memoria, l'impresa, in qu�nto � cedente non doveva pagare e, 
comunque, �anche a voler ammettere la permanenza della garanzia ordinaria 
di solvens del debitore ceduto che fa carico al cedente, questa 
sarebbe stata� operante per lui solo dopo la preventiva escussione del 
debitore stess� da parte del creditore cessionario e non automaticamente 
come era nell'obbligo �dello Stato �. 

In secondo luogo, perch�, comuque, l'esonero dell'impresa dall'obbligo 
di provvedere direttamente ed immediatamente all'estinzione del 
mutuo, emerge dal sistema della legge 44/1978. 

La costruzione proposta non pu� essere condivisa. 

La conclusione precedentemente raggit1nta, secondo la quale l'impresa 
finanziata si limita a conferire alla banca finanziatrice un tipico mandato 
irrevocabile. all'incasso dei propri crediti ed a trattenere le somme 
riscosse portandole in compensazione del credito per il mutuo, rende 

I immediatamente certo che l'impresa mutuataria non viene estromessa 
dal rapporto di mutuo e rimane il soggetto passivo principale dell'obbligazione 
di restituzione. 

I 

Tanto � ribadito, sul piano testuale, dal .precetto per il quale la 
� garanzia diventa automaticamente operante senza obbligo di preventiva 
escussione del debitore su semplice comunicazione di inadempienza 
dell'obbligato �. 

Infatti, quel precetto -che con il termine debitore identifica 
l'impresa mutuata -nel disporre che la banca non ha l'onere . di agire 
preventivamente nei confronti del debitore principale, presuppone necessariamente 
che essa conservi il diritto di agire nei confronti di tal debitore 
e, con ci�, che l'impresa finanziata � personalmente obbligata alla 
restituzione del mutuo anche dopo la scadenza del relativo termine. 

In tal modo resta definitivamente esclusa anche l'affermazione della 
Montefibre che quanto meno dal sistema della legge discende che dopo 
la scadenza del mutuo l'impresa in difficolt� finanziata non � pi� obbligata 
alla sua restituzione. 

Vien meno, allora, il presupposto dell'argomentazione sviluppata dalla 
ricorrente a fondamento dell'affermazione circa l'inimputabilit� aU'impresa 
finanziata del danno per l'inadempimento dell'obbligazione di restituzione 
del mutuo dopo l'operativit� deHa garanzia prestata dal Tesoro, 
sicch� ne rimangono travolti automaticamente i corollari per i quali tal 
danno � imputabile al solo. garante e solo questi ne deve rispondere. 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 65 

Per.tantQ, . mentre . le censure mosse con ir�sesto e l'ottavo motivo 
sono� infondate e da respingere, risulta corretta ed insuscettibile d'annul~ 
lamento la conforme statuizione� dell��.Corte �territoriale fondata .su questa 
.ragione. 

Ne consegue che la ricorrente non ha interesse al settimo motivo 
(che investe.l'altra ratio deoidendi fondata sull'affermazione che, comunqlle, 
nella specie si doveva ritenere che la somma versata dal Tesoro e 
chiesta in restituzione afferisse al debito capitale ed agli interessi compensativi 
non essendo stato dimostrato che� ineriva agli interessi moratori) 
in. ��quanto �. JI suo eventuale accoglimento non potrebbe portare 
all'annullamento della<statutzione .che rimane ancorata all'altra ragione 
,...;.... corrett;:i,, . come s'� appena detto .~ che anche a mente della legge 

n. 44/1978, ilgarante ha diritto a rivalersi sul garantito anche delle somme 
versate a titolo di interessi moratori maturati dopo la scadenza del 
mutuo e l'operativit� della p:ropria obbligazione accessoria. 
Questo motivo, perci�, � inammissibile. 

In sintesi, quindi, si deve dichiarare inammissibile il settimo motivo 
e respingere tutti� gli altri. 
Se ne. ttae il. rigetto del ricorso. 
Sulla ricorrente, soccombente, devono gravare le spese del giudizio 

di cassazione, (omissis) 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 febbraio 1993, n. 1387 -Pres. est. 

Vela -/'.G. Morozzo della Rocca (conf.) -Ministero dell'Industria e 

ISVAP (avv, Stato Fiumara) c. s.p.a. Sanremo in amm.ne controllata 

(avv. Di Gravio) e s.p.a. Sanremo in liq. coatta amm.va (avv. 

� Jannotta). 

. . 

�:Di.pugnazioni civili �.. Cassazione .. (ricorso per) 0 In genere � Impresa 
esercente. attivit� di assic.razi�e � I>ecreto del tribunale. di .ammissione 
.alla procedura di amministrazione controllata � Ricorso per 
cassazione� ex art. 111 della Cost. �da parte del� Ministro dell'industria 

o dell'Istituto� di vigilanza sulle aSslcurazlOni �.; Inammissibilit�. 
(art. Hl Cast.; artt..41, 36$, 369 cod.. proc. civ.; �rt..188 legge fall.; art. 7 legge 12 
agosto 1982 rt; 576). 

� inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il 
decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di amministrazione 
controllata di una impresa. esercente attivit� di assicurazione, da parte 
del Ministro dell'Industria o dell'Istituto divigilanza sulle assicurazioni, 
che non sono stati parti di tale procedura e quindi non sono legittimati 
ad instaurare il giudizio di cassazione al suo riguardo, senza che possa 
rilevare la deduzione dell'esclusiva competenza.. ministeriale a provvedere 
sulle crisi temporanee delle .imprese di assicurazione mediante 


66 

RASSEGNA AVVOCATURA DELW STATO 

gestione commissariale, ai sensi. dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982 n. 576, 
in quanto� tale rivendicazione non pu� assumere n� i connotati propri del 
regolamenta di giurisdizione ostandovi il carattere decisorio del provvedimento 
impugnato, n� quelli della questione di giurisdizione di cui al 
secondo comma dell'art; 41 cod; proc. civ., la quale deve essere sollevata 
dal. .Prefetta ed essere assoggettata alle modalit� prescritte dagli artt. 368 
e 369 cod. proc .. civ. (1). 

(omissis) Al ricorso -principale (del Ministero dell'Industria e dell'ISVAP) 
deve essere riunito il ricorso incidentale (del Commissario liquidatore 
deHa Sanremo in Le.a.}, in applicazione :dell'art. 335 cod. proc. civ. 

Comuni ad entrambi sono i primi due motivi, dfretti a denunciare sia 
la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, in base all'assunto che 
dal vigente sistema normativo si evincerebbe l'impossibilit� di assoggettare 
alla procedura di amministrazione controllata fo imprese di assicurazione, 
alle cui crisi temporanee si provvede con la gestione commissariale 
disposta dal Ministro a norma dell'art. 7 legge 12 agosto 1982, 

n. 576; sia il difetto di competenza territoriale del tribunale di Velletri, 
essendo meramente fittizia -si dice -la sede sociale, indicata in tale 
citt� mentre l'impresa viene gestita a Roma. 
Aggiunge poi il solo ricorso principale che non � congrua la fissazione 
della data di convocazione dei creditori (terzo motivo) e che molte


(1) Non pu� non rilevarsi la insufficienza della motivazione della pronuncia 
della Corte sul punto della verifica dell'esistenza di un interesse . del Ministero 
e dell'ISVAP all'impugnazione, il che rende ancor pi� inspiegabile la inusuale 
durezza di alcune espressioni della sentenza stessa (�va rilevato che entrambi 
-i ricorsi principale e incidentale -sono stati proposti senza tenere in 
alcun conto fondamentali principi del vigente sistema delle impugnazioni� ...). 
In effetti il ricorso MICA-ISVAP non poteva che essete inteso come diretto 
a rimuovere; ......; �da parte dell'organo_.di vigilanza, nel perseguimento di un 
chiaro e non contestabile interesse-pubblico (donde l'incomprensibilit� del 
rilievo della Suprema Corte secondo cui . le ragioni. -dei ricorsi -non sarebbero 
state � del tutto dichiaratamente individuate dalJe parti�) -, un 
provvedimento, quello di ammissione di un'impresa di assic�razioni ad amministrazione 
controllata, ritenuto abnorme. Non essendo stato proposto un 
ricorso ex art. 41, primo comma o secondo comma, cod. proc. civ., peraltro 
neanche prospettabile nella specie, ma -dichiaratamente -un ricorso ex 
art. 111 Cost., essenzialmente per violazione di legge in relazione alla normativa 
sulle assicurazioni private, poteva in effetti discutersi se il Ministero 
dell'industria e/o l'ISVAP fossero legittimati all'impugnazione: � certamente 
vero che in precedenti circostanze la Corte di cassazione, nel rilevare l'impugnabilit� 
ex art. 111 Cost. del decreto di ammissione ad amministrazione controllata, 
si era pronunciata solo in relazione a ricorsi proposti dalla societ� 
sottoposta ad amministrazione controllata e dai creditori (cfr. le sentenze, 
citate nel ricorso, n. 644/71, 2987/71, 429/80, 2642/82, 7050/82); ma andava 
appunto verificato se potesse sussistere anche una legittimazione dell'organo 

PARTB I, SBZ. III, GIUll.ISPRUDBNZA CIVILE, GIURISPRUDENZA B APPALTI 

67 

plici. carenze di motivazione inficiano il provvedimento impugnato (quarto 
motivo);.� 

Senonch� i ricorsi sono inammissibili. 

In essi non sono ravvisabil� n� un'istanza per regolamento pteven'
t�vo� di giurisdizfone; a norm:i deH'art.411 primo comma, cod. proc. civ., 
n� la proposizione di< una questione di�. giurisdizione riconducibile alla 
pi'�v1Si0rte delsei;:otJ.� ��omma>di detto artiColo. 

Infatti, quanto alla prima ipotesi, deve rilevarsi che i ricorsi risultano 
proposti espressamente. in virt� dell'art.. 111 �� Cost., ossia giovandosi della 
rieorribilit� ~<per violazione�.di: legge� introdatta. da tale disposizione 
nei :dsuar:di. � di.. �. ti:ttte �le sentenze� .e� qtjindi di�. tutti i provvedimenti 
decisori capaci; appunto perch� tali; di<incidere sulle situazioni sostanziali 
... delle .. parti; .�.�perci�. tendono . alla< cassazione; anche per ragioni 
diverse �.dal� d�fetto di gi�tlsdizione del giudice� ~<�a<quo �> �di un provvedimento 
di merito, quale �, senza dubbio, il decreto di ammissione alla 

<pr0;cedu.rai. di amministrazi�ne : controllata,; elle pQre l'art. 188, primo 
cofumavr~d; 16 marzo 1942, n; 267~ av�va reso . inoppugnabile (Cass., 20 
dicembre� 1982t n; .7(150); �lmtece il regolam~m. <;. giurisdizione non pu� 
mai� esser c.li:retto alla cassazione .di. un provvedimento decisorio,. in 

di vigilanza, conseguente all'indubbio interesse di cui esso � portatore, interesse 
diverso e distinto, e magari contrastante, con quello della societ� in 
bonis e dei creditori inerti (ch�, del resto, non sono neanch'essi parti in 
senso. fon!rtaleo��:tiella ��Procedura.. per,�l'emission� del. .decre~o ..di.� ammissione alla 
prooedura di �mministraZione conttollata)L La nQvit� della; questione (che pur 
.ha �poi � indotto �.la � �. Cortexa. � .wmpensare le-. spese!<) .awebbe ~qhiesto un ben 
maggiore� approfondimento. e non affermazioni �apoili#i<:he �.�. 

�Comunque, nel caso'..di� .specie, '.il� sopravvenire del;' provvedimento ministeriale 
di messa .in liqirldazio:ile coatta amn.Unistrativa della .societ� aveva fatto 
;perdere rilievo e interesse alla soluzionec.concreta del caso. 
Si riportano, qui di seguito, le osservazioni svolte dall'Avvocatura nel ricorso 
sulla;questione di fondo, a sostegno 'della, tesi della :o.o:tl assoggettabilit� 
alla procedura � di amministrazione oontrollata' delle. im!We~ di. assicurazione. 

;rll1l>~~e di ai;steiri-~o~e-~ ~taj~~ait~~ c~U~ta. 

L'art; 3 della legge fallfinentare detta che ue la legge non dispone diversa,:
fuente, �le. inipres� soggette a� li(lttid�zione coatta.. amministrativa . possono essere 
attimesse alla procedura! di c�ncotdato preventivo< e cli� ari:rministrazfone � <eontrollata, 
osservat� :P�l"5 le imprese <esciuse dal fallimento le norfue del settimo 
comma dell'art, 195}>. e precisa 'espressamente che: �cle imprese esercenti. il 
credito non sono soggette � all'amministr�lZione c�ritrollata' prevista da questa 
legge�. 

Nessuna norma prevede in maniera esplicita la �non assoggettabi1it� �alla 
stessa procedura �di � ruriministrazione �� cont:rollata� delle �imprese di assicurazione. 
Ci� ha indotto il tribunale di Velletri a ritenere che le iniprese di assicu� 
razione sono soggette alla 'procedura medesima. Il tribunale, peraltro, rendendosi 
conto, evidentemente, che la mancanza di una previsio:rie esplicita di 
'esclusione non� �� �decisiva, �potendosi� -l'esclusione dedurre dal sistema, ha 

6 



.68 

RASSEGNA AVVOCATURA DEI.LO STATO 

quanto, essendo ammesso �finch� la causa non sia decisa nel merito in 
primo grado�, serve esclusivamente per ottenere la previa individuazione 
dell'autorit� giurisdizionale cui va portata la causa. 

Quanto alla seconda ipotesi -formulata, peraltro, solo dalla difesa 
del commissario. ministeriale e solo per il primo motivo -essa � da 

escludere nell'attuale processo, perch� questo non � stato introdotto 
dal prefetto e non si � svolto secondo le modalit� prescritte dagli articoli 
368 e 369 cod. proc. civ. 

Posto, dunque, che si tratta formalmente di ricorsi per cassazione, 
va rilevato che entrambi sono stati proposti senza tenere in alcun 
conto fondamentali principi del vigente sistema delle impugnazioni. 

N� il Ministro per il Commercio, per l'Industria e per l'Artigianato, 
n� l'ISVAP sono. parti :della procedura di ammissione all'amministrazione 
controllata e pertanto non sono legittimati ad instaurare il giudizio 
di cassazione. 

Le parti di tale procedura sono, infatti, il debitore, visto che proprio 
fa sua istanza costituisce l'oggetto del provvedimento demandato al Tribunale; 
e i credifori, i quali possono essere indotti, per tutelare i propri 
interessi, a preferire la dichiarazione di fallimento (v. Cass., 19 gennaio 
1984, n. 453). Il Ministro e l'ISVAP, invece, sono preposti alla vigilanza 

i

del settore assicurativo e non hanno alcun interesse da far valere nella 
procedura. 

I ritenuto opportuno precisare che la mancanza stessa � si giustifica con il 
fatto che, mentre per le imprese �di credito � prevista, per il caso di difficolt� 
nei pagamenti, una procedura amministrativa di gestione controllata, 
per le imprese di assicurazione, �invece, non � prevista una procedura analoga 
(sono previsti interventi ... che non hanno la finalit� di risanamento dell'impresa 
in � difficolt� che sono proprie dell!amministrazione controllata, tendendo, 
invece, al pi� limitato risultato di rimuovere alcune . irregolarit� di 
funzi�namento) �. ' 

La tesi posta a base del decreto di ammissione alla procedura � errata e 
il provvedimento adottato risulta emesso senza il relativo potere. 

La dottrina � pacifica e uniforme nel senso della non assoggettabilit� 

delle imprese d'assicurazione alla procedura di amministrazione controllata 
di cui alla legge fallimentare (non constano precedenti giurisprudenziali): cfr. 
VOLPE PUTZOLU, La crisi dell'impresa di assicurazione in Giur. Comm., 1981, 
I, 661; LA TORRE, Diritto delle assicurazioni, vol. 1: La disciplina dell'attivit� 
assicurativa, Giuffr�, 1987, pag. 121: FANEILI, Le assicurazioni, Giuffr�, 1973, 
pag. 337; BAVETTA, Impresa di assicurazione, in Encicl. dir., pag. 651). 

Invero il sistema legislativo . sulle assicurazioni prevede specifiche misure 
di risanamento dell'impresa. Si vedano, in particolar modo, l'art. 44 della legge 

n. 295/1978, che prevede un piano di risanamento e un piano di finanziamento 
a breve termine in caso di accertata insufficienza del margine di solvibilit� 
e della quota di garanzia, e ora, con carattere di generalit� auspicato ed opportuno, 
l'art. 7 della legge n. 576/1982, che prevede la possibilit� di una gestione 
straordinaria dell'impresa pur � nei casi di gravi irregolarit� nell'amministrazione, 
di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari e statu

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 

Quanto al ricorso incidentale adesivo, piuttosto. che attardarsi sulla 
disputa, insorta fra le parti, in ordine all'attuale idoneit� dell'affissione 
del decreto di ammissione all'amministrazione controllata a far decorrete 
iltermine di impugnazione pur�.dopoche� Ia Corte costituifonale 
giudic�;; con la sentenza 27 novembre .1980, w 151, che tale forma� di pubblieit� 
lede t diritti di chi �intende opporsi �.alla��� dichiarazione�. di falliment<
k (q.esticine; peraltro;��� gi� ��risolta positivamente. d� Casis'�;.� 28 aprile 
1982; n, 2642); si deve constatare che nel caso in esame �a Societ� accett� 
in pieno il decreto adeguandovi il� �proprio �comportamento (n� . poteva 
essere diversamente; avendolo essa .stessa invocato): subito deposit� cinquantamiUoni 
per costituire un. fondo per.le spese� correntie prese a 
chiedere hl giudice> delegato le autorizzazioni occorrenti per finanziare 
societ� collegate e. per definire. con i sinistrati gli indennizzi (v., ad esempio, 
nel fascicolo del tribunale, i documenti nn. 13, 15, 21 e 27 che rispettivamente 
risalgono al 7, al 20 e al 23 giugno, nonch� al 18 luglio 1989). 
Insomma, pu� con tranqui�it� concludersi che la procedura stava seguend,
o pacificamente il s..o c()rso d.a pi� di un mese allorch� sopravvenne il 
provvedimento ministeril,!;le di�. ass9g~tti.rtento all~ �liquidazione coatta, 
on�ie il ricorso Q.el commissari()< liq.idatqre �. sopravvenuto quando gi� 
era stata fatta acquiescenza al de.creto<deltribunal.e e si era quindi 
realizzata la condizione ostativa: prevista: dall'art/ 329, primo comma, 
cod. proc. civ. 

tarle che ne regolano l'attivit� o di gnivl:l e .persistente blosservanza delle 
direttive emanate e delle disposizioni iinpartite dalle autorit� preposte alla 
vigilanza�:.. trattasi chiaramente . ed inl:lquivocapilmente di. provvedimenti di 
carattere .. J?rOvVisorio . finalizzati al . recupero �.dell'impresa .. di assicurazione 
afflitta d� disfi.tnziom orgaillzzative 6 di gestione o da difficolt� nei pagamenti, 
'nella Scia di un fudirliz� ilormativ� tendente a superare la logica meramente 
repressiva del sistema delle sanzioni preiri.ste nel t.u. 449/1959 (cff., per un'atte�lta 
analisi delle Vlltle mis\U"e, V�:>Ll'll� PUTZ<ILV, Controllo e risanamento delle 
imprese ..di assicurazione dopo la legge n, 576/82, in �Riv. dir.� civ., 1983, I, 
pag. � 661, e PARTBsoriI, .La riforma � detta vigilanza su.Ile assicurazioni, in Le 
nuove leggi commentate, n. 2-3; 1987, pag. 344 e segg.). 

In particolare ��la� �suddetta � gestione commissariale � modellata sull'amtniriistruione 
straordinaria� deUe aziende di � credito e, come appunto quest'ultima,. 
svolge J;unzionLAAaJ.oghe �'.""' ma .compatibilmente con .le .esigenze proprie 
del settore -a . quelle della ordinaria procedura di amministrazione controllata 
di cui aiia legge fallimentare, non invocabile dunque n� per le aziende di 
credito (per espressa disposizione di legge) n� per le imprese di assicurazione 
(per deduzione logica del sistema normativo formatosi dopo la legge 
fallimentare). 

E l'assoluta illogicit� di ammettere per le imprese assicurative l'amministrazione 
controllata, con i suoi limiti per i pagamenti, risulta palese sol che 
si tenga presente la disciplina normativa che stabilisce termini perentori per 
il risarcimento dei danrii R.C.A. per la tutela degli interessi della massa dei 
danneggiati e degli assicurati (0. F.). 


70 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

N� pu� dirsi che il comportamento della Societ� quando era in funzione 
il commissario nominato dal tribunale � inopponibile al commissario 
liquidatore come res inter alios acta. 

Che la s.p.a. Sanremo sia stata prima sottoposta ad amministrazione 
controllata e poi a liquidazione coatta amministrativa implica, ovviamente, 
non . gi� che si tratti di due distinte entit�, susseguitesi l'una 
all'altra nel tempo, ma solo che la stessa persona giuridica � passata 
attraverso due diverse. procedure concorsuali, le quali ne hanno provocato 
il mutamento dell'organo rappresentativo. 

Delle spese del giudizio di cassazione va dichiarata l'integrale compensazione; 
considerate la peculiarit� della situazione donde � sorta la 
lite e le ragioni, non del tutto dichiaratamente individuate dalle parti, 
che ne hanno determinato �la . soluzione in questa sede (art. 92, secondo 
comma, cod. proc. civ.). (omissis) 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I Civ., 26 febbraio 1993, n. 2470 -Pres. 
Corda; Rel; Borruso; P. M. Tridico (conci. conf.) -P. Ceragioli ed altri 
(avv. Cossu; Paoli, Predieri, Pozzi, Marchetti, Scripelliti, Passalacqua, 
Fila:st� e Mannias) �c. Ministero dei Beni culturali ed ambientali e Ministero 
della Pubblica Istruzione (avv. Stato Ferri). 

Contratti (in genere) -Requisiti accidentali -Condizione -Condizione 

I

illecita o impossibile -Contrariet� all'ordine pubblico -Contrariet� al ~ 
� buon costume .. 'Eff�tti -Fattispecie. 

I 

� nulla perch� contraria� all'ordine pubblico e al buon costume la 
clausola contrattuale con cui si apponga una sondizione risolutiva consi


I 

stente, come evento futuro ed incerto, nella commissione (i.i un reato 
doloso da parte d�l contraente, il quale riceverebbe, attraverso la riso


I

luzione del contratto, un� premio ovviamente incompatibile con ogni principio 
giuridico .e morale (riella fattispecie, di donaz'i�ne allo Stato di un 
compendio di opere d'arte, si -~ ritenuta non avverata la condizione risolutiva 
consistente in eventuali provvedimenti dell'Amministrazione, ai 
sensi degff artt. 3, 5 o 35 legge 1089/1939 o comunque restrittivi della 
libera disponibilit� di alcune altre opere non ricomprese nella liberalitlt, 
nel caso di assoggettamento di queste a sequestro penale) (1). 

(1) La pronuncia si propone all'attenzione del lettore, oltre che per la 
peculiarit� del caso sottoposto al suo esame, per l'estrema oculatezza della 
soluzione adottata. 
Si riassume brevemente il fatto. 
Nel 1968 gli eredi Bohacossi ebbero a donare allo Stato un vasto compendio 
artistico pervenuto a loro in eredit� del defunto Alessandro Contini 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILB1 Gl:URISPR:UDENZA B APPALTI 

71 

(omissis) Le considerazioni addotte dalla Corte .fiorentina (limitatamente 
a quelle che qui ancora interessano) sono cos� riassumibili: 

1) la clausola inserita nell'atto di donazione, la ci.ti interptetazione 
era controversa tra le parti; costituiva ,.:;..... CQntrariamertte a quanto 
11ostenuto 4all'Arvqca~ dello Stato .;.,..,> una� condiz�.one risolutiva �pote� 
stativa. (e non un :obbligo modale a carko del donatario);�.... 

� 2) certamente la filialit� perseguita dai ricorrenti rtell'att� di donazione 
de quo consisteva nell'esigenza�� di assicurarsi la �piena( disponibilit� 
anche per lj,espottiiifone, d�lle � opere escluse' /dalla � donazione; ma� tale 
const�.fazibrie hon poteva esseJ:'� d�Cisiv� a:r�finf dell'irit�rpretazi6ne della 
clausola mesafu.e; restando �aperto il problema se tale �finalit� avesse 
trovato; in d�tt� Clausola:; un rii;:cmosdment� bosl incondiZionato ed ampio 
come qu�lld fit�iluto 'dal tribunale ovv�ro se le patti I'it�rieSsero �.che tale 
ffrfalita � fdsse sfata� ifodCitsfatt� cori���rlf�rifuerito � ru �non-es�tc�zio � .da 
parte della p; A. dei proWedimeftti � vmcofatiiri � previsti a tutela del patrimortid 
�. artistieo~.�.....�.� 

3) contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, si 'doveva propendete 
per quest'ultbna soluzjone pe:rc;b,�: 

.�. a)� dit~~t} tr~hati\7~. cC>hd�it� dagli eredi con la Direzione generale 
per 1�.. Art�chif��e I�':BeI�e Arti rislllt�va�a1e l'ostacolo� cohereto che si 
erano proposti di superare era costituito proprio soltant� dal temuto 
esercizio �da. parte..� di. quella.� P; A. dei . poteri ad es$a. conferiti dalla legge 
n; 1089 del 1939 .per. vincolare l'alienazione e l'esportazione delle opere 
d'arte; 

Bonacossi;. antiqua:do.� fiorentino,. s;.on��la �. sola esclusione di �. alcune opei;e. da 
loro. destinate .ad esportazione. A qqesto �. f.ine, OJ.1.de non. incorrere, nelle. restrizioni. 
imposte dallalegge n. 1089/1939; essi sottopo~ro la. donazione alla condizione 
risolutiva��.che questi ultim.i. beni .�non f()ssero colpiti da . notifica ex 
artt. 3..e.5, o. daidivieto�previsto.dall'art,.35�. legge.cit., e.che .non. venissero. comunque 
assoggettati a pr-0vvedimentiaventi.l'effetto di impedirne, vinc;:c;>larne o 
limitarne�ta libera. �onun�rci1;1.bUit�, anche . all'estero� . 

Senonch�, circa dieci anni dopo, queste stesse opere cadevano sotto sequestro, 
nell'ambito di un procedimento penale; dal quale .peraltro gli eredi 
Bonacossi uscivano poi assolti, con sentenza passata .in giudicato nel 1982. 
Dalla sia pur� momentanea indispQnibilJ.t�i di tali beni, prendeva .cos� le mosse 
la causa civile iniziata dagli eredi nel 1981 dinanzi al tribunale di Firenze 
il quale, in accoglimento della domanda, affermava giudizialmente l'avveramento 
della condizione risolutiva. 

Ma, accogliendo invece il gravame dell'Amministrazione, la Corte d'appello 
di Firenze riformava la sentenza, sulla scorta di tutta una serie di �argo,. 



72 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

b) solo, infatti, a detta legge fa riferimento la clausola de qua con 
specifica menzione dei provvedimenti sia di notifica (ex art. 3 e 5) sia di 
divieto (ex art. 35); 

e) che i provvedimenti temuti, idonei a far scattare la condizione 
risolutiva fossero solo quelli previsti nella predetta legge e non altri di 
altro genere trovava conferma nel fatto che l'unico provvedimento previsto 
dai contraenti come inidoneo a far risolvere il contratto e, quindi, 
come eccezio:p.e (cio� la facolt� dello Stato di esercitare la prelazione 
per le opere venclute) fosse indicato proprio al termine della clausola e 
derivasse anche esso dalla legge del 1939. Se, invece, nella clausola fossero 
stati considerati come provvedimenti temuti non solo quelli previsti 
nella legge clel 1939 ma anche. altri di altro genere, allora sarebbe stato 
pi� logico (specie tenendo conto che il testo fu c4rato da esperti giuristi 
dopo lunghissima e attenta p�m,derazione) che l'eccezione pattuita fosse 
stata inserita a chiusura. di tl.ltto quanto riguardava tale legge e, quindi, 
prima di menzionare provvedimenti suscettibili di esser presi in base 
ad altre leggi; 

d) all'uso nella clausola de qua della disgiunzione � o � e dell'avverbio 
� comunque � non poteva darsi un valore interpretativo decisivo, 
essendo compatibili con l'acc?glimento dell'una come dell'altra tesi qui 
contrapposte; 

e) neppure era decisivo il fatto che, essendo esaustiva l'enumerazione, 
nella clausola, dei provvedimenti vincolativi emanabili ex legge 1089 
del 1939, gli altri provvedimenti indicati non avrebbero potuto che essere 

menti interpretativi; di indole prevalentemente sistematica, quali l'essersi la 
clausola riferita soltanto a provvedimenti restrittivi scaturenti dalla stessa 
legge n; 1089 cit., il canone della � buona fede, non potendosi concepire la 
disponibilit� della stessa Amministrazione a perdere il donativo. ove i donanti 
fossero poi stati sottoposti ad un'azione penale, ed infine la contrariet� ai boni 
mores della clausola, se appunto interpretata nel senso preteso dai Bonacossi, 
consentendosi cos� ai donanti di trarre ingente profitto dalla commissione di 
un reato. 

La S. C. finisce col privilegiare proprio quest'ultimo argomento, consoli


dandone l'impianto giuridico. 

Risolto definitivamente il problema della qualificazione della clausola in 
termini di condizione risolutiva e non gi� di modus (art. 793 cod. civ), con 
passaggi spediti e talvolta impercettibili, i giudici della legittimit� si pongono 
dunque quello della sua portata. 

La Corte non si sofferma sul carattere meramente �potestativo, di una condizione 
risolutiva consistente nel reato commesso dallo stesso contraente nel 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 

73 

di natura diversa e individuabili proprio in ragione. degli effetti ad essi 
ri�ollegabili qualunque f�>sse rautorit� (e quindi anche l'autorit� giudi� 
ziaria) che li avesse emessi.�Infatti�l'adozione di� formule, come quella in 
es.aroe, risponde ad un'esigem:a di generica... c:::ai;ttela per fronteggiare la 
evenW~Ut~, no;J;l. !llsd.t.i�ibile .<~ i;t. priol'.i *' o clie possa essere sfuggita alle 
parti itm~ .qt,lalche Jattispecie. c;he �� ptg .si :vc:>ltwa preI1dere in considerazione 
o per premunirsi rispetto a futi;tre modif!c:lle ~elle vigenti dispo.
sizic.>ni J11 111ateria �ll l;lll.. ar�~. di tempo . ll;lllgo 12 anni; � 

f) tra i provvedimenti previsti nella clausola de qua non poteva 
:farsi rientrare n sequestro penale, sia perch� essa-serve ad assicurare al 
processo i totpi dl reato quali :trlezzi di prova ovvero� quale prezzo, prodotto 
6 profitto del� reato �in v�sta della loro confisca o�� della loro restituzfone
�agli�� aventi diritto .(mentre la finalit� di tutela del� patrimonio. artistico 
rappresenfa se mai) �l'oggettivit� giuridica dei reati per i quali il 
P:.M; procedette)f sia perch��il �contratto deve� essere. interpretato secondo 
buona fede�� (art�. 1366 codi civ~). e; neLrispetto di :tale� criterio; nella specie 
non< si� poteva pretendere< che� lo Stato :avrebbe. mai p.otuto accettare di 
prevedere la possibilit� di perdere la propriet� delle opere donategli 
qualora fosse.� stata. esercitata. l'azione penale per reati av:enti ad oggetto 
le opere.>escluse d�lla �donazione_ e si fos-se dovuto �onseguentemente 
disporre� il loro� sequestro o altro .. provvedimento . di�� vincolo~ Se questa, 
infatti; �fosse . stata .la coml;llle inte:p.zione .��delle Parti, _la_ clausola sarebbe 
risultata illecita per contrasto; se non con l'orditle p.bbijco, almeno con i 

et.ii interesse�. � apposta. Evidentemente perch�; �mancando nel codice civile 
una sanzione di nullit� analoga a quella prevista dall'art.� 1355 per la con,ditjol:
U' ~9sp~risiya~ a stJ:eW>: ri~oredel principio di tassativit� delle cause di 
invalidit�/._dovreobe .ritenersi pieriamehte. valida la. �ctausoia contenente una 
s�ffatta condizione risolutiva (m tal senso, Cass';, 5631/85); 

La stessa S. C. al contrario, dando' maggior peso ad un'interpretazione 
teleologica della volont� delle parti, in relazione ai principi generali dell'ordinamento, 
conclude che, ove la condizione consentisse al donante la risoluzione 
del contratto mediante un illecito, si consentirebbe a questi di soddisfare 
de� iute UiJ. interesse� proprio con�� una . condotta antigiuridica. Il che � 
evidentemente� �inaccettabile. 

La condizione, in sostanza, si dovrebbe ritenere viziata . da illiceit� per 
contrasto con l'ordine pubblico (ed anche con il �buon . costume �; richiamo 
quest'ultimo che �pu� destare qualche perplessit�, giusta la nozione. sempre 
restrittiva, e circoscritta alla sfera del pudore, tradizionalmente adottata 
dalla S.C.). 

Ma, anzich� trarre dalla illiceit� della condizione la conclusione che direttamente 
discenderebbe dall'art. 1354 cod. civ., e segnatamente la nullit� del




74 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

boni mores, in quanto. con essa, in sostanza, .si sarebbe venuta a configurare 
la possibilit� per uno dei contraenti di trarre un profitto, tra -~ 
l'altro ingentissimo, dalla commissione di un reato. 


(omissis) Tutti i 'Suesposti motivi di ricorso possono essere esaminati 
coilgi'lintamente; non solo perch� ruotano tutti intorno a questioni fondamentalmente 
identiche quanto, sopratutto, perch� per respingerli tutti 
� sufficiente la segtiente considerazione. 

� nulla perch� contraria all'ordine pubblico e al buon costume la 
clausola contrattuale .con cui. si apponga una condizione risolutiva consistente;: 
come evento futuro ed incerto a cui essa sia subordinata, nella 
commissione di un reato doloso da parte del contraente nel cui interesse 
la condizione. � stata prevista. L'autore del reato, infatti, riceverebbe, in 
taLcaso, attraverso la risoluzione del. contratto, un . premio ovviamente 
incompatibile con ogni principio giuridico e morale. Ci� � tanto vero 
che sarebbe da considerarsi sicuramente illecito il contratto di assicurazione 
diretto a garantire all'assicurato la copertura dei danni a lui derivanti
� dalla perpetrazione di un reato dal medesimo volontariamente 

I 
,

commesso. 
@

Pertanto, se i contraenti avessero inteso dare alla clausola de qua 
un contenuto siffatto (come, in sostanza i ricorr�nti sostengono aver 
inteso riel consentire la donazione), non vi � dubbio che, a norma dell'art. 
1419 cod. civ., l'intero contratto di donazione da essi posto in 

I 
~ 

ill

essere avrebbe dovuto essere considerato nullo e quindi improduttivo di 
alcun effetto, risultahdo pacifico, dal contesto di tutte le circostanze 
emerse, che la condizione risolutiva apposta in detto contratto era a tal 
punto essenziale per i donatori che certamente essi. non lo avrebbero 

I

concluso senza di� essa. 

In questa situazione rettamente la Corte d'Appello ha ritenuto prefo~ 
ribile interpretare la clausola de qua come non inclusiva de~la i;iotesi 

I

di reato sopramenzionata che avrebbe comportato la nullit� e, quindi, 

l'intero contratto (v. Cass., 2481/75), la S. C. ne circoscrive gli effetti al suo 
contenuto lecito, richiamandosi ai principi di ermeneutica contrattuale, e in 
partieolare a quello di conservazione. 

Stabilisce infatti la Corte che si deve far uso, in presenza dell'equivocit� 
della clausola, del canone di cui all'art. 1367 e.e;; cosicch� �nel dubbio, il contratto 

o le singole clausole devono interpretarsi nel senso �in cui possono avere 
qualche effetto, anzich� in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno �. 
Sebbene tale principio sia sempre stato visto in posizione residuale rispetto 
a quelli direttamente ricavabili dagli artt. 1362 ss. cod. civ. (Cass., 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 

75 

l'improduttivit� di qualsiasi effetto e della clausola stessa e -come gi� 
si � detto -di tutto il contratto. Dispone, infatti, l'art. 1367 cod. civ. che 
�nel dubbio, H contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel 
senso in cui possono avere qualche effetto, anzich� in quello in cui non 

ne avrebbero alcuno �. 

L'interpretazione data alla clausola de qua dalla Corte fiorentina 
appare tanto pi� logica e giuridicamente corretta se si considera che 
nella specie ;_ a quanto sembra pacifico -, non vi � stato alcun provvedimento 
definitivo ablatorio delle opere d'arte di cui i donatori volevano 
garantirsi, in ogni modo possibile, la libera disponibilit�, essendo 
intervenuto soltanto un sequestro penale (quindi un provvedimento cautelare 
e provvisorio) che -una volta accertata, come si afferma essere 
gi� avvenuto, l'insussistenza del reato per il quale fu momentaneamente 
disposto -, non priva certo i ricorrenti del diritto di rientrarne 
in possesso: situazione questa ancora pi� complessa (e diversa) rispetto 
a quella presupponente la commissione (effettiva) di un reato e che i 
ricorrenti, neppure nei ricorsi in esame, sostengono essere stata mai 
prevista da alcuno. 

Essi, infatti, non arrivano ad affermare che la donazione avrebbe 
dovuto risolversi anche qualora essi avessero perduto il� possesso delle 
opere d'arte, delle quali volevano conservare la piena disponibilit�, solo 
provvisoriamente per effetto di un provvedimento soltanto cautelare, revocabile 
e che -a quanto � dato ritenere -hanno il pi� incondizionato 
diritto di far immediatamente revocare. (omissis) 

2314/81; 573/83; 6806/83; 345/89; 1408/89), e certamente non sfuggendole l'importanza 
attribuita dai donanti alla condizione risolutiva dopo la conclusione 
del contratto (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), la Corte utilizza il silenzio 
del dato testuale per salvare la validit� del contratto; .e ci� con l'attribuire alla 
clausola appositiva della condizione una portata che ne assicurasse la liceit�, 
escludendo cos� proprio l'interpretazione dei donanti, che avrebbe invece 
comportato la nullit� per illiceit� dello scopo. 

Su questa linea si era del resto gi� mossa Cass., 624/78 per la quale, in 
caso di illiceit� penalmente sanzionata dello scopo del contratto, ove detto 
scopo possa anch,e, in ipotesi, ritenersi verosimile ma non sicuramente a_ccertato, 
e qualora il negozio possa trovare giustificazione in altre ragioni lecite, 
la volont� negoziale deve esser.e attuata, favorendosi la validit� del contratto. 

Ci si trova in definitiva di fronte ad una decisione che, davanti alla scelta 
fra una pluralit� di principi di diritto, ha saputo privilegiare la giurisprudenza 
degli interessi, rispetto a quella dei concetti, facendo giustizia di un caso 
evidente di abuso di contenuti contrattuali. 

VITTORIO RUSSO 



76 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 marzo 1993, n. 2757 � Pres. Montanari 
Visco � Rel. Nardino � P. M. Morozzo della Rocca (conci. diff.) � 
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Ministero dei Lavori 
Pubblici (avv. Stato Arena G.) c. Salini Costruttori s.p.a. (avv. Di 
Trani e Cerruti). 

Appalto �(contratto. di) � Appalto di opere pubbliche . Revisione prezzi . 
Giurisdizione ordinarla ed amministrativa . Criteri di riparto. 

Riguardo alla revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche 
la posizione dell'appaltatore � di interesse legittimo nella fase in cui 
l'Amministrazione � chiamata a decidere se ricorrono o meno le condizioni 
per procedere alla revisione, salvo che questa sia stata resa convenzionalmente 
obbligatoria (prima della legge 22 febbraio 1973, n. 37), 
nel qual caso l'appaltatore ha un diritto soggettivo, e quindi la controversia 
sulla validit� o sulla portata del contenuto precettivo dell'atto 
negoziale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; invece, una 
volta che la decisione di accordare la revisione sia stata .adottata (il. che 
pu� anche risultare in modo implicito da atti e comportar.enti inequivoci 
della p.a.), il potere autoritativo deve ritenersi consumato e la posizione 
dell'appaltatore acquista ,consistenza di diritto soggeftivo poicM la liquidazione 
del compenso revisionale non comporta una ~celta. tra interessi 
pubblici concorrenti (1). 

(omissis) 1. Le Amministrazioni ricorrenti, denunciando �difetto di 
giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ.)�, osservano: 

a) che nel contratto di appalto 10 luglio 1969 �era stato puntualmente 
previsto che la soc. Salini avrebbe avuto diritto alla revisione dei 
prezzi, ove la variazione dei costi fosse risultata superiore al 10 % �; 

(1) Giurisprudenza consolidata. La sentenza riassume i principi elaborati 
dalle Sezioni Unite sul riparto di giurisdizione in tema di revisione prezzi 
negli appalti pubblici. Da ultimo si veda: Cass., Sez. Un., 2 giugno l992, 
n. 6666, nel senso della giurisdizione ordinaria sulla domanda di rP.visione in 
virt� di apposito patto contrattuale (anteriormente all'entrata in vigore della 
legge 22 febbraio 1973, n. 37, che lo ha vietato) nonch� della configurabilit� 
di un riconoscimento tacito della revisione attraverso comportamenti concludenti 
della p.a., esclusi gli atti interni; Cass., Sez. Un., 13 aprile 1988, 
n. 2915, nel senso che il diritto dell'appaltatore alla revisione del prezzo e la 
sua conseguente tutelabilit� davanti al giudice ordinario non sono esclusi dal 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA� CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 

77 

b) che. l'amministrazione � non aveva contestato il diritto della societ� 
di ottenere i compensi revisionali anzi li aveva corrisposti nella intera 
misura contrattuale �; 

e) che la presente controversia ha ad oggetto � questioni del tutto 
sottratte a discrezionalit� ed attinenti a posizioni di diritto soggettivo, 
sostenendosi dall 'impresk~b.e �1�ammihistrazione aveva .un preciso e inde~
ogabi~e dbbligo di t�r.rispond~re i cOnipensi revisionali da essa pretesi 

e . .sostenendosi per contro .dalrammutlstrazione che n� dal contratto n� 
dali~ fogge n. '?J7/73 sorgeva il clirit1:o fatto. valere �; 
d) che � l'impresa aveva .sostenuto, .gi� con la proposizione del ricorso, 
la tesi della sopravvenuta JnvaUdit� dei patti contrattuali a fronte 
della � cogenza. ed obbligatoriet�. della normativa . regolante l'attivit� 
della pubblica amministrazione �. 

Sulla. base; di tali rilievi e richiamando la giuriSPI'Udenza in materia 
(ii questa. G()I'te1� le tj�orI'en,ti concl~d()I,lO affern:uipci() che la cognizione 
Q.ella presente c;pn~;i;oversia appa:t;tiene al. giudice. ordinario e che l'oppoata. 
statuizione del. Consiglio di Stato (il . quale ha.� ritenuto giurisdizionalmente 
competente il giudice amministrativo) � erronea, perch� si discosta 
dai principi costantemente enunciati da queste Sezioni Unite in tema di 
riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario 
in relazione alle col.l.hoversie ayenti ad oggetto la revisione dei prezzi di 
appalti di o;pere pubbliche . 

.2. La censura. � fondata. 

� opportuno preliminarmente ricordare che -. come risulta dalla 
Q.ecisione impugnata -�la clausola n: 4.17 del contratto di appalto del 
luglio 1969. (interamente. riI>rodotta nel ri�:orso per cassazione), mentre 
riconosceva il (iirlttp 4e4'appaltatore alla revisione dei prezzi secondo la 

riconoscimento sottoposto� ad �una cond�zi<>ne che ��attenga solo alla concreta 
attu~ione del � riconoscime..to st~sso. di per s� gi� esaustivo del potere discrezionale; 
nonch� Cass., 7 novembre 1990, n. 10723,. in questa Rassegna, 1991, 
I, 257, con nota di A. CINGOLO, Revisione dei prezzi nell'appalto di opere 
pubbiiche: posizioni giuridiche soggettive dell'appaltatore e determinazione 
del prezza corrente alla data dell'offerta; Cons. di Stato, 6 dicembre 1988, 

n. 798, in Foro amm., 1989, 1, 162, con nota di SAvo AMODIO, Riparto di giurisdizione 
in materia di revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche; 
Cass., Sez. Un., 13 gennaio 1989, n. 107, in Foro it., 1989, I, 3464; Cass., Sez. 
Un., 15 ottobre 1987, n. 7622, ivi, I, 2980; Cass., Sez. Un., 28 maggio 1987, n. 4784; 
Cass., Sez. Un., 5 aprile 1986, n. 2368, in questa Rassegna 1986, I, 303. (F. S.) 
---~~ 



78 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

normativa all'epoca vigente (legge n. 1481/63, d.l.C.p.S. n. 1501/47, legge 

n. 463/64 e successive modificazioni), ove i costi fossero variati in misura 
superiore al 10 %, stabiliva nel contempo che la revisione sarebbe rimasta 
�inoperante su una quota dell'importo complessivo dell'appalto pari 
al dieci per cento di esso�. 
La legittimit� di questo regolamento pattizio della ,revisione � stata 
contestata, nel 1973, dalla soc. Salini, la quale avanzava la pretesa di 
ottenere la revisione sull'intero corrispettivo dell'appalto, sostenendo l� 
nullit� dell'anzidetta clausola, sia secondo le leggi vigentj all'epoca della 
stipulazione del contratto, sia -ed a maggior ragione -alla stregua 
dello jus superveniens, costituito dalla legge 22 febbraio 1973, n. 37, che 
con l'art. 2 dispose che �la facolt� di procedere alla revisione dei prezzi 
� ammessa, secondo le norme�che �la regolano, con esclusione di qualsiasi 
patto in contrario o in deroga�. 

IlT.A:R. del Lazio e, successivamente, il Consiglio di Stato accolsero 
parzialmente tale assunto, affermando che la clausola in questione non 
era pi� operante, perch� sostittiita d�ll� nornia imperativa di cui al 
citato art. 2, limitatamente a quella parte del rapporto che non era stata 
ancora eseguita alla data di entrata in vigore della legge n. 37/73. 

3. Avuto riguardo a tali (non controverse) circostanze, non ritiene la 
Corte che la pronuncia impugnata si allinei -come il Consiglio di Stato 
afferma -ai � consueti canoni giurisprudenziali vigenti in materia, e 
segnatamente a quelli relativi ad un riconoscimento solo parziale della 
spettanza della revisione�. 
Invero, sulla questi~ne riproposta dalle Amministrazioni ricorrenti, 
la giudsprudenza di questa Corte (cfr. Cass,, Sez. Un., dal n. 1363 al 

n. 1369 del 1983; nn. 3790, 4088, 4341 del 1985; nn. 4784 e 7623 del 1987; 
nn. 3269, 5417, 12175 del 1990; :n. 1849 del 1991; n. 6666 e 6669 del 1992) � 
da tempo consolidata sui seguenti principi: 
...,. riguardo alla revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche 
l'appaltatore ha -di regola -una posizione di interesse legittimo, correlata 
al potere discrezionale della pubblica amministrazione di concedere 
o meno la revisione, salvo che questa sia stata resa convenzionalmente 
obbligatoria, al verificarsi di determinate condizioni, in forza di 
una esplicita clausola contrattuale stipulata ai sensi dell'art. 1 del 

d.l.C.p.S..6 dicembre 1947, n. 1501 (e successive modifiche) ed avente 
inequivoco contenuto derogativo della disciplina legale. In tale ipotesi 
-e limitatamente al periodo in cui erano validi simili accordi preven� 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 

79 

tivi (poi vietati dalla legge 22 febbraio 1973, n. 37) -spetta all'appaltatore 
un vero e proprio diritto soggettivo alla revisione dei prezzi, azionabile 
avanti al giudice ovdinario; 

peraltro, la posizione dell'appaltatore � di interesse legittimo 
soltanto nella fase in cui l'Amministrazione � chiamata a decidere se 
ricorrano o meno le condizioni per procedere alla revisione, poich� tale 
determinazione implica valutazioni discrezionali ed unilaterali che attengono 
alla cura di preminenti interessi pubblici; ma, una volta che la 
decisione di accordare la revisione sia stata adottata, il potere autoritativo 
della p.a. deve ritenersi consumato e la posizione dell'appaltatore 
acquista consistenza di diritto soggettivo, nulla rilevando che possa 
insorgere tra le parti controversia sull'ammontare del compenso revisionale, 
poich� la liquidazione. di tale compenso involge solo la individuazione 
dei criteri e parametri da applicare, ma non comporta una scelta 
tra interessi pubblici concorrenti; 

-Non � necessario che il riconoscimento del diritto dall'appaltatore 
sia espresso in provvedimenti formali della p.a., potendo esso ris�ltare 
anche in modo implicito eia atti e comportamenti inequivoci degli organi 
amm�nistrativi competenti, che postulino il positivo esercizio del potere 
in ordine all'an della revisione; 

-appartengono, di conseguenza, alla giurisdizione del giudice amministrativo 
le controversie inerenti� alla pretesa di revisione dei prezzi dell'appalto, 
riferita all'intera opera che ne forma oggetto, ad una parte di 
essa o a specifiche partite di lavori, quando in ordine a tali oggetti 
manchi (o non sia ad essi estensibile) il riconoscimento dell'ente pubblico 
committente; spettano invece alla cognizione del giudice ordinario 
tutte le altre controversie relative alla concreta determinazione del maggior 
compenso dovuto all'appaltatore, sul presupposto dell'intervenuto 
riconoscimento del diritto alla revisione e dell'assunzione della corrispondente 
obbligazione da parte dell'Amministrazione appaltante. 

A quest'ultimo riguardo importanti puntualizzazioni sono contenute 
nella sentenza di questa Corte n. 4784/87 cit., nella quale si afferma, con 
il richiamo di altre pronunce conformi, che � le controversie nascenti 
tra le parti riguardano interessi legittimi soltanto allorch� si dibatta 
sulle situazioni tutelate dal procedimento amministrativo di revisione e 
non si discuta, invece, sulla validit� o sulla interpretazione delle clausole 
contrattuali o sulle posizioni soggettive che derivano dalle norme del 
codice civile o della legislazione speciale concernenti il rapporto con




80 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

trattuale �. Aggiunge la sentenza che il potere autoritativo dell'Amministrazione 
di procedere o meno alla revisione � pu� configurarsi soltanto 
nei casi di assenza di esplicite clausole contrattuali riguardanti la revisione 
dei prezzi per variazioni dei costi di appalto�, mentre �al contrario, 
nelle ipotesi in cui il fenomeno revisionale sia stato comunque preso 
in considerazione dai contraenti in un'apposita clau&ola del contratto di 
appalto, la successiva controversia in ordine alla validit� o alla portata 
del contenuto precettivo dell'atto negoziale sfugge all'esame del giudice 
amministrativo, in quanto investe la cognizione di posizioni soggettive 
che traggono titolo da un atto di nat.ra paritetica, rispetto al quale sono, 
quindi, configurabili solo conflitti intersoggettivi sulla sussistenza o 
meno del diritto dell'appaltatore alla revisione �. 

Sulla base di tali considerazioni questa Corte ha dichiarato la giurisdizione 
del giudice ordinario, nella controversia decisa con la menzionata 
sentenza n. 4784/87, individuando il thema decidendum nella � questione 
relativa alla validit� ed operativit� della clausola -inserita, anteriormente 
alla legge n. 37 del 1973, nel contratto di appalto -...di rinuncia 
dell'appaltatore alla revisione dei prezzi... , � e ritenendo ininfluente, ai 
fini della pronuncia sulla giurisdizione, in una � tipica controversia di 
natura negoziale..., il carattere negativo della clausola... di esclusione della 
revisione, in quanto l'interpretazione e l'applicazione relative pongono 
pur sempre una questione di diritto soggettivo... �. 

Non � superfluo ricordare che, nel caso come innanzi deciso, sia il 

T.A.R. che il Consiglio di Stato avevano dichiarato il difetto di giurisdizione 
del giudice amministrativo, correttamente escludendo che il giudizio 
avente ad oggetto l'accertamento della (asserita) nullit� di detta 
clausola, per effetto della sopravvenuta legge n. 37 del 1973, o della sua 
perdurante operativit� nel rapporto contrattuale precedentemente costituito, 
riguardasse situazioni tutelate dalle norme del procedimento amministrativo 
di revisione e qualificabili come interessi legittimi. 
� inoltre opportuno richiamare, per completez-za, quanto statuito da 
queste Sezioni Unite, in tema di �riconoscimento parziale� del diritto 
dell'appaltatore alla revisione, con la recente sentenza n. 6669/92 (oltre 
che con le precedenti decisioni in essa menzionate). 

� Parziale � � il riconoscimento che non si riferisce all'intera opera, 
ma risulta inequivocabilmente limitato a particolari lavori o a specifiche 
partite di lavori, con esplicita o implicita esclusione di altri, avuto riguardo 
alla loro natura oggettiva ovvero al tempo in cui la relativa esecuzione 
� avvenuta (cfr. anche Cass., Sez. Un., n. 7623/87). Non basta, quindi, 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, G�URISPRUDENZA E APPALTI 

una qualsiasi contestazione sul .<< profilo cronologico � del rapporto contrattuale 
�per ritenere limitato 6 parziale il riconoscimento, a tal fine 
richieden�osi.� che la �revisione �sia stata concordata sol tanto � per determinati 
lavoricompiuti in determinati periodi di tempo, proprio in base 
�< certe variazj,p1d di c.oi>to �. intervenute �.per quel tipo � di lavori . durante 
quel periodo di t~mpo � (eoskanche Cass. Sez~ Un. n~ 1366/83, che riba.
disce testualinente quanto gi� affermato da Cass;, Sez. Un., n. 5333/80). 

>����� 4..Mla.Ju�lil..�dei suespp~ti princ�pi .. si qeve�escl.dere .. che la presente 
.fontr9v~~~W at?bi1;t. ~qpggetto ;;: �9J:lle Fit~.to dal.,Consiglio di. $tato. l'
�n: della reyI~i91:1e .e���� c;lle la. pps:izj.one. �. sf)ggettiva 4eelqtta .. in giqdizio 
dall'appaltatore sia correlabile all'esercizio, da parte dell'ente �ommitt!:'.
11~e, ciel potere .� a.l:1torita.tiy0 di �oncecle;re. 0 negare . la. revisione stessa . 
.ij~lie Yi,c:ende .~pn~trl,ie~~te, ... fi~ulta ~be; si~~~~t9.. pot~f~ �era ... gj� stato 
esercitato dalla p~a.~ al ID()J;llentq qella stip.l<t,zjolle .�del �ontr<1,tto di appalto, 
d~s~enel;~i con chiarezza d~ll~ �l~.~~l~ n. 4.17cheJa. revisione era 
st~t; atnn1e~s~ p�r H~i~;a. ~pe;~:..�I>~~esse~d(,) ~tata posta a c~rico de11
�aJ?1'a1tatore, ..�~ �tolq � di�~ aie~. �ontrattua}e �, una quota. ~on. revisionabile 
pari al 10% � ciel C:()l'risp~tt~vo ,gl~bale d<;W'~ppalto.. Erano stati, quindi, 
giil valutati.insedenegozialegliinteressi p\lbblici all<t,cui tutela � preordinato 
il suddetto pote:e enoll ~esiduava spazio per una Ulteriore e 
diversa ponderazione � di. tali futef�ssi,. da �. parte dell'amministrazione, che 
comportasse Una inocllficazione unilaterale. dei patti contrattuali in ordine 
alia(gi�. concessa) revisione dei prez.Z[ r�coritraenti avevano esplicitameht� 
preso ..iri. considerazione� il �fenomeno revisi�nale � e lo avevano 
Cdnseri.sualrnertte regolato 11el modo inhanzi descritto, sicch� l'appaltafote 
aveva oHh�i: acqhlsito il di.ritto di <:>ttenere la revisione, nelle circostanze
�� bbiettive�ecr a.11e��concl�zioni concordate, e� nessun'altra determinazfone 
poteva adottar� a. tal . riguardo rai:liministraZione appaltante, che 
aveva assunto la correlativa obbligazione di natura privatistica. 

Questi rilievi sono gi� sufficienti a dimost;rare che la controversia attiene 
non all'art. ma al quantum del comp~llso revisionale, tra.ttandosi 

;... �:� �. �.. . .� . .�... . . 

di stabilire se la base di calcolo del compenso medesimo debba . essere 
costituita dal 90 % del corrispettivo complessivo dell'appalto, in applica


. . . 

zione della clausola negoziale, ovvero dall'intero corrispettivo, come preteso 
dalla soc. Salini (anche) sillla base dello jus superveniens (legge 22 febbraio 
1973 n. 37), che avrebbe, a suo avviso, privato di efficacia il patto 
� limitativo � dell'importo revisionabile. L'accoglimento dell'una o dell'altra 
delle cennate soluzioni incide unicamente sull'ammontare delle 


82 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

spettanze dell'appaltatore, fermo ed incontestato restando il suo diritto, 
nascente dal contratto, alla revisione dei prezzi; e la maggior somma, 

I 

I ~ 

pretesa dalla soc. Salini e negata dall'Amministrazione, costituisce il reale 
oggetto del dibattito giudiziale, tanto vero che, per disattendere la pretesa 
avanzata dall'appaltatore, l'Amministrazione committente, non invoc� 
il proprio potere di concedere, o non, la revisione, limitatamente al 10 % 
.del corrispettivo dell'appalto, e tanto meno espresse la volont� di esercitare 
in senso negativo tale potere per esigenze di tutela di pubblici 
interessi, ma sostenne unicamente .;..... come gi� si � detto -l'inapplicabilit� 
della nuova normativa sulla revisione ai contratti stipulati in pre.. 
cedenza e la consegttente validit� della disciplina negoziale anche dopo 
l'entrata in vigore della legge n. 37 del 1973. 

Non� �trova, dunque, riscontro nella (pacifica) relazione processuale 
l'affermazione del Consiglio >di Stato secondo la quale non sarebbero in 
questione, nel1a specie, � posizioni naseenti dal contratto o inerenti al 
contfatto �. �, invece, fuor di dubbio che la pretesa dedotta in giudizio 
dalla soc. Salini trae origine proprio e soltanto dal contratto di appalto 
ed in particolare dalla clausola regolatrice della revisione, interpretata 
alla stregua dello jus superveniens; e su questo tema si � incentrato il 
dibattito in'entrambi i gradi del giudizio avanti al giudice amministrativo. 

Il Consiglio di Stato, infatti, dopo aver dimostrato che � quant() 
contrattualmente stabilito � in ordine alla revisione non contrastava con 
il � generale principio dispositivo � sancito in materia dalle leggi previgenti, 
si � posto correttamente il quesito � se... la norma imperativa � 
. (art. 2 legge n. 37/73) � intervenga sul rapporto contrattuale in questione 

e se tale intervento si estrinsechi in una retroattiva sos~ituzione legale 

della clausola contrattuale o in una modificazione legale della disciplina 

del rapporto in esecuzione, limitata al tempo successivo alla sua entrata 

in vigore �. In quest'ultimo senso lo stesso Consiglio di Stato ha risolto 

la questione concernente gli effetti della nuova legge sul regolamento 

convenzionale della revisfone, affermando che l'art. 2 della legge n. 37/73 

era �improduttiva di una nullit� originaria della clausola n. 4.17 �, ma 

modificava ex nunc (cio� dalla data della sua entrata in vigore), �per 

automatismo legislativo..., la disciplina pattizia, sosti-tuendosi ad essa �. 

Cos� ragionando, i giudici amministrativi hanno esplicitamente riconosciuto 
che la controversia attiene alla validit� ed alla portata di una 
specifica clausola contrattuale, sulla cui (ulteriore) applicabilit� al rapporto 
controverso essi hanno giudicato, ma hanno trascurato di conside




PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 

83 

rare che le posizioni giuridiche dell'appaltatore, nascenti dal contratto, 
hanno natura di diritti soggettivi, non di interessi legittimi, e che la 
scelta dello strumento negoziale paritetico per la disciplina della revisione 
dei prezzi presuppone il superamento (e la �consumazione�) del 
potere della p. a. di valutare discrezionalmente la sussistenza delle condizioni 
per .procedere, o non,.� alla revisione . 

.Si deve, pertanto, ribadire che la controversia ha ad oggetto il criterio 
di liquidazione del compenso revisionale, con riferimento alla base 
di calcolo del medesimo, e quindi l'ammontare delle spettanze dell'appaltatore 
alla stregua del contratto e della sopravvenuta norma imperativa. 

Siffatte controversie, secondo la costante giurisprudenza di queste 
Sezioni Unite, innanzi richiamata, appartengono alla giurisdizione del giudice 
ordinario; e non v'� motivo di discostarsi da questo uniforme orientamento 
nella presente fattispecie. 

Resta da puntualizzare che neppure sotto il profilo dell'asserito � riconoscimento 
parziale � la contraria soluzione accolta dal Consiglio di Stato 
pu� essere condivisa. 

�, invero, evidente che, in applicazione dei criteri innanzi enunciati 
(cfr., in particolare, la citata sentenza n. 6669/92), non � ravvisabile nel 
caso 'in esame alcuna delle ipotesi in cui la giurisprudenza ritiene � parziale
� il riconoscimento, da parte dell'Amministrazione committente, del 
diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi. 

La clausola n. 4.17 non fa, infatti, riferimento ad una parte soltanto 
delle opere appaltate, escludendone altre dalla revisione concordata, n� 
limita il diritto al compenso revisionale a � determinati lavori compiuti 
in un determinato periodo di tempo�, in considerazione della natura 
delle opere eseguite e delle variazioni dei costi intervenute in quel particolare 
arco di tempo, ma riguarda le opere ed i corrispettivi nella loro 
globalit�, pur se riduce la base di calcolo di detto compenso, lasciando 
una percentuale di � alea� a carico dell'appaltatore e cos� incidendo 
sull'ammontare delle sue spettanze. 

5. Le considerazioni fin qui svolte conducono all'accoglimento del 
ricorso. La decisione impugnata deve essere, di conseguenza, cassata 
senza rinvio, siccome pronunciata da un giudice privo di competenza 
giurisdizionale ed in violazione delle norme e dei pdnc�pi che regolano 
il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. 
7 



84 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STAT() � 

. 6.: Sussistono . giusti motivi per disp�rre la compensazione tra le 
parti delle spes~ .dell'intero processo. 

P.Q.M. 
la Corte accoglie il ricorso e ��dichiara la giUrisdizione del �giudice ordirtarioi 
cassa senza rinvio la decisione impugnata; dichiara compensate 
tra le parti le spese dell'intero processo. 



SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

CONSIGLIO DI STATO -Ad. Plen. -6 febbraio 1993 n. 3 -Pres. Crisci -Est. 
Lignani -Comune di Roma (avv. Brigato) c. Codacons ed altri (avv. 
Rienzi) ed altri (n.c.). 

Enti pubblici -Comuni -Autorizzazione a stare in giudizio -Autorlz� 
zazione in sanatoria -Fattispecie � Ammissibilit�. 

Circolazione stradale -Centro storico � � L. 24 marzo 1989 n. 122 � Isti� 

tuzione zone a traffico limitato � Provvedimenti autorit� locale � 

Contenuto � Sindacabilit�. 

La costituzione in giudizio di un ente, nella specie un Comune, � 
valida ed efficace, a condizione che intervenga la delibera di autorizzazione 
in sanatoria ad agire o resistere in giudizio da parte della autorit� competente, 
nella specie la Giunta Comunale, anche. qualora il Sindaco abbia 
gi� posto in essere i relativi atti, ed anche se siano scaduti i termini processuali, 
semprech� la causa non sia passata in decisione (1). 

Le disposizioni contenute nella legge n. 121 del 1989, riguardante le 
misure per eliminare gli inconvenienti causati dall'eccessivo afflusso 
di autoveicoli nei centri urbani, non contengono regole tassative che 
vincolino in modo assoluto l'autorit� amministrativa e sono sindacabili 
dal giudice amministrativo in sede di legittimit�, eventualmente anche in 
termini di ragionevolezza (2). 

(omissis) 1. Si deve risolvere innanzi tutto la questione dell'ammis� 
sibilit� dell'appello del Comune, sia per il suo carattere preliminare, 
sia perche � la questione che ha determinato la rimessione della causa 
a quest'Adunanza plenaria. 

1.1. In punto di fatto, il mandato a proporre l'appello � stato conferito 
dal Sindaco senza una previa deliberazione della Giunta -organo 
(1) L'Adunanza Plenaria, con la decisione �in esame, ha ritenuto che pu� 
considerarsi utile l'autorizzazione ad agire o resistere in giudizio, adottata 
dalla Giunta comunale quando il Sindaco abbia gi� posto in essere i relativi 
atti, ed anche se siano scaduti i termini processuali, semprech� la causa non 
sia passata in decisione: cfr., in termini, Cass., Sez. Un., 26 aprile 1991, n. 4621, 
in Mass. Foro it., 1991, p. 389-390. 
(2) Cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 1992, n. 1168, in Il 
Cons. Stato, 1992, I, 1564. 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO

86 

competente a deliberare in materia di liti �ttive e passive, ai sensi della 
legge n.. 142.. det 199(). La Giunta ha deliberato successivam,ente, in via di 
ratificale l'atto � statd :Prodott() iii giudizio prima del passaggio in decisione. 
Peraltro, mentre nessun dubbio � stato avanzato riguardo alla 
tempestivit� di tale produzione, si � posto il problema se alla ratifica si 
potesse ricoll.oscere efficacia sanante con effetto ex tunc, a nulla rilevando 
iricontrario il fatto che essa sia stata deliberata dopo fa scadenza 
del�� termine per� appell�re; 

1.2. Conviene sottolineare che il problema cos� prospettato non pu� 
e!ISe)'.'e risoltp. ri�hia:q::iand0 .puramep.te .. e. !1e:q::iplicemente la .copiosa giurl$
pfudenia '. forirl�ta~� fu,. i~l~~9a~ ~.�a 4eitbera 4i a~e. o .� h~sisterb iri 
giudizio, adottata in ~a �\irgem� dalla giilnfa e ratifxeata poi dal consiglid; 
nelregi:tn� anteriore� alta legge ri.142 del 1990; In quell'ordinamento 
er� pacifidf l'utilit� >delli.f ratlfica �� consiliare, ��. ancorch� ��.deliberata in 
extremis, rit�n.end�si .� necess�rio soltanto ch� esifo. fosse J)foddtta in 
giudizio prima d(!).la. spe(:lizione della causa a sentenza. . Ma ci� vel1iva dett<>. nel contesto di un sisteina nelquale ratto della 
g11.lllta t~intiilal~ ~ra �~gittirtnf ~spressfone �. di una competenza pr()pria, 
si4 pure ~�>hf�iHa. a Htoih i�ite1dniilef ed era dunque� sin �dali'�rigine 
valido �d efficace, bench� bisogn,e:Vole. di uria radfiea .che rendesse defil1itivi 
i suoi effetti~ Era #siologi~q. del resto, eh.e la ratifica� sopravvenisse 
a termini . scadt1ti:, e noti prl:J:l.ia., giacch� se ii consiglio fosse sfato in 
gradp di �.pr�vved~r� tempestivamente rion vi s~rebbe� s#to luogo all'esercizio
�. dei. :r;@:eri .�interini,.! ~ella giunta: . .. 
� .. ~el caso p~esen,1e, i11v~c~, si� discute, .di tlil. atto .posto in essere dal 
sincl~cp, quale orgl,\llo moI1ocratiCo; nell'ambito di un .�sistema che ha 
devoluto alla giunta molte competenze gi� del consiglio, ha praticamente 
soppresso l'istituto della deliberazione d'urgel1za (salve ipotesi marginali) 

e C()Jl).pnque noll ?:t.t~ibuis~e .al sin<Jaco il potere di esercitare. �11.tal guisa 
q~*1. q q.eJM!: cpml)etem:a .dell11 giunta'. Peraltr<).. l'atto.. c:J.el .. sindaco ....,.. 
coll.ferimento d:el n:l,aJ).dato "T :non pu� c:J.irsi ad()~tato conl'intel1Zio):le .di 
surrogarsi interinalmente in poteri altrui, con _la giustificazione (fondata 

o meno) dell'urgenza; si tratta, invero, di un atto cne rientra nelle compet~
l1Ze proptje ~d]!!tituzio'Il.ali 4e1 $iI1da~9, salva la necess�t�. dell'autorizzazione 
della gi{mia.. �� . . . 
... . . . . . 

1.3 Ora, in ogni caso in cui l'organo di un ente pubblico, per compiere 
�atti giuridici� e hegozfali a� quali � legittiwato nella��su.a. veste di 
rappresentalit� �sten10,.�deve previa1llente es~ere autorizzato.� da. un. organo 
deliberante dello stesso .ente, si ammette, in via generale, che� l'autorizzazione 
possa :iritervenire anche in via di sanatoria; in tali casi si suol dire 
a.che che l'autqxizzazione preventiva pu� essere surrogata da un'apprO: 
vazione successiva. 

PARTB I, ssz, IV, GlURlSPRUDBNZA AMMINISTRATIVA 

Ci� per�h� s�opo della norma, dettata nell'intetes$e pubblico, � quello 
di devolvere ad un organo collegiale la valutazione circa la� convenienza, 
l'opportunit� ola nee�ssit� del compiere quelratto~ che !*organo monochttico 
�e competente a porre fu �essere; �Se quesfa valutazione �di merito, 
per qualsivqgli� :ragi�rte, non � preventiva come di no:rina;> ma comunque 
'dene ff.)'Ijjiilat~ ip senso positivti ptj:ma cb� il� vizio;�prodotto (talla �sua 
te!ll!J()r~es,. n,J,'Wc.~a�. sia .� statq. fatto valere e definitivamente di�hiarato 

.t4Tr~~!~;i~ii~


pei. U sppravvenire iJ:1 teni Po utUe .�di :un .. ele:qiento .. che lo concilzionava . 

�... ���..� Ouell; cleli~er<l\ 4ell'organo . collegiale, . il'.\fatti, nqnc � . necessada .. per 
�q~f~H~.�il .Pp!eti.�' i'a.PPr~~e9.~~~�.�. �li....� �1'1:~�. il.�.~oggeti9..�a:ge~te...~... gi� . :r~vestifo 
nei confronti cl�i terzi, ma solo per rendere � legittimo l'atto1 Clal 
punto 4i y~taJnt�.xo dell'ente. ln casq �()ntrario �. e.cio�.. se.l'approv~ione 

~e~r!~J~~~~::s~;!f~~=tt~~ ;~~:fia.~~a~~~!t:0:)1;::~ar!~~::

sentAAte p:rqcl.ca ~fetti.pregiudizievoli pe:r . rente,. vi.. sar� luogq � .all'acc~
�~irieilto.�� della, x�fati'7a .� resppp�apilit�. � � � � � � � � � .� .� � 

... lA In materia C()nt:rattuale, anzi, s;i ritiene che. la dichiarazio.ne negpziaje 
~-ypl~ni�, fatta da( le~axie. :rapp.re~ntMte.. (sindaco) �...ill,.. qifetto 
(.},ell'a,.t()rizzazio:Qe .�.elgorga,n()... de}iber;:u:it~ no_xt �. ;o.�cessiti :J:lepp.re di .. ~ 
�~ffliltta sanat<lria o ~ppr()Ya#Qn~ J?er. e�~re. pienameJ;lte produttiva di 
~tetti.neir~PP()rti �qn i.J~rzi: .il.negozi(), infatF� ~ apilt1Habile solo �acl 
in.iativa d,ell'ente~ ... l:11 �. sostanza�.... si.... appU�a,no anche. agli enti pubblici

gli artt. 1398. e 1441 clel co<i. Civ. . . . . . .. . . . . . . . . . 

.�.�...��.... �l riguari;IO:, la .Cpi;~~. cl{ cass~ion�, con. s�,nt. io. 11prile 197~, n. 1668, 
ha .osse:rva.to q,ua.nt<>. segue:. J< I.. te:rxta 4i vizi�� concernentLl'attivit�. nego:
l:ia1e. 9,egli .. �. enti pul:il;>lici, .J'iJ;le�istenza.. della c;leliberazione� clell'orga,no 
CPlll!Pete:11te a ,stiPulii:re un cgnt:ratto di. c'l,iritt() privato coni.porta un 
vizio procedimentale a,fferente .. la success.iva stipul~ione del .contratto. 
tale v~Jo .ilJciP,e s.l:l'i(er formati:vo della.. vol011t� dell'ente: iter. noqnati\'
a.JAet>,te predispostq al fme cli .. garantire il.� corr�tt() xaggi:ungimento d�gli 
in_teressi. pubblici cor:tcreta.mente perseguiti . ec'I,. .. il rel�.t~vo . contr()ll(), con 
l'effetto che il nego;iio comunque stipulato � . annulla.bile ad. iniziativa 
es�l.siya c'l,e}l'.ente pul:)bUco contraente, a.ru,ilogamente a . q'9!il-nto dispone 
l'art. 1441 cod. civ.~. Nello-stesso sens() �Ja sent. :n. 2741 del 21 aprile 1983. 

Queste massime riguardano l'attivit� negoziale di cliritto privato . e 
iion .. quella. pro�essuale. �Tuttavia fra le d,ue forme cli attivit� possono 
rinvenirsi analogie, in particolare riguardo al fatto che nel loro esercizio 
l'ente, pur se persegue, come normalmente accade; interessi pubblici, non 


88 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 


si avvale di speciali poteri autoritativi ma si sottomette alle . regole del 
diritto comune ed agisce quindi uti privatus. 

Il richiamo appare comunque utile per evidenziare la rilevanza che 
va attribuita; nei procedimenti concernenti le iniziative esterne degli enti 
pubblici rivolte alla tutela dei loro interessi, all'effettivo apprezzamento 
del fine pubblico da parte degli organi competenti, nell'ambito del procedimento. 


1.5 Con specifico riguardo poi all'attivit� processuale, anzi pi� particolarmente 
al probleli:na dell'autorizzazione ad agire in giudizio, la stessa 
Corte di cassazione ha ripetutamente affermato l'utilit� della delibera 
adottata in sanatoria: ci� � stato detto, da ultimo, con sent. 26 aprile.
�� 1991, � n. �� 4621. 
La gitirlsprudenza del �Consiglio di Stato, sino ad ora, appare prevalentemente 
orientata in senso contrario, ma si registrano tuttavia deci:
Sloni, come VI Sez., 2 novembre 1983, n. 804, ispirate al criterio pi� 
estensivo. 

L'Adunanza plenaria, condividendo le considerazioni di carattere generale 
sopra svolte, ritiene che possa considerarsi utile l'autorizzazione 
ad agire o resistere in giudizio, adottata dalla Giunta comunale quando 
il Sindaco ha gi� posto in essere i relativi atti, ed anche se �siano scaduti 
i termini processuali, semprech� la causa non sia passata in decisione. 

1.6 In genere, cos� presso la magistratura ordinaria come presso 
quella amministrativa, l'utiilit� de1la delibera in sanatoria risulta fondata 
sull'affermazione che l'autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio 
attiene �all'efficacia e non alla validit�� della costituzione in giudizio 
dell'ente. Quest'ultima affermazione meriterebbe forse di essere meglio 
puntualizzata: ed invero risulta pronunciata in contesti nei quali si dava 
comunque per pacifico che gli atti processuali compiuti dal procuratore 
e difensore legale sulla base di un mandato conferito senza previa autorizzazione 
fossero a loro volta pienamente validi o quanto meno convalidabili, 
anche retroattivamente, mediante una delibera in sanatoria. Che 
� quanto dire che la costituzione in giudizio, non preceduta dall'autorizzane, 
produce intanto i suoi effetti processuali, ed �, dunque, non solo 
valida, ma anche � efficace �. Ci� posto, con riguardo alla problematica 
in esame, seinbra dunque pi� appropriato concludere che l'efficacia e 
la validit� della cbstittizione in giudizio sono attuali, ma sub condieione: 
verificandosi quest'ultima, ossia intervenendo la delibera di autorizzazione 
in sanatoria (o di approvazione) quell'efficacia s'intende definitivamente 
acquisita, grazie all'integrazione del procedimento previsto dalla 
legge. 
Conviene tuttavia sottolineare un'importante differenza fra l'attivit� 
negoziale di diritto privato e quella processuale. Nell'ambito della prima, 
si pu�. ravvisare un onere della controparte negoziale di accertarsi, prima 



PARTB I, sszav, GltllUSPRUllllNZA AMMlNISTRATIVA 

distip.lare;cse:il legale rappresentante dell'ent.e pubblico �sia debit~ente 
atttorjzzato: Se��la�CO;fitroparte traSCura�.tale aeceftamenfo, Si�deve:pr&' 
sunte~ che essa, va1utatLi vantaggi che� le derivano dal n<:gozior abbia 
accettato��il�rischiti���di; itn��eventuale��annullamento;.��pertanto :��.. ragionevole 
p~ecluderl~ dL far� valere/ iri )?l'osi�.guovil . difetto di�. autorizzazii>ne per 
st>ttf~'t'sf a11'~~9tJZi'()~�� qet��. cP:n#at~;��� mentte�.�t'~ntepubblioo��con$ervao��la 
facolt��di�llil.~iler~ itannuU�mento. ���. ������.��.����.���. � >���������� 
�������ᥥ��� Ne�'~blt~�del'.�p;�4essc>..����C!otripitor del� giudice.��veriiicare~ occorrendo 
anche. cb1fflcfo; la� fegolarit���d~li���att�� processuali=�� ne�deriva, � C()l'lle�� ae�e~
totche�l'attckpi:;<>�essuE1le compiuto �dal<sin:daco senza autorizzazione 
pu~���.e���.fl~y~�.�essere. di�h,iarat�;l'�1'nammiss~bil~����dal� gi.dicet� una�� volta..�che..�la: 
cia'Usa .sia�passatain decisi�n�' e rion ma intervennta la delibera. di con:� 
ferma e sanatoria. 

�. l.1> fo �i?pli�~(;ii~ .qt .q�esti. �. prihclpi, �� l'appeifo ptoposfo ri~f'pre$~
pt���� ~l~~~$��.:.. ..��. 1: �~#~a~g~<f~ ID~�pc~~� ~riii#~~~iqhe. . � �
a�.�.��.�:.�.� � � 

. . -�.� �-~� :-���. : : :;� �.: 

.2. Nel merito, si osserva q,uanto segue . 
.. J.a, legge i4 ntat'Z9 J989, . ~� tZ2, c;g.t~nen.te .mi~ure per eliplinare gli 

:�:�::'. :~: ... :�� �.� . 

Vtl)i�pli, .~alW cp11se11s9 p~r. J velQcipeqi, .e. per i . vei�qli al servi;z;io di . invalf~ 
c9nJin1ita:t~ �.aP~fit� Il1<>tc:>rie,;,J~ ~e.c()l}~a ,� definita cor.e a,reain c;ui 
lfac9essq eJa circ;9l~9ne, s~oJi.ii~ti ad ore prestabilite <e/o a parti" 

c?laf!.~i;!:~f~r~~~.��i!:~aaftr~l11~r~01:1�coinuni�...il�...c()WPi~�.�. di...�.4elimt~e 
le aree pedo11a1iJ1,rbantil e Je. zon� a traf!~co limita,to, :prec;isa:ndo che a 
questi fini si dovr� tener conto (( degli effetti del !J:'af~ico sulla sicurezza 
della. �~rcQl~ione~ SajJ.a. lla,l;.te, �UJl'p:t;:4*e p.pbl~c()t,,s).l:i patf�I.()J:I�O �amQ�tm:~
l~:.e c;.);n1raj,e e .sul .~erdt9;rio..ȥ. Q..&;!ste dis1?9!.'�~;z;ipaj. si ~!egrano co:. 
quelle d~ll'art..� 3 del.� t,u.,: che1. pi4 in. generale, atiril:n.tisc9:riQ. all'ente.. pr9" 
prietario . dcl.la strada il. po:te;re .�di .�� � sFabilire qbl:>ligl., Url1itaziqni, . divieti 
e .� liniitazioni .di� carattere. temporaneo� o permanente per cil\\scuna str;ada, 

o tratto di essa o p,er >determinate tategl:>rie di utenti, in re~azione .a1le 
esigenze della <circolazione o alle caratteristiche strutturali delle str;:i:de �, 
di � riservare corsie a determinate �categorie di veice:Ji: >>.�e accordare�� per 
�'1certatenece$sit�, .permessi suJ;>0rdb:iati a.�speciali condizio:Qi �e cautele))., 
in deroga alle limitazioni di cui sopra.�� 

90 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

Gli atti impugnati in primo grado dagli attuali appellati rientrano, 
per l'appunto, fra . quelli emanati dal comune di Roma con l'intento di 
ottemperare a quelle disposizioni di legge ed esercitare i relativi poteri. 

Le parti hanno discusso, fra l'altro, dell'ammissibilit� dei ricorsi di 
primo grado. :a stato eccepito che nella parte in cui i ricorsi investivano 
atti di portata generale (quelli che indicano i criteri per il rilascio di 
permessi in deroga e le categorie che possono richiederli) non si tratta 
di veri e propri �provvedimenti, ma di atti interni e preparatori, e che 
comunq:ue non .sono immediatamente lesivi n� suscettibili d'impugnazione 
diretta; e che nella parte in cui investono i permessi in deroga quali 
provvedimenti individuali, i ricorsi sono inammissibili perch� quei provvedimenti 
non sono specificamente indicati e perch� non � stato stabilito 
il contraddittorio con i loro beneficiari. 

Tali questioni, risolte dal T.A.R. in i;enso favorevole ai ricorrenti, 
vengono riproposte dall'atto di appello, ma il Collegio ritiene di poterne 
prescindere perch� l;appetlo stesso � comunque fondato, come si mostrer�. 


3. Conviene innanzi tutto chiarire quali siano le posizioni soggettive 
fatte .valere dai ricorrenti e gl� mteressi che essi intendono tutelare. 
Provvedimenti come quelli in discorso, che implicano scelte latamente 

l

discrezionali entro un arco molto esteso di diverse soluzion� possibili 
-innanzi tutto sul punto se istituire o meno la zona a traffico limitato, 
poi sulla sua estensione topografica, quindi sulla durata oraria dei divieti, 

I 

e ancora sull'estensione dei divieti a questa oa quella categoria di utenza 

o di veicoli, ecc. -possono essere criticati o perch� ritenuti troppo restrittivi, 
o, al contrario, troppo permissivi. 
l

Ora, nel caso in esame, le criti�he che sono state fatte si collocano 
tutte su questo secondo versante. I motivi dedotti� dai ricorrenti miravano 
non all'annull�mento totale -e dunque alla restituzione della piena libert� 
di circolazione -ma solo all'annullamento parziale e pi� precisamente 
all'annullamento di talune disposiiioni che escludono dal divieto 
questa o qUella categoria di utenti o di veicoli, o consentono il rilascio 
di permessi in deroga. 

I ricorrenti, dunque, non agiscono a tutela del loro individuale interesse 
a veder rimosso Uii divieto che restringe la loro sfera giuridica, 
bens� a tutela dell'interesse � diffuso � a che i divieti siano rivestiti della 
severit� necessaria per conseguire gli obiettivi enunciati dalla legge: che 
sono quelli della sicurezza del traffico, dell'ordine pubblico, della difesa 
della salute, del patrimonio culturale, del territorio. 

E va ancora detto che, al di l� dei nomina iuris attribuiti dai ricorrenti 
ai loro motivi di ricorso, i motivi stessi (o almeno tutti quelli 
che sono stati accolti dal T.A.R. ed ai quali � ristretta la materia del 
contendere in secondo grado, non essendo stato proposto appello inci




dentale) si risolvono in una critica :in tenn:ini di �ragi�nevolezza �;, Ed 
mvero/ aiiclie< qulitndo vengono invocati vafod giuridicl:>'tostituzionali 
come, a(l es.;. il :Prlncipiq di uguaglianza (art. 3, Cost;); quelli deWimp�r� 
Zial�t� e del buon attdlii,mento deWamministra2ione (art/ 97), �quello della 
salvi~rdia della saiute (�rt� 33) e via dicendo1 �. inntitivo che. si tratta 

.. ,.,.~"!li~i;:Zfif::E
Uivece, pti.� stilo< essere perseguito in � C::oncreta nel� giust� contemperamento 
con, esig~ie; diverse e� a> volteco:ntrappC;>ste; non.��meno �metite-< 
Vt>li:::.:dit.tiitei4i:>;: .�. i:L�::.::>.:)::::~ :-��� 
�� Nella tfoet~~ d.et pttnto ottimale di equ.ilibrlo . fra piu �esigenze con~ 
trappo~te .ma ugjlalrnente � tutelate, � normale che sipfospetti una mtera 
~lllixttt ~i soluzfom p�ss�bili. In ta1uni: casi, � la stessa � legge ad indicare, 

�=;::~~ii:n(iit~it����l:!ieii~::~:a~::::~~:�.;:sci~~~~;=:~!:t::.:~~ 
nistrati'VQ. libe~ar diJ effettuare la. �scelta: definitiva fra pi� opzioni �ugual� 
mente legitti~;JJuesto � ci�.� cbe��comunemente: si� chiama discreziona� 
lit�....:l:drit'Ilihlstrativa.��� 

���. '.Pertantc>/ai fini del.sindacato di legittimit� :non ci si deve chiedere 
se un certo valore~ isolatamente collsidet�to; ��sia stat� sacrificafo-; ma .. ci 
si deve chiedere piuttosto se n.;sa�rif��iu sia �ragionevole �teiiut� conto 
della pluralit� di valori e della necessit� di stabilire un. equilibrl� fra loro� 

.........�. 4,/Glistessi valori indici;tti daWart;13dellalegge n.122det1989 sono, 
almeno in p~e;;cantitetici .fralorQ;t da .. un certo punto di .� vista, .. infatti, 
si potrebb.e. sostenel'e,; ad�� esemI?io;. che per la sicurezza. della� circolazione 
e la sEJ;lvaguardia dell'am:\>iente la sol.zk>ne ott�nale sia la totale interdi� 
zi<;>ne di pgni tipo .di veicolo a motore nei .. centri abitati; . e . tuttavia tale 
sqt-uzio:Qe ccmfUggerel>l:!~h a.lmen0 i. parte, con gli interessi (p.,re indicati 
AAU'.art'. l~) all~0:p:line p.ppJ.i�o .. (in vi~tade1�. q.al,e pi;tre invecenecessi;lria 
l::i: �. Jiber~. di �. circpJ~i<>.Ae 9.:U.AAto. me:r;i.o ... <JegJi a.tomezzi� in ��~rvizio .di 
poHzfa) . ed alla .. $f:llute (con ri~e;rimento all::i:. libert� di . circolazio.e . dei 
~,�zzi clj. sopc9i,:so edi 9\lelli \:l.Sliltidai :i;nedi�i chian:iati a .. visite don:iiciliari). 
. P'a,ltr()n,de; se .1a legge ��avesse volp.tq � ipi.Porre la. sol\lZiQne del divieto 

:�f~\J~jsf~3t~;~1f;~t!i:e.lr�~~~bi:d~~iis~t:!!:�~~11~0~!ii~~~~1~i::~ 

roso, le � z6ne atrafficolimitato �, il cui regime �, per definizione, pi� 
flessibile, essend�vi consentita lacircolazione � a particolari categorie di 
utenza o di veicoli �. Ci� comprova ch� mquesta n:iateria non visono 
regole tassative che vmcolino in modo<as$�lttfo l'autorit� a�mninistrativa. 

5. �Non si nega che provvedimenti del genere siano sindacabili in 
sede di legittimit�, eventualmente anche in termini di � ragionevolezza �. 

92 

RAS$EG~ AVVOCA'HJAA DELLO. STATO 


� infatti possibile . che taluno di essi risulti manifestamente irragionevole 
(cio� incoerente, contraddittorio, arbitrario), in rapporto 'alle fjnalit� 
pe:rseguite dalla legge, e . dunque . .illegittimo. Tale sarebbe. il caso di un 
ipotetico provvedimento che vietas.se. la circolazione nei . centri urbani 
ai veicoli provvisti di dispositivi anti�inquinamento, lasciando via .. libera 
alti;i alti;i; oppur~ che desse libert� di circolazione a tutti i mezzi privati 
ela negasse ai veicoli di soccorso. Ma altro � affermare l'illegittimit� di 
un atto manifestamente irragionevole, e altro � dire che ogni atto che 
appare per qualche verso criticabile, discutibile, poco convincente, sia da 
ritenere, per ci� solo,� irragionevole e. dunque illegittimo. 

Non si pu� dire neppure che, per quanto attiene al.la materia in 
contestazione, la linea di discrimine tra a pel1Illessi di circolazione legittimi 
e quellj illegittimi � sia desumibile dalla distinzione�� fra servizio 
pubblico e. servizio privato. Sia la legge n: 122 del 1989; che parla di 
circolazione limitata �a particolaricategorie di utenza o di veicoli�, sia 
l'art. 3 del codice della strada; che in via generale ammette permessi 
in deroga. �per accertate necessit��, prescindono da una ~igida distinzione 
fra . servizio pubblico e servizio privato .. � Una. distinzione siffatta; 
del resto, potrebbe condurre a risultati problematici e insoddisfacenti. Ad 
esempi(), i taxi, bench� nominalmente qualificati <<serv;izio pubblico�, 
sono utilizz.ati dai loro clienti p.er fini ed itinerari esclusivamente oprivati 

e. personali ed eventualmente anche senza alcuna necessit� soc.ialmente 
apprezzabile. Problemi simili si potrebbero sollevare per i veicoli �a. servizio 
degli handicappati: al di l� delle evidenti ragioni di equit� e di solidariet� 
sociale che giustificano ampie deroghe in loro favore (persino 
all'interno delle aree pedonali in senso stretto, com'� esplicitamente stabilito 
dalla. legge n. 122 del 1989), taluno potrebbe sostenere che l'utilizzo 
di tali mezzi � privato e avviene, di solito, per finalit� strettamente 
personali e private.� Lo stesso si potrebbe ancora dire dei soggetti che, 
per l'attivit� esercitata o la posizione economica corrano rischio di essere 
colpiti da atti di criminalit� quali attentati, rapine o sequestri di persona 
� che perci� abbisognino di speciali cautele e protezioni in qualsivoglia 
spostamento, anche se compiuto per finalit� esclusivamente private. E 
si potrebbe altres� disputare, senza risultati univoci, se sia qualificabile 
d'interesse pubblico o d'interesse privato il servizio di quegli artigiani 
(imbianchini, . idraulici, elettricisti, ecc.) .�che non possono svolgere la loro 
attivit� se non recandosi con un furgone d'attrezzi nel luogo in cui � 
richiesto il loro intervento -luogo che peraltro ordinariamente � il privato 
domicilio di private persone ... E cos� via . 
. . Come si vede, il criterio ragioneyolmente fondato, e concretamente 
recepito dal diritto positivo, non si basa sulla contrapposizione fra pubblico 
e privato, bens� fra ci� che � � meritevole di tutela � (pubblico o 
privato che sia) e ci� che non lo �. 



93

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

6. Si potrebbe obiettare che la nozione di � meritevole di tutela � 
appare eccessivamente elastica e imprecisa. Ma in ci� consiste appunto 
la discrezionalit� amministrativa; la quale pu� condurre ad affermare, ad 
es., che in un determinato contesto� �socio-economico � � meritevole di 
tutela� anche l'obiettivo di non deprimere certe attivit� commerciali 
o produttive; per conservare vitalit� ai centri storici destinati altrimenti 
ailla completa perdita de1la popolazione residente e aid un travisamento 
della loro tradizionale immagine. Cos�� possono giustificarsi deroghe in 
favore, ad� es., di turisti diretti. ad esercizi alberghieri provvisti di idoneo 
parcheggio; .ovvero� in favore di determinati esercenti, professionisti, artigiani, 
ecc. Nell'esercizio dell'inerente discrezionalit�, � intuitivo che l'amIninistrazione 
comunale tenga conto di vari fattori, fra cui, ad esempio, 
le dimensioni della zona a traffico limitato: verosimilmente, l� dove 
questa si estenda per la lunghezza di poche centinaia di metri, sar� concepibile
� una disciplina piu restrittiva, mentre nell'ipotesi di estensioni 
maggiori (che � il� caso della citt� di Roma) la necessit� di permessi in 
deroga sar� valutata� con maggiore larghezza. 
S'intende che l'autorit� deve ponderare queste scelte discrezionali con 
cautela e senso di responsabilit�; e �che ogni soluzione ipotizzabile sar� 
suscettibile di� critica. Ma non � detto che si tratti in� ogni caso di 
critiche assumibili in termini di legittimit�; accanto al sindacato di legittimit�, 
proprio del giudice, l'ordinamento configura anche un sindacato 
di merito politico-amministrativo (avente per oggetto specificamente 
l'adeguatezza, la convenienza, l'opportunit� dei provvedimenti) che si 
esercita nelle sedi e nelle forme della democrazia rappresentativa. 

7. -Ci� premesso, e passando all'esame dei� singoli punti a proposito 
dei quali il T.A.R. ha giudicato illegittimi i provvedimenti impugnati, si 
osserva quanto segue. 
7.1 La. prima disposizione ritenuta illegittima dal T.A.R. � del seguente 
testuale tenore: �Oltre alle suddette categorie [mezzi di trasporto 
pubblico, taxi, polizia, vigili del fuoco, e simili] possono transitare nelle 
corsie preferenziali e strade riservate agli automezzi muniti di apposito 
contrassegno; il rilascio di tale contrassegno � subordinato all'accertamento 
dell'effettiva necessit� dello stesso per l'espletamento dell'attivit� 
del richiedente e della cont~mporanea .sussistenza di motivi di sicurezza, 
debitamente documentati dagli organi dello Stato a ci� preposti. I ,contrassegni 
in questione saranno rilasciati con provvedimento formale 
singolo o multiiplo e saranno intestati .alla persona fisica o all'ente richiedente; 
l'automezzo munito di tale contrassegno pu� transitare sulle 
corsie preferenziali e �sulle strade riservate solo se reca a bordo l'intestatario 
del contrassegno stesso �,. 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

Ora, il Tribunale amministrativo ha ritenuto la disposizione immune 
dalla censura di genericit�, nella parte in cui si riferisce agli � organi dello 
Stato a ci� preposti� in quanto, secondo lo stesso T.A.R., si tratta degli 
organi � cui compete la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica � e 
tanto basta; e l'ha ritenuta immune da vizi anche nella parte in cui 
ammette il rilascio di permessi plurimi ad enti, perch� i motivi di sicurezza 
possono ricorrere � anche nei confronti di appartenenti a corpi od 
uffici esposti come tali ad una situazione di rischio individuale �. 

Invece il T.A.R. ha ritenuto illegittima per genericit� la disposizione 
in esame, nella parte in cui si riferisce a � motivi di sicurezza � senza 
meglio definirne gli estremi. 

Pare al Collegio che quest'ultimo punto della decisione non possa 
essere condiviso. La disposizione, nel suo insieme, � concepita in modo 
abbastanza rigoroso da prevenire abusi; che cosa s'intenda, poi, per � motivi 
di sicurezza � appare sufficientemente comprensibile attraverso il 
contesto, cos� come lo stesso T.A.R. ha ammesso che attraverso il contesto 
risulta sufficientemente chiaro che cosa si debba intendere per � organi 
dello Stato a ci� preposti �. 

In particolare, pare chiaro che i � motivi di sicurezza � attengano, 
come detto dallo stesso Tribunale amministrativo, a � situazioni di rischio 
individuale � cui � esposta la persona trasportata. Ed il rischio �, manifestamente, 
quello di essere vittima di azioni criminose. Sar�, poi, responsabilit� 
degli organi competenti valutare con seriet� le suddette situazioni 
di rischio. 

D'altra parte, poich� non si discute di norme penali, per le quali 
possa invocarsi il principio della necessaria predeterminazione della 
fattispecie, ma di semplici autorizzazioni amministrative, non pare censurabile 
la scelta di lasciare un certo margine alla discrezionalit� dell'autorit� 
amministrativa, al pari di quanto avviene in innumerevoli altre ipotesi 
di provvedimenti autorizzativi o altrimenti ampliativi della sfera 
giuridica (dai nulla-osta in materia di bellezze naturali alla concessione 
della cittadinanza italiana a stranieri, all'autorizzazione agli acquisti degli 
enti) senza che alcuno ravvisi un vizio di legittimit� nell'enunciazione di 
concetti elastici, ma chiari, consolidati da1la pacifica interpretazione 
dottrinale e giurisprudenziale. 

7.2 Le considerazioni ora svolte riguardavano i permessi di transito 
sulle corsie preferenziali e le strade riservate; ma possono valere anche 
per un'altra disposizione che il T.A.R. ha giudicato ugualmente illegittima 
per genericit�. 
Si tratta della disposizione per cui il permesso di accesso e transito 
nella zona a traffico limitato (che non include necessariamente il permesso 
di transito sulle corsie preferenziali e strade riservate) pu� essere 
dato, fra l'altro a � cittadini privati che, sia per le funzioni che svolgono, 


PARTB I, SEZ~ IV, GWRISPRUDJ!NZA UBf}NlSTRAnvA 

siaper b:l; caricarivestita; potrebbero necessjtate��di particolari precau~ 
ziorii �negli�.�� ��$p6stamenti che debbono q�otidianamente"� eseguire� ..�per 
Pesplet�rnento� della� propria attiVit�.�. ln� concreto.�il rilascio .. del per� 
messer � $libcff41:tl!to alla ~on<lizione�� che sia< �opportunamente . suffra. 
AAto d~ dlel�~rf,tilo~i ~egli ?rgani .. dell~ Stato. preposti�. alla �. sicure,zza �. 

~z;:~Co::r;af;~cl~~:11::~f~::.es:~a~=0:X:::!~.q~~:U~c;

�getti esposti ad un� particofare rischlo di azioni crimmose; �.queste . ultime 
possort& riguardare; !ntt.dthr�rnente,; sia<la persona che le tose,. Si pensi 
all'ip0tesi.. df un nrnzionll:rio� che debba,pottare cotii)s�; abitualmente, 
vhli:�n (j�: �documenti .�� riservati che $ilili>sconsigliabile �esporre. �lJl�.� rischio 
di tin banale S()ippo o di urt borseggio; rischio non trascurabile per chi 
utili:tza certi mezzi pubblici patticoiarrnente�affollati, fa condizioni tali 
da rendere poco effi<:a~ anche l'ordinaria diligenza e cautela .. Spetta, �di 
nUOV()'> alUatttotit~ dl ~ttbbHcai sieurfizza vagliare la �� S�tiet� e ��la fon" 
dat:�zza. delle dtim~nde; itt questaluce,�la disposizione � non����appare.� n� 
gerierka n� �irragionevole; .��� � � �.' /. � 

~~1~-~~i;t~AI~~~ 


� A tutte le societ� o aziende che svolgono la propria attivit� anche 
nella; zoria centrate della citt�; ed ~ehe a quelle che nori hanno la sede 
in< detta zoo�;<quhlora d�spong~o��di adegitata 11utotimessa e per. motivi 
di effettiVa e comprovata *cessit� per' IQi svolgime.nto della. propria� attivit�rpu� 
essere c�ncesso uno o pi� permessi di � aceessd � con �:�itinerario 
stabilito per raggiungere l'�utorimessa�� di �.cui�� soprai���Tali permessi non 
consentono la sosta in� nessun punto delle zone nelle qualisorto in vigore 
provvedimenti limitativi.�.� di .� traffico, � L'Amministraiione, � per. particola� 
l,'iss�me esigenze di lavoro e �previa approfondita istruttoria,: si . riserva di 
cencedere a determinati �ittadini. che svolgono. �attivit��� professionale� .prevalentemente 
nell'ambito del centro storico con particolare riferimento 
alla disponibilit� di posto-auto fuori delle sedi carrabili. 

Qra, com.e sL~ lllostrato sopra, la distinzione. fr~ attivit� d'interesse 

~~:~~?e ~s:;:i~~~���~~t1l~ii1: .:,it,~~�ᥥ!1f~~!~::e:e:!ti~:fs!:z::n:e:io 


alla materia di cui si discute. 
Peraltro, la disposizione impugnata � sorretta da ragionevolezza, in 

infil!~1~~~S!~~rJ!~:r%~e1irfl~gp~!flflt;x~~riJ:1r'1~e:S~~:: 

dale. � ben noto, infatti,� eh~ gli '~#�itfnegativi di trr1~ �inc�iscriminata 
libert� di circolazione nei centri storici derivano non: solo dai veicoli in 
movimento, ma anche da quelli che sono lasciati per ore ed �re ~ in� 


.'RASSEGNA ll.VVOCi\TURADELLO' STATO 

gombrar� .il<: suolo pubblico . '(ostacolando i pedoni, costringendo altri 
automobilisti a giri vizi�si alla ricerca. di U�lO spazio libero, ecc.) dopo 
esser� stati-utilizzati per tragitti anche assai brevi� e per la. comoClit� 
di tina singola persona. In questa luce, non � irragionevole .che, a parit� 
di' ogni. altr� Cori.dizione; si conceda un trattamento di maggior . favore 
a chi: si assume il costo di un'autorimessa o di uno spazio-sosta privato, 
dspa:tmfu:ndo alla collettivit� i .disagi diretti ed indiretti di una prolungata: 
���occupazione degli�� spazi pubblici �.. 

' La finalit� della>deroga �, comunque, quella di rendere pi� agevole 
a .�determinati soggetti lo� svolgimento di.. attivit� economiche o .� professiona:
li che hanno come punto .di riferimento la zona centrale della citt�; 
attivit� che ._.contribuiscono ad assicurare al centro. �storico una certa 
efficienza e vitalit�. In questa ottica, non � illogico che, non potendosi 
concedere i .permessi a tutti i dipendenti delle aziende, delle. societ�, degli 
studi . professionali (i quali. dipendenti; del resto, essendo tenuti a prestare
� servizio�� secondo� orari fissi possono. meglio programmare l'impiego 
dei mezzi pubblici), detti permessi siano concentrati in testa ai titolari 
delle imprese, aziende~ studi,, ecc~, che sono coloro che pi� contribuiscono 
allo sviluppo . deil'attivit� considerata meritevole di tutela e che in ragione 
dena loro posizione sono costretti, pi� spesso dei rispettivi dipendenti, 
ad. �ffettuare rapidi spostalllenti non programmabili secondo orari 
fissi. 

8. In conclusione, tutte le disposizioni censurate dal Tribunale 
amministrativo risttltano, a giudizio di questo Collegio, corrette -beninteso 
neilimiti. propri . del sindacato di legittimit�, che non. esclude la 
legittimit� anche di soluzioni diverse e lascia spazio ad ogni possibile 
critica� sul piano del merito.� politico-amministrativo. 
L'appello del Comune. deve dunque. essere accolto, ed in -riforma .della 
sentenza appellata dev'essere respintodL ricorso proposto in primo gra~ 
do -"""'-fermi i punti sui quali gi� il TAR;: si � espresso in. senso sfavorevole 
ai ricorrenti e relativamente �ai quali non risulta proposto ap� 
pello~ 

CONSIG_LIO IH STATO �. Ord. � ,Sez. Vl � 7 gennaio 1993 n. 7 -<Pres. 
�Laschep.a -" Esf, Severini .� Tropea (a:vv. Grillo) c. MWstero Pubblica 
Istruzione ed altro (Avv. Stato Corsini). ,. 

Jmpiego pubblico. � Rise.rva dei . posti a favore delle categorie privll~ 
giate � L . .Il� 4$2 del� 1968 � ~riterf di computo � Contrasto giurispru� 
denziale -Deferiment9 a111aduna:nta plenaria.

' . . . ~�;� . 

�Deve essere rimessa all'Adun�nza Plenaria, a norma .dell'art. 45 del 

r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, la questione se si debbano .computare o meno 

PARTE I, Sll2:;1V,GilJRISPRUi>BNZA AMM�NISTRATIVA 97 

neWaliquota del 15 % (da applicare ai sensi della legge 2 aprile 1968, 

n. 482 in favore delle categorie privilegiate) i riservatari che� si sono, :per 
solo� rhed~qt ct>11ocatiutilmente in.�gradutorta e se;. di. conseguenza, siano 
da coni�derare riservatari soltanto coloro ch� siano risultati idonei; tome 
tali compresi in graduatoria in pasizio.ne �tt.tile .nei�� limiti di .riserva� {lh 
i/ 1:) Pl'eli~fi1a:i'r,tl~te si deve prendete atto chel'appellante, �.come ha 
dimostrato � producendo iF 16 ��� aprile� 1991 �copia della Gazzetta� Ufficiale 
Foglio ln"Serzione del 15 mlftz���1991/n;��63, nonch� copia de1� F.A.L della 
Provinc�a di <Catamat�> n; 9 dell'S marzo 1991, ha provveduto alla no� 
tifi�a:� per pubbl�d: pr-0clamh cttt era stata �autorizzata d�.. qtiesta � Sezione 
con decisione n. 69 del 6 febbraio 1991. 

Pu� . a . questo punto � reputarsi� . �iltegrato � il contraddittorio; 

: � l) l?assando al rnerita�� deU~appello;: ..deve �rilevarsi che .. l'interessata 
tropea Mariangel� lamenta��di .. non esseJ?e statainc:lusa e .. nomll'1ata tra 
i vincitori del concorso< perJ'accesso ;:i.t ruoli prQvinciali del .Personale 
docente della scuola materna . statale che fu bandito dal Provveditore 
agli studi di caifuizato fon de�efo n/7ttdd 20� agosto�.19s6���(rispetto al 
qlJile e~sa efa ils�ltata d:illocata ai poste> 944 clella graduatoria generale 
dffu.edfo),�e<d� fu.aigrttcto �� essa appartenesse alla � c.d. �riserva M�� (orfana

di caduto st.d favof6). � � .� � � 
In particolar�'Wnt�re�is~t� �J.amenta���� che� iiAttirtlirtistraziorie ha ��com~ 
putato nell'aliquota .. deb15 %. ��. (d� applicare.� ai . sensi. della legge � 2 aprile
� 1968; n/482� in.favore delle. categorie priyilegiate) l riservatari �che si 
Sono; .per. solo merito, collocati utilmente: in graduatoria: .quando invece, 

<{1) Cfr;; <sWia qtlestforie, Cons~ Stato� Sez. VI, 16 giUgno 1981 n. 300, in 
Il Cons. Stato 1981, I, 761, nel senso che la finalit� della legge n. 482 del 1968, di 
riservare. .Ila. certa pel'c:entu,aj.e .di..p()~ti...�a cte.~winatli' � categorie �. di.� 'beneficiari, 
pr~~cinde 4aL .sistema �� di. assunzione, con .la computab.Uit�, nel. calcolo 
dei postfriservati, dei risenrafari ri6.lninat� per merito proprio; � Cons. S:tafo, 
Ad. Plen., 21 ottobre 1989 n. 13,. fu il Cons. Sti:ito 1989, p. 1121; con la quale 
si � affermato.� che .Je :riserve dei. posti. di. .�.cUi atrart. 12. legge.. n, �482. del� 1968 
ya;m10 �i;tlcpl!!;:te $ul numero .. <,'lei. �. Posti�� fu .� orga~�o e non sl,1:} .n~ro: di .quelli 
m~ssi a: co~corsg . e elle dette ..i:i~erve operano scilo pei�. coforq che '. Iiauno �oJ)


seguito � i'icfolieit� �. s�hi� nsultar� viiidtori. / .. ; ...�.�.� �.� ; ������� ..�� ..�..�..... �.�. ����� ..�� e 

�.�.. � �.. ; �.���. 

� >Lo stesso Consiglio di Stato; Sez/VI, con la decisione 10 .iuglio 1989 n>845, 
in H .Cmts. Stato 19891 p �. 943, e con il pa:i:ei:e, de:ll1:1: Il �Sezi�me, 28 g~'1gno lt'~9 

n. 541 ha affermato che, fra i sog;g~tfi ,�le~~in;:!.t~ri 4el1a ri~rva .dei. PQs# 
appartenenti alla carriera direttiva ed a quella d� �cincettO, non� .sorio. da. comprendere 
i. concorrenti �he siano risultati.� vincitori di concorse> m b'ase � ai.� solo 
inerito, o siano� diVenuti invalidi (o siano stati. riconosciuti tali). successivameu_te 
al .concorso. mentre sono da considerare riservatari soltanto coloro che sian<:> 
rlsUitati idonei, come tali compresi .� fu . graduatoria in posizione utile ,nei 
limiti di riserva. 



98 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO Sl'ATO 

a suo dire, costoro non dovevano essere computati per il calcolo della 

I M 

riserva stessa. 

Il Collegio osserva che l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 
1968, n. 482 stabilisce: � Nei concorsi a posti della carriera direttiva 
e di concetto o parificati, gli appartenenti alla categoria indicata nel 

-~ 

precedente titolo che abbiano conseguito l'idoneit� verranno inclusi nell'ordine 
di graduatoria tra i. vincitori fino a che non sia stata raggiunta 
la percentuale del 15 per cento dei posti di organico� ... �. 

La suddetta norma � stata oggetto di� diverse interpretazioni giurisprudenziali 
nel corso del tempo sia da parte di diverse sezioni di questo 
Consiglio di Stato, sia da parte del Consiglio di giusti.Zia amministrativo 
per, la Regione siciliana. 

Una prima questione, posta dalla norma suddetta, riguarda la nomina 
dei riservatari nei posti computati come disponibili in un concorso 
agli effetti della riserva; una seconda questione concerne lo stesso computo 
dei posti in organ�co disponibili ai fini della riserva. 

In ordine alla questione, � da considerare che: 

a) con. sentenza di questa Sezione n. 300 del 16 giugno .1981 � stato 
ritenuto che la finalit� della legge n. 482 del 1968, di riservare una certa 
percentuale di posti a determinate categorie di beneficiari, prescinde 

II

dal sistema di assunzione, con la computabilit�, nel calc.olo dei posti 
riservati, dei riservatari nominati per merito proprio; 

b) con sentenza Ad. plen, n. 13 del 21 ottobre 1989, � stato affer


I 

mato sia che le riserve dei posti di cui all'art. 12 legge n. 482 del 1968 rn 
vanno calcolate sul numero dei posti in organico e non sul numero di 
quelli messi a concorso, sia perch� dette riserve operano solo per coloro 
che hanno conseguito l'idoneit� senza risultare vincitori e, sul punto, a 
seguito di detta . sentenza, si � formato un pressocch� unanime indiritzo. 

I 

Pi� controversa � la seconda questione, scaturente dalla citata norma, 
sul� computo dei posti disponibili in organico per le categorie . riservatarie 
ed � la questione su cui verte l'appello di cui in premessa. 

Giova rilevare che questa Sezione, con la menzionata sentenza n. 300 

Idel 16 giugno 1981, ha ritenuto che l'assunzione degli invalidi; ai sensi 
della legge n. 482 del 1968, non � consentita quando il numero. degli 
invalidi in servizio sia uguale o superiore alla �quota riservata, non rilevando 
che l'assunzione sia avvenuta per solo merito e che l'invalidit� 
sia sopravvenuta dopo la nomina in ruolo. . . 

Conform: a questa decisione sono la sentenza Cons. Stato, V Sez., 

n. 71 del 13 gennaio 1978 e la sentenza Cons. Stato, V Sez., n. 405 del 
14 novembre 1985; C. S. a., n. 34 dell'll marzu 1986; Cons. Stato, IV Sez., 
n. 574 del 21 agosto 1986. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

Di avviso diverso sono stati il�Consiglio di giustizia amministrativa 
n. 28 del 15 aptile J981. e q;y.esta stessi;t, Sezione in, pil) recenti decisioni 
(n. 523 del !7 !tiglio 1986 e h; 84S del iO iJglio 1989)/ nonch� il parere 
della II Sez. del Cons. Stato n. 541 del 1989 del 28 giugno 1989 con cui 
si � affermato che, fra i soggetti destinatari della riserva dei posti appartenenti 
alla carriera direttiva ed a q.ella di concetto, non sono da comPt~:
n4~Ie. i �Qp,�<:J~:i,-~.J"'ti, che sfa.o rj~wtati rjp.c;ito;rldi cpJ,l�qrsoin 9ase al 

:~~~~~~:!~~n~~�~~p~~ri:r:~;it~~;~fiJri~�.d~~Jnsil~~af~cfit~:~~tnt:!L 


tanto coloro che siano rishltati idonei, con:l.~ tali com~resi in graduatoria 
in posizione utile nei limiti di riserva. 

�� Trattasirm cortcr~tqwcli questione .nel:l;a.quarestlssiste iln contr�sto 
giurisprudenziale,�onde l���Sezicine <riti�n� di ddli'erne� investire: l'Adunanza 
plenaria/a nodna deli~arh45 de1.��r;d.Z6girtgnd t924,��n:;�i�54 �'(coili.e gi� 
fatto con l'ot.dinanza 27 maggio 1991, :n. 331/su �nruoga vicenda); 
CONSlGUO Di STATO ~ 'ad> Vi � 26 g�ri:naio 1993�n. 95 � Pres. Laschen� -
Ret; �.; PajriO ~ Cannone (aW. Sambfagio).. C; Soc/ Viaggi. e Tudsmo 
� M�rozzi (awo Zam:t'nit) e� M.r� Trasporti �(Aw;' Stato �stipo).��.����. 

Trasporti � Concessione di autolinea � Diritto di preferenza � Concorrenzialit� 
del1~ a.Jolln~ di. nuova lstit~ne. 

L'esistenza. di difitt�prMerel'tt.iati, ili fetazione all'�sercizio pfeCed�nt!3 
di ilha a.utolinita l coii rt]etim�nto alla con�ssione di una autblfnea .di 
nuova istH�t.fone .. suppone la dtmcortenzialit��fra le' due autolinee. medesime,
� � [J�ttaiit� legittimo il provvedim�ito dell'Amministrazi<m� che 
nel disconoscere il dltitt�. di preferenza ha .iittribuit� rilievo deCisivo a.lla 
esclusfone deila �natura �concofrenziate' >> � dell'autolinea� di cui �ra stata 
richiesta l'istituzione con una diversa autolin�a gi� in eserCizio da parte 
tli �altro con�essionario. 


SEZIONE QUINTA j 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

I 

~ 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 ottobre 1992, n. 10919 -Pres. Salafia Est. 
Catalano -P. M. De Simone (conf.) -Ministero delle Finanze 
(Avv. Stato Lapor.ta) c. Sod. Cedis Migliorini. 

Tributi erariali indiretti . Imposta . sul valore aggiunto . Detrazione del


l'imposta a monte � Inerenza del beni e del servizi acquistati o im


portati all'esercizio dell'impresa arte o professione � Necessit�. 

Cd.P.R. 26 ottobre: 1972, n. 633, art. 19). 

Ai fini della detrazione dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1933, n. 633, 
per beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte 

o professione, devono intendersi quelli in un rapporto di inerenza all'esercizio 
dell'attivit� del soggetto, non essendo sufficiente una mera riferibilit� 
(1). 
I 

(omissis) Con il primo motivo la ricorrente denlincia violazione e 
falsa applicazione dell'art. 19 del d.P .R. 26 ottobre 1972, n. 633 censurando 

I l'affermazione della Commissione Centrale secondo la quale la costruzione 
e l'allestimento di un campo da tennis riservato al personale di


I 
pendente e destinato ailla sua ricreazione fisico-psichica sarebbe detraibile 
ai sensi del citato art. 19. Si sostiene al riguardo che il meccanismo 

I 

della detrazione, peculiare al tributo di cui si tratta, trova la sua ragione I 

~ 

di essere nella natura dell'imposta, destinata a gravare sul consumo 
finale dei beni e dei servizi e che, nell'interpretazione della norma, non 
si pu� perdere di vista la ragione che ne � alla base ed alla cui stregua, 
agli effetti della detraibilit�, � decisivo che l'acquisto sia da considerare 
necessario al tipo ed alle modalit� della attivit� economica del soggetto 
passivo. 

Nella specie, quando pure destinato ad uso esclusivo dei dipendenti 
che nell'attivit� sportiva e ricreativa avrebbero ritemprato le energie 
fisiche e psichiche per il lavoro, l'impianto non possedeva i requisiti atti 
a ricondurlo nell'area di incidenza della norma. 

(1) Decisione da condividere di molto rilievo. 

PARTJ!l 11 � SEZ �. V;GIURISPRUDBNZA TRIBU1'ARIA 

La doglianza � . fondata. 

Vart.19 del d.P.R .. 26 ottobre�1972, n .. 633 sulla istituzione e disciplina 
dell'imposta sul valore aggiunto fissa,. nelprimo comma;. il principio per 
il quale, ai fini della determinazione del debito di imposta, il contribuente 

~<ammesso.�~.. 4et~~rl"e�....i;la1Jt~wont~l"~.�4ti!1�tril?.t9 .relatiyq.. ~e 9pe;r:;.;ioni 
eftettqat.e1 q.ell() deJJ/imp()~ta asso!~.� <> dovuta o a �tm .addebitata� in via 
di. rivalsa ln relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio 
delrimpresa:1 arte o professione. 

Si pone pertanto il problema di determinare il significato dell'espressi6ne 
.� befil e servizi riell1es�rciZio dell'impresa �alla quale � legata, nella 
previsfone l�giSfativa; l'operativit� della�� detrazione. 

Secondo Ja Coi.rimissi�ne � Centrale fa sussistenza d�l rapporto di strumentalit�: 
tra il campo �� da tennis e l'attivit� imprenditoriale non � 
fondatamente contestabile, �.essendosi . in . presel'l.za di . una��� struttura realizi�fa 
destinat� esclusivamente ad uso creativo del personale dipendente e, 
quindi/ posta 81 serviiio dell'impresa; ma siffatta inteJ;pretazione si 
palesa priva di concreta aderenza al dato normativo ed alla connotazione 
oggettiva del tributo in discorso e pertanto non pu� essere seguita. 

Giova al riguardo osservare che dal disposto dell'art. 5 della legge 
di delegazione risulta che la detrazione avrebbe dovuto operare � in 
dipendenza �di� atti relativi.�lla produzione ed al commercio di beni e 
setviti� imponibili �; �� sfcch� questo ��dato emergente dal raffronto fra 
questa disposiii�ne e quella recata dalla legge delegata, consente di 
affermare che. la lettura di quest'Ultima non pu� spingersi fino al punto 
d8. dilafar� il rapporto �da mezzo � � fine asstirito dalla �prima come parametro 
per fa detrazione, ad una rela.Ziorie di mera occasionalit� e postulare, 
ai fini d:e�� operativit�. di questa, la suffid�nza di �una generica 
riferibilit�� dell'operazione economi~a .all'esercizio dell'attivit� imprenditodate, 
secondo la�prospettazi.011e del giudice . tributario~ 

. Bel invero, tel'l.to �onto del. te.nore della norma e del quadro di 
riferimento ne( quale va. collocata, deve affermarsi che .il diritto alla 

.�. .� . . . . �.. . 

detrazione presuppone un rapporto di inerenza dell'operazione all'eseiciz;
io.. di;:ll'attiyitfj, .� 9el spggetto, trattanc:lo.si. di l.lil beneficio. riconosciuto 
�()n .�esclusiva :relazione alla destjnazione . del .beJ:1:e dell'impresa poich� 
soltanto in prese;nza di tale situ;.;ione l'operazione attiva non costitui


sce tit9lo per l'applicazione del tributo. 

Nella specie si � del tutto al di fuori di tale situazione essendo del 
tutto evidente che l'impianto realizzato . dalla controricorrente, pur se 
destinato alla attivit� sportiva dei dipendenti, non pu� considerarsi 
strumentalmente occorrente all'esercizio dell'attivit� commerciale di un'impresa 
esercente il commercio all'ingrosso ed al minuto di generi alimentari 
e vari, come quella di� cui si tratta. (omissis) 


102 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11077 � Pres. Salafia Est. 
� Vignale � P. M. Amirante (conf.) � Soc. Adriatica di Navigazione 
(avv. Stella Richter) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato De Stefano). 

Tributi in genere � Norme tributarle � Norme interpretative � Art. 37 
d.P;R, 23 gennaio 1973 n. 43; art. 22 ter legge 22 dicembre 1980 n. 891 . 
Effetto� retroattivo. 
(art. 37 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43; art. 22-ter legge 22 dicembre 1980 n. 891). 

La norma interpretativa, che solitamente presuppone il formarsi 
di una prassi interpretativa contraria a quella voluta dal .legislatore, � 
tale quando impone una delle interpretazioni possibili della norma originaria; 
�. invece innovativa, indipendentemente dalla sua definizione, 
la� norma.� succ.essiva che non si inserisce fra le possibili interpretazioni 
della norma precedente. f!. interpretativa, e quindi ad efficacia retroattiva, 
la norma dell'art. 22-ter della legge 22 dicembre 1980, n. 891 che agli effetti 
dell'art. 37 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 stabilisce che le merci rubate 
non possono considerarsi perdute o distrutte (1). 

(omissis) La ricorrente, col primo motivo d'impugnazione, lamenta la 
violazione degli artt. 3 e 53 della� Costituzione, riproponendo la questione 
di costituzionalit� dell'art. 22-ter legge 891 del 1980. Osserva che, all'epoca 
dei fatti (ossia, prima della suddetta legge interpretativa), secondo la 
giurisprudenza della Cassazione, il .furto della merce era circostanza 
esimente dall'obbligo di pagamento dell'imposta, sicch� la legge interpretativa, 
dovendo applicarsi anche ai fatti verificatisi anteriormente, 
avrebbe finito col violar� il principio per cui le leggi tributarie possono 
avere efficacia retroattiva solo se non ledono il precetto costituzionale 
secondo il quale deve sussistere un rapporto effettivo tra imposizione 
e capacit� contributiva. Rileva, infine, che l'esclusione dell'esimente dai 
casi di furto della merce non � giustificata quando manchi la colpa del 
soggetto passivo, che non sarebbe stato tenuto a soddisfare il tributo se 
non avesse subito il furto. 

La censura � infondata. Va premesso che, nella sua originaria formulazione, 
1'art. 37 del t.u. delle leggi doganali 23 gennaio 1973, n. 43, esentava 
dal pagamento dell'imposta le merci perdute o distrutte per caso 
fortuito, forza maggiore oppure per fatto imputabile a titolo di colpa 
non grave a terzi o, allo stesso soggetto passivo. Il legislatore, con 
l'art. 22-ter della legge n. 891 del 1980 -qualificato n�rma di interpreta


(1) Sul concetto di norma interpretativa vera o apparente v. Cass. 16 lu� 
glio 1987 n. 6252 in questa Rassegna, 1987, I, 158. 

PARTE I; SEZ� V;i GIURISPRUDENZA TRlllU1ARIA 103 

zione autentica del prec;letto ark 37 "-stabil� che le merci ru'bate non 
dovessero> ritenersi n� perdute, n� distrutte. 

La ricorrente, pur evitando di negare formaln:l.ente chel'art. 22-ter 
della legge n.. 891 del 1980 sia norma di intepretazione autentica della 
precedente:dis.posizitm.e, impost1:li��la:questione�... dl�costituzionalit~.. proprio 
sut: pre$J.tpposto tth~�esso{ rispetto a:Ua pre��dente: :disCiplina demart. 37 
del t.u. delle legg~ doganali n. 43 del 1913�abbiaHintrodotto un eforiiento 
di ifovit�: l'esclusfone del furto dell� merci dalle :i.pot�si di esonero dal!'
imposta. E, a confoJ;'t()di questa stia tesi, osserva che, fino alla entrata 
41 y~gpre.. della.nu0v~ .n�pna,l'art.. 37.. era stato !�empre interJ?retato dalla 

~(?r~;;~�����;:~~~PP�~��~~t~::=:s~r~:s!:;9:~fueii:u~e~~o:~1~~~ib:!~t 

l'eccezione di illegittimit�. costituzibn0.le e la in~entra sulla pretes� violazione 
. di un pdncipio co$iituzionale conqe:nlente la irretroattivJt� delle 

c1ijpq~!~r� irifo~~arie;�.�. � � � �. �.� �.�.�.�..�..�.�.�. � � ..� � � > � � � � � �. �� �.�.�����.. �� � � � � � � � ��. �..� .. 

Ma, prescindendo da ogni con~e~ione c~rq;i... la.�onfpn.it�. a;t1a 
CosijJ.zi9:pe .c;\i n.or:me trit>,.tal'i,ec~Jllegis.latore ordil).ario al>bia�!;tssegnata 
efficacia rettoattiv~;;.!�:.�proprio la premessa sulla q�ale. � basata 
la costruzione: della ricorrente che risulta .priva. di fon'damento. Invero, 
una norma d'interpretazione autentica �, di regola, irilp�sta .proprio dal 
formarsi di una prassi interpretativa (in via amministrativa o giudizi�le) 
>coii.trarfa: a ��quella ��voluta �dal�� legisl�tofi{ ��La circostanza,.. qUindi, 
che, prima della legge n. 891 del 1980, l'art 37 fosse costantemente inter" 
pret~t6 dalla Coh� dF Cassazione��� ifr �\rii fuodo �diVerso ��� �.a �quello poi 
ifuposfo dal legisfatdfe. tori tale legge, piutfosto � che confortare . l� tesi 
della ri�qrr�nte . c.irca l� ~6rtafa. innovativa di .� qtie�t'tiltima; ne avvalora 
la finalit� efa f1u1Zi8he cli futerpretaiforie autentica. Di disposizione inn~ 

i~~itli1Jl�1~~;~


era �. sostel1uto --�. anche prima �del~~ ie~ge � n .. ,89,~ ... (.fe~.19~0~ ..c:]l� il..furto 
qeHe i:.~�i ~tnpor~a:~� nqn :rie:qtH.l~se tra J.e jpotesi di 5< pc::rc1ita � <> di 
{(distruzione�, delle stesse)� ~~l9:1';'~la pro~tta~ione di una inco:mpati� 
bM�t� dell'art. 22-ter della legge n. 891 del 1980 coi principi costituzionali, 
appare manifestamente infondata, gfa.cch� l'efficacia retroattiva � 
immane11te . alle . ~orme di interJ;>retazione � a#.ienti�a, le q.ali s� distinguono 
dalle norme innovative proprio per . essere dirette a definire la 
portata �riginaria della norma interpretata: e, quindi, richied�no che 
la norma. interpretativa sia applicata conf�tmemente all'irit~rpretazione 

ufficiale sin da1l1origine. (omissis) � � � � � 

.,--~



RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

104 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11078 -Pres. Montanari 
Visco -Est. Rocchi -P. M. Zema (conf.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Fiori1li) c. Neboli. 

Tributi in genere � Accertamento � Notificazione � Messo � �Sottoscrizione 
dell'originale da parte del consegnatario � Omissione � Conseguenze � 
Nullit� insanabile � Esclusione. 

(d.P.R. 29 Sl)ttembre 1973 n. 600, art. 60). 
L'omessa sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario 
prescritta. dall'art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 quando la notifica 
sia eseguita da messo comunale o da messo speciale autorizzato, non d� 
luogo ad inesistenza insanabile della notifica (1). 

(omissis) Il 21 novembre 1973, Sigfrido Neboli vendeva, per rogito 
notaio De Rossi, a Luigi Fucina beni immobili in Comune di Vallio, per 
l'indicato corrispettivo di L. 1.150.000. 

In data 30 marzo 1976, veniva notificato al Neboli avviso di accertamento, 
con il quale si elevava ai fini INVIM, il valore finale da lire 

1.150.000 a L. 13525.500 ed escluse, per mancanza di documentazione, le 
spese per L. 140.000~ 

L'avviso non veniva impugnato dal contribuente. 

In data 28 gennaio 1979; veniva notificato al Neboli avviso di liquidazione, 
anch'esso non impugnato. 

Avverso l'ingiunzione di pagamento, notificatagli il 2 gennaio 1980, il 
Neboli, con atto di citazione del 21 gennaio 1980, proponeva opposizione 
al Tribunale di Brescia chiedendo la revoca dell'ingiunzione perch� basata 
su �un preteso avviso di accertamento da ritenersi illegittimo�, in 
quanto la relativa notifica era priva della sottoscrizione da parte del 
rfcevente, sottoscrizione necessaria ai sensi della lettera B, art. 60 d.P.R. 
29 settembre 1973, n. 600. Successivamente, con ricorso depositato il 24 gennaio 
1980, il Neboli impugnava la medesima ingiunzione innanzi alla 
Commissione tributaria di I grado, chiedendo che la stessa fosse dichiarata 
illegittima per l'indicato vizio di notifica dell'avviso di accertamento. 
La Commissione accoglieva il ricorso. 

La Commissione tributaria �di secondo grado, adita dall'Ufficio, con 
decisione n. 619/83, respingeva l'impugnazi�ne. 

(1) La sentenza � . importante perch�, pur non pronunciando sulla sanatoria, 
non esclude la rinnovabilit� della notifica (ovviamente ex art. 21, d.P.R. 
26 ottobre 1972 n. 636) sebbene il ricorso fosse proposto contro l'ingiunzione 
e fosse da sanare la notifica dell'accertamento. Sull'argomento v. BAFILE, Rinnovazione 
della notifica. dell'accertamento e sanatoria dei vizi, in questa 
Rassegna, 1990, I, 333; Ancora sulla rinnovazione della notifica dell'accertamento, 
ivi, 1992, I, 128. 

PARTE l; SEZ. �V> GHJIUSPRUDENU TRIBUTARIA 105 

La Cornxnissione tributaria centrale, . adita ancora dall'Ufficio,. �con 
decisione n. 3706/86, � respingeva lltll.Cb'essa 1'�:rnpugtla,zione; . osservancto: 
g) dle l~art� �<50 del �tp.a. n�� 600 .� d.el J973;Jn deroga ?i. prin,cipi. del codice 
di proce<luta civilej��.Pt:evedt\1. elle Umesso com.nale. o altm messo .sp~iale 
.a1ltor!ziato d~'.Jjffi'*~ 4Wl~JmlWste<1 deve far� sottoscrivei;e .dal cons~ 

���::i;!k~~i!;;;Tu;r;h~~!ri:.�1~:::!!~.i~:~!s;:~~!:!~~:~:!ar~::=: 


risultante dall'atto., �~. si era attenuto a: f.letta dispoidzione;�� c:on.. la 
consie~te.n:u.it~ 4eUa :Jiotificai:n oggetto; �)�.che,. �nc:!lla .specie,, era 
~~~.~�� (l:��l.,sll:���og.i .���� ~Pot(l:si�.�.�.di. e'l.~Pa:t'azione�.�� traᥥ��il ��.:J;IJesso �... notificat(;)re 
(�ow\l.Paj,e o di� PoAci!iaz~o.e ~. fgsse) ��e !'.Ufficiale gi~<l~iarioi�� .Jiii �.Uni 
di una possibile awlicazione delle norme del codice di procedur.a civile; 

(i) Pii~ ;t],Oll .� ri�9qevai::w .gJ~ .. es~relaj per li;t. rinp:vaziqne. dell'att().�ai sensi 
de1l'art� U del d.f.a,n. 739(81,p9ich�. ta!e !M()Yl:lZ~<:J.l1e a:-ig.arc;la le sole 
�~~~tt~Yt:;f~~~~~~::~=�P;:;9:~~�~~;~;;ic:s:~=!~i~::::!s~::~~ 


}:)~se di un unico articolato motivo. . 

� 
��1'~$isie ii ~q.1:pib,4eAt~. cp~ ~9A4'.<>~j~Q,~o~ 

���:-:�::-�.��.� 

MOTIVI 

In JiJ:xUn~ il contribuente p�ne la questione della ammissibilit� del 
x;i�ol'.so, ipotjzzan1:10:Ja nullit�� :clella>relativa.notjfica(e; quindi, secondo 
fi:i.ss.pt9; il Pl'i,ssM~~() jn>gi.dj,cato. �dell;:i .�. sente~a impugnata), . nel .ri� 
~sso .CbeM J},�()J,'.~O ��me�lesi.iQrjst.llta IJ,.otifi.Cat(). olt:i;;e i. 3.6<)gjor.i di . 
.cui al te:i::zo cC>ll1ml:l. .dell'i."t, .3~0 .c..p.c. (in consegue~ dell'applicazione 
�ella sqspe~sione fe�:!ale j;l~i .te~il�)�� n,ei domicilio personale. dei gestina~ 

~'�~ii~ff~~~~~z~=;


regolare costituzione in giudizio ciel c!estinatario. . .. .� � �. ... .. . 
. .�. S?n 1\tni~() 1llot~yt,.����� 1�All1~iiiist~a2forie �. ricorrente�.� .7 denunziando 
vWl�Ziorie d�gfrattt; 31 del d.P1t; n.. 643/72, �49 d�l d.P;R n. ~~4/72, 60 del 
c:fPJ{. �h. 600}13 .. e160 c;p# cledtfo� a) che ri.ori si tratta,�� tiella 'specie 
df notif�ea ir&s�st�nte/n6ri rifancai:i:d� l'atto cteFsii&i�requisiti essenziali; 
b) che non si tratta, altresi, di notifica nulla, per avere la stessa comunque 
raggiunt� lo scop� .di �portate. l'atto notificato �a ct:mosc�riZa .del.� destinatario; 
Il ricorr�rit� �on�lude �per la definitivit�� d.ell'ac�ertamento. 
n ricorsoi � fondato, nei limiti delle proposmi6ni che segu6no; 
Il punto preliminarmente in discussione � -quello del se� siainesistente 
la .notifica. di un avviso di accertamento eseguita d� messo di condliazi�rie
� o da messo comunale a mani del contribuente senza, peraltro, che: il 



::: �ffi\SSEGNA AWOCA'l'Ult(. DELLO:'STA'l'O 

m�desimc:l abbia sott�scritto l'avviso stesso e senza che si�n� stati dal 

m�sso�ind�cati i �:motivi�, della mancata sottoscrizi�ne. 

:>va ricotdatcdn ptoposito ch� l'art. 60 del d;P.R 29 sette:rnbre 1973.; 

n. 600 dispone �be la notifit:a � eseguita secondo le norme stabilite dagli 
artk 173 e seggtdel ��dice ��di ptocedura�'tiiVile<da messi comunali ovvero 
dai .messi speeilidl .autorirtzati.dall'lJfficfo delle� imposte, i�� qual�'>devono 
far s�ttoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero indicare i 
motiV� per l qualiil c�nsegnatarfo: non ha> sottoscritto. 
�.�.��.. �, Vatt: 60 dtato>esige, dunque, rispetto alle norme processuali genetali., 
l\dte:riote reqwsifo .�della sotfu:scrizione del destintario �dell'atto e, 
�fr cllfetto1 riti:d��azione dei :�motiVi per etti detta sottoscrizfone non viene 
apposta; 
' �� � ,. ,. 
. . �.�.� � ti�fo come sia dottrina ch� giUrisprudenza (Cass. n. 6344/79 e 
n;< 971/80} sono propense a ritenere mesistente l'atto processuale che 
rri�hcbitotalfuente d,egli �' estremi e� dei requisiti essenziali� p�r la sua 
qtialificmcirfo �orrie<atto del tipo o 'della figura giuridica considerati, 
ovvero sia strutturalmente inidoneo a produrre effetti processuali pro;; 
pri degli atti riconducibili al corrispondente tipo . o figura, cosi da non 
consentirne l'assunzione nell'atto �tipico� di notificazione previsto 
per legge. 
Orbene, il Collegio ritiene che, allorch� la notifica nell'avviso di 
accertamento . avviene, come nella . specie, mediante consegna di copia 
dell'atto al contribuente; nella sua residenza, a mezzo di messo notificatord; 
in conformit� dell'art. � 13.7 c.p.c., il difetto dell'ulteriore requisito, 
, previsto dall'art. 60 citato, della � s6ttoscrizione del destinatario o della 
indicazione dei motivi della mancata sottoscrizione non incide sulla tipologia 
dell'atto di notificazione, rientrando comUnque l'attivit� svolta dal 
messo notificatore ai sensi dell'art. 13.7 c.p.c..nello schema normativd 
tipfoo di� quell'atto, in modo tale da renderlo strutturalmente idoneo a 
prdciiirre gli effetti processuali che sono propri degli atti appartenenti�i nieclesi~o tipo. ' � 
Va, dunque esclusa l'inesistenza della notifica, in oggetto, 

:.::�.. :: 
I .. : 

:R,.esta, comunque, da vedere quali siano le conseguenze che derivano 

d~ p.p.a notifica che risulta pur sempre viziata d,a un difetto formale! 

il <!~~. se non comporta inesistenza, implica certo una � ~sistenza, � 

viziata. 

Si. po~, cqs�, .il problema della sanabilit� di tale difetto formale in 

relaziq~e:, alla possibilit� del raggiungimento dello scopo dell'atto; e, 

succesl;�~vamente e per il caso che lo scopo non possa dirsi raggiunto, il 

problema della sua rinnovazione . 

. Nella prospettiva indicata, la sentenza impugnata va cassata, laddove 

ha ritenuto inesistente la notifica (e conseguentemente illegittima l'in


:.~ 


PARTE I,�SEZ. V;GimisPRUDBNZA TRmUTARIA 

107 

giunzione), con rinvio alla stessa Commissione tributaria centrale perch�, 
ai fini dell'accertamento della legittimit� dell'ingiunzione. medesima, accerti 
. se il difetto formale. di notifica deU'atto di accertamento risulti 
i>ffii~to dal raggi~i~e~t~. cle1lo s<;QPO .dell'~ttG) i>t.�s~o, o, in dif(;!ttO, se 
q;.~~t'i1Jtirgl,O sia, gi:uic,w�abifo. (omis.~fs) 


CORTE DI CASSAZi�N'�:,>Sez. i. 12ott~hre1992, n. 11118 -Pres. Sensaie Est. 
-Morelli -P. M. Nicita (conf.) -Soc. Fratco c. Ministero delle 

�._. Firiartze ��(Avv; Statb� Cingolo); � 
Tributi fu gene~e � Violazione �delle _ leggi finanziarle � Misure consel"lia: 
tive � Sequestro � Provvedimenfo sulla effi~acta'. ex art. 683 c.p.c~ � 
�....� Inipugnabilita con ricorso per cassazione � :esclusione. 
(e p.c. art. 683 � legge 7 gennaio .�1!>;!~c11. �4, art.� 26 � Cost. �art. Ul); 

........ E i~anii,;issibile � ri�oAo per. cassazione .contro ilprovwdimento del 
gf.dice e;c. art. 6$3 c.p.c'. c~e dichic�:a Nm~tficacia (J l'efficacia� del seq~~
st~o.~ i� principfg vale a,n~he per � sequestr9 fiS-ccale di c.i dz�art. 26 

della legge 7 genna�1 1929, n. 4 (1). . . . . . ..� . . , . 

(omissis) Ritenuto .che con ricorso aLsensi dell'art ..683 c.p.c. la s.r.l. 
Ftatco ha chiesto al Presidente del Tribunale di Ferrara di dichiarare 
lti11efficacia del sequestro conservativo richiesto per {L. 529A88.000) dall'Intendenza 
di Finanza di Firenze (in relazione ad accertate infrazfoni 
IVA), a.1;9;dzzato �on provvec;Ument() �l,�l\o stesso Presidente del Tribuuale 
ed eseguito :su attrezzature �della societ�; 

'che l'adito gittdice con otdfuanz� notificata il 26 Iuglio l9S8, ha r�: 
spiri.te) fale . istarifa argomentando .� i::he al s�qtiestfo. c�nservativ� fiscale 
disdplinat� dall'art~ 26 della 1egge�t929 ri. 4 (quale nella specie attuato) 
non si applichino le disposizioni dettate per la diversa fattispecie del 
sequestro>conservativo civile e ili particolare quella, sub art. 680 c.p.c., 
in tema di notifica d�l decreto di sequestro, in tesi della ricorrente 
vfolat�; 

(1)� Dec�si6ne di� evidente esattezza. La natura � nort � decisoria dei -provvedi� 
menti sul sequestro ordinario � padfica; la iloil ric�rrlbilit� in cassazione � 
q.indi evidente anche Per i provvedimenti inerenti al sequestro fiscale e, 
per la stessa �ragione, alla . ipoteca. Per la problematica generale sulle misure 
cautc:ilari dell'art. 26 della legge 7/ gennaio 1929 ii. 4 v. Cass. 22 novembre 1991 
n. 12589 in questa Rassegna, 1991, I, 607. 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

che avverso detto provvedimento la �Fratco ha proposto ricorso per 
cassazione, .. resistito dall'amministrazione con controricorso. 

Rilevato che, con l'unico mezzo dell'impugnazione, la ricorrente ripropone 
�1a �tesi della possibile applicazione estensiva della norma del richiamato 
art. 680 c.p.c. all'istituto del sequestro conservativo fiscale, criticando 
il giudice a quo per la diversa soluzione accolta, e prospettando 
in subordine la violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza per 
irragionevole disparit� di trattamento delle due comparate ipotesi di 
sequestro; 

che la Finanza ha ci� replicato sottolin,eando l'assoluta peculiarit� 
del sequestro conservativo fiscale, in quanto dettato a tutela di interessi 
pubblicistici (e non gi� privatistici come quelli a garanzia dei quali 
ripera il sequestro conservativo .tivile)'. . 

Considerato che Va pregiudizialmente\ esaminato d'ufficio il profilo 
della ammissibilit� della odierna impugnazione, 

.. � che. al riguardo va innanzitutto richiamato l'indirizzo interpretativo 
di questa Corte -condiviso dalla prevalente dottrina -che esclude la 
proponibilit� del rimedio straordinario ex ari. 111 Cost. nei riguardi del 
decreto dichiarativo della efficacia (o della inefficacia) di un sequestro 
conservativo emesso a seguito di ricorso del sequestrato ex art. 683 

c.p.c. dallo stesso giudice che ha concesso la misura cautelare, � trattandosi 
di provvedimento privo dei requisiti della decisoriet� e definitivit� 
in .quanto inidoneo a produrre; con forza di giudicato, effetti di diritto 
sostanziale o processuale sul piano contenzioso� (cfr. sent. n. 684/65; 
609/82 ex plur); 
che il principio cos� �enunciato con specifico riguardo a fattispecie di 
sequestro conservativo civile. non pu� valere anche per la reiezione 
dell'analoga istanza ex art. 683 c.p.c. (come nella specie) proposta in 
relazione . ad un . sequestro conserva.tivo .�fiscale, ancorch� nella scansione 
procedimentale di detto istituto manchi la fase della convalida del sequestro 
(cfr. s. 2247/80); 

che infatti, anche in quest'ultima ipotesi, la richiesta della <;leclaratoria 
di inefficacia della misura cautelare -a prescindet"e dalla sua reiterabilit� 
innanzi allo stesso giudice che l'ha respinta -pu� essere comunque 
(ri)proposta (se non nel giudizio di convalida che, per quanto detto, qui 
manca) nella fase cognitoria instaurabile su iniziativa (in questo caso) 
dello stesso sequestrato, . con la speciale � impugnazione � del sequestro 
prevista dall'art. 27 della legge n. 4/1929 cit.; 

che -per la cos� rilevata non� decisoriet� del provvvedimento impugnato 
-va dichiarato pertanto inammissibile �l ricorso ex art. 111 Cost. 
della Fratco s.r.l.; (omissis) 


109

PARTE I, SEZ. v, GIURISPRUDENZA mmUTARIA 

CORTB DICASSAZIONE, Sez. I; 4 novembre 1992; n. 11967 � Pres. Bolo. 
gna . Est. De Musis -P. M. Lo Cascio (conf.) -Ministero delle Finanze 
(A:vv. Stato Cocco) c; Soc .. Cartiere Talentino; 

Tributi erariali h�ditetti . .Imposta di registro � Concordato fallimen� 
tare � Imposta proporztonale. � � Sogg-1one . � Garanzie ~ Imponibillt� 
autonoma Esclusione. 

� � (i�~i>:R:. 26 <ottobre 1972 n. 634; tariffe arti:~ 6 e 8fd.P.R; 26 aprile 1986 n. 131, tariffe 
. artt. 6 e 8; r;.d.; J6 marzQ 1~2 n. 267, art~. i6o ~ .181). 

I.,a s1.mt~rJ,Za dt omQlogazi<me del ~oncordato fallimentare, in quanto 
conclu#va. di �n �procedilnento.. giurisdizionale con effetti costitutivi, � 

-��.. ��:�:�:� .�.�.��� � ...��� �.. . . : . .: �.� ..�.�: . . 

soggetta all'imposta di registro proporzionale sia nel vigore del d.P.R. 
26 ottobre 1972, n, 634 (art. 8, lett. e della tariffa) sia nel vigore del t.u. 
2~ aprile )986 n. 13](art. 8, tett. (,L). Tuttavia .le garanzie prestate per il 
conpordatg, in quanto richieste '1,alla legge e~ artt. 160 e 181 legge fallimentare~ 
non sono soggette .�.�'4 �f!l[Josta auton<>ina (1). 

(omissis) Con ilpr�llJ.O niotivo si deduce che la commissione tributaria 
cengale, ritene,n,<le> che )a sentenza di omologazione del concordato 
preventivo era assoggettabile ad ill1posta fissa di ;registro, � incorsa in 
violazione .e falsa applicazione degli a:rtt. 6, 8 letteni c) e 9 della prima 
parte della fariffa contenuta nell'allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 634, perch� detta sentenza, in quan.to conch1$i:va di una procedura 
inte$a. a. ;rendere: vincolante la proposta dell'imprenW,tore, conteneva una 
regolamentazione di rapporti, tra i qualLera compre.sa la prestazione di 
fideius$ione . e pertl;UltO era assoggettabile ad imposta proporzionale. 
IL motivo � fo;nd{lto nei limiti cli cui appi:;esso. 

l;.a questio;ne oggi riproposta � stata gi� esaminata nella sua prospettazione 
generale qa que$ta Corte, e risolta positivamente e l'orientamen�
to, in quanto basato su un'approfondita valutazi<:>ne e reiterato 
(Cass., 4 febbl'.aio 1986, n. 68l; 23 maggi.o 1990, n. 4665; 13 giugnq 1990, 

n. 
5769), va confermato. 
Con esso si � ritenuto: 
a)chel'atto giudiziario di omologazione, che l'ar�t; 8, lettera f) della 
citata �tariffa . assoggetta ad imposta fissa � quello che consiste in un 
controllo �ab externo � di un atto di autonomia, laddove la sentenza di 
omologazione del concordato preventivo rappresenta il momento con


(1) La prima parte della massima, conforme a giurisprudenza costante 
(Cass. 4 febbraio 1986 n. 681, in questa Rassegn4, � 1986, I, 192) � di evidente 
esattezza. Ass�i meno persuade la seconda parte della massima: la generica 
necessit� di idoriee garanzie non pu� far perdere l'autonomia a tutte le varie 
e molteplici garanzie che possono accompagnare il concordato. 

110 

RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO 


elusivo di un procedimento giurisdizionale, e contiene la regolamentazione 
obbligatoria del passivo e il vincolo al pagamento, effetti questi costitutivi, 
e, come tali, rientranti nella previsione della prima parte della lettera 
e) del citato art. 8, la quale menziona gli atti giudiziali aventi per 
oggetto � U � ttasferimento di diritti diversi da ... � (Cass. 4 febbraio 1986, 
n; 681; 23 maggio 1990, n. 4665;13 giugno 1990, n. 5769);. 

b) che la disciplina non ha subito modific~ con il testo unico sull'imposta 
di registro, approvato con il d;P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendosi 
questo limitato ad un diverso accorpamento della previsione per 
ultimo riportata sussumendofa sotto la lettera a), ultima parte, ma lasciando 
immutato il contenuto della stessa (Cass., n. 4665 citata). 

La questione poi, consistente nello stabilire se, stante la individuata 
natura della sentenza di omologazione �del concordato, debbano essere 
assoggettate ad imrposta proporzionale anche le garanzie prestate, va risolta 
in base alla disposiz�one specifica contenuta nell'art. 6 del menzionato 
allegato, secondo il quale sono assoggettate all'imposta proporzionale 
(ivi indicata) <; le garanzie reali� e personali; se� non richieste dalla 
legge .�. � (ipotesi che nel nuovo testo unico � divenuta � garanzie reali 
e personali a favore di . terzi, se . non richieste dalla legge �). 

Anche tale questione ha ricevuto �soluzione da parte di questa Corte 
(citata Cass. n. 4665), e non v'� motivo di discostarsi dal relativo orientamento,
� secondo il quale, le garanzie, in quanto rese obbligatorie dalla 
legge -per il concordato preventivo: dagli artt. 160 e 181 del r.d. 16 marzo 
1942, Ii. 267 -non sono assoggettabili all'imposta del registro. 

; Taluno ha ritenuto che per garanzie (richieste dalla legge, e quindi) 
obbligatorie debbano intendersi quelle la cui prestazione non � lasciata 
n� alla volont� delle parti n� alla decisione del giudice; quale, ad esempio, 
la garanzia, che l'art. 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 prescrive 
debba consistere m � cauzione in titoli di Stato o� garantiti dallo Stato, 
al valore di borsa; ovvero fideiussione rilaseiata ... o mediante polizza 
fideius�soria rilasciata ... �, 

L'assunto non � condivisibile. 

Esso, pur se basato.su un principio esatto -e cio� che la. garanzia � 
obbligatoria allorch� la sua prestazione . non � rimessa n� alla volont� 
�lella parte n� alla decisione del giudice -.�� errato nel rilievo in cui. 
fonda tali condizioni unicamente sulla predeterminazione legislativa di 
una specifica garanzia, desumendo poi da tale rilievo che non possano 
considerarsi obbligatorie le garanzie concordatarie, perch� richieste con 
previsione �generica. 

Ed ��invero la proposizione �garanzie� ... richieste dalla legge� esprime 
solamente la ;necessit� di un nesso di causalit� tra la�� prestazione della 
garanzia e l'atto al quale essa � strumentale. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

111 

Posto, cio�, che per la formazione di un atto. sia richiesta per legge la 
prestazione di garanzia, � irrilevante. che, al fine,. sia consentita la prestazione 
dL garanzia di diverso tlipo: .� la atti:-ibuzione della s~~lta de1la 
garl!nzia da prestare non rende per ci� stesso � facoltativa � la garanzia 
che. Poi viene concretamente scelta, poich� la facolt� � limitata albt s.celta 
della garanzia, ma questa, poi, deve essere necessariamente prestata. 

A questa sJregua Je garanzie� previste dagli artt. J6Q e 181 del r.d. 
16 marzo 1942, n. '267 sono e>bbligatorie: 

a) perch� il debitore � obbligato ad offrirle, anche se pu� scegliere 
quale.� di ess�. presta.re: in c�ricreto; 

b} perch� il controllo del gil.l.dfoe � Ilin�tato alla sufficfoma e seriet� 
della garanzia offerta, e quindi non 'ineid.e sulla obbligatoriet� della 
prestazione.� delle stesse. (omissis) 

CORTE PI . CASSJ\ZI()NE, Sez. I, 10 .novembre. 1992, n. 12092 -l'res. Fal. 
c.ol1e -Est . .Baldassarre �~ �f. M. Romagnoli (conf.) -� Difrani c. Ministero 
delle FinaJ1ze (,Avv. St~fo Cocco). . 

'l'rlbuti . erariali diretti . Imposta sul reddito . delle . persone fisiche 
� Pensioni privilegiate ord�riarle �: Esemtone -Eselusi�r1:e; � 
(�~R. 2~ sett~mbre 1973 h. 601, itri. 34). 

Alle pensioni privilegiate ordinarie, che han<> natura reddituale e 
non .risarcitoria, .non �si .. applica l'esen'l).on~ prevista nell' a.rt. 34 .del d.P.R. 
29 settembre 1973, n. 601 per le pensioni di guerra (1). 

(omissis) 1) Con il primo motivo Salvatore .Ditrani e Pietro Mazzupappa, 
denunziando errata interpretazione dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973, 
assumono che la pensione privilegiata per malattia contratta in servizio 
ha natura risarcitoria, trattandosi di emolumento concesso con esclusivo 
riguard� all'entit� e grado della malattia �.o infermit�; e che la norma 
dell'art. 34 non � tassativa e consente l'estensione alla pensione in esame. 

(1) Giuri!iprudenza ormai costante; . @che la Corte Cost.. ha�.� riafferII1ato 
ripetutamente (ord. 12 aprile 1989 n.� 202 a conferma di sent. 24 � maggio 1981 
h. 151} che la natura reddituale dell~ pelisfone privilegiata ordinarfa non � 
conf:fohtabil� . con�� l� natura risarcitoria della pensione di guerra. Occorre 
ricordare che la Corte � Cost. con altra �sentenza (4 luglio. 1989� n. 387) ha. rit�nuto 
illegittimo l'art. 34 in quanto non estende l'esenzio11e alle pensioni privilegiate 
tabellari spettanti ai militari di leva; quest'ultima sentenza fa applicazione 
dello stesso principio: la pensione corrisposta al militare di leva in base alla 
tabella e senza alcun riferimento ad una inesistente retribuzione, ha natura 
risarcitoria al pari della pensione di guerra. 

112 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

Il motivo non � fondato. 

Le convincenti ragioni addotte dalla C.T.C. a sostegno della decisione 
impugnata sono state condivise e ribadite, infatti, da questa Sezione, 
che con la sentenza� n. 2104/89 ha esaminato, sotto tutti i possibili aspetti 
(letterale, sistematico e logico), la questione relativa all'assoggettabilit� 
ad IRPEF dell'emolumento in parola~ 

In aggiunta� alle argomentazioni riassunte in narrativa, la citata 
pronuncia pone altres� a sostegno della tesi accolta la prassi applicativa 
(risoluzione ministeriale 11/329 del 26 maggio 1976, che esolude ogni parificazione 
ai fini tributari delle pensioni . di guerra e delle pensioni privilegiate 
ordinarie); .un'ampia esegesi normativa, disattendendo anche l'assunto 
di una parziale intassahilit�, che, in quel caso, la C.T.C. aveva ricoillegato 
alle previsioni della legge 26 gennaio 1980, n. 9; il richiamo, infine, 
della giurisprudenza costituzionale e della Corte dei conti, che hanno 
affermato il carattere non risarcitorio della pensione privilegiata rispetto 
alla pensione di guerra. 

Adottando le ragioni tutte di cui al citato precedente e rilevato che 
la Corte Costituzionale ha ribadito anche di recente (ord. n. 202/89) 
l'avviso espresso con la .sent. n. 151/81 cit. e le ord. nn. 199/81, 184/82, 
307 e 3066 del 1985), il collegio ritiene di dovere, a sua volta, riaffermare 

IIche le pensioni privilegiate ordinari~, a seguito di infermit� o lesioni per 
fatti di servizio sono soggette, per l'intero ammontare all'IRPEF, ai 
sensi dell'art. 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (e 
a partire dal 1� gennaio 1988 ai sensi dell'art. 46, secondo comma del 

d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), sia per l'assenza di una espressa previsione, 
nell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 o in altra norma di 
legge, di una deroga alla regola generale d'imponibilit�, sia perch� esse 
II

non hanno, nemmeno in parte, natura risarcitoria. (omissis) 

~ 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 novembre 1992, n. 12351 -Pres. Salafia 
-Est. Proto -P. M. Lo Cascio (conf.) -Ministero delle Finanze 
(Avv. Stato Polizzi) c. Lorandi. 

Tributi erariali indiretti � Imposta di registro � Agevolazioni per la 

formazione della piccola propriet� contadina � Acquisto in comune � 

Requisito soggettivo � Deve essere posseduto da tutti gli acquirenti . 

Acquirenti della sola nuda propriet� � Irrilevanza. 

(legge 6 agosto 1954 n. 604, artt. 1 e 2). 

Ai fini della agevolazione per la formazione della piccola propriet� 
contadina, nel caso di acquisto in comune, il requisito soggettivo di ma



PARTB I, SEZ. V; GJURISPRUDENZA TRIBUTARIA 113 

nuale coltivatore della terra deve essere posseduto da tutti gli acquirenti, 
anche nel caso che alcuni di essi abbiano acquistato il diritto della sola 
nuda propriet� (1) � 

.� �.���.�.� .� . �.-. . 

.� �..� (011#ssis) . ... 1...C<>n l~~cQ rn<:>t!vo .del .ricorso si denuncia violazione e 
tai~~ a~pUcazi01le 4~ua 1e~ge.6 ~gosto 19s4, n. 604 <artt. 1 e 2> e difetto di 
@()tivazi()ne ... :I.a ric�rrerite lamenta, Per un verso, la incongruenza della 
xt1otivazione, in ~uanto la questione sottoposta all'esame della Commissione 
-.la spettanza del beneficio alla madre, usufruttuaria coltivatrice 
diretta; nel caso in cui i figli, nudi proprietari, non abbiano la 
qualit� di coltivatori diretti -sarebbe stata risolta con argomentazioni 
(come il riferimento all'unicit� del nucleo familiare) ininfluenti ai fini 
della decisione; dall'altr(), che sia .stato erroneamente applicato l'art. l, 
Jil, 6 . (che prevede il ccmsolidarnento <lella piena propriet� mediante. l'acquisto 
dell'usufrutto o della .,.da p:t;opriet� da parte di chi sia nudo proprietario 
o, rispettivamente, usufruttuario), anzich� il combinato disposto 
di, �.i agij i."tt~.J,,.. ~. e:, � n. 1 AA~la)egge cH~ta~ ~econdo cui la qualit� 
di persona abltuaIJ:P:ente dedita alla. lavoraziQne � .clella/ terra deve necessariamente 
sussistere in tutti coloro che (come usufruttuari e come nudi 
proprietari) partecipano all'atto �di acquisto. 

��.�����.��~�~�.��Il .m9tM>..�~.� �fonc;lato ��solfo. l;lntrarnbi i profili.. 

Dal combinato disposto di cui agli artt. 1, n. 5 e 2, n. 1 della legge 
cit. si evince chiaramente che, qualora la formazione della piccola propriet� 
contadina si realizzi mediante un acquisto cui partecipino genitori 
e figli (gli uni come. usufruttuari, .. gli altri come nudi proprietari), 
la qualit� di � persona che dedica abitualmente la propria attivit� manuale 
alla lavorazione della terra � deve sussistere in tutti i soggetti che 
partecipano .all'atto, Interpretazione, questa, che non solo trova fonda" 
mento nello stesso tenore della disposizione gi� richiamata, ma � anche 

conforme al carattere tassativo delle ipotesi di applicabilit� del beneficio 
fiscale, nonch� alla finalit� della legge, che � quella di agevolare 
la formazione della propriet� contadina a coloro che siano effettivamente 
dediti alla coltivazione della terra. 

Giova, infine, considerare che (come ha puntualmente osservato l'Amministrazione 
ricorrente), la tesi contraria a quella qui accolta (consentire 
l'agevolazione tributaria al genitore coltivatore che acquisti il solo usufrutto 
del fondo, la cui nuda propriet� sia attribuita al figlio che non 
rivesta la stessa qualit�), importerebbe una situazione di ingiusto vantaggio 
per quest'ultimo, senza nemmeno realizzare lo scopo perseguito 

(1) Decisione da condividere. Non constano precedenti specifici. 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

114 


dalla legge, in quanto il bene finirebbe a persona estranea alla abituale 
coltivazione della terra. 

3. A tali criteri non si � attenuta la decisione impugnata, la quale 
ha, invece, attribuito decisivo rilievo alla unicit� del nucleo familiare, 
senza considerare che l'acquirente della sola nuda propriet�, non essendo 
titolare di facolt� di godimento, non sarebbe, comunque, indicato a 
provvedere alla diretta coltivazione del fondo; coltiVazione che il legislatore 
ha, invece, voluto favorire condizionando la concessione del 
beneficio alla prova della capacit� lavorativa. (omissis) 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 novembre 1992. n.12397 -Pres. Corda Est. 
De Musis -P. M. Zema (corni'.). Calligaris (avv. Romanelli) c. Ministero 
delle Finanze (Avv. Stato Corsini). 

Tributi in genere -Cont�nzioso tributario -Prova testimoniale � Inam


missibillt� -Ricorso alla corte di appello -Uguale regime della 

prova. 

(d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, artt. 35 e 40). 
Tributi erariali indiretti -Imposta di registro -Prova dei fatti presupposto 
della agevolazione -Prova testimoniale -Inammissibillt�. 

(d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 15). 
Il divieto di ammissione della prova testimoniale nei giudizi tributari 
opera allo stesso modo nei procedimenti innanzi alle commissioni e 
in quello innanzi alla Corte d'Appello. (1). 

Nessuna norma del t.u. sull'imposta di registro contiene deroga al 
generale principio di inammissibilit� della prova testimoniale nelle controversie 
di imposta (2). 

(omissis) Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 pone la disciplina generale 
del contenzioso tributario, e pertanto la stessa trova applicazione nei 
giudizi tributari, salvo che sia espressamente derogata dalla normativa 
specifica dell'imposta di cui si controverte. 

(1) La prima massima � importante non tanto per la riaffermazione del 
generale divieto di ammissibilit� della prova testimoniale, recentemente convalidato 
in sede di legittimit� costituzionale (sent. 10 gennaio 1991 n. 6), 
quanto per la precisazione che i due giudizi alternativi di terzo grado sono 
di eguale contenuto sostanziale anche sul piano della istruttoria, disciplinata 
dal d.P.R. n. 636/72 e non dal codice di procedura civile. Ineccepibile � poi 
l'affermazione che nessuna eccezione alla regola si pu� rinvenire nel t.u. sull'imposta 
di registro. 

115 

�>��.�� A.~~ nel gi.dizio (tribut#}o) presso la Corte diAppello/pertanto, 
si applica ltart. 35 �del decreto, il quale al comma quinto ponedl divieto 
d~8'�'.J?:t'O'\'f,t tes~J.QnWJe�.. 01J;..�.C9fte �costltuzi.Qnal�ȥperaltro,�.ba� di~biarato 
inanif!'lstam!'lnte infondata,. eta.. ultimo c;pn. le ordinamen� 506 :del26 .no


� 
�ᥥr~~~~ 


~~-~~~=!�u~~ello, 



pa:rallelism() .sotteso.�� ajl'esclusi6ne���;;j ():6.e (l�bb@6 frdvare�� applicazione 
h~f Si#aw4. '<li' al?�iett� (;tfsf;~s!Ziorli silf s~stihtM pfb6at6Ho� che siano 
~-P~~t~f~1rite ~~ti~l# ~~~i!..J~iu~~to !#~#t~~#l ��� ��..�. �� ����� .... 


ora iilevato .vi~ehte nei git1dizi .. pressa )u#e le .C<)minissiop.i tributarie, 
n<m.()peti invecF ~�l .gi.�jziq }'.>r.essp la. CoJ::te di Appello,. sare9be. arbi


:~;; ~\~~0~;!~1~~1!~~~~~.~:~:~:;,;:~e::~!,~:~r}~~t~~~!~

previsto nell'ambito dell'unico processo Jr�~t;ttaQ9'..�9.),~.. rl:niepiq�lter


J:(~~;y~b~~A�iJ4!::~�.. ~efl~l~e.�� : �. r_i99&?;~�,..�� Cotl1ipi$s.J??~�.�5;nfr;,e �<�ass. 

�����.�,3)U:di'\tletdf come��.dLitituitiva evidenza,.�~� posto non:inrelaziooe 
all'organo oppure al procedimento giurisdizionali, ma in: relaiione alla 
natura ..._.tributaria.;;,,:,. del��giUdizio! sarebbe p~tanto irrazionale rit�nere 
ohe nel g�tidizio press~ la :Corte di A'ppello 'll' diviet� rion viga:,; posto che 

9 



RASSEGNA AVVOCATURA D!fil.() STATO.

116 


anche tale giudizio riveste natura tributaria, come emerge da quanto 
rilevato sub 2). 

I ricorrenti sostengono altres� che il divieto Iion vige specificamente 
in materia di imposta di registro. 

E ci� perch� l'art. 15 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (che quell'imposta 
disciplina), nel disporre, all'ultimo comma, che in determinate ipotesi � 
ammessa la prova contraria �ad esclusione di quella testimoniale�, presuppone 
la insussistenza del divieto: ove questo fosse stato vigente gi� 
in via generale, difatti, non sarebbe stato necessario prevedere (e cio� 
ribadire) espressamente l'esclusione dena prova testimoniale. 

Anche tale rilievo � infondato. 
La locuzione � prova contraria �, invero, di .per s� � comprensiva di 
qualunque prova che dalla legge non sia specificamente vietata. 

,L'uso della locuzione. senza alcun� specificazione, pertanto, avrebbe 
iI�rportafo la ammissione 'anche della prova testimoniale, s� che la previsione 
d�ll'esclusion� di questa � frutto �solo di tecnica legislativa, intesa 
ad individuare (limitandola) la portata dell'ammissione. 

Peraltro per poter ritenere che l'indicata formulazione della norma 
riveli . implicitamente la insussistenza del divieto occorrerebbe , che t�le 
interpretazione fosse l'unica possibile. 

Ma� cos� non � perch� ove fosse stato vigente in materia di divieto in 
via generale e si fosse voluto ammettere la prova contraria con esclusione 
di quella testimoniale, sarebbe sato pur sempre necessario adottare l� 
riportata formulazione: la ammissione (indiscriminata) della prova contraria, 
difatti,� avrebbe importato, nonostante il divieto in via generale, la 
ammissione anche della prova testimoniale; poich� la previsione, riguardando 
casi determinati, costituisce eccezione al normale regime proba� 
torio e quindi, in difetto .di specificazione, non avrebbe potuto essere 
intesa se non nella sua portata omnicomprensiva. 

Deducono infine i ricorrenti che, in base ad un risalente orientamento 
giurisprudenziale, i.I divieto non sarebbe applicabile nella specie perch� 
la prova non riguarderebbe il contenuto dell'atto sottoposto a registrazione, 
ma un fatto ad esso estraneo. 

La prospettazione (quale che ne sia la fondatezza) non si attaglia 
alla . fattispecie. 
In questa, difatti, � in contestazione (soltanto) la aliquota �pplicabile 
per la registrazione dell'atto. 

E la determinazione dell'aliquota� consegue all'accertamento della 
spettanza dell'agevolazione, la quale (spettanza) a sua volta consegue 
all'accertamento della qualit�, in capo all'acquirente, di imprenditore a 
titolo principale. 

La prova testimoniale, pertanto, investirebbe non un fatto estraneo 
alla fattispecie tributaria, ma questa stessa, in quanto sarebbe diretta 



PARTE. I, SEZ. V, GIURIS~UDJ3N~ TRmU:jARIA 1.11 

a dimostrare la .sussiste:J;12:a di un fatto. (<letta. qualit�) che costituirebbe il 
presupposto per la spettanza dell'agevolazione e quindi per la deterrn.i~ 
nazione dell'aliquota appli�abile: Xaccertamento di quel. fatto, quindi, 
sarebbe �direttamente� risolutivo delll;\ controversia tributadfi. 

Il principio di diritto enucleabile, quindl;; :al q;ualeda.. Corte d~ lW!peUo 
si .� attenuta, ~dl.segul:!nte: il .di,vil:!to. di p;r;ov~ tes.timoniale, previsto. dall'art. 
35, comma quinto, del d.P.R, 26 ottobre 19J2, n, .~36, vj.ge anche nel 
giudizio presso��la.: Corte �.�di Appello, instaurato in base al successivo 
art. 40. (omissis) 

coR.t:ti DI CASSAZioNE, $ez'. '{)Il:, 8 genriaio 1993, n. 125 -Pres. Bran. 
caccio � Est. Balcfussarre -P. M. Morozzo della Rocca (conf.). -Mini; 
stero delle ;'{#.~pz~. (�vv. S~ato De Stefano).� �. Godi. 

lli.huti<ei:a.Pau difett(-1i.l:Posta slll redatto delle persone fisiche � So.
�� � �leij!. cU ~rso11e � sallziogl per oW,essll 9Infedele dicbJ;irazione � Sono

acarico d~l socio pro quota; .�.� . 
...... . .. 
... 

. . .. . . . . . . .. . . . . 

(d~P.R. 29 setteixtbre 1973 ~-591,' art. S; cl.P,R. 29 S\!ttenibr� 1973 n. 600, artt. 2, 6 e 46). 

'l'li.J)uti: ef~l\ dlretti � Iw.posta ~redditQ< 4elle P!ll'~e>11e fisiche � Societ� 
di�. llet;~q;ne ,. I~ec\esin;ulzlon.e ~el. $<)Cb> �nella� .$ociei�. � 
(d.~.~~ 29<~~t~embr,e, 197~ n. 597, ~rt. 5). 

Tributi in>genere .. Sanzioni�.� Elemento intenzionale�.~ Applicabilit� alle 
sanzioni tributarie dell'art. 2 della �legge 24�novembre 1991 n. 689 � 
Esclusione. 
(!:. 24 novembre 1991 n.. 68!1;. artt. 2; 12: e 39). 

Il reddito di partecipazione agli fittili del socio di societ� di persone 
costituisce, ai fi.ni .. dell'IRPEF(Q dell'JRPBG},.reddito proprio�del :contribuente 
(al quale �. imputato sulla base ;dff!lla Presunzione. di effettiva 
percezio.ne) e non. della societ�. Pertanto detto socio, ove non abbia dichiarato, 
per la parte di sua spettanza; il. reddito soqietario nella misura 
risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria, � 
tenuto -oltre che al pagamento del supplemento d'imposta -alla pena 
pecuniaria per infedele dichiarazione, ai �sensi dell'art,. 46 del d.P.R. 29 �settembre 
1973, n. 600 (1). 

(1-3 La.� prima massima, che �.� poi il p:ifucipio di diritto enum;iato nella 
stessa.. sentenza, definisce il. eoI1traiito.� che. era sorto: responsabili per la �san~ 
zione di omessa o infedeie dichiarru:ione sono i soci per la loro quota di� red: 
dito non dichiarato. Si dovrebbe ritenere che a ciascun socio . la sanzione � 
applicata con riferimento. all'IRPEF da es~o dovuta tenuto. conto.�. del suo 
reddito complessivo. Non � per� sciolto il dubbio se la sanzione sia applicabile 



118 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

Nella legislazione tributaria � accolto il principio della immedesimazione 
tra societ� a base personale e socio, s� che rispetto al fisco le societ� 
di persone si pongono come uno schermo dietro il quale operano 
i soci che hanno poteri di direzfone, di gestione e di controllo, anche quando 
nort ne sono amministratori (2). 

All� sanzioni amministrative tributarie �non sono applicabili i primi 
dodici articoli della l�gge 24 novembre 1991, n. 689 e segnatamente 
l'art. 2 che richiede come presupposto della responsabilit� l'elemento intenzionale 
qualificato da colpa o dolo (3). 

(omissis) 1. -L'Amministrazione ricorrente -premesso che, a 
norma dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, i redditi prodotti 
dalle, s�c~et� di persone sono imputati, direttamente e indipendentemente 
dalJieffettiva percezione, a ciascun socio e che, ai sensi dell'art. 6 del 

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tali societ� sono tenute a presentare 
la dichiarazione, sia ai fini dell'ILOR da esse dovuta, che agli effetti 
ciefrtR::PEF (o cl��I'IRPEG) clokt� d~f soci od associati -addebita alla 
Co:i:nnli.~s�orie Tributaria Centiat~ � Vioiaiio1le _di_ legge per non avere 
rilevato che la societ� non � soggetto passivo di -queste due ultime 
imposte, le quali sono a carico dei soci, rispettivamente persone fisiche 
o �:Pers�n� ghiridkh�, l� dove '� 1a sanzione per infedele dichiarazione � 
sempre riferita al dfoh�arant�, e che, anche alla stregua-del pregresso 
sistema sanzionatorio fiscale, autore della violazione, tenuto alla relativa 
sanzione, � sempre il soggetto che dalla violazione PU� trarre vantaggio, 
� sottraend�si all'imposizione. 
2. -La questione posta con il ricorso ha formato oggetto di discordanti 
pronunce della I Sezione civile di questa Corte con le sentenze 
14 febbraio 1991, n. 1560, 21 febbraio 1991, n. 1869.. e 2 marzo 1992 
n. 2514, oltre che della Commissione Tributaria Centrale, 
Il contrasto tra le tre citate sentenze (le prime due -pubblicate a 
dist�nz� di pochi giorni, la terza deliberata all'udienza del 12 aprile 1991) 
� inconsapevole, ma l'ultima -che enuncia un principio -pi� rigido di 

anche� <.alla societ� tenuta a presentare la dichiarazione ai fini dell'ILOR da 
essa dovuta (art. 5 d.P.R. 600/73). 

Importante � la seconda massima che ad ogni effetto, e quindi anche 
della imposta, riconferma la regola della � immedesimazione � tra societ� e 
soci, che deve portare ad escludere che il singolo socio possa rimettere in 
discussione per la sua quota il reddito accertato nei confronti della societ�. 
Ci� era gi� stato affermato riguardo ai soci che hanno l'amministrazione della 
societ� (Cass., 6 agosto 1992 n. 9313, in questa Rassegna, 1992, I, 495) e viene 
ora riferito correttamente a tutti i soci. 

Di grande rilievo � la terza massima che elimina molti dubbi su questioni 
generali relative alle sanzioni. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

quello espresso dalla seconda, anche se, per la particolarit� della . fattispecie, 
non ne fa completa applicazione -richiama numerose decisioni 
della C.T.C., segnalando la prevalenza di quelle conformi all'indirizzo 
accolto. 

Dai predetti precedenti sono state tratte, nell'ordine, le seguenti 
massime ufficiali: 

a) � In tema di imposta sul reddito delle persone fisiche, non 
pu� essere considerata infedele la dichiarazione del socio di una societ� 
di persone che indichi la sua quota di reddito societario in base al reddito 
imponibile dichiarato dalla societ� ai fini dell'imposta locale sui redditi, 
anche se il reddito della societ� venga successivamente rettificato dall'amministrazione 
finanziaria, atteso che il detto reddito � l'unico parametro 
applicabile ai sensi degli artt. 5 ed 8 del d.P.R. 29 settembre 1973, 

n. 597. In tal caso, accertato un maggior reddito societario rispetto al 
dichiarato, ne consegue per il socio soltanto l'imputazione del corrispettivo 
maggior reddito, previa rettifica della sua dichiarazione, ma non 
l'applicazione della pena pecuniaria per l'infedelt� della dichiarazione, 
che deve essere applicata alla sola societ� (ex art. 8 del d.P.R. 29 settembre 
1973, n. 599 che, richiamando espressamente le disposizioni del 
d.P.R. n. 
600, rende applicabile l'art. 46 di tale ultimo d.P.R.) �. 
b) �Il socio accomandante di una societ� in accomandita semplice, 
ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito prodotto 
(risultante dalla rettifica operata dall'ufficio e) a lui imputato 
sulla base della presunzione di effettiva percezione, � tenuto non solo al 
pagamento del supplemento di imposta sulla differenza, ma salvo che 
non vinca tale presunzione (provando di avere realmente percepito il 
solo reddito dichiarato e di avere senza sua colpa ignorato la produzione 
sociale di redditi superiori), anche alla correlata pena pecuniaria �. 
e) �Il reddito di partecipazione agli utili di un socio di societ� 
di persone costituisce reddito proprio dello stesso contribuente e non 
della societ�, con la conseguenza che detto socio � soggetto a sanzione 
pecuniaria per infedele dichiarazione quante volte abbia dichiarato un 
reddito complessivo netto inferiore a quello accertato nei confronti della 
societ��. 

3. -La sentenza n. 1560/89, affermando che �ai soci non potr� essere 
applicata la pena pecuniaria di cui al cit. art. 46 del d.P.R. n. 600/1973, 
giacch� essi sono inderogabilmente costretti dal sistema tributario a uniformare 
la detta dichiarazione (ai fini dell'IRPEF) alla dichiarazione 
fatta dalla societ� (ai fini dell'ILOR) �, presuppone esistenti nel vigente 
sistema fiscale, una netta separazione tra reddito delle societ� di persone 
e reddito dei loro soci ed implica la non sanzionabilit�, in assoluto, 
dell'omessa denunzia del maggior reddito soggetto ad IRPEF. 

120 

RASSEGNA AVVOCATuRA 'DELLO STATO 

Con riguardo a questo secondo aspetto, va subito notato che la pena 
pecuniaria per omessa o infedele dichiarazione, correlata, anche nella 
misura, all'imposta evasa, grava sul soggetto tenuto a pagarla, il quale 
dall'omissione (totale o parziale) trae profitto, l� dove la sanzione prevista 
dal combinato disposto degli artt. 8 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 
e 6 e 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 punisce (soltanto) l'evasione delfimpQsta 
locii,lle sui redd,iti. 

Ne deriva che, mandando esente il socio di societ� di persone dalla 
sanzione per infedele dichiarazione, relativa alla maggiore IRPEF (o 
IRPECJ) connessa alla rettifica del reddito societario, la pena pecuniaria 
non potrebbe gravare sulla socie~�, n�, in assenza di espressa previsione 
di legge, su altri soggetti non soci, quali gli amministrat9ri (in tale spe


cifica. vi;iste). � . . 
A sostegno dell'inapplicabilit� della pena pecuniaria, in deroga alla 
vigente regol!l generale che la prevede, non pu� essere .invocata la giii.risprudenza 
formatasi con rig�ardo all'abolita imposta complementare 
(conf. sent. 12 novembre 1981, n. 5996, 9 ottobre 1974, n. 2723), atteso 
che in relazione a quel tributo operava l'espressa ~revisione del terzo 
comma dell'art. 245 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette (d.P.R. 29 gennaio 
1958, n. 645). 
Al contrario, dall'assenza di una norma analoga nel sistema tributario 
successivo alla riforma si deve trarre un'indicazione interpretativa 
di segno opposto,. non potendo intendersi l'omissione, se non come manifestazione 
di una volont� �legislativa in senso repressivo. 

4. -In ordine all'altra implicazione desumibile dal primo degli 
esaminati precedenti (sent. n. 1560/91), questa Corte, nel decidere, con la 
sentenza n. 1869/91, il caso limite dell'applicabilit� della sanzione al socio 
accomandante; dimostra di non condividere, in assoluto, il principio della 
colpevolezza, e ne attenua le logiche conseguenze, facendo discendere 
dalla norma dell'art. 5 d.P.R. n. 597/73 -norma che, come si legge in 
motivazione; �.imputa al socio, e considera conseguentemente tassabile, 
il reddito accertato (e quindi prodotto) proporzionale alla quota di partecipazione, 
indipendentemente dall'ef.fettiva percezione, cos� equiparando 
al reddito percepito quello che, pur se, in ipotesi, non riscosso il 
singolo ha diritto di percepire � -una duplice presunzione: � senza dubbio 
assoluta in relazione al supplemento d'impostsa (nel senso che il 
socio � tenuto a pagarlo indipendentemente dall'addebitabilit� psicologica 
dell'infedelt� � ed una � a carattere relativo riguardo alla sanzione 
in esame, stante la sua natura prevaientemente afftlittiva e la connessa 
esig�riza (per ragioni di� �civilt� giuridica � altre volte non appropriatamente 
evocate nella ttattazione del tema) di espungerla allorquando risulti 
che il dichiarante ha realmente percepito il reddito dichiarato, 
inferiore a quello prodotto, e non era a conoscenza di quest'ultimo, n� 

121 

avrebbe potuto conoscerlo: (perch� priw di adeg.ati mezzi .di controllo 
sull'amministrazione della societ� e sugli utili conseguiti), onqe ha reso 
.senza> sua colpa �. Una dichiarazforie �� involontariamente �falsa �;���� 

QUest� � se�oiida. ptesunzfone � (r�lat�v�) ��;.;;.. p�sto � che riessurti:> mette in 
discussione l'obbligo del socio di �orrispo:rld�te il supplemento d'imp�sta 
t!o:rtseffu,ente: all'acc�ftamenfo����~� deve����intertders:i . rapportata� nell'economia 
delfa; decisione infresan-te; nort>gi���alla posizione giuridica che �assumono, 
in astratto/�i so�i �� nei�.�diversi �tipi d:i �.� so�ieta. personali, n� alla effettiva 
asstuiiione dell'amm�nistrazion:e d� parte�di essi/bens� all'accertamento, 
da compiersi: caso per> caso; della consapevolezza della falsit� posta in 
essered.all1ente �ollettivo dichiarante' ba qti.i���1�accoglimento dell'impugnazfone 
dell'Alllltlmistraziorte;>sebberte risultasse accertato che il contri~ 
bu:ente( come risulta anche dalla riportata massima, era, in quel caso, 
socio accomandante;� escluso per definizione � dalfamministrazione �della 
societ� (artt 2318 e 2320 cod~>civ;). 

S� .awert� �n qtiest� costritiione; gfu.tidica il tentativo lodevole di 
conciliare, da un lato, le esigenze di giustizia sostanziale (messe, peraltro, 
in fot'se/come si vedr�) conJa� motivata pt�messa, riassunta nella prima 
parte delfa massima; di cui al precedente paragrafo �2) ,sub . b), circa 
l'6bBligat�riet� della pena pecuniaria a carico: del socio, e di trasferire, 
d'altra parte, principi . del difitfo penale �ll'ambito delle sanzioni tribli.
�:tm-i-e pei<Violazfonf.noh c�istiti:ienti reato> ... 

.:, �5" ;. Quanto alle, dette esigenze di>sostanziale giustizia, la stessa 
motivazione della sentenza n;: 1869/81 mette in evidenza come sia poco 
realistico supporre che ��le. dichiarazioni ..�individuali infedeli siano, di 
regola; attribuibili ai prev�rfoaziorie degli amministratori in danno dei 
soci r�sidt�/ . ignari �. d�l. reddito� .. prodotto e perei� incolpevoli, mentre 
l'espe:rleriZa suggerisce che, di ri�tma, rinfedelt� � soggettivamente qualificata 
dall'occttlt�inento �� c6ns�p�vdle e� i16l�ri1:ario ��di redditi effettiva


ment(;} ris59ssi. . > � �.� ..�.�. �.�.�.�.�. � . 
Si , p.� aggj.ngere, per .con,�ludere sul piano dell'equit�, che. quaipr~ 
t~li pre~arica,zioJili doveS!lfiirO esservi, con conseguente pregiudizio del 
soci() .~ncon,�apev()le,.. t.f;}nll.to .a.�.pag?,re .la pena .� pecl,lpiaria,.. non potrebbe 
disc::o11qsc::er!li il diritto dello stesso socio cii agp:e in rivalsa nei confronti 
dell'am1ll�ni$tratore �infede,le. 

6. -Per l'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 573 (e 11egli stessi ter:
i.ini dispone ora l'art, 5 del. d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) i redditi 
cie,lle spciet� semplici; >in no1Ue collettivo ed in accomandita sempUce con 
sede nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipende11te1llente 
dalla percezione, in proporzione della, quota. di partecipazione 
agli .utili. Secondo la previsione dell'art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 
-



122 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

n. 599 sono, invece, soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi le societ� 
di qualsiasi tipo. 
Il sopravvenuto art. 116 del cit. d.P.R. n. 917/86 ribadisce e specifica 
che, tra gli altri, sono soggetti passivi dell'ILOR le societ� semplici, in 

I

nome collettivo ed in accomandita semplice. w 

In forza di tale normativa, che prevede la diretta imputazione al 
socio del reddito. di partecipazione pro quota, indipendentemente dall'ef� 
fettiva percezione, il socio risulta essere l'unico soggetto passivo dell'im� 
posta personale, sebbene il presupposto dell'imposizione si verifichi unitariamente 
presso l'ente collettivo, che lo produce e lo dichiara. 

Si tratta, come gi� rilevato con la cit. sent. n. 2514/92, di una conseguenza 
logica immediata del principio, accolto dal legislatore tributario, 
della � immedesimazione � esistente tra societ� a base personale e 
singoli soci, tanto che, rispetto al Fisco, le societ� di persone si pongono 
come uno schermo, dietro il quale operano i soci, che hanno poteri di 
direzione, di gestione e di controllo, anche quando non ne sono amministratori. 


Il presupposto logico della esposta disciplina normativa � valorizzato 
-a posizioni invertite -dall'indirizzo secondo cui, ai fini della determinazione 
del reddito complessivo assoggettato ad IRPEF a carico del 
socio di una societ� di persone, nel cui reddito concorra pro quota quello 
della societ�, imputatogli ai sensi dell'art. 5 del d.P .R. n. 595/73 cit., gli 
interessi passivi sostenuti dalla societ� sono deducibili, nei limiti e nel 

Irispetto della disciplina contenuta nell'art. 10, primo comma, lettera e) 
dello stesso decreto (anche prima dell'espressa previsione contenuta nel 
terzo comma dell'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), atteso che 
tali interessi, non computabili in detrazione del reddito della societ�, si 
traducono in oneri del socio, produttore di reddito in forma associata 
(conf. sent. 19 luglio 1990 n. 7410, 21 marzo 1990 n. 2345, 1� marzo 1990 

I

n. 1590, nonch�, a contrario, sent. 8 marzo 1990 n. 1846). 
7. � In ordine alla rappresentata necessit� della sussistenza nelle violazioni 
in esame dell'elemento intenzionale, non pu� essere seguita la 
tesi che -nella prospettiva di una unitariet� di disciplina e sulla considerazione 
che i fatti pi� gravi (puniti con la sazione penale) finirebbero 
per avere un trattamento meno rigoroso di quello riservato �alle 
meno gravi infrazioni -tende ad unificare la disciplina relativa a tale 
elemento, con la trasposizione nella materia fiscale di principi propri 
del diritto penale. 
Al riguardo va notato che proprio dal sistema delle sanzioni penali 
in materia tributaria si pu� desumere, sul piano dell'elemento soggettivo; 
la normale previsione di un pi� intenso garantismo in ragione della diversa 
natura e maggiore gravit� dei reati e delle relative pene; ed � 
richiesto, infatti, il dolo per i fatti delittuosi, mentre � sufficiente ad 


inte~reUelemento intenzionale. dei reati contravvenzionali la semplice 
.colpa, che non deve essere provata. dall'accusa, ma si presume. 

Quando la sanzione non.�. sia �penale, .essendo. costituita dalla sopratassa. 
o; comec nella specie, dalla pena pecuni�ria; ben si giustificano il 
pmez1?narsLdellaviolazione��e !?applicabilit� della sanzione medesima 
in ;bf.tse.�alla:semplice volontariet� dekcomportamento sanzionato, la cui 
prova non inc.om�e all'amministrazione e che pu� venire men� solo . in 
forza della dimostrazione del ricorrere di esimenti (assolute) che la escludono.
���� 

8. -.. La gi.� rilevata mancanza nel sistema impositivo vigente di una 
norma che, in relazione alla pena pecuniaria in parola ed, in generale, 
alle sanzioni tributarie (pecuniarie), richieda un elemento intenzionale 
qualificato.dalla colpa o dal dolO>��P<>ne ilprobleina�della riferibilit� a 
tali s~ioni delt� norme introdotte d�lla legge 24 novembre 1981 n. 689 e, 
piu�.spec�ficamente; dei principi generalid�st.tinibili dai suoi primi dodici 
articoli, tra i quali l'art. 2 prevede che � nelle violazioni cui � applicabile 
..a. ~neamm~trativa eia.se.uno � resp.onsabile della propria azione 
�d omiSsione, .cosciente e volontariar sia essa�� dolosa �o colposa �. 
Al quesito deve darsi risposta negativa. 

Se � vero, infatti che la citata legge ha ampia portata normativa e 
che l'art. � l2i e8cludendo�� espressamente � dall'applicazione dei detti principi 
generali�� le violazi�ni . disciplinari; sE:lmbra �ricomprendervi tutte le 
altre,� per le quali�. sia prevista la sanzione� ainmirtistrativa del pagamento 
di una somma di denaro, e, quiridi; quelle tributarie o, in genere, fiscali 
cosl sanzionate, . non . va . dimenticato . che lo .. stesso art. 12 prevede che 
�le di$posizioni di questo capo si osservano in quanto applicabili e salvo 
che non sia diversamente stabilito � �.. 

La deroga legislativa si ritrova nell'art. 39 della citata legge. 

J/articolo 3~ infatti ~ sia per�h� collocato nella Ili Sezione del 
Capo l(fella legge,. �t:iguardal:lte, e1>cb1sivamente,� la �depenalizzazione di 
delitti e contravve:ozioni�, sia perch� formula specifiche norme, oltre 
che al fine di� depe:tializzare Je contravvenziom�in materia finanziaria, per 
i;endere . applicabUi .a tutte le. yiolazioni finanziarie (solo) alcune disposiziqm 
�. �Ua legge medesbna ....~.. con;i.por:ta l'inapplical:>Uit�.. a queste delle 
11.o:rn;i.e rintanenti� 

9.. -. La decisione impugnata, informata I�l'indirizzo opposto a quello a 
cui queste Sezioni unite ritengono, per le esposte ragioni, di dover aderire,.
in accoglimento del ricorso, deve essere cassata condnvio per 11.uovo 
esame alla Commissione Tributaria Centrale, che dovr� fare applicazione 
del seguente principio di diritto: 

� Il reddito di partecipazione agli utili del socio di societ� di persone 
costituisce, ai fini dell'IRPEF (o dell'IRPEG), reddito proprio del 


RASSEGNA AVVOCATURA DBLLO STATO�. 

contribuente (al quale � imputato sulla base della presunzione di effettiva 
percezione) e non della societ�. Pertanto detto socio, ove non abbia 
dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario nella misura 
risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria, � 
-tenuto -oltre che al pagamento del supplemento d'imposta -alla pena 
pecuniaria� per infedele dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 29 settembre 
1973 n. 600 �. 

A norma dell'art. 92 cod. proc. civ., si compensano per intero. le 
spese del presente giudizio. (omissis) 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 gennaio 1993 n. 406 -Pres. Falcone Est. 
Sensale -P. M. Amirante (conf.) -Ministero delle Finanze (Avv. 
Stato G. Arena) c. Castellana. 

Tributi in genere -Decadenza � Solidariet� � Notifica accertamento ad 
alcuni condebitori � ImpediriJ.ento della decadenza nei confronti di 
altri condebitori. 

Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo 
alla solidariet� fra coobbligati, l'avviso di accertamento notificato solo 
ad alcuni condebitori, pur non essendo idoneo a produrre effetti pregiu~ 
dizievoli nei confronti degli altri condebitori, determina pur sempre l'effetto 
conservativo di impedire la decadenza dell'Amministrazione dal diritto 
all'accertamento, consentendole la notifica o la rinnovazione della 
notifica dopo la scadenza del termine (1). 

(omissis) La ricorrente, con il primo motivo, denunzia la violazione 
e falsa applicazione dell'art. 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e dell'art. 
132, 2� comma n. 4, c.p.c., censurando la decisione impugnata nella 
�parte in cui ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione di 2� grado 
:in�diante integrale e acritico rinvio a quella di 1� grado, omettendo in 
tal modo di esaminare e confutare le doglianze prospettate dall'Ufficio 
con l'atto d'appello. Con il secondo, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., 
deI\unzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del. r.d.I. 
7 agosto 1936 n. 1639; 93 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270 e 1310 e.e., 
invocando il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il 
compimento di atti interruttivi della decadenza nei confronti di un coobbligato 
solidale produce effetti anche _nei confronti degli ~Itri, e soste


(1) Affermazione importante con qualche raro precedente. 

PART�i �~�SEZ. V1 GiUR�SPRUDENZA TRIBUTARIA 

n�nd� clie; dalla sentenia rt. 48/68 della Cdrt� costituzfori�lei la C'.ommiSs�one 
centrale. abbia erroneamente tratto .. l� couseguenza. che �la notifica 
dell'accertamento al condebitore Zecchinelli . non potesse . �spiegare 
alcun effetto nei confronti del coobbligato Castellana e che, per ci�, 
l'AtlUn;W:istx~ne fos~~ �;lcol'.sa. il:l .4eca,den~. Pt.!r non ayere notificato 
l!apc~j~~~.�;.ditr~~t~~.t~.~.~.e�~!#ti@g~ ~~l;i,~jpe cli ~ui .. al citato 
art;=���ll~�::.::} ���� �� ��.� �.� � � �� .........:.:. ��:��. ., .. �' �������ᥥ>:����� 

I.n relazione al primo motivo, deve rilevatSi�che effettivamente la 
Commissione centrale ha ritenuto esistente la motivazione nella decisione 
di 2� grado nonostante che questa contenesse un mero rinvio a quella 
t6hteb1�tanel1a .d��:ision��� d� ��1� grado.��11 rilievo:'�} tuttavia, ininfluente, 
p�sfo''c::h� �i'q�estfori��dibatftita�fta �te parti�� e di puro �diritto, pacifici 
egsendon� i i:>:resU:pposti' di . fatto, . � che. su di essa poteva pronunciarsi e 
si � pffutttnciata Ia C�:mmissfohe. Centrale, .. petalttd'incorrendo .. negli errori 
fd~d�tament�'a~!tunC�ati e(>fr il 'secondo mot�VO; .. 
�c�orr�premettere clie l� sentenza della Corte costituzionale n. 48 
del 1~68 ha �afohi.fu-�.to'ilfogittimo l'art: w��deFd:P.R.;��n;� 636/72. soltanto 
�limitatamente alla patte per la quale, dalla contestazione dell'accertam�l:
lt:O:�d:i maggior imponibile nei 'con.fronti di uno� solo dei coobligati, 
decorrono i t�rmfoi per .� f'impugnaZiohe giurisdizionale . anche nei confronti 
degli altri�;. e che, pur essendo diverso il fondamento della deca" 
d�nia ri$petfo � quello della � prescrizione �(in. relazione: alla quale � det� 
fato l'art; 1310 Ec,),. nort pu� negarsi che ratto impeditivo della� deca� 
deiii:a � quello mt�rfuttivo deila pr�scrizfone hanno in comune la fun' 
ifoti� di �coxis�rvare ildiritto s�:nza inCidere direttamente . su �alcuna posi; 
Z�one soggettiva.�� del sogg�tto passivo del�� rapporto. 
' � Muovendo da tali premesse; questa Corte ha pi�. volte ritenuto che, 
alla stregria della dis�i:Plina dettata dal codice civile con riguardo alla 
solidariet� fra coobbligati, applicabile ....:. in mancanza d� specifiche der�ghe 
di legge -anche alla solidariet� tra debitori d'imposta, l'avviso 
d'accertamento, validamente notificato solo ad alcuni condebitori, spiega 
nei� confronti di.c�lstoro .. tutti��gli.effetti che� gli.sono propri, mentre nei 
nippotti tra J'Arniajnistr~fone fih~ziaria. e gli altri coridebitori, cu! 
non sfa Stati) _qoti,fjcato O .sia stato invalldamente notificato, p.t noi) 
essendo idoneo a produrre effetti� che possano. comportare pregiudizio di 
p�siifoni soggettive dei cotitribt1enti; qtiali il decorso dei termini di decadenza 
per insorgere a\Tverso. l'accertamento medesimo,. det�nnina pui 
sempre l'effetto conservativo d'impedire la. decadenza per l'Amministrazione 
stessa dal diritto�� all'accertamento, consentendole� conseguentemente 
la notifica o la rinnovazione � della notifica anche dopo la scadenza 
del termine all'11opo sta])ilito (sent. 3 aprile 1978 n. 1503 e 23 luglio 1987 

n. 6426). (omissis) 

126 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 gennaio 1993 n. 777 -Pres. Favara Est. 
Bibolini -P. M. Simeone (conf.) -Gissi c. Ministero delle Finanze 
(Avv. Stato Palatiello). 

Tributi in genere -Accertamento � Requisiti � Indicazione della aliquota Necessit� 
� Indicazione della sola aliquota minima e massima con 
riferimento alla tabella di legge di non Immediata applicazione � 
Nullit� dell'accertamento. 

(d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 42). 
Fra i requisiti dell'accertamento prescritti a pena di nullit� nell'art. 
42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, l'indicazione della aliquota 
deve essere tale da consentire una conoscenza immediata ed agevole che 
garantisca la tutela difensiva del contribuente. Non risponde all'esigenza 
voluta l'indicazione della sola aliquota minima e massima, neppure se 
collegata alla tabella allegata ad un test() normativo non immediatamente 
applicabile in quanto modificato o variato da norma successiva (1). 

(omissis) Con l'unico mezzo di cassazione il Dr. Vincenzo Gissi deduce 

I

la violazione del disposto dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73 in relazione 
all'art. 360 n. 3 c.p.c. 
Il ricorrente si duole del fatto che la Corte del merito abbia ritenuto 

I

non violato il precetto dell'art. 42 citato, sol perch� nell'avviso di accer


I ~ 

tamento erano indicate le aliquote minime e massime previste dalla 
legge ed il generico riferimento alla tabella allegata al D.P.R. n. 597/73, 
senza considerare che l'indicazione delle aliquote minima e massima non 
consentiva alcun utile controllo al contribuente, mentre la tabella allegata 
al D.P.R. ora indicato non poteva avere diretta applicazione per i redditi 

I

~ 

del 1974, in quanto soggetta a variazione normativa. ~ 

(1) La sentenza, con esasperato formalismo, propone una applicazione 
inaccettabile dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973. In via generale l'accertamento 
tributario, unitariamente considerato, ha la funzione di delimitare l'oggetto 
e le ragioni della pretesa tributaria e di consentire al destinatario� di apprestare 
una adeguata difesa, come recentemente affermato da numerosissime pronunce. 
Ora se � evidente che a seconda della materia pi� o meno complessa 
va adeguata la analiticit� della motivazione e che per le imposte dirette 
l'art. 42 del d.P.R. n. 600 richiede una pi� articolata precisazione di elementi, 
� tuttavia evidente che non pu� darsi eguale rilevanza a tutti i requisiti 
enumerati nella norma. Se la motivazione � indispensabile ed essenziale 
� la sottoscrizione, ben diversa � la funzione delle varie indicazioni. L'art. 42 
descrive l'operazione di liquidazione dell'imposta dovuta che � quella stessa 
che il contribuente esegue nella dichiarazione (quadri N ed 0): deterinina: 
zione dell'imponibile, liquidazione dell'imposta lorda, applicando raliquota, 

127 


Il ricorso � fondato.. 

Bel invero, il legislatore della riforma tributaria entrata in vigore 
il ti>> gei:ri:fafo; 1974; cori mn�'Vazfone sostanziale sitl punto rispettO al re. 
gifue��pre:vigente �(T;U.� i:tP.R;� 29 genna�cfi958n, 645) ha d�terminato ana~ 
llticaril�nt�; � con precetto sanzionato espressamente da n�llit�i. i. requi� 
~ili� �ss�ifii�.1r���d.�1hi:Wi~6 �ar a�c&t~menfo,�.���m����essi!�.�c�mprendencfo ��tutte 

I.e componenti (difatto',motivaZionru� e ~ntabili) che, in t1n atcologico 
e<1meare c�mpl�to, eVidemiario ���iFColl�gaili�nto deipresupposti di im� 
post�-~la deten:llinazione in .concreto,. e quantitativa; dell'imposta netta. 
lr~EJ~if:!l'�:";


~cim requisito. con . fa �� previsidne della n�llit�. 

lilw~~~~~~~~~:~E 


~':~"\;~~"::!:,f~w~c::; 


Le ~irigC>1~ h1.ci�~~~ior1i, irrl:ine, riferite aireddito. imponibile, atte �aliqti0te 
aP,pHcate ed . alle imposte liquidai~, �. al�� 1~rd� nonch� al nefto delle 
dedUzioni e . �1�l1~ ritenute di .. acccfato, d>prono tutto rit�r l�gico-contabile 
che porta dalladet~rminazione del reddit� iordo all'imposta netta, al cui 

~!~d!wic~)ll~a~~~tripuent~ saie?b~ . tenuto, qtlalotf l'�cdertamento fosse 

�. i.ia~. 42 d~l d,J.>.R,n. 600/73, b1sostanza, p<)ne come�. elementi essenziati 
Wia .sel'�e di sift1azioni. e. di.fattori. ~he si a~pre~ano� sul piano della 
linearit� logica, dena puntualit� e della' chiarezza \iell'�\Tviso di accerta-
conteggio delle detraz�Oni, scomputo delle ritenute cli acconto � dei crediti. cli 
imi:msta � finalmente imposta netta. Non ha ragione d'essere una rigorosit� 
foririale n�llifesposiZione di qu�sti passaggi e :meno.: che �mai� � necessaria Ja 
ttfonzione Jlelle norme che.� regolano l'operazione (le . stesse .operazioni; corret� 
tive d�lla liqi:li:daziOne; possono farsi a norma dell'art, 36'-bis <:on la formaZione 
del ru610; che non � motivato); Una imperfezione di tino dei passaggi (ad es. 
I'oniessa<o impredsa indicazione di un acconto o �di un credito diimposta) 
dlir� causa ad tina� correzione, ma non certo alla nullit� dell'accertamento. 

lri: �particolare �l'indicazione � della aliqtiota progressiva non ha alcuna� rile. 
vama sulla verifica della �orretfozta�� <iena� liquidazione; .Nessuno �ha mai��liqui� 
dato l'imposta valendosi della tabella contenuta nell'art. U del d;P.R. n. 597 

o del t.u. n. 910, conteggiando�scaglione per scaglione gli importi a mano a mano 
risult�ilti; ci si. aW�le ��delle tabelle sviluppate, che s�� trovano dappertutto; che 
consenforio di ottenere la cifra finale �in Di.odo <veramente � immediato ed 

128 RASSEGNA AVVOCATURA DELLOc STATO 

mento, a tutela del destinatario dell'atto che, dall'avviso di accertamento 
stesso, e dalle indicazioni in esso evidenziate, deve poter trarre gli elementi 
di conoiicenza sulla cui base eseguire un controllo completo di tutte 
le componenti di un maggior reddito e<di lll,la maggiore imposta al netto~ 


I

fino� al limite della p<;>ssi):)ilit� di un contr9llo, anche meramente contabile; 
detfattorLc}le Portino alla determinazione dell'imposta netta, possi~ 
bile� oggetto �. della sua. obbligazione dt pagamento. _. 

. La i;;anzione espressa deUa nullit� che c0lpisce l'atto nel s~o com~ 
plesso (comma terzo. deJI'art. 42 citato), in caso di_ mancanza, oltre che 
della sottoscrizione e della motivazione, anche . delle indicazioni singole 
(e tra esse .. <:!elle alJq.o~~ ~p�,,iic.ate) pn:vi!�-t~-per co]Js.~ntire, il �ontrollo~ 
i.:i.�he p.:r~ente c0:i;itabUe, . della . 4eterminazione dell'imposta netta, 
evidenzia come la fo~ll1a ecl .iUivello di tutela offerta dall'ordinamento 
al �ontribuente co:rr,isponde ad un'esig~nza di semplicit� e di agevolezza 
del cont:i;9llo .. possiqile,-cla I>arte � qel . contribuente, . dei requisiti di pwi.ia: 
lit� e di chiarezza per l'atto amministrativo, di modo che il controllo 
possa essere eseguito. con una semplice 9perazi_one, senza nessun ricorso a.. complesse �.e professionali cognizio11i tecnico-giuridiche. Significa;. �nol~ 

,. ., ��� ... �.� .. _ .i" . �. . . 

tre, che il legislatore, individuando tutti gli �lementi essenziali e sanzionandone 
di nullit� la . carenza,, ha egli stesso_ individuato i fattori lesivi 
della tutela difensiva del contribuente . 

I I.� N� . si pu�� sll1inuire il tenore . della norma, segnatamente �n rifer�: 
mento alle.. aliquote, in considerazfone del fatto che le aliquote delle 
varie �poste s.ono previste per legge e la legge deve prefaniersi nota ~ 
ai contdbuente; "se non altro perch� di esse eg1i deve.� avere fatto applicazione 
al momento della dichiarazione dei redditi. Un'argomentazione 
d.el genere, se presa nella sua portata generale, rapportata al fatto che 
�'art. 42 del dJ>.R. n, 600/73 tuttavia esiste ed ha un significato inequivoco 

agevole �. Pensare di riportare nell'avviso di accertamento la aliquote crescenti 
con l'indicazione . dei valori .-di ogni scaglione � -un non senso. 

L'indicazione delle aliquote minima e massima � gi� una specificazione 
superflua. Dire poi che ci� non basta �percM la curva delle aliqu9te � vadat<i 
nel tempo {ma allora si dovrebbe dire ~he sono variate nel temp9 lti detrazioni 
e i crediti di fa'lposta _e tanti altri elementi influenti s.lla determinazione 
dell'imposta) significa affermare che. l'avviso di ac�ertamento deve essere Ul1 
trattatello di diritto .tributario. � largamente in uso, perfino nei .testi legi� 
slativi, la formula 1< legge ... e successive modific.ioni � che non si ved� 
perch� non dovrebbe valere per !:accertamento. D'altra parte se, come si 
riconosce, non � necessaria l'indicazione della aJiquota unica dell'ILOR, (che pure 

!

� variata nel tem}1o) perch� � stabilita nella legge, lo stesso si dovrebbe .dire 

i 

per l'aliquota progressiva parimenti stabilita nella. legge. 

!

La inutilit� della indicazione della aliquota � dimostrata dal fatto che.� 
fino ad oggi, nessun contrib.ente lia pensato di ec.:cepire simile._nullit�. 

i 
III

I 

I 



PARTE :lr SBZ. V:; :GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

nella pr:e"visi�ne �:della :nullit�,fb:li:itebqe per costituire mta tautologia sul 

pmu9'Jog~pq, edHxoa vi-0lazio)le dei~cl'it�ri interpretativi de.'art. 12 delle 

:0fsP9sj;iq:aj;. sJ#l~ ~ggeJn Gene,,.-l;l.le. Pr~sse..J;ll C()dice cjvil~; in quant<;> 

s~::.cop�.ret~z~efekbe ��ll:�:t;IA'.i.terpr.~t~ione�:sqs~zilid:mente �abrogante; :$:Ul 

PAAt�;� pet Pt*P~tW 4~U.'.ltt~ .~�jn�..~;im.e.; <>: / � �� �� �. � �:�:< > �� � , 

>� M.J~ii!i~1at,9f~ .4~lJ.~�:�J#9i~~ ~~l4914 ~rl;l. ~eli>Ptesente.�be�.le aliq.ote 
�� �9~~1~ .jjp9~~~L~2A9..�~r~vis~~ .g~Mb�:Ji::gge., .� se:��:tlC>l1��:.altr9:�:�.Pef�M e�se;.112. 

!f~~;~�~i~~~~K~~i~~:siie~!f(�.~~i~~~!!st~%::ᥥi;~Y:~~~;~~;! 


$i~z.19u1�.�im1'9si.e�...~�����t�~fo.ot~�.�c:osthuisce��l'~lemept9filia1e.... deni.....detetiiit~ 
~~iSrt~.. �a~tiii1:li~ .. 4~Jl'jllii?osi~:���$;.c:iS.m�1gr~4()��.�l�.��.~.. ~4l~azioD.e.ᥥ.4eli� 

l~~~~i~~~i~!~~~~�lie�~l! ~~t~;,4~l:~~i*#~i:~~~i~~~~t~~~J 


t,~\fa .~ ~N;~~~~ie .ffi~~�a~tefa 4~14\)(> e, .~~l}iy~~~(.l ~i.. #i~~fa 5ti~. l.f� 'r~~+ 

intende offtire aL�Ontribuente stesso.; unJiveUo <li tutela che. consenta 
'i'i~atii~iz1iiib;' J~'� p~hJ�����ci� dJ~i1hai~ig�� dbiFaVvi~g����&�����~~~J:faci~~tZ: ���(j) 
cc;>n�s�e~e i:m:n:i,ediate .� e<l ag~voli .. sulla base di elementi che nell;~y~i~() 

~~~lfsr&~5~~~~=~ 


ii&nifdi illi~Friorini{'qtfa:t�' !:art'. 4id.�f d.P:R. h. 600/n,� c:ix��cafattbre gerie'


rale per tutte le imposte dirette (IRPEF, IRPEG, ILOR), efcl�e trova l'omd


l�go equivai�nt�fptoprio sulla indicazione d�lla �. � aliquota.-O le . aliq�ote � 

a pena "di tmllit�/ riel regime<dell'IVA (d�'.P.lt. 26 ottobre 1982 ,n; 633, 

art. 56/�terztt �c&mma)/��� ���� ���� ...,. �� ����� ��.< �.� 

�S�; peraltro) tare � il reghrte d:l tutefa. del contribuente, poich� la legge 

non sanziona di �� rtUllit�L uri >S�mp'li�� �formalismo, rita�.�forme .�essenziali 

ad un �coottollo ag�voie�;ed imniediato;poich�t inoltre, l� legge. �non� pre


:cisa'quale sfaM le~ riiodall'ta� con' c�ii le .�<t indi,cazioni� richieste nell'avvisa 

di��acc�ffaxrt�tito debbanP:essetc;!; e$pr�sse; puo>aneh� ritenersi�� che iL:m�e� 

eetto Mrmativo sia 'sridd�sfatto: quando� sussistano� forme . che; con equi


valenza/ sulla b�se 'della semplicit�.� ed agevolezza del controllo .:consentito 

al contribuente; taggi�rl.gatto lo st�Sso fine� . . 

r.. ;. COs�{ nel�:�asodi J�np6sta ad: aliquota \thi�a: (per es> la IEOR)rconie 

l'indicazi�mt#.��dell'itnponibile�'d�:.dell'aliquota '.consente;�con�.agevo1e.:�caltolo 

dfrett�,. il �oritrollo quantita:tiv� ��dell'imposta; identicamentei mediante llil 

iridic'azion� . dell'imponibile e � dell'imposta, ��.con�� un altrettanto agevole 

tal&>lo< inverso, � il �contribuente �pu� . determinare l'aliquota,� per .cui �.po, 

trebbe :ben sostenersi che, in tal caso, l'indicazione dell'aliquota sia 

avvenuta nell'avviSo in modo indirette>, tramite gli elementi di calcolo 

dai quali� ricav-arla, senza tuttavia incidere sul livello di semplicit� e di 

1ig'evolezza: della tutela dalla legge .voluta. � 

� 



RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

130 

Le stesse conclusioni, peraltro, non sono estensibili al caso di im


Iiliposte ad aliquote progressive secondo scaglioni di reddito (tipicamente 
per la IRPEF), di cui siano indicate nell'avviso di accertamento, come 
nel caso di specie, solo l'aliquota minima e quella massima. Le due aliquote 
estreme non consentono alcuna ricostruzione contabile di tutto 
l'arco� delle aliquote progressive e delle determinazioni di imposta secondo 
gli scaglioni di reddito, n� la conoscenza dell'imponibile e dell'im" 
posta consente alcun calcolo inverso, che non sia la semplice determi� 
nazione di un'aliquota media, del tutto insignificante ai fini del conttollo 
che deve essere consentito al contribuente. L'avviso che, quindi, 
indichi le � aliquote estreme applicate, in un sistema ad aliquote progressive 
(salvo che le aliquote di fatto applicate siano solo due), com~ 
pie un adempimento meramente formale del precetto normativo, del. tutto 
insignificante al fine della tutela che l'art. 42 citato persegue e la cui 
Violazione sanziona con la nullit� dell'avviso di accertamento di impost.e 
dirette. 

Quand'anche, poi si ritenga che . la � indicazione � in esame possa 
venire soddisfatta egualmente con l'indicazione del testo normativo che 
le aliquote prevede, occorre pur sempre che detta indicazione. sia puntuale 
nel riferimento del testo normativo richiamato e vigente nel pe


I

riodo di rifel'imento. 
Ci� appare necessario, ove si consideri che la curva delle aliquote 
.dell'imposta diretta che incide con maggiore ampiezza sulla generalit� 

I

dei contribuenti (la IRPEF) � suscettiva di subire, ed ha subito nel 
tempo, una serie notevole di variazioni a seconda degli indirizzi di �politica 
economica dello Stato, via via mutevoli, perseguiti a mezzo dello 
strumento fiscale. Basti ricordare che la. prima serie di aliquote, previste 
nella tabella allegata al d.P.R. 29 settein:bre 1973 n. 597 entrato in 
vigore il 1� gennaio 1974, ebbe applicazione integrale solo nel 1975, mentre 
per il 1974, a seguito dell'introduzione di un'addizionale straordinaria 
ad aliquote progressive a partire dallo scaglione di reddito superiore 
a L.10.000.000 (art.1 della legge 6 luglio 1974 n.259 convertito in legge 17 
agosto 1974 n. 384), la curva delle aliquote di fatto applicabili, determinata 
dalle aliquote base sommate a quelle dell'addizionale straordinaria, aveva 
un andamento del tutto diverso da quello previsto dal d.P.R. n. 597/73, 
tanto che l'aliquota massima era portata dal 72 % allo 82 %. La tabella, 
comunque, gi� variata per il 1976 (art. 21 della legge 2 dicvembre 1975 n. 576), 
venne ulteriormente modificata con il T.U. delle imposte sui redditi approvato 
con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (art. 11), ed ulteriormente; in 
rel�zione agli scaglioni di reddito e con decorrenza dal 1� gennaio 1991, 
dall'art. 1 del D.P.C.M. 29 settembre 1990 emesso in applicazione del� 



PARTB l� SBZ. V; GIURISPRUDENZA TRmUTARIA 131 

l'art.: 3 del D.L. 2 :i:rtarzo 1989 n" 69 conv: con :i:rtodifi�h� nella legge 27 aprile 
1989 n; 154< e con deootrenza �dal� 11> �gennaio 1992 mediante il D.P~C.M. 
30 settembre 1991. 

Vi �, quindi, sul punto una situazione di variabilit� normativa tale 
da; non ;�onsm:i:ti,;e rindMduazione� delli:i aliq�ote in :concreto applicate se 
non:::attl'~Wts�'. l!ittdicaiioo~ dl:ll testo: t�omi:at�Vll> vigente��all'anno <di�� riferill:
lento dell'imposta. che. dall'Ufficio .. sia . stato applicato per�� la� determinazione 
d�ll'imposta oggetto df accertimi�ntii ... . ' 

N� soddisfa le< esigenze di tutela d~l co,ntribuente l'indicazione, nell'aV)(
i~o, della tabe11~ a�eg�ta. all� normativa cli base, ancorch� la stessa 

~~ri~fil?r111fr~t~l~Ii!~ji>j~J-�~fe=~�:f9t~t~~c~~q::1 :;e~~:~~ c~: 

gente. al . momento di ..riferimento dell'imposta.� .. L'argomentazione . non � 
�ccettabii�; �nel di$o &� sp�cit~;�'p�r u.fi~ duplice serie di motivi, e ci��: 

... ,..:.:-:.~1' .;. :�::�:�:�:::>:::���~�: 

. i a) perch� riferendosi � l~accertamel:i:to in esame .�ll'anno 1974, della 
cui particolarit� si � detto, non si verteva in situazione di mutamento 
normativo del testo d�l. d.P.R, n> 597/73; ma��� di� itna .combinazione di 
norme tra� la disciplina base rfohiamata :e fin> allora vigente, e la previS�one 
�on� cUVerso t�st&; no:hrtativo cli un'addizionale �straordinaria vigeriite 
solo p�f n���1974f'sofo �dalla combinazione deFdue testi normativi 
(df b�F'il'. ~e�ondo 1lori }iehiainatb 'nell'avviso di .� acbertamento) e delle 
du�tab�ll� di .al�q�bt� pot�va ���ctetetmmarsi fa' curva delle aliquote di 
f~ttifapplidabili, ed ~pplicat�:�� pet i� teddttf'.del 1974.�ai fini� IRPEF; . 

�:;. :;.C�:�. ~ .�. :-;.�.� .� ~(-'. '. �.�. . :-� .�. . { 

.... ��.� q) p~fqh,� .il tjfer:~~~PY? .~otmativ9~ ~el:lericp, il cui testo non porti 
di Jatto ajl'.indi:V:f~'.Qa~ion,e delle ajiq.o~e app~��at~ dall'ufficio, non soddisfa 
qu.eHa esigenza >4i pt'ecl!�ione, �. di chiarezza .� e di ��facile �ontrollabilit� 
che, come rilevato, � alla base del precetto normativo dell'art. 42 

d.P.R. n. 600/73 e, segnatamente della previsione di nullit� del comma 
terzo della ora iridic�taF diSp�siZfone norinativa. 
Deve, quindi; ritenet~fche l'avviso di accertamento ai fini IRPEF, il 
quale tolltertg� sol9 .. l'Wdi~zfoJ:le delle ~Uq.9te.minirn.a .e .nJ.assima applica~~ 
~ u.. gen~j�q .x;i~J)iapw .~J.la J~J?eifu. d�l~ ajiquq~ . allegata ad un 
testo normativo di n:on�imriiediata applicazione, o perch� integrata da 
altra n�rrifa, o perch� hi�cHf'�cafa da suci:e�siva n<>tfaa a s~a volta non 
rlchiamata nell'a~iso, viola� il principio � di pre�isfone e �~iarezza delle 
� indicazi�ni � che � alla base del .precetto dell'art;:42 deld:P.R. n' 600/73, 
ii�ll� ffuizione di � ttlt�la ��del�. diritto df iriii:n�diato � ed agevole ��.controllo 
chi a'.I eoiitdbue!lte . deve e~sere consehtito ed ilicorre, pertanto, nella 
sanzione di nullit� disposta dal terzo comma dello stesso articolo. 

(omissis) 

IO 



132 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 gennaio 1993, n. 783 -Pres. Salafia Est. 
Grieco � Ministero delle Finanze (Avv. Stato Guicciardi) c. Star 

S.p.A. (avv. Biamonti). 
Tributi� erariali indiretti � Tassa di lotteria � Manifestazioni a premio 


Iw.ponlbile. � Prezzo del prodotto .~ttribuito in PJ"elnlo comprensivo 

dell'IVA. 

(1. 5 giugno 1939 n. 973, art. 52; d,.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19). 
Poich� il promotore della manifestazione a premio � il consumatore 
finale del bene offerto in premio, ne consegue che l'imponibile della 
tassa di l�tteria deve comprendere l'IVA pagata per l'acquisto del b?ne (1). 

(omissis) La ricorrente denunzia violazione. ed errata applicazione 
dell'art. 52 del R.D.L. 19 ottobre 1933, in relazione all'applicabilit� delle 
norme del d.P .R. 26 ottobre 1972 n. 633 e con riferimento all'art. 360 

n. 3 c.p.c. 
Deduce, in particolare, che l'imponibile della � tassa di lotteria � 
dovuta dall'operatore economico che organizza l'operazione � a premio � 
� costituito dal prezzo di acquisizione degli oggetti offerti come premio 
-e cio�, dall'importo che un consumatore finale dovrebbe sopportare 
per approvvigionarsi di un. identico oggetto -. Ed, invero, nel successivo 
passaggio di quel bene (dall'imprenditore, che ha organizzato la manife


I stazione, al cliente, che ha diritto di ricevere il premio) no:p. v'� applicazione 
d'IVA in quanto quel passaggio non costituisce, giuridicamente, 
�cessione di beni� ai fini dell'IVA. L'organizzatore della manifestazione 
-e non il cliente destinatario dell'oggetto -si atteggia, infatti, come 
� consumatore finale � di quel bene che egli acquisisce proprio per 

I

~ 

(1) L'imponibile della t!U!Sa sulle manifestazioni a premio. 
Finalmente la Suprema Corte si � pronunciata, con una sentenza in tutto 
favorevole all'Amministrazione finanziaria, sul complesso problema, risolto in 
senso contrario da numerosi giudici di merito, della comprensibilit� o meno 
dell'IVA nell'imponibile della cosiddetta � tassa di lotteria �. 
La difficolt� interpretativa era stata determmata dal fatto che, all'epoca 
in cui fu emanato il R.DL. 19 ottobre 1938 n. 19331 poi convertito in legge 5 giugno 
1939 n. 973, l'imposta sul valore aggiunto ancora non esisteva, mentre stava 
per entrare in vigore l'IGE, che infatti fu istituita di ll a poco col D.L. 9 gennaio 
1940 n. 2. 
Essendo l'IGE un'imposta � a cascata �, che colpiva il trasferimento dei 
beni ad ogni singolo passaggio, neppure si poneva il problema di una possibile 
inclusione di essa nell'imponibile della tassa di lotteria (1); m~ successivamente 

(1) In questo senso si era espressa anche una Risoluzione ministeriale del 12 marzo 1969. 

{ame QggeHo c1i p:i:_e.ifo,":� favore cl,eUa $.a clieJ>.tela e.nc>n .(per fal'J:le) 

::~a:~~~a~~~ 


~Hl r!�avq.>� �....�..-..� .�/�:� ... 
�q~lt:t,ct~---�eAe����PPn�� ~��.� al.�-.Pte~9,di._.. a,�q.isto .�..~tes.o.� jn...s.filns.0:-.__.tec.ico, 
q11ale corrispetti\1'9 pattUito tra le parti,. �he va . commisuiato �. il.ttibqto 

i�a~r~~~1�:�~~!f;~~~f~!e~0!~fo~~i~l-�.-che. �._ �ciet~rm~ato�-sulla. hase�� �di 

..._. -........~cePS"lll7a .� ~ f9P.Mta� .-� ...� .. 
< -l-e.� �o~s.�gue:t'IZe che la <;:orte di .nierito ha_ tratto . dalla . lettura degli 
~rtt. sz�ri.I...� A-~93~/~~ ~)14,p.g. n~ ()33/72_ non.sono cot:rette; ..� e, d'altra 

parte1 il t�sto 4#le du~ .pJ1;lle J:l9ll. c1etta la solllzjone. del quesit(>: essa 
:va ri�er�~tlil, p.�."-:4iscipJjpa t;lel~'.JVA. �� �. .... 

~~~;���~i-�~<>~�1=~~ff:a;~n&~~~a!~.o~!ri~�-�:~!n~~e~;e:;te~ 


~qqi~t9.:filella @er(:e.reg<>larm.ente comp:i;0vato � (art. 52),.non pu� .avere 
altr!l s.iwfism.1-Q oltre ��quelle> c:li ��Wl riferimento .alla base ~Ponibile la 
~~~egn�p,~io~ ~. per. i'.appullto~ il. problema. �lle oi~ s.i pone, oonS.
iclerata la Parti�0lare cUsciplina dell'lVA. In definitiva, l'art. 52 mm pu� 
es.sere � indi�ativ:<>: 4e~li;t. �_ cpi;gp0s.b:ioJ1e ~ della. bi:ts.e iwponibile. t:>ens.t della 
sqla. nec�.si:t� di far dfedniento alla ..-.~ base imponibile� .. �Che occorre, 

Mlla, fattispecie, ~41Y;_4ua,r�./ ��� � � �� �� � � �. � � � � �� � � � 

�.. Q~t9 ~e�b:np!ic~ziqni 4esl,lll1;i};>ili d,all'.aI"�, ~1 -~e�ondo cui il corrispettivo 
e gli altri dati necessari per Ja determinazione della t:>ase 
imponibile dell'IVA vanno indicati in modo separato dall'ammontare dell'imposta 
-, contrariamente all'opinione della Corte milanese, va rilecon 
l'entrata in vigore dell'IVA sorsero f primi dubbi, trattandosi� qui di un'imposta 
monofase di� nat\lfa :tipi<:arnente neutrale; in� quanto clestinata ad� essere 
detratta o<� s�:aricata � dall�mprei:iditore ai sensi dell'art. 19 del d;P;R. 633/72. 

�Per questo molti giudici di merit� -�(fra .�cui�� il Tribunale di Roma;� quello 
di Milano e� nru:nero5i��altri.); � fondilndosi � sulla� nonnale deducibilit� dell'IVA 
da parte del promotore della manifestazione . a premio; ritennero che costi� 
tttisse una sorta di partita di giro, e>quiridi di essa non dovesse tenersi conto 
rt�lla determinazione delrimponibile . cui rapportare la tassa di lotteria. 

�. A�. tale� argl)mentazi�:ile Se .ne� aggittngevano, �poi, altre di supporto, _�secondo 
cui una tassa non avrebbe potute> -andare a -colpire �un� componente del prezzo 
di-�-acquisto che gi� costituiva; di per s�, un'imposta:�� ovvero affermandosi 
che il prezzo di acqUisto non poteVa intendersi come prezzo di mercato, ma 
come prezzo� esposto � nella fattura di� acquisto, separatamente� �dalla componente 
IVA, secondo la prescrizione di � cUi all'art. 21 secondo.� comma del d.P ;R. 

n. 633/72 (2). 
. (2) Cos\, a titofo (,semplificat�vo, Trlb. �.Milano 24 ottobr~ 1988, n. 10052, in Corr; trib. 
1989, pag. 330 e Trib. R-oma 26 gennai6 1989, n. 1126, ibidem pag�.2358. 


RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO

134 

vato che la norma ha solo finalit� di chiarezza contabile ma non avvalora 
l'interpretazione che dell'art. 52 ha proposto la STAR: l'aver indi


cato il prezzo �di� acquisto quale base per la determinazione dell'impo~ 
nibile della tassa dimostrerebbe che si � inteso far riferimento al solo 
corrispettivo di scambio con esclusione dell'IVA il cui importo, al sud


I

detto fine, non dovrebbe ritenersi conglobato nel prezzo. In realt�, gli 
elementi letterale, storico e sistematico, richiamati diffusamente anche 
dalla controricorrente, non consentono, di per s�, la corretta soluzione 
del punto controverso. Tutti e tre; infatti, inducono a conclusioni inaccettabili 
in quanto contrastanti con la natura del rapporto che si instaura 
tra col�i �:he ha indetto la � lotteria � e l'assegmitario del � premio �. Se 
costui, com'� usuale -e quando non sfa diversamente stabilito -riceve 
il �prernfo � senza dover corrispondere � al�unch�, neppure a titolo di 
imposta, significa che esiste un altro soggetto che, atteggiandosi, ai fini 
dell'IVA, come ultimo consumatore deve corrisponderla. In sostanza, il 
trasferimento del bene i:h cui il � premio � �si concreta non � fiscalrnente 
rilevante proprio perch� l'imposta che lo concerne � stata �assolta�; ed 
in man�festazioni in� cui l'intenti:> di consegnare � quel ben� � �l netto di 
ogni i�npost� �� dichiarato, l'IVA corrispondente non pu� che essere pagata 
dal soggetto che ha indetto la c.d. � lotteria �. A tutto ci� consegue 
che il �prezz�� di acquisto della merce regolarmente comprovato (art. 52), 

I alla �st:regtla della� disciplina fiscale vigente,� non pu� che intendersi comprensivo 
dell'IVA, non recuperabile per effetto dell'intento� dichiarato di 
assegnare il � b�ne �, oggetto del trasferimento, al vincitore del gioco a 
premi, al netto �di ogni imposta. � � 

II 

Nel ricorso per Cassazione avverso la prima di tali pronunzie, la difesa 
dell'Amministrazione finanziaria, di contro, evidenziava che nel successivo 
passaggio, dal promotore della manifestazione al beneficiario, il bene mobile 
offerto in premio era espressamente escluso dall'imposizione ai fini dell'IVA 

I ai sensi dell'art; 2 terzo comma lett. m) del d.P.R. n. 633/72, sicch� il primo 
dei due soggetti, acquisendolo per farne oggetto di regalo alla clientela, si 
atteggiava come un consumatore finale, che notoriamente subisce l'IVA senza 
poter scaricarla su altri soggetti. 

Di _qui .. la conseguenza, invero lineare, che per il promotore della manifestazione 
a premi il valore imponibile � costituito dal prezzo di acquisto del 
bene comprensivo dell'IVA,� ovvero se il bene sia prodotto da lui stesso, il 
prezzo di vendita, evidentemente comprensivo dell'IVA. � 

A questa prospettazione, che metteva in luce anche gli aspetti . economici 
della questione, faceva seguito una duplice considerazione sul piano della 
� ratio� giuridica ispiratrice della norma; giacch�, da un lato era sottolineata 
l'e.vidente disparit� che si sarebbe creata fra promotore della manifestazione 
che acquista i beni da offrire in premio e promotore che li produce in proprio, 
ove fosse ritenuto che solo nei confronti del primo l'IVA non faccia parte 
dell'imponibile ai fini della tassa di lotteria; dall'altro si era prospettata la 
possibilit� di accordi fra imprese produttrici e ditte organizzatrici delle manifestazioni 
a premio, abilmente finalizzati alla realizzazione di economie di 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 135 

Che questa conclusione cui si perviene in ragione della disciplina 
fiscale che regola il trasferimento dei beni mobili e che, inevitabilmente; 
riverbera i suoi effetti sulla individuazione del regime fiscale . applicabile 
in determinati casi (nella fattispecie, ai giuochi a premio; lotterie) 
attraverso la puntualizzazione della nozione di � prezzo � come deve essere 
intesa nel generale sistema fiscale vigente -possa dar spazio ad inconvenienti 
non pu� mutare i termini del problema sottoposto all'esame. di 
questa. Corte e, di conseguenza, la soluzione adottata. 

Un'ultima considerazione: 

La controricorrente ha sottolinato una singolarit�: il caso dell'imprenditore 
che beneficia del �concorso� ai fini della vendita del suo 
prodotto e che � � anche � organizzatore del concorso sarebbe diverso 
dal caso dell'organizzatore che non � il produttore del bene oggetto del 
� premio �. In questa ipotesi, l'IVA deve fargli carico; nella prima, � l'imprenditore-
organizzatore� non potrebbe essere considerato �ultimo consumatore 
ai fini dell'IVA �. 

Contrariamente all'assunto della controricorrente, le conclusioni non 
possono essere diverse neppure nel caso prospettato. Anzi, l'ipotesi specifica 
conferma l'esattezza della soluzione adottata: che si fonda, essenzialmente, 
sulla individuazione dell'ultimo � consumatore �. Orbene, se 
l'organizzatore � tale in quanto consegna un bene al vincitore della lotteria 
al netto di ogni onere, deve considerarsi � ultimo consumatore � 
anche l'organizzatore-imprenditore che, dal canto suo, consegna un bene 
al vincitore al netto di qualsiasi onere. Che il bene sia stato da lui prodotto 
non rileva perch�, in quel caso, � la nozione di � prezzo � -per 

scala nei costi di produzione degli stessi, ma con evidenti alterazioni del regolare 
svolgimento del mercato, e, in ultima analisi, con la vanificazione del 
principio di una libera e leale concorrenza. 

La Suprema Corte ha recepito il ragionamento dell'Amministrazione, con 
una sentenza che non mancher� di servire da orientamento per le numerose 
vertenze tuttora pendenti avanti i giudici del merito, ed ha dettato il principio 
innovatore che, nel determinare la base imponibile� della tassa di lotteria, 
deve tenersi conto dell'importo totale, oneri fiscali inclusi, che il � destinatario 
del premio dovrebbe pagare per acquistare un identico oggetto. 

In sostanza ha generalizzato il caso dell'IVA, ritenendo che ai fini della 
determinazione dell'imponibile di qualsiasi manifestazione a premio, �debba 
considerarsi il valore di mercato del bene offerto in premio; per ci� stesso 
comprensivo di qualsiasi onere anche fiscale che in esso sia stato eventualmente 
conglobato. 

Ci� acquista particolare interesse per l'Amministrazione finanziaria, in 
quanto, di recente, con l'art. 7 della legge 27 novembre 1989 n. 384, la tassa di 
lotteria � stata portata al 30 per cento della massa premi e la tassa di licenza 
al 20 per cento, in ogni caso con un minimo inderogabile di L. 1.000.000 per le 
manifestazioni effettuate in una sola provincia e L. 3.000.000 per le manifesta� 
zioni effettuate su tutto il territorio nazionale. 

Avv. UBALDO l'ERRUCCI 



136 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO 

le ragioni espresse -che � comprensiva dell'onere rappresentato dall'IVA: 
E non fa alcuna differenza che oggetto della tassa sia il valore 
della massa dei premi e non il singolo premio. 

La sentenza impugnata va, dtinque, cassata. Il giudice di rinvio si 
atterr� al seguente principio: 

� Nel determinare la base imponibile della tassa di lotteria deve 
tenersi conto dell'importo totale -oneri fiscali inclusi -che il destinatario 
del � premio � dovrebbe pagare per acquistare un identico oggetto
�. (omissis) 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 gennaio 1993, n. 1013 -Pres. Vela Est. 
Ruggiero -P. M. Lo Cascio (conf.). Gansbacher (avv. Di Mattia) 

c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Favara). 
Tributi erariali indiretti -Imposta di successione -Maso chiuso -Valutazione 
-Deduzione dell'on�re da> corrispondere per la � assunzione 
� � .Esclusione. 

II

Ai fini dell'imposta di successione il maso chiuso deve essere valutato 
+zei modi ordinari, non avendo rilevanza il diverso valOre che l'avente 
diritto deve corrispondere ai coeredi per l'� assunzione � del maso in 
esclusiva (1). 

I 

(omissis) Con il secondo motivo del ricorso i Messner deducono che 
erroneamente �la Corte d'appello avrebbe ritenuto che ai fini dell'imposta 

I di successione la valutazione del maso chiuso compreso nell'asse ereditario 
dovesse corrispondere al vaiore di mercato dell'immobile, e so


I 

stengono che essa non pu� invece superare la misura del prezzo di 

I

assunzione del maso, determinato secondo i criteri dettati dall'art. 25 
del decreto 28 dicembre 1978 n. 32 del Presidente della Giunta Provinciale 
di �Bolzano, trattandosi appunto di prezzo imposto dalla legge. Con 
il terzo motivo ripropongono l'eccezione di illegittimit� costituzionale, 
per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 20 e 26 del d.P.R. 26 ottobre 
1972 n. 637 ove questi impongono di considerare in ogni caso il 
valore di libero mercato an�:he con rUerimento al maso chiuso caduto 
in successione. 

La censura � infondata e l'eccezione di illegittimit� costituzionale va 
dichiarata irrilevante, prima che manifestamente infondata; 

I

Il maso chiuso � istituto peculiare _della provincia altoatesina che 

~ 

trova le sue radici nelle tradizioni e negli antichi costumi di quella i 

!

comunit�, cui il legislatore costituente ha restituito 'piena -dignit� e. citta-i 

i 

I 

(1) Decisione di evidente esattezza; non constano precedenti. I 
lI

.! 


PARTB I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

dinanza giuridica, attribuendo alle Provincie, con l'art. 11 n. 9 dello statuto 
speciale della Regione Trentino.Alto Adige; �la facolt� di emanare 
norme legislative. in�.via primaria sull'ordinamento... dei �.masi� chiusi� .e 
delle comunit� familiari rette da � antichi statuti e consuetudini;� ..ed in 
proposito il legislatore provinciale di Bolzano ha emanato varie disposizioni, 
raccolte e confluite nel testo unificato approvato con decreto del 
Presidente della. Giunta 28 dicembre 1978 n. 32. 

... .� .. � .� . .. . . . . ..��.�. . . . . . . . 

�L'istituto, secondo. le tradizioni �ed il.diritto preesistenti cui il legislatore 
provinciale si � riferito, ha caratteristiclie. del tutto particolari, 
che si manifestano essenzialmente nella indivisibilit� del fondo, nella 
sua COllJ1essi0ne con Ja �ompagine. fal'lliliare, e nella � assunzione �, vale 
ii :dire n�f'afritto . ctf far~ escll.'tsi\rf.irne11te proprio jffonclo (:ome ~� maso 
chiuso.~�� dli.� part~ (ii @q .solo � def �. coeredi,,. o fu gener~.� d~f Cotiipr()prieta.
ri, �. sec()ndo l'qrdfue di pre.fereilz~ stabilito dag� arit. 18 �� e. segg, del 
citato decreto presidenziale n. 32/1978. In tal caso l'avente diritto all'assunzione 
deve corrispondere agli altri coeredi un � prezzo � che, a norma 
dell'art.�� 25 del decreto, se non � stato disposto dal defunto o non � 
stabilito d'accordo tra gli interessati, � determinato in base al valore 
di reddito mediante applicazione al reddito imponibile dominicale di 
coefficienti stabiliti dalla commissione censuaria provinciale; anche in 
questo ultimo caso peraltro � fatta salva la facolt� dell'assuntore o dei 
coeredi di richiedere la determinazione del prezzo al pretore, che lo 
stabilisce sulla base di stima eseguita da tre esperti in materia agraria 
ed a seguito di un complesso procedimento disciplinato dagli artt. 25/a � 
25/g del citato decreto 32/1978. 

Orbene, � evidente che la determinazione del prezzo di assunzione 
riguarda esclusivamente i rapporti privatistici tra i coeredi o comproprietari, 
e non incide, n� pu� incidere sui rapporti tdbutari conseguenti 
alla trasmissione, inter vivos o mortis causa, del maso �chiuso che sono 
regolati soltanto dalla legge statale; ed in particolare non incide sulla 
regola che l'imposta di successione � commisurata al valore venale dei 
cespiti che costituiscono l'asse ereditario. 

Deve essere d'altra parte rilevato che la �assunzione� attiene. alla 
divisione del patrimonio ereditario (art. 16 del decreto 32/1978), vale a 
dire ad un momento successivo a quello della successione in senso proprio, 
ed � vicenda meramente eventuale, che manca del tutto, ad esempio, 
nel caso di unico erede, ma pu� mancare anche nell'ipotesi di 
pluralit� di eredi, se e fin quando questi preferiscono rimanere in comunione. 


In ogni caso il � prezzo � di assunzione non � affatto inderogabilmente 
imposto e predeterminato dalla legge, potendo invece anzitutto 
essere liberamente ; stapilito dal de cuius ovvero dall'accordo tra gli interessati, 
ed � certo che la ricchezza trasferita all'assuntore corrisponde 


138 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

al valore pieno del bene di cui .egli pu� liberamente e illimitatamente 
disporre, tanto che, se ci� avvenga, lo stesso � tenuto a versare ai 
coeredi l'eccedenza del ricavo dalla vendita sul prezzo di assunzioni 
(art. 29 del decreto 38/1972). (omissis) 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1� febbraio 1993, n. 1230 � Pres. Salafia Est. 
Grieco. Min�stero delle Finanze (Avv. Stato Pavone) c. Falli� 
mento SO.DE.MA. 

Tributi in sener~ � Riscossione � Fallimento � C~diti per i quali � pen


dente giudizio innanzi alle commissioni � Ammissione con riserva � 

Sospensi�ne del giudizio di insinuazion� � Esclusione. 

(r.d. 16 marzo 1942 n. 267, artt. 55 e 95; d.l>.R. i9 settembre 1973, n. 602, art. 45; 
.c.p.c; art. 295). 
I crediti relativi a tributi per i quali sono insorte contestazioni 
pendenti innanzi alle commissioni tributarie sono ammessi al passivo 
delle procedure concorsuali con riserva da sciogliersi .dopo la decisione 
della controversia tributaria. ed in armonia con l'esito di ~uella decisione. 
Il giudizio innanzi al tribunale fallimentare non �. sospeso ex 
art. 295 c.p.c. in attesa della decisione tributar,ia definitiva (1). 

(omissis) La ricorrente Amministrazione, denunzia violazione e fal:sa 
applicazione degli artt. 95, 2� comma, e 55; 3� comma, della legge fallimentare; 
dell'art. 45, 2� comma, d.P.R. 602/73 e dell'art. 295 c.p.c., in 
relazione . all'art. 360 n. 3 c.p.c.; insufficienza e contraddittoriet� di motivazione,. 
in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. 

Deduce, in particolare, che la .interpretazione data dalla Corte d'appello 
porrebbe l'Amministrazione -con evidente stravolgimento del � sistema 
� generale di corretta definizione e liquidazione dei crediti -nella 
condizione di non poter mai riscuotere. quanto dovutole, neppure nella 
misura � fallimentare �, nonostante il riconoscimento (finale) del credito; 
inoltre, vi sarebbe il concreto rischio di un incontrollabile prolungamento 
di procedure fallin:lentari che non potrebbero essere � chiuse � neppure 
con la cautela degli accantonamenti di cui all'art. 117 L.F. 

Sostiene, poi, la rkorrente che la Corte di merito non avrebbe in 
realt� spiegato la disapplicazione dell'art. 45 del D.P.R. 6di/73, atteso 

(1) :t! finalmente. risolto un problema di grande rilevanza pratica. L'insi� 
nuazione, sia tempestiva che . tardiva, deve subito conc~udersi con l'ammissione 
con riserva; si dovr� sempre evitare, provocando se necessario la pronunzia 
di una sentenza appellabile, la sospensione del giudizio, gtaveme:il.te pregiudi� 
zievole per l'interesse erariale. 

PARTB. I, ssz;. V; �GIURISPR'IJllllNU TRIB'IJTARIA 

che �eventualicontestazioni inerenti ai tributi iscritti� a ruolo non�� potrebbero 
� che riferirsi� a . quelle conoscibili da.Ile Commissioni. tributarie, 
non� essendo ipotizzabili�. ��si di... cC)nt(JSta,Zioni. sottoposte.�� all'accertamento 

ddi giu().ice fallttn.entare :i>; Da ultimai Ja ricorrente deduce la mapplicabilit� 
~Wa.t"tr~~S .c.p�C�:4if~~dodlrequtsitodella: pregiudizialit�,�
��.............�te c�li;i$id,e.l'�zi�ni e� �l~. concfusioni dell'Amri:�inistrazione�finanziaria 
sono e$@s~e. )1.eJ{�ontesto di<~ dettagliata ri�ostruzibne delle vicende 
gillrisprtidemiali�: concernenti.la���.questio:i:l:e� �dell'ammissibilit�� al�����passivo 
fa11im�ntare >di crediti tribu~ri in contestazione � innanzi�� alle � Commissioni 
tnb\itme a seguito di �tsm~one tardiva; 
.�..�.�. �Da11a:pfemessa che~:Prima della riforina tributariaiLcredito relativo 
ad fui tiributo non anccn:a incont�stabile�"'""" in quanto all'esame della giu. 
risdizion:e tributaria ....; era ammesso.� � con . riserva � al passivo . fallimentare, 
tardilil,tt�ente o tempestivamente. insinua tor in quanto parificabile al 
credito coridizionato (C�J~~>1806/74r�� 3213/84y 7400/83; � 8761/87);tla �ricorrente 
ti~ cit;casione pet sottolineare Che la riforma del 1973 ha inteso, 
con rar.t A5>d�l <LP;R.; �ri� 602/73i riconoscere esl?ressamente � al� � ruolo �, 
in caso d� c6ntestazi0ni inetenti in t;tibuti iscrittii.la natura di titolo 
.per la foro ammissione �. (( con ris�rv� � al passivo � delle procedure fallimentari. 
IF riconbscim�nto n61'inativo ha .costituito; secondo 'l'Amministrazione 
finanziaria motivo per l'estensione analogica della disciplina 
lin�he per l'am:rnissione � � con riserva � dei� tributi �indiretti. riscuotibili 
attraverso differenti. modalit�~ Tartto. che. all'art. 45 deld;:P;R. 602/73 � 
stata attribuita rilevanza di portata�general� � {Cal;s; �3273/84). Sicch� -rileva, 
la ricbrrente ....-. Uafferm�zi�ne (Cass~ .6293/87) secondo� .cui, dovendo 
procedersi; in. ragione della<contestazione del .curatore ed al fine delJ!
am:mi$sibilit� del credito, al �suo accertamento. �in � sede. giurisdizionale, 
il gili(\izio � innanzi .�al.�� Tribunale fallimentare.� deve .� ess�re � sospeso fino 
alla <decisione defirtitiva. delle Commissioni ttib�t�rie; infrange un quadro 
interpretativo consolidato; enoi�� � condivisibile.��.��� 

���� ��ta .censura � fOndat�.>��� �� 

���Questa Cortei gi�: con la sentenza .1806/74; afferm� ..che>. i .crediti insinuati 
al passivo fallimentare, sia per imposte dirette che indirette e per 
le;quali sia� stata :t'<>rmulata CC>nte.stazione innanzl alla Commissione tributaria 
�prima . del� fallimento;�� .sono assimllabUi ai crediti condizio.1;1,li e 
vanno ammessi al passivo con � riserva � da sciogliersi dopo Ja, qecisione 
della colil,troversi~ tributar.ia e<;l )n< armonia con quella. Si;i.�cessiVlillnente, 
il principio ~ stato riba.dito daUa deci.$ioni;: 7400/83; daU~ sentenza 
3273/84 in cl.li, ~$pi:es!iamente, J'a.imii;sioI;l,e �p.ce:rneva. un. �r(l<;tito 
d'IVA;> dalla d.eci!lio:ne <S.?61/87';, �Questai. con riferhnento all'art. 45 .del 
d.P.R. 602/73 ha, per un verso, riconosciuto l'ammissibilit� con riserva 
al passivo fallimentare dei crediti etadali opposti innanzi alle Commissioni 
tributarie, ritenendoli equiparati a quelli condizionali di cui al 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

terzo comma dell'art. 55 L.F; e; per l'altro, ha riconosciuto all'esattore il 
diritto� di partecipare� al riparfo finale tramite le somme. � aceanton�te �. 
Orbene, la decisione :n. 6293/87,; cui fanno riferimento ....,..; con opposte 
finalit� ..,.., sia la sentenza impugnata che la difesa dell'Amministrazione 
finantiana�d�llo Stafo,: ha affermato�un p:tiricipio -quello.della ammissibilit� 
della riebiesta di �insinuazione con sospensione. del giudizio innanzi 
al�� Tribunale fallimentare,. in �ttesa . della. definizione �. dek .giudizio tributario, 
non potendo l'ammissibilit� .. comportare. una pronuncia di ammissiOne 
del credito �con riserva � in analogia con il disposto: dell'art. 95 
della L.f. -cui questa Corte non ritiene di aderire. In r�alt�; dopo la 
introduzione.�della..disciplina .�.. di ��CUi aU'art,.�45 ��del� d.RR�.. 602/73. �,..,,,; che 
ha. riconosciuto al � ruolo �1 �in caso;. di �contestazioni inerenti ai tributi 
iscritti, la.natura di titolo per l'ammissione di quei tributi, con �riserva�, 
al passivo . delle . proceduve fallimentari ...,,,.. .�non pu� pi� legittimamente 
affermarsi:����;,, (<Infatti; la richiesta��.non �:risulterebbe fondata su un �titolo 
definitivo per Ja�. risc�ssrone dell'imposta, in quanto iLgiudizio delle 
Commissioni tributarie incide s:ulla. formazione dell'atto di. accertanrento � 
(clr. Cass.. S.U. 117/70). Il titolo giuridico per la insinuamone esiste sia 
per le� imposte dirette che. pel'de indirette (sul punto. siritorner� tra 
breve) ed �, per. l'appunto, costituito dal �ruolo� e/o dall'� awiso .di 
accertamento �. 

B poich�, nel rispett� della ripartizione di giurisdizione, non pu� il 
Tribtlriale . fallimentare esaniinare � e de�idere . la� questione :attinente alla 
esistenza del credito tributario: (non possono che provveder-vile Commissioni 
tributarie), �il .prowedifuento in sede fallimentare si risolve neWammissione 
�.c6n :riserva�. E, dunque, si dissente dall'affermazione. che 
� l'ammissibilit�. della richiesta di insinuazione � inidonea a. � comportare 
una pronuncia di ammissione del credito � con riserva � in �analogia con 
il disposto dell'art� 95 L.F. � che all~impossibilit� ili accertamento del 
credito (per la precltisforie . giurisdizionale) � soccorre la disposizione.. e'x 
art. 295 c.p.c. (sospensione necessaria del giudizio ordinario quando deve 
essere preliminarmente risolta� dal .giudice amministrativo� .una oontroversia 
dalla quale dipende la deeisione della causa). 

Al riguardo, questa Corte sottolinea che alla sospensione necessaria 
il giudice <ideve~ rieorrere allorch� rawisi <<dipendenza� da altra con~ 
froversia. 

Ma�. il concetto di � dipendenza � deve intendersi non gi� nella�� stia 
essenza. logica, come possibilit� di intetferir� .� anche solo . sulfa �entit� � 
de�la: �decisione pronunziata al termine del processo da sospendere (perch�, 
in tal caso, i liriliti dell'istituto sarebbero pi� idonei a paralizzare fo 
decisioni che ad individuarne e a favorirne la esatta portata) quanto 
nel suo significato di entit� pregiudiziale. Ed allora, appare evidente che 
la sospensione del giudizio fallimentare non pu� essere disposta s�l 


PARTII l, � SEZ. \r;. GrbRlsPRtmENZA �TRIMARIA 

percll� d�v.e � ac~itarsi,.�.in sed��.�di giurisdi:dorte tributaria, l'� esistenza 
stesSa'� del credito tributario. 11 �significato del rapporto di�� dipendenza'.� 
previsto dall'art. 295 c.p.c. non pu� essere dilatatctfino ad identificare 
" dipendenza� con semplice � opportunit� � o � convenienza �. 

ConVi~e� sottolJite�te, specificando quanto sommariamente anticipato~ 
<::he 11i;lpplicazione analogica della disCiplirta prevista. per le �npost� 
difett� (fili; 45 D~'.P.R; 6Q2f73.)a1Ie� ifuji�steindii.r�tte nori pu� �essere �fondatamente 
negata. L'arnso diaooertamento, in cas<> di contestazione�me.. 
rente al tributC:Fretat�v� � un titolo giuridico p�r l'am:missfone �eon 
ri�erva �' �(11 >queFtrlbutd al passivo delle procedure �fallimentari e; d'altra 
parte; �1e triodal�t� �df esmone�del tributo �(attraverso la�� iscrizione a 
�tuolo�o itttrav�tso 1� operazioni df.�cui � al�Rl>. �t4�aprile1910 n;.�639 �e 
suc�;� modm) ��sono, al riguardo, dav\ref� � :indifferenti. 

Uri'Ultima . ariri.otaz�ort�: �l..e �contestazioni � inerenti a ��tributi �iscritti� 
Irieniionati.fd.a1Part. �4sil.P:R: 602/73 riorip�ss<>xfo ch�essere �:.::;..�come eorrettamertfo 
fitev� �.fa .ricorrente���.�����. quelle.� .insOrte .e�� pendertt�:� innanzi ai 
giudice tributario perch�; atteriencfo alfa esisteriza stessa: del tributo; sono 
riser:vate alla giiu:~sdizione �specja:li.;;;i,ta Q.elle Comtll.�sf>io.i txibutarie. Contesi.{
zi~ni che . tiguar4ill0 . i. tributi iscritti ~ ~oio e,, in par#~olare, la . loro 
ef)sema:, . non . spno dji:et.tal1lente .� c9.o~cib�f 4a1 .�giudice famwenta:re. � � 

. I.a sel)tenza imp.gnata va, d.llq.e, cassata. 

li giudice di rinvio� si<atterr� al� segue,nte .principio: � l crediti, rela~ 
tivi a tributi� per. i�quali sono �insorte contestazioni � pendenti� innanzi. alle 
Commissioni tributarie, sono ammessi al passivo delle procedure �di. cUi 
al R.D/16 marzo 1942: n; � 267 ��con: ��.riserva� �da .. sciogliersi dopo�� la. ��decisfone 
della controversia tribU:tari� ed in armonia con l'esito di quella 
decisi�rie. Il giudizi<> innanzi al Tribunale fallimentare non � sospeso 
ei art. 295 c.p;c. ili attesa della decisione tribut�l'ia definitiva,,; (omissis) 

CORTE DI CASSAZIONE; Sez; I, 2 febbntio 1993, n. � 1769 � Pres. Scanzano 
� Est, Proto � P. M. Jannelli (conf.); De Cori (avv. Ermetes). c. 
Ministero delle Finanze (AVV� Stat�LPalatiello). 

Tributi in genere -RepressiOne delle. \.ioiaztonf delle leggi tinanzi~rie � 

� Sanzioni � Pena pec~rla � Prescrizione � '4fi; . 17 legge 7 gen


na�o 1929 n�. 4 � ~ . sostlfult� dalla decadenza. dell'art. 55 del d.P .R. 

29 settembre 1973 n. 600, art. 55). 

L'art. 17 della legg� 7 genna�o19~3 n.� 4 che prevedeva la prescrizione 
quinquennale per la riscossione dr4ia. pena pecuniaria � statp .sostituito 
dall'art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in base aLquale la pena 


RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

142 

pecuniaria deve essere irrogata .con avviso da notificare, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in 
cui � avvenuta la violazione (1). 

(omissis) 1. --Con i due motivi del ricorso si denuncia .violazione e 
falsa applicazione qegli artt. l e 17 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 e 43, 
55 e 70 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nonch� carenza di motivazione, 
e si sostiene che la pena pecuniaria dovuta per le infrazioni in 
materia di imposizione diretta sarebbe soggetta alla prescrizione quinquennale 
di cui al citato. art. 17, decorrente dalla data dell'illecito. La 
ricorrente -premesso che questa norma, attenendo alla. prescrizione, 
opererebbe su. un piano diverso rispetto agli artt. 43 e 55 del D.P .R. n. 600, 
che riguardano termini di decadenza -deduce che il d.P .R. nulla dispone 
in materia di prescrizi�me del diritto dello Stato alla riscossione 
delle pene pecuniarie e che, pertanto, erroneamente la Commissione centrale. 
ha attribuito al �decreto stesso efficacia abrogativa dell'art. 17 in 
relazione a tutti i tributi e relative pene pecuniarie da esso regolati. 

2. -La questione che il ricorso prospetta riguarda la sopravvivenza o 
non del disposto dell'art. 17 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (contenente 
norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, 
relative ai tributi dello Stato in matetia di imposte dirette), che al primo 
comma dichiara: � il diritto dello Stato alla riscossione della pena pecuniaria 
si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della .commessa 
violazione �. 
Secondo la ricorrente questa sarebbe la sola disposizione applicabile 
alla fattispecie, in quanto; tenuto conto del � c.d. principio di fissit� stabilito 
dall'art. l, comma secondo, della stessa legge, vigente al tempo dell'irrogazione 
dell;:t sanzione (disposizione poi abrogata, con effetto dal 
primo gennaio 1983, dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 
1982 n. 429), il suo contenuto non avrebbe subito alcuna modifica 
per effetto di leggi posteriori; e neppure in virt� dell'art. 70 del d.P.R. 

n. 600 del 1973� (in materia di accertamento delle imposte sui redditi), 
non contenendo questa norma una � dichiarazione espressa del legislatore 
�, secondo la prescrizione dell'art. 1. 
3. -Questa tesi non pu� essere condivisa. 
II-divieto di a:brogazione e modifich,e, sancito nel capoverso. dell'art. 
1-della legge� .del '29 (� le disposizioni della presente legge... non 

(1) Decisione esatta. La disciplina completamente diversa anche quanto 
alla competenza e al procedimento, introdotta con la riforma, ha completa� 
mente modificato il sistema sanzionatorio del 1929 che resta in vigore solo 
per alcune imposte indirette minori. 

Hl 

~assono. e$$ere abrogate �o modificate da leggi .. posteriori concernenti i 
singoli tributi, se n()n per dichiarazjone espressa del legislatore con specttico 
rlfel'hnento ~te.� sing()le . clisposiziom abr()gate o. modificate �), . rig.#
divij le .. s�le J~gg~ p()st~riort �co11cernenti i sb;tgoli tributi � e, .. per


.!IWJa�tS~lt~~~~-~ 


]~l~td~@irbW~&slfGi~0~flt!tfu~i~i t1f~rf!~i6! ~r~f~~~:~e~: 


~~-,.'ig~~ 


.. <._,.~~:~~~T7li~ 


same.t.e� ��cU$J?hsto ���.ctat..��Presente....� ~e9reto �. 
l'if~ lil prf:@,C> if#l�ev9 $ec9ndo cui � l'!:�i; 1'1 della legge �.del '29 e gli 
artt 4~ ~<55c.tel d.P.~. ri. 6o��sarebbero�� reciprocamente ininfluenti, perch~ 
C>p~taiiti fu pi@[c:li~d11ti. . 

.�. � � J./~rf SS dispqne, irifat1:i, che �. per le vjolazioni che danno luogo ad 
acc~Ha.neutffurettifiea���()�.d'ufficio l'irrogazione della� sanzione � comunieata�
���aF cg11tribuente con, lo stesso avviso���ai� accertamento� (primo 
comma). :I; sta;bjl1:;ce, inoltre; che � per le violaiioni che danno luogo ad 
accel'tan>.enti l''.ffici() delle irnposte p\l�> provvedere in q11ajsiasi momento, 
con �s:epar..��. a.d� a��11i.s.l da notificare e11tfo il 31 dicembre del quinto anno 

. . . 

successivo � a quello in cUi � avvenuta la violazione � (secondo comma, 
prima parte). 
P�i�h�. l'accertamento deve essere notific;;i.to, a pena di decadenza, 
entro il31 dicembre del q.into anno su�cessivo a quello in cui � stata 

� J?resentat~ la dichiarazione (art� 43), � evidente che la pena pecuniaria 
(in:dipendenterri~D.te. d.all'accertarnento) deve essere irrogata mediante avviso 
da n<>tifi�are entro� quella data. E non � concepibile che, prima ed 
indipendenteniettt<'.'.. da q;uel. termine, . si. m;:tturi la prescrizione di un diritto, 
il ci.ii esercfaio fiori sarebbe legaltliedte possibile. 

Agli enunciati criteri si � attenuta.fa ��aec�sione impugnata,. correttamente 
ritenendo che la� nuova regolamentazione contenuta nel d.P.R. 

n. 600 ha comportato l'al;:Jrogazione per incompatibilit� (art. 15 disp. sulla 
legge in generale) della disciplina ad essa anteriore. (omissis) 

PARTE SECONDA 



,��1,� .,���,.,,,,,.,��~.Jm 



QUESTIONI 


PROBLEMI ATTUATIVI DELLA LEGGE N. 241/90 (*) 

1. PREMESSA. 
La presente relazione ha per oggetto la verifica sperimentale dei problemi 
attuativi della legge sul procedimento -in particolare per quanto concerne 
gli istituti della democrazia amministrativa -quali si sono presentati 
all'Avvocatura dello Stato nel corso della sua attivit� di istituto. 

Prima ancora di procedere a tale descrizione converr� per� notare come il 
primo impatto con la legge n. 241/90 sia stato ancora pi� diretto e riguardi 
l'Avvocatura come soggetto pubblico destinatario, sia dal punto di vista della 
sua attivit� professionale che. da quello della sua struttura amministrativa. 

Dal primo punto di �� vista il problema viene in rilievo con. riferimento 
all'attivit� consultiva. L'art. 16, primo e sesto comma della legge n. 241/90 prevede, 
infatti, in generale una accelerazione della attivit� consultiva, ritenuta 
meritevole della adozione di procedure d'urgenza ed in particolare un termine 
perentorio entro il quale debbono essere resi i pareri obbligatori. L'Avvocat4ra 
Generale dello Stato ha quindi diramato una circolare con .cui richiamava 
l'attenzione degli Avvocati e Procuratori dello Stat� sulla. necessit� di rendere 
entro i 90 giorni i pareri obbligatori (pareri in tema .di proposizione di . liti 
e resistenza nelle medesime, . transazioni, riserve dell'appaltatore, libert� e 
pr�ptjet� di immobili, inesigibilit� di crediti, affrancazione di canoni enfiteutici). 
Sf � resa inoltre necessaria una riorganizzazione dei servizi amministrativi 
perch� venisse accelerato .l'iter degli affari consultivi, con previsione 
di una corsia preferenziale per i pareri obbligatori. � 

Al di l� dell'impatto ora descritto, vi � stato poi l'impatto pi� diretto 
che con la legge n. 241/90 ha avuto l'Avvocatura dello Stato come Ammi� 
nistrazione. Nell'Istituto, infatti, �quale apparato servente dell'attivit� consultiva 
e contenziosa svolta dal personale togato vi � una vera e propria struttura 
amministrativa di supporto suddivisa su 26 sedi con immobili da gestire, 
capitoli di bilancio da amministrare, contratti da stipulare, stipendi da 
erogare, concorsi da bandire, assunzioni di personale, promozioni, trasferimenti 
da effettuar�, procedimenti disciplinari da svolgere e cos� via, con una 
forza di circa mille unit�. Una struttura amministrativa, quindi, nei cui 
confronti la legge sul procedimento ha un suo campo di operativit� non 
marginale. 

Anche in questa sede � stato necessario operare per adeguare le strutture 
alle nuove esigenze e sono stati cos� predisposti gli schemi di regolamento 
per la individuazione delle strutture organizzative ed i tempi dei 
procedimenti a norma degli articoli 2 e 4 della legge; � sono state date disposizioni 
per rendere effettive le norme in materia di autocertificazione; sono 

(*) L'articolo riproduce, per cortese concessione degli orgli\Ilizzatori, una relazione 
tenuta alla LUISS -Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche � Vittorio Bachelet � dall'Aw. 
I. F.. Caramazza in occasione dell'incontro di studio del 12 febbraio 1993 ed 
intitolato �Gli istituti della democrazia .amministrativa (Trasparenza, partecipazione, amministrazione 
consensuale) �. 

11 



2 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

state date istruzioni per rendere effettiva la disponibilit� delle copie dei 
documenti richieste in sede di esercizio del diritto di accesso. 

A parte il duplice impatto diretto ora descritto l'Avvocatura dello Stato 
ha avuto comunque modo di affrontare i problemi attuativi della legge sul 
procedimento nella sua consueta posizione di osservatorio privilegiato sull'accidentato 
panorama del contenzioso pubblico. 

Osservatorio privilegiato perch� l'assoggettamento dello Stato come potere 
al giudizio rappresenta, nell'evolvere delle sue regole, un indicatore quanto 
mai sensibile del punto di equilibrio fra principio di libert� e principio di 
autorit�: punto di equilibrio mobile nell'evolversi della concezione del diritto, 
nel progredire della societ� e nel mutare dello Stato. 

Quando, come nel nostro ordinamento, che in questo aspetto si presenta 
con caratteri di assoluta originalit�, la difesa dello Stato sia affidata ad un 
organo tecnico che assume in �forma organica ed esclusiva la rappresentanza 
e l'assistenza in giudizio del pubblico �potere, ebbene tale. organo diviene direttamente 
partecipe del processo di determinazione di tale equilibrio nel suo 
continuo evolvere. 

La creazione di un organo tecnico distinto dall'amministrazione parte in 
causa, epper� incardinato nell'organizzazione statuale, lo rende infatti particolarmente 
sensibile al divenire dell'esperienza giuridica e partecipe della sua 
costruzione, in quanto i segnali che riceve e trasmette percorrono due canali 
privilegiati: quello esteriore e professionale del concorso alla formazione del 
diritto viVente attraverso la diaiettica del contenzioso e quello interiore ed 
istituzionale .dell'appartenenza all'organismo statale, da � cui riceve e cui pu� 
trasmettere, soprattutto attraverso l'attivit� consultiva, impUlsi idonei a meglio 
comprendere il continuo divenire della societ� e favorii:e l'adeguamento ad 
esso dell'attivit� statuale. 

L'esperienza gi�ridica dell'Avvocatura dello Stato riflette dunque le grandi 
crisi di trasforma�:ione attraversate dal diritto, dalla societ� e dallo Stato. 

.Orbene, la legge n, 241/90 segna indubbiamente un momento di passaggio 
ed una crisi di trasformazione, marcando in particolare la transizfone dalla 
civilt� del segreto alla civilt� della traspareiiza: particolarmente significativi, 
quindi, i relativi segnali captati. 

Un primo dato puramente numerico ci rivela che nei due anni e mezzo 
circa di vigenza della legge n. 241/90, non sono stati impiantati pi� di una 
quarantina di affari sia consultivi che contenziosi in materia: ed il c.omputo 
pecca per una certa� larghezza, in quanto sono stati considerati anche dei casi 
un p� anomali come quelli in cui, in sede di ricorso ex art. 28 dello Statuto 
dei Lavoratori, si lamentava come comportamento antisindacale il comportamento 
dell'amministrazione che aveva rifiutato l'accesso ad atti e documenti 

o le denunce penali ex art. 328, secondo comma, del codice penale contro fun. 
zionari pubblici. 
Per valutare quale sia la rilevanza statistica del fenomeno sulla totalit� 
del contenzioso amministrativo e del consultivo ad esso correlato in carico 
all'Istituto, occorre considerare� che, nello stesso arco di tempo, sono affluiti 
all'Avvocatura dello Stato circa cinquantamila nuovi affari consultivi o contenziosi. 
Quindi i casi in cui � 'venuta in discussione la legge sul procedimento sono 
stati meno dell'uno per mille. 

Se poi cerchiamo di disaggregare il dato, vediamo come la maggior parte 
di essi riguardi la sede romana e sia stata sollevata da associazioni di utenti 
e di consumatori e _non da singoli individui. 

La quasi totalit� di questi quaranta affari, poi, riguarda il diritto all'accesso; 
qualche caso marginale riguarda la partecipazione, mentre non � dato rilevare 



PARTE Il, QUESTIONI 

alcuna questione relativa all'amministrazione concertata. Sull'amministrazione 
concertata dunque, � l'elettroencefalogramma � piatto �, con l'unica eccezione 
di una sentenza di Cassazione che affronta peraltro il problema in sede di 

obiter dieta. 

Si tratta della sentenza della I Sezione n. 4572 del 1992 la cui massima recita: 

� Nell'ambito dell'amministrazibne partecipata o per consenso il contratto 
di diritto pubblico ricorre quando la Pubblica Ainministrazione disciplina gli 
aspetti patrimoniali di un rapporto ad ogg�tto pubblico dove il momento discrezionale 
della funzione si � gi� esternato in un provvedimento rispetto al quale 
il negozio si trova, di regola, in un rapporto di accessoriet� od ausiliariet�; 
il modulo c�nvei:�zionale nel procedimento amministrativo si realizza invece ogni 
quaivolta funzi�nari � privati si siedono intorno ad un tavolo e discutono s�l 
possibile contenuto del provvedimento da adottare; pertanto, mentre il contratto 
si pone come fonte autonoma di disciplina del rapporto, o di un aspetto 
di esso, ed � autonomamente impugnabile, il modulo convenzionale non raggiunge 
la stessa autonomia giuridica perch� l'unica fonte d� regolamentazione 
del rapporto rimane il provvedimento amministrativo ": 

La decisione riguarda vecchie convenzioni urbanistiche e soltanto occasionalmente, 
dunque, viene citata la legge n. 241/90 e il caso di amministrazione 
concertata che in esso � previsto. 

Per il resto hon � dato rilevare, nell'esperienza giuridica concreta dell'Avvocatura, 
alcuna applicazione di quell'istituto di democrazia amministrativa che � 
l'amministrazione �concertata o concordata, previsto dalla legge che stiamo esaminando. 


Pur rimanendo nei limiti doverosi del sano empirismo a cui questa relazione 
deve attenersi, sembra comunque necessario .tentare di dare un'interpretazione 
di questa singolare situazione, di questa �� non risposta � della esperienza 
giuridica concreta alle innovazioni legislative. 

La singolarit� di tale reazione deriva probabilmente dal fatto che l'innovazione 
� troppo profonda ed ha dunque bisogno di un certo periodo per essere 
assimilata e tradotta in esperienza concreta. 

Dei tre istituti di democrazia amministrativa introdotti il pi� facilmente 
recepito, pur nei modesti limiti sopra indicati, � stato dunque l'istituto dell'accesso. 


Questo, crediamo, per varie ragioni: innanzitutto perch� i principi fondamentali 
sull'accesso avevano gi� cominciato a penetrare nella nostra giurisprudenza 
attraverso coraggiose sentenze innovative del giudice amministrativo; in 
secondo luogo perch� il principio della trasparenza aveva cominciato a farsi 
conoscere. dall'opinione pubblica attraverso i mezzi di comunicazione di massa; 
infine perch� dei tre istituti di democrazia amministrativa introdotti dalla. legge 

n. 241/90, l'accesso � quello meno rivoluzionario. Questo anche perch� l'origi� 
nario progetto Nigro, che prevedeva un diritto di accesso esteso a tutti e quindi 
in funzione strumentale ad un diritto di informazione, � stato, in questo � ammorbidito 
� in.. sede governativa, prima, e parlamentare, poi. 
A differenza, infatti, di quanto accade, ad esempio, negli Stati Uniti o in 
Francia dove il titolare del diritto di accesso � � chiunque �, nel nostro ordinamento, 
ai sensi della legge n. 241/90, il titolare del diritto di accesso non � 
� chiunque � ma solo � chi vi abbia interesse per la tutela di una situazione 
giuridicamente rilevante �. 

La parte della legge relativa all'accesso era, quindi, quella, tutto sommato, 
meno innovativa introdotta dalla �normativa in esame, che, nel disciplinare in 
maniera organica, per la prima volta� nella storia italiana, il procedimento ammi



RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO

4 

nistrativo, gli ha riconosciuto un nuovo e fondamentale ruolo nell'operare 
pubblico. 

II procedimento non � pi� infatti, come all'origine della sua storia dogmatica, 
concepito in funzione servente dell'atto che ne costituisce il prodotto n� (o non 
pi� soltanto) come forma di esercizio dell'autorit� -o sua <<epifania� -per 
garantire il corretto svolgersi della funzione, ma costituisce ormai sostanza di 
organizzazione dell'azione pubblica, non pi� sorretta dal principio di autorit�, 
ma regolata da quelli di pli.i.ralismo, consenso, partecipazione. 

Alla crisi di un principio di legalit� correlato all'esercizio di una pubblica 
funzione, corrisponde, infatti, l'affermarsi di un principio consensuale che presiede 
all'erogazione di pubblici servizi nella nuova societ� ispirata a .principi 
consociativi e partecipativi. Di qui gli spazi concessi all'autonomia, al decentramento 
funzionale, alla partecipazione, in quella che se non � una generalizzata 
� fuga nel privato � � per� sicuramente una � fuga dall'autorit��. 

Nel passaggio qallo stato c:ij. diritto allo stato sociale e da questo a quello 
postmoderno, l'azione amministrativa si estende fino a penetrare le pi� intime 
connessioni del tessuto sqciale, abbandonando il modulo provvedimentale per 
adottare quello normo-produttivo (non di rado preceduto dalla contrattazione 
del contenuto della norma con le parfr sociali), quello per indirizzi e quello 
per accordi. Orbene, se. nell'utilizzazione del primo modulo la partecipazione 
risponde ad una scelta politica, nell'utilizzazione degli altri due essa risponde, 
invece, ad una, esigenza logica e funzionale, rappresentando il procedimento il 
l�og�. in cui si identificano gli interessi coinvolti, da apprezzare d'intesa con i 
loro portatori (cfr. I. F. CARAMAZZA, Interesse legittimo e procedimento, in Il 
Procedimento amministrativo tra riforma legislativa e trasformazioni dell'amministrazione, 
Giuffr�, 1989, 52). 

Superfluo sottolineare quanto radicale sia �l'innovazione introdotta dalla 
legge n. 241/90 e come sia quindi perfettamente comprensibile il ritardo di ri,. 
sposta della coscienza sociale. 

2. L'ESPERIENZA DI ISTITUTO � 0SSERVAZIONi GENERALI. 
Una prima notazione di carattere generale riguarda la liberalit� delrapproccio 
adottato dall'Istituto nel consigliare le amministrazioni nella fase di prima applicazione 
della legge, durante la quale la resistenza dell'amministraZione era 
fortissima. In particolare; �durante il periodo nel �quale non era ancora efficace 
la normativa del capo V sull'accesso per mancata adozione dei regolamenti attua-. 
tivi di. cui all'art. 24 della legge stessa, l'Avvocatura, in sede di parere, pur 
rilevando il problema di diritto intertemporale, ha sempre suggerito alle amministrazioni, 
sul piano della concreta �opportunit�, di tener presente lo spirito 
della legge �anche se non an�ora efficace in materia e quindi di tenerne conto, 
aprendo alla visione e all'estrazione di copia degli interessati tutta la documentazione 
per cui non sorgessero dubbi; di segretezza o �di riservatezza. Tale .atteggiamento, 
� stato naturalmente confermato dopo l'adozione del. regolamento 
n.. 352/92, a seguito del quale si sono invitate tutte le amministrazioni che chiedevano 
parere in. proposito ad aprire i loro archivi alla visione dei privati. 

In sede contenziosa, naturalmente, l'Istituto ha assolto al suo compito di 

difesa in giudizio dell'atto impugnato, cercando di contenere tutte quelle che 

erano le spinte verso indebite dilatazioni del diritto di accesso: un accesso che 

soprattutto molte associazi�ni tendevano a funzionalizzare ad un pi� genera


lizzato diritto all'informazione e ad una sorta di inammissibile controllo para


politico dell'attivit� della pubblica amministrazione. 



/ ---�..Sempre testando in termini _� g�n:erali -� e. � passando al versante della giurlsp:
rudefuia si }>UQ osservare che C~� stata: urta. notevole iniziale apertura da paite 
di -. $uni tribunali amm��istrativ:i regi6nali; � segt.iita -� da VivaCi. contrasti ghiri~ 
spiudehziali;��ris�lti!i���illfine,���da:Ile �caute�� decisioni-��del� Consiglio ��di_�-Stato�-� che� si�-� 
~$8() C�J.l ~strema prudenza, crune nella sua tradizione, cercando di ponderare 
i ~fritti ��ni!.llcenti d�lfa ti.uova normativa con�� le.. esigenze� della. -�Pubblica am. 
ministrazkin�if������-��� �ᥥ:�:�:/--����-�--�-�����-�-�-�-�--�----.-�--� --/---�� ................-.

��:: ::.:~=:<::>/. )~>>:=:-)::::::-:: �.. ��:::\j~;;;:;r:r:.;::..:� �-: ����-� � � 

-:��:����. =�.�.�......�.�.:<.: :.: :-::..:::::-:� :-: :�.. :.:-: :-:-:-:�:�� :-::-: ..� .. � �(:: : =�= :: := =::.::.:=:: :_ ��:�<v:=::::: 

i~ tl1l~tA-ȓ 1ititti~(}; 

-.�.�.��-:::�����.� 

a)--Qen~~alit�_ .e._.proPleff%i.-d��.�<#rittp-� itit.~tempor<i~. 

.~JA!l:~!l~i~l!!!~~~~!!~;;:~~:~~!:~1~1~E:~: 


l'.atttiazi-oI1e della legge n'lediante la disciplina. regolamentare -si � ttovat�' per 
lQipitl � d(t�fl;ir _afi;ro11tar~ problemi di diritto intertem:porale attinenti all'imme� 

-~f~~~11~i!:!!~~if}Ji]i~;~~~;1o;:g1~�a:ft~~1~r:~e;:e:ioc: ~~ 


l>{-ell'intel'venu~ <fi:~�!lttit~ giurisprudenziale, tuttav:ia, il giudice amminisfrati\
fo sl ~: (Io'V:U'(Q .nec~s'Siui:Q�'.nente -. soffetltnare su -diverse problematiche ine� 
rentf:a! :mttoc>dl:a:ccesso;� fottlendo; in tal-modo, �interessanti spunti ed indica� 
z�offi ;;;;;:;;' come !ii vedr� nel Prosieguo dell'esposizione -su tematiche centrali 
quativ la natur� :gttitfdica _sfa � del diritto di access� che della situazione giuridicamente 
ril~nte<�che� ne � il fondamento: il rapporto tra partecipazione e 
a�ci�sso; i Iknitl alla� facolt� di differimento dell'accesso conferita alla P.A~ 
dall'art. 25, terzo: c�mma; l'applicabilit� della normativa � in esame agli enti 
pubblicieconomici; Problematiche, sUlle quali, peraltro, si attendono, una volta 
superati definiti:vamentei problemi strumentali di operativ:it� della normativa, 
nuov:i e pii:i approfonditi chiarimenti: insieme con quelli sw contenuto e sui 
Hfuiti deLd.ititto di accesso)Questioni entrambe fino ad oggi trascurate. 

Prima� �di�.esaminare.-i.�:primL interventi giurisprudenziali immediatamente 
successi.Vi �lrentrata in vigore della� legge n. 241/90; va preliminarmente rilevato; 
in vi!!i :g~e;rale,�.come la gran pat:te delle actiones. ad exhibendum ex art. 25 
sianc:;>: perJo pi� soUevate da associaziQI)j di categ9ria (di consumatori, di utenti 
di ptibb)jco sl;)rviz�o, di, categori,e p;ic0fesli��01.lali):so.lo raramente affiancate dal 
sin8olo futeressato/ mentre i tjcot's.i � individuali muovopo 4a istanze di _accesso 
:rel�tlve alhWtatisettori deU'azi�e. an.llinis:trati:Va,tin particolare, nella materia 
~oncorsua_le. :Rel,ativamente_-ricca;.~-infatti.. la. gMuisprudenza sUlle richieste di 
Visionc:i degli. el,ab()rati e dei� verbali-dc:i�le commissioni di concorso, trattandosi 
di m~t~_amminis:trativa Pi� ~�ina alla sens~bmt� (lei <iittadini ed oggetto delle 
otdin�nze ii;;truttorie dei TAR.gi� prima dell.'~trata in vigore della legge 1mmero 
241/90.. -' -�_ 

-.-Fin dalle primissime pronunce �in tema di diritto �di. accesso emerge inoltre, 

un atteggiamento pi� liberale della giurisprudenza di merito a fronte di un 

orientamento pi�. rigoroso e, in definitiva; pi� cauto � _del Consigllo� di Stato._ Cos� 

accanto a.poche .pronunce, quasi esclusivamente del TAR Laiio; �che dichiarano 

inammissibile tout .court il � ricorso al��TAR .t>;x;. art;.. 25-. della legge.'�n~ -241/90, in 

quanto azionato prima� dello scadere �del� termine semestrale previsto dall'art. -24, 

secondo co:inma, della legge.n. 241, altre decisioni, quasi esclusivamente di TAR 

periferici; hanno ammesso la possibilit� di ricorrere 'ex art. 25 anche se solo 

per .quei � diritti di accesso � che trovino un fondamento sostanziale diverso 



6 

RASSEGNA� AVVOCATURA DELLO STATO 


dagli artt. 22-24 della legge n; 241/90, riferendosi, in tal. modo, al diritto �di accesso 
alle. informazioni in inateria di ambiente ex .art. 14 della legge n. 916/85. (cos� 
TAR Sicilia, sez. Catania, II, 9 aprile 1991, n. 118) e �l diritto di accesso �parteeiJ)
ativo �,. attribuito �a chi �� legittimato a partecipare al procedimento da altre 
norme della legge n �. 241 (artt. 7 e 10). (In tal senso, TAR Lombafdia., Sez. Btescia, 
26 marzo 1991,. �li; 268; TAR. Lombardia;, Sez. Brescia;: 27 novembre.�1991,. n. 905). 
Il rinvio operato dall'art. 31 ai decreti attuativi menzionati nelrart; 24.. -si 
l�gge nelle decisioni appena richiamate -pur differendo l'efficacia delle norme 
sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, non impedirebbe, peraltro, 
l'operativit� dello speciale rimedio. processuale dato. dall'art. 25� per la ben diversa 
ipotesi del diritto di visione degli atti del procedimento conferito ai legittimati 
ad intervenirvi ai sensi degli artt 9 e 1() della legge� in esame. 

Scath~to il termine semestrale previ$tO dall'art, f,4 per l,'eman;o\Z�One dei 
(fecreti, (o del ~creto).. g9yerqativiJ Si.dici. amministra�vi sono .stati d:tlamati 

a.ci affro~tare jJ. problema c,1.ell;;L: mane~ attuazione . ciella norma� succes!!iVamente 
a .tale scadenza. 
Argomentando dalla qualificazione del . termine dkemanazione dei regolamenti 
ccm1e. �perentorio: per .il .Governo e . <!alla � natU.ra. di dlritto � soggettivo� .pieno. del� 
l'accesso, alcune ... decisioni di:� merito (in. particolar:e� TAR Toscana, .. I, -19 settembre 
1991, n. 442; Tar Lazio; Il-bis, 1� giugno 1992,. Ii. 1423), hanno ritenuto l'aro� 
missibilit� del ricorso ex art. 25 ancl:te .se .proposto prima. della scadenza dei sei 
mesi, purch�.. andator in.� decisione sU.ccessivame.nJe, .�� Deltutto. irrilevante ai fini 
della, tutela giu(liziale .del. <liritto di. acceslilo sar!ilbbe; secondoJe pronunce appena 
richiamate; la mancata...emanazi�ne del decreto sulle modalit� di esercizio e 
sui casi.� die!!clusione del didtt<t� 'di access.o,. essendQ quella .� situazione giuridica 
configurata .dalla legge sul .procedimentQ come un .diritto soggettivo �iLcui 
esercizio�....., .penar la sostan.Ziale . vanificazio'li� del ciiritto � di difesa � in riferimento 
all'art��24 Cost � .,,... non pu� essere indeterminatamente !!uborciinato.oltre il periodo 
cii _quiesce:.za,cdisposto dal: legislatore, alla produzione. di un'ulteriore normativa. 
secondaria dLesecU?Jione ;,. ,,, -, 

In. difetto dei decreti di cui all'art. 24..�spetter�, dunque, all'amministrazione 
o, eventualmente; �l giudice���am�ninistrativo; �verificare caso� per caso se alla 
richiesta di� documenti da parte � dell'interes!!ato �osti o meno uno �o pi� limiti 
al � ciiritto �stesso tra� quelli elencati nel secondo comma dell'art. 24. 

Il prevalente orientamento della giuri!!prud�nza, specie del �Consiglio di 
Stato, resta, peraltro, �pur dopo � 10 scadere del termine semestrale previsto per 
l'emanazione della normativa di secondo grado, nel senso della inammissibilit� 
dello sp�cialerimedio disciplinato dall'art~ 25 legge n.� 241/90 � (cosi�TAR� Lazio, 
III, 21 marzo 1991, n. 392; TAR Campania, sez. Salerno, 12 novembre 1991, n. 349; 
Cons. di Stato, IV, ord. 14 giugno 1991, n:. 615; Cons. di Stato, 27 marzo 1992, 

n. 193)' Pur continuando ad ammettere la possibilit� di ottenere la visione dei 
documenti ammini!!trativi in base ad altro titolo (per es. diritto di visione ex 
art. 10, della legge n. 241/90), ritiene tale giurisprudenza, in accoglimento delle 
te!!i difensive dell'amministrazione, che la normativa in tema di �accesso, in 
mancanza dei regolamenti attuativi non po!!sa ritenersi operante. Il pa!!saggio 
disposto dalla legge sul procedimento da un ordinamento fondato sul !!egreto 
ad altro ordinamento la cui regola � data dalla trasparenza amministrativa 
-osserva in particolare il Consiglio di Stato, nel motivare tale orientamento renderebbe 
indispensabile una mediazione tra i due momenti temporali costi� 
tuita dall'emanazione di atti organizzativi e discrezionali interni all'ammini� 
strazione e, comunque, non !!urrogabili dall'intervento del giudice in relazione 
alla salvaguardia degli interessi fondamentali per l'ordinamento indicati nel 
secondo comma dell'art. 24. Rinviare la piena operativit� della normativa 

7

PARTE. II, QUEST:tOl!II 

sull'accesso all'adozione.� della disciplina attuativa, del resto, non inciderebbe 
-come invece sostenuto dalla giurisprudenza di merito prima esaminata sulla 
qui\li~icazione come diritto soggettivo del diritto di accesso, riducendolo 
a mero. diritto civico da tutelare alla stregua di un interesse legittimo. Qualifi� 
cazione della situazione soggettiva tutelata ed .. individuazione del momento 
temporale. di efficacia attengonQ, in definitiva, a profili diversi, taU da non 
interferire l'uno con l'altro. (Cons. Stato, 21 novembre 1992, n. 969). 

L'emanazione del �regolamento per la disciplina delle. modalit� dLesercizio 
e dei casi di esclusione. d:el � diritto �di.� accesso ai docwnenti amministrativi � 
(d.P.Q., 27 giugno 1992, n; 352) in .attuazione dell'art. 24 della legge,n. 241/90 non 
ha peraltro pQsto fine, come ci si aspettava, ai dubbi circa .l'immediata operativit� 
del diritto stesso . 

. � L'art�.. 13 �del. mEl!lZionato d.P.R.., .invero, introducendo una .nuova disciplina 
transitoria, sembra avere .lterionnente rinviato la piena operativit� del capo V 
della legge n. 241/90 all'adozione< dei. regolamenti ministeriali concernenti le 
categorie d� documenti da sottrarre all'accesso (quelli disciplinati dal comma 
quarto dell'ark 24) preveden<lo inoltre che,. �nelle more, l'amministrazione potr� 
opporre il �. diniego alla J;ichiesta � di accesso s~o �con�� provvedimento . motivato. 
del Ministro. o . dell'organo che ha la rappresent*'1lza dell'ente diver.so 
dallo Stato, in :relazione �� allc;; �. esigenze � di.� salvaguardia degli interessi di cui 
all~art.. 24 comma 2 dt:lla legge ll�� .241/90. 

Con �decisione del ii.novembri: 1992, n. 969, �la IV sezione �l Consiglio.. di 
Statoi nonc>Stante i~emanazione� del predetto regolamento, ha:-infatti respinto 
il� ricorso in appello .proposto� ex art. � 25 . dichiarandolo. inammissibile, argomentando 
dalla mancata. entrata in vigore deL. regolamenti previsti dall'art. 24 
quarto comma. Richiamandosi a�quanto gi� �espresso in sede consultiva � ..,., nel 
parere espresso in relazione allo schema �di regolamento. sulle . modalit� di 
esercizio del. diritto di accesso .,,.,.. il Consiglio di Stato torna qui� a sottolinf;!are 
che il legislatore. del '90;>per dare concreta ed effettiva attuazione al diritto di 
accesso, ha delineato un particolare sistema di produzione normativa �.a cascata
�, diversificato su pi�. livelli; e ci� in perfetta coerenza con quella tec:o.ica 
di� � normazione �sulla normazione � adottata con� riguardo ad altri istituti della 
legge sul procedimento (per es. per i termini e per il responsabile del procedimento). 


Nel caso� specifico �del diritto di accesso, accanto alla disciplina contenuta 
nella legge n. 241, l'art. 24 individua una duplice fonte regolamentare, governativa 
e delle singole amministrazioni. La prima, gi� attivata con il d.P.R. n. 352/92, 
afferente alle modalit� di esercizio ed ai casi di esclusione; la seconda, che 
dovrebbe essere attivata nel termine annuale di cui all'art. 13 del suddetto 

d.P.R., relativa all'individuazione delle categorie di documenti da sottrarre 
all'accesso. . . 
L'art. 31 della legge. n. 241/QO, sostiene il Consiglio di Stato nella decisione 
da ultimo citafa, nel subordinare l'efficacia <!elle nomie sull'accesso alla data 
di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 24, si sarebbe pertanto riferito 
� a tutti i regolamenti previsti da quella nonna, sia governativi che ministeriali � 
avendo il legislatore operato� un riferimento � gloqale allfotera disposizione e non 
specifico ai decreti di cui al comma secondo della stessa norma (negli stessi 
termini anche TAR Lazio, III, n. 1272 del 92). 

Strettamente connesso alle problematiche appena esposte . � l'altro tema, 
anche esso affrontato fin dalle prime decisioni sulla legge n. 241/90, del rapporto 
tra il diritto di visione sugli atti del procedimento e il diritto di accesso disciplinato 
dal successivo capo V. Problema questo affrontato dai giudici amministrativi 
con riferimento a quello relativo alla possibilit� di estensione del 


8 

RASSEGNA AVVOCATURA DEil.O STATO 


rinvio di efficacia operata dall'art. 31 anche al diritto di visione disciplinato 
nel precedente capo della legge n. 241. 
La giurisprudenza di merito (v. TAR Lombardia, sez. Brescia, 26 marzo 
1991, n. 268) tende a sottolineare la sostanziale differenza tra il diritto di 

�prendere visione degli atti del procedimento di cui all'art. 10 e il generale 
diritto di accesso previsto dall'art. 22, la cui disciplina attende di essere completata 
da successivi �regolamenti di attuazione. 
Se quest'ultimo � stato introdotto dal legislatore al fine di assicurare la 
conoscibilit� e la trasparenza dell'azione amministrativa e per favorirne lo 
svolgimento imparziale, il diritto di visione ex art. 10 � riservato a chi sia 
direttamente interessato al procedimento in quanto soggetto nei confronti del 
quale il provvedimento finale � destinato a produrre i suoi effetti. Peraltro le 
stesse decisioni che riconoscono la diversit� di fondo dei due istituti affermano, 
poi; che il legislatore della legge n. 241/90 avrebbe apprestato per entrambi la 
medesima tutela giudiziale (quella di cui all'art. 25). 

Se cosi non fosse, mentre sarebbe riconosciuta al � chiunque� dell'art. 22 una 
tutela adeguata e celere, la stessa verrebbe illogicamente negata ai soggetti 
direttamente coinvolti in un procedimento amministrativo e destinatari dell'atto 
conclusivo di questo; realizzando un'irrazionale �disparit� di trattamento. 
Aderendo a tale indirizzo giurisprudenziale, altre decisioni (TAR Lazio, II, 9 
dicembre 1991, n. 1892; TAR Sicilia, sez. Catania, Il, 9 aprile 1991, n. 118; TAR 
Lombardia, sez. Brescia, 26 marzo 1991, n. 268) hanno precisato che il ricorso 
di cui all'art. 25 ha una portata pi� ampia rispetto alla sede legislativa 
in cui � collocato, essendo espressione� di un istituto di carattere generale che 
� quello dell'azione per l'accertamento e la dichiarazione di un obbligo dell'amministrazione 
nel caso di silenzio-rifiuto di questa. 

A conferma dell'atteggiamento pi� rigoroso del Consiglio di Stato, la 
decisione n. 630 del 9 settembre 1992 perviene invece all'opposta conclusione 
della inoperativit� dello stesso art. 10 stante il condizionamento -da estendere 
anche a tale norma -operato dall'art. 31. Il diritto a prendere visione degli 
atti del procedimento -argomenta il Consiglio di Stato in senso opposto alla 
giurisprudenza di merito -si configUra come il medesimo diritto di accesso 
ai documenti amministrativi tutelato dall'art. 25 della legge n. 241, analoga 
essendo la ratio del riconoscimento di tali diritti, di visione e di accesso, da 
individuarsi nella trasparenza e nello svolgimento imparziale della pubblica 
amministrazione, nel procedimento e fuori da esso. 

b) 
Natura del �diritto di accesso� e della �situazione giuridicamente 
rilevante�. 

Come si � gi� visto, in alcune pronunce il giudice amministrativo era 
partito dalla qualificazione del diritto di accesso come diritto soggettivo per 
affermare l'impossibilit� di subordinarne l'esercizio all'emanazione dei decreti 
attuativi oltre il periodo di quiescenza disposto dal legislatore. Peraltro il Consiglio 
di Stato non ha mancato di precisare che l'adozione della normativa 
regolamentare non incide in alcun modo sulla qualificazione della posizione 
soggettiva tutelata (come diritto civico, tutelato alla stregua di un mero interesse 
legittimo ovvero come un diritto soggettivo pubblico) ma vale solo ad 
identificare positivamente il momento temporale di efficacia della legge (v. Cons. 
di Stato, VI, 27 marzo 1992, n. 193; in tal senso anche TAR Lazio, III, 10 ottobre 
1992, n. 1272). In dottrina, poi, non � mancato chi ha ritenuto di qualificare 
il diritto di accesso come interesse legittimo, argomentando, in proposito, 
sia dal fine avuto di mira dal legislatore della legge n. 241/90, ossia dal principio 
di buon andamento della pubblica amministrazione, sia dalla facolt� 



:rtgon()sci\lta<a quest'u1~ df: differire r.a��esso _t:l:el ricliiederite::ai sensi, del


~~~~i�~~~;:1~~f~2~ 


;:::::::::: :'.:::;;::::-::;:;:;:::::::::;::: :-.�:::��::<�.���� 

afumfuisttatlv� -nq;\ll!ile ha chladfo come il legislatore della .legge -n. 241, ricol� 

��..�.�.�/�'..�..�.;�-:-.���:;:: 

su iat� ptjiltof di dti)t�ri df htteressi alruniilistrativ!Uheiit�c pr-Otetti -anche se 
hl riillaii�ite 'a qti:e$tj. _Qltmn sarebbe auspicabile una soluzione -pi� liberale 
-(v'. __ CQns. _di,� Stato __ sopra -richiamato; -no.eli� _TMt Lom~rdia, Sez. Brescia, 

�-!~!0ls~~fJ;o~~1~~~J~t:ii~~ari~~3J~~~~~!~f~~~�6i:~--~~0~~:cc::. 

so � _tutte le rlclijeste di collO'lt��t�ento obbligatori()' pi'es5o aziende .private sulla 
base del difetta, in �ap.o all'ANMIC; dLuna --specifica posizione : legittimante che 
r�:in _fo,S8:'�i l'itidistmtQ< ~: generico ' intento:�-di vetjij~re la c�rretta applicazione 
deUalegges~ ,cQllpc~ento). ____ -_ __ ____ __ __ --_-,,.,,,, ,,,_ , ___ _ 

� � -_-,_ J)~v~rii~el'.l:te 'f:~' ~i6, J:I; 1!>: giugn9 l9o9~i 11"'~423; Jnv ricont>sciuto -l'am:
li:iisSibii�ta' -dei ii-corso de.l C�dacons per il rifa-Scio: da pari-�' della SIP e del 
Ministero delle Poste dei doctthienti rigrt�rdailti l'auft�efito--delle tariffe -telefoni� 
che,-cbn ci� rlcrinosceridt>: un ii:tteress� tduridfuainente rileV'ante del CODACONS 
-.....;. che,_ coordina le associazioni per-.: la :difesa dell!ambieilte e dei diritti . degli 
�utenti' e dei consumatori ;...;. nel c�SO :di specie, ' 

-Come si � gi� osservato; una 'Serle di decisioni dei T�R e del Consiglio di 

Stato� sono'-state --t>ccaS!ionate, --dalle' istanze di accesso di� soggetti partecipanti 

a pubbli�i conoorsi ai vierbali della �oinmissione nonch� aglfelaborati propri 

o di albi partedpanti. In merito la giurisprudenza appare divisa tra i TAR 
che ammettono l'accesso a quei documenti <�ehe ooncern6nopersonabnente'i1 
-, __ ,Y"r 


RASSEGNA AVV'OOATURA l>l!LtO STATO 

:ricorrente� (v�. TAR.Toscana, III; 25,.gennaio .1992, n, 22) e .quelli che estendono 
l'ordine di rilascio anche �agli atti concorsualirelativi a concorrenti diversi 
dal. ricorren~ .(v. TAR Sicilia, Catrulia, III; .2 aprile 1992, n. 209). 

In rela:Zione alla necessaria. allegazione dell'mteresse giuridica.mente rilevante 
connesso a.U'.oggetto della ricbiesta di.accesso; .. previsto .. d�ll'art. 22 �della 
leg~.n. 241/9lLe .4/itll'j;\rt����3�. del�d~reto atttlativo. (d;P.B,,. 352/92) va segnalata 
la :t'(icent�;l ~:��iP~at~yllf da Parte/<.'felCQda�Pns,. d!:lll'art. 3, comma. seconcio, 
.c;lel pre4etto. regolamento ��g~veniativo�;/� :� i� .��< : �. . ..... /. � 
.. rnvocancJ�. tm:: �;Unb~amento .Q.ella�� gh:.;:isprud.enza amministrativa appena 
richiamata; lamenta il:rjiilorrente. che dovemto iL richiedente .attestare la 
titolarit� .� almeno .di � llll/ interl')sse legit*lm:C>; verrebbero�� escluse. �dalla tutela 
ex art. 22 .e. ss. della legge n. 241/90 tutte quelle. situazioni cli interesse non 
pa~Witt q.l,l}U'kate, oyvero di diritti:>, nop dii:etta.tl),ente: comvolte dal docu� 

�f~~�=~~t;~e!!nz~'.:l~~.~~:~e�d:gf~C::e~;~���.�le?�o:~~f:.d~P~~:::i~ot;! 
Illieando .J~ c.l�ff�renze ��� .�. d:�sulliibill da un'attenta. e �. ~lstematica lettura della 

l~11{4[~~:~?l~ 


WJ& f~e;otia 4f4!t�~r:tr.~l'!t� e i~ r1iate1Ji t:'<>ncorsuaze. � 

�/ In ordine �alla� norma�che. accorda alla��.p.a. una, facolt� di differire l'accoglimento 
dell'ist.anza di accesso si segnalano due decisioni. di merito, entrambe 
relati:ve a ricorsi. e:!( art. 25 ed aventi. ad oggetto . documenti attinenti allo svolgimento. 
di procedure � coru;orsualk Le due pronunce� accolgono .soluzioni diame� 
tralmente opposte. Da un lato, TAR.Lazio. J,.13 dicembre. J9f.ll, n. 2106 (caso di 
esclusione da una prova�:scrltta .con.c.onsegu~nte. richiesta di accesso agli elaborati 
ed al verbali} affenni.tJa. legittimit�,. del differ4�nto: del diritto di acquisire 
gU atti del concorso alla, conclusione de:Ua pro�edura. Ci� al fine di non 
arr�are. p:regiudiziQallo. svolgimento deWazione am~strativa, secondo l'e&plicita 
. .formt:llazione dell'art. 24 della. legge n. 241/9(). L'.ori1.mtamento appare confermato 
dalla recentissima decisione del TAR Lazio;: J, 24 marzo 1992, n. 399, 
elle si � .. pronunci~to�.in caso an$g9. 
Contra, per�;.TAR '.J;oscana, l, 19. settembre 1991, n. 422, che, in un caso 
analogo, ba accolto� il ricorso: �. e$clUdendo : � che .la conoscenza da parte della 
ricorrente dei ve:rbalidella Ci:>mndssione esammatrice, recante i criteri di massima 
per la valutazione dell<tr.pr.ove e dei titoli, nonch� delle prove scritte da 
essa.. svolte '" potesse arr<;iclilre alcun nocumento (tanto meno grave) allo 
svolgimento del concorso�. ... , �. 

La materia: dell'accesso, agli: atti concorsuali; pera!tm, potrebbe essere 
Qggetto � di �� � $ignificativi rivolgimenti � � qualor<1. �dovesse consolidarsi l'orientamento 
gia espresso da TAR Marche; 1� aprile. 1992, n. 160 (ma si tratta, almeno 
per ora, di una. pronunzia, isolata} in base al quale i giudizi emessi dalle 
conunissioni esaminatrici. nei concorsi di .abilitazione all'esercizio di prof�ssioni, 
a conclusione di ogni fase autonoma della procedura (valutazione 
dei titoli, prova scritta, prova orale, giudizio. finale) non possono pi� essere 
smtetizzati nella. mera espressione di un voto numerico (alla stregua del precedente 
e consolidato orientamento del. Consiglio di Stato), ma devono essere 
adegu.atamente motivati con indicazione dei pres\lpposti di fatto e delle ragioni 
gh~ridiche sulle quali si fondano. 


In ac�Q~Iit�le'llto�di .una ctel!e. eccezioni prel�ninari soUevate dall'ente resistel);
tiiJ~ 'ili 'rrll>Upaf~ all1tnifilstl'l#ivo re~onale M infatti concluso per l'inoperatiVit� 
deJ diritto di accesso.� sia �nei . confront~ �dell'Ente che di qualsivoglia soggetto 
pubblico, stante la mancata. emanazjone dei r�golamenti attuativi di cui 
@'art; 24,�.quarto c9mma, richiamandosi alla giurisprudenza sul punto precedentemente 
.� esposta.. Un chiarimento definitivo, forse, potr� derivare dalla 
decisione -ancora non intervenuta -del ricorso ex art. 25 azionato innanzi 
al tAR Lazio dalla Societ� ARJO WIGGINS Italia contro l'Istituto Poligrafico 
dello Stato per il rilascio di alcune delibere del consiglio di amministrazione 
e di copia degli atti di aggiudicazione relativi a contratti di fornitura da questo 
stipulati. 

Pur in mancanza di specifici riferimenti giurisprudenziali, sia il richiamo 
ai lavori preparatori della legge sull'accesso, sia il richiamo ai lavori sulla 
sua prima appl�cazione . (la � Relazione Conclusiva � della commissione di studio 
s.ll'attuazione della legge n 241/90 istituita con d.p.c.m. 14 dicembre 1991 
espressamente esclude dai soggetti interessati dalla nuova normativa gli enti 
pubblici economici), sia, infine, l'evidente incompatibilit� tra l'esercizio dell'attivit� 
di impresa ed il principio di trasparenza introdotto dalla legge 

n. 241/90 -che finirebbe per discriminare quegli enti rispetto ai soggetti 
privati operanti nei medesimi settori del mercato -sembrano, peraltro, far 
concludere per una soluzione negativa. Tutt'al pi� potrebbe ipotizzarsi la possibilit� 
di una soluzione compromissoria nei limiti in cui si possa distinguere tra 
atti autoritativi di organizzazione dell'ente pubblico economico -ai quali la 
logica della legge n. 241/90 pi� si adatterebbe -ed atti privatistici, riguardanti i 
rapporti con i terzi, ai quali la predetta normativa resterebbe del tutto estranea. 
4. CONSIDERAZI�NI FIN,U.I. 
Oltre alla relazione sullo � stato dell'arte� sin qui illustrato � stata richiesta 
anche qualche prospezione sul tema. 

Se in sede conclusiva � lecito azzardare qualche cauta generalizzazione, 
sembra non possa essere accusato di essere vittima di suggestioni millenaristiche 
chi confessi di non guardare al futuro con molta tranquillit�. Questo non 
solo e non tanto per i gravi problemi che travagliano il nostro Paese, ma 
soprattutto in considerazione del disastroso scenario mondiale contemporaneo. 
Uno scenario in cui ogni certezza sembra sfaldarsi fra i sinistri scricchiolii che 
accompagnano il crollo di imperi di dimensioni planetarie, lo sfacelo di eco



RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

nomie e di ideologie fino a ieri egemoni, il ritornQ. nella nostra Europa .di 
;manifestazioni di barbarie che . si speravano ormai sepolte nel passato. 
� Certo � che, alle soglie � ctel �terzo milleiinio, stiamo attraversando una 
crisi di trasfonD.azione lliterepocale, ti.Ila: frasforrha:zion:e che porta dallo Stato 
sociale � e dt�la societ� . c1.i benessere a: nuove entit�. . cosl poco � prevedibili e 
d�finibilida: essere q)lalific�te c�n denol:�:tinazioni puramente cronologiche: 16 
$tat(> post-model'Jlo e la so�ietil p�st"iridustriale. � . 
. trii nuovo moneto igxi.ofo, dunque; d attende. Di esso faranno pero parte 

i . d.itti civili della terza gene.ri.ione, come li ba �deftniti B0bbio, dopo i diritti 
c:li'.. Ii'bett��.�della pdri:ia,. che� haI1Ilo marcato. ifp�ssaggio daJ.i'Ancien R�gime allo 
Stato lib�:rate e dopo quelli sodali della: seconda, . tji.e hanno marcato il passaggio 
dajlo stato liberale allo stato del benessere. 
� Fra tali diritti della:. terza generaiione vanno hidubbiamente da:ssificati 
quelli degli � � istittiti cli �demoerazia �ᥥ a.ii�iiiinistrativa che rappre!;entano, se � 
consentita� una ptlnta di otthriisroo, uno degli aspetti rassidUtanti di questo 
nuovo mondo che d. attende e che. speriamo sia il men� �rwellia:n:(). possibile 

IGNAZIO FRANC11!SOO�. CA.RAMAZZA 
PAOLA PAJ..MIERl 


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


QUESTIONI DI LEGITTlMITA COSTITUZIONALE 


codice di proced~ p~�;, 81't. ~. priJno COJIUlla, ,nella pl,U'te in cui p.ispone 
che, quando il giudi�e del dibatt�mento dichiara: cdn sentexiza��J� prdpria in�ompetenza 
per materia, _ordina la trasffiissione _degli_ atti al giudice competente 
anticil.� al pubblic� �ministero p;ri;sso quesf'ult�n& -� � 


.�.��.� .. �.. ��.�.�. ��.�� .� ."... ��..�.�.��.�.����� . . .. .� ..� ..�..� " ...�.� : 

Sentenza � mar~o 1993, n. 76, G. U. l7 mllrZo 1993, n. 12. 

codice di procedtira' pell.ale/Bri. 380; sec0nd6 co~ll, �1~ttera e), nella parte 
in_ cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza_ per iLdelitto di furto_ aggra~ 

!:.~.t~�~~~�~.:~J't"~~::.t.i=: 


Sentenza 16 febbraio 1993, n. 54, G'. U. _24_ febbraio 1993, n. 9. 


r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 69, nella parte in cui non comprende nel 
proprio ambito di applicazione gliatti a. titolp gratuito compiuti tra coniugi pi� 
di due anni prima della cifohiarazfone di -falliillento, ma nel -tempo in ci.ti il 
fallito __ esercitava un'impr(;!sa commerciale. 
Sentenza 19 m,arzo 1993, n, 10Q1G~P�-24 m;;1,:z9J993, n. 13. 

dP.R. 5 gennaio 1950, n. 180, _art. 2, primo comma, ii. 3, nella parte in cui 
esclude, per i dipendenti degli _enti indicati nell'art .. l .dello_ stesso decreto, la 
sequestrabilit� e la p�gnorabiiit�, entro i lim�i stabiliti-dl"lii'art. 545, quarto 
con_1ma del codice_ d,i procedura civile, an�lle per ogJl� altr() creciito, delle indennit�,
di-5:ne _fappi;irl~ ,di'fa\f&o s~�f~~tf'~i �detti: dipendenti.--�-�---i ��-�� �


Sentenza 19. marzo .1993,. n. 991 G.. U. 24 mago. 1993, n. 13. 

legge 4 luglio-1959~ n.� 463,:�art 2, secondo cottnna;:mdla p�rte in._ cui non 
considera familiari agli effetti del comma precedente i figli di fratelli o _sorelle 
del titolare dell'impresa. 

Sentenza 29 dicembre 1992, n. 485, G. U. 7 gennaio 1993, n. 1. 

legge -4 luglio 1959, n. 463, art. 2; seeondo comma, nella parte in. cui non 
considera familiari agli effetti del comma precedente i parenti di terzo gr�do 
diversi: dai figli di frat�lli o sorelle' del titolare delllimpnesa, � nonch� gli : ,affini 
entro il secondo grado. -,-


Sentenza 29 dicembre �1992, n; 485, G. U. 7 gennaio 1993, n. 1. 



14 
dP.It. 30 marzo 1961, n. 197, art. 58, nella parte in cui non prevede l'esperibilit� 
dell'azione avanti gli organi della giurisdizione ordinaria anche in mancanza 
. del preye,l)tjvo r<!(:lamg in via.� aipinintstrativa. 

Sentenza 10 febbraio 1993, n. 40, G. U. 17 febbraio 1993, n. 8. 

legge . 5 ~):'7ioi)!i63;it. 389'; �ir-i; 9, neltk p~rte�in cui ni>n �prevede un meccanismo 
di ad�guamento dell'importo nominale dei contributi versati. 

������������ ~irii,~~t� fu.~&6� 199~; B?is;�c: ~�. �?ffi~��i!i�f)1. 
��.�� i~~~~�as riii.firi 1968,�ri. .i{j,f ~i. '{, .�il~.part~ .fu �u�11on ~~evede la �9rre


sponsione dell'indennit� di accomi?agnameI1tC>. aici.echf assC>fut� rilinori degli ailni 

dici.otto. �� � ��� � . . . 

.�..�.�� ~e9Jepza)5�� lll:<lf~� in~r 11'. ~~i,.R\~'. ~~ .mar:zo .19?f, n'.13, ...... 

. ~,i~. AA.ott~b,~. )91#1 ~;.;~~. ~rt. ~8, lli!~~ c�ll1..ta; 9ella parte �Jl cui. stabiUs
�@eJa fiec:isi~.della., .�Q~$lliQn<ll�� tri~~tatja, .di,v<l)nuta ..definitiva, �fa stato 
nel pr<lcesso� penate per�it�reafo preVisio� dail;art:�so,. pril.n(). coixurui., dello .stel;so 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. � � � � � � � � 
j/�. .. . 

Sentenza 19 gennaio 1993, n. 5, G. U. 27 gennaio 1993, n. 4 . 

�... ����J~jfg~ ~:.1;1#9 i9?5, D~ l~;_,;tt~ 14.tef, p~o, S~ond~ete~ ;COJ1UDa, e 
30..bis, e d.lgs. 28 luglio 1989, ii~.~'lt,.~ 236,. sec11nclo� c~a, !lella i:>arte in cui 
non consentono l'applicazione <legli arH. 666 e 678 ciel codice ili i:>roceciura penale 
nel procedimento. di r�dam� avvers� il decreto del magistrato di � sorveglianza 
che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso:
Premio{�����..�� ��/, 
< s�x1t�iz~i6 r~l:>~~ai� 19~3, ~. 53, b. u. 24 febbraj<> i993; n. 9 . 

.. . . . . . ... . . ... .. . �.��� ... .. . ......... ::-::;::.� .. . 


dP.R. 22 settembre 1988, rt. 448, art. 3Z,terzo coin�ri~ [come sostituito dall'art. 
46 del decreto leg; 14 gerifudo 1'91i n' '12j; ��nella �parte in cui n�n prevede 
che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere
� <:ion le quali� � . stata comunque prestl.pposta Ia resportsabilit�;dell'imputato. 

,....... S~ht~nza fa ma.rio 1?93, ii.� ff, o.u. lt 111al':lq.~?93�. n. fa .��,� 


d.1gs. '28 1~in<> t?8,, ~'.ii�t ~-236, ~eAA.do comma e legge 26 t.guo 19'.75, 

n. 354, artt. 14-ter, prllno,. secondo e terzo .coinma, e 30:.bis, . nella part� in cui 
non consentono l'applicazi6rie degli artt, 666 e 678 del c�diee di procedura p�nale 
nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza 
che: esclude dal� computo0 deUa. detem:ion� il.. peti.odo trascorso . in �� pepnesso-
Sentenza 16 febbraio 1993, n. 53, G. U. 24 febbraio 1953, n. 9. 

dJ. 29 marzo 1991, n. 108, art. 5, secondo comma [convertito in legge 1� giugno 
1991, n; 169], nella parte in cui. subordina Io sgravio dell'impresa daLcontributo 
all'I;N.P.S.,<p:tev�sto dal successivo comma 5, oltre che alla presentazione della 
domanda di �pensionamento anticipato . entro il . 28 febbraio 1989,. anche alla 
condizione della giacenza della domanda presso il CIPI alla medesima data. 

Sentenza 26 marzo 1993, n. 110, G: U. 31marzo 19931 n. 14. 



PAR11l II, RASSEGNA t>I LEGISLAZIONE 

legge 30 dicembre 1991, n. 412', art. 13, primo comma; nella parte in cui � 
applicabile anche ai� rapporti sorti �precedentemente alla data della �sua entrata 
iri. vigore o comunque pendenti� alfa � stes~a data. 

Senten?:a 10 febbrai~ 1993, n. 39, G. U. iffebbraio 1993, n. 1 

legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 6, secondo comma, nella parte in cui non 
prevede un meccanislll<l"di cooperazfone tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome in relazione. all'esercizio del potere del Ministro dell'industria, del 
connnercio e dell'artigianato concernente la concessione delle agevolazioni alle 
imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile allorch� 
queste ultime operino nell'ambito dei sett�ri materiali affidati alle competenze 
dell~ regioni e delle_proyince �i.u.tonom9. 

Sentenza 26 marzo 1993, n. 109,.G. U. 31 marzo 1993, n. 14. 

legge reg. Abruzzo riapprovata il 18 giugno 1992. 

Sentenza 5' gem:laici 1~3, 'nO'� 1;'c: U. 13 gennaio 1993, n. 2; 

lb -AMMISSIBILITA, DELLA J.UCF.U:BSTA DI REFERENDUM ABROGATIVO 

R.D. 12 settembre 1929, il. 1661, art. 1. 
Sentenza 4 febbraio 1993, n. 26, G. U. 8 febbraio 1993, n. 6. 
R.D. 27 settembre 1929, n. 1663. 
Sentenza 4 febbraio 1993, n. 26, G. U. 8 febbraio 1993, n. 6. 
R.D.L. 24 febbraio 1938, n. 204, art. 2 [convertito in legge 3 giugno 1938, 
n. 778]. 
Sentenza 4 febbraio 1993, n .. 38, G. U. 8 febbraio 1993, n. 6. 
. . legge 6 febbraio 1948, n.. 29, arit. 17, secondo comma; 18, prim.o comma; 
19, �prirQo, $econiti;i,�t�rzo � e ottavo ~omma� (modificata � dalla legge . 23 gennaio

1992, il; ~31. . . . . ' . . 
Sentenza 4 febbraio �993, n. 32, G. U. 8 febbraio 1993, n. 6. 

legge 22 dicembre 1956, n. 1589. 
Sentenza 4 febbraio 1993, n. 27, G. U. 8 febbraio 1993, n. 6~ 


legge 31 luglio 1959, n. 617. 
Sentenza 4 febbraio 1993, n. 35, G. U. 8 febbraio 1993, n. 6. 



: '.4'~ .1~ ~moi'@~ ~:~'ll>, m,t; i~. 12;0:27~:$2;. $3,.!4; 35; 41, ~~ s1~ s6:;$7, 58, 
ff, ff1: ''" ?1t� 1�f 12;: 73,. i�~,75,/lf e8J:~()�dl�lednt4'lltQlol)f ~�~ :fl,e IU 
del capo IV. <{el titolo H, delle �e~ .n e IU deJ�apoV,,d!.lttitolo :u., d!ilUe 
sei n e lii d!l CaJ.1.9 VI AeJ,. ~M~�n. ~e'l.l!,l seZ~/JJ e �. Jll, .'1el, C3po I Yit del

t�t:()lo il., . /=< .:==:�,.:;::::'::::'�:, '.:::::::::'=</.':':''''' '' == ..=.:= >.' ��:.:< "' >:: ,.,.,, :.<===�==:>=.='=:.: >:' .,:,:.:;,:��:>:==-:'.�>=.: 

$~*t~~4 f~~l>tAf<.lJ~3~ n~ 33, G.fJ, 8 febl:>rajQ 1993, n. 6. 

leg~e ,.23� ~eeJllbie 191stll. 833/ arti. 2: s~�e>iit�o ~(14, term comma; 

itt t>t'ijJlo �oli)ttla:= 2:1~ .seeQhf!o 'Mnmia' 66, 'Pdfu� coitllria� 

�= �-.,. -�� 
Sentenza 4 febbraio 1993, n. 37, G. U. 8 febbraio 1993, n. 6 � 

.�:!hfe~a~,;~��~~i~=�J:�t,1:'<;~'J~~4~f=~~~~��;~~;~:'�~'�:=:l~,���'.�=����


'1i�~ 9' ott(;i)re j99Cf{lt. 3(19, art. z�. Ci>mma l,tett. e), punto 4; '111.\12, comma 
l~ art' f2; ~2: ~73, comma l;. '111� 75, COJl1Qla l; m., 75, comma 12;att:� 1$; eoijjfuac~3Fart~}i6� alit. 78; cfommlt li art~... so, tromma 5i �a:rt; 'UO; com� 
DlQ 5.; a:rt. 121/cc:;:liinia l� 

Sentenza 4 febbraio 1993, n. 28, G. u. 8 fel:>y:raio, 19~3~ n, 6. 

II � QUESTIONI DlCHIARAT~ NQN ,l'.1QNJ~/9'E . 

:-�'. 

codice civile, art.� 291 (artt. 2, 3 e 30, primo e secondo comma, della Costi


~!1>,ne)'.. 

Sei:ltenza lS mano 1993, n. 89, G. i.J. 24 marzo 1993, n. 13. 

codice civile, �rt/ 2749, prlfu� l':~. nella parle iri cui<iiori assitiiila alle 
spese � ordinarie di inteIVento nelle procedure esecutive, godenti del medesimo 

~1~#~~i,il7i~,�~iB--~~~~t.tel~r2iP~11~~~sti~1~~ 


Seiitenza 19 gennaio ~9?3, n'. ?� G. U. 27 g~Jmaio 1,993! ,~�.4, 

codice di proc;edura penale, art. 23, primo comma (artt. 102, primo comma, 
e 112 della Costituzione). 

codice di procedura penale, m. 30, terzo comma (artt. 2, 3, 25, 76, 77, 97 
e 103, te:rzo comma, della Costituzione). 

Sentenza 16 febh:raio 1993,.n� 59, G. U. 24 febbraio 1993, . n. 9 .. 


codice, di pr()cedm:a. penale; �� art� 266 (i.-h 15. della costit:uztone). . 

Sentenza 11 marzo.1993,<n,. &ltG�U. 17 ~arzo 1993, n.J2, .� 

���codice di P~e4W:.~�P~naje, ftl't�. 425 .{~���7~.. ~la. Costi~l,IZione).. 
Sentenza 11 marzo 1993, n. 82, G. U. 17 marzo 1993, n. 12. 

c.odice . di procedura penale, art. 452, secondo comma (artt. 3 e 76 della 
Costi~). > ....�� ������. 

Sentenza 16 febbraio 1993, n. 56, G. U. 24 febbraio 1993, n. 9. 

c0tnblnato disposto codice �di procedura penale, artt. 456, secondo comma, 
e 458v:nella parte. il:i cl,lf non Prevede che J'\\\vviso contemplato dall'art. 456, 
secondo cQmm~w c<1di�e. proc. .pen., cQmpre.llsiva cl.ell'indicazione del termine 
entro cui richiedere il giudizio abbreviato, debba essere tradotto nella lingua 
conosciuta dall'iJ:t'.IPU!atR ~tra:aj(;ltO e<he ignori!-la tmgua italiana. 

Sentenza 19 gellliaio 1993, n. 10, G. U. 27 gennaio 1993, n. 4. 

codice di proc~d;~ ;~nale, artt. 468 e 507 (artt. 2, 3, 24, 25, 76, 77, 101, 102, 
111 e 112 della Costituzi.c>lle). 

. . :�� .:�./�.�: :�-. : 

Sentenza 26 marzo 1993, n. 111, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. 

codke di procedura . penale, arti. 487, qulnto comma, e 446, primo comma 
(artt. 3 e 24 della Costit�zione); � 

Sentenza 19 marzo 1993, n. 101, G. U. 24 marzo 1993, n. 13. 

codice di procedura penale, art. 555, terzo comma, nella parte in cui non 
prevede che il decrefo �di �itM:ione a giudizio debba essere notificato all'imputato 
straniero, che non conosce la lingua italiana, anche nella traduzione 
nella lingua da. lui comprei:;a (artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 

della Costituzione). � � � � � �. � � 

Sentenza 19 geI1Ilaio 1993, n. 10, C. U. 27 gennaio 1993, n. 4. 

r.d. 3 marto 1934 n; 383, arf267 (artt. 5, 132 e 134 della Costituzione). 
Sentenza 16 febbraio 1!)93, n. 55, G. U. 24 fe1'braio 1993, n. 9. 

leg~e 1� agosto 1959, n. 704, art. 1 (artt. 3, 36. e 97 della Costituzione). 

Sentenza 26 mafzo 1993, n. 118, G. ll. 31 mafie> 1993, n. 14. 

legge 9 gennaio 1963, n. 7, art. 1, quinto comma (art. 3 della Costituzione). 

Sentenza 10 febbraio .1993, n. 46, G. U. 17 febbraio 1993, n. 8. 

d.P.R. 30 giuguo 1965, n. 1124, art. 112, primo comma (artt. 3 e 38, secondo 
comma, della Costituzione). 
Sentenza 26 febbraio 1993, n. 71, G. U. 10 marzo 1993, n. 11. 


18 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1 (artt~ 113 e 3 della Costituzione). 
Sentenza 19 gennaio 1993, n. 9, G. U. Zl gennaio 1993, n; 4. 
legge reg. Slcllia 14 maggio 1976, n. 77, art. 4, ultimo comma (art. 3 della 
Costituzione). 

Sentenza 26 febbraio 1993, n. 70, G. U. 10 marzo 1993, n. 11. 

legge 19 maggio 1976, n. 335, combinato disposto artt. 30 e 31 (artt, 3 e 97 
della Costituzione). 

Sentenza 29 gennaio 1993, n. 24, G. U. 3 febbraio 1993, n. 5. 

legge reg. Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva 
l'art. 15 dello Statuto della Comunit� montana � Calore salernitano � (artt. 3 
e 51 della Costituzione). 

Sentenza 26 marzo 1993, n. li7, G~ U. 31 marzo 1993; n. 14. 

legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 12, ultimo comma (artt. 76 e 77 della 
Costituzione). 

Sentenza 26 marzo 1993, n. 114, G. U. 31 marzo 1993, n..14. 

d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, art. 9 (artt. 76 e 77 della Costituzione). 
Sentenza 26 marzo 1993, n. 114, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. 
d.l. 25 gennaio 1985, n. 8, art. 6 [convertito dalla legge 27 marzo 1985, n. 103] 
(art. 3 della Costituzione). 
Sentenza 16 febbraio 1993, n. 63, G. U. 24 febbraio 1993, n. 9. 

legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, secondo comma (art. 3 della Costituzione). 
Sentenza 16 febbraio 1993, n. 64, G. U. 24 febbraio 1993, n. 9. 

legge reg. Campania, 13 dicembre 1985, n. 54, art. 36, primo comma (artt. 3, 
25, secondo comma, e 9 della Costituzione). 

Sentenza 11 marzo 1993, n. 79, G. U. 17 marzo 1993, n. 12. 

legge reg. Basilicata 22 dicembre 1986, n. 28, art. 19 (artt. 3, 51, 97 e 117 
della Costituzione). 

Sentenza 10 febbraio 1993, n. 43, G. U. 17 febbraio 1993, n. 8. 

d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 61, terzo comma, lett, c), nella parte in cui 
non prevede come accessorio del tributo, agli effetti dell'art. 2749, primo comma, 
codice civile, il compenso di riscossione coattiva ivi stabilito (artt. 36, 
primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione). 
Sentenza 19 gennaio 1993, n. 7, G. U. 27 gennaio 1993, n. 4. 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 19 

d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art� 23, �primo comma [nel testo sostituito 
dall'art. 42 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12] (art. 76 della Costi� 
tuzione). 
Sentenza 10 febbraio 1993, n. 44, G. U. 17 febbraio 1993, n. 8. 

legge 29 maggio 1989 n� 205; artt. 1, prbno e� s�condo comma, e 2, seconda 
parte del terzo comma, e legge reg. Lazio 17 luglio 1989 :p. 46, art. 2, prbno 
comma, lett. e) (artt: 3, 24, i13 e 128 della Costituzione). 

Sentenza, 16 febbraio. 1993, n. 62, G. U. 24 febbraio 1993, :p.. 9. 

legge 29 maggio 1989, n. 205, art. 2, prbno comma e prima parte del terzo 
comma, e legge reg. Lazio 17 luglio 1989 n. 46, art. 4, primo, secondo e terzo 
comma (art. 97 della Costituzione). 

Sentenza 16 febbraio 1993, n. 62, G. U. 24 febbraio 1993, n. 9. 

legge reg. Lazio 17 luglio 1989, n. 46, art. 2, primo comma, lett. e) e legge 
29 maggio 1989, n. 205, artt. 1, primo e secondo comma, e 2, seconda parte del 
terzo comma (artt 3, 24, 113 e 128 della Cost�tuzione}. 

Sentenza 16 febbraio 1993, n. 62, G. U. 24 febbraio 1993, n. 9. 

legge reg. Lazio 17 luglio 1989, n. 46, art. 4, primo, secondo e terzo comma, 
e legge 29 maggio 1989, n. 205; art�.. 2, primo comma e prima parte del terzo 
comma (art. 97 della Costituzione). 

Sentenza 16 febbraio 1993, n. 62, G. U. 24 �febbraio 1993, n. 9. 

legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15-bis (artt. 3, 5, 24, 97, 113 e 128 della 
Costituzione). � 

Sentenza 19 marzo 1993, n. 103, G. U. 24 �marzo 1993, n. 13. 

legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 2 (art. 3 della Costituzione). 

Sentenza 26 marzo 1993, n. 112, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. 

legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 2, 3, 15, 16, 19 e 32 (artt. 15, 21 e 41 della 
Costituzione). 
Sentenza 26 marzo 1993, n. 112, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. 

legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32 (artt. 3 e 41 della Costituzione) .. 

Sentenza 26 marzo 1993, n. 112, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. 

legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, quarto comma (artt. 3 e 53 della 
Costituzione). 
Sentenza 19 marzo 1993, n. 102, G. U. 24 marzo 1993, n. 13. 

, legge 31 dicembre �1991, n. 431, art. 7, primo comma (art. 81, quarto comma, 
della Costituzione). 
Sentenza 29 gennaio 1993, n. 25, G. U. 3 febbraio 1993, n. 5. 



20 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 31 dicembre 1991, n. 433, lirt. 9, primo e secondo comma (art. 81, 
quarto comma, della Costituzi�>ne). 

Sentenza 29 gennaio 1993, n. 25, G. U. 3 febbraio 1993, n. 5. 

dL 7 gennaio 1992, n. 5, lirtt. 1, secondo comma, e 5 [convertito in legge 
6 marzo 1992, n. 216'] (art. 81, quarto comma, della Costituzione). 

Se1itenza 29 gennaio 1993, n. 25, G. U: 3 febbraio 1993, n. 5. 

d.I. 18 gennaio 1992, n. 91 artt. 7, 11 e 14, primo comma [convertito in legge 
28 febbraio 1992, n. 217] (art. 81, quarto comma, della Costituzione). 
Sentenza 29 gennaio 1993, n. 25, G. U. 3 febbraio 1993, n. S. 

legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 11, quarto e sesto comma; 14, terzo 
comma; 19 e 20 (art. 117 della Costituzione). 

Sentenza 26 marzo 1993, n. 115, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. 

legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 42, sesto e settimo comma (art. 81, 
quarto comma, della Costituzione). 

Sentenza 29 gennaio 1993, n. 25, G. U. 3 febbraio 1993, n. 5. 

legge 7 febbraio 1992, n. 140, lirt. 4, primo comma (art. 81, quarto comma, 
della Costituzione). 

Sentenza 29 gennaio 1993, n. 25;. G: U. 3 febbraio 1993, n. 5. 

legge 25 febbraio 1992, n; 215, artt~ 2, 3, 4, 6, primo comma, e 8 (artt. 117, 
118 e 119 della Costituzione e artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9 nn. 3, 7 e 8; 15 e 16 
dello Statuto spec. Trentino-Alto Adige). 

Sentenza 26 marzo 1993, n. 109, G. U. 31 marzo 1993, n.. 14. 

legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 12 (art. 81, quarto comma, della Costituzione). 


Sentenza 26 marzo 1993, n. 109, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. 

d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 82, sesto comma (artt. 3, 117, 118 e 119 
della Costituzione). 

Sentenza 5 gennaio 1993, n. 2, G. U. 13 gennaio 1993, n. 2. 

legge reg. Lombardia riapprovata il 6 agosto 1992, art. 2 (artt. 97 e 117 della 
Costituzione). 

Sentenza 29 dicembre 1992, n. 488, G. U. 7 gennaio 1993, n. 1. 

delibera legislativa reg. Lombardia n. 83, riapprovata dal cons. regionale 
il 6 agosto 1992 (artt. 3, 97 e 117 della Costituzione). 

Sentenza 11 marzo 1993, n. 80, G. U. 17 marzo 1993, n. 12. 


CONSULTAZIONI 


~TlC:HIT~ ~ ~E..B ~TI � Jl!IW'H1�O ,4eJlo Stq_~(!�� ~ ~eni immobili. av�n,ti intt:resse 
.. storicp i artistico � Ammiriisfraz�one -Campeienze dei Ministeri de�le Pi


< ~tize e d~i B'eti:tculdi.tali. e Ambientali. ......��.�.� �. . . 

/.� . $e i;YJ'.lw.J,injnistrazion,~ <J.et ~ePi izn.;i,9pili di Pl,"opriet� statale aventi inter~
slie sfofi29 ~ aitistfoe>, Jl i\4i,mstei:9:delle Efuame .� p�ssa provvedere con auto;
upme <let!:ifurlnazionLsen~a ~$sere t�nutO. aa acquisire n parere o il concerto 
cteL~s~ei:<> dei Bc;n,i <;W:t.rali, e AffiRi~tali (es. 9568/92). 

APPALTO (CONTRATTO DI) -Disposizioni contro la mafia -Appalti pubblici � Divieto 
di cessione :del contratto� �santioriato da nullit� � �Appalto di servizi. 

Se il diviero i:li �cessione del. contratt�, la violazione del quale � sanzionata 
da n�.lllit� � ex art. 18, . legge 19 marzo 1990, n. 55 �. (n\.iove disposizioni per la 
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazi<>
ni di peric:ole>sit� sociale) al Jb;te di c9mbattere l'infiltrazione di associilii6tl~ 
c:rltniluw ~wM�:1a mafia, la #ame>tfa e�c:,�.nei meccanismi di impiego 
del pub'6lfoo d�n�rc{ riguardi solt��fo gli appruti di opere e lavori pubblici 
ovvero anche contratti di appalto di servizi (nella specie contratto� per la redazjw:
i.e .. di. st\ldi. p.er. la pianificazj,one. e il contro,llo . del risanamento del bacino 
Padan9) . (�s; S492/i:>i>. �-.-..�. 

:B~zzB. N!~nnt~i.1 ~ irotezfone 7. lavorf edittz;, in .zona souoposta a tutela 
p-ae$f$tica ,J>a,,rere espr;e~~p d1tiia�:coi:nrn#siQne per la ~alvaguardia di Venezia 
~-Annuiiamento -da parie detl'�mniinistrazione dei Beni Culturali e 
Ambientali -Possibilit�. 

Se il parere espresso dalla� Commissione per la salvaguardia di Venezia 
ai sensi dell'art~ 6 della legge m 171/1973 (come sostituito dall'art. 4 della legge 
n.. 360/91) sugli interventi edilizi . ):icadenti in zona paesaggisticamente vincolata 
sfa. stiscettil:iiie di essere aiin:uil:ato dal Ministero dei Beni Culturali ex art. 82 

d.P.R. n;616/1977 .(c�s���c�itie int�grat&daJ.l'art. f cU/ri .. 312/85) (es. 7946/92). 
CALAMIT�\ PUBBLICHE � Terremoto verift'catosi in Sieilia il 1l dicembre 1990 Ordinanza 
21 dicembre 1990 n, 2057/FPC Ministero Protezione Civile ~ Sospensione 
dei termini per gti adempimenti amministrativi � Istanze da presentare 
a pena di decadenza (nella specie domanda 'per la concessione di 
contributi a cantiere navale ) . 

Se la sospensione dei termini r~i~tM ,~gtl ad~m!'ill1eiitLdi na~a tributaria, 
civilistica, , ;u:nministrativa, disposta d;dl'art. }. comma 2, c;lell'ordinanza del 
Ministro della ProteZione �ivile 21 dicembre 1990, ri~ 2057/FPC a favore dei 
residenti nei comuni interessati dal sisma che ha colpito Ja Sicma orientale 
iL13 dicembre 1990 (o di colQrcLche ivi avolgono<la loro attivit� indU$triale) 
riguardi non solo l'adempimento di obblighi m.a anche il comp!nlento di attivit� 
costituenti un onere, in ..quanto dirette a far conseguire un vantaggi� (od 
evitare un pregiudizio) all'interessato (nel caso di specie veniva .in considera� 
zione il: termine previsto dall'art. 29 d.m. Marina Mercantile 8 novembre 1990, 

Il 



22 

RASSEGNA AVVOCATURA DEU.O STATO 


n. 373 per presentare istanza per ottenere i contributi previsti dalla legge 
14 giugno 1989, n. 234 -artt. 2 e 9 -per la costruzione trasformazione, modificazione, 
riparazione di navi (es. 5843/92). 
COMUNI � Autonomie locali � Comuni � Poteri sostitutivi del CO.RE.CO. (emissione 
di mandati di pagamento) � Entrata in vigore della legge n. 142/90 � 
Effetti. 

Se� con l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento 
delle autonomie locali, il Comitato Regioriale �di Controllo abbia ancora il 
potere -precedentemente �conferitogli dall'art. 104 t.u. legge comunale � e provinciale 
n. 383/34 -di sostituirsi al 'Comune che sia moroso nel pagamento di 
debiti (es. 2580/91). 

CONSORZI � Consorzi di bonifica � Natura degli stessi ai fini tributari. 

Se, ai fini tributari, i consorzi di bonifica vadano qualificati come enti 
non commerciali (es. 6537/92). 

DEMANIO � Beni demaniali -Demanio idrico -Fium{ e torrenti � Alveo abbando.. 
,-i(lt() �. Dismissione 11ropriet� demaniale � Atti costitutivi � Necessit� 


�E:S�lusione. � � � 
Se, ove Uii fiume o torrente, formi � un nuovo letto abbandonando cosi 
l'antico, la propriet� di quest'ultimo venga acquisita ipso iure dai proprietari 
confinanti con le due rive con la conseguenza che gli atti della pubblica 
amministrazione (nella specie Ministero delle Finanze) rivolti alla demanializzaZ�one 
dell'alveo abbandonato e all'accatast�mento di questo ai nuovi proprietari 
�siano da ritenere atti doverosi e di natura meramente dichiarativa 
(es. 71/91). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� -Aree edificabili -Indennit� o corrispettivo 
per cessione volontaria -Ritenuta d'imposta -Necessit�. 

Se la ritenuta d'imposta che ai sensi .dell'art. 11 legge .n. 413/91 (che concern'e 
-fra l'altro -l'imposizione diretta delle plusvalenze conseguenti alla 
percezione di indennizzi di esproprio di aree suscettibili di utilizzazione edificatoria, 
o di somme per la cessione volontaria di queste nel corso di procedimenti 
espropriativi) grava sull'indennit� di espropriazione, vada operata solo quando 
il terreno sia incluso in una delle zone edificabili definite dagli strumenti urbanistici 
previsti dalla legge ovvero anche quando il terreno sia meramente di 
fatto edificabile (es. 4845/92). 

Aree edificabili -Opposizione a stima � Giudizi in corso alla data di entrata in 
vigore della legge n. 359/92 -Norme in essi applicabili. 
Fabbricati � lndennit(l dovuta all'espropriato � Determinazione � Criteri. 

Se nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 359/92 
e relativi alla determinazione dell'indennit� di aree edificabili gi� espropriate, 
trovi applicazione la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 5-bis del d.l. 
n..333/92 (articolo introdotto con la legge di conversione n. 359/92) secondo la 
quale, in caso di cessione volontaria del bene, ai fini della determinazione delle 
somme da corrispondere al proprietario di questo, non si applica la riduzione 



del 40% sull'importo. risu1~edalla effettuazione deJla,. media tra il.. valore 
venale dei. beile siesso .eAl reddito domfuicale di q.esto rlvalu~at� ai fittj del-
r.)ap9slzio~e diret~ (�s. MS3/92). � ..�..�..�� � .�� � .. :��. � � .. � � 

Se le pjsposizi1;>W, copten;.te neU'art�.� S�l7is. del �. dl... n.. 333/92 .�. (li\rticqlo. aggiunto 
con la legge di conversione n. 359/92) e relative alla determinazione 
dell'md~t� di .espropri() di. aree . edificabili trov�:lo applicazione an.cbe ove 
$i�~~itL4i ciete~are t~4eJlll�t~ �~oY;t.lta .per �.I'espx;opri{lii�me per pubblica 
utilit� di fabbtj�l\lhJ<;S,.6453/92)'. . � 

cirstfi. fiepo~itf� Pr�$�tf~ se dJbtut. �perare ritenute ttt6ta di imposta sulle 
� � � � .in.dennft� lit ~siff<iPtfo.. .� � � �. ...��.� 

> ��� Se�l� �C�Ss� Dej>ositi e Prestiti, all'atto dello svincola di� somme depositate a 
titolo> di' indei'�!iit�: di e$propriazione, debba . operare la . ritenuta . del 20 % a 
titolo di acconto di imposta prevista dall'art. 11 legge 30 dicembre 1991, n. 413 
(es. 5136/92). 

it$J?ro11#4ziOni; .di' ~~ii; ajtttcnh#i .effettUQ,~e per la ricostruzione degli abitati 
�.� .��.�.. d�CiMice colpiti dal �t�rren:ic>to: del }968 ~ In,dennit� di esproprio � De


terminazione. � � �.� � � � �.� .�. � � ~� � � � � � 

:&~9-f!,=;a~s::~=


.tteryen~~;per le ~~e 4et.~eU<;e FoJpite dal sism11; del 1968 .<es. 7412/~2). 

'. 

Terreni edificabili "'Attidi accettazione di indennit� ' o: accordi sulla misura 
dell'indennit� -Stipulati ma non approvati al 14 agosto 1992 -Applicabilit� l.s 
superyenie.s {art. S.bis d.l, n; 3JJ/1997.): ~ qonseguenze. 

Se vada negata f~pprovaZ�oile .�.degli� atti�.� di accettazione dell'indennit� di 
espropl,io o di concordam~tQ: di: quest'ultima posti in essere anteriormente all't-:
ntra;ta in vigQre. dell'art, ~bis .del dl. n. 333/1992 (che ha dettato nuqvi criteri 
,per. la:,4eterminazio!.'1e 9e..'indeooizzQ ..di esprQpriazione di aree edificabili) ma 
a tale>data. ~.appunto.. -non ancora approvati (es. 8567/92). 

l~IEGO :Jl1Jlll!l.~Co�� c;~r;or.so .. ~ Com.mis.sione gi~dlcatrice -Composizione -Situazioni 
di incomp�tibtlit� ~ Rapporto di parentela fra membro e vincitore 
del concorso � iJtlegittimit� delta graduatoria. 

�~~ si~ ~negitt~lil, l~ araduatptja. di }lll �()l1Cc;>_r~o :tJUbbli�q. per. esami allorch� 
l.'l(), , del. v,in�,ito~t., ��ij.� q.est() tj~aj:. .lega~() �C()n�� ,u.o ~i��componenti della 
cl:_l~ssione �.� esarajn!:lm�~ , dl,I, v,inc()lo di PareIJ;tela.,.. en,trc;> .il quarto� grado 

(es. 7388/92). � � � � 

. . 

IJ:mpiegatp.,d~lt(). $tato e pubblico.�" Trattamento ,economico -Indennit� � Personale 
�omandato, press9 .~trutture per )a�� ric9strtf.Z�,orip 4i zqne � terremotate 
della Campania.�. lnden,tJit� ex>art, 8~ JeIJ.ge n. 219/81 "� N.atura. <!,i retribuzione 
-Ritardato pagamento -Risarcimento del danno �.dci svaluta;zione 
monetaria. 

Se i;indennit~ aggi~tiva Prc:l~ta. dajrart, 84 legge 14 maggio J981, n. 219 
.41 favore del peq;opale_st~ta\e, comandato presso i Com.iissari Straox;dinari 

� 


-



RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 

del Governo; operanti per fa ricostruzione delle zone terremotate della Campanfa, 
abbia natura retributiva e �se ..;;.; quindi -in. ipotesi di ritardo nel pagamento, 
la riferita indennit� sia suscettibile di rivalutazione automatica secondo 
Pindiee ISTAT; giusta il principio di cui all'art. 429 c.p.c. u.c, (es. 4820/92). 

Stipei'zdi -PrescriziOne -Se quinquennale o decennal� � Fattispecie (attribuzione 
.tt<iitamento �economico di dirigente . a ufficiali dei Carp;binieri per�� effetto 
del riconoscimento del servizio prestato come sottotenente). 

Se il diritto agll ~rretrati spettanti agU ufficiali dei Carabinieri e ai funzionari 
di Polizia, ai quali sia stato attribuito il trattamento economico di dirigente 
ex art. 43 legge n. 121/81, per effetto del riconoscimento, ai fini dell'anzianit��
occ�rrente per la considerataattribi.izione,del servizio.prestato come sottotenente, 
<sia.� soggetto .. �alla prescrizione �quinquennale. o a.�.quella decennale 
(es. 5521/91)�. 

ISTRVZIO~ E SCUOLE -Medici docenti universitari -Esplicazione di attivit� di 
consulenza� ex art. 84 d.P.R. n; Z!0/87 presso presidi dette U.S.L. -Possibilit� 
dopo l1entr�ta in<vigore della legge n. 412/91. � 

Se l'entrata in vigore dell'art. 4, C0111ma 7, della legge n'. 412/91 (che prevede 
Che con il Servizio Sanitario Nazionale pu� . interc?rrei'e un unico rapporto 
di :l�vei:ro e che qi.iestb ...,.. fra. l'�ltto�-� incompatibile� 'cori altri :rapporti~ anche 
d� natura convenzionate; con il ridetto Servizio Sanitario) comporti l'insorgenza 
di incompatibilit� fra il rapporto di impiego dei medici-docenti uriiversitari e 
le attivit� di consulenza da questi espletate -ai sensi dell'art. 84 d.P.R. 

n. 270/87 ._. nei presidi delle Unit� Sanitarie Locali (es. 5500/92). 
Scuole italiane all'estero ~ Assegnazione di personale -Docenti e non docenti 
gt� in servizio a}l'estero in forz.a di precedente incarico. 

Se il personale di ruolO destinato ad isti~ioni scolastiche italiane all'estero 
debba� aver gi� esaurifo �il periodo di serviZio per il quale � stato disposto 
tale incarico per poter vedersi assegnato~/previo espletamento delle � prtlve di 
selezione previste dalla legge, wi nuovo incaricoidello stess�. tipo (es; 6962/92). 

Universit� -Personale tecnico e amministrativo -Inquadramento -Prova idonea


tiva e:lart. Ylegge 21 febbraio 1989, n~ 63 � Ripetizione -Possibilit�. 

Se il personale tecnico ed .amministrativo delle . Universit�; che non abbia 
superato la prova idoneativa, prevista dall'art. 1, legge 21 febbraio 1989, n. 63, 
per l'inquadramento nelle qualifiche� e profili �professionali, possa ripetere 
detta prova al fine di ottenere I'mquadramento nei 'medesimi qualifica funzionale 
e profilo (ai quali si riferiva la prova fallita) oppure in altri (es. 3885/92). 

Universit� statali -Dipendenti � Atti di pignoramento degli stipendi di questi Competenza 
a ricevere la notificazione (Universit� o Ministero del Tesoro) 
e a rendere ta dichiarazione di quantit� "Notifica dell'atto a soggetto diverso 
da quello �.competente -Citazione dinanzi pretore incompetente per territorio 
� Effetti. 

Se gli atti con i quali vengono pignorate le retribuzioni dei dipendenti delle 
Universit� 'statali (nella specie docente universitario) vadano notificati a queste 
ultime (e rion al Ministero del Tesoro) e se su di esse gravi l'onere di rendere 



2J 

la'.relativa dichiarazi<;ine di terzo; se ove umi dei �summenzionatiatti��di pignor�tliento 
presso' terzi<s�a ��notificato adtm'Universit� coninvito .. a�� comparire 
dinanzi a:�un� �giudice� di.verso� d���quello<della �sede di. �questa� �non .sussista� per 
t'Umversita> medesima;���1�o~bligo����df��.rendere� la.����d.lchiarazione (pur� sussistendo 
ci'1eu<J di pfo.~e4er�: ad ac�antotiatnento delle son;une) �se ove Amo . deLconside:rati 
a~tisla h'<>ti~fe1:1#> al sol() Mlnistero �del Tesoro esso sia inidoneo a far sorgere 

iti:.~~-;a~:�&c&~~:~~::p=~m:?::::b~~~:n~~r~~:;;

Staggh"e} (cSi 122/90). �. 

u--;#~i:~i[iirL~~;:;:;: 
'lavo~~;�~~~.4~4~!~i~~~~~:~~rl!~f#rt~uRt:hl~~a4~~6tffu~~a;i�c~n~~!::n~! 


(saru;ione ftss<1:ta'm �l:lfut soJ1lrifa'.� ci>J1lt>iitabii� .'pei" ciascun lavoratore 1nteressato1 
siano applka'l:!Ui. i ctiteri Prt>P.ri gel cumitto. ~il.tridico .deUe pene (sanzione per la 
viPlaiiooe;:�Pi���.gt:aY����a.nien-tata:.�flli<>��al���t;rj.plo)����'f.l'1i:uld9:�.�le��.assunzioni siano avveni.
tte �inun J.miC>o co.t)testo .temporale�(cs �. 4�16/92). 

M!sURl! cx~~Ripafazionit d�tl'ingimfa detem;lone � Otdinanza di accogli... 
mento detta domanda gravata'ai:-ricorso per cassazione dal Pubblico Ministero 
o dall'Avvocatura dello Stato � Se sia titolo esecutivo. 

i �.�.i S.~ :s~. ~1>ec.tjya{ �:i.g�st~~ l'aYv~li.ta .im,:gl:igi:i.aiio~ da parte del Procuratore 
Generale e/o del Ministero del Tesoro, )'ordinanza della Corte di 
Appello che condanni al pagamento di somme a titolo di riparazio�:i.e per ingiusta 
detenzione (es. 6933/92). 

OBBLIGAZIONI IN GENERE � Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezza'" 
giorno ~ Fin<tnziamento cii progetto Jl,l in!eres_se. ryazionale ex legge n. 64/86 .� 
<.-. (;.ri4ito .~lt'.lf.We fi~~ziat(!_.� iier. �f:ina11iUiinenfo .-.e .. debito dell'ente verso 

l'Agenzia estraneo al rapporto di finanziamento � Compensazione -Pos-.-. 
sibilit�. . . . 

/�. Js~ sllli~ ~<>iiiP~ J~t~. c�a1i�.4,~;~i~ p~~ .il ~~Jqgi~ciq al..Consorzio �Acquedc:
itfo e Fognature di.Ischia in forza deUa �onv�nzione (~tlpulata ai sei!.si del� 
l'.~t. 4,c;q~~~ ~. ~e!t. e, legge n,JA/36). reg91anteil fiI)~iajil�nto p.er assicurare 

�!!.kf:!~Tt~~e.~Z~1 i:~r:~~.��i:~~:dd~.9�r~:!i����~~n~~~\~��� ~i~:en~f:r~:; 

canom d� somirrlnistrazfone acqua {es. 7653/82). .. . . .. . 

PATRIMONIO DlltLo STATO E Dl!GLt��EN1'I. PUBBLICI .� .. Berti dello Stato ;; .Terreni siti in 
Isola Saera di Fiumicino � Legge che ne autorizza la vendita al comune di 
Roma al fine�� di sistemazion� urbanistica e �di��etiminazione det fenomeno 
dell'occupazione abusiva � Istituzione del comune di Fiumicino � Effetti. 

Se la legge n. 254f76 che autorizza l'Intendente di Finanza di Roma a vendere 
terreni (indiv�duat� dalla legge medesima) siti �nel comprensorio di Isola 
Sacra di Fiumicino al� Comune di Roma (nel cui territorio .detti terreni fino al 



26 RASSEGNA AVVOCATURA DEU.0 STATO 

1992 erano ricompresi) prevedendo,� �fra l'altro, che quest'ultimo assuma vari 
obblighi in� corrispettivo della cessione � (e fra questi quello di effettuare l'ur� 
banizzazione della localit�) e a sua. volta venda le summenzionate aree (nella 
parte non occorrente all'urbanizzazione primaria o secondaria della zona o 
alla. realizzazione di opere pubbliche. o di pubblica utilit�) a coloro che le 
occupano direttamente (o in difetto di richiesta in. .tal senso di questi all'asta) 
conservi efficacia. pur dopo che;. con l'istituzione (con legge 25/92 della Regione 
Lazio) del Comune di Fiumicino, i ridetti terreni vengono a trovarsi nel territorio 
di questo (es. 1898/60). 

Posm E RADIOTELECOMUNIC!ZIONI -Ministero delle P<;>ste e telecomunicazioni I!
ranco'bolli .vendita all'estero -Stipulazione.-di_. contratto di agenzia o 
commissione con societ�. straniere -Possibilit�. �. . 

Se l'Amministrazione Postale dello Sta,t0 possa affic;lare ad un soggetto 
estero (mediante rapporto di commissione� o di agenzia) la . promozione e la 
vendita all'estero �di� francobolli e prpf;lo~tf �filatelici italiani. (es. 4810/91) .. 

PREvIDENZA -Centro Sperin:tentale di Cinematografia -�Attivit� didattica svolta 
per conto dell'Ente da l�voratori dello spettacolo -Assoggettabilit� al regime 
previdenziale Enpals. 

Sl:l. il Centro Sperimentale di Cinematografia debba versare all'Enpals i 
contributi assicurativi per gli artisti ai .quali affidi incarichi di insegnamento 
(es. 935/91). 

Se il Centro Sperimentade di Cinematografia debba versare all'Enpals i 
contributi assicurativi per gli artisti (nella specie attori) ai quali affidi incarichi 
di insegnamento (es. 935/91). 

II 

PROCEDIMENTO PENALE -Costituzione di parte civile di amministrazione statale Criteri. 


Amministrazione dello �Stato -Partecipazione �al giudizio in qualit� di parte 
offesa -Autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri -Nec:e*sit�. 

I 

Se, nel valutare l'opportunit� della costituzione di parte civile di un'Amministrazione 
dello Stato in un giudizio penale, si debba tener conto esclusivamente 
dell'entit�. del pregiudizio �patrimoniale arre�ato dal reato � all'amministrazione 
(es.�� 10267/89). � 

Se un'amminii�traz�one �statale per partecipare ad un giudizio penale nella 
mera veste di pefson� offesa dal reato debba ottenere� l'autorizzazione del Presidente
� del Consiglio dei Millst�i di cui� all'art. 1, comma 4, legge n. 3/91 
(es. 10267/89). 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -Competenze degli organi e .degli uffici -'Attivit� 
tecniche strumentali all'emanazione del provvedimento -Affidamento a 
soggetti estranei all'Amministrazione -Possibilit� ed eventuali strumenti 
giuridici. 

Se ed eventualmente a quale titolo (ad esempio concessione delegazione, 
avvalimento di uffici,. contratto, accordo per lo svolgimento in collaborazione 
di attivit� di interesse comune ex art. 15 legge n. 241/90) un'amministrazione 



PARTB U, CONSULTAZIDNI 

dello Stato �(nella. specie Magistrato per il Po) possa affidare. ad. un ente pubbijco 
(nella specie Comunit�� Montana. della Valtellina) o a un. privato il compi� 
mento di operazioni tecniche strtunentali all'emanazione di un provvedimento 
(nella: specie rilevamento e frazio~ento catastale dei terreni da .espropriare) 
(es. 9848/90) . 

contratti� dello. Staio � Asta� ad offerte segrete�� Mede$im� migliore �offerta 
�.. �di due� Ȉriecipanti .�Phiseriza di uno �sol� ��tl'ap~rtura dei �plichi� " Aggiudicaz.
i6ne " .Metodo. � � � � � � � � � � � 

. .. .. . . 

Se a norma dell'art. 77 del regolamento per l'amministrazione del patri� 
monio e la contabilit� generale dello Stato -qualora in un'asta ad offerte 
segrete due concorrent.i presentino la: medesima miglfore offerta ed uno solo 
sia �presente� all'asta .-.;.. debba pr()C:edel:si � ~orteggio per determinare chi' debba 

essere l'aggiudicatario (es. 1916)92): � � � � .� ��� � � 

StcUiiEz�' Pii'iini.IcA � Dispositidtii contro la W1afia � Misure di prevenzione 
� .. � Confisca esecutiva ma� noti� defi'liitiVa defbeni " Amministrazione di questi Prima 
e dopo l'entrata in. Vigore del d.l. 1(230/89/� 

Se per i�beni confiscati; a persona s�spettata di appartenenz� ad organiz. 

�zazi�ne inafios�:.C<)n provvedimento.: .... alla data del 16 giugno 1989 (e cio� di 
entrata m. \rigore. del d;l. i:L 230/89) non definitivo e per t quali -sempre alla 
summeiiZionat� data del 16 giugno� 1981> ~-..non fosse stato .emanato provvedimento 
di destinazion�: dell'Anunin�strazione Finanziaria; l'Intendente di Finanza 
debba necessariamente nominare< Un amministratore� che . operi alle sue dipendenze,
� non essendo pi�cionsentita .(nella vigenza del d.l. n.. 230/89 conv. legge 
11. 282/89) la prassi (cfro Circolare 26 giugno 1987. n. 411 .del Ministero delle Finanze: 
emanata i SU parere 1489/86 della Hl Sezione� del Consiglio. di� Stato) 
secondo la quale detti beni -dopo l'emanazione del provvedimento non defini� 
tivo � di . confisca .;.......�rimanevano> .�sotto custOfila giudizi�ria . (es; . 248/92). 
TR�ilti� BRAI�ALl INDlRBTTf< linposfo. ~ull~ ;i,ibc�~sioni � Ass�grio � a carico del11"
er�'4fill a: favore del coniuge divorziato del defunto " Norma che lo qua-
lifii;a� de1lii� dei d� ciiius ~ Retro�ttivita. . 

,Se .la .9,isposi~ione .c\l.. cui ajl'.art~ 2icomp:i.!,l A. d~leg.vo n.. 346/90, secondo la 
quale aj �fini dl;l~ri:mpo$ta di s\lccessione si coni,ideratio quale debito del defunto, 
e .� q.incij .. P!,lSSivit� . � deducibll~, �le �� somm� d<?Vute .� �al cpnjuge divorziato del 
de cuiu.s, abbia l}atura inte;rpre~ti:Va � si aPP�ichi pei;-~i� anche .alle successiolli 
aperJ;esii prima del.1� genJlaio � ].99(,(cs. ~3/$9). � 

Imposta sul valore aggiunto � Produttori agricoli � Regime normale � Opzione . 
�e .. abbia efficacia ultrcitrien,pale. 

Se� i produttori agricoli che, �ai sensi dell'att. 34, ultimo CQlilllla, d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633; abbiano optato per l'applicazione delrlva. in modo normale, 
debbano rinnovare l'()pzione .alla scadenza del triennio di legge ove intendano 
prolungare l'applicazione di detto regime (es. 6233/92). 

imposte di fabbricaz{one ~ OUmineratt ~ Illeciti penali ~ Sequestro dei prodotti 
o(gett� materiale del reato seguito da co'lifisca � l)e1ienza del tributo; 

-. .� . -. . i� -. . . . ~ . .-: 

, Se sia'� dowto il pagamento deU'im1wsta. di fabbricazione r:i. .oli . mmerali 
che siano stati sottoposti a sequestro e -p\)i �..-;.a -confisca per aver tormato 


28 

RASSEGNA AVVOCATURA DELLO� STATO 

oggetto di infrazioni di carattere penale alla normativa concernente il stiJ:n.. 
menzionato tributo (ad es; trasporto senza regolare certificato di provenienza, 
destinazione ad usi diversi di prodotti petroliferi esenti, fabbricazione o raffinazione 
clandestina di prodotti petroliferi) (es. 1508/92). � 

TRIBUTI (IN GENERALE) -Imposte dirette -Istanza di rimborso di versamenti diretti 
o .ritenute -Presentazione ad ufficio del Ministero delle Finanze diverso 
da Intendenza di Finanza -Successivo ricorso giurisdizionale avverso il 
silenzio-rifiuto -Ammissibilit�. 

Imposte dirette � Rimborso di versame11ti diretti o di ritenute -Radicale 
omissione di istanza di rimborso in via amministrativa -Ricorso giuri�
sdizi�nale del contribuente -Inammissibilit�.. 

Procedimento dinanzi le commissioni tributarie -Ricorso introduttivo del 
giudizio di primo. grado -Consegna o spedizione della copia ad ufficio 
incompetente � Inammissibilit�. 

Se, ove il contribuente presenti l'istanza di rimborso (prevista dall'art. 38 

d.P.R. n. 602/73) di versamenti diretti da lui effettuati per IRPEF o IRPEG o 
ILOR (o. di ritenute di acconto di. imposte sui redditi) ad organo incompetente 
ma pur sempre appartenente all'Amministrazione .finanziaria dello Stato (ad 
esempio ufficio delle imposte dirette anzich� intendente di finanza) quest'ultimo 
abbia l'obbligo di trasmettere l'istanza a quello competente, con la conseguenza 
che l'istanza stessa possa essere considerat;:t idonea alla formazione del silenzio 
rifiuto e dunque vada escluso che il. successivo ricorso del contribuente alla 
Commissione Tributaria sia inammissibile .a cagione dell'irrituale presentazione 
della. domanda di rimborso (es.. 7588/92}. 
Se vada dichiarato inammissibile il ricorso proposto . dal contribuente dinanzi 
le Commissioni Tributarie e diretto ad ottenere il rimborso di versamenti 
diretti effettuati p~r IRPEF, IRPEG, ILOR (o di ritenute in acconto di imi;>0ste 
sui redditi) senza che sia stata previaII1ente presentata (n� all'intendente di 
finanza n� ad altro ufficio dell'Amministrazione�. finanziaria dello Stato) la 
domanda di rimborso prevista dall'art. 38 del d.P.R.' n. 602/73 (es. 758S/92). 

Se, ove la copia del ri�orso alla commissione tributaria di primo grado sia 
consegnata (o spedita)��� dal contribuente ad organo (dell'Amministrazione fin�nziaria 
dello Stato) diverso dli quello competente~ �l'ufficio ricevente abbia 
l'obbligo di trasmettere detta copia a quello competente e se pertanto si debba 
ritenere che -nonostante l'erronea consegria o spedizione -il giudizio tributario 
sia validamente instaurato (es. 7588/92). 

Pene pecuniarie e soprattasse -Responsabilit� solidale del legale rappresentante 
di un ente -Art. 98, 6� comma, d.P.R. n. 602/73 (responsabilit� per 
sanzioni conseguenti a infrazioni a norme concernenti la riscossiOne delle 
imposte dirette) -Estensione della disposizione all'imposta sul valore 
aggiunto. 

Se l'art. 98, 6� comma, d.P .R. 29 settembre 1973, n. 602, che prevede la responsabilit� 
an�he del legale rappresentante di un ente per le soprattasse e le pene 
pecuniarie da quest'ultimo dovute, stabilisca un;automatica estensione dell'obbligazione 
�tributaria e, nell'affermativa, se esso sia espressivo di un principio 
generale applicabile anche all'IVA (es. 5265/92). 



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PARTE II, CONSULTAZIONI 

Tributi soppressi con la riforma del 1973 � Controversie � Definizione agevolata 
mediante estinzione del procedimento ex art. 15 legge n. 408/90 � Giudizi 
pendenti dinanzi all'autorit� giudiziaria ordinaria � Applicabilit�. 

Se l'estinzione agevolata delle controversie relative a tributi soppressi (con 
provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla 
legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella specie IGE), disciplinata dall'art. 15 della legge 

n. 408/90 operi, oltre che per i procedimenti pendenti innanzi alle Commissioni 
Tributarie o all'Amministrazione Finanziaria, anche per i giudizi pendenti 
dinanzi al giudice ordinario (es. 7818/91). 
URBANISTICA � Costruzioni abusive (realizzate senza concessione ad edificare) Sanzioni 
� Divieto di erogazione di servizi pubblici � Contratto di abbonamento 
al telefono. 

Se la disposizione di cui all'art. 45 legge n. 47/85 (norme in materia di controllo 
dell'attivit� urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere 
abusive) che fa divieto a tutte le aziende erogatrici di pubblici servizi di somministrare 
le loro forniture ad opere prive di concessione edilizia, concerna 
anche quei servizi che vengono erogati in virt� di contratto non gi� di somministrazione 
bens� di appalto (nel caso di specie servizio telefonico (es. 7278/92). 



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