Spetl. ab~~-�;11a/1 -Gmpp(i' IV (70 %> ANNO XLV -N. 1 GENNAIO -MARZO 1993 f\~ll'.Cn�l&oLo no�����E���:�JJ=r o �TKJrCJJ 1 ....... 7L~ ..w .. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA 1993 Progetto grafico dell'architetto CAROLINA VACCARO. GENNAIO -MARZO 1993 ANNO XLV -N. 1 JRA��JEGNA AWW([))CCAT1LJJRA 10)JEJLJL([)) �TAT([)) PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI SERVIZIO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA 1993 ABBONAMENTI ANNO 1993 ANNO . . . � . � . . . . . . � . . � . � . . . . . . . . . . . . . . . . � . � . � . . . . L. 52.000 UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . � . . � 13.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: JS:rITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 -00100 Roma e/e postale n. 387001 Stampato in Ita!ia -Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (5219084) Renna, 1993 -Istituto Poligrafico e Zecca deHo Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura del/' aw. Franco Favara) . . . . . . . . �. . . . . . pag. Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Oscar Fiumara) . . . � 39 Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI (a cura degli avvocati Antonio Cingolo e Giuseppe Stipo) ll 49 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/' avv. Raffaele Tamiozzo) .. � 85 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura de//'avvocato Carlo Bafile) .. � 100 Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNA DI DOTTRINA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI QUESTIONI ........ . pag. )) RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 13 CONSULTAZIONI ..... . � 21 Comitato di redazione: Avv. D. Del Gaizo -Avv. G. Mangia - Avv. M. Salvatorelll -Avv. F. Sclafanl La pubblicazione � diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI I. F. CARAMAZZA e P. PALMIERI, Problemi attuativi della legge numero 241/90 . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . II, O. FIUMARA, Imprese di assicurazione e amministrazione controllata I, 66 U. PERRUCCI, L'imponibile della tassa sulle manifestazioni a premio I, 132 I :PARTE I:>RlMA ----------�-------�---1� �t:'.-_-_�_-__ -_�A._��_N._�--� �.�-.�-_�_1�--��� � �� m ..�-. ���-�.. �--__ �..�--._-.'_�-_-_-_�.,,-_-_ .n_�.-.-.---� __ __ ��--_,_��.u��-�_���n�-_-._-_,_-.,.-.-_�_�~_�_-_._-_.. _ .�-'_-�.,.._---._t_ ___-_-1c__o_ __-�._---,,.�L�_� �-_.-�"J111_-e --�.r._-__ _--J!':'I __ B-o-- J v -YB~:LL'A!IJ.ti�R1spJi:fff~lfl�--___ ------ --�fPALToccol'i�'ru\Ti'ci '.DI)<.--- ..... Appaltg _-di opere pub~liche<Revi.. sio��.~P~zz� �_ Giurisdiziope__ ordi.a~~ ia~~/~1'.nJmstrativ~ ~� .criteri di antezz�i NAt<lit.\L1> 'R.;l~il!1!ij .. 47 -Legitt�init� costltuzi:onfile/ 32. ditc~LAztbN; ~frU~ALE�-���������� �.�:-:.:-.�..���:���.�� �:���.���:-.'������ .� �...� .�...�.�.�.�.�..�.;.�.. � .� �:::�..: ;;;;;;. �e1tb:o storieo -�" LY i4 -marw 1989 n. 122 � Istituzione zone a t:taffico limitato � ProV\'edimenti autorit� l�:>cale -Contenuto -Sindacabilit�, 8!t----��.-.�_.. --��-����>�� -.. ,-....... �ql\;f\'.J~if.\ J;uj:d~E~ ::;;:.;; Ahiti _di� Stato � J3senzione IVA per lavori di riCostruzione zone terre �---��� rnotate �� � LimitaziOrii;j � temporale ��-~~~~mJi~i:li~i~e~i1~~~e~~~!~ <-certa Jilna4en'1PimeJito, 43. --._-Pdlitic� agrlcofa 6orntirie -R1conver--- �-----s�one agfarla � Aiiifo alfa ristrtittu raiiorie; 3f -------------- �q~'tMt�1�-�-�<1N��GP:*EitE)���� -Cessione di credito � Mandato � irrevocabil� all'incasso----� ��Differenze . -Art; 1 .legge 44/1978-�-�-Configurazione�� di un mandato irrevocabile all'in�asso; 49. - .-.: Requisiti accidentali -Condizioni � Condizione illecita o impossibile . Contrariet� � all'ordine -. pubblico . Contrariet� al buon costume � Effetti -� Fattispecie, con -nota di V. Russo, 70. E~i-1�:ti8l3Lic1 =� C~rD.wu ~ Autorizzazione a stare in giu4faio ~ Autorizzazione in sanato: r�Ji-~ Fa#~~pecie -Ammissibilit�, 85. Q�UPI~:tQ.-...:PENALE / PI'<)cedifuento pretorile -Persona 6f~~S~-dal reato � Opposizione � Pro _.-_,__ cedtifa camerale � Esclusione � Violaiforie dell'art. 3 della Costituzio �� �� -�m,���;; �Insussistenza, 35. IMJ>IE.GO PUBBLICO -Riserva dei posti a favore delle ca~ gorie privilegiate -L. n. 482 del l9~lt � Criteri di computo � Contra-! ltC> giurisprudenziale � Deferimento all'adunanza plenaria, 96. IMPUGNAZIONI CIVILI _. -Cassazione (ricorso per) � In genere � Impresa esercente attivit� di � assicurazione -Decreto del tribunale di --ammissione alla procedura di amministrazione controllata -Ricorso per cassazione ex art. 111 del� la Cost. da parte del Ministro dell'industria o dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni -Inammissi� bilit�, con nota di O. FIUMARA, 65. POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI -Radiotelevisione e servizi radioelettrici � Piano nazionale di assegna� zione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva -Localizzazione de� gli impianti -Previa intesa con le province autonome di Trento e Bolzano -Necessit�, 4. VI RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO PROCEDIMENTO PENALE -Avviso di cui all'art. 456 secondo comma c.p.p. � Imputato straniero � Ignoranza della lingua italiana � Mancata prev�sfone dell'obbl�go di traduzione nella Itngua � di;\;. luL com" presa � Violazione dell'art. 24 Cost. � Infondatezza della questione, 11. -Competenza per materia � Sentenza dichiarativa di incompetenza � Trasmissione degli atti al giudice competente anzich� al pubblico ministero � Illegittimit� costituzionale per violazl.one dell'art. 24 Cost., 25. -Competenza per territorio ~ Sentenza dichiarativa di incompetenza � Trasmissione degli atti al giudice competente anzich� al pubblico ministero � Violazione. degli artt. 102, primo comma .e 112 Cost. � Questio �ne fufondata di costituzionalit�, 26. -Decreto di citazione a giu.dizio � Imputato st:r;aniero .. Ignoranza della lingua italiana � Mancata previsione dell'obbligo di traduzione nella lingua da lui . compresa � �Viola� zione degli artt. 3, 24 e 76 Cost. � . Infondatezza della questione; 11. -Giudice d�lle indagini� preliminari � Imputato persona non imputabile � Sentenza di non luogo a procedere . Illegittimit� costituzionale, 20. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ...,. Assunzioni � Personale non statale � Prestazioni saltuarie ..Lavoro subordinato � Configurabilit� � Esclu. sione del .trattamento. previdenziale, di �quiescenza e fine .�.rapporto � Illegittimit�, 29. REGIONI -Materie di competenza regionale . Orientamento e formazione professionale � Accordi con Stati esteri per attivit� di formazione professionale � Competenza regionale � Non sussiste, 37. -Potere statale di indirizzo e c�ordinamento su materie di competenza regionale � Previsione legislativa � Necessit� � Fattispecie in tema di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, 1. TRASPORTI - Concessione di autolinea � Diritto di I I ffi preferenza � Concorrenzialit� della autolinea di nuova istituzione, 99. -Trasporto di merci a mezzo delle Ferrovie dell� Stato . Azione di responsabilit� nei confronti del vet� tore � Improponibilit� per omessa presentazione del preventivo recla� mo di cui all'art. 58 d.P .R. 30 marzo 1961; n. 197 �.Illegittimit� costitu� zionale, 19. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -Imposta sul reddito delle persone fisiche � Pensioni privilegiate ordinarie � Esenzione � Esclusione, 111. -. Imposta sul redidto delle persone fisiche � Societ� di. persone � .Im� medesimazione del socio nella� societ�, 117. -Imposta sul reddito delle persone fisiche � Societ� di persone � Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione � Sono a carico del socio ~ pro quota, 1�7. I TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Imposta di registro � Agevolazioni per la formazione, della piccola propriet� contadina � Acquisto in comune � Requisito soggettivo � Deve essere pqsi;;eduto da tutti gli acquirenti � Acquirenti della soJa nu� da propriet� � Irrilevanza, 112.� -Imposta di registro � Concordato fallimentare � Imposta proporzionale � Soggezione � Garanzie � Imponibilit� autonoma � Esclusione, 109. -Imposta di registro � Prova dei fatti presupposto della agevolazione � Prova testimoniale � Inammissibi~ lit�,. 114. -Imposta di successione � Maso chiuso � Valutazione � Deduzione del� l'onere da corrispondere per la � assunzione � � Esclusione, 136. -Imposta sul valore aggiunto � De� trazione dell'imposta a monte . Inerenza dei beni e dei servizi acquistati o importati all'esercizio dell'impresa arte o professione � Necessit�, 100. INDICE ANALITICO-ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA vn -Tassa di lotteria -Manifestazioni a premio -Imponibile -Prezzo del prodotto attribuito in premio comprensivo dell'IVA, con nota di U. PBRRUCCI, 132. TRIBUTI IN GENERE -Accertamento -Notificazione -Messo -Sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario -Omissione -Conseguenze -Nullit� insanabile -Esclusione, 104. -Accertamento -Requisiti -Indicazione della aliquoita -Necessit� Indicazione della sola aliquota minima e massima con riferimento alla tabella di legge di non immediata applicazione -Nullit� dell'accertamento, 126. -Contenzioso tributario -Art. 1 D.P .R. 636 del 1972 e DM. 20 gennaio 1990 Revisione delle tariffe d'estimo delle unit� immobiliari urbane -Censurabilit� davanti al giudice tributario -Questione infondata di costituzionalit�, 8. -Contenzioso tributario -Prova testimoniale -Inammissibilit� -Ricorso alla corte di appello -Uguale regime della prova, 114. -Decadenza -Solidariet� -Notifica accertamento ad alcuni condebitori -Impedimento della decadenza nei confronti di altri condebitori, 124. -Norme tributarie -Norme interpretative -Art. 37 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43; art. 22 ter legge 22 dicembre 1980 n. 891 -Effetto retroattivo, 102. -Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie -Sanzioni -Pena pecuniaria -Prescrizione -Art. 17 legge 7 gennaio 1929 n. 4 -1l. sostituito dalla decadenza dell'art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 55, 141. -Riscossione -Fallimento -Crediti per i quali � pendente giudizio innanzi alle commissioni -Ammissione con riserva -Sospensione del giudizio di insinuazione � Esclusione, 138. -Sanzioni -Elemento intenzionale Applicabilit� alle sanzioni tributarie dell'art. 2 della legge 24 novembre 1991 n. 689 -Esclusione, 117. -Violazione delle leggi finanziarie Misure conservative -Sequestro Provvedimento sulla efficacia ex art. 683 c.p.c. -Impugnabilit� con ricorso per cassazione, Esclusione, 107. .. --..:-:% ... �-''''"' INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 29 dicembre 1992, n. 486 . 19 gennaio 1993, n. 6 . . 19 gennaio 1993, n. 9 . . 19 gennaio 1993, n. 10 . 10 febbraio 1993, n. 40 . 10 febbraio 1993, n. 41 . 11 marzo 1993, n. 76 . . 29 marzo 1993, n. 121 . 29 marzo 1993, n. 122 . 29 marzo 1993, n. 123 . 29 marzo 1993, n. 124 . CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE Sez. VI, 14 gennaio 1993, nella causa C-190/91 . Sed. plen., 19 gennaio 1993, nella causa C-101/91 ..... . GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 9 settembre 1992, n. 10314 . Sez. I, 5 ottobre 1992, n. 10919 . . Sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11077 . Sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11078 . Sez. I, 12 ottobre 1992, n. 11118 Sez. I, 4 novembre 1992, n. 11967 . Sez. I, 10 novembre 1992, n. 12092 . Sez. I, 18 novembre 1992, n. 12351 . Sez. I, 20 novembre 1922, n. 12397 . Sez. Un., 8 gennaio 1993, n. 125 . Sez. I, 14 gennaio 1993 n. 406 . Sez. I, 22 gennaio 1993 n. 777 .. Sez. I, 23 gennaio 1993, n. 783 . . Sez. I, 27 gennaio 1993, n. 1013 . Sez. I, 1� febbraio 1993, n. 1230 . pag. 1 � 4 � 8 � 11 � 19 � 20 � 25 � 29 � 32 � 35 � 37 � 39 � 43 pag. 49 )) 100 � 102 )) 104 � 107 � 109 � 111 � 112 � 114 � 117 )) 124 � 126 )) 132 � 136 )) 138 X RASSEGNA AVVOCATURA DEILO STATO Sez. I, 2 febbraio 1993, n. 1269 ... � 141 Sez. Un., 4 febbraio 1993, n. 1387 . . � 65 ,, Sez. I Civ., 26 febbraio 1993, n. 2470 . � 70 i= Sez. Un., 8 marzo 1993, n. 2757 . . . )) 77 I I � ,, GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. Plen., 6 febbraio 1993, n. 3 . pag. 85 Sez. VI, Ord. 7 gennaio 1993, n. 7 . � 96 Sez. VI, 26 gennaio 1993, n. 95 . . . � 99 PARTE SECONDA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE: Questioni di legittimit� costituzionale I -Norme dichiarate incostituzionali . ........... . pag. 13 Ib -Ammissibilit� della richiesta di referendum abrogativo . " 15 II -Questioni dichiarate non fondate . � 16 � 21 Consultazioni I ~ PARTE PRIMA I ~ I I GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1992, n. 486 -Pres. Casavola - Red. Baldassarre -Regione Liguria (avv. Zanchini), Regione Toscana (avv. Predieri), Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Favara). ~egioni i(a statuto ordinario) � Potere statale di indirizzo e coordina� mento su materie di competenia regionale � Previsione legislativa � Necessit� � Fattispecie in tema di cessione degli alloggi di edili� zia residenziale pubblica. (d.P.R. 14 febbraio 1992, atto di indirizzo e .coordinamento alle. regioni recante i piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Non spetta allo Stato adottare un atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni in mancanza di una apposita previsione in una norma di legge ordinaria pertanto deve essere annullato l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante i piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica adottato con il d.P.R. 14 febbraio 1992 (1). (omissis) Con distinti ricorsi le regioni a statuto ordinario Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente della Repub (1) Come gi� affermato nella sentenza 25 febbraio 1988 n. 217, in Giur. cost., 1988, 833 con nota di F. FERRARI, �Diritto alla casa� e interesse nazionale, la Corte ribadisce che la materia dell'edilizia residenziale pubblica -trasferita alle regioni dagli artt. 88 e 93 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 4 legge S agosto 1978, n. 457 -ha un oggetto ampio che ricomprende la disciplina non solo dell'assegnazione ma anche della cessione degli alloggi considerato che per partecipare alla cessione occorre essere assegnatari dell'alloggio e che la cessione stessa � finalizzata anche al reinvestimento dei ricavi per l'incremento del patrimonio abitativo pubblico. Sulla funzione statale di indirizzo e coordinamento dell'attivit� amministrativa delle regioni si veda da ultimo Corte Cost., 29 luglio 1992, n. 384, in Giur. cast., 1992, 3098, nel senso che occorre una � idonea base legislativa � per salvaguardare il principio di legalit� sostanziale, cio� che siano preventivamente emanate disposizioni legislative statali contenenti principi e criteri normativi idonei a vincolare e dirigere la scelta del governo. 2 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO blica 14 febbraio 1992, dal titolo �Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante i pia�ni di cessfone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica�. Numerosi sono i profili per i quali le ricorrenti prospettano la violazione delle attribuzioni ad esse garantite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. Tutte le� indicate regioni lamentano, innanzitutto, la lesione delle competenze loro trasferite dagli artt. 88 e 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il fatto che l'atto impugnato conterrebbe disposizioni di indirizzo e coordinamento in ma� teria di edilizia residenziale pubblica senza che il relativo potere sia previsto e disciplinato da previe norme di legge, come invece richiede il corretto esercizio di tale funzione secondo la costante giurisprudenza di questa Corte. Accanto a siffatta censura di carattere generale, le ricorrenti prospettano profili di lesione delle proprie competenze di natura pi� particolare. Segnatamente, fa tegione L�guria, oltre � lamentate la lesione delle propr�e atti:ibuiioni fo m'ateria di ordinament6' degli enti amministrativi da essa dipendenti, si duole del fatto che lo Stato, nell'adottare il decreto impugnato, non abbia richiesto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La regione Toscana, poi, prospetta l'ulteriore violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Infine, la regione Emilia-Romagna lamenta tanto la lesione del principio di leale cooperazione, quanto l'illegittima invasione delle proprie competenze in materia di disciplina degli enti strumentali dell'amministrazione regionale. Poich� i ricorsi concernono il medesimo atto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza. I ricorsi delle sopraindicate regioni vanno accolti, dal momento che l'atto impugnato lede le attribuzioni costituzionalmente assegnate alle ricorrenti in materia di edilizia residenziale pubblica, trattandosi di un atto di indirizzo e coordinamento che, nel suo complesso, non rispetta il principio di legalit� posto a tutela dell'integrit� delle competenze regionali. � appena il caso di osservare, in via preliminare, che, contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura generale dello Stato, nessun rilievo pu� accordarsi, ai fini della ammissibilit� dei �conflitti, al fatto che in tutti i ricorsi manchi una formale richiesta relativamente alla spettanza del potere contestato. In primo luogo, infatti, occorre sottolineare che l'art. 39, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, considera come elementi essenziali del ricorso per conflitto di attribuzione soltanto l'indicazione delle attribuzioni costituzionali ritenute lese e quella del modo in cui � sorto il conflitto, oltre alla specificazione dell'atto che il ricorrente reputa come invasivo della sfera delle competenze costituzionali invocate. In secondo luogo, non va trascurato che nel caso in esame le regioni ricorrenti fanno valere, non gi� un'invasione delle proprie attri PARTE I0 SBZ. I; GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE J bUZion!, bens� l'illegittimo esercizio .di un potere, quale la funzione ga:vernativa cli indidzzo e coordinamento, indiscutibilmente spettante, a giudizip <!elle. �stesse ricorrenti, allo Stato. �0\la.Ilto J1l :rneritQ: (:\eicoti.fUtti di attdb.zione sollevati, nessun� dubbio p.q s\lssistere, ~9:gttar~~:rn~nte ~� quel che .opinl'l.)'Avvocat.ra .. dello Stato, ��~~i:~i~lr�i~}~:h!!@e~f~!t~::b~~;e::::~e~:i::.�ar!g~!!t�:t~ a#tt� ~~ e.9$4c;il 4.P:~~� f4lqgliq 1977, n.. 4~6. e.(iall'art, 4 �.ella.IE)gge.5.agosfo 19.18, n ...�4~t. Preines�o, di~tal~�. @aiida,. come. ha gi�..avuto... modo di aff�r:rn#e questa Corte (v. sent. n. ZF>d~t 1988),J:ia .11!,, a:rnpiqo~etto, ri ~@!~J~h~E:~i#~tti ~i:~Ji~~i;v~e�!rtt~:~\zfd~~~~1edaeii:i;;!X:: degli alloggi a fa.Y.ore defl�v6rafod e 'delle fafuiglie ':tiieno abbienti, non si pu� negare che la cessione degli alloggi, oggetto di disciplina dell'atto i1tlpugnato, cqstitlJisca parte integrante dell'assegpazione degli alloggi d� ed:iliz:ia���l:'..($i~enzfa�;l .� pubblica,. asseg.a'Aione �che.��e�.sictirlmlertte��iscritta.� ..:nel� l';;l;~P.it9 ,clella materia Jn consideJ'azionlil (v� sentt~ .nn. 493 del 1970, 16 4eh197~~J27 e)11S CielJ988), La.c;!i?ssione,degli allqggi, ~nf.atti; � indissolubil: rnente connessa con l'assegnazione degli stessi, posto che l!'l�: qqajifica di assegnatario rappresenta una condizione necessaria per poter parte�ipa,: re !Mla c(lssi.QJ.Je .di. AA: _a,llogg~9 4i ~.~zia.. ~~id:eIJ#~!e. p..];)blica.,. .�.: �����:' .fi�� jti.� geii@i~~~~: �9Jliiu)q~, ~i..f~~ c1elJ~ .a~os~aiim�e, 4eU'iner~nz~ della. �-~~sio:ne. d~gli !ilij~gi : aJl~ ,:ma~ria. ~l.Uedilizia ,, :xesidenziJ;lle ,p11b blica, non va tr�scurat().j1 rilievo/chela. pfe�letta cessione�.�' finalizzata, fra l'altro, al reinvesti:rnento dei ricavi sia in direzione della acquisizione delle . aree edificabili . e ��della costruzione di. edifici per l'increment� del patrimonio abitativo pubblico; sia in direzione di urbanizzazioni social :rnente ~leVMti per il medesi:rn<> patri:rnonio . .(v, art. 28, co:rnma 6, lettere b e q, <iella legge 30 dicembre 1991, n � .412), N�, del resto, pu� J:legarsi valore al .fattq �che� la� ces15ioJ:le deg}j .�alloggi, .la quale. ~ve.. essere effettqa ta .se condo piani approvati dalla regione, rientra fra . i . cornpiti .. degli istituti autono:rni per le case popolari (IACP), co:rnunque deno:rninati o ridisci plinati dalle leggi regionali, istituti che vanno rico:rnpresi tra gli enti opei:anti aWesclusivo .servi;do di f!lnziqni attribuite alle regioni (tanto che ~ ne(pgtere pi q.este . lllti:rne a.dottare .prqvvc;ic1imenti :r:eiativic i:i.. una lorQ eventuale soppressione: v~ art�..93, secondo com:rna, e 13 del d.P.R. n. 616 del 1977); Posto, <iunqu~, che Ia :materia disdplin�t~ rien6:it fra quelle trasfe .rifo alla competenza .delle regioni, l'atto di indirizzo e coordina:rnento oggetto di i:rnpugnazione, per lllSSere: conforme ai par:a:rnetri di legitti mit�: costituzionale precisati. da questa Corte con una giurisprudenza .da ternpo costante (v.; ad esempio, stmtt .. nn. 150 del 1982, 338 del 1988, 139 'del 199Q, 37 � 359 <i~� J?91, 30 e 384 del 1992), deve avere un apposito supporto nella l~gisli:iziop.e i>,tf\tale, diretto a prevedere l'esercizio del 2 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 4 potere stesso cos� come il contenuto sostanziale dell'atto da adottare, attraverso la predisposizione di principi e di criteri idonei 'a vincolare e ad orientare la discrezionalit� governativa. Ma, poich� nell'art. 28 della l�gge n. 412 del 1991 o in qualsiasi altra disposizione di legge non si riscontra il minimo cenno a un eventuale atto di indirizzo e coordinamento del Governo in materia, il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992 oggetto di impugnazione costituisce un esercizio illegittimo della funzione in considerazione, avente l'effetto di menomare una competenza regionale costituzionalmente garantita. Il predetto atto, pertanto, va consequenzialmente annullato. Resta assorbito l'esame degli ulteriori profili di asserita lesione delle propr:ie attribuzioni sollevati dalle ricorrenti. (omissis) CORTE COSTITUZIONALE, 19 gennaio 1993, n. 6 � Pres. Borzellino � Red. Cheli �Provincia di Bolzano (avv. Riz e Panunzio), Provincia di Trento (avv. Onida), Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Braguglia). Poste e radiotelecomunicazioni . Radiotelevisione e servizi radioelettrici � Piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva � Localizzazione degli impianti . Previa intesa con le province autonome di Trento e Bolzano -Necessit�. Non spetta allo Stato approvare il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva di cui al d.P.R. 20 gennaio 1992 senza aver promosso, ai fini della localizzazione degli impianti, l'intesa con le province autonome di Bolzano e Trento ai sensi dell'art. 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223; ci� anche se si tratta del primo piano di assegnazione (1). (1) Con la sentenza 24 gennaio 1991 n. 21 (in Giur. cast., 1991, I, 126) la Corte ha dichiarato l'incostituzionalit� dell'art. 3, comma 14, legge 6 agosto 1990 n. 223 nella parte in cui non prevede l'intesa tra lo Stato e le province autonome sulla localizzazione degli impianti. In tale pronuncia, da un lato, si sottolinea la necessit� di riconoscere �una partecipazione di maggior peso � alle autonomie locali, dall'altro, si precisa che l'intesa non pu� per� essere concepita in senso � forte �, cio� che il suo mancato raggiungimento sia di ostacolo alla conclusione del procedimento, essendo invece sufficiente che � la fase attinente al contratto con le autonomie si articoli ..., attraverso una trattativa che superi, per la sua flessibilit� e bilateralit�, il rigido schema della sequenza non coordinata di atti unilaterali (invio dello schema di piano da parte del Ministro, parere o equipollente silenzioso, ovvero proposta da parte delle province) e cos� si presti ad una pi� agevole espressione delle PARTE I; SEZ. I, GWRISPRUDENZA� COSTITUZIONALE 5 (om�ssis) Le province di Bolzano e di Trento sollevano conflitto di attribuzione nei confronti del d.P.R. 20 gennaio 1992 (approvazione del piano �nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva) al fine di sentir dichiarare che non spetta allei Stato approvare il piano nazi�nale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva senza aver :promosso la previa intesa con'ciascuna delle due Prov:inte in ordine .alla .focali:zZazione. degli' impianti nell'ambito del territorio provinciale: .e questo in relazione all'art. 3, comma 14, della legge 6� agosto 1990, n. 223 (disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato)1.�cosi come modificato a-� seguito della sentenza� di questa Corte n; 21del1991. Conseguentemente le ricorrenti chiedono l'ann�llamento del piano approvato con il d;P.R. 20 gemiaio 1992 per la parte relativa alla localizzazione degli impianti nei territori di loro spettanza. < � I rieorsi sono fondati.. . Va innanzitutto ricordato che questa Corte,. con la sent. n. 21 del 1991, ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale dell'art. 3, comma 14, della legge n. 223 del 1990, nella parte in cui prevedeva il parere anzich� �l'intesa, �nei sensi espressi in motivazione,. fra lo Stato e le province autonome di Bolzano .e di Trento�' relativamente alla: localizzazione �degli impianti di cui al settimo comma dello stesso art. 3.. Tale pronuncia ha richiamato l'esigenza di riconoscere alle Province autonome ,.,,,;_ in quanto titolari, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto speciale, di competenze esclusive nel governo del territorio e� nella tutela del paesaggio ~-� una partecipazione di. maggior peso � rispetto . al semplice parere relativo alla localizzazione degli impianti (di cui all'originaria form�lazione dell'art. 3, comma 14) e; di conseguenza, ha indicato come ne- esigenze dell'autonomia e ad .una pi� informata e sensibjle valutazione di essa da. parte del Ministro�. Nella � sentenza �he si annota la Corte fa api;)licaiione d� quanto affer mato nella suddetta pronuncia rilevando che nella fattispecie l'amministra zione� statale dopo aver. sottoposto il �piano alle province avrebbe dovuto promuovere contatti ulteriori e controdedurre motivatamente alle proposte alternative dalle stesse avanzate. Il fatto poi che si tratti del primo piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze -per il quale l'art. 34 legge n> 223 del 1990 detta disposizioni transitorie in cm non vi � cenno all'intesa con le autonomie locali -rion vuol dire, ritiene la Corte, che lo Stato possa prescindere dall'intesa perch� trova comunque applicazione il procedi mento ordinario di cm all'art. 3 nella parte in cm impone come necessario l'intervento delle regioni e delle province autonome. Per una fattispecie analoga, relativa all'intesa tra Stato e Regione sulla classificazione delle strade, si veda Cost. 5 maggio 1988 n. 514, con nota di A. COSTANZO, Equivalenza tra parere ed intesa nei rapporti tra Stato e Regione, in Giur. cost., 1989, I, 2446. In dottrina si veda inoltre M. MARPILLERO, L'intesa fra Stato e Regioni nella formulazione del piano regolatore, in Le Regioni, 1986, 543; A. COSTANZO, Aspetti problematici delle intese fra Stato e Regione, in Dir. soc., 1983, 437. - 6 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO cessaria l'intesa tra Stato e province in ordine a tale localizzazione. Intesa che -ha precisato la stessa sentenza -� di fronte ai preminenti interessi alla sollecita approvazione e realizzazione del piano ed allo sfruttamento ottimale delle radiofrequenze... non pu� essere concepita in senso "forte", e cio� nel senso che il mancato raggiungimento di essa sia di ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento e quindi al .soddisfacimento degli interessi aznidetti �, ma che, in ogni caso, richiede che � la fase attinente al contatto con le autonomie si articoli, per quel che concerne lo specifico punto della localizzazione degli impianti, attraverso una trattativa che superi, per la sua flessi~ bilit� e bilateralit�, il rigido schema della sequenza non coordinata di atti unilaterali (invio dello schema di piano da parte del Ministro, parere o equipollente silenzioso, ovvero proposta da parte delle province), e cosi si presti ad una pi� agevole espressione delle esigenze dell'autonomia e ad una pi� informata e. sensibile valutazione di esse da parte del Ministro�. Nelle due fattispecie che formano il presupposto dei ricorsi in esame, tale procedimento ~ diretto a perseguire l'intesa o, quanto meno, a constatare, attraverso una trattativa, l'impossibilit� di raggiungerla per quanto avviato, non si �, di fatto, compiuto, in conseguenza del comportamento che gli organi del Ministero delle poste e delle telecomunic�zioni hahno tenuto nel corso dei contatti intrapresi con le ricorrenti ai fini della redazione del piano. Per quanto concerne la Provincia di Bolzano risulta, infatti, dagli a:tti di causa che, dopo la riunione tenutasi il 18 ottobre 1991 tra i rappresentanti dell'amministrazione statale ed i rappresentanti della Provincia -riunione nel corso della quale i rappresentanti provinciali avevano avuto modo di formulare varie proposte, motivate e documentate, d� modifica della bozza di piano predisposta dall'amministrazioqe statale -il Ministero non b,a promosso contatti ulteriori con la Provincia n� ha controdedotto motivatamente alle proposte alternative dalla stessa avanzate, limitandosi a sottoporre ad approvazione, senza alcuna variazione, il piano secondo la bozza originaria. Analoga situazione si � verificata nei confronti della Provincia di Trent~. che,. dopo la trasmissione dello schema di piano da parte del Ministero delle poste, ha inviato allo stesso Ministero (con lettera in data 18 dicembre 1991) il parere espresso dalla Giunta provinciale con delibera n. 17283 del 13 dicembre 1991, dove si proponevano numerose variaJ:?-ti allo schema ministeriale e dove si precisava che lo stesso parere doveva intendersi destinato, per. quanto concerne la localizzazione degli impianti, � al raggiungimento dell'intesa con lo Stato, intesa necessaria ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n: 21 del 1991 �. Ma, anche in questo caso, non sopravveniva alcun riscontro da parte dello Stato ed il piano veniva successivamente approvato senza variazioni rispetto allo PARTE I,; saz; I;:-GIUl.USPl!.'l.JilmlZA c;:osnttJZIONALB sciwma fuiziab:riente: trasni,es:so eseriZa afuuna !Xlotivazic>ne in6tdine�alla mruicata aon$iderazione delle proposte> formulate� dalla Provincia;--.-�� ��-���>Il1~b~due kcal!i, pertanto;<U procedimento richiesto al fine di �c�n seguire l'irlte!ia 7 se:�ondo quant9 ]:l~evisto 4al1'.art; 3) .cc;mma 141 �� della tegge.n��22~��del 1990, cos� come m~dificato dall� sentenza costituzionale lltli11�~~~~~�~~r:t . L'Avvocatura dello Stato pttr� s�uza discortosceH! che -neidue casi .i~ .~sam~ non � .sta_t~ reflliZz(lta l'intei>a Jra .stato . e pi;oyince auton<>me �.������1���~::�!!!..~ r~i:liofreqJ.lenza..,.,-quale �.quello in contestazi�111�S:. riS�tfer~bbiff�golato in vi<t es�J�siva 4hlla ~s�.ipl~a trallsiJoria posta.. dall'.art. 34, prim<?. com� lll!f{iliK~~ assegnazione delle radiofrequenze sarebbe tenuto a. ricalcare, sema mar~ ginidi -<liversa scelta, -Ia localizzazione degli impianti censiti ai s_ensi del =~)~~J:r~~ri~~;:j.1r.~il~ tanto il parere <li un'apposita commissione nominata dal Ministro delle p�ste e delle : tele�ornunieazionk ;: .�. ~~~-l~E~~~;St~!: qP:ellk gi� . esistenti e c~�isitf cf;)me � elementi � per la definizione dello i!~is~ ~k~~zioS:iTui!0:;fl~~tHs~Zt~1s6i~6Z!:hi�t:1t1F:l~~~!lk~~ statale. ~i � apporta.re vfil.iaziq11i . rispetto allo stato pre�sistente . risulta1Jte dal .. ce1:1.simento;i11:�-:se(:ondo,�:.l110go.-.pe:r�h�c... il�_.parere.. dell'appos1:ta. conunis� sion� di. cui _�all'art. 34, investendo valutazioni c?nr1esse a interessi attinenti al: Settore delle tel�COnlrihie~�Oni, n6fr pU� J:ifenerSI idoneo _ a Stirrogare l'intesa con le province: autonorne, "la cui�. n�cessit� ya, invece, giu� stificata con.� riferimento ruJa protezione di interessi. divt;irsi, di . natura urbanistica .e paesaggistica.. L'intesa con le province autonome ili ordine alla localizzazi�ne � degli impianti va, dunque, perseguita -nei. � tet'niii:� _indicati nell�. �sentenza n. 21 del 1991.-:-anche in sede di apprqvazione del primo piano. di� assegnazione. delle radiofrequenze, dal momento che non sussistono motivi RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 8 idonei a giustificare, in questa ipotesi, . una compressione della sfera delle competenze esclusive provinciali ed una deroga al procedimento� ordinario di cui all'art. 3, nella parte in cui impone come necessario l'intervento nel procedimento dei soggetti di autonomia. (omissis) CORTE COSTil'UZIONALE, 19 gennaio 1993, n. 9 -Pres, Casavola -Red. Granata -Colla Carlo (avv. Corrado Sforza Fogliani) c. Presidenza del . Consiglio dei Ministri (avv. Stato Favara). Tributi � Contenzioso tributario � Art. 1 D.P .R. 6.36 del 1972 e D.M. 20 gennaio 1990 � Revisione delle tariffe d'estimo delle unit� immobiliari urbane � Ce~urabilit� davanti al giudice tributario � Questione infondata di costituzionalit�. Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n .. 636, in riferimento agli artt. 3 e 113 Cast., nella parte in cui non prevede che i possessori di immobili urbani possano ricorrere alle commissioni tributarie, anche in caso di mutamento della tendita (di ogni singola unit�) per effetto di revisione delle tariffe d'estimo. (1) (omissis) A seguito della revisione delle tariffe d'estimo delle unit� immobiliari urbane, disposta con d.m. 20 gennaio 1990 ed attuata con successivo decreto del 27 settembre 1991, in un giudizio promosso da (1) Per quanto riguarda la giurisprudenza delle commissioni tributarie, citata nella decisione in esame, che ha affermato la sindacabilit� incidenter tant�m dei decreti ministeriali di revisione delle tariffe d'estimo delle unit� immobiliari urbane davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 16, comma quarto, del d.P.R. n. 636 del 1972 (nel testo sostituito dall'art. 7 d.P.R. n. 739 del 1981), cfr. Comm. Trib. Centrale, sez. XXIV, 18 maggio 1982, n. 5026, in Boll. Trib., 1983, 1115; Comm. trib. I grado, Venezia, sez. 11, 11 marzo 1992, n. 134; Comm. trib. I grado Venezia, 18 luglio 1992, in Boll. Trib., 1992, p. 1454. La giurisprudenza amministrativa in materia, come ricordato nella sentenza in esame, ha poi affermato che �con l'art. 16, comma 4, del d.P.R. 636 del 1972, il legislatore ha, con ogni evidenza, inteso frazionare in due parti la tutela giurisdizionale accordata al soggetto passivo del tributo nei confronti degli atti generali di imposizione, attribuendo alla commissione tributaria il potere di disapplicarli e al giudice amministrativo il potere di annullarli con effetto erga omnes �: cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 29 gennaio 1987, n. 147, in I T.A.R., 1987, p. 470; T.A.R. Lazio, sez. II, 6 maggio 1992, n. 1184, in I T.A.R., 1992, p. 1802 ss. Peraltro, in tal modo -valorizzandosi il petitum � prospettato non un � frazionamento � ma una duplicazione della tutela giurisdizionale; laddove occorre invece tener fermo l'ormai ultracinquantennale riparto tra le giurisdizioni sulla base della causa petendi. Nell'ultima parte della sentenza in rassegna v'� un cenno a �pressoch� pacifica dottrina e giurisprudenza �. Senonch�, la Corte di cassazione non ha un c.9nml:luente per far dichhtl'l;l�''� Previa disapplicazione. deLriferiti atti generali, nulla o comunque .inefficace . li;i � maggiQr> rendita� �per l'effetto c()~��.lilH:dbuita .�ad ... b:nmobUi�.. �Qi,�����~qai proprief�,..�. fa.�� commissione .. tributaria cli l?.iaQenza :adi:41. }la negatQ di avere .po~st�, ~cisoria� in materia.... : .~ �ip ,,;,., coma i. n'rrativ~: ~tt�:>! ~ con riguardo al quadro delle qompete~e.~1�� g;iudtce���P:ibutfU'ill'.�ntema�d.i .� controver$ie catastali;. come d~flnito n~l1'Ulti:nlo conuna �dell'aft� J d.IMl.2 26. ottobre .. t972; .n. 636 (sulla re:visfo~ d~l�o4tt�~lo~o trtbu.tark>);con .. limitato riferimento, secondo la:Jetturlil� del gi.:Qicetl q~(); pet gli ilnmobiUur.bani.:. destinazione (abita� ttv'*'�<>mme~cial~l o:rd4;lf,l,l'ia (categ, A, .. B, .q alle sole vertenze concer� :tieutj�� J~.<~.�p.\lslste~l;\~���ed.il.�. ~�. c:)#.ss~eP.to ~���.ffattribuzione, cio�, ad ogni u.ft�i.'ag.�er!ati;t: :nelsuo .PossessqJ:e e nell~ sua. consistenza,. della rispettiva c�t\;lggtfa;.e �lasse).e; pe;t glibnmobjli a ciestinazione speciale .(categ. D) o p~rrticolare�(c~te~� E); a,lle vertenze sulla � attrili:>uzione di .rendita� (quale per e(Ss.i lWf~t~ mi:ldJAAte ilti~~kd.iretta). ....� .....� > .�.��.��� .��..�. .. . � >I~ t~~ pro.spettiva per� ~Sempre secQndo !!autorit� rimettente -ne deriverebbe� nei confronti dei ptoprietari di immobilLcl.el primo tipo, un itu.oto .di:~u~la. avvel':lio iprovvedimehtLdhtevisione delle tariffe di esti� mQ;. non. rientl:'attt~ nelnovei'q di q.eULimpugnabili ancorch� �di fatto indirettamente l�!Odifi!;:ativi del cla~samento �~ .����� � � ������ .. na ci� appunto .I~ sollevata que.stion~ di costituzionalit� del citato art. l d;P;&. 636/1972vin. part��q~, in riferimento oltrech� all'art. 113 an� che:amart�..l >della Cc>s.tituzione> sotto iLprof:ilo .�del trattamento ingiustifieatamente deteri()re che si aasume .riservato . .aititolaridegli immobili in. q�.les~one .rispetto, a:i proprietari degli immobili di�� categ, D�E .che pos� mal avuto. �� modQ; .di pr9pt.i�farsi. in.� argoroemo; .�.e. la. dottrina 11on . ha ancora aPPI'()fo11dito . il. sig11ific1,1,to .dell'art. 16 terzi) comma . del d.P,R. 26 �ottobre 1972, ri. 636; come . sostituifo dru d.P;ll.. 3 nov�m~re l9St; n~ . 739. . Su quest� terzo dnrifu.a drlarlssiina iii.vece ia reiazi�ne ministecllil:e alfa novella del 1981, che �/dt segno opposto a���� quanto >t�putato dal >T.AR Lazio � nelle � .. menzionate senteuze;.. Si confida .pertanto cheJ:wtima .parte .. della s.entenza �sia CQnsiderata ,,.,..., come � """" solo un pbiter dictum. . . .. . . > �.� ..� . � . ... . . . ... :Merita di .essere . s~gnalato .cii'.�, ad�r�ndo ad. un Cldentamento espresso anche dalla Avvocatura dello Stato, la .Corte ha:� rlcon�sciuto �1a possibilit� di accedere alfa gilirlsdil�ione�tribut�fria:.... perogru.�� questfone attmen:t� alla determinazione .delle rendlte .. fondiarie comunque. detern�nate; . e ci� . anche prescinde~o .dal ... sussister� .di. wi, .�� attoformale<�d. individuale .. di .. attribu� zione della rendita e con inte�-pretazione i11t�grativ~ dell'art. )6 comnia primo del predetto d.P.R. n. 636 del 1972 (come novellato nel 1981) e delle corri� spond�l1ti disposiZfoni t�lativ� al n:uovo processo trlbutarfo~ � . Sull'argomento, in dottrina,. si veda G. FERRA�, in Corriere Triu., 1992, p �. 3026; G. PARMllGGIAfi!I,. Ancora .problemi si�la revisione degli ..estimi cata� stalf, in Corriere Trib., 1992, p, 3219. � � � � La disciplina attualmente in vigore in tema di estimi dei fabbricati � contenuta nell'art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n~ 16, convertito il�lla legge 24 mar e zo 1993, n. 75. 10 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO sono viceversa adire le Commissioni tributarie avverso l'attribuzione di retta di rendita, come per essi prevista. Osserva la Corte che la premessa esegetica da cui muove il giudice a quo -e che sia l'Avvocatura dello Stato sia la difesa della parte costi tuita viceversa contestano eccependo sotto tale profilo l'infondatezza della impugnativa) -� effettivamente controversa in dottrina e nella giurisprudenza fino ad oggi nota del giudice tributario. Ci� perch� -mentre, nella sequenza ordinaria della operazione della formazione del catasto urbano, la � determinazione della tariffa � (per le � categorie � e � classi � di immobili previamente individuate attraverso la �qualificazione� e la �classificazione� delle unit� tipo per ogni zona censuaria) conclude la fase delle operazioni generali, destinate ad avere una ricaduta sulla posizione dei singoli proprietari in esito alle susseguenti operazioni individuali ed ai connessi provvedimenti di � consistenza � e � classamento �, dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 1 d.P.R. 636/72 -nell'ipotesi invece di revisione degli estimi, in mancanza di una esplicita indicazione normativa al riguardo, si � posto il dubbio se i correlativi atti generali, contenenti i prospetti delle nuove tariffe, siano ' o . non censurabili innanzi �al giudice. tributario. Per la soluzione affermativa� si � pronunziata gran parte della giuri. sprudenza delle Commissioni in considerazione della attribuzione di rendita � in concreto derivante cdalla adozione delle nuove tariffe, sia pur con I diverse . motivazioni. Talune decisioni, infatti, argomentano dalla locuzione normativa � attribuzione della rendita � di cui all'ultima parte del I l'art. 2, primo comma, dello stesso d.P.R..�636, (peraltro concernente, secondo una opinione recepita dallo stesso giudice a quo, la diversa ipotesi della stima diretta e singolare prevista per gli immobili D ed E); talaltre, invece, si basano sulla considerazione che l'emanazione delle nuove tariffe si riso�ve �di fatto� in una moc:li'.fica. del � classamento � (donde appunto, la impugnabilit� davanti alla Commissione tributaria): tutte, comunque pervenendo -per l'una o per l'altra ragione -ad affermare la sindacabilit� incidenter tantum dei decreti ministeriali davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 16, comma quarto, del d.P.R. 636/72 (nel testo sostituito dall'art. 7 d.P.R. 739/1981). Peraltro, anche le decisioni giurisprudenziali che, discostandosi dal ricordato indirizzo, concludono per la inammissibilit� dei ricorsi del contribuente, a tale soluzione pervengono in consid�razione della non ravvisabilit� allo stato di urt provvedimento riconducib�le ad uno di quelli tipicamente richiesti dalla legge come � veicolo di accesso � al giudizio tributario, oltre che per carenza attuale dell'interesse a ricorrere, con ci� evidentemente non escludendo, ma anzi implicitamente ammettendo, la possibilit� della tutela nel momento della successiva concretizzazione del rapporto tributario ancorato alla rendita catastale derivante dalla ap plicazione dei nuovi estimi. li PARTE I, Sll2i; I; Glt!RISPRVllllNZA�COSTITUZIONALll Ma .tali.� essendo� sul punto�. le�� opzioni interpretative� alternativamente formulate; � chi.ar� .allora .che� ci�� che, con rigtlardo ai �proViredim:enti di revisione degli estimi,. viene in discussfone � non �gi��. l'an ma�. solo .il quo~ modo dell'accesso alla tutela giurisdizionale avanti le commissfoni tributarie. � tanto basta per escluderela: violazione dei para:metri costituzionali invocati dalla commissione di �� Piaeenza; non dQV'endosi �� sci�gliere anticipi. ttai::nente in questa sede un nodo interpretativo che nort � <funzionale alla decisione della :questione\ di costituzionalit�.. �� '.Per dipi�da stessa commissione rimettente sembra non�� avere cbnsi� d�rato che sectindo pl'essocch� pacifica dottrina e giurisprudenza il proprietari() degli immobili di categoria A,<B; e � legittimato ad impugnare i provved�:ment� generali di� revisi�ne� degli estimi per��vizi���di legittimit�, dawnti �aPgiud�ce �amministrativo; Il �che �d� ulteriore�� conferma della in~ fondatezza: dellaquestfone..�. (omisSis) CdRTE c6stftvz10NAta~ t9.g~~o1993�� n. 10��-Pres,.casavola -.Red. � l3a1dassarre �� .. Px:esideiite del .. Consiglio � dei� Ministri�. (avv�. Stato� di 1'~~~i� di a~~m�'riie>: �� , �. ��. �� ��� ��� � � ���� �� �� �. � ~ce~i~e11to Pe~Je �� P~ret(). di cit~o11e a�. gl\ltllzlO.� � l111putato. stra ...� ~-~~~n:.~~..i~~~~:: Procedbnento� penale��~ ;Av\li~ di� cui l.\ll'art�.�456 $econdo,�col11nia c,.p.p. � . Imiwtato sttPnleJ:o , .lgtlot'.~, deJla. .lbtgua. ltali~. � �Mancata �pJ:e .� vi,swne< d,e:ll'<l:bblig<l di, trad.~9n,e nella Jing.a da lui compre1Ja � Vi()~on~ '1eii1art. �24 �,ost. ~�inf()ll'.la,tezza d~la qu~stione. ~ infondata, in rif�rim:entoagl� aftt.J,24 e76 Cost., la quest�one di l�gittimit� costttuz.ional� ..d.ezz'art~ 555~ .. terzo .�.comma,. cod.. proc. pen., netia parte 'in cui n6n prevede che il decreto didtazione .a giudizio debba essere notificato all'irhputato straniero, che non conosce la lingua italiana, tradotfq. nella lingua da lui compresa (1). . . .. �. � E infondata, tn.riferimento all'art'. 24;<secondo comma, Cost;, la questiOne di legittimit� costituzionale del. combinato disposto. degli artt. 456, secondo comma, e 458, primo comma, cod. proc. pen., nelld parte in� cui (1�2) Dopo aver richiamato la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo� e delle libert� fondamentali e il Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e. politici (che riconoscono ad ogni accusato il diritto di essere informato dell'accusa nella lingua di sua conoscenza) la Corte sottolinea che il collegamento tra tali norme internazionali� e l'art.. 143 - 12 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO non prevede che l'avviso contenuto nel decreto di giudizio immediato comprensivo dell'indicazione .del termine entro cui richiede,re il giudizio abbreviato, debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignori la.lingua. italiana (2). (oniissis) Il pretore di Tori,no, sezione distaccata di Moncalieri, nel co,rso di un giudizio penale nel quale un imputato straniero aveva dichi~ ato. in udienza,. att,raverso. l'interprete nominato dal giudice all'inizio del dibattimento, di. aver ignorato fino ad allora il contenuto dell'imputazione mossagli a causa della. sua assoluta non conoscenza della lingua italiana, ha sollevato . questione di legittimit� costituzionale -in ri~e,rimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzio.ne r-nei confronti. dell'art. 555, terzo comma, cod .. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a ..giudizio debba esser notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, anche nella traduzione nella lingua a lui nota. Il tribunale di Milano, nel corso dell'udienza di un giudizio immediato instaurato, a carico di un imputato straniero che non conosceva la lingua italiana, dopo che il Giudice per le indagini preliminari aveva tigettato la richiesta di giudizio abbreviato perch� intempestivamente prodotta e dopo che lo stesso Tribunale di Milano aveva respinto" l;istanz� di rimessione in termini presentata dal difensore dell'imputato, ha sollevato questione di legittim�t� costituzionale, in riferimento all'art. .24,� secortdo � comma, della Cost�tuziorte, nei co!lfroriti del combinato dis:post� formato dall; art. 456, secondo comma, c�d. prc;ic. p�~. e daifiarL 458, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cuinon prevede ~he l'avviso contemplato dall'art. 456; seoondo comma; cod. proc.� pen,, contenente l'indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio �abbreviato, debba esSere tradotfo nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana. In via subordinata, lo stesso giudice a quo ha s�llevat� que stione di legittimit� costituzionale, sempre in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nei confronti dell'art. 458, primo comma _cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il termine di decadenza di sette giorni, prescritto per la richiesta del giudizio abbreviato, decorra dalla data della notificazione del decreto di citazione all'imputato anzich�, per l'imputato straniero che non conosce la lingua italiana, dalla data della notifica dell'avviso al difensore, quando questa si perfezioni successivamente. cod. proc. pen. -che sancisce il diritto dell'indagato all'assistenza gratuita di un interprete -consente di interpretare il suddetto articolo nel senso che si debba procedere, anche d'ufficio, alla nomina dell'interprete o del traduttore per consentire allo straniero di comprendere il contenuto sia del decreto di citazione a giudizio che dell'avviso relativo alla facolt� di richiedere il giudizio abbreviato. PARTE I, .SEZ. l, (!IURXSl?Rl)I)ENZA COSTITUZIONALE ~~l?P@e �la � qqest:\pne ciL lt;igittbnit� . costituzionale sollevata �.dal pre.. tqre cii l'orino e< quell�i. ProPosta in via pdn�ipale dal. tribunale di Milano abbiano ad oggetto disposizioni diverse e sebbene i parametri inV() CatL nell'.,.9 .e ;i,ell'.al.t);Q c:i:iso /sia.no solo parzialmente . coincidenti, fellil'ti:\1 git,J,�lizi yapno ;rj:tJJP.t;i.�per esse:i::e . clecisi .<::on un'unica . sentenza in S9:Qsicler~iOne 4el>tatt9 <::lleJn axnbedue: le i;potesl i giudici a quibus chie9: 9p.9, Pf9~.ip;ie a9@tive avel'.l.ti U.ll contenuto . artalogo. Pi� precisamente, taj:i :iiqdi�t, a#inch,�. sii;.:IQ salyagmtrclati i principi costituzionali invocati e,JlJ. .partiC()l~e. il diritte> .e. difesa, prospettano l'esigenza che nell'ordirmwer~ Jo. prqc:es5ua1epernde.sia intrqdotta una norma diretta a prescrivern pll,e .a,ltiptputato .gti;:~e:t'.9 che ignorala lingua italiana siano notificati, an�h,e n~la traduzione nella<lingua a lui nota; atti del processo penale, d11<LquaJt dipendono la conoscenza tempestiva. e dettagliata dell'imputaz~() J'.le (9ec;re,tq di �itazio.e. a giudizio. dinnanzi al pretore) ovvero l'eser�iziQ di sig.jficatiy~ t;ijJ;itti ga:i:;antiti all'imputato dalle norme di procedura penate (ayyis0; CQntenutq nel decreto di citazione . a giudizio immediato, con�erp.el1te la facolt� (.lell'imputato . di dchiedere .il giudizio abbreviato ent;rq sette gi0r..i ._AA!la notifica del decreto stesso) . .t\01;bedue le questioni sono non fondate nei sensi indicati in motivazione. �._� Premesso che.l'eccezione d'inammissibilit� per irrilevanza, formulata dall'..i\vvoca.tura dello Statoi va respinta dal momento che, una volta che il giudice . rimettente abbia non irragionevolmente individuato la norma applicabile alla controversia pendente di fronte a se stesso, esula dai poteri intestati; a. questg C�rte in sede .di riesame della rilevanza sostituirsi al . giudice. a._quo �attraverso l'indicazione di norme diverse che, sec9n4() JLsuo avviso, sarebbero . risolutive del caso dedotto o, . comunque, influetiti sulla 4ecisione ciel4l stesso (v., ad esempio, sentt. nn. 89 del 1984 e.189 del l986; nonc1l�, ord. n. 125 del 1987),occorre osservare che i giudici Il quiln,1.s dclliedono ,a quiesta �Corte addizioni. normative il cui contenuto sostliUlZiale � gi�.� presente� nell'ordinamento. vigente. Il presupposto interpretativo da cui. muovono i giudici a quibus consiste nella convinzione chela .regola predisposta dall'art. 143, primo comma, �od, . proc. pen.; .. relativa al diritto dell'imputato� di farsi assistere gratuitanienttl da un interprete; sia rigorosamente circoscritta agli atti orali e .possa, qumdi; essere estesa alla notifica2:ione di atti scritti soltanto in riferimento ai casi espressamente previsti come eccezioni a quella regola: vale a dire, la richiesta del cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta. di avere la traduzione nella madrelingua degli atti del procedimento .a lui indirizzati (art. 109, secondo comma, cod. proc. pen;) e. l'invito a dichiarare o a eleggere domicilio nel territorio dello Stato rivolto all'imputato straniero, invito che deve essere redatto nella lingua dell'accusato quando . dagli atti risulti che quest'ultimo non conosce la lingua italiana (art. 169, terzo comma, cod. 14 RASSEGNA AVVOCATURA DEIJ..O STATO proc. pen.). Tuttavia, a una considerazione complessiva dell'ordinamento normativo, il presupposto interpretativo appena ricordato non pu� essere condiviso. La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, stab�lisce all'art. 6, terzo comma, lettera a), che �ogrii accusato ha diritto (...) a essere informato, nel pi� breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta�. Una disposizione del tutto identica �, altres�, contenuta nell'art. 14, terzo comma, lettera a), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, patto che � stato firmato il 19 dicembre 1966 a New York ed � stato reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881. Le norme internazionali appena ricordate sono state introdotte nell'ordinamento italiano con la .forza di legge. propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione (v: sentt. nn. 188 del 1980, 153 del 1987 e 323 del 1989) e sono tuttora vigenti, non potendo, certo, esser considerate abrogate dalle successive disposizioni del codice di procedura penale, non tanto perch� queste ultime sono vincolate alla direttiva contenuta nell'art. 2 della I legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81 (�il codice di procedura penale deve [ ... ] adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate I dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale�), quanto, piuttosto, perch� si tratta di norme derivanti da una fonte ricondu~ I cibile a una competenza atipica. e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte , di disposizioni di legge ordinaria. Grazie al collegamento delle norme ora richiamate con l'art. 143 Icod. proc.. pen., che ad esse assicura la garanzia dell'effettivit� e dell'ap� plicabilit� in concreto, il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura I e dei motivi dell'imputazione contestatagli dev'esser considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile (v. analogamente sent. n. 62 del 1992). E, poich� si tratta di un diritto la cui garanzia, ancorch� esplicitata da atti aventi il rango della legge ordinaria, esprime un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo (cittadino o straniero),. del diritto inviolabile alla difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione), ne consegue �che, in ragione della natura di quest'ultimo quale principio fondamentale, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, il giudice � sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell'imputato. Nel disciplinare con una norma di carattere generale il diritto dell'imputato di farsi assistere gratuitamente da un interprete, l'art. 143 PARTE I;� $BZ, l, GIURISPRUDENZA COSTI'f!}ZIONALB cqq.. prQc, pen, ha prq4otto nel sistemf;\ � processuale penale una signific, tiva inn.qyaziQnJ:L riSJ;letto . alla dii;ciplina dello ..stesso processo contenuta nel cqc1ic;e pree(ldente; l)l~atti, :tn,�tre. in que$t':ultimo l'art, 326 reie>~<: tva la f~~l'l clell'interprete in moq9 tale Cl.a ~ollocarla senza residui ll.ella �<ltegqria qegij. ;a.t.t$iliaridel.� gi.dice '":"'"/ ttUito che indivi.duava la ;11~:!1if~~t~~~:�:=~ deposiZio:tli, quelle provenienti. datI'fo1putato, --,. l'art. J43 � del nuovo codice, in\T.~e, p.r mfl.1lt~eP,dq 11ll'illterpreteJe.t.Iizi9.i .� tipiche <ielcollaboratore ci�1i�autq#t� giu(ijziad~ ($ecqg4q �qn}m~); marca netta.ienteJa. differenza cdii '1a pr�cedente disciplina assegnando prilliarirunente ..allo .st�sso una co11notaz,ione. e 1lll. t'lJ.()l� ... Proptj cli .istittiti preordinati .. alfa tutela della C�if~si,i, t@.to . da.. cQhfigt�rare �il ricorso all'interprete come. oggetto di un cfall'It~lia iii ~�fri�ietia di diritti della persdri.a (v./�oltre�.agff . articoli di d�tte converizibhisopra fodicat�, i'art.3, terzo comma, lettera are l'art. 14, terzo cbrrima:, lettera f, delPatto i:nternazionale dei diritti civili e politici, di cuil'art. 143, primo comma, cod. prbc. pen:~ c�stituisce una riproduzfoile pressoch� letterale)~ ~ da siffatti:> rapporto con i suddetti principi aHiri�iltato dal necessarfo c6llegamerito cori i valori costituzionali attirientf ai d�dtli� dell��difes� (�rt. �24; secondo comma, della Costittizione), che�deriv�, ri�i �teri:�im pre�edenterriente prcicisaii, una�part�eolare forza espili:1siva dell'art. 143, primo comma,' cod/ pr�c; peri., che il giudice penale, in sede di interpretazion�{:rion pu� ignorare; � I:ti�.. corl:segueru::a:�. di' queste considerazibni. ris1.1Ita evidente . che non pu� essere condiviso iFpresupposto iii.terpretativo da cui 'muovono i giudici a quibtts.1 vale a dire l'assurtto che l'art.143,ptimo comma, cod. proc. p�. vada configurato.� come nonna di� stretta interpretazione; che tollera come uniche eccezioni alla regola dell'titilizzazione dell'interprete per� gli atti orali soltanto quelle espressamente previste, nell0: . stesso codice di procedura penale (v. artt.. 109, secondo comma, e 169, terzo comma cod. proc. pen.)... Al contrari.o, trattandosi di una norma che assicura una garanzia essenziale al godimento; di un diritto fondamentale di difesa, riconos�iuto . altres� dalla com:unit� internazionale come principio derivante da un trattato multilaterale (essendosi verificata la condizione sottoscrizione di almeno trentacinque membri della comunit� mondiale -cui l'art. 49 del Patto di New York subordinava l'eptrata i:n vigore RASSEGNA' AVVOCATURA DELLO ST�tO del Patto stesso), l'art. 143, primo comma, cod. proc. pen. va interpretato come una clausola generale, di ampia' �applicazione, destinata ad ' espandersi e a specificarsi, nell'ambito d�i fini normativamente '.riconosciuti, di fronte al verificarsi delle varie esigenze �concrete che lo richi�l dano, quali il tipo di atto cui Ia persona sottoposta al procedimento deve partecipare ovvero il genere di ausilio di cui la' stessa abbisogna. ~el resto, Ia ricordata configurazione del diritto' all'assistenza di un interprete �, per un verso, permessa dalle stesse disposizfoni stabilite dall'art~ �143, primo comma, cod. proc. pen., e, per 8.Itro verso, nori � ostacolata, n�, tantomeno, contraddetta dalle altre disposizioni del co�lice che prescrivono specificamehte la traduzione di atti del processo nella lingua nota all'imputato. . � '" Sott~ il primo profilo, inf�tti, occorre osservar~che l'art. 143, primo comma, cod. proc. pen., definisce .signifiqttivamente �.il. contenuto dell'attivit� dell'interprete in dipendenza della finalita generale. di garantire all'imputato che non intende o non parla i~ lingua italiana di {(comprendere l'accusa contro di lui formulata e di . seguire il compimento degli ~tti cui partecipa ,;, Questa amp�a finalizzazione induce a ritenere che l'art. 143 sia suscettibile di un'applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovarsi dell'au~ilio dell'interprete, sarebbe pregiudic;;tto nel suo diritto di partecipare effettivamente aUo svolgimento del processo penale. Inoltre, il fatto che la disciplina dell'istituto in questione sia contenuta nel titolo dedicato alla � traduzione degli atti � e il fatto che i~ processo penale, a differenza di quello civile, non distingue la figura del traduttore da quella dell'interprete, inducono a ritenere che, in via generale, il diritto all'interprete possa essere fatto valere e possa essere fruito, stando al tenore letterale dello stesso art. 143 cod. proc. pen., ogni volta che l'imputato abbia bisogno della traduzione nella lingua da lui conosciuta in ordine a tutti gli atti a lui indirizzati, sia scritti che orali. Sotto il profilo del rapporto con le altre disposizioni del codice di procedura penale che prescrivono la .traduzione di atti processuali nella lingua compresa dall'imputato, occorre sottolineare che il significato normativo da attribuire all'art. 143 cod. proc. pen � pi� ampio e non coincidente sia rispetto a quello proprio dell'art. 109, secondo !comma, cod. proc. pen., sia rispetto a quello dell'art. 169, terzo comma, cod. proc. pen. Infatti, mentre la garanzia apprestata dall'art. 143 cod. proc. pen. ha carattere generale e si estende a qualsiasi persona, di qualunque nazionalit�, che, essendo sottoposta a procedimento penale nel territorio dello Stato, risulta essere non in grado di comprendere la lingua italiana, al contrario le garanzie offerte dagli altri articoli sopra indicati prescindono dal presupposto della effettiva comprensione della lingua propria degli atti processuali. PARTE IjSE:Z. 1, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 17 Pi� in partieofare, l'art l-091 secondo comma, cod; proc. pen. attrib�isce al cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta il diritto di J;iehiedere fa traduzione nella madrelingua� degli atti a lui indirizzati,. a prescindere. dal fatto che egli parli o comprenda J11.. Hng.a italiana: quella ora indicata �; infatti; una garanzia .che�i come lli:l. �l:lff~!J'.l;l~tO q.~Ja�Q()rte (:v, sent. n ..62 d,el199,2),�none�finalizzata << alla ~ge~lilta: com.Prensi9ne���� c1egij�� aspetti p,:�ce$su::tli �, JI~ implica� pi� .� in g;~perale1 1..1a Ǎoincicien:i;a o spy;rapp95izionl:l .C()n la�tutel~�comportata daj riconoschnent<> �l.ei diritti> de!la cUfesa. �,. ma �, fa og;ni caso, ({ la. conse~_ ell,ffi 4k 11:na speciale. JW()teziqne p9stituzw;na:Le: a�co;rdata al ..�patrimonio culturale di un particolare gnipp9 etnie()~� J:)iyersai::nente, 1'.a,:t. 169, ~erz9 �qp:ima,�od~ :prw::. pi;::n.,. C:lle pri;::sc;rive l'obbligo.(}i notificare ;;iJl'estero, t,i:ad.otto nella Jingua. 4ell'ii::nputato � straniero, .. l'invito a dichiarare o a eleggere�4<n)}ic;;i�q}:lel J~rritorip dello Sta~9. impone la redazione dell';: i.ttQ Jn .na Ung.a <diversa gg q.eUa .uf!iciale in pre$enza del mero ri( i()fr�e de�a P.aifohalif~ sfral-ii~ra delli�nput�to, salvo elle dagli atti del pr�~ey$C> .gn rt$�it( ia �q.o!J~enza da. parie .de1rb1~p.~ato .. st~sso deua i~ri@a itaH�~� ��� � �..�.� �. �..w � � � � � � � �� � � � � �. � � � � � � ...... Le. col1$ici~J:'~toni�. fin. CJ.Ui. sxo1te � --.e... in particolare, quelle . relative Ili .�. p~inc~i<>.jfo~ia e~~~tl;iva, :P~J;'tecip~fon� .. deWbnpuiato �.. a.110. sviluppo Cieil~. seqi,\enza. p,['oce�J.iii:le.f::tle, �parteCip11,ZiC>1:1e�. che �� �.. imposta all'accertamentc;> .4ell~ �. fondatezz;a .deiPaccusa e . che trova . il p);oprio . pre$upposto inci�fet�b�e n~lla.� pi�lla compi;el}si()J1e.. clegU atti�. processuali .� che quella sequenza. C0rhpongon6, ��:.;;_ inducoric{ a con�ludere che la . ma)JCanza di �. un espresso qbbligo di trad.zio.e nella lingua nota . all'imputato straniero sia�. cief decref�'.di citaziohe a�� ghidizio. davanti aI' pretore (art. .5.55 cod. prC>c. p�n.); sia dell'avviso, contenuto nel decreto di gi.dizio immediato, concerileD.te la facolt� di� richiedere il giudizio abbreviato (artt. 456, secondo co:lnina, e458, p]'.'imo comma, cod. proc. peri.), non pu� impedire la piena espansione d�l1ii garanzia assicurata dall'art. 143, prlmo comma cod. proc?peri;, irt�corifbrihit� �ai diritti �dell'imputato Bdonoscil1ti dalle convenzioni internazionali ratificate bi Italia e dall'art. 24 secondo com . . . . . . ma, della Costituzione. . In:� altri termini,� interpretato alla luce dei� prindpi� appena ricordati, l'art. 143, primo comma, cocl. proc. peri., impon� che si proceda alla nomina d�ll1il1tetp:fote odel traduttore iminediatainente al verificarsi della circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona riei cui� confronti si procede, tanto se tale circostanza sia evidenziata dallo stesso interessato, quanto se, in difetto di ci�, sfa accertata dall'autorit� procedente. Quest'ult�ma evenienza, anzi, va riferita anche alla fase delle indagini preliminari, sia per effetto dell'estensione all'indagato di tutte le garanzie assicurate all'imputato (art. 61 cod. proc. pen.), sia per effetto del riferimento esplicito, contenuto nello stesso 18 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO art. 143, terzo comma, cod. proc. pen., alla nomina dell'interprete in relazione alle attivit� processuali del giudice cos� come alle attivit� del I pubblico ministero o dell'ufficiale di polizia giudiziaria; Pertanto, il diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete comporta, ad I una corretta interpretazione dell'art. 143 cod. proc. pen., che l'attivit� ~ di assistenza �svolta da quest'ultimo a favore dell'indagato ricomprenda, fra � 11altro, la traduzione, in tutti i suoi elementi costitutivi -incluso l'avviso relativo alla facolt� di richiedere il giudizio abbreviato -del decreto di citazione a giudizio, sia se emesso dal giudice per le indagini preliminari (nel procedimento innanzi al tribunale), sia se adottato dal Pl.ibbli�o ministero (nel rito pretorile). Questa conclusi�ne, oltre a essere indotta da un preciso collegamento ermeneutico con i principi costituzionali stabiliti dall'art. 24 e con i diritti dell'imputato garantiti dalle sopra menzionate convenzioni internazionali sui �dir�tti della persona, costituisce 1.lno svolgimento coerente della� stessa funzio�ie che l'art. 143 cod. ptoc. pen. assegna all'interprete. Questi, infatti, proprio perch� assiste l'imputato (o l'indagato) al fine di fargli comprendere l'esatto significato dell'accusa formulata contro di hli e di fargli seguire il compimento degli atti cui partecipa, non pu� non estendete la sua opera di. collaborazione anche all'atto con il quale Il'imputato � messo a conoscenza della natura e dei motivi dell'imputazione, oltrech� delle facolt� riconosciutegli al fine di contrapporsi all'accusa; quale � essenzialmente il decreto di citazione a giudizio, con II siderato in tutti i suoi elementi costitutivi. L'futerpretazione nei termini appena riferiti del diritto all'assistenza gratuita di un interprete, basato sl.ill'art. t43 cod. proc. peri., fa venir I meno i dubbi di legittimit� costituziona.le manifestati dal pretore di Torino e dal tribunale di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe e risponde ai limiti di rilevanza propri delle questioni sottoposte a questa I Corte dai giudici a quibus. Sotto quest'l.ilti:mo profilo, va precisato, infatti, che in ambedue i casi la non conoscenza della lingua italiana da parte�. dell'imputato str�niero � stata ~ccertata sin dalle indagini preli I minari, al momento cj.ei rispettivi arrest~ e delle relative udienze di convalida. Sicch� � di evidente rilevanza una pronunzia comportante l'attuazione del diritto dell'imputato a vedersi notificato, tradotto nella lingua a lui nota, il decreto di citazione a giudizio innanzi al pretore, in un caso, e il decreto di citazione a giudizio immediato innanzi al tribunale competente, nell'altro caso. In conseguenza della decisione resa, perde ogni ragion d'essere la questione di legittimit� costituzionale avverso l'art. 458, primo comma, cod, proc. pen., sollevata in via subordinata dal Tribunale di Milano con la seconda delle ordinanze indicate in epigrafe. (omissis) PARTE I, SBZ. I; GIURISPRUDENZA.COSTITUZIONALE 19 CORTE COSTITUZIONALB, 10 febbraio 1993, n;.40 "Pres. Casavola -Red, Guizzi -Marini (avv;. Palese) e Presidente del�. Consiglio dei Ministri (avv. Stato Stipo). Trasporti.ᥥ�� Trasporto di .merci a mezzo �.delle �Ferrovie dello Stato � � Azione di �JZe$ponaablllt�: nei confronti.� del �vettore � Improponibilit� . Per om~ p~tadQne del p,,-eventivo.. reclamo di cui all'art. 58 d.P.R, ~() in.arzo 1~1. ll� \97 � lllegit�iP!t�;.f;ostituzlonale. . L'art. $8 del d.P.R. 30 m,arz� �961, n. 197 (revisione delle condizioni per ~l .. tr'(l$porto. dette cose sulle .f~rrovie dello Statq) � illegittimo, per vioia,zloil,e d~gJt artt. 3, 1,4 e )13 delia Costituzione nella parte in cui non prevede l1e$p~ri~il�,f� deli;azione davanti agli organi della giurisdizione ordinaria a~che in maricanza 'del p;�ventivo reclamo in via amministrativ� (1): . . (o~i$sts) Il pr~tore di Lecce sottopone all'esame della Corte la questiqne dlJ~�i:.iit�, costituzionale dell'art. 58 del d:P.R. 30 marzo 1961, rt� 197,Jn relaiiOne agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cjii. pr~clpd~.J'~i�ne ~iudiziaria contro l'ente :Ferrovie dello Stato ove prj.i.a nQn, ve.11ga prc;:sentato il reclamo in via amministrativa e l'ente n<Yn provveda� nel .termine cli novanta giorni. . . La ql.le~tione � fondata. � � . L;ar~. 58 ciel d.P::R. ll.197 dei 1961 subordina il promovimento delle. azioni basate << sulle . cop.dizioni e tariffe � del trasporto ferroviario delle merci al previo reclamo in via amministrativa seguito da risposta o dal e ~'.inutile decorso del termine di n0v�nta giorni. In qualche modo esso riproduce lo schema disegnato dal primo comma� dell'art. 443 del codice di. procedura C,iyile, con la differenza, per�, che � la definizione d� queste controversie implica.. un .co.piplesso di acc�rtamenti �tecnici per i quali gli enti pr~vid~iizjali dispongono di un�apposita organizzazione e di person~ lle sp�lcializ~ato, onde .�appare opJiortuno, n(;!iginteresse dello stesso assicurato, che la fase giudiziaria sia preceduta da un esame della con (1) Questa decisione segue le orme di Corte Cost., 18 gennaio 1991, n. 15, in Foro it., .1991, .l. 363, cbe ba dichiarato l'illegittil)lit�, . per vioJazione degli artt. 3, 24, �113 Cost., dell'art: 20 del d:P.R. �29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui non prevedeva l'esperibilit� dell'azione giudiziaria nei confronti del1' Amministrazione postale in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa. � ,Nella fi;tttispecie in Par1:icolare. la privatizzazione dell'ente Ferrovie dello Stato, osserva la Corte, rende ingiustificato il privilegi9 lfi una �ondizione di procedibilit�; pertanto, secondo il modello tratteggiato� con la sentenza Corte Cost., 11 dicembre 1989, n. 530, va rimessa all'interessato la scelta tra il preventivo 'esperimento del reclamo i via amministrativa e l'immediato ricorso all'azione giudiziaria. 3 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO troversia in sede amministrativa� (sentellZ� n; 15 d�l 1991). Mentre in altro tipo di controversie, come �. qtt�lla in esame, �la giurisdizione ordinaria si presenta ben pi� attrezzata e funzionale, dovendosi accertare (analogamente a quanto accade nell'Amministrazione postale) fatti di inadempime14:t;o,.. cio� . diS�ervizi,. .c9n la cQ:c:m'!guente reswnsabilit� per dartni; � Pe;r �~� qU-esto tip:o .di accertamenti il giudice. dispone di strumenti e?conoscenze :adeguatb mentre l'esperienza attesta la'sCarsa funzionalit�, come mezzo di pr�v~ione delle liti; de1ia �bn:aiziorie di ilccesso alla giurisdizione prescritta dalla norma impugnata� (sentenza n. 15 del 1991). ' Si tratta, insomttria, di una condizione di proponibilit� che menoma fortemente �il diritto� di difesa �garantito dall'art. 24 della CostituZione. Ma si tratta anche di urt privilegio ingiustificato, come tale lesivo d�1 pdncipio dit1guaglfanza stabilito con l'art. 3 della Costituzione. �Il rapporto� che �si instaura con il� contratto di ��trasporto ferroviario delle merci � tipicamente privatistico. Con l'entrata in vigore della legge di riforma delle Ferrovie dello s.tato (17 maggiO< 1985, n. 210) �, successivament�; c�n 1a delibera del c1PE fii data 12� agosto l992 (adottata sulla base dell'art. 1 del decretoc legge 5 dicembre� 1991, Il~ 386; convertito senza modificazfoni nella legge 29 gennaio 1992, n. 35) con fa quale l'ente Ferrovie dello Stato � stato tr~sformato in societ� per. azioni, tale caratteristica si � definitivam�nte chiarita in seguito alla diversa configurazione del . soggetto gestore del servizio pubblico. Le Ferrovie sono infatti passate� dall'originario modulo della Pubblica Amministrazione a quell� dell'Ente, prima, e della societ� per azioni, poi; . caratterizzato dallo svolgimento . di urt'attivita iinprendito: t'iale 'in regime di diritto privato: L'adeguamento della riarma impugnafa ai principi� costituzionali, se~ condo quanto ampiaineilte motivato nella sentenza n. 15 del 1991, non pu� non seguire il niodello gi� tratteggiato con ia sentenza n. 550 del 1989, riirtettendo aU;�nteressato la � s��lta tra il preventivo esperimento del redamo in vfa amiliinistrativa (fatta salva, i:i�l coiltempo, la successiva tttt�vaziorie dell'impugnativa � :!nr�arizi' al � magistrato) oppure l'immediato ricorso all'azibne giudiziaria. (omissis) CORTE COS'.t�TUZIONALE, 10 febbraio l993; n. 41 -Pres. Casavbla -Red. Vassalli ~ Presidente �del Consiglio dei Ministri. � � ' � � r '��e. Procedimento penale . Giudice delle indagini preliminari � Imputato persona non imputabile -Sentenza di iton: luogo a procedere � Illegitthllit� costituzfonale. � illegittimo, per vio(aziorie degli artt. 3, 24 e 76 del.la Costituzione, l'art. 425 cod. proc. pen. nella parte in cui stabi�isce ch� il giudice,. delle. PARTE I, SEZ. I; GIURISPRUDENZA.COSTITUZIONALE 21 indagini.preliminari pronuncia.sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato � persona non imputabile (1). (omissis) La questione che forma oggetto del presente giudizio si incentra su tino dei possibili epiloghi che, alla stregua delle diverse for. mule con le quali il giudice � chiamato a pronunciare l� sentenza di non luogo a procedere, definiscono. quella particolare fase. del nuovo processo che � rappresentata dalla udienza preliminare. Viene; qui in discorso, infatti, il potere-dovere del giudice. di definire il processo con una sentenza che; non senza significato sul piano sistematico, � definita � di non luogo a procedere �j nella spec;ificadpotesi in cui, allo stato degli elementi raccolti nel corso � delle indagini preliminari o � della stessa udienza� preliminare, risulti evidente che il soggetto nei confronti del quale il pub� blico ministero ha formuiato la richiesta di rinvio a giudizio � persona non imputabile. Una succinta disamina� della �giurisprudenza costituzionale dalla qua� le ha. tratto spunto jl quesito proposto dal giudice per le indagini preliminari � presso� il �tribunale di Reggio Emilia, costituisce l'ineludibile pre� messa per svelare la fondatezza del dubbio di costituzionalit� che. questa Corte ha ritenuto di prospettare in merito all'art. 425 del codice di procedura penale. Nella gi� ricbiamata sentenza n. 233 del 1984, infatti, si rammenta come l'applicazione di misure di sicurezza con la sentenza istruttoria di proscioglimento fosse stata gi� contestata in passato con riferimento alla salvaguardia del cij.ritto di difesa, sul presupposto che, �avendo il giu� dice istruttore il solo compito di a�quisire le prove, e non anche quello di . vah,1t~rle definitivamente e di accertare cos� l'esistenza .del reato, tale fondamentale diritto verrebbe ad essere �ompromesso. e la misura di si� (1) Investita della questione di legittimit� costituzionale dell'art. 426 lett. e) Codice di procedura penaie, nella parfo in cui -in caso di sentenza di non' luogo a procedere per infermit� psichica. -preclude al gj~p. di tener conto delle .circostanze attenuantti e di effettuare il giudizio di� comparazione ex art. 69. cod. pen. ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, la Corte ha ritenuto pregiudiziale la verifica della ��legittimit� costitu2:ionale. in parte qua. dell'art. 425 . cod. proc. pen. ed ha pertanto sollevato davanti a s� la relativa questione �di costituzionalit� di tale .norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost, La Corte si rif� alla sent. 30 luglio 1984, n. 233, in Giur. �cost., 1984, 1644 (con� la quale � stata dichiarata la illegittimit� . costituzionale dell'art. 384, n. 2 del cod. proc. pen. abrogato) e dopo aver sottolineato che il giudi�:e del� l'udienza preliminare � chiamato ad emettere un giudizio di � non evidenza � qell'innocenza dell'imputato, giunge alla conclusione che l'art. 425 del nuovo codice penale finisce per condurre alla applicazione, se del caso, di misure di sicurezza sulla base di un accertamento di responsabilit� fondato solo � sull'etereo presupposto della non evidente infondatezia dell'addebito�. RASSEGNA AVVOCATURA DEI.LO STATO 22 curezza verrebbe ad essere applicata in base ad elementi di prova che, se relativi ad un soggetto imputabile, sarebbero idonei solo a giustificare il rinvio a giudizio �. La replica offerta dalla Corte nella sentenza n. 127 del 1979 �, per ci� che qui interessa, quanto mai appropriata, essendosi ivi precisato che � la sentenza. di proscioglimento istruttorio, al pari di quella pronunciata in dibattimento, contiene un'espressa pronuncia sul fondamento dell'accusa; che la difesa � garantita nella fase istruttoria mediante il deposito degli atti e la facolt� dei difensori di presentare istanze e memorie, quindi anche di chiedere l'espletamento di altri mezzi di prova e la rinnovazione di quelli gi� espletati; che infine, il G.I. non pu� � ignorare le istanze della �difesa, sulle quali � obbligato a provvedere con ordinanza o con sentenza al fine di garantire ogni ulteriore rimedio giuridico �. Evocata, dunque, nella stessa sentenza n. 233 del 1984, �l'ampiezza del giudizio demandato al giudice istruttore -come al giudice del di� battimento ..._ �; la Corte; richiamando quanto gi� affermato nella sentenza n. 139 del 1982, non ha mancato di puntualizzare come in tale giudizio occorresse svolgere un positivo accertamento della � riferibilit� di un fat� to di reato ad un soggetto che al momento della commissione era inca� pace di intendere o di volere per infermit� psichica�, Facendo cos� leva sulla natura e sulla portata della deliberazione riservata al giudice istruttore, e nel prendere atto di come la giurisprudenza fosse ormai consolidata nell'�mmettere che al giudice del dibattimento fosse consentito di operare il giudizio di comparazione tra le circostanze ai fini della applicazione o della determinazione della durata minima della misura di sicurezza a norma dell'art. 222 del codice penale, la Corte pervenne allora alla conclusione di ritenere che �un criterio diverso e pi�� restrit� tivo nella fase istruttoria � fosse al tempo stesso lesivo � delle garanzie costituzionali di uguaglianza e di inviolabilit� "in ogni stato e grado del procedimento" del diritto di difesa�. Gli appena accennati p:recedenti di questa Corte, rivelano come principii e affermazioni coerentemente iscritti nel sistema delineato dal c�>dice previgente rinvengano una ben diversa chiave di lettura ove calati nello scenario, per certi versi antagonistico, tracciato dal nuovo codice di rito. Alla scomparsa del giudice iStruttore e della co:r;-rispondente fase, infatti, si contrappone una articolata sequenza di � segmenti � proces� suali (le indagini e l'udienza preliminare), fra loro profondamente diversi per finalit�, tipologia di atti e soggetti che li governano, e, ci� che pi� conta, in s� privi di quella funzione tipica di acquisizione probatoria che invece contraddistingueva, secondo gli ampi confini tracciati dall'art. 299 del codice abrogato, le attribuzioni dell'istruttore nella fase antecedente il giudizio e sulla cui falsariga venivano dunque a misurarsi anche i diritti e i poteri processuali delle parti. PARTE I; SBZ; I,. GIURISPRUDllNZA COSTlTUZIONALB ll .. ppstulato della ampiezza delibativa riservat.a al .�giudice istruttore ,....... cbiamato ad accertare non solo la riferibilit� di un fatto cli reato ad un .soggetto, incapace cli intendere o cli volere, ma anche ad utilizzare �. tutti.� gli elementi cli prova. ra<:;colti K per �.trarne �le conseguenze sul piano (:\e.11~. valut~ione 4eUa . gt'.avit� del fatto del� non imputabile �, cos� da .;i;en�,Wre ej;fettiva e> non meramente.�� teorica . � la�. pienezza del cliritto di..(tjfbsa .(v. $ellt�: t.l! 233 del 1984) ,....... finisce dunque per rinvenire, nel quadro del nuovo sistem;i processuale, ostacoli insormontabili, al punto da risilltarne ~toalla r~ce il fondamento stesso. Se da. un lato, in� fatti, 11'1. Jinalit~ <leUe in<J.agjni .. � esclusivamente quella� cli consentire al pul>blico �: .m~nistero cli assumere le cleterminazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art, 326). neppure l'uclienza preliminare � sede cli acq.is~ icu1e probatoria d\\lstinata � all'accertl;lmento della verit� �, volgen4. osi fintervento \.el gi.Pice ad apprezzare il fQndamento dell'accusa non in termini di positiva verifica della colpevolezza dell'imputato, ma nella ben. di:Xersa Prospettiva cJfscongi:.rare la celt:brazione di un dibattimento suPelfl.o. \(erifi�a, .. d.nquc::, cbt:.� opera ..�su.�. cli� un piano squisitamente prOCf)~!iul:}le, essep.cl() il giwlic:e Cbiamato .a decidere;: non sul pieno merito della regiudican9a, ma� sulla .a.m.�~si})ilit� o meno della domanda di giudizio . rivolta Cla.l pupbli<;;() minister9. }lpsto. che � non esistono, dunque, prove. nell'udi~a prelinli.ape � n� significativo . accertamento �dei fatti, �he sLprofil�ra;nno soltanto aI dibatthnento� (v. sent. 431 del 1990), ben si spiega non solo e nonJanto la specifica denominazione cli �non luogo a. Pr9�t:9ere � �he qualifica "T ren.clen4on.e evidente la peculiarit� -la sente.nza cl:).e. �efinisce l\tdienza prelimi~re, ma, soprattutto, la regola qi g~\lpizio. c!J,e sottende l'aqozj.ont: cli quella pronuncia. Attuando, infatti, una precisa scelta operata dal legislatore delegante, evidentemente mos� sa dall'intento di rim'1rcare la centralit� del dibattimento come sede fisfofogiC: amente de~t.i!lata�all'esercizio.. ciel diritt~ alla . prova, l'art. 425 del nuovo codice . Chia.rria )1 giudice clell'udienza .. preiiminare a . valutare il merito della impf;t~ione. con esclusivo riferime!l.to ad un parametro di �non e~idel1zl1 �.che il fl'ltto non sus~ista, l'illJ.putatpnon lo abbia commdsso o che il fatto non costituis~a reato. Le conseguenze che allora possono trarsi aJ fini che qui rilevano, son� a questo punto chiare: il sistema delineato dall;art. 425 del Coclice cli pro�edU.ra penale finisce infatti per imporre al giudice la pr�nuncia di una sentenza cli non luogo a procedere per difetto cli imput�bilit�, applicando, se del caso, le misure di sicurezza, all'esito e sulla base cli U.n accertamento di responsabilit� che sffonda solo sull'etereo presupposto della non ev�.dente infondatezza dell'addebito, risultando in� tal modo palesemente sviliti i principi e le afferniazion�' che hanno sostenuto la giurisprudenza costituzionale che si � innanzi richiamata. La norma va dunque dichiarata costituzionalmente .illegittima in parte qua, in quanto la persona non imputabile viene ad. essere per ci� solo RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO privata -del dibatt�mento e della conseguente possibilit� di esercitare appieno il diritto alla prova su1�-merito della: regiudicanda, con correlativa irragionevole compressione del diritto di difesa che non pu� certo ritenersi bilanciata da contrapposte esigenze -di economia processuale. ' N� a : sanar� :l'indicato contrasto pu� invocarsi la possibilit� che l'art. 419; �quinto comina~ del codice di rito riconosce all'imputato di � rinunciare all'udienza preliminare e richieder� il giudizio immediato �; giacch�, a tacer d'altroi sarebbe davvero singolare �un sistema che, per consentire all'imputato di esercitare il fondamentale diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, gli imponesse la rinuncia -che� non a caso -il codice costruisce come �atto personalissimo � -ad una fase -del ptoci�sso destitlata proprio a consentire l'esercizio di quel diritto. La questione ch� �la Corte ha �ritenuto di sollevare davanti a s� � fonc data anche con riferimento alla dedotta violazione d�l principio di uguaglianza. Se da un lato, infatti, -permane attuale il rilievo secondo il quale deve ritenersi �priva� di ogni fondamento razionale una previsione normativa che riconnetta un diverso trattamento... alla circostanza, meramente casuale, che la s�ssisteriza dell'incapacit� di intendere o 'di volere per inf�rmit� psichica al rilomentd del fatto emerga gi�-nella fase istruttoria, ovvero sia accertata solo nelfa fase dibattimentale� (v. sent. n. 233 del 1984), va qui posta in risalto la circostanz� che il sistema delineato dall'art. 425 del codice di procedura penale genera una ingiustificata disparit� di trattamento tra qrtanti versano nella identic� situazione di non imputabilit�; dal momento che per costoro la possibilit� di fruire dell'epilogo dibattimentale e delle conseguenti garanzie viene fatta dipendere esclusivamente dal modulo processuale adottato. Mentre, infatti, nei confronti del non imputabile a carico del quale si celebra l'udienza preliminare �si �determina una preclusione all'ese_rcizfo dei propri diritti in dibattimento, essendo il giudice chiamato a pront�nciare sentenza di non luogo a procedere con la corrispondente formula, una analoga preclusione non si realizza, invece, in tutte le altre ipotesi in cui manca, come nel giudizio direttissimo e nel procedimento dav~ti al pretore, la fas~ dell'udienza preliminare, il cui svolgimento, per di pi�, � condizionato dall'esistenza di una richiesta che si raccorda alle scelte sul rito che l'ordinamento riserva al pubblico ministero. Parimenti fondato deve da ultimo ritenersi il dubbio che la previsione di cui qui si tratta sia in contrasto anche con l'art. 76 della Costituz�ohe, per essere la stessa non conforme ai principi: e criteri direttivi al riguardo stabiliti nel numero 52), sesto periodo, dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81. Al di l�, infatti, del dato formale rappresentato dalla mancata previsione -del difetto di imputabilit� -tra le cause che� legittimano la sen PARTE I) SEZ. I/ G:WRISPRUDENZA' COSTrllJZIONALE �25 tenza:di'.nondttogd: a procedere, �se�ondu�1a::�'rassegna' operat�"'treHa'�ift'dl. eata'.�dit�ttiva~'d�lhi ;:iegge.d�l�ga, ';mliitMio'''-pfi� � affipt� cim.sider&iooi di ~~~:!s~~~h;~~�~~~;:~:A\1,~J~i::i~f~ia~:::~g~i~~l~;r~~T~!~: tore delegato. Se, Infatti, 1\i.<li�nza 'prelimiriate �' sede nel�a qu~le il in,e.rit9_� ~c~rtato s9ltanto__ �n1;ro. i circoscritti._coJJiini,d~lla_;rion, evidente hl.fo,gc'lat~za (je)J.'accus;;i, co~�, d~.J;rnp,edire che 1'.impu,tato,giunglil _;;il��, 00; ,spetto del gii.;i,ciice dibi;tttimentale gi� gi:avato da.. una pronuncia. eh~ ne ha positivamente deli;ba.to la responsabilit� e> che sLfonda su . elementi di prova che l'organo del dibattimento,.neppure conosce, � <da ritenere che il legislatore delegante abbia voluto riservare proprio a: qU:est'�ltimo 'organo la. delibazione deL difetto. di imputabilit�, postulando la stessa il necessario accertamento .di responsabilit� in ordine al fatt<�r�a\to che pu� compitit�mehte svolgersi solo in sede dib�ttini�ntale. � D'a.Itra parte; un sknri:>'indice che questa e non� altra fosse la scelfa operata dal' Iegislatoredelegante,��pu& agevol�hente desumersi dall'art. 3 della stessa legge n. 81 del i98'7; l� dove, nel c6merfre' delega al Governo a dis�iplinare il processo penale a_ carico di imputati minorenni, _espressamente stab-ilisce: 'neli�: letter~. 'z),_'fa �previsione __ -che ��u. gfudfoe nena U.die~a prel�minare ~os~a� pros~i~glf~re �nche -per la non i~putabf1it�, ai sensi dell'art. 98 del codice penale�, cos� pon~ndo in evidenza come �l:fa ecc�Z�6nalit�.' df tate previsione; dettata dall'e~igenza di salvaguardare le pechliarit�. insiste nella cohdirlori� minorile; � faceia Hsco:ritro; nel procedimento a carico di imputati maggiorenni, l'opposta disciplina; Da questi ultimi' rilievi <ed' in considera:Zi�ne delle sp�dfiche c�nnotazioni che ca~atterjzzru;lo _'il processo__ penale miiidrile, consegue_ che -'lil dichiarazione--di illegittimit� costit.zionaj�. dell'ari. 425 del ~odici;i di rito non � produttiva di effetti quanto all'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (apJ?rovi�zfone delle disp()sjzioni sul_ process�� penale� a __ -carico-��di imputati minorellJ;�),. ne�a parte-in ~ui taJe� previsione, struitufahnente autonoma, opera un richiamo ai � casi previsti dall'art ..425 del: codice di procedura l'enale �. (omissis) CORTE COSTITUZIONALE, 11 marzo 199~, n. 76 -Pres. Casavola -}?.ed. � Guizzi -Presidente del Consiglio dei Ministri (aw. Stato Bruni N.). Proce~ento perutle . Competem~ �per materia, � Sentenza dicbii.trativa di incompetenza . Trasmissione degli atti al giudice competente anzich� al . pubblico -ministero � Illegittimit� costituzionale per violazione dell'art. 24 Cost. (Cost., art. 24; cod. proc. pen., art. 23, primo comma). RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 26 ~cedimento penale � Competenza per territorio � Sentenza dichiarativa di incompetenza � Trasmissione degli atti al giudice competente andch� al pubblico ministero � Violazione degli artt. 102, primo comma e .112 Cost. � Questione infondata di costituzionalit�. (Cost., art. 102, primo comma, 112; cod. proc. pen., art. 23). 13 illegittimo, per violazione del�art. 24 Cost., l'art. 23 primo comma, cod. proc. pen. nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente anzich� al pubblico ministero presso quest'ultimo (1). � infondata la questione di legittimit�. costituzionale -in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 Cost. e in relazione agli artt. J e 50, primo comma, cod. proc. pen. -dell'art. 23, primo comma, cod. proc. pen. nella parte in cui dispone che il giudice del dibattimento di prirn.o grado, quando dichiara la propria incompetenza per territorio, or4ina la trasmissione degli atti al giudic~ ritenuto competente anzich� al pul!blico. ministero presso. quest'ultimo (2); (omissis) Le dodici ordinanze sopra analizzate sottopongono all'attenzione. della Corte questioni di costituzionalit� dell'art. 23, primo comma, del codic� di �procedura penale: a) nella parte in ,sui prex-e4e che il� .giudice del . dibattimento, quando dicl.ara la pro:pria incompetenza per materia, ordini la trasmissione � (1-2) .La. trasmissione ~gli atti direttamente al giudice ritenuto competente anzich� al pubblico ministero rappresenta una .novit� rispetto a quanto era previsto dall'art.. 35 �del codice previgente e viene considerata espressione di un principio di economia processuale con cui si vuole evitar� la � regressione � del processo, per ragioni di competenza, dalla fase dibattimentale a quella precedente (MACCHIA, in Commentario del nuovo c9dice di procedura penale, a cura di Amodio e Dominioril, Milano, 1989, I, p. 133). Ma sul nuovo meccanismo previsto dall'art. 23, primo comma, la dottrina ha' subito evidenziato alc!une difficolt� interpretative (SETTE, Incompetenza dichiarata dal giudice del dibattimento di primo grado: problemi interpretativi ed applicativi, in Arch. nuova proc. pen., 1992, p. 203; CoRDERO, Procedura penale, Miiano, 1991, p. 152). La Corte, sotto la spinta di ben dodici ordinanze di rimessione, ha ritenuto che il nuovo sistema viola il diritto di difesa perch� la declaratoria di incompetenza per materia introduce un elemento di novit� nel giudizio dal quale sorge il. diritto dell'imputato a veder retrocedere il process� fino alla fase predibattimentale in modo da poter esercitare tutte le opzioni difensive. che la legge gli riconosce tra cui n . diritto di chiedere il rito abbreviato anche se�� nori richiesto o non concesso dal p.m. presso il giudice ritenutosi incompetente; Questo problema non si pone invece nel caso di :incompetenza territoriale la �quale non introduce alcuna novit� nella contestaiione dell'accusa, cos� come non pu� ritenersi, osserva la Corte, che vi sia una confusione di ruoli tra organo requirente e organo giudicante. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 27 degli .atti al giudice ritenuto competente anzich� al pubblico ministero presso quest'ultimo (ordinanze del pretore di Isernia e dei tribunali di Udine,. Roma e Potenza, Avezzano e Torino) e; in un caso (ordinanza del Tribunale di Varese), anzich� al relativo giudice. per le indagini preliminari, variamente motivando con riferime:p.to agli art; 3, 24, 25 e 112 della Costituzione; b) nell� parte in cuf prevede che il giudice del dibattimerito del primo grado, �. q1la11do �dichiara � 1a . propria . incompetenza .per forriforio, ordini la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente anzich� al pubblico ministero> presso quest'ultirrfo (tre ord�nanze del pretore di Messina; � sezione diStacdita di Ffari�avifia di Sicilfa), sempre rriotivando con riferlnierito agli artt. 102 e 112 della Costituzione~ La questione sub a) �> fondata, l� dove si duole che gli atti non siano trasmessf al pubblico ministero <presso il giudice ritenuto competente per materia in sede di applicazione dell'art. 23; primo comma, codice di�. procedura penale. �� IL discorso.�. non� pU� ..11on �prendere . le �� mosse dalla indiscutibile premessa� che la soluzione . ivi� delineata ��quale seguito . della ��declaratoria di incompetenza per materia da parte del giudice del dibattimento priva l'imputato della possibilit� di� richiedete. il �giudizio abbreviato in ordine alla situazione profondamente diversa insorta per� effetto di un errore in precedenza da a.J.tri commesso nella individuazione della competenza per materia e solo ora riscontrato dal giudice investito del.dibattimen� to. E� ci� tanto� nel caso in cui gli atti . vengano trasmessi dal pretore al .tribunale; quanto nel caso �.inverso, . entrambi �variamente riscontra� bili nelle vicende oggetto dei procedimenti a quibus, ma non senza la possibilit� ..di ampliare la visuale anche ai casi di incompetenza ravvisata da o verso la Corte di assise. La declaratoria d'incompetenza. rivela,< di per s�, l'avvenuta violazione delle norme penali e processuali su cui si basa la . ripartizione della competenza per materia: una violazione che -o dovuta ad una erronea applicaziOne delle disposizioni. preposte al riparto della stessa o dovuta a una erronea qualificazione giuridica . del fatto --.. riguarda non soltanto l'individuazione dell'organo chiamato in concreto a esercitare la . giurisdizione, ma' anche la sostanza stessa dell'azione penale. Quale che sia, dunque; la � fonte >? di s�ftla:tta valutazione, risulta lesivo del diritto di difesa il precludere alFimputato, in una situazione cos� modificata, la possibilit� di richiedere rispetto ad essa l'instaurazione di un rito che comp.orta notevoli. benefici {soprattutto in termini san� zionatori) qual.� il giudizio abbreviato. Un rito . ohe, certo, l'imputato non aveva ritenuto di attivare o che gli era stato impedito di ottenere dal mancato consenso del pubblico ministero ovvero dal rigetto del giudice per le indagini preliminari, ma ci� sulla base di un errore (v. an� -� 28 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO che Fart. 21, primo coinma, codice di procedura penale) attribuibile al pubblico ministero. � indubitabile, infatti, che le valutazioni dell'imputato circa la con I venienza del rito speciale vengono a dipendere anzitutto dalla concreta I impostazione data al� processo dal pubblico ministero, con particolare riguardo ai profili legati alla competenza per materia, quali l'esatta indivfd.azione..del correla.tivo giudice,. con importanti riflessi sulle metodofogje processuali .corrispondenti alle .Qiverse . competenze per mateda. Analogamente, la valutCJ.�:ione da parte del pubblico ministero o del . giudice � delle .indagini p:t'eliminari ... circa la definibilit� del processo allo� st~to degli atti potrebbe concludersi, in relazione alla nuova situazione processuale, cUversame:p.t� da quanto ritenuto relativamente alla situazione originaria nel . senso di non dar corso alla richiesta di giu� dizio abbreviato allora presentata dall'imputato; :Va aggiunto che la variazione presa in esame dalle ordinanze di rinvio a giudizio non �riguarda una evenienza per cos� dire fisiologica del procedimento, come quella della contestazione di un reato concorren, te o� di una circostanza aggravante emergente dal dibattimento ai sensi dell'art. 517 codice �di procedura penale, fu .ordine alla quale questa Corte ha considerato non illegittima.; la pr�clusione dei riti speciali (sent. n; 593 del 1990 e ordd. mi. 213 del 1992, 515, 116 e 11 del 1991), ma, I in quanto derivante da un errore, pone riparm a una � patologia � processuale che, proprio perch� tale, non pu� risolversi in un pregiudizio I pei:. �l'imputato . di essa non responsabile. ~ L'art. 23, primo �comma, codice di procedura penale va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in. cui prevede che, a seguito della dichiarazione di incompetenza per materia, gli atti siano I trasmessi al giudice ritenuto competente, anzich� al. pubblico ministero presso quest'ultimo. Restano pertanto assorbiti gli ulteriori parametri invocati dai giudici a quibus. La questione sub b), sollevata dal Pretore di Messina, sezione distaccata di Francavilla di Sicilia con riguardo alla declaratoria di incompetenza territoriale, non �, invece, fondata. Nella situazione presa in considerazione dal pretore remittente -non riscontrandosi una novit� di contestazione dell'accusa tale da ledere il diritto di difesa dell'imputato in ordine alla scelta del rito, come implicitamente riconosce lo stesso giudice a quo, c�n il non eccepire �la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione -non vi � lesione dei due parametri invocati (artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione, in relazione agli artt. 1 e 50, primo comma, codice di procedura penale). Infatti, nonostante la intervenuta dichiarazione d'incomp�tenza per territorio, l'azione penale a carico dell'imputato, data l'identit� del fatto e del titolo di reato contestato, risulta esercitata 29 PARTE 11. SBZi I, GIURISPRUDENZA: CQS'l'I'l'UZIONALB da un ufficio del pubblico ministero ~uiordinato; senza partecipazione di alcun organo giudicante alla formulazkme � cl,ell'aceusa, �con conseguente p:ieno rlspetto dei;�� ruQli, quali gli . artt.� .102, primo. comma,� e . 112 . della Costttuzione cont:rib\J.iscono a� deUrieare, trovando puntu�le rispondenza .esli artt, 1 � ��"'� 50;; 4~rim0' .c.01:ro:na.,. codi.ce .Qi proced\,lra penale; (omissis) CORTE :cosTlTUZIONALE/29' matz� 1993; ri; 121 -Pres. Casavola -Red. .�� Si?aiuon�� � .Presidente� deFConsigti� d~i Ministri (Il. c.) c.� Chiabbaro R�ta': (aw> cochetti). � � � � Pu'bbUCa. anniilidStrtiif�ne ~: Ass��mtrihl �� l>erso:�ale �non statale� . :Ptesta� ziolli saltuarie � Lavoro subordinato � �CoJifi~bill.t� � Esclusione det.�.trattame:Dto preVidemi�1e; di�' quiescenza�� e fitte� �rapporto . Il legittimit�~ �. /' {Cost; ''artt. Le .36; �legge 23 gii:�gno. 1961, n:�.�520; art. 11). l/�rt~; p: legge 2,3 giugno }96J, n. 520, .contras(a con l'.art. 36 Cost. nella parte in cui esc.lude il diritto. al tr�tttamento previdenziale, di quiescenza efine rapporto, artche aJlor{luando. appUcal].ile ad incarichi aventi ad. qggetto .prestazioni.lJ,.i. lavoro subqrrj~nato. � (omissis) .Con C>:rdinanza det 3 dicembre 1991 .(pe:i;vequta il 16 lugl~ q t99Z ed iscritta al .:r.o. con il n. 422), il ConsigliQ di ~t,ato, Sezione IV, ha s9llevat<,>: questione. 4i legittimit� costituzionale. dell'art.-1l <;lella legge ~3 gi.g:p(), .J961, Jl.�.520 (recante � disciplina . del >rapporto di � lavoro del persona!e estra,ne<:> all'A.irnministrru;ione dello StatQ assunto per le esigenze/ djill'attivit� spetjalizza,ta. dei servizi del turi~o .e dello spetta.. c:olo .informa~ioIJ.� e pr�>priet� iP,tellettuale >?). La. legge 5..ddetta pnwede � c:be .la fresidenza. del Consiglio dei ministri ed . il Mfuistero del turismo e... deUo .spettawio possono.� avvalersi <lell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, particola~ mente esperte nelle ni'aterie df ~ompetenza dei servizi deile informazioni e della pfopriet� .. ieiteraria, artistica e scientifica' .nonch� dei servizi de(tu:dsm� e dellC> spett��:�IC>. Tale persona.le si distingue in personale a corttrat1:o a ten:ll.ine� rinnovabile�� e perSoriale a prestazione sal� tuaria. lUguardo a quest'uitimo, l'impugnato art. li stabilisce che esso <'. non ha diritto ad alcun trattamento di previdenza e di quiescenza, n� ad �indennit�. di licenziamento �. (omiss�) Il Cortsig1io di Sfat�/ davlinti al quale la controversia era approdata dopo urta lungi:.. . e complessa vicertd� processuale, ha rilevato che il r�pporto tra la ricorrente e l'Amministrazione traeva la propria fonte e la propria qualificazione in una serie di atti organizzativi e pertanto di carattere autoritati~o -che avevano univocamente de :-: :-: -J' -.. 30 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO finito il rapporto stesso come �prestazione saltuaria� ai sensi dell'art. 10 della legge 23 giugno 1961, n. 520. La legge suddetta prevede,� all'art. 1, che la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero per il turismo e lo spettacolo, per le esigenze dell'attivit� specializzata relativa ai servizi delle informazioni e della propriet� letteraria, artistica e scientifica, nonch� di quella relativa ai servizi del turismo e dello spettacolo, possano avvalersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperte nelle materie di competenza dei servizi stessi. Tale personale viene distinto in due categorie: la prima � quella del �personale a contratto a termine rinnovabile � ed il relativo rapporto di lavoro � disciplinato dagli a:r;ticoli da 2 a 9 della medesima legge. La seconda categoria � rappres~ntata dal � perso,1:uil~, a prestazione saltuaria � ed il relativo rapp9rto di lavoro �, disciplinato dagli articoli da 10 a 12. Pi� precisamente, l'art. 10 prevede che il personale a prestazione saltuaria sia utilizzato per esigenze particolari e temporanee dei servizi e demanda a successivi decreti interministeriali la determinazione dei criteri concernenti le prestazioni e i relativi compens�. L'art. 11 stabilisce che il personale suddetto non ha diritto ad alcun trattamento di previdenza e di quiescenza, n� ad indennit� �di licenziamento. Per l'art. 12, infine, � le prestazioni rese in applicazione della presente legge non fanno sorgere, in ogni caso, rapporto di pubblico impiego �. 11 Consiglio di Stato, con l'ordinanza gi� indicata in epigrafe, chiede a questa Corte di esaminare la legittimit� costituzionale del citato art. 11, che dispone� l'esclusione, per il personale a prestazione saltuaria, del diritto al trattamento di previdenza e di quiescenza e all'indennit� di licenziamento. Tale norma, secondo il giudice a quo, appare contrastare con gli articoli 1 e 36 della Costituzione, dovendosi considerare che la pensione e l'indennit� di fine rapporto hanno natura �di retribuzione differita, s� che la loro esclusione lede il diritto costituzionalmente garantito del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantit� e qualit� del lavoro prestat� e, in: ogni caso, suffi�iente ad assicurare al lavoratore st�sso �e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La questione prospettata dal Consiglio di Stato presuppone che la sopra descritta normativa relativa al � personale a prestazione saltuaria � sia ritenuta applicabile (anche) rispetto a rapporti di lavoro che presentino i caratteri oggettivi propri del lavoro subordinato. Qualora, infatti, la normativa stessa fosse riferibile esclusivamente a rapporti di lavoro autonomo, il richiamo alla garanzia costituzionale del diritto ad una retribuzione adeguata e comunque sufficiente non avrebbe ragion d'essere nel caso di conformit� del rapporto concreto alla fattispecie legale, mentre, nel caso di un rapporto che abbia assunto in via di mero fatto -ed in contrasto con l'atto che lo ha costituito -le modalit� 31 dk svolg4nentQ> concr:eto proprie. del rapporto �di lavoro subordinafo .�.. si a:yr:ebbe . invalii;lit� c:J;el . t:apporto; .� Jna iL diritto � del c:J;ipendente di met:o fatto �.� alle����Prestazi(Jni~��.:retdbutive.�.. e�... prev;idenziali....�sarebbe . salvaguardato <:laU'.ar:t,2146 cod;; ciYi (Conli~glfo�/<U Stat(),: ~�ma plenaria�. 29 feb� braio 1992: nn� 1 e 2 e 5 marzo .1992 nn. 5 e 6). Non vi sono motivi per ~81ii~~~E~r@ s1J'll9t:4in.ato appar~/cP:t}Se:Qtitl1c 4~a a1>1>oluta gep,.edcit� della. defini ~;1~~6t~r~.a!lJ~ i~i~~~ti~~~::J~;~j~�~~~~-0~i:r:r~~f::!~:,tan:~ esse'.f.ldo tale caratt~r~. di: pey s~ �ineomp~tibil\\l con� la .configurabilit� del !~~--~~Es; dator:� cli laY('.)rQ. (Cass+.� gennai,() J9$.7i . O� .SJ.; .1� settembre �.1986, n. 5363; ti'.~~f~9 ~9�~,, .p~j4~1.~ Awiie:r9se ~fo:e)g./. �.� �{�����/����������������������. .�..� . .... ����.�� N~;.~ 9J qstac9lo Ja pp,q:qi;i. �9p.te11uta ~el!~~' J~, llec()n�lo cui � Le prestazie>nL�rese . m.appijcazione della m%'.lesjnia legge. ngn J;mno sorgere~ )p. .� .. Qgaj c?:SQ; .r~PJ?-~rtor4l Publ?licQ krl,p~o: ~� �pn> tale fe>rmula, irlfatii,Jl�.legj.!!JatQre ha�=~te~ e~�lu4~J�~ noq; gi�kla .Pl;lturf!., su,bordinata 4~,Ll;ll!P)?C)rtj 4;i ~yqr9 .i.li q.~ijpp~; JU~ S()}o~ J/~pp)ic.apilit~ .ai.... :tn.e~simi $l~Ue .P~ticpb.;i ..c:n:m~ s��~~1J:1#~lLc~e ~SiPlPiH'.1,9. Jl i;a::ppo:i;lp:. c;l.i puP.. pli,co jp:tp~egg: ciq ....� . reso ,ew4�11t~,.. �lel r~to,. :dal .fatt�i c;:be Ja..� norma ~~. rif~ri~c~ ap(;~~ ~i. c;:9~tF~tt~ :~� Jenni.e tinpo~~~.i,. :p~~ t quali la qua� lific~iq:p,~ come rawor~ c;l.i .. Javo:ro s.gp:r�inato non p.9 .� .essere m~ssa i11 cfu~ssio~e. Ed � �d~ pre~is~<fc;:l}~,Jig~'sal'~bb~ cO.nWn9J1e.:c9nsentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivam�nte abbiano tale natura, ove da 1 ci�� derivi . l'inapplicabilit~ delle�. nonne .�inderogabili. previste dall'ordina� mento per dare attuazforte ai principi) a.J.l� garaozie e ai diritti dettati dall�. C(:)stituzfon� a.��� tutela del lavoro sub�rdinato; .�.� �� � Gli stessi decreti interministeriali 2 luglio 1962 e 12 dicembre 1966 con i quali sono stati stabiliti i � criteri concernenti le prestazioni saltuarie � del personale utll:iifato per' esijiinze,>pa.rticolari � e�� temporanee dei serviti, dicU� alt'art.'m della le$ge 520; d�fl961 ~����no�fafrec�no specificazioni. rilevanti per escludere �he n�ua cat�g()rfa 'd�i . rapporti a presta zfon�.� srutuaria possano essere COttlpl'�si. anche . rapport( di ..�lavoro SU� bordinato. Vi � anzi da rilevare che vi si prevede che l'osservanza del� l'orario di ufficio non � richiesta in via normale: il che �lascia spazio ad ipotesi in cui l'osservanza di tale orario sia invece richiesta. Non rilevante � invece la. formulazione, contenuta in tali decreti, secondo 32 RASSEGNA AVVOCATURA DEU..O STATO cui le prestazioni del personale in questione non .fanno sorgere rapporto di impiego, n� pubblico� n� privato: non� rientra�infatti nei poteri della pubblica Amministrazione, essendo � invece. prerogativa� del legislatore, riel. rispetto dei limiti gi� �detti; stabilire �ia qualificazione giuridica dei rapporti. � � L'interpretazione presupposta dal� Consiglio di Stato trova�� poi�� indiretta conferma nella legge 20 d�eembre 19651 n. 1435, che, per la categoria di perst>nale in oggetto, previde che coloro che prestavano ta loro opera da almeno un anno potessero, a domanda, essere assunti con contratto a termine rinnovabile, �con ci� evidenziando la consapevolezza da parte del legislatore della possibile omogeneit� delle due categorie di personale pr�viste dall�' l�gge n. 520 del � 196i. Dalla docuinentazit> ne che la .�Presidenza d�l Consiglio dei � ministri ha fornito a questa Corte risulta; del resto; che rapporti instatlrati ai sensi dell'art. 10 della legge il. 520 del � 1961 �si �riferivano anche �a pers<ihale � l�dibito a prestare �� servizi �>. continuativo e a pieno� tempo ��presso l'Amministrazione. � � Tanto premesso iri ordine all'ambito di a);ipl�caz�one della disciplina in esame, la questione di legittimit� costitil.zionale formulata dal Consiglio: di Stato � fondata; ma solo per quanto attiene all'applicabilit� del� derttill.ziato � art.. 11 ad� incarichi� destinati a dar luogo �a rapporti che presentino� i�� caratteri � oggettiv'i � ..�propri del� lavoro subordinato. Per tal genere di rapporti, infatti; l'esclusiO:ne del diritto al trattamento di previd�nza e di quiescema . e a:ll'indennit� di licenziamento costituisce palesemente una violaz�o'ne dell'art. 36, primo comma, della Costituzione. Tale vfolazione non � invece configurabile con riferimento ad incarichi di lavoro autontii:no, dato che il diritt~ al trattamento di fine rapport� e al trattamento previdenziale �' garantito dall'art. 36 solamente per il lavoratore subordinato. �(omissis) CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1993, n. 122 -Pres. Casavola -Red. Pescatore -SaraciJ:J.p c. Presidente Consiglio Ministri (avv. Stato Ferri).,. Bellezze ~aturali � Protezione � Vlncolo pae$istleo ed ~bientale � Ope. re e$eguite in zona. vjru:olata. � S~oni� Rinvio� all'art. 20 legge 27 febbraio 1985 n. 47 -LegittiJDit~ CO$tituzj.onale. (Cost., artt. 3, 13, 25, 27; legge 27. febbraio 1985, n. 47, art. 20; legge 8 agosto 1985, ri. 431, art. 1-sexies). � � � � � infondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 �gosto 1985, n .. 431, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, laddove detta disposizione, nel. prevedere le sanzioni conse PARTE I, Sli!Z;: I, GIVIUSPRU)})l!NZA COSTITUZIONALE 33 guenti a,lla;.propria. violazione, richiania,.l'art. W della .� legge �27 febbraio j985,.n. 47. (1).� �/�' ,, .���. � > (omissis} Viene. posta ii:l dubbiO la legittimit� costituzionale dell'articolo l�sexies della legge 8 agosto 1985;�. m 431, nella parte in cui. dispone eh~ ver la vio4tzione delle. disposizionkdi: cui alla.� stessa norma.�si .�appli. chino anche le sanzloni previ:ste dall'art, 20 della legge .:p:. 47 del 1985. '.l'aj,~ Ul.titnam.ortl:l.a contemp}a� infatJktrediversi tliattamenti punitivi. L'individq~ i.Onl'i: �dl'!lla sEmZioPe �da appUca!sL sart:ibbe d"1!lque rimessa alla decisione .del giudice, con vio~zi.9ne del prin�ipio. di legalit� della �pena e �on possil:lUi . .9isPant4J:q;agioJ\evoU.di trattame11to. Ris:ult,ere'Pl:le:t;o cl,i co.nsegtienzll v~olati gli artt. 3, 13, 25 e 27 della Cqstituzione. (om4$$�s} �� La questione va dichiarata infondatl'h Con ri�hia:tnf:> all'art. 25 della �qstitJc!zione� q'!Jest,a=�,:Ci::i.r:te h1;1. �. afff;!rmato {sentenze ma1 .. '482 del .t990; 26 del J966} la n<:i~ss�t� c::hlf��� !l~a��� solt:aJ;JtoJa legge {od un. atto �equiparato) de}Jo::Stat() a�istabUlre c�n. .quale sanzioqe debba� essere .repressa la trasgressione dei precetti che vuole sanzionati penalmente � � �.Sebbene sia auspicabile�che .la.� determinazione del��Precetto�.. e della sanzione risulti nel modo pi�..chiato e inequivoco da norme di non di� sagevol~ lettura,.non�:da.� �ogni in~rt:ezza o dif�tto di rigore .formale pu� Perallrodestimersi la violazione�.�del��pr;incipio�di l:egalit�,� 1nf1;1.tti, anche in materia di comminatoria penale, quando si pres~ntino � siffatte eve-: nienz� � compito .d~'inte.rprete ��attuare il procedimento ordinario� di inte. rptetaZio:ne � (sentenza n. 79 del 1982).. �� Ci� che conta � che neldettato normativo, pur .attravers.o un'anali;:ii ermeneUti�a; che pu� risultare di minwe o .. maggiore . difficolt�, siano . rin� venibili elementi sufficienti per l'individuazione d.el precetto e della sanzione, :� � � � .......�. Per. staxe alla questione oggetto del�. ~udizfo,.. non pu� .certamep.te �essere il giudice a determinare per sua scelta una sanzione che dalla .legge non sia: indicata;�. n~ pti� l'ordinamento�� ammettere una.condizione . di incertezza circa� le� conseguenze penali .dell'illecito; �.. , .. �'��.�Ben.: divetsac� peraltro/ la situazione<' che si presenta. qqantQ aU'arti� eolo l�sexies: .impugnato; La Corte di cassazione, . con� una � gi1;f;Iispr.denza ormai consolidata� e che �lo stesso giudice a quo definisce. tale, ha imiividuato come.. conseguenza sanzionatoria delle alterazioni ambientali, at� (1). Chiamata nuo'Vament� a pronunciarsi 0sulla legittimit� costituzionale dell'art, l�sexies della L. 8 agosto �1985 n. 431, la Corte conferma l'orientamento gi� espresso con l'ordinanza 27 novembre 1991 >Il� 431 (in Foro, it., 1992,. Jv298) e con la sentenza 24 febbraio 1992 n. 67 (in Foro it., 1992, I, 2061), nel .seni>.O RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 34 tuate in violazione dell'art. 1-sexies impugnato, quanto previsto dalla lett. e) dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985. L'affermazione si fonda sul rilievo che l'art. 1-sexies sottopone alcune categorie di beni a vincolo paesaggistico e che la lettera e) dell'art. 20 richiamato commina la pena ivi prevista per gli interventi attuati in variazione essenziale, in totale difformit� o in assenza di concessione nelle zone sottoposte � a vincolo storico, artistico; archeologico, paesistico, ambientale �. Non sta�alla� Corte� valutare� l'esattezza� degli� enunciati� della giurisprudenza di legittimit�; due rilievi appartengono peraltro al giudizio di conformit� della legge al dettato costituzionale. � �� Il primo � che l'operazione ermeneutica eseguita dalla� Corte di cassazfon�si pone all'interno di un � procedimento ordinario di interpretazione �, I risultati dell'operazione sono dunque pienamente e correttamente riferibili �alla volont� del legislatore. Il secondo rilievo � che la costante enunciazione di coerenti statuizioni da parte della stessa Corte cli cassazione fuga ogm preo�cupazione di incertezza circa�� le conseguenze penali � della� violazione della norma impugnata. Le considerazioni ora svolte valgono a dichiarare la questione infondata � anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Il �carattere univoco della �giurisprudenza ... elimina infatti il pericolo II che la supposta �incertezza interpretativa determini disparit� di trattamento di casi analoghi. Quanto poi alla congruit� intrinseca della sanzione, che colpirebbe violazioni diverse l'una dall'altra, questa Corte (sentenza n. 67 del . 1992) ha. gi� dichiarato la questione infondata; n� vi sono motivi per discostarsi da tale decisione. Conviene soltanto ribadire che la statuizione si fonda sui� poteri attribuiti a questa Corte, cui spetta non gi� valutare nel merito le scelte fatte dal legislatore per la disciplina della repressione penale, ma considerare le medesime sotto il profilo della ragionevolezza. Orbene, l'accentuata severit� di trattamento, che pu� aversi in taluni casi per effetto del carattere non differenziato della disciplina, trova giustificazione nella entit� sociale dei beni protetti e nel carattere generale, immediato e interinale della tutela che la legge ha inteso apprestare, di fronte alla urgente necessit� di comprimere comportamenti tali da produrre all'integrit� ambientale danni gravi e talvolta irreparabili. della legittimit� della norma, nonostante la prev1s10ne di un'identica sanzione penale per condotte di diversa gravit�, ci� giustificandosi in relazione alla rilevanza sociale del bene-ambiente, ed all'esigenza di preservarlo da danni irreparabili. 35 PARTE I, SBZ. I, G:iURISPRUDBNZA C�STITtJZIONALB CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo l993;�n, 123�~ Pres; Casavola � Red. �� � � Cheu.� -Del Com.moda c.� Presidenza Consiglio deiMinistri� (aw. �Stato Di Tarsia). ~1az~tt~;�=:;:e:;J?fit~~it:r:::a.�0~:futt!et:t;;.~~~ d�lla Costittidone .,. Insusststenn; �� � � � ccost; arl/ jf d; tgs. 2s ruglio t98!)ii ii; 2'11~ iirt; 156, ci>mrlia 2, disp; att:�� �od~�proc; �pen.>. . � .... ~-: . � infondata� �la questione di legittimit� costituziOnal� dell'art. 156, iionfml:i. 2 del decreto�� legislativo �28 ��lugUa 1989, n. 271 in riferimento �all'art< 3 dellaC6stituzionei laddowfhon�prevede�che in oasb dioppdsidone allarichiest� di archivfazi�ife presentattt al G.I.P. datPubblico�Afinisteto; da parte della persona offesa dal reato, le parti siano convocate in camera di�consiglio;<(l)/ (oilli'!�sis) 11. giudtdf~er.� 1l indaginipt�liminari . presso� la Pretura� di Pefugia dubit� ct�tla. Iegitt�~it� costUuiionale .� dell'art. 156;.. setondo . com :~r!~:~~~fu?eteft~~~!!~uJ8alY~!~di~i9fun~;JJJ::m;e:!iejtt~&i~W~r~~ ill.. cui .. non. prevede dhe; .� nef~pr�~~illmenfo pretotile . ~.a . differellia. di quanto accade rie1��procediri:l�nto�"inrtanzi al fribuilal� -u��gitidi~e per le iI1dagil1i. prel�n:Iiii�rl; in. casb dro}'.i}'.io~iZiOl1e . della perso:�.a. offesa dal t�afo alla� richiesta. di aj'�hMazioI1e, }'.irdw.ed.a ~fsensf �lel c6inbiliato disposfo Si~~z~i;~40i~;~~~~~1,~:u~ La questione � di C:dsiitilzioI.laiit� :v�erie sollevata \bri �� riferimento� all'art. 3 �.(!ella . Costitttzi�!le,. per ingfostifi~ata.� ili,sparlt� Cli trattamento: a) tra �. le . diverse. parti d�t. pr�cedfoieiitd: pretorile . e, .iil p~rt�colare, .fra la ~rhf~ach!;ei:::�:::~:;:t~ei1!a~:~%:�?a�. s~~tt~f:~.�-.~~i~~~~~{!���:m:: non a.lla. secbnda sarebbe consentito .1'� acces.so �.ai. glucUce ~ediante.rattp di gppo~i~ione all'archl~i~Ziqne; b) .ira le Perso!le �. in,dagate nell'ap:ibito c;l.i. up. procedimento pr(ltc;>rii~ ~.9,uelle perseguit~ Per re~ti compresi nella competenza <J.el Trib.,nale. .� .. . . . .�.. . 'La questi~ne � inf~nclata in relazione ad ambedue i profili prospettati. (1) La sentenza conferma rorientamento interpretativo gi� espresso nella prece<:lente sentenza n. 94 del 1992, per il .quale le esigenze di .� massima semplificazione � sottostanti alla istituzione del rito pretorile nell'attuale configu. razione del cod. proc. pen., giustificano l'assenza della procedura camerale ex art. 127 cod. proc~ pen. 4 36 RAS8EG~ AVVOCATURA DELLO STATO Come viene riqn;dato dalll.\ stessa ordinanza di rinvio, questa Corte, co11 la senteru;a.n. 94 del 1992, ha gi� dichiarata non fondata la questione di legittimit� costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei confronti dell'art. 156, secondo comma, del decreto legisli; itivo .n, .27LcielJ9&.9. <~ JJ.el!a .parte i:p. cui 1lPl1 prevede, neLprqcedime:p.to pre~orlk:, il}� c~s~ .cl!..oJ?Ji9siziqne . deh~ P~sooa .o~fesa.. :l;ll!a nchiesta. di archiviazione, l'audizione delle parti in ca:mera. di consiglio~. . Tale .pronuncia ha trqvato il�suo fondamento nella considerazione che il procedimento pretorile soggiace alla direttiva delia � massima semplifica. zione � (art. 2 n. 103 legge 16 febbraio 1987, n. 81) con la conseguenza che � 11on pu� dirsi privo di giustificazione -e quindi fonte di disparit� di trattamento tale da violare l'art. 3 Cost. -che il legislatore abbia r,itenuto, di attuare (tale direttiva) evitando l'appesantimento che l'adozione della complessa procedura camerale indubbiamente comporta �. Ora, se � vero -come rileva il giudice a quo -che' nell'ordinanza di rinvio che ha dato luogo a tale pronuncia la questione di costituzionalit� era stata. prospettata in relazione al diverso profilo della disparit� di trattamento tra le parti offese .nel procedimento pretorile e .n.el procedimento innanzi al Tribunale, � �chevero che questo non pu� c�ndurre ad,aj:ferJl1are eh~ la rati() decidendi espre~sa nella sentenza n. 94 del 1992 non possa valere anche rispetto ai profili in esame. Per quanto concerne, infatti, il primo profilo, relativo all'asserita disparit� di trattamento tra le pq.rti neH'ambito del procedimento pretorile, basti solo considerare che � pur sempre il principio di � massima semplificazione � di ~ui alla direttiva n. 103 della legge di d,elegazione che conseJlte di giustificare, insieme ..con l'esclusione dell'uclienza preliminare, anche l'assenza del rito camerale nell'ipotesi.di opposizione all'archiviazione: ipotesi che il legislatore, in attuazione di tale pi:-indpio, ha ritenuto di poter regolare . prevedendo per questa fase del procedimento la sola contrapposizione tra due atti formali quali la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico' ministero e l'opposiZ:io~e a tale richiesta avanzata daila' parte interessata alla prosecuzione delle indagini. Tale soluzione, per. quanto non obbligata, non viene certo a superare -nel quadro del procedimento semplificato previsto per i reati di competenza pretorile le soglie� della ragiOnevolezza, ove si consideri il suo riferimento alle indagini preliminari e ad una fase della procedura in cui il . pubblico ministero, mediante la richiesta di archiviazione, ha gi��� espresso il proprio convincimento in ordine alla infondatezza della notizia del reato. Ma anche per quanto concerne il secondo profilo, relativo alla disparit� di trattamento della persona indagata nell'ambito del rito pretorile rispetto a quella sottoposta al rito operante innanzi al Tribunale, non pu� non valere il richiamo al principio di ~< massima semplificazione � gi� operato nella sentenza n. 94 del 1992, dal momento che tale principio viene a ispirare il processo davanti al pretore nel suo complesso, indi PARTE Ii SEZ' I, GIUR1!SPRUDENZA.'COSTITUZIONALE 37 pendentement� dalla considerazione della diversit� di p�sizione che, nell'ambito di tale. processo, risulta conferita alle singole parti. E questo tanto..pi� ove si consideri che la direttiva espressa al n. 1 della stessa legge.-� di delegazione�� fissa ..gi� il .-principio della � massima� semplificazione ii' del processo cori la . conseguenza che � i � criteri di massima seinplifieaZione � richiesti dalla direttiva n; 103 non possono che tradursi in una ulteriore semplificazione degli istituti e dei meccanismi s�tnplificad previsti in via generale.< per il procedimento concernente i reati di competenza cleLtribunale. (omissis) CORTE COSTITUZI�NALE; 29 :inarzo l993, n. �4 -Pres. Casavola -Rel. Cheli -Presidente Consiglio dei Ministri (Avv. Stato Salimei) c. Regione Puglia. Regioni . Materie di competenza regionale . Orientamento e formazione professionale � Accordi con Stati esteri per attivit� di formazione professionale � Competenza regionale . Non sussiste. (Cost., artt. 5, 117, 118). Non spetta alle regioni il potere di stipulare accordi con Stati esteri relativamente alle materie dell"orientamento, formazione professionale e mercato del lavoro, avendo detti accordi attinenza alla sfera delle competenze statali in materia di rapporti internazionali. (omissis) Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della �dichiarazione di intenti� stipulata a Tirana 1'11 luglio 1992 tra l'Assessore al lavoro, emigrazione e formazione professionale della regione Puglia ed i Ministri del lavoro e dell'educazione del Governo albanese, dal momento che tale atto sarebbe venuto a violare il potere spettante allo Stato in ordine alla determinazione della politica estera ed alla stipulazione di accordi con Stati esteri. Pi� in particolare, l'atto in questione viene impugnato in quanto lesivo della sfera di attribuzioni statali: a) per essere stato sottoscritto dai rappresentanti della Regione Puglia senza la preventiva intesa (o assenso) del Governo; b) per avere superato i limiti propri degli �atti di mero rilievo internazionale >>, in quanto stipulato non con un ente omologo della Regione, ma direttamente con gli organi governativi dello Stato albanese; c) per avere investito materie estranee alle competenze regionali e, comunque, non delimitate all'ambito locale; d) per avere previsto la costituzione di un organo permanente misto di carattere internazionale. Il ricorso � fondato. Indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla natura della �Dichiarazione di intenti� di cui � causa nonch� alla riconducibilit� delle materie in essa trattate alla ---~~ 38 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO sfera delle attribuziom regionali, �resta il fatto che l'atto in questione � stato sottoscritto dai rappresentanti della regione Puglia senza avere acquisito preventivamente l'intesa (o l'assenso) da parte del Governo: intesa che il Governo ha successivamente negato per l'assoluta mancanza di elementi informativi in ordine alla natura della missione e per l'intempestivit� della richiesta, avanzata dalla regione solo alla vigilia della partenza della. propria delegazione. L'assenza di una tempestiva e completa informazione da parte della Regione al Governo al fine di ottenerne l'intesa (o l'assenso) risulta di per s� motivo sufficiente a giustificare -anche alla luce degli indirizzi ripetutamente espressi in materia di questa Corte (v. sentt. n. 472 del 1992, n. 739 del 1988, n. 179 del 1987) -la lesione della sfera di attribu� zioni statali e l'accoglimento del ricorso. (omissis) �� SBZIONJ'i �SECONDA GlURISPRUD$NZA.COMUNITARIA . .. . �:E, INTERNAZIONALE CORTE <DI� GlUSTIZIA���:o:st:.LE� ��.COM.UNITA'. �� EUROPEE> . VI .seiione, �������� 14 gennaio. J993, nella causa Ct90/91 � Pres.; Murray .� Avv. Gen. Van ���� �� perve11. ~� Don1an9:a di pronun~a pregi'QJCUii~ proposta dal l'ribunale atnm�;11j~trativo regional~ per il Venet() nella causa Antonio Lante (avv. Viscardini Don�) c. Regione Veneto -Interv.: Governo italiano (avv' Stato Fiumara) e Commissione delle C.Eo (ag, De March, San t�olalla e. Cat'U(lhetti), ��::::���� Q>.iJ;IPi$ ~.;.. JllolJ,~ca llgri~b\; CQQl,tQlt.� ,. .Rioonve~Jone.� agraria Aiuto alla ristrutturazione. ~~~ ~rB~~;!itfx,~ns~~ ~ i,m~~ 1985, n. 797, e succ. mod.; ~g.. CEE della Commis �L'art;. Her, n; 3, lett; a), del r'l/igolamento (CEE) .del .Consiglio. 25 aprile 1988, n; 1094vche modifi�a i regolamenti (CEE] n. 797/85 e (CEE) n. 1760/87> per <tuanto riguarda� iltitirr> dei� seminativi dalla produzione nonch� l'estensivizzazione e la riconversione della produzibne, deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri, all'atto di�� determinare��� te cbndit.ioni�� della� concessione� dell'aiuto �destinato all'�stensivit. za!fone della� pr�fduiione della carne bovina, � di� escludere detetmirttite categorie di imprese,.� come gli allevamenti zootecnici intensivi, dalla fruizione dell'aiuto medesimo (1). (1) Le ragioni che avevano ir).dotto il Governo� italiano a prospettare la soluzione� contraria, �derivavano dal. tim()re. che concedendo gli� aiuti.anche agli alleva,I)leJ;lti. ~~nza. tierri:t; .. Potesse 1;1on essere raggi1.lllto lo scopo della. normativa comllnita.ria, L'estensiyizzazione considerata. mira. a .. ridurre le produzioni eccedentarie, fra le quali la carne occupa tin ruolo di grande importanza. Nel settore della carne la riduZfone pu� avvenire utiliZZando il metodo quantitativo, basato sul eone.etto che eliminando una parte di un allevamento e continuando ad adottare le stesse tecniche di produzione, la quantit� di carne prodotta dal resto della mandria si riduce proporzionalmente, il <:lhe no:t1. acqi,de necessariamente negli allevamenti senza terra, cio� i centri di ingrasso o allevamenti zootecnici intensivi, i quali sono in grado di ridu:o"e la produzione l)olo acquistando ed b:lgrassando un numero minore di capi, con effetti solo eventuali sulla, riduzione di produzione negli allevamenti a roonte. Per ridurre effettivamente la quantit� di carne prodotta era sembrato fondamentale estensivizzare i settori a monte, cio� gli allevamenti veri� e propri, e non quelli a valle, anche per evitare il rischio di un doppio pagamento, agli uni e agli altri, per la medesima riduzione. La Corte ha adottato un'interpretazione pi� larga, fondata� sulla constatazione che, �bench� esistano altre possibilit�, economiche e giuridiche, per con RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO (omissis) 1. Con ordinanza 3 maggio 1991, pervenuta alla Corte il 25 luglio seguente, il Tril;>unale .amministrativo regionale .per il,..Veneto ha sollevato, a: rtorina dell'att�177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione . del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (G. U. L. 93, pag. 1), modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 15 giugno 1987, n. 1760 (G. U. L. 167, pag. 1), entrambi modificati con regofatnento (CEE.) del Consigli.o 25 aprile 19881 n. 1094 (G. U. t. 106, pag. 28), nonch� con regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1988; m 4115; che stabilisce le modalit� di applicazione del regime d'aiuto. all'�Stensivizzazione della produzione (G. U. L. 361, pag; 13). 2. Le questioni sono sorte in occasione di un ricorso proposto dal sig. A. Lante contro un provvedimento dell'Istituto regionale per l'Agricoltura di Verona 19 settembre 1990, con il quale � stata respinta la domanda: di �.. aiuto per.� l'estensivizzazidne della . produzione/presentata. dal sig. Lante ai sensi dei citati regolamenti. � 3. Poich� il sig. Lante possiede un allevamento intensivo di bovini da macello, la regione Veneto ha respinto la sua domanda in quanto l'aiuto non poteva. essere versato ad un allevamento intensivo in cui il bestiame � alimentato con foraggi ottenuti per meno di un quarto dal fondo agricolo. . 4. Ritenendo che l'interpretazione dei citati regolamenti fosse necessaria per risolvere la controversia, il Tribwale amministrativo regionale per il Veneto ha so5pe5q il procedime.nto .ecJ. ha sottoposto alla Cortt;: le seguenti questioni pregiudiziali: � 1) se il n. 3, lett. a), dell'art. 1-ter del regolamento (CEE) numero 1094/88 vada interpretato nel senso di consentire. agli Stati membri -all'atto di determinare le condizioni della concessione dell'aiuto destinato all'eStensivizza:zione della produzione, secondo le modalit� proprie del rispettivo diritto �pubblico interno -di escludere determinate categorie di imprese, quali ad esempio gli allevamenti zootecnici cosiddetti seguire la riduzione degli eccedenti di carne �, il legislatore comunitario ha scelto il metodo della estensivizzazione della produzione, delimitando esso stesso la cerchia dei destinatari dell'aiuto e limitando la competenza degli Stati membri all'attuazione pratica del regime di aiuti, per quanto riguarda l'adeguamento alle situazioni locali e pi� in particolare le modalit� concrete di riduzione della produzione. In una situazione di obiettiva difficolt� interpretativa, con il rischio del pagamento indebito di aiuti paventato dalle autorit� nazionali per le conseguenze in ordine all'imputazione della .spesa al bilancio comunitario, la pronuncia chiarificatrice della Corte risulta pi� che opportuna. nintensivi "' �((!io� non effettuati in �onriessi'one �con un .� fund�i agricolo), dal1� ft�izione:<delraiut'<:i med�simo, nel�� presupposto��che��tale. tipo di aiuto sfa: rivolto �selusiv��llente alle: aziende agrici:>Ie/ ,. �� � �� � � �. ���� ��se��tate��:frrl;erpretazif)ile��.sia� ammissibil�t�nuto��� ct;into� degli� obiettivi �gerietlilf. deit� �politfoa . d~lle�� sif:il:ttltrec�.agr�rie���persegriitii dal regolamerite (CEEX� itk 797/ij: (e sti&~e$19lve �$odificaz��fi1 e: �integm�:om) non�h� degli .��atti\~I(i.dfriiz~ d�lla p()litxta agrnria comune, cos� d:ime risultanti�� dalla .normativa cofuU11iiaria,. tenuto .altresfconto .. che daWord�namento comu �~i~:~~�~f:ri~~~~tl:::�~~~~I~'.�,tr~�t~~\Tr~!I\~�~t���t:~~~~~. ~ ~~tW'fl'~9~~~~~~:~~~~~v~~ 2) ove al prec�dente �,i~a;it9.,� :dov~s~ dspondersk pQsitivamente; si chiede .alties� al.la �~r(� $eJi~rt. 10, n. 3, secondo trattino, del regolament� ctEE.Fii. 4Uli'/SS~ladtro\ie ]>teve'de che le flu:Petticf>f'oraggere restino destinate �}fiil�ment�iipnei>d�gli' .� ariifu�li dell'azi�rida; ..� possa essere interpf�tath netsen~O che glialievtifu.enti h�rquali il bestfam�' sia allevato con Unit� 'foraggere� 'ott�nute<pef menb di'' uif quarto . dal fdrid� hori. �possano heneffoia:r� deU'aiufu 'all;est�rlsi\tiz~aiione <dell� prod.liiiohe, � le etti� mod�lita di' applicazfon� ��� sorio state stabiltt� dal�. iri�d~sirri� regolamento l1>"4t'lS/88 >~. ��.� �� ..... ,. � � ....... �� � � � � .... �� ᥥ.� 5. Per una pi� ampia Hlustrazione degli antefattt e �del contesto normativo della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonch� ��delle�� ossefVaziOm s�ritt� depositat�.. dinanzi �alla C�rte, si fa rinvio � alla relazione d'udienza;� Questi �le:rhent� del f�;sc�col� �� s�no richiamati S�to �rtella ndsuta necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. �� �� �� � �k Occorre so:ttol�neare anzitutto che l� controversia � a quo riguarda il. moda in ctli le aut�rit� nazionali di cui � causa �pplicand 1� normativa cfo:nunitaria volta a ridurre�� gli �.eccedenti di � produzi�n� �� nel settore delle�. carni �bovine. 7. Con le questioni pregiudiziali il giudice del rinvio . chiede in sostanza che� sfa accettato sel'arfr Ner, nt� 3,Iett: a); del regolamento (CEE) n; 1094/88 vada interpretato nel senso che consente ad uno Stato rriembro, all'atto di d�termi:i1are le condizioni della concessione dell'aiuto destinato �ll'este'iisiviizazione della produzione di carni� bovine, di escludere talune� cat�go'riedi irriprese, corrie gli allevamenti �zootecnici intensivi, dalla fruizione dell'aiut� �medesimo.� 8. Occorre ricordare in proposito che; con regolamento n. 797/85, modificato da ultimo< con il citat-0 regolamento n. 1094/88, il Consiglio 42 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO ha imposto agli Stati membti l'obbligo di istituire un regime di aiuti allo scopo. di promuovere l'estensivizzazione della produzione in taluni settori caratterizzati da eccedenti, in particolare. nel settore della carne bovina, precisandQ che l'estensivizzazione consiste nella riduzione pari almeno al. 20 o/o per un periQdo minimo di cinque anni della produzione del prodotto wnsiderato, senza che> aumentino le capacit� di altre produzioni �.eccedentarie. 9. A norma dell'art. 1-ter, ri. 3 del citato regolamento n. 1094/88, gli . Stat���membri <;l.eterminano � 1e qmcijzioni . della ~oncessio.e dell'aiuto, m � particolare le modalit� di riduzione della prodmione, l'importo dell" a�uto, ff periodo di ri!erii:nento, secondo la produzione interessata, per il calcolo della riduzione, nonch�� l'impegno che il beneficiario deve sottoscrivere soprattutto in previsione di un controllo volto ad accertare che la produzione � effettivamente diminuita..� 10. Gol cit~to ~egolam~~to n. ~U?/S~. la (;oinmissione ha stabilito le_ mocJ,alit� d'applicazione del regj.ie d'aiuto algeste!lsivizzazione della J?f9d;u~i1;me. L'art, 10, n. 3, di .questo regolamento prevede che, in caso cli :estensivizz?-ZiC>ne �del.l'allevamento, il .produtto:re si .. impegna a che le .capac;it� di prQduzie>ne .rese libere in�.~~ito all'estensivizzazione .non sian. o ut~li~zate n� dall'imprenditore,. n� da� terzi per .incJ:'.ementare produzioni elencate nell'allegato I nonch� la produzione suinicola o avicola. e che le superfici foraggere restino destinate all'alimentazione degli animali -dell'azienda:. ��� U.. Per quel che0 riguarda i potenz~ali destinatari dell'aiuto di cui tr;:ittasi, occorre osservare che i regolamenti di .cui � causa non contengono nessuna, disposizione specifici:i. per i diversi tipi di produzione. 12. Occorre pertanto stabilire se gli Stati membri, per determinare le condizioni della co.ncessione dell'aiuto, e in pi:i.rticolare le modalit� di � riduzione .della produzione, �abbiano� la facolt� . di escludere dall'ambito di applicazione. del regime di aiuti gli .alleyatori .di bovini che non dispongono di una sufficiente produzione di foraggi per alimentare il bestiame. 13. Si deve osservare in proposito che le disposizioni comunitarie di cui � causa limitano la competenza degli Stati .membri alle questioni tecniche e non consentono loro di determinare la cerchia dei destinatari. Detta competenza riguarda infatti solo l'attuazione pratica del regime di aiuti, cio� l'adeguamento alle situazioni locali e pi� in particolare le modalit� concrete di riduzione della produzione. 14. Il fatto che gli Stati membri non possono limitare la cerchia dei destinatari � confermato dall'art. 4, n. 3, del citato regolamento . .. . P�R'm I, SBZi lii GRIIUS�. COMUNlTARIA B, INTERNAZIONALE n.4115/88, 'a nor~a del q.ale-la Coi:n:missiQn�pu� autodzzaregli Stati meinbda fissareoondizi:olli spwi-ficbe per�-la �concessione dell'aiuto: nelle �dt~~;��~i~ij~;~:;:�� :~:~~~t=���::!u::n;0::::u:::~::!: �.���>>>>;t_r.__ 8,_�~�----�__;_�._�_,_~_._f_�-~�-.�-�-�-�-�~,�,�-�:-�,�-�-�_,,:,�,,1Ei85~_L_.i_�~-i!~.:'S :~-~-"..;t".tr ~}:/:}\/)i)(.: j~:-;;;'.��.�>>�.�.�:. ,-~:. �9~~!1~~���rJM~~~~~~jfl-[1J$~v~~~~.���;,~~~~e:~i~e~�fv~nb~~ Gulinann -Coi:nmissione delle C.E. (ag. Calleja y Crespo e. Gussetti) . c. Rep. italiaua , (avv� Stato: }?erri). ~-~-}1!i; (~etU:va Collliiglio.17 maggio 1977, 11. 7'1/38&/CBE, art,_ 2; trattato CEE,. art� 92; ~gl6s}?a: aj'.() l!lli9, n. 48; q,l, 27 aprlJ.e 19�, n, 9{),<conv; in l�gge 26 giugn9 1990, La Repubblica italiana � venuta men� agli obblighi impostile dall'art. 171 del Trattato CE.E, non avendo adottato t provvedimenti necessari .per dare ~e�uzione alla, sentenza della Corte 21 febt>raio 1989, RASSEGNA AWOCATURA DELLO S;I'ATO nella causa 203/87, Commissione c. Italia; l'inqdempimento riguarda non soltanto l'omessa adozione di determinati provvedimenti diretti a dare @ esecuzione alla sentenza suddetta (che aveva dichiarato la trasgressi(i)ne da parte dell'Italia delle disposizioni della direttiva 77/388/CBE, a causa della proroga per il periodo J9 gennaio 1984' � 31 dicembre 1988 .dell'esenzione �IVA per talune operazioni .� effettuate in favore delle� vittime .del terremoto in Campania e in Basilicata) ma addirittura l"adozione di misure specifiche intese a protrarre ulteriomente (fino al 31 dicembre .1992) il regime di esenzione fiscale dichiarato contrario al diritto comunitario dalla sentenza stessa (1). (o.missis) 1.. .Con atto introduttivo de~ositato :presso. la cancelleria della Corte n 27 marzo 1991,. la. C~mmission~ delle �omw:i.it� europe~ ha proposto, .ai sensi dell'art.169 del Trattatp CEE, un ricorso dir~tto a far dichiarare che, avendo omesso di .� ad~ttare , i . prowedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza 21 febbraio 1989, CoMM1ssl:oNE/ /ITALIA (causa ~3/87, Ra.cc. pag; 371), la Repu�bblfoa italiana � venuta meno agli obblighi impostil� dall'art. 171 del Tratt�to. 2. In deroga all'art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE�, in materia di armonizzazfone delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla Cifra d'affari. Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile unirorme (G. U. L. 145, pag. 1), il Consiglio, cori dedsiori:e 3 noverilbre 1981, 81/890/CEE (G. U. L. 322, pag. 40), ha autorizzato la .Repubblica H:~liaha, fino� al 31 dicembre 1981, ad esent�re t�lune operazioni dall'imposta sul valore aggiunto, con rimborso delle imposte versate a rilonte, nell'ambito degli aiuti a favore delle vittime dei terremoti nell'Italia meridionale. 3. Il Consiglio ha successivamente prorogato la detta autorizzazione fino al 31 dfoembre 1983. Con l'adozione di deereti legge annuali n�rich� (1) Le difese del Governo italiano, fortemente limitate dalla precedente sentenza della Corte, avevano sottolineato l'esigenza, ravvisata dal legislatore italiru, w nel disporre in pi� riprese la. prc;>roga dell'esenzjone al di l� dei termini el)tro i quali . ess�. era. stata. autorizzata dagli orgaJ1i coi:nunhari, di . non creare disparit� di trattai:nenfo fra i soggetddanneggiati dagli eventi sismici. La ricostruziohe de1fo ar�e terremotate non era ancora completa e il. ritardo, nei suo complesso, non era addebitabile ai destinatari dei benefici. Se fosse cessata l'ap� plicazione della esenzione a ricostruzione non ancora ultimata, una parte della popolazione interessata sarebbe risultata oggettivamente discriminata rispetto a quella che aveva gi� potuto operare usufruendo dell'agevolazione. Si trattava quindi di ragioni di ordine sociale che, almeno sul piano dell'on;linamento interno, avevano una rilevanza giuridica in quanto ricollegate al principio �ostituzionale di uguaglianza. E si era invocato il disposto dell'art. 92, n. 2, lett. b}, del trattato CEE, se�ondo cui sono compatibili con il mercato comune gli interventi statali PARTE I, SE:t, !l; GIURIS. COMUNITARIA B � 1NTERNAZIONALE 45 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, la Repubblica, italiana ha tuttavia mantenuto in vigore l'esenzione in parola fino al 31 dicembre 1988. 4. �Investita del ricorso diretto a:' far accertare l'in�dem:pimento, la Corte, con fa suceitata: sentenza nella causa 203/87; ha dichiarato che la Repubblica ifa.lianai �.�avendo . concesso per�.. il periodo . compreso tra il 1~ gennaid 1984 ed il 31 dicembre: 1988 un'esenzione dall'imposta sul valore aggiu.nto, cOll� rimb�rso��delle iriiposte��versate ..�a monte, per talune operazioni effettuate in favore delle vittime del terremoto in Camparii� � in Basilicata; aveva trasgredito le disposizioni dell'art. 2 della summenzionata � sesta direttiva; / � �'5. Le autorit� italiane hanll�, ciononostante, varie volte prorogato u controverso regime di esenzione, prima fino al 31 dicembre 1989, in seguito f�ilo al 31 dicembre 1992. \ .. �.�.. :.�;: ... � 6. Sin dal 30 maggio 1989 fa Comn:tissione ha. richilillllato l'attenzione della Repubblica italiana sulla mancata esecuzione della sentenza ptoriunciata neH� � Qatisa 203/87, �il � �� ci�� �ravvisando u.na � violazione dell'art. 171 del Trattato. 7. Avendo constatato che, il. governo .italiano non le aveva comunicato di aver adottato le ; norme necessarie p.er rendere la . d;isciplina italiana conforme al diritto comunitario, la Commissione, .con:lettera di diffida 4 dicembre 1989, ha intimato alla Repubblica �italiana, ai sensi dell'art� 169 del Trattato,.: dLpresentarle le sue osservazioni �il merito alla tesi sostenuta dalla Cominissione stessa. 8. Con lettera 1 giugno 1990, la .R;epubblica . .italiana ha confermato alla Commissione il manterdmento del . controverso reg.ne di esenzione, destinati a. porre rimedio ai d<mni arrecati. da c;aliunit� naturali, fra i q.ali ben avrebbe dovuto. essere ricompresa la misura dell'esenzione IVA concessa per le 6pere di ricostruzfone cielle ione c�lpite dal� terremoto. La Corte, nel disattendere le tesi difensive italiane; ha colto l'occasione per riaffermare in via di principi�: -"' ch�. l'interesse. connesso ad �una appljtazione immediata ed uniforme del diritto comunitario esige che l'esecuzione di una sentenza della Corte che dicbiara l'inadempimento da parte di uno Stato membro ai suoi obblighi sia immediatamente iniziata e si concluda entro termini 11 pi� possibile brevi; -che la declaratoria dell'inadempimento, da parte di uno Stato membro; degli obblighi com'unitari ad esso imposti implica, sia per le autorit� giudiziarie sia per quelle amministrative del medesimo Stato membro, per un verso, il divieto assoluto di. applicare il regime nazionale 9ichiarato incompatibil, e e, per l'altro, l'obbligo di. adottare tutte le disposizioni intese ad agevolare la piena efficacia del � diritto �comunitario (la sentenza della Corte, citata in motivazione, 22 gi\ign() 1989, nella causa 103/88, CosTANZO, � pubblicata in questa Rassegna, 1989, I, 119). 46 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO adducendo taluni argomenti, i quali non hanno determinato la Com� missione a mutare la propria posizione. I 9. Il 2 luglio 1990 la Commissione ha quindi notificato alla Repubblica italiana il parere motivato di cui all'art. 169 del Trattato, di I chiarando in esso che la mede~ima era venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 171 del Trattato ed intimandole di adottare i provvedimenti necessari entro un mese dalla notifica del parere motivato. 10. Non .avendo la Repubblica italiana ottemperato al detto parere motivato, la Commissione ha proposto il presente ricorso. 11. Per una pi� ampia� illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonch� dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla rehizione d~udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento �della Corte. � 12. La Commissione assume .che, oltre al fatto che il termine assegnato alla Repubblica italiana per ottemperare alla citata .sentenza nella causa 203/87 � stato largamente superato, lo Stato membro interessat� ha� per giunta adottato misure specifiche dirette a protrarre l'infrazione nel tempo, anzich� eliminarla conformemente alla sentenza. Un simile operare sarebbe in contrasto con l'art. 171 del Trattato ed integrerebbe nel contempo una grave viol�Zione del dovere generale di cooperazione imposto a questo Stato membro dall'art. 5 del Trattato. 13. Il governo italiano riconosce che il regime di esenzione fiscale in vigore fino al 31 dicembre 1992 � lo stesso sul quale si � pronunciata la Corte di giustizia nella causa 203/87. Tuttavia, il dispositivo della sentenza avrebbe circoscritto gli effetti di quest'ultima all'applicazione del controverso regime di esenzione durante il periodo 1� gennaio 1984 31 dicembre 1988. Ne conseguirebbe che l'applicazione del regime de quo nel corso di un periodo di tempo successivo non potrebbe essere considerata alla stregua di una violazione dell'obbligo di dar esecuzione alla suddetta sentenza ai sensi dell'art. 171. 14. L'argomento della Repubblica italiana non pu� essere accolto. Il dispositivo della sentenza nella causa 203/87 va infatti interpretato alla luce della motivazione, la quale ne costituisce il necessario supporto. Orbene, il punto 10 della motivazione della sentenza in parola non ha affatto circoscritto nel tempo l'inadempimento accertato, ma ha, al contrario, chiaramente precisato che la Repubblica italiana aveva . violato l'art. 2 della direttiva succitata, prorogando, senza esservi autorizzata dal Consiglio, il regime di esenzione fiscale di cui trattasi oltre la PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE data di scadenza della deroga transitoria, fissata dal Consiglio per il 31 dicembre 1983. 15. Il mantenimento in vigore dell'esenzione fiscale de qua oltre la data del 31 dicembre 1988 integra pertanto una estensione dell'iniziale trasgressione dell'art. 2 della citata direttiva, commessa dalla Repubblica italiana a far data dal 1� gennaio 1984, e che la Corte ha gi� accertato nella sentenza pronunciata nella causa 203/87. 16. Il governo italiano obietta, in secondo luogo, che il controverso regime di esenzione, concesso per i lavori di ricostruzione delle zone sinistrate, non pu� costituire violazione del diritto comunitario, in quanto rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 2, lett. b), del Trattato, articolo che dichiara compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamit� naturali, ai quali sarebbe riconducibile 11 regime di esenzione di cui trattasi. 17. La 'Commissione ribatte che un simile argomento costituisce un inammissibile tentativo di riaprire� una discussione gi� conclusa dalla sentenza pronunciata nella causa 203/87, che ha efficacia di giudicato e che non ha preso in considerazione questo argomento che la Repubblica itali�na aveva tardivamente formulato. 18. :�. sufficiente rilevare, al riguardo, come il dibattito processuale nella presente causa sia stato effettivamente limitato dalla sentenza pronunciata nella causa 203/87 e come il presente ricorso non possa essere utilizzato per rimettere in discussione una sentenza definitiva. 19. Gli argomenti addotti dal governo italiano vanno pertanto respinti. 20. Va inoltre richiamata una costante giurisprudenza (v. segnatamente sentenza 30 gennaio 1992, COMMISSIONE/GRECIA, punto 6 della motivazione, C-328/90, Racc. pag. I-425), secondo la quale, anche se l'articolo 171 del Trattato non precisa il termine entro il quale deve essere data esecuzione ad una sentenza che dichiara l'inadempimento, da parte di uno Stato membro, dei suoi obblighi, l'interesse connesso ad una applicazione immediata ed uniforme del diritto comunitario esige che tale esecuzione sia immediatamente iniziata e si concluda entro termini il pi� possibile brevi. 21. In base a tali considerazioni occorre constatare che non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla citata sentenza nella causa 203/87 la Repubblica italiana � venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 171 del Trattato. 48 RASSEGNA AVVOCATURA DEILO STATO 22. La Corte rileva, del resto, che l'inadempimento di cui trattasi riguarda non soltanto l'omessa adozione di determinati provvedimenti diretti a dare esecuzione ad una sentenza della Corte, ma addirittura la adozione di misure specifiche intese a protrarre un regime di esenzione fiscale dichiarato contrario al diritto comunitario da una sentenza. della Corte avente autorit� di cosa giudicata. 22. Siffatto comportamento costituisce, come giustamente osserva la Commissione, una violazione patente ed inammissibile dell'obbligo imposto agli Stati membri dall'art. 5, secondo comma, del Trattato di astenersi da qualsiasi misura idonea a compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato e conseguentemente mina le fondamenta stesse dell'ordinamento giuridico comunitario. 24. Deve infine ricordarsi che, in ogni caso, la declaratoria dell'inadempimento, da parte di uno Stato membro, degli obblighi comunitari ad esso imposti implica, sia per le autorit� giudiziarie sia per quelle amministrative del medesimo Stato membro, per un verso, il divieto assoluto di applicare il regime di esenzione . fiscale dichiarato incompatibile e, per l'altro, l'obbligo di adottare tutte le disposizioni intese ad agevolare la piena efficacia del diritto comunitario (sentenze 13 luglio 1972, COMMISSIONE/ITALIA, punto 7 della motivazione, causa 48/71, Racc. pag. 529, e 22 giugno 1989, FRATELLI COSTANZO, punto 33 nella motivazione, causa 103/88, Racc. pag. 1839). (omissis) I I ~ I! ~ ! 'i i I I I! i I i ! I I i I .���� ' SEZIDNE TERZA GIURISPR�JDENZA. CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sezd; 9 settembre 1992, n. 10314 � Pres, Falco. ne -. Rel. Olla -P; M. Bonaiuto (conf.)� -Montefibre s.p.a. (avv. Salvucti) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Tallarida). Contratti (in genehile) . Cessione di credito � � Mandato irrevocabile al l'mcasso . Differenze . Art. t legge 44/1918 . Configurazione d1 un man dato irrevocabile� all'mc�ss�. La cessione� di eredit�. ed .�il �mandatd �irrevocabile all'incasso �confe" rito tinche nell'inter~sse del �mandatario. sono figure �ritofogicamente diverse: la prima produce l'immediato trasferim.enfo della posizione attiva del rapporto obbligatorio. ad. un altro soggetto che si sostituisce all'originario creditore e diviene; �quindi, l'unico l�gittimato a pretendere la. prestazioru: de;l .debitore ceduto,: di contro, il mandato in rem propriam c(Jnferisce al mandatario solo la legittimazione alla riscossione del credito del quale resta titolare il mandante, perci� non � idoneo a r~lizzare direttamente agli effetti sol..tori propri della cessione del credito .. L'art. 1 legge n. 44/1978 prevede che ['impresa ftng.nziarif:L .conferisca a favore delta .banca mutuante> un mandato irrevocabile ad incassare i propri cretJ..W '!lerso le amministrazioni e non gi� una cessione di detti crediti (1). (1) La sentenza in esame distingue tra cessione di credito e mandato irrevocabile all'incasso, conformemente alla differenziazione fatta da Cass., 22 settembre 1990, n. 9650,. Giut'. #., 1991, I, l, p. 410 ss. e in Giurisp. Comm., 1992, II, p. 391 ss. con�� nota di Cm~s�NI. I �due istituti, sebbene utilizzati per raggiungere le medesime finalit� solutorie o di garanzia (impropria), sono figure diverse e fra loto incompatibili,secondo .quanto �indicato in massima. In precedenza, invece, si era affermato (Cass., 25 luglio 1987, in Mass; Giur. it., 1987) che l'attribuzione di un mandato in. rem propriam aWincasso di crediti nei confronti .di un terzo -con il conferimento� della facolt� di. .utilizzare le somme incassate per restinzione totale o parziale di un debito verso il mandatario anche attraverso , la compensazione delle rispettive ragioni creditorie -produce effetti sostanzialmente analoghi alla cessione di crediti e pertanto ha, oltre uno scopo di garanzia, soprattutto una funzione solutoria .diretta, risolvendosi nella .precostituzione di un mezzo sicuro. di pagamento per il mandatario in ordine ai finanziamenti da effettuare. La questione della distinzione tra. cessione di credito e mandato irrevocabile. all'incasso �. stata in particolare affrontata con riferimento alle - RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 50 (omissis) La sentenza impugnata ha accertato, in fatto, che nel 1978 la s.p.a. Montefibre ottenne da un gruppo di istituti di credito nel cui nome e conto agiva la Banca Commerciale Italiana, un finanziamento -garantito dal Tesoro dello Stato -alle condizioni tutte previste dal d.l. 29 dicembre 1977, n. 947, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 44 (o, pi� brevemente, legge n 44/1978) avente ad oggetto Interventi a favore di imprese in difficolt� per consentire la continuazione della loro attivit� produttiva. Per quel che qui interessa .questo provvedimento legislativo, nei primi tre comma del suo art. 1 aveva autorizzato il Tesoro dello Stato a � concedere... garanzie su finanziamenti a favore di imprese private � di specifici settori industriali . che, .. � direttamente o tramite societ� controllate, o appartenenti al medesimo gruppo, vantino crediti, anche non ancora scaduti purch� maturino entro il 31 dicembre 1978, nei confronti di amministrazione ed enti pubblici�; e che non avessero integralmente corrisposto le retribuzioni spettanti ai propri dipendenti, od avessero sospeso i pagan;ienti ad imprese appaltatrici impegnate in lavori di. investimenti o di manutenzioni per suo conto. Nei successivi quinto. e sesto comma, inoltre, aveva dettato �il regime giuridico dell'obbligazione fideiussoria incentrato sui seguenti precetti: -le garanzie � assisteranno finanziamenti di durata non superiore a dodici mesi � � accordati da istituti di credito ricompresi nell'ambitb di. specifiche categorie; -� limitatamente ai finanziamenti ottenuti, le imprese rilasceranno (alle banche finanzia_trici). mandato irrevocabile all'incasso per i crediti � da esse vantati nei confronti delle amministrazioni ed enti pubblici; -'--� sui finanziamenti... la garanzia dello Stato � accordata per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spese�; procedure fallimentari: sul punto, oltre a Cass., 22 settembre 1990, n. 9650 cit., v., tra le altre, Cass., 18 novembre 1989, n. 4892, in Fallimento, 1989, 402; Cass., 19 novembre 1987, n. 8505, ivi, 1988, 303; Cass., 19 novembre 1979, in Giur. lt.,. 1980, I, l, 136, con nota di RAGUSA MAGGIORE, Mandato irrevocabile, cessione dei crediti nel fallimento e nell'amministrazione controllata. La fattispecie �analizzata dalla sentenza annotata si riferisce all'art. 1 del dJ. 29 dicembre 1977, n. 947 (convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 44) il quale autorizza il Ministero del Tesoro a prestare garanzie su finanziamenti a favore di imprese private nel settore industriale che van� tino crediti nei confronti della P.A. ed abbiano non integralmente corrisposto le retribuzioni ai propri dipendenti o sospeso i pagamenti alle imprese appaltatrici: secondo la sentenza in esame, deve ritenersi che tale disposizione configuri a favore della banca mutuante. non una cessione del credito delle imprese finanziate verso la P. A. ma una mandato irrevocabile all'incasso, che tale resta anche in caso di non prevista necessit� della notificazione del suo PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 51 -� tale garanzia diventa automaticamente operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione di inadempienza dell'obbligato�; -�il Tesoro dello Stato � surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operativit� della garanzia�. In dettaglio, secondo l'accertamento del giudice del merito, in base ad un contratto stipulato il 21 aprile 1978 il gruppo di banche concesse alla societ� Montefibre un mutuo di L. 19.200.000.000 che fu materialmente erogato il 31 luglio 1978, dopo che con decreto 10 luglio 1978, il Ministero del Tesoro aveva concesso la garanzia della quale s'� detto. Dal suo canto, la mutuataria s'era impegnata a restituire la somma entro il 31 luglio 1979; come risultava testualmente dai relativi rogiti, aveva conferito alla Banca Commerciale Italiana �regolari mandati, senza corrispettivo, ad esigere tutte le somme che la mandante dovesse riscuotere dagli enti..., con obbligo della mandataria alla resa dei . conti ai sensi dell'art. 1713 cod. civ.�; infine, aveva autorizzato la stessa mandataria a trattenere le somme riscosse e ad imputarle a deconto del debito per la restituzione del mutuo concessole. Peraltro, il 31 luglio 1979, data di scadenza del mutuo, il credito era risultato non estinto per il complessivo importo di L. 15.090.897.874, per cui la Banca Commerciale aveva invitato il Tesoro dello Stato ad adempiere la propria obbligazione di garanzia. Quest'adempimento era stato effettuato il 4 aprile 1984 dopo che, nelle more, l'importo del credito s'era ridotto a L. 6.416.575.195; imme" diatamente dopo, l'Amministrazione del Tesoro, dichiarando di surrogarsi nella posizione giuridica delle Banche finanziatrici, aveva agito nei confronti della� Montefibre per il recupero della detta somma. rilascio all'ente debit�re, con la conseguenza che l'estinzione del debito dell'impresa finanziata pu� verificarsi attraverso la compensazione col credito nei confronti del mandatario tenuto a rendere il conto e non a causa del semplice conferimento, mentre l'impresa rimane obbligata nonostante la concessione della garanzia statale, che non la esonera da responsabilit� per inadempimento. � Infine va ricordato che ai sensi dell'art. 411 delle Istruzioni generali sui servizi del Teroso, approvate per questa parte con decreto del Ministro del Tesoro 15 dicembre 1972, i titoli di spesa rilasciati a favore di creditori dello Stato, anche quando ci sia mandato irrevocabile all'incasso, devono essere intestati sempre al creditore e riscossi con quietanza di costui ovvero del procuratore: non si realizza quindi un effetto traslativo a favore del mandatario, che pu� solo intervenire nella riscossione in alternativa col mandante: viceversa per la cessione dei crediti, l'art. 453 del citato decreto afferma che l'intestazione debba essere fatta al cessionario, da cui si deduce l'avvenuto effetto traslativo. (F. S.) 5 52 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO : Con la sentenza impugnata la Corte cli Milano ha riconosciuto fondata ta,l pretesa e la statuizione � censurata dalla societ� .Montefibre in questa sede di legittimit� per due distinte ragio.i di fondo, ciascuna delle quali � .sorretta� da plurimi mezzi d'annullamento. La prima_ ragione investe l'affermazione del giudice milanese che lo Stato � legittimato ad esercitare il diritto di surroga previsto dalla legge n�. 44/1978 immediatamente dopo aver adempiuto la propria obbligazione di garanz�a, di natura fideiussoria. Secondo la ricorrente, invece, la disciplina dettata dalla legge n. 44/1978 prevede.. che lo Stato debba esercitare il diritto di surroga nei confronti dei soggetti passivi dei diritti di credito che hanno formato oggetto di quel negozio che la legge definisce come �mandato irrevocabile all'incasso �; e non dell'impresa finanziata; e che possa agire nei confronti di quell'impresa solo dopo aver escusso invano detti debitori. In una prospettiva principale, la. societ� Montefibre fonda la conclusione sull'affermazione che il negozio �he la legge n. 44/1978 indica come mandato irrevocabile all'incasso, ha una natura giuridica che non corrisponde alla definizione legislativa perch� si tratta, invece; d'una cessione di credito pro solvendo: perci�; determina congiuntamente, per un verso, il trasferimento immediato alla banca del diritto di credito gi� dell'impresa finanziata verso le amministrazioni e gli enti pubblici I e, per altro verso, la coeva estinzione del credito della banca verso l'impresa cedente per la restituzione del mutuo. Di conseguenza, mentre l'impresa finanziata viene estromessa dal rapporto, unico � debitore � della banca rimane l'amministrazione o l'ente ceduto, di. modo che il Tesoro dello Stato deve esercitare il proprio diritto di surroga nei confronti di questi . soggetti, posto che sono essi i � debitori � ai quali la legge fa riferimento; e pu� agire nei confronti dell'impresa finanziata, solo nei limiti in cui questa � responsabile nei confronti della banca per l'inadempimento del debitore ceduto secondo la previsione dell'art. 1267 cod. civ., ossia soltanto dopo l'escussione di questo debitore. Ad avviso della ricorrente, a tanto conducono l'interpretazione teleologica e sistematica della legge n. 44/1978; la natura di cessione di credito del negozio con il quale un soggetto -debitore nei confronti di un altro soggetto e creditore nei confronti d'un terzo -incarica il secondo di riscuotere il proprio credito verso il terzo e di imputare la somma riscossa ad estinzione del debito nei suoi confronti; il dettato letterale del testo normativo. In relazione al primo argomento ermeneutico la Montefibre attri~ buisce valenza decisiva al dato che il finanziamento � subordinato alla esistenza di crediti ciell'impresa in difficolt� nei confronti di ammini" strazioni ed enti pubblici. I PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI A suo avviso, tanto significa che lo Stato Ǐ l'unico beneficiario del finanziamento � e che, perci�, in forza della legge in esame ha � finanziato se stesso, perch� riusc� a procrastinare il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, facendoli gravare, nell'intermedio, sul sistema bancario �, Ne trae che lo scopo della legge non � quello di intervenire in favore delle imprese in difficolt�, ma piuttosto quello di non gravare sulle scarse disponibilit� liquide delle amministrazioni pubbliche, concedendo � loro una moratoria legale per la durata di un intero anno �. Ne deduce altres� che il mandato irrevocabile all'incasso previsto dalla legge, da un canto � nel solo ed esclusivo interesse dell'erario, anche perch� per la banca erogatrice del finanziamento costituisce un vantaggio del tutto superfluo una volta che � �beneficiaria ex lege della pi� pregnante e pi� affidabile garanzia del Tesoro �; dall'altro viene a costituire il mezzo tecnico attraverso il quale lo Stato impone �che si elidessero automaticamente le reciproche posizioni creditorie e debitorie (gli enti pubblici debitori delle imprese dissestate e le imprese debitrici delle banche) attraverso uno strumento negoziale cui non si saprebbe riconoscere efficacia se non avesse avuto specifico effetto solutorio, concretando cos� una fattispecie di negozio indiretto inteso a porre in essere una tipica cessione di credito pro solvendo �. In funzione del secondo argomento interpretativo, la ricorrente, dopo aver ribadito che il mandato irrevocabile all'incasso quale � strutturato dalla legge n. 44/1978 ha un fine ulteriore e indiretto e, precisamente quello �di attribuire alla banca finanziatrice (e al Ministero del Tesoro suo garante ex lege) la restituzione della somma mutuata�, afferma che questo fine pu� essere realizzato esclusivamente attraverso il trasferimento del credito del mandante al mandatario, ossia attraverso la cessione alla banca dei crediti dell'impresa finanziata verso l'amministrazione pubblica. Perci�, osserva, devono essere disattese le considerazioni della sentenza impugnata per le quali, con riferimento al caso di specie, la configurabilit� della cessione di credito � esclusa perch� il testo legislativo si limita a far menzione del mandato irrevocabile all'incasso, e perch�, in ogni caso, nel contratto concretamente stipulato tra le parti, la banca s'era impegnata a rendere il conto dei crediti riscossi. Quanto al primo rilievo, perch� ai fini dell'individuazione della natura di un istituto giuridico l'interprete non pu� adeguarsi alle definizioni legislative, ma deve procedere autonomamente in base alla reale portata del relativo regime; quanto all'altro rilievo, perch� se � vero che il rendiconto � un elemento accessorio del mandato, non � men vero che pu� essere pattuito anche con riferimento ad altro negozio che comporti che su una parte ricadono gli effetti della gestione d'un rap 54 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO porto effettuata dalla controparte, quale � appunto, la situazione che si determina con la cessione di credito pro solvendo. Infine, il dato testuale emerge dalla disposizione per la quale � la garanzia diventa automaticamente operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione dell'inadempienza I dell'<>bbligato �: Invero, la diversit� dei termini � debitore � e � obbligato � denota che lo schema legislativo del rapporto prevede la partecipazione di tre distinti soggetti: la banca finanziatrice, alla quale fa riferimento il termine � creditore �; l'hnpres;;i in dissesto richiamata con il termine � obbligato �; ed il debitore verso quest'impresa indicato con il termine � debitore�. Il fatto, poi, . che la banca sia esentata di;ill'.obbligo della preventiva escussione del debitore-amministrazione o ed .ente pubblico, indica che questo � divenuto effettivamente soggetto passivo <;li un rapporto oQbligatorio con la banca; dunque, che v'� stato il ��trasferimento del credito verso tal soggetto alla Banca finanziatrice, ossia, che si configura realn;iente la cessione .del credito pro solvendo. Sulla base delle cOJ;\Si<;lerazioni . riassunte, la ricorrente, richiamando l'art. 360 n..3 e 5 cod. proc. civ., nei primi quattro motivi d'annullamento denuncia che, sul punto, lt. Corte territoriale, oltre a non aver fornito una motivazione valida, ha violato e. applicato falsamente: 1) la legge n. 44/1978, perch� nel procedere alla sua interpretazione non ha tenuto �conto del sistema e dello scopo del provvedimento legislativo e della funzione attribuita, nel suo ambito, al negozio indicato come mandato irrevocabile all'incasso (primo motivo); I 2) gli artt. 12 (disposizioni preliminari al codice civile) in relazione all'art. 1 legge n. 44/1978, 1703 e ss., 1267 cod. civ., perch� nel rico I struire l'effettiva� natura giuridic~ del negozio indicato nella legge n. 44/1978 come �mandato irrevocabile all'incasso� ha considerato soltanto il dato letterale e non anche il regime proprio d'un siffatto mandato e della cessione di credito pro solvendo, dai quali discende che detto negozio non pu� che tipicizzar~ una cessione di credito (secondo motivo); 3) gli artt. 1723 comma 2, 1713, l3p2-1371 cod. civ. in relazione all'art. 1 legge n. 44/1978, stante l'erroneit� dell'affermato principio che il rendiconto costituis.ce obbligazione accessoria del solo mandato e non anche della cessione di credito pro solvendo, principio che nell'iter logico- giuridico della sentenza impugnata ha assunto valenza decisiva ai fini della qualificazione del contratto con il quale la Montefibre ha incaricato la Commerciale Italiana di riscuotere i suoi debiti verso la pubblica amministrazione e di imputare il ricavato a deconto del mutuo (terzo motivo); PARTE l, SEZ. III, GU,!Rl:SPRUllBNZA CIVILE, GIURlSl'RUllENZA E APPALTI :.�... 4) g:li: artt� l coinma Si legge n.. �44/1978 e � 12 .(disposizioni sulla legge �iti generale% perch�; � nellac ri~os:ttuzione �del ��significato attribuito dall�. legge medesima ai termini� �debitdtt � :. ed . �obbligato 11/ ha disat. te.so il cartone interpretativo per il quale l'ado:done in un �testo�Iegisl�� tivo:dt .terniini diversiesclud~�che: gUstessi termini possano.� richiamare tut~i ij .1#~4~~~h>.Q (!,Q~()ett9 :{qUal'.tQ: �PtiVO)!, :�::X ..�.� ..� .� .�. . �� �:��� e �tfll~,.1~:~-4~;~~ cass<I �, ov� non . sussunto sottou tipo �. negoziale della . prima, �~t~bbe dtwut� esseri& sotto n tipo rieg�ziafo della �. s�:icond� )}; .� �. . . . . . ~~Ji!!~!~,~~ deb�tore, a1 medesimo onere � tenuto � il �.garante ex lege del creditore, petche <q�esti� noti pu� far vtdete riei c�nft�hti. del .. debitore : maggiori d�ritt:i cli� .qt1.e1li6M comP:etevarto al����stto gafa.ntito ,,;� �� ᥥ� �Alla sfregtia di< questi. rllievi/ il�� quinto tilotivo ��d'annullamento de< nuncia�~>con��rifetiniento all'art. 360' �n. 3cod. ptoc~� civ. �..;;;;;;��the'�Ia Corte terrifotialet�eseludendoanche �ia eonfigurabil�tadella delegaZio:. necuinuiati\l� 'ha violato e� appHeato ��falsamente l'art;: 1268 cod. civ., in relazione aJ:tiart. l legge�n/44/1978;���.��� �����ᥥ l motivi, dunque, :Pongono sotto plurimi profm; l� questioni se la disp��sizione del qtdiito� eomm� dell'art. llegge�n. 44/1978 che �limita� tamente:�ai .fm�nziamentt attenuti le imprese .rifascer�iiii�� �mandati' ir� rev�cabili all'incasso per i crediti� da loro:�� vantati nei, .co:nfronti di amministrazioni ed �enti. pubblici; nonostante il �suo tenore.. letterale : pre~ veda U:na cessiOI:Le' pta satve'/IUl� �di> detti crediti o; in subordine; una�� de" legazione cumulativa ex art. 1268 cod. civ.; e se sia .Jnfie�ata da violazfone di.. legge. o da :vi:ikdi; tn()tivazione ia s~tuizione� della sente1lZa impugnata che.�ha. qu�,lif1cato> c<>me mandato :a!fincasscv(anzich� cessione di .�. eredit� O:/ in. . subordine; delegazione cumulativa) /il :�contratto< con il quale� la Montefibre 'ha dato> alla Banca Commerciale �Italiana � regola� re mandato .. ad esigere tutte' Je. : somme che .. la � mandante � dpvr� .. riscuo� tere dagli enti� specificamente indicati. Pertantot�i motivi.. sono,, tra loro connessi.e devono essere esaminati congiuntamente. La. cessio1:i~ di credito ed il mandato irrevocabile all'incasso conferi� to anche nell'interesse del mandatario, s.ono figure. che, pur potendo 56 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO avere entrambe di mira quale risultato finale, il conseguimento di finalit� solutorie o di garanzia (impropria) d'un debito del cedente o del mandante nei confronti del cessionario o del mandatario, sul piano giuridico sono .ontologicamente diverse. La cessione del� credito produce l'immediato trasferimento� della posizione attiva del rapporto obbligatorio ad un altro soggetto, che si sostituisce all'originario creditore e diviene, quindi, l'unico legittimato a pretendere � l� ptestazion� del � debitore ceduto; e questo effetto traslativo � idoneo, di per se solo, a realizzare la finalit� solutoria o quella di garanzia rispetto alla quale, anzi, si riscontra un eccesso del mezzo rispetto al fine. Di contro, il mandato in rem propriam -che si configura quando il conferimento sia funzionale alla tutela di un diritto soggettivo del mandatario -conferisce a quest'ultimo soltanto la legittimazione alla ri.scossione. del credito del. quale resta titolare il mandante; perci� non � idoneo a realizzare direttamente gli effetti suddetti e si atteggia soltanto quale negozio-mezzo per l'attuazione di uno scopo ulteriore, senza. per� perdere le car.atteristiche che ne qualificano la tipicit� giuridica. Pertanto, quanto al rapporto fra il mandante-creditore ed il terzo I debitore � necessario che il mandatario venga investito nei confronti del secondo di una posizione giuridica che lo legittimi a pretendere I l'adempimento in nome e per conto del. primo; e questo risultato nor~ malmente si ottiene attraverso una procura irrevocabile alla riscossione, per cui il pagamento eseguito dal debitore al mandatario si deve intendere fatto nelle mani del medesimo creditore (art. 1188 cod. civ.). Quanto al rapporto tra mandante e mandatario, poi, � necessario che sia convenuto o, comunque, sia operante un ulteriore mezzo giuridico che consenta al secondo di trattenere temporaneamente (in garanzia) o di acquisire definitivamente (in pagamento) la somma riscossa; e quel risultato, normalmente, si ottiene in modo automatico attraverso la compensazione del precedente credito del mandatario con il suo debito ex mandato. Alla stregua di detti principi -peraltro gi� affermati da questa Corte� nella sentenza n. 9650 del 22 settembre 1990 -occorre concludere che la fonte legisl�tiva in esame prevede che l'impresa finanziata conferisca alla banca mutuante un tipico mandato irrevocabile ad incassare i propri crediti verso le amministrazioni e gli enti pubblici, e non gi� una cessione degli stessi crediti. Tant.o � imposto, innanzitutto. dalla constatazione che la norma nel richiamare in modo espresso e specifico il mandato irrevocabile all'incasso, non pu� che aver fatto riferimento al negozio giuridico identificato con questo termine. Skdeve cllsattend~, per�'i�, 'l'obietione� �h� �Ia:legge���hail��compito non gi� . c;li procedere a formttl� definitorie; �. ma �.di dettare specifici�.�� c<f>;. mandi. vincolanti per il cd;tta'�irio, e���che lostabiilit,e;� se l� formula �usata dal le~sll;l.t()re .11el singolo caso corrisponda a 'questo� ct quell'istituto g;iJt,t:~9f~R....~��9PI9PitR~eWin,te;T?p~.ete��.�e~��.<:JJ;i.mdi~����del .giudi�e, .. al��� q:uaj.e� spetta l�l~�.. 4ffeaj.~8i.~f(>~�� ~tu:ri~i�~.:de;t.� n~inz:ii,;l�sui:il..� .egezi<l:���aibibia.:�fatto'� r.lferimen� �: ~~ .i~tpt~. �llellttist>;et;ie� d:e~ �gozt() .m~c~to,:e�me� � manc:tatg �aWm~. casso �.. Ciel>, �non foss'a1tr9/percb� l'art� l della �l~gge... n, � 44/1918 .non groc~ ~~� ~zjQJte: di un negozio,. ma ne detta A tegbne con rif: erin,M~lltO,: l;\lla4is~:Plma legale dl un~�deiernunata�� figura: contrattuale e;/ Pr~cisamelltc:l���d~:��m~~tq�... ajl'i�asso.�. neU'il:lteress~ ..� qel: mandatario � . > M'l:l :ta: �Jt~}.sJ(,ln,e;� h:np.(.lsta . anQpe~ .e soprattutto,. >da un canto; ~Ua .c@:lStli\t~i<:>!l~ cne :nik gli elementi dnte:rpr:etativi.> indicati. dalla :�ci� C9H~t~~ n~.. alttj, elero,e.ti~ Jee;itt~.i~:q<>: J(affen1laii@e 9he:.U �. pre�ettQ :p,qt:pit~Y9�ᥥ��t?rex~4e..��l'�~#J.e~~t<>'�.�:tr~&f~~~t<> ..�..~w~ᥥ�.bAA~ai��:... f.lJtauzlatric:e ~lla :P9s..Jti9l'.ie. ?.t.va del i;:~ppg.q ()pbligatoxiq t:rn l'in,p).'esa fm~iata ctle AAlJ:ajl:list.ra?igaj' 9,, gli. enti pubbUc~,. J?equi~t9 essemiale questp,. e<>: me �s'� detfo, perch� ne!Vattribuzione del �potere cli riscuotere il �r�\ ~t<:>..s.i~mffie~~i:mLUI\ '~e~~() #con�l,l,l�il:lile i;t11' f~g.ra p:i:eyis!1;1 d~'art. 1~�9. .�qq, �:.9Y+ 9~'ajtt:<>:� dall.'.W.e�~�tew:a �f# eleme:nti, � �<:>pt:i:~P.� l�I~ .. c<:>n~ f~W;ir~1;1#~t�. .4el *'9~~9.. �Jl �Cll1e�#Qlle ᥥcome: tiptco W.l:lJldatq. l:ln'iJl�ass(). ��.��������� a) �f. del tutto��� iriacst!ttabHe.� 11affeI'tnazione ...;.;;. che 1.fostituisce. :U cardine dell'argomentci teleofogico � fnfoca:fo dalla rlcorferi.te = 'che l'ef~ fettivo����ftllitote del fi:tiilliZiatnento� l� stato e�� the,�attravetso'il sistema della legge sF realizza una moratoria teg�ie di illf mtero �anno dell'adempitilento' dei debiti deU'am�n.inisfraziOne pubblica. ' � � � If primo �omm� del�'aft. � t della L~ n; 44/1978~ riel disporre che �n �� Tes�fo �� dello �Stato puo d:icfo�a�re ... garanzie sU finanzfatneriti � adi�ri.pres� private� ... ;;; �te .... ql.ihli.: ..; V'antmo: crediti!/ att�he . riori.�:�ancora sea duti purch� m�t'Urino ��entro u� 31 cllcemhr� 1978, � nei�� &>rifronti! �� cll�� am� fuiri�strazfoni �ed? eriti����pubblid; rende� imniecllafariiente�� palese�� �he. �il presupposto economico dell'intervento � favore .� delle hnpr�se � costituito dalla> sussistenza di� loro�� crecllti, Miche� non�� scaduti, nei � confronti della pubblica amtninistrazi�ne (intesfl: 1respressiori� riel senso ampio) ���e non gUf dalla sussisteri.za .� df'ci'!ditl scad�ti e riori: risc9ssF J>er l�. mota di detta debitrice; � Di fonsegtieri:ia; �l'intervento non .�vale ad. ovvi�r� ad una �� s�tuazibne di�� illiquidit� dell'irlipr�sa cllrettarherite .� c�nsegue:rit� alla maritata ri~ s�ossfone di 'crediti scaduti; nia a consentire alla stessa impresa di fruire immediatamente di fondi dei quali potrebbe disporre solo m epoca successiva. Vale� a dire; �he lo scopo della legge, non � quello di introdurre una moratoria�legale. di tin anno dei debiti .dello Stato verso l'impresa RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 58 in difficolt�, ma � quello di consentire che le imprese sia pure attraverso il sistema bancario -acquisiscano in antipico rispetto alla data di scadenza dei loro. crediti verso le pubbliche amministrazioni la disponibilit� delle relative somme. Ci� trova conrerma, oltre che nella constatazione che non si ravvisa alcuna disposizione che protragga il termine di scadenza delle obbligazioni delle amministrazfoni od enti pubblici nei confronti dell'im� presa finanziata, in� tutto il sist�ma della legge. Da esso traspare che la normativa si riallaccia alla � situazione di sostanziale dissesto di talune imprese private che le aveva portate a sospendere il Pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti o dei corrispettivi ad appaltatori impegnati in lavori di investimenti o di� manutenzioni, situazione che comportava che dette imprese, per un verso avevano necessit� di finanziamenti, per altro verso non Vi potevano ac� cedere se iiorr ove assistite da garanzie senza che a nulla potesse vale" re� la sussistenza di crediti verso terzi ed anche "l'eventuale cessione d& gli stessi crediti ai finanziatori, potenzialmente inefficace in caso di fallimento. Da qui l'intervento delfo Stato --giustificato dal� suo interesse di natura sociale a ch� le imprese proseguissero l'attivit� pregiudifat� dal~ la mandmza di finanziamenti -a gatanzia di mutui da concedere alle i]llprese .111edesime, a condizione, . per�, che l'intervent(). non comp~rtasse necessariamente un esborso finanziario del Tesoro. Ed �. appunto per soddisfare questa esigenza, per impedire, cio�; che l'intervento si potesse trasformar.e nella mera erogazione di un contributo, la legge n. 44 del 1978 ha posto il requisito dell'esistenza di crediti verso l'.amministrazione pubblica ed ha disposto il conferimento alla , banche della procura irrevocabile per il loro incasso; a conforto, vale Ja. constatazione che il primo comma dell'art.. 1 in esame ri� chiede il requisito della sus5istenza dei crediti come condizione per la concession� della garanzia da parte del Tesoro e non per la concessione det . finanziamento da parte delle banche. Nello stesso :tempo~ dalla ricostruzio~e accolta discende evidente che la ragion d'essere del precetto. imponente che i crediti dovessero essere i;-iscossi dalla banca finanziatrice, non � tanto quella di consentire l'im~ mediata estinzione del suo credito per il finanziamento, quanto piuttosto quella di impedire che l'impresa utilizzi le somme riscosse per fini diversi dall'estinzione del finanziamento e, in tal modo, determini una situazione potenzialmente pregiudizievole per la garanzia del Te,. soro. Ai fini dell'appagamento di questo scopo, per�, non � necessario un negozio di cessione dei crediti, ma � sufficiente il tipico mandato irrevocabile alla banca alla riscossione dei detti crediti, il che significa �p,~.��:il:J~!lf$laip~1����nell'\$~xe�l~ formula;��.�p.i�volte���richiainafa:h,a� inteso far riferimento ai connotati �ssenziali di questo . jstituto. > ��� � � stat~f ottenufo.�:� �ttrihi't~tso����iriui: c�ss:iol!e����di��:erediti�ᥥ.������ i���� �.���������������/��� � .........��,.� .._.. .. ,.... �� Perci� la previsione dell'immediato . trasf�rimerito d�llttposizi�rie l;lttiy~. 4;�: xa?P9f~9 �<)�pqli~l;lt(.)rjo .. act altro , soggett9 clie . si..:sm;tit.isce ~v~;;~~~~~;i9~:~�~�r:: e) g da escludere, poi sia che il sesto comma dell'art"' L si�riferisca, con il termine � debitore �, . all'impresa che ha ricevuto il finanziafu�nt� e/�on n termine �obbligatd �; aH'amfumisttaziOne�� od 'ente�� pubblfuo .. debitot� rief B�rifft}nt( ;denti niutiiafarlaf sfa; ��. di\ :conS�grl�riZa;�����che iI�pf~C::ettd em,i:riatQ���cqtla �aisffeis�ziong �ehe���racchiucte��r�.ctu���termih�;�.��ctebba essete : letto� .zi�h seiiso che la ' ~atanzia .dello . St�to �diventa automaticamente operante s�nza obbligo di preventiva esclissfone d�ll'hnptesa. fmanziata su ,semplice oomunicazione dell'madempienza ��dell'amministrazione o d~Wente �p4l:>'blicQ. su.or debitort ��� �� �.� ,. '.' � � Si deve. dire, invece, che i termini debitore ed 6bbtigato ~dent�f~cano Uri��� unico< soggetto � ej� precisamente;. Timpresa mutuataria;' con la :eonsegu: enz� che: la garanzia dello Stato; diventa operant�: non appena< gli sia stato.��.comunicato����cheTimpresa.� mutuataria� non��� ha adempiuto>��11.obbliga� zfone di testituzione del finanziamento~ a prescindere dalla preventiva azione. della banca riei :confronti di .siffatto debitore. ����' �� �� La conclusione discende, in primo luogo!' dal rilievo�� che�.i due termini sono sil'lonimi, sicch� non essendovi alcuna ulteriore, specificazione; non pu� che ritenersi che essi identifichino un unico soggetto. :..,...�� � <lridi;�dalla �i.a�tiettabilit�" d~le consegu�riie delfa �.tesi� proposta dalla Montefibre. .. �� ������ � ~e~~~����~~:~11:;~~:;:1::ts~~i~n;~;:;rt~~!:~0r~�-~~;~~~~t~r~~ dove. �dhC(llit�stahit� che ia garanzia attenga al<debito di questa impresa �.iai c.Q~~ton.ti 4~l�, bf.!.ca per la t:estftuziQn:~ del finanziamento. N:elll;(}J:ltempe> t~uto pre~rite cM ileredit� d�lrimpresa finanziata: V'~tSP l� pubblica ammimstrazione oggetto' del ma.ridato irrevocabile all'inc; il;Sso potrebbe maturare prima delfa: scadenza dell'obbligo di restituzione del :u:tJ:tt.o ce>nc~sr( a detta imp:t'�s� ~��� �omporterebbe che la garanzia deUQ .$fato .potf~bbe diventare��operante>prima��.ancora della scadenza ijell:'�bblig~i<:lne dhtestituzione��da�.parte della mutuataria: ci�, per�, � siclWamente inaccettabile in quanto viola il principio di accessoriet� pr9pri0; deUa. fideiussione (quale �; �GOme concordano le parti, la garanzia dell0; ~tat() delll!lc quale si� tratta).� per il�.quale l'obbligazione di garanzia non pu� divehtafe .. attuale prima della scadenza di quella principale (v;.�ass.ijS.settembre 1974, n. 2502 secondo cuUa scadenza dell'obbligazjpne. fipe~1l~~ria non pu� che essere posteriore a � quella dell'obbligazj1n1e prlncipale, in quanto la sopravvenuta esigibilit� di quest'ultima e l'inadempienza del debitore principale fungono da presupposto necessario p~J'attuazione della garanzia). d) !nfine, non v'� alcun argomento che precluda la qualificazione c�me tipico l:r�aridato irrevocabile all'incasso dell'incarico-di riscossione dekcre�ifo che, shiiite il collegamento con la funzione solutoria di fatto operante deve ritenersi effettivamente conferito anche nell'interesse del mandatario . . In.definitiva, riJJ;l.ane iermq �he il sistema normativo non presuppone il. tras~eriwie.tq allie .baJ:lche finaJ:lziatrici � della titolarit� del credito dalle iJ:npriese .� fi.r)_an.zia,te �� ne~-�qpfronti . delle� .. ammini~trazioni ed enti pubblici. Quittdi, non 11ifucentra n� su unf,l cessione di detti crediti alle banche e .. nepp.ria su una 4elt:1gaziqne cumulativa ex. .�.art. 1268 cod. civ. (che "".'.'"" cc>.me ricon9sce Ja,>stessa ricorrente ~ � anch'essa contraddistinta dall'introduzione nel rapporto di un n.ov.o debitore) ma su un mandato iirrevocabile: all'.in$lsso. > .><Nel contempov risulta immune da vizi giuridicj o logici la conclusione della Corte milanese circa la qualificazione come mandato irrevoca" bile �a:ll'inca8$0 con il connes.so potere� di trattenere le somme riscosse ad. estinzione del mutuo, del negozio . intercorso tra .. la. Montefibre e la Banca Commerciale in ordine alla� ges.tione dei crediti. della Montefibre verso le amministrazioni e gli enti pubblici. Come s'� detto, una siffatta qualificazione non contrasta. con il nostro sistema giuridico; PARTI! :t; SEZ. III, qJUQJS'PJ{l.1$t(~ Ql:'\TILE; (}IUQISPRUDENZA B APPALTI i-:--St� pian9': ra,zjo.n�le1 Je clau$ole ~ontrattuali valorizzate-dal: giudice del merito depongono tutte per .la qualificazione Mc<>ltat Tanto v!lle; in :pigtjc�J~re,_:lfet:J'~mpegw? d~~l>I: ijAA�a_.Commetc:.tle .m-.. rent:lere�� �onto dei crediti esatti a norma dell'art. 1713 cod. civ.� ossia propriq se_q<>n<i9 l(l !ifBRI~~s::�:::: elemi;mtP. yaliP.Mnel+t~ .tUi:tzaPUe in _tunzione dell'affertna;zione ch�. c:on liil~~!t~~! ~tp costifilen.t~ ulajy_q�ctin~ic.e<iella {)att-ui;zio.;o,e d'wia cl\ll!sione �li creqito, lliTt~~~~lb??~ debifoti. __ (;Qme. � notQ, la notific;:a della cessione al debitore_ ce�luto non � un ri:e:~rii~~~dt~f.~~:~i~a~~'-n~~:~~tX:es~-�~:~7;::~fa���~~1!~~~:~:et~ assic:urare.ja proya cJ.ell'a,,vyenl;l,!3, c:essiq.e e cl,t .sss.;e -Ja data ~l~.:�e_la,tiva �onoscenza. Consegt.lentemente, la tutela -pre_dism>sta .dall'.a.i::t..J~q4, <;:c>m:1:na_ l �qp,_ c;iv.�.. ri$u!ta _dett_a~a. con riguar<lo aI�'interesse d,el. cle'b~tore stel)S.()~ aj fixj~ cli .~metter~ Qd es�ludereJa .p()rtata �ber11.toria d~l_. paga~ xiienfo" fatto aJcei:te11te; ~icb,� al._cessionario, .nonch�-per determinare la P,t'.ev~~=:::~e~~! 4!~ni;iffatto�� scopo, __ per�, :n.on .-~ es�lusivo. alla cess�> ne Q� -Cfe(ijtq e-. ~eil_-p.� __ essere �fuilZ�O!lai.e �atlche ad alt}'� negozi che preve4a�() l'aitril">.~9n.e ad .Un, ,tei;io_. i:tella legittimazlo1'e a -riscuotere un cr~dito; qt,lale ~J?l>Wito il wa.<iato irrevocabile all'incasso ai fini solutori. i~l'~~:c~ri!�-��Zi~:;s~..!~!v:i~!0~:ai:!�_�~ot!~fur:i~~::__ i:�.�.:1.cfil;:~:!~ cessione -di .credi,t<>:� ��> �. ...., � �� . <-�� ��. �-._._ �-.-.._ � <-. E che nella specie questo fosse lo scopo della nQtifi�a -~-�9aj:erwato 4alla constat~io:rte cll!'l tal ac:t~i.piwe_nto � stato p;rescritt<;> dal Ministero -tra l'alt~�~ proptjo Jn rellip:i().l'.le ad lJ1l l'.tland~to itrev:ocabile all'incas. so ..--a;U'.attp .della concessione <!ella,. g~ranzia e mirava. ad assicirrare che le S01llme do~te :ad estinzio:ne dei dlf!biti non venissero consegnate ad altri eh.e alla aanca�finanziatrice; -non tanto nel-suo interesse, quanto piuttosto�. di quell�.-del Tesoro, _.ad ulteriore .rafforzamento.,_ c;o~;l, .dello RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO scopo che -come si � detto -sottende alla previsione� legale del mandato irrevocabile all'incasso. Pertanto, l'omesso esame di tal dato non pu� 'concretizzare un vizio di motivazione. In definitiva, si deve escludere che la Corte territoriale sia incorsa nei vizi denunciati nei motivi in esame, allorch� ha affermato tanto che la legge n~ 44/1978 non prevede una cessione di credito od una delegazfone cumulativa, e che neanche in concreto la Montefibre e la Banca Commerciale hanno stipulato un negozio cosl qualificabile, avendo esso, invece, natura di mandato irrevocabile all'incasso. propedeutico e funzfonale all'autorizzazione alla Banca a �trattenere ie somme riscosse in nome e per conto della mandante ed a trattenerle definitivamente in estinzione del proprio credito; quanto, di conseguenza, che -in applicazione della disciplina generale� sul diritto di surroga del garante che ha adempiuto l'obbligazione principale dettata dall'art. 1949 cod. civ. alla quale la legge n. 44/1978 si riallaccia -il Tesoro dello Stato aveva il potere di agire� immediatamente nei confronti della debitrice principale Montefibre, senza dover pi"ima escutere le Amministrazioni o gli enti pubblici ancora debitori della Montefibre. I primi cinque motivi del ricorso, perci�, devono essere respinti. La seconda r�gi�ne di censura, sviluppata negli ultimi tre motivi d'annullamento, attiene all'affermazione della sentenza impugnata che lo Stato� ha diritto di :dvalersi nei confronti della garantita anche delle somme pagate a titolo di interessi maturati dopo che � divenuta operativa la propria garanzia. Se�ondo la ricorrente, dalla constatazione che detta garanzia diventa operante su semplice comunicazione dell'inadempienza dell'obbligato, discende non solo che lo Stato ha l'obbligo di adempiere la propria obbligazione di garanzia all'atto della ricezione della 'comunicazione ma, soprattutto, che il daniio subito dalla banca per il ritardo nella restituzione del proprio credito dipende esclusivamente dalla colpa del garante inadempiente; in altri termini, che lo� Stato nel corrispondere gli interessi decorrenti successivamente a tai comunicazione, ha adempiuto un proprio debito per il risarcimento del danno da lui direttamente cagionato alla mutuante con la mora nell'adempimento dell'obbligazione di garanzia, e non gi� un debito della garantita del quale sia responsabile in forza della garanzia fideiussoria. Pertanto, lo Stato non pu� chiedere in rivalsa questa somma, proprio perch� non � stata corrisposta in adempimento del debito garantito. N� pu� opporsi che a mente � del sesto comma d�ll'art. 1 legg� n. 44/1978, �la garanzia dello Stato � accordata per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spese�; che questa formula assolutamente generica comporta che la garanzia si PARTE I, SBZ. III, GIURISPRUDENZA CIVlLB, GJirnlSPRUDBNZA E APPALTI estende an<;:he agli interessLmorato;ri i;i, �dunque,. anche a� quelli comunque maturati dopo la scadenza del mutuo; e che, pertanto, la surroga opera i;u1c::l:l,e per.�le somme�. versate a.� titolo . 4~ .il}teressi.� :i;noratori. mattJXati dopo la .t:\efta �9.:tun�c~�()J),e: i.P!aw, ~J),terP~etanc::to)a llQr.r,ria in correlazione aue. �o.p.�,\.si9m ip tema 41 ~mp.~l;lili:t�: det.d~o.. dsarcito. con gli interessi 1IlMlJXa# 5.~essiyawente all'9p.e~ativit� .della��gara11zia, appare certo cl;le.�.. il P!i'.ecetfo nwmativofa�. :dferiment<>.. Ili�. soli .. interessi compensativi e.. ngii an,�he .a.� qu,eni moratori �... Perci�, pe>ich� nella ,specie, <.;ome era incontrovertil;>ile, la somma riclllestlili dal� l'esoio. aveva. ad oggetto esclusivamente glLinteressi. ,..... moratori -maturati in conseguenza del .ptal;'do,.nell'adempimento dell'obbligazione di gar~ia,Jl 'l'eso;ro non.11veva diritto alla loro rivalsa. In forza �U detti rilievi. la� ricorrente denuncia che la Corte milanese, nel riconoscere il diritto al rimborso anche di queste somme; I) ha violato e applkatO fals�merite l'�rt'. t legge n.. 44/1978 in refazforie agli artt. 1283/1224; 1815, 1219; 1203 n. 5 e 1!>49 t�d. chi; per non a\tert�nuto conta�� delfa d�.versa natura degliiriteressi moratori rispetto a quelli compensativi, ed aver affermato; cosl che per l� legge n. 44/1978, la gar�itZia dello Stato ed il suo d�ritt�>>di surroga riguardavano anche le somme versate a titolo di�interessi moratori (sesto motivo); hrIia vfofato ed. a'.Pi;Iicatb fllilsainent� gli artt. hs e 116 cod. proc. civ. e, comunque, ha omesso di motivare su un lfunto>d�cisivo -tra l'altro travisando !fatti cli causa:L allorquando ha escluso che le somme pagate d�l Tesdf6 :dg�ifrdassero � �sclus�vam�rite �gli futeressi �moratori, e rie ha tratto che, fn ogrifcaso, difettav�no i presupposti di fatto rilevanti ai fin� dell'accoglibilit� della difesa della Montefibre (settimo motivo);. � ' ' III) ha� viofato ed applicato f�lsain:ehte �i pdrtdpi �generali dell;ordmarnertfo ..� giuridico . rlchli:\mati . dall'art .. �� 12; .� Disposizioni. preliminari al c6dkl d'1i:1e; in quanto l'ihterpretazfone �ccolta contraddice lo spirito della leg~e<e perviene � risultati tot�lmente� antinomici rispetto �lla volont� del legislatore (ottavo motivo) . .����� lnfatti; quelfi.nterpr~tazione presuppone chel'impresa finanziata abbia l'obbligo dl. estinguere essa stessa e con :Unmediatezza il mutuo e; quindi, in difetto la sua mora, mentre tal costruzione � esclusa dal sistema della legge dal. q.ale. emerge che dette .imprese non dovevano adempiere l'obbligo di restituzione; ~ Anche questi ultiin� motivi sono tra loro connessi e devono essere esaminati congiuntamente .. L'argomentazione della dcorrente si sviluppa dalla premessa . che l'impresa finanziata non . ha l'obbligo di versare alla banca le somme 64 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO �' necessarie per l'estinzione del mutuo, obbligo che, invece, grava sullo Stato. � Ci� sarebbe dimostrato, in primo luogo, dal dato che il c.d. mandato irrevocabile all'incasso realizza una cessione di crediti e, perci�, l'estromissione della mutuataria dal rapporto. Come � espressamente entl.nciato neHa memoria, l'impresa, in qu�nto � cedente non doveva pagare e, comunque, �anche a voler ammettere la permanenza della garanzia ordinaria di solvens del debitore ceduto che fa carico al cedente, questa sarebbe stata� operante per lui solo dopo la preventiva escussione del debitore stess� da parte del creditore cessionario e non automaticamente come era nell'obbligo �dello Stato �. In secondo luogo, perch�, comuque, l'esonero dell'impresa dall'obbligo di provvedere direttamente ed immediatamente all'estinzione del mutuo, emerge dal sistema della legge 44/1978. La costruzione proposta non pu� essere condivisa. La conclusione precedentemente raggit1nta, secondo la quale l'impresa finanziata si limita a conferire alla banca finanziatrice un tipico mandato irrevocabile. all'incasso dei propri crediti ed a trattenere le somme riscosse portandole in compensazione del credito per il mutuo, rende I immediatamente certo che l'impresa mutuataria non viene estromessa dal rapporto di mutuo e rimane il soggetto passivo principale dell'obbligazione di restituzione. I Tanto � ribadito, sul piano testuale, dal .precetto per il quale la � garanzia diventa automaticamente operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore su semplice comunicazione di inadempienza dell'obbligato �. Infatti, quel precetto -che con il termine debitore identifica l'impresa mutuata -nel disporre che la banca non ha l'onere . di agire preventivamente nei confronti del debitore principale, presuppone necessariamente che essa conservi il diritto di agire nei confronti di tal debitore e, con ci�, che l'impresa finanziata � personalmente obbligata alla restituzione del mutuo anche dopo la scadenza del relativo termine. In tal modo resta definitivamente esclusa anche l'affermazione della Montefibre che quanto meno dal sistema della legge discende che dopo la scadenza del mutuo l'impresa in difficolt� finanziata non � pi� obbligata alla sua restituzione. Vien meno, allora, il presupposto dell'argomentazione sviluppata dalla ricorrente a fondamento dell'affermazione circa l'inimputabilit� aU'impresa finanziata del danno per l'inadempimento dell'obbligazione di restituzione del mutuo dopo l'operativit� deHa garanzia prestata dal Tesoro, sicch� ne rimangono travolti automaticamente i corollari per i quali tal danno � imputabile al solo. garante e solo questi ne deve rispondere. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 65 Per.tantQ, . mentre . le censure mosse con ir�sesto e l'ottavo motivo sono� infondate e da respingere, risulta corretta ed insuscettibile d'annul~ lamento la conforme statuizione� dell��.Corte �territoriale fondata .su questa .ragione. Ne consegue che la ricorrente non ha interesse al settimo motivo (che investe.l'altra ratio deoidendi fondata sull'affermazione che, comunqlle, nella specie si doveva ritenere che la somma versata dal Tesoro e chiesta in restituzione afferisse al debito capitale ed agli interessi compensativi non essendo stato dimostrato che� ineriva agli interessi moratori) in. ��quanto �. JI suo eventuale accoglimento non potrebbe portare all'annullamento della<statutzione .che rimane ancorata all'altra ragione ,...;.... corrett;:i,, . come s'� appena detto .~ che anche a mente della legge n. 44/1978, ilgarante ha diritto a rivalersi sul garantito anche delle somme versate a titolo di interessi moratori maturati dopo la scadenza del mutuo e l'operativit� della p:ropria obbligazione accessoria. Questo motivo, perci�, � inammissibile. In sintesi, quindi, si deve dichiarare inammissibile il settimo motivo e respingere tutti� gli altri. Se ne. ttae il. rigetto del ricorso. Sulla ricorrente, soccombente, devono gravare le spese del giudizio di cassazione, (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 febbraio 1993, n. 1387 -Pres. est. Vela -/'.G. Morozzo della Rocca (conf.) -Ministero dell'Industria e ISVAP (avv, Stato Fiumara) c. s.p.a. Sanremo in amm.ne controllata (avv. Di Gravio) e s.p.a. Sanremo in liq. coatta amm.va (avv. � Jannotta). . . �:Di.pugnazioni civili �.. Cassazione .. (ricorso per) 0 In genere � Impresa esercente. attivit� di assic.razi�e � I>ecreto del tribunale. di .ammissione .alla procedura di amministrazione controllata � Ricorso per cassazione� ex art. 111 della Cost. �da parte del� Ministro dell'industria o dell'Istituto� di vigilanza sulle aSslcurazlOni �.; Inammissibilit�. (art. Hl Cast.; artt..41, 36$, 369 cod.. proc. civ.; �rt..188 legge fall.; art. 7 legge 12 agosto 1982 rt; 576). � inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di amministrazione controllata di una impresa. esercente attivit� di assicurazione, da parte del Ministro dell'Industria o dell'Istituto divigilanza sulle assicurazioni, che non sono stati parti di tale procedura e quindi non sono legittimati ad instaurare il giudizio di cassazione al suo riguardo, senza che possa rilevare la deduzione dell'esclusiva competenza.. ministeriale a provvedere sulle crisi temporanee delle .imprese di assicurazione mediante 66 RASSEGNA AVVOCATURA DELW STATO gestione commissariale, ai sensi. dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982 n. 576, in quanto� tale rivendicazione non pu� assumere n� i connotati propri del regolamenta di giurisdizione ostandovi il carattere decisorio del provvedimento impugnato, n� quelli della questione di giurisdizione di cui al secondo comma dell'art; 41 cod; proc. civ., la quale deve essere sollevata dal. .Prefetta ed essere assoggettata alle modalit� prescritte dagli artt. 368 e 369 cod. proc .. civ. (1). (omissis) Al ricorso -principale (del Ministero dell'Industria e dell'ISVAP) deve essere riunito il ricorso incidentale (del Commissario liquidatore deHa Sanremo in Le.a.}, in applicazione :dell'art. 335 cod. proc. civ. Comuni ad entrambi sono i primi due motivi, dfretti a denunciare sia la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, in base all'assunto che dal vigente sistema normativo si evincerebbe l'impossibilit� di assoggettare alla procedura di amministrazione controllata fo imprese di assicurazione, alle cui crisi temporanee si provvede con la gestione commissariale disposta dal Ministro a norma dell'art. 7 legge 12 agosto 1982, n. 576; sia il difetto di competenza territoriale del tribunale di Velletri, essendo meramente fittizia -si dice -la sede sociale, indicata in tale citt� mentre l'impresa viene gestita a Roma. Aggiunge poi il solo ricorso principale che non � congrua la fissazione della data di convocazione dei creditori (terzo motivo) e che molte (1) Non pu� non rilevarsi la insufficienza della motivazione della pronuncia della Corte sul punto della verifica dell'esistenza di un interesse . del Ministero e dell'ISVAP all'impugnazione, il che rende ancor pi� inspiegabile la inusuale durezza di alcune espressioni della sentenza stessa (�va rilevato che entrambi -i ricorsi principale e incidentale -sono stati proposti senza tenere in alcun conto fondamentali principi del vigente sistema delle impugnazioni� ...). In effetti il ricorso MICA-ISVAP non poteva che essete inteso come diretto a rimuovere; ......; �da parte dell'organo_.di vigilanza, nel perseguimento di un chiaro e non contestabile interesse-pubblico (donde l'incomprensibilit� del rilievo della Suprema Corte secondo cui . le ragioni. -dei ricorsi -non sarebbero state � del tutto dichiaratamente individuate dalJe parti�) -, un provvedimento, quello di ammissione di un'impresa di assic�razioni ad amministrazione controllata, ritenuto abnorme. Non essendo stato proposto un ricorso ex art. 41, primo comma o secondo comma, cod. proc. civ., peraltro neanche prospettabile nella specie, ma -dichiaratamente -un ricorso ex art. 111 Cost., essenzialmente per violazione di legge in relazione alla normativa sulle assicurazioni private, poteva in effetti discutersi se il Ministero dell'industria e/o l'ISVAP fossero legittimati all'impugnazione: � certamente vero che in precedenti circostanze la Corte di cassazione, nel rilevare l'impugnabilit� ex art. 111 Cost. del decreto di ammissione ad amministrazione controllata, si era pronunciata solo in relazione a ricorsi proposti dalla societ� sottoposta ad amministrazione controllata e dai creditori (cfr. le sentenze, citate nel ricorso, n. 644/71, 2987/71, 429/80, 2642/82, 7050/82); ma andava appunto verificato se potesse sussistere anche una legittimazione dell'organo PARTB I, SBZ. III, GIUll.ISPRUDBNZA CIVILE, GIURISPRUDENZA B APPALTI 67 plici. carenze di motivazione inficiano il provvedimento impugnato (quarto motivo);.� Senonch� i ricorsi sono inammissibili. In essi non sono ravvisabil� n� un'istanza per regolamento pteven' t�vo� di giurisdizfone; a norm:i deH'art.411 primo comma, cod. proc. civ., n� la proposizione di< una questione di�. giurisdizione riconducibile alla pi'�v1Si0rte delsei;:otJ.� ��omma>di detto artiColo. Infatti, quanto alla prima ipotesi, deve rilevarsi che i ricorsi risultano proposti espressamente. in virt� dell'art.. 111 �� Cost., ossia giovandosi della rieorribilit� ~<per violazione�.di: legge� introdatta. da tale disposizione nei :dsuar:di. � di.. �. ti:ttte �le sentenze� .e� qtjindi di�. tutti i provvedimenti decisori capaci; appunto perch� tali; di<incidere sulle situazioni sostanziali ... delle .. parti; .�.�perci�. tendono . alla< cassazione; anche per ragioni diverse �.dal� d�fetto di gi�tlsdizione del giudice� ~<�a<quo �> �di un provvedimento di merito, quale �, senza dubbio, il decreto di ammissione alla <pr0;cedu.rai. di amministrazi�ne : controllata,; elle pQre l'art. 188, primo cofumavr~d; 16 marzo 1942, n; 267~ av�va reso . inoppugnabile (Cass., 20 dicembre� 1982t n; .7(150); �lmtece il regolam~m. <;. giurisdizione non pu� mai� esser c.li:retto alla cassazione .di. un provvedimento decisorio,. in di vigilanza, conseguente all'indubbio interesse di cui esso � portatore, interesse diverso e distinto, e magari contrastante, con quello della societ� in bonis e dei creditori inerti (ch�, del resto, non sono neanch'essi parti in senso. fon!rtaleo��:tiella ��Procedura.. per,�l'emission� del. .decre~o ..di.� ammissione alla prooedura di �mministraZione conttollata)L La nQvit� della; questione (che pur .ha �poi � indotto �.la � �. Cortexa. � .wmpensare le-. spese!<) .awebbe ~qhiesto un ben maggiore� approfondimento. e non affermazioni �apoili#i<:he �.�. �Comunque, nel caso'..di� .specie, '.il� sopravvenire del;' provvedimento ministeriale di messa .in liqirldazio:ile coatta amn.Unistrativa della .societ� aveva fatto ;perdere rilievo e interesse alla soluzionec.concreta del caso. Si riportano, qui di seguito, le osservazioni svolte dall'Avvocatura nel ricorso sulla;questione di fondo, a sostegno 'della, tesi della :o.o:tl assoggettabilit� alla procedura � di amministrazione oontrollata' delle. im!We~ di. assicurazione. ;rll1l>~~e di ai;steiri-~o~e-~ ~taj~~ait~~ c~U~ta. L'art; 3 della legge fallfinentare detta che ue la legge non dispone diversa,: fuente, �le. inipres� soggette a� li(lttid�zione coatta.. amministrativa . possono essere attimesse alla procedura! di c�ncotdato preventivo< e cli� ari:rministrazfone � <eontrollata, osservat� :P�l"5 le imprese <esciuse dal fallimento le norfue del settimo comma dell'art, 195}>. e precisa 'espressamente che: �cle imprese esercenti. il credito non sono soggette � all'amministr�lZione c�ritrollata' prevista da questa legge�. Nessuna norma prevede in maniera esplicita la �non assoggettabi1it� �alla stessa procedura �di � ruriministrazione �� cont:rollata� delle �imprese di assicurazione. Ci� ha indotto il tribunale di Velletri a ritenere che le iniprese di assicu� razione sono soggette alla 'procedura medesima. Il tribunale, peraltro, rendendosi conto, evidentemente, che la mancanza di una previsio:rie esplicita di 'esclusione non� �� �decisiva, �potendosi� -l'esclusione dedurre dal sistema, ha 6 .68 RASSEGNA AVVOCATURA DEI.LO STATO quanto, essendo ammesso �finch� la causa non sia decisa nel merito in primo grado�, serve esclusivamente per ottenere la previa individuazione dell'autorit� giurisdizionale cui va portata la causa. Quanto alla seconda ipotesi -formulata, peraltro, solo dalla difesa del commissario. ministeriale e solo per il primo motivo -essa � da escludere nell'attuale processo, perch� questo non � stato introdotto dal prefetto e non si � svolto secondo le modalit� prescritte dagli articoli 368 e 369 cod. proc. civ. Posto, dunque, che si tratta formalmente di ricorsi per cassazione, va rilevato che entrambi sono stati proposti senza tenere in alcun conto fondamentali principi del vigente sistema delle impugnazioni. N� il Ministro per il Commercio, per l'Industria e per l'Artigianato, n� l'ISVAP sono. parti :della procedura di ammissione all'amministrazione controllata e pertanto non sono legittimati ad instaurare il giudizio di cassazione. Le parti di tale procedura sono, infatti, il debitore, visto che proprio fa sua istanza costituisce l'oggetto del provvedimento demandato al Tribunale; e i credifori, i quali possono essere indotti, per tutelare i propri interessi, a preferire la dichiarazione di fallimento (v. Cass., 19 gennaio 1984, n. 453). Il Ministro e l'ISVAP, invece, sono preposti alla vigilanza i del settore assicurativo e non hanno alcun interesse da far valere nella procedura. I ritenuto opportuno precisare che la mancanza stessa � si giustifica con il fatto che, mentre per le imprese �di credito � prevista, per il caso di difficolt� nei pagamenti, una procedura amministrativa di gestione controllata, per le imprese di assicurazione, �invece, non � prevista una procedura analoga (sono previsti interventi ... che non hanno la finalit� di risanamento dell'impresa in � difficolt� che sono proprie dell!amministrazione controllata, tendendo, invece, al pi� limitato risultato di rimuovere alcune . irregolarit� di funzi�namento) �. ' La tesi posta a base del decreto di ammissione alla procedura � errata e il provvedimento adottato risulta emesso senza il relativo potere. La dottrina � pacifica e uniforme nel senso della non assoggettabilit� delle imprese d'assicurazione alla procedura di amministrazione controllata di cui alla legge fallimentare (non constano precedenti giurisprudenziali): cfr. VOLPE PUTZOLU, La crisi dell'impresa di assicurazione in Giur. Comm., 1981, I, 661; LA TORRE, Diritto delle assicurazioni, vol. 1: La disciplina dell'attivit� assicurativa, Giuffr�, 1987, pag. 121: FANEILI, Le assicurazioni, Giuffr�, 1973, pag. 337; BAVETTA, Impresa di assicurazione, in Encicl. dir., pag. 651). Invero il sistema legislativo . sulle assicurazioni prevede specifiche misure di risanamento dell'impresa. Si vedano, in particolar modo, l'art. 44 della legge n. 295/1978, che prevede un piano di risanamento e un piano di finanziamento a breve termine in caso di accertata insufficienza del margine di solvibilit� e della quota di garanzia, e ora, con carattere di generalit� auspicato ed opportuno, l'art. 7 della legge n. 576/1982, che prevede la possibilit� di una gestione straordinaria dell'impresa pur � nei casi di gravi irregolarit� nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari e statu PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI Quanto al ricorso incidentale adesivo, piuttosto. che attardarsi sulla disputa, insorta fra le parti, in ordine all'attuale idoneit� dell'affissione del decreto di ammissione all'amministrazione controllata a far decorrete iltermine di impugnazione pur�.dopoche� Ia Corte costituifonale giudic�;; con la sentenza 27 novembre .1980, w 151, che tale forma� di pubblieit� lede t diritti di chi �intende opporsi �.alla��� dichiarazione�. di falliment< k (q.esticine; peraltro;��� gi� ��risolta positivamente. d� Casis'�;.� 28 aprile 1982; n, 2642); si deve constatare che nel caso in esame �a Societ� accett� in pieno il decreto adeguandovi il� �proprio �comportamento (n� . poteva essere diversamente; avendolo essa .stessa invocato): subito deposit� cinquantamiUoni per costituire un. fondo per.le spese� correntie prese a chiedere hl giudice> delegato le autorizzazioni occorrenti per finanziare societ� collegate e. per definire. con i sinistrati gli indennizzi (v., ad esempio, nel fascicolo del tribunale, i documenti nn. 13, 15, 21 e 27 che rispettivamente risalgono al 7, al 20 e al 23 giugno, nonch� al 18 luglio 1989). Insomma, pu� con tranqui�it� concludersi che la procedura stava seguend, o pacificamente il s..o c()rso d.a pi� di un mese allorch� sopravvenne il provvedimento ministeril,!;le di�. ass9g~tti.rtento all~ �liquidazione coatta, on�ie il ricorso Q.el commissari()< liq.idatqre �. sopravvenuto quando gi� era stata fatta acquiescenza al de.creto<deltribunal.e e si era quindi realizzata la condizione ostativa: prevista: dall'art/ 329, primo comma, cod. proc. civ. tarle che ne regolano l'attivit� o di gnivl:l e .persistente blosservanza delle direttive emanate e delle disposizioni iinpartite dalle autorit� preposte alla vigilanza�:.. trattasi chiaramente . ed inl:lquivocapilmente di. provvedimenti di carattere .. J?rOvVisorio . finalizzati al . recupero �.dell'impresa .. di assicurazione afflitta d� disfi.tnziom orgaillzzative 6 di gestione o da difficolt� nei pagamenti, 'nella Scia di un fudirliz� ilormativ� tendente a superare la logica meramente repressiva del sistema delle sanzioni preiri.ste nel t.u. 449/1959 (cff., per un'atte�lta analisi delle Vlltle mis\U"e, V�:>Ll'll� PUTZ<ILV, Controllo e risanamento delle imprese ..di assicurazione dopo la legge n, 576/82, in �Riv. dir.� civ., 1983, I, pag. � 661, e PARTBsoriI, .La riforma � detta vigilanza su.Ile assicurazioni, in Le nuove leggi commentate, n. 2-3; 1987, pag. 344 e segg.). In particolare ��la� �suddetta � gestione commissariale � modellata sull'amtniriistruione straordinaria� deUe aziende di � credito e, come appunto quest'ultima,. svolge J;unzionLAAaJ.oghe �'.""' ma .compatibilmente con .le .esigenze proprie del settore -a . quelle della ordinaria procedura di amministrazione controllata di cui aiia legge fallimentare, non invocabile dunque n� per le aziende di credito (per espressa disposizione di legge) n� per le imprese di assicurazione (per deduzione logica del sistema normativo formatosi dopo la legge fallimentare). E l'assoluta illogicit� di ammettere per le imprese assicurative l'amministrazione controllata, con i suoi limiti per i pagamenti, risulta palese sol che si tenga presente la disciplina normativa che stabilisce termini perentori per il risarcimento dei danrii R.C.A. per la tutela degli interessi della massa dei danneggiati e degli assicurati (0. F.). 70 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO N� pu� dirsi che il comportamento della Societ� quando era in funzione il commissario nominato dal tribunale � inopponibile al commissario liquidatore come res inter alios acta. Che la s.p.a. Sanremo sia stata prima sottoposta ad amministrazione controllata e poi a liquidazione coatta amministrativa implica, ovviamente, non . gi� che si tratti di due distinte entit�, susseguitesi l'una all'altra nel tempo, ma solo che la stessa persona giuridica � passata attraverso due diverse. procedure concorsuali, le quali ne hanno provocato il mutamento dell'organo rappresentativo. Delle spese del giudizio di cassazione va dichiarata l'integrale compensazione; considerate la peculiarit� della situazione donde � sorta la lite e le ragioni, non del tutto dichiaratamente individuate dalle parti, che ne hanno determinato �la . soluzione in questa sede (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.). (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I Civ., 26 febbraio 1993, n. 2470 -Pres. Corda; Rel; Borruso; P. M. Tridico (conci. conf.) -P. Ceragioli ed altri (avv. Cossu; Paoli, Predieri, Pozzi, Marchetti, Scripelliti, Passalacqua, Fila:st� e Mannias) �c. Ministero dei Beni culturali ed ambientali e Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato Ferri). Contratti (in genere) -Requisiti accidentali -Condizione -Condizione I illecita o impossibile -Contrariet� all'ordine pubblico -Contrariet� al ~ � buon costume .. 'Eff�tti -Fattispecie. I � nulla perch� contraria� all'ordine pubblico e al buon costume la clausola contrattuale con cui si apponga una sondizione risolutiva consi I stente, come evento futuro ed incerto, nella commissione (i.i un reato doloso da parte d�l contraente, il quale riceverebbe, attraverso la riso I luzione del contratto, un� premio ovviamente incompatibile con ogni principio giuridico .e morale (riella fattispecie, di donaz'i�ne allo Stato di un compendio di opere d'arte, si -~ ritenuta non avverata la condizione risolutiva consistente in eventuali provvedimenti dell'Amministrazione, ai sensi degff artt. 3, 5 o 35 legge 1089/1939 o comunque restrittivi della libera disponibilit� di alcune altre opere non ricomprese nella liberalitlt, nel caso di assoggettamento di queste a sequestro penale) (1). (1) La pronuncia si propone all'attenzione del lettore, oltre che per la peculiarit� del caso sottoposto al suo esame, per l'estrema oculatezza della soluzione adottata. Si riassume brevemente il fatto. Nel 1968 gli eredi Bohacossi ebbero a donare allo Stato un vasto compendio artistico pervenuto a loro in eredit� del defunto Alessandro Contini PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILB1 Gl:URISPR:UDENZA B APPALTI 71 (omissis) Le considerazioni addotte dalla Corte .fiorentina (limitatamente a quelle che qui ancora interessano) sono cos� riassumibili: 1) la clausola inserita nell'atto di donazione, la ci.ti interptetazione era controversa tra le parti; costituiva ,.:;..... CQntrariamertte a quanto 11ostenuto 4all'Arvqca~ dello Stato .;.,..,> una� condiz�.one risolutiva �pote� stativa. (e non un :obbligo modale a carko del donatario);�.... � 2) certamente la filialit� perseguita dai ricorrenti rtell'att� di donazione de quo consisteva nell'esigenza�� di assicurarsi la �piena( disponibilit� anche per lj,espottiiifone, d�lle � opere escluse' /dalla � donazione; ma� tale const�.fazibrie hon poteva esseJ:'� d�Cisiv� a:r�finf dell'irit�rpretazi6ne della clausola mesafu.e; restando �aperto il problema se tale �finalit� avesse trovato; in d�tt� Clausola:; un rii;:cmosdment� bosl incondiZionato ed ampio come qu�lld fit�iluto 'dal tribunale ovv�ro se le patti I'it�rieSsero �.che tale ffrfalita � fdsse sfata� ifodCitsfatt� cori���rlf�rifuerito � ru �non-es�tc�zio � .da parte della p; A. dei proWedimeftti � vmcofatiiri � previsti a tutela del patrimortid �. artistieo~.�.....�.� 3) contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, si 'doveva propendete per quest'ultbna soluzjone pe:rc;b,�: .�. a)� dit~~t} tr~hati\7~. cC>hd�it� dagli eredi con la Direzione generale per 1�.. Art�chif��e I�':BeI�e Arti rislllt�va�a1e l'ostacolo� cohereto che si erano proposti di superare era costituito proprio soltant� dal temuto esercizio �da. parte..� di. quella.� P; A. dei . poteri ad es$a. conferiti dalla legge n; 1089 del 1939 .per. vincolare l'alienazione e l'esportazione delle opere d'arte; Bonacossi;. antiqua:do.� fiorentino,. s;.on��la �. sola esclusione di �. alcune opei;e. da loro. destinate .ad esportazione. A qqesto �. f.ine, OJ.1.de non. incorrere, nelle. restrizioni. imposte dallalegge n. 1089/1939; essi sottopo~ro la. donazione alla condizione risolutiva��.che questi ultim.i. beni .�non f()ssero colpiti da . notifica ex artt. 3..e.5, o. daidivieto�previsto.dall'art,.35�. legge.cit., e.che .non. venissero. comunque assoggettati a pr-0vvedimentiaventi.l'effetto di impedirne, vinc;:c;>larne o limitarne�ta libera. �onun�rci1;1.bUit�, anche . all'estero� . Senonch�, circa dieci anni dopo, queste stesse opere cadevano sotto sequestro, nell'ambito di un procedimento penale; dal quale .peraltro gli eredi Bonacossi uscivano poi assolti, con sentenza passata .in giudicato nel 1982. Dalla sia pur� momentanea indispQnibilJ.t�i di tali beni, prendeva .cos� le mosse la causa civile iniziata dagli eredi nel 1981 dinanzi al tribunale di Firenze il quale, in accoglimento della domanda, affermava giudizialmente l'avveramento della condizione risolutiva. Ma, accogliendo invece il gravame dell'Amministrazione, la Corte d'appello di Firenze riformava la sentenza, sulla scorta di tutta una serie di �argo,. 72 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO b) solo, infatti, a detta legge fa riferimento la clausola de qua con specifica menzione dei provvedimenti sia di notifica (ex art. 3 e 5) sia di divieto (ex art. 35); e) che i provvedimenti temuti, idonei a far scattare la condizione risolutiva fossero solo quelli previsti nella predetta legge e non altri di altro genere trovava conferma nel fatto che l'unico provvedimento previsto dai contraenti come inidoneo a far risolvere il contratto e, quindi, come eccezio:p.e (cio� la facolt� dello Stato di esercitare la prelazione per le opere venclute) fosse indicato proprio al termine della clausola e derivasse anche esso dalla legge del 1939. Se, invece, nella clausola fossero stati considerati come provvedimenti temuti non solo quelli previsti nella legge clel 1939 ma anche. altri di altro genere, allora sarebbe stato pi� logico (specie tenendo conto che il testo fu c4rato da esperti giuristi dopo lunghissima e attenta p�m,derazione) che l'eccezione pattuita fosse stata inserita a chiusura. di tl.ltto quanto riguardava tale legge e, quindi, prima di menzionare provvedimenti suscettibili di esser presi in base ad altre leggi; d) all'uso nella clausola de qua della disgiunzione � o � e dell'avverbio � comunque � non poteva darsi un valore interpretativo decisivo, essendo compatibili con l'acc?glimento dell'una come dell'altra tesi qui contrapposte; e) neppure era decisivo il fatto che, essendo esaustiva l'enumerazione, nella clausola, dei provvedimenti vincolativi emanabili ex legge 1089 del 1939, gli altri provvedimenti indicati non avrebbero potuto che essere menti interpretativi; di indole prevalentemente sistematica, quali l'essersi la clausola riferita soltanto a provvedimenti restrittivi scaturenti dalla stessa legge n; 1089 cit., il canone della � buona fede, non potendosi concepire la disponibilit� della stessa Amministrazione a perdere il donativo. ove i donanti fossero poi stati sottoposti ad un'azione penale, ed infine la contrariet� ai boni mores della clausola, se appunto interpretata nel senso preteso dai Bonacossi, consentendosi cos� ai donanti di trarre ingente profitto dalla commissione di un reato. La S. C. finisce col privilegiare proprio quest'ultimo argomento, consoli dandone l'impianto giuridico. Risolto definitivamente il problema della qualificazione della clausola in termini di condizione risolutiva e non gi� di modus (art. 793 cod. civ), con passaggi spediti e talvolta impercettibili, i giudici della legittimit� si pongono dunque quello della sua portata. La Corte non si sofferma sul carattere meramente �potestativo, di una condizione risolutiva consistente nel reato commesso dallo stesso contraente nel PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 73 di natura diversa e individuabili proprio in ragione. degli effetti ad essi ri�ollegabili qualunque f�>sse rautorit� (e quindi anche l'autorit� giudi� ziaria) che li avesse emessi.�Infatti�l'adozione di� formule, come quella in es.aroe, risponde ad un'esigem:a di generica... c:::ai;ttela per fronteggiare la evenW~Ut~, no;J;l. !llsd.t.i�ibile .<~ i;t. priol'.i *' o clie possa essere sfuggita alle parti itm~ .qt,lalche Jattispecie. c;he �� ptg .si :vc:>ltwa preI1dere in considerazione o per premunirsi rispetto a futi;tre modif!c:lle ~elle vigenti dispo. sizic.>ni J11 111ateria �ll l;lll.. ar�~. di tempo . ll;lllgo 12 anni; � f) tra i provvedimenti previsti nella clausola de qua non poteva :farsi rientrare n sequestro penale, sia perch� essa-serve ad assicurare al processo i totpi dl reato quali :trlezzi di prova ovvero� quale prezzo, prodotto 6 profitto del� reato �in v�sta della loro confisca o�� della loro restituzfone �agli�� aventi diritto .(mentre la finalit� di tutela del� patrimonio. artistico rappresenfa se mai) �l'oggettivit� giuridica dei reati per i quali il P:.M; procedette)f sia perch��il �contratto deve� essere. interpretato secondo buona fede�� (art�. 1366 codi civ~). e; neLrispetto di :tale� criterio; nella specie non< si� poteva pretendere< che� lo Stato :avrebbe. mai p.otuto accettare di prevedere la possibilit� di perdere la propriet� delle opere donategli qualora fosse.� stata. esercitata. l'azione penale per reati av:enti ad oggetto le opere.>escluse d�lla �donazione_ e si fos-se dovuto �onseguentemente disporre� il loro� sequestro o altro .. provvedimento . di�� vincolo~ Se questa, infatti; �fosse . stata .la coml;llle inte:p.zione .��delle Parti, _la_ clausola sarebbe risultata illecita per contrasto; se non con l'orditle p.bbijco, almeno con i et.ii interesse�. � apposta. Evidentemente perch�; �mancando nel codice civile una sanzione di nullit� analoga a quella prevista dall'art.� 1355 per la con,ditjol: U' ~9sp~risiya~ a stJ:eW>: ri~oredel principio di tassativit� delle cause di invalidit�/._dovreobe .ritenersi pieriamehte. valida la. �ctausoia contenente una s�ffatta condizione risolutiva (m tal senso, Cass';, 5631/85); La stessa S. C. al contrario, dando' maggior peso ad un'interpretazione teleologica della volont� delle parti, in relazione ai principi generali dell'ordinamento, conclude che, ove la condizione consentisse al donante la risoluzione del contratto mediante un illecito, si consentirebbe a questi di soddisfare de� iute UiJ. interesse� proprio con�� una . condotta antigiuridica. Il che � evidentemente� �inaccettabile. La condizione, in sostanza, si dovrebbe ritenere viziata . da illiceit� per contrasto con l'ordine pubblico (ed anche con il �buon . costume �; richiamo quest'ultimo che �pu� destare qualche perplessit�, giusta la nozione. sempre restrittiva, e circoscritta alla sfera del pudore, tradizionalmente adottata dalla S.C.). Ma, anzich� trarre dalla illiceit� della condizione la conclusione che direttamente discenderebbe dall'art. 1354 cod. civ., e segnatamente la nullit� del 74 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO boni mores, in quanto. con essa, in sostanza, .si sarebbe venuta a configurare la possibilit� per uno dei contraenti di trarre un profitto, tra -~ l'altro ingentissimo, dalla commissione di un reato. (omissis) Tutti i 'Suesposti motivi di ricorso possono essere esaminati coilgi'lintamente; non solo perch� ruotano tutti intorno a questioni fondamentalmente identiche quanto, sopratutto, perch� per respingerli tutti � sufficiente la segtiente considerazione. � nulla perch� contraria all'ordine pubblico e al buon costume la clausola contrattuale .con cui. si apponga una condizione risolutiva consistente;: come evento futuro ed incerto a cui essa sia subordinata, nella commissione di un reato doloso da parte del contraente nel cui interesse la condizione. � stata prevista. L'autore del reato, infatti, riceverebbe, in taLcaso, attraverso la risoluzione del. contratto, un . premio ovviamente incompatibile con ogni principio giuridico e morale. Ci� � tanto vero che sarebbe da considerarsi sicuramente illecito il contratto di assicurazione diretto a garantire all'assicurato la copertura dei danni a lui derivanti � dalla perpetrazione di un reato dal medesimo volontariamente I , commesso. @ Pertanto, se i contraenti avessero inteso dare alla clausola de qua un contenuto siffatto (come, in sostanza i ricorr�nti sostengono aver inteso riel consentire la donazione), non vi � dubbio che, a norma dell'art. 1419 cod. civ., l'intero contratto di donazione da essi posto in I ~ ill essere avrebbe dovuto essere considerato nullo e quindi improduttivo di alcun effetto, risultahdo pacifico, dal contesto di tutte le circostanze emerse, che la condizione risolutiva apposta in detto contratto era a tal punto essenziale per i donatori che certamente essi. non lo avrebbero I concluso senza di� essa. In questa situazione rettamente la Corte d'Appello ha ritenuto prefo~ ribile interpretare la clausola de qua come non inclusiva de~la i;iotesi I di reato sopramenzionata che avrebbe comportato la nullit� e, quindi, l'intero contratto (v. Cass., 2481/75), la S. C. ne circoscrive gli effetti al suo contenuto lecito, richiamandosi ai principi di ermeneutica contrattuale, e in partieolare a quello di conservazione. Stabilisce infatti la Corte che si deve far uso, in presenza dell'equivocit� della clausola, del canone di cui all'art. 1367 e.e;; cosicch� �nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso �in cui possono avere qualche effetto, anzich� in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno �. Sebbene tale principio sia sempre stato visto in posizione residuale rispetto a quelli direttamente ricavabili dagli artt. 1362 ss. cod. civ. (Cass., PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 75 l'improduttivit� di qualsiasi effetto e della clausola stessa e -come gi� si � detto -di tutto il contratto. Dispone, infatti, l'art. 1367 cod. civ. che �nel dubbio, H contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anzich� in quello in cui non ne avrebbero alcuno �. L'interpretazione data alla clausola de qua dalla Corte fiorentina appare tanto pi� logica e giuridicamente corretta se si considera che nella specie ;_ a quanto sembra pacifico -, non vi � stato alcun provvedimento definitivo ablatorio delle opere d'arte di cui i donatori volevano garantirsi, in ogni modo possibile, la libera disponibilit�, essendo intervenuto soltanto un sequestro penale (quindi un provvedimento cautelare e provvisorio) che -una volta accertata, come si afferma essere gi� avvenuto, l'insussistenza del reato per il quale fu momentaneamente disposto -, non priva certo i ricorrenti del diritto di rientrarne in possesso: situazione questa ancora pi� complessa (e diversa) rispetto a quella presupponente la commissione (effettiva) di un reato e che i ricorrenti, neppure nei ricorsi in esame, sostengono essere stata mai prevista da alcuno. Essi, infatti, non arrivano ad affermare che la donazione avrebbe dovuto risolversi anche qualora essi avessero perduto il� possesso delle opere d'arte, delle quali volevano conservare la piena disponibilit�, solo provvisoriamente per effetto di un provvedimento soltanto cautelare, revocabile e che -a quanto � dato ritenere -hanno il pi� incondizionato diritto di far immediatamente revocare. (omissis) 2314/81; 573/83; 6806/83; 345/89; 1408/89), e certamente non sfuggendole l'importanza attribuita dai donanti alla condizione risolutiva dopo la conclusione del contratto (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), la Corte utilizza il silenzio del dato testuale per salvare la validit� del contratto; .e ci� con l'attribuire alla clausola appositiva della condizione una portata che ne assicurasse la liceit�, escludendo cos� proprio l'interpretazione dei donanti, che avrebbe invece comportato la nullit� per illiceit� dello scopo. Su questa linea si era del resto gi� mossa Cass., 624/78 per la quale, in caso di illiceit� penalmente sanzionata dello scopo del contratto, ove detto scopo possa anch,e, in ipotesi, ritenersi verosimile ma non sicuramente a_ccertato, e qualora il negozio possa trovare giustificazione in altre ragioni lecite, la volont� negoziale deve esser.e attuata, favorendosi la validit� del contratto. Ci si trova in definitiva di fronte ad una decisione che, davanti alla scelta fra una pluralit� di principi di diritto, ha saputo privilegiare la giurisprudenza degli interessi, rispetto a quella dei concetti, facendo giustizia di un caso evidente di abuso di contenuti contrattuali. VITTORIO RUSSO 76 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 marzo 1993, n. 2757 � Pres. Montanari Visco � Rel. Nardino � P. M. Morozzo della Rocca (conci. diff.) � Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Arena G.) c. Salini Costruttori s.p.a. (avv. Di Trani e Cerruti). Appalto �(contratto. di) � Appalto di opere pubbliche . Revisione prezzi . Giurisdizione ordinarla ed amministrativa . Criteri di riparto. Riguardo alla revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche la posizione dell'appaltatore � di interesse legittimo nella fase in cui l'Amministrazione � chiamata a decidere se ricorrono o meno le condizioni per procedere alla revisione, salvo che questa sia stata resa convenzionalmente obbligatoria (prima della legge 22 febbraio 1973, n. 37), nel qual caso l'appaltatore ha un diritto soggettivo, e quindi la controversia sulla validit� o sulla portata del contenuto precettivo dell'atto negoziale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; invece, una volta che la decisione di accordare la revisione sia stata .adottata (il. che pu� anche risultare in modo implicito da atti e comportar.enti inequivoci della p.a.), il potere autoritativo deve ritenersi consumato e la posizione dell'appaltatore acquista ,consistenza di diritto soggeftivo poicM la liquidazione del compenso revisionale non comporta una ~celta. tra interessi pubblici concorrenti (1). (omissis) 1. Le Amministrazioni ricorrenti, denunciando �difetto di giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ.)�, osservano: a) che nel contratto di appalto 10 luglio 1969 �era stato puntualmente previsto che la soc. Salini avrebbe avuto diritto alla revisione dei prezzi, ove la variazione dei costi fosse risultata superiore al 10 % �; (1) Giurisprudenza consolidata. La sentenza riassume i principi elaborati dalle Sezioni Unite sul riparto di giurisdizione in tema di revisione prezzi negli appalti pubblici. Da ultimo si veda: Cass., Sez. Un., 2 giugno l992, n. 6666, nel senso della giurisdizione ordinaria sulla domanda di rP.visione in virt� di apposito patto contrattuale (anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37, che lo ha vietato) nonch� della configurabilit� di un riconoscimento tacito della revisione attraverso comportamenti concludenti della p.a., esclusi gli atti interni; Cass., Sez. Un., 13 aprile 1988, n. 2915, nel senso che il diritto dell'appaltatore alla revisione del prezzo e la sua conseguente tutelabilit� davanti al giudice ordinario non sono esclusi dal PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA� CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 77 b) che. l'amministrazione � non aveva contestato il diritto della societ� di ottenere i compensi revisionali anzi li aveva corrisposti nella intera misura contrattuale �; e) che la presente controversia ha ad oggetto � questioni del tutto sottratte a discrezionalit� ed attinenti a posizioni di diritto soggettivo, sostenendosi dall 'impresk~b.e �1�ammihistrazione aveva .un preciso e inde~ ogabi~e dbbligo di t�r.rispond~re i cOnipensi revisionali da essa pretesi e . .sostenendosi per contro .dalrammutlstrazione che n� dal contratto n� dali~ fogge n. '?J7/73 sorgeva il clirit1:o fatto. valere �; d) che � l'impresa aveva .sostenuto, .gi� con la proposizione del ricorso, la tesi della sopravvenuta JnvaUdit� dei patti contrattuali a fronte della � cogenza. ed obbligatoriet�. della normativa . regolante l'attivit� della pubblica amministrazione �. Sulla. base; di tali rilievi e richiamando la giuriSPI'Udenza in materia (ii questa. G()I'te1� le tj�orI'en,ti concl~d()I,lO affern:uipci() che la cognizione Q.ella presente c;pn~;i;oversia appa:t;tiene al. giudice. ordinario e che l'oppoata. statuizione del. Consiglio di Stato (il . quale ha.� ritenuto giurisdizionalmente competente il giudice amministrativo) � erronea, perch� si discosta dai principi costantemente enunciati da queste Sezioni Unite in tema di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in relazione alle col.l.hoversie ayenti ad oggetto la revisione dei prezzi di appalti di o;pere pubbliche . .2. La censura. � fondata. � opportuno preliminarmente ricordare che -. come risulta dalla Q.ecisione impugnata -�la clausola n: 4.17 del contratto di appalto del luglio 1969. (interamente. riI>rodotta nel ri�:orso per cassazione), mentre riconosceva il (iirlttp 4e4'appaltatore alla revisione dei prezzi secondo la riconoscimento sottoposto� ad �una cond�zi<>ne che ��attenga solo alla concreta attu~ione del � riconoscime..to st~sso. di per s� gi� esaustivo del potere discrezionale; nonch� Cass., 7 novembre 1990, n. 10723,. in questa Rassegna, 1991, I, 257, con nota di A. CINGOLO, Revisione dei prezzi nell'appalto di opere pubbiiche: posizioni giuridiche soggettive dell'appaltatore e determinazione del prezza corrente alla data dell'offerta; Cons. di Stato, 6 dicembre 1988, n. 798, in Foro amm., 1989, 1, 162, con nota di SAvo AMODIO, Riparto di giurisdizione in materia di revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche; Cass., Sez. Un., 13 gennaio 1989, n. 107, in Foro it., 1989, I, 3464; Cass., Sez. Un., 15 ottobre 1987, n. 7622, ivi, I, 2980; Cass., Sez. Un., 28 maggio 1987, n. 4784; Cass., Sez. Un., 5 aprile 1986, n. 2368, in questa Rassegna 1986, I, 303. (F. S.) ---~~ 78 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO normativa all'epoca vigente (legge n. 1481/63, d.l.C.p.S. n. 1501/47, legge n. 463/64 e successive modificazioni), ove i costi fossero variati in misura superiore al 10 %, stabiliva nel contempo che la revisione sarebbe rimasta �inoperante su una quota dell'importo complessivo dell'appalto pari al dieci per cento di esso�. La legittimit� di questo regolamento pattizio della ,revisione � stata contestata, nel 1973, dalla soc. Salini, la quale avanzava la pretesa di ottenere la revisione sull'intero corrispettivo dell'appalto, sostenendo l� nullit� dell'anzidetta clausola, sia secondo le leggi vigentj all'epoca della stipulazione del contratto, sia -ed a maggior ragione -alla stregua dello jus superveniens, costituito dalla legge 22 febbraio 1973, n. 37, che con l'art. 2 dispose che �la facolt� di procedere alla revisione dei prezzi � ammessa, secondo le norme�che �la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga�. IlT.A:R. del Lazio e, successivamente, il Consiglio di Stato accolsero parzialmente tale assunto, affermando che la clausola in questione non era pi� operante, perch� sostittiita d�ll� nornia imperativa di cui al citato art. 2, limitatamente a quella parte del rapporto che non era stata ancora eseguita alla data di entrata in vigore della legge n. 37/73. 3. Avuto riguardo a tali (non controverse) circostanze, non ritiene la Corte che la pronuncia impugnata si allinei -come il Consiglio di Stato afferma -ai � consueti canoni giurisprudenziali vigenti in materia, e segnatamente a quelli relativi ad un riconoscimento solo parziale della spettanza della revisione�. Invero, sulla questi~ne riproposta dalle Amministrazioni ricorrenti, la giudsprudenza di questa Corte (cfr. Cass,, Sez. Un., dal n. 1363 al n. 1369 del 1983; nn. 3790, 4088, 4341 del 1985; nn. 4784 e 7623 del 1987; nn. 3269, 5417, 12175 del 1990; :n. 1849 del 1991; n. 6666 e 6669 del 1992) � da tempo consolidata sui seguenti principi: ...,. riguardo alla revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche l'appaltatore ha -di regola -una posizione di interesse legittimo, correlata al potere discrezionale della pubblica amministrazione di concedere o meno la revisione, salvo che questa sia stata resa convenzionalmente obbligatoria, al verificarsi di determinate condizioni, in forza di una esplicita clausola contrattuale stipulata ai sensi dell'art. 1 del d.l.C.p.S..6 dicembre 1947, n. 1501 (e successive modifiche) ed avente inequivoco contenuto derogativo della disciplina legale. In tale ipotesi -e limitatamente al periodo in cui erano validi simili accordi preven� PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 79 tivi (poi vietati dalla legge 22 febbraio 1973, n. 37) -spetta all'appaltatore un vero e proprio diritto soggettivo alla revisione dei prezzi, azionabile avanti al giudice ovdinario; peraltro, la posizione dell'appaltatore � di interesse legittimo soltanto nella fase in cui l'Amministrazione � chiamata a decidere se ricorrano o meno le condizioni per procedere alla revisione, poich� tale determinazione implica valutazioni discrezionali ed unilaterali che attengono alla cura di preminenti interessi pubblici; ma, una volta che la decisione di accordare la revisione sia stata adottata, il potere autoritativo della p.a. deve ritenersi consumato e la posizione dell'appaltatore acquista consistenza di diritto soggettivo, nulla rilevando che possa insorgere tra le parti controversia sull'ammontare del compenso revisionale, poich� la liquidazione. di tale compenso involge solo la individuazione dei criteri e parametri da applicare, ma non comporta una scelta tra interessi pubblici concorrenti; -Non � necessario che il riconoscimento del diritto dall'appaltatore sia espresso in provvedimenti formali della p.a., potendo esso ris�ltare anche in modo implicito eia atti e comportamenti inequivoci degli organi amm�nistrativi competenti, che postulino il positivo esercizio del potere in ordine all'an della revisione; -appartengono, di conseguenza, alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie inerenti� alla pretesa di revisione dei prezzi dell'appalto, riferita all'intera opera che ne forma oggetto, ad una parte di essa o a specifiche partite di lavori, quando in ordine a tali oggetti manchi (o non sia ad essi estensibile) il riconoscimento dell'ente pubblico committente; spettano invece alla cognizione del giudice ordinario tutte le altre controversie relative alla concreta determinazione del maggior compenso dovuto all'appaltatore, sul presupposto dell'intervenuto riconoscimento del diritto alla revisione e dell'assunzione della corrispondente obbligazione da parte dell'Amministrazione appaltante. A quest'ultimo riguardo importanti puntualizzazioni sono contenute nella sentenza di questa Corte n. 4784/87 cit., nella quale si afferma, con il richiamo di altre pronunce conformi, che � le controversie nascenti tra le parti riguardano interessi legittimi soltanto allorch� si dibatta sulle situazioni tutelate dal procedimento amministrativo di revisione e non si discuta, invece, sulla validit� o sulla interpretazione delle clausole contrattuali o sulle posizioni soggettive che derivano dalle norme del codice civile o della legislazione speciale concernenti il rapporto con 80 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO trattuale �. Aggiunge la sentenza che il potere autoritativo dell'Amministrazione di procedere o meno alla revisione � pu� configurarsi soltanto nei casi di assenza di esplicite clausole contrattuali riguardanti la revisione dei prezzi per variazioni dei costi di appalto�, mentre �al contrario, nelle ipotesi in cui il fenomeno revisionale sia stato comunque preso in considerazione dai contraenti in un'apposita clau&ola del contratto di appalto, la successiva controversia in ordine alla validit� o alla portata del contenuto precettivo dell'atto negoziale sfugge all'esame del giudice amministrativo, in quanto investe la cognizione di posizioni soggettive che traggono titolo da un atto di nat.ra paritetica, rispetto al quale sono, quindi, configurabili solo conflitti intersoggettivi sulla sussistenza o meno del diritto dell'appaltatore alla revisione �. Sulla base di tali considerazioni questa Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, nella controversia decisa con la menzionata sentenza n. 4784/87, individuando il thema decidendum nella � questione relativa alla validit� ed operativit� della clausola -inserita, anteriormente alla legge n. 37 del 1973, nel contratto di appalto -...di rinuncia dell'appaltatore alla revisione dei prezzi... , � e ritenendo ininfluente, ai fini della pronuncia sulla giurisdizione, in una � tipica controversia di natura negoziale..., il carattere negativo della clausola... di esclusione della revisione, in quanto l'interpretazione e l'applicazione relative pongono pur sempre una questione di diritto soggettivo... �. Non � superfluo ricordare che, nel caso come innanzi deciso, sia il T.A.R. che il Consiglio di Stato avevano dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, correttamente escludendo che il giudizio avente ad oggetto l'accertamento della (asserita) nullit� di detta clausola, per effetto della sopravvenuta legge n. 37 del 1973, o della sua perdurante operativit� nel rapporto contrattuale precedentemente costituito, riguardasse situazioni tutelate dalle norme del procedimento amministrativo di revisione e qualificabili come interessi legittimi. � inoltre opportuno richiamare, per completez-za, quanto statuito da queste Sezioni Unite, in tema di �riconoscimento parziale� del diritto dell'appaltatore alla revisione, con la recente sentenza n. 6669/92 (oltre che con le precedenti decisioni in essa menzionate). � Parziale � � il riconoscimento che non si riferisce all'intera opera, ma risulta inequivocabilmente limitato a particolari lavori o a specifiche partite di lavori, con esplicita o implicita esclusione di altri, avuto riguardo alla loro natura oggettiva ovvero al tempo in cui la relativa esecuzione � avvenuta (cfr. anche Cass., Sez. Un., n. 7623/87). Non basta, quindi, PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, G�URISPRUDENZA E APPALTI una qualsiasi contestazione sul .<< profilo cronologico � del rapporto contrattuale �per ritenere limitato 6 parziale il riconoscimento, a tal fine richieden�osi.� che la �revisione �sia stata concordata sol tanto � per determinati lavoricompiuti in determinati periodi di tempo, proprio in base �< certe variazj,p1d di c.oi>to �. intervenute �.per quel tipo � di lavori . durante quel periodo di t~mpo � (eoskanche Cass. Sez~ Un. n~ 1366/83, che riba. disce testualinente quanto gi� affermato da Cass;, Sez. Un., n. 5333/80). >����� 4..Mla.Ju�lil..�dei suespp~ti princ�pi .. si qeve�escl.dere .. che la presente .fontr9v~~~W at?bi1;t. ~qpggetto ;;: �9J:lle Fit~.to dal.,Consiglio di. $tato. l' �n: della reyI~i91:1e .e���� c;lle la. pps:izj.one. �. sf)ggettiva 4eelqtta .. in giqdizio dall'appaltatore sia correlabile all'esercizio, da parte dell'ente �ommitt!:'. 11~e, ciel potere .� a.l:1torita.tiy0 di �oncecle;re. 0 negare . la. revisione stessa . .ij~lie Yi,c:ende .~pn~trl,ie~~te, ... fi~ulta ~be; si~~~~t9.. pot~f~ �era ... gj� stato esercitato dalla p~a.~ al ID()J;llentq qella stip.l<t,zjolle .�del �ontr<1,tto di appalto, d~s~enel;~i con chiarezza d~ll~ �l~.~~l~ n. 4.17cheJa. revisione era st~t; atnn1e~s~ p�r H~i~;a. ~pe;~:..�I>~~esse~d(,) ~tata posta a c~rico de11 �aJ?1'a1tatore, ..�~ �tolq � di�~ aie~. �ontrattua}e �, una quota. ~on. revisionabile pari al 10% � ciel C:()l'risp~tt~vo ,gl~bale d<;W'~ppalto.. Erano stati, quindi, giil valutati.insedenegozialegliinteressi p\lbblici all<t,cui tutela � preordinato il suddetto pote:e enoll ~esiduava spazio per una Ulteriore e diversa ponderazione � di. tali futef�ssi,. da �. parte dell'amministrazione, che comportasse Una inocllficazione unilaterale. dei patti contrattuali in ordine alia(gi�. concessa) revisione dei prez.Z[ r�coritraenti avevano esplicitameht� preso ..iri. considerazione� il �fenomeno revisi�nale � e lo avevano Cdnseri.sualrnertte regolato 11el modo inhanzi descritto, sicch� l'appaltafote aveva oHh�i: acqhlsito il di.ritto di <:>ttenere la revisione, nelle circostanze �� bbiettive�ecr a.11e��concl�zioni concordate, e� nessun'altra determinazfone poteva adottar� a. tal . riguardo rai:liministraZione appaltante, che aveva assunto la correlativa obbligazione di natura privatistica. Questi rilievi sono gi� sufficienti a dimost;rare che la controversia attiene non all'art. ma al quantum del comp~llso revisionale, tra.ttandosi ;... �:� �. �.. . .� . .�... . . di stabilire se la base di calcolo del compenso medesimo debba . essere costituita dal 90 % del corrispettivo complessivo dell'appalto, in applica . . . zione della clausola negoziale, ovvero dall'intero corrispettivo, come preteso dalla soc. Salini (anche) sillla base dello jus superveniens (legge 22 febbraio 1973 n. 37), che avrebbe, a suo avviso, privato di efficacia il patto � limitativo � dell'importo revisionabile. L'accoglimento dell'una o dell'altra delle cennate soluzioni incide unicamente sull'ammontare delle 82 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO spettanze dell'appaltatore, fermo ed incontestato restando il suo diritto, nascente dal contratto, alla revisione dei prezzi; e la maggior somma, I I ~ pretesa dalla soc. Salini e negata dall'Amministrazione, costituisce il reale oggetto del dibattito giudiziale, tanto vero che, per disattendere la pretesa avanzata dall'appaltatore, l'Amministrazione committente, non invoc� il proprio potere di concedere, o non, la revisione, limitatamente al 10 % .del corrispettivo dell'appalto, e tanto meno espresse la volont� di esercitare in senso negativo tale potere per esigenze di tutela di pubblici interessi, ma sostenne unicamente .;..... come gi� si � detto -l'inapplicabilit� della nuova normativa sulla revisione ai contratti stipulati in pre.. cedenza e la consegttente validit� della disciplina negoziale anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 37 del 1973. Non� �trova, dunque, riscontro nella (pacifica) relazione processuale l'affermazione del Consiglio >di Stato secondo la quale non sarebbero in questione, nel1a specie, � posizioni naseenti dal contratto o inerenti al contfatto �. �, invece, fuor di dubbio che la pretesa dedotta in giudizio dalla soc. Salini trae origine proprio e soltanto dal contratto di appalto ed in particolare dalla clausola regolatrice della revisione, interpretata alla stregua dello jus superveniens; e su questo tema si � incentrato il dibattito in'entrambi i gradi del giudizio avanti al giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, infatti, dopo aver dimostrato che � quant() contrattualmente stabilito � in ordine alla revisione non contrastava con il � generale principio dispositivo � sancito in materia dalle leggi previgenti, si � posto correttamente il quesito � se... la norma imperativa � . (art. 2 legge n. 37/73) � intervenga sul rapporto contrattuale in questione e se tale intervento si estrinsechi in una retroattiva sos~ituzione legale della clausola contrattuale o in una modificazione legale della disciplina del rapporto in esecuzione, limitata al tempo successivo alla sua entrata in vigore �. In quest'ultimo senso lo stesso Consiglio di Stato ha risolto la questione concernente gli effetti della nuova legge sul regolamento convenzionale della revisfone, affermando che l'art. 2 della legge n. 37/73 era �improduttiva di una nullit� originaria della clausola n. 4.17 �, ma modificava ex nunc (cio� dalla data della sua entrata in vigore), �per automatismo legislativo..., la disciplina pattizia, sosti-tuendosi ad essa �. Cos� ragionando, i giudici amministrativi hanno esplicitamente riconosciuto che la controversia attiene alla validit� ed alla portata di una specifica clausola contrattuale, sulla cui (ulteriore) applicabilit� al rapporto controverso essi hanno giudicato, ma hanno trascurato di conside PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISPRUDENZA E APPALTI 83 rare che le posizioni giuridiche dell'appaltatore, nascenti dal contratto, hanno natura di diritti soggettivi, non di interessi legittimi, e che la scelta dello strumento negoziale paritetico per la disciplina della revisione dei prezzi presuppone il superamento (e la �consumazione�) del potere della p. a. di valutare discrezionalmente la sussistenza delle condizioni per .procedere, o non,.� alla revisione . .Si deve, pertanto, ribadire che la controversia ha ad oggetto il criterio di liquidazione del compenso revisionale, con riferimento alla base di calcolo del medesimo, e quindi l'ammontare delle spettanze dell'appaltatore alla stregua del contratto e della sopravvenuta norma imperativa. Siffatte controversie, secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, innanzi richiamata, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario; e non v'� motivo di discostarsi da questo uniforme orientamento nella presente fattispecie. Resta da puntualizzare che neppure sotto il profilo dell'asserito � riconoscimento parziale � la contraria soluzione accolta dal Consiglio di Stato pu� essere condivisa. �, invero, evidente che, in applicazione dei criteri innanzi enunciati (cfr., in particolare, la citata sentenza n. 6669/92), non � ravvisabile nel caso 'in esame alcuna delle ipotesi in cui la giurisprudenza ritiene � parziale � il riconoscimento, da parte dell'Amministrazione committente, del diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi. La clausola n. 4.17 non fa, infatti, riferimento ad una parte soltanto delle opere appaltate, escludendone altre dalla revisione concordata, n� limita il diritto al compenso revisionale a � determinati lavori compiuti in un determinato periodo di tempo�, in considerazione della natura delle opere eseguite e delle variazioni dei costi intervenute in quel particolare arco di tempo, ma riguarda le opere ed i corrispettivi nella loro globalit�, pur se riduce la base di calcolo di detto compenso, lasciando una percentuale di � alea� a carico dell'appaltatore e cos� incidendo sull'ammontare delle sue spettanze. 5. Le considerazioni fin qui svolte conducono all'accoglimento del ricorso. La decisione impugnata deve essere, di conseguenza, cassata senza rinvio, siccome pronunciata da un giudice privo di competenza giurisdizionale ed in violazione delle norme e dei pdnc�pi che regolano il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. 7 84 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STAT() � . 6.: Sussistono . giusti motivi per disp�rre la compensazione tra le parti delle spes~ .dell'intero processo. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso e ��dichiara la giUrisdizione del �giudice ordirtarioi cassa senza rinvio la decisione impugnata; dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero processo. SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSIGLIO DI STATO -Ad. Plen. -6 febbraio 1993 n. 3 -Pres. Crisci -Est. Lignani -Comune di Roma (avv. Brigato) c. Codacons ed altri (avv. Rienzi) ed altri (n.c.). Enti pubblici -Comuni -Autorizzazione a stare in giudizio -Autorlz� zazione in sanatoria -Fattispecie � Ammissibilit�. Circolazione stradale -Centro storico � � L. 24 marzo 1989 n. 122 � Isti� tuzione zone a traffico limitato � Provvedimenti autorit� locale � Contenuto � Sindacabilit�. La costituzione in giudizio di un ente, nella specie un Comune, � valida ed efficace, a condizione che intervenga la delibera di autorizzazione in sanatoria ad agire o resistere in giudizio da parte della autorit� competente, nella specie la Giunta Comunale, anche. qualora il Sindaco abbia gi� posto in essere i relativi atti, ed anche se siano scaduti i termini processuali, semprech� la causa non sia passata in decisione (1). Le disposizioni contenute nella legge n. 121 del 1989, riguardante le misure per eliminare gli inconvenienti causati dall'eccessivo afflusso di autoveicoli nei centri urbani, non contengono regole tassative che vincolino in modo assoluto l'autorit� amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo in sede di legittimit�, eventualmente anche in termini di ragionevolezza (2). (omissis) 1. Si deve risolvere innanzi tutto la questione dell'ammis� sibilit� dell'appello del Comune, sia per il suo carattere preliminare, sia perche � la questione che ha determinato la rimessione della causa a quest'Adunanza plenaria. 1.1. In punto di fatto, il mandato a proporre l'appello � stato conferito dal Sindaco senza una previa deliberazione della Giunta -organo (1) L'Adunanza Plenaria, con la decisione �in esame, ha ritenuto che pu� considerarsi utile l'autorizzazione ad agire o resistere in giudizio, adottata dalla Giunta comunale quando il Sindaco abbia gi� posto in essere i relativi atti, ed anche se siano scaduti i termini processuali, semprech� la causa non sia passata in decisione: cfr., in termini, Cass., Sez. Un., 26 aprile 1991, n. 4621, in Mass. Foro it., 1991, p. 389-390. (2) Cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 1992, n. 1168, in Il Cons. Stato, 1992, I, 1564. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 86 competente a deliberare in materia di liti �ttive e passive, ai sensi della legge n.. 142.. det 199(). La Giunta ha deliberato successivam,ente, in via di ratificale l'atto � statd :Prodott() iii giudizio prima del passaggio in decisione. Peraltro, mentre nessun dubbio � stato avanzato riguardo alla tempestivit� di tale produzione, si � posto il problema se alla ratifica si potesse ricoll.oscere efficacia sanante con effetto ex tunc, a nulla rilevando iricontrario il fatto che essa sia stata deliberata dopo fa scadenza del�� termine per� appell�re; 1.2. Conviene sottolineare che il problema cos� prospettato non pu� e!ISe)'.'e risoltp. ri�hia:q::iand0 .puramep.te .. e. !1e:q::iplicemente la .copiosa giurl$ pfudenia '. forirl�ta~� fu,. i~l~~9a~ ~.�a 4eitbera 4i a~e. o .� h~sisterb iri giudizio, adottata in ~a �\irgem� dalla giilnfa e ratifxeata poi dal consiglid; nelregi:tn� anteriore� alta legge ri.142 del 1990; In quell'ordinamento er� pacifidf l'utilit� >delli.f ratlfica �� consiliare, ��. ancorch� ��.deliberata in extremis, rit�n.end�si .� necess�rio soltanto ch� esifo. fosse J)foddtta in giudizio prima d(!).la. spe(:lizione della causa a sentenza. . Ma ci� vel1iva dett<>. nel contesto di un sisteina nelquale ratto della g11.lllta t~intiilal~ ~ra �~gittirtnf ~spressfone �. di una competenza pr()pria, si4 pure ~�>hf�iHa. a Htoih i�ite1dniilef ed era dunque� sin �dali'�rigine valido �d efficace, bench� bisogn,e:Vole. di uria radfiea .che rendesse defil1itivi i suoi effetti~ Era #siologi~q. del resto, eh.e la ratifica� sopravvenisse a termini . scadt1ti:, e noti prl:J:l.ia., giacch� se ii consiglio fosse sfato in gradp di �.pr�vved~r� tempestivamente rion vi s~rebbe� s#to luogo all'esercizio �. dei. :r;@:eri .�interini,.! ~ella giunta: . .. � .. ~el caso p~esen,1e, i11v~c~, si� discute, .di tlil. atto .posto in essere dal sincl~cp, quale orgl,\llo moI1ocratiCo; nell'ambito di un .�sistema che ha devoluto alla giunta molte competenze gi� del consiglio, ha praticamente soppresso l'istituto della deliberazione d'urgel1za (salve ipotesi marginali) e C()Jl).pnque noll ?:t.t~ibuis~e .al sin<Jaco il potere di esercitare. �11.tal guisa q~*1. q q.eJM!: cpml)etem:a .dell11 giunta'. Peraltr<).. l'atto.. c:J.el .. sindaco ....,.. coll.ferimento d:el n:l,aJ).dato "T :non pu� c:J.irsi ad()~tato conl'intel1Zio):le .di surrogarsi interinalmente in poteri altrui, con _la giustificazione (fondata o meno) dell'urgenza; si tratta, invero, di un atto cne rientra nelle compet~ l1Ze proptje ~d]!!tituzio'Il.ali 4e1 $iI1da~9, salva la necess�t�. dell'autorizzazione della gi{mia.. �� . . . ... . . . . . 1.3 Ora, in ogni caso in cui l'organo di un ente pubblico, per compiere �atti giuridici� e hegozfali a� quali � legittiwato nella��su.a. veste di rappresentalit� �sten10,.�deve previa1llente es~ere autorizzato.� da. un. organo deliberante dello stesso .ente, si ammette, in via generale, che� l'autorizzazione possa :iritervenire anche in via di sanatoria; in tali casi si suol dire a.che che l'autqxizzazione preventiva pu� essere surrogata da un'apprO: vazione successiva. PARTB I, ssz, IV, GlURlSPRUDBNZA AMMINISTRATIVA Ci� per�h� s�opo della norma, dettata nell'intetes$e pubblico, � quello di devolvere ad un organo collegiale la valutazione circa la� convenienza, l'opportunit� ola nee�ssit� del compiere quelratto~ che !*organo monochttico �e competente a porre fu �essere; �Se quesfa valutazione �di merito, per qualsivqgli� :ragi�rte, non � preventiva come di no:rina;> ma comunque 'dene ff.)'Ijjiilat~ ip senso positivti ptj:ma cb� il� vizio;�prodotto (talla �sua te!ll!J()r~es,. n,J,'Wc.~a�. sia .� statq. fatto valere e definitivamente di�hiarato .t4Tr~~!~;i~ii~ pei. U sppravvenire iJ:1 teni Po utUe .�di :un .. ele:qiento .. che lo concilzionava . �... ���..� Ouell; cleli~er<l\ 4ell'organo . collegiale, . il'.\fatti, nqnc � . necessada .. per �q~f~H~.�il .Pp!eti.�' i'a.PPr~~e9.~~~�.�. �li....� �1'1:~�. il.�.~oggeti9..�a:ge~te...~... gi� . :r~vestifo nei confronti cl�i terzi, ma solo per rendere � legittimo l'atto1 Clal punto 4i y~taJnt�.xo dell'ente. ln casq �()ntrario �. e.cio�.. se.l'approv~ione ~e~r!~J~~~~::s~;!f~~=tt~~ ;~~:fia.~~a~~~!t:0:)1;::~ar!~~:: sentAAte p:rqcl.ca ~fetti.pregiudizievoli pe:r . rente,. vi.. sar� luogq � .all'acc~ �~irieilto.�� della, x�fati'7a .� resppp�apilit�. � � � � � � � � � .� .� � ... lA In materia C()nt:rattuale, anzi, s;i ritiene che. la dichiarazio.ne negpziaje ~-ypl~ni�, fatta da( le~axie. :rapp.re~ntMte.. (sindaco) �...ill,.. qifetto (.},ell'a,.t()rizzazio:Qe .�.elgorga,n()... de}iber;:u:it~ no_xt �. ;o.�cessiti :J:lepp.re di .. ~ �~ffliltta sanat<lria o ~ppr()Ya#Qn~ J?er. e�~re. pienameJ;lte produttiva di ~tetti.neir~PP()rti �qn i.J~rzi: .il.negozi(), infatF� ~ apilt1Habile solo �acl in.iativa d,ell'ente~ ... l:11 �. sostanza�.... si.... appU�a,no anche. agli enti pubblici gli artt. 1398. e 1441 clel co<i. Civ. . . . . . .. . . . . . . . . . .�.�...��.... �l riguari;IO:, la .Cpi;~~. cl{ cass~ion�, con. s�,nt. io. 11prile 197~, n. 1668, ha .osse:rva.to q,ua.nt<>. segue:. J< I.. te:rxta 4i vizi�� concernentLl'attivit�. nego: l:ia1e. 9,egli .. �. enti pul:il;>lici, .J'iJ;le�istenza.. della c;leliberazione� clell'orga,no CPlll!Pete:11te a ,stiPulii:re un cgnt:ratto di. c'l,iritt() privato coni.porta un vizio procedimentale a,fferente .. la success.iva stipul~ione del .contratto. tale v~Jo .ilJciP,e s.l:l'i(er formati:vo della.. vol011t� dell'ente: iter. noqnati\' a.JAet>,te predispostq al fme cli .. garantire il.� corr�tt() xaggi:ungimento d�gli in_teressi. pubblici cor:tcreta.mente perseguiti . ec'I,. .. il rel�.t~vo . contr()ll(), con l'effetto che il nego;iio comunque stipulato � . annulla.bile ad. iniziativa es�l.siya c'l,e}l'.ente pul:)bUco contraente, a.ru,ilogamente a . q'9!il-nto dispone l'art. 1441 cod. civ.~. Nello-stesso sens() �Ja sent. :n. 2741 del 21 aprile 1983. Queste massime riguardano l'attivit� negoziale di cliritto privato . e iion .. quella. pro�essuale. �Tuttavia fra le d,ue forme cli attivit� possono rinvenirsi analogie, in particolare riguardo al fatto che nel loro esercizio l'ente, pur se persegue, come normalmente accade; interessi pubblici, non 88 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO si avvale di speciali poteri autoritativi ma si sottomette alle . regole del diritto comune ed agisce quindi uti privatus. Il richiamo appare comunque utile per evidenziare la rilevanza che va attribuita; nei procedimenti concernenti le iniziative esterne degli enti pubblici rivolte alla tutela dei loro interessi, all'effettivo apprezzamento del fine pubblico da parte degli organi competenti, nell'ambito del procedimento. 1.5 Con specifico riguardo poi all'attivit� processuale, anzi pi� particolarmente al probleli:na dell'autorizzazione ad agire in giudizio, la stessa Corte di cassazione ha ripetutamente affermato l'utilit� della delibera adottata in sanatoria: ci� � stato detto, da ultimo, con sent. 26 aprile. �� 1991, � n. �� 4621. La gitirlsprudenza del �Consiglio di Stato, sino ad ora, appare prevalentemente orientata in senso contrario, ma si registrano tuttavia deci: Sloni, come VI Sez., 2 novembre 1983, n. 804, ispirate al criterio pi� estensivo. L'Adunanza plenaria, condividendo le considerazioni di carattere generale sopra svolte, ritiene che possa considerarsi utile l'autorizzazione ad agire o resistere in giudizio, adottata dalla Giunta comunale quando il Sindaco ha gi� posto in essere i relativi atti, ed anche se �siano scaduti i termini processuali, semprech� la causa non sia passata in decisione. 1.6 In genere, cos� presso la magistratura ordinaria come presso quella amministrativa, l'utiilit� de1la delibera in sanatoria risulta fondata sull'affermazione che l'autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio attiene �all'efficacia e non alla validit�� della costituzione in giudizio dell'ente. Quest'ultima affermazione meriterebbe forse di essere meglio puntualizzata: ed invero risulta pronunciata in contesti nei quali si dava comunque per pacifico che gli atti processuali compiuti dal procuratore e difensore legale sulla base di un mandato conferito senza previa autorizzazione fossero a loro volta pienamente validi o quanto meno convalidabili, anche retroattivamente, mediante una delibera in sanatoria. Che � quanto dire che la costituzione in giudizio, non preceduta dall'autorizzane, produce intanto i suoi effetti processuali, ed �, dunque, non solo valida, ma anche � efficace �. Ci� posto, con riguardo alla problematica in esame, seinbra dunque pi� appropriato concludere che l'efficacia e la validit� della cbstittizione in giudizio sono attuali, ma sub condieione: verificandosi quest'ultima, ossia intervenendo la delibera di autorizzazione in sanatoria (o di approvazione) quell'efficacia s'intende definitivamente acquisita, grazie all'integrazione del procedimento previsto dalla legge. Conviene tuttavia sottolineare un'importante differenza fra l'attivit� negoziale di diritto privato e quella processuale. Nell'ambito della prima, si pu�. ravvisare un onere della controparte negoziale di accertarsi, prima PARTB I, sszav, GltllUSPRUllllNZA AMMlNISTRATIVA distip.lare;cse:il legale rappresentante dell'ent.e pubblico �sia debit~ente atttorjzzato: Se��la�CO;fitroparte traSCura�.tale aeceftamenfo, Si�deve:pr&' sunte~ che essa, va1utatLi vantaggi che� le derivano dal n<:gozior abbia accettato��il�rischiti���di; itn��eventuale��annullamento;.��pertanto :��.. ragionevole p~ecluderl~ dL far� valere/ iri )?l'osi�.guovil . difetto di�. autorizzazii>ne per st>ttf~'t'sf a11'~~9tJZi'()~�� qet��. cP:n#at~;��� mentte�.�t'~ntepubblioo��con$ervao��la facolt��di�llil.~iler~ itannuU�mento. ���. ������.��.����.���. � >���������� �������ᥥ��� Ne�'~blt~�del'.�p;�4essc>..����C!otripitor del� giudice.��veriiicare~ occorrendo anche. cb1fflcfo; la� fegolarit���d~li���att�� processuali=�� ne�deriva, � C()l'lle�� ae�e~ totche�l'attckpi:;<>�essuE1le compiuto �dal<sin:daco senza autorizzazione pu~���.e���.fl~y~�.�essere. di�h,iarat�;l'�1'nammiss~bil~����dal� gi.dicet� una�� volta..�che..�la: cia'Usa .sia�passatain decisi�n�' e rion ma intervennta la delibera. di con:� ferma e sanatoria. �. l.1> fo �i?pli�~(;ii~ .qt .q�esti. �. prihclpi, �� l'appeifo ptoposfo ri~f'pre$~ pt���� ~l~~~$��.:.. ..��. 1: �~#~a~g~<f~ ID~�pc~~� ~riii#~~~iqhe. . � � a�.�.��.�:.�.� � � . . -�.� �-~� :-���. : : :;� �.: .2. Nel merito, si osserva q,uanto segue . .. J.a, legge i4 ntat'Z9 J989, . ~� tZ2, c;g.t~nen.te .mi~ure per eliplinare gli :�:�::'. :~: ... :�� �.� . Vtl)i�pli, .~alW cp11se11s9 p~r. J velQcipeqi, .e. per i . vei�qli al servi;z;io di . invalf~ c9nJin1ita:t~ �.aP~fit� Il1<>tc:>rie,;,J~ ~e.c()l}~a ,� definita cor.e a,reain c;ui lfac9essq eJa circ;9l~9ne, s~oJi.ii~ti ad ore prestabilite <e/o a parti" c?laf!.~i;!:~f~r~~~.��i!:~aaftr~l11~r~01:1�coinuni�...il�...c()WPi~�.�. di...�.4elimt~e le aree pedo11a1iJ1,rbantil e Je. zon� a traf!~co limita,to, :prec;isa:ndo che a questi fini si dovr� tener conto (( degli effetti del !J:'af~ico sulla sicurezza della. �~rcQl~ione~ SajJ.a. lla,l;.te, �UJl'p:t;:4*e p.pbl~c()t,,s).l:i patf�I.()J:I�O �amQ�tm:~ l~:.e c;.);n1raj,e e .sul .~erdt9;rio..ȥ. Q..&;!ste dis1?9!.'�~;z;ipaj. si ~!egrano co:. quelle d~ll'art..� 3 del.� t,u.,: che1. pi4 in. generale, atiril:n.tisc9:riQ. all'ente.. pr9" prietario . dcl.la strada il. po:te;re .�di .�� � sFabilire qbl:>ligl., Url1itaziqni, . divieti e .� liniitazioni .di� carattere. temporaneo� o permanente per cil\\scuna str;ada, o tratto di essa o p,er >determinate tategl:>rie di utenti, in re~azione .a1le esigenze della <circolazione o alle caratteristiche strutturali delle str;:i:de �, di � riservare corsie a determinate �categorie di veice:Ji: >>.�e accordare�� per �'1certatenece$sit�, .permessi suJ;>0rdb:iati a.�speciali condizio:Qi �e cautele))., in deroga alle limitazioni di cui sopra.�� 90 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Gli atti impugnati in primo grado dagli attuali appellati rientrano, per l'appunto, fra . quelli emanati dal comune di Roma con l'intento di ottemperare a quelle disposizioni di legge ed esercitare i relativi poteri. Le parti hanno discusso, fra l'altro, dell'ammissibilit� dei ricorsi di primo grado. :a stato eccepito che nella parte in cui i ricorsi investivano atti di portata generale (quelli che indicano i criteri per il rilascio di permessi in deroga e le categorie che possono richiederli) non si tratta di veri e propri �provvedimenti, ma di atti interni e preparatori, e che comunq:ue non .sono immediatamente lesivi n� suscettibili d'impugnazione diretta; e che nella parte in cui investono i permessi in deroga quali provvedimenti individuali, i ricorsi sono inammissibili perch� quei provvedimenti non sono specificamente indicati e perch� non � stato stabilito il contraddittorio con i loro beneficiari. Tali questioni, risolte dal T.A.R. in i;enso favorevole ai ricorrenti, vengono riproposte dall'atto di appello, ma il Collegio ritiene di poterne prescindere perch� l;appetlo stesso � comunque fondato, come si mostrer�. 3. Conviene innanzi tutto chiarire quali siano le posizioni soggettive fatte .valere dai ricorrenti e gl� mteressi che essi intendono tutelare. Provvedimenti come quelli in discorso, che implicano scelte latamente l discrezionali entro un arco molto esteso di diverse soluzion� possibili -innanzi tutto sul punto se istituire o meno la zona a traffico limitato, poi sulla sua estensione topografica, quindi sulla durata oraria dei divieti, I e ancora sull'estensione dei divieti a questa oa quella categoria di utenza o di veicoli, ecc. -possono essere criticati o perch� ritenuti troppo restrittivi, o, al contrario, troppo permissivi. l Ora, nel caso in esame, le criti�he che sono state fatte si collocano tutte su questo secondo versante. I motivi dedotti� dai ricorrenti miravano non all'annull�mento totale -e dunque alla restituzione della piena libert� di circolazione -ma solo all'annullamento parziale e pi� precisamente all'annullamento di talune disposiiioni che escludono dal divieto questa o qUella categoria di utenti o di veicoli, o consentono il rilascio di permessi in deroga. I ricorrenti, dunque, non agiscono a tutela del loro individuale interesse a veder rimosso Uii divieto che restringe la loro sfera giuridica, bens� a tutela dell'interesse � diffuso � a che i divieti siano rivestiti della severit� necessaria per conseguire gli obiettivi enunciati dalla legge: che sono quelli della sicurezza del traffico, dell'ordine pubblico, della difesa della salute, del patrimonio culturale, del territorio. E va ancora detto che, al di l� dei nomina iuris attribuiti dai ricorrenti ai loro motivi di ricorso, i motivi stessi (o almeno tutti quelli che sono stati accolti dal T.A.R. ed ai quali � ristretta la materia del contendere in secondo grado, non essendo stato proposto appello inci dentale) si risolvono in una critica :in tenn:ini di �ragi�nevolezza �;, Ed mvero/ aiiclie< qulitndo vengono invocati vafod giuridicl:>'tostituzionali come, a(l es.;. il :Prlncipiq di uguaglianza (art. 3, Cost;); quelli deWimp�r� Zial�t� e del buon attdlii,mento deWamministra2ione (art/ 97), �quello della salvi~rdia della saiute (�rt� 33) e via dicendo1 �. inntitivo che. si tratta .. ,.,.~"!li~i;:Zfif::E Uivece, pti.� stilo< essere perseguito in � C::oncreta nel� giust� contemperamento con, esig~ie; diverse e� a> volteco:ntrappC;>ste; non.��meno �metite-< Vt>li:::.:dit.tiitei4i:>;: .�. i:L�::.::>.:)::::~ :-��� �� Nella tfoet~~ d.et pttnto ottimale di equ.ilibrlo . fra piu �esigenze con~ trappo~te .ma ugjlalrnente � tutelate, � normale che sipfospetti una mtera ~lllixttt ~i soluzfom p�ss�bili. In ta1uni: casi, � la stessa � legge ad indicare, �=;::~~ii:n(iit~it����l:!ieii~::~:a~::::~~:�.;:sci~~~~;=:~!:t::.:~~ nistrati'VQ. libe~ar diJ effettuare la. �scelta: definitiva fra pi� opzioni �ugual� mente legitti~;JJuesto � ci�.� cbe��comunemente: si� chiama discreziona� lit�....:l:drit'Ilihlstrativa.��� ���. '.Pertantc>/ai fini del.sindacato di legittimit� :non ci si deve chiedere se un certo valore~ isolatamente collsidet�to; ��sia stat� sacrificafo-; ma .. ci si deve chiedere piuttosto se n.;sa�rif��iu sia �ragionevole �teiiut� conto della pluralit� di valori e della necessit� di stabilire un. equilibrl� fra loro� .........�. 4,/Glistessi valori indici;tti daWart;13dellalegge n.122det1989 sono, almeno in p~e;;cantitetici .fralorQ;t da .. un certo punto di .� vista, .. infatti, si potrebb.e. sostenel'e,; ad�� esemI?io;. che per la sicurezza. della� circolazione e la sEJ;lvaguardia dell'am:\>iente la sol.zk>ne ott�nale sia la totale interdi� zi<;>ne di pgni tipo .di veicolo a motore nei .. centri abitati; . e . tuttavia tale sqt-uzio:Qe ccmfUggerel>l:!~h a.lmen0 i. parte, con gli interessi (p.,re indicati AAU'.art'. l~) all~0:p:line p.ppJ.i�o .. (in vi~tade1�. q.al,e pi;tre invecenecessi;lria l::i: �. Jiber~. di �. circpJ~i<>.Ae 9.:U.AAto. me:r;i.o ... <JegJi a.tomezzi� in ��~rvizio .di poHzfa) . ed alla .. $f:llute (con ri~e;rimento all::i:. libert� di . circolazio.e . dei ~,�zzi clj. sopc9i,:so edi 9\lelli \:l.Sliltidai :i;nedi�i chian:iati a .. visite don:iiciliari). . P'a,ltr()n,de; se .1a legge ��avesse volp.tq � ipi.Porre la. sol\lZiQne del divieto :�f~\J~jsf~3t~;~1f;~t!i:e.lr�~~~bi:d~~iis~t:!!:�~~11~0~!ii~~~~1~i::~ roso, le � z6ne atrafficolimitato �, il cui regime �, per definizione, pi� flessibile, essend�vi consentita lacircolazione � a particolari categorie di utenza o di veicoli �. Ci� comprova ch� mquesta n:iateria non visono regole tassative che vmcolino in modo<as$�lttfo l'autorit� a�mninistrativa. 5. �Non si nega che provvedimenti del genere siano sindacabili in sede di legittimit�, eventualmente anche in termini di � ragionevolezza �. 92 RAS$EG~ AVVOCA'HJAA DELLO. STATO � infatti possibile . che taluno di essi risulti manifestamente irragionevole (cio� incoerente, contraddittorio, arbitrario), in rapporto 'alle fjnalit� pe:rseguite dalla legge, e . dunque . .illegittimo. Tale sarebbe. il caso di un ipotetico provvedimento che vietas.se. la circolazione nei . centri urbani ai veicoli provvisti di dispositivi anti�inquinamento, lasciando via .. libera alti;i alti;i; oppur~ che desse libert� di circolazione a tutti i mezzi privati ela negasse ai veicoli di soccorso. Ma altro � affermare l'illegittimit� di un atto manifestamente irragionevole, e altro � dire che ogni atto che appare per qualche verso criticabile, discutibile, poco convincente, sia da ritenere, per ci� solo,� irragionevole e. dunque illegittimo. Non si pu� dire neppure che, per quanto attiene al.la materia in contestazione, la linea di discrimine tra a pel1Illessi di circolazione legittimi e quellj illegittimi � sia desumibile dalla distinzione�� fra servizio pubblico e. servizio privato. Sia la legge n: 122 del 1989; che parla di circolazione limitata �a particolaricategorie di utenza o di veicoli�, sia l'art. 3 del codice della strada; che in via generale ammette permessi in deroga. �per accertate necessit��, prescindono da una ~igida distinzione fra . servizio pubblico e servizio privato .. � Una. distinzione siffatta; del resto, potrebbe condurre a risultati problematici e insoddisfacenti. Ad esempi(), i taxi, bench� nominalmente qualificati <<serv;izio pubblico�, sono utilizz.ati dai loro clienti p.er fini ed itinerari esclusivamente oprivati e. personali ed eventualmente anche senza alcuna necessit� soc.ialmente apprezzabile. Problemi simili si potrebbero sollevare per i veicoli �a. servizio degli handicappati: al di l� delle evidenti ragioni di equit� e di solidariet� sociale che giustificano ampie deroghe in loro favore (persino all'interno delle aree pedonali in senso stretto, com'� esplicitamente stabilito dalla. legge n. 122 del 1989), taluno potrebbe sostenere che l'utilizzo di tali mezzi � privato e avviene, di solito, per finalit� strettamente personali e private.� Lo stesso si potrebbe ancora dire dei soggetti che, per l'attivit� esercitata o la posizione economica corrano rischio di essere colpiti da atti di criminalit� quali attentati, rapine o sequestri di persona � che perci� abbisognino di speciali cautele e protezioni in qualsivoglia spostamento, anche se compiuto per finalit� esclusivamente private. E si potrebbe altres� disputare, senza risultati univoci, se sia qualificabile d'interesse pubblico o d'interesse privato il servizio di quegli artigiani (imbianchini, . idraulici, elettricisti, ecc.) .�che non possono svolgere la loro attivit� se non recandosi con un furgone d'attrezzi nel luogo in cui � richiesto il loro intervento -luogo che peraltro ordinariamente � il privato domicilio di private persone ... E cos� via . . . Come si vede, il criterio ragioneyolmente fondato, e concretamente recepito dal diritto positivo, non si basa sulla contrapposizione fra pubblico e privato, bens� fra ci� che � � meritevole di tutela � (pubblico o privato che sia) e ci� che non lo �. 93 PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 6. Si potrebbe obiettare che la nozione di � meritevole di tutela � appare eccessivamente elastica e imprecisa. Ma in ci� consiste appunto la discrezionalit� amministrativa; la quale pu� condurre ad affermare, ad es., che in un determinato contesto� �socio-economico � � meritevole di tutela� anche l'obiettivo di non deprimere certe attivit� commerciali o produttive; per conservare vitalit� ai centri storici destinati altrimenti ailla completa perdita de1la popolazione residente e aid un travisamento della loro tradizionale immagine. Cos�� possono giustificarsi deroghe in favore, ad� es., di turisti diretti. ad esercizi alberghieri provvisti di idoneo parcheggio; .ovvero� in favore di determinati esercenti, professionisti, artigiani, ecc. Nell'esercizio dell'inerente discrezionalit�, � intuitivo che l'amIninistrazione comunale tenga conto di vari fattori, fra cui, ad esempio, le dimensioni della zona a traffico limitato: verosimilmente, l� dove questa si estenda per la lunghezza di poche centinaia di metri, sar� concepibile � una disciplina piu restrittiva, mentre nell'ipotesi di estensioni maggiori (che � il� caso della citt� di Roma) la necessit� di permessi in deroga sar� valutata� con maggiore larghezza. S'intende che l'autorit� deve ponderare queste scelte discrezionali con cautela e senso di responsabilit�; e �che ogni soluzione ipotizzabile sar� suscettibile di� critica. Ma non � detto che si tratti in� ogni caso di critiche assumibili in termini di legittimit�; accanto al sindacato di legittimit�, proprio del giudice, l'ordinamento configura anche un sindacato di merito politico-amministrativo (avente per oggetto specificamente l'adeguatezza, la convenienza, l'opportunit� dei provvedimenti) che si esercita nelle sedi e nelle forme della democrazia rappresentativa. 7. -Ci� premesso, e passando all'esame dei� singoli punti a proposito dei quali il T.A.R. ha giudicato illegittimi i provvedimenti impugnati, si osserva quanto segue. 7.1 La. prima disposizione ritenuta illegittima dal T.A.R. � del seguente testuale tenore: �Oltre alle suddette categorie [mezzi di trasporto pubblico, taxi, polizia, vigili del fuoco, e simili] possono transitare nelle corsie preferenziali e strade riservate agli automezzi muniti di apposito contrassegno; il rilascio di tale contrassegno � subordinato all'accertamento dell'effettiva necessit� dello stesso per l'espletamento dell'attivit� del richiedente e della cont~mporanea .sussistenza di motivi di sicurezza, debitamente documentati dagli organi dello Stato a ci� preposti. I ,contrassegni in questione saranno rilasciati con provvedimento formale singolo o multiiplo e saranno intestati .alla persona fisica o all'ente richiedente; l'automezzo munito di tale contrassegno pu� transitare sulle corsie preferenziali e �sulle strade riservate solo se reca a bordo l'intestatario del contrassegno stesso �,. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Ora, il Tribunale amministrativo ha ritenuto la disposizione immune dalla censura di genericit�, nella parte in cui si riferisce agli � organi dello Stato a ci� preposti� in quanto, secondo lo stesso T.A.R., si tratta degli organi � cui compete la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica � e tanto basta; e l'ha ritenuta immune da vizi anche nella parte in cui ammette il rilascio di permessi plurimi ad enti, perch� i motivi di sicurezza possono ricorrere � anche nei confronti di appartenenti a corpi od uffici esposti come tali ad una situazione di rischio individuale �. Invece il T.A.R. ha ritenuto illegittima per genericit� la disposizione in esame, nella parte in cui si riferisce a � motivi di sicurezza � senza meglio definirne gli estremi. Pare al Collegio che quest'ultimo punto della decisione non possa essere condiviso. La disposizione, nel suo insieme, � concepita in modo abbastanza rigoroso da prevenire abusi; che cosa s'intenda, poi, per � motivi di sicurezza � appare sufficientemente comprensibile attraverso il contesto, cos� come lo stesso T.A.R. ha ammesso che attraverso il contesto risulta sufficientemente chiaro che cosa si debba intendere per � organi dello Stato a ci� preposti �. In particolare, pare chiaro che i � motivi di sicurezza � attengano, come detto dallo stesso Tribunale amministrativo, a � situazioni di rischio individuale � cui � esposta la persona trasportata. Ed il rischio �, manifestamente, quello di essere vittima di azioni criminose. Sar�, poi, responsabilit� degli organi competenti valutare con seriet� le suddette situazioni di rischio. D'altra parte, poich� non si discute di norme penali, per le quali possa invocarsi il principio della necessaria predeterminazione della fattispecie, ma di semplici autorizzazioni amministrative, non pare censurabile la scelta di lasciare un certo margine alla discrezionalit� dell'autorit� amministrativa, al pari di quanto avviene in innumerevoli altre ipotesi di provvedimenti autorizzativi o altrimenti ampliativi della sfera giuridica (dai nulla-osta in materia di bellezze naturali alla concessione della cittadinanza italiana a stranieri, all'autorizzazione agli acquisti degli enti) senza che alcuno ravvisi un vizio di legittimit� nell'enunciazione di concetti elastici, ma chiari, consolidati da1la pacifica interpretazione dottrinale e giurisprudenziale. 7.2 Le considerazioni ora svolte riguardavano i permessi di transito sulle corsie preferenziali e le strade riservate; ma possono valere anche per un'altra disposizione che il T.A.R. ha giudicato ugualmente illegittima per genericit�. Si tratta della disposizione per cui il permesso di accesso e transito nella zona a traffico limitato (che non include necessariamente il permesso di transito sulle corsie preferenziali e strade riservate) pu� essere dato, fra l'altro a � cittadini privati che, sia per le funzioni che svolgono, PARTB I, SEZ~ IV, GWRISPRUDJ!NZA UBf}NlSTRAnvA siaper b:l; caricarivestita; potrebbero necessjtate��di particolari precau~ ziorii �negli�.�� ��$p6stamenti che debbono q�otidianamente"� eseguire� ..�per Pesplet�rnento� della� propria attiVit�.�. ln� concreto.�il rilascio .. del per� messer � $libcff41:tl!to alla ~on<lizione�� che sia< �opportunamente . suffra. AAto d~ dlel�~rf,tilo~i ~egli ?rgani .. dell~ Stato. preposti�. alla �. sicure,zza �. ~z;:~Co::r;af;~cl~~:11::~f~::.es:~a~=0:X:::!~.q~~:U~c; �getti esposti ad un� particofare rischlo di azioni crimmose; �.queste . ultime possort& riguardare; !ntt.dthr�rnente,; sia<la persona che le tose,. Si pensi all'ip0tesi.. df un nrnzionll:rio� che debba,pottare cotii)s�; abitualmente, vhli:�n (j�: �documenti .�� riservati che $ilili>sconsigliabile �esporre. �lJl�.� rischio di tin banale S()ippo o di urt borseggio; rischio non trascurabile per chi utili:tza certi mezzi pubblici patticoiarrnente�affollati, fa condizioni tali da rendere poco effi<:a~ anche l'ordinaria diligenza e cautela .. Spetta, �di nUOV()'> alUatttotit~ dl ~ttbbHcai sieurfizza vagliare la �� S�tiet� e ��la fon" dat:�zza. delle dtim~nde; itt questaluce,�la disposizione � non����appare.� n� gerierka n� �irragionevole; .��� � � �.' /. � ~~1~-~~i;t~AI~~~ � A tutte le societ� o aziende che svolgono la propria attivit� anche nella; zoria centrate della citt�; ed ~ehe a quelle che nori hanno la sede in< detta zoo�;<quhlora d�spong~o��di adegitata 11utotimessa e per. motivi di effettiVa e comprovata *cessit� per' IQi svolgime.nto della. propria� attivit�rpu� essere c�ncesso uno o pi� permessi di � aceessd � con �:�itinerario stabilito per raggiungere l'�utorimessa�� di �.cui�� soprai���Tali permessi non consentono la sosta in� nessun punto delle zone nelle qualisorto in vigore provvedimenti limitativi.�.� di .� traffico, � L'Amministraiione, � per. particola� l,'iss�me esigenze di lavoro e �previa approfondita istruttoria,: si . riserva di cencedere a determinati �ittadini. che svolgono. �attivit��� professionale� .prevalentemente nell'ambito del centro storico con particolare riferimento alla disponibilit� di posto-auto fuori delle sedi carrabili. Qra, com.e sL~ lllostrato sopra, la distinzione. fr~ attivit� d'interesse ~~:~~?e ~s:;:i~~~���~~t1l~ii1: .:,it,~~�ᥥ!1f~~!~::e:e:!ti~:fs!:z::n:e:io alla materia di cui si discute. Peraltro, la disposizione impugnata � sorretta da ragionevolezza, in infil!~1~~~S!~~rJ!~:r%~e1irfl~gp~!flflt;x~~riJ:1r'1~e:S~~:: dale. � ben noto, infatti,� eh~ gli '~#�itfnegativi di trr1~ �inc�iscriminata libert� di circolazione nei centri storici derivano non: solo dai veicoli in movimento, ma anche da quelli che sono lasciati per ore ed �re ~ in� .'RASSEGNA ll.VVOCi\TURADELLO' STATO gombrar� .il<: suolo pubblico . '(ostacolando i pedoni, costringendo altri automobilisti a giri vizi�si alla ricerca. di U�lO spazio libero, ecc.) dopo esser� stati-utilizzati per tragitti anche assai brevi� e per la. comoClit� di tina singola persona. In questa luce, non � irragionevole .che, a parit� di' ogni. altr� Cori.dizione; si conceda un trattamento di maggior . favore a chi: si assume il costo di un'autorimessa o di uno spazio-sosta privato, dspa:tmfu:ndo alla collettivit� i .disagi diretti ed indiretti di una prolungata: ���occupazione degli�� spazi pubblici �.. ' La finalit� della>deroga �, comunque, quella di rendere pi� agevole a .�determinati soggetti lo� svolgimento di.. attivit� economiche o .� professiona: li che hanno come punto .di riferimento la zona centrale della citt�; attivit� che ._.contribuiscono ad assicurare al centro. �storico una certa efficienza e vitalit�. In questa ottica, non � illogico che, non potendosi concedere i .permessi a tutti i dipendenti delle aziende, delle. societ�, degli studi . professionali (i quali. dipendenti; del resto, essendo tenuti a prestare � servizio�� secondo� orari fissi possono. meglio programmare l'impiego dei mezzi pubblici), detti permessi siano concentrati in testa ai titolari delle imprese, aziende~ studi,, ecc~, che sono coloro che pi� contribuiscono allo sviluppo . deil'attivit� considerata meritevole di tutela e che in ragione dena loro posizione sono costretti, pi� spesso dei rispettivi dipendenti, ad. �ffettuare rapidi spostalllenti non programmabili secondo orari fissi. 8. In conclusione, tutte le disposizioni censurate dal Tribunale amministrativo risttltano, a giudizio di questo Collegio, corrette -beninteso neilimiti. propri . del sindacato di legittimit�, che non. esclude la legittimit� anche di soluzioni diverse e lascia spazio ad ogni possibile critica� sul piano del merito.� politico-amministrativo. L'appello del Comune. deve dunque. essere accolto, ed in -riforma .della sentenza appellata dev'essere respintodL ricorso proposto in primo gra~ do -"""'-fermi i punti sui quali gi� il TAR;: si � espresso in. senso sfavorevole ai ricorrenti e relativamente �ai quali non risulta proposto ap� pello~ CONSIG_LIO IH STATO �. Ord. � ,Sez. Vl � 7 gennaio 1993 n. 7 -<Pres. �Laschep.a -" Esf, Severini .� Tropea (a:vv. Grillo) c. MWstero Pubblica Istruzione ed altro (Avv. Stato Corsini). ,. Jmpiego pubblico. � Rise.rva dei . posti a favore delle categorie privll~ giate � L . .Il� 4$2 del� 1968 � ~riterf di computo � Contrasto giurispru� denziale -Deferiment9 a111aduna:nta plenaria. ' . . . ~�;� . �Deve essere rimessa all'Adun�nza Plenaria, a norma .dell'art. 45 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, la questione se si debbano .computare o meno PARTE I, Sll2:;1V,GilJRISPRUi>BNZA AMM�NISTRATIVA 97 neWaliquota del 15 % (da applicare ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 in favore delle categorie privilegiate) i riservatari che� si sono, :per solo� rhed~qt ct>11ocatiutilmente in.�gradutorta e se;. di. conseguenza, siano da coni�derare riservatari soltanto coloro ch� siano risultati idonei; tome tali compresi in graduatoria in pasizio.ne �tt.tile .nei�� limiti di .riserva� {lh i/ 1:) Pl'eli~fi1a:i'r,tl~te si deve prendete atto chel'appellante, �.come ha dimostrato � producendo iF 16 ��� aprile� 1991 �copia della Gazzetta� Ufficiale Foglio ln"Serzione del 15 mlftz���1991/n;��63, nonch� copia de1� F.A.L della Provinc�a di <Catamat�> n; 9 dell'S marzo 1991, ha provveduto alla no� tifi�a:� per pubbl�d: pr-0clamh cttt era stata �autorizzata d�.. qtiesta � Sezione con decisione n. 69 del 6 febbraio 1991. Pu� . a . questo punto � reputarsi� . �iltegrato � il contraddittorio; : � l) l?assando al rnerita�� deU~appello;: ..deve �rilevarsi che .. l'interessata tropea Mariangel� lamenta��di .. non esseJ?e statainc:lusa e .. nomll'1ata tra i vincitori del concorso< perJ'accesso ;:i.t ruoli prQvinciali del .Personale docente della scuola materna . statale che fu bandito dal Provveditore agli studi di caifuizato fon de�efo n/7ttdd 20� agosto�.19s6���(rispetto al qlJile e~sa efa ils�ltata d:illocata ai poste> 944 clella graduatoria generale dffu.edfo),�e<d� fu.aigrttcto �� essa appartenesse alla � c.d. �riserva M�� (orfana di caduto st.d favof6). � � .� � � In particolar�'Wnt�re�is~t� �J.amenta���� che� iiAttirtlirtistraziorie ha ��com~ putato nell'aliquota .. deb15 %. ��. (d� applicare.� ai . sensi. della legge � 2 aprile � 1968; n/482� in.favore delle. categorie priyilegiate) l riservatari �che si Sono; .per. solo merito, collocati utilmente: in graduatoria: .quando invece, <{1) Cfr;; <sWia qtlestforie, Cons~ Stato� Sez. VI, 16 giUgno 1981 n. 300, in Il Cons. Stato 1981, I, 761, nel senso che la finalit� della legge n. 482 del 1968, di riservare. .Ila. certa pel'c:entu,aj.e .di..p()~ti...�a cte.~winatli' � categorie �. di.� 'beneficiari, pr~~cinde 4aL .sistema �� di. assunzione, con .la computab.Uit�, nel. calcolo dei postfriservati, dei risenrafari ri6.lninat� per merito proprio; � Cons. S:tafo, Ad. Plen., 21 ottobre 1989 n. 13,. fu il Cons. Sti:ito 1989, p. 1121; con la quale si � affermato.� che .Je :riserve dei. posti. di. .�.cUi atrart. 12. legge.. n, �482. del� 1968 ya;m10 �i;tlcpl!!;:te $ul numero .. <,'lei. �. Posti�� fu .� orga~�o e non sl,1:} .n~ro: di .quelli m~ssi a: co~corsg . e elle dette ..i:i~erve operano scilo pei�. coforq che '. Iiauno �oJ) seguito � i'icfolieit� �. s�hi� nsultar� viiidtori. / .. ; ...�.�.� �.� ; ������� ..�� ..�..�..... �.�. ����� ..�� e �.�.. � �.. ; �.���. � >Lo stesso Consiglio di Stato; Sez/VI, con la decisione 10 .iuglio 1989 n>845, in H .Cmts. Stato 19891 p �. 943, e con il pa:i:ei:e, de:ll1:1: Il �Sezi�me, 28 g~'1gno lt'~9 n. 541 ha affermato che, fra i sog;g~tfi ,�le~~in;:!.t~ri 4el1a ri~rva .dei. PQs# appartenenti alla carriera direttiva ed a quella d� �cincettO, non� .sorio. da. comprendere i. concorrenti �he siano risultati.� vincitori di concorse> m b'ase � ai.� solo inerito, o siano� diVenuti invalidi (o siano stati. riconosciuti tali). successivameu_te al .concorso. mentre sono da considerare riservatari soltanto coloro che sian<:> rlsUitati idonei, come tali compresi .� fu . graduatoria in posizione utile ,nei limiti di riserva. 98 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO Sl'ATO a suo dire, costoro non dovevano essere computati per il calcolo della I M riserva stessa. Il Collegio osserva che l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 stabilisce: � Nei concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto o parificati, gli appartenenti alla categoria indicata nel -~ precedente titolo che abbiano conseguito l'idoneit� verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i. vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organico� ... �. La suddetta norma � stata oggetto di� diverse interpretazioni giurisprudenziali nel corso del tempo sia da parte di diverse sezioni di questo Consiglio di Stato, sia da parte del Consiglio di giusti.Zia amministrativo per, la Regione siciliana. Una prima questione, posta dalla norma suddetta, riguarda la nomina dei riservatari nei posti computati come disponibili in un concorso agli effetti della riserva; una seconda questione concerne lo stesso computo dei posti in organ�co disponibili ai fini della riserva. In ordine alla questione, � da considerare che: a) con. sentenza di questa Sezione n. 300 del 16 giugno .1981 � stato ritenuto che la finalit� della legge n. 482 del 1968, di riservare una certa percentuale di posti a determinate categorie di beneficiari, prescinde II dal sistema di assunzione, con la computabilit�, nel calc.olo dei posti riservati, dei riservatari nominati per merito proprio; b) con sentenza Ad. plen, n. 13 del 21 ottobre 1989, � stato affer I mato sia che le riserve dei posti di cui all'art. 12 legge n. 482 del 1968 rn vanno calcolate sul numero dei posti in organico e non sul numero di quelli messi a concorso, sia perch� dette riserve operano solo per coloro che hanno conseguito l'idoneit� senza risultare vincitori e, sul punto, a seguito di detta . sentenza, si � formato un pressocch� unanime indiritzo. I Pi� controversa � la seconda questione, scaturente dalla citata norma, sul� computo dei posti disponibili in organico per le categorie . riservatarie ed � la questione su cui verte l'appello di cui in premessa. Giova rilevare che questa Sezione, con la menzionata sentenza n. 300 Idel 16 giugno 1981, ha ritenuto che l'assunzione degli invalidi; ai sensi della legge n. 482 del 1968, non � consentita quando il numero. degli invalidi in servizio sia uguale o superiore alla �quota riservata, non rilevando che l'assunzione sia avvenuta per solo merito e che l'invalidit� sia sopravvenuta dopo la nomina in ruolo. . . Conform: a questa decisione sono la sentenza Cons. Stato, V Sez., n. 71 del 13 gennaio 1978 e la sentenza Cons. Stato, V Sez., n. 405 del 14 novembre 1985; C. S. a., n. 34 dell'll marzu 1986; Cons. Stato, IV Sez., n. 574 del 21 agosto 1986. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Di avviso diverso sono stati il�Consiglio di giustizia amministrativa n. 28 del 15 aptile J981. e q;y.esta stessi;t, Sezione in, pil) recenti decisioni (n. 523 del !7 !tiglio 1986 e h; 84S del iO iJglio 1989)/ nonch� il parere della II Sez. del Cons. Stato n. 541 del 1989 del 28 giugno 1989 con cui si � affermato che, fra i soggetti destinatari della riserva dei posti appartenenti alla carriera direttiva ed a q.ella di concetto, non sono da comPt~: n4~Ie. i �Qp,�<:J~:i,-~.J"'ti, che sfa.o rj~wtati rjp.c;ito;rldi cpJ,l�qrsoin 9ase al :~~~~~~:!~~n~~�~~p~~ri:r:~;it~~;~fiJri~�.d~~Jnsil~~af~cfit~:~~tnt:!L tanto coloro che siano rishltati idonei, con:l.~ tali com~resi in graduatoria in posizione utile nei limiti di riserva. �� Trattasirm cortcr~tqwcli questione .nel:l;a.quarestlssiste iln contr�sto giurisprudenziale,�onde l���Sezicine <riti�n� di ddli'erne� investire: l'Adunanza plenaria/a nodna deli~arh45 de1.��r;d.Z6girtgnd t924,��n:;�i�54 �'(coili.e gi� fatto con l'ot.dinanza 27 maggio 1991, :n. 331/su �nruoga vicenda); CONSlGUO Di STATO ~ 'ad> Vi � 26 g�ri:naio 1993�n. 95 � Pres. Laschen� - Ret; �.; PajriO ~ Cannone (aW. Sambfagio).. C; Soc/ Viaggi. e Tudsmo � M�rozzi (awo Zam:t'nit) e� M.r� Trasporti �(Aw;' Stato �stipo).��.����. Trasporti � Concessione di autolinea � Diritto di preferenza � Concorrenzialit� del1~ a.Jolln~ di. nuova lstit~ne. L'esistenza. di difitt�prMerel'tt.iati, ili fetazione all'�sercizio pfeCed�nt!3 di ilha a.utolinita l coii rt]etim�nto alla con�ssione di una autblfnea .di nuova istH�t.fone .. suppone la dtmcortenzialit��fra le' due autolinee. medesime, � � [J�ttaiit� legittimo il provvedim�ito dell'Amministrazi<m� che nel disconoscere il dltitt�. di preferenza ha .iittribuit� rilievo deCisivo a.lla esclusfone deila �natura �concofrenziate' >> � dell'autolinea� di cui �ra stata richiesta l'istituzione con una diversa autolin�a gi� in eserCizio da parte tli �altro con�essionario. SEZIONE QUINTA j GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA I ~ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 ottobre 1992, n. 10919 -Pres. Salafia Est. Catalano -P. M. De Simone (conf.) -Ministero delle Finanze (Avv. Stato Lapor.ta) c. Sod. Cedis Migliorini. Tributi erariali indiretti . Imposta . sul valore aggiunto . Detrazione del l'imposta a monte � Inerenza del beni e del servizi acquistati o im portati all'esercizio dell'impresa arte o professione � Necessit�. Cd.P.R. 26 ottobre: 1972, n. 633, art. 19). Ai fini della detrazione dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1933, n. 633, per beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, devono intendersi quelli in un rapporto di inerenza all'esercizio dell'attivit� del soggetto, non essendo sufficiente una mera riferibilit� (1). I (omissis) Con il primo motivo la ricorrente denlincia violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.P .R. 26 ottobre 1972, n. 633 censurando I l'affermazione della Commissione Centrale secondo la quale la costruzione e l'allestimento di un campo da tennis riservato al personale di I pendente e destinato ailla sua ricreazione fisico-psichica sarebbe detraibile ai sensi del citato art. 19. Si sostiene al riguardo che il meccanismo I della detrazione, peculiare al tributo di cui si tratta, trova la sua ragione I ~ di essere nella natura dell'imposta, destinata a gravare sul consumo finale dei beni e dei servizi e che, nell'interpretazione della norma, non si pu� perdere di vista la ragione che ne � alla base ed alla cui stregua, agli effetti della detraibilit�, � decisivo che l'acquisto sia da considerare necessario al tipo ed alle modalit� della attivit� economica del soggetto passivo. Nella specie, quando pure destinato ad uso esclusivo dei dipendenti che nell'attivit� sportiva e ricreativa avrebbero ritemprato le energie fisiche e psichiche per il lavoro, l'impianto non possedeva i requisiti atti a ricondurlo nell'area di incidenza della norma. (1) Decisione da condividere di molto rilievo. PARTJ!l 11 � SEZ �. V;GIURISPRUDBNZA TRIBU1'ARIA La doglianza � . fondata. Vart.19 del d.P.R .. 26 ottobre�1972, n .. 633 sulla istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto fissa,. nelprimo comma;. il principio per il quale, ai fini della determinazione del debito di imposta, il contribuente ~<ammesso.�~.. 4et~~rl"e�....i;la1Jt~wont~l"~.�4ti!1�tril?.t9 .relatiyq.. ~e 9pe;r:;.;ioni eftettqat.e1 q.ell() deJJ/imp()~ta asso!~.� <> dovuta o a �tm .addebitata� in via di. rivalsa ln relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio delrimpresa:1 arte o professione. Si pone pertanto il problema di determinare il significato dell'espressi6ne .� befil e servizi riell1es�rciZio dell'impresa �alla quale � legata, nella previsfone l�giSfativa; l'operativit� della�� detrazione. Secondo Ja Coi.rimissi�ne � Centrale fa sussistenza d�l rapporto di strumentalit�: tra il campo �� da tennis e l'attivit� imprenditoriale non � fondatamente contestabile, �.essendosi . in . presel'l.za di . una��� struttura realizi�fa destinat� esclusivamente ad uso creativo del personale dipendente e, quindi/ posta 81 serviiio dell'impresa; ma siffatta inteJ;pretazione si palesa priva di concreta aderenza al dato normativo ed alla connotazione oggettiva del tributo in discorso e pertanto non pu� essere seguita. Giova al riguardo osservare che dal disposto dell'art. 5 della legge di delegazione risulta che la detrazione avrebbe dovuto operare � in dipendenza �di� atti relativi.�lla produzione ed al commercio di beni e setviti� imponibili �; �� sfcch� questo ��dato emergente dal raffronto fra questa disposiii�ne e quella recata dalla legge delegata, consente di affermare che. la lettura di quest'Ultima non pu� spingersi fino al punto d8. dilafar� il rapporto �da mezzo � � fine asstirito dalla �prima come parametro per fa detrazione, ad una rela.Ziorie di mera occasionalit� e postulare, ai fini d:e�� operativit�. di questa, la suffid�nza di �una generica riferibilit�� dell'operazione economi~a .all'esercizio dell'attivit� imprenditodate, secondo la�prospettazi.011e del giudice . tributario~ . Bel invero, tel'l.to �onto del. te.nore della norma e del quadro di riferimento ne( quale va. collocata, deve affermarsi che .il diritto alla .�. .� . . . . �.. . detrazione presuppone un rapporto di inerenza dell'operazione all'eseiciz; io.. di;:ll'attiyitfj, .� 9el spggetto, trattanc:lo.si. di l.lil beneficio. riconosciuto �()n .�esclusiva :relazione alla destjnazione . del .beJ:1:e dell'impresa poich� soltanto in prese;nza di tale situ;.;ione l'operazione attiva non costitui sce tit9lo per l'applicazione del tributo. Nella specie si � del tutto al di fuori di tale situazione essendo del tutto evidente che l'impianto realizzato . dalla controricorrente, pur se destinato alla attivit� sportiva dei dipendenti, non pu� considerarsi strumentalmente occorrente all'esercizio dell'attivit� commerciale di un'impresa esercente il commercio all'ingrosso ed al minuto di generi alimentari e vari, come quella di� cui si tratta. (omissis) 102 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11077 � Pres. Salafia Est. � Vignale � P. M. Amirante (conf.) � Soc. Adriatica di Navigazione (avv. Stella Richter) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato De Stefano). Tributi in genere � Norme tributarle � Norme interpretative � Art. 37 d.P;R, 23 gennaio 1973 n. 43; art. 22 ter legge 22 dicembre 1980 n. 891 . Effetto� retroattivo. (art. 37 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43; art. 22-ter legge 22 dicembre 1980 n. 891). La norma interpretativa, che solitamente presuppone il formarsi di una prassi interpretativa contraria a quella voluta dal .legislatore, � tale quando impone una delle interpretazioni possibili della norma originaria; �. invece innovativa, indipendentemente dalla sua definizione, la� norma.� succ.essiva che non si inserisce fra le possibili interpretazioni della norma precedente. f!. interpretativa, e quindi ad efficacia retroattiva, la norma dell'art. 22-ter della legge 22 dicembre 1980, n. 891 che agli effetti dell'art. 37 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 stabilisce che le merci rubate non possono considerarsi perdute o distrutte (1). (omissis) La ricorrente, col primo motivo d'impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 3 e 53 della� Costituzione, riproponendo la questione di costituzionalit� dell'art. 22-ter legge 891 del 1980. Osserva che, all'epoca dei fatti (ossia, prima della suddetta legge interpretativa), secondo la giurisprudenza della Cassazione, il .furto della merce era circostanza esimente dall'obbligo di pagamento dell'imposta, sicch� la legge interpretativa, dovendo applicarsi anche ai fatti verificatisi anteriormente, avrebbe finito col violar� il principio per cui le leggi tributarie possono avere efficacia retroattiva solo se non ledono il precetto costituzionale secondo il quale deve sussistere un rapporto effettivo tra imposizione e capacit� contributiva. Rileva, infine, che l'esclusione dell'esimente dai casi di furto della merce non � giustificata quando manchi la colpa del soggetto passivo, che non sarebbe stato tenuto a soddisfare il tributo se non avesse subito il furto. La censura � infondata. Va premesso che, nella sua originaria formulazione, 1'art. 37 del t.u. delle leggi doganali 23 gennaio 1973, n. 43, esentava dal pagamento dell'imposta le merci perdute o distrutte per caso fortuito, forza maggiore oppure per fatto imputabile a titolo di colpa non grave a terzi o, allo stesso soggetto passivo. Il legislatore, con l'art. 22-ter della legge n. 891 del 1980 -qualificato n�rma di interpreta (1) Sul concetto di norma interpretativa vera o apparente v. Cass. 16 lu� glio 1987 n. 6252 in questa Rassegna, 1987, I, 158. PARTE I; SEZ� V;i GIURISPRUDENZA TRlllU1ARIA 103 zione autentica del prec;letto ark 37 "-stabil� che le merci ru'bate non dovessero> ritenersi n� perdute, n� distrutte. La ricorrente, pur evitando di negare formaln:l.ente chel'art. 22-ter della legge n.. 891 del 1980 sia norma di intepretazione autentica della precedente:dis.posizitm.e, impost1:li��la:questione�... dl�costituzionalit~.. proprio sut: pre$J.tpposto tth~�esso{ rispetto a:Ua pre��dente: :disCiplina demart. 37 del t.u. delle legg~ doganali n. 43 del 1913�abbiaHintrodotto un eforiiento di ifovit�: l'esclusfone del furto dell� merci dalle :i.pot�si di esonero dal!' imposta. E, a confoJ;'t()di questa stia tesi, osserva che, fino alla entrata 41 y~gpre.. della.nu0v~ .n�pna,l'art.. 37.. era stato !�empre interJ?retato dalla ~(?r~;;~�����;:~~~PP�~��~~t~::=:s~r~:s!:;9:~fueii:u~e~~o:~1~~~ib:!~t l'eccezione di illegittimit�. costituzibn0.le e la in~entra sulla pretes� violazione . di un pdncipio co$iituzionale conqe:nlente la irretroattivJt� delle c1ijpq~!~r� irifo~~arie;�.�. � � � �. �.� �.�.�.�..�..�.�.�. � � ..� � � > � � � � � �. �� �.�.�����.. �� � � � � � � � ��. �..� .. Ma, prescindendo da ogni con~e~ione c~rq;i... la.�onfpn.it�. a;t1a CosijJ.zi9:pe .c;\i n.or:me trit>,.tal'i,ec~Jllegis.latore ordil).ario al>bia�!;tssegnata efficacia rettoattiv~;;.!�:.�proprio la premessa sulla q�ale. � basata la costruzione: della ricorrente che risulta .priva. di fon'damento. Invero, una norma d'interpretazione autentica �, di regola, irilp�sta .proprio dal formarsi di una prassi interpretativa (in via amministrativa o giudizi�le) >coii.trarfa: a ��quella ��voluta �dal�� legisl�tofi{ ��La circostanza,.. qUindi, che, prima della legge n. 891 del 1980, l'art 37 fosse costantemente inter" pret~t6 dalla Coh� dF Cassazione��� ifr �\rii fuodo �diVerso ��� �.a �quello poi ifuposfo dal legisfatdfe. tori tale legge, piutfosto � che confortare . l� tesi della ri�qrr�nte . c.irca l� ~6rtafa. innovativa di .� qtie�t'tiltima; ne avvalora la finalit� efa f1u1Zi8he cli futerpretaiforie autentica. Di disposizione inn~ i~~itli1Jl�1~~;~ era �. sostel1uto --�. anche prima �del~~ ie~ge � n .. ,89,~ ... (.fe~.19~0~ ..c:]l� il..furto qeHe i:.~�i ~tnpor~a:~� nqn :rie:qtH.l~se tra J.e jpotesi di 5< pc::rc1ita � <> di {(distruzione�, delle stesse)� ~~l9:1';'~la pro~tta~ione di una inco:mpati� bM�t� dell'art. 22-ter della legge n. 891 del 1980 coi principi costituzionali, appare manifestamente infondata, gfa.cch� l'efficacia retroattiva � immane11te . alle . ~orme di interJ;>retazione � a#.ienti�a, le q.ali s� distinguono dalle norme innovative proprio per . essere dirette a definire la portata �riginaria della norma interpretata: e, quindi, richied�no che la norma. interpretativa sia applicata conf�tmemente all'irit~rpretazione ufficiale sin da1l1origine. (omissis) � � � � � .,--~ RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 104 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11078 -Pres. Montanari Visco -Est. Rocchi -P. M. Zema (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Fiori1li) c. Neboli. Tributi in genere � Accertamento � Notificazione � Messo � �Sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario � Omissione � Conseguenze � Nullit� insanabile � Esclusione. (d.P.R. 29 Sl)ttembre 1973 n. 600, art. 60). L'omessa sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario prescritta. dall'art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 quando la notifica sia eseguita da messo comunale o da messo speciale autorizzato, non d� luogo ad inesistenza insanabile della notifica (1). (omissis) Il 21 novembre 1973, Sigfrido Neboli vendeva, per rogito notaio De Rossi, a Luigi Fucina beni immobili in Comune di Vallio, per l'indicato corrispettivo di L. 1.150.000. In data 30 marzo 1976, veniva notificato al Neboli avviso di accertamento, con il quale si elevava ai fini INVIM, il valore finale da lire 1.150.000 a L. 13525.500 ed escluse, per mancanza di documentazione, le spese per L. 140.000~ L'avviso non veniva impugnato dal contribuente. In data 28 gennaio 1979; veniva notificato al Neboli avviso di liquidazione, anch'esso non impugnato. Avverso l'ingiunzione di pagamento, notificatagli il 2 gennaio 1980, il Neboli, con atto di citazione del 21 gennaio 1980, proponeva opposizione al Tribunale di Brescia chiedendo la revoca dell'ingiunzione perch� basata su �un preteso avviso di accertamento da ritenersi illegittimo�, in quanto la relativa notifica era priva della sottoscrizione da parte del rfcevente, sottoscrizione necessaria ai sensi della lettera B, art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Successivamente, con ricorso depositato il 24 gennaio 1980, il Neboli impugnava la medesima ingiunzione innanzi alla Commissione tributaria di I grado, chiedendo che la stessa fosse dichiarata illegittima per l'indicato vizio di notifica dell'avviso di accertamento. La Commissione accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria �di secondo grado, adita dall'Ufficio, con decisione n. 619/83, respingeva l'impugnazi�ne. (1) La sentenza � . importante perch�, pur non pronunciando sulla sanatoria, non esclude la rinnovabilit� della notifica (ovviamente ex art. 21, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) sebbene il ricorso fosse proposto contro l'ingiunzione e fosse da sanare la notifica dell'accertamento. Sull'argomento v. BAFILE, Rinnovazione della notifica. dell'accertamento e sanatoria dei vizi, in questa Rassegna, 1990, I, 333; Ancora sulla rinnovazione della notifica dell'accertamento, ivi, 1992, I, 128. PARTE l; SEZ. �V> GHJIUSPRUDENU TRIBUTARIA 105 La Cornxnissione tributaria centrale, . adita ancora dall'Ufficio,. �con decisione n. 3706/86, � respingeva lltll.Cb'essa 1'�:rnpugtla,zione; . osservancto: g) dle l~art� �<50 del �tp.a. n�� 600 .� d.el J973;Jn deroga ?i. prin,cipi. del codice di proce<luta civilej��.Pt:evedt\1. elle Umesso com.nale. o altm messo .sp~iale .a1ltor!ziato d~'.Jjffi'*~ 4Wl~JmlWste<1 deve far� sottoscrivei;e .dal cons~ ���::i;!k~~i!;;;Tu;r;h~~!ri:.�1~:::!!~.i~:~!s;:~~!:!~~:~:!ar~::=: risultante dall'atto., �~. si era attenuto a: f.letta dispoidzione;�� c:on.. la consie~te.n:u.it~ 4eUa :Jiotificai:n oggetto; �)�.che,. �nc:!lla .specie,, era ~~~.~�� (l:��l.,sll:���og.i .���� ~Pot(l:si�.�.�.di. e'l.~Pa:t'azione�.�� traᥥ��il ��.:J;IJesso �... notificat(;)re (�ow\l.Paj,e o di� PoAci!iaz~o.e ~. fgsse) ��e !'.Ufficiale gi~<l~iarioi�� .Jiii �.Uni di una possibile awlicazione delle norme del codice di procedur.a civile; (i) Pii~ ;t],Oll .� ri�9qevai::w .gJ~ .. es~relaj per li;t. rinp:vaziqne. dell'att().�ai sensi de1l'art� U del d.f.a,n. 739(81,p9ich�. ta!e !M()Yl:lZ~<:J.l1e a:-ig.arc;la le sole �~~~tt~Yt:;f~~~~~~::~=�P;:;9:~~�~~;~;;ic:s:~=!~i~::::!s~::~~ }:)~se di un unico articolato motivo. . � ��1'~$isie ii ~q.1:pib,4eAt~. cp~ ~9A4'.<>~j~Q,~o~ ���:-:�::-�.��.� MOTIVI In JiJ:xUn~ il contribuente p�ne la questione della ammissibilit� del x;i�ol'.so, ipotjzzan1:10:Ja nullit�� :clella>relativa.notjfica(e; quindi, secondo fi:i.ss.pt9; il Pl'i,ssM~~() jn>gi.dj,cato. �dell;:i .�. sente~a impugnata), . nel .ri� ~sso .CbeM J},�()J,'.~O ��me�lesi.iQrjst.llta IJ,.otifi.Cat(). olt:i;;e i. 3.6<)gjor.i di . .cui al te:i::zo cC>ll1ml:l. .dell'i."t, .3~0 .c..p.c. (in consegue~ dell'applicazione �ella sqspe~sione fe�:!ale j;l~i .te~il�)�� n,ei domicilio personale. dei gestina~ ~'�~ii~ff~~~~~z~=; regolare costituzione in giudizio ciel c!estinatario. . .. .� � �. ... .. . . .�. S?n 1\tni~() 1llot~yt,.����� 1�All1~iiiist~a2forie �. ricorrente�.� .7 denunziando vWl�Ziorie d�gfrattt; 31 del d.P1t; n.. 643/72, �49 d�l d.P;R n. ~~4/72, 60 del c:fPJ{. �h. 600}13 .. e160 c;p# cledtfo� a) che ri.ori si tratta,�� tiella 'specie df notif�ea ir&s�st�nte/n6ri rifancai:i:d� l'atto cteFsii&i�requisiti essenziali; b) che non si tratta, altresi, di notifica nulla, per avere la stessa comunque raggiunt� lo scop� .di �portate. l'atto notificato �a ct:mosc�riZa .del.� destinatario; Il ricorr�rit� �on�lude �per la definitivit�� d.ell'ac�ertamento. n ricorsoi � fondato, nei limiti delle proposmi6ni che segu6no; Il punto preliminarmente in discussione � -quello del se� siainesistente la .notifica. di un avviso di accertamento eseguita d� messo di condliazi�rie � o da messo comunale a mani del contribuente senza, peraltro, che: il ::: �ffi\SSEGNA AWOCA'l'Ult(. DELLO:'STA'l'O m�desimc:l abbia sott�scritto l'avviso stesso e senza che si�n� stati dal m�sso�ind�cati i �:motivi�, della mancata sottoscrizi�ne. :>va ricotdatcdn ptoposito ch� l'art. 60 del d;P.R 29 sette:rnbre 1973.; n. 600 dispone �be la notifit:a � eseguita secondo le norme stabilite dagli artk 173 e seggtdel ��dice ��di ptocedura�'tiiVile<da messi comunali ovvero dai .messi speeilidl .autorirtzati.dall'lJfficfo delle� imposte, i�� qual�'>devono far s�ttoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero indicare i motiV� per l qualiil c�nsegnatarfo: non ha> sottoscritto. �.�.��.. �, Vatt: 60 dtato>esige, dunque, rispetto alle norme processuali genetali., l\dte:riote reqwsifo .�della sotfu:scrizione del destintario �dell'atto e, �fr cllfetto1 riti:d��azione dei :�motiVi per etti detta sottoscrizfone non viene apposta; ' �� � ,. ,. . . �.�.� � ti�fo come sia dottrina ch� giUrisprudenza (Cass. n. 6344/79 e n;< 971/80} sono propense a ritenere mesistente l'atto processuale che rri�hcbitotalfuente d,egli �' estremi e� dei requisiti essenziali� p�r la sua qtialificmcirfo �orrie<atto del tipo o 'della figura giuridica considerati, ovvero sia strutturalmente inidoneo a produrre effetti processuali pro;; pri degli atti riconducibili al corrispondente tipo . o figura, cosi da non consentirne l'assunzione nell'atto �tipico� di notificazione previsto per legge. Orbene, il Collegio ritiene che, allorch� la notifica nell'avviso di accertamento . avviene, come nella . specie, mediante consegna di copia dell'atto al contribuente; nella sua residenza, a mezzo di messo notificatord; in conformit� dell'art. � 13.7 c.p.c., il difetto dell'ulteriore requisito, , previsto dall'art. 60 citato, della � s6ttoscrizione del destinatario o della indicazione dei motivi della mancata sottoscrizione non incide sulla tipologia dell'atto di notificazione, rientrando comUnque l'attivit� svolta dal messo notificatore ai sensi dell'art. 13.7 c.p.c..nello schema normativd tipfoo di� quell'atto, in modo tale da renderlo strutturalmente idoneo a prdciiirre gli effetti processuali che sono propri degli atti appartenenti�i nieclesi~o tipo. ' � Va, dunque esclusa l'inesistenza della notifica, in oggetto, :.::�.. :: I .. : :R,.esta, comunque, da vedere quali siano le conseguenze che derivano d~ p.p.a notifica che risulta pur sempre viziata d,a un difetto formale! il <!~~. se non comporta inesistenza, implica certo una � ~sistenza, � viziata. Si. po~, cqs�, .il problema della sanabilit� di tale difetto formale in relaziq~e:, alla possibilit� del raggiungimento dello scopo dell'atto; e, succesl;�~vamente e per il caso che lo scopo non possa dirsi raggiunto, il problema della sua rinnovazione . . Nella prospettiva indicata, la sentenza impugnata va cassata, laddove ha ritenuto inesistente la notifica (e conseguentemente illegittima l'in :.~ PARTE I,�SEZ. V;GimisPRUDBNZA TRmUTARIA 107 giunzione), con rinvio alla stessa Commissione tributaria centrale perch�, ai fini dell'accertamento della legittimit� dell'ingiunzione. medesima, accerti . se il difetto formale. di notifica deU'atto di accertamento risulti i>ffii~to dal raggi~i~e~t~. cle1lo s<;QPO .dell'~ttG) i>t.�s~o, o, in dif(;!ttO, se q;.~~t'i1Jtirgl,O sia, gi:uic,w�abifo. (omis.~fs) CORTE DI CASSAZi�N'�:,>Sez. i. 12ott~hre1992, n. 11118 -Pres. Sensaie Est. -Morelli -P. M. Nicita (conf.) -Soc. Fratco c. Ministero delle �._. Firiartze ��(Avv; Statb� Cingolo); � Tributi fu gene~e � Violazione �delle _ leggi finanziarle � Misure consel"lia: tive � Sequestro � Provvedimenfo sulla effi~acta'. ex art. 683 c.p.c~ � �....� Inipugnabilita con ricorso per cassazione � :esclusione. (e p.c. art. 683 � legge 7 gennaio .�1!>;!~c11. �4, art.� 26 � Cost. �art. Ul); ........ E i~anii,;issibile � ri�oAo per. cassazione .contro ilprovwdimento del gf.dice e;c. art. 6$3 c.p.c'. c~e dichic�:a Nm~tficacia (J l'efficacia� del seq~~ st~o.~ i� principfg vale a,n~he per � sequestr9 fiS-ccale di c.i dz�art. 26 della legge 7 genna�1 1929, n. 4 (1). . . . . . ..� . . , . (omissis) Ritenuto .che con ricorso aLsensi dell'art ..683 c.p.c. la s.r.l. Ftatco ha chiesto al Presidente del Tribunale di Ferrara di dichiarare lti11efficacia del sequestro conservativo richiesto per {L. 529A88.000) dall'Intendenza di Finanza di Firenze (in relazione ad accertate infrazfoni IVA), a.1;9;dzzato �on provvec;Ument() �l,�l\o stesso Presidente del Tribuuale ed eseguito :su attrezzature �della societ�; 'che l'adito gittdice con otdfuanz� notificata il 26 Iuglio l9S8, ha r�: spiri.te) fale . istarifa argomentando .� i::he al s�qtiestfo. c�nservativ� fiscale disdplinat� dall'art~ 26 della 1egge�t929 ri. 4 (quale nella specie attuato) non si applichino le disposizioni dettate per la diversa fattispecie del sequestro>conservativo civile e ili particolare quella, sub art. 680 c.p.c., in tema di notifica d�l decreto di sequestro, in tesi della ricorrente vfolat�; (1)� Dec�si6ne di� evidente esattezza. La natura � nort � decisoria dei -provvedi� menti sul sequestro ordinario � padfica; la iloil ric�rrlbilit� in cassazione � q.indi evidente anche Per i provvedimenti inerenti al sequestro fiscale e, per la stessa �ragione, alla . ipoteca. Per la problematica generale sulle misure cautc:ilari dell'art. 26 della legge 7/ gennaio 1929 ii. 4 v. Cass. 22 novembre 1991 n. 12589 in questa Rassegna, 1991, I, 607. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO che avverso detto provvedimento la �Fratco ha proposto ricorso per cassazione, .. resistito dall'amministrazione con controricorso. Rilevato che, con l'unico mezzo dell'impugnazione, la ricorrente ripropone �1a �tesi della possibile applicazione estensiva della norma del richiamato art. 680 c.p.c. all'istituto del sequestro conservativo fiscale, criticando il giudice a quo per la diversa soluzione accolta, e prospettando in subordine la violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza per irragionevole disparit� di trattamento delle due comparate ipotesi di sequestro; che la Finanza ha ci� replicato sottolin,eando l'assoluta peculiarit� del sequestro conservativo fiscale, in quanto dettato a tutela di interessi pubblicistici (e non gi� privatistici come quelli a garanzia dei quali ripera il sequestro conservativo .tivile)'. . Considerato che Va pregiudizialmente\ esaminato d'ufficio il profilo della ammissibilit� della odierna impugnazione, .. � che. al riguardo va innanzitutto richiamato l'indirizzo interpretativo di questa Corte -condiviso dalla prevalente dottrina -che esclude la proponibilit� del rimedio straordinario ex ari. 111 Cost. nei riguardi del decreto dichiarativo della efficacia (o della inefficacia) di un sequestro conservativo emesso a seguito di ricorso del sequestrato ex art. 683 c.p.c. dallo stesso giudice che ha concesso la misura cautelare, � trattandosi di provvedimento privo dei requisiti della decisoriet� e definitivit� in .quanto inidoneo a produrre; con forza di giudicato, effetti di diritto sostanziale o processuale sul piano contenzioso� (cfr. sent. n. 684/65; 609/82 ex plur); che il principio cos� �enunciato con specifico riguardo a fattispecie di sequestro conservativo civile. non pu� valere anche per la reiezione dell'analoga istanza ex art. 683 c.p.c. (come nella specie) proposta in relazione . ad un . sequestro conserva.tivo .�fiscale, ancorch� nella scansione procedimentale di detto istituto manchi la fase della convalida del sequestro (cfr. s. 2247/80); che infatti, anche in quest'ultima ipotesi, la richiesta della <;leclaratoria di inefficacia della misura cautelare -a prescindet"e dalla sua reiterabilit� innanzi allo stesso giudice che l'ha respinta -pu� essere comunque (ri)proposta (se non nel giudizio di convalida che, per quanto detto, qui manca) nella fase cognitoria instaurabile su iniziativa (in questo caso) dello stesso sequestrato, . con la speciale � impugnazione � del sequestro prevista dall'art. 27 della legge n. 4/1929 cit.; che -per la cos� rilevata non� decisoriet� del provvvedimento impugnato -va dichiarato pertanto inammissibile �l ricorso ex art. 111 Cost. della Fratco s.r.l.; (omissis) 109 PARTE I, SEZ. v, GIURISPRUDENZA mmUTARIA CORTB DICASSAZIONE, Sez. I; 4 novembre 1992; n. 11967 � Pres. Bolo. gna . Est. De Musis -P. M. Lo Cascio (conf.) -Ministero delle Finanze (A:vv. Stato Cocco) c; Soc .. Cartiere Talentino; Tributi erariali h�ditetti . .Imposta di registro � Concordato fallimen� tare � Imposta proporztonale. � � Sogg-1one . � Garanzie ~ Imponibillt� autonoma Esclusione. � � (i�~i>:R:. 26 <ottobre 1972 n. 634; tariffe arti:~ 6 e 8fd.P.R; 26 aprile 1986 n. 131, tariffe . artt. 6 e 8; r;.d.; J6 marzQ 1~2 n. 267, art~. i6o ~ .181). I.,a s1.mt~rJ,Za dt omQlogazi<me del ~oncordato fallimentare, in quanto conclu#va. di �n �procedilnento.. giurisdizionale con effetti costitutivi, � -��.. ��:�:�:� .�.�.��� � ...��� �.. . . : . .: �.� ..�.�: . . soggetta all'imposta di registro proporzionale sia nel vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n, 634 (art. 8, lett. e della tariffa) sia nel vigore del t.u. 2~ aprile )986 n. 13](art. 8, tett. (,L). Tuttavia .le garanzie prestate per il conpordatg, in quanto richieste '1,alla legge e~ artt. 160 e 181 legge fallimentare~ non sono soggette .�.�'4 �f!l[Josta auton<>ina (1). (omissis) Con ilpr�llJ.O niotivo si deduce che la commissione tributaria cengale, ritene,n,<le> che )a sentenza di omologazione del concordato preventivo era assoggettabile ad ill1posta fissa di ;registro, � incorsa in violazione .e falsa applicazione degli a:rtt. 6, 8 letteni c) e 9 della prima parte della fariffa contenuta nell'allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, perch� detta sentenza, in quan.to conch1$i:va di una procedura inte$a. a. ;rendere: vincolante la proposta dell'imprenW,tore, conteneva una regolamentazione di rapporti, tra i qualLera compre.sa la prestazione di fideius$ione . e pertl;UltO era assoggettabile ad imposta proporzionale. IL motivo � fo;nd{lto nei limiti cli cui appi:;esso. l;.a questio;ne oggi riproposta � stata gi� esaminata nella sua prospettazione generale qa que$ta Corte, e risolta positivamente e l'orientamen� to, in quanto basato su un'approfondita valutazi<:>ne e reiterato (Cass., 4 febbl'.aio 1986, n. 68l; 23 maggi.o 1990, n. 4665; 13 giugnq 1990, n. 5769), va confermato. Con esso si � ritenuto: a)chel'atto giudiziario di omologazione, che l'ar�t; 8, lettera f) della citata �tariffa . assoggetta ad imposta fissa � quello che consiste in un controllo �ab externo � di un atto di autonomia, laddove la sentenza di omologazione del concordato preventivo rappresenta il momento con (1) La prima parte della massima, conforme a giurisprudenza costante (Cass. 4 febbraio 1986 n. 681, in questa Rassegn4, � 1986, I, 192) � di evidente esattezza. Ass�i meno persuade la seconda parte della massima: la generica necessit� di idoriee garanzie non pu� far perdere l'autonomia a tutte le varie e molteplici garanzie che possono accompagnare il concordato. 110 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO elusivo di un procedimento giurisdizionale, e contiene la regolamentazione obbligatoria del passivo e il vincolo al pagamento, effetti questi costitutivi, e, come tali, rientranti nella previsione della prima parte della lettera e) del citato art. 8, la quale menziona gli atti giudiziali aventi per oggetto � U � ttasferimento di diritti diversi da ... � (Cass. 4 febbraio 1986, n; 681; 23 maggio 1990, n. 4665;13 giugno 1990, n. 5769);. b) che la disciplina non ha subito modific~ con il testo unico sull'imposta di registro, approvato con il d;P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendosi questo limitato ad un diverso accorpamento della previsione per ultimo riportata sussumendofa sotto la lettera a), ultima parte, ma lasciando immutato il contenuto della stessa (Cass., n. 4665 citata). La questione poi, consistente nello stabilire se, stante la individuata natura della sentenza di omologazione �del concordato, debbano essere assoggettate ad imrposta proporzionale anche le garanzie prestate, va risolta in base alla disposiz�one specifica contenuta nell'art. 6 del menzionato allegato, secondo il quale sono assoggettate all'imposta proporzionale (ivi indicata) <; le garanzie reali� e personali; se� non richieste dalla legge .�. � (ipotesi che nel nuovo testo unico � divenuta � garanzie reali e personali a favore di . terzi, se . non richieste dalla legge �). Anche tale questione ha ricevuto �soluzione da parte di questa Corte (citata Cass. n. 4665), e non v'� motivo di discostarsi dal relativo orientamento, � secondo il quale, le garanzie, in quanto rese obbligatorie dalla legge -per il concordato preventivo: dagli artt. 160 e 181 del r.d. 16 marzo 1942, Ii. 267 -non sono assoggettabili all'imposta del registro. ; Taluno ha ritenuto che per garanzie (richieste dalla legge, e quindi) obbligatorie debbano intendersi quelle la cui prestazione non � lasciata n� alla volont� delle parti n� alla decisione del giudice; quale, ad esempio, la garanzia, che l'art. 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 prescrive debba consistere m � cauzione in titoli di Stato o� garantiti dallo Stato, al valore di borsa; ovvero fideiussione rilaseiata ... o mediante polizza fideius�soria rilasciata ... �, L'assunto non � condivisibile. Esso, pur se basato.su un principio esatto -e cio� che la. garanzia � obbligatoria allorch� la sua prestazione . non � rimessa n� alla volont� �lella parte n� alla decisione del giudice -.�� errato nel rilievo in cui. fonda tali condizioni unicamente sulla predeterminazione legislativa di una specifica garanzia, desumendo poi da tale rilievo che non possano considerarsi obbligatorie le garanzie concordatarie, perch� richieste con previsione �generica. Ed ��invero la proposizione �garanzie� ... richieste dalla legge� esprime solamente la ;necessit� di un nesso di causalit� tra la�� prestazione della garanzia e l'atto al quale essa � strumentale. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 111 Posto, cio�, che per la formazione di un atto. sia richiesta per legge la prestazione di garanzia, � irrilevante. che, al fine,. sia consentita la prestazione dL garanzia di diverso tlipo: .� la atti:-ibuzione della s~~lta de1la garl!nzia da prestare non rende per ci� stesso � facoltativa � la garanzia che. Poi viene concretamente scelta, poich� la facolt� � limitata albt s.celta della garanzia, ma questa, poi, deve essere necessariamente prestata. A questa sJregua Je garanzie� previste dagli artt. J6Q e 181 del r.d. 16 marzo 1942, n. '267 sono e>bbligatorie: a) perch� il debitore � obbligato ad offrirle, anche se pu� scegliere quale.� di ess�. presta.re: in c�ricreto; b} perch� il controllo del gil.l.dfoe � Ilin�tato alla sufficfoma e seriet� della garanzia offerta, e quindi non 'ineid.e sulla obbligatoriet� della prestazione.� delle stesse. (omissis) CORTE PI . CASSJ\ZI()NE, Sez. I, 10 .novembre. 1992, n. 12092 -l'res. Fal. c.ol1e -Est . .Baldassarre �~ �f. M. Romagnoli (conf.) -� Difrani c. Ministero delle FinaJ1ze (,Avv. St~fo Cocco). . 'l'rlbuti . erariali diretti . Imposta sul reddito . delle . persone fisiche � Pensioni privilegiate ord�riarle �: Esemtone -Eselusi�r1:e; � (�~R. 2~ sett~mbre 1973 h. 601, itri. 34). Alle pensioni privilegiate ordinarie, che han<> natura reddituale e non .risarcitoria, .non �si .. applica l'esen'l).on~ prevista nell' a.rt. 34 .del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 per le pensioni di guerra (1). (omissis) 1) Con il primo motivo Salvatore .Ditrani e Pietro Mazzupappa, denunziando errata interpretazione dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973, assumono che la pensione privilegiata per malattia contratta in servizio ha natura risarcitoria, trattandosi di emolumento concesso con esclusivo riguard� all'entit� e grado della malattia �.o infermit�; e che la norma dell'art. 34 non � tassativa e consente l'estensione alla pensione in esame. (1) Giuri!iprudenza ormai costante; . @che la Corte Cost.. ha�.� riafferII1ato ripetutamente (ord. 12 aprile 1989 n.� 202 a conferma di sent. 24 � maggio 1981 h. 151} che la natura reddituale dell~ pelisfone privilegiata ordinarfa non � conf:fohtabil� . con�� l� natura risarcitoria della pensione di guerra. Occorre ricordare che la Corte � Cost. con altra �sentenza (4 luglio. 1989� n. 387) ha. rit�nuto illegittimo l'art. 34 in quanto non estende l'esenzio11e alle pensioni privilegiate tabellari spettanti ai militari di leva; quest'ultima sentenza fa applicazione dello stesso principio: la pensione corrisposta al militare di leva in base alla tabella e senza alcun riferimento ad una inesistente retribuzione, ha natura risarcitoria al pari della pensione di guerra. 112 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Il motivo non � fondato. Le convincenti ragioni addotte dalla C.T.C. a sostegno della decisione impugnata sono state condivise e ribadite, infatti, da questa Sezione, che con la sentenza� n. 2104/89 ha esaminato, sotto tutti i possibili aspetti (letterale, sistematico e logico), la questione relativa all'assoggettabilit� ad IRPEF dell'emolumento in parola~ In aggiunta� alle argomentazioni riassunte in narrativa, la citata pronuncia pone altres� a sostegno della tesi accolta la prassi applicativa (risoluzione ministeriale 11/329 del 26 maggio 1976, che esolude ogni parificazione ai fini tributari delle pensioni . di guerra e delle pensioni privilegiate ordinarie); .un'ampia esegesi normativa, disattendendo anche l'assunto di una parziale intassahilit�, che, in quel caso, la C.T.C. aveva ricoillegato alle previsioni della legge 26 gennaio 1980, n. 9; il richiamo, infine, della giurisprudenza costituzionale e della Corte dei conti, che hanno affermato il carattere non risarcitorio della pensione privilegiata rispetto alla pensione di guerra. Adottando le ragioni tutte di cui al citato precedente e rilevato che la Corte Costituzionale ha ribadito anche di recente (ord. n. 202/89) l'avviso espresso con la .sent. n. 151/81 cit. e le ord. nn. 199/81, 184/82, 307 e 3066 del 1985), il collegio ritiene di dovere, a sua volta, riaffermare IIche le pensioni privilegiate ordinari~, a seguito di infermit� o lesioni per fatti di servizio sono soggette, per l'intero ammontare all'IRPEF, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (e a partire dal 1� gennaio 1988 ai sensi dell'art. 46, secondo comma del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), sia per l'assenza di una espressa previsione, nell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 o in altra norma di legge, di una deroga alla regola generale d'imponibilit�, sia perch� esse II non hanno, nemmeno in parte, natura risarcitoria. (omissis) ~ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 novembre 1992, n. 12351 -Pres. Salafia -Est. Proto -P. M. Lo Cascio (conf.) -Ministero delle Finanze (Avv. Stato Polizzi) c. Lorandi. Tributi erariali indiretti � Imposta di registro � Agevolazioni per la formazione della piccola propriet� contadina � Acquisto in comune � Requisito soggettivo � Deve essere posseduto da tutti gli acquirenti . Acquirenti della sola nuda propriet� � Irrilevanza. (legge 6 agosto 1954 n. 604, artt. 1 e 2). Ai fini della agevolazione per la formazione della piccola propriet� contadina, nel caso di acquisto in comune, il requisito soggettivo di ma PARTB I, SEZ. V; GJURISPRUDENZA TRIBUTARIA 113 nuale coltivatore della terra deve essere posseduto da tutti gli acquirenti, anche nel caso che alcuni di essi abbiano acquistato il diritto della sola nuda propriet� (1) � .� �.���.�.� .� . �.-. . .� �..� (011#ssis) . ... 1...C<>n l~~cQ rn<:>t!vo .del .ricorso si denuncia violazione e tai~~ a~pUcazi01le 4~ua 1e~ge.6 ~gosto 19s4, n. 604 <artt. 1 e 2> e difetto di @()tivazi()ne ... :I.a ric�rrerite lamenta, Per un verso, la incongruenza della xt1otivazione, in ~uanto la questione sottoposta all'esame della Commissione -.la spettanza del beneficio alla madre, usufruttuaria coltivatrice diretta; nel caso in cui i figli, nudi proprietari, non abbiano la qualit� di coltivatori diretti -sarebbe stata risolta con argomentazioni (come il riferimento all'unicit� del nucleo familiare) ininfluenti ai fini della decisione; dall'altr(), che sia .stato erroneamente applicato l'art. l, Jil, 6 . (che prevede il ccmsolidarnento <lella piena propriet� mediante. l'acquisto dell'usufrutto o della .,.da p:t;opriet� da parte di chi sia nudo proprietario o, rispettivamente, usufruttuario), anzich� il combinato disposto di, �.i agij i."tt~.J,,.. ~. e:, � n. 1 AA~la)egge cH~ta~ ~econdo cui la qualit� di persona abltuaIJ:P:ente dedita alla. lavoraziQne � .clella/ terra deve necessariamente sussistere in tutti coloro che (come usufruttuari e come nudi proprietari) partecipano all'atto �di acquisto. ��.�����.��~�~�.��Il .m9tM>..�~.� �fonc;lato ��solfo. l;lntrarnbi i profili.. Dal combinato disposto di cui agli artt. 1, n. 5 e 2, n. 1 della legge cit. si evince chiaramente che, qualora la formazione della piccola propriet� contadina si realizzi mediante un acquisto cui partecipino genitori e figli (gli uni come. usufruttuari, .. gli altri come nudi proprietari), la qualit� di � persona che dedica abitualmente la propria attivit� manuale alla lavorazione della terra � deve sussistere in tutti i soggetti che partecipano .all'atto, Interpretazione, questa, che non solo trova fonda" mento nello stesso tenore della disposizione gi� richiamata, ma � anche conforme al carattere tassativo delle ipotesi di applicabilit� del beneficio fiscale, nonch� alla finalit� della legge, che � quella di agevolare la formazione della propriet� contadina a coloro che siano effettivamente dediti alla coltivazione della terra. Giova, infine, considerare che (come ha puntualmente osservato l'Amministrazione ricorrente), la tesi contraria a quella qui accolta (consentire l'agevolazione tributaria al genitore coltivatore che acquisti il solo usufrutto del fondo, la cui nuda propriet� sia attribuita al figlio che non rivesta la stessa qualit�), importerebbe una situazione di ingiusto vantaggio per quest'ultimo, senza nemmeno realizzare lo scopo perseguito (1) Decisione da condividere. Non constano precedenti specifici. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 114 dalla legge, in quanto il bene finirebbe a persona estranea alla abituale coltivazione della terra. 3. A tali criteri non si � attenuta la decisione impugnata, la quale ha, invece, attribuito decisivo rilievo alla unicit� del nucleo familiare, senza considerare che l'acquirente della sola nuda propriet�, non essendo titolare di facolt� di godimento, non sarebbe, comunque, indicato a provvedere alla diretta coltivazione del fondo; coltiVazione che il legislatore ha, invece, voluto favorire condizionando la concessione del beneficio alla prova della capacit� lavorativa. (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 novembre 1992. n.12397 -Pres. Corda Est. De Musis -P. M. Zema (corni'.). Calligaris (avv. Romanelli) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Corsini). Tributi in genere -Cont�nzioso tributario -Prova testimoniale � Inam missibillt� -Ricorso alla corte di appello -Uguale regime della prova. (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, artt. 35 e 40). Tributi erariali indiretti -Imposta di registro -Prova dei fatti presupposto della agevolazione -Prova testimoniale -Inammissibillt�. (d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 15). Il divieto di ammissione della prova testimoniale nei giudizi tributari opera allo stesso modo nei procedimenti innanzi alle commissioni e in quello innanzi alla Corte d'Appello. (1). Nessuna norma del t.u. sull'imposta di registro contiene deroga al generale principio di inammissibilit� della prova testimoniale nelle controversie di imposta (2). (omissis) Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 pone la disciplina generale del contenzioso tributario, e pertanto la stessa trova applicazione nei giudizi tributari, salvo che sia espressamente derogata dalla normativa specifica dell'imposta di cui si controverte. (1) La prima massima � importante non tanto per la riaffermazione del generale divieto di ammissibilit� della prova testimoniale, recentemente convalidato in sede di legittimit� costituzionale (sent. 10 gennaio 1991 n. 6), quanto per la precisazione che i due giudizi alternativi di terzo grado sono di eguale contenuto sostanziale anche sul piano della istruttoria, disciplinata dal d.P.R. n. 636/72 e non dal codice di procedura civile. Ineccepibile � poi l'affermazione che nessuna eccezione alla regola si pu� rinvenire nel t.u. sull'imposta di registro. 115 �>��.�� A.~~ nel gi.dizio (tribut#}o) presso la Corte diAppello/pertanto, si applica ltart. 35 �del decreto, il quale al comma quinto ponedl divieto d~8'�'.J?:t'O'\'f,t tes~J.QnWJe�.. 01J;..�.C9fte �costltuzi.Qnal�ȥperaltro,�.ba� di~biarato inanif!'lstam!'lnte infondata,. eta.. ultimo c;pn. le ordinamen� 506 :del26 .no � �ᥥr~~~~ ~~-~~~=!�u~~ello, pa:rallelism() .sotteso.�� ajl'esclusi6ne���;;j ():6.e (l�bb@6 frdvare�� applicazione h~f Si#aw4. '<li' al?�iett� (;tfsf;~s!Ziorli silf s~stihtM pfb6at6Ho� che siano ~-P~~t~f~1rite ~~ti~l# ~~~i!..J~iu~~to !#~#t~~#l ��� ��..�. �� ����� .... ora iilevato .vi~ehte nei git1dizi .. pressa )u#e le .C<)minissiop.i tributarie, n<m.()peti invecF ~�l .gi.�jziq }'.>r.essp la. CoJ::te di Appello,. sare9be. arbi :~;; ~\~~0~;!~1~~1!~~~~~.~:~:~:;,;:~e::~!,~:~r}~~t~~~!~ previsto nell'ambito dell'unico processo Jr�~t;ttaQ9'..�9.),~.. rl:niepiq�lter J:(~~;y~b~~A�iJ4!::~�.. ~efl~l~e.�� : �. r_i99&?;~�,..�� Cotl1ipi$s.J??~�.�5;nfr;,e �<�ass. �����.�,3)U:di'\tletdf come��.dLitituitiva evidenza,.�~� posto non:inrelaziooe all'organo oppure al procedimento giurisdizionali, ma in: relaiione alla natura ..._.tributaria.;;,,:,. del��giUdizio! sarebbe p~tanto irrazionale rit�nere ohe nel g�tidizio press~ la :Corte di A'ppello 'll' diviet� rion viga:,; posto che 9 RASSEGNA AVVOCATURA D!fil.() STATO. 116 anche tale giudizio riveste natura tributaria, come emerge da quanto rilevato sub 2). I ricorrenti sostengono altres� che il divieto Iion vige specificamente in materia di imposta di registro. E ci� perch� l'art. 15 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (che quell'imposta disciplina), nel disporre, all'ultimo comma, che in determinate ipotesi � ammessa la prova contraria �ad esclusione di quella testimoniale�, presuppone la insussistenza del divieto: ove questo fosse stato vigente gi� in via generale, difatti, non sarebbe stato necessario prevedere (e cio� ribadire) espressamente l'esclusione dena prova testimoniale. Anche tale rilievo � infondato. La locuzione � prova contraria �, invero, di .per s� � comprensiva di qualunque prova che dalla legge non sia specificamente vietata. ,L'uso della locuzione. senza alcun� specificazione, pertanto, avrebbe iI�rportafo la ammissione 'anche della prova testimoniale, s� che la previsione d�ll'esclusion� di questa � frutto �solo di tecnica legislativa, intesa ad individuare (limitandola) la portata dell'ammissione. Peraltro per poter ritenere che l'indicata formulazione della norma riveli . implicitamente la insussistenza del divieto occorrerebbe , che t�le interpretazione fosse l'unica possibile. Ma� cos� non � perch� ove fosse stato vigente in materia di divieto in via generale e si fosse voluto ammettere la prova contraria con esclusione di quella testimoniale, sarebbe sato pur sempre necessario adottare l� riportata formulazione: la ammissione (indiscriminata) della prova contraria, difatti,� avrebbe importato, nonostante il divieto in via generale, la ammissione anche della prova testimoniale; poich� la previsione, riguardando casi determinati, costituisce eccezione al normale regime proba� torio e quindi, in difetto .di specificazione, non avrebbe potuto essere intesa se non nella sua portata omnicomprensiva. Deducono infine i ricorrenti che, in base ad un risalente orientamento giurisprudenziale, i.I divieto non sarebbe applicabile nella specie perch� la prova non riguarderebbe il contenuto dell'atto sottoposto a registrazione, ma un fatto ad esso estraneo. La prospettazione (quale che ne sia la fondatezza) non si attaglia alla . fattispecie. In questa, difatti, � in contestazione (soltanto) la aliquota �pplicabile per la registrazione dell'atto. E la determinazione dell'aliquota� consegue all'accertamento della spettanza dell'agevolazione, la quale (spettanza) a sua volta consegue all'accertamento della qualit�, in capo all'acquirente, di imprenditore a titolo principale. La prova testimoniale, pertanto, investirebbe non un fatto estraneo alla fattispecie tributaria, ma questa stessa, in quanto sarebbe diretta PARTE. I, SEZ. V, GIURIS~UDJ3N~ TRmU:jARIA 1.11 a dimostrare la .sussiste:J;12:a di un fatto. (<letta. qualit�) che costituirebbe il presupposto per la spettanza dell'agevolazione e quindi per la deterrn.i~ nazione dell'aliquota appli�abile: Xaccertamento di quel. fatto, quindi, sarebbe �direttamente� risolutivo delll;\ controversia tributadfi. Il principio di diritto enucleabile, quindl;; :al q;ualeda.. Corte d~ lW!peUo si .� attenuta, ~dl.segul:!nte: il .di,vil:!to. di p;r;ov~ tes.timoniale, previsto. dall'art. 35, comma quinto, del d.P.R, 26 ottobre 19J2, n, .~36, vj.ge anche nel giudizio presso��la.: Corte �.�di Appello, instaurato in base al successivo art. 40. (omissis) coR.t:ti DI CASSAZioNE, $ez'. '{)Il:, 8 genriaio 1993, n. 125 -Pres. Bran. caccio � Est. Balcfussarre -P. M. Morozzo della Rocca (conf.). -Mini; stero delle ;'{#.~pz~. (�vv. S~ato De Stefano).� �. Godi. lli.huti<ei:a.Pau difett(-1i.l:Posta slll redatto delle persone fisiche � So. �� � �leij!. cU ~rso11e � sallziogl per oW,essll 9Infedele dicbJ;irazione � Sono acarico d~l socio pro quota; .�.� . ...... . .. ... . . .. . . . . . . .. . . . . (d~P.R. 29 setteixtbre 1973 ~-591,' art. S; cl.P,R. 29 S\!ttenibr� 1973 n. 600, artt. 2, 6 e 46). 'l'li.J)uti: ef~l\ dlretti � Iw.posta ~redditQ< 4elle P!ll'~e>11e fisiche � Societ� di�. llet;~q;ne ,. I~ec\esin;ulzlon.e ~el. $<)Cb> �nella� .$ociei�. � (d.~.~~ 29<~~t~embr,e, 197~ n. 597, ~rt. 5). Tributi in>genere .. Sanzioni�.� Elemento intenzionale�.~ Applicabilit� alle sanzioni tributarie dell'art. 2 della �legge 24�novembre 1991 n. 689 � Esclusione. (!:. 24 novembre 1991 n.. 68!1;. artt. 2; 12: e 39). Il reddito di partecipazione agli fittili del socio di societ� di persone costituisce, ai fi.ni .. dell'IRPEF(Q dell'JRPBG},.reddito proprio�del :contribuente (al quale �. imputato sulla base ;dff!lla Presunzione. di effettiva percezio.ne) e non. della societ�. Pertanto detto socio, ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza; il. reddito soqietario nella misura risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria, � tenuto -oltre che al pagamento del supplemento d'imposta -alla pena pecuniaria per infedele dichiarazione, ai �sensi dell'art,. 46 del d.P.R. 29 �settembre 1973, n. 600 (1). (1-3 La.� prima massima, che �.� poi il p:ifucipio di diritto enum;iato nella stessa.. sentenza, definisce il. eoI1traiito.� che. era sorto: responsabili per la �san~ zione di omessa o infedeie dichiarru:ione sono i soci per la loro quota di� red: dito non dichiarato. Si dovrebbe ritenere che a ciascun socio . la sanzione � applicata con riferimento. all'IRPEF da es~o dovuta tenuto. conto.�. del suo reddito complessivo. Non � per� sciolto il dubbio se la sanzione sia applicabile 118 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Nella legislazione tributaria � accolto il principio della immedesimazione tra societ� a base personale e socio, s� che rispetto al fisco le societ� di persone si pongono come uno schermo dietro il quale operano i soci che hanno poteri di direzfone, di gestione e di controllo, anche quando nort ne sono amministratori (2). All� sanzioni amministrative tributarie �non sono applicabili i primi dodici articoli della l�gge 24 novembre 1991, n. 689 e segnatamente l'art. 2 che richiede come presupposto della responsabilit� l'elemento intenzionale qualificato da colpa o dolo (3). (omissis) 1. -L'Amministrazione ricorrente -premesso che, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, i redditi prodotti dalle, s�c~et� di persone sono imputati, direttamente e indipendentemente dalJieffettiva percezione, a ciascun socio e che, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tali societ� sono tenute a presentare la dichiarazione, sia ai fini dell'ILOR da esse dovuta, che agli effetti ciefrtR::PEF (o cl��I'IRPEG) clokt� d~f soci od associati -addebita alla Co:i:nnli.~s�orie Tributaria Centiat~ � Vioiaiio1le _di_ legge per non avere rilevato che la societ� non � soggetto passivo di -queste due ultime imposte, le quali sono a carico dei soci, rispettivamente persone fisiche o �:Pers�n� ghiridkh�, l� dove '� 1a sanzione per infedele dichiarazione � sempre riferita al dfoh�arant�, e che, anche alla stregua-del pregresso sistema sanzionatorio fiscale, autore della violazione, tenuto alla relativa sanzione, � sempre il soggetto che dalla violazione PU� trarre vantaggio, � sottraend�si all'imposizione. 2. -La questione posta con il ricorso ha formato oggetto di discordanti pronunce della I Sezione civile di questa Corte con le sentenze 14 febbraio 1991, n. 1560, 21 febbraio 1991, n. 1869.. e 2 marzo 1992 n. 2514, oltre che della Commissione Tributaria Centrale, Il contrasto tra le tre citate sentenze (le prime due -pubblicate a dist�nz� di pochi giorni, la terza deliberata all'udienza del 12 aprile 1991) � inconsapevole, ma l'ultima -che enuncia un principio -pi� rigido di anche� <.alla societ� tenuta a presentare la dichiarazione ai fini dell'ILOR da essa dovuta (art. 5 d.P.R. 600/73). Importante � la seconda massima che ad ogni effetto, e quindi anche della imposta, riconferma la regola della � immedesimazione � tra societ� e soci, che deve portare ad escludere che il singolo socio possa rimettere in discussione per la sua quota il reddito accertato nei confronti della societ�. Ci� era gi� stato affermato riguardo ai soci che hanno l'amministrazione della societ� (Cass., 6 agosto 1992 n. 9313, in questa Rassegna, 1992, I, 495) e viene ora riferito correttamente a tutti i soci. Di grande rilievo � la terza massima che elimina molti dubbi su questioni generali relative alle sanzioni. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA quello espresso dalla seconda, anche se, per la particolarit� della . fattispecie, non ne fa completa applicazione -richiama numerose decisioni della C.T.C., segnalando la prevalenza di quelle conformi all'indirizzo accolto. Dai predetti precedenti sono state tratte, nell'ordine, le seguenti massime ufficiali: a) � In tema di imposta sul reddito delle persone fisiche, non pu� essere considerata infedele la dichiarazione del socio di una societ� di persone che indichi la sua quota di reddito societario in base al reddito imponibile dichiarato dalla societ� ai fini dell'imposta locale sui redditi, anche se il reddito della societ� venga successivamente rettificato dall'amministrazione finanziaria, atteso che il detto reddito � l'unico parametro applicabile ai sensi degli artt. 5 ed 8 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. In tal caso, accertato un maggior reddito societario rispetto al dichiarato, ne consegue per il socio soltanto l'imputazione del corrispettivo maggior reddito, previa rettifica della sua dichiarazione, ma non l'applicazione della pena pecuniaria per l'infedelt� della dichiarazione, che deve essere applicata alla sola societ� (ex art. 8 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 che, richiamando espressamente le disposizioni del d.P.R. n. 600, rende applicabile l'art. 46 di tale ultimo d.P.R.) �. b) �Il socio accomandante di una societ� in accomandita semplice, ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito prodotto (risultante dalla rettifica operata dall'ufficio e) a lui imputato sulla base della presunzione di effettiva percezione, � tenuto non solo al pagamento del supplemento di imposta sulla differenza, ma salvo che non vinca tale presunzione (provando di avere realmente percepito il solo reddito dichiarato e di avere senza sua colpa ignorato la produzione sociale di redditi superiori), anche alla correlata pena pecuniaria �. e) �Il reddito di partecipazione agli utili di un socio di societ� di persone costituisce reddito proprio dello stesso contribuente e non della societ�, con la conseguenza che detto socio � soggetto a sanzione pecuniaria per infedele dichiarazione quante volte abbia dichiarato un reddito complessivo netto inferiore a quello accertato nei confronti della societ��. 3. -La sentenza n. 1560/89, affermando che �ai soci non potr� essere applicata la pena pecuniaria di cui al cit. art. 46 del d.P.R. n. 600/1973, giacch� essi sono inderogabilmente costretti dal sistema tributario a uniformare la detta dichiarazione (ai fini dell'IRPEF) alla dichiarazione fatta dalla societ� (ai fini dell'ILOR) �, presuppone esistenti nel vigente sistema fiscale, una netta separazione tra reddito delle societ� di persone e reddito dei loro soci ed implica la non sanzionabilit�, in assoluto, dell'omessa denunzia del maggior reddito soggetto ad IRPEF. 120 RASSEGNA AVVOCATuRA 'DELLO STATO Con riguardo a questo secondo aspetto, va subito notato che la pena pecuniaria per omessa o infedele dichiarazione, correlata, anche nella misura, all'imposta evasa, grava sul soggetto tenuto a pagarla, il quale dall'omissione (totale o parziale) trae profitto, l� dove la sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 8 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 e 6 e 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 punisce (soltanto) l'evasione delfimpQsta locii,lle sui redd,iti. Ne deriva che, mandando esente il socio di societ� di persone dalla sanzione per infedele dichiarazione, relativa alla maggiore IRPEF (o IRPECJ) connessa alla rettifica del reddito societario, la pena pecuniaria non potrebbe gravare sulla socie~�, n�, in assenza di espressa previsione di legge, su altri soggetti non soci, quali gli amministrat9ri (in tale spe cifica. vi;iste). � . . A sostegno dell'inapplicabilit� della pena pecuniaria, in deroga alla vigente regol!l generale che la prevede, non pu� essere .invocata la giii.risprudenza formatasi con rig�ardo all'abolita imposta complementare (conf. sent. 12 novembre 1981, n. 5996, 9 ottobre 1974, n. 2723), atteso che in relazione a quel tributo operava l'espressa ~revisione del terzo comma dell'art. 245 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645). Al contrario, dall'assenza di una norma analoga nel sistema tributario successivo alla riforma si deve trarre un'indicazione interpretativa di segno opposto,. non potendo intendersi l'omissione, se non come manifestazione di una volont� �legislativa in senso repressivo. 4. -In ordine all'altra implicazione desumibile dal primo degli esaminati precedenti (sent. n. 1560/91), questa Corte, nel decidere, con la sentenza n. 1869/91, il caso limite dell'applicabilit� della sanzione al socio accomandante; dimostra di non condividere, in assoluto, il principio della colpevolezza, e ne attenua le logiche conseguenze, facendo discendere dalla norma dell'art. 5 d.P.R. n. 597/73 -norma che, come si legge in motivazione; �.imputa al socio, e considera conseguentemente tassabile, il reddito accertato (e quindi prodotto) proporzionale alla quota di partecipazione, indipendentemente dall'ef.fettiva percezione, cos� equiparando al reddito percepito quello che, pur se, in ipotesi, non riscosso il singolo ha diritto di percepire � -una duplice presunzione: � senza dubbio assoluta in relazione al supplemento d'impostsa (nel senso che il socio � tenuto a pagarlo indipendentemente dall'addebitabilit� psicologica dell'infedelt� � ed una � a carattere relativo riguardo alla sanzione in esame, stante la sua natura prevaientemente afftlittiva e la connessa esig�riza (per ragioni di� �civilt� giuridica � altre volte non appropriatamente evocate nella ttattazione del tema) di espungerla allorquando risulti che il dichiarante ha realmente percepito il reddito dichiarato, inferiore a quello prodotto, e non era a conoscenza di quest'ultimo, n� 121 avrebbe potuto conoscerlo: (perch� priw di adeg.ati mezzi .di controllo sull'amministrazione della societ� e sugli utili conseguiti), onqe ha reso .senza> sua colpa �. Una dichiarazforie �� involontariamente �falsa �;���� QUest� � se�oiida. ptesunzfone � (r�lat�v�) ��;.;;.. p�sto � che riessurti:> mette in discussione l'obbligo del socio di �orrispo:rld�te il supplemento d'imp�sta t!o:rtseffu,ente: all'acc�ftamenfo����~� deve����intertders:i . rapportata� nell'economia delfa; decisione infresan-te; nort>gi���alla posizione giuridica che �assumono, in astratto/�i so�i �� nei�.�diversi �tipi d:i �.� so�ieta. personali, n� alla effettiva asstuiiione dell'amm�nistrazion:e d� parte�di essi/bens� all'accertamento, da compiersi: caso per> caso; della consapevolezza della falsit� posta in essered.all1ente �ollettivo dichiarante' ba qti.i���1�accoglimento dell'impugnazfone dell'Alllltlmistraziorte;>sebberte risultasse accertato che il contri~ bu:ente( come risulta anche dalla riportata massima, era, in quel caso, socio accomandante;� escluso per definizione � dalfamministrazione �della societ� (artt 2318 e 2320 cod~>civ;). S� .awert� �n qtiest� costritiione; gfu.tidica il tentativo lodevole di conciliare, da un lato, le esigenze di giustizia sostanziale (messe, peraltro, in fot'se/come si vedr�) conJa� motivata pt�messa, riassunta nella prima parte delfa massima; di cui al precedente paragrafo �2) ,sub . b), circa l'6bBligat�riet� della pena pecuniaria a carico: del socio, e di trasferire, d'altra parte, principi . del difitfo penale �ll'ambito delle sanzioni tribli. �:tm-i-e pei<Violazfonf.noh c�istiti:ienti reato> ... .:, �5" ;. Quanto alle, dette esigenze di>sostanziale giustizia, la stessa motivazione della sentenza n;: 1869/81 mette in evidenza come sia poco realistico supporre che ��le. dichiarazioni ..�individuali infedeli siano, di regola; attribuibili ai prev�rfoaziorie degli amministratori in danno dei soci r�sidt�/ . ignari �. d�l. reddito� .. prodotto e perei� incolpevoli, mentre l'espe:rleriZa suggerisce che, di ri�tma, rinfedelt� � soggettivamente qualificata dall'occttlt�inento �� c6ns�p�vdle e� i16l�ri1:ario ��di redditi effettiva ment(;} ris59ssi. . > � �.� ..�.�. �.�.�.�.�. � . Si , p.� aggj.ngere, per .con,�ludere sul piano dell'equit�, che. quaipr~ t~li pre~arica,zioJili doveS!lfiirO esservi, con conseguente pregiudizio del soci() .~ncon,�apev()le,.. t.f;}nll.to .a.�.pag?,re .la pena .� pecl,lpiaria,.. non potrebbe disc::o11qsc::er!li il diritto dello stesso socio cii agp:e in rivalsa nei confronti dell'am1ll�ni$tratore �infede,le. 6. -Per l'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 573 (e 11egli stessi ter: i.ini dispone ora l'art, 5 del. d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) i redditi cie,lle spciet� semplici; >in no1Ue collettivo ed in accomandita sempUce con sede nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipende11te1llente dalla percezione, in proporzione della, quota. di partecipazione agli .utili. Secondo la previsione dell'art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 - 122 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO n. 599 sono, invece, soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi le societ� di qualsiasi tipo. Il sopravvenuto art. 116 del cit. d.P.R. n. 917/86 ribadisce e specifica che, tra gli altri, sono soggetti passivi dell'ILOR le societ� semplici, in I nome collettivo ed in accomandita semplice. w In forza di tale normativa, che prevede la diretta imputazione al socio del reddito. di partecipazione pro quota, indipendentemente dall'ef� fettiva percezione, il socio risulta essere l'unico soggetto passivo dell'im� posta personale, sebbene il presupposto dell'imposizione si verifichi unitariamente presso l'ente collettivo, che lo produce e lo dichiara. Si tratta, come gi� rilevato con la cit. sent. n. 2514/92, di una conseguenza logica immediata del principio, accolto dal legislatore tributario, della � immedesimazione � esistente tra societ� a base personale e singoli soci, tanto che, rispetto al Fisco, le societ� di persone si pongono come uno schermo, dietro il quale operano i soci, che hanno poteri di direzione, di gestione e di controllo, anche quando non ne sono amministratori. Il presupposto logico della esposta disciplina normativa � valorizzato -a posizioni invertite -dall'indirizzo secondo cui, ai fini della determinazione del reddito complessivo assoggettato ad IRPEF a carico del socio di una societ� di persone, nel cui reddito concorra pro quota quello della societ�, imputatogli ai sensi dell'art. 5 del d.P .R. n. 595/73 cit., gli interessi passivi sostenuti dalla societ� sono deducibili, nei limiti e nel Irispetto della disciplina contenuta nell'art. 10, primo comma, lettera e) dello stesso decreto (anche prima dell'espressa previsione contenuta nel terzo comma dell'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), atteso che tali interessi, non computabili in detrazione del reddito della societ�, si traducono in oneri del socio, produttore di reddito in forma associata (conf. sent. 19 luglio 1990 n. 7410, 21 marzo 1990 n. 2345, 1� marzo 1990 I n. 1590, nonch�, a contrario, sent. 8 marzo 1990 n. 1846). 7. � In ordine alla rappresentata necessit� della sussistenza nelle violazioni in esame dell'elemento intenzionale, non pu� essere seguita la tesi che -nella prospettiva di una unitariet� di disciplina e sulla considerazione che i fatti pi� gravi (puniti con la sazione penale) finirebbero per avere un trattamento meno rigoroso di quello riservato �alle meno gravi infrazioni -tende ad unificare la disciplina relativa a tale elemento, con la trasposizione nella materia fiscale di principi propri del diritto penale. Al riguardo va notato che proprio dal sistema delle sanzioni penali in materia tributaria si pu� desumere, sul piano dell'elemento soggettivo; la normale previsione di un pi� intenso garantismo in ragione della diversa natura e maggiore gravit� dei reati e delle relative pene; ed � richiesto, infatti, il dolo per i fatti delittuosi, mentre � sufficiente ad inte~reUelemento intenzionale. dei reati contravvenzionali la semplice .colpa, che non deve essere provata. dall'accusa, ma si presume. Quando la sanzione non.�. sia �penale, .essendo. costituita dalla sopratassa. o; comec nella specie, dalla pena pecuni�ria; ben si giustificano il pmez1?narsLdellaviolazione��e !?applicabilit� della sanzione medesima in ;bf.tse.�alla:semplice volontariet� dekcomportamento sanzionato, la cui prova non inc.om�e all'amministrazione e che pu� venire men� solo . in forza della dimostrazione del ricorrere di esimenti (assolute) che la escludono. ���� 8. -.. La gi.� rilevata mancanza nel sistema impositivo vigente di una norma che, in relazione alla pena pecuniaria in parola ed, in generale, alle sanzioni tributarie (pecuniarie), richieda un elemento intenzionale qualificato.dalla colpa o dal dolO>��P<>ne ilprobleina�della riferibilit� a tali s~ioni delt� norme introdotte d�lla legge 24 novembre 1981 n. 689 e, piu�.spec�ficamente; dei principi generalid�st.tinibili dai suoi primi dodici articoli, tra i quali l'art. 2 prevede che � nelle violazioni cui � applicabile ..a. ~neamm~trativa eia.se.uno � resp.onsabile della propria azione �d omiSsione, .cosciente e volontariar sia essa�� dolosa �o colposa �. Al quesito deve darsi risposta negativa. Se � vero, infatti che la citata legge ha ampia portata normativa e che l'art. � l2i e8cludendo�� espressamente � dall'applicazione dei detti principi generali�� le violazi�ni . disciplinari; sE:lmbra �ricomprendervi tutte le altre,� per le quali�. sia prevista la sanzione� ainmirtistrativa del pagamento di una somma di denaro, e, quiridi; quelle tributarie o, in genere, fiscali cosl sanzionate, . non . va . dimenticato . che lo .. stesso art. 12 prevede che �le di$posizioni di questo capo si osservano in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito � �.. La deroga legislativa si ritrova nell'art. 39 della citata legge. J/articolo 3~ infatti ~ sia per�h� collocato nella Ili Sezione del Capo l(fella legge,. �t:iguardal:lte, e1>cb1sivamente,� la �depenalizzazione di delitti e contravve:ozioni�, sia perch� formula specifiche norme, oltre che al fine di� depe:tializzare Je contravvenziom�in materia finanziaria, per i;endere . applicabUi .a tutte le. yiolazioni finanziarie (solo) alcune disposiziqm �. �Ua legge medesbna ....~.. con;i.por:ta l'inapplical:>Uit�.. a queste delle 11.o:rn;i.e rintanenti� 9.. -. La decisione impugnata, informata I�l'indirizzo opposto a quello a cui queste Sezioni unite ritengono, per le esposte ragioni, di dover aderire,. in accoglimento del ricorso, deve essere cassata condnvio per 11.uovo esame alla Commissione Tributaria Centrale, che dovr� fare applicazione del seguente principio di diritto: � Il reddito di partecipazione agli utili del socio di societ� di persone costituisce, ai fini dell'IRPEF (o dell'IRPEG), reddito proprio del RASSEGNA AVVOCATURA DBLLO STATO�. contribuente (al quale � imputato sulla base della presunzione di effettiva percezione) e non della societ�. Pertanto detto socio, ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario nella misura risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria, � -tenuto -oltre che al pagamento del supplemento d'imposta -alla pena pecuniaria� per infedele dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 �. A norma dell'art. 92 cod. proc. civ., si compensano per intero. le spese del presente giudizio. (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 gennaio 1993 n. 406 -Pres. Falcone Est. Sensale -P. M. Amirante (conf.) -Ministero delle Finanze (Avv. Stato G. Arena) c. Castellana. Tributi in genere -Decadenza � Solidariet� � Notifica accertamento ad alcuni condebitori � ImpediriJ.ento della decadenza nei confronti di altri condebitori. Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidariet� fra coobbligati, l'avviso di accertamento notificato solo ad alcuni condebitori, pur non essendo idoneo a produrre effetti pregiu~ dizievoli nei confronti degli altri condebitori, determina pur sempre l'effetto conservativo di impedire la decadenza dell'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole la notifica o la rinnovazione della notifica dopo la scadenza del termine (1). (omissis) La ricorrente, con il primo motivo, denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e dell'art. 132, 2� comma n. 4, c.p.c., censurando la decisione impugnata nella �parte in cui ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione di 2� grado :in�diante integrale e acritico rinvio a quella di 1� grado, omettendo in tal modo di esaminare e confutare le doglianze prospettate dall'Ufficio con l'atto d'appello. Con il secondo, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., deI\unzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del. r.d.I. 7 agosto 1936 n. 1639; 93 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270 e 1310 e.e., invocando il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il compimento di atti interruttivi della decadenza nei confronti di un coobbligato solidale produce effetti anche _nei confronti degli ~Itri, e soste (1) Affermazione importante con qualche raro precedente. PART�i �~�SEZ. V1 GiUR�SPRUDENZA TRIBUTARIA n�nd� clie; dalla sentenia rt. 48/68 della Cdrt� costituzfori�lei la C'.ommiSs�one centrale. abbia erroneamente tratto .. l� couseguenza. che �la notifica dell'accertamento al condebitore Zecchinelli . non potesse . �spiegare alcun effetto nei confronti del coobbligato Castellana e che, per ci�, l'AtlUn;W:istx~ne fos~~ �;lcol'.sa. il:l .4eca,den~. Pt.!r non ayere notificato l!apc~j~~~.�;.ditr~~t~~.t~.~.~.e�~!#ti@g~ ~~l;i,~jpe cli ~ui .. al citato art;=���ll~�::.::} ���� �� ��.� �.� � � �� .........:.:. ��:��. ., .. �' �������ᥥ>:����� I.n relazione al primo motivo, deve rilevatSi�che effettivamente la Commissione centrale ha ritenuto esistente la motivazione nella decisione di 2� grado nonostante che questa contenesse un mero rinvio a quella t6hteb1�tanel1a .d��:ision��� d� ��1� grado.��11 rilievo:'�} tuttavia, ininfluente, p�sfo''c::h� �i'q�estfori��dibatftita�fta �te parti�� e di puro �diritto, pacifici egsendon� i i:>:resU:pposti' di . fatto, . � che. su di essa poteva pronunciarsi e si � pffutttnciata Ia C�:mmissfohe. Centrale, .. petalttd'incorrendo .. negli errori fd~d�tament�'a~!tunC�ati e(>fr il 'secondo mot�VO; .. �c�orr�premettere clie l� sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 1~68 ha �afohi.fu-�.to'ilfogittimo l'art: w��deFd:P.R.;��n;� 636/72. soltanto �limitatamente alla patte per la quale, dalla contestazione dell'accertam�l: lt:O:�d:i maggior imponibile nei 'con.fronti di uno� solo dei coobligati, decorrono i t�rmfoi per .� f'impugnaZiohe giurisdizionale . anche nei confronti degli altri�;. e che, pur essendo diverso il fondamento della deca" d�nia ri$petfo � quello della � prescrizione �(in. relazione: alla quale � det� fato l'art; 1310 Ec,),. nort pu� negarsi che ratto impeditivo della� deca� deiii:a � quello mt�rfuttivo deila pr�scrizfone hanno in comune la fun' ifoti� di �coxis�rvare ildiritto s�:nza inCidere direttamente . su �alcuna posi; Z�one soggettiva.�� del sogg�tto passivo del�� rapporto. ' � Muovendo da tali premesse; questa Corte ha pi�. volte ritenuto che, alla stregria della dis�i:Plina dettata dal codice civile con riguardo alla solidariet� fra coobbligati, applicabile ....:. in mancanza d� specifiche der�ghe di legge -anche alla solidariet� tra debitori d'imposta, l'avviso d'accertamento, validamente notificato solo ad alcuni condebitori, spiega nei� confronti di.c�lstoro .. tutti��gli.effetti che� gli.sono propri, mentre nei nippotti tra J'Arniajnistr~fone fih~ziaria. e gli altri coridebitori, cu! non sfa Stati) _qoti,fjcato O .sia stato invalldamente notificato, p.t noi) essendo idoneo a produrre effetti� che possano. comportare pregiudizio di p�siifoni soggettive dei cotitribt1enti; qtiali il decorso dei termini di decadenza per insorgere a\Tverso. l'accertamento medesimo,. det�nnina pui sempre l'effetto conservativo d'impedire la. decadenza per l'Amministrazione stessa dal diritto�� all'accertamento, consentendole� conseguentemente la notifica o la rinnovazione � della notifica anche dopo la scadenza del termine all'11opo sta])ilito (sent. 3 aprile 1978 n. 1503 e 23 luglio 1987 n. 6426). (omissis) 126 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 gennaio 1993 n. 777 -Pres. Favara Est. Bibolini -P. M. Simeone (conf.) -Gissi c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Palatiello). Tributi in genere -Accertamento � Requisiti � Indicazione della aliquota Necessit� � Indicazione della sola aliquota minima e massima con riferimento alla tabella di legge di non Immediata applicazione � Nullit� dell'accertamento. (d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 42). Fra i requisiti dell'accertamento prescritti a pena di nullit� nell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, l'indicazione della aliquota deve essere tale da consentire una conoscenza immediata ed agevole che garantisca la tutela difensiva del contribuente. Non risponde all'esigenza voluta l'indicazione della sola aliquota minima e massima, neppure se collegata alla tabella allegata ad un test() normativo non immediatamente applicabile in quanto modificato o variato da norma successiva (1). (omissis) Con l'unico mezzo di cassazione il Dr. Vincenzo Gissi deduce I la violazione del disposto dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte del merito abbia ritenuto I non violato il precetto dell'art. 42 citato, sol perch� nell'avviso di accer I ~ tamento erano indicate le aliquote minime e massime previste dalla legge ed il generico riferimento alla tabella allegata al D.P.R. n. 597/73, senza considerare che l'indicazione delle aliquote minima e massima non consentiva alcun utile controllo al contribuente, mentre la tabella allegata al D.P.R. ora indicato non poteva avere diretta applicazione per i redditi I ~ del 1974, in quanto soggetta a variazione normativa. ~ (1) La sentenza, con esasperato formalismo, propone una applicazione inaccettabile dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973. In via generale l'accertamento tributario, unitariamente considerato, ha la funzione di delimitare l'oggetto e le ragioni della pretesa tributaria e di consentire al destinatario� di apprestare una adeguata difesa, come recentemente affermato da numerosissime pronunce. Ora se � evidente che a seconda della materia pi� o meno complessa va adeguata la analiticit� della motivazione e che per le imposte dirette l'art. 42 del d.P.R. n. 600 richiede una pi� articolata precisazione di elementi, � tuttavia evidente che non pu� darsi eguale rilevanza a tutti i requisiti enumerati nella norma. Se la motivazione � indispensabile ed essenziale � la sottoscrizione, ben diversa � la funzione delle varie indicazioni. L'art. 42 descrive l'operazione di liquidazione dell'imposta dovuta che � quella stessa che il contribuente esegue nella dichiarazione (quadri N ed 0): deterinina: zione dell'imponibile, liquidazione dell'imposta lorda, applicando raliquota, 127 Il ricorso � fondato.. Bel invero, il legislatore della riforma tributaria entrata in vigore il ti>> gei:ri:fafo; 1974; cori mn�'Vazfone sostanziale sitl punto rispettO al re. gifue��pre:vigente �(T;U.� i:tP.R;� 29 genna�cfi958n, 645) ha d�terminato ana~ llticaril�nt�; � con precetto sanzionato espressamente da n�llit�i. i. requi� ~ili� �ss�ifii�.1r���d.�1hi:Wi~6 �ar a�c&t~menfo,�.���m����essi!�.�c�mprendencfo ��tutte I.e componenti (difatto',motivaZionru� e ~ntabili) che, in t1n atcologico e<1meare c�mpl�to, eVidemiario ���iFColl�gaili�nto deipresupposti di im� post�-~la deten:llinazione in .concreto,. e quantitativa; dell'imposta netta. lr~EJ~if:!l'�:"; ~cim requisito. con . fa �� previsidne della n�llit�. lilw~~~~~~~~~:~E ~':~"\;~~"::!:,f~w~c::; Le ~irigC>1~ h1.ci�~~~ior1i, irrl:ine, riferite aireddito. imponibile, atte �aliqti0te aP,pHcate ed . alle imposte liquidai~, �. al�� 1~rd� nonch� al nefto delle dedUzioni e . �1�l1~ ritenute di .. acccfato, d>prono tutto rit�r l�gico-contabile che porta dalladet~rminazione del reddit� iordo all'imposta netta, al cui ~!~d!wic~)ll~a~~~tripuent~ saie?b~ . tenuto, qtlalotf l'�cdertamento fosse �. i.ia~. 42 d~l d,J.>.R,n. 600/73, b1sostanza, p<)ne come�. elementi essenziati Wia .sel'�e di sift1azioni. e. di.fattori. ~he si a~pre~ano� sul piano della linearit� logica, dena puntualit� e della' chiarezza \iell'�\Tviso di accerta- conteggio delle detraz�Oni, scomputo delle ritenute cli acconto � dei crediti. cli imi:msta � finalmente imposta netta. Non ha ragione d'essere una rigorosit� foririale n�llifesposiZione di qu�sti passaggi e :meno.: che �mai� � necessaria Ja ttfonzione Jlelle norme che.� regolano l'operazione (le . stesse .operazioni; corret� tive d�lla liqi:li:daziOne; possono farsi a norma dell'art, 36'-bis <:on la formaZione del ru610; che non � motivato); Una imperfezione di tino dei passaggi (ad es. I'oniessa<o impredsa indicazione di un acconto o �di un credito diimposta) dlir� causa ad tina� correzione, ma non certo alla nullit� dell'accertamento. lri: �particolare �l'indicazione � della aliqtiota progressiva non ha alcuna� rile. vama sulla verifica della �orretfozta�� <iena� liquidazione; .Nessuno �ha mai��liqui� dato l'imposta valendosi della tabella contenuta nell'art. U del d;P.R. n. 597 o del t.u. n. 910, conteggiando�scaglione per scaglione gli importi a mano a mano risult�ilti; ci si. aW�le ��delle tabelle sviluppate, che s�� trovano dappertutto; che consenforio di ottenere la cifra finale �in Di.odo <veramente � immediato ed 128 RASSEGNA AVVOCATURA DELLOc STATO mento, a tutela del destinatario dell'atto che, dall'avviso di accertamento stesso, e dalle indicazioni in esso evidenziate, deve poter trarre gli elementi di conoiicenza sulla cui base eseguire un controllo completo di tutte le componenti di un maggior reddito e<di lll,la maggiore imposta al netto~ I fino� al limite della p<;>ssi):)ilit� di un contr9llo, anche meramente contabile; detfattorLc}le Portino alla determinazione dell'imposta netta, possi~ bile� oggetto �. della sua. obbligazione dt pagamento. _. . La i;;anzione espressa deUa nullit� che c0lpisce l'atto nel s~o com~ plesso (comma terzo. deJI'art. 42 citato), in caso di_ mancanza, oltre che della sottoscrizione e della motivazione, anche . delle indicazioni singole (e tra esse .. <:!elle alJq.o~~ ~p�,,iic.ate) pn:vi!�-t~-per co]Js.~ntire, il �ontrollo~ i.:i.�he p.:r~ente c0:i;itabUe, . della . 4eterminazione dell'imposta netta, evidenzia come la fo~ll1a ecl .iUivello di tutela offerta dall'ordinamento al �ontribuente co:rr,isponde ad un'esig~nza di semplicit� e di agevolezza del cont:i;9llo .. possiqile,-cla I>arte � qel . contribuente, . dei requisiti di pwi.ia: lit� e di chiarezza per l'atto amministrativo, di modo che il controllo possa essere eseguito. con una semplice 9perazi_one, senza nessun ricorso a.. complesse �.e professionali cognizio11i tecnico-giuridiche. Significa;. �nol~ ,. ., ��� ... �.� .. _ .i" . �. . . tre, che il legislatore, individuando tutti gli �lementi essenziali e sanzionandone di nullit� la . carenza,, ha egli stesso_ individuato i fattori lesivi della tutela difensiva del contribuente . I I.� N� . si pu�� sll1inuire il tenore . della norma, segnatamente �n rifer�: mento alle.. aliquote, in considerazfone del fatto che le aliquote delle varie �poste s.ono previste per legge e la legge deve prefaniersi nota ~ ai contdbuente; "se non altro perch� di esse eg1i deve.� avere fatto applicazione al momento della dichiarazione dei redditi. Un'argomentazione d.el genere, se presa nella sua portata generale, rapportata al fatto che �'art. 42 del dJ>.R. n, 600/73 tuttavia esiste ed ha un significato inequivoco agevole �. Pensare di riportare nell'avviso di accertamento la aliquote crescenti con l'indicazione . dei valori .-di ogni scaglione � -un non senso. L'indicazione delle aliquote minima e massima � gi� una specificazione superflua. Dire poi che ci� non basta �percM la curva delle aliqu9te � vadat<i nel tempo {ma allora si dovrebbe dire ~he sono variate nel temp9 lti detrazioni e i crediti di fa'lposta _e tanti altri elementi influenti s.lla determinazione dell'imposta) significa affermare che. l'avviso di ac�ertamento deve essere Ul1 trattatello di diritto .tributario. � largamente in uso, perfino nei .testi legi� slativi, la formula 1< legge ... e successive modific.ioni � che non si ved� perch� non dovrebbe valere per !:accertamento. D'altra parte se, come si riconosce, non � necessaria l'indicazione della aJiquota unica dell'ILOR, (che pure ! � variata nel tem}1o) perch� � stabilita nella legge, lo stesso si dovrebbe .dire i per l'aliquota progressiva parimenti stabilita nella. legge. ! La inutilit� della indicazione della aliquota � dimostrata dal fatto che.� fino ad oggi, nessun contrib.ente lia pensato di ec.:cepire simile._nullit�. i III I I PARTE :lr SBZ. V:; :GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA nella pr:e"visi�ne �:della :nullit�,fb:li:itebqe per costituire mta tautologia sul pmu9'Jog~pq, edHxoa vi-0lazio)le dei~cl'it�ri interpretativi de.'art. 12 delle :0fsP9sj;iq:aj;. sJ#l~ ~ggeJn Gene,,.-l;l.le. Pr~sse..J;ll C()dice cjvil~; in quant<;> s~::.cop�.ret~z~efekbe ��ll:�:t;IA'.i.terpr.~t~ione�:sqs~zilid:mente �abrogante; :$:Ul PAAt�;� pet Pt*P~tW 4~U.'.ltt~ .~�jn�..~;im.e.; <>: / � �� �� �. � �:�:< > �� � , >� M.J~ii!i~1at,9f~ .4~lJ.~�:�J#9i~~ ~~l4914 ~rl;l. ~eli>Ptesente.�be�.le aliq.ote �� �9~~1~ .jjp9~~~L~2A9..�~r~vis~~ .g~Mb�:Ji::gge., .� se:��:tlC>l1��:.altr9:�:�.Pef�M e�se;.112. !f~~;~�~i~~~~K~~i~~:siie~!f(�.~~i~~~!!st~%::ᥥi;~Y:~~~;~~;! $i~z.19u1�.�im1'9si.e�...~�����t�~fo.ot~�.�c:osthuisce��l'~lemept9filia1e.... deni.....detetiiit~ ~~iSrt~.. �a~tiii1:li~ .. 4~Jl'jllii?osi~:���$;.c:iS.m�1gr~4()��.�l�.��.~.. ~4l~azioD.e.ᥥ.4eli� l~~~~i~~~i~!~~~~�lie�~l! ~~t~;,4~l:~~i*#~i:~~~i~~~~t~~~J t,~\fa .~ ~N;~~~~ie .ffi~~�a~tefa 4~14\)(> e, .~~l}iy~~~(.l ~i.. #i~~fa 5ti~. l.f� 'r~~+ intende offtire aL�Ontribuente stesso.; unJiveUo <li tutela che. consenta 'i'i~atii~iz1iiib;' J~'� p~hJ�����ci� dJ~i1hai~ig�� dbiFaVvi~g����&�����~~~J:faci~~tZ: ���(j) cc;>n�s�e~e i:m:n:i,ediate .� e<l ag~voli .. sulla base di elementi che nell;~y~i~() ~~~lfsr&~5~~~~=~ ii&nifdi illi~Friorini{'qtfa:t�' !:art'. 4id.�f d.P:R. h. 600/n,� c:ix��cafattbre gerie' rale per tutte le imposte dirette (IRPEF, IRPEG, ILOR), efcl�e trova l'omd l�go equivai�nt�fptoprio sulla indicazione d�lla �. � aliquota.-O le . aliq�ote � a pena "di tmllit�/ riel regime<dell'IVA (d�'.P.lt. 26 ottobre 1982 ,n; 633, art. 56/�terztt �c&mma)/��� ���� ���� ...,. �� ����� ��.< �.� �S�; peraltro) tare � il reghrte d:l tutefa. del contribuente, poich� la legge non sanziona di �� rtUllit�L uri >S�mp'li�� �formalismo, rita�.�forme .�essenziali ad un �coottollo ag�voie�;ed imniediato;poich�t inoltre, l� legge. �non� pre :cisa'quale sfaM le~ riiodall'ta� con' c�ii le .�<t indi,cazioni� richieste nell'avvisa di��acc�ffaxrt�tito debbanP:essetc;!; e$pr�sse; puo>aneh� ritenersi�� che iL:m�e� eetto Mrmativo sia 'sridd�sfatto: quando� sussistano� forme . che; con equi valenza/ sulla b�se 'della semplicit�.� ed agevolezza del controllo .:consentito al contribuente; taggi�rl.gatto lo st�Sso fine� . . r.. ;. COs�{ nel�:�asodi J�np6sta ad: aliquota \thi�a: (per es> la IEOR)rconie l'indicazi�mt#.��dell'itnponibile�'d�:.dell'aliquota '.consente;�con�.agevo1e.:�caltolo dfrett�,. il �oritrollo quantita:tiv� ��dell'imposta; identicamentei mediante llil iridic'azion� . dell'imponibile e � dell'imposta, ��.con�� un altrettanto agevole tal&>lo< inverso, � il �contribuente �pu� . determinare l'aliquota,� per .cui �.po, trebbe :ben sostenersi che, in tal caso, l'indicazione dell'aliquota sia avvenuta nell'avviSo in modo indirette>, tramite gli elementi di calcolo dai quali� ricav-arla, senza tuttavia incidere sul livello di semplicit� e di 1ig'evolezza: della tutela dalla legge .voluta. � � RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 130 Le stesse conclusioni, peraltro, non sono estensibili al caso di im Iiliposte ad aliquote progressive secondo scaglioni di reddito (tipicamente per la IRPEF), di cui siano indicate nell'avviso di accertamento, come nel caso di specie, solo l'aliquota minima e quella massima. Le due aliquote estreme non consentono alcuna ricostruzione contabile di tutto l'arco� delle aliquote progressive e delle determinazioni di imposta secondo gli scaglioni di reddito, n� la conoscenza dell'imponibile e dell'im" posta consente alcun calcolo inverso, che non sia la semplice determi� nazione di un'aliquota media, del tutto insignificante ai fini del conttollo che deve essere consentito al contribuente. L'avviso che, quindi, indichi le � aliquote estreme applicate, in un sistema ad aliquote progressive (salvo che le aliquote di fatto applicate siano solo due), com~ pie un adempimento meramente formale del precetto normativo, del. tutto insignificante al fine della tutela che l'art. 42 citato persegue e la cui Violazione sanziona con la nullit� dell'avviso di accertamento di impost.e dirette. Quand'anche, poi si ritenga che . la � indicazione � in esame possa venire soddisfatta egualmente con l'indicazione del testo normativo che le aliquote prevede, occorre pur sempre che detta indicazione. sia puntuale nel riferimento del testo normativo richiamato e vigente nel pe I riodo di rifel'imento. Ci� appare necessario, ove si consideri che la curva delle aliquote .dell'imposta diretta che incide con maggiore ampiezza sulla generalit� I dei contribuenti (la IRPEF) � suscettiva di subire, ed ha subito nel tempo, una serie notevole di variazioni a seconda degli indirizzi di �politica economica dello Stato, via via mutevoli, perseguiti a mezzo dello strumento fiscale. Basti ricordare che la. prima serie di aliquote, previste nella tabella allegata al d.P.R. 29 settein:bre 1973 n. 597 entrato in vigore il 1� gennaio 1974, ebbe applicazione integrale solo nel 1975, mentre per il 1974, a seguito dell'introduzione di un'addizionale straordinaria ad aliquote progressive a partire dallo scaglione di reddito superiore a L.10.000.000 (art.1 della legge 6 luglio 1974 n.259 convertito in legge 17 agosto 1974 n. 384), la curva delle aliquote di fatto applicabili, determinata dalle aliquote base sommate a quelle dell'addizionale straordinaria, aveva un andamento del tutto diverso da quello previsto dal d.P.R. n. 597/73, tanto che l'aliquota massima era portata dal 72 % allo 82 %. La tabella, comunque, gi� variata per il 1976 (art. 21 della legge 2 dicvembre 1975 n. 576), venne ulteriormente modificata con il T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (art. 11), ed ulteriormente; in rel�zione agli scaglioni di reddito e con decorrenza dal 1� gennaio 1991, dall'art. 1 del D.P.C.M. 29 settembre 1990 emesso in applicazione del� PARTB l� SBZ. V; GIURISPRUDENZA TRmUTARIA 131 l'art.: 3 del D.L. 2 :i:rtarzo 1989 n" 69 conv: con :i:rtodifi�h� nella legge 27 aprile 1989 n; 154< e con deootrenza �dal� 11> �gennaio 1992 mediante il D.P~C.M. 30 settembre 1991. Vi �, quindi, sul punto una situazione di variabilit� normativa tale da; non ;�onsm:i:ti,;e rindMduazione� delli:i aliq�ote in :concreto applicate se non:::attl'~Wts�'. l!ittdicaiioo~ dl:ll testo: t�omi:at�Vll> vigente��all'anno <di�� riferill: lento dell'imposta. che. dall'Ufficio .. sia . stato applicato per�� la� determinazione d�ll'imposta oggetto df accertimi�ntii ... . ' N� soddisfa le< esigenze di tutela d~l co,ntribuente l'indicazione, nell'aV)( i~o, della tabe11~ a�eg�ta. all� normativa cli base, ancorch� la stessa ~~ri~fil?r111fr~t~l~Ii!~ji>j~J-�~fe=~�:f9t~t~~c~~q::1 :;e~~:~~ c~: gente. al . momento di ..riferimento dell'imposta.� .. L'argomentazione . non � �ccettabii�; �nel di$o &� sp�cit~;�'p�r u.fi~ duplice serie di motivi, e ci��: ... ,..:.:-:.~1' .;. :�::�:�:�:::>:::���~�: . i a) perch� riferendosi � l~accertamel:i:to in esame .�ll'anno 1974, della cui particolarit� si � detto, non si verteva in situazione di mutamento normativo del testo d�l. d.P.R, n> 597/73; ma��� di� itna .combinazione di norme tra� la disciplina base rfohiamata :e fin> allora vigente, e la previS�one �on� cUVerso t�st&; no:hrtativo cli un'addizionale �straordinaria vigeriite solo p�f n���1974f'sofo �dalla combinazione deFdue testi normativi (df b�F'il'. ~e�ondo 1lori }iehiainatb 'nell'avviso di .� acbertamento) e delle du�tab�ll� di .al�q�bt� pot�va ���ctetetmmarsi fa' curva delle aliquote di f~ttifapplidabili, ed ~pplicat�:�� pet i� teddttf'.del 1974.�ai fini� IRPEF; . �:;. :;.C�:�. ~ .�. :-;.�.� .� ~(-'. '. �.�. . :-� .�. . { .... ��.� q) p~fqh,� .il tjfer:~~~PY? .~otmativ9~ ~el:lericp, il cui testo non porti di Jatto ajl'.indi:V:f~'.Qa~ion,e delle ajiq.o~e app~��at~ dall'ufficio, non soddisfa qu.eHa esigenza >4i pt'ecl!�ione, �. di chiarezza .� e di ��facile �ontrollabilit� che, come rilevato, � alla base del precetto normativo dell'art. 42 d.P.R. n. 600/73 e, segnatamente della previsione di nullit� del comma terzo della ora iridic�taF diSp�siZfone norinativa. Deve, quindi; ritenet~fche l'avviso di accertamento ai fini IRPEF, il quale tolltertg� sol9 .. l'Wdi~zfoJ:le delle ~Uq.9te.minirn.a .e .nJ.assima applica~~ ~ u.. gen~j�q .x;i~J)iapw .~J.la J~J?eifu. d�l~ ajiquq~ . allegata ad un testo normativo di n:on�imriiediata applicazione, o perch� integrata da altra n�rrifa, o perch� hi�cHf'�cafa da suci:e�siva n<>tfaa a s~a volta non rlchiamata nell'a~iso, viola� il principio � di pre�isfone e �~iarezza delle � indicazi�ni � che � alla base del .precetto dell'art;:42 deld:P.R. n' 600/73, ii�ll� ffuizione di � ttlt�la ��del�. diritto df iriii:n�diato � ed agevole ��.controllo chi a'.I eoiitdbue!lte . deve e~sere consehtito ed ilicorre, pertanto, nella sanzione di nullit� disposta dal terzo comma dello stesso articolo. (omissis) IO 132 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 gennaio 1993, n. 783 -Pres. Salafia Est. Grieco � Ministero delle Finanze (Avv. Stato Guicciardi) c. Star S.p.A. (avv. Biamonti). Tributi� erariali indiretti � Tassa di lotteria � Manifestazioni a premio Iw.ponlbile. � Prezzo del prodotto .~ttribuito in PJ"elnlo comprensivo dell'IVA. (1. 5 giugno 1939 n. 973, art. 52; d,.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19). Poich� il promotore della manifestazione a premio � il consumatore finale del bene offerto in premio, ne consegue che l'imponibile della tassa di l�tteria deve comprendere l'IVA pagata per l'acquisto del b?ne (1). (omissis) La ricorrente denunzia violazione. ed errata applicazione dell'art. 52 del R.D.L. 19 ottobre 1933, in relazione all'applicabilit� delle norme del d.P .R. 26 ottobre 1972 n. 633 e con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. Deduce, in particolare, che l'imponibile della � tassa di lotteria � dovuta dall'operatore economico che organizza l'operazione � a premio � � costituito dal prezzo di acquisizione degli oggetti offerti come premio -e cio�, dall'importo che un consumatore finale dovrebbe sopportare per approvvigionarsi di un. identico oggetto -. Ed, invero, nel successivo passaggio di quel bene (dall'imprenditore, che ha organizzato la manife I stazione, al cliente, che ha diritto di ricevere il premio) no:p. v'� applicazione d'IVA in quanto quel passaggio non costituisce, giuridicamente, �cessione di beni� ai fini dell'IVA. L'organizzatore della manifestazione -e non il cliente destinatario dell'oggetto -si atteggia, infatti, come � consumatore finale � di quel bene che egli acquisisce proprio per I ~ (1) L'imponibile della t!U!Sa sulle manifestazioni a premio. Finalmente la Suprema Corte si � pronunciata, con una sentenza in tutto favorevole all'Amministrazione finanziaria, sul complesso problema, risolto in senso contrario da numerosi giudici di merito, della comprensibilit� o meno dell'IVA nell'imponibile della cosiddetta � tassa di lotteria �. La difficolt� interpretativa era stata determmata dal fatto che, all'epoca in cui fu emanato il R.DL. 19 ottobre 1938 n. 19331 poi convertito in legge 5 giugno 1939 n. 973, l'imposta sul valore aggiunto ancora non esisteva, mentre stava per entrare in vigore l'IGE, che infatti fu istituita di ll a poco col D.L. 9 gennaio 1940 n. 2. Essendo l'IGE un'imposta � a cascata �, che colpiva il trasferimento dei beni ad ogni singolo passaggio, neppure si poneva il problema di una possibile inclusione di essa nell'imponibile della tassa di lotteria (1); m~ successivamente (1) In questo senso si era espressa anche una Risoluzione ministeriale del 12 marzo 1969. {ame QggeHo c1i p:i:_e.ifo,":� favore cl,eUa $.a clieJ>.tela e.nc>n .(per fal'J:le) ::~a:~~~a~~~ ~Hl r!�avq.>� �....�..-..� .�/�:� ... �q~lt:t,ct~---�eAe����PPn�� ~��.� al.�-.Pte~9,di._.. a,�q.isto .�..~tes.o.� jn...s.filns.0:-.__.tec.ico, q11ale corrispetti\1'9 pattUito tra le parti,. �he va . commisuiato �. il.ttibqto i�a~r~~~1�:�~~!f;~~~f~!e~0!~fo~~i~l-�.-che. �._ �ciet~rm~ato�-sulla. hase�� �di ..._. -........~cePS"lll7a .� ~ f9P.Mta� .-� ...� .. < -l-e.� �o~s.�gue:t'IZe che la <;:orte di .nierito ha_ tratto . dalla . lettura degli ~rtt. sz�ri.I...� A-~93~/~~ ~)14,p.g. n~ ()33/72_ non.sono cot:rette; ..� e, d'altra parte1 il t�sto 4#le du~ .pJ1;lle J:l9ll. c1etta la solllzjone. del quesit(>: essa :va ri�er�~tlil, p.�."-:4iscipJjpa t;lel~'.JVA. �� �. .... ~~~;���~i-�~<>~�1=~~ff:a;~n&~~~a!~.o~!ri~�-�:~!n~~e~;e:;te~ ~qqi~t9.:filella @er(:e.reg<>larm.ente comp:i;0vato � (art. 52),.non pu� .avere altr!l s.iwfism.1-Q oltre ��quelle> c:li ��Wl riferimento .alla base ~Ponibile la ~~~egn�p,~io~ ~. per. i'.appullto~ il. problema. �lle oi~ s.i pone, oonS. iclerata la Parti�0lare cUsciplina dell'lVA. In definitiva, l'art. 52 mm pu� es.sere � indi�ativ:<>: 4e~li;t. �_ cpi;gp0s.b:ioJ1e ~ della. bi:ts.e iwponibile. t:>ens.t della sqla. nec�.si:t� di far dfedniento alla ..-.~ base imponibile� .. �Che occorre, Mlla, fattispecie, ~41Y;_4ua,r�./ ��� � � �� �� � � �. � � � � �� � � � �.. Q~t9 ~e�b:np!ic~ziqni 4esl,lll1;i};>ili d,all'.aI"�, ~1 -~e�ondo cui il corrispettivo e gli altri dati necessari per Ja determinazione della t:>ase imponibile dell'IVA vanno indicati in modo separato dall'ammontare dell'imposta -, contrariamente all'opinione della Corte milanese, va rilecon l'entrata in vigore dell'IVA sorsero f primi dubbi, trattandosi� qui di un'imposta monofase di� nat\lfa :tipi<:arnente neutrale; in� quanto clestinata ad� essere detratta o<� s�:aricata � dall�mprei:iditore ai sensi dell'art. 19 del d;P;R. 633/72. �Per questo molti giudici di merit� -�(fra .�cui�� il Tribunale di Roma;� quello di Milano e� nru:nero5i��altri.); � fondilndosi � sulla� nonnale deducibilit� dell'IVA da parte del promotore della manifestazione . a premio; ritennero che costi� tttisse una sorta di partita di giro, e>quiridi di essa non dovesse tenersi conto rt�lla determinazione delrimponibile . cui rapportare la tassa di lotteria. �. A�. tale� argl)mentazi�:ile Se .ne� aggittngevano, �poi, altre di supporto, _�secondo cui una tassa non avrebbe potute> -andare a -colpire �un� componente del prezzo di-�-acquisto che gi� costituiva; di per s�, un'imposta:�� ovvero affermandosi che il prezzo di acqUisto non poteVa intendersi come prezzo di mercato, ma come prezzo� esposto � nella fattura di� acquisto, separatamente� �dalla componente IVA, secondo la prescrizione di � cUi all'art. 21 secondo.� comma del d.P ;R. n. 633/72 (2). . (2) Cos\, a titofo (,semplificat�vo, Trlb. �.Milano 24 ottobr~ 1988, n. 10052, in Corr; trib. 1989, pag. 330 e Trib. R-oma 26 gennai6 1989, n. 1126, ibidem pag�.2358. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 134 vato che la norma ha solo finalit� di chiarezza contabile ma non avvalora l'interpretazione che dell'art. 52 ha proposto la STAR: l'aver indi cato il prezzo �di� acquisto quale base per la determinazione dell'impo~ nibile della tassa dimostrerebbe che si � inteso far riferimento al solo corrispettivo di scambio con esclusione dell'IVA il cui importo, al sud I detto fine, non dovrebbe ritenersi conglobato nel prezzo. In realt�, gli elementi letterale, storico e sistematico, richiamati diffusamente anche dalla controricorrente, non consentono, di per s�, la corretta soluzione del punto controverso. Tutti e tre; infatti, inducono a conclusioni inaccettabili in quanto contrastanti con la natura del rapporto che si instaura tra col�i �:he ha indetto la � lotteria � e l'assegmitario del � premio �. Se costui, com'� usuale -e quando non sfa diversamente stabilito -riceve il �prernfo � senza dover corrispondere � al�unch�, neppure a titolo di imposta, significa che esiste un altro soggetto che, atteggiandosi, ai fini dell'IVA, come ultimo consumatore deve corrisponderla. In sostanza, il trasferimento del bene i:h cui il � premio � �si concreta non � fiscalrnente rilevante proprio perch� l'imposta che lo concerne � stata �assolta�; ed in man�festazioni in� cui l'intenti:> di consegnare � quel ben� � �l netto di ogni i�npost� �� dichiarato, l'IVA corrispondente non pu� che essere pagata dal soggetto che ha indetto la c.d. � lotteria �. A tutto ci� consegue che il �prezz�� di acquisto della merce regolarmente comprovato (art. 52), I alla �st:regtla della� disciplina fiscale vigente,� non pu� che intendersi comprensivo dell'IVA, non recuperabile per effetto dell'intento� dichiarato di assegnare il � b�ne �, oggetto del trasferimento, al vincitore del gioco a premi, al netto �di ogni imposta. � � II Nel ricorso per Cassazione avverso la prima di tali pronunzie, la difesa dell'Amministrazione finanziaria, di contro, evidenziava che nel successivo passaggio, dal promotore della manifestazione al beneficiario, il bene mobile offerto in premio era espressamente escluso dall'imposizione ai fini dell'IVA I ai sensi dell'art; 2 terzo comma lett. m) del d.P.R. n. 633/72, sicch� il primo dei due soggetti, acquisendolo per farne oggetto di regalo alla clientela, si atteggiava come un consumatore finale, che notoriamente subisce l'IVA senza poter scaricarla su altri soggetti. Di _qui .. la conseguenza, invero lineare, che per il promotore della manifestazione a premi il valore imponibile � costituito dal prezzo di acquisto del bene comprensivo dell'IVA,� ovvero se il bene sia prodotto da lui stesso, il prezzo di vendita, evidentemente comprensivo dell'IVA. � A questa prospettazione, che metteva in luce anche gli aspetti . economici della questione, faceva seguito una duplice considerazione sul piano della � ratio� giuridica ispiratrice della norma; giacch�, da un lato era sottolineata l'e.vidente disparit� che si sarebbe creata fra promotore della manifestazione che acquista i beni da offrire in premio e promotore che li produce in proprio, ove fosse ritenuto che solo nei confronti del primo l'IVA non faccia parte dell'imponibile ai fini della tassa di lotteria; dall'altro si era prospettata la possibilit� di accordi fra imprese produttrici e ditte organizzatrici delle manifestazioni a premio, abilmente finalizzati alla realizzazione di economie di PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 135 Che questa conclusione cui si perviene in ragione della disciplina fiscale che regola il trasferimento dei beni mobili e che, inevitabilmente; riverbera i suoi effetti sulla individuazione del regime fiscale . applicabile in determinati casi (nella fattispecie, ai giuochi a premio; lotterie) attraverso la puntualizzazione della nozione di � prezzo � come deve essere intesa nel generale sistema fiscale vigente -possa dar spazio ad inconvenienti non pu� mutare i termini del problema sottoposto all'esame. di questa. Corte e, di conseguenza, la soluzione adottata. Un'ultima considerazione: La controricorrente ha sottolinato una singolarit�: il caso dell'imprenditore che beneficia del �concorso� ai fini della vendita del suo prodotto e che � � anche � organizzatore del concorso sarebbe diverso dal caso dell'organizzatore che non � il produttore del bene oggetto del � premio �. In questa ipotesi, l'IVA deve fargli carico; nella prima, � l'imprenditore- organizzatore� non potrebbe essere considerato �ultimo consumatore ai fini dell'IVA �. Contrariamente all'assunto della controricorrente, le conclusioni non possono essere diverse neppure nel caso prospettato. Anzi, l'ipotesi specifica conferma l'esattezza della soluzione adottata: che si fonda, essenzialmente, sulla individuazione dell'ultimo � consumatore �. Orbene, se l'organizzatore � tale in quanto consegna un bene al vincitore della lotteria al netto di ogni onere, deve considerarsi � ultimo consumatore � anche l'organizzatore-imprenditore che, dal canto suo, consegna un bene al vincitore al netto di qualsiasi onere. Che il bene sia stato da lui prodotto non rileva perch�, in quel caso, � la nozione di � prezzo � -per scala nei costi di produzione degli stessi, ma con evidenti alterazioni del regolare svolgimento del mercato, e, in ultima analisi, con la vanificazione del principio di una libera e leale concorrenza. La Suprema Corte ha recepito il ragionamento dell'Amministrazione, con una sentenza che non mancher� di servire da orientamento per le numerose vertenze tuttora pendenti avanti i giudici del merito, ed ha dettato il principio innovatore che, nel determinare la base imponibile� della tassa di lotteria, deve tenersi conto dell'importo totale, oneri fiscali inclusi, che il � destinatario del premio dovrebbe pagare per acquistare un identico oggetto. In sostanza ha generalizzato il caso dell'IVA, ritenendo che ai fini della determinazione dell'imponibile di qualsiasi manifestazione a premio, �debba considerarsi il valore di mercato del bene offerto in premio; per ci� stesso comprensivo di qualsiasi onere anche fiscale che in esso sia stato eventualmente conglobato. Ci� acquista particolare interesse per l'Amministrazione finanziaria, in quanto, di recente, con l'art. 7 della legge 27 novembre 1989 n. 384, la tassa di lotteria � stata portata al 30 per cento della massa premi e la tassa di licenza al 20 per cento, in ogni caso con un minimo inderogabile di L. 1.000.000 per le manifestazioni effettuate in una sola provincia e L. 3.000.000 per le manifesta� zioni effettuate su tutto il territorio nazionale. Avv. UBALDO l'ERRUCCI 136 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO le ragioni espresse -che � comprensiva dell'onere rappresentato dall'IVA: E non fa alcuna differenza che oggetto della tassa sia il valore della massa dei premi e non il singolo premio. La sentenza impugnata va, dtinque, cassata. Il giudice di rinvio si atterr� al seguente principio: � Nel determinare la base imponibile della tassa di lotteria deve tenersi conto dell'importo totale -oneri fiscali inclusi -che il destinatario del � premio � dovrebbe pagare per acquistare un identico oggetto �. (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 gennaio 1993, n. 1013 -Pres. Vela Est. Ruggiero -P. M. Lo Cascio (conf.). Gansbacher (avv. Di Mattia) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Favara). Tributi erariali indiretti -Imposta di successione -Maso chiuso -Valutazione -Deduzione dell'on�re da> corrispondere per la � assunzione � � .Esclusione. II Ai fini dell'imposta di successione il maso chiuso deve essere valutato +zei modi ordinari, non avendo rilevanza il diverso valOre che l'avente diritto deve corrispondere ai coeredi per l'� assunzione � del maso in esclusiva (1). I (omissis) Con il secondo motivo del ricorso i Messner deducono che erroneamente �la Corte d'appello avrebbe ritenuto che ai fini dell'imposta I di successione la valutazione del maso chiuso compreso nell'asse ereditario dovesse corrispondere al vaiore di mercato dell'immobile, e so I stengono che essa non pu� invece superare la misura del prezzo di I assunzione del maso, determinato secondo i criteri dettati dall'art. 25 del decreto 28 dicembre 1978 n. 32 del Presidente della Giunta Provinciale di �Bolzano, trattandosi appunto di prezzo imposto dalla legge. Con il terzo motivo ripropongono l'eccezione di illegittimit� costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 20 e 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 ove questi impongono di considerare in ogni caso il valore di libero mercato an�:he con rUerimento al maso chiuso caduto in successione. La censura � infondata e l'eccezione di illegittimit� costituzionale va dichiarata irrilevante, prima che manifestamente infondata; I Il maso chiuso � istituto peculiare _della provincia altoatesina che ~ trova le sue radici nelle tradizioni e negli antichi costumi di quella i ! comunit�, cui il legislatore costituente ha restituito 'piena -dignit� e. citta-i i I (1) Decisione di evidente esattezza; non constano precedenti. I lI .! PARTB I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA dinanza giuridica, attribuendo alle Provincie, con l'art. 11 n. 9 dello statuto speciale della Regione Trentino.Alto Adige; �la facolt� di emanare norme legislative. in�.via primaria sull'ordinamento... dei �.masi� chiusi� .e delle comunit� familiari rette da � antichi statuti e consuetudini;� ..ed in proposito il legislatore provinciale di Bolzano ha emanato varie disposizioni, raccolte e confluite nel testo unificato approvato con decreto del Presidente della. Giunta 28 dicembre 1978 n. 32. ... .� .. � .� . .. . . . . ..��.�. . . . . . . . �L'istituto, secondo. le tradizioni �ed il.diritto preesistenti cui il legislatore provinciale si � riferito, ha caratteristiclie. del tutto particolari, che si manifestano essenzialmente nella indivisibilit� del fondo, nella sua COllJ1essi0ne con Ja �ompagine. fal'lliliare, e nella � assunzione �, vale ii :dire n�f'afritto . ctf far~ escll.'tsi\rf.irne11te proprio jffonclo (:ome ~� maso chiuso.~�� dli.� part~ (ii @q .solo � def �. coeredi,,. o fu gener~.� d~f Cotiipr()prieta. ri, �. sec()ndo l'qrdfue di pre.fereilz~ stabilito dag� arit. 18 �� e. segg, del citato decreto presidenziale n. 32/1978. In tal caso l'avente diritto all'assunzione deve corrispondere agli altri coeredi un � prezzo � che, a norma dell'art.�� 25 del decreto, se non � stato disposto dal defunto o non � stabilito d'accordo tra gli interessati, � determinato in base al valore di reddito mediante applicazione al reddito imponibile dominicale di coefficienti stabiliti dalla commissione censuaria provinciale; anche in questo ultimo caso peraltro � fatta salva la facolt� dell'assuntore o dei coeredi di richiedere la determinazione del prezzo al pretore, che lo stabilisce sulla base di stima eseguita da tre esperti in materia agraria ed a seguito di un complesso procedimento disciplinato dagli artt. 25/a � 25/g del citato decreto 32/1978. Orbene, � evidente che la determinazione del prezzo di assunzione riguarda esclusivamente i rapporti privatistici tra i coeredi o comproprietari, e non incide, n� pu� incidere sui rapporti tdbutari conseguenti alla trasmissione, inter vivos o mortis causa, del maso �chiuso che sono regolati soltanto dalla legge statale; ed in particolare non incide sulla regola che l'imposta di successione � commisurata al valore venale dei cespiti che costituiscono l'asse ereditario. Deve essere d'altra parte rilevato che la �assunzione� attiene. alla divisione del patrimonio ereditario (art. 16 del decreto 32/1978), vale a dire ad un momento successivo a quello della successione in senso proprio, ed � vicenda meramente eventuale, che manca del tutto, ad esempio, nel caso di unico erede, ma pu� mancare anche nell'ipotesi di pluralit� di eredi, se e fin quando questi preferiscono rimanere in comunione. In ogni caso il � prezzo � di assunzione non � affatto inderogabilmente imposto e predeterminato dalla legge, potendo invece anzitutto essere liberamente ; stapilito dal de cuius ovvero dall'accordo tra gli interessati, ed � certo che la ricchezza trasferita all'assuntore corrisponde 138 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO al valore pieno del bene di cui .egli pu� liberamente e illimitatamente disporre, tanto che, se ci� avvenga, lo stesso � tenuto a versare ai coeredi l'eccedenza del ricavo dalla vendita sul prezzo di assunzioni (art. 29 del decreto 38/1972). (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1� febbraio 1993, n. 1230 � Pres. Salafia Est. Grieco. Min�stero delle Finanze (Avv. Stato Pavone) c. Falli� mento SO.DE.MA. Tributi in sener~ � Riscossione � Fallimento � C~diti per i quali � pen dente giudizio innanzi alle commissioni � Ammissione con riserva � Sospensi�ne del giudizio di insinuazion� � Esclusione. (r.d. 16 marzo 1942 n. 267, artt. 55 e 95; d.l>.R. i9 settembre 1973, n. 602, art. 45; .c.p.c; art. 295). I crediti relativi a tributi per i quali sono insorte contestazioni pendenti innanzi alle commissioni tributarie sono ammessi al passivo delle procedure concorsuali con riserva da sciogliersi .dopo la decisione della controversia tributaria. ed in armonia con l'esito di ~uella decisione. Il giudizio innanzi al tribunale fallimentare non �. sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione tributar,ia definitiva (1). (omissis) La ricorrente Amministrazione, denunzia violazione e fal:sa applicazione degli artt. 95, 2� comma, e 55; 3� comma, della legge fallimentare; dell'art. 45, 2� comma, d.P.R. 602/73 e dell'art. 295 c.p.c., in relazione . all'art. 360 n. 3 c.p.c.; insufficienza e contraddittoriet� di motivazione,. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Deduce, in particolare, che la .interpretazione data dalla Corte d'appello porrebbe l'Amministrazione -con evidente stravolgimento del � sistema � generale di corretta definizione e liquidazione dei crediti -nella condizione di non poter mai riscuotere. quanto dovutole, neppure nella misura � fallimentare �, nonostante il riconoscimento (finale) del credito; inoltre, vi sarebbe il concreto rischio di un incontrollabile prolungamento di procedure fallin:lentari che non potrebbero essere � chiuse � neppure con la cautela degli accantonamenti di cui all'art. 117 L.F. Sostiene, poi, la rkorrente che la Corte di merito non avrebbe in realt� spiegato la disapplicazione dell'art. 45 del D.P.R. 6di/73, atteso (1) :t! finalmente. risolto un problema di grande rilevanza pratica. L'insi� nuazione, sia tempestiva che . tardiva, deve subito conc~udersi con l'ammissione con riserva; si dovr� sempre evitare, provocando se necessario la pronunzia di una sentenza appellabile, la sospensione del giudizio, gtaveme:il.te pregiudi� zievole per l'interesse erariale. PARTB. I, ssz;. V; �GIURISPR'IJllllNU TRIB'IJTARIA che �eventualicontestazioni inerenti ai tributi iscritti� a ruolo non�� potrebbero � che riferirsi� a . quelle conoscibili da.Ile Commissioni. tributarie, non� essendo ipotizzabili�. ��si di... cC)nt(JSta,Zioni. sottoposte.�� all'accertamento ddi giu().ice fallttn.entare :i>; Da ultimai Ja ricorrente deduce la mapplicabilit� ~Wa.t"tr~~S .c.p�C�:4if~~dodlrequtsitodella: pregiudizialit�,� ��.............�te c�li;i$id,e.l'�zi�ni e� �l~. concfusioni dell'Amri:�inistrazione�finanziaria sono e$@s~e. )1.eJ{�ontesto di<~ dettagliata ri�ostruzibne delle vicende gillrisprtidemiali�: concernenti.la���.questio:i:l:e� �dell'ammissibilit�� al�����passivo fa11im�ntare >di crediti tribu~ri in contestazione � innanzi�� alle � Commissioni tnb\itme a seguito di �tsm~one tardiva; .�..�.�. �Da11a:pfemessa che~:Prima della riforina tributariaiLcredito relativo ad fui tiributo non anccn:a incont�stabile�"'""" in quanto all'esame della giu. risdizion:e tributaria ....; era ammesso.� � con . riserva � al passivo . fallimentare, tardilil,tt�ente o tempestivamente. insinua tor in quanto parificabile al credito coridizionato (C�J~~>1806/74r�� 3213/84y 7400/83; � 8761/87);tla �ricorrente ti~ cit;casione pet sottolineare Che la riforma del 1973 ha inteso, con rar.t A5>d�l <LP;R.; �ri� 602/73i riconoscere esl?ressamente � al� � ruolo �, in caso d� c6ntestazi0ni inetenti in t;tibuti iscrittii.la natura di titolo .per la foro ammissione �. (( con ris�rv� � al passivo � delle procedure fallimentari. IF riconbscim�nto n61'inativo ha .costituito; secondo 'l'Amministrazione finanziaria motivo per l'estensione analogica della disciplina lin�he per l'am:rnissione � � con riserva � dei� tributi �indiretti. riscuotibili attraverso differenti. modalit�~ Tartto. che. all'art. 45 deld;:P;R. 602/73 � stata attribuita rilevanza di portata�general� � {Cal;s; �3273/84). Sicch� -rileva, la ricbrrente ....-. Uafferm�zi�ne (Cass~ .6293/87) secondo� .cui, dovendo procedersi; in. ragione della<contestazione del .curatore ed al fine delJ! am:mi$sibilit� del credito, al �suo accertamento. �in � sede. giurisdizionale, il gili(\izio � innanzi .�al.�� Tribunale fallimentare.� deve .� ess�re � sospeso fino alla <decisione defirtitiva. delle Commissioni ttib�t�rie; infrange un quadro interpretativo consolidato; enoi�� � condivisibile.��.��� ���� ��ta .censura � fOndat�.>��� �� ���Questa Cortei gi�: con la sentenza .1806/74; afferm� ..che>. i .crediti insinuati al passivo fallimentare, sia per imposte dirette che indirette e per le;quali sia� stata :t'<>rmulata CC>nte.stazione innanzl alla Commissione tributaria �prima . del� fallimento;�� .sono assimllabUi ai crediti condizio.1;1,li e vanno ammessi al passivo con � riserva � da sciogliersi dopo Ja, qecisione della colil,troversi~ tributar.ia e<;l )n< armonia con quella. Si;i.�cessiVlillnente, il principio ~ stato riba.dito daUa deci.$ioni;: 7400/83; daU~ sentenza 3273/84 in cl.li, ~$pi:es!iamente, J'a.imii;sioI;l,e �p.ce:rneva. un. �r(l<;tito d'IVA;> dalla d.eci!lio:ne <S.?61/87';, �Questai. con riferhnento all'art. 45 .del d.P.R. 602/73 ha, per un verso, riconosciuto l'ammissibilit� con riserva al passivo fallimentare dei crediti etadali opposti innanzi alle Commissioni tributarie, ritenendoli equiparati a quelli condizionali di cui al RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO terzo comma dell'art. 55 L.F; e; per l'altro, ha riconosciuto all'esattore il diritto� di partecipare� al riparfo finale tramite le somme. � aceanton�te �. Orbene, la decisione :n. 6293/87,; cui fanno riferimento ....,..; con opposte finalit� ..,.., sia la sentenza impugnata che la difesa dell'Amministrazione finantiana�d�llo Stafo,: ha affermato�un p:tiricipio -quello.della ammissibilit� della riebiesta di �insinuazione con sospensione. del giudizio innanzi al�� Tribunale fallimentare,. in �ttesa . della. definizione �. dek .giudizio tributario, non potendo l'ammissibilit� .. comportare. una pronuncia di ammissiOne del credito �con riserva � in analogia con il disposto: dell'art. 95 della L.f. -cui questa Corte non ritiene di aderire. In r�alt�; dopo la introduzione.�della..disciplina .�.. di ��CUi aU'art,.�45 ��del� d.RR�.. 602/73. �,..,,,; che ha. riconosciuto al � ruolo �1 �in caso;. di �contestazioni inerenti ai tributi iscritti, la.natura di titolo per l'ammissione di quei tributi, con �riserva�, al passivo . delle . proceduve fallimentari ...,,,.. .�non pu� pi� legittimamente affermarsi:����;,, (<Infatti; la richiesta��.non �:risulterebbe fondata su un �titolo definitivo per Ja�. risc�ssrone dell'imposta, in quanto iLgiudizio delle Commissioni tributarie incide s:ulla. formazione dell'atto di. accertanrento � (clr. Cass.. S.U. 117/70). Il titolo giuridico per la insinuamone esiste sia per le� imposte dirette che. pel'de indirette (sul punto. siritorner� tra breve) ed �, per. l'appunto, costituito dal �ruolo� e/o dall'� awiso .di accertamento �. B poich�, nel rispett� della ripartizione di giurisdizione, non pu� il Tribtlriale . fallimentare esaniinare � e de�idere . la� questione :attinente alla esistenza del credito tributario: (non possono che provveder-vile Commissioni tributarie), �il .prowedifuento in sede fallimentare si risolve neWammissione �.c6n :riserva�. E, dunque, si dissente dall'affermazione. che � l'ammissibilit�. della richiesta di insinuazione � inidonea a. � comportare una pronuncia di ammissione del credito � con riserva � in �analogia con il disposto dell'art� 95 L.F. � che all~impossibilit� ili accertamento del credito (per la precltisforie . giurisdizionale) � soccorre la disposizione.. e'x art. 295 c.p.c. (sospensione necessaria del giudizio ordinario quando deve essere preliminarmente risolta� dal .giudice amministrativo� .una oontroversia dalla quale dipende la deeisione della causa). Al riguardo, questa Corte sottolinea che alla sospensione necessaria il giudice <ideve~ rieorrere allorch� rawisi <<dipendenza� da altra con~ froversia. Ma�. il concetto di � dipendenza � deve intendersi non gi� nella�� stia essenza. logica, come possibilit� di intetferir� .� anche solo . sulfa �entit� � de�la: �decisione pronunziata al termine del processo da sospendere (perch�, in tal caso, i liriliti dell'istituto sarebbero pi� idonei a paralizzare fo decisioni che ad individuarne e a favorirne la esatta portata) quanto nel suo significato di entit� pregiudiziale. Ed allora, appare evidente che la sospensione del giudizio fallimentare non pu� essere disposta s�l PARTII l, � SEZ. \r;. GrbRlsPRtmENZA �TRIMARIA percll� d�v.e � ac~itarsi,.�.in sed��.�di giurisdi:dorte tributaria, l'� esistenza stesSa'� del credito tributario. 11 �significato del rapporto di�� dipendenza'.� previsto dall'art. 295 c.p.c. non pu� essere dilatatctfino ad identificare " dipendenza� con semplice � opportunit� � o � convenienza �. ConVi~e� sottolJite�te, specificando quanto sommariamente anticipato~ <::he 11i;lpplicazione analogica della disCiplirta prevista. per le �npost� difett� (fili; 45 D~'.P.R; 6Q2f73.)a1Ie� ifuji�steindii.r�tte nori pu� �essere �fondatamente negata. L'arnso diaooertamento, in cas<> di contestazione�me.. rente al tributC:Fretat�v� � un titolo giuridico p�r l'am:missfone �eon ri�erva �' �(11 >queFtrlbutd al passivo delle procedure �fallimentari e; d'altra parte; �1e triodal�t� �df esmone�del tributo �(attraverso la�� iscrizione a �tuolo�o itttrav�tso 1� operazioni df.�cui � al�Rl>. �t4�aprile1910 n;.�639 �e suc�;� modm) ��sono, al riguardo, dav\ref� � :indifferenti. Uri'Ultima . ariri.otaz�ort�: �l..e �contestazioni � inerenti a ��tributi �iscritti� Irieniionati.fd.a1Part. �4sil.P:R: 602/73 riorip�ss<>xfo ch�essere �:.::;..�come eorrettamertfo fitev� �.fa .ricorrente���.�����. quelle.� .insOrte .e�� pendertt�:� innanzi ai giudice tributario perch�; atteriencfo alfa esisteriza stessa: del tributo; sono riser:vate alla giiu:~sdizione �specja:li.;;;i,ta Q.elle Comtll.�sf>io.i txibutarie. Contesi.{ zi~ni che . tiguar4ill0 . i. tributi iscritti ~ ~oio e,, in par#~olare, la . loro ef)sema:, . non . spno dji:et.tal1lente .� c9.o~cib�f 4a1 .�giudice famwenta:re. � � . I.a sel)tenza imp.gnata va, d.llq.e, cassata. li giudice di rinvio� si<atterr� al� segue,nte .principio: � l crediti, rela~ tivi a tributi� per. i�quali sono �insorte contestazioni � pendenti� innanzi. alle Commissioni tributarie, sono ammessi al passivo delle procedure �di. cUi al R.D/16 marzo 1942: n; � 267 ��con: ��.riserva� �da .. sciogliersi dopo�� la. ��decisfone della controversia tribU:tari� ed in armonia con l'esito di quella decisi�rie. Il giudizi<> innanzi al Tribunale fallimentare non � sospeso ei art. 295 c.p;c. ili attesa della decisione tribut�l'ia definitiva,,; (omissis) CORTE DI CASSAZIONE; Sez; I, 2 febbntio 1993, n. � 1769 � Pres. Scanzano � Est, Proto � P. M. Jannelli (conf.); De Cori (avv. Ermetes). c. Ministero delle Finanze (AVV� Stat�LPalatiello). Tributi in genere -RepressiOne delle. \.ioiaztonf delle leggi tinanzi~rie � � Sanzioni � Pena pec~rla � Prescrizione � '4fi; . 17 legge 7 gen na�o 1929 n�. 4 � ~ . sostlfult� dalla decadenza. dell'art. 55 del d.P .R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 55). L'art. 17 della legg� 7 genna�o19~3 n.� 4 che prevedeva la prescrizione quinquennale per la riscossione dr4ia. pena pecuniaria � statp .sostituito dall'art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in base aLquale la pena RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 142 pecuniaria deve essere irrogata .con avviso da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui � avvenuta la violazione (1). (omissis) 1. --Con i due motivi del ricorso si denuncia .violazione e falsa applicazione qegli artt. l e 17 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 e 43, 55 e 70 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nonch� carenza di motivazione, e si sostiene che la pena pecuniaria dovuta per le infrazioni in materia di imposizione diretta sarebbe soggetta alla prescrizione quinquennale di cui al citato. art. 17, decorrente dalla data dell'illecito. La ricorrente -premesso che questa norma, attenendo alla. prescrizione, opererebbe su. un piano diverso rispetto agli artt. 43 e 55 del D.P .R. n. 600, che riguardano termini di decadenza -deduce che il d.P .R. nulla dispone in materia di prescrizi�me del diritto dello Stato alla riscossione delle pene pecuniarie e che, pertanto, erroneamente la Commissione centrale. ha attribuito al �decreto stesso efficacia abrogativa dell'art. 17 in relazione a tutti i tributi e relative pene pecuniarie da esso regolati. 2. -La questione che il ricorso prospetta riguarda la sopravvivenza o non del disposto dell'art. 17 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, relative ai tributi dello Stato in matetia di imposte dirette), che al primo comma dichiara: � il diritto dello Stato alla riscossione della pena pecuniaria si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della .commessa violazione �. Secondo la ricorrente questa sarebbe la sola disposizione applicabile alla fattispecie, in quanto; tenuto conto del � c.d. principio di fissit� stabilito dall'art. l, comma secondo, della stessa legge, vigente al tempo dell'irrogazione dell;:t sanzione (disposizione poi abrogata, con effetto dal primo gennaio 1983, dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982 n. 429), il suo contenuto non avrebbe subito alcuna modifica per effetto di leggi posteriori; e neppure in virt� dell'art. 70 del d.P.R. n. 600 del 1973� (in materia di accertamento delle imposte sui redditi), non contenendo questa norma una � dichiarazione espressa del legislatore �, secondo la prescrizione dell'art. 1. 3. -Questa tesi non pu� essere condivisa. II-divieto di a:brogazione e modifich,e, sancito nel capoverso. dell'art. 1-della legge� .del '29 (� le disposizioni della presente legge... non (1) Decisione esatta. La disciplina completamente diversa anche quanto alla competenza e al procedimento, introdotta con la riforma, ha completa� mente modificato il sistema sanzionatorio del 1929 che resta in vigore solo per alcune imposte indirette minori. Hl ~assono. e$$ere abrogate �o modificate da leggi .. posteriori concernenti i singoli tributi, se n()n per dichiarazjone espressa del legislatore con specttico rlfel'hnento ~te.� sing()le . clisposiziom abr()gate o. modificate �), . rig.# divij le .. s�le J~gg~ p()st~riort �co11cernenti i sb;tgoli tributi � e, .. per .!IWJa�tS~lt~~~~-~ ]~l~td~@irbW~&slfGi~0~flt!tfu~i~i t1f~rf!~i6! ~r~f~~~:~e~: ~~-,.'ig~~ .. <._,.~~:~~~T7li~ same.t.e� ��cU$J?hsto ���.ctat..��Presente....� ~e9reto �. l'if~ lil prf:@,C> if#l�ev9 $ec9ndo cui � l'!:�i; 1'1 della legge �.del '29 e gli artt 4~ ~<55c.tel d.P.~. ri. 6o��sarebbero�� reciprocamente ininfluenti, perch~ C>p~taiiti fu pi@[c:li~d11ti. . .�. � � J./~rf SS dispqne, irifat1:i, che �. per le vjolazioni che danno luogo ad acc~Ha.neutffurettifiea���()�.d'ufficio l'irrogazione della� sanzione � comunieata� ���aF cg11tribuente con, lo stesso avviso���ai� accertamento� (primo comma). :I; sta;bjl1:;ce, inoltre; che � per le violaiioni che danno luogo ad accel'tan>.enti l''.ffici() delle irnposte p\l�> provvedere in q11ajsiasi momento, con �s:epar..��. a.d� a��11i.s.l da notificare e11tfo il 31 dicembre del quinto anno . . . successivo � a quello in cUi � avvenuta la violazione � (secondo comma, prima parte). P�i�h�. l'accertamento deve essere notific;;i.to, a pena di decadenza, entro il31 dicembre del q.into anno su�cessivo a quello in cui � stata � J?resentat~ la dichiarazione (art� 43), � evidente che la pena pecuniaria (in:dipendenterri~D.te. d.all'accertarnento) deve essere irrogata mediante avviso da n<>tifi�are entro� quella data. E non � concepibile che, prima ed indipendenteniettt<'.'.. da q;uel. termine, . si. m;:tturi la prescrizione di un diritto, il ci.ii esercfaio fiori sarebbe legaltliedte possibile. Agli enunciati criteri si � attenuta.fa ��aec�sione impugnata,. correttamente ritenendo che la� nuova regolamentazione contenuta nel d.P.R. n. 600 ha comportato l'al;:Jrogazione per incompatibilit� (art. 15 disp. sulla legge in generale) della disciplina ad essa anteriore. (omissis) PARTE SECONDA ,��1,� .,���,.,,,,,.,��~.Jm QUESTIONI PROBLEMI ATTUATIVI DELLA LEGGE N. 241/90 (*) 1. PREMESSA. La presente relazione ha per oggetto la verifica sperimentale dei problemi attuativi della legge sul procedimento -in particolare per quanto concerne gli istituti della democrazia amministrativa -quali si sono presentati all'Avvocatura dello Stato nel corso della sua attivit� di istituto. Prima ancora di procedere a tale descrizione converr� per� notare come il primo impatto con la legge n. 241/90 sia stato ancora pi� diretto e riguardi l'Avvocatura come soggetto pubblico destinatario, sia dal punto di vista della sua attivit� professionale che. da quello della sua struttura amministrativa. Dal primo punto di �� vista il problema viene in rilievo con. riferimento all'attivit� consultiva. L'art. 16, primo e sesto comma della legge n. 241/90 prevede, infatti, in generale una accelerazione della attivit� consultiva, ritenuta meritevole della adozione di procedure d'urgenza ed in particolare un termine perentorio entro il quale debbono essere resi i pareri obbligatori. L'Avvocat4ra Generale dello Stato ha quindi diramato una circolare con .cui richiamava l'attenzione degli Avvocati e Procuratori dello Stat� sulla. necessit� di rendere entro i 90 giorni i pareri obbligatori (pareri in tema .di proposizione di . liti e resistenza nelle medesime, . transazioni, riserve dell'appaltatore, libert� e pr�ptjet� di immobili, inesigibilit� di crediti, affrancazione di canoni enfiteutici). Sf � resa inoltre necessaria una riorganizzazione dei servizi amministrativi perch� venisse accelerato .l'iter degli affari consultivi, con previsione di una corsia preferenziale per i pareri obbligatori. � Al di l� dell'impatto ora descritto, vi � stato poi l'impatto pi� diretto che con la legge n. 241/90 ha avuto l'Avvocatura dello Stato come Ammi� nistrazione. Nell'Istituto, infatti, �quale apparato servente dell'attivit� consultiva e contenziosa svolta dal personale togato vi � una vera e propria struttura amministrativa di supporto suddivisa su 26 sedi con immobili da gestire, capitoli di bilancio da amministrare, contratti da stipulare, stipendi da erogare, concorsi da bandire, assunzioni di personale, promozioni, trasferimenti da effettuar�, procedimenti disciplinari da svolgere e cos� via, con una forza di circa mille unit�. Una struttura amministrativa, quindi, nei cui confronti la legge sul procedimento ha un suo campo di operativit� non marginale. Anche in questa sede � stato necessario operare per adeguare le strutture alle nuove esigenze e sono stati cos� predisposti gli schemi di regolamento per la individuazione delle strutture organizzative ed i tempi dei procedimenti a norma degli articoli 2 e 4 della legge; � sono state date disposizioni per rendere effettive le norme in materia di autocertificazione; sono (*) L'articolo riproduce, per cortese concessione degli orgli\Ilizzatori, una relazione tenuta alla LUISS -Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche � Vittorio Bachelet � dall'Aw. I. F.. Caramazza in occasione dell'incontro di studio del 12 febbraio 1993 ed intitolato �Gli istituti della democrazia .amministrativa (Trasparenza, partecipazione, amministrazione consensuale) �. 11 2 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO state date istruzioni per rendere effettiva la disponibilit� delle copie dei documenti richieste in sede di esercizio del diritto di accesso. A parte il duplice impatto diretto ora descritto l'Avvocatura dello Stato ha avuto comunque modo di affrontare i problemi attuativi della legge sul procedimento nella sua consueta posizione di osservatorio privilegiato sull'accidentato panorama del contenzioso pubblico. Osservatorio privilegiato perch� l'assoggettamento dello Stato come potere al giudizio rappresenta, nell'evolvere delle sue regole, un indicatore quanto mai sensibile del punto di equilibrio fra principio di libert� e principio di autorit�: punto di equilibrio mobile nell'evolversi della concezione del diritto, nel progredire della societ� e nel mutare dello Stato. Quando, come nel nostro ordinamento, che in questo aspetto si presenta con caratteri di assoluta originalit�, la difesa dello Stato sia affidata ad un organo tecnico che assume in �forma organica ed esclusiva la rappresentanza e l'assistenza in giudizio del pubblico �potere, ebbene tale. organo diviene direttamente partecipe del processo di determinazione di tale equilibrio nel suo continuo evolvere. La creazione di un organo tecnico distinto dall'amministrazione parte in causa, epper� incardinato nell'organizzazione statuale, lo rende infatti particolarmente sensibile al divenire dell'esperienza giuridica e partecipe della sua costruzione, in quanto i segnali che riceve e trasmette percorrono due canali privilegiati: quello esteriore e professionale del concorso alla formazione del diritto viVente attraverso la diaiettica del contenzioso e quello interiore ed istituzionale .dell'appartenenza all'organismo statale, da � cui riceve e cui pu� trasmettere, soprattutto attraverso l'attivit� consultiva, impUlsi idonei a meglio comprendere il continuo divenire della societ� e favorii:e l'adeguamento ad esso dell'attivit� statuale. L'esperienza gi�ridica dell'Avvocatura dello Stato riflette dunque le grandi crisi di trasforma�:ione attraversate dal diritto, dalla societ� e dallo Stato. .Orbene, la legge n, 241/90 segna indubbiamente un momento di passaggio ed una crisi di trasformazione, marcando in particolare la transizfone dalla civilt� del segreto alla civilt� della traspareiiza: particolarmente significativi, quindi, i relativi segnali captati. Un primo dato puramente numerico ci rivela che nei due anni e mezzo circa di vigenza della legge n. 241/90, non sono stati impiantati pi� di una quarantina di affari sia consultivi che contenziosi in materia: ed il c.omputo pecca per una certa� larghezza, in quanto sono stati considerati anche dei casi un p� anomali come quelli in cui, in sede di ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, si lamentava come comportamento antisindacale il comportamento dell'amministrazione che aveva rifiutato l'accesso ad atti e documenti o le denunce penali ex art. 328, secondo comma, del codice penale contro fun. zionari pubblici. Per valutare quale sia la rilevanza statistica del fenomeno sulla totalit� del contenzioso amministrativo e del consultivo ad esso correlato in carico all'Istituto, occorre considerare� che, nello stesso arco di tempo, sono affluiti all'Avvocatura dello Stato circa cinquantamila nuovi affari consultivi o contenziosi. Quindi i casi in cui � 'venuta in discussione la legge sul procedimento sono stati meno dell'uno per mille. Se poi cerchiamo di disaggregare il dato, vediamo come la maggior parte di essi riguardi la sede romana e sia stata sollevata da associazioni di utenti e di consumatori e _non da singoli individui. La quasi totalit� di questi quaranta affari, poi, riguarda il diritto all'accesso; qualche caso marginale riguarda la partecipazione, mentre non � dato rilevare PARTE Il, QUESTIONI alcuna questione relativa all'amministrazione concertata. Sull'amministrazione concertata dunque, � l'elettroencefalogramma � piatto �, con l'unica eccezione di una sentenza di Cassazione che affronta peraltro il problema in sede di obiter dieta. Si tratta della sentenza della I Sezione n. 4572 del 1992 la cui massima recita: � Nell'ambito dell'amministrazibne partecipata o per consenso il contratto di diritto pubblico ricorre quando la Pubblica Ainministrazione disciplina gli aspetti patrimoniali di un rapporto ad ogg�tto pubblico dove il momento discrezionale della funzione si � gi� esternato in un provvedimento rispetto al quale il negozio si trova, di regola, in un rapporto di accessoriet� od ausiliariet�; il modulo c�nvei:�zionale nel procedimento amministrativo si realizza invece ogni quaivolta funzi�nari � privati si siedono intorno ad un tavolo e discutono s�l possibile contenuto del provvedimento da adottare; pertanto, mentre il contratto si pone come fonte autonoma di disciplina del rapporto, o di un aspetto di esso, ed � autonomamente impugnabile, il modulo convenzionale non raggiunge la stessa autonomia giuridica perch� l'unica fonte d� regolamentazione del rapporto rimane il provvedimento amministrativo ": La decisione riguarda vecchie convenzioni urbanistiche e soltanto occasionalmente, dunque, viene citata la legge n. 241/90 e il caso di amministrazione concertata che in esso � previsto. Per il resto hon � dato rilevare, nell'esperienza giuridica concreta dell'Avvocatura, alcuna applicazione di quell'istituto di democrazia amministrativa che � l'amministrazione �concertata o concordata, previsto dalla legge che stiamo esaminando. Pur rimanendo nei limiti doverosi del sano empirismo a cui questa relazione deve attenersi, sembra comunque necessario .tentare di dare un'interpretazione di questa singolare situazione, di questa �� non risposta � della esperienza giuridica concreta alle innovazioni legislative. La singolarit� di tale reazione deriva probabilmente dal fatto che l'innovazione � troppo profonda ed ha dunque bisogno di un certo periodo per essere assimilata e tradotta in esperienza concreta. Dei tre istituti di democrazia amministrativa introdotti il pi� facilmente recepito, pur nei modesti limiti sopra indicati, � stato dunque l'istituto dell'accesso. Questo, crediamo, per varie ragioni: innanzitutto perch� i principi fondamentali sull'accesso avevano gi� cominciato a penetrare nella nostra giurisprudenza attraverso coraggiose sentenze innovative del giudice amministrativo; in secondo luogo perch� il principio della trasparenza aveva cominciato a farsi conoscere. dall'opinione pubblica attraverso i mezzi di comunicazione di massa; infine perch� dei tre istituti di democrazia amministrativa introdotti dalla. legge n. 241/90, l'accesso � quello meno rivoluzionario. Questo anche perch� l'origi� nario progetto Nigro, che prevedeva un diritto di accesso esteso a tutti e quindi in funzione strumentale ad un diritto di informazione, � stato, in questo � ammorbidito � in.. sede governativa, prima, e parlamentare, poi. A differenza, infatti, di quanto accade, ad esempio, negli Stati Uniti o in Francia dove il titolare del diritto di accesso � � chiunque �, nel nostro ordinamento, ai sensi della legge n. 241/90, il titolare del diritto di accesso non � � chiunque � ma solo � chi vi abbia interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante �. La parte della legge relativa all'accesso era, quindi, quella, tutto sommato, meno innovativa introdotta dalla �normativa in esame, che, nel disciplinare in maniera organica, per la prima volta� nella storia italiana, il procedimento ammi RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 4 nistrativo, gli ha riconosciuto un nuovo e fondamentale ruolo nell'operare pubblico. II procedimento non � pi� infatti, come all'origine della sua storia dogmatica, concepito in funzione servente dell'atto che ne costituisce il prodotto n� (o non pi� soltanto) come forma di esercizio dell'autorit� -o sua <<epifania� -per garantire il corretto svolgersi della funzione, ma costituisce ormai sostanza di organizzazione dell'azione pubblica, non pi� sorretta dal principio di autorit�, ma regolata da quelli di pli.i.ralismo, consenso, partecipazione. Alla crisi di un principio di legalit� correlato all'esercizio di una pubblica funzione, corrisponde, infatti, l'affermarsi di un principio consensuale che presiede all'erogazione di pubblici servizi nella nuova societ� ispirata a .principi consociativi e partecipativi. Di qui gli spazi concessi all'autonomia, al decentramento funzionale, alla partecipazione, in quella che se non � una generalizzata � fuga nel privato � � per� sicuramente una � fuga dall'autorit��. Nel passaggio qallo stato c:ij. diritto allo stato sociale e da questo a quello postmoderno, l'azione amministrativa si estende fino a penetrare le pi� intime connessioni del tessuto sqciale, abbandonando il modulo provvedimentale per adottare quello normo-produttivo (non di rado preceduto dalla contrattazione del contenuto della norma con le parfr sociali), quello per indirizzi e quello per accordi. Orbene, se. nell'utilizzazione del primo modulo la partecipazione risponde ad una scelta politica, nell'utilizzazione degli altri due essa risponde, invece, ad una, esigenza logica e funzionale, rappresentando il procedimento il l�og�. in cui si identificano gli interessi coinvolti, da apprezzare d'intesa con i loro portatori (cfr. I. F. CARAMAZZA, Interesse legittimo e procedimento, in Il Procedimento amministrativo tra riforma legislativa e trasformazioni dell'amministrazione, Giuffr�, 1989, 52). Superfluo sottolineare quanto radicale sia �l'innovazione introdotta dalla legge n. 241/90 e come sia quindi perfettamente comprensibile il ritardo di ri,. sposta della coscienza sociale. 2. L'ESPERIENZA DI ISTITUTO � 0SSERVAZIONi GENERALI. Una prima notazione di carattere generale riguarda la liberalit� delrapproccio adottato dall'Istituto nel consigliare le amministrazioni nella fase di prima applicazione della legge, durante la quale la resistenza dell'amministraZione era fortissima. In particolare; �durante il periodo nel �quale non era ancora efficace la normativa del capo V sull'accesso per mancata adozione dei regolamenti attua-. tivi di. cui all'art. 24 della legge stessa, l'Avvocatura, in sede di parere, pur rilevando il problema di diritto intertemporale, ha sempre suggerito alle amministrazioni, sul piano della concreta �opportunit�, di tener presente lo spirito della legge �anche se non an�ora efficace in materia e quindi di tenerne conto, aprendo alla visione e all'estrazione di copia degli interessati tutta la documentazione per cui non sorgessero dubbi; di segretezza o �di riservatezza. Tale .atteggiamento, � stato naturalmente confermato dopo l'adozione del. regolamento n.. 352/92, a seguito del quale si sono invitate tutte le amministrazioni che chiedevano parere in. proposito ad aprire i loro archivi alla visione dei privati. In sede contenziosa, naturalmente, l'Istituto ha assolto al suo compito di difesa in giudizio dell'atto impugnato, cercando di contenere tutte quelle che erano le spinte verso indebite dilatazioni del diritto di accesso: un accesso che soprattutto molte associazi�ni tendevano a funzionalizzare ad un pi� genera lizzato diritto all'informazione e ad una sorta di inammissibile controllo para politico dell'attivit� della pubblica amministrazione. / ---�..Sempre testando in termini _� g�n:erali -� e. � passando al versante della giurlsp: rudefuia si }>UQ osservare che C~� stata: urta. notevole iniziale apertura da paite di -. $uni tribunali amm��istrativ:i regi6nali; � segt.iita -� da VivaCi. contrasti ghiri~ spiudehziali;��ris�lti!i���illfine,���da:Ile �caute�� decisioni-��del� Consiglio ��di_�-Stato�-� che� si�-� ~$8() C�J.l ~strema prudenza, crune nella sua tradizione, cercando di ponderare i ~fritti ��ni!.llcenti d�lfa ti.uova normativa con�� le.. esigenze� della. -�Pubblica am. ministrazkin�if������-��� �ᥥ:�:�:/--����-�--�-�����-�-�-�-�--�----.-�--� --/---�� ................-. ��:: ::.:~=:<::>/. )~>>:=:-)::::::-:: �.. ��:::\j~;;;:;r:r:.;::..:� �-: ����-� � � -:��:����. =�.�.�......�.�.:<.: :.: :-::..:::::-:� :-: :�.. :.:-: :-:-:-:�:�� :-::-: ..� .. � �(:: : =�= :: := =::.::.:=:: :_ ��:�<v:=::::: i~ tl1l~tA-ȓ 1ititti~(}; -.�.�.��-:::�����.� a)--Qen~~alit�_ .e._.proPleff%i.-d��.�<#rittp-� itit.~tempor<i~. .~JA!l:~!l~i~l!!!~~~~!!~;;:~~:~~!:~1~1~E:~: l'.atttiazi-oI1e della legge n'lediante la disciplina. regolamentare -si � ttovat�' per lQipitl � d(t�fl;ir _afi;ro11tar~ problemi di diritto intertem:porale attinenti all'imme� -~f~~~11~i!:!!~~if}Ji]i~;~~~;1o;:g1~�a:ft~~1~r:~e;:e:ioc: ~~ l>{-ell'intel'venu~ <fi:~�!lttit~ giurisprudenziale, tuttav:ia, il giudice amminisfrati\ fo sl ~: (Io'V:U'(Q .nec~s'Siui:Q�'.nente -. soffetltnare su -diverse problematiche ine� rentf:a! :mttoc>dl:a:ccesso;� fottlendo; in tal-modo, �interessanti spunti ed indica� z�offi ;;;;;:;;' come !ii vedr� nel Prosieguo dell'esposizione -su tematiche centrali quativ la natur� :gttitfdica _sfa � del diritto di access� che della situazione giuridicamente ril~nte<�che� ne � il fondamento: il rapporto tra partecipazione e a�ci�sso; i Iknitl alla� facolt� di differimento dell'accesso conferita alla P.A~ dall'art. 25, terzo: c�mma; l'applicabilit� della normativa � in esame agli enti pubblicieconomici; Problematiche, sUlle quali, peraltro, si attendono, una volta superati definiti:vamentei problemi strumentali di operativ:it� della normativa, nuov:i e pii:i approfonditi chiarimenti: insieme con quelli sw contenuto e sui Hfuiti deLd.ititto di accesso)Questioni entrambe fino ad oggi trascurate. Prima� �di�.esaminare.-i.�:primL interventi giurisprudenziali immediatamente successi.Vi �lrentrata in vigore della� legge n. 241/90; va preliminarmente rilevato; in vi!!i :g~e;rale,�.come la gran pat:te delle actiones. ad exhibendum ex art. 25 sianc:;>: perJo pi� soUevate da associaziQI)j di categ9ria (di consumatori, di utenti di ptibb)jco sl;)rviz�o, di, categori,e p;ic0fesli��01.lali):so.lo raramente affiancate dal sin8olo futeressato/ mentre i tjcot's.i � individuali muovopo 4a istanze di _accesso :rel�tlve alhWtatisettori deU'azi�e. an.llinis:trati:Va,tin particolare, nella materia ~oncorsua_le. :Rel,ativamente_-ricca;.~-infatti.. la. gMuisprudenza sUlle richieste di Visionc:i degli. el,ab()rati e dei� verbali-dc:i�le commissioni di concorso, trattandosi di m~t~_amminis:trativa Pi� ~�ina alla sens~bmt� (lei <iittadini ed oggetto delle otdin�nze ii;;truttorie dei TAR.gi� prima dell.'~trata in vigore della legge 1mmero 241/90.. -' -�_ -.-Fin dalle primissime pronunce �in tema di diritto �di. accesso emerge inoltre, un atteggiamento pi� liberale della giurisprudenza di merito a fronte di un orientamento pi�. rigoroso e, in definitiva; pi� cauto � _del Consigllo� di Stato._ Cos� accanto a.poche .pronunce, quasi esclusivamente del TAR Laiio; �che dichiarano inammissibile tout .court il � ricorso al��TAR .t>;x;. art;.. 25-. della legge.'�n~ -241/90, in quanto azionato prima� dello scadere �del� termine semestrale previsto dall'art. -24, secondo co:inma, della legge.n. 241, altre decisioni, quasi esclusivamente di TAR periferici; hanno ammesso la possibilit� di ricorrere 'ex art. 25 anche se solo per .quei � diritti di accesso � che trovino un fondamento sostanziale diverso 6 RASSEGNA� AVVOCATURA DELLO STATO dagli artt. 22-24 della legge n; 241/90, riferendosi, in tal. modo, al diritto �di accesso alle. informazioni in inateria di ambiente ex .art. 14 della legge n. 916/85. (cos� TAR Sicilia, sez. Catania, II, 9 aprile 1991, n. 118) e �l diritto di accesso �parteeiJ) ativo �,. attribuito �a chi �� legittimato a partecipare al procedimento da altre norme della legge n �. 241 (artt. 7 e 10). (In tal senso, TAR Lombafdia., Sez. Btescia, 26 marzo 1991,. �li; 268; TAR. Lombardia;, Sez. Brescia;: 27 novembre.�1991,. n. 905). Il rinvio operato dall'art. 31 ai decreti attuativi menzionati nelrart; 24.. -si l�gge nelle decisioni appena richiamate -pur differendo l'efficacia delle norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, non impedirebbe, peraltro, l'operativit� dello speciale rimedio. processuale dato. dall'art. 25� per la ben diversa ipotesi del diritto di visione degli atti del procedimento conferito ai legittimati ad intervenirvi ai sensi degli artt 9 e 1() della legge� in esame. Scath~to il termine semestrale previ$tO dall'art, f,4 per l,'eman;o\Z�One dei (fecreti, (o del ~creto).. g9yerqativiJ Si.dici. amministra�vi sono .stati d:tlamati a.ci affro~tare jJ. problema c,1.ell;;L: mane~ attuazione . ciella norma� succes!!iVamente a .tale scadenza. Argomentando dalla qualificazione del . termine dkemanazione dei regolamenti ccm1e. �perentorio: per .il .Governo e . <!alla � natU.ra. di dlritto � soggettivo� .pieno. del� l'accesso, alcune ... decisioni di:� merito (in. particolar:e� TAR Toscana, .. I, -19 settembre 1991, n. 442; Tar Lazio; Il-bis, 1� giugno 1992,. Ii. 1423), hanno ritenuto l'aro� missibilit� del ricorso ex art. 25 ancl:te .se .proposto prima. della scadenza dei sei mesi, purch�.. andator in.� decisione sU.ccessivame.nJe, .�� Deltutto. irrilevante ai fini della, tutela giu(liziale .del. <liritto di. acceslilo sar!ilbbe; secondoJe pronunce appena richiamate; la mancata...emanazi�ne del decreto sulle modalit� di esercizio e sui casi.� die!!clusione del didtt<t� 'di access.o,. essendQ quella .� situazione giuridica configurata .dalla legge sul .procedimentQ come un .diritto soggettivo �iLcui esercizio�....., .penar la sostan.Ziale . vanificazio'li� del ciiritto � di difesa � in riferimento all'art��24 Cost � .,,... non pu� essere indeterminatamente !!uborciinato.oltre il periodo cii _quiesce:.za,cdisposto dal: legislatore, alla produzione. di un'ulteriore normativa. secondaria dLesecU?Jione ;,. ,,, -, In. difetto dei decreti di cui all'art. 24..�spetter�, dunque, all'amministrazione o, eventualmente; �l giudice���am�ninistrativo; �verificare caso� per caso se alla richiesta di� documenti da parte � dell'interes!!ato �osti o meno uno �o pi� limiti al � ciiritto �stesso tra� quelli elencati nel secondo comma dell'art. 24. Il prevalente orientamento della giuri!!prud�nza, specie del �Consiglio di Stato, resta, peraltro, �pur dopo � 10 scadere del termine semestrale previsto per l'emanazione della normativa di secondo grado, nel senso della inammissibilit� dello sp�cialerimedio disciplinato dall'art~ 25 legge n.� 241/90 � (cosi�TAR� Lazio, III, 21 marzo 1991, n. 392; TAR Campania, sez. Salerno, 12 novembre 1991, n. 349; Cons. di Stato, IV, ord. 14 giugno 1991, n:. 615; Cons. di Stato, 27 marzo 1992, n. 193)' Pur continuando ad ammettere la possibilit� di ottenere la visione dei documenti ammini!!trativi in base ad altro titolo (per es. diritto di visione ex art. 10, della legge n. 241/90), ritiene tale giurisprudenza, in accoglimento delle te!!i difensive dell'amministrazione, che la normativa in tema di �accesso, in mancanza dei regolamenti attuativi non po!!sa ritenersi operante. Il pa!!saggio disposto dalla legge sul procedimento da un ordinamento fondato sul !!egreto ad altro ordinamento la cui regola � data dalla trasparenza amministrativa -osserva in particolare il Consiglio di Stato, nel motivare tale orientamento renderebbe indispensabile una mediazione tra i due momenti temporali costi� tuita dall'emanazione di atti organizzativi e discrezionali interni all'ammini� strazione e, comunque, non !!urrogabili dall'intervento del giudice in relazione alla salvaguardia degli interessi fondamentali per l'ordinamento indicati nel secondo comma dell'art. 24. Rinviare la piena operativit� della normativa 7 PARTE. II, QUEST:tOl!II sull'accesso all'adozione.� della disciplina attuativa, del resto, non inciderebbe -come invece sostenuto dalla giurisprudenza di merito prima esaminata sulla qui\li~icazione come diritto soggettivo del diritto di accesso, riducendolo a mero. diritto civico da tutelare alla stregua di un interesse legittimo. Qualifi� cazione della situazione soggettiva tutelata ed .. individuazione del momento temporale. di efficacia attengonQ, in definitiva, a profili diversi, taU da non interferire l'uno con l'altro. (Cons. Stato, 21 novembre 1992, n. 969). L'emanazione del �regolamento per la disciplina delle. modalit� dLesercizio e dei casi di esclusione. d:el � diritto �di.� accesso ai docwnenti amministrativi � (d.P.Q., 27 giugno 1992, n; 352) in .attuazione dell'art. 24 della legge,n. 241/90 non ha peraltro pQsto fine, come ci si aspettava, ai dubbi circa .l'immediata operativit� del diritto stesso . . � L'art�.. 13 �del. mEl!lZionato d.P.R.., .invero, introducendo una .nuova disciplina transitoria, sembra avere .lterionnente rinviato la piena operativit� del capo V della legge n. 241/90 all'adozione< dei. regolamenti ministeriali concernenti le categorie d� documenti da sottrarre all'accesso (quelli disciplinati dal comma quarto dell'ark 24) preveden<lo inoltre che,. �nelle more, l'amministrazione potr� opporre il �. diniego alla J;ichiesta � di accesso s~o �con�� provvedimento . motivato. del Ministro. o . dell'organo che ha la rappresent*'1lza dell'ente diver.so dallo Stato, in :relazione �� allc;; �. esigenze � di.� salvaguardia degli interessi di cui all~art.. 24 comma 2 dt:lla legge ll�� .241/90. Con �decisione del ii.novembri: 1992, n. 969, �la IV sezione �l Consiglio.. di Statoi nonc>Stante i~emanazione� del predetto regolamento, ha:-infatti respinto il� ricorso in appello .proposto� ex art. � 25 . dichiarandolo. inammissibile, argomentando dalla mancata. entrata in vigore deL. regolamenti previsti dall'art. 24 quarto comma. Richiamandosi a�quanto gi� �espresso in sede consultiva � ..,., nel parere espresso in relazione allo schema �di regolamento. sulle . modalit� di esercizio del. diritto di accesso .,,.,.. il Consiglio di Stato torna qui� a sottolinf;!are che il legislatore. del '90;>per dare concreta ed effettiva attuazione al diritto di accesso, ha delineato un particolare sistema di produzione normativa �.a cascata �, diversificato su pi�. livelli; e ci� in perfetta coerenza con quella tec:o.ica di� � normazione �sulla normazione � adottata con� riguardo ad altri istituti della legge sul procedimento (per es. per i termini e per il responsabile del procedimento). Nel caso� specifico �del diritto di accesso, accanto alla disciplina contenuta nella legge n. 241, l'art. 24 individua una duplice fonte regolamentare, governativa e delle singole amministrazioni. La prima, gi� attivata con il d.P.R. n. 352/92, afferente alle modalit� di esercizio ed ai casi di esclusione; la seconda, che dovrebbe essere attivata nel termine annuale di cui all'art. 13 del suddetto d.P.R., relativa all'individuazione delle categorie di documenti da sottrarre all'accesso. . . L'art. 31 della legge. n. 241/QO, sostiene il Consiglio di Stato nella decisione da ultimo citafa, nel subordinare l'efficacia <!elle nomie sull'accesso alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 24, si sarebbe pertanto riferito � a tutti i regolamenti previsti da quella nonna, sia governativi che ministeriali � avendo il legislatore operato� un riferimento � gloqale allfotera disposizione e non specifico ai decreti di cui al comma secondo della stessa norma (negli stessi termini anche TAR Lazio, III, n. 1272 del 92). Strettamente connesso alle problematiche appena esposte . � l'altro tema, anche esso affrontato fin dalle prime decisioni sulla legge n. 241/90, del rapporto tra il diritto di visione sugli atti del procedimento e il diritto di accesso disciplinato dal successivo capo V. Problema questo affrontato dai giudici amministrativi con riferimento a quello relativo alla possibilit� di estensione del 8 RASSEGNA AVVOCATURA DEil.O STATO rinvio di efficacia operata dall'art. 31 anche al diritto di visione disciplinato nel precedente capo della legge n. 241. La giurisprudenza di merito (v. TAR Lombardia, sez. Brescia, 26 marzo 1991, n. 268) tende a sottolineare la sostanziale differenza tra il diritto di �prendere visione degli atti del procedimento di cui all'art. 10 e il generale diritto di accesso previsto dall'art. 22, la cui disciplina attende di essere completata da successivi �regolamenti di attuazione. Se quest'ultimo � stato introdotto dal legislatore al fine di assicurare la conoscibilit� e la trasparenza dell'azione amministrativa e per favorirne lo svolgimento imparziale, il diritto di visione ex art. 10 � riservato a chi sia direttamente interessato al procedimento in quanto soggetto nei confronti del quale il provvedimento finale � destinato a produrre i suoi effetti. Peraltro le stesse decisioni che riconoscono la diversit� di fondo dei due istituti affermano, poi; che il legislatore della legge n. 241/90 avrebbe apprestato per entrambi la medesima tutela giudiziale (quella di cui all'art. 25). Se cosi non fosse, mentre sarebbe riconosciuta al � chiunque� dell'art. 22 una tutela adeguata e celere, la stessa verrebbe illogicamente negata ai soggetti direttamente coinvolti in un procedimento amministrativo e destinatari dell'atto conclusivo di questo; realizzando un'irrazionale �disparit� di trattamento. Aderendo a tale indirizzo giurisprudenziale, altre decisioni (TAR Lazio, II, 9 dicembre 1991, n. 1892; TAR Sicilia, sez. Catania, Il, 9 aprile 1991, n. 118; TAR Lombardia, sez. Brescia, 26 marzo 1991, n. 268) hanno precisato che il ricorso di cui all'art. 25 ha una portata pi� ampia rispetto alla sede legislativa in cui � collocato, essendo espressione� di un istituto di carattere generale che � quello dell'azione per l'accertamento e la dichiarazione di un obbligo dell'amministrazione nel caso di silenzio-rifiuto di questa. A conferma dell'atteggiamento pi� rigoroso del Consiglio di Stato, la decisione n. 630 del 9 settembre 1992 perviene invece all'opposta conclusione della inoperativit� dello stesso art. 10 stante il condizionamento -da estendere anche a tale norma -operato dall'art. 31. Il diritto a prendere visione degli atti del procedimento -argomenta il Consiglio di Stato in senso opposto alla giurisprudenza di merito -si configUra come il medesimo diritto di accesso ai documenti amministrativi tutelato dall'art. 25 della legge n. 241, analoga essendo la ratio del riconoscimento di tali diritti, di visione e di accesso, da individuarsi nella trasparenza e nello svolgimento imparziale della pubblica amministrazione, nel procedimento e fuori da esso. b) Natura del �diritto di accesso� e della �situazione giuridicamente rilevante�. Come si � gi� visto, in alcune pronunce il giudice amministrativo era partito dalla qualificazione del diritto di accesso come diritto soggettivo per affermare l'impossibilit� di subordinarne l'esercizio all'emanazione dei decreti attuativi oltre il periodo di quiescenza disposto dal legislatore. Peraltro il Consiglio di Stato non ha mancato di precisare che l'adozione della normativa regolamentare non incide in alcun modo sulla qualificazione della posizione soggettiva tutelata (come diritto civico, tutelato alla stregua di un mero interesse legittimo ovvero come un diritto soggettivo pubblico) ma vale solo ad identificare positivamente il momento temporale di efficacia della legge (v. Cons. di Stato, VI, 27 marzo 1992, n. 193; in tal senso anche TAR Lazio, III, 10 ottobre 1992, n. 1272). In dottrina, poi, non � mancato chi ha ritenuto di qualificare il diritto di accesso come interesse legittimo, argomentando, in proposito, sia dal fine avuto di mira dal legislatore della legge n. 241/90, ossia dal principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sia dalla facolt� :rtgon()sci\lta<a quest'u1~ df: differire r.a��esso _t:l:el ricliiederite::ai sensi, del ~~~~i�~~~;:1~~f~2~ ;:::::::::: :'.:::;;::::-::;:;:;:::::::::;::: :-.�:::��::<�.���� afumfuisttatlv� -nq;\ll!ile ha chladfo come il legislatore della .legge -n. 241, ricol� ��..�.�.�/�'..�..�.;�-:-.���:;:: su iat� ptjiltof di dti)t�ri df htteressi alruniilistrativ!Uheiit�c pr-Otetti -anche se hl riillaii�ite 'a qti:e$tj. _Qltmn sarebbe auspicabile una soluzione -pi� liberale -(v'. __ CQns. _di,� Stato __ sopra -richiamato; -no.eli� _TMt Lom~rdia, Sez. Brescia, �-!~!0ls~~fJ;o~~1~~~J~t:ii~~ari~~3J~~~~~!~f~~~�6i:~--~~0~~:cc::. so � _tutte le rlclijeste di collO'lt��t�ento obbligatori()' pi'es5o aziende .private sulla base del difetta, in �ap.o all'ANMIC; dLuna --specifica posizione : legittimante che r�:in _fo,S8:'�i l'itidistmtQ< ~: generico ' intento:�-di vetjij~re la c�rretta applicazione deUalegges~ ,cQllpc~ento). ____ -_ __ ____ __ __ --_-,,.,,,, ,,,_ , ___ _ � � -_-,_ J)~v~rii~el'.l:te 'f:~' ~i6, J:I; 1!>: giugn9 l9o9~i 11"'~423; Jnv ricont>sciuto -l'am: li:iisSibii�ta' -dei ii-corso de.l C�dacons per il rifa-Scio: da pari-�' della SIP e del Ministero delle Poste dei doctthienti rigrt�rdailti l'auft�efito--delle tariffe -telefoni� che,-cbn ci� rlcrinosceridt>: un ii:tteress� tduridfuainente rileV'ante del CODACONS -.....;. che,_ coordina le associazioni per-.: la :difesa dell!ambieilte e dei diritti . degli �utenti' e dei consumatori ;...;. nel c�SO :di specie, ' -Come si � gi� osservato; una 'Serle di decisioni dei T�R e del Consiglio di Stato� sono'-state --t>ccaS!ionate, --dalle' istanze di accesso di� soggetti partecipanti a pubbli�i conoorsi ai vierbali della �oinmissione nonch� aglfelaborati propri o di albi partedpanti. In merito la giurisprudenza appare divisa tra i TAR che ammettono l'accesso a quei documenti <�ehe ooncern6nopersonabnente'i1 -, __ ,Y"r RASSEGNA AVV'OOATURA l>l!LtO STATO :ricorrente� (v�. TAR.Toscana, III; 25,.gennaio .1992, n, 22) e .quelli che estendono l'ordine di rilascio anche �agli atti concorsualirelativi a concorrenti diversi dal. ricorren~ .(v. TAR Sicilia, Catrulia, III; .2 aprile 1992, n. 209). In rela:Zione alla necessaria. allegazione dell'mteresse giuridica.mente rilevante connesso a.U'.oggetto della ricbiesta di.accesso; .. previsto .. d�ll'art. 22 �della leg~.n. 241/9lLe .4/itll'j;\rt����3�. del�d~reto atttlativo. (d;P.B,,. 352/92) va segnalata la :t'(icent�;l ~:��iP~at~yllf da Parte/<.'felCQda�Pns,. d!:lll'art. 3, comma. seconcio, .c;lel pre4etto. regolamento ��g~veniativo�;/� :� i� .��< : �. . ..... /. � .. rnvocancJ�. tm:: �;Unb~amento .Q.ella�� gh:.;:isprud.enza amministrativa appena richiamata; lamenta il:rjiilorrente. che dovemto iL richiedente .attestare la titolarit� .� almeno .di � llll/ interl')sse legit*lm:C>; verrebbero�� escluse. �dalla tutela ex art. 22 .e. ss. della legge n. 241/90 tutte quelle. situazioni cli interesse non pa~Witt q.l,l}U'kate, oyvero di diritti:>, nop dii:etta.tl),ente: comvolte dal docu� �f~~�=~~t;~e!!nz~'.:l~~.~~:~e�d:gf~C::e~;~���.�le?�o:~~f:.d~P~~:::i~ot;! Illieando .J~ c.l�ff�renze ��� .�. d:�sulliibill da un'attenta. e �. ~lstematica lettura della l~11{4[~~:~?l~ WJ& f~e;otia 4f4!t�~r:tr.~l'!t� e i~ r1iate1Ji t:'<>ncorsuaze. � �/ In ordine �alla� norma�che. accorda alla��.p.a. una, facolt� di differire l'accoglimento dell'ist.anza di accesso si segnalano due decisioni. di merito, entrambe relati:ve a ricorsi. e:!( art. 25 ed aventi. ad oggetto . documenti attinenti allo svolgimento. di procedure � coru;orsualk Le due pronunce� accolgono .soluzioni diame� tralmente opposte. Da un lato, TAR.Lazio. J,.13 dicembre. J9f.ll, n. 2106 (caso di esclusione da una prova�:scrltta .con.c.onsegu~nte. richiesta di accesso agli elaborati ed al verbali} affenni.tJa. legittimit�,. del differ4�nto: del diritto di acquisire gU atti del concorso alla, conclusione de:Ua pro�edura. Ci� al fine di non arr�are. p:regiudiziQallo. svolgimento deWazione am~strativa, secondo l'e&plicita . .formt:llazione dell'art. 24 della. legge n. 241/9(). L'.ori1.mtamento appare confermato dalla recentissima decisione del TAR Lazio;: J, 24 marzo 1992, n. 399, elle si � .. pronunci~to�.in caso an$g9. Contra, per�;.TAR '.J;oscana, l, 19. settembre 1991, n. 422, che, in un caso analogo, ba accolto� il ricorso: �. e$clUdendo : � che .la conoscenza da parte della ricorrente dei ve:rbalidella Ci:>mndssione esammatrice, recante i criteri di massima per la valutazione dell<tr.pr.ove e dei titoli, nonch� delle prove scritte da essa.. svolte '" potesse arr<;iclilre alcun nocumento (tanto meno grave) allo svolgimento del concorso�. ... , �. La materia: dell'accesso, agli: atti concorsuali; pera!tm, potrebbe essere Qggetto � di �� � $ignificativi rivolgimenti � � qualor<1. �dovesse consolidarsi l'orientamento gia espresso da TAR Marche; 1� aprile. 1992, n. 160 (ma si tratta, almeno per ora, di una. pronunzia, isolata} in base al quale i giudizi emessi dalle conunissioni esaminatrici. nei concorsi di .abilitazione all'esercizio di prof�ssioni, a conclusione di ogni fase autonoma della procedura (valutazione dei titoli, prova scritta, prova orale, giudizio. finale) non possono pi� essere smtetizzati nella. mera espressione di un voto numerico (alla stregua del precedente e consolidato orientamento del. Consiglio di Stato), ma devono essere adegu.atamente motivati con indicazione dei pres\lpposti di fatto e delle ragioni gh~ridiche sulle quali si fondano. In ac�Q~Iit�le'llto�di .una ctel!e. eccezioni prel�ninari soUevate dall'ente resistel); tiiJ~ 'ili 'rrll>Upaf~ all1tnifilstl'l#ivo re~onale M infatti concluso per l'inoperatiVit� deJ diritto di accesso.� sia �nei . confront~ �dell'Ente che di qualsivoglia soggetto pubblico, stante la mancata. emanazjone dei r�golamenti attuativi di cui @'art; 24,�.quarto c9mma, richiamandosi alla giurisprudenza sul punto precedentemente .� esposta.. Un chiarimento definitivo, forse, potr� derivare dalla decisione -ancora non intervenuta -del ricorso ex art. 25 azionato innanzi al tAR Lazio dalla Societ� ARJO WIGGINS Italia contro l'Istituto Poligrafico dello Stato per il rilascio di alcune delibere del consiglio di amministrazione e di copia degli atti di aggiudicazione relativi a contratti di fornitura da questo stipulati. Pur in mancanza di specifici riferimenti giurisprudenziali, sia il richiamo ai lavori preparatori della legge sull'accesso, sia il richiamo ai lavori sulla sua prima appl�cazione . (la � Relazione Conclusiva � della commissione di studio s.ll'attuazione della legge n 241/90 istituita con d.p.c.m. 14 dicembre 1991 espressamente esclude dai soggetti interessati dalla nuova normativa gli enti pubblici economici), sia, infine, l'evidente incompatibilit� tra l'esercizio dell'attivit� di impresa ed il principio di trasparenza introdotto dalla legge n. 241/90 -che finirebbe per discriminare quegli enti rispetto ai soggetti privati operanti nei medesimi settori del mercato -sembrano, peraltro, far concludere per una soluzione negativa. Tutt'al pi� potrebbe ipotizzarsi la possibilit� di una soluzione compromissoria nei limiti in cui si possa distinguere tra atti autoritativi di organizzazione dell'ente pubblico economico -ai quali la logica della legge n. 241/90 pi� si adatterebbe -ed atti privatistici, riguardanti i rapporti con i terzi, ai quali la predetta normativa resterebbe del tutto estranea. 4. CONSIDERAZI�NI FIN,U.I. Oltre alla relazione sullo � stato dell'arte� sin qui illustrato � stata richiesta anche qualche prospezione sul tema. Se in sede conclusiva � lecito azzardare qualche cauta generalizzazione, sembra non possa essere accusato di essere vittima di suggestioni millenaristiche chi confessi di non guardare al futuro con molta tranquillit�. Questo non solo e non tanto per i gravi problemi che travagliano il nostro Paese, ma soprattutto in considerazione del disastroso scenario mondiale contemporaneo. Uno scenario in cui ogni certezza sembra sfaldarsi fra i sinistri scricchiolii che accompagnano il crollo di imperi di dimensioni planetarie, lo sfacelo di eco RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO nomie e di ideologie fino a ieri egemoni, il ritornQ. nella nostra Europa .di ;manifestazioni di barbarie che . si speravano ormai sepolte nel passato. � Certo � che, alle soglie � ctel �terzo milleiinio, stiamo attraversando una crisi di trasfonD.azione lliterepocale, ti.Ila: frasforrha:zion:e che porta dallo Stato sociale � e dt�la societ� . c1.i benessere a: nuove entit�. . cosl poco � prevedibili e d�finibilida: essere q)lalific�te c�n denol:�:tinazioni puramente cronologiche: 16 $tat(> post-model'Jlo e la so�ietil p�st"iridustriale. � . . trii nuovo moneto igxi.ofo, dunque; d attende. Di esso faranno pero parte i . d.itti civili della terza gene.ri.ione, come li ba �deftniti B0bbio, dopo i diritti c:li'.. Ii'bett��.�della pdri:ia,. che� haI1Ilo marcato. ifp�ssaggio daJ.i'Ancien R�gime allo Stato lib�:rate e dopo quelli sodali della: seconda, . tji.e hanno marcato il passaggio dajlo stato liberale allo stato del benessere. � Fra tali diritti della:. terza generaiione vanno hidubbiamente da:ssificati quelli degli � � istittiti cli �demoerazia �ᥥ a.ii�iiiinistrativa che rappre!;entano, se � consentita� una ptlnta di otthriisroo, uno degli aspetti rassidUtanti di questo nuovo mondo che d. attende e che. speriamo sia il men� �rwellia:n:(). possibile IGNAZIO FRANC11!SOO�. CA.RAMAZZA PAOLA PAJ..MIERl RASSEGNA DI LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTlMITA COSTITUZIONALE codice di proced~ p~�;, 81't. ~. priJno COJIUlla, ,nella pl,U'te in cui p.ispone che, quando il giudi�e del dibatt�mento dichiara: cdn sentexiza��J� prdpria in�ompetenza per materia, _ordina la trasffiissione _degli_ atti al giudice competente anticil.� al pubblic� �ministero p;ri;sso quesf'ult�n& -� � .�.��.� .. �.. ��.�.�. ��.�� .� ."... ��..�.�.��.�.����� . . .. .� ..� ..�..� " ...�.� : Sentenza � mar~o 1993, n. 76, G. U. l7 mllrZo 1993, n. 12. codice di procedtira' pell.ale/Bri. 380; sec0nd6 co~ll, �1~ttera e), nella parte in_ cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza_ per iLdelitto di furto_ aggra~ !:.~.t~�~~~�~.:~J't"~~::.t.i=: Sentenza 16 febbraio 1993, n. 54, G'. U. _24_ febbraio 1993, n. 9. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 69, nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gliatti a. titolp gratuito compiuti tra coniugi pi� di due anni prima della cifohiarazfone di -falliillento, ma nel -tempo in ci.ti il fallito __ esercitava un'impr(;!sa commerciale. Sentenza 19 m,arzo 1993, n, 10Q1G~P�-24 m;;1,:z9J993, n. 13. dP.R. 5 gennaio 1950, n. 180, _art. 2, primo comma, ii. 3, nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli _enti indicati nell'art .. l .dello_ stesso decreto, la sequestrabilit� e la p�gnorabiiit�, entro i lim�i stabiliti-dl"lii'art. 545, quarto con_1ma del codice_ d,i procedura civile, an�lle per ogJl� altr() creciito, delle indennit�, di-5:ne _fappi;irl~ ,di'fa\f&o s~�f~~tf'~i �detti: dipendenti.--�-�---i ��-�� � Sentenza 19. marzo .1993,. n. 991 G.. U. 24 mago. 1993, n. 13. legge 4 luglio-1959~ n.� 463,:�art 2, secondo cottnna;:mdla p�rte in._ cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i figli di fratelli o _sorelle del titolare dell'impresa. Sentenza 29 dicembre 1992, n. 485, G. U. 7 gennaio 1993, n. 1. legge -4 luglio 1959, n. 463, art. 2; seeondo comma, nella parte in. cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i parenti di terzo gr�do diversi: dai figli di frat�lli o sorelle' del titolare delllimpnesa, � nonch� gli : ,affini entro il secondo grado. -,- Sentenza 29 dicembre �1992, n; 485, G. U. 7 gennaio 1993, n. 1. 14 dP.It. 30 marzo 1961, n. 197, art. 58, nella parte in cui non prevede l'esperibilit� dell'azione avanti gli organi della giurisdizione ordinaria anche in mancanza . del preye,l)tjvo r<!(:lamg in via.� aipinintstrativa. Sentenza 10 febbraio 1993, n. 40, G. U. 17 febbraio 1993, n. 8. legge . 5 ~):'7ioi)!i63;it. 389'; �ir-i; 9, neltk p~rte�in cui ni>n �prevede un meccanismo di ad�guamento dell'importo nominale dei contributi versati. ������������ ~irii,~~t� fu.~&6� 199~; B?is;�c: ~�. �?ffi~��i!i�f)1. ��.�� i~~~~�as riii.firi 1968,�ri. .i{j,f ~i. '{, .�il~.part~ .fu �u�11on ~~evede la �9rre sponsione dell'indennit� di accomi?agnameI1tC>. aici.echf assC>fut� rilinori degli ailni dici.otto. �� � ��� � . . . .�..�.�� ~e9Jepza)5�� lll:<lf~� in~r 11'. ~~i,.R\~'. ~~ .mar:zo .19?f, n'.13, ...... . ~,i~. AA.ott~b,~. )91#1 ~;.;~~. ~rt. ~8, lli!~~ c�ll1..ta; 9ella parte �Jl cui. stabiUs �@eJa fiec:isi~.della., .�Q~$lliQn<ll�� tri~~tatja, .di,v<l)nuta ..definitiva, �fa stato nel pr<lcesso� penate per�it�reafo preVisio� dail;art:�so,. pril.n(). coixurui., dello .stel;so d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. � � � � � � � � j/�. .. . Sentenza 19 gennaio 1993, n. 5, G. U. 27 gennaio 1993, n. 4 . �... ����J~jfg~ ~:.1;1#9 i9?5, D~ l~;_,;tt~ 14.tef, p~o, S~ond~ete~ ;COJ1UDa, e 30..bis, e d.lgs. 28 luglio 1989, ii~.~'lt,.~ 236,. sec11nclo� c~a, !lella i:>arte in cui non consentono l'applicazione <legli arH. 666 e 678 ciel codice ili i:>roceciura penale nel procedimento. di r�dam� avvers� il decreto del magistrato di � sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso: Premio{�����..�� ��/, < s�x1t�iz~i6 r~l:>~~ai� 19~3, ~. 53, b. u. 24 febbraj<> i993; n. 9 . .. . . . . . ... . . ... .. . �.��� ... .. . ......... ::-::;::.� .. . dP.R. 22 settembre 1988, rt. 448, art. 3Z,terzo coin�ri~ [come sostituito dall'art. 46 del decreto leg; 14 gerifudo 1'91i n' '12j; ��nella �parte in cui n�n prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere � <:ion le quali� � . stata comunque prestl.pposta Ia resportsabilit�;dell'imputato. ,....... S~ht~nza fa ma.rio 1?93, ii.� ff, o.u. lt 111al':lq.~?93�. n. fa .��,� d.1gs. '28 1~in<> t?8,, ~'.ii�t ~-236, ~eAA.do comma e legge 26 t.guo 19'.75, n. 354, artt. 14-ter, prllno,. secondo e terzo .coinma, e 30:.bis, . nella part� in cui non consentono l'applicazi6rie degli artt, 666 e 678 del c�diee di procedura p�nale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che: esclude dal� computo0 deUa. detem:ion� il.. peti.odo trascorso . in �� pepnesso- Sentenza 16 febbraio 1993, n. 53, G. U. 24 febbraio 1953, n. 9. dJ. 29 marzo 1991, n. 108, art. 5, secondo comma [convertito in legge 1� giugno 1991, n; 169], nella parte in cui. subordina Io sgravio dell'impresa daLcontributo all'I;N.P.S.,<p:tev�sto dal successivo comma 5, oltre che alla presentazione della domanda di �pensionamento anticipato . entro il . 28 febbraio 1989,. anche alla condizione della giacenza della domanda presso il CIPI alla medesima data. Sentenza 26 marzo 1993, n. 110, G: U. 31marzo 19931 n. 14. PAR11l II, RASSEGNA t>I LEGISLAZIONE legge 30 dicembre 1991, n. 412', art. 13, primo comma; nella parte in cui � applicabile anche ai� rapporti sorti �precedentemente alla data della �sua entrata iri. vigore o comunque pendenti� alfa � stes~a data. Senten?:a 10 febbrai~ 1993, n. 39, G. U. iffebbraio 1993, n. 1 legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 6, secondo comma, nella parte in cui non prevede un meccanislll<l"di cooperazfone tra lo Stato, le regioni e le province autonome in relazione. all'esercizio del potere del Ministro dell'industria, del connnercio e dell'artigianato concernente la concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile allorch� queste ultime operino nell'ambito dei sett�ri materiali affidati alle competenze dell~ regioni e delle_proyince �i.u.tonom9. Sentenza 26 marzo 1993, n. 109,.G. U. 31 marzo 1993, n. 14. legge reg. Abruzzo riapprovata il 18 giugno 1992. Sentenza 5' gem:laici 1~3, 'nO'� 1;'c: U. 13 gennaio 1993, n. 2; lb -AMMISSIBILITA, DELLA J.UCF.U:BSTA DI REFERENDUM ABROGATIVO R.D. 12 settembre 1929, il. 1661, art. 1. Sentenza 4 febbraio 1993, n. 26, G. U. 8 febbraio 1993, n. 6. R.D. 27 settembre 1929, n. 1663. Sentenza 4 febbraio 1993, n. 26, G. U. 8 febbraio 1993, n. 6. R.D.L. 24 febbraio 1938, n. 204, art. 2 [convertito in legge 3 giugno 1938, n. 778]. Sentenza 4 febbraio 1993, n .. 38, G. U. 8 febbraio 1993, n. 6. . . legge 6 febbraio 1948, n.. 29, arit. 17, secondo comma; 18, prim.o comma; 19, �prirQo, $econiti;i,�t�rzo � e ottavo ~omma� (modificata � dalla legge . 23 gennaio 1992, il; ~31. . . . . ' . . Sentenza 4 febbraio �993, n. 32, G. U. 8 febbraio 1993, n. 6. legge 22 dicembre 1956, n. 1589. Sentenza 4 febbraio 1993, n. 27, G. U. 8 febbraio 1993, n. 6~ legge 31 luglio 1959, n. 617. Sentenza 4 febbraio 1993, n. 35, G. U. 8 febbraio 1993, n. 6. : '.4'~ .1~ ~moi'@~ ~:~'ll>, m,t; i~. 12;0:27~:$2;. $3,.!4; 35; 41, ~~ s1~ s6:;$7, 58, ff, ff1: ''" ?1t� 1�f 12;: 73,. i�~,75,/lf e8J:~()�dl�lednt4'lltQlol)f ~�~ :fl,e IU del capo IV. <{el titolo H, delle �e~ .n e IU deJ�apoV,,d!.lttitolo :u., d!ilUe sei n e lii d!l CaJ.1.9 VI AeJ,. ~M~�n. ~e'l.l!,l seZ~/JJ e �. Jll, .'1el, C3po I Yit del t�t:()lo il., . /=< .:==:�,.:;::::'::::'�:, '.:::::::::'=</.':':''''' '' == ..=.:= >.' ��:.:< "' >:: ,.,.,, :.<===�==:>=.='=:.: >:' .,:,:.:;,:��:>:==-:'.�>=.: $~*t~~4 f~~l>tAf<.lJ~3~ n~ 33, G.fJ, 8 febl:>rajQ 1993, n. 6. leg~e ,.23� ~eeJllbie 191stll. 833/ arti. 2: s~�e>iit�o ~(14, term comma; itt t>t'ijJlo �oli)ttla:= 2:1~ .seeQhf!o 'Mnmia' 66, 'Pdfu� coitllria� �= �-.,. -�� Sentenza 4 febbraio 1993, n. 37, G. U. 8 febbraio 1993, n. 6 � .�:!hfe~a~,;~��~~i~=�J:�t,1:'<;~'J~~4~f=~~~~��;~~;~:'�~'�:=:l~,���'.�=���� '1i�~ 9' ott(;i)re j99Cf{lt. 3(19, art. z�. Ci>mma l,tett. e), punto 4; '111.\12, comma l~ art' f2; ~2: ~73, comma l;. '111� 75, COJl1Qla l; m., 75, comma 12;att:� 1$; eoijjfuac~3Fart~}i6� alit. 78; cfommlt li art~... so, tromma 5i �a:rt; 'UO; com� DlQ 5.; a:rt. 121/cc:;:liinia l� Sentenza 4 febbraio 1993, n. 28, G. u. 8 fel:>y:raio, 19~3~ n, 6. II � QUESTIONI DlCHIARAT~ NQN ,l'.1QNJ~/9'E . :-�'. codice civile, art.� 291 (artt. 2, 3 e 30, primo e secondo comma, della Costi ~!1>,ne)'.. Sei:ltenza lS mano 1993, n. 89, G. i.J. 24 marzo 1993, n. 13. codice civile, �rt/ 2749, prlfu� l':~. nella parle iri cui<iiori assitiiila alle spese � ordinarie di inteIVento nelle procedure esecutive, godenti del medesimo ~1~#~~i,il7i~,�~iB--~~~~t.tel~r2iP~11~~~sti~1~~ Seiitenza 19 gennaio ~9?3, n'. ?� G. U. 27 g~Jmaio 1,993! ,~�.4, codice di proc;edura penale, art. 23, primo comma (artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione). codice di procedura penale, m. 30, terzo comma (artt. 2, 3, 25, 76, 77, 97 e 103, te:rzo comma, della Costituzione). Sentenza 16 febh:raio 1993,.n� 59, G. U. 24 febbraio 1993, . n. 9 .. codice, di pr()cedm:a. penale; �� art� 266 (i.-h 15. della costit:uztone). . Sentenza 11 marzo.1993,<n,. <G�U. 17 ~arzo 1993, n.J2, .� ���codice di P~e4W:.~�P~naje, ftl't�. 425 .{~���7~.. ~la. Costi~l,IZione).. Sentenza 11 marzo 1993, n. 82, G. U. 17 marzo 1993, n. 12. c.odice . di procedura penale, art. 452, secondo comma (artt. 3 e 76 della Costi~). > ....�� ������. Sentenza 16 febbraio 1993, n. 56, G. U. 24 febbraio 1993, n. 9. c0tnblnato disposto codice �di procedura penale, artt. 456, secondo comma, e 458v:nella parte. il:i cl,lf non Prevede che J'\\\vviso contemplato dall'art. 456, secondo cQmm~w c<1di�e. proc. .pen., cQmpre.llsiva cl.ell'indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall'iJ:t'.IPU!atR ~tra:aj(;ltO e<he ignori!-la tmgua italiana. Sentenza 19 gellliaio 1993, n. 10, G. U. 27 gennaio 1993, n. 4. codice di proc~d;~ ;~nale, artt. 468 e 507 (artt. 2, 3, 24, 25, 76, 77, 101, 102, 111 e 112 della Costituzi.c>lle). . . :�� .:�./�.�: :�-. : Sentenza 26 marzo 1993, n. 111, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. codke di procedura . penale, arti. 487, qulnto comma, e 446, primo comma (artt. 3 e 24 della Costit�zione); � Sentenza 19 marzo 1993, n. 101, G. U. 24 marzo 1993, n. 13. codice di procedura penale, art. 555, terzo comma, nella parte in cui non prevede che il decrefo �di �itM:ione a giudizio debba essere notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, anche nella traduzione nella lingua da. lui comprei:;a (artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione). � � � � � �. � � Sentenza 19 geI1Ilaio 1993, n. 10, C. U. 27 gennaio 1993, n. 4. r.d. 3 marto 1934 n; 383, arf267 (artt. 5, 132 e 134 della Costituzione). Sentenza 16 febbraio 1!)93, n. 55, G. U. 24 fe1'braio 1993, n. 9. leg~e 1� agosto 1959, n. 704, art. 1 (artt. 3, 36. e 97 della Costituzione). Sentenza 26 mafzo 1993, n. 118, G. ll. 31 mafie> 1993, n. 14. legge 9 gennaio 1963, n. 7, art. 1, quinto comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 10 febbraio .1993, n. 46, G. U. 17 febbraio 1993, n. 8. d.P.R. 30 giuguo 1965, n. 1124, art. 112, primo comma (artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 26 febbraio 1993, n. 71, G. U. 10 marzo 1993, n. 11. 18 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1 (artt~ 113 e 3 della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1993, n. 9, G. U. Zl gennaio 1993, n; 4. legge reg. Slcllia 14 maggio 1976, n. 77, art. 4, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 26 febbraio 1993, n. 70, G. U. 10 marzo 1993, n. 11. legge 19 maggio 1976, n. 335, combinato disposto artt. 30 e 31 (artt, 3 e 97 della Costituzione). Sentenza 29 gennaio 1993, n. 24, G. U. 3 febbraio 1993, n. 5. legge reg. Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva l'art. 15 dello Statuto della Comunit� montana � Calore salernitano � (artt. 3 e 51 della Costituzione). Sentenza 26 marzo 1993, n. li7, G~ U. 31 marzo 1993; n. 14. legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 12, ultimo comma (artt. 76 e 77 della Costituzione). Sentenza 26 marzo 1993, n. 114, G. U. 31 marzo 1993, n..14. d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, art. 9 (artt. 76 e 77 della Costituzione). Sentenza 26 marzo 1993, n. 114, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. d.l. 25 gennaio 1985, n. 8, art. 6 [convertito dalla legge 27 marzo 1985, n. 103] (art. 3 della Costituzione). Sentenza 16 febbraio 1993, n. 63, G. U. 24 febbraio 1993, n. 9. legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 16 febbraio 1993, n. 64, G. U. 24 febbraio 1993, n. 9. legge reg. Campania, 13 dicembre 1985, n. 54, art. 36, primo comma (artt. 3, 25, secondo comma, e 9 della Costituzione). Sentenza 11 marzo 1993, n. 79, G. U. 17 marzo 1993, n. 12. legge reg. Basilicata 22 dicembre 1986, n. 28, art. 19 (artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione). Sentenza 10 febbraio 1993, n. 43, G. U. 17 febbraio 1993, n. 8. d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 61, terzo comma, lett, c), nella parte in cui non prevede come accessorio del tributo, agli effetti dell'art. 2749, primo comma, codice civile, il compenso di riscossione coattiva ivi stabilito (artt. 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1993, n. 7, G. U. 27 gennaio 1993, n. 4. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 19 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art� 23, �primo comma [nel testo sostituito dall'art. 42 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12] (art. 76 della Costi� tuzione). Sentenza 10 febbraio 1993, n. 44, G. U. 17 febbraio 1993, n. 8. legge 29 maggio 1989 n� 205; artt. 1, prbno e� s�condo comma, e 2, seconda parte del terzo comma, e legge reg. Lazio 17 luglio 1989 :p. 46, art. 2, prbno comma, lett. e) (artt: 3, 24, i13 e 128 della Costituzione). Sentenza, 16 febbraio. 1993, n. 62, G. U. 24 febbraio 1993, :p.. 9. legge 29 maggio 1989, n. 205, art. 2, prbno comma e prima parte del terzo comma, e legge reg. Lazio 17 luglio 1989 n. 46, art. 4, primo, secondo e terzo comma (art. 97 della Costituzione). Sentenza 16 febbraio 1993, n. 62, G. U. 24 febbraio 1993, n. 9. legge reg. Lazio 17 luglio 1989, n. 46, art. 2, primo comma, lett. e) e legge 29 maggio 1989, n. 205, artt. 1, primo e secondo comma, e 2, seconda parte del terzo comma (artt 3, 24, 113 e 128 della Cost�tuzione}. Sentenza 16 febbraio 1993, n. 62, G. U. 24 febbraio 1993, n. 9. legge reg. Lazio 17 luglio 1989, n. 46, art. 4, primo, secondo e terzo comma, e legge 29 maggio 1989, n. 205; art�.. 2, primo comma e prima parte del terzo comma (art. 97 della Costituzione). Sentenza 16 febbraio 1993, n. 62, G. U. 24 �febbraio 1993, n. 9. legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15-bis (artt. 3, 5, 24, 97, 113 e 128 della Costituzione). � Sentenza 19 marzo 1993, n. 103, G. U. 24 �marzo 1993, n. 13. legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 2 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 26 marzo 1993, n. 112, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 2, 3, 15, 16, 19 e 32 (artt. 15, 21 e 41 della Costituzione). Sentenza 26 marzo 1993, n. 112, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32 (artt. 3 e 41 della Costituzione) .. Sentenza 26 marzo 1993, n. 112, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, quarto comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Sentenza 19 marzo 1993, n. 102, G. U. 24 marzo 1993, n. 13. , legge 31 dicembre �1991, n. 431, art. 7, primo comma (art. 81, quarto comma, della Costituzione). Sentenza 29 gennaio 1993, n. 25, G. U. 3 febbraio 1993, n. 5. 20 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO legge 31 dicembre 1991, n. 433, lirt. 9, primo e secondo comma (art. 81, quarto comma, della Costituzi�>ne). Sentenza 29 gennaio 1993, n. 25, G. U. 3 febbraio 1993, n. 5. dL 7 gennaio 1992, n. 5, lirtt. 1, secondo comma, e 5 [convertito in legge 6 marzo 1992, n. 216'] (art. 81, quarto comma, della Costituzione). Se1itenza 29 gennaio 1993, n. 25, G. U: 3 febbraio 1993, n. 5. d.I. 18 gennaio 1992, n. 91 artt. 7, 11 e 14, primo comma [convertito in legge 28 febbraio 1992, n. 217] (art. 81, quarto comma, della Costituzione). Sentenza 29 gennaio 1993, n. 25, G. U. 3 febbraio 1993, n. S. legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 11, quarto e sesto comma; 14, terzo comma; 19 e 20 (art. 117 della Costituzione). Sentenza 26 marzo 1993, n. 115, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 42, sesto e settimo comma (art. 81, quarto comma, della Costituzione). Sentenza 29 gennaio 1993, n. 25, G. U. 3 febbraio 1993, n. 5. legge 7 febbraio 1992, n. 140, lirt. 4, primo comma (art. 81, quarto comma, della Costituzione). Sentenza 29 gennaio 1993, n. 25;. G: U. 3 febbraio 1993, n. 5. legge 25 febbraio 1992, n; 215, artt~ 2, 3, 4, 6, primo comma, e 8 (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9 nn. 3, 7 e 8; 15 e 16 dello Statuto spec. Trentino-Alto Adige). Sentenza 26 marzo 1993, n. 109, G. U. 31 marzo 1993, n.. 14. legge 25 febbraio 1992, n. 215, art. 12 (art. 81, quarto comma, della Costituzione). Sentenza 26 marzo 1993, n. 109, G. U. 31 marzo 1993, n. 14. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 82, sesto comma (artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione). Sentenza 5 gennaio 1993, n. 2, G. U. 13 gennaio 1993, n. 2. legge reg. Lombardia riapprovata il 6 agosto 1992, art. 2 (artt. 97 e 117 della Costituzione). Sentenza 29 dicembre 1992, n. 488, G. U. 7 gennaio 1993, n. 1. delibera legislativa reg. Lombardia n. 83, riapprovata dal cons. regionale il 6 agosto 1992 (artt. 3, 97 e 117 della Costituzione). Sentenza 11 marzo 1993, n. 80, G. U. 17 marzo 1993, n. 12. CONSULTAZIONI ~TlC:HIT~ ~ ~E..B ~TI � Jl!IW'H1�O ,4eJlo Stq_~(!�� ~ ~eni immobili. av�n,ti intt:resse .. storicp i artistico � Ammiriisfraz�one -Campeienze dei Ministeri de�le Pi < ~tize e d~i B'eti:tculdi.tali. e Ambientali. ......��.�.� �. . . /.� . $e i;YJ'.lw.J,injnistrazion,~ <J.et ~ePi izn.;i,9pili di Pl,"opriet� statale aventi inter~ slie sfofi29 ~ aitistfoe>, Jl i\4i,mstei:9:delle Efuame .� p�ssa provvedere con auto; upme <let!:ifurlnazionLsen~a ~$sere t�nutO. aa acquisire n parere o il concerto cteL~s~ei:<> dei Bc;n,i <;W:t.rali, e AffiRi~tali (es. 9568/92). APPALTO (CONTRATTO DI) -Disposizioni contro la mafia -Appalti pubblici � Divieto di cessione :del contratto� �santioriato da nullit� � �Appalto di servizi. Se il diviero i:li �cessione del. contratt�, la violazione del quale � sanzionata da n�.lllit� � ex art. 18, . legge 19 marzo 1990, n. 55 �. (n\.iove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazi<> ni di peric:ole>sit� sociale) al Jb;te di c9mbattere l'infiltrazione di associilii6tl~ c:rltniluw ~wM�:1a mafia, la #ame>tfa e�c:,�.nei meccanismi di impiego del pub'6lfoo d�n�rc{ riguardi solt��fo gli appruti di opere e lavori pubblici ovvero anche contratti di appalto di servizi (nella specie contratto� per la redazjw: i.e .. di. st\ldi. p.er. la pianificazj,one. e il contro,llo . del risanamento del bacino Padan9) . (�s; S492/i:>i>. �-.-..�. :B~zzB. N!~nnt~i.1 ~ irotezfone 7. lavorf edittz;, in .zona souoposta a tutela p-ae$f$tica ,J>a,,rere espr;e~~p d1tiia�:coi:nrn#siQne per la ~alvaguardia di Venezia ~-Annuiiamento -da parie detl'�mniinistrazione dei Beni Culturali e Ambientali -Possibilit�. Se il parere espresso dalla� Commissione per la salvaguardia di Venezia ai sensi dell'art~ 6 della legge m 171/1973 (come sostituito dall'art. 4 della legge n.. 360/91) sugli interventi edilizi . ):icadenti in zona paesaggisticamente vincolata sfa. stiscettil:iiie di essere aiin:uil:ato dal Ministero dei Beni Culturali ex art. 82 d.P.R. n;616/1977 .(c�s���c�itie int�grat&daJ.l'art. f cU/ri .. 312/85) (es. 7946/92). CALAMIT�\ PUBBLICHE � Terremoto verift'catosi in Sieilia il 1l dicembre 1990 Ordinanza 21 dicembre 1990 n, 2057/FPC Ministero Protezione Civile ~ Sospensione dei termini per gti adempimenti amministrativi � Istanze da presentare a pena di decadenza (nella specie domanda 'per la concessione di contributi a cantiere navale ) . Se la sospensione dei termini r~i~tM ,~gtl ad~m!'ill1eiitLdi na~a tributaria, civilistica, , ;u:nministrativa, disposta d;dl'art. }. comma 2, c;lell'ordinanza del Ministro della ProteZione �ivile 21 dicembre 1990, ri~ 2057/FPC a favore dei residenti nei comuni interessati dal sisma che ha colpito Ja Sicma orientale iL13 dicembre 1990 (o di colQrcLche ivi avolgono<la loro attivit� indU$triale) riguardi non solo l'adempimento di obblighi m.a anche il comp!nlento di attivit� costituenti un onere, in ..quanto dirette a far conseguire un vantaggi� (od evitare un pregiudizio) all'interessato (nel caso di specie veniva .in considera� zione il: termine previsto dall'art. 29 d.m. Marina Mercantile 8 novembre 1990, Il 22 RASSEGNA AVVOCATURA DEU.O STATO n. 373 per presentare istanza per ottenere i contributi previsti dalla legge 14 giugno 1989, n. 234 -artt. 2 e 9 -per la costruzione trasformazione, modificazione, riparazione di navi (es. 5843/92). COMUNI � Autonomie locali � Comuni � Poteri sostitutivi del CO.RE.CO. (emissione di mandati di pagamento) � Entrata in vigore della legge n. 142/90 � Effetti. Se� con l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, il Comitato Regioriale �di Controllo abbia ancora il potere -precedentemente �conferitogli dall'art. 104 t.u. legge comunale � e provinciale n. 383/34 -di sostituirsi al 'Comune che sia moroso nel pagamento di debiti (es. 2580/91). CONSORZI � Consorzi di bonifica � Natura degli stessi ai fini tributari. Se, ai fini tributari, i consorzi di bonifica vadano qualificati come enti non commerciali (es. 6537/92). DEMANIO � Beni demaniali -Demanio idrico -Fium{ e torrenti � Alveo abbando.. ,-i(lt() �. Dismissione 11ropriet� demaniale � Atti costitutivi � Necessit� �E:S�lusione. � � � Se, ove Uii fiume o torrente, formi � un nuovo letto abbandonando cosi l'antico, la propriet� di quest'ultimo venga acquisita ipso iure dai proprietari confinanti con le due rive con la conseguenza che gli atti della pubblica amministrazione (nella specie Ministero delle Finanze) rivolti alla demanializzaZ�one dell'alveo abbandonato e all'accatast�mento di questo ai nuovi proprietari �siano da ritenere atti doverosi e di natura meramente dichiarativa (es. 71/91). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� -Aree edificabili -Indennit� o corrispettivo per cessione volontaria -Ritenuta d'imposta -Necessit�. Se la ritenuta d'imposta che ai sensi .dell'art. 11 legge .n. 413/91 (che concern'e -fra l'altro -l'imposizione diretta delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennizzi di esproprio di aree suscettibili di utilizzazione edificatoria, o di somme per la cessione volontaria di queste nel corso di procedimenti espropriativi) grava sull'indennit� di espropriazione, vada operata solo quando il terreno sia incluso in una delle zone edificabili definite dagli strumenti urbanistici previsti dalla legge ovvero anche quando il terreno sia meramente di fatto edificabile (es. 4845/92). Aree edificabili -Opposizione a stima � Giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 359/92 -Norme in essi applicabili. Fabbricati � lndennit(l dovuta all'espropriato � Determinazione � Criteri. Se nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 359/92 e relativi alla determinazione dell'indennit� di aree edificabili gi� espropriate, trovi applicazione la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 5-bis del d.l. n..333/92 (articolo introdotto con la legge di conversione n. 359/92) secondo la quale, in caso di cessione volontaria del bene, ai fini della determinazione delle somme da corrispondere al proprietario di questo, non si applica la riduzione del 40% sull'importo. risu1~edalla effettuazione deJla,. media tra il.. valore venale dei. beile siesso .eAl reddito domfuicale di q.esto rlvalu~at� ai fittj del- r.)ap9slzio~e diret~ (�s. MS3/92). � ..�..�..�� � .�� � .. :��. � � .. � � Se le pjsposizi1;>W, copten;.te neU'art�.� S�l7is. del �. dl... n.. 333/92 .�. (li\rticqlo. aggiunto con la legge di conversione n. 359/92) e relative alla determinazione dell'md~t� di .espropri() di. aree . edificabili trov�:lo applicazione an.cbe ove $i�~~itL4i ciete~are t~4eJlll�t~ �~oY;t.lta .per �.I'espx;opri{lii�me per pubblica utilit� di fabbtj�l\lhJ<;S,.6453/92)'. . � cirstfi. fiepo~itf� Pr�$�tf~ se dJbtut. �perare ritenute ttt6ta di imposta sulle � � � � .in.dennft� lit ~siff<iPtfo.. .� � � �. ...��.� > ��� Se�l� �C�Ss� Dej>ositi e Prestiti, all'atto dello svincola di� somme depositate a titolo> di' indei'�!iit�: di e$propriazione, debba . operare la . ritenuta . del 20 % a titolo di acconto di imposta prevista dall'art. 11 legge 30 dicembre 1991, n. 413 (es. 5136/92). it$J?ro11#4ziOni; .di' ~~ii; ajtttcnh#i .effettUQ,~e per la ricostruzione degli abitati �.� .��.�.. d�CiMice colpiti dal �t�rren:ic>to: del }968 ~ In,dennit� di esproprio � De terminazione. � � �.� � � � �.� .�. � � ~� � � � � � :&~9-f!,=;a~s::~= .tteryen~~;per le ~~e 4et.~eU<;e FoJpite dal sism11; del 1968 .<es. 7412/~2). '. Terreni edificabili "'Attidi accettazione di indennit� ' o: accordi sulla misura dell'indennit� -Stipulati ma non approvati al 14 agosto 1992 -Applicabilit� l.s superyenie.s {art. S.bis d.l, n; 3JJ/1997.): ~ qonseguenze. Se vada negata f~pprovaZ�oile .�.degli� atti�.� di accettazione dell'indennit� di espropl,io o di concordam~tQ: di: quest'ultima posti in essere anteriormente all't-: ntra;ta in vigQre. dell'art, ~bis .del dl. n. 333/1992 (che ha dettato nuqvi criteri ,per. la:,4eterminazio!.'1e 9e..'indeooizzQ ..di esprQpriazione di aree edificabili) ma a tale>data. ~.appunto.. -non ancora approvati (es. 8567/92). l~IEGO :Jl1Jlll!l.~Co�� c;~r;or.so .. ~ Com.mis.sione gi~dlcatrice -Composizione -Situazioni di incomp�tibtlit� ~ Rapporto di parentela fra membro e vincitore del concorso � iJtlegittimit� delta graduatoria. �~~ si~ ~negitt~lil, l~ araduatptja. di }lll �()l1Cc;>_r~o :tJUbbli�q. per. esami allorch� l.'l(), , del. v,in�,ito~t., ��ij.� q.est() tj~aj:. .lega~() �C()n�� ,u.o ~i��componenti della cl:_l~ssione �.� esarajn!:lm�~ , dl,I, v,inc()lo di PareIJ;tela.,.. en,trc;> .il quarto� grado (es. 7388/92). � � � � . . IJ:mpiegatp.,d~lt(). $tato e pubblico.�" Trattamento ,economico -Indennit� � Personale �omandato, press9 .~trutture per )a�� ric9strtf.Z�,orip 4i zqne � terremotate della Campania.�. lnden,tJit� ex>art, 8~ JeIJ.ge n. 219/81 "� N.atura. <!,i retribuzione -Ritardato pagamento -Risarcimento del danno �.dci svaluta;zione monetaria. Se i;indennit~ aggi~tiva Prc:l~ta. dajrart, 84 legge 14 maggio J981, n. 219 .41 favore del peq;opale_st~ta\e, comandato presso i Com.iissari Straox;dinari � - RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO del Governo; operanti per fa ricostruzione delle zone terremotate della Campanfa, abbia natura retributiva e �se ..;;.; quindi -in. ipotesi di ritardo nel pagamento, la riferita indennit� sia suscettibile di rivalutazione automatica secondo Pindiee ISTAT; giusta il principio di cui all'art. 429 c.p.c. u.c, (es. 4820/92). Stipei'zdi -PrescriziOne -Se quinquennale o decennal� � Fattispecie (attribuzione .tt<iitamento �economico di dirigente . a ufficiali dei Carp;binieri per�� effetto del riconoscimento del servizio prestato come sottotenente). Se il diritto agll ~rretrati spettanti agU ufficiali dei Carabinieri e ai funzionari di Polizia, ai quali sia stato attribuito il trattamento economico di dirigente ex art. 43 legge n. 121/81, per effetto del riconoscimento, ai fini dell'anzianit�� occ�rrente per la considerataattribi.izione,del servizio.prestato come sottotenente, <sia.� soggetto .. �alla prescrizione �quinquennale. o a.�.quella decennale (es. 5521/91)�. ISTRVZIO~ E SCUOLE -Medici docenti universitari -Esplicazione di attivit� di consulenza� ex art. 84 d.P.R. n; Z!0/87 presso presidi dette U.S.L. -Possibilit� dopo l1entr�ta in<vigore della legge n. 412/91. � Se l'entrata in vigore dell'art. 4, C0111ma 7, della legge n'. 412/91 (che prevede Che con il Servizio Sanitario Nazionale pu� . interc?rrei'e un unico rapporto di :l�vei:ro e che qi.iestb ...,.. fra. l'�ltto�-� incompatibile� 'cori altri :rapporti~ anche d� natura convenzionate; con il ridetto Servizio Sanitario) comporti l'insorgenza di incompatibilit� fra il rapporto di impiego dei medici-docenti uriiversitari e le attivit� di consulenza da questi espletate -ai sensi dell'art. 84 d.P.R. n. 270/87 ._. nei presidi delle Unit� Sanitarie Locali (es. 5500/92). Scuole italiane all'estero ~ Assegnazione di personale -Docenti e non docenti gt� in servizio a}l'estero in forz.a di precedente incarico. Se il personale di ruolO destinato ad isti~ioni scolastiche italiane all'estero debba� aver gi� esaurifo �il periodo di serviZio per il quale � stato disposto tale incarico per poter vedersi assegnato~/previo espletamento delle � prtlve di selezione previste dalla legge, wi nuovo incaricoidello stess�. tipo (es; 6962/92). Universit� -Personale tecnico e amministrativo -Inquadramento -Prova idonea tiva e:lart. Ylegge 21 febbraio 1989, n~ 63 � Ripetizione -Possibilit�. Se il personale tecnico ed .amministrativo delle . Universit�; che non abbia superato la prova idoneativa, prevista dall'art. 1, legge 21 febbraio 1989, n. 63, per l'inquadramento nelle qualifiche� e profili �professionali, possa ripetere detta prova al fine di ottenere I'mquadramento nei 'medesimi qualifica funzionale e profilo (ai quali si riferiva la prova fallita) oppure in altri (es. 3885/92). Universit� statali -Dipendenti � Atti di pignoramento degli stipendi di questi Competenza a ricevere la notificazione (Universit� o Ministero del Tesoro) e a rendere ta dichiarazione di quantit� "Notifica dell'atto a soggetto diverso da quello �.competente -Citazione dinanzi pretore incompetente per territorio � Effetti. Se gli atti con i quali vengono pignorate le retribuzioni dei dipendenti delle Universit� 'statali (nella specie docente universitario) vadano notificati a queste ultime (e rion al Ministero del Tesoro) e se su di esse gravi l'onere di rendere 2J la'.relativa dichiarazi<;ine di terzo; se ove umi dei �summenzionatiatti��di pignor�tliento presso' terzi<s�a ��notificato adtm'Universit� coninvito .. a�� comparire dinanzi a:�un� �giudice� di.verso� d���quello<della �sede di. �questa� �non .sussista� per t'Umversita> medesima;���1�o~bligo����df��.rendere� la.����d.lchiarazione (pur� sussistendo ci'1eu<J di pfo.~e4er�: ad ac�antotiatnento delle son;une) �se ove Amo . deLconside:rati a~tisla h'<>ti~fe1:1#> al sol() Mlnistero �del Tesoro esso sia inidoneo a far sorgere iti:.~~-;a~:�&c&~~:~~::p=~m:?::::b~~~:n~~r~~:;; Staggh"e} (cSi 122/90). �. u--;#~i:~i[iirL~~;:;:;: 'lavo~~;�~~~.4~4~!~i~~~~~:~~rl!~f#rt~uRt:hl~~a4~~6tffu~~a;i�c~n~~!::n~! (saru;ione ftss<1:ta'm �l:lfut soJ1lrifa'.� ci>J1lt>iitabii� .'pei" ciascun lavoratore 1nteressato1 siano applka'l:!Ui. i ctiteri Prt>P.ri gel cumitto. ~il.tridico .deUe pene (sanzione per la viPlaiiooe;:�Pi���.gt:aY����a.nien-tata:.�flli<>��al���t;rj.plo)����'f.l'1i:uld9:�.�le��.assunzioni siano avveni. tte �inun J.miC>o co.t)testo .temporale�(cs �. 4�16/92). M!sURl! cx~~Ripafazionit d�tl'ingimfa detem;lone � Otdinanza di accogli... mento detta domanda gravata'ai:-ricorso per cassazione dal Pubblico Ministero o dall'Avvocatura dello Stato � Se sia titolo esecutivo. i �.�.i S.~ :s~. ~1>ec.tjya{ �:i.g�st~~ l'aYv~li.ta .im,:gl:igi:i.aiio~ da parte del Procuratore Generale e/o del Ministero del Tesoro, )'ordinanza della Corte di Appello che condanni al pagamento di somme a titolo di riparazio�:i.e per ingiusta detenzione (es. 6933/92). OBBLIGAZIONI IN GENERE � Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezza'" giorno ~ Fin<tnziamento cii progetto Jl,l in!eres_se. ryazionale ex legge n. 64/86 .� <.-. (;.ri4ito .~lt'.lf.We fi~~ziat(!_.� iier. �f:ina11iUiinenfo .-.e .. debito dell'ente verso l'Agenzia estraneo al rapporto di finanziamento � Compensazione -Pos-.-. sibilit�. . . . /�. Js~ sllli~ ~<>iiiP~ J~t~. c�a1i�.4,~;~i~ p~~ .il ~~Jqgi~ciq al..Consorzio �Acquedc: itfo e Fognature di.Ischia in forza deUa �onv�nzione (~tlpulata ai sei!.si del� l'.~t. 4,c;q~~~ ~. ~e!t. e, legge n,JA/36). reg91anteil fiI)~iajil�nto p.er assicurare �!!.kf:!~Tt~~e.~Z~1 i:~r:~~.��i:~~:dd~.9�r~:!i����~~n~~~\~��� ~i~:en~f:r~:; canom d� somirrlnistrazfone acqua {es. 7653/82). .. . . .. . PATRIMONIO DlltLo STATO E Dl!GLt��EN1'I. PUBBLICI .� .. Berti dello Stato ;; .Terreni siti in Isola Saera di Fiumicino � Legge che ne autorizza la vendita al comune di Roma al fine�� di sistemazion� urbanistica e �di��etiminazione det fenomeno dell'occupazione abusiva � Istituzione del comune di Fiumicino � Effetti. Se la legge n. 254f76 che autorizza l'Intendente di Finanza di Roma a vendere terreni (indiv�duat� dalla legge medesima) siti �nel comprensorio di Isola Sacra di Fiumicino al� Comune di Roma (nel cui territorio .detti terreni fino al 26 RASSEGNA AVVOCATURA DEU.0 STATO 1992 erano ricompresi) prevedendo,� �fra l'altro, che quest'ultimo assuma vari obblighi in� corrispettivo della cessione � (e fra questi quello di effettuare l'ur� banizzazione della localit�) e a sua. volta venda le summenzionate aree (nella parte non occorrente all'urbanizzazione primaria o secondaria della zona o alla. realizzazione di opere pubbliche. o di pubblica utilit�) a coloro che le occupano direttamente (o in difetto di richiesta in. .tal senso di questi all'asta) conservi efficacia. pur dopo che;. con l'istituzione (con legge 25/92 della Regione Lazio) del Comune di Fiumicino, i ridetti terreni vengono a trovarsi nel territorio di questo (es. 1898/60). Posm E RADIOTELECOMUNIC!ZIONI -Ministero delle P<;>ste e telecomunicazioni I! ranco'bolli .vendita all'estero -Stipulazione.-di_. contratto di agenzia o commissione con societ�. straniere -Possibilit�. �. . Se l'Amministrazione Postale dello Sta,t0 possa affic;lare ad un soggetto estero (mediante rapporto di commissione� o di agenzia) la . promozione e la vendita all'estero �di� francobolli e prpf;lo~tf �filatelici italiani. (es. 4810/91) .. PREvIDENZA -Centro Sperin:tentale di Cinematografia -�Attivit� didattica svolta per conto dell'Ente da l�voratori dello spettacolo -Assoggettabilit� al regime previdenziale Enpals. Sl:l. il Centro Sperimentale di Cinematografia debba versare all'Enpals i contributi assicurativi per gli artisti ai .quali affidi incarichi di insegnamento (es. 935/91). Se il Centro Sperimentade di Cinematografia debba versare all'Enpals i contributi assicurativi per gli artisti (nella specie attori) ai quali affidi incarichi di insegnamento (es. 935/91). II PROCEDIMENTO PENALE -Costituzione di parte civile di amministrazione statale Criteri. Amministrazione dello �Stato -Partecipazione �al giudizio in qualit� di parte offesa -Autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri -Nec:e*sit�. I Se, nel valutare l'opportunit� della costituzione di parte civile di un'Amministrazione dello Stato in un giudizio penale, si debba tener conto esclusivamente dell'entit�. del pregiudizio �patrimoniale arre�ato dal reato � all'amministrazione (es.�� 10267/89). � Se un'amminii�traz�one �statale per partecipare ad un giudizio penale nella mera veste di pefson� offesa dal reato debba ottenere� l'autorizzazione del Presidente � del Consiglio dei Millst�i di cui� all'art. 1, comma 4, legge n. 3/91 (es. 10267/89). PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -Competenze degli organi e .degli uffici -'Attivit� tecniche strumentali all'emanazione del provvedimento -Affidamento a soggetti estranei all'Amministrazione -Possibilit� ed eventuali strumenti giuridici. Se ed eventualmente a quale titolo (ad esempio concessione delegazione, avvalimento di uffici,. contratto, accordo per lo svolgimento in collaborazione di attivit� di interesse comune ex art. 15 legge n. 241/90) un'amministrazione PARTB U, CONSULTAZIDNI dello Stato �(nella. specie Magistrato per il Po) possa affidare. ad. un ente pubbijco (nella specie Comunit�� Montana. della Valtellina) o a un. privato il compi� mento di operazioni tecniche strtunentali all'emanazione di un provvedimento (nella: specie rilevamento e frazio~ento catastale dei terreni da .espropriare) (es. 9848/90) . contratti� dello. Staio � Asta� ad offerte segrete�� Mede$im� migliore �offerta �.. �di due� Ȉriecipanti .�Phiseriza di uno �sol� ��tl'ap~rtura dei �plichi� " Aggiudicaz. i6ne " .Metodo. � � � � � � � � � � � . .. .. . . Se a norma dell'art. 77 del regolamento per l'amministrazione del patri� monio e la contabilit� generale dello Stato -qualora in un'asta ad offerte segrete due concorrent.i presentino la: medesima miglfore offerta ed uno solo sia �presente� all'asta .-.;.. debba pr()C:edel:si � ~orteggio per determinare chi' debba essere l'aggiudicatario (es. 1916)92): � � � � .� ��� � � StcUiiEz�' Pii'iini.IcA � Dispositidtii contro la W1afia � Misure di prevenzione � .. � Confisca esecutiva ma� noti� defi'liitiVa defbeni " Amministrazione di questi Prima e dopo l'entrata in. Vigore del d.l. 1(230/89/� Se per i�beni confiscati; a persona s�spettata di appartenenz� ad organiz. �zazi�ne inafios�:.C<)n provvedimento.: .... alla data del 16 giugno 1989 (e cio� di entrata m. \rigore. del d;l. i:L 230/89) non definitivo e per t quali -sempre alla summeiiZionat� data del 16 giugno� 1981> ~-..non fosse stato .emanato provvedimento di destinazion�: dell'Anunin�strazione Finanziaria; l'Intendente di Finanza debba necessariamente nominare< Un amministratore� che . operi alle sue dipendenze, � non essendo pi�cionsentita .(nella vigenza del d.l. n.. 230/89 conv. legge 11. 282/89) la prassi (cfro Circolare 26 giugno 1987. n. 411 .del Ministero delle Finanze: emanata i SU parere 1489/86 della Hl Sezione� del Consiglio. di� Stato) secondo la quale detti beni -dopo l'emanazione del provvedimento non defini� tivo � di . confisca .;.......�rimanevano> .�sotto custOfila giudizi�ria . (es; . 248/92). TR�ilti� BRAI�ALl INDlRBTTf< linposfo. ~ull~ ;i,ibc�~sioni � Ass�grio � a carico del11" er�'4fill a: favore del coniuge divorziato del defunto " Norma che lo qua- lifii;a� de1lii� dei d� ciiius ~ Retro�ttivita. . ,Se .la .9,isposi~ione .c\l.. cui ajl'.art~ 2icomp:i.!,l A. d~leg.vo n.. 346/90, secondo la quale aj �fini dl;l~ri:mpo$ta di s\lccessione si coni,ideratio quale debito del defunto, e .� q.incij .. P!,lSSivit� . � deducibll~, �le �� somm� d<?Vute .� �al cpnjuge divorziato del de cuiu.s, abbia l}atura inte;rpre~ti:Va � si aPP�ichi pei;-~i� anche .alle successiolli aperJ;esii prima del.1� genJlaio � ].99(,(cs. ~3/$9). � Imposta sul valore aggiunto � Produttori agricoli � Regime normale � Opzione . �e .. abbia efficacia ultrcitrien,pale. Se� i produttori agricoli che, �ai sensi dell'att. 34, ultimo CQlilllla, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; abbiano optato per l'applicazione delrlva. in modo normale, debbano rinnovare l'()pzione .alla scadenza del triennio di legge ove intendano prolungare l'applicazione di detto regime (es. 6233/92). imposte di fabbricaz{one ~ OUmineratt ~ Illeciti penali ~ Sequestro dei prodotti o(gett� materiale del reato seguito da co'lifisca � l)e1ienza del tributo; -. .� . -. . i� -. . . . ~ . .-: , Se sia'� dowto il pagamento deU'im1wsta. di fabbricazione r:i. .oli . mmerali che siano stati sottoposti a sequestro e -p\)i �..-;.a -confisca per aver tormato 28 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO� STATO oggetto di infrazioni di carattere penale alla normativa concernente il stiJ:n.. menzionato tributo (ad es; trasporto senza regolare certificato di provenienza, destinazione ad usi diversi di prodotti petroliferi esenti, fabbricazione o raffinazione clandestina di prodotti petroliferi) (es. 1508/92). � TRIBUTI (IN GENERALE) -Imposte dirette -Istanza di rimborso di versamenti diretti o .ritenute -Presentazione ad ufficio del Ministero delle Finanze diverso da Intendenza di Finanza -Successivo ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-rifiuto -Ammissibilit�. Imposte dirette � Rimborso di versame11ti diretti o di ritenute -Radicale omissione di istanza di rimborso in via amministrativa -Ricorso giuri� sdizi�nale del contribuente -Inammissibilit�.. Procedimento dinanzi le commissioni tributarie -Ricorso introduttivo del giudizio di primo. grado -Consegna o spedizione della copia ad ufficio incompetente � Inammissibilit�. Se, ove il contribuente presenti l'istanza di rimborso (prevista dall'art. 38 d.P.R. n. 602/73) di versamenti diretti da lui effettuati per IRPEF o IRPEG o ILOR (o. di ritenute di acconto di. imposte sui redditi) ad organo incompetente ma pur sempre appartenente all'Amministrazione .finanziaria dello Stato (ad esempio ufficio delle imposte dirette anzich� intendente di finanza) quest'ultimo abbia l'obbligo di trasmettere l'istanza a quello competente, con la conseguenza che l'istanza stessa possa essere considerat;:t idonea alla formazione del silenzio rifiuto e dunque vada escluso che il. successivo ricorso del contribuente alla Commissione Tributaria sia inammissibile .a cagione dell'irrituale presentazione della. domanda di rimborso (es.. 7588/92}. Se vada dichiarato inammissibile il ricorso proposto . dal contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie e diretto ad ottenere il rimborso di versamenti diretti effettuati p~r IRPEF, IRPEG, ILOR (o di ritenute in acconto di imi;>0ste sui redditi) senza che sia stata previaII1ente presentata (n� all'intendente di finanza n� ad altro ufficio dell'Amministrazione�. finanziaria dello Stato) la domanda di rimborso prevista dall'art. 38 del d.P.R.' n. 602/73 (es. 758S/92). Se, ove la copia del ri�orso alla commissione tributaria di primo grado sia consegnata (o spedita)��� dal contribuente ad organo (dell'Amministrazione fin�nziaria dello Stato) diverso dli quello competente~ �l'ufficio ricevente abbia l'obbligo di trasmettere detta copia a quello competente e se pertanto si debba ritenere che -nonostante l'erronea consegria o spedizione -il giudizio tributario sia validamente instaurato (es. 7588/92). Pene pecuniarie e soprattasse -Responsabilit� solidale del legale rappresentante di un ente -Art. 98, 6� comma, d.P.R. n. 602/73 (responsabilit� per sanzioni conseguenti a infrazioni a norme concernenti la riscossiOne delle imposte dirette) -Estensione della disposizione all'imposta sul valore aggiunto. Se l'art. 98, 6� comma, d.P .R. 29 settembre 1973, n. 602, che prevede la responsabilit� an�he del legale rappresentante di un ente per le soprattasse e le pene pecuniarie da quest'ultimo dovute, stabilisca un;automatica estensione dell'obbligazione �tributaria e, nell'affermativa, se esso sia espressivo di un principio generale applicabile anche all'IVA (es. 5265/92). 29 PARTE II, CONSULTAZIONI Tributi soppressi con la riforma del 1973 � Controversie � Definizione agevolata mediante estinzione del procedimento ex art. 15 legge n. 408/90 � Giudizi pendenti dinanzi all'autorit� giudiziaria ordinaria � Applicabilit�. Se l'estinzione agevolata delle controversie relative a tributi soppressi (con provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella specie IGE), disciplinata dall'art. 15 della legge n. 408/90 operi, oltre che per i procedimenti pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie o all'Amministrazione Finanziaria, anche per i giudizi pendenti dinanzi al giudice ordinario (es. 7818/91). URBANISTICA � Costruzioni abusive (realizzate senza concessione ad edificare) Sanzioni � Divieto di erogazione di servizi pubblici � Contratto di abbonamento al telefono. Se la disposizione di cui all'art. 45 legge n. 47/85 (norme in materia di controllo dell'attivit� urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) che fa divieto a tutte le aziende erogatrici di pubblici servizi di somministrare le loro forniture ad opere prive di concessione edilizia, concerna anche quei servizi che vengono erogati in virt� di contratto non gi� di somministrazione bens� di appalto (nel caso di specie servizio telefonico (es. 7278/92). I ffi ili I ~ I I I I